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	<title>Alberto Barbiero Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le leve dell’autonomia finanziaria ed economica delle Autonomie territoriali (un’analisi dell’art. 119 della Costituzione secondo la formulazione prodotta dalla l. cost. n. 3/2001)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-leve-dellautonomia-finanziaria-ed-economica-delle-autonomie-territoriali-unanalisi-dellart-119-della-costituzione-secondo-la-formulazione-prodotta-dalla-l-cost-n-3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-leve-dellautonomia-finanziaria-ed-economica-delle-autonomie-territoriali-unanalisi-dellart-119-della-costituzione-secondo-la-formulazione-prodotta-dalla-l-cost-n-3-2/">Le leve dell’autonomia finanziaria ed economica delle Autonomie territoriali (un’analisi dell’art. 119 della Costituzione secondo la formulazione prodotta dalla l. cost. n. 3/2001)</a></p>
<p>L’assetto delle Autonomie territoriali derivante dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha il suo fulcro nell’autonomia finanziaria riconosciuta a Regioni ed Enti Locali. Il quadro rappresentativo di tale profilo si rinviene nell’art. 5 della stessa legge, modificativo dell’art. 119 della Costituzione, con definizione di una completa riconfigurazione degli strumenti e delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-leve-dellautonomia-finanziaria-ed-economica-delle-autonomie-territoriali-unanalisi-dellart-119-della-costituzione-secondo-la-formulazione-prodotta-dalla-l-cost-n-3-2/">Le leve dell’autonomia finanziaria ed economica delle Autonomie territoriali (un’analisi dell’art. 119 della Costituzione secondo la formulazione prodotta dalla l. cost. n. 3/2001)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>L’assetto delle Autonomie territoriali derivante dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha il suo fulcro nell’autonomia finanziaria riconosciuta a Regioni ed Enti Locali.</p>
<p>Il quadro rappresentativo di tale profilo si rinviene nell’art. 5 della stessa legge, modificativo dell’art. 119 della Costituzione, con definizione di una completa riconfigurazione degli strumenti e delle leve economiche finalizzabili allo sviluppo locale.</p>
<p>Il riconoscimento dell’autonomia finanziaria si ha sia sul versante dell’entrata sia su quello della spesa, con revisione sostanziale delle logiche di fondo sulle quali la stessa si fonda.</p>
<p>L’impostazione dell’autonomia desumibile dal nuovo dettato costituzionale viene ad essere focalizzata non su un sistema &#8220;misto&#8221; (come quello attuale, nel quale, soprattutto per i Comuni, i trasferimenti erariali costituiscono dato di risorsa di straordinaria importanza), bensì su linee di impostazione dalle quali emergono ruoli completamente differenti di Enti Locali e Regioni, dato che questi soggetti istituzionali sono ora chiamati a &#8220;produrre&#8221; integralmente le risorse gestibili per alimentare la propria attività e la realizzazione dei compiti fondamentali attribuiti.</p>
<p>Il comma 2 dell’innovato art. 119 concettualizza questo differente approccio stabilendo che Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni hanno &#8220;risorse autonome&#8221;, ma anche evidenziando i percorsi che gli stessi devono seguire per ottenerle:</p>
<p>a) definendo ed applicando tributi ed entrate (di varia natura) propri, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;</p>
<p>b) disponendo di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.</p>
<p>Risulta di tutta evidenza il nuovo ruolo di &#8220;decision makers&#8221; delle Autonomie territoriali nella delicatissima materia dell’imposizione tributaria, a fronte di una posizione che implica la strutturazione di politiche fiscali organiche.</p>
<p>Le risorse individuate come elemento caratteristico del dettato normativo dell’innovato art. 119 della Costituzione si prefigurano quindi come le leve economiche attraverso le quali si viene a tradurre, sotto il profilo dell’effettività, l’autonomia finanziaria.</p>
<p>L’equilibrio tra i sistemi correlati ai differenti livelli istituzionali ha piena garanzia nella determinazione (ex lege) di un fondo perequativo, con composizione senza vincoli di destinazione, da utilizzare per salvaguardare gli assetti-chiave dei territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>
<p>La finalizzazione delle risorse delle Regioni e degli Enti Locali è determinata (al quarto comma dell’art. 119) nel finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a tali livelli di governo.</p>
<p>Tale elemento reimposta le logiche di responsabilità entro le quali devono operare le Autonomie Locali, a fronte dell’indubbia rilevanza che assumono per le stesse le entrate proprie, sia in termini dimensionali, sia sotto il profilo della qualificazione delle componenti economiche. </p>
<p>La gestione delle risorse proprie viene ad essere delineata nel dettato costituzionale come meccanismo perfettibile e comunque integrabile da interventi dello Stato finalizzati a:</p>
<p>a) promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;</p>
<p>b) rimuovere gli squilibri economici e sociali;</p>
<p>c) favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;</p>
<p>d) provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle Autonomie Territoriali.</p>
<p>Tali interventi si possono tradurre in assegnazioni di risorse aggiuntive o nell’effettuazione di iniziative speciali &#8220;orientate&#8221; sugli Enti Locali o sulle Regioni necessitanti del particolare supporto.</p>
<p>L’autonomia economico-finanziaria è associata per ciascuno di questi soggetti istituzionali alla disponibilità di un patrimonio, attribuito secondo principi generali definiti dalla legge statale.</p>
<p>Alle Autonomie Territoriali è data possibilità di sviluppare l’intero quadro di elementi in propria disponibilità anche facendo ricorso all’indebitamento, ma con determinazione di due vincoli piuttosto rilevanti (sempre ispirati alla logica della responsabilità accentuata):</p>
<p>a) l’indebitamento può aversi solo per finanziare spese di investiment9o (quindi con strumenti sufficientemente codificati, come i mutui);</p>
<p>b) è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti da Enti Locali e Regioni.</p>
<p>La prospettiva si ha in un vero e proprio &#8220;mutamento&#8221; dei percorsi gestionali del complesso delle risorse: la decisione dell’Ente Locale viene ad essere ora configurata come risultato di elaborazioni strategiche, determinante orientamenti &#8220;pesanti&#8221; in ordine ai flussi di spesa ed alla destinazione delle entrate, anche su base pluriennale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche:</p>
<p>L. OLIVERI, <a href="/ga/id/2001/11/603/d">Prime riflessioni sulle influenze della riforma costituzionale sull&#8217;ordinamento degli enti locali</a>.<br />
<br />L. DE MARINIS, <a href="/ga/id/2001/11/605/d">Ancora sull&#8217;abrogazione dei controlli sugli atti degli ee.ll.</a><br />
<br />D. FODERINI, <a href="/ga/id/2001/11/606/d">Rinascita del federalismo territoriale, riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e ridefinizione del ruolo del segretario comunale</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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