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	<title>Servizi pubblici-Trasporti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Servizi pubblici-Trasporti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>DECRETO 17 gennaio 2022 . Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-17-gennaio-2022-adozione-delle-linee-guida-per-lomogenea-applicazione-da-parte-delle-stazioni-appaltanti-delle-funzioni-del-collegio-consultivo-tecnico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 11:14:45 +0000</pubDate>
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<p>Allegati Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilita-sostenibili-17-gennaio-2022-n. 12 (212 kB)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-17-gennaio-2022-adozione-delle-linee-guida-per-lomogenea-applicazione-da-parte-delle-stazioni-appaltanti-delle-funzioni-del-collegio-consultivo-tecnico/">DECRETO 17 gennaio 2022 . Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Concorrenza e servizi pubblici locali, altro stop della Corte costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/concorrenza-e-servizi-pubblici-locali-altro-stop-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorrenza-e-servizi-pubblici-locali-altro-stop-della-corte-costituzionale/">Concorrenza e servizi pubblici locali, altro stop della Corte costituzionale</a></p>
<p>(nota minima a Corte cost. n. 38 del 2021)   Abstract: La nota esamina la recente sentenza n. 38/2021 della Corte costituzionale, con specifica attenzione alla tutela della concorrenza e alla proroga automatica delle concessioni in materia di trasporto pubblico locale. In particolare, si cerca sinteticamente di mettere in evidenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorrenza-e-servizi-pubblici-locali-altro-stop-della-corte-costituzionale/">Concorrenza e servizi pubblici locali, altro stop della Corte costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorrenza-e-servizi-pubblici-locali-altro-stop-della-corte-costituzionale/">Concorrenza e servizi pubblici locali, altro stop della Corte costituzionale</a></p>
<div style="text-align: justify;">(nota minima a Corte cost. n. 38 del 2021)<br />  <br /> <strong><em>Abstract: </em></strong>La nota esamina la recente sentenza n. 38/2021 della Corte costituzionale, con specifica attenzione alla tutela della concorrenza e alla proroga automatica delle concessioni in materia di trasporto pubblico locale. In particolare, si cerca sinteticamente di mettere in evidenza il ruolo che negli ultimi anni la Consulta ha avuto nel promuovere la concorrenza nel settore suddetto e si tenta di offrire una visuale su quale ruolo, alla luce di ciò, può avere l&#8217;AGCM con le sue funzioni di <em>public enforcement</em>, anche alla luce delle recenti segnalazioni da essa fornite in esecuzione dei suoi poteri conoscitivi e consultivi. <br />  <br /> <em><strong>Abstract:</strong> </em><em>The note examines the recent decision no. 38/2021 of the Constitutional Court, with specific attention to the protection of competition and the automatic extension of concessions in the field of local public transport. In particular, is underlined the role that the Council has had in recent years in promoting competition in the aforementioned sector. Furthermore, the note examines what role the ICA can play with its public enforcement functions, also in light of the recent reports it has provided in execution of its cognitive and consultative powers. </em><br />  </p>
<p> <strong>Sommario:</strong> 1. Premessa &#8211; 2. Il termine ultimo per indire le gare in materia di trasporto pubblico locale &#8211; 3. Le proroghe dei precedenti contratti invadono la materia della «tutela della concorrenza» riservata allo Stato &#8211; 4. Affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico &#8211; 5. Osservazioni conclusive</div>
<div style="text-align: justify;"> <strong>1. Premessa </strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> I fatti di causa traggono origine da una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del consiglio dei ministri &#8211; con ricorso iscritto al n. 2 reg. ricorsi del 2020 &#8211;  avverso la legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15 nella parte in cui ha stabilito che «[a]l comma 3 dell&#8217;articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), penultimo periodo, l&#8217;espressione &quot;1° settembre 2017&quot; è sostituita dall&#8217;espressione &quot;31 dicembre 2020.&quot;». Il presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato L&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019 per due motivi: (i) violazione dell&#8217;art. 117, primo comma della Costituzione; (ii) violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.<br /> La Presidenza del consiglio dei ministri ha inoltre impugnato &#8211; con ricorso iscritto al n. 32 reg. ricorsi del 2020 &#8211; l&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22 per violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, l&#8217;art. 15, comma 6 della l.r. Molise 22/2019, prevedendo un adeguamento dei contratti ponte si collegherebbe alla norma impugnata con il ricorso iscritto al n. 2 reg. ricorsi del 2020 e confermerebbe, «di fatto, prorogandola, la validità  degli attuali affidamenti». La norma violerebbe inoltre l&#8217;art. 117, secondo comma lett. e) perché la materia dell&#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza<br /> Trattando le medesime questioni connesse per oggetto, e proponendo censure identiche, la Corte costituzionale ha deciso di riunire i ricorsi e deciderli con unica sentenza.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Il termine ultimo per indire le gare in materia di trasporto pubblico locale</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Con il primo motivo di ricorso n. 2 reg. ricorsi del 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri censura la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma della Costituzione. Sebbene la decisione sulla prima questione, sia stata assorbita dalla decisione della seconda questione &#8211; inerente la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e) &#8211; essa merita un dovuto approfondimento.<br /> In particolare, il differimento al 31 dicembre 2020 del termine precedentemente fissato al 1° settembre 2017 per l&#8217;adempimento, da parte dei comuni, dell&#8217;obbligo di pubblicare il bando di gara relativo all&#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e, dunque, confermando la «validità  dei contratti di servizio in essere» fino al 31 dicembre 2020, violerebbe, per un verso, l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto, in base all&#8217;art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, la data del 3 dicembre 2019 costituirebbe il termine ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall&#8217;art. 5 del medesimo regolamento, cioè  per affidare il servizio del trasporto pubblico locale con una procedura di gara.<br /> La questione in esame, attinente il trasporto pubblico locale urbano, è quindi regolata dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e in particolare dall&#8217;art. 8, comma 2, il quale prevede che «l&#8217;aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all&#8217;articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019»<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. In realtà, questa norma era stata ideata con l&#8217;obiettivo di assicurare una c.d. &#8220;gradualità&#8221; nella implementazione della medesima addirittura decennale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> per evitare di concentrare tutte le gare dopo la fine del periodo transitorio, generando un affollamento di gare nel periodo finale nel quale non tutti gli operatori di settore sarebbero in grado di partecipare simultaneamente, con pregiudizio per la più ampia partecipazione alle stesse.<br /> Le proroghe o i rinnovi di contratti di concessione relativi al trasporto pubblico locale non spettano al legislatore regionale poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza. Dettando vincoli all&#8217;entrata si altererebbe il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, generando, inoltre, una illegittima disparità di trattamento tra operatori economici. L&#8217;affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire mediante procedure concorsuali in modo da garantire una effettiva apertura di tale settore e superare gli aspetti monopolistici<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Sebbene tale questione appaia di estrema rilevanza, la Corte costituzionale ha ritenuto necessario l&#8217;esame della seconda questione, attinente il riparto di competenze tra Stato e Regioni e avente carattere prioritario sulla prima (riguardante la violazione dei vincoli europei).<br /> Così, la Consulta rileva come, ai sensi della norma impugnata, l&#8217;obbligo di pubblicare i bandi di gara andrebbe adempiuto entro il 31 dicembre 2020. Da ciò, a detta della Consulta discende che dal momento in cui è entrata in vigore la delibera impugnata (17 novembre 2019) e il 31 dicembre 2020 erano consentiti affidamenti diretti a soggetti terzi e proroghe di precedenti contratti. Ne deriva il suo contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Consentendo infatti proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi, essa invade la materia della «tutela della concorrenza», riservata allo Stato, creando un ostacolo alla stessa concorrenza.<br /> Al contrario, la Consulta ritiene infondato il secondo ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio dei ministri avverso l&#8217;art. 3, comma 2 della legge della Regione Molise n. 22 del 2019. Sebbene tale norma sia stata impugnata per il suo collegamento intrinseco con l&#8217;art. 1 della legge della Regione Molise n. 15 del 2019 essa, ad opinione della Corte, non muove da un erroneo presupposto interpretativo della ricorrente. In particolare, secondo l&#8217;Avvocatura la norma impugnata «confermerebbe e aggraverebbe» la possibilità di proroga già discendente dalle norme oggetto del primo ricorso poiché implicherebbe una protrazione temporale dell&#8217;adeguamento dei contratti ponte. Tuttavia, la Consulta rileva come la norma di cui all&#8217;art. 3, comma 2 della legge della Regione Molise n. 22 del 2019, che modifica l&#8217;art. 15, comma 6 della legge della Regione Molise n. 19 del 2000 non disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto né proroga alcun termine. Essa prende semplicemente atto dei ritardi nell&#8217;attuazione della disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti posti in essere, non implicando una loro protrazione temporale.  <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. Le proroghe dei precedenti contratti invadono la materia della «tutela della concorrenza» riservata allo Stato</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Preliminarmente occorre sottolineare che la nozione di concorrenza all&#8217;interno della giurisprudenza della Consulta riflette quella operante in ambito comunitario<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> e le finalità di tutela della concorrenza dipendono dalla nozione di concorrenza cui si aderisce<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> La Consulta, invero, si era già pronunciata in passato su norme regionali simili relative ai servizi di trasporto pubblico locale e sul loro contatto con le materie oggetto di «tutela della concorrenza».<br /> Già con la sua precedente pronuncia n. 2/2014<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> la Corte costituzionale aveva ritenuto costituzionalmente illegittima una norma della legge regionale toscana che reiterava la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi al trasporto pubblico locale.<br /> Più di recente, con la sentenza n. 16/2021 la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittima una norma siciliana che prorogava di un triennio gli affidamenti relativi al trasporto pubblico locale dei passeggeri su strada.<br /> Infine, sottolinea la Corte, che pronunce di tal guisa sono rinvenibili sia nel settore dei servizi pubblici in generale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, che in quello di aggiudicazione dei contratti pubblici in generale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, quanto in quelli di proroga delle concessioni<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Al contempo giova sottolineare che la Corte non ignora le recenti disposizioni che il legislatore ha introdotto con l&#8217;art. 92, comma 4-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 le quali hanno previsto la proroga degli affidamenti in corso nel settore del trasporto pubblico locale, ma anzi sottolinea come le materie oggetto di tutela della concorrenza siano emendabili unicamente ad opera del legislatore<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> In estrema sintesi, dunque, la Corte ribadisce come le discipline regionali aventi ad oggetto meccanismi di proroga o rinnovo automatico delle concessioni invadono la competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che &#8220;rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali&#8221;<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Sul punto bisogna però effettuare un chiarimento. Come già in passato evidenziato dalla dottrina, la disposizione costituzionale a «tutela della concorrenza» prevista dall&#8217;art. 117, comma 2, lett. e) non deve divenire (o tornare ad essere) un <em>passepartout</em> per legittimare qualsiasi intervento discrezionale del legislatore statale in materia di funzionamento dei mercati. In altre parole, la norma di cui all&#8217;art. 117 non deve essere considerata come una norma sulla competenza ma una norma avente rilievo sostanziale, proprio in considerazione della sua valenza «finalistica e trasversale». L&#8217;attribuzione di una competenza esclusiva allo Stato in materia di tutela della concorrenza comporta necessariamente il potere-dovere dello Stato di attivare gli strumenti (norme e rimedi) per dare esecuzione a detta competenza. Ad esempio, attraverso strumenti di <em>public enforcement</em> (v. <em>infra</em>) mirati a promuovere la concorrenza e non solo a tutelarla.  <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>4. Affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> In questo quadro, la disciplina del trasporto pubblico locale, soprattutto urbano, presenta un forte disordine normativo per quanto attiene le fonti di disciplina (fonti di rango primario e secondario, normativa comunitaria, leggi regionali, delibere comunali, atti di regolazione delle autorità di settore) a cui si aggiunge la difficile ricerca di un equilibrio tra l&#8217;introduzione della concorrenza e una gestione efficiente del servizio pubblico<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. <br /> Inoltre, come sempre più spesso sottolineato in dottrina<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, gli spazi e le distanze tra la disciplina dei contratti pubblici e quella antitrust si vanno assottigliando. Due discipline che sono nate separate non hanno potuto che intrecciarsi l&#8217;una con l&#8217;altra<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e generare quindi inevitabili commistioni.<br /> Soprattutto il servizio di trasporto su gomma gioverebbe di politiche aperte alla concorrenza per il mercato e nel mercato, soprattutto in un settore nel quale vi è ancora una forte prevalenza di società partecipate e affidamenti diretti <em>in house</em> e nel quale ancora di scarsa rilevanza e impatto sono apparse le misure di razionalizzazione previste dal testo unico sulle società partecipate. Come dunque messo chiaramente in luce dalla dottrina il compito di promuovere tali iniziative concorrenziali spetta in primo luogo al legislatore che ha il compito, in taluni casi, di imporre cambiamenti<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Questa sembra la recente direzione adottata dalla segnalazione dell&#8217;AGCM al Governo<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> in cui viene messo in luce che le concessioni in Italia non rispettano i principi della concorrenza e le conseguenti riassegnazioni sono spesso soggette a proroghe <em>ex lege</em> ripetute. L&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato segnala, in particolare, l&#8217;esigenza di risolvere le principali criticità concorrenziali riscontrate a seguito del distorto utilizzo dello strumento concessorio, sottolineando l&#8217;importanza del ricorso a modalità di affidamento competitive, soprattutto per le concessioni in scadenza o già scadute, evitando rinnovi automatici e proroghe ingiustificate.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>5. Osservazioni conclusive </strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Sicuramente bene ha fatto la Presidenza del consiglio dei ministri a &#8220;scovare&#8221; due leggi regionali che illegittimamente prorogavano le concessioni di trasporto pubblico locale (l.r. sicilia e l.r. molise) e altrettanto bene ha fatto la Corte costituzionale a sancirne la illegittimità costituzionale (con la sentenza n.16/2021 prima e con la sentenza n. 38/2021 qui commentata).<br /> La tematica dei servizi pubblici locali, invero già complessa, è ulteriormente complicata dalla difficile definizione e permanenza nel nostro ordinamento di un concetto di servizio pubblico<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, nei confronti del quale non si è riuscita a formare una classificazione precisa. Al contempo però, il ruolo dell&#8217;ente locale è centrale, non tanto perché gli è devoluto il compito di identificare il servizio pubblico locale, quanto per il fatto che gli è riservato il ruolo di interprete esclusivo dei bisogni e delle condizioni di loro soddisfazione<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Se da un lato, quindi, è da salutare con favore il rigido quanto doveroso approccio che sta seguendo la Consulta in materia di tutela della concorrenza, al contempo non va dimenticata l&#8217;importanza degli enti locali territoriali per la promozione del servizio pubblico locale, soprattutto in chiave solidaristica. Sul punto sia consentito richiamare la lettura che Sorace dà delle norme di concorrenza comunitarie in materia di servizi pubblici. L&#8217;illustre Autore fornisce una lettura senza dubbio rispettosa dei principi concorrenziali forniti dai Trattati, ma evita di enfatizzare tale scelta e, al contrario cerca un equilibrio tra tali scelte e le istanze solidaristiche e di garanzia della coesione sociale<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.    <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul regolamento 1370/2007 v. N. Aicardi, <em>L&#8217;affidamento delle concessioni di servizi pubblici nella direttiva 2014/23/UE ed il rapporto con il regolamento (CE) n. 1370/2007sui servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada o ferrovia</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., n. 3-4, 2018, 533-553.  