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	<title>Antonio Nardone Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Antonio Nardone Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 18:39:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. Qualificazione dei rapporti negoziali riguardanti le attività non aviation: locazione o sub-concessione? – 3. Profili problematici attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario – 4. Obbligo o facoltà del gestore aeroportuale di indire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di spazi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. Qualificazione dei rapporti negoziali riguardanti le attività <em>non aviation</em>: locazione o sub-concessione? – 3. Profili problematici attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario – 4. Obbligo o facoltà del gestore aeroportuale di indire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di spazi da destinare ad attività <em>non aviation</em> – 5. Considerazioni conclusive.</p>
<p><em>1. Premessa</em><br />
Il modello gestionale degli aeroporti ha attraversato, negli ultimi anni, una sensibile evoluzione per effetto delle politiche comunitarie di liberalizzazione e dell’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale che, in linea generale, hanno determinato un coinvolgimento sempre maggiore dei privati nell’esercizio di attività finalizzate al perseguimento di interessi pubblici<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Emblematico, sul punto, è il lungo processo di liberalizzazione avviato con l’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e culminato nella riforma della seconda parte del codice della navigazione<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> del 2005 che, in un’ottica di progressiva privatizzazione degli scali italiani, ha previsto il graduale trasferimento, in capo a società di capitali, di funzioni tradizionalmente assicurate dallo Stato, consistenti, in particolare, nell’onere di gestire l’aeroporto – quale complesso di beni e servizi destinati alle attività aeronautiche civili – nel rispetto dei principi di sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità.<br />
Detto percorso si è contraddistinto per un crescente ricorso allo schema societario, con il conseguente abbandono di inadeguate modalità di gestione, ancorate alla logica dell’esercizio diretto da parte dei pubblici poteri<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Dalla originaria concezione dell’aeroporto, sostanzialmente coincidente con quella dell’aerodromo<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, si è, infatti, passati al più moderno concetto di impresa aeroportuale che, accanto alla gestione delle infrastrutture attrezzate per l’approdo, la partenza, la sosta, il ricovero e la riparazione degli aeromobili (secondo la più restrittiva definizione di aeroporto accolta nella Relazione al codice del 1942), organizza e gestisce una serie di attività anche non direttamente strumentali alle prime, finalizzate a offrire agli utenti del servizio aereo maggiori servizi e <em>confort</em>.<br />
In particolare, nell’attuale versione del codice della navigazione, gli aeroporti civili statali rientrano nel demanio aeronautico, che è assegnato all’Enac<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> al gestore aeroportuale<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Quest’ultimo è stato configurato dall’art. 705 cod. nav. come «il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell&#8217;Enac, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell&#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato»<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Dal tenore della citata norma si evincono chiaramente l’importanza e la centralità del ruolo del gestore aeroportuale nella conduzione dello scalo.<br />
Proprio con riferimento a tale aspetto, occorre tener conto che i servizi in ambito aeroportuale vengono, comunemente, distinti in <em>aviation</em> – comprendenti le attività di gestione, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture, nonché di assistenza a terra, accessorie e strumentali al trasporto aereo (quest’ultime definite di <em>handling</em><a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>) &#8211; e <em>non aviation</em>, riferibili alle attività commerciali le quali hanno assunto sempre maggior rilievo «nell’ambito dei proventi realizzati dai gestori aeroportuali e, più in generale, nel giro d’affari generato negli scali»<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> grazie al notevole incremento del traffico passeggeri registrato negli ultimi anni.<br />
Posto che il carattere pubblico di una concessione amministrativa – quella tramite cui i beni del demanio aeronautico sono affidati dall’Enac al gestore aeroportuale – non sembra di ostacolo alla costituzione di un rapporto tra il concessionario e soggetti terzi per l’affidamento in gestione di taluni spazi (anche per fini commerciali) ricadenti sul sedime dell’infrastruttura<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, sussistono ancora numerosi dubbi interpretativi in relazione ora alla corretta qualificazione giuridica di detti rapporti, ora alla necessità o meno di ricorrere all’evidenza pubblica per la scelta dell’assegnatario di tali spazi.<br />
Detti interrogativi concernono soprattutto le attività <em>non aviation<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><strong>[13]</strong></a></em>, che costituiranno l’oggetto della presente indagine, essendo quelle <em>aviation</em> soggette a una specifica e dettagliata regolamentazione<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> che non pone particolari problematiche interpretative.<br />
L’accesso a tale ultima tipologia di servizi è, infatti, soggetta a una normativa interna e comunitaria che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica, strumentali alla tutela della concorrenza effettiva e non discriminatoria tra gli interessati<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p><em>2. Qualificazione giuridica dei rapporti negoziali riguardanti le attività non aviation: locazione o sub-concessione?</em><br />
Come osservato, l’art. 705 del codice della navigazione si limita a individuare gli oneri gravanti sul concessionario in merito alla gestione dell’infrastruttura e al controllo delle attività in essa svolte, nulla specificando in ordine alla natura giuridica dei rapporti instaurati con terzi per il godimento delle aree e dei locali presenti all’interno dello scalo.<br />
In assenza di un dato normativo certo ci si interroga, in particolare, sulla configurazione di detti rapporti in termini di locazione o, piuttosto, di sub-concessione.<br />
Va premesso che i beni rientranti nel demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 cod. civ.). E trattandosi di beni destinati a realizzare interessi pubblici, la loro disponibilità può essere legittimamente attribuita a soggetto diverso dall’ente titolare del bene solo mediante concessione amministrativa. Di conseguenza, i negozi relativi all’utilizzo di tali beni, a prescindere dalla qualificazione del tipo di contratto adottata dalle parti, possono dar luogo soltanto ad atti di concessione in godimento temporaneo, che, essendo revocabili per ragioni di interesse pubblico sono anche incompatibili con la disciplina legale delle locazioni degli immobili urbani.<br />
Il che, però, non esclude che il concessionario autorizzato alla gestione di tali beni possa poi darli in uso a terzi, a titolo oneroso, tanto mediante contratto di locazione quanto di sub-concessione.<br />
Le conseguenze concrete della riconduzione all’una o all’altra categoria sono, tuttavia, rilevanti. La natura locativa comporta, infatti, l’applicazione della normativa vincolistica di cui alla legge n. 392/1978, con notevoli ripercussioni in tema di durata del rapporto, automaticità o meno, e comunque modalità e condizioni, dei rinnovi, nonché di entità dei corrispettivi per l’uso degli spazi in argomento.<br />
L’astratta compatibilità tra natura demaniale del bene e locazione discende dalla previsione normativa contenuta nell’art. 35 della legge 27 luglio 1978<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, richiamato dal successivo art. 41. Tali norme, infatti, escludendo l’indennità per la perdita dell’avviamento e il diritto di prelazione e riscatto nelle locazioni aventi a oggetto immobili complementari o interni a beni demaniali (art. 822 cod. civ.), implicitamente consentono l’utilizzo di tale strumento negoziale, seppur con tali limitazioni<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
La natura privatistica dei diritti del gestore sulle opere realizzate sul sedime aeroportuale si ricaverebbe, altresì, dall’art. 703 del codice della navigazione, secondo cui le opere realizzate dal gestore sul sedime demaniale restano di sua proprietà sino alla scadenza della concessione<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Dalla citata norma parrebbe discendere che l’applicazione degli schemi tipici del diritto privato, utilizzabili da qualsivoglia soggetto nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, ben si attagli alla natura demaniale dei beni su cui le attività sono espletate.<br />
