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	<title>Alessandro Crosetti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Alessandro Crosetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le politiche migratorie tra otto e novecento: ovvero il deficit di effettività del diritto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 17:41:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-migratorie-tra-otto-e-novecento-ovvero-il-deficit-di-effettivita-del-diritto/">Le politiche migratorie tra otto e novecento: ovvero il deficit di effettività del diritto</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa introduttiva. Diritti fondamentali e politiche migratorie. 2. Genesi e tipologie dei fenomeni migratori. 3. I primi interventi normativi sulla emigrazione e relativi limiti. 4. Sviluppi e restrizioni della normativa sull&#8217;emigrazione durante il regime fascista. 5. La libertà di espatrio e di emigrazione nell&#8217;assetto costituzionale. 6. Le conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-migratorie-tra-otto-e-novecento-ovvero-il-deficit-di-effettivita-del-diritto/">Le politiche migratorie tra otto e novecento: ovvero il deficit di effettività del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-migratorie-tra-otto-e-novecento-ovvero-il-deficit-di-effettivita-del-diritto/">Le politiche migratorie tra otto e novecento: ovvero il deficit di effettività del diritto</a></p>
<p>Sommario: 1.<em> Premessa introduttiva. Diritti fondamentali e politiche migratorie.</em> 2. <em>Genesi e tipologie dei fenomeni migratori. </em>3. <em>I primi interventi normativi sulla emigrazione e relativi limiti.</em> 4. <em>Sviluppi e restrizioni della normativa sull&#8217;emigrazione durante il regime fascista.</em> 5. <em>La libertà di espatrio e di emigrazione nell&#8217;assetto costituzionale. </em>6. <em>Le conseguenze delle migrazioni italiane: l&#8217;esodo e l&#8217;abbandono delle aree marginali e il deficit di effettività del diritto.</em>7.<em> Brevi considerazioni su flussi migratori mondo globale e multietnico.</em></p>
<p><em>1. Premessa introduttiva. Diritti fondamentali e politiche migratorie.</em><br />
Come ben noto ai sensi dell&#8217;art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16 marzo 1942 n. 262) &#8220;Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.&#8221; L&#8217;equiparazione dello straniero al cittadino italiano, introdotta già dal Codice civile del 1865 era stata considerata una conquista preziosa della civiltà.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a><br />
Il principio della parità civile degli stranieri, ha trovato poi un puntuale riconoscimento costituzionale (art. 10 comma 2 Cost.) e si ritiene che agli stranieri siano riferibili i diritti fondamentali richiamati dall&#8217;art. 2 Cost. (ad esempio la libertà personale e di circolazione) nonché il principio di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> Non va poi sottaciuto che gli stranieri sono tutelati, attraverso il meccanismo dell&#8217;art. 10 comma 1 Cost., (adattamento automatico), dai principi della <em>Convenzione europea sui diritti dell&#8217;uomo </em>del 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848 <a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Anche nel nostro ordinamento il godimento dei diritti, da parte dello straniero, non può non essere condizionato dalla tradizionale distinzione tra diritti &#8220;essenziali&#8221; (alla vita, alla sicurezza, alla libertà della persona, ecc.), diritti economico-sociali e diritti politici. <a title="" href="#_ftn4">[4]</a> La posizione giuridica dello straniero nell&#8217;ordinamento italiano, negli ultimi anni è tuttavia venuta assumendo particolare rilevanza con riferimento allo straniero immigrato. In questo ambito, la legislazione ordinaria, al pari di quella della maggior parte dei paesi occidentali, appare contrassegnata dalla ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di garanzia di diritti umani e quelle di controllo dei flussi migratori e di contrasto dell&#8217;emigrazione clandestina <a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Tale situazione è testimoniata dalla tumultuosa successione di molteplici interventi legislativi sulla disciplina dell&#8217;immigrazione e sulla condizione dello straniero.<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> In tale settore, come anche in altri,  l&#8217;intervento legislativo è stato sovente contrassegnato da situazioni di necessità <a title="" href="#_ftn7">[7]</a> e conseguentemente dal carattere dell&#8217;emergenza e dell&#8217;occasionalità, come testimonia l&#8217;adozione di vari provvedimenti d&#8217;urgenza (v. ad es. la L. 9 ottobre 2002 n. 222 e la L. 12 novembre 2004 n. 271) ed i recenti c.d. Decreti Minniti <a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Lo stesso carattere di frammentarietà e di discontinuità di politica legislativa registrato nei confronti della &#8220;<em>immigrazione</em>&#8221; è dato di riscontrare nelle sequenze di provvedimenti che hanno caratterizzato gli interventi normativi nei confronti della &#8220;<em>emigrazione</em>&#8221; italiana tra otto e novecento con negativi effetti di carattere umano e demografico, a cui vale la pena di dedicare, in questa sede, qualche attenzione specifica anche in considerazione del principio, sempre attuale, di effettività del diritto.</p>
<p><em>2. Genesi e tipologie dei fenomeni migratori.</em><br />
Secondo una comune accezione l&#8217;emigrazione è il fenomeno sociale che porta il singolo individuo o un gruppo di persone a spostarsi dal proprio luogo originario verso un altro luogo. Tale fenomeno può essere indotto da cause ambientali, religiose, economiche e sociali, spesso tra loro intrecciate e connesse.<a title="" href="#_ftn9">[9]</a><br />
Il fenomeno migratorio, che è venuto recentemente assumendo rilevanza crescente per dimensione e tipicità (da taluni ritenuto &#8220;epocale&#8221;), in realtà, non è affatto nuovo nella storia demografica (non solo italiana), ma ha avuto genesi e motivazioni del tutto peculiari e diverse nelle varie epoche <a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Sotto il profilo storico anche nelle civiltà primitive, le migrazioni erano caratterizzate da spostamenti di grandi masse di popolazioni, che abbandonavano le loro sedi per andare in cerca di terre più fertili e di condizioni di vita più redditizie. Tale potremmo dire essere la costante nelle dinamiche migratorie. In epoca moderna, le migrazioni sono state più frequentemente caratterizzate da persone singole che, simultaneamente o in tempi diversi, hanno abbandonato le loro residenze per recarsi altrove a scopo di lavoro o di guadagno. La spinta è molto spesso lo stato di indigenza e talora di miseria e di povertà ma anche le persecuzioni politiche e religiose <a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
L&#8217;Italia è stata da tempo interessata dal fenomeno dell&#8217;emigrazione soprattutto (ma non solo) nei secoli XIX e XX. Il fenomeno ha riguardato dapprima il Settentrione (Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli in particolare) e poi, dopo il 1880, anche il Mezzogiorno. Assai rilevante è stata la migrazione esterna. In particolare, dai porti del Mare Mediterraneo partirono molte navi con migliaia di italiani diretti nelle Americhe, ma anche in Europa (Francia, Germania e Belgio in prima linea) in cerca di un futuro migliore per le famiglie <a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Nell&#8217;ampio quadro di tali spostamenti demografici si è così fatta distinzione tra: a) le migrazioni <em>periodiche o stagionali</em> che hanno interessato prevalentemente le popolazioni alpine in funzione di attività agricole e di pastorizia e sono state caratterizzate da trasferimenti interni di contadini dalle zone montuose alle pianure durante i mesi invernali ma il fenomeno ha registrato esodi massicci verso regioni transalpine (soprattutto Francia, Svizzera, Germania v. <em>infra</em>); b) le migrazioni <em>temporanee</em> che sono state caratterizzate da esigenze di spostamenti per il compimento di lavori straordinari, specialmente di grandi opere pubbliche, esaurite le quali le manovalanze sono ritornate alle rispettive residenze; c) le migrazioni <em>permanenti </em>che hanno caratterizzato i fenomeni migratori soprattutto (ma non solo) i territori di oltre oceano e nelle Americhe.<br />
Di fronte a tali fenomeni, oltremodo diversi sono stati gli atteggiamenti normativi nel corso del tempo. La disciplina giuridica dell&#8217;emigrazione, sotto il profilo del diritto interno, vista essenzialmente quale complesso di norme poste dallo Stato per regolare l&#8217;esercizio della facoltà giuridica del cittadino di trasferirsi all&#8217;estero per i più svariati motivi, ha, infatti, registrato  orientamenti oltremodo differenziati dal momento della formazione dello Stato unitario espressivi di percezioni e di modalità di approccio che risentono di politiche legislative non omogenee e che hanno avuto effetti applicativi assai discutibili.</p>
<p><em>3. I primi interventi normativi sull&#8217;emigrazione e relativi limiti.</em><br />
Per lungo tempo, i governi dei vari Stati proibirono od ostacolarono con vari mezzi l&#8217;emigrazione, perché si riteneva che essa, sottraendo popolazione allo Stato, ne avrebbe indebolito la potenza militare e l&#8217;efficienza economica. In alcuni periodi, anche in Italia, l&#8217;emigrazione fu avversata anche per timore che i lavoratori, trasportando in altri paesi le tecnologie e i processi di produzione, creassero nuove cause di concorrenza all&#8217;industria nazionale <a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Va tuttavia evidenziato che lo sviluppo del fenomeno migratorio in Italia, dopo l&#8217;unificazione del Regno, era venuto assumendo proporzioni sempre più vaste <a title="" href="#_ftn14">[14]</a> ma si era posto all&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica con scarsi risultati.<br />
In realtà, una vera libertà di emigrazione si affermò soltanto al principio del novecento, in seguito alle correnti del liberalismo economico e politico. Per molti anni, quindi, l&#8217;emigrazione non trovò alcuna particolare restrizione se non in disposizioni di polizia ed in quelle relative agli obblighi miliari <a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. Basti pensare che la legge di unificazione amministrativa 20 marzo 1865 n. 2248, allegato B, nella parte concernente <em>Disposizioni di pubblica sicurezza</em> (Sezione VIII, art. 65), nel limitare la libertà di espatrio, veniva essenzialmente a disciplinare l&#8217;azione delle c.d. agenzie di emigrazione, sottoponendole a controlli e concessioni di licenze da parte dell&#8217;autorità (c.d. polizia dell&#8217;emigrazione). <a title="" href="#_ftn16">[16]</a><br />
