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	<title>A. Che. Archivi - Giustamm</title>
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	<title>A. Che. Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Concorsi: posto unico fa scattare la riserva</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/concorsi-posto-unico-fa-scattare-la-riserva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorsi-posto-unico-fa-scattare-la-riserva/">Concorsi: posto unico fa scattare la riserva</a></p>
<p>Il Sole 24 Ore, giovedì 21 gennaio 1999 &#8211; Norme e tributi ROMA — Anche se il posto a concorso è uno solo, vale la regola che se tra i candidati idonei c’è una persona che appartiene alle categorie protette (per esempio, un invalido civile), la scelta deve cadere su</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorsi-posto-unico-fa-scattare-la-riserva/">Concorsi: posto unico fa scattare la riserva</a></p>
<p>Il Sole 24 Ore, giovedì 21 gennaio 1999 &#8211;  Norme e tributi</p>
<p>ROMA — Anche se il posto a concorso è uno solo, vale la regola che se tra i candidati idonei c’è una persona che appartiene alle categorie protette (per esempio, un invalido civile), la scelta deve cadere su quella. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sciolto in questo senso un contrasto giurisprudenziale che attraversava Palazzo Spada e che negli ultimi anni ha visto le sezioni semplici emettere verdetti di segno contrario, nonostante il massimo consesso dei giudici amministrativi si fosse pronunciato già nell’89 a favore della riserva per le categorie protette.</p>
<p>Con la decisione 12/98 l’Adunanza plenaria ha dato torto a un medico che, risultata vincitore del concorso a un posto di assistente di laboratorio di analisi, si era vista &#8220;scavalcare&#8221; da una collega appartenente alle categorie protette perché invalida civile. Secondo la ricorrente, nei concorsi a un solo posto la riserva prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 482/68 non sarebbe dovuta scattare. In caso contrario, infatti, si mortifica l’interesse pubblico alla scelta dei più meritevoli.</p>
<p>Il Consiglio di Stato si è detto di diverso avviso. I giudici hanno prima chiarito che «non è rilevante che il concorso sia stato bandito per più posti o per un solo posto, giacché è sempre possibile e doveroso verificare (sulla base dei criteri fissati dalla legge, ndr) se il contingente prefissato non sia stato raggiunto e se quel posto spetti, pertanto, a un soggetto appartenente alle categorie protette». Nel caso in questione, trattandosi di un concorso per la carriera di concetto, la riserva era del 15 per cento dei posti a disposizione.</p>
<p>Quanto ai rilievi mossi dalla ricorrente circa l’impossibilità di affidare l’incarico all’effettivo vincitore delle prove, l’Adunanza plenaria si è richiamata alla Corte costituzionale, che con la sentenza 88/98 ha spiegato che le esigenze della pubblica amministrazione per la migliore selezione del proprio personale devono essere contemperate con quelle di tutela delle categorie protette. Si tratta, infatti, di consentire alle persone in condizioni svantaggiate di trovare un lavoro.<br />
Sono considerazioni, ha aggiunto il Consiglio di Stato, che «mantengono il proprio valore e il proprio significato anche quando si tratti di concorsi indetti per un solo posto. E, d’altra parte, neppure è esatto che il concorso perda, in questo caso, la propria ragion d’essere, poiché al momento del bando non è noto se e quanti appartenenti alle categorie protette vi parteciperanno e, comunque, l’applicazione della riserva resta subordinata al superamento delle prove concorsuali, che tutti i concorrenti sono chiamati a sostenere in posizione di parità».</p>
<p>A.Che.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Il Sole 24 Ore, giovedì 21 gennaio 1999 &#8211;  Norme e tributi</p>
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		<title>Consiglio di Stato in altalena: il patteggiamento è condanna.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-in-altalena-il-patteggiamento-e-condanna/">Consiglio di Stato in altalena: il patteggiamento è condanna.</a></p>
<p>Il Sole 24 Ore, venerdì 5 marzo 1999 Norme e tributi ROMA — Il Consiglio di Stato non trova un indirizzo univoco sul problema dell’efficacia della pena patteggiata ai fini del procedimento disciplinare di un pubblico dipendente. Da ultimo, infatti, la IV sezione (decisione 76/99), chiamata a pronunciarsi sulla procedura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-in-altalena-il-patteggiamento-e-condanna/">Consiglio di Stato in altalena: il patteggiamento è condanna.</a></p>
<p>Il Sole 24 Ore, venerdì 5 marzo 1999 Norme e tributi</p>
