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	<title>Armando Giuffrida Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Armando Giuffrida Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’invalidità degli atti di trasferimento dei beni culturali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 16:25:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/linvalidita-degli-atti-di-trasferimento-dei-beni-culturali/">L’invalidità degli atti di trasferimento dei beni culturali</a></p>
<p>&#160; Riv. n. 3/2024 Pubblicato il 29/03/2024 Codice ISSN: 1972-343 &#160; Armando Giuffrida L’invalidità degli atti di trasferimento dei beni culturali Sommario: 1. Il quadro sanzionatorio di tutela dei beni culturali: considerazioni preliminari. – 2. La nullità degli atti di trasferimento dei beni culturali ex art. 164 c.b.c.: inquadramento generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/linvalidita-degli-atti-di-trasferimento-dei-beni-culturali/">L’invalidità degli atti di trasferimento dei beni culturali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/linvalidita-degli-atti-di-trasferimento-dei-beni-culturali/">L’invalidità degli atti di trasferimento dei beni culturali</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img decoding="async" class="custom-logo" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="205" height="125" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riv. n. 3/2024</p>
<p>Pubblicato il 29/03/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-343</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Armando Giuffrida</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’invalidità degli atti di trasferimento dei beni culturali</p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il quadro sanzionatorio di tutela dei beni culturali: considerazioni preliminari. – 2. La nullità degli atti di trasferimento dei beni culturali <em>ex</em> art. 164 c.b.c.: inquadramento generale della materia. – 3. Il dibattito sulla natura giuridica della nullità <em>ex</em> art. 164 c.b.c.: l’indirizzo dominante in giurisprudenza. – 4. Confutazione della ricostruzione della fattispecie <em>ex</em> art. 164 c.b.c. come ipotesi di nullità relativa. – 5. Confutazione della ricostruzione della fattispecie <em>ex</em> art. 164 c.b.c. come ipotesi di nullità assoluta. – 6. Confutazione della ricostruzione della fattispecie <em>ex</em> art. 164 c.b.c. come ipotesi di mera inefficacia dell’atto. – 7. Accoglimento della ricostruzione dell’invalidità <em>ex</em> art. 164 c.b.c. come nullità speciale di diritto pubblico. –</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><a name="_Toc181072767"></a> Il quadro sanzionatorio di tutela dei beni culturali: considerazioni preliminari</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’ordinamento reagisce alla violazione delle norme di tutela del patrimonio culturale del Paese attraverso la previsione di un complesso ed articolato sistema repressivo, in parte ricompreso negli artt. 160-181 del Codice dei beni culturali e paesaggistici (d’ora in poi abbreviato c.b.c.)<a href="#_edn1" name="_ednref1">[1]</a> e per il resto rintracciabile in molteplici fonti normative.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo all’ambito penale, accanto alle ipotesi di reato contemplate nel Codice Urbani (ormai ridotte ai casi di cui agli artt. 168, 169, 171, 172, 175 e 180), si aggiungono le numerose fattispecie previste nel codice penale: ed infatti, accanto alle tradizionali figure dei reati di danneggiamento (art. 635), deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639), danneggia­mento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733) e distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734), primeggiano ora le numerose fattispecie previste nel nuovo Titolo VIII-<em>bis</em> del codice penale («Dei delitti contro il patrimonio culturale»), di recente introdotto con l. 9 marzo 2022, n. 22, che ha inoltre disposto l’abrogazione di numerosi reati già contemplati nel Codice Urbani (v. artt. 170, 173, 174, 176-179 e 181)<a href="#_edn2" name="_ednref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non mancano, poi, talune fattispecie criminose previste in leggi speciali, come la contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, l. 7 marzo 2001, n. 78, a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla specifica disciplina sanzionatoria del Codice Urbani, le relative disposizioni sono racchiuse nella Parte Quarta del Codice (rubricata «Sanzioni»), a sua volta suddivisa in due Titoli, rispettivamente dedicati alle «Sanzioni amministrative» (artt. 160-168 c.b.c.) e alle «Sanzioni penali» (artt. 169-181 c.b.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, il presente contributo ha ad oggetto, in particolare, la disamina dell’art. 164 c.b.c. (rubricato «Violazioni in atti giuridici»), il quale, a dispetto della sua “ubicazione” tra le sanzioni amministrative, prevede una sanzione <em>lato sensu</em> civilistica, consistente nella comminatoria della nullità degli atti di trasferimento dei beni culturali compiuti in violazione della disciplina cogente del Codice Urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una disposizione che, pur <em>apparentemente</em> lineare nel suo dettato normativo, dà invece adito a numerose e complesse questioni interpretative.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere nell’analisi, si rendono necessarie talune considerazioni preliminari.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, va osservato che lo studio della nullità degli atti compiuti in violazione delle norme di tutela dei beni culturali si concentra principalmente nella vasta dottrina e giurisprudenza sviluppatesi in tema di denuncia degli atti di trasferimento (v. art. 59 c.b.c.) e di prelazione culturale (v. artt. 60-62 c.b.c.), detta anche “prelazione artistica”<a href="#_edn3" name="_ednref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, assai probabilmente, di una scelta obbligata perché, da un lato, l’art. 164 c.b.c. prevede al comma 2 un espresso richiamo all’istituto della prelazione e, dall’altro, perché la nullità in argomento si estende a tutti gli atti di trasferimento di beni culturali assoggettati a denuncia <em>ex </em>art. 59 c.b.c., siano essi negozi <em>inter vivos</em> o <em>mortis causa</em>, oppure a titolo gratuito o a titolo oneroso, o ancora traslativi della proprietà o del possesso o finanche della mera detenzione del bene culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, la nullità prevista dall’art. 164 c.b.c. si estende all’intero novero degli atti di circolazione dei beni culturali, coinvolgendo necessariamente – e in prima battuta – gli istituti della denuncia degli atti di trasferimento e della prelazione culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di analisi della disposizione ora richiamata, l’interprete – come in effetti ci si accinge a fare anche in questa sede – è perciò chiamato a districarsi tra i numerosi contributi scientifici dedicati alle vicende circolatorie dei beni culturali, dai quali può attingere i necessari spunti di riflessione per la disamina del regime della nullità degli atti di trasferimento (e degli atti giuridici in generale) aventi ad oggetto beni culturali.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito si impone, poi, un’ulteriore premessa di metodo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come infatti già in altra sede si è rilevato<a href="#_edn4" name="_ednref4">[4]</a>, è necessario chiarire che lo studio della denuncia e della prelazione artistica nonché – conseguentemente – della nullità degli atti di trasferimento è variamente distribuito a livello scientifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un verso, infatti, tale analisi costituisce il terreno privilegiato degli studiosi di diritto amministrativo, stante il coacervo di disposizioni giuspubblicistiche che contraddistinguono la disciplina vincolistica in materia di beni culturali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, sono altresì coinvolti i cultori delle discipline privatistiche, spesso (anzi, ben più spesso) chiamati a darne applicazione nella società civile. E fra costoro primeggiano i notai per il ruolo insostituibile che svolgono nell’ambito dell’at­tività negoziale, allorché l’oggetto degli atti di trasferimento sia co­stituito da immobili di interesse culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">La prelazione culturale è dunque un istituto giuridico affatto peculiare, non solo per la complessità delle questioni dogmatiche ed applicative che da sempre suscita, ma anche (e forse soprattutto) per il “taglio” ineludibilmente interdisciplinare che impone.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, dal versante del diritto pubblico si richiede una piena conoscenza dei principi e degli istituti della parte generale del diritto amministrativo – come le nozioni di provvedimento e procedimento amministrativo, di valutazione tecnica e di discrezionalità amministrativa, etc. – cui si aggiungono i necessari risvolti, più specifici, connessi al diritto urbanistico, al diritto tributario e ai profili sanzionatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma lo studio della materia si arricchisce vieppiù delle indagini offerte dagli studiosi delle discipline privatistiche, non di rado impreziosite dai contributi di origine notarile, fra i quali primeggiano quelli pubblicati dai Centri Studi patrocinati dal Consiglio Nazionale del Notariato, da cui è difficile prescinderne nella disamina di questa delicata materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è, dunque, il contesto scientifico in cui si colloca lo studio della prelazione artistica e, di riflesso, della nullità degli atti di trasferimento dei beni culturali<a href="#_edn5" name="_ednref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, si impone un’ulteriore premessa di metodo. La prelazione culturale, ma anche la denuncia degli atti di trasferimento, disvelano una matrice senz’altro giuspubblicistica, nonostante il settore privilegiato di applicazione rientri, in massima parte, nell’ambito privatistico (e questo spiega la particolare attenzione dedicata all’argomento anche dalla dottrina civilistica e, segnatamente, dagli studi sollecitati dalla prassi notarile).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un punto di primaria importanza giacché è necessario evidenziare da subito che il nucleo attorno al quale ruota l’intera disciplina in esame è costituito dall’eserci­zio del <em>potere amministrativo dell’Amministrazione</em>, un potere che culmina nel­l’assunzione del provvedimento prelazionario da parte del Ministero della cultura (già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)<a href="#_edn6" name="_ednref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La volontà espressa dal­l’Am­ministra­zione di esercitare la prelazione non rappresenta quindi la mera manifestazione di un diritto potestativo – come di regola avviene per le altre tipologie di prelazione di diritto comune, siano esse convenzionali o legali – ma costituisce l’espressione di una potestà autoritativa della stessa Amministrazione, peraltro non più esclusivamente statale, essendo oggi ammissibile, pur entro certi limiti, l’esercizio della prelazione culturale anche da parte delle regioni e degli enti locali (v. art. 62 c.b.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">È ora possibile passare alla disamina della disciplina di cui all’art. 164 c.b.c.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>La nullità degli atti di trasferimento dei beni culturali <em>ex</em> 164 c.b.c.: inquadramento generale della materia</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Come accennato nel precedente paragrafo, il tenore letterale dell’art. 164 c.b.c. è apparentemente lineare e, infatti, così recita: «Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli» (comma 1). «Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Poc’anzi si è scritto <em>apparentemente</em> <em>lineare</em> perché intorno alle poche parole che compongono la disposizione testé richiamata – che, peraltro, si tramandano in modo pressoché identico da oltre un secolo – è tuttora in corso un dibattito che, al momento, non sembra ancora approdato verso soluzioni sicure ed appaganti.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, può osservarsi che l’art. 164 in commento – che, sostanzialmente, riproduce i contenuti dell’art. 135 t.u. Melandri del 1999<a href="#_edn7" name="_ednref7">[7]</a>, dell’art. 61 legge Bottai del 1939, dell’art. 1 r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2192<a href="#_edn8" name="_ednref8">[8]</a>, e finanche dell’art. 29 dell’antica legge Rosadi del 1909<a href="#_edn9" name="_ednref9">[9]</a>, ove si specificava trattarsi di nullità di «pieno diritto», come poi ribadito dalla successiva legge Bottai<a href="#_edn10" name="_ednref10">[10]</a> – costituisce una sorta di <em>norma di chiusura </em>nell’ambito dell’apparato sanzionatorio predisposto dal Codice Urbani a tutela del patrimonio culturale del Paese<a href="#_edn11" name="_ednref11">[11]</a>. Invero, tale caratteristica si evince laddove si riferisce agli «atti giuridici in genere» (comprese le «alienazioni» e le «convenzioni») «compiuti contro i <em>divieti</em> stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle <em>condizioni</em> e <em>modalità</em> da esse prescritte» (corsivi dell’autore del presente contributo).</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato letterale offerto dalla disposizione in esame ha così indotto la dottrina ad affermare che il suo ambito di applicazione sia quanto mai esteso<a href="#_edn12" name="_ednref12">[12]</a> giacché ricomprende <em>ogni</em> possibile atto incidente sulla circolazione dei beni culturali e quindi, come già chiarito, tanto i negozi giuridici a titolo oneroso e a titolo gratuito, quanto i negozi <em>inter vivos</em> e <em>mortis causa</em>, quanto infine ogni ulteriore traslativo della proprietà, del possesso e finanche della mera detenzione del bene culturale. Il variegato spettro di ipotesi di violazioni del Codice riconducibili all’articolo in esame spazia perciò dall’omessa o incompleta denuncia dell’atto di trasfe­rimento (v. art. 59 c.b.c.) sino all’apparentemente meno grave trasmissione della denuncia ad un’Amministrazione incompetente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque l’ambito di applicazione dell’art. 164 c.b.c. appare indiscusso, è pur vero che tale disposizione trovi quale peculiare terreno di applicazione l’<em>iter </em>procedimentale preordinato all’esercizio della prelazione artistica (v. artt. 59-62 c.b.c.)<a href="#_edn13" name="_ednref13">[13]</a> nel contesto della disciplina circolatoria dei beni culturali.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima – giova rammentarlo – è subordinata <em>ex lege </em>al compimento di determinati adempimenti e alla sussistenza di particolari presupposti, fra cui segnatamente: l’obbligo della denuncia dell’at­to di trasferimento (art. 59 c.b.c.); il divieto di consegna del bene nei sessanta giorni di esercizio della prelazione (art. 61, comma 4, c.b.c.); il rilascio della prescritta autorizzazione all’alienazione, limitatamente ai beni culturali pubblici e privati assimilati (v. artt. 10 e 53 ss.).</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, vieppiù, di adempimenti e divieti sanzionati, oltre che sul piano civilistico mediante l’art. 164 c.b.c., ora in commento, anche a livello penale, in particolare con l’art. 518-<em>novies</em> c.p. («Violazioni in materia di alienazione di beni culturali»), che ha abrogato e sostituito l’art. 173 c.b.c. di analogo tenore.</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>ratio legis </em>dell’art. 164 c.b.c. appare chiara: tale fattispecie mira, infatti, a colpire <em>tutti</em> gli atti compiuti in spregio alle disposizioni fissate dal legislatore a garanzia della funzione istituzionale affidata al Ministero della cultura e pertanto si propone di «non vedere pregiudicate le possibilità di mantenere integri e aggiornati gli elementi e i dati di conoscenza dei soggetti titolari dei beni e dei luoghi di ubicazione e conservazione dei beni stessi»<a href="#_edn14" name="_ednref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 164 c.b.c. assume perciò una valenza decisamente sanzionatoria giacché si prefigge di eliminare <em>ogni</em> ipotetico pregiudizio a carico dello Stato in conseguenza della violazione delle norme di tutela dei beni culturali, e ciò tanto sotto il profilo giuridico, quanto per ragioni di ordine meramente materiale<a href="#_edn15" name="_ednref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il carattere sanzionatorio è d’altronde evidenziato anche dalla stessa ubicazione della norma, essendo, com’è noto, collocata nella Parte IV del Codice Urbani, recante appunto «Sanzioni»<a href="#_edn16" name="_ednref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma se quanto finora esposto appare difficilmente incontestabile, ben altra è la peculiarità dell’art. 164 c.b.c., ossia laddove il Codice fa comunque salvo l’esercizio del potere prelazionario ministeriale sul bene culturale alienato, nonostante la previsione della nullità dell’atto di trasferimento del medesimo bene culturale (comma 2). Pertanto, la nullità, malgrado la valenza sanzionatoria che la contraddistingue, risulta essere sostanzialmente propedeutica all’esercizio della prelazione da parte del Ministero; anzi, nel caso di specie ne costituisce addirittura un vero e proprio presupposto<a href="#_edn17" name="_ednref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, quanto ora precisato non comporta che alla nullità debba <em>necessariamente </em>seguire la prelazione, come in effetti si evince dallo stesso tenore letterale del comma 2 dell’art. 164 c.b.c., ove il legislatore si esprime in termini di mera «facoltà» e non già di obbligo. D’altro canto, è poi sempre possibile che il Ministero si ritenga <em>comunque </em>soddisfatto dalla dichiarazione di nullità dell’atto, senza ravvisare al contempo l’opportunità di avvalersi della prelazione<a href="#_edn18" name="_ednref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><a name="_Toc181072768"></a> Il dibattito sulla natura giuridica della nullità <em>ex</em> 164 c.b.c.: l’indirizzo dominante in giurisprudenza</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La questione più dibattuta nella <em>subjecta</em> <em>materia </em>concerne essenzialmente la natura giuridica della nullità che affligge gli atti di disposizione di beni culturali compiuti in violazione della disciplina codicistica, atteso che – a rigore – l’art. 164 c.p.c. non opera alcuna distinzione tra casi di nullità vera e propria e mere ipotesi di annullabilità dell’atto<a href="#_edn19" name="_ednref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interrogativo che la norma in commento solleva è, in sostanza, il seguente: la “sanzione” ivi prevista costituisce una <em>nullità assoluta</em> <em>ex </em>artt. 1418 ss. cod. civ. (letto in combinato disposto con l’art. 1325 cod. civ.) oppure un caso di <em>nullità </em>c.d. <em>relativa </em>(come da sempre sostenuto dalla Cassazione e da parte della dottrina)? O non si tratta, piuttosto, di una mera ipotesi di <em>inopponibilità </em>(o <em>inefficacia relativa</em>) limitatamente allo Stato, come affermato da un nutrito numero di studiosi?</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, giova osservare che il Codice Urbani, nel riprodurre l’identico testo delle corrispondenti disposizioni in tema di nullità a suo tempo contemplate nella legge Bottai del 1939 e, successivamente, nel t.u. Melandri del 1999, ha perso un’ottima occasione per far ordine in questa intricata materia, assai discussa a livello teorico, e, soprattutto, densa di implicazioni di ordine applicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">O, forse, come appare preferibile pensare, il legislatore avrebbe <em>volutamente</em> scelto di mantenere il tradizionale regime sanzionatorio, assumendo così, in fondo, una chiara presa di posizione sul punto?</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, se si considerano le ipotesi indicate quali cause di nullità dal succitato art. 164, comma 1, c.b.c., si evince che in esse si ricomprendono <em>tutte</em> le possibili violazioni delle disposizioni del Titolo I della Parte seconda del Codice, ossia tutte «le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti […] senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte». Rientrano pertanto nella sfera applicativa della norma non solo le ipotesi che pacificamente costituiscono una causa di <em>nullità</em> dell’atto traslativo, ma anche – in linea generale – ogni ulteriore ipotesi di invalidità, comprese quelle ascrivibili alla mera <em>annullabilità</em><a href="#_edn20" name="_ednref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si apprende dallo studio delle istituzioni di diritto privato, la patologia più grave del negozio, ossia la nullità, è di solito prevista dall’ordinamento nei casi più radicali di invalidità, conseguenti cioè a deficienze strutturali <em>originarie</em> dell’atto o anche a vere e proprie ipotesi di illiceità, parimenti originarie<a href="#_edn21" name="_ednref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la forma meno grave di invalidità, ossia l’annullabilità, costituisce un rimedio di regola posto a tutela di una parte soltanto del negozio allorquando presenti difformità tali da inficiare in minor misura la fattispecie concreta rispetto al disegno astrattamente prefigurato dall’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta del legislatore di sanzionare in modo così incisivo l’inosservanza delle disposizioni cogenti di tutela dei beni culturali – ossia attraverso la comminatoria della nullità dell’atto – appare senz’altro dettata dal notevole “peso” dell’interesse pubblico protetto: lo Stato intende, cioè, riservarsi un penetrante potere di vigilanza e di controllo sugli atti traslativi di beni culturali, onde assicurare, in via generale, un’adeguata salvaguardia dell’integrità del patrimonio culturale del Paese e, in particolare, riservarsi l’esercizio del potere di prelazione<a href="#_edn22" name="_ednref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, però, questa scelta di politica legislativa non stupisce neppure sotto un profilo squisitamente civilistico, atteso che finanche l’art. 1418, terzo comma, cod. civ. prevede espressamente la nullità del contratto (e, per analogia, dei negozi <em>inter vivos</em>) in tutti gli «altri casi stabiliti dalla legge».</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte dell’apparentemente lineare disposto dell’art. 164 c.b.c. (e dei suoi precedenti storici) e nonostante un’intensa elaborazione dottrinale, la giurisprudenza consolidata (potrebbe dirsi, “pietrificata”) della Cassazione – condivisa anche da una considerevole parte degli studiosi – è orientata nel senso di inquadrare la fattispecie <em>de qua</em> alla stregua di una vera e propria ipotesi di <em>nullità relativa</em>. Quest’ultima, discostandosi dalla tradizionale nullità (c.d. <em>assoluta</em>) contemplata nel codice civile in materia contrattuale (v. artt. 1418 ss.), è infatti disciplinata dall’art. 164 c.b.c. nell’e­sclusivo interesse dello Stato e pertanto è deducibile solo da quest’ultimo e non anche dai privati, né vieppiù è rilevabile d’ufficio dal giudice<a href="#_edn23" name="_ednref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma come giustificare questo orientamento? Il ragionamento generalmente seguìto dalla Suprema Corte prende avvio dalla lettura del comma 2 dell’art. 164 c.b.c., laddove testualmente si attribuisce al (solo) Ministero l’esercizio del potere di prelazione nei confronti degli atti giuridici compiuti contro i divieti posti a tutela dei beni culturali nel termine di centottanta giorni fissato <em>ex </em>art. 61, comma 2 c.b.c., lasciando così intendere che l’esercizio dell’azione ministeriale sia in effetti condizionato dalla (sola) valutazione <em>discrezionale</em> dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il legislatore avrebbe scelto di legittimare unicamente lo Stato all’esercizio dell’azione di nullità perché ritiene quest’ultimo il primo referente preposto alla tutela dei beni culturali, lasciando così fuori giuoco il mero <em>quisque de populo</em>, ossia «chiunque vi abbia interesse», come recita, a livello generale, l’art. 1421 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione di questo ragionamento sembra a questo punto obbligata: essendo la nullità <em>ex </em>art. 164 c.b.c. promuovibile dal solo soggetto nel cui interesse è prevista – ossia dal Ministero della cultura – ne consegue che tale nullità non potrebbe che essere di tipo relativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma v’è di più. Anche la giurisprudenza amministrativa sembra percorrere il medesimo solco tracciato dalla Cassazione. Il Consiglio di Stato, infatti, mostra da tempo di aderire alla tesi della nullità relativa<a href="#_edn24" name="_ednref24">[24]</a>, avendo più volte statuito che siffatta ipotesi di invalidità non solo non può essere dedotta dalle parti, né rilevata d’ufficio dal giudice, ma, come enunciato espressamente nell’art. 164, comma 2, c.b.c., non è precluso neppure il successivo esercizio della prelazione artistica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adesione all’impostazione giurisprudenziale favorevole alla nullità relativa, oramai talmente consolidata da essere definita come <em>jus receptum</em><a href="#_edn25" name="_ednref25">[25]</a>, non è tuttavia priva di rilevanti conseguenze, anche di ordine applicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto (I profilo), le ipotesi di nullità in esame sono così variegate da includere non solo le fattispecie di nullità presenti nel codice civile, ma ulteriori vizi che costituiscono causa di mero annullamento dell’atto di alienazione. Ed infatti, poiché in generale l’espressione «atto di alienazione» è riferibile a qualunque negozio dispositivo implicante il trasferimento del diritto di proprietà o anche del solo godimento materiale del bene, ne discende che l’art. 164 c.b.c. trovi applicazione non solo nel caso (di gran lunga più frequente) delle compravendite, ma anche nei rapporti di locazione instaurati tra il proprietario della cosa vincolata ed un terzo<a href="#_edn26" name="_ednref26">[26]</a>, e così pure nel caso di omessa denuncia in seguito al trasferimento della semplice detenzione<a href="#_edn27" name="_ednref27">[27]</a>: ipotesi quest’ultima ormai sensibilmente ridimensionata a livello applicativo per effetto della modifica subita dall’art. 59, comma 1, c.b.c. per effetto della novella di cui alla l. 12 luglio 2011, n. 106<a href="#_edn28" name="_ednref28">[28]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo (II profilo), l’azione di nullità (relativa) <em>ex </em>art. 164 c.b.c. <em>può essere giudizialmente promossa solo dallo Stato </em>– nella competente articolazione del Ministero della cultura – e, oggi (ma la questione è dubbia), anche dalle regioni e dagli altri enti territoriali<a href="#_edn29" name="_ednref29">[29]</a>. Il riconoscimento della legittimazione ad agire alla sola autorità amministrativa si spiega perché evidentemente è ritenuta dal legislatore il principale soggetto garante posto a presidio dell’interesse pubblico in materia: per tale ragione alle parti private viene sottratta la legittimazione ad agire in giudizio per l’impugnazione del negozio di trasferimento tra loro intercorso. Inoltre, come si evince dall’art. 164, comma 2, c.b.c. l’azione dello Stato può essere esercitata <em>in ogni tempo</em>, pur se alle condizioni indicate nell’art. 61, comma 2, c.b.c.<a href="#_edn30" name="_ednref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma non basta. In giurisprudenza amministrativa si è altresì affermato che il Ministero non sarebbe affatto tenuto a notificare il provvedimento di esercizio della prelazione anche alle parti contraenti degli <em>ulteriori</em> negozi di disposizione del bene, essendo ritenuto sufficiente, a tal fine, che la notifica sia ritualmente eseguita alle (sole) parti dell’<em>originario</em> atto di alienazione<a href="#_edn31" name="_ednref31">[31]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo (III profilo), la nullità in commento <em>non può essere rilevata d’ufficio dal giudice</em>, come invece (di regola) avviene per la nullità c.d. assoluta (v. art. 1421 cod. civ.) giacché la valutazione dell’interesse pubblico ad agire in giudizio nel caso di specie viene rimessa alla piena discrezionalità dell’Amministrazione. A ben vedere, l’indubbia interferenza con l’esercizio dell’azione amministrativa del Ministero avrebbe invece consigliato di introdurre un’espressa previsione del potere di rilevabilità d’ufficio da parte del giudice<a href="#_edn32" name="_ednref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In quarto luogo (IV profilo), l’originario negozio giuridico produce <em>ab origine</em> effetti <em>inter partes</em>, che si protrarranno fino al momento in cui lo Stato deciderà di agire in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità, o anche, se del caso, di attivare il potere di prelazione, atteso che il suo esercizio non necessariamente è consequenziale alla proposizione dell’azione di nullità<a href="#_edn33" name="_ednref33">[33]</a>. E ciò si comprende, giacché trattasi di un’azione che non incide sull’efficacia dell’atto nei confronti delle parti contrattuali, ma che invece opera solo nei riguardi dello Stato. Il negozio produce così tutti i suoi effetti tra le parti (quindi anche quelli di carattere traslativo), per lo meno fino a quando lo Stato non deciderà di far valere la nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">E ancora (V profilo), poiché il negozio produce effetti solo <em>inter partes, </em>l’acquirente è legittimato a compiere tutti gli eventuali <em>atti di natura strumentale </em>inerenti alla qualità di proprietario appena acquisita, giacché la nullità, essendo prevista nell’interesse esclusivo dello Stato, non può valere nei rapporti tra privati. Al riguardo si rammenta che la giurisprudenza è solita far rientrare tra questi atti strumentali la licenza per finita locazione, con la conseguenza che il conduttore non può eccepire la mancata esecuzione della denuncia<em> ex </em>art. 59 al momento della proposizione della domanda<a href="#_edn34" name="_ednref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine (VI profilo), come può evincersi dal comma 2 dell’art. 164 c.b.c., l’azione di nullità <em>de qua </em>è, in ogni caso, <em>imprescrittibile</em> e non può essere paralizzata neppure se il bene sia stato usucapito o si sia prescritta l’azione di ripetizione del bene, contrariamente al regime ordinario della nullità assoluta (v. art. 1422 cod. civ.)<a href="#_edn35" name="_ednref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi, dunque, gli effetti della nullità, per lo meno secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, dai quali si può pertanto evincere che, mentre il I profilo comprende tanto le ipotesi di nullità (in senso tecnico), quanto le mere cause di annullabilità, i successivi profili II, III, IV e V rientrano a pieno titolo nel solo alveo dell’annullabilità<a href="#_edn36" name="_ednref36">[36]</a>. Resta infine il VI profilo, il quale, a ben vedere, non configurando nè un’ipotesi di nullità (in senso tecnico), nè tantomeno un’ipotesi di annullabilità, sembra prefigurare una sorta di «nullità rafforzata»<a href="#_edn37" name="_ednref37">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui la natura affatto originale della nullità ora in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><a name="_Toc181072769"></a> Confutazione della ricostruzione della fattispecie <em>ex</em> 164 c.b.c. come ipotesi di nullità relativa</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La posizione della dottrina in questa delicata materia risulta assai meno monolitica se confrontata all’indirizzo giurisprudenziale testé richiamato<a href="#_edn38" name="_ednref38">[38]</a> giacché appare divisa tra coloro che ammettono l’istituto della nullità relativa<a href="#_edn39" name="_ednref39">[39]</a> – assecondando così, almeno in linea di massima, la dominante ricostruzione giurisprudenziale – e coloro che, invece, ne contestano la configurabilità<a href="#_edn40" name="_ednref40">[40]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi favorevole all’ammissibilità, a livello generale, della nullità relativa trova in effetti un forte appiglio di diritto positivo nell’art. 1421 cod. civ., precisamente laddove, nell’attribuire il diritto d’azione di nullità a chiunque vi abbia interesse, aggiunge l’inciso «salvo diverse disposizioni di legge». E in effetti da questa espressione sembra evincersi l’intenzione del legislatore di prefigurare anche azioni di nullità non esercitabili da chiunque, ma soltanto da soggetti appositamente legittimati, ossia, nel caso di specie, lo Stato e, oggi, forse, anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali<a href="#_edn41" name="_ednref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, come pare evidente, anche alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, il principale argomento invocato in favore della configurabilità della nullità relativa viene espunto dal comma 2 dell’art. 164 c.b.c., in cui si fa espressamente «salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2».</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, secondo i sostenitori di questa ricostruzione, qualora l’atto di trasferimento di beni culturali fosse da ritenere radicalmente nullo, tale invalidità potrebbe essere fatta valere secondo i principi generali enunciati dal codice civile e dunque <em>da chiunque</em> e <em>in qualunque momento</em>, ma ciò darebbe luogo ad una grave conseguenza, ossia che il Ministero, non appena ottenuta la declaratoria di nullità in sede giurisdizionale, perderebbe poi ogni possibilità di esercitare la prelazione sul bene oggetto del contratto ormai dichiarato nullo<a href="#_edn42" name="_ednref42">[42]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo riguardo, anzi, partendo dall’assunto che spetta all’Amministrazione ogni valutazione di opportunità sulla scelta se esercitare o meno la prelazione, si è finanche affermato che «la nullità, per quanto eventualmente propedeutica all’esercizio del diritto di prelazione, resta una sanzione comminata indipendentemente dalle ulteriori conseguenze»<a href="#_edn43" name="_ednref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, come già accennato, l’orientamento favorevole alla nullità relativa non da tutti è condiviso, anzi spesso è osteggiato alla luce della teoria generale dell’invalidità dell’atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte della dottrina, infatti, respingendo in radice l’esistenza di una figura autonoma di nullità relativa, nega <em>in nuce </em>la dicotomia tra nullità assoluta e nullità relativa: si afferma, cioè, che questa seconda ipotesi di nullità, la cui esistenza sarebbe in effetti tutta da dimostrare, si caratterizzerebbe per la presenza di un autonomo regime giuridico, peraltro confliggente con quello previsto dal codice civile ascrivibile alla nullità assoluta<a href="#_edn44" name="_ednref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, anzi, le regole che dovrebbero contraddistinguere le nullità relative risultano addirittura antitetiche a quelle tipiche della nullità assoluta. E in effetti, da un lato, le ipotesi di nullità (assoluta) sono tassativamente individuate dal legislatore, al contrario della c.d. nullità relativa <em>ex </em>art. 164 c.b.c. che invece racchiude in un grande “calderone” fattispecie assai diversificate tra loro, fra cui rientrano anche ipotesi di mera annullabilità dell’atto. Dall’altro, la domanda di nullità (assoluta) è azionabile da parte di chiunque, è inoltre rilevabile d’ufficio ed infine è efficace <em>erga omnes</em>, contrariamente alla nullità <em>ex</em> art. 164 c.b.c. che presenta caratteristiche opposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma si è poi osservato che, qualora si accettasse la teorica della nullità relativa, si verificherebbero diverse «sfasature nel sistema»<a href="#_edn45" name="_ednref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, si assisterebbe anzitutto alla stranezza di una nullità che opera di diritto, ma che tuttavia può essere fatta valere solo da alcuni soggetti, impedendo ad altri di richiedere ed eventualmente ottenere una declaratoria di nullità al fine di porre rimedio ad una sostanziale situazione di incertezza giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, il negozio concluso tra le parti risulterebbe in parte valido e produttivo di effetti e in parte invalido e privo di efficacia, aggiungendo incertezza ad incertezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, si aggiungerebbe l’ulteriore stranezza di una sanzione, qual è quella della nullità, dettata nell’interesse generale e dunque posta a disposizione di tutti i cittadini legittimati a farla valere in qualsiasi momento, che, nel caso di specie, finisce invece per agevolare solo alcuni soggetti, facendo in tal modo acquisire alla fattispecie in esame i connotati propri dell’annullabilità o quantomeno dell’inefficacia relativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma v’è di più. Sempre la medesima dottrina<a href="#_edn46" name="_ednref46">[46]</a> ha altresì chiarito che la disposizione in esame è congegnata in modo tale che il contratto, pur <em>originariamente</em> valido nel periodo anteriore alla denuncia, potrebbe successivamente essere travolto da una nullità operante <em>ex tunc</em>, qualora la denuncia non venisse presentata oppure risultasse tardiva o priva dei requisiti <em>ex lege </em>previsti (v. art. 59 c.b.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si aggiungerebbe un’ulteriore stranezza, ossia che, pur essendo previsto un termine di presentazione della denuncia (sessanta giorni dal compimento dell’atto di trasferimento), questa può tuttavia essere presentata anche ben oltre tale termine, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia determina inizialmente una nullità provvisoria del contratto, invalidità che poi verrebbe meno nel momento della presentazione della denuncia, a condizione che nel frattempo non sia stata esercitata l’azione di nullità. Insomma, come si è giustamente affermato, ci troviamo innanzi ad «uno strano groviglio di discrasie nei principi»<a href="#_edn47" name="_ednref47">[47]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di queste considerazioni si è perciò ritenuto preferibile, da parte di molti, abbandonare l’ipotesi della nullità relativa e tentare di percorrere altre strade, ben consci non solo delle notevoli difficoltà cui si andrebbe incontro (sommariamente descritte poc’anzi), ma anche del fatto che la giurisprudenza civile da sempre respinge con forza la ricostruzione dell’invalidità in esame in termini di nullità assoluta, appoggiando, quasi unanimemente, l’ipotesi della nullità relativa<a href="#_edn48" name="_ednref48">[48]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, una volta confutata la teorica della nullità relativa, le possibili soluzioni che possono prospettarsi all’interprete si riconducono sostanzialmente a tre ipotesi ricostruttive, peraltro assai distanti tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima sarebbe quella di considerare la fattispecie <em>sub</em> art. 164 c.b.c. come un vero e proprio caso di <em>nullità assoluta</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda ipotesi sarebbe invece quella di abbandonare l’idea di configurare la fattispecie come un caso di invalidità-nullità (nonostante il tenore letterale della norma), ricostruendola invece come un caso di <em>inefficacia semplice </em>(o di <em>inopponibilità</em>), limitatamente al solo ente prelazionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, si è ipotizzato di ritornare a qualificare la fattispecie come un caso di invalidità-nullità (in ciò confortati dal dato letterale della norma), sebbene da configurarsi come fattispecie <em>sui generis</em>, non inquadrabile né alla stregua di una nullità assoluta, né tantomeno come nullità relativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei prossimi paragrafi si passeranno in rassegna anche queste tre ipotesi ricostruttive.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Confutazione della ricostruzione della fattispecie <em>ex</em> 164 c.b.c. come ipotesi di nullità assoluta</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La prima (e più ovvia) soluzione sarebbe quella di appellarsi al dato letterale e quindi di ritenere l’invalidità <em>de qua </em>quale vera e propria ipotesi di nullità (assoluta), come tale assoggettabile al regime generale della nullità contrattuale previsto dal codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa tesi, pur seguita da talune voci isolate in dottrina<a href="#_edn49" name="_ednref49">[49]</a> e da un unico precedente giurisprudenziale<a href="#_edn50" name="_ednref50">[50]</a>, presta tuttavia il fianco alla severa critica fondata sulla sostanziale inconciliabilità tra la disciplina (generale) della nullità contenuta nel codice civile e quella (speciale) prevista dal dato letterale offerto dall’art. 164 c.b.c.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, appaiono difficilmente compatibili i principi e la natura stessa della nullità in generale con la configurazione di una nuova tipologia di nullità quale ipotesi di invalidità conseguente ad un comportamento successivo alla conclusione del negozio, e non, come invece dovrebbe accadere, ad esso coeva<a href="#_edn51" name="_ednref51">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di superare l’<em>impasse</em>, parte della dottrina<a href="#_edn52" name="_ednref52">[52]</a> da tempo rifiuta l’idea di creare una nuova categoria di nullità – che potrebbe chiamarsi «nullità successiva» –, mentre invece propone, più semplicemente, di ricorrere alla categoria, peraltro già nota, della «inefficacia successiva», espressione ritenuta più consona alla presunta volontà negoziale delle parti, dovendo queste ultime, al momento della stipulazione del negozio, essere in grado di avvedersi se l’atto che sono in procinto di compiere sia o meno idoneo a produrre effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i fautori di questa ipotesi ricostruttiva, appare più corretto abbandonare il profilo dell’invalidità dell’atto, nonostante il tenore letterale dell’art. 164 c.b.c. si esprima in termini di «nullità», e accedere alla tesi che configura la fattispecie <em>de qua</em> quale mera sospensione degli effetti negoziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo questa dottrina, la conclusione obbligata sarebbe perciò quella di respingere l’idea di qualificare la fattispecie in esame quale vero e proprio caso di nullità perché, in forza dell’art. 164 c.b.c. (e delle corrispondenti disposizioni, di identico tenore, della legislazione previgente), il negozio compiuto in violazione del Codice Urbani mantiene sempre la sua efficacia <em>inter partes</em>, risultando inefficace solo nei rapporti con lo Stato e nel limite temporale compreso tra la stipulazione del contratto e il compimento del sessantesimo giorno dalla sua denuncia eseguita <em>ex</em> art. 59 (quindi anche per l’intero periodo in cui il Ministero non abbia ricevuto la denuncia)<a href="#_edn53" name="_ednref53">[53]</a>. E questo “strano” regime opera malgrado l’espresso richiamo alla categoria della nullità, contenuto nel comma 2 dell’art. 164 c.b.c.<a href="#_edn54" name="_ednref54">[54]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Né d’altro canto potrebbe sostenersi che in tal modo verrebbe tradita la portata della norma, tesa a valorizzare al massimo il patrimonio culturale, vietandone una fruizione distorta. Come infatti si è rilevato, «a questa riflessione si potrebbe obiettare che il vero interesse dello Stato non è quello di acquisire interamente il patrimonio culturale italiano, bensì quello di conservarne l’utilizzazione e di avvantaggiarne la fruizione da parte dell’intera collettività. La commercializzazione di questi beni, se resta all’interno dello Stato, se essi vengono conservati in modo appropriato, appare momento non meno pregnante rispetto all’intento conservativo, e pertanto l’interesse che vi corrisponde non appare così intenso da meritare una nullità piena»<a href="#_edn55" name="_ednref55">[55]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Confutazione della ricostruzione della fattispecie <em>ex</em> 164 c.b.c. come ipotesi di mera inefficacia dell’atto</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Preso atto dell’impossibilità di ricostruire la fattispecie in esame quale vera e propria ipotesi di invalidità (in entrambe le varianti della nullità assoluta e della nullità relativa), parte della dottrina ha spostato la ricerca della soluzione del problema sul terreno dell’opponibilità, e quindi dell’efficacia, dell’atto<a href="#_edn56" name="_ednref56">[56]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, secondo i fautori di questa ricostruzione l’espressione «non avvenuta» contenuta nell’art. 59, comma 5, c.b.c. («Si considera <em>non avvenuta</em> la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise») darebbe luogo all’inefficacia dell’alienazione e non già alla sua radicale nullità (o inesistenza) poiché la violazione della legge in questo caso «è frutto del mancato compimento di un atto successivo e distinto rispetto al negozio traslativo»<a href="#_edn57" name="_ednref57">[57]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, nell’art. 164 c.b.c. il negozio traslativo compiuto in violazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali non sarebbe viziato, ma semplicemente <em>non opponibile</em> ai soggetti pubblici, i quali vieppiù saranno sempre legittimati ad esercitare il potere di prelazione, nonostante la nullità dell’atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non trattandosi dunque di un vizio dell’atto, la nullità in discorso rappresenterebbe solo una sanzione civile consistente nella limitazione dell’efficacia del negozio nei confronti di una ristretta cerchia di soggetti pubblici, a favore dei quali è prevista una cospicua deroga all’art. 1422 cod. civ., giacché tale inefficacia opera nei loro confronti anche in caso di intervenuta usucapione o di prescrizione dell’azione di restituzione<a href="#_edn58" name="_ednref58">[58]</a>. Anzi, per il medesimo ordine di idee ci si è spinti sino ad escludere l’applicabilità del­l’art. 1153 cod. civ.<a href="#_edn59" name="_ednref59">[59]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, però, questa ricostruzione non offre unanimità di vedute giacché sembrano “contendersi il campo” addirittura tre differenti versioni della medesima impostazione ermeneutica.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima opzione è quella che ricostruisce l’atto come <em>sempre</em> valido ed efficace tra le parti (quindi prima e dopo la denuncia), mentre nei riguardi dello Stato si distingue tra il momento precedente la denuncia di trasferimento e il momento successivo: nel primo caso, infatti, il negozio sarebbe inopponibile <em>solo</em> nei confronti dello Stato (cioè nei confronti di quest’ultimo sarebbe del tutto inefficace); nel secondo caso, ossia una volta intervenuta la denuncia, l’atto diverrebbe opponibile allo Stato, che potrebbe così esercitare la prelazione<a href="#_edn60" name="_ednref60">[60]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, questa ricostruzione non è esente da rilievi critici, giacché, se da un canto è vero che, una volta denunciato il trasferimento – ferma l’opponibilità dell’atto nei confronti dello Stato – l’efficacia del negozio rimane sospesa <em>inter partes</em> (ed <em>erga omnes</em>) fino a quando non sia esercitata la prelazione o non sia spirato il termine di sessanta giorni per il suo esercizio, da un altro canto è altrettanto vero che la tesi in esame appare incongrua allorquando enuncia che l’atto negoziale sia <em>sempre</em> valido ed efficace <em>inter partes</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra opzione ermeneutica<a href="#_edn61" name="_ednref61">[61]</a> configura invece il negozio traslativo, per un verso, come <em>parzialmente inefficace</em> prima della denuncia, cioè efficace tra le parti e inefficace per lo Stato in forza dell’art. 61 legge Bottai e ora dell’art. 164 c.b.c., e, per altro verso, <em>come totalmente inefficace</em> dopo la denuncia; perciò, risulterebbe inefficace anche nei confronti delle parti in forza dell’art. 32, comma 2, legge Bottai, ora dell’art. 61, comma 4, c.b.c.<a href="#_edn62" name="_ednref62">[62]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa seconda variante della ricostruzione ermeneutica in esame sembra tuttavia introdurre, come evidenziato in dottrina, una vera e propria «discrasia tra inefficacia parziale prima della denuncia (situazione patologica) ed inefficacia totale dopo la denuncia (proprio quando la situazione fisiologica pretenderebbe effetti pieni)»<a href="#_edn63" name="_ednref63">[63]</a>, il che rischierebbe di rendere l’intera ricostruzione incongruente e, forse, anche illogica<a href="#_edn64" name="_ednref64">[64]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, rimane l’opinione di chi considera l’atto «inopponibile allo Stato prima della denuncia ed in ogni caso (sia prima che dopo la denuncia) inefficace solo fra le parti allo scopo di consentire allo Stato l’esercizio della prelazione»<a href="#_edn65" name="_ednref65">[65]</a>: tesi che, in effetti, appare preferibile perché sembra maggiormente in sintonia con il complessivo quadro normativo in esame, sempre che si accetti di aderire all’impostazione della inopponibilità-inefficacia e di escludere quella della nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, come tra poco si metterà in luce, rimangono davvero numerose le perplessità che suscita la ricostruzione della fattispecie in esame quale mera ipotesi di inopponibilità o inefficacia. Il che porta a riconsiderare nuovamente l’opzione ermeneutica favorevole ad un recupero della nullità, sebbene in una differente prospettiva rispetto a quanto sinora evidenziato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><a name="_Toc181072770"></a> Accoglimento della ricostruzione dell’invalidità <em>ex</em> 164 c.b.c. come nullità speciale di diritto pubblico</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di chi scrive appare in ogni caso preferibile aderire ad una diversa ricostruzione teorica, questa volta propensa a configurare l’invalidità <em>ex </em>art. 164 c.b.c. alla stregua di un <em>tertium genus </em>di nullità o, meglio, di una ipotesi di <em>nullità speciale </em>di diritto pubblico<a href="#_edn66" name="_ednref66">[66]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come infatti ha sostenuto un’autorevole voce rimasta isolata in dottrina, la fattispecie in esame presenta le tipiche caratteristiche di una vera e propria <em>nullità speciale</em>, figura da tempo elevata a dignità di vero e proprio istituto di teoria generale<a href="#_edn67" name="_ednref67">[67]</a>. Con questa espressione la dottrina privatistica individua quelle ipotesi di nullità previste in talune leggi di settore che, pur presentando i tratti essenziali della nullità civilistica (rilevabilità d’ufficio, imprescrittibilità dell’azione e conseguente insanabilità), non possono tuttavia essere fatte valere dai destinatari dei divieti <em>ex lege </em>previsti, in quanto preposte alla tutela dei contraenti “deboli”, i soli legittimati ad avvalersene<a href="#_edn68" name="_ednref68">[68]</a>. Questa particolare forma di nullità presenta dunque anche profili propri, differenti da quelli previsti in via generale dal codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché va altresì evidenziato che, nonostante talune caratteristiche comuni, la nullità <em>ex </em>art. 164 c.b.c. si distingue dalle nullità speciali testé richiamate perché non è rilevabile d’ufficio e non è finalizzata alla tutela del contraente debole, ma di un terzo (il Ministero della cultura), estraneo al contratto e certamente non soggetto debole.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, se da un lato risulta evidente il carattere derogatorio della nullità speciale <em>ex </em>art. 164 c.b.c. in ordine a taluni aspetti della disciplina generale del codice civile, dall’altro è pur vero che ci si trovi dinnanzi ad una nullità che mantiene gli elementi essenziali della nullità “ordinaria”, da ravvisarsi nell’imprescrittibilità dell’azione, nell’insanabilità degli atti giuridici intervenuti e nella conseguente loro inefficacia<a href="#_edn69" name="_ednref69">[69]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, non v’è da stupirsi che la nullità <em>ex</em> art. 164 c.b.c. rientri a pieno titolo nel novero delle nullità c.d. speciali: invero, non va sottaciuto che la disciplina generale della nullità dei contratti contenuta nel codice civile è dettata <em>in via principale</em> per regolamentare la nullità dei <em>contratti</em>, ossia dei più tipici atti negoziali assoggettati a regime privatistico. Al contrario, la disciplina della nullità del Codice Urbani, pur interferendo nell’attività negoziale dei privati (generalmente attraverso il patrocinio dei notai), è comunque contraddistinta dal perseguimento di fini generali, e quindi da una matrice giuspubblicistica, che ben giustifica la previsione di un regime giuridico differenziato rispetto a quello tipico dell’attività contrattuale dei privati<a href="#_edn70" name="_ednref70">[70]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Né, d’altro canto, rileva la circostanza che la disciplina contenuta nel codice civile assurga a dignità di diritto comune, tanto da essere invocata (soprattutto in passato), ad esempio, per ricostruire la struttura degli atti amministrativi o per applicare a questi ultimi per analogia la disciplina codicistica sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. cod. civ.)<a href="#_edn71" name="_ednref71">[71]</a>, o, ancora, per definire il regime dell’in­validità degli atti amministrativi, la cui ricostruzione teorica ha indubbiamente risentito (specialmente nelle sue prime elaborazioni) dell’apporto offerto dalla dogmatica civilistica nello studio della teoria generale del negozio giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme del Codice civile in materia contrattuale, e i principi ivi contenuti, possono invero essere derogate da disposizioni di pari rango legislativo (come il Codice Urbani), senza che ciò implichi chissà quali sconquassi al sistema. Anzi, la dottrina amministrativistica è tradizionalmente più incline a ricercare nell’intero ordinamento (e non già in un suo limitato ambito settoriale) i principi generali da applicare ai vari istituti che le si prospettano in sede applicativa e pertanto è da sempre portata ad adattare tali istituti “alla bisogna”, non di rado “piegandoli” alle esigenze imposte dalla peculiarità della materia e dagli interessi da questa protetti. Si pensi, ancora, alla lunga evoluzione della dottrina amministrativistica nell’elaborazione del modello teorico dell’atto amministrativo, sviluppatasi dapprima in chiave privatistica sul modello del negozio giuridico, e poi approdata in una prospettiva più squisitamente giuspubblicistica.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità della nullità prevista dall’art. 164 c.b.c. non deve pertanto stupire sotto il profilo dogmatico giacché è pacifico che, nell’autonomia di questa particolare branca ordinamentale (ossia, il diritto amministrativo), i principi classici del diritto civile subiscano deroghe, anche cospicue, se ciò sia imposto dalla necessità di meglio assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, non si ragiona forse in modo analogo anche nel delineare la figura teorica della prelazione artistica? Invero, dopo anni di dibattiti, la dottrina più accreditata è portata a configurare questo istituto quale vero e proprio <em>tertium genus </em>di prelazione, sottoposto ad un autonomo regime giuridico, che si affianca alle discipline delle prelazioni di diritto comune, convenzionali o legali (prelazione del coerede, prelazione abitativa, ecc.)<a href="#_edn72" name="_ednref72">[72]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma v’è di più. La ricostruzione teorica proposta dalla (pur autorevolissima e diffusa) dottrina favorevole ad un “declassamento” della nullità in una mera ipotesi di inefficacia semplice (o inopponibilità) non sembra, pur nella dovizia delle argomentazioni dedotte, convincere del tutto. Ciò per una pluralità di ragioni, che si ritiene di dover qui di seguito specificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, tale configurazione dogmatica pare confliggere in misura eccessiva con il dato letterale offerto dall’art. 164 c.b.c. giacché “declassa”, forse un po’ troppo sbrigativamente, la scelta di politica legislativa di introdurre una disciplina sanzionatoria espressa chiaramente in termini di «nullità», intravedendo solo una mera ipotesi di inefficacia semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di chi scrive, la scelta del legislatore va comunque difesa, respingendo tutte le ipotesi ricostruttive, come quella ora confutata, che sviliscono la nullità quasi si trattasse di un refuso che, sbadatamente, resiste ad ogni rilettura della disciplina in esame<em>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Ci si domanda allora: perché non intendere la scelta operata dal legislatore come una chiara e netta presa di posizione in favore della nullità, che, anche nel comune sentire, evoca maggiormente l’idea della sanzione rispetto ad una mera ipotesi di inefficacia dell’atto?</p>
<p style="text-align: justify;">E ancora: perché il legislatore, nonostante il clamore suscitato da questo dibattito, non esita a confermare il proprio tradizionale orientamento, che ormai si trascina da oltre un secolo, in quanto persino la legge Rosadi del 1909 prevedeva che le «alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge» fossero colpite da «nullità di pieno diritto»?  Lo stesso timido tentativo di mitigare l’incisività di quest’ultima espressione con un più blando «sono nulli», introdotto dall’art. 135 t.u. 1999 e quindi ripreso dal Codice Urbani, sembra in effetti confermare l’intenzione del legislatore di prevedere <em>comunque</em> la “pena” della nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">La mera inefficacia dell’atto traslativo appare francamente insufficiente a stigmatizzare, sotto il profilo giuridico, il compimento di atti posti in spregio ai divieti e alle prescrizioni imposti dal Codice Urbani a tutela di interessi giuspubblicistici, addirittura di rango costituzionale [v. artt. 9 e 117, secondo comma, lett. <em>s</em>), Cost.]. D’altro canto, finanche il silenzio serbato in ordine alla disciplina in esame dai vari decreti correttivi (come il c.d. decreto correttivo Rutelli approvato con d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62) e dalle successive leggi recanti modificazioni ed integrazioni al Codice Urbani sembra confermare la bontà della ricostruzione dell’art. 164 qui vaticinata perché non scalfiscono minimamente la nullità ivi prevista.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo. L’interpretazione <em>contra litteram legis</em>, favorevole a ridurre la nullità in mera ipotesi di inefficacia dell’atto, contrasta anche con la diffusa tendenza del legislatore ad accogliere gli apporti maturati nel tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi alla travagliata evoluzione che ha segnato la disciplina dell’atto di trasferimento del bene culturale durante la pendenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere prelazionario del Ministero: il legislatore, infatti, ha dapprima condizionato <em>risolutivamente </em>tale atto di trasferimento (v. art. 6, secondo comma, legge Rosadi), quindi <em>sospensivamente</em> (art. 32, comma 2, legge Bottai), poi, addirittura, ha qualificato l’intero atto di trasferimento <em>sic et simpliciter</em> come <em>inefficace</em> (art. 60, comma 3, t.u. 1999), per poi ritornare infine alla vecchia formula della condizione sospensiva (art. 61, comma 4, c.b.c.). E il medesimo ragionamento potrebbe estendersi ad ulteriori modifiche apportate alla previgente disciplina dei beni culturali, magari meno vistose, ma egualmente sintomatiche dell’at­tenzione e della cura riservata dal legislatore nella elaborazione del Codice Urbani<a href="#_edn73" name="_ednref73">[73]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché, allora, su un punto così tanto discusso, qual è la disciplina della nullità degli atti di trasferimento, il legislatore non è mai intervenuto con la previsione di un nuovo assetto normativo?</p>
<p style="text-align: justify;">Da un altro versante, poi, è necessario osservare che l’ordinamento, allorquando introduce vere e proprie fattispecie di inefficacia semplice, tende a manifestare chiaramente tale intenzione attraverso una espressa previsione di inefficacia dell’atto, guardandosi bene dal qualificare siffatte ipotesi alla stregua di casi di nullità (o di annullabilità). Si pensi, paradigmaticamente, al vecchio art. 17 cod. civ., da tempo abrogato, in cui si disponeva che gli acquisti di beni immobili o le accettazioni di donazioni o eredità o il conseguimento di legati da parte della persona giuridica in assenza di previa autorizzazione governativa erano privi di effetto («non hanno effetti»), null’altro aggiungendo<a href="#_edn74" name="_ednref74">[74]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, ad avviso dello scrivente, appare davvero eccessivo disattendere il tenore letterale dell’art. 164 c.b.c allo scopo di interpretare la nullità ivi prevista alla stregua di una mera ipotesi di inefficacia (o inopponibilità).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, <em>last but not least</em>, la tesi dell’opponibilità dell’atto appare troppo artificiosa, a fronte dei risultati ottenuti, che appaiono tutto sommato modesti e più che altro rivolti a salvaguardare tradizionali costruzioni teoriche fondate sulla disciplina del codice civile in materia di nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, perché non lasciare le cose così come sono? Perché, anziché ricostruire la fattispecie in esame quale mera ipotesi di inefficacia o inopponibilità (salvo poi disquisire se operi solo nei confronti dello Stato o anche delle parti private o addirittura <em>erga omnes</em>), non si consideri invece il dato normativo per quello che è, ossia che il legislatore ha <em>letteralmente</em> disposto la nullità dell’atto, pur sottoponendola ad un regime in parte differenziato da quello “ordinario” del codice civile perché, da un lato, l’azione è promuovibile solo dallo Stato (e non da chiunque) e, dall’altro, risulta addirittura «rafforzata», in quanto esercitabile <em>in ogni tempo</em>, quindi nonostante l’eventuale usucapione del bene o l’eventuale prescrizione dell’azione di ripetizione (in deroga all’art. 1422 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si prenda dunque atto, semplicemente, del differente regime giuridico del caso di specie e lo si giustifichi con la peculiarità della materia in cui l’interesse pubblico sotteso – ossia, l’esigenza di tutelare il patrimonio culturale del Paese – costituisce <em>in sé</em> una ragione più che sufficiente a giustificare ogni deroga ai principi privatistici perché mira a rafforzare l’ambito di operatività della nullità, finanche da renderla insensibile alle usucapioni <em>medio tempore </em>maturate o alle prescrizioni delle azioni di ripetizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, dunque, di deroghe pienamente giustificate e condivisibili perché si pongono in linea con l’ottica giuspubblicistica di salvaguardare <em>ante omnia </em>il patrimonio culturale del Paese, in ossequio al canone fondamentale imposto dall’art. 9 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> Come è noto, la disciplina sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali (in passato definiti «cose di interesse storico-artistico») è oggi racchiusa nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per brevità denominato anche «Codice Urbani», dal nome del Ministro per i beni e le attività culturali dell’epoca.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> Sulle fattispecie di reato previste dal Codice Urbani, cfr., <em>ex multis</em>: G.P. De Muro, <em>I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII bis</em>, in <em>Sistemapenale.it</em>, 29 aprile 2022; C. Perini, <em>Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale</em>, in <em>www.lalegislazionepenale.eu</em>, 19.2.2018, pp. 5 ss.; A. Massaro, <em>Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive</em>, in A. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro (a cura di), <em>Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela</em>, Roma 2017, pp. 190 ss.; <em>V. Manes</em>, <em>La tutela penale, in C. Barbati</em>, M. <em>Cammelli, G. Sciullo</em><em> (</em>a cura di), <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 2011, pp. 290 ss.; F. Resta, <em>Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di “danneggiamento” di beni culturali</em>, in A. Manna, <em>Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali</em>, Milano 2005, pp. 54 ss.; E. Follieri, <em>Le «sanzioni amministrative» a tutela dei beni culturali</em>, in E. Follieri (a cura di), <em>Il diritto dei beni culturali e del paesaggio</em>, Napoli, 2005, pp. 329 ss.; G.P. Demuro, <em>Beni culturali e tecniche di tutela penale</em>, Milano, 2002; F. Lemme, <em>La contraffazione e alterazione d’opere d’arte nel diritto penale</em>, Padova, 2001; L. Conti, <em>Considerazioni brevi sulla tutela dei beni culturali e suoi possibili riflessi penalistici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pen. econ.</em>, 2001, II, pp. 641 ss.; L. Ramacci, <em>Danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico</em>, in <em>Nuovo Dir.</em>, 2000, pp. 1100 ss.; P. Castellazzi, <em>Omessa denuncia del trasferimento di beni storico-artistici e termine prescrizionale del relativo reato</em>, in <em>Arch. locazioni</em>, 1997, pp. 571 ss.; A. Ruffino, <em>Omessa denuncia di cose archeologiche ed elemento psicologico del reato</em>, in<em> Urb. e app.</em>, 1997, pp. 1387 ss.; R. Ristori, <em>Patrimonio archeologico, storico o artistico (offese al)</em>, in <em>Dig. disc. pen.</em>, IX, 1995; M.R. Cozzuto Quadri, <em>In tema di sanzioni per omessa denunzia di vendite di cose d’arte</em>, in <em>Nuova giur. civ.</em>, 1994, I, pp. 452 ss.; A. Anselmo,<em> Irregolare denuncia di compravendita di un bene artistico e diritto di prelazione dello Stato quale espressione di un potere sanzionatorio</em>, in <em>Foro amm</em>., 1992, II, pp. 2344 ss.; F. Lemme, <em>La circolazione dei beni culturali nella prospettiva del 1993</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 1990, I, pp. 989 ss.; M. Bellacosa, <em>Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale)</em>, in <em>Enc. giur. </em><em>Treccani, </em>1990, XXII, pp. 1 ss.; A. Postiglione, <em>Lo stato della giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine al patrimonio, storico, artistico ed archeologico</em>, in <em>Riv. pen.</em>, I, 1985, 229; G. Pioletti, voce <em>Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1982, XXXII, pp. 382 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> L’espressione «prelazione artistica», pur non del tutto precisa (così, G.F. Basini, <em>La prelazione artistica</em>, in <em>I Contratti</em>, 2019, pp. 462 ss.), viene ampiamente utilizzata per distinguere la prelazione culturale dalle prelazioni legali di diritto comune, parimenti sottoposte a specifici regimi giuridici. Tra queste rilevano, anzitutto, le fattispecie disciplinate dal codice civile: la prelazione in favore del partecipante all’impresa familiare (art. 230-<em>bis</em>, quinto comma, cod. civ.); la prelazione ereditaria spettante al coerede (art. 732); la prelazione del concedente l’enfiteusi (art. 966; art. 8, l. n. 590/1965; art. 7, l. n. 817/1971); il patto di preferenza nel contratto di somministrazione in favore del somministrante in caso di stipulazione di un successivo contratto con il medesimo oggetto (art. 1566); la prelazione in favore del mezzadro (art. 2157); le prelazioni societarie in favore dei soci (art. 2355-<em>bis</em>, primo comma). Seguono le prelazioni della legislazione speciale: la prelazione agraria (art. 8, l. n. 590/1965); la prelazione commerciale (art. 38, l. n. 392/1978); la prelazione abitativa (art. 3, l. n. 431/1998). Per un inquadramento della materia, cfr., <em>ex multis</em>: M.G. Salvadori, A. Giuffrida (a cura di), <em>Le prelazioni nella prassi notarile</em>, Atti del convegno di Cereseto, 29 ottobre 2010 e 13 maggio 2011, Milano, 2012; R. Triola, <em>La prelazione legale</em>, Milano, 2003; A. Corsi, <em>Le prelazioni legali</em>, in <em>Notariato</em>, 1998, pp. 72 ss.; E. Cesaro, <em>La prelazione in generale</em>, in Aa. Vv., <em>Le prelazioni</em>, Napoli, 1985; G. Furgiuele, <em>Contributo allo studio della struttura delle prelazioni legali</em>, Milano, 1984; E. Perego, <em>La disciplina della prelazione convenzionale e le prelazioni legali</em>, in <em>Riv. dir. comm.</em>, I, 1982, pp. 157 ss.; M. D’Orazi Flavoni, <em>Prelazione legale e volontaria</em>, in <em>Scritti giur</em>., I, Roma, 1965, pp. 7-500.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Sul punto, sia consentito richiamare A. Giuffrida, <em>La prelazione culturale: profili giuspubblicistici</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 1/2024, pp. 1 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> La copiosa letteratura in materia di circolazione dei beni culturali si distribuisce in innumerevoli articoli su temi specifici e in note a sentenza, mentre sono piuttosto limitate le opere di carattere monografico. In particolare, si segnalano i seguenti contributi: A. Giuffrida, <em>La prelazione culturale: profili giuspubblicistici</em>, cit.; F. Borriello, <em>La prelazione artistica tra tutela, fruizione e identità del patrimonio culturale. Prospettiva comparata tra Italia e Paesi Bassi</em>, in <em>Ambientediritto</em>, 2021; V. Bongiovanni, <em>La prelazione artistica tra pubblico e privato</em>, in <em>Juscivile</em>, n. 6, 2020, pp. 1561 ss.; G.F. Basini, <em>La prelazione artistica</em>, in <em>I Contratti</em>, 2019, pp. 462 ss.; G. Aversano, <em>La prelazione artistica e l’autonomia contrattuale</em>, Torino, 2018; P. De Martinis, <em>Prelazione artistica: vecchi e nuovi temi</em>, in <em>Resp. civ. e previdenza</em>, 2016, (3), pp. 1014 ss.; A. Giuffrida, <em>Prelazione artistica, denuncia e nullità degli atti di trasferimento di beni culturali: profili ricostruttivi in chiave giuspubblicistica</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, n. 2, 2012, pp. 379 ss.; A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale</em>, Milano, 2008 (spec. pp. 227 ss.); A. Pischetola, <em>Circolazione dei beni culturali e attività notarile</em>, in <em>Quad. not.</em>, 15/2006, 2006; B. Basetti Sani Vettori, G. Celeste, G. Casu, A. Venditti, <em>Il commercio giuridico dei beni culturali</em>, in <em>Quad. not.</em>, 1/2001, Milano, 2001; C. Fabbricatore, A. Scarpa, <em>La circolazione dei beni culturali</em>, Milano, 1988; M.R. Cozzuto Quadri, <em>La circolazione delle cose d’arte</em>, Napoli, 1997; M.E. Poggi, <em>La circolazione dei beni culturali di proprietà privata</em>, in <em>I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario</em>, Trattato diretto da F. Galgano, Torino, 1995-1997, pp. 2217). Quanto al particolare tema della nullità degli atti di trasferimento dei beni culturali, cfr.: G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, in <em>Studi e Materiali</em>, 2004, (2), 686; A. Pappalardo, <em>La vendita tra i privati incassa l’ok dell’autorità</em>, in <em>Guida al diritto</em> de <em>Il Sole 24 Ore</em>, dossier aprile 2004, 98; M.A. Sandulli, M. D’Amico, <em>La disciplina sanzionatoria degli illeciti contro il patrimonio culturale</em>, in A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), <em>I beni e le attività culturali, Tratt. dir. amm.</em>, diretto da G. Santaniello, 2002, XXXIII, pp. 715 ss.; M. Costanza, <em>La prelazione artistica fra nullità della vendita e garanzia del venditore</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 2001, I, pp. 2950 ss.; G. Casu, <em>Beni culturali e contrattazione immobiliare</em>, in <em>Studi e materiali</em>, VI, Milano, 2001, pp. 145 ss.; G. Casu, <em>Testo unico in materia di beni culturali e ambientali</em>, in <em>www.notariato.it</em>, 2000; A. Mansi, <em>Vendita di immobile di un ente ecclesiastico senza autorizzazione. Autorizzazione a vendere e prelazione</em>, in <em>Riv giur. ed.</em>, 2000, I, 691; F. Florian, sub <em>art. 135, </em>in M. Cammelli (a cura di), <em>La nuova disciplina dei beni ambientali e culturali</em>. <em>Commento al t.u. d.lgs. n. 490 del 1999</em>, Bologna, 2000, pp. 429 ss.; A. Anselmo, <em>Irregolare denuncia di compravendita di un bene artistico e diritto di prelazione dello Stato quale espressione di un potere sanzionatorio</em>, in <em>Foro amm</em>., 1992, II, pp. 2344 ss.; G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, in <em>Foro it., </em>I, 1948, c. 52 ss. Infine, puntuali riferimenti alla nullità <em>de qua </em>si ritrovano anche nella più autorevole manualistica e nei commentari, tra cui si segnalano: A. Crosetti, D. Vaiano, <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, Torino, 2023, pp. 103 ss.; R. Invernizzi, voce<em> Art. 59-62 </em>e voce<em> Art. 164</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Milano, 2019, pp. 601 ss. e pp. 1433 ss.; M.A. Sandulli, sub <em>Art. </em>164, in G. Leone, A.L. Tarasco (a cura di), <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, 2006, pp. 963 ss.; N. Assini, G. Cordini, <em>I beni culturali e paesaggistici</em>, Padova, 2006, pp. 143 ss.; M. Palmieri, sub <em>Art. 164</em>, in G. Trotta, G. Caia, N. Aicardi (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Nuove leggi civ. comm., </em>2006, (1), pp. 236 ss.; E. Follieri, <em>Le «sanzioni amministrative» a tutela dei beni culturali</em>, in E. Follieri (a cura di), <em>Il diritto dei beni culturali e del paesaggio</em>, Napoli, 2005, pp. 341;  F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, in M. Cammelli (a cura di),<em> Il codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Bologna, 2004, pp. 644 ss.; A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, Padova, 2004, pp. 291 ss.; R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici</em>, Milano, 2004, pp. 328 ss.; T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, Milano, 2001, pp. 483 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> Nella letteratura sterminata in tema di potere amministrativo, cfr.: A. Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico</em>, in <em>Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell’Universi­tà di Messina</em>, 1981, pp. 405 ss.; G. Azzariti, <em>Dalla discrezionalità al potere</em>, Padova, 1989; E. Casetta, <em>Profili della evoluzione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. amm</em>. 1993, pp. 3 ss.; M. Trimarchi, <em>L’inesauribilità del potere amministrativo: profili critici</em>, Napoli, 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> Trattasi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante «<em>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352</em>», che ha abrogato la l. 1° giugno 1939, n. 1089, recante «<em>Tutela delle cose d’interesse artistico o storico</em>» (legge Bottai), il quale, a sua volta, è stato abrogato dal vigente Codice Urbani.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Il riferimento è al r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2192, recante «Disposizioni riguardanti le alienazioni effettuate contro i divieti stabiliti dalla legge 20 giugno 1909, n. 364». Al riguardo, in dottrina si è osservato che detto decreto aveva «conferito un’impronta tipicamente pubblicistica, disponendo che [la nullità già prevista dalla legge del 1909] venisse pronunciata con un atto dell’autorità amministrativa» (T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, p. 484), tanto da indurre certa dottrina del tempo (v. M. Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, p. 436) a configurare la fattispecie ora in esame come una vera e propria ipotesi di sanzione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> Trattasi della l. 20 giugno 1909, n. 364, recante «[…] <em>norme per l’alienabilità delle antichità e delle belle arti</em>», che ha abrogato la precedente l. 12 giugno 1909, n. 185 (c.d. legge Nasi).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> Secondo F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, pp. 644 il vigente art. 164 c.b.c. non apporta alcuna modifica alla tradizionale disciplina della nullità, giacché riprende letteralmente il tenore dell’art. 135 t.u. 1999, il quale ultimo, a sua volta, nonostante la sostituzione dell’espressione «nullità di pieno diritto» contemplata negli artt. 61, l. n. 1089/1939 e 29 legge Rosadi del 1909 con la più mite «sono nulli», di fatto non ha prodotto sostanziali modificazioni rispetto la disciplina pregressa (in tal senso sono anche R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici</em>, cit<em>.</em>, p. 332, e R. Invernizzi, voce<em> Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 1435).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> Così, A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 291.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> Così, tra gli altri, M.A. Sandulli, sub <em>Art. </em>164, cit<em>.</em>, p. 963; F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 644; G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, cit., pp. 32 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> Così, R. Invernizzi, voce<em> Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 1435.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici</em>, cit., p. 332.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> Così, A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 291.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, p. 484.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> Così, A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 294.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> Così, F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 644.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> La circostanza che l’art. 164 – analogamente ai previgenti artt. 135 t.u. Melandri del 1999 e 61, legge Bottai – non operi alcuna distinzione tra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità è stata da tempo messa in luce dalla giurisprudenza, anche risalente (cfr. Cass., sez. II, 14 marzo 1987, n. 2660, in <em>Foro it. Mass.</em>, 1987; Cass., sez. un., 9 dicembre 1985, n. 6180, in <em>Giust. civ.</em>, 1985, I, pp. 1044 ss.; Cass., sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440, in <em>Foro it</em>., 1971, I, c. 2829; Cass., sez. I, 17 giugno 1967, n. 1429, in <em>Foro it</em>., 1967, I, c. 2381).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> Si veda, per tutti, A. Torrente, P. Schlesingher, <em>Manuale di diritto privato</em>, Milano, 2021, pp. 668 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> In tal senso, <em>funditus</em>, già Cass. 17 giugno 1967, n. 1429, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> In senso adesivo alla ricostruzione in termini di nullità relativa sono, <em>ex plurimis</em>, le seguenti pronunce: Cass. civ., sez. II, 27 novembre 2019, n. 30984; Cass. civ. sez. III, 20 marzo 2012, n. 4378, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, 2012, (3), p. 363; Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2009, n. 5773; Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2005, n. 10920, in <em>Foro it</em>., 2006, I, c. 1880; Cass., sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10083, in <em>Foro it</em>., 1999, I, c. 126; Cass., sez. un., 11 marzo 1996, n. 1950, in <em>Foro it.</em>, 1996, I, c. 2444; Cass., sez. un., 26 gennaio 1994, n. 728, in <em>Foro it.</em>, 1994, I, c. 1053; Cass., sez. II, 26 aprile 1991, n. 4559 in<em> Foro it.</em>, <em>Mass</em>, 1991; Cass., sez. III, 12 giugno 1990, n. 5688, in <em>Foro it.</em>, <em>Mass</em>, 1990; Cass., sez. un. 24 novembre 1989, n. 5070, in <em>Dir. e giur. agr.</em>, 1992, pp. 102 ss.; Cass., sez. un., 9 dicembre 1985, n. 6180, in <em>Giust. civ.</em>, 1985, I, pp. 1044 ss.; Cass., sez. III, 14 febbraio 1975, n. 590, in<em> Foro it</em>., 1975, I, c. 1107; Cass., sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440, in <em>Foro it</em>., 1971, I, c. 2829; Cass., sez. I, 17 giugno 1967, n. 1429, cit<em>.</em>; Cass., sez. I, 14 aprile 1947, n. 554, in <em>Foro it.</em>, 1948, I, c. 32, con nota critica di G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Si veda, su tutte, Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2001, n. 923, in <em>Foro amm.</em>, 2001, I, p. 59. In senso conforme, si veda, più recentemente, anche Tar Puglia, Bari, 13 settembre 2023, n. 1131.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a> Così, A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 292.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> Si veda, al riguardo, ancora Cass., sez. III, 14 febbraio 1975, n. 590.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> Così, Cass., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, in <em>Foro it.</em>, 1992, II, c. 2402.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref28" name="_edn28">[28]</a> Il c. 1 dell’art. 59 c.b.c. è stato modificato dall’art. 4, comma 16, lett. <em>d</em>), d.l. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), conv. in l. n. 106/2011. In passato l’obbligo di denuncia degli atti di trasferimento della mera detenzione di beni culturali era generalizzato, quindi esteso anche alla detenzione di beni immobili. Il dato letterale della disposizione non contiene riferimenti al <em>possesso</em> in senso stretto (art. 1140 cod. civ.), sebbene sia concordemente ricompreso nella fattispecie: così R. Invernizzi, sub <em>Artt. 53-64</em>, cit., pp. 451 s. e F. De Maria, sub <em>Artt. 59-64</em>, cit., pp. 283 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref29" name="_edn29">[29]</a> Manca ancora una casistica giurisprudenziale che legittimi espressamente anche le regioni e gli enti pubblici territoriali all’esercizio dell’azione di nullità, nonostante l’art. 164, indicando espressamente solo il Ministero, sembri condurre verso un’interpretazione in senso restrittivo. Sul punto, R. Invernizzi, voce<em> Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 1437, osserva che la tesi favorevole ad una legittimazione “allargata” trova un forte sostegno nel tenore complessivo dell’art. 62, dal quale si evince l’attribuzione a tali enti di un ruolo attivo nel procedimento di prelazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref30" name="_edn30">[30]</a> Sulla imprescrittibilità dell’azione di nullità <em>ex </em>art. 135 t.u. (oggi 164 c.b.c.), si veda in senso adesivo Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2009, n. 4369, in <em>F. amm.-C.d.S.</em>, 7-8/2009, 1786 (s.m.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Così, TAR Toscana, sez. I, 27 maggio 1997, n. 154, in <em>TAR</em>, 1997, I, pp. 2570 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref32" name="_edn32">[32]</a> Così già Cass., sez. III, 14 febbraio 1975, n. 590, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> In tal senso, sempre A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 294.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Così, Cass., sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10083, cit. Sull’inammissibilità della prelazione artistica in caso di locazione di beni immobili assoggettati a vincolo culturale si veda Cass. civ., sez. trib., 30 dicembre 2004, n. 24226.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Sul punto, si veda Cass., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref36" name="_edn36">[36]</a> Così, E. Follieri, <em>Le «sanzioni amministrative» a tutela dei beni culturali</em>, cit., p. 344.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref37" name="_edn37">[37]</a> Felice espressione di E. Follieri, <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref38" name="_edn38">[38]</a> Vecchia questione, ampiamente dibattuta dalla dottrina civilistica, è quella incentrata sul quesito se la c.d. nullità relativa possa qualificarsi come un <em>tertium genus </em>di invalidità, interposto tra la nullità e l’annullabilità. La letteratura al riguardo è assai vasta. Per un quadro d’insieme dell’intera problematica, si veda I. Bugani, <em>La nullità del contratto</em>, Padova, 1990 (in particolare, pp. 644 ss.), mentre per un’analisi della specifica questione che qui interessa, cfr. G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, cit<em>.</em>, pp. 32 ss.; T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, pp. 483; M.E. Poggi, <em>La circolazione dei beni culturali di proprietà privata</em>, cit., p. 2217.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref39" name="_edn39">[39]</a> Tra gli Autori favorevoli all’ammissibilità della nullità relativa, si segnalano: M.A. Sandulli, sub <em>Art. </em>164, cit., p. 963; R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici</em>, cit., p. 335; C.M. Bianca, <em>Diritto civile</em>, <em>Il contratto</em>, Milano, 2000, II ed., III, p. 612; A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 293; A. Gambaro, <em>Il diritto di proprietà</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm</em>, già diretto da A. Cicu, F. Messineo<em>, </em>VIII, Milano, 1995<em>, </em>p. 449, nota 117; E. Betti, <em>Teoria generale del negozio giuridico,</em> Napoli, 1994, p. 484; G. Mirabelli, <em>Dei contratti in generale</em>, Torino, 1980, p. 485; F. Messineo, <em>Il contratto in genere</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm.</em>, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1972, vol. XXI, Tomo II, p. 180; L. Puccini, <em>Studi sulla nullità relativa, </em>Milano, 1967, p. 92.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref40" name="_edn40">[40]</a> Tra gli Autori contrari alla configurabilità teorica della nullità relativa, oltre a G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, cit., e M.E. Poggi, <em>La circolazione dei beni culturali di proprietà privata</em>, cit., cfr. anche: G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, cit., pp. 712 ss.; F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 650; T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, p. 485; M. Bianca, <em>Diritto civile</em>, <em>Il contratto</em>, cit. (ed. 1987), pp. 577 ss.; F. Carresi, <em>Il contratto</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm.</em>, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1987, vol. XXI, Tomo II, pp. 628 s.; L. Cariota Ferrara, <em>Annullabilità assoluta e nullità relativa (Un contributo alla teoria della invalidità dei negozi giuridici)</em>, in <em>Studi in memoria di B. Sforza </em>e, successivamente, in <em>Scritti minori</em>, Napoli, 1986, pp. 269 ss.; F. Santoro Passarelli, <em>Dottrine generali di diritto civile</em>, Napoli, 1981, p. 247. Sul tema cfr., assai diffusamente, Tar Lazio, sez. II, 26 gennaio 1990, n. 224, in <em>Foro it.</em>, 1991, III, c. 97; Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 1987, n. 802, in <em>Riv. giur. edil</em>., 1980, I, 1043.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref41" name="_edn41">[41]</a> Volendo esemplificare, un caso di nullità non esercitabile da chiunque vi abbia interesse è quello contemplato nell’art. 122, quinto comma, della vecchia l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, atteso che solo l’autore è legittimato ad agire per far valere l’ipotesi di nullità ivi prevista (p una ricostruzione della fattispecie non tanto come nullità relativa, ma come vera e propria inefficacia nei confronti dell’autore del contratto di edizione a termine, si veda F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 646). Per ulteriori ipotesi di nullità relativa si vedano l’art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari nonché il tradizionale divieto di patto di quota lite <em>ex</em> art. 2233, ult. comma, cod. civ. (vecchio testo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref42" name="_edn42">[42]</a> Così, R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici</em>, cit.., p. 335 nonché, conformemente M.A. Sandulli, sub <em>Art. </em>164, cit<em>.</em>, p. 963 e A. Pappalardo, <em>La vendita tra i privati incassa l’ok dell’autorità</em>, cit<em>.</em>, p. 98. <em>Contra</em>: G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, cit., pp. 712 ss. e G. Casu, <em>Testo unico in materia di beni culturali e ambientali</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref43" name="_edn43">[43]</a> M.A. Sandulli, sub <em>Art. </em>164, cit<em>.</em>, p. 964.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref44" name="_edn44">[44]</a> Sul punto, L. Cariota Ferrara, <em>Annullabilità assoluta e nullità relativa (Un contributo alla teoria della invalidità dei negozi giuridici)</em>, cit<em>., </em>nega che tale nullità costituisca una figura autonoma, come sottospecie di nullità contrapposta all’annullabilità. In tal senso sostanzialmente anche R. Tommasini, voce <em>Nullità (dir. priv.), </em>in <em>Enc. dir.,</em> XXVIII, Milano, 1978, p. 859.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref45" name="_edn45">[45]</a> G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, cit., p. 713.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref46" name="_edn46">[46]</a> G. Casu, <em>Testo unico in materia di beni culturali e ambientali</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref47" name="_edn47">[47]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref48" name="_edn48">[48]</a> Sul punto si segnala nuovamente Cass., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, cit., con cui la Suprema Corte per la prima volta ha mutato orientamento, sancendo <em>claris verbis </em>che la nullità dell’alienazione di un bene artistico (di proprietà di un ente religioso) costituirebbe un’ipotesi di nullità assoluta, perché derivante dal conflitto tra il negozio traslativo e le norme imperative dell’ordinamento dirette ad impedire il depauperamento del patrimonio artistico nazionale, tanto da essere addirittura opponibile anche ai terzi di buona fede.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref49" name="_edn49">[49]</a> Così, A. Fuccillo, <em>La circolazione dei beni culturali d’interesse religioso</em>, cit., p. 355.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref50" name="_edn50">[50]</a> Si veda, ancora una volta, Cass., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref51" name="_edn51">[51]</a> Così, N. Assini, G. Cordini, <em>I beni culturali e paesaggistici</em>, cit., p. 144, nota 25, con contestuale critica alla tesi della nullità assoluta vaticinata da Cass., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref52" name="_edn52">[52]</a> Sul punto, R. Scognamiglio, <em>Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici</em>, in <em>Ann. dir. comp</em>., 1951, XXVII, p. 85; si veda, in senso conforme, anche V. Scalisi, voce <em>Inefficacia (dir. priv.),</em> in <em>Enc. dir.,</em> Milano, XXI, 1971, p. 368.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref53" name="_edn53">[53]</a> In tal senso, F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 649.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref54" name="_edn54">[54]</a> Così, G. Casu, <em>Testo unico in materia di beni culturali e ambientali</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref55" name="_edn55">[55]</a> <em>Ibidem.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref56" name="_edn56">[56]</a> Per una ricostruzione della fattispecie in termini di inefficacia semplice (o inopponibilità), cfr.: T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, pp. 485 s. e pp. 490 ss.; G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, cit., pp. 712 ss.; A. Gambaro, <em>Il diritto di proprietà</em>, cit<em>.</em>, p. 449, nt. 117; M.E. Poggi, <em>La circolazione dei beni culturali di proprietà privata</em>, cit., p. 2217; F. Carresi, <em>Il contratto</em>, cit., p. 628. Sulla nozione generale di inefficacia relativa (e di inopponibilità) cfr. F. Santoro Passarelli, <em>Dottrine generali di diritto civile</em>, cit<em>.</em>, pp. 238 ss.; A. Fedele, <em>La invalidità del negozio giuridico</em>, Torino, 1943, pp. 193 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref57" name="_edn57">[57]</a> R.A.M. Muscio, <em>La circolazione dei beni culturali, </em>in E. Follieri (a cura di), <em>Il diritto dei beni culturali e del paesaggio</em>, Napoli, 2005, p. 189.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref58" name="_edn58">[58]</a> Così, fra i molti, F. De Maria, sub <em>Art. 164</em>, cit<em>.</em>, p. 650. Sul punto, si veda anche Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2012 n. 10950.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref59" name="_edn59">[59]</a> Impostazione confortata da Cass. sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, cit<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref60" name="_edn60">[60]</a> In tal senso, T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, p. 490.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref61" name="_edn61">[61]</a> Risalente a G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, cit<em>.</em>, pp. 32 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref62" name="_edn62">[62]</a> A conferma di questa impostazione, G. Pescatore, <em>Nullità o inefficacia nelle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute senza denuncia all’autorità amministrativa?</em>, cit<em>.</em>, pp. 34 s., distingueva la situazione di inefficacia sinora delineata con quella che si viene a determinare durante il termine di due mesi previsti per l’esercizio della prelazione, durante il quale il contratto è condizionato sospensivamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref63" name="_edn63">[63]</a> G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, cit., p. 714.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref64" name="_edn64">[64]</a> Così, T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, pp. 492.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref65" name="_edn65">[65]</a> Ancora, G. Casu, <em>Codice dei beni culturali. Prime riflessioni</em>, cit., p. 714.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref66" name="_edn66">[66]</a> E. Follieri, <em>Le «sanzioni amministrative» a tutela dei beni culturali</em>, cit., p. 345.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref67" name="_edn67">[67]</a> Il riferimento di Follieri è a G. Passagnoli, <em>Nullità speciali</em>, Milano, 1995.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref68" name="_edn68">[68]</a> E. Follieri, <em>Le «sanzioni amministrative» a tutela dei beni culturali</em>, cit<em>.</em>, p. 345.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref69" name="_edn69">[69]</a> E. Follieri, <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref70" name="_edn70">[70]</a> In tal senso, ancora T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit<em>.</em>, pp. 483 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref71" name="_edn71">[71]</a> Così, ancora A.M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., p. 865.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref72" name="_edn72">[72]</a> Per una ricostruzione dell’intera problematica circa la natura giuridica (privatistica o pubblicistica) della prelazione artistica sia nuovamente consentito rinviare ad A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale</em>, cit., 234 ss. e alla dottrina e giurisprudenza ivi riportate.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref73" name="_edn73">[73]</a> Si pensi, ad esempio, al vigente comma 6 dell’art. 61 c.b.c. che costituisce sostanzialmente una riformulazione in senso migliorativo del vecchio comma 5 dell’art. 60, t.u., le cui lievi e significative modificazioni manifestano la cura con cui è stato redatto il Codice.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref74" name="_edn74">[74]</a> Come è noto, l’art. 17 cod. civ. è stato abrogato dall’art. 13, l. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini <em>bis</em>), a sua volta modificato dall’art. 1, l. 22 giugno 2000, n. 192.</p>
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		<title>Sinistri stradali e responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche: riflessioni a margine di Cass. civ., sez. VI, ord. 13 luglio 2022, n. 22121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/sinistri-stradali-e-responsabilita-custodiale-delle-amministrazioni-pubbliche-riflessioni-a-margine-di-cass-civ-sez-vi-ord-13-luglio-2022-n-22121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 19:08:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sinistri-stradali-e-responsabilita-custodiale-delle-amministrazioni-pubbliche-riflessioni-a-margine-di-cass-civ-sez-vi-ord-13-luglio-2022-n-22121/">Sinistri stradali e responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche: riflessioni a margine di Cass. civ., sez. VI, ord. 13 luglio 2022, n. 22121</a></p>
<p>&#160; Riv. n. 11/2023 Pubblicato il 30/11/2023 Codice ISSN: 1972-343 &#160; &#160; Massima: È da escludere la responsabilità di un comune per i danni patiti da un pedone caduto a causa di una buca collocata sul manto stradale qualora si accerti l’incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Riv. n. 11/2023</p>
<p>Pubblicato il 30/11/2023</p>
