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	<title>Annalisa Gualdani Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Annalisa Gualdani Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a></p>
<p>Giustamm.it &#8211; Codice ISSN: 1972-3431 Abstract Il presente contributo tratta la questione della nomina dei direttori stranieri dei musei italiani, in seguito alla riforma introdotta dall&#8217;art. 14, comma 2 bis, del decreto legge n. 83/2014, il quale nel prevedere che il conferimento degli incarichi a questi ultimi avviene, con procedure di selezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a></p>
<p>Giustamm.it &#8211; <strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>Abstract</b><br />
Il presente contributo tratta la questione della nomina dei direttori stranieri dei musei italiani, in seguito alla riforma introdotta dall&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del decreto legge n. 83/2014, il quale nel prevedere che il conferimento degli incarichi a questi ultimi avviene<em>, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali,</em> non ha richiesto il possesso della cittadinanza italiana. E invero gli articoli 1, comma 1 del d.p.c.m. 174 del 1994 e  2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994<em>, &#8220;laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell&#8217;UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2, dell&#8217;articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione</em>&#8220;. In sostanza, atteso che le norme del TFUE prevalgono sulle disposizioni interne con esse incompatibili e non essendo possibile interpretare queste ultime in modo coerente con la disciplina eurounitaria, la disposizione interna deve essere disapplicata.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;">The present contribution deals with the issue of the appointment of foreign directors in Italian museums, following the legislative reform introduced by Article 14, para. 2bis, of Decree Law No. 83/2014. This provision, in establishing that such an appointment is made through procedures of public selection, for a period from three to five years, in favour of persons with high and proven professional competence in the field of protection and valorisation of cultural heritage, does not include Italian citizenship as a necessary requisite for candidates. Indeed, Article 1, para. 1, of Ministerial Decree No. 174/1994, and Article 2, para. 1, of Presidential Decree 487/1994, &#8220;where they prevent citizens of EU member States different from Italy to be appointed as directors of administrative offices of the State, and where they do not allow to concretely verify whether or not a given managerial position is characterized by a prevailing exercise of administrative functions, are incompatible with Article 45, para. 2, TFEU and, consequently, are not applicable&#8221;. In substance, in consideration of the fact that the provisions of the TFEU prevail over domestic provisions incompatible with them, as well as that they cannot be interpreted so as to ensure their consistency with EU law, the relevant domestic provision must not be applied.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario: </strong>1. Premessa. &#8211;  2. La riforma dell&#8217;amministrazione dei beni culturali. &#8211; 3. Il contesto normativo sull&#8217;accesso ai posti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione da parte dei cittadini non italiani. &#8211; 4. La giurisprudenza nazionale sui direttori dei musei e degli istituti della cultura. &#8211; 5. La c.d. &#8220;eccezione di nazionalità&#8221; e la nozione di &#8220;esercizio di pubblici poteri&#8221; alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e i loro riflessi nell&#8217;ordinamento interno<strong>.</strong> &#8211; 6. La disapplicazione della norma regolamentare interna in contrasto con la disciplina europea.  &#8211;  7.  Considerazioni conclusive.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Premessa</strong><br />
Le vicende relative alla nomina dei direttori stranieri dei musei italiani, nell&#8217;ultimo biennio, ha attratto l&#8217;attenzione del dibattito scientifico e pretorio involgendo questioni sia di diritto sostanziale, (si pensi alla compatibilità delle disposizioni interne con il diritto eurounitario), che di diritto processuale (si pensi al tema dell&#8217;individuazione del giudice dotato di giurisdizione<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> e a quello relativo alla disapplicazione di un atto regolamentare).<br />
La circostanza che sulla fattispecie in esame si sia deciso &#8220;in più sedi giurisdizionali con esiti diversi&#8221; e che <em>medio tempore</em> sia intervenuto anche il legislatore attraverso disposizioni di interpretazione autentica, ha mostrato l&#8217;esistenza di un complicato quadro normativo tale da indurre il Consiglio di Stato (sentenza 2 febbraio 2018, n. 677) ad investire della questione l&#8217;Adunanza Plenaria<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Quest&#8217;ultima, con la pronuncia 25 giugno 2018, n. 9, ha definitivamente risolto l&#8217;animata <em>querelle,</em> affermando i seguenti principi di diritto: &#8220;<em>Il Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell&#8217;Unione europea</em>&#8221; e che gli articoli 1, comma 1 del d.p.c.m. 174 del 1994 e  2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994<em>, &#8220;laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell&#8217;UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2, dell&#8217;articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione</em>&#8221; <a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. In sostanza, atteso che le norme del TFUE prevalgono sulle disposizioni interne con esse incompatibili e non essendo possibile interpretare queste ultime in modo coerente con la disciplina eurounitaria, la disposizione interna deve essere disapplicata.</p>
<p><strong>2. La riforma dell&#8217;amministrazione dei beni culturali</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prodromica alla trattazione della questione relativa all&#8217;ammissibilità dell&#8217;accesso dei cittadini europei a posti di lavoro nella pubblica amministrazione italiana e in particolare alla possibilità o meno per questi ultimi di ricoprire il ruolo dirigenziale di direttori dei musei, si configura necessaria la descrizione, se pur nell&#8217;essenziale, della nuova disciplina organizzativa che ha interessato la materia che ci occupa.<br />
Durante la scorsa legislatura l&#8217;amministrazione dei beni culturali è stata interessata da una importante riforma operata dal D.L 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106 <em>&#8220;Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo&#8221;</em> e con il successivo con il <em>&#8220;Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;</em>, d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171, la quale ha ridisegnato la <em>governance</em> dei poli museali e degli istituti della cultura<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Ciò che rileva prioritariamente ai nostri fini, però, è il nuovo assetto organizzativo delineato dall&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del decreto legge n. 83/2014, il quale dispone che:<em> &#8220;Al fine di adeguare l&#8217;Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell&#8217;innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;.</em><br />
Come si evince dalla richiamata disposizione normativa il regolamento ha inteso innovare la gestione del patrimonio culturale conferendo autonomia organizzativa ai musei statali<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, definiti uffici di livello dirigenziale e rendere, così, effettiva l&#8217;applicazione degli <em>standard</em> internazionali in materia di musei<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Si rammenta infatti come in passato tali istituti avessero sofferto per la loro posizione ancillare nei confronti delle soprintendenze, non potendo così esplicare al meglio le loro potenzialità (anche in ragione della loro natura di uffici non dirigenziali)<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. E invero la riforma &#8220;ha lasciato alle soprintendenze il compito di prendersi cura del patrimonio culturale &#8220;diffuso&#8217; del Paese e ha creato, come strutture anche dirigenziali del Ministero, i musei<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Nel riformato contesto normativo e sulla scorta dei criteri elaborati dall&#8217;<em>International Council of Museum </em>(ICOM) che sanciscono che <em>&#8220;il direttore, o responsabile del museo costituisce funzione chiave e, all&#8217;atto della designazione, le amministrazioni responsabili sono tenute a considerare le conoscenze e le competenze richieste affinché la funzione sia svolta efficacemente</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> si è provveduto a porre al vertice dei musei la figura del direttore, dotato di incarico dirigenziale. In particolare il decreto legge n. 84/2014 ha previsto la possibilità di individuare tale professionalità anche all&#8217;esterno della pubblica amministrazione, in deroga sia al limite quantitativo di dirigenti che il Ministero può assumere all&#8217;esterno, sia alla previa verifica della mancanza della corrispondente figura professionale nei ruoli dell&#8217;amministrazione. Tuttavia, la scelta più significativa e in linea con gli obiettivi di internazionalizzazione che hanno ispirato la riforma è stata quella di non richiedere, quale requisito imprescindibile di accesso, il possesso della cittadinanza italiana<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, assegnando, così, primaria rilevanza al titolo di studio e alla comprovata esperienza professionale dei soggetti partecipanti alla selezione pubblica.<br />
Le procedure bandite per la scelta dei direttori dei musei italiani hanno portato all&#8217;individuazione come soggetti vincitori non solo di figure professionali di nazionalità italiana, ma anche straniere. Ciò ha dato luogo ad un acceso contenzioso per ritenuta violazione, da parte del Mibact, della disciplina interna che vieta ai cittadini non italiani di ricoprire incarichi nelle pubbliche amministrazioni di posizioni o funzioni che <em>&#8220;implicano esercizio di poteri pubblici o attengono all&#8217;interesse nazionale&#8221; </em>(art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001).</p>
<p><strong>3. Il contesto normativo sull&#8217;accesso ai posti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione da parte dei cittadini non italiani</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La trattazione della questione in esame non può che prendere le mosse dall&#8217; analisi del dettato costituzionale, di cui agli articoli 51, comma 1: <em>&#8220;Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge&#8221;</em>  e 54, comma 2: <em>&#8220;i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge&#8221;</em> (art. 54, comma 2), dove il Costituente ha posto l&#8217;accento sullo stretto legame intercorrente tra l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche e lo <em>status</em> di cittadino.  Non è un caso, allora, che la prima disciplina organica sul pubblico impiego, intervenuta con l&#8217;adozione del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, abbia individuato come primo requisito per l&#8217;accesso a tali impieghi (confermato anche dal Trattato di Roma del 1957<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>) la cittadinanza italiana.<br />
Il descritto scenario muta con l&#8217;introduzione nell&#8217;ordinamento europeo (art. 45 del Trattato) del principio di libera circolazione dei lavoratori che ha investito anche le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per quelle funzioni che implicano l&#8217;esercizio di poteri pubblici o attengono all&#8217;interesse nazionale. Recita infatti l&#8217;art. 37, al primo comma, del D.lgs. n. 29/1993 (poi trasfuso nell&#8217; art. 38 del D.lgs. n. 165/2001) che: <em>&#8220;I cittadini degli stati membri dell&#8217;Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano l&#8217;esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono all&#8217;interesse nazionale&#8221;</em>, demandando il comma 2, della medesima disposizione ad un successivo d.p.c.m. l&#8217;individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché dei &#8220;requisiti indispensabili all&#8217;accesso dei cittadini, di cui al comma 1&#8221;.<br />
In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato il d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174, il quale, all&#8217;art. 1, ha escluso dall&#8217;applicazione del principio di libera circolazione dei lavoratori tutti i posti dirigenziali di tutte le pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. In seguito è stato adottato d.P.R. 4 maggio 1994, n. 487 <em>&#8220;Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</em>&#8221; che, nel richiamare e confermare le previsioni del d.p.c.m. n. 174/1994, ha stabilito che: <em>&#8220;possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana&#8221;</em>. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all&#8217;Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al richiamato d.p.c.m.<br />
