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	<title>Antonio Guida Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Antonio Guida Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per la Campania Relazione del Presidente Antonio  Guida</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-la-campania-relazione-del-presidente-antonio-guida/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per la Campania Relazione del Presidente Antonio  Guida</a></p>
<p>1 &#8211; L’inaugurazione dell’anno giudiziario è l’occasione naturale per informare le altre Istituzioni ed i cittadini sull’attività svolta dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, ma anche per evidenziare problemi e problematiche della giustizia amministrativa e per qualche spunto di riflessione. Non essendosi tenuta lo scorso anno la rituale inaugurazione dell’anno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-la-campania-relazione-del-presidente-antonio-guida/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per la Campania Relazione del Presidente Antonio  Guida</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-la-campania-relazione-del-presidente-antonio-guida/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per la Campania Relazione del Presidente Antonio  Guida</a></p>
<p>1 &#8211; L’inaugurazione dell’anno giudiziario è l’occasione naturale per informare le altre Istituzioni ed i cittadini sull’attività svolta dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, ma anche per evidenziare problemi e problematiche della giustizia amministrativa e per qualche spunto di riflessione. <br />
 Non essendosi tenuta lo scorso anno la rituale inaugurazione dell’anno giudiziario accennerò anche a talune evenienze del 2005.<br />
 Quanto ai problemi non è più neppure il caso di menzionare l’ormai cronica insufficienza di personale, mezzi e strutture, ulteriormente aggravatasi negli ultimi anni per il blocco delle assunzioni e le ripetute restrizioni alle spese imposte ogni anno dalla legge finanziaria.<br />
 Sono altresì ben noti l’eccesso di produzione legislativa ed i frequenti processi di riforma, spesso di segno contrario, che caratterizzano il nostro Paese e che rendono il quadro normativo instabile ed in continua e spesso scoordinata trasformazione, determinando incertezze negli operatori, gravi difficoltà interpretative e problemi di diritto intertemporale, che inevitabilmente provocano un incremento del contenzioso.</p>
<p>2 &#8211; Tradizionale punto di crisi del nostro sistema di tutela giurisdizionale nei confronti di atti e comportamenti della pubblica Amministrazione ed organismi equiparati è il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, fondato sulla dicotomia interesse legittimo-diritto soggettivo, crisi che si è acuita con il riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi e l’ampliamento della giurisdizione amministrativa esclusiva.<br />
 Il tentativo del legislatore di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo blocchi di materie (servizi pubblici, edilizia e urbanistica) non ha sortito nell’immediato l’esito sperato.<br />
 Come è noto, le disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 e le successive modifiche introdotte dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 sono state dichiarate incostituzionali prima per un evidente eccesso di delega (Corte cost. n. 292 del 2000) e poi nella parte in cui attribuivano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte indistintamente le controversie in materia di servizi e quelle concernenti i comportamenti della pubblica Amministrazione in materia edilizia ed urbanistica, ivi compreso il risarcimento del danno (Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 281 del 2004).<br />
 A tale conclusione la Corte è pervenuta essenzialmente nella considerazione che la Costituzione ha recepito la dicotomia interesse legittimo-diritto soggettivo come ordinario discrimine del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, con la conseguenza che il legislatore ordinario può attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto quelle materie in cui l’Amministrazione agisce comunque come autorità e sono pertanto coesistenti con i diritti soggettivi posizioni di interesse legittimo, che implicherebbero in ogni caso la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.<br />
 La Corte ha letteralmente riscritto l’art. 33 censurato ma ha tenuto a far salvo esplicitamente il potere del giudice amministrativo di disporre, anche mediante la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, qualificabile non come “materia” oggetto di giurisdizione, bensì come strumento di piena e completa tutela dell’interesse inciso accanto al tipico effetto demolitorio e/o conformativo proprio del giudicato amministrativo.</p>
<p>3 &#8211; A seguito di tale pronuncia si sono però riproposti vecchi e nuovi problemi interpretativi e divergenti orientamenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alle azioni di risarcimento danni ed alla individuazione del concetto di “comportamenti” dell’Amministrazione.<br />
 Emblematiche al riguardo sono due recenti e pressoché coeve pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato: la decisione 9 febbraio 2006 n. 2 dell’Adunanza plenaria e l’ordinanza n. 1207 del 23 gennaio 2006 delle Sezioni unite della Cassazione, resa in sede di regolamento di giurisdizione.<br />
 Con la prima, concernente un caso di occupazione acquisitiva (occupazione di un fondo in base ad atti successivamente annullati) il Consiglio di Stato, ribadendo i suoi precedenti orientamenti, ha affermato che &#8211; ferma rimanendo la cd. pregiudiziale amministrativa e cioè la necessaria previa impugnazione del provvedimento amministrativo lesivo &#8211; la domanda di risarcimento danni può essere proposta sia contestualmente all’impugnazione sia successivamente alla pronuncia di annullamento e che anche in tale secondo caso essa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’intervenuto annullamento non trasforma in mero comportamento materiale un’attività di esecuzione di un provvedimento autoritativo, espressione dell’esercizio della funzione pubblica.<br />
 Con l’altra pronuncia la Corte di cassazione, invece, ha affermato che spetta alla libera scelta dell’interessato proporre contestualmente innanzi il giudice amministrativo l’azione di annullamento e quella di risarcimento ovvero di riservarsi di adire il giudice ordinario per i danni dopo aver ottenuto l’ annullamento dal giudice amministrativo, ciò in quanto il risarcimento del danno è un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario.<br />
 Non poteva non destare perplessità l’affermazione che la giurisdizione dipendesse dalla scelta del ricorrente o dall’esercizio contestuale o separato dell’azione per danni, evenienza che era stata argomentatamente esclusa dalla stessa Corte di cassazione con la precedente ordinanza n. 6745 del 2005. <br />
