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	<title>Andrea Prandelli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Andrea Prandelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il Do No Significant Harm: motore dello sviluppo del Green Deal europeo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/il-do-no-significant-harm-motore-dello-sviluppo-del-green-deal-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:16:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-do-no-significant-harm-motore-dello-sviluppo-del-green-deal-europeo/">Il Do No Significant Harm: motore dello sviluppo del Green Deal europeo.</a></p>
<p>Andrea Prandelli* Il Do No Significant Harm: motore dello sviluppo del Green Deal europeo. Sommario: 1. Il Do No Significant Harm (DNSH) nell’ordinamento dell’Unione Europea. &#8211; 2. Il recepimento del DNSH nel sistema italiano. &#8211; 3. Il DNSH: principio o criterio? &#8211; 3.1 Il Do No Significant Harm e il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-do-no-significant-harm-motore-dello-sviluppo-del-green-deal-europeo/">Il Do No Significant Harm: motore dello sviluppo del Green Deal europeo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-do-no-significant-harm-motore-dello-sviluppo-del-green-deal-europeo/">Il Do No Significant Harm: motore dello sviluppo del Green Deal europeo.</a></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Andrea Prandelli</strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>*</strong></a></span></h2>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Il <em>Do No Significant Harm</em>: motore dello sviluppo del Green Deal europeo<em>.</em></strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sommario: 1. Il <em>Do No Significant Harm (DNSH)</em> nell’ordinamento dell’Unione Europea. &#8211; 2. Il recepimento del DNSH nel sistema italiano. &#8211; 3. Il DNSH: principio o criterio? &#8211; 3.1 Il <em>Do No Significant Harm</em> e il principio di non regressione. &#8211; 4. Conclusioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Abstract [it]: </strong>Il contributo esamina il principio del <em>Do No Significant Harm</em> (DNSH), introdotto nel diritto dell’Unione Europea dal regolamento UE n. 852/2020 quale nuovo strumento di tutela ambientale. Vengono ricostruite le caratteristiche essenziali e le finalità del DNSH, alla luce dei successivi atti di indirizzo adottati dalle Istituzioni europee per garantirne un’applicazione coerente nei diversi settori di intervento. L’articolo si sofferma anche sulle principali interpretazioni dottrinali che hanno tentato di definirne la natura giuridica. L’articolo affronta le questioni applicative emerse nella prassi, sia a livello eurounitario sia nell’ordinamento nazionale, proponendo alcune chiavi di lettura utili a chiarire il ruolo sistematico del DNSH nel quadro della transizione ecologica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Abstract [en]: </strong>The short essay analyses the <em>Do No Significant Harm</em> (DNSH) principle, established by the European Union Law by  Regulation (EU) No. 852/2020 as a new tool of environmental protection. It puts the focus on the essential features  of the DNSH principle, in light of the  acts issued by EU Institutions to ensure its coherent application in the  different sectors. The essay also analyses the main  interpretations of the legal leaterature concerning  its legal nature. Finally, it presents the first results of the enforcement of the DNSH principle , both at the EU level and at national legal systems, in the framework of the ecological transition</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><em> </em></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>1. Il <em>Do No Significant Harm (DNSH) nell’ordinamento dell’Unione Europea</em>.</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’Unione Europea (UE), soprattutto a partire dall’Atto Unico Europeo del 1986, ha sempre mostrato grande attenzione verso le tematiche ambientali. Tale interesse si è tradotto in una serie di interventi differenti ma accomunati tutti dal medesimo obiettivo di garantire al suo interno la più ampia tutela possibile dell’ambiente in tutti i suoi elementi costitutivi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fra questi interventi si rinviene il regolamento UE n. 852/2020 (c.d. “Regolamento Tassonomia”), che, con la finalità di stabilire una serie di parametri affinché un’attività possa essere considerata “sostenibile”, ha introdotto il <em>Do No Significant Harm </em>(DNSH). Si tratta di un nuovo strumento per rafforzare la tutela ambientale all’interno del contesto eurounitario.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il suo avvento ha suscitato l’interesse della dottrina in considerazione delle non poche problematiche sorte per il suo recepimento all’interno dell’ordinamento nazionale, dovute anche al suo difficile inquadramento giuridico<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il criterio DNSH gioca, fin dalla sua introduzione, un ruolo fondamentale nel contesto del <em>Next Generation Eu</em>, come si evince dall’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento UE n. 241/2021, ove si prevede che: “<em>Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’ampiezza di tale prescrizione lascia pensare che il criterio DNSH vada inquadrato tra gli strumenti di controllo dei piani nazionali di ripresa e resilienza, affinché gli Stati predispongano dei piani sostenibili, concretamente realizzabili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tale caratteristica potrebbe, a una prima lettura, lasciar pensare che il DNSH non costituisca una svolta epocale, poiché l’ordinamento eurounitario presenta già numerose disposizioni normative caratterizzate da analoghe finalità e da una tale ampiezza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tuttavia, per avere un quadro completo del DNSH, non bisogna limitarsi esclusivamente al “Regolamento Tassonomia”, ma occorre guardare all’ordinamento eurounitario nel suo complesso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La Commissione Europea nel 2021 ha pubblicato la comunicazione n. C58/2021, recante “<em>Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo</em>”<em>. </em>Tale documento racchiude tutti gli orientamenti interpretativi utili a chiarire il significato del criterio DNSH, anche ai fini della sua attuazione da parte dei singoli Stati membri nei rispettivi piani di ripresa e resilienza. A tale comunicazione è seguito il regolamento n. 2139/2021, contemplante l’elenco dei criteri di carattere squisitamente tecnico per meglio puntualizzare la portata del danno significativo. Questi criteri sono caratterizzati da un elevato tasso di specificità, poiché sono stati costruiti plasmando un modello differente per ogni singola attività menzionata nei regolamenti europei.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Proprio in quest’ottica, la Commissione Europea, nel 2023, è intervenuta nuovamente sui criteri tecnici attraverso la comunicazione n. 111/2023, dove viene previsto che tutti gli Stati membri forniscano una valutazione DNSH che comprenda gli effetti ambientali diretti o indiretti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La Commissione Europea, per facilitare il compito alle istituzioni nazionali, ha previsto, nell’allegato I della comunicazione n. 111/2023, una <em>checklist</em> per valutare quando un’attività economia incida sull’ambiente<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a>. A questa novità si accompagna quella relativa alla menzione dei prodotti finanziari sostenibili del programma InvestEU.