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	<title>Benedetto Graziosi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Benedetto Graziosi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La giurisdizione del Giudice Amministrativo e il potere di disporre degli atti di causa per fini non di giustizia (un caso di illecito “trattamento” degli atti di causa per dare impulso ad ulteriore attività amministrativa).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-e-il-potere-di-disporre-degli-atti-di-causa-per-fini-non-di-giustizia-un-caso-di-illecito-trattamento-degli-atti-di-causa-per-dare-impuls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2004 17:37:30 +0000</pubDate>
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<p>Il presente articolo e’ il testo integrale redatto dall’avv. Benedetto Graziosi, che a causa di un equivoco con l’autore e’ stato utilizzato come semplice materiale per una nota redazionale pubblicata sul n. 10/2003) 1. La massima sopra riportata costituisce la formulazione, in termini di unico principio di diritto, di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-e-il-potere-di-disporre-degli-atti-di-causa-per-fini-non-di-giustizia-un-caso-di-illecito-trattamento-degli-atti-di-causa-per-dare-impuls/">La giurisdizione del Giudice Amministrativo e il potere di disporre degli atti di causa per fini non di giustizia (un caso di illecito “trattamento” degli atti di causa per dare impulso ad ulteriore attività amministrativa).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-e-il-potere-di-disporre-degli-atti-di-causa-per-fini-non-di-giustizia-un-caso-di-illecito-trattamento-degli-atti-di-causa-per-dare-impuls/">La giurisdizione del Giudice Amministrativo e il potere di disporre degli atti di causa per fini non di giustizia (un caso di illecito “trattamento” degli atti di causa per dare impulso ad ulteriore attività amministrativa).</a></p>
<p><b>Il presente articolo e’ il testo integrale redatto dall’avv. Benedetto Graziosi, che a causa di un equivoco con l’autore e’ stato utilizzato come semplice materiale per una nota redazionale pubblicata sul n. 10/2003) </b></p>
<p>1. La massima sopra riportata costituisce la formulazione, in termini di unico principio di diritto, di una vicenda del tutto singolare nel suo duplice epilogo, giudiziario e disciplinare.<br />
Questi i fatti.<br />
La vertenza relativa all’impugnazione di una concessione edilizia, dopo alterne ma non definitive vicende avanti ai giudici amministrativi, si era conclusa con una transazione tra le parti private, in cui, a fronte del pagamento di una somma, il ricorrente rinunciava al ricorso.<br />
Depositata la transazione contenente la rinunzia accettata, onde far constare la sopravvenuta carenza di interesse e far dichiarare la estinzione di ricorso, è avvenuto che il Tribunale con la sentenza in esame ha così provveduto: con il capo a) dichiarato l’intervenuta rinuncia al ricorso; con i capi b) e c) regolato le spese tra le parti private e pubblica; con il capo d) ha disposto testualmente in questi termini: “dà mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia integrale della presente decisione e degli atti di cui in motivazione (ricorso, memorie di controparte e atti di causa) al competente ufficio della Regione Emilia-Romagna per l’eventuale esercizio della potestà di cui all’art. 28 L. n. 1142/1942” (recte: 1150/1942).<br />
Il riferimento, oltre al ricorso e alle memorie anche agli “atti di causa” e il fine di tale comunicazione (l’eventuale annullamento degli atti impugnati con il ricorso) rendono evidente che erano inclusi nell’obbligo di comunicazione anche i documenti contenuti nei fascicoli di parte (concessione e relativi progetti edilizi, atti istruttori, la transazione intercorsa tra le parti) (1).<br />
