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	<title>Alessio Mauro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Alessio Mauro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I servizi finanziari: nuovi paradigmi del Codice dei contratti pubblici tra TUF (testo unico della finanza) e digital platforms nella pianificazione economica (EU)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 15:23:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-servizi-finanziari-nuovi-paradigmi-del-codice-dei-contratti-pubblici-tra-tuf-testo-unico-della-finanza-e-digital-platforms-nella-pianificazione-economica-eu/">I servizi finanziari: nuovi paradigmi del Codice dei contratti pubblici tra TUF (testo unico della finanza) e digital platforms nella pianificazione economica (EU)</a></p>
<p>A cura di Alessio Mauro I servizi finanziari: cenni introduttivi &#8211; 2. Le Direttive 23/24/25/2014: dal d.lgs. n. 163/2006 al d.lgs. n. 50/2016 &#8211; 3. I principi relativi ai contratti esclusi &#8211; 4. I servizi finanziari nell’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) &#8211; 5. I servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-servizi-finanziari-nuovi-paradigmi-del-codice-dei-contratti-pubblici-tra-tuf-testo-unico-della-finanza-e-digital-platforms-nella-pianificazione-economica-eu/">I servizi finanziari: nuovi paradigmi del Codice dei contratti pubblici tra TUF (testo unico della finanza) e digital platforms nella pianificazione economica (EU)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-servizi-finanziari-nuovi-paradigmi-del-codice-dei-contratti-pubblici-tra-tuf-testo-unico-della-finanza-e-digital-platforms-nella-pianificazione-economica-eu/">I servizi finanziari: nuovi paradigmi del Codice dei contratti pubblici tra TUF (testo unico della finanza) e digital platforms nella pianificazione economica (EU)</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A cura di Alessio Mauro</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>I servizi finanziari: cenni introduttivi &#8211; 2. Le Direttive 23/24/25/2014: dal d.lgs. n. 163/2006 al d.lgs. n. 50/2016 &#8211; 3. I principi relativi ai contratti esclusi &#8211; 4. I servizi finanziari nell’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) &#8211; 5. I servizi finanziari: approfondimenti &#8211; 6 rilievi conclusivi</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>I servizi finanziari: cenni introduttivi</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza (meglio conosciuto con l’acronimo di PNRR), definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione di recepimento della proposta della Commissione europea, contempla una serie di riforma a carattere sistematico che investono anche il futuro quadro legislativo in tema di contratti pubblici. Nel particolare, per la fine del mese di giugno 2022 è prevista l’entrata in vigore della legge delega per la modificazione del Codice dei contratti pubblici, mentre occorrerà attendere il prossimo marzo 2023 per l’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice. Del pari, è rinviata al giugno del prossimo anno (2023) l’entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti, nonché dei provvedimenti attuativi per la complessiva rivisitazione del sistema normativo degli appalti pubblici. Si segnala, da ultimo, che proprio a margine di tali previsioni si è stato recentemente approvato il disegno di legge delega afferente ai principi e criteri direttivi della nuova normativa sui contratti pubblici (A.S. 2330), il cui testo è in attesa di essere approvato dal Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attuale contesto sociale ed economico sta attraversando una fase di significativa ed innovativa opera di confronto fra disciplina interna e comunitaria.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> Si assiste ad una complessiva esigenza di rivisitazione del modello classico dell’intervento pubblico nell’economia. Lo stanziamento dei fondi, a diverso titolo riconosciuti (non soltanto a livello UE), viene concepito come strumento di politica di programmazione industriale e di pianificazione economica,<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> volto a favorire la ripresa del mercato attraverso l’aumento dei beni e dei servizi, nell’ottica di una economia circolare. Evidente, rispetto al passato, la maggiore valorizzazione degli obiettivi unionali. Quest’ultimi vengono, in via generale, annoverati come <em>Pillars </em>nei documenti UE, mentre nei vari piani di ripresa e di resilienza (approntati dagli Stati membri), viene loro riservata la qualificazione di “missioni”. La convergenza dell’intervento dello Stato nell’economia verso forme di pianificazione del mercato ispirate a logiche produttive predefinite impone, dunque, una rivisitazione della teoria economica neoclassica verso modelli di <em>kenesiana</em> memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La moderna concezione del finanziamento pubblico sembra, infatti, traguardare la ripresa economica verso una maggiore virtuosità dei mercati nel loro complesso che, nel dinamico accrescimento della ricchezza, rinvengono negli attuatori (pubblici e privati) i soggetti più idonei al perseguimento degli obiettivi prefissati. Tanto che anche a fronte della recente celebrazione del G30 è stata confermata la necessità di garantire la presenza nel mercato di operatori che siano idonei a favorire la ricrescita del sistema economico attraverso forme di <em>sharing economy</em>, disimpegnando ricchezza da destinare in favore del ciclo produttivo.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>  Si riecheggia, dunque, la centralità degli strumenti finanziari<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> posti a presidio delle scelte delle pubbliche amministrazioni, restituendosi, salvo eccezioni, al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> il compito di disciplinarne (anche in fase pandemica) le modalità di reperimento al fine del miglior perseguimento dei risultati auspicati.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> Il tutto, alla luce degli innovativi strumenti di sostegno all’economia, che sembrano traguardare i criteri di determinazione della spesa per investimenti verso paradigmi non predefiniti, tesi a valorizzare l’effettiva capacità dell’ente locale di efficientare i servizi in favore della collettività. Delineandosi, per tal ragione, l’affermazione di un sistema economico improntato a principi opposti rispetto a quelli che, <em>ab origine</em>, venivano ricondotti al criterio della spesa storica. Il cambiamento degli stili di vita ha, infatti, favorito lo sviluppo di moderne tecniche di circolazione dei capitali, tanto che a livello dell’Unione europea è dello scorso 23 aprile 2022 l’accordo in tema di <em>digital service act, </em>quale fenomeno destinato a modificare il volto dei mercati in materia di servizi bancari e finanziari, quindi, anche quello che interesserà <em>pro futuro</em> il finanziamento degli enti locali, ed in un’ottica <em>de iure condendo</em> anche il Codice dei contratti pubblici.