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	<title>Antonella Delle Donne Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Antonella Delle Donne Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La “riserva di umanità” nei procedimenti digitalizzati: nota a TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 1895/2026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-riserva-di-umanita-nei-procedimenti-digitalizzati-nota-a-tar-lazio-sez-iii-bis-sent-n-1895-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:52:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-riserva-di-umanita-nei-procedimenti-digitalizzati-nota-a-tar-lazio-sez-iii-bis-sent-n-1895-2026/">La “riserva di umanità” nei procedimenti digitalizzati: nota a TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 1895/2026</a></p>
<p>Antonella Delle Donne Sommario: 1. Introduzione 2. I fatti di causa e l’iter procedimentale 3. Il quadro normativo: CAD, principi costituzionali e diritto europeo 4. La decisione del TAR Lazio 5. I punti fondamentali della pronuncia 6. Implicazioni sistemiche e considerazioni critiche 7. Conclusioni Introduzione La sentenza in commento si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-riserva-di-umanita-nei-procedimenti-digitalizzati-nota-a-tar-lazio-sez-iii-bis-sent-n-1895-2026/">La “riserva di umanità” nei procedimenti digitalizzati: nota a TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 1895/2026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-riserva-di-umanita-nei-procedimenti-digitalizzati-nota-a-tar-lazio-sez-iii-bis-sent-n-1895-2026/">La “riserva di umanità” nei procedimenti digitalizzati: nota a TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 1895/2026</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Antonella Delle Donne </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sommario: 1. Introduzione 2. I fatti di causa e l’iter procedimentale 3. Il quadro normativo: CAD, principi costituzionali e diritto europeo 4. La decisione del TAR Lazio 5. I punti fondamentali della pronuncia 6. Implicazioni sistemiche e considerazioni critiche 7. Conclusioni</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>Introduzione</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in commento si inserisce nell’ambito della digitalizzazione delle procedure offrendo una lettura evolutiva dei principi amministrativi messi a dura prova dall’uso di sistemi automatizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">L’introduzione di piattaforme e di moduli digitali, infatti, non rappresenta un mero fenomeno tecnico, ma incide, profondamente, sulle garanzie partecipative e mina la trasparenza dell’azione amministrativa<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. È la rigidità degli automatismi e la standardizzazione delle procedure che mette a rischio il diritto di partecipazione dei cittadini e la figura dell’istituzione quale garante dell’attuazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 1895 del 2 febbraio 2026 del TAR Lazio afferma che l’attività del <em>munus publicum </em>espletata attraverso piattaforme digitale deve restare fedele ai valori costituzionali summenzionati attraverso un uso responsabile delle tecnologie senza degenerare in formalismo espulsivo. La pronuncia mette al centro la ragionevolezza, la proporzionalità, la necessità del controllo umano costante sui sistemi richiamando punti centrali del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>I fatti di causa e l’iter procedimentale</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La decisione prende le mosse dal ricorso presentato da un partecipante al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A001 – Arte e Immagine, nella Regione Lazio non risultato tra i vincitori utilmente collocati in graduatoria per l’immissione in ruolo, anche a seguito della rideterminazione dei posti disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale risultato è scaturito dalla mancata applicazione della riserva del 30%, che avrebbe comportato l’attribuzione di altri punti e attribuita dal bando ai candidati con almeno tre annualità di servizio e la mancata valutazione del diploma di I livello.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto il concorrente, pur avendo dichiarato le annualità di servizio per le quali ha ottenuto il relativo punteggio, non ha contrassegnato l’apposita opzione nella domanda di partecipazione che consentiva di avvalersi della riserva del 30%.