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	<title>Angelo Maestroni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>C.S.M. e Corte Costituzionale nella riforma della costituzione: quali garanzie?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/c-s-m-e-corte-costituzionale-nella-riforma-della-costituzione-quali-garanzie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/c-s-m-e-corte-costituzionale-nella-riforma-della-costituzione-quali-garanzie/">C.S.M. e Corte Costituzionale nella riforma della costituzione: quali garanzie?</a></p>
<p>Le modifiche al testo della Costituzione con riferimento al C.S.M. Se la Costituzione venisse definitivamente modificata, a seguito dall’entrata in vigore della riforma recante “Modifiche alla parte II della Costituzione”[1], con riferimento al C.S.M. verrebbero modificati gli articoli 87, comma 9, e 104, comma 4.In sintesi, il primo degli articoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/c-s-m-e-corte-costituzionale-nella-riforma-della-costituzione-quali-garanzie/">C.S.M. e Corte Costituzionale nella riforma della costituzione: quali garanzie?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/c-s-m-e-corte-costituzionale-nella-riforma-della-costituzione-quali-garanzie/">C.S.M. e Corte Costituzionale nella riforma della costituzione: quali garanzie?</a></p>
<p><b>Le modifiche al testo della Costituzione con riferimento al C.S.M.<br />
</b><br />
Se la Costituzione venisse definitivamente modificata, a seguito dall’entrata in vigore della riforma recante “<i>Modifiche alla parte II della Costituzione</i>”<u>[1]</u>, con riferimento al C.S.M. verrebbero modificati gli articoli 87, comma 9, e 104, comma 4.In sintesi, il primo degli articoli modificati disporrebbe che il Presidente della Repubblica non solo presieda il  C.S.M. ma anche che, nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere, ne nomini il vicepresidente.L’art. 104 Cost. vedrebbe, per parte sua, l’abrogazione del comma 5, in base al quale l’elezione del vicepresidente avviene internamente tra i componenti designati dal Parlamento, dall’altro l’introduzione di una modifica del collegio elettivo dei membri non di diritto; questi infatti in base alla modifica dovrebbero essere eletti per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica.<u>[2]</u>L’art. 53 della riforma, al fine di coordinare le modifiche che verrebbero apportate al testo della Costituzione con il testo attualmente in vigore, detta inoltre una serie di disposizioni transitorie e finali; attiene al C.S.M. in particolare quella sub. n. 12, che prevede un peculiare meccanismo di sostituzione di quei Consiglieri, già eletti dal Parlamento in seduta comune, che cessino dalla carica anticipatamente rispetto alla naturale fine del mandato. In base al nuovo sistema spetterebbe al Senato federale della Repubblica procedere alle conseguenti elezioni suppletive dei consiglieri mancanti fino alla concorrenza del numero di componenti di competenza di questo ramo del Parlamento.Come detto, se la riforma entrasse in vigore il vicepresidente del C.S.M. verrebbe nominato dal Presidente della Repubblica nell’ambito di membri individuati delle Camere; di conseguenza lo stesso non verrebbe, quindi, più eletto autonomamente dal C.S.M. stesso, divenendo così sostanzialmente uomo del Presidente.Dato che è il vicepresidente a dirigere i lavori del C.S.M., è di tutta evidenza che se il primo viene scelto dal Presidente della Repubblica, la sua autonomia ne potrebbe risultare compromessa, così come potrebbe risultare intaccata l’indipendenza stessa dell’organo di autogoverno della magistratura.<u>[3]</u>La motivazione data dai sostenitori della riforma, in base alla quale “<i>le nuove funzioni attribuite alla persona del Presidente della Repubblica, relative alla nomina dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti e del Vicepresidente del CSM, risultano in perfetta coerenza con la natura imparziale e indipendente che i predetti organi devono indefettibilmente  rivestire</i>”, <u>[4]</u> stride con la ricostruzione dei ruoli di Presidente della Repubblica<u>[5]</u> e di vicepresidente del C.S.M. che opera la dottrina.Bisogna infatti ricordare che, se da un lato il P.d.R. è di diritto presidente del C.S.M., ciò avviene sia per assicurare all’organo una funzione di equilibrio e di moderazione esterna e interna, sia per garantire l’osservanza dei principi costituzionali anche nell’ordine giudiziario, mentre se dall’altro il vicepresidente è scelto tra i membri designati dal Parlamento ciò avviene non solo per migliorare la funzionalità dell’organo, ma anche e soprattutto per rafforzare proprio la presenza della componente laica-parlamentare all’interno del <i>plenum</i> del Consiglio e del Comitato di presidenza.<u>[6]</u> Dunque, in ragione delle caratteristiche intrinseche della funzione del Capo dello Stato, organo di collegamento e di coordinamento tra i poteri a tutela dell’ordinamento, garante dell’indirizzo politico costituzionale, che anche quando presiede il Consiglio non perde le sue prerogative di orango terzo e imparziale, in relazione alle quali il vicepresidente del C.S.M. non può che restare del tutto estraneo, non si può non rilevare che la mutata modalità di individuazione di quest’ultimo, nel senso di renderlo un <i>alter ego</i> del Presidente in seno al Consiglio, comprometterebbe la separazione che, nel senso sopra riportato, deve comunque sussistere tra capo dello Stato e Consiglio.Ciò trova conferma del resto anche nel dato normativo<u>[7]</u>, secondo cui al vicepresidente spettano funzioni proprie, rientranti istituzionalmente nella competenza del suo ufficio e “<i>qualitativamente indipendenti e distinte da quelle presidenziali</i>”.<u>[8]</u> Con riferimento alla modifica costituzionale della composizione del C.S.M. è inoltre d’obbligo il richiamo al tema della riforma dell’ordinamento giudiziario, con cui la stessa maggioranza parlamentare che ha approvato il D.d.l 2544, aveva già, per via legislativa ordinaria, indebolito la funzione di questo organo costituzionale di garanzia attraverso l’adozione di due importanti testi normativi, l’uno riguardante la riforma del C.S.M. l’altro riferito alla riforma dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso.V’è infatti chi ha notato che “<i>la circostanza dell’approvazione del disegno di legge di riforma della parte II della Costituzione giunga dopo una serie di interventi che vanno tutti  nella direzione di una limitazione dell’autonomia del potere giudiziario e dopo un periodo di scontri tra i magistrati e il potere politico aumenta il sospetto che l’attuale maggioranza abbia voluto ulteriormente ridurre l’autonomia del C.S.M.