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	<title>Antonio Bassolino Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Antonio Bassolino Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le azioni tipiche nel processo contabile: l&#8217;ammissibilità del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 17:37:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-tipiche-nel-processo-contabile-lammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-nel-giudizio-pensionistico/">Le azioni tipiche nel processo contabile: l&#8217;ammissibilità del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico</a></p>
<p>&#160; Sommario[1]: 1. Premessa – 2. La vicenda che ha dato origine alla pronuncia e la riunione dei giudizi. – 3. Le questioni principali. – 3.1. La portata applicativa dell’art. 640, III comma, c.p.c.. – 3.2. L’interesse particolare e generale alla risoluzione delle questioni. – 4. Le argomentazioni circa il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-tipiche-nel-processo-contabile-lammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-nel-giudizio-pensionistico/">Le azioni tipiche nel processo contabile: l&#8217;ammissibilità del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-tipiche-nel-processo-contabile-lammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-nel-giudizio-pensionistico/">Le azioni tipiche nel processo contabile: l&#8217;ammissibilità del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Sommario</strong><a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>: 1. Premessa – 2. La vicenda che ha dato origine alla pronuncia e la riunione dei giudizi. – 3. Le questioni principali. – 3.1. La portata applicativa dell’art. 640, III comma, c.p.c.. – 3.2. L’interesse particolare e generale alla risoluzione delle questioni. – 4. Le argomentazioni circa il ricorrere della questione di massima di carattere generale. – 5. La legittimazione a sollevare le questioni di massima alle Sezioni Riunite della Corte dei conti. – 6. Conclusioni.</div>
<p><strong><em>1. Premessa.</em></strong></p>
<p>Con l’<strong>ordinanza 15 febbraio 2017, n. 1</strong>, la <strong>Corte dei conti</strong>, <strong>sezione giurisdizionale per la regione Umbria</strong> (Presidente facente funzioni, giudice unico per le pensioni, dott. Pasquale Fava) sono state rimesse alle Sezioni riunite della medesima Corte alcune importanti questioni interpretative, le quali ruotano tutte essenzialmente attorno a una di esse in particolare, ovvero l’ammissibilità dello strumento processuale del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico, sul quale la Corte ha giurisdizione esclusiva.<br />
L’ordinanza in commento, in realtà, ha proposto una tesi ermeneutica e ha posto a suo fondamento una nutrita serie di argomenti che attingono anche alle fonti del diritto cc.dd. “<em>multilivello</em>” e, segnatamente, dall’ordinamento della <strong>Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali</strong>, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la <strong>legge 4 agosto 1955, n. 848</strong> (abbr. CEDU).<br />
In ogni caso, la ricostruzione sistematica perorata nel provvedimento <em>de quo</em> non ha trascurato di considerare le novità normative e, in special modo, l’introduzione del <strong>Codice della giustizia contabile</strong> (<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), applicabile <em>ratione temporis</em> alla fattispecie controversa, né ha tralasciato le fonti legislative “sopravvissute” all’approvazione di quest’ultimo, né, infine, gli orientamenti giurisprudenziali espressi dal medesimo supremo consesso nomofilattico contabile.</p>
<p><strong><em>2. La vicenda che ha dato origine alla pronuncia e la riunione dei giudizi.</em></strong></p>
<p>La vicenda che ha dato origine all’ordinanza n. 1 del 2017 della sezione umbra concerne dieci ricorsi promossi contro l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) da altrettanti ferrovieri in pensione che hanno chiesto l’emanazione di decreti ingiuntivi <em>ex</em> <strong>artt. 633 e ss. c.p.c.</strong>, finalizzati alla condanna del predetto istituto alla corresponsione della rivalutazione dei propri trattamenti per gli anni 2012 e 2013, a seguito della <strong>dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201</strong>, da parte della <strong>Corte costituzionale</strong> con la <strong>sentenza 30 aprile 2015, n. 70 </strong>(<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).<br />
Secondo i ricorrenti, la caducazione retroattiva della normativa, che aveva, infatti, bloccato la summenzionata rivalutazione, avrebbe fatto loro acquisire il diritto alla stessa secondo la normativa previgente.<br />
In primo luogo, la sezione giurisdizionale per l’Umbria ha adoperato l’<strong>art. 84 </strong>del nuovo <strong>Codice di giustizia contabile</strong> (c.g.c.), sulla riunione dei giudizi “<em>ai fini del sindacato di nomofilachia</em>”, poiché essi si fondano, all’evidenza, sulle medesime questioni giuridiche di carattere processuale, recanti gli attributi della novità, della rilevante importanza e, soprattutto, dell’elevata probabilità di dar scaturigine a controversie interpretative e, di conseguenza, a un’applicazione non uniforme del diritto.<br />