Il quadro normativo si è poi arricchito con l&#8217;approvazione della riforma dell&#8217;amministrazione del patrimonio culturale ed in particolare con il dettato di cui all&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del Decreto legge n. 183/2014, il quale, nel prevedere che gli incarichi ai direttori dei musei e degli istituti della cultura<em> &#8220;possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura&#8221; </em>non contiene riferimento alcuno al requisito della cittadinanza. Tale assenza, anche in ragione dei contenziosi pendenti innanzi al giudice amministrativo, ha indotto il legislatore ad emanare una disposizione volta a fornire un&#8217;interpretazione autentica della disposizione richiamata. Recita infatti l&#8217;art. 22, comma 7 <em>bis</em>, del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in legge 21 giugno 2017, n. 96, che l&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, <em>&#8220;si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165&#8221;.</em></p>
<p><strong>4. La giurisprudenza nazionale sui direttori dei musei e degli istituti della cultura </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver dato conto dell&#8217;assetto normativo esistente e rilevato che solo con la novella del 2017 si è provveduto ad armonizzare la disciplina interna con i principi dell&#8217;Unione Europea occorre soffermare l&#8217;attenzione sul contenzioso giurisdizionale che ha interessato la materia.<br />
Il giudice amministrativo, negli ultimi anni, è stato chiamato ad occuparsi della legittimità delle nomine di alcuni direttori stranieri di musei di rilevante interesse nazionale. In primo grado il Tar Lazio ha annullato gli atti di nomina del Mibact con i quali veniva affidato l&#8217;incarico di direttori dei musei nazionali a soggetti con cittadinanza non italiana<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, nonché del bando relativo alla procedura selettiva per l&#8217;individuazione della figura di direttore del Parco Archeologico del Colosseo <a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, sull&#8217;assunto che l&#8217;illegittimità di tali atti deriverebbe dalla violazione dell&#8217;art. art. 1, del d.p.c.m. n. 174/1994, che riserva ai soli cittadini italiani il conferimento di incarichi dirigenziali nei pubblici uffici.<br />
Le decisioni richiamate, tuttavia, hanno sin da subito suscitato perplessità, atteso che hanno omesso di affrontare il tema della compatibilità della normativa nazionale con la disciplina eurounitaria e in particolare con quanto stabilito dall&#8217;art. 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori. Non è un caso, allora, che le stesse pronunce siano state riformate dal supremo organo della giustizia amministrativa, il quale ha assunto a fondamento dell&#8217;<em>iter</em> logico giuridico proprio la disciplina europea. E così il Consiglio di Stato, con la sentenza 24 luglio 2017, n. 3666 (che ha confermato la legittimità della procedura per la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell&#8217;incarico di direttore del Parco del Colosseo) ha stabilito che il diritto europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ammettono una riserva di posti a soli cittadini italiani, con deroga al principio generale di libera circolazione dei cittadini europei, soltanto in relazione a posti che implicano l&#8217;esercizio, diretto o indiretto, di funzioni pubbliche, quali sono, in particolare, quelle poste in essere nei settori delle «forze armate, polizia e altre forze dell&#8217;ordine pubblico, magistratura, amministrazione fiscale e diplomazia». Muovendo dall&#8217;assunto che l&#8217;art. 51 della Cost. abbia la finalità di garantire l&#8217;uguaglianza tra i cittadini e non di riservare soltanto a questi ultimi l&#8217;accesso agli impieghi pubblici e che una corretta applicazione della riserva di nazionalità di cui al par. 4, dell&#8217;art. 45, induce ad accogliere un criterio di pubblica amministrazione di carattere &#8220;funzionale e dinamico&#8221; e &#8220;non strutturale e statico&#8221;, i giudici hanno posto l&#8217;accento sulla natura dell&#8217;attività posta in essere dalla figura professionale in questione, escludendo l&#8217;operatività dell&#8217;eccezione di nazionalità (della quale si darà conto) nel caso in cui essa non si sostanzi nell&#8217;esercizio di poteri autoritativi. E invero nella fattispecie scrutinata trattasi di compiti &#8220;prevalentemente rivolti alla gestione economica e tecnica del Parco&#8221;<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, &#8220;essenzialmente finalizzati ad assicurare una migliore utilizzazione, nella prospettiva della valorizzazione dei beni pubblici&#8221;<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. Ne deriva pertanto che la generale preclusione all&#8217;attribuzione di posti dirigenziali a soggetti non dotati di cittadinanza italiana, contenuta nell&#8217;art. 1, del d.p.c.m. n. 174/1994 e nell&#8217;art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994, contrasta con il principio eurounitario di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e che pertanto la norma regolamentare deve essere disapplicata<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.</p>
<p><strong>5. La c.d. &#8220;eccezione di nazionalità&#8221; e la nozione di &#8220;esercizio di pubblici poteri&#8221; alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e i loro riflessi nell&#8217;ordinamento interno.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 2 febbraio 2018, n. 677, ha rimesso all&#8217;Adunanza plenaria le questioni dell&#8217;affidamento dell&#8217;incarico di direttore di polo museale a candidato non cittadino italiano, della disapplicazione regolamentare e del regime giuridico delle norme interne in contrasto con la CEDU.<br />
Il punto di partenza per la risoluzione dei quesiti posti è costituito dall&#8217;esame dei principi del diritto europeo. L&#8217;art. 45 del TFUE, nell&#8217;affermare che <em>&#8220;la libera circolazione dei lavoratori all&#8217;interno dell&#8217;Unione è assicurata&#8221;</em>, stabilisce, al par. 4, la c.d. &#8220;eccezione di nazionalità&#8217;, laddove afferma che:<em> &#8220;le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione&#8221;.</em> L&#8217;Adunanza Plenaria, dopo aver evidenziato che il contenuto della disposizione richiamata assume rilievo centrale nella risoluzione della questione di diritto ad essa sottoposta, rileva che &#8220;trattandosi di eccezione rispetto a una delle libertà fondamentali del Trattato, la Corte di giustizia ha serbato sul punto un atteggiamento di estremo rigore&#8221;<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, configurandosi come eccezione rispetto ad una delle libertà fondamentali del trattato e  dunque circoscritta a quanto &#8220;strettamente necessario&#8221; per la salvaguardia degli interessi sottesi all&#8217;adozione di tale misura<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Peraltro la giurisprudenza europea con orientamento costante, recepito, tra l&#8217;altro, dall&#8217;esecutivo dell&#8217;Unione, ha stabilito che gli Stati membri possono legittimamente invocare la riserva di nazionalità per i soli impieghi della pubblica amministrazione &#8220;che hanno un rapporto con attività specifiche di quest&#8217;ultima in quanto incaricata dell&#8217;esercizio di pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato&#8221;<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
I principi ispiratori delle richiamate pronunce si rinvengono, come sopra anticipato, nella Comunicazione della Commissione europea del 2002<em> &#8220;Libera circolazione dei lavoratori &#8221; realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità&#8221;<a title="" href="#_ftn21"><strong>[21]</strong></a></em>, laddove si ricorda che:<em> &#8220;gli Stati membri sono autorizzati a riservare gli impieghi nella pubblica amministrazione ai loro cittadini solo se questi impieghi sono direttamente collegati ad attività specifiche della pubblica amministrazione, vale a dire quando questa sia investita dell&#8217;esercizio dell&#8217;autorità pubblica e della responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato&#8221;.</em> In precedenza un ulteriore documento della Commissione, la Comunicazione <em>&#8220;Libera circolazione di lavoratori e accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri: l&#8217;azione della Commissione in materia di applicazione dell&#8217;articolo 48, paragrafo 4 del trattato CEE&#8221;</em> aveva chiarito che possono essere ricondotti alla c.d. &#8220;riserva di nazionalità&#8217; &#8220;<em>gli impieghi dipendenti dai ministeri statali, dai governi regionali, dalle collettività territoriali e da altri enti assimilati e infine dalle banche centrali, quando si tratti del personale (funzionari e altri) che eserciti le attività coordinate intorno ad un potere pubblico giuridico dello Stato o di un&#8217;altra persona morale di diritto pubblico, come l&#8217;elaborazione degli atti giuridici, la loro esecuzione, il controllo della loro applicazione e la tutela degli organi dipendenti</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Viene in sostanza in evidenza un&#8217;ulteriore definizione, quella di &#8220;esercizio di poteri pubblici&#8221; rilevante per l&#8217;applicazione della <em>public service exeption </em>(art. 45 par. 4 TFUE)<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Il significato da conferire a tale espressione non è tuttavia di agevole identificazione, atteso che l&#8217;ordinamento europeo ha rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati membri l&#8217;individuazione della nozione di pubblica amministrazione. E così, la Corte di Lussemburgo, utilizzando la tecnica del <em>case by case,</em> ha proceduto ad individuare a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle attività che non possono essere riconducibili all&#8217;esercizio di poteri autoritativi<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. In sostanza l&#8217; &#8220;eccezione di nazionalità&#8221; opererebbe per quelle figure professionali che svolgano attività connotate da &#8220;una partecipazione diretta e specifica all&#8217;esercizio di pubblici poteri&#8221;<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Tuttavia, il mero riferimento allo svolgimento in modo diretto e specifico di taluni poteri di carattere pubblicistico, ai fini dell&#8217;applicazione della <em>public service exeption</em>, non è stato ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza europea che si è interrogata se, ai fini dell&#8217;operatività della riserva di nazionalità, debba applicarsi il criterio del c.d. contagio (in base al quale è sufficiente che il soggetto eserciti anche un solo potere di carattere pubblico nel complesso dei compiti attribuiti), o il criterio c.d. della prevalenza (secondo cui è necessario che i poteri di natura autoritativa e coercitiva assumano valenza prevalente rispetto alla pluralità dei compiti attribuiti).<br />
La questione è stata specificamente affrontata e risolta dalla Corte di giustizia nel senso dell&#8217;applicazione del criterio di prevalenza con riguardo alla figura del presidente dell&#8217;autorità portuale di Brindisi<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>. La pronuncia, pur non negando che talune funzioni demandate <em>ex lege</em> al presidente di un&#8217;autorità portuale italiana comportano l&#8217;adozione di atti di carattere coattivo intesi alla tutela degli interessi generali dello Stato, ha affermato che la deroga di cui all&#8217;articolo 45, paragrafo 4, TFUE non trova applicazione per gli impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta. Dalle informazioni comunicate risulta, infatti, che l&#8217;esercizio di poteri autoritativi da parte del presidente di un&#8217;autorità portuale in Italia costituiscono una parte marginale della sua attività, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modificato dal loro esercizio. Inoltre detti poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali. In tale contesto, un&#8217;esclusione generale dell&#8217;accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un&#8217;autorità portuale italiana costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall&#8217;articolo 45, paragrafi da 1 a 3, TFUE.<br />
Traslando i principi richiamati alla fattispecie dell&#8217;accesso alle direzioni dei musei di soggetti di cittadinanza non italiana e sposando il criterio della prevalenza e non quello del c.d. contagio ne deriva che il ricorso alla deroga della nazionalità non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca a certe figure professionali poteri d&#8217;imperio. E&#8217; necessario infatti che &#8220;tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività&#8221;<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>. E invero il complesso delle attribuzioni assegnate dall&#8217;art. 35, del Regolamento di organizzazione n. 171/2014 ai direttori degli istituti e dei musei di rilevante interesse nazionale non si connotano per l&#8217;esercizio di poteri autoritativi (che semmai sarebbero limitati alle sole ipotesi di compiti relativi all&#8217;autorizzazione al prestito delle opere<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> e all&#8217;esercizio delle funzioni di stazione appaltante)<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, essendo attinenti prevalentemente al profilo organizzativo, gestionale e di valorizzazione. L&#8217;Adunanza Plenaria in sostanza accoglie <em>in toto</em> le argomentazioni della sentenza del Cons. Stato n. 3666/2017 e della Corte di Giustizia sull&#8217;Autorità Portuale di Brindisi.<br />