L&#8217;art. 5 menzionato, a sua volta, prevede che i servizi di fornitura di trasporto di passeggeri con autobus o tram non siano regolati dal suddetto regolamento ma dalle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE. E d&#8217;altronde, come specificato anche nell&#8217;art. 1, par. 3 del reg. n. 1370/2007 esso non si applica alle concessioni di lavori pubblici, per le quali richiama la disciplina delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE e dunque, oggi, la disciplina della direttiva 2014/23, che le ha sostituite (sebbene con l&#8217;aggiornamento del Regolamento, avvenuto con reg. 2016/2338 non sia stata aggiornata la parte relativa alle vecchie direttive).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Dal 3 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del reg. n. 1370/2007, ai sensi del relativo art. 10) al 3 dicembre 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Nei medesimi termini v. R. Finocchi Ghersi, <em>Osservatorio della Corte costituzionale &#8211; La tutela della concorrenza e l&#8217;illegittimità  delle proroghe di concessioni di servizi pubblici locali </em>(nota a Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2014, n. 2), in <em>Giorn. Dir. amm</em>., n. 5/2014, 524.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> CFr. Corte cost. 15 maggio 2014, n.125, punto 1.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Per una compiuta definizione della tutela della concorrenza nella costituzione v. M. Libertini, <em>La tutela della concorrenza nella Costituzione</em>, in <em>Mercato, concorrenza e regole</em>, 3/2014, 506, 516. Prima si veda Id., <em>Concorrenza</em> (voce), <em>in Enc. giur. Treccani</em>, Annali III, 2010 il quale sostiene che «la previsione della tutela della concorrenza fra i compiti dello Stato, nell&#8217;art. 117 cost., ha un triplice rilievo normativo: a) la doverosità dell&#8217;esercizio della funzione (normativa ed amministrativa) di tutela della concorrenza da parte dello Stato; b) la sottrazione alle Regioni e agli enti locali di qualsiasi potere (normativo od amministrativo) di intervento positivo in materia, ancorché con finalità integrative o rafforzative degli standard di intervento determinati dalla normativa statale (non sarebbe costituzionalmente legittima dunque, per esempio, l&#8217;istituzione di un&#8217;autorità antitrust regionale da parte di una Regione); c) il divieto, in capo alle Regioni e agli enti locali, di contrastare o frustrare le regole e gli obiettivi del diritto generale della concorrenza, stabiliti dalle leggi dello Stato, con misure di regolazione amministrativa incompatibili con i principi sostanziali della materia».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 2, con nota di A. Candido, <em>L&#8217;emergenza non estende le competenze regionali. Sulla proroga dei contratti di trasporto pubblico locale</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014, 1-6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Corte cost 6 novembre 2020, n. 231; Corte cost.16 luglio 2013, n. 228; Corte cost. 20 marzo 2013, n. 46.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Corte cost. 27 maggio 2020, n.98; Corte cost. 6 marzo 2020, n.39; Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 285.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Corte cost. 23 ottobre 2020, n. 223; Corte cost. 9 gennaio 2019, n. 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> In tema di riparto delle competenza tra Stato e Regioni in materia di servizi pubblici locali v. Corte cost. sent. n. 272 del 2004. In dottrina v. F. Casalotti, <em>Il riparto della potestà legislativa «alla prova» della disciplina dei servizi pubblici locali</em>, in <em>Giur. it</em>., 2005, 836 ss.; A. Candido, <em>La tutela della concorrenza come passepartout statale nella matassa ingarbugliata dei servizi pubblici locali</em>, in <em>Il dir. econ</em>., 2009, 383 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr., in tal senso, Corte cost. 29 gennaio 2021, n. 10, che ribadisce il pricipio secondo il quale «sono state, in particolare, ritenute invasive di tale competenza esclusiva discipline regionali che prevedevano meccanismi di proroga o rinnovo automatico delle concessioni (ad esempio, sentenze n. 1 del 2019 e n. 171 del 2013), una durata eccessiva del rapporto concessorio (cosi  ;  ancora la sentenza n. 1 del 2019, nonchè la sentenza n. 109 del 2018), l&#8217;attribuzione di una preferenza al concessionario uscente in sede di rinnovo (sentenze n. 221 del 2018 e n. 40 del 2017)»</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> R. Caranta, <em>Servizi pubblici locali, tutela della concorrenza, e riparto di competenze tra Stato e Regioni</em>, in <em>Giur. it</em>., 8-9/2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> V. per tutti M. Clarich, <em>Considerazioni sul rapporto tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 1-2/2016, 71 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Basti pensare ai c.d. settori speciali, in cui la disciplina dei contratti pubblici si applica anche nei confronti di determinate categorie di imprese (le imprese pubbliche e le imprese (private) dotate di diritti speciali o esclusivi) che, in quanto tali, sono sottoposti alle norme in materia di tutela della concorrenza. Cfr. D. Palazzo, <em>La rilevanza del rischio economico nella definizione dell&#8217;ambito soggettivo di applicazione della disciplina sui contratti pubblici e del diritto della concorrenza</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 1/2019, 155 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. P. Chirulli, <em>Servizi pubblici &#8220;deregolamentati&#8221;?</em>, in <em>Diritto amministrativo e societa civile</em>, vol. III, Bolonia University press, 2020, 412. L&#8217;Autrice evidenzia l&#8217;importanza che i poteri di segnalazione dell&#8217;AGCM ex art. 21-bis l. 287/90 possono avere e hanno avuto nei casi dell&#8217;affidamento a Trenitalia della Regione Liguria o di Roma Capitale in favore di ATAC (AS1513) o nel caso AS 1358 della Regione Piemonte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Si fa riferimento alla segnalazione dell&#8217;AGCM (S4143) ai sensi degli artt. 21 e 22 l. 287/90 in merito a «Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021». Peraltro, il tema era già stato oggetto di una precedente segnalazione AS1550 &#8211; <em>Concessioni e criticità concorrenziali</em> del 12 dicembre 2018, in Boll. 48/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In proposito si veda M. Dugato, il quale ritiene che «il servizio pubblico locale è azitutto un concetto socio-economico, che l&#8217;ordinamento giuridico regola e disciplina. (&#038;) Il servizio pubblico è così un&#8217;attività economica suscettibile di essere organizzata in forma d&#8217;impresa, capace di soddisfare in via diretta un bisogno primario (costituzionalmente garantito) della colletttività di riferimento nelle ipotesi di inesistenza, insufficienza o inadeguateza del mercato». Per tale definizione l&#8217;Autore richiama, in termini assai vicini, C. Franchini, <em>La disciplina dell&#8217;economia tra diritto nazionale, diritto locale e diritto globale</em>, Napoli, 2020, 193 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Sul punto v. anche N. Aicardi, La sussidiarietà nella funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali, in Diritto amministrativo e società civile, Vol. I, 74.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> V. D. Sorace, <em>Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità</em>, in <em>Diritto pubblico</em>, 1999, 371 ss.; Per una rilettura in chiave attuale del pensiero di Sorace v. E. Bruti Liberati, <em>Servizi pubblici e servizi di interesse economico generale nella riflessione di Domenico Sorace</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 5/2020, 533 ss.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Politiche statali e locali nel riordino del sistema portuale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/politiche-statali-e-locali-nel-riordino-del-sistema-portuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/politiche-statali-e-locali-nel-riordino-del-sistema-portuale/">Politiche statali e locali nel riordino del sistema portuale</a></p>
<p>Sommario: 1. La delega legislativa per la disciplina del sistema portuale. – 2. Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133. – 3. Il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. – 4. Piano strategico e decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. – 5. Le indicazioni regionali. –</p>
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Sommario: 1. La delega legislativa per la disciplina del sistema portuale. – 2. Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133. – 3. Il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. – 4. Piano strategico e decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. – 5. Le indicazioni regionali. – 6. Osservazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
1. <em>La delega legislativa per la disciplina del sistema portuale.</em><br />
Nell’ambito dell’ampio disegno di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato riferito alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, vi è una normativa riferita ad uno snodo essenziale dell’economia nazionale, e cioè l’organizzazione del sistema portuale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
In particolare, la legge 7 agosto 2015, n. 124 nell’art. 8, comma 1, lett. f) prevede una delega per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Una delega che ha ad oggetto la sistemazione a livello normativo, con atto avente forza di legge, di un complesso ambito materiale in cui si intrecciano competenze statali e locali<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, con la conseguente, oggettiva difficoltà di ottenere un percorso decisionale collaborativo e condiviso che, pure, mostra la sua assoluta rilevanza per la proiezione che le scelte nel settore hanno in termini di politica economica<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
La delega, di cui si è appena detto, rappresenta peraltro una parte di una più ampia vicenda che sembra opportuno ricordare nei suoi tratti essenziali per dar conto di quanto rilevato sulla complessità e difficoltà dei processi decisionali, che possono determinare, come sembra si sia verificato, una “forzatura” delle forme procedimentali anche per l’incertezza del quadro costituzionale di riferimento, oggetto, sul punto, del recente intervento riformatore di cui alla legge costituzionale, approvata dalla Camera dei Deputati in data 12 aprile 2016 (recante “<em>Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del&nbsp;Titolo V della parte II della Costituzione</em>”), peraltro non confermata dal referendum svoltosi il 4 dicembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
2.<em> Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.</em><br />
L’antecedente della delega di cui sopra è rappresentato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “<em>Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (“Sblocca Italia”)</em>”.<br />
L’art. 29 di tale decreto legge ha previsto che “<em>al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell&#8217;intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all&#8217;accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell&#8217;acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato</em>”.<br />
Si può subito dar conto di quanto in precedenza si notava sull’incertezza del quadro costituzionale di riferimento.<br />
La materia di cui si discute è, infatti, quella dei “porti e aeroporti civili” che, ai sensi del vigente art. 117, comma 3, Cost., rientra nel catalogo della potestà legislativa concorrente. Tale materia, però, nel testo costituzionale novellato dalla più recente riforma veniva ad inserirsi nella potestà esclusiva statale.<br />
Ebbene, il decreto legge 133/2014 dimostra l’incertezza del momento, giacché il “piano strategico nazionale della portualità e della logistica”, che si propone di sicuro come il documento fondamentale delle scelte politiche dell’intero paese in tale essenziale settore, è contemplato come atto esclusivamente statale.<br />
Di qui il duplice profilo problematico da riferire a tale decreto legge in termini di legittimità costituzionale e di opportunità.<br />
Il primo ha trovato una sua soluzione.<br />
Il secondo è tutto da considerare anche alla stregua di quanto la complessiva vicenda offre all’osservatore.<br />
&nbsp;<br />
3.<em> Il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.</em><br />
Procedendo con ordine.<br />
In applicazione del richiamato decreto legge n. 133/2014, viene elaborato il piano strategico nazionale della portualità che è approvato, nell’agosto 2015, con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
Parallelamente si svolge, però, un giudizio innanzi alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma che tale previsione contempla<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Sulla base del ricorso regionale, infatti, il giudice delle leggi deve valutare se un intervento esclusivamente statale in un settore materiale, affidato alla potestà legislativa concorrente, sia conforme a Costituzione e se ciò possa essere giustificato dalla chiamata in sussidiarietà delle funzioni.<br />
La Corte Costituzionale può fissare, così, alcuni punti di rilievo ricostruttivo generale.<br />
Come detto, la disciplina di cui si discute rientra nella materia “porti e aeroporti civili”. Essa, peraltro, pur intervenendo in materia di potestà legislativa concorrente, detta una regolamentazione dettagliata.<br />
La legittimità di un siffatto intervento normativo va, di conseguenza, ricondotta al principio, dalla Corte più volte riconosciuto, della chiamata in sussidiarietà, allorquando vi siano esigenze di esercizio unitario delle funzioni da consentire allo Stato di svolgerle e di disciplinarle con legge<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Ma la Corte Costituzionale sottolinea come l’applicazione di questo principio, che non si sottrae ad uno scrutinio stretto di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, debba comportare un congruo coinvolgimento delle Regioni<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Di qui la necessità che vi sia una partecipazione decisionale dell’ente territoriale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Alla stregua di tale linea di ragionamento, che trova peraltro alcuni precedenti specifici ricordati dalla stessa Corte<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, il giudice costituzionale conclude per l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1 del decreto legge n. 133/2014.<br />
Da notare che, anche alla stregua dell’impostazione utilizzata dal ricorso regionale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, la Corte Costituzionale, più volte, in motivazione richiama il meccanismo dell’intesa per ottenere il coinvolgimento regionale e che, nel <em>decisum</em>,&nbsp; la dichiarazione di illegittimità costituzionale è riferita alla mancata previsione nella norma che “il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di conferenza Stato-Regioni”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
La sentenza è, però, successiva alla conclusione del procedimento di adozione-approvazione dell’atto strategico e questo, naturalmente, si riflette sulle modalità di effettiva esecuzione della decisione del giudice costituzionale.<br />
A stretto rigore, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma fondante il potere deliberativo, con la connessa disciplina, avrebbe dovuto comportare la riedizione del potere medesimo. È inevitabile, infatti, che la volontà manifestata con l’atto già definito al solo livello statale, e formalizzato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’agosto 2015, non è stata il prodotto di un confronto e, quindi, di una concorde “adozione” da parte statale e regionale.<br />
Comunque, per ottenere sul piano formale la correzione, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale, si è proceduto ad una convocazione della Conferenza Stato-Regioni per raggiungere l’intesa<em> ex post</em>.<br />
Alcuni elementi, a questo punto, vengono all’attenzione.<br />
Innanzitutto, il c.d. “coinvolgimento” delle Regioni, ai fini dell’intesa, lungi dal rappresentare una forma di mera consultazione, esprime, come si dirà, una forte esigenza di contemperamento delle politiche nel settore. Esso, pertanto, evidenzia la necessità che le linee strategiche ed economiche, in un ambito di tale rilevanza, provengano anche dai territori per una sintesi a livello regionale.<br />
Di poi, la stretta connessione che si viene a stabilire tra piano strategico e delega legislativa di cui alla legge n. 124/2015, in quanto il decreto legislativo da approvare è visto dalle Regioni – ormai fuori tempo per incidere sul processo volitivo alla base del piano strategico già chiuso – come strumento di partecipazione alla decisione, che la definitività del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non sembra consentire.<br />
Da ultimo, quale conseguenza inevitabile, le complessive incertezze, anche di carattere formale, che finiscono per caratterizzare la vicenda.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4. <em>Piano strategico e decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.</em><br />
Si vuole cominciare proprio da quest’ultimo punto.<br />
Si è detto che quando interviene la sentenza della Corte Costituzionale, il piano strategico è stato definito nella sua struttura ed il procedimento si è concluso, essendovi stata l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’agosto 2015, ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 133/2014.<br />
Il piano viene a questo punto, seppur completo e formalmente definito, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché vi sia l’intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni. Ed è in tale sede che emerge l’esigenza di esaminare tale atto congiuntamente al decreto legislativo in corso di elaborazione e riferito alla riorganizzazione delle autorità portuali<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Si verifica, in tal modo, una prima peculiarità. Si compensa, per dir così, l’intesa che doveva, ovviamente, precedere la definizione del piano e che viene assunta a sanatoria, ampliandola su altro versante di attività ed estendendola ad altro atto, decreto legislativo, per il quale l’intesa non è prevista ma è contemplato un parere in sede di conferenza unificata.<br />
Questo dato è esplicitato in sede di Conferenza permanente nella richiamata adunanza del 31 marzo 2016, allorquando si dà conto che l’intesa deriva da una valutazione positiva delle Regioni sull’attività di concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su due provvedimenti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreto legislativo) strettamente connessi tra loro e, di conseguenza, dalle risultanze della procedura di approvazione del decreto in tema di riorganizzazione delle autorità portuali.<br />
Questo elemento, seppur da segnalare come, appunto, “peculiare” in un’osservazione del profilo formale, contiene una sua positività, in quanto può compensare un deficit partecipativo attraverso una decisione basata su una visione più ampia degli elementi di disciplina incidenti nel settore. Naturalmente occorre che si sia realizzata una tale correlazione tra gli atti in modo da consentire questa sorta di “compensazione”. Come si vedrà, qualche dubbio, invece, sembra sussistere al riguardo.<br />