Tale soluzione, peraltro – come evidenziato nella stessa ordinanza – era già stata adottata in via pretoria a partire da una <strong>sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania</strong> (<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) e seguita da numerose altre successive pronunce, la quale aveva alla base delle sue motivazioni la “<em>gestione economica ed efficiente del contenzioso seriale implicante la risoluzione</em>” d’identiche questioni di diritto, avente di mira, quale risultato, le esigenze di garantire la ragionevole durata dei processi (che non può certo essere raggiunta attraverso la trattazione parcellizzata degli stessi) e di “abbattere” l’arretrato pensionistico conducendo “<em>a sensibili riduzioni nella spesa pubblica correlata al servizio di giustizia</em>” sui processi in parola, comprimendo anche le “eque riparazioni” derivanti dalla <strong>legge 24 marzo 2001, n. 89</strong> (c.d. legge Pinto) (<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).</p>
<p><strong><em>3. Le questioni principali.</em></strong></p>
<p>Il fulcro delle questioni rimesse alle Sezioni riunite della Corte è incentrato sull’ammissibilità o meno del procedimento monitorio previsto dal Codice di procedura civile agli artt. 633 e ss. nell’ambito del giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti. La legittima utilizzabilità dello strumento in discorso, secondo il giudice <em>a quo</em>, condurrebbe al positivo esito di attuare, in tal modo, il “<em>principio di tutela piena, effettiva e concentrata</em>” di cui agli <strong>artt. 2 e 3 c.g.c.</strong> sulla base di una delibazione di compatibilità <em>ex</em> <strong>art. 7, comma 2</strong>, del medesimo codice.<br />
Una soluzione negativa, al contrario, aprirebbe un “<em>vulnus</em>” nella tutela dei diritti soggettivi del pensionato pubblico, garantiti sia sul piano costituzionale che su quello convenzionale. Infatti, tale scelta si porrebbe in contrasto con gli <strong>artt. 3, 24 e 38 Cost.</strong>, nonché col riconoscimento della qualità di bene giuridico convenzionalmente salvaguardato dei contributi ed emolumenti pensionistici, sulla scorta dell’interpretazione che la Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Corte EDU) fornisce dell’<strong>art. 1 </strong>del <strong>Primo Protocollo Addizionale</strong> alla <strong>CEDU</strong>.<br />
In primo luogo, quindi, vi sarebbe una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell’art. 3 Cost., perché, mentre per il pensionato del settore privato che faccia valere i suoi diritti in sede di processo del lavoro e previdenziale dinanzi al Giudice Ordinario (GO) la giurisprudenza civile ha sempre ammesso pacificamente il ricorso al procedimento per ingiunzione di pagamento, tale piana ammissibilità non vi è, allo stato, con riguardo al giudizio dinanzi alla Corte dei conti, che è l’unico giudice cui è attribuita, in via esclusiva, la cognizione sui giudizi pensionistici promossi dai pensionati pubblici, stante il combinato disposto di cui agli <strong>artt. 1, comma 2, 2 </strong>e<strong> 3 c.g.c. </strong>e quanto stabilito dalla giurisprudenza della suprema<strong> Corte di cassazione</strong> a <strong>Sezioni Unite</strong> (<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).<br />
Se fosse la tesi negativa a prevalere, allora, si verificherebbe anche una conseguente altrettanto grave violazione del diritto alla tutela giurisdizionale che l’art. 24 Cost. riconosce a “<em>Tutti</em>” indistintamente, senza dimenticare che, al secondo comma, esso sancisce che “<em>La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento</em>”.<br />
Si manifesterebbe, altresì, un’evidente frattura anche rispetto all’art. 38 Cost., perché non sarebbero preveduti né assicurati i mezzi adeguati a tutelare i pensionati pubblici rispetto alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.<br />
In secondo luogo, <strong>secondo la giurisprudenza EDU</strong> gli emolumenti pensionistici rientrano nel concetto di “<em>beni</em>” di cui all’art. 1, Prot. 1 CEDU cit., il quale può comprendere tanto i “<em>beni attuali</em>” quanto i valori patrimoniali, ivi inclusi, in alcune situazioni ben definite, i crediti, aggiungendo che, perché un credito possa esser considerato un “<em>valore patrimoniale</em>”, rientrante nel campo di applicazione di tale norma, il titolare di esso deve soltanto dimostrare che il medesimo abbia sufficiente fondamento nel diritto interno, come nel caso in cui sia confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali (<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).<br />
Ad ogni buon conto i <strong>quesiti</strong> esplicitamente <strong>rimessi alla valutazione delle Sezioni riunite</strong> sono i seguenti:<br />
