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	<title>Andrea Pinto Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le utilities  tra regolazione, concorrenza e obblighi di separazione societaria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-utilities-tra-regolazione-concorrenza-e-obblighi-di-separazione-societaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:10 +0000</pubDate>
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<p>ABSTRACT : Prendendo spunto da alcune recenti pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di obbligo di separazione societaria imposto dall’art.8 ,comma 2 bis e della L.287/90 alle società di pubblico servizio qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli riservati, viene prospettata la necessità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-utilities-tra-regolazione-concorrenza-e-obblighi-di-separazione-societaria/">Le &lt;i&gt;utilities&lt;/i&gt;  tra regolazione, concorrenza e obblighi di separazione societaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-utilities-tra-regolazione-concorrenza-e-obblighi-di-separazione-societaria/">Le &lt;i&gt;utilities&lt;/i&gt;  tra regolazione, concorrenza e obblighi di separazione societaria</a></p>
<p align=justify>
<I>ABSTRACT </I>: Prendendo spunto da alcune recenti pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia  di obbligo  di separazione societaria imposto dall’art.8 ,comma 2 bis e della L.287/90 alle società di pubblico servizio qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli riservati,  viene prospettata la necessità di porre mano ad una sua modifica che consenta alle suddette società di gestire tali attività anche mediante l’istituto  dei cosiddetti <i>patrimoni destinati ad uno specifico affare</i> previsto e disciplinato dall’art.2447 bis c.c.  e ss . Il ricorso a  tale  istituto alternativo  consentirebbe alle società interessate, soprattutto nei casi in cui l’attività da separare è di modesta entità, di ovviare ai costi di costituzione di una società ad hoc  e di rispettare  le finalita della norma antitrust  rivelandosi nel contempo maggiormente rispondente ai principi di proporzionalità ed adeguatezza proprio del diritto comunitario. In tal senso si potrebbe anche prevedere una soglia dimensionale  dell’attività al di sopra della quale scatta l’obbligo di  costituire una società separata  mentre per le attività sotto soglia  si potrebbe ricorrere al più duttile strumento  del  patrimonio destinato ad uno specifico affare proprio per consentire alle società di continuare a gestire un’attività in regime di separazione contabile e funzionale che garantirebbe parimenti dai  rischi di leveraging e sussidi incrociati con le attività riservate.</p>
<p>
1. La sempre maggiore incidenza che le norme in materia di regolazione e concorrenza hanno sui processi di adeguamento dei modelli organizzativi e gestionali delle <i>utilities </i>che fanno parte di gruppi verticalmente integrati, impone di valutare se sussistono strumenti e rimedi offerti dal nostro ordinamento interno in grado di garantire le sempre più stringenti e esigenze di neutralità nell’erogazione dei servizi di interesse economico generale  e nella gestione delle infrastrutture energetiche unitamente alla correlativa necessità di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera  a tutela della concorrenza.  Il problema si pone con particolare riferimento  all’obbligo di separazione societaria previsto dall’art.8, comma 2 bis, della L.287/90 . Com’è noto, tale articolo, al comma 2, esonera dall’applicazione della normativa antitrust le <i>“imprese che,per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale  ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici copmpiti loro affidati”</i>;  tuttavia, precisa il successivo comma 2bis, <i>“le imprese di cui al comma 2,qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2,operano mediante società separate”</i>  con conseguente obbligo di preventiva comunicazione all’Autorità (comma 2ter).</p>
<p>2. I limiti di un’applicazione <i>indifferenziata</i>  di tale obbligo sono emersi, in tutta la loro ampiezza,  considerando gli esiti di alcune recenti istruttorie promosse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e conclusesi in un caso [1] con l’impegno,tra gli altri,da parte della società indagata per abuso di posizione dominante, a gestire l’attività  diversa  a mezzo società separata;  e,  nell’altro[2], con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’accertata inottemperanza, da parte di alcune <i>utilities</i> ,<i> </i>all’obbligo di gestione, a mezzo società separata, delle attività di teleriscaldamento e gestione calore ritenute non  qualificabili come servizio pubblico. Senza entrare nel merito delle decisioni assunte dall’Autorità ,quello che, in questa sede ,si vuole  esaminare è se il modello gestionale per società separata costituisca necessariamente l’unica soluzione applicabile alle società di pubblico servizio  ogni qualvolta si dovessero trovare  nella condizione di dover  gestire attività  in mercati diversi e concorrenziali .<br />