In virtù dei principi richiamati ne deriva pertanto che la riserva di nazionalità non può essere legittimamente opposta per l&#8217;accesso alla posizione dirigenziale dei direttori dei musei e degli istituti di rilevanza nazionale. A <em>contrariis</em> non potrebbe neppure invocarsi il principio di reciprocità, atteso che la natura di funzioni tipicamente gestorie dei profili professionali di cui trattasi, &#8220;non implica in via di principio la cessione di quote di sovranità e non giustifica pertanto il richiamo alla violazione del principio di parità di cui all&#8217;art. 11 Cost.&#8221;<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.</p>
<p><strong>6. La disapplicazione della norma regolamentare interna in contrasto con la disciplina europea</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altra questione di diritto affrontata dall&#8217;Adunanza Plenaria ha riguardato la disapplicazione dell&#8217;art. 1, del d.p.c.m. n. 174/2014 e dell&#8217;art. 2, del d.P.R. n. 487/1994.<br />
Come già aveva fatto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3666/2017, Il Consiglio di Stato ribadisce che la riserva di nazionalità contenuta nelle disposizioni regolamentari sopra richiamate non rinviene il proprio fondamento negli articoli 51 e 54 Cost. E invero l&#8217;art. 51 Cost. &#8220;non mira a riservare ai cittadini italiani l&#8217;accesso ai pubblici uffici, ma piuttosto a garantire l&#8217;uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni o limiti e nel prevedere la possibilità di parificare &#8221; con legge nazionale &#8221; ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, si caratterizza come norma aperturista e non come preclusiva&#8221;<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, mentre l&#8217;art. 54 Cost. &#8220;persegue in via prioritaria lo scopo di stabilire come devono essere adempiute le funzioni pubbliche e non anche quello di introdurre l&#8217;invocata riserva di sovranità&#8221;<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. Dunque le citate disposizioni costituzionali non impediscono l&#8217;attribuzione di funzioni dirigenziali a cittadini di altri Paesi membri dell&#8217;Unione europea. Da ciò ne deriva che gli articoli 1 del d.p.c.m. n. 174/2014 e 2 del d.P.R. n. 487/1994, laddove impediscono in modo assoluto la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali ai cittadini di altri Stati membri, contrastano con il par. 4, dell&#8217;art. 45, del TFUE e con il principio di libera circolazione dei lavoratori e, per tale ragione, devono essere disapplicati.<br />
Preme soffermarsi, se pur brevemente, sulla complessa questione relativa alla disapplicazione di un regolamento.<br />
Il dibattito scientifico da sempre è stato attratto dall&#8217;alternativa tra annullamento e/ o disapplicazione dell&#8217;atto regolamentare<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>,  e ciò in ragione della peculiare natura degli stessi, essendo atti soggettivamente amministrativi, ma sostanzialmente normativi<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, e comunque sottratti al sindacato di costituzionalità, di cui all&#8217;art. 134 Cost.<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
Non è possibile in questa sede dar conto dei singoli orientamenti dottrinali che con tesi contrapposte si sono interessati al tema che ci occupa, preme tuttavia evidenziare che la dottrina, muovendo dalle disposizioni di cui all&#8217;art. 5, all&#8217; E) della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dall&#8217;art. 14, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999, &#8220;ha comunque tentato di ricavare il principio generale, secondo cui qualsiasi giudice possa disapplicare gli atti amministrativi illegittimi di cui venga a conoscere nel corso di un giudizio&#8221;<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
A ben vedere però per lungo tempo l&#8217;elaborazione pretoria si è cristallizzata su una posizione di contrarietà della disapplicazione dei regolamenti da parte del giudice amministrativo. Un mutamento di rotta si è avuto a partire dagli anni &#8217;90 del secolo scorso quando si è affermato un diverso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla disapplicazione dei regolamenti illegittimi non impugnati aventi ad oggetto diritti soggettivi<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, sull&#8217;assunto che, stante la maggior forza della norma primaria, il regolamento illegittimo non è idoneo a innovare sulle situazioni da essa poste<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>. In seguito la giurisprudenza ha esteso la disapplicazione anche ai casi concernenti gli interessi legittimi<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Volendo delineare un quadro di sintesi si può affermare che il giudice amministrativo può procedere alla disapplicazione di un regolamento nelle seguenti ipotesi: quando il ricorrente chieda la tutela di diritti soggettivi con pretesa fondata su una disposizione di legge e ostacolata da regolamento illegittimo; quando il ricorrente chiede la tutela di interesse legittimo e il conseguente annullamento di provvedimento violativo di regolamento che a sua volta risulta illegittimo (ipotesi in cui rientra la decisione assunta dalla sentenza 3666 del 2017)<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Residua invece l&#8217;onere di impugnare il regolamento illegittimo ostativo alla pretesa fatta valere unitamente all&#8217;atto autoritativo che applica il regolamento medesimo.<br />
L&#8217;evoluzione giurisprudenziale compiuta in tema di disapplicazione dei regolamenti è senz&#8217;altro il frutto dell&#8217;influenza esercitata dal diritto eurunitario e in particolare della disapplicazione della normativa interna, anche di rango primario, quando essa si ponga in contrasto con il diritto europeo. Non osta infatti preclusione alcuna per il giudice amministrativo il rilevare la non applicabilità del regolamento interno in contrasto con il diritto eurounitario. Anche la giurisprudenza costituzionale (richiamando il costante orientamento della Corte di Giustizia), ha affermato che: &#8220;le norme in contrasto con il diritto comunitario (&amp;) dovrebbero comunque essere disapplicate dai giudici e dalla P.A.&#8221;<a title="" href="#_ftn41">[41]</a> e che il rapporto tra le norme comunitarie e quelle nazionali (anche di rango regolamentare) &#8220;è di competenza e non di gerarchia o di successione nel tempo, con l&#8217;effetto che la norma nazionale diviene non applicabile se e nei limiti in cui contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute&#8221;<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.  E così l&#8217;Adunanza Plenaria n. 9/2018 ha affermato che in ragione del principio di <em>primautè</em> del diritto eurounitario il contrasto della disposizione regolamentare nazionale con la norma europea porta il giudice a disapplicare la prima<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>. Ne consegue pertanto la disapplicazione del dettato di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. n. 174/1994 e dell&#8217;art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 487/1994 e il rinvio al Governo, per esigenze di certezza del diritto, affinché assuma le opportune determinazioni volte a uniformare la materia con i principi dell&#8217;ordinamento europeo.</p>
<p><strong>7. Considerazioni conclusive</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rassegna normativa e giurisprudenziale che precede induce a formulare alcune considerazioni.<br />
La riforma che ha interessato l&#8217;organizzazione del Ministero dei beni culturali ha posto le basi per un mutamento radicale di un&#8217;organizzazione amministrativa più conforme ai modelli dettati dall&#8217;ordinamento europeo. L&#8217;apertura all&#8217;accesso alle qualifiche di direttori dei musei ai cittadini europei, oltre ad aver costituto un evento di portata storica, è destinata ad avere un effetto espansivo nei confronti di altre figure professionali dirigenziali, se pur in presenza dei presupposti in precedenza evidenziati.<br />
L&#8217;intervento normativo del 2014 assume inoltre valenza di primo piano in un settore, quale quello museale, la cui vocazione prevalente, come è stato sottolineato nella Dichiarazione di Firenze del 2017, è quella dello scambio e del dialogo interculturale<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. L&#8217;arricchimento che può derivare da professionalità formatisi in contesti culturali e sociali di altri paesi è espressione di quel processo di internalizzazione che costituisce il punto di forza delle &#8220;nuove&#8221; politiche culturali, che non possono più essere circoscritte ad una dimensione solo domestica, richiedendo invece un coordinamento a livello sovranazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la «procedura di selezione pubblica», prevista dall&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 104, per il conferimento di incarichi di direttore di poli museali di rilevante interesse nazionale, trattandosi di vere e proprie «procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», per le quali l&#8217;art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha mantenuto la giurisdizione amministrativa. In tal senso Tar Lazio, Roma, sez. II <em>quater</em>, n. 6171 del 2017, in <em>Foro it</em>., 2017, III, 328, con nota di Palmieri e Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677. <em>Contra </em>Cass. Civ. S.U. ordinanza 5 aprile 2017, n. 8799, relativa all&#8217;impugnativa degli atti di interpello, aperto a candidati esterni, per il conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale di direttore generale dell&#8217;archeologia disposto ai sensi del D.M. 27 novembre 2014; Cass. civ. S.U. 20 ottobre 2017, n. 24877; Cass. civ. S.U. 27 marzo 2017, n. 7757.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Sul punto cfr. M. Cammelli, <em>Direttori dei musei: grandi riforme, piccole virtù e un passato che non passa</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sulla funzione nomofilattica dell&#8217;Adunanza Plenaria, cfr. G. Corso, <em>L&#8217;adunanza Plenaria e la funzione nomofilattica</em>, in <em>Rassegna Forense</em>, n. 3-4-/2014, 633 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> M. Gnes, <em>Musei italiani e direttori stranieri</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> n. 4/2017.<br />
Sulla Riforma cfr. C. Barbati, <em>Il &#8220;nuovo&#8221; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 2015, 2, 206 ss.; G. Pastori, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità</em>, in <em>Aedon</em> n.1/2015; G. Sciullo,<em> La riforma dell&#8217;Amministrazione periferica</em>, in <em>Aedon</em> n. 1/2015; M. Cammelli, <em>I tre tempi del Ministero per i beni culturali</em>, in <em>Aedon</em> n. 3/2016; L. Casini, <em>Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale</em>, Bologna, 2016, 173 ss., il quale evidenzia che: &#8220;alla base della riorganizzazione, infatti, vi è un preciso progetto culturale, quello di recuperare la missione di educazione e di ricerca che dovrebbe competere all&#8217;amministrazione dei beni culturali in Italia. Ciò riguarda l&#8217;intera struttura non solo la neo istituita Direzione generale Educazione e ricerca &#8211; che non a caso è la prima ad essere elencata e regolata, a conferma del suo ruolo chiave &#8211; ma anche tutti gli uffici periferici&#8221;. Sul punto cfr. M. Cammelli, <em>L&#8217;ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione</em>, in <em>Aedon</em>, 3/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In tal senso E. Cavalieri, <em>La riforma dei musei statali</em>, in <em>Giorn dir. amm., </em>3/2015, 346, che sottolinea che &#8220;il provvedimento intende superare l&#8217;attuale situazione di arretratezza nella gestione del patrimonio culturale&#8221;. Sul tema cfr. anche P. Forte, <em>I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione,</em> in <em>Aedon</em>, n. 1/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> L. Casini, <em>Il &#8220;nuovo&#8221; statuto giuridico dei musei italiani</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>Sul punto F.G. Albissinni,<em> I direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche?, </em>in <em>Giorn. dir. amm.,</em> n. 4/2017, 509, che sottolinea che: &#8220;la circostanza che i musei statali non abbiano mai goduto di autonomia organizzativa (&amp;), quali uffici di livello non dirigenziale inquadrati nelle soprintendenze, ha impedito loro di svilupparsi compiutamente&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>In tal senso L. Casini, <em>Una &#8220;revolution in government&#8221;? La riforma amministrativa del patrimonio culturale</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.,</em> fasc. 2, 1 giugno 2018, 693 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> ICOM, <em>Code of Ethics for Museum.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> richiesto dall&#8217;art. 2 del D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Il trattato istitutivo della Comunità economica europea sottraeva ai principi della libera circolazione dei lavoratori gli impieghi nella pubblica amministrazione.<br />
