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	<title>Andrea Accardo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Appalti sotto soglia nel rispetto del Diritto Comunitario</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 17:36:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-sotto-soglia-nel-rispetto-del-diritto-comunitario/">Appalti sotto soglia nel rispetto del Diritto Comunitario</a></p>
<p>La sentenza in commento offre lo spunto per ritornare su di un argomento assai rilevante in materia di affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: l’individuazione della disciplina alla quale in tali casi le Stazioni appaltanti devono fare riferimento. Ed infatti, si è spesso genericamente sostenuto che le gare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-sotto-soglia-nel-rispetto-del-diritto-comunitario/">Appalti sotto soglia nel rispetto del Diritto Comunitario</a></p>
<p>La sentenza in commento offre lo spunto per ritornare su di un argomento assai rilevante in materia di affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: l’individuazione della disciplina alla quale in tali casi le Stazioni appaltanti devono fare riferimento.<br />
Ed infatti, si è spesso genericamente sostenuto che le gare per l’aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria fossero svincolate dall’obbligo di conformarsi ai principi dettati dalle direttive comunitarie di settore. Tuttavia, tale impostazione non trova riscontro in tali pretesi termini assoluti in giurisprudenza, al punto che proprio il TAR per il Veneto ha ritenuto di chiarire taluni principi generali meritevoli di una analisi in questa sede.<br />
Il Collegio veneto, affrontando proprio tale tematica, ha sancito – correttamente, secondo chi scrive – che in effetti per le procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria, lungi dal potersi considerare “terra di nessuno” in ordine alla disciplina di riferimento, la p.a. deve comunque fare corretta applicazione dei principi fondamentali dettati dalle direttive comunitarie nonché dalla normativa nazionale sulla contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) che, per ciò che concerne segnatamente la fase delle sedute di gara, stabilisce (art. 89) il principio – indipendentemente dal valore dell’appalto – della pubblicità di gara per l’apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti.<br />
In altri termini, le regole dell’evidenza pubblica della procedura di gara &#8211; proprio in quanto poste a presidio dei fondamentali principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento cui la p.a. è sempre chiamata a conformarsi &#8211; devono essere comunque rispettate da ogni pubblica stazione appaltante, senza che possa rilevare a tale fine l’eventuale mancato superamento della soglia comunitaria del valore dell’appalto (con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a procedure di gara ad evidenza pubblica indette da società con i caratteri di organismo di diritto pubblico, anche se per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria).<br />
Anche gli appalti di modesto valore, pertanto, sono inclusi nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, e ciò quantomeno per quanto concerne le regole fondamentali poste a tutela dei principi generali che regolano l’agire della p.a.<br />
Nel dettaglio, poi, il Tribunale regionale del Veneto ha avuto modo di ammonire circa l’assoluta inderogabilità del principio della pubblicità delle operazioni di gara, considerato questo un irrinunciabile strumento di garanzia del rispetto sia dell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di selezione dell’appaltatore, sia dell’interesse dei partecipanti stessi, i quali a mezzo di tale sistema sono posti nella possibilità di assistere alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte nonché all’identificazione del contenuto dei medesimi.<br />
Si noti, da ultimo, che il TAR Veneto, nel riconoscere l’assoluta preponderanza di tale principio, ritenuto necessario al fine di assicurare la massima serietà di ogni procedura pubblica di gara, ha fatto discendere dalla violazione dello stesso la declaratoria di annullamento dell’intera gara e del conseguente esito, e ciò a prescindere da qualsiasi accertamento in concreto dell’effettivo compimento di irregolarità da parte della commissione aggiudicatrice.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2005/5/6572/g">Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4473</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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