a) se, giusta il combinato disposto degli <strong>artt. 1, comma 2, 2, 3, 4</strong> e <strong>7, comma 2, c.g.c.</strong>, sia ammissibile esperire il ricorso per decreto ingiuntivo nell’ambito dei giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti;<br />
b) se, ove le Sezioni riunite dovessero ritenere il rimedio ammissibile, possano applicarsi le norme di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità con il rito pensionistico disciplinato dal Codice di giustizia contabile;<br />
c) se, ove le Sezioni riunite decidano per l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo nell’ambito dei giudizi pensionistici, la declaratoria d’inammissibilità consenta comunque al ricorrente di riproporre il ricorso nelle forme ordinarie, secondo i principi generali del Codice di procedura civile posti dall’<strong>art. 640 c.p.c. </strong>e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.</p>
<p><strong><em>3.1. La portata applicativa dell’art. 640, III comma, c.p.c..</em></strong></p>
<p>A proposito dei principi enucleati dalla Cassazione in merito alla portata applicativa dell’art. 640 c.p.c., il giudice <em>a quo</em> ha ricordato che se avesse dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo, trovandosi nella fase monocratica del giudizio, avrebbe dovuto chiudere il procedimento con la conseguente impossibilità di pronunciarsi sulla questione da parte di alcun altro giudice o collegio della Corte dei conti. Ciò perché – ha sottolineato la sezione umbra – quanto prevede l’<strong>art. 640, III comma, c.p.c. </strong>– e cioè che il decreto motivato di rigetto della domanda “<em>non pregiudica la riproposizione</em>” della stessa, “<strong><em>anche in via ordinaria</em></strong>”, <strong>interpretato dalla Corte di cassazione nel senso che</strong> la norma contiene il <strong>principio generale</strong> secondo il quale “<strong><em>la decisione</em></strong><em> con cui si rigetti nel merito il ricorso per decreto ingiuntivo, come pure quella che ravvisi in rito l’impossibilità di ricorrervi, <strong>non è idonea a passare in giudicato sostanziale</strong>, con inammissibilità di qualsivoglia rimedio d’impugnazione quali reclami o ricorsi straordinari ex <strong>art. 111 Cost.</strong></em>” (<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>) – è applicabile nell’ambito del sistema della giustizia civile in cui è espressamente previsto il procedimento monitorio, sussistendo incertezza, appunto, invece, sulla sua utilizzabilità nell’ambito del giudizio pensionistico in esame.<br />
Si sono diffusi, inoltre – sottolinea il giudice rimettente – anche <strong>altri due orientamenti della suprema Corte</strong> secondo cui<br />
a) il predetto decreto di rigetto non precluderebbe neppure la riproposizione del ricorso nuovamente nelle forme del decreto ingiuntivo, dato che la già citata espressione “<em>anche in via ordinaria</em>” adoperata dall’art. 640, III comma, c.p.c. non esclude tale possibilità (<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>) e<br />
b) l’accoglimento parziale del ricorso monitorio, recante implicitamente un altrettanto parziale rigetto, non preclude l’operatività della regola contenuta nella norma in commento rispetto alle pretese non accolte (<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>).<br />
In ogni caso – si è sottolineato – tali regole opererebbero sempre con sicuro riferimento al processo civile, sussistendo comunque le stesse perplessità e incertezze <em>supra</em> evidenziate sulla loro estensibilità al processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti.</p>
<p><strong><em>3.2. L’interesse particolare e generale alla risoluzione delle questioni.</em></strong></p>
<p>Per quanto concerne l’interesse alla risoluzione delle suddette questioni nel caso sottoposto all’esame del giudice contabile, quest’ultimo ha rilevato che non può, né “<em>effettuare alcuna conversione giuridica del rimedio</em>” né “<em>fissare l’udienza per la decisione nel merito secondo le forme ordinarie</em>”, perché, quanto alla conversione, a ciò osta la prospettazione specifica e vincolante dei ricorrenti, senza tralasciare che non è detto che essa sia astrattamente ammissibile, dato che il Codice di giustizia contabile non prevede l’istituto, mentre relativamente alla predetta fissazione dell’udienza, essa, appunto, non è stata richiesta dai ricorrenti.<br />
Ad ogni modo, come sarà specificato <em>infra</em>, la risoluzione ermeneutica delle questioni giuridiche sollevate ha un’importanza generale che comunque trascende il caso specifico.<br />
Altro profilo critico di natura sistematica risiede, inoltre – secondo l’opinione del giudice <em>a quo</em> – nella seguente circostanza: il Codice di giustizia contabile se da un lato prevede una sorta di rito monitorio nei giudizi di responsabilità e di conto, dall’altro, al contrario, nulla sancisce in materia rispetto al giudizio pensionistico, ragion per cui si manifesta necessario chiarire se siasi trattato di una mera dimenticanza del legislatore, colmabile attraverso il rinvio alle regole espressive di principi processuali generali di cui all’art. 7, comma 2, del medesimo codice, ovvero se la summenzionata lacuna sia voluta nel senso di escludere il ricorso allo strumento.<br />