<a title="" href="#_ftnref12">[12]</a>&#8220;I posti delle amministrazioni pubbliche per l&#8217;accesso ai quali non può&#8217; prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi  dell&#8217;art.6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;     b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche  dello  Stato,  anche  ad ordinamento  autonomo,  degli  enti  pubblici  non  economici,  delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d&#8217;Italia; c) i posti dei magistrati ordinari,  amministrativi,  militari  e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli  civili  e  militari  della  Presidenza  del Consiglio dei  ministri,  del  Ministero  degli  affari  esteri,  del Ministero dell&#8217;interno, del Ministero  di  grazia  e  giustizia,  del Ministero della difesa e del Ministero delle  finanze,  eccettuati  i posti a cui si accede in applicazione dell&#8217;art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Tar Lazio, Roma, sez. II <em>quater</em>, nn. 6170 e 6171/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Sull&#8217;argomento cfr. S. Amorosino, <em>Direttori &#8220;stranieri&#8221; dei Musei e Parco Archeologico del Colosseo</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, n. 4/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Il direttore &#8220;responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell&#8217;attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico&#8221; (art. 4 D.M. 23 dicembre 2014).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Così la pronuncia del Cons. Stato n. 3666/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Sul punto si rammenta che il Cons. di Stato, sez. IV, del 10 marzo 2015, n. 1210 sull&#8217;Autorità portuale di Brindisi (resa in seguito della sentenza di rinvio della Corte di Giustizia sul ricorso per rinvio pregiudiziale C-270/13 &#8211; <em>Iraklis</em> <em>Haralabidis</em>) ha affermato che: &#8220;per il tramite dell&#8217;art. 11 Cost. le disposizioni sulla libertà di circolazione all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea poste dall&#8217;art. 45 TFUE devono considerarsi recepite nell&#8217;ordinamento interno, nell&#8217;ambito del quale il diritto dei cittadini dell&#8217;Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assistito dalla garanzia dell&#8217;art. 45 citato. Deve pertanto dirsi (&amp;) che l&#8217;art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all&#8217;art. 11. Nel senso di consentire l&#8217;accesso dei cittadini degli Stati dell&#8217;Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 TFUE, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all&#8217;esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo nella sentenza della Corte di Giustizia C-270/13&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Così Ad. Plen. 25 giugno 2018, n. 9, punto 5.2.1 del Considerato in Diritto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> In tal senso Corte di Giustizia, sent. 3 luglio 1986, in causa C-66/85, <em>Lawrie Blume</em> Corte di Giustizia, sent. 10 settembre 2014, in causa C-270/2013, <em>Iraklis Haralambidis</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> In tal senso, CGUE, sent. 26.06.1982 in causa C-149/79 &#8211; <em>Commissione c/ Regno del Belgio</em>; <em>id.</em>, sent. 27.11.1991 in causa C-4/91 &#8211; <em>Bleis c/ Ministère de l&#8217;Éducation Nationale</em>; <em>id.</em>, sent. 02.07.1996 in causa C-290/94 &#8211; <em>Commissione c/ Repubblica Ellenica.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Documento COM (2002), 694, def. dell&#8217;11 dicembre 2002.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Documento 88/C 72/02 in GUCE C72 del 18 marzo 1988.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Sul punto cfr. M. Gnes, <em>Musei italiani e direttori stranieri</em>, cit., 492, il quale evidenzia il rilevante contributo fornito dalla giurisprudenza europeo che ha fornito diversi elementi per definire in negativo i pubblici poteri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Il caso delle imprese private di vigilanza che svolgono attività ausiliaria rispetto a quella delle forze dell&#8217;ordine, sent. 29 ottobre 1998, causa C-114/97, Commissione c. Spagna; l&#8217;attività di controllo delle dichiarazioni svolta dai CAF italiani, sent. 30 marzo 2006, causa C-111/97, Servizi ausiliari dottori commercialisti s.r.l. c. Giuseppe Calafiori, le società di revisione dei veicoli, sent. 22 ottobre 2009, causa C- 438/08, par. 36, Commissione c. Portogallo</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Corte di Giustizia, sent. 31 maggio 2001, casua C &#8211;  283/99, Commissione c. Repubblica italiana.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Corte di Giustizia UE sent. 10 settembre 2014, causa C 270/13, Iraklis Haralambdis c. Calogero Casili. Sul punto cfr. il commento di M. Gnes,<em> Per la posizione di presidente di autorità portuale è sufficiente il possesso della cittadinanza europea</em>, in <em>Quot. giur</em>., 21 aprile 2015, 13 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Così Ad. Plen. n. 9/2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Art. 35, lett. h) del d.p.c.m. n. 171/2014</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Art. 35, lett. 0) del d.p.c.m. n. 171/2014</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Così Ad. Plen n. 9/2018, punto 5.5.41 del Considerato in diritto. La pronuncia, sulla scorta della giurisprudenza europea (Corte di giustizia sent. 16 maggio 2002, in causa C-142/01 &#8211; Commissione c/Italia e Corte di giustizia sent. 29 marzo 2001 in causa C-163/99 &#8211; Portogallo c/Commissione) richiama inoltre il principio del primato del diritto UE, il quale comporta che uno Stato membro non possa esimersi dal rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all&#8217;Unione europea anche se un altro stato membro è rimasto inadempiente ai medesimi obblighi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> In tal senso Cons. Stato, sez. II, parere, 20 gennaio 1990, n, 234).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Così l&#8217;Ad. Plen. n. 9/2018, al punto 5.5.5.1 del Considerato in diritto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Sul punto cfr. V. Domenichelli,<em> Giurisdizione esclusiva e disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo invalido</em>, in <em>Jus</em>, 1983, 163 ss; F. Benvenuti, <em>L&#8217;impugnazione dei regolamenti</em>, in <em>Foro amm</em>., 1982, I, 537; G. Morbidelli, <em>La disapplicazione dei regolamenti nella giurisdizione amministrativa, in Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti</em>, <em>Atti del convegno organizzato dall&#8217;ufficio studi e documentazioni del Consiglio di Stato e dall&#8217;Associazione studiosi del processo amministrativo</em>, Roma, 16 maggio 1997, in <em>Quaderni del Consiglio di Stato</em>, n. 3, 1998, 28 ss.; F. Cintioli,<em> Giurisdizione amministrativa e disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.,</em> 2003, 43 ss; R. Rolli, <em>La disapplicazione giurisdizionale dell&#8217;atto amministrativo, tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario</em>, Roma, 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale (Le fonti normative</em>), II, 1, Padova, 1993, 140; M.S. Giannini, <em>L&#8217;atto amministrativo</em>, in <em>Enc. Dir</em>., VI, Milano, 1959, 238.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Si rammenta la nota sentenza n. 30 del 23 &#8211; 26 gennaio 1957, in <em>Giur. Cost</em>. 1957, 407 ss, con nota di M.S. Giannini.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> E. Furno, <em>La disapplicazione dei regolamenti alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali</em>, in <em>Federalism</em>i, n. 2/2017, 7, il quale richiama la risalente dottrina in spec. E. Cannada Bartoli,<em> L&#8217;inapplicabilità degli atti amministrativi</em>, Milano, 1950; A.M. Sandulli, <em>Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati</em>, Napoli, 1963, 190; A. Romano, <em>Osservazioni sull&#8217;impugnativa dei regolamenti della pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. trim dir</em>. <em>pubbl.,</em> 1955, 870 ss. E da ultimo D.F.G. Trebastoni, <em>La disapplicazione nel processo amministrativo</em>, in <em>Foro amm</em>., 2000, 675 ss. L&#8217;autore evidenzia che storicamente l&#8217;art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo è stato ritenuto non applicabile al processo amministrativo al fine di preservare l&#8217;effetto preclusivo dei termini perentori stabiliti per l&#8217;impugnazione ed in base all&#8217;assunto che l&#8217;annullamento, quale forma di tutela maggiore, non lascerebbe spazio alla disapplicazione dell&#8217;atto illegittimo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154, in <em>Giur. It.,</em> 1993, III, 653 ss. Con nota di Cannada Bartoli,<em> Disapplicazione di ufficio di norma regolamentare illegittima</em>. I giudici amministrativi, chiamati a decidere con riguardo ad un regolamento (contrastante con una legge) ed incidente su una posizione di diritto soggettivo, nell&#8217;alveo della giurisdizione esclusiva, hanno affermato che: &#8220;ogni ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti porziori dell&#8217;ordinamento medesimo&#8221;, giungendo così alla disapplicazione della norma illegittima.<br />
Sul punto vd. anche Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 1993, n. 799, in <em>Foro it</em>., 1994, III, 332, con nota di S. Benini.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> In tal senso Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 febbraio 2018, n. 677.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 1996, n 222, in <em>Foro amm</em>. 1996, I, 488. La giurisprudenza ha poi abbandonato ogni qualificazione della posizione giuridica su cui andava ad incidere il regolamento da disapplicare sul punto cfr. Tar Lazio, Roma, sez. 1 bis, 7 maggio 2004, n. 3909, in <a href="http://www.giustiziamministrativa.it/">www.giustiziamministrativa.it</a>; Tar Liguria, 15 ottobre 2002, n. 1001, in <em>Foro amm</em>. Tar 2002, 3150; Cons. Stato, 2 marzo 2009, n. 1169, in <em>Foro amm</em>., <em>Cds.,</em> 2009, 774.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Così dispone l&#8217;ordinanza si rimessione della sez. VI del Cons. Stato 2 febbraio 2018, n. 677, al punto f4).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Così Corte cost. 10 novembre 1994, n. 384, in http://www.giurcost.org</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> In tal senso Corte cost. n. 389/1989 e 170/1984.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Per un&#8217;ampia dissertazione tra poteri di non applicazione e disapplicazione del giudice amministrativo, cfr. G. Cocozza, <em>La procedura di nomina dei direttori nei musei: i poteri di non &#8220;applicazione&#8221; e &#8220;disappliazione&#8221; del giudice amministrativo nei confronti della disciplina legislativa e regolamentare</em>, in <em>Federalismi</em>, n. 11/2018, 8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> In questo senso si sono determinati anche i Ministri della Cultura dei Paesi del G7 che hanno preso parte alla Dichiarazione di Firenze del 30 marzo 2017, nella quale si è affermato che il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, materiale e immateriale, mobile e immobile, quale nesso straordinario tra passato, presente e futuro dell&#8217;umanità, contribuisce a preservare l&#8217;identità e la memoria dei popoli, favorisce il dialogo e lo scambio interculturale tra tutte le Nazioni, alimentando la tolleranza, la mutua comprensione, il riconoscimento e il rispetto delle diversità.</div>
</div>
<hr />
<p>Giustamm.it</p>
<p><strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Prime riflessioni sulla «copianificazione» paesaggistica in Toscana</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-riflessioni-sulla-copianificazione-paesaggistica-in-toscana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 18:36:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/prime-riflessioni-sulla-copianificazione-paesaggistica-in-toscana/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-riflessioni-sulla-copianificazione-paesaggistica-in-toscana/">Prime riflessioni sulla «copianificazione» paesaggistica in Toscana</a></p>
<p>Annalisa Gualdani Prime riflessioni sulla “copianificazione” paesaggistica in Toscana 1. Il Paesaggio “alfa ed omega” delle funzioni di tutela e di gestione. La nozione di paesaggio ha nel tempo catalizzato l’attenzione del dibattito scientifico, che a partire dalla nozione estetizzante crociana del bello in natura1 , recepita dalla legge 1497/19392</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-riflessioni-sulla-copianificazione-paesaggistica-in-toscana/">Prime riflessioni sulla «copianificazione» paesaggistica in Toscana</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-riflessioni-sulla-copianificazione-paesaggistica-in-toscana/">Prime riflessioni sulla «copianificazione» paesaggistica in Toscana</a></p>
<p>Annalisa Gualdani<br />
Prime riflessioni sulla “copianificazione” paesaggistica in Toscana</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Paesaggio “alfa ed omega” delle funzioni di tutela e di gestione.<br />
La nozione di paesaggio ha nel tempo catalizzato l’attenzione del dibattito scientifico, che a partire dalla nozione estetizzante crociana del bello in natura<sup>1</sup> , recepita dalla legge 1497/19392 , ha condotto sino all’attuale definizione recepita nel codice<sup>3</sup> . Non è questa la sede per ripercorrere l’appassionante iter che ha portato all’elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza di raffinate ricostruzioni definitorie del termine “paesaggio”, tuttavia la conclusione a cui esse sono pervenute e cioè la prevalenza degli interessi legati alla tutela del paesaggio, rispetto a quelli della fruizione del territorio<sup> 4</sup></p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 131, comma 2, del Codice (come sostituito dall’articolo 2 del D.lgs. n. 26 marzo 2008, n. 63), in armonia con quanto stabilito dalla Convenzione Europea sottoscritta a Firenze, il 20 ottobre<br />