</i>”.<u>[9]</u>In particolare il primo di questi interventi risale alla legge 28 marzo 2002, n. 44, &#8220;<i>Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura</i>&#8220;, la quale, già individuata come “<i>leva in grado di contrastare la natura costituzionale dell’organo e delle sue funzioni</i>”,<u>[10]</u> aveva, tra gli altri, l’esplicito<u>[11]</u> scopo di ridurre il ruolo esercitato dalle associazioni dei magistrati nell’elezione dei membri togati del Consiglio<u>[12]</u> e di inquadrare l’istituzione come organo di “<i>alta amministrazione dei magistrati</i>”.<u>[13]</u> Il legislatore ha infatti ridotto il numero dei membri elettivi del Consiglio da 30 a 24,<u>[14]</u> commisurando il numero di giudici e di pubblici ministeri alle rispettive categorie di appartenenza, nonché ne ha modificato il sistema elettorale sia con l’abolizione delle liste concorrenti, sia con l’istituzione di due collegi nazionali per l’elezione dei giudici e dei pubblici ministeri appartenenti alla categoria dei magistrati di merito,<u>[15]</u> sia infine con l’introduzione di tre schede, ovvero di una per ciascuno dei collegi nazionali.<u>[16]</u> E’ stato notato che così facendo però il risultato non corrisponderebbe alle aspettative, legittime o meno che fossero, di depoliticizzare il C.S.M., avendo di fatto la legge aperto la strada alla creazione all’interno della magistratura riformata di gruppi di interesse o di potere certamente di difficile connotazione politica, però di ancor più difficile identificazione, al punto da poterne fare veri e propri centri di <i>lobbing</i> non dichiarata e non percepibile il che, non garantendo il pluralismo interno alla magistratura,<u>[17]</u> inciderebbe negativamente su indipendenza e autonomia della magistratura stessa. Il secondo intervento, volto, come detto, a ridurre l’autonomia del C.S.M per via legislativa ordinaria, può trovarsi invece nella legge 20 luglio 2005, n 150 di “<i>Delega al Governo per la riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l&#8217;emanazione di un testo unico</i>”. Questo testo di legge che prevede sostanziali modifiche nell’ordinamento giudiziario,<u>[18]</u> ha già visto il Governo elaborare ben quattro decreti legislativi,<u>[19]</u> ha suscitato infatti pensanti critiche. In particolare la legge delega apre la strada ad un assetto gerarchico nella magistratura, sottoporrebbe il ruolo del pubblico ministero all’influenza del potere politico, separerebbe i percorsi professionali dei magistrati introducendo di fatto una separazione delle carriere, limiterebbe l’autonomia interpretativa dei giudici nel momento decisionale e  celerebbe infine un intento punitivo di rivalsa nei confronti dei magistrati attraverso una peculiare disciplina degli illeciti extrafunzionali.<u>[20]</u>A sottolineare le tensioni<u>[21]</u> prodotte dalla delega si devono ricordare lo scontro tra parlamento e Presidente della repubblica, esploso nel messaggio di rinvio<u>[22]</u> alle Camere ex art. 74, primo comma,<u>[23]</u> e una precisa presa di posizione contraria alla legge espressa dalla maggior parte dei magistrati.<u>[24]</u> Dei quattro rilievi di palese incostituzionalità sollevati dal Presidente della Repubblica nel citato messaggio di rinvio, che ha invero provocato qualche parziale cambiamento alla legge, <u>[25]</u> due si riferiscono direttamente al C.S.M. La prima censura del Presidente della Repubblica riguardava la previsione per la quale il Ministro della giustizia avrebbe dovuto, entro venti giorni dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, rendere comunicazioni alle Camere sulle “<i>linee di politica giudiziaria per l’anno in corso</i>”. La previsione è stata ritenuta in contrasto: con l’art. 101 della Costituzione, in base al quale i giudici “<i>sono soggetti soltanto alla legge</i>”; con l’art. 104, secondo cui la magistratura “<i>costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere</i>”; con l’art. 110, che limita le attribuzioni del Ministro della giustizia alla “<i>organizzazione</i>” e al “<i>funzionamento dei servizi relativi alla giustizia</i>”, “<i>ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura</i>”; nonché con l’art. 112, in base al quale “<i>il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale</i>”.Come si vede, la disposizione censurata esprime un equilibrio del sistema giudiziario ben diverso da quello della Costituzione vigente, per quanto concerne i rapporti tra la magistratura e il potere esecutivo. Secondo questo disegno, infatti, i magistrati potrebbero sentirsi, nello svolgimento della loro attività, sottoposti non soltanto alla legge ma anche alle “<i>linee di politica giudiziaria</i>” comunicate dal Ministro della giustizia alle Camere. Il Presidente della Repubblica disapprova questo progetto, richiamando quelle norme costituzionali che costituiscono l’architrave dell’attuale assetto della giustizia.La seconda bocciatura concerneva la prevista istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale “<i>dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti … al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale …”.</i> La previsione è stata considerata anch’essa in contrasto con gli articoli 101, 104, 110 e 112 della Costituzione, perché esula dalla “<i>organizzazione</i>” e dal “<i>funzionamento dei servizi relativi alla giustizia</i>”, quindi dall’oggetto e dal limite costituzionale delle attribuzioni del Ministro della giustizia, e perché dal monitoraggio, riguardante il contenuto dei provvedimenti giudiziari e diretto a verificare i livelli di infondatezza “<i>della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale”, </i>deriverebbe <i>“un grave condizionamento dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni</i>”.Anche in relazione a questo punto della legge, ricorrono i medesimi parametri costituzionali richiamati con riferimento alla prima censura e viene posto in evidenza il <i>vulnus</i> che potrebbe derivare al principio che vede il giudice sottoposto soltanto alla legge. Qualunque condizionamento, infatti, e qualunque ne sia la forma, non può non essere estraneo al nostro sistema costituzionale.In particolare il P.d.R. contestava la facoltà attribuita al Ministro della giustizia di impugnare in sede di giustizia amministrativa le delibere del Consiglio superiore della magistratura concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere del Ministro. Detta previsione è stata considerata in palese contrasto con l’art. 134 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che è la Corte costituzionale a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, “<i>compresi quindi i conflitti tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia relativi alle procedure per il conferimento o la proroga degli incarichi direttivi</i>”. Osservazione di non scarsa rilevanza se si pensa che la norma sarebbe destinata ad influire sulla legittimazione del Consiglio superiore della magistratura ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, cosa ormai irrinunciabile in base alla giurisprudenza della Corte.Il messaggio presidenziale sottolineava inoltre che “<i>altra questione fondamentale è quella della menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura risultante da diverse disposizioni della legge delega</i>”.