In questo primo scorcio di tempo, l&#8217;emigrazione italiana è stata caratterizzata da assenza di legislazione in proposito. Tuttavia, la necessità di tutelare gli emigrati contro gli abusi dei trafficanti di mano d&#8217;opera ed i c.d. &#8220;vettori&#8221; di emigrazione indussero il governo ed il legislatore a predisporre le prime risposte normative. Dopo un primo progetto del Ministro Finali (10 marzo 1876) ed un successivo progetto Minghetti-Luzzati (6 giugno 1878), mai approvati, il Ministro Crispi, presentava il 15 dicembre 1887 un nuovo progetto destinato a divenire legge. La prima legge italiana in questa materia porta la data del 30 dicembre 1888 n. 5866 (<em>Legge portante disposizioni sull&#8217;emigrazione</em>) ma si limitava, in realtà, a prevedere quasi esclusivamente norme di polizia, in funzione dei molteplici abusi degli incettatori di mano d&#8217;opera (il traffico di esseri umani non è stato dunque inventato oggi), senza abolire l&#8217;esistenza delle c.d. agenzie di emigrazione, snodo rilevante del fenomeno migratorio. <a title="" href="#_ftn17">[17]</a><br />
Va peraltro avvertito che anche questa limitata azione di polizia riservata allo Stato era però destinata a fallire nel suo scopo, non essendo ispirata ad una concezione unitaria del fenomeno, ed i soprusi degli speculatori continuarono e a poco o nulla servirono i successivi regolamenti per l&#8217;esecuzione di detta legge, raccolti in un testo unico con il R.D. 21 gennaio 1892 n. 39, i quali persistevano nella tendenza a limitare l&#8217;intervento statale nel settore dell&#8217;emigrazione ed evitavano di sottoporre ad un più rigoroso controllo pubblicistico le relative attività <a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Si giunse così ad emanare una legge organica dell&#8217;emigrazione <a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. Tale fu la legge 31 gennaio 1901 n. 23 (<em>Legge sull&#8217;emigrazione</em>) seguita da un minuzioso e complesso Regolamento di esecuzione contenuto nel R.D. 10 luglio 1901 n. 375, improntata ad un più incisivo e puntuale intervento pubblico ed una maggiore tutela dell&#8217;emigrante. La Relazione Luzzato-Pantano al disegno di legge sull&#8217;emigrazione, presentata al Parlamento il 3 febbraio 1900, richiamava, infatti, l&#8217;attenzione sulla triste condizione degli emigranti, prospettando per la prima volta, la convinzione che al fenomeno dell&#8217;emigrazione dovesse corrispondere una più asta e puntuale azione dello Stato che non quella esercitata fino ad allora con le comuni norme di polizia.<br />
In questa ottica si ponevano le disposizioni sul possesso della c.d. patente di vettore di emigrante, l&#8217;abolizione degli agenti di emigrazione quali soggetti non autorizzati del rapporto migratorio, l&#8217;istituzione di uno speciale contratto di trasporto migratorio tra emigrante e vettore e la responsabilità del vettore per danni derivanti al migrante. Per il conseguimento di tali obiettivi fu creato un organo tecnico il Commissariato generale dell&#8217;emigrazione, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri e coadiuvato da un organo consultivo, il Consiglio Superiore dell&#8217;Emigrazione, e venivano istituiti, nei principali porti di imbarco, gli Ispettorati dell&#8217;emigrazione <a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. Abolite le agenzie e subagenzie, l&#8217;emigrante fu messo allora in diretto rapporto con il vettore, cui venne consentito di effettuare il trasporto solo sotto l&#8217;osservanza di determinate cautele e garanzie; si crearono, inoltre, organi pubblici, per fornire le necessarie informazioni per gli espatrianti e si stabilirono norme per l&#8217;assistenza sanitaria e igienica per la protezione dei porti e durante il viaggio e, successivamente, anche per la tutela giuridica dell&#8217;emigrante. Tutte le provvidenze legislative furono poi coordinate in un testo unico sull&#8217;emigrazione approvato con R.D. 13 novembre 1919 n. 2205, la tutela dell&#8217;emigrazione da parte dello Stato veniva in tal modo esercitata mediante l&#8217;assistenza preventiva dell&#8217;emigrante e la tutela giurisdizionale per le controversie di lavoro. I principi fondamentali di tale legge non furono sostanzialmente innovati dalla normativa successiva che si limitò a portare perfezionamenti nei particolari e nei dettagli. <a title="" href="#_ftn21">[21]</a><br />
Non va sottaciuto che seppure l&#8217;azione esercitata dallo Stato attraverso il Commissariato generale corrispondesse in sostanza a quanto di meglio in allora poteva attendersi per un superamento della concezione individualistica del fenomeno migratorio, essa era pur sempre inadeguata ai doveri ed ai principi pubblicistici della società in evoluzione. Le masse di lavoratori, che a centinaia di migliaia abbandonavano ogni anno l&#8217;Italia, rimanevano spesso alla mercè della speculazione, contribuendo a segnare un grave solco di separazione con il suolo natio.<br />
Un richiamo non marginale va fatto peraltro al regime della cittadinanza. Al fine di rafforzare i mezzi di tutela e di protezione dei migranti nei paesi di destinazione e, al tempo stesso, per vedere di non recidere i legami spirituali e materiali con la &#8220;madre patria&#8221;, che &#8220;grave nocumento può comportare per la compagine nazionale&#8221;, una particolare attenzione era stata attribuita al diritto di cittadinanza. Per ovviare a questi inconvenienti la legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912 n. 555, in deroga ai principi generali che imponevano la perdita della cittadinanza, dopo un determinato periodo di residenza all&#8217;estero, aveva, infatti, disposto che la perdita della cittadinanza italiana non avesse luogo a danno di chi avesse acquistato, senza concorso della propria volontà, una cittadinanza straniera (art. 8, n. 2) <a title="" href="#_ftn22">[22]</a>. Va peraltro avvertito che tale regime di <em>favor</em> non ebbe a registrare gli esiti sperati, in quanto l&#8217;emigrazione italiana all&#8217;estero non trovò in tale disciplina un significativo aiuto e deterrente. Le prospettive di una vita migliore, sia sotto il profilo economico che sociale, hanno continuato ad alimentare e accrescere le spinte migratorie verso altri paesi.</p>
<p><em>4. Sviluppi e restrizioni della normativa sull&#8217;emigrazione durante il regime fascista.</em><br />
Come anticipato con il R. Decreto legge 13 novembre 1919 n. 2205 successivamente convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 venne approvato un testo unico per coordinare ed unificare i vari provvedimenti legislativi in materia di emigrazione che ha rappresentato la disciplina di base del diritto interno italiano per lungo tempo. Tale testo aveva provveduto altresì ad individuare le strutture organizzative dell&#8217;amministrazione preposte a livello centrale e periferico ai servizi dell&#8217;emigrazione <a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Due erano i principi informatori di tale normativa: la libertà di emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti contro coloro che potevano abusare della inesperienza e della buona fede e farne oggetto di speculazione (come si vede problema antico). Tutta l&#8217;organizzazione dei vari servizi statali, nonché le varie norme sui vettori di emigrazione, nonché le norme penali e di polizia contenute nella citata legge erano rivolte ad assicurare l&#8217;attuazione di tali principi.<br />
Particolarmente rilevanti erano alcune disposizioni innovative che non possono non essere richiamate. L&#8217;art. 9, ad esempio, pur ribadendo che l&#8217;emigrazione era libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente, disponeva che il Ministero dell&#8217;Interno, potesse sospendere l&#8217;emigrazione verso una determinata regione, &#8220;<em>per motivi di ordine pubblico</em>&#8221; o quando potesse &#8220;correre pericolo di vita, la libertà, gli averi degli emigranti, o quando lo richiedesse la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti&#8221;. Oltremodo importante era poi l&#8217;art. 10 che forniva la definizione generale di emigrante a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione, stabilendo che &#8220;ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato&#8221;; l&#8217;art. 17, in contrapposizione alla distinzione dell&#8217;emigrante sulla base dello scopo del viaggio, considerava, rifacendosi alla normativa dell&#8217;art. 6 della citata legge n. 23 del 1901, emigranti transoceanici coloro che &#8220;trovandosi nelle condizioni di cui all&#8217;art. 10 o <em>viaggiando in terza classe</em> o in classe che il Commissariato dichiari equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto <em>al di là del canale di Suez</em>, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in un paese posto <em>al di là dello stretto di Gibilterra</em>, escluse le coste de&#8217;Europa&#8221;. <a title="" href="#_ftn24">[24]</a><br />
Da un lato, poi, si confermava l&#8217;obbligatorietà del passaporto per l&#8217;emigrante che volesse lasciare il territorio nazionale (art. 15), dall&#8217;altro, si ribadiva la necessità della concessione della patente di vettore di emigrante per le compagnie di navigazione e gli armatori in possesso dei requisiti prescritti e l&#8217;inderogabilità delle tariffe dei noli da essi praticati, allo scopo di rendere effettivo il controllo pubblico delle autorità nel settore e così combattere gli abusi e le speculazioni <a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Dopo il primo ventennio del 900, l&#8217;avvento del fascismo faceva registrare nel settore dell&#8217;emigrazione un mutamento di indirizzo politico, nel tentativo di ostacolare l&#8217;esodo all&#8217;esterno per ragioni di lavoro e di privilegiare il trasferimento nei possedimenti coloniali italiani. Ciò avveniva nel contesto di un disegno che mirava ad un&#8217;intensificazione della produzione in corrispondenza di una maggiore domanda lavorativa e che riteneva generalmente in contrasto con l&#8217;interesse nazionale gli espatri che non avessero carattere soltanto temporaneo. <a title="" href="#_ftn26">[26]</a><br />
Il nuovo orientamento veniva tradotto nel R. D. L. 28 aprile 1927 n. 628 (<em>Soppressione del Commissariato generale per l&#8217;emigrazione ed istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una direzione generale degli italiani all&#8217;estero</em>&#8220;), poi convertito nella legge 6 gennaio 1928 n. 1783 <a title="" href="#_ftn27">[27]</a>. Come è dato di constatare il regime nel &#8220;ridisciplinare&#8221; la materia il termine &#8220;emigrante&#8221; venne sostituito dal &#8220;lavoratore italiano all&#8217;estero&#8221; e l&#8217;emigrazione fu impiegata a fini propagandistici.<br />
