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	<title>Alessandra Masci Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Alessandra Masci Archivi - Giustamm</title>
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		<title>“Incentivo all’autoimprenditorialità e diritto vivente (nota a Corte Costituzionale, sent. n. 38 del 24 gennaio 2024)”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/incentivo-allautoimprenditorialita-e-diritto-vivente-nota-a-corte-costituzionale-sent-n-38-del-24-gennaio-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:34:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/incentivo-allautoimprenditorialita-e-diritto-vivente-nota-a-corte-costituzionale-sent-n-38-del-24-gennaio-2024/">“Incentivo all’autoimprenditorialità e diritto vivente (nota a Corte Costituzionale, sent. n. 38 del 24 gennaio 2024)”</a></p>
<p>Riv. n. 5/2024 Codice ISSN: 1972-3431 Alessandra Masci &#160; Corte Costituzionale, 24 gennaio 2024, n. 38 Presidente: Barbera &#8211; Redattore: Sciarrone Alibrandi Il fatto La sentenza in commento ha origine dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un ex dipendente nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/incentivo-allautoimprenditorialita-e-diritto-vivente-nota-a-corte-costituzionale-sent-n-38-del-24-gennaio-2024/">“Incentivo all’autoimprenditorialità e diritto vivente (nota a Corte Costituzionale, sent. n. 38 del 24 gennaio 2024)”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/incentivo-allautoimprenditorialita-e-diritto-vivente-nota-a-corte-costituzionale-sent-n-38-del-24-gennaio-2024/">“Incentivo all’autoimprenditorialità e diritto vivente (nota a Corte Costituzionale, sent. n. 38 del 24 gennaio 2024)”</a></p>
<p>Riv. n. 5/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Alessandra Masci</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, 24 gennaio 2024, n. 38</strong> <strong>Presidente: Barbera &#8211; Redattore: Sciarrone Alibrandi</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><u> Il fatto</u></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in commento ha origine dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un ex dipendente nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoratore, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si iscriveva alle liste di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e godeva dell’indennità di mobilità dal mese di dicembre 2008 al mese di dicembre 2010, ex art. 7<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> della legge appena citata. In costanza di percezione mensile della suddetta indennità (dal 1° maggio 2009), il lavoratore si iscriveva nella gestione commercianti come coadiutore di impresa familiare di carattere commerciale, svolgendo un’attività di collaborazione. L’Istituto richiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo al fine di recuperare le somme percepite, ratealmente e periodicamente, dall’opponente, a titolo di indennità di mobilità per il periodo nel quale lo stesso ha svolto attività di collaborazione nell’impresa di famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">L’INPS sosteneva, infatti, che l’esistenza dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, dovesse necessariamente implicare una diversa modalità di fruizione dell’indennità di mobilità, non più rateizzata mensilmente, ma anticipata, disciplinata all’art. 7., co.5, l. n. 223/1991.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Ravenna, investito dal giudizio di opposizione, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 5, l. n. 223/1991 in relazione agli artt. 3, co. 1 e 2 e 41, co.1 Cost., nella interpretazione fornita dal diritto vivente. La giurisprudenza di legittimità, infatti, aveva reso un’interpretazione della norma in termini di non compatibilità tra l’indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente e lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore che decide di intraprendere un’attività di tipo autonomo/imprenditoriale di fare richiesta di anticipazione dell’indennità, al netto delle rate già percepite, pena la perdita del diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice del lavoro sosteneva che l’opposizione di cui veniva investito non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolta in quanto la ricostruzione giurisprudenziale della disposizione censurata si sarebbe imposta all’interprete come diritto vivente. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Decideva, quindi, di sospendere il giudizio pendente di fronte a sé e di investire la Corte Costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 5, l. n. 223/1991.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> Il Giudice <em>a quo</em>, inoltre, censurava «ove ritenuto necessario» dalla Corte Costituzionale, l’art. 77 del regio decreto-legge n. 1827/1935<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> convertito, con modificazioni, in legge n. 1155/1936 e l’art. 52 del regio decreto n. 2270/1924<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> perché contrastanti con gli artt. 3, co. 1 e 2 e 41, co. 1 Cost.