È pur vero che i poteri del C.S.M., come ricorda il vicepresidente nel suo discorso, sono delineati nell’articolo 105 della Cost.,<u>[26]</u> non toccato dalla riforma della Costituzione, ma è altrettanto pacifico che tali poteri sarebbero sensibilmente ridimensionati da un sistema in cui al centro di ogni procedura concorsuale verrebbe collocata la scuola superiore della Magistratura, quale struttura esterna al C.S.M. e apposite commissioni anch’esse esterne al Consiglio. Tutto ciò, quando, al contrario, per dettato costituzionale è riservato al C.S.M. il potere di promozione dei magistrati e così ogni valutazione di tipo comparativo e selettivo fra i medesimi.Ecco quindi che allorchè si parla tanto di riforma dell’ordinamento giudiziario per via legislativa, (dando attuazione alla VII disposizione transitoria, I comma, della Costituzione), quanto di modifiche dirette della Costituzione che incidono sul C.S.M., si discute non solo in merito alla questione di rispetto formale di una competenza decisoria che la Costituzione assegna al Consiglio stesso, ma anche del significato profondo di tale competenza e cioè delle ragioni di una tutela che assicuri, con la maggiore intensità possibile, i valori dell’autonomia e dell’indipendenza, polso per misurare il sistema delle garanzie nel suo complesso.Sarebbe però proprio il sistema delle garanzie ad uscirne indebolito nel suo complesso, soprattutto a vantaggio del potere esecutivo, laddove da un lato il C.S.M. venisse privato del potere di scegliersi il proprio vicepresidente, e dall’altro, in base alla modifica del bicameralismo e del procedimento legislativo, la giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale, nonché la giustizia amministrativa divenissero “materie” di esclusiva competenza della Camera dei deputati nei cui confronti il potere esecutivo vede accrescere il proprio potere di condizionamento tramite le novità relative alla questione di fiducia<u>[27]</u> e al voto bloccato.<u>[28]</u> </p>
<p><b>Le modifiche al testo della Costituzione con riferimento alla Corte Costituzionale.<br />
</b><br />
Riguarderebbero la Corte Costituzionale l’introduzione dell’art. 127 bis Cost. e le modifiche apportate all’art. 135 Cost., nonché le disposizioni transitorie introdotte dall’art. 53, sub punti nn. 10 e 11 della riforma. In particolare, grazie all’introduzione dell’art. 127 bis, verrebbe concessa anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di adire direttamente la Corte qualora detti enti ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione leda le rispettive competenze costituzionalmente attribuite. Senza nulla precisare in proposito a modalità e limiti, viene demandato però ad una futura legge costituzionale il compito di disciplinare le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione.L’art. 135 così come modificato varierebbe invece la composizione della Corte non in riferimento al numero,<u>[29]</u> ma con riferimento alle modalità di designazione dei giudici. Di questi solo <u>quattro, infatti, sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica, tra gli altri undici: quattro sarebbero eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, tre dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato federale della Repubblica, integrato però dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano</u>.<u>[30]</u>La riforma prevede inoltre che alla scadenza del mandato, che resterebbe novennale non rinnovabile, i giudici costituzionali, cessando dalla carica e dall&#8217;esercizio delle funzioni, incontrerebbero un periodo di “congelamento” dell’eventuale carriera politica; infatti la nuova norma prevede che n<u>ei tre anni successivi i giudici dimissionari non possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.[31]</u>La riforma muterebbe anche la composizione del collegio nel caso dei giudizi d&#8217;accusa contro il Presidente della Repubblica; infatti, in base alla modifica, oltre i membri della Corte parteciperebbero al giudizio, in veste di giudici, anche sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l&#8217;eleggibilità a <u>deputato, e non più a senatore. L’elenco verrà poi compilato dalla stessa Camera dei deputati, e non più dal Parlamento in seduta comune,</u> ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.Con l’art. 135 della Costituzione verrebbero ridisegnati anche gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 &#8220;<i>Modificazioni dell&#8217;art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale</i>&#8221; con la specificazione delle modalità di elezione dei giudici per ciascuna assemblea (nella Costituzione così com’è tale compito spetta invece al Parlamento in seduta comune).All’articolo 2 della legge costituzionale 2/67, le parole: “<i>dal Parlamento</i>” sono infatti sostituite dalle seguenti: “<i>dalla Camera dei deputati</i>”, nonché l’articolo 3 della stessa è stato sostituito dal seguente “<i>I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea”</i>.Al fine di integrare le modifiche introdotte con la Costituzione vigente la disposizione transitoria di cui all’art. 53 sub n. 10, prevede che in sede di prima applicazione dell&#8217;articolo 135 della Costituzione, come risulterebbe modificato, spetterebbe al Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di eleggere il primo giudice che avrà terminato il suo mandato tra quelli scelti con il sistema in vigore. In seguito Camera e Senato federale si dovrebbero alternare nella scelta dei giudici che di volta in volta cessino dal loro mandato. Al Senato è attribuita però l’elezione del primo giudice in scadenza.La disposizione di cui al punto 11 stabilisce invece che nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, alla scadenza del rispettivo mandato, non si applicherà la norma che vieta di ric<u>oprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge, nei successivi tre anni.