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Le Direttive 23/24/25/2014: dal d.lgs. n. 163/2006 al d.lgs. n. 50/2016</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Com’è noto, i servizi finanziari nel Codice dei contratti pubblici trovano inquadramento nell’ambito della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (abrogativa della direttiva 2004/18/CE). Viene in rilievo l’art. 10, lett. f), in cui si stabilisce l’esclusione dei prestiti dal novero di applicazione del procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla circostanza che siano, o meno, ancorati alla emissione di titoli o altri strumenti finanziari oppure ad altre operazioni comunque relative a tale ambito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel delineato quadro, la perimetrazione della disciplina degli appalti pubblici nei servizi finanziari veniva declinata ai sensi della coesistenza di due differenti disposizioni a tal riguardo dedicate. Da un lato, grazie all’art. 24, comma 1, lett. c) della direttiva 2004/17/CE veniva specificato il criterio di esclusione dal Codice dei contratti “<em>concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, in particolare transazioni degli enti aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali</em>”. Dall’altro lato, invece, ai sensi del disposto di cui all’art. 16, comma 1, lett. d) della direttiva 2004/18/CE veniva cristallizzato il principio secondo cui non dovevano ritenersi assoggettati alle disposizioni della medesima i servizi, tra gli altri, “<em>concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in danaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali”. </em>È, dunque, a margine dell’adozione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che si registra la definitiva trasposizione, nell’apparato normativo interno, delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Stando, infatti, all’originaria formulazione dell’art. 19 del precedente Codice appalti, si riprende pressoché integralmente la disposizione di cui al succitato art. 16 della direttiva 2004/18/CE. Tanto che nella decodificazione dei servizi esclusi dalla portata applicativa dell’evidenza pubblica trova conferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice, dei servizi (<em>lett</em>. d) “<em>concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di latri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La complessiva opera di rivisitazione dei servizi finanziari, avvenuta nel susseguirsi di disposizioni unionali e nazionali attuative, tendeva ad assicurare l’esigenza di dirimere il contrasto già a suo tempo registratosi quanto alla portata precettiva dell’art. 19 appena citato.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> Tanto che, come si vedrà di qui a breve, la <em>quaestio iuris</em> afferiva in merito alla qualificazione di talune specifiche operazioni di finanziamento nei termini, o meno, di servizi finanziari (ex art. 19, d.lgs. n. 163/2006), con ogni conseguenza rispetto all’operatività della disciplina dell’evidenza pubblica.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> Con la direttiva 2014/24/UE &#8211; e, quindi, con l’espressa abrogazione della direttiva 2004/18/CE<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> &#8211; il legislatore comunitario ha inteso dirimere i precedenti dubbi interpretativi quanto alla portata restrittiva ovvero estensiva del concetto di servizi finanziari. L’art. 10, lett.re e) ed f) della stessa direttiva sanciscono, infatti, l’esclusione dalla applicazione delle procedure di evidenza pubblica dei: <em>e) […] servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;” </em>nonché quelli “<em>f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito del recepimento degli artt. da 7 a 17 della direttiva 2014/24/UE; da 18 a 35 della direttiva 2014/25/UE, nonché da 10 a 17 della direttiva 2014/13/UE, nell’attuale Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) le fattispecie escluse vengono disciplinate ai sensi degli artt. da 4 a 20, sotto il Titolo II, rubricato “<em>contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione</em>”.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> Ancora più nel dettaglio, le direttive europee individuano i contratti esclusi sulla base di almeno tre distinti criteri. Venendo in rilievo, da un lato, le esclusioni esplicite: caratterizzate in ragione della (a) specifica tipologia dell’oggetto o del settore, nonché per (b) le soglie economiche. Dall’altro lato, si registrano criteri impliciti di esclusione, in forza della riconosciuta (c) la competenza della UE ovvero (d) per tipologia di settore.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> Nel particolare, i contratti c.d. sotto soglia non vengono richiamati ai sensi degli artt. 4 e ss., in quanto trovano la loro espressa previsione nell’art. 36 del Codice, mentre quelli a “<em>regime europeo alleggerito</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> sono soltanto parzialmente esclusi dalle disposizioni unionali, rinvenendosi la relativa disciplina agli effetti artt. dal 142 al 144 del d.lgs. n. 50/2016 (servizi sociali e di mensa). Nondimeno, dall’ambito di applicazione del Codice si annoverano anche i contratti in materia di armi, perché assoggettati al regime sancito dal d.lgs. n. 208/2011.<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> Quanto all’esclusione implicita dal diritto europeo, la stessa afferisce ai contratti conclusi all’estero in ambito Paesi <em>extra</em> UE, ferma restando la relativa disciplina di diritto interno applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 7, per le “<em>procedure di affidamento svolte in Italia</em>.” Del pari, sono esclusi in via implicita dal Codice i c.d. contratti attivi della pubblica amministrazione, cui trova attuazione il dedalo di principi rinvenibili ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo (n. 50/2016).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Specifici problemi operativi di disciplina: i servizi finanziari nell’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 e contratti esclusi</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Già nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 63/2006) si è lungamente discusso<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> in ordine alla <em>ratio</em> giustificatrice dell’esclusione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> dei servizi finanziari dall’ambito di operatività della disciplina prevista in materia, soprattutto in funzione della necessità di perimetrarne la relativa portata applicativa. Conseguentemente, si è ritenuto che l’esclusione di cui al 27^ Considerando della direttiva 2004/18/CE (riprodotto ai sensi dell’art. 16 della medesima e all’art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 163/2006), andasse intesa nel senso di prediligere il “<em>giudizio di affidabilità di ciascun singolo operatore e la cui verifica di convenienza si fonda esclusivamente sul favorevole e particolare giudizio di affidabilità e solidità dell’impresa offerente</em>”. Si è, inoltre, precisato come “<em>le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti non rappresenti altro che una mera specificazione rispetto alla categoria delle operazioni finanziarie in titoli e, dunque, non rappresenti una fattispecie autonoma nell’ambito della norma derogatoria”.