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	<title>Antonio Iorio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Antonio Iorio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La Corte di giustizia sulla direttiva 92/50 Appalti: garanzie anche da «terzi»</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-sulla-direttiva-92-50-appalti-garanzie-anche-da-terzi/">La Corte di giustizia sulla direttiva 92/50 Appalti: garanzie anche da «terzi»</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 8 Gennaio 2000 Norme e tributi) Per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto di pubblici servizi, un’impresa può far riferimento anche alle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli esistenti con tali soggetti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-sulla-direttiva-92-50-appalti-garanzie-anche-da-terzi/">La Corte di giustizia sulla direttiva 92/50 Appalti: garanzie anche da «terzi»</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore,  8 Gennaio 2000 Norme e tributi)</p>
<p>Per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto di pubblici servizi, un’impresa può far riferimento anche alle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli esistenti con tali soggetti lo ha stabilito la Corte di giustizia europea.</p>
<p>La sentenza datata 2 dicembre 1999 (in procedimento C-176/98), riguarda un caso verificatosi in Italia, presso il comune di Cagliari, in occasione dell’assegnazione, mediante procedura di licitazione privata, in base al criterio del prezzo più basso, del servizio di raccolta e depurazione di liquami civili.</p>
<p>Tra i partecipanti alla licitazione, una società tedesca, essendo iscritta dal mese di luglio 1996 nel Registro delle imprese, non poteva comprovare i due requisiti (fatturato e positiva gestione) e pertanto forniva la documentazione dei mezzi in possesso di un terzo soggetto, un ente di diritto pubblico, risultante azionista unico di un’altra impresa che, a sua volta, partecipava per un sedicesimo la società candidata. L’appalto veniva quindi aggiudicato all’impresa tedesca.</p>
<p>Una società italiana, la cui offerta era stata giudicata meno vantaggiosa dalla commissione, proponeva ricorso al Tar per la Sardegna per l’annullamento della delibera della giunta comunale di Cagliari di approvazione dell’aggiudicazione, atteso che l’impresa tedesca non aveva prodotto la documentazione richiesta per poter presentare le offerte.</p>
<p>A questo punto la società estera chiedeva la dichiarazione di legittimità del bando di gara in quanto vietava di produrre referenze relative a un’altra impresa per comprovare la propria idoneità, in violazione al disposto della direttiva 92/50.</p>
<p>Il Tar ha interessato la Corte di giustizia e secondo i giudici europei la direttiva 92/50 consente a un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare l’effettiva disponibilità dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto.</p>
<p>Rientra, invece, nella competenza del giudice nazionale valutare l’idoneità di tale prova.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Il Sole 24 Ore,  8 Gennaio 2000 Norme e tributi)</p>
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		<title>Notificazioni più veloci nei Paesi Ue</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/notificazioni-piu-veloci-nei-paesi-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/notificazioni-piu-veloci-nei-paesi-ue/">Notificazioni più veloci nei Paesi Ue</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 5 settembre 1999 &#8211; Norme e tributi) Disco verde dalla Commissione europea alla nuova direttiva che consentirà agli stati membri di eseguire le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. La proposta di direttiva è stata pubblicata nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/notificazioni-piu-veloci-nei-paesi-ue/">Notificazioni più veloci nei Paesi Ue</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/notificazioni-piu-veloci-nei-paesi-ue/">Notificazioni più veloci nei Paesi Ue</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 5 settembre 1999 &#8211; Norme e tributi)</p>
<p>Disco verde dalla Commissione europea alla nuova direttiva che consentirà agli stati membri di eseguire le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. La proposta di direttiva è stata pubblicata nella <a href="http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/index19990831.htmlGuce n. C247E del 31 agosto 1999</a>.</p>
<p>L’iniziativa dell’organismo comunitario trae sostanzialmente origine dalla circostanza che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri venga migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in questione.</p>
<p>Tale materia, che rientra nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell’articolo 65 del Trattato UE, era già stata oggetto di una specifica convenzione (atto del Consiglio datato 26 maggio 1997), nella quale veniva anche raccomandata l’adozione, da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.</p>
<p>Tuttavia tale convenzione non è mai entrata in vigore: da qui la necessità di intervenire a livello comunitario e predisporre uno strumento idoneo a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla Convenzione stessa.</p>
<p>Nella direttiva viene in particolare evidenziato che l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi.</p>
<p>La direttiva troverà applicazione qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario, viene invece esclusa la sua operatività qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto. A tal fine, ciascuno Stato membro deve designare i pubblici ufficiali, le autorità o altre persone, («organi mittenti»), competenti alla trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare all’altro Stato, nonché gli &#8220;organi riceventi&#8221; competenti alla ricezione degli atti provenienti da un altro Paese.</p>
<p>Tali atti possono essere trasmessi direttamente e con qualsiasi mezzo, purché il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e tutte le indicazioni in esso contenute siano di chiara e facile lettura. Essi sono, poi, esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti. Alla ricezione dell’atto, l’organo competente deve trasmettere, entro sette giorni, una ricevuta al mittente, utilizzando un formulario previsto dalla direttiva.</p>
<p>Salvo il caso in cui la richiesta esuli manifestamente dal campo di applicazione della direttiva ovvero non siano rispettati i requisiti di forma prescritti, si procede alla notificazione o alla comunicazione secondo la legislazione dello Stato membro richiesto, oppure nella forma particolare chiesta dall’organo mittente se compatibile con la legislazione di detto Paese.</p>
<p>Le procedure necessarie per la notificazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile e in ogni caso, se non è stato possibile provvedervi entro un mese, occorrerà informare l’organo mittente. È importante segnalare che il destinatario dell’atto deve essere informato, dall’organismo che riceve la richiesta, che egli può rifiutarsi di ricevere l’atto oggetto della notificazione o comunicazione qualora non sia redatto: a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto; b) nella lingua dello Stato membro mittente, se compresa dal destinatario.</p>
<p>Viene poi precisato che le nuove norme contenute nella direttiva prevalgono sulle eventuali disposizioni delle convenzioni internazionali concluse, in passato, dagli Stati membri, (articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965).</p>
<p>Per quanto riguarda, in ultimo, i tempi di applicazione delle nuove norme viene previsto che gli Stati membri adottino entro il 30 giugno 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e che tali norme abbiano decorrenza 1° ottobre 2000.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 5 settembre 1999 &#8211; Norme e tributi)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/notificazioni-piu-veloci-nei-paesi-ue/">Notificazioni più veloci nei Paesi Ue</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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