Sulla base di questa precisazione, si deve ancora notare, rimanendo sul piano formale, come l’intesa a sanatoria svolga, comunque, una funzione diversa rispetto a quella in sede di “adozione” di un atto, come ha richiesto la Corte Costituzionale nel disposto annullamento. Tra l’altro, essa è riferita, nel verbale, allo “schema” di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre quest’ultimo è stato già adottato. Ed è stata condizionata alla stregua di quanto contenuto in un allegato che riassume le posizioni delle Regioni partecipanti.<br />
Non sembra fuori luogo la domanda sul reale valore di questo allegato in termini di contenuto del piano strategico, una volta che non risulta una modificazione dello stesso ed una conseguente riapprovazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che faccia proprio il nuovo testo.<br />
Domanda che, per un verso, si riflette per un ulteriore profilo sulla idoneità di un’intesa in sanatoria che abbia queste caratteristiche e, per altro, pone dei dubbi anche sulla legittimità dell’atto amministrativo adottato sulla base di una disposizione legislativa annullata con sentenza additiva del giudice costituzionale.<br />
&nbsp;<br />
5. <em>Le indicazioni regionali.</em><br />
Tutto quanto appena precede è, ancora di più, degno di attenzione osservando il contenuto delle indicazioni regionali.<br />
Esse, lungi dal rappresentare istanze particolaristiche o comunque di limitata portata, hanno un contenuto di strategia economica di sicuro rilievo per il sistema paese, segnalando peculiarità che originano dai territori e si possono riflettere in termini di ulteriore qualità del piano strategico.<br />
Non è, naturalmente, possibile dar conto delle singole proposte che provengono da ben 13 Regioni<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, espressione di realtà tanto diverse. Si può cercare, però, di enucleare alcuni punti che, con tutta evidenza, mostrano come nel settore il ruolo dell’ente regionale si mostri di non limitata rilevanza, anche ai fini di una necessaria coerenza della strategia nazionale con quella regionale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
In tale direzione, si pensi solo al rilievo dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti. Con la necessità segnalata proprio dalle Regioni di una relazione tra i porti del Mediterraneo occidentale e le regioni dei Balcani. Opzione che comporta una esigenza di sistema tra porti, per ottenere il risultato di un flusso mari est-ovest<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
O, anche, all’esigenza che, per rendere effettive le capacità commerciali correlate all’incremento di area di notevole rilevanza quanto a scambio merci, si proceda ad individuare piattaforme logistiche. La necessità, quindi, che vi sia uno sviluppo della retroportualità con la creazione di aree logistico-industriali per attività industriali, imprenditoriali, produttive e logistiche, zone franche e <em>Distripark</em>.<br />
Di qui la richiesta promozione di distretti produttivi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> formalmente riconosciuti che possano disporre di uno sbocco marittimo diretto sui mercati internazionali e di centri logistici per la lavorazione e manipolazione delle merci.<br />
In tale direzione, accordi interregionali per una strategia e programmazione nei trasporti con centri intermodali di supporto alle aree portuali<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
La visione di raccordi anche interregionali per un modello concertativo e di coordinamento delle politiche di sviluppo della Autorità di Sistema Portuale produce, così, proposte ulteriori che sono quelle dei distretti logistici di area vasta e strumenti decisionali di carattere generale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Quanto precede costituisce, ovviamente, soltanto una enucleazione esemplificativa di elementi tratti da un assai articolato quadro di esigenze che i territori propongono in maniera coerente e tutte da riassumere in modelli di strategia generale. Notando che, in qualche caso, esse si sono esplicitate anche nella forma della modifica del piano<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, e/o in critiche all’impianto dell’intervento di disciplina<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, non vi è dubbio, comunque, che la rilevanza da riconoscere anche solo a quanto qui fatto emergere manifesta alcuni elementi.<br />
Innanzitutto, come si diceva, che l’apporto regionale si mostra di rilievo.<br />
Poi che non è dato comprendere quanto l’intesa condizionata, acquisita <em>ex post</em>, abbia effettivamente inciso sui contenuti dell’atto, costituito dal piano strategico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2015.<br />
Ancora, quanto l’operazione di valutazione congiunta – piano strategico-decreto legislativo – possa aver risolto le problematiche di mancata adozione del primo in sede di Conferenza.<br />
Su quest’ultimo punto c’è un dato che si segnala.<br />
Nella relazione illustrativa del decreto legislativo non vi sono riferimenti specifici al piano strategico del 2015 e su quanto accaduto successivamente<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Ma con ogni probabilità, al di là di tutto, lo stesso decreto legislativo, che pure ha subito non poche volte modifiche alla stregua delle osservazioni contenute nei pareri delle commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, non poteva dare risposte idonee.<br />
L’organo di consulenza, difatti, dopo aver positivamente valutato la relazione di accompagnamento al decreto legislativo, perché offre una visione strategica ed operativa dell’intervento, coglie un dato e cioè che il “sistema mare” deve far tesoro della posizione geografica dell’Italia perché si ottenga il collegamento tra Oriente ed Europa. E che, perché si abbia un effettivo risultato di tal tipo, il decreto legislativo non sembra contenere gli elementi indispensabili, in quanto esso è circoscritto al momento della riorganizzazione e della nuova <em>governance</em>. Ed è da notare che nel parere reso, la Commissione speciale del Consiglio di Stato esprime l’auspicio che per la realizzazione degli scopi di vera riforma funzionale vi siano sedi normative ulteriori per affrontare quanto già delineato in sede di Conferenza Stato-Regioni<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
Significativo, ancora, che il Consiglio di Stato ricordi, e faccia propri, molti dei temi proposti dalle Regioni, indicandoli espressamente, e cioè l’istituzione sul territorio nazionale di ambiti logistici di area vasta, che coinvolgano soggetti pubblici e privati e, in particolare, i gestori delle altre infrastrutture, ferroviarie stradali, aeroportuali; la possibilità di estendere alle aree retroportuali i regimi fiscali e doganali applicati ai porti; l’intervento ulteriore sulle norme concernenti il dragaggio.<br />
E che, ancora, evidenzi la necessità che, per l’effettivo conseguimento degli obiettivi della riforma, “la riorganizzazione delle autorità portuali sulla base di un sistema integrato di più porti non si limiti a un mero accorpamento ‘aritmetico’ di enti di governo, ma si coniughi con una visione strategica di integrazione tra il settore portuale e quello della logistica, e con l’attribuzione dei necessari strumenti operativi e risorse”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
&nbsp;<br />
6.<em> Osservazioni conclusive.</em><br />
In definitiva, si può trarre un dato ricostruttivo sufficientemente conformato.<br />
Le Regioni, nel settore in questione, hanno dimostrato di poter svolgere un ruolo rilevante.<br />
La fase di possibile (ma non realizzata) transizione tra l’attuale previsione dell’art. 117 Cost. e quella della riforma costituzionale non approvata dal referendum ha probabilmente inciso sull’idea alla base della disciplina.<br />
Le correzioni, imposte dall’intervento della Corte Costituzionale, sono state ottenute con schemi decisionali che hanno dato luogo ad aporie per adeguare il profilo formale-procedimentale ai vizi di legittimità costituzionale della disciplina.<br />
Le insufficienze, peraltro, rimaste nella soluzione e l’esigenza, che si è segnalata, di ulteriori momenti regolativi attraverso uno schema coordinato di decisione, impongono di ritenere che uno spazio di presenza regionale vada preservato perché corrisponde ad una dimostrata, oggettiva, utilità.<br />
Diversamente, si corre il rischio di complicare il percorso normativo, solo avviato e ancora da completare, con inevitabili riflessi negativi sulla “tenuta” di un “sistema” – quello portuale –&nbsp; tanto delicato quanto essenziale.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sulla tematica degli ordinamenti portuali, si segnalano, in particolare, i contributi di M. Calabrò, <em>La disciplina dei porti in Italia: caratteri, criticità e prospettive</em>, in <em>Nuove Auton.</em>, 2013, 1, 99 ss.; A. Xerri Salamone, <em>L’</em><em>ordinamento giuridico dei porti italiani</em>, Milano, 1998; G. Sirianni, <em>L’ordinamento portuale</em>, Milano, 1981.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> In relazione agli aspetti problematici riferibili all’inquadramento giuridico delle Autorità portuali, cfr. D. Maresca, <em>La natura giuridica dell&#8217;autorità portuale alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Il Dir. mar.</em>, 2014, 1, 147 ss.; M. Calabrò, <em>Il controverso inquadramento giuridico delle Autorità portuali</em>, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 2011, 9, 2923 ss.; G. Pierantozzi, <strong><em>Ancora sulla natura delle Autorità portuali: un parere controcorrente</em></strong><strong>, in <em>Il Dir. maritt.</em>, </strong>2009, 1, 163 ss.; M.R. Spasiano,<em> Spunti di riflessione in ordine alla natura giuridica e all&#8217;autonomia dell&#8217;autorità portuale</em>, in <em>Foro. amm. T.A.R.</em>, 2007, 9, 2965 ss. Cfr., altresì, S. Siragusa, <strong><em>Le autorità portuali come figura ibrida di gestione e regolazione</em></strong><strong>, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, </strong>2008, 4, 1286 ss.; G. Falzea, <em>Riflessioni sulla natura giuridica e sulle funzioni dell’ente portuale</em>, in <em>Studi in onore di G. Vignocchi</em>, Modena, 1992, 579 ss.; P. Mazzoni, <em>L’imprenditorialità dell’ente portuale</em>, Milano, 1979.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> In tema, cfr. O. Baccelli – A. Tedeschi, <em>Il ruolo delle autorità portuali: scenari per la promozione dell&#8217;intermodalità e l&#8217;autonomia finanziaria</em>, in <em>Quad. regionali</em>, 2009, 3, 1053 ss.; E. Stefanini, <em>Il riparto di competenze tra autorità marittime ed autorità portuali</em>, <em>ivi</em>, 2009, 3, 1035 ss.; M. Calabrò, <em>Sussidiarietà e intese nel procedimento di nomina del Presidente dell&#8217;Autorità Portuale</em>, in <em>Nuove Auton.</em>, 2008, 1-2, 65 ss.; G. Acquarone, <em>Le attività di promozione, programmazione e regolazione delle Autorità portuali</em>, in <em>Il Dir. mar</em>, 2008, 703 ss.; A.M. Citrigno, <em>Autorità portuale. Profili organizzativi e gestionali</em>, Milano, 2003; A. Romagnoli, <em>L’autorità Portuale: profili strutturali e funzionali</em>, Bologna, 2003; G. Vermiglio, <em>Autorità portuale</em>, voce in <em>Enc. Dir.</em>, Agg., VI, Milano, 2002, 198 ss; Aa. Vv., <em>Autorità portuali e nuova gestione dei porti</em>, Padova, 1998.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Per i vari profili di osservazione della tematica, cfr. A.M. Citrigno, <em>Autorità portuale. Profili organizzativi e gestionali</em>, cit.; M. Maresca, <em>La regolazione dei porti tra diritto interno e diritto comunitario</em>, Torino, 2001; G. Taccogna, <em>Le operazioni portuali nel nuovo diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 2000; S.M. Carbone, <em>La c.d. privatizzazione dei porti e delle attività portuali in Italia tra disciplina nazionale e diritto comunitario</em>, in <em>Dir. Unione Europea</em>, 1/2000, 1 ss.; D.M. Traina, <em>Porti</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em> (a cura di M.P. Chiti e G. Greco), II, Milano, 1999, 975 ss.; G. Rigoli, <em>Riflessioni su un primo modello operativo circa l’assetto del nuovo ordinamento portuale</em>, in <em>Dir. mar.</em>, 1996, 635 ss.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Corte Cost., 11 dicembre 2015, n. 261, in <em>Giur. cost.</em>, 2015, 6, 2270.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Sul principio di sussidiarietà la bibliografia è assai ampia. Ci si limita a ricordare F. Migliarese Caputi, <em>Diritto degli enti locali: dall&#8217;autarchia alla sussidiarietà</em>, Torino 2016; G. Cosmelli, <em>Oltre i confini della materia: la potestà legislativa residuale delle regioni tra poteri impliciti e sussidiarietà</em>, Milano, 2015; D. Donati, <em>Il paradigma sussidiario: interpretazioni, estensione, garanzie</em>, Bologna 2013; F. Giuffrè, <em>Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze nell&#8217;evoluzione del regionalismo italiano</em>, Torino, 2012; S. Papa, <em>La sussidiarietà alla prova. I poteri sostitutivi nel nuovo ordinamento costituzionale</em>, Milano, 2008.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Sul rapporto tra Stato e Regioni in materia, cfr. le osservazioni contenute in F.G. Scoca, <em>Relazione introduttiva</em>, in Aa. Vv., <em>La gestione del demanio marittimo. Dallo Stato alle Regioni</em>, <em>ai Comuni</em>, Milano, 2002, 15 ss. Cfr., altresì, M. Valente, <em>Autorità portuale ed enti locali a dieci anni dalla riforma portuale</em>, in <em>Dir. dei trasporti</em>, 2004, 2, 435 ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La Corte, così, precisa che “i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l&#8217;ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze delineato dal Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga”. Cfr., tra le varie sentenze, Corte Cost., 9 novembre 2007, n. 374, in <em>Giur. cost.</em>, 2007, 6, 4163, con nota di S. Mabellini, <em>La competenza ordinamentale sulle Camere di Commercio attratta in sussidiarietà: la Corte dà ragione&#8230; alla Regione, ma conferma la spettanza allo Stato</em>; 16 marzo 2007, n. 88, in <em>Giur. cost.</em>, 2007, 2; 1 ottobre 2003, n. 303, in <em>Giur. cost.</em>, 2003, 5.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Nella sentenza, infatti, è precisato che la legislazione statale “può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un <em>iter </em>in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà”. In tema si v. Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 278, in <em>Giur. cost.</em>, 2010, 4, 3397; 14 ottobre 2005, n. 383, in <em>Giur. cost.</em>, 2005, 5; 13 gennaio 2004, n. 6, in <em>Giur. cost.</em>, 2004, 1, 105, con note di A. Masaracchia, F. Bilancia, R. De Leonardis.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> La dedotta violazione degli artt. 117, comma 3, 118 commi 1 e 2 e del principio di leale collaborazione <em>ex </em>art. 5 e 120 Cost. è argomentata evidenziando la mancata previsione nella normativa impugnata di qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di adozione nel piano strategico.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> La dichiarazione di illegittimità costituzionale è difatti nei confronti dell’art. 29, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (“<em>Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive</em>”), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Nel verbale della seduta del 31 marzo 2016 si da atto che nella riunione del 26 gennaio 2016 “le Regioni hanno manifestato la necessità di esaminare il Piano insieme allo schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali, predisposto ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Ed ancora, che nell’incontro del 24 marzo 2016 le Regioni hanno chiesto rinvio per un esame congiunto con lo schema di decreto legislativo recante la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina delle autorità portuali.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Si tratta delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, 9 maggio 2016, n. 435, in <em>Foro amm.</em>, 2016, 5, 1299, rileva che le Regioni hanno indicato “alcuni temi cruciali di intervento” che vengono dalla Commissione speciale condivisi. Si tratta in particolare di: “a) l’istituzione sul territorio nazionale di ambiti logistici di area vasta, che coinvolgano soggetti pubblici e privati e, in particolare, i gestori delle altre infrastrutture, ferroviarie stradali, aeroportuali; b) la possibilità di estendere alle aree retroportuali i regimi fiscali e doganali applicati ai porti; c) l’intervento ulteriore sulle norme concernenti il dragaggio”.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In tal senso, quanto indicato fra il porto di Civitavecchia e quello di Pescara Ortona. Da considerare che la Regione Abruzzo ha redatto il “Dossier sul Corridoio merci Civitavecchia-Pescara-Ortona”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 66 del 9 febbraio 2016, relativamente alla costruzione di una diversa alleanza fra le portualità del Lazio e dell’Abruzzo ai fini della costituzione delle nuove Autorità di sistema portuali e quindi l’annessione dei porti di Pescara e Ortona all’istituenda Autorità di sistema portuale del mar Tirreno Centro-Settentrionale,&nbsp; per realizzare il collegamento tra il mare Adriatico e il mar Tirreno e consentire all’Italia centrale, mediante le regioni Lazio e Abruzzo, di operare come ponte naturale tra i Balcani e l’Europa occidentale. È stata poi stipulata in data 24 febbraio 2016 il Documento Lettera di Intenti da parte dell’assessore alle politiche del territorio e mobilità della Regione Lazio e il Presidente della Regione Abruzzo.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> In questa direzione, la proposta della Regione Basilicata nella quale si legge che “la disponibilità di una piattaforma logistica nell’area jonica assume un’indubbia valenza per lo sviluppo del sistema produttivo lucano e per la crescita dell’attrattività del sistema territoriale della regione Basilicata”.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Così, ancora, quanto segnalato dalla Regione Basilicata.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> La proposta della Regione Campania si caratterizza, come detto, per l’individuazione di Distretti Logistici con funzione di coordinamento delle politiche di sviluppo delle Autorità di Sistema Portuale di riferimento e per l’adozione del Piano regolatore e del Piano Operativo Triennale del complessivo sistema logistico nonché alla promozione delle diverse componenti della logistica. Il tutto attraverso la definizione di un accordo di programma, a livello nazionale, volto a determinare gli obiettivi strategici e a stabilire le regole di governo e regolamentare i rapporti tra i vari attori competenti su porti, retroporti ed interporti, aeroporti, strade e ferrovie.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Così, ad esempio, nella proposta della Regione Campania.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La Regione Liguria osserva che il piano propone “l’accorpamento di alcuni scali nazionali che non pare guidato da un disegno strategico della portualità, mirato appunto a conferire maggiore autonomia funzionale e finanziaria, nonché responsabilità di governo ai porti <em>leader</em> (come avviene nei principali scali europei ed extra-europei). Inoltre, è ragionevole esprimere dubbi sul fatto che l’accorpamento delle AP (in AdSP) possa generare, quasi in automatico, significative “economie di scala” (o comunque delle forme di economia)”.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Nella Relazione si evidenzia che i punti di forza del nuovo modello di <em>governance</em>, volto alla razionalizzazione, riassetto e accorpamento delle Autorità portuali esistenti, sono l’individuazione di un Centro Amministrativo Unico, identificato nella nuova Autorità di Sistema Portuale (AdSP); l’implementazione dello Sportello Unico Doganale, con maggiori funzioni anche nell’ottica di realizzare uno Sportello Unico per i Controlli; il rafforzamento della valenza del Piano Regolatore di Sistema Portuale; la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale dell’AdSP.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> L’auspicio del Consiglio di Stato è quello che la riforma del settore “si espanda a livello multidisciplinare e venga affiancata, in tempi brevi, in sedi normative ulteriori, così come suggerito dalle Regioni, da iniziative sui temi, in parte, già delineati chiaramente dalla Conferenza Stato-Regioni e sicuramente ampliabili attraverso un confronto permanente; in parte, su temi oggetto di altre riforme attualmente in itinere ed all’evidenza collegate”.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Il Consiglio di Stato aggiunge che nella prospettiva su indicata è da valutare con favore “il rafforzamento dei poteri delle Autorità di sistema portuale, con la nuova elencazione e definizione recata dall’art. 6, comma 4, l. n. 84 del 1994, come modificato dalla disposizione in esame dello schema di decreto legislativo, che si raccomanda di non affievolire con deroghe rispetto al testo originario”.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/politiche-statali-e-locali-nel-riordino-del-sistema-portuale/">Politiche statali e locali nel riordino del sistema portuale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a></p>