<p>ROMA — Il Consiglio di Stato non trova un indirizzo univoco sul problema dell’efficacia della pena patteggiata ai fini del procedimento disciplinare di un pubblico dipendente. Da ultimo, infatti, la IV sezione (decisione 76/99), chiamata a pronunciarsi sulla procedura sanzionatoria da parte dell’amministrazione nei confronti di un poliziotto accusato di sfruttamento della prostituzione e condannato (con patteggiamento) a 11 mesi di reclusione, ha affermato che la pena patteggiata equivale a condanna. </p>
<p>«La sentenza emessa a seguito di patteggiamento — hanno affermato i giudici — è senza dubbio una sentenza di condanna in quanto è affidata alla scelta dell’imputato e non può ritenersi valida per una proclamazione di assoluta innocenza, la quale è invece riconducibile esclusivamente alla sentenza di assoluzione a seguito del dibattimento». Su questa stessa linea si era mossa anche la VI sezione con la decisione 1498 del ’97, in contraddizione, pertanto, con quanto stabilito sempre dalla VI sezione con la pronuncia 681/96. In quell’occasione il Consiglio di Stato aveva sottolineato che il patteggiamento «non presuppone e non comporta alcun puntuale accertamento della responsabilità dell’imputato in merito ai reati ascrittigli».</p>
<p>I diversi orientamenti hanno effetti opposti sul procedimento disciplinare: se il patteggiamento viene considerato una condanna, scatta automaticamente la sospensione dal lavoro; in caso contrario, il dipendente rimane al proprio posto finché l’amministrazione non ha completato l’indagine disciplinare.</p>
<p>Questione delicata, tanto che nel ’97 la VI sezione (decisione 295), di fronte alla situazione di incertezza giurisprudenziale aveva rimesso gli atti all’Adunanza plenaria. L’intervento del massimo consesso di Palazzo Spada, però, non c’è ancora stato. Permane, pertanto, l’altalena dei giudizi.</p>
<p>Anche se una novità esiste ed è rappresentata dal parere che la commissione speciale sul pubblico impiego del Consiglio di Stato ha fornito al ministero delle Finanze il 13 luglio ’98 (parere 487/98 della III sezione, di cui la recente decisione della IV sezione non ha potuto tener conto, essendo stata pronunciata il 3 febbraio, ma depositata solo a fine gennaio).</p>
<p>Secondo la commissione, tanto la Cassazione che la Corte costituzionale sono dell’avviso che il patteggiamento non equivalga a condanna. La sentenza di patteggiamento e quella di condanna, infatti, «presentano — ha affermato la commissione rifacendosi a pronunce dei giudici di legittimità e costituzionali — &#8220;differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali&#8221;». </p>
<p>Nella prima viene «&#8221;applicata la pena così come tra le parti concordata e dal giudice ritenuta congrua rispetto alla qualificazione giuridica del fatto e alle circostanze&#8221;», mentre nella seconda «&#8221;la pena è sempre autonomamente disposta dal giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale&#8221;». La conclusione è, pertanto, che la sospensione obbligatoria dal lavoro «non opera nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta».</p>
<p>A.Che.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Il Sole 24 Ore, venerdì 5 marzo 1999 Norme e tributi</p>
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		<title>Giovedì 14 Gennaio 1999 Norme e tributi  Il Consiglio di Stato risolve le ultime incertezze sull’applicazione della procedura  Le licenze dei pubblici esercizi rilasciate con il silenzio-assenso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giovedi-14-gennaio-1999-norme-e-tributi-il-consiglio-di-stato-risolve-le-ultime-incertezze-sullapplicazione-della-procedura-le-licenze-dei-pubblici-esercizi-rilasciate-con-il-silenzio-assen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:30 +0000</pubDate>
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<p>Pubblicato ne Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 1999. ROMA — Il ricorso al silenzio-assenso per le autorizzazioni all’apertura di esercizi pubblici diventa pienamente operativo. Il Consiglio di Stato ha, infatti, definitivamente fugato i dubbi residui che rimanevano dopo la decisione 1394/98 dei giudici amministrativi del novembre scorso e</p>
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<p>Pubblicato ne Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 1999.</p>
<p>ROMA — Il ricorso al silenzio-assenso per le autorizzazioni all’apertura di esercizi pubblici diventa pienamente operativo. Il Consiglio di Stato ha, infatti, definitivamente fugato i dubbi residui che rimanevano dopo la decisione 1394/98 dei giudici amministrativi del novembre scorso e che erano legati al contrasto tra il merito e il dispositivo della pronuncia (si veda «Il Sole-24 Ore» del 22 novembre). Palazzo Spada ha riconosciuto, con la decisione 1858/98 della quarta sezione, che si è trattato di un mero errore materiale, di un refuso che lascia inalterato la sostanza del verdetto.<br />
