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	<title>Anna Maria Picchiami Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Anna Maria Picchiami Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La motivazione mediante punteggio numerico &#8230; in medio stat virtus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-motivazione-mediante-punteggio-numerico-in-medio-stat-virtus/">La motivazione mediante punteggio numerico &#8230; &lt;i&gt;in medio stat virtus&lt;/i&gt;</a></p>
<p>Nell’ambito della tematica della motivazione del provvedimento mediante punteggio numerico, la sentenza in commento si segnala all’attenzione dell’interprete in quanto si colloca in una linea, per così dire, mediana all’interno di quella spaccatura creatasi, nella giurisprudenza amministrativa, tra i diversi TAR e il Consiglio di Stato [1]. E’ il giudice</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-motivazione-mediante-punteggio-numerico-in-medio-stat-virtus/">La motivazione mediante punteggio numerico &#8230; &lt;i&gt;in medio stat virtus&lt;/i&gt;</a></p>
<p>Nell’ambito della tematica della motivazione del provvedimento mediante punteggio numerico, la sentenza in commento si segnala all’attenzione dell’interprete in quanto si colloca in una linea, per così dire, mediana all’interno di quella spaccatura creatasi, nella giurisprudenza amministrativa, tra i diversi TAR e il Consiglio di Stato [1]. <br />
E’ il giudice umbro a ricordare, infatti, come, relativamente all’assolvimento dell’obbligo motivazionale attraverso valutazioni espresse esclusivamente mediate voti numerici (nella fattispecie in esame si tratta della non ammissione alle prove orale di un candidato al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo – categoria D, posizione economica D1, indetto con deliberazione della Giunta Comunale di Nocera Umbra n. 187/2002), si siano contrapposti i giudici di primo grado e il giudice d’appello.<br />
Da un lato, il Supremo Consesso per lungo tempo ha sostenuto che l’onere della motivazione, nei giudizi sulle prove di concorso o di esame, sia sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, in quanto formula “sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”, e ciò sull’assunto che l’atto valutativo, non essendo di natura provvedimentale, esula dalla previsione di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990[2]. <br />
Dall’altro, invece, i Tar, configurando la valutazione numerica mera esternazione del risultato, hanno ritenuto necessaria la motivazione del giudizio valutativo, sottolineando che, ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, questa è imposta anche per i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi[3]. <br />
Sottesa a queste posizioni è in realtà la necessità di soddisfare due diverse esigenze valutate dagli organi di giurisdizione amministrativa come preminenti: il giudice di Palazzo Spada privilegia le ragioni di natura pratica relative alla speditezza delle operazioni concorsuali ed idoneative, spesso connotate dal numero elevato dei partecipanti, mentre i Tar ritengono preminenti i principi costituzionali che vogliono garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, sindacato, ovviamente effettuabile solo se possono essere individuati i profili di ragionevolezza, di coerenza e di logicità[4].<br />
Nella <i>vexata quaestio</i>, in cui neppure il<i> </i>giudice delle leggi[5] ha voluto o saputo apportare un contributo chiarificatore, si è aperta la strada ora ad un nuovo orientamento cui dichiara di aderire anche il Tar Umbria. L’<i>incipit</i> del mutato indirizzo di Palazzo Spada si suole scorgere nella sentenza n. 2331/03[6], riportata nei suoi punti più significativi in quella in commento, anche se un, pur timido, spiraglio di apertura doveva già individuarsi in una decisione della Adunanza Plenaria[7]. In quest’ultima, infatti, si era espresso un giudizio positivo nei confronti di una commissione d’esame che “assecondando un criterio di più ampia apertura verso una non <i>obbligatoria</i>, ma di certo maggiore attenzione ad una <i>migliore</i> <i>percepibilità</i> del contenuto del giudizio sugli elaborati” aveva sostituito la valutazione precedente annullata dal giudice di prime cure. <br />