Tale dictum appariva non utilmente impugnabile e ciò sia in punto di diritto, (per difetto di statuizione sulla lite, e cioè di contenuto effettivamente decisorio) ma soprattutto in punto di fatto, data l’immediatezza con cui siffatto ordine è stato portato ad esecuzione: factum infectum fieri nequit.<br />
E’ stato così investito della questione il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa onde poter accertare se nel comportamento dei magistrati che avevano deliberato la pronuncia fosse ravvisabile un comportamento che, in quanto lampantemente inammissibile, fosse anche disciplinarmente rilevante (2).<br />
Il Consiglio di Presidenza ha quindi esaminato la questione in questa ottica disciplinare che, era, per così dire, eccentrica rispetto al proprium della questione, che riguarda i limiti dell’esercizio della giurisdizione, ma ha in effetti dato una risposta definitiva di stretto diritto processuale, che delinea in generale i poteri del Giudice Amministrativo sugli “atti di causa” (anche dopo che questi si è spogliato della causa).<br />
L’affermazione è ictu oculi singolare e di evidente importanza.<br />
Ma ben difficilmente condivisibile.<br />
Essa si presta alla formulazione di osservazioni critiche sotto due diversi ma complementari e convergenti punti di vista.<br />
Da una parte sul versante più specificatamente processuale della natura giuridica di tale ipotetico potere e sulla sua riconducibilità alla nozione corrente di giurisdizione; dall’altro della sua compatibilità con il corpo normativo relativo alla tutela della privacy nella e da parte della pubblica amministrazione.</p>
<p>2. La pronuncia che dà atto della rinuncia al ricorso risolve (“estingue”) il rapporto processuale, e priva il giudice del potere di cognizione e pronuncia sulle domande svolte hic-hinde.<br />
L’affermazione, che pare difficilmente confutabile, discende dal principio della domanda, e cioè della disponibilità della tutela giurisdizionale, che, come nel processo civile, vale davanti al giudice amministrativo. In tal caso al Giudice resta il potere di dichiarare l’estinzione e, per espressa previsione legislativa, il potere di regolazione delle spese a carico del rinunziante (3).<br />
Già alla luce di tale elementare considerazione si può qualificare assolutamente singolare ed abnorme un provvedimento (giurisdizionale) che dispone del fascicolo di parte, ordinandone quello che, come si dirà infra, è un vero e proprio “trattamento” ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675.<br />
In verità un siffatto potere del Giudice sul fascicolo di parte non esiste comunque, né prima né – men che mai – dopo l’estinzione del processo. E’ ben arduo infatti, configurare un qualsiasi rapporto tra giudicante e fascicolo di parte che non sia rigorosamente strumentale alla cognizione dei fatti di causa, a sua volta finalizzata alla pronuncia che decide la controversia. E cioè al giudizio.<br />
L’affermazione dell’indisponibilità del fascicolo di parte per altri fini, diversi da quelli decisori, implicita nel sistema processuale generale, può considerarsi rafforzata, per quanto riguarda anche il processo amministrativo, dal riconoscimento costituzionale del giusto processo come processo di parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale (L. art. 23.11.1999 n. 2) (4).<br />
Cade a questo punto la necessità di considerare proprio lo scopo dichiarato dal Tribunale di Bologna, per comprendere a quale modello o ruolo di funzione giurisdizionale (sotterraneamente) si ispira tale “trasmissione” di atti e documenti di causa.<br />