Si è verificata, hanno spiegato i giudici, «una fortuita divergenza tra l’idea e la sua rappresentazione»: ecco perché, seppure il testo della decisione 1394 va nel senso di ammettere il silenzio assenso per l’apertura di bar, ristoranti e cinema — contrariamente a quanto voluto dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) —, alla fine, quando si tratta di tirare le somme, si sostiene l’esatto opposto. Nel dispositivo della pronuncia si legge, infatti, che l’appello della presidenza del Consiglio, sostenitrice del silenzio-assenso, deve considerarsi rigettato.<br />
Una contraddizione che aveva fatto dire alla Fipe che «la situazione, sulla base della decisione formale, rimane immutata nel senso che il Consiglio di Stato sancisce che un bar e un ristorante possono essere aperti al pubblico solo se sono in possesso di una regolare licenza di esercizio». Una interpretazione corretta se valutata in un’ottica di diritto stretto, ma destinata a essere smentita dai fatti. Perché era evidente che si trattava di un refuso che sarebbe stato corretto di lì a poco. E così è andata.<br />
Dunque, la procedura del silenzio-assenso vale anche per il rilascio della autorizzazioni per l’apertura degli esercizi pubblici. La novità, prevista dal regolamento 407/94, era stata censurata dal Tar Lazio, che aveva accolto il ricorso della Fipe sull’illegittimità della nuova procedura. In particolare, i giudici di primo grado avevano escluso il silenzio-assenso per le licenze relative alla somministrazione di alimenti e bevande e per i bar-ristoranti all’interno di locali di trattenimento pubblico, per le autorizzazioni di pubblica sicurezza per i locali pubblici e per quelle sanitarie necessarie per il trasferimento e ampliamento dei laboratori di preparazione di alimenti e depositi alimentari.<br />
Il Consiglio di Stato ha, invece, completamente ribaltato il verdetto di primo grado. I giudici di appello hanno ritenuto che le preoccupazioni della Fipe circa un abbassamento dei controlli anti-criminalità sono infondate. Niente esclude, ha affermato Palazzo Spada, che «l’amministrazione possa esercitare, in via di autotutela e anche a brevissimo lasso di tempo dalla formazione del provvedimento tacito, ulteriori controlli sia di legittimità che di merito sull’autorizzazione assentita per silentium».<br />
A.Che.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Ai Tar un ingorgo con pochi spiragli</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ai-tar-un-ingorgo-con-pochi-spiragli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ai-tar-un-ingorgo-con-pochi-spiragli/">Ai Tar un ingorgo con pochi spiragli</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore &#8211; Lunedì 26 aprile 1999 &#8211; In primo piano) I giudici amministrativi possono senz’altro dire di essere nei pensieri degli uomini di Governo. Ma non è una che faccia loro tanto piacere, dato che quando vengono tirati in ballo è per essere presi di mira. Di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ai-tar-un-ingorgo-con-pochi-spiragli/">Ai Tar un ingorgo con pochi spiragli</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore &#8211; Lunedì 26 aprile 1999 &#8211; In primo piano)</p>
<p>I giudici amministrativi possono senz’altro dire di essere nei pensieri degli uomini di Governo. Ma non è una che faccia loro tanto piacere, dato che quando vengono tirati in ballo è per essere presi di mira. Di recente sono finiti sotto il tiro del ministro dei Lavori pubblici, Enrico Micheli, che ha accusato le sospensive dei Tar di bloccare i cantieri; poi è stato il presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, a rincarare la dose, indicando le lunghezze dei processi come uno dei mali della pubblica amministrazione.</p>
<p>E non c’è dubbio che la mole dei ricorsi pendenti — presso i Tar erano 818mila a inizio ’98 — giustifichi in parte queste critiche. Anche perché un arretrato così consistente incide in maniera pesante sui tempi delle decisioni, tempi che diventano anno dopo anno sempre più lunghi: oggi, per ottenere il verdetto di primo grado e quello di appello sono necessari mediamente 15 anni. Anche a voler guardare le statistiche con cautela — nell’arretrato vengono, infatti, conteggiati molti ricorsi per i quali le parti non hanno più interesse a proseguire la lite —, la situazione della giustizia amministrativa è comunque grave.</p>
<p>Un segnale confortante arriva, però, da quattro Tar che nell’ultimo anno sono riusciti a invertire al tendenza e a risolvere più ricorsi di quanto ne ricevano.</p>