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La comunicazione n. 111/2021, pur avendo innovato la disciplina, evidenziava ancora delle incertezze in merito al rapporto tra i criteri di vaglio tecnico DNSH, contenuti nel “Regolamento Tassonomia” e quelli contenuti nel regolamento n. 2139/2021<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il punto 2.5 della comunicazione del 2023 risolve tale criticità, chiarendo che i criteri tecnici DNSH, predisposti dalla Commissione, non devono essere influenzati dai criteri previsti all’interno dei regolamenti comunitari. Una deroga a quanto appena puntualizzato può essere disposta solamente in merito agli atti delegati al “Regolamento Tassonomia”, bozze comprese.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tale modalità di regolamentazione del DNSH presenta una serie di criticità.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In prima battuta, l’indipendenza dei criteri DNSH descritta sopra non tiene conto della gerarchia delle fonti comunitarie; difatti, il regolamento è in una posizione sovraordinata rispetto alle comunicazioni della Commissione Europea.  Inoltre, un’altra problematica emerge dal fatto che è stata data la possibilità di poter derogare alla disciplina ordinaria tramite le bozze di un regolamento che, non essendo ancora entrate in vigore, non hanno alcuna forza giuridica, perciò, non possono esplicare alcun effetto derogatorio rispetto alla disciplina prevista dai criteri squisitamente tecnici del DNSH.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Gli orientamenti della Commissione Europea, pubblicati l’11 ottobre 2023, hanno ribadito che “La<em> Commissione europea si riserva ancora la possibilità</em> <em>di mutare il proprio orientamento anche dinanzi all’autorità giudiziaria”.</em> Tale enunciato presenta l’indubbio risvolto problematico di non garantire certezze agli operatori del diritto nell’applicazione di una disciplina estremamente complessa<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La Commissione Europea, preso atto delle numerose incertezze legate all’applicazione del <em>Do No Significant Harm</em>, in data 30 aprile 2024, ha emanato un documento in cui si invitano tutti gli operatori del settore a fornire contributi per delineare l’applicazione del criterio DNSH.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’obiettivo di tale documento è quello di semplificare l’attuazione del criterio DNSH. Per realizzare ciò, la Commissione europea auspica la predisposizione di una serie di orientamenti tecnici necessari per la predisposizione delle misure che rientrano all’interno del fondo sociale per il clima. La Commissione Europea invece, con l’intervento appena menzionato, mostra la volontà di definire dei parametri applicabili a qualsiasi tipologia di attività<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>, auspicando a un’applicazione più organica del criterio DNSH all’interno del quadro eurounitario.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’ultima area d’intervento riguarda una maggiore allocazione delle risorse andando ad intervenire sui criteri DNSH in un’ottica di semplificazione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il <em>Do No Signficant Harm</em> e la sua regolamentazione sono stati oggetto di analisi anche da parte della Corte dei conti europea, con la relazione speciale n. 14/2024, rubricata “<em>Transizione verde. Il contributo del dispositivo ripresa e resilienza non è chiaro</em>”<em>.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><strong>[7]</strong></a> </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">All’interno di tale rendicontazione, la Corte dei conti pone sotto la lente d’ingrandimento una serie di misure nazionali per verificare la loro compatibilità col criterio DNSH, rilevando differenti approcci in tema di semplificazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La Corte dei conti europea, per ovviare a tali contraddizioni, ha raccomandato alla Commissione Europea di “<em>Adottare misure per ovviare alle incoerenze dell’applicazione del non arrecare un danno significativo da parte degli Stati membri quando questi ultimi utilizzano un approccio semplificato</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La Commissione Europea, in maniera repentina, ha risposto a tale raccomandazione, sottolineando come gli orientamenti DNSH consentano agli Stati membri approcci semplificati differenti, purché venga fornita un’adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’impatto del <em>Do No Signficant Harm</em> all’interno dell’ordinamento eurounitario è stato talmente potente che il legislatore ha esteso il suo rispetto anche al di fuori del <em>Next Generation EU</em>. Ne costituisce un esempio il regolamento UE n. 2772/2023, che ha previsto che le informazioni rilevanti in chiave DNSH debbano essere inserite nel bilancio di sostenibilità<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il DNSH è stato concepito dal legislatore eurounitario non come uno strumento di passaggio, ma come un elemento capace di radicarsi all’interno del quadro europeo con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’approccio ormai intrapreso dall’Unione Europea di carattere preventivo e sistematico di tutela dell’ambiente<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a>.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>2. Il recepimento del DNSH nell’ordinamento italiano.</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Delineate, seppur brevemente, le caratteristiche del DNSH, è necessario verificare come tale strumento sia stato “calato” all’interno del nostro ordinamento nazionale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il nostro Paese non ha riservato la giusta attenzione a una tematica così rilevante, poiché non ha previsto una specifica disposizione normativa per regolare il procedimento e la valutazione del criterio DNSH<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>.Infatti,  le uniche tracce del <em>Do No Significant Harm</em> all’interno del nostro ordinamento si possono ritrovare in una serie di circolari della Ragioneria dello Stato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La prima in tale senso è la circolare n. 32/2021, emanata il 30 dicembre 2021, insieme alla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La guida operativa è composta, a sua volta, da quattro elementi: I) mappatura degli investimenti, contenuti nel PNRR, che sono suscettibili di una maggior valutazione DNSH; II) schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento; III) schede tecniche relative a ciascuna area d’intervento; IV) <em>checklist</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Per quanto concerne la mappatura degli investimenti, essa ha la funzione di pianificare tutte le misure che verranno effettuate per realizzare gli interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza. La pianificazione si realizza anche grazie alle schede tecniche che vengono predisposte per le singole misure adottate<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Le scheda tecniche si presentano come dei documenti tecnici in cui vengono analizzati, con notevole tecnicismo, tutti gli aspetti ambientali legati a una determinata attività economica. Dopo aver compilato la scheda tecnica è necessario compilare l’apposita <em>checklist. </em>Quest’ultima contiene una serie di domande legate agli impatti ambientali a cui l’operatore risponde<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il PNRR, per essere rispondente al parametro DNSH posto dalla Commissione, ha previsto una valutazione che si basa su due differenti analisi. Una prima analisi effettua uno <em>screening</em> di ogni singola misura di investimento