In talune occasioni, la giurisprudenza ha precisato che l’attività commerciale svolta da un soggetto che abbia stipulato un contratto in relazione al godimento di un’area dello spazio aeroportuale, qualificato pur formalmente come di sub-concessione, non possa essere  ricompresa tra quelle direttamente riconducibili a facoltà e diritti attribuiti dall’amministrazione concedente alla concessionaria; ciò in quanto l’attività commerciale non costituirebbe un servizio pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i principi dell’amministrazione pubblica (che possono essere realizzati direttamente o indirettamente, attraverso l’attività di privati)<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
In tale prospettiva, il godimento di spazi aeroportuali per l’esercizio di attività di <em>food &amp; beverage</em><a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> o di avvolgimento dei bagagli<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> è stato ricondotto nell’alveo privatistico, non risultando queste coessenziali al trasporto aereo. In dette ipotesi, infatti, il concessionario agirebbe «in veste privatistica in ordine a un bene di cui ha la disponibilità, per il perseguimento di interessi economici e imprenditoriali disancorati dallo scopo primario della gestione dell&#8217;aeroporto, che è quello di assicurare la regolarità del traffico aereo e, correlativamente, l&#8217;efficienza e la funzionalità degli impianti»<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Sebbene non sussistano particolari ostacoli di ordine logico e giuridico alla riconducibilità del rapporto in esame nell’ambito locatizio<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, la ricostruzione dello stesso in termini di sub-concessione appare maggiormente confacente, atteso che nella prassi l’utilizzazione – sia pure da parte di terzi – del bene demaniale rientra nell’oggetto specifico dell’atto concessorio originario, concernente facoltà e diritti attribuiti al gestore aeroportuale; ciò che, in buona sostanza, viene in rilievo è, infatti, un rapporto contrattuale tra gestore e terzi strettamente connesso alla concessione originaria che ne costituisce il presupposto.<br />
D’altra parte, l’espletamento di attività, sia pure commerciali, negli spazi aeroportuali presenta un <em>quid pluris</em> rispetto a qualunque altra cessione di godimento dietro corrispettivo, gravando sull’assegnatario, in via ulteriore, l’impegno di utilizzare il bene per attività imprenditoriali che, anche <em>lato sensu</em>, risultano pur sempre strumentali all’attività primaria, ovvero quella di navigazione aerea. Il concessionario, invero, si trova a dover fare un uso del bene vincolato alle esigenze dello scalo, in considerazione dell’accezione unitaria dell’entità aeroportuale, complessivamente intesa, in cui risultano uniti in modo inscindibile la sfera strutturale e quella funzionale.<br />
Appaiono comprovare quanto detto le clausole contrattuali che, di norma, impongono determinati obblighi al terzo utilizzatore del bene (ci si riferisce, ad esempio, alla tipologia di merci vendute, agli orari di apertura dell’esercizio, ai prezzi applicabili). Non pare, dunque, che oggetto del rapporto negoziale sia il mero godimento del bene, atteso che ricadono sul terzo oneri ulteriori (e funzionalmente collegati a quelli gravanti sull’impresa cedente in termini di servizi da offrire all’utenza) rispetto a quelli previsti dallo schema tipico del contratto di locazione.<br />
Le predette considerazioni sembrano tanto più condivisibili se la vicenda in esame viene esaminata anche sotto il profilo causale<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Al riguardo, occorre prendere le mosse dal dato fattuale per il quale le concessioni in ambito aeroportuale hanno a oggetto sia il sedime che le attività da espletare all’interno dello scalo. La novella legislativa del 2005, infatti, mediante la previsione dell’affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico al gestore aeroportuale, sembra privilegiare il momento gestionale complessivamente inteso piuttosto che la mera natura giuridica dei beni.<br />
In tale contesto, una qualificazione del rapporto in termini di mera locazione (la quale, per propria natura, può concernere esclusivamente l’utilizzo dei locali e non anche l’espletamento di attività) appare eccessivamente restrittiva. Né, al riguardo, sembra avere valore la tesi secondo cui un simile assunto varrebbe solamente per gli spazi destinati alle attività strettamente legate alla navigazione aerea e non per quelli destinati a servizi non prettamente aeronautici.<br />
In proposito, si fa presente che in ambito aeroportuale tutti i servizi sembrerebbero inquadrabili nell’alveo del più complesso insieme di attività che – siano esse essenziali ovvero accessorie – contribuiscono ad accrescere il buon funzionamento dello scalo, essendo comunque prestate a uso specifico della struttura aeroportuale, anche in un’ottica di ammortamento degli investimenti.<br />
Detta impostazione appare avallata anche dal legislatore: come osservato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 692 e 693 del codice della navigazione, infatti, all&#8217;Enac sono assegnati in uso gratuito – per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale – gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e «ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea». Proprio da quest’ultimo inciso deriverebbe che i beni che vengono conferiti al concessionario sono da considerare tutti connotati da tali caratteri di strumentalità e complementarietà, senza alcuna ulteriore distinzione.<br />
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «il sinallagma che si instaura tra le attività tecniche di gestione, controllo e coordinamento del traffico aereo in una grande e complessa struttura aeroportuale ed i proventi delle attività commerciali che si svolgono in una tale infrastruttura, costituisce una delle caratteristiche funzionali del rapporto di concessione che articola obblighi e diritti del concedente e del concessionario»<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
<a name="BW3"></a>D’altra parte, deve darsi atto che la quasi totalità delle attività <em>non aviation</em> sono avvertite come essenziali per il funzionamento dell’aeroporto; o, quanto meno, la relativa assenza è recepita dall’utenza come un fattore negativo per il proprio <em>confort</em>, tanto da poter rappresentare un <em>discrimen </em>nella scelta dello scalo, lì dove siano possibili soluzioni alternative<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Rispetto a tali attività sembra doversi ritenere che il gestore aeroportuale non possa limitarsi ad assumere la veste del semplice locatore (contratto che implica il mero rispetto della destinazione d’uso), venendo in essere un rapporto giuridico ben più complesso, in cui ricade sul privato l’obbligo di attuazione della destinazione specifica.<br />
Alla luce delle esposte considerazioni, la qualificazione del rapporto in termini di sub-concessione appare maggiormente appropriata.</p>
<p><em>3.         Profili problematici attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario</em><br />
La tematica sulla natura del rapporto tra gestore aeroportuale e privati (in termini di locazione ovvero di sub-concessione) ha fatto, spesso, da fondo a un’ulteriore problematica di rilievo: il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie aventi a oggetto l’affidamento e il godimento degli spazi in argomento<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Al riguardo, si è registrato un orientamento giurisprudenziale piuttosto ondivago.<br />
Il <em>leading case</em> è costituito da una pronuncia del Tar Lazio<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> in cui è stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa in materia, sul presupposto che la natura demaniale delle aree di sedime aeroportuale destinate all’espletamento delle attività <em>non aviation</em> (la fattispecie all’attenzione dell’autorità giudiziaria riguardava il servizio di avvolgimento bagagli con pellicola) imponga al gestore obblighi di evidenza pubblica contabilistica di cui al regio decreto n. 827/1924, in ragione del fatto che le convenzioni stipulate tra gestore e terzi sono qualificabili come contratti attivi.<br />
In particolare, i richiamati obblighi discenderebbero dal fatto che lo sfruttamento di un bene pubblico determina, nel privato beneficiario, un’utilità; conseguentemente, le procedure selettive improntante alla massima partecipazione costituirebbero logico corollario dei principii costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
La citata pronuncia è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che ha confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla scorta, tuttavia, di considerazioni completamente diverse rispetto a quelle spese dal giudice di primo grado.<br />