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda, che ha valore di autocertificazione, sarebbe stata, quindi, secondo l’Amministrazione resistente, <em>legittimamente valutata dal “sistema” senza l’applicazione di alcuna riserva, essendo onere del candidato verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti prima dell’invio definitivo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, ex adverso, contesta gli atti della procedura selettiva e ne chiede l’annullamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Il quadro normativo: CAD, principi costituzionali e diritto europeo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La decisione si fonda su un articolato quadro normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima fonte ad essere richiamata il Codice digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (d.lgs. 82/2005) che rappresenta il fondamento della digitalizzazione dei processi amministrativi. Il CAD promuove l’uso di strumenti informatici per semplificare e rendere più efficiente l’azione amministrativa, ma non autorizza automatismi tali da sacrificare i principi primari dell’azione amministrativa tra qui quello di proporzionalità, di partecipazione procedimentale, di non discriminazione algoritmica e il dovere di collaborazione e leale cooperazione tra amministrazione e cittadino. Anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la digitalizzazione non può tradursi in automatismi ciechi che impediscano la valutazione sostanziale degli atti dei privati. I giudici richiamano anche gli artt. 3, 97 e 113 Cost., che impongono ragionevolezza, buon andamento e tutela giurisdizionale effettiva nonché l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che sancisce il diritto a una buona amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ragionamento svolto dal TAR assume un ruolo centrale l’AI ACT. L&#8217;<a href="https://www.google.com/search?q=EU+AI+Act&amp;oq=ai+act&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDAgAEEUYORixAxiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDE0MTBqMGo3qAIAsAIA&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;ved=2ahUKEwjlj8OqpoiTAxXV5AIHHcyvENkQgK4QegYIAQgAEAM">EU AI Act</a> (Regolamento UE 2024/1689) è la prima normativa completa sull’intelligenza artificiale, emanata nel 2024 con entrata in vigore il 2 agosto del 2026. Gli obiettivi principali sono la protezione dei diritti fondamentali tra cui privacy, non discriminazione, dignità, la sicurezza e affidabilità tecnica dei sistemi, l’uso responsabile delle nuove tecnologie. È rivolta a sviluppatori, fornitori, distributori, utenti(deployers) di sistemi che utilizzano l’AI, ma anche ad aziende extra-UE se i loro sistemi impattano su quelli europei. Il Regolamento non si concentra sull’aspetto esclusivamente tecnico degli apparati, sul loro buon funzionamento, ma introduce il principio dell’ human-centricAI ossia di un’AI controllabile dall’uomo, con decisioni spiegabili e meccanismi di contestazione e ricorso. I meccanismi devono essere sicuri, controllabili e equi. In sostanza l’AI ACT stabilisce limiti e regole all’impiego dell’intelligenza artificiale attribuendo responsabilità precise a chi l’adotta e ne fa uso classificando i vari sistemi in base al rischio di lesione dei diritti fondamentali tenuto conto del contesto e non solo dell’attività. Vengono individuati quattro livelli di rischio: inaccettabile che viola i diritti ed è vietato, alto rischio che impatta processi critici e comporta obblighi elevati, limitato a rischio basso ma presente che richiede trasparenza e minimo con rischio trascurabile che non prevede alcun obbligo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la tutela dei dati personali trattati attraverso l’AI l’art. 35 del GDPR introduce il DPIA (Data Protection Impact Assessment) obbligatorio se il sistema tratta dati sensibili e in caso di decisioni automatizzate con impatti rilevanti. È prevista una descrizione del trattamento, una valutazione della necessità e della proporzionalità, un’analisi dei rischi per i diritti fondamentali e la scelta delle misure per mitigarla. Viene attivato, ad esempio, in caso di selezione automatica di candidati, di gestione di accesso con riconoscimento facciale, di video sorveglianza con dati biometrici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPIA non si sovrappone all’AI Act, ma lo completa concentrandosi maggiormente sulla protezione della privacy e dei dati personali. Sistemi ad alto rischio necessiteranno di entrambe le protezioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>La decisione del TAR LAZIO</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Lazio accoglie il ricorso in relazione al riconoscimento del titolo di riserva e lo respinge nella parte restante.</p>