andando a verificare: se l’impatto sull’ambiente sia irrilevante e se contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo ambientale in modo esauriente. Oltre a ciò, devono essere rispettati i coefficienti previsti dall’allegato VI del regolamento UE 241/2021<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>. Infine, la valutazione DNSH deve essere esauriente e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo ambientale prefissato. Oltre a quanto detto, la guida operativa prevede una serie di <em>checklist </em>per poter effettuare, in maniera esauriente, i controlli di garanzia sul rispetto del criterio DNSH. Le liste di controllo sono composte da una serie di domande, con tre possibili risposte, volte a verificare il rispetto di tutti i punti chiave con riferimento a ogni singola misura<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Attraverso la guida operativa, il legislatore aiuta le amministrazioni nel rispetto del principio DNSH; queste ultime, difatti, dispongono delle <em>checklist</em> per poter verificare l’effettivo impatto ambientale di ogni misura di cui si è richiesto il finanziamento con i fondi europei del <em>Next Generation Eu<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><strong>[15]</strong></a>.</em> Per garantire l’efficacia della guida operativa, sarà necessario un suo costante aggiornamento, visto l’elevato tecnicismo che la contraddistingue e che la espone al rischio di una precoce obsolescenza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’ultimo aggiornamento della guida operativa risale al 2024 e si deve alla circolare della Ragioneria dello Stato n. 22/2024<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La guida operativa 2024 dedica una particolare attenzione al capitolo relativo alla mappatura. All’interno di esso è stato stabilito che le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di disporre delle schede tecniche (c.d checklist).  Le pubbliche amministrazioni (e i professionisti) avranno dunque il compito di disporre possibili <em>checklist </em>che risultino idonee a contemperare flessibilità e rigore affinché la variante ambiente venga definitivamente inserita all’interno del ventaglio degli interessi tutelati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia nel marzo del 2024, tramite il decreto-legge n. 19/2024, convertito – con modificazioni, nella legge n. 56/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"> In particolare, l’articolo 38 elenca una serie di attività che sono escluse dagli investimenti PNRR, poiché presentano un impatto significativo sull’ambiente<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>. In aggiunta vengono esclusi, dal piano nazionale ripresa e resilienza e dalle valutazioni DNSH, “<em>gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti</em>”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’ultimo intervento nazionale in materia DNSH lo si è avuto tramite la circolare del Ministero delle Imprese e del <em>Made in Italy (</em>MIMIT); quest’ultimo, in data 16 agosto 2024, ha emanato la circolare “<em>Transizione 5.0</em>” in cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in relazione al criterio DNSH.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tra le principali novità si rinviene la previsione per cui il soggetto beneficiario del credito d’imposta e di completamento del progetto d’innovazione, per dimostrare la conformità al “non arrecare un danno significativo”, è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla veridicità delle schede di autovalutazione DNSH<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tale previsione può dare luogo a incertezze applicative in merito all’applicazione del principio del <em>Do No Significant Harm</em>, acuite dalle severe conseguenze in caso di non conformità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a>. La questione si complica ulteriormente in ragione della natura della dichiarazione sostituiva dell’atto notorio. Essa difatti, come ribadito dalla giurisprudenza, “<em>oltre a non avere alcuna rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile o amministrativo, non ha valore certificativo o probatorio neppure nei confronti della pubblica amministrazione, o, più precisamente, nell’ambito di un procedimento amministrativo, ma ha solo una attitudine probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire &#8211; salvo verifica &#8211; la più spedita conclusione del procedimento amministrativo</em>”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a><em>.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fino ad ora, si è analizzata l’implementazione del Do<em> No Significant Harm </em>all’interno del PNRR. Quest’Ultimo, tuttavia, non è il solo ambito in cui la valutazione DNSH risulta rilevante, infatti trova riferimenti anche all’interno del codice dei contratti pubblici. Più precisamente, l’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (PE) e che essa è volta ad assicurare, <em>inter alia</em>, la conformità alle norme ambientali (articolo 41, comma 1, lett. b).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’allegato I.7 annovera, tra gli allegati che compongono il PFTE, la relazione di sostenibilità dell’opera (articolo 6, comma 7, lett. e). Quest’ultima contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP):</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 16px;"><em>a)  la descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l’individuazione dei principali portatori di interessi e l’indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;<br />
b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell’ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell’opera: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4) transizione verso un’economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; (…)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><strong>[22]</strong></a>”.</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Un’altra tematica su cui occorre soffermarsi riguarda le modalità di verifica della conformità dei bandi PNRR al <em>Do No Signifcant Harm</em>, poiché tali modalità di controllo hanno indotto la dottrina a divergenti riflessioni sulla qualificazione giuridica della valutazione DNSH<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La guida operativa allegata aa circolare della Ragioneria dello Stato del maggio 2024 prevede un sistema di controllo basato su schede di autovalutazione, aventi l’obiettivo di far emergere i potenziali effetti lesivi sull’ambiente di ogni attività economica. Tali schede vengono compliate dai singoli operatori economici, i quali devono dimostrare che le misure rientranti nel “sistema” PNRR non arrecano un danno significativo ai sei obiettivi ambientali previsti all’interno del “Regolamento Tassonomia”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"> Il <em>Do No Significant Harm</em> è stato oggetto di analisi anche da parte della Corte dei conti. Quest’ultima, nel novembre del 2023, si è espressa in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di attuazione del PNRR nel nostro Paese. Fra le numerose considerazioni che la Corte dei conti ha svolto ve ne sono alcune che si riferiscono al rispetto del criterio <em>Do No Significant Harm.