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	<title>Societa&#039; ed associazioni-Disciplina Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Societa&#039; ed associazioni-Disciplina Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La governance delle società a partecipazione pubblica tra natura ibrida e regolazione flessibile: una proposta metodologica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:50:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-governance-delle-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-natura-ibrida-e-regolazione-flessibile-una-proposta-metodologica/">La governance delle società a partecipazione pubblica tra natura ibrida e regolazione flessibile: una proposta metodologica</a></p>
<p>Cristiana Benetazzo (*) Sommario: 1. Introduzione: la complessità definitoria e l&#8217;espansione dei Corruption Studies. – 2. Il paradigma della natura ibrida e l’evoluzione dello schermo societario. – 3. Dall’iper-regolazione al modello flessibile (Risk-Based Approach). Il coordinamento dei controlli interni e le asimmetrie normative. – 4. La patologia dei controlli formali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-governance-delle-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-natura-ibrida-e-regolazione-flessibile-una-proposta-metodologica/">La governance delle società a partecipazione pubblica tra natura ibrida e regolazione flessibile: una proposta metodologica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-governance-delle-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-natura-ibrida-e-regolazione-flessibile-una-proposta-metodologica/">La governance delle società a partecipazione pubblica tra natura ibrida e regolazione flessibile: una proposta metodologica</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cristiana Benetazzo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>(*) Sommario: </strong>1. Introduzione: la complessità definitoria e l&#8217;espansione dei <em>Corruption Studies. – </em>2. Il paradigma della natura ibrida e l’evoluzione dello schermo societario. – 3. Dall’iper-regolazione al modello flessibile (<em>Risk-Based Approach</em>). Il coordinamento dei controlli interni e le asimmetrie normative. – 4. La patologia dei controlli formali e la proposta della “Compliance Integrata”. Discrezionalità manageriale e “scudo penale”. 5. Conclusioni: per una nuova cultura del risultato e della prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Introduzione: la complessità definitoria e l&#8217;espansione dei <em>Corruption Studies</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il tema della <em>governance</em> delle società a partecipazione pubblica rappresenta uno dei nodi più complessi e stimolanti dell’attuale sistema economico-giuridico. Tali entità si trovano costantemente a muoversi nel delicato punto di intersezione tra le logiche privatistiche del mercato e i vincoli pubblicistici posti a presidio dell&#8217;anticorruzione. Il fulcro del presente contributo mira a lanciare una provocazione scientifica e metodologica: l&#8217;adozione di una regolazione flessibile per la gestione di questi soggetti ibridi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere la sostenibilità di questo approccio, occorre preliminarmente analizzare il contesto di riferimento attraverso una serie di paradigmi. Il primo elemento è la complessità, anche definitoria, del fenomeno. Si tratta di una difficoltà non solo italiana, che giustifica la forte vitalità dei <em>corruption studies</em> come campo di ricerca interdisciplinare. Negli ultimi anni si è assistito a una crescente attenzione accademica e istituzionale verso la materia dell&#8217;anticorruzione. Se fino a tempi recenti l&#8217;offerta didattica universitaria dedicava spazi marginali a questi temi, oggi il proliferare di master, corsi di laurea dedicati, manualistica e codici specialistici evidenzia la centralità di una disciplina spiccatamente &#8220;trasversale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ambito di applicazione della normativa di prevenzione è stato progressivamente esteso fino a ricomprendere entità formalmente private che operano in stretta connessione con il settore pubblico. Le società partecipate, per il solo fatto di svolgere attività di pubblico interesse, sono state attratte in una nozione “allargata” di Pubblica Amministrazione. Questo processo espansivo è avvenuto tuttavia senza che il sistema recuperasse organicità, accentuando il carattere “disordinatamente disorganico” della disciplina<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> Il paradigma della natura ibrida e l&#8217;evoluzione dello schermo societario</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il secondo paradigma risiede nella natura ibrida delle società pubbliche, caratterizzate da un dualismo strutturale. Da un lato sono soggetti di diritto privato chiamati a operare sul mercato con criteri di efficienza, snellezza e competitività; dall&#8217;altro gestiscono risorse collettive o servizi pubblici, attraendo su di sé una fitta rete di vincoli pubblicistici che impone una riflessione sul rapporto tra obblighi di trasparenza e misure di prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Storicamente, la nomenclatura di “società pubblica” ha rappresentato uno schermo dietro il quale sono proliferate entità eterogenee per funzioni e attività. A partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, gli enti locali hanno fatto un uso massiccio di questo schema giuridico per la gestione dei servizi pubblici, sfruttando le aperture della legge n. 142/1990. Il successo del modello societario risiedeva nella maggiore agilità dell’azione privatistica, ma talvolta anche nel fine di aggirare i vincoli tipici dell’azione amministrativa tradizionale, quali il blocco del <em>turn-over</em> del personale, l’obbligo del pubblico concorso per le assunzioni o il ricorso rigido alle regole dell’evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per contrastare i deficit gestionali e le criticità emerse, il legislatore è successivamente intervenuto con numerose deroghe al diritto privato, innestando norme tipiche degli enti pubblici. Si pensi all’evoluzione dell&#8217;istituto dell&#8217;affidamento <em>in house</em> e alle oscillazioni normative sull’obbligo di motivazione nei successivi Codici dei contratti pubblici <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Ne è derivata un’ibridazione che rende tuttora complesso l&#8217;incasellamento tipologico di tali organismi, come dimostrato dai lunghi dibattiti giurisprudenziali circa l&#8217;applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 e i confini tracciati dalla storica giurisprudenza costituzionale<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Dall’iper-regolazione al modello flessibile (<em>Risk-Based Approach</em>)</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il terzo paradigma è rappresentato dall’iper-regolazione. Per anni si è tentato di risolvere la natura anfibia delle società pubbliche applicando meccanicamente le medesime regole rigide pensate per le pubbliche amministrazioni tradizionali. Il risultato è stato un cortocircuito: l&#8217;iper-regolazione non ha azzerato il rischio corruttivo, ma ha burocrattizzato le aziende, ridotto la loro capacità competitiva e trasformato la <em>compliance</em> in un faticoso adempimento formale, confondendo l&#8217;onestà con l&#8217;immobilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La sfida attuale non consiste nell&#8217;accumulare nuove regole, bensì nel mutare il paradigma regolatorio, passando da un modello rigido e burocratico a una regolazione flessibile, di scopo e basata sul rischio (<em>risk-based approach</em>). Nel diritto amministrativo e nell&#8217;economia pubblica, la regolazione flessibile non coincide con l&#8217;assenza di regole o con il <em>laissez-faire</em>, né costituisce una patente di immunità. Al contrario, essa supera il vecchio modello del <em>command and control</em> — dove il legislatore fissa <em>ex ante</em> ogni singolo comportamento — per valorizzare i risultati, l&#8217;analisi del rischio e l&#8217;autonomia organizzativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo cambio di prospettiva trova un riscontro sistemico nei principi del “risultato” e della “fiducia” introdotti dalla recente codificazione dei contratti pubblici<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. La legalità non si misura più soltanto sul rispetto formale del percorso, ma sulla capacità di raggiungere l&#8217;obiettivo pubblico in modo integro ed efficiente. Per una società pubblica, flessibilità significa poter declinare i presidi anticorruzione in base alla propria specifica natura industriale. Un&#8217;azienda che gestisce il trasporto pubblico locale presenta rischi, strutture e dinamiche di mercato radicalmente diverse rispetto a una società che gestisce un network aeroportuale o che opera nella ricerca e sviluppo. Una regolazione rigida impone a entrambe lo stesso identico assetto; una regolazione flessibile fornisce i criteri di sicurezza, ma lascia che sia la <em>governance</em> aziendale a modellare l&#8217;abito organizzativo su misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo quadro genera evidenti asimmetrie di obblighi. Solo per fare un esempio, le società tenute ad applicare le regole in materia di <em>pantouflage</em> o di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi spesso non coincidono, nel perimetro soggettivo, con quelle obbligate ad adottare i piani di prevenzione o ad adempiere ai pieni obblighi di trasparenza. Tale disallineamento normativo priva il sistema di una spiegazione logica e coerente<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In passato, altri istituti volti a rafforzare l’integrità dei funzionari pubblici – come la disciplina dei codici di comportamento e, soprattutto, il <em>whistleblowing</em> – restavano preclusi all&#8217;universo societario. Oggi, al contrario, la normativa sul <em>whistleblowing</em> trova piena applicazione anche nel contesto delle società pubbliche, sebbene permangano complessità attuative legate alla concreta gestione e strutturazione dei canali di segnalazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> La patologia dei controlli formali e la proposta della “<em>Compliance Integrata</em>”</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione di una regolazione rigida ha storicamente prodotto una grave patologia organizzativa: la duplicazione degli organismi di controllo (con la coesistenza dell&#8217;Organismo di Vigilanza <em>ex</em> d.lgs. n. 231/2001, da un lato, e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dall’altro) e la conseguente redazione di faldoni di procedure identiche, differenziate solo nella nomenclatura. Questa ipertrofia burocratica moltiplica gli adempimenti formali ma distrugge l’efficacia reale dei controlli.</p>
<p style="text-align: justify;">La regolazione flessibile richiede, al contrario, un approccio di <em>compliance</em> integrata. La stessa ANAC ha progressivamente riconosciuto alle società pubbliche la facoltà di valorizzare il Modello 231 quale nucleo fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. In quest&#8217;ottica, la compliance assume una doppia valenza:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>prevenzione pedagogica: volta ad agire sulla cultura organizzativa e sul senso etico (attraverso i Codici Etici);</li>
<li>prevenzione situazionale: mirata a interporre ostacoli oggettivi e intralci procedurali, rendendo la commissione dell&#8217;illecito più rischiosa, complessa e meno conveniente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo cardine non deve essere la redazione di due mappature dei rischi distinte, bensì la strutturazione di un’unica e profonda mappatura dei processi aziendali. La flessibilità permette di valorizzare le sinergie operative tra OdV e RPCT, evitando che il controllo si traduca in un freno per il <em>business</em>. I controlli interni devono evolvere in sistemi predittivi, flessibili e digitalizzati, capaci di intercettare le anomalie in tempo reale anziché limitarsi a una tardiva vidimazione <em>ex post</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un corollario inevitabile della regolazione flessibile è l’ampliamento della discrezionalità a favore del management delle società pubbliche. Tuttavia, in un sistema tradizionalmente formalista, la discrezionalità spaventa. L&#8217;amministratore o il dirigente pubblico ha spesso cercato la “copertura della norma”: l’applicazione letterale di una regola rigida, ancorché inefficiente, garantisce una <em>comfort zone</em> amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo snodo si inserisce il cruciale dibattito dottrinale relativo alla <em>compliance</em> come “scudo penale” — tema che attiene strettamente alle tutele penalistiche del decisore e che impone un&#8217;attenta rilettura dell&#8217;elemento soggettivo dei reati propri <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> —, confermando come la certezza del diritto debba sposarsi con la flessibilità dell&#8217;azione industriale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Conclusioni: per una nuova cultura del risultato e della prevenzione</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la sfida delle società pubbliche non si gioca sulla quantità della regolazione, ma sulla sua qualità. La corruzione prospera nella burocrazia inutile, nell&#8217;opacità di procedure incomprensibili e nelle asimmetrie informative. La regolazione flessibile e la compliance di scopo rappresentano gli unici strumenti in grado di conciliare la legalità con lo sviluppo industriale delle partecipate, garantendo competitività sui mercati, velocità nell&#8217;attuazione degli investimenti infrastrutturali strategici e impermeabilità alle infiltrazioni criminali.</p>
<p style="text-align: justify;">Spostare il <em>focus</em> dall’adempimento formale al risultato sostanziale richiede un profondo mutamento culturale. Occorre diffondere la consapevolezza che il contrasto all&#8217;illegalità sia economicamente e socialmente “vantaggioso”. Un approccio che evidenzi i costi collettivi del malaffare si pone in linea con l&#8217;elaborazione del <em>Manifesto Zero Corruzione</em>, il quale evidenzia come l’eradicazione delle pratiche corruttive produrrebbe benefici immediati sul benessere globale e sulla risoluzione delle grandi crisi planetarie <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come autorevolmente suggerito da illustre dottrina amministrativistica, occorre sviluppare veri e propri anticorpi interni alle amministrazioni, rafforzando lo spirito di appartenenza e responsabilizzando l&#8217;intero nucleo lavorativo attraverso criteri premiali o penalizzanti. È il contesto lavorativo stesso che deve respingere, e non coprire, il soggetto disonesto o incapace, a tutela del gruppo e delle dinamiche di carriera<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo disegno collettivo, il <em>whistleblowing</em> si configura come il perfetto punto di equilibrio: chi opera all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione si trova in una posizione privilegiata per intuire e segnalare tempestivamente le anomalie. L&#8217;istituto permette di colpire non solo i reati corruttivi eclatanti, ma anche quelle condotte collusive e quelle situazioni di conflitto di interessi che la moderna riflessione antropologica individua come l&#8217;ultima e più insidiosa frontiera della corruzione: l&#8217;introduzione abusiva della logica relazionale del dono all&#8217;interno della struttura legale e sinallagmatica del contratto<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, le procedure messe in campo dalla legge possono rivelarsi un potente motore di cambiamento culturale. Si tratta di una grande intuizione che risale alle origini del diritto penale moderno: Cesare Beccaria, nel suo aureo saggio <em>Dei delitti e delle pene</em>, osservava come il vero fine di una buona legislazione sia «la prevenzione e non la punizione dei delitti; un obiettivo che non si persegue moltiplicando i divieti, bensì dettando leggi poche, chiare e semplici»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La regolazione flessibile aggiorna questa logica al contesto economico contemporaneo: la discrezionalità non è arbitrio, ma l’obbligo di scegliere e motivare la soluzione migliore e più efficiente per l&#8217;azienda e per l&#8217;interesse collettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>(*) Il presente contributo rielabora, con alcune integrazioni e modifiche, il testo della relazione presentata al Convegno su “Attività produttive e il rischio della criminalità”, tenutosi il 6 marzo 2026 presso l’Archivio antico dell’Università di Padova.</p>
<p style="text-align: justify;">[1] Sul punto, si veda l’ampia analisi critica di R. Cantone, <em>Il sistema della prevenzione della corruzione: un bilancio in chiaroscuro</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, fasc. 3, 2021, 512 ss., che si sofferma sul carattere strutturalmente disorganico degli interventi normativi stratificatisi dal 2012 in poi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>  Cfr. in proposito le riflessioni di E. Carloni, <em>L’evoluzione dei controlli e l’affidamento in house nel prisma del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</em>, in <em>Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</em>, n. 2, 2024, 245-269.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il riferimento primario è alla storica pronuncia della Corte Costituzionale, 28 ottobre 1993, n. 466, in <em>Foro it.</em> 1994, I, 325, in materia di confini della giurisdizione e statuto costituzionale degli enti privatizzati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Rispettivamente negli artt. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Come rilevato da R. Cantone, <em>Il sistema della prevenzione della corruzione: un bilancio in chiaroscuro</em>, cit., 512 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per una trattazione organica di questo profilo, si rinvia <em>ex multis</em> a R. Borsari, <em>Modelli organizzativi, compliance integrata e “scudo penale” nella governance delle società pubbliche</em>, Milano, 2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si veda la Carta dei Principi espressa nel <em>Manifesto Zero Corruzione</em>, promosso da svariati centri di ricerca interdisciplinari, incentrato sulla quantificazione economica dei danni sociali prodotti dalle asimmetrie informative e dalla corruzione transnazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Ex multis</em>, sul rifiuto dell&#8217;approccio emergenziale o isterico, si veda l&#8217;impostazione metodologica di V. Domenichelli, <em>Riflessioni non isteriche sul malaffare: per un&#8217;analisi degli anticorpi interni alle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Il Foro amm.</em>, 2022, 1891 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. l’approccio antropologico-giuridico di M. Hénaff, <em>Il prezzo della verità. Il dono, il denaro, la filosofia</em>, trad. it., l’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2006; sul superamento del sinallagma a favore di logiche relazionali improprie si veda anche Id., <em>La corruzione come torsione della logica del dono</em>, in <em>Rivista di Antropologia Giuridica</em>, n. 4, 2019, 89 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. C. Beccaria, <em>Dei delitti e delle pene</em>, Livorno, 1764, cap. XLI (&#8220;<em>Della prevenzione dei delitti</em>&#8220;).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>In house providing e società miste: due rette parallele o convergenti? nota a parere Consiglio di Stato, Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-e-societa-miste-due-rette-parallele-o-convergenti-nota-a-parere-consiglio-di-stato-sezione-ii-18-aprile-2007-n-456-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-e-societa-miste-due-rette-parallele-o-convergenti-nota-a-parere-consiglio-di-stato-sezione-ii-18-aprile-2007-n-456-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-e-societa-miste-due-rette-parallele-o-convergenti-nota-a-parere-consiglio-di-stato-sezione-ii-18-aprile-2007-n-456-2/">In house providing e società miste: due rette parallele o convergenti? nota a parere Consiglio di Stato, Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456</a></p>
<p>1. Introduzione 2. Il parere 18 aprile 2007, n. 456, della II Sezione del Consiglio di Stato. 3. L’evoluzione normativa dei servizi pubblici locali nell’ordinamento nazionale. 4. Le società miste a confronto con l’in house providing, l’organismo di diritto pubblico e la concessione di servizi. 5. Lo stato attuale dell’ordinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-e-societa-miste-due-rette-parallele-o-convergenti-nota-a-parere-consiglio-di-stato-sezione-ii-18-aprile-2007-n-456-2/">In house providing e società miste: due rette parallele o convergenti? nota a parere Consiglio di Stato, Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-e-societa-miste-due-rette-parallele-o-convergenti-nota-a-parere-consiglio-di-stato-sezione-ii-18-aprile-2007-n-456-2/">In house providing e società miste: due rette parallele o convergenti? nota a parere Consiglio di Stato, Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456</a></p>
<p>1. Introduzione <br />
2. Il parere 18 aprile 2007, n. 456, della II Sezione del Consiglio di Stato.<br />
3. L’evoluzione normativa dei servizi pubblici locali nell’ordinamento nazionale.<br />
4. Le società miste a confronto con l’<i>in house providing,</i> l’organismo di diritto pubblico e la concessione di servizi.<br />
5. Lo stato attuale dell’ordinamento ed il contributo offerto dal parere in commento.<br />
6. Alcune considerazioni conclusive</p>
<p><b></p>
<p align=center>
1.	Introduzione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il presente contributo trae spunto dal parere 18 aprile 2007, n. 456, espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, in merito all’affidamento di un servizio informatico a favore di società a capitale misto pubblico-privato.<br />
La fattispecie posta all’attenzione del Supremo Collegio ha caratteristiche peculiari, ma il relativo parere riveste comunque notevole rilievo, in un momento ordinamentale caratterizzato da interventi normativi disorganici e spinte provenienti dal diritto comunitario non sempre connotate da sufficiente univocità.<br />
Ciò ha comportato l’affermarsi di arresti giurisprudenziali e ricostruzioni dottrinali distanti non solo sul piano delle soluzioni proposte ma anche del significato lessicale e sistematico da attribuire alle diverse fattispecie giuridiche, tanto che le società miste sono state di volta in volta ricondotte alla figura dell’organismo di diritto pubblico, a quella dell’<i>in house providing </i>ed alla teoria generale delle concessioni di servizi e, quel che più sorprende, tali diverse conclusioni sono state spesso fondate sui medesimi dati normativi e giurisprudenziali (1).<br />
In un quadro generale così complesso, il parere in commento si distingue soprattutto per l’apprezzabile tentativo di ricostruzione complessiva del sistema, attraverso un metodo singolarmente classificatorio, che mira a fare il punto sulle principali tesi in campo, chiarire gli effetti delle pronunce della Corte di Giustizia sull’ordinamento nazionale e, infine, indicare la soluzione ritenuta preferibile.<br />
Nell’affrontare la complessa problematica si cercherà di utilizzare la medesima impostazione prescelta dal Consiglio di Stato.<br />
Si partirà dall’analisi del caso concreto, inserendolo nel contesto generale degli affidamenti di servizi alle società miste (par. 2).<br />
Sarà poi necessario richiamare sinteticamente la normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali (par. 3).<br />
Ciò posto si procederà all’analisi dell’evoluzione cui è andato incontro il modello <i>in house</i>, al fine di evidenziarne la convergenza sulle società a partecipazione pubblico-privata, alla luce dei più recenti pronunciati della Corte di Giustizia (par. 4).<br />
Ed infine si cercherà di trarre qualche conclusione sistematica in relazione alla questione di fondo posta dal titolo del presente lavoro, nonché, più in generale, alle concrete prospettive e ragioni di sopravvivenza della società mista nell’attuale contesto ordinamentale (par. 5).<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>
2. Il parere 18 aprile 2007, n. 456, della II Sezione del Consiglio di Stato.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Supremo Collegio è stato chiamato ad esprimere parere da parte dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), circa la legittimità dell’affidamento diretto, ad una società mista a prevalente capitale pubblico appositamente costituita, del Servizio Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).<br />
Quest’ultimo &#8211; consistente nella raccolta, archiviazione e trasmissione agli organi pubblici competenti dei dati inerenti al settore agricolo nazionale &#8211; era stato istituito dall’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che ne aveva affidato la gestione al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, il quale avrebbe dovuto gestirlo <i>“attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta</i>”.<br />
Con l’entrata in vigore dell’art. 14, comma 9, del decreto legislativo 2004, n. 99, i compiti di coordinamento e gestione del SIAN erano stati trasferiti all’AGEA, di cui era stato disposto il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN (comma 10). <br />
Da ultimo il decreto legge 2005, n. 182, convertito in legge 2005, n. 231, ha aggiunto all’art. 14 il comma 10 bis, secondo cui <i>“l’AGEA…costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro…alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni…”</i>.<br />
In virtù di tale nuova previsione normativa l’AGEA ha provveduto a costituire un società mista nei termini indicati dal legislatore, scegliendo il partner privato mediante gara ed attribuendogli il compito di assumere in proprio l’onere di gestire per nove anni il SIAN dal punto di vista tecnico-operativo ed è proprio su questo affidamento che è stato espresso il parere in commento.<br />
Il Consiglio di Stato, per il vero, aveva già espresso un primo parere sulla fattispecie <i>de qua</i> ed in quella occasione si era espresso in senso negativo (2), ritenendola non riconducibile al modello dell’<i>in house providing</i>, il che sarebbe bastato a decretarne l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario. <br />
La questione ha poi costituito oggetto di un nuovo quesito e su di esso è stato espresso il parere 456/2007 ora in commento.<br />
Questa volta l’AGEA ha puntato su una diversa ricostruzione della fattispecie. <br />
Ha evidenziato, infatti, l’Agenzia che il SIAN, nella gestione del quale è subentrata per legge, è servizio strumentale all’esercizio di competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, tanto è vero che il <i>“Ministero per le Politiche Agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico…”</i> (art. 15, comma 1, decreto legislativo 1998, n. 173). <br />
In quest’ottica il ricorso alla società mista costituirebbe una necessità pratica, oltre che giuridica, vista la mancanza di personale interno in possesso della professionalità necessaria allo svolgimento di un servizio informatico di così elevata complessità. In ciò troverebbe giustificazione la scelta di affidare al socio privato &#8211; individuato con gara pubblica ad alta selezione concorrenziale, per una durata del rapporto pari a nove anni &#8211; compiti operativi e di effettiva gestione a proprio rischio delle prestazioni informatiche connesse al SIAN, mentre ad AGEA è rimasto il coordinamento e controllo della relativa attività e la gestione delle fasi propriamente “pubblicistiche” del rapporto. Nel caso di specie, quindi, non sarebbe dato ravvisare l’affidamento di un servizio pubblico, bensì una modalità organizzatoria di funzioni istituzionali.<br />
Il Supremo Collegio ha aderito, questa volta, alle tesi dell’Agenzia, ritenendo che l’affidamento del servizio alla società mista sia compatibile con i principi comunitari. <br />
A tal fine, con specifico riferimento alle peculiarità della fattispecie, il Supremo Collegio ha valorizzato soprattutto la diretta connessione tra la prestazione richiesta e l’attività istituzionale dell’Agenzia, che parrebbe sottrarre il caso alla teoria generale dei pubblici servizi, per collocarla all’interno degli affidamenti di pubbliche funzioni o di porzioni delle stesse. <br />
Ciò riporta alla mente il servizio di accertamento, riscossione e liquidazione di tributi locali &#8211; remunerato direttamente dal Comune in proporzione al volume degli accertamenti compiuti e suscettibile di essere affidato a società mista in virtù dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che rinvia alla disciplina dei servizi pubblici (3) &#8211; anche se nel caso ora in esame l’estraneità alla materia dei pubblici servizi locali è ancor più evidente, posto che la prestazione informatica resa dalla società non coinvolge in alcun modo gli utenti privati, essendo rivolta nei confronti dell’ente e nel suo esclusivo interesse, secondo lo schema classico dell’appalto di servizi (4). <br />
Quest’ultima osservazione, peraltro, pone seri dubbi in merito alla conclusione favorevole cui è giunto il Consiglio di Stato in quanto la riconduzione alla materia degli appalti di servizi avrebbe dovuto comportare una piena sottoposizione ai principi concorrenziali previsti dalla Direttiva 2004/18/CE. Né tale assunto pare superabile mediante una ricostruzione della fattispecie in termini di “traslazione esterna di pubbliche funzioni”, come suggerito dall’AGEA e ritenuto dal Consiglio di Stato, posto che la prestazione richiesta alla società mista, risolvendosi nella raccolta e gestione informatica di dati, ha natura esclusivamente tecnico-strumentale e non pare assimilabile alla pubblica funzione, mentre la norma di legge che ne prevede l’affidamento diretto a società mista non ha valore dirimente, ben potendosi ipotizzarne l’incompatibilità comunitaria e la conseguente disapplicazione per contrasto con fonte di rango superiore. <br />
Non sono questi, comunque, gli aspetti del parere che si intende in questa sede approfondire. <br />
Quel che maggiormente interessa, invece, è la disamina generale sui servizi pubblici ed il relativo ruolo delle società miste, temi cui è stata dedicata la parte più importante della trattazione.<br />
Il Supremo Collegio ha effettuato un’accurata analisi delle varie ipotesi di affidamento, distinguendo la figura dell’<i>in house</i> da quella della società mista.<br />
Quest’ultima si caratterizzerebbe quale meccanismo autonomo di affidamento del servizio, non riconducibile al modello <i>in house</i> (del quale, peraltro, non potrebbe per definizione possedere i requisiti), ma non per questo necessariamente incompatibile con l’ordinamento comunitario.<br />
Attraverso un’ampia analisi degli atti comunitari, e dopo aver confutato le tesi estreme, di tenore opposto (5), affacciatesi in dottrina, la II Sezione abbraccia l’impostazione intermedia (6), secondo cui la società mista può avere ancora un proprio spazio applicativo &#8211; in uno con la sua capacità di assicurare all’ente pubblico un controllo più pregnante sull’esercizio del servizio rispetto a quanto avviene nei modelli tipici dell’<i>outsourcing</i> &#8211; ma solo in presenza delle seguenti condizioni:<br />
a) che al socio privato &#8211; fin dal momento della sua selezione, necessariamente concorrenziale &#8211; sia affidato (non il ruolo di mero finanziatore bensì) di esecutore materiale del servizio per il quale la società è stata costituita, servizio che deve sostanzialmente esaurire l’attività sociale;<br />
b) che sia prevista, già all’atto della scelta concorrenziale del partner, una durata limitata dell’affidamento ed il conseguente rinnovo della gara alla scadenza.<br />
In presenza di tali due condizioni, infatti, la II Sezione ritiene che si realizzi una “<i>sostanziale equiparazione tra gara per</i> <i>l’affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest’ultimo si configuri come un socio industriale ed operativo, che concorre materialmente allo svolgimento del servizio”</i>. E rileva, inoltre, che &#8211; ove si richiedesse la gara (non solo per la scelta del socio ma anche) per l’affidamento del servizio alla società mista &#8211; si finirebbe per costruire <i>“una procedura di evidenza pubblica nella quale l’amministrazione abbia la duplice veste di stazione appaltante e di socio della società che aspira all’affidamento” </i>e ciò<i> “condurrebbe di fatto, ad avviso della Sezione, alla totale negazione del modulo. Ciò avverrebbe anche nei casi in cui la legge consente, perché le ritiene funzionali, ulteriori forme di intervento rispetto alle due ipotesi alternative “tutta pubblica” e “tutta privata”.</i></p>
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<p align=center>3. L’evoluzione normativa dei servizi pubblici locali nell’ordinamento nazionale.</p>
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Ai fini di un compiuto inquadramento della fattispecie nell’attuale quadro ordinamentale, si rende necessario ricostruire sinteticamente le vicende normative della società mista, in parallelo con l’evoluzione dell’<i>in house providing</i>, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.<br />
Nell’ordinamento nazionale la storia della società mista si identifica principalmente con quella dei servizi pubblici locali.<br />
Come noto la prima disciplina organica della materia si deve all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi modificato dall&#8217;articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedeva, quale modello di gestione del servizio, la società mista a prevalente capitale pubblico locale in alternativa, tra l’altro, alla concessione di servizi. <br />
A seguito di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea, che riteneva tale assetto normativo in contrasto con i principi del Trattato CE posti a tutela della concorrenza (7), con l’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 441, si era proceduto ad una radicale modificazione di tale disciplina, nel frattempo trasfusa nell’art. 113 TUEL, prevedendo quale sistema sostanzialmente unico di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale la società per azioni scelta mediante gara pubblica (8).<br />
Tale impianto normativo è stato nuovamente modificato dall’art. 14 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, nonché dall’art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (9).<br />
La nuova disciplina si caratterizza per la distinzione di fondo tra servizi a rilevanza economica e servizi che ne sono privi, nonché, nell’ambito dei primi, per l’analitica distinzione tra gestione delle reti e concreta erogazione del servizio, che può avvenire mediante società di capitali individuate attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica (art. 113, comma 5, lettera a) oppure attraverso società a capitale misto pubblico-privato (art. 113, comma 5, lettera b) o, ancora, per mezzo di società a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano (comma 5, lettera c).<br />
Il legislatore ha, quindi, riesumato il previgente modello della società mista, affidandone la compatibilità con i principi comunitari alla previsione di una gara per la scelta del partner privato, come già avveniva in passato. <br />
La finalità sostanziale di tale “ritorno al passato” deve probabilmente ricercarsi nell’intento di legittimare le gestioni dirette esistenti, in massima parte affidate a società di capitali sorte in esito a privatizzazioni sostanziali mediante offerte pubbliche di vendita. Tanto è vero che l’articolato regime transitorio introdotto dal legislatore fa espressamente salvi gli affidamenti a società miste in cui il socio privato sia stato scelto mediante gara (11).<br />
Occorre tenere conto, inoltre, che la società mista ha raccolto l’eredità della “vecchia “Azienda Speciale”, destinataria di affidamenti diretti e tradizionalmente considerata un plesso della struttura amministrativa], per cui è sembrato naturale che l’affidamento alla società mista, cui l’ente locale partecipa direttamente, dovesse essere strutturato in modo non dissimile.<br />
Si è ritenuto, quindi, che l’attribuzione del servizio alla società mista potesse avvenire in modo diretto &#8211; senza alcun intervento dello strumento concessorio e dei connessi principi (quasi) concorrenziali (12) &#8211; ma, a quel punto, si sono posti rilevanti interrogativi in merito al meccanismo giuridico con cui si formalizza l’affidamento, descritto dal legislatore quale “contratto di servizio” (13).<br />
Sta di fatto che la prassi ha mostrato un amplissimo impiego della società mista, utilizzata per attrarre capitali privati in luogo della concessione di servizi, non a caso scomparsa dall’elenco normativo dei moduli di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’art. 113 TUEL (vedi <i>supra</i>). <br />
Ma in parallelo ad interventi legislativi così dichiaratamente favorevoli alla società mista, si andavano nel frattempo componendo altri fattori destinati a comportarne, se non il radicale declino, certamente un futuro più incerto.<br />
Si tratta di una linea evolutiva dettata essenzialmente dal diritto comunitario.<br />
L’ostilità delle Istituzioni Europee nei confronti del modello societario misto, mai tradottasi in disposizioni normative espresse, si è manifestata secondo due diverse direttrici:<br />
&#8211; le ripetute iniziative intraprese dalla Commissione Europea, che ha contestato l’art. 113 TUEL in diversi stadi della sua tormentata evoluzione testuale;<br />
&#8211; la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale &#8211; pur non avendo specificamente analizzato la principale peculiarità del modello italiano, che risiede nell’anticipazione della scelta concorrenziale alla fase “a monte” di scelta del partner (14) &#8211; è andata incontro ad un’evoluzione particolarmente restrittiva sull’<i>in house providing</i>, con il quale la società mista è stata ritenuta strutturalmente incompatibile, il che ne ha messo in discussione la stessa sopravvivenza. <br />
Ciò detto, prima di introdurre qualche considerazione critica appare, quindi, necessario analizzare i termini fondamentali di tale evoluzione comunitaria, con specifico riguardo alle possibili interferenze tra il modello <i>in house</i> e quello societario misto.<b></p>
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<p>4. Le società miste a confronto con l’<i>in house providing</i>, l’organismo di diritto pubblico e la concessione di servizi</p>
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La nascita dell’<i>in house providing</i> si fa generalmente coincidere con la sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107-98 Teckal s.r.l., ove la Corte di Giustizia ebbe modo di chiarire che in materia di appalti di forniture, rispetto ai quali non opera l’art. 6 della Direttiva/92/50/CEE, la normativa sugli appalti trova generale applicazione, tranne si tratti di un affidamento (non ad un’entità soggettiva distinta dall’ente affidante bensì) ad un plesso organizzativo sul quale l’amministrazione eserciti un controllo analogo a quello operato sui propri servizi ed il quale realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o con gli enti locali che lo controllano. In presenza di tali due condizioni, infatti, quand’anche l’affidatario abbia formalmente personalità giuridica autonoma, non sarebbe dato ravvisare una relazione intersoggettiva, mancando così il presupposto fondamentale per l’applicazione delle norme sugli appalti.<br />
Dopo questa sua prima formulazione l’in house providing ha “fatto molta strada”. <br />
La mancanza di una base normativa espressa, quanto meno a livello comunitario, ha favorito una continua evoluzione del modello, divenuto per un verso più rigoroso e per altro in continua “espansione territoriale”.<br />
Fin da subito la dottrina si è interrogata sul modo in cui dovesse essere esattamente inteso il requisito del controllo analogo (15).<br />
Una prima tesi aveva ritenuto non indispensabile la titolarità del pacchetto azionario di maggioranza da parte dell’ente controllante, mentre si era attribuito carattere decisivo al “<i>potere di nomina di nomina di amministratori e sindaci rappresentativi dell’assetto di interessi di cui il designante è portatore” </i>(16). <br />
Ma alla luce dei più recenti interventi della Corte di Giustizia, la dottrina è oggi sostanzialmente concorde nel ritenere che l’eccezione <i>in house</i> presuppone (non solo) il controllo totalitario iniziale da parte dell’ente pubblico (ma addirittura) la garanzia di una stabile permanenza dello stesso per tutta la durata dell’affidamento<i>.</i> Così come il controllo analogo non si configura ove<i> </i>sussistano altri fattori ostativi, quali l’attribuzione al consiglio di amministrazione di poteri troppo ampi in ordine a scelte fondamentali della gestione societaria o un oggetto sociale che finisca per attribuire all’ente una vocazione di fatto commerciale. Non si esclude, invece, la possibilità di una contitolarità del pacchetto azionario da parte di più enti pubblici, purché la struttura sociale consenta alla parte pubblica un’effettiva direzione dell’attività in forma congiunta (17).<br />
Anche il secondo requisito indicato nella sentenza Teckal, cioè la realizzazione della parte più importante dell’attività con l&#8217;ente locale, è stato meglio precisato.<br />
A fronte delle molte ricostruzioni dottrinali, basti rilevare che il requisito in esame presuppone un’assoluta marginalità (se non l’assenza) di attività svolta al di fuori dei rapporti con l’ente locale, in linea con la <i>ratio</i> del requisito, con cui si vuole, da un lato, garantire la <i>par condicio</i> fra le imprese di settore, al fine di evitare che la società <i>in house</i> possa operare liberamente sul mercato, finendo per assumere una posizione ingiustamente privilegiata rispetto ad altri operatori che non vantano un simile rapporto privilegiato con l’ente pubblico (18) e, dall’altro, giustificare sul piano funzionale l’affidamento diretto alla società <i>in house</i>. <br />
A fronte di questa tendenza restrittiva sul piano dei presupposti, l’eccezione <i>in house</i> è andata incontro ad una notevole espansione sul piano dell’ambito applicativo.<br />
La più recente evoluzione giurisprudenziale, infatti, l’ha portata ad “invadere” la tematica dei servizi pubblici, ben distinta da quella degli appalti ove l’istituto era nato.<br />
La locuzione “con l’ente pubblico”, utilizzata nella sentenza Teckal ad indicare la necessaria direzione pubblicistica dell’attività, è stata, infatti, ritenuta compatibile con prestazioni rese direttamente agli utenti, di tal che l’<i>in house providing</i> ha fatto ingresso nelle più recenti vicende giurisprudenziali dei pubblici servizi (20).<br />
Tale impostazione ha trovato conferma nell’art. 113 TUEL, nel quale &#8211; come già si è rilevato &#8211; si indica quale sistema di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica <i>“c) la società a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano”, </i>previsione poi “bissata” in materia di servizi pubblici a rilevanza non economica. <br />
Ciò ha comportato notevoli ricadute sistematiche.<br />
L’estensione ai servizi pubblici del modello <i>in house</i> &#8211; per il quale si richiede ora, quale requisito minimo, la partecipazione totalitaria dell’ente pubblico, unitamente ad un particolare sistema operativo della società (vedi <i>supra</i>) &#8211; ha finito per porre in discussione la compatibilità comunitaria della società mista che, per definizione, non corrisponde ai requisiti del controllo analogo così inteso, se non altro per la presenza del partner privato nel pacchetto azionario.<br />
È dato ormai pacifico, infatti, che la società mista sia priva dei requisiti <i>in house</i> e che la sua “compatibilità comunitaria” debba semmai ricercarsi altrove (21). <br />
A quest’ultimo riguardo non appare possibile, peraltro, giustificare l’affidamento del servizio alla società mista mediante una sua riconduzione alla categoria dell’organismo di diritto pubblico (22), chiamando in causa l’art. 6 della Direttiva 92/50/CEE, poi trasfuso nell’art. 18 della Direttiva 2004/18/CE, secondo cui “<i>La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice a un&#8217;altra amministrazione aggiudicatrice o a un&#8217;associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato”</i>.<br />
Sul piano sostanziale perchè in tal modo si creerebbe il <i>“rischio che la costituzione o la partecipazione di società a partecipazione pubblica divenga il metodo privilegiato per attribuire posizioni di privilegio attraverso l’affidamento diretto del servizio in assenza di alcuna motivazione in ordine alla necessarietà dell’esclusiva”</i> (23).<br />
Sul piano più strettamente logico-giuridico perché la società mista presenta caratteri non sempre collimanti con il terzo elemento caratterizzante l’organismo di diritto pubblico, quello cioè di soddisfare bisogni di carattere non industriale o commerciale: la società, infatti, è &#8211; per definizione &#8211;  un modulo operativo finalizzato allo svolgimento di attività commerciale e su tale premessa vi è chi le nega una natura anche impropriamente pubblicistica, quanto meno ove operi “in regime ordinario” mediante <i>“la produzione di beni e servizi destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza”</i> (24). Ciò sulla base di una rilettura rigorosa, e sostanzialmente condivisibile, del terzo requisito dell’organismo di diritto pubblico, ove si attribuisca rilievo non solo alla finalità d’istituzione dell’ente, bensì ad una valutazione “dinamica” della sua attività, che tiene conto del modo in cui il soggetto concretamente opera sul mercato (25). <br />
Non è questa la sede per approfondire tale problematica, ma a parere di chi scrive la riconduzione della società mista alla nozione di organismo di diritto pubblico, ancorché prospettabile in alcuni casi, non può giustificare una “deroga soggettiva” di carattere generale ai principi concorrenziali, anche perché la Corte di Giustizia concepisce questo tipo di deviazioni in termini assai ristretti, strettamente legati alla necessità, non altrimenti perseguibile, di tutelare interessi collettivi di rango superiore alla concorrenza (26).<br />
Più sostenibile è, invece, l’idea di ricondurre a sistema la società mista facendo leva sulla selezione concorrenziale prevista per la scelta del partner privato, che potrebbe teoricamente costituire un valido meccanismo concorrenziale alternativo alla gara per affidamento del servizio alla società. <br />
La tesi, per il vero, non è nuova, essendo stata prospettata quale modello generale fin dall’entrata in vigore della legge 142/1990, benché la gara per la scelta del socio privato fosse stata prevista dal legislatore solo con riferimento alla società mista con capitale pubblico minoritario.<br />
Si tratta però di stabilire se tale meccanismo possa tuttora costituire, nel mutato contesto ordinamentale, un valido sistema di armonizzazione del modello con i principi del diritto comunitario.<br />
Al riguardo non sembra potersi rinvenire una chiara risposta nelle pronunce del giudice comunitario.<br />
Nelle varie occasioni in cui si è occupata di società miste (peraltro non sempre con riferimento alla materia dei pubblici servizi), infatti, la Corte di Giustizia non ha direttamente affrontato il profilo della scelta concorrenziale del partner (27). <br />
A fronte di un quadro giurisprudenziale così ambiguo, la dottrina italiana è oggi profondamente divisa in merito alla sorte delle società miste.<br />
Alcuni autori ritengono che il relativo modello non sia più compatibile con il diritto comunitario, che vieterebbe sistemi di affidamento del servizio non concorrenziali, al di fuori dello stretto ambito dell’eccezione in house (28). <br />
In altre tesi si ritrovano, invece, maggiori aperture, pur con alcuni distinguo.<br />
Vi è chi, ad esempio, ritiene che il diritto comunitario impedisca soltanto l’affidamento del servizio a preesistenti società miste, ma non anche a società <i>ad hoc</i> costituite, purché il socio privato sia scelto con gara (29).<br />
Altri desumono la sopravvivenza del modello soprattutto dal Libro Verde della Commissione (30).<br />
Ulteriori ricostruzioni condividono tale ultima osservazione ed esigono che la gara per la scelta del socio sia configurata in modo da attribuirgli un effettivo ruolo di “socio d’opera”, mediante partecipazione diretta all’esecuzione del servizio, il che consentirebbe di ricondurre la fattispecie ai canoni sostanziali dell’<i>outsourcing</i>, fino al punto di ravvisare &#8211; in rapporto di collegamento con la partecipazione societaria &#8211; un contratto di appalto o di concessione di servizi (31).<br />
Ed è soprattutto a queste ultime tesi che pare essersi ispirata la II Sezione del Consiglio di Stato nel parere in commento, ove ha ritenuto “<i>ammissibile il ricorso alla figura della società mista (quanto meno) nel caso in cui essa non costituisca, in sostanza, la beneficiaria di un “affidamento diretto”, ma la modalità organizzativa con la quale l’amministrazione controlla l’affidamento disposto, con gara, al socio operativo della società”</i><u><br />
</u>In ogni caso la questione resta quanto mai aperta, ove si consideri che proprio di recente il Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana è pervenuto <i>“ad un interpretazione restrittiva, se non addirittura disapplicativa, dell’art. 113, comma 5, lett. b), nel senso che la costituzione di una società mista, anche con scelta del socio a seguito di gara, non esime dalla effettuazione di una seconda gara per l’affidamento del servizio”</i> (32).<br />
A ciò si aggiunga un distinto, ma non meno rilevante, fattore di criticità, che a giudizio di chi scrive ha origine nella difficoltà di armonizzare, prima di tutto sul piano linguistico, gli interventi del giudice comunitario con la realtà normativa italiana.<br />
Già si è rilevato che, nell’occuparsi di affidamento diretto di pubblici servizi a società miste, la Corte di Giustizia ha per prima cosa verificato la possibilità di applicare, nel caso concreto, l’eccezione <i>in house</i>.<br />
Una volta esclusa questa possibilità, come di regola avvenuto con riferimento ai “casi italiani”, la Corte ha ricondotto le relative fattispecie alla concessione di servizi e vi ha ricollegato l’applicazione dei principi concorrenziali del Trattato CE (33).<br />
Tale impostazione potrebbe ingenerare ulteriori dubbi sistematici in quanto alla concessione di servizi si riferisce ora una specifica disposizione nazionale, introdotta nell’art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede una gara informale per la scelta del concessionario.<br />
Sul piano strutturale una simile riconduzione non pare, peraltro, condivisibile.<br />
Nel Libro Verde della Commissione pubblicato in data 30 aprile 2004, infatti, la concessione di servizi e l’affidamento a società mista sono contrapposti, appartenendo la prima al novero dei “parternariati contrattuali” (cui è ricondotto anche l’appalto di servizi) ed il secondo alla categoria dei “parternariati istituzionali”, che si basano sulla creazione di una soggettività <i>ad hoc</i> cui affidare stabilmente la gestione del servizio. <br />
Può, quindi, ragionevolmente ipotizzarsi che in materia di affidamenti alle società miste il termine “concessione di servizi” sia stato utilizzato dalla Corte di Giustizia in un’accezione atecnica, per indicare non tanto lo specifico meccanismo di attribuzione del servizio quanto la generica presenza di un modello non <i>in house, </i>per<i> </i>il quale è doverosa l’applicazione di quel nucleo fondamentali di principi concorrenziali da tempo elaborati in materia di concessione di servizi.<br />
Ma questa precisazione &#8211; seppur fondamentale ai fini di una corretta ricostruzione del sistema &#8211; non cancella il significato sostanziale dei pronunciati comunitari, sostanzialmente tendenti a stringere intorno ad una morsa sempre più stretta il modello societario misto, mediante la sua sottoposizione agli stessi principi garantistici originariamente elaborati dalla Corte proprio in materia di affidamento delle concessioni.</p>
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<p align=center>5. Lo stato attuale dell’ordinamento ed il contributo offerto dal parere in commento.</p>
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Le società miste, da sempre <i>“in bilico tra pubblico e privato”</i> (33), si basano sull’inserimento &#8211; in una struttura che nasce comunque strumentale all’ente pubblico &#8211; di un partner esterno, il che le pone autenticamente “a cavallo” tra la gestione diretta e l’<i>outsourcing</i>, come dimostra plasticamente la previsione, auspicata dalle istituzioni comunitarie ed adottata dal legislatore italiano, di una procedura selettiva per la scelta del partner.<br />
Come già si è evidenziato, si discute ampiamente in ordine al se, ed a quali condizioni, questo canale alternativo, non incidente sull’affidamento del servizio (come avviene, invece, nella concessione), sia sufficiente a garantire in modo sufficiente la concorrenza.<br />
Al riguardo è possibile indicare alcuni concetti fondamentali.<br />
Un primo dato è che l’ordinamento comunitario reputa anticoncorrenziale l’affidamento ad una società mista preesistente all’istituzione del servizio, più precisamente, già in precedenza costituita per la gestione di altri e diversi servizi.<br />
Ciò si desume dai pronunciati del giudice comunitario, che ha avuto modo di esaminare proprio casi di questo genere (34), e nella stessa direzione depone il Libro Verde pubblicato dalla Commissione in data 30 aprile 2004, ove si legge che <i>“non affronteremo specificamente il caso delle imprese miste preesistenti che partecipano alle procedure d&#8217;aggiudicazione di appalti pubblici o di concessioni, poiché non si tratta di una situazione che possa suscitare discussioni riguardo al diritto comunitario applicabile. Il carattere misto di un&#8217;impresa che partecipa ad una procedura di appalto non implica infatti alcuna deroga alle norme applicabili nel quadro dell&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione”</i> (35).<br />
Più arduo è rinvenire indicazioni precise riguardo alla diversa ipotesi di società miste costituite <i>ad hoc</i> per l’affidamento del servizio.<br />
Sul punto il Libro Verde del 30 aprile 2004, atto privo di carattere precettivo, ma dotato di indubbia valenza politico-interpretativa, contiene alcune osservazioni piuttosto articolate.<br />
Ed infatti, pur rilevando che <i>“L&#8217;operazione consistente nel creare un&#8217;impresa a capitale misto”</i> esige che <i>“sia garantito “il rispetto delle norme e dei principi derivanti da tale diritto (i principi generali del Trattato o, in alcuni casi, le disposizioni delle direttive”</i>, la Commissione Europea non sembra voler escludere queste forme di parternariato, rilevando che <i>“La cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un ente dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell&#8217;impresa comune. Essa permette inoltre al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un partner privato”, </i>per poi indicare, quale “condizione di compatibilità” del modello, l’attribuzione <i>“di incarichi tramite un atto che può essere definito appalto pubblico o concessione. La scelta di un partner privato destinato a svolgere tali incarichi nel quadro del funzionamento di un&#8217;impresa mista non può dunque essere basata esclusivamente sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua esperienza, ma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche della sua offerta &#8211; che economicamente è la più vantaggiosa &#8211; per quanto riguarda le prestazioni specifiche da fornire. Infatti, in mancanza di criteri chiari ed oggettivi che permettano all&#8217;amministrazione aggiudicatrice di individuare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, l&#8217;operazione in capitale potrebbe costituire una violazione del diritto degli appalti pubblici e delle concessioni”. <br />
</i>Sembra, quindi, che l’affidamento diretto del servizio alla società mista sia possibile a patto che la scelta del partner privato avvenga (non solo) mediante selezione concorsuale (ma anche) in base alla preventiva individuazione del suo ruolo operativo (e non di mero finanziatore), cristallizzato nell’oggetto di gara, sede in cui i requisiti soggettivi e di validità dell’offerta dovranno essere tradotti in precisi requisiti di partecipazione e di valutazione qualitativa del progetto di gestione.<br />
Tali assunti, che trovano conferma in una recente risoluzione del Parlamento Europeo (36) &#8211; ove si afferma espressamente che <i>“se il primo bando di gara per la costituzione di un’impresa mista è risultato preciso e completo non è necessario un’ulteriore bando di gara”- </i>sono alla base di una già richiamata tesi “intermedia” (37) e, soprattutto,<b> </b>del parere 456/2007 del Consiglio di Stato in commento, ove si indicano, quali condizioni che legittimano l’affidamento diretto del servizio alla società mista, il ruolo “d’opera” attribuito al partner privato e la durata limitata del relativo affidamento.<br />
Il significato sistematico di quest’ultimo requisito si ravvisa nell’intento di evitare la chiusura del servizio alla concorrenza, mediante affidamenti “a tempo indeterminato”.<br />
L’attribuzione al partner di un ruolo necessariamente operativo è riconducibile, invece, alla necessità di garantire al modulo societario misto una <i>ratio</i> propria &#8211; in grado di giustificarne la sopravvivenza quale sistema alternativo rispetto all’<i>outsourcing </i>&#8211; che il Consiglio di Stato identifica nell’esigenza <i>“di un controllo più stringente sull’operatore, in quanto svolto non nella veste di committente ma in quella di socio</i>”.<br />
Si giunge, in tal modo, a configurare una sorta di “controllo semianalogo”, non così diretto come quello esercitabile dall’ente sui propri plessi organizzativi, ma comunque maggiore che nelle forme di pura esternalizzazione, come la concessione di servizi, il che, secondo la II Sezione, consente di coniugare <i>“l’interesse alla valorizzazione delle risorse del mercato, che altrimenti resterebbero disattese da una logica di monopolio pubblico, con l’interesse alla scelta di moduli organizzatori che le consentano di esercitare un controllo non solo esterno (come soggetto affidante) ma interno ed organico (come partner societario) sull’operato del soggetto privato selezionato per la gestione”.<br />
</i>Tale sforzo ricostruttivo appare condivisibile, quanto meno nella parte in cui cerca di giustificare la “sopravvivenza” della società mista sulla base di elementi sostanziali, inerenti la sua peculiare funzione nella teoria dei servizi pubblici. <br />
In ogni caso la direzione indicata dal Consiglio di Stato è quella di un utilizzo prudente e limitato dell’istituto, che deve trovare giustificazione in precise ragioni funzionali, oltre che nella predeterminazione di limiti in grado di evitare forme di alterazione del mercato.<br />
Un rischio insito nel modello societario misto, infatti, risiede nella possibilità che si creino posizioni di privilegio commerciale, assicurate dall’introduzione di affidamenti a tempo indeterminato e dalla compresenza del partner pubblico e di quello privato, che possono vantare ciascuno “<i>know how”</i> differenti e complementari. Un rischio che riguarda non tanto il singolo servizio affidato alla società mista (rispetto al quale la selezione concorrenziale del partner e la durata predeterminata dell’affidamento potrebbero costituire degli efficaci correttivi), ma soprattutto il complessivo segmento di mercato nel quale lo stesso si inserisce, se non addirittura settori diversi, nei quali la società potrebbe trovarsi a fruire di pericolose posizioni di dominanza economica.<br />
Esemplare, a riguardo, è la nota dialettica in ordine alla possibilità per le società miste di operare <i>extra moenia </i><b>(</b>38<b>)</b><i> </i><br />
In materia sono sorti diversi indirizzi giurisprudenziali, alcuni tendenti a legare tale possibilità alla permanenza di un collegamento funzionale tra il cd. servizio eccedente e le necessità della collettività locale (39), altri più ampliativi e propensi a riconoscerle un’ampia capacità operativa, legata alla sua natura ontologicamente imprenditoriale (40).<br />
A prescindere da quale sia l’orientamento preferibile, resta il dato di una “intrinseca espansività” del modello societario pubblico, legato alla sua collocazione nella teoria generale d’impresa (41), che impongono la costruzione di una disciplina assai rigorosa dei relativi affidamenti.  <br />
In questa stessa direzione si sta muovendo, da ultimo, lo stesso legislatore italiano. <br />
Si fa riferimento al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. decreto Bersani), ove all’art. 13 si prevede un totale divieto per le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi nell’interesse degli enti che vi hanno dato vita, di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, con l’ulteriore precisazione che i relativi contratti sono nulli e che le società già operanti cessano le attività non consentite<i> </i>entro un anno dall’entrata in vigore della nuova disposizione.<br />
Se è vero che la portata della norma è stata fortemente ridimensionata in sede di conversione del decreto, ove dal suo ambito applicativo sono stati esclusi i servizi pubblici locali, la descritta linea di tendenza trova conferma nel recente disegno di legge 4 luglio 2006, n. 772, di riforma dei servizi pubblici locali, attualmente all’esame del Parlamento, che risponde al dichiarato intento di adeguare l’ordinamento nazionale ai principi derivanti da quello comunitario. <br />
In tale proposta normativa si prevede l’affidamento diretto a società miste o <i>in house</i> quale possibilità eccezionale, <i>“ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse”, </i>con l’obbligo di motivare adeguatamente <i>“le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere” </i>a tali modalità di affidamento, in base ad una <i>“previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall’Autorità  garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l’inadeguatezza dell’offerta privata” e con adozione, comunque, di un “programma volto al superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine”.<br />
</i>E soprattutto si prevede il divieto per le società <i>in house</i> e per <i>“le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica”</i> di acquisire la gestione di <i>“servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza”</i>.<br />
L’intento è quello di armonizzare il contesto normativo italiano con i principi del diritto comunitario, in un’ottica che riduce l’ambito operativo delle società miste (e delle stesse gestioni <i>in house</i>) ad ipotesi di comprovata inadeguatezza degli altri sistemi gestionali e ne circoscrive il campo operativo al ristretto ambito del servizio per cui sono state istituite. </p>
<p><b></p>
<p align=center>6. Alcune considerazioni conclusive</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nei paragrafi precedenti chi scrive ha sostanzialmente condiviso le tesi propense a ritenere tuttora possibile l’affidamento diretto di servizi pubblici alle società miste, purché sussistano alcune condizioni relative al “ruolo operativo” richiesto al partner privato ed alla durata predeterminata dello stesso.<br />
Tale impostazione, infatti, è apparsa (non tanto preferibile in assoluto bensì) la più aderente alle scarne indicazioni sistematiche provenienti dall’ordinamento comunitario. <br />
È, quindi, apprezzabile, in quest’ottica, il tentativo del Consiglio di Stato di ricollegare l’utilizzo della società mista ad effettive esigenze operative, perché soddisfa l’ineludibile esigenza di “ricollegare il tipo ad una causa”, il che risulta vieppiù necessario in materia di soggetti formali, notoriamente inclini ad un utilizzo meramente strumentale e “di facciata”.<br />
Deve ora rilevarsi, tuttavia, che la tesi fin qui sostenuta non è esente da possibili inconvenienti sistematici, il che dimostra come la questione in esame assomigli alla “quadratura  del cerchio”, non facilmente risolvibile per via interpretativa.<br />
La scelta di richiedere al partner privato un ruolo operativo, strutturando la gara finalizzata alla sua individuazione intorno a criteri di selezione qualitativa dei relativi progetti di gestione, avvicina la società mista ad un appalto (o, più precisamente, ad una concessione) di servizi, cioè agli strumenti del parternariato contrattuale.<br />
Ma, se così è, che senso ha la sopravvivenza della società mista? <br />
La sua funzione non potrebbe essere svolta, con pari efficacia, dall’appalto e/o dalla concessione di servizi?<br />
Sul punto l’analisi dottrinale e giurisprudenziale non sembra essere stata sufficientemente approfondita.<br />
Nel parere in commento si legge che il modello societario si presterebbe ad assicurare “<i>un controllo più stringente sull’operatore, in quanto svolto non nella veste di committente ma in quella di socio” </i>e considerazioni non dissimili si traggono dal Libro Verde della Commissione (vedi <i>supra</i>). <br />
Ma in cosa può consistere, in concreto, questo maggior controllo?  <br />
Non pare ragionevole ritenere che lo stesso &#8211; eletto dal Consiglio di Stato a <i>ratio</i> giustificativa e tratto differenziale del modello societario misto rispetto al parternariato contrattuale &#8211; possa efficacemente realizzarsi in virtù del semplice esercizio dei poteri di assemblea. <br />
Ed infatti, pur potendosi ipotizzare che la società mista italiana sia essenzialmente a capitale pubblico maggioritario (42), restano comunque gli amplissimi poteri decisionali assicurati agli amministratori dalla recente riforma del diritto societario, cristallizzati nell’art. 2380 bis del codice civile e solo in parte compensati dai poteri assicurati al socio pubblico dall’art. 2449 dello stesso codice (43), che indubbiamente sminuiscono l’importanza dei poteri di controllo del socio in quanto tale. <br />
Per cui l’esatta delineazione di questo speciale requisito, che abbiamo definito “controllo semianalogo” (vedi <i>supra</i>), pare presupporre ulteriori strumenti di influenza del socio pubblico sull’attività sociale (come, ad esempio, apposite clausole statutarie), il cui contenuto rimane, tuttavia, piuttosto oscuro. Senza contare che una simile ricostruzione del modello societario misto ne comporta il sostanziale riavvicinamento all’<i>in house, </i>proprio mentre si è ritenuto di differenziare nettamente le due figure.<br />
Se poi si volge lo sguardo all’altra condizione richiesta dal Consiglio di Stato &#8211; l’esigenza, cioè, di limitare la capacità operativa della società ai ristretti confini del servizio per cui è stata creata ed a periodi temporali predeterminati &#8211; emergono problemi sistematici di non minor rilievo.<br />
Tale obiettivo, infatti, se appare pienamente condivisibile sul piano degli interessi pubblici e di tutela del libero mercato, lo è meno sotto l’angolo visuale del diritto commerciale, nel quale la società è, per definizione, strumento di libero esercizio dell’attività imprenditoriale, tanto è vero che la materia è da sempre oggetto di opposte visioni d’insieme, a seconda dell’impostazione di partenza adottata.<br />
E, inoltre, questa crescente limitazione del campo operativo delle società miste tende a riavvicinarle, da una parte, al terzo requisito dell’organismo di diritto pubblico (l’essere istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale) e, dall’altra, al secondo requisito del modello in house (il realizzare parte più importante dell’attività con l&#8217;ente pubblico), il che comporta il rischio di una gran “confusione sistematica”, che solo un deciso intervento normativo (o quanto meno giurisprudenziale) comunitario potrebbe ormai evitare.<br />
In conclusione la natura “strumentale” della società mista &#8211; che si basa sull’adattamento di un istituto privatistico al perseguimento del pubblico interesse (44) &#8211; se da un lato può rendere necessarie alcune forzature ai principi generali dei due insiemi giuridici coinvolti, quello amministrativo e quello commerciale, non può legittimamente comportare uno stato di perenne incertezza, che favorisce un utilizzo distorsivo dello strumento nella prassi applicativa, ove spesso si registra l’inutile creazione di nuovi soggetti giuridici, con i connessi costi, non accompagnata dall’effettiva privatizzazione dei moduli operativi e dei sistemi di scelta e controllo del <i>management</i>.</p>
<p>____________________________________</p>
<p><B>NOTE.<br />
</B>(1) Il che denota l’esistenza di incertezze sul significato prima di tutto lessicale di alcune espressioni, specie nell’uso che ne ha fatto la Corte di Giustizia: al riguardo non può che richiamarsi, da ultimo, l’elegante studio di L.R. Perfetti, Miti e realtà nella disciplina dei servizi pubblici locali, in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, pagg. 387 segg.<br />
(2) Consiglio di Stato, Sezione II, 13 dicembre 2006, n. 3162.<br />
(3) Sul punto merita citazione Consiglio di Stato, Sezione V, 1 luglio 2005, n. 3672, (in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pagg. 291 e segg., con commento di T. Bonetti), ove si giustifica l’affidamento senza gara ad una società mista dei servizi tributari, ricondotti alla nozione di pubblico servizio. Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge che la <i>ratio</i> fondamentale del <i>decisum</i> risiede in una <i>“distinta ed autonoma normativa settoriale”</i>, ove si rinvia espressamente alle procedure di affidamento dei servizi pubblici.<br />
(4) Del resto <i>“I Servizi informatici ed affini”</i> figurano espressamente, al punto 7, nell’allegato II.A. al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e come tali sono soggetti alle regole concorrenziali da esso previste per l’affidamento degli appalti in virtù dell’art. 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che richiama espressamente le prestazioni di cui all’allegato II.A. Analoga riconduzione era possibile in relazione ai “vecchi” allegati al decreto legislativo 157/1995.  <br />
(5) Vedi par. 5.<br />
(6) Cfr. da ultimo Cavallo Perin &#8211; D. Casalini, L’in house providing, un’impresa dimezzata, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, pagg. 60 e segg.<br />
(7) Atto di messa in mora 8 novembre 2000, SG (2000) D/108243. <br />
(8) In argomento vedi A. Graziano, La riforma e la controriforma dei servizi pubblici locali, in Urbanistica e appalti, 2005, pag. 1369 e segg..<br />
(9) Per un’ampia analisi della relativa disciplina vedi, tra gli altri, G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano 2005, pagg. 223 e segg.<br />
(10) In questi termini si pone, ad esempio, G. Piperata, op. cit, pag. 226.<br />
(11) Cfr. A. Graziano, op cit., pagg. 1369.<br />
(12) Tra gli altri, A. Graziano, Le società per azioni con partecipazione degli enti locali: affidamento di servizi e appalto di lavori pubblici, in Rivista trimestrale degli appalti, 1994, pagg. 601 e segg; F. Carigella, Corso di diritto amministrativo, Tomo I, pag. 663 e segg.; F. Luciani, La gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Diritto amministrativo, 1995, pagg. 275 e segg.<br />
(13) Secondo alcuni autori, peraltro, questo tipo di affidamenti presupporrebbe un procedimento complesso, in cui non potrebbe dirsi del tutto assente il profilo pubblicistico: vedi, ad esempio, le riflessioni di G. Piperata, in Tipicità ed autonomia nei servizi pubblici cit, pag. 250, secondo cui <i>il contratto di servizio…non sembra paragonabile ad un provvedimento concessorio, ma presenta caratteristiche tipiche di uno strumento negoziale di esecuzione di una decisione di organizzazione presa in sede amministrativa…”</i>, il che sembra evocare le tesi di chi già ricollegava l’effetto “traslativo” all’atto amministrativo istitutivo della società: si allude a B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico, Milano, 2003. <br />
(14) Vedi <i>infra</i>.<br />
(15) Per un’ampia ricostruzione vedi, tra gli altri, F. Caringella, L’affidamento in house, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici, a cura di R. Garofoli &#8211; M.A. Sandulli, pagg. 231 e segg.; R. Villata, Pubblici servizi, Milano, 2006, pagg. 283 e segg.; da ultimo Cavallo Perin &#8211; D. Casalini, op. cit., pagg. 51 e segg.<br />
(16) Cfr. ad esempio G. Mangialardi, La scelta del socio di minoranza nelle società miste, in Urbanistica e appalti, 2002, pagg. 418 e segg.<br />
(17) Cfr. M.G. Roversi Monaco, I caratteri della gestione in house, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pag. 1371 e segg., che richiama T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 luglio 2005 n. 634 e T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 dicembre 2005, n. 1250.<br />
(18) M.G. Roversi Monaco, op. cit. pag. 1379.<br />
(19) D. Casalini, L’organismo di diritto pubblico e l’organizzazione in house, Napoli, 2003, pagg. 265 e segg.; F. Caringella, L’affidamento in house cit., pagg. 343 e segg.<br />
(20) In Corte di Giustizia, 25 ottobre 2005, in causa C-458/03, “Parking Brixen”, ad esempio, il modello in house è stato applicato all’affidamento di un servizio pubblico, per poi rilevarne l’insussistenza e, di conseguenza, l’illegittimità dell’affidamento diretto del servizio.<br />
(21) Tale conclusione si trae con ragionevole certezza soprattutto da Corte di Giustizia 21 luglio 2005, in causa C-231/102 Parking Brixen, e da Corte di Giustizia 6 aprile 2006, in causa C-410-2004 ANAV. Ed è, inoltre, condivisa dal Consiglio di Stato nel parere 456/2007 in commento.<br />
(22) Per un’ampia ricostruzione dell’organismo di diritto pubblico, e dei suoi rapporti con la società mista, vedi, tra gli altri, B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico cit.; D. Casalini, Organismo di diritto ed organizzazione in house cit.; R. Villata, Pubblici servizi cit.; da ultimo G. Greco, Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti in house: ampliamento o limitazione della concorrenza? In Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, pagg. 61 e segg.<br />
(23) Così B. Mameli, l’organismo di diritto pubblico cit., pag. 138.<br />
(24) Cfr., B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico cit., pag. 133.<br />
(25) Cfr. G. Greco, Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti in house: ampliamento o limitazione della concorrenza? cit., pag. 67, il quale richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2003, in causa C-18/01 Taitotalo.<br />
(26) Sul tema vedi G. F. Cartei, I servizi di interesse economico generale fra riflesso dogmatico e regole di mercato, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, pagg. 1219 e segg., nonché, da ultimo, V. Cerulli Irelli, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, pagg. 772 e segg.<br />
(27) Un fugace riferimento si rinviene, per il vero, nella sentenza ANAV, ove ai capoversi 27-30 si legge che <i>“27 Stando alle osservazioni scritte presentate alla Corte dall’AMTAB Servizio, il Comune di Bari ha deciso, in data 27 dicembre 2002, di cedere una partecipazione corrispondente all’80% delle azioni di tale società da esso detenute, e in data 21 maggio 2004 ha deciso di avviare, a tal fine, la procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di maggioranza. Tale informazione è stata confermata dall’ANAV nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte. 28 Nella stessa udienza, però, il Comune di Bari ha sostenuto di aver rinunciato all’intenzione di cedere una parte delle proprie azioni dell’AMTAB Servizio. Esso avrebbe deciso, in data 13 gennaio 2005, di non dare seguito alla propria delibera precedente, e di non privatizzare più detta società. Tale provvedimento non sarebbe stato inserito nei documenti inviati dal giudice a quo in quanto adottato successivamente all’ordinanza di rinvio. 29 Spetta al detto giudice, e non alla Corte, chiarire se il Comune di Bari intenda aprire il capitale dell’AMTAB Servizio ad azionisti privati. Tuttavia, allo scopo di fornire a tale giudice elementi utili per risolvere la controversia sottopostagli, va precisato quanto segue. 30 Qualora, durante la vigenza del contratto di cui alla causa principale, il capitale dell’AMTAB Servizio fosse aperto ad azionisti privati, la conseguenza di ciò sarebbe l’affidamento di una concessione di servizi pubblici ad una società mista senza procedura concorrenziale, il che contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario”.<br />
</i>(28) Così, ad esempio, R. Ursi, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e in house providing, in Diritto amministrativo, 2005, pagg. 179 ss. <br />
(29) Cfr. De Nictolis, 2005, Commento a Corte di Giustizia CE, I, 11.1.2005, n. 2603, C-26/03, Stadt Halle, in Urbanistica e Appalti<i>, </i>2005, pag. 305,<br />
(30) Lo spunto si deve soprattutto a E. Scotti, Organizzazione pubblica e mercato: società miste, in house providing e parternariato pubblico privato, in Diritto amministrativo 2005, pag. 947.<br />
(31) Si allude al recente ed illuminante contributo di Cavallo Perin &#8211; D. Casalini, op. cit., pagg. 87-90.<br />
(32) La sentenza del Supremo Collegio Siciliano è la 27 ottobre 2006, n. 589, espressamente richiamata nel parere in commento. <br />
(33) L’espressione è di B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico cit., pag. 129.<br />
(34) Vedi nota 27.<br />
(35) Ed in ciò sembra trovare conferma lo spunto richiamato nella precedente nota 29.<br />
(36) Si tratta della Risoluzione sui parternariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 26 ottobre 2006 (2006/2043), richiamata anche nel parere in commento.<br />
(37) Vedi nota 31.<br />
(38) Per un’ampia ricostruzione della problematica vedi, da ultimo, F. Caringella, In particolare, le società pubbliche, in i Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. De Nictolis, Milano, 2007, pagg. 325 e segg.<br />
(39) In questo senso si è espressa la stessa Corte di Giustizia, seppur in relazione al secondo requisito <i>in house</i>, con la sentenza 11 maggio 2006, in causa C- 340/04 Carbotermo; con specifico riferimento alla società mista vedi Consiglio Stato, Sezione IV, 29 settembre 2005, n. 5204.<br />
(40) Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 settembre 2001, n. 4586.<br />
(41) Tanto è vero che analoghi problemi si sono posti anche per l’azienda speciale: cfr. F. Caringella, op. ult. cit., pag. 327.<br />
(42) Ciò è sicuramente vero per la specifica fattispecie esaminata nel parere in commento, ove la partecipazione pubblica maggioritaria è prevista dal legislatore, ma dovrebbe valere, in via generale, anche per le società mista di gestione dei servizi pubblici locali, in virtù di un’applicazione <i>a contrariis</i> dell’art. 116 TUEL: cfr. R. Ursi, op. cit., pag. 187.<br />
(43) Cfr. L.R. Perfetti, op cit., pag. 422.<br />
(44) Cfr. F. Caringella, op. ult. cit., pagg. 280 e segg.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Società pubbliche e regime dei beni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/societa-pubbliche-e-regime-dei-beni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/societa-pubbliche-e-regime-dei-beni/">Società pubbliche e regime dei beni</a></p>
