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	<title>Ambra Iacuone Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambra Iacuone Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo e l&#8217;esercizio doveroso della funzione amministrativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 18:37:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-non-contestazione-nel-processo-amministrativo-e-lesercizio-doveroso-della-funzione-amministrativa/">Il principio di non contestazione nel processo amministrativo e l&#8217;esercizio doveroso della funzione amministrativa</a></p>
<p>Sommario: 1. L&#8217;oggetto dell&#8217;indagine. 2. L&#8217;evoluzione del principio nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale nel processo civile. 3. La prospettiva che nel processo amministrativo attribuisce al principio di non contestazione la portata di relevatio ab onere probandi. 4. Il principio di non contestazione nel processo amministrativo: il limite della disponibilità dell&#8217;interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-non-contestazione-nel-processo-amministrativo-e-lesercizio-doveroso-della-funzione-amministrativa/">Il principio di non contestazione nel processo amministrativo e l&#8217;esercizio doveroso della funzione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-non-contestazione-nel-processo-amministrativo-e-lesercizio-doveroso-della-funzione-amministrativa/">Il principio di non contestazione nel processo amministrativo e l&#8217;esercizio doveroso della funzione amministrativa</a></p>
<p><em>Sommario: 1. L&#8217;oggetto dell&#8217;indagine. 2. L&#8217;evoluzione del principio nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale nel processo civile. 3. La prospettiva che nel processo amministrativo attribuisce al principio di non contestazione la portata di relevatio ab onere probandi. 4.</em> <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo: il limite della disponibilità dell&#8217;interesse pubblico. 5. I rapporti con il principio acquisitivo e con la discrezionalità tecnica. 6. Non contestazione e comportamento doveroso della pubblica amministrazione.</em></p>
<p><strong>1. L&#8217;oggetto dell&#8217;indagine.</strong><br />
La questione dell&#8217;applicazione nel processo amministrativo del principio di &#8220;non contestazione&#8221; è risalente nel tempo<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, ma solo di recente ha trovato una definizione normativa con la previsione contenuta nell&#8217;art. 64, comma 2, c.p.a., ove è disposto che &#8220;<em>salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite</em>&#8220;.<br />
La norma lascia peraltro aperte tutta una serie di importanti questioni interpretative, che hanno impedito che allo stato la portata del principio di &#8220;non contestazione&#8221; nel processo amministrativo possa ritenersi unanimemente condivisa, sia nella prospettiva dell&#8217;onere probatorio in capo alle parti del processo, sia in quella dei poteri nello stesso esercitati dal giudice<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Nell&#8217;approccio a tali questioni è peraltro necessario tenere conto del fatto che il richiamato art. 64, comma 2, c.p.a. corrisponde alla previsione normativa di cui all&#8217;art. 115, comma 1, c.p.c., nonché del fatto che nel processo civile il principio in questione ha trovato un più risalente riconoscimento. Di conseguenza, la riflessione sull&#8217;applicazione della &#8220;non contestazione&#8221; nel processo amministrativo ha inevitabilmente preso le mosse dagli approdi a cui erano giunti gli studiosi del processo civile, dovendosi necessariamente confrontare con le ricostruzioni da questi svolte.<br />
Si pensi in tal senso alla definizione del concetto di &#8220;fatti&#8221; la cui non contestazione può acquisire rilevanza nel processo<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> o all&#8217;individuazione delle modalità comportamentali delle parti dalle quali sia possibile ricavare un atteggiamento di &#8220;non contestazione&#8221;<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> ovvero ancora alla delimitazione del perimetro di applicabilità del principio<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Particolare attenzione è stata quindi dedicata alla &#8220;portata&#8221; della &#8220;non contestazione&#8221;, intesa quale capacità del principio in questione di incidere nell&#8217;ambito dell&#8217;istruzione probatoria del processo amministrativo, con riferimento sia ai poteri ed agli oneri delle parti, sia ai poteri del giudice. In tale prospettiva problematica la dottrina ha dunque indagato, per un verso, sul valore probatorio della &#8220;non contestazione&#8221; e, per altro verso, sui limiti posti al giudice dal medesimo principio in termini sia di esercizio del potere di acquisizione di elementi probatori, sia di considerazione più o meno vincolante dei fatti allegati da una parte e non contestati dall&#8217;altra.<br />
Tutte tali questioni rapidamente passate in rassegna hanno interessato la riflessione sull&#8217;applicazione del principio di &#8220;non contestazione&#8221; innanzitutto nel processo civile e quindi in quello amministrativo. Poste peraltro le significative peculiarità e differenze che caratterizzano tali due ambiti giurisdizionali, appare evidente come la sostenibilità nel processo amministrativo delle tesi elaborate con riferimento al processo civile abbia necessitato e continui a pretendere un puntuale accertamento.<br />
Ebbene, l&#8217;indagine che si intende svolgere si colloca in tale prospettiva di confronto tra processo civile e processo amministrativo, nella quale si muoverà dalle acquisizioni in tema di &#8220;non contestazione&#8221; sul primo per valutarle alla luce delle peculiarità del secondo. Tale indagine dovrà essere condotta a partire dalla differente posizione in cui in quest&#8217;ultimo si trovano le parti della controversia, pubblica amministrazione e privato cittadino: la prima, collocata tradizionalmente in una posizione di maggiore forza, il cui agire processuale sconta però il limite &#8211; <em>rectius </em>la condizione &#8211; del vincolo di legge rispetto alla cura dell&#8217;interesse pubblico, ossia di un interesse di cui, almeno secondo la teorica tradizionale, non può disporre; il secondo, che subisce necessariamente la appena ricordata asimmetria di partenza, la quale tende però oggi ad essere riequilibrata non solo sostanzialmente, in ragione del riconosciuto diritto ad una tutela piena degli interessi che si oppongono al potere illegittimamente esercitato, ma anche processualmente, alla luce dei poteri acquisitivi attribuiti al giudice amministrativo.<br />
Si proverà allora a verificare come il principio di &#8220;non contestazione&#8221; intercetti tale rilevante &#8220;asimmetria&#8221; caratterizzante il processo amministrativo. La riflessione, lo si dichiara fin da subito, sarà peraltro svolta in una precisa prospettiva, ossia quella della doverosità dell&#8217;azione amministrativa, la cui portata si cercherà di estendere dall&#8217;ambito procedimentale a quello processuale<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p><strong>2. L&#8217;evoluzione del principio nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale nel processo civile.</strong><br />
Il principio di non contestazione<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> è oggi espressamente enunciato nel Codice di procedura civile all&#8217;art. 115, comma 1<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, ove si legge che &#8220;<em>salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita</em><a title="" href="#_ftn9">[9]</a>&#8220;.<br />
Lo stesso, peraltro, ha trovato una molto più risalente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, a partire dalla riforma organica del processo del lavoro<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale il convenuto deve, tra l&#8217;altro, &#8220;<em>prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall&#8217;attore a fondamento della domanda</em>&#8220;, e poi nuovamente in seguito alla riforma del 1990<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, che esplicita anche per il processo ordinario di cognizione l&#8217;onere del convenuto di &#8220;<em>prendere posizione sui fatti posti dall&#8217;attore a fondamento della propria domanda</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Con la medesima riforma, tanto nel rito del lavoro (cfr. art. 423 c.p.c.) quanto nel processo ordinario (art. 186 <em>bis</em> c.p.c.), il legislatore attribuisce poi rilevanza alla &#8220;non contestazione&#8221; anche con riferimento alla pretesa di pagamento di una somma, prevedendo la possibilità della pronuncia di un&#8217;ordinanza anticipatoria di pagamento di somme non contestate.<br />
Occorre al riguardo sottolineare come il cosiddetto principio di non contestazione sia stato, oggettivamente, rivoluzionario nel processo civile italiano, ancorato ai discutibili principi della irrilevanza della contumacia e del silenzio rispetto alle allegazioni della controparte, spingendo la più avveduta dottrina a teorizzare per prima l&#8217;esistenza del principio quale &#8220;autentica tecnica di giudizio<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>&#8220;. In particolare, sia il codice di rito del 1940 che quello del 1865 riconoscevano alla parte la piena libertà di partecipare (o non partecipare) al giudizio, senza far derivare dalla contumacia alcun trattamento sanzionatorio o alcun esonero dall&#8217;onere della prova. Al contempo, nonostante nessuno dei due codici di rito disciplinasse la diversa ipotesi del convenuto che partecipasse al processo,        ma non contestasse i fatti allegati da controparte, dottrina e giurisprudenza hanno sempre escluso l&#8217;esistenza di un onere di contestazione, con conseguente irrilevanza del silenzio della parte costituita<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
In tal modo la tradizione processuale italiana si è radicalmente differenziata sia dai precedenti romanistici<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, sia da diverse esperienze contemporanee, come quella tedesca, che attribuiscono espressamente alla contumacia la valenza di <em>ficta confessio</em>.<br />
In ordine alla portata e all&#8217;applicazione del principio di non contestazione, un importante approdo è costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 23 gennaio 2002, n. 761, che ha sancito, seppur in un <em>obiter dictum</em><a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, la portata della non contestazione quale principio generale dell&#8217;ordinamento<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. In particolare, almeno a partire da tale pronuncia, è ormai acquisito nella dottrina e nella giurisprudenza processualcivilistiche: (i) che <a>la non contestazione di un fatto comporta una <em>relevatio ab onere probandi</em>, senza alcun vincolo del giudice in ordine all&#8217;accertamento del fatto stesso</a><a title="" href="#_ftn18">[18]</a>; (ii) che la non contestazione di un fatto è rilevante per il giudice sia rispetto all&#8217;ammissione dei mezzi di prova, essendo irrilevanti o comunque superflui i mezzi di prova diretti a dimostrare la verità di un fatto non contestato (espunzione del fatto non contestato dal <em>thema probandum</em>)<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, sia al momento della decisione, posto che il giudice deve in tale sede considerare il fatto, non provato (né nella sua verità né nella sua non verità) e non contestato dalle parti, come vero, indipendentemente dall&#8217;applicazione delle regole sull&#8217;onere della prova (<em>relevatio ab onere probandi</em>); (iii) che la non contestazione di un fatto non esclude però il potere di accertamento del giudice, ove la verità o non verità dello stesso risultino comunque dall&#8217;istruttoria svolta<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
In sostanza, il principio opera quale regola di giudizio con funzione semplificatoria<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, espressione del principio di economia processuale, per cui la non contestazione di un fatto (affermato dall&#8217;avversario) comporta una <em>relevatio ab onere probandi</em>, senza alcun vincolo del giudice in ordine all&#8217;accertamento del fatto stesso, che viene pertanto posto a base della decisione.<br />
Qualche ulteriore precisazione, sulla scorta di quanto osservato in dottrina, si ritiene necessaria in merito all&#8217;effettiva portata della &#8220;non contestazione&#8221;. Innanzitutto, è evidente che la parte non ha l&#8217;onere di contestare che fatti a sé riferibili o comunque noti alla medesima perché caduti sotto la sua diretta percezione, non potendo operare il medesimo principio per fatti di terzi o comunque ad essa ignoti, con la conseguenza che la dichiarazione di non conoscere determinati fatti produce gli effetti di una contestazione<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Peraltro, si è precisato che il fatto si intende &#8220;non contestato&#8221; tanto nelle ipotesi in cui la parte non prenda posizione sullo stesso, quanto nelle ipotesi in cui vi sia una contestazione generica o l&#8217;adozione di difese incompatibili<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, nonché che l&#8217;onere di specifica contestazione è proporzionato alla specificità delle allegazioni in fatto, non potendo produrre effetti la non contestazione di circostanze di fatto genericamente allegate<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Dal punto di vista più strettamente processuale, si è affermato che è ammessa la contestazione tardiva di un fatto, fino a quando sia consentito alle parti nel processo di svolgere ulteriori allegazioni in fatto<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, nonché che la non contestazione non avrebbe effetti in giudizi relativi a diritti non disponibili dalle parti<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, e, per quanto detto, nei giudizi contumaciali<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.</p>
<p><strong>3. La prospettiva che nel processo amministrativo attribuisce al principio di non contestazione la portata di <em>relevatio ab onere probandi</em>.</strong><br />
Tanto osservato, si comprende agevolmente come l&#8217;applicazione al processo amministrativo delle acquisizioni maturate in tema di &#8220;non contestazione&#8221; nel processo civile non possa che passare attraverso un attento vaglio da parte dell&#8217;interprete, in ragione, come detto, delle peculiarità proprie del giudizio amministrativo rispetto a quello civile<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
Ed appare altresì evidente come tale vaglio sia stato condizionato dall&#8217;evoluzione delle tutele<a title="" href="#_ftn29">[29]</a> garantite dal nostro ordinamento al privato nei confronti dell&#8217;azione autoritativa delle pubbliche amministrazioni, sia con riguardo alle tipologie di azioni esperibili dinanzi al giudice amministrativo, sia con più stretto riguardo agli strumenti processuali e segnatamente ai mezzi di prova utilizzabili dinanzi a detto giudice.<br />
È infatti evidente che se la questione fondamentale dell&#8217;applicabilità e della portata del principio in questione riguarda sostanzialmente le conseguenze che si attribuiscono all&#8217;inerzia di una parte che non contesta i fatti addotti in giudizio dall&#8217;altra, tale questione non può che essere inquadrata &#8211; e dunque non può che trovare soluzione &#8211; tenendo conto dell&#8217;intero impianto del processo amministrativo e conseguentemente dei poteri attribuiti nello stesso sia alle parti, sia al giudice.<br />
Nella specie, si tratta dunque di valutare in che misura nel nostro processo amministrativo i fatti addotti in giudizio da una parte (<em>id est </em>la parte privata) e non oggetto di contestazione da parte dell&#8217;altra (<em>id est </em>l&#8217;amministrazione) possano porsi a fondamento della decisione giurisdizionale<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Muovendo dalle richiamate acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza processualcivilistiche, si tratta innanzitutto di valutare se anche nel processo amministrativo la non contestazione di un fatto comporti una <em>relevatio ab onere probandi</em>, a cui corrisponda l&#8217;assenza di alcun vincolo del giudice in ordine all&#8217;accertamento del fatto stesso.<br />
Tale è peraltro la soluzione a cui approda la dottrina<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> più recente che ha studiato l&#8217;applicazione del principio in questione nel processo amministrativo e che ha escluso la percorribilità delle differenti ricostruzioni<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> che ravvisano nel medesimo principio per un verso una prova legale<a title="" href="#_ftn33">[33]</a> dei fatti non contestati e, per altro verso, un mero argomento di prova<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Da tale ricostruzione prendiamo quindi le mosse, sulla base del rilievo che della stessa si condivide il presupposto di partenza, ossia che non vi possa essere equivalenza tra fatto non contestato e fatto provato ovvero che la non contestazione, lungi dal provare l&#8217;esistenza o l&#8217;inesistenza del medesimo fatto<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, si limita a porsi quale regola finale di giudizio in sostituzione di quella dettata dall&#8217;art. 2697 c.c. E ciò nonostante che alcune recentissime pronunce della giurisprudenza amministrativa valutino il fatto non contestato alla stregua di argomento di prova<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> o di fatto provato<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
Tale condivisa prospettiva consente quindi di affermare che la non contestazione è questione che non interferisce con le regole sull&#8217;onere della prova, posto che il fatto non contestato non entra neanche nel <em>thema probandum</em> e non si porrà mai pertanto in capo al giudice il problema di considerarlo vero o non vero ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c. per l&#8217;ipotesi in cui non sia positivamente accertata la sua verità o non verità<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Nella prospettiva che si sta sondando si ha dunque che il principio in esame, lungi dal determinare una prova legale di fatti che in realtà non sono provati e lungi dal rilevare in termini di argomento di prova, determinerà un &#8220;<em>automatismo processuale</em>&#8220;: il fatto non contestato entra nella sfera decisionale del giudice, che può fondare sullo stesso la decisione della causa, senza il filtro della prova<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
