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	<title>Angelo Rughetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nota interpretativa dell’Anci sul sistema di classificazione e l’applicazione delle nuove regole dopo la Bassanini &#8211; Il contratto «privatistico» è alla prova &#8211; Superati i vecchi vincoli e gli automatismi si apre lo spazio per l’autonomia organizzativa degli enti e la rivalutazione della professionalità.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-nota-interpretativa-dellanci-sul-sistema-di-classificazione-e-lapplicazione-delle-nuove-regole-dopo-la-bassanini-il-contratto-privatistico-e-alla-prova-superati-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nota-interpretativa-dellanci-sul-sistema-di-classificazione-e-lapplicazione-delle-nuove-regole-dopo-la-bassanini-il-contratto-privatistico-e-alla-prova-superati-i/">La nota interpretativa dell’Anci sul sistema di classificazione e l’applicazione delle nuove regole dopo la Bassanini &#8211; Il contratto «privatistico» è alla prova &#8211; Superati i vecchi vincoli e gli automatismi si apre lo spazio per l’autonomia organizzativa degli enti e la rivalutazione della professionalità.</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 11 Ottobre 1999 &#8211; Enti locali) Brevi indicazioni per applicare al meglio il nuovo ordinamento professionale e il contratto del personale del Comparto Regioni-autonomie locali. Questo è, in estrema sintesi, il contenuto della nota interpretativa che l’Anci ha predisposto e inviato ai Comuni associati. Il sistema</p>
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<p>(Il Sole 24 Ore, 11 Ottobre 1999 &#8211; Enti locali) </p>
<p>Brevi indicazioni per applicare al meglio il nuovo ordinamento professionale e il contratto del personale del Comparto Regioni-autonomie locali.</p>
<p>Questo è, in estrema sintesi, il contenuto della nota interpretativa che l’Anci ha predisposto e inviato ai Comuni associati. Il sistema di classificazione del personale e il contratto quadriennale 1998-2001 presentano elementi fortemente innovativi, raggiungendo un’altra importante tappa nel percorso di adeguamento degli strumenti di organizzazione e gestione della risorsa umana.</p>
<p>Gli aspetti fondamentali e sostanzialmente innovativi ruotano intorno al nuovo sistema di classificazione delle posizioni lavorative, che abbandona il precedente inquadramento del personale, basato sulla qualifica funzionale, introducendo le nuove quattro categorie di classificazione che consentiranno «un giusto contemperamento tra valorizzazione dell’autonomia organizzativa, esigenze di sviluppo professionale e rispetto dei vincoli di bilancio».</p>
<p>La classificazione del personale per categorie realizza la vera privatizzazione del rapporto pubblico e consiste nel superamento dei preesistenti vincoli e automatismi nelle varie forme di progressione. Con il nuovo ordinamento si fa carriera sulla base di criteri meritocratici e con sistemi snelli, che privilegiano la valutazione della professionalità. </p>
<p>Nella logica di tali nuovi principi selettivi, il contratto rivisita i meccanismi di: </p>
<p>progressione economica verticale (articolo 4, comma 1), cioè il passaggio da una categoria all’altra tramite procedure selettive, da determinare nei regolamenti (articolo 6, comma 9, legge 127/97) anche in deroga ai titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno, salvo che siano specificatamente richiesti; </p>
<p>progressione economica orizzontale ovvero il passaggio da una posizione retributiva all’altra all’interno della stessa categoria, mediante procedure selettive (articolo 5, comma 19); </p>
<p>la copertura di posti tramite selezioni riservate (articolo 4, comma 2), a condizione che l’ente non versi in situazioni di deficit strutturale e infine attribuzione di incarichi di posizioni organizzative (articoli 8 e 11), soggetti a valutazione periodica che tengano conto di capacità professionale ed esperienza acquisita. </p>
<p>La riclassificazione professionale, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 56 del Dlgs 29/93, sostituito dall’articolo 25 del Dlgs 80/97, ribadisce il principio dell’equivalenza professionale superando il tradizionale &#8220;mansionismo&#8221; ossia il prestatore di lavoro può essere adibito oltre che alle mansioni proprie della qualifica, anche a quelle «considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi» e a quelle «corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive». </p>
<p>Una delle questioni più dibattute con l’entrata in vigore del contratto di lavoro concerne i responsabili degli uffici e servizi negli enti privi di dirigenza, ai quali si applica la disciplina delle posizioni organizzative secondo i criteri sanciti dalla legge 191/98. </p>
<p>Il problema riguarda la corresponsione dell’indennità di posizione e di risultato; al finanziamento di tale retribuzione contribuiranno, almeno in parte, le risorse risparmiate dagli enti, cessando infatti la corresponsione delle vigenti indennità o dei compensi correlati al trattamento economico accessorio.</p>
<p>L’inquadramento nella medesima categoria C del personale di vigilanza precedentemente appartenente a due diverse qualifiche, esplica i suoi effetti sull&#8217;organizzazione del servizio, facendo venir meno ogni rapporto di gerarchia tra gli addetti e la distinzione di compiti e responsabilità che caratterizzava il precedente ordinamento.</p>
