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	<title>Barbara Macrillo&#039; Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Barbara Macrillo&#039; Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La sopravvivenza dell’informativa atipica dopo il «correttivo» al Codice antimafia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 18:40:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sopravvivenza-dellinformativa-atipica-dopo-il-correttivo-al-codice-antimafia/">La sopravvivenza dell’informativa atipica dopo il «correttivo» al Codice antimafia</a></p>
<p>1.- Il sistema delle informative antimafia prima del codice del 2011. La pericolosità delle infiltrazioni mafiose nella vita economica del paese ha da tempo richiesto una risposta legislativa che consenta la massima anticipazione della soglia di tutela preventiva come reazione dello Stato verso il crimine organizzato. A presidio di tali</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sopravvivenza-dellinformativa-atipica-dopo-il-correttivo-al-codice-antimafia/">La sopravvivenza dell’informativa atipica dopo il «correttivo» al Codice antimafia</a></p>
<p align="justify"><b>1.-</b> <b>Il sistema delle informative antimafia prima del codice del 2011. </b>La pericolosità delle infiltrazioni mafiose nella vita economica del paese ha da tempo richiesto una risposta legislativa che consenta la massima anticipazione della soglia di tutela preventiva come reazione dello Stato verso il crimine organizzato.<br />
A presidio di tali finalità, il sistema delle informative antimafia prescinde dal concreto accertamento in sede penale di fattispecie di reato, in quanto non mira all’affermazione di responsabilità; rispetto ad esso assumono rilievo, invece, fatti e vicende anche solo sintomatiche ed indiziarie, che complessivamente considerate inducono a ritenere probabile il condizionamento mafioso.[1]<br />
Infatti, le informative prefettizie – definite, unitamente alla certificazione antimafia, « <i>istituti di confine </i>» –, tendenti a colpire categorie di soggetti aventi relazioni qualificate con la mafia imprenditrice, rappresentano il fronte avanzato della difesa dello Stato nei confronti della criminalità organizzata. [2]<br />
Nel sistema previgente all’emanazione del codice antimafia, la giurisprudenza aveva elaborato un sistema tripartito di informative antimafia, sostanzialmente riconducibile a due gruppi.<br />
Al primo gruppo appartenevano le informative c.d. tipiche a carattere vincolante per le stazioni appaltanti, che determinavano l’automatico divieto a contratte per la P.A. destinataria dell’informazione. Si trattava di informative aventi contenuto positivo, con valore prettamente ricognitivo di cause di per sé interdittive (art. 4, comma 4, d.lgs. n. 490/1994), ovvero di concernenti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese, per le quali l’efficacia interdittiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni discende da una valutazione discrezionale del Prefetto (art. 10, comma 7, D.P.R. n. 252/1998)[3].<br />
Così delineato, la disciplina delle informative c.d. tipiche non offre alle stazioni appaltanti strumenti per apprezzare la correttezza e la rilevanza antimafia delle indicazioni e degli elementi valorizzati dalla Prefettura, alla quale spettano le funzioni di classificazione, analisi, elaborazione e valutazione delle notizie e dei dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso. Infatti, nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 490/1994 ed all’art. 10, comma 7, lett. <i>a)</i> e <i>b)</i>, D.P.R. n. 252/1998, l’efficacia interdittiva deriva direttamente dalla legge, che – vincolando la stessa attività del Prefetto rispetto all’adozione dell’atto[4] – non consente alcuna valutazione discrezionale del soggetto destinatario dell’informativa, per la presenza di cause che di per sé impediscono la stipulazione (o la prosecuzione) del contratto[5].<br />
Nell’ipotesi di cui all’art. 10, comma 7, lett. <i>c)</i>, d.P.R. cit., l’efficacia interdittiva dell’informativa deriva dalla presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, desunta dal Prefetto attraverso l’utilizzo di peculiari tecniche investigative e di polizia, ed anch’essa inibisce all’amministrazione destinataria qualsivoglia valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati. Invero, la legge demanda in via esclusiva al Prefetto la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, trattandosi di attività discrezionale quanto alla valutazione dei presupposti, ma vincolata nell’adozione dell’atto in caso di esito positivo degli accertamenti[6].<br />