Lo scopo perseguito dal T.A.R. è il consentire da parte dell’autorità competente l’esercizio di una ulteriore attività amministrativa, incidente sul rapporto e sugli atti impugnati, “conosciuti” dal T.A.R. in quanto oggetto del giudizio estinto. In particolare il Tribunale di Bologna ha creduto di poter identificare anche la fattispecie normativa astrattamente applicabile (il potere extra-ordinem di autotutela sostitutiva), conferendo in tal modo alla sua iniziativa connotati che travalicano la semplice “comunicazione” o referto di un fatto, per assurgere ad una sorta di oggettiva raccomandazione circa l’an dell’esercizio della funzione. E’ ovvio che, in palese difetto di un vero potere di proposta o richiesta e cioè di iniziativa in senso proprio, la pronuncia del Tribunale doveva necessariamente edulcorare l’impatto procedimentale che l’atto avrebbe avuto con l’Amministrazione destinataria. Ciò ha fatto interponendo l’aggettivo “eventuale”. Ma tale, in fondo ingenuo, espediente lessicale non vale a obliterare il valore di un dictunm che resta – per fonte da cui promana e natura dell’atto in cui è contenuto – oggettivamente giurisdizionale, pur essendo, invece, nella sostanza una denuncia di una fattispecie implicitamente ma chiaramente dichiarata illegittima e meritevole della sanzione dell’annullamento straordinario.<br />
Il fatto che la comunicazione o denuncia sia accompagnata dalla trasmissione di tutti gli atti e i documenti dei fascicoli di parte – e cioè, in una parola, della intera “pratica” – vale a rendere più pressante e cogente l’invito alla Amministrazione destinataria degli atti di adottare il provvedimento definito “eventuale”.<br />
Il Tribunale ben sa che l’esercizio di funzione pubblica da parte di qualsiasi organo della p.a. è in sé connotato dal vincolo della doverosità, e che, anche se il potere di autotutela soggiace al limite ulteriore (rispetto a quello della illegittimità del provvedimento da annullare) della sussistenza di un interesse pubblico attuale, l’Autorità destinataria della sentenza e dei relativi atti e documenti non potrà semplicemente archiviare il tutto, ma dovrà determinarsi circa il se provvedere o meno, esaminando i documenti e delibando sia la legittimità degli atti che l’interesse pubblico all’adozione dell’atto ulteriore, ancorché ipotizzato come eventuale dal T.A.R. “remittente”.<br />
In ciò può obbiettivamente, riconoscersi un atto di – ancorché generica – iniziativa procedimentale.<br />
Lo è – e palesemente – nei fini perseguiti dal Tribunale; ma soprattutto lo è negli effetti giuridici che determina nei rapporti con la Autorità destinataria della “comunicazione”.<br />
Alla luce di queste considerazioni non pare azzardato estrapolare, dall’ordine del T.A.R. alla Segreteria, la postulazione di un ben chiaro principio di diritto che non arbitrariamente, si può formulare in questi termini.<br />
“Il Giudice Amministrativo ha e mantiene sempre il potere di rappresentare e documentare alla Autorità Amministrativa tutti i fatti di causa di cui è venuto a conoscenza; ciò allo scopo di promuovere il doveroso esercizio della ulteriore, necessaria attività amministrativa”.<br />
Si tratta, diremmo in modo evidente, della rivendicazione del T.A.R. di un proprio ruolo generale di Pubblico Ministero dell’azione amministrativa, (già adombrato da alcuni progetti o ipotesi legislative fortunatamente rimaste, finora, sulla carta).</p>
<p>3. Pare di poter dire che ciò non trova alcun fondamento in norme di diritto positivo, e, anzi confligge gravemente con l’essenza stessa della funzione giurisdizionale, determinandone una inammissibile e incomprensibile commistione con la funzione amministrativa. Nel caso di specie l’iniziativa del Tribunale di Bologna era tanto più anomala ed inaccettabile perché il Tribunale stesso era il giudice “naturale” della impugnazione dell’ipotizzato provvedimento di autotutela. Ciò balza agli occhi, e colora negativamente la correttezza del comportamento del Tribunale sotto il profilo della tutela della privacy, come si dirà.<br />
Ma la sua gravità sta non tanto in questo, quanto nella affermazione di principio: quella del ruolo del Giudice Amministrativo, che oltre ad attuare la giurisdizione “mediante il giusto processo regolato dalla legge” (art. 111 Cost.) e cioè nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità restando terzo e imparziale, (5) svolge anche una funzione di controllo di legittimità degli atti su cui non ha giurisdizione in senso proprio, esercitando allo scopo un potere di promuovimento dell’attività amministrativa, e così a tal fine disponendo di atti e documenti privati conosciuti ed acquisiti nel processo per fini di giudizio (e cioè di giustizia).<br />