L&#8217;assetto complessivo dell&#8217;impianto normativo pregresso veniva completamente rivisto in termini fortemente accentrativi e restrittivi. A distanza di pochi mesi, con il R.D. legge 23 ottobre 1927 n. 2146 (<em>Soppressione del Consiglio superiore dell&#8217;emigrazione e del relativo comitato permanente</em>) veniva soppresso anche il Consiglio Superiore dell&#8217;Emigrazione, organo consultivo presieduto dal commissario generale e composto da funzionari e/o esperti del settore, che aveva svolto un&#8217;efficace azione a tutela dell&#8217;emigrante. Ma non è tutto. Con il R.D. 11 febbraio 1929 n. 358 (<em>Abolizione delle giurisdizioni speciali previste dalla legge sull&#8217;emigrazione</em>), veniva abolita la giurisdizione speciale degli ispettori dell&#8217;emigrazione e quella di secondo grado, mentre tutte le controversie tra emigranti e vettori venivano deferite all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria secondo le comuni norme di procedura. Venivano, altresì, eliminate quelle peculiarità del contratto di trasporto emigratorio, quali la responsabilità del vettore nei confronti dell&#8217;emigrante respinto nel paese di destinazione (art. 29 T.U. n. 2205 del 1919), allo scopo di assimilarne la figura al contratto ordinario di trasporto di passeggeri e di attutirne la specialità. La convergenza di tali innovazioni normative pone in evidenza un chiaro disegno volto ad attenuare le diverse garanzie a favore dell&#8217;emigrante introdotte nel sistema pregresso.<br />
Infine, con il R.D. 24 luglio 1930 n. 1278 (<em>Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione</em>), venivano adottate, in aggiunta alle comuni disposizioni di pubblica sicurezza, nuove e più gravi norme penali volte a reprimere gli illeciti e scoraggiare l&#8217;espatrio per motivi di lavoro. Il nuovo indirizzo politico culminava, poi, nel R.D. legge 5 gennaio 1939 n. 306 (<em>Istituzione e funzionamento di una commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all&#8217;estero</em>) poi convertito nella legge 15 maggio 1939 n. 965 che istituiva l&#8217;apposita commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all&#8217;estero (CORI), nell&#8217;ottica assai illusoria di agevolare, con benefici ed ausili, il rientro degli emigrati in patria. Con finalità di controllo degli espatri vennero pure istituiti gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all&#8217;estero (R.D. 12 luglio 1940 n. 1157).<br />
La politica del fascismo sull&#8217;emigrazione ha, tuttavia, mostrato un comportamento ambivalente. Sul piano teorico, il regime si mostrava avverso nei confronti degli espatri degli italiani che intendevano lasciare il paese per trasferirsi all&#8217;estero, ma anche verso chi lasciava le campagne per spostarsi in città. Sul piano pratico, i primi due decenni del &#8216;900 si rivelarono molto importanti per il flusso migratorio italiano <a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. Nel momento in cui si registrava una riduzione delle partenze, il governo italiano cercava di spingere gli italiani a trasferirsi nei paesi che erano stati annessi al territorio italiano, durante il periodo del colonialismo <a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
L&#8217;orientamento del Governo fascista in relazione al fenomeno migratorio aveva posto quale obiettivo programmatico il patrimonio demografico considerato come fattore principe della produzione e dello sviluppo della &#8220;potenza nazionale&#8221; <a title="" href="#_ftn30">[30]</a>. La circolare inviata il 6 maggio 197 da B. Mussolini, agli uffici diplomatici e consolari, chiariva la portata del provvedimento e dava la traccia volta alla pretesa difesa e tutela dell&#8217;italianità all&#8217;estero <a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Oltremodo significativo ed eloquente di tale orientamento si poteva ritrovare in quella che ha rappresentato la vetrina culturale più autorevole l&#8217;Enciclopedia Treccani alla voce <em>Migratorie, correnti </em>nel vol. XXIII pubblicato nel 1934. &#8220;<em>A partire</em> <em>dal 1927, soppresso il Commissariato generale dell&#8217;emigrazione&amp; e creata in sua vece una Direzione generale del lavoro italiano all&#8217;estero&amp;.in considerazione del prevalere delle considerazioni di ordine politico e nazionale su quelle di ordine economico e individuale, il governo è intervenuto per limitare tutte le forme di espatrio, che presentano probabilità di definitivo distacco dalla patria, e per favorire solo quelle che possono giovare alla sua espansione politica ed economica. La proibizione dell&#8217;emigrazione a carattere stabile, con una sola eccezione tendente a permettere la ricostruzione all&#8217;estero di famiglie separate per l&#8217;avvenuta emigrazione di uno dei membri (l&#8217;atto di chiamata o il viaggio di richiamo divengono quindi gli unici titoli idonei a giustificare l&#8217;emigrazione stabile); la tolleranza dell&#8217;emigrazione temporanea, purchè munita di contratto di lavoro adeguato e a termine&amp;; l&#8217;incremento dell&#8217;emigrazione intellettuale, commerciale, professionale, tecnica, ecc., che può essere efficace strumento dell&#8217;espansione nazionale e dà, insieme, sufficienti garanzie di saper resistere agli influssi snazionalizzatori; e il recupero spirituale delle collettività italiane sparse per il mondo, mediante l&#8217;intensificazione di contatti materiali e morali con la patria&amp;</em>&#8220;.<br />
Questi riportati sono i capisaldi della nuova politica migratoria del regime chiaramente orientata ad una mirata limitazione del diritto di espatrio. Va tuttavia avvertito che tali direttive restrittive ebbero scarso successo e le migrazioni di vaste popolazioni verso paesi che offrivano migliori condizioni di vita e di lavoro non ebbe a subire regressioni ed anzi le statistiche registrano per tutto il primo cinquantennio del 900 un diffuso espatrio.</p>
<p><em>5. La libertà di espatrio e di emigrazione nell&#8217;assetto costituzionale.</em><br />
Dopo la fine del periodo bellico, con il conseguente impoverimento demografico derivato dalle tragiche campagne militari in Russia e Grecia, il fenomeno migratorio, sia interno che esterno, ha registrato una nuova ripresa sollecitato anche dalle spinte di risveglio economico e di migliori condizioni di vita. Il quadro normativo appare comunque radicalmente mutato in favore del principio di liberalizzazione dell&#8217;emigrazione.<br />
Già con decreto ministeriale 20 dicembre 1946, in luogo della Direzione generale degli Italiani all&#8217;estero, veniva istituita la Direzione generale dell&#8217;emigrazione e quella delle Relazioni culturali, per la stipula degli accordi internazionali e la vigilanza sui servizi a tutela dell&#8217;emigrante, in chiaro segno di controtendenza. Con successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 23 agosto 1946 n. 201 (<em>Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all&#8217;estero</em>), veniva concesso un sussidio straordinario alle famiglie dei lavoratori emigrati all&#8217;estero allo scopo di sopperire alle necessità più urgenti ed impellenti.<br />
La libertà di espatrio è venuta a trovare solenne consacrazione e riconoscimento il successivo 27 dicembre 1947, con la promulgazione della Costituzione repubblicana, che espressamente l&#8217;ha riconosciuta (art. 16 ult. comma) ad ogni cittadino. Nel titolo dedicato ai rapporti civili, accanto alla tutela delle libertà della persona, la Costituzione ha sancito che &#8220;<em>ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi</em>, <em>salvo gli obblighi di legge</em>&#8220;, mentre nel quadro dei rapporti economici, ha fatto obbligo alla Repubblica di riconoscere la libertà di emigrazione &#8220;<em>salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell&#8217;interesse generale</em>&#8221; e di tutelare il lavoro italiano all&#8217;estero (art. 35) <a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Si è discusso sulla natura giuridica e sull&#8217;ampiezza di questi obblighi di legge particolarmente in relazione alla disciplina del rilascio del passaporto vigente nel 1948 e negli anni seguenti, e che risaliva al 1901 e al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1933 <a title="" href="#_ftn33">[33]</a>. Le conclusioni della prevalente dottrina sono state nel senso che gli obblighi a cui fa riferimento il citato art. 16 comma 2, debbano intendersi non già come divieti ma come oneri o condizioni cui è subordinato il rilascio del passaporto, la cui natura giuridica è comunque di autorizzazione vincolata, rimuovendo un limite all&#8217;esercizio di un diritto del cittadino. <a title="" href="#_ftn34">[34]</a><br />
Va solo precisato che, in relazione al rilascio del passaporto, la precedente normativa lasciava ampia discrezionalità all&#8217;autorità governativa con limitazioni difficilmente compatibili con l&#8217;esercizio di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione <a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. La successiva disciplina contenuta nella legge 21 novembre 1967 n. 1185, ha eliminato tali spazi di discrezionalità, precisando in termini sufficientemente definiti non solo i casi nei quali il passaporto non può essere concesso ma anche le procedure e le sequenze temporali del rilascio per evitare possibili aggiramenti al diritto di espatrio <a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Le situazioni che impediscono l&#8217;espatrio sono esclusivamente collegate ad obblighi di carattere familiare o di carattere penale o di carattere militare <a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.</p>
<p><em>6. Le conseguenze delle migrazioni italiane: l&#8217;esodo e l&#8217;abbandono delle aree marginali e il deficit di effettività del diritto.</em><br />
E&#8217; fatto noto che l&#8217;emigrazione italiana nel mondo ed in varie parti d&#8217;Europa (segnatamente in Francia, Germania, Belgio, Svizzera) ha radici antiche. Le presenze di emigrati italiani in Francia erano già significative nel XV secolo <a title="" href="#_ftn38">[38]</a> ma si sono accentuate in tutti i continenti fine ottocento e primi del novecento, a causa delle gravi crisi congiunturali e degli eventi bellici, con nefaste conseguenze di ordine sociale, economico e demografico soprattutto nelle c.d. aree marginali (montane e collinari).<br />
Come era prevedibile le conseguenze delle migrazioni esterne hanno comportato un massiccio esodo e un conseguente abbandono delle terre per mancanza di redditività già nella metà dell&#8217;Ottocento del secolo scorso <a title="" href="#_ftn39">[39]</a>. Il fenomeno, dapprima contrassegnato da un&#8217;emigrazione stagionale <a title="" href="#_ftn40">[40]</a>, si è venuto aggravando tra le due guerre del novecento con un&#8217;emigrazione progressivamente definitiva, impoverendo gravemente il tessuto sociale ed economico delle popolazioni locali (segnatamente alpine quelle che oggi con un neologismo vengono denominate &#8220;terre alte&#8221;) <a title="" href="#_ftn41">[41]</a> ma è proseguito anche durante tutto il periodo del c.d. &#8220;boom&#8221; economico-industriale degli anni sessanta del novecento a causa dell&#8217;attrazione di lavoro nel nord Italia e soprattutto nel c.d. triangolo industriale.<br />