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><u> Il diritto vivente</u></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sulla questione della <em>ratio</em> sottesa alla diversa modalità di fruizione dell’indennità di mobilità, nella giurisprudenza di legittimità coesistevano interpretazioni differenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo indirizzo affermava la piena compatibilità tra la percezione rateale e periodica dell’indennità di mobilità e l’inizio di attività di lavoro autonomo. Secondo tale indirizzo, infatti, la percezione in un’unica soluzione dell’indennità veniva interpretata come semplice facoltà e non come un obbligo (Cass., sez. lav., sent. n. 6463/2004).<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Tale indirizzo è stato, successivamente, superato.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Corte di Cassazione, con sent. n. 15890/2004, ha fornito un’interpretazione diversa ponendo le basi, all’interno dello strumento di sostegno al reddito, per una scissione della <em>ratio </em>sottesa alle due modalità di fruizione (rateizzata o anticipata in unica soluzione). Ha, infatti, interpretato l’anticipazione dell’indennità di mobilità come finanziamento alla cosiddetta autoimprenditorialità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il superamento del contrasto interpretativo, e della definitiva scissione delle ragioni poste alla base della modalità di fruizione, è avvenuto, in favore del filone giurisprudenziale restrittivo, con due importanti pronunce della Corte di Cassazione del 2 ottobre 2014, n. 20826 e n. 20827. La Suprema Corte ha affermato la funzione svolta dall’anticipazione <em>una tantum</em> dell’indennità di mobilità in termini di promozione e contributo finanziario destinato a far fronte alle spese iniziali dell’attività che il lavoratore, ex dipendente, in mobilità, svolgerà in proprio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale avrebbe, quindi, la duplice funzione di autoimprenditorialità e riduzione della pressione sul mercato del lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale orientamento, la corresponsione rateale dell’indennità di mobilità si configurava come una tipica misura di sicurezza sociale volta a sostenere il reddito del lavoratore in un periodo in cui, senza sua colpa, non percepiva reddito da lavoro; l’anticipazione dell’indennità, invece, aveva lo scopo di consentire ed incentivare l’inizio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione era sostenuta dalla scelta del legislatore di concedere un determinato contributo economico soltanto su istanza del lavoratore all’INPS<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, corredata da idonea documentazione attestante la concreta assunzione dell’iniziativa di svolgere attività di lavoro autonomo da parte del soggetto istante, dimostrando, così, la natura di finanziamento di scopo dell’anticipazione in questione, e discostandosi dalla semplice natura di sostegno generico al reddito.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><u> Le motivazioni del giudizio di legittimità costituzionale</u></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’unica forma di compatibilità tra lavoro autonomo e percezione mensile dell’indennità di mobilità era quella dello svolgimento di tale attività già prima dell’iscrizione alle liste di mobilità<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Tale fattispecie, diversa rispetto a quella che ha dato origine al giudizio <em>a quo</em>, non è stata analizzata dalla Corte, sebbene sia stata fondamentale per sollevare la questione di legittimità costituzionale, interpretandola come lesiva del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, co. 1, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le altre motivazioni poste alla base del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Ravenna muovono da considerazioni di diverso tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla funzione di autoimprenditorialità riconosciuta dal diritto vivente all’anticipazione <em>una tantum</em> dell’indennità in esame, viene sottolineato che tale funzione può essere riconosciuta anche alla percezione rateale della medesima indennità, in quanto nel nostro ordinamento conviviamo con numerose forme di finanziamento erogate periodicamente come il <em>factoring</em>, lo scoperto senza affidamento, l’apertura di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il legislatore non ha previsto alcun sistema di rendicontazione dell’indennità in parola, sicché anche la somma ricevuta <em>una tantum</em> potrebbe essere spesa “un poco alla volta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è stata sottolineata la violazione del principio di uguaglianza sotto un altro aspetto. L’incentivo all’autoimprenditorialità sarebbe erogato soltanto a colui il quale