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In primo luogo, la Corte dei conti ha rilevato che, in merito ai progetti PNRR presentati dal Ministero dell’interno, si rinviene una massiccia presenza di studi di fattibilità economica non rispettosi del criterio DNSH; la conseguenza di ciò è stata l’eliminazione di tali progetti dal piano nazionale di ripresa e resilienza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In merito alle procedure di verifica del rispetto del criterio DNSH, la Corte dei conti ha raccomandato alle amministrazioni di descrivere in maniera più minuziosa e dettagliata le procedure volte al controllo del principio del non arrecare un danno significativo<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La relazione sullo stato del PNRR fa riferimento al criterio DNSH anche in relazione ai progetti di rigenerazione urbana. Sul punto, la Corte dei conti ha ammonito sul rischio che 300 comuni potrebbero venire esclusi dai finanziamenti PNRR a causa di valutazioni DNSH non esaurienti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nel settembre 2025, è intervenuto sul criterio DNSH anche il Ministero dell’economia e delle finanze, con la circolare n. 22 del 19 settembre 2025<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a>. Con quest’ultima il Ministero ha ribadito che tutte le amministrazioni, prima di procedere al rilascio dei fondi PNRR, devono controllare il rispetto dei requisiti necessari per l’erogazione dei fondi; fra questi, come detto in precedenza, vi rientra anche il rispetto del DNSH.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalle considerazioni che precedono, emergono, a una prima riflessione, questioni che destano numerose preoccupazioni per tutti gli operatori chiamati a confrontarsi sulla materia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La ragione di ciò si evince dal fatto che le amministrazioni pubbliche, chiamate ad applicare tale principio, non sono state adeguatamente supportate dal legislatore nazionale, poiché quest’ultimo si è limitato a stilare stilato una serie di criteri tecnici, non sempre del tutto chiari, che peraltro ostacolano una piena attuazione del principio. Il rischio che si corre è, all’evidenza, quello di perdere molti finanziamenti PNRR a causa del mancato rispetto di tale principio<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La tematica presenta anche un altro risvolto: vi è, infatti, il pericolo che i controlli si arrestino su un piano di mera regolarità formale della documentazione presentata, col rischio del verificarsi di fenomeni di <em>greenwashing</em><a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a><em>.</em></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>3. DNSH: principio o criterio?</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nei precedenti paragrafi si sono delineate le caratteristiche del criterio DNSH nei vari atti europei e nazionali. Tuttavia, all’interno di essi, il <em>Do No Significant Harm</em> viene definito in modo non sempre omogeneo. Tale mancanza di omogeneità è da attribuirsi alla scarsa attenzione prestata dal legislatore eurounitario nella redazione dei regolamenti, poiché è frequente che, nello stesso atto normativo, il DNSH venga classificato ora come principio, ora come criterio<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Molti studiosi criticano tale scelta, muovendo dalla ricostruzione della nozione di principio giuridico. Quest’ultimo, ancorché variamente definito dai diversi orientamenti dottrinali, presenta caratteristiche comuni, che attengono alla capacità di giustificare una pluralità di regole e di non presentare condizionalità all’interno dell’enunciato normativo. In altri termini, il principio giuridico deve essere derogabile in sede di applicazione ed essere oggetto di una preventiva specificazione, qualora presenti carattere generale<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Da tale premessa, l’orientamento in esame desume che il <em>Do No Significant Harm </em>non possa essere tecnicamente classificato come principio per le ragioni che sinteticamente si espongono. In primo luogo, il DNSH serve per individuare quando un’attività risulti sostenibile o meno; la giustificazione alla base di tale scelta si inquadra nella previsione di uno strumento che possa raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica assunti dall’Unione Europea<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[30]</a>. Questa struttura porta a un’eccessiva restrizione del suo campo di applicazione, che spinge per l’esclusione della classificazione del <em>Do No Significant Harm</em> come principio giuridico.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In secondo luogo, il non arrecare un danno significativo è sottoposto a una serie di condizionalità, affinché possa essere effettivamente applicato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Esclusa la riconducibilità del DNSH nella categoria dei principi, alcuni Autori<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a> affermano che il <em>Do No Significant Harm </em>è, in realtà, un criterio di selezione. La ragione di ciò si evince dall’art 17 del “Regolamento Tassonomia”, che prevede una serie di condizioni, al verificarsi delle quali, si realizza un danno significativo all’ambiente. Al contrario, in assenza di tali condizioni, non si produce un danno significativo e l’attività risulta compatibile con l’ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Si contrappone a questo orientamento, la tesi dottrinale che rinviene nel <em>Do No Significant Harm </em>come principio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">A sostegno di tale posizione è stato osservato che un enunciato, per poter essere classificato principio, deve possedere un minimo comune denominatore all’interno di gruppi di norme. Quest’ultimo non deve essere necessariamente connotato dal massimo grado di astrattezza, poiché all’interno del nostro ordinamento possiamo trovare principi di settore dotati di differenti campi di applicazione<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ragionando in questi termini, il <em>Do No Significant Harm</em> assume la classificazione di principio sub settoriale, poiché raggruppa i regolamenti comunitari relativi alla trasparenza, alla finanza sostenibile, alla ripresa e alla resilienza<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Altra dottrina, pur inquadrando il criterio DNSH come principio, lo delinea come una specificazione dei principi tradizionali del diritto dell’ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In particolare, il <em>Do No Significant Harm</em> costituirebbe un’applicazione specifica del principio di integrazione, poiché costituisce un’ulteriore barriera alla realizzazione di progetti non sostenibili<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La qualificazione giuridica del criterio DNSH assume una rilevanza fondamentale poiché incide sul suo ambito di applicazione. Se il <em>Do No Significant Harm</em> viene inquadrato come principio, assume una portata molto ampia all’interno dell’ordinamento eurounitario, estendendosi anche al di fuori dell’ambito applicativo proprio del “Regolamento Tassonomia” e del dispositivo di ripresa e resilienza. Al contrario, una classificazione del <em>Do No Significant Harm</em> come criterio ne riduce l’applicazione alle sole alle sole materie in cui è espressamente previsto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’ordinamento europeo, consapevole delle problematiche di recepimento del criterio DNSH all’interno degli ordinamenti nazionali, si è adoperato, affinché venisse illustrata, agli Stati membri, l’esatta portata  del “non arrecare un danno significativo” al fine di contribuire in maniera sostanziale alla transizione ecologica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tale iniziativa deriva anche dal timore che classificare “principio” qualcosa che non lo è potrebbe comportare conseguenze a livello applicativo, con evidenti ricadute sul rapporto giuridico fra le fonti degli ordinamenti<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a>.