In buona sostanza, l&#8217;esclusione della non contestazione dagli elementi di prova porta peraltro una serie di significative conseguenze, prima fra le quali l&#8217;espunzione del fatto non contestato dal <em>thema probandum</em>: ciò significa che il fatto in questione non sarà oggetto di prova, fermo restando però il potere di accertamento del giudice, ove la verità o non verità dello stesso fatto risultino comunque dall&#8217;istruttoria svolta<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.</p>
<p><strong>4. Il principio di non contestazione nel processo amministrativo: il limite della disponibilità dell&#8217;interesse pubblico.</strong><br />
Si tratta dunque a questo punto di procedere con l&#8217;accertamento della compatibilità della ricostruzione in questione con il processo amministrativo alla luce delle peculiarità dello stesso rispetto a quello civile.<br />
In particolare, si è visto come la dottrina processualcivilistica ritenga, sostanzialmente in modo unanime, che il principio di non contestazione possa operare solo nei giudizi relativi a diritti disponibili e ciò anche in mancanza di una previsione di legge che ne limiti in tal modo l&#8217;efficacia, analogamente a quanto invece previsto espressamente dal legislatore per alcune prove legali (confessione e giuramento)<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Non vi è chi non veda che se detto limite dovesse risultare applicabile anche al processo amministrativo, il principio in questione sarebbe relegato in uno spazio limitatissimo se non addirittura inesistente. Ciò in ragione della tradizionale costruzione che afferma l&#8217;indisponibilità degli interessi in cura alle pubbliche amministrazioni.<br />
A ben vedere, però, il limite della disponibilità dei diritti non sembra connaturato al principio di non contestazione.<br />
La <em>ratio </em>dell&#8217;esclusione dell&#8217;applicazione della non contestazione nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili è la preoccupazione che il giudice resti vincolato dal comportamento delle parti in assenza del potere in capo a queste di disporre della situazione giuridica soggettiva dedotta nel medesimo giudizio. In buona sostanza, si vuole scongiurare la possibilità che le parti ottengano in giudizio un assetto di interessi che è loro sostanzialmente precluso in ragione dell&#8217;indisponibilità della situazione giuridica soggettiva in rilievo<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.<br />
A diverse conclusioni si giunge però quando si riconosca che il principio in questione non esclude né i poteri istruttori officiosi, né la libera valutazione delle risultanze istruttorie, donde l&#8217;assenza di qualsivoglia vincolo in capo all&#8217;organo giudicante a fronte della non contestazione di fatti dedotti in giudizio.<br />
Quanto si va dicendo trova sostegno quando si considerino la confessione ed il giuramento, prove legali che sono escluse in ipotesi di diritti indisponibili, in quanto equivalgono a dichiarazioni di volontà. Diversamente accade per la non contestazione, ove non vi è alcun collegamento con la disponibilità del diritto, posto che la parte attraverso la &#8220;non contestazione&#8221; di un fatto non sta disponendo dell&#8217;esito della lite, più di quanto lo faccia contestandolo e raccontando fatti diversi.<br />
Da quanto rappresentato si ricava che il principio di non contestazione può trovare spazio di applicazione anche in giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili e dunque nel processo amministrativo. Si tratta quindi di verificare se anche in tale ambito il principio in questione possa rilevare in termini di <em>relevatio ab onere probandi</em>, quindi come regola di giudizio con funzione meramente semplificatoria, oppure in capo allo stesso possa riconoscersi eventualmente una diversa portata.</p>
<p><strong>5. I rapporti con il principio acquisitivo e con la discrezionalità tecnica.</strong><br />
Proseguendo nell&#8217;analisi, va rilevato come anche nel processo amministrativo il principio di non contestazione si riferisca alle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa azionata che la parte interessata ha l&#8217;onere di allegare, specificandole in modo dettagliato ed analitico, così che la controparte sia in grado di prendere posizione sulle stesse, ossia di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Stante tale nucleo comune con il processo civile, l&#8217;applicazione del principio in questione porta peraltro a segnalare dei tratti distintivi nel processo amministrativo, ove dunque il rappresentato modello processualcivilistico non è completamente sovrapponibile.<br />
A comprova di quanto si va dicendo è sufficiente soffermarsi su tre questioni, che corrispondono ad altrettante peculiarità del processo amministrativo rispetto a quello civile: (i) l&#8217;insussistenza di un formale onere di contestazione a carico delle parti; (ii) la persistenza del principio acquisitivo accanto a quello dispositivo; (iii) il sindacato sull&#8217;esercizio di discrezionalità tecnica.<br />
La prima questione riguarda il differente modello dell&#8217;istruzione probatoria nel processo civile ordinario<a title="" href="#_ftn44">[44]</a> rispetto alla corrispondente attività nel processo amministrativo, che sconta la tradizionale esigenza di colmare lo squilibrio esistente tra la parte pubblica e quella privata. Ciò comporta che nel processo amministrativo, a differenza di quello civile<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>, non si configura uno specifico onere di contestazione a carico della parte, né tantomeno si pone il problema dell&#8217;assenza di un termine entro cui la parte resistente deve confutare i fatti posti a base del ricorso introduttivo<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
La conseguenza di quanto appena osservato è che la contestazione nel processo amministrativo resta di fatto attuabile fino al termine ultimo per la costituzione del resistente, e quindi all&#8217;udienza di merito. Da ciò si ricava ulteriormente che l&#8217;avvenuta non contestazione potrà quindi ritenersi tale solo a seguito dell&#8217;udienza pubblica, quando la causa viene trattenuta in decisione: fino a quel momento l&#8217;organo giudicante potrà infatti sempre intervenire nell&#8217;istruttoria ordinandone un supplemento.<br />
Ma non solo. Alla ricordata assenza di preclusioni nel processo amministrativo<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> consegue che la parte onerata potrebbe prendere posizione sulle avverse affermazioni, <em>ex</em> art. 64, comma 2, c.p.a., anche direttamente nel giudizio di appello<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>, trattandosi di una mera contestazione<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> (diversa dall&#8217;eccezione che, in quanto comportante l&#8217;allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell&#8217;avversa pretesa, costituirebbe un inammissibile ampliamento del <em>thema probandum</em><a title="" href="#_ftn50">[50]</a>).<br />
Ebbene, tali circostanze condizionano inevitabilmente la portata del principio in questione, depotenziandolo fortemente, nonché gettando ombre sul fatto che lo stesso possa costituire nel processo amministrativo una regola di giudizio con funzione essenzialmente semplificatoria<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Alle medesime conclusioni si giunge anche quando si prenda in considerazione il secondo elemento sopra richiamato, ossia il temperamento del principio dispositivo con quello acquisitivo<a title="" href="#_ftn52">[52]</a> tipico del processo amministrativo.<br />
Come noto, tradizionalmente, la pervasività dei poteri esercitabili d&#8217;ufficio dal giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> è considerata quale strumento necessario per riequilibrare le posizioni asimmetriche delle parti, pubblica e privata, del giudizio<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. In particolare, se da una parte il giudice può disporre d&#8217;ufficio l&#8217;acquisizione di documenti ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del decidere<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>, la giurisprudenza concorda nel ritenere l&#8217;esercizio dei poteri officiosi del giudice possibile solo in caso di oggettiva impossibilità delle parti di adempiere al proprio onere della prova<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>. L&#8217;esercizio dei poteri officiosi del giudice, sebbene resti interdetto in assenza totale di contestazione<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>, è sempre possibile in caso di contestazione non sufficientemente supportata sul piano probatorio per oggettiva impossibilità delle parti di adempiere al proprio onere della prova<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>, depotenziandone gli effetti<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
Anche in tal caso, allora, l&#8217;effetto del principio in termini di economia processuale si rivela piuttosto debole.<br />
Ad ulteriore conferma di quanto si va dicendo, da ultimo si rileva che l&#8217;applicazione del principio trova, addirittura, un limite<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>, in presenza di discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>. Partendo infatti dal presupposto che il metodo scientifico prescelto dall&#8217;amministrazione costituisca il &#8220;fatto&#8221;, mentre la sua concreta applicazione sia qualificabile come valutazione tecnica, ci si scontra con l&#8217;ovvia constatazione che tali opinabili valutazioni sono normalmente demandate dall&#8217;Amministrazione a specifici organi tecnici<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>. Tuttavia, non essendo essi parti del giudizio, non sarà possibile imputare all&#8217;Amministrazione silente alcuna presa di posizione in merito a questioni di ordine strettamente valutativo, le quali non risultano nella disponibilità dell&#8217;Amministrazione (se non riaprendo la fase procedimentale, mediante la riattivazione dell&#8217;organo tecnico che le ha ivi formulate). Da ciò deriva che il giudice non potrà fare ricorso al principio di non contestazione, traendone le conclusioni di cui si è discusso, essendo lo stesso applicabile solo alle mancate contestazioni dei fatti operate, appunto, da soggetti parti (peraltro, costituite) del giudizio<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
Da quanto osservato appare dunque che l&#8217;attribuzione al principio di non contestazione della portata di <em>relevatio ab onere probandi</em>, intesa questa nella dimensione semplificatoria del giudizio, non rilevi nel processo amministrativo alla stessa stregua che nel processo civile.</p>
<p><strong>6. Non contestazione e comportamento doveroso della pubblica amministrazione. </strong><br />
Osservato in una diversa prospettiva, il principio di non contestazione può però assolvere nel processo amministrativo ad un ruolo ulteriore e certamente significativo, ignoto nel processo civile, rilevando quale peculiare strumento per raggiungere l&#8217;equilibrio tra le posizioni delle parti contendenti, pubblica e privata.<br />
Tale prospettiva prevede la valorizzazione del principio in questione in una peculiare (e duplice) dimensione, ossia nella dimensione processuale dei doveri comportamentali delle parti in giudizio, nonché, e soprattutto, in quella più ampia dell&#8217;esercizio doveroso della funzione amministrativa<a title="" href="#_ftn64">[64]</a>.<br />
Nella tradizionale dinamica del processo amministrativo, al privato è consentito censurare l&#8217;esercizio del potere amministrativo mediante la rappresentazione di fatti rilevanti nella controversia, unitamente all&#8217;indicazione delle violazioni perpetrate, supportate da adeguate prove, a garanzia di una tutela piena ed effettiva del proprio interesse<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>. D&#8217;altra parte, in tale dinamica, all&#8217;amministrazione spetta l&#8217;onere di difendersi, cercando di provare la conformità del proprio operato a legge nonché ai principi posti a presidio della correttezza dell&#8217;esercizio del potere.<br />
Si tratta peraltro di una dinamica che vede contrapposte due parti a cui l&#8217;ordinamento garantisce già un confronto in sede procedimentale. È infatti in tale sede che i soggetti pubblici titolari dell&#8217;azione amministrativa valutano le migliori modalità per la tutela dell&#8217;interesse pubblico, senza trascurare però gli interessi privati, che eventualmente dovranno essere sacrificati nella misura più contenuta possibile.<br />
Intesa peraltro l&#8217;azione amministrativa in una dimensione di doverosità, si ha che la norma che a monte assegna a ciascuna amministrazione la cura di uno o più interessi pubblici impone all&#8217;amministrazione di agire a tal fine, consegnando alla stessa lo strumento del potere, utile al fine di superare gli ostacoli determinati dagli interessi dei privati che si oppongano alle scelte di volta in volta assunte dal disegno amministrativo.<br />
E se dunque a tale disegno corrisponde la cura di interessi che, come si è visto, sono considerati indisponibili<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>, resta altresì fermo che la cura di questi ultimi non può prescindere dal rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, che vincolano la pubblica amministrazione nella scelta dei comportamenti e nell&#8217;utilizzo dei mezzi in cui si esplica l&#8217;esercizio della pubblica funzione.<br />
Sul punto non è necessario spendere troppe parole per ricordare come il principio di imparzialità di cui all&#8217;art. 97 Cost. sia innanzitutto declinato nel senso della necessaria garanzia del contraddittorio tra parte pubblica e parte privata a partire dalla sede procedimentale, e dunque nel senso che la pubblica amministrazione, pur restando fermo il dovere di perseguire la finalità pubblica, non può non tenere conto e valutare gli interessi dei privati che intercetta nel suo agire.<br />
Da ciò un preciso dovere in capo all&#8217;amministrazione ad una corretta e completa istruttoria procedimentale, nella quale la parte pubblica deve farsi carico dell&#8217;acquisizione di ogni fatto rilevante al fine della decisione finale, nonché della considerazione di ogni interesse, pubblico e privato, portato nel procedimento.<br />
Quando poi tale approccio sia riportato in sede giudiziale, si ha necessariamente che per la pubblica amministrazione i doveri di lealtà e correttezza in capo ad ogni parte processuale (art. 88 c.p.c.) acquistano particolare forza e pregnanza, perché non attengono solo al civile rapporto con i consociati, ma costituiscono espressa declinazione nel processo del principio di imparzialità.<br />
Il privato che mente in giudizio, si espone, al più, alle conseguenze risarcitorie di cui all&#8217;art. 96 c.p.c. L&#8217;amministrazione che adotta un comportamento processuale non trasparente, o arriva perfino a contestare fatti ritenuti veri, viola il principio di imparzialità.<br />
L&#8217;imparzialità costituisce dunque il precipitato fondamentale della doverosità dell&#8217;azione amministrativa, nell&#8217;ambito della quale deve essere ricompreso anche il contegno processuale dell&#8217;amministrazione.<br />
In tale scenario il principio di non contestazione assume una portata &#8220;rafforzata&#8221; per la pubblica amministrazione (sia in relazione alla necessaria completezza dell&#8217;istruttoria, sia in relazione al dovere rafforzato di collaborazione nel processo). Da ciò è possibile affermare che quando la non contestazione proviene dall&#8217;amministrazione è più rilevante rispetto a quando la stessa provenga dal privato.<br />
Tale portata rafforzata impone dunque all&#8217;amministrazione il dovere di prendere posizione sui fatti allegati, naturalmente ove gli stessi siano conosciuti, nonché il dovere di valutare detti fatti, eventualmente, ai fini di un nuovo esercizio del potere amministrativo, senza scaricare sul giudice la tutela dell&#8217;interesse pubblico.<br />
In tale prospettiva può considerarsi quanto osservato in giurisprudenza circa il fatto che «<em>è onere della pubblica amministrazione rappresentare in concreto ed in un tempo ragionevole le circostanze di fatto ostative che rendono operante l&#8217;effetto preclusivo alla soddisfazione dell&#8217;interesse pretensivo</em><a title="" href="#_ftn67">[67]</a>», espressamente contestando (o non contestando) quanto <em>ex adverso</em> affermato.<br />
È dunque nella doverosità amministrativa che si esplica in giudizio, ossia nella sede ultima ove l&#8217;amministrazione tutela l&#8217;interesse pubblico dei consociati e nel momento in cui è massimo il conflitto tra interesse del singolo consociato e (affermato) interesse pubblico<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>, che il principio di non contestazione trova la sua peculiare portata nel processo amministrativo.<br />
Definita l&#8217;applicabilità del principio anche in caso di diritti indisponibili<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>, la questione assurge a problema sostanziale: la corretta tutela dell&#8217;interesse pubblico, mediante l&#8217;esercizio del potere, passa anche attraverso il contegno processuale della pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>.<br />
È stato osservato in dottrina<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>, infatti, che l&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione in giudizio che si sostanzi nella mancata contestazione delle allegazioni del privato, rischia di snaturare il giudizio amministrativo, che finisce per occuparsi del solo interesse privato dimenticando quello pubblico<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>.<br />