<p>Al Tar Lombardia, gravato da migliaia di cause pendenti — erano 49.482 a inizio ’98 e a fine marzo ’99 sono diventate 51.548 —, la prima sezione, presieduta da Giovanni Vacirca (che è anche presidente del Tar lombardo), negli ultimi dieci mesi del ’98 ha ricevuto 1.146 ricorsi e ne ha decisi 1.304, tendenza confermata nel primo trimestre di quest’anno (326 cause arrivate e 511 risolte). Risultato ottenuto con un accurato vaglio delle richieste di sospensiva. Infatti, poiché il 50% circa dei ricorsi è accompagnato da un’istanza cautelare, che richiede tempi più rapidi di decisione, nel momento in cui il giudice studia la causa ai fini della sospensiva, la valuta anche nel merito e dopo due mesi viene fissata l’udienza.</p>
<p>Un’altra soluzione individuata a Milano è stata quella di accorpare, attraverso una ricerca consentita dall’informatizzazione del sistema, le cause per materia, così che in una stessa udienza vengono discussi più ricorsi e una volta deciso uno, gli altri si ripetono.</p>
<p>Anche al Tar Abruzzo, presieduto da Emidio Frascione, hanno utilizzato lo stesso metodo di accorpare le cause, arrivando a discutere in una stessa giornata 237 ricorsi. Stesso discorso al Tar Trieste, presieduto da Giancarlo Bagarotto, dove i primi segni di successo del meccanismo si registrano dal ’96 e l’arretrato si riduce a vista d’occhio (a inizio ’98 i ricorsi pendenti erano 6.858 e a fine marzo ’99 sono calati a 5.120). Anche Pier Giorgio Lignani, presidente del Tar Umbria, ha sposato la &#8220;causa&#8221; degli accorpamenti, ma ha inoltre mobilitato il personale alla caccia dei vecchi ricorsi a cui le parti non hanno più interesse. Così facendo, l’arretrato è passato da 6.309 ricorsi a inizio ’98 ai 5.792 del primo trimestre ’99.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore &#8211; Lunedì 26 aprile 1999 &#8211; In primo piano)</p>
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		<title>Consiglio di Stato a distanza dai Tar</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-a-distanza-dai-tar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-a-distanza-dai-tar/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-a-distanza-dai-tar/">Consiglio di Stato a distanza dai Tar</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore 15 Febbraio 1999 In_primo_piano) Tar e Consiglio di Stato hanno trovato, all’interno dell’organo di autogoverno, un accordo sugli arbitrati, ma è sulle questioni di principio che continua a registrarsi una certa distanza fra le due componenti della magistratura. Perché se è indubbio che, di fronte al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-a-distanza-dai-tar/">Consiglio di Stato a distanza dai Tar</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore 15 Febbraio 1999 In_primo_piano)</p>
<p>Tar e Consiglio di Stato hanno trovato, all’interno dell’organo di autogoverno, un accordo sugli arbitrati, ma è sulle questioni di principio che continua a registrarsi una certa distanza fra le due componenti della magistratura. Perché se è indubbio che, di fronte al ribaltone legislativo che ha rivitalizzato gli arbitrati, il Consiglio di presidenza non possa non conferire gli incarichi, rimane però aperto il problema sulla loro opportunità.</p>
<p>Sono stati i Tar a sollevare le questioni di trasparenza e di deontologia professionale. E anche di fronte alla novità legislativa, Linda Sandulli, segretario dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi (che raggruppa i giudici dei Tar) ribadisce le perplessità di sempre: «La posizione nei confronti degli arbitrati così come sono ora concepiti rimane di profonda avversione. Anche perché in questi ultimi tre anni abbiamo condotto una battaglia cruenta contro gli incarichi extra e alla fine ce l’abbiamo fatta. Ma ora il legislatore cambia tutto. A questo punto è il comportamento della classe politica ad apparire discutibile e imbroglione».</p>
<p>In tutto questo, il fatto di estendere gli arbitrati anche ai magistrati Tar viene salutato dalla Sandulli in modo favorevole, non fosse altro perché in questo modo si rompe il monopolio di una ristretta cerchia di nomi della magistratura. </p>
<p>Anche Filippo Patroni Griffi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati del Consiglio di Stato, è ben disposto verso la proposta: «L’estensione della platea degli arbitri è, sul piano generale, da condividere. Sempre, però, che esista la piena consapevolezza da parte del Consiglio di presidenza della corretta interpretazione della norma e che la novità non sia dettata da ragioni para-associative. Certo, il fatto che la proposta arrivi ora può far pensare a ragioni di opportunità e non a considerazioni di carattere strettamente giuridico».</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore 15 Febbraio 1999 In_primo_piano)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/consiglio-di-stato-a-distanza-dai-tar/">Consiglio di Stato a distanza dai Tar</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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