<p style="text-align: justify;">L’AI ACT assume un ruolo fondamentale nella decisione dei giudici. Tale normativa pur non essendo pienamente in vigore al momento della pronuncia in esame, quindi, non pienamente vincolante per l’analisi circa la legittimità dell’azione amministrativa, è stata, ugualmente, utilizzata dai giudici per i criteri generali contenuti ed espressione dei principi fondamentali della legislazione unionale. La Corte di Giustizia dell’UE ha, a tal uopo, più volte affermato che i regolamenti non immediatamente efficaci possono comunque avere un parziale effetto anticipatorio orientando le interpretazioni delle autorità nazionali in senso conforme a quelle europee anche al fine di non compromettere il risultato avuto di mira dall’atto stesso. In tal senso, il Regolamento AI fornisce criteri ermeneutici importanti per dirimere la controversia esaminata dal TAR Lazio nella parte in cui qualifica come “ad alto rischio” sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici. In questi casi impone, <em>quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema.</em> Fondamento normativo sia gli artt. 3, 24, 97 Cost. in relazione ai principi che guidano l’azione amministrativa che 1 e 3 e 7 e 22 della legge n. 241 del 1990 relativi alle garanzie procedimentali. La pronuncia afferma che all’algoritmo non può essere demandata l’intera procedura selettiva dovendo la pubblica amministrazione conservare sempre un potere decisionale e di controllo. Alla luce di tali principi, <em>nel caso di specie la mancata considerazione del requisito posseduto dal ricorrente, in quanto il sistema non ha rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda, seppure in una parte difforme da quella prevista, non può essere considerata legittima.</em> Il titolo di riserva deve, pertanto, essere riconosciuto perché comunque indicato nella domanda sebbene in altra casella di testo.</p>
<p style="text-align: justify;">Da respingere le censure riguardanti la mancanza di punteggio per il diploma di I livello in quanto propedeutico al titolo di accesso e la pubblicazione della graduatoria dei solo vincitori e non anche degli idonei coerente con le esigenze di celerità e semplificazione proprie delle procedure PNRR come quella oggetto di ricorso<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>I punti fondamentali della pronuncia</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La decisione in esame tocca tre aspetti chiave fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">In primis, afferma l’irrilevanza dell’errore formale quando il requisito sostanziale è comunque dichiarato (nel caso di specie il ricorrente aveva dichiarato il possesso del titolo di riserva sebbene in altra parte della domanda), l’errore non incide sulla par condicio e l’amministrazione avrebbe potuto agevolmente verificare la correttezza della dichiarazione. Si vogliono evitare, in tal modo, discriminazioni e disuguaglianze dovute all’automatizzazione delle procedure.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo aspetto rilevante è il richiamo alla “riserva di umanità” in base ai principi imposti dall’AI ACT, in particolare all’human oversight nei sistemi ad alto rischio. L’amministrazione, infatti, non può delegare integralmente a un automatismo la valutazione delle dichiarazioni come previsto anche dalle norme della Costituzione relative alla trasparenza, al buon andamento, all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa (artt. 3- 24- 97 Cost.) e dalla legge sul procedimento in relazione all’obbligo di motivazione (artt. 1-3 legge n. 241 del 1990) e sulla partecipazione (art. 7 e 22 legge n. 241 del 1990). L’istituzione deve intervenire attraverso un controllo umano effettivo, capace di correggere errori materiali e interpretare il contenuto sostanziale della domanda in assenza del quale sono violati i principi di proporzionalità e ragionevolezza<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza valorizza anche il principio dell’affidamento, di origine pretoria, entrato, ormai, nel diritto amministrativo, che potenzia la certezza del diritto e tutela la fiducia riposta nella correttezza dell’azione amministrativa attributiva di un vantaggio<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Il cittadino non può essere indotto in errore da interfacce digitali non immediatamente intuitive né può essere penalizzato dalla rigidità di un modulo telematico o dalla mancanza di istruzioni chiare. La digitalizzazione dei processi non deve creare trappole procedimentali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Implicazioni sistemiche e considerazioni