ne abbia fatto richiesta e non anche a chi “per scelta o per dimenticanza” non adempia a tale onere, nonostante la medesima necessità di finanziare la propria attività. Risulterebbe, secondo questa ricostruzione, evidente una ingiustificata disparità di situazioni uguali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7, co. 5, inoltre, nell’interpretazione fornita dal diritto vivente, si atteggerebbe in contrasto con la libertà di impresa riconosciuta e garantita all’art. 41, co. 1, Cost., in quanto la norma censurata porrebbe un vincolo alla libertà dell’imprenditore senza che questo corrisponda ad alcuna necessità o utilità sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore motivo di censura sarebbe la mancata garanzia dello sviluppo della persona e la sua possibilità di partecipare attivamente alla vita economica del Paese.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><u> La decisione della Corte Costituzionale</u></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice delle leggi ha rigettato la questione di legittimità costituzionale rilevando che l’erogazione in forma rateale dell’indennità di mobilità e la corresponsione anticipata in un’unica soluzione della medesima indennità abbiano due finalità distinte. La prima, in sintonia con l’intento del legislatore, costituisce un trattamento di disoccupazione, mentre, la seconda ha la funzione di incentivare l’autoimprenditorialità ed alleggerire il mercato del lavoro dipendente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interpretazione giurisprudenziale assurta a diritto vivente che prevede l’incompatibilità dell’indennità di mobilità rateale con il lavoro autonomo, salvo il caso in cui tale attività di lavoro autonomo era già svolta dal lavoratore prima dell’iscrizione alle liste di mobilità, appare, pertanto, coerente con la <em>ratio legis</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indennità di mobilità, introdotta con legge n. 223/1991, era uno strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria, alternativa al trattamento di disoccupazione ordinaria, e sicuramente più favorevole sotto il profilo del <em>quantum</em> e della durata. È stata, infatti inquadrata come trattamento “privilegiato” di disoccupazione.<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a></p>
<p style="text-align: justify;">La legge in commento agli artt. 7,8 e 9 disciplinava l’indennità di mobilità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> quale misura volta a garantire la percezione di un sostegno economico a quei lavoratori che inconsapevolmente avessero perso il reddito da lavoro subordinato, al fine di far fronte all’imminente stato di bisogno e nel tempo necessario per la ricerca di un nuovo impiego, attraverso l’iscrizione alle liste di mobilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli ex dipendenti iscritti nelle liste appena menzionate godevano di una posizione fortemente preferenziale nel mercato del lavoro, con il riconoscimento di maggiori possibilità occupazionali per tutto il periodo di iscrizione alle liste, finalizzate proprio ad assicurarne la ricollocazione. <a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a></p>
<p style="text-align: justify;">La legge disciplinava la cancellazione dei lavoratori dalle liste in alcuni casi specifici, tra questi, nel caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione (art. 7, co. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione, censurata nel giudizio in commento, aveva lo scopo di incentivare l’autoimprenditorialità attraverso la corresponsione anticipata in un’unica soluzione, detratte le mensilità già percepite, e di alleggerire il mercato del lavoro dipendente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha ritenuto che la lettura fornita dalla giurisprudenza di legittimità assurta a rango di diritto vivente sia in armonia con le finalità ravvisate negli istituti in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice delle leggi ha ribadito che lo scopo è diverso. L’indennità rateale, infatti, rientra nell’ambito delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione ed è prevista per favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese. Invece, l’incentivo all’autoimprenditorialità è quello di favorire il reimpiego del lavoratore in un’attività diversa da quella del lavoro subordinato, per ridurre la pressione sul mercato.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> Si desume che l’anticipazione dell’indennità ex art. 7, co. 5, l. n. 223/1991 sia uno strumento di aiuto per l’ex dipendente che deve far fronte alle spese iniziali dell’attività autonoma o di impresa che intende intraprendere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questa recente pronuncia la Corte Costituzionale ha ripercorso i problemi interpretativi della norma in commento, chiarendone natura giuridica e finalità.