 Ed infatti quella affermazione è stata giustamente superata dalla stessa Corte di cassazione con la successiva ordinanza 1° giugno 2006 n. 13028, in cui la Corte ha osservato che la scelta del giudice non può essere rimessa alla parte in violazione del principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.).</p>
<p>4 &#8211; Un intervento decisivo ai fini del riparto di giurisdizione è stata la sentenza 11 maggio 2006 n. 191 della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 53 comma 1 del T.U. sull’espropriazione per pubblica utilità 8 giugno 2001 n. 325 nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, gli accordi e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa.<br />
 Con detta sentenza la Corte ha ribadito due punti fondamentali già contenuti nelle sue precedenti pronunce sull’ambito della giurisdizione esclusiva demandata al giudice amministrativo. <br />
 Il primo è che per comportamenti dell’Amministrazione riservati alla giurisdizione del giudice ordinario devono intendersi soltanto quei comportamenti che non sono neppure in modo indiretto espressione dell’esercizio della funzione pubblica: da ciò discende che, come più volte affermato dai giudici amministrativi, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le azioni di risarcimento danni da occupazione cosiddetta appropriativa o accessione invertita, occupazione effettuata cioè in esecuzione di provvedimenti amministrativi anche se successivamente annullati o senza che sia seguito un valido provvedimento di esproprio.<br />
 La seconda puntualizzazione concerne l’azione di risarcimento del danno: la Corte ha ribadito che il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente pecuniario, non costituisce una “materia” da considerare di competenza esclusiva del giudice ordinario o che debba formare oggetto di attribuzione di giurisdizione, ma è soltanto uno strumento di tutela ulteriore apprestato dall’ordinamento accanto alla tutela demolitoria e/o conformativa, e pertanto il risarcimento rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
 La circostanza, dunque, che venga proposta separatamente un’azione per danni non implica la giurisdizione del giudice ordinario e non preclude la giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
 Ma la ribadita natura del risarcimento del danno come strumento o tecnica di tutela e non come “materia” assume una valenza che va al di là del profilo della giurisdizione: essa sembra escludere definitivamente la configurazione di un diritto autonomo al risarcimento del danno ingiusto, così come elaborata dalla sentenza n. 500 del 1999 della suprema Corte sulla risarcibilità degli interessi legittimi, recuperando una risalente interpretazione dell’art. 2043 cod. civ. in chiave di norma primaria e non di norma sanzionatoria di comportamenti aliunde qualificati antigiuridici. <br />
 Il risarcimento del danno è un effetto sfavorevole o sanzione di un comportamento antigiuridico e non un’autonoma posizione giuridica genericamente protetta dall’ordinamento.<br />
 In punto di giurisdizione la Corte di cassazione si è adeguata all’autorevole orientamento della Corte costituzionale con due successive ordinanze del giugno 2006 (13 giugno 2006 n. 13659 e n. 13660), con le quali, dopo un puntuale excursus normativo e giurisprudenziale, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario soltanto per le controversie relative a diritti assoluti incomprimibili della persona, come la salute o l’integrità personale o, ancora, quando si sia in presenza di meri comportamenti materiali dell’Amministrazione, come avviene, in particolare, nei casi di occupazione “usurpativa” per mancanza di una iniziale dichiarazione di pubblica utilità o di sua sopravvenuta inefficacia.</p>
<p>5 &#8211; Meritano peraltro ulteriori approfondimenti due altre affermazioni contenute nelle citate ordinanze e concernenti la cd. pregiudiziale amministrativa e il sindacato della Cassazione sulle pronunce del giudice amministrativo su tale questione.<br />
 Ed invero, quando ormai sembrava sopito ogni contrasto in ordine alla cd. pregiudiziale amministrativa – e cioè la necessità di una tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo per poter conseguire un eventuale risarcimento del danno – con le suddette ordinanze si afferma che l’interessato può chiedere al giudice amministrativo anche soltanto il risarcimento del danno e in tal caso l’azione resta svincolata dal termine di decadenza prescritto per l’impugnazione, trovando applicazione l’ordinario termine di prescrizione.<br />
 E’ evidente ed anche esplicitata la preoccupazione della Corte per un’azione di danni indirettamente, anche se non sempre, vincolata ad un termine di decadenza anziché di prescrizione. <br />
 Tuttavia, l’onere di impugnazione del provvedimento autoritativo è connaturale ad un sistema ad atto amministrativo qual è tuttora quello italiano, onere ribadito dall’art. 13 comma 2 della legge n. 142 del 1992 in materia di appalti, norma poi superata ed abrogata a seguito dell’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo dell’azione per danni in tale materia.<br />
 In un giudizio per danni l’accertamento dell’atto o del fatto illecito generatore del danno costituisce l’oggetto principale ed esclusivo del giudizio, in una all’elemento soggettivo ed al nesso di causalità, e deve essere fatto con efficacia di giudicato, senza che possa darsi sia innanzi il giudice ordinario sia innanzi il giudice amministrativo un accertamento incidentale o ridursi ad un mero antecedente logico-giuridico della decisione. <br />
 Non si tratta, beninteso, di una regola propria ed esclusiva dell’ordinamento pubblicistico: il codice civile è costellato di termini di decadenza o di prescrizione breve e, seguendo il suddetto orientamento della Corte di cassazione, dovrebbe conseguentemente ammettersi che il soggetto interessato, che non abbia impugnato, ad esempio, una delibera societaria o condominiale nel prescritto termine di decadenza ovvero non abbia tempestivamente chiesto la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium nel termine annuale di prescrizione possa poi agire nel più ampio termine quinquennale per il risarcimento del danno provocatogli dalla delibera o dal contratto non impugnati. <br />
 Giova in proposito sottolineare che non rileva di per sé l’annullamento del provvedimento, che attiene al “petitum” dell’impugnativa, bensì l’accertamento della legittimità o meno dell’atto, legittimità che se non tempestivamente contestata esclude che l’atto possa essere giuridicamente valutato come fonte di un danno ingiusto.<br />
 In conformità alla consolidata giurisprudenza amministrativa questo Tribunale ha ritenuto inammissibile un’azione di risarcimento danni in mancanza di tempestiva impugnazione del provvedimento asseritamente lesivo ( Sez. 7°, sentenza 3 agosto 2006 n. 7797).</p>
<p> 6 &#8211; Altro principio affermato dalle cennate ordinanze è quello, secondo cui la pronuncia del giudice amministrativo che rifiuti la tutela risarcitoria autonoma in ragione dell’inoppugnabilità del provvedimento lesivo negherebbe la giurisdizione e sarebbe pertanto censurabile in cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ex art. 362 comma 1 cod. proc. civ..<br />