L&#8217;abbandono e lo spopolamento hanno segnato diffusamente vasti ambiti territoriali (sia nel Sud che nel Nord Italia)  assumendo proporzioni sempre più gravi con esiti irreversibili e con pesanti ricadute negative su tutta l&#8217;economia, soprattutto montana anche se, da tempo, avevano sollecitato studi <a title="" href="#_ftn42">[42]</a> e ricerche volte a cercare di arginare, anche se ormai tardivamente, il fenomeno <a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Il constatato declino delle zone alpine e collinari, generalmente collegato a quello demografico, è stato assunto come specchio della marginalità economico-sociale di quei territori <a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. Tale declino, come ben noto, ha assunto espressioni specifiche nella carenza dei servizi sociali, nel regresso delle attività produttive (soprattutto agricole e forestali) con il conseguente impoverimento del tessuto sociale mettendo a nudo una grave crisi di civiltà che ha investito larghi settori della società italiana <a title="" href="#_ftn45">[45]</a>. Le risposte o meglio le reazioni normative a questa crescente situazione di abbandono dei territori si erano orientate a favorire la concessione delle terre incolte e abbandonate registrando ulteriori e vistosi fallimenti attuativi. <a title="" href="#_ftn46">[46]</a> e ulteriore fuga dai campi.<br />
A fronte di tali situazioni di degrado umano e sociale ci si può domandare quale sia stato il ruolo e l&#8217;effettività degli apparati normativi che hanno nel corso del tempo cercato di disciplinare e contenere i flussi migratori italiani.<br />
L&#8217;amara costatazione porta a registrare come, ancora una volta, gli strumenti giuridici e normativi dianzi descritti, abbiano espresso tutti i loro limiti e siano risultati impotenti di fronte a un fenomeno sociale così ineludibile e difficilmente contenibile a causa delle spinte di matrice economica ed esistenziale. Si ha la sensazione che il fenomeno migratorio sia stato percepito dal legislatore, sia pure con modalità diverse, come un mero <em>stato di fatto </em>quali situazioni oggettive, non regolate, in genere, da altre fonti, ma tali da imporsi alle attenzioni del diritto, per il semplice fatto di <em>determinare alcune circostanze</em>, atte a spiegare e giustificare certi comportamenti e conseguentemente fatti o scelte normative. Tali stati di fatto, hanno operato come cause di convinzioni capaci di assumere carattere normativo e, quindi, determinare, in sostanza, alcune prescrizioni che tuttavia non hanno trovato alcuna aderenza ed effettività sul piano applicativo da parte dei consociati. Si può ben dire che in questo caso <em>la realtà ha sopraffatto la legge</em>, determinando una diffusa quanto consapevole disapplicazione <a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
Ancora una volta le vicende che hanno caratterizzato gli approcci normativi dell&#8217;emigrazione, non solo nell&#8217;ordinamento italiano, hanno messo in evidenza le difficoltà di aderenza dei sistemi normativi alla società di fatto con conseguente crisi del principio di effettività del diritto stesso <a title="" href="#_ftn48">[48]</a> e relativa scarsa governabilità dei fatti giuridici intesi come semplici accadimenti naturali pur rilevanti a determinare precetti e regole giuridiche <a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.</p>
<p><em>7. Brevi considerazioni su flussi migratori mondo globale e multietnico.</em><br />
Il contesto storico è attualmente oltremodo diverso rispetto al quadro sopra descritto. Ora i flussi migratori sono venuti assumendo proporzioni e valenze quasi planetarie. Il fenomeno trae, come già in passato, fonte genetica dalla esigenza (e dalla speranza) di ritrovare in generale condizioni di vita migliori <a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
A fronte di tale constatazione è giocoforza ritenere che i problemi, sia dell&#8217;emigrazione che dell&#8217;immigrazione, oggi vadano più che mai affrontati ed inseriti nel modello della società multietnica verso la quale i ben noti fenomeni della globalizzazione economica e dell&#8217;universalismo giuridico sospingono tutto il mondo occidentale. Come noto, con l&#8217;espressione <em>globalizzazione</em> comunemente ci si riferisce a quel processo di liberazione da ogni confine o barriera, di flessibilità e velocità di comunicazione, commercio, produzione e distribuzione dei beni che caratterizza la vita civile ed economica delle società contemporanee. <a title="" href="#_ftn51">[51]</a>  e che ha necessariamente coinvolto anche i modelli giuridici e dei diritti. <a title="" href="#_ftn52">[52]</a><br />
Le barriere (non solo geografiche ma anche giuridiche) oggi sono messe alla prova dal c.d. <em>multiculturalismo</em> che non più una scelta, ma si sta traducendo in &#8220;un carattere strutturale e permanente delle moderne società postindustriali&#8221;. <a title="" href="#_ftn53">[53]</a><br />
Tali fenomeni non hanno e non possono avere rilevanza meramente sotto i profili economici e sociali (per evitare il rischio di attribuirne una valenza riduttiva) ma anche e soprattutto sotto il profilo dei diritti soggettivi degli uomini e delle donne con ricadute evidenti sulle problematiche derivanti dai flussi sempre più diffusi di emigrazione e di immigrazione.<br />
Si è, infatti, giustamente osservato che &#8220;non possiamo inneggiare alla globalizzazione solo quando si parla di libertà di un commercio internazionale senza confini ed ignorarla quando rivela la nuova dimensione internazionale dei diritti&#8221;.<a title="" href="#_ftn54">[54]</a><br />
E&#8217; un dato ormai pacifico, almeno nei dibattiti dei paesi c.d. democratici (paesi che sono purtroppo ancora una minoranza del pianeta), che la questione dei diritti non possa essere &#8220;giocata&#8221; solo in una dimensione nazionale e che non è più sufficiente parlare semplicemente di &#8220;Stato di diritto&#8221;, dovendosi ricorre a nozioni più ricche di nuovi significati come &#8220;Stato dei diritti&#8221; o &#8220;Stato costituzionale di diritto&#8221;. <a title="" href="#_ftn55">[55]</a><br />
Appare evidente come le domande e temi che definiscono profili di <em>qualità della vita</em> e nuovi modelli di <em>cittadinanza </em>finiscono sempre più per giocarsi in questo nuovo rapporto tra dimensione nazionale, internazionale e sovranazionale, come tra globalizzazione e capacità di mettere al servizio le opportunità che quest&#8217;ultima offre <a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
Una questione destinata a richiedere sempre maggiore attenzione è, infatti, quella della cittadinanza nel nuovo millennio, considerando che la cittadinanza è il <em>posto</em> che ciascun uomo/donna è chiamato ad occupare nella società. In questa nuova e diversa prospettiva i diritti delle politiche migratorie non potranno che trovare fondamento nei principi universali di &#8220;convivenza&#8221; e di &#8220;integrazione&#8221;<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> La parificazione dello straniero nel godimento dei diritti civili secondo il LAURENT faceva &#8221; <em>la grandeur et la gloire du Code italien</em> &#8220;, v. già il contributo di P. ESPERSON, <em>La condizione giuridica dello straniero in Italia, </em>Milano, 1889. Su tale disposizione G. BISCOTTINI, <em>Il principio di reciprocità nell&#8217;ordinamento italiano, </em>in <em>Dir. internaz.</em>, 1967, I, 40 ss; F. MAZZIOTTI, <em>Sulla reciprocità e tutela dello straniero nell&#8217;ordinamento italiano, </em>in <em>Rass. dir. pubbl.</em>, 1964, 81 ss; Id., <em>Questioni sulla condizione giuridica dello straniero, </em>in <em>Dir. giur.</em>, 1963, 432 ss; Id., <em>Sulla soggettività e tutela dello straniero nell&#8217;ordinamento italiano, </em>in <em>Rass. dir. pubbl., </em>1964, 81 ss; nonché D. A. CAPONERA, <em>Il regime giuridico dello straniero in Italia, </em>in <em>Riv. polit.,</em> 1956, 549 ss; Id., <em>Gli stranieri in Italia, </em>Milano, 1957.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> In tal senso la giurisprudenza costituzionale, ancorchè datata, v. sent. n. 120 del 1967 e n. 104 del 1969, per alcune giustificate restrizioni v. sent. n. 144 del 1970 e nn. 109, 177 e 244 del 1974. Per la nostra Costituzione &#8220;lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l&#8217;effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d&#8217;asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge&#8221;. Sulla portata e valenza dell&#8217;art. 10 Cost. v. A. CASSESE, <em>Commento art. 10</em>, in <em>Commentario della Costituzione </em>a cura di SCIALOIA-BRANCA, Bologna, 1973, I, 508 ss; in particolare sul diritto di asilo v. il volume collettaneo AA.VV, <em>Il diritto degli stranieri, </em>(a cura di B. NASCIMBENE), Padova, 2004; G. D&#8217;ORAZIO, <em>Lo straniero nella Costituzione italiana (Asili-condizione giuridica. Estradizione), </em>Padova, 1992; più recentemente L. MANCA, <em>Asilo, </em>in <em>Il Diritto Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, </em>Milano, 2007, I, 674 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Su tali tutele v. A. CASSESE, <em>Aspetti della disciplina della uguaglianza tra cittadini e stranieri dettata dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, </em>in <em>Giur. merito, </em>1970, 30 ss; G. D&#8217;ORAZIO, <em>Effettività dei diritti e condizione dello straniero, </em>in <em>Dir. e soc.</em>, 1973,  20 ss; v. pure G. LANDI, <em>Persona fisica, </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1983, XXXIII, 224 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> E&#8217; appena il caso di ricordare che anche lo straniero è dotato di una capacità di diritto processuale essendo, al contempo, soggetto alla giurisdizione dello Stato sia pure sulla base di determinati elementi di collegamento con quest&#8217;ultimo su cui P. MOROZZO DELLA ROCCA, <em>Immigrazione. Diritto e giurisdizione, </em>Torino, 2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Per riferimenti a questo dibattito sulla condizione giuridica dello straniero nell&#8217;ordinamento italiano nella recente dottrina v. B. NASCIMBENE, <em>Lo straniero nel diritto italiano, </em>Milano, 1988; I. G. BASCHERINI, <em>Immigrazione, </em>in <em>Enc. giur. Treccani, </em>Roma, 1990, XV, Appendice; E. CALO&#8217;, <em>La nuova disciplina della condizione dello straniero, </em>Milano, 2000; C. CORSI, <em>Lo Stato e lo straniero, </em>Padova, 2001; G. D&#8217;ORAZIO, <em>Straniero (condizione giuridica dello)</em>, in <em>Enc. giur, </em>Roma, vol. XXX; E. GROSSO, <em>Straniero (status dello)</em>, in <em>Dizionario di diritto pubblico, </em>(a cura di S. CASSESE), Milano, 2006, vol. VI, 5787 ss; Id., <em>Straniero, </em>in <em>Digesto (Disc. pubbl.)