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	<title>Alice Baradello Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Alice Baradello Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 20 giugno 2002 n. 262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-20-giugno-2002-n-262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-20-giugno-2002-n-262/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 20 giugno 2002 n. 262</a></p>
<p>Sulla base dell’evoluzione normativa, l’art. 8 comma 10 della legge 370/99 colloca il personale di cui all’art. 6, comma 5 DL 502/92 sul medesimo piano giuridico del ricercatore medico; quindi va inteso come inquadramento ex lege dei tecnici laureati medici nel ruolo dei ricercatori universitari. Le sentenze 294/2001, 300/2001, 321/2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-20-giugno-2002-n-262/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 20 giugno 2002 n. 262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-20-giugno-2002-n-262/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 20 giugno 2002 n. 262</a></p>
<p>Sulla base dell’evoluzione normativa, l’art. 8 comma 10 della legge 370/99 colloca il personale di cui all’art. 6, comma 5 DL 502/92 sul medesimo piano giuridico del ricercatore medico; quindi va inteso come inquadramento ex lege dei tecnici laureati medici nel ruolo dei ricercatori universitari.</p>
<p>Le sentenze 294/2001, 300/2001, 321/2001 e 1514/2001 TAR CT hanno definitivamente affermato questo principio, interpretando correttamente la volontà del legislatore (v. interpellanza e interrogazione dell’On. Napoli, presentatrice del comma 10 art. 8 della legge 370/99- seduta 863 del 20/02/2001, su Internet al sito: <a href="http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed863/aint01.htm">www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed863/aint01.htm</a>).</p>
<p>La Corte Costituzionale con la sentenza 262/2002 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 10, della legge 370/99, sollevata per primo dal TAR Lazio (sez. III &#8211; ordinanza 10 maggio 2001 n. 4050), affermando che la differenza di stato giuridico tra tecnico laureato medico e ricercatore permane per la “persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione dei laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati”. </p>
<p>In estrema sintesi, il ricercatore è nato per la ricerca, il tecnico laureato per la direzione e gestione dei laboratori.</p>
<p>La Corte rileva le seguenti diversità di disciplina che giustificano la persistente differenziazione tra le due categorie:</p>
<p>per i TECNICI LAUREATI</p>
<p>&#8211; la legge istitutiva n. 1255 del 1961</p>
<p>&#8211; l’art. 35 del DPR 382/80</p>
<p>&#8211; il DPCM 24/9/1981</p>
<p>&#8211; il CCNL Comparto Università</p>
<p>per i RICERCATORI</p>
<p>&#8211; art. 3 e 7 legge 28/1980</p>
<p>&#8211; art. 1 e 54 DPR 382/80 </p>
<p>&#8211; art. 32 DPR 382/80</p>
<p>&#8211; art. 1 e 2 DL 57/87 convertito nella legge 158/87</p>
<p>Dimentica la Corte che:</p>
<p>1) dalla legge istitutiva dei tecnici laureati (n.1255 del 1961) sono trascorsi 41 anni, durante i quali sono state promulgate numerose norme di settore ed in particolare questo è avvenuto, per ovvi motivi storici, per la speciale categoria dei tecnici laureati medici. La legge istitutiva prevedeva che la laurea del tecnico laureato da assumere fosse quella della facoltà cui il posto era assegnato. Sin da tale epoca esistevano “attrezzature di particolare complessità” (elettromiografi, elettroencefalografi, ecc.) utilizzate esclusivamente dai medici; questo ha determinato già da allora l’accesso sul ruolo di tecnici laureati con laurea in Medicina e Chirurgia. </p>
<p>2) l’art. 35 DPR 382/80, che la stessa Corte cita per negare, invece afferma che “i posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca,…. Quindi per la ricerca , che adesso la Corte dice essere la differenza fondamentale che residua tra le due categorie. Oltre l’evidenza relativa alla produzione scientifica di ogni singolo tecnico laureato medico (tra cui pubblicazioni scientifiche con alto impact factor).</p>