In base alla prospettazione del giudice rimettente, l’importanza della questione dell’ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio nell’ambito del processo pensionistico aumenta considerando che tale giudizio può essere intrapreso anche da soggetti legittimati senza il patrocinio di un difensore, motivo per cui si rende “<em>necessaria una risposta chiara, univoca e tempestiva che solo in via nomofilattica è possibile dare</em>”, trattandosi di soggetti deboli, oltretutto sforniti, nell’<em>id quod plerumque accidit</em>, delle cognizioni tecniche idonee all’utilizzo degli strumenti processuali e giuridici in genere.<br />
Al di là degli ondivaghi orientamenti espressi dalle sezioni territoriali a proposito dell’esperibilità del ricorso al decreto ingiuntivo nell’ambito degli altri tipi di giudizi devoluti alla cognizione del giudice contabile, che il giudice <em>a quo</em> ha citato nell’ordinanza in commento, quest’ultimo pone anche l’accento sul fatto che le <strong>Sezioni Unite della Corte di cassazione</strong> (<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) hanno non solo qualificato <em>expressis verbis</em> “<em>esclusiva</em>” la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, ma in tale ambito hanno altresì affermato che in essa rientrano “<em>tutte le controversie relative ai recuperi di ratei pensionistici anche laddove l’Amministrazione abbia utilizzato il rimedio ingiuntivo</em>” previsto dal <strong>Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 </strong>(<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>), ponendo in evidenza, pertanto, che una tipologia di procedimento monitorio era già attivabile da parte della Pubblica Amministrazione.<br />
Si è già detto che per i giudizi di responsabilità amministrativa e di conto è stato tradizionalmente previsto un rito monitorio che richiama opacamente il procedimento <em>ex</em> artt. 633 e ss. c.p.c. – oggi cristallizzato nell’<strong>art. 131 c.g.c. </strong>– mentre, tutt’ora, nulla è previsto per il giudizio pensionistico. È stato rilevato, tuttavia, nell’ordinanza della sezione giurisdizionale per l’Umbria, che vi sono determinate disposizioni del nuovo codice, la cui lettura combinata farebbe comunque propendere per l’ammissibilità del ricorso a tale mezzo processuale. In particolare, si è fatto riferimento nuovamente agli artt. 1, comma 2, 2 e 3. La prima delle citate norme attribuisce alla Corte dei conti la <strong>giurisdizione esclusiva</strong> per il contenzioso pensionistico, la seconda sancisce il <strong>principio della tutela piena ed effettiva</strong>, mentre la terza quello <strong>di concentrazione</strong> a beneficio della ragionevole durata del processo.<br />
A fronte di questo rilievo, il giudice <em>a quo</em> ne ha sollevato un altro di natura per così dire “intersistemica”. Ha sottolineato che, sebbene nell’ambito del <strong>codice del processo amministrativo,</strong> di cui all’<strong>Allegato n. 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</strong> (<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>), non siano state incluse azioni quali quelle di accertamento, di adempimento e di c.d. “<em>condanna atipica</em>”, nonostante i giudici amministrativi anelassero a una codificazione delle medesime, l’<strong>Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato </strong>ha stabilito, a più riprese, che, siccome la tutela degl’interessi legittimi dev’esser piena, essa va assicurata anche adoperando degli strumenti processuali “<em>atipici</em>”, purché il ricorso a essi si manifesti necessario, perorando così un’ermeneutica costituzionalmente orientata, soprattutto ai principi contenuti negli artt. 3 e 24 Cost. (<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).<br />
Pertanto, ha osservato la Sezione umbra, tali principi dovrebbero valere <em>a fortiori</em> in un processo quale quello pensionistico, che tutela posizioni giuridiche di diritto soggettivo costituzionalmente rilevanti (<em>ex</em> art. 38 Cost.) e imprescrittibili (tranne che per i singoli ratei).<br />
Il decreto ingiuntivo assurgerebbe addirittura a strumento necessario, dal momento che nel Codice di giustizia contabile non sono previsti altri rimedi processuali che possano raggiungere analoghi risultati. Unitamente a tale considerazione, poi, il giudice rimettente ha nuovamente valorizzato il contenuto dell’art. 7 c.g.c. e, in special modo, il rinvio in esso contenuto alle disposizioni del codice di procedura civile recanti “<em>principi generali</em>”. Se, allora, si riconoscesse alle norme di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. la qualità di disposizioni espressive di principi genarli, attraverso un vaglio di compatibilità, potrebbe agevolmente permettersi l’ingresso del ricorso al procedimento monitorio da esse configurato anche nell’abito del giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, con un evidente rafforzamento della posizione dei ricorrenti che si arricchirebbe con un ulteriore soluzione processuale, conseguendo il fine di garantire una più ampia tutela.</p>
