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	<title>Beatrice Dell&#039;Isola Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Beatrice Dell&#039;Isola Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. presuppone e non fonda la giurisdizione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:54:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rito-speciale-di-cui-allart-117-c-p-a-presuppone-e-non-fonda-la-giurisdizione/">Il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. presuppone e non fonda la giurisdizione.</a></p>
<p>di Beatrice Dell’Isola*   Massima e commento a Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 12 ottobre 2023,  n. 8906. Rispetto alla mancata risposta ad una  proposta irrevocabile formulata ai sensi dell&#8216;art 1329 codice civile, in riferimento alla richiesta di rinnovo di un contratto di locazione privatistico, non è configurabile una situazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rito-speciale-di-cui-allart-117-c-p-a-presuppone-e-non-fonda-la-giurisdizione/">Il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. presuppone e non fonda la giurisdizione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rito-speciale-di-cui-allart-117-c-p-a-presuppone-e-non-fonda-la-giurisdizione/">Il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. presuppone e non fonda la giurisdizione.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>di Beatrice Dell’Isola*   </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Massima e c</strong><strong>ommento a </strong><strong>Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 12 ottobre 2023,  n. 8906.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rispetto alla mancata risposta ad una  proposta irrevocabile formulata ai sensi <span class="il">dell</span>&#8216;art 1329 codice civile, in riferimento alla richiesta di rinnovo di un contratto di locazione privatistico, non è configurabile una situazione di interesse legittimo, assumendo l&#8217;attività sollecitata all&#8217;amministrazione natura squisitamente privatistica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il ricorso avverso il silenzio inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deve intendersi ritualmente esperibile solo se azionato a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il rito speciale avverso il silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. La vicenda. – 2. Proposta contrattuale irrevocabile. 3. Attività <em>iure privatorum</em> della P.A. – 4. Difetto della giurisdizione amministrativa – 5. Conclusioni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l&#8217;esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica e non se l&#8217;inerzia è serbata a fronte di un&#8217;istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>La vicenda</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente riferiva di avere stipulato, in qualità di parte conduttrice, un contratto di locazione  con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sorrento e Sant’Agnello<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto locativo, rinnovatosi tacitamente alle pregresse scadenze del 31/03/2013 e del 31/03/2019, sarebbe venuto di nuovo a naturale scadenza il 31/03/2025.</p>
<p style="text-align: justify;">La società, al fine manifestare alla parte locatrice la propria volontà di rinegoziare le condizioni contrattuali e rinnovare il rapporto locativo in essere, con atto notificato in data 03/08/2021 (con ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del negozio locativo) formulava una proposta irrevocabile in favore della Regione Campania, impegnandosi a tenere ferma detta proposta per i quattro mesi successivi alla comunicazione della medesima. La proposta negoziale contemplava, in particolare, un canone locativo maggiorato rispetto a quello previsto nel precedente rapporto  Essa non aveva riscontro e i termini di irrevocabilità (e, al contempo, di efficacia) della stessa scadevano.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso incardinato dinanzi al TAR Campania, rg n. 3566/2022, la società Circolo dei Forestieri agiva contro la Regione Campania e l’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania al fine di far valere un’assunta illegittimità del silenzio della prima e ottenere dal Giudice adito la <em>”…..</em><em>conseguente fissazione di un termine entro il quale emettere il provvedimento conclusivo del procedimento (ovvero, in subordine, mediante nomina di un commissario ad acta per l’espletamento degli incombenti di legge)…per far valere, ad adottare, nel termine di legge, il provvedimento conclusivo del procedimento indotto dalla notifica, in data 03/08/2021, della proposta irrevocabile di locazione”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Campania, con la sentenza n. 6607 del 26/10/2022, correttamente riteneva di accogliere l’eccezione in rito svolta dall’amministrazione regionale e di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la pronuncia del Giudice partenopeo svolgeva gravame la società. Il giudizio di secondo grado si concludeva con la sentenza in commento.  <em>  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>Proposta contrattuale irrevocabile </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La vicenda oggetto di contenzioso prendeva l’abbrivio dalla proposta irrevocabile di rinnovo del contratto locativo, formulata dalla società ricorrente all’Ente pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, il negozio giuridico non si forma e le parti non sono vincolate che con l’incontro dei consensi.