<p>Fondamentale, a tal riguardo, rammentare alla Corte che i tecnici laureati hanno partecipato alla prima e seconda tornata idoneativa per professore associato proprio in virtù del possesso del requisito di avere svolto un triennio di didattica e di ricerca. Ma c’è di più: coloro che, nonostante le disposizioni legislative, hanno partecipato alla terza tornata idoneativa oggi, dopo vari contenziosi, sono professori associati, con il riconoscimento della legge (comma 7 dell’articolo 8 della 370/99).</p>
<p>3) una ulteriore considerazione appare opportuna sul contesto storico nel quale una norma prende corpo: all’epoca, 1980, in campo medico apparivano ulteriori e ancor più sofisticate “attrezzature di particolare complessità” (TAC, ecocardiografi, elettromiografi computerizzati, endoscopi ecc.), cosa che ha determinato un cospicuo ingresso di tecnici laureati medici nelle facoltà di Medicina (posti di ricercatore non ce n’era neanche uno grazie all’ingresso ope legis di masse di ricercatori, come previsto dallo stesso DPR 382/80). </p>
<p>E’ necessario fare questa precisazione, nonostante quanto stava accadendo, la laurea in Medicina e Chirurgia non è stata contemplata nel famoso allegato D del D.I. 9/11/1982. Infatti la tabella equiparativa tra personale universitario e personale ospedaliero di pari mansioni, funzioni ed anzianità prevedeva per i VII ed VIII livelli (cioè collaboratori e funzionari tecnici, come già da allora erano stati rinominati i tecnici laureati) soltanto le lauree in farmacia, biologia, chimica e fisica. </p>
<p>Questo ha peraltro determinato gravi problemi di corretta equiparazione ospedaliera per i tecnici con laurea in Medicina e Chirurgia. Infatti nella maggior parte dei casi, essi sono stati equiparati ai biologi del SSN, attribuendo loro l’indennità perequativa prevista dall’ art. 31 DPR 761/79 (ex legge 200) e non già dalla legge 213 &#8211; la famosa De Maria (specifica per i medici), con grave nocumento economico e determinando, inoltre, l’instaurarsi di innumerevoli contenziosi dei quali molti sono ancora pendenti (ovviamente per gli anni antecedenti al 1992, epoca in cui fu finalmente promulgato l’art. 6 comma 5 del D.L. 502/92).</p>
<p>4) gli articoli 12 e 16 della legge 341/90, secondo la Corte, determinano una parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l’attività didattica e non può riconoscersi a tali norme il carattere di disposizioni idonee ad esaurire, identificandola, la disciplina dei compiti e delle funzioni dei tecnici laureati e dei ricercatori. Si rammenta rispettosamente che all’epoca (1990) il problema dei tecnici laureati era proprio quello del riconoscimento “ufficiale” della didattica che veniva da loro regolarmente svolta “ufficiosamente” proprio nello spirito del dettato dell’art. 35 DPR 382/80, laddove la norma recita testualmente: “ i tecnici laureati coadiuvano i docenti…” A questo proposito, il vocabolario Zingarelli alla voce “coadiuvare” dice “aiutare o fare le veci”, quindi già dal 1980 i tecnici laureati potevano “sostituire” i docenti . Ma non è tutto. </p>
<p>Basta, infatti, ancora una volta ricordare che i tecnici laureati erano tra le categorie contemplate fra i soggetti da ammettersi alla prima e seconda tornata idoneativa a professore associato proprio in virtù del possesso del requisito del triennio di attività didattica e scientifica. A tal proposito è assolutamente opportuno menzionare la sentenza n. 93 del 1991 della stessa Corte Costituzionale per evidenziare come tale requisito, previsto ab origine per i soli tecnici laureati ex art. 50 DPR 382/80, sia stato esteso già da allora anche a coloro che lo avevano acquisito dopo l’anno accademico 1979/80. </p>
<p>Afferma infatti testualmente la Corte: “Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di attività scientifica e didattica, il compimento di esso può intendersi così compreso fra la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell’analogo bando per la terza.” Delle due l’una, o la Corte rinnega se stessa oppure didattica e ricerca sono state svolte (documentatamente) da sempre.</p>
<p>5) la speciale categoria dei tecnici laureati medici comincia ad essere distinta dalla categoria globale dei tecnici laureati nell’anno 1992. Ai collaboratori e funzionari tecnici medici (VII e VIII livelli statali), dopo avere sofferto sin dall’origine per i suddetti problemi di equiparazione ospedaliera, viene finalmente riconosciuta “ufficialmente” l’assistenza con la prima di una serie di norme specifiche di settore. </p>