È stato, innanzitutto, precisato che le procedure per la scelta dei soggetti cui affidare spazi di sedime aeroportuale per lo svolgimento di attività di avvolgimento bagagli (o, comunque, di attività <em>non aviation</em>) afferiscono ai settori c.d. speciali, disciplinati dal d. lgs. 163/2006 &#8211; venendo in rilievo, nella fattispecie, attività di «sfruttamento di un&#8217;area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti» di cui all’art. 213 del predetto testo normativo &#8211; e che, pertanto, la soggezione agli obblighi di evidenza pubblica deriverebbe dal Codice dei contratti e non dalla disciplina contabilistica di cui al regio decreto n. 827/1924,<br />
E’ stato, in particolare, affermato che lo «sfruttamento»<em>, </em>finalizzato alle esigenze del trasporto aereo, deve ritenersi comprensivo di ogni prestazione, funzionalmente indirizzata ad assicurare non solo le operazioni di partenza e arrivo dei vettori aerei, ma anche il transito e la sicurezza dei passeggeri, lo smistamento dei bagagli e, in genere, ogni servizio complementare, non puramente accessorio a esse<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a><em>.</em><br />
Successivamente, tuttavia, il Consiglio di Stato stesso, in una vicenda analoga a quella menzionata, ha declinato la propria giurisdizione in materia<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, affermando che l’attività di avvolgimento bagagli con pellicola non attiene ad alcuno dei servizi di assistenza a terra elencati nell’allegato A al d.lgs. n. 18/1999, recante “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa  al  libero  accesso  al  mercato  dei  servizi  di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti  della  Comunità».<br />
È stato, in particolare, osservato che, ai sensi della richiamata disciplina, l’assistenza bagagli, devoluta alla cura del gestore aeroportuale<em>, «</em>comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l&#8217;aereo, nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione<em>» </em>e non anche l’attività di avvolgimento dei bagagli, la quale si sostanzia in un servizio di natura squisitamente commerciale, che non necessariamente deve essere offerto negli aeroporti, e che si pone in una «fase precedente rispetto allo smistamento del bagaglio contemplato dalla norma in esame che fa seguito al <em>check-in</em>»<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><em><strong>[31]</strong></em></a>.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni è stata, pertanto, esclusa la strumentalità dell’attività di avvolgimento bagagli all’<em>handling<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32"><strong>[32]</strong></a>.</em><br />
In buona sostanza, secondo tale ultimo orientamento la circostanza per la quale determinate tipologie di servizi prestati all’interno dell’aerostazione non sono evidentemente strumentali alla gestione aeroportuale in senso stretto escluderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al loro affidamento.<br />
Una simile impostazione è stata seguita, di recente, anche dalle sezioni unite della Cassazione<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> nell’ambito di un giudizio avente a oggetto l’accertamento della natura di contratto di diritto privato di locazione di immobile a uso commerciale di una convenzione formalmente qualificata come sub-concessione intercorrente tra un soggetto gestore e una ditta privata operante nel settore della vendita di prodotti tipici locali.<br />
Nello specifico, quella in esame è stata qualificata come «un’attività commerciale non ricompresa tra quelle direttamente riconducibili a facoltà e diritti attribuiti dall&#8217;amministrazione concedente alla concessionaria, tant&#8217;è che l&#8217;atto primario di concessione &#8211; mentre prevede per l&#8217;affidamento di aree e locali destinati alle attività aeronautiche la preventiva autorizzazione di Enac (art. 3, comma 1) &#8211; per quanto riguarda l&#8217;affidamento delle stesse aeree e locali per lo svolgimento di altre attività, tra le quali, a titolo esemplificativo, sono indicate quelle commerciali, richiede una semplice comunicazione scritta alla concedente»<em>. </em><br />
Ad avviso dei giudici di legittimità, la differente modalità di affidamento troverebbe ragion d&#8217;essere nel fatto che quelle in argomento non costituiscono attività coessenziali al trasporto aereo, con la conseguenza che la concessionaria, nella fattispecie, agirebbe in veste privatistica in ordine a un bene di cui ha la disponibilità per il perseguimento di interessi economici e imprenditoriali disancorati dallo scopo primario della gestione dell&#8217;aeroporto, che è quello di assicurare la regolarità del traffico aereo.<br />
In virtù di tale ragionamento, l’estraneità, rispetto all’attività aeroportuale, dell’attività da svolgersi nei locali oggetto di sub-concessione determinerebbe l’estraneità dell’amministrazione rispetto al rapporto instauratosi tra concessionario del servizio aeroportuale e privato<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p><em>4. Obbligo o facoltà del gestore aeroportuale di indire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di spazi da destinare ad attività non aviation</em><br />
La questione relativa al riparto di giurisdizione è funzionalmente connessa a una tematica di grande rilevanza, ovvero quella dell’obbligo o meno di esperire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di porzioni di sedime aeroportuale da destinare allo svolgimento di attività <em>non aviation</em>.<br />
Sono quattro gli orientamenti giurisprudenziali, rilevanti ai fini di un corretto approccio a tale questione, delineatisi sul punto.<br />
Essi sono già stati richiamati nel precedente paragrafo al fine di delineare le criticità insorte in tema di giurisdizione:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>secondo un primo orientamento (del Tar Lazio<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>), ai fini dell’affidamento di aree da destinare allo svolgimento di attività <em>non aviation,</em> il gestore aeroportuale è tenuto a seguire procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, stante la natura demaniale del sedime aeroportuale. È stato, in particolare, osservato come detti obblighi trovino fonte nella disciplina di cui al regio decreto 827/1924, (Regolamento per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), dal momento che le convenzioni stipulate dal gestore dell’aeroporto sono da considerarsi contratti attivi;</li>
<li>la sussistenza di obblighi di evidenza pubblica è stata riconosciuta anche dalla sesta sezione del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a> sulla scorta, tuttavia, di argomentazioni ben differenti rispetto a quelle del Tar Lazio. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, detti obblighi deriverebbero dal Codice dei contratti pubblici (e non dalla disciplina contabilistica di cui al regio decreto n. 827/1924), atteso che le procedure per la scelta dei soggetti cui affidare spazi di sedime aeroportuale per lo svolgimento di attività <em>non aviation</em> afferirebbero ai settori c.d. speciali, disciplinati dal Codice stesso. In particolare, nella fattispecie verrebbe in rilievo un’attività di «sfruttamento di un&#8217;area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti» di cui all’art. 213 del predetto testo normativo;</li>
<li>a breve distanza dalla predetta decisione, una diversa sezione del Consiglio di Stato, la quinta<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa agli esiti di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in sub-concessione di spazi da destinare all’attività di avvolgimento bagagli da svolgersi nei <em>terminal</em> dell’aeroporto, sul presupposto che l’attività in questione non attiene ad alcuno dei servizi di assistenza a terra elencati nell’allegato A al d.lgs. n. 18/1999. In buona sostanza, secondo tale ultimo orientamento l’obbligo di ricorrere all’evidenza pubblica sarebbe escluso ogni qualvolta il gestore intenda procedere all’esternalizzazione di servizi non strettamente strumentali alla gestione aeroportuale;</li>
<li>a simili conclusioni sono pervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, le quali – chiamate a pronunciarsi nell’ambito di un ricorso per regolamento di giurisdizione &#8211; hanno affermato che allorquando il gestore aeroportuale operi al di fuori dei confini delineati nell’atto concessorio esso sia qualificabile alla stregua di un operatore privato, con la conseguenza che i negozi dallo stesso stipulati ai fini dell’esternalizzazione di attività non riconducibili al rapporto concessiorio soggiacciono alla disciplina privatistica. Sulla scorta di tali considerazioni, è stata riconosciuta la natura locatizia di rapporto negoziale avente a oggetto l&#8217;affidamento a terzi di spazi aeroportuali da destinare ad attività commerciali. Le Sezioni Unite, tuttavia, non escludono l’utilizzo dell’evidenza pubblica per l’impresa aeroportuale.</li>
</ol>