 Tale principio sembra contraddire il consolidato orientamento della stessa Corte di cassazione, secondo cui le questioni concernenti la legittimazione, l’interesse, i presupposti e le condizioni dell’azione sono estranee all’area dei limiti esterni al potere giurisdizionale e rientrano nella competenza del giudice munito della giurisdizione (Cass. S.U. 8.11.2005 n. 21592; id. 29.4.2005 n. 8882; id. 15.7.2003 n. 11091; id. 26.3.97 n. 2667).<br />
 Più condivisibilmente la già citata decisione n. 13028 del 2006 della Corte di cassazione osserva che le particolari regole procedimentali e sostanziali prescritte per l’azione di risarcimento danni da provvedimenti illegittimi non attengono al riparto di giurisdizione e ne va soltanto valutata dal giudice amministrativo la compatibilità con le garanzie costituzionali. <br />
 Su tali spinosi temi è auspicabile che quanto prima si addivenga ad un orientamento condiviso tra le due giurisdizioni.</p>
<p>7 &#8211; Un cenno a parte merita la cd. accessione invertita, istituto di creazione giurisprudenziale in virtù del quale l’Amministrazione acquisisce la proprietà di un fondo privato, occupato nell’ambito di un procedimento espropriativo e irreversibilmente trasformato con la realizzazione dell’opera pubblica, senza che sia seguito un valido provvedimento di esproprio, salvo rimanendo naturalmente il risarcimento del danno. <br />
 La Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo, con due note decisioni del 30 maggio 2000 nelle cause “Belvedere Alberghiera s.r.l.” e “Carbonara e Ventura”, ha ritenuto contrario alla Convenzione sui diritti fondamentali dell’uomo l’istituto dell’accessione invertita. <br />
 Aderendo all’orientamento della Corte di Strasburgo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 20 aprile 2005 ha ritenuto che la realizzazione dell’opera pubblica non può di per sé impedire la restituzione del bene e che l’unico modo per l’Amministrazione di evitare la restituzione, sia in ipotesi di occupazione appropriativa sia di occupazione usurpativa, è l’adozione di un motivato provvedimento postumo di espropriazione ai sensi dell’art. 43 del t.u. sull’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto appunto a tal fine e ritenuto applicabile anche alle situazioni pregresse in atto.<br />
 La decisione non è stata condivisa dalla Corte di cassazione ( I° Sezione civ. 15 settembre 2005 n. 18239), che ha riaffermato la legittimità dell’accessione invertita nell’occupazione appropriativa, già ribadita con le sentenze delle Sezioni Unite 14 aprile 2003 n. 5902 e 6 maggio 2003 n. 6853 nonostante le citate decisioni della Corte di Strasburgo, ed ha escluso, perché ritenuta retroattiva, l’applicazione dell’art. 43.<br />
 Deve dirsi che in effetti non si tratta di applicazione retroattiva dell’art. 43 a procedimenti espropriativi pregressi, bensì soltanto dell’ordinaria applicazione immediata di una nuova norma a situazioni di occupazioni illecite ancora in atto al momento della entrata in vigore della norma medesima.<br />
 A tanto non osta l’art. 57 dello stesso D. P. R., nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 302 de 2002, secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti di opere per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che non si tratta di applicare una nuova disciplina procedimentale a procedimenti espropriativi <i>in itinere </i>ma solo di applicare una nuova norma che prevede un nuovo ed autonomo potere ablatorio a situazioni in atto alla data della sua entrata in vigore.<br />
 Sta poi di fatto che la Corte europea di Strasburgo, con numerosi successivi arresti (17 maggio 2005 nella causa Scordino n. 43662/98; 15 novembre 2005 nella causa Gravina n. 60124/00 e nella causa Dominici n. 64111/00) di cui l’ultimo del 12 gennaio 2006 nella causa Sciarrotta n. 14793/2002, ha ribadito la contrarietà alla Convenzione e al principio di legalità dell’istituto dell’accessione invertita, sia che esso derivi da una elaborazione giurisprudenziale sia da una norma di diritto interno italiano, individuata nell’art. 43 sopra citato. <br />
 Al riguardo può osservarsi che non appare esatta l’affermazione contenuta in dette sentenze che l’art. 43 del T.U. sull’ espropriazione recepisca il principio dell’accessione invertita, essendo vero esattamente il contrario, dal momento che la norma è stata introdotta proprio per ovviare all’assenza di accessione invertita e richiede, infatti, l’adozione di un formale motivato provvedimento espropriativo per l’acquisizione della proprietà del bene in capo all’Amministrazione; ciò eventualmente anche con una previa pronuncia del giudice amministrativo e facendo salvi in ogni caso il risarcimento del danno e l’eventuale azione giudiziale già esperita dai proprietari interessati. <br />
 Si tratta forse di un errore di comunicazione come oggi si usa dire.<br />
 Sembra poi che la pronuncia del giudice amministrativo sulla domanda dell’Amministrazione di non restituzione del bene possa fondarsi, ove del caso, anche sui comuni principi privatistici dell’eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 comma 2 cod. civ., e del pregiudizio per l’economia nazionale, derivante dalla distruzione dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 2933 comma 2 cod. civ., senza dar luogo così ad alcun <i>privilegium fisci.<br />
 </i>Naturalmente resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno.</p>
<p>8 &#8211; I su esposti contrasti giurisprudenziali certamente non facilitano una spedita e sicura tutela giurisdizionale del cittadino e rendono sempre più attuale ed urgente una radicale soluzione di siffatti problemi di giurisdizione, soluzione che, passando anche attraverso una modifica dell’art. 103 Cost., completi il processo in atto di trasformazione del giudice amministrativo da garante della legittimità nell’Amministrazione in giudice dell’Amministrazione, giudice cioè di tutte le controversie in cui sia parte una pubblica Amministrazione, escluse quelle espressamente attribuite dalla legge al giudice ordinario.</p>
<p>9 &#8211; Alle problematiche di carattere generale si aggiungono, nella nostra Regione, una esasperata litigiosità ed una illegalità diffusa che va dalla criminalità organizzata all’abusivismo edilizio.<br />
 Negli ultimi due anni, anche in conseguenza del venir meno del contenzioso del pubblico impiego e dei ricorsi per decreto ingiuntivo, il numero dei nuovi ricorsi depositati è diminuito, come risulta dai dati statistici riportati in allegato alla relazione, ma in Campania il tasso del contenzioso in rapporto alla popolazione residente continua ad essere elevatissimo, praticamente quasi il doppio della media nazionale ( 18,17 contro il 10,1). <br />
 Nel 2006 sono stati depositati 10.541 nuovi ricorsi, di cui 8.407 a Napoli e 2.134 presso la Sezione staccata di Salerno. <br />