<p>L’art. 6 comma 5 DL 502/92 concerne infatti la “formale” attribuzione delle suddette funzioni assistenziali mediche già di fatto espletate (dal momento che un laureato in Medicina non può fare altro che il medico) con la conseguente attribuzione della equiparazione al dirigente medico del SSN di pari anzianità (esattamente come per i ricercatori). “Detta disposizione appare significativa dell’intento di uno scorrimento in avanti della categoria dei tecnici in questione, le cui funzioni originarie risultavano modificate ed arricchite con l’aggiunta delle attività assistenziali; con la conseguenza che i ruoli dei tecnici, sostanzialmente svuotati sul piano funzionale, non potevano essere rincalzati con nuove assunzioni, per evidenti fini di contenimento della spesa per tale personale” (sentenza 294/2001 TAR CT): tale assunto non credo meriti alcun ulteriore commento.</p>
<p>6) Il suddetto articolo è stato quindi sostituito dall’art. 7 del DL 517/93 che modifica definitivamente il profilo funzionale dei tecnici laureati medici nel senso che le funzioni assistenziali mediche diventano parte integrante del loro stato giuridico. Ebbene, dice invece la Corte, tale disposizione “si limita ad attribuire le funzioni assistenziali al personale in questione, nella logica, più volte sottolineata da questa Corte, della stretta compenetrazione tra l’attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica (sentenze 71/2001, 136 e 134/97)”. </p>
<p>Premesso che l’inscindibilità è da sempre stata tra assistenza, didattica e ricerca, e che questo principio è pacificamente accolto (vedi sentenze della Corte 136/97, 126/91, 103/77, ecc.), la Corte stessa nella citata sentenza 71/2001 si spinge persino oltre. Infatti al punto 2.1 si legge testualmente “ Questa Corte ha ripetutamente osservato che l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidata dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione. </p>
<p>Ciò in considerazione della natura necessariamente teorico-pratica dell’insegnamento medico… Ciò che non può invece ritenersi consentito – pena la violazione del generale criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che del principio di buon andamento tutelato dall’art. 97 Cost. – è la scissione tra l’uno e l’altro settore di attività .” QUINDI stretta compenetrazione per tutto il personale medico universitario, tranne che per i tecnici laureati medici per i quali, si contraddice la Corte, è sufficiente la compenetrazione tra assistenza e didattica. </p>
<p>7) Ulteriore norma specifica per i tecnici medici è l’art. 73 comma 2 DL n. 29/93 che ha consentito la iscrizione agli ordini professionali ai tecnici laureati medici, o meglio il “formale” riconoscimento a rimanere iscritti agli Ordini dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri (il rischio era infatti quello della cancellazione dall’Ordine di appartenenza dopo anni di contributi versati all’ENPAM e anni di quote versate agli stessi Ordini.), in deroga alla vigente disciplina che esclude l’iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti </p>
<p>8) Ancora l’art. 1 comma 6 legge 662/96 ha esteso ai tecnici laureati medici la normativa sull’opzione tra intra ed extramoenia della attività libero-professionale: i commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all’art. 102 DPR 382/80 (cioè ricercatori e altro personale docente.), e al personale di cui all’art. 6,comma 5, DL 502/92 (cioè tecnici laureati medici). Addirittura tecnici laureati medici e ricercatori accomunati nella stessa norma. Per la Corte entrambe le due ultime disposizioni legislative sono soltanto “delle disposizioni di contorno sorrette dalla medesima compenetrazione tra assistenza e didattica”. Valgono a questo proposito le medesime riflessioni già fatte al punto 6 circa la compenetrazione tra assistenza, didattica e ricerca . </p>
<p>9) Nonostante la suddetta enorme stratificazione di norme di settore, di cui l’art. 8 comma 10 della legge 370/99 rappresenta il momento ultimo della piena equiparazione funzionale tra tecnici laureati medici e ricercatori, la Corte afferma che in effetti nulla è innovato dall’articolo in questione. </p>