Risulta allora chiaro che l&#8217;applicazione della regola della non contestazione alla pubblica amministrazione, quale parte processuale, debba essere messa in relazione con l&#8217;onere di perseguire l&#8217;interesse pubblico, che permea costantemente l&#8217;agire dell&#8217;amministrazione. Qui risiede allora la vera peculiarità di un principio, nato nel processo civile e calato, <em>sic et simpliciter</em>, nel processo amministrativo: la parte pubblica, a differenza della parte privata, non persegue un interesse, appunto, di parte, ma è spinta dalla necessità di perseguire l&#8217;interesse pubblico. Tale interesse è costretto a travestirsi, nella dinamica processuale, da interesse di parte, ma ha, a differenza di quest&#8217;ultimo, un sostrato sostanziale irrinunciabile, costituito dai bisogni della collettività che la PA rappresenta (anche) in giudizio.<br />
Quanto si è appena detto ha un&#8217;immediata ed evidente conseguenza: a differenza della parte privata, l&#8217;amministrazione non è libera di contestare quanto <em>ex adverso</em> affermato, a meno che non corrisponda al vero, rispondendo in tal modo all&#8217;interesse pubblico tutelato. È evidente, infatti, che l&#8217;amministrazione sconta la dicotomia dei due piani &#8211; sostanziale e processuale &#8211; su cui si trova a tutelare gli interessi di cui è portatrice a causa della sindacabilità del proprio comportamento di fronte ai consociati.<br />
A ben vedere, a differenza di quanto accade normalmente per quella privata, la parte processuale pubblica non si trova di fronte ad una scelta circa la propria strategia processuale, ma è sempre tenuta alla condotta processuale più idonea alla tutela dell&#8217;interesse pubblico.<br />
La mancata contestazione di un fatto affermato dall&#8217;avversario, allora, lungi dall&#8217;atteggiarsi nei confronti dell&#8217;amministrazione come un mero accadimento processuale, costituisce in ultima istanza uno scorretto esercizio del potere, seppure in sede processuale, attribuito dalla legge per il perseguimento del pubblico interesse. In altre parole, si potrebbe configurare un &#8220;silenzio processuale&#8221;, del quale l&#8217;amministrazione è chiamata a rendere conto alla collettività. Del resto, come è stato evidenziato in dottrina<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>, se l&#8217;onere di contestazione riguarda solo i fatti che la parte è tenuta ragionevolmente a conoscere, l&#8217;amministrazione che dichiari di non conoscere un fatto, rilevante per l&#8217;adozione del provvedimento, starebbe implicitamente ammettendo un difetto di istruttoria procedimentale (ammesso che ciò costituisca, in concreto, una non contestazione).<br />
A ben vedere, la tematica rientra, allora, nel più ampio dibattito relativo alla razionalità della decisione amministrativa<a title="" href="#_ftn74">[74]</a>. Al decisore pubblico si chiede, infatti, oltre che naturalmente il formale rispetto delle regole procedimentali e processuali che regolano il suo agire, a pena di invalidità della propria decisione, anche un <em>quid pluris</em>, in termini di capacità previsionale e delle conseguenze a lungo termine della decisione stessa<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>. Il contegno processuale tenuto dalla PA in tema contestazione delle altrui allegazioni deve necessariamente contenere in sé, pertanto, l&#8217;attenta ponderazione degli effetti non solo sull&#8217;<em>iter</em> processuale quanto piuttosto sull&#8217;utilità rispetto al concreto interesse collettivo tutelato nel giudizio.<br />
Non si ritiene casuale, allora, la scelta della recente dottrina che ha approfondito il fenomeno della non contestazione nel processo amministrativo di definirlo, in maniera eloquente, &#8220;un falso sintomo&#8221; del processo di parti<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>, posto che l&#8217;applicazione di quella che nel processo civile può essere considerata una mera regola di giudizio con funzione semplificatoria, non fa altro che portare alla luce le inevitabili differenze intercorrenti tra le parti del giudizio amministrativo.<br />
La tematica dell&#8217;indisponibilità del potere da parte della pubblica amministrazione intercetta allora il principio di non contestazione non nel senso, nel quale la dottrina ha in passato indagato, della sua compatibilità con il processo amministrativo, ma piuttosto del dovere di agire razionale dell&#8217;amministrazione che, in quanto tutrice dell&#8217;interesse pubblico, del quale non può liberamente disporre, deve, se possibile ancor più diligentemente della parte privata, rispettare le regole di lealtà processuale, quale la (specifica) contestazione, pena la sindacabilità da parte della collettività del proprio (scorretto) comportamento, seppur tenuto in sede processuale.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Cfr. a titolo esemplificativo, Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2247, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2008, 5, I, 1416; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 454, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1578, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2010, 3, 989, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 330, ivi, 5, I, 1416, tutti citati da GAFFURI F., <em>Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, n. 7/2013, p. 749 ss., il quale sottolinea che la citata giurisprudenza già riteneva tale principio, ormai generalmente riconosciuto nel processo civile, pienamente compatibile con il processo amministrativo. In dottrina cfr. <em>ex multis</em> BERTONAZZI L., <em>L&#8217;istruttoria nel processo amministrativo di legittimità: norme e principi</em>, Milano, Giuffrè, 2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Sulla definizione e l&#8217;applicazione del principio di non contestazione nel processo amministrativo, si vedano, per tutti: FOLLIERI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo: un &#8220;falso sintomo&#8221; del processo di parti, fra difficoltà applicative e tensioni concettuali</em>, in <em>Osservatorio del codice del processo amministrativo</em>, LUISS, 2011; GAFFURI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, Milano, Giuffrè, 2018; GAFFURI F., <em>Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.; ROMANO E., <em>La non contestazione nel processo amministrativo</em>, in <em>Studi per un nuovo diritto amministrativo</em>, Torino, Giappichelli, 2016; TROPEA G., <em>Considerazioni sul principio di non contestazione nel processo amministrativo, anche alla luce delle sue prime applicazioni giurisprudenziali</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, n. 3/2012, pag. 1144 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Quanto ai &#8220;fatti&#8221; su cui tale non contestazione può cadere, deve naturalmente trattarsi di fatti rientranti ragionevolmente nella sfera cognitiva della parte (propri o comuni con la controparte), non potendosi attribuire alcun rilievo al silenzio della stessa su circostanze avverse di cui nulla sa o nulla sa con certezza (cfr. sul punto CONSOLO C., <em>Spiegazioni di diritto processuale civile</em>, Torino, Giappichelli, 2015).<br />
Naturalmente, il fatto non contestato non deve essere necessariamente dedotto nel ricorso principale, ma può risultare, come osservato in dottrina (cfr. ROMANO E., <em>La non contestazione nel processo amministrativo, </em>cit<em>.</em>), dalla <em>quaestio facti</em> nel suo complesso ed essere allegato, ad esempio, nel ricorso incidentale del controinteressato. Una primissima applicazione di quanto si va dicendo, addirittura precedente alla stessa codificazione del principio nel codice del processo amministrativo, si trova in una pronuncia del Tar Piemonte (TAR Piemonte, Torino, 29 ottobre 2010, n. 454, in www.giustizia-amministrativa.it), la quale dichiara inammissibile il ricorso principale, sulla scorta di quanto dedotto dalla ricorrente incidentale (che allegava che l&#8217;ATI ricorrente aveva dichiarato in sede di gara che la mandante avrebbe svolto in via esclusiva l&#8217;attività qualificata dal bando come principale, in aperto contrasto con la propria struttura di ATI mista e comunque in spregio alla normativa vigente) e non specificamente contestato dalla ricorrente principale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Si ritiene sufficiente, al fine del configurarsi di una vera e propria contestazione, anche la mera narrazione di fatti che si rivelino incompatibili con quelli dedotti da controparte. La dottrina si è peraltro interrogata sulle caratteristiche che la contestazione deve assumere nel contegno delle parti, in particolare soffermandosi sull&#8217;uso dell&#8217;avverbio &#8220;specificatamente&#8221;. La tematica è stata affrontata da una interessante sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 20 agosto 2013, n. 4194, in www.giustizia-amministrativa.it), ove si è osservato che il fatto che la legge richieda che la contestazione sia specifica non significa, necessariamente, che la stessa debba essere espressa, ben potendo darsi una contestazione tacita, purché specifica. Ne deriva che, a mente del Consiglio di Stato, il giudice potrà applicare il principio di fronte ad una memoria di costituzione di mero stile, che rimanga silente sulle avverse affermazioni, in quanto non è dato rinvenirvi alcuna specifica contestazione (neppure tacita) dei fatti <em>ex adverso</em> dedotti in giudizio; viceversa, dovrà valutare alla stregua di contestazione (seppur tacita) la mera allegazione di fatti che siano però logicamente incompatibili con la narrazione avversa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La dottrina ritiene oggi che il principio non sia scevro da ben definiti limiti applicativi. In primo luogo, è evidente come lo stesso non sia invocabile quando la legge richieda la forma scritta <em>ad substantiam</em>, in quanto la mancanza della forma prescritta <em>ex lege</em> ne inibisce l&#8217;effetto giuridico; diversamente, nessun limite si pone all&#8217;operatività del principio laddove la forma sia prescritta solo <em>ad probationem</em>. In secondo luogo, il principio non trova naturalmente applicazione in presenza di prove legali, quali la confessione e il giuramento.<br />
Con riferimento poi alla delimitazione dell&#8217;applicazione del principio alle parti costituite, la dottrina processualcivilistica che si è occupata della questione ha sostanzialmente ritenuto irrilevante la contumacia ai fini dell&#8217;applicabilità del principio in discorso, a differenza degli ordinamenti di <em>common law</em>, al fine di evitare il «<em>contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita</em>»  (C. Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, in <em>Foro it</em>., 2008, I, 721, con osservazione di VENTURA N., e nota di BRIGUGLIO A., <em>La Corte costituzionale e la «ficta confessio» nel processo societario</em>, e in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2008, 519, con nota di SASSANI B., AULETTA F., <em>L&#8217;illegittimità costituzionale</em> <em>per &#8220;contrasto con la tradizione&#8221;: in morte di una (buona) &#8220;regola del processo&#8221;</em>). Un cenno merita, tuttavia, la tesi del Carratta, sulla quale si tornerà <em>infra</em>, per il quale l&#8217;operare del principio in commento determina la necessità di propugnare il ripudio, anche per il processo contumaciale, della tralatizia regola della <em>ficta litiscontestatio</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Sulla doverosità dell&#8217;azione amministrativa, per tutti GOGGIAMANI F., <em>La doverosità della pubblica amministrazione</em>, Torino, Giappichelli, 2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> In realtà non sono mancate, nell&#8217;alveo di un più ampio dibattito che ha animato la dottrina processualcivilistica, cui si farà cenno più avanti, perplessità circa l&#8217;opportunità di classificare alla stregua di un principio la &#8220;non contestazione&#8221;, rischiando di attribuirle così una &#8220;<em>generica etichetta</em>&#8220;. Sul punto si veda SASSANI B., <em>L&#8217;onere della contestazione</em>, in www.judicium.it, p. 2, nota 8.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Con l&#8217;art. 45, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69, il Legislatore ha introdotto nell&#8217;ordinamento processualcivilistico il principio di non contestazione o, se si preferisce, l&#8217;onere di contestazione, novellando l&#8217;art. 115 c.p.c., che, come noto, positivizza il principio dispositivo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Formulazione del tutto analoga, con la sola omissione della figura del pubblico ministero, è stata riproposta nell&#8217;art. 64, comma 2, c.p.a., il quale recita, come è noto, che: &#8220;<em>salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Compendiata nella l. 11 agosto 1973, n. 533.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> L. 26 novembre 1990, n. 353</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Modificando la formulazione dell&#8217;art. 167 c.p.c., sulla scorta di quanto già previsto per il rito del lavoro all&#8217;art. 416, comma 3, c.p.c.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Intesa quale meccanismo processuale eccezionale operante nelle sole ipotesi espressamente previste dal legislatore, cfr. CIACCIA CAVALLARI B., <em>La contestazione nel processo civile</em>, II, Milano, Giuffrè, 1993; o, al contrario, quale regola generale (per le liti sui diritti disponibili) che implica la <em>relevatio ab onere probandi</em>, con conseguente rinuncia ad esercitare il diritto di allegazione di fatti a sé favorevoli, cfr. CARRATTA A., <em>Il principio della non contestazione nel processo civile</em>, Milano Giuffrè, 1995; peculiare, come più sopra accennato, è la tesi dell&#8217;Autore per la quale, in caso di contumacia, la &#8220;non contestazione&#8221; implicherebbe il ripudio della regola della <em>ficta litiscontestatio</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Sulla scorta di quanto sostenuto dalla dottrina classica (Chiovenda, Mortara, Carnelutti), la quale riteneva che solo l&#8217;ammissione esplicita di quanto affermato da controparte, o al più l&#8217;adozione di una difesa incompatibile con il suo disconoscimento, potesse rendere pacifico, e quindi non bisognoso di prova, il fatto stesso.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Occorre rammentare, infatti, che nel processo romano per <em>legis actiones</em>, alla in <em>ius vocatio</em> con cui l&#8217;attore intimava al convenuto di comparire in giudizio, si contrapponeva l&#8217;obbligo del convenuto di presentarsi dinanzi al giudice per la <em>litis contestatio</em>, con cui si definivano i termini della lite. Soltanto con la successiva evoluzione del processo, si è diffusa la convinzione che lo stesso potesse svolgersi anche senza la partecipazione del convenuto, mediante l&#8217;elaborazione dell&#8217;istituto della <em>ficta litiscontestatio</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Si riporta di seguito, per completezza, parte della sentenza cui si fa riferimento: «<em>appare agevole concludere che nei &#8220;fatti posti dall&#8217;attore a fondamento della domanda&#8221;, </em>[&amp;]<em> è palesemente riconoscibile il connotato della prima categoria di fatti, potendosi della funzione fondante rispetto alla pretesa accreditare esclusivamente i fatti giuridici costitutivi della medesima. Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l&#8217;onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell&#8217;oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l&#8217;atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell&#8217;esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall&#8217;ambito degli accertamenti richiesti. </em>[&amp;]<em> Per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria, non è invece, formulabile identica conclusione. Essi, </em>[&amp;]<em> hanno una rilevanza che si esaurisce sul piano istruttorio, nel senso che, ove provati, il giudice può, in base ad essi, formare il suo convincimento circa l&#8217;esistenza dei fatti costitutivi del diritto. Per questa stessa ragione, essi non sono contemplati dalle norme in questione e, anche in processi di tipo dispositivo, si collocano in un&#8217;area che non è assegnabile all&#8217;esclusiva disponibilità delle parti. In quest&#8217;area, pertanto, la non contestazione viene restituita alla più generica categoria dei comportamenti non vincolanti per il giudice, ma apprezzabili liberamente come semplici argomenti di prova, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto di cui trattasi</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> In sostanza, la pronuncia in oggetto chiarisce che il principio di non contestazione opera diversamente a seconda che si riferisca a fatti primari o secondari. I primi sono quei fatti costitutivi del diritto, posti dall&#8217;attore a fondamento della propria domanda che, in quanto tali, richiedono una specifica contestazione, imponendo al convenuto di prendere una (specifica) posizione rispetto ad essi; in mancanza, si produrrà un effetto vincolante per il giudice, il quale &#8220;<em>dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente</em>&#8220;. I fatti secondari, invece, sono quelli introdotti in giudizio dalle parti al solo scopo di dimostrare l&#8217;esistenza dei fatti costitutivi, cioè i fatti primari. In tal caso, la non contestazione degli stessi sarebbe liberamente valutabile dal giudice, come comportamento processuale non vincolante, alla stregua di un mero argomento di prova. Nonostante le critiche mosse a tale discutibile distinzione, che ha fatto molto discutere in dottrina, la sentenza resta un importante approdo che ha permesso alla non contestazione di assurgere a principio generale dell&#8217;ordinamento.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> L&#8217;atteggiamento della &#8220;non contestazione&#8221; può essere definito come quel contegno processuale tenuto dalla parte (costituita) che rende i fatti allegati da controparte equiparati a quelli ammessi, di modo che il giudice possa porli a fondamento della propria decisione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> In estrema sintesi, il principio opera sostituendosi al principio dell&#8217;onere della prova, cristallizzato nell&#8217;art. 2697 c.c., il quale recita che &#8220;<em>chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento</em>&#8220;, stabilendo che chi intende proporre una domanda in giudizio deve fornirne adeguata prova.  