In tale sistema, dunque, risultava estremamente ridotto l&#8217;ambito della discrezionalità riservata ai soggetti pubblici destinatari della misura interdittiva, tanto che i provvedimenti delle stazioni appaltanti potevano trovare adeguato supporto motivazionale nel riferimento all&#8217;informativa prefettizia e alle circostanze ivi contenute che, se fondate, sono normalmente sufficienti a giustificare la risoluzione del contratto[7].<br />
È appena il caso di rilevare che alla stazione appaltante era riconosciuta la facoltà di non recedere dal contratto, nonostante la contiguità dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, solo in ipotesi remote e residuali, all’esito di una valutazione di convenienza relativa a circostanze particolari, quali il tempo dell&#8217;esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, ed ove la causa di decadenza sopravvenga ad esecuzione ampiamente inoltrata.[8]<br />
Il secondo gruppo di misure tendenti a prevenire il condizionamento mafioso delle attività imprenditoriali nei rapporti con la pubblica amministrazione, prima del vigente codice antimafia, era costituito dalle informative c.d. atipiche, che non determinano di per sé un divieto legale a contrarre, ma rimettono alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l’instaurazione o il mantenimento del vincolo contrattuale in relazione all’idoneità morale del concorrente per come emerge delle informazioni ricevute[9]: art. 1-<i>septies</i>, d.l. 6 n. 629/1982, convertito con modificazioni dalla l. n. 726/1982. Tale disposizione era richiamata dall’art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/1998 che, con una formulazione a dir poco «<i>contorta</i>» [10], ne escludeva l’applicazione alle informazioni c.d. tipiche, “<i>salvo che esse risultassero rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge</i>”.</p>
<p><b>2.- <i>Segue</i>: l’informativa antimafia atipica. Luci e ombre. </b>Era proprio l’informativa c.d. atipica l’istituto certamente più controverso e dibattuto della normativa antimafia.<br />
Le informative supplementari o atipiche si fondano, difatti, sulla presenza di elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti tra l’impresa e la criminalità mafiosa, non raggiungevano la soglia di gravità prevista dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490/1994, sia perché carenti di alcuni requisiti soggettivi od oggettivi pertinenti alle cause di divieto o sospensione, sia perché non integranti appieno il tentativo di infiltrazione mafiosa [11].<br />
Proprio per tali caratteri, la misura non produceva effetti interdittivi automatici (a differenza delle informative tipiche, sopra richiamate), ma consentiva l’attivazione degli ordinari strumenti discrezionali nella valutazione dell’opportunità di avviare o proseguire il rapporto contrattuale alla luce dell’eventuale inidoneità morale del partecipante alla gara[12].<br />
La funzione notiziale propria dell’informativa atipica trova preciso riscontro nella <i>ratio</i> dell’art. 1-<i>septies</i> cit., considerato espressione del principio generale di « <i>collaborazione reciproca tra pubbliche amministrazioni </i>»[13]. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza già in sede di prima interpretazione[14] dell’istituto, e successivamente ribadito[15], la nota prefettizia atipica costituisce un utile strumento con il quale il Prefetto, veicolando informazioni circa il tentativo di infiltrazione mafiosa, arricchiva il bagaglio conoscitivo dell’amministrazione appaltante, orientandone le scelte.<br />
Si tratta di un atto non vincolante che lascia spazio a valutazioni discrezionali dell’amministrazione aggiudicatrice che, per ragioni di pubblico interesse, poteva agire in autotutela, rappresentando per certi versi anche uno strumento attuativo dell’art. 113 del R.D. 827/1924, in base al quale per « <i>gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l’autorità delegata per l&#8217;approvazione può negare l&#8217;approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari </i>».[16]<br />
La stazione appaltante, pertanto, si trova a gestire informazioni che, se da un lato non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta per le informative direttamente interdittive[17], dall’altro non ne escludono l’utilità ai fini della valutazione dei requisiti soggettivi dei contraenti, alla luce dei generali principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