critiche</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La decisione in commento ha ricadute sui concorsi pubblici e, in particolare, sugli automatismi espulsivi che dovranno essere necessariamente ripensati dalla pubblica amministrazione anche in relazione ai principi contenuti nell’AI ACT. È sempre necessario un controllo “umano” su qualsiasi processo di selezione non potendosi affidare esclusivamente ad un algoritmo senza ledere i principi fondamentali della persona e senza scalfire i dettami legislativi in tema di azione amministrativa. Le piattaforme digitali, pertanto, dovranno essere programmate in modo tale da garantire flessibilità e possibilità di correzione non essendo la pubblica amministrazione esonerata da responsabilità per il semplice utilizzo di automatismi che, in ogni caso, devono essere trasparenti e controllabili.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia è degna di nota per la capacità di collegare i principi tradizionali con le nuove sfide tecnologiche e per l’attenzione alla protezione del cittadino in un contesto di crescente complessità digitale dando valore al controllo umano quale elemento indispensabile per la legittimità del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro designato, tuttavia, pone anche molti interrogativi relativi ai limiti dell’automazione correlata all’efficienza amministrativa, ad un corretto equilibrio tra standardizzazione e valutazione individuale e alla responsabilità in caso di uso di piattaforme progettate da terzi. Domande su cui dottrina e giurisprudenza sono invitate a riflettere e per la cui soluzione si auspica, de iure condendo, un intervento legislativo chiarificatore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Conclusioni</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 1895/2026 del TAR Lazio rappresenta un passaggio fondamentale verso la transizione digitale di una pubblica amministrazione capace di utilizzare le tecnologie senza sacrificare i diritti fondamentali. I giudici ribadiscono l’importanza della valutazione umana anche nei procedimenti automatici in quando le tecnologie rappresentano un mero strumento e non esonerano l’istituzione da un controllo effettivo e consapevole. L’automatismo, infatti, non può degenerare in un mero formalismo irrazionale e oscuro. Al centro i principi fondamentali dell’agere amministrativo con richiamo della Costituzione e della legge sul procedimento riletti alla luce della più recente normativa europea anticipando i temi centrali dell’AI ACT e offrendo spunti importanti sia per la dottrina che per la giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Note</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Adriana Ciafardoni, L’algoritmo nella costruzione del potere amministrativo, tra opportunità e questioni ancora aperte, in Amministrativamente, Università degli Studi del Foro Italico.</li>
<li>Enrico Carloni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni Diritto pubblico, Fascicolo 2, maggio-agosto 2019, IlMulino Rivisteweb.</li>
<li>Salvatore Palumbo, La transizione digitale della pubblica amministrazione italiana nella prospettiva europea. Considerazioni alla luce del Piano nazionale ripresa e resilienza, «Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 69, n. 110 (1 2023).</li>
<li>Profeta, Osservazioni sui principi generali del diritto dell’Unione europea: la tutela del legittimo affidamento, in Amministrazione in Cammino, 9 settembre 2022.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Enrico Carloni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni Diritto pubblico, Fascicolo 2, maggio-agosto 2019, IlMulino Rivisteweb.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Salvatore Palumbo, La transizione digitale della pubblica amministrazione italiana nella prospettiva europea. Considerazioni alla luce del Piano nazionale ripresa e resilienza, «Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 69, n. 110 (1 2023), pp. 163-194.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Adriana Ciafardoni, L’algoritmo nella costruzione del potere amministrativo, tra opportunità e questioni ancora aperte, in Amministrativamente, Università degli Studi del Foro Italico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A. Profeta, Osservazioni sui principi generali del diritto dell’Unione europea: la tutela del legittimo affidamento,</p>