<p>Il percorso argomentativo seguito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato e dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle richiamate pronunce<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> appare inficiato da una prospettiva limitata, in quanto incentrata sulla sola natura dell’attività oggetto della sub-concessione, con esclusione di ogni rilievo della natura demaniale del sedime aeroportuale su cui l’attività stessa viene svolta, nonché della qualificazione giuridica dei concessionari &#8211; gestori.<br />
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto vengono in rilievo problematiche esegetiche di una certa complessità in ragione dell’ampliamento operato dal legislatore comunitario – e, di riflesso, anche da quello nazionale – in relazione ai soggetti da considerare amministrazioni aggiudicatrici, come tali tenute all’osservanza degli obblighi di evidenza pubblica.<br />
Si è passati, infatti, da una classificazione rigida a una classificazione flessibile e di tipo sostanziale, contraddistinta dall’assenza di una precisa elencazione dei soggetti da fare rientrare in tale categoria.<br />
E così essa ricomprende, oltre alle amministrazioni tradizionalmente intese, anche soggetti che tali non sono e, ciò nondimeno, registrano una serie di collegamenti funzionali con le stesse<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
Volendo muovere dal dato sistematico occorre, inoltre, evidenziare come l’inserimento nella categoria dei soggetti tenuti alle regole di evidenza pubblica debba necessariamente seguire una logica funzionale, apparendo riduttivo dare rilievo esclusivamente alla mera natura giuridica privata o pubblica.<br />
Sul punto, la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare la natura di organismo di diritto pubblico ovvero di impresa pubblica che caratterizzerebbe le società di gestione la cui composizione azionaria è prevalentemente o totalmente pubblica.<br />
Con specifico riferimento a una gara per l’affidamento di servizi assicurativi indetta da una società di gestione aeroportuale, a prevalente capitale pubblico, è stato, invero, precisato che «per l’individuazione del c.d. requisito teleologico necessario ai fini della qualificazione di un soggetto quale organismo di diritto pubblico, occorre dare rilievo preminente non tanto al carattere dell’attività svolta, ma alle esigenze che l’ente è preordinato a soddisfare»<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.<br />
In virtù di tale premessa, la gestione di grandi strutture aeroportuali andrebbe, infatti, considerata alla stregua di un servizio di pubblica utilità, trattandosi di infrastrutture di primario interesse nazionale, essenziali per il sistema dei trasporti. In un simile contesto «il fine di lucro dell’eventuale esercente esterno non prevale sulla natura del servizio, che resta intrinsecamente pubblicistica in ragione della sua indefettibilità rispetto all’utilità generale, e che fa rientrare l’ente o la società, investita della stessa, fra gli organismi di diritto pubblico, ovvero fra i soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria, nonché al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica, previsti dalla normativa statale o regionale»<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che lo svolgimento di attività minoritaria a carattere industriale non determina il venire meno della qualificazione del gestore come organismo di diritto pubblico, qualora questi sia comunque tenuto al perseguimento di interessi generali<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, le conseguenze della attribuzione di un simile ruolo in capo al gestore aeroportuale «restano un dato ineliminabile del suo agire come per vero imposto dall&#8217;impegno di pubbliche risorse per la costituzione e l&#8217;attività dell&#8217;ente stesso, impegno che si iscrive in una logica che non pare proprio possa tollerare una alternanza di garanzie procedimentali e libertà di selezione a seconda della intensità o del grado di interesse pubblico sotteso alle attività svolte»<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
Sotto altro versante, la giurisprudenza<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a> ha riconosciuto la natura giuridica di impresa pubblica<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a> del gestore di un aeroporto a prevalente capitale pubblico, sul presupposto che la suddetta società opera in un contesto concorrenziale regolato dalle leggi del mercato e assumendosi, pertanto, i rischi connessi alla propria attività.<br />
Nella fattispecie, difetterebbe, in particolare, uno dei tre requisiti per la qualificazione come organismo di diritto pubblico <em>ex</em> art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici, ovvero l’essere stato «istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, di carattere non industriale o commerciale».<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, è stato affermato che trattandosi di impresa pubblica operante nei settori speciali, la società di gestione aeroportuale rientrerebbe nel novero degli enti aggiudicatori <em>ex</em> art. 207 del Codice e, di conseguenza, sarebbe tenuta ad applicare esclusivamente le disposizioni della Parte III del Codice stesso per l’affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria. Insomma, per altro verso è stata affermata la necessità di utilizzare i modelli pubblicistici in merito all’attività contrattuale.<br />
Tuttavia, al di là della qualificazione dei gestori aeroportuali in termini di organismo di diritto pubblico, ovvero di impresa pubblica, l’applicazione della normativa sull’evidenza pubblica ai soggetti in argomento sembra trovare la propria giustificazione nel fatto che questi godono di una posizione differenziata e di una certa protezione dal rischio di mercato, in virtù di diritti speciali o esclusivi, o beneficiando di posizioni di vantaggio derivanti dal coinvolgimento di soggetti pubblici: fattori che impongono la procedura competitiva per i potenziali contraenti.<br />
In tale ottica, proprio al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, nonché il diritto di accesso dei potenziali concorrenti del gestore nei mercati liberalizzati, l’Enac ha invitato i soggetti gestori di strutture aeroportuali a seguire procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di spazi commerciali all’interno degli scali<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a><br />
Detta segnalazione ha preso le mosse dal primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati (ossia quello del Tar Lazio)<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a> secondo cui, stante la natura demaniale delle aree di sedime aeroportuale, il gestore aeroportuale sarebbe obbligato a indire procedure competitive per l’individuazione dei beneficiari della sub-concessione<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
Con l’anzidetta pronuncia è stata, in sostanza, affermata l’irrilevanza della natura dell’attività che viene esercitata nell’ambito aeroportuale (ossia, se la stessa rientri tra quelle concesse per l’esercizio di un servizio pubblico oppure se faccia parte di quelle altre attività di carattere commerciale che non sono collegate direttamente con l’attività cui è preposta la concessionaria; in altre parole, se si tratti di servizi <em>aviation</em> o <em>non aviation</em>), essendo, piuttosto «necessario enucleare esattamente la natura della subconcessione oggetto di controversia e i connessi effetti, al di là del nome attribuito allo stesso atto».<br />
Sulla scorta di tali premesse, è stato condivisibilmente precisato che il gestore aeroportuale, ancorché formalmente soggetto di diritto privato, sia comunque tenuto all’osservanza dei principi di trasparenza e buon andamento anche con riguardo agli atti dispositivi delle aree dello scalo, ove questi siano direttamente connessi con la gestione del servizio aeroportuale, in generale, e, più nello specifico, con la destinazione del sedime aeroportuale all’uso da parte dei vettori aerei e dei soggetti variamente chiamati a svolgere servizi di assistenza e supporto della principale attività aeronautica, in quanto per tale via si attua, in sostanza, il trasferimento di quelle stesse attività di interesse pubblico connesse alla gestione del complessivo sistema aeroportuale, che il legislatore ha attribuito, in via primaria, al soggetto concessionario della gestione aeroportuale<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.<br />
Detta impostazione, che appare la più condivisibile, valorizza, quindi, la natura demaniale (<em>id est</em>, pubblica) delle aree di sedime e, su tale natura, fonda l’obbligo di esperire procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti cui affidare spazi e aree da destinate ad attività <em>non aviation</em>.<br />
In una prospettiva coerente con tale impostazione è stata ritenuta<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a> priva di fondamento la domanda funzionale ad accertare l’esistenza di una nuova sub-concessione di contenuto sostanzialmente identico a quella scaduta e in assenza di qualsivoglia procedura comparativa tra i soggetti potenzialmente interessati all’assegnazione, sul presupposto che questa fornisce un’occasione di guadagno per i privati.<br />