 Ma il contenzioso pendente innanzi il Tribunale della Campania, come d’altronde in molti altri Tribunali amministrativi, ha dimensioni preoccupanti nonostante l’impegno profuso da tutti i magistrati: soltanto a Napoli risultano pendenti al 31 dicembre 2006 140.896 ricorsi, mentre a Salerno ne sono pendenti 47.682.<br />
 E’ un fardello pesante, che si è accumulato negli anni e che può trovare principio di soluzione solo con interventi legislativi straordinari, che prevedano l’istituzione di Sezioni stralcio e di giudici monocratici onorari (da reclutare tra magistrati in pensione, docenti universitari, avvocati) ai quali affidare gran parte del contenzioso pendente, nonché l’utilizzazione di assistenti giudiziari, che collaborino con i magistrati nella trattazione dei ricorsi.<br />
 La questione non è di poco momento anche sotto il profilo economico: in applicazione della cd. legge Pinto (legge 24.3.2001 n. 89) la Corte di appello di Napoli ha liquidato per il solo anno 2006 circa un milione di euro a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi, somma che avrebbe potuto meglio essere utilizzata per i suddetti interventi eccezionali.<br />
 In proposito va sottolineato che gli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia tengono conto soltanto della durata del giudizio, prescindendo dalle vicende processuali, dalla fondatezza o meno del ricorso e del suo concreto valore economico: sembra quindi necessaria una rimeditazione complessiva della questione anche a livello legislativo e comunitario.</p>
<p>10 – Nel 2005 le due leggi n. 15 e n. 80 hanno introdotto significative modifiche alla legge n. 241 del 1990 che incidono direttamente sulla giustizia amministrativa. <br />
 Probabilmente consapevole della posizione espressa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204/2004, il legislatore del 2005, intenzionato a concentrare innanzi ad unico giudice le controversie concernenti determinati settori di attività, ha espressamente sancito in numerose norme modificative della legge n. 241/90 la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta una serie di controversie: così in materia di d.i.a. (art. 19 comma 5), di indennizzo per revoca, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di un provvedimento legittimo (art. 21 quinquies), di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato (art. 21septies), di diritto di accesso (art. 25 comma 5).<br />
 La legge 241/90 rispondeva ad un’esigenza vivamente sentita: definire un<br />
nuovo quadro dei rapporti tra cittadino e pubblica Amministrazione improntato a principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione, una sorta di statuto del cittadino come è stato detto.<br />
 Le successive modifiche, in particolare queste del 2005, si muovono in un’ottica differente.<br />
 Per un verso sembrano tendere a codificare regole e principi dell’azione amministrativa desunti anche da orientamenti giurisprudenziali, per altro verso tendono a semplificare il procedimento o a liberalizzare in alcuni settori l’attività dei privati, dettando norme che assumono una valenza di diritto sostanziale piuttosto che strettamente procedimentale: così la dichiarazione di inizio di attività, il silenzio assenso e così via.<br />
 Non a caso il decreto legge n. 35 convertito nella legge n. 80 del 2005 detta disposizioni nell’ambito di un piano di azione per lo sviluppo economico e sociale. <br />
 Molto si è detto e si è scritto in proposito, evidenziando luci e ombre di queste </p>
<p>nuove disposizioni: a distanza di circa due anni mi sembra che nel complesso il bilancio sia largamente positivo<br />
 Una delle novità più significative è certamente il disposto del secondo comma dell’art. 21 octies, secondo cui non è annullabile il provvedimento a carattere vincolato adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti e non è comunque annullabile il provvedimento adottato senza il previo avviso di avvio del procedimento, qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />
 Trattasi di disposizioni, ispirate alla normativa tedesca sul procedimento amministrativo, che opportunamente guardano alla disciplina della situazione sostanziale, piuttosto che ai profili procedimentali e formali: al destinatario del provvedimento preme di conoscere, quanto prima possibile e con valenza definiva, se può conservare o conseguire un dato bene della vita, non vincere una battaglia (ottenendo l’annullamento dell’atto formalmente viziato) e perdere la guerra (il bene in contestazione) con un nuovo provvedimento, con dispendio di tempo, danaro ed attività amministrativa e giurisdizionale.<br />
 Nella prima ipotesi la preclusione all’annullamento opera di diritto, essendo sufficiente verificare che si è in presenza di un atto vincolato, non potendo questo tipo di atto avere, per definizione, un contenuto dispositivo diverso da quello normativamente previsto. <br />
 Negli altri casi, invece, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare in giudizio che il provvedimento non sarebbe stato diverso anche se l’interessato avesse partecipato al procedimento.<br />
 E’ immediatamente tangibile il carattere radicalmente innovativo di questa disposizione: le parti si confrontano in giudizio in un contraddittorio posticipato, facendo valere ciascuna le proprie ragioni di diritto sostanziale e il giudice dovrà valutare se l’atto impugnato resta comunque conforme a diritto. <br />
 Indubbiamente il giudizio si sposta dall’atto al rapporto, ma occorre tenere ben presente che anche nei casi di giurisdizione esclusiva non vi è giurisdizione estesa al merito e che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nelle sue valutazioni discrezionali. <br />
 In applicazione delle summenzionate norme e principi il Tribunale ha ritenuto integrabile in giudizio la motivazione di un provvedimento vincolato (sentenza 20.11.2006 n. 9984 – Sez. 4) e che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge n. 241/90, nei giudizi avverso il silenzio rifiuto di provvedere il giudice può conoscere della fondatezza dell’istanza ma non quando il provvedimento da emanare richiede una istruttoria complessa e valutazioni discrezionali riservate all’Amministrazione. <br />
 In ordine al recente istituto dei motivi aggiunti, con i quali si possono impugnare nel giudizio pendente successivi provvedimenti tra le stesse parti e connessi con l’oggetto del giudizio, si è ritenuto non necessario un ulteriore e specifico mandato essendo sufficiente quello originario (sentenza 17.2.2006 n. 2137 Sez. 5°). <br />
 Si è anche precisato che, secondo le modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005 (art. 25 comma 5 bis della legge n. 241/90), nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente ma ciò non esclude che il ricorso debba essere notificato all’Amministrazione ed agli eventuali controinteressati. <br />
 Numerose le pronunce della 5° Sezione, che hanno riguardato vari aspetti problematici connessi alle modifiche introdotte in materia di accesso ed al nuovo regolamento in materia di cui al D.P.R. n. 184 del 2006. <br />