<p style="text-align: justify;">in Amministrazione in Cammino, 9 settembre 2022.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-riserva-di-umanita-nei-procedimenti-digitalizzati-nota-a-tar-lazio-sez-iii-bis-sent-n-1895-2026/">La “riserva di umanità” nei procedimenti digitalizzati: nota a TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 1895/2026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commento a TAR Lazio – Latina, sent. n. 839/2025. Il legittimo affidamento dello straniero e la revoca del nulla osta all’ingresso per la mancata conclusione del contratto di lavoro.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/commento-a-tar-lazio-latina-sent-n-839-2025-il-legittimo-affidamento-dello-straniero-e-la-revoca-del-nulla-osta-allingresso-per-la-mancata-conclusione-del-contratto-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:42:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/commento-a-tar-lazio-latina-sent-n-839-2025-il-legittimo-affidamento-dello-straniero-e-la-revoca-del-nulla-osta-allingresso-per-la-mancata-conclusione-del-contratto-di-lavoro/">Commento a TAR Lazio – Latina, sent. n. 839/2025. Il legittimo affidamento dello straniero e la revoca del nulla osta all’ingresso per la mancata conclusione del contratto di lavoro.</a></p>
<p>Antonella Delle Donne 1. Introduzione La sentenza in commento si inserisce in un contesto normativo complesso, caratterizzato da un equilibrio delicato tra interessi diversi. Da un lato vi sono le esigenze di programmazione dei flussi migratori e la tutela dell’ordine pubblico e della regolarità dei rapporti di lavoro; dall’altro la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/commento-a-tar-lazio-latina-sent-n-839-2025-il-legittimo-affidamento-dello-straniero-e-la-revoca-del-nulla-osta-allingresso-per-la-mancata-conclusione-del-contratto-di-lavoro/">Commento a TAR Lazio – Latina, sent. n. 839/2025. Il legittimo affidamento dello straniero e la revoca del nulla osta all’ingresso per la mancata conclusione del contratto di lavoro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/commento-a-tar-lazio-latina-sent-n-839-2025-il-legittimo-affidamento-dello-straniero-e-la-revoca-del-nulla-osta-allingresso-per-la-mancata-conclusione-del-contratto-di-lavoro/">Commento a TAR Lazio – Latina, sent. n. 839/2025. Il legittimo affidamento dello straniero e la revoca del nulla osta all’ingresso per la mancata conclusione del contratto di lavoro.</a></p>
<h2><span style="font-size: 18px;"><strong>Antonella Delle Donne</strong></span></h2>
<h2></h2>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Introduzione</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La sentenza in commento si inserisce in un contesto normativo complesso, caratterizzato da un equilibrio delicato tra interessi diversi. Da un lato vi sono le esigenze di programmazione dei flussi migratori e la tutela dell’ordine pubblico e della regolarità dei rapporti di lavoro; dall’altro la protezione dell’affidamento dello straniero che, spesso, investe risorse economiche e personali per raggiungere l’Italia sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalla pubblica amministrazione a rischio anche della stessa vita. In tale contesto, la decisione del Tar Lazio offre importanti spunti di riflessione sia sulla natura del nulla osta e sui presupposti per la revoca sia sulla tutela giuridica dello straniero in caso di mancata assunzione.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. I fatti di causa</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La sentenza in analisi origina da un ricorso presentato da cittadini del Bangladesh con cui  hanno impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento previa concessione di misure cautelari, i decreti di revoca dei provvedimenti di &#8220;nulla osta&#8221; all&#8217; ingresso emanati dalla Prefettura di Latina ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della revoca sostenendo che il datore di lavoro sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti di legge per procedere all&#8217;assunzione al momento della presentazione dell&#8217; istanza di rilascio del nulla osta. Nessun addebito, dunque, può essere imputato agli stessi in ragione del legittimo affidamento riposto nella regolarità della procedura con impossibilità di conseguenze sfavorevoli. L’Amministrazione, considerato l’ingresso regolare già avvenuto, secondo gli istanti, avrebbe dovuto preventivamente valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in applicazione della Circolare del 2007 del Ministero dell&#8217;Interno e non procedere direttamente con la revoca del nulla osta. La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese avverse.