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	<title>Antonio Criscione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Antonio Criscione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La Corte di cassazione esclude la competenza delle commissioni tributarie &#8211; Sul risarcimento delle liti fiscali tocca al giudice civile decidere</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-esclude-la-competenza-delle-commissioni-tributarie-sul-risarcimento-delle-liti-fiscali-tocca-al-giudice-civile-decidere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:40 +0000</pubDate>
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<p>ROMA — Spetta al giudice ordinario e non alle commissioni tributarie stabilire se è fondata la richiesta del risarcimento del danno da parte del cittadino per il comportamento illecito della pubblica amministrazione. Questo tipo di lite, infatti, non è affidato dalla normativa sul contenzioso (articolo 2 del decreto legislativo 546/92)</p>
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<p>ROMA — Spetta al giudice ordinario e non alle commissioni tributarie stabilire se è fondata la richiesta del risarcimento del danno da parte del cittadino per il comportamento illecito della pubblica amministrazione. Questo tipo di lite, infatti, non è affidato dalla normativa sul contenzioso (articolo 2 del decreto legislativo 546/92) ai giudici tributari. È così che si pronuncia la Cassazione, con la sentenza 722/99 delle Sezioni unite, la quale ha risolto una vertenza che vedeva contrapposti l’amministrazione finanziaria e un avvocato milanese, Nicola Sculco, in merito alla richiesta di risarcimento avanzata per un pignoramento a seguito di una cartella esattoriale, in base a una pretesa poi ritirata dallo stesso Fisco.</p>
<p>Il professionista, che vantava un credito d’imposta, si era visto presentare un accertamento per il mancato pagamento dell’acconto. L’avvocato aveva sostenuto davanti all’amministrazione la correttezza del proprio comportamento, ma la procedura della riscossione era andata avanti, fino ad arrivare al sequestro di alcuni arredi dello studio. </p>
<p>Solo dopo diffide agli organi dell’amministrazione finanziaria, da quelli periferici al ministero, il contribuente ha ottenuto lo sgravio totale. Ma a quel punto l’interessato ha chiesto il risarcimento dei danni, vedendo prima respinta la sua richiesta da parte del tribunale, con la motivazione che la controversia spetta alle commissioni tributarie, e perciò condannato al pagamento delle spese.</p>
<p>La Corte di appello invece ha accettato la tesi del professionista, ma gli ha lasciato buona parte delle spese a carico. La questione è stata così rimessa alla Cassazione, dove l’amministrazione ha riproposto la questione dell’incompetenza del giudice ordinario, dando origine alla pronuncia a Sezioni unite.</p>
<p>«Questa riproposizione della questione della competenza deriva da un atteggiamento dell’amministrazione che conta sul fatto che ci sono costi in un processo che il cittadino comune non può normalmente sostenere — afferma l’avvocato Sculco — che è poi lo stesso motivo per il quale ho fatto causa per il risarcimento del danno. Cosa avrebbe fatto un comune cittadino in queste condizioni? Non avrebbe certo richiesto il risarcimento. Però ogni tanto qualcuno deve porre la questione del comportamento del Fisco, che procede spesso a occhi chiusi. Più che la questione di competenza sarà interessante vedere come le sezioni semplici della Corte risolveranno le questioni più strettamente legate al merito della vicenda».</p>
<p>La sentenza della Corte riprende un orientamento già affermato da alcune recenti pronunce. Ancora la sentenza 500/99 delle Sezioni unite, che ha suscitato un notevole interesse (si veda «Il Sole-24 Ore» del 23 luglio), aveva infatti ricordato come la recente giurisprudenza si è orientata ad ammettere, anche dopo la pronuncia del giudice amministrativo, la possibilità da parte del cittadino di far valere davanti al giudice ordinario la sua richiesta di risarcimento del danno. Siccome anche l’azione dell’amministrazione finanziaria, «deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere» (tra le altre: Cassazione, Sezioni unite, sentenza 5477/95), al giudice ordinario spetta il potere di accertare se l’attività dell’amministrazione ha comportato la violazione di un diritto soggettivo.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La sezione tributaria della Cassazione potrebbe chiedere l’intervento della Consulta.  Notifica di ricorsi fiscali nella bufera  Nel mirino l’interpretazione retroattiva delle procedure inserita nel «collegato»</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:21 +0000</pubDate>