del 2000<sup>5</sup>  , vengono assunti come premessa maggiore del ragionamento che qui si intende percorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">Non più dunque una concezione statica di tutela del paesaggio, incentrata sulla salvaguardia del “bello sguardo dalla villa” o della visione prospettica delle eccellenze, ma dinamica, avente ad<br />
, definisce il paesaggio, quale manifestazione identitaria percepibile; per paesaggio si intende, infatti “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. Il valore paesaggio diviene, così, sintesi di “quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale” ed espressione di quella concezione di natura come sfondo di rapporti sociali equi tra individui, come forza armonizzante del tutto. [<a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/09/4998_ART_4998_-Giustamm.it_Codice-ISSN_1972_3431.pdf" target="_blank" rel="noopener">&#8230;</a>]</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 24.11.2014)</i></p>
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<p>Giustamm.it &#8211;</p>
<p><strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
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		<title>La compartecipazione al costo dei servizi sociali nell’oscillante divenire della giurisprudenza amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-compartecipazione-al-costo-dei-servizi-sociali-nelloscillante-divenire-della-giurisprudenza-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 18:43:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-compartecipazione-al-costo-dei-servizi-sociali-nelloscillante-divenire-della-giurisprudenza-amministrativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-compartecipazione-al-costo-dei-servizi-sociali-nelloscillante-divenire-della-giurisprudenza-amministrativa/">La compartecipazione al costo dei servizi sociali nell’oscillante divenire della giurisprudenza amministrativa</a></p>
<p>Giustamm.it &#8211; Codice ISSN: 1972-3431 1. Premessa. Il tema della compartecipazione al costo dei servizi sociali, ha, negli ultimi anni, catalizzato l’attenzione della giurisprudenza amministrativa, chiamata a far luce su una applicazione, spesso originale ed autoreferenziale, da parte dei comuni della disposizione di cui all’art, 3, comma 2, ter , del D.lgs.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-compartecipazione-al-costo-dei-servizi-sociali-nelloscillante-divenire-della-giurisprudenza-amministrativa/">La compartecipazione al costo dei servizi sociali nell’oscillante divenire della giurisprudenza amministrativa</a></p>
<p>Giustamm.it &#8211; <strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="justify"><b>1. Premessa.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il tema della compartecipazione al costo dei servizi sociali, ha, negli ultimi anni, catalizzato l’attenzione della giurisprudenza amministrativa, chiamata a far luce su una applicazione, spesso originale ed autoreferenziale, da parte dei comuni della disposizione di cui all’art, 3, comma 2, <i> ter</i> , del D.lgs. n. 109/98, come modificato dal D.lgs. n. 130/00.<br />
Le questioni sottoposte all’esame del giudice amministrativo, nell’arco temporale che va dall’emanazione dei citati decreti ai giorni attuali, hanno avuto ad oggetto le differenti prassi seguite dai comuni, che, a seconda dei casi si sono variamente atteggiati nell’applicare una normativa nazionale che, <i>prima face,</i> parrebbe non celare dubbio alcuno tra le pieghe delle singole disposizioni.<br />
Il fondamento del riconoscimento del diritto all’assistenza sociale e quindi della sua accezione evoluta di servizi sociali si rinviene, come è noto, nell’ art.38 della Costituzione[1], che prevede la rimozione dello stato di bisogno dei soggetti in difficoltà attraverso un intervento di sostegno da parte del potere pubblico. La Carta costituzionale chiarisce inequivocabilmente che la Repubblica ha il compito di fornire le prestazioni relative al diritto all’assistenza, attraverso la necessaria presenza dello Stato e delle sue articolazioni a garanzia della piena realizzazione dei diritti sociali.<br />
Il contenuto della sopra citata disposizione è stato maggiormente avvalorato dal dettato di cui agli artt. 117 e 120 Cost., come novellati dalla riforma costituzionale del 2001, dove viene sancito l’obbligo di garantire (per lo meno nei limiti dei livelli essenziali) i diritti sociali su tutto il territorio nazionale.<br />
Si rammenta, infatti, che mentre ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. <i>m</i>), la determinazione dei livelli essenziali è prerogativa della potestà legislativa esclusiva dello Stato, la tutela dei livelli essenziali è invece demandata agli enti territoriali, responsabili della predisposizione, organizzazione e gestione dei mezzi necessari a garantire il loro effettivo godimento, come è dato evincere dal contenuto dell’art. 120, c. 2 Cost., in relazione al potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali quando è in gioco la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni[2]. <i><br />
</i>La Repubblica, dunque, in virtù del principio di doverosità ha il compito di provvedere all’effettiva realizzazione del sistema di servizi sociali, attraverso la predisposizione di apparati pubblici necessari alla loro gestione ed alla erogazione delle prestazioni nei confronti degli utenti. L’erogazione di questi ultimi però non sempre avviene gratuitamente, anche perché il soggetto pubblico non potrebbe sopportarne integralmente i costi, ma avviene, tenuto conto di alcuni criteri, quali la prova dei mezzi (<i>means test</i>), misurata attraverso il ricorso ad uno strumento denominato Indicatore di situazione economica di equivalenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>2. La compartecipazione al costo e le normative ISEE.</b></p>
<p style="text-align: justify;">L’indagine non può prescindere dall’esaminare, se pur brevemente, quello strumento che, essendo in grado di misurare la capacità economica di ogni singola famiglia, sulla base del reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare consente di calibrare il <i>quantum</i> della compartecipazione al costo dei servizi: l’Indicatore di situazione economica di equivalenza (d’ora in poi ISEE).<br />
Il primo tentativo di definizione dei <i>“criteri unificati di valutazione della situazione economica” è</i> stato previsto nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante <i>“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, </i>attraverso la quale il Parlamento conferì la delega al Governo affinché elaborasse uno strumento da applicarsi ai soggetti richiedenti prestazioni agevolate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 59, commi, 51, 52 e 53). L’analisi della richiamata disposizione normativa fa emergere come il legislatore abbia inteso descrivere sia l’ambito oggettivo: prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali (a cui corrisponde una categoria di soggetti interessati all’accesso), sia quello soggettivo di applicazione dell’indicatore: le pubbliche amministrazioni erogatrici di tali prestazioni[3].<br />
L’attuazione della delega contenuta nell’art. 59, comma 51, della legge n. 449/1997, è avvenuta con l’emanazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, (successivamente modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130), il quale ha consacrato l’ISEE come lo strumento principale per valutare la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (art. 1). Accanto all’indicatore di situazione economica, il legislatore delegato ha previsto che gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possano prevedere, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (art. 3).<br />
Effettuate queste premesse di ordine generale occorre dunque innestare il tema che ci occupa, nell’ambito di una pluralità di disposizioni normative, stratificatesi nel tempo, volte a selezionare i destinatari dei servizi di assistenza: il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, la modifica a quest’ultimo apportata dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, l’art. 25 della legge n. 328/00 che ad essi fa riferimento ed infine la riforma costituzionale.<br />
Venendo all’esame delle singole disposizioni normative in materia di individuazione delle condizioni dei destinatari delle prestazioni occorre precisare che l’art. 25, della legge 7 novembre 2000, n. 328,<i> “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali</i>”, recita <i>“Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130”.</i> Il fine perseguito dal D.lgs. n. 109 del 1998, con l’introduzione l’indicatore della situazione economica equivalente[4], è quello di costituire uno strumento idoneo a rappresentare una risposta operativamente efficace all’esigenza di assicurare “la realizzazione di un modello di<i> welfare</i> universale nei destinatari delle prestazioni sociali, ma selettivo nell’erogazione delle stesse”[5].<br />
Il D.lgs. n. 130 del 2000 ha apportato, poi, alcuni correttivi ed integrazioni al provvedimento introduttivo dell’ISEE, contemplando, tra l’altro, un’estensione dell’applicazione dello stesso ai servizi di pubblica utilità. Ma la vera novità introdotta dal D.lgs. n. 130/2000 concerne la condizione dei soggetti colpiti da <i>handicap</i> permanente grave e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, per i quali la composizione del loro nucleo familiare è stata particolarmente considerata al fine di selezionare specificatamente l’accesso a prestazioni sociali agevolate assegnate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.<br />
Per i soggetti affetti da <i>handicap</i> permanente grave, di cui all’art 3, della legge n. 104/92 e per gli anziani ultrasessantacinquenni, riconosciuti fisicamente o psichicamente non autosufficienti, infatti, l’accesso alle prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, può essere definito con esclusiva considerazione della situazione economica del beneficiario e con esclusione quindi, di quella del nucleo familiare a cui lo stesso appartiene (art. 3, comma2 <i>ter</i>, D.lgs. n. 109/98).<br />
La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, ha annoverato l’assistenza sociale tra le materie di potestà legislativa esclusiva delle regioni. Spetterà pertanto a queste ultime stabilire i criteri per la determinazione degli utenti al costo delle prestazioni, tenendo però conto dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 109/98 e dal D.lgs. n. 130/00, nel rispetto del sistema ISEE.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>3. La questione dei soggetti tenuti agli alimenti dei richiedenti le prestazioni agevolate.<br />
</b><br />
Nonostante la chiarezza del tenore della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, <i>ter</i> del D.lg.s. n. 109/98, i comuni, in sede regolamentare, hanno sovente effettuato una distorta applicazione della medesima, richiamando le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 433 e 438 del codice civile ed affermando, così,<b> </b>l’obbligo da parte dei soggetti tenuti agli alimenti a partecipare al costo dei servizi dei familiari richiedenti le prestazioni agevolate e la conseguente possibilità per l’ente erogatore del servizio di esercitare l’azione di rivalsa, di cui alla legge n. 1580/1931[6]<b>.<br />
</b>Come è stato infatti sostenuto “fra i numerosi pretesti escogitati dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali (comuni singoli e associati, Province e ASL) allo scopo di ottenere il versamento di contributi economici da parte dei congiunti degli assistiti, quello relativo agli alimenti è stato certamente il più utilizzato”[7]. In realtà occorre sul punto precisare che, la persona tenuta all’obbligo alimentare può essere chiamata in causa soltanto dal diretto interessato, dal suo tutore o curatore, nonché dall’amministratore di sostegno. Recita infatti il comma 1, dell’art. 438, del codice civile, che gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ne deriva pertanto che il richiamo effettuato dai comuni e dagli altri soggetti erogatori di servizi socio- assistenziali non troverebbe fondamento nelle citate disposizioni civilistiche. Tale tesi secondo taluno parrebbe avvalorata dal dettato di cui all’art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 109/98, come modificato dal D.lgs n. 130/00, in base al quale: “le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile, non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate”.<br />
A riguardo emblematica appare la sentenza del Tribunale civile di Lucca n. 174/2008, che, pronunciandosi su un’opposizione ad un’ingiunzione, <i>ex</i> art. 3, della legge n. 1580/31 e relativamente alle azioni di rivalsa (verso i genitori dell’assistito), esercitate dall’autorità comunale, è entrato nel merito della questione[8], affermando che fino all’entrata in vigore del D.lgs. n. 109/98, del D.lgs. 130/2000 e della legge n. 328/2000, non vi era dubbio che l’obbligo da parte dei soggetti tenuti agli alimenti e l’azione di rivalsa dell’ente erogatore del servizio, previsti dalla legge 1580/1931, non fossero stati abrogati dalla legge n. 833/78, nel caso come quello in questione di un servizio socio-assistenziale reso a domanda con anticipazione degli oneri da parte dell’ente.<br />