<p>Pres. F. Franconiero, Est. G. Manca Sulla procedura di gara avviata da una società  in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario BENI FUNZIONALI ALL&#8217;ESERCIZIO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTo TRA LOCAZIONE COMMERCIALE E GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE A MARGINE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Franconiero, Est. G. Manca</span></p>
<hr />
<p>Sulla procedura di gara avviata da una società  in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>BENI FUNZIONALI ALL&#8217;ESERCIZIO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTo </strong><strong>TRA LOCAZIONE COMMERCIALE E GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: </strong><strong>PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE A MARGINE DELLA SENTENZA DEL </strong><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 FEBBRAIO 2021, N. 965.</strong></p>
<p> Nota redazionale a Consiglio di Stato, Sez. V del 2 febbraio 2021, n. 965.<br /> <strong>A cura di Manuel Gottardi</strong>.Dottore in Giurisprudenza.</div>
<p>  <br />  </span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;E&#8217; legittima la procedura di gara avviata da una società  in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e depositi bagagli di una stazione ferroviaria, poichè beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.</em><br /> <em>L&#8217;affidamento in gestione di tali beni, ove utilizzati per fornire un servizio agli utenti della stazione, deve necessariamente transitare per lo strumento concessorio. L&#8217;Amministrazione ha quindi legittimamente operato la scelta di procedere con gara all&#8217;affidamento della concessione in luogo della locazione ad uso commerciale e ciò in quanto i beni sono destinati o comunque collegati all&#8217;esercizio del pubblico servizio delle ferrovie regionali e, quindi, alle finalità  istituzionali dell&#8217;ente stesso&#8221;.</em></p>
<p> <strong><em>1. Introduzione</em></strong><br /> Prima di intraprendere l&#8217;analisi della sentenza qui annotata<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> e, in particolare, dello strumento mediante il quale  possibile affidare un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato ad un soggetto privato per l&#8217;esercizio di un pubblico servizio,  opportuno fare chiarezza sull&#8217;orientamento ormai consolidatosi in materia introducendo la presente disamina proprio con la sentenza del T.A.R. di Brescia del 20 gennaio 2020, n. 45<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> La pronuncia dell&#8217;organo di giustizia amministrativa di primo grado ha infatti stigmatizzato, ancora una volta, il principio secondo cui  pacificamente qualificato come concessione di servizi il rapporto mediante il quale un ente pubblico affida ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all&#8217;interno di un complesso immobiliare di proprietà  demaniale.<br /> Il fatto che il complesso immobiliare adibito all&#8217;erogazione del pubblico servizio sia di proprietà , appunto, pubblica  circostanza di rilievo e saà  proprio da tale assunto che il Consiglio di Stato trarà  le proprie conclusioni nella pronuncia del 2 febbraio 2021, n. 965, individuando lo strumento concessorio quale fonte del complesso rapporto giuridico instauratosi tra soggetto privato e Pubblica Amministrazione. Del resto un&#8217;attività  caratterizzata da precise regole di efficienza, qualità  e continuità  e che trova la propria ragione d&#8217;essere nel predetto atto amministrativo, non può che connotare il rapporto pubblico-privato in termini di servizio.<br /> I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato si caratterizzerebbero proprio per la destinazione impressa loro dall&#8217;Amministrazione e, quindi, l&#8217;erogazione di un dato servizio tale da legittimare il ricorso alla concessione amministrativa per l&#8217;affidamento in gestione del bene di proprietà  demaniale e da escludere che soggetti diversi dal concessionario ne possano fruire.<br /> A questo punto, vediamo le motivazioni addotte dal massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa nella pronuncia in esame.</p>
<p> <strong><em>2. Il caso</em></strong><br /> La società  Pompei Tour Organizer S.r.l. in data 15 settembre 2011 ha stipulato con Circumvesuviana S.r.l. (oggi Ente Autonomo del Volturno &#8211; E.A.V. S.r.l. e società  <em>in house</em> interamente controllata dalla Regione Campania) un contratto di locazione della durata di 6 anni avente ad oggetto &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione di Pompei Scavi [&#038;] con l&#8217;impegno di assumere a proprio carico l&#8217;onere della gestione dei bagni pubblici ubicati al piano interrato del citato impianto ferroviario, al fine di svolgere l&#8217;attività  commerciale di centro di accoglienza e servizi, presentazione e vendita di prodotti tipici locali e artigianali e spazio deposito</em>&#8220;.<br /> In data 9 maggio 2012, la locatrice E.A.V. S.r.l. (già  Circumvesuviana S.r.l.) ha poi stipulato con la stessa Pompei Tour Organizer S.r.l. un ulteriore atto, denominato concessione, avente il medesimo oggetto del precedente e, in data 12 ottobre 2018, la stessa società  <em>in house</em> ha indetto una procedura per l&#8217;affidamento della &#8220;<em>concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e deposito bagagli nella Stazione di Pompei Scavi (Villa dei Misteri) dell&#8217;E.A.V. S.r.l.&#8221;</em>, aggiudicata dalla società  I Longobardi S.a.s.<br /> L&#8217;avviso di gara e la successiva aggiudicazione sono stati impugnati dalla Pompei Tour Organizer S.r.l. con due separati ricorsi, entrambi rigettati dal Giudice di prime cure che ha motivato la propria decisione precisando che i beni oggetto della concessione, proprio perchè appartenenti al demanio pubblico, imponevano l&#8217;utilizzo dello strumento concessorio e, quindi, di una gara ad evidenza pubblica per l&#8217;affidamento a terzi. Inoltre, l&#8217;intenzione di offrire un servizio all&#8217;utenza, il cui prezzo di costo sarebbe poi ricaduto su quest&#8217;ultima, avrebbe a maggior ragione giustificato il ricorso alla concessione in luogo del contratto di locazione commerciale disciplinato dal Codice Civile.<br /> La Pompei Tour Organizer S.r.l. ha dunque proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il Consiglio di Stato, con la pronuncia qui annotata, ha ritenuto infondate le doglianze dell&#8217;appellante confermando, per l&#8217;effetto, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, 15 luglio 2019, n. 3912.<br /> L&#8217;organo giurisdizionale di secondo grado, ha quindi ritenuto legittima la procedura di gara avviata da una società  <em>in house</em> che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e depositi bagagli. I beni pubblici riguardanti una stazione ferroviaria, infatti, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato anche nel caso in cui il servizio sia gestito da una società  <em>in house</em> che  dunque legittimata, ove tali beni vengano utilizzati per fornire un servizio agli utenti della stazione, a ricorrere allo strumento concessorio.<br /> Pertanto, nel confermare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha escluso l&#8217;applicabilità  della disciplina di diritto privato della locazione ad uso commerciale, confermando invece l&#8217;opportunità  di procedere per il tramite dello strumento della gara ad evidenza pubblica, in quanto i beni (oggetto di concessione) sono funzionali e strettamente collegati all&#8217;esercizio del pubblico servizio delle ferrovie regionali e quindi alle finalità  istituzionali dell&#8217;ente.</p>
<p> <em><strong>3.</strong></em><b><i><em>Le</em> forme di gestione dei servizi pubblici locali: cenni introduttivi</i></b><br /> Prima di affrontare il <em>thema decidendum</em> della sentenza del Consiglio di Stato e cio se sia possibile affidare in gestione ad un soggetto privato un bene demaniale per l&#8217;erogazione di un pubblico servizio ricorrendo al contratto di locazione ad uso commerciale, pare opportuno offrire una disamina, seppur breve, delle forme di gestione che caratterizzano il servizio pubblico<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> inteso quale relazione tra utenza e soggetto pubblico che offre prestazioni di interesse collettivo, tra le quali anche il servizio di trasporto. Questo perchè, <em>in primis,</em> la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale (anche ferroviario) rispecchia i contenuti della disciplina generale in tema di S.I.E.G. (i servizi di interesse economico generale), seppur con alcuni tratti di specialità  e, <em>in secundis</em>, poichè  la stessa strumentalità  del bene all&#8217;erogazione di un pubblico servizio (come quello di trasporto) a renderlo parte del patrimonio indisponibile dello Stato.Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, &#8220;<em>Codice dei contratti pubblici</em>&#8220;<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, le forme di gestione dei servizi pubblici locali e regionali possono essere, in sostanza, di tre tipologie. Gli enti locali e regionali possono infatti procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici attraverso l&#8217;esternalizzazione a terzi mediante procedure a evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; attraverso la costituzione di società  miste di natura pubblico &#8211; privata, la cui selezione del socio privato avviene mediante gara a doppio oggetto e, da ultimo, mediante l&#8217;affidamento a società  c.d. <em>in house providing</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a>,  società  il cui capitale sociale  detenuto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico che affida loro attività  strumentali o di produzione.<br /> La scelta circa la forma di affidamento, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, si basa sul principio di <em>&#8220;libera amministrazione delle Autorità  Pubbliche&#8221;</em>, che attribuisce libertà  alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sulla tipologia di procedura di selezione del concessionario<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> e risulta tra i principi fondamentali contenuti nella &#8220;<em>Direttiva Concessioni</em>&#8221; del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, n. 23, altra norma di riferimento per il settore. Ciascuno Stato Membro, infatti, rimane libero di stabilire le modalità  di gestione dei S.I.E.G, potendo scegliere tra gestione diretta o esternalizzazione sulla scorta di proprie valutazioni discrezionali, anche in ragione delle specifiche esigenze locali e senza che nemmeno l&#8217;Unione Europea possa sindacare, se non nel caso di errore manifesto nell&#8217;apprezzamento. Il citato principio ricerca dunque il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi al fine di offrire qualità  e sicurezza <em>&#8220;nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica&#8221;</em><a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.</p>
<p> <strong><em>4. Il trasporto pubblico locale tra disciplina interna ed eurounitaria</em></strong><br /> Come visto, dunque, le forme di gestione dei servizi pubblici sono diverse ed  possibile ritrovare uno schema simile anche nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, il quale rispecchia i contenuti della disciplina generale poc&#8217;anzi delineata, seppur con alcune peculiarità .<br /> Il D.Lgs. n. 422/1997<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, norma interna che disciplina i <em>&#8220;servizi di trasporto di persone e merci&#8221; </em>a livello locale e regionale<em>,</em> all&#8217; art. 18, comma 2 reca il principio secondo il quale, per l&#8217;affidamento dei servizi, le Regioni e gli enti locali devono garantire il ricorso a procedure concorsuali<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> per la scelta del gestore del servizio al fine di superare assetti monopolistici e promuovere la libera concorrenza nel mercato<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>; procedura, dunque, cui accede un contratto di servizio in conformità  con la disciplina interna<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> ed eurounitaria<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Ed invero, la predetta normativa prescrive che la gara ad evidenza pubblica venga aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche proposte, nonchè sulla scorta di piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti a &#8220;<em>soggetti in possesso dei requisiti</em><a href="#_ftn14" title="">[14]</a><em> di idoneità  morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della vigente normativa, per il conseguimento della prescritta abilitazione all&#8217;autotrasporto di viaggiatori su strada</em>&#8220;<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Uno scenario, dunque, che introduce una netta propensione per la gara ad evidenza pubblica e che si regge su un impianto normativo caratterizzato da una costante compenetrazione tra normativa nazionale ed europea.<br /> Quanto precede  di particolare rilievo anche in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato qui annotata. Dal momento che la procedura di gara ad evidenza pubblica  promotrice di un modello di libera concorrenza nel mercato e di efficienza di gestione del pubblico servizio,  di tutta evidenza la <em>ratio</em> sottesa alla predetta pronuncia che non fa altro che stigmatizzare l&#8217;importanza di operare una selezione &#8220;aperta al pubblico e trasparente&#8221; del futuro concessionario.<br /> Ad ogni modo, se  vero che a livello nazionale una fonte normativa di riferimento per quanto concerne la disciplina del trasporto pubblico locale e regionale  il D.Lgs n. 422/1997 e s.m.i., lo stesso non si può dire del &#8220;<em>Codice dei Contratti Pubblici</em>&#8221; che esclude<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> dal suo ambito di applicazione le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferrovia (fattispecie di nostro interesse) ai sensi del Regolamento n. 1370/2007<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, nonchè il servizio di trasporto pazienti in ambulanza<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.  Nel caso dei predetti servizi di trasporto  infatti una norma europea ad occuparsi del relativo ordinamento e cio il citato Regolamento n. 1370/2007<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> che, agli articoli 5 e 7, stabilisce che il servizio di trasporto sia generalmente affidato &#8211; ancora una volta &#8211; tramite procedure a evidenza pubblica, poichè ritenuto il <em>modus operandi</em> più conforme al principio di libera concorrenza nel mercato.<br /> Nonostante il <em>favor</em><a href="#_ftn20" title="">[20]</a> per il ricorso a procedure di questo tipo, tanto nella normativa interna quanto in quella eurounitaria, la gestione diretta e l&#8217;affidamento <em>in house</em> costituiscono ulteriori modalità  organizzative che le autorità  competenti possono liberamente scegliere, ottemperando a specifici obblighi di carattere informativo e motivazionale<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Del resto  lo stesso art. 5, par. 3-<em>bis</em>, del Regolamento n. 1370/2007, a precisare che <em>&#8220;a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, relativamente ai contratti di servizio pubblico per il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati mediante una procedura di gara, l&#8217;autorità  competente ha facoltà  di aggiudicare direttamente, per un pe­riodo limitato, nuovi contratti qualora essa ritenga che l&#8217;aggiudicazione diretta sia giustificata da circostanze eccezionali&#8221;.</em><br /> Quanto sopra  stato recepito anche dal Legislatore italiano che, con la Legge n. 99/2009<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, ha di fatto attenuato l&#8217;obbligo di affidare il servizio di trasporto pubblico mediante procedure concorsuali attraverso la facoltà , concessa alle Autorità  competenti, di aggiudicare i contratti di servizio anche in deroga alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni di cui al Regolamento n. 1370/2007.</p>