È stato, infatti, affermato che, sebbene la sub concessione dello spazio aeroportuale non sia riconducibile a un appalto o a una concessione di servizi (sicché certamente non trova applicazione il d. lgs. n. 163/2006), è anche vero che essa ha a oggetto l’utilizzo ovvero lo sfruttamento di spazi demaniali, indipendentemente dal carattere commerciale dell’attività esercitata, sicché resta soggetta ai principi ispirati alla libera concorrenza tra imprese di matrice europea.<br />
Ciò è tanto più vero sol se si considera che essa «è fonte di un rapporto attivo per la p.a., in quanto preordinata all&#8217;esercizio di un’attività lucrativa, fonte di auspicati introiti precipuamente per il sub concessionario, ma anche per il concessionario-subconcedente, in quanto percettore del relativo canone attraverso l’utilizzo di un bene demaniale quale il sedime aeroportuale»<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.</p>
<p><em>5. Considerazioni conclusive</em><br />
Come osservato, una qualificazione in termini di sub-concessione dei rapporti instaurati dai gestori aeroportuali con terzi per il godimento di aree e spazi destinati ad attività <em>non aviation</em> è maggiormente convincente, ricadendo sugli affidatari oneri ulteriori (e funzionalmente collegati a quelli gravanti sul concessionario in termini di servizi da offrire all’utenza) rispetto a quelli contemplati dallo schema tipico del contratto di locazione.<br />
In un siffatto contesto, il ricorso a procedure improntate a criteri di massima partecipazione e di trasparenza si rende necessario in ragione non solo del carattere demaniale delle aree destinate all’espletamento di dette attività<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>, ma anche e soprattutto del miglior profitto che è chiamato a perseguire il gestore aeroportuale, in virtù della qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico, ovvero di impresa pubblica attribuitagli dalla giurisprudenza<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.<br />
Tale impostazione, d’altra parte, ben si concilia con l’esigenza di impedire che l’intervento pubblico (in senso lato: comprensivo dell’impiego di risorse pubbliche da parte di soggetti formalmente privati) possa falsare le libere dinamiche imprenditoriali  o introdurre arbitrarie discriminazioni tra operatori in un settore, quello aeroportuale, in cui sempre maggiori sono gli interessi economici connessi all’espletamento di servizi <em>non aviation. </em>Tanto è più vero se si considera che dall&#8217;art. 81 del Trattato istitutivo Ce e dalle direttive comunitarie in materia di appalti discende il principio generale in forza del quale tutte le concessioni di servizi, inclusi gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l&#8217;interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, nonché le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, devono caratterizzarsi per il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento e la trasparenza<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.<br />
La tesi secondo cui è imposto al gestore aeroportuale l’obbligo di attivare procedure a evidenza pubblica acquista ancor maggior forza se si prendono in considerazione i recenti arresti giurisprudenziali in riferimento alle concessioni demaniali marittime, disciplinate anch’esse dal codice della navigazione, laddove è stato precisato che: «per l’attribuzione in concessione di aree del demanio marittimo, attesa l’indifferenza manifestata dall’ordinamento eurounitario rispetto al <em>nomen</em> della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato; così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione»<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a><br />
Non deve sfuggire, inoltre, che per giurisprudenza consolidata i concessionari di pubblico servizio, nel cui novero sembrano ricondursi i gestori aeroportuali, sono soggetti alla giurisdizione contabile in conseguenza dell’effetto translativo di pubbliche funzioni che discende dall’atto concessorio<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. In forza del citato titolo negoziale, infatti, il privato è coinvolto in attività di stampo pubblicistico, soggette, per loro natura, alla giurisdizione dei giudici contabili.<br />
Quanto sopra è ancor più vero nei casi in cui il gestore aeroportuale assume le vesti di società con partecipazione pubblica totalitaria. Al ricorrere delle suddette ipotesi, invero, è stata riconosciuta la giurisdizione contabile, sul presupposto che l’impresa in questione si configura quale <em>longa manus</em> dell’ente pubblico.<br />
Da una configurazione del gestore aeroportuale in siffatti termini discende l’obbligo di ricorrere all’evidenza pubblica nell’espletamento delle attività istituzionali: il tutto con ovvie implicazioni, sul piano sostanziale, in ordine alla appropriata qualificazione dei rapporti che s’instaurano tra concessionario e terzi.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa è iniziato nel 1987 con l’apertura del mercato comunitario seguendo, in parte, l’esempio di <em>deregulation</em> americano. Per un approfondimento della tematica si rinvia a C. Tuo, <em>Il trasporto aereo nell’Unione europea tra libertà fondamentali e relazioni esterne</em>, Torino, 2008, p. 231 ss.; F. Munari, <em>Il diritto comunitario dei trasporti</em>, Milano, 1996, p. 207 ss. Sul tema delle liberazioni in generale si veda F.G. Scoca, <em>Relazione introduttiva</em>, in <em>Studi in tema di liberalizzazioni. Riflessi giuridici dell&#8217;evoluzione della disciplina</em>, a cura di E. Sticchi Damiani, Torino, 2008, p. 3 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In particolare, la citata norma ha previsto che entro il 1994 fossero costituite apposite società di capitali (con eventuale partecipazione di regioni ed enti locali) per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti ancora appartenenti allo Stato e che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, fossero definiti, con decreto interministeriale, i criteri per l’attuazione delle nuove disposizioni, sulla base dei principi di cui all’art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (sulla  costituzione  delle  società  miste  per  la  gestione  dei  servizi  pubblici  locali). Per un’analisi dettagliata della tematica si rinvia a M. A. Sandulli, <em>Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione</em>, Milano, 2006.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Novellata con il d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così M. Grigoli, La nuova realtà del diritto della navigazione, Bologna, 1999, p. 8 ss.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Nell’impostazione originaria del codice della navigazione (ossia quella del 1942), infatti, lo Stato (attraverso il Ministero dei Trasporti) costituiva non solo il proprietario dell’area in cui sorgeva l’infrastruttura aeroportuale, ma anche il soggetto responsabile della progettazione, della costruzione, dell’ampliamento e della gestione della infrastruttura stessa.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è un’autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, istituita con d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La concessione, tipica forma di gestione indiretta di un servizio pubblico, storicamente ha rappresentato lo strumento con il quale la pubblica amministrazione ha aperto ai privati la possibilità di gestire servizi a favore della collettività. Per un approfondimento sui profili generali dell’istituto si veda F. Caringella, <em>Compendio di diritto amministrativo</em>, Roma, 2014, p. 490 ss.; R. Galli, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Padova, 2011, p. 937 ss.; M. D’Alberti, <em>Le concessioni amministrative, Aspetti della contrattualità delle Pubbliche Amministrazioni</em>, Napoli, 1981, in particolare Sezione II, <em>La giurisprudenza verso la qualificazione unilateral-pubblicistica delle concessioni amministrative</em>, p. 147-173. In particolare, secondo M. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1993, p. 429 ss., la concessione si sostanzierebbe in un contratto di diritto privato accessivo al provvedimento volto a regolare i rapporti tra la pubblica amministrazione e concessionario. Secondo G. Mastrandrea, <em>Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione</em>, Milano, 2006, p. 64 la concessione della gestione aeroportuale rappresenterebbe una «figura atipica e peculiare», non costituendo «una mera concessione di beni, né una mera concessione di servizi, né, ancora, una mera concessione di beni e servizi».