<p>Codice ISSN: 1972-343</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Massima: <em>È da escludere la responsabilità di un comune per i danni patiti da un pedone caduto a causa di una buca collocata sul manto stradale qualora si accerti l’incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della strada, nel caso la buca sia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso</em>. <em>È pertanto da escludere il diritto al risarcimento del danno invocato dal pedone caduto rovinosamente in una buca per non aver prestato attenzione al manto stradale </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda all’esame della Suprema Corte e le questioni giuridiche sottese. – 2. I presupposti dell’insidia stradale. – 3. Il fondamento giuridico della responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche. – 4. Ulteriori elementi costitutivi della responsabilità custodiale delle Amministrazione pubbliche. – 5. Casistiche giurisprudenziali e annotazioni conclusive. –</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> <em>La vicenda all’esame della Suprema Corte e le questioni giuridiche sottese</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza in epìgrafe, la Suprema Corte, conformandosi al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha respinto una richiesta <strong>risarcitoria avanzata nei confronti di un’Amministrazione comunale da un pedone per i danni patiti in conseguenza della caduta in una buca collocata sul manto stradale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito la vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Un pedone, mentre era intento a percorrere un marciapiede, vistosi ostruito il passaggio dalla presenza di lavori edili, decideva di attraversare la strada per raggiungere il marciapiede opposto. Durante l’attraversamento poneva il piede destro in una buca profonda posta al centro della carreggiata, non segnalata, né altrimenti individuabile, essendo coperta da carte e fogli di giornale. Cadeva così rovinosamente a terra e a nulla valeva il tentativo di alleggerire l’impatto appoggiando la mano sinistra al suolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Recatosi subito al vicino pronto soccorso, dopo essergli stati praticati i rituali accertamenti radiologici e radiografici, gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio destro e un trauma contusivo-distorsivo al polso sinistro e, conseguentemente, gli veniva prescritto di indossare un palmare di cartone alla mano sinistra e di sottoporsi ad un ciclo di sedute di crioterapia nonché a terapia medica con prognosi di sette giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Successive visite di controllo, oltre a confermare la diagnosi testé riportata, accertavano anche la frattura dello scafoide carpale sinistro, con conseguente prescrizione di indossare un tutore di protesi polso-pollice e di sottoporsi ad un successivo periodo di terapia medica e di riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A guarigione avvenuta, il danneggiato quantificava il pregiudizio subìto, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale. Egli citava così in giudizio il Comune, quale ente proprietario della strada, innanzi al Giudice di pace, affinché fosse accertata la responsabilità dell’Amministrazione nella causazione del sinistro e venisse quindi condannata a rifondere i danni patiti dall’attore.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l’attore lamentava il fatto che la buca profonda, causa del trauma contusivo al ginocchio destro, nonostante si trovasse al centro della strada, non era stata opportunamente segnalata dall’Amministrazione comunale, né era altrimenti individuabile perché ricoperta da carte e fogli di giornale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come riportato nell’ordinanza in epìgrafe, il Giudice adìto, in accoglimento della domanda attorea, condannava l’Amministrazione comunale al pagamento, in favore dell’utente della strada danneggiato, di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di CTU (consulenza tecnica d’ufficio) e di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonché, il Tribunale competente, successivamente adìto in appello, escludeva la responsabilità dell’Amministrazione in base all’assunto che l’incidente fosse in realtà ascrivibile, sotto il profilo causale, alla disattenzione del pedone nell’attraversamento della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Tribunale, richiamando l’ormai costante interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2051 cod. civ., ribadiva che «<em>all’obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l’obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione del­l’evento</em>»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la sentenza d’appello del Tribunale, veniva quindi presentato ricorso in Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzi ai giudici di legittimità, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta omissiva del Comune e quella del danneggiato in quanto «<em>non terrebbe conto della regola </em>– <em>di comune esperienza </em>– <em>per cui le strade delle città (specialmente nel meridione d’Italia) sono spesso piene di carte e fogliame che si posano sul manto stradale e non vengono tempesti­va­men­te rimosse per carenza di personale e/o cattiva Amministrazione. Conseguentemente, richiedere al pedone di prestare attenzione ad ogni foglio, carta, accumulo di foglie che incontra sul suo percorso significherebbe richiedergli uno sforzo che va oltre l’ordinaria diligenza, non considerando che durante l’attra­ver­sa­men­to della strada si debba in primo luogo prestare attenzione alle auto in transito</em>»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in Cassazione veniva tuttavia respinto perché, a giudizio della Suprema Corte, il Tribunale ha correttamente ricondotto la vicenda alla responsabilità custodiale di cui all’art. 2051 cod. civ., risultando provata la condotta «<em>altamente</em> <em>imprudente</em>» della vittima (perché la buca “incriminata” risultava «<em>ben visibile ed evitabile dal pedone</em>») e dunque l’interruzione del nesso eziologico tra la condotta dell’Amministrazione nella custodia del bene e il sinistro occorso. Ritenuto il pregiudizio «<em>del tutto insindacabile</em>», il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente danneggiato alla integrale rifusione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> <em>I presupposti dell’insidia stradale</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’ampiezza dei compiti affidati alle Amministrazioni pubbliche e la vastità dei loro beni concorrono, non di rado, a generare in capo alle medesime svariate forme di responsabilità, tra le quali rientrano <em>in primis </em>quelle previste nel codice civile (v. artt. 2047-2054 cod. civ.)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. E, tra queste, assume particolare rilievo la responsabilità per le cose in custodia (art. 2051), segnatamente per il sinistro stradale, su cui la Suprema Corte è intervenuta numerosissime volte, come nell’ordinanza in commento<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema, va chiarito, preliminarmente, che la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie definiscono «<em>insidia stradale</em>» (o «<em>trabocchetto stradale</em>») ogni possibile anomalia riscontrabile in una strada, ma tale da costituire un pericolo occulto, non visibile, né altrimenti evitabile<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. In altri termini, l’insidia stradale entra in gioco nel momento in cui tale anomalia emerga improvvisamente su una strada di apparente normalità, assumendo le caratteristiche di un pericolo occulto, appunto non visibile, né evitabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ampia casistica giurisprudenziale in materia fa emergere come la causa più ricorrente dei sinistri stradali e delle cadute dei pedoni sia ascrivibile alla presenza di buche, tombini, dislivelli e rigonfiamenti del manto stradale, di cui, però, ormai sempre più frequentemente, la giurisprudenza esclude i caratteri dell’insidia in senso stretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Significativo, al riguardo, è il caso di un uomo che, mentre era intento a percorrere a piedi una strada così dissestata da obbligare tutti i pedoni a procedere in fila indiana, inciampava rovinosamente su un tombino malfermo e mobile. Nonostante l’evidente pregiudizio subìto, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità custodiale dell’Amministrazione, giudicando il pedone quale unico responsabile del sinistro perché avrebbe dovuto mantenere un comportamento improntato alla massima prudenza e, in ogni caso, idoneo ad evitare un pericolo altamente prevedibile e quindi evitabile<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, come accennato, secondo la prevalente giurisprudenza civile, non ogni insidia stradale è, <em>sic et simpliciter</em>, fonte di responsabilità custodiale dell’Amministrazione giacché tale responsabilità viene esclusa qualora il pregiudizio patìto dal danneggiato risulti oggettivamente <em>evitabile e prevedibile</em> secondo l’ordinaria diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un «<em>mero stato di fatto</em>»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, che integra una «<em>situazione di pericolo occulto</em>»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> a causa della sua oggettiva invisibilità e conseguente imprevedibilità: solo sussistendo tali presupposti è possibile configurare una responsabilità custodiale dell’Amministrazione con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima pronuncia ora richiamata chiarisce altresì che la situazione di pericolo occulto ascrivibile all’insidia, pur rivestendo grande importanza probatoria perché «<em>idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 cod. civ.</em>». Ne consegue che «<em>la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Per inciso, la vicenda sottesa a questa pronuncia ha visto coinvolto un automobilista deceduto dopo essere fuoriuscito dalla sede stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica. Ebbene, nonostante l’esito nefasto dell’evento, la Suprema Corte, in forza del principio testé enunciato, ha confermato l’esclusione da responsabilità dell’ente proprietario della strada sul presupposto che tanto lo stato di dissesto, quanto la mancanza di barriere e di segnaletica di pericolo, non apparivano al momento del sinistro provvisti di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente, il quale fu piuttosto cagionato dalla «<em>repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della strada</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Tornando alla configurazione dogmatica della nozione di insidia, la giurisprudenza pare ormai assestata nel richiedere il concorso di due presupposti essenziali: la <em>non visibilità del pericolo</em> (c.d. profilo oggettivo) e la <em>non prevedibilità del pericolo</em> (c.d. profilo soggettivo), il cui concorso determina l’impossibilità di avvistare tempestivamente la situazione di pericolo e di poterla scongiurare<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi questi profili, infatti, mettono in luce nell’insidia una sostanziale carenza di corrispondenza tra le reali condizioni di transitabilità della strada e le condizioni ragionevolmente attese, tali quindi da escludere l’evitabilità del pericolo anche da parte dell’utente più diligente.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé, poi, che detti presupposti debbano accertarsi secondo l’usuale parametro dell’ordinaria diligenza e, pertanto, «<em>spetta soltanto al giudice del merito stabilire se una concreta situazione abbia, o meno, i due predetti caratteri dell’insidia, ed il suo apprezzamento al riguardo è insindacabile in sede di legittimità, ove risulti sorretto da motivazione adeguata e coerente</em>»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo principio è stato ribadito numerose volte in giurisprudenza<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Significativa, tra le tante, è una pronuncia del 2017 con cui la Suprema Corte ha ribadito che «<em>quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso</em>»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> . Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato da un utente caduto a terra, in pieno giorno, nella strada in cui abitava all’epoca dei fatti e in cui erano in corso lavori di rifacimento del manto stradale, a lui ben noti e visibili. Alla luce del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio si è ritenuta sussistente una «<em>integrale responsabilità del danneggiato</em>», tale da integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riferimento al presupposto della <em>non visibilità del pericolo</em>, sì da rendere occulta l’insidia e quindi foriera di generare un’oggettiva situazione di pericolo, si segnala inoltre una decisione di un Giudice di merito<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, con cui si è respinta una richiesta risarcitoria avanzata dai genitori nell’interesse della figlia minorenne, caduta dal proprio ciclomotore a causa di una buca nel manto stradale: invero, secondo questa pronuncia, la ragazza, nonostante la strada versasse in gravi condizioni di manutenzione in quanto costellata di buche e di cubetti di porfido, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida particolarmente prudente, moderando la velocità ed elevando il generale livello di attenzione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformemente all’indirizzo testé richiamato si colloca un’altra vicenda, che vede ora coinvolta una donna inciampatasi in una buca nel manto stradale mentre era intenta a portare a passeggio di notte il proprio cane: la domanda risarcitoria rivolta al Comune è stata rigettata in entrambi i giudizi di merito perché si è ritenuta una «<em>scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto</em>» poiché l’interessata ben conosceva il cattivo stato di dissesto della strada e le insidie che celava in quanto percorreva quella tratta ogni giorno<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nella specie la Suprema Corte, riprendendo l’orientamento testé richiamato, ha respinto il ricorso della danneggiata per inammissibilità perché «<em>l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito </em>[nella specie, il Comune] <em>risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo</em>»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Secondo la Corte, l’ordinaria diligenza avrebbe sconsigliato alla danneggiata di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il proprio cane, vieppiù nel tratto di strada di cui lei conosceva benissimo lo stato generale di cattiva manutenzione. Tale imprudente comportamento è perciò risultato fatalmente idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la condotta imputabile al Comune e il pregiudizio patito dalla danneggiata con conseguente esclusione della responsabilità custodiale dell’Amministrazione locale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nel solco tracciato dall’indirizzo giurisprudenziale in esame si colloca un ulteriore e più recente caso di un pedone il quale, mentre era intento a percorrere una strada comunale in direzione dell’abitazione della madre, inciampando in una buca nel manto stradale, cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Suprema Corte, il danneggiato, pur consapevole del dissesto della strada – non asfaltata, costellata di buche e priva di illuminazione – ha tenuto un comportamento colpevolmente imprudente, avendola vieppiù percorsa a notte inoltrata («<em>oltre la mezzanotte</em>»). La causa del sinistro va dunque ascritta alla grave imprudenza del danneggiato, il quale avrebbe senz’altro evitato di inciamparsi se solo avesse usato l’ordinaria diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, la <strong>condotta della vittima della strada, poiché integra gli estremi del caso fortuito, è di per sé sufficiente,</strong> ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,<strong> ad interrompere il nesso eziologico</strong> tra la cosa (la strada dissestata) e l’evento di danno (la caduta). La prova liberatoria non consiste perciò nella dimostrazione dell’assenza di colpa dell’Amministrazione, ma soltanto nella mera allegazione di un <em>elemento esterno</em> al rapporto tra il custode (il Comune) e la <em>cosa</em> custodita (la strada dissestata), che è tale da incidere autonomamente sul nesso eziologico, interrompendolo. In questa particolare ipotesi il caso fortuito coincide con il fatto naturale, ossia con il fatto del terzo<strong> danneggiato</strong><a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a><strong>. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Con riserva di ritornare sul punto, per ora è sufficiente osservare che, sempre secondo l’indirizzo espresso dalla Suprema Corte</strong><a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a><strong>, </strong>l’efficienza causale della condotta del danneggiato va valutata tenendo conto della prevedibilità e superabilità del danno mediante l’adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe: ciò in quanto l’art. 2051 cod. civ. impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al custode, che trae fondamento nel dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che ne possano derivare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma v’è di più: <strong>un analogo ed equivalente dovere di cautela</strong> sussiste anche in capo a chi entri in contatto con la cosa in custodia dell’Amministrazione, fra cui senz’altro l’utente della strada: costui, infatti, in forza del principio di solidarietà <em>ex </em>art. 2 Cost., è parimenti tenuto ad adottare «<em>condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della </em><strong><em>reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile</em></strong>», da intendersi come un generale «<em>dovere di ragionevole cautela</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di concludere sul punto, si segnala ancora una pronuncia di merito che, pur di segno opposto rispetto alle precedenti (essendo ora accolta la domanda risarcitoria), ciò nonostante, si ascrive all’indirizzo giurisprudenziale ora esposto<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda vede come protagonista un motociclista caduto con il proprio mezzo in una buca profonda mentre era intento a percorrere in orario notturno un tratto di strada privo di illuminazione. Nel corso del giudizio è emersa <em>per tabulas</em> la responsabilità custodiale dell’Amministrazione provinciale per svariate cause, quali: il dissesto della carreggiata; la presenza <em>in loco </em>di una buca di grandi dimensioni; il manto stradale non molto consistente perché realizzato con materiali non adatti o scadenti e con tendenza a sgretolarsi e a formare buche in seguito alle piogge; la mancanza di illuminazione nel tratto di strada interessato dal sinistro; ecc. Ebbene, mentre da un lato l’Amministrazione provinciale non ha allegato alcuna prova liberatoria a proprio favore, ossia la sussistenza del caso fortuito, come la conoscenza dell’esistenza della buca da parte del danneggiato, si è di contro raggiunta la prova che quest’ultimo al momento del sinistro procedeva ad una velocità adeguata alla condizione del luogo e, comunque, entro il limite imposto dal codice della strada (50 km orari). La Suprema Corte ha perciò ravvisato gli estremi della responsabilità custodiale dell’ente proprietario, tanto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quanto, in subordine, in virtù del canone generale del <em>neminem ledere</em> <em>ex </em>art. 2043 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé, infine, come già rilevato, che l’insidia, costituendo una questione di fatto, debba essere accertata e valutata <em>caso per caso</em> dal Giudice di merito, tanto con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada (e alle sue pertinenze), quanto rispetto alle singole situazioni di pericolo messe in atto dagli utenti della strada, magari ascrivibili a repentine alterazioni dello stato dei luoghi<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> <em>Il fondamento giuridico della responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">In merito al fondamento giuridico della responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche (e dei pubblici concessionari), va osservato, preliminarmente, che per lungo tempo si sono contrapposti – in dottrina e giurisprudenza – due distinti modelli ricostruttivi<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo tendeva a ricondurre tale forma di responsabilità nell’alveo della <em>ordinaria responsabilità aquiliana</em> <em>ex</em> art. 2043 cod. civ.<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, con conseguente (ed eccessivo) “sbilanciamento”, di fatto, a favore dell’Amministrazione, come si evidenzierà tra poco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo modello ricostruttivo circoscriveva invece la fattispecie nel­l’ambito della <em>responsabilità oggettiva per cose in custodia</em> <em>ex</em> art. 2051 cod. civ., offrendo, in linea di massima, un approccio più aperto all’accoglimento delle istanze dei danneggiati e alla irrogazione di sanzioni a fronte delle noncuranze dell’ente proprietario (o concessionario) del bene pubblico, segnatamente della strada demaniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di questo secondo modello ricostruttivo, peraltro oggi nettamente prevalente, la responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia ha <em>natura squisitamente oggettiva</em>, poiché il custode, nonostante la diligenza della sua condotta, rimane comunque responsabile del sinistro qualora non si raggiunga la prova dell’interruzione del nesso di causalità<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. Tale responsabilità trae quindi fondamento nel <em>rischio</em> della custodia<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> e non già in un’asserita presunzione legale di colpa, tesi quest’ultima spesso accolta in passato in numerose pronunce della giurisprudenza civile<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, ma ormai definitivamente tramontata, anche in dottrina<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per puro scrupolo, va altresì segnalato che, a livello teorico, si è pure prospettata una terza ipotesi ricostruttiva, tesa a configurare la fattispecie in esame come una sorta di <em>tertium genus</em>, qualificato come <em>responsabilità semi oggettiva</em>, nella convinzione che la fattispecie non fosse riconducibile né alla responsabilità oggettiva, né alla responsabilità soggettiva<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. A ben vedere, però, trattasi di una ricostruzione dogmatica dalla valenza meramente descrittiva e, come tale, non particolarmente significativa dal punto di vista teorico.</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>querelle</em> pare ormai definitivamente superata, almeno alla luce dei più recenti repertori di giurisprudenza, da cui si evince, quasi universalmente, il carattere essenzialmente oggettivo della responsabilità custodiale, con conseguente rigetto di ogni ipotesi di presunzione di colpa.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, per la configurazione della responsabilità custodiale <em>ex </em>art. 2051 cod. civ. è ormai sufficiente che il danneggiato provi la mera verificazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa custodita dall’Amministrazione, mentre quest’ultima può liberarsi dalla propria responsabilità custodiale solo provando il <em>caso fortuito</em>, ossia l’esistenza di un fattore causale esterno, imprevedibile ed eccezionale, ma comunque idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il sinistro<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>. La responsabilità oggettiva rimane così circoscritta dal solo caso fortuito, rendendo irrilevante l’accertamento dell’ordinaria diligenza del custode<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrando più nello specifico, è necessario precisare che i sostenitori della prima ipotesi ricostruttiva fondata sul principio generale del <em>neminem</em> <em>laedere</em> <em>ex</em> art. 2043 cod. civ. – in passato pressocché dominante – insistono sull’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, ritenuto un requisito essenziale per la fattispecie<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sempre secondo questa teorica, l’attività di vigilanza e di controllo <em>discrezionale </em>dell’Amministrazione sul bene oggetto di custodia – nella specie, la strada demaniale – incontra limiti oggettivi ravvisabili nella comune prudenza e diligenza nonché nel principio del <em>neminem laedere</em>, che fa così emergere l’oggettiva impossibilità di vigilare un bene di ampia portata e di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, qual è appunto la rete stradale<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo riguardo, giova segnalare una ormai risalente pronuncia della Suprema Corte<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>, ma tuttora rilevante ai fini ricostruttivi degli ambiti di operatività degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., in cui si afferma testualmente che: «<em>La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi, l’ente pubblico risponde secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ., e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l’insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile</em>»<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questa importante pronuncia, la Cassazione civile, confermando il <em>decisum</em> del Giudice di merito, ha escluso la responsabilità di un Comune per il pregiudizio subìto da un ciclista caduto rovinosamente a terra dopo aver urtato un paletto conficcato nel manto stradale in quanto il pregiudizio è stato ritenuto evitabile non solo per la visibilità del paletto, che sporgeva di circa un metro dal suolo, ma anche perché l’incidente era occorso in pieno giorno. Anzi, la Suprema Corte ha persino respinto, quale prova contraria, la circostanza che il paletto fosse inclinato e con colorazione simile a quella dell’asfalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, la ricostruzione teorica fondata sul principio del <em>neminem laedere</em>, <em>ex</em> art. 2043 cod. civ., determina a carico del danneggiato un gravoso onere probatorio perché richiede l’accertamento della colpa dell’Amministrazione in sede di vigilanza e manutenzione della rete stradale. La giurisprudenza ha così rivisto nel tempo la propria posizione, giungendo a riconoscere a carico dell’Amministrazione la responsabilità <em>oggettiva</em> da custodia <em>ex</em> art. 2051 cod. civ., con conseguente alleggerimento del carico probatorio sul soggetto danneggiato<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo si è rivelata pionieristica la Corte costituzionale, la quale, chiamata anni or sono a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ. con riferimento ai beni in custodia delle Amministrazioni pubbliche, ne ha delineato i rispettivi ambiti di operatività<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In breve, la Consulta ha respinto le questioni di costituzionalità sostanzialmente per due ordini di motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, ha sancito il principio secondo cui la responsabilità per cose in custodia <em>ex</em> art. 2051 cod. civ. entra in gioco <em>solo se e in quanto</em> l’ente proprietario sia un custode <em>effettivo</em> delle cose che abbiano cagionato danno a terzi e dunque sia oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose medesime. A giudizio della Corte, questa responsabilità non può applicarsi alle Amministrazioni pubbliche allorquando queste ultime non possano assicurare sul bene pubblico un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti, ipotesi invero prospettabile nel caso dei beni demaniali di uso ordinario, generale e diretto, da parte dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, secondo la Corte è possibile dedurre una generale responsabilità custodiale delle Amministrazioni per inerzia colposa, <em>ex </em>art. 2043 cod. civ., ma solo qualora l’ente proprietario abbia creato (o non rimosso) situazioni di pericolo: in tal caso l’inerzia può in effetti configurarsi come una vera ipotesi di insidia stradale. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2043 cod. civ. nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a giudizio della Corte, è necessario dimostrare che l’even­to dannoso risulti eziologicamente ricollegabile ad una insidia, ossia ad una situazione che di fatto costituisca un pericolo occulto per l’utente del bene demaniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre la Consulta, riprendendo l’allora prevalente indirizzo della Cassazione civile, ha poi configurato l’insidia stradale come una <em>sorta di figura sintoma­tica di colpa</em>, da accertarsi in base ad una <em>valutazione di normalità</em>, nell’intento di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio. Con, a rigore, la conseguenza che, una volta acclarata la responsabilità dell’Amministrazione, risulterebbe inapplicabile l’art. 1227, primo comma, cod. civ., per una incompatibilità logica tra il possibile concorso di colpa del danneggiato (che impone una valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento) e la stessa nozione di insidia (che, per converso, presuppone l’imprevedibilità e l’inevitabilità del pericolo).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, la storica pronuncia della Corte costituzionale ha offerto il destro alla Cassazione civile per imprimere una svolta innovativa in argomento: essa ha infatti riconosciuto, pur entro certi limiti, l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. anche nell’ipotesi di beni demaniali, qualora questi formino oggetto di una <em>effettiva custodia</em> dell’Amministrazione: con il che si è finalmente “sdoganato” il carattere oggettivo di tale forma di responsabilità anche nei confronti degli enti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">La valenza oggettiva della responsabilità custodiale dell’Amministrazione implica pertanto che, al fine della sua configurabilità in concreto, sia sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato e sia pertanto esonerato dall’onere di provare la colpa dell’Amministrazione nella causazione dell’evento, giacché detto profilo soggettivo, come già evidenziato, risulta del tutto irrilevante nella fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé, poi, che l’Amministrazione può liberarsi dalla responsabilità custodiale provando il caso fortuito, ossia che l’evento, imprevedibile ed inevitabile, sia ascrivibile ad un elemento esterno alla cosa in custodia, generalmente ascrivibile al fatto di un terzo o dello stesso danneggiante<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup>[40]</sup></a>. In tal caso, l’ente proprietario (o il concessionario) è esente da responsabilità perché si trova nell’oggettiva impossibilità di assicurare un efficiente potere di controllo sulla <em>res</em> a causa della notevole estensione del bene<a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><sup>[41]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la difficoltà di controllo e di vigilanza del bene in custodia va valutata in concreto, dunque <em>caso per caso</em>, avendo riguardo alla specificità della <em>res</em>. Nella specie assumono piena rilevanza, ad esempio, l’estensione e le caratteristiche della strada, come la sua posizione, le dotazioni, i sistemi di assistenza che la connotano e gli strumenti apprestati dal progresso tecnologico, con l’avvertenza che, in ogni caso, si tratta solo di <em>meri indici orientativi per il giudice</em> e non già di criteri rigidi e preclusivi all’applicazione dell’art. 2051 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, secondo la pronuncia ora richiamata, nel caso di oggettiva impossibilità di custodia del bene, l’Amministrazione, non potendo essere sottoposta al regime di cui all’art. 2051 cod. civ., soggiace all’ordinaria responsabilità aquiliana <em>ex</em> art. 2043 cod. civ., qualora ne ricorrano i presupposti, con conseguente obbligo di rifondere i danni cagionati dai beni demaniali agli utenti della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, soprattutto, la medesima pronuncia chiarisce che, in sede applicativa, è necessario distinguere le <em>autostrade</em> (definite <em>ex </em>art. 2, d.lgs. 30 maggio 1992, n. 285) dalle <em>altre strade demaniali</em><a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nel caso delle autostrade si configura tra l’ente proprietario e il singolo utente un vero e proprio rapporto custodiale di origine contrattuale, finalizzato ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza, trattandosi di strade destinate alla percorrenza veloce. Detto rapporto contrattuale si costituisce tra le parti generalmente con il pagamento del pedaggio, ossia del «<em>prezzo pubblico</em>» previsto come corrispettivo per l’utilizzazione di un’opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale. In tal caso, l’ente proprietario dell’autostrada è direttamente responsabile per i danni cagionati agli utenti per la cattiva manutenzione della medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Per converso, nelle restanti strade demaniali non sussiste alcun rapporto contrattuale tra gli utenti e l’ente custode del bene, in quanto tra costoro viene a crearsi un mero rapporto di fatto, in ordine al quale, in caso di sinistro, è necessario procedere a puntuali valutazioni, caso per caso.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, al di là del caso specifico delle autostrade (e strade similari a percorrenza veloce), come già evidenziato, prevale ormai in giurisprudenza un indirizzo teso a ricondurre la responsabilità dell’Amministrazione per i danni da insidie stradali nell’alveo della responsabilità oggettiva custodiale, di cui all’art. 2051 cod. civ.<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>. Anzi, in taluni casi la responsabilità oggettiva viene a tal punto estesa sino a ricomprendere ogni ipotesi di beni in custodia dell’Amministrazione. Sotto questo profilo, paradigmatica è una pronuncia del 2013 con cui la Suprema Corte ha affermato che «<em>La responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità</em>»<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>. Il che, come pare evidente, costituisce un ribaltamento di prospettiva rispetto all’indirizzo espresso solo pochi anni prima con la pronuncia del 2006, dianzi richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritornerà sul punto ancora nei prossimi paragrafi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> <em>Ulteriori elementi costitutivi della responsabilità custodiale delle Amministrazione pubbliche</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale testé esposto, è ora possibile delineare ulteriori profili ricostruttivi della responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo luogo, l’accoglimento del modello della responsabilità oggettiva quale alternativa alla responsabilità aquiliana <em>ex </em>art. 2043 cod. civ. comporta una sostanziale <em>inversione dell’onere della prova</em> perché al soggetto danneggiato si richiede soltanto di provare l’evento dannoso e il nesso di causalità tra la <em>res</em> e il danno per far “scattare” la responsabilità custodiale dell’Amministrazione, anche se, per ipotesi, nessuna negligenza possa imputarsi a quest’ultima<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella causazione dell’evento lesivo assume pertanto rilievo sostanziale la sola sussistenza del rapporto di custodia, che, come è noto, costituisce una mera relazione di fatto, e non giuridica in senso stretto, tra il custode e la cosa. La pronunzia di responsabilità <em>ex</em> art. 2051 cod. civ. è dunque fondata sul solo potere di governo della cosa e non anche sull’eventuale comportamento colposo dell’Amministrazione<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva, pertanto, un notevole alleggerimento del carico probatorio a favore del danneggiato giacché l’Amministrazione potrà escludere o ridurre la propria responsabilità custodiale solo se, a sua volta, dimostra che il sinistro sia insorto improvvisamente (caso fortuito) o con il concorso dell’utente della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eventuale <em>comportamento colposo del danneggiato</em>, a lui imputabile per negligenza o per imprudenza può dunque interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno patito, fino ad escludere in tutto o in parte la responsabilità custodiale dell’Amministrazione<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>: in tal caso, la condotta del danneggiato assume rilevanza ai fini della valutazione dell’entità del pregiudizio subìto e quindi in sede di quantificazione del danno, secondo la disciplina ordinaria sul concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Significativo, al riguardo, è il caso del sinistro occorso ad un motociclista per un’insidia stradale, con aggravio delle conseguenze dannose per aver colpevolmente omesso di indossare il casco obbligatorio: il giudice di merito, una volta raggiunta la prova del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta omissiva del Comune, ha chiamato a rispondere delle conseguenze lesive anche il danneggiato a titolo di concorso di colpa<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il concorso del fatto colposo del creditore viene ad emergere un <em>principio</em> <em>di autoresponsabilità del soggetto danneggiato</em>. Così, se per un verso il creditore (ossia, la vittima del sinistro) vede diminuire il proprio risarcimento del danno a causa della condotta colposa da lui tenuta, per altro verso, ha invece diritto all’integrale risarcimento del danno qualora al momento del sinistro abbia tenuto un <em>comportamento</em> <em>responsabile</em>, ossia conforme all’ordinaria diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di responsabilità a carico del soggetto danneggiato <em>ex </em>art. 1227 cod. civ. vale dunque a limitare o ad escludere <em>in toto</em> la responsabilità dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa ricostruzione è ormai da tempo accolta dalla giurisprudenza di legittimità. Prendendo ad esempio una pronuncia del 2013, la Suprema Corte ha enunciato che «<em>L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso</em>»<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> . Nella specie, è stata esclusa la presunzione di responsabilità dell’ente proprietario <em>ex</em> art. 2051 cod. civ. perché, nel corso del giudizio, si è dimostrato che l’utente della strada, caduto dal proprio ciclomotore a causa della presenza di una buca nel manto stradale, non ha tenuto un comportamento idoneo ad evitarla, nonostante fosse a conoscenza del grave dissesto della strada da lui percorsa e, segnatamente, dell’esistenza di buche nell’asfalto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> <em>Casistiche giurisprudenziali e annotazioni conclusive</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto testé esposto, può dunque affermarsi che l’ordinanza in epìgrafe si innesti a pieno titolo nella interpretazione largamente maggioritaria in giurisprudenza in materia di responsabilità custodiale in caso di insidia stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte, invero, da un lato, ha ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, <em>ex</em> art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo dovute al difetto di manutenzione della strada o di sue pertinenze; dall’altro, ha ammesso un grave concorso di colpa dell’utente danneggiato per non aver percepito o previsto in concreto la situazione di pericolo, usando l’ordinaria diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concorso di responsabilità dell’utente della strada, vittima del sinistro, costituisce perciò una logica conseguenza della <em>res</em> oggetto di custodia (la strada), che, essendo un bene strutturalmente statico ed inerte, richiede necessariamente per il suo utilizzo il concorso dell’agire umano, in particolare del soggetto danneggiato<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, ai fini dell’accertamento della responsabilità custodiale dell’Amministrazione, <strong>la condotta del danneggiato</strong> finisce così per assumere, di fatto, una valenza di primaria importanza.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito va segnalato un recente progressivo allargamento dell’ambito di responsabilità del soggetto danneggiato che ha comportato un ulteriore alleggerimento della responsabilità custodiale dell’ente proprietario della strada. Ciò è quanto emerge dalla giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova, a questo proposito, richiamare una pronuncia di pochissimi mesi or sono in cui la Cassazione è ritornata a ribadire il principio, peraltro già affermato dalla medesima, secondo cui, in sede di valutazione della responsabilità per cose in custodia, «<em>l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile</em>»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si evince dalla motivazione ora riportata, ai fini della configurabilità del caso fortuito e dunque al fine di escludere la responsabilità custodiale dell’Amministrazione, è ora ritenuta sufficiente la mera condotta colposa della vittima del sinistro e pertanto non è più richiesto che la negligenza sia <em>abnorme</em> o <em>eccezionale</em>: ciò comporta un sensibile allargamento dell’ambito della responsabilità del soggetto danneggiato a tutto vantaggio dell’ente proprietario della strada. L’aggravamento della responsabilità dell’utente della strada danneggiato viene sovente giustificato con la necessità di valutare la condotta tenendo conto anche del dovere generale di <em>ragionevole cautela</em> riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Come già evidenziato, la casistica della responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche, reperibile nei repertori di giurisprudenza, è assai vasta.</p>
<p style="text-align: justify;">Numerosi sono, anzitutto, i casi di rigetto <em>in toto</em> dell’istanza risarcitoria per il raggiungimento della prova del caso fortuito, non essendosi il danneggiato avveduto in concreto della situazione di pericolo cui andava incontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella gran parte dei casi si tratta di sinistri cagionati da buche presenti nel manto stradale. Oltre alle vicende già segnalate<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>, possono ricordarsi due ulteriori casi, tra gli innumerevoli, in cui emerge l’esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato, con conseguente esclusione della responsabilità custodiale dell’Amministrazione proprietaria coinvolta nel sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo riguarda un pedone che, per disattenzione, è inciampato in una buca nel manto di una strada dissestata, peraltro a lui nota e comunque palesemente visibile e perciò facilmente prevedibile e aggirabile, considerata vieppiù la giovane età della vittima<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo caso vede invece come protagonista un ciclista caduto rovinosamente a terra a causa di una buca presente nel manto stradale: nella specie, la Suprema Corte ha escluso ogni responsabilità del custode della strada non solo per l’assenza di prova del transito del ciclista in prossimità della buca, ma anche perché «<em>tendenzialmente le biciclette non transitano al centro ma ai lati della strada, salvo particolari e momentanee circostanze</em>»<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre ai sinistri cagionati da buche stradali, sono molteplici le ipotesi di esclusione <em>in toto </em>della responsabilità custodiale dell’Amministrazione ascrivibili a comportamenti gravemente imprudenti del soggetto danneggiato. Fra i molti episodi, può richiamarsi il caso del motociclista che ha perso il controllo del proprio mezzo a causa di un rigonfiamento del manto stradale dovuto a radici di alberi collocati ai lati della medesima strada: nella specie, la Cassazione ha escluso nel rigonfiamento il carattere dell’insidia perché si sarebbe agevolmente evitato il sinistro mantenendo una velocità moderata e conservando la marcia nella propria carreggiata di pertinenza<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto significative, e frequenti, sono le ipotesi reperibili nei repertori di giurisprudenza, in cui, da un lato, si esclude il caso fortuito con conseguente riconoscimento della responsabilità custodiale dell’ente proprietario della strada, ma dall’altro si accerta un concorso di colpa del creditore danneggiato, <em>ex </em>artt. 2051 e 1227 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi alla vittima di un sinistro cagionato da una buca sul manto stradale, la cui richiesta risarcitoria è stata parzialmente respinta per eccesso di velocità e disattenzione nella guida, dunque per negligenze così gravi da impedire di avvedersi della buca “incriminata”. La condotta imprudente del danneggiato ha quindi “spezzato”, almeno in parte, il nesso di causalità tra la carenza di vigilanza del custode della strada (il Comune) e il pregiudizio subìto. Il Giudice di merito ha così accertato un concorso di colpa del conducente dell’autoveicolo, riconoscendo solo un risarcimento parziale, pari al 40% del danno subìto, con addebito di un concorso di responsabilità del 30% per la disattenzione alla guida e di un ulteriore 30% per l’eccesso di velocità<a href="#_ftn57" name="_ftnref57"><sup>[57]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi altresì al caso di una signora ipovedente, che, nonostante la pioggia, ha attraversato una strada, inciampandosi in una buca. Nella specie è stata riconosciuta la responsabilità custodiale dell’ente proprietario della strada, ma con parziale addebito del fatto colposo del danneggiato e conseguente riduzione del 50% del ristoro dovuto. Secondo la Suprema Corte, infatti, a fronte di una evidente responsabilità del Comune per l’omessa rimozione dell’insidia, è altresì emersa la condotta imprudente della signora nell’attraversamento della strada, «<em>pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto</em>»<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi, ancora, al recente caso di un motociclista, che ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra, non solo a causa del fondo stradale scivoloso, ma anche della velocità eccessiva di marcia: nella specie la Suprema Corte, riconosciuta la responsabilità custodiale dell’ente proprietario per la negligente vigilanza e manutenzione della rete stradale, ha tuttavia imputato al danneggiato un concorso di colpa del 50% per l’eccesso di velocità<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, si pensi al caso di un gatto che ha attraversato improvvisamente la carreggiata cagionando la fuoriuscita di strada di un veicolo e il decesso del conducente, il quale, tuttavia, viaggiava a velocità eccessiva e con pneumatici usurati: nella specie, si è esclusa la responsabilità dell’ente custode della strada, <em>ex</em> art. 2051 cod. civ. perché il fatto del terzo e l’incauta condotta della vittima del sinistro sono state ritenute cause da sole idonee a produrre l’evento e ad integrare gli estremi del caso fortuito<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Testo tratto dall’ordinanza, Cass. civ., sez. VI, ord. 13 luglio 2022, n. 22121, in commento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ancora Cass. civ., ord. n. 22121/2022, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Così, M.P. Vipiana, <em>L’organizzazione amministrativa e i suoi mezzi</em>, Milano, 2019, p. 183 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Con riserva di ulteriori indicazioni giurisprudenziali, si vedano, a titolo indicativo, le seguenti decisioni della Suprema Corte, negli esatti termini dell’ordinanza in commento: Cass. civ., sez. III, ord., 23 maggio 2023, n. 14228; sez. un., ord., 30 giugno 2022, n. 20943; sez. III, 16 maggio 2022, n. 15608; sez. VI, 12 aprile 2022, n. 11794; sez. VI, 4 marzo 2022, n. 7173; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&amp;idDocMaster=8866747&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Note e Dottrina">s</a>ez. VI, 23 dicembre 2020, n. 29435; sez. III, 20 novembre 2020, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&amp;idDocMaster=8747566&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Note e Dottrina">n. </a>26524; sez. VI, 3 novembre 2020, n. 24416; sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21323; sez. VI, ord. 9 luglio 2019, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&amp;idDocMaster=8089370&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Note e Dottrina">n. 18415</a>; sez. III, ord. 31 ottobre 2017, n. 25837. Per una ricognizione della giurisprudenza contraria all’indirizzo dominante espresso nell’ordinanza in epigrafe, cfr., <em>ex multis</em>: Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13729; Trib. Livorno, 2 maggio 2022, n. 389; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 39965; Trib. Milano, 6 luglio 2021, n. 5886.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Così la giurisprudenza costante: si veda, indicativamente, Cass. civ., sez. III, ord., 19 dicembre 2022 n. 37059, oltre ai successivi richiami giurisprudenziali. La dottrina in materia di insidia stradale è sterminata. A titolo indicativo, cfr. i seguenti contributi: A. Ievolella, Buca facilmente visibile e caduta verificatasi in pieno giorno: questi dettagli non salvano l’ente locale, in Dir. e giust., 2022, (83), pp. 8 ss.; V. Fusco, Il ruolo della condotta imprudente del danneggiato nell’ambito della responsabilità da insidia stradale, in Resp. civ. prev., 2021, (3), pp. 835 ss.; A. Leonardi, Responsabilità della pubblica amministrazione per insidia stradale: dall’insidia e trabocchetto alla c.d. prevenzione bilaterale passando per la responsabilità oggettiva, in Resp. civ. e prev., 2014, (4), pp. 1116 ss.; M. Bona, <em>Buche sulle strade urbane: spunti per un nuovo modello di responsabilità dei comuni (</em><em>Nota a Cass. civ., sez. III, 1° ottobre 2004, n.19653)</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, (2), 2005, pp. 390 ss.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Così, oltre a Cass. civ., n. 37059/2022, cit., si veda, tra le innumerevoli, Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Così, <em>ex multis</em>, Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ancora Cass. civ., n. 15375/ 2011, cit., richiamata anche nelle successive espressioni riportate tra virgolette.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> È quanto enuncia la storica Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 1976 n. 3344, laddove delinea entrambi i profili del concetto di insidia, poi ripresi dalla giurisprudenza successiva. Si veda anche Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592, secondo cui la responsabilità custodiale prevede due presupposti: da un lato, un’<em>alterazione della cosa</em>, che, per le sue caratteristiche intrinseche, si configura in concreto come insidia o trabocchetto; dall’altro, l’<em>imprevedibilità</em> e <em>invisibilità</em> di tale alterazione, da cui deriva una situazione di pericolo per il soggetto danneggiato.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ancora Cass. civ., n. 3344/1976, cit.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Per ulteriori richiami giurisprudenziali negli esatti termini, si rimanda al prosieguo della trattazione.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Così, Cass. civ., sez. VI, ord., 22 febbraio 2017 n. 4638, oltre alla giurisprudenza in seguito segnalata. Sul punto, si veda anche Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279, secondo cui l’obbligo di custodia differisce dall’analogo obbligo gravante sul depositario, giacché l’art. 2051 cod. civ. è finalizzato solo ad imputare la responsabilità di un evento dannoso a carico di chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa: è dunque custode anche chi, di fatto, controlla le modalità d’uso e di conservazione del bene, senza essere necessariamente il proprietario o chi si trova in una relazione diretta con la <em>res</em>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Ancora Cass. civ., n. 4638/2017, cit.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> App. civ., Napoli, 20 settembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Così, Cass. civ., sez. VI, ord., 26 settembre 2017, n. 22419. Negli esatti termini: sez. III, ord., 19 dicembre 2022 n. 37059.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Ancora Cass. civ., n. 22419/2017<em>.</em></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Su questa linea si veda anche Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919, più volte richiamata in seguito.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Vicenda tratta da Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17443.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Secondo Cass. civ., n. 4279/2008, cit., il caso fortuito, quale possibile causa di esclusione della responsabilità, va inteso nella sua accezione più ampia, e dunque comprensivo tanto del fatto del terzo, quanto del fatto dello stesso danneggiato: tale fattore di esclusione della responsabilità attiene, dunque, non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità: v., negli esatti termini, Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Ci si riferisce a Cass. civ., n. 17443/2019, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> <em>Ibidem. </em>Negli esatti termini: Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481 e 2482.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Così, Trib. civ., Cassino, 31 marzo 2011, n. 288.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> In tal senso, Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2003 n. 298.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sul tema i contributi dottrinali sono numerosi. A titolo puramente indicativo, si vedano le riflessioni critiche di B. Ronchi, <em>Responsabilità della P.A.</em>, in G.G. Greco, D.M. Pasanisi, B. Ronchi, <em>I danni da cose in custodia</em>, Milano, 2004, pp. 305 ss., nonché di D. Calcaterra, <em>Responsabilità della P.A. per omessa manutenzione stradale e comportamento colposo dell’utente</em>, in <em>La responsabilità civile</em>, (1), 2004, pp. 30 ss.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Così, in particolare, A. De Cupis, <em>sub</em> artt. 2043-2059, <em>Dei fatti illeciti</em>, in <em>Comm. A. Scialoja</em>,<em> G. Branca</em>, 1971, pp. 93 ss. nonché E. Bonvicini, <em>La responsabilità civile per fatto altrui</em>, Milano, 1976, pp. 282 ss.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Così, fra i molti: P. Trimarchi, <em>Rischio e responsabilità oggettiva</em>, Milano, 1961, p. 169; S. Rodotà, <em>Il problema della responsabilità civile</em>, Milano, 1964, p. 52; M. Comporti, <em>Esposizione al pericolo e responsabilità civile</em>, Napoli, 1965, p. 91; M.R. Spallarossa, <em>Danno cagionato da cose in custodia</em>, in G. Alpa, M. Bessone, <em>La responsabilità civile</em>, II, 2, Milano, 1980, p. 531; D. De Martini, <em>I fatti produttivi di danno risarcibile</em>, Padova, 1983, p. 224; P. Ziviz, <em>Il danno cagionato dalle cose in custodia</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, II, 1989, p. 99; M. Franzoni, <em>sub</em> artt. 2043-2059, <em>Dei fatti illeciti</em>, in <em>Comm. A. Scialoja</em>,<em> G. Branca</em>, 1993, p. 563.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Sul tema, si veda C. Salvi, <em>La responsabilità civile</em>, in G. Iudica, P. Zatti, <em>Tratt. dir. priv</em>, 1998, p. 166.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> È infatti da tempo superato il tradizionale indirizzo della giurisprudenza, teso ad individuare nell’art. 2051 cod. civ. un’ipotesi di presunzione di colpa, pur sempre riconducibile ad un fatto imputabile all’uomo per omesso o negligente controllo e vigilanza sulla cosa: così, Cass. civ., sez. III, 27 giugno, 2016, n. 13222; si vedano anche Cass. civ., sez. III, ord. 9 ottobre 2008, n. 24881 e 20 febbraio 2006, n. 3651. Per una disamina della questione, si rimanda a R. Scognamiglio, voce <em>Responsabilità civile</em>, in <em>Noviss. Dig. it.</em>, Torino, 1968, pp. 644 ss.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Traendo spunto da riferimenti contenuti nella relazione al codice civile, una dottrina minoritaria (A. De Cupis, <em>sub</em> artt. 2043-2059, cit<em>.</em>, pp. 93 ss.; E. Bonvicini, <em>La responsabilità civile per fatto altrui</em>, cit., pp. 282 ss.), in passato ha ricondotto la responsabilità custodiale nell’alveo della responsabilità soggettiva, per fatto imputabile all’uomo in forza di un’asserita presunzione legale di colpa: la colpa del custode sarebbe perciò giustificata dalla circostanza che l’idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure adeguate per rendere la cosa innocua, sicché il fondamento della responsabilità del custode sarebbe ravvisabile nella violazione del suo dovere di sorveglianza (M. Bianca, <em>Diritto civile</em>, V, <em>La responsabilità</em>, Milano, 1997, p. 718).</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, <em>Diritto civile</em>, 3, <em>Obbligazioni e contratti</em>, Torino, 1990, p. 753.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Oltre alla giurisprudenza conforme già richiamata, cfr. anche: Cass. civ., sez. VI, ord., 30 ottobre 2018, n. 27724; 22 dicembre 2017, n. 30775; 27 novembre 2014, n. 25214; sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; 5 febbraio 2013, n. 2660; 8 febbraio 2012, n. 1769; Trib. Milano 4 aprile 2012)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Così, Cass. civ., n. 2477/2018, cit. Negli esatti termini, <em>ex multis</em>: Cass. civ., sez. VI, ord., 16 maggio 2017, n. 12027; sez. III, 24 settembre 2015, n. 1886.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Così, A. De Cupis, <em>sub</em> artt. 2043-2059, cit., 1971, pp. 93 ss. nonché E. Bonvicini, <em>La responsabilità civile per fatto altrui</em>, cit., pp. 282 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Per i necessari richiami giurisprudenziali, v. <em>infra</em>, note 40 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Trattasi di Cass. civ., 1° dicembre 2004, n. 22592.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Per i necessari richiami giurisprudenziali, v. ancora note 40 ss.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Ci si riferisce a Corte cost., 10 maggio 1999, n. 156.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Così, Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, per la quale il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di bene demaniale, in quanto ha usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, esclude la responsabilità dell’Amministrazione se tale comportamento è in sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, a meno che non integri un concorso di colpa <em>ex </em>art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Ancora Cass. civ., n. 15383/2006, cit., secondo cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia <em>ex </em>art. 2051 cod. civ. non si applica agli enti pubblici per danni subìti dagli utenti di beni demaniali (nella specie, del demanio stradale) ogniqualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. La pronuncia precisa infatti che l’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi rappresentano solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte dell’Amministrazione, mentre costituisce elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale la circostanza che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune, pur dovendo detta circostanza, perché solo sintomatica, essere sottoposta al vaglio in concreto del giudice di merito.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Per una recente disamina sul tema, sia consentito rinviare ad A. Giuffrida, <em>La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</em>, in questa <em>Rivista</em>, 9/2023, con la dottrina e la giurisprudenza ivi richiamata.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Il riferimento è, ancora, a Cass. civ., n. 15383/2006, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2013, n. 24793.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Così, Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243, secondo cui l’attore deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché l’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ossia il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. Sull’inversione dell’onere della prova, si veda anche Cass. civ., sez. III, ord., 16 dicembre 2022, n. 36901.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Così, Cass. civ., n. 15375/2011, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Così, <em>ex multis</em>, Cass. civ., n. 15383/2006, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48"><sup>[48]</sup></a> Giudice di pace civ., Catanzaro, 19 luglio 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Così, Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Così, Cass. civ. n. 6306/2013, cit.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Così, Cass. civ., sez. III, ord., 23 maggio 2023, n. 14228. Negli esatti termini: Cass. civ., sez. un., ord., 30 giugno 2022, n. 20943.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Oltre a Cass. civ., n. 14228/2023, si richiama sul punto nuovamente Cass. civ., n. 17443/2019, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Ci si riferisce a Cass. civ., n. 23919/2013, cit., nonché a Cass. civ., n. 999/2014, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4663.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Cass. civ., sez. III, n. 18865/2015, cit.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Cass. civ., sez. VI, ord. 5 novembre 2013, n. 24744.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Giudice di Pace Brindisi, n. 853/2015</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2015, n. 18463</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Si vedano: Cass. civ., sez. III, ord. 13 gennaio 2021, n. 456; sez. VI, 3 aprile, 2019, n. 9315; sez. III, n. 18865/2015, cit.; sez. III, 21 settembre 2015, n. 18463; Giudice di Pace civ., Brindisi, n. 853/2015.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Così, Cass. civ., sez. III, ord., 22 dicembre 2022 n. 37515.</h4>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sinistri-stradali-e-responsabilita-custodiale-delle-amministrazioni-pubbliche-riflessioni-a-margine-di-cass-civ-sez-vi-ord-13-luglio-2022-n-22121/">Sinistri stradali e responsabilità custodiale delle Amministrazioni pubbliche: riflessioni a margine di Cass. civ., sez. VI, ord. 13 luglio 2022, n. 22121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellamministrazione-regionale-per-i-danni-cagionati-da-animali-selvatici-una-rilettura-aggiornata-di-cass-civ-sez-iii-6-luglio-2020-n-13848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 17:01:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellamministrazione-regionale-per-i-danni-cagionati-da-animali-selvatici-una-rilettura-aggiornata-di-cass-civ-sez-iii-6-luglio-2020-n-13848/">La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</a></p>
<p>Riv. n. 9/2023 Pubblicato l’11.09.2023 Codice ISSN: 1972-3431 Avv. Armando Giuffrida La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848 Massime: 1. Il tema della risarcibilità dei danni causati dagli animali selvatici si è posto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellamministrazione-regionale-per-i-danni-cagionati-da-animali-selvatici-una-rilettura-aggiornata-di-cass-civ-sez-iii-6-luglio-2020-n-13848/">La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellamministrazione-regionale-per-i-danni-cagionati-da-animali-selvatici-una-rilettura-aggiornata-di-cass-civ-sez-iii-6-luglio-2020-n-13848/">La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="custom-logo" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="223" height="136" /></p>
<p style="text-align: justify;">Riv. n. 9/2023</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato l’11.09.2023</p>
<p style="text-align: justify;">Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avv. Armando Giuffrida</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata </strong>di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Massime: 1. <em>Il tema della risarcibilità dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all’attenzione della giurisprudenza, sostanzialmente, solo da quando il legislatore ha cominciato ad intervenire in tale ambito, ciò che ha determinato il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una “res nullìus”, con conseguente impossibilità del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati. In particolare, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell’interesse della comunità  nazionale (art. 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse già spettando in virtù della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell’art. 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità  di delega alle Province (art. 5). Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1), ad esercitare “le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria”, nonché a svolgere “i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali”</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<em> Tanto la lettera dell’art. 2052 c.c., quanto la sua funzione, non giustificano la comune opzione ermeneutica che porta ad escludere la sua applicabilità in caso di danni cagionati da animali selvatici: l’art. 2052 cod. civ. non reca, infatti, alcuna espressa menzione che sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento, esclusivamente, a quelli suscettibili di “proprietà” o di “utilizzazione” da parte dell’uomo. La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell’animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore letterale, là dove prevede, espressamente, che la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sussista sia che “l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”. Il riferimento, dunque, alla proprietà e all’utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una “utilitas” anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall’animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio “ubi commoda ibi et incommoda”, con l’unica salvezza del caso fortuito. La circostanza poi, che, in un simile caso, sussista un diritto di proprietà statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), è conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall’essere tale regime di proprietà pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Posto che tale funzione si realizza mediante l’attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle Regioni che, in ipotesi di richiesta risarcitoria per danni causati da fauna selvatica, che va imputata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda all’esame della Suprema Corte. – 2. I profili problematici della fattispecie in esame: <em>a</em>) la disciplina applicabile al caso concreto. – 3. (<em>segue</em>): <em>b</em>) l’identificazione del soggetto responsabile dei danni cagionati dalla fauna selvatica. – 4. (<em>segue</em>): <em>c</em>) profili di natura applicativa e richiesta risarcitoria del soggetto danneggiato. –</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>La vicenda all’esame della Suprema Corte</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La vicenda, sottesa alla pronuncia in epìgrafe</strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a><strong>, trae origine dall’accoglimento di una domanda risarcitoria promossa innanzi al Giudice di pace di Pescara da un automobilista nei confronti della Regione Abruzzo per i danni patiti in conseguenza dell’impatto con due cervi presenti sulla carreggiata di una strada regionale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avverso la sentenza del Giudice di prime cure veniva proposto appello innanzi al Tribunale de L’Aquila</strong>, il quale parimenti condannava la Regione Abruzzo a risarcire il pregiudizio arrecato alla vettura, con la sola esclusione del c.d. «<em>danno da fermo tecnico</em>», a suo tempo riconosciuto dal Giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Abruzzo impugnava quindi la sentenza del Tribunale aquiliano in Cassazione, deducendo, da un lato, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 2043 cod. civ., e, dall’altro, l’erronea imputazione a carico della medesima Regione della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Più specificamente, la Regione contestava l’addebito di aver omesso di predisporre idonee barriere di protezione o altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell’area interessata dal sinistro, asserendo che tale responsabilità avrebbe dovuto gravare sulle province abruzzesi, in quanto titolari delle «<em>funzioni amministrative regionali ad esse delegate</em>» sicché alla Regione sarebbero residuati solo meri compiti di controllo sull’operato delle province.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione contestava quindi la ricostruzione, accolta nella sentenza impugnata, secondo cui le province sarebbero prive di ogni autonomia decisionale, stante l’art. 55, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, disposizione che, nell’individuare l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle province, tace del tutto sulle funzioni di controllo della fauna selvatica, sicché il loro esercizio, da parte dei delegati, rimane privo di effettività e di concretezza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione regionale abruzzese respingeva pertanto il <em>decisum</em> del Tribunale civile aquilano con cui si escludeva <em>a priori</em> la responsabilità delle province abruzzesi (ritenute prive di poteri adeguati e di sufficienti provviste economiche atte a fronteggiare tali tipologie di eventi) e, conseguentemente, l’addebito della responsabilità alla sola Regione Abruzzo.</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio di quest’ultima, la ricostruzione operata dal Tribunale aquiliano confliggeva con la più recente giurisprudenza di legittimità che attribuisce, in via esclusiva, alle province la responsabilità civile per i danni cagionati da fauna selvatica, proprio in base al presupposto che le stesse, in forza della delega regionale, sono chiamate a svolgere <em>in concreto</em>, nel rispettivo territorio, le funzioni amministrative e di gestione della fauna selvatica. A tal fine, veniva allegato un precedente specifico della Suprema Corte, fra l’altro pronunciato proprio con riferimento alla medesima Regione Abruzzo<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, il conducente danneggiato eccepiva l’infondatezza del ricorso regionale, invocando, in primo luogo, l’art. 4-<em>bis</em> della citata l.r. abruzzese n. 10/2003, che impone espressamente all’Amministrazione regionale l’obbligo di rifondere i danni, non altrimenti risarcibili, conseguenti ad incidenti stradali cagionati dalla fauna selvatica nel territorio regionale durante la circolazione veicolare in una strada aperta al pubblico transito; fra l’altro, detta disposizione prevede espres­sa­mente la corre­sponsione di un indennizzo pari al 100% del danno subìto, accertato dalle rispettive province.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, secondo il conducente danneggiato, poiché il sinistro si è verificato su una strada regionale, risulterebbe acclarata la responsabilità della Regione per la cattiva o omessa custodia del tratto di strada interessato e, in special modo, per la mancata segnalazione della presenza, in zona, di fauna selvatica, giusto il combinato disposto degli <a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829592&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">artt. 2051</a> cod. civ. e <a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829581&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">2043 cod. civ.</a> Sotto questo profilo, la Regione, per essere ritenuta esente da responsabilità, avrebbe invece dovuto provare che il sinistro fosse ascrivibile ad un caso fortuito e che dunque l’evento dannoso fosse imprevedibile ed inevitabile, oppure che l’insidia non avrebbe potuto essere rimossa o segnalata, nonostante l’attività di controllo e la diligenza profuse per garantire un tempestivo intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa, dunque, la vicenda portata a conoscenza della Suprema Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>I profili problematici della fattispecie in esame: a) la disciplina applicabile al caso concreto</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Come già evidenziato, la vicenda in esame coinvolge un automobilista che, mentre è alla guida del proprio veicolo, all’improvviso vede materializzarsi sulla strada due cervi, rendendo inevitabile l’impatto e il verificarsi di un danno alla vettura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coinvolgimento di automobilisti e di animali selvatici è un fenomeno sempre più in espansione nel nostro Paese – nel 2019 vi sono stati migliaia di sinistri denunciati per incidenti di questa natura<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> – e le Regioni maggiormente interessate dal fenomeno sono il Veneto<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, l’Abruzzo (la cui specie più coinvolta è il cinghiale)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e l’Emilia-Romagna (la cui specie più coinvolta è il capriolo)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che la fattispecie rientra a pieno titolo tra le forme di responsabilità conseguenti a comportamenti materiali ascrivibili all’Amministrazione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, il <em>thema decidendum </em>della pronuncia della Suprema Corte in commento ruota essenzialmente intorno all’individuazione del soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio tenuto a risarcire i danni cagionati dalla fauna selvatica nell’ambito del territorio regionale abruzzese.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi di un profilo particolarmente problematico, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte oscillato sul punto, tant’è che, a livello generale, è tuttora discusso se tale soggetto sia la Regione oppure la Provincia o ancora altri soggetti in concreto coinvolti in qualità di proprietari della strada “teatro” del sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la sentenza in epìgrafe, la vicenda solleva essenzialmente due interrogativi, peraltro di portata generale e che possono così sintetizzarsi: qual è la norma codicistica da applicare nel caso di specie? E, conseguentemente, a carico di quale soggetto può imputarsi la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica?</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo interrogativo tradisce l’incertezza nell’individuazione della norma da applicare alla fattispecie in esame giacché da tempo si assiste ad una profonda divaricazione tra la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine all’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. <em>anche con riferimento alla fauna selvatica</em>, ricostruzione ermeneutica pacificamente ammessa dalla prima e tendenzialmente esclusa dalla seconda.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, la norma introduce una disciplina (in parte) derogatoria rispetto alla disciplina generale in materia di responsabilità civile di cui all’art. 2043 cod. civ. laddove l’art. 2052 cod. civ. prevede una forma di responsabilità di tipo oggettivo, cioè non fondata sugli elementi soggettivi del dolo e della colpa, ma sul <em>mero rapporto di fatto</em> del proprietario o di chi abbia la detenzione dell’animale.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, l’art. 2052 cod. civ. – fattispecie peraltro già prevista nel codice civile previgente, da cui l’attuale codice si diversifica per la sola previsione della prova liberatoria – riconosce una responsabilità per i danni cagionati da animali in presenza di due presupposti, consistenti, rispettivamente, nel collegamento causale tra il fatto dell’animale e il danno (primo presupposto) e nell’accertamento di un rapporto di proprietà o di utenza in capo al convenuto (secondo presupposto). Sempre la norma prevede inoltre la possibilità di liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, al pari della disciplina racchiusa nell’art. 2051 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a differenza della dottrina maggioritaria, la giurisprudenza di legittimità (prece–dente alla pronuncia in commento), come accennato, era in massima parte contraria all’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. nella fattispecie in esame, in ossequio all’assunto che «<em>il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico</em>»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione testé richiamata, qualora un danno sia cagionato da un animale selvatico, non troverebbe applicazione l’<a href="https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2052">art. 2052 cod. civ.</a> perché si tratterebbe di disposizione ascrivibile alla sola responsabilità da animali <em>domestici</em>. Conseguentemente, poiché detta presunzione di responsabilità è ritenuta inapplicabile ai sinistri derivanti da animali selvatici, la fattispecie deve, giocoforza, ancorarsi ai principi generali enunciati nell’art. 2043 cod. civ., fra cui, segnatamente, quello in materia di onere della prova, che impone al soggetto danneggiato (dalla fauna selvatica) di provare non solo l’esistenza del danno, ma anche il concreto comportamento <em>colposo</em> ascrivibile all’ente tenuto al controllo della fauna<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma come rammenta sempre la Suprema Corte nella sentenza in epìgrafe, la stessa Corte costituzionale ha escluso recisamente che possa ravvisarsi una irragionevole disparità di trattamento tra il privato-proprietario di un animale domestico (o in cattività), assoggettato alla disciplina <em>ex </em>art. 2052 cod. civ., e l’Amministrazione, il cui patrimonio ricomprende <em>anche</em> gli animali selvatici, nel qual caso troverebbe invece applicazione la norma generale di cui all’art. 2043 cod. civ.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anticipando quanto si preciserà tra poco, la sentenza ora in commento introduce un significativo cambiamento di rotta rispetto al precedente indirizzo maggioritario della Suprema Corte testé riportato perché ascrive la responsabilità della Regione (quale ente custode della fauna selvatica) nell’alveo dell’art. 2052 cod. civ. anziché dell’art. 2043 cod. civ., come era stato in massima parte fino ad allora.</p>
<p style="text-align: justify;">A onor del vero, va altresì segnalato che nel tempo non sono mancati tentativi di ricondurre la fattispecie <em>de qua</em> nell’ambito della responsabilità da cose in custodia <em>ex </em>art. 2051 cod. civ., in linea di principio estensibile anche alle amministrazioni pubbliche, se “custodi” degli animali selvatici. In tal modo si sarebbe potuto applicare una disciplina assimilabile a quella <em>ex</em> art. 2052 cod. civ., atteso che entrambe le fattispecie prevedono analoghe forme di respon­sa­bi­lità di tipo oggettivo, ascrivibili all’esistenza di un rapporto di custodia avente ad oggetto, rispettivamente, una <em>res</em> inanimata (l’art. 2051) o un animale (l’art. 2052), da entrambe le quali responsabilità è possibile liberarsi solo provando la sussistenza del caso fortuito. Ma si è trattato solo di tentativi, non seguiti – lo si ripete – dalla giurisprudenza maggioritaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre ai fini ricostruttivi della fattispecie in esame, appare necessario approfondire – <em>a livello generale</em> – alcuni profili della disciplina contenuta nell’art. 2052 cod. civ. per trarre poi le dovute conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, va richiamato il fatto che la giurisprudenza da tempo ribadisce che per «<em>custodia</em>» dell’animale si intende, al pari delle altre fattispecie di responsabilità oggettiva, «<em>il rapporto in forza del quale taluno detenga contemporaneamente il potere di gestione, di vigilanza e di controllo dell’animale, ed il potere di trarne utilità e profitto</em>»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il proprietario dell’animale risponde, pertanto, dei danni cagionati da quest’ultimo solo in quanto egli abbia l’<em>effettiva custodia</em> dello stesso, giacché, in caso contrario, la responsabilità grava sul custode-non proprietario. Sempre la medesima giurisprudenza ha infatti chiarito che «<em>per custode e responsabile si intende non chi detenga l’animale per conto e nell’interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, ecc.), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario</em>»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Come si vedrà, la precisazione è rilevante anche per definire l’ambito di responsabilità della Regione piuttosto che della Provincia o di altro ente per i danni cagionati dalla fauna selvatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema, va altresì segnalato che l’interpretazione dell’art. 2052 cod. civ. non sempre è stata pacifica – né in dottrina, né in giurisprudenza – essendosi nel tempo contrapposti due differenti orientamenti ermeneutici, tesi a delineare la natura e il criterio di imputazione di questa particolare forma di responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, infatti, vi era chi seguiva il tradizionale orientamento di tipo soggettivistico, tendente a ricondurre nella colpa il fondamento della responsabilità per danno cagionato da animali perché conseguente alla violazione di un obbligo di custodia gravante in capo a chi avesse la dispo­ni­bilità giuridica o di fatto dell’animale<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità veniva così imputata al pro­prie­tario o all’utilizzatore dell’animale in virtù di una presunzione di colpa per l’inadempimento ai doveri di controllo e di custodia dell’animale (c.d. culpa in vigilando o in custodiendo)<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Anzi, vi è stato chi ha ravvisato nell’art. 2052 cod. civ. una presunzione di colpa <em>iuris et de iure</em>, che, come è noto, è insuscettibile di ammettere la prova contraria, se non nei limiti della prova del caso fortuito<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Il riconoscimento di una presunzione <em>iuris et de iure </em>di colpa a carico del proprietario o dell’utente dell’animale ha così portato la dottrina (e, non di rado, la stessa giurisprudenza) a ritenere sottinteso l’elemento soggettivo, in quanto il semplice fatto dell’accadimento dell’evento dannoso è stato visto come la dimostrazione della mancanza di diligenza nella custodia, rendendo la prova contraria una sorta di <em>probatio diabolica</em> a carico del convenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel tempo gran parte della dottrina ha sottoposto a severa critica l’interpretazione soggettivistica dell’art. 2052 cod. civ. perché il ricorso alla presunzione di colpa costituisce, a ben vedere, una sorta di finzione per dissimulare il fatto che l’art. 2052 cod. civ. in realtà contemplerebbe una responsabilità oggettiva, sussistente anche se nessuna negligenza, imprudenza o imperizia fosse in radice imputabile al proprietario o all’utente dell’animale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. In particolare, si è ritenuta inaccettabile l’idea che la presunzione <em>iuris et de jure</em> escludesse la prova liberatoria dell’assenza di colpa, atteso che proprio l’art. 2052 cod. civ. prevede espressamente il caso fortuito e, al contempo, individua i soggetti ritenuti civilmente responsabili (il proprietario, o il possessore, o il detentore) del danno cagionato dall’animale: l’impossibilità di operare una differenziazione tra presunzione assoluta di colpa, da un lato, e responsabilità oggettiva, dall’altro, ha portato a considerare la prima come una mera rappresentazione giuridica della seconda, rendendola del tutto ininfluente ai fini della ricostruzione della fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma anche il ricorso alla nozione di custodia è stato ritenuto inutile e fuorviante, in quanto, come si è evidenziato, l’art. 2052 cod. civ. individua espressamente nelle figure del «<em>proprietario</em>» e di «<em>chi si serve</em> <em>dell’animale</em>» i soggetti tenuti al risarcimento del danno<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, si è fatta strada una diversa ricostruzione tendente a configurare <em>in senso oggettivo</em> la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale <em>ex </em>art. 2052 cod. civ. Detta responsabilità costituirebbe, in altri termini, una sorta di contropartita ai vantaggi connessi all’utilizzo dell’animale e viene fondata sull’antico brocardo latino «<em>cuius commoda, eius et incommoda</em>» o sul più moderno principio del rischio, che accolla la responsabilità del sinistro a carico di colui che svolge attività potenzialmente pericolose per la collettività<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Tale responsabilità viene dunque imputata in forza di un criterio meramente oggettivo perché trova applicazione anche a prescindere dall’eventuale colpa del proprietario dell’animale o di chi se ne serva temporaneamente in forza di un rapporto giuridico (locazione, comodato, usufrutto, ecc.) o di fatto, ivi incluso il titolo di cortesia (per “gentile concessione” del proprietario), rendendo così del tutto irrilevante l’accertamento della violazione di un obbligo di custodia o di vigilanza<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Col tempo anche in giurisprudenza si è fatta strada la lettura obiettivistica dell’art. 2052 cod. civ., ormai da tempo ritenuta pacifica con riferimento agli animali domestici<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, precisando – anche recentemente – che tra il proprietario dell’animale e il concreto utilizzatore del medesimo sussiste una ipotesi di «<em>responsabilità alternativa</em>» e «<em>senza vincolo di solidarietà</em>»<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, non escludendo inoltre che «<em>del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l’altro soggetto</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, con la sentenza in epìgrafe, la Cassazione, <em>anche con riferimento ai danni cagionati dalla fauna selvatica</em>, ha definitivamente abbandonato la tradizionale ricostruzione fondata sul principio di responsabilità <em>ex</em> art. 2043, fino ad allora seguita dalla giurisprudenza maggioritaria, per aderire alla più avanzata impostazione favorevole ad estendere l’applicazione dell’art. 2052 (declinato in senso oggettivistico) al soggetto in concreto responsabile della “custodia” dell’animale selvatico, sia esso in concreto la Regione (come di regola), o la Provincia<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> o altro ente<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa impostazione può ormai ritenersi consolidata, essendo stata ribadita da successive (e anche recentissime) pronunce della Suprema Corte<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>(segue): b) l’identificazione del soggetto responsabile dei danni cagionati dalla fauna selvatica</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dopo aver delineato la fattispecie normativa applicabile, è poi necessario individuare il soggetto responsabile di tale tipologia di dan­no, verso cui poter indirizzare l’eventuale richiesta risarcitoria. Ci si è così addentrati nel secondo interrogativo sollevato dalla Suprema Corte nella sentenza in epìgrafe e che, come accennato, costituisce il vero <em>punctum dolens</em> oggetto di discussione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, risulta determinante il <em>luogo</em> in cui si è verificato il sinistro, giacché, nel caso di specie, il soggetto responsabile muta a seconda che l’incidente sia cagionato su una strada a lunga percorrenza (ad esempio, un’autostrada) o su una strada urbana o extraurbana.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque necessario distinguere le varie fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nell’ipotesi di collisione con un animale selvatico in <em>autostrada</em> o ad <em>altra strada a lunga percorrenza</em> ‒ e perciò in un tratto viario assoggettato al pagamento di un pedaggio ‒ l’unico soggetto responsabile del sinistro è <a href="https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-3-12-05-2017-sentenza-n-11785/">l’ente concessionario</a> del tratto autostradale o della strada a lunga percorrenza: così ha infatti statuito una ormai risalente pronuncia della Suprema Corte<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> ‒ cui si è conformata la successiva giurisprudenza qui di seguito richiamata ‒ secondo la quale detta responsabilità discende­reb­be direttamente dal rapporto contrattuale che intercorre tra l’utente (ossia l’automobilista) e l’ente gestore dell’autostrada o della strada a lunga percorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo questo indirizzo, il conducente del veicolo, approssimandosi al casello per usufruire del servizio di viaggio, contrae l’obbligo di pagare il pedaggio e, per converso, l’ente gestore assume l’obbligo principale di far fruire il servizio, dal quale discendono una pluralità di obbligazioni accessorie, fra cui, segnatamente, quella di mantenere il tratto stradale in condizioni di adeguata sicurezza, essendo vieppiù destinato ad essere percorso a velocità sostenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il riconoscimento della natura contrattuale di tale obbligazione, ne consegue l’appli­cabilità del regime di responsabilità di cui agli <a href="https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-1218">artt. 1218 ss. cod. civ.</a>, con tutte le conseguenze che ne derivano.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto regime costituisce indubbiamente una disciplina di favore per il soggetto danneggiato (nel caso di specie, il conducente dell’autoveicolo), atteso che quest’ultimo può semplicemente limitarsi a provare la conclusione del contratto e ad affermare l’esistenza del proprio diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento del debitore (ossia, nel caso di specie, l’ente gestore dell’autostrada) agli obblighi di sicurezza su di esso gravanti e sopra richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrendo tale ipotesi, l’ente gestore potrebbe pertanto liberarsi della responsabilità soltanto provando di non aver potuto adempiere per un fatto a lui non imputabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma l’ente gestore è tenuto a rifondere i danni cagionati dalla fauna selvatica anche per l’obbligo di custodia gravante ai sensi dell’<a href="https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2051">art. 2051 cod. civ.</a>, che, come è noto, impone l’adozione di <em>tutte</em> le misure di sicurezza e di manutenzione necessarie per scongiurare pericoli per gli automobilisti transitanti in quel particolare tratto stradale<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, <a href="https://www.sivempveneto.it/danni-da-animali-in-autostrada-la-cassazione-fa-chiarezza/">la giurisprudenza</a> oggi pressoché unanime configura una responsabilità dell’ente concessionario per i danni cagionati da cose in custodia, da cui il soggetto responsabile può liberarsi solo provando il <em>caso fortuito</em>, inteso come evento esterno che ha cagionato il fatto, riconducibile ad un soggetto terzo o anche allo stesso danneggiato, ma che, al contempo, risulti imprevedibile, né altrimenti evitabile<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, come accennato, il sinistro stradale può verificarsi anche su una <em>strada urbana o extraurbana</em>. In questo caso l’individuazione del soggetto responsabile diventa più problematica, anche alla luce della disciplina di settore, che ora appare opportuno richiamare brevemente.</p>
<p style="text-align: justify;">Come rammenta la sentenza in epìgrafe, il tema della risarcibilità dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all’attenzione della giurisprudenza solo quando il legislatore ha superato la tradizionale ricostruzione che ravvisava nella fauna selvatica una sorta di “<em>res nullìus</em>”, con conseguente impossibilità del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati.</p>
<p style="text-align: justify;">È stato infatti con l’approvazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante «<em>Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia</em>», che, per la prima volta, la fauna selvatica venne fatta rientrare nel patrimonio indisponibile dello Stato per essere tutelata nell’interesse della comunità nazionale (art. 1). Con l’occasione, furono assegnate le relative funzioni amministrative alle regioni (quelle legislative erano già di loro spettanza, ai sensi del testo originario dell’art. 117 Cost., con riguardo alla materia «<em>caccia</em>»), pur facendo salva la possibilità di delega alle province (art. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «<em>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</em>», ha sostanzialmente mantenuto tale impianto normativo, confermando a favore delle regioni a statuto ordinario i poteri di «<em>emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica</em>» (art. 1) e di esercitare «<em>le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria</em>», ai quali poteri si aggiungevano «<em>i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali</em>», nonché l’attuazione della «<em>pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali</em>» (art. 9) e gli eventuali «<em>poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province</em>» (art. 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il nuovo assetto normativo, le regioni dunque «<em>provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia</em>», da esercitarsi «<em>selettivamente</em>», «<em>mediante l’utilizzo di metodi ecologici</em>» (art. 19), ma, soprattutto, sono tenute ad istituire e a disciplinare un fondo destinato al «<em>risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria</em>» al fine di «<em>far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta</em>» (art. 26).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle province, l’art. 9 della legge n. 157/1992 dispone che ad esse «<em>spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142</em>», in forza della quale alle province competono «<em>le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale</em>» nell’ambito costituito da «<em>caccia e pesca nelle acque interne</em>»: così disponeva l’art. 14, comma 1, lett. <em>f</em>), della legge n. 142/1990, ora abrogato e sostituito dal corrispondente art. 19, comma 1, lett. <em>f</em>) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo dal surrichiamato quadro normativo, in passato la giurisprudenza era sostanzialmente orientata a identificare nella (sola) regione il soggetto responsabile per i danni cagionati dalla fauna selvatica, trattandosi di ente preposto, sul piano normativo ed amministrativo, alla tutela della fauna e alla gestione sociale del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma tale responsabilità veniva altresì ribadita qualora la regione avesse delegato siffatti compiti alle province insistenti sul proprio territorio: ciò in base all’assunto che la delega, non solo non faceva venir meno la titolarità di questi poteri in capo alla Regione, ma vieppiù andava esercitata nel rispetto delle direttive imposte dall’ente delegante, ossia dalla stessa Regione<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nel tempo si è progressivamente affermato un diverso e più articolato orientamento della Suprema Corte. Essa, infatti, facendo perno sull’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico ai sensi dell’<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829581&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2043 cod. civ.</a>, ha ritenuto di imputare la responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici all’ente (regione, provincia, ente parco, federazione o associazione, ecc.) <em>in concreto</em> affidatario dei poteri di gestione del territorio e della fauna ivi insediata, indipendentemente dal fatto che detti poteri derivassero dalla legge o da altra fonte, come la delega o la concessione<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito di questo secondo orientamento, sono state poi formulate talune precisazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, si è affermato che la responsabilità esclusiva della Regione trova un limite nella delega in concreto attribuita (soprattutto alle province), purché l’ente delegato sia dotato di un’adeguata autonomia decisionale e operativa, tale da consentirgli di gestire efficientemente i rischi di danni a terzi e, conseguentemente, di adottare le misure normalmente idonee a prevenire, o a evitare, o a limitare tali danni<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro, si è sottolineata la necessità di predisporre un’indagine accurata diretta a valutare se l’ente delegato sia stato <em>ab origine </em>posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli e dunque non sia un mero “<em>nudus minister</em>”, privo di concreta ed effettiva possibilità operativa<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonché, non sono mancate le pronunce della giurisprudenza di legittimità tese ad imputare <em>direttamente alla provincia</em> <em>titolare della strada</em> in cui è avvenuto il sinistro la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici: ciò in base all’assunto che la medesima costituisce l’ente concretamente affidatario dei poteri di amministrazione e delle funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale sull’individuazione del soggetto responsabile dei danni <em>de quibus</em> collide, evidentemente, con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, peraltro di rilievo costituzionale, ma finanche cogente nel diritto dell’U­nione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, con la pronuncia in commento la Suprema Corte è pervenuta ad un sostanziale ripensamento del criterio di imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatica fino ad allora individuato, avendo preso atto che le incertezze nella identificazione del soggetto responsabile, testé riportate, rappresentano sostanzialmente il frutto della scelta iniziale di escludere nel caso di specie l’applicazione dell’art. 2052 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si ricorderà, tale scelta si fondava sull’applicabilità di detto articolo ai soli animali domestici e non anche a quelli selvatici in base all’assunto (ormai contestato) che la medesima disposizione prevede quale criterio di imputazione della responsabilità la violazione di un dovere di <em>custodia</em> dell’animale da parte del proprietario o di chi ne fruisca per trarne qualche utilità, patrimoniale o affettiva: custodia, evidentemente, ritenuta inconcepibile per gli animali selvatici, che vivono in totale libertà.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la decisione in epìgrafe, invece, tale interpretazione non trova giustificazione né per il tenore letterale dell’art. 2052 cod. civ., né per la sua funzione specifica: nel primo caso, perché la norma non contiene alcuna limitazione espressa agli animali domestici, riferendosi soltanto ad animali suscettibili di <em>proprietà</em> o di <em>utilizzazione</em> da parte dell’uomo; nel secondo caso, perché ivi si prescinde dalla sussistenza di una situazione di <em>effettiva custodia dell’animale</em>, in quanto la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore è ascrivibile non solo se «<em>l’animale fosse sotto la sua custodia</em>», ma anche se «<em>fosse smarrito o fuggito</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricostruzione della pronuncia in commento, dunque, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non già ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., bensì ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., in quanto questa disposizione, non contenendo alcun richiamo espresso ai soli animali domestici, estende il suo ambito di operatività – a livello generale – <em>a tutti gli animali</em> suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo <em>in toto </em>dal presupposto di una situazione di effettiva custodia degli stessi<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento alla proprietà e all’utilizzazione (da cui si trae una <em>utilitas</em>, eventualmente anche solo non patrimoniale) svolge quindi la funzione di individuare, quale criterio oggettivo di allocazione della responsabilità dei danni causati dall’animale, il soggetto che da quest’ul­timo trae beneficio. Si tratta, in sostanza, come si è accennato, di un’applicazione del principio <em>ubi commoda ibi et incommoda</em>, con l’u­nica salvezza del caso fortuito sicché la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica assume una <em>natura oggettiva</em> in quanto ricade <em>ope legis </em>sull’ente investito delle competenze normative e amministrative per la gestione del patrimonio indisponibile dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in esame, solo alcune specie di animali selvatici sono tutelate mediante l’attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (incluso il potere sostitutivo) sugli altri enti parimenti titolari di (più circoscritte) funzioni amministrative nello stesso ambito. Per le restanti specie, secondo la pronuncia in epìgrafe, la Regione è comunque l’ente responsabile dei sinistri cagionati dalla fauna selvatica, in quanto preposto in via generale alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e, come tale, titolare dei poteri di gestione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 157/1992. L’interesse pubblico, in tal caso, può essere perseguito proprio attraverso l’“utilizzo” del patrimonio faunistico presente nel suo ambito territoriale e pertanto solo la Regione può essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. degli eventuali danni cagionati a terzi dagli animali selvatici che ha in gestione<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé, poi, che in tale ipotesi è fatto salvo a favore della Regione l’esercizio di un’eventuale <em>azione di rivalsa</em> nei confronti dell’ente che si dimostri essere in concreto responsabile, purché destinatario di un’apposita delega di funzioni gestorie e sia, al contempo, dotato di adeguata provvista economica<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, in applicazione del criterio oggettivo di cui all’<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829593&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2052 cod. civ.</a>, il presunto soggetto danneggiato dal sinistro ha l’onere di allegare e provare (alla Regione ed, eventualmente, al Giudice) che il pregiudizio lamentato sia stato cagionato dall’animale selvatico. Egli dovrà perciò dimostrare non solo la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subìto, ma anche che l’animale appartenga ad una delle specie tutelate ai sensi della legge n. 157/1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, per questa tipologia di danno non è sufficiente provare la presenza dell’animale sulla carreggiata e il conseguente impatto tra quest’ultimo e il veicolo e che dunque la condotta dell’animale sia stata causa dell’evento dannoso, ma sul soggetto danneggiato grava altresì l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e perciò di avere adottato <em>ogni opportuna cautela</em> nella propria condotta di guida, giusto il disposto di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ.<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a></p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, al criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali <em>ex </em>art. 2052 cod. civ. (nella specie, la Regione) è necessario affiancare la presunzione <em>ex </em>art. 2054, primo comma, cod. civ., per i danni prodotti a persone o a cose (compresi gli animali) dalla circolazione del veicolo senza guida di rotaie, come ha costantemente affermato la giurisprudenza della Suprema Corte, atteso che il principio enunciato nell’<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829596&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2054 cod. civ.</a> ha valenza generale, e dunque è applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione stradale<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo indirizzo è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>, la quale ha infatti ribadito che, in caso di sinistro automobilistico cagionato da animali selvatici, è necessario procedere ad una «<em>integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.</em>», in quanto «<em>non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno </em>ex<em> art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla prova liberatoria, ossia che il fatto sia avvenuto per <em>caso fortuito </em>non imputabile all’ente responsabile dei danni prodotti dall’animale selvatico – quindi, di regola, la Regione – è necessario che quest’ultima dimostri che la condotta dell’animale era del tutto al di fuori della sfera di un possibile controllo perché ha operato come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. La Regione deve pertanto riuscire a provare che la condotta posta in essere dall’animale selvatico non fosse ragionevolmente prevedibile, né altrimenti evitabile, anche attraverso le più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (con connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concre­tamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e purché siano compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema, alla quale è diretta la stessa tutela della fauna<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in epìgrafe riprende sostanzialmente la nozione di caso fortuito già elaborata con riferimento alla fattispecie di cui all’<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829592&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2051 cod. civ.</a> in materia di danni derivanti da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione: anche in tal caso, infatti, è ritenuta esigibile in concreto la sola condotta nella manutenzione del bene e nell’adozione di misure di protezione degli utenti, che sia tale da poter effettivamente impedire il danno<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, come già anticipato, nella sentenza in commento la Suprema Corte precisa che la Regione, qualora sia convenuta in giudizio per il risarcimento (in quanto legittimata passiva), può sempre, nel medesimo giudizio, <em>agire in rivalsa</em> qualora reputi che un altro ente avrebbe dovuto adottare le misure idonee ad impedire il danno, ovviamente senza che, in relazione all’azione proposta dal danneggiato, muti il criterio di individuazione del titolare e la natura del rapporto dedotto in giudizio<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale indirizzo in materia di legittimazione passiva (a carico della Regione) sarà in seguito più volte confermato dalla Suprema Corte<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di rivalsa – e dunque nei limiti del rapporto processuale intercorrente tra la Regione e l’ente da questa individuato come effettivo responsabile – assumeranno rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni (alle province o ad altri enti), come l’effettività della delega stessa (specialmente in ordine all’adeguata provvista economica) ed ogni altra questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>(segue): c) profili di natura applicativa e richiesta risarcitoria del soggetto danneggiato</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una volta individuato il soggetto responsabile del danno (ossia, da un lato, l’ente gestore dell’autostrada o della strada a lunga percorrenza o, dall’altro, la Regione), è poi necessario provare l’entità del danno conseguente alla collisione con l’animale selvatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, come già (in parte) accennato, in forza dell’<a href="https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2697">art. 2697 cod. civ.</a> il soggetto danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento dovuto, è tenuto a provare la sussistenza di due elementi, ossia, da un lato, il <em>nesso causale</em> <em>tra il danno e l’evento</em> (e quindi che il sinistro sia stato conseguenza della presenza dell’animale selvatico sulla sede stradale) e, dall’altro, l’<em>esistenza</em> e la <em>consistenza</em> <em>del danno patìto</em>, tanto di natura patrimoniale (si pensi alle spese per la riparazione del veicolo o per il suo trasporto dal luogo dell’incidente o per l’utilizzazione di un mezzo sostitutivo), quanto di natura non patrimoniale (ad esempio, per aver cagionato lesioni fisiche ai soggetti presenti nel veicolo).</p>