<p> <strong><em>5. I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato</em></strong><br /> Fatte queste opportune precisazioni, volte a meglio circostanziare la nozione del servizio ferroviario come S.I.E.G., ci si sofferma ora sul <em>thema decidendum</em> della sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021, n. 965, ove la scelta di ricorrere allo strumento concessorio per affidare in gestione a privati i beni di pertinenza della stazione ferroviaria, troverebbe fondamento sia nella disciplina del Codice Civile in materia di beni appartenenti al demanio pubblico e, dunque, indisponibili, sia nel collegamento tra beni e pubblico servizio.  <br /> I Giudici del Consiglio di Stato, per comprendere se &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione&#8221;</em> fosse riconducibile o meno nell&#8217;alveo dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, hanno preso in considerazione la definizione di &#8220;demanio pubblico&#8221; contenuta nell&#8217;art. 826 comma 3 c.c. la quale include, senza dubbio, anche &#8220;<em>gli altri beni destinati ad un pubblico servizio</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie, il bene di cui  causa appartiene all&#8217;E.A.V. S.r.l., società  <em>in house</em> interamente controllata dalla Regione Campania ed  altresì destinato o comunque funzionale a soddisfare le finalità  istituzionali dell&#8217;ente che si occupa di fornire il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario e automobilistico. Una definizione, dunque, conforme e riconducibile a quella contenuta nell&#8217;art. 826 comma 3 c.c.<br /> A questo punto, chiarito che &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione&#8221;</em> appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, la sua utilità  pubblica può essere perseguita mediante distinte modalità  tra le quali la possibilità , per soggetti pubblici o privati, di farne un &#8220;uso particolare&#8221;. In tale caso, si manifesta una vera e propria riserva di uso e destinazione che trova la propria fonte in un atto amministrativo, cio la concessione, e serve ad escludere che soggetti diversi dal concessionario possano servirsi del medesimo bene. Del resto  consolidato l&#8217;orientamento<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> secondo il quale i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, con conseguente esclusione della disciplina del diritto comune dettata dall&#8217;art. 823 c.c.</p>
<p> <strong><em>6. La concessione</em></strong><br /> Per quanto riguarda le modalità  di gestione dei beni disciplinati dal diritto pubblico e, in particolare, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, una speciale attenzione merita la concessione amministrativa, normalmente configurata come &#8220;<em>concessione &#8211; contratto</em>&#8220;. A tale riguardo, nonostante parte della dottrina abbia sempre definito la concessione quale atto autoritativo unilaterale che determina l&#8217;insorgere di interessi legittimi<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, oggi, anche a seguito degli orientamenti assunti in ambito eurounitario, si e    consolidata l&#8217;anzidetta tesi della &#8220;<em>concessione &#8211; contratto</em>&#8221; quale incontro di due differenti atti: un provvedimento unilaterale ed una convenzione accessoria di carattere bilaterale, di natura privatistica o contrattuale, a completamento del provvedimento amministrativo e che regola i rapporti tra le parti<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Tra il privato e la Pubblica Amministrazione si instaurerebbe quindi un vero e proprio rapporto complesso in cui vi e    la compresenza di componenti pubblicistiche e privatistiche, tra loro strettamente interconnesse. Del resto, se  vero che mediante lo strumento concessorio il privato &#8211; gestore assume la medesima posizione dell&#8217;Amministrazione da un punto di vista dei poteri che può astrattamente esercitare sul bene, e    vero altresì che una simmetria perfetta non  possibile. Sebbene infatti la concessione rappresenti un mezzo di produzione di ricchezza privata, spetta sempre all&#8217;Amministrazione il compito di controllo sulla corretta gestione di un bene che per sua natura e    destinato a finalità <a href="#_ftn26" title="">[26]</a> di pubblico interesse.<br /> La concessione e    pertanto una figura di ordine generale, riferibile a funzioni, servizi, beni e opere pubbliche<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> e la sua <em>ratio</em> di fondo risiede proprio nell&#8217;intento di far assolvere a soggetti forniti di mezzi e capacita    di organizzazione superiori a quelli di cui dispone la Pubblica Amministrazione, tipicamente soggetti privati, compiti di carattere pubblico<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Ancora una volta, tra le procedure mediante le quali affidare la gestione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato ritroviamo il ricorso alla procedura di gara ad evidenza pubblica quale procedimento atto ad individuare il soggetto più idoneo. Anche in questo caso, così come visto nell&#8217;ambito delle forme di gestione del servizio pubblico, il nostro ordinamento riconosce le procedure di gara come uno strumento più trasparente e capace di offrire una maggior grado di competitività  per la selezione del gestore che, auspicabilmente, se individuato con tali modalità  saà  in grado di offrire all&#8217;utenza un servizio più funzionale ed efficiente.</p>
<p> <strong><em>7. Le concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile nella giurisprudenza</em></strong><br /> A questo punto, richiamata assai sinteticamente la disciplina della gestione del pubblico servizio e la materia delle concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 826 comma 3 c.c., pare opportuno offrire una disamina degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza del Consiglio di Stato che hanno condotto l&#8217;organo giudicante a dichiarare in parte infondato e in parte inammissibile l&#8217;appello proposto dalla Pompei Tour Organizer S.r.l.<br /> Il Giudice di secondo grado, appurato che &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione</em>&#8221; e i beni ad esso correlati rientravano nell&#8217;ambito del patrimonio indisponibile dello Stato, ha operato una ricognizione delle fonti giurisprudenziali in materia, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte e, in particolare, l&#8217;ordinanza n. 7959 del 20 aprile 2015<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.  Nella pronuncia in esame i Giudici della Suprema Corte hanno confermato che lo strumento utilizzabile per la cessione in godimento di un bene pubblico a privati  rappresentato dalla concessione amministrativa<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, mentre solo se il bene appartiene al patrimonio disponibile la cessione in godimento sarebbe riconducibile allo schema della locazione privatistica<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. La società  <em>in house </em>Circumvesuviana S.r.l., oggi Ente Autonomo del Volturno, avrebbe dunque legittimamente operato la scelta di procedere con gara per l&#8217;affidamento della concessione. Del resto  proprio la qualificazione giuridica del predetto Ente, quale società  <em>in house </em>controllata dalla Regione Campania a legittimarne l&#8217;operato e ciò in quanto soggetto che eroga un servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario e automobilistico. In particolare, i beni della Stazione Pompei Scavi, poichè appartenenti al patrimonio indisponibile, si connoterebbero proprio per la destinazione impressa dall&#8217;Amministrazione che ne fa strumenti prodromici<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> all&#8217;erogazione di un dato servizio<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> che  attività  coerente con le finalità  istituzionali dell&#8217;Ente. A tale riguardo, considerate le finalità  pubbliche del servizio,  la stessa Corte di Cassazione<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, come confermato anche dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bari del 2019, n. 1070<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, ad affermare che l&#8217;affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura comparativa, costituisce un&#8217;aperta violazione ai principi generali della contrattualistica pubblica poichè solo l&#8217;utilizzo dello strumento concessorio  idoneo a non alterare gli equilibri e le dinamiche del mercato.<br /> L&#8217;orientamento adottato dal Giudice italiano  inoltre pienamente conforme a quello adottato dalla Corte di Giustizia Europea; i servizi erogati per il tramite di beni pubblici e dunque indisponibili, poichè collegati al servizio pubblico ferroviario, integrano proprio la fattispecie tipica del &#8220;pubblico servizio&#8221; e giustificano la concessione quale modalità  di affidamento a terzi e ciò vale ancor di più se si considera, come nel caso che qui ci occupa, che le modalità  di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione<a href="#_ftn36" title="">[36]</a> assumendo tutti i rischi di gestione<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Infine, chiarito che l&#8217;atto amministrativo in questione  l&#8217;unico strumento riconducibile alla fattispecie esaminata, il Consiglio di Stato, nella sentenza qui annotata, ha operato un ultimo richiamo alla giurisprudenza eurounitaria: se  ormai pacifica la qualificazione dell&#8217;atto di affidamento come concessione amministrativa, ne consegue da un lato l&#8217;assoluta l&#8217;inapplicabilità  delle norme in materia di contratto di locazione per uso commerciale di cui alla Legge 392 del 1978 e, dall&#8217;altro, l&#8217;inapplicabilità   degli istituti della proroga e del rinnovo automatico delle concessioni, poichè del tutto contrastanti con i principi del diritto europeo<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.</p>
<p> <strong><em>8. Conclusioni</em></strong><br /> In conclusione, ci sentiamo di aderire all&#8217;orientamento proposto dal Consiglio di Stato, Sez. V che, con la sentenza del 2 febbraio 2021, n. 965, ha confermato il ruolo della concessione amministrativa nell&#8217;ambito dell&#8217;affidamento di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e collegati all&#8217;erogazione di un pubblico servizio.<br /> Ricordiamo infatti che il quadro normativo di riferimento per il settore  particolarmente complesso e variegato e il ruolo dell&#8217;organo giudicante non può dunque prescindere da un&#8217;interpretazione della fattispecie concreta guidata dai principi di diritto contenuti tanto nella normativa interna, quanto in quella eurounitaria. La concessione rappresenta infatti la massima espressione di principi generali quali l&#8217;efficienza di gestione e la libera concorrenza nel mercato e la giurisprudenza ha ormai stigmatizzato tali corollari in un orientamento solido che mira ad affidare ad un soggetto privato ed organizzato la gestione di beni prodromici ad attuare &#8220;<em>le finalità  istituzionali dell&#8217;ente</em>&#8220;<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> e, quindi, l&#8217;erogazione di un servizio pubblico.<br /> Non sembra attualmente prefigurabile nè tantomeno auspicabile un mutamento dei principi affermati dalla costante giurisprudenza citata, che pare orientata in modo univoco a valorizzare lo strumento concessorio e la trasparenza nell&#8217;affidamento di un bene indisponibile. Ma vi  di più.<br /> La giurisprudenza appare inoltre pressochè unanime nel ritenere che affidare un bene appartenente al patrimonio indisponibile senza ricorrere ad una concessione configuri una netta violazione dei principi generali della contrattualistica pubblica che si ispirano ai corollari precedentemente citati e che ormai rappresentano un modello di riferimento a livello interno ed eurounitario e, come tali, destinati a radicarsi sempre più. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 965, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Tar Lombardia, Brescia, 20 gennaio 2020, n. 45, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sulla nozione di <em>&#8220;servizio pubblico&#8221;</em> si vedano: A. DE VALLES, <em>I servizi pubblici, in </em>ORLANDO (a cura di<em>), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, </em>vol. VI, parte I, Milano, 1930, 377 ss<em>.; </em>U. POTOTSCHNIG, <em>I pubblici servizi, </em>Padova, 1964, 16 ss.<em>; </em>F. MERUSI, (voce) <em>Servizio pubblico, in &#8220;Noviss. dig. It.&#8221;, </em>1970, vol. XVII, 215 ss<em>.; </em>S. CATTANEO, <em>(voce) Servizi pubblici, in &#8220;Enc. dir. 1990, vol XLII&#8221;, </em>355 ss<em>.;</em> V. PARISIO, <em>Brevi riflessioni su una delle prime applicazioni a livello comunale della l. 8 giugno 1990 n. 142</em>, in <em>Il diritto della Regione</em>, 1993, 181-207; V. PARISIO<em>, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: riflessioni su alcuni aspetti significativi dell&#8217;art. 22della l. 8 giugno 1990 n 142, in G. Berti, a cura di, Rapporti associativi tra amministrazioni pubbliche e imprese, </em>Bologna, 1994, 117-157<em>; </em>P. CIRIELLO, <em>(voce) Servizi pubblici, in &#8220;Enc. giur. Treccani&#8221;, </em>1992, vol. XXVIII, 1 ss<em>.; </em>V. PARISIO<em>, Servizi pubblici e monopoli, in </em>E. PICOZZA (a cura di<em>), Dizionario di diritto pubblico dell&#8217;economia, Rimini, Maggioli, </em>1997, 687-733<em>; </em>F. GIGLIONI, <em>Osservazioni sulla evoluzione della nozione di &#8220;servizio pubblico&#8221;, in &#8220;Foro amm.&#8221;, </em>1998, 2265 ss<em>.;</em> S<em>.</em>CASSESE, <em>La nuova costituzione economica, Bari, </em>2000, 83 ss<em>.; </em>V. CERULLIRELLI, <em>Corso di diritto amministrativo, Torino, </em>2000, 47 ss.; L. PERFETTI, <em>Contributi ad una teoria dei pubblici servizi</em>, Padova, 2001; D. SORACE, <em>I servizi pubblici</em>, in <em>Amministrare</em>, n. 3, 2001, 1 ss.; C. IANNELLO<em>, L'&#8221;idea&#8221; di servizio pubblico nella nuova disciplina interna e comunitaria, </em>Napoli<em>, </em>2005, 51; M. DUGATO, <em>Il servizio pubblico locale: realtà  e virtualità  nei criteri di classificazione (nota a Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2003, n. 1289)</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2003, 930; V. PARISIO, <em>Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice amministrativo</em>, Milano, 2003, 98 ss<em>.</em>; R. VILLATA, <em>Pubblici servizi: discussioni e problemi</em>, Milano, 2006.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> D.Lgs 18 aprile 2016, <em>&#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;,</em> n. 50, in G.U. del 19 aprile 2016, n. 91.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sulla nozione di &#8220;<em>in house providing</em>&#8221; e la relativa giurisprudenza si rinvia a: G. BOTTINO, <em>El transporte pùblico local en Italia</em>, in V. PARISIO, A. CUDOLA&#8217;, B. NOGUERRA DEL LA MUELA (a cura di), <em>Servicios de inters general, collaboration pùblico-privada y sectores especìficos</em>, Torino, 2016, 235 ss.<br /> Ancora, sull&#8217; &#8220;<em>in house providing</em>&#8220;: V. PARISIO,<em> Services of general economic interest, integreted water service &#8220;in -house&#8221; management in light of directive 2014/23EU: a general overview</em>, in <em>Munus</em>, 2018, 1140; D.U. GALETTA, G. CARULLO, <em>Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità , auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema</em>, in Riv. It. Dir. Publ. Com., 1, 2016, 371 ss.; V. PARISIO, <em>Servizi pubblici, giudice amministrativo e in house</em> <em>providing</em>, in AA.VV., <em>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, Volume II, Attività , organizzazione, servizi, Padova, 2007, 398 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. art. 166, D.Lgs. n. 50/2016.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sul punto, si rimanda all&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2019, n.138, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>., che, in relazione al principio di libera amministrazione delle Autorità  Pubbliche, ha rilevato che<em> &#8220;deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità  di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell&#8217;art. 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchè, imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività  connessi a tale forma di affidamento&#8221;.</em> Sul principio di libera amministrazione si veda V. PARISIO,<em> Principio di libera amministrazione delle amministrazioni pubbliche e gestione diretta dei servizi di interesse economico generale: questioni vecchie e nuove</em>, in V. FANTI (a cura di), <em>Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri, Tomo 1</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 558 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> D.Lgs 18 aprile 2016, <em>&#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;,</em> n. 50, in G.U. del 19 aprile 2016, n. 91, art. 4.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> D.Lgs. 19 novembre 1997<em> &#8220;Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59&#8221;</em>, n. 422, in G.U. del 10 dicembre 1997 n. 287 come modificato e integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, &#8220;<em>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale</em>&#8220;, n. 400, in GU Serie Generale n.259 del 4 novembre 1999.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Sul punto M. A. SANDULLI, <em>Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e riforma dei servizi pubblici locali</em>, in <em>Federalismi.it, </em>2010, n. 13, 2 ss., che individua nelle procedure concorsuali l&#8217;unica modalità  di affidamento dei servizi <em>de quibus</em>. Ancora, si veda la pronuncia del T.A.R. Campania, sede di Napoli, 14 febbraio 2004, n. 4233, in <em>www.giustizia-amministrativa.it, </em>nella quale l&#8217;organo giudicante ha sottolineato che, in relazione alla procedura concorsuale quale strumento per l&#8217;assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale in Italia,<em> &#8220;il ricorso  fondato in relazione al profilo di carattere assorbente inerente all&#8217;omessa applicazione della nuova normativa, che impone il ricorso alla procedura concorsuale</em> <em>. La disciplina di cui al DPR 19 novembre 1997 n. 422, fissa in maniera inderogabile l&#8217;osservanza della regola della pubblica selezione, imponendo che la scelta dei soggetti affidatari avvenga in conformità  alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi&#8221;. </em>Analogamente T.A.R. Molise, 19 luglio 2006, n. 63, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> La gestione di un pubblico servizio <em> &#8220;una formula organizzativa che riserva allo stato una funzione o un servizio, salvo poi attribuirne l&#8217;esercizio a soggetti ed organismi privati</em>&#8220;, così F. SATTA, <em>Enciclopedia Giuridica</em>, Vol. XIII, Roma, 1989.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> T.A.R. Lombardia, Brescia, 20 gennaio 2020, n. 45 in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul punto S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A. CLARONI<em>, Diritto pubblico dei trasporti</em>, Bonomo, 2015, 195 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> I requisiti qui indicati sono individuati e disciplinati dal D.Lgs. 22 dicembre 2000<em>, &#8220;Attuazione della direttiva del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l&#8217;esercizio della libertà  di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali&#8221;, </em>n. 395, in G.U., 30 dicembre 200, n.303 e dal relativo regolamento di attuazione.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Regolamento CE del 23 ottobre 2007, relativo <em>&#8220;Ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70&#8221;</em>, n. 1370, in G.U. 31 dicembre 2007 n. L 315, come modificato dal Regolamento CE 14 dicembre 2016 n. 2336.