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> L’art. 692 del codice della navigazione stabilisce, infatti, che al demanio aeronautico civile statale appartengono «gli aeroporti civili appartenenti allo Stato» (lettera a), nonché «ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea» (lettera b). Ai sensi del successivo art. 693 cod. nav. detti beni «sono assegnati all&#8217;Enac in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> L’art. 704 regola, inoltre, la procedura per il rilascio della concessione, che avviene con decreto interministeriale su proposta dell’Enac, per una durata massima di quaranta anni, all’esito di una selezione effettuata «tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, con idonee forme di pubblicità» nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall’autorità stessa, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l&#8217;aeroporto oggetto di concessione. Preme evidenziare che, tuttavia, in concreto, non è stata esperita alcuna procedura a evidenza pubblica, in quanto le norme transitorie (art. 3, co. 2, del d.lgs. 96/2005) hanno stabilito la non applicabilità della disciplina recata dall’art. 704 alle concessioni già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione già iniziati (più precisamente, originati da istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo) e ciò indipendentemente dall&#8217;individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> I servizi di <em>handling</em> si riferiscono a quel complesso di operazioni effettuate negli scali aeroportuali riguardanti l’assistenza a terra degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci. Essi sono elencati nella direttiva europea n. 96/67/CE (recepita dal d. lgs. 18/1999) e possono così sintetizzarsi: assistenza amministrativa e di supervisione; assistenza passeggeri e bagagli; assistenza merci e posta; servizi di rampa; servizi offerti all’aeromobile;  assistenza operazioni aeree ed amministrazione degli equipaggi; assistenza trasporto a terra; assistenza ristorazione. Detti servizi vengono, a loro volta, distinti in <em>airside</em> e <em>landside</em>, a seconda che vengono prestati o meno nella parte di aeroporto dedicata alle operazioni di volo.<br />
Nello specifico, i servizi <em>landside</em> attengono principalmente al traffico passeggeri tanto da essere definiti come <em>passenger handling</em> in contrapposizione all’<em>aircraft</em> e al <em>cargo handling</em>; possono essere offerti dall’aeroporto o da un’impresa da questo controllata, da una compagnia aerea ad un’altra, da società specializzate (<em>third-party handling</em>) o, dalla medesima compagnia aerea a se stessa (<em>self handling</em>).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In tali termini, segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 29 gennaio 2004, n. 274, in <em>www.agcm.it</em>.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In dottrina è stato osservato che, sebbene non sussista una normativa <em>ad hoc</em> che disciplini un simile rapporto, tale fattispecie non appare espressamente vietata. Tanto lo si desumerebbe dalla disciplina dettata dal codice della navigazione che prevede un’implicita ammissione della stessa laddove, sia pure in relazione al demanio marittimo, è contemplata come causa di decadenza della concessione, l’abusiva sostituzione di altri nel godimento della stessa [art. 47 lett. e) del codice della navigazione]. Secondo detta impostazione l’uso, infatti, del termine «abusiva» farebbe propendere per l’ammissibilità di ipotesi di avvicendamenti di soggetti ad altri nel godimento della concessione, in termini non solo di subentro, ma anche di «surrogazione». Sul punto G. Mancuso, <em>Regime dei beni destinati ai servizi “non aviation” in ambito aeroportuale</em>, in <em>Riv. di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente</em>, VI, 2008, p. 435.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo G. Mancuso, <em>Ibidem,</em> l’assenza di regolamentazione in materia sarebbe riconducibile all’intento del legislatore di evitare, per quanto possibile, gestioni indirette delle concessioni di beni demaniali, come si evincerebbe dall’art. 30 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima, che pone l’esercizio della concessione da parte di soggetti terzi come eccezione alla regola.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> La materia è disciplinata dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.</div>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> L&#8217;art. 16 della direttiva comunitaria 96/67/CE (il cui contenuto è stato recepito dall’art. 213 del d.lgs. 163/2006), nel disciplinare l&#8217;accesso agli impianti aeroportuali per lo svolgimento dei servizi a terra, prevede che «gli spazi disponibili per l&#8217;assistenza a terra nell&#8217;aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l&#8217;autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all&#8217;esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> La norma in questione stabilisce che: «Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici». Per un’analisi della portata applicativa della disposizione in argomento si rinvia a: F. Lazzaro – R. Preden, <em>Le locazioni per uso non abitativo</em>, Milano, 2005, p. 91 ss.; G. Gabrielli – F. Padovini, <em>La locazione di immobili urbani</em>, Padova, 2005, p. 842 ss.; M. Sinfisi – F. Troncone, <em>Le locazioni ad uso commerciale</em>, Padova, 2002, p. 304 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul punto Cass., 11 febbraio 2005, n. 2852, in <em>Riv. giur. ed</em>., 2005, I, p. 746.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Così G. Mancuso, <em>op. cit</em>.</div>
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<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sull’argomento si veda: parere Avcp del 10 ottobre 2012 n. 163, in <em><a href="http://www.anac.it/">www.anac.it</a></em>, nonché Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n. 71, in <em>Riv. dir. pubbl. comunit</em>. 2000, p. 511 e sez. un., 3 agosto 2006, n. 17573, in <em>Urb. e app</em>., 12/2006, p. 1393 ss. In particolare, in Cass. 11 febbraio 2005, n. 2852, in <em>Riv. giur</em>., 2005, p. 746, è stato osservato che l’atto con il quale la società concessionaria dei servizi aeroportuali dia in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali inclusi nel sedime aeroportuale: «è riconducibile alla locazione, con la consequenziale applicabilità della legge n. 392 del 1978, se il bene venga così goduto dal terzo per scopi propri, non collegati, o collegati solo in via eventuale ed indiretta, con le esigenze dello scalo».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Così Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26823, in <em>Foro amm</em>., 2010, p. 277.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Si veda Cons.  St, 9 marzo 2015, n. 1192, in <em>Dir. Amm</em>., 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Detta impostazione è seguita da Cass., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8623, in <em>Giust. civ</em>., 2015, p. 531. Secondo i giudici di legittimità, la dimostrazione che si tratti di attività meramente privatistica la si rinverrebbe nella circostanza che, mentre per l’affidamento delle aree destinate alle attività aeronautiche, occorre la preventiva autorizzazione dell’Enac, per quanto riguarda l’affidamento delle stesse aree e locali per lo svolgimento di altre attività, come quelle commerciali, è sufficiente una semplice comunicazione scritta al concedente.</div>
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<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In proposito, rileva M. Comunale Pinto (<em>Le subconcessioni aviation e no aviation in ambito aeroportuale</em>, in <em>Giusreta – Rivista di diritto dell’economia, dei trasposti e dell’ambiente</em>, Vol. VI, 2008, p. 658): «il principio che si ricava dalla disposizione in questione, della possibilità che singole aree e locali in ambito aeroportuale possano essere oggetto di un contratto di locazione assoggettato alla legge n. 392 del 1978, non è verosimilmente applicabile ad ogni e qualsiasi rapporto che abbia ad oggetto l’utilizzazione di aree e locali in ambito aeroportuale; più esattamente essa non implica l’applicabilità generalizzata in ambito aeroportuale della disciplina delle locazioni urbane ad uso non abitativo (sia pure con l’eccezione, certamente non secondaria, dell’esclusione dell’indennità di avviamento)».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sotto tale aspetto locazione e subconcessione di diritto privato di aree demaniali per uso commerciale si differenziano per il fatto che solo in quest’ultima la cessione in uso al terzo tende a perseguire l’interesse pubblico nel bene considerato, interesse che va desunto da tutte le clausole contrattuali, che impongano obblighi comportamentali al terzo subconcessionario. Detti obblighi, tra i quali rientra quello di attuazione di una specifica destinazione mediante un’attività indispensabile o comunque utile per l’impresa del cedente costituiscono elementi essenziali della struttura contrattuale posta in essere dalle parti. Facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte ha qualificato come subconcessione, escludendo l’ipotesi della locazione, il contratto stipulato dalla società gerente di uno scalo aereo di primaria importanza nazionale con un imprenditore privato per l’uso di locali interni all’aeroporto quale servizio di autonoleggio. Così Cass. 17 gennaio 2007, n. 972, in Nuova giur. Civ., 2007, p. 1102. Per un approfondimento della tematica in argomento: C. BILE, A. PAJNO, G. SERVELLO, <em>la Giurisprudenza</em><em> sul Codice Civile</em>, Milano, 2011, p. 100.