<p style="text-align: justify;">Così, esemplificando, chi agisce in giudizio per richiedere il risarcimento del danno arrecato alla propria autovettura in seguito alla collisione con un cinghiale, introdottosi improvvisamente sulla strada, ha l’onere di allegare e provare puntuali profili di colpa a carico dell’Amministrazione convenuta: il conducente danneggiato non potrebbe, cioè, limitarsi ad affermare la responsabilità di quest’ultima per omessa predisposizione delle misure idonee ad evitare tale tipologia di sinistro, perché in tal caso si tratterebbe di una mera affermazione tautologica<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già precisato, il soggetto responsabile (a seconda dei casi, l’ente concessionario o la regione), nonostante la prova del nesso causale e del danno patìto, può evitare la condanna al risarcimento del danno, soltanto se dimostra di aver messo in atto ogni possibile cautela al fine di evitare tale pregiudizio<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a> e che pertanto il sinistro sia imputabile ad un <em>caso fortuito</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrendo tale evenienza, è perciò necessario che l’ente dimostri – puntualmente – che l’incidente sia dovuto a cause eccezionali, imprevedibili ed inevitabili o, per altro verso, che sussista una responsabilità del conducente danneggiato, come, ad esempio, in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, costituiscono ipotesi di caso fortuito il fatto naturale, il fatto del terzo e il comportamento dello stesso danneggiato. Inoltre, secondo la giurisprudenza, è necessario che il fatto sia oggettivamente imprevedibile ed inevitabile secondo il criterio della causalità ade­guata<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. Volendo esemplificare, sono state giudicate ipotesi di caso fortuito la presenza di un cane su una strada extraurbana in assenza di prova di uno stato di cattiva manutenzione della recinzione<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>, l’attraversamento della strada da parte di una volpe<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> e la presenza di un gatto sul manto stradale<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, una particolare ipotesi di esenzione della responsabilità dell’ente territoriale ricorre qualora sia stata predisposta un’adeguata segnalazione di pericolo di attraversamento di animali sulla strada. Invero, in presenza di appositi cartelli stradali, l’ente può invocare il caso fortuito, sempre che i cartelli siano adeguatamente visibili perché, ad esempio, illuminati di notte o liberi da fronde di alberi che ne possano ostruire la vista. In tale ipotesi, i conducenti di veicoli sono tenuti ad adottare una guida particolarmente accorta e prudente (ad esempio, riducendo sensibilmente la velocità) per conservare una qualche <em>chance</em> di ottenere il risarcimento dei danni cagionati da un animale selvatico.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, è possibile ravvisare in concreto un comportamento colposo dell’ente pubblico soltanto qualora nella zona, pur densamente popolata di animali selvatici, non sia stato installato alcun avvertimento per segnalare il pericolo e indurre l’utente della strada a prestare la massima attenzione e, conseguentemente, a procedere con prudenza<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma v’è di più. Al fine di avanzare un’idonea richiesta risarcitoria, è poi necessario denunciare tempestivamente il fatto alle autorità pubbliche per richiedere, segnatamente, l’intervento di un organo di polizia. Inoltre, è opportuno raccogliere eventuali dichiarazioni di persone presenti al momento dell’evento, in modo da dichiarare nel verbale dell’autorità di polizia ogni opportuna circostanza valida a comprovare l’accaduto (specialmente se l’animale si è allontanato dal luogo dell’incidente), al fine di dare maggiore credibilità alla successiva richiesta risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito giova rammentare che l’art. 189, comma 9 <em>bis</em>, del d.lgs. 30 maggio 1992, n. 285 (Codice della strada) prevede che l’utente della strada, in caso di sinistro coinvolgente uno o più animali d’affezione, o da reddito o protetti, è tenuto a fermarsi e a predisporre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno, fatta salva, in difetto, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina in materia di risarcimento dei sinistri stradali con animale selvatico è inoltre integrata dalla legislazione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, appare assai significativa la normativa introdotta dalla Regione Veneto, da tempo sollecitata da numerose richieste risarcitorie per danni derivanti da fauna selvatica, come sopra rammentato. In particolare, l’art. 4 della legge Regione Veneto, 11 marzo 2013, n. 6 prevede che «<em>la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure di richiesta del risarcimento dei danni da fauna selvatica sono state successivamente definite dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1443/2017, nella quale – fra l’altro – si prevede che la Regione non risponde dei danni lamentati nei seguenti casi: <em>a</em>) se gli animali coinvolti appartengono a privati o a un particolare ente pubblico non facente capo alla Regione; <em>b</em>) se il sinistro è avvenuto entro l’area di un parco nazionale o di una riserva naturale nazionale: in questi casi, ne risponde il proprietario, privato o pubblico, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. o dell’art. 2051 cod. civ.; <em>c</em>) se gli animali coinvolti siano stati immessi nel territorio illegalmente: trattasi di ipotesi riconducibile al caso fortuito e dunque idonea ad esonerare l’ente da eventuali re­spon­sa­bilità; <em>d</em>) se il sinistro è avvenuto in strada privata non soggetta a servitù di uso pubblico, oppure in autostrada o in altra strada in concessione non regionale, nel qual caso risponde dei danni il privato proprietario o l’ente gestore del tratto stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghe discipline sono previste dalle normative di settore delle altre regioni.</p>
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<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Trattasi di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848, peraltro già pubblicata e massimata da questa <em>Rivista</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il riferimento è a Cass. civ., sez. III, ord. 13 ottobre 2017, n. 24089. Si veda inoltre, significativamente, Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2016, n. 2374, secondo cui l’Amministrazione provinciale sarebbe l’unico soggetto legittimato passivamente in caso di azioni civili di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In argomento, si rinvia a <strong><em>Incidenti con animali: </em></strong><strong><em>nel 2019 tutti i dati in aumento</em>, in </strong><em>www.sicurauto.it</em>, 8 ottobre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. <em>Dai cinghiali ai picchi, danni milionari. Fauna selvatica, ogni anno in Regione Veneto 500 richieste di risarcimento</em>, in <em>www.sivempveneto.it</em>, 2 febbraio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sul punto, si veda <em>In Abruzzo un cinghiale ogni 7 abitanti, allarme per le colture</em>, in <em>www.virtuquotidiane.it</em>, 20 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sul punto, si rinvia a <em>Incidenti stradali causati da animali selvatici. Regione al lavoro per risarcimento danni</em>, in <em>www.bolognatoday.it</em>, 19 luglio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Così, in dottrina, <em>ex multis</em>, P.M. Vipiana, <em>L’organizzazione amministrativa</em>, Padova, 2019, p. 189.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Così, Cass. civ, sez. III, ord. 27 febbraio 2019, n. 5722. Negli esatti termini, cfr. <em>ex multis</em>: Cass. civ., sez. III, sent. 18 febbraio 2020, n. 4004; sez. III, ord. 27 febbraio 2019, n. 5722; sez. I, sent. 24 aprile 2014, n. 9276; sez. III, 24 ottobre 2013, n. 24121; sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7260; sez.. III, sent. 20 luglio 2011, n. 15895; sez. III, sent. 6 ottobre 2010, n. 20758; sez. III, sent. 15 aprile 2010, n. 9037; sez. III, sent. 20 novembre 2009, n. 24547; sez. III, sent. 21 novembre 2008, n. 27673.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Così P.M. Vipiana, <em>op. cit.</em>, 189 s., e, fra le numerose, già Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2005, n. 24895. Più recentemente, si veda Cass. civ., sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8206, per la quale, in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, spetta al danneggiato provare la condotta colposa dell’Amministrazione, la cui responsabilità è ascrivibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e non già dell’art. 2052 cod. civ. (nella specie, trattavasi di un automobilista danneggiato dalla collisione con un capriolo, che lamentava l’omessa apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su strada). Altrettanto<strong> significativa è, altresì, </strong>Cass. civ., sez. III, ord. 27 febbraio 2019, n. 5722, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione non sarebbe risarcibile ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., non solo perché lo stato di libertà della selvaggina è ritenuto incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia gravante sull’Amministrazione, ma anche perché, dopo l’entrata in vigore della legge n. 157/1992, l’onere probatorio prescritto <em>ex </em>art. 2043 cod. civ. impone al danneggiato di provare una condotta colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si veda, in particolare, Corte Cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Così, Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22632 (per un commento alla sentenza, si veda L. Felleti, <em>La nozione di utente dell</em><em>’animale ai sensi dell</em><em>’art. 2052 c.c.: punti fermi e questioni ancora aperte</em>, in <em>Resp</em><em>. </em><em>civ. e </em><em>prev</em><em>.</em>, (3), 2013, pp. 862 ss. Negli esatti termini, Cass. civ., sez. III, sent. 28 luglio 2014, n. 17091.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ancora, Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22632.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Hanno ricondotto nell’obbligo di custodia il fondamento della responsabilità <em>ex </em>art. 2052 cod. civ., fra i molti, A. De Cupis, <em>Fatti illeciti</em>, in <em>Comm. cod. civ. Scialoja-Branca</em>, <em>sub</em> artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1971, 89 ss. e M. Bianca, <em>Diritto civile, V, La responsabilità</em>, Milano, 1994, 725 ss. Tra le numerose pronunce della Suprema Corte orientate in tal senso, si veda significativamente Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1638, in <em>Danno resp</em>., 2000, 397, con nota di F. Di Ciommo, <em>Il cinghiale carica, nessuno risponde: brevi appunti sulla (ir)risarcibilità dei danni causati da animali selvatici</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si veda, ad esempio, Cass. civ., 2 ottobre 1998, n. 9794.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> È orientato in tal senso M. Bianca, <em>Diritto civile</em>, cit., pp. 725 s., per il quale l’art. 2052 cod. civ. prevede, a carico del custode, una presunzione legale di colpa per violazione del dovere di diligente custodia dell’animale. Si veda anche, in senso conforme, Cass. civ., 19 maggio 2009, n. 11570, in <em>Foro it</em>., 2010, I, c. 2706.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a>  Sono favorevoli, fra i molti, ad una ricostruzione oggettivistica della responsabilità <em>ex </em>art. 2052 cod. civ.: M. Franzoni, <em>L’illecito</em>, I, in <em>Trattato della responsabilità civile</em>, Milano, 2010, pp. 538 ss.; P.G. Monateri, <em>La responsabilità civile</em>, Torino, 2006, p. 476; G. Visintini, <em>Trattato breve della responsabilità civile</em>, Padova, 2005, pp. 801 s.; F. Galgano, <em>Diritto civile e commerciale</em>, II, <em>Le obbligazioni e i contratti</em>, Padova, 1999, pp. 382 ss.; M.A. Visca, <em>Responsabilità oggettiva del danno cagionato da animale</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 1999, I, pp. 2108 s.; G. Alpa, M. Bessone, V. Zeno Zencovich, <em>I fatti illeciti</em>, in <em>Tratt. Rescigno</em>, (14), Torino, 1995, in particolare p. 357.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> In tal senso, fra i molti, M. Franzoni, <em>La responsabilità oggettiva. Il danno da cose e da animali</em>, Padova, 1988, in particolare p. 464. In giurisprudenza, tra le numerose in senso conforme, si veda Cass. civ., sez. III, sent. 4 febbraio 2014, n. 2414.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto, si rimanda a Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11785, la quale, con riferimento alla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. (ma con ragionamento estensibile anche all’art. 2052 cod. civ.), evidenzia l’erroneità dell’espressione «<em>colpa nella custodia</em>», ritenendo preferibile il concetto di «<em>rischio da custodia</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il più significativo punto di svolta di questo nuovo indirizzo è costituito da Cass. civ., sez. III, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, in cui si precisa che il criterio di imputazione della responsabilità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. per i danni cagionati dalla fauna selvatica si fonda, da un lato, sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e non sul dovere di custodia nonché, dall’altro, sulla circostanza che le specie selvatiche protette dalla legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Per un’ampia ricostruzione della fattispecie di cui all’art. 2052 cod. civ., declinata in senso oggettivo, si rimanda, significativamente, a Cass. civ., sez. III, sent. 22 marzo 2013, n. 7260. Sempre in senso favorevole ad una lettura oggettivistica dell’art. 2052 cod. civ. cfr., tra le molte: Cass. civ., sez. III, sent. 7 luglio 2010, n. 16023, in <em>Foro it.</em>, 2011, I, c. 1473 ss.; sez. III, sent. 28 aprile 2010, n. 10189, in <em>Danno e resp</em>., 2010, 841 ss., con nota di A. Batà, A. Spirito, <em>Animale affidato a terzi</em>; sez. III, sent. 21 gennaio 2010, n. 979, in <em>Danno</em><em> e resp</em>., 2010, pp. 913 ss., con nota di P. Santoro, <em>«Mala bestia è questa mia»</em>; sez. III, sent. 30 marzo 2001, n. 4742, in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., 2002, I, 412; sez. III, sent. 4 dicembre 1998, n. 12307.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Così, <strong>Cass. civ.</strong><strong>, </strong><strong>sez</strong>. VI-3, ord. <em>26 maggio 2020</em><em>, </em>n. 9661.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> <em>Ibidem</em>. Negli esatti termini, si veda, <em>ex multis</em>, Cass civ., sez. III, sent. 22 dicembre 2015, n. 25738. Per un ampia rassegna di giurisprudenza sull’art. 2052 cod. civ., si rimanda ad A. Cocchi, <em>Responsabilità per danno cagionato dagli animali: quali frontiere giurisprudenziali?</em>, in <em>Resp</em><em>. civ</em><em>. e prev</em>., (3), 2018, pp. 790 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Per un caso di responsabilità imputabile direttamente alla Provincia, si veda Cass. civ., sez. III, sent. 9 agosto 2016, n. 16642.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sulla responsabilità dell’ente parco in ordine ai sinistri automobilistici cagionati da fauna selvatica, cfr. Trib. Pescara, 9 febbraio 2016, n. 175, per il quale il danno è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in relazione ai poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna stanziale nel parco nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Si veda, in particolare, la recente <strong>Cass. civ.</strong><strong>, sez. III, ord. 27 aprile 2023, n. 11107</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Ci si riferisce a Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Trattasi di indirizzo ormai pacifico in giurisprudenza. Su tutte, si veda Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11785, secondo cui la società di gestione del tratto autostradale non può sottrarsi alla propria responsabilità per lo scontro tra un automobilista e un capriolo che attraversa improvvisamente la carreggiata, allegando il fatto che la rete di recinzione fosse integra. In tal caso, la Suprema Corte coglie l’occasione per affermare la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. (su cui v., in senso conforme, fra le molte, Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11016 e sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427), responsabilità che troverebbe fondamento «<em>nell</em><em>’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assume anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi</em>», sebbene, a nostro avviso, sarebbe stato preferibile qualificare la responsabilità <em>de qua </em>come responsabilità contrattuale, nel senso sopra specificato e accolto da altro indirizzo giurisprudenziale. Sulla responsabilità dell’ente gestore, si vedano, tra le numerose, negli esatti termini: Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006 nn. 15383 e 15384; sez. III, 2 febbraio 2007 n. 2308; sez. III, 29 marzo 2007, n.7763.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Per un approfondimento sul punto, con i dovuti richiami giurisprudenziali, v. <em>infra</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a>  Sul punto, cfr., conformemente: Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2011, n. 4202; Id., 16 novembre 2010, n. 23095; Id., 13 gennaio 2009, n. 467; Id., 7 aprile 2008, n. 8953.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Così, <em>ex multis</em>, Cass. civ., sez. VI, ord. 17 settembre 2019, n. 23151; <a href="https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&amp;idDocMaster=6778069&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">sez. III, ord. 31 luglio 2017, n. 18952</a>; sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727. Per un caso di responsabilità attribuita direttamente alla Provincia, si veda anche Cass. civ., sez. III, sent. 9 agosto 2016, n. 16642. Sulla distribuzione della responsabilità tra Regione e Provincia in ordine ai danni cagionati dalla fauna selvatica presente nei rispettivi territori, si rimanda a Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2018, n. 13488.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Così, Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2011, n. 4202.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Sul punto, si veda, significativamente, Cass. civ., sez. III, sent. 21 giugno 2016, n. 12727, secondo cui, poiché la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici va imputata all’ente affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, è necessario indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o invece sia un mero “<em>nudus minister</em>”, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa: nel caso di specie, sono state ritenute responsabili le aziende venatorie <em>ex </em>art. 43 della legge Regione Emilia-Romagna, n. 8 del 1994, in ordine ai danni arrecati alle coltivazioni nel territorio emiliano-romagnolo dai caprioli (ritenuti animali “cacciabili”), residuando in capo alle Province la sola responsabilità per i danni provocati nell’intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia espressamente vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse. Cfr., negli esatti termini: Cass. civ., sez. VI, ord. 17 settembre 2019, n. 23151; sez. III, ord. 21 giugno 2016, n. 12727, cit.; sez. III, sent., 6 dicembre 2011, n. 26197.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a>  Imputano direttamente alla Provincia la responsabilità dei danni cagionati dalla fauna selvatica, ad esempio, le seguenti pronunce della Suprema Corte: Cass. civ., sez. III, ord. 13 ottobre 2017, n. 24089; sez. III, 12 maggio 2017, n. 11785; sez. III, 8 febbraio 2016, n. 2374; sez. VI, 19 giugno 2015, n. 12808.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Sulla operatività del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anche nei giudizi civili di risarcimento del danno, si veda Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255. Sull’incidenza della stabilità degli indirizzi giurisprudenziali in relazione al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, cfr., <em>ex multis</em>, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2018, n. 7833.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Sotto questo profilo, la sentenza in epìgrafe si conforma pienamente a Cass. civ., sez. III, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, già richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Si veda, in senso conforme, anche Corte Cass., sez. III, 22 giugno 2020, n. 12113.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Per un approfondimento sul tema, con i dovuti richiami giurisprudenziali, si rinvia al prosieguo della trattazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Sul punto, si veda Trib. Pescara, 9 febbraio 2016, n. 175, per il quale, nel caso di sinistro subìto da un motociclista in conseguenza della presenza sulla carreggiata di un cervo, il diritto al risarcimento del danno rivolto all’ente responsabile dell’amministrazione e della gestione del territorio e della fauna selvatica (nella specie trattavasi di un ente parco) viene meno se si dimostra che il danneggiato percorreva la carreggiata con velocità eccessiva, tale da non permettergli di avvedersi e di schivare per tempo l’animale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a>  Sul punto, cfr., conformemente, <a href="https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&amp;idDocMaster=5032686&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373</a>; Id., 6 agosto 2002, n. 11780.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Ci si riferisce a <strong>Cass. civ.</strong><strong>, sez. III, ord. 27 aprile 2023, n. 11107</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Si veda, negli esatti termini, anche Cass. civ., sez. III, sent. 20 maggio 2016, n. 10402, secondo cui la responsabilità <em>ex </em>art. 2052 cod. civ. del proprietario o di chi si serve di un animale «<em>si fonda non su un comportamento o un</em><em>’attività </em><em>– commissiva od omissiva </em><em>– ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l</em><em>’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale </em><em>– a carico del convenuto </em><em>– può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità</em>» (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l’invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l’animale fin da cucciolo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Si vedano in tal senso: Cass. civ., sez. III, ord. 18 giugno 2019, n. 16295; <a href="https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&amp;idDocMaster=7911601&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">Id., 5 marzo 2019, n. 6326</a>; sez. VI, ord. 23 gennaio 2019, n. 1725; sez. III, sent. 9 agosto 2016, n. 16642.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Anche sotto questo profilo, la sentenza in epìgrafe si conforma a Cass. civ., sez. III, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, più volte richiamata, in cui si chiarisce che, nel caso di specie, la legittimazione passiva per l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se dette funzioni siano eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti. La pronuncia ora richiamata ribadisce inoltre che la Regione può sempre rivalersi – anche attraverso chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato – nei confronti degli enti cui sarebbe in concreto spettata l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno in sede di esercizio di funzioni proprie o delegate. In verità, anche in passato la legittimazione passiva a carico della Regione è stata parimenti affermata dalla Suprema Corte, anche se invocando a titolo di responsabilità l’art. 2043 cod. civ. anziché l’art. 2052 cod. civ.: così, si­gnificativamente, Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4806.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Si veda, in particolare, Cass. civ, sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3023, in cui testualmente si afferma che «<em>Nell</em><em>’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell</em><em>’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte </em><em>– per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari </em><em>– da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell</em><em>’esercizio di funzioni proprie o delegate, l</em><em>’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Così, Cass. civ., sez. III, ord. 21 novembre 2017, n. 27543.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Si veda inoltre, conformemente, Cass. civ, sez. III, 21 novembre 2008, n. 27673.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> In tal senso, <em>ex multis</em>: Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13392; sez. III, 19 aprile 2018 n. 9640; sez. VI, 31 gennaio 2018 n. 2471.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Così, Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7037.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Così, Cass. civ., sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 27801.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Così, Trib. Milano 16 gennaio 2020, n. 413.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Giurisprudenza ormai costante. Si veda, emblematicamente, Cass. civ., sez. III, sent. 9 agosto 2016, n. 16642, secondo cui i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane ai sensi della legge regionale Toscana n. 3 del 1994, che imputa alle medesime la responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non impongono specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all’ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative (nel caso di specie, la Suprema Corte, in relazione al danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Provincia di Siena, giacché quest’ultima si era attivata per installare lungo la strada un segnale stradale di pericolo, attestante l’attraversamento di animali selvatici). Cfr., negli esatti termini: Cass. civ, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080; sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellamministrazione-regionale-per-i-danni-cagionati-da-animali-selvatici-una-rilettura-aggiornata-di-cass-civ-sez-iii-6-luglio-2020-n-13848/">La responsabilità dell’amministrazione regionale per i danni cagionati da animali selvatici: una rilettura aggiornata di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Diniego e revoca del permesso di soggiorno come misure sanzionatorie per la violazione dell’obbligo di integrazione dello straniero (a margine di TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, sez. I, n. 346/2022).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/diniego-e-revoca-del-permesso-di-soggiorno-come-misure-sanzionatorie-per-la-violazione-dellobbligo-di-integrazione-dello-straniero-a-margine-di-tar-emilia-romagna-parma-sez-i-n-346-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:43:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/diniego-e-revoca-del-permesso-di-soggiorno-come-misure-sanzionatorie-per-la-violazione-dellobbligo-di-integrazione-dello-straniero-a-margine-di-tar-emilia-romagna-parma-sez-i-n-346-2022/">Diniego e revoca del permesso di soggiorno come misure sanzionatorie per la violazione dell’obbligo di integrazione dello straniero (a margine di TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, sez. I, n. 346/2022).</a></p>
<p>A cura di Armando Giuffrida Sommario: 1. Il fatto. ‒ 2. La giurisprudenza in materia. ‒ 3. La sentenza in commento: un monito ad una maggiore responsabilizzazione del migrante accolto. ‒ 4. (segue): richiami alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione. ‒ 5. Il rinnovo del permesso di soggiorno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/diniego-e-revoca-del-permesso-di-soggiorno-come-misure-sanzionatorie-per-la-violazione-dellobbligo-di-integrazione-dello-straniero-a-margine-di-tar-emilia-romagna-parma-sez-i-n-346-2022/">Diniego e revoca del permesso di soggiorno come misure sanzionatorie per la violazione dell’obbligo di integrazione dello straniero (a margine di TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, sez. I, n. 346/2022).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><strong>A cura di Armando Giuffrida</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il fatto. ‒ 2. La giurisprudenza in materia. ‒ 3. La sentenza in commento: un monito ad una maggiore responsabilizzazione del migrante accolto. ‒ 4. <em>(segue):</em> richiami alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione. ‒ 5. Il rinnovo del permesso di soggiorno come “premio” per l’accertata integrazione dello straniero nella comunità accogliente. ‒ 6. Revoca e mancato rinnovo del permesso di soggiorno come “sanzioni” per la mancata integrazione dello straniero. – 7. Considerazioni conclusive</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Il fatto</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La decisione in epìgrafe, pur innestandosi in un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa e ordinaria (di legittimità e di merito) e, segnatamente, della medesima Sezione parmense del Tribunale amministrativo emiliano romagnolo, merita di essere segnalata perché nella sua ampia motivazione offre svariati spunti di riflessione sul tema ‒ di grande attualità ‒ afferente al <em>dovere di integrarsi</em> nella comunità accogliente, gravante sul titolare di un permesso di soggiorno nel nostro Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda vede come protagonista un cittadino straniero, entrato anni fa in Italia come richiedente asilo politico, il quale ha da subito beneficiato di un permesso per protezione sussidiaria internazionale, in seguito convertito in permesso per lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Questura di Reggio Emilia, avendo successivamente accertato d’ufficio una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché la pendenza di un altro procedimento penale, notificava all’interessato l’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi decideva di costituirsi nel procedimento con memorie difensive, anche a sostegno di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che aveva autonomamente presentato nelle more della notifica dell’avvio del procedimento di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Questore, preso atto delle memorie, disponeva, purtuttavia, la revoca del permesso di soggiorno e, al contempo, rigettava l’istanza di rinnovo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cittadino straniero ricorreva così innanzi al giudice amministrativo parmense, deducendo svariati profili di illegittimità e di eccesso di potere, per richiedere l’annullamento del provvedimento limitativo, previa sospensione della sua efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigettata l’istanza di sospensiva innanzi al giudice di prime cure e in appello, il ricorso veniva respinto anche nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito, in breve, le motivazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, per il Collegio «<em>il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato con riferimento alla pericolosità sociale dell’odierno ricorrente ed i precedenti penali dello stesso sono stati debitamente considerati e valutati dall’Amministrazione ed hanno contribuito al giudizio di pericolosità sociale dello stesso con giudizio del tutto logico ed immune da censure</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, risulta infondato il tentativo di alleggerire il grado di pericolosità sociale dello straniero-ricorrente, allorquando egli invoca, nel caso di specie, la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, atteso che tutti i reati e i procedimenti penali a lui contestati costituiscono <em>in ogni caso </em>seri indici di pericolosità sociale. Ciò vale, anzitutto, con riguardo al reato di detenzione di sostanze stupefacenti perché, ai fini dell’emissione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, è irrilevante la circostanza che lo straniero abbia detenuto solo “droghe leggere” in quanto l’ordinamento considera illegittima <em>ogni ipotesi</em> di detenzione di sostanze stupefacenti e, come tale, sintomatica della pericolosità sociale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Inoltre, sono parimenti giudicati sintomatici di pericolosità sociale l’ulteriore condanna per guida in stato di ebbrezza e i procedimenti penali pendenti per lesione personale aggravata e per utilizzo indebito di carte di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto infondata è la seconda censura di illegittimità contestata a motivo dei legami familiari esistenti in Italia, ossia che la famiglia dello straniero si sostenga con i redditi da lavoro di quest’ultimo e che «<em>la presenza del padre all’interno del nucleo famigliare sia sempre e comunque da ritenere fondamentale, come peraltro la giurisprudenza dei Tribunali Minorili in merito ai ricorsi ex art. 31 T.U. Immigrazione ha da tempo riconosciuto</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici amministrativi parmensi, invece, la Questura di Reggio Emilia ha compiutamente valutato la situazione familiare del ricorrente e i legami di parentela esistenti sicché risultano pienamente legittimi tanto il giudizio di pericolosità del ricorrente (formulato in concreto), quanto i conseguenti provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno e di diniego del rinnovo.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò per svariate ragioni: perché le ragioni familiari non possono prevalere nel giudizio sulla pericolosità sociale in quanto nel caso di specie la coniuge del ricorrente è stata, addirittura, complice nella commissione dei reati relativi agli stupefacenti; perché «<em>la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano</em>»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>; perché la circostanza che la famiglia del ricorrente si sostenga con i redditi da lavoro di quest’ultimo non esclude affatto il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente, ma, anzi, lo giustifica ulteriormente. Secondo un consolidato indirizzo degli stessi giudici amministrativi parmensi, infatti, «<em>lo svolgimento di una attività lavorativa, la sussistenza dello stato (successivamente cessato) di convivenza non sono, come vorrebbe il ricorrente, elementi spendibili a sostegno della pretesa irrazionalità della scelta amministrativa in questa sede contestata né tanto meno possono integrare cause ostative all’adozione di provvedimenti ablativi a carico del titolare di un permesso di soggiorno atteso che, al contrario, comprovano che il ricorrente ha goduto di una pluralità di condizioni favorevoli all’inserimento nel contesto sociale che avrebbero dovuto favorire il processo di integrazione dell’interessato che richiede quale presupposto indefettibile un acquisito rispetto per l’ordinamento giuridico del Paese ospitante</em>»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio giudicante ha quindi accolto le ragioni dell’Amministra­zione resistente, in quanto la revoca del permesso di soggiorno disposta dalla Questura di Parma di fatto rispecchia il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (anche parmense) favorevole a fondare il giudizio di pericolosità sociale sulla base di accertamenti ‒ definitivi e non definitivi ‒ di responsabilità. Al riguardo, il Collegio richiama un’importante pronuncia del Consiglio di Stato del 2018, secondo la quale il giudizio sulla pericolosità del soggetto, previsto dalla norma attributiva del potere, «<em>prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta – a prescindere dall’esito del procedimento penale o dall’applicazione delle misure di prevenzione – che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato</em>»<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato così respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali nella misura liquidata nel dispositivo.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>La giurisprudenza in materia</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come già anticipato, la decisione in commento si innesta in un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (amministrativo ed ordinario) e, in particolare, conferma la posizione da tempo assunta dalla Prima Sezione del Tribunale amministrativo emiliano romagnolo, sezione staccata di Parma.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare pertanto opportuno procedere ad una preliminare disamina di talune delle più recenti pronunce intervenute sulle principali questioni “poste sul tappeto” dai giudici amministrativi parmensi e da cui sarà possibile poi trarre spunti di riflessione sul tema ‒ attualissimo e ampiamente discusso ‒ afferente al <em>dovere di integrarsi</em> nel contesto sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, il principale <em>thema decidendum</em> della sentenza in commento ruota attorno al giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già evidenziato, trattasi di valutazione che costituisce il necessario presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno e che viene formulata sulla base di accertamenti ‒ definitivi e non definitivi ‒ di responsabilità a carico dello straniero.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici parmensi, detta valutazione, definita come una «<em>clausola generale</em>», non richiede necessariamente l’accerta­mento di episodi di responsabilità acclarati con sentenze <em>definitive</em> di condanna (nel caso di specie sono emersi due precedenti penali definitivi), essendo vieppiù sufficiente accertare la pericolosità sociale del cittadino straniero sulla scorta di provvedimenti <em>non definitivi</em>, tali da offrire un serio quadro indiziario a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">E in effetti sono numerose le pronunce rintracciabili nei repertori di giurisprudenza nelle quali ‒ come nel caso in esame ‒ si ribadisce che la pericolosità sociale possa essere desunta non solo dall’accertamento di precedenti penali, ma <em>da ogni possibile elemento utile</em> ad offrire un quadro certo sulla effettiva pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Anzi, si ritrovano persino pronunce (anche dello stesso giudice amministrativo parmense) che, sulla scorta di copiosa giurisprudenza, ritengono sufficiente l’allegazione di un <em>unico accertamento definitivo di responsabilità penale</em>, quale presupposto per l’applicazione della misura della revoca del permesso di soggiorno, qualora sussista un solido quadro indiziario in merito alla sua pericolosità sociale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, giusto il disposto dell’art. 1, d.lgs. n. 286/1998<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé, naturalmente, che la valutazione della pericolosità sociale dello straniero, pur ampiamente discrezionale, va effettuata in modo rigoroso e suffragata da ampia motivazione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questa linea si pone anzitutto, e da tempo, la Suprema Corte di cassazione, la quale, anche di recente, ha ribadito che il giudice di pace, al fine di verificare se lo straniero rientri in una delle categorie di persone pericolose <em>ope legis </em>ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. <em>c</em>), d.lgs. n. 286/1998, non può circoscrivere la propria valutazione ai soli precedenti penali, ma deve compiere un accertamento <em>oggettivo</em> (e non meramente soggettivo) degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il proprio giudizio all’esame complessivo della personalità dello straniero, da desumersi anche sulla base della sua condotta di vita e delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando <em>in concreto</em> l’at­tualità della sua pericolosità sociale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche i giudici di Palazzo Spada sono orientati nella medesima direzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Paradigmatica, fra le numerose, è la decisione assunta pochi anni or sono in cui si ribadisce che, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale è in effetti già stata compiuta dal legislatore, sicché, in caso di condanna, <em>anche in via non definitiva</em>, dello straniero per uno dei reati c.d. ostativi, ossia comportanti l’arresto obbligatorio (nel caso di specie, la detenzione di sostanze stupefacenti), il Questore sarebbe addirittura esonerato – in quanto non gli competerebbe ­– dall’esprimere valutazioni in merito, tranne qualora vi sia prova dell’esisten­za di vincoli familiari<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questa linea si pongono infatti numerose pronunce della giurisprudenza (amministrativa e non), favorevoli ad esonerare il Questore dall’eseguire accertamenti puntuali in presenza di reati ostativi. Anzi, in taluni casi, è stato finanche ritenuto irrilevante il giudizio di non pericolosità espresso dal magistrato di sorveglianza, come a breve si preciserà meglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Significativa, al riguardo, è una pronuncia dei giudici amministrativi parmensi (già richiamata) per i quali non v’è dubbio che la Questura, in sede di valutazione della pericolosità sociale dello straniero ai fini della concessione o della revoca del permesso di soggiorno UE, disponga di un ampio potere discrezionale sicché è da escludere ogni rilievo di incongruità o irragionevolezza nell’operato dell’Amministra­zione resistente, avendo quest’ultima a suo tempo (ri)valu­tato la posizione dello straniero ricorrente alla luce delle emergenze istruttorie<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Secondo questa pronuncia non vale ad alleggerire la posizione dello straniero la sussistenza di una stabile attività lavorativa e la disponibilità di un alloggio in cui egli risiede con la propria famiglia, circostanze che dovrebbero dimostrare il raggiungimento di un’integrazione sociale. In tal caso, infatti, il Collegio giudicante, richiamando un precedente indirizzo della medesima Sezione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ha affermato che la sussistenza di siffatti presupposti dimostra piuttosto l’esatto contrario, ossia la scarsa propensione del ricorrente ad integrarsi effettivamente nel tessuto sociale nazionale, giacché egli preferisce dedicarsi alla commissione di reati, anche gravi, pur trovandosi a vivere una condizione altamente favorevole al suo pieno inserimento sociale, disponendo di un lavoro stabile e di una altrettanto stabile collocazione abitativa insieme alla propria famiglia<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, con riguardo alle condanne per i reati in materia di sostanze stupefacenti, la sentenza in epìgrafe richiama espressamente un precedente della medesima sezione del tribunale amministrativo parmense, laddove si afferma che «<em>le condanne per i reati in tema di stupefacenti di cui all’art. 73 DPR 309 non richiedono una valutazione della pericolosità sociale, in quanto si tratta di una tipologia di reato indice di contiguità del soggetto ad organizzazioni criminali (v. tra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 07/03/2017, n. 1069), fonte di particolare allarme sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III &#8211; 2/3/2015 n. 1027)</em>»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questa linea giova richiamare anche una pronuncia del Tar Marche del 2019<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, il quale ha statuito che, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 286/1998, in caso di condanna, <em>anche non definitiva</em>, del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno costituisce per l’autorità competente un <em>atto vincolato</em>, non essendo a tal fine necessaria alcuna ulteriore valutazione in ordine alla pericolosità sociale e al grado di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione di eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell’interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Forse ancor più significativa di questo rigoroso indirizzo giurisprudenziale è altresì una quasi coeva pronuncia del Tar de L’Aquila<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, la quale, richiamando l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ha statuito che le condanne in materia di stupefacenti siano da ritenere come <em>automaticamente ostative</em> al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in favore dello straniero extracomunitario, qualunque sia la pena detentiva riportata. La decisione ora richiamata, a causa del disvalore attribuito dal legislatore a siffatte fattispecie di reato, si spinge sino ad escludere ogni rilevanza alla concessione della sospensione condizionale della pena, dovendosi <em>in primis </em>assicurare piena tutela al bene primario della sicurezza pubblica: la presenza di una sola di siffatte condanne toglierebbe ogni potere discrezionale all’Amministrazione, che finirebbe per essere tenuta a dare immediata applicazione al disposto normativo. Pertanto, sotto questo profilo, a nulla rileverebbe finanche il <em>giudizio di</em> <em>non pericolosità</em> espresso dal magistrato di sorveglianza, trattandosi di una valutazione circoscrivibile all’ambito prettamente penalistico e, come tale, estraneo alla sfera di valutazione dell’Ammi­nistrazione sulla sussistenza dei presupposti per il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per pericolosità sociale dello straniero in presenza di condanne penali per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non mancano, tuttavia, anzi sono assai numerose, le pronunce di segno contrario, tendenti a fare comunque salvo il potere discrezionale di accertamento del Questore, pur in presenza di reati ostativi. Si è così affermato che, in caso di rinnovo di un permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario che abbia commesso reati ostativi, l’esistenza di precedenti condanne penali non costituirebbe, di per sé, motivo automatico di diniego, dovendo l’autorità amministrativa tenere comunque in considerazione anche la durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e familiare e la situazione economica del soggetto interessato<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Trattasi di indirizzo rintracciabile anche nella giurisprudenza ordinaria<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, al di là delle oscillazioni testé riportate in materia di reati c.d. ostativi, in giurisprudenza è comunque pacifico che la valutazione del Questore, ancorché ampiamente discrezionale, debba essere effettuata in modo rigoroso e suffragata da ampia motivazione, come d’altronde ribadito dalla sentenza in commento e vieppiù dalla più recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, oltre alle pronunce testé richiamate su questa linea, si segnala il Tribunale amministrativo per la Toscana, il quale qualche anno fa, a proposito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha più volte insistito sulla necessità di procedere, alla luce della normativa ora vigente, ad una specifica valutazione della pericolosità da effettuarsi <em>caso per caso</em>, tenendo conto non solo del titolo di reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma di ogni ulteriore elemento fattuale (come il numero delle condanne, la risalenza nel tempo del reato, la condotta tenuta dallo straniero dopo la condanna, la fattispecie di reato, aggravata o attenuata, la condizione familiare, l’esisten­za di un’attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno con conseguente radicamento nel territorio nazionale, etc.), al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato che tenga appunto conto dell’effettiva situazione di ciascun cittadino straniero<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo è altresì opportuno rammentare che numerose pronunce insistono sulla necessità che le questure, in sede di valutazione delle istanze di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno (nel caso di specie, per stranieri lungo soggiornanti), procedano ad un rigoroso accertamento degli ulteriori elementi che concorrono, spesso in misura determinante, alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale, sotteso a siffatta valutazione. Così, accanto a decisioni che si soffermano sulla regolarità della documentazione prodotta<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> e sulla traduzione del provvedimento di diniego nella lingua madre dello straniero<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, se ne aggiungono altre che pongono l’accento sulla sistemazione abitativa di quest’ultimo, effettiva e non meramente fittizia<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, e altre ancora che circoscrivono i vincoli familiari ai soli coniuge e figli e non anche ad altri parenti, pur stretti (come i fratelli)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. E non mancano neppure pronunce che ribadiscono la necessità di estendere anche allo straniero gli istituti di garanzia procedimentale nel corso dell’<em>iter</em> amministrativo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, come la comunicazione di avvio del procedimento<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> o la comunicazione di preavviso di rigetto <em>ex </em>art. 10-<em>bis</em>, l. 7 agosto 1990, n. 241<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In chiusura, merita di essere citata una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, che, con riferimento alla revoca di un permesso UE per lungo soggiornanti, ha ribadito che il giudizio di pericolosità sociale dello straniero deve essere sorretto da <em>una motivazione articolata su più elementi</em> e non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, avendo riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato ed escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>La sentenza in commento: un monito ad una maggiore responsabilizzazione del migrante accolto</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come già evidenziato, la sentenza in epìgrafe, pur non significativamente innovativa sotto il profilo giurisprudenziale, offre tuttavia spunti per sollecitare riflessioni di carattere generale sul tema, di grande attualità, afferente al <em>dovere</em> <em>di integrarsi</em> nella comunità accogliente, gravante sui beneficiari di un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, come numerose altre di analogo tenore rintracciabili in giurisprudenza, sembra in effetti collocarsi nel solco di quelle punte avanzate della dottrina amministrativistica<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, e non solo<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, tese ad orientare l’atten­zio­ne – senza pregiudizi ideologici – dal (solo) piano dei <em>diritti</em> ad (anche) quello dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità</em>. In altri termini, essa coniuga sostanzialmente il tema dei <em>diritti</em> dei migranti – assolutamente pacifico e vieppiù coperto da garanzie costituzionali e da vincoli internazionali ed europei – con la logica del <em>dovere d’in­tegrarsi </em>nella comunità accogliente e dunque con la necessità di attribuire ai migranti un preciso<em> obbligo di partecipazione attiva al percorso d’integrazio­ne</em>, tali da renderli direttamente responsabili del proprio destino.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi di impostazione non sempre condivisa ‒ soprattutto nella dottrina di stampo sociologico o comunque di matrice metagiuridica<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> ‒, ma che si sta via via diffondendo e, in effetti, meriterebbe una più attenta considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo prettamente giuridico questa logica di maggiore responsabilizzazione degli stranieri soggiornanti nel territorio nazionale trae ispirazione (in particolare, ma non solo) dal­l’i­sti­tuto dell’accordo di integrazione<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[31]</sup></a> e dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integra­zio­ne.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’accordo di integrazione, si tratta di un istituto innestato poco più di dieci anni fa, tra molte polemiche, nel tessuto normativo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico in materia d’im­migrazione) e che i migranti ‒ <em>di regola</em> ‒ sono tenuti a sottoscrivere al momento del loro ingresso nel territorio nazionale, onde ottenere il rilascio del permesso di soggiorno: tale adempimento costituisce dunque requisito essenziale per assicurare la permanenza nel territorio nazionale<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, l’accordo consiste nell’impegno, assunto formal­mente innanzi allo Stato italiano (nella specie, in Questura), ad acquisire determi­nate conoscenze linguistiche e culturali nonché a svolgere attività aggiuntive, in ogni caso sintomatiche della volontà di integrarsi nella società italiana, da accertarsi attraverso un singolare sistema di crediti, la cui perdita comporta la risoluzione del­l’ac­cordo e la revoca del permesso di soggiorno, con conseguente espulsione dal territorio nazionale. Attraverso questa sorta di contratto ‒ <em>rectius</em>: di <em>accordo amministrativo</em><a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a><em> ‒</em> viene così imposto ai migranti uno specifico <em>dovere d’in­tegrazione</em>, puntualmente sanzionato, qualora disatteso.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, lo straniero che vanti determinati requisiti – un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e delle regole fondamentali del nostro ordi­namento giuridico e che aderisca alla <em>Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte­grazione</em> (su cui v. <em>infra</em>) – si vede concesso da subito dieci punti di credito. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno egli può allegare nuovi crediti rispetto a quelli iniziali, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’as­senza di violazioni di norme civili, penali, amministrative e tributarie, l’avve­nu­to superamento di un corso organizzato che attesti il raggiungimento di un livello adeguato d’integrazione sociale e culturale ed infine la partecipazione alla vita economica e sociale della comunità nazionale e locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, si prevede l’eventuale recupero dei crediti perduti attraverso attività socialmente utili, e, nel caso di azzeramento dei punti iniziali, la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione. Lo straniero può infatti subire una decurtazione dei punti qualora incorra in una condanna penale non definitiva, o commetta un illecito amministrativo o tributario, o sia sottoposto a misure di sicurezza personale; anche la mancata partecipazione ai corsi di educazione civica incide negativamente sull’entità dei crediti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma è sempre possibile ‒ ed anzi auspicabile ‒ che i crediti inizialmente attribuiti aumentino, ad esempio perché il migrante raggiunge un significativo livello di conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica, o consegue titoli di studio, o è impegnato nel volontariato, o abbia acquistato un’immobile per la sua abita­zio­ne.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime giuridico dell’accordo di integrazione non è applicabile a tutti gli stranieri che facciano ingresso nel nostro territorio. Ne sono infatti esenti coloro che si soffermano per un breve lasso di tempo per motivi di turismo oppure i cittadini europei, per i quali è sufficiente una semplice attestazione anagrafica, potendo beneficiare del regime di libera circolazione intro­dotto dagli Accordi di Schengen, ormai entrati a pieno titolo nel­l’<em>acquis </em>comunitario con la sottoscrizione del trattato di Amsterdam (1997).</p>
<p style="text-align: justify;">L’ob­bligo del permesso di soggiorno, e della sottoscrizione dell’ac­cordo di integrazione, grava pertanto <em>solo sui cittadini di Paesi terzi</em> – ossia non appartenenti all’Unione europea –, che sono i destinatari predestinati alla rigida disciplina di controllo delle frontiere, fissata dalla normativa interna, dagli accordi di Schengen e dalle successive fonti europee di attuazione. La rigidità degli ingressi alle frontiere viene tuttavia temperata a vantaggio di talune categorie di individui per ragioni umanitarie o per alti meriti personali<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso l’introdu­zione dell’accordo d’integrazione il legislatore si propone di forgiare uno strumento operativo per favorire l’<em>in­clusione</em> dei migranti nella nostra comunità nazionale. Invero, uno degli aspetti caratterizzanti (e più discussi) della disciplina dell’accordo d’inte­gra­zio­ne attiene al ribaltamento dell’impian­to originario del t.u. immigrazione del 1998, laddove il c.d. permesso a punti impone ai migranti un preciso<em> obbligo di partecipazione attiva al percorso di integrazio­ne</em>, rendendoli direttamente responsabili del proprio destino. Il suo obiettivo primario consiste appunto nel promuovere il conseguimento dell’<em>inte­grazione</em> dello straniero attraverso una più responsabile convivenza con i cittadini italiani, nel rispetto dei valori sanciti dalla Carta costituzionale e con il <em>reciproco impegno</em> a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo di integrazione costituisce dunque il frutto di un mutuo impegno delle parti coinvolte in questo percorso: non solo chi accoglie deve farsi carico di sostenere l’onere del­l’ac­co­glienza, in virtù del dovere di solidarietà sancito nell’art. 3 Cost., ma anche chi sia beneficiato (ossia il migrante che entra nel territorio italiano) deve in qualche misura contraccambiare il beneficiante (ossia chi lo accoglie) e ciò in forza di una sorta di «<em>principio di reciprocità</em>»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso l’accordo di integrazione, lo Stato italiano offre allo straniero l’op­por­tunità di acquisire gli ele­menti essenziali di conoscenza della cultura e della lingua italiana, nella consapevolezza che il loro ap­prendi­mento costituisca non solo un passaggio obbligato per facilitare il processo d’integra­zione nella comunità di accoglienza, <em>ma anche un indicatore del successo del percorso migratorio e della capacità dei migranti di inserirsi professionalmente e socialmente nella comunità italiana</em>. Quanto richiesto allo straniero rappresenta non solo un’opportu­nità, ma un vero e proprio impegno da assumere con <em>piena responsabilità</em> <em>e consapevolezza</em>, sì da essere sanzionato nel caso in cui gli obiettivi <em>minimi</em> d’integrazione richiesti non siano raggiunti<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l’impianto generale di questo complesso <em>iter</em> procedimentale è stato, da subito, severamente censurato dalla dottrina maggioritaria. Anzitutto, si è messa in discussione la stessa definizione di <em>integrazione</em> contemplata nell’art. 4-<em>bis</em>, t.u. 1998<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>, nonché la previsione della sottoscrizione autoritativa di un accordo amministrativo quale condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e il sistema di crediti e debiti per la valutazione del conseguimento di specifici obiettivi di integrazione, che può sfociare nella perdita del permesso di soggiorno e nell’e­spul­sione dal territorio nazionale. Inoltre, si è ritenuta inaccettabile la configurazione del processo d’integrazione non tanto come il progressivo e <em>volontario</em> radicamento sul territorio di accoglienza, quanto piuttosto come l’<em>adem­pi­mento di un vero e proprio obbligo giuridico</em> a carico dello straniero sottoscrittore dell’ac­cordo, vieppiù pesantemente sanzionato in caso di trasgressione<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>. Si è poi scritto che l’indirizzo politico sotteso all’introduzione dell’accordo di integrazione, nel tramutare i diritti sociali – o almeno taluni di essi – in obblighi a carico dello straniero, finirebbe per mettere in secondo piano le inevitabili difficoltà che accompagnano ogni processo d’integrazione, “scaricando” di fatto sulle spalle dello straniero – soggetto normalmente debole e bisognoso di soccorso – la fatica e gli oneri del processo d’integrazione<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>. Infine, si è contestato il profondo mutamento di prospettiva rispetto alla versione originaria del t.u. del 1998: mentre allora il legislatore affidava unicamente allo Stato (e alle regioni e agli enti locali) il compito di promuovere iniziative tese a favorire i percorsi di inte­grazione dei cittadini stranieri, ora l’art. 4-<em>bis</em> prescrive espressamente una <em>partecipazione attiva</em> del ­migrante al proprio percorso di integrazione e a <em>responsabilizzarsi</em> in tal senso<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti si tratta di riflessioni critiche molto serie, in particolare laddove paventano profili di illegittimità costituzionale della disciplina <em>de qua</em><a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. Si avrà modo di ritornare sul punto in sede di conclusioni. Per ora appare necessario, come accennato, dedicare un’altra sosta di approfondimento sulla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integra­zione, al fine di completare il quadro normativo di riferimento sotteso alla sentenza in commento e alla copiosa giurisprudenza da quest’ultima richiamata.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>(segue): richiami alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come già chiarito, la sottoscrizione dell’accordo d’integra­zione impone espressamente al migrante, che intende risiedere stabilmente in Italia, una <em>partecipazione attiva</em> al proprio percorso di integrazione ed una ben definita <em>responsabilizzazione </em>in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è altresì anticipato che è stato proprio con l’approvazione della Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegra­zio­ne, sottoscritta durante il Governo Prodi II con decreto del Ministro del­l’in­terno del 23 aprile 2007 (dunque antecedentemente all’in­troduzio­ne del­l’ac­cordo d’inte­gra­zione)<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a> che, per la prima volta, si è fissato il principio di coinvolgere direttamente lo straniero nel processo d’integra­zio­ne, quale <em>attore consapevole e responsabile</em>, capovolgendo così l’impo­sta­zione generale del t.u. del 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">La Carta dei valori è stata concepita in un periodo storico contraddistinto da forti affluenze migratorie, che da allora hanno fatto assumere al fenomeno un carattere di massa, tale da investire la vita quotidiana di noi cittadini. L’idea che ha animato i suoi compilatori era di definire, con la partecipazione attiva delle rappresentanze religiose, etniche e istituzionali presenti nel nostro Paese, una sorta di proiezione dei princìpi costituzionali ritenuti <em>non negoziabili</em> nei rapporti con i migranti facenti ingresso nel territorio. Si è cercato, in altri termini, di confermare il significato più autentico della nostra Costituzione, tendente al­l’apertura verso il futuro e a una valenza universalistica. Com’è noto, i Padri costituenti, pur agendo in un particolare contesto storico, piuttosto che ricorrere a categorie contingenti, hanno scelto di introdurre valori generali, rivolti alle <em>persone</em> in quanto tali, viste cioè nella loro essenza o identità ontologica: si parla, quindi, di diritti inviolabili del­l’uomo, di eguaglianza giuridica che supera le condizioni personali e sociali, di diritti della famiglia, della libertà della (e nella) scuola, e così via<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Traendo spunto dai principi e dai valori espressi dalla Costituzione italiana e da svariate Carte europee e internazionali di tutela dei diritti umani, la Carta dei valori enùclea, secondo le sue stesse parole, «<em>i princìpi ispiratori dell’ordinamen­to e della società italiana nel­l’accoglienza e regolazione del fenomeno migratorio in un quadro di pluralismo culturale e religioso</em>» attraverso un articolato distribuito in sette sezioni che richiamano svariati valori e princìpi fondamentali dell’ordina-mento costituzionale italiano, come la dignità della persona e i diritti inviolabili (artt. 1-5), i diritti sociali (artt. 6-10), i diritti della famiglia (artt. 16-19), la laicità e la libertà religiosa (artt. 20-26) e gli impegni internazionali del­l’Italia contro la guerra e il terrorismo (artt. 27-29)<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto un profilo strettamente giuridico, la Carta – di cui esistono traduzioni ufficiali in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, russa, romena e tedesca – all’e­poca della sua introduzione (2007) era priva di qualsiasi forza normativa, rivestendo soltanto «<em>valore di direttiva generale per l’Am­mini­stra­zione dell’in­terno</em>»<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante tale limite applicativo, il documento ha acceso un animato dibattito, suscitando opinioni spesso contrapposte, soprattutto in merito alla valenza da attribuire al concetto di <em>integrazio­ne</em><a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. Ma, a prescindere da tali letture, non di rado indotte da pregiudizi ideologici e/o politici, e nonostante gli scarsi effetti concreti suscitati dalla Carta, non se ne può sottacere la rilevanza dal punto di vista ricostruttivo, specialmente laddove introduce un nuovo modello d’inte­gra­zione, teso a fondare le relazioni sociali tra cittadini italiani e nuovi arrivati come essenzialmente gravitanti attorno alla <em>cultura </em>e ai <em>valori </em>autoctoni sopra richiamati, fra cui spiccano la dignità della persona, i principi di libertà e di eguaglianza (e l’eguaglianza tra uomo e donna), la solidarietà, la libertà religiosa e, in generale, la laicità dello Stato italiano<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, in questo contesto l’accordo d’integrazione costituisce un ulteriore salto in avanti, finanche rispetto agli obiettivi prefigurati dai sottoscrittori della Carta: quest’ultima, infatti, come si è accennato, al momento della sua formulazione era concepita non già come documento vincolante per i migranti, ma solo quale mera linea di indirizzo rivolta al Ministero del­l’interno onde accompagnare il cittadino straniero – che <em>spontaneamente</em> lo desiderasse – nell’<em>iter</em> di acquisto della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ac­cordo d’integrazione si spinge invece ben oltre, giacché attribuisce alla Carta dei valori un <em>vero e proprio carattere cogente</em>, in quanto, nel subordinare la regolarità del soggiorno alla contestuale sottoscrizione della Carta e all’accettazione di un percorso di conoscenza degli elementi fondanti la vita civile in Italia, finisce per imporre allo straniero la condivisione del sistema valoriale <em>minimo</em> ivi contenuto, e ciò tanto se egli sia intenzionato all’acquisto della cittadinanza, quanto se sia semplicemente interessato a soggiornare (anche solo temporaneamente) nel territorio italiano<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell’accordo d’integrazione manifesterebbe dunque una svolta “culturalista” nella politica migratoria del nostro Paese, confer­mando l’adesione alla c.d. «<em>civic integration</em>»<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>, ossia ad una visione del­l’integra­zione – da tempo in auge in svariati Paesi europei ed extraeuropei – secondo la quale il superamento di corsi di lingua e/o di orientamento civico deve costituire una condizione necessaria per l’ot­te­ni­mento del permesso di soggiorno e per l’ac­cesso ad alcune prestazioni sociali, convertendo il processo d’integrazione in un vero e proprio <em>obbligo</em> a carico del migrante<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Riservando in sede di conclusioni talune valutazioni sui contenuti della Carta dei valori, per ora è sufficiente ribadire che le forti opposizioni che questo documento ha suscitato, sovente in ambito non squisitamente giuridico, erano più che altro concentrate sulla “filosofia” sottesa alla Carta, imperniata sulla necessità di introdurre nel processo di integrazione profili di maggior responsabilizzazione (anche) a carico dell’im­migrato nonché sull’ac­cetta­zione di un nucleo forte del nostro sistema valoriale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Il rinnovo del permesso di soggiorno come “premio” per l’accertata integrazione dello straniero nella comunità accogliente.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La letteratura non giuridica definisce efficacemente la crisi esistenziale che si accompagna ai processi migratori come il «<em>dramma della doppia assenza</em>»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>, espressione efficacemente coniata per mettere in evidenza la complessa situazione in cui spesso si viene a trovare l’emi­grato-immigrato: da un lato, perché è considerato dalla comunità d’ori­gi­ne come una sorta di “traditore” per averla abbandonata; dal­l’altro, perché è ben difficile che riesca ad integrarsi completamente nel Paese di destinazione. La sua è dunque una posizione ambigua: non del tutto assente dov’è assente e non pienamente presente dov’è presente. E il suo essere “senza luogo” o “fuori luogo” lo priva, più di altri, del «<em>diritto di avere diritti</em>»<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>, essendo «<em>più esposto a ingiustizie, discriminazioni e, in ultima analisi, a lasciarsi attrarre da isolamento e illegalità</em>»<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>. La posizione di «<em>doppia assenza</em>» può quindi ripercuotersi negativamente non solo sui migranti, ma sulla stessa comunità che li accoglie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle contemporanee società multietniche viene perciò sempre più avvertita la necessità di ricercare una soluzione all’annosa questione dell’integrazione degli stranieri, ossia alla ricerca di un modo che assicuri un’accoglienza dignitosa e, al contempo, un’efficace integrazione; e ciò non solo per indubbie ragioni di solidarietà (in Italia imposte <em>in primis </em>dall’art. 2 Cost., interamente dedicato all’<em>uomo</em> in quanto tale e dunque anche allo straniero), ma vieppiù in base a valutazioni squisitamente utilitaristiche giacché una piena integrazione delle comunità immigrate dovrebbe assicurare una significativa riduzione delle situazioni di marginalità sociale che sovente accompagnano l’esistenza dei “nuovi arrivati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, l’accordo d’integrazione, pur con tutti i suoi limiti, offre una definizione giuridica (peraltro la prima in tal senso) di «<em>integrazione</em>» e una “filosofia” di fondo che – ad avviso di chi scrive – contengono elementi di interesse perché contribuiscono in qualche misura ad arricchire il dibattito attorno al­l’in­di­vi­dua­zione dei presupposti necessari per <em>includere</em> e <em>integrare</em> un soggetto in una comunità a lui estranea.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che è còmpito di ogni ordinamento (di cui la comunità includente è espressione) individuare siffatti presupposti a livello generale, è in effetti possibile – e, in fondo, anche ragionevole – che il legislatore imponga al migrante, che intende integrarsi nella società di approdo, la sopportazione di taluni sacrifici di natura economica e la compressione di taluni valori in cui crede, qualora, come talvolta accade, accoglienti e accolti siano portatori di differenti orientamenti religiosi, morali e filosofici.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle complesse dinamiche sociali che vedono contrapposti i nuovi arrivati ai cittadini autoctoni è infatti difficile sottrarsi dall’ap­plicare una sorta di <em>principio di reciprocità</em> in virtù del quale chi è beneficiato (ossia chi entra) debba in qualche misura contraccambiare il beneficiante (ossia chi accoglie), riconoscendosi beneficiato<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>. Trattasi, invero, di esigenza che emerge in tutto il suo vigore allorquando si sia chiamati ad affrontare il tema gravoso della ripartizione dei costi del processo di inclu­sione/inte­gra­zione, ad oggi in massima parte sbilanciato a sfavore di chi accolga e a vantaggio di chi sia accolto<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, se, com’è vero, il complesso processo di integrazione impone di necessità sacrifici e costi (economici, sociali e valoriali), appare vieppiù ragionevole domandarsi se sia ineludibile, dal punto di vista squisitamente giuridico, che gli stessi debbano essere sopportati (esclusivamente o in misura preponderante) da una sola delle parti coinvolte nel processo. O se, al contrario, non sussistano margini affinché <em>entrambe</em> <em>le parti</em> si accollino l’onere di tale percorso, chiedendo così anche al­ migrante di concorrere – in una qualche misura e con le più svariate modalità – a sostenerne il carico economico e a rendersi disponibile a sacrificare parte della propria sfera valoriale, qualora entri in conflitto con quella propria della società accogliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema (vastissimo) della compatibilità dei valori della società accogliente e di chi sia accolto è ricco di implicazioni, anche di ordine metagiuridico. In questa sede, ragionando in termini strettamente giuridici, è necessario rintracciare un ragionevole bilanciamento tra eventuali opposte posizioni “valoriali”, anche perché queste spesso tendono ad acuirsi non solo in presenza di contrapposti orientamenti religiosi, morali e filosofici tra chi accolga e chi sia accolto, ma soprattutto qualora, come nei tempi odierni, esistano ampie sacche di povertà nella società accogliente che non ricevono analoghe attenzioni da parte dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’idea di richiedere a chi desìderi d’essere integrato l’impegno a rispettare taluni valori e, al contempo, di farsi carico – in varia misura e con le forme più disparate, lasciate al libero apprezzamento del legislatore – di parte dei costi legati al suo processo d’integrazione (idea che emerge in modo prorompente dalla disciplina dell’accordo d’integra­zione) non è in effetti da censurare <em>a priori</em>: in effetti, appare ragionevole richiedere a chi aspiri ad essere integrato, non già di rinnegare <em>in toto </em>il proprio sistema valoriale, ma quantomeno di assumere formalmente l’impegno di rispettare i valori essenziali su cui si fonda la comunità che lo ospita e lo accoglie, atteso che siffatta richiesta è essenzialmente finalizzata alla ricerca di una comune e accettabile forma di convivenza.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, non di rado gli individui «<em>preferiscono cedere spazi di libertà pur di ottenere garanzie di inclusione, di rispetto e di riconoscimento come membri di un gruppo</em>»<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>, sino a rendersi disponibili ad accettare e a condividere quantomeno «<em>una sorta di base minima comune</em>»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a> di valori della comunità di accoglienza, il che è la premessa necessaria per gettare le basi per una pacifica convivenza. Non di rado, infatti, i “nuovi arrivati” decidono di lasciarsi alle spalle la terra d’ori­gi­ne e finanche la propria cultura nella convinzione che il proprio successo (e, di riflesso, quello dei propri figli) dipenderà soprattutto dalla capacità di raggiungere un buon livello d’integrazione nella società che li accoglie. Essi sono quindi propensi, o anche ben disponibili, a rinunciare a taluni diritti espressivi della propria identità culturale se ciò li agevola nell’inclusione nella società di accoglienza. D’altro canto, non può negarsi che le possibilità di successo nel percorso d’integrazione si accrescano nella misura in cui il Paese di accoglienza si dimostri favorevole a tutelare e a valorizzare le culture d’origine dei migranti, sempre che queste non confliggano con i valori essenziali della cultura dominante<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale «<em>base minima comune</em>» di valori della comunità di accoglienza consiste – a nostro avviso – nell’accettazione dei diritti fondamentali dell’uomo e nei valori espressi nelle dichiarazioni e nei documenti formulati in sede internazionale, europea e nella nostra Carta costituzionale, i quali costituiscono nel loro complesso i capisaldi valoriali della nostra civiltà. La loro <em>incondizionata</em> accettazione deve poter costituire il <em>minimum </em>necessario richiesto dal nostro Stato (e dalla nostra comunità) ai migranti che intendano soggiornare nel nostro Paese, anche se ciò – lo si ripete ­– possa costare il sacrificio di parte del proprio sistema di valori, qualora questi non corrispondano (in tutto o in parte) ai valori della comunità accogliente<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, appaiono condivisibili le ragioni sottintese all’approvazione della Carta dei valori della cittadinanza e del­l’inte­gra­zione – che, com’è noto, costituisce il fulcro del processo integrativo messo in moto dall’ac­cordo d’integrazione –, nella quale Carta si chiarisce, sin dal suo esordio, l’affermazione secondo cui costituisce un obiettivo essenziale «<em>enucleare i valori e i princìpi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di qualsiasi gruppo o comunità facciano parte, di natura culturale, etnica o religiosa</em>»<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Revoca e mancato rinnovo del permesso di soggiorno come “sanzioni” per la mancata integrazione dello straniero</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In sede di disamina del processo d’integrazione si è più volte messo l’accento sulla necessità di porsi nell’ottica non solo dei diritti, ma anche dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità </em>dello straniero coinvolto in tale percorso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorevole dottrina più volte richiamata<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a> precisa che il tema delicatissimo in esame non può essere affrontato nella sola prospettiva (pur essenziale ed insopprimibile) dei diritti fondamentali dei migranti e del principio di eguaglianza <em>ex </em>art. 3 Cost., come invece tende a focalizzare la propria attenzione gran parte degli studiosi in materia, seguendo non di rado solchi già arati da altri saperi, <em>in primis</em> in ambito sociologico. È invero necessario estendere l’orizzonte prospettico coinvolgendo la sfera dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità</em> di <em>tutti i soggetti coinvolti</em> nel processo di integrazione, e dunque anche degli stessi migranti che aspirino ad essere accolti nella comunità.</p>
<p style="text-align: justify;">La progressiva estensione del novero dei diritti fondamentali e sociali anche agli stranieri, pur essenziale, non è infatti da sola sufficiente ad assicurare il felice esito del processo di integrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, è infatti sempre possibile (come l’esperienza di svariati Paesi europei dimostra ampiamente) che, nonostante il riconoscimento formale dei diritti fondamentali, larghi strati di comunità immigrate fatichino ad integrarsi o addirittura si isolino e rifiutino recisamente di riconoscersi nella comunità integrante, finendo per travolgerla.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro, è altrettanto possibile (come dimostra, anche in questo caso, la realtà) che certe legittime pretese finiscano per scontrarsi con pretese, altrettanto legittime, dei cittadini autoctoni, essendo queste ultime parimenti espressione di diritti fondamentali della persona ed in ordine alle quali lo strumento del bilanciamento può persino risultare assai difficile da gestire.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una sfida che coinvolge direttamente i pubblici poteri (e, segnatamente, le Amministrazioni interessate), allorquando siano chiamati a gestire e a rendere effettivi i processi di integrazione, che pur sempre si muovono entro situazioni di riconoscimento formale di diritti, come quelli afferenti all’abitazione, all’assistenza e all’istruzione<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, come accennato, non può ritenersi esaustivo il ricorso al valore dell’e­gua­glianza, nonostante nel tempo esso abbia contribuito in misura essenziale alla costruzione dello <em>status</em> del­lo straniero im­mi­grato. Rimandando alla dottrina giuspubblicistica per ogni necessario approfondimento, in questa sede è sufficiente osservare che, al pari di quanto sopra rilevato a proposito dei diritti fondamentali della persona, è sempre possibile che talune comunità, aspiranti ad essere incluse, in realtà non siano affatto interessate al mero riconoscimento formale di una propria posizione di eguaglianza rispetto agli altri componenti della collettività, ma piuttosto a partecipare proficuamente ai processi di integrazione che assicurino parimenti una piena partecipazione alla vita della collettività, sebbene in posizione meno responsabilizzante rispetto al riconoscimento della cittadinanza politica<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Constatata l’insufficienza del solo richiamo al tema dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza, si è così rintracciato nel­l’art. 2 Cost. un forte ancoraggio costituzionale a sostegno del­l’idea di impostare il processo d’integrazione dello straniero anche nella prospettiva dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità</em>, rendendo possibile configurare, persino a livello costituzionale, un espresso <em>obbligo di integrazione</em> a carico dei migranti.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma testé richiamata, infatti, laddove enuncia che «<em>La Repubblica </em>[…]<em> richiede l’adempi­men­to dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale</em>», non solo riconosce, al più elevato livello ordinamentale, il valore della <em>solidarietà</em> con i relativi <em>doveri inderogabili</em>, ma è rivolta all’<em>uomo</em> in quanto tale, dunque anche allo straniero e non esclusivamente ai cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, la stessa struttura della norma (la prima parte è dedicata al riconoscimento dei diritti, mentre la seconda all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) lascia intendere che tra i diritti fondamentali e l’adempimento dei doveri di solidarietà sussista quasi una sorta di rapporto di sinallagmaticità o, comunque, di diretta consequenzialità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il richiamo all’art. 2 Cost. consente poi di superare un limite insito nella formulazione del secondo comma dell’art. 3 Cost., laddove quest’ultimo, da un lato, configura un impegno solo unilaterale a carico della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono «<em>il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’orga­nizzazione politica, economica e sociale del Paese</em>», e, dall’altro, sembra trascurare il ruolo e l’impegno da richiedersi alla <em>persona</em> in quanto tale, elementi che risultano essenziali per assicurare una più ampia integrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettiva che qui si accoglie, i processi di inclusione/integrazione non costituiscono solo l’espressione di un diritto in favore di una sola delle due parti (ossia di chi sia accolto) con la contestuale assunzione di impegni ad esclusivo carico dell’altra parte (chi accoglie), ma debbono intendersi e configurarsi alla stregua di dinamiche più complesse e fluide, tali da postulare, in ogni caso, l’attivazione di <em>impegni reciproci</em> a carico di entrambi i soggetti coinvolti, pur nel rispetto delle specificità del caso.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., implica una <em>potenziale bilateralità degli impegni</em>, essendo esso imputabile tanto a carico della comunità accogliente (in misura senz’al­tro maggiore, ma <em>non esclusiva</em>), quanto a carico di colui che aspiri all’inte­gra­zione, al quale non può non richiedersi una partecipazione attiva e una responsabilizzazione in tal senso. Si è infatti osservato che numerose operazioni giuridicamente rilevanti messe in atto in costanza dei processi di integra­zione siano in effetti meglio inquadrabili nella prospettiva della <em>solidarietà biunivoca</em>, piuttosto che nella logica del puro diritto<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa ricostruzione, incentrando l’attenzione sui doveri e le responsabilità, ha poi il pregio di non irrigidire il processo d’integrazione e di porre un freno alle pericolose forme d’isolamento, sopra segnalate, giacché non è sempre vero che al dovere si contrapponga un diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto alla prospettiva legata al solo riconoscimento dei diritti, la logica (o l’etica) del dovere di solidarietà e della conseguente responsabilità personale sembra soddisfare meglio le esigenze dell’inclusione e del­l’inte­grazione perché, ponendo al centro dell’atten­zione la necessità di “preoccuparsi” del­l’altro, facilita la ricerca di punti di convergenza in caso di conflitti di valori e culture differenti e, al contempo, tende a ripartire su entrambe le parti i costi (sociali, economici ed etico-religiosi) connessi al processo di integrazione, dando così valore alla ricerca del dialogo tra le parti. Non solo, ma il principio di solidarietà deve altresì illuminare lo stesso agire delle amministrazioni pubbliche e di ogni altro soggetto (finanche legato al mondo del volontariato), chiamati a vario titolo a gestire i processi d’inte­gra­zio­ne.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque ci si pone nella prospettiva qui vaticinata, ben presto si dovrà prendere atto della limitatezza di un approccio al fenomeno migratorio rigidamente ancorato al (solo) rispetto dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza. La problematica non può infatti essere “appiattita” in modo uniforme per tutti i soggetti interessati, ma deve necessariamente ricercare soluzioni differenziate – anche in relazione ai singoli profili di responsabilità – giacché le situazioni di rischio non sono uniformi, né standardizzabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo questo ragionamento, si può <em>a fortiori</em> sostenere che, sempre sotto un profilo giuridico, appare inaccettabile (oltre che irragionevole) che lo Stato e la comunità accogliente si assumano l’one­re di accogliere e integrare gruppi d’individui che – <em>a priori </em>– rifiutino di accollarsi il dovere di rispettare i valori <em>minimi</em> del nostro ordinamento: in tale eventualità, lo stesso sistema deve poter reagire, spingendosi fino a negare ogni possibilità di integrazione e ad applicare le gravi misure sanzionatorie dell’espulsione dal territorio nazionale e dell’accompa­gnamento alla frontiera.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva sembra collocarsi la copiosa giurisprudenza amministrativa (e non solo), <em>supra </em>richiamata, che ripetutamente giudica legittima la revoca e il diniego del permesso di soggiorno, qualora lo straniero si sia nel tempo rivelato un soggetto socialmente pericoloso o, comunque, indisposto ad integrarsi compiutamente nella comunità accogliente<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, può dunque affermarsi che le misure della revoca o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno assumano la funzione di una sorta di sanzione per il mancato adempimento del dovere di integrazione gravante sul migrante soggiornante nel territorio italiano, come in effetti pare emergere dalle motivazioni dei provvedimenti adottati dalle questure italiane e, soprattutto, dalla giurisprudenza amministrativa che, sistematicamente, respinge le impugnative avverso provvedimenti che accertano la mancata integrazione dello straniero<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Considerazioni conclusive</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, l’impostazione di fondo che traspare dalla sentenza in commento ‒ e dall’ampia giurisprudenza richiamata ‒ evidenzia il profilo essenziale dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità</em>, che, nel­l’ambito del processo di integra­zione dello straniero, si affianca al profilo (insopprimibile) della tutela dei <em>diritti fondamentali</em>, essendo ­– lo si ripete – del tutto pacifico che i diritti umani e sociali costituiscano una sorta di <em>diritti morali universali</em>, attribuiti a tutte le persone indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dalla religione, dal sesso e dalla posizione sociale e a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano espressamente riconosciuti negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque fuori discussione che, di fronte ai profughi che fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni politiche, il più elementare principio di solidarietà impone ad ogni Paese (e alla relativa comunità nazionale) di assicurar loro il soccorso e la piena tutela dei diritti. Il momento di assunzione delle responsabilità dello straniero emergerà solo successivamente, allorquando, una volta superata la situazione di pericolo o di stato di bisogno, si dovrà improntare la progressiva integrazione del profugo nel tessuto sociale della comunità accogliente. «<em>Nessuna politica di controllo della immigrazione consente a una comunità internazionale di lasciare una barca carica di naufraghi al suo destino. Esiste una legge del mare, e ben più antica di quella pure codificata dai trattati. E questa legge ordina: in mare si soccorre. Poi, a terra, opereranno altre leggi: diritto d’asi­lo, accoglienza, respingimento</em>»<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma in ben altra situazione versa colui che si trovi nel nostro Paese per ragioni puramente economiche o in situazioni d’irregolarità o di illegalità: in tal caso non appare irragionevole richiedere, sin dal suo primo ingresso nel territorio nazionale, un più elevato grado di responsabilizzazione e l’as­sunzione di determinati obblighi nei confronti della comunità in cui vive e che lo accoglie.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, la condizione giuridica dello straniero non è univoca, ma è caratterizzata da una pluralità di regimi a seconda delle specifiche situazioni. Ebbene, come esistono nel nostro ordinamento significative differenziazioni finanche in tema di esercizio dei diritti sociali, è <em>a fortiori </em>possibile prospettare una diversificazione del piano dei doveri e delle responsabilità: non sarebbe infatti accettabile, prima ancora che dal punto di vista giuridico, sotto un profilo etico, “livellare” il piano delle responsabilità e dei doveri d’integra­zione, parificando chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni di governi dispotici a chi, meno drammaticamente, sia un migrante c.d. economico, che tenti la fortuna scegliendo di soggiornare, magari in condizioni di irregolarità, nel nostro Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo appare pertanto ragionevole richiedere al migrante, una volta stabilitosi nel territorio nazionale, un maggior sforzo di integrazione nella comunità accogliente, pur con tutte le cautele del caso e graduando i gradi di responsabilità a seconda delle particolari situazioni soggettive.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo riguardo risultano illuminanti i significativi segnali provenienti dalla più recente giurisprudenza amministrativa sopra richiamata e che si affiancano a certe conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza ordinaria, specialmente penale, anch’essa già segnalata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla sentenza in commento ‒ che, come è noto, giudica legittima la revoca e il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno ad un soggetto socialmente pericoloso ‒, i giudici emiliani pongono a fondamento della decisione l’as­sunto, espresso da altra decisione del tribunale parmense, che detto permesso costituisce una sorta di “premio” per i cittadini di Paesi terzi, i quali, una volta stabilitisi in uno degli Stati dell’Unione europea, sono tenuti ad osservare un comportamento irreprensibile, tanto sotto il profilo dell’osservan­za delle leggi dello Stato accogliente, quanto dal punto di vista di un loro <em>effettivo </em>inserimento sociale e lavorativo nella comunità<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del legittimo operato dell’Amministrazione dell’interno, il Tribunale amministrativo parmense pone a carico del migrante il rispetto del principio di responsabilità e, segnatamente, il suo “<em>dovere di integrarsi</em>” compiutamente nel tessuto sociale che lo accoglie. Sotto questo profilo, non rileva la sola allegazione dell’inserimento sociale, comprovato da una stabile occupazione lavorativa e dalla disponibilità di un alloggio in cui lo straniero risieda con la propria famiglia, composta da moglie e due figlie minori: siffatte circostanze, infatti, costituiscono solo condizioni necessarie <em>ma non sufficienti</em> a comprovare l’effettiva volontà di integrazione dello straniero beneficiario di un permesso di soggiorno e l’effettivo adempimento del suo dovere di integrarsi nel nostro Paese. Nel caso di specie, lo straniero ha infatti dimostrato una ben scarsa propensione ad integrarsi nel tessuto sociale nazionale, giacché, pur in presenza di fattori favorevoli all’integrazio­ne, ha preferito dedicarsi alla commissione di reati gravi, generando una situazione di pregiudizio sociale sotto il profilo dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di chi scrive, appare dunque ragionevole richiedere allo straniero accolto nel nostro Paese un maggiore sforzo di integrazione nella comunità accogliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta dell’autorevole dottrina più volte richiamata, si potrebbe così concludere: «<em>Forse perché figli dell’era dei diritti, ci siamo disabituati ai doveri e alle nostre responsabilità, sicché può essere salutare ricordare (anche sul piano giuridico) che le dinamiche sociali non sono dominate esclusivamente da pretese e da facoltà, ma si nutrono di solidarietà e responsabilità </em>[…]» e che «<em>molto spesso l’altro va “aiutato ad aiutarsi” e, quindi, può a sua volta essere gravato di doveri</em>»<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, anche sotto il profilo sanzionatorio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul punto, cfr. Corte cost. 12-25 febbraio 2014, n. 32, secondo cui «<em>non rileva nella fattispecie la distinzione sanzionatoria fra droghe pesanti e leggere</em>», nonché Cons. St., sez. III, 2  marzo 2015, n. 1027, secondo cui le condanne per i reati in tema di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. 309 non necessitano di una valutazione della pericolosità sociale, trattandosi di reati sintomatici di contiguità del soggetto ad organizzazioni criminali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Così, Cons. St., sez. III, 20 maggio 2019, n. 3227. Negli esatti termini: Cons. St., sez. III, 4 agosto 2022, n. 6886; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15 novembre 2022, n. 489; Id, 2 agosto 2022, n. 342.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Così, Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 dicembre 2017, n. 415.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così, Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6700.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Così, Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 20 maggio 2019, n. 142. Sono ivi espressamente richiamati: Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 2 dicembre 2016, n. 372; Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 26 settembre 2016, n. 259; Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 marzo 2016, n. 73; Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 28 gennaio 2016, n. 31; Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015, n. 1728; 5 marzo 2014, n. 1031; 30 maggio 2011, n. 3240. Infine, si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il Questore può disporre misure di prevenzione personali nei confronti di coloro che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che vivano abitualmente con proventi di attività delittuose, o siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, sulla base di specifici elementi di fatto (ad es., reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio o dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Oltre ai precedenti richiamati nella sentenza <em>de qua</em> (v. § precedente), si vedano, conformemente: Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 2 novembre 2022, n. 1059; Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 ottobre 2022, n. 369; Tar Marche, Ancona, n. 604/2019, cit.; Tar Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 1° ottobre 2019, n. 120; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 1° luglio 2019, n. 590; Tar Toscana, Firenze, n. 31/2019; 23 marzo 2018, n. 427; 16 ottobre 2017, n. 1219; Tar Umbria, Perugia, sez. I, 9 ottobre 2019, n. 514; Tar Piemonte, Torino, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 32, e 31 agosto 2016, n. 1125; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 27 giugno 2016, n. 625; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 24 luglio 2015, n. 1835; Tar Toscana, Firenze, sez. II, 16 giugno 2015, n. 918.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Così, Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20692. Negli esatti termini anche Giudice di pace, Avellino, 25 novembre 2019 e Tar Lazio, Roma, sez. I, 20 settembre 2021, n. 9824. Quanto all’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, si veda, significativamente, Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 7 ottobre 2019, n. 2305 (in senso conforme, anche Tar Toscana, Firenze, sez. II, 12 luglio 2019, n. 1084).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sull’effettività dei vincoli familiari, cfr. il recente Tar Lombardia, Milano, sez. I, 10 agosto 2022, n. 1919 nonché Cons. Stato, sez. II, 1° ottobre 2019, n. 6554. Negli esatti termini: Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2019, n. 4589; sez. III, 10 settembre 2019, n. 6125; sez. III, 19 luglio 2019, n. 5083; sez. III, 16 luglio 2019, n. 5007; sez. III, 26 giugno 2019, n. 4416; sez. III, 8 marzo 2019, n. 1604; sez. VI, 15 novembre 2016, n. 4708; sez. III, 26 giugno 2019, n. 4412; sez. VI, 9 marzo 2016, n. 934; sez. III, 4 novembre 2015, n. 5024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Così, Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, n. 142/2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il riferimento è a Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, n. 259/2016, cit., di identico tenore.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sul punto, il medesimo Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, n. 142/2019. Si vedano anche, negli esatti termini: Tar Parma, sez. I, 19 maggio 2017, n. 166; Tar Parma, sez. I, 4 marzo 2019, n. 50; Id. 1° marzo 2019, n. 47.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Ci si riferisce a Tar Marche, Ancona, sez. I, 26 settembre 2019, n. 604.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> In senso conforme, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 12 aprile 2022, n. 4473.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Il richiamo è a Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 4 ottobre 2019, n. 475.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> In termini, Cons. St., sez. III, 10 giugno 2022, n. 4748 nonché Id., n. 5083/2019, cit.; <em>contra</em>: Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2019, n. 5074.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Così, Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 ottobre 2022, n. 369; Tar Umbria, Perugia, sez. I, 9 ottobre 2019, n. 51. Cfr., conformemente: Tar Toscana, Firenze, sez. II, 19 gennaio 2023, n. 63; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15 novembre 2022, n. 489; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 11 luglio 2019, n. 1590; Tar Campania, Napoli, sez. VI, 4 luglio 2019, n. 3697; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 4 settembre 2018, n. 687; Tar Lombardia, Milano, n. 1835/2015, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Così, sul punto, Corte appello, Milano, 17 dicembre 2019, n. 5049. In senso conforme: Tar Toscana, Firenze, sez. II, 15 gennaio 2016, n. 57; sez. II, n. 918/2015, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr., fra le molte, Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 8009, e anche Tar Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22 novembre 2021, n. 185.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Così, Tar Toscana, Firenze, sez. II, 3 febbraio 2015, n. 200 (negli stessi termini, Tar Firenze, n. 918/2015, cit.). Su questa linea, anche Cons. Stato, sez. VI, n. 4708/2016, cit., nonché Tar Piemonte, Torino, sez. I, 5 settembre 2019, n. 963 (così, conformemente, Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 4290, e n. 3697/2019, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr., recentemente, Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8377, Id, 17 agosto 2022, n. 7213, nonché Tar Lombardia, Milano, sez. I, 9 agosto 2022, n. 1908. Inoltre, in senso conforme, <em>ex</em> <em>plurimis</em>: Tar Toscana, Firenze, sez. II, 11 ottobre 2019, n. 1348; Id., 9 ottobre 2019, n. 1329; Tar Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 6 dicembre 2018, n. 272. Da ultimo, v. il recente Cons. St., sez. III, 23 giugno 2022, n. 5171, che ha sollevato questione di costituzionalità per la norma che nega automaticamente allo straniero che introduce o commercia prodotti falsi in Italia di ottenere il permesso di soggiorno.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Così, ad esempio, Tar Puglia, Lecce, sez. II, 8 ottobre 2019, n. 1533, e Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 3 settembre 2019, n. 690.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Così, Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2019, n. 6992; Id., 5 settembre 2019, n. 4407; Tar Campania, Napoli, sez. VI, 21 giugno 2019, n. 3448.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Così, Tar Veneto, Venezia, sez. III, 18 settembre 2019, n. 1003, e Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 luglio 2019, n. 647.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Così, Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 settembre 2019, n. 213 (negli esatti termini, anche Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 2 novembre 2022, n.1059). <em>Contra</em>: Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 15 luglio 2019, n. 616.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Così, Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 22 luglio 2019, n. 632, nonché Tar Lazio, Latina, sez. I, 24 settembre 2018, n. 481.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Il riferimento è a Cons. St., Sez. III, 4 agosto 2022, n. 6890.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Ci si riferisce, in particolare, a F. Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in Atti del convegno internazionale «<em>Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti</em>» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 229 ss., ampiamente richiamato nel prosieguo della trattazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Si pensi, tra gli altri, all’ecclesiasti­ci­sta C. Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</em>, 12/2008, nonché Id., <em>Laicità, diritti umani, cultura relativista</em>, ivi, 11/2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Tra i molti, cfr.: E. Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, XVI, (1), 2014; Id., <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, in <em>Rass. it. sociologia</em>, LIII, (3), luglio-settembre 2012; Id., <em>Dall’in­clu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integra­zione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, in <em>Polis</em>, XXVIII, 2 agosto 2014, 221 ss.; M. Russo Spena, V. Carbone (a cura di), <em>Il dovere di integrarsi – Cittadinanze oltre il </em>logos<em> multiculturalista</em>, Roma, 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Sulla disciplina dell’accordo d’integrazione cfr., <em>ex multis</em>: N. Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2011, (4), 58 ss.; P. Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, in <em>Gli stranieri</em>, (3), 2011, 7 ss.; F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’in­te­grazione per legge</em>, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di ), <em>La </em>governance<em> dell’immigra­zio­ne. Diritti, politiche e competenze</em>, Bologna, 2013, 253 ss.; A. Giuffrida, <em>L’accordo di integrazione ex art. 4-bis, t.u. immigrazione: luci ed ombre a dieci anni dall’entrata in vigore</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 3/2020, 821 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> L’accordo di integrazione è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 (rientrante nel c.d. “<em>Pacchetto sicurezza</em>” del 2009), che ha innestato nel tessuto normativo del t.u. immigrazione del 1998 un articolo (l’art. 4-<em>bis</em>) ad esso dedicato. Tale disciplina è integrata dal regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante i contenuti essenziali del­l’ac­cor­do.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Sulla natura giuridica dell’accordo d’integrazione e alla sua ricostruzione in chiave giuspubblicistica, sia consentito rinviare a Giuffrida, <em>L’accordo di integrazione ex art. 4-bis, t.u. immigrazione: luci ed ombre a dieci anni dall’entrata in vigore</em>, cit., con la numerosa dottrina ivi richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Sono esonerati dalla sottoscrizione del­l’Ac­cordo: i minori; coloro che siano affetti da patologie o da disabilità che limitino gravemente l’autosuf­ficienza o causino gravi difficoltà d’appren­dimento linguistico e culturale; le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento. Quanto poi alle deroghe <em>per alti meriti personali</em>, si pensi a quella disposta in favore dei ricercatori e dei lavoratori altamente qualificati, il cui ingresso nel nostro territorio è anzi fortemente agevolato (sul punto, v. anche la direttiva 2009/50/CE.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Per una trattazione generale sul principio di responsabilità, declinato anche nell’ottica della sostenibilità a favore delle generazioni future, cfr. il celebre volume di H. Jonas, <em>Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica</em>, Torino, 1979.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Sul test di conoscenza della lingua italiana e sulle modalità di svolgimento del test, cfr. l’art. 9, comma 2-<em>bis</em>, t.u. 1998, introdotto dalla l. n. 94/2009, nonché il <a href="http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0954_2010_06_16_DM_04062010.html">d.m. 4 giugno 2010</a>, del Ministro dell’interno di concerto col Ministro dell’istru­zione, dell’uni­versità e della ricerca, e la circolare 16 novembre 2010, n. 7589, della Direzione centrale per le politiche dell’im­migra­zione e dell’asilo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Così, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466 e Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 64.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Così, <em>ex multis</em>: Zorzella, <em>ult. cit.</em>, 64; Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 253 ss.; Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, 43 ss. e <em>passim</em>.; Calabrò, <em>L’ammi­nistrazione di fronte al­l’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Sul punto, si vedano B. Pezzini, <em>Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in AA.VV., <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Atti del XXIV Convegno annuale dell’As­so­ciazione italiana dei costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010, 211 ss., nonché M. D’Alberti, <em>L’Unione europea e i diritti</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>, (3), 2016, 761 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Così, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466, e Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, cit., 7 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Per una disamina di questi temi, sia nuovamente consentito rinviare a Giuffrida, <em>L’accordo di integrazione ex art. 4-bis, t.u. immigrazione: luci ed ombre a dieci anni dall’entrata in vigore</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Il decreto del Ministro del­l’in­terno 23 aprile 2007, recante la Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegra­zio­ne (v. G.U. 15 giugno 2007, n. 137), è il frutto dell’elaborazione di un Comitato scientifico, composto di cinque esperti nominati dal Ministro con d.m. 13 ottobre 2006, con cui si è inteso realizzare un nuovo strumento di politica migratoria e di risoluzione del complesso fenomeno del­l’integrazione con la consultazione delle principali comunità di immigrati e associazioni religiose.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Così, C. Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</em>, 12/2008, 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Dalla Relazione di accompagnamento alla Carta dei valori emerge che, durante i lavori preparatori, furono molteplici le voci scettiche sulla necessità di elaborare tale documento, soprattutto sollevate da rappresentanti di talune associazioni islamiche e organizzazioni italiane, laiche e confessionali. In particolare, si osservava che la Costituzione italiana e le Carte fondative dell’U­nio­ne Europea contemplano già l’enuncia­zione di principi e valori, rendendo perciò superflua una loro rielaborazione in altro documento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Così si esprime più volte il sito ufficiale del Ministero dell’interno. Nel decreto ministeriale di adozione della Carta era inoltre previsto che «<em>Il Ministero del­l’interno, nell’e­ser­ci­­zio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione</em>» (art. 1, com­ma 1) e che il Ministero «<em>orienta le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva del­l’inte­gra­zione e della coesione sociale</em>» (art. 1, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Fra i molteplici rilievi critici sollevati alla Carta, forti discussioni e polemiche ha suscitato il richiamo alle c.d. <em>radici giudaico-cri­stiane </em>(v. Preambolo della Carta): se, infatti, per un verso, la Carta proclama che la dimensione culturale e valoriale della civiltà greco-roma­na e delle tradizioni ebraica e cristiana ha favorito nel corso della Storia europea lo sviluppo della modernità e dei principi di libertà e giustizia, per altro verso, taluni commentatori affermano che siffatto richiamo costituirebbe il segnale di una svolta culturalista delle politiche di integrazione italiane: così, E. Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em>Dir., immigr. e cittadinanza</em>, 41 ss. e Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., spec. 59-71.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Per una rivalutazione della Carta, cfr. Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., e V. Baldini, <em>Introduzione: Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filo­sofica quale “precomprensione” per </em><em>l’interpre­tazione dei valori costituzionali</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>, (1), 2012, 8 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Per una disamina di questo passaggio evolutivo del legislatore, cfr. Loprieno, <em>L’evolu­zione normativa della condizione giuridica dello straniero in Italia</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Sulla c.d. <em>civic integration</em>, cfr. Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integrazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 225 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Il sistema di valutazione a punti del livello di integrazione raggiunto dallo straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno riecheggia esperienze di svariati Stati europei (ad es., Germania, Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Austria, Spagna e Ungheria) ed extraeuropei con forti flussi migratori (come l’Au­stralia e la Nuova Zelanda).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Cfr. A. Sayab, <em>La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato</em>, Milano, 2002 (la prima edizione in lingua francese è del 1999).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> L’e­spressione «<em>diritto ad avere diritti</em>», risalente a H. Arendt, <em>Le origini del totalitarismo</em>, Milano, 1999, 404 (<em>The Origins of Totalitarianism</em>, Schcken Books, 1951), è stata successivamente ripresa da S. Rodotà, <em>Il diritto ad avere diritti</em>, Roma-Bari, 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Così, D. Fiumicelli, <em>Spunti di riflessione in tema di cittadinanza: l’azione di integrazione degli stranieri extracomunitari tra profili comparatistici, progetti in discussione e best practices</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, (3), 2013<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> L’espressione «<em>principio di reciprocità</em>» è qui utilizzata in senso filosofico e antropologico e richiama la c.d. <em>etica della reciprocità</em>, in base alla quale nei rapporti intersoggettivi deve sussistere una “giusta” complementarità sicché il diritto di ciascuno necessariamente coesiste con un dovere per l’altro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Il tema dei costi legati alla gestione dei flussi migratori e dei processi d’in­te­gra­zione dei migranti è quantomai complesso e foriero di discussioni animate, specialmente in ordine all’effettivo carico sulla comunità accogliente, ed investe a pieno titolo il tema gravoso dei c.d. «<em>diritti finanziariamente condizionati</em>», ossia dei diritti la cui tutela è subordinata alla sussistenza di adeguate coperture finanziarie e al rispetto della compatibilità di bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 232.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> <em>Ibidem.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Significativa al riguardo è Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084, che ha statuito che la libertà religiosa garantita dall’art. 19 Cost. incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, di ordine pubblico, sicché nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere e che a nulla rileva la circostanza che trattasi di usanza conforme a precetti religiosi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Così ancora la succitata Cass. pen, sez. I, n. 24084/2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> L’accentuazione “culturalista” della Carta dei valori – e del successivo accordo di integrazione – è stata (ed è tuttora) oggetto di critiche animate, soprattutto da parte di chi muove da una prospettiva c.d. <em>interculturalista</em>: da taluni si ritiene infatti inaccettabile la logica, sottesa a tali documenti, secondo cui chi decida di andare incontro all’altro, anziché limitarsi a presentare se stesso, intenda chiarire da subito su quali basi sia disposto a praticare l’in­contro, ponendo così in primo piano i princìpi ritenuti irrinunciabili. Significativa, al riguardo, è stata la risposta del Ministro, resa alla Camera dei deputati l’11 ottobre 2006, in occasione di una interrogazione parlamentare in cui ha chiarito che, attraverso la Carta, si è inteso prendere posizione sulla pratica della infibulazione e, in generale, sulla condizione della donna.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Ci si riferisce a Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., <em>passim</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Per un’introduzione sul ruolo delle amministrazioni pubbliche nella tutela dei diritti sociali di tutti (cittadini e non), cfr. A. Zito, <em>Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni</em>, in Atti del convegno internazionale «<em>Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti</em>» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 223 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Il profilo testé accennato s’intreccia con il tema della c.d. <em>cittadinanza amministrativa</em>, su cui cfr. Gallo, <em>La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, cit., e Police,<em> Federalismo “asimmetrico” e dequotazione dell’eguaglianza: le fragili fondamenta della cittadinanza amministrativa</em>, cit<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> In tal senso, Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 239. Il nostro ordinamento, anche costituzionale, contempla molteplici ipotesi di solidarietà biunivoca (o bilaterale). Sul concetto di solidarietà biunivoca e sulla centralità degli aspetti relazionali, v. ancora F. Fracchia, <em>Combattere povertà ed esclusione: ruolo, strategie e strumenti per i soggetti pubblici</em>, in <em>Dir. economia</em>, 2004, 41 ss. e, con riferimento al settore dell’istruzione, sempre Id., <em>Istruzione e differenziazione: la centralità dello studente tra solidarietà intergenerazionale e sviluppo della persona</em>, in F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), <em>Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello</em>, Torino, 2006, 158 ss., nonché Id., <em>Il sistema educativo di istruzione e formazione</em>, Torino, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Sul punto v. ancora Cass. pen., sez. I, n. 24084/2017, nonché la recente Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2022, n. 27592.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Sul carattere sanzionatorio della revoca delle misure di accoglienza, si veda anche, <em>ex multis</em>, il recente Tar Molise, Campobasso, sez. I, 12 dicembre 2022, n. 476.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Così, E. D’Orazio, <em>Una introduzione all’analisi e alla giustificazione dei diritti nella prospettiva del­l’etica pubblica</em>, in <em>Immigrazione e diritti di cittadinanza</em>, Conferenza nazionale dell’immigrazione – Università Bocconi Milano-Cnel, 1991, 15 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Così, M. Corradi, <em>Chi non vuole vedere e chi muore</em>, in <em>Avvenire</em>, 21 agosto 2009. Su questa linea, v. il recente Tar Molise, Campobasso, sez. I, 9 novembre 2022, n. 413.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Così, Tar Parma, sez. I, n. 31/2016, cit. Negli esatti termini, Tar Parma, sez. I, 23 maggio 2017, n. 173.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 239.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/diniego-e-revoca-del-permesso-di-soggiorno-come-misure-sanzionatorie-per-la-violazione-dellobbligo-di-integrazione-dello-straniero-a-margine-di-tar-emilia-romagna-parma-sez-i-n-346-2022/">Diniego e revoca del permesso di soggiorno come misure sanzionatorie per la violazione dell’obbligo di integrazione dello straniero (a margine di TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, sez. I, n. 346/2022).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Centri storici e governo del territorio:  profili critici e problematici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/centri-storici-e-governo-del-territorio-profili-critici-e-problematici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:40:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_388&#038;p=82805</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/centri-storici-e-governo-del-territorio-profili-critici-e-problematici/">Centri storici e governo del territorio:  profili critici e problematici</a></p>
<p> A cura di Armando Giuffrida* ‒ Il tema che ci si accinge ad affrontare ‒ Il centro storico nell’elaborazione del diritto urbanistico ‒ è vastissimo e ben difficilmente potrebbe essere sviluppato nei tempi previsti per questo intervento[1]. Appare dunque preferibile ‒ riprendendo anche argomenti già avviati dal prof. Alessandro Crosetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/centri-storici-e-governo-del-territorio-profili-critici-e-problematici/">Centri storici e governo del territorio:  profili critici e problematici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/centri-storici-e-governo-del-territorio-profili-critici-e-problematici/">Centri storici e governo del territorio:  profili critici e problematici</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> A cura di Armando Giuffrida</strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>*</strong></a></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>‒ Il tema che ci si accinge ad affrontare ‒ <em>Il centro storico nell’elaborazione del diritto urbanistico</em> ‒ è vastissimo e ben difficilmente potrebbe essere sviluppato nei tempi previsti per questo intervento<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>. Appare dunque preferibile ‒ riprendendo anche argomenti già avviati dal prof. Alessandro Crosetti la scorsa settimana ‒ offrire alcuni spunti di carattere generale, introduttivi dei contributi dei colleghi che mi seguiranno, i quali daranno invece un “taglio” più specialistico e di ordine applicativo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Prima di delineare taluni dei principali profili che il centro storico suscita nell’elaborazione del diritto urbanistico, ritengo necessaria una premessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha osservato un po’ provocatoriamente il prof. Filippo Salvia, grande studioso di diritto urbanistico, che molto ha scritto sui centri storici, che «<em>In una trattazione rigorosamente giuridica </em>[…]<em> il discorso sui centri storici avrebbe potuto essere liquidato a rigore in poche battute, perché scarseggiano le normative specifiche in materia. Ma</em> […] <em>esistono buone ragioni per dare al tema una certa evidenza soprattutto per chi ha a cuore l’esigenza di salvaguardare le “identità collettive e territoriali” messe sempre più in pericolo dai processi di omologazione in corso, distruttivi di ogni cultura</em>»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, che il discorso sui centri storici possa a rigore liquidarsi in poche battute rappresenta, evidentemente, una provocazione o, quantomeno, una forzatura. Tuttavia, è difficile negare che tale affermazione non contenga un fondo di verità giacché la normativa in materia, <em>specialmente in ambito nazionale</em>, è quanto mai scarna, disarticolata e distribuita tra una pluralità di fonti normative, anche di vario livello e dunque di differente efficacia e valore giuridico. E questa criticità non fa giustizia dell’importanza del tema e della rilevanza degli interessi in gioco che il legislatore è chiamato a disciplinare ed eventualmente a comporre in caso di conflitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli anni, tuttavia, sebbene in modo disarticolato e non di rado sulla spinta emozionale del momento ‒ si pensi, ad esempio, alla normativa speciale introdotta nel 2014 in seguito ai ripetuti crolli nel sito archeologico di Pompei<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a> ‒ si sono moltiplicati i provvedimenti per fronteggiare le innumerevoli problematiche tipiche dei centri storici, tant’è che si è parlato addirittura, e non certo in termini favorevoli, di una vera e propria ipertrofia normativa<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La materia è ora disciplinata soprattutto dalla legislazione urbanistica regionale, che integra le poche norme nazionali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>. Non mancano tuttavia i profili problematici, di cui farò cenno, rimandando per maggiori approfondimenti agli interventi dei relatori della terza giornata del seminario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il tema dei centri storici non suscita l’attenzione che merita persino nella stessa elaborazione dottrinale. Esistono, infatti, manuali e trattati di diritto urbanistico, anche molto corposi e approfonditi, che tuttavia dedicano alla materia ben poco spazio<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>. Le stesse voci enciclopediche giuridiche scarseggiano o sono addirittura assenti<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, dei centri storici si sono occupati insigni studiosi e maestri del diritto amministrativo, con analisi approfondite su argomenti specifici: si pensi a Massimo Severo Giannini, Feliciano Benvenuti, Alberto Predieri, e, più recentemente, a Filippo Salvia, Umberto Allegretti, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Gianfranco D’Alessio, Giuseppe Caia, Alessandro Crosetti, Annamaria Angiuli, e molti altri Autori, altrettanto autorevoli.</p>
<p style="text-align: justify;">I volumi monografici non sono affatto numerosi, almeno come ci si aspetterebbe. Al riguardo, non possono non richiamarsi i due ottimi lavori collettanei, uno ormai un po’ datato a cura di Giuseppe Caia e Giulio Ghetti<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>, l’altro più recente a cura di Cesare Lamberti e Marco Lucio Campiani<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a>; né va dimenticata la pregevole monografia, più risalente nel tempo, di Gianfranco D’Alessio<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>. Fra l’altro, questi tre volumi non sono più in vendita da tempo, quindi sono di difficile reperibilità.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>‒ Come è noto, il quadro normativo di riferimento sui centri storici coinvolge due differenti ambiti giuridici, tra loro contigui, ma altresì separati ed autonomi: la disciplina dei beni culturali e paesaggistici ‒ oggi racchiusa nel Codice Urbani del 2004<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a> ‒, da un lato, e, dall’altro, il diritto urbanistico, il quale si è via via sedimentato dalla originaria legge 1150 del 1942 sino a costituire oggi un complesso sistema normativo multilivello in cui il legislatore regionale svolge il ruolo di assoluto protagonista<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per ben comprendere la portata di questo duplice e ripartito assetto normativo afferente al medesimo bene oggetto di tutela, ossia il centro storico, è necessario precisare che l’approccio e lo studio degli agglomerati storici ‒ tanto da parte di giuristi, politici e amministratori, quanto da parte di architetti, urbanisti, sociologi, ecc. ‒ si caratterizza da sempre per la presenza di un dualismo di fondo, emerso anche in occasione delle relazioni dei colleghi intervenuti nella prima giornata del <em>webinar</em><a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, vi sono coloro che evidenziano principalmente le <em>esigenze conservative</em> dei nuclei originari delle attuali città. Paradigmatica è la c.d. dottrina della conservazione formulata da John Ruskin in polemica contro il programma di restauri delle cattedrali e di alterazione dei monumenti medievali avviato intorno alla metà del XIX secolo in Gran Bretagna, nei cui confronti il celebre scrittore e critico d’arte britannico manifestò tutta la sua avversione verso ogni espressione di “modernità”. Si ricordi, inoltre, che nel dopoguerra erano persino gli stessi cittadini a manifestare nostalgia verso i centri storici distrutti dai bombardamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro, emergono le sollecitazioni di coloro ‒ in particolare gli urbanisti ‒ che privilegiano l’<em>innovazione</em> e i salti in avanti nella ricerca di un diverso modo di intendere la città e, soprattutto, di modernizzarla attraverso nuove forme espressive nell’architettura. L’innovazione, naturalmente, potrà coinvolgere diversi aspetti, come un diverso utilizzo degli spazi, o un diverso modo di valorizzazione del patrimonio cittadino, ma può altresì essere estesa ad aspetti sociali, arrivando finanche ad anticipare nuovi modi di vivere.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la prima posizione propone meritoriamente di conservare e salvaguardare la memoria storica e le radici di una comunità, la seconda ha il pregio, altrettanto significativo, di aprirsi ad una prospettiva dell’urbanistica più sensibile alle esigenze socio-economiche della popolazione che vive nei centri storici, favorendo un approccio più dinamico, alla perenne ricerca di nuovi assetti normativi aperti alla cura dei molteplici interessi che convergono in tali aggregati urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, se da un canto è impossibile prescindere da questi approcci ideologici, è altrettanto vero che entrambe queste posizioni radicali non possano essere accolte <em>sic et simpliciter</em>. E in effetti, una posizione rigidamente conservativa finirebbe per indurre i residenti ad abbandonare i centri storici, se questi ultimi, come si è affermato, sono ridotti alla mera funzione di <em>vetrine</em> o di semplici <em>contenitori museali</em><a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>. Di contro, una prospettiva indiscriminatamente ed esclusivamente rivolta al “nuovo” finirebbe per offuscare, se non per travolgere e cancellare del tutto i tratti essenziali delle tracce identitarie delle nostre comunità<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, alla storica e mai sopita contrapposizione tra <em>conservazione</em> e <em>innovazione</em>, si è via via affiancato ‒ tra gli studiosi ed esperti della materia e a livello politico e amministrativo ‒ un approccio più equilibrato, pragmatico, aperto alla ricerca di nuove soluzioni e di originali profili normativi, pur di affrontare le numerose e spesso complesse dinamiche che la realtà dei centri storici suscita.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi alla chiamata a progetto urbano denominata “<em>Réinventer Paris</em>”, indetta dal sindaco di Parigi Anne Hidalgo nel 2014, e reiterata nel maggio 2017, finalizzata alla predisposizione di un progetto di rinnovamento del centro storico, che rispondesse alle nuove esigenze legate all’evoluzione dei bisogni dei cittadini residenti in tale agglomerato urbano. Tra i criteri di valutazione si è individuato il potenziamento della funzionalità dei palazzi storici e dei terreni di proprietà pubblica o industriali, salvaguardando tanto la bellezza, quanto l’ambiente, secondo i principi del costruire sostenibile. Tuttavia, il criterio determinante per la scelta del vincitore era costituito dall’innovazione: secondo Jean-Louis Missika, vicesindaco di Parigi e responsabile della pianificazione urbanistica, dell’architettura, e dei progetti del <em>Grand Paris</em> «<em>L’obiettivo non è innovare su tutti i fronti, ma ricercare, in ciascun sito, l’innovazione più adatta a far emergere soluzioni all’avanguardia</em>»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, accanto ai tradizionali istituti di tutela dei beni culturali (rivelatisi in massima parte inefficaci per una piena valorizzazione dei centri storici <em>unitariamente intesi</em>), la legislazione urbanistica ha introdotto nuovi istituti e nuove espressioni terminologiche ‒ come <em>riqualificazione</em>, <em>rivitalizzazione</em>, <em>rigenerazione</em> ­‒ per promuovere, in modo spesso frammentario ed estemporaneo, lo sviluppo del contesto ambientale di tali agglomerati urbani<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>‒ Tra le maggiori difficoltà che si incontrano nello studio del dato normativo si pone innanzitutto quello della <em>definizione</em> <em>giuridica</em><a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come ben sanno gli urbanisti – giuristi e non – tuttora non esiste a livello normativo una nozione unitaria di centro storico, ma piuttosto svariate formulazioni, spesso non sovrapponibili e finanche in contraddizione tra loro, come emergerà nel corso di questo mio intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, il centro storico rappresenta un <em>unicum </em>composito, in cui confluisce una pluralità di valori e di interessi spesso eterogenei e persino conflittuali tra loro<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a>. Per un verso, segna i tratti essenziali della nostra storia civile, impreziosita da un vasto patrimonio di preesistenze culturali, storiche e artistiche sedimentatesi nei secoli, che lo diversificano dal restante tessuto urbano. Per altro verso, mette in luce l’<em>immagine della città</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a><em>, </em>degradata o, al contrario, ben conservata e valorizzata, e, in generale, l’<em>ambiente dell’uomo</em>, nel quale convergono e convivono molteplici interessi, in gran parte meritevoli di tutela e, vieppiù, di valorizzazione<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, si pensi alle tradizionali attività commerciali tipiche dei centri storici, spesso esercitate in antichi locali (fiaschetterie, caffetterie, farmacie, ecc.): trattasi di attività che rivestono una posizione di primissimo piano perché fanno emergere il <em>ruolo identitario</em> e la <em>vitalità</em> di tali luoghi, che una logica meramente conservativa potrebbe ridurre ad una sorta di museo a cielo aperto<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[22]</a>. La tutela di queste attività è stata oggetto di ampie discussioni, dottrinali e giurisprudenziali, in cui spesso le ragioni delle soprintendenze si opponevano agli indirizzi della giurisprudenza amministrativa, quest’ultima infine avallata dalla Corte costituzionale che ha riconosciuto che il vincolo di destinazione sui beni culturali non è mai estensibile all’attività in sé considerata (separatamente dal bene), la quale va perciò lasciata libera di esprimersi, conformemente al dettato costituzionale (<em>in primis</em>, all’art. 41 Cost.)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma nei centri storici emergono ulteriori e svariate questioni sociali. Si pensi allo <em>spopolamento</em> dei piccoli comuni rurali, intensificatosi con i flussi migratori interni del secondo dopoguerra; o alla progressiva <em>terziarizzazione</em> delle aree più antiche delle grandi città, accompagnata da un sensibile aumento dei prezzi degli immobili e alla conseguente emigrazione della popolazione residente verso le periferie o i comuni limitrofi all’area urbana<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>; o al tema, sempre attuale, afferente al <em>recupero</em> degli immobili fatiscenti o da dismettere, sollecitato da leggi speciali (anche recenti) in materia di <em>housing</em> sociale a favore di individui e nuclei familiari svantaggiati, residenti nelle aree dei centri storici<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a>; o ancora ai problemi di <em>ordine</em> <em>pubblico</em>, ascrivibili a situazioni di precarietà e di criminalità ‒ sempre esistite nei centri storici ‒ ma acuitisi negli ultimi decenni con l’intensificarsi di nuove marginalità legate all’immigrazione di cittadini dalle più disparate provenienze, che poco o nulla conoscono della storia e della cultura che traspare dagli agglomerati urbani in cui vivono.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa vivibilità dei centri storici è materia di grande interesse legislativo e urbanistico. Su tutti emerge la <em>tutela dell’ambiente e la lotta agli inquinamenti</em> (dell’aria, sonori), spesso concentrati proprio nei centri storici, anche a causa dell’intenso <em>traffico veicolare</em><a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>. Quest’ultimo, poi, richiede soluzioni per la sua regolamentazione, connessa alla difficoltà (oggettiva e normativa) di incrementare i parcheggi (pubblici e privati) o, di contro, per assumere la misura draconiana di chiudere definitivamente al traffico privato aree centrali più o meno vaste<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a>. C’è poi il tema dei <em>flussi turistici</em>, con le connesse criticità, come egregiamente illustrato dalla prof.ssa Piera Vipiana la scorsa settimana<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi ancora alla difficile applicabilità della normativa antisismica nelle costruzioni antiche site nei contri storici, che spesso ostacola la progettazione di interventi di ristrutturazione e valorizzazione, trattandosi – come è evidente che sia – di fabbricati costruiti in assenza delle precauzioni antisismiche imposte soltanto a partire dal XX secolo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E si potrebbe continuare a lungo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tornando all’assetto normativo, i centri storici, come si è accennato, sono sottoposti ad un duplice regime giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato entra in gioco il <em>tradizionale assetto di tutela dei beni culturali</em><a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[30]</a>. È la normativa più risalente nel tempo, che, come è noto, è oggi racchiusa nel Codice Urbani. Se escludiamo la breve parentesi del t.u. Melandri del 1999<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a>, il Codice trae origine dalla vecchia disciplina fascista delle leggi Bottai del 1939, che, a loro volta, affondavano le radici nella legislazione liberale, ossia nelle storiche leggi Nasi del 1902<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a> e Rosadi del 1909<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>. Andando ancor più a ritroso, gli stessi antichi Stati preunitari ‒ in particolare lo Stato pontificio<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a>, il Granducato di Toscana e il Regno delle Due Sicilie<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a> ‒ contemplavano discipline di tutela del patrimonio monumentale molto avanzate per le loro epoche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nonostante tali risalenti corpi normativi, fu quantomai arduo ‒ prima e dopo l’Unità d’Italia ‒ arginare tanto i deprecabili trafugamenti di preziose opere d’arte miseramente esportate fuori dal nostro Paese<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[36]</a>, quanto lo scempio di molti centri storici di importanti città. Questi ultimi in particolare dopo l’Unificazione, ma anche nell’epoca giolittiana e in quella fascista, furono oggetto di pesanti aggressioni per ragioni di risanamento igienico-sanitario (come a Napoli o Torino) o per esigenze di razionalizzazione e modernizzazione (come a Roma o Palermo)<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diffuso pensiero positivista e futurista, facendo prevalere, talvolta prepotentemente, la logica dell’innovazione sulla conservazione, favorì il ricorso alla tecnica dello <em>sventramento</em> per (come allora si affermava) <em>isolare</em> per meglio <em>valorizzare </em>il monumento o l’emergenza architettonica, concepiti come entità autonome e separabili dal contesto urbanistico in cui erano collocate e, come tali, da salvaguardare<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[38]</a>. La legislazione di tutela dei beni culturali si è così rivelata in gran parte insufficiente, se applicata ai centri storici. E ciò per una serie di ragioni<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, perché i provvedimenti di vincolo di singoli fabbricati o di complessi edilizi ben individuati assicurano una tutela solo parziale ‒ <em>puntiforme</em>, come suol dirsi<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[40]</a> ‒, tanto nel caso di vincolo diretto sul bene dichiarato di interesse culturale, quanto con l’imposizione del vincolo indiretto, che, com’è noto, colpisce ‒ mediante prescrizioni in materia di altezze, distanze, luce, decoro, edi­fica­bili­tà ‒ gli immobili e le aree che formano la cornice ambientale del sito monumentale o archeologico<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[41]</a>. Le misure del vincolo indiretto mirano infatti al mantenimento dello <em>status quo</em> e non consentono di imporre obblighi di <em>facere</em> (ad esempio, gli obblighi conservativi di recupero) sul bene assoggettato a vincolo, mentre ciò è possibile per il bene vincolato in modo diretto<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[42]</a>. Tale tutela è dunque insufficiente perché, perseguendo una logica essenzialmente <em>conservativa</em>, incide solo sulle eventuali modificazioni strutturali degli immobili di particolare pregio, ma lascia sullo sfondo le esigenze di recupero, rivitalizzazione e valorizzazione delle aree colpite dal vincolo indiretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i vincoli culturali sono ancora troppo legati alla tradizionale <em>impostazione estetizzante</em> delle vecchie leggi liberali e fasciste, pur temperata dal carattere di testimonianza storica espressa dal Codice dei beni culturali, portando così ad escludere la tutela di gran parte dei beni siti nei centri storici.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghi limiti si riscontrano anche nella tradizionale <em>disciplina sulle bellezze naturali</em> (oggi definite beni paesaggistici), che appiattisce la protezione dei centri storici sui singoli immobili o gruppi di immobili <em>di pregio</em> considerati come entità a sé stanti (la tutela puntiforme di cui si è detto)<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[43]</a>. Non si assicura quindi alcuna salvaguardia né a <em>complessi eterogenei come sono i centri storici</em>, né ai minori centri storici (privi del requisito di rara bellezza), né, d’altro canto, si favorisce l’integrazione di questi agglomerati urbani nel più ampio contesto ambientale della città.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attuale formulazione dell’art. 136 Cod. Urbani, nel testo novellato dal c.d. correttivo Rutelli del 2008, aggiunge ora un espresso richiamo ai <em>centri</em> e ai <em>nuclei storici</em>. L’integrazione ha però generato nuovi problemi interpretativi e applicativi: da un lato, i due concetti di <em>centro</em> e <em>nucleo</em> storico rimangono dai contorni piuttosto indefiniti<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[44]</a>; dall’altro, tale previsione attrae nuovamente verso la legislazione dei beni culturali e paesaggistici una disciplina che, come si vedrà, si è da tempo trasferita nella legislazione urbanistica, quindi nell’altro ambito di interesse per il legislatore dei centri storici.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova formulazione dell’art. 136 ha infatti generato due differenti nozioni normative di centro storico, sottoposte a due differenti regimi giuridici: accanto al <em>centro storico urbanistico</em>, emergente dai PRG, si affianca ora il <em>centro storico paesaggistico</em>, individuato col puntuale provvedimento regionale di vincolo previsto dal Codice Urbani<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[45]</a>. La novella si pone in linea con la rinnovata nozione di paesaggio che valorizza il suo aspetto antropico<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[46]</a>; tuttavia, non si coordina a sufficienza con la disciplina urbanistica perché l’individuazione del centro storico paesaggistico affidata alla regione lascia sullo sfondo i comuni, che invece costituiscono gli enti di riferimento in materia, peraltro con competenze urbanistiche rimaste immutate e che il principio di sussidiarietà verticale declinato dall’art. 118 Cost. individua come il livello naturale di governo del territorio<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[47]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>‒ Ebbene, è ormai fuor di dubbio che solo attraverso un’oculata <em>legislazione urbanistica</em> l’ordinamento è in grado di assicurare ai centri storici una tutela senz’altro più efficace.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, l’attenzione per questi agglomerati urbani si è accresciuta con l’industrializzazione della metà degli anni ‘50 del secolo scorso, che ha generato un forte inurbamento, accompagnato dal frequente abbandono dei centri storici<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[48]</a>. I cantieri, sempre aperti per realizzare nuove costruzioni, ignoravano l’antica prassi dell’<em>immutabilità del costruito</em>, diffondendo ‒ potremmo dire, per giusta e comprensibile reazione ‒ l’idea della salvaguardia dell’esistente, anche (e soprattutto) dei centri storici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò è avvenuto in un primo momento su impulso di pregevoli iniziative culturali e istituzionali, talune anche risalenti nel tempo<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[49]</a>. Il prof. Roberto Bobbio la scorsa settimana ha ricordato la <em>Carta di Gubbio</em> del 1960, che costituisce una «<em>vera e propria dichiarazione di principi sulla salvaguardia e sul risanamento dei centri storici</em>», in cui si favorisce l’idea di una tutela generalizzata di tutti i centri storici italiani, compresi quelli di minore interesse culturale, rimasti miracolosamente illesi dallo scempio dei decenni precedenti, ma che rischiavano un’analoga sorte<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La partecipazione ai lavori preparatori anche di otto comuni, a fianco di eminenti studiosi, professionisti e associazioni qualificate (come <em>Italia nostra</em>), valse infatti ad elidere il tradizionale elitarismo, per premiare i caratteri di socialità diffusa. La Carta di Gubbio, in altri termini, «<em>assembla e compone misure di stampo propriamente urbanistico con previsioni programmatorie di carattere economico-sociale, non trascurando gli indispensabili aspetti economico-finanziari</em>»<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma ancor più autorevole è stato il contributo offerto dalla celebre <em>Commissione parlamentare Franceschini</em><a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[52]</a>, la quale, pur non dando vita ad alcuna novella legislativa (le leggi Bottai rimasero vigenti ancora per molti anni), su impulso del grande urbanista Giovanni Astengo ha insistito per recuperare e valorizzare i centri storici (parimenti intesi quali testimonianze materiali della nostra civiltà) con la <em>popolazione che vi abita e che è depositaria di vive tradizioni di civiltà per l’intima compenetrazione con l’ambiente</em><a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[53]</a><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Emerge così la <em>vitalità</em>, quale elemento costitutivo dell’identità culturale dei centri storici (pertanto da preservare e tutelare) e, al contempo, la necessità di collocare tali antichi aggregati nel più ampio progetto di tutela ambientale espresso dalla pianificazione urbanistica, ormai intesa come il più adatto strumento giuridico per assicurare la tutela e il risanamento dei centri storici nel loro insieme, e dunque nella loro struttura urbanistica sedimentatasi nei secoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Affiancando la pianificazione urbanistica alla tradizionale disciplina vincolistica puntiforme di tutela dei beni culturali e paesaggistici, si comincia ad intravedere la nuova figura del <em>bene culturale ambientale</em>, configurato dai PRG, che verrà maggiormente definito nei decenni successivi, affiancandosi al tradizionale <em>bene culturale</em> (o <em>storico-artistico</em>, secondo la vecchia espressione delle leggi Bottai). Si passa così ad una diversa concezione degli agglomerati storici (soprattutto se riferiti alle c.d. <em>città d’arte</em>), secondo cui «<em>l’intero centro storico è un monumento</em>»<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[54]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, però, già la legge urbanistica, nella versione del 1942, recava taluni embrionali e indiretti riferimenti ai centri storici (senza mai nominarli), rivelatisi però inefficaci e inapplicati: era infatti previsto un potere di vigilanza sul <em>rispetto di caratteri tradizionali</em> nelle attività di <em>rinnovamento e ampliamento edilizio della città</em>, attribuito al Ministero dei lavori pubblici, ma i parametri per il suo concreto esercizio erano troppo generici per assicurare una tutela incisiva dei centri storici; altrettanto generici e inapplicati erano tanto l’art. 7 sui vincoli <em>da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico</em> nei PRG, quanto l’art. 5, di analogo contenuto, riferito ai piani territoriali di coordinamento<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[55]</a>. Ma, soprattutto, pesavano i due più grandi limiti della versione originaria della legge urbanistica, ossia l’obbligatorietà non generalizzata del PRG e la mancata zonizzazione dei centri storici<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[56]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>‒ La tutela dei centri storici entra a pieno titolo nella legislazione urbanistica solo con la <em>legge-ponte</em> del ‘67, laddove, novellando il corpo normativo della legge urbanistica del ‘42, introduce una misura di salvaguardia a favore degli agglomerati di <em>carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale</em>, consentendo esclusivamente opere di consolidamento e di restauro,<em> senza alterazione di volumi</em> (questo è un punto importante su cui si ritornerà nel prosieguo della relazione): attraverso l’enunciazione dell’art. 17, quinto comma, della legge-ponte, si dispone infatti un generale divieto di realizzare qualsiasi costruzione su aree libere e di ogni modifica di volumi fino all’approvazione dello strumento urbanistico generale negli «<em>agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale</em>».</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La legge-ponte, che ha avuto il merito di elevare per la prima volta i complessi urbanistici-architettonici del passato (dalla stessa qualificati come <em>centri storici</em>) alla dignità di <em>beni culturali urbanistici</em><a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[57]</a>, ha poi fatto da traino alla produzione di ulteriori ‒ ma pur sempre frammentarie e disorganiche ‒ norme urbanistiche applicabili anche ai centri storici.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, avendo imposto l’obbligo per i comuni di disporre la <em>perimetrazione</em> del centro storico<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[58]</a>, fu emessa la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3210/1967<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[59]</a>, la quale, con criterio discutibile, ha circoscritto tale perimetro nella città preindustriale anteriore all’Unità d’Italia, includendo gli edifici costruiti <em>precedentemente al 1860</em> (<em>anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico</em>: ecco i centri storici minori) o racchiusi in <em>antiche mura</em> (<em>comprese le eventuali propaggini esterne con edifici anteriori al 1860</em>), ma anche strutture urbane <em>realizzate dopo il 1860</em>, se ritenute altamente qualificate (come il <em>Liberty </em>e l’<em>art</em> <em>déco</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">È quindi intervenuto il d.m. n. 1444/1968<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[60]</a>, il quale, nell’individuare le <em>zone territoriali omogenee</em>, introduce la tanto discussa zona A, che, in sostanza, racchiude i centri storici ed eventualmente le aree circostanti (quali parti integranti per comuni caratteristiche). Più precisamente, tale decreto considera zona territoriale omogenea di tipo “A” «<em>le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è osservato in dottrina<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[61]</a>, il riferimento alle «porzioni» di agglomerati, «<em>comprese le aree circostanti</em>», al servizio degli agglomerati urbani che rivestano «<em>carattere</em> […] <em>di particolare pregio ambientale</em>», di fatto amplia la categoria di riferimento ben oltre i soli centri storico-artistici. Estendendo così la tutela alle zone contigue alla parte più antica della città viene rafforzata la nuova nozione di <em>bene culturale urbanistico</em><a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[62]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La legislazione urbanistica si è poi arricchita di un piccolo, ma prezioso contributo offerto dalla l. n. 1187/1968<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[63]</a>, che, pur costituendo una mera “leggina” di ritocco della legge urbanistica, prevede (all’art. 1) che il PRG, in sede di zonizzazione del territorio comunale, individui «<em>i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico</em>». Interpretando estensivamente la norma, si attribuisce così ai PRG una valenza costitutiva e non meramente ricognitiva, nel senso che gli stessi non debbono più limitarsi a trascrivere i vincoli precedentemente imposti da altre amministrazioni, ma possono ricomprendere anche beni non catalogati come <em>culturali</em> dalle soprintendenze<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[64]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa interpretazione innovativa porta a due importanti conseguenze. Anzitutto, colloca a pieno titolo i centri storici nella pianificazione urbanistica generale, intesi come parti del territorio comunale dotati di caratteristiche proprie, individuabili attraverso il contributo congiunto delle scienze giuridiche e metagiuridiche, ma tra loro complementari (si pensi al diritto urbanistico, all’urbanistica, all’ingegneria, alla storia dell’arte, all’architettura, alla sociologia, ecc.): l’individuazione e i contenuti delle zone A forma così oggetto di valutazioni tecniche specifiche e non di scelte meramente politico-amministrative rilevanti sul piano urbanistico<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[65]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, l’opzione ermeneutica testé richiamata consente ai comuni di riconoscere e di tutelare, mediante gli ordinari strumenti urbanistici, anche aree e beni che, pur privi di notevole pregio per l’arte e la storia nazionale, custodiscono anch’essi la memoria delle comunità di cui sono espressione.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene perciò data piena tutela alle c.d. <em>identità minori</em><a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[66]</a> e nasce l’idea, espressa da molti autori, di qualificare i centri storici come <em>beni di famiglia</em><a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[67]</a>: si ritiene, cioè, che il vasto patrimonio culturale <em>minore</em> sia da tutelare nella logica dell’<em>affectio</em> che si prova per i beni di famiglia, in ordine ai quali non rileva tanto il loro valore estetico o economico, ma piuttosto il desiderio di non spezzare del tutto il legame con persone ormai scomparse e che ci sono state care: la conservazione e tutela di un oggetto anche di scarso o nullo valore intrinseco può infatti assumere un grande significato per le memorie personali, familiari o di limitati gruppi sociali, con ciò concorrendo ad assicurare la continuità tra le generazioni e dunque la persistenza del gruppo<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[68]</a>. I comuni dispongono di uno spazio di tutela delle memorie del passato assai più profondo di quello tradizionalmente attribuito alle soprintendenze, ancor oggi vincolate dal parametro della <em>notevole importanza</em> o <em>eccezionalità</em> del carattere culturale del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso queste poche norme i centri storici diventano <em>beni culturali urbanistici</em>, quale autonoma e unitaria categoria con propri strumenti di tutela. Massimo Severo Giannini, in uno scritto degli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso, fu tra i primi studiosi a notare l’ingresso nell’ordinamento di questa particolare categoria di beni e il superamento della vecchia distinzione tra<em> centri storici maggiori </em>e<em> centri storici minori</em><a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[69]</a>. Tutti gli antichi agglomerati sono ora tutelati, come si precisa in giurisprudenza, per la <em>compattezza del loro insieme</em><a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[70]</a>, introducendo così una tutela <em>a tappeto</em><a href="#_ftn72" name="_ftnref72"><em><strong>[71]</strong></em></a>, che si affianca alla tutela <em>puntiforme</em> della legislazione in materia di beni culturali e che si estende agli aggregati esterni alle antiche mura e alla stessa comunità depositaria delle tradizioni e delle attività tipiche di tale agglomerato urbano. Il centro storico è un <em>ambiente vivo e vitale</em>, in cui convergono <em>elementi materiali</em> (spesso di interesse culturale) e l’<em>elemento umano</em>, da rivitalizzare e valorizzare nel contesto della pianificazione generale, rivelatasi lo strumento giuridico più efficace per la sua tutela<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[72]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non mancano tuttavia gli <em>elementi di criticità</em> in tutto questo. Anzitutto, perché il problema del centro storico corre il <em>rischio di perdere la sua specificità</em>, diventando solo uno dei molteplici problemi da affrontare (e risolvere) in sede urbanistica e spesso l’interesse alla sua tutela, tra i vari interessi da ricomporre in sede pianificatoria, non è nemmeno statisticamente il più importante<a href="#_ftn74" name="_ftnref74">[73]</a>. In secondo luogo, perché, come acutamente è stato osservato, la convergenza della tutela del centro storico nell’ambito della pianificazione potrebbe rivelarsi come una sorta di “cavallo di Troia”, potendosi, attraverso di essa, realizzare speculazioni o stravolgimenti, magari presentati sapientemente come indispensabili operazioni per assicurare una nuova vivibilità<a href="#_ftn75" name="_ftnref75">[74]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli anni la figura dei beni culturali urbanistici ha rafforzato la propria fisionomia con il contributo di tutti i principali attori dell’arena pubblica<a href="#_ftn76" name="_ftnref76">[75]</a>, ossia: il <em>legislatore</em> (statale e regionale), che ha introdotto ulteriori tessere normative per una migliore definizione di questa nuova categoria di beni (si pensi alle leggi regionali che allargano il <em>perimetro </em>della zona A, sostituendolo con il criterio dell’<em>esistente</em>, ossia della <em>persistenza del simbolo architettonico</em>); la <em>giurisprudenza amministrativa</em>, che ha elaborato nuovi indirizzi interpretativi estensivi, peraltro spesso avallati dalla Corte costituzionale<a href="#_ftn77" name="_ftnref77">[76]</a>; la stessa <em>prassi</em> <em>amministrativa</em>, sperimentata dai comuni per ampliare, oltre il perimetro della zona A, il patrimonio culturale e ambientale da tutelare, ad esempio, introducendo il criterio del <em>netto urbanistico</em> o <em>consolidato urbanistico</em> nella compilazione degli elenchi complementari ai PRG<a href="#_ftn78" name="_ftnref78">[77]</a>. Queste innovazioni hanno così consentito di includere, ad esempio, le ville settecentesche (in passato destinate alla villeggiatura) site in aree esterne ai centri abitati, oppure gli antichi caseggiati rurali siti in zone ancor più distanti dal nucleo abitativo e risalenti all’epoca preindustriale o, addirittura, al basso Medioevo<a href="#_ftn79" name="_ftnref79">[78]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei decenni successivi si sono moltiplicate le disposizioni urbanistiche coinvolgenti i centri storici. Sarebbe impossibile descriverle in questa sede. Di certo la disciplina urbanistica ha rappresentato l’unico baluardo, <em>per quanto parziale, imperfetto e discutibile</em>, per impedire la distruzione dei centri storici e promuovere interventi di risanamento e recupero, non solo del patrimonio edilizio ed urbanistico, ma anche sotto il profilo economico e sociale<a href="#_ftn80" name="_ftnref80">[79]</a>. Si pensi alla disciplina di sostegno alle fasce deboli della società (dal 1962 in poi) che ha esteso il principio del <em>risanamento conservativo</em> anche ai centri storici, assegnando le abitazioni pubbliche realizzate, ristrutturate o risanate con priorità ai precedenti occupanti o, in difetto, ai residenti nel centro storico, come incentivo al ritorno della comunità “autoctona”, esperimento che, peraltro, spesso non ha ottenuto il successo sperato<a href="#_ftn81" name="_ftnref81">[80]</a>. Ma si pensi anche alla legislazione sull’edilizia residenziale che ha fatto confluire il centro storico nei programmi di recupero urbano, introducendo, fra l’altro, forme di concertazione tra pubblico e privato<a href="#_ftn82" name="_ftnref82">[81]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>‒ Sennonché, il percorso di riconoscimento dell’esistenza di un autonomo patrimonio urbanistico, edilizio storico e culturale, inteso come «<em>bene da salvaguardare e tramandare</em>»<a href="#_ftn83" name="_ftnref83">[82]</a>, è stato tutt’altro che lineare, anzi non di rado contraddittorio, con frequenti discrasie tanto in svariate leggi regionali di ultima generazione, quanto nella più recente legislazione speciale nazionale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, suscita talvolta serie perplessità la <em>legislazione</em> <em>regionale urbanistica</em><a href="#_ftn84" name="_ftnref84">[83]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è autorevolmente sostenuto<a href="#_ftn85" name="_ftnref85">[84]</a>, le regioni hanno profondamente deluso laddove hanno paradossalmente trascurato di inserire tra i <em>lavori pubblici di interesse regionale</em> la ristrutturazione e il rinnovamento dei centri storici, che costituiscono materie riservate alla competenza legislativa ed amministrativa regionale sin dalla prima regionalizzazione dell’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma anche laddove si è intervenuto, talvolta si sono assunte scelte rivelatesi discutibili in sede applicativa. Ci si riferisce, in particolare, agli interessanti tentativi di allargare il centro storico fino ad includere più recenti agglomerati storici o alle leggi tese ad incentivare il restauro dei centri storici <em>minori</em> valorizzando attività tradizionali o impiantando nuove attività ritenute compatibili. In talune di queste ipotesi si è infatti trattato di mere <em>leggi-manifesto</em> perché prive di sufficiente copertura finanziaria, dunque volte più a soddisfare l’impatto mediatico che a realizzare qualcosa di effettivamente sostanziale<a href="#_ftn86" name="_ftnref86">[85]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le più recenti (e corpose) leggi urbanistiche regionali talvolta evidenziano anche profili di ambiguità. Da un lato, nei loro principi di politica urbanistica regionale enfatizzano (giustamente) interessi di lunga durata, come l’ambiente, le risorse idriche o forestali, il paesaggio, la memoria e le tradizioni degli agglomerati storici minori, ecc. Dall’altro, però, tra le pieghe della disciplina urbanistica fanno affiorare una progressiva erosione della nozione unitaria di centro storico (come sopra delineata) per dar vita ad una pluralità di interventi <em>differenziati</em> che limitano le tutele alle sole emergenze urbanistiche e al solo patrimonio edilizio di grande valore artistico, trascurando il patrimonio edilizio minore e riportando così all’antico regime conservativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma pur con tali limiti (ed altri ancora) la legislazione urbanistica regionale e delle province autonome ‒ talvolta espressamente dedicata ai centri storici<a href="#_ftn87" name="_ftnref87">[86]</a>, ma più frequentemente racchiusa in apposite sezioni o norme della disciplina urbanistica (o di governo del territorio)<a href="#_ftn88" name="_ftnref88">[87]</a> ‒ ha comunque destinato risorse per il recupero di beni o alla realizzazione di opere anche all’interno di centri storici: ciò è avvenuto attraverso la previsione di molteplici meccanismi incentivanti o premiali che, sebbene abbiano spesso frazionato gli interventi di sostegno togliendo il dovuto carattere unitario, hanno tuttavia (parzialmente) contribuito a scongiurare eventuali pregiudizi irreparabili cagionati da generalizzate situazioni di inerzia.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>‒ Analoghe perplessità suscita anche la legislazione statale. Si pensi alla normativa sulle c.d. <em>ristrutturazioni innovative</em>, che, con terminologia piuttosto ambigua, sembra riproporre l’antica impostazione che riteneva meritevoli di tutela le sole <em>eccellenze</em> e le architetture monumentali, spesso sulla spinta emotiva del <em>fare</em> ad ogni costo o del <em>non perdere un finanziamento</em><a href="#_ftn89" name="_ftnref89">[88]</a>. Ci si riferisce, in particolare, al complesso fenomeno dei <em>piani attuativi complessi</em><a href="#_ftn90" name="_ftnref90">[89]</a>, come i <em>programmi per il recupero urbano </em>o i <em>programmi per la riqualificazione urbana</em>, entrambi introdotti nel 1992<a href="#_ftn91" name="_ftnref91">[90]</a>, o ai <em>programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio</em>, istituiti nel 1998<a href="#_ftn92" name="_ftnref92">[91]</a>, o ancora alla legge-quadro in materia di riqualificazione del 2011<a href="#_ftn93" name="_ftnref93">[92]</a> e alla successiva legislazione in materia di <em>housing </em>sociale del 2014<a href="#_ftn94" name="_ftnref94">[93]</a>: tutte misure su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, ma che comunque, pur con tali ambiguità, hanno spesso restituito alla fruibilità (anche) collettiva beni altrimenti condannati al decadimento e all’abbandono<a href="#_ftn95" name="_ftnref95">[94]</a>. L’esperienza ha poi insegnato che per essere davvero efficaci questi programmi di recupero urbano necessitano di un regime convenzionale con l’imprenditoria privata che coniughi seri finanziamenti pubblici con l’impegno economico finanziario privato, quest’ultimo preferibilmente da sostenere con opportune agevolazioni fiscali<a href="#_ftn96" name="_ftnref96">[95]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Suscita perplessità anche il c.d. <em>decreto del fare </em>del 2013<a href="#_ftn97" name="_ftnref97">[96]</a> che, al fine di rilanciare l’attività edilizia quale elemento di sviluppo dell’economia, ha introdotto discrasie e rotture nel sistema, come la doppia nozione di <em>ristrutturazione edilizia</em>: una riferibile a tutti gli edifici, anche per interventi di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria, ma con sagoma diversa rispetto alla preesistenza; l’altra applicabile ai beni sottoposti a vincoli culturali e paesaggistici, legati al rispetto della sagoma, ma che poi, tra le pieghe del dato normativo, consente un uso disinvolto della scia anche in aree interne alla zona A, con demolizioni e ricostruzioni e addirittura modifiche di sagoma<a href="#_ftn98" name="_ftnref98">[97]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recenti misure (nazionali e regionali) sembrano indebolire il lungo e delicato processo evolutivo che ha dato forma e sostanza alla tutela dei beni culturali urbanistici per riproporre l’antica tutela <em>puntiforme</em> del bene culturale, che distingueva tra edilizia eccelsa ed edilizia minore. In molti casi si è definitivamente spezzato il collegamento con le preesistenze che dava identità, storicità e compattezza al centro storico nel suo insieme, facendo riemergere, ancora una volta, l’antica dicotomia tra <em>conservazione</em> e <em>innovazione</em>, che va invece sempre riportata ad una dimensione di ragionevolezza<a href="#_ftn99" name="_ftnref99">[98]</a>.<strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>‒ In conclusione, ritornando alla iniziale provocazione di Salvia, nonostante i numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo, soprattutto a livello regionale, ad oggi non si è ancora raggiunto un adeguato assetto normativo, almeno dal punto di vista sistematico e di tecnica legislativa. Gli interventi normativi continuano ad essere frammentari e spesso dettati dall’improvvisazione o dall’emergenza del momento, dunque privi di una prospettiva organica, come sarebbe auspicabile, date le forti implicanze pluridisciplinari ed anche transdisciplinari che questa materia impone<a href="#_ftn100" name="_ftnref100">[99]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come si è anticipato all’inizio di questa relazione, la cura dei centri storici è un problema di grande complessità per la molteplicità degli interessi coinvolti e, spesso, da comporre. In sede di pianificazione, infatti, è necessario non solo regolamentare il rapporto pubblico-privato (e dunque le opere pubbliche e le abitazioni private), ma anche, e prima di ogni cosa, cercare di comporre in modo quanto più possibile omogeneo «<em>i beni-valore che oggi rendono vivibile la residenza</em>»<a href="#_ftn101" name="_ftnref101">[100]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chissà se mai si arriverà ad approvare finalmente una legge-quadro sui centri storici dopo il fallimentare tentativo del disegno di legge Veltroni del 1997 sulle <em>città storiche</em><a href="#_ftn102" name="_ftnref102">[101]</a>. La prof.ssa Vipiana la scorsa settimana ha ricordato la proposta attualmente giacente in Senato<a href="#_ftn103" name="_ftnref103">[102]</a>: vedremo che esito avrà.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso si auspica che si tratti di una legge-quadro recante, una volta per tutte ed in modo sufficientemente esaustivo, i principi fondamentali di questa delicata materia e che valga a contenere eventuali salti in avanti dei legislatori regionali e, al contempo, a conseguire un ragionevole equilibrio tra il rigoroso rispetto dell’identità culturale del bene da salvaguardare e le molteplici problematiche economico-sociali che caratterizzano i centri storici<a href="#_ftn104" name="_ftnref104">[103]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> Ricercatore TDB di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Genova.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Il presente contributo costituisce la relazione svolta a Genova il 3 novembre 2021 in occasione del <em>webinar</em> interdisciplinare su “<em>La legislazione per i centri storici</em>”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova nelle giornate 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> L’affermazione dell’illustre studioso è tratta dall’ultima edizione del suo <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, Padova, 2019, 114, scritto a due mani con Cristiano Bevilacqua.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> Ci si riferisce al d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. decreto <em>bonus</em> cultura), convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «<em>Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilascio del turismo</em>». Sul tema, si veda M. Cammelli, <em>Bonus cultura e riorganizzazione del Ministero: navigazione difficile, direzione giusta</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3/2014, 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Così si esprime A. Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, Relazione al Convegno di Gubbio su “I centri storici tra norme e politiche” (Gubbio, 6-7 giugno 2014), in <em>Aedon</em>, 3/2015, contributo pubblicato anche in C. Lamberti, M.L. Campiani (a cura di), <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, Napoli, 2015, 75 ss., richiamando, sotto questo profilo, G. Severini, <em>Centri storici: occorre una legge speciale o politiche speciali?</em>, <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> Per maggiori dettagli sul punto, v. <em>infra</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Si pensi, ad esempio, al noto ed ottimo volume G. Mengoli, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, di ben oltre un migliaio di pagine nella sua ultima edizione, il quale affronta il tema dei centri storici in un paragrafo di un paio di pagine.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> Manca una voce espressamente dedicata ai centri storici, ad esempio, nell’<em>Enciclopedia del diritto </em>e nell’<em>Enciclopedia giuridica</em> Treccani.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Il riferimento è al volume di G. Caia, G. Ghetti (a cura di), <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, Torino, 1997.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Ci si riferisce al volume, già richiamato, di Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Trattasi di G. D’Alessio, <em>I centri storici. Aspetti giuridici</em>, Milano, 1983.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Più precisamente, il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137</em>», denominato anche “Codice Urbani” dal nome del Ministro per i beni e le attività culturali dell’epoca, Giuliano Urbani, che fortemente si spese per l’approvazione di questo provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> Per una introduzione al processo evolutivo della legislazione di tutela dei centri storici italiani, si vedano anzitutto i seguenti contributi: M. Sanapo, <em>I centri storici</em> <em>come beni culturali: un percorso difficile, </em>in<em> Aedon</em>, 2/2001 e, più recentemente, A. Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, in G. Bottino, M. Cafagno, F. Minazzi (a cura di), <em>Contributi e riflessioni sui beni comuni</em>, 2016, 173 ss. Quanto alla più risalente ed autorevole dottrina, cfr.: F.F. Forte, <em>L’aspetto economico del problema dei centri storici</em>, in <em>Restauro</em>, 1973, n. 7, 5 ss.; P. Ceccarelli, F. Indovina (a cura di), <em>Risanamento e speculazione nei centri storici</em>, Milano, 1977; P.L. Cervellati, <em>I centri </em>storici, Firenze, 1977; F. Benvenuti, <em>I centri storici, problema giuridico?</em>, Relazione al Convegno Nazionale sui centri storici, in <em>Impresa, ambiente e p.a.</em>, 1977, 1 ss.; M. Fazio, <em>Il destino dei centri storici</em>, Firenze, 1977; U. Allegretti, <em>La questione dei “centri storici”: un bilancio ed alcune scelte,</em> in <em>Le Regioni,</em> 1978, 66 ss.; F. Salvia,  <em>La tutela dei centri storici: aspetti giuridici</em>, in <em>Scritti in onore di Renda</em>, Palermo, 1994, vol. II, 1125 ss.; S. Cattaneo, <em>La questione dei centri storici</em>, Milano, 1997.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> Sul dualismo di fondo che caratterizza l’approccio all’assetto urbanistico della città, si veda Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 75 ss. (spec. 85 ss.). Per un approfondimento sul punto, in ambito metagiuridico, cfr. P.L. Cervellati, voce <em>Centri storici. XXI secolo </em>(2010), in <em>www.treccani.it/enciclopedia</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> In tal senso, <em>ex multis</em>, Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 77. Sulla “museificazione” dei centri storici, si veda, più analiticamente e in un’ottica metagiuridica, R. Segatori, <em>Le pietre, gli uomini, lo scorrere del tempo</em>, in Lamberti- Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 31 ss., con l’ampia dottrina ivi richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Particolarmente significativi, e perciò sovente richiamati, sono stati i proclami radicali dei futuristi, come le seguenti affermazioni di Umberto Boccioni, riportate da F. Salvia, C. Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 115: «<em>Chi considera l’Italia come il Paese dell’arte è un necrofilo. Si dichiarano monumenti nazionali tutte le luride sconce catapecchie che ancora insozzano le città italiane. Si perde tempo su quell’immondezzaio pittorico che è la piazza delle erbe di Verona, sui puzzolenti canali di Venezia, su quel miserabile vicolo di rigattieri che si chiama a Roma via Condotti. Abbiamo per vigliaccheria l’odio del nuovo</em>»<em>. </em>«<em>Conservare che cosa?&#8230; Come se non fosse infinitamente sublime lo sconvolgere che fa l’uomo sotto la spinta della ricerca e della creazione, l’aprire strade, colmare laghi, sommergere isole, lanciare dighe, livellare, squarciare, forare, sfondare, innalzare, per questa divina inquietudine che ci spara nel futuro</em>» (U. Boccioni, <em>Estetica ed arte futuriste</em>, Milano, 1914-1946, 11).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> Sul progetto parigino, si vedano le osservazioni di V. Caputi Jambrenghi, <em>Intervento</em>, Relazione al Convegno di Gubbio su “I centri storici tra norme e politiche” (Gubbio, 6-7 giugno 2014), in <em>Aedon</em>, 3/2015, contributo pubblicato anche in Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 107 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Sul punto, si veda ancora <em>infra</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> Per un’ampia disamina dell’origine e del significato dell’espressione «<em>centro storico</em>», si rimanda a M.B. Mirri, <em>Beni culturali e Centri storici</em>, Genova, 1996, il quale, segnatamente, si sofferma sul dibattito culturale sviluppatosi intorno ai centri storici a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, nonché a D’Alessio, <em>I centri storic</em>i, cit., 165 ss. Per ulteriori elementi di riflessione, cfr. già G. Lombardi, <em>L’inquadramento giuridico-amministrativo dell’intervento nei centri storici,</em> in <em>Studi urbinati</em>, 1964-65, 76 ss., nonché, più recentemente: R. Marzocca, <em>L’assenza di una definizione legislativa di “centro storico”</em>, in <em>Beni culturali. Centri storici</em>, 2001; C. Videtta <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, in <em>Aedon</em>, 3/2012; C. Lamberti, <em>Considerazioni conclusive</em>, in Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 185 ss.; Sanapo, <em>I centri storici</em> <em>come beni culturali: un percorso difficile, </em>cit.; Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 92 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> Sul punto, si veda Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 17, il quale, richiamando copiosa dottrina, precisa come «<em>il concetto di centro storico costituisca più una sintesi verbale che non una nozione unitaria di rilievo giuridico in ragione della pluralità  dei diversi valori e degli interessi eterogenei presenti in tale concetto, ciò in quanto accanto al valore culturale, che connota in modo peculiare questi centri, coesistono, a vario titolo, interessi urbanistici, socio-economici, igienico-sanitari e demografici che trovano la loro regolamentazione in diversi contesti normativi</em>” (p. 173). In questa prospettiva, <em>ex plurimis</em>, si vedano P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, <em>Diritto urbanistico,</em> Torino, 2013, 259, e N. Grasso, <em>Centri storici,</em> in M.A. Cabiddu, N. Grasso (a cura di), <em>Diritto dei beni culturali e del paesaggio,</em> Torino, 2007, 305 ss. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. F.G. Scoca, D. D’Orsogna, <em>Centri storici: problema irrisolto,</em> in Caia-Ghetti, <em>La tutela dei centri storici: discipline giuridiche</em>, cit., 45 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> In tal senso, R. Tamiozzo, <em>Centro storico: rilevanza giuridica positiva di un concetto descrittivo,</em> in <em>Rass. Avv. Stato, </em>1978, I, 213 ss., il quale afferma appunto che «<em>un centro storico non solo rappresenta l’immagine della città, ma esprime altresì, l’essenziale della nostra storia civile e artistica e della nostra cultura</em>» e così, conformemente, Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 172.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Così, F. Benvenuti, <em>I centri storici: problema giuridico?,</em> in <em>Impresa, ambiente e P.A.,</em> 1977, 341 ss., per il quale il centro storico rappresenta l’«<em>ambiente dell’uomo</em>», inteso come un luogo abitato che si contraddistingue dal restante agglomerato urbano perché caratterizzato da una propria individualità storica, tali da costituire un <em>unicum.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> Così si esprime Videtta <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, cit. Significative al riguardo sono le ampie dissertazioni sui rapporti che intercorrono tra la disciplina di tutela dei centri storici e la normativa speciale in materia di attività commerciali. Si pensi, a questo proposito, al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la «<em>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio</em>», il cui art. 6, lett. <em>d</em>), nel fissare gli obiettivi della programmazione della rete distributiva, include espressamente la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici «<em>anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale</em>», dettando vieppiù precise linee di indirizzo rivolte ai legislatori regionali in sede di programmazione urbanistica (v. art. 6, comma 2). Su questa linea, si pone anche, il successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, il cui art. 31 dispone che «<em>costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</em>». Per un’approfondita disamina sul punto, si vedano <em>ex plurimis </em>N. Aicardi, <em>Centri storici e disciplina delle attività commerciali</em>, in Caia-Ghetti, <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, cit., 103 ss., nonché P. Amovilli, <em>Centro storico e disciplina del commercio</em>, Relazione al Convegno di Gubbio su “I centri storici tra norme e politiche” (Gubbio, 6-7 giugno 2014), in <em>Aedon</em>, 3/2015, contributo pubblicato anche in Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 139 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Il riferimento è rivolto, in particolare, alla celebre Corte cost. 9 marzo 1990, n. 118, in <em>Giur. cost.</em>, 1990, 3, 660 ss., con nota di F. Rigano, <em>Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d’uso dei beni materiali</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 1990, II, 435 ss., con nota di R. Murra, <em>Tutela delle attività tradizionali: una lettura più moderna della legge 1° giugno 1939 n. 1089, ibidem,</em>759 ss.; in <em>Foro. it.,</em>1990, I, c. 1101, con nota di C.M. Barone, <em>Nota alla sentenza n. 118/1990 della Corte costituzionale</em>; in <em>Riv. giur. pol. loc.</em>, 1990, 613 ss., con nota di M. Lo Giudice, <em>Beni storici ed artistici: la tutela del bene e le garanzie del titolare alla luce della sent. n. 118 della Corte costituzionale</em>. Sul punto, cfr. anche: A. Mansi,<em> Il vincolo di destinazione di attività aventi interesse storico o culturale nei centri storici, </em>in <em>Riv. giur. ed.</em>, 1993, II, 101 ss.; F. Benvenuti, <em>Sull’estensione del vincolo d’uso di beni storici notificati</em>, in <em>Scritti in onore di P. Virga,</em> Milano, 1994, I, 283 ss.; M.A. Sandulli, N. Sandulli, <em>Valori culturali e ambiente storico nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in <em>La questione dei centri storici. Gli strumenti normativi di tutela e di intervento nello stato di cultura,</em> a cura di S. Cattaneo, Milano, 1997, 74 ss.; N. Aicardi, <em>Centri storici e disciplina delle attività commerciali</em>, in G. Caia, G. Ghetti (a cura di), <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, cit., 110; A. Crosetti, <em>Tutela dei beni culturali attraverso vincoli di destinazione: problemi e prospettive</em>, in <em>Riv. giur. ed</em>., 2002, 257 ss.; G. Clemente di San Luca, <em>L’attività di trasformazione dei beni culturali</em>, in <em>Il diritto urbanistico in 50 anni di giurisprudenza della Corte costituzionale</em> (atti del Convegno AIDU, Napoli 12 e 13 maggio 2006), a cura di M.A. Sandulli, M.R. Spasiano, P. Stella Richter, Napoli, 2007, 211 s.; D. Vaiano, <em>L&#8217;ordinamento dei beni culturali</em>, in <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, a cura di A. Crosetti, D. Vaiano, Torino, 2009, 38; Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 190 s., il quale ultimo, richiamando espressamente l’indirizzo della Corte costituzionale, chiarisce che «<em>il vincolo di destinazione non può mai riguardare l’attività in sé, considerata separatamente dal bene ma questa “deve essere libera secondo i precetti costituzionali (artt. 2, 9, 33)” e non può essere utilizzato per affrontare e risolvere alla radice il problema della c.d. “vitalità” dei centri storici</em>». In argomento si veda altresì Corte cost. 30 luglio 1992, n. 388, che ha respinto la questione di costituzionalità dell’art. 4, d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, recante «<em>Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione</em>», conv., con modif., nella l. 6 febbraio 1987, n. 15, che autorizza le amministrazioni comunali a inibire l’esercizio di determinate attività imprenditoriali (commerciali e artigianali) ritenute incompatibili con le tradizionali attività svolte nei centri storici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> Sull’evoluzione dei centri storici sotto il profilo urbanistico e socio-economico, in un’ottica metagiuridica, si veda ancora il contributo di Segatori, <em>Le pietre, gli uomini, lo scorrere del tempo</em>, cit., 31 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Si ritornerà sul tema nel prosieguo della trattazione. Per ora si richiama, a titolo introduttivo, il contributo di Scoca- D’Orsogna, <em>Centri storici, problema irrisolto</em>, cit., 39 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> Sui profili di tutela dall’inquinamento nei centri storici, si veda A. Capria, <em>Centri storici e tutela dall’inquinamento</em>, in Caia-Ghetti, <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, cit., 95 ss. Per una disamina delle principali problematiche legate al traffico veicolare nei centri storici, si veda A. Velatta, <em>L’accesso al centro storico e la disciplina del traffico veicolare</em>, in Lamberti- Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 159 ss., con la dottrina ivi richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> Sui profili legati al tema dei parcheggi, si veda A. Scavone, <em>Parcheggi e centri storici</em>, in Caia-Ghetti, <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, cit., 209 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> I flussi turistici, se non correttamente gestiti, possono infatti contribuire al degrado ambientale dei centri storici e al danneggiamento dei beni monumentali, oltre a risultare non di rado incompatibile con lo svolgimento di determinate attività economiche e sociali: sul punto, si veda A. Perini, <em>La tutela dei centri storici: un</em> excursus <em>sulle discipline giuridiche</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, (2), 2000, 334, nonché, più recentemente, con riferimento al c.d. turismo culturale, P.M. Vipiana, <em>Diritto pubblico del turismo</em>, Pisa, II ed., 2020, 131 ss. Sul recente e particolare fenomeno dei musei legati al cibo, che costituiscono una interessante novità dell’offerta turistica legata anche ai centri storici, si veda sempre P.M. Vipiana, <em>I Musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico</em>, in <em>D</em><em>ir. dell’economia</em>, 2018, (1), 143 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> Sul punto, cfr. Caputi Jambrenghi, <em>Intervento</em>, Relazione al Convegno di Gubbio su “I centri storici tra norme e politiche”, cit., 4 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> Il tema, ora in esame, è ampiamente trattato in dottrina. I necessari richiami bibliografici saranno indicati nel corso dell’esposizione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Si tratta del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il «<em>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali</em>», che ha abrogato le leggi Bottai del 1939, peraltro spesso rivisitando profondamente la vecchia normativa in materia di beni culturali e paesaggistici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> Trattasi, più precisamente, della legge 12 giugno 1902, n. 185, che ha rappresentato la prima riforma organica di disciplina dei beni culturali (<em>rectius</em>: delle «<em>Belle arti</em>»), sostanzialmente incentrata sulla subordinazione dell’interesse privato all’utile collettivo attraverso l’imposizione di vincoli alla proprietà privata e di servitù gravanti sull’uso dei beni riconosciuti di interesse storico o culturale. Tale disciplina appariva, tuttavia, eccessivamente frammentaria e inadeguata a soddisfare le esigenze dell’epoca: se, infatti, da un lato mirava a realizzare l’unificazione della disciplina dei beni storici ed artistici, dall’altro scontava la grave lacuna di limitare il campo d’azione ai soli monumenti, immobili e opere (mobili) dichiarati di «<em>sommo pregio d’antichità o d’arte</em>», per di più iscritti in un apposito catalogo sicché la relativa tutela era <em>ope legis </em>subordinata all’inventariazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Trattasi della legge 20 giugno 1909, n. 364, approvata sempre sotto il dicastero di Giolitti in sostituzione della precedente legge Nasi e recante «[…] <em>norme per l’alienabilità delle antichità e delle belle arti</em>», cui fece poi seguito il r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «<em>Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti</em>», composto di ben 188 articoli, la cui importanza si è accresciuta nel tempo per essere rimasto a tutt’oggi in vigore, giusto il richiamo contenuto, dapprima, nella l. 1° giugno 1939, n. 1089 (c.d. legge Bottai: art. 73), e, successivamente, nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il t.u. in materia di beni culturali e ambientali (c.d. t.u. Melandri: art. 12), ed infine nel c.d. Codice Urbani (art. 130). La legge Rosadi, ben più avanzata rispetto alla precedente legge Nasi, introdusse taluni principi e disposizioni che ancora informano il quadro normativo nella <em>subjecta materia</em>: si pensi al principio secondo cui costituiscono oggetto di tutela non solo i monumenti e gli oggetti, mobili e immobili già inseriti negli elenchi ufficiali (criterio invero assai limitativo), ma, più in generale, <em>tutte </em>«<em>le cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico</em>», «<em>esclusi gli uffici e gli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> Lo Stato pontificio, pur nella generale arretratezza istituzionale, ebbe tuttavia in grande considerazione la cura del suo ingente patrimonio storico-artistico, tanto da detenere «<em>una sorta di primato storico nella vicenda legislativa ed amministrativa della tutela</em>» (così, G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2005, 2), in particolare del patrimonio immobiliare della Città Eterna: sin dai pontificati di Pio II (bolla <em>Cum almam nostram Urbem</em>, 1462) e di Sisto IV (bolla <em>Cum provvida Sanctorum Patrum decreta</em>, 1474) furono infatti varati i primi interventi organici miranti a reprimere ogni forma di distruzione, demolizione o semplice rovina di beni appartenenti al patrimonio culturale cittadino, pena la scomunica, il carcere e la confisca. Agli inizi del secolo XVII, sotto il pontificato di Ferdinando I, e poi in misura via via crescente, si è sviluppata l’idea che i beni d’importanza storica o culturale avrebbero dovuto essere sottratti alla libera disponibilità dei privati proprietari, in quanto espressione della storia civile, politica e religiosa dello Stato: idea che raggiunse la sua massima espressione nel primo provvedimento organico di tutela del patrimonio storico e artistico rappresentato dall’editto del Cardinal Pacca, emanato il 7 aprile 1820, durante il pontificato di Pio VII. Per un approfondimento sul tema, con i dovuti richiami bibliografici, sia consentito rinviare ad A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale</em>, Milano, 2008, 4 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Tanto il Granducato di Toscana (a partire dal XVI sec.), quanto il Regno delle Due Sicilie (a partire dal XVIII sec.) introdussero legislazioni di tutela dei rispettivi patrimoni storici e artistici, tese soprattutto ad arginare il commercio dei reperti archeologici, risalenti, rispettivamente, all’antica Etruria (si pensi agli scavi di Volterra del 1731) e al mondo greco-romano (si pensi alla scoperta di Pompei ed Ercolano di fine Settecento). Ma è soprattutto su influenza dell’editto pontificio del Cardinal Pacca che le legislazioni toscana e napoletana impressero nei propri ordinamenti una svolta decisiva, dando vita ad un complesso sistema normativo, assai avanzato per l’epoca, non di rado ispirato al pieno riconoscimento dello studio delle scoperte archeologiche. Sul tema, si consenta di rinviare nuovamente a Giuffrida, <em>op. cit.</em>, 6 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> I casi di trafugamenti di opere d’arte da chiese, conventi, musei e biblioteche, a profitto di collezionisti, italiani e stranieri, si sono sempre verificati nel corso della storia italiana, ma specialmente in particolari epoche, fra cui nei primi quarant’anni del Regno d’Italia: in tale periodo, infatti, il giovane Stato non aveva opposto alcuna decisa ed efficace resistenza a tale scempio, avendo inopinatamente scelto di applicare in via transitoria le vecchie legislazioni preunitarie nell’attesa di predisporre un nuovo assetto normativo, poi varato con estremo ritardo (e con molti limiti) solo con la già richiamata legge Nasi del 1902: sul tema, si consenta nuovamente di rinviare a Giuffrida, <em>op. cit.</em>, 9 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Soprattutto dopo l’unificazione nazionale, le maggiori città italiane furono sottoposte a pesanti ristrutturazioni, come accennato, per ragioni di risanamento igienico-sanitario o per esigenze di riassetto e modernizzazione. Tali interventi furono per lo più eseguiti con il c.d. <em>sventramento</em>, tecnica cui si è ampiamente ricorso nei programmi legislativi del primo dopoguerra per ricostruire gli abitati danneggiati, con ciò alterando gravemente gli antichi tessuti urbani. Sul punto, v., <em>ex multis</em>, Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 114 e, più approfonditamente, G. Ghetti, <em>Centro storico e assetto istituzionale</em>, in Caia-Ghetti, <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, cit., 7 ss. (spec. 22 ss.). Sulla tecnica dello sventramento, cfr. M. Sernini, <em>La città disfatta,</em> Milano, 1990, nonché, tra la dottrina più risalente: L. Pontuale, <em>L’urbanistica “risanatrice” a Napoli: meglio il colera?,</em> in <em>Comunità</em>, 1975, n. 171, 128 ss.; M. Fabbri, <em>Le ideologie degli urbanisti del dopoguerra</em>, Bari<em>,</em> 1975; A. Cederna, <em>Mussolini urbanista,</em> Roma-Bari, 1979; M. Romano, <em>L’urbanistica in Italia nel periodo dello sviluppo. 1942-1980,</em> Padova, 1980.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> Così si esprimono Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 114.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> Per una efficace e recente sintesi sul tema, si veda Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 174 ss. In argomento, cfr. anche i seguenti contributi: S. Grassi, <em>Le discipline giuridiche per la tutela dei centri storici: quadro di sintesi</em>, in Caia-Ghetti, <em>La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche</em>, cit., 133 ss.; S. Fantini, <em>Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale</em>, in Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 65 ss.; Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., spec. 78 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> Espressione utilizzata, tra i molti, da Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 116, e da Videtta <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> Così, <em>ex multis</em>, Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 80, nonché, più approfonditamente, A. Crosetti, <em>La tutela ambientale dei beni culturali,</em> Padova, 2001, 72 ss., e R. Colonna, <em>La tutela ambientale dei beni culturali: riflessioni sulla natura giuridica del c.d. vincolo indiretto ex art. 21 L. n. 1089 del 1939, </em>in <em>Riv. giur. ed.,</em> 1996, II, 75 ss. Sulla natura e i limiti del c.d. vincolo indiretto, di cui agli artt. 45-47 del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma già previsto nell’art. 21 della vecchia l. n. 1089/1939, si veda anche la più risalente dottrina, parimenti orientata nel senso testé prospettato: M. Nigro, <em>In tema di rispetto dell’ambiente monumentale,</em> in <em>Foro amm.</em>, 1958, I, 3, 119 ss.; E. Guicciardi, <em>Tutela diretta e tutela indiretta delle cose di interesse artistico, </em>in <em>Giur.it.,</em> 1963, III, 209 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> Così, Videtta, <em>loc. cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> Oltre alla dottrina già richiamata, concorda sul punto anche M. Sanino, <em>Discipline urbanistiche e centri storici</em>, in G. Caia, G. Ghetti (a cura di), <em>op. cit.,</em> 72.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> Perplessità sollevata, ad esempio, da Videtta, <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> La nozione di centro storico introdotta dal Codice Urbani non può coincidere con la corrispondente nozione urbanistica che emerge dai PRG perché l’art. 136 ne richiede una specifica individuazione con l’<em>iter </em>procedimentale di cui agli artt. 138 ss. Se così non fosse, «<em>ci troveremmo di fronte ad una tutela </em>ex lege<em> con rinvio alla zonizzazione urbanistica</em>», che vanificherebbe gli strumenti di individuazione e tutela predisposti dal Codice: così M.A. Quaglia (con aggiornamento di A. Rallo), <em>sub art. 136</em>, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2012, 1030 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Innumerevoli sono i contributi che evidenziano il carattere innovativo della Convenzione europea del paesaggio, con il conseguente impatto nel diritto interno italiano. A mero titolo indicativo, si segnalano: A.A. Herreo dela Fuente, <em>La Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)</em>, in <em>Riv. giur. amb., </em>2001, 893 ss.; G.F. Cartei (a cura di)<em>, Convenzione europea sul paesaggio e governo del territorio</em>, Bologna, 2007; M. Montini, E. Orlando, <em>La tutela del paesaggio tra Convenzione europea e normativa italiana</em>, in V. Piergligli, A. Maccari, <em>Il codice dei beni culturali fra teoria e prassi</em>, Milano, 2006, 642 ss.; M. Santoloci, V. Vattani, <em>La Convenzione europea del paesaggio</em>, in <em>www.dirittoambiente.com</em>; G. Sciullo, <em>Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 2009, n.1-2, 44 ss.; S. Foà, <em>Dalla Convenzione europea al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Obiettivi di tutela e di valorizzazione</em>, in A. Crosetti (a cura di), <em>La tutela della natura e del paesaggio</em>, in <em>Trattato di diritto dell’ambiente,</em> Milano, 2014, III, 431 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[47]</a> Il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico <em>ex </em>artt. 138 ss. Cod. Urbani di fatto accentra nel Ministero dei beni culturali la valutazione di merito sulla sussistenza dell’interesse culturale di quei valori «<em>storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono</em>». Tuttavia, se da un canto tale procedura sembra confermare che la valutazione della c.d. <em>culturalità</em> di una <em>res</em> sia di competenza ministeriale in quanto l’<em>iter</em> prende avvio su proposta (v. art. 140, comma 1) della Commissione <em>ex </em>art. 137 (di cui sono componenti di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio), per altro verso viene lasciata un’ampia discrezionalità alla regione in sede di decisione finale: sul tema, cfr. M.A. Quaglia (agg. da A. Rallo), <em>Sub art. 140</em>, in M.A. Sandulli,<em> op. cit.</em>, 1052 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[48]</a> Il fenomeno, peraltro già in precedenza richiamato, è ampiamente studiato in dottrina, tanto da rendere impossibile una esaustiva ricognizione della relativa letteratura. A mero titolo esemplificativo, si veda F. Toppetti, <em>Per un centro storico contemporaneo</em>, in Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 45 ss., oltre al già richiamato contributo di Segatori, <em>Le pietre, gli uomini, lo scorrere del tempo</em>, cit., 21 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[49]</a> La prima iniziativa di tutela del patrimonio storico delle città (peraltro patrocinata soprattutto dalla delegazione italiana) è racchiusa nella c.d. “<em>Carta di Atene</em>” del 1933, la quale, alla prova dei fatti, rappresenta poco più che un timido tentativo di salvaguardia dei centri storici: per un richiamo a questo documento, si veda Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 79.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[50]</a> Tale tutela fu sollecitata da associazioni quali <em>Italia Nostra</em> e dall’<em>Associazione nazionale per i centri storici. </em>Particolarmente meritorio fu anche l’impulso offerto nella metà degli anni Cinquanta del secolo scorso dall’urbanista ed accademico Giovanni Astengo, il quale promosse un significativo tentativo di pianificazione del comune di Assisi, che accompagnò con un’approfondita indagine conoscitiva ‒ supportata da studi storici (anche di diritto medievale), economici e religiosi ‒ del nucleo identitario della città in modo da rapportare ad esso la disciplina degli eventuali interventi edilizi (tale proposta pianificatoria non ottenne tuttavia il consenso né dell’amministrazione comunale, né del Ministro). Per approfondimenti su tale iniziale dibattito culturale, oltre ai già richiamati contributi di Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., e di Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., si vedano anche: C. Carozzi, R. Rozzi, <em>Centri storici: questione aperta,</em> Bari, 1971, con ampi richiami bibliografici; L. Padovani, <em>Documentazione bibliografica recente ed alcuni aspetti del dibattito recente in Italia, </em>in <em>Risanamento e speculazione nei centri storici, </em>a cura di P. Ceccarelli, F. Indovina, Milano, 1974, 210 ss.; più recentemente, Lamberti, <em>Considerazioni conclusive</em>, cit., 179 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[51]</a> Così, Angiuli, <em>loc. cit</em>., 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[52]</a> Si riporta, per comodità, la Dichiarazione XL, <em>Centri storici e loro tutela</em>, in <em>Atti della Commissione Franceschini</em>: «<em>In particolare sono da considerare centri storici urbani quelle strutture insediative che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti e, testimoniano i caratteri di una vita culturale urbana. Per essi la legge dovrà prevedere adeguati strumenti, sia finanziari, sia operativi. Ai fini operativi, la tutela dei centri storici si dovrà attuare mediante misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti) e definitive mediante piani regolatori. Si applichino, in proposito, i principi della Dich. XLVI. I Piani regolatori relativi ai centri storici urbani dovranno avere riguardo ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di conservazione degli edifici nonché delle strutture viarie e delle caratteristiche costruttive di consolidamento e restauro, di risanamento interno igienico sanitario, in modo che, come risultato ultimo, i centri stessi costituiscano tessuti culturali non mortificati. Si dovranno anche prevedere opportuni incentivi della iniziativa privata, di ordine tributario e finanziario</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[53]</a> Sono parole di Giovanni Astengo, membro della Commissione Franceschini, il quale, più precisamente, si esprimeva nei seguenti termini: «<em>Si tratta di salvare un immenso patrimonio culturale, che costituisce la più completa e viva testimonianza della nostra stratificata millenaria civiltà, ma, insieme, anche di recuperare tale patrimonio ad uso civile per la popolazione che vi abita e che rappresenta una parte cospicua della popolazione italiana in complesso e depositaria per intima compenetrazione con l’ambiente di vive tradizioni di civiltà, infine, di reinserire nuovamente e dignitosamente la vita dei centri storici nella moderna vita urbana con una equilibrata integrazione di funzioni</em>» (testo riportato in Salvia-Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 115).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[54]</a> Così si esprime G. Giovannoni, <em>L’urbanisme face aux villes anciennes</em>, Editions du Senil, 1998.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[55]</a> Nel senso ora prospettato, si veda Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 5 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[56]</a> Ancora Angiuli, <em>loc. cit.</em>, 6 s., la quale sul punto richiama un decreto interministeriale del 1954, di attuazione dell’art. 8, della legge urbanistica, che, se da un canto ebbe il merito di aver imposto ad almeno cento città l’obbligo di dotarsi di PRG, per altro verso tale strumento urbanistico rimase «<em>confinato alla pianificazione dell’assetto e dello sviluppo di centri abitati, in una prospettiva riduttiva del tutto estranea al ben più ampio concetto di “urbanistica” che si sarebbe affermato successivamente</em>». Per l’A. degno di considerazione è altresì il suggerimento espresso dalla Carta di Gubbio di ricorrere al piano di risanamento conservativo, anche in assenza di PRG, quale strumento di tutela e risanamento dei centri storici, da realizzarsi mediante la previsione di criteri vincolanti ed inderogabili, accompagnati da prescrizioni attive o interdittive di natura urbanistica (<em>ivi</em>, 8).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[57]</a> In questi termini si esprimono Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 116, nonché Videtta <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, cit., la quale ultima precisa altresì che «<em>rispetto alle indicazioni fornite dalla commissione Franceschini, nella legge 765/1967 sembri perdersi, almeno in parte, il carattere di “culturalità”, nel suo nuovo significato di “testimonianza materiale avente valore di civiltà”, restando piuttosto privilegiato un generico criterio di pregevolezza (evidentemente ancora legato alle concezioni estetizzanti delle leggi Bottai) ovvero un mero criterio di “anzianità” degli immobili siti in una certa area della città; viceversa, non si ritrova alcun riferimento alla “vitalità” del luogo, vero carattere peculiare dei centri storici rispetto agli altri beni culturali e ambientali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[58]</a> Sulla discrasia normativa tra centro abitato e centro storico si rimanda già a D. Pifferi, <em>Delimitazione del centro storico nell’ambito della legge ponte</em>, in <em>Amm. it.,</em> 1968, 980 ss. e, successivamente, a G. Ariolli, <em>La nozione di centro abitato fra perimetrazione e tutela della vivibilità, </em>in <em>Riv. giur. urb.,</em> 1992, 81 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[59]</a> Trattasi, più precisamente, della Circolare ministero dei lavori pubblici 28 ottobre 1967, n. 3210, avente ad oggetto «<em>Istruzioni per l’applicazione della legge 6 agosto 1967, n.765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150</em>». Per un richiamo alla circolare, nel senso prospettato nel presente contributo, si veda, ad esempio, Videtta <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, cit. nonché, Id., <em>I “centri storici” nella riforma del Codice dei beni culturali</em>, in <em>Riv. giur. edil</em>., 2010, (1), 47 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[60]</a> Trattasi, più precisamente, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, recante «<em>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[61]</a> Ci si riferisce a V. Caputi Iambrenghi, <em>Profili giuridici evolutivi della pianificazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente</em>, in <em>Scritti in onore di Massimo Severo Giannini</em>, II, Milano, 1988, 67 ss. (<em>spec. </em>72).