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>3.1 DNSH e principio di non regressione</strong>.</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Una parte della dottrina che inquadra il DNSH come principio si è concentrata anche sul suo rapporto col principio di non regressione.   Quest’ultimo è stato elaborato per la prima volta nel <em>Global Pact Environment</em><a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><em><strong>[36]</strong></em></a>, all’interno dell’articolo 17, dove si prevede che: “Le<em> parti e i loro enti subnazionali debbono astenersi dal consentire attività o adottare norme che hanno l’effetto di ridurre il livello globale di protezione ambientale garantito dalla legge vigente”</em>. Tuttavia, la sua origine storica va fatta risalire alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 24 giugno 1793; quest’ultima, all’articolo 28, affermava che “<em>Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future</em>”, soprattutto quando il contenuto della normativa provoca una regressione    nel livello di tutela<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il principio di non regressione è stato plasmato, nel diritto ambientale, in due prospettive differenti. Una prima, di carattere negativo, a tenore della quale è fondamentale che gli interventi legislativi tutelino l’ambiente e non determinino un livello di tutela inferiore. La seconda, di carattere positivo, che impone un costante miglioramento della salvaguardia ambiente. La combinazione delle due prospettive, insieme al principio dello sviluppo sostenibile, offre uno strumento in grado di porre un freno a tutte quella attività economiche che possono comportare un rischio per l’ecosistema<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[38]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il principio di non regressione, come anticipato, è stato oggetto di analisi in relazione al criterio DNSH; difatti, è stato osservato come il <em>Do No Significant Harm </em>possa trovare dei riferimenti all’interno di quest’ultimo. La ragione di ciò si evince dal fatto che il <em>Do No Significant Harm</em> costituisce un “approccio sintetico” del principio di non regressione. Quest’ultimo impone di considerare più ambiti settoriali al fine di verificare se gli interventi del legislatore possano controbilanciare le attività che fanno regredire la tutela ambientale<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[39]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il criterio DNSH si sposa perfettamente con tale impostazione, poiché si basa su un’impostazione sia positiva che negativa rinvenibile all’interno dell’articolo 3 del “Regolamento Tassonomia”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’ottica positiva la si ritrova nella lettera a), nella parte in cui viene ribadito che le attività economiche devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali. L’accezione negativa, invece, colora la lettera b), in cui si afferma che l’attività ecosostenibile non deve arrecare alcun danno ai medesimi obiettivi ambientali che si prefigge di raggiungere. Quanto appena detto impone necessariamente una valutazione globale dell’attività per verificare se i danni prodotti vengano azzerati dai benefici che l’attività stessa porta all’ambiente<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[40]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’’inquadramento del criterio DNSH come specificazione del principio di non regressione potrebbe portare ad un cambio di prospettiva: da una strategia improntata sul rischio zero per l’ambiente a un’altra in cui le attività economiche devono trovare un punto di equilibrio con la natura affinché essa non subisca danni definitivi<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[41]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tale fattore è fondamentale poiché mette al centro la tutela ambientale, fungendo da volano per l’implementazione della sostenibilità all’interno delle catene produttive<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[42]</a>, e da elemento di spinta verso la transizione ecologica poiché, raggiunto un determinato livello di tutela ambientale, ne preclude una successiva regressione, ammettendo solamente un innalzamento della stessa<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[43]</a>.</span></p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>4. Conclusioni.</strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Giunti al termine del presente scritto, sorge spontaneo chiedersi se il DNSH rappresenti è uno strumento di passaggio o sia destinato a permeare l’ordinamento eurounitario anche una volta completato il programma <em>Next Generation Eu.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’avvento del DNSH, prima nel solo contesto della finanza sostenibile, poi anche nell’ambito dei piani nazionali per la gestione dei fondi del <em>Next Generation Eu</em>, ha segnato un nuovo capitolo di tutela ambientale da parte del legislatore eurounitario. Il <em>Do No Significant Harm</em>, grazie ai sei obiettivi che lo caratterizzano, presenta un raggio d’azione molto ampio, andando a intercettare anche elementi, quali la transizione verso un’economia circolare, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in <em>primis</em>, che gli strumenti “tradizionali” di tutela ambientale non valorizzano. Tale caratteristica rappresenta un “unicum” nel panorama eurounitario, poiché non esiste un istituto giuridico che abbracci contemporaneamente tutte le aree interessate dal DNSH.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La capacità del <em>Do No Significant Harm</em> di toccare tematiche non raggiunte dagli altri istituti del diritto ambientale potrebbe indirizzare, le politiche ambientali eurounitarie e nazionali, verso una tutela maggiore degli ecosistemi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ciononostante, diverse problematiche hanno inciso sullo sviluppo del <em>Do No Significant Harm.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il principale problema riguarda l’incertezza, avvertita anche dai nostri giudici<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[44]</a>, sulla qualifica giuridica da conferire al DNSH. Tale problematica è rilevante poiché la giurisprudenza, nel diritto ambientale, ha giocato e giocherà sempre un ruolo centrale di  chiarificazione dei precetti normativi<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[45]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"> Il DNSH, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere accompagnato, in controtendenza rispetto alla scelta compiuta dal legislatore eurounitario, dalla dicitura “criterio”, in considerazione della sua struttura rigida, connotata da una serie di condizionalità necessarie per la sua applicazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’incertezza sulla qualificazione giuridica sopra menzionata, che peraltro si rinviene già a livello eurounitario, non può, tuttavia, costituire una valida ragione per giustificare un’applicazione parziale del DNSH nel nostro ordinamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La problematica principale, evidenziata concordemente dalla dottrina, è dovuta all’assenza di fonti normative di livello primario che chiariscano i seguenti aspetti: I) la natura giuridica; II) l’autorità preposta al controllo del rispetto del criterio DNSH; III) il rapporto con gli altri strumenti di tutela ambientale. Si rinvengono, infatti, solamente normative di settore che prescrivono il rispetto del DNSH, senza identificare i soggetti preposti a tali verifiche, o circolari, con tutto quello che ne consegue alla luce del carattere <em>self executive dei</em> regolamenti europei.