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> In tal senso Cons. St., 18 dicembre 2002, n. 7043, in CS, 2002, p. 2758, laddove è stato dato rilievo al «carattere unitario e complesso della struttura aeroportuale nella quale aspetti tecnici e commerciali vanno ad integrare un’unica gestione finanziaria e patrimoniale».</div>
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<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> L’esigenza per i passeggeri di potersi avvalere di determinati servizi (per esempio, quello della ristorazione) è stata amplificata con l’entrata in vigore del regolamento CE 4 ottobre 2006, n. 1456 che ha introdotto il divieto di introdurre sostanze liquide nel bagaglio a mano. Per un approfondimento della tematica si veda U. La Torre, <em>Il regolamento comunitario n. 1546 del 4 ottobre 2006, in Sicurezza, navigazione e trasporto</em>, Milano, 2008.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Per una analisi approfondita dei profili generali attinenti la problematica del riparto di giurisdizione si veda, per tutti, A. Cardone, <em>La tutela multilivello dei diritti fondamentali</em>, Milano, 2012, p. 34 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Tar Lazio, Roma, sez. Terza-<em>ter</em>, 15 febbraio 2013 n. 1693, in <em>www. giustiziamministrativa.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> In tal senso anche Cons. St. sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, in <em>Foro amm</em>., 10/2013, p. 2825 ss. In particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato come «il rapporto di sub-concessione non possa inquadrarsi come mero distacco di una porzione di sedime aeroportuale, per finalità commerciali estranee alle funzioni proprie della società concessionaria, ma costituisca insieme cessione di detto sedime e di porzione dei servizi spettanti alla concessionaria stessa, o tali da integrarne le funzioni, essendo strumentali o complementari rispetto ad esse. In tale ottica non può negarsi la strumentalità rispetto al servizio di <em>handling</em> (per la fase compresa fra la consegna dei bagagli da parte dei singoli passeggeri ed il carico dei medesimi sui diversi vettori aerei) del servizio di avvolgimento bagagli con pellicola: servizio finalizzato ad assicurare detti bagagli da qualsiasi manomissione e, quindi, sicuramente tale da costituire rafforzata garanzia di corretto espletamento delle operazioni, al riguardo offerte dal gestore aeroportuale. Le argomentazioni svolte consentono di respingere non solo il primo, ma anche il terzo motivo di gravame prospettato nell’appello n. 3492/13, in cui si sostiene l’estraneità dell’attività in questione, rispetto a quelle connesse al volo».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si veda Cons. St., sez. V, 11 marzo 2015, n. 1192, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Con la pronuncia in argomento il Consiglio di Stato ha, altresì, respinto l’argomentazione secondo cui la giurisdizione amministrativa si radicherebbe in virtù della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, dalla quale sarebbe indirettamente evincibile l’intento di ricomprendere nell’ambito di  applicazione della Parte III del Codice non soltanto la struttura aeroportuale, intesa come complesso degli impianti finalizzati al decollo e all’atterraggio di aeromobili, ma anche servizi ulteriori. In punto, la  sentenza  chiarisce che questi diritti, al contrario, costituiscono le entrate spettanti ai gestori aeroportuali «per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci». Giova evidenziare che per la corretta delimitazione dei confini applicativi della Parte III del Codice si è reso necessario l’intervento nomofilattico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2011. Con la citata pronuncia, è stato affermato il principio per cui i contratti estranei ai settori speciali (affidati, cioè, da soggetti non inquadrabili come amministrazioni aggiudicatrici)  sono sottratti a ogni regola pubblica, dal momento che «sarebbe sproporzionato imporre l’applicazione di principi di evidenza pubblica a soggetti del tutto estranei all’ambito del codice, e dunque ad appalti retti dal diritto privato». Nello specifico la pronuncia ha qualificato come non strumentale l’attività di Eni servizi s.p.a. avente a oggetto servizi di sicurezza e vigilanza privata «essendo l’appalto per cui è processo estraneo sia ai settori speciali, sia ai settori ordinari, sia all’art. 27, di cui al d.lgs. n. 163/2006, ed essendo altresì sottratto ai principi dei Trattati». La Plenaria ha, infatti, precisato che mentre avrebbe rivestito i caratteri di strumentalità, ad esempio, il servizio di vigilanza di una rete energetica, al contrario, il generico servizio di sicurezza oggetto di contestazione avrebbe difettato della «finalizzazione &#8230; agli scopi propri (<em>core business</em>) dell’attività speciale del gruppo, di estrazione e commercializzazione del petrolio o del gas: la garanzia della sicurezza degli uffici non è certo esclusiva del settore, né si pone ad esso in termini di mezzo a fine, né può essere considerata come inclusa nella gestione di un servizio; diversamente, l’appalto sarebbe stato da ricondurre nella disciplina dei settori speciali».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Detto orientamento era stato in precedenza seguito da Tar Lombardia, Milano, sez. I, 15 febbraio 2007,  n. 266, in <em>Foro amm</em>., 2007, p. 420 e da Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26823, in <em>Cons. Giust. Amm. Sic</em>., 9/2010, p. 1197. In particolare, il Tar Lombardia, aderendo alla nozione  di servizio pubblico enucleata dalla giurisprudenza, in forza della quale non ogni attività privata soggetta «a controllo, vigilanza o a mera autorizzazione da parte di un&#8217;amministrazione pubblica» può rientrare nel concetto di servizio pubblico che, altrimenti, finirebbe con il coincidere con ogni attività privata rilevante per il diritto amministrativo, ha escluso che la gestione dell&#8217;attività di ristorazione sottoposta al suo esame  rientrasse nel concetto di servizio reso nell&#8217;interesse della collettività con carattere di necessarietà. L’affermazione veniva basata sulla circostanza che l&#8217;esercizio della riferita attività esulava dall’oggetto della convenzione stipulata tra l’Enac e l’ente gestore e profusamente argomentata anche alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/2004 e della conseguente interpretazione rigorosa della materia dei servizi pubblici devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Con ordinanza 29 aprile 2015, n. 8623, in <em>Dir. serv. pubbl</em>, 2015, p. 263.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> È stato, in particolare, evidenziato che: «in definitiva la controversia riguarda un rapporto tra un soggetto titolare di una concessione (S.A.C.) e un terzo (Promozione e Sviluppo) con cui il primo ha stipulato una convenzione senza la partecipazione diretta della P.A. concedente. In particolare il <em>petitum</em> sostanziale, emergente dagli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto dedotto in giudizio, è chiaramente identificabile nella pretesa della Promozione e Sviluppo a conservare il godimento del bene, senza porre in discussione la durata del rapporto primario, ma prospettando la nullità della clausola determinativa della scadenza biennale della sub-concessione.<br />
La pretesa della sub-concessionaria è fondata su un rapporto oggettivamente e soggettivamente privatistico, diverso da quello di concessione; e a tale pretesa S.A.C, oppone il proprio diritto alla restituzione alla indicata scadenza contrattuale. La natura dell&#8217;azione proposta, rispettivamente, in via principale e riconvenzionale, non riguarda, dunque, il contenuto dell&#8217;atto primario, non investe l&#8217;oggetto della subconcessione e non attiene alle facoltà spettanti al sub-concessionario, ma si risolve in un&#8217;azione tra privati in ordine all&#8217;esistenza o meno dell&#8217;obbligo restitutorio alla scadenza contrattuale ovvero a quella legale; il che vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Tar Lazio, Roma, sez. Terza-<em>ter</em>, 15 febbraio 2013 n. 1693, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Cons. St. sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cons. St., sez. V, 11 marzo 2015, n. 1192, <em>cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cass., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8623, <em>cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> E, a ben vedere, dallo stesso Consiglio di Stato, anche nelle pronunce più recenti come la n. 1192/2015 <em>cit</em>. e la n. 2639/2015 <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Si pensi al fenomeno dell’<em>in</em> <em>house providing</em>, mediante cui le pubbliche amministrazioni realizzano le attività di loro competenza attraverso propri organismi, senza quindi ricorrere al mercato per procurarsi i lavori, i servizi e le forniture a esse occorrenti o per erogare alla collettività (mediante affidamenti a terzi) prestazioni di pubblico servizio. Per un approfondimento della tematica si rinvia a C. Contessa, <em>L&#8217;in house providing quindici anni dopo: cosa cambia con le nuove direttive</em>, in C. Contessa e D. Crocco, <em>Appalti e concessioni. Le nuove direttive europee</em>, Roma, 2015; R. Cavallo Perin, <em>Il modulo “derogatorio”: in autoproduzione o in house providing</em>, Torino, 2011; R. Caranta<em>, La Corte di giustizia chiarisce i limiti dell’in  house pubblico,</em> in <em>Giur. it</em>., 2009, 1254, p. ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> In tali termini Cons. St. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, in <em>Foro amm</em>. 10/2013, p. 2825 ss. La nozione di organismo di diritto pubblico è offerta dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. 163 del 2006, a mente del quale: «L&#8217;organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:<br />