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><strong>[16]</strong></a> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Ancor prima dell’avvento del Codice del 2006 era la stessa giurisprudenza ad affermare la riconducibilità dei contratti di finanziamento nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. L’Autorità nazionale anticorruzione ha, anch’essa, operato un’approfondita analisi (persino comparatistica), in ordine alla portata applicativa della deroga dei servizi finanziari. Prendendo spunto dal sistema federale austriaco veniva rilevata una netta prevalenza dell’interpretazione restrittiva, rispetto a quella più estensiva, in materia di deroghe al sistema dei servizi finanziari. Si è, nel particolare, ritenuto come i benefici della deroga potessero trovare attuazione esclusivamente con riguardo alle tipologie di approvvigionamento di denaro finalizzate alla emissione di titoli ovvero di altri strumenti finanziari. Infatti, si riteneva operante il sistema codicistico dell’evidenza pubblica in relazione a tutte le fattispecie non integranti quella da ultimo citata. Diversamente, nel sistema francese si registrava una posizione meno preclusiva. A margine del superamento del regime più restrittivo, originariamente previsto dalla direttiva 92/50 e nell’interpretazione offerta dal <em>Conseil d’Etat </em>(nel senso della inoperatività della deroga quanto ai mutui degli Enti territoriali), si era affermato un orientamento che, nel nuovo modello dei servizi finanziari sancito nel <em>Code des marchés publicis </em>del 1^ agosto 2006, tendeva a valorizzare la portata applicativa dell’articolo 16 della direttiva n. 18/2004. La normativa in materia aveva, in altri termini, inteso affermare una deroga con valenza generalizzata a tutte le operazioni di approvvigionamento di denaro e capitale, in disparte la considerazione del loro utilizzo, o meno, per operazioni su titoli. Tale interpretazione ha, dunque, consentito l’estensione della deroga anche ai mutui.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> Dapprincipio, la stessa giurisprudenza comunitaria<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> della Commissione delle Comunità europee si è espressa negativamente quanto al regime sancito nel Codice francese, nella misura in cui si escludevano (precedentemente al recepimento della direttiva 2008/14) dall’applicazione delle disposizioni di evidenza pubblica i contratti che avevano ad oggetto “<em>prestiti o investimenti finanziari, destinati alla copertura di un’esigenza di finanziamento ovvero di liquidità, e non collegati ad un’operazione immobiliare, affermando che questi contratti attengono a prestazione di servizi e pertanto rientrano nell’ambito d’applicazione delle direttive</em>”.<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> Va, tuttavia, precisato come l’indirizzo espresso nell’ambito di tale giudizio era destinato ad un suo superamento a seguito dell’operazione di recepimento della direttiva 2008/14.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, con l’entrata in vigore del Codice di cui al d.lgs. n. 50/2016 per i contratti c.d. esclusi, in cui ricadono anche i servizi finanziari (ex art. 17, lett. <em>e)<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><strong>[21]</strong></a>,</em> hanno trovato applicazione le regole previste in via generale per tali specifiche tipologie settoriali.<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> La dottrina più autorevole inquadra le delineate esclusioni dei servizi finanziari nel senso di “<em>stretta interpretazione</em>”, tali da non potersi estendere ai servizi di brokeraggio, invece, precedentemente ricadenti nella deroga. Detta opzione ermeneutica impone, dunque, l’applicazione delle procedure dell’evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi non coperti dalla deroga <em>ex lege</em> prevista, pena l’illegittimità del procedimento di selezione dell’operatore economico.<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> Per completezza va richiamata la c.d. sponsorizzazione finanziaria per importi superiori ad euro 40.000,00, la quale ai sensi dell’art. 19, comma 1, Codice dei contratti pubblici, prevede la sola previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante per almeno trenta giorni, con cui si rende nota la volontà di reperimento di sponsor per predefinite categorie di eventi. Decorso tale termine, il contratto potrà essere liberamente negoziato, fermi restando i principi di imparzialità e di parità di trattamento. Lo <em>sponsor</em> deve, comunque, detenere i requisiti generali stabiliti ai sensi dell’art. 80 dello stesso Codice.<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>I servizi finanziari: approfondimenti</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito dei servizi finanziari<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> previsti nel Codice dei contratti pubblici si delinea, ancora più nel dettaglio, una significativa sinergia normativa rispetto alle previsioni approntate in materia dal Testo Unico della Finanza (d.gs. n. 58/1998). In via generale, la stabilità dei mercati è caratterizzata dall’idoneità dei sistemi normativi e regolamentari di assicurare la “<em>migliore allocazione delle risorse</em>”<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Attraverso il corretto assolvimento del principio di trasparenza si tende a scongiurare l’insorgenza di eventuali disequilibri informativi, forieri di criticità economiche e finanziarie su larga scala. La tutela dell’investitore, quindi, si traduce nella garanzia in favore della collettività, nella declinazione della salvaguardia dell’interesse generale visto nel suo complesso. La disciplina europea in materia dei servizi e degli investimenti<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> appare costantemente orientata ad assicurare l’armonizzazione dei principi fondamentali posti a fondamento del mercato. Basti considerare al riguardo la direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 adottata nel dichiarato scopo di approntare la complessiva armonizzazione dei sistemi di vigilanza prudenziale e delle autorizzazioni (ai sensi del 3^ Considerando, si parla di autorizzazione unica UE).