In realtà, proprio la fragilità dei presupposti necessari per l’emissione di un’informativa atipica ha rappresentato un <i>vulnus </i>nell’apparato di garanzie predisposto dal legislatore. Si è parlato, infatti, di informazioni deboli e inconcludenti che finiscono per deresponsabilizzare le Prefetture[18], scaricando sulle stazioni appaltanti la scelta del “miglior contraente”.<br />
Siffatta “labilità” della misura, pur comportando un innegabile sacrificio delle garanzie individuali, è tuttavia funzionale alla preminente cura del bene giuridico protetto, perseguita dal legislatore attraverso una maggiore anticipazione della soglia di tutela, così da completare il sistema della legislazione antimafia, nel complesso finalizzata a contrastare l’azione del crimine organizzato, colpendolo nei suoi più rilevanti interessi economici[19].<br />
E’ stato opportunamente rilevato che l’informativa supplementare, nata nell’ambito di un potere generico di informazione, ha trovato progressivamente sempre più applicazione nella prassi amministrativa, con il conforto dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, fino ad acquistare notevole importanza nel sistema di contrasto alla criminalità mafiosa, diventando, quindi, l’istituto maggiormente utilizzato e valorizzato all’interno dei protocolli di legalità.[20]</p>
<p><b>3.- Il codice antimafia. </b>Sui dubbi e le incertezze generate dall’uso « <i>ridondante </i>»[21] e « <i>abnorme </i>»[22] delle informative atipiche aveva inciso, almeno in un primo momento, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).<br />
Va rilevato che molte amministrazioni pubbliche hanno introdotto nei bandi di gara clausole che prevedevano l’esclusione automatica delle imprese partecipanti anche in caso di trasmissione di una semplice informativa atipica. Tale circostanza ha, nel tempo, consentito un abuso dello strumento delle informative atipiche, fondandosi le stesse su elementi spesso incerti, inconcludenti[23] o, addirittura, inconferenti, in quanto riferibili a vicende estranee o marginali rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.<br />
A ben vedere, siffatte clausole dei bandi di gara giungevano ad una sostanziale equiparazione dell’informativa atipica con quella tipica, non voluta, né consentita dal legislatore[24]. La giurisprudenza, pertanto, ne ha esclusa la legittimità, in quanto la stazione appaltante non può abdicare a priori all’esercizio della discrezionalità riconosciutale dalla legge[25].<br />
Se, dunque, l’istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ha rappresentato la novità più incisiva del Codice, l’abrogazione dell’art. 1-<i>septies</i> d.l. 629/1982 cit. ed il conseguente superamento dell’informativa c.d. atipica era senza dubbio la modifica accolta con maggior favore. Tale abrogazione, infatti, sembrava risolvere le incertezze che avevano caratterizzato l’applicazione delle informative prefettizie, garantendo un « <i>maggior tasso di certezza giuridica sia alle amministrazioni richiedenti che alle imprese esaminate </i>»[26].<br />
Almeno inizialmente, dunque, il legislatore delegato aveva perseguito esplicitamente l’obiettivo di espungere dal sistema le informative atipiche. Nella relazione di accompagnamento al codice si legge che attraverso l’introduzione di una norma di chiusura – art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011 cit. – e tenendo conto dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, si era conferito al Prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza del condizionamento mafioso, anche indiretto, dell’attività d’impresa. La nuova disposizione, pertanto, attribuisce alla responsabilità del Prefetto la valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell’informazione interdittiva, con l’obiettivo di conferire maggiore concretezza agli elementi oggetto di valutazione.<br />
La novella introdotta dal Codice in realtà non è mai divenuta efficace.<br />
Infatti, nelle originarie intenzioni del legislatore, le disposizioni in commento sarebbero dovute entrare in vigore decorsi due anni dall’adozione dell’ultimo dei regolamenti destinati a disciplinare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Sennonché, al fine di scongiurare l’inoperatività delle norme di cui al libro II, e, di conseguenza, il pregiudizio dell’attività di contrasto alle infiltrazione mafiose, il “correttivo” approvato con d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ha anticipato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni al 15 febbraio 2013.</p>