<p>Tra le disposizioni legislative per contraddistinguere i tecnici laureati medici, la Corte cita addirittura il DPCM 24 settembre 1981 ovvero la famosa declaratoria dei profili professionali. Una più attenta disamina della questione avrebbe dovuto evidenziare quanto appresso: in merito all’odierna valenza giuridica del citato DPCM la VI Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 407/2000) così testualmente si è espressa: “ Quanto, infine, al valore del Davo 502/92, il suo carattere di sanatoria e la modifica del profilo funzionale per i tecnici laureati in medicina, almeno di quelli operanti alla data indicata dal Legislatore, fanno parte della portata della norma, per cui è vano risalire ai profili professionali “ordinari” previsti dal DPCM 24/9/1981”. </p>
<p>Quindi il profilo professionale dei tecnici laureati medici è MUTATO , come d’altra parte testualmente recita l’art. 7 DL 517/93: “in tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ed in odontoiatria”. A far data dal 1992, per i tecnici laureati medici non valgono più i profili professionali previsti dal DPCM 24/9/1981 citato dalla Corte . </p>
<p>10) Per escludere la possibilità che si possa addivenire all’inquadramento automatico nella categoria dei ricercatori, la Corte afferma addirittura che l’art. 97 della Costituzione è stato invocato in modo improprio “in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo. E’ UNA GROSSOLANA SVISTA. Prima di tutto perché, proprio in virtù dell’art. 6 comma 5 DL 502/92, ai tecnici laureati medici è stata attribuita l&#8217;equiparazione ospedaliera ai dirigenti medici del SSN. </p>
<p>Quindi, a far data dal 1/1/93, lo stipendio globalmente considerato (parte derivante dall’inquadramento statale + parte derivante dal corrispondente inquadramento ospedaliero) di un tecnico laureato medico è assolutamente identico a quello di un ricercatore dell’area medica di pari anzianità. </p>
<p>E’ facilmente dimostrabile infatti che lo stipendio statale di un tecnico laureato medico (ex VIII livello, oggi D3) è inferiore senz’altro allo stipendio statale di un ricercatore medico di pari anzianità, ma viceversa la quota legata all’integrazione ospedaliera di un tecnico laureato medico è decisamente maggiore rispetto a quella del ricercatore medico. DI CERTO, però, la somma delle due parti di stipendio, sia nel caso del tecnico laureato medico sia nel caso del ricercatore medico, genera una cifra che è assolutamente identica , poiché entrambe le categorie sono equiparate al medesimo dirigente medico di I livello del SSN di pari anzianità e di conseguenza il loro stipendio complessivamente considerato non può che essere identico. </p>
<p>Poniamo, infatti, che lo stipendio statale di un tecnico laureato medico sia 1000 euro e che lo stipendio di un dirigente medico del SSN sia 3000 euro, la quota di integrazione ospedaliera sarà in questo caso di 2000 euro.</p>
<p>Viceversa, se lo stipendio statale di un ricercatore medico è per esempio di 2000 euro, la relativa integrazione ospedaliera sarà 1000 euro: ovvero lo stipendio globale di entrambe le categorie considerate ammonterà a 3000 euro, e cioè pari allo stipendio del dirigente medico di I livello di pari anzianità.</p>
<p> Non è quindi ravvisabile alcuna disomogeneità tra la retribuzione dei tecnici laureati medici e dei ricercatori medici di pari anzianità, neanche a voler evidenziare, come fa la Corte, che “il trattamento economico dei ricercatori è pari al 70% della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo di seconda fascia di pari anzianità”. Tale ragionamento della Corte può valere solo e soltanto per i tecnici laureati non medici che non godono della equiparazione ospedaliera ai dirigenti medici di I livello del SSN, ma mai e poi mai per i tecnici laureati medici.</p>
<p> Quanto detto finora spiega, inoltre, perché il comma 10 dell’art. 8 della legge 370/99 precisa che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: di fatto abbiamo appena dimostrato come lo stipendio globale in atto percepito dalle due categorie è assolutamente identico. Ragionando per astratto, potrebbe persino verificarsi tale paradossale situazione: se un tecnico laureato medico con un certo numero di anni di anzianità vincesse un concorso libero per ricercatore universitario, il suo stipendio iniziale nel nuovo ruolo dovrebbe persino essere integrato con un “assegno ad personam”, per via della sua precedente migliore retribuzione . </p>