<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> Anche la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo, <em>Markets in Financial Instruments Directive</em>, di cui all’acronimo MIFID del 21 aprile 2004, contribuisce alla realizzazione di un mercato finanziario integrato, efficace e competitivo nell&#8217;Unione europea (UE), inquadrandosi nel novero del noto piano di azione per i servizi finanziari (FSAP), risalente al 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (MIFID II) ha rafforzato il sistema regolamentare dei mercati degli strumenti finanziari. La direttiva MIFID è stata, poi, susseguita dal Regolamento delegato UE 2017/567 della Commissione del 18 maggio 2016 per ciò che attiene ai requisiti organizzativi ed alle condizioni di espletamento delle attività delle imprese d’investimento.<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> Ai sensi del 44^ Considerando della direttiva MIFID si passa ad una concezione del mercato intesa in chiave oggettiva, nell’ancipite funzione di tutela dell’investitore <em>uti singulus </em>e del mercato complessivamente considerato. Tanto che nel Testo unico finanziario agli effetti dell’art. 5, comma 1, si decodifica l’assoggettamento del settore finanziario al sistema di vigilanza, le cui regole di condotta sono disciplinate ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), TUF, nonché <em>ex</em> art. 21, comma 1 e comma 1-bis TUF, nell’ambito dello svolgimento dell’attività finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La corretta perimetrazione dell’ambito di esclusione del Codice dei contratti pubblici è, dunque, sancita ai sensi dell’art. 17, lett. e) ed f), d.lgs. n. 50/2016. Dall’orbita applicativa del Codice sono, infatti, esclusi gli strumenti finanziari disciplinati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Per tali servizi intendendosi quelli forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità, nonché quelli concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all&#8217;emissione, alla vendita, all&#8217;acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. La normativa dei servizi ed attività d’investimento va, quindi, analizzata alla stregua delle disposizioni contenute nel TUF (Testo Unico Finanziario, d.lgs. n. 58/1998), quale conseguenza del recepimento in Italia della direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II), in forza del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Peraltro, nel delineato contesto l’esclusione prevista dal Codice dei contratti dev’essere intesa sia con riguardo agli strumenti finanziari sia ai servizi finanziari. È, infatti, <em>ex lege</em> sancito che tale deroga ricorre allorché si tratti di attività “<em>concernenti servizi finanziari relativi all&#8217;emissione, all&#8217;acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari</em>”, ex art. 17, lett. e) ed f), d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Testo unico della finanza non offre un’univoca definizione di servizi ed attività d’investimento, delineando un dedalo di fattispecie che vengono in rilievo in quanto aventi “<em>ad oggetto strumenti finanziari</em>”.<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> Inizialmente, ci si riferiva esclusivamente ai c.d. servizi d’investimento, con esclusione delle attività, poi, introdotte dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> Sono, nel particolare, servizi ed attività d’investimento la <em>negoziazione per conto proprio </em>(per tali intendendosi, quindi, l’acquisto di strumenti finanziari). Nel descritto novero, inoltre, si colloca tanto l’attività finalizzata ad ottenere profitto in forza della differenza tra la compravendita e successiva alienazione (meglio conosciuta come “<em>dealing”</em>); nonché quella prevista ai sensi dell’art. 1, comma 5-<em>quater</em>, TUF<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>. Trattasi, in quest’ultimo caso, dell’attività di <em>market making</em>, ossia quella che impegna l’operatore ad immettere ordini di compravendita per volumi e prezzi predefiniti.<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> La dottrina ha, invero, distinto la figura del <em>market making</em> rispetto al <em>trading</em>, da intendersi nel senso di gestione del proprio portafoglio titoli.<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> Contemplano, altresì, ipotesi di servizi ed attività d’investimento le fattispecie di <em>esecuzione di ordini per conto dei clienti, </em>nella declinazione di attività per conto proprio ovvero altrui, nonché <em>l’assunzione a fermo e/o il collocamento, con o senza un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, </em>ex art. 1, comma 5, lett. c) e c) bis, TUF (consistente nell’attività dell’intermediario di collocare, previa intesa con l’emittente, strumenti finanziari in favore degli investitori). Non secondariamente, integra un servizio o attività d’investimento la <em>gestione di portafogli, </em>disciplinata ai sensi del successivo comma 5, quinquies. È a seguito della direttiva MIFID che l’ordinamento ha, inoltre, contemplato ulteriori figure di servizi ed attività finanziari, in specie la <em>consulenza in materia di investimento </em>(lett. f)<em>, </em>la <em>gestione dei sistemi multimediali di negoziazione </em>(lett. <em>g</em>)<em>, </em>oltreché la <em>gestione di sistemi organizzati di negoziazione </em>(lett. g-<em>bis</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Proseguendo nella disamina dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, nel richiamo operato al d.lgs. n. 58/1998, viene anche in rilievo anche la definizione di strumento finanziario. Tale espressione è frutto della trasposizione dal diritto europeo a quello interno di strumento finanziario, quale effetto della sostituzione dell’originaria espressione “<em>valore mobiliare</em>” (presente nella legge n. 1/1991). Detta categoria si presenta caratterizzata da un maggior grado di specificità rispetto all’ampia definizione di valore mobiliare<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>. La costante esigenza di adeguamento della disciplina prevista in materia, rispetto all’andamento del mercato è, inoltre, valorizzata dalle disposizioni del TUF anche sotto il profilo di quanto previsto ai sensi dell’art. 18, comma 5, TUF, nella misura in cui si consente di integrare la portata applicativa del concetto di strumento finanziario in forza “<em>dell’evoluzione dei mercati finanziari”</em>. L’interpretazione all’oggi dominante di strumento finanziario sembra tendere, secondo quanto previsto agli effetti dell’art. 1, comma 2, TUF<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>, a consentire l’applicazione dell’intera disciplina finanziaria a quelle fattispecie che, comunque, abbiano “<em>per oggetto strumenti finanziari</em>”.<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> Detta disposizione assume, infatti, una connotazione aperta in conseguenza delle integrazioni richiesta dal mercato. Il tutto, nella conferma della costante dialettica fra diritto ed economia nella funzione che la legge assume di regolazione dei fenomeni che anche spontaneamente si formano nel mercato.