&#8211; istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;<br />
&#8211; dotato di personalità giuridica;<br />
&#8211; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». Sulla nozione di organismo di diritto pubblico in ambito comunitario, si veda Corte giust., 12 settembre 2013, causa c- 526/11,  VD GmbH &amp; Co. KG c. Ärztekammer Westfalen-Lippe, in <em>www.curia.eu</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Così Cons. St. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, <em>cit</em>. e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 266, in <em>Foro amm</em>., 2007, p. 420.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> In tali termini Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23332, in <em>Foro it</em>., 2010, p. 1534.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cfr. Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23332, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Cfr. Tar Veneto, sez. I, 28 marzo 2007 n. 1029, in Foro Amm., 2007, p. 866. In senso conforme AVCP, parere n. 3 del 20 febbraio 2013, in <em>www.anac.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Ai sensi dell’art. 3, comma 28, del d. lgs. 163/2006 l’impresa pubblica è un soggetto giuridico sul quale le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un&#8217;influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L&#8217;influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all&#8217;impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall&#8217;impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell&#8217;impresa.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Detto invito è stato rivolto con la circolare prot. n. 76343 del 16 luglio 2014 che ha, a sua volta, recepito le indicazioni contenute nella segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 luglio 2013. In particolare, l’Autorità <em>antitrust </em>aveva evidenziato come sul gestore aeroportuale gravasse l’onere di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali secondo criteri di trasparenza e non discriminazione e che l’affidamento diretto di servizi <em>non aviation</em> è preclusivo del confronto competitivo tra i soggetti interessati all’offerta di servizi commerciali e di ristorazione, limitando la possibilità di scelta per i consumatori finali, nonché il processo di contenimento dei prezzi tipico del gioco concorrenziale. Tale posizione è stata sostenuta dall’Autorità anche nell’ambito della segnalazione per la legge annuale per la concorrenza e il mercato 2014, dove è stato rilevato che «i gestori aeroportuali spesso provvedono all’affidamento diretto, a proprie controllate o a terzi, delle aree <em>non aviation</em>, venendo meno ai […] criteri di trasparenza e non discriminazione». In detta segnalazione l’Autorità ha, dunque, auspicato che «le sub-concessioni/locazioni delle aree destinate allo svolgimento di attività commerciali in aeroporto vengano affidate unicamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica alle quali possano partecipare sia imprese terze che imprese controllate dal gestore aeroportuale, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento» e che «le gare, là dove possibile, devono prevedere che l’offerta di un determinato servizio commerciale»<em>.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Tar Lazio, sez. terza-<em>ter</em>, 15 febbraio 2013 n. 1693, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Il caso riguardava l’attività di avvolgimento bagagli con pellicola; il gestore aeroportuale aveva provveduto a rinnovare il rapporto con il precedente soggetto senza esperire procedura di evidenza pubblica.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Nello stesso senso Tar Lazio, sez. terza-ter, 15 febbraio 2013 n. 1693, secondo cui: «ciò che però, a parere del Collegio, deve essere pur sempre tenuto nella debita considerazione è che il successivo dispiegarsi di un rapporto di natura privatistica, atta a costituire una ulteriore fonte di entrata per il gestore aeroportuale, oltre ai diritti aeroportuali, non vale a privare le aree ove tale attività sarà resa della natura pubblica di sedime demaniale, in specie, aeroportuale»</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Cfr. Tribunale di Napoli, IX sezione, ordinanza 30 luglio 2015, inedita.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Nella pronuncia citata nella precedente nota, il Tribunale di Napoli non ha ritenuto condivisibile l’impostazione seguita dalle sezioni unite della Cassazione con la sopra richiamata ordinanza n. 8623/2015. È stato, in particolare, evidenziato che «la natura demaniale delle infrastrutture aeroportuali, l’applicazione della regolamentazione tariffaria, della disciplina in tema di <em>safety</em> e <em>security</em> aeroportuale, sono tutti elementi che impongono lo svolgimento delle procedure di individuazione di un sub concessionario secondo criteri di trasparenza, che consentano il rispetto del principio concorrenziale previsto dalla normativa europea e dal combinato disposto degli artt. 704 e 36 e ss, del codice della navigazione: in conseguenza di tanto le eventuali controversie, relative a dette procedure, impongono la competenza del giudice amministrativo […] Opinare diversamente, significherebbe introdurre una barriera all’ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione del principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> È stato in giurisprudenza osservato che è il rilievo economico del bene demaniale – ossia la sua capacità di attrarre e suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese – a fondare l’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, pur in assenza di specifiche previsioni da parte del legislatore nazionale.  Sul punto si veda Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168, <em>Dir. mar</em>. 2007, p. 1184; Cons. St., sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250, in <em>Foro Amm</em>., 2011, p. 1561.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> È condivisibile quanto sostenuto in proposito dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Siciliana che ha confermato la necessità di una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione di un bene facente parte della concessione aeroportuale in ragione «della peculiarità della posizione del concessionario … nell&#8217;ambito aeroportuale rispetto ad altre posizioni …» e del fatto che «… L&#8217;ente di gestione concessionario … negli aeroporti italiani svolge … un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all&#8217;apprestamento delle condizioni di efficienza degli aeromobili, tra le quali numerose sono affatto estranee alla assistenza diretta all&#8217;aeromobile e si appuntano su di un vasto quadro logistico costituito dalla gestione dei flussi dei passeggeri, dei bagagli, della corrispondenza, del <em>catering</em> …» di conseguenza non si può «esonerare l&#8217;ente-organismo dall&#8217;osservanza delle regole dell&#8217;evidenza le volte in cui a tal attività minoritaria (attività non strettamente connesse all’assistenza diretta all’aeromobile) decidesse di provvedere in regime di affidamento a terzi …». In tali termini Cons Giust. Amm. 11 luglio 2012, n. 612.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> In proposito preme evidenziare che, in ossequio alla comunicazione della Commissione Europea del 14 aprile 2000 (pubblicata in G.U.C.E. del 29 aprile 2000), i principii della evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all&#8217;importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e <em>self-executing</em> dal Trattato, anche alle fattispecie non contemplate da specifiche disposizioni comunitarie.<br />
In sostanza, a prescindere dall&#8217;applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni sembrano ricadere nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30, da 43 a 55 del Trattato, nonché dei principii risultanti dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in tema di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> In tal senso Cons. St., sez. VI, 6 novembre 2015 n. 5063, in <em><a href="http://www.giustiziamministrativa.it/">www.giustiziamministrativa.it</a>, </em>il quale già con sentenza 4 aprile 2011, n. 2097, in <em>Foro Amm</em>., 2011, p. 812 aveva in precedenza affermato che «il procedimento per la concessione di aree demaniali, in quanto volto a fornire un&#8217;occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, deve svolgersi con una procedura competitiva ad evidenza pubblica e, tra i principi informatori di tale procedura, vi è, a garanzia del pari trattamento dei concorrenti».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Sul punto Corte Conti, sez. II, giur. centr. app., 23 marzo 2006, n. 125, <em>in</em><em> Foro amm</em>., 2006, p. 1045 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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