<p>E’ utile al riguardo ed a scanso di equivoci, ulteriormente sottolineare come, secondo giurisprudenza costante, “l’equiparazione economica del personale universitario a quello medico è obbligo precipuo dell’Università indipendentemente dalla stipula della convenzione con la Regione, la quale attiene alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare la detta equiparazione” (Consiglio di Stato, VI sez. 28 dicembre 1993 n. 1032; VI sez. 28 gennaio 2000 n. 407). </p>
<p>11) La Corte, infine, afferma che l’art. 8 comma 10 della legge 370/99, norma sospettata di incostituzionalità, “si configura anch’essa come norma particolare, di (ulteriore, per l’ambito temporale che prende in considerazione) estensione dei compiti didattici propri dei ricercatori ai tecnici laureati dell’area medica”. E’ appena il caso di ricordare alla Corte che i tecnici laureati medici prima di diventare tecnici laureati “medici” , cosa avvenuta come più volte detto con l’avvento dell’art. 6 comma 5 DL 502/92, rientravano nella più ampia categoria dei “tecnici laureati” e pertanto anche per loro (i medici) era vigente l’art.16 della 341/90. Occorre ancora una volta aggiungere che l’estensione temporale del triennio di attività di didattica e di ricerca era stato esteso ben oltre l’anno accademico 1979/80 (sentenza 93/91 della Corte Costituzionale già precedentemente citata). Quindi il possesso di tale requisito è da considerarsi maturato non più e non solo dai cosiddetti tecnici laureati “doc”, cioè quelli ex art. 50 DPR 382, bensì da tutti i tecnici laureati (collaboratori e funzionari tecnici) assunti dopo l’anno 1980, tra i quali, a buon diritto, rientrano tutti i tecnici laureati, compreso quelli con laurea in Medicina e Chirurgia . E’ tanto vero che il legislatore nella legge 14/1/99 n. 4 autorizza le Università a bandire concorsi riservati a tecnici laureati che abbiano svolto “almeno tre anni di attività di didattica e di ricerca”. Delle due l’una: o l’attività di ricerca (peraltro comprovata, come più volte detto, da innumerevoli pubblicazioni scientifiche impattate) era già ampiamente possibile e regolarmente svolta dai tecnici laureati oppure come poteva il legislatore richiederla come requisito previsto nella legge 4/99 ? </p>
<p>12) Alla luce di quanto sinora detto, una conclusiva considerazione merita la questione esaminata dalla Corte dell&#8217;apparente incongruenza tra l’art. 8 comma 10 legge 370/99 e la legge 4/99. </p>
<p>L’incongruenza consisterebbe nel fatto che “un inquadramento ope legis” , quale quello previsto dall’art. 8 comma 10 della legge 370/99 per i tecnici laureati medici “si porrebbe quale elemento di irrazionalità e di discriminazione all’interno di una medesima categoria, beneficiando alcuni e penalizzando altri”. Ed ancora tale disposizione “ sarebbe comunque incongruente con l’intervento legislativo, di pochi mesi anteriore (legge 14 gennaio 1999, n. 4) che aveva previsto l’inquadramento del personale tecnico laureato nei ruoli di ricercatore attraverso procedure concorsuali riservate”. In merito ai suddetti rilievi, è stato ampiamente dimostrato come la speciale categoria dei tecnici laureati medici si sia completamente diversificata dalla categoria globale dei tecnici laureati a far data dall’entrata in vigore del DL 502/1992 (vedi considerazioni svolte ai punti 5-6-7-8-9).</p>
<p>Non corrispondendo più il profilo professionale dei tecnici laureati medici con quello previsto ab origine, non si ravvisa quindi nessuna irrazionalità o discriminazione tra soggetti che non appartengono più alla “medesima categoria”. </p>
<p>Di questo si è reso conto il legislatore promulgando l’art. 8 comma 10 legge 370/99 ancorché a poca distanza dalla legge n. 4/99. Esaminando infatti tutte le disposizioni specifiche per i tecnici laureati medici emanate dal 1992 in poi, il legislatore ha compreso come il quadro normativo di settore, specifico per i medici, aveva nel corso degli anni determinato una completa sovrapposizione della speciale categoria dei tecnici medici con quella dei ricercatori. </p>