Si tratta della figura di un Giudice Amministrativo, per così dire, “anfibio”, a cavallo tra Giurisdizione e Amministrazione, che pare davvero del tutto sconosciuto al nostro ordinamento costituzionale.<br />
Non varrebbe opporre che siffatto “referto” voluto dal T.A.R. di Bologna resta, per così dire un atto neutro, come sarebbe un qualsiasi esposto di un qualunque (contro) interessato animato dalla particolare vocazione del sicofante.<br />
La differenza, infatti, sta anzitutto in questo, che l’effetto partecipativo (e cioè il verificarsi dell’evento (6) della conoscenza dei fatti, atti e documenti) deriva dall’esercizio di un potere – funzione che “appare” giurisdizionale. Deriva quindi da un atto autoritativo, e non da un mero fatto, come quello del denunciante privato, anonimo o non. Si tratta di un atto idoneo, a dare quella certa, provata, piena conoscenza di fatti che costituisce il presupposto della doverosità della delibazione sul se e come provvedere.<br />
Come si vede il T.A.R., nel “denunciare” i fatti (corredati da tutti i documenti) non può – anche volendolo – restare una specie di sicofante … “istituzionale”, ma, di necessità, assume il ruolo di Pubblico Ministero della ulteriore, eventuale azione amministrativa; svolge insomma, come si è detto una funzione prettamente amministrativa di controllo e promuovimento dell’autotutela, ampiamente intesa. Funzione sconosciuta, e, anzi radicalmente estranea all’ordinamento.</p>
<p>* * *</p>
<p>4. Altrettanto importanti sono le osservazioni che si possono fare sul modo con cui l’assunzione di tale ruolo avviene sacrificando (recte: violando) la privacy dei soggetti parti del processo.<br />
Che nella fattispecie venga in rilievo la L. n. 675/1996, trattandosi di un trattamento di dati personali non pare francamente possibile dubitare, alla luce delle definizioni date al riguardo dall’art. 1, 2° c. lett. b), c) e g).<br />
E’ stato chiarito, infatti, che la nozione di trattamento eccede quella di comunicazione di dati (oggetto per certi profili di una disciplina anche più restrittiva) e riguarda “ogni possibile aspetto della gestione” dei dati.<br />
D’altra parte che i documenti(ma anche gli stessi atti processuali, con i mandati sottoscritti dalle parti, contenenti la rappresentazione di tutti i fatti concernenti la lite) siano dati personali (generici) (e, spesso, anche “sensibili”) è assolutamente ovvio (7).<br />
Può quindi affermarsi che il Tribunale Amministrativo e la sua Segreteria, complessivamente configurandosi come organismo “titolare” delle disponibilità dei dati (tale è “…….. la pubblica amministrazione …… cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alla modalità del trattamento dei dati personali”) era vincolato al rispetto degli artt. 27 e 9 della legge: e cioè al c.d. “vincolo di scopo” (o “principio di competenza” o funzionale) (8) vale a dire al perseguimento di attività istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge, e al rispetto del principio di correttezza, che integra, ampliandolo sotto il profilo della modalità del trattamento, il limite dello scopo del trattamento dei dati (9).<br />
Quanto al primo limite – il cui rispetto è essenziale per escludere la necessità del consenso preventivo dell’interessato ex art. 11 della legge – esso si intende assolto, in primo luogo se la comunicazione è “prevista da norma di legge o di regolamento”.<br />
E’ a questa disposizione che sembra faccia implicitamente riferimento il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nell’affermazione della liceità del trattamento alla luce dell’art. 87 del R.D. n. 642/1907. Questo avviso però, pare così lampantemente infondato da lasciare sconcertati. Esso è, forse il frutto della sede, per così dire, impropria, in cui è stato espresso, quella disciplinare.<br />