 Interessante anche l’ordinanza 28.11.2006 n. 755 della 2° Sezione, con cui, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 205/00 sulle notifiche per via telematica o fax, è stata disposta, in una particolare fattispecie, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante semplice avviso sulla Gazzetta ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione interessata con conseguente risparmio di tempo e di spesa per il notificante.<br />
 Il Tribunale ( 8° Sezione) si è anche pronunciato sulla prima istanza cautelare <i>ante causam </i>proposta ai sensi dell’art. 245 commi 3 e seguenti del codice dei contratti pubblici.</p>
<p>11 &#8211; Del contenzioso campano circa la metà riguarda l’edilizia e l’urbanistica e, in particolare, prevalentemente l’abusivismo edilizio, impegnando, anche se non totalmente, ben sei delle otto Sezioni del Tribunale.<br />
 Ogni menzione di pronunce al riguardo è impraticabile prima che superflua. <br />
 Può solo ricordarsi che il Tribunale ha ritenuto che il divieto di autorizzazione postuma, posto dall’art. 146 del codice dei beni culturali (d. lgs n. 42/2004), di opere eseguite su immobile vincolato non esclude l’applicazione del cd. mini condono paesaggistico per gli abusi commessi fino al 30. 9. 2004 (sentenza 26.5.2006 n. 6182 Sez. 2°) <br />
 La 1° Sezione del Tribunale ha avuto lo sgradito e non facile compito di giudicare, purtroppo ancora nel 2006, dello scioglimento di 8 consigli comunali per infiltrazione mafiosa e di circa 80 informative antimafia nei confronti di imprese sospettate di infiltrazione o condizionamento camorristico. <br />
 Si tratta di un contenzioso particolarmente delicato poiché si contrappongono, per un verso, il doveroso rispetto della volontà degli elettori ovvero la libertà di impresa con le relative ricadute economiche e sociali e, per altro verso, l’esigenza di tutelare le istituzioni democratiche ed il tessuto economico regionale dalle infiltrazioni e dalle speculazioni economiche delle organizzazioni camorristiche sempre più agguerrite e invasive. <br />
 Anche se leggermente in diminuzione è tuttavia sempre cospicuo il contenzioso in materia sanitaria, particolarmente in tema di accreditamenti con il servizio sanitario, di determinazione della cd. c.o.m., cioè della capacità operativa massima delle strutture accreditate, e dei tetti di spesa imposti per il contenimento della spesa pubblica.<br />
 Per quanto concerne l’accreditamento istituzionale disciplinato con la delibera di giunta regionale n. 1526/04, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 1 della legge regionale 24.12.03 n. 28 nella parte in cui attribuisce alla giunta un potere regolamentare spettante al Consiglio regionale, questione accolta dalla Consulta con sentenza 24 marzo 2006 n. 119.<br />
 Con altra recente ordinanza (n. 857 del 2006 1° Sezione) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. n. 245/05 in quanto attribuiscono al Tribunale amministrativo del Lazio la competenza per le impugnazioni delle ordinanze e dei provvedimenti commissariali adottati nello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del servizio della protezione civile. Analoga questione è stata sollevata dai Tribunali amministrativi di Palermo, Catania e del Veneto.<br />
 Altro cospicuo e complesso contenzioso è quello in materia di appalti pubblici, ripartito tra tre Sezioni: ormai può dirsi che non c’è appalto che non produca uno o più ricorsi.<br />
 In materia è entrato di recente in vigore il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) approvato in attuazione delle direttive europee n. 17 e 18 del 2004, che ha introdotto numerose modifiche e nuovi istituti quali l’avvalimento, il dialogo competitivo e il sistema dinamico di acquisizione, l’applicazione dei quali peraltro sembra verrà a breve sospesa. <br />
 La varietà e specificità delle singole questioni in materia di appalti non consente in questa sede citazioni di pronunce o commenti.<br />
 Può soltanto farsi un brevissimo cenno al cd. affidamento <i>in house</i> di servizi pubblici su cui ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale con una recente decisione (sentenza n. 1362/06 Sez. 1°) che ha fatto una puntuale disamina del complesso problema dell’affidamento di servizi pubblici a società costituite ad hoc dalle Amministrazioni locali e partecipate dall’ente affidante.<br />
 In adesione alla giurisprudenza comunitaria, recepita anche dall’art. 114 del T.U. enti locali n. 267/00, l’affidamento diretto, senza cioè alcuna procedura di evidenza pubblica, è legittimo soltanto allorquando la società sia a capitale interamente pubblico e non sia consentito l’ ingresso di soci privati, l’ente o gli enti partecipanti esercitino sulla società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri uffici e la società svolga la propria attività in misura prevalente a favore degli enti partecipanti.<br />
 Sostanzialmente è una sorta di ritorno all’azienda municipalizzata.<br />
 La cd. legge Bersani (d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge n. 248/06) con l’art. 13 ha dettato nuove disposizioni in tema di società costituite o partecipate da Regioni o enti locali, ponendo numerosi limiti all’attività di dette società, che recepiscono in parte le indicazioni comunitarie su esposte in tema di affidamento <i>in house</i>.<br />
 Ad un primo esame la portata della norma non sembra particolarmente chiara poiché si fa riferimento anche a società a capitale misto, alla produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti partecipanti e si escludono, probabilmente a ragione, i servizi pubblici locali.<br />
 Può prevedersi che non mancheranno controversie in proposito.</p>
<p>12 &#8211; Naturalmente il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi anche su questioni di particolare interesse locale.<br />
 Possono menzionarsi sinteticamente:<br />
&#8211; l’ordinanza n. 2054/06 del 12.7.06 della 7° Sez. con cui è stata respinta la sospensiva del provvedimento di vincolo indiretto sul lungomare napoletano dal Molosiglio al largo Sermoneta e di revoca della concessione demaniale per l’installazione di pontili per ormeggio dei natanti;<br />
&#8211; la sentenza n. 2131/06 del 17.2.06 concernente il rilascio di concessioni marittime all’interno di aree marine protette, nella specie nel Parco sommerso di Baia, con cui si afferma la giurisdizione amministrativa in tema di rapporti di concessione di beni pubblici e la competenza dello Stato e non della Regione o del Comune;<br />
&#8211; l’ordinanza 26.4.06 n. 1180 della 7° Sezione sul trasferimento degli uffici giudiziari nel complesso del centro direzionale; <br />
 &#8211; la sentenza. n. 7895 del 2006 della 2° Sezione con cui, conformemente al precedente orientamento condiviso anche dal Consiglio di Stato, si è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sul contenzioso promosso dai cd. medici gettonati dei policlinici universitari. In sede di appello l’intera questione è stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 15.5.06 n. 2729);<br />