Finora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in ciò sicuramente vincolata dal precetto normativo che non lascia spazio ad intepretazioni <i>adeguatrici</i>, non sembra essersi fatta  sufficientemente carico delle implicazioni che un’applicazione <i>esasperata </i>della norma in  questione  rischia di generare. <br />
 In particolare l’Autorità non sembra aver tenuto in adeguata considerazione la <i>dimensione economica</i> dell’attività oggetto di separazione societaria &#8211; che, in taluni casi , può rivelarsi  essere assolutamente marginale rispetto alle attività  <i>core </i> dell’impresa[3] &#8211;  e , quindi, della <i>proporzionalità </i>del rimedio imposto rispetto al fine di impedire, soprattutto nel settore dei pubblici servizi , “<i>azioni di leveranging</i>”[4] .  L’applicazione del citato disposto normativo, alla luce della concreta esperienza, rischia ,invece, di generare effetti perversi nel senso di indurre le imprese o ad ottemperare,formalmente, ai desiderata dell’Autorità rinunciando, poi , di fatto, a svolgere l’<i>attività diversa  </i>ovvero  a dismetterla del tutto, loro malgrado,in considerazione degli eccessivi costi cui andrebbero incontro se dovessero continuarla a gestire con una società appositamente costituita. <br />
Effetto, questo, sicuramente <i>ultroneo</i> rispetto alle finalità proprie  della norma  in questione  che non può non sollevare perplessità e riserve. La stessa dottrina,peraltro, aveva già avuto modo di sottolineare  una certa inadeguatezza  del comma 2bis  a risolvere “situazioni di confine”[5]  evidenziando, nel contempo, i notevoli problemi operativi che un’applicazione generalizzata del comma 2bis  rischia di creare con discipline settoriali il più delle volte di derivazione  comunitaria che si limitano a prevedere obblighi di separazione “non necessariamente coincidenti con quelle considerate dal co. 2-bis”. [6]Considerazioni quanto mai  attuali  che chiamano direttamente in causa il diverso modello gestionale di <i>unbundling contabile e funzionale</i> privilegiato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera n.11 del 18 gennaio 2007 (in  attuazione delle Direttive 2003/54/CE  e 2003/55/CE , recepite con L. 125/2007) al quale  le <i>utilities </i>energetiche  si stanno gradualmente uniformando. Modello che, sotto il profilo regolatorio, è finalizzato  a “<i>garantire la terzietà e l’indipendenza </i>{delle imprese regolate verticalmente integrate} <i>nella gestione delle sole attività  essenziali per la liberalizzazione  nei settori dell’energia elettrica  e del gas naturale, con particolare riferimento agli interessi degli esercenti che operano contemporaneamente  in attività liberalizzate”</i>  [7], ossia  ad ovviare ai medesimi inconvenienti cui tende  l’art.8,comma 2bis, della L.287/90 sotto il profilo concorrenziale. Ed è proprio l’evidente correlazione tra norma antitrust e disciplina regolatoria,  che impone  di avviare una riflessione  che consenta di prospettare una qualche soluzione  più aderente ,  ma non per questo meno efficace, alle esigenze del mercato e delle imprese consentendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di meglio attendere ai suoi compiti istituzionali  con una strumentazione più adeguata  e consona alla parallela evoluzione dei modelli organizzativi e  di  governance  delle utilities  di natura regolatoria .  </p>
<p>3. In questa ottica  uno strumento particolarmente utile che offre il nostro ordinamento è quello dei <i>patrimoni destinati ad uno specifico affare.[8] </i> Si tratta di un istituto sinora scarsamente o per nulla applicato e che può assurgere a nuova vita proprio in ambito regolatorio &#8211; concorrenziale.<br />
Tale istituto, previsto dagli artt.2447 bis e ss. del codice civile, è stato introdotto dalla legge di riforma del diritto societario  con  l’intento di consentire nuove forme di cooperazione tra imprese e di diversificazione del rischio. Tale norma consente agli <i>amministratori</i> di società per azioni di individuare ed isolare dal patrimonio sociale uno o più <i>assets</i> patrimoniali destinati al conseguimento di <i>specifici affari</i> per un valore che, in ogni caso, non può eccedere il 10% del patrimonio netto della società. <br />