<p><strong><em>4. Le argomentazioni circa il ricorrere della questione di massima di carattere generale.</em></strong></p>
<p>Il giudice <em>a quo</em> ha ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni riunite richiede, affinché il tema devolutole assuma la qualità di questione di massima, che occorre che vi sia sotteso “<em>un elevato grado di complessità interpretativa involgente problematiche di carattere generale</em>”, risultando irrilevante l’eventuale formazione di contrasti giurisprudenziali intorno a essa, ovvero che vi sia una potenzialità in tal senso a causa di “<em>obiettive difficoltà interpretative</em>” o che la questione sorga per la prima volta (<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).<br />
Non è, allora, necessario – deduce il giudice rimettente – che vi sia un c.d. “<strong><em>contrasto orizzontale</em></strong>”, per tale intendendosi quello tra giudici pari ordinati, né un c.d. “<strong><em>conflitto verticale</em></strong>”, che è reputato fisiologico in ogni sistema giurisdizionale fondato sulla presenza di diversi gradi (<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>) e neppure occorre più che le parti in causa prestino il loro consenso (<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>).<br />
La stessa giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti ha, nel 2016, sancito, con estrema chiarezza, che le questioni di massima che le sezioni regionali possono deferirle sono da individuarsi in quelle che “<em>investono problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale in quanto suscettibili di diffusa applicazione</em>” (<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).<br />
È particolarmente interessante uno dei passaggi motivazionali della pronuncia citata – che il giudice <em>a quo</em> richiama in larga parte, a sostegno delle sue argomentazioni – ovvero quello in cui si stabilisce che la norma che prevede la rimessione al supremo consesso nomofilattico contabile, ovverosia il <strong>comma 7</strong> dell’<strong>art. 1 </strong>del <strong>decreto legge</strong> <strong>15 novembre 1993, n. 453 </strong>(<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>)<strong>,</strong> “<em>individua come unico presupposto positivo per il deferimento, la circostanza che si configuri la necessità della risoluzione di una questione di massima, che, di per sé, implica l’esame di un <strong>problema interpretativo di diritto potenzialmente interessante una ampia platea</strong></em>”.<br />
Secondo la sezione giurisdizionale umbra, dalla complessiva lettura delle motivazioni della sentenza, richiamate e trascritte, le Sezioni riunite hanno voluto sancire che la coerenza del sistema, <em>sub</em> specie di risoluzione di questioni interpretative rilevanti e coinvolgenti un largo spettro di soggetti, debba esser assicurata in tempi ragionevoli, ecco perché non è necessario che si conclami una qualsiasi forma di contrasto ermeneutico.<br />
La ragionevole durata dei processi è un principio di rango costituzionale (<strong>art. 111, comma II, Cost.</strong>) e va assicurato, secondo la sezione rimettente, guardando al processo nel suo <em>iter</em> complessivo, che comprenda anche i c.d. “<em>incidenti</em>”, quale quello costituito proprio dalla sottoposizione di una questione di massima all’attenzione delle Sezioni riunite, per garantire un servizio migliore per la collettività, la quale non è tenuta neppure a conoscere – lo si ribadisce – dal punto di vista tecnico, tutte le fasi processuali di un giudizio. Ecco perché, per rendere un migliore servizio alla generalità dei consociati che si rivolge al giudice contabile è, pertanto, necessario prevedere un meccanismo in grado d’intercettare “sul nascere” e risolvere tempestivamente le questioni che possano dare adito a dubbi ermeneutici, soprattutto laddove esse siano di carattere processuale e ineriscano ai rimedi esperibili dinanzi all’Autorità Giudiziaria, come quello – costituente ormai <em>jus receptum</em> – elaborato dalle stesse Sezioni riunite della Corte dei conti, ovvero quello di sollevare la questione di massima prima e a prescindere dall’effettivo sorgere di contrasti giurisprudenziali, essendo sufficiente la potenzialità di generarli.</p>
<p><strong><em>5. La legittimazione a sollevare le questioni di massima alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.</em></strong></p>
<p>L’ordinanza di rimessione in commento si concentra poi sulla questione della legittimazione, da parte delle sezioni giurisdizionali regionali e centrali, a rimettere alle Sezioni riunite della Corte dei conti le questioni di massima di particolare importanza.<br />