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta negoziale e l’accettazione possono essere ritirate e private di effetti mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, a mente dell’art. 1328 del codice civile <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> <em>“la proposta può essere revocata finxhè il contratto non sia concluso”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La revocabilità di una proposta contrattuale può essere esclusa dallo stesso proponente, mediante l’apposizione della cd. clausola di irrevocabilità con la quale il proponente si impegna a tenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo, con la conseguenza che in tale periodo, una eventuale revoca della stessa sarebbe senza effetto <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’irrevocabilità della proposta contrattuale (cd.&#8221;a fermo&#8221; o &#8220;ferma&#8221;), disciplinata dall&#8217;art. 1329 del codice civile <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, consiste, dunque, nella temporanea privazione degli effetti di una eventuale revoca voluta dal proponente e ha lo scopo di accordare al destinatario, per l&#8217;accettazione della proposta, uno &#8220;<em>spatium deliberandi</em>&#8221; maggiore di quello ordinariamente necessario secondo la natura dell&#8217;affare o secondo gli usi <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Elemento normativamente richiesto al fine della irrevocabilità è la determinazione del tempo per il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue che, nella proposta irrevocabile, il termine di irrevocabilità è elemento essenziale della stessa. In mancanza di tale termine la proposta deve considerarsi pura e semplice <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformemente si sono espresse, in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24 maggio 1975 n. 2103<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> in cui si legge che “<em>il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell&#8217;</em><a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=828399&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 1329, comma 1, c.c.</a><em>, costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, e revocabile, a norma dell&#8217;</em><a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=828398&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 1328, comma 1, c.c.</a><em>, finché il contratto non sia concluso. Né, per mantenere il carattere irrevocabile della proposta, può farsi ricorso ad altri meccanismi di determinazione del termine predisposti nel codice civile, e in particolare: a) non, per analogia, a quello dell&#8217;art. <strong>1183</strong>, che, regolando il tempo dell&#8217;adempimento, ha riguardo non già alla formazione della fonte dell&#8217;obbligazione (il contratto), ma alla sua esecuzione; b) non a quello dell&#8217;art. 1331, cpv., non richiamabile analogicamente, stante il suo carattere di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (art. 1328) e stante la differente natura dell&#8217;opzione (contratto) e della proposta (atto prenegoziale unilaterale); c) non a quello dell&#8217;art. 1326, cpv., che, parlando di “termine ordinariamente necessario secondo la natura dell&#8217;affare o secondo gli usi” e riferendosi all&#8217;accettazione, concerne l&#8217;oblato e non il proponente</em><em> </em><em>»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine  di irrevocabilità di una proposta contrattuale va distinto da quello di efficacia della proposta stessa, quest’ultimo &#8211; disciplinato dall&#8217;art. 1326 c.c. <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>&#8211;  avendo la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire, all&#8217;autore di questa, la relativa accettazione, l&#8217;altro &#8211; disciplinato dal successivo art. 1329 c.c. &#8211; essendo inteso a fissare i limiti di durata di quell&#8217;ulteriore e specifica manifestazione di volontà, necessaria perché una semplice proposta contrattuale acquisti anche il suddetto eccezionale carattere dell&#8217;irrevocabilità, con la duplice conseguenza di una possibile diversità di ampiezza dei due termini e della insufficienza, ai fini di siffatta acquisizione, della sola indicazione del primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, i due termini erano coincidenti: dalle circostanze fattuali risultava che alla stabilita scadenza, in mancanza di accettazione della proposta negoziale, la stessa <strong>a</strong><strong>vrebbe perso </strong><strong>efficacia</strong> senza che, a tal fine, si rendesse necessario alcun ulteriore atto da parte dell’oblato (<em>id.est.</em> Ente Pubblico).  