<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a> Il rapporto dinamico tra norme e sistema del mercato trova, infatti, ulteriore espressione nell’ambito dell’art. 18, comma 5, Tuf, nella funzione demandata al Ministero dell’Economia di delineare nuove categorie di strumenti finanziari. Un dato che per opinione unanime caratterizza gli strumenti finanziari è la negoziabilità.<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>. Sebbene non espressamente prevista a livello normativo, la stessa negoziabilità è stata desunta dalla nozione di valori mobiliari che, nel comma 1-<em>bis</em>)<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a> riecheggia l’idoneità dei medesimi ad essere oggetto di negoziazione. Per negoziabilità non deve, tuttavia, intendersi la capacità di essere oggetto di trasferimento nei mercati regolamentati, quanto piuttosto la mera idoneità a costituire “<em>oggetto di transazione</em>”.<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Un’ulteriore caratteristica degli strumenti finanziari consiste nella circostanza che gli stessi debbono essere previamente e numericamente determinati. Si è, inoltre, parlato di strumenti riservati in ragione della riserva di attività esercitata dai soggetti abilitati.<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a> La continua incentivazione dell’investimento ha, sotto altro profilo, dato luogo ad un uso distorto degli strumenti derivati, quale prototipo specificamente previsto dal Testo unico finanziario (<em>ex</em> art. 1) della più ampia categoria degli strumenti finanziari. Trattasi di una figura controversa in funzione, come si è anticipato, degli effetti diseconomici che ha generato, tanto più a margine della nota crisi finanziaria degli anni 2007-2008. Il comma 5 dell’art. 23 TUF che stabilisce, in considerazione della natura aleatoria dei contratti in questione, che “<em>Nell&#8217;ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l&#8217;articolo 1933 del codice civile</em>”, norma che prescrive l’assenza di apposita azione nel caso di “<em>pagamento di un debito di giuoco o di scommessa</em>” (comma 1), nonché “<em>ripetere quanto […] spontaneamente pagato dopo l&#8217;esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode</em>” salvo che trattasi di soggetto incapace (comma 2).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Rilievi conclusivi: i finanziamenti alle pubbliche amministrazioni, dal vincolo di scopo alla determinazione della spesa per investimenti</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come si è visto, la tematica dei prestiti, <em>rectius</em> finanziamenti, in favore degli Enti locali s’inquadra nel novero dell&#8217;articolo 119 della Costituzione che ha cristallizzato, a livello sovraordinato, il principio della <em>golden rule</em>, per cui opera la <em>regula iuris</em> in base alla quale gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento soltanto per spese di investimento. Evidente, dunque, il vincolo di destinazione che presidia la contrazione di nuovi debiti, che non possono finanziare spesa corrente. Com’è noto, a seguito della riforma costituzionale, disposta dalla legge n. 1 del 2012, introduttiva del c.d. principio del pareggio di bilancio, sono stati imposti ulteriori vincoli agli enti territoriali in materia di indebitamento che si aggiungono a quelli scolpiti ai sensi dell&#8217;articolo 119 della Costituzione. In linea generale, infatti, segna il limite massimo all’indebitamento l&#8217;incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali, dacché a mente dell&#8217;articolo 204 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) si prescrive che l’ente stesso nell’accedere a nuove forme di finanziamento debba verificare se l&#8217;importo annuale degli interessi (in aggiunta agli oneri preesistenti) non risulti maggiore ad una predefinita percentuale delle entrate correnti. Resta inteso come, agli effetti della disposizione interpretativa di cui all&#8217;articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, le predette limitazioni debbano essere rispettate nell&#8217;anno interessato dal nuovo indebitamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso degli anni, per la verità, tale percentuale è stata gradatamente diminuita, pervenendo alla soglia del 6 per cento a far data dal 2014, <em>ex</em> articolo 11-bis, comma 1, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76. Non essendo in questa sede possibile procedere alla ricostruzione sistematica delle disposizioni di legge che hanno interessato le soglie di indebitamento degli enti locali, invece, appare d’interesse disaminare le modalità con cui le stesse amministrazioni pubbliche determinano la propria spesa per investimenti. Delineandosi, in tal modo, una chiave di raccordo a livello interpretativo rispetto all’art. 17 del Codice degli appalti. Appare, infatti, d’interesse evidenziare come a seguito della riforma del titolo V della Costituzione del 2001 si è inteso introdurre il criterio del c.d. fondo perequativo da destinare a quegli Enti caratterizzati da una minore idoneità di autofinanziarsi. Conseguentemente, si è affacciata la prospettiva di superamento del criterio della spesa storica, mediante la decodificazione di un nuovo indicatore, meglio conosciuto come “fabbisogni standard”, di cui alla legge 42 del 2009. Si tratta, come noto, di un paradigma di calcolo che va ad aggiungere al principio della spesa storica un ulteriore elemento di valutazione che tiene conto delle “<em>caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche degli enti considerati</em>”.<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a> Tutto ciò integra un’innovativa modalità di concepire la finanza locale, allo stato ancora da meglio definire come emerge dai documenti parlamentari consultati.<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a> Se questo è, in sintesi, il panorama in cui si colloca il rapporto fra Codice dei contratti pubblici e mercato bancario e finanziario, lo stesso appare adombrato dall’esigenza di una complessiva rivisitazione dell’impianto normativo di riferimento, in conseguenza dell’affermazione dei progressi tecnologici afferenti ai sistemi di circolazione dei capitali, in cui si annovera la digitalizzazione<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>. Con l’imminente ammodernamento dei sistemi procedimentali di accesso ai servizi bancari e finanziaria sembra, infatti, profilarsi una nuova era anche sul piano dei finanziamenti in favore delle pubbliche amministrazioni. Prospettandosi l’avvio di un nuovo paradigma dei mercati, nel mutamento del volto canonico attribuito alla circolazione dei capitali.<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a></p>