<p>Relazione al Convegno &#8220;Le Società Pubbliche&#8221; FONDAZIONE CESIFIN ALBERTO PREDIERI Firenze, 20 maggio 2005 Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 23.5.2005) Note Views: 0</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/societa-pubbliche-e-regime-dei-beni/">Società pubbliche e regime dei beni</a></p>
<p align=center><i>Relazione al Convegno &#8220;Le Società Pubbliche&#8221;<br />
FONDAZIONE<br />
CESIFIN<br />
ALBERTO PREDIERI<br />
Firenze, 20 maggio 2005</i></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2156_ART_2156.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 23.5.2005)</i></p>
<hr />
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		<title>La società pubblica (non) può delinquere? Considerazioni sul modello &#8216;231&#8217; nelle società in mano pubblica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-societa-pubblica-non-puo-delinquere-considerazioni-sul-modello-231-nelle-societa-in-mano-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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<p>ABSTRACT Il recente Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il successivo Decreto Correttivo e la determinazione dell&#8217;Anac n. 1134 del 2017 alimentano il dibattito sull&#8217;applicabilità della c.d. &#8220;Compliance 231&#8243; alle società a partecipazione pubblica. Detti nova inducono, infatti, a rinnovate riflessioni sul tema, la cui complessità è aggravata</p>
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<p><em><strong>ABSTRACT</strong></em><br /> Il recente Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il successivo Decreto Correttivo e la determinazione dell&#8217;Anac n. 1134 del 2017 alimentano il dibattito sull&#8217;applicabilità della c.d. &#8220;<em>Compliance</em> 231&#8243; alle società a partecipazione pubblica. Detti <em>nova</em> inducono, infatti, a rinnovate riflessioni sul tema, la cui complessità è aggravata dai punti di intersezione &#8211; con connesse, potenziali, sovrapposizioni &#8211; del &#8220;modello 231&#8221; con il sistema delineato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190. Il saggio passa in rassegna le antitetiche opinioni di giurisprudenza e dottrina, prospettandone una sintesi volta a razionalizzare modelli organizzativi &#8211; quello contemplato dal d.lgs. n. 231 del 2001 e quello discendente dalla normativa anticorruzione &#8211; che vantano non indifferenti punti di contatto.<br />  <br /> The recent <em>&#8220;Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica&#8221;</em>, the <em>&#8220;Decreto Correttivo&#8221;</em> and the Anac determination n° 1134/2017 stimulate the debate on the applicability of the so-called <em>&#8220;231 Compliance&#8221;</em> to public companies, also in the light of a comparison with the system deriving from law 6 november 2012, n° 190. The essay deals with the main case law and legal writings, with a view to reaching a dialectical synthesis also aimed to rationalise the &#8216;231&#8217; model and the &#8216;anticorruption&#8217; one, which appear to have significant intersection points<br />  <br />  <br /> <strong>Sommario: 1. Introduzione. 2. Sull&#8217;applicabilità del Modello &#8216;231&#8217; alle società pubbliche. La tesi negatrice. 3. (Segue) La tesi favorevole. 4. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e la &#8216;mediazione&#8217; mancata. </strong><br />  <br /> <strong>1. Introduzione.</strong><br /> Il recente Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, il successivo Decreto Correttivo<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> e la determinazione dell&#8217;Anac n. 1134 del 2017<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> alimentano il dibattito sull&#8217;applicabilità della c.d. &#8220;<em>Compliance</em> 231&#8243;<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> alle società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> La, mai sopita, <em>querelle</em> trova, infatti, rinnovata linfa alla luce del menzionato d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che, pur non avendo preso posizione espressa sul tema, ha restituito le società partecipate al diritto privato, così consentendo di accostarle agli enti soggetti al d.lgs. n. 231 del 2001<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Nuovi argomenti favorevoli all&#8217;estensione, nel senso anzidetto, delle prescrizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 alle società a partecipazione pubblica si traggono, quindi, dalla recentissima determinazione dell&#8217;Anac, n. 1134 del 2017, che ha &#8220;fortemente&#8221; raccomandato il &#8220;modello 231&#8221;, prevedendo che l&#8217;eventuale decisione di non adottare quest&#8217;ultimo debba essere motivata.<br /> Ancora più netta è, poi, la posizione del Consiglio di Stato, che, nel parere del 29 maggio 2017<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, ha parlato in termini di vero e proprio &#8220;obbligo&#8221; di adottare il modello in commento.<br /> I menzionati <em>nova</em> inducono a rinnovate riflessioni sul tema, la cui complessità è aggravata dai punti di contatto &#8211; con connesse, potenziali, sovrapposizioni &#8211; del &#8220;modello 231&#8221; con il sistema delineato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> La soluzione del quesito della compatibilità con la &#8220;<em>Compliance </em>231&#8243; postula la pregiudiziale disamina delle opinioni di giurisprudenza e dottrina, nella prospettiva di un&#8217;auspicabile sintesi, che non solo concili impostazioni antitetiche, ma altresì razionalizzi modelli organizzativi &#8211; quello contemplato dal d.lgs. n. 231 del 2001 e quello discendente dalla normativa anticorruzione &#8211; che vantano non indifferenti punti di intersezione.</p>
<p> <strong>2. Sull&#8217;applicabilità del Modello &#8216;231&#8217; alle società pubbliche. La tesi negatrice.</strong><br /> Noti sono i termini del dibattito, mai approdato a compiute sintesi dialettiche.<br /> La tesi sfavorevole all&#8217;applicabilità del &#8220;modello 231&#8221; trova ancoraggio nel dettato del d.lgs. n. 231 del 2001, che, nel disciplinare la responsabilità, per illeciti amministrativi dipendenti da reato, di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, puntualmente delinea il raggio applicativo delle prescrizioni, che aprono una breccia nel tradizionale adagio per cui <em>&#8220;societas delinquere non potest&#8221;</em>.<br /> L&#8217;art. 1 dispone, infatti, che il corpo normativo possa trovare applicazione nei soli confronti di <em>&#8220;enti forniti di personalità giuridica&#8221;</em>, <em>&#8220;società e associazioni anche prive di personalità giuridica&#8221;</em>, espressamente escludendo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.<br /> Pur non rientrando le società pubbliche nel novero dei soggetti testualmente esclusi, l&#8217;identità delle funzioni esercitate da questi ultimi con quelle espletate dalle prime indurrebbe alla loro attrazione all&#8217;area immune alle prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2001.<br /> All&#8217;espunzione delle società a partecipazione pubblica dall&#8217;ambito applicativo del d.lgs. n. 231 del 2001 concorrerebbero gli ulteriori indicatori desumibili dagli apparati cautelare e sanzionatorio.<br /> Noto è, infatti, che, nelle ipotesi di responsabilità dell&#8217;ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti indicati nell&#8217;art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, trovano applicazione le sanzioni elencate nell&#8217;art. 9, che, alla confisca e alla pubblicazione della sentenza, affianca sanzioni pecuniarie ed interdittive di non irrilevante momento; e, se le sanzioni pecuniarie possono significativamente incidere sui bilanci degli enti, minandone gli equilibri, quelle interdittive<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> &#8211; di durata compresa fra tre mesi e due anni<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> &#8211; possono inficiare la continuatività dei servizi pubblici erogati.<br /> Analoga <em>quaestio</em> si pone in relazione alle misure cautelari, attesa la prevista facoltà del p.m. di richiedere l&#8217;applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall&#8217;art. 9, c. 2, d.lgs. cit., in presenza di gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell&#8217;ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Pur essendo vero che i problemi connessi all&#8217;applicazione delle sanzioni interdittive troverebbero soluzione nel chiaro dettato dell&#8217;art. 15<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> &#8211; secondo cui, ove l&#8217;ente svolga un pubblico servizio<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività od eserciti un&#8217;attività la cui interruzione possa determinare rilevanti ripercussioni sull&#8217;occupazione, il giudice dispone la prosecuzione dell&#8217;attività da parte di un commissario giudiziale &#8211; residuerebbero le questioni connesse alle, sempre applicabili, sanzioni pecuniarie, prima tra tutte la problematica coincidenza tra debitore e creditore, che conseguirebbe all&#8217;irrogazione della pena ad una società partecipata dallo Stato.<br /> Argomenti a suffragio dell&#8217;esclusione delle società pubbliche dall&#8217;ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 si potrebbero finanche trarre dal sistema della l. n. 190 del 2012; ferme restando, infatti, le innegabili diversità del &#8220;modello 231&#8221; rispetto al &#8220;modello 190&#8221;, la sostanziale comunanza di <em>ratio</em> &#8211; che si appunta nella prevenzione di fenomeni di illegalità<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> &#8211; fornirebbe il destro allo strumento analogico.<br /> E, stando a certa impostazione, l&#8217;originaria esclusione delle società pubbliche dal novero degli enti soggetti al &#8220;modello 190&#8221; avrebbe suggerito l&#8217;impiego di uguali &#8216;pesi e misure&#8217; in relazione al d.lgs. n. 231 del 2001.<br /> Nulla muterebbe, infine, nella richiamata ottica, in forza del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che, introducendo un inedito comma 2- <em>bis</em> nel tessuto dell&#8217;art. 1 della l. n. 190 del 2012<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, ha eretto il Piano Nazionale Anticorruzione ad atto di indirizzo <em>&#8220;per gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 2- </em>bis<em>, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33&#8243;</em> ai fini dell&#8217;adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.<br /> In virtù della novella, sarebbero sì applicabili le misure anticorruzione, ma non anche &#8211; o, almeno, non necessariamente &#8211; il &#8220;modello 231&#8221;.</p>
<p> <strong>3. (Segue). La tesi favorevole</strong><strong>.</strong><br /> Rilievi sistematici, uniti allo stesso senso fatto palese dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrebbero, tuttavia, condurre a conclusioni di antitetico tenore.<br /> Guardando, anzitutto, alla lettera dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo in commento, dovrebbe constatarsi che oggetto di esclusione non è il &#8216;comparto pubblico&#8217; <em>tout court</em>, ma il sottoinsieme, dal più ristretto diametro, dello Stato, degli enti pubblici territoriali (dunque, Regioni, Province e Comuni), degli enti pubblici che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e di quelli che non esercitano attività economica<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ferma restando, dunque, la radicale estraneità al perimetro applicativo del &#8220;modello 231&#8221; dello Stato e degli enti pubblici territoriali, a vantare l&#8217; &#8216;immunità&#8217; non sarebbero tutti gli altri enti pubblici, generalmente e genericamente intesi, ma i soli enti pubblici che, alternativamente, abbiano rilievo costituzionale o non esercitino attività economica.<br /> In questo senso, si è, del resto, espressa la giurisprudenza penale che si è occupata della materia<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Stando, infatti, all&#8217;impostazione della Suprema Corte, la natura pubblicistica dell&#8217;ente sarebbe condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell&#8217;esonero dalla disciplina in commento<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>; e la preordinazione del modello societario al fine dell&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica organizzata (c.d. scopo-mezzo), nell&#8217;ottica dello scopo-fine della divisione degli utili, sarebbe, di per sé sola, tale da attribuire natura economica all&#8217;ente<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> Se è, poi, vero che anche gli enti di natura economica esulerebbero dall&#8217;ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 ove esercitassero funzioni di rilievo costituzionale, queste ultime dovrebbero &#8211; sempre a giudizio della Corte di legittimità &#8211; essere interpretate in chiave rigorosamente restrittiva: il rilievo costituzionale dell&#8217;ente o della relativa funzione sarebbe riservato esclusivamente ai soggetti menzionati nella Carta costituzionale, non potendo bastare l&#8217;eventuale rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione dell&#8217;ente (che, ove vestito della forma societaria, sarebbe comunque teso alla realizzazione di un utile economico)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Neppure avrebbe pregio la tesi fondata sull&#8217;impossibilità di applicare la disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 alle società pubbliche, in ragione dei peculiari apparati sanzionatorio e cautelare, di cui agli artt. 9 e ss. e 45 e ss..<br /> Il chiaro dettato degli articoli 15 e 45, c. 3, d.lgs. cit., consentirebbe, infatti, di ovviare all&#8217;invasività di misure cautelari e sanzioni interdittive, preservando la pubblica funzione esercitata dagli enti.<br /> L&#8217;istituto del commissariamento giudiziale, di cui ai richiamati disposti, è, del resto, volto ad evitare che l&#8217;accertata responsabilità dell&#8217;ente si risolva nell&#8217;interruzione del pubblico servizio, con conseguente, inevitabile, pregiudizio per la collettività<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>: la sua inclusione nell&#8217;ordito del decreto dimostrerebbe che non era estranea all&#8217;<em>intentio</em> del Legislatore l&#8217;estensione delle prescrizioni alle società pubbliche.<br /> Dal confronto analogico con la l. n. 190 del 2012 deriverebbero ulteriori argomenti a suffragio dell&#8217;impostazione in discorso.<br /> Se è, infatti, vero che l&#8217;originario ordito della legge annoverava, tra i destinatari del Piano Nazionale Anticorruzione, le sole Amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali non rientrano le società a partecipazione pubblica), diversamente dovrebbe dirsi alla luce dello stesso P.N.A., delle successive Linee Guida dell&#8217;Anac e, quindi, del d.lgs. n. 97 del 2016.<br /> Pur integrando una fonte sottordinata rispetto alla normativa primaria, il Piano Nazionale Anticorruzione ha ampliato la platea dei destinatari, includendovi anche le società pubbliche<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>; e l&#8217;Anac, nel prendere posizione sull&#8217;ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in tema di trasparenza delle società pubbliche, ha chiaramente dato per presupposta la compatibilità del &#8220;modello 231&#8221; con le società pubbliche.<br /> Infatti, pur non configurando in termini di vero e proprio &#8220;obbligo&#8221; l&#8217;adozione del &#8220;modello 231&#8221;, l&#8217;<em>Authority</em>, con la determinazione n. 8 del 2015<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, ha stabilito che le società controllate &#8211; nell&#8217;accezione di cui all&#8217;art. 2359, c. 1, nn. 1 e 2, c.c. &#8211; dalle Amministrazioni pubbliche debbano rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ovvero, in assenza di un &#8220;modello 231&#8221;, introdurre apposite misure anticorruzione <em>ex</em> l. n. 190 del 2012<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. La possibile integrazione tra &#8220;modello 231&#8221; e &#8220;modello 190&#8221; darebbe per implicita la piena applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2001 alle società pubbliche.<br /> Il d.lgs. n. 97 del 2016 avrebbe, infine, impresso un definitivo suggello alla materia.<br /> Il comma 2- <em>bis</em>, introdotto dal decreto delegato nell&#8217;ordito dell&#8217;art. 1, l. n. 190 del 2012, enuncia, infatti, che il Piano Nazionale Anticorruzione è, non solo atto di indirizzo &#8211; ai fini dell&#8217;adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione &#8211; per le Amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165 del 2001, ma anche &#8211; ai fini dell&#8217;adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 &#8211; per gli altri soggetti di cui all&#8217;art. 2- <em>bis</em>, c. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.<br /> E, se l&#8217;Anac &#8211; con la recentissima deliberazione n. 1134 del 2017<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, sostitutiva della n. 8 del 2015 &#8211; ha ritenuto obbligatorie le sole misure integrative del &#8220;modello 231&#8221;, ma non anche il modello medesimo<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, più radicale appare la posizione del Consiglio di Stato, che, in sede consultiva, ha rilevato che, se le misure anticorruzione sono &#8220;integrative&#8221; del modello, doverosa è l&#8217;adozione, non solo delle prime, ma anche di quest&#8217;ultimo<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Pur non risultando, allo stato, chiaro se il &#8220;modello 231&#8221; costituisca oggetto di un obbligo, o di un mero onere, risulta difficile revocare in dubbio la compatibilità &#8211; presupposta dalla novella normativa, dalle nuove Linee Guida dell&#8217;Anac e dal parere del Consiglio di Stato &#8211; delle prescrizioni &#8220;231&#8221; con le società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.</p>
<p> <strong>4.</strong> <strong>Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e la &#8216;mediazione&#8217; mancata.</strong><br /> Il recente Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica avrebbe potuto far cessare la materia del contendere.<br /> Eppure, dal dettato dell&#8217;art. 6 d.lgs. n. 175 del 2016 &#8211; che pure precipuamente si occupa del sistema dei controlli, finanche contemplando, in un&#8217;ottica evidentemente preventiva, programmi di valutazione del rischio d&#8217;impresa<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> &#8211; non si evincono coordinate di lettura, né in punto di applicabilità alle società pubbliche del &#8220;modello 231&#8221;, né di eventuale doverosità dello stesso<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Argomenti sistematici si possono, tuttavia, trarre dalla riconduzione al diritto privato, compiuta dal decreto delegato, della complessa ed articolata materia delle società pubbliche.<br /> Inequivoco è, infatti, il tenore dell&#8217;art. 1, il quale, disponendo che <em>&#8220;Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato&#8221;</em>, restituisce lo statuto delle società pubbliche alla disciplina di diritto civile<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> La regola è, dunque, il diritto societario, quale risulta dal codice civile, mentre l&#8217;eccezione è destinata a trovare puntuale tipizzazione nell&#8217;articolato del Testo Unico<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Se le società pubbliche sono società come tutte le altre, tese allo scopo-mezzo dell&#8217;esercizio in comune di un&#8217;attività economica, e allo scopo-fine della realizzazione di utili, esonerarle dallo statuto del d.lgs. n. 231 del 2001 comporterebbe ingiustificati sbilanciamenti, forieri di risultati irragionevoli<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> La <em>ratio</em> preventiva che permea il d.lgs. n. 231 del 2001 vale, del resto, indistintamente per tutte le società, non potendo la natura pubblica comportare differenziati binari; e le esigenze di prevenzione del rischio conformano il dovere di corretta amministrazione e diligenza degli amministratori, indipendentemente dalla loro appartenenza a società private o pubbliche<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Il medio dell&#8217;art. 2392 c.c., a sua volta attuazione del generale canone della diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.), veicola le prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 nello statuto delle società pubbliche.<br /> Quanto detto non muta nell&#8217;ottica dell&#8217;interesse pubblico.<br /> Si è detto, infatti, che l&#8217;art. 1, c. 2- <em>bis</em>, l. n. 190 del 2012, consacra il connubio tra &#8220;modello 231&#8221; e misure anticorruzione, definendo queste ultime integrative del primo: l&#8217;integrazione &#8211; fortemente raccomandata dall&#8217;Anac &#8211; dei due strumenti è, dunque, mezzo al fine della generale prevenzione di fenomeni di illegalità nel &#8216;comparto pubblico&#8217;.<br /> Il d.lgs. n. 231 del 2001 fornisce, pertanto, la base organizzativa fondamentale su cui si innestano le misure integrative di cui alla l. n. 190 del 2012<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>: persegue una funzione &#8211; di lotta alla &#8220;<em>maladministration</em>&#8220;<a href="#_ftn36" title="">[36]</a> &#8211; assimilabile a quella di queste ultime e saldamente ancorata negli artt. 97 Cost. e 41 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea.<br /> Alla domanda sul &#8216;se&#8217; adottare il modello, seguono i quesiti sul <em>quomodo</em> della sua applicazione.<br /> Il Testo Unico si rivolge a tre tipologie di società pubbliche<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, distinte in ragione dei caratteri della partecipazione detenuta dalla p.a.: le società a controllo pubblico, in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) dell&#8217;art. 2, che richiama il modello dell&#8217;art. 2359 c.c.<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> (art. 2, lett. m)); le società a partecipazione pubblica, tra cui rientrano le società a controllo pubblico e le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, lett. n)); le società <em>in house</em>, su cui una o più amministrazioni esercitano il c.d. controllo analogo (art. 2, lett. o)).<br /> A nomenclatura siffatta non corrispondono, tuttavia, regimi normativi differenziati e, più segnatamente, filtrate e calibrate applicazioni del &#8220;modello 231&#8221;, che non è stato neppure considerato dal Legislatore della novella.<br /> Eppure, dall&#8217;art. 18 della l. 7 agosto 2015, n. 124, sembra derivare il criterio della differenziazione della disciplina, in ragione del precipuo oggetto sociale, degli interessi pubblici di riferimento, della misura e qualità della partecipazione pubblica e della sua natura diretta o indiretta, della modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, dell&#8217;eventuale quotazione in borsa o dell&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> E il criterio della <em>&#8220;misura e qualità della partecipazione&#8221;</em> pubblica appare strettamente legato all&#8217;imperativo &#8211; pure contenuto nell&#8217;art. 18, cit. &#8211; della <em>&#8220;eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e di controllo&#8221;</em><a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. A partecipazioni pubbliche più rilevanti corrispondono, infatti, più pervasivi meccanismi di controllo pubblico; assommare modelli di organizzazione e gestione privatistici a consistenti presidi pubblicistici porta a risultati inefficienti e, comunque, confliggenti con la <em>ratio</em> della Legge delega.<br /> Analoghe coordinate discendono dal parere n. 968 del 2016 del Consiglio di Stato<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, che ha sottolineato che &#8211; in ossequio al tenore della delega &#8211; devono essere puntualmente e specificamente individuati i singoli modelli societari di riferimento, per attribuire, quindi, a ciascuno diversi livelli di deroghe alla generale disciplina civilistica<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>, e dal monito della V Commissione Permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera, che, nel parere del 30 giugno 2016, ha rimarcato l&#8217;opportunità di distinguere tra società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica e società quotate, con deroghe al codice civile di intensità decrescente, nonché tra società strumentali e società <em>in house</em>, con deroghe al codice civile di maggiore intensità.<br /> La logica della distinzione non è, del resto, estranea alle determinazioni dell&#8217;Anac.<br /> Già nella determina n. 8 del 2015, l&#8217;Autorità Garante ha, infatti, evidenziato come la distinzione tra società a controllo pubblico e altre società partecipate, lungi dall&#8217;avere carattere meramente formale, diversamente conformi l&#8217;applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche all&#8217;interno dei due diversi tipi societari<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> In particolare, secondo l&#8217;<em>Authority</em>, essendo l&#8217;influenza che l&#8217;Amministrazione esercita sulle società a controllo pubblico più penetrante rispetto a quella che discende dalla mera partecipazione, le controllate sarebbero esposte a rischi analoghi a quelli che il Legislatore avrebbe voluto prevenire con la l. n. 190 del 2012 in relazione alla p.a. controllante: per l&#8217;effetto, le società a controllo pubblico dovrebbero necessariamente rafforzare le misure anticorruzione già adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero &#8211; in caso di assenza del modello di organizzazione e gestione <em>ex</em> d.lgs. cit. &#8211; introdurre apposite misure ai sensi della l. n. 190 del 2012<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Anche la successiva determina n. 1134 del 2017 non generalizza, ma distingue tra categoria e categoria di soggetti, ritagliando le misure preventive sulle peculiarità di questi ultimi<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Per analoghe ragioni, i profili differenziali che connotano le società pubbliche &#8211; mai del tutto riducibili ad unità &#8211; dovrebbero indurre all&#8217;adeguamento del &#8220;modello 231&#8221;<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, non solo nell&#8217;ottica di selettivamente disapplicare le norme del decreto delegato, onde ovviare ad ostacoli all&#8217;esercizio delle pubbliche funzioni, ma anche al fine di coordinare le misure &#8216;231&#8217; con i presidi &#8216;190&#8217;, la cui contestuale applicazione sortirebbe potenziali effetti distorsivi.<br /> L&#8217;esigenza di evitare inutili duplicazioni dei meccanismi di controllo, e conseguenti <em>impasses</em> nella corretta gestione societaria, dovrebbe ispirare un sistematico riordino delle regole.<br />  Evidente è, infatti, il rischio di irrazionali sovrapposizioni di istituti: i sistemi &#8220;231&#8221; e &#8220;190&#8221; sono &#8211; al netto degli elementi differenziali<a href="#_ftn47" title="">[47]</a> &#8211; entrambi tesi a prevenire la commissione di reati e ad esonerare da responsabilità gli organi preposti allorché le misure adottate siano adeguate<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> E l&#8217;eccesso di regole, con i connessi oneri burocratici ed economici, appare foriero di conseguenze particolarmente negative in relazione alle società c.d. <em>in house</em>, in cui il &#8220;controllo analogo&#8221; che esercita la p.a. controllante &#8211; destinato ad estrinsecarsi nell&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della controllata<a href="#_ftn49" title="">[49]</a> &#8211; rischia di entrare in conflitto con i modelli di organizzazione e gestione del rischio.<br /> L&#8217;assenza di linea del Testo Unico &#8211; che, invero, dovrebbe assolvere all&#8217;ontologica <em>ratio </em>di semplificare e uniformare la congerie normativa e fenomenica &#8211; conduce, in potenza, a difetti di coordinamento<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>, superfetazioni<a href="#_ftn51" title="">[51]</a> e disfunzioni<a href="#_ftn52" title="">[52]</a> di dubbia compatibilità con i canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Come il contestuale assoggettamento delle società <em>in house</em> all&#8217;azione della Procura contabile<a href="#_ftn53" title="">[53]</a> e a quella fallimentare<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>, così il &#8211; non regolato &#8211; cumulo delle misure &#8220;190&#8221;, tese a frenare il disgregante fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni pubbliche, e del &#8220;modello 231&#8221;, parametrato alla natura privatistica degli enti, rischia, non solo di aggravare i costi, ma anche di paralizzare quella &#8220;buona amministrazione&#8221; che, proprio in forza dei controlli, si sarebbe voluta promuovere.<br />    <br />   </p>
<div>* Articolo sottoposto a referaggio anonimo </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, su cui si vedano R. Garofoli &#8211; A. Zoppini, <em>Manuale delle società a partecipazione pubblica</em>, Roma, 2018; L. Delbono, <em>Commento al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, in R. Garofoli (a cura di), <em>Codice amministrativo ragionato</em>, Roma, 2018, 1512-1564; F. Auletta (opera diretta da), <em>I controlli nelle società pubbliche. D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica</em>, Bologna, 2017; M. Lacchini &#8211; A. Mauro (a cura di), <em>La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-privato</em>, Torino, 2017; M. C. Lenoci &#8211; D. Galli &#8211; D. Gentile (a cura di), <em>Le società partecipate dopo il correttivo 2017</em>, Roma, 2017; W. Giulietti, <em>Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo Unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2017; A. Giordano, <em>Le società </em>in house<em> tra Codice dei contratti pubblici e Testo Unico sulle società partecipate</em>, in Id. (a cura di), <em>I nuovi contratti pubblici dopo il Decreto Correttivo</em>, Roma, 2017, 149-150; F. Zammartino, <em>Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2017; A. Maltoni, <em>Le società </em>in house<em> nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb e app.</em>, n. 1/2017, 7 ss.; Id., <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A.</em>, in N. Longobardi (a cura di), <em>Il diritto amministrativo in trasformazione. Per approfondire</em>, Torino, 2016, 189 ss.; G. Meo &#8211; A. Nuzzo (a cura di), <em>Commentario al Testo Unico</em>, Bari, 2016; A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2016; H. Bonura &#8211; G. Fonderico, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica &#8211; Il commento</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, n. 6/2016, 722 ss.. In generale, sulle società pubbliche, si vedano, <em>ex plurimis</em>, anche per la bibliografia ivi citata: G. M. Caruso, <em>Il socio pubblico</em>, Napoli, 2016; F. Cintioli, <em>Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014; W. Giulietti, <em>Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014; R. Ursi, <em>Società ad evidenza pubblica. La </em>governance<em> delle imprese partecipate da Regioni ed Enti locali</em>, Napoli, 2012; M. G. Della Scala, <em>Società per azioni e Stato imprenditore</em>, Napoli, 2012; C. Ibba &#8211; M. C. Malaguti &#8211; A. Mazzoni (a cura di), <em>Le società &#8220;pubbliche&#8221;</em>, Torino, 2011; G. Grüner, <em>Enti pubblici a struttura di S.p.A. Contributo allo studio delle società &#8220;legali&#8221; in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; F. G. Scoca, <em>Il punto sulle c.d. società pubbliche</em>, in <em>Il diritto dell&#8217;economia</em>, 2005, 239 ss.; F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004.  </div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emesso all&#8217;esito della nota pronuncia C. Cost., 25 novembre 2016, n. 251, in <em>Giur. cost.</em>, n. 6/2016, 2195, con la quale è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell&#8217;art. 18 della l. 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l&#8217;art. 16, c. 1 e 4, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Determinazione Anac, 8 novembre 2017, n. 1134, in <em>www.anticorruzione.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (<em>&#8220;Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300&#8221;</em>), che ha dato vita &#8211; secondo la Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 &#8211; ad un <em>tertium genus</em> di responsabilità, divergente <em>&#8220;in non pochi punti dal paradigma dell&#8217;illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge n. 689 del 1981&#8221;</em>, e tale da coniugare <em>&#8220;i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell&#8217;efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia&#8221;</em>, v., per tutti, S. Vinciguerra &#8211; M. Ceresa-Gastaldo &#8211; A. Rossi, <em>La responsabilità dell&#8217;ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001)</em>, Padova, 2004; A. Fiorella &#8211; G. Lancellotti, <em>La responsabilità dell&#8217;impresa per i fatti di reato</em>, Torino, 2004; G. Garuti (a cura di), <em>Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato</em>, Padova, 2002. Sulla natura della responsabilità degli enti, ampio e articolato è il dibattito giurisprudenziale e dottrinale: alla tesi che configura la predetta in termini di responsabilità amministrativa e a quella che la qualifica propriamente penale, si contrappone l&#8217;impostazione &#8211; avallata dalla Relazione, cit. &#8211; per cui la stessa integrerebbe un <em>tertium genus</em> (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in <em>Cass. pen.</em>, n. 2/2015, 426) e quella, ancora ulteriore, che la denomina <em>quartum genus</em> a cavallo tra responsabilità civile aquiliana, penale e punitivo-amministrativa (in questo senso, in particolare, S. Vinciguerra, <em>La struttura dell&#8217;illecito</em>, in S. Vinciguerra &#8211; M. Ceresa-Gastaldo &#8211; A. Rossi, <em>La responsabilità dell&#8217;ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs. n. 231/2001)</em>, cit., 212); sulla necessaria distinzione &#8211; nell&#8217;ottica della costituzione di parte civile &#8211; della responsabilità dell&#8217;ente da quella della persona fisica, v. Corte Giust. U.E., sez. II, 12 luglio 2012, C-79/2011, in <em>www.dejure.it</em>: <em>&#8220;[&#038;] dall&#8217;ordinanza di rinvio emerge che un illecito «amministrativo» da reato come quello all&#8217;origine delle imputazioni sulla base del decreto legislativo n. 231/2001 è un reato distinto che non presenta un nesso causale diretto con i pregiudizi cagionati dal reato commesso da una persona fisica e di cui si chiede il risarcimento. Secondo il giudice del rinvio, in un regime come quello istituito da tale decreto legislativo, la responsabilità della persona giuridica è qualificata come «amministrativa», «indiretta» e «sussidiaria», e si distingue dalla responsabilità penale della persona fisica, autrice del reato che ha causato direttamente i danni e a cui, come osservato al punto 40 della presente sentenza, può essere chiesto il risarcimento nell&#8217;ambito del processo penale. 48 Pertanto, le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica, come quella imputata in base al regime instaurato dal decreto legislativo n. 231/2001, non possono essere considerate, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell&#8217;ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica. 49 Dalle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell&#8217;ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sui cui termini, v., oltre ai testi <em>infra</em> citati, A. Tenca &#8211; A. Di Lorenzo &#8211; E. Zaggia, <em>Modello 231 nelle Società controllate da P.A. ed Enti pubblici</em>, in <em>www.eclegal.it</em>; G. Strampelli, <em>Il sistema dei controlli interni e l&#8217;organismo di vigilanza</em>, in F. Auletta (opera diretta da), <em>I controlli nelle società pubbliche. D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica</em>, cit., 91 ss.; M. Francesca Artusi &#8211; P. Vernero, <em>231 e anticorruzione: punti interrogativi per le società partecipate &#8220;non in controllo pubblico&#8221;</em>, in <em>www.rivista231.it</em>; M. Ippolito, <em>Il modello organizzativo </em>ex<em> d.lgs. 231/2001 99integrato:: dalle misure anti-corruzione nelle società partecipate non in controllo pubblico</em>, in <em>ivi</em>; Id., <em>Società a partecipazione pubblica tra Piano per la prevenzione della corruzione </em>ex<em> l. 190/2012 e modello organizzativo </em>ex<em> d.lgs. 231/2001: possibili soluzioni operative</em>, <em>ivi</em>; S. Bartolomucci, <em>L&#8217;annoso problema delle società partecipate pubbliche: spunti di riflessione su natura ed organizzazione muovendo dalla Relazione 2014 della Corte dei conti</em>, <em>ivi</em>; Id., <em>Le società partecipate pubbliche e l&#8217;effettiva azione anticorruzione ad esse richiesta, tra legge n. 190/2012 e Piano nazionale Anticorruzione nella P.A.</em>, in <em>www.aodv231.it</em>; C. Manacorda, <em>Decreto 231 e Legge 190: l&#8217;anticorruzione allinea privato e pubblico</em>, in <em>www.rivista231.it</em>; A. Cugini, <em>Le società miste al confine della responsabilità amministrativa da reato degli enti</em>, in <em>Cass. pen.</em>, n. 5/2011, 1909 ss.; F. Vignoli, <em>Brevi note sulla controversa responsabilità &#8220;da reato&#8221; ed erariale delle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>www.rivista231.it</em>; M. Valero, <em>La responsabilità amministrativa degli enti: brevi osservazioni sull&#8217;ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 231/2001</em>, in <em>www.lexitalia.it</em>. Per la giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011, n. 1390; Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234; Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, tutte in <em>www.dejure.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> In questo senso, v., <em>amplius</em>, <em>infra</em>, § 4.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cons. St., 29 maggio 2017, n. 1257, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Che &#8211; come è noto &#8211; affida il contrasto alla corruzione ad un modello integrato, imperniato sul rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo e sull&#8217;introduzione di strumenti di prevenzione, destinati anzitutto ad incidere sulle organizzazioni delle Amministrazioni (con la prescritta adozione di piani di organizzazione in funzione di prevenzione del rischio corruttivo). In argomento, v., per tutti, I. Nicotra (a cura di), <em>L&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria</em>, Torino, 2016; R. Garofoli, <em>Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Art. 9, c. 2, d.lgs. n. 231 del 2001: <em>&#8220;Le sanzioni interdittive sono: a) l&#8217;interdizione dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell&#8217;illecito; c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l&#8217;esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l&#8217;eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Art. 13, c. 2, d.lgs. n. 231 del 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 231 del 2001: <em>&#8220;Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell&#8217;ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l&#8217;applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall&#8217;articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell&#8217;ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> E, quanto alle misure cautelari, dell&#8217;art. 45, c. 3, d.lgs. n. 231 del 2001 (<em>&#8220;In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell&#8217;articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata&#8221;</em>). Sul commissariamento dell&#8217;ente, v. G. Fidelbo, <em>Le misure cautelari</em>, in <em>Responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse</em>, <em>Atti del Convegno di Roma, 30 novembre-1° dicembre 2001</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2003, suppl. al n. 6, 127; più in generale, sulle misure cautelari: G. Paolozzi, Vademecum<em> per gli enti sotto processo. Addebiti &#8220;amministrativi&#8221; da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)</em>, Torino, 2006, 145 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> O un servizio di pubblica necessità.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> R. Garofoli, <em>Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie</em>, cit., 1 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Su cui v. A. Tenca &#8211; A. Di Lorenzo &#8211; E. Zaggia, <em>Modello 231 nelle Società controllate da P.A. ed Enti pubblici</em>, cit., 1-3.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> M. Valero, <em>La responsabilità amministrativa degli enti: brevi osservazioni sull&#8217;ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 231/2001</em>, cit., 1.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011, n. 1390; Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234; Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, tutte in <em>www.dejure.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234, cit.: <em>&#8220;Appare [&#038;] evidente che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l&#8217;esonero dalla disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione dell&#8217;assenza di svolgimento di attività economica da parte dell&#8217;ente medesimo&#8221;</em>; Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, cit.: <em>&#8220;[&#038;] il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all&#8217;esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l&#8217;ente medesimo non svolga attività economica&#8221;</em>. V., nello stesso senso, Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011, n. 1390, cit.: <em>&#8220;[&#038;] l&#8217;esenzione cui si riferisce l&#8217;invocato art. 1 comma 3 cit. riguarda enti non solo pubblici, ma che svolgono funzioni non economiche [&#038;] la società in questione svolge una attività di impresa, che sebbene abbia ricadute indirette su beni costituzionalmente protetti, si caratterizza per un servizio impostato &#8220;su criteri di economicità&#8221;&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cass. pen, sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, cit.: <em>&#8220;[&#038;] ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà &#8211; poi &#8211; la destinazione degli utili medesimi, se realizzati&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234, cit.: <em>&#8220;L&#8217;attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticiamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico, è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione. Una conclusione diversa porterebbe all&#8217;inaccettabile conclusione, sicuramente al di fuori sia della volontà del legislatore delegante che del legislatore delegato, di escludere dall&#8217;ambito di applicazione della disciplina in esame un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore dello smaltimento rifiuti, e quindi in attività in cui viene in rilievo, come interesse diffuso, il diritto alla salute e all&#8217;ambiente, ma anche là dove viene in rilievo quello all&#8217;informazione, alla sicurezza antinfortunistica, all&#8217;igiene del lavoro, alla tutela del patrimonio storico e artistico, all&#8217;istruzione e alla ricerca scientifica, in sostanza in tutti i casi in cui vengono ad essere coinvolti, seppur indirettamente, dall&#8217;attività degli enti interessati, i valori costituzionali di cui alla parte prima della Costituzione&#8221;</em>; Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, cit.: <em>&#8220;[&#038;] non può confondersi il valore &#8211; pur indubbiamente di spessore costituzionale &#8211; della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell&#8217;ente e della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico. D&#8217;altro canto, supporre che basti &#8211; per l&#8217;esonero dal D.lgs. n. 231 del 2001 &#8211; la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione dell&#8217;ente è opzione interpretativa che condurrebbe all&#8217;aberrante conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma in quello dell&#8217;informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell&#8217;igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell&#8217;istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non &#8220;funzioni&#8221;) di rango costituzionale&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> V. Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011, n. 1390, cit., §§ 6.1 e 6.2.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> S. Bartolomucci, <em>Le società partecipate pubbliche e l&#8217;effettiva azione anticorruzione ad esse richiesta, tra legge n. 190/2012 e Piano nazionale Anticorruzione nella P.A.</em>, cit..</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Determinazione Anac, 17 giugno 2015, n. 8, in <em>www.anticorruzione.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Determinazione Anac, n. 8/2015, cit., § 2.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Determinazione Anac, n. 1134/2017, cit..</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Determinazione Anac, n. 1134/2017, cit.: <em>&#8220;Il co. 2-</em>bis<em> dell&#8217;art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l&#8217;adozione delle misure integrative del &#8220;modello 231&#8221;, ma non ha reso obbligatoria l&#8217;adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell&#8217;impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il &#8220;modello 231&#8243; e di limitarsi all&#8217;adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L&#8217;ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l&#8217;adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Cons. St., 29 maggio 2017, n. 1257, cit.: <em>&#8220;Per quanto concerne le misure organizzative per la prevenzione della corruzione (§ 3.1.1.), nello schema di linee guida si afferma che, alla luce dell&#8217;art. 1, comma 2- </em>bis<em> della 190/2012, l&#8217;adozione del c.d. modello 231 è &#8220;fortemente raccomandata&#8221; e che le società che decidono di non adottarlo e limitarsi quindi ad adottare le misure integrative anticorruzione dovranno motivare tale decisione. Si osserva però che l&#8217;obbligo normativo sancito dall&#8217;art. 1, comma 2- </em>bis<em>, della legge 190/2012, sottintende l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo base definito dal d.lgs. 231/2001, tant&#8217;è vero che si tratta di misure &#8220;integrative&#8221; che, altrimenti, risulterebbero prive della base organizzativa fondamentale. Peraltro, anche avendo riguardo alla </em>ratio<em> della previsione, l&#8217;elasticità consentita dalla formulazione delle linee guida non è funzionale al conseguimento degli obiettivi della normativa. Ne è conferma il fatto che le stesse linee guida, nel sottolineare la permanente necessità degli adempimenti anticorruzione da parte delle società pubbliche in liquidazione, sembra sottintendano (alle pagg. 22-23) l&#8217;adozione del c.d. modello 231&#8243;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Per un confronto con l&#8217;ordinamento canadese, in cui la responsabilità da reato è stata estesa a tutte le <em>organisations</em> (lata nozione nella quale rientra qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, società commerciale, associazione, azienda, sindacato o municipalità), v. T. Archibald &#8211; K. Jull &#8211; K. Roach, <em>The changed face of corporate criminal liability</em>, in <em>The criminal law quarterly</em>, 2004, 368.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Su cui v. G. Guizzi &#8211; M. Rossi, <em>La crisi di società a partecipazione pubblica</em>, in R. Garofoli &#8211; A. Zoppini, <em>Manuale delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 600-608; A. Giordano, <em>La crisi delle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2017, 3-5.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Si vedano, sul punto, i rilievi critici espressi nel parere Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>: (§ 10.2: <em>&#8220;se la scelta, per ragioni prudenziali, è quella di non inserire nel Testo Unico una norma chiarificatrice, lasciandola a una fonte non delegata, occorre indicare in una disposizione di chiusura, insieme alle esclusioni dal campo di applicazione del Testo Unico, quella relativa al d.lgs. n. 231/2001, evitando che il silenzio possa ingenerare equivoci sull&#8217;applicabilità della responsabilità da reato &#8211; di cui il Consiglio di Stato è convinto &#8211; per tutte le società a controllo pubblico che esercitino attività amministrativa&#8221;</em>).</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> V. H. Bonura &#8211; G. Fonderico, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica &#8211; Il commento</em>, cit., 723.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Coerentemente con il richiamato principio generale, l&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 175 del 2016, cit., assoggetta tutte le società pubbliche &#8211; senza testuali distinguo &#8211; alla disciplina della crisi d&#8217;impresa, disponendo che <em>&#8220;Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39&#8221;. </em>Si vedano, in tema: G. Guizzi &#8211; M. Rossi, <em>La crisi di società a partecipazione pubblica</em>, in R. Garofoli &#8211; A. Zoppini, <em>Manuale delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 593 ss.; A. Giordano, <em>La crisi delle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, cit.; F. Fimmanò, <em>L&#8217;insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, in <em>Fallimento</em>, n. 2/2017, 161 ss.; F. Guerrera, <em>Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica</em>, <em>in Giur. comm.</em>, n. 3/2017, 371 ss.; F. M. Ciaralli, <em>Prime considerazioni sulla nuova disciplina della crisi d&#8217;impresa delle società pubbliche</em>, in <em>L.L.R.</em>, n. 1/2017, 54 ss.; E. Figliolia, <em>Brevi spunti sulla responsabilità degli amministratori e sulla crisi dell&#8217;impresa pubblica alla luce del D.lgs. n. 175/2016</em>, in M. Lacchini &#8211; A. Mauro (a cura di), <em>La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-privato</em>, cit., 269 ss.; E. De Chiara, <em>Osservazioni sull&#8217;assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società </em>in house, in <em>Dir. fall.</em>, 2017, I, 208 ss.; P. Pettiti, <em>Le società </em>in house<em> falliscono per il Testo Unico</em>, in <em>Giur. comm.</em>, n. 1/2017, 130 ss.; C. Ibba, <em>Crisi dell&#8217;impresa e responsabilità degli organi sociali nelle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, in <em>Nuove leggi civ. comm.</em>, n. 6/2016, 1233 ss. Per una prima applicazione giurisprudenziale, v. Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in <em>Guida al dir.</em>, n. 14/2017, 46.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Analoga esigenza di evitare disparità di trattamento ha, del resto, indotto la Suprema Corte a estendere le prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 alle imprese individuali (Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2010, n. 15657, in <em>Guida al dir.</em>, n. 20/2011, 76: <em>&#8220;[&#038;] l&#8217;interpretazione in senso formalistico dell&#8217;</em>incipit <em>del D.Lgs. n. 231 del 2001, così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti &#8220;metaindividuali&#8221;) creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l&#8217;attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate [&#038;] una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del D.Lgs. in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell&#8217;area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali &#8211; oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento &#8211; anche in termini di irragionevolezza del sistema&#8221;</em>).</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> G. Strampelli, <em>Il sistema dei controlli interni e l&#8217;organismo di vigilanza</em>, in F. Auletta (a cura di), <em>I controlli nelle società pubbliche. D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica</em>, cit., 114.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cons. St., 29 maggio 2017, n. 1257, cit., § 9.1.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Su cui, per tutti, S. Cassese, Maladministration<em> e rimedi</em>, in <em>Foro it.</em>, 1992, V, 243 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> V. A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, cit., § 1.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> V. l&#8217;art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 175 del 2016, cit.: <em>&#8220;«controllo»: la situazione descritta nell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Art. 18, lett. h), l. n. 124 del 2015, cit..</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Art. 18, lett. h), l. n. 124 del 2015, cit..</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, cit..</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, cit., § 12: <em>&#8220;La Commissione si limita a segnalare come l&#8217;art. 18, comma 1, lettera i) della legge delega preveda la «possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento». Si potrebbe, pertanto, introdurre un sistema diversificato per le società a controllo pubblico e soprattutto per le società </em>in house<em>&#8220;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Determinazione Anac, n. 8/2015, cit., § 2.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Determinazione Anac, n. 8/2015, cit., § 2: <em>&#8220;Le presenti Linee guida muovono dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l&#8217;adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate. Oneri minori gravano [&#038;] per le società a partecipazione pubblica non di controllo, nei confronti delle quali le amministrazioni partecipanti si attivano per promuovere l&#8217;adozione del suddetto modello organizzativo&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Determinazione Anac, n. 1134/2017, cit., § 3.1 sulle <em>&#8220;società in controllo pubblico&#8221;</em> e § 3.3 sulle <em>&#8220;società a partecipazione pubblica non di controllo&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a>  Cosa, del resto, imposta dallo stesso art. 2381 c.c., che prevede che il consiglio di amministrazione valuti (<em>rectius</em>: debba valutare) l&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; siffatta adeguatezza non può che postulare una verifica di compatibilità e proporzionalità dei presidi rispetto al singolo modello societario. Analoghe considerazioni debbono discendere dal dettato dell&#8217;art. 2403 c.c., che contempla il dovere del collegio sindacale di vigilare sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha, infatti, riguardo ai reati commessi nell&#8217;interesse o a vantaggio della società (v., per le nozioni di &#8220;interesse&#8221; e &#8220;vantaggio&#8221;, da ultima, Cass. pen., sez. II, 9 gennaio 2018, n. 2134, Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli, inedita), mentre la l. n. 190 del 2012 è tesa a prevenire anche reati commessi ai danni della predetta; mentre, poi, il d.lgs. n. 231 del 2001 fa riferimento alle sole fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e corruzione tra privati, la l. n. 190 del 2012 si riferisce ad un concetto più lato di corruzione, tale da ricomprendere tutti i reati di cui al Titolo II del Libro II c.p., oltre ad ogni ipotesi di &#8220;cattiva amministrazione&#8221; (v. la Determinazione Anac, n. 8/2015, cit., § 2.1.1, nonché la successiva Determinazione Anac, n. 1134/2017, cit., § 3.1.1).</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> V., in particolare, C. Manacorda, <em>Decreto 231 e Legge 190: l&#8217;anticorruzione allinea privato e pubblico</em>, cit..</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 175 del 2016, cit.</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Si pensi alla necessità di un adeguato, effettivo e continuo scambio di informazioni tra Organismo di vigilanza, Responsabile per la prevenzione della corruzione ed organi societari.</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> In ragione della sovrapposizione dei controlli pubblicistici a quelli privatistici.</div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Si pensi, ad es., al non agevole coordinamento funzionale tra l&#8217;azione del Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui alla l. n. 190 del 2012, e l&#8217;Organismo di vigilanza <em>ex</em> d.lgs. n. 231 del 2001; problematico è altresì il potenziale conflitto tra l&#8217;azione, necessariamente indipendente, dell&#8217;Organismo di vigilanza ed il controllo analogo che connota le società <em>in house</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> In sintonia con l&#8217;orientamento fatto proprio da Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, in <em>Foro amm.</em>, 2014, 2498.</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Sulla fallibilità delle società <em>in house</em>, v., da ultima, Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, cit.. In senso critico, su siffatto discutibile cumulo di regimi, v. già C. Ibba, <em>Responsabilità erariale e società </em>in house, in <em>Giur. comm.</em>, 2014, 13 ss..</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-societa-pubblica-non-puo-delinquere-considerazioni-sul-modello-231-nelle-societa-in-mano-pubblica/">La società pubblica (non) può delinquere? Considerazioni sul modello &#8216;231&#8217; nelle società in mano pubblica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &#034;società legali&#034; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa&#8221;- 2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- 3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società in house». &#8220;- 3.1. (Segue)</p>
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<p> Sommario: 1. Premessa&#8221;- 2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- 3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società <em>in house</em>».  &#8220;- 3.1. (Segue) La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle «società legali a regime ultra-derogatorio»&#8221;- 4. Una prima possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua </em>della categoria delle società legali e un tentativo di replica&#8221;- 5. Una seconda possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica &#8211; 6. Una terza possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua </em>della categoria delle società legali e un tentativo di replica&#8221;- 7. Conclusioni.<br />  <br />  <br /> <em>1. Premessa</em><br />  <br /> Il tema della responsabilità amministrativa degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche è stato, e continua ad essere, al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Non è questa la sede per ripercorrere <em>funditus</em> le diverse tesi che sono venute affermandosi nel corso degli anni. Valga solo evidenziare che, sino ai primi anni &#8217;80 del secolo scorso, la distinzione attorno alla quale venne sviluppandosi il dibattito era quella tra «ente pubblico economico» e «pubblica amministrazione»: il primo era deputato all&#8217;esercizio di un&#8217;attività di impresa, mentre la seconda all&#8217;esercizio di funzioni amministrative.<br /> Trattandosi di una distinzione incentrata sulla differente natura dell&#8217;attività svolta, si riteneva che l&#8217;ente pubblico economico, esercitando una attività di impresa equiparabile a quella svolta da un operatore privato, non era assoggettabile a responsabilità amministrativa. Per converso, tutti i soggetti pubblici che non esercitavano attività di impresa, dovendo essere considerati pubbliche amministrazioni tradizionali, si ritenevano assoggettate al regime della responsabilità amministrativa per danno erariale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Il suddetto quadro ha subito dei mutamenti per effetto dei programmi di privatizzazione e di liberalizzazione e per la crescente articolazione dei pubblici poteri<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. La trasformazione dei più importanti enti pubblici economici in società per azioni (soggetti formalmente privati e sostanzialmente pubblici) ha invero riacceso il dibattito sulla esatta perimetrazione delle «organizzazioni pubbliche» per le quali doveva ammettersi la responsabilità amministrativa, con correlata giurisdizione contabile.<br /> Il problema si è posto, soprattutto, a seguito della notevole diffusione del modello delle società per l&#8217;esercizio di attività diverse da quelle di impresa. Se per le società pubbliche costituite per l&#8217;esercizio di attività di impresa (in condizioni di monopolio o concorrenziale) continua a rimanere sostanzialmente valido il principio in ossequio al quale è applicabile il regime della responsabilità civile<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, per le altre la soluzione è stata incentrata sul <em>tipo</em> di società.<br />  <br />  <br /> <em>2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali</em><br />  <br /> Per le società diverse da quelle che esercitano attività di impresa in regime di riserva ovvero in condizioni di mercato aperto e in libera concorrenza, gli arresti giurisprudenziali formatisi in applicazione del criterio ermeneutico soprarichiamato (<em>tipo di società</em>) sono giunti a distinguere tre tipologie di società pubbliche in relazione alle quali è stato previsto uno specifico regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo.<br /> La prima tipologia di società &#8211; impiegata ai fini del regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- è quella delle <em>società a partecipazione pubblica</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a>. Con riguardo a tali società è stato affermato che la loro soggettività, implicante autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, «impedisce, per mancanza del rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile. Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse»<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Il regime di responsabilità previsto per gli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione pubblica è stato così individuato nella responsabilità civile, configurandosi quella amministrativa come una «eccezione» ravvisabile in solo due ipotesi. La prima ricorre allorché la condotta posta in essere dagli organi di amministrazione o dagli organi di controllo della società abbia arrecato un <em>danno diretto</em> all&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione societaria (ad esempio, danno all&#8217;immagine della p.a.) e non già un <em>danno riflesso</em>, quale conseguenza del pregiudizio arrecato al patrimonio della società<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. La seconda ricorre, invece, qualora i rappresentanti dell&#8217;ente pubblico che detiene la partecipazione societaria, o comunque colui che sia titolare del potere di decidere per conto dell&#8217;ente pubblico, trascurino, con dolo o colpa grave, di esercitare i diritti e i doveri di socio, così da arrecare un pregiudizio al valore della partecipazione societaria<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> La seconda tipologia di società&#8221;- impiegata sempre ai fini  del regime di responsabilità degli organi sociali &#8211; è quella delle società <em>in house</em><a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Tali società sono contraddistinte &#8211; com&#8217;è noto&#8221;- da due presupposti indefettibili: <em>a)</em> l&#8217;assoggettamento ad un controllo analogo a quello che l&#8217;ente pubblico che detiene la partecipazione societaria esercita sui propri servizi, così da essere soggetti alla loro influenza determinante quanto agli obiettivi strategici e alle decisioni significative; b) oltre l&#8217;ottanta per cento del loro fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio pubblico.<br /> In ragione di tale duplice connotato (strutturale e funzionale) si è ritenuto che le società <em>in house</em>, configurandosi «come una derivazione ovvero una <em>longa manus</em> dell&#8217;ente pubblico»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, risultano prive di autonoma soggettività. Da ciò conseguendo l&#8217;assoggettamento dei loro organi sociali a responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che il danno arrecato alla società «rileva come danno al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, seppure formalmente separato dallo schermo societario»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> La terza tipologia di società &#8211; impiegata sempre fini del regime di responsabilità degli organi sociali &#8211; è quella delle <em>società legali </em>(<em>o di diritto singolare</em>)<em>.</em> Trattasi di società pubbliche la cui costituzione trova il suo presupposto giustificativo in una norma di legge, la quale, a seconda dei casi, può <em>prevedere</em> <em>direttamente</em> la costituzione della società, <em>obbligare</em> ovvero <em>autorizzare</em> lo Stato o altro ente pubblico a costituire la società<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. L&#8217;attività di tali società si risolve, sovente, nell&#8217;esercizio di funzioni amministrative esternalizzate in loro favore (c.d. attività amministrativa in forma privatistica). In particolare, ad essere esternalizzare sono segmenti di funzioni amministrative, fasi del procedimento amministrativo o attività specifiche e circoscritte<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. In dottrina si è infatti parlato di «semi-amministrazioni»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> o di «quasi-amministrazioni»<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Il regime di responsabilità previsto per gli organi di amministrazione e di controllo di esse è quello della responsabilità amministrativa, essendosi rilevato che l&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche cui le stesse sono deputate «consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti»<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. È a quest&#8217;ultima tipologia di società che saranno dedicate le considerazioni svolte nei successivi paragrafi, dal momento che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. sembrerebbero <em>innovativamente</em> <em>disciplinare non disciplinandolo </em>il regime di responsabilità previsto per gli organi sociali delle stesse.<br />  <br />  <br /> <em>3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società </em>in house<em>» </em><br />  <br /> L&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico delle società pubbliche &#8211; T.U.S.P.) sembrerebbe aver lasciato immutato l&#8217;orientamento della Corte di Cassazione per il quale gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare) sono soggetti a responsabilità amministrativa. I commenti della dottrina<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> e i primi arresti giurisprudenziali<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> sembrano concordare, infatti, nel ritenere che la disciplina della responsabilità dettata dal D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. abbia recepito&#8221;- senza elementi di discontinuità &#8211; gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, un più attento esame del D.lgs. n. 175 cit. conduce a formulare alcune riflessioni in ordine alla <em>effettiva aderenza</em> delle disposizioni introdotte nel 2016 con gli orientamenti formatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore.<br /> La norma che viene in rilievo &#8211; come noto&#8221;- è quella contenuta nell&#8217;articolo 12. Essa stabilisce che «i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società <em>in house</em>. É devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell&#8217;esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».<br /> Detta norma &#8211; a nostro modo di vedere&#8221;- risulta in parte <em>ricognitiva</em> e in parte <em>innovativa</em>.<br /> È <em>ricognitiva</em> là dove&#8221;- in perfetta aderenza con l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità&#8221;- stabilisce che il regime ordinario di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche è quello della responsabilità civile<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, salvo la responsabilità amministrativa per i casi in cui dalla condotta degli organi sociali derivi un danno immediato e diretto all&#8217;ente pubblico (come ad es., qualora derivi un danno all&#8217;immagine all&#8217;ente pubblico) o quando i rappresentanti dell&#8217;ente pubblico trascurino, con dolo o colpa grave, di esercitare i propri diritti e doveri di socio arrecando un pregiudizio al valore della partecipazione societaria. Così come parimenti <em>ricognitiva</em> risulta anche quando prevede la responsabilità amministrativa degli organi di amministrazione e di controllo delle società <em>in house</em>.<br /> È invece <em>innovativa</em> là dove &#8211; in discontinuità con l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità &#8211; non contiene alcun riferimento specifico alla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare), per le quali la Corte di Cassazione è giunta ad affermare l&#8217;assoggettamento a responsabilità amministrativa.<br /> Le uniche società pubbliche prese in considerazione (ai fini della disciplina del regime di responsabilità) sono, infatti, le «società partecipate» e le «società <em>in house</em>». Trattasi di una scelta che conduce, quanto meno, a porsi un interrogativo: quali possano essere le conseguenze ad essa correlate?<br /> La risposta sembra essere quella per cui la <em>categoria</em> <em>delle società legali (o diritto singolare)</em><a href="#_ftn20" title="">[20]</a> abbia finito col perdere &#8211; limitatamente ai fini della determinazione del regime di responsabilità&#8221;- la sua autonoma rilevanza giuridica, per essere attratta, quindi assorbita, nelle due categorie delle «società partecipate» e delle «società <em>in house</em>». La qualificazione di una società pubblica nei termini di società legale (o di diritto singolare) sembrerebbe ormai doversi considerare un&#8217;operazione insufficiente a determinare il regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo, risultando necessario compiere un ulteriore sforzo esegetico: stabilire, cioè, se la società legale presenti, o meno, i caratteri della «società a partecipazione pubblica» ovvero della «società <em>in house</em>»: nel primo caso, sussistendo la responsabilità civile con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, salvo i pregiudizi diretti patiti dall&#8217;ente pubblico socio, laddove nel secondo sussisterà la responsabilità amministrativa, con conseguente giurisdizione contabile.<br />  <br />  <br />  <br /> <em>3.1.</em> <em>(Segue) La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle «società legali a regime ultra-derogatorio»</em><br />  <br /> L&#8217;unica possibile variante al fenomeno dell&#8217;attrazione&#8221;- ai soli fini della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo&#8221;- delle società legali (o di diritto singolare) nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» piuttosto che in quella delle «società <em>in house</em>» sembrerebbe essere quella contemplata dall&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Vale a dire il caso in cui le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che dettano la disciplina della singola società legale prevedano un regime di responsabilità derogatorio rispetto a quello contemplato dall&#8217;articolo 12 del T.U.S.P.<br /> Si tenta di spiegarci meglio. Il richiamato articolo 12, in ossequio alla previsione contenuta nell&#8217;articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, volta a restituire «lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla disciplina civilistica»<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, ha fissato un regime di responsabilità degli organi sociali sviluppato sostanzialmente su tre livelli.<br /> Sul primo livello è collocata la <em>regola</em> per cui gli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche sono soggetti a responsabilità civile, salvo il caso in cui siano arrecati direttamente danni (patrimoniali e/o non patrimoniali) all&#8217;ente pubblico socio. Alla predetta regola si affiancano, poi, due eccezioni, le quali si collocano rispettivamente sul secondo e sul terzo livello.<br /> Sul secondo livello si trova una <em>eccezione stabile</em> prevista per le società <em>in house</em> (per i cui organi sociali è prevista la responsabilità amministrativa), mentre sul terzo livello v&#8217;è una <em>eccezione eventuale</em> ammessa per quelle società legali (o diritto singolare), in riferimento alle quali la loro specifica disciplina preveda un regime di responsabilità derogatorio<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> rispetto alla <em>regola</em> e alla <em>eccezione stabile</em> contemplate nell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<br /> A quest&#8217;ultimo proposito, si pensi ad una società legale (o di diritto singolare) che presenti le caratteristiche indefettibili per essere qualificata come società <em>in house</em><a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. L&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. esporrebbe gli amministratori a responsabilità amministrativa. E tuttavia, la disciplina &#8220;singolarmente&#8221; riferita alla società potrebbe prevedere l&#8217;assoggettamento degli organi di amministrazione e di controllo a responsabilità civile. Così come potrebbe accadere&#8221;- sebbene più difficile&#8221;- il contrario: una società legale che presenti le caratteristiche della società a partecipazione pubblica, i cui organi sociali sarebbero assoggettati dall&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii a responsabilità civile, potrebbe risultare interessata da una disciplina singolare che preveda, di contro, la responsabilità amministrative di essi.<br />  <br />  <br /> <em>4. Una prima possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Le considerazioni appena svolte &#8211; se ne è consapevoli&#8221;- possono andare incontro a critiche. Nei confronti di esse potrebbe muoversi, anzitutto, l&#8217;obiezione che l&#8217;enunciazione per cui la categoria delle società legali avrebbe finito col perdere rilevanza ai fini della determinazione del regime di responsabilità degli organi sociali pecchi di eccessivo formalismo, in quanto incentrata su una analisi sintattica e semantica delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Si dovrebbe così ritenere &#8211; come già fatto da autorevole dottrina&#8221;- che per le società legali, l&#8217;eccezione alla regola della responsabilità civile non sarebbe riconducibile al rapporto fra <em>regola </em>ed <em>eccezione</em> contenute nell&#8217;articolo 12. Per esse occorrerebbe, piuttosto, continuare a costruire in via interpretativa una vera e propria disciplina settoriale che le allontani dal <em>genus</em> delle società, per inserirle nel <em>genus </em>delle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Ad una simile censura si può replicare, però, facendo fidamento su un duplice ordine di argomentazioni.<br /> In primo luogo, che, per pacifica giurisprudenza, «l&#8217;interpretazione letterale della legge è il canone ermeneutico prioritario per l&#8217;interprete, pur ricavandosi dall&#8217;art. 12 delle preleggi che l&#8217;ulteriore canone dato dall&#8217;interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della <em>ratio</em> della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi. Ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione è chiara e precisa»<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. E dal momento che le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.&#8221;- specie in ragione del criterio fissato dall&#8217;articolo 18, lett. c), della L. n. 124/2015, con il quale si è delegato il Governo a dettare «una <em>precisa definizione</em> del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti»&#8221;- appaiono perspicue là dove hanno inteso disciplinare la responsabilità degli organi sociali mediante l&#8217;esclusivo richiamo alle categorie delle società partecipate e di quelle <em>in house</em>, non si ravvedono ragioni che possano giustificare uno stravolgimento del significato proprio delle parole, così da arrivare ad ammettere l&#8217;assoggettamento <em>sic et simpliciter</em> degli organi sociali delle società legali ad regime di responsabilità amministrativa.<br /> In secondo luogo, che le considerazioni sul dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali (o diritto singolare) non costituiscono affatto l&#8217;epilogo di una interpretazione meramente letterale incentrata su una verosimile svista del legislatore. La scelta di disciplinare il regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo mediante il riferimento alle sole società partecipate e a quelle <em>in house</em> sembrerebbe doversi, piuttosto, intendere come un qualificato indice disvelatore della volontà del legislatore di <em>semplificare, </em>anche sotto il profilo qualificatorio, la disciplina delle società pubbliche e di <em>razionalizzare </em>il principio di neutralità della forma societaria.<br /> Quanto all&#8217;<em>intento di semplificare </em>le qualificazioni attribuibili all&#8217;interno della eterogenea famiglia delle società pubbliche, esso sembra potersi evincere dalle definizioni contenute nell&#8217;articolo 2 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Nel precitato articolo si rinvengono, infatti, la definizione di «società a controllo pubblico»<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, di «società a partecipazione pubblica»<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, nonchè di «società <em>in house</em>»<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Ciò che vale a confermare &#8211; a nostro modo di vedere&#8221;- che il legislatore, in omaggio al brocardo <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em>, abbia voluto decostruire (limitatamente ai fini del regime di responsabilità degli organi sociali) la categoria delle società legali per lasciarla attrarre, a seconda delle caratteristiche concrete da accertarsi caso per caso, in quella delle società a partecipazione pubblica ovvero delle società <em>in house</em>. Beninteso che non pone problemi di sorta il mancato richiamo delle «società a controllo pubblico» all&#8217;interno dell&#8217;articolo 12. Dette società costituiscono, infatti, una più ristretta categoria di società pubbliche ricompresa in quella più ampia delle società a partecipazione pubblica; queste ultime, infatti, sono definite in maniera tale da ricomprendere sia le società a controllo pubblico sia le altre società partecipate.<br /> Appare quindi evidente che se il legislatore avesse voluto che gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare) continuassero ad essere assoggetti al regime di responsabilità elaborato dagli arresti giurisprudenziali formatisi in epoca antecedete all&#8217;entrata in vigore del Testo Unico (<em>id est</em>, la responsabilità amministrativa) avrebbe potuto esprimerlo in una infinità di modo.