Tale principio affonda a sua volta le radici nel brocardo &#8220;<em>onus probandi incumbit ei qui dicit</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Il giudice dovrà, peraltro, anche procedere alla rimessione della causa sul ruolo e all&#8217;acquisizione degli elementi probatori proposti dalla parte a sostegno del fatto (non assunti in precedenza poiché lo stesso non era stato oggetto di contestazione) risultato <em>aliunde</em> non vero.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> A titolo esemplificativo, se l&#8217;attore asserisce di agire in qualità di rappresentante legale di una certa impresa e non vi è contestazione sul punto, il giudice sarà autorizzato a fondare la propria decisione sul convincimento dell&#8217;esistenza di tale presupposto. L&#8217;esempio si deve a GAFFURI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Assimila alla negazione esplicita della verità di un fatto la dichiarazione di non conoscerlo TARUFFO M., <em>La prova nel processo civile</em>, Milano, Giuffrè, 2012, p. 33 ss.;</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Il silenzio e la contestazione generica, pertanto, si equivalgono quanto alla capacità di rendere il fatto non bisognoso di prova, cfr. <em>ex multis</em>, Cass. civ., 6 ottobre 2015, n. 19896.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> <em>Ex multis</em>, Cass. civ., 9 febbraio 2012, n. 1878, in www.pluris.it; cfr. BALENA G., <em>La nuova pseudo-riforma della giustizia civile</em>, in www.judicium.it, par. 12.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> CONSOLO C., <em>Spiegazioni di diritto processuale civile</em>, cit., p. 223</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Tribunale di Monza, 29 settembre 2010, in <em>Giurisprudenza di merito 2011</em>, 3115, con nota di PAPAGNI V.; cfr. VERDE G., <em>Domanda (principio della)</em>, in <em>Enciclopedia giuridica Treccani</em>, XII, Roma, 1989.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21096, in www.italgiure.giustizia.it; in dottrina, non si è mancato di rilevare l&#8217;aporia logica per la quale la mancata presa di posizione del convenuto costituito su alcuni dei fatti allegati dall&#8217;attore lo danneggia, sottraendoli all&#8217;onere probatorio, mentre invece il completo silenzio del convenuto contumace  su tutti i fatti allegati dall&#8217;attore lo salvaguarda, non sgravando l&#8217;attore del benché minimo onere probatorio (cfr. GAMBA C., <em>Le ipotesi di riforma contenute nella relazione Vaccarella in tema di contumacia e non contestazione</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2014, p.  831 ss.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Si deve ricordare, in proposito, che il processo amministrativo, nato come giudizio impugnatorio, molto distante dal modello civilistico del processo di parti, in origine era caratterizzato dal principio acquisitivo, per cui la possibilità dell&#8217;istruzione d&#8217;ufficio non lasciava neppure spazio al principio dell&#8217;onere della prova, ragione per cui il concetto di non contestazione non aveva alcun margine di operatività nel modello processuale allora vigente. È stato quindi solo con la successiva evoluzione del processo amministrativo, a partire dall&#8217;istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, e con il serrato <em>iter</em> di riforme normative culminato con la codificazione del 2010, che il processo amministrativo si è avvicinato sempre più a quello civile, tanto da recepirne il principio di non contestazione, introdotto solo un anno prima nel codice di rito processualcivilistico. Per una ricostruzione storica si veda SCOCA F.G., <em>La genesi del sistema delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in SCOCA F.G. (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, Torino, Giappichelli, 2017, p. 1 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> In origine, prima della codificazione, il dibattito dottrinale si era concentrato sull&#8217;ottemperanza agli ordini istruttori del giudice, strumento utilizzato prima dell&#8217;introduzione del codice per sollecitare l&#8217;amministrazione, che restava sovente inerte di fronte alle doglianze del ricorrente. Tuttavia, nella dinamica processuale, acquisiva rilevanza unicamente la conseguenza processuale della mancata ottemperanza all&#8217;ordine del giudice, passando in secondo piano la non contestazione da parte dell&#8217;Amministrazione, pur trattandosi di fenomeno, all&#8217;evidenza, distinto. Sul punto cfr. TROPEA G., <em>Considerazioni sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.; cfr. anche ROMANO E., <em>La non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Un esempio concreto si rinviene in una pronuncia di merito, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di demolizione di opere abusive, per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Deduceva infatti il ricorrente che erroneamente l&#8217;amministrazione aveva ritenuto l&#8217;abusività dell&#8217;opera, realizzata in assenza del permesso di costruire, posto che la stessa era stata erroneamente definita &#8220;soppalco&#8221;, mentre la sua altezza, asseverata dal tecnico di parte, ne escludeva l&#8217;assimilabilità a tale categoria. Orbene, la mancata contestazione da parte della PA circa l&#8217;effettiva altezza dell&#8217;opera, consentiva al giudice l&#8217;applicazione della regola di cui al secondo comma dell&#8217;art. 64 (TAR Campania, Sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2463, in www.giustizia-amministrativa.it).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cfr. GAFFURI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.; ROMANO E.<em> La non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.; FOLLIERI F.,<em> Il principio di non contestazione nel processo amministrativo: un &#8220;falso sintomo&#8221; del processo di parti, fra difficoltà applicative e tensioni concettuali, </em>cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> È stato di volta in volta ritenuto, infatti, che la non contestazione assurgesse a piena prova (<em>ex multis</em>, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2463; TAR Campania, Napoli, 9 febbraio 2012, n. 707; TAR Liguria, Genova, sez. II, 15 febbraio 2012, n. 291; TAR Campania, Napoli, 8 marzo 2012, n. 1204; TAR Campania, Napoli, 22 marzo 2012, n. 1444; TAR Campania, Napoli, 6 settembre 2012, n. 3761; TAR Umbria, Perugia, sez. I, 18 febbraio 2013, n. 85; TAR Catania, Sicilia, 1 agosto 2011, n. 2044; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 14 novembre 2012, n. 1787, tutte in www.giustizia-amministrativa.it),  o che comunque servisse a corroborare la veridicità di fatti già emergente da risultanze documentali (<em>ex multis</em>, TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 dicembre 2012, n. 10638; TAR Umbria, Perugia, 10 maggio 2013, n. 281; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 21 giugno 2013, n. 361, tutte in www.giustizia-amministrativa.it). Tale ultima interpretazione, in particolare, risulta palesemente smentita da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (Cons. Stato, 9 aprile 2013, n. 1906, in www.giustizia-amministrativa.it), che ha chiarito come l&#8217;operatività del principio presupponga proprio l&#8217;impossibilità di ricostruire i fatti alla luce della documentazione prodotta in giudizio. Ancora, in applicazione del principio in commento, il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, 16 aprile 2014, n. 1946, in www.giustizia-amministrativa.it) si è recentemente pronunciato accogliendo la questione pregiudiziale sollevata dall&#8217;amministrazione resistente, che eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse dell&#8217;appellante, collocato a riposo nelle more del giudizio, ritenendola provata per non essere stata la circostanza oggetto di specifica contestazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> La riflessione dottrinale (cfr. TRAVI A., <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 260-261), supportata dalla giurisprudenza, si era soffermata sulla presunta incompatibilità del principio di non contestazione con il giudizio amministrativo, in quanto il suo carattere di indisponibilità impedisce <em>ex se</em> l&#8217;operare delle prove legali (interrogatorio formale e giuramento, la cui efficacia è espressamente esclusa nel giudizio amministrativo dall&#8217;art. 63, comma 5, c.p.c). Sul punto, però, è bene chiarire che &#8220;al fatto non contestato&#8221; non può essere riconosciuto il valore di prova legale (così FOLLIERI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.). Tale assunto, oltre che confortato dal fatto che il codice del processo amministrativo espressamente esclude interrogatorio formale e giuramento dal novero dei mezzi di prova utilizzabili in giudizio, mentre come visto richiama pedissequamente il principio di non contestazione con formulazione identica a quella del codice di procedura civile, si fonda sul decisivo rilievo che non vi è alcuna norma che fissi <em>ex ante</em> il valore probatorio del fatto non contestato, vincolando in tal modo il ragionamento decisorio del giudice. È peraltro appena il caso di osservare che la non contestazione, quale espressione del canone di lealtà processuale, è equiparabile ad un atto di scienza, non ad un atto di volontà, rispetto al quale non si pone alcun problema di disponibilità del rapporto sotteso.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Il fatto non contestato viene qualificato come fatto sprovvisto di valore probatorio ma che offre elementi per la valutazione di altre prove. Tale orientamento giurisprudenziale ha (erroneamente) sovrapposto il disposto del secondo comma dell&#8217;art. 64 c.p.a. con quello del quarto comma (a mente del quale il giudice &#8220;<em>può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo</em>&#8220;).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> L&#8217;assimilazione alla prova, sebbene la formulazione dell&#8217;endiadi &#8220;<em>prove [&amp;] e fatti non specificatamente contestati</em>&#8221; (sia nell&#8217;art. 115, comma 1, c.p.c., che nel 64, comma 2, c.p.a.) sembrasse avvalorarla, è stata esclusa in quanto si è rivelata, in realtà, una forzatura. È vero, infatti, che le prove e i fatti non contestati sono entrambi posti alla base della decisione, ma per motivazioni opposte: le prime in quanto elementi rappresentativi e dimostrativi di un fatto, i secondi per effetto della <em>relevatio ab onere probandi</em> disposta <em>ex lege</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> A tal proposito, di recente TAR Lazio, Latina, Sez. I, 12 marzo 2019, n. 181 (in www.giustizia-amministrativa.it), ove si afferma che «<em>l&#8217;assenza di ogni difesa sul punto da parte dell&#8217;Amministrazione intimata comporta l&#8217;applicazione del principio di non contestazione, ovvero la possibilità di desumere argomenti di prova sfavorevoli ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto affermato in ricorso e riscontrato dal collegio giudicante, l&#8217;Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre&#8221; (TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 febbraio 2019 n. 133; 25 febbraio 2019 n. 131; 25 febbraio 2019 n. 130; 16 marzo 2018 n. 122; TAR Toscana, sez. I, 30 gennaio 2018 n. 148; sez. III, 18 gennaio 2017 n. 60; TAR Marche, sez. I, 22 novembre 2013 n. 868; TAR Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2011 n. 196)</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Tar Lazio, Roma, 11 luglio 2019, n. 9174 (in www.giustizia-amministrativa.it) afferma che: «<em>deve premettersi che la sentenza azionata, notificata al Ministero in data 22 febbraio 2018, sebbene non risulti munita di formula esecutiva, deve ritenersi passata in giudicato, come emerge dall&#8217;ordinanza n. 3926/19 dell&#8217;11 febbraio 2019, della Corte di cassazione, VI Sezione civile, nonché dal certificato dell&#8217;Ufficio ruolo generale affari civili del Tribunale ordinario di Roma in data 27 giugno 2019; la circostanza deve ritenersi provata anche alla stregua del principio di non contestazione, ai sensi dell&#8217;art. 64 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 893), tenuto conto che l&#8217;amministrazione non ha ritenuto di svolgere difese neanche a seguito della citata ordinanza di questa Sezione n. 8263/19</em>». Nello stesso senso, Cons. Stato, 16 aprile 2014, n. 1946 (in www.giustizia-amministrativa.it), ove si legge che «<em>occorre dare innanzitutto atto che la Regione appellata ha sollevato varie eccezioni pregiudiziali, tra le quali quella di sopravvenuta carenza di interesse dell&#8217;avv. Patruno, poiché collocata a riposo a far data dal 1° giugno 2012 (cfr. la memoria depositata l&#8217;8 marzo 2013 per l&#8217;udienza del 9 aprile 2013 e da ultimo la memoria depositata il 27 febbraio 2014, per l&#8217;udienza del 18 marzo 2014). 2. Quest&#8217;ultima non ha replicato sul punto (cfr. da ultimo la memoria depositata in data 29 marzo 2013), per cui la circostanza può ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione sancito dall&#8217;art. 64, comma 2, cod. proc. amm. 3. L&#8217;eccezione deve pertanto essere accolta</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> La &#8220;non contestazione&#8221; costituisce allora una vera e propria interferenza tra &#8220;allegazione del fatto&#8221; ed &#8220;onere della prova&#8221;: sul punto, cfr. ancora ROMANO E., <em>La non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> In altre parole, si determina una &#8220;non necessarietà&#8221; di provare il fatto allegato, e non contestato <em>ex adverso</em>, a favore appunto della parte che lo ha allegato. Sul punto ancora ROMANO E., <em>ibidem</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> TARUFFO M., <em>Dei poteri del giudice, (sub art. 115 c.p.c.)</em>, in CHIARLONI S., (a cura di), <em>Commentario del Codice di Procedura Civile, libro primo, disposizioni generali</em>, Bologna, Zanichelli, 2011, 483 ss., richiamato da GAFFURI F., <em>Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Sul punto CARRATTA A., &#8220;<em>Principio della non contestazione</em>&#8221; <em>e limiti di applicazione nei processi su diritti indisponibili</em>, in <em>Famiglia e Diritto</em>, n. 6/2010, p. 571 ss., osserva che «<em>l&#8217;esclusione dei giudizi su rapporti indisponibili dall&#8217;ambito di operatività del principio di non contestazione appare pienamente ragionevole perché, in caso contrario, significherebbe consentire alle parti, utilizzando i poteri processuali, di accrescere il loro potere di disponibilità, loro riconosciuto sul piano del diritto sostanziale. E dunque, la natura disponibile del rapporto oggetto del giudizio rileva non per giustificare il fondamento del principio di non contestazione, ma molto più semplicemente per limitare il suo ambito di efficacia, tenuto conto delle opzioni che più in generale l&#8217;ordinamento ha fatto in relazione alle situazioni soggettive che, genericamente, facciamo rientrare fra i diritti indisponibili</em>».<br />
Non mancano peraltro posizioni contrarie, come osservato da FRUS G., <em>Non contestazione e diritti indisponibili: oscillazioni dottrinali e incertezze giurisprudenziali</em>, in <em>Giur. It.</em>, n. 3/2011, p. 619 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Non sono mancate riflessioni in dottrina sul punto, volte a mettere in discussione non solo la presunta inapplicabilità del principio ai c.d. diritti indisponibili, posta la intatta capacità del giudice di valutare <em>aliunde</em> il fatto non contestato (cfr. SANTANGELI F., <em>La non contestazione come prova liberamente valutabile</em>, in www.judicium.it), ma la stessa sussistenza della categoria dei diritti indisponibili, posta la oggettiva difficoltà di individuarne precisi confini (SASSANI B., <em>L&#8217;onere della contestazione</em>, cit., p. 8, nota 42; CARRATTA A., <em>Il principio della non contestazione nel processo civile</em>, cit., p. 256, nota 200). Non è un caso, del resto, che illustre dottrina abbia ravvisato proprio nell&#8217;operare del principio di non contestazione &#8220;chiari indizi&#8221; della disponibilità dell&#8217;oggetto del giudizio amministrativo (SCOCA F.G., <em>Articolo 63 Mezzi di prova</em>, in QUARANTA A., LOPILATO V., (a cura di), <em>Il processo amministrativo. Commentario al d.lgs. 104/2010</em>, Milano, Giuffrè, 2011, p. 535 ss.), come sottolinea GAFFURI F., <em>Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Così, di recente, Cons. giust. amm. Sicilia, 2 luglio 2019, n. 627, che richiama Cass., sez. I, 15 ottobre 2014, n. 21847, in www.giustizia-amministrativa.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Pur non essendo questa la sede per una più approfondita disamina della questione, mette conto osservare come la rigidità della fase istruttoria che caratterizza il processo civile è propria del solo giudizio ordinario di cognizione, atteso che il procedimento sommario di cognizione disciplinato dal Capo III <em>bis</em> del Titolo I del Libro IV c.p.c., introdotto dall&#8217;art. 51, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69 &#8211; da considerarsi uno dei tre paradigmi processuali del rito civile, unitamente al rito ordinario ed al rito lavoro, giusta previsione del d.lgs. n. 150 del 2011 &#8211; presenta una fase istruttoria del tutto deformalizzata, <em>id est</em> slegata dai passaggi fissi del processo ordinario costituiti dagli artt. 184 e 189 c.p.c.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Sebbene non vi sia unicità di vedute sul punto, la prevalente dottrina processualcivilistica esclude la incondizionata ed illimitata ammissibilità delle &#8220;mere&#8221; contestazioni, sostenendo che le stesse siano ammissibili, come la presa di posizione sui fatti posti dall&#8217;attore a fondamento della propria domanda, solo fino all&#8217;udienza di prima comparizione e trattazione o, comunque, nella memoria di cui all&#8217;art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ove vengono definitivamente fissati <em>thema decidendum</em> e <em>thema probandum</em>. Per una accurata disamina delle riflessioni elaborate in materia, si veda GAMBA C., <em>Le preclusioni della fase di trattazione e il principio di non contestazione</em>, in <em>Riv. trim. dir. Proc. Civ.