<p style="text-align: justify;">È, infatti, a margine dell’accordo raggiunto a livello europeo quanto al mercato digitale dei servizi digitali,<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a> che si deve il recentissimo intervento di Guido Alpa in merito all’impatto delle <em>digital platform</em>,<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a> prospettandosi l’esigenza di regolamentarne il complessivo utilizzo, anche attraverso strumenti di <em>soft law</em>, in forza dell’imminente, quanto differente ed innovativa, modalità di circolazione dei beni e dei servizi. Tale sistema, meglio conosciuto come <em>Digital services act</em> (DSA), si ripropone di procedere ad una significativa opera di ammodernamento del quadro regolamentare di riferimento dell&#8217;Unione europea in tema di servizi digitali. Allo stato attuale, tuttavia, l’impianto regolatorio appare ancora basato sulla scorta della nota direttiva 2000/31/CE sull&#8217;<em>e-commerce</em>, tanto da rendersi necessaria una complessiva opera di adeguamento del sistema europeo rispetto alle avanguardistiche sfide che stanno riproponendo gli stessi mercati. <em>De iure condendo</em>, resta l’interrogativo dell’effetto che tale scenario potrà determinare sullo stesso Codice dei contratti pubblici,<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> essendo anch’esso di matrice eurounitaria si potrebbe porre il problema del relativo adeguamento rispetto alla nuova disciplina in tema di <em>digital services act</em>, nella forma che la stessa assumerà al momento del suo definitivo coronamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A. Sandulli, <em>Il ruolo del diritto in Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo</em>, Milano, 2018, edizione <em>ebook</em>. M.S. Giannini, <em>Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, in Riv. dir. comm</em>., fasc. 9-10, 1959, pagg. 313 e ss. M. Clarich, <em>La mano invisibile dello Stato nella crisi economica e finanziaria, in Riv. Regolazione dei mercati</em>, fasc. 2, 2015, pagg. 1 e ss. M. Pellegrini, A. Sacco Ginevri, <em>Il ruolo dello Stato nei settori strategici dell’economia</em>, in M. Pellegrini (a cura di), <em>Corso di diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 2016, pagg. 453-464. F. Neyrat, <em>The Biopolitics of Catasrophe, or How to Avert the Past and Regulate the Future, in The South Atlantic Quarterly</em>, CXV, fasc. 2, 2016, pagg. 247 e ss. A Patroni Griffi, <em>Scienza e diritto ai tempi dell’emergenza da Covid-19: qualche annotazione</em>, in G. De Minico, M. Villone (a cura di), <em>Stato di diritto – Emergenza – Tecnologia, </em>in<em> Consulta OnLine</em>, formato <em>ebook</em>, Milano, 2020, pagg. 50 e ss. G. Amato, <em>Le politiche industriali dell’Unione Europea dal passato al futuro, </em>in<em> Il Mulino</em>, fasc. 4, 2004, pagg. 734 e ss. E. Bruti Liberati, <em>La regolazione indipendente dei mercati. Tecnica, politica e democrazia</em>, Torino, 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> G. Arena, <em>Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parl. Pol. Cost., fasc</em>. 117, 118, 1997, pagg. 29 e ss; N. Rangone, <em>Le programmazioni economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole</em>, Bologna, 2007. F. Mosconi, <em>Tessendo la tela della nuova politica industriale europea. Il caso Italia, Germania, Francia, in Industria</em>, fasc. 4, 2019, pagg. 620 e ss.; G. Abbamonte, <em>Programmazione economica e pianificazione territoriali, in Enc. Dir., Agg</em>. II, Il Milano, 1998. P. Lazzara, <em>La regolazione amministrativa: contenuto e regime, in Dir. amm., fasc</em>. 2, 2018, pagg. 341 e ss.; A. Sandulli, <em>Le relazioni fra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al golden power</em>, in Dir. pubblc., fasc. 2, 2020, pagg. 405 e ss. T. Jackson, Fondamenti dell’economia di domani, in Equilibri, fasc. 1, 2019, pagg. 38 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> M. Draghi, <em>Rapporto del G30</em>, in A. Quadrio Curzio, <em>La rotta tracciata da Mario Draghi</em>, consultabile su:<em>https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Articles/85_La_rotta_tracciata_da_Mario_Draghi.pdf </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. per una panoramica, A. Celotto, <em>Relazione</em>, in Capitolo IV, <em>Procedure di attuazione delle direttive comunitarie: Il caso della Direttiva mercati finanziari (c.d. MIFID) e delle Direttiva servizi (c.d. BloKenstein</em>), in <em>Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti normative: atti dei seminari promossi dal Comitato per la Legislazione e dalle Università di Firenze</em>, Genova, Perugia e LUISS di Roma (pp.289-293). Roma, Camera dei Deputati, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> S. D&#8217;Ancona, <em>Contributo allo studio della progettazione in materia di appalti e concessioni. Una prospettiva dalle scienze comportamentali e cognitive</em>, Torino, 2021; P. Carbone, <em>La disciplina del collegio consultivo tecnico dopo il decreto del MIMS 17 gennaio 2022, n. 12</em> (adozione linee guida), Maggioli Editore, 2022; L. Fiorentino, A.M. La Chimia, <em>Il procurement delle pubbliche amministrazioni. Tra innovazione sostenibilità</em>, Bologna, 2021; M. Cafagno, <em>L&#8217;evoluzione dei fini e del disegno delle pubbliche gare</em>, 2021, Giuffré; E. Caruso, <em>La funzione sociale dei contratti pubblici. Oltre il primato della concorrenza?</em> Napoli, 2021; F. Caringella, Marco Giustiniani, P. Mantini (a cura di), <em>I contratti pubblici. Trattato sistematico sulla contrattualistica pubblica, Dike Giuridica, 2021; E. Campagnano, Le nuove forme del partenariato pubblico-privato. Servizi pubblici e infrastrutture</em>, Cedam, 2020; C. Pagliarin, C. Perathoner, S. Laimer, (a cura di), <em>Contratti pubblici e innovazione. Una strategia per far ripartire l&#8217;Europa</em>, Giuffré, 2021; P. Carbone, <em>Il collegio consultivo tecnico. La nuova disciplina dopo il cd. &#8220;Decreto Semplificazioni</em>&#8221; (D.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020), Maggioli Editore, 2021; A. Fici, A. Gallo, F. Giglioni (a cura di), <em>I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti di settore dopo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020</em>, Editoriale scientifica, 2020; R. De Nictolis, <em>Gli appalti pubblici dell&#8217;emergenza sanitaria</em>, Zanichelli, 2021; P.L. Sibilia, <em>La legge della Sibilla. Il nuovo diritto pubblico della ricostruzione dell&#8217;Italia centrale tra semplificazioni amministrative e rigenerazione urbana 2020</em>, Dike Giuridica Editrice; M. Corradino, <em>L&#8217; Italia immobile. Appalti, burocrazia, corruzione. I rimedi per ripartire</em>, 2021, ed. Chiarelettere.