Il silenzio da quest’ultimo serbato esprimeva, evidentemente, il disinteresse di rinnovare il negozio locativo seppure ad un canone maggiorato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>Attività <em>iure privatorum</em> della P.A. </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto accadeva in passato in cui si riteneva che la Pubblica amministrazione potesse e dovesse agire esercitando i poteri <em>iure imperii </em>e adottando atti unilaterali, è oggi del tutto pacifico che le amministrazioni, per svolgere le funzioni attribuite dalle norme, possono utilizzare atti di diritto pubblico e negozi di diritto privato <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento amministrativo, dunque, è solo una delle modalità attraverso le quali l’amministrazione agisce per il soddisfacimento degli interessi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Accanto all’attività di diritto pubblico, infatti, viene in rilievo l’attività di diritto privato e, in particolare, l’attività contrattuale della p.a <a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1, comma 1<em>bis</em>, della legge 241 del 1990 <a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> espressamente riconosce l’autonomia negoziale – quale libertà di porre in essere negozi diretti a regolare rapporti giuridici tra soggetti &#8211; della pubblica amministrazione, riconoscendole la capacità di diritto privato e la <em>potestas contrahendi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista sistematico la norma vuol significare una inversione di tendenza rispetto all’impostazione tradizionale, secondo la quale il diritto pubblico è il diritto normale dell’amministrazione e in caso di dubbio interpretativo, sono sempre le norme di diritto pubblico a doversi applicare da parte delle pubbliche Amministrazioni e non quelle di diritto comune <a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. L’agire secondo il diritto pubblico è la regola per le pubbliche Amministrazioni; l’agire secondo il diritto privato l’eccezione, da tenere limitato ai casi espressamente previsti dalla legge. Questo principio, peraltro, da ritenere già superato sia nella prassi applicativa delle pubbliche Amministrazioni, sia nelle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, viene ribaltato dalla norma in esame <a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l’attività di diritto privato della p.a. non è libera ma orientata al raggiungimento del fine pubblico imposto dalle norme e deve essere improntata ai canoni della legalità e della imparzialità. La libertà nella determinazione delle finalità da perseguire che costituisce l’essenza dell’autonomia negoziale non può, quindi, caratterizzare l’attività negoziale delle amministrazioni. La circostanza che l’amministrazione non sia titolare di autonomia negoziale, non impedisce, però che questa sia libera di individuare lo strumento negoziale migliore per la cura del proprio interesse <a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La funzionalizzazione dell’attività contrattuale della P.A. ha evidenti ripercussioni sul momento di formazione della volontà dei soggetti pubblici. Questi devono individuare, in modo trasparente e oggettivo, il “giusto” contraente, ossia il contraente più affidabile. Ciò perché le amministrazioni, nel perseguire i propri scopi, devono impiegare nel modo migliore possibile il denaro e le risorse pubbliche. Peraltro, il miglior contraente non è necessariamente quello che fa spendere meno alla p.a. ma è quello che risponde meglio degli altri alla realizzazione degli scopi pubblici che l’amministrazione deve soddisfare con il contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa fase è regolata dalle norme del diritto pubblico, quindi da procedimenti e provvedimenti amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali in materia, posso essere suddivisi in tre categorie: 1) ordinari (o di diritto comune); 2) speciali di diritto privato; 3) ad oggetto pubblico o di diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla prima categoria appartengono le fattispecie negoziali di diritto comune, quali, a titolo esemplificativo, compravendita, locazione, etc) a mezzo delle quali la P.A. agisce <em>iure privatorum</em>, spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali tipologie contrattuali, dunque, la relativa disciplina non differisce rispetto agli schemi negoziali utilizzati da qualsiasi altro soggetto dell&#8217;ordinamento giuridico. I contraenti sono su un piano di perfetta parità.</p>
<p style="text-align: justify;">Si definiscono, invece, contratti speciali di diritto privato quei contratti regolati da norme di diritto privato speciale. La loro peculiarità risiede, perciò, nel fatto di essere regolati da norme civilistiche di specie rispetto a quelle generali del codice civile. Si pensi all&#8217;appalto di opere pubbliche, all&#8217;appalto di servizi o al contratto di fornitura.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché, come sopra già rappresentato, l’attività è pur sempre funzionale al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, nella fase preordinata alla stipulazione del contratto, la formazione della volontà della P.A. sarà, comunque, caratterizzata dall&#8217;emanazione di una serie di atti qualificati come amministrativi, e, dunque, dominati dal diritto pubblico. È la c.d. &#8220;procedura di evidenza pubblica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I contratti ad oggetto pubblico, a loro volta, sono quelli che si caratterizzano per l’incontro e la commistione tra provvedimento amministrativo e contratto. Si pensi, ad esempio, alle convenzioni che si accompagnano alla concessione di un bene pubblico (cd. concessioni-contratto).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso deciso dalla sentenza in commento, la proposta irrevocabile formulata dalla società aveva ad oggetto il rinnovo di un negozio locativo e, dunque, di un contratto di diritto comune afferente alla prima delle descritte categorie negoziali. Ciò in sintonia con quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale “<em>Il contratto di locazione rientra nella materia di contratti di diritto comune, in cui ricade tutta la sfera di </em><em>attività</em><em> prettamente </em><em>negoziale</em><em>, che non subisce modificazioni per il fatto che una delle parti sia una Pubblica Amministrazione, non venendo comunque in rilievo alcun esercizio di potere autoritativo da parte della stessa”</em>. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 26/10/2022, n.6607) <a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong>Difetto della giurisdizione amministrativa.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come sopra illustrato, la società aveva instaurato il contenzioso dinanzi al GA nell’erronea convinzione che il rito speciale avverso il silenzio della pubblica amministrazione radichi, perciò solo, la giurisdizione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così non è.</p>