</em>, n. 3/2012, p. 1331 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> È appena il caso di evidenziare, infatti, che il termine di sessanta giorni di cui all&#8217;art. 46 c.p.a., oltre a non essere considerato perentorio dalla giurisprudenza prevalente, si riferisce unicamente alla costituzione del resistente e alla eventuale produzione documentale, senza nulla disporre, nello specifico, circa l&#8217;onere di contestazione. Lo stesso ragionamento vale per i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche, di cui all&#8217;art. 73 c.p.a., seppure questi ultimi debbano ritenersi pacificamente termini perentori.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Per un esame esaustivo della problematica si rimanda a SAITTA F., <em>Il regime delle preclusioni nel processo amministrativo tra ricerca della verità materiale e garanzia della ragionevole durata del giudizio</em>, relazione al seminario su &#8220;<em>Le preclusioni nel processo civile e amministrativo</em>&#8220;, Salerno, 12 febbraio 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Per una completa disamina del giudizio di appello nel processo amministrativo cfr. ZITO A., <em>L&#8217;appello,</em> in SCOCA F.G. (a cura di), G<em>iustizia amministrativa,</em> cit., p. 441 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Cfr. GAFFURI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> In base al disposto dell&#8217;art. 104 c.p.a., che stabilisce infatti il divieto dei <em>nova</em> in appello per ciò che concerne le domande nuove e le eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio. Naturalmente, residua la possibilità di chiedere l&#8217;ammissione di nuovi mezzi di prova o produrre nuovi documenti, a patto che non si siano potuti produrre in primo grado per causa non imputabile alla parte o laddove siano ritenuti indispensabili a giudizio del Consiglio di Stato. Il secondo comma dell&#8217;art. 104 c.p.a. mantiene, infatti, una formulazione coincidente con quella dell&#8217;art. 345 c.p.c. prima della riforma operata dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 13, con cui è stata eliminata la valutazione di indispensabilità da parte del Collegio. Con la decisione del 13 settembre 2013, n. 4546, il Consiglio di Stato ha infatti affermato l&#8217;assoluta autonomia dell&#8217;art. 104 c.p.c. rispetto all&#8217;art. 345 c.p.c., non potendo ravvisarsi alcun implicito rinvio del primo al secondo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Cfr. ROMANO E., <em>La non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit. In dottrina non si è mancato di osservare come la regola di giudizio con funzione semplificatoria è pressoché inoperante in un giudizio privo della rigidità che caratterizza quello civile: TROPEA G., <em>Considerazioni sul principio di non contestazione nel processo amministrativo, </em>cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> L&#8217;opzione del Codice per il modello misto, sistema dispositivo attenuato con metodo acquisitivo, pur ponendo l&#8217;onere della prova in capo alle parti (<em>ex</em> art. 64, comma 1), permette al giudice di intervenire per ordinare l&#8217;integrazione probatoria conferendogli all&#8217;uopo specifici poteri, al fine di riequilibrare la posizione delle parti (in particolare del privato nei confronti della PA). Ne deriva che il vero &#8220;signore della prova&#8221; è il giudice, al quale di fatto è demandata la responsabilità della completezza dell&#8217;istruttoria. Non è mancato chi ha sottolineato le difficoltà di conciliare la spinta verso la struttura dispositiva dell&#8217;istruttoria con la perdurante capacità acquisitiva del giudice, cfr. LAMBERTI C., <em>Disponibilità ed onere della prova</em>, p. 36, relazione al convegno &#8220;<em>La disponibilità della domanda nel processo amministrativo</em>&#8220;, nell&#8217;ambito delle &#8220;<em>Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad E. Cannada Bartoli</em>&#8220;, Roma, 10-11 giugno 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> In merito ai confini entro cui il giudice esercita il proprio potere acquisitivo, si può intanto dire che esso risulta vincolato solo in caso di inadempimento della PA (<em>ex</em> art. 65, comma 3, c.p.a.). Negli altri casi, essendo di natura discrezionale, il suo esercizio resta subordinato alla verifica della completezza dell&#8217;istruttoria e al giudizio sull&#8217;ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie, per cui qualora lo ritenga opportuno, il giudice può chiedere anche d&#8217;ufficio  chiarimenti o documenti alle parti (ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 1), o a terzi (ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 2) ed esperire gli altri mezzi di prova previsti dal c.p.c. (tranne interrogatorio formale e giuramento) d&#8217;ufficio (ai sensi dell&#8217;art. 63, commi 3, 4 e 5). Sul punto si veda GIANI L., <em>La fase istruttoria</em>, in SCOCA F.G. (a cura di), G<em>iustizia amministrativa,</em> cit., p. 364 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Poiché il giudizio amministrativo nasce come giudizio di impugnazione (giudizio sull&#8217;atto), in origine la fase istruttoria, intesa come l&#8217;insieme delle attività tese ad acquisire tutto il materiale necessario per il giudizio, non aveva un carattere autonomo. Il sindacato del GA era sostanzialmente assimilabile a quello che oggi svolge la Cassazione, quindi un mero giudizio di legittimità. In sostanza, il giudice poteva disporre delle sole prove c.d. precostituite, ossia prove di natura esclusivamente documentale, formatesi nel corso del procedimento amministrativo, anteriormente all&#8217;instaurazione del giudizio. È chiaro che un siffatto modello prevede un forte squilibrio tra le parti in causa (ricorrente privato cittadino e PA), perché la quasi totalità delle prove saranno nella disponibilità della PA (presso la quale si è svolto il procedimento amministrativo all&#8217;esito del quale il provvedimento impugnato è stato emesso). Basti pensare, in proposito, che la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi è stata introdotta solo con la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990. Addirittura, agli albori del processo amministrativo, la partecipazione del privato alla fase istruttoria (che, come detto, non aveva una propria autonomia processuale), era solo eventuale.<br />
Peculiare è anche l&#8217;estensione di tale onere della prova. In capo alla parte, infatti, vige più precisamente un c.d. onere del principio di prova; le parti, infatti, proprio in considerazione della loro peculiare posizione extraprocessuale, contrariamente al processo civile, non hanno la responsabilità della completezza dell&#8217;istruttoria, ma è sufficiente che alleghino indizi idonei a fondare astrattamente la pretesa fatta valere in giudizio; il giudice potrà poi disporre in via integrativa i provvedimenti idonei ad accertare i fatti (sul punto, si veda GIANI L., <em>La fase istruttoria</em>, cit.)</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 64, comma 3, c.p.a.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6 aprile 2011, n. 904, in www.giustizia-amministrativa.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Del resto, come è stato acutamente osservato in dottrina l&#8217;art. 64, comma 2, c.p.a. «<em>fa risaltare ancora una volta il carattere dispositivo del processo amministrativo</em>» (SCOCA F.G., <em>Articolo 64. Disponibilità, onere e valutazione della prova. Il principio di non contestazione</em>, in QUARANTA A., LOPILATO V., (a cura di), <em>Il processo amministrativo. Commentario al d.lgs. 104/2010</em>, Milano, Giuffrè, 2011, p. 550).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza: cfr. <em>ex multis</em> TAR Puglia, Bari, sez. II, 5 gennaio 2011, n. 16, in <em>Foro Amm. Tar</em>, 2011, 1, 250; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 1° dicembre 2010, n. 26440, ivi, 2010, 12, 3988; TAR Lazio Latina, sez. I, 10 giugno 2011, n. 490, ivi, 2011, 6, 2012, tutte in GAFFURI F., <em>Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> LAMBERTI C., <em>Primi orientamenti sulla prova nel nuovo processo amministrativo</em>, in www.giustizia-amministrativa.it, 2011. Quanto appena sostenuto si apprezza in particolare esaminando la peculiare posizione del controinteressato. Quest&#8217;ultimo, costituendosi in giudizio per tentare di evitare gli effetti di una pronuncia a sé sfavorevole, eserciterà poteri istruttori dello stesso segno di quelli dell&#8217;amministrazione resistente, senza, tuttavia, essere nella disponibilità, normalmente, del necessario materiale probatorio, in quanto sovente nella disponibilità della sola parte pubblica. In tal caso, il giudice si troverà nell&#8217;evidente impossibilità di applicare rigidamente il principio, non potendo non tener conto dell&#8217;oggettiva impossibilità del controinteressato di formulare specifiche contestazioni, scontando quest&#8217;ultimo, rispetto all&#8217;amministrazione resistente, un evidente gap informativo. In tal senso, GAFFURI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Come è stato osservato: PESCATORE G., <em>L&#8217;esaurimento della discrezionalità nel giudizio amministrativo: considerazioni e spunti ricostruttivi alla luce del principio di effettività della tutela</em>, intervento tenuto al Convegno &#8220;<em>La discrezionalità amministrativa e i limiti del sindacato giurisdizionale</em>&#8220;, tenutosi presso il Tribunale di Torino in data 19 maggio 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Innanzitutto, a ben vedere, il principio è certamente irrilevante di fronte all&#8217;errata applicazione del metodo scientifico (si pensi, a titolo esemplificativo, ad un errore di calcolo): in tale ipotesi, è chiaro che il giudice non trarrà alcuna conclusione dall&#8217;eventuale mancata contestazione, essendogli certamente consentito di rilevare l&#8217;errore anche d&#8217;ufficio. Sul punto, cfr. <em>ex multis</em> TAR Lazio, Sez. III quater, 2 novembre 2011 n. 8355, in www.giustizia-amministrativa.it, per il quale «<em>le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara costituiscono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzate a stabilire in concreto l&#8217;idoneità tecnica delle offerte. Consegue da ciò che le valutazioni stesse non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> Si pensi, ad esempio, alle valutazioni tecniche espresse da una commissione di gara.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> A ben vedere il principale ostacolo all&#8217;applicazione del principio di non contestazione in ipotesi di discrezionalità tecnica è in realtà il rischio di invasione da parte del giudice della sfera del merito riservata all&#8217;amministrazione, inopinatamente ledendo il principio di divisione dei poteri teorizzato da Montesquieu.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> È bene chiarire che si intende condurre tale indagine servendosi del c.d. &#8220;uso alternativo del diritto&#8221;, ovverosia di quel metodo che, collocandosi nell&#8217;ottica costituzionalista, senza negare l&#8217;essenzialità del dato legislativo e senza ovviamente sconfinare nel mero arbitrio, ricorre ad un uso non conformistico della giurisprudenza, permettendo all&#8217;interprete di fornire (o, quantomeno, di tentare di fornire) interpretazioni <em>de jure condendo</em>, anziché <em>de jure condito</em>. Per l&#8217;esegesi storica del principio ed una sua rilettura in chiave moderna, si veda LIPARI N., <em>L&#8217;uso alternativo del diritto, oggi</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, n. 1/2018, p. 144 ss., il quale richiama BARCELLONA P. (a cura di), <em>L&#8217;uso alternativo del diritto. I, Scienza giuridica e analisi marxista; II, Ortodossia giuridica e pratica politica</em>, Roma-Bari, Laterza, 1973</div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> Con tutte le conseguenze ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., compresa quella della nomina di un commissario <em>ad acta</em> già in sede di cognizione, al fine di anticipare gli effetti dell&#8217;azione di ottemperanza, sempre nell&#8217;ottica della massima limitazione della riedizione del potere. Cfr. sul tema D&#8217;ANTONIO S., <em>Il commissario ad acta nel processo amministrativo. Qualificazione dell&#8217;organo e regime processuale degli atti</em>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> POLINARI J., <em>La possibile deflazione delle controversie amministrative. Transazione e altri mezzi di prevenzione e/o risoluzione. Premesse ad uno studio sull&#8217;arbitrato nel diritto amministrativo</em>, in <em>Rassegna avvocatura dello stato</em>, n. 4/2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> TAR Molise, sez. I, 9 maggio 2011, n. 238, ove si afferma che «<em>nel giudizio di compatibilità dell&#8217;interesse privato pretensivo con l&#8217;interesse pubblico ben potrà il giudice, al fine di accogliere la domanda di tutela, trarre elementi indiziari dalla inerzia o dalla impossibilità per l&#8217;amministrazione titolare del potere di accertamento di rappresentare circostanze di fatto o standard di giudizio idonei a confutare la attendibilità e l&#8217;efficacia probante delle circostanze addotte dal privato per sostenere la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere.</em> <em>In tale prospettiva la possibilità di una tutela satisfattiva deve ritenersi assicurata anche nelle ipotesi di esercizio di poteri discrezionali, come pure in quelle in cui l&#8217;accertamento dei fatti presuppone il ricorso a regole tecniche opinabili, in quanto è onere della pubblica amministrazione rappresentare in concreto ed in un tempo ragionevole le circostanze di fatto ostative che rendono operante l&#8217;effetto preclusivo alla soddisfazione dell&#8217;interesse pretensivo, collegato dalla legge all&#8217;esercizio di un potere posto a tutela dell&#8217;interesse pubblico astratto, normativamente tipizzato. Se i fatti addotti sono incongrui, carenti o contraddittori oppure vengono tra loro collegati secondo regole di giudizio apodittiche o regole tecniche inattendibili, oppure sono rappresentati in violazione delle regole di esercizio del potere e se l&#8217;amministrazione non ha saputo porre rimedio, in tempi ragionevoli, ai vizi ed alle carenze evidenziate in pregresse statuizioni giurisdizionali, l&#8217;effetto preclusivo alla tutela dell&#8217;interesse pretensivo discendente dall&#8217;esercizio del potere discrezionale non può che recedere per consentire il pieno esercizio delle concorrenti situazioni giuridiche soggettive dei soggetti privati</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a> In merito al principio di doverosità amministrativa quale specifico obbligo di provvedere, la recente giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che lo stesso può essere desunto non solo da una specifica norma di legge, regolamento o atto amministrativo, ma anche quando sussistono ragioni di giustizia ed equità (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 19 marzo 2018 n. 121; TAR Campania, Salerno 26 settembre 2019 n. 1654; Cons. Stato, Sex. VI, 11 maggio 2007, n. 2318, tutte in www.giustizia-amministrativa.it).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a> Secondo i sopra ricordati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, l&#8217;indisponibilità del potere, da cui deriverebbe l&#8217;inammissibilità delle prove legali nel processo amministrativo, non solo non consentirebbe la sua disposizione attraverso atti giuridici del legittimo titolare (la pubblica amministrazione) ma neppure, <em>a fortiori</em>, attraverso la contestazione &#8211; o la non contestazione &#8211; in giudizio. Si è sostenuto, infatti, che la non contestazione, in quanto <em>ficta confessio</em>, cioè prova legale idonea a disporre del rapporto giuridico controverso, non potrebbe trovare ingresso nelle controversie amministrative.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> LAMBERTI C., <em>All&#8217;amministrazione inerte nel giudizio si applica sempre il principio di non contestazione?</em>, in <em>Giur. It</em>., n. 5/2012, p. 1181 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref71">[71]</a> LAMBERTI C., <em>ibidem</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref72">[72]</a> Per completezza, si segnala in argomento anche quella parte della dottrina che non ha mancato di sollevare perplessità sulle (non condivisibili) conclusioni cui giunge TAR Campania, Salerno, Sez. I, 19 novembre 2014 n. 1943, che ritiene di applicare il principio nell&#8217;ipotesi di mancata costituzione della PA, nonostante il chiaro dato letterale dell&#8217;art. 64, comma 2, che si riferisce alle sole &#8220;<em>parti costituite</em>&#8220;. Sul punto si vedano LAMBERTI C., <em>Amministrazione non costituita in giudizio e principio di non contestazione</em>, in <em>Giur. It.</em>, n. 3/2015, p. 705 ss.; SABATO G., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo, </em>in<em> Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 6/2015, p. 837 ss.; VIRGA G., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, in www.lexitalia.it. Tuttavia, come segnalato nei predetti contributi, della richiamata sentenza può senz&#8217;altro condividersi la conclusione di ritenere insufficiente, per la difesa dell&#8217;interesse pubblico di cui è portatrice la PA, il mero deposito in giudizio di documenti, peraltro in assenza di formale costituzione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref73">[73]</a> FOLLIERI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref74">[74]</a> Peraltro, sulla base di quanto osservato da Herbert Simon nella sua teoria della razionalità limitata, il processo decisionale in realtà risulta limitato dagli elementi in concreto a disposizione del decisore stesso, che ne condizionano inevitabilmente il risultato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref75">[75]</a> Sul punto, riguardo l&#8217;applicazione del citato principio in tema di esercizio del potere di revoca, si veda DETTORI S., <em>Esercizio legittimo del potere di revoca e doveri di comportamento della pubblica amministrazione</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, anno XXV, fasc. 4/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref76">[76]</a> Il riferimento è a FOLLIERI F., <em>Il principio di non contestazione nel processo amministrativo</em>, cit.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-non-contestazione-nel-processo-amministrativo-e-lesercizio-doveroso-della-funzione-amministrativa/">Il principio di non contestazione nel processo amministrativo e l&#8217;esercizio doveroso della funzione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-autorizzazione-alle-prestazioni-sanitarie-allestero-questioni-di-giurisdizione-ed-effettivita-della-tutela/">Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione; 2. La normativa; 3. Questioni di giurisdizione: la posizione della Cassazione e l’orientamento del giudice amministrativo; 4. La pienezza del sindacato nell’ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; 5. Conclusioni: il diritto alla salute come metadiritto 1. Introduzione Il diritto alla tutela della salute, intesa non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-autorizzazione-alle-prestazioni-sanitarie-allestero-questioni-di-giurisdizione-ed-effettivita-della-tutela/">Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-autorizzazione-alle-prestazioni-sanitarie-allestero-questioni-di-giurisdizione-ed-effettivita-della-tutela/">Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</a></p>