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tali lacune espongono il nostro Paese alla possibile perdita dei finanziamenti europei legati al PNRR.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Fermo quanto precede, si ritiene che il DNSH sia destinato a caratterizzare l’ordinamento anche dopo il PNRR, considerato che la Commissione Europea ha presentato, il 26 febbraio 2025, una nuova proposta di direttiva (c.d. pacchetto “<em>Omnibus”</em>) in cui il DNSH viene ripensato nell’ambito del quadro tassonomico europeo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In particolare, il <em>Do No Significant Harm</em>, all’interno di questa proposta, viene citato dal punto di vista della rendicontazione ESG, scelta quest’ultima che conferma una certa familiarità con lo strumento anche nell’ambito delle logiche e delle dinamiche aziendali<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[46]</a>. Il pacchetto “<em>Omnibus”</em> ha presupposto una serie di <em>feedback</em> sull’attuazione dei criteri DNSH, dall’esame dei quali sono emerse le seguenti difficoltà applicative legate: I) alla complessità dei criteri; II) alla scarsa disponibilità dei dati; III) alle criticità a livello interpretativo; IV) alla necessità di rivedere i criteri DNSH; V) alla necessità di un ripensamento terminologico<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[47]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La volontà della Commissione europea di voler ridisegnare il <em>Do No Significant Harm </em>in una prospettiva di maggior semplificazione costituisce un indizio molto importante della volontà delle istituzioni europee di mantenere stabilmente, anche per il futuro, il criterio DNSH nella normativa ambientale eurounitaria.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Un aiuto significativo per la definizione di parametri certi per il rispetto del <em>Do No Signficant Harm</em> potrebbe derivare dall’impiego dell’intelligenza artificiale<em>.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La dottrina favorevole all’impiego dell’IA esplicita come il DNSH sia caratterizzato da un approccio oggettivo, residuando pochi margini di discrezionalità. Esso, infatti, come si è visto, va a selezionare ciò che è sostenibile, distinguendolo dalle attività impattanti sull’ambiente. Tale attività costituisce un terreno fertile per l’applicazione dell’IA, laddove si tratti di delineare prassi standardizzate, conformi alle normative europee, per costruire un modello scientifico omogeneo applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[48]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">È, ad ogni modo, opportuno, a prescindere dal metodo che verrà scelto, che si inizi a recepire in maniera coordinata il DNSH all’interno dei vari ordinamenti nazionali, affinché esso possa incidere in maniera significativa sulle politiche eurounitarie di tutela dell’ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Il DNSH rappresenta, infatti, un’enorme opportunità per la tutela ambientale, poiché subordina l’erogazione dei finanziamenti europei a un vincolo di utilizzo consistente nel finanziamento di opere che non arrechino danni significativi all’ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tale caratteristica è coerente anche con il riformato articolo 9 della nostra Costituzione. Quest’ultimo, come rilevato dalla dottrina, ha introdotto la tutela dell’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[49]</a>. In tale contesto il DNSH può giocare un ruolo fondamentale per rafforzare la tutela delle future generazioni anche nel contrasto della crisi climatica che affligge il pianeta e per collocare il nostro Paese in una dimensione di economia circolare<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[50]</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a>* Dottore magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Brescia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Il tema dell’inquadramento giuridico del DNSH sarà trattato all’interno del paragrafo 2.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> M. Del Signore, <em>Il principio DNSH e la lotta al greenwashing</em>, in<em> Federalismi.it</em>, 2024, 27, pp. 72-87.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> La <em>checklist </em>sopra menzionata si compone di due parti. Nella prima devono essere inserite tutte le attività del progetto che presentano impatti ambientali significativi ai sensi del Regolamento Tassonomia. Nella seconda parte, invece, vengono analizzati tutti gli impatti delle attività menzionate nella prima parte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Il regolamento n. 2139/2021, al fine di completare il quadro normativo in tema di Tassonomia europea, ha previsto una serie di criteri di carattere tecnico per verificare se un’attività economica possa alterare gli obiettivi previsti all’articolo 9 del Regolamento “Tassonomia”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> U. Barelli, <em>Il principio DNSH e il nuovo criterio DNSH</em>, in <em>Rivista Giuridica dell’Ambiente online,</em> 2023, 47, pp. 9-11.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> L’articolo 8 del reg UE n.955/2023 afferma che le misure rientranti nel fondo sociale per il clima sono:</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 16px;">I) la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali; II) l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali; III) decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell’energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica; IV) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili; V) sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo; VI) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario; VII) incentivare l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> La relazione è pubblicata per intero al seguente link: https://www.eca.europa.eu/it/annual-activity-reports.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Il regolamento n. 2772/2023 ha previsto che, all’interno dei principi che dovranno essere presi come punto di riferimento per la redazione del bilancio di sostenibilità, vi siano anche dei riferimenti alle tematiche previste dagli articoli 9 e 17 del “Regolamento Tassonomia”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">L’allegato A del regolamento n. 2772/2023, prevede che, all’interno del bilancio di sostenibilità, debbano essere fornite le informazioni in merito alle modalità con cui le politiche aziendali intendono tutelare i seguenti fattori: I) cambiamenti climatici; II) inquinamento; III) acque e risorse marine; IV) biodiversità ed ecosistemi e economia circolare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">In merito a tali elementi, si pone il problema della veridicità di tali informazioni, poiché non vi è la certezza della trasparenza del bilancio di sostenibilità. Per ovviare a tale problematica, l’allegato B del regolamento in esame prescrive che le informazioni sopra elencate siano rispettose di una serie di criteri. In prima battuta, le informazioni devono essere pertinenti e rilevanti per capire le strategie aziendali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Anche a livello nazionale, l’attenzione per il criterio DNSH sta iniziando a catturare l’interesse dell’autorità preposta al controllo dei mercati finanziari e dei suoi attori la CONSOB. Quest’ultima, infatti, in data 11 febbraio 2025, ha pubblicato il richiamo n.1/25 per sollecitare i gestori dei fondi di investimento al rispetto dei nuovi obblighi, di matrice eurounitaria, di finanza sostenibile. Un’attenzione particolare viene riservata al “Do No Significant Harm” poiché la CONSOB prescrive che esso debba essere analizzato secondo le normative europee. In aggiunta, per gli investimenti sostenibili richiede una serie di informazioni non solo sui fattori di sostenibilità obbligatoria e facoltativa, ma anche che il bond offerto rispetti i principi guida OCSE per la salvaguardia dell’ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> U. Barelli, La rivoluzione ignorata del principio DNSH, in <em>Rivista Giuridica dell’Ambiente online</em>, 2025<em>. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Questo potrebbe generare una serie di criticità poiché l’articolo 5, del regolamento UE n.241/2021 ribadisce che i fondi europei sono destinati solo a misure, contenute nei piani nazionali di ripresa e resilienza, che rispettino il principio di non arrecare un danno significativo.  La valutazione di conformità deve basarsi sui criteri previsti dall’articolo 17 del “Regolamento tassonomia”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Il contenuto delle schede tecniche prevede: I) codice NACE, se sussiste, delle misure previste nel PNRR; II) campo di applicazione; III) principio guida per cui risulta fondamentale effettuare la valutazione a doppio stadio; IV) vincoli DNSH; V) una motivazione attinente all’ingerenza della misura nel “Regolamento Tassonomia”; VI) normativa di riferimento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> Le <em>checklist</em> totali previste nella guida operativa 2021, sono:  Scheda 1 &#8211; Costruzione di nuovi edifici; Scheda 2 &#8211; Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali; Scheda 3 &#8211; Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche; Scheda 4 &#8211; Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario; Scheda 5 &#8211; Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici; Scheda 6 &#8211; Servizi informatici di hosting e cloud; Scheda 7 &#8211; Acquisto servizi per fiere e mostre; Scheda 8 &#8211; Data center; Scheda 9 &#8211; Acquisto di veicoli; Scheda 10 &#8211; Trasporto per acque interne e marittimo; Scheda 11 &#8211; Produzione di biometano; Scheda 12 &#8211; Produzione elettricità da pannelli solari; Scheda 13 &#8211; Produzione di elettricità da energia eolica; Scheda 14 &#8211; Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi; Scheda 15 &#8211; Produzione e stoccaggio di idrogeno in aree industriali dismesse; Scheda 16 &#8211; Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori <em>Hard to abate</em>; Scheda 17 &#8211; Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi; Scheda 18 &#8211; Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica; Scheda 19 &#8211; Imboschimento; Scheda 20 &#8211; Coltivazione di colture perenni e non perenni; Scheda 21 &#8211; Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento; Scheda 22 &#8211; Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri; Scheda 23 &#8211; Infrastrutture per il trasporto ferroviario; Scheda 24 &#8211; Realizzazione impianti trattamento acque reflue.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> L’allegato VI del regolamento Ue n. 241/2021, prevede, per una serie di investimenti appositamente etichettati, due tipologie di coefficiente. Il primo coefficiente riguarda il contributo della misura specifica alla lotta al cambiamento climatico; il secondo coefficiente, invece, si concentra sugli altri obiettivi ambientali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> Allegato alla circolare n. 32/2021, recante “<em>Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente</em>”<em>.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> <em>https://www.italiadomani.gov.it/.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> La circolare è consultabile al seguente link: <a href="https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/"><em>https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/</em></a>. Le aree di aggiornamento della guida operativa hanno riguardato: I) l’inclusione di nuove schede tecniche per conformarsi alla nuova normativa ambientale; II) una maggiore conformità dei criteri tecnici a fronte degli <em>orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”</em> ai sensi del regolamento n. 241/2021; III) l’introduzione dei criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque marine e all’economia circolare, compreso lo stoccaggio dei rifiuti; IV) la specificazione degli elementi da inserire all’interno delle <em>checklist</em> per la valutazione DNSH; V) l’individuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM),,  che consentono di assicurare il vincolo DNSH; VI) la previsione di  alcuni criteri ermeneutici volti a risolvere talune questioni che avevano dato luogo a incertezze applicative.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Le attività escluse sono: I)  attività direttamente connesse ai combustibili fossili; II)  attività nell&#8217;ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;</span><br />
<span style="font-size: 16px;">III)  attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; IV) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un&#8217;elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all&#8217;ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> Art. 38, comma 6 lettera d decreto-legge n. 19/2024.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> La dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene generata direttamente dalla piattaforma informatica “transizione 5.0” in base ai dati inseriti dall’impresa stessa in sede di compilazione delle schede di autovalutazione. L’operatore è tenuto a selezionare le schede di autovalutazione pertinenti al progetto che intende realizzare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Il D.P.R. n. 445/2000 prevede due tipologie di sanzioni: una amministrativa, disciplinata dall’articolo 75, che porta alla decadenza dei benefici conseguiti per il tramite della dichiarazione sostitutiva non veritiera; una penale normata dall’articolo 76 per le ipotesi di dichiarazione mendace o non veritiera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 343/2023, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> Articolo 11 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Tale argomento verrà analizzato nel dettaglio nel paragrafo quattro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> La Corte dei conti, per supportare le amministrazioni in tale compito, indica quattro tipologie di intervento: I)  descrivere in modo più puntuale ed organico, all’interno del SiGeCo o della manualistica specifica dedicata, le procedure atte a verificare il rispetto del principio DNSH; II) predisporre un apposito documento che regolamenti i casi di conflitto d’interesse con la manualistica specifica delle procedure e della strumentazione operativa volte a prevenire, individuare e contrastare casi di frode, conflitto d’interessi e corruzione; III) predisporre e formalizzare la Relazione della valutazione del rischio frode e delle misure per la  prevenzione, individuazione e contrasto delle condotte illecite; IV) implementare adeguate procedure volte a prevenire e individuare i casi di doppio finanziamento idonei a compromettere la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare del 19 settembre 2025 n. 22.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> S. Lazzari,<em> La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”</em>, in <em>Rivista Quadrimestrale Diritto dell’ambiente,</em> 2021, 1, pp. 217-218.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> M. Del Signore,<em> Il principio DNSH</em>,<em> cit.</em>, pp. 86-87.