<br /> Anche perché se è vero che le società legali non sono né definite né specificamente menzionate nell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. è altresì vero che di esse il legislatore non si è dimenticato, così da potersi escludere che il mancato richiamo di esse sia da attribuirsi ad una dimenticanza capace di lasciare intatti i precedenti orientamenti giurisprudenziali. Di tali società &#8211; come s&#8217;è già detto &#8211; si riscontra una esplicita menzione nell&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., in cui si parla di <em>società a partecipazione pubblica di diritto singolare</em> costituite per l&#8217;esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Sicché, il legislatore (certamente a conoscenza del vasto mondo delle società legali), qualora avesse voluto confermare i precedenti arresti giurisprudenziali, lo avrebbe fatto senz&#8217;altro. Sarebbe bastato, ad esempio, inserire all&#8217;articolo 12, comma 1, primo periodo, una frase del tipo «<em>salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società </em>in house» [e delle società a partecipazione pubblica di diritto singolare, per le quali ultime non siano previste deroghe contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali]<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Oltretutto, che l&#8217;intenzione del legislatore sia stata quella di prevedere un regime di responsabilità incentrato sulla sola distinzione tra gli organi di amministrazione e di controllo delle <em>«</em>società pubbliche in generale<em>»</em> (assoggettate a responsabilità civile, salvo i casi di danni diretti all&#8217;ente pubblico socio) e quelli delle «società<em> in house</em>» (assoggettate a responsabilità amministrativa), risulta confermato dal parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto. In esso è consentito leggere, infatti, che «la mancanza di soggettività giuridica dell&#8217;<em>in house</em> implica che il danno arrecato è un danno al patrimonio (separato) dell&#8217;ente pubblico, il che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità», mentre l&#8217;esistenza di un autonomo soggetto giuridico fa in modo che in relazione «<em>a tutte le altre società pubbliche in generale sia configurabile un regime unitario</em>»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, per tale intendendosi il regime della responsabilità civile, salvo il caso di danno arrecato direttamente al socio pubblico.<br /> Quanto, poi, all&#8217;<em>intento legislativo di razionalizzare </em>il principio di neutralità della forma societaria, esso si coglie guardando allo spirito dell&#8217;intervento riformatore. Tale spirito risulta impresso nei principi e nei criteri direttivi della delega di cui all&#8217;art. 18 della L. n. 124/2015<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. Non v&#8217;è chi possa negare, infatti, che l&#8217;intervento che ha portato all&#8217;adozione del Testo Unico sia stato finalizzato, tra l&#8217;altro, a definire la disciplina delle società pubbliche in modo <em>proporzionalmente</em> derogatorio rispetto alla disciplina privatistica, abbandonando quindi la concezione delle società pubbliche quali strutture marcatamente speciali (<em>rectius</em>, diverse) rispetto alle ordinare società di diritto comune. La scelta di <em>privatizzare </em>le società pubbliche (nel senso di assoggettarle quanto più possibile alla norme del codice civile) ha come sua conseguenza quella di ricondurre a razionalità la (diffusa) percezione distorta del «principio di neutralità della forma societaria»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, iniziando ad attribuire valenza giuridica alla scelta dell&#8217;ente pubblico di ricorrere all&#8217;utilizzo di modelli organizzativi propri del diritto privato.<br /> Ognun sa che il summenzionato principio di neutralità&#8221;-  semplificato e portato alle sue estreme conseguenze&#8221;- postula che le entità organizzative costituite, in forma societaria, dallo Stato o dagli altri enti pubblici assumano, di riflesso, la qualifica soggettiva di ente pubblico e, come tali, sono soggette alla disciplina derogatoria prevista per esse, anziché alle norme del codice civile. Ed è proprio al fine di evitare che, per un malinteso senso della neutralità, le strutture societarie costituite da pubbliche amministrazioni continuassero ad essere assoggettate ad una disciplina fortemente derogatoria rispetto a quella  delle società di diritto comune, che il legislatore ha ritenuto di avvicinarne la disciplina.  Trattasi di una impostazione che sembra porsi, peraltro, in perfetta linea di corrispondenza con quell&#8217;insegnamento giurisprudenziale secondo cui deve escludersi che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Ed è proprio in questa direzione che sembra essersi mosso il legislatore del 2016, il quale ha inteso prevedere per le società legali (o di diritto singolare) un regime di responsabilità funzionale e cangiante: se presentano le caratteristiche delle società a partecipazione pubblica, gli organi di amministrazione e di controllo saranno soggetti al regime della responsabilità civile, salvo il caso di danno arrecato direttamente all&#8217;ente pubblico socio; se presentano, invece, i tratti indefettibili dell&#8217;<em>in house</em> opererà il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale.<br />  <br />  <br /> <em>5. Una seconda possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Ma la tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali (o di diritto singolare) potrebbe essere tacciata, se si vuole, anche come &#8220;ingiusta&#8221;, nella misura in cui mette al riparo dalla responsabilità amministrativa per danno erariale e dalla correlata giurisdizione contabile gli organi di amministrazione e di controllo di quelle società legali (insuscettibili di essere qualificate come <em>in house</em>) deputate all&#8217;esercizio di funzioni amministrative con l&#8217;impiego di risorse pubbliche.<br /> Come può accettarsi di assoggettare a responsabilità civile gli organi di vertice di strutture organizzative sostanzialmente equiparabili ad un normale ente pubblico, negando, quindi, la riconducibilità del danno al patrimonio del socio pubblico? Non si ammeterebbe forse un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 Cost., tra quanti esercitano funzioni amministrative sotto la veste formale di amministratori di società e quanti esercitano analoghe funzioni nella veste di dipendenti pubblici?<br /> Ad una simile obiezione, in effetti, non pare possibile opporsi  in modo fermo e vigorosa. La replica che, comunque, ci si sente di muovere è incentrata sulla finzione giuridica delle società<a href="#_ftn36" title="">[36]</a> e sulle ragioni per le quali si è proceduti ad avviare il fenomeno delle privatizzazioni<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> La <em>finzione giuridica</em> che sembra giustificare il dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali è quella per cui lo schermo societario (diverso da quello <em>in house</em>) sia suscettibile di fissare una separazione sufficientemente profonda tra la società e il socio pubblico. Una separazione dalla quale discende &#8211; perlomeno nella realtà giuridica, che spesse volte è nient&#8217;affatto coincidente con la realtà naturale&#8221;- la configurazione delle società come autonomo centro di imputazione soggettiva dotato di un patrimonio (<em>privato</em>) distinto e separato da quello (<em>pubblico</em>) dell&#8217;ente che detiene la partecipazione azionaria. Questo anche quando &#8211; come si registra di sovente &#8211; il patrimonio della società sia sostanzialmente pubblico, perché frutto di trasferimenti di risorse pubbliche impiegate dalla società per l&#8217;esercizio delle sue funzioni amministrative. Trattandosi, dunque, di un soggetto autonomo dotato di un patrimonio distinto e separato rispetto a quello dell&#8217;ente pubblico verrebbe meno uno dei presupposti necessari perché possa sussistere la responsabilità amministrativa in capo all&#8217;agente: il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) all&#8217;Erario.<br /> Del resto, che il criterio al quale il legislatore abbia inteso ancòrare la responsabilità amministrativa degli organi di vertice societario sia quello del danno immediato e diretto all&#8217;ente pubblico, piuttosto che quello <em>sostanziale-funzionale</em> «volto a valutare se una società pubblica possa essere assimilata, nel caso concreto, ad un ente pubblico attraverso l&#8217;individuazione e la combinazione di precisi indicici sintomatici di pubblicità»<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> sembra riprovato dal tenore dell&#8217;articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Il  tenore della norma lascia emergere, all&#8217;evidenza, l&#8217;esclusivo riferimento al criterio del danno immediato e diretto (patrimoniale e/o non patrimoniale) al socio pubblico, senza che assuma rilevanza la equiparabilità o meno della società ad un ente pubblico.<br /> Inoltre, la tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali sembra trovare argomenti di sostegno anche nelle <em>ragioni che hanno portato alla privatizzazione degli enti pubblici</em>. Sebbene non manchino quanti ritengono che il processo di privatizzazione degli enti pubblici trovi la sua precipua giustificazione nell&#8217;esigenza di contenere il crescente debito pubblico<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, altra parte della dottrina ritiene (condivisibilmente) che, in realtà, il suddetto processo sia nato al fine di conformare il tradizionale modello di ente pubblico al paradigma del <em>New Public Management</em> (NPM)<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>: con la privatizzazione si è cioè inteso trasporre nel mondo pubblico i modelli organizzativi e i criteri gestionali propri delle realtà organizzative private, sì da potersi avere una maggiore efficienza ed efficacia.<br /> Se dunque le privatizzazioni nascono (anche) per avere un esercizio efficiente delle funzioni amministrative, appare ragionevole circoscrivere &#8211; contrariamente a quanto registratosi negli ultimi anni&#8221;- l&#8217;area di operatività della responsabilità amministrativa per danno erariale. Non v&#8217;è chi possa negare che l&#8217;espansione, talvolta innaturale, della responsabilità amministrativa abbia finito col vanificare le anzidette ragioni sottese alla diffusione del modello societario. Continuare ad estendere la responsabilità amministrativa anche agli organi di amministrazione e di controllo delle società legali che, non riconducibili al modello dell&#8217;<em>in house providing</em>, siano chiamate all&#8217;esercizio di funzioni amministrative equivale &#8211; a nostro modo di vedere &#8211; a disattendere l&#8217;auspicio della giurisprudenza costituzionale di evitare di creare un regime nel quale «il timore della responsabilità amministrativa [&#038;] esponga all&#8217;eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell&#8217;attività amministrativa»<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Dopo che il legislatore ha cercato di creare dei poteri pubblici più efficienti ed efficaci, anche perché costituiti in forma societaria ed esenti, per questo, dal regime della responsabilità amministrativa, è stato fatto un dietro-marcia ad opera dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, la quale nel ridurre il modello societario ad uno schermo così sottile da risultare giuridicamente impercettibile, ha finito con l&#8217;estendere la responsabilità amministrativa, pressoché, alla totalità dei modelli di società pubbliche. È risaputo che il timore della responsabilità amministrativa (azionabile obbligatoriamente dal pubbliche ministero contabile), in luogo della responsabilità civile (azionabile volontariamente dall&#8217;ente pubblico socio) ha determinato il diffondersi, anche tra i vertice delle società pubbliche, del noto fenomeno della c.d. «amministrazione difensiva», per tale intendendosi il «rischio che il funzionario amministrativo non assuma decisioni o condotte utili alla realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, e ne assuma invece altre, o resti inerte, per timore che da quelle scelte possano derivare disutilità individuali»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> In questo senso, dunque, la scelta del legislatore del 2016 si presenta come un tentativo di riportare nel suo corretto alveo la responsabilità amministrativa, la quale potrà operare, al netto di norme singolari, per gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o diritto singolare) soltanto qualora le stesse presentino i tratti indefettibili delle società <em>in house</em>.  D&#8217;altro canto, la mancata previsione di una responsabilità, sempre e comunque, amministrativa per gli organi sociali delle società legali (anche qualora non costituite secondo il modello dell&#8217;<em>in house providing</em>) parrebbe potersi leggere come una nitida testimonianza dello sfavore che il legislatore ha sviluppato nei confronti dell&#8217;abusata costituzione di società pubbliche per l&#8217;esercizio di funzioni amministrative, essendo preferibile l&#8217;attribuzione di tali funzioni ad un ente pubblico <em>stricto sensu</em>.<br /> Dunque, non pare azzardato affermare che l&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. possa essere letto come una sorta di stizzita reazione legislativa alla prassi di ricorrere al modello societario per l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche. Un pò come se il legislatore avesse voluto dire che le funzioni amministrative devono spettare agli enti pubblici, ma poiché si è voluto attribuire dette funzioni ad alcune strutture societarie occorre accettare, sia pure di malgrado, che i loro organi sociali rispondano&#8221;- al pari di quelle di qualsiasi altra società di diritto comune &#8211; dei danni cagionati al patrimonio sociale (giuridicamente distinto da quello dell&#8217;ente pubblico socio). Questo perchè &#8211; come condivisibilmente osservato&#8221;- l&#8217;abuso delle società pubbliche «non può essere imputato alle società, perché esso dipende, in effetti, dai comportamenti del socio»<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <em>6. Una terza possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Ancora, una ulteriore possibile critica potrebbe essere incentrata sulla invarianza del «diritto vivente»<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Potrebbe essere, cioè, dedotto che l&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. abbia lasciato intatti gli arresti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, restando fermo il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale previsto per gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare).<br /> Neppure una simile obiezione sembra convincere del tutto. A nostro modo di vedere deve escludersi che la &#8220;clausola di salvezza&#8221; della disciplina speciale delle «<em>società a partecipazione pubblica di diritto singolare</em>» contenuta nell&#8217;<em>incipit</em> dell&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. («<em>Restano ferme</em>»), postuli pure la salvezza di quegli arresti giurisprudenziali, formatisi prima dell&#8217;entrata in vigore del T.U.S.P.<br /> Ciò in quanto la precitata disposizione è perspicua nel circoscrive l&#8217;oggetto della clausola di salvezza alle sole «<em>specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali</em>», così da risultare estromesso un qualunque richiamo (foss&#8217;anche implicito) al c.d. «diritto vivente». Del resto, se è vero che per «diritto vivente» debba intendersi il «sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, è altresì vero che l&#8217;applicazione dello stesso poteva avere un senso in un sistema ordinamentale (qual era quello previgente al 2016) connotato da <em>vulnus</em>, confusioni, ripetizioni e addirittura contraddizioni.<br /> La situazione è invece mutata a seguito dell&#8217;adozione del T.U.P.S. La disciplina della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo &#8211; piaccia o meno&#8221;- è sufficientemente chiara e lineare. Sicché, ammettere la sopravvivenza del previgente «diritto vivente» equivarrebbe a vanificare una delle principali finalità perseguire dalla riforma del 2016: mettere, finalmente, ordine in materia di società pubbliche.<br />  <br />  <br /> <em>7. Conclusioni</em><br />  <br /> Da quanto ci consta non si registrano arresti giurisprudenziali, successivi all&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., nei quali sia stata specificamente affrontata la questione del regime di responsabilità applicabile agli organi societari delle società legali (o diritto singolare). Quel che è certo è che il principio giurisprudenziale secondo cui per gli organi sociali delle società legali trovi applicazione il regime della responsabilità amministrativa dovrà testare la sua durevolezza con le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<br /> Comunque, a voler sgomberare il campo da ogni dubbio, sembra opportuno precisare che, in verità, una pronuncia della Corte di Cassazione su una società legale, adottata successivamente all&#8217;entrata in vigore del T.U.S.P., v&#8217;è stata. E in essa è stato ribadito il regime della responsabilità amministrativa degli organi sociali delle società legali.<br /> Tuttavia, si tratta di una pronuncia nella quale, <em>ratione temporis</em>, non è stata data applicazione dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Difatti, nella motivazione della pronuncia viene, da subito, precisato che «vi è stata una sopravvenienza normativa, intervenuta dopo l&#8217;adunanza della Corte, quella della recentissima disposizione dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175 del 2016, alla quale occorrerà, peraltro, fare riferimento, solo se si evidenziasse una situazione tale da eventualmente giustificare, sulla base dei suoi contenuti, l&#8217;applicazione alla fattispecie in esame, in deroga all&#8217;art. 5 del codice di procedura civile, del principio della c.d. giurisdizione sopravvenuta». Ma poiché la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta dalla Procura contabile con citazione del 9 dicembre del 2013, la Corte di Cassazione, in virtù dell&#8217;art. 5 c.p.c., non ha tenuto conto dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175/2015, decidendo sulla questione con l&#8217;impiego della categoria delle società legali che, sino a prima dell&#8217;entrata in vigore del Testo Unico, aveva un suo autonomo rilievo.<br /> Non resta, quindi, che attendere e osservare quale sarà l&#8217;evoluzione giurisprudenziale e dottrinale per capire quale sia la sorte della categoria delle società legali (rilevanza o irrilevanza) ai  fini della determinazione del regime di responsabilità degli organi sociali. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul tema la dottrina è amplissima. Tra i tanti si rinvia a: C. Pinotti, <em>La responsabilità degli amministratori di società tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2004; V.G. Oppo, <em>Pubblico e privato nelle società partecipate</em>, in <em>Riv.</em> <em>dir. civ.</em>, 1, 2005, pp. 157 ss.; AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, Milano, 2006; G. Della Cananea, <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e regole ella concorrenza</em>, in <em>Riv. dir. soc</em>., 2007, pp. 49 ss.; M.L. Antonioli, <em>Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile</em>, Milano, 2008; P. Novelli&#8221;- L. Venturini, <em>La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; L. Torchia, <em>La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 7, 2009, pp. 791 ss.; M. Dugato&#8221;- M.G. Cavallari, <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici</em>, in V. Castiglione&#8221;- A. Pizzoferrato (a cura di), Re<em>sponsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009, pp. 91 ss.; G.F. Cartei&#8221;- P. Crea, <em>La Cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 9, 2010, pp. 935 ss.; G. D&#8217;Auria, <em>Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori</em>, in <em>Foro it.</em>, 1, 2010, pp. 1477 ss.; C. Ibba, <em>Forma soc</em><em>ietaria e diritto pubblico</em>, in <em>Riv</em><em>. dir. civ.</em>, 1, 2010, pp. 365 ss.; Id., <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della Corte dei conti nella giurisprudenza degli ultimi</em> anni, in <em>Giurispr. comm</em>., 1, 2012, pp. 641 ss.; P. Tesauro, <em>La responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica a seguito della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione</em>, in Giustamm.it, 2010; A. Sau, <em>La responsabilità degli amministratori di società pubblica: recenti orientamenti</em>, in <em>Ist. del feder</em>., 2, 2011, pp. 111 ss.; AA.VV., <em>Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni</em>, Roma, 2013; A. Police, <em>La responsabilità amministrativa di amministratori e soci per cattiva gestione di società a capitale pubblico</em>, in AA.VV., <em>Manuale delle società pubbliche</em>, Torino, 2015, pp. 489 ss.; V. Tenore, <em>In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sul punto si v. L. Torchia<em>, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2012, p. 324.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> L. Torchia<em>, cit.</em>, p. 324.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> In questo senso, sia pure indirettamente, C. Cost. 30 luglio 2008, n. 326, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società commerciali in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004; P. Chirulli, <em>Autonomia pubblica e diritto privato nell&#8217;amministrazione</em>, Padova, 2005; M. Cammelli&#8221;- M. Dugato, <em>Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008; A. Angiuli, <em>La società in mano pubblica come organizzazione</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>L&#8217;interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, Napoli, 2009, pp. 157 ss.; F. Cintioli, <em>Disciplina pubblicistica e corporate governante delle società partecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giustamm.i</em>t, 2010; G. Guerrara, <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2010; C. Ibba&#8221;- M.C. Malaguti&#8221;- A. Mazzoni, <em>Le società «pubbliche»</em>, Torino, 2011; M. Dugato, <em>Considerazioni giuridiche sul tema delle società a partecipazione pubblica ad uso dell&#8217;economista</em>, in<em> Munus. Riv. giur. serv. pubbl.</em>, 2011, pp. 501 ss.;  M. Cammelli, <em>Società pubbliche (dir. amm)</em>, in <em>Enc. dir. Ann.,</em> V, Milano, 2012, pp. 1190 ss.; R. Ursi, <em>Le società ad evidenza pubblica</em>, Napoli, 2012; <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 6, 2013, pp. 855 ss.; M.G. Della Scala, <em>Società pubbliche</em>, in <em>Treccani, Libro dell&#8217;anno</em>, 2015; G. Caia, <em>Società partecipate</em>, in<em> Treccani, Libro dell&#8217;anno</em>, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Cass., SS.UU., n. 1159/2015 e 26806/2009, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2015, ove si legge che «in tema di danni al patrimonio sociale di società partecipate da enti pubblici e quindi di responsabilità aquiliana, non si configurano come erariali le perdite della società in quanto l&#8217;autonomia patrimoniale della stessa società esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico eventualmente danneggiato. È, così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito con cui, accertato il profilo privatistico di Ferrovie dello Stato S.p.A., venga dichiarato, peraltro in riforma della precedente sentenza, il difetto di giurisdizione contabile in favore di quella ordinaria»</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> C. Cass., SS.UU., 12 dicembre 2013, n. 27733, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> C. Cass., SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26806, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sul tema, tra i vari, si rinvia a: R. Cavallo Perin. &#8211; D. Casalini, <em>L&#8217;</em>in house providing<em>:</em> <em>un&#8217;impresa dimezzata</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2, 2006, pp. 52 ss.; R. De Nictolis &#8211; L. Cameriero,  <em>Le società pubbliche in house e miste</em>, Milano, 2008; G. Fortuna, <em>L&#8217;</em>in house providing <em>tra diritto interno e diritto dell&#8217;Unione europea (nota a margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010)</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2010; M. Sandro, <em>Il controllo analogo sulle società </em>in house<em> pluripartecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 5, 2013, pp. 495 ss.; E. Codazzi, <em>Società</em> in house providing, in <em>Giur. comm.</em>, 2, 2016, pp. 953 ss.; D. Andracchio, Lo <em>«Stato-Autoproduttore». Dalle origini giurisprudenziali alla codificazione dell&#8217;</em>in house providing, in <em>Rass. Avv. St.</em>, 2, 2016, pp. 171 ss.;  M.P. Santoro, <em>L&#8217;</em>in house <em>tra riforma delle società partecipate e diritto dei contratti pubblici</em>, in Federalismi.it, 6, 2018,</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cons. St., Ad. Pl., 3 marzo 2008, n. 1, in <em>Foro amm.&#8221;- CDS</em>, 3, 2008, 3, pp. 740 ss., in cui si è affermato che «l&#8217;affidamento diretto (<em>in house</em>) di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una &#8220;derivazione&#8221;, o una &#8220;<em>longa manus</em>&#8220;, dell&#8217;ente stesso. Infatti, in ragione del cd. &#8220;controllo analogo&#8221;, che richiede non solo la necessaria partecipazione pubblica totalitaria (posto che la partecipazione, pur minoritaria, di un&#8217;impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi) e la presenza di strumenti di controllo da parte dell&#8217;ente più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile (non deve essere statutariamente consentito che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; il consiglio di amministrazione della società deve essere privo di rilevanti poteri gestionali; all&#8217;ente pubblico controllante dev&#8217;essere consentito l&#8217;esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; l&#8217;impresa non deve acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell&#8217;ente pubblico, con la conseguente apertura obbligatoria della società ad altri capitali, fino all&#8217;espansione territoriale dell&#8217;attività a tutta l&#8217;Italia e all&#8217;estero; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell&#8217;ente affidante) e della c.d. &#8220;destinazione prevalente dell&#8217;attività&#8221; (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell&#8217;impresa e le esigenze pubbliche che l&#8217;ente controllante è chiamato a soddisfare), l&#8217;ente &#8220;<em>in house</em>&#8221; non può ritenersi terzo rispetto all&#8217;amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell&#8217;amministrazione stessa».</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> C. Cass., SS.UU. 27 dicembre 2017, n. 30978, in <em>Giustizia Civile Massimario</em>, 2018, la quale ha affermato che «le azioni di responsabilità nei confronti dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice contabile, posto che né la capogruppo né la società satellite hanno le caratteristiche delle cosiddette &#8220;<em>società legali</em>&#8221; o delle società &#8220;<em>in house providing</em>&#8221; e considerato che, comunque, la natura privatistica della &#8220;<em>holding</em>&#8221; e il collegamento di derivazione infragruppo convergono in una piattaforma che stempera il legame della società controllata con l&#8217;ente pubblico, facendo emergere l&#8217;autonomia e la specificità aziendale di quest&#8217;ultima società, quale sintomatica riprova del regime civilistico cui è assoggettata, in conformità a quanto stabilito dall&#8217;art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 135 del 2012 (vigente &#8220;<em>ratione temporis</em>&#8220;), che, in assenza di diverse disposizioni, impone all&#8217;interprete di applicare la disciplina del c.c. in materia di società di capitali».</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> C. Ibba, <em>Le società legali</em>, Torino, 1992; A. Police<em>, Dai concessionari di opere pubbliche alle società per azioni &#8220;di diritto speciale&#8221;: problemi di giurisdizione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1996, pp. 158 ss.; M.G. Della Scala, <em>Le società pubbliche legali</em>, <em>Dir. amm.</em>, 2005, pp. 391 ss.; Id., <em>Società legali pubbliche e attività ammnistrativa di diritto privato</em>, in <em>Scritti in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, 2011, pp. 197 ss.; G. Gruner, <em>Enti pubblici a struttura societaria. Contributo allo studio delle società legali in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; F. Santonastaso, <em>Le società di diritto speciale</em>, Torino, 2009; M. Di Lullo, <em>Organizzazione amministrativa e modelli privatistici: le società (legali) pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2013, pp. 245 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul tema, si v: A. Maltoni, <em>Sussidiarietà orizzontale e</em> munera <em>pubblici. L&#8217;esternalizzazione di funzioni amministrative: verso un&#8217;amministrazione in senso sostanziale/funzionale</em>, Bologna, 2002; Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica, <em>Progetto Guida all&#8217;esternalizzazione di servizi e attività strumentali nella pubblica amministrazione</em>, 2003, in <em>www.oice.it</em>; C. Cicogna, <em>L&#8217;</em>outsourcing <em>delle funzioni strumentali della pubblica amministrazione</em>, <em>in www.astrid-online.it</em>, 2005; L. Fiorentini &#8211; B.G. Mattarella, <em>L&#8217;esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche amministrazioni</em>, <em>Santarcangelo di Romagna</em>, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> A. Massera, <em>Le società pubbliche</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, p. 894.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> M. Clarich, <em>Società di mercato e quasi-amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2009, p. 253.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> In proposito, si vv: C. Cass. SS.UU., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em>Foro it.</em> 2010, 5, pp. 1472 e ss., con nota di M. D&#8217;Auria, nella quale è stato affermato che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d&#8217;amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell&#8217;essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un&#8217;apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d&#8217;abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all&#8217;osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento degli appalti; né l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l&#8217;ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda». C. Cass., SS.UU., 3 marzo 2010, n. 5033, in <em>Foro it.</em>, 2010, 11, pp. 3078 ss., con cui si è affermato che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza al volo &#8211; Enav s.p.a., in relazione al danno erariale da essi cagionato alla società per aver riscosso ingenti somme di denaro in esito alla contraffazione di documenti di missione. Infatti: è indubbio che nella specie la totalità delle azioni dell&#8217;ENAV sono dello Stato (sì, per l&#8217;effetto, che a quest&#8217;ultimo &#8211; quale azionista unico &#8211; competono gli eventuali utili di gestione della società); molte attività dell&#8217;Enav (come puntualmente descritto nel controricorso della Procura Regionale) sono svolte &#8211; <em>ex lege</em> &#8211; con oneri totalmente a carico dello Stato); non è controverso che l&#8217;ente presta un servizio pubblico essenziale (cfr., L. 21 dicembre 1996, n. 665, art. 2); giusta la puntuale previsione di cui alla detta L. n. 665 del 1996, art. 5 &#8220;la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell&#8217;Ente con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12&#8221; (in tema di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria);  sempre la stessa L. n. 665 del 1996 prevede (art. 7) che all&#8217;ENAV si applicano la L. 5 agosto 1978, n. 468, artt. 25 e 30 e successive modificazioni e integrazioni (in tema di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio). C. Cass., SS.UU., 9 luglio 2014, n. 15594, in <em>Foro amm.</em>, 2014, 7-8, pp. 1901 e ss., la quale ha stabilito che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull&#8217;azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell&#8217;ANAS s.p.a. poiché la sua trasformazione in società per azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria. Né, del resto, il regime legale che la regola comporta la sua assimilabilità ad una società azionaria di diritto privato atteso che, da un lato, la stessa è stata istituita con atto normativo e il relativo statuto è stato approvato con D.M., mentre, dall&#8217;altro, è titolare di diritti il cui esercizio è condizionato dall&#8217;esistenza di concerto ministeriale, restando destinataria di entrate derivanti dall&#8217;utilizzazione di beni demaniali oltre che di funzioni pubbliche inerenti alle strade statali, con il correlato esercizio di potestà autoritative e diritto a fruire del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> M. Atelli, <em>Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</em>, in G.  Meo&#8221;- A. Nuzzo (a cura di), <em>Il testo unico delle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, Bari, 2016, pp. 165 ss.; C. Ibba, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo unico</em>, in <em>dir. econ. (Il)</em>, 3, 2017, pp. 649 ss.; F. Cerioni, <em>Le responsabilità degli amministratori delle società e degli enti pubblici soci per danno erariale</em>, in AA.VV<em>., Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, pp. 149 ss.; F. Fimmanò &#8211; A. Catricalà, <em>Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina alla luce del Testo Unico</em>, Napoli, 2017; M. Fratini, <em>La responsabilità degli amministratori di società pubbliche</em>, in R. Garofoli&#8221;- A. Zoppini (a cura di), <em>Manuale delle società a partecipazione pubblica</em>, bari, 2018 pp. 691 ss.; A. Police, <em>Art. 12,</em> in AA.VV., <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018; C. Ibba &#8211; I. Demuro, <em>Le società a partecipazione pubblica. Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017,</em> Modena, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Il riferimento è a C. Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in <em>GiustiziaCivile.com</em>, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La responsabilità civile degli amministratori è disciplinata, come noto, dagli artt. 2393, 2393-<em>bis</em>, 2394, 2394-<em>bis</em> e 2395 c.c.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> La descrizione delle società legali nei termini di categoria giuridica si deve soprattutto al contributo dato da Carlo Ibba. Ad ogni modo per una puntuale e analitica ricostruzione del contributo dato, sul tema, dalla giurisprudenza e dalla dottrina si rinvia a P. Pizza, <em>Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi</em>, Milano, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> L&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. stabilisce che: «Restano ferme: le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l&#8217;esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse».</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> H. Bonura&#8221;- G. Fonderico, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica &#8211; Il Comment</em>o, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2016, p. 722.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In proposito, come esempio di disciplina speciale che ha previsto specificamente la responsabilità civile degli organi sociali, quando ancora si riteneva che per le società legali trovasse applicazione, a prescindere dal se fossero riconducibili al modello dell&#8217;<em>in house</em>, la responsabilità amministrativa, si può pensare a quella della RAI S.p.A. L&#8217;art. 3 della L. n. 220/2015 ha stabilito che: «Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l&#8217;articolo 49 sono aggiunti i seguenti: Art. 49-<em>bis</em> (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). L&#8217;amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. L&#8217;amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all&#8217;aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell&#8217;articolo 49, comma 10, lettera g). L&#8217;inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all&#8217;immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L&#8217;amministratore delegato non risponde dell&#8217;inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile (&#038;)».</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Un esempio concreto di società legale secondo il modello <em>in house</em> è la Sogei &#8220;- Società Generale d&#8217;Informatica S.p.A. istituita dall&#8217;art. 1, comma 2, del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414, ai sensi del quale: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita l&#8217;Autorità per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall&#8217;Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L&#8217;organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall&#8217;articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993».</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In questi termini L. Torchia, <em>Socio e società di fronte alla responsabilità per danno erariale</em>, in <em>www.irpa.it</em>., 2019, p. 8.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Tra le altre, C. Cass., SS. UU., 7 novembre 2016, n. 46688, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em><br />  </div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> L&#8217;art. 2, lett. m), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., le definisce come «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», ossia «la situazione descritta nell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Definite dall&#8217;art. 2, lett. n) del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. come «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico».</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Da intendersi, ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. m), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. come «le società sulle quali un&#8217;amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell&#8217;attività prevalente di cui all&#8217;articolo 16, comma 3».</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Ad ogni modo, non può essere sottaciuto che la disposizione di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. non va esente da critiche nella parte in cui sembrerebbe affermare che le società di diritto singolare possano essere soltanto società a partecipazione pubblica e non anche <em>in house</em>, quando invece i dati offerti dalla realtà empirica dimostrano che vi sono società legali riconducibili proprio al modello dell&#8217;<em>in house providing</em>: a solo titolo di esempio, Sogei S.p.A. e Difesa servizi S.p.A.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cons. St., Comm. spec., parere del 21 aprile 2016, n. 968, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> L&#8217;art. 18 della L. n. 124/2015 ha disposto che «Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16: a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d&#8217;impresa; b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l&#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;<br /> d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell&#8217;immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l&#8217;autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell&#8217;efficienza attraverso l&#8217;unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell&#8217;articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;  h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;  i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;  m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l&#8217;internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l&#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell&#8217;Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;  3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell&#8217;entità e del numero delle partecipazioni e l&#8217;incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;  4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia; 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;  7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli <em>standard </em>di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell&#8217;esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l&#8217;adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata».</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> G.P. Cirillo, <em>La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive</em>, in <em>Rivista del Notariato</em>, 4, 2015, pp.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in <em>Foro Amm. (Il)</em>, 5, 2015, 5, pp. 1444 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In proposito si vv: R. Guastini, <em>Finzione giuridica nella teoria generale</em>, in <em>Digesto</em>, IV, vol. VIII, 1992, pp. 356 e ss.; F. B. D&#8217;Usseaux, <em>Le finzioni del diritto</em>, Milano, 2002; E. Olito, <em>Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale</em>, Napoli, 2013. Come osservato da M. Rotondi, <em>Finzione giuridica</em>, in <em>Enc. it.</em>, 1932, ora ripresa in <em>www.treccani.it</em>, la finzione giuridica si sostanzia in «uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell&#8217;accertamento della verità e talora anche nel riconosciuto contrasto con questa, e ciò al fine di ricollegare alla sussistenza del fatto, o alla sua mancanza, le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero qualora esse corrispondessero alla realtà, rendendo cioè possibile o escludendo l&#8217;applicabilità di una norma al rapporto dato. In altre parole, invece di modificare le norme esistenti, si modifica artificiosamente il fatto a cui queste dovrebbero applicarsi, fingendo inesistenti alcuni elementi che osterebbero all&#8217;applicazione di una norma, o fingendo sussistenti tali altri elementi che soli ne renderebbero possibile l&#8217;applicazione».<br /> Il merito di avere teorizzato &#8220;l&#8217;artificiosa&#8221; esistenza della persona giuridica si deve, secondo alcuni, a F.K. Von Savigny, <em>Nella sua opera Sistema del diritto romano attuale</em>. Per vero, R. Orestano, <em>Il problema delle persone giuridiche in diritto romano</em>, Torino, 1968, p. 20, afferma che «l&#8217;avere degradato la personalità degli enti diversi dall&#8217;uomo a mera &#8216;finzione&#8217; servì al Savigny per ribadire il concetto che l&#8217;intero sistema giuridico fosse da costruire in funzione dell&#8217;individuo e dei suoi diritti, perché era appunto all&#8217;individuo che venivano assimilate attraverso un procedimento di &#8216;finzione&#8217; queste figure di cui il diritto positivo poteva servirsi in vista di particolari scopi a suo arbitrio».<br /> Altri ritengono, però, che la paternità della teoria delle persone giuridiche come &#8220;finzione&#8221; spetterebbe a Sinibaldo de Fieschi (poi, Papa Innocenzo IV). Così, V. Piergiovanni, <em>Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita</em>, in V. Piergiovanni, <em>Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l&#8217;Occidente medievale e moderno</em>, Genova, 2012, 1967, pp. 519 ss. Per ulteriori approfondimenti sulla teoria finzionistica delle persone giuridiche si vv:: F. Ferrara, <em>Teoria delle persone giuridiche</em>, Napoli-Torino, 1923, pp. 71 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sulle privatizzazioni è stato scritto tanto. Tra gli altri, si vv: S. Cassese, <em>Stato e mercato, dopo privatizzazioni e</em> deregulation, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2, 1991, pp. 378 ss.; P. Schlesinger, <em>La legge sulle privatizzazioni degli enti pubblici economici</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 1992, pp. 126 ss.; G. Oppo, <em>La privatizzazione dell&#8217;impresa pubblica: profili societari</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1994, pp. 731 ss.; P. Ferro Luzzi, <em>La «trasformazione» degli enti pubblici in spa e la speciale riserv</em>a, <em>in Giur. comm.</em>, 1, 1995, pp. 507 ss.; M. Clarich, <em>Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell&#8217;amministrazione  italiana</em>, in<em> Dir. amm., </em>4, 1995, pp. 519 ss.; E. Freni, <em>La trasformazione degli enti pubblici</em>, Torino, 2004.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> F. Cerioni, <em>Le responsabilità degli amministratori delle società</em>, <em>cit.</em>, p. 183, il qual precisa che tra gli indici sintomatici della pubblicità impiegati dalla giurisprudenza sono stati fatti rientrare dall&#8217;elaborazione giurisprudenziale i il perseguimento di interessi generali, il finanziamento pubblico, la costituzione o la nomina degli amministratori da parte dello Stato o di altro ente pubblico, territoriale o meno, la soggezione della società a controlli pubblici, l&#8217;inclusione nell&#8217;elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di avvalersi di pubbliche potestà.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> E. Freni, <em>Le privatizzazioni</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>La nuova costituzione economica</em>, Bari-Roma, 2012, p. 248.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Per un&#8217;ampia panoramica delle diverse tesi poste alla base delle scelte politiche sottese alle privatizzazioni si rinvia a: G.P. Cella, <em>Privatizzazioni: perchè e cosa</em>, in <em>Università degli studi di Brescia &#8211; Dipartimento di Studi Sociali</em>, 1995, pp. 1-18.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> C. cost., 20 novembre 1998, n. 371, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Per una lucida e articolata analisi del fenomeno si rinvia al recente saggio di S. Battini &#8211; F. Decarolis, <em>L&#8217;amministrazione si difende</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1, 2019., pp. 293 e ss. Quanto poi alle influenze che i poteri della Corte dei Conti hanno sull&#8217;azione delle amministrazioni si v. E. D&#8217;Alterio, <em>Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>ibidem</em>, pp. 39 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> L. Torchia, <em>Socio e società</em>, <em>cit.</em>, p. 9.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Tra gli altri, sull&#8217;argomento si rinvia a: C. Esposito, <em>Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1, 1962, pp. 605 ss.; L. Mengoni, (voce) <em>Diritto vivente</em>, in <em>Digesto civ.</em>, vol. VI, Torino, 1990, pp. 445 ss.; G. Broggini, <em>Comprensione e formazione del diritto: storia e diritto vivente</em>, in <em>Jus</em>, 1997, pp. 139 e ss.;<br /> AA.VV., <em>Tradizioni e diritto vivente</em>, Padova, 2003; G. Alpa, <em>Il diritto giurisprudenziale e il diritto «vivente». Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?</em>, in <em>Soc. dir</em>., 2008, pp. 47 e ss.; V. Marinelli, <em>Studi sul diritto vivente</em>, Napoli, 2008.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> La definizione è stata resa da C. Cost.,  11 dicembre 1974, n. 276, in www.cortecostituzioale.it</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Il riferimento è a C. Cass., SS.UU., 5 dicembre 2016, n. 24737, la quale ha ricondotto alla categoria delle società legali la S.C.R. Piemonte s.p.a., con conseguente riconoscimento della responsabilità amministrativa degli organi sociali della stessa e individuazione della giurisdizione del giudice contabile.</div>
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		<title>Considerazioni sul carattere pubblicistico o privatistico del potere di nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-carattere-pubblicistico-o-privatistico-del-potere-di-nomina-e-revoca-degli-amministratori-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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		<title>Il fallimento delle società in house al tempo dello squarcio del velo della personalità giuridica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-fallimento-delle-societa-in-house-al-tempo-dello-squarcio-del-velo-della-personalita-giuridica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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		<title>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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<p>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare   SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019 &#8211;  2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso &#8211; 3. Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza &#8211; 4. La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</strong><br />  <br /> <strong>SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019 &#8211;  2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso &#8211; 3. Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza &#8211; 4. La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art. 26 t.u. e l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio &#8211; 5. Conclusioni: sistema &#8211; microsistema &#8211;  norme speciali /singolari.</strong><br />  <br />  <br /> <strong>1.Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019</strong><br />  <br /> Le riflessioni che seguono traggono origine dal recente Orientamento del 18 novembre 2019, sulla &#8220;Nozione di &#8220;società a partecipazione pubblica di diritto singolare&#8221;, emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull&#8217;attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze<a title="">[1]</a>. <br /> L&#8217;Orientamento, volto a porre fine alla rilevata &#8220;diffusa incertezza in merito al significato della nozione giuridica &#8220;di società a partecipazione pubblica di diritto singolare&#8221;&#8221;<a title="">[2]</a>, offre al MEF l&#8217;occasione di chiarire che &#8220;per &#8220;norme di diritto singolare&#8221; &#8211; definite anche norme &#8220;del caso singolo&#8221; o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221; &#8211; devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell&#8217;individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi, quali, ad esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto&#8221;; ragion per cui &#8220;le norme considerate si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi&#8221;<a title="">[3]</a>.<br /> Obiettivo è, quindi, tentare di arginare la logica derogatoria &#8211; fonte d&#8217;incertezza interpretativa e operativa -, da sempre, caratterizzante il diritto delle società a partecipazione pubblica, dove deroghe rivolte a intere classi o gruppi di società (&#8220;società di diritto speciale&#8221;) si alternano a deroghe relative a singole società (&#8220;società di diritto singolare&#8221;), contenute in norme &#8220;del caso singolo&#8221;: una varia molteplicità di eccezioni, regimi speciali, statuti singolari, espressione della generale tendenza verso il particolarismo giuridico<a title="">[4]</a>con la frantumazione in discipline differenziate, particolari, talora puntiformi, al punto che, in questo settore, storicamente è sembrato quasi invertirsi il rapporto tra regola ed eccezione<a title="">[5]</a>. Per effetto delle diffuse deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune il micro-settore delle società partecipate, più che un &#8220;sistema conchiuso ed a sé stante&#8221;, è pouto, infatti, apparire come &#8220;un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione&#8221;<a title="">[6]</a>, in grado di incidere sulla certezza del diritto, che costituisce il presupposto dell&#8217;efficienza delle gestioni e dell&#8217;intero sistema<a title="">[7]</a>, a garanzia dell&#8217;affidamento dei terzi con cui le società partecipata entrano, di volta in volta, in contatto<a title="">[8]</a>. Certezza e affidamento, fondamentali per garantire la sicurezza dei traffici economici, appaiono, infatti, qui essenziali, in considerazione dell&#8217;estesa platea di operatori economici che, per l&#8217;ampiezza del fenomeno, sono chiamati a intessere rapporti giuridici con società a partecipazione pubblica.<br />  <br /> Anche oggi, nonostante il notevole sforzo sistematico compiuto<a title="">[9]</a>, la centralità del d.lgs. n. 175/2016, come fonte regolativa della materia-società pubbliche, non appare certamente assoluta. Guardando al di fuori del testo unico, altri microsistemi ruotano attorno e potrebbero interferire sulla disciplina delle società partecipate<a title="">[10]</a>; ma, soprattutto, è in una prospettiva &#8220;dal di dentro&#8221; che il diritto delle società pubbliche racchiuso nel testo unico manifesta, ancora, una intensa, inesauribile, dialettica generale-speciale- singolare, lungo una sequenza sistema (il diritto comune) &#8211;  microsistema<a title="">[11]</a>(il testo unico) &#8211;  norme speciali/singolari. <br />  <br /> Utile &#8220;bussola&#8221; per orientarsi tra le varie e polimorfe deroghe ed eccezioni poste dal testo unico risulta il parere del Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione speciale del 16 marzo 2016, n. 968), che ha classificato tre forme di esclusioni rispetto alla nuova disciplina: quella di cui all&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), che fa salve le &#8220;specifiche disposizioni&#8221; contenute in leggi o regolamenti relative a società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale o chiamate a perseguire una specifica missione d&#8217;interesse pubblico; quella dell&#8217;art. 4, comma 9, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un potere amministrativo di esclusione di determinate società; e, infine, quelle dell&#8217;art. 26, che prevede una serie variegata di deroghe. Deroghe che riguardano intere classi di società (&#8220;società di diritto speciale&#8221;, come le società chiamate a gestire i fondi europei (comma 2)) o, invece, circoscritte a società singole,  tassativamente elencate nell&#8217;Allegato A (&#8220;società di diritto singolare&#8221;)<a title="">[12]</a>. Deroghe, inoltre, a geometria variabile, sotto il profilo oggettivo, che talora escludono l&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico (comma 12-<em>bis</em>, art. 26) ovvero che riguardano solo determinate disposizioni della riforma (comma 2, art. 26, che pur esclude l&#8217;applicazione dei limiti di scopo e di attività tipizzati dall&#8217;art. 4 del testo unico, autentico perno della riforma); vi sono poi deroghe permanenti (la maggior parte) e deroghe temporanee, come quella che, fino a una certa data, esonera certe società dall&#8217;applicazione della disciplina sul fallimento (comma 12-<em>sexies</em>, art. 26). <br /> Il risultato è che molte società sono sottratte, singolarmente o come <em>species</em>, alle nuove disposizioni, al punto che si è potuto affermare che &#8220;sono poche le norme del c.d. testo unico che si riferiscono a tutte le società partecipate&#8221;<a title="">[13]</a>.<br />  <br /> <strong>2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso</strong><br />  <br /> Il tema delle società a partecipazione pubblica si presta, tradizionalmente, a letture duali, ambivalenti, sullo sfondo della &#8220;grande dicotomia&#8221; diritto pubblico/diritto privato<a title="">[14]</a>; in particolare, la dialettica diritto comune/specialità tende qui a tradursi in regimi derogatori rispetto alla disciplina del modello societario privatistico. Pertanto, i principali studi in materia si sono concentrati per lo più sull&#8217;esigenza di individuare un criterio ermeneutico di base per poi verificare gli scostamenti rispetto a tale paradigma, saggiandone i limiti di compatibilità e di tenuta<a title="">[15]</a>. Anche un&#8217;analisi dell&#8217;art. 1 del recente testo unico sembra doversi muovere lungo queste coordinate, non tanto al fine di comporre l&#8217;unità sistematica di diritto comune-diritto speciale-diritto singolare, quanto con l&#8217;obiettivo, anche pratico, di stabilire se l&#8217;assetto normativo vigente sia più o meno idoneo a produrre certezza per pubblici e privati operatori; ciò nella consapevolezza che, in quest&#8217;ambito, da sempre, la morfologia sembra prevalere sulla dogmatica e che &#8220;l&#8217;opera di destrutturazione compiuta dal legislatore fin dalla fine del secolo scorso&#8221; rende ormai forse vana la ricerca di una coerente prospettiva sistematica<a title="">[16]</a>. Piuttosto che inseguire la politezza dell&#8217;ordine dogmatico bisognerà, allora, accontentarsi di delineare un (quanto più possibile) ordinato rapporto regola/deroghe, con finalità essenzialmente pragmatiche: l&#8217;oggettiva certezza del diritto e l&#8217;affidamento degli operatori economici che entrano in contatto con una società a partecipazione pubblica. <br />  <br /> In ogni caso, il <em>prius</em>resta, oggi come in passato, l&#8217;individuazione di un criterio ermeneutico generale: la regola. Ebbene, la già evocata tensione diritto pubblico/diritto privato che ha segnato, fin dal primo comparire negli anni Trenta, la vicenda delle &#8220;società commerciali pubbliche&#8221;<a title="">[17]</a>, nell&#8217;attuale assetto si scioglie nell&#8217;articolo 1, comma 3, t.u<a title="">[18]</a>. Norma, questa, che dà vita all&#8217;ultima <em>actio finium regundorum</em>tra diritto pubblico e diritto privato, stabilendo la priorità ermeneutica del diritto dei privati e dello schema civilistico-societario, nella logica del &#8220;diritto comune a privati e pubblici operatori&#8221;<a title="">[19]</a>. Norma tanto più rilevante se si considera che, in passato, la faticosa ricerca di un criterio interpretativo unificante ha portato a mettere in discussione la natura privatistica delle c.d.  società pubbliche, al punto che il <em>nomen</em>società è potuto apparire meramente &#8220;evocativo di una categoria, ma non di un regime giuridico&#8221;<a title="">[20]</a>: un <em>merum nomen</em>. <br /> E&#8217; questa, per riprendere le parole delle Sezioni Unite della Cassazione<a title="">[21]</a>, oggi, la &#8220;clausola ermeneutica generale&#8221; o &#8220;norma di chiusura&#8221; del  microsistema delle società a partecipazione pubblica&#8221;<a title="">[22]</a>, volta a ri-affermare, con la forza del testo unico, l&#8217;inequivocabile volontà legislativa verso il diritto privato delle società<a title="">[23]</a>. Non appaiono, dunque, più consentite letture che, mettendo in secondo piano la dimensione reale di un contratto associativo a cui prende parte una pubblica amministrazione<a title="">[24]</a>, considerino le società partecipate come proiezione del soggetto-azionista pubblico e destinazione dei suoi poteri autoritativi, piuttosto che valorizzarle nella loro autonomia<a title="">[25]</a>, secondo un approccio oggettivo, svincolato dalla specialità della persona-azionista, che si colloca nel segno dell&#8217;oggettivizzazione del diritto privato, per cui i confini col diritto pubblico debbono essere tracciati rivolgendosi alla &#8220;struttura&#8221;, e non al &#8220;riflesso della qualità del soggetto e della natura superindividuale dell&#8217;interesse protetto&#8221;<a title="">[26]</a>ovvero agli &#8220;strumenti posti in essere dai soggetti&#8221; &#8211; a prescindere dai &#8220;fini che questi si propongono di raggiungere&#8221;<a title="">[27]</a>&#8211; e, più in generale, alle &#8220;forme organizzatorie ugualmente utilizzabili per il perseguimento di privati come di pubblici interessi&#8221;<a title="">[28]</a>.<br /> La regola è, ormai, il diritto privato ed è ai suoi codificati strumenti che bisognerà, dunque, volgersi per rinvenire la disciplina applicabile. Messe da parte le antiche &#8220;suggestioni dirette ad una compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche&#8221;<a title="">[29]</a>, non sembra esserci più spazio per quel singolare fenomeno che, &#8220;per contatto&#8221; e nella confusione delle sostanze, vedeva la specialità pubblicistica ammantare di sé l&#8217;intero vincolo societario; sicché, per effetto della legge (il testo unico), l&#8217;interesse pubblico pare aver definitivamente perso la propria capacità di &#8220;snaturare&#8221; il modello civilistico tipico<a title="">[30]</a>; e, d&#8217;altronde, ove s&#8217;intenda perseguire primariamente l&#8217;interesse pubblico, l&#8217;ordinamento mette a disposizione la formula dell&#8217;ente pubblico (economico) che permette di evitare la &#8220;formula insincera&#8221; della società di capitali<a title="">[31]</a>.<br /> Se la questione ontologico-qualificatoria appare ormai definitivamente superata, l&#8217;attenzione sembra, allora, doversi spostare sulle deroghe, rispetto allo schema societario privatistico, previste dal testo unico, secondo una logica &#8220;del caso per caso&#8221;, prendendo in considerazione non soltanto lo statuto normativo <em>ad hoc</em>applicabile alla singola società ma anche le concrete deviazioni rispetto al modello civilistico<a title="">[32]</a>. Per questa via, si può giungere ad affermare che poco potrebbe valere la solenne affermazione di principio del comma 3 &#8211; il diritto è quello privato, salvo deroghe &#8211; se poi, in pratica, una varia molteplicità di eccezioni, regimi speciali, statuti singolari, vanificasse di fatto il senso e la portata della riconduzione al diritto civile dello statuto delle società a partecipazione pubblica, dando luogo ad un surrettizio, puntiforme quanto esteso, recupero di disciplina pubblicistica. <br />  <br /> Bisogna, in altri termini, fare i conti con la circostanza per cui deroghe ed eccezioni costituiscono, ancor oggi, in continuità con il passato, uno dei tratti caratterizzanti il diritto delle società pubbliche<a title="">[33]</a>e il relativo micro-sistema normativo. Lo stesso decreto n. 175 del 2016 costituisce, del resto, esso stesso, una deroga rispetto al diritto privato<a title="">[34]</a>, applicabile per quanto non disciplinato dal testo unico che, a sua volta, è derogato da altre norme &#8211; interne al testo unico (art. 26) ed esterne (quelle cui rinvia l&#8217;art. 1, comma 4, lett. a) &#8211; che possiedono un grado più elevato di specialità. <br />  <br /> Alla luce di quanto detto, appare evidente come l&#8217;individuazione di un coerente rapporto regola/eccezioni abbia, pertanto, costituito uno dei principali, e più complessi, obiettivi del testo unico<a title="">[35]</a>. Ebbene, da questo punto di vista la clausola ermeneutica dell&#8217;art. 1, comma 3, rappresenta un sicuro elemento di stabilità interpretativa: regola- la disciplina civilistica; eccezione- le deviazioni rispetto al diritto dei privati<a title="">[36]</a>. In quest&#8217;ottica, anche il richiamato art. 1, comma 4, lett.a), &#8211; che fa salve &#8220;specifiche disposizioni&#8221; disciplinanti società a partecipazione pubblica &#8220;di diritto singolare&#8221; &#8220;costituite per l&#8217;esercizio di servizi di interesse generale o di interesse economico generale per il perseguimento di una specifica funzione di interesse pubblico&#8221;- pare muovere nella direzione della certezza del diritto. Le deroghe in questione debbono, infatti, essere contenute in norme &#8220;del caso singolo&#8221; o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221;<a title="">[37]</a>in grado di evitare, nella logica accolta dall&#8217;Orientamento del 18 novembre 2019, e grazie al divieto di estensione analogica tipico delle norme singolari<a title="">[38]</a>, interpretazioni estensive e, quindi, possibili elusioni della nuova disciplina<a title="">[39]</a>.<br /> Sullo sfondo, ancora &#8220;diritto pubblico&#8221; e &#8220;diritto privato&#8221; sono, dunque, chiamati a scandire la parabola evolutiva delle società pubbliche. Una vicenda che, come accennato, muove i primi passi in tempi antichi, di rigide chiusure dicotomiche, per giungere in un presente caratterizzato dal superamento della grande opposizione pubblico/privato, diluita in una coestensiva logica combinatoria: moduli civilistici, da un lato; e, dall&#8217;altro, discipline, vincoli, eccezioni pubblicistiche, destinati a convergere verso obiettivi comuni (nel testo unico fissati dall&#8217;art. 1, comma 2, a garanzia dei destinatari delle regole, dei terzi e dell&#8217;efficienza complessiva del sistema<a title="">[40]</a>). Combinazioni, integrazioni, sovrapposizioni di regole e di principi che, però, come nel caso della nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, non si preoccupano ormai di riflettere, ontologicamente, la suddivisione dell&#8217;universo giuridico in due sfere esclusive, ma mirano a calibrare, funzionalmente, gli strumenti più utili al perseguimento di determinati interessi generali. Una razionalizzazione necessaria, nell&#8217;ottica del buon andamento<a title="">[41]</a>, non idonea, però, a far venire meno dubbi e incertezze interpretative in ordine al regime di volta in volta applicabile.   <br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Come ricordato, l&#8217;art. 4, comma 9, del testo unico attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un potere amministrativo di esclusione di determinate società dall&#8217;applicazione dei vincoli fissati dall&#8217;art. 4 t.u.. Si tratta, dunque, di deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall&#8217;art. 4, comma 3 e seguenti, o racchiuse nelle &#8220;specifiche disposizioni&#8221; dell&#8217;art. 1, comma 4, lett.a), e che potranno essere introdotte senza limiti di tempo con un meccanismo &#8211; una sorta di valvola aperta &#8211; assai distante dalla tecnica dell&#8217;elenco tassativo (seguita, invece, dall&#8217;Allegato A al testo unico &#8211; e dall&#8217;art. 26 che ad esso rinvia -per escludere dall&#8217;ambito soggettivo della riforma una serie di società), discutibile proprio nella evocata prospettiva della certezza del diritto. Ampio spazio, in assenza di criteri e presupposti per l&#8217;esercizio del potere, è difatti lasciato alla discrezionalità dell&#8217;organo di vertice politico. E ci si può interrogare<a title="">[42]</a>se si tratti di discrezionalità pura o tecnica, propendendosi qui per la prima qualificazione: una decisione politico-amministrativa, assunta ponderando interessi, e non sulla base di apprezzamenti tecnici; in tal senso, sembra del resto deporre anche l&#8217;obbligo di specifica motivazione imposto dalla norma &#8220;con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica&#8221; e (soprattutto) &#8220;agli interessi pubblici a essa connessi&#8221;, nonché &#8220;al tipo di attività svolta &#038;  anche al fine di agevolarne la quotazione&#8221;<a title="">[43]</a>.<br /> Al provvedimento che determina l&#8217;esclusione sembra doversi riconoscere carattere puntuale, riguardando &#8220;singole società a partecipazione pubblica&#8221;; potrà trattarsi, tutt&#8217;al più, di un atto plurimo diretto nei confronti di una pluralità di società identificabili<em>a priori </em>e nominativamente individuate, ma non di un atto amministrativo generale, qualificazione, quest&#8217;ultima, che, peraltro, avrebbe l&#8217;effetto di rendere indeterminata la platea dei possibili destinatari, generando ulteriore incertezza. Quanto al <em>quid</em>&#8211; il contenuto di tale provvedimento -, esso non potrà comunque andare oltre l&#8217;esclusione totale o parziale dall&#8217;applicazione delle norme del testo unico, con l&#8217;effetto, quindi, di condurre ad una più o meno estesa riespansione dell&#8217;ordinario regime di diritto privato; e, d&#8217;altronde, come puntualmente evidenziato dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) in una logica di certezza del diritto, &#8220;altre regole speciali o derogatorie &#038; non potrebbero essere introdotte con una fonte non legislativa&#8221;. Inderogabile resta, in particolare, per espressa previsione (in recepimento delle osservazioni contenute nel citato parere n. 968/2016), il vincolo di scopo, giacché altrimenti si sarebbe potuto dare vita ad un modello societario a sé stante &#8211; del tutto avulso e indifferente rispetto alle finalità istituzionali dell&#8217;amministrazione partecipante &#8211; e senza precedenti, considerato che, anche prima del testo unico, l&#8217;art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva vincolato l&#8217;attività d&#8217;impresa al svolta dalle società partecipate al perseguimento di scopi pubblici, secondo il criterio della necessaria strumentalità poi riprodotto nel testo unico.<br /> Definiti i caratteri dell&#8217;atto d&#8217;esclusione e i suoi possibili contenuti, si deve, quindi, gettare luce sui profili di dubbia legittimità costituzionale suscitati dall&#8217;art. 4, comma 9, specialmente nella misura in cui si riflettano sulla certezza del diritto. In tale prospettiva, a venire in rilievo, al di là dell&#8217;eccesso di delega<a title="">[44]</a>, è il contrasto con il principio di legalità sostanziale. Il potere in questione risulta, infatti, esercitabile senza limiti e condizioni, né a tale riguardo sono stati recepiti i critici rilievi del Consiglio di Stato che aveva suggerito di inserire &#8220;criteri normativi idonei a fungere da idoneo parametro di riferimento&#8221; &#8211; <em>in primis </em>l&#8217;eliminazione delle deroghe poste dal testo unico alla disciplina privatistica che &#8220;non abbiano ragion d&#8217;essere&#8221; -, nonché  di stabilire alcuni &#8220;indici sintomatici&#8221; rivelatori dell&#8217;opportunità dell&#8217;esclusione, individuati nella virtuosità finanziaria, nello svolgimento di attività d&#8217;impresa finalizzata al perseguimento di rilevanti interessi pubblici e nell&#8217;aver ottenuto affidamenti sulla base di procedure competitive. Al contrario, il comma 9 dell&#8217;art. 4 contiene una sorta di delega in bianco al futuro esercizio del potere senza alcun parametro o criterio idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell&#8217;amministrazione, che rende problematica la raffrontabilità dell&#8217;atto rispetto alla legge. Di una simile illegittimità &#8220;per difetto&#8221;<a title="">[45]</a>pare poter essere sospettato anche l&#8217;art. 4, comma 9, t.u. nella parte in cui attribuisce al vertice dell&#8217;Esecutivo un potere di esclusione in bianco, senza la previa indicazione di criteri, neppure di massima, oggettivi e predeterminati. E, se è vero che la fissazione in via preventiva di criteri sulla base dei quali assumere le future decisioni discrezionali risponde alla &#8220;domanda di legalità sostanziale delle scelte pubbliche&#8221; &#8211; <em>sub specie</em>, anzitutto, di tutela dell&#8217;affidamento<a title="">[46]</a>-, in un eventuale scrutinio di legittimità costituzionale della norma dovrebbero allora venire in rilievo, oltre al principio di legalità sostanziale, altri principi-&#8220;limitatori&#8221; della discrezionalità<a title="">[47]</a>, immanenti nell&#8217;ordinamento economico e &#8220;in tutti i rapporti di diritto pubblico&#8221;<a title="">[48]</a>, quali la certezza del diritto e la tutela dell&#8217;affidamento: principi essenziali nella trama di relazioni che si sviluppano, tra operatori economici e tra questi e i pubblici poteri, nell&#8217;ambito del microsistema delle società a partecipazione pubblica. <br /> Ad analoghe critiche presta il fianco anche il riconoscimento di un simmetrico potere di esclusione ai Presenti delle regioni e delle province autonome. Tale attribuzione &#8211; come notato dal Consiglio di Stato, commissione speciale, nel parere 14 marzo 2017, n.638 sullo schema di decreto correttivo &#8211; dà, però, vita ad &#8220;una ulteriore ed ancor più grave criticità&#8221;, consentendo &#8220;a un&#8217;autorità regionale di derogare, con un suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell&#8217;ordinamento civile&#8221;; e ciò  in assenza di alcuna intesa con l&#8217;autorità statale, aprendo quindi &#8220;un <em>vulnus</em>nell&#8217;omogeneità e nell&#8217;uniformità dell&#8217;applicazione del diritto privato&#8221; priva di ogni fondamento &#8220;non soltanto nella legge delega, ma neppure nei principi generali dell&#8217;ordinamento&#8221;. Tanto più che, per effetto dell&#8217;univoco riferimento ordinamentale al diritto civile contenuto nella clausola ermeneutica generale dell&#8217;art. 1, comma 3, t.u., la disciplina del testo unico appare riconducibile alla materia &#8220;ordinamento civile&#8221; di cui all&#8217;art. 117, comma 2, lett. l), cost.<a title="">[49]</a>. Pertanto, secondo il naturale riparto costituzionale delle competenze, non potrà che essere la legge dello Stato, e non le leggi regionali o gli statuti degli enti locali né tantomeno specifici provvedimenti, a introdurre deroghe all&#8217;applicazione di una delle norme-chiave del microsistema delle società a partecipazione pubblica, quale l&#8217;art. 4. Vengono qui in rilievo ineludibili esigenze di omogeneità e certezza che, se di certo non precludono al legislatore regionale la possibilità di dettare norme di diritto privato<a title="">[50]</a>, neppure consentono, rimettendo al singolo atto amministrativo regionale la scelta tra l&#8217;ordinario regime civilistico o il testo unico, di oltrepassare &#8220;<em>il punto critico di rottura</em>&#8220;<a title="">[51]</a>, oltre il quale si aprirebbe il varco ad una metodologia del caso per caso foriera di una difficilmente sopportabile frammentazione di disciplina, tanto più grave in mancanza di necessari criteri che valgano a fissare con il dovuto rigore i confini del potere. <br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art. 26 t.u. e l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 26, norma di chiusura del testo unico delle società a partecipazione pubblica, sembra confermare l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio che caratterizza la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, facendo riemergere &#8220;sul finire&#8221;, nelle &#8220;disposizioni transitorie&#8221;, una delle tradizionali e più resistenti logiche di questo micro-sistema, che si manifesta nella varietà tipologica delle deroghe, alcune racchiuse in un elenco tassativo, ad effetti permanenti o temporanei, connotate da diversità di oggetto e <em>ratio. </em> <br /> La prima deroga contenuta nell&#8217;art. 26 del testo unico è quella del comma 2, secondo cui l&#8217;art. 4 del testo unico non è applicabile alle società nominativamente elencate nell&#8217;Allegato A. Ebbene, scorrendo l&#8217;elenco di tali società si fatica a rintracciare criteri omogenei da porre a fondamento dell&#8217;esclusione, essendovi variamente ricomprese società finanziarie regionali e grandi imprese d&#8217;interesse nazionale, società strumentali, enti pubblici a struttura societaria, concessionarie di servizi pubblici.Numerose sono, in particolare, le società finanziarie partecipate dagli enti locali, talora costituite nella forma dell&#8217;<em>in house</em><a title="">[52]</a>. Alcune di queste società sono partecipate da un unico socio pubblico, ad esempio Finlombarda, Sviluppo Campania, Sviluppo Basilicata; altre, anche da istituti bancari (Fidi-Toscana, Fira, la finanziaria regionale abruzzese, Gepafin o Veneto Sviluppo) o dalle camere di commercio (Lazio Innova). Queste società svolgono comunemente attività di sostegno alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, per l&#8217;accesso al credito, ma ad esse si tendono ad attribuire un&#8217;ampia congerie di compiti che spaziano dalla ricerca e innovazione tecnologica alla formazione, e fino alla gestione delle partecipazioni societarie e alla valorizzazione degli immobili, nonché sovente la gestione di sovvenzioni e finanziamenti comunitari e nazionali<a title="">[53]</a>.<br /> Oltre alle società regionali, nell&#8217;elenco compaiono grandi società partecipate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze come ANAS, concessionaria pubblica deputata alla costruzione, gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale italiana. Trattasi di un ente pubblico a struttura di società per azioni derivante dalla trasformazione del preesistente ente pubblico e che &#8220;anche dopo la doppia fase di privatizzazione dell&#8217;originaria azienda di stato &#038; continua ad avere natura pubblica&#038; e continua ad essere titolare di poteri pubblicistici&#8221;<a title="">[54]</a>. <br /> Rilevanti poteri pubblicistici esercita anche il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)<a title="">[55]</a>, altro ente pubblico a struttura societaria, che, pur avendo forma giuridica di  società per azioni, è interamente posseduto dallo Stato e svolge funzioni di carattere regolamentare e di verifica e certificazione nel settore dell&#8217;energia elettrica, in particolare nell&#8217;ambito della incentivazione e promozione dell&#8217;energia da fonti rinnovabili. Restando nel frastagliato settore energetico fa parte dell&#8217;elenco anche Sogin, costituita da Enel nel 1999 in forza dell&#8217;art. 13, comma 2, lett. e) del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, per svolgere attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e le cui azioni sono state in seguito trasferite, nel 2000, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br /> L&#8217;elenco di cui all&#8217;Allegato A comprende, poi, alcune importanti società strumentali<a title="">[56]</a>, quale Coni Servizi, che espleta attività strumentale al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI<a title="">[57]</a>, e Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che svolge in esclusiva e in regime di monopolio legale compiti di rilievo pubblicistico, occupandosi delle pubblicazioni ufficiali dello Stato e della coniazione delle monete e dei francobolli, nonchè operando nel settore dell&#8217;anticontraffazione<a title="">[58]</a>. Con riferimento a tali società &#8211; neutro strumento per il perseguimento di finalità intestate ad altri soggetti dello Stato -, a prescindere da ogni questione in ordine alla loro inclusione nell&#8217;elenco dell&#8217;Allegato A, è giusto il caso di rilevare come sarebbe stato forse preferibile ricorrere, &#8220;a monte&#8221;, allo strumento organizzatorio dell&#8217;ente pubblico o dell&#8217;ente pubblico economico, evitando quindi la &#8220;formula insincera&#8221; della società per azioni. <br /> Scorrendo ancora l&#8217;elenco, si spazia da Invimit, società di gestione del risparmio finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico<a title="">[59]</a>, a Invitalia, che gestisce invece gli incentivi per la nascita di nuove imprese e di start-up innovative, fino alla società che si occupa della valorizzazione delle aree acquisite per ospitare l&#8217;Esposizione Universale EXPO Milano<a title="">[60]</a>.