<p><em>Sommario: 1. Introduzione; 2. La normativa; 3. Questioni di giurisdizione: la posizione della Cassazione e l’orientamento del giudice amministrativo; 4. La pienezza del sindacato nell’ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; 5. Conclusioni: il diritto alla salute come metadiritto</em></p>
<p><em>1. Introduzione</em><br />
Il diritto alla tutela della salute, intesa non solo come integrità fisica e cura delle malattie ma, più in generale, quale miglioramento del proprio equilibrio psico-fisico<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, rappresenta una fondamentale conquista della società moderna<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Tuttavia, se, da un lato, lo Stato moderno è in grado di soddisfare pretese sempre più numerose e variegate da parte dei cittadini-utenti, dall’altro l’affermarsi del modello pluralistico di democrazia comporta che, sempre più spesso, i diritti debbano confrontarsi l’uno con l’altro e, soprattutto, con la realtà delle disponibilità finanziarie, mai come in questo periodo insufficienti a soddisfare pienamente tutte le richieste.<br />
Del resto, la stessa formulazione dell’art. 32 Cost., che dichiara contemporaneamente la salute “fondamentale diritto dell’individuo” e “interesse della collettività”, assegna al legislatore il non facile compito di bilanciare interessi e diritti, tanto individuali quanto collettivi<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
L’argomento appena introdotto è vastissimo e suscettibile di essere affrontato in molti e diversi modi. In tale sede si intende affrontare la questione delle cure (quali trattamenti medici, operazioni chirurgiche e terapie) ottenute presso strutture mediche estere altamente specializzate, in quanto migliori rispetto a quelle disponibili nel territorio nazionale.<br />
Il tema presenta un particolare interesse per il diritto amministrativo, non solo perché spinge a riflettere sulla natura e sull’effettiva consistenza del “superdiritto” alla salute, ma anche perché presenta due ordini di problemi, che ad oggi sembrano ancora irrisolti. Il primo attiene all’annosa questione dell’appartenenza alla giurisdizione, ordinaria o amministrativa, delle controversie insorte sul diniego dell’autorizzazione a fruire della cura o del rimborso della stessa. L’analisi della questione, e il relativo tentativo di soluzione, mettono in luce alcune importanti pronunce (del giudice ordinario) che permettono di esaminare (nonché tentare di risolvere) il secondo problema, sul quale si intende soffermarsi maggiormente: quello della determinazione del <em>quantum</em> del sindacato che il giudice amministrativo, ove venga riconosciuta la sua giurisdizione, può e deve esercitare in questo tipo di controversie e il conseguente carattere di atipicità che le sue pronunce possono assumere, stante la natura del diritto sul quale si controverte.<br />
<u>2. La disciplina</u><br />
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge del 23 dicembre 1978, n. 833<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, “<em>il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e  delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di  tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che  assicurino l&#8217;eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio</em>”. Lo stesso, pertanto, nell’ottica di assicurare la realizzazione del diritto alla salute <em>ex</em> art. 32 Cost., eroga a proprie spese a tutti i cittadini le necessarie prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.<br />
In particolare, ai sensi del D.M. del 3 novembre 1989<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (emanato in attuazione della legge del 23 ottobre 1985, n. 595<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>), intitolato “<em>Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero</em>”, il Servizio Sanitario Nazionale assicura l’erogazione di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che, in quanto richiedano “<em>specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia o che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all&#8217;art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale</em>”, necessitano di essere erogate presso un centro estero di altissima specializzazione<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Al fine di poter usufruire della prestazione sanitaria presso la struttura estera, il predetto decreto ministeriale disciplina l’<em>iter</em>, che l’assistito deve seguire, all’art. 4<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Il procedimento si apre ad istanza di parte, che deve essere presentata alla unità sanitaria locale di appartenenza,  con l’indicazione del centro estero prescelto, corredata dal parere motivato di un medico specialista<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. L’unità sanitaria locale provvede ad inoltrare la documentazione al centro regionale di riferimento, competente a valutare la sussistenza dei presupposti per usufruire delle prestazioni sanitarie presso il centro estero. Questi, in particolare, devono consistere nell’impossibilità di fruire tempestivamente della prestazione, circostanza che si verifica quando è richiesto un tempo di attesa incompatibile con la peculiarità del caso clinico, tale da aggravare lo stato di salute; nonché nell’inadeguatezza della cura disponibile presso le strutture convenzionate con il Ssn, perché inidonee per assenza di apparecchiature specifiche o personale qualificato. Il predetto centro regionale di riferimento emette, quindi, il provvedimento di autorizzazione o di diniego, dandone comunicazione all’unità sanitaria locale. Una volta ottenuta la prestazione sanitaria all’estero, l’interessato può presentare la documentazione delle spese sostenute e delle prestazioni usufruite all’unità sanitaria locale; quest’ultima, previo parere del centro regionale di riferimento, emette il provvedimento di liquidazione delle spese rimborsabili all’interessato, secondo i parametri individuati dal decreto in esame all’art. 6, commi dal 4 al 12.<br />
Il decreto ministeriale del 1989 disciplina, altresì, all’art. 7, un procedimento straordinario. Il comma primo del predetto articolo, infatti, prevede che nei casi di necessità ed urgenza il centro regionale di riferimento può attivare il procedimento d’ufficio, a prescindere dalla procedura sinora descritta; il secondo comma prevede, altresì, che nei casi di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, il centro di riferimento può valutare direttamente la sussistenza delle condizioni e la rimborsabilità delle spese, mentre la relativa domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’effettuazione della spesa alla unità sanitaria locale competente<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. La giurisprudenza tende a specificare che la mancanza di una preventiva autorizzazione non equivale a riconoscere il diritto del cittadino ad un’assistenza sanitaria globale (intesa come diritto al rimborso di qualsiasi spesa sanitaria all’estero), ma la stessa presenta un carattere sussidiario, essendo attivabile solo in presenza dei presupposti individuati dalla legge<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Con il successivo <a>D.M. 24 gennaio 1990</a> si è proceduto alla identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero, il cui elenco è stato successivamente integrato con <a>D.M. 30 agosto 1991</a><a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Con circolare n. 33 del 12 dicembre 1989, il Ministero della Sanità ha provveduto ad estendere il disposto del D.M. citato, al trasferimento per cure in ambito comunitario. La normativa di riferimento era rappresentata dal regolamento CE 14 giugno 1971, n. 1408, prima modificato con Regolamento CE n. 631/2004, poi da ultimo abrogato con Regolamento CE n. 883/2004.<br />
<em>3. Questioni di giurisdizione: la posizione della Cassazione e l’orientamento del giudice amministrativo</em><br />
In caso di diniego dell’autorizzazione a fruire della cura<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, si è posto il problema del giudice competente a conoscere della controversia.<br />
In questa sede non si pretende di risolvere questa complessa questione, ma si ritiene quantomeno di doverne dare conto in quanto, come accennato in precedenza, le pronunce delle Sezioni Unite<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> in materia presentano importanti spunti proprio in tema di atipicità degli effetti dell’azione amministrativa.<br />
Il giudice ordinario ritiene, infatti, che, trattandosi della tutela di un diritto fondamentale, il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., la controversia non può che appartenere alla giurisdizione ordinaria, in base al criterio della <em>causa petendi</em> definito dall’art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in quanto lo stesso, per sua natura incomprimibile, non appare suscettibile di affievolimento<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. In altre pronunce, con esito analogo riguardo al riconoscimento della giurisdizione, il <em>discrimen</em> viene, invece, individuato, in maniera quantomeno criticabile<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, nell’ asserito esercizio di meri apprezzamenti tecnici da parte della pubblica amministrazione, con conseguente insussistenza di alcun potere di supremazia idoneo ad affievolire il diritto (alla salute) dell’assistito<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. In particolare in una pronuncia del 2009<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, la Suprema Corte ha ritenuto che per il tipo di valutazioni da compiere (sussistenza dei presupposti sanitari) e per la qualifica di chi è chiamato a realizzarle (personale medico), l’apprezzamento della P.A. (sia nei casi di eccezionale gravità ed urgenza che nei casi ordinari) debba essere considerato di natura esclusivamente tecnica.<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Nonostante tale orientamento del giudice ordinario, numerose pronunce del giudice amministrativo, sia datate sia più recenti, continuano ad affermare senza esitazione la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di cure all’estero, pronunciandosi nel merito<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Nel tentativo di fare chiarezza sul punto si deve, innanzitutto, dare conto della circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 5-6 luglio 2004, n. 204, ha caducato, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo, il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, il quale, come modificato dalla l. del 21 luglio 2000, n. 205, art. 7,  devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “<em>riguardanti le attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale</em>”, di fatto sottraendo alla giurisdizione esclusiva la materia delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale. Ciò significa, chiaramente, che nella materia in oggetto si applica il tradizionale criterio di riparto, basato sulla situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.<br />
Con la stessa sentenza, tuttavia, la Corte non ha mancato di precisare che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ogniqualvolta la P.A. intervenga nell’esercizio di un potere autoritativo, come peraltro ricordato anche dal Consiglio di Stato proprio in una pronuncia in materia di sanità<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Sul tema non può peraltro tacersi il fatto che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 aprile 2007, n. 140 ha definitivamente chiarito come non possa parlarsi di “diritti indegradabili<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>”, riservati alla sola cognizione del giudice ordinario, in quanto sottratti ad oltranza da qualsivoglia influenza esterna e, segnatamente, della pubblica amministrazione. Al contrario, anche il giudice amministrativo appare pienamente legittimato a dare completa tutela a tali diritti, in quanto la tutela da questi apprestata risulta ormai equivalente a quella del giudice ordinario.<br />
In applicazione dei richiamati principi, che affiancano al criterio della <em>causa petendi</em> quello dell’effettivo esercizio di un potere unilaterale, non è del tutto azzardato affermarsi che deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa in tutti i casi in cui oggetto della controversia è il diniego dell’autorizzazione, in quanto lo stesso consegue sicuramente all’esercizio di un potere unilaterale da parte dell’amministrazione<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, rispetto alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire delle cure all’estero (impossibilità di ricevere le stesse in Italia tempestivamente o in maniera adeguata in base alla peculiarità del caso clinico). Spetta all’amministrazione procedente, infatti, verificare se il servizio sanitario nazionale risulta in grado di fornire prestazioni mediche adeguate alla peculiarità del caso clinico o se, invece, la salute del paziente non sia meglio tutelabile ricorrendo alle prestazioni di centri esteri non convenzionati<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Non v’è chi non veda come si tratti sicuramente di una valutazione ad alto contenuto tecnico<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Peraltro, ed a maggior ragione, si dovrebbe sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo, ove si ritenga, come fa una parte della dottrina, che in tutti i casi in cui le valutazioni tecniche debbono avvenire sulla base di concetti giuridici indeterminati contenuti nella norma di riferimento, si sia in presenza di giudizi che esprimono sia discrezionalità tecnica sia discrezionalità amministrativa vera e propria<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Quest’ordine concettuale è peraltro fatto proprio in alcune sentenze nelle quali si fa espresso riferimento ad una discrezionalità c.d. mista, che si compone di due diversi apprezzamenti, uno tecnico e l’altro amministrativo, che tengano conto della gravità della patologia, del tipo di intervento da effettuare e dell’impossibilità di provvedervi presso strutture convenzionate<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Peraltro, indipendentemente dalla ricostruzione teorica alla quale si acceda, a fronte della riconosciuta sussistenza di una valutazione (tecnica o “mista” che sia) di esclusiva pertinenza dell’amministrazione pubblica, riesce difficile negare l’esistenza di un interesse legittimo<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, nella sua veste pretensiva, che solo attraverso l’esercizio del potere amministrativo può trovare compiuta realizzazione. In talune pronunce si specifica, inoltre, che il citato decreto ministeriale, che disciplina il procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione, costituisce senza dubbio norma di azione, in quanto tale idonea a disciplinare l’esercizio del potere<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> e a mente della quale può essere sindacato il suo scorretto esercizio.<br />
Diversamente, nell’ipotesi di impugnazione del provvedimento di diniego del rimborso, chiesto dopo aver già usufruito della cura, nei casi di urgenza, residua un margine di dubbio rispetto all’effettivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione. Infatti, l’urgenza vanifica l’esercizio di un’attività discrezionale da parte della P.A., la quale si limiterebbe, <em>ex post</em>, ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza previste dalla legge per l’erogazione del rimborso, senza incidere sulla situazione giuridica soggettiva del privato, meramente oppositiva, che manterrebbe la consistenza di un diritto soggettivo<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
In sostanza, non v’è chi non veda come, se nella prima ipotesi l’amministrazione compie un giudizio (seppur tecnico) <em>ex ante</em> sulla sussistenza dei presupposti per fruire dell’assistenza presso strutture estere non convenzionate, nella seconda ipotesi non può che essere realizzata <em>ex post</em> una mera verifica sulla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Ciò equivale a sostenere, sotto altro profilo, che laddove la tutela richiesta sia meramente oppositiva, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al contrario, se la pretesa ha ad oggetto la non corretta espansione, da parte della pubblica amministrazione, della situazione giuridica soggettiva vantata, ciò si estrinseca nella richiesta di emanazione del provvedimento di autorizzazione e rende necessario rivolgersi al giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Per completezza, si deve dare conto del fatto che taluna giurisprudenza amministrativa sembra rinvenire un potere autoritativo in entrambe le fattispecie<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Del resto, la stessa giurisprudenza ordinaria, in numerose, seppur risalenti, sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, ha ritenuto che l’ipotesi della mera richiesta del rimborso, non ricorrendo ragioni di urgenza e non essendo stata formulata la preventiva richiesta di autorizzazione, rientra nella giurisdizione amministrativa, involvendo l’esercizio di un potere amministrativo<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p><em>4. La pienezza del sindacato nell’ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo</em></p>