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Cfr</em>. Linee di indirizzo Eurostat al Governo, cit nel Parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2020, n. affare 00196/2020, n. 00823/2020 e data 28/04/2020. “<em>(…) attuazione degli obiettivi di sviluppo degli investimenti delineati nella legge di bilancio per il triennio 2019 – 2021 e in linea con le best practices europee e in ottemperanza alle numerose raccomandazioni e indicazioni fornite da Eurostat al Governo italiano nell&#8217;ultimo quinquennio”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Se, infatti, il contratto di concessione di mutuo (di cui all’Allegato IIA del Codice del 2016) fossero o meno riconducibili nel novero dell’evidenza pubblica non appariva principio pacifico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> F. Brunetti, P. Tomassi, <em>Sulla nozione di servizi finanziari esclusi dall’ambito oggettivo di applicabilità delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del codice degli appalti e sulle relative modalità di affidamento</em>, in Riv. Amm. App., 2006, fasc. I, pagg. 26 e ss. Il problema si è posto, nel particolare, con riguardo alla selezione dei gestori e dei depositari nell’ambito dell’attività indiretta delle risorse finanziarie <em>Cfr.</em> Parere Consiglio di Stato, n. 151928 del 12 novembre 2015; Parere Anac, Atto n. 90 del 10 dicembre 2015, cons.: <em><u>https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4724</u></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>Cfr</em>. Direttiva 2004/18/CE, Considerando 27^, il quale prescriveva: “<em>In conformità dell&#8217;Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all&#8217;emissione, all&#8217;acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> A. Meale, <em>I contratti esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in Urb. E app., 2016, pagg. 919 e ss. R. De Nictolis, <em>La Corte Costituzionale si pronuncia sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in Urb. e app</em>. 2008, fasc. 5, pagg. 5 e ss.; A. Celotto, <em>La legge di Kirchman non si applica al codice degli appalti </em>(in margine alla sent. n. 401 del 2007 della Corte Costituzionale), in <a href="http://www.giustizia.amministrativa">www.giustizia.amministrativa</a>. V. Lopilato, <em>Appalti e servizi pubblici fra Stato e Regioni, in Av.Vv., Temi di diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale dopo le riforme</em> (a cura di P. Cavalleri), Torino, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> R. De Nictolis, <em>Appalti pubblici e concessioni</em>, Torino, 2020, pagg. 198 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> R. De Nictolis, cit. pagg. 199 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> R. De Nictolis, <em>Ibidem</em>, cit. pagg. 199 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Cfr</em>. Pareri n. 47208/09/5566 AVCP; AG 49/10, in AG 90/15, del 10/12/2015 ANAC, consultabile su: <em><u>https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Pareri/2015/AG%2090-15-sito.pdf</u></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Sui settori esclusi, cfr. M. Locati, <em>Il diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive, </em>in<em> Urb. e app</em>., 2007, pagg. 533 e ss.; R. Giovagnoli, <em>Obbligo di gara anche per i contratti gratuiti</em>, nota a Cons. St., VI, sentenza 10 gennaio 2007, nn. 30, 31 e 32, in <em>Giurisd. Amm</em>., 2007, I, pagg. 16.; G. Stancanelli e I. Moscardi, <em>Glia affidamenti in house</em>, in Av. Vv., <em>Trattato sui contratti pubblici</em> (a cura di M. A. Sandulli &#8211; R. De Nictolis &#8211; R. Garofoli), Vol. I, Milano, 2008;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Cfr</em>. Parere AG 80/15, cit., pag. 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Consiglio di Giustizia Amministrativo della Sicilia, sentenza 8 luglio 1998, n. 429; Corte dei Conti, Sez. controllo, 23 aprile 1999, n. 5; Tar Veneto, sent. 18 giugno 2002, n. 2887; tutte cit. in Parere AG 49/10, 16 dicembre 2010, pag. 2 e ss., cons.: <em><u>https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4590</u></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Cfr</em>. Parere AG 49/10, cit. pag. 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Causa C-424/04, cit. nel Parere AG 49/10, pag. 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Cfr</em>. Parere AG 49/15, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. art. 17, lett. e) ed f): “<em>concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità; f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> R. De Nictolis, <em>Le Riforme del diritto italiano, Appalti pubblici e concessioni, dopo la legge “sblocca cantieri</em>”, Torino, 2020, pagg. 270 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> <em>Cfr</em>. Cons. St., Sez. IV, 13.03.2008, n. 1094, in Urb. E app., 2008, 1001, con nota di M.G. Urso, l’<em>Illegittimo affidamento e trattativa privata del servizio di brokeraggio assicurativo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Così, De Nictolis, cit., pag. 289.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> P. Urbani (a cura di), <em>L’attività delle banche</em>, Padova, 2019; Gitti, Maugeri, Notari (a cura di), <em>I contratti per l’impresa, II. Banca, mercati, società</em>, Bologna, 2012; F. Carpriglione, <em>Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFID. Profili sistematici</em>, Padova, 2008, pagg. 156 e ss.; F. Sartori, <em>Le regole di adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche normative, tutele e prospettive MiFID, </em>in<em> Riv. dir priv</em>., 2008, pagg. 28 e ss.; R. Costi, <em>Il mercato mobiliare</em>, Torino, 2018; Maggiolo, <em>Servizi ed attività d’investimento. Prestatori e prestazione, </em>in<em> Tratt. Diri. Civ. comm</em>., Cicu Messineo e Mengoni, Milano, 2012, pagg. 225 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> M. Cera, G. Presti, <em>Le Riforme del dritto italiano, Il Testo Unico finanziario</em>, Torino, 2020, pag. 356 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Per approfondimenti, <em>cfr.</em> F. Annunziata, <em>La disciplina del mercato mobiliare</em>, 2020, Torino, pagg. 92 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> M. Cera, G. Presti, <em>Le Riforme del dritto italiano, Il Testo Unico finanziario</em>, Torino, 2020, pag. 358 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> M. Cera, G. Presti, <em>Le Riforme del dritto italiano, Il Testo Unico finanziario</em>, Torino, 2020, pag. 359 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> A. Urbani, <em>I Servizi e le attività di investimento e gli strumenti finanziari, in Manuale di diritto bancario</em>, a cura di F. Capriglione, <em>Saggi e monografie di diritto dell’economia</em>, Vicenza, 2019, pagg. 239 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cfr. in materia, R. Costi, <em>Il mercato mobiliare</em>, Torino, 2018, pagg. 126 e ss.; Maggiolo, <em>Servizi ed attività d’investimento. Prestatori e prestazione</em>, in <em>Tratt. Dir. civ. comm</em>., diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 2012, pagg. 225 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> <em>Cfr.