<br /> Difficile, in questa varia molteplicità, individuare la <em>ratio</em>comune delle deroghe: il punto è stato peraltro esattamente colto dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) il quale ha criticamente osservato come &#8220;non sono chiare le ragioni della deroga&#8221;, che non risultano dalla &#8220;natura&#8221; o dall'&#8221;attività che svolgono&#8221; le società ricomprese nell&#8217;elenco<a title="">[61]</a>. <br /> In ogni caso, il principale vantaggio dell&#8217;elencazione sembra rinvenibile nel carattere tassativo<a title="">[62]</a>, in grado di evitare interpretazioni estensive, elusioni e incertezze applicative, grazie al divieto di estensione analogica tipico delle norme singolari. Una certa preferenza per la tecnica dell&#8217;esclusione mediante elenco tassativo pare, del resto, emergere, implicitamente, anche dal ragionamento del Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) che, auspicando l&#8217;eliminazione (poi non avvenuta) del comma 3 dell&#8217;art. 4 t.u. &#8211; che consente la partecipazione pubblica in società costituite al solo fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare -, aveva chiosato: &#8220;se sussistono contingenti esigenze di consentire la salvezza di talune società &#038; esse potrebbero essere specificamente indicate nell&#8217;elenco di quelle sottratte, in via transitoria, dal campo di applicazione del decreto&#8221;. <br /> In prospettiva futura, non è dato, invece, sapere se l&#8217;elenco di cui all&#8217;Allegato A sarà cristallizzato, rimanendo chiuso alle società inserite al momento della sua formazione, o se avremo piuttosto un elenco aperto<a title="">[63]</a>a successivi inserimenti, attraverso futuri interventi normativi. Auspicabile, nell&#8217;ottica della certezza del diritto, appare senz&#8217;altro la prima soluzione. Ed invero, il carattere organico ed esaustivo del testo unico dovrebbe ragionevolmente far propendere per la chiusura dell&#8217;elenco, anche se, in assenza di specifici criteri d&#8217;inclusione, non si può <em>a priori</em>escludere che altre società possano assumere, in futuro, &#8220;rilievo per l&#8217;economia nazionale&#8221; e andare quindi ad allungare il già piuttosto esteso elenco. <br /> La seconda, permanente, deroga all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 t.u. è quella, contenuta sempre nel comma 2 dell&#8217;articolo 26, che esclude le società &#8220;aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea&#8221;. Quanto alle società che gestiscono fondi europei, il Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) aveva messo in guardia, invocando &#8220;un maggiore livello di specificità&#8221;, dal possibile utilizzo di tale &#8220;espediente&#8221; affinché potessero continuare ad esistere società non rispondenti al modello prefigurato dalla riforma. Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, avrebbe dovuto emergere chiaramente dalla disciplina che tali società erano escluse solamente dall&#8217;applicazione del vincolo di attività e non anche del vincolo di scopo, per &#8220;evitare che queste società possano beneficiare di un regime addirittura più favorevole di quello vigente prima dell&#8217;adozione del decreto n. 175&#8221;. Sempre secondo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto essere, inoltre, meglio specificata la complessiva disciplina applicabile a queste società<em>, </em>in quanto la lettera del comma 2 &#8220;sembra deporre nel senso che, ad esclusione dell&#8217;art. 4, trovino applicazione tutte le altre norme del testo&#8221;, sebbene &#8220;talune norme presuppongono la sussistenza del vincolo di scopo, ponendo un problema di compatibilità ai fini di una loro diretta applicazione&#8221;<a title="">[64]</a>.   <br /> I successivi commi 3, 4 e 5 dell&#8217;art. 26 t.u. contengono deroghe riferite alla ampia (vista l&#8217;estensiva definizione di società quotate accolta dall&#8217;art 2, comma 1, lett. p), t.u.) categoria delle società quotate o in fase di quotazione, ed espressive del generale <em>favor</em>per i processi di quotazione. Tali deroghe si giustificano, sia per i pervasivi controlli cui tali società sono sottoposte in termini di vigilanza, che per garantire agli investitori un regime omogeneo rispetto agli altri investimenti finanziari<a title="">[65]</a>. Per effetto del comma 3, quindi, le partecipazioni pubbliche in società quotate non sono a rischio coll&#8217;entrata in vigore del testo unico, in quanto le amministrazioni titolari potranno mantenerle se già detenute al 31 dicembre 2015. I commi 4 e 5 stabiliscono poi l&#8217;esclusione, in via transitoria, dall&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico per le società che intendano deliberare la quotazione di azioni (comma 4) o che emettano strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (comma 5), e comunque fino alla conclusione dei relativi procedimenti di quotazione. Si tratta di deroghe &#8220;a termine&#8221;<a title="">[66]</a>, ovvero  norme sospensive ad effetto temporaneo<a title="">[67]</a>, in quanto l&#8217;effetto della norma derogante fa qui venire meno, soltanto transitoriamente, l&#8217;effetto della norma derogata<a title="">[68]</a>.<br /> Scorrendo le molteplici disposizioni derogatorie contenute nell&#8217;art. 26, balza agli occhi il comma 12-<em>bis</em>, il quale prevede due esclusioni del tutto disomogenee quanto a soggetti e <em>ratio</em>di fondo: la prima relativa alle società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante &#8220;Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136&#8221;<a title="">[69]</a>; la seconda riferita, invece, alla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a., esclusa dall&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico attraverso una disposizione <em>ad hoc</em>, di diritto singolare, inserita in sede di correttivo<a title="">[70]</a>. <br /> Paradigmatico, infine, il comma 12-<em>sexies</em>&#8211; l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 26 e di tutto il testo unico &#8211; che, ancora, contiene, una pluralità differenziata di deroghe, permanenti e temporanee, a diverso oggetto, ma tutte dirette nei confronti delle società che alla data di entrata in vigore della riforma già fossero costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco. In primo luogo, tali società vengono escluse dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 t.u. e, quindi, esonerate dall&#8217;adozione dei piani di razionalizzazione previsti dall&#8217;art. 20, comma 2, lett. a) ed e). La norma sospende inoltre, fino al 31 maggio 2018, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 14, comma 5, introducendo così una temporanea deroga al generale principio di fallibilità delle società partecipate<a title="">[71]</a>. Una deroga senz&#8217;altro significativa, considerati i riflessi sistematici della scelta della fallibilità delle società a partecipazione pubblica  nel senso della loro riconducibilità al diritto comune<a title="">[72]</a>, al fine di salvaguardare l&#8217;affidamento dei terzi e dei creditori <a title="">[73]</a>e di incentivare gli investimenti in società pubbliche condotte in modo efficiente<a title="">[74]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <strong>5. Conclusioni: sistema &#8211;  microsistema &#8211;  norme speciali /singolari.</strong><br />  <br /> L&#8217;analisi condotta getta luce su un quadro composito fatto di norme singolari e speciali<a title="">[75]</a>che introducono deroghe ed eccezioni applicabili a società nominativamente o tipologicamente individuate; deroghe, inoltre, a geometria variabile, che talora escludono l&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico ovvero soltanto dell&#8217;art. 4 t.u.; deroghe permanenti e deroghe temporanee. Il risultato è che molte società sono sottratte, singolarmente o come <em>species</em>, ai vincoli posti dall&#8217;art. 4, commi 1 e 2. Ma, soprattutto, si ha talora la sensazione di trovarsi di fronte a &#8220;norme identikit&#8221;, non obbedienti ad una logica unitaria di sistema, a criteri regolativi: norme che sembrano, al contrario, reggersi su esigenze del momento, sotto la pressione di bisogni, necessità, interessi contingenti; e non a caso molte delle vedute deroghe &#8211; nell&#8217;art. 4 e nell&#8217;art. 26 &#8211; sono state introdotte solo in sede di correttivo, quando l&#8217;impianto della nuova disciplina era già stato compiutamente delineato<a title="">[76]</a>.<br /> Alle deroghe c.d. interne (al testo unico) si affiancano le deroghe c.d. esterne, dai più incerti confini, riguardanti soggetti diversi da quelli, nominativamente o per <em>genus,</em>individuati all&#8217;interno del testo unico; deroghe rinvenibili in fonti esterne al d.lgs. n. 175/2016: atti normativi &#8220;fatti salvi&#8221; o provvedimenti amministrativi &#8220;autorizzati&#8221; dallo stesso testo unico. Al primo tipo appartengono, appunto, le deroghe contenute in &#8220;specifiche disposizioni&#8221; di legge o di regolamento che disciplinano società &#8220;di diritto singolare&#8221; chiamate a gestire servizi di interesse generale o di interesse economico generale ovvero costituite per il perseguimento di una missione di pubblico interesse (art. 1, comma 4, lett. a), t.u.). Posto che, con l&#8217;espressione &#8220;società di diritto singolare&#8221;, si fa propriamente riferimento a &#8220;qualunque fattispecie societaria regolata da norme &#8220;del caso singolo&#8221; (o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221;)&#8221; &#8211; e perciò oggetto di uno statuto normativo differente rispetto a &#8220;quello (comune o speciale) che si sarebbe applicato in assenza dell&#8217;intervento&#8221;<a title="">[77]</a>-, ne discende che, se appare realistico pretendere, come fa l&#8217;Orientamento MEF del 18 novembre 2019, che tali norme siano &#8220;applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi&#8221;, appare, nondimeno, difficilmente sostenibile la tesi del <em>numerus clausus,</em>o della integrale e tassativa tipizzazione delle deroghe, per cui non potrebbero  esistere deroghe al di fuori di quelle previste dal testo unico. Ed infatti, al di fuori del d.lgs. n. 175/2016, sembrano ancor oggi esistere partecipazioni ammesse da normative speciali non abrogate (né espressamente né tacitamente) dalla nuova disciplina, come nel caso<a title="">[78]</a>delle società di trasformazione urbana previste dall&#8217;art.  120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali). Anche il Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) ha rilevato come il testo unico non sia riuscito a centrare l&#8217;ambizioso obiettivo di &#8220;riordino in un unico contesto normativo di tutte le diverse disposizioni speciali&#8221;. Nondimeno, nell&#8217;ottica prescelta, della certezza del diritto, oggi queste deroghe ed eccezioni sono per lo più racchiuse in un unico testo e, nella maggior parte dei casi, per individuare la disciplina applicabile ad una determinata società a partecipazione pubblica si dovrà, quindi, tutt&#8217;al più spigolare il testo unico (non più girovagare per una selva di norme), alla ricerca di possibili esclusioni, singole o per classi. La prospettiva dentro/fuori (il testo unico) sembra doversi, allora, intrecciare con una visione diacronica, secondo una logica del prima/dopo. Il punto è evitare che, continuamente, specie in assenza di particolari ragioni e condizioni giustificatrici, leggi speciali successive vengano a minare il carattere tendenzialmente organico del testo unico, introducendo ad esempio nuove deroghe ai vincoli imposti dall&#8217;art. 4, come avvenuto nel 2017 e nel 2019<a title="">[79]</a>, o estendendo l&#8217;ambito applicativo delle eccezioni già previste<a title="">[80]</a>. L&#8217;eventuale persistenza di deroghe &#8220;sfuggite&#8221; all&#8217;opera di razionalizzazione compiuta con la riforma non dovrebbe insomma aprire il varco a norme extravaganti, in grado di pregiudicare la centralità del d.lgs. n. 175/2016 e, in ultimo, la certezza del diritto.<br /> L&#8217;analisi condotta evidenzia come il diritto delle società pubbliche continui ad essere percorso da una intensa dialettica generale-speciale- singolare, lungo una sequenza sistema (il diritto comune) &#8211; microsistema (il testo unico)- norme speciali/singolari. Forse irraggiungibile, pur a seguito dell&#8217;apprezzabile tentativo di razionalizzazione compiuto, appare, tuttavia, il &#8220;sistema&#8221;, inteso come un <em>corpus </em>completo, esaustivo ed assiologicamente coeso di regole, e motivate eccezioni, riconducibili ad una armoniosa costellazione di principi<a title="">[81]</a>.  Polimorfe e potenzialmentemolteplici appaiono, in particolare, le deroghe esterne al testo unico, contenute in leggi speciali o addirittura in provvedimenti amministrativi adottabili sulla base di vere e proprie &#8220;deleghe in bianco&#8221;, che non consentono di eliminare ogni incertezza interpretativa e operativa<a title="">[82]</a><em>. </em><br /> L&#8217;Orientamento MEF, da cui si sono prese le mosse, mira a realizzare un recupero di certezza nel tentativo di porre, per quanto possibile, un argine alle sempre vitali spinte centrifughe e alla natura derogatoria del diritto delle società a partecipazione pubblica.  <br />  <br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a><em>Ex </em>articolo 15 dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico delle società a partecipazione pubblica: di seguito anche testo unico o t.u.). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>&#8220;Ricorrente è stata, in particolare, l&#8217;attribuzione &#8211; erronea &#8211; di tale qualifica a società costituite in attuazione di normative quali, a titolo esemplificativo, il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la Legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure volte alla produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), del TUSP&#8221;, si legge nel citato Orientamento. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sul punto, vale la pena riportare, integralmente, il testo dell&#8217;Orinetamento: &#8220;Nell&#8217;ambito della categoria del diritto singolare, rientrano, in particolare, le norme che sono dirette o si rivolgono, espressamente o implicitamente, ad un soggetto determinato o determinabile. Esemplificativa potrebbe considerarsi la disposizione normativa che dichiarasse &#8220;costituita la società per azioni denominata «Alfa spa»&#8221; con &#8220;capitale sociale &#8230; pari a ad euro 1 milione&#8221;, determinandone l&#8217;oggetto sociale nella &#8220;prestazione di servizi e l&#8217;espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell&#8217;Amministrazione &#8230; per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest&#8217;ultima&#8221; e sancisse, infine, il divieto per la società di essere sciolta &#8220;se non per legge&#8221;. Nei termini predetti deve essere inteso il richiamo &#8220;al diritto singolare&#8221; effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative <em>ad hoc</em>. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l&#8217;utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a &#8220;chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società&#8221;. Si precisa altresì che la previsione di salvezza di cui all&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall&#8217;applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l&#8217;applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell&#8217;ente pubblico socio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>In tema, può leggersi G. MORBIDELLI, <em>Il diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo</em>, Napoli, 2012. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. C. IBBA, <em>&#8220;Generale&#8221; e &#8220;speciale&#8221; nel diritto dell&#8217;iniziativa economica, nel pensiero di Giorgio Oppo</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2010, I, 2010, 494 ss. Osserva, da ultimo, G. MARASA&#8217;, <em>I limiti all&#8217;assunzione e al mantenimento delle partecipazioni sociali. Profili generali, in Le società a partecipazione pubblica</em>, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. IBBA e I. DEMURO, Bologna, 2018, 31, come &#8220;le deroghe e le eccezioni ai requisiti di ammissibilità delle partecipazioni pubbliche sono così numerose e di così vasta portata che l&#8217;efficacia imperativa delle disposizioni che fissano tali requisiti &#038; ne risulta ridimensionata al punto tale da far apparire molto ottimistico &#8211; o, forse, solo conclamato ma non effettivamente voluto &#8211; il risultato di un&#8217;effettiva riduzione delle partecipazioni pubbliche e dei relativi costi per la collettività&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Cass., Sez.Un., 25 novembre 2013, n. 26283. Sulla difficoltà di riconoscere un &#8220;sistema&#8221; delle società a partecipazione pubblica, prima dell&#8217;intervento riformatore, cfr. G. MORBIDELLI, <em>Introduzione</em>, in ID. (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018, 14.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. M. DUGATO, <em>La società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità</em>, in <em>Munus</em>, 2016, 528</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Riflessioni in tal senso si trovano in C. IBBA, <em>L&#8217;impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto pubbl</em>ico, in <em>Analisi giur.ec.</em>, 2015, 411, e già in V. OTTAVIANO, <em>Sulla sottoposizione dell&#8217;impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1962, 1962, 273. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Cfr. H. BONURA, <em>La sfida di una disciplina unitaria per le società a partecipazione pubblica</em>, in H. BONURA &#8211; A. RUGHETTI (a cura di), <em>L&#8217;impresa pubblica in Italia e i servizi per i cittad</em>ini, Milano, 2017, 17 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Si pensi all&#8217;altro testo unico, quello sui servizi pubblici locali, rimasto però a livello di schema per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251: testi entrambi applicabili a determinate società pubbliche (molte partecipate erogano infatti servizi pubblici) e logicamente connessi; si pensi, inoltre, al nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che dedica numerose disposizioni alle società <em>in house</em>e alle società miste e che si applica a numerose società a partecipazione pubblica. <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Sulla nascita dei micro-sistemi normativi e sulle loro logiche intrinseche è fondamentale N. IRTI, <em>L&#8217;età della decodificazione</em>, Milano, 1979, 65 ss.; sul microsistema delle società pubbliche, vedasi invece V. DONATIVI, <em>Il microsistema normativo delle &#8220;società pubbliche&#8221;: evoluzione e classificazioni</em>, in ID., <em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza</em>, Assago, 2016, 3 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Per la distinzione società di diritto speciale/singolare, cfr. C. IBBA, <em>Gli statuti singolari</em>, in G.E.  COLOMBO &#8211; G.B. PORTALE (a cura di),<em>Trattato delle società per azioni</em>, Torino,1992, 526; ID., <em>Le società legali</em>, Torino, 1992, 9 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Così G. ROSSI, <em>Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico</em>, <em>astrid.it</em>, n. 19/2016, 4. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Su cui resta fondamentale S. PUGLIATTI, voce <em>Diritto pubblico e privato</em>, in <em>Enc. dir</em>., XII, Milano, 1964, e, nella prospettiva del diritto amministrativo, <em>recentius, </em>M. D&#8217;ALBERTI,<em>Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di una questione antica</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>, 2012, 1019 ss., e V. CERULLI IRELLI, <em>Diritto privato dell&#8217;amministrazione pubblica</em>, Torino, 2008; con specifico riferimento alle società partecipate, cfr., invece, G. OPPO, <em>Pubblico e privato nelle società partecipate</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2004, II, 157 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Esemplare, in tal senso, l&#8217;importante tentativo di F. GALGANO, <em>&#8220;Pubblico&#8221; e &#8220;privato&#8221; nella qualificazione della persona giuridica</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1966, 279 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Cfr. M. DUGATO, <em>Op.ult.cit</em>., 523; già G. MIELE, <em>La distinzione fra ente pubblico e privato</em>, in <em>Riv.dir.comm</em>., 1942, I, 10 ss., metteva, del resto, in guardia dall&#8217;illusione dogmatica, (cfr., in particolare, 12 s. e 27)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>In proposito, A. ARENA, <em>Le società commerciali pubbliche (Natura e costituzione). Contributo allo studio delle persone giuridiche</em>, Milano, 1942, e F. CAMMEO, <em>Società commerciali ed ente pubblico</em>, Firenze, 1947; per una ricostruzione storica, si rinvia a B. SORDI, <em>Origine e itinerari scientifici della nozione di &#8220;ente pubblico&#8221; nell&#8217;esperienza italiana</em>, in <em>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</em>, 1992, 21, 311 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>&#8220;per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Lumeggiata a suo tempo da F. GALGANO, <em>Op.ult.cit</em>., 1966, 282. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>L. TORCHIA, <em>Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2012, 325.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Riferite alla norma nella cui scia si colloca l&#8217;art. 1, comma 3, t.u., ossia l&#8217;art. 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135): &#8220;Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>In questi termini, Cass. Sez.Un., 23 gennaio 2015, n. 1237 (ord.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>In tal senso, C. IBBA, <em>Introduzione, </em>in<em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. IBBA e I DEMURO, cit., 5. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Pur sempre dei &#8220;commercialissimi contratti di società&#8221;: l&#8217;espressione è di B. SORDI, <em>Pubblica amministrazione, negozio, contratto: universi e categorie ottocentesche a confronto</em>, in <em>Dir.amm</em>., 1995, 517.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Come di recente chiarito da Cass., Sez. un., 11 settembre 2019, n.22712.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>R. NICOLO&#8217;, <em>Diritto civile</em>, in <em>Enc.dir</em>., vol. XII, Milano, 1964, 915.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>M. GIORGIANNI, <em>Il diritto privato e i suoi attuali confini</em>, <em>Riv.trim.dir.proc.civ</em>.,1961, 406 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>In questi termini, F. GALGANO, <em>Op.ult.cit</em>., 283. Coerentemente con questa impostazione &#8211; e ormai con il diritto positivo vigente -, la più recente giurisprudenza ha, pertanto, riconosciuto che una società a partecipazione pubblica &#8220;quale persona giuridica privata, opera nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l&#8217;ente pubblico&#8221; (Cass., Sez.Un., 1 dicembre 2016, n. 24591).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Così Cass., Sez.Un., 7 febbraio 2017, n. 3196.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>&#8220;l&#8217;interesse pubblico non è, pertanto, idoneo ad alterare il tipo societario conducendo alla configurazione di una società diversa da quella contemplata dal codice civile&#8221;, si legge nel citato parere del Consiglio di Stato n. 968&#8243;016 reso sullo schema di testo unico; e &#8211; ha ribadito la Cassazione in una delle prime pronunce in tema &#8211; &#8220;l&#8217;interesse che fa capo al socio pubblico si configura come di rilievo esclusivamente extrasociale, con la conseguenza che le società partecipate da una pubblica amministrazione hanno comunque natura privatistica&#8221; (Cass., Sez.Un., 3196/2017 cit.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>L&#8217;espressione, quanto mai efficace, è di T. ASCARELLI, <em>Tipologia delle società per azioni e disciplina giuridica</em>, in <em>Riv.soc</em>., 1959, 1013, ed è ripresa in tempi recenti da F. GOISIS, <em>L&#8217;ente pubblico come investitore privato razionale: natura e lucratività delle società in mano pubblica nel nuovo Testo unico sulle partecipate</em>, in <em>Dir.econ</em>., 2017, 24. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Cfr. G. MORBIDELLI, <em>Op.ult.cit</em>., 5, laddove si invita ad &#8220;abbandona(ndo)re categorizzazioni astratte &#038;  procedendo invece ad uno scrutinio caso per caso del variegato panorama di società a partecipazione pubblica&#8221;.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Ben rappresentato come il &#8220;campo dei diritti speciali e singolari&#8221;: cfr. M. CAMMELLI &#8211; M. DUGATO, <em>Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei tipi e le regole del diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale</em>, in IIDD. (a cura di), <em>Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008, 1. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Cfr. F. MERUSI, <em>I principi costituzionali</em>, in G. MORBIDELLI (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 23, che definisce il testo unico delle società a partecipazione pubblica come &#8220;una legge che prevede una deroga speciale <em>ex lege</em>alla esistente capacità generale di diritto privato delle pubbliche amministrazioni&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Cfr. B. G. MATTARELLA, <em>Presentazione</em>, in F. CERIONI (a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017192; ID., <em>Società pubbliche e riforma amministrativa</em>, in G. PRESTI &#8211; M. RENNA (a cura di), <em>Le imprese a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Tanto più che tale schema risulta applicabile anche alle società <em>in house</em>, ancora oggi percorse da una &#8220;irrisolta ambivalenza&#8221; (cfr. A. MALTONI, <em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb.app</em>., 2017, 22), finora equiparate ad un ufficio interno dell&#8217;amministrazione e considerate come enti pubblici in forma societaria, &#8220;gli enti strumentali di oggi&#8221;,  li definisce G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>, in S. LICCIARDELLO (a cura di), <em>Il governo dell&#8217;economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita</em>, Torino, 2018,113 ss., sulla scia di V. OTTAVIANO, <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali</em>, Padova, 1959; a una tale ibrida natura avrebbe, in effetti, potuto anche adattarsi &#8220;un rapporto regola/eccezione opposto a quello scelto dal decreto&#8221; (in questi termini, M. DUGATO,<em>Op.ult.cit</em>., 535); e, del resto, lo stesso parere del Consiglio di Stato n. 968/2016 aveva ritenuto la configurazione privatistica delle società <em>in house </em>inconciliabile con la &#8220;forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo&#8221;. Il testo unico ha, invece, ricondotto anche queste entità allo schema societario privatistico e confinato le deroghe rispetto a tale modello nell&#8217;art. 16t.u..D&#8217;altronde, laddove il legislatore avesse voluto sottrarre le società <em>in house </em>dalla disciplina del decreto n. 175/2016, avrebbe dovuto farlo con espressa disposizione (<em>ubi lex voluit dixit</em>), come avvenuto per gli enti associativi diversi dalle società a partecipazione pubblica e per le fondazioni (art. 1, comma 4, lett. b), t.u.; in particolare, sulla natura delle fondazioni, si vedano G. MORBIDELLI, <em>Le fondazioni per la gestione dei beni culturali</em>, in <em>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, vol. III, Padova, 2007, 331 ss., e F. MERUSI,<em>La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2004, 447 ss.) ovvero per le società quotate, e loro controllate, cui le disposizioni del testo unico si applicano &#8220;solo se espressamente previsto&#8221; (art. 1, comma 5, t.u., come modificato dall&#8217;art. 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge stabilità 2019).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Rifacendosi alla nota concettualizzazione di M.S. GIANNINI, <em>L&#8217;analogia giuridica</em>, I-II, in <em>Jus</em>, 1942, 43. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Al riguardo, cfr. F. MODUGNO, voce <em>Norme singolari, speciali, eccezionali</em>, in <em>Enc.dir</em>., XXVIII, Milano,1978, 508. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Sempre in un&#8217;ottica di certezza il legislatore del testo unico ha scelto di non sviluppare il criterio di delega contenuto nell&#8217;art. 18, comma 1, lett. a), legge 7 agosto 2015, n. 124, della &#8220;distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta e indiretta&#8221;. Più che perdersi ancora nella ricerca delle essenze o nell&#8217;apposizione delle etichette, si è, quindi, preferito valorizzare l&#8217;affiancato, e ben più pragmatico, &#8220;principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica&#8221;, venendo in questo modo incontro alle indicazioni formulate a livello internazionale (OCSE<em>, Corporate Governance of State-Owned Enterprises- A survey of OECD Countries</em>, 2005) e nazionale (ASSONIME, <em>Principi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche</em>, Roma, settembre 2008, <em>assonime.it</em>, su cui M. CLARICH,<em>Società di mercato e quasi-amministrazioni</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2009, 253 ss.). L&#8217;evocato canone di proporzionalità ammette, infatti, deroghe se e nella misura in cui si rivelino necessarie e idonee al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico che costituisce la stella polare della riforma: &#8220;una disciplina pubblicistica che si innesta in un modello privatistico, derogandovi nei limiti in cui è necessario per adeguarla al tipo di attività e alla specialità degli azionisti&#8221;, è stata efficacemente definita da M. CLARICH &#8211; B.G. MATTARELLA, <em>Prefazione</em>, in <em>Il testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, diretto da G. MEO &#8211; A. NUZZO, Bari, 2016, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>In tema, G. NAPOLITANO, <em>Pubblico e privato nel diritto amministrativo</em>, Milano, 2003, 235 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Cfr. F. MERUSI, <em>I principi costituzionali</em>, cit., 26 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Come fa A. ZITO, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, in <em>giustamm.it</em>, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Espressioni, queste, piuttosto indeterminate, ma che sembrano acquistare consistenza alla luce della necessaria strumentalità dell&#8217;attività esercitata al perseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;amministrazione partecipante (&#8220;riconducibile alle finalità di cui al comma 1&#8221;, recita la norma, invocando il rispetto del vincolo di scopo di cui all&#8217;art. 4, comma 1, t.u.)Rispetto che pare, peraltro, costituire il presupposto necessario, ma non sufficiente, per la deroga; se la partecipazione è infatti indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;ente, i concetti di misura e quantità della partecipazione sembrano, a loro volta, doversi riferire a partecipazioni almeno maggioritarie tali da consentire il controllo sulla società, ossia la possibilità di determinarne le scelte strategiche <em>ex</em>art. 2, comma 1, lett.b),t.u. In tal senso, cfr., ancora, A. ZITO, <em>Op.ult.cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Il potere di esclusione previsto dall&#8217;art. 4, comma 9, non sembra, in primo luogo, trovare fondamento nella legge di delega n. 124/2015, in particolare nell&#8217;art. 18 che contiene, sì, principi e criteri direttivi richiamati anche per l&#8217;adozione del d.P.C.M. governativo o dell&#8217;equivalente atto regionale -la misura e qualità della partecipazione (comma 1, lett. a), ad esempio -, ma che non fa alcun riferimento a tali poteri e provvedimenti, idonei a incidere sul rapporto tra il microsistema del testo unico e il sistema generale di diritto privato. <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Come la definisce G. CORSO, <em>Il principio di legalità</em>, in M.A. SANDULLI (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2017, 28. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Sul punto, vedasi, in generale, A. POLICE, <em>La predeterminazione delle decisioni amministrative</em>, Napoli, 1997, 63 e 67 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47]</a>Sui quali richiama l&#8217;attenzione G. MORBIDELLI, <em>Op.ult.cit.</em>, 712.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48]</a>Nell&#8217;ampia prospettiva delineata da Cass., Sez. V, 13 maggio 2009, n. 10982. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49]</a>Cfr. G. CAIA, <em>La disciplina sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2017, 603. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50]</a>Ammessa da C. cost.,18 marzo 2005, n. 106; in dottrina, cfr. S. BARTOLE, <em>Regioni ed ordinamento civile: il punto di vista del costituzionalista</em>, in <em>L&#8217;ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative</em>, in Quaderni <em>Riv.trim.dir.proc.civ</em>., 6, 2003, 84. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51]</a>Individuato da V. SCALISI, <em>Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della &#8220;regola giuridica&#8221; nell&#8217;epoca della postmodernità</em>, Milano, 2012, 32. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52]</a>In argomento, in generale, cfr. D.U. GALETTA &#8211; G. CARULLO, <em>Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.comunit</em>., 2016, 2016, 371 ss.; A. MALTONI, <em>Op.ult.cit</em>., 7 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53]</a>Alcune di queste società, peraltro, intrecciano tra loro rapporti societari (cfr., al riguardo, Cons.St., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2084): è il caso, ad esempio, di Friuli Veneto Sviluppo SGR della cui compagine societaria fa parte Veneto Sviluppo o di Ligurcapital le cui azioni sono detenute in prevalenza da FI.LSE, la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, ovvero di Finlombardia Gestioni SGR, il cui capitale è interamente detenuto da Finlombardia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54]</a>Cons.St., Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2829. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55]</a>Cfr. Cons.St., Sez. VI, 12 novembre 2003, n. 7264, nonché Ad. plen. 3 settembre 2019, n. 9. Per un quadro delle funzioni svolte dal GSE può leggersi anche C. conti, sez. contr. enti, 14 aprile 2015, n. 39</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56]</a>In tema si rinvia al classico studio di V. OTTAVIANO del 1959 (il citato <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali)</em>, e alla più aggiornata riflessione di G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57]</a>In proposito, vedasi C. FRANCHINI, <em>Il riordino del CONI</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2003,1209 ss., nonché C. conti, sez. contr. enti, 6 dicembre 2013, n. 113. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58]</a>Per una &#8220;fotografia&#8221; delle funzioni svolte e dell&#8217;assetto dell&#8217;Istituto, si veda C. conti, sez. contr. enti,11 aprile 2014, n. 37; sulla natura di società strumentale, C. conti, III Giurisdizionale Centrale d&#8217;Appello, 29 settembre 2011, n.642. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[59]</a>Sulla cui natura di organismo di diritto pubblico, cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. II, 19 maggio 2016, n. 5888. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[60]</a>Su cui cfr. C. conti, sez.  contr. enti, 21 aprile 2016, n. 36. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[61]</a>Né in valido soccorso viene, in tal senso, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 165/2016, dove le ragioni dell&#8217;esclusione vengono rinvenute nel rilievo che le società incluse nell&#8217;Allegato A hanno per l&#8217;economia nazionale, &#8220;anche in rapporto alla dimensione finanziaria e alle possibili strategie di sviluppo&#8221;, precisando poi che tali società &#8220;sono state individuate in base al valore della partecipazione e all&#8217;importanza della società stessa per le politiche pubbliche&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[62]</a>Così M. CLARICH &#8211; B.G. MATTARELLA, <em>Op.ult.cit</em>., 10. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[63]</a>Per questa distinzione cfr., in generale, S. CASSARINO, voce <em>Elenco</em>, in <em>Enc.dir.</em>, XIII, Milano, 1963, 5. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[64]</a>Più circoscritta e definita, nonostante la consistente entità dei finanziamenti che l&#8217;Unione fornirà nei prossimi anni alla ricerca (quasi 80 miliardi di euro, principalmente attraverso il programma di ricerca Orizzonte 2020), appare invece la deroga, introdotta in sede di correttivo, a favore delle società aventi come oggetto la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[65]</a>In tal senso, H. BONURA &#8211;  G. FONDERICO, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2016, 731. Meno ampia, sia dal punto di vista soggettivo (constano una quindicina di casi) che oggettivo (norme derogate), è l&#8217;esclusione di cui al comma 6, art. 26 t.u., relativa alle società per la sperimentazione gestionale di cui all&#8217;art. 9-<em>bis</em>del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, finalizzate ad attuare forme di collaborazione pubblico-privata nel settore sanitario[65]. Esclusione, questa, proposta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in sede di intesa sullo schema di testo unico e riguardante, oltre l&#8217;art. 4, l&#8217;art. 19, con le sue previsioni restrittive circa la disciplina dell&#8217;impiego presso le società pubbliche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[66]</a>Come le definisce G.U. RESCIGNO, voce <em>Deroga</em>, in <em>Enc.dir.</em>, XII, Milano, 1958, 305.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[67]</a>Così, invece, F. MODUGNO, <em>Op.ult.cit</em>., 523, nota 113.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[68]</a>Carattere transitorio (&#8220;fino al completamento dei relativi progetti&#8221;) ha anche la deroga prevista dal comma 7 dell&#8217;art. 26 t.u. che fa salve le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l&#8217;attuazione dei patti territoriali e dei contratti d&#8217;area per lo sviluppo locale previsti dalla delibera CIPE 21 marzo 2017, recante &#8220;Disciplina della programmazione negoziata&#8221;. Tale deroga, sebbene posta con formulazione generica e poco precisa (&#8220;Sono fatte salve &#038; le partecipazioni pubbliche&#8221;), sembra tradursi, in concreto, essenzialmente nell&#8217;esclusione dall&#8217;applicazione dei limiti di scopo e di attività di cui all&#8217;art. 4 t.u.; essa si giustifica in nome dell&#8217;interesse alla compiuta realizzazione di simili forme di &#8220;partenariato sociale&#8221;(art. 2, comma 1, e 3, comma 1, della delibera CIPE cit.) finalizzate a promuovere lo sviluppo locale in ambito subregionale (il patto territoriale) e a dare vita ad  &#8220;un ambiente economico favorevole all&#8217;attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione&#8221; (il contratto d&#8217;area) e del ruolo fondamentale di coordinamento e di attuazione rivestito dai partner pubblici, sancito dagli art. 2, comma 5, e 3, comma 5, della delibera CIPE . Altra deroga temporanea è quella di cui al comma 12-<em>ter</em>che, allo scopo di favorire l&#8217;impiego in chiave imprenditoriale dei risultati della ricerca universitaria per sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo, prevede una eccezione applicabile ad una intera categoria di società, con la quale si esonerano per 5 anni dalla loro costituzione le società con caratteristiche di <em>spin-off</em>o di <em>start-up</em>universitarie o degli enti di ricerca ovvero le società, anch&#8217;esse costituite dalle università, per la gestione di aziende agricole aventi funzioni didattiche dall&#8217;adozione dei piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni detenute.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[69]</a>I provvedimenti in questione sono, dunque, misure di prevenzione personali e patrimoniali (Titolo I e II del d.lgs. n. 159/2011 cit.; in tema, cfr. Tar Campania-Napoli, Sez. I, 30 luglio 2019, n.4178); facendo però la norma riferimento a società, e quindi a persone giuridiche, è da escludersi che possano rientrarvi misure di carattere personale i cui destinatari sono esclusivamente persone fisiche, come sembra del resto confermato dalla relazione illustrativa al correttivo dove si chiarisce che, per effetto del nuovo comma 12-<em>bis</em>, &#8220;vengono escluse dall&#8217;applicazione del decreto n. 175 del 2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[70]</a>S.G.A. è un&#8217;altra delle molte partecipate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, istituita nell&#8217;ambito degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli. A tale società sono state trasferite le sofferenze bancarie del Banco di Napoli e i crediti incagliati superiori ai 100 milioni di lire, i crediti ristrutturati e in corso di ristrutturazione e alcune partecipazioni del Banco di Napoli, eccettuate le attività immobiliari, al fine di recuperare i crediti in sofferenza. Su questa vicenda si vedano P. MARCHETTI,<em>La legge speciale sul Banco di Napoli</em>, in <em>Riv. soc</em>., 1996, 1334, nonché la decisione della Commissione 1999/288/CE, recante approvazione condizionata dell&#8217;aiuto concesso al Banco di Napoli. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[71]</a>Di recente confermato, alla luce del nuovo quadro normativo e con riferimento ad una società <em>in house</em>, da Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[72]</a>Cfr. F. GOISIS &#8211;  E. CODAZZI,<em>Crisi d&#8217;impresa di società a partecipazione pubblica</em>, in AA.VV., <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, 395; in tema vedasi anche C. IBBA, <em>Il falso problema della fallibilità</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2015, 511 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[73]</a>Sotto questo profilo, cfr. C. IBBA, <em>L&#8217;impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto pubbl</em>ico, in <em>Analisi giur.ec.</em>, 2015, 411. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[74]</a>In quest&#8217;ottica, si vedano Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5346; 7 febbraio 2017, n. 3196. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[75]</a>Per questa distinzione, si rinvia, in generale, a F. MODUGNO, <em>Op.ult.cit</em>., 507 ss. e 513 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[76]</a>Come emerge da F. CERIONI &#8211; G. PIPERATA,<em>La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo il correttivo del 2017: le principali novità</em>, in F. CERIONI (a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, 5 ss.    </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[77]</a>Così C. IBBA, <em>Gli statuti singolari</em>, cit., 526 s., che, per la nozione di norma singolare, si rifà al più volte citato F. MODUGNO, 506 ss., e, per la categoria del diritto singolare, a R. ORESTANO, <em>Diritto singolare</em>, in <em>Enc.dir</em>., XII, Milano, 1964, 746 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[78]</a>Evidenziato da A. MALTONI, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A., </em>in N. LONGOBARDI (a cura di), <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, 2017, 210 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[79]</a>Si vedano i nuovi commi 9-<em>bis</em>, 9-<em>ter </em>e 9-<em>quater</em>aggiunti, rispettivamente, dall&#8217; art. 5, comma 1, lett. e), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dall&#8217; art. 1, comma 891, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall&#8217;art. 1, comma 1, legge 1 ottobre 2019, n. 119: &#8220;9-<em>bis</em>. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all&#8217;articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall&#8217;ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l&#8217;affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l&#8217;articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 16&#8243;; &#8220;9-<em>ter</em>. E&#8217; fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all&#8217;1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall&#8217;articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima&#8221;;  &#8220;9-<em>quater</em>. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all&#8217;acquisizione o al mantenimento di parteci-pazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l&#8217;immissione in commercio del latte, comunque tratta-to, e dei prodotti lattiero-caseari&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[80]</a>Come avvenuto col comma 724 della legge di stabilità 2019 che ha modificato l&#8217;articolo 26 del d.lgs. 175/2016, aggiungendo il comma 6-<em>bis</em>, laddove si escludono, dall&#8217;obbligo di razionalizzazione periodica, <em>ex</em>art. 20 t.u., le società di cui all&#8217;art. 4, comma 6, t.u., costituite dai Gruppi di Azione Locale, dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[81]</a>Cfr., a livello teorico-generale, R. GUASTINI, <em>Interpretare e argomentare</em>, Milano, 2011, 292 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[82]</a>In questi condivisibili termini, G. MORBIDELLI, <em>Introduzione</em>, cit., 15. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>ARTICOLO &#160; In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di &#160;fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica &#160; &#160; di Vito TENORE Consigliere della Corte dei Conti</p>
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<div abp="844" style="text-align: center;"><strong abp="845"><span abp="846"><span abp="847">ARTICOLO</span></span></strong><br abp="848" /><br />
&nbsp;<br abp="849" /><br />
<strong abp="850"><span abp="851"><span abp="852">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,</span></span></strong><br abp="853" /><br />
<strong abp="854"><span abp="855"><span abp="856">alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di</span></span></strong><br abp="857" /><br />
<strong abp="858"><span abp="859"><span abp="860">&nbsp;fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati</span></span></strong><br abp="861" /><br />
<strong abp="862"><span abp="863"><span abp="864">dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</span></span></strong><br abp="865" /><br />
&nbsp;<br abp="866" /><br />
&nbsp;<br abp="867" /><br />
<span abp="868"><span abp="869">di Vito TENORE</span></span><br abp="870" /><br />
<span abp="871"><span abp="872">Consigliere della Corte dei Conti</span></span><br abp="873" /><br />
<span abp="874"><span abp="875">Professore presso la S.N.A.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="876" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="877" style="text-align: justify;"><span abp="878"><strong abp="879"><span abp="880">SOMMARIO</span></strong><span abp="881">: 1. In attesa del testo unico, considerazioni sul censimento del fenomeno societario pubblico e sulla “fuga” dalla giurisdizione contabile. – 2. </span><span abp="882">Il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile sotto il profilo dell’ente danneggiato, con particolare riferimento agli enti pubblici economici. &#8211; 3.&nbsp; </span><span abp="883">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: l’iniziale orientamento della Corte di Cassazione ed il criterio dell’incidenza del danno. &#8211; 4.</span> <span abp="884">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: le sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519. &#8211; 5</span><span abp="885"> G</span><span abp="886">iurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: il parziale <em abp="887">revirement</em> della Corte di Cassazione in relazione ai danni patiti dalle società <em abp="888">in house</em> (</span></span><span abp="889"><span abp="890">sentenza sez.un., </span><span abp="891">25 novembre 2013 n. 26283).</span></span><span abp="892"> <span abp="893">– 6. </span><span abp="894">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti dopo la sentenza delle sezioni unite </span></span><span abp="895">25 novembre 2013 n. 26283. – 6.1. Danni </span><span abp="896">a peculiari società partecipate vagliabili dalla Corte dei Conti secondo la Cassazione. </span><span abp="897">– 7. </span><span abp="898"><span abp="899">L’art.12 della criticabile bozza di testo unico in esame.</span><span abp="900"> Conclusioni.</span></span><br abp="901" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="903" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="904" style="text-align: justify;"><strong abp="905"><span abp="906">1. In attesa del testo unico, considerazioni sul censimento del fenomeno societario pubblico e</span></strong><span abp="907"> <strong abp="908">sulla “fuga” dalla giurisdizione contabile</strong>.</span><br abp="909" /><br />
<br abp="910" /><br />
<span abp="911"><span abp="912">Siamo da tempo in “trepidante attesa” della versione definitiva del cangiante testo unico sulle società a partecipazione pubblica che il </span><span abp="913"><span abp="914">Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato il 20 gennaio 2016, in esame preliminare, in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il testo della bozza di decreto legislativo, che ha avviato il suo tortuoso ma doveroso <em abp="915">iter</em> procedurale (esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti) prima della pubblicazione, è disponibile via internet</span><a abp="916" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span abp="917"><span abp="918"><span abp="919"><span abp="920"><span abp="921">[1]</span></span></span></span></span></a><span abp="922"> e prevede, tra le sue linee portanti, rimarcate da Palazzo Chigi in una nota di accompagno di valenza meramente politica (e che dunque non si sofferma su alcun passaggio tecnico del testo), la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro, aggiunge la nota governativa,&nbsp;sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. </span></span></span><br abp="923" /><br />
<span abp="924"><span abp="925">In ordine ai tanti profili tecnici affrontati dal testo unico, la cui analisi sistematica esula dagli intenti di questo settoriale studio, va ricordato quello, assai rilevante, della regolamentazione delle patologie comportamentali degli amministratori e controllori delle società partecipate, sovente protagonisti di incresciose vicende giudiziarie di <em abp="926">mala gestio</em>. </span></span><br abp="927" /><br />
<span abp="928"><span abp="929">In punto di giurisdizione, a fronte di danni prodotti da amministratori e degli organi di controllo, l’attuale bozza di t.u., all’art.12, prevede, con formulazione che parrebbe meramente ricognitiva</span><a abp="930" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span abp="931"><span abp="932"><span abp="933">[2]</span></span></span></a><span abp="934"> dell’attuale (e a nostro avviso non condivisibile) stato della giurisprudenza della Cassazione infra-analizzata, che “<em abp="935">1. </em></span></span><em abp="936"><span abp="937"><span abp="938">I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale. 2. Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, </span></span></em><span abp="939"><span abp="940">[direttamente</span><a abp="941" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><em abp="942"><span abp="943"><strong abp="944"><span abp="945"><span abp="946">[3]</span></span></strong></span></em></a><span abp="947">]<em abp="948"> subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione</em>”.</span></span><br abp="949" /><br />
<span abp="950"><span abp="951">Il testo unico <em abp="952">in itinere</em> farà, si spera, chiarezza su tanti aspetti del complesso regime giuridico delle società, tematica storicamente appannaggio degli studiosi del diritto commerciale e delle decisioni della magistratura ordinaria, ma che è sempre più spesso negli ultimi anni venuto al pettine anche della dottrina amministrativistica e, soprattutto del giudice amministrativo e di quello contabile, con riferimento alle società partecipate o controllate da soggetti pubblici centrali o locali</span><a abp="953" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span abp="954"><span abp="955"><span abp="956">[4]</span></span></span></a><span abp="957">.</span></span><br abp="958" /><br />
<span abp="959"><span abp="960">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale rinnovato e crescente interesse non è dovuto solo a “mode” giuridiche, sovente riscontrabili anche nel campo dottrinale, ma è spesso&nbsp; un indotto scientifico di importanti indagini della magistratura penale e contabile su diffusi fenomeni di malcostume (lucrosi compensi per gli amministratori, corruzione, incarichi esterni clientelari, assunzioni <em abp="961">contra legem, </em>vendite a prezzo vile di azioni o di immobili societari, investimenti dannosi, assenteismo, prescrizioni di crediti per mancato recupero degli stessi, etc.) che hanno toccato i vertici di molte società pubbliche al pari di quanto accade in molti enti pubblici in senso stretto: quando il cerchio si stringe intorno agli autori di tali fatti di reato e di danno, le difese dei convenuti pongono, come sovente accade, molte questioni preliminari, tra le quali, nella specie, quella sulla natura giuridica delle società partecipate e controllate ed il relativo regime giuridico, con riflessi in punto di giurisdizione sui danni arrecati dai propri amministratori. Da qui la nascita di studi e convegni su tali temi, occasionati da importanti pronunciamenti della magistratura, e tesi ad influenzarne o criticarne gli esiti, o ad auspicare <em abp="962">revirement</em> giurisprudenziali con raffinate costruzioni dogmatiche e sistematiche.</span></span><br abp="963" /><br />
<span abp="964"><span abp="965">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un ulteriore e concorrente spunto per diffuse analisi giuridiche ed anche economico-finanziarie sulle società partecipate o controllate da soggetti pubblici è offerto da allarmanti dati sulla crescita esponenziale del numero e dei costi gestionali di tali anfibie realtà, connotate da profili privatistici e concorrenti profili pubblicistici: il proliferare di società pubbliche, non sempre create, come si legge in teorici manuali di diritto pubblico dell’economia, per dare maggior snellezza gestionale in taluni campi dell’azione pubblica, ma per più profane esigenze “politiche”, (nella accezione deteriore del termine) e clientelari, ha da un lato svilito la centralità gestionale di Ministeri, di enti centrali e locali, ed ha nel contempo creato costi (soprattutto per pletorici consigli di amministrazione, organi di “controllo” e, soprattutto, per personale, sovente sovradimensionato) non adeguatamente bilanciati da idonee entrate o risultati gestionali che giustificassero la sopravvivenza di tali società partecipate. Da qui vari interventi tesi a monitorare (e si auspica poi, grazie all’impegno dell’attuale Governo tramite l’imminente testo unico <em abp="966">in itinere,</em> a ridurre il numero e i costi per pletorici CdA di) tali organismi privatistici dalle finalità pubblicistiche.</span></span><br abp="967" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="968"><span abp="969">Recenti analisi hanno quantificato il numero impressionante di tali entità: con il <em abp="970">Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2011,</em> pubblicato dal Ministero del Tesoro a dicembre 2013, sono state censite circa 7.300 società e sono stati individuati oltre 30.100 “legami” (di cui 24.500 partecipazioni dirette e 5.500 partecipazioni indirette) tra queste e le Amministrazioni pubbliche</span><a abp="971" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span abp="972"><span abp="973"><span abp="974">[5]</span></span></span></a><span abp="975">. Un successivo </span><span abp="976">censimento effettuato sempre dal Tesoro<a abp="977" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span abp="978"><span abp="979"><span abp="980"><span abp="981">[6]</span></span></span></span></a> ha rilevato, nel 2012, 8.146 società partecipate, di cui 423 partecipate dalle amministrazioni centrali, 7.726 dalle amministrazioni locali, 17 da enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e 201 da amministrazioni non appartenenti al sottosettore S13 rilevante ai fini della normativa europea. Inoltre, sono state rilevate 36.125 partecipazioni.</span></span><br abp="982" /><br />
<span abp="983"><span abp="984">Il comunicato ISTAT pubblicato il 22 dicembre 2014</span><span abp="985"><span abp="986"> ci informa che, nel 2012, sono 11.024 le unità per le quali si registra una forma di partecipazione pubblica in Italia, con un peso in termini di addetti pari a 977.792</span><a abp="987" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span abp="988"><span abp="989"><span abp="990">[7]</span></span></span></a></span><span abp="991">.</span></span><br abp="992" /><br />
<span abp="993">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo <span abp="994">studio del commissario straordinario alla <em abp="995">spending review</em> Carlo Cottarelli ha invece riconosciuto come le società collegate alla macchina pubblica superino le 8 mila, per un totale di oltre 36mila partecipazioni a vario titolo. Il commissario Cottarelli </span></span><span abp="996"><span abp="997">ha presentato poi un programma di razionalizzazione delle partecipate locali</span><a abp="998" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span abp="999"><span abp="1000"><span abp="1001"><span abp="1002">[8]</span></span></span></span></a><span abp="1003"> ai sensi dell&#8217;art. 23 del decreto-legge n. 66 del 2014.</span></span><br abp="1004" /><br />
<span abp="1005"><span abp="1006">Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l&#8217;ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali. Nel 2012, secondo lo studio del commissario Cottarelli, le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all’ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 percento) rispetto al capitale investito sono l’informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le&nbsp;<em abp="1007">multiutility</em>&nbsp;e il turismo.</span></span><br abp="1008" /><br />
<span abp="1009"><span abp="1010">Anche la Corte dei conti ha presentato nel giugno 2014 una Relazione</span><a abp="1011" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span abp="1012"><span abp="1013"><span abp="1014">[9]</span></span></span></a><span abp="1015"> sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali, ai sensi dell&#8217;art.7, co.7, l. 5 giugno 2003, n. 131; l’indagine muove dagli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti, di cui sono stati esaminati i dati di bilancio anche al fine di ricostruire i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. Nel sistema SIQUEL, al 18 aprile 2014, risultano censiti n. 7.472 organismi, di cui 6.386 in attività (la restante parte è costituita da enti cessati o in liquidazione). L&#8217;analisi della Corte sui risultati economici negli organismi osservati evidenzia la maggiore entità dei risultati negativi nelle partecipate pubbliche al 100 per cento, ove le perdite d’esercizio risultano in larga misura superiori agli utili d’esercizio, al netto delle imposte (rispettivamente, 506 e 350 milioni di euro), laddove, nel complesso degli organismi osservati, gli utili superano i 2,2 miliardi di euro e le perdite si attestano a 1,2 miliardi di euro.</span></span><br abp="1016" /><br />
<span abp="1017"><span abp="1018">Da questi plurimi rilievi di varia ed oggettiva fonte è scaturito il recente decreto interministeriale 25 gennaio 2015</span><a abp="1019" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span abp="1020"><span abp="1021"><span abp="1022">[10]</span></span></span></a><span abp="1023"> tra il Ministro dell’Economia e quello per la semplificazione e la p.a., che ha delineato la <em abp="1024">road map&nbsp;</em>per il censimento delle società partecipate, stabilendo, anche in attuazione della legge anticorruzione n. 190 del 2012 e&nbsp;del d.l. Madia n. 90 del 2014, che tutte le p.a. e gli enti pubblici inseriti nell&#8217;elenco Istat apposito debbano inviare telematicamente i dati sul settore di attività, i&nbsp;risultati di bilancio, le attività svolte,&nbsp;gli oneri, ivi compresi amministratori e stipendi. </span></span><br abp="1025" /><br />
<span abp="1026"><span abp="1027">A fronte di questi molteplici studi e rilievi fattuali sul fenomeno “società partecipate e controllate”, tuttavia nessun piano di reale snellimento-soppressione risulta ad oggi attuato, rimanendo tale obiettivo uno sterile proclama, politicamente spendibile solo sul piano verbale.</span></span><br abp="1028" /><br />
<span abp="1029"><span abp="1030">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un più incisivo intervento, sia in punto di semplificazione normativa che di regolamentazione/razionalizzazione/riduzione di tali società, sarà si auspica doverosamente attuato dai decreti attuativi della recente legge Madia 7 agosto 2015 n.124, che, all’art.16, co.1, lett.b), e soprattutto all’art.18 stabilisce che: <em abp="1031">“</em></span><em abp="1032"><span abp="1033">1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16:</span></em></span><br abp="1034" /><br />
<em abp="1035"><span abp="1036"><span abp="1037">a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, nonchè alla quotazione in borsa o all&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d&#8217;impresa;</span></span></em><br abp="1038" /><br />
<em abp="1039"><span abp="1040"><span abp="1041">b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l&#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;</span></span></em><br abp="1042" /><br />
<em abp="1043"><span abp="1044"><span abp="1045">c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;</span></span></em><br abp="1046" /><br />
<em abp="1047"><span abp="1048"><span abp="1049">d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell&#8217;immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l&#8217;autonomia rispetto agli enti proprietari;</span></span></em><br abp="1050" /><br />
<em abp="1051"><span abp="1052"><span abp="1053">e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; </span></span></em><br abp="1054" /><br />
<em abp="1055"><span abp="1056"><span abp="1057">f) promozione della trasparenza e dell&#8217;efficienza attraverso l&#8217;unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonchè la loro pubblicità e accessibilità;</span></span></em><br abp="1058" /><br />
<em abp="1059"><span abp="1060"><span abp="1061">g) attuazione dell&#8217;articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;</span></span></em><br abp="1062" /><br />
<em abp="1063"><span abp="1064"><span abp="1065">h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;</span></span></em><br abp="1066" /><br />
<em abp="1067"><span abp="1068"><span abp="1069">i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;</span></span></em><br abp="1070" /><br />
<em abp="1071"><span abp="1072"><span abp="1073">l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;</span></span></em><br abp="1074" /><br />
<em abp="1075"><span abp="1076"><span abp="1077">m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:</span></span></em><br abp="1078" /><br />
<em abp="1079"><span abp="1080"><span abp="1081">1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l&#8217;internalizzazione nonchè di procedure, limiti e condizioni per l&#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;</span></span></em><br abp="1082" /><br />
<em abp="1083"><span abp="1084"><span abp="1085">2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell&#8217;Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;</span></span></em><br abp="1086" /><br />
<em abp="1087"><span abp="1088"><span abp="1089">3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell&#8217;entità e del numero delle partecipazioni e l&#8217;incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;</span></span></em><br abp="1090" /><br />
<em abp="1091"><span abp="1092"><span abp="1093">4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;</span></span></em><br abp="1094" /><br />
<em abp="1095"><span abp="1096"><span abp="1097">5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;</span></span></em><br abp="1098" /><br />
<em abp="1099"><span abp="1100"><span abp="1101">6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;</span></span></em><br abp="1102" /><br />
<span abp="1103"><em abp="1104"><span abp="1105">7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell&#8217;esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l&#8217;adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata”</span></em><span abp="1106">.</span></span><br abp="1107" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="1108"><span abp="1109">Da tale delega nasce il testo unico predetto, approvato nelle sue linee portanti dal Governo il 20 gennaio 2016 ed attualmente in fase istruttoria presso vari competenti organi, ispirato ad una drastica riduzione sia del numero delle società, sia dei componenti dei Consigli di amministrazione, passando ad un regime gestionale di regola monocratico (si dovrebbe passare dalle attuali 37.000 cariche sociali, che hanno un costo annuo di 4000 milioni, a 15.000</span><a abp="1110" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span abp="1111"><span abp="1112"><span abp="1113">[11]</span></span></span></a><span abp="1114">).</span></span><br abp="1115" /><br />
<span abp="1116"><span abp="1117">Ben più attiva e concreta, nelle more di tali tardivi interventi normativi tesi alla regolamentazione, riduzione e moralizzazione del fenomeno societario in mano pubblica, è stata invece la magistratura (penale e contabile), che è dovuta spesso intervenire su patologie comportamentali degli amministratori di tali società.</span></span><br abp="1118" /><br />
<span abp="1119"><span abp="1120">La realtà (anche) giudiziaria ha così evidenziato, e sta ancora evidenziando, diffusissimi fenomeni di malaffare legati alla <em abp="1121">mala-gestio</em> dei vertici gestionali di società a partecipazione o controllo pubblico, soprattutto con riferimento a fatti di corruzione legati ad appalti, a conferimenti illegittimi di incarichi e consulenze, ad erogazione di somme non dovute, ad alienazioni a prezzi vili di beni &nbsp;o di partecipazioni azionarie</span><a abp="1122" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span abp="1123"><span abp="1124"><span abp="1125"><span abp="1126">[12]</span></span></span></span></a><span abp="1127">, ad assunzioni <em abp="1128">contra legem.</em></span></span><br abp="1129" /><br />
<span abp="1130"><span abp="1131">&nbsp;E la evidente centralità di tali strumenti societari, nel più generale malaffare che ontologicamente connota il nostro Paese, ha spinto il legislatore alla piena applicazione a tali soggetti, oltre che del “dedicato”&nbsp; d.lgs. n.231 del 2001, anche della nota legge anticorruzione n.190 del 2012</span><a abp="1132" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span abp="1133"><span abp="1134"><span abp="1135"><span abp="1136">[13]</span></span></span></span></a><span abp="1137">, sul cui recepimento nelle società controllate o partecipate e sul cui coordinamento con le norme del d.lgs. n.231 è intervenuta la recente <span abp="1138">Determinazione ANAC n. 8 del 17/23 giugno 2015 «<em abp="1139">Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». </span>Ma già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici. La nomina di un responsabile anticorruzione, valorizzazione dei conflitti di interesse, delle incompatibilità e inconferibilità, gli strumenti di trasparenza, la rotazione degli incarichi, la tutela delle segnalazioni, la valorizzazione dei controlli interni,&nbsp; i codici etici, saranno strumenti importanti per arginare fenomeni di illegalità all’interno (anche) delle società partecipate e controllate).</span></span><br abp="1140" /><br />
<span abp="1141"><span abp="1142">Tuttavia anche in precedenza la normativa aveva opportunamente drenato possibili fenomeni di illegalità, imponendo procedure selettive paraconcorsuali e trasparenti per il reclutamento del personale: si fa riferimento all’art.18 del d.l. n.112 del 2008 convertito nella legge n.133 del 2008. </span></span><br abp="1143" /><br />
<span abp="1144"><span abp="1145">Altri interventi recenti si sono incentrati sui rilevanti (ed ingiustificati) costi di tali società, sovente “baracconi” ove sistemare politici in disarmo nei CDA con pingui remunerazioni, o dove assumere con criteri clientelari, giungendosi alla loro razionalizzazione: si pensi alla l</span><span abp="1146"><span abp="1147">egge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a&nbsp; 616, legge 190 del 23 dicembre 2014) ed alla fissazione di tetti retributivi</span><a abp="1148" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span abp="1149"><span abp="1150"><span abp="1151">[14]</span></span></span></a><span abp="1152">.</span></span></span><br abp="1153" /><br />
<span abp="1154"><span abp="1155">La valenza pubblicistica delle società a partecipazione pubblica e dei relativi bilanci (che avalla la giurisdizione contabile su detti soggetti) e la necessità di maggiori controlli sulle stesse è stata poi confermata dall&#8217;art. 6 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv.to nella l. 7 agosto 2012 n. 135) che ha stabilito che “<em abp="1156">il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall&#8217;articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto</em>”.</span> </span><br abp="1157" /><br />
<span abp="1158"><span abp="1159">La frequenza degli interventi della magistratura penale e contabile su tali peculiari società spiega perché uno dei più interessanti temi che ha coinvolto molto sia la dottrina che la giurisprudenza (ingolfando letteralmente le sezioni unite della Cassazione), e che ha occasionato dibattiti, convegni e studi monografici, è quello dei danni cagionati da amministratori di società a partecipazione o controllo pubblico, danni in continua espansione, in perfetta sintonia con il progressivo degrado etico e la crescente e diffusa illegalità nel nostro Paese, alla quale non sono estranee le società partecipate che, anzi, sono state e sono a tutt’oggi, come detto, al centro di diffuse indagini della magistratura penale e contabile, oltre ad essere monitorate dall’Anac</span><a abp="1160" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span abp="1161"><span abp="1162"><span abp="1163">[15]</span></span></span></a><span abp="1164">.</span></span><br abp="1165" /><br />
<span abp="1166"><span abp="1167">Come si vedrà nella dettagliata analisi della evoluzione giurisprudenziale in materia sunteggiata in questo studio, il tema di fondo non è tanto la peculiarità o meno della tipologia degli illeciti sostanziali posti in essere dagli amministratori di tali società, che, giudiziariamente, non presentano significative varianti rispetto a quelli posti in essere da amministratori e dirigenti di enti pubblici (fatti di corruzione legati a gare, incarichi e consulenze <em abp="1168">contra legem</em>, acquisti incongrui o investimenti finanziari dannosi, erogazione di somme non dovute, assunzioni illegali</span><a abp="1169" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span abp="1170"><span abp="1171"><span abp="1172">[16]</span></span></span></a><span abp="1173"> etc.), ma piuttosto “<em abp="1174">chi debba giudicare</em>” i danni arrecati da tali illeciti al patrimonio societario o pubblico (o societario, e dunque pubblico) a fronte di tali diffuse patologie comportamentali dei vertici gestionali.</span></span><br abp="1175" /><br />
<span abp="1176"><span abp="1177">Premesso che è assai triste, in generale, che in un Paese, quale è l’Italia, connotato da un sistema giudiziario estremamente rallentato e, contrariamente a quanto ritenuto da taluni faziosi legulei, ipergarantista, si debba “litigare”, e dunque “perder tempo” (in vista di auspicate inerzie risarcitorie legate al fluire del tempo e all’abulismo dei titolari dell’azione risarcitoria in sede civile) persino su “chi sia il giudice competente” a vagliare fatti storicamente certi e dannosi posti in essere da ben individuati soggetti, va oggettivamente rimarcato che i conflitti di giurisdizione sono in generale molto frequenti nel nostro litigioso sistema</span><a abp="1178" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span abp="1179"><span abp="1180"><span abp="1181">[17]</span></span></span></a><span abp="1182">. </span></span><br abp="1183" /><br />
<span abp="1184"><span abp="1185">Sovente le questioni di giurisdizione, seppur formalmente nascenti da dubbi ed incertezze interpretative, esprimono storicamente contrasti tra le magistrature per “conquistare spazi di giurisdizione”: in estrema sintesi per acquisire “potere” nel decidere materie di rilevante impatto sociale ed economico. Tale considerazione ben si attaglia, a nostro avviso, a diversi e noti contrasti tra il giudice ordinario e quello amministrativo, spesso desiderosi di sottrarsi reciprocamente spazi di giurisdizione</span><a abp="1186" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span abp="1187"><span abp="1188"><span abp="1189">[18]</span></span></span></a><span abp="1190">.</span></span><br abp="1191" /><br />
<span abp="1192"><span abp="1193">Tale espansionistica smania di “potere giurisdizionale” ci sembra invece decisamente estraneo ai (più rari ed etici) conflitti tra il giudice ordinario e quello contabile, soprattutto in materia di responsabilità amministrativo-contabile. Difatti, da una serena ed oggettiva lettura dei numerosi contenziosi in punto di giurisdizione, &nbsp;le ragioni sottese al tentativo di “fuga” dalla giurisdizione contabile verso quella ordinaria da parte di numerosi avvocati (sovente accademici) dei convenuti amministratori non vanno tanto rinvenute in ragioni giuridico-sistematiche o in desideri di ricerca di un giudice più “moderato”, ma bensì &nbsp;nell’auspicio dei difensori delle parti evocate innanzi alla Corte dei conti che lo spostamento verso l’a.g.o. porti alla impunità dei propri clienti &#8211; amministratori autori di rilevanti danni &#8211; &nbsp;confidando nella inerzia del soggetto danneggiato (socio pubblico) nel promuovere le pur doverose azioni di responsabilità previste dal codice civile, nel far maturare prescrizioni per decorso dei termini o, comunque, nel “guadagnare tempo”, magari liberandosi<em abp="1194"> medio tempore </em>di beni e cospicui patrimoni.&nbsp; </span></span><br abp="1195" /><br />
<span abp="1196"><span abp="1197">Difatti, la temuta alternativa al giudice ordinario in materia di danni arrecati al patrimonio sociale (e/o al socio pubblico ed alle sue casse) è data dalla rapida azione della Procura della Corte dei Conti, notoriamente <em abp="1198">doverosa</em> ed <em abp="1199">officiosa</em> (come quella penale), e come tale non fondata, per la sua attivazione, sulla domanda risarcitoria (citazione) ad iniziativa di parte imposta per l’inizio di un giudizio civile, domanda sovente…. non esercitata (o tardivamente esercitata) dal socio danneggiato inerte o colluso. Difatti, la Procura contabile, come parte pubblica, si attiva doverosamente a fronte della mera <em abp="1200">notitia damni</em>, concreta, puntuale e dettagliata, mentre il giudice civile necessita di una citazione per vagliare una pretesa risarcitoria.</span></span><br abp="1201" /><br />
<span abp="1202"><span abp="1203">E’ dunque bene aver chiaro, e la Corte di Cassazione sembra finalmente di ciò consapevole in alcuni <em abp="1204">obiter </em>delle sue più recenti sentenze e in talune condivisibili aperture ermeneutiche degli ultimi tempi alla giurisdizione contabile (società <em abp="1205">in house</em>), &nbsp;che lo statuire la giurisdizione contabile o quella ordinaria su danni arrecati da taluni soggetti (es. amministratori di s.p.a.&nbsp; a partecipazione pubblica) non è solo questione “di diritto” e di speculativa elaborazione sul riparto di giurisdizione, ma si traduce nel pragmatico recupero o meno del danno arrecato alle casse pubbliche: difatti, ove venisse esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, la cui Procura è tenuta al doveroso ed officioso&nbsp; esercizio dell’azione a fronte della <em abp="1206">notitia damni</em>, l’azione civile spettante al soggetto danneggiato <em abp="1207">(actio pro socio</em> o <em abp="1208">actio pro societate</em> in caso di s.p.a. a partecipazione pubblica), non essendo officiosa, potrebbe anche non essere esercitata per comprensibili (e censurabili) motivazioni extragiuridiche. In tali casi, si aprirebbero, come rimarca anche l’art.12 della bozza di testo unico del 2016 attuativo della riforma Madia, più complessi spazi per una successiva azione della Procura contabile sulle inerzie dei soggetti titolari dell’azione civile, ove conosciute (evenienza di difficile realizzazione</span><a abp="1209" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><span abp="1210"><span abp="1211"><span abp="1212">[19]</span></span></span></a><span abp="1213">), ma il percorso diviene lungo, tortuoso e spesso infruttifero già per il solo mero decorso del tempo.</span></span><br abp="1214" /><br />
<span abp="1215"><span abp="1216">Identiche considerazioni (“fuga” dalla giurisdizione contabile) si pongono per recenti contrasti, in punto di giurisdizione, sul giudice competente a sindacare lo storno a fini privati di fondi pubblici destinati a finanziare i partiti politici</span><a abp="1217" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><span abp="1218"><span abp="1219"><span abp="1220">[20]</span></span></span></a><span abp="1221"> o a coprire le spese istituzionali dei Gruppi regionali</span><a abp="1222" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><span abp="1223"><span abp="1224"><span abp="1225">[21]</span></span></span></a><span abp="1226">.</span></span><br abp="1227" /><br />
<span abp="1228"><span abp="1229">Alla luce di tale doverosa premessa, che rappresenta però l’essenza “reale” (da taluni celata dietro dogmatiche giustificazioni di attribuzione della materia all’a.g.o. per “coerenza sistematica” con l’inquadramento privatistico-civilistico dello strumento societario utilizzato) del contrasto in punto di giurisdizione sui danni arrecati da amministratori di società partecipate o controllate da enti pubblici, può passarsi, più tecnicamente, all’esame della evoluzione giurisprudenziale in materia, auspicando un intervento correttivo sull’attuale art.12 della bozza di testo unico 2016 attuativo della delega data al Governo dall’art.18 della legge Madia n.124 del 2014, che devolva <em abp="1230">in toto</em> la materia alla Corte dei Conti, valorizzando il basilare dettato degli art.100 e 103 della Costituzione, che attribuiscono una generale giurisdizione sulle casse pubbliche a tale Magistratura e tenendo conto, più pragmaticamente, della maggiore incisività del giudice contabile (che si attiva officiosamente ed obbligatoriamente) rispetto a quello ordinario (che necessita di citazione del soggetto danneggiato per attivarsi) nel perseguire gli amministratori delle società partecipate o controle.</span></span><br abp="1231" /><br />
<br abp="1232" /><br />
<strong abp="1233"><span abp="1234">2. Il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile sotto il profilo dell’ente danneggiato, con particolare riferimento agli enti pubblici economici. </span></strong><br abp="1235" /><br />
<br abp="1236" /><br />