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> F. Spera, <em>Da valutazione “non arrecare un danno significativo” a “principio DNSH”: la codificazione di un nuovo principio europeo e l’impatto trasversale rivolto al futuro,</em> in <em>AISIDUE, </em>2022, 32, pp.739-757. Tale problematica presenta delle ricadute anche all’interno della nostra giurisprudenza. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6966/2024, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>.).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Da ultimo, le FAQ del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica vertenti sul DNSH lo qualificano come “principio”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> R. Alexy, <em>A Theory of Costitutional Rights</em>, Oxford, 2002, p. 59 ss.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> A sostegno di quanto affermato, il considerando numero 3 del regolamento UE n. 852/2020 ribadisce che: “<em>Il presente regolamento rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050</em>”<em>.  </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Fra i più critici sull’argomento: A. Bartolini, <em>Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH, </em>in <em>Federalismi.it</em>, 2024, 15, pp. 55-57; A. Farì, Intervento durante la <em>Tavola rotonda Green deal europeo e DNSH,</em> Atti del Convegno, Perugia, 12-13 aprile 2024.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> M. Monteduro, Intervento durante la<em> Tavola rotonda Green deal europeo e DNSH,</em> Atti del Convegno, Perugia, 12-13 aprile 2024 a cura dell’Università per Stranieri di Perugia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> A sostegno di quanto ribadito, il considerando numero 16 del regolamento UE n. 852 2020 afferma che il principio DNSH “<em>Potrebbe anche fungere da base per altre misure economiche e normative. Requisiti giuridici uniformi volti a stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, sono necessari come riferimento per il futuro diritto dell’Unione inteso ad agevolare lo spostamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> G. Delle Cave, <em>Sui principi del do no signficant harm e della neutralità climatica: alcune riflessioni a margine del Green Deal europeo</em><strong>, in </strong><em>Giustiziainsieme,</em> 2025. Una critica verso tale inquadramento è effettuata da I. Costanzo, <em>La valutazione di conformità al principio “Do No Significant Harm” (DNSH)</em>, in <em>Giornale diritto Amministrativo</em>, 2023, 5, pp. 676-677 ss, L’autore afferma che “<em>A differenza, del principio di integrazione, il DNSH appare decisamente più rigido: esso mira a garantire un livello minimo e inderogabile di protezione ambientale, indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla sua rilevanza economica o sociale</em>”<em>.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> B. Cavallo, <em>Teoria e prassi della pubblica organizzazione,</em> 2005, Milano pp. 67 ss.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> Il <em>Global Pact Environment</em> è un progetto internazionale di recepimento dei principi fondamentali della materia ambientale. La sua redazione è avvenuta nel 2017 da parte di un gruppo di esperti presieduti da Laurent Fabius. Nel maggio del 2018, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione A/72 l.51, ha aperto le negoziazioni per recepire tale patto. La negoziazione è ancora in corso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> M.Prieur, R, <em>Le nouveau principe de non-régression en droit de l’environnement</em>, in M. Prieur &#8211; G. Sozzo (a cura di), <em>La non-régression en droit de l’environnement,</em> Brussels, 2012, pp. 259 ss.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> L.Colella <em>Il “principio di non regressione ambientale” al centro del Global Pact Environemt. Il contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato, </em>in <em>Rivisita DGA,</em> 2019, 2, pp. 3-4.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> M. Monteduro, <em>Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale, </em>in<em> Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente</em>,<em> ,</em>2021,2, pp. 14-15.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> R. Rota,<em> Riflessioni sul principio “Do Not Significant Harm” per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale</em>, in <em>Astrid rassegna, </em>2021,10, pp. 6 ss.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> L. Salvemini, <em>Il nuovo diritto dell’ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa</em>, Torino, 2022, pp.108-109.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> F. De Leonardis, <em>Lo Stato Ecologico, </em>Torino, 2023, pp.258-259.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> A.S. Bruno, <em>Il PNRR e il principio Do Not Significant Harm (DNHS) davanti alle sfide territoriali,</em> in <em>Federalismi.it</em>,2022,8, pp.9-10.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> Sul punto si richiama Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza n. 6966/2024 in <a href="http://www.giustizia-amminsitrativa.it/">www.giustizia-amminsitrativa.it</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> P.Dell’Anno, <em>Il contributo dei giudici amministrativi alla ricostruzione teorica di alcuni istituti di tutela ambientale,</em> in <em>Federalismi.it,</em>2026,5, pp.53-54 L. Salvemini, <em>Il nuovo diritto dell&#8217;ambiente tra recenti principi e giurisprudenza</em> creativa, Torino 2022, pp.5-7</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Nell’anno finanziario 2023, l’importo totale di Capex è aumentato del 34% raggiungendo il volume totale di duecentocinquanta miliardi di euro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[47]</a> Le soluzioni presentate dalla Commissione europea, nella prospettiva del criterio DNSH, riguardano: I) l’eliminazione delle sovrapposizioni normative e un ripensamento del coordinamento fra criterio DNSH e altri strumenti di tutela ambientale; II) la riduzione di requisiti eccessivamente onerosi; III) il miglioramento della coerenza degli obiettivi tassonomici affinché non ci crei alcun ostacolo alla transizione verde.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[48]</a> C.S. Riso, <em>Pratiche di intelligenza artificiale vietate: natura giuridica e valore probabilistico di danno significativo, </em>in <a href="http://www.altalex.it/"><em>www.altalex.it</em></a><em>., </em>marzo 2025.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[49]</a> Sul tema si vedano: M. Del Signore, A. Marra, M. Ramajoli, La <em>riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell’ambiente</em>, in <em>Rivista Giuridica dell’Ambiente</em>, n. 1, 2022, pp. 9 ss.; A. d’ Aloia, <em>L’art. 9 e la prospettiva intergenerazionale</em>, in<em> Passaggi costituzionali</em>, n. 2, 2022, pp. 26 ss.; R. Bifulco, P<em>rimissime riflessioni intorno alla l. cost. n. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente,</em> in<em> Federalismi.it</em>, n. 1, 2022; F. Fracchia, <em>L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in «negativo»</em>, in <em>Diritto dell’economia</em>, n. 1, 2022, pp. 15 ss.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[50]</a> U. Barelli, <em>L’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» </em>(<em>cd. principio DNSH): problemi e prospettive, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, </em>2024, 2, pp.66-68.</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-do-no-significant-harm-motore-dello-sviluppo-del-green-deal-europeo/">Il Do No Significant Harm: motore dello sviluppo del Green Deal europeo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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