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<p>(Il Sole 24 Ore, 27 novembre 1999 &#8211; Norme e tributi) UDINE — Anche la Cassazione dice no. Potrebbe venire dalla nuova Sezione tributaria della Corte un’ordinanza di remissione alla Consulta sull’interpretazione autentica della procedura di notifica dei ricorsi data dal collegato ordinamentale alla legge finanziaria per il ’99. È</p>
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<p>(Il Sole 24 Ore, 27 novembre 1999 &#8211; Norme e tributi)</p>
<p>UDINE — Anche la Cassazione dice no. Potrebbe venire dalla nuova Sezione tributaria della Corte un’ordinanza di remissione alla Consulta sull’interpretazione autentica della procedura di notifica dei ricorsi data dal collegato ordinamentale alla legge finanziaria per il ’99.</p>
<p>È quanto si può infatti dedurre dall’intervento di Michele Cantillo (presidente titolare della sezione tributaria) a un convegno organizzato ieri a Udine dalla sezione friulana dell’Anti (associazione nazionale tributaristi italiani). Cantillo ha spiegato infatti che all’interno della nuova articolazione della Corte potrebbe maturare un orientamento critico sugli effetti retraoattivi della disposizione. Data la prassi precedente, difficilmente si potrebbe ritenere applicabile per il passato la disposizione contenuta nell’articolo 21 della legge 133/1999. La norma infatti prevede che le sentenze delle commissioni regionali, per far decorrere il termine breve di impugnazione, vanno notificati all&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato competente, però, essendo presentata come interpretazione autentica, va applicata anche al passato. Siccome sono da escludere colpi di testa della Corte, come la disapplicazione in via autonoma della disposizione, è logico dedurre una remissione alla Consulta. I molti interventi critici della dottrina, (puntualmente sottolineati nel corso del Forum di «Guida Normativa» dello scorso 26 ottobre), devono aver evidentemente fatto breccia in Cassazione, visto che di recente, questa si era invece mostrata pronta a recepire, senza sollevare questioni di costituzionalità, le interpretazioni autentiche del legislatore.</p>
<p>Una possibile soluzione per risolvere alla radice questo tipo di problemi è stata suggerita, nel corso del convegno di ieri, da Maurizio Leo, già direttore degli affari giuridici del ministero delle Finanze, secondo il quale la via da seguire è quella dell’inoltro per via telematica dei documenti processuali alle Commissioni, che accelererebbe le procedure, rendendole anche meno onerose.</p>
<p>Altre novità dalla Corte potrebbero riguardare la questione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere. La Corte costituzionale, con una propria decisione (interpretativa) aveva escluso l’illegittimità del sistema che lascia a carico del contribuente le spese nel caso in cui il Fisco, nel corso del procedimento, riconosca l’infondatezza della propria pretesa.</p>
<p>Un altro punto all&#8217;attenzione del convegno di Udine, è stato quello del divieto di prova testimoniale, che vige attualmente nel processo tributario. Il professor Pasquale Russo, ha infatti sostenuto l’irragionevolezza di questa previsione ed ha invitato la Corte costituzionale a riconsiderare la questione, visto che anche su questo punto la Consulta aveva fatte salve le norme esistenti. Il fatto di ammetterle, secondo Russo, non significa annullare prove processualmente più &#8220;forti&#8221;, quali quelle documentali, essendo tutte rimesse all&#8217;apprezzamento del giudice.</p>
<p>Durante il convegno di ieri è emerso anche un altro punto dolente del contenzioso. Il professor Franco Gallo, ha infatti lamentato, in un contesto in cui si parlava di diritto alla difesa, il fatto che presso le commissioni tributarie possano esercitare la difesa tecnica soggetti diversi dagli avvocati. Sul punto Roberto Lunelli, presidente della sezione friulana dell&#8217;Anti, ha fatto notare che piuttosto occorrerebbe aprire in una posizione di parità e di compartecipazione (ma non di autonomia) anche la via del patrocinio in Cassazione ai dottori commercialisti. Anzi a sua volta ha contestato che l’espulsione di molti commercialisti dalle Commissioni, abbia finito per togliere ulteriormente fiducia dei cittadini nella giustizia tributaria e li ha spinti a rivolgersi alle vie alternative al contenzioso per definire i propri rapporti con il Fisco.</p>
<p>Antonio Criscione</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 27 novembre 1999 &#8211; Norme e tributi)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sezione-tributaria-della-cassazione-potrebbe-chiedere-lintervento-della-consulta-notifica-di-ricorsi-fiscali-nella-bufera-nel-mirino-linterpretazione-retroattiva-delle-procedur/">La sezione tributaria della Cassazione potrebbe chiedere l’intervento della Consulta.  Notifica di ricorsi fiscali nella bufera  Nel mirino l’interpretazione retroattiva delle procedure inserita nel «collegato»</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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