</u>Pur non riguardando direttamente la Corte, è di tutta evidenza che laddove la revisione entrasse in vigore, porteranno effetti su quest’organo anche altre modifiche al testo costituzionale: sia l’alterazione del sistema bicamerale, con specifico riferimento alla modifica dell’art. 67 Cost. sia alla stessa funzione legislativa di cui all’art. 70 Cost.<u>[32]</u>Infatti se da un lato ogni deputato e ogni senatore venisse chiamato a rappresentare “<i>la Nazione e la Repubblica</i>”, lo stesso soggetto potrebbe rappresentare realtà diverse e ad avere, in pratica, “<i>multiple fedeltà</i>”, cosa che aggiunta all’ipotesi di leggi Camerali e di leggi Senatoriali distinte per materia potrebbe spingere i rappresentanti dei due rami del parlamento a difendere le rispettive leggi, in quanto manifestazioni di volontà dell’organo da cui essi stessi provengono. Dunque è prevedibile che di fronte ad un eventuale giudizio costituzionale su queste nuove leggi monocamerali i giudici costituzionali di nomina Senatoriale e quelli di nomina Camerale potrebbero perdere la caratteristica posizione di terzietà sostenendo le leggi del rispettivo ramo di provenienza del Parlamento, a cui di fatto devono la loro elezione.Come ricordato, i giudici costituzionali anche dopo la riforma restano in numero complessivo di 15 unità: quattro di essi li nominerà il capo dello Stato, quattro la magistratura, 3 la Camera dei deputati e quattro il Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni.I giudici vengono però così eletti per la maggior parte da Camera e Senato Federale, con riduzione del ruolo, ai fini della composizione del collegio, sia delle supreme magistrature sia del Presidente della Repubblica, connesso alla funzione di garante della Costituzione e degli equilibri tra poteri dello Stato, con il corrispondente aumento del peso sulla Corte Costituzionale della maggioranza politca. È opinione consolidata in dottrina, infatti, che il potere del Presidente della Repubblica. seppur soggetto alla controfirma del Presidente del consiglio dei ministri,<u>[33]</u> rappresenti una libera designazione di quei giudici che, secondo criteri di scelta diversi da quelli di ordine politico adottati dai gruppi parlamentari, abbiano le caratteristiche per diminuire gli elementi di conflittualità del plenum derivanti dalle diverse connotazioni politiche eventualmente ereditate dagli organi designatari.<u>[34]</u>A riforma adottata, con riferimento alla Corte, si assisterebbe non solo ad una politicizzazione di uno degli organi costituzionali di garanzia per eccellenza, ma anche alla modifica del meccanismo di accesso al giudizio, nonché al conseguente snaturamento della funzione principale dell’organo di giudice delle leggi.Data dall’apertura anche ai Comuni (che lo si ricorda sono circa 8.000) è inoltre prevedibile una vera e propria paralisi operativa dell’organo; gli enti locali minori, con le nuove regole, introdotte dall’art. Cost. 127 bis potranno infatti rivolgersi alla Corte se una legge regionale o statale, (ivi compresi  gli atti con forza di legge) venisse considerata lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite agli stessi.Anche se è demandato ad una futura legge costituzionale disciplinare il l’accesso al palazzo della Consulta in favore degli enti locali minori, questo fatto del tutto innovativo nel nostro sistema, unito alle pressioni di carattere politico a cui i giudici sarebbero esposti in base al diverso procedimento di elezione, potrebbe  ben  essere inquadrato nella crescente e già contestata tendenza della Corte costituzionale, sviluppata dopo la riforma del Titolo V, a divenire organo arbitrale<u>[35]</u> dei conflitti tra centro e periferia, ma certo ciò andrebbe a ulteriore discapito della sua principale funzione di giudice delle leggi. <br />
<b>Conclusioni.</b><br />
Con riferimento alla posizione dell’esecutivo, può essere illuminate notare che il comunicato ufficiale del Governo italiano relativo alla riforma, pubblicato nel proprio sito istituzionale,<u>[36]</u>  non solo non mette in evidenza alcun punto critico, ma anche non menziona affatto né C.S.M. e né Corte Costituzionale, come se le modifiche introdotte fossero di poco conto e non riguardassero affatto questi organi. Il Governo infatti si limita a riferire l’istituzione di un Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali e lo snellimento dell&#8217;iter di approvazione delle leggi. In ordine al Presidente della Repubblica viene annunciata unicamente una modifica delle modalità di elezione e delle funzioni senza precisare che cosa ciò comporti effettivamente nell’ambito dell’equilibrio dei poteri dello Stato. Anche se viene dato atto della necessità di un’articolata fase transitoria per assicurare la gradualità nel passaggio dall’attuale al nuovo sistema, nulla si dice in merito all’attuale situazione della fase di revisione costituzionale.In proposito è la migliore dottrina a sottolineare come la riforma in commento non si coordini con la riforma costituzionale già entrata in vigore dal 2001 &#8211; in quanto mancano norme transitorie che regolino il passaggio dal vecchio al nuovo sistema &#8211; oltre ad evidenziare quanto sia stato ignorato il problema dell’attuazione della legge 131/03, c.d. legge La Loggia, oggetto, tra l’altro, di contestazioni avanti alla Corte Costituzionale.<u>[37]</u> La stessa dottrina ha inoltre messo in luce la questione relativa all’assenza di una nuova disciplina della finanza regionale e locale, in mancanza della quale “<i>l’assetto dei poteri disegnato dalla riforma non può divenire effettivo, e l’attuazione del principi del nuovo art. 119 della Costituzione non può non restare largamente congelata</i>”.<u>[38]</u>Laddove la riforma entrasse in vigore, da un punto di vista sostanziale sembra che il C.S.M., ma soprattutto la Corte Costituzionale, organo di garanzia del rispetto delle regole fondamentali su cui si basa  l’organizzazione politica e social del Paese,<u>[39]</u> siano destinati a risentire entrambi effetti negativi; il primo per l’attenuazione dell’indipendenza dell’organo dovuta anche alle summenzionate diverse modalità di designazione del vicepresidente, la seconda per l’indebolimento del ruolo del Presidente della Repubblica nel potere di equilibrare la composizione “politica” dei giudici della Corte. In questo contesto, aggravato dalla riduzione della forza dei partiti e del parlamento a vantaggio del rafforzamento dell’Esecutivo, e del suo capo, vanno valorizzati tutti quegli istituti volti a garantire un dialogo costruttivo tra opposizione e maggioranza.