Il quadro normativo, tuttavia, appare mutato con l’art. 25, della legge n. 328/00, il quale ha previsto che, ai fini dell’accesso agli interventi ed ai servizi in questione la verifica della situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del D.lgs. n. 109/98 e del D.lgs. n. 130/2000, e nello specifico dell’art. 3, comma 2, <i>ter.</i> Ne deriva pertanto che in presenza di una patologia invalidante del destinatario del servizio, accertata ai sensi della legge n. 104/92, il comune dovrà tenere conto soltanto della situazione economica del beneficiario. Inoltre, l’ente pubblico erogatore non potrà esercitare l’azione di rivalsa prevista dalla legge n. 1580/1931 sui soggetti tenuti agli alimenti, in quanto tale istituto deve essere considerato implicitamente abrogato dalle norme sopra ricordate.<br />
Di diverso avviso il più recente orientamento giurisprudenziale espresso in materia dal Consiglio di Stato[9], il quale ha affermato la legittimità ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 109/98, della regolamentazione da parte degli enti erogatori al fine di fissare i requisiti per accedere alle prestazioni o alle agevolazioni economiche anche in base al criterio dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ed anche prevedendo la partecipazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell’art. 433 codice civile, dal momento che “tale elemento non contrasta con alcuna disposizione statale e rientra nella riconosciuta possibilità di introdurre criteri differenziati e aggiuntivi di selezione dei destinatari degli interventi (artt. 1 e 3, D. lgs. n. 109/98)”. E’, infatti “ragionevole valutare in modo diverso chi ha comunque una fonte di sostentamento, costituita dalla presenza di un obbligato agli alimenti, da chi tale fonte non ha”.<br />
Pur assumendo i due giudici contrapposte posizioni in merito al coinvolgimento dei soggetti tenuti agli alimenti alla compartecipazione delle prestazioni agevolate, entrambi tuttavia evidenziano la palese illegittimità del regolamento comunale che non operi una distinzione tra la posizione dei disabili gravi o anziani non autosufficienti e quella degli altri utenti.<br />
<b></b></p>
<p style="text-align: justify;">4. La prassi dei regolamenti comunali al vaglio del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni il tema della compartecipazione al costo dei servizi sociali ha catalizzato l’attenzione dei giudici, grazie anche alla forte spinta esercitata dalle associazioni a tutela dei disabili[10].<br />
A riguardo va sottolineato che risulta, ormai, consolidato l’orientamento in base al quale anche le associazioni rappresentative di soggetti portatori di disabilità sono legittimate a proporre gravami innanzi all’autorità giudiziaria, in qualità di soggetti portatori degli interessi delle persone affette da inabilità e delle loro famiglie e ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 4 c. 2, della legge 1 marzo 2006, n. 67, in base al quale “le associazioni e gli enti (da individuare con decreto del Ministro delle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) aventi tra le finalità statutarie la tutela dei disabili, possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento degli atti lesivi dei disabili”.<br />
Queste sollecitazioni provenienti dall’associazionismo hanno sdoganato quell’atteggiamento di “rassegnazione” che spesso ha caratterizzato i soggetti richiedenti le prestazioni socio-assistenziali, che di fronte ad un diniego dell’ente pubblico, anziché percorrere la via giurisdizionale considerata lunga e dispendiosa, si sono visti spesso costretti a rivolgersi al mercato privato per poter soddisfare le loro necessità.<br />
Preme a riguardo effettuare una rassegna (se pur ricognitiva) delle varie pronunce del giudice amministrativo che si sono susseguite nel tempo a partire dal 2007, sino alla recentissima pronuncia del Consiglio di Stato 28 settembre 2012, n. 5154[11], in tema di compartecipazione al costo dei servizi sociali.<br />
Occorre tuttavia segnalare come l’orientamento dei giudici amministrativi in relazione alle modalità con cui calcolare la compartecipazione al costo delle prestazioni socio assistenziali, (reddito del nucleo familiare o del solo assistito), non sia stato sempre uniforme. Per comprendere appieno l<i>’iter</i> argomentativo percorso da una giurisprudenza amministrativa non sempre costante, occorre prendere le mosse dall’analisi del dettato di cui all’art. 3, comma 2 <i>ter</i>, del D.lgs. n. 109/98, come modificato dal D.lgs. n. 130/00, che ha prestato il fianco ad un’interpretazione sovente ambigua. Recita infatti la citata disposizione che,<b> “</b>limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell&#8217;ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con <i>handicap</i> permanente grave, di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell&#8217;articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto e&#8217; adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell&#8217;atto di indirizzo e coordinamento di cui all&#8217;articolo 3-<i>septies</i>, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.<br />
Il fulcro del problema è costituito dalla mancata emanazione del richiamato DPCM, che avrebbe dovuto fornire indicazioni di dettaglio in merito all’ambito applicativo della disposizione. Tale lacuna ha fatto sì che i comuni, nello stabilire i criteri per la compartecipazione al costo dei servizi destinati ai soggetti di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, adottassero, come riferimento, il reddito del nucleo familiare del richiedente le prestazioni agevolate e non quello del solo assistito.<br />
Emerge la necessità di dar conto dell<i>’iter </i>dell’elaborazione pretoria.<br />
La prima “storica” decisione sul punto è rappresentata dalla sentenza del Tar Catania 11 gennaio 2007, n. 42[12], relativa alla prassi seguita dai comuni del distretto socio-sanitario di Siracusa che, nel determinare il contributo a carico di una persona con grave disabilità richiedente il servizio di assistenza domiciliare, avevano valutato la situazione economica dell’utente facendo riferimento al reddito/patrimonio dell’intero nucleo familiare, anziché alla ricchezza della sola persona con disabilità beneficiaria del servizio. Chiamato a pronunciarsi sull’annullamento del regolamento comunale che prevedeva, ad avviso dei ricorrenti, criteri di valutazione economica dell’utente in contrasto con quanto stabilito del D.lgs, n. 109/1998, il giudice adito[13], richiamando l’art. 25, della legge 328/00, ha ricondotto il servizio domiciliare nell’ambito dei servizi sociali per i quali occorre applicare il principio del riferimento alla situazione economica del singolo utente ed ha sancito che la norma contenuta nell’art. 3, c. 2 <i>ter,</i> “può essere applicata direttamente anche a prescindere dalla mancata adozione del DPCM in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni attuative di dettaglio”[14].<br />
Analogamente si è espresso il Tar Lombardia in due coeve pronunce relative a persone ricoverate in strutture residenziali[15], per le quali il Comune di Milano aveva richiesto una forte partecipazione al costo dei servizi non solo alla persona beneficiaria, ma anche al suo nucleo familiare[16]. Pur nella diversità delle singole fattispecie il Tar Lombardia ha ritenuto di affermare, in entrambi i casi, i medesimi principi: 1) spetta al servizio sanitario nazionale ed al sistema di assistenza sociale e non ai parenti farsi carico dei bisogni socio sanitari delle persone disabili, ribadendo il principio della presa in carico pubblica degli interventi verso la persona con grave disabilità; 2) l’ente locale deve esplicitare i criteri con cui determina la compartecipazione al costo del servizio. Tali criteri devono essere uniformi alla normativa nazionale ISEE (il D.lgs, n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000, che sancisce per i disabili gravi il principio del riferimento alla situazione economica del solo assistito). 3) Gli enti gestori non possono chiedere contributi direttamente ai familiari degli utenti, atteso quanto disposto dall’art. 438, comma 1, del codice civile. e dall’art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 109/98 come modificato dal D.lgs. n. 130/00. Obbligato al pagamento del contributo può infatti essere considerato solo il beneficiario del servizio. 4) L’ente locale nel valutare la situazione economica dell’utente non può prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di assistenza, pensione di inabilità)[17].<br />
Il procrastinarsi dell’inadempienza nell’emanazione del DPCM[18], ha prestato il fianco al formarsi di un altalenante convincimento giurisprudenziale che ha visto schierarsi due fronti contrapposti. <b><br />
</b>Un primo orientamento ha sostenuto che la disposizione che impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito racchiuda in sé un indirizzo rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi delle strutture frequentate[19].“Il dato letterale di riferimento sembra fornire indicazioni in tal senso quando afferma che l’applicazione dei principi sull’ISEE è limitata ad ipotesi circoscritte, individuate con il decreto che deve (o avrebbe dovuto) riconoscere un rilievo predominante alla situazione economica del solo assistito nell’ottica di facilitare la sua convivenza con il nucleo familiare (…)”[20]. In assenza del suddetto decreto, pare evidente che la proposizione normativa, debba essere, nella sua globalità, tradotta in scelte concrete dalle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio.<br />
In un precedente il medesimo giudice aveva concluso che se pur “… l’art. 3, comma 2 <i>ter, </i>del D. lgs. 109/98 affermi l’obbligo di sviluppare l’indagine sul reddito familiare valorizzando la posizione individuale del soggetto colpito da gravi limitazioni psico-fisiche e dunque assumendo in via prioritaria i suoi redditi come autonomi e separati ai fini del calcolo della contribuzione al costo della prestazione resa, ciò tuttavia non avviene senza limite alcuno, potendosi allargare la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, ossia alla luce delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata …”[21].<br />
I giudici pertanto nelle pronunce richiamate utilizzano la mancata emanazione del DPCM per giungere ad affermare che i comuni avrebbero il potere di adattare l’art, 3, comma 2 <i>ter, </i>del D.lgs. n. 109/98, sulla base delle loro scelte concrete, non tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 25, della legge n. 328/00 e del dettato di cui all’art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” [22].<br />
Un secondo orientamento ha fondato il proprio ragionamento sulla natura di principio precettivo di immediata applicabilità (a prescindere dall’adozione del DPCM) dell’art. 3, comma 2 <i>ter, </i>del D.lgs. n. 109/98, affermando così che ai fini del computo della compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate viene esclusivamente in evidenza la situazione economica del solo assistito. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza 16 marzo 2011, n. 1607[23], il quale chiarendo le numerose lacune emerse nel tempo, ha dettato una svolta decisiva sul punto.<br />
Attraverso un’ampia ed articolata ricostruzione del problema il supremo organo della giustizia amministrativa ha affermato che “deve ritenersi che il citato art. 3, comma 2 <i>ter,</i> pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con <i>handicap</i> grave ed ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale opera non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità ed il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell’adozione del decreto, sia il legislatore regionale, sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza”[24].<br />
Per dovere di completezza occorre dire che la qualificazione del dettato di cui all’art. 3, comma 2 <i>ter,</i> come principio immediatamente applicabile non è stata sempre pacifica. Infatti in un primo momento era emersa, ad opera dell’elaborazione dei tribunali amministrativi, poi sostenuta altresì dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. III, n. 569/2009), la tesi che esclude l’immediata applicabilità della norma.<br />
I prodromi per un ripensamento si rinvengono in alcuni precedenti cautelari del Consiglio di Stato[25], poi confermati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 551/2011[26], dai quali emerge un mutamento di prospettiva, laddove si afferma che la mancata adozione del DPCM non può senz’altro paralizzare l’operatività della norma.<br />
Se pur sintetico e lapidario il rammentato <i>dictum</i> ha consentito un’ autentica inversione di rotta[27]. Si è giunti così ad affermare che la tesi sull’”immediata applicabilità” dell’art. 3, comma 2 <i>ter</i>, trovi il suo naturale fondamento -oltreché sul dato letterale della legge- sul quadro costituzionale e sulle norme di derivazione internazionale, in particolare sulla legge 3 marzo 2009 n. 18, di ratifica della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui “diritti delle persone con disabilità”. Non è un caso, infatti, che la Convenzione si basi sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile[28], specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici[29].</p>
<p style="text-align: justify;"><b>5. Le provvidenze assistenziali (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento) e la loro incidenza nella situazione economica dell’utente dei servizi sociali.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Un’esauriente trattazione del tema che ci occupa non può prescindere dal descrivere un’ulteriore questione che ha coinvolto i giudici amministrativi: quello del computo delle provvidenze assistenziali (pensione di invalidità[30] e assegno di accompagnamento[31]) ai fini di determinare la compartecipazione al costo del solo assistito.<br />