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L&#8217;art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude anche i servizi di trasporto pazienti in ambulanza. Sul punto, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, Sez. III, 28 febbraio 2019, n.465, in <em>Guida al diritto, </em>2019, n.16, 26, ha specificato che <em>&#8220;in tema di appalti pubblici, nella deroga prevista all&#8217;applicazione delle norme di evidenza pubblica, rientra l&#8217;assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, nonchè il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l&#8217;assistenza prestata a pazienti in un&#8217;ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore. Ciò a condizione che il personale sia debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Sul punto G. BOTTINO, <em>El transporte pùblico local en Italia</em>, in V. PARISIO, A. CUDOLA&#8217;, B. NOGUERRA DEL LA MUELA (a cura di), <em>Servicios de inters general, collaboration pùblico-privada y sectores especìficos</em>, Torino, 2016, 235 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Tale <em>favor</em> può essere rinvenuto anche nel Regolamento (UE) n. 2338/2016 del 14 dicembre 2016 (che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all&#8217;apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri) il  cui Considerando n. 19  afferma che <em>&#8220;i contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri dovrebbero essere aggiudicati mediante una procedura di gara, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento&#8221;. </em></div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Sul punto, si veda la Segnalazione congiunta del 25 ottobre 2017 di A.G.C.M., A.R.T. e A.N.A.C., ai sensi dell&#8217;articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell&#8217;articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell&#8217;articolo 213, commi 2 e 3, del D.Lgs- 18 aprile 2016 n. 50, e dell&#8217;articolo 37, comma 3, lett. a) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in merito alle procedure per l&#8217;affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario regionale.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Legge 23 luglio 2009, &#8220;<em>Disposizioni per lo sviluppo e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia</em>&#8221; n. 99, pubblicato in G.U. n.176 del 31 luglio 2009.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul punto, Cass. Civ. , 1.07.2004, n. 12008<strong>, </strong>: &#8220;<em>I beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto privato</em>&#8220;., in <em>e-glossa.it</em><br /> In dottrina si veda V.PARISIO, <em>Beni ferroviari, servizio di trasporto ferroviario, demanio e patrimonio, </em>in Il Foro Amministrativo C.d.S., 9/2007, pp. 2647-2668.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. A. M. SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1956. La dottrina tradizionale ritiene che possano trasferirsi anche i poteri, ma e    stato osservato, a ragione (E. CASETTA) che: &#8220;<em>non e    trasmissibile o suscettibile di essere costituito mediante atto il potere, sicchè non e    corretto affermare che l&#8217;amministrazione trasferisce un potere al privato: il soggetto pubblico può soltanto consentirne l&#8217;esercizio al concessionario. Quando un potere di rilevanza pubblicistica sia direttamente attribuito dalla legge ad un privato si e    al di fuori della fattispecie concessoria&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Il soggetto destinatario, di norma, dovrebbe essere un privato; diversamente, si configurerebbe l&#8217;istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva. Ciò non sempre corrisponde alla realtà  fattuale; occorre, infatti, ricordare la legge n. 1137/1929 che disciplinava la concessione ed esercizio ad imprese nel settore autostradale, recante, all&#8217;art. 1, la seguente previsione: &#8220;<em>Possono essere concessi in esecuzione a Province, Comuni, Consorzi privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall&#8217;esercizio delle opere stesse&#8221;</em>, prevedendosi, quindi, una concessione anche in favore dell&#8217;ente pubblico.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr.A. Altieri, <em>Le Concessioni Amministrative</em>, in Amministrazione e Contabilità , 2020, p. 4.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Cfr. M. D&#8217;Alberti, <em>Concessioni amministrative</em>, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Sulla concessione di beni demaniali si veda: B. TONOLETTI, <em>Beni pubblici e concessioni</em>, CEDAM, Padova, 2008.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Cass. Civ., Sez. Un., 20 aprile 2015, ord. n. 7959, in <em>iusexplorer.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> <em>Ex multis</em> Tar Lombardia, Brescia, 20 gennaio 2020 n. 45 in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> In particolare lo strumento cui si fa riferimento  la locazione di beni per uso commerciale di cui alla Legge del 27 luglio 197<em>8,</em><em> &#8220;Disciplina delle locazioni di immobili urbani</em>&#8220;, n. 392, in G.U. Serie Generale n. 211 del 29 luglio 978.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sul punto Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale del 24.3.2021 n. 247, secondo cui &#8220;<em>ha natura di concessione di servizi il contratto di affidamento dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici nelle istituzioni scolastiche</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cass. Civ., Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 6019, in <em>iusexplorer.it</em>;</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482, in <em>iusexplorer.it</em>; 22 giugno 2004, n. 11608, <em>iusexplorer.it</em>; 19 dicembre 2005, n. 27931, <em>iusexplorer.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2019, n. 1070, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Corte di Giustizia Europea, 18.07.2007, C-382/05, in <em>eur-lex.europa.eu;</em></div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sul punto, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2426, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it, </em>secondo cui il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall&#8217;appalto di servizi per l&#8217;assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Ancora: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale del 24.3.2021 n. 247 che ha precisato che &#8220;<em>anche a voler prescindere dalla espressa qualificazione di concessione di servizi fornita dalla stazione appaltante, l&#8217;oggetto della gara  costituito da un contratto a titolo oneroso con cui la stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione di un servizio riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire il servizio, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso, per cui l&#8217;oggetto della gara rientra esattamente nella definizione di concessione di servizi scolpita dal codice dei contratti pubblici all&#8217;art. 3, c.1, lett. vv)&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Corte di Giustizia Europea, 14 luglio 2016, C.-458/14 e C. 67-15, in <em>eur-lex.europa.eu.</em></div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 96, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it.</em></div>
</p></div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore Sulla competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata. La competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla  competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 01128/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00981/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 981 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Raffaella Zagaria, con domicilio digitale presso l&#8217;avvocato Alessandro Botto come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma, Santa Croce 466/G;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Regolazione dei Trasporti e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Veneto, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura regionale in Venezia, Cannareggio 23;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Rita Silvestri e Davide Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, per quanto occorrer possa, della deliberazione di A.R.T. del 18 febbraio 2019, n. 16, nonchè dell&#8217;Allegato A e della relazione illustrativa.<br /> Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 19 giugno 2019, n. 67, di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16 del 2019 &#8211; Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione ANAS s.p.a. &#8211; Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., dell&#8217;Allegato A alla Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa: la delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento&#8221;, l&#8217;allegato A alla Delibera 16 e la relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza TAR Veneto n. 1333 del 10 dicembre 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV s.p.a..<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa:<br /> &#8211; &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;<em>Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento</em>&#8220;, dell&#8217;Allegato A alla Delibera 16 e della relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 1333 del 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV;<br /> &#8211; &#8211; della relazione depositata da ART in data 1 luglio 2020, a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 507 del 2020, con la quale è stata richiesta una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV, nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione.</p>
<p> Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti, i secondi motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Veneto;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento dell&#8217;Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT)<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a. (di seguito CAV) è una società  pubblica, con capitale suddiviso in misura paritetica tra ANAS s.p.a. e la Regione Veneto, la cui funzione è quella di gestione del passante autostradale di Mestre (e, dal 2009, anche delle tratte autostradali giÃ  in concessione alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova) nonchè la realizzazione e gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).<br /> 1.1. In data 30 gennaio 2009, ANAS s.p.a. (in qualità  di concedente) e CAV (in qualità  di concessionaria) sottoscrivevano la convenzione di concessione, approvata con decreto interministeriale n. 81 del 4 febbraio 2009, avente ad oggetto: &#8211; la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del passante autostradale di Mestre di complessivi Km 32,3; &#8211; la gestione delle tratte autostradali precedentemente affidate alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a., a decorrere dalla data di scadenza della relativa concessione (30 novembre 2009).<br /> 1.2. In data 23 marzo 2010 le medesime parti sottoscrivevano la convenzione ricognitiva (in seguito Convezione) con cui modificavano il piano economico finanziario (PEF) e stabilivano il meccanismo di revisione annuale e quinquennale della tariffa.<br /> Il rapporto di concessione veniva in particolare diviso in periodi di regolazione di cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo regolatorio le parti dovevano procedere all&#8217;aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) e del Piano Finanziario-Regolatorio (PFR) e alla rideterminazione dei parametri tariffari.<br /> 1.3. In attuazione di tali disposizioni in data 26 giugno 2015, CAV sottoponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; subentrato ad ANAS s.p.a. nella posizione di concedente &#8211; lo schema dell&#8217;aggiornamento del PEF e in data 8 agosto 2018 le parti sottoscrivevano un atto aggiuntivo, poi approvato in data 11 aprile 2019 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (MEF) e registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2019.<br /> Con tale atto aggiuntivo le parti &#8211; CAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; modificavano il contenuto dell&#8217;art. 11 &#8220;<em>Piano Economico-Finanziario e Piano Finanziario-Regolatorio</em>&#8221; e dell&#8217;art. 15 &#8220;<em>Formula revisionale della tariffa media ponderata</em>&#8220;, articolando così¬ il meccanismo tariffario applicabile ai futuri aggiornamenti del PEF.<br /> 1.4. In attuazione della modificazione del testo degli artt. 37 e 43 del d.l. n. 201 del 2011, di cui all&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 (di seguito novella del 2018), con Delibera n. 16 del 2019, ART:<br /> &#8211; avviava &#8220;<em>un procedimento, che si concluderà  con pìù deliberazioni finali, volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale, descritto nell&#8217;allegato A alla presente delibera, per ciascuna</em><br /> <em>delle concessioni ivi richiamate in Appendice</em>&#8220;;<br /> <em>&#8211; indiceva una consultazione pubblica in ordine al sistema tariffario di pedaggio;</em><br /> Nell&#8217;allegato A della delibera venivano indicati i rapporti concessori interessati, tra cui quello concluso da CAV e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> 1.5. Nel corso del procedimento CAV presentava le proprie osservazioni con cui contestava sia la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l&#8217;esercizio dei poteri regolatori, sia l&#8217;irragionevolezza delle scelte compiute. In particolare evidenziava:<br /> &#8211; l&#8217;ambiguità  delle previsioni della novella legislativa del 2018 che non consentirebbe così¬ chiaramente ad ART di intervenire sulle concessioni in essere i cui aggiornamenti o revisioni non comportano variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;<br /> &#8211; l&#8217;irragionevolezza della scelta di individuare per tutti i concessionari autostradali un unico regime tariffario basato su criteri uniformi, che non terrebbe conto in alcun modo delle peculiarità  di CAV;<br /> &#8211; l&#8217;illogicità  e non proporzionalità  della misura adottata da ART che si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento riposto da CAV nella stabilità  del regime contrattuale posto a base delle valutazioni di convenienza e di fattibilità  dell&#8217;iniziativa economica intrapresa e degli investimenti concordati;<br /> &#8211; violazione del Codice dei contratti pubblici in materia di allocazione dei rischi, posto che la determinazione di contenere gli eventuali extra profitti a favore di CAV contrasta con l&#8217;art. 178, il quale assumerebbe che il rischio operativo assunto dal concessionario possa (almeno in potenza) essere compensato dalla possibilità  di conseguire eventuali extra-profitti.<br /> 1.6. A conclusione del procedimento ART adottava la Delibera n. 67 del 19 giugno 2019, in questa sede impugnata, con la quale veniva rimodulato il meccanismo di determinazione delle tariffe in base al citato metodo del <em>price cap</em> e veniva determinato l&#8217;indicatore di produttività  X &#8211; di riduzione dei costi della ricorrente &#8211; nella percentuale del 5,13% per ciascun anno del periodo regolatorio, richiedendo quindi a CAV di ridurre i propri costi a regime (Cfr. Allegato A alla Delibera, pag. 21) del 23,13% nell&#8217;arco dei successivi 5 anni.<br /> 2. Con ricorso notificato in data 16/17/18 settembre 2020 e depositato in data 23 settembre 2020, CAV ha impugnato la delibera n. 67 del 2019 e gli atti del relativo procedimento di adozione, proponendo i seguenti motivi.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, nonchè dell&#8217;art. 178 del Codice Appalti. Violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 della</em><br /> <em>Costituzione. In via subordinata, illegittimità  derivata della Delibera per illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione</em>.<br /> Con la delibera n. 67 del 2019 ART avrebbe posto in essere una revisione unilaterale e retroattiva dell&#8217;assetto del rapporto contrattuale cristallizzato nella Convenzione (artt. 11 e 14-7), incidendo sugli specifici impegni giÃ  assunti da CAV sia nei confronti del Concedente che verso terzi.<br /> Tale modifica del rapporto contrattuale impedirebbe a CAV di acquisire il corrispettivo convenuto e di assolvere quindi i propri scopi statutari.<br /> L&#8217;interpretazione secondo cui la novella legislativa del 2019 consentirebbe ad ART di incidere in modo unilaterale e retroattivo sui rapporti in essere sarebbe costituzionalmente illegittima, ponendosi in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> La misura assunta, con il dichiarato obiettivo di rendere omogenea per tutti i concessionari autostradali la formula tariffaria basata sul metodo del <em>price cap</em>, sarebbe &#8220;<em>irragionevole e sproporzionata, posto che non tiene debitamente conto (come, invece, avrebbe dovuto fare) delle peculiarità  di CAV (la sua natura, le sue finalità , la sua organizzazione)</em>&#8221; e non realizzerebbe un ragionevole bilanciamento tra gli interessi coinvolti.<br /> Tale modifica peraltro non sarebbe stata prevedibile.<br /> In subordine, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto che venga sollevata incidentalmente questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost..<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e di tutti i provvedimenti impugnati per violazione dei principi europei di certezza del diritto, legittimo affidamento e di tutela del mercato interno. Violazione degli artt. 63 e 49 del TFUE. In via subordinata, illegittimità  della Delibera per illegittimità  derivata dalla incompatibilità  dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 63 e 49 del TFUE e dei principi di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno.</em><br /> L&#8217;interpretazione della novella normativa da parte di ART &#8211; sostiene la società  ricorrente &#8211; si porrebbe in contrasto con i principi e le norme sopra citate dell&#8217;ordinamento europeo. L&#8217;imposizione, in via unilaterale, di una modifica all&#8217;assetto dei rapporti convenzionalmente regolati tra CAV ed il Concedente si tradurrebbe in una violazione dei principi dell&#8217;ordinamento economico dell&#8217;Unione, di tutela del legittimo affidamento e del principio <em>pacta sunt servanda</em>.<br /> Ciò troverebbe conferma nel procedimento di infrazione IP/08/1521 avviato dalla Commissione dell&#8217;Unione Europea.<br /> In via subordinata, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione delle norme stesse in ragione della prevalenza dell&#8217;ordinamento europeo sulle norme di diritto interno con esso contrastanti ovvero il rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della questione di compatibilità  europea di tali norme con i principi europei di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno in riferimento agli artt. 49 e 63TFU.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. n. 201/2011, così¬ come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà </em>.<br /> La ricorrente evidenzia che, al momento dell&#8217;entrata in vigore del d.l. 109 del 2018 (29 settembre 2018), CAV e il Concedente avevano giÃ  sottoscritto l&#8217;atto aggiuntivo che recepiva gli accordi raggiunti tra le parti sulla modifica di talune previsioni contrattuali di cui alla Convenzione e sul conseguente aggiornamento del PEF per il periodo regolatorio 2015-2019; la procedura di approvazione del PEF non sarebbe stata formalmente conclusa solo in ragione dei ritardi dell&#8217;Amministrazione, non addebitabili a CAV che avrebbe invece adempiuto tempestivamente. Il rapporto concessorio di CAV sarebbe, quindi, sottratto dall&#8217;ambito di applicazione della novella normativa.