Recentemente, dunque, il Supremo Consesso, in alcune pronunce[8], é giunto ad affermare che nelle pubbliche gare e nelle procedure concorsuali deve essere imposto alle commissioni di rendere percepibile l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuzione del punteggio. <br />
Invero, sapientemente il giudice amministrativo d’appello, timoroso di creare un <i>vulnus</i> al sistema, non afferma l’insufficienza della motivazione mediante voto numerico, ma rileva come, per rispettare l’art. 3 l. 241/90, è necessario ed, al contempo, sufficiente che “ad esso si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire <i>ad externo</i> la motivazione del giudizio valutativo”. A tal fine, il Consiglio di Stato si spinge sino ad elencare quali elementi siano idonei a dare contezza delle ragioni della valutazione negativa: una formulazione dettagliata, rigida e specifica dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, l’apposizione di nota a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione. <br />
Orbene, nulla di tutto questo è stato compiuto dalla Commissione esaminatrice nella fattispecie in questione. Infatti, <i>in primis</i> essa ha determinato un criterio di giudizio, che non solo è privo di oggettività, ma, facendo riferimento ad una “personale elaborazione”, non può ritenersi sufficiente ad individuare l’<i>iter </i>logico della valutazione numerica. In secondo luogo, l’assenza di qualsiasi nota o segno sugli elaborati non induce in alcun modo a comprendere in quali punti gli scritti sono stati ritenuti personalmente redatti e in quali altri, invece, difettano di note soggettive. Pertanto, anche sotto questo aspetto, è impossibile raccordare l’espressione alfanumerica al criterio prescelto.<br />
E’ di tutta evidenza come la nuova elaborazione giurisprudenziale, pur nascendo senz’altro come un compromesso, sia in grado di dare una risposta significativa alle suindicate esigenze di celerità, efficacia ed efficienza e al contempo garantire i principi di azionabilità delle pretese del cittadino. La carenza di garanzia che emerge dalla motivazione mediante punteggio numerico potrebbe essere, in effetti, compensata creando uno stretto rapporto tra l’espressione alfanumerica e la predeterminazione dei criteri di valutazione in base ai quali la pubblica amministrazione formula il giudizio, sempreché, con l’ausilio di chiavi di lettura, si possa agevolmente correlare il valore numerico ai criteri stabiliti (come, usando un’espressione sandulliana, una sorta di griglia)[9]. E, in questo contesto, possono fungere da chiavi di lettura, le sottolineature, apposizione di note, segni, e quant’altro possa essere mutuato dalle moderne scienze della comunicazione in modo tale da dare un senso sia al riconoscimento del diritto di accesso alla visione degli elaborati, sia al potere di autolimitazione della commissione che il legislatore ha voluto conferire (art. 12, Dpr n. 487/94) e ribadire (Dpr 220/01)[10].<i></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Anche se una timida apertura al mutato orientamento si scorgeva già anche in TAR Umbria, 14 febbraio 2003, n. 73, in giustizia-mministrativa.it, laddove era rilevato che la predisposizione di una “griglia per la valutazione- giudizio analitico”… “aveva reso disponibile una sorta di codice interpretativo tale da permettere di collegare ad un’espressione numerica il riscontro della presenza o della mancanza di specifici contenuti o valenze progettuali”.<br />
[2] <i>Ex multis</i>, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001, n. 367, in <i>Foro amm.- Tar</i>, 2002, 271; 29 ottobre 2001, n. 5635 in Cons. St., 2001,I, 2364; 2 luglio 2002, n. 3610; VI, 5 novembre 2002, n. 6040, in giustizia- amministrativa.it; Ad. Gen. 9 novembre 1995, n. 120 in <i>Cons. St.,</i> 1995, 2026, citate in sentenza, ma anche Cons. Stato, IV, 7 febbraio 2003, n. 471, in giustizia-amministrativa.it; V, 6 giugno 2002, n. 3184, in <i>Cons. Stato</i>, 2002, 1447.<br />