<p>Sussiste, tuttavia, anche nel nuovo sistema di classificazione, la possibilità di riconoscere specifiche responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo al personale dell&#8217;area di vigilanza che già le esercitava in virtù del precedente inquadramento, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dai nuovi contratti, quali, ad esempio, la particolare indennità prevista dall&#8217;articolo 17, comma 2, lettera f) del Ccnl 1998-2001, la possibilità di percorsi più rapidi nella maturazione dello sviluppo economico orizzontale e, ove le esigenze funzionali e organizzative lo richiedano e vi sia il posto vacante in organico, la progressione verticale. In sede Aran si stanno definendo le nuove disposizioni contrattuali che dovranno regolare questa particolare situazione.</p>
<p>Progressione verticale</p>
<p>La materia dell&#8217;accesso e della progressione in carriera è demandata all&#8217;autonoma determinazione degli enti, sulla base dei principi indicati agli articoli 36 e 36 bis del Dlgs 29/93, come modificato dal Dlgs 80/98.</p>
<p>Con l&#8217;entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi di lavoro, detta normativa regolamentare necessita, tuttavia, di una revisione per armonizzarla al nuovo sistema di classificazione fondato su quattro categorie, al posto delle otto qualifiche funzionali originariamente previste, e sui criteri di progressione verticale ivi previsti.</p>
<p>A tal fine, l&#8217;articolo 12 del contratto di classificazione ha previsto che i concorsi, per i quali risultino già emanati i relativi bandi alla data di stipulazione del contratto, possano essere portati a compimento e i relativi vincitori collocati nelle nuove categorie, secondo le indicazioni della tabella C, allegata al contratto.</p>
<p>Per quanto concerne i concorsi previsti ma non ancora banditi o quelli banditi successivamente alla suddetta data, è necessaria una attenta considerazione per evitare censure di illegittimità che possono inficiare l&#8217;intera procedura concorsuale.</p>
<p>Appare necessario, infatti, che i contenuti delle selezioni e i requisiti culturali e professionali richiesti risultino coerenti con i requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle singole categorie.</p>
<p>Occorre considerare che, in generale, i posti vacanti dei profili non destinati dal l&#8217;ente all&#8217;accesso dall&#8217;esterno, sono coperti mediante procedure selettive interne riservate al personale appartenente alla categoria immediatamente inferiore e che l&#8217;accesso ai profili superiori delle categorie B e D, aventi trattamento tabellare iniziale in B3 e D3 ove non destinato all&#8217;esterno, è riservato mediante procedure selettive interne al personale degli altri profili inquadrati rispettivamente in B1 e B3 delle medesime categorie.</p>
<p>Sulla base della programmazione triennale e annuale dei fabbisogni di personale previste dall&#8217;articolo 6 del Dlgs 29/93 e dalla legge 449/97, gli enti possono prevedere, per le diverse tipologie di profili, quelli da destinare all&#8217;accesso esclusivamente dal l&#8217;esterno o esclusivamente dal l&#8217;interno e quelli per i quali l&#8217;accesso può avvenire sia dal l&#8217;esterno che dal l&#8217;interno, secondo percentuali stabilite dall&#8217;ente, anche con procedure distinte da quelle previste per il reclutamento pubblico.</p>
<p>Il riferimento alle &#8220;procedure selettive&#8221; per la progressione verticale, contenuto nel l&#8217;articolo 4 del contratto di classificazione e nel Dlgs 29/93, ha il significato di ampliare la scelta delle forme di selezione del personale consentendo alle amministrazioni di utilizzare, oltre al tradizionale strumento concorsuale, anche sistemi di selezione più agili e snelli, propri nel settore privato, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità previsti dall&#8217;articolo 36, comma 3 del Dlgs 29/93.</p>
<p>Le selezioni sono in ogni caso finalizzate all&#8217;accertamento della professionalità richiesta per il posto da ricoprire e in tale prospettiva il comma 5, dell&#8217;articolo 4, ha escluso lo svolgimento del periodo di prova per il personale interno per il quale, nella logica del nuovo sistema, la progressione verticale si configura come progressione di carriera previo accertamento dell&#8217;effettiva idoneità professionale del dipendente allo svolgimento delle mansioni della categoria superiore.</p>
<p>La partecipazione del personale interno alle procedure selettive per il passaggio di categoria è consentita anche in deroga ai titoli di studio ordinariamente previsti per l&#8217;accesso, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti. L&#8217;ampia formulazione contenuta nell&#8217;articolo 4, comma 3, porta a ritenere che per &#8220;norme vigenti&#8221; non debbano intendersi solo le disposizioni legislative che tutelano specifiche professionalità, ma che il riferimento debba estendersi anche alla normativa regolamentare dell&#8217;ente, alla cui autonomia è demandata la definizione dei requisiti d&#8217;accesso (articolo 36 bis Dlgs 29/93).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 11 Ottobre 1999 &#8211; Enti locali)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nota-interpretativa-dellanci-sul-sistema-di-classificazione-e-lapplicazione-delle-nuove-regole-dopo-la-bassanini-il-contratto-privatistico-e-alla-prova-superati-i/">La nota interpretativa dell’Anci sul sistema di classificazione e l’applicazione delle nuove regole dopo la Bassanini &#8211; Il contratto «privatistico» è alla prova &#8211; Superati i vecchi vincoli e gli automatismi si apre lo spazio per l’autonomia organizzativa degli enti e la rivalutazione della professionalità.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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