<p>Preso atto che la questione sulla spettanza della giurisdizione è ancora irrisolta, sebbene, a giudizio di chi scrive sembra più corretto propendere per la giurisdizione del giudice amministrativo, resta da affrontare, nell’ipotesi di esercizio del sindacato da parte di quest’ultimo giudice, il secondo e più rilevante problema, ovverosia quello della misura ed intensità della tutela che può essere garantita. È evidente, infatti, che anche a voler ammettere la giurisdizione del giudice amministrativo, ciò che non è possibile tollerare rispetto alla tutela di un diritto fondamentale, qual è quello alla salute, è che ci sia una tutela dimidiata, ovverosia non piena ed effettiva.<br />
In proposito conviene partire da un dato significativo: delle sentenze in materia, anche recenti, infatti, emerge come il ricorso proposto al giudice amministrativo abbia ad oggetto unicamente la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego della ASL o del Centro Regionale di Riferimento; per tacere della circostanza paradossale per la quale alcune pronunce, di fronte all’incertezza sulla sede più idonea ad assicurare tutela, sono rese “a cose fatte”, quando, cioè, indipendentemente dall’ottenimento dell’autorizzazione, il malato si sia comunque recato all’estero per assicurarsi la cura, lasciando al giudice, non importa se ordinario o amministrativo, decidere se ricorressero o meno i presupposti d’urgenza e se questa fosse o meno una valutazione discrezionale<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
Ebbene, è evidente che il mero annullamento del provvedimento amministrativo, laddove viziato per eccesso di potere, violazione di legge o incompetenza, non risulta in alcun modo idoneo ad assicurare una tutela satisfattiva degli interessi dei ricorrenti. Il mero annullamento, infatti, può produrre evidentemente il solo effetto di caducare il provvedimento di diniego dell’autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie di alta specializzazione all’estero o, in ipotesi, del rimborso di quelle già fruite, senza poter apportare alcun miglioramento concreto alla situazione del ricorrente. In tal modo, il riconoscimento, peraltro solo eventuale, dell’autorizzazione, si sposta temporalmente in avanti, dipendendo dall’attività esecutiva dell’amministrazione e dai vincoli dell’effetto conformativo che discende. Gli inconvenienti di una tale soluzione sono evidenti, e sono rappresentati, da un lato, dal trascorrere del tempo e, dall’altro, dal fatto che i vincoli dell’effetto conformativo, per quanto precisi, sono altra, e comunque ben minore, cosa rispetto al riconoscimento in sentenza della spettanza del bene al ricorrente.<br />
Più nello specifico, risulta evidente che, in special modo nel caso dell’autorizzazione ad accedere alla cura, si tratta di interesse legittimo pretensivo, per il quale risulta insoddisfacente il mero annullamento dell’atto ostativo, mentre il bene della vita è rappresentato dall’ottenimento del provvedimento favorevole. Neppure, è bene specificarlo, si potrebbe sopperire con una condanna al risarcimento del danno subito, posto che la reale pretesa del privato è quella di fruire della cura, peraltro in tempi ragionevoli in relazione alla patologia sofferta.<br />
Dalle considerazioni svolte discende allora la necessità di focalizzare l’attenzione sul tema dell’effettività della tutela apprestata dal giudice amministrativo, problema che si presenta tanto più rilevante in quanto si pone in una materia, quale quella del diritto alla salute, nella quale entrano in gioco diritti ed interessi di primaria importanza nella sfera giuridica della persona umana.<br />
A ben vedere, si può fondatamente ritenere che proprio il problema del <em>quantum</em> del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo sia alla base dell’annosa questione di giurisdizione insorta sul tema delle cure all’estero, considerando i dubbi che tradizionalmente impediscono una piena equiparazione delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa.<br />
Ammettendo, tuttavia, la sussistenza della giurisdizione amministrativa, proprio l’analisi dell’orientamento della Cassazione si rivela fondamentale per chiarire che il sindacato del giudice in materia, sia esso ordinario o amministrativo, deve necessariamente essere un sindacato forte o pieno.<br />
In tal senso, non possono non notarsi gli sforzi, quasi estremi, compiuti dal giudice amministrativo, nel tentativo di apprestare una tutela effettiva al ricorrente<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. Dall’esame delle pronunce richiamate, infatti, si evince chiaramente come la ricostruzione del fatto sia estremamente minuziosa, al fine di poter valutare con estrema obiettività l’attività amministrativa, alla ricerca di eventuali vizi. Non solo: la giurisprudenza si è spinta ad elaborare una serie di principi, costituenti i capisaldi che devono essere rinvenibili nel provvedimento (di autorizzazione o, viceversa, di diniego), pena la sua illegittimità. Si è affermato, così, che l’amministrazione sanitaria, laddove intenda negare il trasferimento all’estero, deve necessariamente indicare le strutture del SSN nazionale in grado di erogare la medesima prestazione<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> o, comunque, indicare al malato le adeguate e possibili alternative praticabili in Italia<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>; che il Centro Regionale di riferimento deve informarsi dei reali tempi di attesa in Italia per fruire della prestazione, eventualmente prendendo direttamente contatto con le strutture ospedaliere<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
Quanto sinora detto non è, tuttavia, sufficiente. Occorre, a questo punto, chiedersi se sia possibile un sindacato pieno del giudice amministrativo in questa materia ed entro quali limiti, in relazione alla domanda proposta dall’attore<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
Un dato è certo: i principi che si ricavano dalla lettura delle pronunce della Cassazione non possono che trovare ingresso anche nel giudizio amministrativo. Dunque, sicuramente il sindacato pieno del giudice, cui si riferiscono le Sezioni Unite, può essere sì assicurato anche dal giudice amministrativo, ma solo se si ammette che questi, riconosciuta la fondatezza della domanda, possa non limitarsi al mero annullamento dell’atto, seppure operando un puntiglioso controllo dell’<em>iter</em> che ha condotto alla sua emanazione, ma spingersi alla condanna dell’amministrazione, <em>ex</em> art. 34, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. La condanna dell’amministrazione sarebbe disposta, in nome del principio di effettività, al fine di assicurare la tutela del diritto alla salute <em>ex</em> art. 32 Cost., in ottica squisitamente garantista. In tal caso, l’effetto conformativo sarebbe costituito dall’obbligo di emissione del provvedimento autorizzativo<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
La proposta soluzione, certamente idonea ad assicurare effettiva tutela all’interesse legittimo pretensivo ad usufruire della cura specialistica presso strutture estere, presenta almeno due ordini di problemi.<br />
In primo luogo, il giudice amministrativo, per poter ordinare al centro regionale di riferimento o all’unità sanitaria locale l’adozione del provvedimento autorizzatorio, deve necessariamente poter disporre di una consulenza tecnica, come del resto accadrebbe in sede di giurisdizione ordinaria, tramite la quale possa correttamente valutare la discrezionalità tecnica, esercitata dall’amministrazione, nella parità tra le parti. L’importanza centrale che in materia acquisirebbe tale strumento potrebbe rappresentare il definitivo superamento delle titubanze che, soprattutto in passato, ne hanno accompagnato l’uso, in tema di discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.  In particolare, infatti, il giudice dovrà essere in grado, se del caso, di valutare il giudizio espresso dall’amministrazione relativamente all’sussistenza della qualifica di centro di altissima specializzazione in capo alla struttura prescelta dal malato o all’esistenza in Italia di strutture di pari livello o di cure parimenti tempestive o efficaci.<br />
In secondo luogo, una siffatta soluzione, seppur auspicabile nell’ottica della concreta tutela dell’interesse del beneficiario, deve necessariamente confrontarsi con una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, la quale ha negato recisamente che, in presenza di una domanda di annullamento, il giudice possa rendere una pronuncia di accertamento, incorrendo, diversamente, nel vizio di extrapetizione. La decisione è giustificata dal richiamo della regola, ribadita da giurisprudenza costante dell’Adunanza Plenaria, per la quale nel processo amministrativo deve darsi al ricorrente vittorioso tutto quello e soltanto quello che abbia chiesto ed a cui abbia titolo<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.<br />
È possibile ritenere, tuttavia che, in considerazione di quanto sinora detto, sia opportuno quantomeno riflettere se il caso trattato possa costituire una deroga o un’eccezione rispetto al principio enunciato nell’Adunanza Plenaria.<br />
In proposito non sembra azzardato ipotizzare che, in presenza di un diritto fondamentale, quale quello alla saluteresidui uno spazio, nonostante la citata pronuncia per operare un oculato bilanciamento tra l’applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio dell’effettività della tutela.<br />
Peraltro, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, <em>ex</em> art. 112 c.p.c., che trova ingresso nel processo amministrativo grazie al richiamo operato dall’art. 39 c.p.a., chiaramente dettato con la finalità di evitare che il giudice trascenda il <em>petitum</em>, disponendo oltre la volontà delle parti, risulta parzialmente limitato nel processo amministrativo. In tale sede, infatti, il principio della disponibilità della domanda in capo alle parti si presenta sensibilmente corretto, rispetto al processo civile, dal principio acquisitivo. L’intento è quello di riequilibrare le posizioni delle parti, che non si presentano, evidentemente, sullo stesso livello, attribuendo maggiori poteri al giudice, rispetto al processo ordinario. Il fenomeno, che risulta oggi sempre più marginale con l’evoluzione del processo amministrativo, in particolare a seguito dell’introduzione del codice, potrebbe in realtà giustificare l’esercizio di un potere, a fini garantistici, del giudice, nel senso di comminare la condanna della pubblica amministrazione anche in presenza di una mera richiesta di annullamento del provvedimento.<br />
In sostanza, al fine di assicurare il sindacato pieno del giudice amministrativo sulla pretesa, questi può, ed anzi deve, pronunciarsi per la condanna, anche in presenza di una mera domanda di annullamento, facendo pendere il bilanciamento a favore del principio di effettività, laddove, chiaramente, sia stata accertata la fondatezza della pretesa mediante il vaglio della consulenza tecnica.<br />
Se, allora, da più parti in dottrina, come in giurisprudenza, si ritiene che dal fatto debba nascere il diritto, sembra che tale principio possa essere efficacemente adottato anche nel processo amministrativo, recuperando il principio fondante del diritto romano “<em>da mihi factum, dabo tibi ius</em>”.</p>
<p><em>5. Conclusioni: il diritto alla salute come metadiritto</em></p>
<p>Il punto di vista dal quale si è cercato di affrontare il problema dell’accesso delle cure all’estero non è quello, per così dire tradizionale, del riparto di giurisdizione, ma quello del <em>quantum</em> di sindacato esercitabile dal giudice sulla situazione giuridica soggettiva del privato; situazione, nel caso di specie, peculiare, in quanto afferente ad un “superdiritto”, quale quello alla salute.<br />
Si fa strada, infatti, nel dibattito dottrinale più recente, l’idea che la classificazione di mero “diritto soggettivo” vada stretta a quelle situazioni giuridiche soggettive dal nucleo incomprimibile, tra le quali, oltre al diritto alla salute, possiamo annoverare il diritto alla circolazione, il diritto di proprietà o il diritto alla tutela della sfera personale. Più in particolare, si tratta di riconsiderare la stessa natura della situazione giuridica soggettiva tutelata.<br />
Le definizioni variamente formulate per tali situazioni giuridiche soggettive, quali diritti sociali o libertà, si rivelano infatti insufficienti, laddove si consideri che la loro concreta realizzazione coinvolge, sia passivamente che attivamente, una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati.<br />
Suggestivamente, allora, può parlarsi di un “fascio” o di una “costellazione” di posizioni, di diritti soggettivi e di interessi legittimi, che fanno capo al, e che anzi contribuiscono a comporre il, diritto alla salute<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. In particolare, esso si declina, in primo luogo, come “libertà (negativa) da” (ad es. non subire trattamenti sanitari contro il proprio consenso, fatte salve le condizioni per il trattamento sanitario obbligatorio) e “libertà (positiva) di” (ad es. scegliere il trattamento sanitario ritenuto migliore); in secondo luogo, come diritto sociale, ovverosia pretesa ad una prestazione da parte del pubblico potere. È, peraltro, tale secondo aspetto che solleva le problematiche di maggiore rilievo, posto che, in tale seconda ipotesi, la situazione giuridica soggettiva idonea a fronteggiarsi con il potere pubblico è l’interesse legittimo, nella sua veste pretensiva<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
In tal senso il diritto alla salute sarebbe, allora, un metadiritto; con tale espressione linguistica di secondo grado si vuole indicare un insieme di diritti e libertà in cui il diritto stesso si articola<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>. È chiaro, infatti, che lo stesso si compone di una natura oppositiva, esercitabile nei confronti di fatti di terzi potenzialmente lesivi, qualificabile come diritto soggettivo, ed una pretensiva, ad ottenere prestazioni da parte dello Stato e, segnatamente, del Ssn, configurabile come interesse legittimo<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
In sostanza, di fronte all’esigenza di tutela di metadiritti, quale il diritto alla salute inteso come biodiritto, sembra doversi guardare oltre la tradizionale distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, a fronte della natura intrinsecamente unitaria della domanda di giustizia. Ciò che pare imprescindibile, infatti, è che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza della cura sia in grado di fornire una tutela effettiva al soggetto che agisce in giudizio. Solo dopo un tale accertamento è possibile sulla base del tradizionale criterio di riparto individuare il giudice competente. Pertanto, chiarito che tale tutela piena è assicurata oggi dal giudice amministrativo tendenzialmente allo stesso modo di quello ordinario, non sembra sussista alcun ostacolo al riconoscimento della giurisdizione in capo al primo.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p>* Testo rivisto ed ampliato dell’intervento tenuto al convegno intitolato “Tipicità ed atipicità delle tutele nel processo amministrativo” organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in data 6 maggio 2016.<br />