</em> F. Sartori, <em>Le regole di condotta degli intermediari finanziari</em>, Milano, 2004, pagg. 82 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> A. Urbani, <em>I Servizi e le attività di investimento e gli strumenti finanziari, in Manuale di diritto bancario</em>, a cura di F. Capriglione, <em>Saggi e monografie di diritto dell’economia</em>, Vicenza, 2019, pagg. 240 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> A. Urbani, ult. op. cit., 240.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> F. Annunziata, <em>La disciplina del mercato mobiliare</em>, Torino, 2020, pagg. 92 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Salamone, <em>La nozione di strumento finanziario tra unità e molteplicità</em>, in <em>Riv. dir. comm</em>., 1998, I, p. 716 e ss.; Mastropaolo, Praicheux, <em>Qualità degli strumenti finanziari e loro applicazione ad altri beni e contratti, nel diritto francese e nel diritto italiano</em>, in <em>Banca borsa tit. cred</em>., 2002, I, pagg. 196 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> M. Cera, G. Presti, cit. pag. 67.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> B. Croce, <em>Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia</em>, 1907; <em>Filosofia della pratica. Economica ed etica</em>, 1909; Cfr. A. Pinazzi, <em>Recensione al testo Benedetto Croce, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia, a cura di</em> C. Nitsch, Giuffrè, Civiltà del diritto, 2016, consultabile su: <em>Rivista on line Diritti Comparati, Comparare i diritti fondamentali in Europa, 17 maggio 2017</em>, https://www.diritticomparati.it/benedetto-croce-riduzione-della-filosofia-del-diritto-alla-filosofia-delleconomia-cura-di-c-nitsch-giuffre-civilta-del-diritto-2016/. Sulla gestione del risparmio, cfr. P. Spolaore, <em>La Gestione collettiva del risparmio, </em>in<em> Testo Unico finanziario</em>, diretto da M. Cera e G. Presti, Zanichelli Editore, Torino, 2020, 561 ss. Sul tema, si consulti anche R. Lener e C. Petronzio, <em>La gestione collettiva del risparmio a quindici dal T.u.f., in Riv. dir. comm</em>., 2014, I, 398; R. Costi, <em>Il mercato mobiliare</em>, 11 ed., Torino, 2018, 186 ss.; P. Sfameni, M. Penna, La gestione collettiva del risparmio, in P. SFAMENI e A. Giannelli, <em>Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari</em>, 3 ed., Milano, 2018, 237 ss.; P. Carriere, <em>La riformulazione della riserva di attività alla gestione collettiva del risparmio e le Sicaf: luci e ombre, in Riv. soc</em>., 2014, 451; E. Barcellona, <em>La gestione collettiva del risparmio a seguito della direttiva GEFIA</em>, Milano, 2018, 60; V. Lemma, <em>Autonomia dei fondi comuni di investimento e regolazione della gestione collettiva del risparmio, </em>in<em> Banca borsa</em>, 2011, II, 423 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> P. Urbani, <em>I servizi, le attività di investimento e i servizi finanziari</em>, in F. Capriglione (a cura di), <em>L’ordinamento finanziario italiano</em>, I, Padova, 2010, pagg. 443 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Co. 1-bis., art. 1, Tuf: “<em>Per &#8220;valori mobiliari&#8221; si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:  a) azioni di società e altri titoli  equivalenti  ad  azioni  di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute  di  deposito azionario;  b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di  acquisire  o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a)  e  b)  o  che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o  rendimenti,  merci  o  altri indici o misure.”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> P. Urbani, <em>I servizi, le attività di investimento e i servizi finanziari</em>, cit. pag. 444.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> E. Righini, <em>art. 1</em>, in Vella (a cura di), <em>Commentario T.U.F</em>., Torino, 2012, pagg. 17 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Finanza locale, I criteri per finanziare i comuni, dalla spesa storica ai fabbisogni standard, I fabbisogni standard definiscono le risorse che servono a un comune per offrire servizi essenziali, basandosi non più solo sulle spese sostenute in passato ma sulle caratteristiche territoriali e socio-demografiche dell’ente. Un meccanismo per rendere più equo il sistema, 4 Ottobre 2021, consultabile su: <em><u>https://www.openpolis.it/i-criteri-per-finanziare-i-comuni-dalla-spesa-storica-ai-fabbisogni-standard/</u></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> V. audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, G. Tria, 18 aprile 2019, cit. in <em>Commissione Parlamentare, Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, Relazione semestrale di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 05/05/2009, n. 42</em>, cons.: <em><u>file:///C:/Users/Avv.%20Alessio%20Mauro/Downloads/leg.18.bol0260.data20191024.com62-2.pdf</u></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> V. Lemma, <em>Fintech</em>: <em>soluzioni regolamentari per affrontare la sfida della digitalizzazione e aggiungere valore al mercato del risparmio e del credito</em>, Professione e Mercato, 10 Marzo 2021, consultabile su: <em><u>https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/fintech-soluzioni-regolamentari-affrontare-sfida-digitalizzazione-e-aggiungere-valore-mercato-risparmio-e-credito-ADyqv9OB?refresh_ce=1</u></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> V. Lemma, <em>ult. op. cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Il pacchetto sui servizi digitali è la iniziativa approntata a livello UE quanto all’esigenza di regolamentare lo spazio digitale, nella declinata ottica di definire specifiche misure per garantire la protezione degli utenti finali, senza abdicare allo sviluppo delle nuove tecnologie per l’efficientamento del sistema economico. La proposta si predilige di assicurare le migliori condizioni per il fair play concorrenziale, a garanzia dell’intero mercato UE.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> G. Alpa, <em>Governare il digitale, La tutela di chi è esposto al potere delle piattaforme è al centro di un volume che indica i rischi e pericoli del sistema</em>, Il Sole24Ore, 22 maggio 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Per approfondimenti in materia di Codice degli appalti, si consiglia la consultazione: P. Bogdanowicz, R CarantaP. Telles (a cura di), <em>Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. </em><em>An Unfinished Legislative Framework</em>, 2020; C. Benetazzo, <em>ANAC e sistema europeo dei contratti pubblici</em>, 2020, Giappichelli; European Commission, <em>Buying for social impact, Good pratice from around the EU2020, EU publications</em>; A. Botto, S. Castrovinci Zenna, <em>Diritto e regolazione dei contratti pubblici,</em> Torino, Giappichelli, 2020; F. Cintioli, <em>Per qualche gara in più. Il labirinto degli appalti pubblici e la ripresa economica</em>, 2020, Rubbettino Editore; R. Cantone, <em>Il sistema della prevenzione della corruzione</em>, Torino, Giappichelli, 2020.</p>
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