Nello specifico è stato portato all’attenzione dei giudici il fatto che alcuni comuni avevano considerato, fra le somme per la determinazione del reddito (e quindi della compartecipazione alla spesa del servizio richiesto) anche la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, che, come è dato evincere dal D.lgs. n. 109/08, sono (pacificamente) escluse tra gli elementi valutabili, nella determinazione ISEE, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali.<br />
Infatti la componente reddituale, da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate, non dovrebbe comprendere tali provvidenze, atteso che esse non fanno parte del reddito imponibile per effetto dell’istituzione, con il richiamato decreto, dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.<br />
A riguardo preme richiamare due pronunce che forniscono una diversa risposta al problema. La prima fattispecie concerne l’impugnazione del provvedimento del Comune di Milano, settore anziani e strutture residenziali, il quale, essendosi fatto carico in un primo momento del pagamento della retta di un soggetto inabile al lavoro ricoverato d’urgenza in una struttura residenziale, aveva disposto di introitare l’intero importo della sua pensione di inabilità e del suo assegno di invalidità.<br />
La sez. I del Tar Lombardia, con la sentenza 7 febbraio 2008, n. 303 [32], accogliendo il ricorso ha annullato il provvedimento sull’assunto che il D.lgs. n. 109/98, tabella I, ha individuato una serie di elementi che, a norma del suo art. 2, fungono da indicatori per valutare la situazione economica: si tratta del reddito complessivo dichiarato dal richiedente ai fini dell’applicazione dell’imposta personale sui redditi; del reddito derivante dalle sue attività finanziarie e della sommatoria del valore del suo patrimonio mobiliare e immobiliare. Si legge inoltre nel considerato in diritto che: “in nessun punto di detto decreto legislativo è dato evincere che, ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l’accesso a prestazioni sociali si possa tenere conto anche degli introiti derivanti da entrate non fiscalmente rilevanti, in particolare delle provvidenze assistenziali”.<br />
Sulla base del convincimento di questo giudice pertanto l’amministrazione intimata non avrebbe potuto computare l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità tra le entrate rilevanti per quantificare il concorso del ricorrente nelle spese del suo soggiorno presso la controinteressata comunità residenziale. A tale principio pertanto la regolamentazione comunale in materia ha il dovere di adeguarsi.<br />
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, in una recentissima pronuncia [33]ha affermato che, se è vero che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali, occorre fare riferimento all’ISEE, non può tuttavia escludersi che, per la compartecipazione alla spesa di determinate prestazioni assistenziali (come per il ricovero in una struttura assistenziale), possa tenersi conto anche di redditi che non sono normalmente considerati ai fini della determinazione del reddito utile ai fini ISEE e che quest’ultimo non può ritenersi l’unico elemento di valutazione della capacità reddituale.<br />
Il fatto che la compartecipazione alla spesa per un ricovero in una struttura residenziale convenzionata con il comune debba tenere conto anche della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento non risulta illogica (e quindi illegittima), atteso che tali emolumenti sono erogati agli aventi diritto, secondo le relative discipline, proprio al fine di consentire ai soggetti che sono in difficoltà, a causa delle loro menomazioni, di provvedere ai bisogni della vita. Infatti se un soggetto pubblico, come nella fattispecie richiamata, interviene per consentire che ai bisogni della vita del soggetto inabile provveda la struttura assistenziale, non risulta irragionevole che una parte, anche rilevante, delle somme corrisposte (anche) a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento siano utilizzate per consentire il pagamento di quanto corrisposto dalla struttura per il sostentamento.<br />
Ma vi è di più. “Tali emolumenti rappresentano un contributo forfettario assegnato per il rimborso delle spese conseguenti alla situazione di invalidità; ma se il soggetto affetto da totale inabilità è ricoverato in una struttura assistenziale, non si può logicamente escludere che, ai fini della compartecipazione al pagamento della struttura assistenziale (che svolge le funzioni che sarebbero state svolte dall’accompagnatore), possa tenersi conto anche dell’importo erogato a titolo di indennità di accompagnamento, determinandosi altrimenti un ingiustificato arricchimento del soggetto interessato (o dei suoi familiari) per la percezione di una indennità che, con il ricovero duraturo del beneficiario nella struttura residenziale, ha perso la sua causa”. Sulla base dunque di tali considerazioni, secondo il Consiglio di Stato non può escludersi che per la compartecipazione alla spesa possano essere considerati anche redditi normalmente non considerati ai fini ISEE.<br />
Non v’è chi non veda, allora come la pronuncia in esame sia legittima figlia del grave momento di crisi che sta interessando il nostro paese. In un’epoca di penuria di risorse, di tagli agli enti locali ed ai fondi destinati al sociale, i comuni non possono assumere si di sé i costi di quelle prestazioni per le quali il destinatario già percepisce provvidenze (pensione di invalidità. assegno di accompagnamento) da parte dello Stato destinate a remunerare le prestazioni medesime, pena un arricchimento senza causa del soggetto svantaggiato o della sua famiglia.<br />
Così alcune regioni che <i>post </i>riforma del<i> </i>Titolo V della Costituzione hanno disciplinato la materia dei servizi sociali, nell’ambito della potestà loro riconosciuta di individuare i criteri di compartecipazione al costo, hanno affermato che nel caso di accesso ad unità d’offerta residenziale o semiresidenziale, la quota di compartecipazione al costo dei servizi sociali sono stabilite dai comuni computando, fra l’altro, le prestazioni economiche assistenziali e previdenziali a qualsiasi titolo percepite[34].</p>
<p style="text-align: justify;"><b>6. Evidenziazione della situazione economica e livelli essenziali.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’analisi della giurisprudenza effettuata emerge da più parti il costante riferimento ai livelli essenziali.<br />
Si afferma infatti che la natura di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. <i>m)</i> Cost., non può essere ridotta alle sole prestazioni socio-sanitarie ricomprese nei DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001 (c.d. LEA), ma deve essere riconosciuta anche alle prestazioni di cui all’art. 22, legge n. 328/00 e conseguentemente alle modalità di accesso alle stesse, ovvero all’ISEE, cui espressamente rinvia l’art. 25, della medesima legge.<br />
Stante pertanto l’inerzia del potere statale nell’individuazione dei livelli essenziali i giudici affermano che essi non devono essere necessariamente contenuti in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del Titolo V della Costituzione, ma possono altresì ricavarsi anche dal complesso della normativa antecedente.<br />
In sostanza i giudici tendono a fare di necessità virtù. Nella cronica inadempienza del legislatore nazionale nel definire, con un’elencazione tipologica (al pari della sanità), i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, quale miglior soluzione se non quella di “scovarli” esplorando la legislazione esistente?<br />
In materia di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato[35], ha fornito un’interessante chiave di lettura. Si stabilisce infatti, <i>expressis verbiis</i> che <i>“l’evidenziazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi n. 109/1998 e 130/2000 costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell’intero territorio nazionale”</i> a cui<i> “sia il legislatore regionale, sia i regolamenti comunali devono attenersi”. </i><br />
In un’altra sentenza i giudici di Palazzo Spada[36] fondano il proprio convincimento sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea), in base ai quali le persone non autosufficienti vantano un diritto pienamente ed immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.<br />
Il riferimento all’esigibilità non può passare inosservato. Infatti l’aver ricondotto le prestazioni residenziali tra i livelli essenziali significa aver conferito un contenuto alla posizione soggettiva dell’utente che assurge, così, a diritto effettivamente esigibile e cioè azionabile davanti al giudice competente. Da ciò ne deriva come diretta conseguenza l’obbligo per le istituzioni di approntare un sistema organizzativo idoneo ad erogare quelle prestazioni.<br />
Questo orientamento ha dato il là ad una serie di pronunce che, con virtuosismo esegetico, hanno identificato le prestazioni da ricondurre, senz’altro, nell’alveo dei livelli essenziali: così si è detto che rientrano tra i livelli essenziali di assistenza le prestazioni sociali consistenti in attività di assistenza territoriale a favore di anziani e disabili sia diagnostiche, che terapeutiche, che socio – riabilitative (art. 33 DPCM 23 aprile 2008)[37]; ed ancora che il principio costituito dalla evidenziazione economica del solo assistito vada considerato come idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale[38], atteso che persegue lo scopo di assicurare una facilitazione all’accesso ai servizi per le persone più bisognose di assistenza[39].<br />
Ora, se la via indicata dal supremo organo della giustizia amministrativa, ai fini della identificazione dei livelli essenziali, va guardata senz’altro con favore, occorre tuttavia sottolineare come non può essere di volta in volta demandata all’attività ermeneutica dei giudici l’individuazione di ciò che vada o meno qualificato come riconducibile ai livelli essenziali di assistenza sociale, pena l’incertezza. Pertanto l’unica soluzione in grado di conferire stabilità ad un terreno sempre più magmatico e limaccioso è la definitiva determinazione, da parte dello Stato, delle prestazioni annoverabili tra i livelli essenziali di assistenza, determinazione che sino ad oggi è stata solo “un’attesa delusa”.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>7. Conclusioni</b></p>
<p style="text-align: justify;">L’ <i>excursus</i> giurisprudenziale di cui si è dato conto consente di addivenire ad alcune sintetiche considerazioni. Ai fini del computo della compartecipazione al costo dei servizi i giudici amministrativi, in ossequio ai principi stabiliti dalla convenzione di New York sui diritti del disabile, recepiti dalla normativa nazionale, hanno concluso che, in linea generale, possa farsi riferimento all’indicatore di situazione economica di equivalenza quale criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni agevolate e che l’applicazione di questo parametro comporti che la situazione economica del richiedente sia definita in relazione al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare cui appartiene.<br />
Tuttavia, rispetto a particolari situazioni, il D.lgs. n. 109/98, come modificato dal D.lgs. n. 130/00, prevede l’impiego di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo assistito. Infatti la deroga alla valutazione dell’intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo, alle categorie dei disabili gravi e non autosufficienti ultrassessantaciquenni e sotto il profilo oggettivo alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno o continuativo[40].<br />
Dall’esame delle sentenze sopra richiamate si è inoltre osservato come abbia prevalso l’orientamento che ha sostenuto l’immediata applicabilità (nonostante l’assenza del previsto DPCM) del principio contenuto nell’art. 3 comma 2, t<i>er,</i> costituito dalla evidenziazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con <i>handicap</i> permanente grave e ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali.<br />
Si profila, tuttavia, all’orizzonte un’incognita: quanto il federalismo fiscale andrà ad incidere sulla questione qui trattata e quanto i comuni potranno rispettare, nei casi dei soggetti con <i>handicap</i> grave e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, le prescrizioni dell’art. 3, comma 2 <i>ter</i>, avvalorate dalla giurisprudenza?<br />
Riappare all’orizzonte “l’antica”, ma quanto mai attuale questione della natura finanziariamente condizionata dei diritti degli utenti dei servizi sociali e della urgente necessità di reperire fondi e di investire sul <i>welfare.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p style="text-align: justify;">[1] La Costituzione riconosce e garantisce il diritto a ricevere prestazioni assistenziali a coloro che, essendo inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.<br />
[2] E. Balboni<i><b>, </b>I livelli essenziali e i procedimenti per la loro determinazione<b>,</b></i> in E. Balboni &#8211; B. Baroni &#8211; A. Mattioni -G. Pastori<i> (a cura di), Il sistema intergrato dei servizi sociali</i>, Milano, 2007 , 1192 ss.<br />
[3] H. Caroli Casavola, <i>Giustizia ed eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici</i>, Milano, 2004, 107.<br />