 In relazione al suo oggetto due sono i modelli di patrimonio destinato adottabili : il primo, detto <i>patrimonio  destinato</i> <i>operativo</i>, mira a creare all’interno della società  un autonomo centro d’imputazione giuridica individuando e separando una quota del  patrimonio della società per azioni  da destinare ad uno specifico affare ;  il secondo , detto <i>patrimonio destinato</i> <i>finanziario</i>, mira invece a disciplinare il contratto di finanziamento di uno specifico affare  e di ripartizione dei proventi derivanti dall’affare. <br />
La delibera di costituzione del patrimonio destinato, quale tipico atto di gestione, compete, salvo diversa disposizione dello statuto, all’organo amministrativo e deve essere assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. <br />
Essa deve indicare : a) l’affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare,le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire  e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d)gli eventuali apporti dei terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare; e)la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare,con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare se la società non è già assoggettata  alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali; g) le regole di  rendicontazione dello specifico affare.<br />
Se si accede alla tesi di quanti &#8211; in coerenza con l’intento del legislatore di realizzare una fattispecie <i>“operativamente  equivalente alla costituzione di una società ,col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa”</i>[9] &#8211;  ritengono che per <i>specifico affare</i> si  possa intendere tanto la singola operazione, quanto una serie di operazioni collegate da una finalità unitaria, quanto,infine, un affare abbastanza ampio da potersi identificare nell’<i>attività di un  ramo d’azienda</i>[10] ,  ben si comprende come &#8211; una volta individuati e specificati nella delibera  di costituzione gli <i>asset  patrimoniali,</i> lo<i> </i>specifico affare cui esso è destinato e  i soggetti ad  esso preposti [11] – sarebbe molto più agevole  conferire ai soggetti così individuati ampi poteri di rappresentanza e gestione per la realizzazione dell’affare  salvo le limitazioni espressamente indicate.<br />
 Sebbene nonmancano perplessità sull’applicabilità di detto istituto ad <i>attività continuative</i> che potrebbero essere difficilmente conciliabili con il concetto di <i>realizzazione[12] </i>dell’affare,  quello che, <i>prima facie</i>, rende interessante  il modello gestionale  per <i>patrimoni destinati</i>  è il fatto che esso  &#8211; limitatamente alla modalità di cui al primo comma lett. a)  dell’art.2447 bis c.c. &#8211; rappresenta un’interessante alternativa, non ancora adeguatamente esplorata nelle sue potenzialità , all’obbligo di separazione societaria per le  società che svolgono servizi di interesse economico generale qualora intendono gestire attività in mercati diversi .  </p>
<p>4.  Per conseguire ciò  occorre  porre mano ad  una modifica del comma 2bis il quale dovrebbe prevedere espressamente la possibilità per le imprese interessate  di ricorrere  <i>anche</i> a tale istituto per  gestire <i>separatamente</i> le attività non qualificabili come di interesse economico generale. <br />
Il comma 2 bis  potrebbe,pertanto, essere così modificato : <br />
2-bis . Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in  mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate <i>ovvero mediante patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art.2447 bis  del codice  civile.</i> </p>
<p>In tal senso si potrebbe anche ipotizzare una <i>soglia dimensionale</i> basata essenzialmente sul fatturato dell’attività da separare e in qualche modo coordinata con il limite massimo del 10% del patrimonio netto della società che può essere destinato ad uno specifico affare, sotto la quale la società potrebbe gestire separatamente un’attività diversa ricorrendo alla costituzione di uno o più patrimoni destinati; mentre qualora  il <i>ramo d’attività</i> da separare dovesse superare il suddetto limite  del patrimonio netto diventerebbe obbligatorio adottare la separazione societaria.  In una tale prospettiva  <i>de iure condendo</i>  una norma siffatta un qualche problema  applicativo potrebbe porre nel caso in cui una  società avesse già costituito patrimoni destinati  fino alla concorrenza del del 10% del suo patrimonio netto per cui si troverebbe nell’oggettiva impossibilità di costituirne altri  per poter continuare a gestire un’attività diversa, magari di modesta entità, per ottemperare al riformato art.8 comma 2bis. Si tratterebbe,verosimilmente, di un’ ipotesi abbastanza residuale che,in linea teorica, merita,tuttavia, di essere considerata. In tale eventualità l’impresa, in base a proprie valutazioni di convenienza imprenditoriale,potrebbe decidere di estinguere taluni patrimoni destinati e costituirne un altro per gestire la suddetta attività e rispettare,così, il sopra indicato limite . Solo ove  ciò  non fosse possibile si troverebbe nella necessità di adottare la separazione societaria.  