<p><b>4.- Il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218: davvero solo un correttivo? </b>I commenti favorevoli che hanno accolto l’emanazione del codice si sono infranti nel d.lgs. 218/2012 che, apportando correzioni e integrazioni al Codice antimafia, sottrae dall’elenco delle abrogazioni proprio il tanto discusso art. 1-<i>septies</i> del d.l. 629/1982, fonte dell’informativa atipica[27].<br />
Ma neppure tale sottrazione ha sopito i dubbi e le incertezze.<br />
Secondo alcuni, l’omessa abrogazione dell’art. 1-<i>septies</i> cit. sarebbe ininfluente rispetto alla sopravvivenza delle informative atipiche. Al riguardo, sia il Ministero dell’Interno che il C.A.S.G.O.[28] concordano sull’avvenuta soppressione dell’informativa atipica, con la conseguenza che le “evenienze dubbie”, pur aprendo un’ulteriore fase di approfondimento, finiscono comunque per consentire l’adozione di un informativa direttamente interdittiva. Secondo tale posizione, l’art 1-<i>septies</i> cit. sarebbe confluito nell’art. 91, comma 6, del Codice antimafia, che con la sua formulazione elastica preserverebbe la finalità di massima prevenzione assicurata dall’istituto.<br />
Tuttavia, la finalità perseguita dal legislatore sembra di segno diverso. Invero, nella relazione illustrativa al correttivo 2012, si legge che « <i>un ultimo intervento riguarda l’esclusione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 dal novero delle disposizioni che cessano di trovare applicazione con la definitiva entrata in vigore di tutte le norme del Libro II riguardanti la documentazione antimafia. Tale esclusione trova la propria ragion d’essere nel fatto che il citato articolo 1-septies attribuisce al Prefetto il potere di segnalare situazioni “a rischio” relativamente ad un ventaglio di fattispecie amministrative più ampio rispetto a quello considerato dal Codice (ad esempio in materia di rilascio di licenze ed altri atti autorizzatori). Appare, pertanto, opportuno salvaguardare la vigenza della disposizione </i>».<br />
La <i>ratio</i> di questa netta inversione di tendenza rispetto all’originaria scelta del Codice risposa chiaramente nella preoccupazione di arginare possibili vuoti di tutela in relazione a quelle “zone grigie” rappresentate da forme di contatto della compagine societaria con ambienti comunque contigui alle consorterie criminali.<br />
Né, tanto meno, potrebbe sostenersi l’abrogazione delle informative atipiche in ragione della mancata traslazione dell’oscura disposizione di cui all’art. 10, comma 9, d.P.R.. 252/1998 all’interno del <i>corpus</i> normativo codicistico[29], in quanto l’unico dato certo è rappresentato dalla permanente vigenza dell’art. 1-<i>septies</i> d.l. 626/1982, con conseguente ripristino della pregressa distinzione tra informative tipiche e atipiche[30]. Invero, la disposizione in parola non è mai stata espunta realmente dall’ordinamento, posto che il legislatore ne ha deciso la reviviscenza ancora prima che divenisse efficace la sua abrogazione.<br />
In proposito, da tempo la giurisprudenza ha ricostruito le fondamenta dell’istituto <i>de quo</i> non solo sul combinato disposto degli artt. 1-<i>septies</i> cit. e 10, comma 9, d.P.R. 252/1998, ma anche sulla correlazione con la previsione di cui all’art. 4 d.l. 490/1994[31] (ora confluito nel codice antimafia).<br />
In questi termini, se da un lato « <i>nulla impedisce alla stazione appaltante a cui fosse giunta notizia dell’evenienza sospetta di decidere di non stipulare il contratto »</i>[32], dall’altro si è detto essere rientrato dalla finestra ciò che si voleva cacciare dalla porta principale[33], come sembra potersi desumere da un fugace inciso di una recente pronuncia che, nel ribadire la funzione delle informative atipiche, conferma i dubbi interpretativi sull’abrogazione dell’informativa atipica: « <i>Come noto, le informative atipiche (formalmente, ma forse non completamente espunte dall’ordinamento….) </i>» [34].<br />
L’eliminazione dell’istituto, dunque, non sembra più sostenibile, anche perché le ragioni del cambio di rotta del legislatore risiedono nella volontà di “preservarne” l’efficacia nella lotta alla criminalità organizzata.<br />