Infatti la norma in questione, di natura squisitamente processuale (10), si limita a imporre alla Segreteria, quale adempimento burocratico (11) conseguenziale, di trasmettere la sentenza (decisione) “alle Autorità cui riguardano”.<br />
Da una parte non pare dubbio che la “Autorità cui riguarda” è l’Amministrazione che è stata parte del processo e non tutte le (innumerevoli) “altre” amministrazioni che tale pronuncia – in ipotesi – è opportuno conoscano per gli effetti riflessi che tale decisione può avere sugli interessi pubblici loro affidati (12). Il trattamento (la trasmissione) a favore di altri enti o soggetti pubblici esorbita quindi dalla norma (che, lo si deve comunque ribadire, di per sé, non ha come destinatario il Tribunale ma la Segreteria).<br />
Dall’altra l’art. 87 riguarda la sola decisione, non gli atti e il fascicolo di parte con i relativi documenti. Per la semplice decisione &#8211; che è atto contenuto in pubblici registri conoscibili da chiunque (art. 12, lett. b) dalla L. n. 675/96) non è necessario alcun previo consenso al trattamento (comunicazione, trasmissione) del tutto indipendentemente dall’art. 87 del R.D. n. 602/1907. Ma per gli “atti di causa” in genere l’art. 87, certamente, non basta affatto (13).<br />
Oltre a ciò il c.d. vincolo di scopo si ha per assolto nel caso in cui la trasmissione è “necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali”.<br />
La norma pare fare qui riferimento alle funzioni istituzionali del soggetto pubblico che effettua il trattamento (14).<br />
Il giudizio su tale necessità non è però rimesso alle amministrazioni interessate, perché la legge (art. 7, 2° e 3° c.) dispone che il “titolare” (l’Amm.ne della Giustizia, nel nostro caso) effettui la notificazione preventiva al garante, che può vietare, con provvedimento motivato, la trasmissione, entrando nel merito della sussistenza dei presupposti fissati dalla L. n. 675/96.<br />
Nel caso di autorità giudiziarie tali funzioni istituzionali vengono correntemente definite, nella giurisprudenza del garante, “fini di giustizia”.<br />
In effetti è stato esattamente messo in evidenza che “attualmente tra i trattamenti di dati personali effettuati dagli uffici giudiziari si possono distinguere quelli per scopi «amministrativi» da quelli svolti, ex art. 4, 1° c. lett. d) della legge n. 675/1996, per ragioni di giustizia” e che solo ai secondi si applica la disciplina “speciale” che consiste nelle disposizioni dell’art. 4, 1 c. lett. d.) e 2° c. della L. n. 675/96 e delle altre norme di altre leggi che regolano l’attività giudiziaria (15) mentre ai primi si applica la comune disciplina prevista per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (e cioè la disciplina di cui all’art. 27, 2° c.).<br />
Venendo quindi al caso in esame è evidente che il trattamento – oltre a non essere previsto da alcuna norma di legge, tale non potendo configurarsi la disposizione dell’art. 87 del R.D. n. 642/1907 – non era affatto connesso né funzionale a “ragioni di giustizia”. Alla luce di quanto osservato più sopra, pare infatti certo che se per ragioni di giustizia si intendono le necessità dell’esercizio della funzione giurisdizionale in senso proprio, queste non vi erano nel caso “deciso” – per così dire – con la sentenza in esame.<br />
Il Tribunale di Bologna, dando atto della sopravvenuta carenza di interesse per il venir meno della domanda di tutela giurisdizionale (e provvedendo di conseguenza sulle spese del processo per ciò estinto) era ormai privo di potere giurisdizionale. Qualunque altro dictum emanato nell’atto che, pure, avesse la “forma” di un provvedimento giurisdizionale non ne aveva però la sostanza, restando per converso esercizio – indebito, perché privo di fondamento normativo – di funzione “amministrativa” in senso proprio.</p>