</em>, Torino, 1999, XV, 157 ss; da ultimo con molta puntualità E. FOLLIERI, <em>Diritti fondamentali e politiche migratorie: recenti prospettive, </em>in <em>Atti del Convegno, </em>Foggia, 26 maggio 2017, Roma, 2017, 21 ss; nonché A. DI STASI, <em>Straniero (posizione giuridica dello), </em>in <em>Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, </em>Milano, 2017, 15, 449 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Il complesso normativo si fonda, allo stato, sul D. lgs 25 luglio 1998 n. 286 (che segue la L. 6 marzo 1998 n. 40) e successive modificazioni con il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, sulla L. 30 luglio 2002 n. 189 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 di modifica al previgente D.P.R. 394/1999. La L.189/2002, come significativo intervento di revisione del D. lgs 286/1998, ha comportato un sensibile inasprimento dei meccanismi di espulsione e di respingimento alla frontiera nel quadro di un provvedimento che guarda al fenomeno migratorio non solo come problema interno ma anche alla luce delle indicazioni internazionali e segnatamente europee. Dati e ulteriori riferimenti in B. PALLESCHI, <em>Leggi e immigrazione, </em>in <em>Queste istituzioni, </em>1997, 25, 31 ss; C. BONIFAZI, <em>L&#8217;immigrazione straniera in Italia, </em>Bologna, Mulino, 1998; F. PASTORE, <em>Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, </em>in <em>Storia d&#8217;Italia,</em> Annali<em>, Leggi, diritto, giustizia, </em>a cura di L. VIOLANTE, Torino, Einaudi, 1998, 1033 ss; da ultimo L. EINAUDI, <em>Le politiche dell&#8217;immigrazione in Italia dall&#8217;Unità ad oggi, </em>Roma-Bari, Laterza, 2007.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Sulla necessità come fonte, intesa come alcune situazioni di fatto, da cui emerge un indiscutibile ed inderogabile interesse collettivo per la soddisfazione del quale sia necessario lo svolgimento di talune attività con conseguente produzione normativa; su tale nozione sempre importanti, sia pure con diverse prospettazioni, i contributi di T. PERASSI, <em>Necessità e stato di necessità nella teoria dommatica della produzione giuridica, </em>in <em>Riv. dir. pubbl., </em>1917; G. MIELE, <em>Le situazioni di necessità. Osservazioni generali, </em>in <em>Arch. dir. pubbl., </em>1936; F. FRANCHINI, <em>Lo stato di necessità nel diritto costituzionale, </em>Roma, 1945; E. CAMUS, <em>L&#8217;ètat de nècessitè en dèmocratie, </em>Paris, 1965.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Il c.d. diritto dell&#8217;emergenza non è un dato nuovo nella storia della legislazione italiana, ne è riprova la stessa previsione costituzionale (art. 77 comma 2) sulla c.d. decretazione d&#8217;urgenza, soprattutto quando determinato e provocato da fattori sociali e/o naturali non prevedibili, il problema sono gli abusi e le distorsioni. Tale fenomeno è in continua evoluzione ed ha effetti indotti sugli apparati e sulle strutture amministrative. A mero titolo indicativo v. i contributi raccolti nel volume <em>Il diritto amministrativo dell&#8217;emergenza</em>, in Atti Convegno AIDA, Annuario 2005, Milano, 2006; v. inoltre le riflessioni di R. CAVALLO PERIN, <em>Il diritto amministrativo dell&#8217;emergenza per fattori esterni all&#8217;amministrazione pubblica, </em>in <em>Dir. amm., </em>2005, 777 ss e di V. CERULLI IRELLI, <em>Principio di legalità e poteri straordinari dell&#8217;amministrazione, </em>in <em>Dir. pubbl.</em>, 2007, 345 ss; da ultimo A. FIORITTO, <em>L&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza tra autorità e garanzie (Studi e ricerche), </em>Bologna, 2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Per la nozione v. tra i molti la voce <em>Emigrazione, </em>in <em>Enciclopedia Treccani, www.treccani.it/enciclopedia/emigrazione</em> nonchè <em>Emigrazione, Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/emigrazione. </em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Vastissima è la letteratura sulla storia e sui problemi del fenomeno migratorio, a titolo meramente indicativo tra i contributi sull&#8217;emigrazione italiana: già G. DEL VECCHIO, <em>Sulla emigrazione permanente italiana avvenuta nel 1876-87, </em>Bologna, 1892; L. CARPI, <em>Statistica illustrata dell&#8217;emigrazione italiana all&#8217;estero nel triennio 1874-76, </em>Roma, 1878; quindi G. ROSOLI e O. GROSSI, <em>L&#8217;altra Italia, </em>Roma, Centro Studi Emigrazione, 1973; G. BLUMER, <em>L&#8217;emigrazione italiana in Europa, </em>Milano, 1970; F. MANZOTTI, <em>La polemica sull&#8217;emigrazione dall&#8217;Italia unita fino alla prima guerra mondiale, </em>in <em>Nuova rivista storica, </em>1962; Z. CIUFFOLETTI- M. DEGLI INNOCENTI, <em>L&#8217;emigrazione nella storia d&#8217;Italia 1888-1975, </em>Firenze, 1978; E. SORI, <em>L&#8217;emigrazione italiana dall&#8217;Unità alla seconda guerra mondiale, </em>Bologna, 1979; AA. VV., <em>Cent&#8217;anni di emigrazione italiana (1876-1976)</em>, Roma, 1978; P.  BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI, E. FRANZINA (a cura di), <em>Storia dell&#8217;emigrazione italiana, </em>I. <em>Partenze</em>, Roma, 2001; importanti per più aspetti gli studi di P. CORTI, <em>L&#8217;emigrazione, </em>Milano, 1999; Id., <em>Storia delle migrazioni internazionali, </em>Milano, 2003; Id., <em>Storia d&#8217;Italia. Annali 24. Migrazioni</em>, Torino, 2009; Id., <em>L&#8217;Italia e le migrazioni, </em>Roma-Bari, 2012; Id., <em>Temi e problemi di storia delle migrazioni italiane, </em>2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Attualmente le analisi ci dicono che i migranti sono prevalentemente coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre di origine a causa di discriminazioni, persecuzioni (politiche e/o religiose), povertà e degrado ambientale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Oltremodo significativa l&#8217;espressione diffusa in quello scorcio &#8220;Francia o Spagna basta che se magna&#8221;. Basti pensare che durante la cosiddetta &#8220;grande migrazione&#8221; dal 1900 al 1914, 600 mila italiani lasciarono per sempre, ogni anno, la penisola. Nell&#8217;arco di un quindicennio, su una popolazione complessiva che superava di poco i 30 milioni, furono 9 milioni gli emigranti: nel 1913 si venne a toccare il picco di 870 mila partenti. Dentro i flussi dell&#8217;emigrazione ufficiale vanno considerate poi le correnti, tutt&#8217;altro che irrilevanti, dei &#8220;clandestini&#8221; (i c.d. <em>sans papier</em>), un fenomeno che spesso, anche nelle più rigorose ricostruzioni, è stato rimosso o affrontato solo in parte. In tal senso G. BOATTI, <em>Quando eravamo noi i clandestini</em>, Torino, Tuttolibri, 2009, p. VI.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Tali restrizioni erano essenzialmente motivate da esigenze protezionistiche di privative industriali, su tali limitazioni a mero titolo indicativo: E. LUZZATO, <em>Trattato generale delle privative industriali, </em>Milano, 1913; A. RAMELLA, <em>Trattato delle privative industriali, </em>Roma, 1927; L. DI FRANCO, <em>Trattato della proprietà industriale, </em>Milano, 1933;A. PIOVA-G. CASELLI-F. EULA, <em>Privative per invenzioni industriali, </em>in <em>Nuovo Dig. it., </em>Torino, 1938, vol. X, 412 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Gli emigranti, che nel 1876 erano stati 108.771, salirono nel 1887 a 215.665, nel 1898 a 283.715, nel 1913 a 872.598, nel 1920 a 614.611: tali i dati in U. BISCOTTINI, <em>Gli italiani all&#8217;estero, </em>in <em>Enciclopedia Italiana Treccani, </em>Roma, 1933, XIX, 1031.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Per riscontri in proposito v. L. CARPI, <em>Dell&#8217;emigrazione italiana all&#8217;estero, </em>Firenze, 1871; L. BODIO, <em>Dell&#8217;emigrazione italiana, </em>Roma, 1887; F. COLETTI, <em>Dell&#8217;emigrazione italiana, </em>in <em>Cinquant&#8217;anni di vita italiana, </em>a cura dell&#8217;Accademia dei Lincei, Roma, 1911; G. ANSALONE, <em>Scritti di diritto emigratorio italiano, </em>in <em>Riv. dir. pubbl., </em>1913, 20 ss; Id., <em>Problemi morali della nostra emigrazione, </em>in <em>Riv. emigrazione</em>, 1914, 40 ss; B. G. BRENNA, <em>Storia dell&#8217;emigrazione italiana, </em>Roma, 1928; G. ZINGALI, <em>Demografia, </em>in <em>Trattato italiano di igiene, </em>di O. CASAGRANDI, Torino, 1930, I.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> L&#8217;art. 3 disponeva che &#8220;Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, raccolte di uomini e di armi e munizioni i guerra, senza licenza dell&#8217;autorità governativa&#8221;, la disposizione è quanto mai significativa ed attuale in relazione alla piaga del c.d. traffico di esseri umani.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> L&#8217;art. 1 di tale legge proclamava la libertà di emigrazione, disponendo testualmente che &#8220;L&#8217;emigrazione è libera salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi&#8221;. I successivi artt. 2 e 6 stabilivano che l&#8217;attività di mediazione, svolta nel settore dell&#8217;emigrazione sia da parte di agenti e dei subagenti, che da parte dei vettori, fosse subordinata al possesso di una specifica autorizzazione, denominata patente, mentre altre disposizioni disciplinavano il contratto-scritto di trasporto (art. 12) e sancivano la nullità del patto, con cui l&#8217;emigrante si fosse obbligato a prestare lavoro in cambio del trasporto (art. 14); veniva, infine, istituita una commissione provinciale di arbitri per risolvere le controversie tra emigranti, agenti e/o vettori.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> La legge del 1888, limitandosi a sancire norme di polizia e lasciando alle strutture governative il diritto di intervenire solo quando fosse rilevata la mancata osservanza dei patti di lavoro liberamente contratti dalle parti, di fatto, aveva consentito il diffondersi della speculazione privata tramite le agenzie e le subgenzie di emigrazione, senza un effettivo controllo dello Stato. Come esattamente è stato evidenziato dalla dottrina che si è occupata di tale tematica: già T.C. GIANNINI, <em>Emigrazione, </em>in <em>Nuovo Dig. it., </em>Torino, 1938, V, 381 ss; L. RIVA SANSEVERINO, <em>Immigrazione ed emigrazione, </em>in <em>Enciclopedia forense, </em>Milano, 1959, IV, 43 ss; A. MARESCA, <em>Emigrazione, </em>in <em>Nov. Dig. it., </em>Torino, 1960, VI, 510 ss; P. CARRETTA, <em>Emigrazione (Disciplina della), </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1965, XIV, 833 ss; E. FURNO, <em>Emigrazione (Dir. pubblico)</em>, in <em>Enc. giur. Treccani, </em>Roma, 1989.