[4] G. Mazzoni, <i>L’accertamento della condizione economica del richiedente, Commento all’art. 25 della legge n. 328</i>, in E. Balboni &#8211; B. Baroni &#8211; A. Mattioni &#8211; G.Pastori, <i>(a cura di),</i> <i>Il sistema integrato dei servizi sociali</i>, Milano, 2003, 416.<br />
[5] Cfr. Commissione tecnica per la spesa pubblica, rapporto annuale sull’attività ed i risultati conseguiti dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica, 1998, in G. Zanini, <i>Il riccometro &#8211; guida all’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente</i>, Rimini, 2000.<br />
[6] L. Ricci, L’ISEE, in C. Gori <i>(a cura di) La riforma dei servizi sociali in Italia</i>, Roma, 2004, 207, dove l’A. rileva che alcune amministrazioni comunali hanno tuttavia, arbitrariamente introdotto alcuni<i> escamotages </i>per coinvolgere soggetti esterni al nucleo familiare dell’assistito: “accertata l’incapacità del solo assistito a coprire interamente il costo del servizio viene introdotto l’ISEE per valutare la capacità contributiva dei soggetti obbligati al mantenimento e solo quando anche in questo caso è riscontrata l’impossibilità di provvedere, il Comune si fa carico di un intervento economico integrativo”.<br />
[7] F. Santanera, <i>Contributi economici illegittimamente imposti ai congiunti degli assistiti: le esperienze di una organizzazione di tutela delle persone non autosufficienti</i>, in <i>Dir. famiglia</i>, 2011, 04, 1949.<br />
[8] Nella fattispecie ai genitori di un soggetto affetto da ritardo mentale grave sin dalla nascita, interdetto e ricoverato in un istituto era stato chiesto il rimborso delle somme erogate alla cooperativa che gestiva il centro e poi con ingiunzione aveva chiesto il pagamento della metà della somma sborsata detratto quanto versato dalla madre a titolo di pensione. Nella opposizione parte ricorrente sosteneva che l’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 3 della legge 1580/1931 era illegittima, in quanto tale norma era stata abrogata da prima dalle leggi n. 180/78 e 833/78, e poi dalla legge n. 32/2000 e dal D.lgs. n. 109/1998 come mod. dal D.lgs. n. 130/2000.<br />
[9] Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2012, n. 4085, in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[10] Sul punto Tar Catania sent. 11 gennaio 2007, n. 42, in Ragiusan, 2008, 291-292, 218.Tar Lombardia sent. 291/2008http://www.Anffas.net; Tar Lombardia del 7 febbraio 2008, n. 303, in Foro Amm. Tar, 2008, 2, 389, Tar Brescia 2 aprile 2008, n. 350, in Foro Amm.,Tar, 2008, 4, 959.<br />
[11] In Red. Amm. CDS, 2012, 09.<br />
[12] In Ragiusan, 2008, 291-292, 218.<br />
[13] Il Tar Catania era stato investito della questione dai genitori di alcuni utenti del servizio attraverso l’associazione Anffas.<br />
[14] Nel medesimo senso si è espresso, nel suo ruolo di garante delle istanze dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, anche il Difensore civico delle Marche che con un parere è intervenuto incisivamente sul tema affermando che per le persone con disabilità grave non è possibile considerare la situazione economica dei familiari dell’utente, in quanto si ritiene immediatamente applicabile quanto sancito dal D.lgs n. 130/2000, che afferma per i disabili gravi il principio del riferimento alla situazione economica del solo assistito (art. 3 c. 2 ter). Il Difensore Civico richiama gli enti locali a non chiedere alcun contributo ai familiari dell’utente, in quanto ciò è espressamente vietato dalla stessa normativa ISEE (art. 2 D.lgs. n. 109/1998). Di rilevante interesse il passaggio del parere nel quale si afferma che l’assistenza continua alle persone con disabilità grave si configura come una funzione fondamentale dello Stato e che pertanto la situazione di difficoltà finanziaria di molti enti locali non può giustificare il mancato rispetto delle leggi.<br />
[15] Tar Lombardia 7 febbraio 2008, n. 303, in Foro Amm. Tar, 2008, 2, 389, Tar Brescia 2 aprile 2008, n. 350, in Foro Amm., Tar, 2008, 4, 959.<br />
[16] Nel primo caso la richiesta superava i 1.700,00 euro mensili, mentre nell’altro il Comune aveva stabilito di incassare l’intero importo della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità lasciando a disposizione della persona una modesta somma per le spese personali.<br />
[17] Orientamento condiviso anche dal Consiglio di Stato in sede cautelare con ordinanza del 16 maggio 2008, n. 2594, in http://www.giustiziaamministrativa.it, chiamato a pronunciarsi su un appello, promosso dal Comune di Firenze. in relazione alla sospensiva concessa dal Tar Toscana con ordinanza n. 43, del 17 gennaio 2008, avente ad oggetto la sospensione dell’esecuzione della determinazione dirigenziale del Comune di Firenze &#8211; distretto/quartiere 2 &#8211; Servizi integrati di assistenza sociale territoriale, nonché del “Regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture residenziali” sull’assunto (oltreché della ritenuta sussistenza del grave danno ed irreparabile) che la retta per l’assistenza debba essere parametrata ai redditi dell’assistita medesima, ivi comprese le indennità dalla stessa eventualmente percepite in ragione dell’accertata validità. Nel dispositivo dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2594/2008 si legge che il supremo collegio respinge l’appello promosso dal Comune di Firenze poiché “allo stato appare prevalente la posizione della ricorrente, la quale versa in condizioni economiche precarie”.<br />
[18] previsto nell’art.<b> </b>3, comma 2 <i>ter,</i> del D.lgs. n. 109/98<br />
[19] Così il Tar Brescia, nella sentenza n. 18/2010 in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[20] Da una lettura complessiva dell’art. 3, comma 2<i> ter</i> emergerebbe che la disposizione affidi all’autorità statale, in via contestuale, sia il compito di raggiungere il delineato obiettivo a favore dei soggetti tutelati, sia la determinazione dei limiti residuali entro i quali l’ISEE familiare può comunque trovare applicazione: spetta in altre parole al Presidente del Consiglio dare attuazione al principio e delimitarne la portata, individuando le ipotesi marginali nelle quali può riespandersi la disciplina generale dell’ISEE familiare<br />
[21] Tar Brescia 2 aprile 2008, n. 350, in Foro Amm.,Tar, 2008, 4, 959.<br />
[22] Sul Punto F. Santanera,<i> Contributi economici illegittimamente imposti ai congiunti degli assistiti: le esperienze di una organizzazione di tutela delle persone non autosufficienti, </i> <i>cit</i>, 1949.<br />
[23] In Ragiusan, 2911, 325-326, 199.<br />
[24] Cfr. Tar Veneto, sez. III, 3 febbraio 2012, n. 132, in Foro Amm. Tar, 2012, 2, 390.<br />
[25] Cons. Stato sez. V, ordinanze del 12 giugno 2009, n 3065, del 14 settembre 2009 n 4582 e del 12 maggio 2010, n 2130, tutte reperibili in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[26] Nello stesso senso anche Cons. Stato del 26 gennaio 2011, n. 551,<b> </b>in http://www.giustiziaamministrativa.it<b> che </b>ha confermato la sentenza 13 luglio 2009, n. 1470 del Tar Brescia con la quale questo giudice aveva annullato i regolamenti del Comune di Brescia che non davano applicazione alcuna al principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, arrivando, ad escludere l’agevolazione di cui alla Tabella 2 del D.lgs. n. 109/98 alle famiglie con persone con disabilità superiore ai due terzi. Sebbene la sentenza si fosse limitata a confermare l’orientamento del Tar bresciano l’estrema sinteticità della pronuncia aveva lasciato un margine di ambiguità, tanto che l’Anci Lombardia aveva forzato l’interpretazione della decisione sostenendo che con tale pronuncia il Consiglio di Stato si fosse espresso a favore dell’applicazione generalizzata dell’ISEE all’intero nucleo familiare anagrafico e della sostanziale inapplicabilità del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito<br />
[27] con le pronunce Sez. V, 16 marzo 2011, n. 1607 e 16 settembre 2011, n.5185 e del 2011, 26 gennaio 2011 n. 551e sez. III, 10 luglio 2012, n. 4085, in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[28] Cons. Stato sez. III, 10 luglio 2012, n. 4085, cit.<br />
[29] Viene così smentita da parte del Consiglio di Stato la lettura effettuata dall’Anci Lombardia della precedente sentenza n. 551/11.<br />
[30] La pensione di invalidità ha natura di prestazione assistenziale in favore degli invalidi civili totali e parziali.<br />
[31] L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, costituisce infatti un sostegno economico (a carico dello Stato e pagato dall’Inps) per le persone dichiarate totalmente invalide.<br />
[32] In Foro Amm., Tar, 2008, 2, 389.<br />
[33] Cons. Stato 28 settembre 2012, n. 5154, cit, 9<br />
[34] Nella legge regionale della Lombardia 24 febbraio 2012, n. 2, art. 2 si prevede che tali prestazioni economiche sono computate nella misura del cinquanta per cento.<br />
[35] Cons. Stato26 gennaio 2011, n. 551, in http:77www.giustiziaamministrativa.it<br />
[36] Cons. Stato, sez. I del 9 marzo 2011, n. 785 del 9 marzo 2011, in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[37] Tar Bari Puglia, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 169, in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[38] Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2012, n. 4077 e Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2012, n. 4085, in http://www.giustiziaamministrativa.it<br />
[39] Tar Veneto, sez. III, 3 febbraio 2012, n. 132.,<i> cit</i>, 390.<br />
[40] Sul punto cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 luglio 2012, n. 4085 ha chiarito, l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 3, comma 2<i> ter </i>ed ha osservato che la deroga rispetto alla valutazione dell’intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con <i>handicap </i>permanente grave ed ai soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e, circa l’ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo; sicché, ricorrendo tali presupposti, deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. Tar Bari Puglia, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 169.</p>
<p align="center">ABSTRACT<br />
<b><br />
<i>“La compartecipazione al costo dei servizi sociali nell’oscillante divenire della giurisprudenza amministrativa”</i><br />
</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">La compartecipazione al costo dei servizi sociali, è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa, chiamata a far luce sulla corretta applicazione da parte dei comuni della normative ISEE (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109), nonché della novità introdotta dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130. concernente la condizione dei soggetti colpiti da <i>handicap</i> permanente grave e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, per i quali l’accesso alle prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, può essere definito con esclusiva considerazione della situazione economica del beneficiario e non anche del nucleo familiare a cui lo stesso appartiene.<br />
Dopo aver esaminato gli aspetti relativi alla questione dei soggetti tenuti agli alimenti dei richiedenti le prestazioni agevolate, nonché delle provvidenze assistenziali (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento) e la loro incidenza nella situazione economica dell’utente dei servizi sociali, lo scritto ricostruisce il percorso intrapreso dalla giurisprudenza al fine di valutare la correttezza e la legittimità della prassi seguita nei regolamenti comunali nell’applicare la compartecipazione al costo delle prestazioni assistenziali.<b></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">“Cost-sharing in Social Services in the Fluctuating Evolution of Administrative Jurisprudence”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">Cost-sharing in social services has been the object of significant attention by administrative jurisprudence, which had the task to shed a light on the correct application of ISEE (Indicator of Equivalent Economic Situation) regulations by municipalities (according to Legislative Decree 31 March 1998, No. 109). The same jurisprudence was also expected to take a position on the innovation introduced by the Legislative Decree 3 May 2000, No. 130, concerning the condition of persons with serious permanent disabilities and of elders who have passed the age of 65 and are not self-sufficient, for whom access to daily or regular social services at home or in a residential environment can only be defined according to the economic situation of the beneficiary, without taking into account the situation of the family to which he/she belongs.<br />
After examining the aspects relating to the problem of persons obliged to grant maintenance of those who request privileged services and assistential services (disability pension, attendance allowance), as well as their impact on the economic situation of the user of social services, the present article analyses the approach adopted by the jurisprudence in order to ascertain the correctness and legitimacy of the practice followed by municipal regulations in applying cost-sharing in social services</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 30.10.2012)</i></p>
<hr />
<p>Giustamm.it</p>
<p><strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-compartecipazione-al-costo-dei-servizi-sociali-nelloscillante-divenire-della-giurisprudenza-amministrativa/">La compartecipazione al costo dei servizi sociali nell’oscillante divenire della giurisprudenza amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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