La cennata proposta di modifica, se recepita, avrebbe l’indubbio effetto di mettere a disposizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato uno strumento più duttile ed adeguato a gestire le  separazioni di attività che potremmo definire <i>de minimis</i> senza costringere le società a restringere,ingiustificatamente, il proprio perimetro di attività .  <br />
Sotto tale profilo, inoltre, l’istituto dei <i>patrimoni destinati</i> appare essere, nelle sue linee di  fondo, maggiormente rispondente ai principi di <i>proporzionalità</i> [13] ed adeguatezza previsti dal trattato UE,<i> </i>in  quanto consente  di ottenere, sul piano sostanziale e a tutela della concorrenza, un <i>effetto equivalente</i> [14] a quello di una società ad hoc ovviando agli oneri di costituzione della stessa  evitando qualsiasi sussidio incrociato all’interno della società e tra i segmenti della filiera. <br />
 Infine la  norma  così modificata  assolverebbe ,sia per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che per l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas , ad una funzione latamente <i>nomofilattica </i> in quanto costituirebbe un agevole strumento a disposizione del sistema regolatorio-concorrenziale per risolvere,in modo omogeneo, possibiliproblemi  di adeguamento gestionale ed organizzativo che già oggi si presentano,ad esempio, alle imprese energetiche . Basti pensare, per rimanere al secondo dei casi citati, alle attività di teleriscaldamento e gestione caloresoggette  alla separazione funzionale,sotto il profilo regolatorio, e a quella societaria  sotto il profilo antitrust . <br />
Lungi dalvoler essere esaustive, queste brevi notazioni  vogliono solo  sollecitare una riflessione più ampia ed approfondita sull’argomento  con l’auspicio  che i suoi esiti possano essere forieri di un  intervento legislativo di adeguamento  quanto maiopportuno.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Cfr. Procedimento  A397 Pace Strade/Toscana Gas  in Bollettino AGCM n.41/08  in www.agcm.it <br />
[2] Cfr. Procedimenti SP107-A2A ,SP107B – Aem Distribuzione gas e calore , SP107C – Agam  e SP107D – Azienda Servizi Valtrompia,  pubblicati sul Bollettino AGCM n.49/2008 in www.agcm.it .<br />
[3] Nel Procedimento A397 Pace Strade /Toscana Gas l’attività contestata riguardava la  realizzazione di opere di metanizzazione nelle sole  aree lottizzate ossia un segmento  operativo avente un’incidenza assolutamente marginale sul fatturato della Toscana gas . Tale aspetto era stato, peraltro, adeguatamente evidenziato anche dalla società Italgas nell’audizione del 27 maggio 2008 .<br />
[4]  Marchetti-Ubertazzi: “Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza”, Padova, 2007, Cedam,p.2824.<br />
[5] Ibidem.<br />
[6] Ibidem.<br />
[7] Relazione tecnica relativa alla Deliberazione 18 gennaio 2007 n.11/07, p.3 in www.aeeg.it <br />
[8] Sul tema dei patrimoni destinati si rinvia all’ampia  monografia di  Gennari : “ I patrimoni destinati ad uno specifico affare” Padova, 2005, Cedam<br />
[9] Relazione al Decreto Legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n.366”, in www.notarlex.it;<br />
[10] Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n.119/2006/I “ I patrimoni destinati:aspetti di interesse notarile”, p.9 in www.notariato.it . Diversamente  l’Associazione Desiano Preitebolla il suddetto modello come “un inutile e costoso artificio” rispetto al più collaudato  e vantaggioso meccanismo di creazione di una distinta società controllata totalitariamente e inserita nella catena di controllo di un gruppo, cfr.“Il nuovo diritto delle società” Il Mulino, Bologna 2003 p.60; <br />
[11] ibidem p.10<br />
[12] Cfr. Cian-Trabucchi : “ Commentario breve al codice civile”,Cedam, Padova, 2004, p.2669;<br />
[13] G.Tesauro: “Diritto Comunitario”, Cedam, Padova, 2008,p.112  .<br />
[14] F. Galgano: “Trattato di diritto civile” Cedam, Padova, 2009, III.  p.417.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 28.5.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-utilities-tra-regolazione-concorrenza-e-obblighi-di-separazione-societaria/">Le &lt;i&gt;utilities&lt;/i&gt;  tra regolazione, concorrenza e obblighi di separazione societaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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