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> La tematica e la complessità del fenomeno aveva sollecitato un vasto dibattito, oltre i numerosi scritti economici e sociali, per i profili giuridici; V. GROSSI, <em>Emigrazione, </em>in <em>Trattato di diritto amministrativo, </em>a cura di V. E. ORLANDO, Milano, 1904, vol. IV, parte II<em>,</em> 121-213; L. RAGGI, <em>L&#8217;emigrazione italiana nei suoi rapporti con il diritto, </em>Città di Castello, 1903; Id., <em>La règlementation des migrations</em>, Ginevra, 1928; G. DE MICHELIS, <em>L&#8217;emigrazione italiana: legislazione e statistiche, </em>Palermo, 1927; L. VARLEZ, <em>Les emigrations internationales et leur règlementation, </em>pubblicazione dell&#8217;Academie de droit International, 1929.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Sulla portata e le finalità di tale normativa: già C. ROSMINI, <em>Il progetto e il controprogetto sulla legge dell&#8217;emigrazione, </em>in <em>Giorn. degli economisti, </em>1888, 10 ss; L. BODIO, <em>L&#8217;emigrazione italiana e la legge del 31 gennaio 1901, in Bollettino dell&#8217;emigrazione, </em>1902, n. 8; <em>Relazione </em>L. LUZZATTI-E. PANTANO sul<em> Disegno di legge sull&#8217;emigrazione, </em>febbraio 1900; D. LO PRESTI (a cura di), <em>Codice dell&#8217;emigrazione,</em> Roma, 1917.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Tra le varie v. L. 17 luglio 1910 n. 538 e 2 agosto 1913 n. 1075 e 30 giugno 1919 n. 1185. Vanno peraltro segnalati il R.D. 2 maggio 1915 n. 635 &#8220;<em>sull&#8217;espatrio per ragioni di lavoro</em>&#8221; e il D. luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 1093 (<em>Disposizioni per l&#8217;uscita dal regno dei cittadini che si considerano o si presumono emigranti</em>), che, in ragione del periodo bellico, imponevano l&#8217;obbligo del passaporto per tutti i cittadini considerati emigranti e prevedevano la facoltà per il Commissariato generale dell&#8217;emigrazione di disciplinarne il rilascio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Su tale deroga v. A. POLACCO-A.RICCI- F. BUSATTI, <em>Il problema della cittadinanza e i rapporti degli italiani all&#8217;estero, </em>Roma, 1911; e tra i commentari dell&#8217;epoca P. ESPERSON, <em>La nuova legge sulla cittadinanza, </em>Milano, 1912; S. GEMMA, <em>La legge 13 giugno 1912 sulla cittadinanza, </em>Roma, 1913; C. CAPALOZZA, <em>La cittadinanza nell&#8217;odierno ordinamento giuridico, </em>Torino, 1913; G. C. BUZZATI, <em>La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, in Riv. dir. civ., </em>1914, 289 ss e 441 ss; F. DEGNI, <em>Della cittadinanza, </em>Torino, 1921; nonché R. QUADRI, <em>Cittadinanza, </em>in <em>Nov. Dig. it., </em>Torino, 1959, III, 306 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> A livello centrale venivano confermate le strutture della legge del 1901: a) il Commissariato generale dell&#8217;emigrazione; b) il Consiglio superiore dell&#8217;emigrazione; c) il Fondo per l&#8217;emigrazione. A livello periferico erano previsti: a) Gli Ispettorati dell&#8217;emigrazione, istituiti con funzioni di vigilanza nei maggiori porti; b) i Comitati mandamentali e comunali, istituiti, ove necessari, con funzioni di tutela e di assistenza; c) i Commissari di vigilanza sanitaria sulle navi in servizio di emigrazione; d) gli Uffici di protezione e di avviamento al lavoro degli emigrati (T.U. artt. 5-8).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Il secondo comma, poi, del medesimo articolo faceva presumere la qualità, salvo prova contraria, di emigrante transoceanico anche per coloro che viaggiavano in classi superiori alla terza secondo ipotesi tassativamente stabilite dalla regolazione contenuta nel R.D. 28 agosto 1919 n. 1643. Inoltre, il biglietto di viaggio, che doveva portare a tergo il vitto assicurato dal vettore all&#8217;emigrante, forniva la prova del contratto di trasporto ed il relativo costo era determinato autoritativamente e periodicamente dal Commissariato (art. 31, 1° e 2° comma), senza che il vettore potesse richiedere compensi maggiori (art. 33, 1° comma) e/o tariffe diverse. Per la dottrina v. G. PERTILE, <em>La rivoluzione nelle leggi dell&#8217;emigrazione, </em>Torino, 1923;V. RUBINO, <em>La tutela giuridica dell&#8217;emigrante italiano, </em>Roma, 1927..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Tale minuziosa e dettagliata disciplina della materia veniva, poi, completata dal Regolamento 10 luglio 1921 n. 375 emanato per l&#8217;attuazione del citato testo unico.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Così esattamente FURNO, <em>Emigrazione, </em>cit., 3 ss; v. pure G. MAZZONI, <em>La disciplina della domanda e dell&#8217;offerta di lavoro e dell&#8217;emigrazione, </em>in <em>Trattato dir. lavoro Borsi-Pergolesi, </em>Padova, 1959, II.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Sulle finalità di politica legislativa sottese a tale normativa: A. M. RATTI, <em>Migratorie Correnti, </em>in<em> Enc. Italiana Treccani, </em>Roma, 1934, XXIII, 254 ss; T. PERASSI, <em>I lineamenti del diritto italiano dell&#8217;emigrazione, </em>Napoli, 1921, ripubblicato in <em>Scritti giuridici, </em>Milano, 1959, I, 171 ss; S. JACINI, <em>Nuovi lineamenti di una politica dell&#8217;emigrazione, </em>in <em>Idea, </em>1945, n.1, 6 ss; G. PESCI, <em>Politica e tecnica dell&#8217;emigrazione italiana, </em>Roma, 1957; in particolare sul ruolo e le funzioni del Commissariato generale dell&#8217;emigrazione il volume <em>Il Commissariato generale dell&#8217;emigrazione. Origini, funzioni, attività, </em>Roma, 1924; <em>I problemi dell&#8217;emigrazione italiana dinanzi al Parlamento, </em>Roma, 1924; <em>L&#8217;emigrazione italiana. Legislazione, statistica, accordi internazionali, organi e servizi statali, </em>Roma, 1927.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Dati statistici sull&#8217;emigrazione italiana dal 1876 al 1930 si possono trovare in Istituto Centrale di Statistica <em>Annuario  Statistico dell&#8217;emigrazione italiana dal 1876 al 1925, con notizie sull&#8217;emigrazione italiana negli anni 1856-1875; </em>v. anche E. AMATUCCI e U. TRILLO&#8217;, <em>Provenienze e destinazioni delle correnti dell&#8217;emigrazione italiana all&#8217;estero dal 1876 al 1930, </em>Roma, 1932; <em>Statistica delle migrazioni da e per l&#8217;estero negli anni 1926 e 1927 con confronti dal 1876 al 1915, </em>Roma, 1933; v. anche F. VIRGILI, <em>Emigrazione, </em>Roma, 1928.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Per tale orientamento del regime V. U. BORSI, <em>Colonia, </em>in <em>Enc. it. Treccani, </em>Roma, 1933, X, 824 ss; nonché i richiami alle voci enciclopediche di SANTANGELO SPOTO, <em>Colonia, </em>in <em>Nuovo Dig. it.</em>, Torino, 1938, II; E. VITA, <em>Colonia</em>, in <em>Enc. giur. It., </em>1929.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Oltremodo significative le dichiarazioni del sottosegretario agli Affari esteri On. Dino Grandi alla Camera dei Deputati, nella seduta del 31 marzo 1927, dichiarazioni che costituiscono la voce ufficiale del governo fascista a rinnegare tutta la concezione liberale che aveva informato l&#8217;attività dello Stato per <em>regolare</em> l&#8217;emigrazione, non più come un fatto tecnico-amministrativo ma come un problema politico.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> In tale contesto il regime aveva creato già nel 1922 i <em>Fasci all&#8217;estero</em>, strutture dipendenti dal Ministero degli affari esteri, volti all&#8217;opera di &#8220;assistenza ed educazione morale, nazionale e fascista quali posti di salvataggio dell&#8217;italianità insidiata nel mondo&#8221; cioè &#8220;riunire tutti gli italiani espatriati per donare loro quella coscienza della nazionalità che deve trasformarsi da potenza ideale a forza operante e per sottrarli a quell&#8217;influenza deleteria del sovversivismo internazionale che tende a fare essi nemici di tutte le patrie, ugualmente pericolosi per la propria e per quella di adozione&#8221;. Per ulteriori dati v. <em>Il fascismo e gli emigranti. La parabola dei fasci italiani all&#8217;estero (1920-1943), </em>a cura di E. FRANZINA e M. SANFILIPPO, Roma-Bari, 2003.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Anche in sede di Assemblea costituente, fu rilevato che con l&#8217;espresso inserimento all&#8217;interesse generale &#8220;si intendeva delimitare la potestà legislativa e porre in evidenza il significato eccezionale delle deroghe che possono essere introdotte&#8221;, anche al fine di combattere &#8220;il chiuso isolamento demografico&#8221; tanto dannoso ai lavoratori italiani. Sulla valenza e le finalità di tale norma costituzionale v. già I. MARINELLI, <em>L&#8217;emigrazione nella nostra Costituzione, </em>in <em>Justitia, </em>1951, VII, 48 ss; O. STARK, <em>La libertà di emigrazione nella legislazione moderna e il diritto d&#8217;emigrazione, </em>in <em>Civitas, </em>1954, n. 4 e 6; GALIZIA, <em>La libertà di circolazione e soggiorno dall&#8217;unificazione alla Costituzione repubblicana, </em>in <em>Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, </em>Vicenza, ISAP, 1967, 485 ss; M. MAZZIOTTI, <em>Espatrio (libertà di), </em>in <em>Enc. dir.. </em>Milano, 1966, XV, 729 ss; Id., <em>Circolazione e soggiorno (libertà di), </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1960, VII, 14 ss; U. DE SIERVO, <em>Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), </em>in <em>Nov. Dig. it.</em>, Torino, 1970, XVIII, 818 ss; U. GOLDONI, <em>Circolazione e soggiorno (libertà di), </em>in <em>Enc. giur. </em>Roma, 1988, VI, 2 ss; F. PETRANGELI, <em>Circolazione e soggiorno (libertà di), </em>in <em>Dizionario di diritto pubblico </em>(diretto da S. CASSESE), Milano, 2006, 889 ss<em>, </em>nei Commentari: G. AMATO, <em>Art. 16, in G. AMATO, A. PACE, F.FINOCCHIARO, Rapporti civili, </em>in <em>Commentario della Costituzione </em>a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1977, 121 ss; P. PERLINGERI (a cura di), <em>Commento alla Costituzione italiana, </em>Napoli, 2001, 83 ss; quindi G. DE MURO, <em>Art. 16, in Commentario della Costituzione, </em>a cura di R. BICULFO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino, 2006, I, 372 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Per tale dibattito v. F. COSSIGA, <em>Note sulla libertà di espatrio e di emigrazione, </em>in <em>Rass. dir. pubbl</em>, 1953, 48 ss; V. CRISAFULLI, <em>Libertà di espatrio Costituzione e passaporto, </em>in <em>Arch. pen.</em>, 1955, II, 113 ss; P. BARILE, <em>Libertà di espatrio e rilascio di passaporto, </em>in <em>Foro amm., </em>1956, I, 200 ss; G. BISCOTTINI, <em>L&#8217;espatrio nell&#8217;ordinamento italiano, </em>in <em>Dir. internaz.</em>, 1964; Id., <em>Passaporto (Dir. internaz.)