&#8211; le sentenze n. 6616/05 dell’8° Sezione e 7973/06 della 2° Sezione che hanno affermato la valutabilità, ai fini delle graduatorie di insegnamento, del servizio di insegnamento prestato in scuole ed istituti di Paesi comunitari e ciò in virtù della normativa comunitaria, delle decisioni della Corte di Giustizia e del successivo adeguamento della normativa regolamentare interna di cui al d.m. 4.7.2006 n. 53.</p>
<p>13 &#8211; Ed ora brevemente qualche dato statistico sull’attività del Tribunale.<br />
 A fronte dei nuovi 8.407 ricorsi sono stati definiti nel 2006 nella sede di Napoli 11.532 ricorsi e dunque circa 3.125 ricorsi in più rispetto ai ricorsi nuovi, riducendo così in corrispondente misura il contenzioso pendente, mentre la Sezione di Salerno ha definito 2.251 ricorsi contro i 2.134 nuovi ricorsi.. <br />
 Nella sola sede di Napoli nel corso del 2006 sono state emesse 6.217 sentenze, 4.867 decreti decisori, 158 ordinanze presidenziali, 399 decreti cautelari, 3251 ordinanze collegiali cautelari, 952 ordinanze collegiali.<br />
 Con tutte le riserve d’obbligo sulla valutazione dei dati statistici, risulta che dei ricorsi esaminati nel merito circa il 38% è stato accolto.<br />
 Sono stati proposti soltanto 160 appelli avverso provvedimenti cautelari e di essi circa il 65% è stato respinto <br />
 In proposito si deve tener conto che il Tribunale generalmente motiva specificamente le ordinanze sulle istanze di sospensione; nelle controversie in materia di appalti, notevolmente complesse ed economicamente rilevanti, la motivazione delle ordinanze cautelari è particolarmente dettagliata e specifica rispetto alle questioni in contestazione, sicché esse spesso equivalgono sostanzialmente ad una sentenza breve di merito emessa nella fase cautelare. <br />
 Ciò consente alle parti di proporre immediatamente appello ed ottenere una pronuncia del Consiglio di Stato nei tempi rapidi propri della fase cautelare, senza attendere la sentenza di merito. <br />
 I dati sopra esposti sembrano testimoniare un’attività giurisdizionale intensa e sollecita nei limiti consentiti dall’attuale assetto organizzativo e dall’entità del contenzioso. <br />
 Ritengo di dover ringraziare tutti i colleghi delle otto Sezioni per l’impegno profuso e la professionalità costantemente dimostrata, nonché tutto il personale amministrativo che con la sua collaborazione consente il funzionamento al meglio del Tribunale. <br />
 Con l’auspicio che si possa fare ancora di più nel futuro per soddisfare in un tempo ragionevole l’esigenza dei cittadini di una giustizia giusta, dichiaro aperto l’anno giudiziario 2007.</p>
<p> Per visualizzare le tebelle allegate <a href="/static/pdf/d/2780_TAVOLE.pdf">clicca<br />
qui </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-la-campania-relazione-del-presidente-antonio-guida/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per la Campania Relazione del Presidente Antonio  Guida</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2005 del T.A.R. della Valle d&#8217;Aosta &#8211; Relazione del Presidente Antonio Guida</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2005-del-t-a-r-della-valle-daosta-relazione-del-presidente-antonio-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:28 +0000</pubDate>
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<p>Per la visualizzazione del documento <a href="http://www.giustamm.it/new_2005/ART_2024.pdf">clicca<br />
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d&#8217;Aosta Inaugurazione dell&#8217;Anno giudiziario 2006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tribunale-amministrativo-regionale-della-valle-daosta-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tribunale-amministrativo-regionale-della-valle-daosta-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2006/">Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Inaugurazione dell&#8217;Anno giudiziario 2006</a></p>
<p>Innanzitutto porgo il mio saluto e ringrazio tutte le Autorità e tutti i presenti per essere intervenuti a questa inaugurazione. Come di consueto, sembra opportuno un rapido cenno ad alcune importanti novità normative e giurisprudenziali dell’anno appena decorso. Nel 2005 sono stati approvati due interventi normativi di grande rilievo: una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tribunale-amministrativo-regionale-della-valle-daosta-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2006/">Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Inaugurazione dell&#8217;Anno giudiziario 2006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tribunale-amministrativo-regionale-della-valle-daosta-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2006/">Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Inaugurazione dell&#8217;Anno giudiziario 2006</a></p>
<p>Innanzitutto porgo il mio saluto e ringrazio tutte le Autorità e tutti i presenti per essere intervenuti a questa inaugurazione.<br />
Come di consueto, sembra opportuno un rapido cenno ad alcune importanti  novità normative e giurisprudenziali dell’anno appena decorso.<br />
Nel 2005 sono stati approvati due interventi normativi di grande rilievo: una legge costituzionale e due leggi modificative della nota legge n. 241 del 1990, la legge n. 15 e il d.l. n. 35  convertito nella legge n. 80.<br />
La legge di riforma costituzionale  innova profondamente lo stesso assetto politico-istituzionale dello Stato ed i rapporti Stato-Regioni, modificando tra l’altro la struttura e le funzioni delle due Camere del Parlamento e i poteri del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio: la legge di riforma, tuttavia, non è stata ancora promulgata e si è in attesa del preannunciato referendum popolare.<br />
Le due leggi n. 15 e 80 hanno introdotto significative modifiche alla legge 241 del 1990 che incidono direttamente sulla giustizia amministrativa: sulle  problematiche poste da queste modifiche ha fornito chiarimenti spero molto utili il convegno di Saint Vincent dello scorso novembre, che ho avuto modo di organizzare grazie alla sensibilità e disponibilità del Presidente della Regione on. Caveri  e del Presidente Perrin, nonché, naturalmente,all’apporto organizzativo ed economico della Regione, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della società Unisys e della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, che desidero nuovamente ringraziare.<br />
Riguardo alle modifiche introdotte, in questa sede possono farsi soltanto delle brevi considerazioni su alcuni aspetti di rilievo.<br />
La prima attiene al profilo della giurisdizione.<br />
Uno dei principali problemi che il nostro sistema pone è quello della individuazione del giudice competente per la tutela giurisdizionale nei confronti di atti e comportamenti della pubblica Amministrazione.<br />
Probabilmente consapevole di questo e della posizione espressa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204/2004, il legislatore del 2005, intenzionato a concentrare innanzi ad unico giudice le controversie concernenti determinati provvedimenti amministrativi, ha espressamente sancito in numerose norme modificative della legge n. 241/90  la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta una serie di controversie: così in materia di d.i.a. (art. 19 comma 5), di indennizzo per revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di un provvedimento legittimo (art. 21quinquies), di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato (art. 21septies), di diritto di accesso (art. 25 comma 5).<br />