<u>[40]</u>Dunque è difficile non affermare che le modifiche introdotte in relazione agli organi di garanzia siano tese per lo più a svilirne il ruolo di neutralità e apoliticità, rappresentando una grave alterazione dell’equilibrio dei pesi e contrappesi tanto caro ai costituzionalisti.<u>[41]</u>Recentemente Onida, in occasione del Saluto introduttivo per il XXIII Premio Giuseppe Chiarelli, ha avuto modo di ribadire alcuni concetti chiave che possono fornire spunti utili per tracciare le linee guida del nostro lavoro. Alcuni si riferiscono alla Costituzione in generale, altri più nel dettaglio all’oggetto del presente scritto: C.S.M. e Corte Costituzionale.Con riferimento alla Costituzione è stato affermato che la Carta è stata voluta e pensata come frutto concorde e condiviso di un’esperienza storica ed ideale, che ha immesso il nostro Paese nella grande corrente del costituzionalismo democratico. La Costituzione, per Onida, deve essere intesa come un’eredità ricevuta dai padri costituenti e come tale va trattata. Eventuali scontri, divisioni e rancori da parte di chi riceve questa eredità dovrebbero essere risolti attraverso gli strumenti della memoria storica, di presa di coscienza e di assunzione di responsabilità.A ciò si devono aggiungere le considerazioni sulla Corte Costituzionale, con riferimento sia alla giurisprudenza  di oltre mezzo secolo di attività, sia all’organo in sé e per sé considerato: nell’ambito di un regionalismo cooperativo la Consulta ha, almeno sino ad oggi, dimostrato  di saper bilanciare tra le esigenze di unità e quelle dell’autonomia.<u>[42]</u>La giurisprudenza costituzionale può, infatti, essere considerata un vero e proprio patrimonio costituzionale, prezioso e inestimabile, base per nuovi progressi e nuove realizzazioni, sulla strada dell’attuazione dei valori perenni ed universali espressi nella Carta; mentre la Corte in sé considerata, unitamente alle altre istituzioni di garanzia, e in particolare al Capo dello Stato, funge da “<i>guardiana della Costituzione</i>”.<u>[43]</u>In proposito non si può non rilevare che la riforma, all’art. 87 Cost., primo comma, espressamente chiama il P.d.R. “<i>garante della Costituzione</i>”,<u>[44]</u> attribuzione che la dottrina gli aveva già di fatto sostanzialmente riconosciuto e che non stride né con la collocazione della Corte Costituzionale nel titolo VI, della Carta dedicato alle “<i>Garanzie costituzionali</i>”<u>[45]</u> nè con quanto sopra affermato.L’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla revisione è però destinata ad influire negativamente sul sistema delle garanzie costituzionali complessivamente considerato determinando, sulla base dell’introduzione del Senato federale, anche una penetrazione dell’elemento territoriale in C.S.M. e Corte Costituzionale. La revisione, anche se formalmente riguarda la sola parte II della Costituzione, come hanno spiegato gli altri autori, non modifica infatti unicamente il C.S.M. e la Corte nel senso sopra descritto, ma anche i rapporti tra gli organi costituzionali Governo &#8211; Parlamento – Presidente della Repubblica, tutto a vantaggio dell’esecutivo, incidendo negativamente sul sistema di pesi e contrappesi che garantisce pluralismo  e democrazia.Significativa dottrina ritiene, come si è avuto modo di chiarire, che modificare il sistema attuale di funzionamento e composizione della Corte sarebbe oltre che inutile pericoloso,<u>[46]</u> il collegamento tra federalismo e organo di giustizia costituzionale infatti potrebbe alterare la connotazione dell’organo e la sua collocazione all’interno del sistema costituzionale compromettendone l’irrinunciabile terzietà; la Corte, per questa dottrina non può rischiare di divenire giudice di parte, nemmeno delle istanze delle Autonomie locali.<u>[47]</u>Anche se rispetto al testo approvato il 25 marzo 2004 in sede di prima deliberazione (A.S. 2544) la legge in esame ha attenuato il favore verso il Senato federale,<u>[48]</u> quanto al potere di eleggere i giudici della Corte, non perde efficacia l’osservazione di chi<u> ritiene che non sia giustificato affidare alla Camera dei deputati l’elezione di soli tre giudici e al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’elezione di ben quattro giudici. Infatti poiché il ruolo della Corte Costituzionale non è quello di una camera arbitrale[49] tra Stato e Regioni, essendo invece lo stesso riconducibile a quello generale di garanzia della Costituzione, “<i>l’aumentato peso delle Regioni, sino alla configurazione del nostro come ordinamento federale, non rende necessario corrispondente modifica nella composizione della Corte</i>”.[50] </u>Si può peraltro notare che vi sia nella riforma una sorta di parallelismo tra quanto avviene per il C.S.M.<u>[51]</u> e quanto pensato per la Corte costituzionale, tendente a indebolire il sistema dei controlli sul sistema politico intaccando l’indipendenza, fiaccando le capacita di smaltire lavoro, compromettendo il ruolo stesso di organi terzi e imparziali a vantaggio di un Parlamento e ancora di più di del Governo in quanto titolare di un investitura diretta da parte degli elettori.Per bilanciare questa connotazione negativa che la riforma porterebbe nei confronti degli attuali organi di garanzia, potrebbero assumere rilevanza quelle posizioni di chi sottolinea  un ruolo proprio di garanzia del tanto contestato Senato federale che a norma dell’art. 70, secondo comma Cost., avrebbe la funzione di esaminare i D.d.l “<i>concernenti la determinazione dei principi fondamentali delle materie di cui all’art. 117, terzo comma</i>”.<u>[52]</u>In conclusione, la modifica sostanziale del sistema politico-costituzionale nel complesso potrebbe incidere negativamente sul ruolo degli organi con funzioni di garanzia come C.S.M. e Corte Costituzionale snaturandone le funzioni: se da un lato il C.S.M. deve rimanere organo di autogoverno della magistratura, e se dall’altro la Corte deve restare giudice delle leggi, garante quindi della legalità costituzionale, non deve né essere diminuita l’indipendenza dei giudici<u>[53]</u> né  possono essere introdotti elementi di federalizzazione del garante della legittimità  delle leggi, introducendo giudici di rappresentanza della Nazione da un lato e delle Regioni dall’altro.<u>[54]</u> La Corte costituzionale, infatti fino ad oggi è rimasta giudice terzo e imparziale anche nella composizione derivante, come è noto, dalle diverse sensibilità politiche espresse dal Parlamento, dalla cultura giuridica magistratuale tenute in equilibrio dall’apporto dei vari presidenti della Repubblica per cui, la  riforma nel suo complesso, concretizzando la “<i>disarticolazione dell’unità della Repubblica e dell’ordinamento giuridico</i>”, porterebbe la Corte ad essere l’espressione di una “<i>frantumazione dell’unità della Repubblica</i>”.<u>[55]</u> Riforme come quella in commento, unite a un comune sentire che non esprime una cultura politica diffusa che apprezzi l’importanza e l’indipendenza delle autorità di garanzia, per usare le parole di Onida, potrebbero segnare la strada di una democrazia di “<i>pura finzione</i>”.<u>[56]</u> </p>