Rimane, dunque, l’auspicio che le Amministrazioni si accostino in maniera più cauta del passato a tale strumento, e ciò al fine di bilanciare i delicati interessi coinvolti, che trovano tutti una specifica copertura costituzionale: da un lato, le garanzie della presunzione d’innocenza, libertà d’impresa e diritto di difesa; dall’altro, il contrasto all’ingerenza della criminalità organizzata nelle attività economiche, alla quale il Paese non può certo rinunciare solo in ragione dell’uso/abuso che ha caratterizzato tale istituto negli anni appena trascorsi.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Orientamento costante della giurisprduenza<i>: ex plurimis</i>, Cons. St., sez. III, 3 settembre 2013, n. 4402, in <i>Foro Amm. – CdS</i>, 2013, 2339; Cons. St., 27 settembre 2012, n. 5117 ivi, 2012, 2276; Cons. St., sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3493, ivi, 2009, 1534; Cons. St., sez. VI , 26 ottobre, 2005, n. 5981 ivi, 2005, 3035; Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2783, ivi, 2004, 1354.<br />
[2] E. Leotta, <i>I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti problematici</i>, Relazione al Convegno “<i>Le nuove disposizioni penali in materia di sicurezza pubblica &#8211; strumenti e poteri di prevenzione antimafia</i>”, Siracusa 25-27 giugno 2010, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.<br />
[3] Riguardo all’art 10, comma 7, D.P.R. 252/1998, E. Leotta, <i>I poteri</i>, cit., parla di due categorie di informative prefettizie: quella ricognitiva di cause interdittive (lettere a e b), rappresentate da provvedimenti <i>latu sensu</i> giudiziari, o fonti tipiche, nelle quali il Prefetto si limita a riscontrare la sussistenza di specifici elementi normativamente indicati; quella accertativa-costitutiva (lettera c), derivante da un generale potere di investigazione &#8211; non tipizzato attribuito dalla legge al Prefetto, che esprime le proprie valutazioni sulla base di un quadro indiziario, complessivamente considerato.<br />
[4] R. Papania, <i>Notazione in tema di efficacia interdittiva delle informative antimafia</i>, in <i>Foro Amm. – CdS</i>, 2011, 321<br />
[5] Quali i provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che pronunciano condanna, anche non definitiva, per alcuni particolari delitti (estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).<br />
[6] R. Papania, <i>Notazione, </i>cit.; G.F. Nicodemo, <i>Il contenuto minimo dell’informativa antimafia tipica</i>, in <i>Urbanistica e Appalti</i>, 2009, 1088. In giurisprudenza: Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4467, in <i>Diritto &amp; Giustizia</i>, 2013; Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724, in <i>Foro it</i>., 2002, 290, dove in motivazione si precisa che il soggetto o l&#8217;ufficio che ottiene l&#8217;informazione non ha né il potere né l&#8217;onere di verificare la portata ed i presupposti dell&#8217;informativa la cui competenza è, per legge, esclusivamente del prefetto.<br />
[7] Tra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 9 ottobre 2013, n. 1377, in <i>Foro Amm.-TAR</i>, 2013, 3183.<br />
[8] Tra le tante, Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 197, in <i>Foro Amm.- CdS</i>, 2012, 145.<br />
[9] Sulla distinzione tra informativa tipica e atipica: Cons. St., sez. III, 12 settembre 2013, n. 4511, in <i>Foro Amm.-CdS</i>, 2013, 2358; Cons. St., sez. III, 9 agosto 2011, n. 4754, ivi, 2011, 2374; Cons. St., sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362, ivi, 2004, 3159; Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1148, ivi, 2001, 336. In dottrina: F. Caringella, <i>La normativa antimafia</i>, in <i>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>, a cura di R. De Nictolis, Milano,<i> </i>2007, 75.<br />
[10] S. Gambacurta, in A. Cisterna, M.V. De Simone, B. Frattasi, S. Gambacurta, <i>Commento al codice antimafia</i>, Rimini, 2011, 148;<br />
[11] Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1148 cit.<br />
[12] G. Famiglietti nota a sentenza: Cons. St., sez VI, 28 aprile 2010, n. 2441; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2078; Cons. St., sez.VI, 11 dicembre 2009, n. 7777, in <i>Foro It</i>., 2011, 205.<br />
[13] I. Filippetti, <i>Le informative antimafia atipiche: l’inderogabile esercizio della discrezionalità amministrativa</i>, in <i>Il corriere del merito</i>, 2006, 1197; P. Pirruccio, <i>L’informativa antimafia prescinde dall’accertamento dei fatti penalmente rilevanti</i>, in<i> Giurisprudenza di merito</i>, 2009, 503.<br />
[14] Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710, in <i>Foro Amm. – CdS</i>, 2000, 10.<br />
[15] T.A.R., Campania Napoli, sez. I, 18 gennaio 2006, n. 2786, in <i>Foro Amm. – TAR</i>, 2006, 1047; T.A.R., Campania Napoli, sez. I, 21 febbraio 2006, n. 3975, ivi, 2006, 1798.<br />
[16] E. Leotta, <i>I poteri</i>, cit.<br />
[17] T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 maggio 2005, n. 793, <i>in Foro Amm. &#8211; TAR</i>, 2005, 1654<br />