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Gli istituti giuridici</span></h2>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3.1 Il nulla osta</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il nulla osta è un provvedimento autoritativo che produce effetti favorevoli per i destinatari ampliandone la sfera giuridica. Si tratta di atto affine alle autorizzazioni in quanto la pubblica amministrazione attraverso esso dichiara di non avere nulla in contrario all’adozione di un altro atto da parte di diverso ufficio, pertanto, non attribuisce un nuovo diritto, ma rimuove un eventuale divieto. La dottrina si divide sulla fase del procedimento cui inerisce. Secondo una prima impostazione il nulla osta sarebbe atto tipico della fase costitutiva del procedimento ovvero della parte centrale del procedimento per il benestare dato all’altra autorità di adottare il provvedimento. Diverso orientamento equipara il nulla osta ai controlli che andrebbero ad inserirsi in una sorta di subprocedimento rispetto a quello principale<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La teoria in esame accantona la natura pseudo autorizzativa e si concentra maggiormente sulla funzione di controllo che la pubblica amministrazione svolge nei confronti di altro ufficio. Nella pratica, nella maggior parte dei casi, il nulla osta è atto endoprocedimentale a contenuto vincolato prodromico rispetto all’emanazione dell’autorizzazione vera e propria. La legge contempla diverse tipologie di nulla osta. L’art. 22 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede il nulla osta all’ingresso dello straniero in Italia per lo svolgimento di un lavoro subordinato rilasciato a seguito di una domanda e della verifica di regolarità dei requisiti del datore e del lavoratore. La giurisprudenza ha più volte chiarito che si tratta di atto strumentale all’ingresso nel Paese e strettamente collegato all’instaurazione del rapporto di lavoro non attribuendo un diritto autonomo né all’ingresso né alla permanenza<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3.2 La revoca</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’istituto della revoca è disciplinato dall’art. 21 quiquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato, dalla stessa autorità che ha emanato l’atto o da quella prevista dalla legge, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o se muta la situazione di fatto per cause non prevedibili al momento dell’adozione dell’atto. Si tratta, pertanto, di vizi di merito o di ragioni di opportunità che attengono a una rivalutazione del pubblico interesse originario. Il legislatore distingue tra nuova valutazione dell’interesse pubblico (ius poenitendi) e mutamento delle circostanze di fatto (revoca per sopravvenienze). La pubblica amministrazione ha ampia discrezionalità nell’esercizio del potere di revoca anche se è sempre obbligata alla comparazione tra tutti gli interessi rilevanti tra cui, in primis, l’affidamento ingenerato nel privato. Essa, infatti, è possibile solo per provvedimenti di durata con esclusione di quelli che attribuiscono vantaggi economici. A tutela dell’affidamento riposto nell’atto revocato la legge prevede la possibilità di indennizzo. L’art. 21 quinquies contiene due disposizioni: la prima ha carattere generale e si applica in caso di pregiudizio subito dai soggetti direttamente interessati dall’atto; la seconda è specifica, perché si riferisce alla revoca che incide sui rapporti negoziali. In questa ipotesi l’indennizzo è limitato al solo danno emergente. In entrambi i casi il diritto all’indennizzo sorge soltanto a seguito di attenta ponderazione di interessi: il tempo trascorso dall’emanazione dell’atto, la possibilità di sanare il vizio, la decisione di procedere alla revoca. In giurisprudenza è sorto un dibattito circa il computo dell’indennizzo nelle ipotesi di revoca di atto che incide su rapporti amministrativi. Per una prima impostazione stante il carattere speciale della previsione andrebbe indennizzato anche il lucro cessante. Altri opinando diversamente applicano il limite del danno emergente quale regola generale nelle ipotesi di lesioni da atto lecito. La dottrina afferma che la previsione sulle modalità di liquidazione doveva avere carattere generale<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Inoltre osserva che il riferimento alla conoscenza/conoscibilità/ contraddittorietà dell’atto sembra applicabile solo quando il vizio è originario. In tal modo si accollerebbero al privato le conseguenze di valutazioni riservate alla pubblica amministrazione che non può e non deve effettuare. La valutazione di conformità al pubblico interesse invade il merito amministrativo ed è, pertanto, riservata alla pubblica amministrazione.