<p>____________________________________<br />
<u>[1]</u> Testo D.d.l n. 2544  approvato in seconda deliberazione al Senato della Repubblica nella seduta del 20 ottobre 2005, per il testo cfr. http://senato.it<br />
<u>[2]</u> Come in passato gli altri due terzi sono eletti da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie.<br />
<u>[3]</u> Si veda in merito al C.S.M. nel senso di un’ipotesi di riforma opposta a quella in commento S. Galeotti, <i>Il potere giudiziari – I. L’organizzazione, in “Gruppo di Milano”, verso una nuova Costituzione</i>, II, Giuffrè, 1983, opera in cui l’autore disegna una modifica della Costituzione che potenzi l’indipendenza e la posizione costituzionale del C.S.M., quale struttura garantistica, in grado di bilanciare un pur auspicato rafforzamento istituzionale del Governo. <br />
<u>[4]</u> Cfr. Relazione di maggioranza al D.d.l comunicato alla Presidenza in data 17 ottobre 2003.<br />
<u>[5]</u> B. Pezzini, <i>La trasfigurazione del ruolo del P.d.R. nella riforma costituzionale</i>, in <i>questa rivista</i>.<br />
<u>[6]</u> Cfr. art. 2 l.195/58 in base al quale al Comitato di presidenza, presieduto dal vicepresidente del C.S.M., (membri di diritto sono il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale della Cassazione) spettano competenze relative alla organizzazione e all’attività del Consiglio nonché agli aspetti di natura finanziaria.<br />
<u>[7]</u> A mente dell’art. 19 della l. 195/58 significative sono le funzioni del Vicepresidente “<i>sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente</i>”.<br />
<u>[8]</u> G. Volpe, <i>Consiglio superiore della magistratura</i>, in Enciclopedia del diritto, Agg. IV, Giuffrè, pagg. 380-400.<br />
<u>[9]</u> G. Ferri, <i>Magistratura e potere politico</i>, Cedam, 2005, pag. 438.<br />
<u>[10]</u> B. Pezzini, <i>Il C.S.M. come organo costituzionale e la legge 44 del 28 marzo 2002</i>, in <i>Poteri e garanzie nel diritto costituzionale, L’insegnamento di Serio Galeotti</i>, a cura di B. Pezzini, Giuffrè, 2003, pag. 114.<br />
<u>[11]</u> Cfr. dich. di voto dell’On. Fragalà, in <u>http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed120/pdfs001.pdf</u><br />
<u>[12]</u> In proposito la dottrina aveva immediatamente fortemente criticato l’abbandono del sistema proporzionale per l’elezione dei magistrati e la conseguente introduzione del sistema uninominale in quanto comportante il rischio di una “<i>cristallizzazione correntizia</i>” derivante dall’appiattimento “<i>dei giudici sui partiti che entrano al C.S.M con i laici</i>”, cfr. B. Pezzini, op. cit, pag. 111.<br />
<u>[13]</u> G. Ferri dubita che ai sensi della Costituzione, che ha affidato al Consiglio di incidere sulla carriera dei magistrati, quest’organo  possa essere considerato di mera natura amministrativa, potendo lo stesso invece svolgere anche compiti di politica giudiziaria. Secondo questo autore il connotato di politicità del C.S.M., irrinunciabile, deriva dalla sua stessa ragion d’essere a difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. In <i>Magistratura</i> …, Op. cit. pagg. 247, 255.<br />
<u>[14]</u> Art. 1 l. 44/02.<br />
<u>[15]</u> Prima vi erano quattro collegi territoriali nei quali i magistrati di merito venivano eletti indistintamente, a senza tener conto della differenza di funzioni. Cfr. Art. 5 l. 44/02.<br />
<u>[16]</u> In aggiunta ai due collegi nazionali introdotti dalla legge, si ricorda che  vi è anche il collegio nazionale per l’elezione di due magistrati di Cassazione. L’elettore ha la possibilità di esprimere una sola preferenza su ciascuna scheda. Cfr. Art. 8 l.44/02.<br />
<u>[17]</u> Per una efficace sintesi delle critiche alla legge 44/02, cfr. B. Pezzini, in op. cit. pag. 112.<br />
<u>[18]</u> Le principali novità da introdursi attraverso decreti legislativi riguardano: <u>Disciplina transitoria per il conferimento degli uffici direttivi di legittimità e di merito</u>; <u>Nuove regole per l&#8217;accesso e la progressione in carriera</u>; <u>Istituzione della Scuola della magistratura</u>; <u>Riforma dei Consigli giudiziari</u>; <u>Riforma dell&#8217;ufficio del pubblico ministero</u>; <u>Riforma del sistema di designazione dei magistrati di merito presso la Corte di Cassazione</u>; <u>Riforma degli illeciti disciplinari dei magistrati</u>; <u>Riforma del procedimento disciplinare per i magistrati</u>; <u>Decentramento del Ministero della Giustizia</u>; <u>Riforma della composizione del consiglio direttivo della Corte dei Conti</u><b>; </b>Emanazione di un “codice dell&#8217;ordinamento giudiziario” contenente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia; Emanazione di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.<br />
<u>[19]</u> Questi ad oggi i decreti legislativi emanati in esercizio della delega: d. Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, <i>&#8220;Modifica all&#8217;organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150;</i> d. lgs. 23 gennaio 2006, n. 25, <i>&#8220;Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150&#8221;; </i>d. lgs. 23 gennaio 2006, n. 26, <i>&#8220;Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche&#8217; disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150&#8221;;</i> d. Lgs. 23 gennaio 2006, n. 20, <i>&#8220;Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonche&#8217; di primo e secondo grado, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150&#8221;.</i><br />
<u>[20]</u> M. Cavino, <i>Riforma dell’ordinamento giudiziario: l’interpretazione della legge come illecito disciplinare</i>, in <i>Quad. Cost.</i>, Vol. 1, 2004, Il Mulino, pagg. 132 ss.<br />
<u>[21]</u> Per dare la misura di quale scontro fosse in atto è sufficiente accostare le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e quelle del partito del Capo del Governo.<br />