Va notato che proprio in tema di diritto di accesso l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16  del 1999 si era espressa nel senso della configurazione di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, orientamento peraltro non condiviso da altre pronunce anche di Tribunali amministrativi, tra i quali questo Tribunale.<br />
Di recente, sempre  in tema di diritto di accesso vi sono state due nuove ordinanze della VI Sezione del Consiglio di Stato di rimessione alla Plenaria.<br />
Una delle novità più significative è certamente il disposto del secondo comma dell’art. 21octies, secondo cui non è annullabile il provvedimento a carattere vincolato adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti  e non è comunque annullabile il provvedimento adottato senza il previo avviso di avvio del procedimento, qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Trattasi di disposizioni, ispirate alla normativa tedesca sul procedimento amministrativo, che opportunamente guardano alla disciplina della situazione sostanziale , piuttosto che ai profili procedimentali e formali: al destinatario del provvedimento  preme di conoscere, quanto prima possibile e con valenza definiva, se può conservare o conseguire un dato bene della vita, non vincere una battaglia (ottenendo l’annullamento dell’atto viziato) e perdere la guerra (il bene in contestazione), con spreco di tempo, danaro ed attività amministrativa e giurisdizionale.<br />
Nella prima ipotesi la preclusione all’annullamento opera di diritto, essendo sufficiente verificare che si è in presenza  di un atto vincolato, non potendo  questo tipo di  atto avere, per definizione,  un contenuto dispositivo diverso da quello normativamente previsto. La norma, poi, non richiama esplicitamente il vizio di eccesso di potere probabilmente perché tale vizio sul piano teorico non può  riguardare gli atti vincolati: esso comunque,  rientra agevolmente nel più generale concetto di vizio di violazione di legge, come d’altronde la stessa incompetenza.<br />
Negli altri casi, invece, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare in giudizio  che il provvedimento non sarebbe stato diverso anche se l’interessato avesse partecipato al procedimento.<br />
E’ immediatamente tangibile il carattere radicalmente innovativo di questa disposizione: le parti si confrontano in giudizio su un piano di parità in un contraddittorio posticipato, facendo valere ciascuna le proprie ragioni di diritto sostanziale e il giudice dovrà valutare se l’atto impugnato resta comunque conforme a diritto.<br />
Indubbiamente  il giudizio si sposta dall’atto al rapporto, ma occorre tenere ben presente che anche nei casi di giurisdizione esclusiva non vi è giurisdizione estesa al merito e che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nelle sue valutazioni discrezionali.<br />
Ai summenzionati principi il Tribunale si è attenuto nelle controversie venute al suo esame.<br />
Con la decisione n. 2 del 29 aprile 2005 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato la spinosa questione dell’esecuzione delle sentenze di annullamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, nei casi di irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.<br />
Aderendo all’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, espresso nelle due note decisioni del 30 maggio 2000 nelle cause “Belvedere Alberghiera s.r.l.”  e “Carbonara e Ventura”, la Plenaria ha ritenuto che la realizzazione dell’opera pubblica non può di per sé impedire la restituzione del bene e che l’unico modo per l’Amministrazione di evitare la restituzione, sia in ipotesi di occupazione appropriativa che di occupazione usurpativa, è l’adozione di un motivato provvedimento di espropriazione ai sensi dell’art. 43 del t.u. sull’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, ritenuto applicabile anche alle situazioni pregresse.<br />
La decisione è stata criticata, con qualche venatura polemica, da Cass. civ., I° Sezione 15 settembre 2005 n. 18239, che, non condividendo le motivazioni della decisione anche in ordine all’applicazione, ritenuta retroattiva, dell’art. 43 citato, ha riaffermato con forza  la legittimità dell’accessione invertita nell’occupazione appropriativa, già ribadita con le sentenze delle Sezioni Unite 14 aprile 2003 n. 5902  e 6 maggio 2003 n. 6853 nonostante le citate decisioni della Corte di Strasburgo.<br />
Può subito dirsi che, contrariamente, a quanto affermato dalla Cassazione nelle suddetta sentenza, non si tratta di applicazione retroattiva dell’art. 43 a procedimenti espropriativi pregressi , bensì soltanto dell’applicazione di una nuova norma a situazioni di occupazioni illecite ancora in atto.<br />
A tanto non osta l’art. 57 dello stesso D. P. R., nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 302 de 2002,  secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti di opere per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che, come esattamente rilevato dalla Plenaria, non si tratta di stabilire la disciplina applicabile ai procedimenti espropriativi <i>in itinere  </i>ma solo di decidere la sorte riservata ad un bene irreversibilmente modificato e restato senza titolo nelle mani dell’Amministrazione.<br />
Ed invero, contrariamente a quanto affermato nelle citata sentenza della Cassazione,  l’art. 57 si riferisce senza alcun dubbio alle disposizioni che disciplinano il procedimento espropriativo, come è reso evidente dal riferimento ad opere per le quali sia già intervenuta una dichiarazione di pubblica utilità e dalla modifica del precedente testo, che invece le dichiarava applicabili alle singole fasi delle procedure espropriative in corso.<br />
Esulano pertanto dall’ambito di applicazione dell’art. 57 le disposizioni dell’art. 43, che sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore a tutte le situazioni sostanziali di illegittima occupazione.<br />
Sta poi di fatto che la Corte europea di Strasburgo, con i successivi arresti del 17 maggio 2005 nella causa Scordino (n. 43662/98), del 15 novembre 2005 nella causa Gravina (n. 60124)  e nella causa Dominici (n. 64111/2000) e del 12 gennaio 2006 nella causa Sciarrotta (n. 14793/2002), ha dichiarato contraria alla Convenzione e al principio di legalità proprio l’istituto dell’accessione invertita, sia che esso derivi  da una elaborazione giurisprudenziale sia da una norma di diritto interno italiano, individuata nell’art. 43 citato.<br />