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3.3 Il legittimo affidamento</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il legittimo affidamento è un principio fondamentale del diritto amministrativo. Affonda le radici nel diritto europeo ed è strettamente collegato alla certezza del diritto in quanto tutela la fiducia che il cittadino ripone in un atto amministrativo attributivo di una situazione di vantaggio<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Contribuisce, quindi, a creare un punto d’incontro tra potere della pubblica amministrazione e aspettative del cittadino protette da repentini e ingiustificati cambiamenti di rotta da parte delle istituzioni. In tal senso, esso “umanizza” il diritto amministrativo impedendo la modifica, brusca, unilaterale e ingiustificata, di un atto attributivo di un vantaggio<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. L’affidamento è tutelato quando in presenza di un vantaggio chiaro e univoco derivante da un comportamento o da un atto dell’autorità che è acquistato dal privato in buona fede ovvero con la convinzione di agire in modo conforme alla legge o ignorando di violarla. Fondamentale il fattore temporale in quanto la situazione deve consolidarsi nel tempo poiché il privato deve essere convinto della stabilità della sua situazione giuridica. Il principio del legittimo affidamento, dunque, si applica quando la pubblica amministrazione ha posto in essere un comportamento costante, chiaro e univoco, il privato in buona fede si è fidato e affidato all’autorità compiendo scelte sulla base di quel comportamento o di quell’atto poi modificato ingiustificatamente<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Legittimo affidamento non significa che la pubblica amministrazione non può mai cambiare idea, ma deve farlo con motivazione rafforzata e tenendo conto degli interessi dei privati anche misure compensative o periodi transitori. Il legislatore riconosce il principio in esame nell’art. 21 nonies della legge 4 agosto 1990 n. 241 laddove dispone la possibilità di annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.  Numerose le applicazioni giurisprudenziali, in particolare in tema di edilizia per annullamento di ufficio di un permesso dopo anni di inerzia oppure di concessione di contributi già investiti dall’impresa o ancora modifiche retroattive di regolamenti e autorizzazioni. Il legittimo affidamento, pertanto, protegge la fiducia che il cittadino ripone nella pubblica amministrazione per garantire il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza di cui all’art. 97 Cost.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">4. Le questioni affrontate e la decisione</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">I Giudici nella sentenza in esame affrontano, innanzitutto, la questione del rapporto tra il nulla osta di cui agli artt. 22 e ss del T.U. Immigrazione e il contratto di soggiorno specificando che sono legati da un inestricabile nodo gordiano essendo la stipula del successivo contratto di lavoro necessaria per la legittimità del nulla osta<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Quest’ultimo, infatti, è inscindibilmente connesso all’instaurazione del rapporto di lavoro e, in mancanza, può essere legittimamente revocato senza far sorgere un affidamento legittimo ovvero degno di tutela<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Il TAR, infatti, specifica che il nulla osta non è un titolo di soggiorno essendo la sua efficacia condizionata alla conclusione del contratto di lavoro<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. In mancanza, dunque, la revoca risulta legittima essendo il nulla osta mero atto strumentale alla firma del contratto di lavoro. Si privilegia l’interesse pubblico al controllo dei flussi migratori e al contingentamento degli ingressi di stranieri. Non sorge, pertanto, alcun affidamento da tutelare poiché il nulla osta “<em>è rilasciato per l&#8217;assunzione dell&#8217;extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all&#8217;esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all&#8217;effettivo espletamento dell&#8217;attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro</em>”<a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Da distinguersi la responsabilità del datore che potrà essere fatta valere in sede civile. Sulla base di queste motivazioni il TAR respinge il ricorso confermando la natura strumentale e condizionata del nulla osta che è connesso all’istaurazione effettiva del rapporto di lavoro in mancanza della quale risulta legittima la revoca dell’atto amministrativo.