Il punto di partenza è costituito da una considerazione di carattere sistematico, ovvero la mancata abrogazione, da parte dell’<strong>art. 4 </strong>dell’<strong>Allegato n. 3 al</strong> citato <strong>d.lgs. n. 174/2016</strong> (<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>), dell’art. 1, comma 7, del summenzionato d.l. n. 453/1993, così come integrato dall’<strong>art. 42, comma 2, </strong>della<strong> legge 18 giugno 2009, n. 69</strong> (<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>) (<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).<br />
Il giudice <em>a quo</em> ha ritenuto che la predetta norma non possa ritenersi neppure implicitamente abrogata per incompatibilità con quanto dispongono gli <strong>artt. 11, comma 3</strong> e <strong>114, comma 3, c.g.c. </strong>(<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>), che hanno attribuito la legittimazione a sollevare le questioni ivi contemplate soltanto alle sezioni d’appello, al Presidente della Corte dei conti e al Procuratore generale presso la stessa, senza menzionare le sezioni giurisdizionali regionali e centrali.<br />
Tale ipotetica implicita abrogazione non è ritenuta sussistere soprattutto per quel che concerne le ipotesi – come quella all’esame del giudice rimettente – in cui “<em>sulle questioni ermeneutiche di interesse generale non sarebbe possibile l’esercizio del sindacato giurisdizionale ad alcun altro Giudice</em>”, pena il pericolo di creare “<em>zone franche dal sindacato di nomofilachia contabile in relazione a questioni giuridiche sulle quali</em>” le Sezioni riunite non potrebbero mai pronunciarsi.<br />
Ancora, la sezione umbra rileva un altro importante argomento a favore della tesi perorata e, cioè, che l’omessa previsione, all’interno del nuovo codice, di una disposizione quale quella contenuta nel comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 453/1993, non può esser considerata quale <em>voluntas legis</em> abrogativa, dal momento che la Relazione governativa “di accompagnamento” al codice non distingue neppure tra le questioni di massima di particolare importanza e quelle sulle quali sia già maturato un contrasto giurisprudenziale, non richiamando essa per nulla i principi giurisprudenziali in materia espressi dal supremo consesso nomofilattico contabile <em>supra</em> ricordati (<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>).<br />
Inoltre, nell’ambito di un giudizio, quale quello pensionistico, incardinabile direttamente dai cittadini senza il necessario patrocinio di un legale, occorre vi sia un quadro ordinamentale, soprattutto con riferimento ai mezzi di tutela esperibili, chiaro e univoco e che, al fine predetto, le questioni di massima – così come individuate dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite – vengano risolte tempestivamente, perché se l’obiettivo dell’uniforme interpretazione e conseguente applicazione del diritto sia raggiunto solo dopo anni, necessitando, per l’esame del supremo collegio, il sorgere di un conflitto orizzontale, si correrebbe il più che concreto rischio di vedere compromesse e frustrate le esigenze di tutela di una larga parte della cittadinanza.<br />
Ne consegue – conclude sul punto il giudice <em>a quo</em> – che la ragionevole durata del processo <em>ex</em> artt. 111 Cost. e 4 c.g.c. debba esser assicurato anche con riferimento al segmento nomofilattico.<br />
Anche in questo caso potrebbero porsi delle questioni di legittimità costituzionale e conformità convenzionale, alla stessa stregua e con riguardo agli stessi parametri normativi fondamentali, di quello già <em>supra </em>esaminato (<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>) con riferimento al tema principale dell’ammissibilità del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico, tuttavia la sezione umbra ricorda che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sancito che è compito di qualsiasi giudice ricercare una soluzione ermeneutica conforme alla Costituzione (e all’ordinamento della CEDU) prima di emettere un’ordinanza di rimessione al giudice delle leggi.<br />
Sulla scorta di tale presupposto, il giudice rimettente ha individuato tre possibili soluzioni:<br />
1) ritenere che il comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 453 cit. permanga in vigore e che, pertanto, insieme a questo continuino a valere i principi che in riferimento a esso sono stati elaborati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>);<br />
2) sostenere un’interpretazione dell’art. 11, comma 3, c.g.c. che non escluda la possibilità già prevista dal comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 453/1993, per cui le Sezioni riunite possano ammettere – sempre e comunque attraverso una preliminare e rigorosa delibazione sulla “<em>particolare importanza</em>” delle stesse – le questioni di massima provenienti dalle Sezioni regionali, “<em>soprattutto nelle ipotesi in cui le Sezioni d’appello non avrebbero modo di pronunciarsi (come accade nei procedimenti cautelari ed ingiuntivi rimessi alla competenza esclusiva delle Sezioni territoriali)</em>”; tale soluzione sarebbe idonea a evitare il pregiudizio per cui “<em>la nomofilachia intervenga tardivamente</em>”, compromettendo l’obiettivo della ragionevole durata del processo per le ragioni già evidenziate, criticità, tra l’altro, che, sinora, è stata mirabilmente evitata grazie ai principi giurisprudenziali elaborati dal supremo giudice contabile;<br />