** Dottore in Giurisprudenza e Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo</p>
<p><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Peraltro, il diritto alla salute oggi si ritiene esteso fino a ricomprendere quello ad un ambiente salubre.</p>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È noto che il diritto alla salute ha acquisito rango di diritto fondamentale, e allo stesso modo l’art. 32 Cost. il riconoscimento di norma di natura precettiva, ovverosia di fonte diretta di diritti ed obblighi, a partire da due importanti pronunce giurisprudenziali della fine degli anni settanta. Si tratta di Corte Cost., sent. 26 luglio 1979, n. 88, per la quale il diritto alla salute deve essere inteso «<em>non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso è da ricomprendere tra le situazioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione</em>», in <em>Giur. Cost.</em>, 1979, I, p. 656, con nota di ANZON A., <em>L’altra faccia del diritto alla salute</em>; nonché Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in <em>Giur. Civ. Mass.</em>, 1979, 10, per la quale il carattere di inviolabilità del diritto alla salute, <em>ex</em> art. 2 Cost., deve essere rinvenuto nel «<em>carattere di inerenza alla persona del bene protetto</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> CARAVITA B., <em>La disciplina costituzionale della salute</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1984, p. 21 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Rubricata “<em>Istituzione del servizio sanitario nazionale</em>”. In materia si vedano altresì: la l. 30 novembre 1998, n. 419 (per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale), la l. 24 ottobre 2000, n. 323 (per il riordino del settore termale) e il d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (per il Finanziamento del Servizio sanitario nazionale).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Successivamente modificato dal D.M. del 13 maggio 1993</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La legge, rubricata “<em>Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88</em>”, all’art. 3, comma 5, stabilisce che “<em>con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Definito dall’art. 5 del D.M. del 3 novembre 1989 quale “<em>struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell&#8217;ordinamento sanitario italiano</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Una disamina dettagliata della richiamata normativa si trova, tra gli altri, in PITTAU F., <em>Trasferimento per cure all’estero e applicazione delle convenzioni internazionali</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 1991, p. 731 ss.; nonché in BOLOGNA M. C. e FARINA E., <em>L’accesso a prestazioni sanitarie all’estero da parte di cittadini italiani</em>, in <a href="http://www.piccin.it/libri/9788829919871/trattato-di-legislazione-ospedaliera.html"><em>Trattato di Legislazione Ospedaliera</em></a>, Zaglio A. (coord. da), Piccin, 2009</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Le modalità di presentazione della domanda, e il successivo <em>iter</em> amministrativo, sono meglio specificate nella Circolare del Ministero della Sanità del 12 dicembre 1989, n. 33, intitolata “<em>Trasferimento   per   cure  in  ambito  comunitario.  Art.  22  del</em><em> regolamento CEE n. 1408/71</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In giurisprudenza, peraltro, non si è mancato di osservare come le citate disposizioni siano del tutto autonome fra loro, al punto che sarebbe possibile ottenere il rimborso per una prestazione fruita all’estero in caso di urgenza da parte di uno stesso soggetto al quale la prestazione era stata negata in sede di autorizzazione preventiva, ricorrendone i presupposti. Sul punto, si veda Cons. St., sez. V, 24 febbraio 1996, n. 233, in <em>Foro it.</em>, 1996, III, p. 598 ss., con nota di CARINGELLA F. Si legge in sentenza che: «<em>Poiché il diniego di autorizzazione in base alla normativa sopra richiamata, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento </em>ex post<em> del concorso nella spesa sostenuta dal soggetto che abbia ritenuto indispensabile il proprio ricovero all’estero prescindendo dall’autorizzazione preventiva, sembra evidente che non possa utilizzarsi, in sede di valutazione della legittimità del diverso provvedimento di diniego di rimborso (parziale e condizionato) della spesa, alcun argomento idoneo a dimostrare soltanto la legittimità (non contestata) del diniego di autorizzazione preventiva al trasferimento in un centro di assistenza all’estero</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5 aprile 2005, n. 1860, in <em>Foro amm. Tar</em>, 2005, 4, p. 1222; Cass. civ., Sez. lavoro, 20 agosto 2003, n. 12249, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 2003.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> I citati <a>D.M. 24 gennaio 1990</a> e <a>D.M. 30 agosto 1991</a> sono stati modificati  con D.M. 17 giugno 1992, successivamente abrogato dal comma 2 dell&#8217;art. 9 del <a>D.M. 31 marzo 2008</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il relativo provvedimento dovrà essere, chiaramente, motivato dall’amministrazione, sulla quale incombe un obbligo di informazione, definito in dottrina di <em>clare loqui</em>, non solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. 241/1990, ma anche in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto (alla salute) tutelato; sul punto cfr. URBANO G., <em>Le situazioni giuridiche soggettive dell’utente per le prestazioni sanitarie all’estero</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, n. 2/2009, p. 479 ss. In tema, cfr. altresì i riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati: Cass. sez. lav., 12 maggio-4 novembre 2003, n. 16535, con nota di CAROPPOLI M., <em>Spetta alla Pubblica Amministrazione informare il paziente su dove curarsi</em>, in <em>Dir. e Giust.</em>, 2003, 45, p. 38 ss.; TAR Lombardia, sez. I, 22 febbraio 2002, n. 798, in <em>Foro it</em>., Rep. 2002, voce Sanità pubblica, n. 110, ivi così massimata: «<em>È illegittimo il diniego di autorizzazione per prestazione indiretta da usufruire all’estero giustificato con una laconica motivazione (nel caso in esame: «la terapia effettuata presso tale centro non è validata da letteratura internazionale») atteso che in presenza di una domanda, supportata da idonea documentazione medica, è onere dell’azienda pubblica, che intenda rifiutare l’autorizzazione, farsi carico di individuare e precisare quali siano le possibili, adeguate e tempestive alternative in Italia ove sia possibile praticare la cura per la quale si richiede l’autorizzazione</em>», e in <em>Foro amm. TAR</em>, 2002, con nota di MUSSELLI L., <em>L’autorizzazione per cure mediche da sostenersi all’estero nell’ambito della amministrazione sanitaria “indiretta”: tra libertà di cura dell’assistito e limitazioni alla valutazione dell’amministrazione</em>, p. 362; TAR Emilia-Romagna, sez. I, 26 aprile 1996, n. 260, con nota di MANSERVISI R., <em>Autorizzazione al ricovero all’estero per cure mediche e rimborso delle spese: brevi annotazioni a margine di una recente pronuncia del giudice amministrativo</em>, <em>in Sanità pubblica</em>, 1996, p. 917; TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 1996, n. 312, in <em>Sanità pubblica</em>, 1997, p. 677 ss.; TAR Lazio, sez. I, 14 maggio 1996, n. 727, in <em>Sanità pubblica</em>, 1998, p. 62, ivi così massimata: «<em>È illegittimo il diniego di ammissione al trattamento di rimborso straordinario delle spese sostenute per prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale basato esclusivamente sull’assunto che si tratta di intervento praticabile presso le strutture del servizio medesimo, senza esprimere alcuna considerazione sul diverso aspetto dell’adeguatezza dei tempi indicati dalle strutture stesse con riguardo all’urgenza dell’intervento chirurgico da praticare</em>»; TAR Toscana, sez. I, 15 febbraio 1995, n. 81, in <em>Sanità pubblica</em>, 1995, p. 1349 ss.; cfr. altresì il commento di CORBETTA C., <em>Sull’autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie all’estero</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 1998, p. 1178 ss., nota a TAR Toscana, sez. II, 16 aprile 1997, n. 219 – Pres. Lazzeri, Est. Del Guzzo – Cappelli c. Usl n. 25 Toscana; e TAR Toscana, sez. II, 17 dicembre 1997, n. 826 – Pres. Lazzeri, Est. Capuzzi – Toncelli c. Usl n. 2 di Massa Carrara.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Chiamate a pronunciarsi su questioni di giurisdizione, a seguito del diniego di giurisdizione da parte sia del giudice ordinario che di quello amministrativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Ex multis</em>, Cass. civ., sez. un., ord. 6 settembre 2013, n. 20577; Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2923; Cass. civ., sez. un., ord. 22 febbraio 2012, n. 2570</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Sia in quanto l’insindacabilità è affermata in maniera apodittica, sia in quanto non è possibile affermare, <em>tout court</em>, che la discrezionalità tecnica non costituisca esercizio di un potere, se non presupponendo una concezione molto ristretta dello stesso concetto di potere.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2867</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2867, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Per un commento si veda DE GREGORIS L., <em>Autorizzazione per cure all’estero e riparto di giurisdizione: osservazioni sulla nascita di un futuro contrasto giurisprudenziale (in margine alla recente sentenza Cass. Civ. 6 febbraio 2009, n. 2687)</em>, in<em> Profili problematici in materia di salute, Questioni attuali e prospettive future</em>, a cura di Gianguido D’Alberto e Igor De Amicis, A.E.T. (Associazione Erasmus Teramo) – Università degli Studi di Teramo, 2009.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 4 febbraio 2016, n. 240; Cons. Stato Sez. III, Sent., 7 gennaio 2014, n. 19; Cons. Stato, sez. III, sent. 20 febbraio 2013, n. 1049; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 15 ottobre 2009, n. 968; TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1526; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 22 dicembre  2009, n. 5969.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cons. St., sez. III, sent. 2 settembre 2014, n. 4460.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Dopo che, con il c.d. concordato giurisprudenziale del 1930, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Cassazione convennero di individuare il criterio della <em>causa petendi</em> come criterio universale di riparto della giurisdizione,  la giurisprudenza si trovò ad affrontare un secondo problema, quello del criterio da adottare per classificare l’oggetto della controversia in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo. A partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 1949, la Cassazione ha adottato il criterio basato sulla formula carenza di potere – scorretto esercizio del potere, valutando l’esistenza in concreto dei presupposti giuridici e fattuali che la norma fissa al fine di consentire l’esercizio del potere.  Sulla scorta di tale orientamento, la dottrina ha dato rilievo alla distinzione tra atti idonei, e non, a produrre la degradazione del diritto soggettivo in interesse legittimo. In tal modo, tuttavia, si finiva per affidare la tutela di diritti di rilievo costituzionale (si pensi, ad esempio, al diritto alla salute e quello ad un ambiente salubre), quando intercettati dal potere, ad un giudice, quale quello amministrativo, che non poteva offrire agli stessi altro che una tutela fortemente limitata rispetto a quella ordinaria. Ciò spinse la giurisprudenza, a partire dagli anni Settanta, ad enucleare la categoria dei diritti c.d. resistenti, cioè indegradabili, dall’esercizio del potere, tutelabili di fronte al solo giudice ordinario (in particolare, in materia di salute, si veda Cass. civ., 9 marzo 1979, n. 1463, in <em>Foro it</em>., 1979, I, 939, per la quale, rispetto a tale diritto,  “<em>non è neppure configurabile un potere ablatorio dello Stato, tale da farlo degradare ad interesse legittimo</em>”). Sul punto, cfr. ZITO A., <em>L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, a cura di F. G. Scoca, Giappichelli editore, Torino, 2014</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Sul punto si vedano, in particolare, DE ANGELIS M., <em>La complessità dei sistemi sanitari. Problematiche giuridiche del caso italiano</em>, Società Editrice Esculapio, 2012; DE GREGORIS L., <em>Autorizzazione per cure all’estero e riparto di giurisdizione: osservazioni sulla nascita di un futuro contrasto giurisprudenziale (in margine alla recente sentenza Cass. Civ. 6 febbraio 2009, n. 2687)</em>, cit.; FERRARA R. (a cura di), <em>Salute e sanità</em>, in <em>Trattato di Biodiritto</em>, diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Giuffrè Editore, 2010</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sul punto concorda anche Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2005, n. 13548</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> VIDETTA C., <em>Ancora sulla compatibilità della disciplina italiana per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero con i principi comunitari</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2006, 2, p. 645 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> cfr. MARZUOLI C., <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Milano, 1985</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1526 cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> <em>Ex multis</em>, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, sent. 22 dicembre  2009, n. 5969 cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2006 n. 35; Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2006, n. 1902; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 25 gennaio 2005, n. 292; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 2966; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 aprile 2005, n. 2696; in tal senso si veda anche una pronuncia del giudice ordinario, Cass. civ., sez. Un., 10 novembre 1992, n. 12099, in <em>Foro amm. Tar</em>, 1993, p. 789</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. <em>ex multis</em> Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2006, n. 1902, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> <em>Ex multis,</em> Cass. civ., sez. un., sent. 5 dicembre 2011, n. 25925; Cass. civ., sez. un., ord. 28 giugno 2006, n. 14848; Cass. civ., sez. un., 30 maggio 2005, n. 11334, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 2005; T.A.R. Lazio, sez. Latina, 6 giugno 2002, n. 680, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2002, p. 2120; Cass. civ., Sez. lavoro, 14 giugno 1999, n. 5890, in <em>Giust. Civ.</em>, 2000, I, 1481; Cass. civ., sez. lavoro, 16 luglio 1999, n. 7537, in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 2832; Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10737, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 1998</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> GALBIATI E., <em>Il “cittadino paziente” e gli scenari dell’assistenza sanitaria indiretta</em>, in <em>Foro pad.</em>, 2006, 2-4, p. 688 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> In particolare, con riguardo al diritto alla salute, cfr. par. 5</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 12 aprile 2013, n. 1989; C.G.A.R.S., 5 gennaio 2012, n. 31; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, Sent., 07 febbraio 2011, n. 1168; TAR Aosta, 19 gennaio 2011, n. 4; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 15 ottobre 2009, n. 968 cit.; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1526 cit.; T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 aprile 2007, n. 1527.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> <em>Ex multis</em>, Cass. civ. Sez. Unite, 28 ottobre 1998, n. 10737; Cass. civ. Sez. Unite, 26 settembre 1997, n. 9477</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Esemplificativamente, T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 03 aprile 2007, n. 1527, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Le riflessioni si devono a ROSSI S., <em>Il giudice amministrativo alla prova dei diritti fondamentali. Il caso del rimborso delle cure all&#8217;estero</em>, in <em>Giudice amministrativo e diritti costituzionali</em>, Bonetti, Cassatella, Cortese, Deffenu, Guazzarotti (a cura di), Torino, Giappichelli, 2012</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cfr. Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2004, n. 309.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 5 dicembre 2002, n. 4761.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr. Cons. St., sez. V, 10 luglio 2003, n. 4115.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Sul punto si veda DE CAROLIS D., <em>Potere di scelta e tutela dell’utente del settore sanitario</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 1999, p. 783 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Una disamina dell’ammissibilità dell’azione atipica di condanna nel processo amministrativo si trova in BENETAZZO C., <em>L’azione “atipica” di condanna; caratteri, limiti e sua esperibilità nei casi di diniego di titoli abilitativi edilizi</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, n. 4/2012, dove è richiamata, in particolare, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sent., 08 giugno 2011, n. 1428, nella quale si legge che «<em>acclarata la fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere il trasferimento di riavvicinamento (non essendo stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo alcuna valida causa ostativa), a questo punto, occorre verificare l&#8217;ammissibilità di una condanna dell&#8217;amministrazione alla sua adozione. Recentemente, il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha chiaramente affermato (sia pure in </em>obiter dictum<em>) che il codice del processo ha introdotto, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l&#8217;azione di condanna volta ad ottenere l&#8217;adozione dell&#8217;atto amministrativo richiesto (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23 marzo 2011 n. 3)</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. T.A.R. Marche 18 marzo 2004, n. 128, in <em>Ragiusan</em>, 2004, 247, 332; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 3 novembre 2007, n. 872.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr. T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, Ord. 15 aprile 1999, n. 157, con la quale, per la prima volta, il giudice amministrativo ha disposto una consulenza tecnica in fase cautelare al fine di «<em>verificare se il Ciren sia effettivamente un centro di altissima specializzazione, così come definito dall’art. 5 del d.m. 3 novembre 1989, sia, cioè, una struttura “in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell’ordinamento italiano”, e sia in grado di fornire prestazioni sanitarie adeguate al caso clinico in esame</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 13 aprile 2015, n. 4</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 26 luglio 2012, n. 30.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> MORANA D., <em>La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, </em>in<em> Studi e materiali di diritto costituzionale</em>, a cura di A. D’Atena e P. Grossi, Giuffrè, Milano, 2003, che a sua volta richiama, tra gli altri, PACE A., <em>Problematica delle libertà costituzionali</em>, p.te generale, II ediz., Padova, 1990</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> La riflessione si trova in OGGIANU S., <em>I principi sulla tutela della salute ed il riparto di giurisdizione</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2009, 1, p. 178 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Riflessioni sulla natura composita del diritto alla salute si trovano, tra gli altri, in OGGIANU S., <em>I principi sulla tutela della salute ed il riparto di giurisdizione</em>, cit.; BIANCA M., <em>Il diritto alla salute</em>, in <em>Studi in onore di C. Sanfilippo</em>, Giuffrè, Milano, 1983; ALPA G., <em>Salute (diritto alla)</em>, in <em>Ns. Dig. It.</em>, Appendice, P-S, Utet, Torino, 1986, p. 914; CARAVITA B., <em>La disciplina costituzionale della salute</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1984</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 1996, n. 10045</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-autorizzazione-alle-prestazioni-sanitarie-allestero-questioni-di-giurisdizione-ed-effettivita-della-tutela/">Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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