<span abp="1237"><span abp="1238">Circa la</span></span><span abp="1239"><span abp="1240"> latitudine <em abp="1241">soggettiva</em> della giurisdizione contabile, con riferimento all’individuazione degli enti danneggiati la cui lesione patrimoniale è azionabile dal Procuratore contabile</span><a abp="1242" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><span abp="1243"><span abp="1244"><span abp="1245">[22]</span></span></span></a><span abp="1246">, si è da più parti rimarcato che siffatto ambito si è storicamente sviluppato «&#8201;inseguendo tendenzialmente i danni subiti da tutti i soggetti pubblici, man mano che l&#8217;ordinamento, parallelamente all&#8217;incremento della spesa pubblica, creava nuove realtà entificate&#8201;»: in particolare il legislatore ha progressivamente ampliato la giurisdizione della Corte dei conti dai dipendenti statali, a quelli degli enti pubblici (l. 20 marzo 1975, n. 70), a quelli regionali (art. 8, l. 19 maggio 1976, n. 335), a quelli delle USL (artt. 18, 30, 31, l. 20 dicembre 1979, n. 761), recependo indirizzi estensivi già propugnati dalla Corte costituzionale e dalla stessa magistratura contabile</span><a abp="1247" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><span abp="1248"><span abp="1249"><span abp="1250">[23]</span></span></span></a></span><span abp="1251"><span abp="1252">.</span> </span><br abp="1253" /><br />
<span abp="1254"><span abp="1255">Nonostante tale crescente estensione oggettiva della giurisdizione contabile, un lapidario indirizzo delle Sezioni unite della Corte di Cassazione aveva invece escluso, sino al recente passato, la giurisdizione contabile sulle condotte dei dipendenti e amministratori di<em abp="1256"> enti pubblici economici</em> esplicative di attività imprenditoriale, limitandola alle sole condotte dannose che esorbitassero da tale attività, che fossero espressione di poteri autoritativi e pubblicistici o di funzioni esercitate dall&#8217;e.p.e. in quanto impresa-organo dello Stato</span><a abp="1257" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><span abp="1258"><span abp="1259"><span abp="1260">[24]</span></span></span></a></span><span abp="1261"><span abp="1262">. Corollario di tale impostazione, evidenziato dallo stesso giudice di legittimità nella sentenza Cass., sez. un., n. 9780 del 1998 (che devolve al legislatore la soluzione del problema), è stato individuato nella sostanziale impunità, sotto il profilo pecuniario, di molti amministratori di enti pubblici economici, sebbene condannati in sede penale per vicende spesso di notevole risonanza sociale e dagli onerosi risvolti erariali (occultamento e illecita gestione di somme provenienti dalle attività d&#8217;impresa delle società partecipate; occultamento e illecita gestione di fondi IRI; pagamento di mega tangenti Enimont; spese di rappresentanza, etc.)</span><a abp="1263" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><span abp="1264"><span abp="1265"><span abp="1266">[25]</span></span></span></a></span><span abp="1267"><span abp="1268">.</span> </span><br abp="1269" /><br />
<span abp="1270"><span abp="1271">Non potendo, sino alla sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle sezioni unite della Cassazione (cui si farà riferimento nel prosieguo), la Corte dei conti perseguire tali amministratori in assenza di una espressa previsione di legge (una previsione in tal senso contenuta nel d.l. 25 febbraio 1995, n. 47 non è mai stata convertita in legge), e non riscontrandosi, di regola, la proposizione di azioni civili innanzi all&#8217;a.g.o. da parte dei vertici degli enti danneggiati nei confronti&#8230;..dei propri amministratori (<em abp="1272">ergo</em>, di sé medesimi o di propri predecessori), si è assistito, di fatto, al non raro accollo dei costi di tale <em abp="1273">mala gestio</em> degli enti pubblici economici in capo alla collettività, evenienza spesso riscontrabile allorquando si sono sottratte all&#8217;organo giuscontabile alcune materie per attribuirle all&#8217;a.g.o. con interventi normativi o in sede di conflitto di giurisdizione</span><a abp="1274" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><span abp="1275"><span abp="1276"><span abp="1277">[26]</span></span></span></a></span><span abp="1278"><span abp="1279">. A tale desolante situazione si sarebbe potuto forse porre rimedio proponendo un&#8217;azione risarcitoria giuscontabile nei confronti degli amministratori che non avessero intrapreso, dolosamente o colposamente, azioni civili per il recupero del danno patito dall&#8217;e.p.e.: qualificando tale scelta omissiva come «&#8201;espressione di poteri autoritativi e pubblicistici&#8201;» e non già «&#8201;privatistico-manageriale&#8201;», sarebbe stato ipotizzabile un intervento sanzionatorio della Corte dei conti</span><a abp="1280" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><span abp="1281"><span abp="1282"><span abp="1283">[27]</span></span></span></a></span><span abp="1284"><span abp="1285">.</span> </span><br abp="1286" /><br />
<span abp="1287"><span abp="1288">La tradizionale impostazione ostativa alla giurisdizione contabile (nei limiti supraprecisati), sebbene costantemente avallata dalle Sezioni unite della Cassazione, era fortemente criticata dalla prevalente dottrina, fautrice della devoluzione della giurisdizione alla Corte dei conti, alla luce della sentenza della C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466 (sulla permanenza del controllo contabile <em abp="1289">ex</em> l. 21 marzo 1958, n. 259 sulle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici), di alcuni interessanti spunti in tema di danni cagionati all&#8217;erario da dipendenti di società per azioni a partecipazione pubblica e della l. 27 marzo 2001, n. 97</span><a abp="1290" href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><span abp="1291"><span abp="1292"><span abp="1293">[28]</span></span></span></a></span><span abp="1294"><span abp="1295">.</span> </span><br abp="1296" /><br />
<span abp="1297"><span abp="1298">In particolare, molti autori hanno adeguatamente valorizzato la circostanza che, sul piano comunitario e nazionale in materia di appalti, la nozione di «&#8201;organismo di diritto pubblico&#8201;»</span><a abp="1299" href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><span abp="1300"><span abp="1301"><span abp="1302">[29]</span></span></span></a></span> <span abp="1303"><span abp="1304">è oggettiva, in quanto prescinde dalla qualifica formale, pubblicistica o privatistica (s.p.a.), essendo ancorata, oltre che alla sussistenza del possesso della personalità giuridica, a determinati parametri funzionali: lo scopo perseguito dall&#8217;organismo (produrre utilità strumentali per l&#8217;interesse generale e non aventi carattere industriale o commerciale); la derivazione pubblica delle risorse gestite; il suo collegamento con la p.a. (es. titolare di quote della s.p.a.). Tale indirizzo è stato oggi recepito nella definizione di organismo di diritto pubblico data dall&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)</span><a abp="1305" href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><span abp="1306"><span abp="1307"><span abp="1308">[30]</span></span></span></a></span><span abp="1309"><span abp="1310">. </span> </span><br abp="1311" /><br />
<span abp="1312"><span abp="1313">In altri termini, ciò che rileva ai fini dell&#8217;applicazione di regole pubblicistiche (es. sui controlli) e della sussistenza della giurisdizione contabile, costituzionalmente garante delle casse pubbliche, è l&#8217;utilizzo di beni e denaro pubblico per la cura di pubblici interessi, a prescindere dallo strumento, privatistico o meno utilizzato.</span> </span><br abp="1314" /><br />
<span abp="1315"><span abp="1316">A ciò aggiungasi che la progressiva «&#8201;depubblicizzazione&#8201;» della pubblica amministrazione operata dal legislatore e il sempre più frequente ricorso a moduli privatistici per l&#8217;espletamento di funzioni pubbliche o per gestire il personale della p.a.</span><a abp="1317" href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><span abp="1318"><span abp="1319"><span abp="1320">[31]</span></span></span></a></span><span abp="1321"><span abp="1322">, hanno gradualmente attenuato la netta distinzione tra enti pubblici ed enti pubblici economici.</span> </span><br abp="1323" /><br />
<span abp="1324"><span abp="1325">Né va trascurata, sul piano testuale, l&#8217;importante previsione di cui all&#8217;art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 97</span><a abp="1326" href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><span abp="1327"><span abp="1328"><span abp="1329">[32]</span></span></span></a></span><span abp="1330"><span abp="1331">, secondo cui la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell&#8217;art. 3 (dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di <em abp="1332">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l&#8217;eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.</span> </span><br abp="1333" /><br />
<span abp="1334"><span abp="1335">La norma cennata sembrava dunque aver introdotto quella <em abp="1336">interpositio legislatoris</em> che giustificherebbe, secondo gli insegnamenti della Consulta, l&#8217;estensione della giurisdizione contabile ai dipendenti di enti a prevalente partecipazione pubblica e, a maggior ragione, di dipendenti di enti pubblici economici.</span> </span><br abp="1337" /><br />
<span abp="1338"><span abp="1339">Era evidente, in un sistema che si evolve verso la progressiva «&#8201;privatizzazione&#8201;» dell&#8217;apparato pubblico, l&#8217;incidenza negativa sulla finanza pubblica del pregresso lapidario indirizzo ostativo delle Sezioni Unite sulla possibilità di perseguire patrimonialmente gli amministratori e i dipendenti di numerosi enti pubblici economici autori di gravi illeciti gestionali, nonché dei dipendenti delle molte amministrazioni che hanno progressivamente assunto natura di enti pubblici economici e talvolta di s.p.a.</span> </span><br abp="1340" /><br />
<span abp="1341"><span abp="1342">L&#8217;evoluzione «&#8201;privatistica&#8201;» della pubblica amministrazione, definita da autorevole dottrina una «&#8201;fuga nel diritto privato&#8201;»</span><a abp="1343" href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><span abp="1344"><span abp="1345"><span abp="1346">[33]</span></span></span></a></span><span abp="1347"><span abp="1348">, potrebbe condurre ad un aggiramento di basilari regole pubblicistiche, quali quella concorsuale per le assunzioni (rischio solo in parte temperato dall’obbligo di procedere a procedure comparative per i reclutamenti delle società pubbliche <em abp="1349">ex </em>l. n. 133/2008) e ad una progressiva erosione degli spazi di intervento dell&#8217;azione giuscontabile; ciò dimenticando, come già avvenuto a seguito della parallela progressiva erosione dei controlli preventivi della Corte, che lo sbandierato efficientismo (semplificazione-tempestività della p.a.) che, sulla carta, rappresenta la <em abp="1350">ratio</em> dell&#8217;evoluzione privatistica suddetta, non potrà mai andare a scapito della liceità delle scelte gestionali che, ove si rivelino dannose, andranno doverosamente perseguite, meglio se con un&#8217;azione officiosa e doverosa (quella della Corte dei conti), piuttosto che con un&#8217;azione promossa «&#8201;a domanda&#8201;» dallo spesso latitante creditore (talvolta indolente, pavido o colluso) e dunque discrezionale (quella risarcitoria azionabile dalla p.a. innanzi all&#8217;a.g.o.).</span> </span><br abp="1351" /><br />
<span abp="1352"><span abp="1353">Recependo i predetti interessanti spunti provenienti dalla dottrina e da alcune decisioni della magistratura contabile, la sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle sezioni unite della Cassazione, incidentalmente confermata da Cass., sez. un., 26 febbraio 2004 n. 3899 e poi seguita da altre univoche pronunce</span><a abp="1354" href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><span abp="1355"><span abp="1356"><span abp="1357">[34]</span></span></span></a></span><span abp="1358"><span abp="1359">, ha coraggiosamente sconfessato il proprio precedente indirizzo ostativo, ed ha statuito la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti di enti pubblici economici per i fatti successivi alla l. n. 20 del 1994, affermando che “spettano alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa esperiti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici (anche economici) per i fatti commessi dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, ultimo comma, l. 14 gennaio 1994 n. 20, poiché, nell&#8217;attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall&#8217;evento dannoso verificatosi a carico di una p.a. e non più dal quadro di riferimento — pubblico o privato — nel quale si colloca la condotta produttiva del danno”.</span> </span><br abp="1360" /><br />
<span abp="1361"><span abp="1362">Le decisioni hanno tratto basilari argomenti a sostegno di tale approdo ermeneutico dai seguenti concorrenti rilievi: <em abp="1363">a</em>) la progressiva privatizzazione della p.a., che ha reso labile la distinzione tra enti pubblici ed enti pubblici economici; <em abp="1364">b</em>) l&#8217;irrilevanza dello strumento, privatistico o pubblicistico, utilizzato dalla p.a. per l&#8217;esercizio di funzioni istituzionali; <em abp="1365">c</em>) il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile operato dal legislatore; <em abp="1366">d</em>) la devoluzione alla Corte dei conti degli illeciti extracontrattuali derivanti da condotte dannose poste in essere da dipendenti pubblici nei confronti di amministrazioni ed enti diversi da quelli di appartenenza (art. 1, ultimo co., l. n. 20 del 1994); <em abp="1367">e</em>) l&#8217;ampliamento della giurisdizione contabile nei confronti di dipendenti e amministratori di enti a prevalente partecipazione pubblica operato dall&#8217;art. 7, l. n. 97 del 2001; &nbsp;<em abp="1368">f</em>) la moderna nozione comunitaria e nazionale di ente pubblico.</span> </span><br abp="1369" /><br />
<span abp="1370"><span abp="1371">L&#8217;innovativo indirizzo della Cassazione è stato immediatamente recepito dalla magistratura contabile</span><a abp="1372" href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><span abp="1373"><span abp="1374"><span abp="1375">[35]</span></span></span></a></span><span abp="1376"><span abp="1377">, ribadito anche per le aziende municipalizzate e da ultimo per quelle </span><em abp="1378"><span abp="1379">in house</span><a abp="1380" href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><span abp="1381"><strong abp="1382"><span abp="1383"><span abp="1384">[36]</span></span></strong></span></a></em></span><span abp="1385"><span abp="1386">.<br abp="1387" /><br />
<br abp="1388" /><br />
<strong abp="1389">3.</strong> </span></span><strong abp="1390"><span abp="1391">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: l’iniziale orientamento della Corte di Cassazione ed il criterio dell’incidenza del danno. </span></strong><br abp="1392" /><br />
<br abp="1393" /><br />
<span abp="1394"><span abp="1395">Tale chiara e condivisibile evoluzione giurisprudenziale è stata poi portata ad ulteriori sviluppi ad opera della magistratura contabile, inizialmente avallata dalle sezioni unite della Cassazione, con l&#8217;attribuzione alla Corte dei Conti, sulla scorta dei medesimi soprarichiamati argomenti afferenti gli e.p.e., della <em abp="1396">giurisdizione sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em> (anche minoritaria e indiretta, c.d. di secondo grado, secondo talune recenti pronunzie), quale attribuzione diretta di giurisdizione su ente pubblico in una moderna accezione e non già, come già in passato affermato, in virtù del classico ragionamento fondato sul <em abp="1397">rapporto di servizio</em> tra la società (es.concessionaria di servizi pubblici o destinaria di finanziamenti pubblici) e la p.a. Tale indirizzo, come si evidenzierà, è stato poi parzialmente superato dalla infrarichiamata giurisprudenza della Cassazione intervenuta dal 2009 in poi e, in parte, dal criticabile sopravvenuto art. 16<em abp="1398">-bis</em>, l. 28 febbraio 2008 n. 31 che aveva escluso la giurisdizione contabile, a favore dell&#8217;a.g.o., per le società quotate in borsa con partecipazione pubblica inferiore al 50%.</span> </span><br abp="1399" /><br />
<span abp="1400"><span abp="1401">L&#8217;iniziale indirizzo favorevole all&#8217;ampliamento della giurisdizione contabile, assai rilevante in un momento storico caratterizzato da sistematiche trasformazioni di e.p.e. in s.p.a. e di diffusi (discutibili) ricorsi a crescenti strutture societarie per gestire la cosa pubblica, era stato favorevolmente salutato dalla dottrina più avveduta</span><a abp="1402" href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><span abp="1403"><span abp="1404"><span abp="1405">[37]</span></span></span></a></span><span abp="1406"><span abp="1407">,</span></span><span abp="1408"><span abp="1409"> che non aveva però mancato di evidenziare taluni problemi di concorso con le parallele azioni civilistiche a tutela dei soci solo di recente risolti dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione</span><a abp="1410" href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><span abp="1411"><span abp="1412"><span abp="1413">[38]</span></span></span></a></span><span abp="1414"><span abp="1415">.</span> </span><br abp="1416" /><br />
<span abp="1417"><span abp="1418">Su tali soggetti, sovente protagonisti di evocazioni innanzi alla magistratura per fatti di danno, sussisteva, in base al predetto estensivo iniziale orientamento, la giurisdizione della Corte dei Conti anche in caso di danno erariale cagionato da dipendenti o amministratori di società per azioni partecipate in modo totalitario da altra società a sua volta partecipata con quota minoritaria (prima del sopravvenuto art. 16-<em abp="1419">bis</em>, l. n. 31 del 2008) da ente pubblico, in occasione dell&#8217;espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese. Difatti, la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell&#8217;ente danneggiato, stante, sul piano normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario</span><a abp="1420" href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><span abp="1421"><span abp="1422"><span abp="1423">[39]</span></span></span></a></span><span abp="1424"><span abp="1425">, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente (ente pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica), occorrendo più modernamente concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso di specie (energia elettrica), con utilizzo, anche parziale, di denaro pubblico.</span> </span><br abp="1426" /><br />
<span abp="1427"><span abp="1428">Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell&#8217;amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è dunque irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto — che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico — alla <em abp="1429">natura del danno</em> (pubblico) e degli <em abp="1430">scopi perseguiti</em> (pubblici).</span> </span><br abp="1431" /><br />
<span abp="1432"><span abp="1433">Tale giurisprudenza ha dunque ritenuto che sulla scorta della sentenza 1 marzo 2006 n. 4511 delle sezioni unite della Cassazione (che ha correttamente superato i limiti della pronuncia 28 dicembre 1993 n. 466 della Consulta e dell&#8217;art. 7, l. n. 97 del 2001, che fanno riferimento agli “enti a <em abp="1434">prevalente</em> partecipazione pubblica” ai limitati fini, rispettivamente, della permanenza del controllo della Corte dei conti e della comunicazione alla Procura giuscontabile di danni dagli stessi arrecati) deve ritenersi sussistere la giurisdizione contabile <em abp="1435">quale che sia la entità della partecipazione pubblica in una società privata danneggiata</em> da propri dipendenti in quanto anche una minima quota sociale detenuta da un Ministero o da un ente locale coinvolge denaro pubblico e produce danno a carico della p.a., della cui corretta gestione e della cui lesione la Corte dei Conti è incondizionatamente giudice in base ad investitura costituzionale <em abp="1436">ex</em> art. 103, co. 2, cost.</span><a abp="1437" href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><span abp="1438"><span abp="1439"><span abp="1440">[40]</span></span></span></a></span><span abp="1441"><span abp="1442">.</span> </span><br abp="1443" /><br />
<span abp="1444"><span abp="1445">Come sopra evidenziato, il sopravvenuto art. 16-<em abp="1446">bis</em>, l. 28 febbraio 2008 n. 31</span><a abp="1447" href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><span abp="1448"><span abp="1449"><span abp="1450">[41]</span></span></span></a></span><span abp="1451"><span abp="1452">, ha tuttavia ridimensionato tale generalizzata apertura giurisprudenziale alla giurisdizione contabile, limitandola alle sole ipotesi di danni arrecati da amministratori e dipendenti di s.p.a. non quotate in borsa con partecipazione (anche indiretta) pubblica superiore al 50%. Nelle restanti ipotesi la giurisdizione è stata devoluta all&#8217;a.g.o. Difatti la norma recita: “<em abp="1453">Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</em>”.</span> </span><br abp="1454" /><br />
<span abp="1455"><span abp="1456">Trattasi di un riparto di giurisdizione di dubbia ragionevolezza costituzionale, in quanto se la Corte dei Conti è giudice del danno alle casse pubbliche, appare irrilevante la partecipazione maggioritaria o minoritaria pubblica in una s.p.a. ai fini della sussistenza di un (parziale) danno erariale. Ancor più incompresibile appare poi il distinguo fondato sulla quotazione o meno in borsa della società ai fini del radicamento della giurisdizione, contabile o ordinaria. Non appariva difficile presagire rimessioni alla Consulta della norma, per la sua evidente irragionevolezza, mentre per la paventata incidenza (<em abp="1457">ad personam</em>) su eventuali fattispecie <em abp="1458">sub iudice</em>, che avrebbero potuto portare ad una statuizione di difetto di giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti, la norma prevede una testuale inapplicabilità ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore (resta ovviamente il problema della incidenza su istruttorie avviate dalla Procura contabile, ancora in corso a tale data in quanto non addivenute alla citazione).</span> </span><br abp="1459" /><br />
<span abp="1460"><span abp="1461">A fronte di una testuale inequivoca giurisdizione esclusiva dell&#8217;a.g.o. in caso di danni patiti da s.p.a. a partecipazione minoritaria quotate, restava a nostro avviso confermata la giurisdizione generalizzata della Corte sui danni pubblici, salvo <em abp="1462">interpositio legislatoris</em> in negativo (attributiva cioè di giurisdizione in materia ad altro giudice, quello appunto ordinario), sebbene qualche autore</span><a abp="1463" href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><span abp="1464"><span abp="1465"><span abp="1466">[42]</span></span></span></a></span><span abp="1467"> <span abp="1468">ritenesse che la norma non desse per scontata la giurisdizione contabile senza una valutazione, caso per caso, sulla tipologia di azionariato, sulle funzioni svolte, sui fini perseguiti, sui meccanismi di <em abp="1469">governance</em>.</span> </span><br abp="1470" /><br />
<span abp="1471"><span abp="1472">La norma lasciava poi aperto il dubbio, su cui si tornerà nel prosieguo, circa il possibile concorso, per le società con partecipazione pubblica maggioritaria, della giurisdizione contabile con quella ordinaria (<em abp="1473">actio pro socio ex</em> art. 2395 c.c. ed <em abp="1474">actio pro societate ex</em> artt. 2393 e 2393-<em abp="1475">bis</em> c.c.).</span> </span><br abp="1476" /><br />
<span abp="1477"><span abp="1478">Anche in sede penale la Cassazione ha ribadito, in sintonia con tale indirizzo, che la trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica con il conseguente persistere, per i rispettivi dipendenti, della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio</span><a abp="1479" href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><span abp="1480"><span abp="1481"><span abp="1482">[43]</span></span></span></a></span><span abp="1483"><span abp="1484">.</span> </span><br abp="1485" /><br />
<span abp="1486"><span abp="1487">Lo stesso Consiglio di Stato</span><a abp="1488" href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><span abp="1489"><span abp="1490"><span abp="1491">[44]</span></span></span></a></span><span abp="1492"><span abp="1493"> si è espresso in maniera univoca nell&#8217;escludere che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo (maggioritario o meno) dell&#8217;azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici e ha affermato — in sede di regolamento di competenza in cui risulta ricorrente una società privata TSF — Tele Sistemi Ferroviari S.p.a., quale mandataria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. —, che “&#8230;in un interpretazione evolutiva della <em abp="1494">nozione di pubblica amministrazione</em> di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 1034 del 1971, sono da considerare enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli — come è per il TSF s.p.a. — che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina dell&#8217;evidenza pubblica”.</span> </span><br abp="1495" /><br />
<span abp="1496"><span abp="1497">A fronte di tale sopravvenienza normativa (l. n. 31 del 2008) e del pregresso estensivo indirizzo sulla giurisdizione contabile su dipendenti e amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica, restava il problema della ricerca del reale soggetto danneggiato: andava individuato nella stessa entità societaria partecipata lesa da suoi amministratori o dipendenti, quale autonomo soggetto di diritto, o nel soggetto pubblico azionista (di maggioranza o di minoranza) leso economicamente? La prima soluzione ci sembrava preferibile</span><a abp="1498" href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><span abp="1499"><span abp="1500"><span abp="1501">[45]</span></span></span></a></span><span abp="1502"><span abp="1503">, stante l&#8217;autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale della società ancorché partecipata da un Comune o altro ente pubblico, e alla luce della soprarichiamata nozione di autonomo organismo di diritto pubblico da riconoscere alla s.p.a. partecipata.</span> </span><br abp="1504" /><br />
<span abp="1505"><span abp="1506">Come già rimarcato, altro delicato problema, da risolvere a nostro avviso nel senso di una “pacifica convivenza” stante la diversa finalità degli strumenti di tutela, era quello della coesistenza giuridica tra azione della Procura contabile a garanzia delle casse pubbliche ed azioni civilistiche riconosciute al singolo socio o del terzo creditore (<em abp="1507">actio pro socio ex</em> art. 2395 c.c.) e all&#8217;assemblea o ai soci di minoranza (<em abp="1508">actio pro societate ex</em> art. 2393 e 2393<em abp="1509">-bis</em> c.c.)</span><a abp="1510" href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><span abp="1511"><span abp="1512"><span abp="1513">[46]</span></span></span></a></span><span abp="1514"><span abp="1515"> almeno per i danni arrecati da amministratori e dipendenti di s.p.a. non quotate con partecipazione maggioritaria della p.a., per le quali l&#8217;art. 16-<em abp="1516">bis</em>, l. n. 31 del 2008 non sancisce una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Restava innegabilmente l&#8217;evidente (e forse irragionevole) diversità di regime sostanziale tra le due azioni (il riferimento è alla colpa grave, alla intrasmissibilità agli eredi, al potere riduttivo, tutti istituti inapplicabili innanzi all&#8217;a.g.o.).</span> </span><br abp="1517" /><br />
<span abp="1518"><span abp="1519">Il problema del concorso tra azione civile ed azione giuscontabile aveva poi riflessi sulla decorrenza della prescrizione, sulla ipotizzabilità di reciproci atti interruttivi, sulle possibili reciproche interferenze tra i due giudizi (innanzi all&#8217;a.g.o. e innanzi alla Corte dei conti) derivanti da sentenze intervenute o da transazioni stragiudiziali</span><a abp="1520" href="#_ftn47" name="_ftnref47" title=""><span abp="1521"><span abp="1522"><span abp="1523">[47]</span></span></span></a></span><span abp="1524"><span abp="1525">, sulla improponibilità di azioni in sede contabile da parte dei soci o dell&#8217;assemblea.</span>&nbsp;</span><br abp="1526" /><br />
<br abp="1527" /><br />
<strong abp="1528"><span abp="1529">4. Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: le sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519.</span></strong>&nbsp;<br abp="1530" /><br />
<br abp="1531" /><br />
<span abp="1532">Sia su questi problemi, sia sul generale riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario in materia di società partecipate è intervenuta la Cassazione a sezioni unite con alcune recenti discutibili pronunce, che rappresentano la più recente tappa evolutiva (o, a nostro avviso, involutiva) dell&#8217;annoso problema della portata della giurisdizione contabile sulle s.p.a. a partecipazione pubblica e che hanno offerto spunti notevoli di riflessione, ben colti dalla più attenta dottrina<a abp="1533" href="#_ftn48" name="_ftnref48" title=""><span abp="1534"><span abp="1535"><span abp="1536">[48]</span></span></span></a></span><span abp="1537">.</span><br abp="1538" /><br />
<span abp="1539">La decisione delle sezioni unite della Cassazione 19 dicembre 2009 n. 26806<a abp="1540" href="#_ftn49" name="_ftnref49" title=""><span abp="1541"><span abp="1542"><span abp="1543">[49]</span></span></span></a></span><span abp="1544">. ha infatti segnato una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, statuendo che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della P.A. di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall&#8217;identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini — contemplati dagli artt. 2392 e segg. del codice civile — in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.</span><br abp="1545" /><br />
<span abp="1546">Ha soggiunto il massimo organo giudicante che rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti l&#8217;azione di responsabilità per il danno arrecato all<em abp="1547">&#8216;immagine</em> dell&#8217;ente da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso.</span><br abp="1548" /><br />
<span abp="1549">Tale conclusione è stata poi confermata dalla decisione “fotocopia” 15 gennaio 2010 n. 519 delle stesse sezioni unite (e da altre successive)<a abp="1550" href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><span abp="1551"><span abp="1552"><span abp="1553">[50]</span></span></span></a></span><span abp="1554">, che ha ribadito che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del giudice ordinario, per </span><span abp="1555">una </span><span abp="1556">azione di responsabilità proposta nei confronti di amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico proposta per reagire ad un danno cagionato al patrimonio della società. In tal caso, infatti, non è configurarabile alcun rapporto di servizio tra l&#8217;ente pubblico partecipante e l&#8217;amministratore (o </span><span abp="1557">componente</span><span abp="1558"> di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall&#8217;atto di <em abp="1559">mala </em></span><em abp="1560"><span abp="1561">gestio</span></em><span abp="1562">, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio.</span><br abp="1563" /><br />
<span abp="1564">Gli argomenti sviluppati dalle sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519 a supporto delle conclusioni limitative della giurisdizione contabile, sono i seguenti:</span><br abp="1565" /><br />
<span abp="1566">&#8195;<em abp="1567">a</em>)&#8194;le società di diritto </span><span abp="1568">privato</span><span abp="1569"> partecipate da un ente pubblico non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico;</span><br abp="1570" /><br />
<span abp="1571">&#8195;<em abp="1572">b</em>)&#8194;il codice civile dedica alla società per azioni a partecipazione pubblica solo alcune </span><span abp="1573">scarne</span><span abp="1574"> disposizioni, oggi contenute nell&#8217;art. 2449 c.c. che non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società (spesso, viceversa, interessate da norme speciali, non sempre tra loro ben coordinate), salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati, né comunque investono il tema della responsabilità di detti organi, che resta quindi disciplinato dalle ordinarie norme previste dal codice civile a questo riguardo;</span><br abp="1575" /><br />
<span abp="1576">&#8195;<em abp="1577">c</em>)&#8194;la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali <em abp="1578">sui generis</em>, come nel caso della Rai, radica la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti che arrechino danno;</span><br abp="1579" /><br />
<span abp="1580">&#8195;<em abp="1581">d</em>)&#8194;per le restanti (e più numerose) società a partecipazione pubblica, l&#8217;art. 16-<em abp="1582">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31 lascia chiaramente intendere che, </span><span abp="1583">in ordine alla</span><span abp="1584"> responsabilità di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica, vi è una naturale area di competenza giurisdizionale contabile diversa da quella ordinaria sulle società con partecipazione pubblica superiore al 50% e non quotate in borsa. Non si capirebbe, altrimenti, la ragione per la quale il legislatore ha inteso stabilire che, per l&#8217;avvenire (e limitatamente alle società quotate, o loro controllate, con partecipazione pubblica inferiore al 50%), la giurisdizione spetta invece in via esclusiva proprio al giudice ordinario.</span><br abp="1585" /><br />
<span abp="1586">Ma tale giurisdizione contabile, secondo la Cassazione, non è generalizzata e la portata della l. n. 31 del 2008 va delimitata in base ai principi generali;</span><br abp="1587" /><br />
<span abp="1588">&#8195;<em abp="1589">e</em>)&#8194;a quest&#8217;ultimo fine, assume rilievo decisivo la distinzione tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere <em abp="1590">nei confronti della società</em> (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall&#8217;art. 2393 c.c. e segg. e, per le società a responsabilità limitata, dall&#8217;art. 2476 c.c., commi 1, 3, 4 e 5) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente <em abp="1591">nei confronti di singoli soci o terzi</em> (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall&#8217;art. 2395 c.c. e, per le società a responsabilità limitata, dal citato art. 2476 c.c., comma 6);</span><br abp="1592" /><br />
<span abp="1593">&#8195;<em abp="1594">f</em>)&#8194;in tale ultimo caso (<em abp="1595">danni a soci o terzi</em>) la configurabilità dell&#8217;azione del procuratore contabile (quale che sia la sua natura)<a abp="1596" href="#_ftn51" name="_ftnref51" title=""><span abp="1597"><span abp="1598"><span abp="1599">[51]</span></span></span></a></span><span abp="1600"> nei confronti dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico, quando questo sia stato direttamente danneggiato dall&#8217;azione illegittima, non incontra particolari ostacoli (nè si pongono difficoltà derivanti dalla possibile concorrenza di siffatta azione con quella ipotizzata in sede civile dai citati art. 2395 c.c. e art. 2476 c.c., comma 6, poichè l&#8217;una e l&#8217;altra mirerebbero in definitiva al medesimo risultato). La presenza dell&#8217;ente pubblico all&#8217;interno della compagine sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed abbia implicato l&#8217;impiego di pubbliche risorse non può sfuggire agli organi della società e non può non comportare, per loro, una peculiare cura nell&#8217;evitare comportamenti tali da compromettere la ragione stessa di detta partecipazione sociale dell&#8217;ente pubblico o che possano comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio di quest&#8217;ultimo;</span><br abp="1601" /><br />
<span abp="1602">&#8195;<em abp="1603">g</em>)&#8194;esempio tipico di <em abp="1604">danno a soci</em> vagliabile dalla Corte dei conti è dato, secondo le sezioni unite<a abp="1605" href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><span abp="1606"><span abp="1607"><span abp="1608">[52]</span></span></span></a></span><span abp="1609">, dal <em abp="1610">danno all&#8217;immagine</em> dell&#8217;ente pubblico che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata: danno che può eventualmente prodursi <em abp="1611">immediatamente in capo a detto ente pubblico</em>, per il fatto stesso di essere partecipe di una società in cui quei comportamenti illegittimi si siano manifestati, e che non s&#8217;identifica con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (indipendentemente dall&#8217;essere o meno configurabile e risarcibile anche un autonomo e distinto danno all&#8217;immagine della medesima società). E la conferma della giurisdizione contabile sul danno diretto all&#8217;immagine della p.a. socia si trae della l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, co. 30-<em abp="1612">ter</em> e succ.mod. che disciplina e limita le modalità dell&#8217;azione della magistratura contabile appunto in caso di danno all&#8217;immagine, nelle ipotesi previste dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di <em abp="1613">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>”. Non si vede come la medesima regola stabilita per i dipendenti non debba valere anche per gli amministratori e gli organi di controllo della società a partecipazione pubblica;</span><br abp="1614" /><br />
<span abp="1615">&#8195;<em abp="1616">h</em>)&#8194;non è invece ipotizzabile invece una giurisdizione contabile qualora l&#8217;azione sia proposta per reagire ad un danno cagionato <em abp="1617">al patrimonio della società</em>: attraverso una restrittiva interpretazione dell&#8217;art. 16-<em abp="1618">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, la Cassazione esclude la giurisdizione della Corte dei conti, ivi fissata in via generale su tutte le società non quotate a partecipazione pubblica maggioritaria, qualora il danno non riguardi i soci o terzi (es.danno all&#8217;immagine), ma la società stessa, attribuendola al giudice ordinario. Affermano le sezioni unite che non solo non è configurarabile alcun rapporto di servizio tra l&#8217;ente pubblico partecipante e l&#8217;amministratore (o componente di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall&#8217;atto di <em abp="1619">mala gestio</em>, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio: la ben nota distinzione tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell&#8217;una rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l&#8217;illegittimo comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell&#8217;ente societario, patrimonio che è e resta privato. Anche se il danno sofferto dal patrimonio della società è per lo più destinato a ripercuotersi anche sui soci, incidendo negativamente sul valore o sulla redditività della loro quota di partecipazione, tuttavia il sistema del diritto societario impone di tener ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio (o del terzo) da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società;</span><br abp="1620" /><br />
<span abp="1621">&#8195;<em abp="1622">i</em>)&#8194;pertanto, conclude la Cassazione, il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all&#8217;azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un&#8217;ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci — pubblici o privati — i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originali conferimenti restano confusi ed assorbiti nell&#8217;unico patrimonio sociale.</span><br abp="1623" /><br />
<span abp="1624">L&#8217;approdo della Cassazione sopra sunteggiato, nell&#8217;escludere la giurisdizione contabile sui danni arrecati all&#8217;ente-società da amministratori o dipendenti risolve il problema, a cui si è fatto in precedenza cenno, afferente, in caso di concorrenza dell&#8217;azione giuscontabile con quelle civilistiche (<em abp="1625">pro socio</em> e <em abp="1626">pro societate</em>), della disciplina sostanziale applicabile innanzi ai due giudici, inopportunamente diversa. Aggiunge pertanto la Cassazione che “L&#8217;esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi giudice contabile e l&#8217;esercizio delle surriferite azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. L&#8217;azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche completamente diverse dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali contemplate dal codice civile: basta dire che l&#8217;una è obbligatoria, le altre discrezionali; l&#8217;una ha finalità essenzialmente sanzionatoria (onde non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla <em abp="1627">mala gestio</em> dell&#8217;amministratore o dall&#8217;omesso controllo del vigilante), le altre hanno scopo ripristinatorio; l&#8217;una richiede il dolo o la colpa grave, e solo in determinati casi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; per le altre è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi&#8230;&#8230; L&#8217;assenza del benché minimo abbozzo di coordinamento normativo in proposito suona palese conferma della non configurabilità, in simili situazioni, di un&#8217;azione diversa da quelle previste dal codice civile, che sia destinata a ricadere nella giurisdizione del giudice contabile”.</span><br abp="1628" /><br />
<span abp="1629">Il timore che l&#8217;esclusione della concorrente azione giuscontabile, <em abp="1630">obbligatoria </em>e<em abp="1631"> officiosa</em> (a differenza di quella civile, che richiede un impulso di parte, ovvero la citazione), possa attenuare la tutela dei soci, soprattutto quelli pubblici, viene fugato, almeno formalmente, dalle sezioni unite della Cassazione, che chiariscono che “l&#8217;esclusione dell&#8217;ipotizzata giurisdizione del giudice contabile per l&#8217;azione di risarcimento di danni cagionati al patrimonio della società partecipata da un ente pubblico neppure provoca, a ben vedere, il rischio di una lacuna nella tutela dell&#8217;interesse pubblico coinvolto nella descritta situazione. Difatti, nell&#8217;attuale disciplina della società azionaria — ed in misura ancor maggiore in quella della società a responsabilità limitata — l&#8217;esercizio dell&#8217;azione sociale di responsabilità, in caso di<em abp="1632"> mala </em></span><em abp="1633"><span abp="1634">gestio </span></em><span abp="1635">imputabile agli organi della società, non è più monopolio dell&#8217;assemblea e non è più, quindi, unicamente rimessa alla discrezionalità della maggioranza dei soci. Una minoranza qualificata dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-<em abp="1636">bis</em> c.c.) ed addirittura ciascun singolo socio della società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c., comma 3) sono infatti legittimati ad esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della società) eventualmente sopperendo all&#8217;inerzia della maggioranza”.</span><br abp="1637" /><br />
<span abp="1638">Ne consegue, soggiungono le sezioni unite della Cassazione, che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, “il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l&#8217;esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l&#8217;ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l&#8217;azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell&#8217;amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell&#8217;ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Ed è ovvio che, con riguardo ad un&#8217;azione siffatta, vi sia piena competenza giurisdizionale della Corte dei conti”</span><span abp="1639"> <a abp="1640" href="#_ftn53" name="_ftnref53" title=""><span abp="1641"><span abp="1642"><span abp="1643">[53]</span></span></span></a>.</span><br abp="1644" /><br />
<span abp="1645">In estrema sintesi, possiamo concludere che dopo l&#8217;art. 16-<em abp="1646">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, dopo l&#8217;art. 17, co. 30-<em abp="1647">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo) e dopo le decisioni delle sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519, nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla <em abp="1648">mala gestio</em> dei suoi organi sociali non integra il danno erariale in quanto si risolve in un <em abp="1649">vulnus </em>gravante in via diretta esclusivamente sul <em abp="1650">patrimonio della società</em> stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci; l&#8217;azione di responsabilità per danno erariale, può, invece, configurarsi in caso di danno <em abp="1651">direttamente arrecato alla P.A. quotista</em>, oppure (c.d. tutela di secondo grado) nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d&#8217;indirizzare correttamente l&#8217;azione degli organi sociali o di reagire doverosamente agli illeciti da questi ultimi commessi<a abp="1652" href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><span abp="1653"><span abp="1654"><span abp="1655">[54]</span></span></span></a></span><span abp="1656">.</span><br abp="1657" /><br />
<span abp="1658">L&#8217;amministratore di s.p.a. pubblica resta dunque soggetto ad un regime di responsabilità “misto”: sottostà al regime societario per danni arrecati alla società, mentre sottostà al regime amministrativo-contabile per danni arrecati al socio pubblico quotista.</span><br abp="1659" /><br />
<span abp="1660">La residua giurisdizione della Corte dei conti su amministratori, soci e organi di controllo di società a partecipazione pubblica, va pertanto così schematizzata:</span><br abp="1661" /><br />
<span abp="1662">&#8195;<em abp="1663">a</em>)&#8194;in base all&#8217;art. 16-<em abp="1664">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, la Corte dei conti avrebbe giurisdizione sulle società con partecipazione pubblica superiore al 50% e non quotate in borsa (sulle restanti ha giurisdizione l&#8217;a.g.o.); tuttavia,</span><br abp="1665" /><br />
<span abp="1666">&#8195;<em abp="1667">b</em>)&#8194;in base alle pronunce 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519 (ed altre <em abp="1668">in terminis</em>) delle sezioni unite della Cassazione tale giurisdizione contabile statuita dalla l. n. 31 del 2008 non è affatto generalizzata, ma limitata a due sole ipotesi (in tutti gli altri casi ha giurisdizione l&#8217;a.g.o.), ovvero:</span><br abp="1669" /><br />
<span abp="1670">&#8195;<em abp="1671">b.1</em>)&#8194;in caso di <em abp="1672">danno all&#8217;immagine</em> direttamente prodotto all&#8217;ente pubblico-socio che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata<a abp="1673" href="#_ftn55" name="_ftnref55" title=""><span abp="1674"><span abp="1675"><span abp="1676">[55]</span></span></span></a></span><span abp="1677">;</span><br abp="1678" /><br />
<span abp="1679">&#8195;<em abp="1680">b.2</em>)&#8194;in caso di danno da <em abp="1681">perdita di valore della partecipazione</em> societaria pubblica per il <em abp="1682">mancato esercizio da parte del rappresentante del socio pubblico dell&#8217;azione sociale di responsabilità</em>, in caso di <em abp="1683">mala gestio</em> imputabile agli organi della società, in quanto una minoranza qualificata (ivi compreso il quotista pubblico) dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-<em abp="1684">bis</em> c.c.) ed addirittura ciascun singolo socio (anche pubblico) della società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c., comma 3) sono legittimati ad esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della società) eventualmente sopperendo all&#8217;inerzia della maggioranza<a abp="1685" href="#_ftn56" name="_ftnref56" title=""><span abp="1686"><span abp="1687"><span abp="1688">[56]</span></span></span></a></span><span abp="1689">.</span><br abp="1690" /><br />
<span abp="1691">&#8195;<em abp="1692">c</em>)&#8194;La possibilità per la Corte dei conti di perseguire il danno all&#8217;immagine di cui al precedente punto <em abp="1693">b.</em>1) è però ulteriormente limitata dall&#8217;improvvido art. 17, co. 30-<em abp="1694">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo), che, dopo lo sconcertante avallo della Consulta, consente all&#8217;organo giuscontabile di perseguire il danno all&#8217;immagine nelle sole ipotesi previste dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7, ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i soli reati contro la p.a. pronunciata nei confronti dei dipendenti e amministratori indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di <em abp="1695">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>”.</span><br abp="1696" /><br />
<span abp="1697">Il quadro così schematizzato, frutto del “combinato-disposto” di fonti legislative e interventi interpretativi delle sezione unite della Cassazione, è, senza inutili giri di parole, desolante ed espressivo di un disegno scientemente (per il legislatore) e incoscientemente (per la Cassazione) teso a depotenziare la sfera d&#8217;azione della Corte dei conti in uno dei settori, quello della <em abp="1698">mala gestio</em> di amministratori e dipendenti nelle società a partecipazione pubblica, in cui comportamenti poco virtuosi o illeciti sono frequenti ed in crescita per vari motivi, tra i quali la assenza di adeguati controlli esterni e imparziali e la possibile (colposa o dolosa) inerzia della compagine sociale, spesso incapace di cogliere profili di illegalità dei vertici gestionali o non interessata a perseguirli con le pur esistenti azioni civilistiche. Difatti, come sopra già rimarcato, mentre l&#8217;azione civile (<em abp="1699">actio pro socio</em> o <em abp="1700">pro societate</em>) è <em abp="1701">volontaria</em> e <em abp="1702">non coartata</em>, l&#8217;azione della Procura contabile è <em abp="1703">officiosa</em> ed <em abp="1704">obbligatoria</em>: devolvere al socio l&#8217;azione per danni arrecati da amministratori significa “confidare” nella sua (non sempre riscontrabile) volontà di attivarsi in sede civile (fermo restando che la mancata attivazione, ove accertata da organi di controllo interni, se realmente “terzi”, origina una responsabilità erariale da segnalare doverosamente alla Corte <em abp="1705">ex</em> art.1, co.3, l. n.20 del 1994).</span><br abp="1706" /><br />
<span abp="1707">Tra le più recenti applicazioni di tale restrittivo indirizzo, vanno segnalate le sentenze 1 febbraio 2012 n. 1419 (danni da spese inutili per acquisto di lava cassonetti da parte di dirigenti AMA s.p.a., società a totale partecipazione comunale) e 9 marzo 2012 n. 3692 delle sezioni unite della Cassazione<a abp="1708" href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><span abp="1709"><span abp="1710"><span abp="1711">[57]</span></span></span></a></span><span abp="1712">: quest&#8217;ultima ha ribadito che <em abp="1713">“La controversia riguardante l&#8217;azione di responsabilità a carico del dipendente di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria (nella specie, Poste italiane s.p.a.), per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della condotta illecita del dipendente (nella specie, accettazione irregolare di un vaglia cambiario) appartiene alla giurisdizione del g.o. e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l&#8217;autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l&#8217;esistenza di un rapporto di servizio tra dipendente e p.a., e, dall&#8217;altro lato, il danno cagionato dall&#8217;illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci; nè è di ostacolo alla affermata giurisdizione la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, rilevando essa solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica”.</em></span><br abp="1714" /><br />
<span abp="1715">In tempi recenti anche la Corte dei conti<a abp="1716" href="#_ftn58" name="_ftnref58" title=""><span abp="1717"><span abp="1718"><span abp="1719">[58]</span></span></span></a></span><span abp="1720">, in sintonia con il sunteggiato indirizzo della Cassazione, ha declinato la propria giurisdizione su amministratori di Aceagas aps s.p.a., stante la assenza di indici pubblicistici e la natura prettamente imprenditoriale dell&#8217;attività, oppure su amministratori di Firenze Fiera s.p.a. in considerazione della natura societaria dell&#8217;ente<a abp="1721" href="#_ftn59" name="_ftnref59" title=""><span abp="1722"><span abp="1723"><span abp="1724">[59]</span></span></span></a></span><span abp="1725">, o, più in generale, quando il danno sia arrecato alla società e non direttamente al socio pubblico<a abp="1726" href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><span abp="1727"><span abp="1728"><span abp="1729">[60]</span></span></span></a></span><span abp="1730">. Non mancano tuttavia pronunce contrarie tendenti a rivendicare la giurisdizione contabile<a abp="1731" href="#_ftn61" name="_ftnref61" title=""><span abp="1732"><span abp="1733"><span abp="1734">[61]</span></span></span></a></span><br abp="1735" /><br />
<br abp="1736" /><br />
<strong abp="1737"><span abp="1738">5. Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: il parziale <em abp="1739">revirement</em> della Corte di Cassazione in relazione ai danni patiti dalle società <em abp="1740">in house</em> (</span></strong><strong abp="1741"><span abp="1742">sentenza sez.un., <span abp="1743">25 novembre 2013 n. 26283).</span></span></strong><br abp="1744" /><br />
<br abp="1745" /><br />
<span abp="1746"><span abp="1747">Un parziale <em abp="1748">revirement,</em> quantomeno in termini di principio, dell’orientamento restrittivo del Giudice del riparto è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite </span><span abp="1749">25 novembre 2013, n. 26283<a abp="1750" href="#_ftn62" name="_ftnref62" title=""><span abp="1751"><span abp="1752"><span abp="1753"><span abp="1754">[62]</span></span></span></span></a></span><span abp="1755">, in relazione ai danni cagionati da amministratori di società <em abp="1756">in house</em>. </span></span><br abp="1757" /><br />
<span abp="1758">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A conclusione di un approfondito percorso giurisprudenziale, le Sezioni Unite sono pervenute ad affermare che la corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società <em abp="1759">in house</em>, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.<br abp="1760" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span abp="1761"><span abp="1762">Appare utile ripercorrere nel dettaglio l’articolato <em abp="1763">excursus</em> motivazionale della predetta pronuncia, cui si sono conformate (a tutt’oggi) le successive sentenze del Giudice del riparto&nbsp; in analoghe fattispecie. </span></span><br abp="1764" /><br />
<span abp="1765"><span abp="1766">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Suprema Corte premette che l&#8217;art. 103 Cost., comma 2, impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei conti in una specifica disposizione di legge (rinvenibile all&#8217;origine nella previsione del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, secondo cui la Corte dei conti giudica sulla responsabilità per danni arrecati all&#8217;erario da pubblici funzionari nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, con il successivo ampliamento dovuto alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, che ha esteso il giudizio della stessa Corte dei conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza). Tale principio deve essere coordinato con un duplice rilievo: anzitutto nell&#8217;attuale assetto normativo il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della pubblica amministrazione si realizza anche mediante attività disciplinate in tutto o in parte dal diritto privato, onde il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte contabile è rappresentato dall&#8217;evento dannoso verificatosi a carico della stessa pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento &#8211; pubblico o privato &#8211; nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; in secondo luogo, &nbsp;le società di capitali eventualmente costituite o comunque partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano solo per questo di essere delle società di diritto privato, la cui disciplina, se non diversamente disposto, riposa tuttora sulle norme dettate dal codice civile, come confermato anche dal dettato dell&#8217;art. 2449 dello stesso codice (nella cui relazione accompagnatoria è detto infatti espressamente che &#8220;è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici&#8221;). </span></span><br abp="1767" /><br />
<span abp="1768"><span abp="1769">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ossequio ad un principio comune a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, la Cassazione ribadisce che la società si configura come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi sia rispetto ai soci, ed è titolare di un proprio patrimonio, riferibile ad essa sola e non a chi ne detenga le azioni o le quote di partecipazione. Pertanto, non solo risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l&#8217;ente pubblico e la società cui sia stato affidato l&#8217;espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, ma soprattutto non può dirsi arrecato alla pubblica amministrazione il danno che gli atti di <em abp="1770">mala gestio</em>, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società. La responsabilità nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere che grava sugli organi sociali, assoggettati alle medesime norme, sia quando designati dai soci secondo le regole generali dettate in proposito dal codice, sia quando eventualmente designati dal socio pubblico in forza dei particolari poteri a lui spettanti (art. 2449 cit., comma 2), opera quindi sempre nei termini stabiliti dall&#8217;art. 2392 c.c. e segg., non diversamente che in qualsivoglia altra società privata. </span></span><br abp="1771" /><br />
<span abp="1772"><span abp="1773">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di conseguenza il danno cagionato dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all&#8217;azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un&#8217;ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non ai singoli soci &#8211; pubblici o privati &#8211; i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo. Tale conclusione trova conferma, ad avviso delle Sezioni Unite, anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. </span></span><br abp="1774" /><br />
<span abp="1775"><span abp="1776">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Giudice del riparto conferma che risulta, viceversa, configurabile l&#8217;azione del procuratore contabile quando sia volta a far valere la responsabilità dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico che sia stato danneggiato dall&#8217;azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente. Si è allora innegabilmente in presenza di un cosiddetto danno erariale, ossia di un danno provocato dall&#8217;agente al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, come ad esempio accade nel caso del danno all&#8217;immagine della pubblica amministrazione, la cui riconducibilità entro i parametri della giurisdizione del giudice contabile è confermata dal disposto della l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 <em abp="1777">ter</em>, (quale risulta dopo le modifiche apportate dal d.l. in pari data, n. 103, convertito con ulteriori modificazioni nella l. 3 ottobre 2009, n. 141). E&#8217; in questo quadro di principi generali che deve essere perciò letta anche la disposizione della l. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 16 bis, (che ha convertito il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248), la quale ha introdotto per le società quotate un&#8217;eccezione alla giurisdizione contabile da riferire, appunto, alla sola area in cui detta giurisdizione risulterebbe altrimenti applicabile.</span></span><br abp="1778" /><br />
<span abp="1779">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;azione del procuratore contabile appare poi configurabile anche nei confronti (non già dell&#8217;amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell&#8217;ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di <em abp="1780">mala gestio</em> imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione. </span><br abp="1781" /><br />
<span abp="1782">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Corte di Cassazione osserva che siffatto orientamento, ispirato dall&#8217;esigenza di ricondurre la soluzione del problema di giurisdizione entro un quadro coerente di principi giuridici che sono a fondamento del sistema ordinamentale, debba essere in via generale tenuto fermo, anche alla luce della normativa finanziaria sopravvenuta. Normativa alla quale, ad avviso delle Sezioni Unite, il carattere spesso frammentario e l&#8217;esser frutto di esigenze contingenti impediscono di assumere una valenza sistematica, che vada oltre il dettato della singola disposizione, onde parrebbe quanto mai azzardato il voler trarre da essa argomenti di ordine generale, tali da incidere sui principi giuridici su cui è basata la citata giurisprudenza di legittimità in materia, o anche solo indici dell&#8217;esistenza di principi in tutto o in parte diversi da quelli. La disciplina speciale dettata per le cosiddette società pubbliche non ha tuttora assunto le caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sè stante, ma continua ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione.</span><br abp="1783" /><br />
<span abp="1784">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciò dicasi, in particolare, per l&#8217;inclusione delle società a partecipazione pubblica nel novero delle amministrazioni pubbliche cui si estende l&#8217;opera di supervisione, monitoraggio e coordinamento nell&#8217;approvvigionamento di beni e servizi, demandata al commissario straordinario nominato dal Governo a norma del d.l. 7 maggio 2010, n. 52, art. 2, (convertito con modificazioni dalla l. 6 luglio 2012, n. 94), inclusione ovviamente ispirata dall&#8217;esigenza di evitare aggravamenti anche solo indiretti della spesa pubblica, ma che non consentirebbe sol per questo di qualificare ad ogni effetto come enti pubblici le società a partecipazione pubblica cui detta norma si riferisce; e lo stesso dicasi – opina la Suprema Corte &#8211; per l&#8217;assoggettamento delle società partecipate a vincoli economici derivanti dal c.d. patto di stabilità e per i conseguenti maggiori controlli, da parte degli enti pubblici partecipanti, a tal fine imposti dall&#8217;art. 147<em abp="1785"> quater </em>del testo unico sugli enti locali (articolo introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213).</span><br abp="1786" /><br />
<span abp="1787">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analogamente, precisa la Cassazione, le disposizioni contenute nel d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, (convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), nel dettare regole particolari in tema di nomina e di compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, non si discostano dalla logica da cui è già ispirato il citato art. 2449 c.c. &#8211; che s&#8217;è visto essere coerente con l&#8217;inquadramento generale di tali enti, per tutto il resto, nel novero delle società azionarie soggette alla disciplina privatistica &#8211; ed, anzi, il comma 13 del medesimo art. 4 ribadisce espressamente che, &#8220;<em abp="1788">per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali&#8221;</em>. Il che dimostrerebbe come non possa essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata di tale disposizione eccezionale, neppure alla previsione del precedente comma 12, per la quale gli amministratori ed i dirigenti delle anzidette società, in caso di violazione dei vincoli di spesa stabiliti dai commi precedenti, &#8220;rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contrati stipulati&#8221;.</span><br abp="1789" /><br />
<span abp="1790">In buona sostanza, il Giudice del riparto ritiene che né in virtù di tali disposizioni, né di altre altrettanto frammentarie e disorganiche che sono sparse nell&#8217;ordinamento e delle quali sarebbe qui superfluo dare dettagliatamente conto, è dato insomma sottrarsi alla drastica alternativa già precedentemente segnalata: alternativa per la quale, fin quando non si arrivi a negare la distinzione stessa tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata, e quindi tra la distinta titolarità dei rispettivi patrimoni, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato &#8211; previsione certo possibile, ma che allo stato non appare individuabile in termini generali nell&#8217;ordinamento &#8211; ; oppure sull&#8217;attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico, onde il danno arrecato al suo patrimonio potrebbe qualificarsi senz&#8217;altro come danno erariale. Soluzione, quest&#8217;ultima, che, secondo il Giudice di legittimità, appare però ben difficilmente predicabile, perchè trova un solido ostacolo nel disposto della l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, a tenore del quale occorre l&#8217;intervento del legislatore per l&#8217;istituzione di un ente pubblico; e pare difficile dubitare che siffatta norma esprima un principio di ordine generale, ove si consideri la molteplicità e la rilevanza degli effetti giuridici potenzialmente implicati nel riconoscimento della natura pubblica di un ente. Di modo che, se in via di principio può ammettersi che un siffatto riconoscimento sia desumibile anche per implicito da una o più disposizioni di legge, occorre nondimeno che la volontà del legislatore in tal senso risulti da quelle disposizioni in modo assolutamente inequivoco. </span><br abp="1791" /><br />
<span abp="1792">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, quanto alle società a partecipazione pubblica, lungi dal ravvisarsi disposizioni normative che inequivocabilmente attribuiscano loro la qualifica di ente pubblico, s&#8217;è già visto come il legislatore si sia preoccupato a più riprese di ribadirne, in via generale e fatta salva l&#8217;applicazione di singole regole speciali, l&#8217;assoggettamento alla disciplina dettata dal codice civile per le società di diritto privato, con le già richiamate conseguenze in punto di riparto di giurisdizione (solo in presenza di società di fonte legale, regolate da una disciplina <em abp="1793">sui generis</em> di chiara impronta pubblicistica, quale ad esempio la Rai, è parso necessario pervenire a conclusioni diverse come si vedrà nel paragrafo 6.1</span><a abp="1794" href="#_ftn63" name="_ftnref63" title=""><span abp="1795"><span abp="1796"><span abp="1797">[63]</span></span></span></a><span abp="1798">).</span><br abp="1799" /><br />
<span abp="1800">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nelle considerazioni ora svolte assume un ruolo centrale, come s&#8217;è già sottolineato, la distinzione tra la società di capitali (soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorchè eventualmente pubblici). Distinzione che – si premura di rammentare la Cassazione &#8211; in via di principio non vien meno neppure nell&#8217;eventualità in cui la società sia unipersonale ed il capitale sociale appartenga quindi ad un unico socio, in base alle regole di matrice comunitaria introdotte nel nostro ordinamento prima per le sole società a responsabilità limitata e poi anche per le società azionarie.</span><br abp="1801" /><br />
<span abp="1802">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fin qui, dunque, il Giudice del riparto corrobora con ulteriori argomenti ermeneutici (soprattutto, come visto, relativi al rapporto con <em abp="1803">lo ius superveniens </em>in materia di <em abp="1804">spending review)</em> il restrittivo orientamento inaugurato nel 2009, in punto latitudine della giurisdizione del Giudice contabile. La Suprema Corte rinviene, però, la necessità di rimeditare alcuni profili, sviluppando un&#8217;ulteriore importante riflessione relativa a quel particolare fenomeno giuridico, che ha trovato ampia diffusione negli ultimi decenni e che va sotto il nome di <em abp="1805">in house providing</em>.</span><br abp="1806" /><br />
<span abp="1807">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d&#8217;interesse economico generale (art. 1, par. 6). E&#8217; perciò certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest&#8217;ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l&#8217;affidamento a società partecipate dall&#8217;ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l&#8217;affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l&#8217;affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l&#8217;affidamento a società c.d. <em abp="1808">in house</em>. Solo in quest&#8217;ultimo caso la Corte di Giustizia Europea</span><a abp="1809" href="#_ftn64" name="_ftnref64" title=""><span abp="1810"><span abp="1811"><span abp="1812">[64]</span></span></span></a><span abp="1813"> ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall&#8217;ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell&#8217;ente sui propri stessi uffici. Siffatte indicazioni sono state pienamente recepite, in ambito nazionale, sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato</span><a abp="1814" href="#_ftn65" name="_ftnref65" title=""><span abp="1815"><span abp="1816"><span abp="1817">[65]</span></span></span></a><span abp="1818">, sia da ultimo dalla Corte dei conti</span><a abp="1819" href="#_ftn66" name="_ftnref66" title=""><span abp="1820"><span abp="1821"><span abp="1822">[66]</span></span></span></a><span abp="1823">. Le stesse sezioni unite danno atto di aver avuto occasione, sia pur fuggevolmente, di farvi recentemente riferimento</span><a abp="1824" href="#_ftn67" name="_ftnref67" title=""><span abp="1825"><span abp="1826"><span abp="1827">[67]</span></span></span></a><span abp="1828"> ed infine se ne è occupata più volte la Corte costituzionale</span><a abp="1829" href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><span abp="1830"><span abp="1831"><span abp="1832">[68]</span></span></span></a><span abp="1833">.</span><br abp="1834" /><br />
<span abp="1835">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pur trattandosi all&#8217;origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società <em abp="1836">in house</em> non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea, altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perchè tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell&#8217;art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti a locali (d.lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l&#8217;affidamento di servizi pubblici, anzichè ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purchè esse realizzino la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o con gli enti che le controllano e purchè questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</span><br abp="1837" /><br />
<span abp="1838">E&#8217; dunque possibile considerare ormai ben delineati nell&#8217;ordinamento i connotati qualificanti della società <em abp="1839">in house</em>, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma, sottolinea la Suprema Corte, per poter parlare di società <em abp="1840">in house</em>, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.</span><br abp="1841" /><br />
<span abp="1842">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A questo proposito il Giudice del riparto ritiene necessario meglio puntualizzare le tre caratteristiche salienti della società <em abp="1843">in house</em>.</span><br abp="1844" /><br />
<span abp="1845">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ordine alla prima di esse ricorda come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purchè si tratti sempre di enti pubblici</span><a abp="1846" href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><span abp="1847"><span abp="1848"><span abp="1849">[69]</span></span></span></a><span abp="1850"><span abp="1851">,</span> e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato</span><a abp="1852" href="#_ftn70" name="_ftnref70" title=""><span abp="1853"><span abp="1854"><span abp="1855">[70]</span></span></span></a><span abp="1856">.</span><br abp="1857" /><br />
<span abp="1858">&nbsp;Inoltre, occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari.</span><br abp="1859" /><br />
<span abp="1860">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il requisito della prevalente destinazione dell&#8217;attività in favore dell&#8217;ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l&#8217;attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da </span><span abp="1861"><span abp="1862">Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 43</span></span>9<a abp="1863" href="#_ftn71" name="_ftnref71" title=""><span abp="1864"><span abp="1865"><span abp="1866">[71]</span></span></span></a><span abp="1867">, non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l&#8217;attività accessoria eventualmente si ponga. In definitiva &#8211; e segnatamente per quel che interessa in ordine alla reale natura delle società in house ai fini del riparto di giurisdizione &#8211; quel che soprattutto importa è che l&#8217;eventuale attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d&#8217;interesse economico generale svolto dalla società in via principale.</span><br abp="1868" /><br />
<span abp="1869">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l&#8217;ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società <em abp="1870">in house</em>, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L&#8217;espressione &#8220;controllo&#8221; non allude perciò, in questo caso, all&#8217;influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull&#8217;assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell&#8217;ente con modalità e con un&#8217;intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale</span><a abp="1871" href="#_ftn72" name="_ftnref72" title=""><span abp="1872"><span abp="1873"><span abp="1874">[72]</span></span></span></a><span abp="1875">.</span><br abp="1876" /><br />
<span abp="1877">La Suprema Corte osserva che le caratteristiche ora sommariamente descritte &#8211; e soprattutto la terza &#8211; bastano a rendere evidente l&#8217;anomalia del fenomeno dell&#8217;in house nel panorama del diritto societario. E&#8217; già anomalia non piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. Forse entro certi limiti una siffatta anomalia la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi. Ma ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale.</span><br abp="1878" /><br />
<span abp="1879">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E’ pur vero che il fenomeno della eterodirezione di società non è certo sconosciuto al diritto societario, e che anzi, dopo la riforma attuata col d.lgs. n. 6 del 2003, esso ha trovato esplicito riconoscimento nell&#8217;art. 2497 c.c. e segg. Cionondimeno, tale fattispecie è ben diversa. Nei gruppi societari il potere di direzione e coordinamento spettante all&#8217;ente capogruppo attiene all&#8217;individuazione delle linee strategiche dell&#8217;attività d&#8217;impresa senza mai annullare del tutto l&#8217;autonomia gestionale della società controllata. Gli amministratori di quest&#8217;ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di autonomia decisionale (giacchè, pur con gli adattamenti resi necessari dall&#8217;esser parte di un gruppo imprenditoriale più vasto, continua ad applicarsi alla singola società il disposto dell&#8217;art. 2380-<em abp="1880">bis </em>c.c., comma 1) nè, soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed in qual misura quelle direttive eventualmente comprimano in modo indebito l&#8217;interesse della stessa società controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da direttive illegittime. La disciplina della direzione e del coordinamento dettata dal citato art. 2497 e segg., insomma, è volta a coniugare l&#8217;unitarietà imprenditoriale della grande impresa con la perdurante autonomia giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che restano comunque entità giuridiche e centri d&#8217;interesse distinti l&#8217;una dalle altre. Altrettanto non sembra potersi dire invece per la società in house, sia per la già ricordata subordinazione dei suoi gestori all&#8217;ente pubblico partecipante, nel quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia per l&#8217;impossibilità stessa d&#8217;individuare nella società un centro d&#8217;interessi davvero distinto rispetto all&#8217;ente pubblico che l’ha costituita e per il quale essa opera.</span><br abp="1881" /><br />
<span abp="1882">Allo stesso modo, prosegue il Giudice del riparto, ove si abbia a che fare con una società a responsabilità limitata, non sembra possibile ricondurre sic et simpliciter il &#8220;controllo analogo&#8221;, caratteristico del fenomeno dell&#8217;in house, ad uno dei &#8220;particolari diritti riguardanti l&#8217;amministrazione&#8221; che l&#8217;atto costitutivo può riservare ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacchè neppure siffatti diritti speciali di amministrazione sono equiparabili, in presenza di un amministratore non socio, ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest&#8217;ultimo sia vincolato, restando comunque intatto il suo primario dovere di perseguire l&#8217;interesse sociale, che conserva pur sempre un qualche grado di autonomia rispetto a quello personale del socio. </span><br abp="1883" /><br />
<span abp="1884">La società <em abp="1885">in house</em>, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un&#8217;entità posta al di fuori dell&#8217;ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E&#8217; stato osservato, infatti, che essa non è altro che una <em abp="1886">longa manus</em> della pubblica amministrazione, al punto che l&#8217;affidamento pubblico mediante <em abp="1887">in house contract</em> &nbsp;neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (</span><span abp="1888"><span abp="1889">Corte cost. n. 46 del 2013</span></span><span abp="1890">, cit.); di talchè &#8220;l&#8217;ente <em abp="1891">in house</em> non può ritenersi terzo rispetto all&#8217;amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell&#8217;amministrazione stessa&#8221; (così </span><span abp="1892"><span abp="1893">Cons. Stato, ad. plen., n. 1 del 2008</span></span><span abp="1894">, cit.). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (<em abp="1895">in house</em>) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.</span><br abp="1896" /><br />
<span abp="1897">L&#8217;uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare.</span><br abp="1898" /><br />
<span abp="1899">Alla luce di quanto fin qui detto si comprende bene come le conclusioni cui la corte di legittimità è pervenuta nell&#8217;individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica non possano valere, tal quali in precedenza sunteggiate, anche quando si tratti di società <em abp="1900">in house</em>.</span><br abp="1901" /><br />
<span abp="1902">Non possono valere perché – viene sottolineato dalla Suprema Corte quanto meno ai limitati fini del riparto di giurisdizione &#8211; queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, come s&#8217;è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi.</span><br abp="1903" /><br />
<span abp="1904">Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero <em abp="1905">munus</em> privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un&#8217;articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall&#8217;ente pubblico. L&#8217;analogia tra le due situazioni, che si è visto essere una delle caratteristiche salienti del fenomeno dell&#8217;<em abp="1906">in house</em>, non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, nè quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione.</span><br abp="1907" /><br />