<p style="text-align: justify;">È vero il contrario: il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a.<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> presuppone e non fonda la giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Allorquando si fuoriesca dalla giurisdizione  del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi di pertinenza del giudice ordinario, non è utilizzabile lo strumento processuale dell&#8217;azione sul silenzio-inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione avverso il silenzio volta a chiedere l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere, ai sensi del <a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1804510&amp;idUnitaDoc=5595329&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 art. 31[18],</a> da proporre nelle forme di cui all&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1804510&amp;idUnitaDoc=5595447&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 117 c.p.a</a>., presuppone (oltre che la sussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;amministrazione e il decorso dei termini di conclusione del procedimento), comunque, la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione sul silenzio ha, dunque, natura meramente processuale ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all&#8217;esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere su un&#8217;istanza del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale strumento non è, invece, compatibile con pretese che, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale (cui si correla una posizione di interesse legittimo), concernono, piuttosto, diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall&#8217;autorità giurisdizionale ordinaria (Cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 21/02/2022, n. 214) <a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto la giurisprudenza è ferma.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie <em>de qua</em>, la società non era portatrice di un interesse legittimo poiché non si confrontava con l’esercizio di un potere amministrativo ma con un’attività di natura squisitamente privatistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussistevano i presupposti della giurisdizione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, proprio in tema di contratti di locazione con il soggetto pubblico la Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 5051 del 16/02/2022, ha ritento che  <em>“..</em><em>La p.a. che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale, agisce secondo le regole del diritto privato; il contratto di locazione, infatti, non è riconducibile ai &#8220;contratti di fornitura&#8221; di beni — sia perché la res locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e non si trasferisce in quello della controparte, sia perché diversa è la causa dei due contratti (che solo nel primo caso è rappresentata dal godimento, appunto, della cosa per un tempo determinato con l&#8217;obbligo di custodia, da parte del conduttore, con la diligenza del buon padre di famiglia) — e nemmeno è contratto di fornitura di servizi — mancando da parte del locatore una prestazione di attività in favore del destinatario, avendo il primo solo l&#8217;obbligo di consegnare la cosa oggetto di contratto (e di mantenere, eventualmente, la stessa in stato idoneo all&#8217;uso convenuto)-; pertanto, anche nel caso in cui la p.a. facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi, ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per tale motivo, rientra nella giurisdizione del g.o.”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La giurisdizione ordinaria – in luogo di quella amministrativa – sussiste a prescindere dalla natura attiva o passiva del contratto locativo con la PA. poiché il potere dell’amministrazione si fonda, in questi casi, sul comma 1 <em>bis</em>  dell’articolo 1 della L. 241/1990 secondo cui “ <em>la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tali contratti danno luogo, infatti, a vicende dai tratti puramente privatistici che, collocandosi al di fuori dell’esercizio di qualsiasi potere autoritativo, rientrano nell’ambito dell’attività negoziale <em>iure privatorum, </em>pur nel perseguimento di fini pubblici e istituzionali, così come ritenuto dalla costante giurisprudenza (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 18/12/2010, n. 4597, Cons. Stato, Sez. III, 20/01/2015, n. 154, Cassaz., sez. un., n. 26807 del 2009 <a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Correttamente, allora, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha respinto l’appello svolto dalla società confermando la statuizione del Giudice di prime cure di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong>Conclusioni</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione contemplata