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza ribadisce la differente <em>ratio legis</em> delle due diverse modalità di erogazione dell’indennità di mobilità. La percezione rateale e periodica è un trattamento di disoccupazione mentre l’erogazione <em>una tantum</em> è un incentivo e, al tempo stesso, un finanziamento all’autoimprenditorialità. Nel primo caso il lavoratore è iscritto alle liste di mobilità con il fine di essere ricollocato, mentre nel secondo caso vi è cancellazione dalle liste con la conseguenza di uscire dal mercato del lavoro dipendente per fare accesso al lavoro autonomo. E, avendo finalità diverse, l’una non può escludere l’altra. Non a caso la Corte Costituzionale ha confermato questa impostazione dogmatica di funzione di sostegno all’autoimprenditorialità rivestita dall’erogazione anticipata e in un’unica soluzione rispetto alla NASpI<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 7 rubricato “Indennità di mobilità” prevedeva al co. 1: <em>“I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, co. 1, hanno diritto ad un’indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni…”.</em> La norma in questione è stata abrogata dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, ma è applicabile <em>ratione temporis</em> al giudizio <em>de quo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 7, co. 5: <em>“I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un&#8217;attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell&#8217;indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute…”.</em> La norma è stata abrogata dalla L. n. 92/2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La stessa Corte Costituzionale (sent n. 54/2023) ha sancito che in presenza di un’interpretazione giurisprudenziale reiterata e stabile nel tempo si è in presenza di diritto vivente. In tali casi il Giudice può discostarsi e fornire una sua diversa interpretazione della normativa o rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. n. 243/2022).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Nella parte in cui <em>“nell’interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di Cassazione […] esclude la compatibilità dell’indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessità della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto.”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il quale prevede con riferimento all’istituto della disoccupazione, per quanto rileva in questa sede, che nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l’accertamento delle condizioni per il diritto all’indennità e per la sua sospensione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La norma prevede che l’assicurato cesserà dal percepire il sussidio quando abbia trovato una nuova occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La Corte Costituzionale rileva che le doglianze avanzate dal giudice <em>a quo</em> abbiano come bersaglio l’art. 7, co. 5, l. n. 223/1991, e, pertanto, limita il <em>thema decidendum</em> a tale norma, non ritenendo necessario occuparsi anche dello scrutinio di legittimità costituzionale dell’art. 77 del r.d.l. n. 1827/1935, come convertito, e dell’art. 52 del r.d. n. 2270/1924.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Gli argomenti sviluppati in questa sentenza erano stati già parzialmente affrontati e abbozzati da pronunce precedenti, per citarne alcune, Corte di Cassazione, sez. lav., sentenze nn. 9007/2002; 5951/2001; 2854/2001.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Art. 1, co. 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 17 febbraio 1993, n. 142 (Regolamento di attuazione dell’art. 7, co. 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Corte di Cassazione, sent. n. 6943/2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> M. Cinelli, <em>Un nuovo trattamento privilegiato di disoccupazione: l’indennità di mobilità, </em>in <em>Giust. civ.,</em>1991, II, 479.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Gli artt. 7,8 e 9 della legge in commento sono stati abrogati. L’indennità di mobilità attualmente è sostituita con la NASpI (in vigore dal 1° gennaio 2017).</p>
<p style="text-align: justify;"> di supporto economico per l’ex dipendente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> P. Bozzao, <em>Indennità di mobilità [Dir. lav.],</em> Diritto online, 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Corte Costituzionale, sent n. 194/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Introdotta con il D. Lgs. n. 22/2015 in sostituzione della indennità di disoccupazione introdotta dalla Riforma Fornero L. n. 92/2012, in sostituzione dell’indennità di mobilità e attualmente in vigore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/incentivo-allautoimprenditorialita-e-diritto-vivente-nota-a-corte-costituzionale-sent-n-38-del-24-gennaio-2024/">“Incentivo all’autoimprenditorialità e diritto vivente (nota a Corte Costituzionale, sent. n. 38 del 24 gennaio 2024)”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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