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[62]</a> Sul tema, cfr. Salvia-Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 116, e, per maggiori approfondimenti, F. Salvia, <em>Le testimonianze culturali urbanistiche del passato: le ragioni di una maggiore tutela. Vecchi e nuovi dilemmi su centri storici e periferie urbane</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 2006, 327, nonché, più recentemente, Fantini, <em>Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale</em>, cit., 65 ss., e Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 92 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[63]</a> Trattasi, in particolare, della l. 19 novembre 1968, n. 1187, recante «<em>Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[64]</a> In tal senso, F. Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, (2), 2018, 131.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[65]</a> Questo processo non fu tuttavia pacifico, a fronte di una diffusa resistenza da parte delle amministrazioni comunali a farsi carico della legislazione attuativa di iniziativa pubblica. Su questo punto, v. Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 12 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[66]</a> Espressione coniata da G. De Giorgi Cezzi, <em>Il diritto all’identità minore – beni culturali e tutela degli </em>status, in<em> Scritti in onore di Mazzarolli</em>, Padova, 2007, Vol. III, 219 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[67]</a> Così, tra i molti, Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, cit., 131 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[68]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[69]</a> Ci si riferisce a M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1973, 3 ss. Sul punto, v. anche Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, cit., 129, nonché Salvia-Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 115.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[70]</a> Si veda, a questo proposito, Cons. giust. amm. Sic., 22 marzo 2006, n. 107, in cui significativamente si statuisce che «<em>la tutela dei centri storici (come anche dei minori agglomerati storici), prescinde dal carattere eccelso dei medesimi: più che il valore dei singoli manufatti architettonici, assume in essi rilievo la compattezza dell’insieme, e quindi: l’assetto viario preesistente, le altezze, i caratteri figurativi degli edifici, e soprattutto le sapienti gerarchie di volumi e di altezze tra edifici religiosi, civili e di comune fruizione abitativa, che costituiscono la vera insuperata essenza dell’urbanistica degli antichi ivi compresa quella contadina</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[71]</a> Espressione utilizzata da Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 116.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[72]</a> Così, Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, cit., 131.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[73]</a> Così, F.G. Scoca, D. D’Orsogna<em>, Centri storici, problema irrisolto</em>, in Caia-Ghetti,<em> La tutela dei centri storici: discipline giuridiche</em>, cit., 45 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[74]</a> In effetti il perseguimento di tale obiettivo rappresenta assai spesso un’insidia, come appunto una sorta di “cavallo di Troia”, in cui potrebbero celarsi interventi speculativi proposti come operazioni essenziali per assicurare una nuova vivibilità: così F. Salvia, <em>Dal “risanamento” al “restauro conservativo”</em>, cit., 25 ss.; Id., <em>Le testimonianze culturali e</em> <em>urbanistiche del passato: le ragioni di una maggiore tutela. Vecchi e nuovi dilemmi su centri storici e periferie urbane, </em>in <em>Dir. e soc., </em>2006, 3, 327 ss.; Salvia-Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 115. L’espressione è stata ripresa anche da Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 178, nota 13.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[75]</a> Così, Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, cit., 130.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[76]</a> Si innesta in questo solco interpretativo la recente Corte cost., 26 giugno 2020, n. 130, in <em>Giur. cost.</em>, 2020, (3), 1437 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[77]</a> Per un approfondimento sul punto, si veda G. Armao, <em>Il “netto storico” nella pianificazione urbanistica alla ricerca di una qualificazione legislativa</em>, Relazione introduttiva al Seminario “Netto storico e disciplina urbanistica”, Palermo, 8 novembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79">[78]</a> Così ancora Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, cit., 130.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80">[79]</a> In tal senso, Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 91.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81">[80]</a> Sull’esodo delle comunità originarie dei centri storici e sul loro possibile successivo reinserimento si è scritto moltissimo, non solo da parte dei giuristi, ma soprattutto da parte degli urbanisti e sociologi. Per un’acuta disamina delle difficoltà di reinserimento della popolazione autoctona, quasi sempre ascrivibile ad una insufficiente disponibilità di servizi adeguati, si veda Caputi Jambrenghi, <em>Intervento</em>, Relazione al Convegno di Gubbio su “I centri storici tra norme e politiche”, cit., 5 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82">[81]</a> In tal senso, Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., <em>passim </em>(spec. 191 ss.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83">[82]</a> Espressione utilizzata da Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, (2), 2018, 130.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84">[83]</a> Sul tema della legislazione regionale sui centri storici, si vedano già i contributi di M.S. Giannini, <em>Legislazione urbanistica e competenze regionali sui centri storici, </em>in <em>Futuribili,</em> 1973, n. 56-57; A. Predieri, <em>Due leggi regionali per i centri storici,</em> in <em>Foro amm.</em>, 1974, II, 730 ss.; A. Crosetti, <em>Interventi regionali nei centri storici: problema aperto, </em>in <em>Riv. giur. ed., </em>1975, 186 ss.; F. Teresi, <em>La legislazione d’intervento sui centri storici: aspetti evolutivi<strong> e </strong>competenze regionali,</em> in <em>Riv. trim. dir. pubbl.,</em> 1975, 1977 ss.; E. Delfino, <em>Osservazioni sul problema dei centri storici,</em> in <em>Riv. giur. ed.,</em> 1976, II, 66 ss. Più recentemente, Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit. 13 ss., nonché Caputi Jambrenghi, <em>Governance dei centri storici e ruolo delle regioni</em>, in Lamberti-Campiani, <em>I centri storici tra norme e politiche</em>, cit., 75 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85">[84]</a> Ci si riferisce a Caputi Jambrenghi, <em>Intervento</em>, ult. cit., 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86">[85]</a> Nel senso ora prospettato, Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 122.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87">[86]</a> Si pensi, in particolare, alla legge Prov. aut. di Trento, 15 gennaio 1993, n. 1, recante «<em>Norme per il recupero degli insediamenti storici</em>»), alla l. reg. Sardegna, 13 ottobre 1998, n. 29, recante «<em>Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna</em>», alla l. reg. Umbria, 10 luglio 2008, n. 12, recante «<em>Norme per i centri storici</em>», alla l. reg. Puglia, 17 dicembre 2013, n. 44, recante «<em>Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88">[87]</a> Si vedano, ad esempio, la l. reg. Umbria, 21 gennaio 2015, n. 1, recante «<em>Testo unico governo del territorio e materie correlate</em>», e la l. reg. Lazio, 22 dicembre 1999, n. 38, recante «<em>Norme sul governo del territorio</em>». In particolare, per un breve commento alla definizione di centro storico enunciata nell’art. 59 di questa seconda legge regionale, si veda Marzocca, <em>L’assenza di una definizione legislativa di “centro storico”</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89">[88]</a> In tal senso, Salvia, <em>Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici</em>, cit., 130.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90">[89]</a> Questa espressione si riferisce ai molteplici strumenti di pianificazione attuativa di recupero, inizialmente limitati ai soli aspetti urbanistico-edilizi, ma ben presto estesi ai profili di riqualificazione e rivitalizzazione (c.d. <em>piani integrati di intervento</em>), che prevedono obiettivi complementari di natura ambientale e sociale per consentire interventi nei centri storici non episodici e frazionati, accompagnati dalle necessarie opere di urbanizzazione nonché da standard compatibili con lo stato dei luoghi, pur nel rispetto delle deroghe agli standard previste per le zone “A”, non di rado trasferite in parte nelle adiacenti zone “B”. Sui piani attuativi complessi, cfr.: A. Angiuli, <em>Il governo comunale del territorio alla ricerca di “sistema”</em>, in <em>Scritti in onore di Paolo Stella Richter</em>, II, Napoli, 2013, 991 ss.; Id, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 89 ss.; Crosetti, <em>I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 198 ss., con l’ampia bibliografia ivi indicata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91">[90]</a> Si tratta di significative misure di sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, introdotte dalla legge 17 febbraio 1991, n. 179 (c.d. legge Botta-Ferrarini). Per un’ampia disamina sul tema, si veda da ultimo Crosetti,<em> I centri storici tra recupero e riqualificazione come beni comuni</em>, cit., 203 ss., con la letteratura ivi indicata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92">[91]</a> Sul tema, anche in chiave critica, cfr. R. Damonte, <em>Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui al d.m. 8 ottobre 1998</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2001, 33 ss. Si tratta di programmi di vasta portata, introdotti  con il D.M. 8 ottobre del 1998 (v. art. 2 ) nell’intento di favorire, per un verso, «<em>la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività</em>»; per altro verso, «<em>la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione di sistemi industriali, commerciali ed artigianali, alla promozione turistico-recettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93">[92]</a> Trattasi, in particolare, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, recante «<em>Semestre Europeo &#8211; Prime disposizioni urgenti per l&#8217;economia</em>» (c.d. <em>Decreto Sviluppo</em>), il quale ha previsto una maggiore razionalizzazione dell’assetto territoriale preesistente da realizzare attraverso una pluralità di misure dirette a promuovere e a sostenere interventi di demolizione e di ricostruzione tesi ad eliminare il degrado e a migliorare l’efficienza energetica. Tali misure consistono nella previsione di premialità volumetriche, di limitate modifiche di destinazione d’uso e di delocalizzazioni. Sono finanche previsti mutamenti della sagoma degli edifici, ma al solo fine di recuperare un’armonia architettonica “di contesto” già compromessa. Ma, soprattutto, tutti gli incentivi testé riportati, pur prevalendo sull’assetto dei PRG e dei vari strumenti attuativi, non si estendono agli edifici dei centri storici e sugli immobili assoggettati a vincolo storico-artistico o paesaggistico ai sensi del Codice Urbani. Questo regime è stato in seguito ribadito dall’art. 1, comma 271, l. 23 dicembre 2014, n. 190, che, infatti, così dispone: «<em>le previsioni e le agevolazioni previste dall’art. 5, co. 9 e 14, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all’art. 5, co. 11, secondo periodo, del citato d.l. n. 70 del 2011</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94">[93]</a> Ci si riferisce, in particolare, alle norme di sostegno dell’edilizia residenziale sociale previste nell’art. 10 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. in l. 23 maggio 2014, n. 80, recante «<em>Misure urgenti per l&#8217;emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95">[94]</a> Così, Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 90.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96">[95]</a> Per un’ampia disamina di queste nuove figure di programmazione, caratterizzate dalla copresenza di soggetti pubblici e soggetti privati, si veda in particolare A. Crosetti, <em>Riconversione urbana e infrastrutture pubbliche: i programmi complessi</em>, in <em>Recupero urbanistico e ambientale delle aree industriali dismesse</em>, Atti Convegno AIDU, Torino, 10-11 novembre 2006, Napoli, 2008, 29 ss. Sul tema, cfr. anche: P. Urbani, S. Civitarese, <em>Amministrazione e privati nella pianificazione urbanistica. Nuovi moduli convenzionali</em>, Torino, 1995; X. Santiapichi, <em>L’intervento del privato nella pianificazione urbanistica</em>, Rimini, 1995; G. Coppola, <em>La pianificazione urbanistica comunale tra pubblico e privato</em>, Milano, 1997, 37 ss.; F. Pagano, <em>Contributi di analisi comparata delle legislazioni regionali nel campo urbanistico, </em>Osservatorio Nazionale INU “<em>Federalismo e riforma urbanistica</em>”, Milano, 1999; A. Chierichetti, <em>Dai piani di recupero ai piani polifunzionali di intervento</em>, Milano, 2000; S. Ombuen, M. Ricci, O. Segnalini, <em>I programmi complessi. Innovazione e Piano nell’Europa delle Regioni</em>, Milano, 2001. In generale, sul tema delle convenzioni urbanistiche, cfr.: M. Costantino (a cura di), <em>Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti fra privati</em>, Milano, 1978; V. Mazzarelli, <em>Le convenzioni urbanistiche</em>, Bologna, 1979; G.D. Falcon, <em>Le convenzioni pubblicistiche</em>, Milano, 1984, 88 ss.; L. Russo, <em>Le convenzioni urbanistiche</em>, in <em>Nuova Rass.</em>, 1987, II, 447 ss.; T. Galletto, <em>Convenzioni urbanistiche</em>, in <em>Dig. (disc. priv. Sez. civ.)</em>, Torino, 1989, IV, 359 ss.; A. Candian, A. Gambaro, <em>Le convenzioni urbanistiche</em>, Milano, 1992, 149 ss.; V. Mazzarelli, <em>Convenzioni urbanistiche</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Aggiorn., Milano, vol. V, 2001; P. Lotti, <em>Le convenzioni urbanistiche: natura, contenuto, giurisdizione</em>, in <em>Giust. amm</em>, (4), 2006; N. Centofanti, <em>Le convenzioni urbanistiche ed edilizie</em>, Milano, 2007.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97">[96]</a> Trattasi, più precisamente, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98, recante «<em>Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia</em>», il cui art. 30 contempla espressamente norme di semplificazione in materia edilizia. Per una disamina di questa disciplina, si veda Angiuli, <em>La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento</em>, cit., 98 ss. nonché, in chiave fortemente critica, A.M. Bianchi, <em>Decreto del fare, quello che era meglio</em> <em>non fare</em>, in <em>www.eddyburg.it</em>, 23 agosto 2013.</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98">[97]</a> Sul punto, si veda approfonditamente Angiuli, <em>loc. cit.</em>, 99 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99">[98]</a> Secondo Salvia- Bevilacqua, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, cit., 118, la nuova cultura urbanistica, e dunque la spinta innovativa, può efficacemente esprimersi in «<em>quell’immenso cantiere di lavoro che potrebbe essere costituito dai quartieri periferici realizzati nelle grandi metropoli dal dopoguerra ad oggi, la cui riqualificazione costituisce indubbiamente, una delle principali emergenze del nostro tempo, e non solo del nostro Paese</em>. […]. <em>Ciò che invece non appare tollerabile</em> […] <em>è lo stravolgimento dei vecchi tessuti urbani. Anche perché bisogna ammettere lealmente</em> […] <em>che la lunga esperienza di innesti di nuove “essenze” nella città antica, che le scuole urbanistiche vorrebbero oggi riproporre per non perdere il contatto con la storia, evoca un copione che si ripete puntualmente, tutte le volte in cui sconsideratamente l&#8217;evento si ripete. Ciò che prima del collaudo era una “geniale provocazione”, diviene subito dopo un intervento “discutibile”, per trasformarsi ancora &#8211; </em>melius re perpensa<em> &#8211; in un elemento “spurio” e “ingombrante”, auspicabilmente da rimuovere</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100">[99]</a> È ampiamente diffusa in dottrina l’opinione secondo cui gli strumenti urbanistici avrebbero promosso per i centri storici solo una mera «<em>protezione statica dell’esistente</em>», trascurando sostanziali azioni di recupero e di riqualificazione: così, N. Grasso, <em>I centri storici</em>, in <em>Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio</em>, a cura di M.A. Cabiddu, N. Grasso, Torino, 2004, 309.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101">[100]</a> Così, Caputi Jambrenghi, <em>Intervento</em>, cit., 4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102">[101]</a> Sul disegno di legge Veltroni, cfr. le riflessioni critiche di Videtta, <em>I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici</em>, cit., e, più approfonditamente, di Marzocca, <em>L’assenza di una definizione legislativa di “centro storico”</em>, cit. Sulla difficile distinzione tra “centro storico” e “città d’arte”, cfr. A. Serra, <em>Riflessioni in tema di governo delle città d’arte: esigenze, obiettivi, strumenti</em>, in <em>Aedon</em>,<em> </em>1/2008, e M. Ainis, M. Fiorillo<em>, L’ordinamento della cultura</em>, Milano, 2008, 325 ss. Più precisamente, secondo questi ultimi Autori «<em>ogni aggregato urbano ha un centro storico ‒ nel senso urbanistico o socio-politico del termine ‒ che va tutelato perché vi si conserva, per così dire, la memoria storica del luogo, e quindi la sua identità; taluni insediamenti dispongono poi d’un centro storico ricco di testimonianze artistiche del passato, e v’è allora, più propriamente, un centro antico; altrove, infine, il cosiddetto centro antico finisce grosso modo per coincidere con tutto il centro abitato, ed affiora pertanto la nozione di città d’arte</em>» (p. 332).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103">[102]</a> Si tratta, più precisamente, dell’Atto Senato n. 960, recante «<em>Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104">[103]</a> Sulla complessità ad addivenire all’approvazione di una legge-quadro sui centri storici, si vedano le riflessioni critiche di Caputi Jambrenghi, <em>Intervento</em>, cit., 2 s., il quale, fra l’altro, osserva che «<em>una legge generale sull’urbanistica, nella quale la regolazione delle zone A dei piani urbanistici generali assumerebbe un assetto definitivo, non vede la luce nell’ordinamento giuridico a motivo della difficoltà di fermare d’un tratto un’attività industriale tra le più diffuse nel Paese, al Sud certamente, quella che offre le maggiori occasioni per l’occupazione giovanile</em>». In ogni caso – Egli sostiene &#8211; in questa delicatissima materia «<em>le norme di specie, riguardanti le situazioni singole e differenziate che non possono trovare disciplina esaustiva in una normazione generale</em>» (<em>ibidem</em>). Ma, pur con tutte queste difficoltà, è sempre possibile individuare idonee linee di indirizzo e, dunque, i necessari principi fondamentali che consentano di mettere ordine e di dare una certa uniformità, laddove possibile, a questa delicata materia.</p>
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		<title>La c.d. class action amministrativa:  ricostruzione dell’istituto e criticità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-c-d-class-action-amministrativa-ricostruzione-dellistituto-e-criticita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:26 +0000</pubDate>
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		<title>L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:50 +0000</pubDate>
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<p>Indice*: **1. Introduzione al tema. – 2. L’Accordo d’integrazione: la cornice normativa di riferimento. – 3. La funzione del­l’Ac­cordo d’integrazione: prime valutazioni critiche. – 4. La Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­te­gra­zione e il Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”. – 5. La querelle sulla natura giuridica</p>
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<p>
Indice<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong>*</strong></a>: <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">*</a>*1. Introduzione al tema. – 2. L’Accordo d’integrazione: la cornice normativa di riferimento. – 3. La funzione del­l’Ac­cordo d’integrazione: prime valutazioni critiche. – 4. La Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­te­gra­zione e il Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”. – 5. La <em>querelle</em> sulla natura giuridica del­l’Accor­do d’integrazione e sua ricostruzione in chiave giuspubblicistica. – 6. Sulla (dubbia) costituzionalità del­l’Ac­cordo d’integrazione: introduzione al tema. – 7. Le questioni di costituzionalità ascrivibili alla disciplina del­l’Accordo d’integrazione. – 8. È possibile un recupero dell’impianto generale del­l’Accordo d’integrazione? Considerazioni conclusive. –</p>
<p><em>1.Introduzione al tema.</em><br />
Con il presente scritto ci si propone di offrire un contributo allo studio dell’<em>Ac­cordo d’integrazione</em>, un istituto innestato qualche anno fa (2009), tra mille polemiche, nel tessuto normativo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. in materia d’immigrazione, d’ora in poi abbreviato “t.u.”) e che i migranti sono <em>di regola</em> tenuti a sottoscrivere al momento del loro ingresso nel territorio nazionale, onde ottenere il rilascio del permesso di soggiorno<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>.<br />
Questo nuovo modello di disciplina dei rapporti tra lo Stato e lo straniero – che i mezzi di informazione del tempo hanno da subito ribattezzato “<em>permesso a punti</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[2]</a> – rappresenterebbe, secondo i suoi formulatori, una delle più significative novità del c.d. “Pacchetto sicurezza”, concepito dall’ultimo Governo Berlusconi (il IV) al fine di regolamentare – e contenere – l’in­gresso e la permanenza degli stranieri nel nostro territorio<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[3]</a>.<br />
Per inciso, con l’espressione “Pacchetto sicurezza” il Governo del­l’epoca era solito richiamare quel complesso ed esteso <em>corpus</em> normativo comprendente una quindicina di provvedimenti, traenti principalmente origine dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[4]</a>. Detto Pacchetto normativo non era tuttavia destinato a disciplinare la sola condizione giuridica di coloro che si fossero stabiliti nel nostro Paese (giacché contemplava molto di più), ma è stato così propagandato nel tentativo di orientare l’opi­nione pubblica verso un atteggiamento anti-immigrati<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[5]</a>.<br />
In questa prospettiva si collocavano le massicce campagne di informazione – che accompagnarono l’appro­va­zione del Pacchetto e dei provvedimenti consequenziali – ruotanti attorno ai binomi “immigrazione-sicurezza” e “immigrazione-de­vianza” nonché attorno alla necessità di contrastare la c.d. immi­gra­zio­ne clandestina, non escludendo energiche azioni di respingimento alle frontiere e di controllo del territorio<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[6]</a>.<br />
Emblematica era la disciplina sulle “associazioni di osservatori volontari” (le c.d. ronde), con cui si attribuiva ai sindaci, previa intesa con il prefetto, il potere di avvalersi del supporto di cittadini volontari, non armati, con il compito di segnalare alle forze dell’ordine eventi lesivi della sicurezza urbana oppure situazioni di disagio sociale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[7]</a>.<br />
Ancor più significativa è la parziale devoluzione della materia “sicurezza urbana” nell’ambito della legislazione statale operata attraverso l’attri­buzione di nuovi poteri d’ordi­nanza al sindaco, quale ufficiale di Governo (cfr. l’art. 54 t.u.e.l., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008; si veda anche il d.m. 5 agosto 2008, per la definizione delle materie “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[8]</a>.<br />
L’inizia­tiva di intervenire sulla condizione giuridica dello straniero mediante disposizioni di sicurezza e di ordine pubblico appariva ai più una scelta di chiaro <em>valore simbolico</em> perché volta a trasmettere nell’opi­nione pubblica il messaggio che identifica nella presenza degli stranieri immigrati l’o­rigine della diffusa insicurezza sociale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[9]</a>. Il complesso corpo normativo racchiuso nel Pacchetto-sicu­rezza non solo comportava lo smantellamento di una serie di garanzie previste nel t.u. del 1998, sostituite da norme più restrittive (e, a giudizio di molti, palesemente discriminatorie), ma finiva per configurare una sorta di “diritto speciale per gli immigrati”, in palese controtendenza rispetto all’im­pianto normativo allora vigente<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[10]</a>. Con l’introduzione del­l’Accordo d’integrazione il legislatore si proponeva perciò di forgiare uno strumento operativo teso a favorire l’<em>in­clusione</em> dei migranti nella nostra comunità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[11]</a>.<br />
Sennonché, l’istituto, sin dal suo esordio, ha suscitato una pletora di polemiche e critiche, finanche sotto il profilo della legittimità costituzionale, e ne è apparsa discutibile la sua stessa efficacia come strumento di gestione (e di contenimento) del fenomeno migratorio, in considerazione del fatto che il nostro Paese, ormai da anni, era (ed è) divenuto sempre più multietnico e globalizzato, al pari degli altri Stati del c.d. mondo occidentale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[12]</a>.<br />
Come si vedrà, uno degli aspetti più discussi della disciplina concernente l’Accordo d’integrazione attiene alla circostanza che esso, ribaltando l’impianto generale del testo unico del 1998, abbia imposto agli immigrati un preciso<em> obbligo di partecipazione attiva al percorso d’integrazione</em>, rendendoli direttamente responsabili del proprio destino. Tale posizione, oltre ad essere condivisa dai partiti della compagine governativa, ricalca analoghe formule – parimenti imposte e vincolanti – già in adozione in svariati Stati europei, come la Germania, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Estonia, l’Austria, la Spagna e l’Ungheria<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[13]</a>: Paesi che, pur con diverse sfaccettature, adottano veri e propri “contratti di integrazione”, in forza dei quali lo straniero, al momento di fare ingresso nello Stato di approdo, è tenuto ad assumere l’obbligo di conoscere e di rispettarne la legge e i valori fondamentali nonché di apprendere la lingua della comunità accogliente: si tratta di istituti indiscutibilmente accomunati dall’intento di agevolare flussi migratori “di qualità”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[14]</a>.<br />
Dopo un’illustrazione dei profili generali dell’Accordo, ci si concentrerà sul­l’analisi di due (tra i molti) aspetti problematici che emergono dal relativo quadro normativo e che concernono, da un lato, la sua ricostruzione dogmatica (peraltro foriera di conseguenze anche di ordine applicativo) e, dall’al­tro, lo studio delle questioni di costituzionalità sollevate da larga parte della dottrina e che potrebbero finanche investire l’intero assetto di questo discusso istituto. In sede di conclusioni, poi, si valuterà se vi siano margini per un suo eventuale recupero, almeno nell’impianto generale e nelle finalità perseguite, o se, al contrario, ci si debba augurare (come, in effetti, da molti auspicato!) che il legislatore prenda mano alla penna per espungere quanto prima dall’ordinamento un orpello giuridico ritenuto inutile, se non marcatamente dannoso e inaccettabile sotto ogni profilo.</p>
<p><em>2. L’Accordo d’integrazione: la cornice normativa di riferimento.</em><br />
In linea generale, l’Accordo di integrazione può definirsi come un documento, articolato per crediti, che gli stranieri sono <em>di regola </em>tenuti a sottoscrivere al momento del loro ingresso nel nostro Paese, adempimento che, come accennato, costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno e dunque per la permanenza nel territorio nazionale.<br />
Più in particolare, esso consiste nell’impegno, assunto formal­mente innanzi allo Stato italiano, ad acquisire determi­nate conoscenze – linguistiche e culturali – e a svolgere attività aggiuntive, in ogni caso sintomatiche della volontà di integrarsi e da accertarsi attraverso un singolare sistema di crediti, la cui perdita comporta la risoluzione del­l’Ac­cordo e la revoca del permesso di soggiorno, con conseguente espulsione. Attraverso questa sorta di contratto (<em>rectius</em>: di <em>accordo amministrativo</em>: v. <em>infra</em>) viene dunque imposto ai migranti uno specifico <em>dovere d’in­tegrazione</em>, puntualmente sanzionato se disatteso.<br />
Il quadro legislativo di riferimento – invero alquanto conciso – è racchiuso in un solo articolo (il 4-<em>bis</em>) del t.u. in materia d’immi­grazio­ne del 1998, disposizione introdotta dalla già richiamata legge n. 94/2009.<br />
Il testo di siffatto articolo è frutto di un emendamento insinuato nel­l’originario atto Senato 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, presentato nell’ottobre 2008 dai senatori Bricolo, Bodega, Mezzatorta, Mauro e Vallardi e poi modificato, anche sensibilmente, nel prosieguo del­l’<em>iter </em>parlamentare.<br />
Come si vedrà, l’intento del legislatore mira sostanzialmente ad introdurre nel <em>corpus </em>normativo del testo unico del 1998 (adottato in forza della legge-delega n. 40/1998, c.d. legge Turco-Napoli­tano) un nuovo sistema di valutazione a punti del livello di integrazione raggiunto dal cittadino straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, sulla falsariga di numerose esperienze di Stati europei (v. <em>supra</em>).<br />
In buona sostanza, l’immigrato che vanti determinati requisiti – come un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e delle regole fondamentali del nostro ordi­namento giuridico e che aderisca alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte­grazione, su cui v. <em>infra</em> – si vede concessi da subito dieci punti di credito. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno egli può allegare nuovi crediti rispetto a quelli iniziali, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’as­senza di violazioni di norme civili, penali, amministrative e tributarie, l’av­ve­nu­to superamento di un corso organizzato che attesti il raggiungimento di un livello adeguato d’integrazione sociale e culturale ed infine la partecipazione alla vita economica e sociale della comunità nazionale e locale. Sono altresì previsti, da un lato, l’eventuale recupero dei crediti perduti coinvolgendo lo straniero in attività socialmente utili, e, dall’altro, la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione, nel caso di azzeramento dei punti iniziali. Ma anche su tutto ciò v. <em>infra</em> (par. 3).<br />
L’<em>incipit</em> dell’art. 4-<em>bis</em> cit. contiene – sebbene solo “ai fini di cui al presente testo unico” – un’ine­dita enunciazione del concetto di <em>integrazione</em>, intesa come “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”.<br />
Nei successivi paragrafi 3 e 4 si tracceranno talune linee interpretative intorno al contenuto di siffatta definizione normativa, principalmente allo scopo di comprendere se la finalità dell’in­tegrazione trovi poi un effettivo riscontro nella disciplina (regolamentare) del­l’Ac­cordo in esa­me. Inoltre, si chiarirà come mai il legislatore del 2009, oltre ad offrire una definizione del “processo d’integrazione”, abbia anche individuato gli strumenti necessari per il conseguimento di quest’obiettivo; strumenti, peraltro, inediti rispetto a quelli fino ad allora rintracciabili nel t.u. immigrazione del 1998<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[15]</a>.<br />
Per il momento è necessario evidenziare l’estrema laconicità del­l’art. 4-<em>bis</em> t.u., trattandosi – a ben vedere – di una mera norma di principio, recante una clausola di rinvio espresso a un regolamento attuativo-integrativo <em>ex </em>art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’i­struzione, dell’u­niversità e della ricerca e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.<br />
La norma prevede che tale regolamento fissi i criteri e le modalità di sottoscrizione del­l’Accordo da parte dello straniero al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno e che detto Accordo si articoli per crediti, “con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno”.<br />
In forza di tale rinvio, l’intera disciplina della materia è stata così racchiusa nel d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 (di seguito abbreviato “reg.”), peraltro tardivamente emanato rispetto ai tempi programmati dal­l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., con conseguente dilatazione del momento della sua entrata in vigore, avvenuta solo il 10 marzo 2012<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[16]</a>.<br />
Il regolamento – composto di quattordici articoli – reca i contenuti essenziali del­l’Ac­cor­do d’inte­gra­zione, e pertanto: l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, compresi i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; l’articola­zione dei crediti; i casi di proroga e di sospensione dell’Ac­cordo; le modalità e gli esiti delle verifiche del­l’a­dempi­mento; le collaborazioni interistituzionali e l’i­stituzione dell’A­nagrafe nazionale degli intestatari degli Accordi d’integrazione. Viene altresì ribadito il principio secondo cui la sottoscrizione del­l’Ac­cordo, con l’indicazione espressa degli obiettivi d’in­tegra­zione da conseguire, costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.<br />
In particolare, poi, l’art. 1, reg., nel definire l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’Accor­do d’inte­grazione, dispone che la sua sottoscrizione sia obbligatoria per lo straniero che abbia compiuto i sedici anni fino al sessantacinquesimo e che faccia ingresso in Italia per la prima volta dopo l’entrata in vigore del regolamento, ossia dal 10 marzo 2012. Al contempo, è necessaria la presentazione del­l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (v. art. 5 t.u.) giacché, a partire da tale data, la sottoscrizione dell’Ac­cordo diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Detto regime non è tuttavia applicabile a <em>tutti</em> gli stranieri che facciano ingresso nel nostro territorio. Invero, ne sono esentati, anzitutto, coloro che vi entrino per trascorrervi un breve lasso di tempo per motivi di turismo, essendo tenuti solo a dichiarare la mera presenza sul territorio nazionale, esplicitandone i motivi (ad esempio, per visita di parenti). Parimenti dispensati dalla sottoscrizione sono i cittadini europei, ai quali si richiede soltanto una semplice attestazione anagrafica, potendo beneficiare del regime di libera circolazione introdotto dagli Accordi di Schengen, ormai entrati a pieno titolo nel­l’<em>acquis </em>comunitario con la sottoscrizione del trattato di Amsterdam (1997).<br />
L’ob­bligo del permesso di soggiorno, e della sottoscrizione dell’Ac­cordo, grava pertanto <em>solo sui cittadini di Paesi terzi</em> – ossia non appartenenti all’Unione europea –, che sono quindi i destinatari predestinati alla rigida disciplina di controllo delle frontiere, fissata dalla normativa interna, dagli accordi di Schengen e dalle successive fonti europee di attuazione.<br />
La rigidità degli ingressi alle frontiere viene tuttavia temperata a vantaggio di talune categorie di individui per ragioni umanitarie o per alti meriti personali. Sono così esonerati dalla sottoscrizione del­l’Ac­cordo i minori, i quali, anche se entrati clandestinamente nel territorio italiano, conservano comunque la titolarità di <a href="http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html" target="_self" title="I diritti dei minori stranieri" rel="noopener">tutti i diritti</a> loro riconosciuti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[17]</a>. Inoltre, è sciolto dall’in­combenza chi sia affetto da patologie o da disabilità che limitino gravemente l’autosuf­ficienza o causino gravi difficoltà d’appren­dimento linguistico e culturale (patologie da attestare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale: v. art. 3, comma 8, reg.). Infine, vi sono le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento: in tali casi, l’Ac­cordo d’in­tegra­zio­ne è sostituito dal completamento del programma di assistenza e d’integra­zione sociale, ora contemplato nell’art. 18 t.u. (v. anche l’art. 2, comma 9, lett. <em>b</em>, reg.). Quanto poi alle deroghe <em>per alti meriti personali</em>, la principale è quella disposta in favore dei ricercatori e dei lavoratori altamente qualificati, il cui ingresso nel nostro territorio è anzi fortemente agevolato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[18]</a>.<br />
Infine, come si vedrà, la disciplina regolamentare <em>de qua </em>è integrata da tre allegati e da svariate circolari ministeriali<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[19]</a>.</p>
<p><em>3.La funzione dell’Accordo d’integrazione: prime valutazioni critiche.</em><br />
Il contesto normativo testé delineato e la stessa denominazione del­l’istituto fanno emergere in tutta evidenza la precipua finalità dell’Ac­cordo d’integrazione, consistente nel condizionare la permanenza dello straniero sul territorio del nostro Paese all’accertamento di un livello <em>minimo</em> di conoscenza della lingua italiana e della “cultura civica e della vita civile in Italia” (Allegato B, n. 2, reg.), unitamente alla verifica di specifici parametri economici e/o abitativi e di carattere <em>integrativo</em><a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[20]</a>.<br />
L’obiettivo del c.d. permesso a punti – come già anticipato – consiste nel conseguimento dell’<em>inte­grazione</em> dello straniero, che si raggiunge promuovendo la convivenza tra cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana e con il <em>reciproco impegno</em> a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. Il processo d’integrazione costituisce dunque il frutto di un mutuo impegno delle parti coinvolte in detto percorso: non solo chi accoglie deve farsi carico di sostenere l’onere del­l’ac­co­glienza, in virtù del dovere di solidarietà sancito nell’art. 3 Cost., ma anche chi sia beneficiato (ossia il migrante che entra nel territorio italiano) deve in qualche misura contraccambiare il beneficiante (ossia chi lo accoglie) e ciò in forza di una sorta di “principio di reciprocità”.<br />
Si avrà modo di ritornare <em>funditus </em>sul punto in sede di conclusioni. Per ora è sufficiente chiarire che, attraverso tale adempimento lo Stato italiano intende offrire allo straniero l’op­por­tunità di acquisire gli elementi essenziali di conoscenza della cultura e della lingua italiana, nella consapevolezza che il loro ap­prendi­mento costituisca non solo un passaggio obbligato per facilitare il processo d’integra­zione nella comunità di accoglienza, ma anche un indicatore del successo del percorso migratorio e della capacità dei migranti di inserirsi professionalmente e socialmente nella società italiana<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[21]</a>.<br />
In altri termini, quanto richiesto al migrante rappresenta non tanto un’opportunità, quanto piuttosto un vero e proprio impegno da assumere con <em>piena responsabilità</em> <em>e consapevolezza</em>, sì da essere sanzionato, anche pesantemente, nel caso gli obiettivi <em>minimi</em> d’integrazione richiesti non siano raggiunti.<br />
In questa logica d’integrazione progressiva – inquadrabile in chiave inclusivo/assimila­tiva<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[22]</a> – s’in­nesta il principio dell’”articolazione per crediti” dell’Accordo d’integrazione, che subordina il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi di età superiore ai sedici anni al possesso effet­tivo non solo delle condizioni imposte dagli specifici titoli di soggiorno, ma anche di un numero minimo di crediti assegnati in rapporto al livello d’integrazione già conseguito.<br />
Lo straniero, richiedente un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, è così tenuto a sottoscrivere con lo Stato italiano un patto che lo impegna a raggiungere specifici “obiettivi di integrazione” per il periodo di validità del proprio permesso. L’idea di fondo è quella di introdurre un percorso obbligatorio, previsto per via legislativa, volto a <em>responsabilizzare</em> lo straniero nel conseguimento di ben determianti obiettivi d’integrazione, in particolare consistenti nell’acquisizione di un’adegua­ta conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica di base<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[23]</a>.<br />
Non è possibile in questa sede esaminare, anche solo sommariamente, gli obiettivi d’in­te­grazione contemplati dalla disciplina <em>de qua</em>, e così pure gli obblighi gravanti, rispettivamente, sullo straniero e sullo Stato italiano. Ai nostri fini è sufficiente mettere in risalto come il quadro normativo testé richiamato assuma un valore fortemente simbolico, quasi di “legge-manifesto”, tale da offrire una sorta di chiave di lettura del “Pacchetto sicurezza”, utile a manifestare lo “spirito” della riforma per la parte riguardante la condizione giuridica dello straniero<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[24]</a>.<br />
L’impianto complessivo di questo processo è stato tuttavia, sin da subito, severamente censurato dalla dottrina di gran lunga maggioritaria.<br />
Anzitutto, oggetto di discussione è la stessa definizione di “integrazione” contemplata nell’art. 4-<em>bis</em>, t.u., che peraltro assume così una specifica valenza giuridica<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[25]</a>. Si contesta, in primo luogo, l’uso difforme di tale espressione rispetto al suo significato etimologico (quale <em>incontro tra più elementi</em>) e sociologico (quale <em>incontro tra culture diverse</em>), mentre l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., sembra legare il concetto d’in­te­grazione ad un percorso di conoscenza che escluda <em>a priori </em>l’adesione effettiva a tale processo da parte di chi intenda integrarsi<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[26]</a>. Inoltre, pur condividendo il richiamo alla Costituzione, si ritiene inaccettabile l’imposizione di un processo d’integrazione che preveda tanto la sottoscrizione autoritativa di un accordo amministrativo quale condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, quanto un sistema articolato di crediti e debiti per la valutazione dell’effettivo conseguimento di specifici obiettivi di integrazione, il cui esito negativo, com’è noto, può sfociare nella perdita del permesso di soggiorno e nell’espulsione.<br />
Secondo questa interpretazione, l’istituto in esame recherebbe in sé un’evidente antinomia tra il concetto d’integrazione (per sua natura fondato su base <em>volontaria</em>) e la determinazione autoritativa del suo percorso, che in sostanza rappresenta la negazione del primo (il concetto di <em>coazione</em>, secondo quest’opinione, è necessariamente antitetico alla nozione d’integrazione). Ma soprattutto si ritiene inaccettabile l’intento del legislatore di configurare il processo d’integrazione non tanto come il progressivo e <em>volontario</em> radicamento sul territorio di accoglienza, ma piuttosto (o soltanto) come l’<em>adem­pi­mento di un vero e proprio obbligo giuridico</em> a carico dello straniero sottoscrittore dell’Ac­cordo, obbligo vieppiù pesantemente sanzionato in caso di trasgressione<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[27]</a>.<br />
In questo contesto, la conoscenza della lingua italiana e la frequenza di corsi di formazione civica rappresentano non soltanto prestazioni ascrivibili all’e­sercizio dei diritti sociali all’istruzione e alla formazione dello straniero, ma l’adem­pimento di uno specifico <em>dovere d’in­tegrazio­ne</em>, volto principalmente all’otte­ni­mento di un programmato numero di crediti che lo straniero deve conseguire per scongiurare l’e­spul­sione dal territorio nazionale<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[28]</a>.<br />
S’è poi scritto che questo nuovo indirizzo politico, nel tramutare i diritti sociali – o almeno taluni di essi – in obblighi a carico dello straniero, finirebbe per mettere in secondo piano le inevitabili difficoltà che accompagnano ogni processo d’integrazione<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[29]</a>. S’è così parlato di “una sorta di espulsione “a punti” conseguente alla perdita dei crediti del­l’Ac­cordo di integrazione che lo straniero è ora obbligato a stipulare con lo Stato”<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[30]</a>. Il che sembra significare – almeno di primo acchito – che l’intento politico sia solo quello di “scaricare” unicamente sulle spalle dello straniero – soggetto normalmente debole e bisognoso di soccorso – la fatica e gli oneri del processo d’integrazione, anche perché il legislatore prevede espressamente che tale processo si realizzi solo “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 4-<em>bis</em>, comma 3, t.u.), e dunque “a costo zero” (o quasi)<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[31]</a>.<br />
Alquanto significativa si è ritenuta la stessa scelta di collocare l’art. 4-<em>bis</em> t.u. nel Titolo II (“Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’al­lontanamento dal territorio dello Stato”) anziché nel Titolo V (“Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale”).<br />
Al riguardo s’è osservato<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[32]</a> che siffatta “ubicazione” della norma nel <em>corpus</em> del testo unico lascerebbe trasparire la finalità di un’ineludi­bile integrazione del­l’immigra­to, quale requisito essenziale per garantirgli la permanenza nel territorio italiano. E ciò segnerebbe un profondo mutamento di prospettiva rispetto al t.u. del 1998, giacché allora il legislatore affidava unicamente allo Stato (e alle regioni e agli enti locali) il compito di promuovere iniziative tese a favorire i percorsi d’inte­grazione dei cittadini stranieri, mentre ora l’art. 4-<em>bis</em> prescrive espressamente una <em>partecipazione attiva</em> dell’im­migrato al proprio percorso d’integrazione e a <em>responsabilizzarsi</em> in tal senso.<br />
Ebbene, se queste sono le obiezioni generalmente mosse a commento della disciplina in esame, ci si chiede se non sia invece possibile porsi in controtendenza e tentare, pur nella consapevolezza dei numerosi (e gravi) limiti del vigente assetto normativo, di sperimentare un recupero dell’isti­tuto, quantomeno nel suo impianto generale. Come si sosterrà in sede di conclusioni, tale operazione, a nostro avviso, deve necessariamente incentrarsi attorno al vero e proprio <em>punctum dolens</em> del­l’istituto <em>de quo</em>, ossia intorno alla scelta politica di estendere la responsabilità del processo d’integrazione anche in capo al migrante che intende stabilirsi nel territorio italiano. Scelta, peraltro, non del tutto nuova, essendo rintracciabile in un importante antecedente, ossia nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione, da cui è ora necessario prendere le mosse.</p>
<p><em>4.La Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione e il Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”.</em><br />
I. – Come già chiarito, la sottoscrizione dell’Accordo d’integra­zione impone espressamente all’im­mi­gra­to una <em>partecipazione attiva</em> al proprio percorso d’integrazione e una ben definita <em>responsabilizzazione </em>in tal senso. Si avrà modo di ritornare sul punto più volte, specialmente in sede di conclusioni.<br />
Per ora interessa osservare, come testé anticipato, che già con la sottoscrizione della Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegra­zio­ne, approvata durante il Governo Prodi con decreto del Ministro del­l’in­terno 23 aprile 2007 (quindi antecedentemente all’in­troduzione del­l’Ac­cordo d’in­te­gra­zione), per la prima volta si è coinvolto direttamente lo straniero nel processo d’integra­zio­ne, quale attore consapevole e responsabile, capovolgendo così l’impo­stazione generale del t.u. 1998<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[33]</a>.<br />
Il documento era il frutto dell’elaborazione di un Comitato scientifico, composto di cinque esperti nominati dal Ministro con d.m. 13 ottobre 2006, previa consultazione delle principali comunità di immigrati e associazioni religiose, con cui s’è inteso realizzare un nuovo strumento di politica migratoria e di risoluzione del complesso fenomeno dell’integrazione. Conformemente al decreto istitutivo, il Comitato scientifico era tenuto a svolgere i propri lavori “mediante incontri consultivi con componenti della Consulta per l’Islam italiano, esponenti delle associazioni ed organizzazioni operanti nell’ambito delle diverse confessioni religiose e nel mondo delle comunità di immigrati nonché, in ragione di specifiche esigenze conoscitive, con rappresentanze di Istituzioni pubbliche e private interessate e con esperti”. Il Comitato ha così consultato numerose rappresentanze delle comunità religiose ed etniche, unitamente a delegazioni di sindacati e di associazioni impegnate nel mondo dell’immi­gra­zione e delle istituzioni<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[34]</a>.<br />
È bene precisare che la Carta dei valori è stata concepita in un periodo storico contraddistinto da forti affluenze migratorie, che da allora hanno fatto assumere al fenomeno un carattere di massa, tale da investire la vita quotidiana di noi cittadini. L’idea che ha animato i suoi compilatori era di definire, con la partecipazione attiva delle rappresentanze religiose, etniche e istituzionali presenti nel nostro Paese, una sorta di proiezione dei principi costituzionali ritenuti <em>non negoziabili</em> nei rapporti con i migranti facenti ingresso nel territorio. S’è cercato, in altri termini, di confermare il significato più autentico della nostra Costituzione, tendente all’apertura verso il futuro e a una valenza universalistica. Com’è noto, i Padri costituenti, pur agendo in un particolare contesto storico, piuttosto che ricorrere a categorie contingenti, hanno scelto di introdurre valori generali, rivolti alle <em>persone</em> in quanto tali, viste cioè nella loro essenza o identità ontologica: si parla, quindi, di diritti inviolabili del­l’uomo, di eguaglianza giuridica che supera le condizioni personali e sociali, di diritti della famiglia, della libertà della (e nella) scuola, e così via<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[35]</a>.<br />
Traendo spunto dai principi e dai valori espressi dalla Costituzione italiana e da svariate Carte europee e internazionali di tutela dei diritti umani, la Carta dei valori enuclea, secondo le sue stesse parole, “i principi ispiratori dell’ordinamen­to e della società italiana nel­l’accoglienza e regolazione del fenomeno migratorio in un quadro di pluralismo culturale e religioso” attraverso un articolato distribuito in sette sezioni che richiamano svariati valori e principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano, come la dignità della persona e i diritti inviolabili (artt. 1-5), i diritti sociali (artt. 6-10), i diritti della famiglia (artt. 16-19)<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[36]</a>, la laicità e la libertà religiosa (artt. 20-26) e gli impegni internazionali del­l’Italia contro la guerra e il terrorismo (artt. 27-29)<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[37]</a>.<br />
La necessità di formulare una Carta dei valori ha cominciato ad emergere soprattutto allorquando furono sempre più evidenti le tensioni tra gli esponenti del c.d. Islam moderato ed autorevoli rappresentanti di un Islam più fondamentalista. L’occasione all’origi­ne dell’ini­ziativa del Ministro dell’in­terno di redigere una Carta dei valori si presentò nell’a­go­sto del 2006, allorquando l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (UCOII) pubblicò su alcuni quotidiani un manifesto nel quale si assimilava Israele al nazismo, arrivando persino a negare l’u­nicità della Shoà: furono così inevitabili le reazioni risentite nell’o­pinione pubblica italiana e da parte dello stesso Ministro dell’inter­no, che giudicò tale documento come “potenzialmente produttivo di ostilità e di intolleranza nei confronti della comunità ebraica”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[38]</a>.<br />
Tuttavia, come riportato nella Relazione di accompagnamento alla Carta dei valori, durante i lavori preparatori non mancarono le voci scettiche sulla necessità di elaborare tale documento. Le perplessità erano sollevate da rappresentanti di talune associazioni islamiche e organizzazioni italiane (confessionali e non) in base all’assunto che già la Costituzione italiana e le Carte fondative dell’U­nio­ne Europea contemplano l’enunciazione di principi e valori, rendendo così superflua una loro rielaborazione in altro documento. Pur venendo meno gran parte di queste perplessità, s’è però preso atto della contrarietà, ancora una volta espressa dall’UCOII, su taluni contenuti della Carta dei valori (quali i richiami al principio di eguaglianza tra uomo e donna, alla poligamia, al <em>burqa</em>), tant’è che detta organizzazione ha infine deciso di non aderirvi<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[39]</a>.<br />
II. – Sotto un profilo strettamente giuridico, è necessario precisare che la Carta – di cui esistono traduzioni ufficiali in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, russa, rumena&nbsp;e tedesca – all’e­poca (2007) era priva di qualsiasi forza normativa, avendo soltanto “valore di direttiva generale per l’Am­mini­stra­zione dell’in­terno”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[40]</a>. Invero, nel decreto ministeriale di adozione della Carta era previsto che “Il Ministero del­l’interno, nell’e­ser­ci­­zio delle proprie attribuzioni, <em>si ispira</em> alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione” (art. 1, com­ma 1) e che il Ministero “<em>orienta</em> le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva del­l’inte­gra­zione e della coesione sociale” (art. 1, comma 2) (corsivi di chi scrive)<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[41]</a>.<br />
Nonostante tale limite applicativo, il documento ha acceso un animato dibattito, suscitando opinioni spesso contrapposte, soprattutto in merito alla valenza da attribuire al concetto d’integrazio­ne. Da un lato, s’è denunciato un asserito carattere emergenziale e islamocentrico e, in generale, il tentativo di relegare valori e principi costituzionali al rango di mere asserzioni ed esemplificazioni, paventandone un impoverimento, se non addirittura la frantumazione e trasformazione in “regole” di fattispecie concrete con la perdita di senso della distinzione tra Costituzione e legge<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[42]</a>. Dal­l’altro, v’è stato chi ha intravisto nella Carta un semplice strumento di attualizzazione e di proiezione dei principi costituzionali fondati sul pluralismo<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[43]</a>. Non sono poi mancate censure tanto in ordine all’idea di un’ineluttabile e irrimediabile conflittualità delle dinamiche sociali e culturali, quanto in ordine alla riproposizione di un impianto paternalista incentrato sulle presunte virtù del popolo italiano – pragmatico e positivo –, quanto infine in ordine ad una presunta strumentalizzazione della Costituzione da parte dei sostenitori del relativismo culturale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[44]</a>.<br />
Forti discussioni e polemiche ha poi suscitato il richiamo alle c.d. <em>radici giudaico-cri­stiane</em><a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[45]</a>: se, infatti, per un verso, la Carta proclama che la dimensione culturale e valoriale della civiltà greco-roma­na e delle tradizioni ebraica e cristiana ha favorito nel corso della Storia europea lo sviluppo della modernità e dei principi di libertà e giustizia, per altro verso, taluni commentatori affermano che siffatto richiamo costituirebbe il segnale di una svolta culturalista delle politiche di integrazione italiane e pertanto uno dei momenti più critici del documento<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[46]</a>, tanto da intravedere una sorta di attentato alla stessa laicità dello Stato italiano<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[47]</a>.<br />
Ma, a prescindere da tali letture non di rado indotte da pregiudizi ideologici e/o politici, e nonostante gli scarsi effetti concreti suscitati dalla Carta, non se ne può sottacere la rilevanza dal punto di vista ricostruttivo, specialmente laddove introduce un nuovo modello d’in­te­gra­zione teso a fondare le relazioni sociali tra cittadini italiani e nuovi arrivati come essenzialmente gravitanti attorno alla <em>cultura </em>e ai <em>valori </em>autoctoni sopra richiamati, fra cui spiccano la dignità della persona, i principi di libertà e di eguaglianza (e l’eguaglianza tra uomo e donna), la solidarietà, la libertà religiosa e, in generale, la laicità dello Stato italiano<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[48]</a>.<br />
Ebbene, in questo contesto l’Accordo d’integrazione costituisce un ulteriore salto di qualità, finanche rispetto agli obiettivi prefigurati dai sottoscrittori della Carta. Quest’ultima, infatti, pur beneficiando del diffuso sostegno dei rappresentanti di diverse religioni quanto ai principi e ai valori ivi enunciati (ritenuti preesistenti alla nostra comunità e, come tali, riconosciuti dalla Costituzione italiana), al momento della sua formulazione era concepita non già come documento vincolante per i migranti, ma solo quale mera linea di indirizzo rivolta al Ministero del­l’interno onde accompagnare il cittadino straniero – che <em>spontaneamente</em> lo desiderasse – nell’<em>iter</em> di acquisto della cittadinanza italiana<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[49]</a>. L’Accordo d’integrazione si spinge oltre, giacché attribuisce alla Carta dei valori un vero e proprio carattere cogente: invero, nel subordinare la regolarità del soggiorno alla contestuale sottoscrizione della Carta e all’accettazione di un percorso di conoscenza degli elementi fondanti la vita civile in Italia, si finisce per imporre allo straniero la condivisione del sistema valoriale <em>minimo</em> ivi contenuto, e ciò tanto se egli sia intenzionato all’acquisto della cittadinanza, quanto se sia unicamente interessato a soggiornare (anche solo temporaneamente) nel territorio dello Stato<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[50]</a>.<br />
La disciplina dell’Accordo d’integrazione manifesterebbe dunque una svolta “culturalista” nella politica migratoria del nostro Paese, confermando l’adesione alla c.d. “<em>civic integration</em>”<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[51]</a>, ossia ad una visione del­l’in­te­gra­zione – da tempo in auge in svariati Paesi europei ed extraeuropei – secondo la quale il superamento di corsi di lingua e/o di orientamento civico deve costituire condizione necessaria per l’ot­te­ni­mento del permesso di soggiorno e per l’ac­cesso ad alcune prestazioni sociali, convertendo il processo d’integrazione in un vero e proprio <em>obbligo</em> a carico del migrante<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[52]</a>. Ed è proprio questa finalità sottesa al­l’Accordo d’integra­zio­ne a rappresentare l’ostacolo principale all’accoglimento della disciplina <em>de qua</em>, nella quale si percepisce soltanto l’eco della “questione sicurezza”, quale obiettivo/manifesto delle novelle legislative del­l’ul­timo Governo di centro-destra<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[53]</a>, reso vieppiù evidente dalla scelta di convogliare il percorso d’in­tegra­zione entro fasi rigide e predeterminate.<br />
III. – In questo contesto di forte critica si sono poi lanciate invettive nei confronti del “Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”“, approvato dal Governo Berlusconi a compimento della disciplina sull’Accor­do d’integrazione, nel quale il binomio <em>integrazione</em> e <em>sicurezza</em> fa ancora una volta emergere il nuovo paradigma di riferimento delle politiche nazionali in materia di immigrazione<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[54]</a>.<br />
Il Piano recava, in sostanza, la strategia del Governo di coniugare “accoglienza” e “sicurezza” nelle politiche d’integra­zione delle persone immigrate. Conformemente alle indicazioni racchiuse nel <em>Libro Bianco sul futuro del modello sociale. “La vita buona nella società attiva”</em><a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[55]</a>, redatto l’anno precedente, si sono perciò individuate “le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione, nel rispetto delle prerogative e delle competenze dei diversi attori istituzionali interessati, nonché delle procedure previste a legislazione vigente”.<br />
In estrema sintesi e rimandando ad altra sede ogni necessario approfondimento, il Piano per l’inte­grazione, al pari della Carta dei valori, mira a confermare l’esigenza insopprimibile di sposare la tutela dei diritti dei migranti con l’affermazione di un<em> principio di responsabilità</em><a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[56]</a>, estensibile anche a questi ultimi: ivi si afferma infatti che “Integrazione e sicurezza, accoglienza e legalità entrano in gioco come facce della stessa medaglia, in quanto l’incontro non è mai in astratto tra culture, ma sempre tra persone. Ed esso non è possibile senza ordine e garanzia delle basilari regole di convivenza che si traducono in politiche di accoglienza definite. Solo in questa ottica è possibile, dunque, sviluppare percorsi di integrazione fatti di diritti e doveri, di responsabilità e opportunità, che siano accompagnati e corretti strada facendo”<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[57]</a>. Ogni soggetto che prenda parte al processo d’integrazione – ossia tanto chi accolga, quanto chi sia accolto – ha perciò il dovere di essere responsabile e protagonista dell’incontro con l’altro.<br />
In linea con quanto dichiarato nella Carta dei valori del 2007, il Piano ribadisce il principio secondo cui il processo d’integrazione, pur ispirato all’accoglienza e alla tutela dei diritti dei migranti, non può sospingersi sino a “permettere che le diverse tradizioni e culture di provenienza entrino in collisione con il nostro assetto valoriale”, più in là sintetizzato come fondato su “il rispetto della vita, la centralità della persona, la capacità del dono, il valore della famiglia, del lavoro e della comunità: questi sono i pilastri della nostra civiltà, traendo origine e linfa vitale direttamente da quella apertura verso l’altro e verso l’oltre che ci caratterizza. Nella Costituzione si trova la sintesi formale di questo comune sentire popolare come risultato della convergenza di diverse tradizioni politiche su una visione condivisa di persona e società”.<br />
Siffatta ricostruzione del processo d’integrazione – riassunta nello slogan “Identità Aperta”<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[58]</a> – si presenta infine come manifestamente contrapposta ad altri approcci culturali e ideologici, segnatamente quello c.d. multiculturalista di tipo anglosassone, “per il quale le differenti culture per convivere debbono rimanere giustapposte e perfettamente divise”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[59]</a>, e quello c.d. assimilazionista, sul modello francese, che al contrario “mira alla neutralizzazione delle tradizioni presenti in un ambito sociale a vantaggio di quella che ospita le altre”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[60]</a>. La Carta dei valori giudica entrambe queste impostazioni come&nbsp; fallimentari perché “portano a una ghettizzazione perfetta, inesorabile premessa del conflitto sociale come già verificato in molti altri Paesi”.<br />
Nonostante tali premesse, il modello di processo d’integrazione che scaturisce dalla Carta dei valori non approda, come si sarebbe forse portati a pensare, ad una prospettiva “interculturale”, in sé fortemente critica nei confronti tanto della logica assimilazionista pura alla francese, quanto del multiculturalismo di stampo anglosassone<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[61]</a>, ma rimane ancorata ad una logica, al contempo, assimilazionista e culturalista; e ciò costituisce la critica che più frequentemente le viene rivolta<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[62]</a>.<br />
Riservando in sede di conclusioni talune valutazioni sui contenuti del Piano per l’in­tegra­zione (e della Carta dei valori), per ora è sufficiente ribadire che anche questo documento ha suscitato in dottrina forti opposizioni, peraltro sovente in ambito non squisitamente giuridico<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[63]</a>. Ebbene, a parte talune ingenuità<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[64]</a> e affermazioni da meglio calibrare e puntualmente rilevate, le critiche al Piano si sono più che altro concentrate (analogamente a quelle a suo tempo mosse alla Carta dei valori) sulla “filosofia” sottesa, ossia imperniata sulla necessità di introdurre nel processo di integrazione profili di maggior responsabilizzazione (anche) a carico dell’immigrato nonché sull’ac­cetta­zione del nucleo forte del nostro sistema valoriale.&nbsp;</p>
<p><em>5.La querelle sulla natura giuridica dell’Accordo d’integrazione e sua ricostruzione in chiave giuspubblicistica.</em><br />
Inquadrato a livello generale l’assetto normativo dell’Accordo d’in­tegrazione e la sua funzione, è possibile ora affrontare i particolari temi oggetto della presente indagine.<br />
Ebbene, una questione – tuttora aperta – che si disvela all’inter­prete in sede di disamina della disciplina <em>de qua </em>attiene alla natura giuridica dell’Accordo: si discute, cioè, se tale istituto sia riconducibile nell’alveo delle figure contrattuali di diritto civile (e se sì, quali?) o, non piuttosto, in altro ambito.<br />
Al riguardo va preliminarmente osservato che le perplessità sembrano originarsi fin dalla stessa terminologia utilizzata per denominare la nuova fattispecie.<br />
L’espressione “Accordo di integrazione” pare infatti evocare, da un lato, l’<em>in­contro</em> di due o più volontà – atteso che tale è il significato (non solo giuridico) del termine <em>accordo –</em> e, dall’al­tra, il suo <em>fine</em>, ossia il raggiungimento dell’inte­grazio­ne dello straniero.<br />
Stando al significato letterale di tale locuzione, l’in­tegra­zione verrebbe concepita dal legislatore come il frutto dell’in­con­tro tra diverse identità culturali, sociali, normative e soggettive, a conclusione di un percorso condiviso<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[65]</a>.<br />
A ben vedere, tuttavia, la situazione appare assai più articolata.<br />
La prima ricostruzione, ossia quella di stampo privatistico, trova accoglimento non solo in talune voci della dottrina<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[66]</a>, ma anche (parrebbe) nella già richiamata circolare congiunta del Ministro dell’interno e del Ministro per la cooperazione e l’integra­zione del 2 marzo 2012, n. 21542, laddove richiama le analoghe forme di accordi vigenti in svariate Paesi europei, la cui natura contrattualistica non è messa in discussione.<br />
Secondo tale impostazione l’Accordo d’integrazione sembrerebbe ricalcare analoghe formule vincolanti – riconducili allo schema contrattuale –, vigenti nel Regno Unito, in Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Spagna e Ungheria: Paesi che, pur con diverse sfaccettature, adottano veri e propri contratti d’integrazione, in forza dei quali lo straniero, al momento di fare ingresso nello Stato d’approdo, assume l’impe­gno di conoscere e rispettare la legge, i valori fondamentali nonché ad apprendere la lingua della comunità accogliente<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[67]</a>.<br />
Ebbene, secondo la ricostruzione privatistica, l’Ac­cordo d’integra­zione – analogamente agli omologhi modelli europei – dovrebbe configurarsi come un <em>contratto a prestazioni corrispettive</em>. Invero, da un lato, sussisterebbe l’obbligo dello straniero di integrarsi nello Stato di accoglienza e in cui ha dimora abituale, impegnandosi a seguire un percorso di ac­quisizione di un ben definito livello linguistico e di conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione nonché dell’or­ganizza­zione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche. Dal­l’altro, si contrapporrebbe l’ob­bligo dello Stato di fornire allo straniero – a titolo gratuito o a condizioni di particolare favore – corsi di formazione linguistico-culturale e taluni servizi di orientamento, sebbene la partecipazione dello Stato al processo d’integrazione dello straniero sia da attuarsi, come anticipato, “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 4-<em>bis</em>, comma 3, t.u.).<br />
Tuttavia, il particolare sinallagma, <em>in toto</em> sbilanciato in favore dello Stato, ha indotto taluno ad affermare che l’Accordo, a rigore, non costituisce né un contratto, né un accordo <em>stricto sensu</em>, essendo in ispecie affatto carente un libero incontro di due volontà in posizione paritaria, vera essenza del contratto a prestazioni corrispettive<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[68]</a>. S’è così affermato che la stessa legge, non definendo chi sia la controparte dello straniero stipulante, “più che un accordo, dalla lettera della legge l’istituto parrebbe consistere in una vera e propria assunzione unilaterale di impegni da parte dello straniero nei confronti dello Stato”<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[69]</a>. E in effetti è pur vero che nell’Accordo d’integrazione lo Stato determina <em>unilateralmente</em> non solo i contenuti e gli obiettivi del­l’in­tegrazio­ne, ma finanche le sanzioni per il loro mancato raggiungimento, senza che lo straniero possa minimamente influire sulle condizioni “contrattuali”.<br />
Tuttavia, a nostro avviso, se per un verso è innegabile che la disciplina <em>de qua </em>introduce un’im­posi­zione unilaterale di determinate regole la cui osservanza è richiesta dallo Stato come condizione imprescindibile per la permanenza dello straniero nel territorio nazionale e senza che egli possa in alcun modo sottrarvisi, per altro verso è altrettanto vero che, seppure indirettamente, una controparte rispetto allo straniero esiste ed è lo Stato, atteso che la stipulazione formale dell’Accordo avviene, di regola, negli sportelli unici delle prefetture. La natura bilaterale dell’atto non può dunque essere contestata, né sottaciuta.<br />
Tale sbilanciamento nei rapporti tra le parti ha suggerito a taluno di ricondurre il nostro istituto nel­l’alveo dei c.d. <em>contratti per adesione</em>, contraddistinti dalla presenza di una parte contraente più forte (generalmente un imprenditore commerciale, ma in questo caso lo Stato), che predispone unilateralmente le condizioni contrattuali da sottoporre ad una controparte più debole (ossia il consumatore/cliente, in questo caso lo straniero immigrato), che non può non aderire a quanto propostole<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[70]</a>.<br />
Sennonché, anche siffatta ricostruzione non appare convincente alla luce del regime giuridico del­l’Accordo d’integra­zione giacché l’as­serita natura contrattualistica dell’istituto appare, a ben vedere, più formale che sostanziale, stante l’asso­luta carenza di una piena autonomia negoziale in entrambe le parti.<br />
Più precisamente, nel caso di specie non può trovare applicazione <em>sic et simpliciter </em>lo statuto dei contratti per adesione, e, segnatamente, la disciplina codicistica di tutela del contraente debole (v. artt. 1341-1342 cod. civ.) e del consumatore, fra cui l’ampio diritto di recesso riconosciuto a quest’ul­timo, pur entro un certo termine (v. artt. 49 ss., d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo). A ben vedere, un conto è il contratto per adesione, il quale, pur con tutte le sue particolarità, rimane comunque legato ad un logica contrattuale e di libertà del consenso (il contraente privato, pur vincolato nella determinazione del contenuto del contratto, è però pienamente libero di aderire o meno alla negoziazione); altro conto è l’Ac­cordo d’integrazione, il quale, a dispetto del suo nome, è un istituto profondamente estraneo all’i­dea di autonomia contrattuale, stante l’assoluta mancanza di libertà del consenso di una delle parti. In altri termini, lo straniero non solo non è affatto libero di aderire o meno alla convenzione, ma è vieppiù obbligato a sottoscriverla, se intende fare ingresso e soggiornare in Italia.<br />
Non può pertanto accogliersi la conclusione secondo cui l’Accordo d’integrazione avreb­be “la sostanza dei contratti per adesione o per formulari”<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[71]</a> giacché trattasi di istituti giuridici profondamente distanti tra loro, pur se accomunati dalla (sola) circostanza che il contenuto di entrambi è unilateralmente predisposto ed imposto da una parte (forte) sull’altra parte (debole). Ciò che li contrappone è la qualificazione del soggetto forte: nel primo caso (contratti per adesione), la sua forza discende da un profilo squisitamente economico, tant’è che questa tipologia di contratti è frequentemente utilizzata dalle banche, dalle compagnie di assicurazione, dalle società di <em>leasing</em> e dalle società industriali operanti in regime oligopolistico (imprese energetiche, petrolifere, automobilistiche, ecc.); nel secondo caso (Accordo d’integrazione), il soggetto forte è invece sempre e solo lo Stato, la cui forza discende dall’e­sercizio del potere amministrativo, in questo caso dovuto alla necessità di regolamentare (e contenere) i flussi migratori<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[72]</a>.<br />
Appare pertanto di gran lunga più corretto ricondurre l’istituto <em>de quo </em>in un ambito prettamente giuspubblicistico, e precisamente nell’al­veo degli accordi amministrativi c.d. integrativi del provvedimento (v. art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241)<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[73]</a>. A differenza dei contratti per adesione (ma, si potrebbe aggiungere, anche dei c.d. contratti di soggiorno <em>ex </em>art. 3-<em>bis</em>, t.u., la cui natura privatistica pare meno contestabile), l’Ac­cor­do d’integrazione, pur costituendo indubbiamente un modulo consensuale<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[74]</a>, rappresenta – a nostro avviso – una patente manifestazione di esercizio consensuale di poteri pubblici, tant’è che s’innesta normativamente in un vero e proprio procedimento amministrativo, ossia nel­l’<em>iter</em> procedimentale destinato al rilascio del permesso di soggiorno e dunque all’autoriz­za­zione a permanere in Italia. Non solo, ma svariati ed evidenti sono i sintomi di siffatto carattere giuspub­blicistico: l’as­so­luta assenza di libertà di adesione da parte del “contraente” straniero; la circostanza che i termini, le condizioni e, in generale, gli obiettivi d’in­tegrazione non siano né contrattati, né negoziabili; il mancato riconoscimento reciproco della qualità di “parte” contrattuale; la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio applicabile in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi d’inte­gra­zione, con conseguente perdita del titolo di soggiorno ed espulsione dal territorio nazionale.<br />
La natura giuridica dell’Accordo d’integrazione così declinata comporta poi un im­portante risvolto applicativo, ossia l’assoggettamento della fattispecie, oltre alle scarne disposizioni di legge e regolamentari in materia – ossia l’art. 4-<em>bis</em> t.u. e il d.P.R. 179/2011 –, anche all’art. 11 della legge n. 241/1990, segnatamente laddove si prevede (al comma 2) che gli accordi amministrativi “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” e che “ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”: ad esempio, le regole sull’annullabilità del contratto – per incapacità della parte, per vizi del consenso e per conflitto di interessi – appaiono senz’altro estensibili alla formazione del consenso del contraente privato, ma al contempo incompatibili con l’e­sercizio del potere amministrativo<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[75]</a>.</p>
<p><em>6.Sulla (dubbia) costituzionalità dell’Accordo d’integrazione: introduzione al tema.</em><br />
Come già osservato, il c.d. “Pacchetto sicurezza”, nel­l’apportare modifiche restrittive al t.u. sull’immigrazione del 1998, ha da subito suscitato opinioni contrastanti e, per lo più, orientate verso giudizi fortemente critici, non di rado mossi da sollecitazioni ideologiche, se non di natura squisitamente politica.<br />
Una delle censure più gravi attiene alla dubbia legittimità costituzionale contestata a svariati istituti ivi contemplati, come la c.d. aggravante di clandestinità<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[76]</a> o la configurazione del reato di ingresso illegale nel territorio o ancora la subordinazione del diritto di contrarre matrimonio al possesso di un regolare permesso di soggiorno<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[77]</a>. La Corte costituzionale, più volte investita di siffatte questioni, ha chiarito molti degli interrogativi sollevati attraverso svariate pronunce di incostituzionalità<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[78]</a>.<br />
Tralasciando tali (importanti) profili, in questa sede è sufficiente evidenziare che l’isti­tuto dell’Ac­cordo d’integrazione ha parimenti innescato un ampio dibattito – an­ch’es­so non di rado connotato da polemiche ideologiche o politiche – che, oltre a metterne in risalto talune discrasie di ordine applicativo<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[79]</a>, ha vieppiù paventato svariati (e seri) dubbi di legittimità costituzionale<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[80]</a>.<br />
Ma, prima di mettere in luce le principali questioni poste sul tappeto, è necessario richiamare brevemente i contenuti essenziali della riserva enunciata nell’art. 10, secondo comma, della Carta costituzionale.<br />
Ebbene, la riserva di legge ivi contemplata è comunemente classificata come <em>rinforzata</em> – stante l’e­spres­so rinvio alle norme del diritto internazionale – e, al contempo, come <em>relativa</em>, essendo francamente irragionevole pensare che i Costituenti avessero affidato alla sola legge ordinaria la potestà normativa su ogni possibile aspetto del trattamento giuridico dello straniero, vietando così il ricorso, nemmeno in misura minimale, alla fonte secondaria per le necessarie norme di dettaglio<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[81]</a>. La riserva assicura dunque una rottura con il passato regime fascista, allora caratterizzato dall’eccessivo ricorso alle fonti secondarie, per lo più di natura regolamentare, e alla prassi amministrativa, essenzialmente espressa con circolari<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[82]</a>.<br />
Secondo il chiaro disposto costituzionale il diritto dell’immigra­zio­ne e degli stranieri ha <em>natura essenzialmente speciale</em> perché è direttamente rivolto a coloro che, pur presenti nello Stato, non sono ad esso legati da alcun rapporto di cittadinanza e, conseguentemente, sono privi di un diritto soggettivo perfetto all’ingresso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio nazionale. Siffatta branca ordinamentale assume perciò un <em>carattere derogatorio</em> rispetto alle norme comuni applicabili ai cittadini italiani ed è tuttora connotata da ampi margini di discrezionalità, attribuiti alle autorità amministrative preposte alla verifica delle condizioni d’ingresso, soggiorno e allontanamento. Il sistema che ne scaturisce, oltre a sottoporre lo straniero a un coacervo di obblighi ben più numerosi e stringenti rispetto a quelli imposti al cittadino, si contraddistingue anche per il carattere marcatamente repressivo in caso di violazione.<br />
&nbsp;Sennonché, il diritto dell’immigrazione non solo ha natura speciale e derogatoria, ma, sempre in virtù del dettato costituzionale, svolge un’essen­ziale funzione di garanzia del rispetto dei vincoli internazionali (ed europei) a favore degli stranieri. In altri termini, il sistema normativo, oltre a preservare la sovranità statale attraverso le più svariate misure di controllo e poliziesche, garantisce la piena affermazione dell’effi­cacia universale dei diritti fondamentali dell’uomo, indipendentemente dalla posizione di regolarità, irregolarità o clandestinità dello straniero. I quali diritti fondamentali ricomprendono tanto i diritti civili e sociali, quanto talune forme di partecipazione politica (riconosciute, però, ai soli stranieri regolarmente soggiornanti). Il che fa comprendere come mai gran parte della legislazione sugli stranieri sia anche finalizzata a favorirne i percorsi d’integrazione nella società italiana<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[83]</a>.<br />
La disciplina giuridica dello straniero ricomprende dunque due “anime”, che si “incarnano” vicendevolmente in due opposti sistemi di princìpi, peraltro costantemente oscillanti all’inter­no di tale <em>corpus </em>normativo: da un lato, s’impone con forza il quadro delle norme sul controllo del territorio e del­l’ordine pubblico e che rappresentano una patente espressione delle prerogative della statualità e della sovranità; dal­l’altro, emerge, altrettanto dirompente, il complesso normativo sul riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, i quali trovano così applicazione anche nei confronti degli immigrati e degli stranieri in generale.<br />
Per inciso, in dottrina si parla al riguardo di “globalizzazione dei diritti fondamentali”<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[84]</a> per indicare, appunto, l’estensione dei diritti umani tanto per intervento della Corte costituzionale (che da tempo riconosce e garantisce <em>a tutti</em>, e dunque anche agli stranieri, l’esercizio di tali diritti, sebbene talvolta formalmente riferiti dalla Costituzione ai soli cittadini), quanto a livello internazionale, vieppiù attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (con particolare riguardo al regime applicabile agli stranieri in relazione ai respingimenti, alle espulsioni collettive, al trattamento delle persone e alle garanzie procedurali). Con importanti distinzioni, tuttavia, giacché, da un lato, residua pur sempre una differenza tra chi beneficia della cittadinanza politica e chi sia privo di tale <em>status</em>, e, dal­l’altro, la condizione dello straniero non è univoca, ma sottoposta ad una pluralità di regimi a seconda delle specifiche situazioni. E siffatta estensione, con tutte le possibili e conseguenti differenziazioni, ha riguardato anche una parte significativa dei diritti sociali<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[85]</a>.<br />
Ebbene, nessuna delle due anime sopra richiamate (ossia, quella sicuritaria e quella garantista) può avere assoluta prevalenza sull’altra al punto tale da svuotarla di ogni contenuto e ragion d’essere. Ma se ciò è ben comprensibile sotto il profilo teorico, nella gran parte dei casi i principi (opposti), di cui esse sono espressione, coesistono con difficoltà e non di rado entrano in conflitto tra loro.<br />
Al riguardo può osservarsi che il legislatore italiano – il più delle volte su sollecitazione dell’opi­nione pubblica o per far fronte a situazioni di emergenza – tende a far prevalere le norme (derogatorie) di carattere repressivo e di ordine pubblico, finendo per comprimere il sistema di garanzie dei diritti fondamentali della persona umana. D’altro canto, è altresì innegabile che, di fronte ad una problematica di così vasta portata e d’indubbia valenza strutturale qual è la gestione dei flussi migratori, il legislatore è purtuttavia solito introdurre meri rimedi estemporanei e contingenti al solo fine di affrontare la situazione di emer­genza, rinviando <em>sine die</em> l’approvazione di riforme organiche e strutturali. Ed è una tendenza tuttora in atto<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[86]</a>.<br />
Già in altra sede<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[87]</a> si è sostenuto come l’eccessivo e prolungato ricorso alla legislazione e all’ammi­nistrazione<em> emergenziale</em> troppo spesso rappresenta un esempio di cattiva amministrazione pubblica, qualora, superata la criticità del momento, si persista (spesso per anni!) nell’ap­plicazione di un assetto normativo dettato principalmente per contrastare un’oggettiva e contingente situazione di necessità. L’ammini­stra­zio­ne del­l’e­mergenza, lungi dal costituire un <em>quid</em> di sovversivo o <em>contra legem</em> – essendo espressamente contemplata dalla legge – è tuttavia, per sua natura, essenzialmente derogatoria rispetto ai principi e alle norme che reggono l’or­dinaria azione amministrativa; il suo ricorso va dunque circoscritto alla mera gestione delle situazioni di crisi (costituendo una ineluttabile necessità per assicurare il buon andamento: v. art. 97 Cost.), ma – lo si ripete – non può protrarsi oltre lo stretto necessario per superare la criticità del momento<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[88]</a>.<br />
È ora possibile passare in rassegna le principali questioni di costituzionalità che emergono dalla lettura del dato positivo.</p>
<p><em>7.Le questioni di costituzionalità ascrivibili alla disciplina del­l’Accordo d’integrazione.</em><br />
Come è noto, il quadro normativo di riferimento dell’Accordo d’in­tegrazione è in massima parte racchiuso nel d.P.R. 179/2011. Tale regolamento, integrando le scarne ed incomplete disposizioni del­l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., disciplina – fra l’altro – le ipotesi di attribuzione e di decurtazione dei “crediti di integrazione” nonché i casi di inadempimento del­l’Ac­cor­do tali da comportare la revoca del permesso di soggiorno e l’espul­sione dello straniero dal territorio dello Stato.<br />
Il dettato legislativo – ossia il citato art. 4-<em>bis</em> – si limita pertanto ad offrire solo talune indicazioni generali sull’Accordo d’integrazione, mentre demanda <em>in toto </em>alla fonte secondaria la definizione di ogni ulteriore profilo normativo sul contenuto dell’Accor­do nonché sui criteri di verifica del grado di integrazione raggiunto dall’immigra­to, affidandone il concreto accertamento alle Amministrazioni competenti (sportello dell’immigrazione, prefetture, questure, centri di formazione, amministrazioni scolastiche, ecc.).<br />
Sennonché, così come concepita, la duplicazione dei livelli normativi – legislativo e regolamentare – non sembra affatto rispecchiare, nella sostanza, la riserva di legge di cui all’art. 10, secondo comma, Cost., la quale, com’è noto, riserva appunto <em>alla legge</em> – vieppiù in conformità alle norme e ai trattati internazionali – la definizione del regime complessivo della “condizione giuridica dello straniero”. Il trattamento di costui è così assistito da una doppia garanzia che discende dalla sua natura relativa e rinforzata: da un lato, la norma richiede, almeno in linea di principio, una previsione legislativa <em>ad hoc</em>, ma al contempo impone che la stessa risulti conforme al diritto internazionale, generalmente riconosciuto e di origine pattizia. Entro questi rigidi “paletti” può poi insinuarsi la disciplina secondaria, ossia quella regolamentare.<br />
Si è però dovuto attendere la legge n. 40/1998 – poi trasfusa nel coevo testo unico in materia di immigrazione – per veder finalmente realizzato, almeno in parte, il quadro normativo auspicato dalla riserva, giacché il testo unico, pur con tutti i suoi limiti, costituisce, e rimane a tutt’oggi, il principale <em>corpus</em> normativo dedicato, in via generale, alla condizione giuridica dello straniero<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[89]</a>.<br />
Ebbene, la dottrina largamente maggioritaria lamenta che la cornice legislativa dell’Ac­cordo d’inte­grazione – ossia l’art. 4-<em>bis</em>, t.u. – sembra trascurare <em>in toto </em>la riserva di legge dell’art. 10 Cost. Il legislatore si sarebbe, cioè, spogliato del potere di disciplinare “la condizione giuridica dello straniero”, relegandolo <em>de facto </em>alla mera potestà regolamentare del Governo.<br />
I dubbi di costituzionalità che destano maggiore preoccupazione ruotano fondamentalmente attorno a due ordini di profili. Il primo attiene all’ef­fettiva valenza della predetta riserva (rinforzata), la quale non consentirebbe né il rinvio <em>sic et simpliciter </em>ad un mero regolamento attuativo, né l’attri­buzione di ampi poteri discrezionali al­l’Ammini­stra­zione in merito alla valutazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione. Il secondo ordine di questioni attiene alla sospetta violazione delle disposizioni europee e internazionali in materia di asilo e di protezione umanitaria. E si tratta di perplessità già rilevate finanche in sede di lavori preparatori<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[90]</a>.<br />
Va da sé che qualora si intendesse denunciare l’illegittimità (costituzionale) del d.P.R. 179/2011, essendo precluso il rinvio di tale questione alla Corte costituzionale, trattandosi di fonte secondaria, l’unica strada percorribile sarebbe quella della disapplicazione innanzi al giudice amministrativo in sede di impugnazione, unitamente al provvedimento che determini la perdita del titolo di soggiorno<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[91]</a>.<br />
I. – Le questioni di costituzionalità sollevate dalla dottrina maggioritaria in relazione al rapporto tra la legge (l’art. 4-<em>bis</em>, t.u.) e il regolamento attuativo (il d.P.R. 179/2011) sono molteplici e, in massima parte, come anticipato, serie e fondate<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[92]</a>. Invero, a dispetto del chiaro precetto costituzionale, il regolamento recante la disciplina del­l’Ac­cordo incide pesantemente sulla “condizione giuridica dello straniero” <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost., principalmente laddove individua – nel­l’as­soluto silenzio del legislatore (v. l’art. 4-<em>bis</em>, t.u.) – i casi di decurtazione dei crediti che possono preludere alla revoca del permesso di soggiorno e, conseguentemente, all’e­spul­sione dello straniero<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[93]</a>.<br />
Si potrebbe obiettare che sono tutt’altro che rari i casi in cui il legislatore affidi alla fonte secondaria la determinazione del contenuto di una materia coperta da riserva di legge. Tuttavia, lo stesso è stato puntualmente censurato dalla Corte costituzionale, ossia ogniqualvolta abbia lasciato nel vago e nel­l’indeterminatezza il contenuto precettivo di una materia “riservata”, demandando così al Governo l’onere di colmare la lacuna: per la Consulta, cioè, è essenziale che la fonte primaria introduca un quadro normativo <em>certo</em>, tale da consentire al regolamento di insinuarsi solo con una disciplina di dettaglio<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[94]</a>.<br />
Come accennato, i paventati dubbi di costituzionalità colgono in massima parte il segno.<br />
Anzitutto, è innegabile che l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., non contenga indicatori puntuali in ordine al <em>contenuto</em> dell’Accor­do d’integrazione: invero, al di là della definizione del concetto di “integrazione”, la previsione si limita a fissare solo gli <em>effetti</em> e le modalità di sottoscrizione dell’Accordo (v. comma 2), mentre tace del tutto sui criteri di determinazione del contenuto.<br />
Più precisamente, detto articolo dispone che la sottoscrizione è “condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno” e che la stessa debba aver luogo “contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’arti­colo 5”; inoltre, delinea – in modo in verità alquanto generico – le <em>modalità </em>del­l’Accordo, ossia il fatto che sia “articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno”.<br />
Ma la mera previsione di un’articolazione per crediti non costituisce affatto un’indicazione espressa dei criteri di individuazione degli obiettivi d’integrazione da raggiungere; tali criteri, anzi, come si accennerà fra poco, sono lasciati all’esclusiva autonomia dell’Autorità amministrativa, il che confligge nuovamente con la riserva di legge <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost.<br />
II. – Quanto ora affermato induce a profilare un secondo (collegato) sospetto di incostituzionalità, sempre in violazione della predetta riserva di legge.<br />
Si deve infatti considerare che tanto la concessione, quanto il rinnovo del permesso di soggiorno sono costantemente sottoposti a verifiche, talune prescritte direttamente <em>ope legis </em>(ad esempio, l’ac­cer­tamento della sussistenza dei requisiti <em>ab origine </em>posti a fondamento del rilascio del visto e del permesso), ma talaltre in conseguenza di mere prassi amministrative.<br />
Ebbene, proprio la previsione di queste ultime sembra risaltare una sostanziale illegittimità per violazione della riserva di legge, soprattutto qualora tali pratiche incidano, anche pesantemente, sulla vita del migrante: si pensi all’imposizione (per via amministrativa!) della prova della capacità reddituale, dell’ido­neità dell’allog­gio di abitazione, della regolarità contributiva, e la casistica potrebbe ancora continuare<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[95]</a>.<br />
La disciplina dell’Accordo d’integrazione si innesta in questo coacervo di prassi amministrative di gestione della permanenza dello straniero nel territorio nazionale allorquando le richiama espressamente al fine di accertare e valutazione l’effettivo conseguimento degli “specifici obiettivi di integrazione” di cui all’art. 4-<em>bis</em>, t.u. Così, tra gli indicatori di tali obiettivi, il d.P.R. 179/2011 prevede non solo la dimostrazione di un grado di conoscenza della lingua italiana e della “cultura civica e della vita civile in Italia” (Allegato B, n. 2), ma anche la scelta del medico iscritto nell’Asl di zona (All. B, n. 12), l’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori, la sottoscrizione, la registrazione e la trascrizione di un contratto di locazione, l’e­ventuale accensione di un mutuo (All. B, n. 14) e infine la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento svolti all’estero, <em>ex</em> art. 23 t.u., ma propedeutici all’ingresso e svolti nell’ambito di programmi regionali.<br />
III. – Si ha violazione della riserva di legge non solo in relazione ai criteri di attribuzione dei crediti, ma vieppiù con riguardo alle modalità della loro <em>decurtazione</em> e quindi ai profili sanzionatori consequenziali all’inadempimento del­l’Accordo d’integrazione, che possono finanche sfociare nell’e­spul­sione dello straniero dal territorio nazionale.<br />
Anche sotto questo aspetto l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., dimostra tutta la sua inadeguatezza e incompletezza giacché si limita solo a prevedere che “la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’arti­colo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’U­nione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”. Ogni ulteriore elemento della fattispecie è – ancora una volta – demandato alla disciplina regolamentare, ossia al d.P.R. 179/2011, peraltro integrato dalla circolare 2 marzo 2012 del Ministro dell’in­terno e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’inte­grazione. L’Al­legato C del d.P.R. 179/2011 prevede così la perdita dei crediti maturati qualora lo straniero sia condannato al pagamento di sanzioni pecuniarie o a pena superiore a tre mesi (quindi la quasi totalità delle pene previste nel codice penale!), disponendo altresì l’aumento della decurtazione dei crediti in relazione al­l’entità della pena inflitta o anche in conseguenza di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10.000 euro.<br />
Com’è intuibile, il rinvio si estende ad una molteplicità di illeciti penali e amministrativi, la gran parte dei quali non è neppure “ubicata” nella sua naturale <em>sedes materiae</em>, ossia nel testo unico sull’im­mi­gra­zione, precisamente laddove questo reca l’elenco dei reati con condanne preclusive dell’in­gresso e del soggiorno nel nostro Paese (v. art. 4, comma 3, t.u.).<br />
L’ipotesi in esame fa poi emergere ulteriori profili di incostituzionalità, oltre all’usuale violazione della riserva di legge <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost.<br />
Anzitutto, sembra infranto il principio di legalità posto a fondamento di ogni provvedimento amministrativo (v. artt. 24, 97, 113 Cost.): la (grave) sanzione del­l’espulsione dal territorio nazionale è infatti irrogata in forza di un provvedimento amministrativo che trae fondamento nella sottoscrizione del­l’Accordo d’integrazione e il cui contenuto, come più volte rilevato, è delineato non dalla legge, ma da un mero regolamento di attuazione (il d.P.R. 179/2011).<br />
Ma, fatto ancor più grave, l’espulsione dello straniero alle condizioni testé riportate attenta anche alla doppia garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione enunciata, <em>expressis verbis</em>, dal­l’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure (giurisdizionali <em>e amministrative</em>) incidenti sulla libertà personale di chiunque, quindi anche nei confronti degli stranieri. Questa conseguenza è stata più volte messa in luce dalla Corte costituzionale che da sempre qualifica l’espulsione dello straniero come una misura incidente sulla libertà personale, perciò sottoposta al regime dell’art. 13 Cost. Nel caso di specie la violazione della riserva di legge appare di palmare evidenza, giacché il presupposto al verificarsi del quale può “scattare” l’applicazione della misura limitativa della libertà personale (ossia la perdita del titolo di soggiorno) non è configurato direttamente dall’art. 4-<em>bis</em>, t.u., ma dal regolamento attuativo-integrativo, quindi ad una mera fonte secondaria<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[96]</a>.&nbsp;<br />
IV. – Una quarta questione di costituzionalità per violazione del­l’art. 10, secondo comma, Cost. è poi riconducibile all’inosservanza delle norme e dei trattati internazionali.<br />
Com’è noto, la perdita dei crediti o il loro non raggiungimento produce, <em>ope legis</em>, la risoluzione dell’Accordo e, conseguentemente, la revoca del permesso di soggiorno e l’espul­sione dal territorio nazionale (v. art. 4-<em>bis</em>, comma 2, t.u.).<br />
La norma prevede però taluni temperamenti in favore dello straniero (per richiesta d’asilo, per motivi umanitari, per motivi familiari, ecc.). Trattasi di categorie di persone che godono di una particolare tutela nell’ambito del diritto europeo sicché il loro richiamo nel d.P.R. 179/2011 è da ritenersi pienamente legittimo. Sennonché, inspiegabilmente, il regolamento prevede – in modo sintetico e… criptico – che “della risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera <em>c</em>), <em>tiene conto</em> l’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico” (art. 6, comma 8). L’in­de­terminatezza della norma sembra introdurre una sensibile restrizione della disciplina europea di favore testé richiamata.<br />
Al riguardo s’è rilevato<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[97]</a> che la disposizione regolamentare risulta talmente generica da apparire francamente “più una minaccia che una realtà”, essendo impossibile individuare i provvedimenti da assumere sulla base del regolamento. E in effetti, a dispetto del­l’amplis­sima discrezionalità che pare evincersi dalla norma, i margini di scelta riconosciuti all’Am­mini­strazione in ordine al permesso di soggiorno sono ristrettissimi e comunque non possono sospingersi sino al punto da negare il permesso, essendo tale eventualità recisamente preclusa dallo stesso legislatore (come nel caso, ad esempio, della previsione in favore dei familiari di cui al­l’art. 5, comma 5, t.u.).<br />
Semmai la questione di costituzionalità si ripropone – e in termini ben più seri – con riferimento alle categorie a rischio di espulsione in caso d’inadempimento del­l’Ac­cor­do d’integrazione. In questa ipotesi, infatti, l’art. 4-<em>bis </em>t.u. introduce surrettiziamente una nuova fattispecie di espulsione per via amministrativa che si affianca a quelle enunciate nell’art. 13, comma 2, t.u. (e sopra menzionate al punto III), ma che, a differenza di queste ultime, i relativi presupposti non sono previsti dal legislatore, bensì da un regolamento, e dunque dal potere amministrativo.<br />
Valgono in ispecie – e <em>a fortiori</em> – i medesimi rilievi sopra evidenziati <em>sub </em>punto III: anche in questo caso, infatti, si percepisce la violazione non solo della riserva di legge dell’art. 10, secondo comma, Cost., ma anche della doppia riserva (di legge e di giurisdizione) racchiusa nell’art. 13 Cost., essendo la perdita del titolo di soggiorno prodromica alla misura coercitiva della libertà personale (l’e­spulsione), che è contemplata solo nel regolamento e non già nella fonte primaria. Inoltre, come puntualmente evidenziato<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[98]</a>, l’automati­smo espulsivo prescritto dall’art. 4-<em>bis</em>, t.u., risulta incompatibile persino con lo stesso art. 13, t.u., come novellato dal d.l. n. 89/2001 in parziale attuazione della direttiva 2009/115/Ce (c.d. direttiva rimpatri) e comunque con la gradualità prevista dalla stessa direttiva per le misure conseguenti alla perdita del diritto al soggiorno che relega l’espul­sione a misura di <em>extrema</em> <em>ratio.</em><br />
V. – Un quinto, ed ultimo, profilo di incostituzionalità – peraltro strettamente collegato a quello testé evidenziato – attiene alla tanto discussa imposizione del­l’ade­sione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.<br />
Ebbene, anche siffatta previsione è originata da una fonte di rango secondario (il noto d.P.R. 179/2011), che dunque è in grado, ancora una volta, di incidere pesantemente sulla condizione giuridica dello straniero, in evidente antinomia con la riserva di legge <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost.<br />