</em>, in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1982, XXXII, 165 ss; M. MAZIOTTI, <em>Espatrio (Libertà di), </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1966, XV, 728 ss; G. ILLUMINATI, <em>Aspetti costituzionali del ritiro del passaporto, </em>in <em>Giur. cost.</em>, 1975, 1166 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> In tal senso MAZZIOTTI, <em>Espatrio, </em>op. e loc. cit.; BARILE, <em>La libertà di espatrio, </em>op. e loc. cit., nonché Corte cost. sent. n. 34 del 1957.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Per la vecchia normativa v. SANTELLA, <em>Passaporto</em>, in <em>Nuovo Dig. It., </em>1939, XII, 519 ss; Id., <em>Passaporto</em>, in <em> Noviss. Dig. it., </em>Torino, 1965, XII, 548 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Sulla nuova disciplina del passaporto: DI BENEDETTO, <em>Diritto al passaporto, procedura e tutela giurisdizionale, </em>in <em>Cons. Stato, </em>1968, II, 351 ss; M. DI FRANCO, <em>Passaporto, </em>in <em>Nov. Dig. it. Appendice, </em>Torino,  V, 758 ss; M. STIPO- G. BISCOTTINI, <em>Passaporto (Dir. amm.)</em>, in <em>Enc. dir., </em>Milano, XXXII, 1982, 165 ss G. PALEOLOGO, <em>Passaporto, </em>in <em>Enc. giur. Treccani, </em>Roma, 1989, XXII, <em>ad vocem.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Le uniche che vengono ad integrare il reato di espatrio clandestino, su cui v. già O. BATTAGLINI, <em>Espatrio abusivo e Costituzione, </em>in <em>Foro pad., </em>1949, 20 ss; V. GALLO, <em>Il reato di espatrio clandestino, </em>in <em>Arch. pen., </em>1958, 128 ss; G. GABRIELI, <em>Espatrio abusivo, </em>in <em>Nov. Dig. it., </em>Torino, 1960, VI, 851 ss; E. BONICHI, <em>Il passaporto e l&#8217;espatrio abusivo secondo la l. 21 novembre 1967 n. 1185, in Riv. polizia, </em>1970, 625 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> P. MILZA, <em>L&#8217;èmigration italienne en France de 1870 a 1914, in P. DUROSELLE e E. SERRA (a cura di), L&#8217;emigrazione italiana in Francia prima del 1914, </em>Milano, 1978 ; v. pure E. GALASSO, <em>Italiens d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui, l&#8217;histoire d&#8217;un peuple d&#8217;emigrants : une communautè, une culture, une tradition, </em>Lyon, 1984.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Dal 1870 al 1890, come noto, si verificò in Italia una grave crisi dell&#8217;agricoltura che colpì piccoli e grandi proprietari con rilevanti ripercussioni sull&#8217;economia e sulla politica del Paese. Anche se incerte e lacunose per questi tempi sono le statistiche, è un dato pacifico che tale crisi ha comportato una &#8220;fuga&#8221; dai &#8220;campi&#8221; con incremento di emigrazione dapprima stagionale e poi &#8220;permanente&#8221;. Su tale crisi e sulle sue ricadute, a mero titolo indicativo, soprattutto dopo gli esiti dell&#8217;Inchiesta agraria di S. JACINI, v. già C. BERTAGNOLLI, <em>L&#8217;economia dell&#8217;agricoltura in Italia e la sua trasformazione secondo i dati dell&#8217;inchiesta agraria, </em>Roma, 1886; nonché Ministero d&#8217;Agricoltura, Industria e Commercio, <em>Notizie intorno alle condizioni dell&#8217;Agricoltura negli anni 1878-1879, </em>Voll. I-III, Roma, 1881-1882;  quindi A. CARACCIOLO, <em>L&#8217;inchiesta agraria Jacini, </em>Torino, 1958; S. B. CLOUGH, <em>Storia dell&#8217;economia italiana dal 1861 ad oggi, </em>Bologna, 1964; G. LUZZATO, <em>L&#8217;economia italiana dal 1861 al 1914, </em>Milano, 1963; G. CANDELORO, <em>Storia dell&#8217;Italia moderna, </em>Milano, 1970, spec. Vol. IV; F. MANZOTTI, <em>L&#8217;Italia e gli emigranti, </em>Milano, 1970, vol. I, 357 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> L&#8217;emigrazione stagionale è storicamente risalente nelle vallate alpine come ha esattamente rilevato già R. BLANCHARD, <em>Les Alpes Occidentales. Le versant piemontais, </em>Grenoble-Paris, 1952, Tome sixième, 293 e 314; sulla regressione demografica delle Alpi dati più recenti in P.P. VIAZZO, <em>Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi, </em>Bologna, 1990; nonchè J. MATHIEU, <em>Storia delle Alpi 1500-1900: ambiente, sviluppo e società, </em>Bellinzona, 2000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Sul fenomeno e le cause di emigrazione in Italia ed in Europa nel novecento sono impossibili citazioni di completezza, stante la vasta letteratura sia di carattere sociologico che economico, per una visione generale: già G. SORGNONI, <em>Ripercussioni demografico- sociali della emigrazione italiana, </em>in  <em>Prev. Sociale, </em>1956, 1273 ss; quindi G. ROSOLI e O. GROSSI, <em>L&#8217;altra Italia, </em>Roma, Centro Studi Emigrazione, 1973; G. BLUMER, <em>L&#8217;emigrazione italiana in Europa, </em>Milano, 1970; F. MANZOTTI, <em>La polemica sull&#8217;emigrazione dall&#8217;Italia unita fino alla prima guerra mondiale, </em>in <em>Nuova rivista storica, </em>1962 cit. quindi in <em>La polemica sull&#8217;emigrazione italiana nell&#8217;Italia unita, </em>Roma, 1969; E. SORI, <em>L&#8217;emigrazione italiana dall&#8217;Unità alla seconda guerra mondiale, </em>Bologna, 1979; C. MALANDRINO (a cura di), <em>Il problema dell&#8217;emigrazione italiana tra ottocento e novecento, </em>in <em>Annali Fondazione Einaudi, </em>Torino, 1998, 39 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Per ordine di importanza vanno anzitutto ricordati gli <em>Atti della Giunta su l&#8217;Inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola</em> (decretata con legge 15 marzo 1877), Roma, 1881-1890, dovuta all&#8217;intelligente opera di S. JACINI. L&#8217;inchiesta aveva avuto per oggetto le caratteristiche della proprietà fondiaria, le colture e i metodi di coltivazione ed aveva rivelato come, a vent&#8217;anni dall&#8217;unificazione, permanessero diverse realtà ambientali e produttive, legate a consuetudini, usi e colture diverse, ove esistevano ampie estensioni incolte o poco produttive, a causa i metodi arcaici di coltivazioni, accanto a vaste estensioni di latifondo. Le conseguenze più pesanti derivanti dallo spopolamento e dalla riduzione dell&#8217;antropizzazione hanno comportato un diffuso frazionamento e una massiccia dispersione della proprietà rurale, su tale fenomeno v. già G. B. ALLARIA, <em>Lo spopolamento alpino e il frazionamento e la dispersione della proprietà rurale, </em>Torino, 1940, 72 ss. Sul rilevante apporto dell&#8217;inchiesta Jacini assai poco recepita v. A. CARACCIOLO, <em>L&#8217;inchiesta agraria Jacini, </em>Torino, 1973.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> V. in proposito le conclusioni dell&#8217;importante inchiesta del Comitato della geografia e dell&#8217;Istituto Nazionale di economia agraria: INEA, <em>Lo spopolamento montano in Italia</em>, 8 voll., Roma, 1932-38; nonchè M. RUINI, <em>La montagna in guerra e dopo la guerra, </em>Roma, 1918; M. FULCHERI, <em>Lo spopolamento delle valli,</em> Ufficio della Montagna, Cuneo, 1930; R. TONIOLO, <em>Per uno studio sistematico delle vallate italiane,</em> in <em>Atti del XI congresso geografico italiano,</em> Napoli, 1930, vol. II, 50 ss; S. JACINI, <em>Nuovi lineamenti di una politica dell&#8217;emigrazione, </em>in <em>Idea, </em>1945, I, n. 1, 6 ss; SORGNONI, <em>Ripercussioni demografiche e sociali della emigrazione italiana, </em>cit., 1273 ss; v. inoltre C. BARBERIS, <em>L&#8217;esodo: conseguenze demografiche e sociali</em>, in <em>L&#8217;esodo rurale e lo spopolamento della montagna nella società contemporanea. Atti del convegno italo-svizzero</em>, Roma, UNESCO, 24-25 maggio 1965, Milano, 1966, 25 ss; G. TAGLIACARNE, <em>Spopolamento montano ed esodo rurale: misure e prospettive</em>, <em>ivi</em>, 6 ss; E. GIORGI, <em>Montagna (Politica della), </em>in <em>Enciclopedia agraria italiana, </em>Roma, 1972, VII, 781 ss; tra i giuristi con particolare attenzione S. CASSESE, <em>Aspetti giuridici della legislazione sulla montagna, </em>in <em>L&#8217;esodo rurale e lo spopolamento della montagna nella società contemporanea, </em>Milano, 1966; E. MARTINENGO, <em>Montagna oggi e domani, </em>Torino, 1968; C. DESIDERI, <em>Montagna (legislazione e amministrazione), </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1972, XXVI, 879 ss; nonché gli Atti del Convegno internazionale Cuneo 1-3 giugno 1984 su <em>Migrazioni attraverso le Alpi occidentali, </em>Regione Piemonte, 1988 con vari contributi. Un quadro statistico desolante dello spopolamento delle aree montane, ancorchè datato e riferito agli anni 1910-1961, si trova in M. TOFANI, <em>L&#8217;ambiente economico e sociale, </em>nel volume <em>L&#8217;Italia forestale nel centenario della fondazione della scuola di Vollombrosa, </em>Accademia Italiana di Scienze forestali, Firenze, 1970.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Per un quadro di questa situazione di miseria umana, di depressione economica e di disagio sociale emblematiche rimangono le testimonianze raccolte nei libri di N. REVELLI, <em>Il mondo dei vinti, </em>Torino, 1977, 2 voll.; Id., <em>Il popolo che manca, </em>Torino, 2013; nonché A. SALZA, <em>Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi, </em>Scarmagno, 2007, <em>passim</em>; v. anche di S. BECHAZ, <em>Lassù gli ultimi, </em>Biella, 2012. In questi contributi emerge con tutta evidenza che il modello di sviluppo economico e sociale, nel secondo dopo guerra, ha pesantemente alterato e stravolto l&#8217;equilibrio demografico di intere aree alpine, costringendo all&#8217;esodo e così contribuendo a sfaldare comunità con una storia millenaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Come diffusamente documentato da molti contributi anche di taglio sociologico, tra i molti: G. A. MARSELLI, <em>La civiltà contadina e la trasformazione delle campagne, </em>Torino, 1973; M. LACALAMITA, <em>La civiltà contadina</em>, Roma, 1959; C. BARBERIS, <em>Sociologia rurale, </em>Bologna, 1965, 173 ss; D. ACCONCI, <em>Cadranno le case dei villaggi. Aspetti sociologici dell&#8217;esodo da una regione montana, </em>Torino, 1976, 5 ss; per ulteriori riflessi giuridici G. KOJANEC, <em>Emigrazione ed immigrazione, </em>in <em>Dig.(Disc.pubbl.)</em>, Torino, 1990, V, 506 ss; G. D&#8217;AURIA, <em>L&#8217;immigrazione e l&#8217;emigrazione, </em>in <em>Trattato di diritto amministrativo, </em>a cura di S. CASSESE, <em>Diritto amministrativo speciale, </em>Milano, 2003, II, 1106 ss; Id., <em>Emigrazione (Dir. amm.)</em>, in <em>Dizionario di diritto pubblico, </em>diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, III, 2181 ss ed ivi richiami bibliografici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> I primi provvedimenti erano già stati emanati dopo la prima guerra mondiale ma furono poi raccolti e riordinati nel T.U. 15 dicembre 1921 n. 2047 sulla coltivazione delle terre incolte, che a sua volta, fu abrogato ed inserito nelle prime leggi sulla bonifica e poi ricodificato nell&#8217;art. 838 del Cod. civ. del 1942 sulla &#8220;concessione delle terre incolte&#8221;. Sul sostanziale fallimento di tali previsioni normative G. LANDI, <em>Concessione di terre incolte ai contadini, </em>Milao, 1947; A. MOSCHELLA, <em>Terreni incolti, </em>in <em>Nuovo Dig. it.