[3] TAR Lombardia, III, 3 giugno 1998, n. 1157, in giustizia-amministrativa.it; TAR Veneto, I, 21 gennaio 2002, n. 137, in Foro amm. – TAR, 2002, 46, citate in sentenza, v. anche TAR Lazio, Roma, 27 luglio 2001, n. 6825, in <i>Foro it.</i>, 2001, III, 545; TAR Sicilia, Catania, 20 giugno 2001, n. 1253, in giustizia-amministrativa.it. <i>Contra</i>, TAR Lazio, Roma, 3 marzo 2004, n. 2017, in questa rivista, 2004, n.3.<br />
[4] Vedi Romano Tassone <i>Il Consiglio di Stato muta indirizzo circa la motivazione delle valutazioni concorsuali</i>, in <i>Giorn. Dir. amm.</i>, 2003, 814 ss, il quale ritiene che le ragioni profonde dei due diversi orientamenti vadano cercate altrove “…nella tendenziale irrilevanza della motivazione ai fini del sindacato sulla correttezza del giudizio tecnico svolto dall’amministrazione”.<br />
[5] Si allude all’ordinanza 3 novembre 2000, n. 466 in cui la Corte Costituzionale ha affermato che la questione di legittimità, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., del diritto vivente (ossia dell’orientamento pressoché unanime del Consiglio di Stato), è “palesemente inammissibile” in quanto la questione non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma”, in <i>Giust. Cost.</i>, 2000, 3659, con nota di A. Sandulli, <i>La motivazione del provvedimento nei pubblici concorsi ed il sindacato di costituzionalità del diritto vivente.</i><br />
[6] Cons, Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331, con commento di Carparelli, <i>Revirement di Palazzo Spada: il solo punteggio numerico attribuito alle prove concorsuali non è più idoneo a costituire adempimento dell’obbligo di motivazione imposto alle PP.AA., dall’art. 3 l. n. 241/1990</i>; con commento di M. e F. Minniti,<i> Valutazione dei candidati nei concorsi pubblici: obbligo di motivazione e (in)sufficienza del punteggio numerico</i>, in <i>giust.amm.it</i>; nonché con commento di Romano Tassone, cit., 814 ss. V. anche sull’argomento, Tarascio, <i>La motivazione del potere: le ragioni dell’uomo e del diritto a confronto, </i>in <i>Il Foro amm.- Tar</i>, 2002, 49 ss; Valente, <i>Valutazioni numeriche ed obbligo di motivazione nei pubblici concorsi</i>, ivi, 2002, 74 ss. Inoltre, significativa al riguardo è anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 558, in giustizia-amministrativa.it.<br />
[7] Cons. Stato, ad.pl., 27 febbraio 2003, n. 3 (i corsivi sono i nostri), in <i>Cons. Stato, </i>2003, I, 216.<br />
[8] Cons. Stato, V, 6 ottobre 2003, n. 5899, con nota di Valensise, in <i>Giorn. Dir. amm., </i>2004, 159 ss; VI, 10 gennaio 2003, n. 67, in <i>Riv. giur. edilizia</i>, 2003, I, 1067.<br />
[9] Sintomatico di questo orientamento è quanto affermato in TAR Campania, Napoli, 18 gennaio 2005, n. 175, in questa rivista, 2005, n.2: “Il voto numerico attributo dalla Commissione di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione ed il punteggio numerico sia stato accompagnato da ulteriori elementi che consentono di ricostruire ab esterno la motivazione del giudizio valutativo (come &#8211; nel caso di specie – l’apposizione di segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove non valutati positivamente).<br />
[10] Art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, <i>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</i>; Art. 9, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, <i>Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale.</i></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA &#8211; <a href="/ga/id/2005/6/6683/g">Sentenza 12 maggio 2005 n. 274</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-motivazione-mediante-punteggio-numerico-in-medio-stat-virtus/">La motivazione mediante punteggio numerico &#8230; &lt;i&gt;in medio stat virtus&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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