Mentre quest’ultimo si limitava a ribadire la necessità della riforma senza scendere “troppo” nel merito delle obiezioni cfr. <i>La riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario</i>”, in http://www.forza-italia.it/speciali/giustizia_giusta.htm, il prof. Virginio Rognoni, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2005, di fronte alla legge rinviata al Parlamento, lanciava un grido di allarme a difesa dell’indipendenza dell’Organo invocando addirittura l’art. 1, comma 2, Cost. secondo cui “<i>la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione</i>”, quale baluardo dell’autogoverno della magistratura, inevitabile premessa per l’autonomia, l’indipendenza e la credibilità dei giudici nella pubblica opinione. Cfr. V. Rognoni, <i>Intervento del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, Genova – 15 gennaio 2005</i>, in <u>http://www.csm.it/pages/dis_25.html</u><br />
<u>[22]</u> Per il testo integrale del messaggio del P.d.R., vedi <u>http://www.giurcost.org/cronache/index.html</u>; vedi anche comunicato del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,  relativo alla richiesta di nuova deliberazione in ordine alla legge: &#8220;<i>Delega al Governo per la riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l&#8217;emanazione di un testo unico</i>&#8220;. Roma, 16 dicembre 2004, in http://www.quirinale.it/Comunicati/Comunicato.asp?id=26093<br />
<u>[23]</u> Nonostante il 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi avesse rinviato alle Camere la legge delega di riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario sulla base di ben 4 distinti motivi, il seguente 20 luglio la Camera dei deputati approvava però in via definitiva il controverso testo legislativo.<br />
<u>[24]</u> CFR. rassegna stampa di <i>La Repubblica</i> in merito alle proteste che hanno accompagnato l’apertura del corrente anno giudiziario, in  http://www.repubblica.it/2006/a/dirette/sezioni/politica/annogiudi/annogiudi/<br />
<u>[25]</u> Sul rinvio vedi E. Balboni, <i>Ordinamento giudiziario: il rinvio di Ciampi</i>, in <i>Quad. Cost</i>., 2005, pagg. 408 e ss.  nonché M. Betzu <i>La delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario</i>, in <i>Costituzionalismo.it</i>, in cui si esprimo pare negativo sulle minime modifiche apportate dopo il rinvio di Ciampi. <br />
In particolare a seguito al messaggio del capo dello Stato la legge di delega ha subito alcune modifiche riguardo alla relazione annuale del Guardasigilli, all’ufficio del monitoraggio, al potere di impugnazione del ministro al T.A.R. e al rapporto tra scuola superiore della magistratura e poteri del Csm.<br />
La legge stabilisce la facoltà di avanzare più velocemente in carriera attraverso concorsi per titoli ed esami; in seguito al messaggio del P.d.R. nella riformulazione si prevede però che mentre frequentare la scuola resti obbligatorio “<i>il giudizio finale</i>” per l&#8217;assegnazione degli incarichi “<i>è valutato dal Consiglio superiore della magistratura</i>”. Dopo il rinvio restano i contestati “<i>colloqui di idoneità psico-attitudinale</i>”, però essi non si svolgeranno più prima dell&#8217;orale ma “<i>nell&#8217;ambito</i>” dello stesso. Inoltre dopo il riesame la relazione annuale del Ministro non verte più “<i>sulle linee di politica giudiziaria</i>” ma sugli “<i>interventi da adottare ai sensi dell&#8217;art. 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia</i>”. Altro mutamento a seguito del rinvio di Ciampi riguarda l&#8217;ufficio del monitoraggio sugli esiti dei provvedimenti dei magistrati che, originariamente previsto, è stato soppresso. Infine è stata rivista anche la facoltà del Ministro di ricorrere al T.A.R. contro le delibere del C.S.M. sul conferimento degli incarichi direttivi; tale facoltà è stata limitata “<i>fuori dei casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall&#8217;articolo 11 della legge 24 marzo 1958</i>”, ossia quando sia previsto il ricorso davanti alla Corte costituzionale.<br />
<u>[26]</u> L’art. 105 Cost. che assegna al “<i>C.S.M. le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati</i>”. <br />
<u>[27]</u> S. Troilo, <i>La forma di governo disegnata dalla riforma costituzionale: tanto rumore per…?</i>, in <i>questa rivista</i>.<br />
<u>[28]</u> M. Della Torre, op. cit.,in <i>questa rivista</i>.<br />
<u>[29]</u> La questione del numero dei giudici della Corte nel senso di un loro aumento in termini quantitativi era invece presente nel testo del D.d.l. cost. A.S. 2544 presentato in Senato e pio modificato. Detto testo prevedeva infatti l’elevazione a diciannove dei Giudici costituzionali: cinque eletti dalle supreme magistrature, ordinaria e amministrativa, cinque nominati dal Presidente della Repubblica, tre eletti dalla Camera e sei dal Senato Federale. <br />
Tra le critiche mosse in sede dottrinale, spicca quella di F. Sorrentino che, nell’ambito del parere richiesto all’Associazione Italiana dei costituzionalisti dalla prima Commissione del Senato della Repubblica, aveva modo di dichiarare: “<i>l’aumento complessivo del numero, già alto, dei giudici della Corte comporta a sua volta un rischio di mal funzionamento della Corte</i>”; in particolare l’autore aveva modo di osservare che il metodo della collegialità adottato nelle decisioni della corte, la mancanza dell’istituto della <i>dissentig opinion</i>, la necessità di molteplici letture della proposta di motivazione predisposta dal redattore della sentenza necessarie per ottenere la larghissima maggioranza del collegio sarebbero incompatibili con un aumento del numero dei giudici a danno della collegialità. Per questo autore è infatti proprio la collegialità nelle decisioni, garantita dal numero ridotto dei giudici, ad assicurare “<i>l’uniformità, la coerenza e la stabilità delle decisioni</i>” della Corte stessa.<br />
<u>[30]</u> S. Mangiameli, <i>Considerazioni sulla riforma del Titolo V e sulla riforma della riforma,  Prospettive dell’assetto costituzionale, Il Federalismo italiano dopo Lorenzago</i>, Cfr.in particolare cap. 6 L<i>a riforma della Repubblica: la federalizzazione degli organi,</i> in <i>Federalismi.it, </i>2004.<br />
<u>[31]</u> F. Sorrentino, op. cit., aveva criticato anche la questione dell’introduzione di specifiche incompatibilità prima e dopo il mandato per i giudici costituzionali. L’autore infatti faceva notare che se pur previste allo scopo, di per se valido, di rafforzare l’indipendenza della Corte le nuove incompatibilità introdotte dalla riforma non solo non avrebbero contribuito ad aumentare l’indipendenza dei giudici della Corte già sufficientemente garantita dal “<i>ristretto ambito della platea dei nominabili</i>”  ma avrebbero avuto l’effetto negativo di sottrarre preziose professionalità alle istituzioni repubblicane quali le Autorità indipendenti, la cui presidenza ben può essere affidata ad ex giudici della Corte.<br />