<span abp="1908">D&#8217;altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l&#8217;ente pubblico partecipante e la società <em abp="1909">in house</em> che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell&#8217;ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.</span><br abp="1910" /><br />
<span abp="1911">Dal che discende, conclude la Suprema Corte in tale fondamentale arresto, che, nel caso di società <em abp="1912">in house</em>, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all&#8217;ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.<br abp="1913" /><br />
<br abp="1914" /><br />
<strong abp="1915">6. </strong></span><strong abp="1916"><span abp="1917">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti dopo la sentenza delle Sezioni Unite </span></strong><strong abp="1918"><span abp="1919">25 novembre 2013, n. 26283.</span></strong><br abp="1920" /><br />
<br abp="1921" /><br />
<span abp="1922">La successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è caratterizzata da un estremo rigore in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti dell’<em abp="1923">in house</em>, tale da svuotare in termini concreti il parziale <em abp="1924">revirement</em> di cui alla suddetta sentenza n. 26283 del 2013. </span><br abp="1925" /><br />
<span abp="1926"><span abp="1927">In via generale, al fine di dirimere le controversie sul punto, le Sezioni Unite hanno avuto occasione di chiarire</span><a abp="1928" href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><span abp="1929"><span abp="1930"><span abp="1931"><span abp="1932">[73]</span></span></span></span></a><span abp="1933"> che la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “<em abp="1934">in house</em>”, come delineati dall’art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. <em abp="1935">d</em>, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti.</span></span><br abp="1936" /><br />
<span abp="1937">Ferma tale impostazione metodologica, le Sezioni Unite hanno frequentemente negato la giurisdizione contabile in una pluralità di vicende dannose a carico di società pubbliche, sviluppando una giurisprudenza “pietrificata” e formalistica esclusivamente rivolta ad una mera verifica documentale delle previsioni statutarie, ad esempio per quanto riguarda:</span></div>
<ul abp="1938">
<li abp="1939" style="text-align: justify;"><span abp="1940">una società consortile interamente pubblica avente ad oggetto sociale il servizio pubblico locale di nettezza urbana. Il Giudice del riparto ha affermato la giurisdizione ordinaria per difetto dei presupposti dell’in house ed in particolare: <em abp="1941">a</em>) del requisito della esclusività assoluta in astratto della partecipazione societaria da parte di soli enti pubblici, in quanto lo statuto societario prevedeva sia la possibilità di opzione da parte dei titolari di obbligazioni convertibili sia la collocabilità presso terzi di azioni inoptate; <em abp="1942">b</em>) del requisito del controllo analogo, non essendo previsto nello statuto alcun controllo ulteriore (e a fortiori alcun comando diretto sulla gestione della società) da parte degli enti pubblici, al di fuori dei normali diritti e poteri spettanti ai soci in base al codice civile (Cass., sez.un., 10 marzo 2014, n. 5491);</span></li>
<li abp="1943" style="text-align: justify;"><span abp="1944">una società di trasporto pubblico locale a maggioranza pubblica, ove è stata negata la natura di organismo in house attesa la presenza di un soggetto privato nel capitale sociale quale socio seppur di minoranza (Cass., sez.un., 11 luglio 2014 n. 15942 e 15943);</span></li>
<li abp="1945" style="text-align: justify;"><span abp="1946">una società di gestione del servizio autostradale, ove è stata negata la natura di organismo in house attesa: <em abp="1947">a</em>) la presenza di un soggetto privato nel capitale sociale quale socio seppur di minoranza; <em abp="1948">b</em>) il difetto di previsioni statutarie che obblighino l’ente a esplicare la propria attività prevalentemente in favore degli enti pubblici partecipanti; <em abp="1949">c</em>) la mancanza del controllo analogo, non essendo stata documentata la sottoposizione degli organi amministrativi della società a siffatta tipologia di rapporto gerarchico rispetto agli enti pubblici partecipanti (Cass., sez.un., 12 febbraio 2014, n. 3201);</span></li>
<li abp="1950" style="text-align: justify;"><span abp="1951">una società di gestione del servizio idrico in cui il capitale sociale era suddiviso tra 72 comuni, ove è stata sottolineata – al momento della condotta &#8211; la carenza: <em abp="1952">a</em>) del presupposto relativo al capitale, in quanto lo statuto prevedeva solo una partecipazione maggioritaria pubblica e non la totale appartenenza ad enti pubblici; <em abp="1953">b</em>) dell’attività prevalente, in base allo statuto, in favore degli enti locali, atteso che l’oggetto sociale prevedeva la possibilità di svolgere un vastissimo spettro di attività con partecipazione e/o costituzione di società o consorzi con altri enti anche privati, ivi comprese le associazioni in partecipazione; <em abp="1954">c</em>) del controllo analogo in quanto lo statuto si limitava a prevedere il controllo da parte del collegio sindacale (Cass., sez.un., 24 ottobre 2014, n. 22608);</span></li>
<li abp="1955" style="text-align: justify;"><span abp="1956">una società a capitale interamente pubblico di gestione del servizio idrico, per difetto (al momento della condotta): <em abp="1957">a</em>) del primo requisito relativo al capitale in quanto lo statuto prevedeva come indefettibile solo una partecipazione maggioritaria pubblica, restando possibile la sottoscrizione delle azioni ordinarie da parte di persone fisiche o giuridiche; <em abp="1958">b</em>) dell’attività prevalente, in base allo statuto, in favore degli enti partecipanti, atteso che l’oggetto sociale prevedeva la possibilità di svolgere un amplissimo spettro di attività non necessariamente riconducibili a servizi pubblici; <em abp="1959">c</em>) del controllo analogo in quanto lo statuto si limitava a prevedere il controllo da parte del collegio sindacale titolare anche del controllo contabile (Cass., sez.un., 24 ottobre 2014, n. 22609);</span></li>
<li abp="1960" style="text-align: justify;"><span abp="1961">una società a capitale interamente pubblico ove </span><span abp="1962">era, però, totalmente assente all’epoca dei fatti la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati ed era di converso presente una indicazione di caratteristiche del &#8220;controllo analogo&#8221; in contraddizione con i principii posti dalle Sezioni Unite sopra rammentati. L&#8217;ente locale aveva, all&#8217;epoca dei fatti di rilievo, nulla più dell&#8217;ordinario potere codicistico di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio dei Sindaci, restando all&#8217;Assemblea (composta dal socio unico o dai soci- enti locali) la nomina degli altri amministratori; dall&#8217;altro canto, era stato siglato tra Comune e società il 19 luglio 2001 il contratto di servizio il quale contemplava la creazione di un &#8220;gruppo di lavoro&#8221; (a composizione mista) destinato a controllare l&#8217;andamento del contratto stesso. Trattavasi, dunque, di ordinari strumenti contrattuali di verifica della esecuzione della convenzione tra Comune e società partecipata, ma nessun meccanismo di ingerenza diretta e puntuale sulla gestione della partecipata da parte dell&#8217;Ente partecipante, attraverso suoi dirigenti o funzionari<span abp="1963"> (Cass., sez.un., 26 marzo 2014, n. 7177); </span></span></li>
<li abp="1964" style="text-align: justify;"><span abp="1965">una società interamente partecipata da ente locale che svolgeva </span><span abp="1966">servizi di manutenzione e gestione degli immobili comunali. In relazione ad un primo periodo in contestazione nello statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati, e difettava altresì il requisito del c.d. controllo analogo: requisito che (accanto agli ulteriori presupposti consistenti nella partecipazione totalitaria al capitale di uno o più enti pubblici e nella destinazione prevalente dell&#8217;attività sociale al servizio dell&#8217;ente o degli enti pubblici partecipanti) deve invece sussistere affinchè possa parlarsi di società <em abp="1967">in house</em>. Lo statuto sociale risultava però essere stato modificato con successiva deliberazione assembleare, proprio al fine di &#8220;rafforzare il rapporto organico tra la società ed il Comune socio, coerentemente con i requisiti richiesti dal controllo analogo e più in generale con le innovazioni legislative in tema di <em abp="1968">in house providing</em>&#8220;;&nbsp; alla stregua dello statuto sociale conseguentemente modificato la società rientra nel perimetro dell’in house atteso che per previsione statutaria: le sue azioni non possono appartenere neppure in parte a soci privati, il suo oggetto sociale è totalmente strumentale alle finalità istituzionali dell&#8217;ente territoriale partecipante e l&#8217;intera sua attività è assoggettata ad una minuziosa forma di controllo da parte degli uffici del Comune (espressamente definito &#8220;controllo analogo&#8221; dallo statuto), che implica una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà dell&#8217;ente pubblico tale da risultare appunto analoga a quella di un&#8217;articolazione interna dell&#8217;ente pubblico medesimo. Le Sezioni Unite ritengono allora inevitabile trarre la conclusione che sussista la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all&#8217;asserita responsabilità solo con riguardo alle condotte successive alle modifiche statutarie che hanno introdotto i requisiti dell’in house; viceversa, la giurisdizione del giudice contabile va esclusa per analoghi fatti risalenti ad epoca precedente a quella in cui la società ha assunto le caratteristiche di una società <em abp="1969">in house</em> (</span><span abp="1970">Cass., sez.un., 24 febbraio 2015, n.</span><span abp="1971"> 3677</span><span abp="1972">);</span></li>
<li abp="1973" style="text-align: justify;"><span abp="1974">la società per azioni Ferrovie dello Stato, avendo la Cassazione evidenziato che essa svolge un’attività economica e commerciale in regime di libero mercato e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica </span><span abp="1975">(</span><span abp="1976">Cass., sez.un., 22 gennaio 2015, n.</span><span abp="1977"> 1159</span><span abp="1978">); </span></li>
<li abp="1979" style="text-align: justify;"><span abp="1980">una società a totale partecipazione pubblica sottoposta a poteri di vigilanza del Ministero per i beni culturali con capitale interamente pubblico; tale organismo, pur soggetto a pregnanti atti di indirizzo e vigilanza ed a pregnanti controlli sulla gestione societaria da parte del Ministero per le attività culturali &nbsp;e pur essendo soggetto al controllo della Corte dei conti <em abp="1981">ex</em> art.12 della legge 259 del 1958, non esercitava, per destinazione statutaria, un&#8217;attività esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante, attività che, nella specie, non poteva che definirsi &#8220;di impresa&#8221;, improntata cioè a parametri di economicità e di concorrenza non astratta </span><span abp="1982">(</span><span abp="1983">Cass., sez.un., 21 luglio 2015, n.</span><span abp="1984"> 15199</span><span abp="1985">);</span></li>
<li abp="1986" style="text-align: justify;"><span abp="1987">una società interamente partecipata da ente locale, il cui statuto era privo della clausola di divieto di cessione delle quote a privata nonché del requisito del controllo analogo (</span><span abp="1988">Cass., sez.un., 24 marzo 2015, n.</span><span abp="1989"> 5848</span><span abp="1990">).</span></li>
</ul>
<div abp="1991" style="text-align: justify;"><span abp="1992"><span abp="1993">Talora, seppur molto più raramente, in presenza delle apposite clausole statutarie, la Suprema Corte ha invece riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile</span><a abp="1994" href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><span abp="1995"><span abp="1996"><span abp="1997">[74]</span></span></span></a><span abp="1998">. </span></span><br abp="1999" /><br />
<span abp="2000">Più articolato si disvela il panorama ermeneutico della giurisprudenza contabile, sia delle sezioni di appello<a abp="2001" href="#_ftn75" name="_ftnref75" title=""><span abp="2002"><span abp="2003"><span abp="2004"><span abp="2005">[75]</span></span></span></span></a>, sia delle sezioni territoriali<a abp="2006" href="#_ftn76" name="_ftnref76" title=""><span abp="2007"><span abp="2008"><span abp="2009"><span abp="2010">[76]</span></span></span></span></a>, tendenzialmente incentrato a rinvenire indici sostanziali a presidio dell’effettività della tutela delle pubbliche risorse. </span><br abp="2011" /><br />
<span abp="2012">Per quanto concerne la giurisprudenza contabile di appello, con rigore metodologico e esaustività argomentativa sono stati condivisibilmente messi in luce ulteriori profili idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (sez. I app., 20 febbraio 2015, n. 178 con riferimento ad una società di gestione dei mercati all’ingrosso il cui capitale sociale era al 99,7% in mano pubblica):</span><br abp="2013" /><br />
<em abp="2014"><span abp="2015">a)</span></em><span abp="2016"> &nbsp;</span><span abp="2017"><span abp="2018">assenza di un unico, formale criterio di collegamento (es. percentuale di partecipazione pubblica o privata; qualificazione della società quale <em abp="2019">in house</em>, o meno), al fine di individuare la sussistenza del necessario rapporto di servizio con l’Erario e, di conseguenza, la cognizione della Corte dei conti per le vertenze in tema di contabilità pubblica; </span></span><br abp="2020" /><br />
<em abp="2021"><span abp="2022"><span abp="2023">b)</span></span></em><span abp="2024"><span abp="2025"> &nbsp;distinzione tra: <em abp="2026">b1)</em></span><span abp="2027"> rapporto tra l’ente pubblico e la società di mera natura </span><span abp="2028">partecipativa, come nell’ipotesi di cui alla sentenza n. 26806/2009 delle sezioni unite, ove la presenza del capitale sociale d</span><span abp="2029">i provenienza </span><span abp="2030">(anche) </span><span abp="2031">pubblica – in assenza di ulteriori, fondamentali elementi, primo fra tutti lo svolgimento di attività di pubblico interesse &#8211; non fa perdere alla</span> <span abp="2032">società la natura di ente privato, per cui può essere corretto concludere che la responsabilità degli amministratori per i danni arrecati alla società venga disciplinata dalle norme del codice civile e la giurisdizione spetti al giudice ordinario; <em abp="2033">b-2)</em> </span><span abp="2034">società costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurabile, nel concreto, quale “<em abp="2035">longa manus</em>” dell’ente stesso; a prescindere dalla sua veste formale si è, nei fatti, in presenza di un modello organizzatorio della stessa P.A., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società non potrà non qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al Giudice contabile;</span></span><br abp="2036" /><br />
<span abp="2037"><em abp="2038"><span abp="2039">c)</span></em><span abp="2040"> attuale assetto normativo, caratterizzato dall’assoluta prevalenza di elementi e principi provenienti dall’ordinamento europeo, il quale notoriamente non conosce e non accetta distinzioni basate unicamente sulla formale natura del soggetto agente;</span></span><br abp="2041" /><br />
<span abp="2042"><em abp="2043"><span abp="2044">d)</span></em><span abp="2045"> &nbsp;perplessità, nell’ottica di un’adeguata tutela dell’Erario, derivanti dalla soluzione prospettata dalla Suprema Corte nella sentenza 19 dicembre 2009 n. 2686, cit., per la quale il sistema raggiungerebbe il suo completamento nell’azione di responsabilità verso gli amministratori pubblici (rappresentanti dell’azionista pubblico) i quali non promuovono, innanzi al Giudice ordinario, l’azione di responsabilità nei confronti dei danneggianti diretti.</span> <span abp="2046">Parimenti secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26283/2013, cit.), l’opzione interpretativa secondo cui dovrebbe essere esclusa, per le società che non siano <em abp="2047">in house</em>, la giurisdizione della Corte dei conti, “… <em abp="2048">trova conferma anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile</em>”. Si tratta, ad avviso della prefata giurisprudenza contabile, di una soluzione innanzi tutto priva di effettività: l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale da parte dei rappresentanti del socio pubblico nei confronti degli amministratori della società partecipata, troverebbe infatti notevolissimi (se non insormontabili) ostacoli nella mancanza, in capo ad essi, dei poteri istruttori propri della Procura contabile. Inoltre, aderendo alla tesi negativa della giurisdizione della Corte dei conti, si restringerebbe inaccettabilmente il novero dei responsabili tenuti al ristoro del danno patito dall’Erario, rendendo assai difficoltosa (se non del tutto vana) l’azione di recupero, rimessa all’iniziativa di soggetti in oggettiva posizione di contiguità con i danneggianti; iniziativa peraltro discrezionale e non certo doverosa, giacchè l’azione civile non ha i caratteri dell’obbligatorietà e necessarietà di quella contabile (art. 82, r.d. n. 2440/1923, l. cont. Stato). Verrebbe, insomma, riprodotta la stessa situazione di sostanziale assenza di azioni di responsabilità che si è verificata con riferimento ai responsabili degli enti pubblici economici per tutto il lungo periodo di tempo durante il quale è stata negata la giurisdizione del Giudice contabile, con la conseguenza che non risultano essere state certo numerose le azioni civili nei loro confronti. A tale proposito, con l’ordinanza n. 19667/2003 la stessa Suprema Corte ha riconosciuto che “… <em abp="2049">la timida attività giudiziaria dell’ente danneggiato poteva risolversi in un sostanziale esonero da responsabilità</em>”;</span></span><br abp="2050" /><br />
<span abp="2051"><em abp="2052"><span abp="2053">e)</span></em> <span abp="2054">insussistenza, sotto alcun profilo, di problemi di coordinamento sistematico paventati dalla Cassazione: al contrario, l’azione civile e quella contabile possono senz’altro convivere, nei rispettivi ambiti di competenza, come del resto efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte. Secondo la Cassazione, infatti (v. le sentenze nn. 6581/2006 e 27092/2009), la previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una società l&#8217;ordinaria azione civilistica di responsabilità non implica l&#8217;esclusione dell&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile; l&#8217;avere entrambe per oggetto il medesimo danno non osta alla loro coesistenza, né comporta i rischi di duplicazione del risarcimento prospettati dai ricorrenti, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda. In buona sostanza, risulta indispensabile che venga mantenuta integra, in siffatte evenienze, la competenza del Pubblico ministero contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo costituzionale, dell’indipendenza e dell’autonomia, per una reale ed efficace tutela del pubblico Erario;</span></span><br abp="2055" /><br />
<span abp="2056"><em abp="2057"><span abp="2058">f)</span></em><span abp="2059"> un’interpretazione che assegnasse al Giudice ordinario la giurisdizione sui danni a società partecipate da enti pubblici potrebbe determinare, se trattasi di società deputate allo svolgimento di servizi pubblici, la violazione dei fondamenti costituzionali e degli stessi principi del diritto UE, con la responsabilità dello Stato-giudice per inadempimento dei principi del diritto comunitario: il quale, come ampiamente noto, valorizza con decisione l’interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad una gestione delle risorse pubbliche trasparente, sana, efficiente ed economica (v., in proposito, Corte di giustizia, sentenze 30 settembre 2003, C&#8209;224/01, caso <em abp="2060">Köbler</em> e 13 giugno 2006, C-173/03, <em abp="2061">Traghetti del Mediterraneo</em>). Più esattamente, vengono qui in rilievo gli artt. 117 e 119 Cost. e l’art. 126 del Trattato dell’Unione europea (ex art. 104 TCE), unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi, i Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, la Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C (<em abp="2062">Patto di stabilità e crescita comunitario</em>); il Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni (c.d. sistema SEC/95, <em abp="2063">pro-tempore</em> in vigore e successivamente sostituito dal SEC 2010): tutto questo complesso normativo postula un controllo magistratuale, o comunque indipendente e neutrale, su tutte le gestioni pubbliche, onde verificare, con trasparenza e tracciabilità, l’esistenza di gestioni inefficienti e diseconomiche di risorse pubbliche. Il diritto dell’Unione europea, difatti, nel prevedere la procedura di sorveglianza multilaterale sui disavanzi eccessivi, ha imposto a tutti gli Stati di porre in essere meccanismi idonei a elaborare i dati finanziari da trasmettere alle Istituzioni europee, per consentire le necessarie verifiche. Proprio in ottemperanza a tali principi, la legislazione nazionale ha modificato gli strumenti di finanza pubblica introducendo, tra l’altro, il patto di stabilità interno, la decisione di finanza pubblica, la legge di stabilità (legge n. 196/2009) ed il conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, nel quale sono considerate anche le risorse consumate attraverso partecipazioni in società di gestione di servizi pubblici;</span></span><br abp="2064" /><br />
<span abp="2065"><em abp="2066"><span abp="2067">g)</span></em><span abp="2068"> le stesse linee di politica legislativa interna, tese all’attuazione del federalismo fiscale e del principio di tracciabilità dei tributi, richiedono a loro volta un più incisivo, efficiente (nonché completo e complessivo) controllo della gestione della spesa pubblica. In tale contesto si pone la giurisdizione della Corte dei conti “<em abp="2069">nelle materie di contabilità pubblica</em>” (art. 103 Cost.), che viene attivata dall’organo requirente pubblico (Procuratore regionale) a tutela delle risorse pubbliche, provenienti dai versamenti dei contribuenti: azione pubblica e necessaria, perché strumentale al perseguimento delle finalità costituzionali ed europee di tutela e salvaguardia delle pubbliche risorse, della loro efficiente gestione e dell’eliminazione degli sprechi e inefficienze che impediscono la corretta gestione del denaro pubblico e, conseguentemente, dell’obiettivo del pareggio di bilancio; obiettivo centrale delle politiche economiche degli Stati dell’Unione Europea e, proprio per questo, oggetto della proposta di “patto fiscale europeo”. La giurisdizione di responsabilità attribuita dalla Carta fondamentale alla Corte dei conti, dunque, è strumentale al soddisfacimento di rilevantissimi e preminenti interessi pubblici, a vantaggio dell’intera collettività dei cittadini e delle imprese contribuenti, sicchè un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che ne definiscono l’ambito, appare non solo non giustificabile (come già era stato affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 30786/2011, prima ricordata), ma anche lesiva di basilari principi di rango costituzionale ed europeo: escludere da tale contesto una quota ingentissima di risorse pubbliche, quelle gestite cioè da soggetti formalmente privati (e per questa sola ragione) &#8211; con l’unica, limitatissima eccezione per le società formalmente <em abp="2070">in house</em> &#8211; rappresenterebbe un <em abp="2071">vulnus</em> grave e inconcepibile ai principi di integrità e trasparenza della finanza pubblica allargata, innanzi richiamati;</span></span><br abp="2072" /><br />
<em abp="2073"><span abp="2074"><span abp="2075">h) </span></span></em><span abp="2076">la stessa giurisprudenza comunitaria ha da tempo recato significative aperture in tema di possibile partecipazione di capitali privati a società, sia pure formalmente <em abp="2077">in house</em>: v., ad es., Corte di giustizia europea, Sez. III, 10 settembre 2009, procedimento n. C-573/07 (Sea srl contro Comune di Ponte Nossa, Se.T.Co. S.p.A.), che riconosce la compatibilità con il diritto UE dell&#8217;affidamento diretto di un servizio ad una S.p.A. a capitale interamente pubblico, anche nel caso in cui esista la possibilità che investitori privati entrino nel capitale di detta società; la pronunzia ha chiarito infatti che l&#8217;esistenza di tale potere non impedisce che l&#8217;obiettivo principale di detta società rimanga la gestione di servizi pubblici. Tale apertura ha riguardato la stessa recente legislazione europea; in particolare, la direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, all’articolo 12, norma di riferimento per stabilire i caratteri dell’<em abp="2078">in house providing</em>, chiarisce che ci si trova di fronte a tale figura “… <em abp="2079">quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em> (…)”. <em abp="2080">Ergo</em> non è detto che solo in caso di partecipazione pubblica totalitaria sia possibile parlare di controllo analogo da parte dell’ente pubblico sulla società, e quindi di giurisdizione contabile di responsabilità: tale requisito è da ritenere, invece, sussistente anche in caso di compartecipazione all’azionariato sociale da parte di privati, laddove essa fosse di entità tale da non esercitare alcuna influenza determinante sull’assetto societario stesso.&nbsp;</span><br abp="2081" /><br />
<br abp="2082" /><br />
<strong abp="2083"><span abp="2084">6.1 Danni a peculiari società partecipate vagliabili dalla Corte dei Conti secondo la Cassazione.</span></strong><br abp="2085" /><br />
<br abp="2086" /><br />
<span abp="2087"><span abp="2088">Deve in ogni caso rimarcarsi che, a fronte di tali approdi del giudice nomofilattico tendenti a restringere la giurisdizione contabile a favore di quella ordinaria per danni diretti cagionati al patrimonio sociale (con salvezza delle società <em abp="2089">in house</em>), resta alla Corte dei Conti, secondo consolidato indirizzo della Cassazione e della stessa Corte dei Conti, la cognizione in alcune peculiari evenienze di danni arrecati da amministratori alla società (e all&#8217;ente pubblico partecipante):</span> </span><br abp="2090" /><br />
<span abp="2091"><span abp="2092">&#8195;<em abp="2093">a</em>)&#8194; qualora la società (o una associazione o una fondazione) instauri un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione utilizzando risorse pubbliche per finalità pubbliche (es. società preposte ad attuare programmi di formazione professionale con finanziamenti pubblici)</span><a abp="2094" href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><span abp="2095"><span abp="2096"><span abp="2097">[77]</span></span></span></a></span><span abp="2098"><span abp="2099">;</span> </span><br abp="2100" /><br />
<span abp="2101"><span abp="2102">&#8195;<em abp="2103">b</em>)&#8194;qualora si tratti di società pubbliche che svolgano, legate da rapporti negoziali o concessori, la riscossione di tributi</span><a abp="2104" href="#_ftn78" name="_ftnref78" title=""><span abp="2105"><span abp="2106"><span abp="2107">[78]</span></span></span></a></span><span abp="2108"><span abp="2109">, o che, quali concessionarie di pubblico servizio, percepiscano entrate di natura tributaria finalizzate a scopi pubblici (caso Casinò di Campione d&#8217;Italia)</span><a abp="2110" href="#_ftn79" name="_ftnref79" title=""><span abp="2111"><span abp="2112"><span abp="2113">[79]</span></span></span></a></span><span abp="2114"><span abp="2115">, o che svolgano servizi pubblici essenziali in regime non di mercato (caso Enav s.p.a.)</span><a abp="2116" href="#_ftn80" name="_ftnref80" title=""><span abp="2117"><span abp="2118"><span abp="2119">[80]</span></span></span></a></span><span abp="2120"><span abp="2121">, o che svolgano con totale partecipazione pubblica, quale organo indiretto, un servizio pubblico (caso Atac s.p.a.</span><a abp="2122" href="#_ftn81" name="_ftnref81" title=""><span abp="2123"><span abp="2124"><span abp="2125">[81]</span></span></span></a></span> <span abp="2126"><span abp="2127">, o caso ANAS spa)</span><a abp="2128" href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><span abp="2129"><span abp="2130"><span abp="2131">[82]</span></span></span></a></span><span abp="2132"><span abp="2133"> , o siano società concessionarie di un bene demaniale per finalità esclusivamente “<em abp="2134">fieristiche, congressuali, promozionali e simili” “senza poter essere usato per altro scopo</em>”</span><a abp="2135" href="#_ftn83" name="_ftnref83" title=""><span abp="2136"><span abp="2137"><span abp="2138">[83]</span></span></span></a></span><span abp="2139"><span abp="2140">;</span></span><br abp="2141" /><br />
<span abp="2142"><span abp="2143">&#8195;<em abp="2144">c</em>)&#8194;qualora la società svolga, con risorse finanziarie pubbliche, attività sostanzialmente riferibili a pubbliche amministrazioni cui sono collegate da rapporti che ne fanno dei veri e propri enti pubblici: il riferimento è alla nota decisione 22 dicembre 2009, n. 27092, con cui le stesse sezioni unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile nel regolamento preventivo proposto dai membri del C.d.A. della RAI s.p.a., i quali sono stati convenuti in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sez. Lazio, per le conseguenze pregiudizievoli, per l&#8217;azienda, dell&#8217;illegittima nomina a direttore generale di Alfredo Meocci (tra cui la sanzione pecuniaria comminata dall&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)</span><a abp="2145" href="#_ftn84" name="_ftnref84" title=""><span abp="2146"><span abp="2147"><span abp="2148">[84]</span></span></span></a></span><span abp="2149"><span abp="2150">; la Suprema Corte ha riconosciuto che la Rai ha “natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione pubblica&#8230; nonostante l&#8217;abito formale che riveste di società per azioni”. Essa, infatti: <em abp="2151">a</em>) è concessionaria di servizio pubblico (radiotelevisivo); <em abp="2152">b</em>) è soggetta ai poteri di vigilanza dell&#8217;apposita commissione parlamentare; <em abp="2153">c</em>) è destinataria di un canone di abbonamento avente natura di imposta; <em abp="2154">d</em>) è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, soggetti al controllo della Corte dei conti; <em abp="2155">e</em>) è tenuta, come organismo di diritto pubblico, all&#8217;osservanza delle procedura di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento dei contratti.</span><span abp="2156"> &nbsp;</span><span abp="2157">Sussistendo i predetti indici pubblicistici di riconoscimento, il danno cagionato alla Rai, quale particolare società a partecipazione pubblica, dai suoi agenti può essere qualificato come danno erariale. Del resto la peculiarità giuridica della Rai è ben presente anche nella sentenza n. 513 del 2010 in cui le sezioni unite, nell&#8217;escludere la giurisdizione contabile sui danni arrecati da amministratori alla società in via generale, hanno in via di eccezione ribadito la giurisdizione della Corte dei conti qualora si riscontri “la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali <em abp="2158">sui generis</em>, come nel caso della Rai”.</span></span><br abp="2159" /><br />
<span abp="2160"><span abp="2161">&#8195;<em abp="2162">d</em>)&#8194; Da ultimo si segnala che la Cassazione</span><a abp="2163" href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><span abp="2164"><span abp="2165"><span abp="2166">[85]</span></span></span></a> </span><span abp="2167"><span abp="2168">, in ulteriore deroga al criterio-guida delineato con le sentenze n. 26806 del 2009 e n. 513 del 2010 tendente ad escludere la giurisdizione contabile su amministratori di società a partecipazione pubblica, ha invece più volte ammesso la stessa qualora si tratti di danni cagionati da amministratori di società private (anche non partecipate da enti pubblici) che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici distratti per altri fini: in tale evenienza la Cassazione, ricorrendo al classico e tradizionale argomento del “rapporto di servizio” instaurato con la p.a. da parte della società beneficiaria del finanziamento e gestente risorse pubbliche, ha ritenuto aggredibili dalla Corte dei conti, oltre alla società, anche gli amministratori, parimenti legati da rapporto di servizio alla p.a.</span></span><br abp="2169" /><br />
<br abp="2170" /><br />
<strong abp="2171"><span abp="2172">7. L’art.12 della criticabile bozza di testo unico in esame. Conclusioni.</span></strong>&nbsp;<br abp="2173" /><br />
<br abp="2174" /><br />
<span abp="2175"><span abp="2176">L’art.12 della bozza di testo unico sulle società a partecipazione pubblica che il <span abp="2177">Consiglio dei ministri ha approvato il 20 gennaio 2016, in esame preliminare, in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rappresenta, a nostro avviso, una occasione persa per attribuire, per ragioni giuridico-sistematiche (ossequio agli art.100 e 103 cost. che devolvono alla Corte dei conti&nbsp; la piena giurisdizione sui danni alle casse pubbliche), e, soprattutto, per finalità etiche e pragmatiche, sovente sbandierate dalla Politica, ma sistematicamente poi disattese sul piano normativo (nella specie, perseguire realmente, e non solo teoricamente, gli amministratori incapaci o delinquenti), la piena giurisdizione sui danni arrecati da amministratori di società partecipate alla Corte dei Conti.</span></span></span><br abp="2178" /><br />
<span abp="2179"><span abp="2180">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Premesso che sul piano soggettivo, la magistratura contabile non è meno capace o sensibile tecnicamente della magistratura ordinaria nel vagliare la materia societaria, sul piano oggettivo, la natura privatistica dell’ente non giustifica di per sé l’attribuzione all’a.g.o. della materia delle patologie comportamentali dei suoi amministratori, ben potendo il legislatore privilegiare l’aspetto funzionale delle società partecipate rispetto a quello (secondario) strutturale, per devolvere la materia alla Corte dei Conti.</span></span><br abp="2181" /><br />
<span abp="2182"><span abp="2183">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La magistratura contabile ha mezzi</span><a abp="2184" href="#_ftn86" name="_ftnref86" title=""><span abp="2185"><span abp="2186"><span abp="2187">[86]</span></span></span></a><span abp="2188">, competenze tecniche</span><a abp="2189" href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><span abp="2190"><span abp="2191"><span abp="2192">[87]</span></span></span></a><span abp="2193"> e apprezzabile tempistica gestionale</span><a abp="2194" href="#_ftn88" name="_ftnref88" title=""><span abp="2195"><span abp="2196"><span abp="2197">[88]</span></span></span></a><span abp="2198"> per perseguire con efficacia la <em abp="2199">mala gestio</em> societaria. Inoltre, la sua azione <em abp="2200">officiosa</em> e <em abp="2201">obbligatoria</em> rappresenta la miglior garanzia di reale conseguimento di recuperi risarcitori a fronte di condotte dolose o gravemente colpose di amministratori e di (non) controllori societari. La <em abp="2202">ratio</em> sottesa invece alla criticabile attribuzione alla giurisdizione (quasi totalitaria) del giudice ordinario della materia si fonda (come statuito dalla Cassazione e recepito dal testo unico) solo e soltanto su una asserita coerenza dogmatica tra tale giurisdizione e la natura privatistica del soggetto-societario. Ma tale miope scelta, che si traduce e si tradurrà nella sostanziale impunità di amministratori e organi di controllo in quanto l<em abp="2203">’actio pro socio </em>(ovvero la citazione civilistica che rappresenta il presupposto per l’attivazione dell’a.g.o.) sarà a nostro avviso marginalmente ed occasionalmente esercitata dal connivente o abulico socio pubblico (che, tra l’altro, tali amministratori…ha nominato!), dimentica che l’ordinamento è pieno di istituti di natura privatistica e di moduli contrattuali attribuiti, per scelta più politica che sistematica, alla giurisdizione del giudice amministrativo</span><a abp="2204" href="#_ftn89" name="_ftnref89" title=""><span abp="2205"><span abp="2206"><span abp="2207">[89]</span></span></span></a><span abp="2208"> e, al contrario, di istituti pubblicistici devoluti in fase contenziosa al giudice ordinario</span><a abp="2209" href="#_ftn90" name="_ftnref90" title=""><span abp="2210"><span abp="2211"><span abp="2212">[90]</span></span></span></a><span abp="2213">.</span></span><br abp="2214" /><br />
<span abp="2215"><span abp="2216">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto, se l’intento del Governo fosse stato realmente quello di monitorare, attenzionare e, dunque, sanzionare la scorretta gestione delle società partecipate, in coerenza con i presupposti ispiratori della riforma portata avanti dal testo unico approvato il 20 gennaio 2016<em abp="2217"> in itinere</em>, ovvero evitare intollerabili costi e sprechi connessi a talune malsane gestioni societarie (da qui la loro riduzione, la fissazione di stringenti criteri per la loro creazione, la contrazione dei compensi per amministratori etc.), sarebbe bastato formulare l’art.12 in ben altro modo, ovvero: “<em abp="2218">1. </em></span><em abp="2219"><span abp="2220">I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti all’azione della Procura regionale della Corte dei Conti secondo le comuni regole della responsabilità amministrativo-contabile, fermo restando il possibile concorso delle azioni civili di responsabilità promosse dai soci e regolate dalla disciplina ordinaria codicistica delle società di capitali”. </span></em><span abp="2221">Sarebbe stata una norma chiara, lineare, coerente con il sistema e con le linee ispiratrici del testo unico in cui si inserisce ed avrebbe costituito, ove ritenuta necessaria (dalla Consulta), anche l<em abp="2222">’interpositio legislatoris </em>volta a legittimare, in coerenza con la Costituzione, la opportuna ed occhiuta giurisdizione contabile in materia.</span></span><br abp="2223" /><br />
<span abp="2224"><span abp="2225">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il non essere riusciti ad inserire tale semplice e coerente previsione, da un lato denota il modesto peso istituzionale che oggi la Corte dei Conti, pur marginalmente consultata in sede di redazione del testo unico, ha sulle scelte del Parlamento, e, dall’altro, evidenzia una chiara opzione politica volta a non perseguire realmente le persone fisiche autrici della<em abp="2226"> mala gestio </em>delle società partecipate, ovvero gli amministratori e controllori che sono, molto spesso, politici non eletti in Parlamento o in enti locali, i quali (in consapevole elusione dei conflitti potenziali di interesse di cui è permeata la legge anticorruzione n.190 del 2012 per i soli dipendenti pubblici) ricevono come “contentino” una poltrona in tali società, la cui gestione richiede però competenze manageriali, gestionali e tecniche, il cui mancato possesso, unito a talune non occasionali carenze etiche, è all’origine delle tante gravi (e talvolta gravissime) vicende giudiziarie di danni al patrimonio societario e dei soci pubblici sopra ricordate (fenomeni tangentizi, appalti pilotati, svendite di quote societarie e di beni sociali, assunzioni clientelari, incarichi esterni in assenza di presupposti, lievitazione dei compensi per amministratori e dipendenti, spese di rappresentanza non pertinenti o abnormi etc.). Tali dannosi fenomeni la Corte dei Conti ha cercato di perseguire negli ultimi 20 anni, ma prima la giurisprudenza della Cassazione, ed ora l’art.12 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica, hanno precluso ogni serio intervento giudiziario, devolvendo alla magistratura contabile un marginale intervento, di ben più difficile attuazione, sui danni arrecati al socio pubblico o, ancor più difficile, sui soci inerti nel promuovere l’<em abp="2227">actio pro socio.</em></span></span><br abp="2228" /><br />
<span abp="2229"><span abp="2230">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In estrema sintesi, il legislatore ha effettuato ad oggi (e salvo auspicabili ripensamenti sulla bozza in discussione) una chiara opzione politica a favore della &nbsp;possibile impunità patrimoniale degli amministratori di società pubbliche, con accollo sulla collettività dei cittadini-contribuenti dei costi della <em abp="2231">mala gestio.</em></span></span><br abp="2232" /><br />
<span abp="2233">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="2234">Sarebbe interessante fare una ricognizione (magari devolvibile alle sezioni di controllo della Corte dei conti, valendosi degli organi di controllo interno e <em abp="2235">audit</em> delle società partecipate e degli organi ispettivi degli enti pubblici partecipanti) delle azioni civili ad oggi intraprese da soci pubblici avverso cattivi amministratori innanzi all’a.g.o.: auspicando di non essere “funesti profeti”, netta si ha l’impressione che il numero di tali azioni sia vicina allo zero (nei repertori di giurisprudenza, anche telematici, non si rinvengono precedenti in società a partecipazione pubblica !). Ed allora le ragioni di tale buco giurisprudenziale non possono che essere due: o gli amministratori delle società partecipate in Italia sono tutti degli etici, onesti e competenti gestori, oppure le azioni sociali non vengono attivate. </span></span><br abp="2236" /><br />
<span abp="2237"><span abp="2238">La scelta legislativa ad oggi effettuata dall’art.12 della bozza di testo unico del 2016 volta a devolvere ai soci l’azione risarcitoria avverso amministratori innanzi all’a.g.o., con residuale giurisdizione contabile in caso di “<em abp="2239">danno erariale”</em>, inteso “<em abp="2240">esclusivamente”</em> come <em abp="2241">“il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione</em>” è, a nostro avviso, un minimale e modesto “contentino” alla Corte dei Conti, che si traduce in un classico bizantinismo normativo per attenuare e “annacquare” la strada maestra della esclusiva ed incisiva azione contabile, con conseguente accollo sui bilanci pubblici, e dunque sulla collettività dei cittadini, delle inerzie nel perseguire, da parte del giudice ordinario (che, necessita di una citazione attorea, ovvero dei soci, non potendo officiosamente aprire un fascicolo, a differenza della Procura contabile) i fatti dannosi posti in essere da amministratori societari.</span></span><br abp="2242" /><br />
<span abp="2243"><span abp="2244">La bozza di norma conferma dunque il classico riparto delineato dalla Cassazione:</span><span abp="2245"> 1) la&nbsp;<em abp="2246">mala gestio</em>&nbsp;societaria che produce un danno diretto (privatistico) al patrimonio della società spetta alla cognizione dell’a.g.o., mentre il pregiudizio indiretto alla partecipazione pubblica spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; 2) l’omesso esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio pubblico si pone quale fattore causale che “trasforma” il danno indiretto alla partecipazione pubblicistica in un danno diretto&nbsp;di pregiudizio all’erario<a abp="2247" href="#_ftn91" name="_ftnref91" title=""><span abp="2248"><span abp="2249"><span abp="2250"><span abp="2251">[91]</span></span></span></span></a>.</span></span><br abp="2252" /><br />
<span abp="2253"><span abp="2254">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il seguito di questa vicenda normativa, ove non verrà modificata nel senso da noi auspicato, ci sembra scontato: la Procura contabile, sulla scorta di generosi tentativi interpretativi dell’art.12 del testo unico in chiave estensiva, tenterà di “squarciare l’impunità dello schermo societario”, allargando (come già ad oggi vittoriosamente fatto) la propria sfera d’azione a società <em abp="2255">in house</em> e concessionarie di pubblici servizi, ipotizzerà una vasta serie di danni, patrimoniali e non patrimoniali (compreso quello all’immagine, nei liti dell’improvvido lodo Bernardo), arrecati direttamente al socio pubblico di propria competenza, proporrà coraggiose azioni surrogatorie in caso&nbsp; di inerzie dei soci etc. etc., mentre abili ed autorevoli difensori (sovente accademici di rango) di amministratori indagati da detta Procura solleveranno decine di conflitti di giurisdizione innanzi alla Cassazione, con un indotto di lavoro per giudici (e relative cancellerie), avvocati (e relativi studi), CTU (per stime di danni arrecati da amministratori), esponenti della dottrina (che avranno tanto da scrivere e da annotare), corsi e convegni (incentrati sul tema delle partcipate</span><a abp="2256" href="#_ftn92" name="_ftnref92" title=""><span abp="2257"><span abp="2258"><span abp="2259">[92]</span></span></span></a><span abp="2260">), così instaurando un “virtuoso” flusso economico che, se da un lato farà circolare denaro e creerà lavoro per operatori giudiziari e forensi, porterà a modestissimi recuperi erariali in quanto l’allungamento dei tempi dei giudizi è la miglior garanzia per l’impunità, sia in sede civile che giuscontabile (come del resto nel campo penale).</span></span><br abp="2261" /><br />
<span abp="2262"><span abp="2263">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto questo sarebbe stato evitabile con una norma più semplice, lineare e diretta. Ma ciò non è avvenuto.</span></span><br abp="2264" /><br />
<span abp="2265"><span abp="2266">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dovendo, dunque, nel prossimo futuro le Procure contabili lavorare sulla base dell’attuale testo dell’art.12 (se non verrà modificato all’esito dell’<em abp="2267">iter</em> attualmente in corso presso Conferenza unificata e Commissioni parlamentari competenti), può evidenziarsi che l</span><span abp="2268">’affermazione circa la natura ricognitiva della imminente novella del testo unico (che fotograferebbe l’attuale assetto delineato dalle sezioni unite della Cassazione) tuttavia potrebbe non essere così scontata. Si è infatti già aperto un dibattito interpretativo (allo stato informale tra studiosi) sulla portata moderatamente innovativa di tale norma, che, secondo alcuni commentatori:</span></span></div>
<ol abp="2269">
<li abp="2270" style="text-align: justify;"><span abp="2271">consentirebbe alla Procura contabile di convenire amministratori di ogni società partecipata anche con quote minoritarie pubbliche e non solo di società<em abp="2272"> in house</em> (a totale partecipazione pubblica, controllo analogo e attività prevalente per l’ente proprietario: v. sopra) o concessionarie di pubblici servizi; tuttavia, nella attuale formulazione, anche le società <em abp="2273">in house </em>dovrebbero sottostare alla regola generale, che impone la prova, da parte della Procura, di un danno all’ente socio;</span></li>
<li abp="2274" style="text-align: justify;"><span abp="2275">consentirebbe alla Procura contabile un più ampio ventaglio di intervento, potendo convenire sia gli amministratori delle società per danni arrecati al patrimonio dell’ente pubblico socio (e non direttamente alla società, come già escluso dalla Cassazione), evenienza che forse sottrarrebbe al pericoloso vaglio della Cassazione la cognizione in materia, sia, in via parallela (o, forse, successiva), nei confronti del socio pubblico inerte che non avesse tempestivamente attivato l’<em abp="2276">actio pro socio </em>ex 2395 c.c., facendola prescrivere (salvo ipotizzare una azione surrogatoria della Procura prima della prescrizione<a abp="2277" href="#_ftn93" name="_ftnref93" title=""><span abp="2278"><span abp="2279"><span abp="2280">[93]</span></span></span></a>), così originando un danno erariale da condotta omissiva</span><em abp="2281"><span abp="2282"> (“pregiudicando il valore della partecipazione</span></em><span abp="2283">” recita la bozza di art.12)</span><span abp="2284">, recuperabile dalla Procura contabile con propria azione contro il socio. Tale ultima azione avrebbe, quale più differito <em abp="2285">dies a quo</em> prescrizionale, la conoscenza (sovente assai tardiva in quanto comprensibilmente occultata o comunque non comunicata alla Procura contabile da “timidi” organi interni o di controllo) di tale maturata prescrizione civilistica-societaria per inerzia del socio pubblico;</span></li>
<li abp="2286" style="text-align: justify;"><span abp="2287">la scomparsa dalla norma<em abp="2288"> in itinere</em> dell’iniziale avverbio “direttamente” (“</span><em abp="2289"><span abp="2290">danno, patrimoniale o non patrimoniale, </span></em><span abp="2291">direttamente<em abp="2292"> subìto dagli enti partecipanti”</em>) &nbsp;consentirebbe una più agevole prova, da parte della Procura, del danno arrecato all’ente partecipante. Difatti, se è evidente che un danno alle casse della società partecipata ha sempre ricadute sul bilancio dell’ente partecipante (con bilancio consolidato), la dimostrazione di un danno “direttamente” arrecato al socio è più complesso, stanti i molteplici e complessi rapporti finanziari tra società e soci;</span></li>
<li abp="2293" style="text-align: justify;"><span abp="2294">da ultimo, sulla scorta dei chiari indirizzi della Cassazione con le note decisioni </span><span abp="2295">19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519</span><span abp="2296">, dovrebbe restare devoluto alla giurisdizione contabile il</span><span abp="2297"> <em abp="2298">danno all&#8217;immagine<a abp="2299" href="#_ftn94" name="_ftnref94" title=""><span abp="2300"><strong abp="2301"><span abp="2302"><span abp="2303">[94]</span></span></strong></span></a></em> direttamente prodotto all&#8217;ente pubblico-socio che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata<a abp="2304" href="#_ftn95" name="_ftnref95" title=""><span abp="2305"><span abp="2306"><span abp="2307">[95]</span></span></span></a></span><span abp="2308">.</span></li>
</ol>
<p abp="2309" style="text-align: justify;"><span abp="2310">Alla giurisprudenza e agli interpreti il compito di far chiarezza sulla portata applicativa della imminente novella normativa, ma resta, come detto, sincera amarezza per la opportunità persa dal Governo per un serio ed etico intervento volto a preservare, con una più lineare e coerente attribuzione della materia alla giurisdizione contabile (al limite in parallelo con quella civilistica del socio), la regola che “<em abp="2311">chi sbaglia paga”</em>, principio che la Corte dei conti avrebbe ben saputo preservare con la sua generalizzata e tempestiva azione obbligatoria e officiosa.</span><br abp="2312" /><br />
<span abp="2313">Né questo auspicabile spostamento dell’asse del riparto di giurisdizione dall’a.g.o. alla Corte dei conti sembra conseguibile attraverso il decreto legislativo attuativo dell’art.20 della legge delega Madia 7&nbsp; agosto 2015 n.124, denominato <em abp="2314">Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti</em>, che, al comma 2 lettera c), prevede l&#8217;adozione, con decreto delegato, di&nbsp;<strong abp="2315"><span abp="2316">“</span></strong><em abp="2317"><span abp="2318">disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni</span></em><span abp="2319">”, in quanto il relativo decreto delegato ben difficilmente potrebbe porsi in contrasto con il suddetto art.12 del testo unico sulle partecipate, norma che ha di fatto, ancora una volta, garantito l’impunità degli amministratori societari incapaci o delinquenti.</span></span><br abp="2320" /><br />
<span abp="2321"><span abp="2322">Unica strada perseguibile per impedire tale stasi nel promuovere azioni sociali in sede civile sarà un sistematico e capillare riscontro da parte di tutte le Procure regionali della Corti sulle inerzie di soci pubblici a fronte dei tanti fatti di <em abp="2323">mala gestio</em> che la realtà giudiziaria evidenzia. In tal senso, un basilare ausilio per le Procure potranno darlo gli uffici ispettivi interni degli enti soci e le sezioni regionali di controllo della Corte stessa.</span></span><br abp="2324" /><br />
&nbsp;<br abp="2325" /><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br abp="2327" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2328">
<div abp="2329" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="2331" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="2332" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="2333" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span abp="2334"><span abp="2335"><span abp="2336"><span abp="2337">[1]</span></span></span></span></a><span abp="2338"><span abp="2339"> Il testo è ad esempio rinvenibile nel sito <em abp="2340">www.lexitalia.it/a/2016/70727.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2342" id="ftn2" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2343" /><br />
<span abp="2344"><span abp="2345"><span abp="2346"><span abp="2347">[2]</span></span></span><span abp="2348"><span abp="2349"> L’affermazione circa la natura ricognitiva della imminente novella tuttavia non è così scontata. Si è infatti già aperto un dibattito interpretativo (allo stato informale tra studiosi) sulla portata forse moderatamente innovativa di tale norma, a cui si farà cenno nel successivo paragrafo 7.</span></span></span><br abp="2350" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2352" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2353" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="2354" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span abp="2355"><span abp="2356"><span abp="2357"><span abp="2358">[3]</span></span></span></span></a><span abp="2359"><span abp="2360"> Tale avverbio “<em abp="2361">direttamente</em>” è stato successivamente espunto nel testo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’invio alle Commissioni parlamentari.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2362" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2363" id="ftn4" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2364" /><br />
<span abp="2365"><span abp="2366"><span abp="2367"><span abp="2368">[4]</span></span></span> <span abp="2369">Sul tema generale delle società partecipate o controllate, senza pretesa di esaustività, v. PANI, SANNA, <em abp="2370">Il controllo analogo: dalla&nbsp;</em></span></span><em abp="2371"><span abp="2372">direttiva 2014/24/UE del</span></em> <em abp="2373"><span abp="2374">26 febbraio 2014</span></em><em abp="2375"><span abp="2376"><span abp="2377">&nbsp;al&nbsp;</span></span></em><em abp="2378"><span abp="2379">testo unico sulle società partecipate</span></em><span abp="2380"><em abp="2381"><span abp="2382">, </span></em><span abp="2383">in&nbsp;&nbsp;</span></span><em abp="2384"><span abp="2385">www.lexitalia.it</span></em><span abp="2386"><span abp="2387">, 2016, f.2; GAROFOLI-FERRARI, <em abp="2388">Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, 157 segg.; NICO, <em abp="2389">Le società partecipate dagli enti locali dopo la legge di stabilità 2015</em>, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015; CINTIOLI, <em abp="2390">Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza, </em>in <a abp="2391" href="http://www.giustamm.it">www.giustamm.it</a></span></span><span abp="2392"><span abp="2393">, 19 marzo 2014; SIGISMONDI,<em abp="2394"> Le società pubbliche verso un sistema coerente? Il contributo del giudice amministrativo, </em>in<em abp="2395"> Giorn. dir. amm.,</em> 2013, 52 segg.; GOISIS, <em abp="2396">Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, </em>in<em abp="2397"> Dir. ec</em>., 2013, 41 segg.; FIMMANÒ, <em abp="2398">La giurisdizione sulle &#8220;società pubbliche&#8221;, </em>in<em abp="2399"> Società,</em> 2013, 974 segg.; CHIEPPA, GIOVAGNOLI, <em abp="2400">Manuale di diritto amministrativo,</em> Milano, 2011, 215 segg.; AA.VV., <em abp="2401">Le società partecipate dagli enti locali</em>, edizione 2011, Unioncamere, 2011, in </span></span><em abp="2402"><span abp="2403"><span abp="2404"><a abp="2405" href="http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/EELLvolume1.pdf">http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/EELLvolume1.pdf</a></span></span></em><span abp="2406"><span abp="2407">; GOISIS<em abp="2408">, La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione&#8221;, </em>in <em abp="2409">Dir. proc. amm.,</em> 2011, 1351 segg.; GRÜNER, <em abp="2410">Enti pubblici a struttura di S.p.A.: contributo allo studio delle società &#8220;legali&#8221; in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; ROSSI, voce <em abp="2411">Società con partecipazione pubblica, </em>in<em abp="2412"> Enc.giur.Treccani, </em>2008; PIZZA, <em abp="2413">Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativ</em>i, Milano, 2007; GOISIS, <em abp="2414">Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche,</em> Milano, 2004; GAROFOLI, <em abp="2415">Privatizzazioni degli enti pubblici dell’economia</em>. <em abp="2416">Profili giuridici</em>, Milano, 1998; CIRENEI, <em abp="2417">Le società a partecipazione pubblica, </em>in<em abp="2418"> Trattato delle società per azioni</em>, diretto da COLOMBO e PORTALE., vol VIII, Torino, 1992, 3 segg., 103 segg.; indefettibile è poi il richiamo al basilare GUARINO, <em abp="2419">Enti pubblici strumentali, sistema delle partecipazioni statali, enti regionali, </em>ora in<em abp="2420"> Scritti di diritto pubblico dell’economia</em>, I, Milano, 1962, 31 segg.</span></span><br abp="2421" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2423" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2424" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="2425" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span abp="2426"><span abp="2427"><span abp="2428"><span abp="2429">[5]</span></span></span></span></a><span abp="2430"><span abp="2431"> Tale Rapporto (in </span></span><em abp="2432"><span abp="2433"><span abp="2434"><a abp="2435" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf">http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/</a></span></span></em><span abp="2436"><em abp="2437"><span abp="2438"><a abp="2439" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf">patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf</a></span></em><span abp="2440">)&nbsp; ha inoltre rilevato che per l’anno 2009 sono state comunicate 29.225 partecipazioni (di cui 26.312 dirette e 2.913 indirette) relative a 6.470 società. Per l’anno 2010 sono state rilevate 27.802 partecipazioni (di cui 23.574 dirette e 4.228 indirette) e 6.970 società. Per l’anno 2011 le Amministrazioni hanno dichiarato 30.133 partecipazioni (24.593 dirette e 5.540 indirette) riconducibili a 7.340 società partecipate.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2441" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2442" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="2443" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span abp="2444"><span abp="2445"><span abp="2446"><span abp="2447">[6]</span></span></span></span></a><span abp="2448"><span abp="2449"> In </span></span><em abp="2450"><span abp="2451"><span abp="2452">http:/&#8203;/&#8203;www.dt.tesoro.it/&#8203;export/&#8203;sites/&#8203;sitodt/&#8203;modules/&#8203;documenti_it/&#8203;programmi_cartolarizzazione/&#8203;patrimo&#8203;nio&#8203;_pa/Rapporto&#8203;_&#8203;Partecipazioni_&#8203;DatiAnno2012.pdf</span></span></em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2453" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2454" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="2455" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span abp="2456"><span abp="2457"><span abp="2458"><span abp="2459">[7]</span></span></span></span></a><span abp="2460"><span abp="2461"> Chiarisce tale comunicato Istat (in <em abp="2462">http://www.istat.it/it/archivio/societ%C3%A0+partecipate) </em>che la quota di partecipazione pubblica considerata è qualsiasi quota maggiore di 0 e fino al 100% del capitale delle unità partecipate. Il 25,6% delle unità analizzate è partecipato al 100% da soggetti pubblici, il 29,1% delle unità è partecipato per una quota compresa tra il 50% e il 99,9%. Il 27,1% per una quota inferiore al 20%. Il 68,7% delle unità (7.574) è partecipato da un solo soggetto pubblico. Gli addetti corrispondenti a tali unità sono 738.713, pari al 75,5% del totale. Tra le unità a partecipazione pubblica in Italia, le imprese attive sono 7.685. Esse impiegano 951.249 addetti, ovvero il 97,3% degli addetti di tutte le partecipate. Il 41,1% delle imprese è organizzato nella forma giuridica di società a responsabilità limitata ma il loro peso in termini di addetti è solo dell&#8217;8%. La dimensione media delle imprese partecipate è di 124 addetti per impresa. La forma giuridica con la dimensione media maggiore (307 addetti per impresa), è la società per azioni, scelta dal 33% delle imprese partecipate, che ha un peso in termini di addetti dell&#8217;81,9% sul totale delle imprese partecipate.</span></span><br abp="2463" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2465" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2466" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="2467" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span abp="2468"><span abp="2469"><span abp="2470"><span abp="2471">[8]</span></span></span></span></a><span abp="2472"><span abp="2473"> In </span></span><em abp="2474"><span abp="2475"><span abp="2476"><a abp="2477" href="http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf">http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf</a></span></span></em><br abp="2478" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2480" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2481" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="2482" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span abp="2483"><span abp="2484"><span abp="2485">[9]</span></span></span></a><span abp="2486"> <span abp="2487">In&nbsp;&nbsp; </span></span><em abp="2488"><span abp="2489"><span abp="2490">http:/&#8203;/&#8203;www.corteconti.it/&#8203;export/&#8203;sites/&#8203;portalecdc/&#8203;_documenti/&#8203;controllo/&#8203;sez_autonomie/&#8203;2014/&#8203;delibera_15_&#8203;2014.pd</span></span></em><em abp="2491"><span abp="2492"><span abp="2493">f.</span></span></em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2494" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2495" id="ftn10" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2496" /><br />
<span abp="2497"><span abp="2498"><span abp="2499"><span abp="2500">[10]</span></span></span><span abp="2501"> <em abp="2502">Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati</em>. (15A01759)&nbsp;<span abp="2503">(GU Serie Generale n.57 del 10-3-2015).</span></span></span><br abp="2504" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2506" /><br />
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<div abp="2507" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="2508" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span abp="2509"><span abp="2510"><span abp="2511">[11]</span></span></span></a><span abp="2512"> <span abp="2513">I dati sono rimarcati da TROVATI, <em abp="2514">Partecipate, via 15mila posti nei cda</em>, in <em abp="2515">Il Sole24ore</em>, 15 febbraio 2016, n.45, 5.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2516" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2517" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="2518" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span abp="2519"><span abp="2520"><span abp="2521"><span abp="2522">[12]</span></span></span></span></a><span abp="2523"><span abp="2524"> Sul noto acquisto del pacchetto azionario dell’autostrada Milano-Serravalle a prezzo asseritamente incongruo, cfr. C.conti, sez.Lombardia, 16 aprile 2015 n.56, in <em abp="2525">Riv.C.conti</em>, 2015, f.1-2, 258.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2526" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2527" id="ftn13" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2528" /><br />
<span abp="2529"><span abp="2530"><span abp="2531"><span abp="2532">[13]</span></span></span><span abp="2533"> Sulla legge anticorruzione Ttra i tanti scritti in materia v. DEL VECCHIO-SEVERINO (a cura di), <em abp="2534">Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale</em>, Padova, 2014; MATTARELLA, PELISSERO, (a cura di), <em abp="2535">La legge anticorruzione</em>,Torino, 2012; CONZ, LEVITA, <em abp="2536">La legge anticorruzione</em>, Roma, 2012; FERRARO GAMBACURTA, <em abp="2537">Anticorruzione. Commento alla riforma, </em>Sant’Arcangelo di Romagna, 2013.</span></span><br abp="2538" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2540" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2541" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="2542" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span abp="2543"><span abp="2544"><span abp="2545">[14]</span></span></span></a><span abp="2546"> <span abp="2547">Per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che nel 2011 abbiano conteggiato un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% del totale, l’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012 (come modificato dall’articolo 16 del d.l. 90/2014) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Il comma 5, poi, estende l’applicazione di questo tetto alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta. In precedenza, l’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva introdotto il limite in forza del quale nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 82 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2548" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2549" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="2550" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span abp="2551"><span abp="2552"><span abp="2553"><span abp="2554">[15]</span></span></span></span></a><span abp="2555"><span abp="2556"> La</span> <span abp="2557">recente Determinazione ANAC n. 8 del 17/23 giugno 2015 <em abp="2558">«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». Ma già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.</span></span><br abp="2559" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2561" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2562" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="2563" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span abp="2564"><span abp="2565"><span abp="2566"><span abp="2567">[16]</span></span></span></span></a><span abp="2568"><span abp="2569"> Per una recente fattispecie di condanna di amministratori per assunzioni da parte di amministratori di società in house di personale contro le direttive di divieto assoluto dell’ente locale socio v. C.conti, sez.giur.Sicilia, 1 settembre 2015 n.778.</span></span><br abp="2570" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2572" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2573" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="2574" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span abp="2575"><span abp="2576"><span abp="2577"><span abp="2578">[17]</span></span></span></span></a><span abp="2579"><span abp="2580"> Per una vasta e compita rassegna dei conflitti di giurisdizione tra le varie magistratura, si rinvia al poderoso studio in due volumi di CARINGELLA, DE NICTOLIS, GAROFOLI, POLI, <em abp="2581">Il riparto di giurisdizione</em>, in CARINGELLA-GAROFOLI, <em abp="2582">Trattato di Giustizia amministrativa</em>, Milano, 2005.</span></span><br abp="2583" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2585" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2586" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="2587" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span abp="2588"><span abp="2589"><span abp="2590"><span abp="2591">[18]</span></span></span></span></a><span abp="2592"><span abp="2593">&nbsp; Per una ampia rassegna, si rinvia allo studio citato nella precedente nota</span>.</span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2594" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2595" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="2596" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><span abp="2597"><span abp="2598"><span abp="2599"><span abp="2600">[19]</span></span></span></span></a><span abp="2601"><span abp="2602"> Si potrebbero ad esempio monitorare tutti gli sviluppi delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione che in materia di società pubbliche abbiano statuito la giurisdizione ordinaria a scapito di quella contabile: le Procure contabili, private di giurisdizione, potrebbero ben avviare istruttorie tese a verificare la successiva avvenuta attivazione di azioni risarcitorie in sede civile da parte dei soci pubblici delle società danneggiate e, in caso di inerzia, citare in giudizio gli inerti dirigenti degli enti-soci. </span></span><br abp="2603" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2605" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2606" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="2607" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><span abp="2608"><span abp="2609"><span abp="2610"><span abp="2611">[20]</span></span></span></span></a><span abp="2612"><span abp="2613"> Sul noto caso Lusi-Margherita (utilizzo a fini privati di fondi destinati a partiti) si veda la nota Cass., sez.un., </span><span abp="2614">18 maggio 2015, n. 10094, in <em abp="2615">Ced Cassazione</em>, che devolve, purtroppo, all’a.g.o. la materia.</span></span><br abp="2616" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2618" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2619" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="2620" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><span abp="2621"><span abp="2622"><span abp="2623"><span abp="2624">[21]</span></span></span></span></a><span abp="2625"><span abp="2626"> Per una ricostruzione sistematica del danno erariale per spese non istituzionali degli appartenenti ai Gruppi regionali, si veda, tra le tante, la accurata sentenza C.conti, sez.,giur.Lombardia, 28 luglio 2014 n.163, in <a abp="2627" href="http://www.lexitalia.it">www.lexitalia.it</a></span></span><span abp="2628"><span abp="2629">, n.7-8, 2014.</span></span><br abp="2630" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2632" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2633" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="2634" href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><span abp="2635"><span abp="2636"><span abp="2637"><span abp="2638">[22]</span></span></span></span></a><span abp="2639"><span abp="2640"> S</span><span abp="2641">enza pretesa di esaustività, tra i più recenti contributi sistematici sulla responsabilità amministrativo-contabile e sulla giurisdizione della Corte dei Conti si segnalano: TENORE (a cura di), <em abp="2642">La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, III ed., Milano, 2013; <span abp="2643">Tenore</span>, <span abp="2644">Palamara</span>, <span abp="2645">Marzocchi</span></span> <span abp="2646">Buratti</span><span abp="2647">, <em abp="2648">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente,</em> Milano, II ed., 2013; <span abp="2649">Corpaci</span>, <em abp="2650">Ambito e funzioni della responsabilità amministrativa e della relativa giurisdizione,</em> relazione scritta nel Convegno di studi giuridici in occasione del <em abp="2651">150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti, </em>tenutosi a Roma presso l&#8217;aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti l&#8217;11 dicembre 2012; <span abp="2652">Altieri</span>, <em abp="2653">La responsabilità amministrativa per danno erariale,</em> Milano, 2012; <span abp="2654">Garri</span> (a cura di), <em abp="2655">La Corte dei conti, controllo e giurisdizione, contabilità pubblica</em>, Milano, 2012; <span abp="2656">Della Ventura</span>, <em abp="2657">I giudizi di responsabilità</em>, in <em abp="2658">Formulario del processo contabile</em>, Milano, 2012, 135 segg.; <span abp="2659">Santoro</span>, <em abp="2660">Manuale di contabilità e finanza pubblica</em>, Maggioli, 2012; <span abp="2661">Santoro</span>, <em abp="2662">L&#8217;illecito contabile e la responsabilità amministrativa</em>, Maggioli, 2011; <span abp="2663">Mercati</span>, <em abp="2664">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile quindi anni dopo la regionalizzazione: problemi attuali e prospettive future, </em>in<em abp="2665"> Riv.C. conti</em>, 2011, IV, 488; <span abp="2666">Palmieri</span>, <span abp="2667">Sfrecola</span>, <span abp="2668">Zerman</span>, <em abp="2669">La responsabilità della p.a. e del pubblico dipendente,</em> 2009; <span abp="2670">Castiglione-Pizzoferrato</span>, <em abp="2671">Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; <span abp="2672">Tigano</span>, <em abp="2673">Corte dei conti e attività amministrativa</em>, Torino, 2008; Novelli, <span abp="2674">Venturini</span>, <em abp="2675">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle p.a. ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; <span abp="2676">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="2677">I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007; <span abp="2678">Chiappiniello</span>, <em abp="2679">La responsabilità amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti</em>, Roma, 2007; <span abp="2680">Pisana</span>, <em abp="2681">La responsabilità amministrativa illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007; AA.VV., <em abp="2682">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006; <span abp="2683">Santoro</span>, <em abp="2684">L&#8217;illecito contabile</em>, Sant&#8217;Arcangelo di Romagna, 2006; <span abp="2685">Atelli, Briguori, Grasso, Laino</span>, <em abp="2686">Le responsabilità per danno erariale</em>, Milano, 2006; <span abp="2687">Zingale</span>, <em abp="2688">La responsabilità amministrativa e contabile</em>, in Garofoli-Liberati (a cura di), <em abp="2689">La responsabilità della p.a. e dei suoi dipendenti</em>, Milano, 2005, tomo I, 219 segg.; A<span abp="2690">telli</span> (a cura di), <em abp="2691">Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme</em>, Napoli, 2005; <span abp="2692">Bax</span>, <em abp="2693">La corte dei conti &#8211; Le funzioni giurisdizionali e di controllo</em>, Napoli, 2004; <span abp="2694">Cortese</span>, <em abp="2695">La responsabilità per danno all&#8217;immagine della p.a.,</em> Padova, 2004; <span abp="2696">Cimini</span>, <em abp="2697">La responsabilità amministrativa e contabile. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma</em>, Milano, 2003; <span abp="2698">Mirabella</span>, <em abp="2699">Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile</em>, Milano, 2003.</span></span><br abp="2700" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2702" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2703" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="2704" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><span abp="2705"><span abp="2706"><span abp="2707">[23]</span></span></span></a><span abp="2708"> <span abp="2709">La frase tra virgolette è di <span abp="2710">Pasqualucci</span>, <em abp="2711">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="2712">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 17. Sul pregresso indirizzo ostativo v. la sintesi di <span abp="2713">Pisana</span>, <em abp="2714">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 65 segg. &nbsp;Per una ampia trattazione del tema, v. TENORE (a cura di), <em abp="2715">La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, III ed., Milano, 2013, 65 seg. e 79 segg.</span></span><br abp="2716" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2718" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2719" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="2720" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><span abp="2721"><span abp="2722"><span abp="2723">[24]</span></span></span></a><span abp="2724"> <span abp="2725">Sulla giurisdizione dell&#8217;a.g.o. su danni cagionati da amministratori di enti pubblici economici nell&#8217;esercizio di attività di impresa e della Corte dei Conti per danni cagionati nell&#8217;esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica, cfr.,&nbsp; Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9649, in <em abp="2726">Riv. C. conti</em>, 2001, n. 5, 237; id., sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1243, in <em abp="2727">Giust. civ. masegg.</em>, 2000, 2481; id., sez. un., 21 novembre 2000, n. 1193, in <em abp="2728">Fin. loc.</em>, 2001, 892; id., sez. un., 12 giugno 1999, n. 334, in <em abp="2729">Giust. civ. masegg.</em>, 1999, 1344 e in <em abp="2730">Dir. maritt.</em>, 2000, 1361; id., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in <em abp="2731">Guida al diritto</em>, 1999, n. 3, 55, con nota di <span abp="2732">Chiappinelli</span>, relativa alla vicenda Enimont; id., sez. un., 20 ottobre 1993, n. 10381, in <em abp="2733">Giust. civ. masegg.</em>, 1993, 1490; id., sez. un., 18 ottobre 1991 n. 11037, in<em abp="2734"> Giust. civ.</em>, 1992, I, 1847; id., sez. un., 22 maggio 1991 n. 5792, in <em abp="2735">Giust. civ.</em>, 1991, I, 1987.</span> </span><br abp="2736" /><br />
<span abp="2737"><span abp="2738">In dottrina <span abp="2739">Giampaolino</span>, <em abp="2740">Sull&#8217;ambito della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2741">Giust. civ.</em>, 1982, I, 2394; <span abp="2742">Pollice</span>, <em abp="2743">Sull&#8217;estensione della giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi per danno erariale a carico di amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2744">Fin. loc.</em>, 1983, 1003 segg.; <span abp="2745">Voci</span>, <em abp="2746">La giurisprudenza sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2747">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1986, 1106 segg.; <span abp="2748">Andreani</span>, <em abp="2749">Saggio sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2750">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1989, 16 segg.; <span abp="2751">Pinotti</span>, <em abp="2752">Il sindacato giurisdizionale sulla gestione delle pubbliche risorse: ipotesi per una più efficace tutela</em>, in <em abp="2753">Cons. Stato</em>, 1993, II, 1617; <span abp="2754">Ristuccia</span>, <em abp="2755">La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici: un vecchio problema dinanzi a nuovi scenari</em>, in <em abp="2756">Riv. C. conti</em>, 1995, f. 1, 406 segg.; <span abp="2757">Scoca</span>, <em abp="2758">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 58 segg.; <span abp="2759">Pilato</span>, <em abp="2760">La responsabilità amministrativa</em> cit., 116 segg.; <span abp="2761">Perin</span>, <em abp="2762">Alcune riflessioni sulla giurisdizione contabile per i danni patiti dagli enti pubblici economici</em> (nota a C. conti, sez. Lazio, 5 giugno 2003, n. 1033), in <em abp="2763">www.lexitalia.it</em>, 2003, luglio-agosto; <span abp="2764">Garri</span>, <em abp="2765">Responsabilità di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici</em>, in <em abp="2766">Enti pubblici</em>, 2003, n. 3, 142; <span abp="2767">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="2768">I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007, 90; NOVELLI, <span abp="2769">Venturini</span>, <em abp="2770">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 42. In particolare v. <span abp="2771">Garri</span>, <em abp="2772">I giudizi</em>, cit., 42 segg., con ampi richiami giurisprudenziali che riconoscono invece la giurisdizione della Corte dei conti a fronte di atti espressione di poteri autoritativi di auto- organizzazione o di attività pubbliche poste in essere in sostituzione dello Stato o di enti pubblici non economici.</span> </span><br abp="2773" /><br />