<p>Il legislatore ha quindi trasformato semplicemente uno stato di fatto in uno stato di diritto. “D’altra parte, anche sul piano strettamente formale non si capisce cosa abbia voluto dire il legislatore del 1999 quando ha disposto che nelle dizioni “ricercatori” o “ricercatori confermati” è da intendere ricompresa anche la speciale categoria dei tecnici laureati contemplata dal DL 502.</p>
<p>Alla norma, per il ricordato principio di significatività ed utilità, non può darsi altro significato se non quello espressivo della volontà di attribuire a quest’ultima categoria la stessa qualificazione giuridica, non essendo pensabile, secondo i predetti criteri di significanza ed effettività, che tale equiparazione denominatoria fosse mirata all’attribuzione di compiti e mansioni (assistenziali e didattiche) che i tecnici già svolgevano in base alla normativa precedente” (Consiglio di Stato parere sez. II 22 novembre 2000 n. 921/2000, sentenze n. 294/2001, 300/2001, 321/2001, 1514/2001 TAR CT). L’accesso nell’ambito del personale docente universitario è possibile solo tramite “regolare concorso” e non mai tramite ope legis: questo sarebbe l’insegnamento della Corte Costituzionale. Che dire, dunque, della legge 4/99: altro non è se non una ope legis mascherata. </p>
<p>Una legge che prevede concorsi riservati per i tecnici laureati: ovvero una legge che prevede per ogni posto messo a concorso un unico concorrente, di cui si può scrivere nome, cognome, settore scientifico-disciplinare di appartenenza già nello stesso bando di concorso. Con due aggravanti: la prima di ordine economico legata ai costi necessari per l’espletamento di ogni singolo concorso; la seconda, più grave, di ordine costituzionale. </p>
<p>L’art. 1 comma 10 della legge 14 gennaio 1999 n. 4 è infatti sospettato di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la partecipazione ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario per i soli tecnici laureati assunti mediante pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea. </p>
<p>Escludendo quindi i tecnici laureati cosiddetti “mansionati” ovvero assunti a seguito di concorso che non richiedeva come requisito di accesso il diploma di laurea e che, possedendo comunque la laurea, hanno successivamente acquisito un identico status in virtù di leggi (312/80, 63/89, 21/91) tramite concorso interno “riservato” del tutto simile a quello pubblico, e che possiedono ovviamente il richiesto requisito di almeno tre anni di attività didattica e scientifica (ordinanza 2439/2002 TAR Lazio, sez. III – Pres. Cossu, Est. Mollica).</p>
<p>Auspichiamo almeno per questa ultima questione una favorevole pronuncia della Corte Costituzionale, non fosse altro che per porre rimedio ad una incredibile ed irrazionale discriminazione all’interno, questa volta sì, di una medesima categoria soltanto in base alla modalità di assunzione in servizio, una condizione del tutto estrinseca e formale per giunta superata da successiva acquisizione di un identico status in virtù di leggi dello Stato Italiano. Gli esclusi sono infatti tutti in possesso alla data di entrata in vigore della legge n. 4/99 della posizione formale e funzionale di funzionario tecnico laureato nonché del previsto triennio di attività di ricerca. </p>
<p>Per di più, oltre il danno anche la beffa: in diversi pubblici concorsi per collaboratori e funzionari tecnici che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, gli esclusi dalla legge 4/99 sono stati commissari in quanto possedevano da anni la qualifica di funzionario tecnico laureato. </p>
<p>Alla luce dei fatti, sarebbe stato meglio partecipare a tali concorsi in qualità di “concorrente” anziché fare il “commissario” per valutare se i concorrenti erano idonei a diventare “tecnici laureati” con un futuro assicurato da “ricercatori”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. Commento a CORTE COSTITUZIONALE – <a href="/ga/id/2002/7/2306/g">Ordinanza 20 giugno 2002 n. 262</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-20-giugno-2002-n-262/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 20 giugno 2002 n. 262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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