<p>* Deve osservarsi, poi, che un siffatto trattamento sarebbe stato comunque illegittimo perché, come si è visto, il Tribunale non era “sovrano” nel valutare la “necessità” del trattamento, dovendo attenersi, ex art. 27, 2° c. alle determinazioni del Garante nel rispetto del procedimento di cui all’art. 7, nel caso del tutto ignorato.<br />
Da ultimo.<br />
Le concrete modalità con cui il T.A.R. ha disposto il trattamento consentono alcune osservazioni sul rispetto del principio di correttezza, che, come si è visto, è concomitante con quello di scopo nel delimitare la liceità del “trattamento”.<br />
Pur non sottovalutando la rilevata difficoltà di dare parametri precisi a tale principio, si può qui richiamare la giurisprudenza del garante sulla necessità della “esistenza di uno scopo determinato, esplicito e legittimo”, scopo il cui perseguimento è da valutare con i criteri dello sviamento di potere: non deve, cioè dissimulare la volontà di realizzare, uno actu, altri, diversi fini.<br />
Orbene nel caso in esame il trattamento degli atti di causa non è consistito in una semplice comunicazione partecipativa, ma è stato corredato con l’indicazione di una norma precisa (16) e del provvedimento da adottare (l’annullamento extra ordinem).<br />
Questo comportamento è esorbitante da ogni ipotesi di puro e semplice trattamento, per sconfinare nel promovimento dell’azione amministrativa; in più, in caso di effettivo promovimento di tale azione il relativo provvedimento soggiace, in base alla legge, alla giurisdizione dell’organo titolare ed autore del trattamento; tutto ciò, che è ben difficilmente confutabile, pare sufficiente a valutare come anche scorretto – e ciò colpevole – il “trattamento” disposto dal T.A.R. di Bologna, e tale da configurare la violazione dei diritti dell’interessato o degli interessati e a costituire l’obbligo del risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 13 e 18 L. n. 675/1996.<br />
In proposito non è senza significato il fatto che la, peraltro doverosa, immediatezza con cui la Segreteria del T.A.R. ha dato esecuzione all’ordine di trasmissione ha reso improponibile il ricorso al Garante, così come disciplinato dal DPR 31.3.1998 n. 501 e improponibile lo stesso ricorso preventivo al Tribunale Civile ex art. 29 della legge.<br />
Ciò ha privato gli interessati di tutela giurisdizionale preventiva contro l’atto lesivo.<br />
Questi aspetti solo apparentemente collaterali dimostrano che il cittadino è di fatto privo di una tutela effettiva nei confronti di comportamenti così “anomali” adottati sub specie dell’esercizio della funzione giurisdizionale. L’esame ragionato delle questioni giuridiche sollevate contribuirà a fare chiarezza su di un terreno che si presta a molti equivoci e ad orientare i comportamenti futuri degli organi giurisdizionali e delle loro Segreterie.</p>
<p><b>NOTE</b></p>
<p>1. La sentenza del T.A.R. mostra di non aver affatto chiara la distinzione tra atti di causa e documenti tracciata dall’art. 74 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. . I primi sono la citazione, la comparsa di risposta e di intervento, le memorie, le comparse conclusionali e le sentenze. Tutto quanto, oltre a ciò, è contenuto nel fascicolo di parte è qualificabile documento. Il T.A.R., quindi, ha ordinato la comunicazione del fascicolo di parte, compresi i documenti.<br />
2. L’iniziativa è stata promossa anche dalla sezione di Bologna della Società degli Avvocati Amministrativisti, stante il suo interesse di questione di principio, incidente sulla stessa libertà di esercizio della professione forense.<br />
3. Art. 46, 2° c. R.D. n. 642/1907. Quanto al valore della sentenza che dà atto della rinuncia, il fatto che la legge vi riconnetta espressamente l’effetto della “estinzione” del processo chiarisce che non si tratta di una decisione, di un giudizio, ma di una pronuncia con effetti solo processuali.<br />