[18] R. Cantone<i>, La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un restyling?</i>, in <i>Giornale di Diritto amministrativo</i>, 2012, 891.<br />
[19] P. Pirruccio, <i>L’informativa antimafia, </i> cit., 504; Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1979, in <i>Foro Amm. &#8211; CdS</i>, 2003, 1397, dove si precisa che, trattandosi di misure di tipo spiccatamente preventivo, prescindono dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione mafiosa, aggiungendosi alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale.<br />
[20] F. Saitta, <i>Informative antimafia e protocolli di legalità, tra vecchio e nuovo</i>, Relazione al Convegno « L’informazione interdittiva antimafia », Catanzaro, 16 novembre 2013.<br />
[21] Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza grandi opere, <i>Linee guida concernenti la comunicazione alla stazione appaltante degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 6 settembre 1982, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.726. Comunicato del 19 dicembre 2012,</i> in <i>G.U.</i> 21 gennaio 2013, n. 17.<br />
[22] E. Mastrodomenico, <i>Le interdittive antimafia e la nuova configurazione delle interdittive atipiche supplementari</i>, in <i>Appalti e contratti</i>, 2013, 40.<br />
[23] A. Costagliola, <i>Codice Antimafia. Le informative prefettizie quale strumento di lotta alla criminalità organizzata</i>, in <i>www.diritto.it</i>; M.G. Vivarelli, <i>Le informative prefettizie antimafia</i>, in <i>Appalti e Contratti</i>, 2009, 51.<br />
[24] I. Filippetti, <i>Le informative antimafia</i>, cit., 1201; V. de Gioia, <i>L’informativa prefettizia antimafia: per l’atipica l’effetto interdittivo non è automatico</i>, in <i>Urbanistica e Appalti</i>, 2007, 981.<br />
[25] Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948, in <i>Foro Amm.-CdS</i>, 2007, 1548; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 5 maggio 2006, n. 3975, cit.<br />
[26] S. Gambacurta, <i>op. cit</i>., 150; in proposito, anche V. Cusumano &#8211; A. Poracciolo, <i>La documentazione antimafia</i>, in <i>Legislazione Penale</i>, 2012, 288.<br />
[27] G. D’Angelo, <i>La documentazione antimafia nel D.Lgs 6 settembre 2011, n.159: profili ciritici</i>, in <i>Urbanistica e Appalti</i>, 2013, 257.<br />
[28] Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza grandi opere, <i>Linee guida,</i> cit., e Circolare Ministeriale 8 febbraio 2013. Tesi sostenuta anche dall’ANCE, <i>La nuova normativa sulla documentazione antimafia</i>, in <i>www.giurdanella.it</i>.<br />
[29] In termini fortemente critici: G. D’Angelo, <i>La documentazione antimafia</i>, cit., 258, secondo il quale il recupero del’art. 1-<i>septies</i> cit. ad opera del correttivo 2012 sembrerebbe contraddire l’obiettivo del codice antimafia di realizzare un testo di riferimento valido e completo.<br />
[30] F. Saitta, <i>Informative antimafia</i>, cit.; E. Mastrodomenico, <i>Le interdittive antimafia</i>, cit., 37.<br />
[31] <i>Ex plurimis</i>, spec. Cons. St., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441, cit., secondo cui “In forza del combinato disposto dell&#8217;art. 4 d.lg. 8 agosto 1994, n. 490 e dell&#8217;art. 1-septies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, si deve ritenere che legittimamente l&#8217;amministrazione erogatrice, nell&#8217;esercizio dei poteri discrezionali autonomamente assentiti dalla legge, disponga la revoca di un&#8217;aggiudicazione provvisoria di lavori di completamento di un&#8217;azienda ospedaliera nei confronti di una società a carico della quale risultino, sulla scorta delle comunicazioni prefettizie, pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata, pur se nelle informative stesse si affermi che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, una valutazione certa con riguardo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte ed indirizzi della società stessa”; nello stesso senso, Cons. St. sez. IV, 1 marzo 2001, n.1148, cit.<br />
[32] F. Saitta, <i>Informative antimafia</i>, cit.<br />
[33] Così, R. Cantone, <i>La riforma</i>, cit., 899<br />
[34] T.A.R. Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1135, in <i>Foro Amm.- TAR</i>, 2013, 1774.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 10.1.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sopravvivenza-dellinformativa-atipica-dopo-il-correttivo-al-codice-antimafia/">La sopravvivenza dell’informativa atipica dopo il «correttivo» al Codice antimafia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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