3) perorare, in ultima analisi, un’ermeneutica del combinato disposto degli art. 11, comma 3, e 114, comma 3, c.g.c. che permetta alle Sezioni territoriali di rivolgersi direttamente al Presidente della Corte dei conti affinché egli possa esercitare il proprio potere speciale di deferimento alle Sezioni riunite, laddove ritenga che le questioni di massima poste siano di particolare importanza, svolgendo, così, sostanzialmente, “<em>una preziosissima centrale funzione di filtro</em>”.<br />
In sintesi, il giudice <em>a quo</em> ha elaborato tre possibili soluzioni che si pongono tutte, in qualche modo, in linea di continuità col quadro ordinamentale antecedente all’emanazione del Codice di giustizia contabile, al fine precipuo ed evidente di preservare una forma, per così dire, di “tutela indiretta” quale quella garantita dall’uniforme interpretazione e applicazione del diritto e a garanzia dei principi costituzionali e convenzionali richiamati, che la giurisprudenza delle Sezioni riunite ha già elaborato e cristallizzato nei suoi arresti.<br />
Per tali motivazioni la sezione umbra, facendo immediata applicazione della soluzione enucleata <em>sub</em> 3), ha reputato costituzionalmente necessario rivolgere la richiesta di rimessione della questione al suo esame anche al Presidente della Corte dei conti, in modo da consentirgli ogni valutazione circa l’attivazione dei suoi poteri di deferimento alla stregua dei summenzionati artt. 11, comma 3, e 114, comma 3, c.g.c..</p>
<p><strong><em>6. Conclusioni.</em></strong></p>
<p>L’ordinanza in commento si contrassegna per esser un provvedimento complesso e completo dal punto di vista argomentativo, soprattutto con riguardo ai profili sistematici, che vengono sapientemente collegati con gli arresti giurisprudenziali del supremo consesso nomofilattico contabile, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e con l’ordinamento CEDU  e, allo stesso tempo, di fianco a questa solida architettura giuridica pone quale fulcro le esigenze di giustizia sostanziale a favore della cittadinanza, che del servizio giustizia è la prima destinataria, facendo emergere come a suo fondamento vi sia la missione primaria della giurisdizione, ovvero quella di dare una risposta chiara, esaustiva e precisa a quel “popolo” in nome del quale pronuncia le sue sentenze.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(*) Magistrato ordinario<br />
([1]) Nota di commento a <strong>Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria, ordinanza 15 febbraio 2017, n. 1</strong>.</div>
<div id="ftn2">([2]) <strong>Allegato n. 1</strong> al <strong>decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174</strong>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209, entrato in vigore il 7 ottobre 2016, unitamente agli <strong>Allegati nn. 2 e 3</strong>, contenenti, rispettivamente, le <strong>norme di attuazione</strong> del Codice e quelle <strong>transitorie e abrogative</strong>.</div>
<div id="ftn3">([3]) Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante<strong> “</strong><em>Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici</em>”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284 &#8211; Supplemento Ordinario n. 251, è entrato in vigore il medesimo giorno, a eccezione dell’art. 4 che è entrato in vigore il 1° gennaio 2012 ed è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300 &#8211; Supplemento Ordinario n. 276.<br />
L’art. 24 (rubricato “<em>Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici</em>”) del citato provvedimento, al comma 25 dispone: “<em>La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: </em><br />
<em>a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; </em><br />
<em>b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; </em><br />
<em>c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; </em><br />
<em>d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; </em><br />
<em>e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.</em>”<br />
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 70 del 10 marzo &#8211; 30 aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma <em>de qua</em> nella parte in cui prevede che “<em>In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento</em>”.</div>
<div id="ftn4">([4]) C. conti, sez. giur. Campania, 29 settembre 2010, n. 1734.</div>
<div id="ftn5">([5]) La legge 24 marzo 2001, n. 89<strong>, “</strong><em>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile</em>”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78 ed è entrata in vigore il 18 aprile del medesimo anno.