<u>[32]</u> M. Della Torre, <i>Del Senato federale e della disfunzione legislativa nella riforma costituzionale</i>, in <i>questa rivista</i>.<br />
<u>[33]</u> Art. 4 l. 87/53.<br />
<u>[34]</u> P. Caretti , U. De Siervo, <i>Istituzioni di diritto pubblico</i>, Giappichelli, 1994, pag. 264.<br />
<u>[35]</u> M. Luciani, contrario alla configurazione della Corte come organo arbitrale afferma: “<i>La Corte non è un collegio arbitrale e non dovrà mai esserlo</i>”, A.A.V.V., in <i>Riformare la Cost</i>. .., op. cit. pag. 58.<br />
<u>[36]</u> Cfr. Governo.it<br />
<u>[37]</u> Cfr. Sentenze Corte Cost. n. 236/04, n. 238/04, n. 239/04 e n. 280/04.<br />
<u>[38]</u> V. Onida, <i>La giustizia costituzionale nel 2004</i>, in http://www.giurcost.org/cronache/index.html<br />
<u>[39]</u> F.Sorrentino, in <i>Pareri richiesti all’Associazione italiana dei costituzionalisti dalla prima commissione del Senato della Repubblica in merito al D.d.l A.S. 2544</i>.<br />
<u>[40]</u> M. Camolese, <i>Lo Statuto dell’opposizione nella riforma costituzionale: un’occasione perduta?</i>, in <i>questa rivista</i>.<br />
<u>[41]</u> Per la preoccupazione di uscire dal delicato gioco di pesi e contrappesi che caratterizza le democrazie pluraliste cfr. S. Ceccanti, “<i>Le priorità nel dibattito sulla riforma costituzionale: una proposta di dibattito</i>”, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/revisione/ceccanti.html<br />
<u>[42]</u> F. Sorrentino, op. cit., pag. 196<br />
<u>[43]</u> V. Onida, <i>Saluto introduttivo del Pres. Corte costit., XXIII Premio G. Chiarelli 20 Ottobre 2004</i>, in http://www.cortecostituzionale.it <br />
<u>[44]</u> È d’obbligo un richiamo alla Costituzione francese del 1958 in cui all’Art. 5:<i><b> “</b>Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati</i><b>”</b><br />
<u>[45]</u> S. Galeotti, <i>Garanzia costituzionale, Le istituzioni di garanzia costituzionale nel nostro sistema. Presidente della Repubblica. Corte Costituzionale. Popolo (<referendum> costituzionale)</i>, in Enciclopedia del diritto, XVIII, Foro – Giud., Giuffrè, pagg. 509 e ss. L’autore infatti riconosce al P.d.R. funzioni di “<i>garanzia costituzionale esercitabili, per lo più in via preventiva e, di massima, d’ufficio, non condizionate cioè all’iniziativa d’altri organi e soggetti</i>”; mentre alla Corte riconosce una funzione “<i>di suprema istituzione di garanzia costituzionale, esercitante le sue funzioni in forma, con modalità e procedimenti giurisdizionali, e quindi, di massima in via successiva, e sempre su domanda</i>”.<br />
<u>[46]</u> L. Elia, pagg. 24 e 26; G. Ferrara, pagg. 51 e 53, M. Lucani, pag. 57, L. Carlassare, pag. 70, tutti in <i>Riformare la Corte Costituzionale?</i>, a cura di Carla Rodotà, Biblink editori, 2004.<br />
<u>[47]</u> G. Vassalli, pur esprimendo un parere di segno totalmente negativo nei confronti della riforma, manifestava una timida apertura laddove fosse stata prevista una Corte composta almeno dallo stesso numero di giudici eletti dal Senato federale e dalla Camera dei deputati, in  op. cit., pag. 50.<br />
<u>[48]</u> L’art. 40 del testo del D.d.l A.S. 2544, poi emendato dalla Camera, prevedeva infatti “<i>La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal P.d.R.; quattro sono nominati (sic) dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano</i>”<br />
<u>[49]</u> S. Mangiameli, op. cit., esclude che si possa parlare di giudice costituzionale di un ordinamento federale in quanto per aversi una vera riforma in senso federale, l’inserimento della componente regionale all’interno della Corte, oltre ad essere reale, e cioè direttamente riconducibile a questa, dovrebbe completare la formazione di un organo i cui componenti siano dotati di una particolare qualificazione e grado di indipendenza, ma la cui scelta dovrebbe essere rimessa direttamente alla rappresentanza politica della comunità generale.<br />
<u>[50]</u> F.Sorrentino, in <i>Pareri richiesti all’Associazione italiana dei costituzionalisti dalla prima commissione del Senato della Repubblica in merito al D.d.l A.S. 2544</i>.<br />
<u>[51]</u> La legge delega prevede la riforma del procedimento disciplinare, caratterizzata dalla obbligatorietà dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione per il procuratore generale della Corte di Cassazione che esercita le funzioni di pubblico ministero nel relativo procedimento e nell&#8217;eventuale successivo processo (a fronte della facoltatività dell&#8217;analogo esercizio dell&#8217;azione per il Ministro della Giustizia), e dall&#8217;applicabilità al rito delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale. È stato messo in luce che detto principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Generale avrebbe portato come riluttato finale effetti negativi “<i>già per gli uffici di merito, poiché i rapporti tra colleghi non potranno certo trarre beneficio dall’imposizione ad alcuni di segnalazioni continue a fini disciplinari nei confronti di altri anche per fatti di minimo rilievo; sarà addirittura catastrofico per la Procura Generale della Cassazione, chiamata a fronteggiare un nuovo carico di lavoro assolutamente insostenibile. Rilievi analoghi valgono per le conseguenze derivanti sulla Sezione disciplinare del C.S.M.</i>”.<br />
<u>[52]</u> C. Ruperto, A.A.V.V., <i>Riformare la Corte Costituzionale?</i>, op. cit, pag. 44.<br />
<u>[53]</u> S. Gambino, <i>Il diritto ad un giudice autonomo e indipendente, Riforma di stato e sistema di giustizia nell’ottica interna, comparata e comunitaria</i>, in <i>Democrazia e diritto</i>, 3/05, anno XLIII. L’autore, a cui si rimanda per un’efficace affresco dei principi che reggono il valore dalla giustizia a livello comunitario, con riferimento alle modifiche del C.S.M. e dell’ordinamento giudiziario afferma che “<i>L’indipendenza della magistratura ha bisogno del suo autogoverno, l’autogoverno presuppone la mancanza di ogni controllo politico; la mancanza di questo controllo comporta l’assenza di discrezionalità e l’obbligatorietà dell’azione e, infine, l’azione penale obbligatoria assicura l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge</i>”.<br />
<u>[54]</u> M. Luciani, op. cit., pag. 58.<br />
<u>[55]</u> G. Ferrara, op. cit., pag. 51.<br />
<u>[56]</u> V. Onida,  <i>Annuale conferenza stampa del Presidente della Consulta anno 2005</i>, in  <i>Consulta on-line</i>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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