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	<title>B. Bosetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – Decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-brescia-decreto-presidenziale-28-marzo-2001-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2001 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-brescia-decreto-presidenziale-28-marzo-2001-n-265/">Nota a TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – Decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 265</a></p>
<p>Come noto l&#8217;articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994 dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-brescia-decreto-presidenziale-28-marzo-2001-n-265/">Nota a TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – Decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-brescia-decreto-presidenziale-28-marzo-2001-n-265/">Nota a TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – Decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 265</a></p>
<p>Come noto l&#8217;articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994 dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 30 della stessa legge.</p>
<p>Nel caso di specie la lettera di invito alla licitazione privata recitava:</p>
<p>« la misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000»</p>
<p>e, tra le cause di esclusione, prevedeva l&#8217;esclusione delle offerte «mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante».</p>
<p>Il concorrente I. s.r.l. presentava una polizza a titolo di cauzione provvisoria per l&#8217;importo di Lire 107.869.000 in luogo di Lire 215.738.000 (quest&#8217;ultimo importo corrispondeva all&#8217;aliquota legale del 2% dell&#8217;importo dei lavori posto a base di gara in Lire 10.786.898.361). Non era allegata agli atti alcuna dichiarazione, certificazione o altra documentazione che, in qualche modo, rendesse noto il diritto ad usufruire della riduzione dell&#8217;importo della cauzione.</p>
<p>In realtà, nel plico, vi era una distinta della documentazione allegata all&#8217;offerta (distinta non richiesta dalla lettera di invito) riportante l&#8217;elenco degli atti prodotti e senza alcun cenno alla certificazione ISO 9000. Tale distinta era redatta su un foglio di carta intestata del concorrente (senza alcuna sottoscrizione) recante in alto a destra il logo recante la dicitura &#8220;certificato ISO 9000&#8221;.</p>
<p>A fronte di tali circostanze la commissione di gara procedeva all&#8217;esclusione del concorrente con la seguente motivazione:</p>
<p>«&#8230; escluso &#8230; in quanto la cauzione provvisoria è stata prestata per un importo insufficiente e, precisamente, per la somma di Lire 107.869.000 in luogo della somma di Lire 215.738.000 indicata nella lettera di invito &#8230; nel plico pervenuto non è stato rinvenuto alcun tipo di dichiarazione o documentazione tale da giustificare l&#8217;importo non adeguato della cauzione».</p>
<p>Il Presidente del Tribunale, nel concedere la tempestiva sospensione del provvedimento di esclusione (con la conseguente ammissione con riserva del concorrente), accogliendo alla lettera quanto esposto nel ricorso, ha ritenuto (pur con le formulazioni non decisive proprie di un decreto cautelare) che:</p>
<p>&#8211; il concorrente in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9000 ha diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, di cui al l&#8217;articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994 , senza che sia necessaria la presentazione di alcuna documentazione che attesti tale situazione;</p>
<p>&#8211; la circostanza può essere rilevata (?!) dal logo riportato sulla carta intestata del concorrente;</p>
<p>&#8211; la stazione appaltante può sempre procedere alla verifica (grazie, troppa bontà).</p>
<p>Non possono non rilevarsi notevoli perplessità (per non dire un aperto dissenso) circa le conclusioni:</p>
<p>&#8211; se una determinata statuizione in capo all&#8217;impresa (oggi la certificazione di qualità ISO 9000, ma perché non l&#8217;attestazione S.O.A. o qualunque altra condizione) è rimessa al solo accertamento da parte della stazione appaltante, è inutile fare i bandi: che tutti partecipino che poi si vedrà chi può e chi non può;</p>
<p>&#8211; pare una novità assoluta che la presenza di un logo su un foglio di carta intestata (peraltro non firmato) assume rilievo giuridico tale da sostituire certificazioni e dichiarazioni;</p>
<p>&#8211; pur a fronte del sacrosanto principio secondo il quale l&#8217;esclusione è comunque un fatto eccezionale e la stazione appaltante deve attivarsi ogni volta che ciò sia ragionevolmente possibile a rimediare ad eventuali carenze del concorrente (richieste di chiarimenti in caso di dichiarazioni equivoche, ecc.), non pare che ci si possa spingere fino a costringere la stessa stazione appaltante ad effettuare indagini sul perché sia stata presentata una cauzione insufficiente o sulla possibile sussistenza di una determinata circostanza prevista dalla legge e non dichiarata dall&#8217;interessato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codgiur=1294&amp;visualizza=1">Decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 265</a> e anche la successiva <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codarti=603&amp;flagdispositivo=1&amp;visualizza=1">nota di L. OLIVERI</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-brescia-decreto-presidenziale-28-marzo-2001-n-265/">Nota a TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – Decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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