Com’è noto, la Carta dei valori è frutto di un provvedimento del­l’autorità amministrativa, ossia del Ministro dell’interno, sicché la questione di costituzionalità viene a porsi, anche in questo caso, in relazione alla norma di legge introduttiva dell’Accordo d’integrazione (cioè l’art. 4-<em>bis</em>, t.u.), la quale tace del tutto sui criteri che il regolamento avrebbe dovuto osservare nel delineare il contenuto del­l’Accordo. Ne consegue che l’il­legittimità costituzionale che affligge nuovamente l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., finisce per investire lo stesso regolamento giacché anche il richiamo alla Carta dei valori ivi contenuto avrebbe dovuto essere inserito nella disposizione di legge e non già in una mera fonte secondaria.</p>
<p><em>8.È possibile un recupero dell’impianto generale dell’Accordo d’integrazione? Considerazioni conclusive.</em><br />
La lunga rassegna di argomentazioni testé riportate a supporto della tesi del­l’incostitu­ziona­lità dell’art. 4-<em>bis</em>, t.u., potrebbe indurre l’inter­prete a formulare una conclusione draco­niana, ossia quella di affermare l’inuti­lità di ogni riflessione aggiuntiva a commento del­l’as­setto normativo del­l’Accordo d’in­te­grazione. Tuttavia, non essendo stata (ad oggi) pronunciata siffatta illegittimità, l’istituto va applicato e pienamente osservato, come d’al­tronde accade quotidianamente nelle prefetture italiane.<br />
Stando così le cose, ci si potrebbe allora domandare se non residui ancora uno spazio per una sua conservazione e, in tal caso, se sussistano margini per sperimentare un recupero del suo impianto generale, pur nella consapevolezza che il legislatore dovrà, prima o poi, farsi carico di apportare tutte le modifiche necessarie nelle (numerose) parti in cui l’assetto normativo di riferimento risulti francamente carente.<br />
Ad avviso di chi scrive, un ottimo viatico per una rivitalizzazione dell’istituto <em>de quo </em>potrebbe essere quello di coniugare il tema dei <em>diritti</em> dei migranti – assolutamente pacifico, essendo vieppiù coperto da garanzie costituzionali e da vincoli internazionali ed europei – con la logica del “dovere d’in­tegrazione”, che, pur ampiamente censurata dalla letteratura maggioritaria a commento della normativa <em>de qua</em>, sta pian piano emergendo in punte avanzate della nostra dottrina amministrativistica, e che meritano una più attenta considerazione<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[99]</a>.<br />
Ed è quanto si tenterà di tratteggiare nel presente paragrafo, nella consapevolezza che l’argomento impone un maggior approfondimento (da rinviare ad altra sede) e con l’auspi­cio, in ogni caso, di ricondurre il dibattito sulla disciplina in commento alla sua dimensione più “naturale”, che sia avulsa da approcci ideologici o finanche legati a pure logiche di militanza politica, e, vieppiù, rigorosamente ancorata all’esa­me del dato normativo e alla sua funzionalità rispetto all’indiriz­zo politico-program­matico espresso dal legislatore. Questo, e non altro, è infatti il compito affidato allo studioso di diritto positivo, soprattutto qualora sia chiamato ad interpretare e a valutare testi normativi che nel­l’opi­nione pubblica suscitano le più animate e contrapposte reazioni. Di tal che egli, pur <em>non dovendo mai abdicare</em> (ovviamente!) al diritto di esprimere le proprie opinioni sulla “meritevolezza” del dettato normativo sottoposto alla sua attenzione, non può però indugiare su considerazioni squisitamente metagiuridiche: queste infatti, pur riuscendo (talvolta o spesso) accattivanti, vanno accantonate e lasciate al­l’ana­lisi dei cultori di altri saperi<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[100]</a>.<br />
Ebbene, riprendendo talune conclusioni tratte dalla dottrina testé richiamata<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[101]</a>, è in effetti possibile rivitalizzare l’istituto del­l’Ac­­cor­do d’integrazione, orientando l’attenzio­ne – senza pregiudizi ideologici – dal (solo) piano dei diritti a (anche) quello dei doveri e delle responsabilità dei migranti.<br />
Rinviando ad altra sede ogni necessario approfondimento, è possibile, in chiusura, formulare una serie di considerazioni di carattere generale.&nbsp;<br />
I. – La letteratura non giuridica definisce efficacemente la crisi esistenziale che si accompagna ai processi migratori come il “dramma della doppia assenza”<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[102]</a>, espressione efficacemente coniata per mettere in evidenza la complessa situazione in cui spesso si viene a trovare l’emi­grato-immigrato: da un lato, perché è considerato dalla comunità d’ori­gi­ne come una sorta di “traditore” per averla abbandonata; dal­l’altro, perché è ben difficile che riesca ad integrarsi completamente nel Paese di destinazione. La sua è dunque una posizione ambigua: non del tutto assente dov’è assente e non pienamente presente dov’è presente. E il suo essere “senza luogo” o “fuori luogo” lo priva, più di altri, del “diritto di avere diritti”, essendo “più esposto a ingiustizie, discriminazioni e, in ultima analisi, a lasciarsi attrarre da isolamento e illegalità”<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[103]</a>. La posizione di “doppia assenza” può quindi ripercuotersi negativamente non solo sui migranti, ma anche sulla stessa comunità che li accoglie.<br />
Nelle contemporanee società multietniche viene perciò sempre più avvertita la necessità di ricercare una soluzione all’annosa questione dell’integrazione degli stranieri, ossia alla ricerca di un modo che assicuri un’accoglienza dignitosa e, al contempo, un’efficace integrazione; e ciò non solo per indubbie ragioni di solidarietà (peraltro in Italia imposte dall’art. 2 Cost., interamente dedicato all’<em>uomo</em> in quanto tale e dunque anche allo straniero: v. <em>infra</em>), ma vieppiù in base a valutazioni squisitamente utilitaristiche giacché una piena integrazione delle comunità immigrate dovrebbe assicurare una significativa riduzione delle situazioni di marginalità sociale che sovente accompagnano l’esistenza dei “nuovi arrivati”<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[104]</a>.<br />
Ebbene, l’Accordo d’integrazione, pur con tutti i suoi limiti, offre una definizione giuridica (peraltro la prima in tal senso) di “integrazione” e una “filosofia” di fondo che – a nostro avviso – contengono elementi di interesse perché contribuiscono in qualche misura ad arricchire il dibattito attorno al­l’in­di­vi­dua­zione dei presupposti necessari per <em>includere</em> e <em>integrare</em> un soggetto in una comunità a lui estranea.<br />
Premesso che è compito di ogni ordinamento (di cui la comunità includente è espressione) individuare siffatti presupposti a livello generale, è in effetti possibile – e, in fondo, anche ragionevole – che il legislatore imponga al migrante, che intende integrarsi nella società di approdo, la sopportazione di taluni sacrifici di natura economica e la compressione di taluni valori in cui crede, qualora, come talvolta accade, accoglienti e accolti siano portatori di differenti orientamenti religiosi, morali e filosofici. Nelle complesse dinamiche sociali che vedono contrapposti i nuovi arrivati ai cittadini autoctoni è infatti difficile sottrarsi dall’ap­plicare una sorta di principio di “reciprocità” in virtù del quale chi è beneficiato (ossia chi entra) debba in qualche misura contraccambiare il beneficiante (ossia chi accoglie), riconoscendosi beneficiato<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[105]</a>. Esigenza, peraltro, che emerge in tutto il suo vigore allorquando si sia chiamati ad affrontare il tema gravoso della ripartizione dei costi del processo di inclu­sione/inte­gra­zione, ad oggi in massima parte sbilanciato a sfavore di chi accolga e a vantaggio di chi sia accolto<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[106]</a>.<br />
E allora, se, com’è vero, il complesso processo di integrazione impone di necessità sacrifici e costi (economici, sociali e valoriali), appare vieppiù ragionevole domandarsi se sia proprio ineludibile, dal punto di vista squisitamente giuridico, che gli stessi debbano essere sopportati (esclusivamente o in misura preponderante) da una sola delle parti coinvolte nel processo. O se, al contrario, non sussistano margini affinché <em>entrambe</em> <em>le parti</em> si accollino l’onere di un tale percorso, chiedendo così anche al­l’immigrato di concorrere – in una qualche misura e con le più svariate modalità – a sostenerne il carico economico e a rendersi disponibile a sacrificare parte della propria sfera valoriale, qualora entri in conflitto con quella propria della società accogliente.<br />
Il tema (vastissimo) della compatibilità dei valori della società accogliente e di chi sia accolto è peraltro ricco di implicazioni. Come puntualmente precisato<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[107]</a>, è possibile che le persone integrate siano poi chiamate a svolgere attività di interesse generale – come nella scuola, nella sanità, ma anche nelle forze armate o di polizia – il cui esercizio potrebbe implicare l’assunzione di scelte valoriali. Deve pertanto costituire una costante preoccupazione dello Stato assicurare che in tali ambiti “critici” operino soggetti non ideologicamente orientati, portatori di offerte “di parte” incompatibili con l’assetto valoriale della nostra comunità e consacrato nei principi e nelle norme costituzionali, ma anche internazionali ed europee<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[108]</a>.<br />
Le iniziative assunte a livello istituzionale e amministrativo per scongiurare tale eventualità sono molteplici. Emblematiche sono le proposte, più volte discusse a livello istituzionale, finalizzare alla formazione degli <em>imam</em> delle moschee e all’acquisizione da parte degli stessi dei principi e del sistema valoriale del nostro ordinamento costituzionale, ormai divenuta una posta strategica nel processo d’in­tegrazione delle comunità musulmane in Europa<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[109]</a>. E analoghe considerazioni potrebbero estendersi all’esercizio della professione medica<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[110]</a> oppure di insegnante negli istituti scolastici statali<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[111]</a>.&nbsp;<br />
Sempre ragionando in termini strettamente giuridici, è perciò necessario rintracciare un ragionevole bilanciamento tra eventuali opposte posizioni “valoriali”, anche perché queste spesso tendono ad acuirsi non solo in presenza di contrapposti orientamenti religiosi, morali e filosofici tra chi accolga e chi sia accolto, ma soprattutto qualora, come nei tempi odierni, esistano ampie sacche di povertà nella società accogliente che non ricevono analoghe attenzioni da parte dello Stato.<br />
L’idea di richiedere a chi desideri d’essere integrato l’impegno a rispettare taluni valori e, al contempo, di farsi carico – in varia misura e con le forme più disparate, lasciate al libero apprezzamento del legislatore – di parte dei costi legati al suo processo d’integrazione (idea che emerge in modo prorompente dalla disciplina dell’Accordo d’integra­zione) non è in effetti da censurare <em>a priori</em>: invero, appare ragionevole richiedere a chi aspiri ad essere integrato, non già di rinnegare <em>in toto </em>il proprio sistema valoriale, ma quantomeno di assumere formalmente l’impegno di rispettare i valori essenziali su cui si fonda la comunità che lo ospita e lo accoglie, atteso che siffatta richiesta è essenzialmente finalizzata alla ricerca di una comune e accettabile forma di convivenza<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[112]</a>.<br />
D’altro canto, non di rado gli individui “preferiscono cedere spazi di libertà pur di ottenere garanzie di inclusione, di rispetto e di riconoscimento come membri di un gruppo”<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[113]</a>, sino a rendersi disponibili ad accettare e a condividere quantomeno “una sorta di base minima comune”<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[114]</a> di valori della comunità di accoglienza, il che è la premessa necessaria per gettare le basi per una pacifica convivenza. Non di rado, infatti, i “nuovi arrivati” hanno deciso di lasciarsi alle spalle la terra d’ori­gi­ne e finanche la propria cultura nella convinzione che il proprio successo (e, di riflesso, quello dei propri figli) dipenderà soprattutto dalla capacità di raggiungere un buon livello d’integrazione nella società che li accoglie. Essi sono quindi propensi, o anche ben disponibili, a rinunciare a taluni diritti espressivi della propria identità culturale se ciò li agevola nell’inclusione nella società di accoglienza. D’altro canto, non può negarsi che le possibilità di successo nel percorso d’integrazione si accrescono nella misura in cui il Paese di accoglienza si dimostri favorevole a tutelare e a valorizzare le culture d’origine degli immigrati, sempre che queste non confliggano con i valori essenziali della cultura dominante.<br />
Tale “base minima comune” di valori della comunità di accoglienza consiste – a nostro avviso – nell’accettazione dei diritti fondamentali dell’uomo e nei valori espressi nelle dichiarazioni e nei documenti formulati in sede internazionale, europea e nella nostra Carta costituzionale, i quali costituiscono nel loro complesso i capisaldi valoriali della nostra civiltà. La loro <em>incondizionata</em> accettazione deve poter costituire il <em>minimum </em>necessario richiesto dal nostro Stato (e dalla nostra comunità) ai migranti che intendano soggiornare nel nostro Paese, anche se ciò – lo si ripete – possa costare il sacrificio di parte del proprio sistema di valori, qualora questi non corrispondano (in tutto o in parte) ai valori della comunità accogliente.<br />
Sotto questo profilo, appaiono condivisibili le ragioni sottintese al­l’approvazione della Carta dei valori della cittadinanza e del­l’inte­gra­zione – che, com’è noto, costituisce il fulcro del processo integrativo messo in moto dall’Ac­cordo d’integrazione –, nella quale Carta si chiarisce, sin dal suo esordio, che è essenziale obiettivo “enucleare i valori e i principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di qualsiasi gruppo o comunità facciano parte, di natura culturale, etnica o religiosa”.<br />
Al riguardo, va rammentato che la Carta dei valori nasce da un acceso dibattito sviluppatosi nel­l’ambito della Consulta per l’islam italiano<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[115]</a> e che l’idea di dar vita a tale documento è scaturita proprio in seguito ad una improvvida dichiarazione resa da un esponente dell’U­nione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOOII), in cui si negava l’irripetibilità dell’Olocausto. L’allora Ministro dell’in­terno, Giuliano Amato, reagì a tale presa di posizione avanzando la proposta di formulare un testo in cui si enucleassero i principi <em>irrinunciabili</em> (dunque <em>non negoziabili</em>) del nostro sistema costituzionale, onde intraprendere un dialogo positivo con chi intenda stabilirsi in Italia<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[116]</a>. Nonostante il monito fosse principalmente indirizzato alle comunità islamiche, la Carta fu sottoposta all’attenzio­ne di <em>tutte</em> le confessioni religiose per poi essere inviata alle ambasciate e ai consolati dei Paesi terzi; inoltre, come ricordato, su di essa si fonda il giuramento all’atto della concessione della cittadinanza italiana.<br />
L’accentuazione “culturalista” della Carta dei valori – e del successivo Accordo d’integrazione – è stata (ed è tuttora) oggetto di critiche animate, soprattutto da chi muove da una prospettiva interculturalista: si ritiene infatti inaccettabile la logica, sottesa a tali documenti, secondo cui chi decida di andare incontro all’altro, anziché limitarsi a presentare se stesso, intenda chiarire da subito su quali basi sia disposto a praticare l’in­contro, ponendo così in primo piano i principi ritenuti irrinunciabili o, come suol dirsi, “non negoziabili”<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[117]</a>. Significativa, al riguardo, è la risposta del Ministro in occasione di una interrogazione parlamentare nella quale si chiarisce che, attraverso la Carta, si intende proprio prendere posizione in merito alla pratica della infibulazione e, in generale, alla condizione della donna<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[118]</a>.<br />
Seguendo questo ragionamento, si potrebbe allora <em>a fortiori</em> sostenere che, sempre sotto un profilo giuridico, appare inaccettabile (oltre che irragionevole) che lo Stato e la comunità accogliente si assumano l’one­re di accogliere e integrare gruppi d’individui che <em>a priori </em>rifiutino di accollarsi il dovere di rispettare i valori <em>minimi</em> del nostro ordinamento: in tale eventualità, lo stesso sistema dovrebbe reagire negando loro ogni possibilità d’integrazione e finanche applicando misure sanzionatorie gravi, come l’espulsione e l’accompa­gnamento alla frontiera.<br />
II. – Come accennato all’inizio del paragrafo, in sede di disamina del processo d’integrazione è necessario porsi nell’ottica non solo dei diritti, ma anche dei doveri e delle responsabilità dell’im­migrato coinvolto in tale percorso.<br />
La dottrina più volte richiamata precisa che il tema delicatissimo in esame non può essere affrontato nella sola prospettiva – essenziale ed insopprimibile – dei diritti fondamentali dei migranti (illuminati altresì dal principio di eguaglianza <em>ex </em>art. 3 Cost.), come tende a focalizzare la propria attenzione l’opinione dominante, seguendo non di rado solchi già arati da altri saperi, <em>in primis</em> in ambito sociologico. È invero necessario estendere l’orizzonte prospettico coinvolgendo, come detto, la sfera dei doveri e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo d’integrazione, e dunque anche degli stessi migranti che aspirino ad essere accolti nella comunità.&nbsp;&nbsp;<br />
La progressiva estensione del novero dei diritti fondamentali e sociali anche agli stranieri, pur essenziale, non è infatti da sola sufficiente ad assicurare il felice esito del processo di integrazione<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[119]</a>. Da un lato, è sempre possibile (come l’esperienza di svariati Paesi europei dimostra ampiamente) che, nonostante il riconoscimento formale dei diritti fondamentali, larghi strati di comunità immigrate fatichino ad integrarsi o addirittura si isolino e rifiutino recisamente di riconoscersi nella comunità integrante, finendo per travolgerla. Dall’al­tro, è altrettanto possibile (come dimostra, anche in questo caso, la realtà) che certe legittime pretese finiscano per scontrarsi con pretese, altrettanto legittime, dei cittadini autoctoni perché parimenti espressione di diritti fondamentali della persona ed in ordine alle quali lo strumento del bilanciamento può persino risultare oltremodo difficile da gestire.<br />
Si tratta di una sfida che coinvolge direttamente i pubblici poteri (e, segnatamente, le amministrazioni interessate), allorquando siano chiamati a gestire e a rendere effettivi i processi d’integrazione, che pur sempre si muovono entro situazioni di riconoscimento formale di diritti, come quelli afferenti all’abitazione, all’assistenza e all’istruzione<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[120]</a>.<br />
D’altro canto, come accennato, non può ritenersi esaustivo il ricorso al valore dell’egua­glianza, nonostante nel tempo esso abbia contribuito in misura essenziale alla costruzione dello <em>status</em> dell’im­mi­grato. Rimandando alla dottrina per ogni necessario approfondimento, è sufficiente osservare che, al pari di quanto sopra rilevato a proposito dei diritti fondamentali della persona, è sempre possibile che talune comunità, aspiranti ad essere incluse, in realtà non siano affatto interessate al mero riconoscimento formale di una propria posizione di eguaglianza rispetto agli altri componenti della collettività, ma piuttosto a partecipare proficuamente ai processi d’integrazione che assicurino parimenti una piena partecipazione alla vita della collettività, sebbene in posizione meno responsabilizzante rispetto al riconoscimento della cittadinanza<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[121]</a>.<br />
&nbsp;<br />
III. – Constatata l’insufficienza del solo richiamo al tema dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza, s’è così rintracciato nel­l’art. 2 Cost. un forte ancoraggio costituzionale a sostegno del­l’idea di impostare il processo d’integrazione dello straniero anche nella prospettiva dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità</em>, rendendo possibile configurare, persino a livello costituzionale, un espresso “obbligo di integrazione” a carico dei migranti.<br />
La norma testé richiamata, infatti, laddove enuncia che “La Repubblica […] richiede l’adempi­men­to dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, non solo riconosce, al più elevato livello ordinamentale, il valore della “solidarietà” con i relativi “doveri inderogabili”, ma è rivolta all’<em>uomo</em> in quanto tale, dunque anche allo straniero e non esclusivamente ai cittadini.<br />
D’altro canto, la stessa struttura della norma (la prima parte è dedicata al riconoscimento dei diritti, mentre la seconda all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) lascia intendere che tra i diritti fondamentali e l’adempimento dei doveri di solidarietà sussiste quasi una sorta di rapporto di sinallagmaticità o, comunque, di diretta consequenzialità.<br />
Il richiamo all’art. 2 Cost. consente poi di superare un limite insito nella formulazione del secondo comma dell’art. 3 Cost., laddove configura un impegno solo unilaterale a carico della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, mentre sembra trascurare <em>in toto </em>il ruolo e l’impegno da richiedersi alla <em>persona</em> in quanto tale e che risultano essenziali per assicurare una completa integrazione.<br />
Secondo la prospettiva che qui si accoglie, i processi di inclusione/integrazione non costituiscono solo l’espressione di un diritto in favore di una sola delle parti (ossia di chi sia accolto) con la contestuale assunzione di impegni ad esclusivo carico della controparte (chi accoglie), ma debbono intendersi e configurarsi alla stregua di dinamiche più complesse e fluide, tali da postulare, in ogni caso, l’attivazione di impegni reciproci a carico di entrambi i soggetti coinvolti, pur nel rispetto delle specificità del caso.<br />
In altri termini, il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., postula una “potenziale bilateralità degli impegni”, essendo imputabile tanto a carico della comunità accogliente (in misura senz’altro maggiore, ma appunto <em>non esclusiva</em>), quanto a carico di colui che aspiri all’integra­zione, al quale non può non richiedersi una partecipazione attiva e una responsabilizzazione in tal senso. S’è infatti osservato che numerose operazioni giuridicamente rilevanti messe in atto in costanza dei processi d’integra­zione sono in effetti meglio inquadrabili nella prospettiva della <em>solidarietà biunivoca</em>, piuttosto che nella logica del puro diritto<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[122]</a>.<br />
Questa ricostruzione, incentrando l’attenzione sui doveri e le responsabilità, ha poi il pregio di non irrigidire il processo d’integrazione e di porre un freno a pericolose forme d’isolamento, sopra segnalate, giacché non è sempre vero che al dovere si contrapponga un diritto.<br />
La logica (o l’etica) del dovere di solidarietà e della conseguente responsabilità sembra soddisfare meglio, rispetto alla prospettiva legata al solo riconoscimento dei diritti, le esigenze dell’inclusione e del­l’inte­grazione perché, ponendo al centro dell’attenzione la necessità di “preoccuparsi” del­l’altro, facilita la ricerca di punti di convergenza in caso di conflitti di valori e culture differenti e, al contempo, tende a ripartire su entrambe le parti i costi (sociali, economici ed etico-religiosi) connessi al processo d’integrazione, dando così valore alla ricerca del dialogo tra le parti. Non solo, ma il principio di solidarietà deve altresì illuminare lo stesso agire delle amministrazioni pubbliche e di ogni altro soggetto (anche legato al mondo del volontariato) chiamato a vario titolo a gestire i processi d’inte­gra­zio­ne.<br />
Se dunque ci si pone nella prospettiva qui vaticinata, ben presto si dovrà prendere atto della limitatezza di un approccio al fenomeno migratorio rigidamente ancorato al (solo) rispetto dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza. La problematica non può infatti essere “appiattita” in modo uniforme per tutti i soggetti interessati, ma deve necessariamente ricercare soluzioni differenziate – anche in relazione ai singoli profili di responsabilità – giacché le situazioni di rischio non sono uniformi, né standardizzabili.<br />
IV. – L’impostazione di fondo che traspare dalla disciplina dell’Ac­cordo d’integrazione e che si ritiene di accogliere – tesa ad evidenziare la funzione essenziale dei doveri e delle responsabilità nel­l’ambito del processo d’integrazione dello straniero accanto al profilo <em>insopprimibile</em> della tutela dei diritti – non sminuisce affatto (né giammai è questa l’in­tenzione di chi scrive) le conquiste raggiunte in tema di riconoscimento dei diritti fondamentali di chi non sia cittadino: è invero del tutto pacifico che i diritti umani e sociali costituiscano, come s’è affermato, una sorta di <em>diritti morali universali</em>, attribuiti e attribuibili a tutte le persone indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dalla religione, dal sesso e dalla posizione sociale, e – soprattutto – a prescindere dalla circostanza che siano espressamente riconosciuti negli ordinamenti dei Paesi in cui risiedono<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[123]</a>.<br />
È dunque fuori discussione che, di fronte ai profughi che fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni politiche, il più elementare principio di solidarietà imponga ad ogni Paese (e alla relativa comunità) di assicurar loro il soccorso e la piena tutela dei diritti<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[124]</a>; il momento di assunzione delle responsabilità emergerà solo successivamente, allorquando, una volta superata la situazione di pericolo o di stato di bisogno, si dovrà improntare la progressiva integrazione del profugo nel tessuto della comunità accogliente<a href="#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[125]</a>. “Nessuna politica di controllo della immigrazione consente a una comunità internazionale di lasciare una barca carica di naufraghi al suo destino. Esiste una legge del mare, e ben più antica di quella pure codificata dai trattati. E questa legge ordina: in mare si soccorre. Poi, a terra, opereranno altre leggi: diritto d’asilo, accoglienza, respingimento”<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[126]</a>.<br />
Ma in ben altra situazione versa colui che si trovi nel nostro Paese per ragioni puramente economiche o in situazioni d’irregolarità, più o meno grave: in tal caso non appare, a nostro avviso, irragionevole richiedere un più elevato grado di responsabilizzazione e l’as­sunzione di determinati obblighi nei confronti della comunità in cui vive e che lo accoglie. Come già anticipato nelle pagine precedenti<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[127]</a>, la condizione giuridica dello straniero non è univoca, ma caratterizzata da una pluralità di regimi a seconda delle specifiche situazioni, sicché, come esistono nel nostro ordinamento significative differenziazioni finanche in tema di esercizio dei diritti sociali, è <em>a fortiori </em>possibile prospettare una diversificazione del piano dei doveri e delle responsabilità: non sarebbe accettabile, prima ancora che dal punto di vista giuridico, sotto un profilo etico, “livellare” il piano delle responsabilità e dei doveri d’integra­zione, parificando chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni di governi dispotici a chi, più semplicemente, sia un migrante c.d. economico, che tenti la fortuna scegliendo di soggiornare, magari in condizioni di irregolarità, nel nostro Paese.&nbsp;<br />
Probabilmente è proprio vero che “forse perché figli dell’era dei diritti, ci siamo disabituati ai doveri e alle nostre responsabilità, sicché può essere salutare ricordare (anche sul piano giuridico) che le dinamiche sociali non sono dominate esclusivamente da pretese e da facoltà, ma si nutrono di solidarietà e responsabilità […]” e che “molto spesso l’altro va “aiutato ad aiutarsi” e, quindi, può a sua volta essere gravato di doveri”<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[128]</a>.</p>
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<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">*</a> Il contributo si colloca nell’ambito della ricerca interdisciplinare dal titolo «<em>Politiche di contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia</em>», svolta presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Roberta Lombardi.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">*</a>* Dottore di ricerca in “<em>Autonomie locali, Servizi pubblici e Diritti di cittadinanza</em>” (ciclo XXIV), docente a contratto di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, di Torino e nel Politecnico di Torino, già assegnista di ricerca nell’Università del Piemonte Orientale e nell’Università di Torino.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[1]</a> Sulla disciplina dell’Accordo d’integrazione cfr.: R. Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, in <em>Gli stranieri</em>, 2009, (4), 466 ss.; N. Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2011, (4), 58 ss.; E. Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, in <em>Commentario al «Pacchetto sicurezza». L. 15 luglio 2009, n. 94</em>, a cura di G. De Francesco, A Gargani, D. Manzione, A Pertici, Torino, 2011, 159 ss.; P. Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, in <em>Gli stranieri</em>, (3), 2011, 7 ss.; M.C. Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero (art. 4-bis t.u. sull’immi­grazione n. 286/98) alla luce dell’analisi comparata e della critica al modello europeo di “integrazione forzata”</em>, in <em>Associazione italiana dei costituzionalisti</em>, 2012; F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’in­te­grazione per legge</em>, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di ), <em>La </em>governance<em> dell’immigrazio­ne. Diritti, politiche e competenze</em>, Bologna, 2013, 253 ss.; E. Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, XVI, (1), 2014; Id., <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, in <em>Rass. it. sociologia</em>, LIII, (3), luglio-settembre 2012; Id., <em>Dall’in­clu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integra­zione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, in <em>Polis</em>, XXVIII, 2 agosto 2014, 221 ss.; M. Russo Spena, V. Carbone (a cura di), <em>Il dovere di integrarsi. Oltre il logos </em><em>multiculturalista</em>, Roma, 2014, 121 ss.; M. Calabrò, <em>L’amministra­zione di fronte all’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, Relazione al Convegno <em>Mondi immaginati. Il concetto di resilienza nella biopolitica</em>, Università degli Studi di Napoli Federico II, settembre 2014.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[2]</a> Esemplificativamente, si vedano: M. Iossa, <em>Accordo tra ministri sugli immigrati. Sì al permesso di soggiorno a punti</em>, in <em>Corriere della sera.it</em>, 5 febbraio 2010; C. Giustiniani, <em>Permesso a punti, che beffa!</em>, in <em>Il Messaggero</em>, 21 maggio 2010; A. Rivera, <em>Permesso di soggiorno a punti, si allunga la via crucis per i migranti</em>, in <em>Il Manitesto.it</em>, 25 maggio 2010; F. Tonacci, <em>Test d’ita­liano ed educazione civica ecco il permesso a punti per immigrati</em>, in <em>La Repubblica.it</em>, 29 luglio 2011.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[3]</a> Per una prima ricostruzione, anche in chiave evolutiva, della normativa sulla condizione giuridica dello straniero, cfr., <em>ex multis</em>: G. D’Orazio, <em>Straniero (condizione giuridica dello), </em>in <em>Enc. giur.</em>, vol. XXX, Roma, 1993; B. Nascimbene, <em>Straniero (condizione giuridica dello)</em>, ivi, e <em>Postilla</em>, in <em>App. di agg.</em>, 1998; Id., <em>Straniero nel diritto internazionale</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, IV ed., vol. XV, Torino, 2000, 179 ss.; G. Bascherini, voce <em>Immigrazione</em>, in <em>Enc. giurid. Treccani</em>, Roma, 2000; P. Bonetti, <em>I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998</em>, in <em>Diritto degli stranieri</em>, a cura di B. Nascimbeni, Padova, 2004, 4 ss.; P. Morozzo Della Rocca, <em>Immigrazione</em> <em>e diritto. Diritto e giurisdizione</em>, Torino, 2005; G. D’Auria, voce <em>Immigrazione (Dir. amm.)</em>, in <em>Diz. diritto pubbl.</em>, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, vol. IV, 2879 ss.; E. Grosso, voce <em>Straniero (status dello)</em>, ivi, vol. VI, 5787 ss.; P. Morozzo Della Rocca, <em>Immigrato</em>, in <em>Digesto civ</em>. [agg. 2011], Torino, 451 ss.; P. Fantozzi, D. Loprieno (a cura di), <em>Profili multilivello di diritto dei migranti</em>, Soveria Mannelli, 2014. Quanto al «Pacchetto sicurezza», cfr., indicativamente: S. Centonze, <em>Sicurezza e immigrazione &#8211; La nuova disciplina del­l’im­migrazione dopo il c.d. pacchetto sicurezza</em>, Padova, 2009; L. Ferrajoli, <em>La criminalizzazione degli immigrati (note a margine della l. n. 94/2009)</em>, in <em>Questione giustizia</em>, 2009, (5), 9 ss.; L. Pepino, <em>Le migrazioni, il diritto, il nemico &#8211; Considerazioni a margine della l. n. 94/2009</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, (4), 9 ss.; D. Petrini, <em>Il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (conv. in l. 24 luglio 2008 n. 125): c.d. «pacchetto sicurezza»</em>, in <em>Studium iuris</em>, 2009, 117 ss.; G. Savio, <em>Le novità introdotte dalla l. n. 94/2009 in materia di trattenimento e allontanamento degli stranieri</em>, ivi, 2010, 372 ss.; E. Pugliese, <em>Immigrazione e politiche migratorie nell’era berlusconiana</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, (1), 2010.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[4]</a> Per un’ampia disamina dell’assetto normativo ed amministrativo in materia di “sicurezza” in ambito europeo, si veda E. Chiti, B.G. Mattarella, <em>La sicurezza europea</em>, in <em>Riv trim. dir. pubbl.</em>, (2), 2008, 305 ss. Per una ricostruzione generale del complesso rapporto tra diritto pubblico e amministrativo di origine interna e diritto amministrativo di fonte ultrastatale, cfr. S. Battini, <em>La globalizzazione del diritto pubblico</em>, ivi, (2), 2006, 325 ss. Infine, sulla necessità di superare il dogma «westphaliano» della inscindibilità tra tutela della&nbsp;sicurezza, controllo delle frontiere e competenza esclusiva dello Stato, cfr., da ultimo, M. Savino, <em>La crisi dei confini</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., (3), 2016, 739 ss., nonché, in chiave critica, G. Napolitano, <em>La crisi di legittimazione e di capacità amministrativa</em> <em>dell’Europa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, (3), 2016, 717 ss.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[5]</a> Sul complesso rapporto tra sicurezza e immigrazione, ampiamente discusso in ambito sociologico, si veda anzitutto J. Curbet, <em>Insicurezza. Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli</em>, Roma, 2008, 21, per il quale le politiche pubbliche tendono a rispondere più alle istanze di sicurezza di una popolazione spaventata che a risolvere le cause all’origine dell’insi­cu­rezza nei settori sociali più vulnerabili, facendo così cronicizzare la percezione di insicurezza. Sul tema, cfr. anche: U. Eco, <em>Verso un nuovo medioevo</em> (1972), in <em>Dalla periferia del­l’im­pero. Cronache da un nuovo medioevo</em>, Milano, 1997; R. Selmini (a cura di), <em>La sicurezza urbana</em>, Bologna, 2004; L. Perrone, <em>Da straniero a clandestino. Lo straniero nel pensiero sociologico occidentale</em>, Napoli, 2005. Per una disamina della questione sotto il profilo giuridico: G. Pighi, <em>Le migrazioni negate. Clandestinità, rimpatrio, espulsione, trattenimento</em>, Milano, 2008; T. Greco, <em>Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito</em>, in <em>Dimensioni della sicurezza</em>, a cura di T. Greco, Torino, 2009; F. Biondi Dal Monte, V. Casamassima, <em>Immigrazione e sicurezza, tra criminalizzazione e garanzia dei diritti</em>, in <em>Temi e questioni di attualità costituzionale</em>, a cura di S. Panizza e R. Romboli, Padova, 2009, 39 ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[6]</a> Per un inquadramento generale sui fondamenti della politica dell’immigrazione e del controllo del territorio, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Politica dell’immigrazione e tutela dei migranti (una disciplina positiva in corso di evoluzione</em>), in Atti del convegno internazionale «Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 519 ss. Sulla necessità degli Stati di salvaguardare la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la salute e l’igiene pubblica, esigenza peraltro acuitasi in seguito alla necessità di gestire l’aumentato ingresso di migranti, non sempre definibili quali “profughi”, cfr. <em>ex multis</em>: R. Romboli, <em>Immigrazione, libertà personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce</em>, in <em>Foro it.</em>, 2001, I, 2703 ss.; R. Romboli, <em>Sulla legittimità costituzionale dell’accom­pa­gnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza e di assistenza</em>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione</em>, Torino, 2001, 5 ss.; R. Cherchi, <em>Il respingimento dello straniero</em>, in <em>Gli stranieri</em>, 3/2011, 75 ss.; G. Campesi, <em>La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica</em>, Roma, 2013; A Del Guercio, <em>La detenzione amministrativa dei richiedenti asilo nel diritto UE e in quello italiano</em>, in G. Cataldi, A Del Guercio, A Liguori (a cura di), <em>Il ritto di asilo in Europa</em>, Napoli, 2014, 69 ss.; C. Mazza, <em>La prigione degli stranieri. I Centri di identificazione ed espulsione</em>, Roma, 2013.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[7]</a> Sul punto, cfr. V. Italia, <em>Ronde al debutto per il controllo del territorio</em>, in <em>Guida enti locali</em>, 2009, (33), 27 ss.; G. TROPEA, <em>Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti fra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa</em>, Napoli, 2010, 295 ss.; Id, <em>La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte</em>, in <em>giust.amm.it</em>, 11/2010. Sulla costituzionalità della disciplina <em>de qua</em>, cfr. Corte cost., 24 giugno 2010, n. 226, in <em>Giur. costit</em>., 2010, 2571 ss., con nota di T. Giupponi, <em>La Corte «dimezza» le ronde, in attesa dell’attua­zione dell’art. 118, 3º comma, Cost.</em>, nonché Corte cost., 22 luglio 2010, n. 274, in <em>Foro it</em>., 2010, I, col. 2587 ss.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[8]</a> Sulle nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana», sui nuovi poteri sindacali di ordinanza e sui connessi profili di costituzionalità, oltre alla dottrina testé richiamata, cfr.: L. Vandelli, <em>Ordinanze per la sicurezza: uno strumento utile ma ancora da affinare</em>, in <em>Riv. dir. pubbl.</em>, 2008, (7-8), 130 ss.; G. Caia, <em>«Incolumità pubblica» e «sicurezza urbana» nell’amministrazione della pubblica sicurezza (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.)</em>, in <em>giust.amm.it</em>, 11/2008; G. Ceresetti, <em>Diritti di libertà ed ordinanze contingibili ed urgenti: primi spunti di riflessione</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2009, (12), 3409 ss.; T.F. Giupponi, in <em>“Sicurezza urbana” e ordinanze sindacali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio del giudice delle leggi</em>, in <em>Le Regioni</em>, (6), 2009; V. Italia, G. Bottino, <em>Il potere di ordinanza dei sindaco in materia di «incolumità pubblica» e «sicurezza urbana», nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali</em>, in <em>Foro Amm-TAR</em>, (9), 2010, 3022 ss.; A. Guazzarotti, <em>Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: quale ruolo assume la riserva di legge?</em>, in <em>Regioni</em>, 2010, 83 ss.; P. Bonetti, <em>Considerazioni conclusive circa le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: profili costituzionali e prospettive</em>, ivi, 429 ss.; T.F. GIUPPONI, <em>“Sicurezza urbana” e ordinamento costituzionale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2010, 49 ss.; M. D’Alberti, <em>La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle città</em>, in A. Pajno (a cura di), <em>La sicurezza urbana</em>, Santarcangelo di Romagna, 2010, 59 ss.; A. Barone, <em>Governo del territorio e sicurezza sostenibile</em>, Bari, 2013. Infine, per una esaustiva rassegna di ordinanze sindacali adottate nella prassi a seguito della riforma dell’art. 54, t.u.e.l., cfr. AA.VV., <em>Oltre le ordinanze. I Sindaci e la sicurezza urbana</em>, Cittalia (Fondazione Anci Ricerche), 2009, II ediz., in <em>www.cittalia.it</em>.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[9]</a> In tal senso, G. Naletto, <em>La legittimazione normativa delle discriminazioni e del razzismo</em>, in G. Naletto (a cura di), <em>Rapporto sul razzismo in Italia</em>, Roma, 2009, 91. Sul «diritto penale simbolico» – così qualificato per individuare le norme incriminatrici che, oltre a identificare i fatti come potenzialmente lesivi, mirano a colpire particolari tipi d’au­tore ritenuti “diversi”, con la conseguenza che questi ultimi finiscono per assumere la veste di autore-vittima del reato, in quanto vittime di politiche escludenti e marginalizzanti – cfr., fra gli altri: A. De Giorgi, <em>Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo</em>, Roma, 2000; F. MANTOVANI, <em>Legittima difesa comune e legittima difesa speciale</em>, in <em>Riv. it. dir. e proc. pen.</em>, 2006, 432 ss.; E. Stradella, <em>Recenti tendenze del diritto penale simbolico</em>, in E. D’Or­lando e L. Montanari (a cura di), <em>Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale</em>, Atti del seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008, Torino, 2009<em>, </em>208 ss.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[10]</a> Su questa linea, tra i molti, è A. Caputo, <em>Immigrazione e politiche del diritto del testo unico 1998 ai recenti interventi sulla sicurezza</em>, in Naletto (a cura di), <em>Rapporto sul razzismo in Italia</em>, cit., <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[11]</a> I modelli di integrazione diffusi in Europa sono riconducibili tre tipologie: quello francese c.d. «assimilazionista e culturalista» (il cittadino straniero è tenuto ad adeguarsi ai comportamenti, ai valori e alla lingua del paese di accoglienza in nome dei principi repubblicani universali, come l’e­guaglianza di fronte alla legge e la laicità dello Stato), il modello anglosassone c.d. «multiculturale» (di cui esistono diverse varianti, tendente a difendere e a valorizzare le differenze) e infine il modello germanico c.d. «etnico-identitario» (fondato sulla presenza temporanea del­l’immigrato). Tali modelli appaiono ancor oggi consolidati, sebbene taluni dei tradizionali punti di riferimento sono messi in discussione dai recenti sviluppi legislativi. In Italia tende a prevalere un modello ibrido, definito «interculturale», sperimentato vieppiù in ambito educativo e scolastico, che si sovrappone a norme di chiara matrice assimilazionista (di cui il «Pacchetto Sicurezza» costituisce una significativa espressione). Il fenomeno dell’im­migra­zione e del correlato processo di integrazione dello straniero da tempo forma oggetto di un ampio ventaglio di studi, tanto sotto il profilo antropologico e sociologico, quanto a livello giuridico e politico. A titolo introduttivo e con riserva di successivi richiami, si vedano, per un inquadramento dei concetti di <em>inclusione</em>, <em>integrazione</em>, <em>intercultura</em>, <em>multiculturalismo</em>, ecc.: E. Colombo, <em>Le società multiculturali</em>, Roma, 2002; C. Taylor,<em> Multiculturalismo. La politica del riconoscimento</em>, in J. Habermas, C. Taylor (a cura di), <em>Multiculturalismo</em>, Milano, 2003, 52 ss.; A. Ferrara, voce <em>Multiculturalismo</em>, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di ), <em>Dizionario di politica</em>, Torino, 2004, 599 ss.; W. Kimlicka, <em>La cittadinanza multiculturale</em>, Bologna, 1999. Infine, per un’introduzione al concetto giuridico di “integrazione”, cfr.: C. Di Martino, <em>La convivenza tra culture</em>, in M. Cartabia (a cura di), <em>I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee</em>, Bologna, 2007; F. Merusi, <em>L’integrazione fra legalità comunitaria e legittimità amministrativa nazionale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2009, 50 ss.; V. Antonelli, <em>Quale disciplina della cittadinanza per l’inclu­sione sociale</em>, in <em>www.amministrazioneincammino.luiss.it</em>, 2011</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[12]</a> Sui fenomeni migratori in Italia e sul passaggio del nostro Paese da terra di emigrazione a terra di immigrazione, cfr.: C. Bonifazi, <em>L’immi­grazione</em> <em>straniera in Italia</em>, Bologna, 1998, 73 ss.; O. Casacchia, S. Strozza, <em>Le migrazioni interne e internazionali in Italia dall’Unità ad oggi: un quadro complessivo</em>, in L. Di Comite e A. Paterno (a cura di), <em>Quelli di fuori. Dall’e­migrazione all’immigrazione: il caso italiano</em>, Milano, 2002, 50 ss.; G. D’Auria, <em>L’immi­grazione e l’emigrazione</em>, in <em>Tratt. di dir. amm</em>., a cura di S. Cassese, II ed., <em>Dir. amm. spec.</em>, Milano, 2003, II, 1063 ss. Per un’analisi sociologica, cfr. C. Bonifazi, <em>Crescita e stabilizzazione dell’immigrazione straniera in Italia dalla caduta del Muro all’allargamento del­l’Unione</em>, in G. Ponzini (a cura di), <em>Rapporto sullo Stato sociale in Italia</em>, Roma, 2010.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[13]</a> Il sistema dei crediti per valutare il livello di integrazione raggiunto è utilizzato anche in Paesi extraeuropei con forti flussi migratori, come l’Au­stralia e la Nuova Zelanda. Sul tema, cfr. D. Spruce, I. Vanni, <em>Laboratorio Australia: setting the benchmark for world’s practice</em>, in<em> www.meltingpot.org</em>, 10 marzo 2005</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[14]</a> Così, V. Livi Bacci, <em>Politiche migratorie ieri e oggi</em>, in <em>Dir. Lav.</em>, 2009, (4), 512.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[15]</a> Così, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[16]</a> L’art. 14, d.P.R. n. 179/2011, prevede infatti che le sue disposizioni trovino applicazione a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi a partire appunto dal 10 marzo 2012.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[17]</a> Cfr., però, i rilievi critici di L. Miazzi, G. Perin, <em>L. n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, (4), 178 ss., e di P. Morozzo della Rocca, <em>Il diritto dell’im­mi­gra­zione ed i malintesi sensi (degli obblighi) dell’integrazione</em>, in <em>Corriere giuridico</em>, (4), 2009, 441 ss.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[18]</a> L’agevolazione è contemplata anche a livello europeo, come attestato – tra l’altro – dalla direttiva 2009/50/CE, che favorisce tali ingressi attraverso un meccanismo accelerato di ammissione al territorio europeo (c.d. «carta blu»). Sul tema, cfr. B. Nascimbene, <em>L’approccio globale nella gestione del­l’immigrazione: la politica della Ue alla luce dell’attuazione del Programma dell’Aja</em>, in <em>Dir. UE</em>, 2008, 442 ss., e C. De Stefanis, <em>Disposizioni in tema di ingresso dei lavoratori altamente qualificati e nulla osta al ricongiungimento del genitore naturale</em>, consultabile nel sito <em>www.ilquotidianogiuridico.it</em>, 2010. Cfr., da ultimo, la recente circolare n. 2777/2016 del Ministero del Lavoro, recante «Istruzioni per l’ingresso dei lavoratori qualificati».</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[19]</a> Detti Allegati recano, rispettivamente, lo schema del­l’Ac­cordo d’integrazione da sottoscrivere al momento del­l’in­gresso nel Paese, la tabella dei crediti riconoscibili riguardo alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia e infine la tabella dei crediti decurtabili. Quanto alle circolari integrative, si segnala, <em>in primis</em>, la circolare congiunta del Ministro dell’interno e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’in­tegrazione n. 21542 del 2 marzo 2012, nonché quattro circolari del Ministero dell’interno (n. 1.583 del 5 marzo 2012, n. 176 del 7 marzo 2012, n. 6.831 del 6 novembre 2012 e n. 824 del 10 febbraio 2014), per lo più recanti linee di indirizzo e indicazioni operative per una corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla normativa in esame.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[20]</a> Si pensi alla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento svolti all’e­stero, propedeutici all’ingresso e svolti anche nell’ambito di programmi regionali (v. art. 23 t.u. 1998), alla sottoscrizione, registrazione e trascrizione di un contratto di locazione, all’e­ventuale accensione di un mutuo (All. B, n. 14, cit.), alla scelta del medico iscritto nel­l’Asl di zona (All. B, n. 12, cit.) e all’assol­vimento dell’obbligo scolastico per i minori.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[21]</a> Sul superamento di un test di conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente il permesso di soggiorno, si veda l’art. 9, comma 2-<em>bis</em>, t.u. (introdotto dalla l. n. 94/2009). Quanto alle modalità di svolgimento del test, cfr. il <a href="http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0954_2010_06_16_DM_04062010.html" target="_self" rel="noopener">d.m. 4 giugno 2010</a>, del Ministro dell’interno di concerto col Ministro dell’istruzione, dell’uni­versità e della ricerca. Infine, sulla presentazione delle domande, la gestione del procedimento e dell’appli­cativo correlato e lo svolgimento del test d’italiano, cfr. la circolare 16 novembre 2010, n. 7589, della Direzione centrale per le politiche dell’im­migra­zione e dell’asilo. Per un inquadramento sugli indirizzi europei in materia di formazione linguistica degli immigrati adulti, cfr. Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero</em>, cit., 4 ss. e D. Little, <em>L’integra­zione linguistica degli immigrati adulti e il Portfolio europeo delle lingue</em>. <em>Introduzione</em>, consultabile alla pagina <em>https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc3c7</em>.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[22]</a> Così, sebbene in posizione critica, Calabrò, <em>L’ammi­nistrazione di fronte al­l’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[23]</a> Il meccanismo previsto dalla norma è piuttosto semplice: allo straniero si richiede di svolgere un percorso linguistico, civico e d’inserimento sociale al fine di raggiungere nell’arco di un biennio i trenta crediti complessivi – di cui sedici assegnati d’uf­ficio alla sottoscrizione dell’Accordo – necessari per il suo adempimento, e dunque per la sua e­stin­zione. Lo straniero può subire una decurtazione dei punti qualora incorra in una condanna penale non definitiva, o commetta un illecito amministrativo o tributario, o sia sottoposto a misure di sicurezza personale; anche la mancata partecipazione ai corsi di educazione civica incide negativamente sull’entità dei crediti. Ma è possibile, e auspicabile, che i crediti inizialmente attribuiti aumentino, ad esempio perché lo straniero raggiunge un significativo livello di conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica, o consegue titoli di studio, o è impegnato nel volontariato o abbia acquistato un’abita­zio­ne. La vicenda si conclude con la verifica dell’adempi­mento dell’Ac­cordo – presso lo Sportello Unico dell’immigrazione – un mese prima della scadenza del biennio dalla sottoscrizione: se lo straniero ha conseguito almeno i trenta crediti richiesti, l’Ac­cordo s’intende adempiuto e si estingue, con contestuale rilascio del relativo attestato; se invece i crediti sono in numero inferiore, è consentita una proroga del patto per un anno per integrarli; se i crediti iniziali sono addirittura azzerati, lo straniero è considerato inadempiente all’Accordo e subirà la revoca del permesso di soggiorno (o il rifiuto del rinnovo) e l’espulsione dal territorio nazionale. Detto regime sanzionatorio non opera in talune ipotesi tassativamente previste (v. art. 4-<em>bis</em>, comma 2, t.u.), conformemente a quanto imposto da vincoli internazionali ed europei: sul punto, cfr. la richiamata circolare interministeriale del 2 marzo 2012.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[24]</a> Così, Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, in <em>Commentario al «Pacchetto sicurezza». L. 15 luglio 2009, n. 94</em>, cit., 160, e, sulla sua scia, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 254.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[25]</a> Così, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[26]</a> Così, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 64.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[27]</a> Contestano con vigore tale intento del legislatore, <em>ex multis</em>: Zorzella, <em>ult. cit.</em>, 64; Biondi Dal Monte-Vrenna <em>ult. cit.</em>, 253 ss.; Gargiulo, <em>ult.</em> <em>cit.</em>, 43 ss. e <em>passim</em>.; Calabrò, <em>ult cit</em>.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[28]</a> Così, fra gli altri, Biondi Dal Monte-Vrenna <em>ult. cit.</em>, 254.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[29]</a> Sul punto, si vedano B. Pezzini, <em>Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in AA.VV., <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Atti del XXIV Convegno annuale dell’Asso­ciazione italiana dei costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010, 211 ss., nonché da ultimo M. D’Alberti, <em>L’Unione europea e i diritti</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>, (3), 2016, 761 ss.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[30]</a> <em>Ibidem</em>. Conformemente, A. Pugliotto, «<em>Purché se ne vadano</em>». <em>La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero</em>, in AA.VV., <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, cit., 390, che intravede nel­l’Ac­cordo d’integrazione la logica del «purché se ne vadano», che, nel caso di specie, andrebbe corretta in «purché non arrivino» (così, Dal Canto, <em>ult. cit.</em>, 170).</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[31]</a> Per un’incisiva descrizione della posizione di difficoltà e debolezza del­l’immi­grato, soprattutto nell’imme­dia­tezza dell’approdo nella comunità accogliente, cfr. Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit., 5 ss.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[32]</a> Conformemente, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466, e Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, cit., 7 s.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[33]</a> Per la disamina della Carta dei valori cfr.: S. Ferrari, <em>La Carta dei valori, della cittadinanza e dell’inte­grazione</em>, in Fondazione ISMU, <em>Iniziative e studi sulla multietnicità, Tredicesimo Rapporto sulle migrazioni</em>, Milano 2007; A. Bordi, <em>La Costituzione italiana informa i principi della Carta dei Valori</em>, in <em>Amministrazione civile</em>, agosto-settembre 2007, 32 ss.; N. Colaianni, <em>Una «Carta» post-costituzio­nale?</em>, in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</em>, 4/2007; P. Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, ivi, 5/2007; C. Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, ivi, 12/2008; V. Baldini, <em>Introduzione: Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filo­sofica quale “precomprensione” per l’in­ter­pre­tazione dei valori costituzionali</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>, 1/2012; R. Bova, <em>La Carta dei valori dell’integra­zione e della cittadinanza quale esempio di </em>policy<em> per gli stranieri in Italia</em>, in <em>Studi emigrazione</em>, vol. 49, (187), 2012, 412 ss.; Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’inte­grazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 244 ss.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[34]</a> Sul punto, Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., 3 s., nt. 7, rammenta che il Comitato ha effettuato 42 audizioni, di delegazioni e di singoli, per un totale di 160 persone, originarie di 35 paesi e che assai ampia è stata la rappresentanza confessionale, giacché ricomprendeva espo­nenti delle principali religioni e correnti religiose, «dal cristianesimo (Chiese cattolica, ortodosse, protestanti) all’Islam (e relative aggregazioni), dal buddismo all’in­duismo, alle Chiesa mormone, e via di seguito», riservando una particolare attenzione proprio agli organismi rappresentativi delle comunità islamiche. Cfr., in chiave critica, N. Colaianni, <em>La Consulta per l’islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione</em>, in <em>Quad. dir. e pol. eccl</em>., 2006, 251 ss.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[35]</a> Così, Cardia, <em>ult. cit.</em>, 1.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[36]</a> Sul punto, cfr. F. Patruno<em>, Il matrimonio e la famiglia nei progetti sulla libertà religiosa nella XV legislatura e nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte­grazione</em>, in <em>Giust. civ</em>., (2), 2013, 89 ss.; P. Morozzo Della Rocca, <em>Il diritto all’u­nità familiare in Europa, tra «allargamento» dei confini e «restringimento» dei diritti</em>, in <em>Dir., immigr. e cittadinanza</em>, 2004, (1), 63 ss.; F. Belvisi, <em>Una riflessione normativa per la società multiculturale. Il caso del matrimonio islamico</em>, ivi, 2003, (4), 28 ss.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[37]</a> Così, Bordi, <em>La Costituzione italiana informa i principi della Carta dei Valori</em>, cit., 32 ss, per il quale la nostra Carta fondamentale opererebbe una svolta storica rispetto alle Costituzioni ottocentesche perché individua un progetto di società che, pur non identificandosi in un modello particolare, pone a proprio fondamento valori etico-sociali certi. Sul punto, cfr. G. Zagrebelsky, <em>Il diritto mite</em>, Torino, 1992.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[38]</a> Ancora Cardia, <em>ult. cit.</em>, 2, nt. 4. Sull’episodio, si rinvia a <em>Ucoii, inserzioni sui giornali contro Israele. Amato convoca la consulta islamica</em>, in <em>la Repubblica.it</em>, 21 agosto 2006.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[39]</a> Nel panorama della dottrina a commento della Carta dei valori, Carlo Cardia è uno dei pochi Autori a formulare un giudizio altamente positivo. Com’egli ricorda, «l’espe­rienza per me più gratificante non è stata soltanto quella di aver provveduto alla stesura della Carta dei valori, quanto di averla elaborata con i principali rappresentanti delle religioni presenti in Italia, con gli esponenti delle comunità di immigrati. La gratificazione deriva dal fatto che tutto quanto vi è scritto è stato spesso il frutto di richieste venute dagli immigrati. Proprio gli immigrati, di ogni religione o nazionalità, ci hanno chiesto di tener fermi i valori di libertà e di eguaglianza in quanto necessari al­l’accoglienza ma anche a consentire loro di evolversi, di erodere e abbattere le negatività delle rispettive tradizioni. Ricordo sempre, come un’espe­rien­za preziosa, che sono state le donne musulmane a chiederci di parlare dell’identità cristiana del nostro Paese, di citare il diritto di libertà religiosa e i diritti della donna, dentro e fuori la famiglia».</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[40]</a> Così si esprime più volte il sito ufficiale del Ministero dell’interno.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[41]</a> Le maggiori difficoltà d’integrazione nei “valori” di riferimento s’incontrano con le comunità islamiche, sovente caratterizzate da forti rivendicazioni identitarie, difficilmente riscontrabili in altre minoranze etnico-religiose. Sul rapporto tra valori costituzionali italiani e “occidentali” e valori islamici, cfr., <em>ex multis</em>: E. Camassa Aurea, <em>L’im­mi­gra­zione proveniente dai paesi islamici &#8211; Conflitti ipotizzabili e soluzioni possibili</em>, in <em>Arch. giur</em>., 1996, 31 ss.; B. Nascimbene, <em>Straniero e musulmano &#8211; Profili relativi alle cause di discriminazione</em>, in <em>Dir., immigr. e cittadinanza</em>, 1999, (4), 19 ss.; F. Corbetta, <em>Osservazioni in materia di diritto di famiglia islamico e ordine pubblico internazionale italiano</em>, ivi, 2000, (3), 18 ss.; L. Zagato, <em>Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani</em>, ivi, 2007, 64 ss.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[42]</a> Colaianni, <em>Una «Carta» post-costituzionale?</em>, cit., 2.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[43]</a> Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 22 ss. L’A. pone tuttavia l’atten­zione sul carattere difensivo e pedagogico-paternalista della Carta, nello sforzo di chiarire ed esemplificare gli elementi costitutivi dell’«identità culturale italiana», onde renderne partecipi gli “altri”, valorizzando principi o, più spesso, semplici pratiche o orientamenti maggioritari, non necessariamente coincidenti con i principi costituzionali: e cita al riguardo il sostegno alla diffusione degli assetti democratici come condizione necessaria per il rispetto dei diritti della persona, nonché la promozione di una concezione positiva della simbologia religiosa e il rispetto della struttura monogamica del matrimonio.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[44]</a> Così, Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., 2, il quale, contrapponendosi a chi ritenga necessario e sufficiente il richiamo alla Costituzione sui temi del pluralismo culturale e religioso, osserva che, in verità, si pongono «al riparo della Costituzione» tanto i sostenitori dell’assimilazione culturale dei migranti, quanto i sostenitori di un relativismo radicale che sfocia nell’immo­bili­smo.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[45]</a> Nel preambolo della Carta si enuncia infatti: «L’Italia è uno dei Paesi più antichi d’Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell’orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l’ebraismo, ha preparato l’apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia. I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell’impegno di generazioni di uomini e di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica del 1947. La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e dell’antisemitismo che ha avvelenato l’Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e la sua cultura». Per una valutazione positiva della Carta, oltre a Cardia, <em>loc. cit.</em>, si veda V. Baldini, <em>Introduzione: Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filo­sofica quale “precomprensione” per </em><em>l’interpre­tazione dei valori costituzionali</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>, (1), 2012, 8 s.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[46]</a> Così, E. Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em>Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 41 ss. (in particolare, 44, nt. 6), nonché Id., <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’inte­gra­zione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 230 ss. (spec. 245, ove si afferma che «Tale visione è marcatamente assimilazionista e, al contempo, vicina a una forma piuttosto radicale di multiculturalismo esclusivo statalista: gli stranieri sono visti come ospiti temporanei o, in alternativa, come potenziali minacce, la cui pericolosità può essere disinnescata soltanto attraverso un processo di radicale assimilazione. Coerentemente con questa visione, la regolarità del soggiorno viene subordinata alla valutazione del percorso di inclusione, operando così una selezione degli immigrati considerati integrabili e trasformando l’integrazione da diritto in obbligo in capo al cittadino straniero»).</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[47]</a> È l’opinione, ad esempio, di Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., spec. 59-71.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[48]</a> Sui concetti di laicità e laicismo, cfr., <em>ex multis</em>: V. Zanone, voce <em>Laicismo</em>, in <em>Dizionario di Politica</em>, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 1999, 54 ss.; C. Cardia, voce <em>Stato laico</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XLIII, Milano, 1990, 875 ss.; N. Morra, voce <em>Laicismo</em>, in <em>Noviss</em>. <em>Dig. it</em>, vol. IX, Torino, 1963, 437 ss., oltre agli spunti di P. Ostellino, <em>Se il laicismo diventa la religione di Stato</em>, in <em>Corriere della Sera</em>, 4 settembre 2004. Per una riflessione sugli intrecci tra religione e democrazia, laica e pluralista, cfr., <em>ex multis</em>: G.E. Rusconi,&nbsp; <em>Possiamo fare a meno di una religione civile?</em>, Roma-Bari, 1999; G. Dalla Torre, <em>Lessico della laicità</em>, Milano, 2003; S. Ceccanti, <em>Laicità e istituzioni democratiche</em>, in G. Boniolo (a cura di), <em>Laicità. Una geografia delle nostre radici</em>, Torino, 2006, 27 ss.; G. Casuscelli, <em>Le laicità e le democrazie: la laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana</em>, in <em>Quad. dir. pol. eccl.</em>, (1), 2007, 169 ss.; C. Cardia, <em>Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam</em>, Milano, 2007. Nella sterminata dottrina sul principio supremo di laicità dello Stato, nella “rilettura” offerta dalla celebre Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203, e dalla vasta giurisprudenza conseguente (Corte cost., nn. 259/1990; 13/1991; 421/1993, ecc.), cfr.: C. Rolla (a cura di), <em>Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale</em>, Napoli, 2009; P. Stefanì, <em>La laicità nell’e­sperienza giuridica dello Stato</em>, Bari, 2007; N. Colaianni, <em>La fine del confessionismo e la laicità dello Stato (il ruolo della Corte costituzionale e della dottrina)</em>, in <em>Politica del diritto</em>, (1), 2009, 45 ss.; Id., <em>Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale</em>, Bologna, 2006. Per un richiamo al dibattito in Assemblea costituente, si rinvia a G. Long, <em>Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente</em>, Bologna, 1990. Infine, sul principio di laicità nell’ordi­na­mento europeo, cfr. M. Ventura, <em>La laicità dell’Unione europea. Diritti, mercato, religione</em>, Torino, 2001.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[49]</a> Sul punto cfr. Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immi­grati</em>, cit., 466 s.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[50]</a> Per una disamina di questo passaggio evolutivo del legislatore, cfr. Loprieno, <em>L’evolu­zione normativa della condizione giuridica dello straniero in Italia</em>, cit.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[51]</a> Sulla c.d. <em>civic integration</em>, oltre agli spunti riassuntivi in Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integrazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 225 ss., cfr.: S. Carrera, <em>A Comparison of Integration Programmes in the EU: Trends and Weaknesses</em>, Ceps, 2006, in <em>www.ceps.eu/book/comparison-integration-programmes-eu-trendsand-weaknesses</em>; C. Joppke, <em>Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe</em>, in <em>West European Politics</em>, vol. 30, (1), 2007, 1 ss.; D. Kostakopoulou, <em>The Anatomy of Civic Integration</em>, in <em>The Modern Law Review</em>, vol. 73, n. 6, 2010, 933 ss.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[52]</a> Sul punto, cfr. T. Caponio, <em>Italia: una transizione incompiuta?</em>, in <em>Fieri, Dal­l’ammissione all’inclusio­ne: verso un approccio integrato? Un percorso di approfondimento comparativo a partire da alcune recenti esperienze europee</em>, Rapporto di ricerca, 2012.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[53]</a> Così, ad esempio, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 255.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[54]</a> Per una valutazione critica del Piano per l’integrazione nella sicurezza, cfr. Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integrazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit. Il testo del Piano è reperibile alla pagina <em>http://www.lavoro.gov.it/archivio</em>.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[55]</a> Il <em>Libro Bianco sul futuro del modello sociale. “La vita buona nella società attiva”</em> (2009) è consultabile nei siti <em>www.lavoro.gov.it</em> e <em>www.ministerosalute.it</em>.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[56]</a> Per una trattazione generale sul principio di responsabilità cfr. il celebre volume di H. Jonas, <em>Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica</em>, Torino, 1979, nel quale si evidenzia, fra l’altro, il carico di responsabilità che investe le generazioni presenti verso le generazioni future e dunque il sostanziale antagonismo che sovente contrappone il mondo di oggi al mondo di domani giacché il problema della responsabilità coinvolge non solo la sopravvivenza, ma la stessa dignità dell’esistenza umana. Trattasi di conclusioni che ben possono traslarsi nella complessa tematica afferente alla gestione dei fenomeni migratori: si veda, significativamente, lo spunto offerto da F. Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in Atti del convegno internazionale «Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 229 ss., per il quale «i temi del­l’integrazione hanno a che fare con l’assetto futuro delle nostre società, nel senso che la fisionomia delle generazioni successive alla nostra dipende anche dalla nostra capacità di gestire oggi i processi di integrazione, tenendo anche conto del fatto che è moralmente assai difficile giustificare l’impegno di farsi carico delle esigenze di chi non è ancora nato, dimenticando però quelle di chi già solca il palcoscenico della storia e chiede aiuto “qui e adesso”». Per un approfondimento del tema della responsabilità intergenerazionale, cfr. R. Bifulco, <em>Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale</em>, Milano, 2008. Il punto porta a sfiorare il tema, vastissimo, della rilevanza della morale e dell’etica e, in generale, della giustizia del “prodotto” giuridico. La letteratura, anche straniera, sul punto è ovviamente sterminata. A titolo puramente indicativo, cfr., oltre all’ormai classico studio sociologico di J. Habermas, <em>Morale Diritto Politica</em>, Torino, 1992, numerosi contributi in ambito giuspubblicistico: L. Ferrajoli, <em>Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale</em>, Roma-Bari 1989; G. Zagrebelsky, <em>Il diritto mite</em>, Torino, 1992; B. Celano, <em>Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?</em>, in S. Pozzolo (a cura di), <em>La legge e i diritti</em>, Torino, 2002; M. Spasiano, <em>Funzione amministrativa e legalità di risultato</em>, Torino, 2003; M. Immordino, A. Police (a cura di), <em>Principio i legalità e amministrazione di risultati</em>, Torino, 2004; A. Baldassarre, <em>Miseria del positivismo giuridico</em>, in AA.VV., <em>Studi in onore di Gianni Ferrara</em>, Torino, 2005, 201 ss.; S. Civitarese matteucci, <em>La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile</em>, Torino, 2006; Id., <em>Miseria del positivismo giuridico? Giuspositivismo e scienza del diritto pubblico</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, (3), 2006, 685ss.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[57]</a> Così il <em>Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”</em>, cit., 2, richiamato anche nelle successive citazioni virgolettate.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[58]</a> Il modello «dell’Identità Aperta» è riassunto come «la consapevolezza di un livello elementare di esperienza comune a tutti gli uomini, che abbatte gli steccati delle ideologie ed è premessa per un incontro sincero e per un’ac­co­glienza all’interno del­l’alveo tramandato dai nostri padri» (<em>Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e Incontro</em>, cit. 4).</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[59]</a> Il multiculturalismo costituisce un indirizzo politico di gestione delle relazioni interetniche, il quale talvolta definisce la stessa identità nazionale di un Paese (come il Canada, che per primo lo adottò ufficialmente) o risulta finanche “costituzionalizzato” (come in Portogallo, Brasile, Argentina, Ecuador, Messico). Il multiculturalismo considera essenziali i valori universali dell’ugua­glianza e della dignità del­l’uo­mo, della libertà di ciascuno e la tutela e promozione dei diritti umani (cfr., criticamente, Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 6 ss.). Sul tema, oltre alle fondamentali opere di Taylor e Kimlicka (v. nt. 8), cfr. <em>ex multis</em>: G. Sartori, <em>Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica</em>, Milano, 2000; M.L. Lanzillo, <em>Multiculturalismo</em>, Bari-Roma, 2006; E. Ceccherini, voce <em>Multiculturalismo (Dir. comp.)</em>, in <em>Digesto Disc. Pubbl.</em>, Agg. 2008, 486 ss.; E. Grosso, <em>Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana</em>, Relazione nel XX Colloquio biennale del­l’Associa­zione Italiana di Diritto comparato, 18-20 giugno 2009; D. Amirante, V. Pepe (a cura di), <em>Stato democratico e società multiculturale: dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali</em>, Torino, 2011; V. Baldini (a cura di), <em>Multiculturalismo</em>, Padova, 2012.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[60]</a> L’assimilazionismo francese trae fondamento in una rigorosa applicazione del principio d’<em>u­guaglianza formale</em>, e quindi nella volontà di assicurare l’u­nicità del popolo francese e di perseguire l’assoluta neutralità dello Stato di fronte alle differenze culturali. Storicamente, il modello si sviluppa con l’af­fer­ma­zione dello Stato di diritto, nel quale il principio d’uguaglianza formale «impone la cecità del potere pubblico rispetto a qualsiasi differenziazione degli individui, che si traduce nell’af­ferma­zione piena della fonte-legge come un atto caratterizzato dalla generalità e dal­l’a­strat­tezza» (Ceccherini, voce <em>Multiculturalismo</em>, cit., 487). Trattasi d’im­po­sta­zione figlia della Rivoluzione francese che postula «un’i­dea di persona di tipo atomistico, priva di qualsiasi connotazione sociale, culturale, religiosa, la cui asetticità consentiva il pieno diritto a non essere discriminata» (<em>ibidem</em>). Il modello differisce dal multiculturalismo anglosassone, il quale ultimo ruota invece attorno ad una <em>concezione sostanziale</em> di eguaglianza, fondata sull’oggettiva differenziazione tra i sistemi valoriali e culturali dei cittadini autoctoni e quelli propri delle etnie di appartenenza degli stranieri onde favorire una differenziazione che valorizzi le diversità. La concezione assimilazionista emerge ancor oggi nella legislazione francese, segnatamente nel divieto espresso di esporre nei luoghi pubblici ogni simbologia d’ap­par­te­nenza (culturale, etnica, religiosa) che si discosti da quella rigorosamente laica – o <em>laicista </em>– propria dello Stato francese. Sulla laicità nell’ordina­mento transalpino, cfr.: P. Cavana, <em>Interpretazioni della laicità: esperienza francese ed esperienza italiana a confronto</em>, Roma, 1997; A. Ferrari, <em>Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia</em>, Torino, 2002; P. Cavana, <em>I segni della discordia: laicità e simboli religiosi in Francia</em>, Torino, 2004.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[61]</a> Secondo Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 6 s. e 15 ss., l’approccio multiculturalista considera le culture «come fenomeni semplici, consolidati in insiemi stabili» e propende verso «una coesistenza tra gruppi che immagina il passaggio dall’uno all’altro come un’ec­ce­zione», riproponendo in sostanza «il vecchio principio di tolleranza, sebbene aggiornato ed inteso come “valore transculturale”, teso a ricercare principi universali e di riferimenti etici “oggettivi” […] come avviene per la necessità di rispetto dei diritti umani o di adesione alla forma democratica occidentale». L’A., muovendo da una posizione di critica al multiculturalismo, afferma che l’approccio interculturalista, per un verso, considera le culture come «fenomeni complessi ed articolati, eterogenei anche al loro interno», e, per altro verso, «presuppone il passaggio da un gruppo all’altro come norma». Le identità culturali «sono sempre meno consolidate in forme predefinite, e si presentano in modo <em>ibrido </em>producendo risultati identitari più liquidi». Il modello giuridico interculturale «guarda al meticciato – alla contaminazione culturale – come una realtà accettabile e non come uno scandalo senza riparo». Sull’intercul­turalismo, cfr. inoltre: M. Ricca, <em>Oltre Babele – Codici per una democrazia interculturale</em>, Bari, 2008; C. Cardia, <em>Immigrazione e multiculturalità</em>, in <em>Iustitia</em>, 2011, 27 ss.; P. Consorti, <em>Conflitti, mediazione e diritto interculturale</em>, Pisa, 2013.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[62]</a> La dottrina contraria alla Carta dei valori è infatti ancorata su posizioni fortemente interculturaliste: cfr., <em>ex multis</em>, i contributi di Calabrò, Consorti e Gargiulo.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[63]</a> Sul punto, Gargiulo, <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, cit., 518, in sede di conclusioni, afferma: «Differenza e identità […] sono le parole chiave per comprendere i discorsi politici sull’integra­zione. L’uso strumentale di queste categorie rappresenta una delle forme più evidenti di esercizio del potere: l’atto di istituire differenze costituisce una risorsa importante per la competizione sociale, e si configura come uno strumento politico che consente di creare barriere entro cui riconoscersi e difendersi e oltre le quali esiliare gli indesiderati e combattere i nemici».</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[64]</a> Sempre secondo Gargiulo, <em>ibidem</em>, 511 s., il Piano descrive i processi migratori che caratterizzano il contesto italiano come sostanzialmente temporanei, anche se in aumento, sicché l’inclusione è intesa come fenomeno tendenzialmente provvisorio che dà priorità politica ai percorsi di rientro poiché «la crescita di quelli che sono oggi Paesi in via di sviluppo richiamerà in patria i migranti con possibilità di vita ed investimento oggi impossibili». L’A. poi rettifica siffatta asserzione del Piano perché, in effetti, non sempre rispondente alla realtà.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[65]</a> Così, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 62 s.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[66]</a> Ricostruiscono l’Accordo in ottica squisitamente civilistico-contrat­tuale, Zorzella, <em>ult. cit</em>., 63, Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, cit., <em>passim</em>., e Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato</em>, cit., 4. Contestano tale impostazione, senza definirne la natura giuridica, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 276.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[67]</a> Per una disamina di taluni contratti d’integrazione nella legislazione europea e statunitense, cfr. Rossi-Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>La </em>governance<em> dell’immigra­zione</em>, cit., segnatamente i contributi di Blazquez Rodriguez, di Pegna, di Faedda e Melchionna. Quanto ai test di apprendimento della lingua agli stranieri, cfr. Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero</em>, cit., 4 ss.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[68]</a> Così, Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, cit., 166.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[69]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[70]</a> Così Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 63, e Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit., 4, il quale ultimo definisce l’istituto come «un vero e proprio contratto per adesione», «avente ad oggetto non semplici prestazioni sinallagmatiche, bensì il proprio sistema valoriale».</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[71]</a> Ancora Zorzella, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[72]</a> La letteratura sui contratti per adesione e sui contratti imposti, anche dai pubblici poteri, è sterminata. A mero titolo introduttivo, cfr. C.M. Bianca, <em>Il contratto</em>, in <em>Diritto civile</em>, vol. 3, Milano, 1987, 340 ss. e F. Galgano, <em>Le obbligazioni e i contratti</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm.</em>, vol. II, tomo I, Padova, 1993, 139 ss.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[73]</a> Il progressivo affermarsi dell’esercizio consensuale dei poteri amministrativi si realizza mediante svariati istituti di matrice negoziale, applicabili nei reciproci rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini coinvolti nell’<em>agere</em> amministrativo (v. artt. 11 e 15, l. 241/1990). Trattasi di fenomeno – invero sempre esistito – di ampia diffusione negli altri ordinamenti c.d. «a capitalismo maturo». Sul principio di consensualità nell’esercizio di poteri amministrativi: F. Trimarchi Banfi, <em>L’ac­cordo come forma dell’azione amministrativa</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 1993, 237 ss.; R. Ferrara, <em>Intese, convenzioni e accordi amministrativi</em>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., Torino, 1993, VIII, 543 ss.; Id., <em>La pubblica amministrazione fra autorità e consenso: dalla «specialità» amministrativa a un diritto amministrativo di garanzia?</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1997, 225 ss.; G. Cumin, <em>Il diritto consensuale nella quarta dimensione</em>, in <em>Riv. amm. della Rep. it.</em>, 2009, 465 ss. Sul rapporto tra autorità e consenso: E. Bruti Liberati, <em>Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico</em>, Milano, 1996; F. Ledda, <em>Dell’autorità e del consenso nel diritto dell’amministrazione pubblica</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1997, 1283 ss.; F.G. Scoca, <em>Autorità e consenso</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2002, 431 ss. Infine, sempre in tema di accordi amministrativi: E. Sticchi Damiani, <em>Attività amministrativa consensuale e accordi di programma</em>, Milano, 1992; G. Sala, <em>Accordo sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1992, 233 ss.; A. D’Amico, <em>Considerazioni in ordine all’articolo 11, L. 7 agosto 1990, n. 241</em>, in <em>Foro amm</em>., 1992, 2467 ss.; F. Bassi, <em>Autorità e consenso</em>; in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1992, 749 ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>L’accordo come forma dell’azione amministrativa</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 1993, 239 ss.; F. Castiello, <em>Gli accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1993, 137 ss.; R. Ferrara, <em>Intese, convenzioni e accordi di programma</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl</em>., Vol. VIII, Torino, 1993, 553 ss.; Id., <em>Gli&nbsp;<em>accordi</em>&nbsp;di programma</em>, Padova 1993; G. Sala, <em>Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni soggettive</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1993, 219 ss.; S. Giacchetti, <em>Gli accordi dell’art. 11 della legge 241/1990 tra realtà virtuale e realtà reale</em>, in <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale</em> (Atti del XLII Convegno di Varenna), Milano, 1997, 111 ss.; M. Immordino, <em>Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratto di diritto pubblico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1997, 138 ss.; N. Aicardi, <em>La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, 1 ss.; G. Pericu, <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1997, 536; G. Falcon,&nbsp;voce <em>Convenzioni e accordi amministrativi</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, IX, Roma, 1998; F. Fracchia,&nbsp;<em>L’accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo</em>&nbsp;<em>in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere</em>, Padova, 1998; B. Cavallo, <em>Procedimento amministrativo e attività pattizia</em>, in <em>Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza</em>, a cura di B. Cavallo, Torino, 2000, 119 ss.; F. Cangelli, <em>Riflessioni sul potere discrezionale della Pubblica Amministrazione negli accordi con i privati</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2000, 277 ss.; V. Mengoli,&nbsp;<em>Gli accordi amministrativi tra privati e pubbliche amministrazioni</em>, Milano, 2003; G. Greco, <em>Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto</em>, Torino, 2003; F. Cangelli, <em>Potere discrezionale e fattispecie consensuali</em>, Milano, 2004, 183 ss.; M. Renna, <em>Il regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 1/2010, 27 ss.</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[74]</a> Non pare quindi condivisibile l’opinione secondo cui «nonostante il nome attribuito all’art. 4-<em>bis </em>non ha affatto il contenuto di un accordo» (Zorzella, <em>ult. cit</em>., 63): il termine “accordo”, che denomina l’istituto, appare infatti correttamente utilizzato proprio perché rappresenta un modulo consensuale di esercizio del potere amministrativo.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[75]</a> Così, Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., 655.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[76]</a> Per Caputo, <em>Immigrazione e politiche del diritto del testo unico 1998 ai recenti interventi sulla sicurezza</em>, cit., 103, «l’aggravante fa leva su una valutazione presuntiva di maggiore capacità a delinquere del migrante irregolare del tutto ingiustificata». Per Pugliese, <em>Immigrazione e politiche migratorie nell’era berlusconiana</em>, cit., 13, «si tratta sempre di orientamenti razzisti e discriminatori volti a peggiorare l’imma­gi­ne, la condizione e le prospettive dei lavoratori immigrati».</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[77]</a> Significativamente, P. Palermo, <em>Diritto al matrimonio e «clandestinità»: tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore</em>, in <em>Famiglia e dir.</em>, 2010, 1155 ss.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[78]</a> Sul punto, cfr., indicativamente, L. Scomparin, <em>Anche per il reato di favoreggiamento dell’im­migrazione clandestina la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere si trasforma da assoluta in relativa</em>, in <em>Giur. costit.</em>, 2011, 4565 ss., e L. Pascucci, <em>La Corte costituzionale riconosce allo straniero irregolare la libertà di contrarre matrimonio</em>, in <em>Famiglia e dir</em>., 2012, 237 ss.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[79]</a> A livello istituzionale, l’ANCI, l’UPI e la Conferenza unificata Stato-Regioni hanno sollevato numerosi rilievi critici sulla mancata previsione di risorse e strumenti per l’operatività del­l’Accordo d’integrazione e sull’assenza di un disegno di sistema e di una chiara definizione della <em>governance</em> da distribuire tra i diversi livelli nazionali e territoriali. Trattasi di profili ampiamente sviluppati dal­la letteratura in argomento, cui si rimanda <em>in toto</em> (per una sintesi, cfr. Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/im­mi­grati</em>, cit., 468 ss.).</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[80]</a> Sul punto, cfr., <em>ex multis</em>: Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, cit., 165; Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero</em>, cit., 2 s.; Biondi Dal Monte-Vrenna <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 261 ss.; Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 64 ss.; Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, cit.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[81]</a> Sul tema, cfr. A. Cassese, <em>Commento all’art. 10 Cost.</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Bologna, 1975, 485 ss., e A. Cossiri, <em>Commento all’art. 10 Cost.</em>, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, II ed., Padova, 2008, 84 ss.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[82]</a> Sulla c.d. «legislazione per circolari», cfr. P. Bonetti, <em>La condizione giuridica del cittadino extracomunitario</em>, Rimini, 1993, 24.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[83]</a> Sul punto, cfr. G. Bascherini, <em>Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperien­za italiana tra storia costituzionale e prospettive europee</em>, Napoli, 2007.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[84]</a> I possibili richiami in argomento sono sterminati. Sul punto, anche in vista delle successive riflessioni, cfr. Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., spec. 234 ss.</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[85]</a> Chiarisce Fracchia, <em>ult.</em> <em>cit</em>., 234 s.: «altro è individuare i diritti applicabili al­l’immigrato nel momento dell’in­gresso nel Paese, altro è definirne il catalogo con riferimento alla permanenza nel territorio italiano dello straniero, distinguendo a seconda che sia immigrato regolare o irregolare, oppure in ragione del fatto che si tratti di diritti politici, sociali, o civili. In ogni caso, la presenza di diritti concorre a ridurre lo spazio decisionale che il potere pubblico (anche il legislatore, ove si tratti di diritti fondamentali) detiene nel delineare la posizione dello straniero immigrato rispetto al cittadino». Per una ricostruzione della giurisprudenza della Cedu connessa alla c.d. «globalizzazione dei diritti fondamentali», compreso il complesso rapporto tra l’esigenza di repressione dei trattamenti inumani e le discipline dei legislatori statali in materia di immigrazione e di diritto d’asilo, cfr. F. Manganaro, <em>Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, (2), 2010, 428 ss. Sul punto, cfr. anche C.E. Gallo, <em>La Convenzione europea per i diritti dell’uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani</em>, in <em>Dir. amm.</em>, (2), 1996, 499. Sui diritti sociali degli stranieri in generale, cfr. <em>ex multis</em>: C. Corsi, <em>Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001; P. Caretti, <em>Diritti fondamentali e cittadinanza</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, 793 ss.; C. Corsi, <em>Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001 (90 ss.); P. Caretti, <em>I diritti fondamentali- Libertà e diritti sociali</em>, Torino, 2005 (92 ss.); M. Gnes, <em>Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2005, (6), 4681 ss.. Sull’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali, cfr. W. Chiaromonte, <em>Le prestazioni di assistenza sociale per i cittadini non comunitari ed il principio di non discriminazione – Una rassegna critica della giurisprudenza nazionale ed europea</em>, in <em>Giornale dir. lav. e relazioni ind.</em>, 2008, 101; B. Marziale, <em>Stranieri extracomunitari e prestazione di assistenza sociale</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2009, 1357 ss. Si veda anche Ministero dell’interno, ANCI, <em>Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria</em>, 11/2015, con particolare riguardo al c.d. patto di accoglienza, ossia all’accordo individuale di accoglienza con cui si ammette il singolo richiedente asilo al servizio pubblico di accoglienza integrata, con conseguente “presa in carico” dell’individuo</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[86]</a> Sul carattere strutturale dei flussi migratori verso il nostro Paese, cfr.: Fondazione Leone Moressa, <em>Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione</em>, Bologna, 2011, spec. 14; Caritas/Migrantes, <em>Dossier statistico immigrazione 2011. 21° rapporto</em>, Roma, 2011, spec. 250; F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, <em>L’emergenza «strutturale». Alcune riflessioni a margine degli sbarchi dei migranti provenienti dal Nord Africa</em>, in <em>http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1575&amp;l=it</em>; Gargiulo, <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, cit., spec. 512.</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[87]</a> Sia consentito rinviare ad A. Giuffrida, <em>Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità</em>, Torino, 2012, spec. 122 ss.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[88]</a> <em>Ibidem</em>, 122 s.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[89]</a> Così, Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, cit., 165, e, a livello generale, P. Passaglia, R. Romboli, <em>La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte costituzionale</em>, in M. Revenga Sanchez (a cura di), <em>Problemas constitucionales de la inmigration: una vision desde Italia y Espana</em>, Valencia, 2005, 21 ss.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[90]</a> Cfr. i rilievi critici dei senatori Casson (Atti Senato, seduta 12 novembre 2008, res. sten. n. 89), Ceccanti (seduta 18 novembre 2008, res. sten. n. 94; v. anche il res. sten. n. 299 seduta 30 giugno 2009 sulla questione di costituzionalità per violazione dell’art. 10, secondo comma, Cost.) e Maritati (seduta 30 giugno 2009, res. sten. n. 229, sulla vaghezza del concetto di “integrazione” prospettato dal Governo e sulla unilateralità dell’obbligo a carico del solo straniero) e dal deputato Sarubbi (Atti Camera, seduta 13 maggio 2009, res. sten. n. 176, sul requisito della conoscenza della lingua italiana). Secondo taluni esponenti della Lega Nord il nuovo istituto avrebbe invece consentito agli stranieri non comunitari di «dimostrare di saper convivere civilmente nel rispetto del valori sanciti dalla Costituzione, magari anche rispettando i nostri usi, costumi e tradizioni» (senatore Vallardi, in seduta 12 novembre 2008, res. sten. n. 90), sull’as­sunto che l’in­tegrazione a «casa nostra» implica il rispetto delle «nostre» leggi e l’adeguamento al «nostro modo di vivere» (senatore Bricolo, seduta 2 luglio 2009, res. sten. n. 232). Cfr. infine la nota del Servizio Studi – Osservatorio legislativo e parlamentare n. 45, datata 29 aprile 2009, che sollecita una maggiore riflessione sul­l’ampio rinvio al regolamento <em>ex </em>art. 4-<em>bis</em>, giacché di fatto demanda alla fonte secondaria l’in­tera disciplina sui criteri e modalità di sottoscrizione del­l’Accor­do.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[91]</a> Così, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 66.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[92]</a> Esprimono dure critiche di ordine costituzionale, ad esempio, i contributi, già richiamati, di Locchi, Zorzella, Gargiulo e Biondi Dal Monte-Vrenna.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[93]</a> Così, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 262.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[94]</a> Secondo Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115, in <em>Giur. cost</em>. 2011, 2, 1581, «non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’a­zione amministrativa». Cfr. anche Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307, in <em>Foro it</em>, 2004, I, 1371 ss., per la quale ogni conferimento di poteri amministrativi impone l’os­servanza del principio di legalità sostanziale, che non ammette “l’assoluta indeterminatezza” del potere <em>ex lege </em>conferito all’autorità amministrativa, e dunque una “totale libertà” al soggetto od organo investito della funzione (in termini: Corte cost., 29 luglio 1982, n. 150, in <em>Foro it</em>., 1983, I, 603 ss.; id., 6 febbraio 2009, n. 32, ivi, 2009, I, 2005 ss.).</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[95]</a> Esemplificativamente, cfr. <em>ex multis</em>: P. Morozzo Della Rocca, <em>Il carattere funzionalmente non anagrafico delle verifiche sulle condizioni igienico-sani­ta­rie del­l’immobile</em>, in <em>Stato civile it.</em>, 2009, 754 ss.; G. Pizzo, <em>La verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni tocca ai comuni</em>, in <em>Stato civile it.</em>, 2009, 830 ss.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[96]</a> Cfr. la celebre Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105, in <em>Foro it.</em>, 2001, I, 2701 ss. e la conforme Id., 15 luglio 2004, n. 222, ivi, 2004, I, 2617 ss., nonché G. Salcuni, <em>“Ondate” securitarie e “argini” garantistici: il declino della riserva di legge nelle (il)logiche scelte del pacchetto sicurezza</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2009, (6), 2671B.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[97]</a> Sul punto, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 67 s.</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[98]</a> Ancora Zorzella, <em>ult. cit.</em>, 68.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[99]</a> Ci si riferisce, in particolare, al già richiamato contributo di Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, da cui molto di attingerà nel prosieguo della trattazione, peraltro unitamente alle riflessioni espresse dall’ecclesiasti­ci­sta Cardia, in <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., in <em>Laicità, diritti umani, cultura relativista</em>, e in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</em>, 11/2009.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[100]</a> Per R. Ferrara, <em>Introduzione al diritto amministrativo. </em><em>Le pubbliche Amministrazioni nell’era della globalizzazione</em>, Roma-Bari, 2002, xvi s., «un giurista che sia tale e che necessariamente continui ad esercitare il suo mestiere» non può prescindere da «altre discipline di contorno, palesemente contigue alle nostre». Tuttavia, «se questo è vero, allora il metodo degli studi sarà necessariamente sincretico, nel senso che il giurista avvertito non potrà non fare ricorso, seppure parzialmente e con la pochezza dei suoi mezzi, alle suggestioni e alle “illuminazioni” che gli provengono da altre discipline, da altre branche del sapere, senza alcuna pretesa di sconfinamento e, soprattutto, senza alcuna supponenza tuttologica». Sulla necessità di distinguere la comprensione del diritto dallo studio dei fenomeni sociali, tralasciando le riflessioni sociologiche per indirizzare l’attenzione sul solo piano del dover essere e non già anche su quello dell’essere (c.d. metodo puro degli studi giuridici), cfr. H. Kelsen, <em>Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik</em>, Wien, 1934 (trad. it. di R. Treves, <em>Lineamenti di dottrina pura del diritto</em>, Torino, 1952, 47 ss.) e, in Italia, la vecchia scuola di diritto pubblico di V.E. Orlando. Sugli eccessi del formalismo nello studio del diritto amministrativo e per una “contaminazione” del metodo giuridico con altre scienze e saperi, oltre alla dottrina in precedenza richiamata (Spasiano, Immordino-Police, Baldassarre e Civitarrese Matteucci: v. nota n. 56), cfr. altresì: S. Cassese, <em>Alla ricerca del Sacro Graal (A proposito della Rivista di diritto pubblico)</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>, 1995, (3), 789 ss.; A. Orsi Battaglini, <em>Il puro folle e il perfetto Citrullo (discorrendo con Sabino Cassese)</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, 1995, 639 ss.; A. Romano Tassone, <em>Pluralità di metodo ed unità della giurisprudenza</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1998, 651 ss.; L. Benvenuti, <em>Metodo giuridico, autorità e </em>consenso, ivi, 661 ss.; A. Romano Tassone, <em>Metodo giuridico e ricostruzione del sistema</em>, ivi, 2002, 11 ss.; A. Travi, <em>Il metodo nel diritto amministrativo e gli “altri saperi”</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, 2003, 865 ss.; G. Rossi, <em>Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di concetti giuridici elementari</em>, ivi, 2004, 1 ss.; Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., 19 ss. (e anche 37 ss.); R. Ferrara, <em>Il «metodo giuridico» negli scritti di Antonio Romano Tassone: il diritto fra regole e regolarità</em>, in <em>Dir. amm</em>., (3), 2014, 525 ss. Sempre sul “metodo” nel diritto amministrativo, ma con espresso riferimento alla figura di Romagnosi, si vedano: F. Merusi, <em>Gian Domenico Romagnosi tra diritto e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, (4), 1222 ss.; G. Rossi, <em>L’attualità di G.D. Romagnosi nell’eclissi dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, (1), 2012, 1 ss.; A. Massera, <em>Il diritto amministrativo e l’opera di Gian Domenico Romagnosi a 250 anni dalla sua nascita</em>, in <em>Riv. trim. dir pubbl.</em>, (4), 2012, 1029 ss.</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[101]</a> Ci si riferisce, segnatamente, a Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit.</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[102]</a> Cfr. A. Sayab, <em>La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato</em>, Milano, 2002 (la prima edizione in lingua francese è del 1999).</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[103]</a> Così, D. Fiumicelli, <em>Spunti di riflessione in tema di cittadinanza: l’azione di integrazione degli stranieri extracomunitari tra profile comparatistici, progetti in discussion e best practices</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, (3), 2013<em>. </em>L’e­spressione «diritto ad avere diritti», risalente a H. Arendt, <em>Le origini del totalitarismo</em>, Milano, 1999, 404 (<em>The Origins of Totalitarianism</em>, Schcken Books, 1951), è stata di recente ripresa da S. Rodotà, <em>Il diritto ad avere diritti</em>, Roma-Bari, 2013.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[104]</a> Cfr. L. Manconi, V. Brinis, <em>Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati,</em> Milano, 2013.