<br /> IV &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, lett. g) e 43 del D.L. n. 101/2011 come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per falso presupposto e incompetenza.</em><br /> In base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, per quanto riguarda le concessioni in essere, ART dovrebbe intervenire su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprimendo un parere &#8211; caso per caso in relazione alla singola concessione &#8211; all&#8217;interno di un procedimento di aggiornamento o di revisione giÃ  avviato; nella fattispecie in esame ART avrebbe invece adottato in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> V &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Novella Legislativa. Sulla carenza di potere dell&#8217;ART a modificare il sistema tariffario della ricorrente, giÃ  basato sul price cap.</em><br /> La Convenzione in questione &#8211; si sostiene &#8211; giÃ  prevedeva un modello tariffario basato sulÂ <em>price cap</em> e tale modello era giÃ  stato oggetto di aggiornamento. Con la delibera impugnata ART avrebbe erroneamente ritenuto di dover applicare un sistema tariffario omogeneo per tutte le concessioni autostradali e in tal modo non avrebbe tenuto conto delle peculiarità  che contraddistinguevano le singole concessioni autostradali e che richiedevano una valutazione specifica per evitare risultati &#8211; come nel caso di specie &#8211; illogici.<br /> VI &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per carenza di istruttoria e di motivazione con riguardo all&#8217;indicatore di efficienza X. Sulla carenza delle informazioni rese disponibili ai destinatari dei provvedimenti impugnati</em>.<br /> ART avrebbe stabilito per CAV un coefficiente di produttività  pari al 5,13% annuo, con conseguente obbligo di ridurre i propri costi di produzione del 23,13% nell&#8217;arco dei 5 anni del prossimo periodo, senza dare evidenza delle metodologie seguite per arrivare a tale irragionevole e sproporzionato risultato, improbabile se non impossibile da raggiungere, a meno di non procedere con drastici tagli alle spese di manutenzione e ai costi del personale.<br /> 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ART si costituivano in giudizio, contestando nel merito le censure proposte da parte ricorrente ed eccependo in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito.<br /> Si costituivano altresì¬ in giudizio l&#8217;interveniente <em>ad adiuvandum</em> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e la Regione Veneto le quali, invece, insistevano per l&#8217;accoglimento del ricorso, rimarcando la fondatezza dell&#8217;impugnazione.<br /> 4. Questa Sezione, con ordinanza n. 421 del 4 ottobre 2019, confermata la competenza del Tribunale adito, respingeva la domanda cautelare di sospensione proposta dal ricorrente per difetto del requisito del <em>periculum in mora, </em>e con ordinanza n. 333 del 10 dicembre 2019 accoglieva in parte l&#8217;istanza di accesso agli atti avanzata da CAV, ordinando l&#8217;esibizione, in forma anonimizzata, ovvero in forma aggregata, dei documenti relativi ai dati, ai criteri e alle modalità  di calcolo in base ai quali ART è giunta ai risultati contestati.<br /> 5. A seguito dell&#8217;accesso ai citati documenti, parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti deducendo un&#8217;ulteriore censura.<br /> <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: illogicità , irragionevolezza, difetto dei presupposti, non proporzionalità , violazione di legge, sviamento.</em><br /> L&#8217;impostazione metodologica seguita da ART avrebbe portato ad un coefficiente di produttività  del tutto sproporzionato e disancorato dalla situazione reale di CAV. ART non avrebbe considerato le peculiarità  di CAV e avrebbe imposto una riduzione dei costi così¬ significativa da risultare di impossibile implementazione alla luce del modello organizzativo della ricorrente. ART avrebbe imposto a CAV di comprimere alcune voci di costo che &#8211; stante l&#8217;esistenza di vincoli fattuali, normativi e regolatori &#8211; non potrebbero essere in realtà  ridotte.<br /> In ordine al metodo applicato in particolare la ricorrente lamenta che ART: &#8211; avrebbe utilizzato parametri e variabili non attinenti ai fattori che realmente incidono sui costi di gestione di CAV; &#8211; avrebbe applicato 16 modelli statici differenti facendo successivamente una media, mentre in un procedimento analogo ARERA aveva privilegiato una scelta pìù prudenziale, attestandosi sul valore pìù basso; &#8211; avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della determinazione dei coefficienti X il modello utilizzato dalla Delibera n. 70/2016 per l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio, mentre sarebbe stato necessario integrare tale modello con studi ingegneristici di carattere <em>bottom-up</em>.<br /> 6. Depositate memorie e repliche, all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2020, con ordinanza istruttoria n. 507 del 12 giugno 2020, &#8220;<em>Rilevato che con il sesto motivo del ricorso principale e con l&#8217;unica censura del ricorso per motivi aggiunti, la società  ricorrente contesta la quantificazione del coefficiente di produttività  X, lamentando che l&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti avrebbe determinato tale coefficiente in modo &#8216;disancorato dalla situazione reale di CAV&#8217;, senza tenere conto &#8216;della reale dimensione dei fattori che condizionano in concreto i costi di gestione di CAV&#8217; e della possibilità  della società  ricorrente &#8216;di implementare, alla luce del proprio modello organizzativo&#8217;, tale riduzione dei costi</em>&#8220;, questa Sezione ha richiesto ad ART &#8220;<em>una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione</em>&#8220;.<br /> 7. In ottemperanza a tale ordinanza in data 1 luglio 2020 ART produceva la relazione richiesta con cui, senza tornare sui profili giÃ  esposti in precedenza, evidenziava in particolare quanto segue:<br /> a) che la gestione di CAV è gravemente inefficiente;<br /> b) che è stata utilizzata la metodologia SFA (<em>stochastic frontier analysis</em>), mediante un raffronto dei costi e delle caratteristiche di CAV con quelli delle altre società  concessionarie autostradali, tenendo anche conto di fattori distintivi di carattere tecnico-economico, quali: &#8211; la percentuale di rete a tre o pìù corsie (che fornisce maggiori informazioni sulla reale estensione della rete gestita); &#8211; la percentuale di rete con opere maggiori [(km di gallerie + km di ponti e viadotti)/lunghezza di rete], che fornisce ulteriori informazioni sulla eventuale complessità  aggiuntiva della rete gestita; &#8211; l&#8217;indice di stato della pavimentazione (IPAV); la percentuale di anni residui della concessione, per tenere conto degli ammortamenti; &#8211; il rapporto debito/<em>equity</em>, per tenere conto dell&#8217;esposizione debitoria;<br /> c) in ordine ai margini di incidenza dei costi di gestione: &#8211; che il coefficiente di efficientamento determinato andrebbe ad incidere sui soli costi operativi, non sui costi di capitale; &#8211; che è stato previsto un meccanismo di salvaguardia per le opere realizzate o in corso di realizzazione (Misura n. 17); &#8211; che l&#8217;Allegato A alla delibera n. 67 del 2019, fermo restando il valore della percentuale complessiva di recupero di efficienza produttiva, consente di determinare con il Concedente un arco temporale di riferimento, per il calcolo dell&#8217;indicatore di produttività  annuale, pìù lungo del quinquennio regolatorio, anche sino al termine finale della concessione.<br /> 8. A seguito di tale deposito, la ricorrente proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti con cui impugnava la citata relazione di ART deducendo le seguenti censure.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART non risponde alla richiesta di chiarimenti di cui all&#8217;Ordinanza n. 507/2020.</em><br /> ART non avrebbe adempiuto all&#8217;ordinanza istruttoria: la relazione sarebbe infatti incentrata sulla pretesa inefficienza di CAV e non sul metodo di determinazione del coefficiente di produttività  X.<br /> La Gestione di CAV, peraltro, non sarebbe inefficiente essendo caratterizzata: &#8211; da un rapporto debito/<em>equity</em> maggiore rispetto a quello di altri concessionari autostradali; &#8211; da una elevata percentuale di rete con 3 o pìù corsie ed essendo la tratta vicina a centri urbani.<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: falsità  del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART conferma che l&#8217;istruttoria è stata effettuata sulla base di dati ed elementi di fatto errati</em>.<br /> L&#8217;istruttoria effettuata da ART sarebbe basata su dati e informazioni errati che non rispondono alla realtà  dei fatti e che, quindi, falsano il confronto con gli altri concessionari. In particolare: &#8211; con riferimento al costo del personale non si specifica come tali costi sono stati calcolati; &#8211; con riferimento agli altri costi operativi per chilometro di rete, ART non indicherebbe quali costi sono stati compresi in questa voce; &#8211; con riferimento all&#8217;incremento di utili, diversamente da quanto ritenuto da ART il sistema tariffario vigente non consentirebbe di trasferire totalmente sull&#8217;utenza finale l&#8217;aumento dei costi di gestione, tramite l&#8217;aumento delle tariffe; con riferimento al confronto agli ammortamenti unitari e agli oneri finanziari, quest&#8217;ultimo non sarebbe rilevante ai fini delle analisi relative all&#8217;efficienza; con riferimento ad ulteriori voci di costo, il costo dei buoni taxi riguarderebbe anche &#8220;<em>l&#8217;acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture</em>&#8221; e il costo del personale non supererebbe i limiti previsti dalle direttive regionali in materia di personale, che non sarebbero applicabili in quanto la società  non sarebbe controllata dalla Regione.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà  intrinseca del provvedimento e con altri provvedimenti; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART dimostra che l&#8217;efficientamento richiesto dall&#8217;Autorità  è impossibile.</em><br /> CAV si troverebbe nell&#8217;impossibilità  oggettiva di comprimere i costi nella misura imposta da ART.<br /> Alcun rilievo avrebbe in tal senso la facoltà  di concordare con il Concedente il prolungamento del periodo di riferimento in cui operare la riduzione dei costi (facoltà  prevista dall&#8217;Allegato A della delibera impugnata), trattandosi di misura che incide esclusivamente in termini di gradualità .<br /> 9. Depositate le memorie e le repliche, all&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la ricorrente e la Regione Veneto insistevano perchè venisse disposta verificazione per accertare la correttezza del metodo applicato da ART ai fini della determinazione del coefficiente di produttività  X applicabile a CAV e la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Le impugnazioni proposte da parte ricorrente si fondano su due ordini di censure: il primo è diretto a contestare la possibilità  stessa &#8211; l&#8217;<em>an</em> del potere &#8211; di ART di incidere unilateralmente sulla concessione in essere di CAV; con il secondo ordine di censure, invece, viene contestato ilÂ <em>quomodo </em>dell&#8217;intervento di ART che avrebbe portato all&#8217;imposizione di una riduzione dei costi non proporzionata, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato.<br /> 1.1. Il primo ordine di censure (motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso principale) è infondato.<br /> L&#8217;art. 37, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel testo originario, nel determinare i poteri di regolazione di ART, alla lett. g) stabiliva che, con particolare riferimento al settore autostradale, l&#8217;Autorità  provvede &#8220;<em>a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 43, commi 1 e 2, del medesimo decreto legge &#8211; sia nel testo originario che nel testo attualmente vigente &#8211; invece disciplina il procedimento di aggiornamento-revisione delle concessioni autostradali vigenti.<br /> Con l&#8217;art. 16, comma 1 lett. a), del d.l. 109 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 si è stabilito che: &#8220;<em>all&#8217;articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole &#8216;nuove Concessioni&#8217;, sono inserite le seguenti: &#8216;nonchè per quelle di cui all&#8217;articolo 43, (comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2)</em>&#8216;.<br /> Con la novella del 2018 il potere di regolazione di ART in ordine ai sistemi tariffari, originariamente previsto per le sole nuove concessioni, è stato esteso alle concessioni in essere (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 febbraio 2019, n. 117).<br /> Da tale complessivo quadro normativo, per quanto non perfettamente coordinato, deve quindi concludersi che ART sia il soggetto a cui è specificamente attribuita la funzione di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del <em>price cap</em>, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X, sia in relazione alle nuove concessioni che in relazione alle concessioni in essere, nell&#8217;ambito del procedimento di aggiornamento-revisione delle stesse.<br /> Tale conclusione, peraltro coerente con le prerogative e con le finalità  che hanno portato alla istituzione di ART, ha ricevuto l&#8217;espresso avvallo anche della Corte dei Conti: &#8220;<em>Infatti, l&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, conv. dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, ha esteso le competenze dell&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti nella determinazione degli schemi tariffari dalle sole nuove concessioni anche a quelle vigenti; pertanto, l&#8217;Autorità  ha provveduto, nel giugno del 2019, a predisporre il nuovo sistema tariffario unico di pedaggio al fine di ridurre la remunerazione del capitale investito, introdurre parametri di efficienza pìù stringenti, restituire parte dei ricavi generati dal traffico oltre le previsioni e indurre al pagamento di penali per i ritardi negli investimenti</em>&#8221; (cfr. Corte conti, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G).<br /> 1.2. Infondato è altresì¬ l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui il potere di ART di intervenire sulle tariffe sarebbe circoscritto ai procedimenti di aggiornamento-revisione di cui al comma 1 del richiamato art. 43 e non a quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo.<br /> Infatti, come anticipato, l&#8217;art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, nella versione attualmente vigente, richiama sia il comma 1 sia il comma 2 dell&#8217;art. 43 del medesimo decreto legge, che disciplinano gli aggiornamenti e le revisioni delle convenzioni autostradali laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti (art. 43, comma 1) ovvero anche qualora non comportino dette variazioni e siano approvate in forza della fisiologica procedura di revisione del periodo regolatorio (art. 43, comma 2) (T.A.R. Valle D&#8217;Aosta, 26 giugno 2020, n. 21).<br /> In definitiva, a seguito della citata novella legislativa del 2018 la competenza tariffaria di ART deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.<br /> 1.3. Infondata è la censura (dedotta con il terzo motivo di ricorso) secondo cui la deliberazione impugnata non sarebbe applicabile alla concessione di CAV in quanto alla data di entrata in vigore della stessa la ricorrente aveva giÃ  avviato il provvedimento di revisione-aggiornamento, sottoscrivendo anche l&#8217;atto aggiuntivo.<br /> Il procedimento in questione, infatti, riguardava il periodo concessorio 2015-2019 mentre la delibera impugnata produce effetti a decorrere dall&#8217;anno 2020.<br /> Va rilevato inoltre come il mancato perfezionamento del citato procedimento di revisione-aggiornamento della concessione, avviato da CAV, non sia dovuto all&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, bensì¬ alla necessità  stessa di attendere la conclusione del procedimento di revisione del modello tariffario avviato con la deliberazione di ART n. 16 del 18 febbraio 2019.<br /> Invero sarebbe stato del tutto irragionevole procedere all&#8217;aggiornamento della convezione senza adeguarla al nuovo modello tariffario, posticipando di molti anni l&#8217;attuazione della riforma introdotta con la novella del 2018.<br /> 1.4. Infondata è la censura (dedotta con il quarto motivo di ricorso) con cui la ricorrente lamenta che, in base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, ART avrebbe dovuto esclusivamente esprimere un parere su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alle singole concessioni e non adottare in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> Come si è giÃ  evidenziato, infatti, in base all&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), come novellato nel 2018, è ART il soggetto a cui spetta delineare il sistema tariffario e la deliberazione impugnata deve ritenersi l&#8217;atto conclusivo del procedimento di regolazione prodromico alla successiva attivazione del procedimento attuativo di revisione-aggiornamento delle singole concessioni.<br /> Che ART sia tenuta a stabilire i sistemi tariffari delle convenzioni autostradali in essere oggetto di aggiornamento o revisione e non sia titolare di una mera funzione consultiva è stato infine definitivamente confermato dall&#8217;art. 13, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. decreto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale: &#8220;<em>Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l&#8217;adeguamento delle tariffe autostradali relative all&#8217;anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità  alle delibere adottate ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo articolo 37 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L&#8217;aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020</em>&#8220;.<br /> 1.5. Deve altresì¬ escludersi la non manifesta infondatezza delle questioni, proposte in via subordinata dalla ricorrente, di illegittimità  costituzionale e di non conformità  comunitaria del richiamato art. 37, come novellato nel 2018, in relazione ai principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> Pur nella diversità  del linguaggio e dei percorsi, sia la Corte costituzionale (<em>ex multis</em>: Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56; 22 ottobre 2010, n. 302) che la Corte di Giustizia, hanno escluso una assoluta immodificabilità  della disciplina <em>pro futuro</em> dei rapporti di durata, sottoponendo tuttavia tali interventi ad un sindacato di ragionevolezza &#8211; secondo il lessico della Corte costituzionale &#8211; e di proporzionalità  &#8211; secondo il lessico della Corte di giustizia &#8211; che implicano una valutazione in concreto della prevedibilità  e delle finalità  delle modifiche apportate.<br /> E la novella del 2018, anche sotto il profilo della prevedibilità  e della finalizzazione della disciplina, non può in alcun modo ritenersi irragionevole o non proporzionata.