Al riguardo può solo osservarsi che non appare esatta l’affermazione contenuta in dette sentenze che l’art. 43 del T.U. sull’ espropriazione recepisca il principio dell’accessione invertita, essendo vero esattamente il contrario dal momento che la norma, proprio per ovviare all’assenza di accessione invertita,  richiede l’adozione di un motivato provvedimento espropriativo formale per l’acquisizione della proprietà del bene in capo all’Amministrazione; ciò, eventualmente, anche sulla base di una previa pronuncia del giudice amministrativo e facendo salvi il risarcimento del danno e l’eventuale azione giudiziale già esperita dagli interessati.<br />
Sembra poi che la pronuncia del giudice amministrativo sulla domanda dell’Amministrazione di non restituzione del bene possa  fondarsi sui comuni principi privatistici dell’eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica di cui all’art. 2058 cod. civ. e  del pregiudizio per l’economia nazionale derivante dalla distruzione dell’opera pubblica di cui all’art. 2933 comma 2 cod. civ., senza dar luogo così ad alcun <i>privilegium fisci.</i><br />
Naturalmente resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno.<br />
In punto di giurisdizione, le Sezioni unite della Cassazione con ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745 hanno precisato che, pur dopo la sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, spetta al giudice amministrativo la competenza a conoscere delle domande di risarcimento danni da ritardo nel rilascio di concessioni edilizie.<br />
Nello stesso ordine di idee si pone la sentenza 15 settembre 2005 n. 7 dell’Adunanza plenaria.<br />
Rifacendosi alla citata sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, l’Adunanza plenaria n. 9 del 2005 riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo per le azioni di risarcimento danni conseguenti a comportamenti della pubblica Amministrazione esecutivi di provvedimenti amministrativi successivamente annullati dal giudice amministrativo, restando di competenza del giudice ordinario i meri comportamenti materiali avulsi da qualsiasi atto amministrativo.<br />
Sembra porsi  in contrasto con tale orientamento l’ordinanza n. 1207 del 23 gennaio 2006 delle Sezioni unite della Cassazione, resa in sede di regolamento di giurisdizione, secondo cui spetta al giudice ordinario conoscere delle azioni di risarcimento danni proposte in via separata e successivamente all’annul-lamento d’ufficio o giurisdizionale di un atto amministrativo, restando affidato alla scelta dell’interessato proporre innanzi al giudice amministrativo entrambe le azioni passando attraverso il ricorso per l’ottemperanza.<br />
Desta perplessità l’affermazione che la giurisdizione dipenda dalla scelta del ricorrente o dall’esercizio contestuale o separato dell’azione per danni, evenienza che era stata argomentatamente esclusa dalla sopra citata ordinanza n. 6745 del 2005 delle Sezioni unite.<br />
Questi contrasti, che certamente non facilitano una spedita e sicura tutela giurisdizionale, rendono sempre attuale quanto osservavo già nella relazione dello scorso anno e cioè che la radicale soluzione di siffatti problemi di giurisdizione passa  per una modifica dell’art. 103 Cost. nel senso di individuare nel giudice amministrativo il giudice dell’Amministrazione, il giudice cioè di tutte le controversie in cui sia parte una pubblica Amministrazione, escluse quelle espressamente attribuite dalla legge  al giudice ordinario.<br />
Ed ora  brevemente qualche dato sull’attività del Tribunale.<br />
Il numero di ricorsi proposti nel 2005  è stato inferiore di circa il 10% rispetto a quello del precedente anno, segnale positivo che lascia presumere un’azione amministrativa più efficiente e più soddisfacente per i cittadini.<br />
Di essi il 40% riguarda l’edilizia e l’urbanistica e il 20% gli appalti pubblici.<br />
Circa il 30% di essi è proposto contro la Regione Valle d’Aosta, come è d’altronde ovvio per le molteplici competenze regionali, e concernono prevalentemente i lavori pubblici, l’edilizia e l’urbanistica; il 20% circa contro il Comune di Aosta, prevalentemente in materia edilizia; il 10% circa contro il Ministero dell’Interno.<br />
Nel corso del 2005 sono stati definiti 138 ricorsi, e dunque  più dei nuovi ricorsi presentati.<br />
Il numero complessivo dei ricorsi pendenti è così passato da 270 a 240 al 31 dicembre 2005.<br />
Sono stati pubblicati:<br />
-141 sentenze;<br />
-14 dispositivi di sentenze in materia di appalti pubblici e di espropriazioni;<br />
-11 decreti presidenziali cautelari, di cui 2 di accoglimento e 9 di rigetto;<br />
-43 ordinanze collegiali cautelari, di cui  19 di accoglimento e 24 di rigetto;<br />
-1 ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.<br />
La questione di costituzionalità, che è stata riproposta perché ingiustificatamente accomunata ad altre ordinanze di altri Tribunali e restituita dalla Corte, concerne il divieto di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario nei cui confronti sia stato eseguito un decreto di espulsine con accompagnamento alla frontiera  (art. 1 comma 8 lett. a d.l. 195 del 2002).<br />
Dei ricorsi decisi nel merito il 30% circa è stato accolto: percentuale grosso modo corrispondente a quella degli anni precedenti.<br />
Soltanto sei ordinanze cautelari, tutte in materia di appalti pubblici, sono state impugnate innanzi il Consiglio di Stato: quattro appelli sono stati già respinti, uno è stato rinunciato e il sesto deve essere deciso a breve.<br />
In proposito si deve tener conto che il Tribunale generalmente motiva le ordinanze sulle istanze di sospensione;  nelle controversie in materia di appalti, notevolmente complesse ed economicamente rilevanti, la motivazione  delle  ordinanze cautelari è particolarmente dettagliata e specifica rispetto alle questioni in contestazione, sicché esse sostanzialmente equivalgono ad una sentenza breve di merito emessa nella fase cautelare.<br />
Ciò consente alle parti di proporre immediatamente appello e ottenere una pronuncia del Consiglio di Stato nei tempi rapidi propri della fase cautelare, senza attendere la sentenza di merito.<br />
Delle sentenze del 2005 soltanto tre sono state appellate al Consiglio di Stato.<br />
Uno soltanto di detti appelli è stato deciso ed è stato accolto dal Consiglio di Stato: trattasi di una controversia di scarso rilievo in materia edilizia.<br />
Complessivamente ad oggi risultano ancora in attesa di decisione 19 appelli avverso sentenze del Tribunale, alcuni dei quali molto risalenti nel tempo, mentre un altro appello è stato già respinto.<br />
I dati sopra esposti sembrano testimoniare un’attività giurisdizionale sollecita e ritenuta già dalle parti interessate rispondente alle concrete esigenze di giustizia.<br />
Augurandomi che tanto avvenga anche per il futuro, dichiaro aperto l’anno giudiziario 2006.<br />
Grazie.<br />
Aosta, 16 febbraio 2006.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 &#8211; Relazione del Presidente Antonio Guida</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:34 +0000</pubDate>
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<p>Per la visualizzazione del documento clicca qui (pubblicato il 2.4.2008) Note</p>
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<hr />
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