</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[105]</a> L’espressione «principio di reciprocità» è qui utilizzata in senso filosofico e antropologico e richiama la c.d. <em>etica della reciprocità</em>,&nbsp;in base alla quale nei rapporti intersoggettivi deve sussistere una “giusta” complementarità sicché il diritto di ciascuno necessariamente coesiste con un dovere per l’altro. A tale etica si ispirano le c.d. “regole d’oro”, ben presenti sia nella filosofia dell’antica Grecia, sia nelle principali religioni (ebraismo, cristianesimo, buddismo, confucianesimo e islamismo) e che si esprimono in aforismi del tipo: «Fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te» e «Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te» (precetto quest’ultimo meno esigente del&nbsp; primo e perciò definito anche «regola d’ar­gento»). La reciprocità, felice sintesi tra libertà e ugua­glianza, costituisce il fondamento per ogni convivenza pacifica e per l’affermazio­ne del senso di giustizia e&nbsp;dignità della persona; non a caso, su di essa affonda le proprie radici la moderna ricostruzione dogmatica dei diritti umani. Nel tentativo di impostare un corretto dialogo interreligioso – quanto mai necessario nei processi di integrazione –, s’è plasmata una sorta di «etica mondiale», consistente in un sistema di precetti, tratti dalle principali confessioni religiose, che si riconnettono ad esigenze fondamentali, come la tutela dei diritti umani, la solidarietà, la cultura della tolleranza, la realizzazione di un giusto ordine economico, la lotta alla fame nel mondo, la <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0" title="Libertà">libertà</a> dell’uomo dall’op­pres­sio­ne, la ricerca della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pace" title="Pace">pace</a> e lo sviluppo sostenibile: si veda la «Dichiarazione per un’etica mondiale» (Chicago, 28 agosto-4 settembre 1993), approvata con ampia partecipazione di delegati di svariate confessioni religiose e che costituisce il corrispettivo etico della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_dell%27uomo" title="Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo">Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo</a> del 1948. Sul tema, si veda H. Küng, <em>Religioni mondiali, pace mondiale, etica mon­diale</em>, Brescia, 2004.</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[106]</a> Il tema dei costi legati alla gestione dei flussi migratori e dei processi d’in­te­gra­zione dei migranti è quantomai complesso e foriero di discussioni animate, specialmente in ordine all’effettivo carico sulla comunità accogliente. Secondo uno studio a cura di Idos e Unar, <em>Immigrazione – Dossier statistico 2013 – Dalle discriminazioni ai diritti</em>, Roma, novembre 2013, il rapporto tra la spesa pubblica di gestione dei flussi migratori e le imposte e contributi previdenziali versati dagli immigrati smentirebbe l’assunto di un’integrazione che “costa” troppo: nell’anno 2011 (quindi precedentemente alla c.d. «emergenza profughi») gli introiti dello Stato riconducibili agli immigrati corrispondevano a 13,3 miliardi di euro, mentre le uscite in loro favore sarebbero state pari a 11,9 miliardi, quindi con una differenza positiva di 1,4 miliardi. Cfr. anche T. Hatton, <em>Perché l’Europa deve cambiare politica sui rifugiati</em>, in <em>Lavoce.info</em>, 05/2016, ed <a href="http://www.lavoce.info/archives/42123/quanto-costa-accogliere-i-rifugiati/#autore">E. Di Pasquale, A. Stuppini, C. Tronchin</a>, <em>Quanto costa accogliere i rifugiati</em>, ivi, 07/2016, in cui si mette in discussione – dopo l’acutizzarsi della c.d. emer­genza profughi, originatasi nel biennio 2015-2016 da contesti di conflitto (Siria, Iraq, Libia, Nigeria e Sud Sudan) – l’attuale politica europea in materia di diritto d’asilo per orientarla verso una maggiore omogeneità tra gli ordinamenti nazionali e una più efficace gestione delle risorse, ancora gravanti in massima parte sugli Stati (come l’Italia) posti alle frontiere dell’Europa e perciò maggiormente esposti ai flussi migratori. Il problema dei costi di gestione dei flussi migratori investe a pieno titolo il tema gravoso dei c.d. «diritti finanziariamente condizionati», ossia di quei diritti la cui tutela è subordinata alla sussistenza di adeguate coperture finanziarie e dunque al rispetto della compatibilità di bilancio: per un monitoraggio della vasta giurisprudenza costituzionale, anche successiva, in argomento, cfr. M. Luciani, voce <em>Economia nel diritto costituzionale</em>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., vol. V, Torino, 1990, 373 ss.; C. Salazar, <em>Crisi economica e diritti fondamentali</em>, in <em>www.rivistaaic.it</em>, 4/2013 e M. Fierro, R. Nevola, D. Diaco (a cura di), <em>La tutela dei diritti e i vincoli finanziari</em>, in <em>Quad. giur. cost.</em>, (5), 2013. Sempre a proposito dei diritti sociali “costosi”, cfr. <em>ex multis</em>: A. Ruggeri, <em>Note introduttive ad uno studio sui diritti ed i doveri costituzionali degli stranieri</em>, <em>www.rivistaaic.it</em>, (2), 2011; A. Spadaro, <em>I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”</em>, ivi, (4), 2011; M. Immordino, <em>La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, (2-3), 2013, 197 ss.</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[107]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 231 s.</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[108]</a> Sulla centralità dei valori etico-sociali e dei diritti della persona nella Costituzione italiana e sulla universalità dei principi di laicità e di libertà religiosa e della conseguente necessità di affermare il dialogo interreligioso nei processi di integrazione degli stranieri, si rinvia agli scritti di Cardia, sopra richiamati: Id., <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, Id., <em>Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam</em>; Id., <em>Immigrazione e multiculturalità</em>.</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[109]</a> In Parlamento giacciono talune proposte di legge per l’istituzione di un albo o registro degli imam. Il parere su <em>Imam e for­mazione</em>, redatto dal Comitato per l’Islam Italiano, in <em>http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/par-comit-islam-imam.pdf</em>, dopo un’efficace descrizione del ruolo degli imam nelle comunità islamiche, mette in luce la necessità di «favorire la presenza di imam capaci sia di orientare i fedeli alla pietà spirituale sia al senso di responsabilità nei confronti della società in cui vivono, preservando la comunità da influenze fondamentaliste e garantendo al luogo di culto, centro della vita comunitaria, un carattere di massima trasparenza e dignità». Cfr., sulla medesima linea, la recente iniziativa del comune di Milano di istituire un’<em>Accademia di formazione per imam e studiosi dell’Islam</em>, sulla base di una proposta formulata da Y. Pallavicini, vicepresidente del Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) con dichiarato approccio interreligioso. Sul concetto di «ministro di culto», rientrante nel nostro bagaglio istituzionale (e culturale) e nel pregresso monismo culturale cristiano italiano, cfr. V. Tozzi, <em>Le moschee e i ministri di culto</em>, in <em>Studi in onore di P. Pellegrino</em>, a cura di V. Turchi, M.L. Tacelli, Napoli, 2010, 474, e A. Bettetini, <em>Alla ricerca del “ministro di culto”. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa</em>, in <em>Quad. di dir. e pol. eccl.</em>, 2000, (I), 260).</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[110]</a> Sul punto, cfr. F. Iacobellis, <em>La bioetica islamica, tra medioevo e modernità</em>, in C. Cardia, G. dalla Torre (a cura di), <em>Le comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche</em>, Torino, 2015, 507 ss. Sotto altro profilo, cfr. E. Rossi, <em>L’abolizione del divieto per le strutture sanitarie di denunciare gli stranieri irregolari</em>, in <em>www.forum costituzionale.it</em>, 3/2009; S. Penasa, <em>Diritto alla salute, diritto di tutti? Riflessioni a prima lettura sulle possibili innovazioni legislative in materia di accesso alle cure degli stranieri irregolari</em>, ivi, 4/2009.</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[111]</a> È il caso dell’insegnante islamica che indossi il velo o il <em>burka</em> durante le lezioni o che si assenti per l’esercizio della preghiera nelle ore comandate: sul punto, cfr. S. Testa Bappenheim, <em>Accordo tra libera città anseatica di Amburgo e comunità islamiche locali. Un prototipo per la Germania, una prospettiva per altri Paesi?</em>, in <em>Le comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche</em>, cit., 533 ss.</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[112]</a> Il tema assume piena rilevanza con riferimento all’esercizio della libertà religiosa e di espressione, che, con riguardo a taluni temi, le comunità islamiche tendono a comprimere, talvolta in misura notevole: si pensi alla drammatica condizione – peraltro non sufficientemente discussa, anche nei mezzi di informazione – degli apostati, ossia coloro che abiurino l’Islam &nbsp;in favore di altro credo o per professione di ateismo, ipotesi che in diversi Stati islamici costituisce fattispecie di reato, non di rado punita in misura assai grave.</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[113]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 232.</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[114]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[115]</a> Sull’istituzione di quest’organo cfr. il d.m. interno 10 settembre 2005 nonché <em>supra</em>, par. 4.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[116]</a> Emblematiche sono le enunciazioni della Carta sul ruolo e i diritti delle donne, sulla <em>struttura monogamica</em> del matrimonio e sulla <em>libertà matrimoniale</em> (artt. 17 e 18) nonché sulla laicità dello Stato, la libertà religiosa e il <em>dialogo interreligioso e interculturale</em> (artt. 21e 22) e sulla libertà di abbiglia­mento della persona, ritenendo inaccettabili «forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell´entrare in rapporto con gli altri» (art. 26).</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[117]</a> Afferma, ad esempio, Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 22 s.: «Nel primo intendimento la Carta dei valori abbraccia infatti temi assai vasti come “il ripudio della guerra, l’inesi­stenza della guerra santa, il rispetto della libertà di coscienza, della libertà di scegliere la religione anche da parte dei figli, l’eguaglianza di genere, la conduzione paritaria della famiglia”; alcuni elementi sono già sufficientemente trattati dall’ordinamento giuridico vigente e non dovrebbero essere oggetto di ulteriori spiegazioni, o di patti– come l’inesistenza della guerra santa, pur condivisibile in principio – sono francamente ancora opinabili. Questo atteggiamento pedagogico tradisce ancora una volta la tendenza multiculturalista, che nella specie si fa paternalista. Sembra quasi che il dialogo e l’incontro non sono solo subordinati ad un preventivo esame di maturità, perché quel giudizio teso ad accertare la sussistenza delle precondizioni per diventare cittadino e per essere considerato pienamente soggetto di diritti e di doveri, si presenta come uno sforzo di incivilimento dell’altro».</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[118]</a> L’intervento del Ministro, reso alla Camera dei deputati il giorno 11 ottobre 2006, è consultabile alla pagina <em>www.interno.it/assets/files/10/20061011175316.pdf</em>.</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[119]</a> Sulla rilevanza che la Costituzione italiana e l’ordinamento europeo riservano ai diritti fondamentali e sociali, anche nei confronti dei migranti e degli stranieri, cfr. <em>ex plurimis</em>: G. Corso, <em>I diritti sociali nella Costituzione italiana</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1981, 755 ss.; M. Luciani, <em>Cittadini e</em> <em>stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’e­sperienza italiana, </em>in <em>Riv. crit. dir. priv., </em>1992, (2), 203 ss.; F. Benvenuti,&nbsp;<em>Il nuovo cittadino tra libertà garantite e libertà attive</em>, Venezia, 1994; F. Cerrone, <em>Identità civica e diritti degli stranieri, </em>in <em>Pol. dir., </em>1995, (3), 441 ss.; S. Sicardi, <em>L’immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla</em><em> giurisprudenza costituzionale, </em>in <em>Giur. it. </em>1996, IV, 313 ss.; E. Grosso, <em>Straniero (</em>status <em>costituzionale dello), </em>in <em>Dig. discipl. pubbl., </em>XV, Torino, 2000, 162 ss.; M. Luciani, <em>Diritti sociali e integrazione europea</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 2000, 367 ss.; C. Corsi, <em>Lo Stato e lo straniero, </em>Padova, 2001, 72 ss.; A. Police,&nbsp;<em>Federalismo “asimmetrico” e dequotazione dell’eguaglianza: le fragili fondamenta della cittadinanza amministrativa</em>, in&nbsp;<em>Dir. economia</em>, 2002, 489 ss.; C.E. Gallo, <em>La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, in&nbsp;<em>Dir. amm.</em>, 2002, 481 ss.; F. Manganaro, <em>Vecchi problemi e nuove prospettive della cittadinanza</em>, in F. Manganaro, A. Romano Tassone (a cura di), <em>Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni</em>, Torino, 2005, 222 ss.; Id.,&nbsp;<em>Il concetto di cittadinanza alla luce dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in&nbsp;F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di),&nbsp;<em>Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello</em>, Torino,&nbsp;2006; G. Sivestri, <em>Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona</em>, in <em>www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>,14 marzo 2008; A. Patroni Griffi, <em>La cittadinanza sociale e il diritto alla salute degli stranieri: alcune considerazioni</em>, in <em>www.filodiritto.it</em>, 2010; G. Azzariti, <em>La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2011, 425 ss.; G. Corso, <em>Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 2012, 377 ss.; Immordino, <em>La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, cit., spec. 202 ss.</div>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[120]</a> Per un introduzione sul ruolo delle amministrazioni pubbliche nella tutela dei diritti sociali di tutti (cittadini e non), cfr. A. Zito, <em>Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni</em>, in Atti del convegno internazionale «Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 223 ss. Per una disamina generale del tema, cfr. F. Manganaro,&nbsp;<em>Combattere povertà ed esclusione: ruolo e responsabilità delle amministrazioni e delle comunità locali e subnazionali</em>,&nbsp;in <em>Il diritto dell’economia</em>,&nbsp;2003, 273 ss.; A. Massera, <em>Uguaglianza e giustizia nel Welfare State</em>, in <em>Dir. amm.</em>, (1), 2009, 1 ss.; B.G. Mattarella, <em>Il problema della povertà nel diritto amministrativo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, (2), 2012, 359 ss.</div>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[121]</a> Il profilo testé accennato s’intreccia con il tema della «cittadinanza amministrativa», su cui cfr. Gallo, <em>ult. cit</em>., e Police, <em>ult. cit.</em></div>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[122]</a> Così, Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 239.</div>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[123]</a> Così, E. D’Orazio, <em>Una introduzione all’analisi e alla giustificazione dei diritti nella prospettiva del­l’etica pubblica</em>, in <em>Immigrazione e diritti di cittadinanza</em>, Conferenza nazionale dell’immigrazione – Università Bocconi Milano-Cnel, 1991, 15 ss.</div>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[124]</a> Oltre alla dottrina richiamata, cfr., con riferimento alla condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, D. Consoli, G. Schiavone, <em>Verso una migliore tutela dello straniero che chiede asilo? Analisi delle principali novità in materia d’asilo introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2005/85/CE con il d.lgs. 25/2008 e il d.lgs. 159/2008</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, (3-4), 2008, 203 ss., ed E. Benedetti, <em>Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordi­na­mento comunitario dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona</em>, Padova, 2010. Per una ricostruzione storica, cfr. C. Hein (a cura di), <em>Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia</em>, Roma, 2010, 33 ss.</div>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[125]</a> Sull’obbligo di non respingimento e di accoglienza dei richiedenti asilo, cfr. <em>ex multis</em>: F. Salerno, <em>L’obbligo internazionale di </em>non refoulement<em> dei richiedenti asilo</em>, in <em>Diritti umani e diritto internazionale</em>, 2010, 287 ss.; A. Gianelli, <em>Il carattere assoluto dell’obbligo di non </em>refoulement<em>; la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti umani</em>, in <em>Riv. di diritto internazionale</em>, 2008, 449 ss. M. Pacini<em>, Diritti umani e amministrazioni pubbliche</em>, Milano, 2012, 45 ss.; V. Merengoni, <em>Il permesso di soggiorno per motivi umanitari</em>, in <em>Diritto, immigrazione, cittadinanza</em>, 4/2012; A. Spagnolo, <em>La tutela dei diritti umani nell’ambito dell’attività Frontex</em>, ivi, (3-4), 2014, 36 ss.; A. Scognamiglio, <em>Diritto di asilo, competenza dell’Unione, responsabilità degli Stati membri: i fallimenti del c.d. sistema “Dublino”</em>, in <em>Apertacontrada</em>, 10 luglio 2015; M. Consito, <em>La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi</em>, Napoli, 2016 (spec. 127 ss.).</div>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[126]</a> M. Corradi, <em>Chi non vuole vedere e chi muore</em>, in <em>Avvenire</em>, 21 agosto 2009. Sul tema, cfr., <em>ex multis</em>: G. Di Benedetto, <em>Il naufragio e la notte. La questione migrante tra accoglienza, indifferenza ed ostilità</em>, Milano, 2007; P. Bonetti, <em>Respinti e indifesi? La prima pronuncia della Corte Europea dei diritti sugli sbarchi a Lampedusa</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2010, 426 ss.</div>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[127]</a> Cfr. <em>supra</em>, nt. 85. Sulla pluralità di regimi giuridici ascrivibili agli stranieri a seconda del proprio <em>status</em>, si rinvia altresì alle osservazioni critiche di D. Strazzari, <em>Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone? Gli spazi d’azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un’ambigua sentenza della Corte</em>, in <em>Forum quaderni costituzionali</em>, 2010.</div>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[128]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 239.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/">L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La prelazione artistica: profili giuspubblicistici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-prelazione-artistica-profili-giuspubblicistici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prelazione-artistica-profili-giuspubblicistici/">La prelazione artistica: profili giuspubblicistici</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 17.12.2010) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 17.12.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’incidenza delle regole alimentari confessionali nell’assetto giuridico-amministrativo italiano</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-delle-regole-alimentari-confessionali-nellassetto-giuridico-amministrativo-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 18:41:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-delle-regole-alimentari-confessionali-nellassetto-giuridico-amministrativo-italiano/">L’incidenza delle regole alimentari confessionali nell’assetto giuridico-amministrativo italiano</a></p>
<p>&#160; Indice: 1. Introduzione: le c.d. regole alimentari confessionali e i profili problematici connessi alla loro “giuridicizzazione”. – 2. L’indissolubile rapporto cibo-religione. – 3. Regole alimentari confessionali e pluralismo alimentare. – 4. L’inci­denza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e la sua preparazione: richiami alle pratiche di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-delle-regole-alimentari-confessionali-nellassetto-giuridico-amministrativo-italiano/">L’incidenza delle regole alimentari confessionali nell’assetto giuridico-amministrativo italiano</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-delle-regole-alimentari-confessionali-nellassetto-giuridico-amministrativo-italiano/">L’incidenza delle regole alimentari confessionali nell’assetto giuridico-amministrativo italiano</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Indice: 1. Introduzione: le c.d. regole alimentari confessionali e i profili problematici connessi alla loro “giuridicizzazione”. – 2. L’indissolubile rapporto cibo-religione. – 3. Regole alimentari confessionali e pluralismo alimentare. – 4. L’inci­denza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e la sua preparazione: richiami alle pratiche di macellazione rituale. – 5. L’inci­denza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e il suo consumo: premessa. – 6. (segue): rituali e precetti alimentari ebraici. –  7. (segue): rituali e precetti alimentari islamici. – 8. (segue): rituali e precetti alimentari cristiani. – 9. L’in­cidenza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e la sua distribuzione: richiami all’iden­tificazio­ne commerciale dei prodotti religiosamente orientati. – 10. L’esperienza delle refezioni scolastiche quali significativi momenti di integrazione interculturale nel rapporto cibo-religione. – 11. Riflessioni conclusive. –</p>
<p><em>1. Introduzione: le c.d. regole alimentari confessionali e i profili problematici connessi alla loro “giuridicizzazione”</em><br />
Il multiculturalismo e il pluralismo religioso costituiscono ormai da anni una realtà radicata nel nostro Paese[1]. A partire dai massicci flussi migratori degli anni Novanta del secolo scorso, la società italiana ha infatti subito una profonda metamorfosi, che l’ha condotta dal tradizionale confessionismo cattolico – pur con esigue presenze di culti di minoranza – ad un’inedi­ta dimensione multietnica e multireligiosa, peraltro non di rado foriera di profili problematici a fronte dei sempre più incalzanti ingressi alle nostre frontiere di uomini e donne delle più disparate etnie e provenienze[2].<br />
Tutto ciò ha imposto – ed impone sempre più – un costante coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nella difficile opera di bilanciamento della tutela dei diritti delle persone con le svariate esigenze connesse ai fattori culturali e confessionali coinvolti, tenendo a mente che appare ormai indiscussa «la centralità del fattore religioso come elemento sia di coesione sia di conflitto sociale»[3].<br />
In questo contesto si innesta la difficile problematica della tutela giuridico-amministrativa delle c.d. «regole alimentari confessionali», che emerge in particolar modo nella gestione delle strutture e degli spazi pubblici e di vita comunitaria[4].<br />
Il complesso tema del pluralismo alimentare reca in sé tutta una serie di nodi problematici che tradiscono, ancora una volta, le difficoltà che le società multiculturali contemporanee incontrano nell’ar­duo compito di governare popoli, etnie, culture e religioni diverse[5].<br />
Un primo elemento di criticità è dato dalla presenza sul territorio italiano di numerose comunità islamiche in cui è particolarmente sensibile la tendenza ad attribuire alle regole alimentari confessionali il significato di affermazione della propria identità culturale, tanto che la loro rigorosa osservanza finisce spesso per sovrapporsi alla originaria valenza religiosa[6].<br />
Un secondo ordine di difficoltà si riconnette alla oggettiva impossibilità di accogliere (e, quindi, di tutelare) sic et simpliciter ogni singola regola alimentare confessionale, giacché ciò costringerebbe il legislatore e le autorità amministrative a porsi nella difficile situazione di operare esclusioni dettate da scelte discrezionali sulla base di criteri di opportunità, che però non gli competono, stante l’auto­nomia e la libertà – costituzionalmente garantite – delle confessioni religiose[7]. D’altro canto, non sarebbe neppure ipotizzabile un generico rinvio ad ogni possibile regola alimentare invocata in adesione ad un determinato credo religioso: così facendo, verrebbero contraddetti gli stessi principi di laicità e di tutela della libertà religiosa e di coscienza perché si darebbe vita ad «una frammentazione giuridica di statuti personali non in linea con gli assetti propri di una società democratica»[8].<br />
Infine, potrebbe profilarsi un terzo nodo problematico – peraltro connesso al precedente – qualora si favorissero le regole alimentari di talune confessioni a scapito di altre, perché, ciò facendo, si introdurrebbe surrettiziamente una disciplina lesiva dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, entrambi riconosciuti e garantiti a livello internazionale (art. 14, Cedu), europeo (art. 21, Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) ed interno (artt. 3 Cost. e 43, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, t.u. delle disposizioni in materia di immigrazione, nonché ai sensi dei d.lgs. n. 215 e 216 del 2003, rispettivamente di recepimento delle direttive 2000/43/Ue del 29 giugno 2000 e 2000/78/Ue del 27 novembre 2000)[9]. Il che – fra l’altro – metterebbe a dura prova lo stesso esercizio dei diritti di libertà religiosa e di coscienza, parimenti tutelati a livello internazionale (art. 18, Dich. univ. diritti dell’uo­mo, art. 9, Cedu, art. 18, Patto internaz. diritti e civili e politici del 1966), europeo (art. 10, Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) ed interno (art. 19 Cost.)[10].<br />
Sul piano operativo, poi, le difficoltà si accrescono ogniqualvolta i fedeli si ritrovino a convivere forzosamente in strutture chiuse – come gli ospedali, le case di cura, gli istituti di prevenzione e pena[11], le caserme ed i tanto discussi centri di identificazione ed espulsione (CIE)[12]– o ad essere condizionati da particolari orari di lavoro (nelle mense aziendali) o dalla frequenza scolastica (nei refettori scolastici). In assenza di puntuali misure normative (su cui v. infra), ben difficilmente i gestori dei servizi di ristorazione si farebbero garanti del rispetto delle regole alimentari confessionali, a meno che non decidano, meritoriamente, di introdurre motu proprio pietanze religiosamente orientate nel menù proposto[13].<br />
La necessità di tutelare e valorizzare siffatte regole alimentari – perché espressive di principi e diritti fondamentali della persona – è stata evidenziata finanche dal Comitato nazionale per la bioetica in seguito all’ap­provazione di uno specifico parere dal titolo significativo: «Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici»[14].<br />
Secondo tale documento, le regole alimentari confessionali meritano pieno rispetto non solo perché «queste diversità esprimono l’identità di una persona o di un gruppo di persone, cioè quel nucleo di principi e valori da cui è necessario muovere per integrare le differenze tra culture», ma anche perché «il rispetto delle diversità alimentari non pone di norma problemi di conflitto con i valori e i diritti umani irrinunciabili che debbono essere rispettati da tutti i membri di una comunità sociale e quindi è possibile muovere da un approccio simpatetico a queste diversità per valutare in quale modo esse possono trasformarsi in fattore di reciproco arricchimento. […] Le diversità alimentari connesse alle origini etniche e alle convinzioni religiose o filosofiche meritano rispetto [perché] esprimono l’i­den­tità di una persona o di un gruppo di persone, cioè quel nucleo di principi e valori da cui è necessario muovere per integrare le differenze tra le culture, evitando l’as­similazione o la separazione che rischiano l’in­differenzia­zione uniformante e la marginalizzazione discriminante»[15].<br />
In estrema sintesi, è dunque possibile affermare che è compito del nostro Paese assicurare ad ogni individuo il pieno godimento del diritto all’osservanza delle regole alimentari dettate dal proprio credo religioso, e che – tranne situazioni particolari[16] – e­ventuali impedimenti o divieti siano da ritenere lesivi del diritto di libertà religiosa e di coscienza[17]. L’ordina­mento italiano è così chiamato a rimuovere gli ostacoli che possano frapporsi al rispetto tali regole alimentari, soprattutto se la distribuzione di cibi abbia luogo in spazi pubblici o destinati all’e­rogazione di servizi pubblici, per favorire – nei limiti del possibile – la somministrazione di menù alternativi, eticamente o religiosamente compatibili[18].<br />
Il presente contributo, dopo un’ampia ricognizione delle principali regole alimentari religiose riferite alle confessioni maggiormente diffuse nel nostro Paese, si propone di segnalarne – in ordine sparso e senza pretesa di esaustività – talune ricadute nell’ambito dell’assetto giuridico-amministrativo italiano.</p>
<p><em>2.  L’indissolubile rapporto cibo-religione</em><br />
Tra cibo e religione esiste un legame spesso indissolubile[19].<br />
Invero, nelle svariate civiltà succedutesi nei secoli il cibo non è quasi mai considerato un mero prodotto del­l’uomo, ma piuttosto un dono, un’elargizione gratuita da parte di un Creatore, di volta in volta identificato in una o più divinità: si pensi alla emblematica invocazione cristiana «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», rivolta a Dio e contenuta nel Pater noster[20]. E ciò spiega i riti di ringraziamento per il cibo ricevuto, presenti in quasi tutte le confessioni religiose e praticati prima, durante o dopo i pasti[21].<br />
D’altronde, che il cibo fosse originariamente un quid “concesso” all’uomo attraverso il rapporto con il sacro, lo ricordano ancor oggi la ritualità e il simbolismo delle pietanze che si è soliti preparare o allestire in occasione delle festività religiose, sebbene queste ultime siano ormai “contaminate” da incessanti messaggi pubblicitari legati a mere logiche commerciali.<br />
Ciò nonostante, il cibo mantiene una funzione essenziale per la gran parte delle confessioni religiose, che lo richiamano in maniera esplicita nei testi sacri e nei riti o ricorrendo implicitamente a metafore alimentari, come le espressioni «nutrimento dell’anima» e «cibo spirituale»[22]. Si pensi, ad esempio, alla tradizionale architettura cristiana dei luoghi religiosi (come i monasteri) in cui emerge con evidenza il significato sacrale del cibo: il refettorio è, infatti, di regola collocato parallelamente alla chiesa, onde significare che l’uomo non vive solo di pane, ma anche della Parola; inoltre, i momenti dedicati al nutrimento dell’anima (la preghiera) e al nutrimento del corpo sono scanditi secondo ore fisse giacché tale ordine crea già in sé una disciplina del corpo e del cuore, essenziale per l’a­scesi dei monaci, ma anche degli stessi laici[23].<br />
Ma v’è di più. Pressocché ogni confessione religiosa contempla una pluralità di precetti alimentari finalizzati a regolamentare il rapporto tra la sfera del divino e il vivere quotidiano del credente. L’os­servanza di tali prescrizioni da parte del fedele è necessaria non solo per confermare la sua identità religiosa e per manifestare i valori in cui crede, ma vieppiù per consentirgli di sentirsi integrato ed accettato in seno alla comunità di appartenenza di cui condivide il credo religioso[24].<br />
E in effetti, l’esistenza nei testi sacri di precetti alimentari per indicare al credente di cosa, come e quando nutrirsi, costituisce una nota costante delle confessioni religiose, anche se in misura e con modalità differenti[25]: invero, «le scelte e il significato dei cibi, la loro preparazione e il consumo secondo rituali specifici, la preghiera che accompagna il pasto, l’indivi­duazione di “tempi” e di “luoghi” sacri connessi all’alimentazione rappresentano un denominatore comune a tutte le religioni»[26].<br />
Gli esempi di precetti religiosi e di significati sacrali attribuiti a determinati alimenti sono innumerevoli.<br />
Si pensi all’immenso valore simbolico che può racchiudersi in un semplice bicchiere di vino. Se ciò può apparire evidente nelle religioni abramitiche – persino laddove tale bevanda sia proibita[27] – è altresì documentato che il vino assunse un ruolo centrale nella vita comunitaria e religiosa in periodi assai risalenti della storia umana, addirittura nel Neolitico, atteso che in tale epoca le cerimonie sacre non di rado si fondavano sul consumo del vino e si ricorreva al suo scambio anche solo per ragioni di prestigio sociale[28].<br />
Anche la civiltà classica romana attribuisce al vino (insieme al pane e ad altri alimenti) un alto contenuto sacrale[29].<br />
E la sacralità di questa bevanda è riaffermata nella religione ebraica, tant’è che il vino per gli ebrei è strumento di santificazione, associato alle festività religiose[30]. Nella Bibbia si contano circa centoquaranta riferimenti al vino. A mero titolo indicativo, si richiamano le pagine della Genesi laddove si descrive che, una volta ritiratesi le acque del Diluvio, Noè sancì un’al­leanza con Dio proprio piantando una vigna e quindi gettando le basi per la produzione del vino[31]. Jahvè è poi talvolta raffigurato come un vignaiolo[32]. Ma ancor più significativa è l’e­qua­zione simbolica sangue-vino, che induceva gli antichi ebrei ad accompagnare i sacrifici di animali nei templi con libagioni di vino. Equa­zione peraltro riproposta nel Nuovo Testamento in occasione dell’istituzione dell’Eu­care­stia, in cui il corpo e il sangue di Cristo sono rappresentati dal pane e, appunto, dal vino, che rappresenta il sangue di Cristo versato per la remissione dei peccati e la redenzione degli esseri umani[33]. Addirittura in un passo si identifica lo stesso Cristo con la vite[34].<br />
Rimanendo nell’area mediterranea, e sempre a mero titolo indicativo, giova richiamare anche le valenze, altrettanto simboliche, del pane e dell’olio.<br />
Il simbolismo del pane ha radici molto antiche. L’archeologa e linguista lituana Marija Gimbutas, ma anche etnologa e storica delle religioni, in un suo noto volume[35] offre un’ori­ginale (ma non sempre condivisa) interpretazione di taluni simbolismi neolotici (ad esempio, a proposito del ventre gravido e dei forni per la cottura del pane) allo scopo di riallacciarsi ad un folklore europeo traente origine dall’u­sanza di preparare pane e dolci rituali da offrire alla divinità e ancor vivo fino a taluni decenni fa, in particolar modo nell’area balcanica e nell’Eu­ropa orientale.<br />
Un’eco della donatrice del pane preistorica pare sopravvivere anche nell’imma­gi­ne della Madonna del pane, ancora venerata in Francia in un non lontano passato con processioni durante la stagione della mietitura quando le donne erano solite raccogliere farina per preparare dolci da offrire in suo onore[36]. Un culto analogo perdura ancor oggi in talune località italiane[37].<br />
Le offerte di pane alla Ma­dre del Grano erano poi frequenti fino al XX secolo in svariate zone rurali dell’Eu­ropa orientale e settentrionale allorquando veniva lasciato un pezzo di pane in un campo di segale o di frumento o d’orzo in occasione della prima aratura di primavera o al termine della mietitura o del raccolto al fine di assicurarsi abbondanza di raccolto. Nella tradizione germanica si tendeva a raffigurare il grano con il nome di Madre del grano, sicché, quando in primavera le spighe ondeggiavano al vento, i contadini erano soliti affermare: «Ecco la Madre del grano» oppure «la Madre del grano corre sui campi»[38].<br />
Ben più noto è, ovviamente, il valore simbolico attribuito al pane dal Cristianesimo, alimento che, al pari del vino, costituisce – come accennato – un elemento essenziale del­l’Eu­care­stia e vale a suggellare la Nuova Alleanza tra Dio e l’uomo in conseguenza del sacrificio di Cristo offerto per la salvezza dell’u­manità[39].<br />
Insieme alla vite e al grano, anche l’ulivo rappresenta una delle basi alimentari dei popoli mediterranei; ed è una pianta talmente importante e diffusa in que­st’area che ha finito per plasmare il nostro paesaggio agrario nonché le tradizioni, i linguaggi, i valori e i simboli della nostra civiltà europea.<br />
Oggi l’uso che facciamo del suo prodotto principale – l’olio – è quasi esclusivamente alimentare ed anzi rappresenta uno dei principali ingredienti della dieta mediterranea. Ma nel­l’antichità tale prodotto era usato principalmente come combustibile per le lampade notturne (si pensi che il faro del porto di Genova, denominato La Lanterna, fino ancora al 1898 era alimentato con lampade ad olio d’oli­va!). L’olio era poi l’in­grediente fondamentale per la composizione dei primi ri­medi medicinali, dei profumi e dei cosmetici: ad esempio, Plinio il Vecchio offre un’am­pia illustrazione di unguenti e balsami preparati con diversi tipi di oli vegetali, fra cui richiama l’onfacio, un olio ottenuto dalla spremitura a freddo delle olive ancora verdi, e l’agresto, ottenuto invece dalla spremitura dell’uva ancora immatura[40]. E ancora, l’olio d’oliva per molti secoli venne utilizzato finanche per facili­tare la filatura della lana e la tessitura delle stoffe[41].<br />
Solo nel tempo l’olio è assurto ad alimento essenziale delle diete mediterranee. Le testimonianze più risalenti che denotano la particolare dedizione all’ulivo, e dunque all’olio, si ritrovano ancora una volta nella Bibbia, dalla Genesi sino ai Vangeli, come nel caso del ramoscello d’ulivo che segna la fine del Diluvio Universale[42] o del­l’uliveto del Getsemani, che prelude alla cattura e alla condanna a morte di Cristo[43].<br />
Anche la letteratura sacra ebraica evidenzia l’importanza dell’olio nei riti religiosi, accanto al suo utilizzo prettamente culiniario: si pensi all’un­zione di persone ed oggetti consacrati a Jahvè o all’offer­ta di olio – mescolato con altri ingredienti – al tempio. Questo prodotto era inoltre ritenuto segno di autentica ricchezza nonché rimedio farmacologico per molte malattie. L’uso dell’olio nelle cucine ebraiche si spiega non solo con il divieto imposto dalla Torah[44] del consumo di grassi di origine animale (fatta eccezione per il grasso d’oca, animale non presente nella cultura alimentare ebraica delle origini), ma anche per il fatto che il burro, pur non vietato, non potesse consumarsi contestualmente a ricette a base di carne, stante il divieto di cibarsi congiuntamente della carne e del latte (e dei suoi derivati, come il burro, i formaggi, la panna, lo yogurt, ecc.) in uno stesso pasto. L’utilizzo del lardo è invece escluso dalla Kasherut[45], in quanto associato al divieto di alimentarsi del maiale.<br />
Non è certo questa la sede per un’analisi, anche solo sommaria, di una siffatta casistica, da riservare necessariamente all’approfondimento delle discipline specialistiche (antropologia culturale, delle religioni e degli alimenti, sociologia, storia delle religioni, ecc.)[46]. È tuttavia risaputo che le abitudini alimentari rappresentano un rilevante fattore di identità culturale che concorre a caratterizzare la comunità di riferimento e quindi a differenziarla dalle altre e, al contempo, a rafforzare il sentimento di unità interna[47].<br />
Pur non sottraendoci da ulteriori richiami a specifiche norme alimentari religiose, ai nostri fini interessa osservare, segnatamente, che nel corso dei secoli le abitudini alimentari si sono spesso intrecciate e mescolate, soprattutto per effetto dei flussi migratori, introducendo così nuove culture alimentari e nuove diete a scapito di altre.<br />
E in effetti, i recenti flussi migratori e la globalizzazione hanno contribuito a mutare sensibilmente i tradizionali modelli alimentari delle c.d .società occidentali (fra cui quella italiana): per un verso, infatti, i nuovi cittadini immigrati si vedono spesso costretti ad un «aggiustamento pragmatico delle abitudini alimentari»[48], anche se di origine confessionale, per conformarle alle risorse alimentari disponibili nel Paese che li ospita; per altro verso, il fenomeno della globalizzazione stimola nelle società divenute multiculturali il confronto con problematiche prima sconosciute, fra cui, appunto, quella del pluralismo alimentare[49].<br />
Le scelte alimentari dei Paesi occidentali non sono perciò indotte solo da esclusive ragioni religiose, etiche o etniche, ma anche da motivazioni ulteriori, quali la tutela della salute, la moda o la semplice curiosità.<br />
La piena disponibilità di cibo, confezionato nelle forme più disparate (surgelato, in scatola, ecc.) e diffuso attraverso reti di grande distribuzione, nel tempo ha fatto scemare o addirittura perdere il senso di sacralità che per millenni ha accompagnato il consumo del cibo. La massificazione alimentare non ha tuttavia cancellato del tutto le più antiche tradizioni culinarie, le quali rappresentano pur sempre ed in modo più o meno radicato un simbolo di appartenenza, culturale, religiosa, etica e sociale.<br />
Per questa ragione le comunità di migranti difficilmente abbandonano le rispettive usanze alimentari, vuoi per semplice inerzia, vuoi (soprattutto) nel tentativo di rimanere fedeli, per quanto possibile, alle proprie tradizioni. E questo attaccamento ha radici più profonde laddove maggiore è il senso di appartenenza alla comunità di origine e, segnatamente, al proprio credo religioso giacché il cibo – come si è accennato – sovente riveste una forte valenza simbolica, religiosa, culturale ed etica e dunque finisce per rappresentare un vero e proprio elemento distintivo di un popolo o di una comunità. E in effetti, come è stato affermato, «il cibo è anche un meccanismo rivelatore dell’identità etnica, culturale, sociale»[50].<br />
Non di rado le collettività (monoconfessionali e monoculturali) convivono pacificamente con le proprie norme alimentari religiose, di regola recepite dai rispettivi ordinamenti giuridici, mentre rimangono, per così dire, sotto traccia le potenziali occasioni di conflitto con l’af­facciarsi di differenti visioni alimentari.<br />
L’intensificarsi del fenomeno migratorio di questi ultimi decenni ha portato in superficie una delle più tipiche questioni su cui le società multietniche e multiculturali sono chiamate a confrontarsi: la necessità di adattare le proprie abitudini alimentari anche alle regole confessionali praticate dai “nuovi arrivati”.<br />
Si tratta, evidentemente, di una sfida irta di profili problematici giacché nelle nostre società può risultare assai arduo assicurare questa possibilità di integrazione senza il pericolo di ingenerare conflitti o forme di discriminazione. Si pensi – paradigmaticamente – al trattamento riservato agli animali per assicurare l’osservanza di specifici usi alimentari a sfondo religioso, come durante le macellazioni rituali (su cui v. infra).<br />
E siffatte criticità emergono ogniqualvolta i legislatori si imbattano nella ricerca di strumenti idonei a formulare una soluzione equilibrata nel difficile bilanciamento tra il rispetto di tale particolare e­spressione del diritto di libertà religiosa (e di coscienza in generale) e l’osser­vanza di principi fondamentali delle democrazie contemporanee, come l’uguaglianza e la laicità e la conseguente distinzione tra ordine religioso e ordine temporale (v. art. 7 Cost.)[51].</p>
<p><em>3. Regole alimentari confessionali e pluralismo alimentare</em><br />
Alla luce di quanto testé rilevato, le confessioni religiose – di regola – pongono in rapporto strettissimo il cibo e i precetti religiosi, segnatamente laddove le medesime contemplino, ed impongano, specifiche norme alimentari che concorrano a definire l’habitus del fedele, impartendogli una metodica di vita e finanche un atteggiamento di ascesi corporale e spirituale.<br />
Volendo esemplificare, l’insieme delle regole alimentari ebraiche, richiamate nella Torah, prendono il nome di Kasheruth, termine che significa adatto, appropriato, giusto. Gli alimenti prodotti in conformità alle regole religiose del Kasheruth sono chiamati kasher (o kosher, secondo la pronuncia ashkenazita); al contrario, l’aggettivo taref (impuro) qualifica il cibo il cui consumo è vietato. La gran parte dei precetti alimentari ebraici trae fondamento dalla Bibbia, precisamente nella Torah, ossia dai cinque libri del Pentateuco; a questi si aggiungono ben 613 precetti, di cui 248 a carattere positivo e i restanti a carattere negativo[52].<br />
Nell’ebraismo il rapporto tra cibo e religione è strettissimo giacché coniuga intimamente la dimensione più prettamente spirituale con elementi lato sensu culturali, coinvolgendo tanto la comunità nel suo complesso, quanto la vita ordinaria dei singoli fedeli. Per un verso, infatti, il cibo costituisce un forte strumento di elevazione spirituale giacché consente al singolo credente di conformare la propria esistenza ai precetti biblici, concorrendo così nella realizzazione del progetto di santità (qedusha) cui è chiamato il popolo di Israele[53]. Per altro verso, la corretta osservanza delle norme alimentari religiose rafforza l’elemento identitario del popolo ebraico, tant’è che esso, anche per questa ragione, ha potuto conservare il forte legame con le proprie radici culturali nel corso dei secoli bui della diaspora[54].<br />
Alla luce di queste considerazioni si comprende come mai l’osservanza delle regole alimentari religiose da parte dell’israelita osservante, unitamente agli altri precetti imposti dal proprio credo, concorrano a delineare un vero e proprio sistema di vita[55], che, fra l’altro, coinvolge anche i ragazzi sin dal raggiungimento della maggiore età (fissata con il compimento dei tredici anni per i maschi e di dodici anni per le femmine). I genitori sono perciò chiamati ad educare i propri figli fin dalla più tenera età nel rispetto delle regole alimentari religiose e, a tal fine, non mancano persino appositi sussidiari didattici dedicati alla materia[56].<br />
Oltre ad una funzione prettamente biologica, la consumazione del pasto per il fedele israelita è dunque intrisa di elementi di sacralità, che emergono non solo al momento della selezione degli alimenti e nei procedimenti culinari di preparazione, ma vieppiù nella concatenazione di preghiere di benedizione (berakhòt) pronunciate dinanzi agli alimenti prescelti, seguendo una ben precisa successione temporale (prima o dopo i pasti, a seconda dei cerimoniali previsti)[57].<br />
Nella tradizione giudaica è altresì essenziale il momento della convivialità: il sacro rito del pasto viene infatti celebrato con la famiglia riunita attorno alla tavola, apparecchiata quasi a simboleggiare un altare, giacché anche durante i pasti l’osservante ebreo ricostituisce il rapporto con Dio[58]. Il contesto familiare è perciò lo spazio privilegiato per il consumo dei pasti quotidiani[59]. La commensalità si accresce ancor più durante le numerose festività di cui è costellato il calendario liturgico ebraico, giacché alla celebrazione della festa si accompagna la consumazione dei pasti tradizionali prescritti per tali occasioni e che valgono a rievocare – per gli ingredienti usati o le modalità di preparazione – specifici episodi della storia di Israele, con ciò rinsaldando la solidarietà familiare e comunitaria.<br />
Similmente alla religione ebraica, anche il credo islamico contempla una ricca varietà di norme alimentari religiose, traenti origine questa volta dal Corano e dalla Sunna e che, in massima parte, rispecchiano le abitudini alimentari del Profeta Muhammad[60]. In questo caso, l’osser­vanza delle regole alimentari religiose è indicata con i termini halal e haram, che, rispettivamente, illuminano su ciò che è lecito o illecito assumere come cibo.<br />
Si avrà modo di illustrare talune delle regole che presiedono i rituali connessi all’alimen­tazione nelle comunità islamiche e che ricomprendono una lunga serie di divieti, di cibi consentiti e finanche di norme di galateo da osservare durante i pasti[61].<br />
Per ora è sufficiente evidenziare che tali precetti, oltre alla originaria valenza religiosa, assumono una forte connotazione giuridica, etica e sociale[62].<br />
A questo proposito va osservato che le norme che compongono il regime alimentare islamico rientrano a pieno titolo nella c.d. Sharia, ossia nell’insieme di precetti rituali dettati dal Profeta, su rivelazione di Allàh, per disciplinare il corretto rapporto tra Dio e l’uo­mo e che pertanto indicano la via diritta per assicurare la sal­vezza alla comunità dei credenti nell’I­slam[63]. Nel Corano si ritrovano così i principi e le norme che reggono il vivere civile del fedele musulmano: dal diritto matrimoniale a quello successorio, dal sistema fiscale all’igiene personale, dalle pratiche di culto in senso stretto ai precetti legati appunto all’ali­men­tazione, e così via[64].<br />
La vita del praticante islamico è dunque scandita dalla costante distinzione tra ciò che è lecito (halal) e ciò che è proibito (haram) da Dio e dal comportamento esemplare tenuto in vita dal suo Profeta. Ed è proprio su questa distinzione che si fonda anche il complesso sistema delle norme alimentari islamiche.<br />
Un’ultima chiosa sul punto. Il termine halal (come d’altronde anche l’espres­sione ebraica kosher), accanto al tipico significato sacrale e simbolico, da tempo è utilizzato nell’am­bito delle attività commerciali come sinonimo di alimento lecito da acquistare perché prodotto e confezionato in conformità alle prescrizioni religiose. Su questo particolare aspetto si ritornerà nel prosieguo del presente contributo.<br />
Naturalmente non è possibile generalizzare. Invero, a differenza delle confessioni ebraica e islamica, la religione cristiana – in particolare il credo cattolico – non impone particolari precetti alimentari ai propri fedeli e, soprattutto, non distingue tra cibi e bevande leciti e illeciti: ciò in quanto considera il cibo come «frutto del lavoro dell’uomo» e «dono di Dio», sicché non possono sussistere alimenti immondi per loro natura, come peraltro si evince expressis verbis dalla lettura del Nuovo Testamento. Ma anche su questo significativo aspetto si ritornerà in seguito nel paragrafo dedicato alle regole confessionali cristiane[65].<br />
Alla luce di quanto testé illustrato, può dunque affermarsi – livello generale – che il cibo può svolgere, oltre alla funzione fisiologica che gli è propria, anche quella di omaggio alla memoria, di gestualità rituale, di simbolo identitario e persino di educatore dello spirito attraverso il gusto qualora il pasto rituale costituisca parte integrante della liturgia, della preghiera comunitaria e della meditazione collettiva[66].<br />
Per questa ragione le istituzioni pubbliche – fra cui, segnatamente, quelle scolastiche, quelle penitenziarie nonché i centri di identificazione e di espulsione – manifestano un crescente interesse per le problematiche connesse al c.d. pluralismo alimentare, quale elemento determinante di valutazione del rispetto e della tutela del diritto alla libertà religiosa[67].<br />
Ebbene, con la locuzione «pluralismo alimentare» in dottrina si indica «la coesistenza in una stessa comunità regolata da istituzioni comuni, liberali e democratiche, di una pluralità di abitudini alimentari che riflettono diversità individuali, sociali, religiose e culturali, che possono differire anche radicalmente fra loro»[68].<br />
Si tratta di un fenomeno che si giustifica alla luce delle regole alimentari confessionali, espressione usualmente utilizzata per richiamare i precetti alimentari impartiti dalle confessioni religiose ai propri fedeli, i quali, pur costituendo il retaggio di antiche codificazioni, risentono oggi – come si vedrà nel prosieguo della trattazione – dei processi di industrializzazione, dello sviluppo delle scienze dell’a­li­mentazione e finanche della globalizzazione del mercato alimentare[69].<br />
Il concetto di pluralismo alimentare richiama – in altri termini – una molteplicità di pratiche e di consuetudini, frutto di credenze religiose e di aspetti simbolici e rituali, diretti a guidare le scelte alimentari del credente in ordine al cosa nutrirsi, quando nutrirsi, come preparare i cibi, come consumarli, come distribuirli ai consumatori, e così via[70].<br />
La grande varietà di abitudini alimentari è poi la conseguenza dell’evolu­zione millenaria dell’uma­nità, che le ha sviluppate per far fronte alle più svariate situazioni e necessità: la diversificazione va infatti ascritta ad una molteplicità di esigenze, principalmente di natura ambientale, ma anche più prettamente culturali e religiose[71].<br />
La cultura dominante di una comunità costituisce una delle principali motivazioni che determinano la diversificazione alimentare, essendo assodato che fin dal­l’anti­chità le società hanno codificato regole alimentari consacrate in puntuali precetti morali e religiosi, che non di rado tradivano una valenza squisitamente economica e politica nell’inten­to di assicurare la sopravvivenza del gruppo o anche solo il mantenimento dei rapporti gerarchici e di potere al suo interno[72].<br />
E non manca persino una corrente radicale di pensiero che ricollega la sussistenza di regole alimentari religiose alla sola combinazione di una pluralità di fattori economici, quali la pressione demografica, l’in­tensificazione della produzione e l’esaurimento delle risorse, in considerazione dell’«ine­quivo­cabile priorità causale dei costi e dei benefici materiali rispetto alle credenze spirituali»[73]. Secondo questa ricostruzione, l’origine della “codificazione” di regole alimentari confessionali riposerebbe dunque nella produzione di norme di natura igienico-sanitaria sulla preparazione, conservazione e cottura dei cibi, nonché nella previsione di una serie di limitazioni al consumo di determinati alimenti; e in entrambi i casi i precetti si sono sedimentati nel tempo al fine di scongiurare il venir meno di una certa fonte di sostentamento[74].<br />
Ad ogni modo, e a prescidere da quest’ordine di considerazioni, rimane il dato di fatto che determinati alimenti siano generalmente apprezzati o comunque consumati dai fedeli (praticanti) più per ragioni religiose che per la loro stessa valenza nutrizionale, come tra poco si avrà modo di evidenziare.</p>
<p><em>4. L’incidenza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e la sua preparazione: richiami alle pratiche di macellazione rituale</em><br />
L’influenza delle regole alimentari religiose nel tessuto sociale è spesso talmente forte da condizionare non solo i settori della produzione, del consumo e della distribuzione di una comunità, ma – di riflesso – gli stessi ordinamenti giuridici.<br />
Tralasciando eventuali richiami alle codificazioni passate, attualmente è forte la preoccupazione del legislatore di approvare misure idonee a coniugare e a bilanciare le prescrizioni religiose in ambito alimentare con il diritto di libertà religiosa e, naturalmente, a garantirne l’applicazione, nei limiti del possibile e del sostenibile. Ed è ciò che si cercherà di mettere in luce in seguito (v. par 9) a proposito della commercializzazione dei prodotti alimentari religiosamente orientati, ma anche (e soprattutto) in occasione dell’utilizzo di tali prodotti nei servizi di ristorazione collettiva (refezione scolastica, aziendale, penitenziaria, ecc.).<br />
Ad ogni modo, le regole alimentari di matrice confessionale incidono tanto nel rapporto tra il cibo e la sua preparazione (quindi su ogni aspetto anteriore al consumo del cibo), quanto nel rapporto tra il cibo e il suo consumo (quindi su ogni rituale che si accompagna alla consumazione del cibo), quanto infine nel rapporto tra il cibo e la sua distribuzione, anche su scala industriale (coinvolgendo quindi il tema dell’eti­chettatura e del marketing dei prodotti alimentari religiosamente orientati)[75].<br />
Le regole alimentari confessionali rappresentano perciò un tipico esempio di norme metagiuridiche – attesa la loro natura di precetti religiosi – destinate ad essere applicate non solo a beneficio del foro interno del credente, ma negli stessi ambiti temporali, ogniqualvolta siano espressamente o implicitamente richiamate dall’ordinamento giuridico: il che finisce per aprire delicati problemi di interferenze ordinamentali dovuti alla necessità di operare un costante raffronto con il quadro normativo di tutela della libertà religiosa e con l’assetto delle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose[76]<br />
Ebbene, passando alla prima delle interrelazioni testé richiamate – ossia quella concernente il rapporto fra il cibo e la sua preparazione – essa emerge ogniqualvolta le pratiche confessionali si impongano precedentemente al consumo degli alimenti (o di particolari alimenti), sicché l’inosser­vanza di tali precetti finisce per inibirne la stessa consumazione.<br />
In quest’am­bito emerge dirompente il nodo problematico della c.d. macellazione rituale imposta dalle prescrizioni ebraiche (Kasherut) e musulmane (Halal)[77]. Spesso si tratta di pratiche contestate dall’opinione pubblica c.d. occidentale per la sofferenza inflitta sull’ani­male macellato, suscitando ampi dibattiti, anche di ordine etico[78].<br />
A ben vedere, la pratica della macellazione rituale si perde nella notte dei tempi, atteso che il sacrificio degli animali agli dei risulta ampiamente diffuso anche nelle più antiche civiltà[79]. D’altro canto, la stessa etimologia del termine mattatoio – che, come è noto, indica il luogo attrezzato per l’esecuzione della macellazione – tradisce la sua valenza religiosa giacché trae origine dal vocabolo latino mactare, il quale, accanto al significato di uccidere, era più propriamente utilizzato nell’acce­zione di immolare o di offrire in sacrificio[80].<br />
Rinviando alla copiosa letteratura in argomento e prendendo le mosse dalla macellazione ebraica, è sufficiente precisare che questo rituale è espressamente imposto dalla Torah nei confronti degli animali offerti in sacrificio e di quelli destinati ad uso profano, e dunque all’alimen­ta­zione umana[81]. Essa consiste nella rapida recisione della trachea e dell’esofago eseguita mediante un coltello (denominato chalaf) stra­or­dinariamente affilato, evitando pressioni dolorose sul collo dell’a­ni­male, onde assicurargli un copioso dissanguamento e la perdita di coscienza nel­l’arco di pochi secondi. La sua esecuzione è affidata alla perizia di una specifica figura professionale – lo shochèt –, il quale nello svolgimento della professione è chiamato a condurre una vita irreprensibile sotto il profilo delle pratiche religiose[82].<br />
Nell’Islam si praticano invece due differenti tipologie di macellazione[83]. La prima, denominata dabh, è eseguita sugli ovini e i caprini e consiste in un unico e rapido taglio netto diretto a recidere la gola, la trachea e le giugulari (ma non la colonna vertebrale) dell’animale, il quale deve essere sveglio e cosciente, dunque non previamente stordito come richiesto per la macellazione c.d. occidentale (l’animale deve però essere trattato con rispetto, accarezzato e tranquillizzato); inoltre, non è consentito togliere il contello dal collo del­l’animale sino a quando l’opera­zione non sia portata a termine. La seconda tipologia, detta al-nahr, non prevede la recisione della trachea e delle due giugulari e il taglio è effettuato alla base del collo; originariamente limitata alla sola macellazione degli animali dal collo lungo (cammello, dromedario, giraffa, struzzo, oca), questa tipologia di macellazione viene oggi praticata anche sui bovini, nei confronti dei quali è comunque tollerato anche il rituale dabh.<br />
Dopo il taglio, è essenziale in entrambi i casi attendere il completo dissanguamento dell’a­nimale giacché è interdetta l’alimentazione anche solo di una goccia di sangue. Il divieto ha una duplice giustificazione. Anzitutto, si ricollega alla valenza altamente simbolica e religiosa attribuita al sangue, simbolo per eccellenza della vita: solo Allàh è dominatore assoluto della vita, come di ogni cosa e di ogni essere vivente, animale o vegetale. In secondo luogo, per ragioni igienico-sani­tarie, giacché il sangue, al pari delle carogne degli animali, può costituire un veicolo di malattie[84].<br />
In entrambe le modalità, poi, la macellazione va esercitata all’inizio della giornata, mai precedentemente alla prima preghiera del giorno[85] ed è rigorosamente preceduta dall’intenzione (niyya) di compiere il rituale nonché dall’invocazione del nome di Dio[86]. Analogamente all’e­brai­smo, l’operazione viene di regola eseguita da un esperto mukallaf, ossia da un buon musulmano, di sesso maschile, osservante del­l’I­slam, ma è altresì consentita, pur con perplessità dottrinali, anche agli ebrei e ai cristiani (c.d. Gente del Libro)[87].<br />
Come si è accennato, non esistono invece particolari prescrizioni sulla macellazione animale nell’am­bito delle regole alimentari cristiane (su cui v. infra).</p>
<p><em>5. L’incidenza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e il suo consumo: premessa</em><br />
Nell’incipit del precedente paragrafo si è già segnalato come le regole alimentari religiose evidenzino anche una seconda relazione – quella tra il cibo e il suo consumo – da cui può scaturire tutta una serie di divieti e di obblighi alimentari[88].<br />
Nel primo caso (divieti alimentari), può trattarsi tanto di divieti oggettivi, ossia di cibi che non è mai lecito consumare, come la carne di suino per i fedeli israeliti ed islamici, quanto di divieti temporali, previsti nel caso di digiuni e di astensioni temporanee; queste ultime, poi, possono riguardare ogni tipologia di cibo (durante i digiuni) o soltanto taluni alimenti, come il divieto ebraico, già richiamato, di ingerire contestualmente la carne e il latte (o suoi derivati)[89].<br />
La seconda ipotesi (obblighi alimentari) ricorre invece allorquando si richieda ai fedeli di consumare solo tipologie di prodotti ben definite (specialmente durante le ricorrenze religiose, come l’agnello durante la Pasqua ebraica) oppure di compiere determinati gesti rituali prima, durante o dopo il pasto.<br />
I due ordini di prescrizioni (divieti e obblighi) possono anche cumularsi tra loro: è il caso in cui sia proibito il consumo di un certo alimento non in modo perpetuo, ma solo nella ricorrenza di certe festività o di certi periodi dell’anno: si pensi alla Quaresima per i fedeli cattolici o al Ramadan per i fedeli di religione islamica.<br />
Grande rilevanza riveste poi la pratica del digiuno. Al riguardo, è bene osservare che probabilmente non esiste confessione religiosa che non contempli momenti di digiuno. Ma ciò non contraddice l’as­serto, sopra evidenziato, secondo cui ogni cibo ed ogni bevanda sono sacri, positivi, buoni (compresi anche quelli interdetti permanentemente), trattandosi di doni di Dio: infatti, chi si astiene o digiuna non si pone contro Dio, ma al contrario ricerca, anche attraverso questa via, un’occasione di incontro con il Trascendente. Come la condivisione del pasto, anche la sua rinuncia assume un valore sacrale e comunitario giacché rappresenta un momento di vicinanza con Dio nella comunione con i fratelli nella fede. Il tempo del digiuno fa così emergere, anche fisicamente, la necessità di porre Dio al centro del vivere quotidiano e un’occasione di rinuncia ai piaceri terreni[90].<br />
Nei paragrafi successivi si passeranno in rassegna i rituali e i precetti alimentari più significativi (compresi i momenti di astensione e di digiuno dal cibo) prescritti dalle confessioni abramitiche, ossia dai credi più diffusi e praticati nel nostro Paese.</p>
<p><em>6. (segue): rituali e precetti alimentari ebraici</em><br />
Entrando più nel dettaglio del vasto panorama delle prescrizioni alimentari ebraiche, quivi si ritrovano tanto precetti di tipo interdittivo – cioè diretti ad impedire, attraverso divieti oggettivi e temporali, il consumo di determinati alimenti, talvolta ritenuti addirittura sacrileghi – quanto precetti impositivi di specifici obblighi alimentari, onde orientare le scelte dei fedeli, compresi i gesti rituali da eseguire prima, durante o dopo la consumazione del pasto[91].<br />
In linea generale, il sistema normativo che regola i precetti alimentari ebraici seguono tre principi fondamentali[92]: anzitutto, è necessario distinguere i cibi permessi da quelli proibiti; in secondo luogo, è rigorosamente vietato nutrirsi di taluni animali (o parti di essi) e, dunque ingerirne la carne, gli organi, le uova, e il latte; infine, è fatto obbligo di macellare solo gli animali permessi, seguendo pedissequamente i dettami della macellazione rituale definiti dalla Schechita.<br />
Ebbene, contrariamente alla quasi assoluta libertà alimentare di cui gode il credente cristiano, e cattolico in particolare (su cui v. infra), l’ebrai­smo contrappone l’estremo rigore del­l’An­tico Testamento, nel quale sono indicati minuziosamente i criteri che consentono al fedele di «distinguere ciò che è immondo da ciò che è mondo, l’ani­male che si può mangiare da quello che non si deve mangiare»[93]. Il lungo e puntiglioso elenco di specie animali ammesse all’alimentazione nonché di quelle rigorosamente vietate è racchiuso, oltre che nel Levitico[94], anche nel Deuteronomio (sebbene in forma più ristretta)[95] e classifica gli animali a seconda del­l’am­biente in cui essi vivono (terra, acqua e aria), per poi ulteriormente distinguerli in specie pure e specie immonde[96].<br />
Così, è ammessa l’ali­mentazione «di ogni quadrupede che ha l’unghia bipartita, divisa da una fessura, e che rumina»[97], come il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il capriolo, lo stambecco, l’antilope, il bufalo e il camoscio[98]. Se però manca uno di tali presupposti, l’a­nimale è giudicato immondo: sono tali, ad esempio, il cam­mello (e, per analogia, gli altri artilodatteri, cioè il dromedario e il lama), l’iràce, la lepre (e, per analogia, i conigli) e gli equini perché, pur ruminando, non hanno l’un­ghia divisa, e infine il maiale e, per analogia, tutti i suini, anche selvatici, perché hanno l’unghia bipartita da una fessura, ma non ruminano[99].<br />
Quanto agli animali acquatici, è possibile cibarsi solo di «quelli di mare o di fiume, che hanno pinne e squame», giacché, in difetto, sono giudicati anch’essi obbrobriosi[100], come i cetacei (delfini, balene, capodogli), gli altri mammiferi marini provvisti di pinne (foche, trichechi e leoni marini), tutte le specie di molluschi (ostriche, mitili, vongole, polpi, calamari, seppie e totani) e di crostacei (aragoste, gamberetti, granchi, ecc.)[101].<br />
Fra i volatili obbrobriosi si annoverano tutte le specie di aquila, l’avvoltoio, il nibbio, ogni specie di falco e di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano, ogni specie di sparviero, il gufo, l’alcione, l’ibis, il cigno, il pellicano, la fòlaga, la cicogna, ogni specie di airone, l’ùpupa e il pipistrello[102]. Sono pertanto ammessi tutti gli uccelli non classificabili come rapaci e che perciò non abbiano l’attitudine ad afferrare la preda in volo e non dispongano di due zampe in posizione anteriore e due in posizione posteriore: vi rientrano così tanto i volatili con il becco piatto (anatra, oca), quanto quelli con le zampe unite da una membrana (gallo, gallina e tacchino)[103].<br />
Altrettanto obbrobrioso è «ogni insetto alato che cammina su quattro piedi», a meno che abbiano «due zampe sopra i piedi, per saltare sulla terra», nel qual caso è consentito cibarsene, come le cavallette, le locuste, ogni specie di acrìde, di grillo[104] e ogni altra sorta di insetti brulicanti volanti.<br />
E ancora, sono giudicati impuri «tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi», nonché «gli animali che strisciano per terra», come molti roditori (ad esempio, la talpa, il topo e il toporagno), ogni specie di sauro (lucertola, ramarro, geco, camaleonte) e gli invertebrati in genere, fra cui i vermi. In questi casi l’im­purità colpisce («fino alla sera») anche chiunque li tocchi e così pure ogni oggetto, alimento e bevanda che entri in contatto con i cadaveri di uno di questi animali[105]. L’eventua­le presenza di insetti “immondi” e il pericolo di ingerirli inconsapevolmente spiega come mai la tradizione imponga un’ispiezione ed una pulizia accurata della verdura[106].<br />
È infine vietato cibarsi di qualsiasi animale morto di morte naturale[107].<br />
La summa divisio tra animali immondi e non immondi prescritta dalla tradizione alimentare ebraica trae dunque fondamento da un criterio di purezza. Sfuggono, tuttavia, le reali motivazioni di siffatti divieti, nonostante le scuole rabbiniche e la ricerca storiografica e antropologica abbiano dedicato ampi studi in materia[108]. In estrema sintesi, si spazia dagli antichi culti religiosi antecedenti all’e­braismo che contemplavano l’offerta di sacrifici animali di specie diverse a seconda delle divinità invocate, a motivazioni legate a ragioni prettamente igienico-sanitarie, sino a più recenti giustificazioni di carattere economico[109]. Non mancano poi le interpretazioni che fanno leva su elementi simbolici: così, mentre il divieto di cibarsi di rapaci paleserebbe il timore della trasmissione nel fedele di un’indole asseritamente malvagia e predatoria, il ruminare sembrerebbe evocare la virtù del ricordo, l’unghia bipartita l’attitu­dine al discernimento morale e infine le squame e le pinne dei pesci la predisposizione, rispettivamente, alla resistenza e all’autocon­trollo[110].<br />
Ma non basta che l’animale sia in astratto classificabile come non immondo. La consumazione degli animali mondi può infatti essere ritenuta legittima solo con il concorso di talune condizioni essenziali: che l’a­nimale risulti indenne e quindi non affetto da malformazioni, malattie o difetti di vario tipo; che sia macellato secondo il prescritto rituale della shechità; che si osservino determinate precauzioni qualora si tratti di cibo (pane, latte, vino, bevande alcoliche, ecc.) non classificabile come kashèr per la mancata osservanza delle prescrizioni ebraiche richieste per la loro produzione o perché contenenti ingredienti vietati (ad esempio, è proibito ingerire la carne insieme al pane preparato con il latte, oppure il vino e gli altri prodotti derivati dall’uva che non siano stati previamente controllati da un rabbino)[111].<br />
Alquanto articolato è poi il novero dei divieti alimentari, i quali possono spaziare dal già richiamato precetto di non mescolare le carni con il latte (e i suoi derivati), al divieto di consumare talune parti dell’animale (il grasso, il nervo sciatico, il sangue), sino all’interdizione dall’ingerire sostanze nocive alla salute o addirittura foriere di provocare la morte della persona.<br />
Le prescrizioni ebraiche sul digiuno e i divieti alimentari sono ampiamente documentate nella Bibbia, tanto nell’Anti­co Testamento[112], quanto nel Nuovo Testamento[113].<br />
I momenti dell’anno dedicati al digiuno sono numerosi ed esso è praticato in funzione prevalentemente religiosa, per «sentire la “voce di Dio”, chiederne la protezione, fare penitenza, purificarsi dai peccati, ammettere l’umiltà della condizione u­mana di fronte all’onnipotenza del Creatore»[114] e dunque anche come manifestazione di supplica[115] e di lutto.<br />
In estrema sintesi, il digiuno ebraico impone l’astensione dal cibo e dalle bevande (acqua compresa). Il più noto ed osservato è quello dello Yom Kippur (Giorno dell’E­spiazio­ne) e consiste in un digiuno completo per oltre un giorno intero («dalla sera alla sera seguente»): è, di fatto, il giorno più spirituale dell’anno in cui si annulla ogni aspetto materiale della vita[116]. Altro importante digiuno completo è quello di Tisha b’Av, che cade il giorno nove del mese di Av (corrispondente a circa luglio-agosto). Entrambi i digiuni prescrivono ulteriori restrizioni, come quelle dello Shabbat (Yom Kippur) e per il lutto Shiva (Tisha b’Av), nonché quattro particolari divieti, ossia di non lavare il proprio corpo, di non far uso di profumi, di acque di colonia e di oli, nonché di non indossare scarpe di cuoio o di pelle e di non avere rapporti sessuali. Esistono poi digiuni minori (dal­l’alba al tramonto, sempre obbligatori, ma privi di ulteriori restrizioni)[117] e finanche digiuni volontari e individuali[118].<br />
Particolarmente degno di nota – anche perché direttamente ricollegato al tema della macellazione rituale, o Shekitàh – è il c.d. divieto del sangue, proibizione più volte contemplata nella Torah e che trae fondamento dalla convinzione che in tale sostanza sia contenuta la vita, tant’è che in tempi remoti il sangue era presentato al santuario per finalità di espiazione[119]. Ciò spiega come mai nelle fasi successive alla macellazione rituale si ha particolare cura nel­l’eliminare ogni traccia residua di sangue dalle carni degli animali macellati prima di destinarle al consumo. Secondo la tradizione millenaria, l’elimi­na­zione può essere eseguita seguendo due modalità distinte: la salatura o, in difetto, l’arrostitu­ra delle varie parti sulla graticola o allo spiedo, in ogni caso ponendo la carne a diretto contatto con il fuoco[120]. Non sono ammesse altre modalità di soppressione del sangue, in particolare la cottura in padella, perché in questo caso non è escluso che possano residuare tracce di sangue[121]. L’obbligo di eliminare ogni traccia di sangue si estende ad altri alimenti, come le uova, che, al momento della loro rottura, possono disvelarne alcuni grumi o filamenti[122].<br />
Si è poi accennato ai divieti di nutrirsi delle parti grasse dell’animale e del nervo sciatico, entrambi contemplati nella Torah, cui si aggiunge l’ulteriore divieto di assumere contestualmente la carne e il latte (o suoi derivati).<br />
Nel primo caso (parti grasse dell’animale) il divieto si estende alla c.d. chelev – ossia alle parti di grasso concentrate sull’addome, sui fianchi e intorno ai reni dei quadrupedi domestici, in passato riservate alla sola offerta sacrificale e perciò del tutto interdette al­l’alimentazione umana[123] – e ha più che altro un valore simbolico, variamente inteso: per taluni[124] il divieto si giustifica come monito agli uomini affinché non ritengano che le cose e gli esseri viventi siano a loro esclusivo dominio; per altri[125], riprendendo la tradizione rabbinica, l’osservanza di questa particolare regola rituale sarebbe utile a compensare il disequilibrio venutosi a creare con l’a­zione omicida nei confronti dell’animale sicché mira ad evitare che la ripetitività di tale operazione finalizzata all’alimentazione quotidiana finisca per assuefare l’uo­mo al­l’uso della violenza.<br />
Il secondo divieto, ossia quello di ingerire il nervo sciatico dell’animale ucciso, risale al passo della Genesi in cui si narra l’episodio del duro combattimento intercorso tra Giacobbe e un’entità angelica[126] ed è imposto per ricordare il coraggio e il sacrificio del patriarca (che simboleggia Israele) nel fronteggiare le avversità; si intende così mantenere viva l’identità ebraica e, al contempo, coltivare la speranza nel futuro[127]. L’operazione di rimozione del nervo sciatico è tecnicamente complessa e pertanto affidata alle mani esperte di uno specialista, chiamato menaqquèr, spesso di non facile reperibilità presso le istituzioni comunitarie, sicché i rabbini di solito consigliano il consumo solo dei tre quarti anteriori dell’animale macellato.<br />
L’ultimo divieto, ossia quello di mescolare la carne con il latte, e in particolare di cucinare il capretto nel latte della propria madre, è enunciato nella Bibbia in più occasioni[128]. Si tratta di una proibizione di difficile interpretazione. Probabilmente la sua ratio va ascritta alla impostazione che considera inaccettabile la mescolanza di generi alimentari differenti. Vi è poi chi[129] richiama una lettura in chiave mistica secondo cui è necessario tenere distinto il latte, alimento reperibile in natura senza azioni violente, dalla carne, la cui macellazione è frutto di un’azione omicida del­l’uomo sull’animale: di qui la necessità di distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è. Ad ogni modo, il divieto in commento coinvolge la carne di animali (domestici o selvatici) giudicati mondi, mentre non si estende al pesce, che dunque può essere somministrato unitamente al latte (e suoi derivati). Va da sé che è possibile nutrirsi di latte e di carne kashèr purché trascorra un determinato lasso temporale dalla loro somministrazione, peraltro calcolato differentemente a seconda che ci si sia nutriti prima dell’uno o del­l’altro alimento.<br />
Infine, particolarmente minuziose sono anche le prescrizioni collegate all’atto del consumo del cibo e che, non di rado, richiedono il compimento di gesti rituali. Si pensi alla speciale apparecchiatura della tavola imposta nel giorno di Shabbàtt attorno alla quale si radunano i familiari e gli eventuali ospiti[130] o all’obbligo rigoroso di alimentarsi, durante la cena di Pesach (Pasqua ebraica), soltanto della carne arrostita di un agnello o di un capretto maschio, nato nell’anno, ucciso quello stesso giorno e da ingerire quella medesima notte[131], mentre è vietata la presenza in casa di cibo lievitato[132]: di qui l’obbligo, in tale occasione, di nutrirsi di pane azzimo[133]. Ma si pensi anche alle minuziose prescrizioni di natura igienico-sanitaria imposte ai fedeli, come il divieto di accostarsi al cibo senza aver prima ottemperato alle normali abluzioni o i particolari accorgimenti pratici per ottemperare al divieto di consumo congiunto di carne e latte, evitando così possibili contaminazioni. In questo caso, al fedele si impone, ad esempio, l’utilizzo di un doppio servizio di stoviglie e posate, da conservare in luoghi separati, o il divieto di cucinare tali cibi nei medesimi recipienti (finanche in tempi diversi), o ancora l’a­dozione di particolari cautele nel caso si debba fare uso di recipienti non Kashèr, cioè non previamente assoggettati alla procedura di purificazione nell’ac­qua[134].</p>
<p><em>7. (segue): rituali e precetti alimentari islamici</em><br />
Come già accennato, il credo islamico contempla una ricca sequela di norme alimentari religiose, traenti origine dal Corano e dalla Sunna e che, in massima parte, rispecchiano le abitudini alimentari del Profeta Muhammad. L’osser­vanza dei precetti alimentari si esprime con i termini halal e haram, i quali, rispettivamente, esplicitano ciò che è lecito o meno assumere come alimento[135].<br />
Nel presente paragrafo verranno illustrati sommariamente taluni dei precetti e dei rituali alimentari islamici. Si tratta di norme per lo più interdittive perché dirette ad impedire, con divieti oggettivi e temporali, il consumo di determinati cibi ritenuti immondi e perciò sacrileghi; non sono tuttavia rare anche le norme impositive, specialmente di gesti rituali da compiere prima, durante o dopo il pasto.<br />
Come è noto, i precetti alimentari imposti al fedele islamico – accanto alla originaria matrice religiosa, di diretta derivazione divina – assumono una forte connotazione giuridica, etica e sociale[136]. L’origine divina di questi precetti si evidenzia non solo nella raccomandazione di menzionare il nome di Allàh al momento dell’i­nizio del pasto e al suo termine, ma vieppiù nel sistema di divieti ed obblighi che costellano gli usi alimentari islamici. Le pratiche alimentari del Corano e della Sunna del Profeta contemplano finanche norme di galateo, come l’ob­bligo di rimanere composti a tavola, di far uso della mano destra e di cibarsi di ciò che si ha di fronte[137]. Inoltre, si raccomanda di nutrirsi in modo moderato, non solo per motivi di salute, essendo il cibo un fattore di sostentamento e di benessere del­l’uomo, ma anche per ragioni di ordine sociale perché l’ingordigia nel nutrirsi e nel bere è ritenuta altamente riprovevole agli occhi di Allàh per la scarsa sensibilità e generosità che tale comportamento lascia intravedere, specialmente in coloro che versino in stato di indigenza[138]. La rilevanza sociale dell’ali­mentazione emerge altresì nel precetto di corrispondere lo Zakat, ossia una quota percentuale del reddito che la legge impone al fedele musulmano in favore di beneficiari ben definiti (in particolare i poveri della comunità), giacché a tal fine è possibile devolvere gli alimenti frutto del lavoro dei campi, come l’uva e i datteri[139].<br />
Passando ad una rapida rassegna dei precetti alimentari islamici, un vero e proprio pilastro è costituito dall’obbligo del digiuno dall’alba al tramonto durante l’in­tero mese del Ramadan (nono del­l’an­no lunare e perciò mutevole a seconda del calendario occidentale)[140]. Il precetto è rivolto a tutti i musulmani, uomini e donne, puberi e sani di mente, e consiste nell’obbligo di astenersi da ogni cibo e bevanda (talvolta anche di deglutire), oltre ad intrattenere rapporti sessuali e comportamenti poco raccomandabili, come i cattivi pensieri, le calunnie, le liti, l’uso del tabacco e di sostanze stupefacenti (ad esempio l’oppio). Prima di dar inizio al digiuno è necessario invocare l’intenzione (niyya) di adempiere a tale obbligo.<br />
Durante il Ramadan è perciò consentito nutrirsi esclusivamente dopo il tramonto fino all’alba del giorno successivo[141]. La rottura giornaliera del digiuno ha un forte impatto nelle società islamiche giacché il pasto è vissuto come un momento comunitario durante il quale vengono offerte pietanze anche ai bisognosi.<br />
Sono dispensate dal digiuno talune categorie di soggetti (persone anziane, minori, donne in stato interessante, in periodo di mestruazione e in fase di allattamento, deboli, malati psichici, viaggiatori, ecc.), alcuni dei quali sono però tenuti a recuperare quanto perduto una volta cessata la causa di giustificazione (donne in stato interessante, in periodo di mestruazione o di allattamento, deboli, e viaggiatori).<br />
Ad ogni modo, va osservato che il digiuno durante il mese del Ramadan è sostanzialmente prescritto non solo per porre il fedele islamico di fronte alle sue dipendenze fisiche e mentali, ma soprattutto per ricreare una rinnovata armonia in linea con quanto presteso da Allah, che non è tanto il predominio dell’anima sul corpo, quanto piuttosto il raggiungimento di un equilibrio non soltanto interiore[142].<br />
Come già si è osservato, la vita del fedele islamico è scandita dalla costante distinzione tra ciò che è lecito (halal) e ciò che è proibito (haram) ed è proprio questa dicotomia che fonda il complesso sistema degli obblighi e divieti imposti in campo alimentare.<br />
Partendo dai cibi leciti, in linea generale va osservato che per l’Islam tutto ciò che non è vietato è lecito: il fedele ha perciò piena facoltà di cibarsi di ogni cosa permessa e ritenuta buona e gustosa[143]. È tale, in primis, ogni prodotto derivante dalla terra[144], ma anche gran parte degli animali acquatici e terrestri[145].<br />
Le creature acquatiche sono generalmente ritenute halal; tuttavia, diventano illecite se appartenenti a specie aggressive per l’uomo (come i coccodrilli) o se recano con sé sporcizia (come le tartarughe).<br />
Quanto agli animali terrestri, il fedele può di regola cibarsene liberamente, ma solo se abbiano formato oggetto di caccia da parte dell’uomo: secondo il credo islamico, infatti, un buon musulmano che miri ad ottenere una cosa deve volerla secondo un’intenzione (niyya) che si manifesta in una condotta esterna, sicché Dio non ammette che l’uomo si nutra di un animale non ricercato come mezzo di sostentamento[146]. Ne consegue che non possano destinarsi all’alimen­tazione gli animali morti per cause naturali (o comunque indipendenti dall’a­zione dell’uomo) o in seguito a comportamento illecito (come l’uccisione dell’ani­male per soffocamento o mediante un bastone)[147]: ciò anche per evidenti ragioni sanitarie. Fra l’al­tro, la Sharia disciplina minuziosamente anche le modalità di approvvigionamento del cibo, come la caccia, il cui esercizio è consentito solo in determinate condizioni e dietro il compimento di specifici rituali: si pensi al­l’obbligo di invocare Allàh prima del­l’inizio della battuta di caccia[148] o alle particolari regole imposte dalla Sunna sul­l’uso delle armi per la caccia (come i coltelli e le frecce appuntite)[149].<br />
Passando ai precetti più specificamente interdittivi, va in primo luogo precisato che taluni cibi halal possono divenire haram se entrano in contatto con alimenti o sostanze haram (come i maiali, i cani e gli alcolici) o con qualsiasi sostanza ripugnante o dannosa per la salute umana (come l’immondizia, lo sterco, l’urina, ecc.): la liceità di un alimento dipende perciò anche dalla sua non nocività[150]. Questi precetti si spiegano con l’esigenza che il fedele manifesti uno stato di purezza anche esteriore, soprattutto se intenda osservare prescrizioni religiose come la preghiera o il digiuno.<br />
Sono invece reputate senz’altro haram svariate categorie di alimenti, come gli animali (terrestri) morti non per fatto dell’uomo, la carne di maiale (e di suini selvatici), ogni tipologia di sangue (quindi anche se di provenienza di animali leciti) nonché qualsiasi animale in sé non immondo, ma non macellato secondo il rito imposto dall’Islam[151].<br />
In particolare, in merito al divieto di nutrirsi di carne di suino e dei suoi derivati (come lo strutto), va osservato che la sua ratio è da ricondurre ad una serie di considerazioni: in primis, nel fatto che l’al­le­va­mento di questa specie può costituire una minaccia per l’ecosistema del Nord Africa e del Medio Oriente, terre caratterizzate dall’allevamento nomade e prive di diffusi sistemi di irrigazione, mentre il maiale è per natura un animale sedentario, non produce le necessarie risorse per il suo sostentamento e non sopporta le temperature elevate; i suini, poi, sono avvezzi a cibarsi di escrementi, urine ed immondizia, tutte sostanze irrimediabilmente haram e, per di più, veicoli di malattie; l’origine ebraica del divieto tradisce inoltre l’in­iziale intento di guadagnare consensi tra gli israeliti, confermando al contempo una pratica assai diffusa in quei territori; e non mancano motivazioni irrazionali, come un’asserita natura demoniaca o, al contrario, sacra, secondo usi diffusi in taluni antichi popoli dell’area come gli Egizi[152].<br />
Ma è altresì proibito nutrirsi di ulteriori specie animali. Anzitutto, degli asini domestici (non di quelli selvatici), mentre sembra che la Sunna tolleri la carne di cavallo, malgrado – al pari degli asini e dei muli – il Corano destini queste creature alla funzione del trasporto del­l’uomo[153]. È poi fatto divieto di nutrirsi di bestie selvatiche provviste di denti canini o di zanne (gatto, leone, tigre, volpe, iena, ecc.). Parimenti interdetta è l’alimentazione di uccelli rapaci (aquile, falchi, ecc.).<br />
Quanto alle bevande, è noto il divieto dell’uso del vino (in origine solo quello di derivazione dal­l’uva e dai datteri), poi esteso agli altri alcolici[154]. Svariate sono le ragioni attribuite al divieto: anzitutto, per l’annebbiamento della mente e della coscienza che può scemare o escludere la capacità di intendere e di volere, mentre per i dettami dell’I­slam è necessario che la mente e l’anima del fedele siano libere da impedimenti; inoltre, per gli eventuali danni alla salute che ne possano derivare; infine, per ragioni di ordine pubblico, onde evitare l’accen­dersi di risse cagionate dai fumi dell’alcol[155].<br />
L’Islam ammette tuttavia un rilevante temperamento al lungo elenco di divieti alimentari. Si tratta del caso in cui il fedele si trovi in stato di necessità per oltre ventiquattr’ore e per causa a lui non imputabile: il pericolo di perdere la vita lo esonera dalla proibizione di nutrirsi di sostanze non consentite, purché ciò avvenga nei limiti della sopravvivenza, evitando quindi di saziarsi con tali alimenti[156].</p>
<p><em>8. (segue): rituali e precetti alimentari cristiani</em><br />
Diversamente dalle confessioni ebraica e islamica, il cristianesimo – in particolare il cattolicesimo – non impone ai fedeli specifici precetti alimentari e, soprattutto, non distingue tra cibi e bevande leciti ed illeciti. Si è già accennato, infatti, che il Cristianesimo considera il cibo come il «frutto del lavoro dell’uomo» e un «dono di Dio», sicché non è accettabile l’esi­stenza di alimenti immondi per loro natura, come peraltro enunciato expressis verbis nel Nuovo Testamento[157]. Non esiste pertanto una normativa che prescriva il consumo di certi alimenti, né tabù in relazione al consumo di taluni cibi o bevande[158]. In pochi casi è previsto un uso rituale del cibo: il più noto e importante è l’uti­lizzo del pane e del vino durante la celebrazione eucaristica[159]. Semmai, come si vedrà, sono previsti momenti di digiuno e di astinenza, particolarmente sentiti durante il periodo della Quaresima in preparazione della Pasqua.<br />
Il credente cattolico, contrariamente ai fedeli delle altre religioni abramitiche, gode dunque di un’amplissima libertà di alimentazione e che potrebbe tradursi nei precetti: «mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio»[160].<br />
Invero, quanto al precetto “mangiare tutto”, il credo cristiano non contempla un elenco di bevande o di cibi proibiti o, al contrario, consentiti, ma neppure prevede l’ipotesi di persone pure o impure per essersi contaminate con determinati cibi; il che pone il Cristianesimo in una posizione affatto eccezionale nel quadro dei regimi alimentari confessionali: di qui l’atteg­giamento sostanzialmente critico della Chiesa cattolica nei confronti dei regimi alimentari rigorosamente vegetariani[161]. Semmai, si dà particolare enfasi a taluni cibi, perché ritenuti ricchi di significati simbolici, come il pane, il vino e l’olio[162].<br />
Non sempre valorizzato o comunque sufficientemente evidenziato è poi il precetto del “mangiare con tutti”, ossia l’aspetto della convivialità, della vita comunitaria e della condivisione del cibo. Il credente è infatti chiamato ad assumere una posizione di forte rispetto verso le altrui sensibilità, finanche alimentari: il che emerge non solo nell’inci­tamento a cibarsi di ogni cosa sia offerto «in qualunque casa entriate» o «quando entrerete in una città e vi accoglieranno»[163], ma anche nell’invi­to a «non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi»[164].<br />
Infine, il precetto “ringraziare Dio” esprime il pieno riconosci­mento e la lode verso il Padre che si prende cura della vita dei suoi figli, assicurando loro il nutrimento spirituale, ma anche materiale: ritorna così l’ele­mento del cibo inteso come dono di Dio, oltre che frutto della fatica dell’uomo[165].<br />
In conclusione, può affermarsi – con la migliore dottrina – che l’ori­gi­ne dell’ap­proccio alimentare cristiano riposa nel «più ampio rifiuto dell’e­steriorità, dell’ipo­crisia, del rispetto puramente formale della norma senza un contestuale rinnovamento interiore, senza una indispensabile conversione del cuore»[166]. È anche sotto questo profilo che va valutata la posizione cristiana in merito alle (poche) prescrizioni alimentari richieste ai fedeli, che sostanzialmente sono limitate al digiuno e all’astinenza dalla carne, ossia dall’intrattenere rapporti sessuali tra coniugi: si tratta di pratiche concepite come percorso per favorire il cammino di comunione del­l’uomo verso Dio[167] (sul punto v. infra).<br />
Come si è già anticipato, la Chiesa cattolica, pur non imponendo divieti assoluti oggettivi, prescrive tuttavia talune astensioni alimentari temporali. Paradigmatico è l’obbli­go del digiuno e dell’a­sten­sione dalle carni, che cade «tutti i venerdì del­l’anno e il mercoledì delle Ceneri o il primo giorno della Grande Quaresima […] e nel venerdì della Passione e Morte di Gesù Cristo»[168], anche se in verità ai fedeli si richiede di osservare il digiuno solo durante il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, mentre nei restanti venerdì dell’anno è (di regola) prevista la sola astensione dalla carne[169]. A ciò va aggiunto il ben più breve digiuno eucaristico[170].<br />
Rinviando alla copiosa letteratura canonistica in argomento, si ritengono sul punto necessarie solo un paio di precisazioni.<br />
In primo luogo, il digiuno cristiano dalla carne non è assoluto e reca in sé non pochi temperamenti, giacché non si estende all’utilizzo delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento anche di grasso animale, né impedisce al fedele di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, secondo le quantità e le qualità seguite dalla consuetudini locali (il precetto del digiuno è poi rivolto ai soli fedeli dai ventun’anni compiuti ai sessanta incominciati).<br />
Ma, soprattutto, da tempo si afferma che i modi più adatti per praticare l’a­stinenza e il digiuno consistono «nella privazione e comunque in una più radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo»[171]. Il tema del digiuno e dell’asti­nenza nella dottrina cattolica viene quindi da tempo ricollegato al problema della giustizia sociale e della solidale condivisione dei beni su scala nazionale e mondiale, il che porta a stigmatizzare «alcuni comportamenti che possono facilmente rendere tutti in qualche modo schiavi del superfluo e persino complici dell’ingiustizia»[172].<br />
Anche la Chiesa ortodossa[173] ribadisce che «per il cristiano, non ci sono cibi impuri. Quando non è prescritto un digiuno, non ci sono cibi proibiti»[174]. Molto sentita e rigorosa è però l’osservanza del digiuno, che anzi ne costituisce una connotazione essenziale e tipica, tanto che non manca la comminazione di pene canoniche, talvolta anche severe, in caso di violazione.<br />
Il precetto del digiuno per i cristiano-ortodossi è concepito «come preparazione per una esperienza di profonda comunione con Dio: una corretta dieta spirituale e una disciplina di digiuno vanno insieme e si rafforza a vicenda»[175]. I giorni di digiuno cadono tutti i mercoledì e venerdì dell’anno, cui si aggiungono quattro periodi canonici di digiuno: il digiuno della Grande Quaresima[176], quello della Natività[177], quello degli Apostoli[178] e della Dormizione[179].<br />
Come è noto, la Grande Quaresima (o semplicemente Quaresima) dura quaranta giorni. Al fine di temperare il passaggio dall’ordinario regime spirituale e alimentare al rigido regime quaresimale le Chiese d’Occidente e d’Orien­te intrussero fin dal IV-V secolo (con lo sviluppo del monachesimo) un intermezzo temporale tra il tempo liturgico ordinario e quello quaresimale. In Occidente detto periodo – denominato Tempo di Settuagesima – ricomprendeva le tre settimane precedenti la Quaresima; tuttavia, il rigoroso regime del digiuno si è nel tempo allentato sempre più sino alla riforma liturgica della Chiesa cattolica romana del 1967 che ne ha sancito la definitiva abolizione. Al contrario, l’Orto­dossia ha mantenuto l’antico ordinamento della Cristianità indivisa, sicché ancor oggi è previsto il digiuno nelle due domeniche introduttive della Grande Quaresima[180].<br />
Il digiuno nella Chiesa ortodossa, lungi dal comportare un’astensione totale dal cibo, richiede in chi lo osservi una serie di restrizioni alimentari, come la rinuncia (ogni mercoledì e ogni venerdì) alla carne, al pesce, alle uova, ai latticini (formaggi, burro, ecc.), all’olio e al vino, mentre sono pienamente ammessi i vegetali, i legumi, i farinacei e la frutta. Il digiuno è inoltre accompagnato dalla preghiera, essendo concepito come un aiuto spirituale che consente all’uo­mo, in tutta la sua persona (anima e corpo), di porsi in maggior contatto con Dio.<br />
È infine opportuno chiarire che il Cristianesimo – al pari dell’e­braismo e dell’i­slamismo – da secoli non propone più ovunque i medesimi simbolismi e rituali e ciò si ripercuote naturalmente anche nel rapporto con il cibo[181]. Si pensi alla scelta nutrizionale lacto-ovo-vegeta­riana, tipica della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, in cui è vietato il consumo della carne di maiale e, in generale, di animali ruminanti con zoccolo fesso[182].</p>
<p><em>9. L’incidenza delle regole alimentari confessionali nel rapporto fra il cibo e la sua distribuzione: richiami all’identificazione commerciale dei prodotti religiosamente orientati</em><br />
L’osservanza delle regole alimentari religiose profila, infine, una terza importante relazione, quella tra il cibo e la sua distribuzione, che si riconnette alla commercializzazione degli alimenti e, segnatamente, alla certificazione di conformità alle regole alimentari confessionali dei marchi apposti su determinati prodotti[183].<br />
Rinviando alle trattazioni specialistiche sull’argomento per i dovuti approfondimenti[184], in questa sede è sufficiente osservare come la produzione e la commercializzazione di alimenti in conformità alle prescrizioni religiose fa emergere l’e­sigenza di assicurare una qualche forma di certificazione di qualità che assicuri la tutela dell’affidamento dei consumatori di tali prodotti.<br />
Si pensi ai termini halal e kosher, così densi di significato sacrale e simbolico. L’inseri­mento di tali espressioni nei marchi di determinati prodotti alimentari svolge evidentemente la funzione di garanzia che tali alimenti siano conformi alle prescrizioni religiose, rispettivamente islamiche ed ebraiche. L’apposizione sul marchio di un prodotto dell’indicazione halal o kosher – e dunque il loro uso commerciale – rappresenta per il fedele la garanzia dell’esisten­za di un requisito essenziale della sua scelta alimentare. L’utilizzo di tali locuzioni, lungi dal porsi in conflitto con la sensibilità religiosa, è perciò pienamente consentito e finanche sollecitato perché funzionale al concreto esercizio del proprio credo.<br />
Sennonché, siffatta funzione di garanzia fa insorgere una serie di interrogativi.<br />
In primo luogo, non è chiaro chi a monte sia legittimato a registrare un marchio recante un simbolo o un segno religioso[185].<br />
Al riguardo, si ritiene che tale legittimazione spetti a chiunque, senza limitazioni di sorta (arg. ex art. 8, comma 3, del Codice della proprietà industriale, adottato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 10)[186]. E in effetti, sarebbe inaccettabile l’utilizzo monopolistico di un termine religioso – come halal e kosher – da parte di un singolo soggetto, ossia di colui che per primo avesse provveduto alla sua registrazione per qualificare un determinato prodotto, non foss’al­tro perché il significato generico di conformità ai precetti confessionali racchiuso in tale termine toglierebbe al marchio ogni capacità distintiva (requisito essenziale per la sua brevettabilità ex art. 13, Codice della proprietà industriale).<br />
D’altro canto, e similmente, è sempre possibile inserire in un marchio o in altro segno distintivo gli stessi simboli della fede, come la croce cristiana o la mezza luna islamica. Ebbene, anche in questa ipotesi, non è consentito costituire un’esclu­siva per descrivere un rapporto tra ciò che essi simboleggiano e il prodotto che il segno distintivo che li racchiude è destinato a contraddistinguere[187]. Sicché, se tale generalizzata legittimazione vale per i simboli della fede, a fortiori la medesima va riconosciuta all’apposizione di una terminologia religiosa sul marchio a garanzia che il prodotto contrassegnato sia stato confezionato nel rispetto delle relative norme alimentari confessionali.<br />
In secondo luogo, si è sollevato il quesito su quali siano i presupposti richiesti affinchè un marchio possa legittimamente recare un simbolo o un segno religioso.<br />
Secondo la migliore dottrina è da ritenere che – in assenza di un divieto assoluto alla registrazione di un marchio contenente un simbolo religioso e, di riflesso, la dichiarazione di conformità alle regole alimentari religiose[188] – tale possibilità sia da ammettere, tanto in funzione descrittiva, per indicare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, quanto in funzione distintiva, per differenziare sul mercato i prodotti e i servizi per cui il marchio è utilizzato: ciò in quanto il nostro legislatore ha ritenuto di mantenere un atteggiamento di non ingerenza nei confronti dell’utilizzo commerciale di segni o simboli religiosi, fatti salvi, ovviamente, la tutela penale prevista per il caso di vilipendio nonché il divieto generale di registrazione se l’ap­posi­zione di un simbolo religioso sul marchio appaia non consona[189].<br />
Ma, a livello generale, non è affatto chiaro come la mera indicazione sul marchio della conformità del prodotto alle prescrizioni religiose possa in sé assicurare il consumatore circa la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal produttore.<br />
Nel silenzio del legislatore in relazione alla fattispecie in esame, una possibile ipotesi di soluzione sarebbe quella di invocare l’art. 14 del Codice della proprietà industriale, non solo in forza del comma 1, lett. b), laddove si escludono dalla registrazione come marchi «i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi», ma anche in forza del comma 2, lett. a), laddove si prevede la decadenza dal marchio «se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per il quale è registrato».<br />
Ad ogni modo, per superare l’impasse, in dottrina si è avanzata la proposta di generalizzare l’uso di marchi collettivi confessionali[190], quale sorta di certificato di garanzia circa la conformità alle regole alimentari religiose, giacché tali marchi, per le loro caratteristiche, probabilmente appaiono gli strumenti più idonei a contemperare, da un lato, l’istanza dei fedeli di sicurezza sulla conformità dei prodotti alle regole religiose e, dall’altro, il rispetto dell’auto­nomia (costituzionalmente garantita) delle confessioni religiose[191].<br />
Questa soluzione tuttavia è stata applicata assai raramente. Paradigmatico è il caso della Union of Orthdox Jewish Congregations of America, che probabilmente è il più importante ente certificatore di prodotti kosher. In Italia, attualmente, è possibile ottenere una certificazione di conformità alle regole confessionali islamiche attraverso l’Halal Italy Authority, organismo riconosciuto a livello internazionale al rilascio di un marchio di garanzia in favore delle aziende che intendano posizionarsi nel mercato islamico per soddisfare le richieste dei consumatori di fede musulmana.</p>
<p><em>10. L’esperienza delle refezioni scolastiche quali significativi momenti di integrazione interculturale nel rapporto cibo-religione</em><br />
Come si è accennato in precedenza (v. par. 1), il pluralismo alimentare delle moderne società multiculturali mette in luce una serie di nodi problematici che emergono nella scelta delle tutele giuridico-am­ministrative delle regole alimentari confessionali, specialmente nella gestione delle strutture e degli spazi pubblici e di vita comunitaria, come le scuole, i luoghi di lavoro, gli ospedali, gli istituti di detenzione e pena, i CIE, ecc.: in tali realtà emergono, con sempre maggior visibilità, le rivendicazioni identitarie delle comunità immigrate, specie di fede islamica, in cui il proprio credo religioso costituisce un forte elemento di coesione sociale ed una possibile chiave di lettura di comportamenti e di stili di vita.<br />
Sotto questo profilo risultano particolarmente significative le esperienze delle istituzioni scolastiche, le quali – oggi più che mai – sono chiamate ad assumere un ruolo strategico nel processo evolutivo della nostra società multiculturale e pluriconfessionale, stante la loro essenziale funzione di collettori e propagatori di cultura, di valori, di tradizioni e, in generale, del senso di appartenenza ad una società politica con tutti i diritti e doveri che ne scaturiscono.<br />
Si tratta, d’altro canto, di indicazioni da tempo sollecitate dalla stessa Unione europea, sin dall’or­mai lontano Rapporto Delors, allorquando si affermava l’assoluta priorità dell’educazione alla cittadinanza al fine di diffondere tra i giovani la cultura della democrazia e, al contempo, di contribuire alla lotta contro la violenza, il razzismo, le ideologie, l’intolleranza per promuovere una cultura ed una prassi dei diritti, della pace, della libertà e della giustizia sociale[192].<br />
La scuola pubblica viene così ad assumere un ruolo di rilevanza primaria perché in essa, sempre più massicciamente, convivono e crescono bambini e ragazzi di differenti origini ed etnie e dunque con proprie culture e sensibilità da salvaguardare e finanche da valorizzare nel quotidiano svolgimento delle attività didattico-educative[193].<br />
D’altro canto, non è un caso che lo stesso termine intercultura sia stato originariamente concepito proprio in ambito pedagogico a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso per «significare l’approc­cio relazionale, e non solo multiculturale, che le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto mettere in campo per sostenere l’inte­razione fra alunni immigrati e nativi»[194].<br />
Le istituzioni scolastiche rappresentano il primo luogo di incontro delle differenze nonché di interazione e di integrazione, in cui alunni e insegnanti sono chiamati a convergere con le loro quotidiane difficoltà nel contenere gli stereotipi e i pregiudizi, che affiorano e talvolta prorompono persino quando ci si rapporta con i bambini, ossia con coloro che dovrebbero apparire come «la faccia più rassicurante e attraente» del­l’immigrazione[195].<br />