</div>
<div id="ftn6">([6]) Cfr. Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2001, n. 9968 e 10 giugno 2004, n. 11025.</div>
<div id="ftn7">([7]) Cfr. C. EDU, Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, 6 ottobre 2005; Pravednaya c. Russia, n. 69529/01, §§ 37‐39, 18 novembre 2004 e Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, 18 gennaio 2007, § 31.</div>
<div id="ftn8">([8]) Cfr. Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2010, n. 9216.</div>
<div id="ftn9">([9]) Cfr., come ricorda la stessa ordinanza in commento, Cass. civ., 20 dicembre 1985, n. 6547; Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1995, n. 12398; Cass. civ., sez. III, ord. 29 settembre 2005, n. 19130, rv. 585713; Cass. civ., sez. VI, sottosez. 3, ord. 21 settembre 2016, n. 18526.</div>
<div id="ftn10">([10]) Cfr. Cass. civ., sez. un., 1° marzo 2006, n. 4510, rv. 588882.</div>
<div id="ftn11">([11]) Cfr. sent. n. 11025/2004 cit.</div>
<div id="ftn12">([12]) Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, “<em>Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato</em>” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.</div>
<div id="ftn13">([13]) Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “<em>Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo</em>”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156 &#8211; Supplemento Ordinario, n. 148 ed è entrato in vigore il 16 settembre 2010. Esso si compone di quattro Allegati, il n. 1 reca il “<em>Codice del processo amministrativo</em>”, il n. 2 contiene le “<em>Norme di attuazione</em>”, il n. 3 quelle transitorie e il n. 4 quelle di coordinamento e le abrogazioni.</div>
<div id="ftn14">([14]) Cfr. C.d.S., ad. plen., sentt. 23 marzo 2011, n. 3 e 29 luglio 2011, n. 15.</div>
<div id="ftn15">([15]) Cfr. C. conti, sez. riun., 12 luglio 2006, n. 5/QM e 23 aprile 2003, n. 10/QM.</div>
<div id="ftn16">([16]) Cfr. C. conti, sez. riun., 12 dicembre 2011, n. 17/QM.</div>
<div id="ftn17">([17]) Cfr. C. conti, sez. riun., 16 febbraio 1998, n. 7/QM.</div>
<div id="ftn18">([18]) Cfr. <strong>C. conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22/2016/QM</strong>.</div>
<div id="ftn19">([19]) Il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453<strong>,</strong> “<em>Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti</em>”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1993, n. 268 e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.</div>
<div id="ftn20">([20]) V. nota (<sup>2</sup>).</div>
<div id="ftn21">([21]) La legge n. 18 giungo 2009, n. 69, “<em>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</em>”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140 &#8211; Supplemento Ordinario n. 95 ed è entrata in vigore il 4 luglio 2009.</div>
<div id="ftn22">([22]) Il comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 453/1993, come integrato <em>ex</em> art. 42, comma 2, della l. n. 69/2009, dispone: “<strong><em>Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono</em></strong><em> sui conflitti di competenza e <strong>sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali</strong>, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con cinque magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all’inizio dell’anno giudiziario. Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio.</em>”</div>
<div id="ftn23">([23]) L’art. 11 (rubricato “<em>Sezioni riunite</em>”), comma 3, c.g.c. dispone che “<em>Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale</em>”, mentre l’art. 114 (rubricato “<em>Deferimento della questione</em>”), comma 3 del medesimo codice prevede che “<em>Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi</em>”.</div>
<div id="ftn24">([24]) V. § 4.</div>
<div id="ftn25">([25]) V. § 3.</div>
<div id="ftn26">([26]) V. nota (<sup>18</sup>).</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-tipiche-nel-processo-contabile-lammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-nel-giudizio-pensionistico/">Le azioni tipiche nel processo contabile: l&#8217;ammissibilità del decreto ingiuntivo nel giudizio pensionistico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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