</em>, Torino, 1940, XII; Id., <em>Terre incolte (concessione di), </em>in <em>Nov. Dig. it., </em>Torino, 1973, XIX, 152 ss; C. LESSONA, <em>Problemi ancora insoluti in materia di concessione di terre incolte, </em>in <em>Riv. dir. agr.</em>, 1950, 50 ss; A. LATESSA, <em>Le terre incolte, </em>Firenze, 1951; né maggiori e più concreti effetti ha avuto la successiva legge 4 agosto 1978 n. 440 (Norme per l&#8217;utilizzazione delle terre incolte) su cui v. i rilievi critici di M. COSTANTINO, <em>Commentario della legge 4 agosto 1978 n. 440, </em>in <em>Le nuove leggi civili commentate, </em>Padova, 1979, 523 ss; come pure G. ROMANO, <em>Tendenze e prospettive della legislazione sulle terre incolte, </em>in<em> Giur. agr. it., </em>1977, 201 ss; A. DE CUPIS, <em>Lineamenti giuridici dell&#8217;assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, </em>in <em>Giur. it., </em>1985, IV, 72 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Mettendo in crisi ancora una volta il carattere imperativo e l&#8217;obbligatorietà delle norme giuridiche che da sempre ha è stato oggetto di diffuso dibattito in dottrina: v. già C. ESPOSITO, <em>La validità delle leggi, </em>Milano, 1932, 132 ss; A. BRUNETTI, <em>Il diritto, la forza dello Stato e la morale, </em>Firenze, 1935; A. E. CAMMARATA, <em>Sulla cosiddetta coattività delle norme giuridiche, </em>Milano, 1942; E. PARESCE, <em>La coazione nel diritto</em>, in <em>Il Circolo giuridico, </em>1947, 20 ss; N. BOBBIO, <em>Due variazioni sul tema dell&#8217;imperativismo, </em>in <em>Riv. int. fil. dir.</em>, 1960; A. PIZZORUSSO, <em>Delle fonti del diritto, </em>Bologna, 1977, 49 ss; G. U. RESCIGNO, <em>L&#8217;atto normativo, </em>Bologna, 1998, <em>passim</em>; per qualche valutazione in giurisprudenza Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 1999 n. 799, in <em>Foro amm.,</em>1999, 972; Id., Sez. V, 13 aprile 1994 n. 513, in <em>Cons. Stato, </em>1994, 55.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Problema antico e sempre attuale quello dell&#8217;effettività del diritto in rapporto ai fenomeni sociali che sarebbe chiamato ad interpretare e conseguentemente a disciplinare. Su tale complessità di effetti non può, in questa sede, che farsi rinvio ad una ricca letteratura che da tempo si è sforzata di affrontare la tematica: già V. CESARINI SFORZA, <em>Ex facto oritur jus, </em>Modena, 1930; O. CONDORELLI, <em>Ex facto oritur jus, </em>in <em>Riv. int. fil. diritto, </em>1931; T. ASCARELLI, A. DEKKERS e altri, <em>Le fait et le droit, </em>in <em>Dialettica, </em>XV, nn. 3-4, Bruxelles, 1961; P. PIOVANI, <em>Il significato del principio di effettività, </em>Milano, 1963; Id., <em>Effettività (Principio di), </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1965, XIV, 420 ss; R. MENEGHELLI, <em>Il problema dell&#8217;effettività nella teoria della validità giuridica, </em>Padova, 1934; K. OLIVECRONA, <em>Il diritto come fatto, </em>Milano, 1967; F. MODUGNO ed altri, <em>Rassegna critica sulle nozioni di efficacia ed effettività, </em>in <em>Annuario bibl. fil. del diritto, </em>1967; A. FALZEA, <em>Efficacia giuridica, </em>in <em>Enc. dir., </em>Milano, 1967, XIV, 432 ss; F. CANFORA, <em>L&#8217;effettività nel suo aspetto normativo, </em>in <em>Justitia, </em>1971, 311 ss; F. BUONSIGNORE, <em>Concetto di diritti e validità giuridica, </em>Milano, 1985; quindi G. GAVAZZI, <em>Effettività, </em>in <em>Enc. giur. Treccani, </em>Roma, 1988, XII; segnatamente R. MENEGHELLI, <em>Analisi critica del concetto di validità giuridica, </em>Padova, 1992; su cui N. BOBBIO, <em>Il problema della effettività nella storia della validità giuridica di R. Meneghelli, </em>Padova, 1996; A. ROBERT, <em>Concetto e validità del diritto, </em>Torino, Einaudi, 1997; L. D&#8217;ANDREA, <em>Effettività</em>, in <em>Dizionario di diritto pubblico </em>diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, III, 2118 ss; F. MODUGNO, <em>Efficacia, ivi, </em>Milano, 2006, III, 2135 ss; da ultimo M. FALANGA, <em>Il principio di effettività nelle teoresi di A. Catelani e H. Kelsen, </em>in <em>Società e diritti, </em>2017, n. 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> I fatti giuridici in senso stretto, cioè i semplici accadimenti naturali o sociali che costituiscono fonte di effetti giuridici, sono sempre circostanze concorrenti a determinare elementi essenziali del sistema normativo (essenzialmente con precetti e sanzioni). Anche per tale nozione di fatto giuridico non può che farsi rinvio a contributi specifici v. già ASQUINI, <em>La natura dei fatti come fonte del diritto, </em>in <em>Arch. giur., </em>1921, 30 ss; nonchè l&#8217;importante studio di S. PUGLIATTI, <em>I fatti giuridici,</em> Milano, 1945 (revisione ed aggiornamento di A. FALZEA, Milano, 1996; V. CESARINI SFORZA, <em>Note per una teoria generale degli atti giuridici, </em>Pisa, 1932; R. SCOGNAMIGLIO, <em>Fatto giuridico e fattispecie complessa, </em>in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ., </em>1954, 331 ss; A. E.  CAMMARATA, <em>Il significato e la funzione del &#8220;fatto&#8221; nell&#8217;esperienza giuridica, </em>in <em>Annali di Macerata, </em>V, 1929, ora in <em>Formalismo e sapere giuridico, </em>Milano, 1963, 245 ss; menzione a parte meritano gli studi di  A. FALZEA, <em>Fatto giuridico, </em>in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1967, XVI, 941 ss; Id., <em>Il fatto naturale, </em>Padova, 1969; nonché N. IRTI, <em>Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto, </em>Milano, 1984; R. MOSCHELLA, <em>Fatto giuridico, </em>in <em>Enc. giur. Treccani</em>, Roma, 1989, 14, 7 ss; da ultimo F. MACARIO, <em>Fatto giuridico, </em>in <em>Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, </em>Milano, 2007, 6, 361 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> E&#8217; oggi diffusa la distinzione tra i c.d. migranti economici, poveri, che affrontano viaggi per perseguire condizioni di vita meno precarie e disagiate e i c.d. migranti politici che fuggono da guerre, terrore, persecuzioni, paure.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Su tale espressione plurivalente sono impossibili richiami con pretesa di completezza, a mero titolo indicativo tra i contributi più recenti di taglio giuridico: A. CASSESE, <em>I diritti umani nel mondo contemporaneo, </em>Roma-Bari, Laterza, 1988; P. HABERLE, <em>I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, </em>in R. DAHL, G. FERRARA, P. HABERLE, G. E. RUSCONI, <em>La democrazia alla fine del secolo. Diritti. Nazioni. Europa, </em>Roma-Bari, Laterza, 1994; D. HELD, <em>Democrazia e ordine globale dallo Stato moderno al governo cosmopolitico, </em>(trad. it.), Trieste, 1999; M. R. FERRARESE, <em>Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, </em>Bologna, Il Mulino, 2000; S. MESSADRA, A. PETRILLO (a cura di), <em>I confini della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza, </em>Roma, 2000; D. ZOLO, <em>Globalizzazione. Una mappa dei problemi, </em>Roma-Bari, Laterza, 2004.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Anche i giuristi non hanno potuto non occuparsi dei problemi della globalizzazione: tra i molti. U. ALLEGRETTI, <em>Considerazioni preliminari per uno studio giuridico della globalizzazione, </em>in <em>Dir. pubbl.</em>, 1999, n. 2, 487 ss; S. CASSESE, <em>Gli Stati nella rete internazionale dei pubblici poteri, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1999, 321 ss; S. RODOTA&#8217;, <em>I diritti non hanno confini, </em>in <em>La Repubblica, </em>10 febbraio 2000, 25; P. GROSSI, <em>Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, </em>in <em>Atti Accademia Nazionale dei Lincei, </em>Roma<em>, </em>2002, 491 ss; F. VIOLA, <em>Diritti umani. Universalismo, globalizzazione e multiculturalismo, </em>in <em>Scritti in onore di A. Pensovecchio Li Bassi, </em>Torino, 2004, 82 ss; nonché R. B. STEWART, <em>Il diritto amministrativo globale, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl., </em>2005, 633 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Come esattamente evidenziato da C. BONIFAZI, <em>L&#8217;immigrazione straniera in Italia, </em>op. e loc. cit.; per un classico sul multiculturalismo: W. KYMLICKA, <em>La cittadinanza multiculturale, </em>(1995), Bologna, 1999; nonché per i profili giuridici C. DAQUANNO, <em>Multiculturalismo e compatibilità (riflessi normativi e giurisprudenziali in Europa), </em>in <em>Europa e diritto privato, </em>2000, n. 1, 171 ss; L. FRIEDMAN, <em>La società orizzontale, </em>Bologna, 2002; V. CESAREO, <em>Società multiculturale e multiculturalismi</em>, Milano, 2002; C. BAUMANN, <em>L&#8217;enigma multiculturale. Stato, etnie, religioni, </em>(1999), Bologna, 2003; G. GALLI (a cura di), <em>Multiculturalismo . ideologie e sfide, </em>Bologna, 2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> RODOTA&#8217;, <em>I diritti senza confini, </em>cit.; ma anche A. CASSESE, <em>I diritti umani nel mondo contemporaneo, </em>cit., HABERLE, <em>I diritti fondamentali nelle società pluraliste, </em>cit.; sempre rilevanti le considerazioni di P. BARILE, <em>Diritti dell&#8217;uomo e libertà fondamentali, </em>Bologna, 1984, 171 ss e di P. CARETTI, <em>I diritti fondamentali, </em>Torino, 2002.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Cfr. L. FERRAJOLI, <em>La sovranità nel mondo moderno, </em>Roma-Bari, Laterza, 1997, 96 ss; nonché le riflessioni nel libro di G. ZAGREBELSKY, <em>Il diritto mite, </em>Torino, Einaudi, 1992; e quelle sempre attuali di N. BOBBIO, <em>L&#8217;età dei diritti, </em>ried. 2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Interessanti spunti in tal senso in L. GRIFONE BAGLIONI, <em>Sociologia della cittadinanza. Prospettive teoriche e percorsi inclusivi nello spazio sociale europeo, </em>Roma, 2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Rilevanti in tale prospettiva gli studi sociologici di L. ZANFRINI, <em>Sociologia delle migrazioni, </em>Roma-Bari, Laterza, 2007; Id., <em>Sociologia della convivenza interetnica, </em>Roma-Bari, Laterza, 2004; Id., <em>Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell&#8217;immigrazione, </em>Roma-Bari, Laterza, 2007.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-migratorie-tra-otto-e-novecento-ovvero-il-deficit-di-effettivita-del-diritto/">Le politiche migratorie tra otto e novecento: ovvero il deficit di effettività del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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