Ebbene, la salvaguardia della libertà di coscienza e religiosa nell’ambiente scolastico sollecita una serie di interrogativi – talvolta assai gravosi –, che investono la tutela dei diritti individuali della persona e gli stessi diritti collettivi: sono infatti numerose le querelles che periodicamente si ripropongono nelle aule dei tribunali amministrativi o che, comunque, il mondo scolastico si ritrova quotidianamente ad affrontare in una società sempre più multietnica e multireligiosa[196].<br />
Emblematiche sono le polemiche ricorrenti sulla presenza di simbologie religiose negli spazi scolastici, come l’espo­sizione del crocifisso[197] o del presepe, o altre esternazioni di tipo culturale, etnico o religioso, come l’uso del c.d. velo islamico[198] o di simboli religiosi sulla persona[199]. Trattasi di questioni che ripropongono il tema della laicità dello Stato, persino nei Paesi di più rigorosa fede “laicista” come la Francia, il cui ordinamento contempla – tra l’altro – il divieto espresso di esporre nei luoghi pubblici ogni simbologia di appartenenza (culturale, etnica, religiosa) che si discosti dall’im­postazio­ne tipicamente laica dello Stato d’Ol­tralpe[200].<br />
Ma, al di là di questi casi limite, assai delicati sono gli interrogativi che talvolta suscitano taluni programmi di insegnamento – come i corsi di storia, filosofia e biologia –, i cui contenuti pedagogici potrebbero essere contestati dagli studenti o dalle loro famiglie a motivo del proprio credo religioso[201]. E così pure la vexata quaestio sull’insegnamento della religione cattolica negli istituti scolastici pubblici, materia che peraltro nel tempo ha assunto una sempre più forte caratterizzazione interculturale rispetto al passato[202], ma anche i tentativi di introdurre materie nuove (alternative od opzionali) dai contenuti più marcatamente multiculturali, come la storia delle religioni[203].<br />
Potrebbero poi insorgere questioni intorno al genere degli insegnanti, qualora gli alunni o i loro genitori giudicassero con minor considerazione il corpo docente femminile sulla base di una propria concezione patriarcale della famiglia e della società. E, parallelamente, un’analoga resistenza potrebbe profilarsi – soprattutto da parte delle famiglie di fede islamica – per la promiscuità tra alunni di sesso diverso durante le lezioni di educazione fisica.<br />
Ulteriori criticità possono disvelarsi con riguardo alla distribuzione dell’ora­rio scolastico nel­l’ar­co della settimana, stante la sua tradizionale articolazione in concomitanza alle ricorrenze cristiane, tant’è che si è avanzata la proposta di conciliare (nei limiti del possibile) gli impegni scolastici con le festività proprie di altri culti, ad esempio giustificando le assenze degli alunni in occasione di certe celebrazioni religiose oppure alleggerendo il carico didattico nel mese di digiuno del Ramadan islamico, durante il quale è possibile avvertire un calo di attenzione degli studenti[204].<br />
E gli esempi potrebbero continuare a lungo.<br />
Nella scuola italiana, sempre più multietnica e multiculturale, anche la ristorazione collettiva (il c.d. servizio di refezione) può costituire un significativo momento del processo di integrazione giacché propone una tipica sfaccettatura del complesso rapporto scuola-religione, ossia quella che emerge dalla relazione cibo-religione, che richiede di assicurare ai fedeli di altre confessioni – in questo caso gli alunni e gli studenti delle scuole – l’osservanza delle proprie regole alimentari.<br />
Il dibattito sul punto è tuttora in corso e talvolta animato al punto da sfiorare toni polemici, ma ormai supportato da una molteplicità di studi e di ricerche[205].<br />
Ad ogni modo, la refezione scolastica rappresenta un’ottima occasione per risaltare la pluralità di stili di vita e di credi religiosi e, dunque, le diverse sensibilità dei soggetti fruitori del servizio, giacché le usanze alimentari di un gruppo etnico affondano le proprie radici non solo nelle convinzioni religiose e filosofiche, ma anche nei fattori climatici, economici e culturali, tipici delle comunità di appartenenza: si pensi, ad esempio, al divieto ebraico ed islamico di consumare carne suina, o al divieto induista di cibarsi di carne di vacca o all’obbligo buddista di seguire un’alimentazione rigorosamente ve­getariana.<br />
Nelle mense scolastiche emerge, ormai di regola, la necessità di garantire una pluralità di regimi alimentari che assicuri il rispetto delle differenti sensibilità religiose, ma anche di svariate motivazioni etiche e/o culturali (ad esempio, in favore dei fautori del­l’alimenta­zione vegetariana o vegana) o legate alla tutela della salute.<br />
L’attenzione per queste necessità si evince ormai chiaramente dalla stessa prassi amministrativa in materia. Al riguardo va osservato che il servizio di ristorazione scolastica è contraddistinto dalla peculiarità di ricomprendere, accanto alla mera somministrazione dei pasti, un’attività di assistenza alla persona, di cui è necessario tener conto in sede di redazione dei capitolati d’appalto, come la stessa giurisprudenza sottolinea da tempo[206]. Non solo, ma accanto alla cornice legislativa di disciplina generale delle procedure di gara per l’af­fidamento del servizio di refezione scolastica[207], da anni si moltiplica in materia una serie articolata di buone prassi amministrative codificate in linee di indirizzo o linee-guida prodotte a cascata tra i vari livelli di governo del territorio competenti in materia, peraltro integrate da analoghe direttive di matrice europea e finanche di rilievo internazionale[208].<br />
Se dunque le società multiculturali non possono trascurare il pluralismo alimentare, i rispettivi ordinamenti sono chiamati a ricercare soluzioni adeguate che assicurino un equo bilanciamento dei diritti (costituzionalmente rilevanti) in conflitto, onde ricercare un equilibrio tra l’esigenza di garantire, da un lato, l’eserci­zio dei diritti individuali di coscienza e di religione e, dall’altro, la tutela degli interessi collettivi perseguiti dalle strutture pubbliche.<br />
Nel servizio di refezione scolastica siffatto bilanciamento prende forma, in particolare, nell’alterna­tiva se sia opportuno esclu­dere sic et simpliciter i cibi vietati da certe confessioni religiose a tutti i destinatari del servizio o se non sia invece preferibile limitare tale esclusio­ne ai soli gruppi etnici interessati, a rischio però di palesare le differenze.<br />
La ricerca di una soluzione sostenibile a questo dilemma assai probabilmente va ricercata alla medesima stregua degli altri profili problematici, sopra richiamati, che parimenti disvelano il complesso rapporto scuola-religione. Si dovrà, cioè, mettere in atto ogni sforzo teso a scongiurare trattamenti discriminatori e di ghettizzazione che renderebbero vana l’idea di una società democratica aperta alla convivenza di culture diverse.<br />
Il profilo – apparentemente marginale – della ristorazione scolastica e, più precisamente, dell’e­duca­zione alimentare concorre, dunque, anch’esso alla valorizzazione delle iniziative di integrazione.<br />
A questo riguardo, va osservato che la scuola – al pari della famiglia – è il luogo istituzionalmente preposto allo svolgimento del processo educativo della persona sicché non può limitarsi a propinare programmi di educazione alimentare finalizzati alla sola crescita dei giovani e al loro stato di salute, ma è altreasì tenuta ad assicurare l’apprendimen­to del significato culturale degli alimenti e dell’a­li­men­ta­zione: in tal modo gli studenti sono messi in condizione non solo di rapportarsi alla propria storia e al proprio ambiente di vita, ma anche di maturare un percorso di integrazione e di convivenza sostenibile che passi anche attraverso la conoscenza e l’ap­prezzamen­to di alimenti tipici di altre tradizioni, etniche o religiose[209].<br />
L’educazione alle diversità alimentari costituisce un valido aiuto nel gestire il pluralismo confessionale “a tavola” perché tale azione viene sganciata da eventuali rivendicazioni identitarie fini a se stesse e che finirebbero solo per esasperare le differenze e per innalzare i muri dell’incomunicabilità; inoltre, perché attraverso questo percorso di integrazione si favorisce il contatto tra le diverse culture e l’inclusione tra gli studenti[210].<br />
Le mense scolastiche debbono perciò, nei limiti del possibile[211], assicurare il rispetto delle regole alimentari confessionali attraverso la proposizione di valide alternative ai cibi interdetti per motivi religiosi (ad esempio, sostituendo la carne di maiale con uova o legumi) o non preparati in conformità ai dettami di talune confessioni religiose. In altri termini, si tratta di predisporre menù differenziati o, quantomeno, di consentire il consumo di cibi di provenienza esterna, quindi a cura e a spese dello studente. Il tutto, evidentemente, nell’intento di allontanare la prospettiva di porre taluni alunni nell’in­cre­sciosa alternativa tra il violare le proprie convinzioni religiose e filosofiche (o della famiglia di appartenenza) o il non nutrirsi affatto.<br />
La stretta connessione tra cibo e religione gioca dunque un ruolo rilevante nel­l’or­ga­nizzazione della mensa scolastica, che può così assurgere a luogo di incontro – e non già di scontro – culturale, politico e religioso in cui far convergere culture anche assai diverse, ma che, ritrovandosi sedute ad un medesimo tavolo, meritano, per quanto possibile, di essere tutelate e valorizzate in pari misura[212].</p>
<p><em>11. Riflessioni conclusive</em><br />
La disamina delle principali regole alimentari religiose, riportata nei paragrafi precedenti, ha messo in luce il ruolo essenziale assunto dal fattore etico e religioso, che – specialmente in ben precisi ambiti confessionali, come quello islamico – non di rado, oltre a confondersi e a mescolarsi con consuetudini e tradizioni locali e con antiche usanze culinarie di altre comunità, si intreccia con la necessità di assicurare l’esistenza della vita umana e di preservare l’ordine interno alla comunità.<br />
Nel corso dell’esposizione è altresì emerso come gli (ancora sporadici) interventi normativi incidenti sulle regole alimentari confessionali lascino intravedere un, sia pur lento, interesse del nostro legislatore per la materia in esame.<br />
A questo proposito va osservato che il nostro ordinamento tende ormai ad estendere l’i­ni­ziale attenzione per le scelte alimentari di talune confessioni religiose sino ad ammettere un più generalizzato riconoscimento del diritto di ogni credente di conformarsi alle proprie scelte alimentari perché ciò costituisce una chiara manifestazione dell’esercizio della libertà religiosa costituzionalmente garantita. Tuttavia, in sede applicativa tale posizione non di rado nei fatti si è tradotta in mere enunciazioni di principio, accresciutesi specialmente negli ultimi anni quando la grave crisi finanziaria ha costretto il nostro legislatore ad abbassare i livelli di welfare State assicurati sino a non molto tempo fa.<br />
Ma è possibile osservare un’altra tendenza che contraddistingue il modus operandi del legislatore. Il riferimento è alla molteplicità di strumenti normativi messi in atto nella subiecta materia: infatti, a seconda delle circostanze, si è fatto ricorso al recepimento di direttive europee (come nel caso della macellazione rituale), alle usuali leggi (c.d. atipiche) di approvazione delle intese raggiunte con le confessioni di minoranza (v. art. 8 Cost.), ad accordi ed intese conclusi tra istituzioni locali e talune confessioni religiose, a regolamenti ministeriali, a programmi di settore, non disdegnando finanche il rilascio di meri pareri. Il che appare piuttosto singolare, atteso che la materia in esame potrebbe ben più agevolmente essere interamente (ed organicamente) disciplinata a livello pattizio, ed anzi ciò dovrebbe essere il percorso ordinario da seguire alla luce del dettato costituzionale.<br />
Ad ogni buon conto, è indubbio che la natura religiosa delle norme alimentari confessionali imponga puntuali interventi del legislatore, nonostante di primo acchito il tema possa apparire piuttosto marginale: invero, una mancata regolamentazione della materia aprirebbe un vulnus di ordine costituzionale, soprattutto qualora siffatto vuoto normativo coinvolga la somministrazione di alimenti e di bevande in strutture chiuse (come le carceri e i CIE) o ad esse assimilabili (come gli ospedali, le scuole e i luoghi di lavoro, vieppiù in ambito pubblico).<br />
La complessità e la varietà delle regole alimentari di ciascuna confessione religiosa rende invero oltremodo complesso il compito del legislatore di bilanciare diritti e libertà costituzionalmente rilevanti.<br />
Sotto questo profilo, ogni intervento normativo teso al potenziamento della libertà religiosa va senz’altro incoraggiato, essendo non solo legittimo ed opportuno, ma finanche doveroso; e tra questi interventi va ascritta anche la piena facoltà di scelta alimentare secondo i dettami religiosi, soprattutto ogniqualvolta il fedele si ritrovi ad operare o a vivere in istituzioni chiuse o assimilabili.<br />
In sede di formulazione normativa il legislatore è chiamato ad assicurare il rispetto del principio di uguaglianza sicché la disciplina normativa che ne scaturisce deve essere sufficientemente supportata dai requisiti di generalità ed astrattezza. Qualora, al contrario, si disponesse un trattamento di favore per una confessione religiosa (o per alcune soltanto), tale scelta, pur apparendo conforme all’art. 19 Cost., colliderebbe con il principio di uguaglianza “formale” di cui all’art. 3 Cost., stante la discriminazione alla rovescia messa in atto nei riguardi delle confessioni religiose escluse[213].<br />
In conclusione, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, appare preferibile che, in futuro, la regolamentazione delle norme alimentari confessionali si “innesti” in una legge generale sulla libertà religiosa, la quale – sulla base degli accordi raggiunti in sede di Concordato con la Santa Sede e di intesa con le varie confessioni acattoliche – contenga anche la formulazione di un “catalogo” di regole alimentari in grado di coniugare e di bilanciare il pieno rispetto della libertà religiosa e del principio della parità di trattamento senza distinzioni fondate su asserite motivazioni religiose[214].<br />
Il tutto, ovviamente, nei limiti del possibile e sostenibile. Come già altrove si è rilevato[215], è oggettivamente impossibile accogliere (e, quindi, tutelare) sic et simpliciter ogni singola regola alimentare religiosa, giacché ciò costringerebbe il legislatore (e le autorità amministrative) a porsi nella difficile situazione di operare esclusioni dettate da scelte discrezionali in base a criteri di opportunità, che non competono loro, stante la piena auto­nomia e libertà – costituzionalmente garantite – delle singole confessioni religiose.<br />
Appare perciò quanto mai necessario incrementare il raggiungimento di intese con le confessioni religiose interessate: è infatti proprio in sede di elaborazione delle norme pattizie – da trasporre nel tessuto normativo di una futura legge sulla libertà religiosa – che sarà possibile assicurare in concreto l’eser­cizio del diritto al rispetto delle norme alimentari confessionali, con riferimento non solo alle singole regole di cui si richiede l’osservanza, ma anche in merito ad aspetti “collaterali”, come l’individua­zione dei soggetti confessionali coinvolti (ad esempio, in sede di controlli sulla produzione e la distribuzione) oppure l’eventuale attribuzione di un marchio. Verrebbe così assicurata una sintesi tra il dovere del legislatore di intervenire in materia e la necessità di formulare un tessuto normativo rispettoso del principio, costituzionalmente garantito, di distinzione degli ordini e di autonomia confessionale.</p>
<p>* Il presente contributo si colloca nell’ambito della ricerca interdisciplinare dal titolo «Politiche di contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia», svolta presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Roberta Lombardi.</p>
<p>[1] È nota la difficoltà di definire in ambito giuridico concetti quali inclusione, integrazione, intercultura, multiculturalismo, ecc., ampiamente utilizzati e dati per assodati in altre scienze sociali (sociologia, antropologia, psicologia, pedagogia, filosofia politica, ecc.), alle quali è giocoforza necessario attingere in prima battuta. In ambito metagiuridico, si vedano a livello introduttivo gli scritti di A. Ferrara, voce Multiculturalismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di ), Dizionario di politica, Torino, 2004, 599 ss., di C. Taylor, La politica del riconoscimento, in J. Habermas, C. Taylor (a cura di), Multiculturalismo, Milano, 2003, 52 ss. e di E. Colombo, Le società multiculturali, Roma, 2002. Per una ricostruzione in chiave giuridica di queste espressioni e, in particolare, per una differenziazione tra i concetti di interculturalità e multiculturalità, cfr. ex multis: P. Consorti, Diritto e religione, Bari-Roma, 2014, 248 ss.; Id., Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa, 2013; C. Cardia, Immigrazione e multiculturalità, in Iustitia, 2011, 27 ss.; R. Medda Windischer, Nuove minoranze &#8211; Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale, Padova, 2010; M. Ricca, Oltre Babele – Codici per una democrazia interculturale, Bari, 2008; Id., Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale, Soveria Mannelli, 2008; E. Ceccherini, voce Multiculturalismo (Dir. comp.), in Digesto Disc. Pubbl., Agg. 2008, 486 ss.;  G. Palombarini, La difficile società multietnica, in Dir., immigr. e cittadinanza, 2008, (3), 17 ss.; N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Bologna, 2006; M.L. Lanzillo, Multiculturalismo, Bari-Roma, 2006; V. Baldini (a cura di), Multiculturalismo, Padova, 2003; S. Maffettone, Liberalismo, multiculturalismo e diritti umani, in E. Caniglia, A. Spreafico (a cura di), Multiculturalismo o comunitarismo?, Roma, 2003, 201 ss.</p>
<p>[2] Per una disamina di questa trasformazione, culturale e giuridica, si vedano: F. Garelli, L’Italia cattolica nell’e­poca del pluralismo, Bologna, 2006; S. Allievi, G. Guzzardi, C. Prandi, F. Garelli, G. Guizzardi, E. Pace (a cura di), Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani, Bologna, 2003; R. De Vita, F. Berti (a cura di), Pluralismo religioso e convivenza multiculturale. Un dialogo necessario, Milano, 2003; A. Abdallah, R. Sorgo, Religioni ieri e oggi, Milano, 2000; V. Cesareo, R. Cipriani, F. Garelli, C. Lanzetti, G. Rovati, La religiosità in Italia, Milano, 1995.</p>
<p>[3] Così, Consorti, Diritto e religione, cit., 248. Nell’ambito della vasta dottrina sul delicato rapporto tra diritto, religione e profili etici connessi al fenomeno migra­torio, cfr., ex multis: A.C. Amato Mangiameli (a cura di), Diritto e religione. Tra immigrazione e integrazione, Ariccia, 2013; B. Perrone, Per la comprensione del fenomeno migratorio, in AA.VV., Immigrazione e diritti della persona, in Iustitia, 2011, 23 ss.; F. Macioce, Immigrazione: problemi etici e giuridici, ivi, 49 ss.; G. Toscano, Il Mediterraneo, la cittadinanza, i diritti umani, in Quest. giustizia, 2010, 173 ss.; S. Senese, Globalizzazione e diritti umani, ivi, 133 ss.; AA.VV., Il diritto di fronte alle sfide dell’immigra­zione &#8211; Riflessioni e testimonianze sociologiche e filosofiche su diritti di cittadinanza, controllo sociale e devianze, identità e multiculturalismo, differenze e oppressioni (atti del convegno dedicato ai problemi dell’immigrazione, Bari e Trani, 24 e 25 giugno 2005), in Sociologia dir., 2006, (3), 5 ss.; R. De Vita, F. Berti, L. Nasi (a cura di), Identità multiculturale e multireligiosa. La costruzione di una cittadinanza pluralistica, Milano, 2004; R. Bortolone, Temi e valori delle religioni, Firenze, 2003.</p>
<p>[4] Sulla complessa interrelazione tra cibo e religione è essenziale la lettura dei seguenti contributi: M.C. Giorda, S. Hejazi, Nutrire l’ani­ma. Religioni in cucina, Cantalupa, 2015; E. Ceva (a cura di), Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti, in Notizie di Politeia: rivista di etica e scelte pubbliche, (114), 2014; L. Bossi, M. Giorda, E. Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, I Report, Torino, 2013; A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tricase (Le), 2010; F. Neresini, V. Rettore, Cibo, cultura e identità, Roma, 2008; M. Salani, A tavola con le religioni, Bologna, 2007; O. Marchisio (a cura di), Religione come cibo e cibo come religione, Milano, 2004; A. Cipriani, Tradizioni alimentari e cultura, Pistoia, 2002.</p>
<p>[5] Sul c.d. pluralismo alimentare, si rinvia in particolare ad A.G. Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 19 ss., nonché ai contributi di E. Ceva, Il pluralismo alimentare come problema filosofico, di C. Testino, Pluralismo alimentare e giustificazione pubblica, e di C. Del Bò, Regole alimentari religiose e laicità dello Stato, aditi nel volume a cura di Ceva, Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti, cit.</p>
<p>[6] Sulle criticità connesse alla convivenza con la comunità islamica, si vedano, ex plurimis: M. Aletti, G. Rossi, Identità religiosa, pluralismo, fondamentalismo, 2004, Torino; J. Goody, Islam ed Europa, Milano, 2004, nonché quanto si dirà a proposito delle regole alimentari islamiche (v. infra, paragrafo 7).</p>
<p>[7] Sull’autonomia dallo Stato delle confessioni religiose, cfr. ex plurimis: C.A. Ciampi, La libertà delle minoranze religiose, a cura di F.P. Casavola, G. Long, F. Margiotta Broglio, Bologna, 2009; B. Randazzo, Diversi ed uguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Milano, 2008; G. Cioppi, Tra uguaglianza e libertà: contribuito ad una disciplina giuridica del fenomeno religioso, Napoli, 1999.</p>
<p>[8] Così, ancora, Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, cit., 25.</p>
<p>[9] Sui principi di uguaglianza e di non discriminazione in ambito confessionale, si vedano, ex multis: N. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, in R. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 59 ss.; N. Fiorita, Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e l’eteroge­nesi dei fini, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, (2), 361 ss.; P. Chieco, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in Riv. it. dir. lavoro, 2002, (1), 75 ss.</p>
<p>[10] Sulla tutela della libertà religiosa (e di coscienza) nell’ambito della CEDU, si rimanda a C. Morviducci, La protezione internazionale della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa, in S. Ferrari, T. Scovazzi (a cura di), La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali, 1988, 43 ss. nonché il sempre valido F. Margiotta Broglio, La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Milano, 1967, spec. 49 ss. Per una rassegna degli atti internazionali in materia di libertà religiosa, si veda M. Scalabrino (a cura di), International Code on Religious Freedom, Leuveen, Peeters, 2003. Infine, per un raffronto tra il quadro normativo, ampiamente garantistico, ex art 19 Cost. e il vecchio regime dell’epoca fascista di cui alla l. 24 giugno 1929, n. 1159, si rimanda ad A.G. Chizzoniti, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro (a cura di), Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela delle libertà, Torino, 2007, 34 ss.</p>
<p>[11] Al riguardo si vedano il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull’ordi­namento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), recante le tabelle vittuarie, approvate con apposito decreto ministeriale, per il quale si deve «anche tener conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose» (art. 11, comma 4) nonché l’allegato (punto 2.18) del d.P.R. 13 maggio 2005, recante «Approvazione del do­cumento programmatico relativo alla politica dell’immigrazio­ne e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006».</p>
<p>[12] Sui centri di identificazione ed espulsione, cfr. V. Gaffuri, La regolamentazione dei centri di identificazione ed espulsione spetta alla competenza esclusiva del legislatore statale, in Nuova giur. ligure, 2010, (2), 98 ss.; C. Danisi, Venti anni di prevenzione della tortura in Europa: il Cpt e la protezione dei migranti, in Dir., immigr. e cittadinanza, 2010, (3), 59 ss.; C.F. Ferrajoli, Un rifugio senza libertà &#8211; Il trattenimento del richiedente asilo nei centri di identificazione, in Politica del diritto, 2007, 175 ss.; L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (irrazionalità del sistema e alternative possibili), in Dir., immigraz. e cittadinanza, 2000, (2), 11 ss.</p>
<p>[13] È la condivisibile opinione di Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, cit., 24, nt. 14.</p>
<p>[14] Il parere è pubblicato in www.governo.it/bioetica/. Il Comitato nazionale per la bioetica era peraltro già intervenuto sul complesso rapporto tra alimentazione e religione con un precedente parere approvato il 19 settembre 2003 dal titolo «Macellazioni rituali e sofferenza animale», sempre pubblicato in www.governo.it/bioetica/.</p>
<p>[15] Così, Comitato Nazionale per la Bioetica, Alimentazione differenzia e interculturalità. Orientamenti bioetici, cit., 2.</p>
<p>[16] Sul punto, sempre il Comitato Nazionale per la Bioetica, cit., 2 s., chiarisce che «È evidente che un’immo­tivata avversione ad un determinato cibo non è una ragione sufficiente per richiedere un “menù” differenziato alla mensa di un’istituzione pubblica; maggior fondamento avrebbe una richie­sta basata su una tradizione alimentare determinata dalla provenienza etnica o geografica, che costituisce potenzialmente un elemento di ricchezza per l’intera comunità e ancora più pregnante è il caso delle prescrizioni alimentari fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l’adesio­ne personale e profonda ad una visione della vita e del mondo. Ciascuna di queste ipotesi richiede considerazione e trattamento differenziato».</p>
<p>[17] In tal senso, E. Vitali, A.G. Chizzoniti, Manuale breve di diritto ecclesiastico, Milano, 2011, 56 ss. Sul tema della libertà religiosa e della libertà di coscienza, si veda il sempre valido G. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, Milano, 1957, ristampato con il medesimo titolo a cura di Cocucci editore, Bari, 2007, in cui, fra l’altro, si evidenzia come le espressioni libertà di religione e libertà di coscienza non siano più intercambiabili come nel passato: mentre infatti un tempo, anche non molto risalente, le due espressioni erano, almeno in parte, coincidenti e sovrapponibili, oggi esprimono concetti diversi, essendo ormai pacifica la sussistenza di una coscienza non necessariamente qualificabile in senso meramente religioso. Sul punto, G. Dalla Torre, Libertà di coscienza e di religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2008, 4, precisa inoltre che, a ben vedere, «neppure l’espressione “libertà religiosa”, di per sé, ricorre, letteralmente, nel testo costituzionale, giacché l’art. 19 Cost. parla di libertà di professione, propaganda e culto in materia religiosa, mentre il primo comma dell’art. 8 Cost. si limita a dire che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge. Ma il riferimento alla libertà religiosa è chiaro e tale è sempre stato inteso».</p>
<p>[18] Così, conformemente, Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, cit., 29.</p>
<p>[19] È quanto emerge dalla migliore dottrina in materia, già richiamata nella precedente nota 4.</p>
<p>[20] La preghiera del Padre Nostro, riportata nel Nuovo Testamento in due differenti versioni (Mt VI, 9-13 e Lc XI, 2-4), ripropone in entrambi i casi l’identica invocazione «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». I richiami biblici, anche in seguito indicati, sono tratti da La Sacra Bibbia della CEI.</p>
<p>[21] Al fedele è spesso imposta una preghiera di ringraziamento a Dio – e dunque un’azione di lode e benedizione – per il cibo posto sulla tavola. Tale pratica è presente nell’induismo, che prescrive di preparare il pasto con devozione per Dio (c.d. prasada) nonché di recitare formule di ringraziamento (puja) prima di consumare cibi e bevande. Oltre agli ebrei («Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della buona terra che ti avrà dato»: Dt. VIII, 10), analogo precetto è imposto ai cristiani, atteso che il Nuovo Testamento testimonia come Gesù fosse solito pregare prima di accostarsi al cibo (ad esempio, nell’episodio della moltiplicazione dei pani: «Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione»: Mc. VI, 41), pratica mantenuta nella Chiesa primitiva (At. II, 46-47: «spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio»). Anche l’Islam prescrive una preghiera di ringraziamento prima dei pasti, ad esempio, nella Sura VI, 121, allorché si afferma: «Non cibatevi di ciò su cui non è stato invocato il nome di Dio, sarebbe cosa ingiusta, sicuramente». Si precisa che i passi del Corano citati nel presente contributo sono tratti da H. Piccardo (a cura di), Il Corano. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso, traduzione interpretativa in italiano, consultabile liberamente anche nel sito www.corano.it/corano.html. Sul punto, cfr. Bossi-Gior­da-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 11.</p>
<p>[22] Così, A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini, Introduzione, in Id (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 7. Si veda anche il recente convegno tenutosi il 17 settembre 2015 nell’Univer­sità statale di Milano dal titolo, appunto, «Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione, nonché il volume, già richiamato, Giorda-Hejazi, Nutrire l’anima. Religioni in cucina, cit.</p>
<p>[23] Così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 8.</p>
<p>[24] In tal senso, Chizzoniti-Tallacchini, Introduzione, cit., 7. Sul cibo inteso come variabile che concorre a definire i valori di una cultura, si veda M. Montanari, Il cibo come cultura, Roma-Bari, 2008, nonché Id., La fame e l’abbon­danza. Storia dell’alimentazione, Roma-Bari, 2008. Sul cibo inteso come elemento strutturante l’or­ganizza­zio­ne sociale e di cui le prescrizioni alimentari religiose ne sono un’espressione, cfr. M. Jones, Il pranzo della festa. Una storia dell’alimentazione in undici banchetti, Milano, 2009, nonché J.P. Poulain, Alimentazione, cultura e società, Bologna, 2008.</p>
<p>[25] In tal senso, L. De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica, in Chizzoniti-Tallac­chini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 48; Salani, A tavola con le religioni, cit., passim; Marchisio, Religione come cibo e cibo come religione, cit., passim.</p>
<p>[26] De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica, cit., 48 s.</p>
<p>[27] Ci si riferisce al noto divieto di assumere il vino, e bevande alcoliche in generale, imposto dal credo islamico, su cui v. infra. Il vino, pertanto, segna una linea di confine tra l’Islam e le altre due religioni monoteiste: così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 11.</p>
<p>[28] È quanto emerge dai più recenti studi archeologici, come quelli condotti da Patrick Edward McGovern, studioso delle origini del vino antico ed esperto nel campo della c.d. archeologia biomolecolare: sul punto, si veda P.E. McGovern, Ancient Wine: The Search for the Origins of Viniculture, Princeton University, 2003.</p>
<p>[29] Ad esempio, Sant’Agostino nelle celebri Confessioni riporta l’usanza, allora diffusa nel nord Africa e praticata da sua madre, S. Monica, di recarsi al sepolcro dei santi per portare focacce, pane e vino; tradizione che, peraltro, rievocava il rituale del refrigerium, consistente nel consumo del pasto sulle tombe di antenati e parenti, per “rinfrescare” la memoria del morto: così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 10.</p>
<p>[30] Così, così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 11.</p>
<p>[31] Così, Gen IX, 20.</p>
<p>[32] Così, Is V, 1-7 e LXIII, 1-6.</p>
<p>[33] Si rimanda alla lettura di Mt XXVI, 26-29, Mc XIV, 22-25 e Lc XXII, 14-20.</p>
<p>[34] Si veda Gv XV, 1-8: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto […]».</p>
<p>[35] Si tratta di M. Gimbutas, The language of the Goddess, 1989 (trad. it., Il linguaggio della dea: mito e culto della Dea madre nell’Europa neolitica, Venezia, 2000).</p>
<p>[36] Un significativo collegamento tra il culto della Vergine e il pane si ritrova nelle vicende legate ad una presunta apparizione mariana, da cui è scaturita la costruzione del Santuario di Notre-Dame de Garaison, eretto nel 1540 nella località di Monléon-Magnoac nel dipartimento francese degli Alti Pirenei, non molto distante dal ben più celebre Santuario di Lourdes.</p>
<p>[37] Il culto della Madonna del Pane è molto sentito in talune località della provincia di Lecce, specialmente nella cittadina salentina di Novoli.</p>
<p>[38] Sul punto, si veda lo studio dell’an­tropologo scozzese nonché storico delle religioni J. G. Frazer, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Torino, 1973, vol. II, 633 ss.</p>
<p>[39] Come riportato in Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 10, il pane, già alimento spirituale della città dei morti nel mondo classico, «è il corpo di Cristo, il viatico che è offerto a chi affronta il viaggio nell’aldilà, a chi deve entrare nel regno dei salvati e che sostituisce la moneta che deve essere pagata a Caronte affinché traghetti i morti nell’aldilà; Cristo è divenuto il garante del trapasso salvifico. Esso è alimento carico di significato sacrale; nel cattolicesimo, è accolta l’idea che sia il pane azzimo (Esodo 13, 6-7) non lievitato, tipico della tradizione ebraica, l’ostia dell’eucaristia».</p>
<p>[40] Per un’ampia ricostruzione sull’uso dell’olio d’oliva nel campo della cosmesi presso gli antichi popoli del Mediterraneo e, segnatamente, nell’antica Grecia, si veda M.R. Belgiorno (a cura di), I Profumi di Afrodite e il segreto dell’Olio, Roma, 2007.</p>
<p>[41] Sull’utilizzazione dell’olio per la filatura e la tessitura, cfr. ancora Belgiorno (a cura di), I Profumi di Afrodite e il segreto dell’Olio, cit., 17 ss., con la bibliografia ivi indicata.</p>
<p>[42] Così, Gen VIII, 11.</p>
<p>[43] Così, Mc XIV, 26-42, Mt XXVI, 36 e, indirettamente, Gv XVIII, 1-2.</p>
<p>[44] La Torah è la parte dell’Antico Testamento che racchiude i cinque libri del Pentateuco.</p>
<p>[45] Kasherut è un’espressione ebraica traducibile con i termini adatto, appropriato, giusto e che vale a significare tutto ciò che è conforme alle prescrizioni alimentari religiose.</p>
<p>[46] Sul reciproco rapporto di influenza tra nutrizione e alimentazione, da un lato, e sfera del sacro e della religione, dall’altro, in una prospettiva sociologica e antropologica, ma con ampi richiami alla storia delle religioni, si vedano gli studi di R. Cipriani, L.M. Lombardi Satriani, Il cibo e il sacro, Roma, 2013, e di M. Harris, Cannibali e re. Le origini delle culture, Milano, 2007 (oltre a Id., Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, Torino, 2006).</p>
<p>[47] Sul punto, si veda U. Eco, Stare insieme per pregare oppure pregare per stare insieme, in L’E­spresso, n. 38, 23 settembre 1999, 218.</p>
<p>[48] Così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 5 s.</p>
<p>[49] Ibidem.</p>
<p>[50] M.C. Giorda, E. Messina (a cura di), Pluralismi alimentari a Torino, liberamente consultabile nel sito internet http://www.politichepiemonte.it/site/images/stories/Pdf_archivio/36_PolitichePiemonte_rivista.pdf, 3.</p>
<p>[51] Sui concetti di laicità e di laicismo, cfr., ex multis: V. Zanone, voce Laicismo, in Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 1999, 54 ss.; R. Coppola, L. Troccoli (a cura di), Minoranze, laicità, fattore religioso, Bari, 1997; C. Cardia, voce Stato laico, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 875 ss.; N. Morra, voce Laicismo, in Noviss. Dig. it, vol. IX, Torino, 1963, 437 ss., oltre alle riflessioni di P. Ostellino, Se il laicismo diventa la religione di Stato, in Corriere della Sera, 4 settembre 2004. Per una riflessione sugli intrecci tra religione e democrazia, laica e pluralista, cfr., ex multis: G. Casuscelli, Le laicità e le democrazie: la laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana, in Quad. dir. pol. eccl., (1), 2007, 169 ss.; C. Cardia, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, Milano, 2007; S. Ceccanti, Laicità e istituzioni democratiche, in G. Boniolo (a cura di), Laicità. Una geografia delle nostre radici, Torino, 2006, 27 ss.; G. Dalla Torre, Lessico della laicità, Milano, 2003; M. Cangiotti, Modelli di religione civile, Brescia, 2002; F. Riva, M. Rizzi, La politica e la religione, Roma, 2001; E. Gentile, Le religioni della politica. Fra de­mo­crazie e totalitarismi, Roma-Bari, 2001; G.E. Rusconi,  Possiamo fare a meno di una religione civile?, Roma-Bari, 1999. Nell’ambito della sterminata dottrina sul principio supremo di laicità dello Stato, anche alla luce della “rilettura” offerta dalla celebre Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203, e della vasta giurisprudenza che ne è seguita (cfr. Corte cost., nn. 259/1990; 13/1991; 421/1993; 149/1995; 440/1995; 178/1996; 334/1996; 329/1997; 508/2000; 329/2001; 34/2002; 213/2002; 327/2002; 290/2002; 195/2003; 389/2004; 168/2005, ecc.), si vedano i seguenti contributi: C. Rolla (a cura di), Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale, Napoli, 2009; P. Stefanì, La laicità nell’e­sperienza giuridica dello Stato, Bari, 2007; N. Colaianni, La fine del confessionismo e la laicità dello Stato (il ruolo della Corte costituzionale e della dottrina), in Politica del diritto, (1), 2009, 45 ss.; Id., Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Bologna, 2006. Per un richiamo storico riferito al dibattito in seno al­l’Assemblea costituente sul principio di laicità, si rinvia a G. Long, Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente, Bologna, 1990. Infine, in ordine al principio di laicità nell’ordinamento europeo, si veda M. Ventura, La laicità dell’Unione europea. Diritti, mercato, religione, Torino, 2001.</p>
<p>[52] Così, V. Sirtori (a cura di), Dizionario dell’ebraismo, Cernusco, 1997, ad vocem Mizwot. Per una puntuale definizione dei termini kasher e taref, cfr.: A. Green, Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica, Firenze, 2002, 126 s.; E. Loewenthal, Ebraismo, storia, dottrina, diffusione, Rimini, 1998, 120 ss. Per i necessari richiami bibliografici sulle prescrizioni alimentari ebraiche, si rinvia ai paragrafi successivi.</p>
<p>[53] Sul concetto di “santità” nella tradizione ebraica si veda D. Lattes, Aspetti e problemi dell’e­braismo, Roma, 1980, spec. 265 ss.</p>
<p>[54] In tal senso, S. Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, in Chizzoniti-Tallac­chini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 87.</p>
<p>[55] Così R. Di Segni, Guida alle regole alimentari ebraiche, a cura dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia, Roma, 1996-5756, 14.</p>
<p>[56] In Italia si veda, ad esempio, il testo a cura di G. Piperno Besso, D. Cohenca, Mangio kashèr. Le regole alimentari spiegate ai ragazzi, Milano, 2006-5766.</p>
<p>[57] Sulla funzione della preghiera di ringraziamento, si rimanda alla precedente nota 3.</p>
<p>[58] Così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 7, per cui la commensalità può definirsi come «una comunione religiosa capace di rinsaldare quotidianamente la società nel suo complesso», stante il carattere socialmente rilevante della nutrizione e l’aspetto rituale della condivisione del cibo (ivi, 6).</p>
<p>[59] Su questo elemento si veda D. Limentani Pavoncello, Mangiare kasher e la cucina ebraico-romanesca, in C. Rendina (a cura di), Dal ghetto alla città. Il quartiere ebraico di Roma e le sue attività commerciali, Roma, 2003, 163 ss.</p>
<p>[60] Mentre il Corano è la parola di Dio manifestatasi attraverso l’opera profetica di Muhammad, la Sunna (lett. consuetudine, abitudine) è un testo composto alcuni secoli dopo la morte di Maometto sulla base dei racconti tramandati verbalmente da soggetti degni di fede. Poiché la Summa raccoglie i comportamenti tenuti dal Profeta in svariate occasioni, essa rappresenta per il fedele islamico una sorta di codice di comportamento nonché di chiave interpretativa sulla liceità delle fattispecie non previste espressamente dal Corano. La Sunna per importanza è la seconda fonte giuridica islamica dopo il Corano e, insieme a quest’ultimo, compone la c.d. Sharia.</p>
<p>[61] Per i necessari richiami bibliografici sulle prescrizioni alimentari islamiche, si rinvia ai paragrafi successivi.</p>
<p>[62] Per una disamina del diritto islamico, si vedano F. Castro, voce Diritto musulmano, in Enc. giuridica, XI, 1989, e, più recentemente, M. Papa, Paesi musulmani, in A. Diurni, Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, Milano, 2008, 217 ss. Sul rapporto tra diritto ed etica nell’Islam, si rimanda a G.M. Piccinelli, La dimensione etica del diritto musulmano dei contratti classico e contemporaneo, in Roma-America Latina, VII, 1999, spec. 249 ss.</p>
<p>[63] È infatti enunciato: «Sorga tra voi una comunità che inviti al bene, raccomandi le buone consuetudini e proibisca ciò che è riprovevole. Ecco coloro che prospereranno» (Sura III, 104).</p>
<p>[64] Così, Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 65.</p>
<p>[65] Si veda il successivo paragrafo 8, con i relativi richiami biblici e dottrinali sul punto.</p>
<p>[66] Così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 8.</p>
<p>[67] Sul c.d. pluralismo alimentare, si rimanda alla bibliografia indicata alla nota 5 del presente contributo.</p>
<p>[68] Così, Testino, Pluralismo alimentare e giustificazione pubblica, cit., 20.</p>
<p>[69] Ibidem.</p>
<p>[70] Sul punto, si rimanda in particolare a Salani, A tavola con le religioni, cit., passim.</p>
<p>[71] Secondo Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 8, il cibo è un elemento culturale e, come tale, «è parte dell’amalgama di simboli che costruiscono ogni sistema culturale», sicché «i significati veicolati dal cibo contribuiscono a rappresentare e istituzionalizzare i valori e le credenze di una determinata cultura».</p>
<p>[72] Per una lettura politica, economica e sociale delle principali religioni abramitiche, si rimanda a P. Simonot, Il mercato di Dio. La matrice economica dell’ebraismo, cristianesimo, islam, Roma, 2010. Si vedano altresì, ma con riferimento alla sola confessione ebraica, le riflessioni critiche di R. Di Segni, Le interpretazioni economiche delle regole alimentari ebraiche nell’esegesi classica e nel dibattito contemporaneo, in Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Ita­lia, 1997, (1), 211 ss.</p>
<p>[73] Così, Harris, Cannibali e re. Le origini delle culture, cit., 153. Secondo questo A., «le religioni sono generalmente mutate per conformarsi alle esigenze di riduzione dei costi e massimizzazione dei benefici nella lotta per impedire la caduta dei livelli di vita, viceversa, casi in cui i sistemi di produzione si sono trasformati per conformarsi alle esigenze di mutati sistemi religiosi, indipendentemente da considerazioni di costi e benefici, non esistono o sono estremamente rari». Sulla stessa linea v. ancora Harris, Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, cit., passim. Per una critica a questa impostazione, cfr. F.J. Simoons, Non mangerai di questa carne, Milano, 1991.</p>
<p>[74] Così, Testino, Pluralismo alimentare e giustificazione pubblica, cit., 16.</p>
<p>[75] Classificazione proposta da Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, in Chizzoniti-Tallac­chini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 20 s., e ripresa da Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 7.</p>
<p>[76] In tal senso, ancora Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, cit., 22.</p>
<p>[77] Si rinvia, a livello normativo, alle seguenti fonti normative: il regolamento CE n. 853/2004 e s.m.i. recante la normativa sanitaria europea in materia di macellazione degli animali; il regolamento CE n. 854/2004 e s.m.i. sui relativi controlli sanitari; il regolamento 2009/1099/UE, 24 settembre 2009, sulla protezione degli animali al momento dell’abbattimento (in vigore dal 2013), nonché all’art. 4, l. 2 agosto 1978, n. 439, di recepimento della direttiva 74/577/CEE, 18 novembre 1974, sull’obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione, e al conseguente d.m. 11 giugno 1980, recante «Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico». Per una introduzione sulla macellazione rituale, oltre a Chizzoniti, Tutela della diversità: cibo, diritto, religione, cit., 33 ss., cfr. R. Bottoni, La macellazione rituale nell’Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., spec. 230 ss., nonché P. Lerner, A.M. Rabello (a cura di), Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze, Padova, 2010.</p>
<p>[78] Sui profili etici connessi alle sofferenze inflitte all’animale macellato, oltre all’approfondita ricerca del Comitato Nazionale per la Bioetica, Macellazioni rituali e sofferenze animali, 19 settembre 2003, consultabile nel sito internet http://www.governo.it/bioetica/pdf/55.pdf, si vedano: F. Zuolo, Benessere animale e macellazione rituale: tutela degli animali o rispetto per la concezione del bene animalista?, in Ceva (a cura di), Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti, cit., 109 ss.; F. Ferraro, I problemi di macellazione rituale: un’etica utilitaristica per le istanze animaliste, ivi., 126 ss.; N. Fiorita, Scuola pubblica e religioni, Tricase, 2012, spec. 79 ss.; D. Fonda, Benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., spec. 230 ss.; P. Fossati, La macellazione rituale, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 261 ss.; V.G. Vignoli, La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico (Legislazione italiana e Convenzioni internazionali), in Riv. diritto agrario, 1986, (I), 746 ss.. Quanto all’attenzione suscitata dalla macellazione rituale negli organi di informazione: si vedano ex multis B. Marchese, Carne Halal nelle scuole, Revecca: “Vogliamo integrare non allontanare”, in www.cittàdellaspezia.com, 4 luglio 2014, e in S.A., Carne halal nelle scuole di Sarzana, Frassini: “Si insegni anche rispetto per la vita degli animali”, ivi, 4 luglio 2014.</p>
<p>[79] Sul tema, si rinvia al documentato contributo di F. Pezza, P. Fossati, Le macellazioni rituali nella storia normativa, in Chizzoniti-Tal­lacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 245 ss.</p>
<p>[80] Si veda, ad esempio, il frequente utilizzo del verbo “mactare” contenuto nell’Eneide (Libro II, 202 e 667; Libro III, 21 e 118; Libro VI, 38, ecc.).</p>
<p>[81] Nel Deuteronomio si afferma che «potrai ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come ti ho prescritto» (Dt XII, 21).</p>
<p>[82] Per un’approfondita disamina dei profili tecnici delle macellazioni rituali, si veda in particolare Fonda, Benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale, cit., 235 s., con l’ampia bibliografia comparatistica ivi indicata.</p>
<p>[83] Sulla macellazione rituale islamica, oltre ad Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 63 ss., e alla dottrina testé richiamata, si veda A. Roccella, Macellazione Rituale e Diritto Islamico, in S. Ferrari (a cura di) Musulmani in Italia. La condizione giuridica della comunità islamica in Italia, Bologna, 2000.</p>
<p>[84] Così, Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 80 s.</p>
<p>[85] Sempre Ascanio, loc. cit., 81 riporta il passo secondo cui «Chiunque abbia macellato [lett.: sgozzato, sacrificato] prima della preghiera, presenterà alla sua famiglia carne non lecita».</p>
<p>[86] Recita il Corano: «Non mangiate ciò su cui non sia stato pronunciato il Nome di Allah: sarebbe certamente perversità. I diavoli ispirano ai loro amici la polemica con voi. Se li seguiste sareste associatori» (Sura VI, 121). Come si è accennato, la niyya rappresenta l’inten­zione richiesta da Dio e che ciascun musulmano deve manifestare prima di compiere qualsiasi atto rituale, pena la sua nullità. Sulla funzione della preghiera di ringraziamento, si rimanda alla precedente nota 21 del presente contributo.</p>
<p>[87] Tale facoltà è prevista nella Sura V, 5: «Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito a loro […]». Le perplessità concernono l’am­missibilità del­l’invocazione di Dio da parte del cristiano o dell’ebreo durante l’ese­cuzione della macellazione. Sono altresì previsti divieti espressi nei confronti dei cristiani convertitisi dall’Islam (perché ritenuti apostati) nonché degli eunuchi e degli ermafroditi: così Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 81, nt. 61.</p>
<p>[88] Sul tema, si veda, a livello introduttivo, Chizzoniti, Tutela della diversità: cibo, diritto, religione, cit., 20 s. e, funditus, R. Alessandrini, M. Corsari, La sacra mensa. Condotte alimentarie pasti rituali nella definizione della identità religiosa, Modena, 1999.</p>
<p>[89] La classificazione in esame è tratta da Chizzoniti, Tutela della diversità: cibo, diritto, religione, cit., 20 s.</p>
<p>[90] Nel senso ora prospettato, si veda Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 11 s.</p>
<p>[91] Per una disamina delle prescrizioni alimentari ebraiche, oltre ai già richiamati contributi di Salani, Dazzetti, Limentani Pavoncello, Di Segni, si vedano, nell’am­bito della vasta bibliografia sulla cucina ebraica: J. Rundo, Shalom salaam. Feste e ricette dal Medio Oriente, Milano, 2012; J. Soler, Le ragioni della Bibbia: le norme alimentari ebraiche, in J.L. Flandrin, M. Montanari (a cura di), Storia dell’alimentazione, I, Roma-Bari, 2007, 49 ss.; L. Sacerdoti Liberanome, Israele a tavola. Storia, sapori e ricette dal mondo nel segno della tradizione di un unico popolo, Milano, 2006; E.L. Bartolini De Angeli, Santità del cibo e santità della vita in «Parola Spirito e Vita», 53, 2006/1, 45 ss.; C. Aita, Viaggio illustrato nella cucina ebraica, Firenze, 2004; E.L. Bartolini De Angeli, Dio ci chiederà conto dei beni di cui non abbiamo goduto, in Parola Spirito e Vita, 45, 2001/1, 55 ss.; R. Anau, E. Loewenthal, Cucina ebraica, Milano, 2000; A. Toaff, Mangiare alla giudia. La cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all’età moderna, Bologna, 2000; E. Toaff (a cura di), Le feste ebraiche. Tradizioni Canti e Ricette da tutto il Mondo, Roma 1987. Per una generale ricognizione delle fonti del diritto ebraico, cfr. A.M. Rabello, voce Diritto ebraico, in Enciclopedia giuridica, Roma, 1989, 1 ss., e Id., Introduzione al diritto ebraico, Torino, 2002. Infine, si vedano le molto utili indicazioni rivolte ai fedeli consultabili nei siti www.italykosher.com e www.morasha.it.</p>
<p>[92] Schematizzazione tratta da Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 7.</p>
<p>[93] Lv XI, 47.</p>
<p>[94] Lv XI, 1-47.</p>
<p>[95] Dt XIV, 1-21.</p>
<p>[96] Sull’antico rapporto tra religione e medicina e sul ruolo degli animali nelle religioni, anche arcaiche, si veda ancora Pezza-Fossati, Le macellazioni rituali nella storia normativa, cit., 245 ss.</p>
<p>[97] Lv XI, 3. Come chiarisce Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 94, nt. 21, affinché un animale possa classificarsi ruminante è necessaria la contestuale presenza di quattro parti anatomiche (il rumine, il reticolo, l’omaso e l’abomaso), giacché la mancanza di una soltanto di esse renderebbe ineluttabilmente l’animale tarèf.</p>
<p>[98] Dt XIV, 4.</p>
<p>[99] Lv XI, 4-7, e Dt XIV, 7-8. La Bibbia colloca dunque il maiale sullo stesso piano delle altre specie non ammesse, nonostante la tradizionale rappresentazione del mondo ebraico tenda a configurare tale animale al vertice delle specie ritenute immonde. Per una ricognizione delle possibili ipotesi interpretative circa l’impurità dei  suini, si vedano, oltre a Soler, Le ragioni della Bibbia, cit., 47 s., anche R. Di Segni, Le interpretazioni economiche delle regole alimentari ebraiche nell’esegesi classica e nel dibattito contemporaneo, in Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia, 1997, (1), 228 s.</p>
<p>[100] Lv XI, 9-12, e Dt XIV, 9-10. Come precisa Di Segni, Le interpretazioni economiche delle regole alimentari ebraiche, cit., 32, tra i criteri utilizzati per valutare l’ammissibilità di un pesce vi è il fatto che esso abbia «il muso tondo e largo; la forma asimmetrica e un capo tondo e l’altro appuntito della vescica natatoria e dell’ovaio; la coda bifida». Dal canto suo, Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 94, chiarisce che la tradizione ammette in taluni casi l’assenza delle squame, e, precisamente, per i pesci azzurri (aringhe e sardine) perché, pur nascendo privi di squame, le producono in un secondo momento, e per il tonno perché, al contrario, pur essendo dotato di squame, le perde non appena fuori dall’acqua.</p>
<p>[101] In tal senso, ancora Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 94.</p>
<p>[102] Dt XIV, 21.</p>
<p>[103] Secondo un’interpretazione rigorista, i tacchini dovrebbero essere vietati perché sconosciuti all’epoca della Torah: sul punto, si veda Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 7,</p>
<p>[104] Lv XI, 20-25.</p>
<p>[105] Lv XI, 26-34.</p>
<p>[106] Così, Di Segni, Guida alle regole alimentari, cit., 51, e Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 95, nt. 27.</p>
<p>[107] Lv 11, 13-19, e Dt 14, 11-20.</p>
<p>[108] Per una ricognizione delle principali interpretazioni ricostruttive di tali divieti alimentari si rimanda a Di Segni, Guida alle regole alimentari, cit., 18 ss., nonché a Lattes, Aspetti e problemi dell’e­braismo, cit., 385 ss.</p>
<p>[109] Per un’analisi anche critica di questa impostazione, si veda Di Segni, Le interpretazioni economiche delle regole alimentari ebraiche nell’esegesi classica e nel dibattito contemporaneo, cit., 211 ss.</p>
<p>[110] Si veda sul punto, Sacerdoti Liberanome, Israele a tavola. Storia, sapori e ricette dal mondonel segno della tradizione di un unico popolo, cit., 9.</p>
<p>[111] Come si è già osservato in altra sede (v. supra, par. 1), il vino per gli ebrei è uno strumento di santificazione e generalmente viene associato alle festività religiose. Sennonché, per essere kasher, il vino deve essere consumato puro. Non sono pertanto ammessi i suoi derivati (aceto, super alcolici e gli stessi succhi di uva), ma sono però ammesse le bevande alcoliche non derivanti dall’uva fermentata (birra, whisky, gin, rum, ecc.). Per una disamina sul  punto, si rimanda a Piperno Besso, Cohenca, Mangio Kashèr. Le regole alimentari spiegate ai ragazzi, cit., 55 ss., nonché a Di Segni, Guida alle regole alimentari, cit., 91 s.</p>
<p>[112] Si pensi all’ordine che Dio diede ad Adamo (e ad Eva: Gn III, 1-3) di non nutrirsi dei frutti di un certo albero: «Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire”» (Gn II, 16-17). Si veda anche il passo del Deuteronomio in cui si afferma che «l’uomo non vive soltanto di pane, ma […] di quanto esce dalla bocca del Signore» (Dt VIII, 3).</p>
<p>[113] Si pensi alla preparazione alla vita pubblica di Gesù Cristo attraverso un periodo di digiuno di quaranta giorni nel deserto, durante il quale «non mangiò nulla» (Lc IV, 1-13; v. anche Mt IV, 1-11, Mc I, 12-13).</p>
<p>[114] Così, D. Pavanello, Cibo per l’anima. Il significato delle prescrizioni alimentari nelle grandi religioni, Roma, 2005, 66.</p>
<p>[115] Come nel caso del Digiuno di Ester e del Ta’anit Halom (lett.: Digiuno per un sogno inquietante).</p>
<p>[116] Il digiuno dello Yom Kippur è più volte richiamato dalla Torah (Lv. XVI, 29-31; XXIII, 26-32; Nm. XXIX, 7).</p>
<p>[117] Fra i numerosi si richiamano il Digiuno di Godolia (Tzom Gedalia), il Digiuno del Dieci di Tevet (Asara B’Tevet), il Digiuno del Diciassette di Tammuz (Tzom Tammuz) e il Digiuno di Ester (Ta’anit Esther).</p>
<p>[118] Tali occasioni di digiuno sono numerose: lo Yom Kippur Kattan (Piccolo Yom Kippur), il Digiuno dei Massacri di Khmelnytsky, il Digiuno dei Giusti (Taanit Tzadikim ), i digiuni di Mosè, di Miriam, di Giosuè, di Samuel, di Aronne, ecc., ciascuno in giorni ben definiti dell’anno.</p>
<p>[119] Sulle ragioni bibliche poste a fondamento del divieto di sangue, oltre a Soler, Le ragioni della Bibbia, cit., 53 ss., si veda in particolare A. Toaff, Pasqua di sangue: ebrei d’Europa e omicidi rituali, Bologna, 2008.</p>
<p>[120] Sulle varie metodologie praticate per l’eliminazione del sangue dalla carne si rimanda nuovamente a Di Segni, Guida alle regole alimentari, cit., 65 ss.</p>
<p>[121] In tal senso, Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 99, nt. 38.</p>
<p>[122] Sulla presenza di tracce di sangue nell’uovo si contrappongono la tradizione sefardita e quella, più rigorosa, ashkenazita, in ordine alle quali si rimanda alla descrizione di Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 99.</p>
<p>[123] Il divieto di cibarsi del grasso, come del sangue animale, è imposto sempre nel Levitico: «È una prescrizione rituale perenne di generazione in generazione, dovunque abiterete: non dovrete mangiare né grasso né sangue» (Lv III, 17.).</p>
<p>[124] Ad esempio, Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 99 s.</p>
<p>[125] Fra cui Di Segni, Guida alle regole alimentari, cit., 64.</p>
<p>[126] Gn XXXII, 23-33.</p>
<p>[127] Così, Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 100, la quale altresì ricorda che nel calendario ebraico il divieto di nutrirsi del nervo sciatico cade il 9 di Av, «giorno di lutto in cui si fa memoria di diversi eventi infausti, come la distruzione del primo e del secondo Tempio di Gerusalemme, quello della città di Gerusalemme e l’inizio dell’esodo» (ivi, nt. 44).</p>
<p>[128] Si vedano: Es XXIII, 19; Es XXXIV, 26; Dt XIV, 21.</p>
<p>[129] Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 100 s.</p>
<p>[130] Ancora Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, cit., 87. Sul ruolo della festività del sabato ebraico, si veda, ex multis, S. Bahbout, Shabbàt: lo sposo di Israele, consultabile nel sito internet www.morasha.it.</p>
<p>[131] Così, Salani, A tavola con le religioni, cit., 139. Per Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 11, l’agnello è uno degli alimenti di più elevato valore simbolico nei tre monoteismi: il Pesach ebraico, la Pasqua cristiana e l’Id al-Adha (festa del sacrificio) pongono infatti al centro dei rispettivi piatti tipici la carne di agnello che va consumata in quanto proveniente da un animale di alto valore simbolico e sacro.</p>
<p>[132] Al riguardo, in Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 7 s., sono riportati alcuni dei rituali previsti per la festività della Pasqua ebraica: anzitutto, due giorni prima si svolge il Sèder, ossia il banchetto con azzimi, erbe amare e altri cibi, durante il quale si assiste alla lettura dello Haggadà, il racconto della fuga; quindi, la sera precedente alla vigilia della Pesach l’intera famiglia partecipa alla ricerca rituale delle briciole di pane che si ritrovano in casa, da bruciare il giorno successivo; durante la vigilia, poi, i primogeniti sono tenuti ad osservare il digiuno in memoria dell’uccisione dei figli degli egiziani; infine, terminata la cena si procede alla consumazione di un pezzetto di agnello pasquale (detto afikomen).</p>
<p>[133] Sempre in Bossi-Giorda-Messina, loc. cit., 10, si precisa che il pane azzimo, consumato durante la settimana di Pesach, è simbolo di purità e di non-contaminazione perché combatte la natura profana del lievito.</p>
<p>[134] Così ancora Bossi-Giorda-Messina, loc. cit., 7, nonché, per un approfondimento sul punto, Di Segni, Guida alle regole alimentari, cit., 98 ss.</p>
<p>[135] Sulle prescrizioni imposte dalla religione islamica, cfr., ex multis: L. Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 63 ss.; Marchisio (a cura di), Religione come cibo e cibo come religione, cit., 77 s.; Salani, A tavola con le religioni, cit., 85 s.; L. Zaouali, L’islam a tavola. Dal medioevo ad oggi, Roma-Bari, 2004; V. Vacca, S. Noja, M. Vallaro, Sahih al-Buhari. Detti e fatti del Profeta dell’Islam, Torino, 1982.</p>
<p>[136] Si rimanda sul punto al paragrafo 4.</p>
<p>[137] Sul tema, inclusi i necessari richiami alle fonti islamiche, si veda Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 66 s.</p>
<p>[138] Cfr., ad esempio, Sura V, 87 («O voi che credete, non vietate le cose buone che Allah vi ha reso lecite. Non eccedete. In verità, Allah non ama coloro che eccedono») e Sura VII, 31 («O Figli di Adamo, abbigliatevi prima di ogni orazione. Mangiate e bevete, ma senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede»). Per un approfondimento sul punto, si veda Vacca-Noja-Vallaro, Sahih al-Buhari. Detti e fatti del Profeta dell’Islam, cit., 526 ss.</p>
<p>[139] Sura IX, 103 («Preleva sui loro beni un’elemosina, tramite la quale, li purifichi e li mondi e prega per loro. Le tue preghiere saranno un sollievo per loro. Allah tutto ascolta e conosce»). L’ob­bligo del versamento dello zakat è un vero e proprio precetto religioso prescritto al fine di purificare la propria ricchezza e, al contempo, è un modo di purificare la propria persona al pari della preghiera. Sul punto, si rimanda ancora ad Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 66.</p>
<p>[140] Il Ramadan è l’unico momento di digiuno nominato espressamente nel Corano, e precisamente nella Sura II, 183-185: «O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto. Forse diverrete timorati. [Digiunerete] per un determinato numero di giorni. Chi però è malato o è in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni. Ma per coloro che [a stento] potrebbero sopportarlo, c&#8217;è un’espiazione: il nutrimento di un povero. E se qualcuno dà di più, è un bene per lui. Ma è meglio per voi digiunare, se lo sapeste! É nel mese di Ramadân che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione. Chi di voi ne testimoni [l’inizio] digiuni. E chiunque è malato o in viaggio assolva [in seguito] altrettanti giorni. Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio, affinché completiate il numero dei giorni e proclamiate la grandezza di Allah Che vi ha guidato. Forse sarete riconoscenti!».</p>
<p>[141] Sura II, 187: «Nelle notti del digiuno vi è stato permesso di accostarvi alle vostre donne; esse sono una veste per voi e voi siete una veste per loro. Allah sa come ingannavate voi stessi. Ha accettato il vostro pentimento e vi ha perdonati. Frequentatele dunque e cercate quello che Allah vi ha concesso. Mangiate e bevete finché, all’alba, possiate distinguere il filo bianco dal filo nero; quindi digiunate fino a sera. Ma non frequentatele se siete in ritiro nelle moschee. Ecco i limiti di Allah, non li sfiorate! Così Allah spiega agli uomini i Suoi segni, affinché siano timorati».</p>
<p>[142] In questo senso, si veda Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 12.</p>
<p>[143] Cfr. i seguenti versetti: Sura II, 168: «O uomini, mangiate ciò che è lecito e puro di quel che è sulla terra, e non seguite le orme di Satana. In verità egli è un vostro nemico dichiarato»; Sura II, 172: «O voi che credete, mangiate le buone cose di cui vi abbiamo provvisto e ringraziate Allah, se è Lui che adorate»; Sura V, 5: «Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito a loro […]».</p>
<p>[144] Sura VI, 141: «È Lui che ha creato giardini [di vigne] con pergolati e senza pergolati, palme e piante dai diversi frutti, l’olivo e il melograno, simili, ma dissimili; mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della raccolta, senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede». Taluni prodotti (come l’aglio) non graditi al Profeta sono ritenuti, per imitazione, motivo di ripugnanza per l’in­tera comunità: sul punto, si veda Vacca-Noja-Vallaro, Sahih al-Buhari. Detti e fatti del Profeta dell’Islam, cit., 530.</p>
<p>[145] Sura V, 96: «Vi è lecita la pesca e il cibo che ne ricaverete: godetene con gli altri viaggiatori. Vi è invece resa illecita la caccia, per tutto il tempo in cui siete in stato di consacrazione. Temete Allah, è a Lui che sarete ricondotti».</p>
<p>[146] Così, Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 77.</p>
<p>[147] Sura V, 1: «O voi che credete, rispettate gli impegni. Vi sono permessi gli animali dei greggi, eccetto quello che vi reciteremo. Non cacciate quando siete in stato di sacralizzazione. Allah comanda quello che vuole».</p>
<p>[148] Sura V, 4: «Ti chiederanno quello che è loro permesso. Di’: “Vi sono permesse tutte le cose buone e quello che cacceranno gli animali che avete addestrato per la caccia, nel modo che Allah vi ha insegnato. Mangiate dunque quello che cacciano per voi e menzionatevi il nome di Allah”. Temete Allah. In verità Allah è rapido al conto».</p>
<p>[149] Sul punto, si rimanda a Vacca-Noja-Vallaro, Sahih al-Buhari. Detti e fatti del Profeta del­l’Islam, cit., 538.</p>
<p>[150] Si veda, significativamente, Sura VII, 157. Si è perciò affermato, ad esempio, che è possibile cibarsi di un serpente non velenoso, mentre è proibito cibarsi di uccelli che si nutrano di sterco o di immondizia: così, Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 75, nt. 42.</p>
<p>[151] Sul punto, si vedano, Sura V, 3: «Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l’animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l’abbiate sgozzato [prima della morte] e quello che sia stato immolato su altari [idolatrici] e anche [vi è stato vietato] tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo. Oggi i miscredenti non sperano più di allontanarvi dalla vostra religione: non temeteli dunque, ma temete Me»; Sura II, 173: «In verità, vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco e quello su cui sia stato invocato altro nome, che quello di Allah. E chi vi sarà costretto, senza desiderio o intenzione, non farà peccato. Allah è perdonatore, misericordioso».</p>
<p>[152] Per una sintesi di queste impostazioni, con la letteratura di riferimento, si rimanda ancora ad Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 78.</p>
<p>[153] Così si evince da Sura XVI, 8: «E [vi ha dato] i cavalli, i muli e gli asini, perché li montiate e per ornamento. E crea cose che voi non conoscete».</p>
<p>[154] Così, ad esempio, Sura II, 219: «Ti chiedono del vino e del gioco d’azzardo. Di’: “In entrambi c’è un grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio!” […]; Sura V, 90-91: «O voi che credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare. In verità col vino e il gioco d’azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah e dall’orazione. Ve ne asterrete?»; Sura VII, «O miei compagni di prigione, uno di voi due verserà il vino al suo signore, l’altro sarà crocifisso e gli uccelli beccheranno la sua testa. Le questioni sulle quali mi avete interpellato sono così stabilite». Tuttavia, nella Sura XLVII, 15, si legge che nel Giardino (il Paradiso) «ci saranno ruscelli di un’acqua che mai sarà malsana e ruscelli di latte dal gusto inalterabile e ruscelli di un vino delizioso a bersi, e ruscelli di miele purificato [….]».</p>
<p>[155] Sul punto, si veda ancora Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano, cit., 83 s.</p>
<p>[156] Sura V, 3: «[…] Se qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, senza l’intenzione di peccare, ebbene Allah è perdonatore, misericordioso». Si veda altresì, conformemente, il passo in Sura II, 173, già riportato in precedenza (si veda la nota 127).</p>
<p>[157] Al riguardo, si veda Mc VII, 18-23: «E disse loro: “Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?”. Quindi soggiunse: “Ciò che esce dall’uo­mo, questo sì contamina l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uo­mo”». Sulle prescrizioni alimentari nella religione cristiana (non solo cattolica), si vedano: L. De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 47 ss.; M.R. Piccinni, Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa, ivi, 111 ss.; T. Rimoldi, Gli avventisti del 7° giorno: la Chiesa della Health Reform, ivi, 123 ss.; Salani, A tavola con le religioni, cit., spec. 201 ss.; Id., Cristianesimo e cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici, in Marchisio (a cura di), Religione come cibo e cibo come religione, cit., 17 ss.</p>
<p>[158] Così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 8 s.</p>
<p>[159] Sul valore sacrale del pane e del vino nel Cristianesimo, oltre a quanto evidenziato in apertura del presente contributo, si veda l’approfondimento di Salani, Cristianesimo e cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici, cit., 22.</p>
<p>[160] Così De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica, in Chizzoniti-Tal­lac­chi­ni (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 49. Per un approfondimento, si rimanda a M. Salani, Invitati al banchetto di Dio, in E. Pellecchia (a cura di), Cibo e conflitti, Pisa-Roma, 2010, 351 ss., nonché a Id., Cristianesimo e cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici, in Marchisio (a cura di), Religione come cibo e cibo come religione, cit., 17 ss.</p>
<p>[161] Sul rapporto tra Chiesa e vegetariesimo, si veda M. Fanciotti, La Chiesa e gli Animali. La dottrina cattolica nel rapporto uomo-animale, Bologna, 2002.</p>
<p>[162] Sul valore rituale e spirituale del pane e del vino nella confessione cattolica, si veda, ex multis,  G. Boni, A. Zanotti, Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell’Oc­cidente cristiano, Bologna, 2009, spec. 209 ss., nonché quanto già riferito nel paragrafo 1 del presente contributo.</p>
<p>[163] Lc X, 5-8.</p>
<p>[164] Rm XIV, 21. Sulla convivialità cristiana, si rinvia ai già richiamati contributi di Salani, A tavola con le religioni, cit., Id., Invitati al banchetto di Dio, cit., e Id., Cristianesimo e cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici, cit.</p>
<p>[165] Sul ruolo di Dio che provvede anche alla cura delle necessità materiali dell’uomo, si rimanda alla lettura dei significativi versetti di Mt 6, 25-34.</p>
<p>[166] De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica, in Chizzoniti-Tal­lacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 51.</p>
<p>[167] Ibidem.</p>
<p>[168] Così, Paolo VI, Costituzione Apostolica Paenitemini, Roma, 17 febbraio 1966, EV II, 606 ss.</p>
<p>[169] La disciplina vigente sull’obbligo del digiuno da parte del fedele cattolico è attualmente racchiusa nei canoni 1249-1253 del Codice di diritto canonico, i quali tuttavia prevedono taluni temperamenti ed eccezioni. Sul­l’obbligo del digiuno nella Chiesa cattolica, oltre alla richiamata Costituzione Apostolica Paenitemini, si vedano Concilio Vaticano II, Costituzione Sacrosanctum Consilium, n. 110, in AAS 56 (1964), 99, nonché la nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza, Cinisiello Balsamo, 1994. Per un approfondimento del tema del digiuno nella fede cattolica, oltre ai richiamati Salani, Cristianesimo e cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici, cit., 17 ss., Id., A tavola con le religioni, cit., 201 ss., Harris, Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, cit., passim, e De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattoli­ca, cit., 47, si vedano anche: Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2009 – Gesù, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame (Mt 4, 2), in www.vatican.va; C. Bendaly, Il digiuno cristiano. Aspetti psicologici e spirituali, Biella, 2009; D. Tessore, Il digiuno, Roma, 2006; S. Farrugia, voce Digiuno, in G. Edward, S. Farrugia (a cura di), Dizionario dell’Oriente cristiano, Roma, 2000, 228 ss.; Cei, Il senso cristiano del digiuno e dell’a­stinenza. Nota pastorale dell’episco­pato italiano, Roma, 4 ottobre 1994, ECEI V, 1161 ss.</p>
<p>[170] Il digiuno eucaristico è richiesto nei confronti di «chi sta per ricevere la Santissima Eucarestia», il quale è tenuto ad astenersi «per lo spazio di almeno un’ora prima della Sacra Comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione solo per l’acqua e le medicine» (can. 919, Codice di diritto canonico). Per un inquadramento generale dell’isti­tuto, si vedano Pio XII, Costituzione apostolica Christus Dominus, 6 gennaio 1953, AAS 1953, 15 ss., nonché T.A. Iorio, Il digiuno eucaristico nella Costituzione di Pio XII “Christus Dominus” 6 gennaio 1953, Posillipo (Napoli), 1953.</p>
<p>[171] Così, Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2009 – Gesù, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame (Mt 4, 2), cit.</p>
<p>[172] Così Cei, Il senso cristiano del digiuno e dell’a­stinenza. Nota pastorale dell’episcopato italiano, cit., che tra tali comportamenti individua «Il consumo alimentare senza giusta regola, accompagnato a volte da un intollerabile spreco di risorse; l’uso eccessivo di bevande alcoliche e di fumo; la ricerca incessante di cose superflue, accettando acriticamente ogni moda e ogni sollecitazione della pubblicità commerciale; le spese abnormi che talvolta accompagnano le feste popolari e persino alcune ricorrenze religiose; la ricerca smodata di forme di divertimento che non servono al necessario recupero psicologico e fisico, ma sono fini a se stesse e conducono a evadere dalla realtà e dalle proprie responsabilità; l’occupazione frenetica che non lascia spazio al silenzio, alla riflessione e alla preghiera; il ricorso esagerato alla televisione e agli altri mezzi di comunicazione, che può creare dipendenza, ostacolare la riflessione personale e il dialogo in famiglia».</p>
<p>[173] Per un’approfondita indagine sulle regole alimentari religiose prescritte dalla Chiesa ortodossa, e dunque anche sulla pratica del digiuno, si veda il contributo di M.R. Piccinni, Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 111 ss., con la bibliografia ivi indicata. Molto utile è poi la lettura di “Le regole del digiuno nella Chiesa Ortodossa”, pubblicate nel sito internet www.ortodossiatorino.net, come anche il sintetico raffronto tra la dottrina della Chiesa cattolica e dell’Or­to­dossia (nella prospettiva di quest’ul­tima), racchiuso in 99 differenze tra l’ortodossia e il cattolicesimo romano, consultabile in http://spazioinwind.libero.it/sanmassimo_decaita/testi/confronti/99%20differenze.html.</p>
<p>[174] Così, Le regole del digiuno nella Chiesa Ortodossa, loc. cit., 1.</p>
<p>[175] Così, Chizzoniti-Tallacchini, Introduzione, in Id (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 9.</p>
<p>[176] Il digiuno della Grande Quaresima è ricompreso tra il 25 Febbraio (10 marzo) al 13 (26) aprile (tra parentesi sono indicate le date secondo il vecchio calendario ortodosso).</p>
<p>[177] Il Digiuno della Natività (o di San Filippo) è ricompreso tra il 15 (28) novembre e il 24 dicembre (6 gennaio).</p>
<p>[178] Il Digiuno degli Apostoli (detto anche di San Pietro) è ricompreso tra il 10 (23) giugno e il 28 giugno (11 luglio).</p>
<p>[179] Il Digiuno della Dormizione è ricompreso tra il 1° (14) agosto e il 14 (27) agosto. Con il termine dormizione (in latino dormitio) si intende il trapasso di Maria, madre di Gesù. Secondo la tradizione – che la Chiesa Cattolica ha eretto a dogma nel 1950 – Maria non sarebbe morta, ma solo caduta in un sonno profondo e quindi subito assunta in cielo. La Dormizione (Assunzione per i cattolici) si festeggia il 15 agosto. La Chiesta ortodossa prescrive il digiuno nelle due settimane precedenti la Dormizione con le medesime modalità previste per la Grande Quaresima (un digiuno stretto dal lunedì al venerdì, mentre nei giorni di sabato e domenica è consentito alimentarsi dell’olio e del vino).</p>
<p>[180] Secondo A. Schmemann, La Grande Quaresima, Genova, 1986, 6, «La Grande Quaresima […] costituisce davvero una scuola di pentimento a cui ogni cristiano deve andare ogni anno per approfondire la propria fede, per riconsiderare la propria vita e, per quanto possibile, cambiarla. È un meraviglioso pellegrinaggio alle fonti stesse della fede ortodossa, una riscoperta del modo di vivere ortodosso».</p>
<p>[181] In Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 8, si osserva che il Cristianesimo, a pari dell’Ebraismo e dell’Islam, non costituendo più da secoli una corrente unica con univoche tradizioni simboliche e culturali, propone ormai differenti relazioni culturali con il cibo.</p>
<p>[182] Così, Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 8, in cui si precisa inoltre che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, poiché considera il cibo come strettamente legato al rapporto salute-malattia, consente l’alimentazione solo di carni ritenute pulite o non sporche (nel senso di non salutari o contaminate). Per una disamina delle regole alimentari religiose nella Chiesa Avventista del Settimo Giorno, si rimanda a Rimoldi, Gli avventisti del 7° giorno: la Chiesa della Health Reform, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 123 ss., con gli ampi riferimenti bibliografici ivi indicati.</p>
<p>[183] Richiamano questo particolare profilo Chizzoniti, Tutela della diversità: cibo, diritto, religione, cit., 20 ss., e Bossi-Giorda-Messina, Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 6 s.</p>
<p>[184] Sulla certificazione di conformità del prodotto alimentare alle regole confessionali cfr.: F. Leonini, La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa, in Chizzoniti-Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, cit., 143 ss.; P. Lojacono, Sui marchi “religiosi”: traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei e islamici, in Studi in onore di Gaetano Catalano, Soveria Mannelli, 1998, 913 ss.; Id, La rilevanza dei simboli religiosi nel campo economico e commerciale: il marchio e la pubblicità, in Dir. eccl., 1997, 152 ss. Si segnala, poi, che in ambito europeo il 9 marzo 2010 si è costituita a Bruxelles la European Association of Halal Certifiers (AHC-EUROPE), cui aderiscono le associazioni di certificazione Halal di taluni Paesi europei (Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Bosnia e Turchia). Per una riflessione di ordine generale sulla rilevanza civile dei simboli religiosi, cfr.: M. Parisi (a cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Napoli, 2006; E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), Symbolom/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, Bologna, 2005; V. Paccillo, Diritto, potere e simbolo nella tradizione giuridica occidentale: brevi note a margine, 2004, in www.olir.it.</p>
<p>[185] Su tali quesiti, si veda Leonini, La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa, cit., 145 ss.</p>
<p>[186] Ibidem.</p>
<p>[187] Leonini, cit., 144 ss.; contra, P. Lojacoono, Sui marchi “religiosi”: traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei e islamici, cit., spec. 165 ss. (e nt. 35).</p>
<p>[188] In forza dell’art. 3.2 della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’im­presa, «Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui […] il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso».</p>
<p>[189] Così, ancora Leonini, cit., 146-149. Secondo Corte. cost., 27 giugno 1975, n. 188, in Giur. Cost., 1975, I, 1208 ss., «sono vilipendio […] la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a se stessa che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia e alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».</p>
<p>[190] Sulla natura e funzione dei marchi collettivi, positivamente disciplinati dall’art. 12 del Codice della proprietà industriale, si veda A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 281 ss.</p>
<p>[191] Leonini, La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa, cit., 154.</p>
<p>[192] Per una lettura del Rapporto Delors, in versione italiana, si veda A. Armando, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventune­simo Secolo, Roma 1997. Per una disamina del Rapporto, cfr.: R. Benigni, Le politiche educative europee di fine novecento e XXI secolo. Verso nuove forme di presenza scolastica della religione, in Federalismi.it, 18/2012, 6 ss.; M. Faggioli, La ricerca storico-religiosa in Europa, Bologna, 2005, (4), 764 ss.; M. Baldus, Nuova cittadinanza europea: il contributo dell’inse­gnamento della religione, in F. Pajer (a cura di), Europa, scuola, religioni, Torino 2005, 65 ss.; G. Deiana, Insegnare l’etica pubblica. La cultura e l’educazione alla cittadinanza: una sfida per la scuola, Gardolo (TN), 2003; G. Malizia, Educazione alla cittadinanza democratica. Quali prospettive in Europa, in Orientamenti Pedagogici, 2002, (49), 113 ss.; F. Pajer, Nuova cittadinanza europea, in Il Regno–attualità, (22), 2002, 774 ss.; V. Tozzi, Integrazione europea e società multietnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, Torino, 2002. Il Rapporto Delors fa seguito al Rapporto sulle strategie dell’e­ducazione del 1972 (c.d. Rapporto Faure) elaborato dalla Commissione internazionale per lo sviluppo dell’edu­cazione, il quale, pur riecheggiando i toni e i contenuti della contestazione studentesca del 1968, contribuì alla diffusione dei concetti di educazione permanente e di comunità educante, poi ripresi, pur con sfumature diverse, nel Rapporto Delors (il quale ultimo ha tuttavia segnato una netta presa di distanza dai sistemi educativi dei Paesi del c.d. socialismo reale ritenuti esemplari dal Rapporto Faure). Sull’argomento, si rinvia a S. Banchi, Il “valore dell’educazione”: la svolta degli anni sessanta nelle politiche dell’Unesco, in A. Varsori (a cura di), Sfide del mercato e identità europea: le politiche di educazione e formazione professionale nell’Europa comunitaria, Milano, 2006, 53 ss.</p>
<p>[193] Secondo N. Fiorita, Scuola pubblica e religioni, Lecce, 2012, passim, la scuola rappresenta uno degli spazi pubblici in cui il tema del pluralismo culturale e religioso si esprime con maggior forza.</p>
<p>[194] Così, Consorti, Diritto e religione, cit., 256. Quanto alla dottrina in argomento, si vedano ex multis: M. Gallerani, La pedagogia interculturale fra scelta, progetto e impegno, in D. Costantino (a cura di), Contaminazioni. Studi sull’intercultura. Milano, 2007; F. Cambi, Incontro e dialogo. Prospettive dell’educazione interculturale, Roma 2006; A. Portera, Globalizzazione e Pedagogia Interculturale, Trento, 2006; Id. (a cura di), Pedagogia interculturale in Italia e in Europa. Aspetti epistemologici e didattici, Milano, 2003; P. Malavasi, Discorso pedagogico e dimensione religiosa, Milano, 2002; A Portera, L’educazione interculturale nella teoria e nella pratica. Stereotipi, pregiudizi e Pedagogia Interculturale nei libri di testo della scuola elementare, Padova, 2000; Id., Tesori sommersi. Emigrazione, identità, bisogni educativi interculturali, Milano, 1997; F. Farinelli, Intercultura e scuola: l’integrazione culturale nel sistema scolastico italiano, in B. Cacco (a cura di), L’intercultura. Riflessioni e buone pratiche, Milano, 1995, 11 ss.; A.M. Piussi, Educare alla differenza, Torino, 1989.</p>
<p>[195] Così, Farinelli, Intercultura e scuola: l’integrazione culturale nel sistema scolastico italiano, cit., 14.</p>
<p>[196] Sulla scuola intesa come possibile spazio pubblico di confronto interculturale, oltre alla dottrina già richiamata, si veda: E. Bein Ricco, Interculturalità e democrazia nella scuola del 2000, in R. De Vita, F. Berti (a cura di), Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa, Milano, 2002; G. Hasan Soravia, Tavola rotonda: le diversità culturali e religiose nella scuola, in Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa, Milano, 2002; E. Pace, Conflitti di valore e riconoscimento delle differenze in un sistema educativo multiculturale, ivi; S. Rodotà, Il ruolo della scuola come spazio pubblico di confronto, in F. Leone (a cura di), Libertà per la scuola, Roma, 1995. Più specificatamente, sulle rivendicazioni identitarie delle comunità islamiche nel mondo della scuola, cfr. ex multis: M. Bertani, I musulmani e la scuola italiana: dibattiti e prospettive, in Religione e Scuola, 2004, (2), 7 ss.; H.R. Piccardo, L’islam nella scuola, in I. Sigillino (a cura di), La visione della multiculturalità, Milano, 1999; Kamal Abd al Qadir Marinelli, Scuola ed educazione islamica, Milano, 1996. Sulla presenza islamica nella scuola, con particolare riferimento alla situazione europea, si veda F. Dassetto, L’Islam in Europa, Torino, 1994.</p>
<p>[197] La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ha aperto il varco ad una serie di ricorsi dinanzi ai giudici amministrativi italiani, taluni approdati alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Di tale giurisprudenza non è possibile dar conto in questa sede. Ci si limita a richiamare, a livello interno, l’importante TAR Veneto, sez. III, 17 marzo 2005, n. 1110, che ha ribaltato una sua precedente ordinanza, TAR Veneto, sez. I, ord. 14 gennaio 2004, n. 56, in Foro it., III, 2004, 239 ss., in seguito alla pronuncia della Corte cost., ord. 15 dicembre 2004, n. 389, di rimessione degli atti. Si veda anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, 18 marzo 2011, n. 30814/06, consultabile sul sito www.olir.it nella sezione “Crocifisso”, che ha assolto l’Italia dall’accusa di aver violato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: la Grand Chambre, rinviando alla diversificata legislazione nazionale in virtù del principio di sussidiarietà, ha infatti statuito che «il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo» e che «non si potrebbe attribuire a tale simbolo una influenza sugli alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la partecipazione ad attività religiose»; sicché la sua presenza non lederebbe la libertà religiosa. Per una bibliografia essenziale sul tema, cfr.: C. Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Torino, 2010; S. Mancini, Il potere dei simboli, i simboli del potere: laicità e religione alla prova del pluralismo, Padova, 2008; M. Parisi (a cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Napoli, 2006; E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, 2006; P. Cavana, Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico, in Arch. giur., 2006, 515 ss.; E. Dieni, A. Ferrara, V. Pacillo (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, 2006; R. Bin, G. Brunelli, A. Bugiotto, P. Veronesi (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei  luoghi pubblici, Torino, 2004.</p>
<p>[198] Sul punto, si veda, ex plurimis: L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, in Dir. immigrazione e cittadinanza, 2007, (2), 64 ss.; D. Tega, Il Parlamento francese approva la legge “anti-velo”, in Quad. cost., (2), 2004, 398 ss.; Id., Stato laico: tollerante o militante?, ivi, (1), 144 ss.; Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, cit., 173 s.</p>
<p>[199] Una celebre sentenza della House of Lords britannica diversi lustri or sono ha indicato una serie di elementi (i c.d. «Mandla criteria») in presenza dei quali è plausibile accertare l’esistenza di un autonomo «gruppo etnico». Il caso riguardava una discriminazione razziale subita da un ragazzo sikh al quale era stato negato l’ingresso al Park Grove School di Birmingham dal preside perché suo padre non gli impediva di indossare il turbante e di farsi crescere i capelli. La Camera dei Lords britannica, nel dichiarare i sikh un auto­nomo gruppo etnico, aveva infine riconosciuto al ragazzo la tutela prevista dal Race Relations Act del 1976. Sempre in relazione alla minoranza sikh l’ordinamento d’Ol­tremanica da tempo riconosce il diritto ad indossare il turbante anziché il casco obbligatorio, tanto nella guida di motoveicoli – si veda il Motor Cycle Crash Helmets (Religious Extemption) Act del 1976, quanto nei cantieri edili (v. l’Employment Act, § 11, del 1989). Ulteriore esempio è il riconoscimento del diritto di portare con sé il Kirpan, ossia il pugnale tradizionalmente indossato dai Sikh, che per foggia e per dimensioni è atto ad offendere: diritto che, ad esempio, la Corte Suprema canadese nel 2006 ha appunto riconosciuto ad un alunno per non ledere la sua libertà religiosa. Così, analogamente in Italia, sebbene in ordine alla necessità del porto d’armi (escluso nel caso di specie), si veda la nota non titolata di G.L. Gatta, a Trib. Pen. Vicenza, ord. 28 gennaio 2009, in Il Corriere del Merito, 2009, 5, 536 ss.</p>
<p>[200] Sui concetti di laicità e di laicismo, cfr., ex multis: V. Zanone, voce Laicismo, in Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio , N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 1999, 54 ss.; R. Coppola, L. Troccoli (a cura di), Minoranze, laicità, fattore religioso, Bari, 1997; C. Cardia, voce Stato laico, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 875 ss.; N. Morra, voce Laicismo, in Noviss. Dig. it, vol. IX, Torino, 1963, 437 ss. Si vedano anche le riflessioni di P. Ostellino, Se il laicismo diventa la religione di Stato, in Corriere della Sera, 4 settembre 2004. Il principio di laicità costituisce il riflesso delle esperienze storiche di ciascun Paese. Ad esempio, mentre in Francia la proibizione del velo nei luoghi pubblici (v. legge 15 marzo 2004, n. 228) è finalizzata a preservare la laicità enunciata nell’art. 2 della Carta fondamentale, in Turchia fino a pochi anni or sono si conculcava una for­ma di laicità militante nel timore di una restaurazione del passato regime teocratico, tant’è che l’abro­gato art. 191 del codice penale turco sanzionava ogni attività ritenuta contraria al principio di laicità, dando così vita – fra l’altro – ad una significativa querelle tra la Corte costituzionale turca e la Cedu. Sul punto, si veda D. Tega, La laicità turca alla prova di Strasburgo, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, (1), 2005, 289 ss., con riferimento alla laicità tipica dell’or­dinamento francese: P. Cavana, I segni della discordia: laicità e simboli religiosi in Francia, Torino, 2004; A. Ferrari, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Torino, 2002; P. Cavana, Interpretazioni della laicità: esperienza francese ed esperienza italiana a confronto, Roma, 1997. Quanto, infine, alla legge francese 15 marzo 2004, n. 228, sul divieto di ostensione di simboli religiosi all’inter­no degli edifici scolastici, cfr.: D. Tega, Il Parlamento francese approva la legge “anti-velo”, in Quad. cost., (2), 2004, 398 ss.; Id., Stato laico: tollerante o militante?, ivi, (1), 144 ss.; Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, cit., 173 s.</p>
<p>[201] Sul punto, si rinvia a Pace, Conflitti di valore e riconoscimento delle differenze in un sistema educativo multiculturale, cit., passim.</p>
<p>[202] Nell’ambito della vasta dottrina sul ruolo dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane, si vedano per una disamina dei profili più prettamente interculturali: A. Caraccio, Libertà religiosa e scuola, in www.olir.it., sezione Scuola e religione, 01/2005; C. Canta, L’inse­gnamento della religione nella società multiculturale e multireligiosa, in Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa, Milano, 2002; L. Pedrali (a cura di), È l’ora delle religioni. La scuola e il mosaico delle fedi, Bologna, 2002; R. Bonaiuti, Presenza multireligiosa nella scuola e insegnamento della religione, in R. De Vita, F. Berti (a cura di), La religione nella società dell’in­certezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa, Milano, 2001. Sui profili costituzionalistici connessi all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane, si veda S. Cicatelli, Costituzione, religione e scuola. L’inse­gna­mento della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale, Roma, 2009. Infine, per una disa­mina in chiave evolutiva, cfr.: G. Bertagna, Le stagioni dell’IRC nelle scuole statali italiane dalla Legge Casati (1859) ai nostri giorni. Elementi per un quadro interpretativo, in G. Bertagna, G. Sandrone Boscarino, L’inse­gnamento della religione cattolica per la persona. Itinerari culturali e proposte didattiche per la formazione in servizio dei docenti di religione cattolica, Milano, 2009, 163 ss.; A. Famà, L’in­segnamento della religione a scuola: un lungo cammino, in www.olir.it., sez. Scuola e religione, 08/2004; E. Butturini, Profilo storico del­l’IRC in Italia, in Z. Trenti, Manuale dell’in­segnante di religione, Leumann (Torino), 2004, 13 ss.</p>
<p>[203] Sulla nuova disciplina “Storia delle religioni” in Italia, si vedano: R. Benigni, La storia delle religioni: una via italiana dell’educazione alla cittadinanza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 31/2012; M. Giorda, A. Saggioro, La materia invisibile, Bologna, 2011; G. Lettieri, L’ora di religione come questione aporetica, in L’inse­gnamento della Storia delle religioni in Europa tra scuola e università, (2), 2009; A. Barca, L’insegnamento della religione cattolica nella scuola che cambia, Roma-Bari, 2010; N. Pagano, Per una “storia delle religioni”. Un’al­ternativa laica all’ora di religione nella scuola pubblica, Torino, 2006; M. Rostan, Per uno studio laico e plurale del fatto religioso nella scuola italiana, in P. Capitani (a cura di), Scuola domani, Milano, 2006, 178 ss.; Z. Trenti, Nuove prospettive per l’IRC e il suo insegnante, in G. Malizia, Z. Trenti, S. Cicatelli, Una disciplina in evoluzione, Leumann, 2005; F. Pajer, Scuola e istruzione religiosa, in Nuova cittadinanza europea. Il Regno attualità, 2002, (22), 776 ss.; F. Massimeo, A. Portoghese, P. Selvaggi (a cura di), Laicità e religioni nella scuola del 2000, Bari, 1999; F. Massimeo, A. Portoghese, P. Selvaggi (a cura di), L’inse­gnamento delle religioni oggi, Bari, 1998. Sull’in­segnamen­to delle scienze religiose in Europa, cfr.: R. Debray, L’insegnamento del fatto religioso in Francia. Per una laicità d’intelligenza, in Il Regno-documenti, 2002, (15), 514 ss.; F. Pajer (a cura di), L’in­segnamento delle scienze religiose in Europa, in Religioni e società, 2000, 15/2, 3 ss.</p>
<p>[204] Così, Caraccio, Libertà religiosa e scuola, in www.olir.it., sez. Scuola e Religione, 01/2005. A livello generale, si vedano la Direttiva Ue 93/104/Ce (GUCE n. 307, 13 dicembre 1993) e la Direttiva Ue 2000/34/CE (GUCE n. 195, 1° agosto 2000), che, con riferimento agli orari di lavoro, escludono l’automatica annoverazione della domenica tra i giorni di riposo.</p>
<p>[205] Sul rapporto cibo-religione nel mondo scolastico, oltre agli spunti offerti dalla letteratura già richiamata, si vedano: M. Giorda, E. Messina (a cura di), Pluralismi alimentari a Torino, in benvenutiinitalia.it, 08/2015;  M. Giorda, L. Bossi, E. Messina, A tavola con le religioni (nella ricostruzione collettiva), Torino, 2013, ivi; Id., Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, I Report, ivi, 06/2013; Del Bò, Regole alimentari religiose e laicità dello Stato, in Ceva (a cura di), Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti, cit., 46 ss.; Giorda, A tavola con le religioni: il cibo plurale delle mense scolastiche, ivi, 70 ss.; L. Mentasti, C. Ottaviano, Cento cieli in classe. Pratiche, segni e simboli religiosi nella scuola multiculturale, Milano, 2008.</p>
<p>[206] Si veda, ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4237, in Cons. Stato, 2001, I, 1759, per il quale, nel caso sia richiesto dal bando di gara per l’affida­mento del servizio di mensa scolastica per scuole materne l’obbligo di aver già svolto (e documentalmente provato) “servizi identici” a quelli oggetto dell’appalto nei tre anni precedenti la gara, non è sufficiente, ai fini dell’ammissione alla gara, che una ditta abbia maturato una pregressa esperienza nel settore della ristorazione, attesa la peculiarità del servizio richiesto (alimentazione dell’infanzia) che si estende ad una attività di assistenza. Così, anche Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5035, in Giornale dir. amm., 2006, 1237, per il quale, qualora il bando di gara, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnica allo svolgimento del servizio di refezione scolastica, richieda la documentazione di un pregresso fatturato relativo al medesimo servizio, non può essere considerata rilevante una generica attività di ristorazione collettiva o, ancor meno, di somministrazione o fornitura di derrate alimentari. Sempre in tema di requisiti tecnici per l’affidamento del servizio di  refezione scolastica, si veda ancora Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5646, in Riv. amm. Toscana, 2003, 252. Per un raffronto tra il servizio di ristorazione stricto sensu inteso e il mero catering, qualificabile alla stregua di appalto di fornitura e non di servizio, stante la sua natura di contratto di somministrazione ex art. 1559 cod. civ., si veda Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2000, n. 289, in Foro amm., 2000, 70.</p>
<p>[207] Sulle procedure di gara in materia di ristorazione scolastica, oltre al decreto interministeriale 11 aprile 2008, recante «Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione» (c.d. Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement), si veda il d.p.c.m. 18 novembre 2005, recante «Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nelle parti ancora in vigore alla luce delle sentenze del TAR Lazio, sez. I, 26 gennaio 2007, n.  572, in Giur. merito, 2007, 1470, con nota di A. Dapas, L. Viola, Il diritto dei servizi sostitutivi di mensa tra eccessi di regolazione e autonomia negoziale delle parti, e in Dir e pratica amm. (3), 2007, con nota di M. Manca, Gare da rifare sui tiket restaurant, nonché del Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2007, n. 4970, in Urb. e appalti, 2008, 193 ss., con nota di I. Pagani, Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa: una breccia nel costrutto unitario del codice dei contratti pubblici?, nonché in Dir. e pratica amm., 2007, (11), 58, con nota non titolata di M. Manca, che ne hanno di fatto ristretto notevolmente l’ambito di applicazione. Naturalmente, in materia trova applicazione anche la normativa generale in materia di igiene e sanità degli alimenti nonché di sicurezza degli impianti.</p>
<p>[208] Si vedano anzitutto le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, approvate il 29 aprile 2010 dal Ministero della salute in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, consultabili in www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1648&amp;area=nutrizione&amp;menu=ristorazione, nelle quali si manifesta l’intento di diffondere nelle scuole un’e­duca­zione alimentare che favorisca corretti stili di vita e il rispetto, nei limiti del possibile e del sostenibile, delle regole alimentari confessionali a partire dalla stessa ristorazione scolastica. Si veda altresì il Piano strategico Guadagnare Salute-Rendere facili le scelte salutari, liberamente consultabile nel sito web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf: si tratta di un documento elaborato nel 2007, sempre a cura del Ministero della salute, nell’intento di ridurre le malattie croniche non trasmissibili attraverso il contrasto di fattori di rischio modificabili (quali l’errata alimentazione, la sedentarietà, l’abuso di alcool e il tabagismo) e che individuava già nella ristorazione scolastica uno strumento prioritario per promuovere la salute e l’educa­zione ad una corretta alimentazione. Su questa linea si collocano anche le “Linee Guida per una sana alimentazione italiana”, pubblicate fin dal 1986 dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, consultabili nel sito internet http://www.piramidealimentare.it/files_allegati/guida.pdf, nella versione del 2003. Sempre a livello statale, vanno richiamate le “Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana”, redatte dal Ministero dell’i­struzione, del­l’uni­versità e della ricerca (2011), consultabili nel sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/prot7835_11.pdf. Il carattere volutamente generale delle Linee di indirizzo del Governo consente ai decisori regionali e comunali di introdurre – nell’ambito delle rispettive competenze – discipline di dettaglio in relazione al contesto territoriale di riferimento: di qui il fiorire di una molteplicità di “Linee-guida regionali e di Carte dei servizi comunali”, in cui si dedica spazio anche all’a­limentazione religiosamente e culturalmente orientata: si vedano, esemplificando, le “Linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” della Regione Veneto (2013), consultabili nel sito http://nutrizionee.ulss15.pd.it/media//nutrizione/scuole/varie/linee_guida_scuole_Regione_Veneto.pd, le “Linee strategiche per la ristorazione scolastica” della Regione Emilia-Romagna (aprile 2009), consultabili nel sito internet http://servizi.comune.fe.it/attach/istruzione/docs/lineestrategiche.pdf, le “Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica” della Regione Piemonte (luglio 2002). Infine, a livello internazionale, si segnala la “Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia” (1989), laddove insiste sulla necessità di favorire nella popolazione corretti stili di vita attraverso l’accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione sin dalla prima infanzia, nonché – sebbene con riferimento all’intera popolazione – la “European Social Charter” (1996), il “Gaining health”, approvato dall’Uf­ficio regionale per l’Europa dell’Or­ganizza­zione Mondiale della Sanità (2006) e la Dichiarazione “La salute in tutte le politiche”, resa dalla medesima OMS d’intesa con la Commissione Ue (2007).</p>
<p>[209] In tal senso, il Comitato nazionale per la bioetica, Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici, cit., 3. Sul punto, si veda anche la Convenzione che il Ministero dell’i­struzione, università e ricerca ha stipulato con il CSAM-CEM Mondialità (Mondialità per l’in­tegrazione interculturale), «intesa a favorire la collaborazione in campi importanti, quali l’Inter­cultu­ra, l’educazione interreligiosa, l’integrazione nella scuola». Nell’ambi­to della Convenzione si segnalano i seguenti punti: l’impegno comune a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative mirate alla educazione interculturale e interreligiosa attraverso la sperimentazione e la ricerca di modelli che favoriscano progetti di educazione interculturale nella dimensione locale e nazionale e la progettazione di iniziative di formazione rivolte ad insegnanti ed educatori finalizzate al­l’amplia­mento delle competenze di pedagogia interculturale, che comprendono dialogo interreligioso, comunicazione, cittadinanza, integrazione, gestione e trasformazione dei confini, etica pubblica, convivenza civile.</p>
<p>[210] Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, richiamando il carattere fortemente multietnico ormai assunto dalla società italiana, insistono sulla necessità di affrontare anche nel mondo della scuola la gestione dei rapporti interculturali, giacché «la scuola costituisce l’ambiente ideale dove poter realizzare tale integrazione e l’ali­mentazione rappresenta un terreno su cui approfondire e sviluppare tali politiche» (p. 11): se infatti i bambini si adattano alle diverse culture alimentari – sia del nostro Paese, sia di quello di origine – può effettivamente risultare più difficile l’in­cidenza delle famiglie nelle loro scelte comportamentali, nelle quali spesso prevale la tendenza a non disperdere le proprie tradizioni e specificità culturali, compresa quella alimentare. I menù offerti dalla ristorazione scolastica possono pertanto raggiungere il nucleo familiare attraverso il bambino e contribuire così a correggere cattive abitudini alimentari.</p>
<p>[211] Sul punto, si rinvia alle osservazioni della Comitato nazionale per la bioetica richiamate nella precedente nota 16.</p>
<p>[212] Si vedano, conformemente, Bossi-Giorda-Messina (a cura di), Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, cit., 4-6.</p>
<p>[213] In tal senso, Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, cit., 45.</p>
<p>[214] È quanto auspica, condivisibilmente, ancora Chizzoniti, ult. cit., 46.</p>
<p>[215] V. supra, par. 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Decreto «Semplifica Italia» e spending review: la razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 18:40:58 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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