dall&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1804510&amp;idUnitaDoc=5595447&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 117 c.p.a</a>. costituisce uno strumento offerto dall&#8217;ordinamento per ovviare ad uno stato di inerzia dell&#8217;Amministrazione in ordine alla conclusione di un procedimento amministrativo, avviato su istanza di parte o <em>ex ufficio</em> e, segnatamente, uno strumento che ha lo scopo non di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il sistema si presenta non proponibile non solo nei casi in cui si tratti di controversie che soltanto apparentemente investono una situazione di inerzia (riguardando, in verità, l&#8217;accertamento di un diritto soggettivo), ma anche nei casi in cui l&#8217;inerzia risulti, in definitiva, avulsa dall&#8217;esercizio di potestà pubbliche, specificamente correlate all&#8217;obbligo di concludere il procedimento amministrativo o, ancora, si palesi non propriamente riferibile alla violazione di un preciso e ben determinato obbligo di provvedere. In tale senso è la granitica giurisprudenza secondo la quale “<em>L’azione de qua è incompatibile con pretese che, lungi dall’avere per oggetto una situazione di inerzia provvedimentale &#8211; cui è sottesa una posizione di interesse legittimo – concernono, invece, diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall&#8217;Autorità giurisdizionale ordinaria, con conseguente inammissibilità del ricorso, </em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1804510&amp;idUnitaDoc=5595329&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">ex art. 31</a><em> e </em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1804510&amp;idUnitaDoc=5595447&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">117 c.p.a</a><em>, proposto per ottenere l&#8217;adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, la stipula di accordi contrattuali che esulano, in quanto tali, dall&#8217;attività provvedimentale amministrativa”</em> (Cfr. T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 14/01/2021, n.14)<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>*Avvocato presso la Regione Campania</p>
<p style="text-align: justify;">[1] Così decideva il Giudice<em> a quo “..La domanda è inammissibile….Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce un rimedio generale ed indipendente dalla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Invero l’azione de qua presuppone e non fonda la giurisdizione amministrativa, sicché in tanto è esperibile, in quanto la situazione giuridica tutelata abbia la consistenza di interesse legittimo. In altri termini, la stessa, non costituisce “un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche Amministrazioni, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell&#8217;attività amministrativa discrezionale; da ciò consegue che l&#8217;impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all&#8217;inerzia su una domanda intesa ad ottenere l&#8217;adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell&#8217;ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall&#8217;Autorità giurisdizionale ordinaria “ (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/2021; in termini anche Cass. SS.UU. Civili, n. 29178/2020, TAR Napoli n. 5675 del 9 settembre 2022).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ne consegue che il silenzio inadempimento è configurabile al cospetto di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell&#8217;amministrazione, che potrebbe discendere, effettivamente, anche dall’applicazione dei canoni di buona fede e correttezza, ma richiede pur sempre che la stessa sia chiamata ad emettere un provvedimento amministrativo, ovvero ad esercitare una pubblica funzione normativamente attribuita alla competenza dell&#8217;organo amministrativo destinatario della richiesta ….</em><em> Così decideva il Giudice a quo “..La domanda è inammissibile….Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce un rimedio generale ed indipendente dalla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Invero l’azione de qua presuppone e non fonda la giurisdizione amministrativa, sicché in tanto è esperibile, in quanto la situazione giuridica tutelata abbia la consistenza di interesse legittimo. In altri termini, la stessa, non costituisce “un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche Amministrazioni, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell&#8217;attività amministrativa discrezionale; da ciò consegue che l&#8217;impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all&#8217;inerzia su una domanda intesa ad ottenere l&#8217;adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell&#8217;ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall&#8217;Autorità giurisdizionale ordinaria “ (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/2021; in termini anche Cass. SS.UU. Civili, n. 29178/2020, TAR Napoli n. 5675 del 9 settembre 2022).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ne consegue che il silenzio inadempimento è configurabile al cospetto di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell&#8217;amministrazione, che potrebbe discendere, effettivamente, anche dall’applicazione dei canoni di buona fede e correttezza, ma richiede pur sempre che la stessa sia chiamata ad emettere un provvedimento amministrativo, ovvero ad esercitare una pubblica funzione normativamente attribuita alla competenza dell&#8217;organo amministrativo destinatario della richiesta..”. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A. Torrente, P.Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Francis Lefebvre, , XX edizione, 2023,</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ai sensi dell’art 1328 c.c. “<em>La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l&#8217;accettante ne ha intrapreso in buona fede l&#8217;esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l&#8217;iniziata esecuzione del contratto. L&#8217;accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell&#8217;accettazione.”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> R. Giovagnoli, manuale di diritto civile, itaedizioni, 2019</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A mente dell’art 1329, comma 1, c.c. <em>“</em><em>Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. art. 1226, comma 2, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Mirabelli, in Comm. Utet, 1984, 76</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In <em>Foro it.</em>, 1975, 1, 2496, con nota di Di Majo</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A mente dell’art 1326 c.c. “<em>Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell&#8217;accettazione dell&#8217;altra parte.   L&#8217;accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario  secondo  la  natura dell&#8217;affare o secondo gli usi.  Il proponente può ritenere efficace l&#8217;accettazione tardiva, purché&#8217; ne dia immediatamente avviso all&#8217;altra parte. Qualora  il  proponente  richieda  per  l&#8217;accettazione  una   forma  determinata, l&#8217;accettazione non  ha  effetto  se  e&#8217;  data  in  forma diversa.  Un&#8217;accettazione  non  conforme  alla  proposta  equivale  a   nuova  proposta”. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> R. Dipace, Manuale dei contratti pubblici, Giappichelli, 2021</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11] </a>R. Dipace, Manuale dei contratti pubblici, Giappichelli, 2021</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> L’art. 1, comma 1-bis, delle legge 241 del 1990 così dispone: “<em>La pubblica amministrazione, nell&#8217;adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”</em><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Vincenzo Cerulli Irelli, in Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – I parte</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Vincenzo Cerulli Irelli, in Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – I parte</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> R. Dipace, Manuale dei contratti pubblici, Giappichelli, 2021</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Per una consultazione del testo della sentenza si rinvia al sito istituzionale <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Così dispone l’art 117 c.p.a “1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all&#8217;amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all&#8217;articolo 31, comma 2.  2.Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all&#8217;amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all&#8217;esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l&#8217;oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l&#8217;intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l&#8217;azione di risarcimento del danno ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l&#8217;azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> L’art 31 c.p.a dispone “<em>1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento amministrativo <strong>((e negli altri casi previsti dalla legge))</strong>, chi vi ha interesse     puo&#8217;     chiedere      l&#8217;accertamento      dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere.  2.  L&#8217;azione  puo&#8217;   essere   proposta   fintanto   che   perdura l&#8217;inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del termine  di  conclusione  del  procedimento.  E&#8217;   fatta   salva   la riproponibilita&#8217;  dell&#8217;istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne ricorrano i presupposti. 3. Il giudice puo&#8217; pronunciare  sulla  fondatezza  della  pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di  attivita&#8217;  vincolata  o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita&#8217; e non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che debbano essere compiuti dall&#8217;amministrazione. 4. La domanda  volta  all&#8217;accertamento  delle  nullita&#8217;  previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza  di  centottanta giorni. La nullita&#8217; dell&#8217;atto puo&#8217; sempre essere opposta dalla  parte resistente o essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice.  Le  disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita&#8217; di cui all&#8217;articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le  disposizioni del Titolo I del Libro IV”. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Per una consultazione del testo della sentenza si rinvia al sito istituzionale <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Per una consultazione del testo delle sentenze si rinvia al sito istituzionale <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Per una consultazione del testo delle sentenze si rinvia al sito istituzionale <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rito-speciale-di-cui-allart-117-c-p-a-presuppone-e-non-fonda-la-giurisdizione/">Il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. presuppone e non fonda la giurisdizione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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