<span abp="2774"><span abp="2775">Il problema restava quella volto alla individuazione del <em abp="2776">discrimen</em> tra «&#8201;attività di impresa&#8201;» e «&#8201;poteri organizzativi di natura pubblicistica&#8201;»: ad esempio, secondo Cass., sez. un., 29 novembre 1999, n. 829 (in <em abp="2777">Foro it.</em>, 2000, I, 3261), spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla responsabilità degli amministratori di un ente pubblico economico (l&#8217;Amat, Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo) per il preteso danno da essi arrecato all&#8217;ente nell&#8217;esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica tradottisi nell&#8217;aver conferito stabilmente ad un gruppo di professionisti incarichi di consulenza legale non destinati ad esaurirsi in relazione a specifiche situazioni, con ciò avendo operato un sostanziale intervento sull&#8217;organizzazione dell&#8217;azienda, al di fuori di ogni previsione di legge o di statuto.</span></span><br abp="2778" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2780" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2781" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="2782" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><span abp="2783"><span abp="2784"><span abp="2785">[25]</span></span></span></a><span abp="2786"> <span abp="2787">A carico degli amministratori o funzionari di enti di gestione delle partecipazioni statali (nella specie, Iri), come in genere di enti pubblici economici, la giurisdizione contabile della Corte dei conti veniva ritenuta sussistente con limitato riguardo agli atti esorbitanti dall&#8217;esercizio di attività imprenditoriale ed integranti espressione di poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministratori dello Stato o di enti pubblici non economici, perché, in caso contrario, non è configurabile un rapporto di servizio con lo Stato. Pertanto, deve essere esclusa tale giurisdizione, ed affermata quella del giudice ordinario, nella ipotesi di responsabilità risarcitoria di detti amministratori o funzionari per l&#8217;occultamento e l&#8217;illecita gestione di somme provenienti dalle attività d&#8217;impresa delle società partecipate (Cass., sez. un., 15 novembre 1989, n. 4860, in <em abp="2788">Foro it.</em>, 1989, I, 3402).</span> </span><br abp="2789" /><br />
<span abp="2790"><span abp="2791">Sulla casistica afferente alcune gravi condotte dannose poste in essere da amministratori di e.p.e. (ENI, FF.SS., Autostrade), si rinvia a <span abp="2792">Pilato</span>, <em abp="2793">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 126 segg.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2794" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2795" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="2796" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><span abp="2797"><span abp="2798"><span abp="2799">[26]</span></span></span></a><span abp="2800"> <span abp="2801">Tra i casi emblematici di scarso utilizzo di azioni civili di danni innanzi all&#8217;a.g.o. in assenza di un&#8217;azione obbligatoria ed officiosa quale è quella della Corte dei conti, possiamo ricordare il noto art. 18, l. n. 349 del 1986 in materia di danno ambientale, oggi abrogato dall&#8217;art. 318, co. 1, lett. <em abp="2802">a</em>), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Eloquente è anche lo scarso ricorso ad azioni risarcitorie nei confronti di amministratori e dipendenti comunali quando, sino al 1990, la giurisdizione in materia era devoluta all&#8217;a.g.o. e non all&#8217;organo giuscontabile.</span></span><br abp="2803" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2805" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2806" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="2807" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><span abp="2808"><span abp="2809"><span abp="2810">[27]</span></span></span></a><span abp="2811"> <span abp="2812">Uno spunto in tal senso è rinvenibile in <span abp="2813">Garri</span>, <em abp="2814">La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica</em>, in <em abp="2815">INPDAP</em>, 1993, II, 240 e in <span abp="2816">Pilato</span>, <em abp="2817">La responsabilità amministrativa</em>, cit.,134.</span></span><br abp="2818" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2820" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2821" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="2822" href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><span abp="2823"><span abp="2824"><span abp="2825">[28]</span></span></span></a><span abp="2826"> <span abp="2827">Per un ripensamento su tale tradizionale indirizzo, oltre agli scritti citati nella successiva nota &nbsp;con riferimento alla nozione di «&#8201;impresa pubblica&#8201;», cfr. <span abp="2828">Maddalena</span>, <em abp="2829">La responsabilità amministrativa degli amministratori degli enti pubblici economici e delle s.p.a. a prevalente capitale pubblico</em>, in <em abp="2830">Riv. amm. rep. it.</em>, 1996, f. 5, 445; <span abp="2831">Venturini</span>, <em abp="2832">Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dipendenti delle amministrazioni, enti ed enti a prevalente partecipazione pubblica</em>, in <em abp="2833">Riv. C. conti</em>, 2001, 6, 294; <span abp="2834">Venturini</span>, <em abp="2835">La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del dirigente e del personale delle istituzioni scolastiche</em>, in <span abp="2836">Tenore </span>(a cura di), <em abp="2837">La dirigenza scolastica</em>, Milano 2002, 370 segg.; <span abp="2838">Schiavello</span>, <em abp="2839">La nuova configurazione</em>, cit., 133, nt. 48. Qualche pungolo in tal senso è anche in <span abp="2840">Pasqualucci</span>, <em abp="2841">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="2842">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 19 e in <span abp="2843">Cimini</span>, <em abp="2844">La responsabilità</em>, cit., 25. Spunti per un superamento dell&#8217;indirizzo sostenuto dalla Corte di Cassazione si rinvengono in C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466, in <em abp="2845">Foro it.</em>, 1994, I, 325, nonché in C. conti, sez. contr. enti, 3 ottobre 1992 n. 29 e id., 18 giugno 1992 n. 23, entrambe <em abp="2846">ivi</em>, 1993, III, 283, anche se trattasi di decisioni concernenti la diversa tematica della permanenza del controllo contabile <em abp="2847">ex</em> l. 21 marzo 1958, n. 259 sulle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici. Proprio tali spunti sistematici, disattesi dalla citata Cass., sez. un., n. 9780 del 1998, che ha ribadito la giurisdizione dell&#8217;a.g.o. sul danno patito dall&#8217;ENI nel noto caso Enimont, sono stati invece valorizzati da Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667. </span><span abp="2848">Sulla giurisdizione contabile sulle s.p.a. a partecipazione pubblica assai utile è la lettura di C. conti, sez. Lombardia, 17 febbraio 2000, n. 296, in <em abp="2849">Foro amm.</em>, 2000, 1487; id., sez. Marche, 23 aprile 2002 n. 469, in <em abp="2850">Riv. C. conti</em>, 2002, f. 2, 213.</span></span><br abp="2851" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2853" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2854" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="2855" href="#_ftnref29" name="_ftn29" title=""><span abp="2856"><span abp="2857"><span abp="2858">[29]</span></span></span></a><span abp="2859"> <span abp="2860">Sulla nozione di organismo di diritto pubblico, oggi testualmente codificata nell&#8217;art. 3, co. 26, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), cfr., tra i tanti contributi, </span><span abp="2861">GAROFOLI-FERRARI, <em abp="2862">Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, 181 segg. con vasti richiami giurisprudenziali; </span><span abp="2863">Caringella</span><span abp="2864">, <em abp="2865">Corso di diritto amministrativo</em>, Milano, 2003, tomo I, 695 segg. e 733 segg.; <span abp="2866">Ielo-LoPilato</span>, <em abp="2867">Recenti sviluppi in materia di impresa pubblica</em>, in<em abp="2868"> Dir. e formaz</em>., 2003, f. 4, 605 segg.; <span abp="2869">Garofoli</span>, <em abp="2870">Organismo di diritto pubblico, criteri di identificazione e problemi di giurisdizione</em>, in <em abp="2871">Urb. e app.</em>, 1997, 960 segg. Si segnala che, a seguito della trasformazione di s.p.a. di enti pubblici economici sulla scorta della l. 29 gennaio 1992 n. 35 e della l. 8 agosto 1992 n. 359, sulla nozione di impresa pubblica si fronteggiano due indirizzi: secondo la Cassazione (sez. un., 6 maggio 1995, n. 4991, in <em abp="2872">Giur. it.</em>, 1996, I, 493, con nota di <span abp="2873">Cannada Bartoli </span>e in <em abp="2874">Riv. trim. appalti</em>, 1995, 319, con nota di <span abp="2875">Marchi</span>; id., sez. un., 27 marzo 1997, n. 2738, in <em abp="2876">Urb. e app.</em>, 1997, 1114, con nota di <span abp="2877">Mameli</span>; id., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in <em abp="2878">Riv. C. conti</em>, 1998, f. 5, 138 e in <em abp="2879">Danno e resp.</em>, 1999, 1133, con nota di <span abp="2880">Cacace</span>) tale trasformazione rende <em abp="2881">in toto</em> applicabili le regole privatistiche in materia societaria, non riscontrandosi più un soggetto pubblico ed assumendo l&#8217;interesse di cui è portatore l&#8217;azionista pubblico un mero rilievo extra-sociale (opzione per la c.d. privatizzazione formale); secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, in <em abp="2882">Riv. trim. appalti</em>, 1997, 99, con nota di <span abp="2883">Gattamelata</span> e <span abp="2884">Police</span>, in sintonia con C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466 cit.) invece, fin quando non venga completata la cessione del capitale azionario della p.a., il nuovo soggetto, sebbene formalmente trasformato in s.p.a., continua ad essere impresa pubblica e ad essere sottoposto alle regole di diritto pubblico in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite e della titolarità di concessione di servizio pubblico (opzione per la c.d. privatizzazione sostanziale). Tale tesi è condivisa da Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2002 n. 4711 (in <em abp="2885">Riv. C. conti</em>, 2002, f. 5, 224 e in <em abp="2886">www.giustizia-amministrativa.it</em>), id., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 (in <em abp="2887">Urb. e app.</em>, 2001, 632, con nota di <span abp="2888">Garofoli</span>) e da id., sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478 (in <em abp="2889">Foro it.</em>, 1999, III, 178, con nota di <span abp="2890">Garofoli</span>), che affermano la piena compatibilità tra fine societario lucrativo e conseguimento dello scopo pubblico e ritengono configurabile una struttura societaria con natura pubblicistica.</span> </span><br abp="2891" /><br />
<span abp="2892"><span abp="2893">Secondo la Corte di Giustizia della Comunità Europea (C-214/00-15 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, in <em abp="2894">www.giurisprudenza.it</em>, con nota di <span abp="2895">Antonucci</span>, <em abp="2896">La definizione ampliata di organismo di diritto pubblico nell&#8217;unione europea</em>), al fine di poter qualificare un ente come organismo di diritto pubblico ai sensi dell&#8217;art. 1 lett. <em abp="2897">b</em>) delle direttive Cons. C.E.E. 14 giugno 1993, n. 92/50, 93/36 e 93/37, in materia di appalti pubblici, è necessario che concorra l&#8217;esistenza di un triplice gruppo di requisiti, e precisamente: <em abp="2898">a</em>) il possesso della personalità giuridica,<em abp="2899"> b</em>) lo svolgimento di attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, ovvero soggetta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi <span abp="2900">Enti</span>, <em abp="2901">c</em>) la sua istituzione per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; tale nozione deve essere interpretata estensivamente, dovendo essere ricompresi in tale contesto anche le società di diritto privato che soddisfano i prefati requisiti, poiché è indifferente la forma di costituzione degli organismi <em abp="2902">de quibus</em>.</span> </span><br abp="2903" /><br />
<span abp="2904"><span abp="2905">Per una puntuale ricostruzione che depongono per la natura pubblicistica delle società costituite con l. n. 359 del 1992 cfr. <span abp="2906">Garofoli</span>, <em abp="2907">Natura giuridica delle società costituite con la l. n. 359/92</em>, in <span abp="2908">Caringella-Garofoli-Sempreviva</span>, <em abp="2909">L&#8217;accesso ai documenti amministrativi</em>, Milano, 2003, 225 segg., con vasti richiami dottrinali. Sul tema v. anche <span abp="2910">Pilato</span>, <em abp="2911">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 138 segg. e 247 segg.</span> </span><br abp="2912" /><br />
<span abp="2913"><span abp="2914">Evidenti i corollari di tale contrasto in relazione:</span> </span><br abp="2915" /><br />
<span abp="2916"><span abp="2917">&#8195;<em abp="2918">a</em>)&#8194;</span><span abp="2919">alla applicabilità delle regole pubblicistiche in materia di scelta dei contraenti negli appalti al neo-soggetto giuridico (in senso positivo v. oggi: art. 2, l. n. 109 del 1994; art. 1, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 1, d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358; art. 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158);</span> </span><br abp="2920" /><br />
<span abp="2921"><span abp="2922">&#8195;<em abp="2923">b</em>)&#8194;alla applicabilità della disciplina sul diritto di accesso agli atti di natura privatistica (v. in senso positivo Cons. Stato, ad. plen., 22 aprile 1999, n. 5, in <em abp="2924">Foro it.</em>, 1999, III, 305);</span> </span><br abp="2925" /><br />
<span abp="2926"><span abp="2927">&#8195;<em abp="2928">c</em>)&#8194;al riparto di giurisdizione tra g.a. e g.o. sulla legittimità delle procedure di affidamento di appalti (problema oggi superato dall&#8217;art. 6, co. 1, l. n. 205 del 2000, che devolve la materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);</span> </span><br abp="2929" /><br />
<span abp="2930"><span abp="2931">&#8195;<em abp="2932">d</em>)&#8194;alla sussistenza della giurisdizione contabile o ordinaria a fronte di danni arrecati alla s.p.a. a partecipazione pubblica da propri dipendenti e amministratori: la privatizzazione formale potrebbe non essere incompatibile con la permanenza di controlli e responsabilità pubbliche sottoposte alla giurisdizione contabile.</span> </span><br abp="2933" /><br />
<span abp="2934"><span abp="2935">L&#8217;ordinamento comunitario, recepito ormai anche dal legislatore nazionale e dalla prevalente giurisprudenza, opta per una nozione oggettiva e funzionale di organismo pubblico che, prescindendo dalla veste giuridica formale utilizzata (s.p.a., e.p.e., etc.), sia caratterizzato dalla appartenenza pubblica (es. attraverso quote societarie), dalla derivazione pubblica delle proprie risorse e dall&#8217;esistenza di vincoli di destinazione delle utilità prodotte all&#8217;interesse della collettività. Ne risulterebbe confermata la permanenza di controlli e responsabilità pubbliche vagliate dalla Corte dei conti.</span></span><br abp="2936" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2938" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2939" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="2940" href="#_ftnref30" name="_ftn30" title=""><span abp="2941"><span abp="2942"><span abp="2943">[30]</span></span></span></a><span abp="2944"> <span abp="2945">L&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs n. 163 cit., così recita: “<em abp="2946">L&#8217;organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:</em></span> </span><br abp="2947" /><br />
<span abp="2948"><span abp="2949">—&#8194;<em abp="2950">istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;</em></span> </span><br abp="2951" /><br />
<span abp="2952"><span abp="2953">—&#8194;<em abp="2954">dotato di personalità giuridica;</em></span> </span><br abp="2955" /><br />
<span abp="2956"><span abp="2957">—&#8194;<em abp="2958">la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico</em>”.</span> </span><br abp="2959" /><br />
<span abp="2960"><span abp="2961">Sul tema, tra gli innumerevoli commenti al t.u. n. 163, v. <span abp="2962">De Nictolis</span>, <em abp="2963">Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,</em> EPC Roma, 2012; <span abp="2964">Sandulli, De Nictolis, Garofoli,</span></span> <em abp="2965"><span abp="2966">Trattato sui contratti pubblici</span></em><span abp="2967">, Milano, 2011; <span abp="2968">Ruggero-Tamborino</span>, <em abp="2969">Commento all&#8217;art. 3, d.lgs. n. 163</em>, in AA.VV., <em abp="2970">Codice dei contratti pubblici, commento al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163</em>, Milano, 2007.</span></span><br abp="2971" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2973" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2974" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="2975" href="#_ftnref31" name="_ftn31" title=""><span abp="2976"><span abp="2977"><span abp="2978">[31]</span></span></span></a><span abp="2979"> <span abp="2980">Tra gli vari interventi legislativi «&#8201;depubblicizzanti&#8201;» possono ricordarsi l&#8217;art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 sugli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento; l&#8217;art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (già art. 22, l. 8 giugno 1990, n. 142) sulla gestione di servizi pubblici locali con moduli societari; il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi d.lgs. n. 165 del 2001) sulla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.</span></span><br abp="2981" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2983" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2984" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="2985" href="#_ftnref32" name="_ftn32" title=""><span abp="2986"><span abp="2987"><span abp="2988">[32]</span></span></span></a><span abp="2989"> <span abp="2990">Sulla l. 27 marzo 2001, n. 97 in generale cfr. <span abp="2991">Noviello-Tenore</span>, <em abp="2992">La responsabilità disciplinare e il suo procedimento</em>, Milano, 2002, 296 segg.; <span abp="2993">Forlenza</span>, <em abp="2994">Dopo otto anni il legislatore ci ripensa: stop alla deroga dei contratti collettivi</em>, in <em abp="2995">Guida al dir.</em>, 2001, n. 16, 77 segg.; <span abp="2996">Poli</span>, <em abp="2997">Contenuti ed ambito applicativo della l. 27 marzo 2001, n. 97, con particolare riferimento al personale delle forze armate</em>, in <em abp="2998">Dir. milit.</em>, 2001, n. 2/3, 23 segg.; <span abp="2999">Fontanella</span>, <em abp="3000">La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall&#8217;art. 4 della l. 27 marzo 2001, n. 97</em> (osservazioni a Tar Campania, Napoli, sez. I, 2 luglio 2001, n. 212), in <em abp="3001">www.giust.it</em>, n. 7/8, 2001; <span abp="3002">Falcone</span>, <em abp="3003">Trasferimento e sospensione, le soluzioni prima della condanna</em>, in <em abp="3004">Guida agli enti locali</em>, 2001, n. 16.</span> </span><br abp="3005" /><br />
<span abp="3006"><span abp="3007">Sulla specifica incidenza della predetta normativa sull&#8217;attività della Corte dei conti e sulla sua giurisdizione v. gli accenni in <span abp="3008">Pasqualucci</span>, <em abp="3009">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="3010">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 19; <span abp="3011">Caringella</span>, <em abp="3012">Corso di diritto amministrativo</em>, tomo I, Milano, 2003, 652. V. anche gli <em abp="3013">Atti del seminario di studi sulla l. 27 marzo 2002 n. 97</em> tenutosi a Roma il 26-28 novembre 2001 presso al Corte dei conti, in <em abp="3014">www.corteconti.it</em></span> </span><br abp="3015" /><br />
<span abp="3016"><span abp="3017">Cfr. altresì per la giurisdizione contabile su un dipendente dell&#8217;ente tabacchi spa in base alla novella del 2001, C. conti, sez. Marche, ord. 4 luglio 2001, n. 28, in <em abp="3018">www.giust.it</em>, 2001, 7.</span></span><br abp="3019" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3021" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3022" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="3023" href="#_ftnref33" name="_ftn33" title=""><span abp="3024"><span abp="3025"><span abp="3026">[33]</span></span></span></a><span abp="3027"> <span abp="3028">La frase virgolettata è di <span abp="3029">Nigro</span>, <em abp="3030">La giurisdizione sui pubblici poteri tra sistema normativo e spinte fattuali</em>, in <em abp="3031">Scritti giuridici</em>, III, Milano, 1996, 163.</span></span><br abp="3032" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3034" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3035" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="3036" href="#_ftnref34" name="_ftn34" title=""><span abp="3037"><span abp="3038"><span abp="3039">[34]</span></span></span></a><span abp="3040"> <span abp="3041">La storica sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle Sezioni Unite, originata da una accurata prospettazione defensionale della Procura Regionale Abruzzo della Corte dei Conti, è rinvenibile in <em abp="3042">Giur.it.,</em> 2004, 1830, con nota di <span abp="3043">Astegiano</span>, in <em abp="3044">Foro amm.-CdS,</em> 2004, 685, con nota di <span abp="3045">Ursi</span>, in <em abp="3046">Foro it</em>., 2005, I, 2676, con nota di <span abp="3047">D&#8217;Auria</span>. In dottrina, tra i vari commenti v. <span abp="3048">Crea</span>, <em abp="3049">Organizzazione in forma privata di funzioni e servizi pubblici e responsabilità erariale</em>, in <em abp="3050">www.amcorteconti.it</em>. La sentenza 22 febbraio 2004 n. 3899 (in <em abp="3051">Foro it.,</em> 2005, I, 2675 e in <em abp="3052">CED Cassazione</em>), nel confermare la bontà della tesi recepita nella sentenza n. 19667 cit., ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile su società a partecipazione pubblica legate alla p.a. da rapporto di servizio. Sulla giurisdizione contabile sugli e.p.e. v. anche Cass., sez. un., 16 febbraio 2007 n. 3367, in <em abp="3053">Giust. civ. masegg.</em>, 2007, 2; id., 20 giugno 2006 n. 14101, <em abp="3054">ivi</em>, 2006, 6; id., sez un. 3 maggio 2005, n. 9096; id., 25 maggio 2005 n. 10973. In dottrina su tali basilari pronunce della Cassazione v. <span abp="3055">Scoca</span>, <em abp="3056">Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa</em>, in AA.VV., <em abp="3057">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile cit., </em>71 segg.; <span abp="3058">Sorace</span>, <em abp="3059">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;ampiezza della P.A.: compatibilità, adattabilità, o esaurimento del ruolo, ivi</em>, 465 segg.</span></span><br abp="3060" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3062" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3063" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="3064" href="#_ftnref35" name="_ftn35" title=""><span abp="3065"><span abp="3066"><span abp="3067">[35]</span></span></span></a><span abp="3068"> <span abp="3069">Tra le molteplici decisioni afferenti danni ad e.p.e. cfr. C. conti, sez. II centrale, 20 marzo 2007 n. 51; id., sez. Lazio, 2 febbraio 2007 n. 180; id., sez. Umbria, 20 dicembre 2006 n. 405; id., sez. Umbria, 8 novembre 2006 n. 354; id., sez. Sicilia, 7 agosto 2006 n. 2380; id., sez. Marche 7 febbraio 2006 n. 383; id., sez. Veneto, 9 febbraio 2006 n. 67; id., sez. I centrale, 30 dicembre 2005 n. 420; id., sez. Lazio, 21 giugno 2005 n. 1245; id., sez. II centrale 23 maggio 2005 n. 182; id., sez. Trentino Alto Adige, 27 dicembre 2004 n. 111, tutte nella banca dati rinvenibile nel sito </span></span><a abp="3070" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3071"><span abp="3072"><span abp="3073">www.corteconti.it</span></span></em></a><span abp="3074"><span abp="3075">.</span></span><br abp="3076" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3079" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="3080" href="#_ftnref36" name="_ftn36" title=""><span abp="3081"><span abp="3082"><span abp="3083">[36]</span></span></span></a><span abp="3084"> <span abp="3085">Sulla giurisdizione contabile sulle aziende municipalizzate v. Cass., sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3351, in <em abp="3086">CED Cassazione</em>. Sulle aziende <em abp="3087">in house </em>v. C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 327, in&nbsp;</span></span><em abp="3088"><span abp="3089"><span abp="3090"><a abp="3091" href="http://www.corteconti.it">www.corteconti.it</a></span></span></em><span abp="3092"><em abp="3093"><span abp="3094">, </span></em><span abp="3095">nonché la giurisprudenza della Cassazione <em abp="3096">infra </em>riportata.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3097" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3098" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="3099" href="#_ftnref37" name="_ftn37" title=""><span abp="3100"><span abp="3101"><span abp="3102">[37]</span></span></span></a><span abp="3103"> <span abp="3104">Tra i numerosi contributi e commenti sul tema della giurisdizione contabile sulle società a partecipazione pubblica tra le analisi manualistiche v. TENORE, <em abp="3105">La nuova Corte dei conti</em> cit., 79 segg.; <span abp="3106">Garri</span> (a cura di), <em abp="3107">La corte dei conti</em>, cit., 692; <span abp="3108">Altieri</span>, <em abp="3109">La responsabilità amministrativa</em> cit., 57 segg.; <span abp="3110">Santoro</span>, <em abp="3111">L&#8217;illecito contabile</em>, cit., 172 segg.;</span><span abp="3112"> tra gli studi specifici v. PETTINARI,&nbsp;<em abp="3113">Gli &#8216;incerti confini&#8217; della giurisdizione contabile in tema di responsabilità: note a margine della giurisprudenza più recente in tema di società cc.dd. &#8216;in mano pubblica</em>, in <em abp="3114">Dir. Proc. Amm</em>., n. 4, 2013, 1232 e segg.; FIORANI,&nbsp;<em abp="3115">Le azioni di responsabilità nelle società a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3116">Giur. comm.,</em> 2011, n.2, 315 e segg.; SALVAGO,&nbsp;<em abp="3117">La giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti danneggiati</em>, in <em abp="3118">Giust. Civ.,</em> 2010, 11, 2505 e segg.; CARTEI-CRETA,&nbsp;<em abp="3119">La cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa</em>, in <em abp="3120">Giorn. dir. amm., </em>2010, 9, 9355 segg.; PATRITO,&nbsp;<em abp="3121">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: profili di giurisdizione e diritto sostanziale</em>, in <em abp="3122">Giur. it.,</em> n.7, 2010, 435 e segg.; SINISI,&nbsp;<em abp="3123">Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l&#8217;intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione</em>, in <em abp="3124">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 77 segg.; GHIGLIONE-BIALLO,&nbsp;<em abp="3125">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SEGG.UU.</em>, in<em abp="3126"> Le società,</em> 2010, 7,&nbsp; 803 segg.;. TENORE,&nbsp;<em abp="3127">La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3128">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 92 segg.; SCHLITZER<em abp="3129">, Le più recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa e di processo contabile</em>, in <em abp="3130">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 219 segg.; CAGNASSO, <em abp="3131">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SEGG.UU.</em>, in <em abp="3132">Giur. it.</em>, 2010, 4; PONTE,&nbsp;<em abp="3133">Società miste, responsabilità e giurisdizione</em>, in <em abp="3134">Urb. App.,</em> 2010/5, 574 segg.; ROSSI,&nbsp;<em abp="3135">La responsabilità degli amministratori delle società &#8220;pubbliche</em>, in <em abp="3136">Giur. comm.</em>, 2009, 2,&nbsp; 521 segg.;&nbsp;</span><span abp="3137"><span abp="3138"> <span abp="3139">Dugato-Cavallari</span>, <em abp="3140">La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici,</em> in <span abp="3141">Castiglione, Pizzoferrato </span>(a cura di), <em abp="3142">Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; <span abp="3143">Novelli Venturini</span>, <em abp="3144">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008, 516 segg.; CAMMELLI, DUGATO, <em abp="3145">Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008; <span abp="3146">Antonioli</span>, <em abp="3147">Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile</em>, Milano, 2008; <span abp="3148">Della Cananea</span>, <em abp="3149">Responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e regole della concorrenza, </em>in<em abp="3150"> Riv.dir.soc.,</em> 2007, n. 4, 49 segg.; <span abp="3151">Ielo-Iacovelli</span>, <em abp="3152">La giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche</em>, in <em abp="3153">Amministrare</em>, 2008, n. 1/2, 67 segg.; <span abp="3154">D&#8217;Auria</span>, <em abp="3155">Responsabilità amministrativa per attività di natura discrezionale e per la gestione di società pubbliche: a proposito di alcune sentenze delle sezioni unite</em>, in <em abp="3156">Foro it.</em>, 2007, I, 2488; <span abp="3157">Della Cananea</span>, <em abp="3158">Responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e regole della concorrenza</em>, in <em abp="3159">Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, Padova, 2007; <span abp="3160">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="3161">I giudizi innanzi alla Corte dei conti</em>, cit., 90; <span abp="3162">Pisana</span>, <em abp="3163">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 78 segg.; <span abp="3164">Venturini</span>, <em abp="3165">La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e dipendenti delle società pubbliche</em> (nota a C. conti, sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114), in <em abp="3166">Giorn. dir. amm.</em>, 2006, 1127 segg.; <span abp="3167">Ibba</span>, <em abp="3168">Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em>, in AA.VV., <em abp="3169">Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione, Milano, 2006, 301 segg.; <span abp="3170">Venturini</span>, <em abp="3171">L&#8217;azione di responsabilità amministrativa nell&#8217;ambito delle società per azioni in mano pubblica. La tutela dell&#8217;interesse pubblico</em> (nota a C. conti, sez. I, 3 novembre 2005 n. 356/A), in <em abp="3172">Foro amm.-CdS</em>, 2005, 3428; <span abp="3173">Ristuccia</span>, <em abp="3174">La responsabilità “sociale” erariale nelle società pubbliche</em>, in <em abp="3175">Riv. C. conti</em>, 2005, f. 1, 325; <span abp="3176">Pinotti</span>, <em abp="3177">La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3178">Riv. C. conti</em>, 2004, f. 5, 312 e in <em abp="3179">Rasegg.giur.En.elettr</em>., 2004, f. 3, 5007 segg.; <span abp="3180">Caputi Jambrenghi</span>, <em abp="3181">Azione ordinaria di responsabilità ed azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica</em>, in AA.VV., <em abp="3182">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione, Milano, 2006; <span abp="3183">Atelli</span>, <em abp="3184">La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica nell&#8217;età della fuga verso il diritto privato</em>, in Atelli (a cura di), <em abp="3185">Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme</em>, Napoli, 2005, 59 segg.</span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3186" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3187" id="ftn38" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3188" /><br />
<span abp="3189"><span abp="3190"><span abp="3191">[38]</span></span> <span abp="3192">Cass., sez. un., 19 dicembre 2009 n. 26809 e id., sez. un., 15 gennaio 2010 n. 519, in <em abp="3193">Foro amm</em>.-<em abp="3194">CdS,</em> 2010, 1, 92, con nota di <span abp="3195">Tenore</span>, <em abp="3196">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3197" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3198" id="ftn39" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3199" /><br />
<span abp="3200"><span abp="3201"><span abp="3202">[39]</span></span> <span abp="3203">Come già evidenziato nelle precedenti note, è noto che, sull&#8217;influsso della giurisprudenza comunitaria (spinta dalla necessità di individuare formule definitorie atte ad operare in ordinamenti caratterizzati da rilevanti diversità e, dunque, dall&#8217;irrefrenabile forza espansiva del c.d. principio di effettività), si sia affermata anche in Italia una nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente, per concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale.</span> </span><br abp="3204" /><br />
<span abp="3205"><span abp="3206">A tal fine, con particolare riferimento alla problematica degli appalti pubblici (in merito alla quale è particolarmente avvertita l&#8217;esigenza di salvaguardare la piena concorrenza degli operatori economici comunitari), alla nozione di pubblica amministrazione si sono affiancate quelle di organismo di diritto pubblico e, per gli appalti nei c.d. settori esclusi, di impresa pubblica, nel senso di equipararli, a tutti gli effetti, all&#8217;ente pubblico.</span> </span><br abp="3207" /><br />
<span abp="3208"><span abp="3209">Per il recepimento “nazionale” della nozione di organismo di diritto pubblico v. oggi la definizione contenuta nell&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163 del 2006 riportato nella precedente nota 29.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3210" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3211" id="ftn40" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3212" /><br />
<span abp="3213"><span abp="3214"><span abp="3215">[40]</span></span> <span abp="3216">C. conti, sez. Lombardia, 9 febbraio 2005 n. 32, in <em abp="3217">Foro amm.-CdS</em>, 2005, 2, 662, con nota di <span abp="3218">Lombardo</span>; id., sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114, in <em abp="3219">Riv. C. conti</em>, 2006, f. 2; id., sez. Calabria, 4 maggio 2007 n. 348 (fattispecie relativa all&#8217;ente poste s.p.a.); id., sez. Lombardia, 17 luglio 2007 n. 414, in <em abp="3220">Riv. C. conti</em>, 2007, f. 7, che richiama sul punto Cass., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4511 (in <em abp="3221">Foro it.</em>, 2006, 6, 1734) e id., sez. un., 20 giugno 2006 n. 14101. La fattispecie vagliata dalla sezione Lombarda 22 febbraio 2006 n. 114 (statuente la giurisdizione anche su s.p.a. a partecipazione pubblica <em abp="3222">minoritaria e indiretta</em>) riguardava un danno erariale, da disservizio e all&#8217;immagine, cagionato da due dipendenti di società per azioni (nella specie Enipower s.p.a. e Snamprogetti s.p.a.) partecipate in modo totalitario da altra società (nella specie dall&#8217;Eni s.p.a.), a sua volta partecipata al 30% (all&#8217;epoca dei fatti) dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in occasione dell&#8217;espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese. L&#8217;indirizzo ha ricevuto conferma in giudizi su domande revocatorie favorevolmente esperite <em abp="3223">ex</em> art. 1. co. 174, l. 23 dicembre 2005 n. 266 dalla Procura nei confronti di dipendenti o amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica: v. C. conti, sez. Lombardia, 21 dicembre 2005 n. 712; id., 27 ottobre 2006 n. 606. <em abp="3224">In terminis</em> v. anche sez. Lombardia, 5 settembre 2007 n. 448 e id., 4 marzo 2008 n. 135.</span></span><br abp="3225" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3227" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3228" id="ftn41" style="text-align: justify;"><a abp="3229" href="#_ftnref41" name="_ftn41" title=""><span abp="3230"><span abp="3231"><span abp="3232">[41]</span></span></span></a><span abp="3233"> <span abp="3234">Già in precedenza le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899 (in <em abp="3235">Foro amm.-CdS</em>, 2004, 375 e in <em abp="3236">Giur. it.</em>, 2004, 1946 con nota di <span abp="3237">Rodriquez</span>), tradizionalmente ricordata dagli studiosi come un <em abp="3238">leading case</em> in materia, avevano affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in una vicenda che vedeva coinvolti i dipendenti di una s.p.a. partecipata in misura largamente maggioritaria (ma non totalitaria) dal Comune di Milano; seppure in tale decisione il giudice della giurisdizione avesse fondato il suo convincimento sul rapporto di servizio sussistente tra detta società ed il citato Comune, pur tuttavia deve evidenziarsi come la natura societaria dell&#8217;ente non impedì l&#8217;applicazione del suddetto criterio di riparto. Successivamente le sezioni unite, con decisione 3 maggio 2005, n. 9096 nel decidere in ordine al diritto degli avvocati al trasferimento all&#8217;elenco speciale <em abp="3239">ex</em> art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, in occasione dell&#8217;assunzione presso una s.p.a. costituita per la gestione di servizi pubblici locali, avevano chiuso il cerchio, dando ormai per acquisita l&#8217;esistenza di s.p.a. che — per essere il relativo capitale detenuto da soggetti pubblici — costituiscono “istituzione pubblica” e sono, conseguentemente, sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti.</span> </span><br abp="3240" /><br />
<span abp="3241"><span abp="3242">Per un accurato commento a tale art. 16-<em abp="3243">bis</em>, v. <span abp="3244">Messinetti</span>, <em abp="3245">Le società a partecipazione pubblica: tra istanze liberalizzatrici e protezionistiche si è ritrovata l&#8217;esigenza di controllo, ma si sfugge dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati, </em>in <em abp="3246">www.lexitalia.it</em>, 2012, n. 11; <span abp="3247">Police</span>, <em abp="3248">Danno da cattiva gestione di società a capitale pubblico e ruolo della Corte dei conti, </em>in<em abp="3249"> Il nuovo dir.amm</em>., 2012, f. 2, 177; <span abp="3250">Santoro</span>, <em abp="3251">L&#8217;illecito contabile</em> cit., 179; <span abp="3252">Tenore</span>, <em abp="3253">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica, </em>in <em abp="3254">Foro amm</em>.-<em abp="3255">CdS,</em> 2010, 1, 92; <span abp="3256">D&#8217;Auria</span>, <em abp="3257">Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori</em>, in <em abp="3258">Foro it.</em>, 2010, I, 1473; <span abp="3259">Sandulli</span>, <em abp="3260">L&#8217;art. 16-</em>bis<em abp="3261"> del decreto mille proroghe suulla responsabilità degli amm.ri e dipendenti delle s.p.a. pubbliche: restrizione o ampliamento della giurisdizione della CdC</em>?, in <em abp="3262">www.federalismi.it</em>, 2008, n. 5; in precedenza <span abp="3263">Longavita</span>, <em abp="3264">La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e dipendenti delle S.p.a.</em>, intervento nel convegno di Perugia del 18-19/4/2008 su <em abp="3265">L&#8217;azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all&#8217;attività istruttoria del P.M. contabile</em>, edito in http:// </span><span abp="3266">www.amcorteconti.it/convegni/perugia%202008/Relazione%20Longavita.doc</span><span abp="3267">; <span abp="3268">Chiarenza</span>, <em abp="3269">Problematiche specifiche delle istruttorie e dei giudizi in materia di SPA pubbliche, intervento all&#8217;incontro di studio: Evoluzione normativa e giurisprudenziale delle ipotesi di responsabilità sanzionatoria e di altre forme tipizzate di responsabilità introdotte dall&#8217;ordinamento ed affidate alla cognizione del Giudice contabile</em>. Roma, Corte dei conti, aula delle SEGG.RR. 1-3 aprile 2008; N<span abp="3270">ovelli</span>, <span abp="3271">Venturini</span>, <em abp="3272">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 729 segg.</span></span><br abp="3273" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3275" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3276" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="3277" href="#_ftnref42" name="_ftn42" title=""><span abp="3278"><span abp="3279"><span abp="3280">[42]</span></span></span></a><span abp="3281"> <span abp="3282">Dugato-Cavallari, </span><em abp="3283"><span abp="3284">Danno erariale e società partecipate</span></em><span abp="3285">, cit., 102-104.</span></span><br abp="3286" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3288" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3289" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="3290" href="#_ftnref43" name="_ftn43" title=""><span abp="3291"><span abp="3292"><span abp="3293">[43]</span></span></span></a><span abp="3294"> <span abp="3295">Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n. 10027, in <em abp="3296">Cass. pen.</em>, 2001, 3060 (per l&#8217;Ente Ferrovie dello Stato), e Cass., sez. VI pen., 8 marzo 2001 n. 20118, in <em abp="3297">Riv. pen.</em>, 2001, 834 (per l&#8217;Ente Poste).</span></span><br abp="3298" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3300" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3301" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="3302" href="#_ftnref44" name="_ftn44" title=""><span abp="3303"><span abp="3304"><span abp="3305">[44]</span></span></span></a><span abp="3306"> <span abp="3307">Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2001 n. 3090 in <em abp="3308">Foro amm.</em>, 2001, f. 6; id., sez. VI, 24 settembre 2001 n. 5007, in <em abp="3309">Foro amm.</em>, 2001, f. 9; id., sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 934, <em abp="3310">ivi</em>, 2002, 390; id., sez. V, 14 luglio 2003 n. 4167, <em abp="3311">ivi</em>, 2003, 2244.</span></span><br abp="3312" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3314" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3315" id="ftn45" style="text-align: justify;"><a abp="3316" href="#_ftnref45" name="_ftn45" title=""><span abp="3317"><span abp="3318"><span abp="3319">[45]</span></span></span></a><span abp="3320"> <em abp="3321"><span abp="3322">In terminis</span></em> <span abp="3323">Pisana</span><span abp="3324">, <em abp="3325">La responsabilità amministrativa</em> cit., 91, che richiama C. conti, sez. Campania, 5 maggio 2006 n. 722.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3326" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3327" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="3328" href="#_ftnref46" name="_ftn46" title=""><span abp="3329"><span abp="3330"><span abp="3331">[46]</span></span></span></a><span abp="3332"> <span abp="3333">Sul punto <span abp="3334">Ibba</span>, <em abp="3335">Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em>, in AA.VV. (atti del convegno di Varenna settembre 2005), <em abp="3336">Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)</em>, Milano, 2006, 301 segg.; <span abp="3337">Longavita</span>, <em abp="3338">La giurisdizione</em>, cit.</span></span><br abp="3339" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3342" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="3343" href="#_ftnref47" name="_ftn47" title=""><span abp="3344"><span abp="3345"><span abp="3346">[47]</span></span></span></a><span abp="3347"> <span abp="3348">La soluzione andrà ricercata rifacendosi ai tradizionali ed esplorati indirizzi giurisprudenziali sui rapporti tra azione civile ed azione giuscontabile.</span></span><br abp="3349" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3351" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3352" id="ftn48" style="text-align: justify;"><a abp="3353" href="#_ftnref48" name="_ftn48" title=""><span abp="3354"><span abp="3355"><span abp="3356">[48]</span></span></span></a><span abp="3357"> <span abp="3358">Si rinvia al già richiamato studio, assai accurato, di <span abp="3359">Police</span>, <em abp="3360">Danno da cattiva gestione di società a capitale pubblico e ruolo della Corte dei conti, </em>in<em abp="3361"> Il nuovo dir. amm.</em>, 2012, f.2, 177.</span></span><br abp="3362" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3365" id="ftn49" style="text-align: justify;"><a abp="3366" href="#_ftnref49" name="_ftn49" title=""><span abp="3367"><span abp="3368"><span abp="3369">[49]</span></span></span></a><span abp="3370"> <span abp="3371">La sentenza Cass., sez. un., 19 dicembre 2009 n. 26806 è edita in <em abp="3372">Foro amm</em>.-<em abp="3373">CdS,</em> 2010, 1, 92, con nota di <span abp="3374">Tenore</span>, <em abp="3375">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica</em>; in<em abp="3376"> Foro it., </em>2010, I, 1473 con nota di <span abp="3377">D&#8217;Auria</span><em abp="3378">, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori, </em>e in <em abp="3379">www.giustamm.it</em>, n. 1, 2010, con note di <span abp="3380">Colonna</span>, <em abp="3381">Danni al patrimonio della società. Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; giurisdizione del Giudice ordinario,</em> e di <span abp="3382">Capalbo</span>, <em abp="3383">I limiti esterni alla giurisdizione della Corte dei Conti e società partecipate: una brusca battuta di arresto.</em> Particolarmente critico su tale sentenza è lo studio di <span abp="3384">Vetro</span>, <em abp="3385">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d&#8217;appello della Corte dei conti, della problematica: </em>a) <em abp="3386">sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica; </em>b) <em abp="3387">sul danno all&#8217;immagine della p.a.; </em>c) <em abp="3388">sul c.d. danno alla concorrenza, </em>in <em abp="3389">www.lexitalia</em>, n.1, 2013. Vedasi anche <span abp="3390">Pilato</span>, <em abp="3391">I recenti orientamenti della Corte di Cassazione sulle società pubbliche: quali strumenti per la Corte dei conti</em>?, in<em abp="3392"> Riv. C. conti</em>, 2012, f. 1-2, 506 segg.; </span><span abp="3393">D’URGOLO,<em abp="3394">&nbsp;Società in house e giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in<em abp="3395"> www.giustamm.it</em></span><em abp="3396"><span abp="3397">,</span></em><span abp="3398"> n.</span><span abp="3399">12/2013; CAPALBO,&nbsp;<em abp="3400">Giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti delle società partecipate da enti pubblici: limiti dell’orientamento di cui alla recente sentenza Sez. Un. n. 26283/13 alla luce delle novità di cui alla legge di stabilità per il 2014 n. 147/13</em>, in<em abp="3401"> www.lexitalia.it</em></span><em abp="3402"><span abp="3403">,</span></em><span abp="3404"> n. 2, 2014;</span><span abp="3405"> CERIONI,&nbsp;<em abp="3406">La Cassazione procede alla riqualificazione soggettiva delle “società pubbliche” iniziando da quelle “in house</em>”, in <em abp="3407">Soc</em></span><span abp="3408">., n. 8-9, 2014, </span><span abp="3409">953 e segg.</span><span abp="3410">; </span><span abp="3411"><span abp="3412">D&#8217;ANGELO, <em abp="3413">Società partecipate da pubbliche amministrazioni, azione sociale di responsabilità e «legittimazione surrogatoria» del P.M. contabile, </em>in </span></span></span><a abp="3414" href="http://www.giustamm.it/"><em abp="3415"><span abp="3416"><span abp="3417">www.giustamm.it</span></span></em></a><span abp="3418"><span abp="3419">, n.2, 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3420" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3421" id="ftn50" style="text-align: justify;"><a abp="3422" href="#_ftnref50" name="_ftn50" title=""><span abp="3423"><span abp="3424"><span abp="3425">[50]</span></span></span></a><span abp="3426"> <span abp="3427">Cass., sez. un., 15 gennaio 2010 n. 519, in <em abp="3428">Foro amm</em>.-<em abp="3429">CdS,</em> 2010, 1, 92 con nota di <span abp="3430">Tenore</span>, <em abp="3431">La giurisdizione cit., </em>in <em abp="3432">www.lexitalia.it,</em> 2010, n. 2 e in <em abp="3433">Società</em>, 2010, 803, con nota di <span abp="3434">Giuglione-Biallo</span>. <em abp="3435">In terminis</em> anche Cass., sez. un., 23 febbraio 2010 n. 4309, in <em abp="3436">Foro it</em>., 2010, I, 1775, e in <em abp="3437">Società,</em> 2010, 1370 con nota di <span abp="3438">Dalfino</span>; id., sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286, in <em abp="3439">Foro it</em>., 2011, I, 510; id., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14655, in <em abp="3440">Foro amm. CDS,</em> 2011, 7-8, 2299, <em abp="3441">Resp. civ. e prev</em>., 2011, 12, 2596, in <em abp="3442">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 7-8, 1008. Tali sentenze sono state seguite dalle similari pronunce Cass., sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011 e da Cass., sez. un., 1 febbraio 2012 n. 1419 e id., sez.un., 9 marzo 2012 n. 3692, tutte in <em abp="3443">Ced Cassazione.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3444" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3445" id="ftn51" style="text-align: justify;"><a abp="3446" href="#_ftnref51" name="_ftn51" title=""><span abp="3447"><span abp="3448"><span abp="3449">[51]</span></span></span></a><span abp="3450"> <span abp="3451">Chiarisce Cass., sez.un., n. 519 del 2010 cit., che “<em abp="3452">non importa qui indagare sulla natura dell&#8217;indicata responsabilità: se essa abbia carattere extracontrattuale (come la giurisprudenza è per lo più incline a ritenere: si vedano, tra le altre, Cass., 5 agosto 2008, n. 21130; id., 25 luglio 2007, n. 16416; id., 3 aprile 2007, n. 8359) o se pur sempre presupponga la violazione di un preesistente obbligo di corretto comportamento dell&#8217;amministratore e del componente dell&#8217;organo di controllo anche nei diretti confronti di ciascun singolo socio (onde alcune autorevoli voci di dottrina ravvisano anche in tal caso un&#8217;ipotesi di responsabilità almeno lato sensu contrattuale</em>)”.</span></span><br abp="3453" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3455" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3456" id="ftn52" style="text-align: justify;"><a abp="3457" href="#_ftnref52" name="_ftn52" title=""><span abp="3458"><span abp="3459"><span abp="3460">[52]</span></span></span></a><span abp="3461"> <span abp="3462">Le sezioni unite 519 del 2010 richiamano sul danno all&#8217;immagine societaria Cass., sez. un., 20 giugno 2007, n. 14297.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3463" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3464" id="ftn53" style="text-align: justify;"><a abp="3465" href="#_ftnref53" name="_ftn53" title=""><span abp="3466"><span abp="3467"><span abp="3468">[53]</span></span></span></a><span abp="3469"> <span abp="3470">Tale passaggio motivazionale è lapidariamente stigmatizzato da <span abp="3471">Vetro</span>, <em abp="3472">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d&#8217;appello della Corte dei conti, della problematica: a) sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica; b) sul danno all&#8217;immagine della p.a.; c) sul c.d. danno alla concorrenza</em>, in<em abp="3473"> www.lexitalia.it,</em> f.1, 2013 il quale afferma che <em abp="3474">“Sembra quindi peccare di una certa ingenuità la pretesa che soggetti appartenenti alla stessa “cordata” si attivino in sede giudiziaria civile, gli uni contro gli altri, per il risarcimento di danni erariali spesso di rilevante ammontare, per cui risulta assolutamente indispensabile, per una efficace tutela del pubblico erario, che venga mantenuta integra la competenza del pubblico ministero contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo costituzionale, dell&#8217;indipendenza e della autonomia”.</em></span></span><br abp="3475" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3477" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3478" id="ftn54" style="text-align: justify;"><a abp="3479" href="#_ftnref54" name="_ftn54" title=""><span abp="3480"><span abp="3481"><span abp="3482">[54]</span></span></span></a><span abp="3483"> <span abp="3484">Il principio è stato da ultimo confermato da Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20941, in <em abp="3485">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 10, 1433 (nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla responsabilità dell&#8217;amministratore delegato di una società partecipata interamente da una Regione per la stipula di un contratto di consulenza con il proprio predecessore) e id., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14655, in <em abp="3486">Giust. civ. Masegg., </em>2011, 7-8, 1008.</span></span><br abp="3487" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3489" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3490" id="ftn55" style="text-align: justify;"><a abp="3491" href="#_ftnref55" name="_ftn55" title=""><span abp="3492"><span abp="3493"><span abp="3494">[55]</span></span></span></a><span abp="3495"> <span abp="3496">Per una &nbsp;fattispecie v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26805, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per motivi di giurisdizione, dall&#8217;amministratore di Ferrovie Milano Nord S.p.A., già condannato dalla Corte dei conti per il danno all&#8217;immagine conseguente alla percezione di tangenti nello svolgimento di attività contrattuale (sez. I, 25 gennaio 2006, n. 22, confermativa di sez. Lombardia, 9 dicembre 2003, n. 1467). La S.C. ha preso atto della formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione affrontata in primo grado ma non reiterata in appello, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 37 c.p.c.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3497" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3498" id="ftn56" style="text-align: justify;"><a abp="3499" href="#_ftnref56" name="_ftn56" title=""><span abp="3500"><span abp="3501"><span abp="3502">[56]</span></span></span></a><span abp="3503"> <span abp="3504">Cfr. Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20840 (in <em abp="3505">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 10, 1432) secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all&#8217;azione risarcitoria proposta nei confronti del rappresentante di un ente pubblico non economico (nella specie Croce rossa italiana), titolare di una partecipazione totalitaria in una società di capitali, che abbia esercitato, in nome e per conto dell&#8217;ente, i diritti e le facoltà inerenti alla posizione di socio, in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, così causando un pregiudizio diretto al patrimonio dell&#8217;ente. (Nella specie, il procuratore contabile aveva proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale a carico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale e, per traslato, della amministrazione regionale, relativo agli emolumenti versati ad un revisore contabile che, ancorché privo dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, era stato nominato con il voto determinante del rappresentante del socio pubblico Croce rossa italiana).</span></span><br abp="3506" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3508" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3509" id="ftn57" style="text-align: justify;"><a abp="3510" href="#_ftnref57" name="_ftn57" title=""><span abp="3511"><span abp="3512"><span abp="3513">[57]</span></span></span></a><span abp="3514"> <span abp="3515">In senso diametralmente opposto, a favore della giurisdizione contabile su dipendenti di Poste Italiane spa, si è espressa C. conti, sez. Lazio, 11 giugno 2012 n. 603, in <em abp="3516">www.respamm.it. </em>e C. conti, sez. Lombardia, 28 aprile 2010, n. 175, in </span></span><a abp="3517" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3518"><span abp="3519"><span abp="3520">www.corteconti.it</span></span></em></a><em abp="3521"><span abp="3522"><span abp="3523">.</span></span></em><br abp="3524" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3526" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3527" id="ftn58" style="text-align: justify;"><a abp="3528" href="#_ftnref58" name="_ftn58" title=""><span abp="3529"><span abp="3530"><span abp="3531">[58]</span></span></span></a><span abp="3532"> <span abp="3533">C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, 14 giugno 2012 n. 71, in <em abp="3534">www.respamm.it. In terminis</em>, per il difetto della giurisdizione contabile, id., sez. III, 7 settembre 2012 n. 573, in <em abp="3535">www.corteconti.it;</em> id., sez. Lombardia, 21 marzo 2012 n. 194, <em abp="3536">ivi</em>.</span></span><br abp="3537" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3539" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3540" id="ftn59" style="text-align: justify;"><a abp="3541" href="#_ftnref59" name="_ftn59" title=""><span abp="3542"><span abp="3543"><span abp="3544">[59]</span></span></span></a><span abp="3545"> <span abp="3546">C. conti, sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573, in <em abp="3547">www.corteconti.it</em>, che ha ritenuto prevalente la struttura societaria rispetto alla funzione pubblica assolta.</span></span><br abp="3548" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3551" id="ftn60" style="text-align: justify;"><a abp="3552" href="#_ftnref60" name="_ftn60" title=""><span abp="3553"><span abp="3554"><span abp="3555">[60]</span></span></span></a><span abp="3556"> <span abp="3557">Afferma C. conti, sez.app.Sicilia, 30 luglio 2010, n. 201/A che la perdita economica derivante da atti di <em abp="3558">mala gestio</em> compiuti dagli organi di una società privata partecipata non costituisce danno erariale, atteso che essa incide direttamente soltanto sul patrimonio appartenente a quel soggetto e non esplica effetti nei confronti dei singoli soci — pubblici o privati — i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione; pertanto, le eventuali azioni per il risarcimento dei danni subiti dalla società, non possono essere esercitate innanzi alla giurisdizione contabile.</span> </span><br abp="3559" /><br />
<span abp="3560"><span abp="3561">V. anche C. conti, sez. II app., 18 luglio 2011, n. 330, in <em abp="3562">www.corteconti.it,</em> secondo cui la giurisdizione contabile sulla società con capitale pubblico sussiste solo con riguardo all&#8217;accertamento di un danno direttamente inferto all&#8217;ente pubblico; viceversa, non sussiste tale giurisdizione nei confronti della medesima società, in relazione ad ipotetiche perdite patrimoniali derivanti dalla stipula di contratti di collaborazione.</span></span><br abp="3563" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3565" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3566" id="ftn61" style="text-align: justify;"><a abp="3567" href="#_ftnref61" name="_ftn61" title=""><span abp="3568"><span abp="3569"><span abp="3570">[61]</span></span></span></a><span abp="3571"> <span abp="3572">C. conti, sez. I app., 14 dicembre 2012 n. 809, in <em abp="3573">www.lexitalia.it, </em>f.1, 2013, con nota di <span abp="3574">Vetro</span> (<em abp="3575">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012, </em>cit.). La sentenza ha sostenuto <em abp="3576">in primis</em> che con l&#8217;art. 16-<em abp="3577">bis</em> del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, si è avuta “conferma indiretta, da parte del legislatore, della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti delle società partecipate diverse da quelle per le quali è stata fatta espressa riserva di giurisdizione per il giudice ordinario”. Inoltre la sentenza ha rimarcato che, qualora si tratti di una società costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurata quale <em abp="3578">longa manus</em> dell&#8217;ente stesso, con un rapporto di compenetrazione organica tra la società e l&#8217;ente pubblico, si è in presenza di un modello organizzatorio della stessa p.a., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società dovrà qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al giudice contabile. Diversamente opinando, sarebbe allora sufficiente a qualsiasi amministrazione creare altrettante s.p.a., con partecipazione pubblica maggioritaria o anche totalitaria, cui far gestire servizi pubblici con risorse anch&#8217;esse completamente pubbliche per eludere la giurisdizione di responsabilità erariale, ciò che è assolutamente inaccettabile, soprattutto nell&#8217;attuale assetto normativo, informato prevalentemente da principi dell&#8217;ordinamento europeo, il quale non accetta distinzioni basate sulla natura del soggetto agente. <em abp="3579">In terminis</em> id., sez. Lazio, 10 maggio 2012 n. 493, <em abp="3580">ivi</em>; id., sez. Lazio, 11 giugno 2012 n. 603, <em abp="3581">ivi</em>.</span></span><br abp="3582" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3584" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3585" id="ftn62" style="text-align: justify;"><a abp="3586" href="#_ftnref62" name="_ftn62" title=""><span abp="3587"><span abp="3588"><span abp="3589"><span abp="3590">[62]</span></span></span></span></a><span abp="3591"><span abp="3592"> Cass., sez.un., </span><span abp="3593">25 novembre 2013, n. 26283, in <em abp="3594">Foro it.,</em> 2014, I,&nbsp; Vedi le considerazioni di FIMMANO’, </span><span abp="3595"><em abp="3596">Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, </em>in<em abp="3597"> Gazz.forense,</em> 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3598" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3599" id="ftn63" style="text-align: justify;"><a abp="3600" href="#_ftnref63" name="_ftn63" title=""><span abp="3601"><span abp="3602"><span abp="3603">[63]</span></span></span></a><span abp="3604"> <span abp="3605">Sul caso RAI si veda Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em abp="3606">Ced Cassazione.</em></span><span abp="3607"> In dottrina, sul tema, <span abp="3608">Mari</span>, <em abp="3609">Natura giuridica della Rai: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>?, in <em abp="3610">Foro amm.-CdS</em>, 2008, 9, 2335. Sulla giurisdizione contabile su amministratori RAI v. anche C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 326, in </span></span><a abp="3611" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3612"><span abp="3613"><span abp="3614">www.corteconti.it</span></span></em></a><span abp="3615"><em abp="3616"><span abp="3617">.</span></em><span abp="3618"> e C. conti, sez. Lazio, 17 gennaio 2014, n. 55.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3619" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3620" id="ftn64" style="text-align: justify;"><a abp="3621" href="#_ftnref64" name="_ftn64" title=""><span abp="3622"><span abp="3623"><span abp="3624">[64]</span></span></span></a><span abp="3625"> <span abp="3626">Corte di Giustizia, sentenza <em abp="3627">Teckal</em>, &nbsp;sez.V, 18 novembre 1999, procedimento C 107/1998.</span></span><br abp="3628" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3630" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3631" id="ftn65" style="text-align: justify;"><a abp="3632" href="#_ftnref65" name="_ftn65" title=""><span abp="3633"><span abp="3634"><span abp="3635">[65]</span></span></span></a><span abp="3636"> <span abp="3637">Si vedano tra le tante, a mero titolo d&#8217;esempio, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765; id.,&nbsp; sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092; id., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447, tutte in<em abp="3638"> www.giustizia-amministrativa.it</em>.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3639" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3640" id="ftn66" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3641" /><br />
<span abp="3642"><span abp="3643"><span abp="3644">[66]</span></span> <span abp="3645">C. conti, sez. III, 5 agosto 2013 n. 546, in <em abp="3646">www.corteconti.it.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3647" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3648" id="ftn67" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3649" /><br />
<span abp="3650"><span abp="3651"><span abp="3652">[67]</span></span> <span abp="3653">Si vedano le ordinanze Cass., sez.un., 5 aprile 2013 n. 8352, e id., 3 maggio 2013 n. 10299, in <em abp="3654">Ced Cassazione</em>.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3655" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3656" id="ftn68" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3657" /><br />
<span abp="3658"><span abp="3659"><span abp="3660">[68]</span></span> <span abp="3661">Da ultimo C.Cost., 20 marzo 2013, n. 46, in <em abp="3662">www.cortecostituzionale.it.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3663" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3664" id="ftn69" style="text-align: justify;"><a abp="3665" href="#_ftnref69" name="_ftn69" title=""><span abp="3666"><span abp="3667"><span abp="3668">[69]</span></span></span></a><span abp="3669"> <span abp="3670">Corte di Giustizia, 10 settembre 2009 &nbsp;n. 573/07<em abp="3671">, Sea</em>, e </span></span><a abp="3672" href="http://www.altalex.com/documents/news/2009/01/08/corte-di-giustizia-ue-sez-iii-sentenza-13-11-2008-n-c-324-07"><span abp="3673"><span abp="3674">13 novembre 2008 n. 324/07</span></span></a><em abp="3675"><span abp="3676"><span abp="3677">, Coditel Brabant.</span></span></em><br abp="3678" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3680" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3681" id="ftn70" style="text-align: justify;"><a abp="3682" href="#_ftnref70" name="_ftn70" title=""><span abp="3683"><span abp="3684"><span abp="3685">[70]</span></span></span></a><span abp="3686"> <span abp="3687">S</span><span abp="3688"><span abp="3689">i vedano, tre le altre, Cons. Stato, sez.</span> <span abp="3690">V, 24 settembre 2010, n. 7092 e id., sez. V, 29 dicembre 2009 n. </span></span><span abp="3691"><span abp="3692"><u abp="3693"><span abp="3694">8970, in <em abp="3695">www.giustizia-amministrativa.it</em>. </span></u></span></span></span><br abp="3696" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3698" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3699" id="ftn71" style="text-align: justify;"><a abp="3700" href="#_ftnref71" name="_ftn71" title=""><span abp="3701"><span abp="3702"><span abp="3703">[71]</span></span></span></a><span abp="3704"> <span abp="3705">Anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della </span></span><span abp="3706"><span abp="3707">Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04</span></span><span abp="3708"><span abp="3709">, <em abp="3710">Carbotermo</em>.</span></span><br abp="3711" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3713" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3714" id="ftn72" style="text-align: justify;"><a abp="3715" href="#_ftnref72" name="_ftn72" title=""><span abp="3716"><span abp="3717"><span abp="3718">[72]</span></span></span></a><span abp="3719"> <span abp="3720">Si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di </span></span><span abp="3721"><span abp="3722">Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1</span></span><span abp="3723"><span abp="3724">, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3725" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3726" id="ftn73" style="text-align: justify;"><a abp="3727" href="#_ftnref73" name="_ftn73" title=""><span abp="3728"><span abp="3729"><span abp="3730"><span abp="3731">[73]</span></span></span></span></a><span abp="3732"><span abp="3733"> Cass., sez.un., 26 marzo 2014<span abp="3734"> n. 7177, in <em abp="3735">Ced Cassazione </em>e in<em abp="3736"> Foro amm</em>., </span><span abp="3737">2014, 6, 166</span><span abp="3738">.</span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3739" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3740" id="ftn74" style="text-align: justify;"><a abp="3741" href="#_ftnref74" name="_ftn74" title=""><span abp="3742"><span abp="3743"><span abp="3744"><span abp="3745">[74]</span></span></span></span></a><span abp="3746"> <span abp="3747">Oltre ai casi sopra richiamati <em abp="3748">ratione temporis</em> laddove la vicenda si poneva “a cavallo” delle modifiche statutarie che hanno introdotto formalmente l<em abp="3749">’in house</em>, cfr. altresì Cass., sez.un., 22 luglio 2014, n. 16622 in relazione ad una società interamente pubblica di gestione dei rifiuti.</span></span><br abp="3750" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3752" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3753" id="ftn75" style="text-align: justify;"><a abp="3754" href="#_ftnref75" name="_ftn75" title=""><span abp="3755"><span abp="3756"><span abp="3757"><span abp="3758">[75]</span></span></span></span></a><span abp="3759"> <span abp="3760">C. conti, s</span><span abp="3761">ez. II app., 21 luglio 2014, n.&nbsp; 495 ha affermato la giurisdizione contabile in presenza dei requisiti dell’<em abp="3762">in house providing</em>; C. conti,&nbsp; sez. I app., 24 marzo 2015, n. 249 in relazione alla provvista di giurisdizione contabile nel caso di una società <em abp="3763">holding </em>interamente pubblica; C. conti, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 443 ha riconosciuto la giurisdizione contabile in presenza, quantomeno, dei requisiti del c.d. “organismo di diritto pubblico”; per quanto concerne gli organismi non societari, C. conti, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 442&nbsp; ha distinto la fondazione di diritto privato dalla fondazione di partecipazione, negando nella prima ipotesi con riferimento al caso di specie la sussistenza della giurisdizione contabile. D’altro canto, C. conti, sez. III app., 9 marzo 2015, n. 129 afferma la giurisdizione contabile nel caso di fondazione dotata dei requisiti dell’in house. Infine, C. conti, sez. I app., 4 giugno 2014, n. 798, ha affermato la giurisdizione ordinaria&nbsp; nel caso di danni cagionati ad una società regionale di gestione del trasporto ferroviario a prevalente partecipazione pubblica, in quanto priva di poteri pubblicistici e dunque non sussumibile nell’alveo delle Amministrazioni in senso sostanziale, oltre che priva dei requisiti dell’in house; quest’ultima pronuncia ha altresì scrutinato la richiesta del Pubblico Ministero d</span><span abp="3764"><span abp="3765">i rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea <em abp="3766">ex</em> art. 267 T.F.U.E. per stabilire se il diritto dell’Unione Europea sia compatibile con una normativa nazionale che nega una giurisdizione caratterizzata da un’azione pubblica officiosa, avviata da un pubblico ufficio requirente, dotato di ampi poteri di indagine, per la tutela della finanza pubblica allargata nell’ambito delle gestioni societarie, rimettendo la tutela giurisdizionale esclusivamente in capo alla società pubblica danneggiata in forza di un’azione di parte, sul presupposto secondo cui l’effettività della tutela giurisdizionale del patrimonio della società sarebbe garantita solamente nella giurisdizione della Corte dei conti. Orbene siffatta istanza è stata rigettata; infatti la Sezione ha ritenuto, da un lato, che la Procura appellante non avesse indicato le ragioni per cui le azioni offerte dagli artt. 2393 e segg. c.c. sarebbero di per sé inidonee a fornire una tutela effettiva pari a quella che sarebbe garantita dall’azione della Procura presso la Corte dei conti, e dall’altro che la medesima può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti del pubblico amministratore che abbia omesso il controllo sulla società partecipata. Conclusivamente, la normativa statale che regola la materia (artt. 2393 e segg. c.c. e azione contabile nei confronti degli amministratori dell’ente controllato), non viene ritenuta incompatibile con il diritto comunitario tenuto conto che la stessa è in grado di garantire con sufficiente effettività la tutela degli interessi e del patrimonio delle società a partecipazione pubblica.</span></span></span><br abp="3767" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3769" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3770" id="ftn76" style="text-align: justify;"><a abp="3771" href="#_ftnref76" name="_ftn76" title=""><span abp="3772"><span abp="3773"><span abp="3774">[76]</span></span></span></a><span abp="3775"> <span abp="3776">C. conti, sez. Lazio, 21 maggio 2015 n. 279, facendo esplicita applicazione dei principi di cui alla giurisprudenza della Cassazione, rinviene i tre presupposti dell’<em abp="3777">in house </em>nella fattispecie in esame; sez. Lazio, 26 maggio 2015 n. 280 dichiara la giurisdizione ordinaria in relazione a danni patiti dalle Federazioni sportive; sez. Marche, 2 marzo 2015 n. 42 che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in relazione a danni patiti da Poste Italiane S.p.a.; sez. Veneto, 26 marzo 2014 n. 78 in secondo cui, </span><span abp="3778">sussistendo i requisiti della totale partecipazione pubblica e della natura strumentale di una società consortile per azioni rispetto alle finalità dei Comuni aderenti, dell&#8217;interesse pubblicistico servizio reso, della provenienza pubblica delle risorse, si radica la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la società assume la valenza di vero e proprio organo dei comuni partecipanti, attraverso il quale essi perseguono le loro finalità pubblicistiche, gestendo risorse pubbliche; s</span><span abp="3779"><span abp="3780">ez. Campania, 29 maggio 2015, n. 583 nel senso della giurisdizione contabile anche in presenza di clausole statutarie in apparente conflitto con i requisiti dell’<em abp="3781">in house.</em></span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3782" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3783" id="ftn77" style="text-align: justify;"><a abp="3784" href="#_ftnref77" name="_ftn77" title=""><span abp="3785"><span abp="3786"><span abp="3787">[77]</span></span></span></a><span abp="3788"> <span abp="3789">Cass., sez. un., 27 aprile 2010 n. 9963; id., sez. un., 23 settembre 2009 n. 20434, entrambe in <em abp="3790">Ced Cassazione.</em></span></span><br abp="3791" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3793" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3794" id="ftn78" style="text-align: justify;"><a abp="3795" href="#_ftnref78" name="_ftn78" title=""><span abp="3796"><span abp="3797"><span abp="3798">[78]</span></span></span></a><span abp="3799"> <span abp="3800">Cass., sez. un., 23 febbraio 2010 n. 4318, in <em abp="3801">Foro. it.</em>, 2010, I, 3072; C. conti, sez. II centrale, 28 luglio 2010, n. 271/A, in </span></span><em abp="3802"><span abp="3803"><span abp="3804">www.corteconti.it</span></span></em><span abp="3806"><span abp="3807">.</span></span><br abp="3808" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3810" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3811" id="ftn79" style="text-align: justify;"><a abp="3812" href="#_ftnref79" name="_ftn79" title=""><span abp="3813"><span abp="3814"><span abp="3815">[79]</span></span></span></a><span abp="3816"> <span abp="3817">Cass., sez. un., 9 aprile 2010 n. 8438, in <em abp="3818">Foro it.,</em> 2011, I, 510, con osservazioni di D&#8217;AURIA (si trattava di un giudizio afferente danni arrecati da amministratori del Casinò alla società e agli enti pubblici soci).</span></span><br abp="3819" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3821" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3822" id="ftn80" style="text-align: justify;"><a abp="3823" href="#_ftnref80" name="_ftn80" title=""><span abp="3824"><span abp="3825"><span abp="3826">[80]</span></span></span></a><span abp="3827"> <span abp="3828">Cass., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5032, in <em abp="3829">Foro. it.</em>, 2010, I, 3078, che ha statuito la giurisdizione della Corte dei conti sui danni arrecati all&#8217;Enav s.p.a. (a partecipazione totalitaria statale) da propri dipendenti che avevano riscosso anticipi di missione con fogli di missione contraffatti. Ha ritenuto il giudice di legittimità sussistente la giurisdizione contabile sia perché “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico — che può essere anche un privato o un ente pubblico non economico — bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, sia dei diversi indici pubblicistici dell&#8217;Enav s.p.a., ovvero: <em abp="3830">a</em>) la partecipazione totalitaria statale; <em abp="3831">b</em>) il perseguimento delle finalità istituzionali con oneri totalmente a carico dello Stato; <em abp="3832">c</em>) l&#8217;espletamento di un servizio pubblico essenziale; <em abp="3833">d</em>) la presenza di un controllo sulla gestione finanziaria dell&#8217;ente da parte della Corte dei conti (art. 5, l. n. 665 del 1996); <em abp="3834">e</em>) l&#8217;applicabilità delle norme sulla contabilità generale dello Stato (art. 25 e 30, l. n. 468 del 1978 richiamata dalla l. 665 del 1996).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3835" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3836" id="ftn81" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3837" /><br />