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">5. Conclusioni</span></h2>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La sentenza in commento risulta coerente con le precedenti pronunce in tema di tutela dell’affidamento. Sebbene pone al centro il pubblico interesse, non dimentica di proteggere il cittadino da arbitrari e imprevedibili mutamenti dell’azione amministrativa. Il legittimo affidamento diviene la stella polare dell’attività istituzionale, non solo limite esterno, che orienta l’esercizio del potere e lo responsabilizza. La pronuncia in esame, dunque, contribuisce a creare un rapporto tra cittadino e amministrazione maggiormente fiducioso e rispettoso ispirato alla buona fede e ai criteri di razionalità dell’azione amministrativa. Inoltre, risulta chiara la necessità di un intervento legislativo in materia migratoria che tenga conto anche della dimensione umana e sociale. La gestione dei fenomeni, infatti, coinvolge diversi interessi che spaziano dall’economia, al diritto e alle scienze umane. Nessuno può essere tralasciato nel disciplinarne legislativamente i diversi aspetti. Nel contemperamento degli interessi deve tenersi conto dell’investimento del singolo per giungere nel Paese di destinazione e degli sforzi fatti in tal senso che incidono sulla sua vita e sul suo futuro.</span></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">NOTE</span></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Roberto Garofoli, Manuale Superiore di Diritto Amministrativo, Nel Diritto Editore, 2025-2026.</span></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Guido Savio, Il sistema dei nulla osta nel Testo Unico Immigrazione, in Riv. dir. amm., 2018, 455 ss.</span></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Federica Valentini, Il diritto dell’immigrazione nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato: un viaggio tra i principi fondamentali del diritto amministrativo, in Giustizia Amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Andrea Profeta, Osservazioni sui principi generali del diritto dell’Unione europea:  la tutela del legittimo affidamento, in Amministrazione in Cammino, 9 settembre 2022.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Donato Maria Matera, Tutela degli affidamenti, criterio di giustificazione e rimedi, in Jus Civile,</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Riccardo Renzi, Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e irrilevanza dell’affidamento dello straniero, in Altalex.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">TAR Sardegna, sez. II, 29 ottobre 2024 n. 753.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, Sent., (data ud. 08/10/2025) 14/10/2025, n. 839.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> G. Garofoli, Manuale Superiore di Diritto Amministrativo, Nel Diritto Editore, 2025-2026.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. G. Savio, Il sistema dei nulla osta nel Testo Unico Immigrazione, in Riv. dir. amm., 2018, 455 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> R. Garofoli, op. cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> F. Valentini, Il diritto dell’immigrazione nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato: un viaggio tra i principi fondamentali del diritto amministrativo, in Giustizia Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A. Profeta, Osservazioni sui principi generali del diritto dell’Unione europea:  la tutela del legittimo affidamento, in Amministrazione in Cammino, 9 settembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> D. M. Matera, Tutela degli affidamenti, criterio di giustificazione e rimedi, in Jus Civile,</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> R.Renzi, Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e irrilevanza dell’affidamento dello straniero, in Altalex.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> TAR Sardegna, sez. II, 29 ottobre 2024 n. 753.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Ex multis: Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://01794CD0-272B-49A2-ADCD-1975C955F2C8#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, Sent., (data ud. 08/10/2025) 14/10/2025, n. 839.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/commento-a-tar-lazio-latina-sent-n-839-2025-il-legittimo-affidamento-dello-straniero-e-la-revoca-del-nulla-osta-allingresso-per-la-mancata-conclusione-del-contratto-di-lavoro/">Commento a TAR Lazio – Latina, sent. n. 839/2025. Il legittimo affidamento dello straniero e la revoca del nulla osta all’ingresso per la mancata conclusione del contratto di lavoro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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