4. Sul principio del giusto processo in generale Cfr. TROCKER, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo in materia civile, profili generali, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2001, pg. 381<br />
5. Assumiamo qui la nozione corrente di giurisdizione: data dal Mandrioli, come attuazione, in via normalmente secondaria e sostitutiva, dei diritti sostanziali (Cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Torino, 2000, pg. 12 e ss.). Coessenziale alla natura della giurisdizione così intesa è la posizione di imparzialità &#8211; terzietà del Giudice, vale a dire la “assoluta equidistanza dagli interessi che perseguono, nel processo, i soggetti che agiscono, detti ”parti” (Ibidem, pg. 24). Ma la terzietà, secondo la famosa intuizione del Satta, è la condizione assoluta perché il processo metta capo ad un giudizio, anzi è l’essenza stessa del giudizio (Cfr. SATTA, Il mistero del processo, Milano, 1994, pg. 33).<br />
6. La trasmissione o comunicazione di atti o la rappresentazione di fatti è, giuridicamente, atto ad evento psichico (Cfr. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, pg. 279). Secondo la, altrettanto classica, definizione di SANTORO-PASSARELLI, voce Atto giuridico, in Enc. Dir. IV, Milano 1979 pg. 210-13, l’atto giuridico (volontario) connotato dalla destinazione all’altrui conoscenza è la partecipazione.<br />
7. Sulla legge n. 675/1996 esiste un ampio numero di commenti. Si veda, per tutti, BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, 1997; IMPERIALI, (R. e R.) La tutela dei dati personali, Milano, 1997; CUFFARO-RICCIUTO, La disciplina del trattamento dei dati personali , Torino, 1998; BIANCA-BUSNELLI a cura di), Commentario alla legge 31.12.1996 n. 675, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1999, fasc. 2 – 3; più specifico è il lavoro di BARILA’- CAPUTO, La tutela della privacy nella pubblica amministrazione. (Riservatezza e gestione della informazione nel settore pubblico) Milano, 2000. Se per trattamento deve intendersi qualunque “operazione o complesso di operazioni” concernente, tra l’altro “l’estrazione” e oltre a ciò la “comunicazione” di dati personali ne consegue che la trasmissione di atti o documenti ad una autorità diversa dal soggetto che la dispone lo è certamente a pieno titolo; anzi è, se si può dirlo, un trattamento qualificato dal contesto o modo in cui viene effettuato perché finalizzato non solo alla conoscenza del destinatario (effetto “partecipativo” secondo la classica definizione di SANTORO-PASSARELLI, Op. e loc. cit.) ma come si è visto, finalizzato anche a rendere necessaria una decisione da parte dello stesso.<br />
La definizione di dati personali come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica …. “identificati o identificabili” non lascia, parimenti dubbi di sorta.<br />
8. (8) Cfr. FERRARA (R) Premesse ad uno studio sulle banche dati della pubblica amministrazione: fra regole della concorrenza a tutela della persona, in Dir. Amm. 1997, pg. 561; TROIANO, Commento all’art. 27, in Tutela della privacy, pg. 633. La dottrina ha messo in evidenza la possibilità che il trattamento abbia una utilità solo “indiretta”, e, quindi, un valore strumentale. Ma l’affermazione della “necessità” di tale trattamento, prevista dal 2° c. per la comunicazione a soggetti pubblici, riporta il vincolo di scopo ad una dimensione rigorosa: il titolare deve essere astretto a disporre il trattamento e/o la comunicazione dei dati personali da un preciso obbligo di perseguire una finalità propria, non del soggetto pubblico destinatario della comunicazione.<br />
9. La dottrina ha messo in evidenza come il richiamo della nozione di correttezza (o buona fede) possa essere utilmente accostato alla figura dell’eccesso di potere, in particolare allo sviamento, citando una interessante casistica che ben si attaglia al caso di specie. Cfr. BARILA’ – CAPUTO, La tutela della privacy nelle pubbliche amministrazioni, cit., pgg. 76-78<br />