<span abp="3838"><span abp="3839"><span abp="3840">[81]</span></span> <span abp="3841">C. conti, sez. II app., 11 luglio 2012 n. 411, in<em abp="3842"> www.corteconti.it</em>; id., sez. Lazio, 10 maggio 2012 n. 493, in <em abp="3843">www.respamm.it. </em>Identico principio ha applicato C. conti, sez. Veneto, 23 aprile 2012 n. 238, <em abp="3844">ivi,</em> in relazione ad amministratori della Polesine acque spa. e, per altre società gestori di servizi pubblici, id., sez. Liguria, 20 dicembre 2010, n. 332, <em abp="3845">ivi</em>; id., sez. Liguria, 14 giugno 2011 n. 153, <em abp="3846">ivi</em>; id., sez. Campania, 18 gennaio 2012, n. 143, in <em abp="3847">www.corteconti.it</em>. Da segnalare anche id., sez. Lazio, n. 601 del 2012 in riferimento a società affidatarie di servizi pubblici – nella specie una società mista concessionaria della riscossione di entrate comunali – per le quali è stata affermata la giurisdizione della Corte sul “socio privato operativo”, ravvisando – nello specifico caso &#8211; l&#8217;irrilevanza della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria medio tempore intervenuta in forza di pronuncia del giudice ordinario.</span></span><br abp="3848" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3850" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3851" id="ftn82" style="text-align: justify;"><a abp="3852" href="#_ftnref82" name="_ftn82" title=""><span abp="3853"><span abp="3854"><span abp="3855">[82]</span></span></span></a><span abp="3856"> <span abp="3857">C. conti, sez. I app., 14 marzo 2011, n. 95, in <em abp="3858">www.corteconti.it;</em> id., sez. Lombardia, 17 febbraio 2011, n. 109, in <em abp="3859">Riv.C. conti,</em> 2011, 1-2, 284, che rimarca, sulla base della sentenza Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092 sul caso RAI, le peculiarità pubblicistiche dell&#8217;Anas rappresentate da: “<em abp="3860">a</em>) la partecipazione totalitaria dello Stato (le azioni della società sono attribuite al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, che esercita i diritti dell&#8217;azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, v. art. 7, comma 6 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178); <em abp="3861">b</em>) il fatto che la società sia concessionaria <em abp="3862">ex lege</em> (v. comma 2 dell&#8217;art. 7 sopra cit.) di quasi tutti i compiti, in precedenza assegnati all&#8217;omonimo Ente nazionale per le strade dall&#8217;art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994 n. 143, di sicuro rilievo pubblicistico, in quanto funzionali ad assicurare la mobilità su ruote in tutto il territorio nazionale (a mero titolo esemplificativo, si pensi alla costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione, e all&#8217;adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime); <em abp="3863">c</em>) l&#8217;attribuzione diretta alla società di entrate di evidente natura pubblicistica, in quanto derivanti dall&#8217;utilizzazione di beni demaniali sui quali essa esercita i diritti ed i poteri dell&#8217;ente proprietario in virtù della concessione di cui sopra (v. comma 1-<em abp="3864">quinquies</em> dell&#8217;art. 7 sopra cit.); <em abp="3865">d</em>) il fatto che il rapporto di lavoro del personale già alle dipendenze dell&#8217;Ente nazionale per le strade, transitato nella società ANAS, rimane disciplinato dalle precedenti disposizioni (comma 9, art. 7 sopra cit.); <em abp="3866">e</em>) la sottoposizione della società al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all&#8217;art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché la possibilità per la società stessa di avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato (comma 11, art. 7 sopra cit.); <em abp="3867">f</em>) l&#8217;attribuzione al personale della società dei compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull&#8217;uso delle strade; <em abp="3868">g</em>) l&#8217;attribuzione alla società di poteri pubblicistici in relazione a lavori pubblici (approvazione di progetti, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai fini espropriativi, nonché l&#8217;emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 7 cit.); <em abp="3869">h</em>) il fatto che la società, in quanto organismo di diritto pubblico, come definito dall&#8217;art. 3, comma 26 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è tenuta ad osservare le procedure di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento degli appalti”. Cass. sez. un., 9 luglio 2014 n. 15594, in <em abp="3870">Ced Cassazione.</em></span></span><br abp="3871" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3873" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3874" id="ftn83" style="text-align: justify;"><a abp="3875" href="#_ftnref83" name="_ftn83" title=""><span abp="3876"><span abp="3877"><span abp="3878">[83]</span></span></span></a><span abp="3879"> <span abp="3880">C. conti, sez. Toscana, 5 maggio 2010, n. 176, in <em abp="3881">Riv. C. conti</em>, 2010, 3, 122 (caso Firenze Fiera s.p.a.). La sentenza è stata tuttavia riformata, con esclusione della giurisdizione contabile, nonostante l&#8217;esercizio di funzione pubblica, stante la natura societaria della Firenze Fiera, da C. conti, sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573, in </span></span><a abp="3882" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3883"><span abp="3884"><span abp="3885">www.corteconti.it</span></span></em></a><em abp="3886"><span abp="3887"><span abp="3888">.</span></span></em><br abp="3889" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3891" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3892" id="ftn84" style="text-align: justify;"><a abp="3893" href="#_ftnref84" name="_ftn84" title=""><span abp="3894"><span abp="3895"><span abp="3896">[84]</span></span></span></a><span abp="3897"> <span abp="3898">Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em abp="3899">Ced Cassazione.</em></span><span abp="3900"> In dottrina, sul tema, <span abp="3901">Mari</span>, <em abp="3902">Natura giuridica della Rai: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>?, in <em abp="3903">Foro amm.-CdS</em>, 2008, 9, 2335. Sulla giurisdizione contabile su amministratori RAI v. anche C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 326, in </span></span><em abp="3904"><span abp="3905"><span abp="3906"><a abp="3907" href="http://www.corteconti.it">www.corteconti.it</a></span></span></em><span abp="3908"><em abp="3909"><span abp="3910">.</span></em><span abp="3911"> e <a abp="3912" href="http://www.C">C</a>. conti, sez. Lazio, 17 gennaio 2014, n. 55.</span></span><br abp="3913" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3915" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3916" id="ftn85" style="text-align: justify;"><a abp="3917" href="#_ftnref85" name="_ftn85" title=""><span abp="3918"><span abp="3919"><span abp="3920">[85]</span></span></span></a><span abp="3921"> <span abp="3922">Cass., sez. un., 9 gennaio 2013 n. 295; id., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5019; id., 2010 n. 4316; id., 4 dicembre 2009 n. 25495; id., sez. un., 23 settembre 2009 n. 20434; id., 5 giugno 2008, n. 14825; id., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4511; id., 18 luglio 2008 n. 19815; id., sez. un., 19 maggio 2001 n. 211, tutte in <em abp="3923">Ced Cassazione</em>; C. conti, sez. Lombardia, 23 novembre 2011 n. 682, in <em abp="3924">www.corteconti.it. </em>Sul tema della giurisdizione contabile sulle società concessionarie <span abp="3925">Altieri</span>, <em abp="3926">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 75 segg.</span></span><br abp="3927" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3929" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3930" id="ftn86" style="text-align: justify;"><a abp="3931" href="#_ftnref86" name="_ftn86" title=""><span abp="3932"><span abp="3933"><span abp="3934">[86]</span></span></span></a><span abp="3935"> <span abp="3936">Le Procure della Corte dei Conti sono capillarmente presenti in ogni capoluogo di Regione ed hanno un nucleo dedicato della Guardia di Finanza che le coadiuva.</span></span><br abp="3937" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3939" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3940" id="ftn87" style="text-align: justify;"><a abp="3941" href="#_ftnref87" name="_ftn87" title=""><span abp="3942"><span abp="3943"><span abp="3944"><span abp="3945">[87]</span></span></span></span></a><span abp="3946"><span abp="3947"> Si rammenta che il concorso per l’accesso alla magistratura contabile è di “secondo grado”, ovvero aperto solo a chi è stato già magistrato, avvocato o dirigente pubblico e l’esame scritto ed orale prevede, da sempre, anche la prova di diritto commerciale, non prevista per l’esame scritto in magistratura ordinaria, in odo da selezionare soggetti culturalmente attrezzati in diritto societario</span>.</span><br abp="3948" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3950" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3951" id="ftn88" style="text-align: justify;"><a abp="3952" href="#_ftnref88" name="_ftn88" title=""><span abp="3953"><span abp="3954"><span abp="3955">[88]</span></span></span></a><span abp="3956"> <span abp="3957">Si rammenta che la Corte dei Conti è la magistratura più rapida in Italia, per buona organizzazione interna e per l’assenza di un terzo grado di giudizio di merito, oltre che per una eccellente capacità di lavoro dei propri selezionati magistrati.</span></span><br abp="3958" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3960" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3961" id="ftn89" style="text-align: justify;"><a abp="3962" href="#_ftnref89" name="_ftn89" title=""><span abp="3963"><span abp="3964"><span abp="3965"><span abp="3966">[89]</span></span></span></span></a><span abp="3967"><span abp="3968"> Si pensi, tra i tanti, ai moduli consensuali dell’art.11, l. n.241 del 1990 devoluti al giudice amministrativo, &nbsp;o ai tanti “blocchi di materie” attribuiti al g.a. dall’art.133 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n.104 del 2010), ancorchè siano coinvolte posizioni giuridiche di diritto soggettivo e utilizzati strumenti gestionali di matrice privatistica.</span></span><br abp="3969" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3971" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3972" id="ftn90" style="text-align: justify;"><a abp="3973" href="#_ftnref90" name="_ftn90" title=""><span abp="3974"><span abp="3975"><span abp="3976"><span abp="3977">[90]</span></span></span></span></a><span abp="3978"><span abp="3979"> Si pensi a tutto il sistema di impugnativa delle sanzioni amministrative, di natura pubblicistica, della l. n.689 del 1981 o spettanti ad autorità amministrative indipendenti; alle impugnative dei provvedimenti del Garante della <em abp="3980">privacy</em> (soggetto pubblico); alle controversie sui provvedimenti della Siae <em abp="3981">ex</em> l. n.2 del 2008; ai contenziosi sul registro informatico sui protesti <em abp="3982">ex</em> l. n.235 del 2000; ai contenziosi sulla gestione del Ced della Polizia di Stato <em abp="3983">ex</em> art.10, l. n.121 del 1981: trattasi di materie afferenti provvedimenti amministrativi devolute all’a.g.o.</span></span><br abp="3984" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3986" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3987" id="ftn91" style="text-align: justify;"><a abp="3988" href="#_ftnref91" name="_ftn91" title=""><span abp="3989"><span abp="3990"><span abp="3991"><span abp="3992">[91]</span></span></span></span></a><span abp="3993"><span abp="3994"><span abp="3995"> Secondo la felice schematizzazione di D’ANGELO, <em abp="3996">Le società partecipate</em> cit, parag.4, relativa agli approdi della Cassazione: “</span></span><em abp="3997"><span abp="3998">l’atto di&nbsp;<span abp="3999">mala gestio</span>&nbsp;degli organi sociali produce in prima battuta un danno (diretto) al patrimonio societario e un danno (indiretto) al valore della partecipazione del socio. Se però il danno (diretto) al patrimonio sociale non viene stigmatizzato attraverso l’azione sociale di responsabilità (spettante anche al socio pubblico), tale trascuranza, in seconda battuta, “trasforma” il danno (indiretto) al valore/redditività della partecipazione in un danno all’erario da azionare, necessariamente, nel processo contabile. Quindi, per quanto interessa, occorre tener fermo l’assunto delle Sezioni Unite per cui con riferimento alle società partecipate da pubbliche amministrazioni l’omesso esercizio degli istituti rimediali codicistici intestati al socio pubblico ovvero la loro colpevole “trascuranza” appare circostanza idonea a “trasformare” il danno privatistico/societario da&nbsp;<span abp="4000">mala gestio</span>, in un danno (erariale)&nbsp;<span abp="4001">sub specie</span>&nbsp;di perdita di valore della partecipazione del socio”.</span></em></span><br abp="4002" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4004" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4005" id="ftn92" style="text-align: justify;"><a abp="4006" href="#_ftnref92" name="_ftn92" title=""><span abp="4007"><span abp="4008"><span abp="4009">[92]</span></span></span></a><span abp="4010"> <span abp="4011">Si segnalano, tra i corsi antesignani dell’indotto formativo in materia di società partecipate, il convegno del 18 febbraio 2016 organizzato a Roma dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione su <em abp="4012">Il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica,</em> ed il convegno del 26 febbraio 2016 organizzato a Milano da EupolisLombardia su <em abp="4013">La riforma della pubblica amministrazione. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.</em></span></span><br abp="4014" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4016" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4017" id="ftn93" style="text-align: justify;"><a abp="4018" href="#_ftnref93" name="_ftn93" title=""><span abp="4019"><span abp="4020"><span abp="4021"><span abp="4022">[93]</span></span></span></span></a><span abp="4023"><span abp="4024"><span abp="4025"> La suggestiva tesi dell’esperibilità dell’azione <em abp="4026">ex </em>art.2900 c.c., sulla scorta del</span></span><span abp="4027">l’art. 1, comma 174, legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria per il 2006)</span><span abp="4028"><span abp="4029"> è stata propugnata da D’ANGELO, <em abp="4030">Le società partecipate</em> cit., parag.4,&nbsp; secondo il quale “</span></span><em abp="4031"><span abp="4032">ben sarà possibile per il procuratore regionale, prima ancora che agire contro l’ente societario di diritto privato in rapporto di servizio con la p.a. (per far valere appunto detto danno erariale da condotta omissiva) &#8211; e prima ancora ovviamente dello spirare del termine di prescrizione dell’azione sociale &#8211; espletare forme di tutela “conservativa” dell’erario ammesse dall’ordinamento esercitando, nel caso di inerzia societaria, un’azione surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità (incluse quelle di cui all’art. 2393-bis c.c. e art. 2476, comma 3, c.c.)”. </span></em><span abp="4033">Secondo l’attento studioso tuttavia sarà all’”<em abp="4034">ente societario imputabile il pregiudizio da perdita di valore/reddittività del capitale pubblico di partecipazione, essendo l’azione sociale di responsabilità, anche quella spettante ai soci in via sostitutiva, intestata alla società partecipata che dunque dovrà rispondere, in sede erariale, per il fatto dannoso del suo mancato esercizio”. </em>L’azione surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità intestata alla società partecipata (e per essa, ai soci) &#8211; nel caso di&nbsp;<em abp="4035">mala gestio</em>&nbsp;societaria &#8211; risulta essere<span abp="4036">&nbsp;<em abp="4037">ex lege</em></span>&nbsp;attribuita al procuratore regionale.</span></span> <span abp="4038"><span abp="4039">L’autore, in definitiva, ipotizza un “recupero” della giurisdizione della Corte dei Conti, non con riferimento all’azione erariale proponibile direttamente contro gli amministratori, ma riguardo l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi essendo appunto legittimato il procuratore regionale ad agire in surrogatoria, sussistendo i presupposti, con riferimento alle azioni societarie intestate alla società.</span></span><br abp="4040" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4042" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4043" id="ftn94" style="text-align: justify;"><a abp="4044" href="#_ftnref94" name="_ftn94" title=""><span abp="4045"><span abp="4046"><span abp="4047">[94]</span></span></span></a><span abp="4048"> <span abp="4049">Nei limiti fissati </span><span abp="4050">dall&#8217;improvvido art. 17, co. 30-<em abp="4051">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="4052" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4053" id="ftn95" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="4054" /><br />
<span abp="4055"><span abp="4056"><span abp="4057">[95]</span></span> <span abp="4058">Per una &nbsp;fattispecie v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26805, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per motivi di giurisdizione, dall&#8217;amministratore di Ferrovie Milano Nord S.p.A., già condannato dalla Corte dei conti per il danno all&#8217;immagine conseguente alla percezione di tangenti nello svolgimento di attività contrattuale (sez. I, 25 gennaio 2006, n. 22, confermativa di sez. Lombardia, 9 dicembre 2003, n. 1467). La S.C. ha preso atto della formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione affrontata in primo grado ma non reiterata in appello, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 37 c.p.c.</span></span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 2</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/">Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</a></p>
<p>Sommario: 1. La disciplina delle società a partecipazione pubblica al di fuori del Codice civile e il relativo carattere derogatorio. &#8211; 2. I presupposti della partecipazione di una pubblica amministrazione ad una società di capitali. &#8211; 3. Il contratto di società come elemento che determina la natura delle figure soggettive</p>
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<u>Sommario</u>: 1. La disciplina delle società a partecipazione pubblica al di fuori del Codice civile e il relativo carattere derogatorio. &#8211; 2. I presupposti della partecipazione di una pubblica amministrazione ad una società di capitali. &#8211; 3. Il contratto di società come elemento che determina la natura delle figure soggettive (seppure partecipata da pubbliche amministrazioni). &#8211; 4. Gli atti degli enti pubblici partecipanti alla società e relativi alla sua struttura e al suo funzionamento non sono atti amministrativi. &#8211; 5. (Segue). In particolare, gli atti di nomina e revoca degli amministratori da parte degli enti pubblici non sono atti amministrativi. &#8211; 6. La natura della pubblica amministrazione partecipante non sottrae la società dalle procedure concorsuali che conseguono all’insolvenza. &#8211; 7. Gli atti amministrativi di tipo concessorio dei quali sia destinataria la società a partecipazione pubblica non incidono sulla durata della società quale prevista dal contratto associativo. &#8211; 8. La distinzione (anche di natura) tra fase di formazione del contratto di società e fase della conseguente esecuzione. &#8211; 9. La natura privata delle società a partecipazione pubblica e la correlata estraneità dall’ambito della responsabilità amministrativa per danno erariale. &#8211; 10. (Segue). Le differenti conclusioni relativamente alle società <em>in house</em> (a causa della loro immedesimazione con la pubblica amministrazione). &#8211; 11. Conclusioni e rinvio.<br />
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<strong>1. </strong><u>La disciplina delle società a partecipazione pubblica al di fuori del Codice civile e il relativo carattere derogatorio.</u><br />
Nella disciplina generale dell’azione amministrativa attraverso il procedimento viene stabilito (o meglio, si conferma) che «La pubblica amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente» (art. 1, comma 1 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241). Si tratta di un’affermazione centrale, che corrisponde all’autorevole insegnamento secondo il quale il diritto privato è “diritto comune a pubblici e privati operatori” [1].<br />
Questo dato basilare dovrebbe, in via quantomeno generale (ancorché non assoluta), valere anche quando si tratta di società che sono costituite e regolate da contratti associativi in conformità al Codice civile.<br />
Sotto il profilo dell’applicabilità (tendenzialmente generale) della disciplina civilistica, non vi sono infatti ragioni per distinguere i contratti associativi dai contratti di scambio e, tuttavia, appare spesso diffusa l’opinione che la partecipazione di enti pubblici ad una società ne viene a mutare i caratteri strutturali e funzionali.<br />
Non sembra però che questa ultima opinione possa dirsi fondata, soprattutto perché non pare trovare riscontro nella stessa legislazione amministrativa, ora riunita organicamente nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 integrato e corretto con il d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100).<br />
Anticipando le conclusioni ricavabili dalla presente rassegna si può dire che non sussistono differenze strutturali e funzionali tra società che possano discendere dalla natura giuridica dei soci. Quando alcuni tratti differenziali sussistono essi sono dovuti a profili di pubblicità meramente passiva (società c.d. <em>in house</em>, tema sul quale si tornerà più avanti).<br />
L’elemento discretivo attiene piuttosto alle vicende a monte e cioè al momento della decisione di una pubblica amministrazione di costituire o partecipare ad una società, come – del resto – accade per tutti i contratti degli enti pubblici, dove la fase della formazione della volontà (deliberazione a contrarre) è retta dal regime della discrezionalità amministrativa e non da quello dell’autonomia privata, mentre poi nell’esecuzione del contratto tutto si deve intendere disciplinato dal diritto comune.<br />
Una configurazione della società differente da quella del Codice civile si può avere in tutti quei casi in cui non ci si trova di fronte ad un vero contratto di società, ma la costituzione della figura soggettiva deriva invece dalla legge e/o da un atto amministrativo sulla base della legge. Si tratta dei casi di società-ente pubblico, che eventualmente presentano solo la denominazione di “società” ma, come è noto, il <em>nomen iuris </em>non può essere ritenuto determinante.<br />
Questa linea di demarcazione per un’applicazione univoca della disciplina sembra, come già anticipato, emergere (ed essere confermata) dal recente e citato testo unico sulle società a partecipazione pubblica e lo scopo di queste note è verificare l’esattezza dell’ipotesi sulla base della giurisprudenza più recentemente intervenuta.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. </strong><u>I presupposti della partecipazione di una pubblica amministrazione ad una società di capitali.</u> &nbsp;<br />
Si deve, peraltro, svolgere una ulteriore breve premessa. Probabilmente l’opinione non esatta sul ritenuto mutamento del carattere di una società, se partecipata da una pubblica amministrazione, deriva anche dai dubbi registrabili nel passato circa la possibilità stessa, per una pubblica amministrazione, di prendere parte ad un contratto di società [2].<br />
I dubbi erano stati particolarmente amplificati dopo l’attuazione dell’ordinamento regionale, disposto con la legge 16 maggio 1970, n. 281 («Provvedimenti finanziari per l&#8217;attuazione delle Regioni a statuto ordinario»), nella quale si stabiliva (art. 10) che la partecipazione delle Regioni ad una società si potesse avere solo qualora prevista in apposita legge ed unicamente nelle materie di competenza propria o delegata dell’ente pubblico[3].<br />
Sulla base di siffatta indicazione, di per sé non condizionante in via generale perché più che altro legata alle previsioni della partecipazione societaria con legge specifica parallela alla legge di bilancio nell’ordinamento regionale, si fece strada l’opinione della necessità di una previsione di legge per consentire (legittimare) partecipazioni societarie.<br />
Le opinioni ove si ravvisava la necessità di una previsione di legge per consentire le partecipazioni societarie di una pubblica amministrazione non si spinsero mai a pretendere l’intervento di leggi specifiche (che avrebbero avuto il carattere di legge-provvedimento), ma si riteneva comunque imprescindibile che vi fosse una previsione generale sulla base della quale singoli enti pubblici o categorie di enti pubblici fossero legittimati a partecipare a società per raggiungere i loro fini.<br />
Sembra importante sottolineare che una previsione di legge sulla possibilità per una pubblica amministrazione di partecipare a società non ha niente a che fare con la disciplina strutturale e funzionale delle società stesse. Quest’ultima disciplina resta quella del Codice civile, salve le deroghe introdotte dal legislatore (tema sul quale ci si soffermerà in queste note).<br />
Le previsioni di legge sulla partecipazione societaria si configurano invece come norme-presupposto della formazione della volontà di partecipare alla società, formazione che rappresenta la fase a monte della vita della società e che è poi indiscutibilmente regolata dal diritto amministrativo. Del resto, nello stesso testo unico sulle partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016 compare un’importante norma-presupposto sulla ammissibilità della partecipazione societaria delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dell’art. 4 concernente le «Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche»[4].<br />
Una siffatta previsione spiega dunque le ragioni dell’esistenza di norme amministrative sulle società partecipate da enti pubblici. Si tratta per lo più di norme che riguardano la fase a monte della vita della società e che sono lì giustificate perché ancora si verte nello stadio della formazione della volontà per il contratto, <em>sub specie</em> dei presupposti legittimanti al contratto.<br />
Le disposizioni di apertura del cit. art. 4 del d. lgs. n. 175/2016 rappresentano bene che esse concernono lo stadio preliminare alla formazione del contratto di società: «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»; nei limiti di quanto così stabilito, le amministrazioni pubbliche possono costituire o assumere partecipazioni (dirette o indirette) solo per lo svolgimento di attività identificate dalla legge (art. cit., commi 1 e 2).<br />
Si tratta chiaramente di norme-presupposto della ammissibilità della partecipazione societaria, che non incidono sui profili strutturali e funzionali della società una volta costituita ed operante. Anticipando qui alcune conclusioni che derivano dalla rassegna che segue si può dunque ribadire che per il loro funzionamento non esistono specifiche disposizioni amministrative organiche ma solo deroghe al Codice civile.<br />
Nonostante la situazione ordinamentale oggi appaia sufficientemente chiara in punto di disciplina delle società a partecipazione pubblica, il contesto ricostruttivo non è sempre stato tale. Si è già detto sopra dei dubbi che si avevano sulla possibilità di enti pubblici di partecipare a società.<br />
Un punto di svolta circa l’ammissibilità della partecipazione di enti pubblici a società intervenne con una precisazione del legislatore: sono oggi trascorsi quasi trenta anni dall’entrata in vigore di una norma che ammetteva, in via generale, il ricorso da parte degli enti pubblici locali allo strumento societario per la gestione dei loro servizi pubblici.<br />
Ci si riferisce all’art. 22, comma 3, lett. e) della l. 8 giugno 1990, n. 142, ove si stabiliva che i Comuni e le Province avrebbero potuto gestire i loro servizi pubblici «a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».<br />
La norma rappresentava, all’epoca, una innovazione significativa poiché – lo si è già anticipato – in precedenza si era dubitato della stessa possibilità di partecipazione a società da parte degli enti pubblici locali.<br />
Su questi e sugli ulteriori profili delle società a partecipazione pubblica, in attesa di un quadro normativo organico, la giurisprudenza amministrativa e quella della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto il merito di delineare i tratti unificanti ed i caratteri dei vari istituti giuridici sottesi, fornendo un contributo importante per il loro inquadramento nel sistema amministrativo [5].<br />
La presente ricerca è volutamente delimitata nel tempo all’ultimo anno e mezzo (2016 e 2017), in ragione delle sistemazioni normative proprio recentemente intervenute: la legge Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124, art. 18 [6]) ha infatti delegato il Governo ad un riordino della materia attraverso l’emanazione di un testo unico (il citato d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175), fonte che, come noto, ha carattere ricognitivo e solo parzialmente innovativo. Proprio il carattere compilativo del testo unico spiega l’utilità di una rassegna della giurisprudenza più recente, quale insieme di pronunce espressive dell’orientamento sulle normative ora riprese nel testo unico.<br />
Considerando appunto che il d. lgs. n. 175/2016 rappresenta un testo unico di coordinamento, il presente studio intende partire da una suggestione riassunta nell’art. 1, comma 3, del d. lgs.: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Ci si propone, in particolare, di verificare l’estensione e la portata delle deroghe al diritto civile nella fase successiva alla stipula del contratto di società partecipata da pubbliche amministrazioni. Infatti potrebbe anche verificarsi che, al di là della proclamazione del legislatore del testo unico, non si assista più a società che, seppure con partecipazione pubblica, restino regolate dal Codice civile, ma ad un travalicamento del confine con estensione tale delle deroghe sino a pervenire ad un diritto amministrativo speciale delle società a partecipazione pubblica.<br />
Quanto alla metodologia utilizzata, si è cercato di individuare le sentenze più rilevanti in base a due criteri: o in quanto hanno aperto un orientamento e sono quindi richiamate ripetutamente da altre sentenze più recenti nel tempo, che le citano in adesione all’orientamento espresso; o in quanto sentenze che, siccome di carattere ampiamente sistematico, possono costituire una parte centrale ed imprescindibile in ogni rassegna.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. </strong><u>Il contratto di società come elemento che determina la natura delle figure soggettive (seppure partecipata da pubbliche amministrazioni).</u><br />
Il principio di libera amministrazione, oggi positivizzato dall’art. 166 del Codice appalti[7], consente alle autorità pubbliche di perseguire le proprie finalità istituzionali e di gestire anche l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso le modalità che più si reputano rispondenti all’interesse pubblico.<br />
Il fenomeno della costituzione di società di capitali[8] e di assunzione di partecipazioni nelle stesse è da decenni all’attenzione del legislatore e della giurisprudenza.<br />
Questione fondamentale e preliminare a tutte le altre è se il carattere pubblico dell’ente partecipante ad una società di capitali ne modifichi la natura e, conseguentemente, la disciplina (dell’ente partecipato).<br />
Imprescindibile ai fini di una corretta ricostruzione [9] è una risalente quanto fondamentale determinazione della Corte dei conti unitamente alla tradizionale giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ci si riferisce anzitutto alla determinazione della sezione controllo degli enti (Corte dei Conti, sez. contr., 22 luglio 1986, det. n. 1883) che ha ritenuto «sussistente – sulla base della generale capacità di diritto privato loro attribuita dal legislatore – la legittimazione degli enti pubblici (…) a costituire società di capitali e/o assumere partecipazioni azionarie» purché ciò sia corrispondente allo scopo istituzionale perseguito dell’ente.<br />
Stabilita l’ammissibilità della partecipazione pubblica in relazione ai fini, si deve richiamare, parallelamente, l’orientamento della Suprema Corte (già in Cass. Civ., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 3, impostazione poi, come si vedrà, ripresa in numerose sentenze) che afferma però la sostanziale irrilevanza della partecipazione pubblica, anche totalitaria, rispetto alla configurazione giuridica privata del contratto di società e della società rinveniente. Considerato che esiste comunque il principio secondo il quale i pubblici uffici (e dunque anche gli enti pubblici) sono organizzati secondo disposizioni di legge (art. 97 Cost.), la Corte di Cassazione mette in evidenza che «da un atto di autonomia privata non può sorgere un ente pubblico o un organo di un ente pubblico, se non interviene la legge ad operare tale qualificazione» (così la sent. ult. cit.) e ciò a prescindere dalla strumentalità del modello societario al perseguimento di finalità pubbliche. Argomenta la Corte che, se la legge non prevede la costituzione di organismi pubblici, questi mai potranno nascere da un atto di volontà di un altro ente pubblico attraverso il contratto di società: l’organismo così creato trova il suo modello nel diritto civile e non può pertanto sfuggire alla regolamentazione propria della figura prescelta seppur votata ai fini del perseguimento dell’interesse istituzionale dell’ente.&nbsp; Si arriverebbe altrimenti al paradosso di escludere l’applicazione del diritto privato attraverso un mero atto di volontà privatistica.<br />
La sentenza appena esaminata, della quale risulta evidente l’approccio metodologico, ha aperto un orientamento giurisprudenziale divenuto poi consolidato. Costituiscono decisioni conformi: Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 1995, sent. n. 4989; Cass. Civ., Sez. Un., 6 giugno 1997, sent. n. 5085; Cass. Civ., Sez. Un., 26 agosto 1998, sent. n. 8454; Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799.<br />
Ne consegue, come argomentato in una sentenza successiva (Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799), che la posizione dell’ente pubblico all’interno di una società mista è unicamente quella che ad esso deriva dal possesso della quota azionaria in base al capitale in essa conferito.<br />
Sono numerose le implicazioni di tale inquadramento sistematico, ripreso successivamente dal legislatore con una norma di interpretazione autentica inserita nella c.d. <em>spending review</em>[10] che impone la generale applicazione di tutte le norme del Codice civile in materia societaria alle società a partecipazione pubblica per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse. Tale norma è stata poi confermata dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 175/2016 che è stato sopra riportato.<br />
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<strong>4. </strong><u>Gli atti degli enti pubblici partecipanti alla società e relativi alla sua struttura e al suo funzionamento non sono atti amministrativi.</u><br />
La massima dimostrazione della generale applicazione del diritto privato per quanto non espressamente derogato alle società a partecipazione pubblica si riscontra nella giurisprudenza in materia di dismissione di partecipazioni pubbliche e di nomina e revoca degli amministratori.<br />
In riferimento al primo aspetto, si ravvisa una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894), che richiama preliminarmente la fondamentale sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 20 settembre 2013, sent. n. 21588) in tema di riparto di giurisdizione per le controversie in materia di società a partecipazione pubblica; quest’ultima afferma che «spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l&#8217;attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera di costituire una società o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all&#8217;acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all&#8217;affidamento della gestione del servizio». La scelta dell’ente locale-socio di dismettere la propria partecipazione, continua il Consiglio di Stato richiamato, è indubbiamente «scelta a valle del modello societario».<br />
Pertanto (come ribadito in TAR Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, sent. n. 348) la delibera con cui un ente pubblico sceglie di dismettere la propria partecipazione azionaria non può essere oggetto di un giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo perché si tratta di un atto posto in essere <em>iure privatorum</em>, compiuto dall’ente locale <em>uti socius</em> e non <em>iure imperii</em>. Ne deriva che la posizione giuridica sia degli enti locali-soci nei confronti della società che della società nei loro confronti è un diritto soggettivo. A conferma si nota che l’azione esperita dalla società è volta a censurare l’operato degli enti locali-soci sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti legali per la dismissione di partecipazioni: lo scopo dell’azione è quindi di tutelare il diritto soggettivo della società alle prestazioni a cui è obbligata ciascuna parte del contratto sociale.<br />
Questo può essere ribadito anche in materia di servizi pubblici, oggetto di giurisdizione esclusiva ex art. 133 Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104): se il reale oggetto del giudizio non è l’esercizio del potere amministrativo da parte degli enti locali-soci bensì la legittimità di atti con cui gli enti locali fanno valere una posizione contrattuale paritetica, la giurisdizione è dell’autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso di dismissione di partecipazioni non viene in rilievo l’esercizio del potere amministrativo ma solo l’accertamento vincolato circa la sussistenza dei presupposti di legge.<br />
Ne consegue che il socio pubblico che dismette la sua partecipazione non è tenuto al rispetto delle norme sull’evidenza pubblica ma solo al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Come ben messo in luce in due recenti pronunce del giudice amministrativo (la già richiamata Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894 e TAR Sardegna, sez. I, 7 aprile 2017, sent. n. 244), se il socio pubblico intende alienare per intero la sua quota, questo si ritrae completamente dalla struttura societaria, che diviene totalmente privata; perciò «non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato» (ancora Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894).<br />
Un’altra sentenza recente avente ad oggetto una questione analoga (TAR Liguria, sez. II, 4 aprile 2016, sent. n. 333), ovvero il recesso del socio pubblico da una società mista, evidenzia che il rapporto tra pubblica amministrazione e società partecipata è fonte del diritto soggettivo al recesso con conseguente liquidazione della quota e al corrispondente obbligo in capo alla società partecipata. La dismissione (sia per alienazione della quota che per recesso e conseguente liquidazione) è un atto posto in essere dal socio pubblico <em>iure privatorum: </em>non viene in questione nemmeno in questo caso l’esercizio del potere amministrativo ma solo l’accertamento dei presupposti che la legge richiede ai fini della cessazione della partecipazione azionaria. Coerentemente le controversie relative al recesso del socio privato e al valore della quota di liquidazione rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
A fini riepilogativi l’orientamento in esame è rappresentato da: Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894, che richiama Cass. Civ., Sez. Un., 20 settembre 2013, sent. n. 21588; TAR Sardegna, sez. I, 7 aprile 2017, sent. n. 244; TAR Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, sent. n. 348; TAR Liguria, sez. II, 4 aprile 2016, sent. n. 333.<br />
L’art. 10 d. lgs. n. 175/2016[11] conferma gli approdi giurisprudenziali disponendo che l’alienazione delle partecipazioni societarie detenute da enti locali debba avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (e non delle norme sull’evidenza pubblica).<br />
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<strong>5. </strong><u>(Segue). In particolare, gli atti di nomina e revoca degli amministratori da parte degli enti pubblici non sono atti amministrativi.</u><br />
Si tratta ora della questione della nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica, facoltà attribuita agli enti pubblici <em>in primis</em> dal Codice civile[12]. La natura degli atti di nomina e revoca degli amministratori (provvedimenti amministrativi o atti di natura privatistica, regolati dalle norme sulle società di capitali) è oggetto di consolidata giurisprudenza di legittimità: recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 1 dicembre 2016, ord. n. 24591) ha espresso l’intenzione di «definitivamente fugare ogni dubbio» in merito.<br />
Sebbene la decisione appena citata sia riferita ad una società <em>in house</em>, la giurisprudenza da questa richiamata e definita consolidata (Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, ord. n. 1235; Cass. Civ., Sez. Un., 10 febbraio 2015, ord. n. 2505; Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799) ha affrontato il tema in riferimento a tutte le società a totale partecipazione pubblica, motivo della presente collocazione.<br />
Richiamando sempre in premessa la circostanza che la partecipazione pubblica anche totalitaria non muta la natura privatistica del contratto di società, viene considerato dirimente ai fini della qualificazione privatistica dell’atto di nomina e revoca degli amministratori la circostanza per cui all’ente locale non sia consentito di incidere unilateralmente sul rapporto e sull’attività sociale attraverso poteri autoritativi o discrezionali. L’ente pubblico-socio può incidere sulla società solo con gli strumenti che gli sono accordati dal diritto societario.<br />
Siccome la posizione di socio in capo all’ente locale deriva unicamente dal conferimento del capitale, esso può influire sul funzionamento della società solo attraverso gli organi che ha nominato.<br />
E’ tuttavia innegabile che la facoltà riconosciuta agli enti pubblici dall’art. 2449 c.c. consista in una deroga al principio di competenza assembleare della scelta degli amministratori: tuttavia è lo statuto che può conferire agli enti pubblici la facoltà di nominare un determinato numero di amministratori e sindaci, e comunque sempre in modo «proporzionale alla partecipazione al capitale sociale»; inoltre «gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati».<br />
La peculiarità dell’attribuzione dell’incarico non incide tuttavia sulla sua natura, tanto che come espressamente chiarito dallo stesso art. 2449 c.c. gli amministratori direttamente nominati dagli enti pubblici «hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall&#8217;assemblea».<br />
La giurisprudenza (sentenza fondamentale è Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799[13]) ha tradizionalmente qualificato tale facoltà non come «estrinsecazione di un pubblico potere, ma essenzialmente di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa».<br />
In effetti, l’art. 2449 c.c. individua nello statuto l’atto in cui è possibile inserire la facoltà di nomina di determinati organi sociali da parte dell’ente pubblico socio; ben diverso sarebbe il caso in cui fosse la legge direttamente ad attribuire all’ente pubblico una tale facoltà, magari nemmeno subordinata alla sua effettiva qualifica di parte del contratto sociale[14].<br />
Quanto poi al potere di revoca da parte degli enti pubblici, questo è da intendersi non come estrinsecazione di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale, bensì come potere esercitabile unicamente in ragione di situazioni afferenti alla gestione societaria.<br />
In conclusione, la specialità dell’attribuzione della facoltà di nomina extra assembleare degli amministratori è giustificata dalla natura di ente pubblico del socio conferitario: l’amministratore, pur essendo un organo societario, è chiamato ad agire per l’interesse pubblico oltre che per quello preminente della società. Tuttavia, la natura dell’atto di nomina (e di revoca) rimane un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, come tale regolato dalle norme del diritto civile, in quanto discende dalla scelta di fondo di utilizzare il modello societario per il perseguimento di un determinato interesse pubblico. Consequenzialmente: il rapporto tra amministratori e società è di diritto soggettivo; se l’amministratore viene revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno; la decisione di tali controversie spetta al giudice ordinario.<br />
Se ne conclude che è in linea con quanto argomentato dalla giurisprudenza l’art. 12 del d. lgs. n. 175/2016 nel sottoporre gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate «alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali» (a cui si aggiunge, come si vedrà, la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle sole società <em>in house</em>).<br />
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<strong>6. </strong><u>La natura della pubblica amministrazione partecipante non sottrae la società dalle procedure concorsuali che</u><u> conseguono all’insolvenza.</u><br />
Altro profilo che risulta importante analizzare è quello della fallibilità della società a partecipazione pubblica, questione che ha tradizionalmente dato luogo a una non univoca giurisprudenza.<br />
Tuttavia, considerato anche quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sembra ora di poter affermare la sottoposizione alle procedure concorsuali di tutte le società a partecipazione pubblica. Ne è prova la recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 2017, sent. n. 3196) che, in principio, ribadisce ancora una volta l’assoluta rilevanza del modello societario prescelto e la generale applicazione di tutta la disciplina civilistica per quanto non espressamente derogato. Facendo proprio l’orientamento espresso in una precedente pronuncia (Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 2013, sent. n. 22209) afferma il principio per cui: «in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l&#8217;esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l&#8217;interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all&#8217;interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità».<br />
Del resto, l’art. 1 della l. fall.[15] esenta dal fallimento solo gli enti pubblici e non anche le società pubbliche.<br />
Né, argomenta la Corte, sarebbe corretto giungere a diverse conclusioni in ragione dello svolgimento di servizi pubblici essenziali, e come tali non suscettibili di interruzione, da parte della società partecipata: ai fini dell’applicazione della disciplina sul fallimento non può rilevare il tipo di attività esercitata ma solo la natura (ente pubblico/società di capitali) del soggetto. Diversamente ritenendo si giungerebbe alla paradossale conclusione che anche le società interamente private se affidatarie dello svolgimento di un servizio pubblico essenziale sarebbero sottratte al fallimento. In merito all’effettivo pericolo per la collettività di interruzione del servizio, potrebbe essere applicato l’art. 104 l. fall., in base al quale nella sentenza di dichiarazione di fallimento è possibile autorizzare la continuazione dell’esercizio provvisorio dell’attività nel caso in cui dalla sua interruzione possa derivare un grave danno.<br />
In definitiva, la scelta da parte di enti pubblici di utilizzare lo strumento societario comporta l’assunzione dei rischi connessi al modello, incluso quello di insolvenza, per due ordini di ragioni. Il primo attiene al generale affidamento da esso ingenerato nei terzi: infatti, l’iscrizione di tali società nel registro delle imprese ingenera nei terzi che con la società entrano in contatto un legittimo affidamento circa l’applicazione alle società lì iscritte del regime civilistico conforme al <em>nomen iuris</em> dichiarato; inoltre, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio di concorrenza, che impone la parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato.<br />
Prende atto di tale indirizzo giurisprudenziale e lo positivizza l’art. 14 d. lgs. n. 175/2016, esplicitandolo nei seguenti, inequivocabili, termini: «Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al&nbsp;decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al&nbsp;decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 18 febbraio 2004, n. 39».<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. </strong><u>Gli atti amministrativi di tipo concessorio dei quali sia destinataria la società a partecipazione pubblica non incidono sulla durata della società quale prevista dal contratto associativo.</u><br />
Quanto, poi, alla durata di una società mista a partecipazione pubblico-privata che abbia ottenuto l’affidamento diretto di un servizio pubblico[16] (il cui socio privato gestore del servizio sia stato selezionato con gara a doppio oggetto, c.d. mista in senso tecnico), occorre specificare (con TAR Lazio, sez. II bis, 28 febbraio 2017, sent. n. 2940; TAR Lazio, sez. II bis, 1 giugno 2016, sent. n. 6457; TAR Marche, sez. II, 2 aprile 2016, sent. n. 214) che è la durata della partecipazione del socio privato alla società mista a dover essere predeterminata e parametrata alla durata dell’affidamento ricevuto, e non l’intero contratto di società.<br />
Infatti, il principio di concorrenza impone che la durata dell’affidamento abbia un termine ragionevole; tuttavia, al termine dell’affidamento l’amministrazione aggiudicatrice ben può scegliere di mantenere la forma di gestione precedentemente scelta (società mista, appunto) dando avvio ad una nuova procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto) per la scelta del contraente privato.<br />
Una tale interpretazione è, <em>in primis</em>, coerente con quanto disposto dall’art. 113, comma 12, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: «L&#8217;ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere». Si noti infatti che l’obbligo di rinnovo alla scadenza dell’affidamento riguarda la partecipazione dei privati nelle società erogatrici e non la società stessa.<br />
Ugualmente, l’art. 17, comma 3, d. lgs. n. 175/2016[17] pone in collegamento la durata della concessione o dell’appalto con la durata della partecipazione del privato nella società, e non con la durata della società stessa.<br />
Si può quindi affermare che, anche da questo punto di vista, lo scostamento dal diritto comune attiene unicamente alla fase di selezione del socio privato, periodicamente oggetto di rinnovo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. </strong><u>La distinzione (anche di natura) tra fase di formazione del contratto di società e fase della conseguente esecuzione.</u><br />
Si è visto come l’esecuzione del contratto di società di cui è parte un ente pubblico sia interamente regolato dalle norme del Codice civile, a meno che sia diversamente disposto da una norma di legge. Ne è conferma non solo il già citato rinvio generale alla disciplina codicistica per le società a partecipazione pubblica contenuto nell’art. 1, comma 3, d. lgs. n. 175/2016, ma soprattutto il principio di carattere generale espresso dall’art. 1, comma 1 bis, della l. 7 agosto 1990 (anche esso già riportato): se è la pubblica amministrazione ad agire secondo le norme del diritto privato per quanto non diversamente disposto, a maggior ragione sarà questa la disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica.<br />
Ne consegue l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria di tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta del modello societario, dal contratto di costituzione della società, alla successiva attività della compagine societaria partecipata con cui l&#8217;ente esercita, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, le facoltà proprie del socio (azionista), fino al suo scioglimento.<br />
Ben diversa è la fase prodromica alla stipula del contratto sociale: la decisione con cui un ente pubblico sceglie di perseguire l’interesse pubblico attraverso il modello societario, ossia l&#8217;attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria con cui un ente pubblico delibera di costituire una società (provvedendo anche eventualmente rispetto alle modalità di scelta del socio privato) o di parteciparvi&nbsp;è sì un atto amministrativo di natura pubblicistica. Come noto, ugualmente regolata dal diritto amministrativo è tutta la procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione del socio privato industriale. L’amministrazione non può scegliere liberamente gli altri contraenti del contratto sociale: è in questa fase che le deroghe al diritto civile sono evidentissime e in cui si esercita la giurisdizione del giudice amministrativo. Si conclude che le deroghe sono esterne al contratto di società.<br />
Ci si è chiesti se fosse possibile effettuare un parallelismo tra l’odierna società mista affidataria di pubblici servizi e la datata fattispecie complessa della concessione-contratto.<br />
Nell’annoso dibattito in merito alla natura giuridica della concessione, la migliore dottrina[18] già da tempo aveva aderito alla teoria c.d. contrattualistica; in base a questa il rapporto concessorio presenta carattere contrattuale, il cui perfezionamento è subordinato all’incontro della volontà dell’amministrazione con quella del privato, in posizione di parità giuridica (ai fini del suo perfezionamento). Tale fattispecie era definita complessa in quanto constava di due atti distinti ma necessariamente e reciprocamente collegati: uno è un atto unilaterale della pubblica amministrazione, una deliberazione, con cui questa accerta la rispondenza della vicenda concessoria all’interesse pubblico (momento programmatico); l’altro è invece una convenzione tra amministrazione e privato, un negozio bilaterale a cui entrambi partecipano (momento di attuazione).<br />
Si osservano due similitudini con le società a partecipazione mista pubblico-privata: il provvedimento amministrativo unilaterale, emanato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere pubblicistico, può essere accostato al momento prodromico rispetto alla stipula del contratto di società, ossia alla valutazione circa la rispondenza all’interesse pubblico della scelta del modello societario e conseguente procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato; la convenzione bilaterale sottoscritta dall’amministrazione concedente e il privato concessionario, fonte di obblighi e diritti soggettivi, può essere accomunata alla fase di stipula del contratto di società e della sua esecuzione, regolate da norme del diritto privato.<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. </strong><u>La natura privata delle società a partecipazione pubblica e la correlata estraneità dall’ambito della responsabilità amministrativa per danno erariale.</u><br />
La sostanziale conferma di questa impostazione (applicazione del diritto privato alle società partecipate per quanto non diversamente disposto) si rinviene anche nella da ultimo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla (insussistente) responsabilità per danno erariale in capo ai suoi amministratori o organi di controllo. Si sottolinea fin da ora che a ben diverse conclusioni si giungerà in merito alla (sussistente) responsabilità erariale degli amministratori per danno inferto al patrimonio delle società c.d. <em>in house providing</em>.<br />
Tra le tante vi è una sentenza che appare essenziale ai fini della corretta impostazione del problema e che, come si vedrà, ha aperto un orientamento consolidato: ci si riferisce a Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806, che si andrà ad esaminare.<br />
Come noto, il limite esterno della giurisdizione della Corte dei Conti ha rilevanza costituzionale: è l’art. 103, comma 2, Cost. a prevedere una riserva di legge (al di fuori di materie di contabilità pubblica) ai fini dell’attribuzione della giurisdizione contabile. Ai sensi dell’art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei Conti «giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni». L’art. 1, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 ha poi ampliato l’oggetto della giurisdizione contabile alla responsabilità per danni cagionati da amministratori o dipendenti ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza: si è in tal modo passati dalla sola responsabilità contrattuale dell’agente alla responsabilità aquiliana dello stesso.<br />
Si può quindi affermare che ciò che radica la giurisdizione contabile è la sussistenza di un rapporto di servizio tra amministratore o dipendente e pubblica amministrazione. Ci si è quindi chiesti se, a prescindere dalla forma privatistica dell’ente e dalla fonte contrattuale del legame, un tale rapporto di servizio potesse essere ravvisabile tra l’amministrazione che affida ad un soggetto esterno lo svolgimento di un servizio pubblico e tale soggetto incaricato di pubblico servizio in persona dei suoi amministratori.<br />
Dopo questo breve inquadramento generale, si tratta ora della sentenza in esame: questa, precisando che le società a partecipazione pubblica non perdono la loro natura di ente privato per il solo fatto di essere partecipate da enti pubblici, ribadisce quanto detto nel paragrafo precedente in tema di revoca e nomina degli amministratori: salvo che per i profili normativamente contemplati[19], la responsabilità degli amministratori è disciplinata dalle norme del Codice civile. Infatti, è proprio a norma dell’art. 2449 c.c., come già evidenziato, che questi hanno «i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea». Ne consegue che, come gli amministratori di società a partecipazione interamente privata, questi sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere in base agli artt. 2392 e segg. c.c.<br />
La fondamentale sentenza in esame opera a questo punto una distinzione tra responsabilità degli organi sociali nei confronti della società e responsabilità di questi nei confronti dei singoli soci, in particolare di quelli pubblici.<br />
Nel primo caso (danno cagionato dagli amministratori alla società a partecipazione pubblica) si deve escludere la giurisdizione della Corte dei conti e affermare la soggezione alle regole del Codice civile con conseguente giurisdizione del giudice ordinario per due ordini di ragioni. <em>In primis</em>, non è configurabile un rapporto di servizio tra ente pubblico partecipante e amministratore della società partecipata danneggiata; <em>in secundis</em>, il danno inferto alla società partecipata non è qualificabile come danno erariale (inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico). Infatti, la distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale «non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente: patrimonio che è e resta privato» (così Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806). E’ innegabile che il pregiudizio al patrimonio sociale si ripercuota sul valore della partecipazione e quindi sui soci; tuttavia il diritto societario «impone di tener ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio (o del terzo) da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società» (ancora Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806).<br />
Si deve inoltre tener presente che il socio pubblico leso dall’azione degli amministratori ben può tutelare i propri interessi attraverso gli strumenti del diritto societario, atteso che a mente dell’art. 2393 bis c.c. per le s.p.a e dell’art. 2476 c.c. per le s.r.l. ben può, rispettivamente, una maggioranza qualificata o ciascun socio singolarmente esercitare l’azione di responsabilità. Se ne deduce che il socio pubblico può certamente tutelare l’integrità del valore delle proprie partecipazioni mediante l’esercizio di azioni in sede civile.<br />
Da altro punto di vista, si afferma invece la configurabilità della responsabilità per danno erariale in capo al rappresentante dell’ente pubblico (beninteso non come amministratore della società, ma quale organo di vertice dell’ente partecipante) che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio e abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Si afferma dunque, <em>mutatis mutandis</em>, che la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste «nei confronti di chi, all’interno dell’ente pubblico partecipante, avesse omesso di adottare, essendo chiamato a farlo, un comportamento volto all’esercizio da parte del socio – pubblica amministrazione – dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, con conseguente danno della società partecipata e, dunque, dell’ente pubblico partecipante» (così ancora Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806).<br />
Come già avvertito, differente è la fattispecie della responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica per i danni arrecati al singolo socio pubblico (e non alla società). Tipico esempio è il danno all’immagine dell’ente pubblico derivante da atti illegittimi compiuti da un organo di una propria società partecipata: questo tipo di danno si produce direttamente in capo all’ente pubblico partecipante per il solo fatto di essere socio nella società in cui quei comportamenti illegittimi hanno avuto luogo, non identificandosi nel riflesso di un danno diretto al patrimonio sociale e indiretto nei confronti del socio.<br />
In tale differente fattispecie, per le ragioni esposte, la giurisprudenza ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale.<br />
Sono espressione più recente dei medesimi principi, dimostrati da ampi richiami alla sentenza passata in rassegna, le seguenti decisioni: Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2017, sent. n. 6820; Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, sent. n. 1159; Cass. Civ., Sez. Un., 12 febbraio 2014, sent. n. 3201; Cass. Civ., Sez. Un., 3 maggio 2013, sent. n. 10299; Cass. Civ., Sez. Un., 5 aprile 2013, sent. n. 8352; Cass. Civ., Sez. Un., 25 marzo 2013, sent. n. 7374; Cass. Civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, sent. n. 20940; Cass. Civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, sent. n. 20941; Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2011, sent. n. 14957; Cass. Civ., Sez. Un., 5 luglio 2011, sent. n. 14655; Cass. Civ., Sez. Un., 17 luglio 2010, sent. n. 16286; Cass. Civ., Sez. Un., 9 aprile 2010, sent. n. 8429; Cass. Civ., Sez. Un., 15 gennaio 2010, sent. n. 519.<br />
Tracciato il quadro generale, occorre dare conto di pronunce che, per specifiche ragioni, hanno invece affermato la sussistenza del danno erariale causato da amministratori di società partecipate al patrimonio della società: ci si riferisce a quelle decisioni relative invero a situazioni particolari derivanti dalla «natura speciale dello statuto legale di talune società partecipate da enti pubblici» (Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, sent. n. 1159), quali RAI s.p.a (Cass. Civ., Sez. Un., 22 dicembre 2009, sent. n. 27092), ENAV s.p.a. (Cass. Civ., Sez. Un., 3 marzo 2010, ord. n. 5032) e ANAS s.p.a. (Cass. Civ., Sez. Un., 9 luglio 2014, sent. n. 15594). La sussistenza della giurisdizione contabile è stata motivata sempre come conseguenza della natura sostanziale di ente pubblico del soggetto in questione, solo mascherata dietro la forma di società per azioni. Coerentemente, a differenti conclusioni è giunta la giurisprudenza ogni qualvolta ravvisava natura sostanziale nelle privatizzazioni di enti pubblici statali[20].<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. </strong><u>(Segue). Le differenti conclusioni relativamente alle società <em>in house</em> (a causa della loro immedesimazione con la pubblica amministrazione).</u><br />
La descritta configurazione non vale per le società corrispondenti al modello <em>in house</em>. Seppur l’esame dei requisiti richiesti prima dalla giurisprudenza e ora dalla legge sarà oggetto di separata trattazione, è doveroso accennarli; affinché l’affidamento diretto ad un soggetto giuridico distinto dall’amministrazione aggiudicatrice sia legittimo, è necessario che: lo statuto imponga la partecipazione di soli soci pubblici; la società svolga la sua attività prevalente nei confronti delle amministrazioni partecipanti; che queste svolgano sugli organi sociali un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.<br />
Fondamentale ai fini del presente studio è la sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283. Richiamata e condivisa l’impostazione della già analizzata Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806, la decisione in esame mette in risalto l’«anomalia» propria del fenomeno delle società <em>in house</em> rispetto ai principi generali del diritto societario (svolgimento di attività senza scopo di lucro e fuori dal mercato, totale assenza di un potere decisionale proprio) . Si afferma che se la società <em>in house</em> non è che una <em>longa manus</em> dell’amministrazione, «il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva»; se non esiste questa alterità tra socio e società, continua la Corte, «è giocoforza concludere che anche la distinzione tra patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità». Da tale potenzialmente dirompente affermazione consegue logicamente che i limiti alla giurisdizione contabile individuati in merito al danno arrecato al patrimonio di società a partecipazione pubblica non possono valere se questa corrisponde al modello <em>in house</em>. In quest’ultimo caso infatti il danno inferto al patrimonio sociale è un danno inferto ad un patrimonio che è solo formalmente separato da quello dell’ente pubblico partecipante.<br />
Si afferma quindi che il danno causato da amministratori di società <em>in house</em> alla società stessa configura danno erariale ed è dunque soggetto alla giurisdizione del giudice contabile.<br />
E’ doveroso precisare, in riferimento all’affermazione della dubbia separazione patrimoniale, che la stessa Corte nella medesima sentenza e attraverso successive pronunce (si veda ad esempio Cass. Civ., Sez. Un., 1 gennaio 2016, sent. n. 24591) ha avuto cura di ridimensionarne la portata precisando che la mancanza di alterità soggettiva tra ente partecipante e società <em>in house</em> deve essere intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione.<br />
Le motivazioni e le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la citata sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283 sono state condivise da numerose decisioni successive, che hanno costantemente verificato la sussistenza o meno dei requisiti dell’<em>in</em> <em>house</em> al fine di dichiarare o meno sussistente la responsabilità degli amministratori per danno erariale e conseguente giurisdizione contabile.<br />
Sono parte di tale consolidato orientamento: Cass. Civ., Sez. Un., 18 gennaio 2017, sent. n. 1091; Cass. Civ., Sez. Un., 17 gennaio 2017, sent. n. 962; Cass. Civ., Sez. Un., 22 dicembre 2016, ord. n. 26645; Cass. Civ., Sez. Un., 1 dicembre 2016, sent. n. 24591; Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2016, ord. n. 14040; Cass. Civ., sez. II, 14 marzo 2016, sent. n. 4938; Cass. Civ., Sez. Un., 10 marzo 2014, sent. n. 5491; Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283.<br />
Il d. lgs. n. 175/2016 ha letteralmente riprodotto tali arresti giurisprudenziali: l’art. 12, comma 1, afferma la generale sottoposizione degli amministratori di società a partecipazione pubblica alle forme di responsabilità delineate dal Codice civile, facendo però «salva la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house». Il comma 2, per giunta, nel definire il danno erariale[21], vi comprende anche il pregiudizio al valore della partecipazione degli enti pubblici soci causato dalla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti «nell’esercizio dei propri diritti di socio». Quest’ultima precisazione, a mente del carattere ricognitivo della fonte in esame, deve essere correttamente intesa alla luce della costante giurisprudenza: i rappresentanti degli enti pubblici possono essere chiamati a rispondere per danno erariale in quanto tali, e non nell’esercizio dei loro diritti di socio.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11. </strong><u>Conclusioni e rinvio.</u><br />
In conclusione, dalla rassegna della giurisprudenza intercorsa nel più recente periodo risulta confermato che la natura giuridica del socio (ancorché maggioritario o addirittura totalitario) non incide, di per sé, sulla natura della società partecipata. Ciò si ricava dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 175/2016, ove le eventuali disposizioni amministrative esistenti relative a società a partecipazione pubblica vengono configurate come “deroghe” (e non come discipline speciali) rispetto al Codice civile e alle altre norme generali di diritto privato. Si tratta di un profilo importante perché il concetto di deroga descrive gli effetti di una norma quando questa «sta ad un’altra come l’eccezione alla regola»[22], essendo caratterizzato dalla dimensione di limitatezza e dalla prevalenza, per quanto di ragione, della norma derogata in via residuale e sussidiaria. Come è noto, la norma derogata e quella derogante si ordinano infatti tra loro in modo che l’efficacia della norma derogata (diritto civile applicabile a tutte le società di capitali) si estende fin dove la fattispecie non rientri nella previsione della norma derogante (norma di diritto amministrativo dettata specificamente per le società a partecipazione pubblica), di modo che l’una costituisce la regola valida in genere e l’altra l’eccezione valida solo per ipotesi specifiche e limitate.<br />
Questa statuizione, contenuta nel testo unico di coordinamento e riepilogativo delle disposizioni normative previgenti, è confermata dalla giurisprudenza più recente, generata da controversie sorte nella vigenza delle norme anteriori al testo unico (di coordinamento).<br />
Resta però un ambito di fattispecie societaria per il quale le conclusioni non possono essere dello stesso segno; ci si riferisce alle società denominate anche dal legislatore (cfr. art. 16 t.u.) come “società <em>in house</em>”, figura nata dal diritto comunitario ed europeo ed ora consolidata nel nostro ordinamento. Si è già visto sopra che la Suprema Corte di Cassazione considera le figure societarie rispondenti a siffatto modello <em>in house providing </em>come da distinguere dalle altre società. Per tale ragione, si ritiene di dedicare uno specifico contributo[23] alle società <em>in house</em>, al quale contributo ci si permette di rinviare per una esposizione complessiva del pensiero di chi scrive a proposito delle società a partecipazione pubblica.</p>
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<p>&nbsp;<br />
[1] Giannini M.S., voce <em>Diritto amministrativo</em> in <em>Enc. Dir</em>., vol. XII, Milano, 1964, pag. 86 e Giannini M.S., <em>Diritto amministrativo</em>, vol. I, Milano, 1970, pag. 19 e segg.; tale ricostruzione è poi ripresa in Galgano F., <em>Trattato di diritto civile</em>, vol. I, Padova, 2010, pag. 305, nonché in Galgano F<em>., Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici</em>, in <em>Trattato di diritto civile e commerciale e di diritto pubblico dell’economia</em>, diretto da Galgano F., Padova, 1997, pagg. 129-130.<br />
Sulla norma v. per tutti Gola M., <em>L’applicazione delle norme di diritto privato</em>, pag. 209 e segg., in M.A. Sandulli (a cura di) <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2017.<br />
[2] Cfr. Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 1956, sent. n. 373 in <em>Riv. amm. Rep. It.</em>, 2/1957, pag. 284 e segg.<br />
[3] Relativamente alle società finanziare regionali si veda Predieri A., <em>Le società finanziarie regionali: problemi giuridici</em>, Milano, 1972, <em>passim</em>, Clarizia A., voce <em>Società finanziarie regionali</em> in <em>Noviss. Dig. It</em>., Appendice, vol. VII, Torino, 1987, pag. 368 e segg. e Clarizia A., <em>Le società finanziarie regionali</em>, in<em> Foro amm</em>., 9-10/1973, pag. 511 e segg.<br />
[4] Se ne riporta il testo per comodità del lettore e per la centralità della previsione dalla quale discende e che solo in base ad essa si giustifica, ad avviso di chi scrive, l’insieme delle norme di deroga al Codice civile dettate per le società qui considerate.<br />
«1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne&#8217; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.<br />
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:<br />
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;<br />
b) progettazione e realizzazione di un&#8217;opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell&#8217;articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;<br />
c) realizzazione e gestione di un&#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d&#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all&#8217;articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all&#8217;articolo 17, commi 1 e 2;<br />
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all&#8217;ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;<br />
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.<br />
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l&#8217;utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.<br />
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.<br />
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell&#8217;esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.<br />
6. E&#8217; fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell&#8217;articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell&#8217;articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.<br />
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l&#8217;organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
8. E&#8217; fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli&nbsp;2&nbsp;e&nbsp;3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall&#8217;articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E&#8217; inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.<br />
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze o dell&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell&#8217;articolo 18, può essere deliberata l&#8217;esclusione totale o parziale dell&#8217;applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, deliberare l&#8217;esclusione totale o parziale dell&#8217;applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all&#8217;articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.<br />
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all&#8217;articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall&#8217;ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l&#8217;affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l&#8217;articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 16».<br />
[5] Tra le più significative decisioni sulle società partecipate dopo la riforma del 1990 si possono citare: Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, sent. n. 192, per il commento della quale si rinvia a Acquarone G., <em>La scelta del socio privato di minoranza nelle società miste di gestione dei servizi pubblici locali</em>, n. 192, in <em>Giur. It</em>., 6/1998, pag. 1257, Graziano A., <em>La scelta dei soci privati nelle società di capitali a maggioranza pubblica: il Consiglio di Stato colma un&#8217;apparente lacuna normativa </em>in <em>Foro Amm</em>., 7-8/1998, pag. 2097 e segg. e Garofoli R., <em>S.p.a. mista: criteri di selezione del socio privato di minoranza &#8211; Nota</em>, in <em>Urb. e app</em>., 4/1998, pag. 402 e segg.; Cass. Civ., Sez. Un., 29 ottobre 1999, sent. n. 754, oggetto di analisi in Fracchia F., <em>La Suprema corte impone il rispetto delle procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio privato delle società a prevalente partecipazione pubblica degli enti locali: un ulteriore allontanamento dal modello privatistico? Nota a Cass. Civ., Sez. Un.,</em> 29 ottobre 1999, sent. n. 754, in <em>Foro It</em>., 3/2000, pag. 803 e segg., Piperata G., <em>Il “caso Amga”: alla ricerca della concorrenza per la gestione dei servizi pubblici locali (commento a Cass., sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754)</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 5/2000, pag. 479 e segg. e Mirate S<em>., Modalità di scelta del socio privato di una s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale: le Sezioni Unite confermano la necessità dell’evidenza pubblica,</em> <em>nota a Cass., Sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754</em>, in <em>Giust. Civ.</em>, 6/2000, pag. 1734 e segg.<br />
Più di recente si segnala Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, sent. n. 10, commentata in Spuntarelli S., <em>Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società commerciali da parte delle Università</em>, in <em>Urb. e app</em>., 12/2011, pag. 1456 e segg., Carbone L., Vicario B., <em>Delibere pubbliche sulla costituzione di una società pubblica e invalidità derivata dal successivo negozio giuridico privato</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 8/2011, pag. 882 e segg. e Trombetta F., <em>Nota a Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, 3 giugno 2011, n. 10</em>, in www.ildirittoamministrativo.it.<br />
[6] L’art. 18 l. n. 124/2015 delega il Governo all’adozione di un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica indicando principi e criteri direttivi «al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori».<br />
[7] L’art. 166 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone infatti che «le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario» e che «sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utenza nei servizi pubblici».<br />
[8] Si rammenta che non è possibile la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in società di persone in ragione della mancanza di autonomia patrimoniale di questo tipo societario: essendo infatti gli enti pubblici esclusi dal fallimento, come si vedrà, per legge, non risulta configurabile in capo ad essi una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Tale principio è ora esplicitato all’art. 3 d. lgs. n. 175/2016, in base al quale «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa».<br />
[9] Come peraltro evidenziato in Caia G., <em>Società partecipate</em>, in <em>Libro dell’anno del diritto</em>, Roma, 2017, pag. 223.<br />
[10] Come noto, l’art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che tutte le disposizioni di legge relative a società a partecipazione pubblica «si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».<br />
[11] La norma citata fa proprio l’orientamento giurisprudenziale menzionato disponendo testualmente che «l&#8217;alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione».<br />
[12] Tale facoltà era originariamente contenuta all’art. 2458 c.c., che disponeva: «Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l’atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea».<br />
A seguito della riforma organica che ha interessato le società di capitali nel 2003 (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) il contenuto è stato trasfuso nel vigente art. 2449 c.c., in base al quale: «se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale»; viene inoltre aggiunto che «gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall&#8217;assemblea».<br />
[13] Per un attento commento alla decisione in esame si rinvia a Goggiamani F., <em>Profili sostanziali e giurisdizionali dell’atto di revoca degli amministratori delle società partecipate</em>, in <em>Serv. pubb. e app.</em>, 4/2005, pag. 822 e segg.<br />
[14] Una tale fattispecie è stata esaminata da TAR Sardegna, sez. II, 21 settembre 2005, sent. n. 1291, che, in base alle peculiarità sostanziali del caso (facoltà attribuita direttamente dalla legge ad un ente pubblico estraneo al contratto di società) giunge coerentemente ad affermare la natura di provvedimento amministrativo dell’atto di nomina e revoca degli amministratori.<br />
[15] Ai sensi dell’art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici».<br />
[16] Sulla base di consolidata giurisprudenza, affinché sia possibile l’affidamento di un servizio pubblico ad una società mista, è necessario che si sia svolta un’unica gara per la scelta del socio e per l’affidamento del servizio da svolgere. L’intera procedura è, naturalmente, regolata dal diritto amministrativo (formano parte di tale stabile orientamento: Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2016, sent. n. 1028; Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2010, sent. n. 7214; Tar Lazio, sez. II bis, 11 marzo 2015, sent. n. 4010; Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, sent. n. 1555; Corte di Giust., sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset). Quanto detto risulta oggi confermato dall’art. 17 d. lgs. n. 175/2016.<br />
[17] In modo del tutto coerente, il comma 3 dell’art. 17 d. lgs. n. 175/2016 dispone che «la durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell&#8217;appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio».<br />
[18] Silvestri E., voce <em>Concessione amministrativa</em>, pag. 373 e segg., in <em>Enciclopedia del diritto</em>, Milano, 1961; Virga P., <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Milano, 1972, pag. 64 e segg.<br />
[19] Il riferimento è all’art. 2449 c.c.<br />
[20] Ciò è avvenuto per Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. con Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, sent. n. 1159 e per Autostrada del Brennero s.p.a. con Cass. Civ., Sez. Un., 12 febbraio 2014, sent. n. 3201.<br />
[21] L’art. 12, comma 2, d. lgs. n. 175/2016 definisce il danno erariale come: «danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell&#8217;esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».<br />
[22] G.U. Rescigno, voce <em>Deroga (in materia legislativa)</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. XXII, Milano, 1964, pag. 303.<br />
[23] Cfr. Barbieri C., <em>Il diritto speciale delle società </em>in house<em> (oltre la semplice deroga al Codice civile?)</em>, in corso di pubblicazione.</p>
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<p>Note</p>
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