10. Sull’art. 87 del R.D. n. 642/1907 non sono rinvenibili precedenti giurisdizionali. Il fatto che non esista una equivalente disposizione del codice di procedura civile è facilmente spiegabile con i connotati (arcaici) del processo amministrativo cui si riferiva tale adempimento, in cui l’essenza della funzione giurisdizionale (oggi riassunta nella formula del nuovo art. 111 Cost.) era se non subalterna, recessiva rispetto alla funzione restitutoria dell’interesse pubblico violato .<br />
11. Lo conferma la prassi seguita da tutti gli uffici giudiziari. L’invio ad “altre” amministrazioni, resta, in sé, intrinsecamente indefinibile, dati gli interessi tra le finalità di Amministrazioni diverse.<br />
12. Cfr., sul punto, le considerazioni di LEOTTA. Trattamento dei dati personali di cui alla L. 31.12.1996 n. 675 e divulgazione di dati desunti da procedimenti giurisdizionali avanti i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato e Diritto, all’indirizzo www.diritto.it (articoli/amministrativo) privacyleotta, che coglie la differenza tra copie di atti desumibili dai registri di cancelleria di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 21.4.1973 n. 214 e copie degli atti e documenti inseriti nei fascicoli di parte, deducendone l’indisponibilità, senza il consenso degli interessati ex art. 74 e 76 c.p.c., salvo il caso di esigenze di giustizia di soggetti che debbono far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Cfr. anche TERESI-TROIANO, la pubblicità degli atti giudiziali e dei registri di cancelleria, in Giur.it 1984, IV, 343.<br />
13. Contra, BARILA’-CAPUTO, La tutela , cit. pg. 95; TROIANO, Commento all’art. 7, in Tutela della privacy, cit. pg. 636. Ci pare, peraltro, che una interpretazione che ritenesse sufficiente la necessità istituzionale del soggetto pubblico destinatario del “trattamento” si presta ad una estensione illimitata della possibilità di trattamento, perché le “altre” pubbliche amministrazioni che, dall’acquisizione delle informazioni traggono il “necessario” titolo di legittimazione all’esercizio di propri poteri istituzionali sono sempre moltissime, addirittura indefinibili, nell’attuale contesto di intreccio di interessi pubblici affidati ad Autorità diverse nel quadro di procedimenti sempre plurisoggettivi (si consideri l’estensione latissima raggiunta dal modulo della conferenza dei servizi). Così interpretata la norma giunge, infine, a riconoscere al Garante un potere illimitato, sostanzialmente libero nei fini stessi (di cui peraltro, allo stato, non risulta aver abusato).<br />
14. Si veda, ad es. il parere 23.6.1998 reso alla Corte Militare di appello di Roma e quello 27.10.1998 al Consiglio di Stato (li si veda in www.garanteprivacy.it nella sezione Home&gt;decisioni Garante&gt;Risposte/quesiti&gt;attività giudiziaria). Gli interventi del Garante riguardavano dati desumibili dei registri giudiziari, sottoposti a pubblicità da altre norme dell’ordinamento .<br />
15. In realtà il richiamo era errato. A parte citazioni della Legge urbanistica, la competenza all’annullamento extra ordinem delle concessioni edilizie nella Regione Emilia-Romagna. è stato attribuito alla Provincia con L.reg. n. 6/1995.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II &#8211; <a href="/ga/id/2003/10/3194/g">sentenza 20 marzo 2001 n. 244</a> e CONSIGLIO di PRESIDENZA della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA,<a href="/ga/id/2003/10/3195/g"> decisione 7 giugno 2001</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-e-il-potere-di-disporre-degli-atti-di-causa-per-fini-non-di-giustizia-un-caso-di-illecito-trattamento-degli-atti-di-causa-per-dare-impuls/">La giurisdizione del Giudice Amministrativo e il potere di disporre degli atti di causa per fini non di giustizia (un caso di illecito “trattamento” degli atti di causa per dare impulso ad ulteriore attività amministrativa).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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