<br /> Il potere regolatorio attribuito dall&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del d.l. n. 101 del 2011 come novellato nel 2018 non è diretto a produrre effetti retroattivi, bensì¬Â <em>pro futuro &#8211; </em>in quanto riguarda esclusivamente gli sviluppi successivi della concessione<em> &#8211; </em>ed incide su di un rapporto consensuale di indubbia natura pubblicistica &#8211; in quanto si tratta di una concessione di servizio pubblico con cui viene affidata la gestione di un bene comune di rilievo strategico &#8211; di durata particolarmente lunga e connotata da rilevantissimi profili di interesse generale.<br /> Per quanto le direttive comunitarie e il d.lgs. n. 50 del 2016 parifichino, sotto vari aspetti, le concessioni di servizi agli appalti ai fini della disciplina sull&#8217;evidenza pubblica, non par dubbio che gli atti di affidamento di tali concessioni non possano essere qualificati come meri atti negoziali di diritto privato, ma conservino un carattere intrinsecamente pubblicistico, con ogni conseguenza in ordine al relativo regime giuridico.<br /> Peraltro, per i rapporti di lunga durata l&#8217;ordinamento da tempo (art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993) impone l&#8217;introduzione di meccanismi di adeguamento delle condizioni negoziali per garantire la conservazione del livello qualitativo delle prestazioni e la stessa concessione di CAV prevede un procedimento di revisione-aggiornamento del rapporto.<br /> Per queste tipologie di rapporti il principio di immodificabilità  unilaterale del contratto incontra delle deroghe e, trattandosi di rapporti intrinsecamente pubblicistici, non possono in ogni caso in radice escludersi facoltà  di intervento successivo da parte dell&#8217;Amministrazione, da esercitarsi tuttavia nel rispetto del necessario bilanciamento con le esigenze di tutela del legittimo affidamento dei privati coinvolti.<br /> Quanto alle finalità  della novella legislativa, come evidenziato dalle resistenti, deve rimarcarsi che le disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e, in particolare, dei relativi modelli tariffari (andamento positivo degli utili combinato ad aumenti tariffari, a mancati investimenti programmati, e in definitiva ad extraprofitti non tradottisi in benefici per l&#8217;utenza), sono state ampiamente riconosciute e stigmatizzate anche dalla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, cit.).<br /> Pertanto, non può ritenersi irragionevole nè imprevedibile che il legislatore abbia inteso porre riparo a tali disfunzioni, imponendo l&#8217;applicazione del modello del <em>price cap</em>, giudicato idoneo a contemperare efficienza allocativa ed incentivi all&#8217;efficienza produttiva, in modo da garantire l&#8217;efficientamento in un settore sostanzialmente monopolistico, nel presupposto che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe pìù basse per i consumatori.<br /> Ciò peraltro in attuazione delle chiare indicazioni in tal senso delle istituzioni euro unitarie.<br /> Determinante ai fini del vaglio della ragionevolezza-proporzionalità  della novella legislativa del 2018 risulta peraltro la considerazione che il potere di incisione sulle concessioni in essere sia stato attribuito ad un soggetto terzo &#8211; indipendente &#8211; dotato di elevatissime competenze specialistiche sulla base di valutazioni oggettive di carattere tecnico.<br /> In definitiva le questioni di legittimità  costituzionale e di conformità  euro unitaria sollevate dalla ricorrente risultano manifestamente infondate.<br /> Tuttavia la necessità  di garantire l&#8217;effettività  del controllo di ragionevolezza-proporzionalità  in concreto imposto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia in relazione alla norma attributiva del potere, richiede un sindacato stretto anche in ordine alla legittimità  del provvedimento attuativo.<br /> Alla luce dei principi costituzionali ed euro unitari di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica, la ragionevolezza e la proporzionalità  del provvedimento attuativo deve essere valutata, tenendo conto del fatto che la delibera di ART interviene su di un rapporto convenzionale in essere da cui derivano ulteriori vincoli di fatto, giuridici ed economici con i terzi.<br /> 2. Con il secondo ordine di censure, come si è detto, parte ricorrente lamenta che la riduzione dei costi sarebbe stata determinata da ART in modo irragionevole &#8211; non proporzionato &#8211; sulla base di un metodo non corretto, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato (quinto motivo di ricorso, motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti e terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Tale secondo ordine di censure va condiviso esclusivamente nei limiti di seguito indicati.<br /> 2.1. Deve in primo luogo respingersi l&#8217;eccezione preliminare, dedotta dalle resistenti, di tardività  delle censure in esame per il fatto che il metodo di calcolo dell&#8217;indice di produttività  X sarebbe stato giÃ  determinato nelle deliberazioni n. 70 del 2016 e n. 16 del 2019 non impugnate tempestivamente.<br /> L&#8217;eccezione non coglie nel segno in quanto la deliberazione n. 70 del 2016 aveva ad oggetto l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio &#8211; non la determinazione del coefficiente di produttività  X &#8211; mentre la deliberazione n. 16 del 2019, in quanto atto di avvio del procedimento, privo di effetti provvedimentali, non era autonomamente lesiva.<br /> 2.2. Infondata è la censura diretta a contestare il metodo tecnico-matematico utilizzato dall&#8217;Amministrazione per determinare i costi efficienti di riferimento sulla base dei quali individuare il fattore di produttività  X.<br /> La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che gli atti dell&#8217;Autorità  &#8220;<em>sono normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sindacato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclusivamente nel caso in cui l&#8217;Autorità  abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica</em>&#8220;. Si è aggiunto che &#8220;<em>non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto non è consentito al giudice amministrativo &#8211; in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri &#8211; sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall&#8217;Autorità </em>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521. Conformi <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041).<br /> Il Giudice amministrativo ha un potere di cognizione piena dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, &#8220;<em>ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità  &#8211; come ad esempio nel caso della definizione di mercato rilevante nell&#8217;accertamento di intese restrittive della concorrenza o di abusi di posizione dominante &#8211; detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità  e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità  sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Autorità  Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini</em> (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2016, n. 2947).<br /> Ciò a <em>fortiori</em> nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  regolatoria, specificamente attribuita ad un soggetto &#8211; come nel caso di ART &#8211; dotato di indubbie caratteristiche di indipendenza e di competenza tecnica e ove vi sono maggiori margini di opinabilità .<br /> Nel caso di specie il metodo utilizzato da ART è il frutto di una scelta tecnica, sempre opinabile, ma comunque ragionevole ed attendibile da un punto di vista tecnico.<br /> La metodologia in questione è conosciuta ed utilizzata da lungo tempo nello svolgimento della funzione di regolazione e la stessa Autorità  di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), nel caso richiamato dalla ricorrente (documento di consultazione 402/2019/R/IDR), ha fatto ricorso ad un procedimento del tutto analogo a quello contestato.<br /> Non risulta in particolare in alcun modo irragionevole che ART abbia ritenuto di individuare i costi efficienti di riferimento attraverso la metodologia SFA che dovrebbe consentire di definire la frontiera di costo attraverso il confronto tra i diversi operatori economici del settore, sulla base dei costi e delle caratteristiche degli stessi, e successivamente di analizzare la distanza tra tale valore e i costi effettivamente sostenuti dal singolo concessionario nell&#8217;anno di riferimento.<br /> 2.3. Infondate sono altresì¬ le contestazioni (secondo motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti) in base alle quali parte ricorrente censura l&#8217;erroneità  dei dati utilizzati da ART.<br /> Tali contestazioni risultano infatti del tutto generiche, non supportate da idonei argomenti di prova, e trascurano che i dati in questione sono stati forniti direttamente da CAV e dagli altri concessionari in base a modalità  predeterminate.<br /> 2.4. Nè può ritenersi fondata la censura con cui si lamenta che, nel determinare i costi efficienti di riferimento correlati alla individuazione del coefficiente di produttività  X, ART avrebbe omesso di considerare le specificità  di CAV mancando altresì¬ di adempiere all&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione del 12 giugno 2020 (primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Dalla relazione illustrativa prodotta in data 7 luglio 2020 nonchè delle ulteriori e voluminose produzioni documentali delle resistenti, emerge che ART ha effettivamente operato il confronto tra i diversi concessionari sulla base di numerosi parametri che consentono di tenere conto delle caratteristiche maggiormente significative dei diversi rapporti concessori (doc. 12 depositato da ART in relazione ai secondi motivi aggiunti, pag. 2).<br /> In particolare risulta che tra detti parametri ART abbia effettivamente preso in considerazione la &#8220;<em>% di rete a tre corsie</em>&#8221; e il rapporto &#8220;<em>debito su equity</em>&#8221; ossia gli stessi elementi che la ricorrente ha individuato come quelli maggiormente caratterizzanti la concessione di CAV.<br /> Deve quindi concludersi che ART, pur agendo attraverso un procedimento unico valido per tutti i concessionari coinvolti, ha tenuto in considerazione le specificità  di CAV.<br /> D&#8217;altra parte l&#8217;individuazione dei parametri di riferimento compiuta da ART risulta una scelta tecnico- discrezionale opinabile, non viziata da evidenti vizi logici.<br /> In definitiva la metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento non può ritenersi illegittima sotto i profili denunciati.<br /> E in questo senso non può essere accolta l&#8217;istanza di verificazione proposta dalla ricorrente che in tale contesto avrebbe una portata sostanzialmente sostitutiva della valutazione opinabile compiuta dall&#8217;Autorità , travalicando i limiti del sindacato del Giudice adito.<br /> 2.5. Fermo quanto sopra appare, invece, fondato il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità , da parte di CAV, dell&#8217;obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici giÃ  assunti.<br /> Il nuovo sistema tariffario, come giÃ  evidenziato, incide su concessioni vigenti: sicchè, in attuazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, ART &#8211; dopo avere determinato sulla base della metodologia giÃ  applicata i costi efficienti (ilÂ <em>benchmark</em> di riferimento) e sulla base di essi il coefficiente di produttività  X della ricorrente &#8211; avrebbe dovuto prendere in considerazione i vincoli giuridici ed economici in essere, operando una personalizzazione ulteriore successiva, in modo da verificare in concreto, sulla base di un&#8217;analisi singolare &#8211; caso per caso &#8211; l&#8217;effettiva sostenibilità  dell&#8217;importante obiettivo imposto.<br /> Non par dubbio, infatti, che ART &#8211; pur a fronte di una valutazione dei costi di CAV come ingiustificatamente elevati e quindi da ridurre &#8211; soprattutto in relazione ai costi del personale &#8211; avrebbe dovuto apprezzare l&#8217;incidenza dei vincoli giuridici ed economici giÃ  assunti da CAV sulla base del regolamento negoziale previgente, sul corretto svolgimento dell&#8217;operazione di efficientamento imposta con la delibera impugnata.<br /> Occorre altresì¬ valutare in concreto se effettivamente la riduzione dei costi in questione sia realizzabile senza compromettere le esigenze di manutenzione dell&#8217;infrastruttura autostradale e quindi la sicurezza della circolazione.<br /> Ciò a <em>fortiori</em> in ragione del significativo divario tra gli attuali dati di CAV e i costi efficienti individuati da ART all&#8217;esito del procedimento.<br /> Deve ritenersi, invece, estranea alla determinazione del coefficiente di produttività  X la valutazione circa l&#8217;adeguatezza dell&#8217;utile ritraibile dalla ricorrente ad adempiere ai diversi compiti infrastrutturali assegnati a CAV dalla Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> Invero il sistema tariffario non deve essere strutturato per perseguire finalità  ulteriori &#8211; anche se meritevoli &#8211; rispetto a quelle normativamente previste.<br /> Il fatto che l&#8217;imposto efficientamento debba applicarsi solo ai costi operativi e non anche ai costi di ammortamento e di remunerazione, circoscrive i profili di censura sopra evidenziati, ma non consente di superarli soprattutto con riferimento ai costi del personale (42% dei costi complessivi) e ai costi di manutenzione ordinaria dell&#8217;infrastruttura (30% dei costi complessivi), ossia ai costi pìù significativi, ma anche maggiormente sensibili.<br /> 2.6. L&#8217;Allegato A della Deliberazione impugnata prevede una clausola che consente al concedente di definire in via consensuale con il concessionario un arco temporale maggiore rispetto al quinquennio previsto per realizzare l&#8217;obiettivo di efficientamento imposto, anche partendo da un valore annuale pìù basso.<br /> Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da ART, tale clausola non risulta idonea a garantire la personalizzazione necessaria ad assicurare l&#8217;effettiva perseguibilità  dell&#8217;obiettivo imposto.<br /> Da un lato, infatti, tale clausola risulta del tutto indeterminata, rimettendo integralmente alla negoziazione tra concedente e concessionario ogni concreta valutazione sul punto.<br /> Dall&#8217;altro lato, tale clausola riguarda esclusivamente il mero profilo temporale, senza consentire alcuna personalizzazione ulteriore, sulla base degli elementi sopra richiamati, della significativa riduzione (23,13 %) dei costi di gestione richiesta.<br /> Anche per la misura della riduzione dei costi doveva essere previsto uno strumento di personalizzazione ulteriore analogamente a quello previsto dall&#8217;Allegato A in ordine ai tempi di attuazione.<br /> In relazione ai sopra evidenziati circoscritti profili, il quinto motivo del ricorso principale, il motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi in parte fondati.<br /> Pertanto, il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti indicati.<br /> 3. In ragione dell&#8217;accoglimento solo parziale delle impugnazioni proposte e della novità  delle questioni affrontate, le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso e il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla nei limiti di cui in motivazione gli atti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere<br /> Filippo Dallari, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>U. Di Benedetto Pres., S.C. Cozzi Est., PARTI: Lime Technology rapp. avv.ti E. Stefanini, M.V. La Rosa, E. Apa e M. Lucenti c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, A. Fraschini, S. Pagano, V. Palmieri e P. Radaelli e nei confronti di Wind Mobility Gmbh rapp. avv.to A. Zoppolato,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S.C. Cozzi Est., PARTI: Lime Technology rapp. avv.ti E. Stefanini, M.V. La Rosa, E. Apa e M. Lucenti c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, A. Fraschini, S. Pagano, V. Palmieri e P. Radaelli e nei confronti di Wind Mobility Gmbh rapp. avv.to A. Zoppolato, Bit Mobility S.r.l. rapp. avv.ti F. Zanardi, S. Tieni e M. Crivellente e Helbitz Italia S.r.l. rapp. avv.ti P. Lo Bello e G. Amato.</span></p>
<hr />
<p>Il servizio di micromobilita    elettrica in sharing al momento non costituisce servizio pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Servizi pubblici &#8211; Mobilità  &#8211; Sharing &#8211; Autorizzazione.</p>
<p> 2. Servizi pubblici &#8211; Mobilità  &#8211; Sharing &#8211; Regolamentazione &#8211; Interesse pubblico.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di servizio di micromobilità  elettrica in sharing, perchè un&#8217;attività  possa essere qualificata come servizio pubblico è fondamentale e indefettibile il momento dell'&#8221;assunzione&#8221; da parte dell&#8217;amministrazione del compito di soddisfare il dato bisogno collettivo attraverso lo svolgimento del servizio pubblico. Solo allora, infatti, l&#8217;attività  che ne costituisce oggetto diviene attività  di interesse pubblico che la stessa amministrazione deve provvedere a regolare in modo da assicurare che essa sia effettivamente funzionale allo scopo cui è destinata, dando attuazione a determinati principi giuridici che si ricavano anche, e soprattutto, dal diritto eurounitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<p> 2. Il fatto che l&#8217;attività  di noleggio di dispositivi per la micromobilità  elettrica non sia stata qualificata dal Comune come attività  di servizio pubblico non deve far ritenere che lo stesso Comune possa completamente disinteressarsi degli interessi che interferiscono con essa, fra i quali spiccano l&#8217;interesse pubblico e quello dell&#8217;utenza di poter beneficiare del miglior servizio possibile. Ãˆ ben vero che la regolazione è stata dettata non giÃ  per garantire il bisogno degli amministrati di fruire del servizio di sharing secondo gli standard che solo l&#8217;applicazione dei principi che governano il servizio pubblico può garantire ma per evitare che l&#8217;attività  sia svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza urbana, tuttavia la restrizione del mercato che tale regolazione ha comportato (con conseguente mancata operatività  dei meccanismi concorrenziali) avrebbe richiesto l&#8217;adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere alla fase sperimentale ricadesse su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità , ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l&#8217;interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.56</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-56/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-56/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.56</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Daria de Pretis, Redattore (Ricorso della Regione Calabria notificato il 12-19 aprile 2019, depositato in cancelleria il 17 aprile 2019, iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019). Servizio di noleggio con conducente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-56/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.56</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Daria de Pretis, Redattore  (Ricorso della Regione Calabria notificato il 12-19 aprile 2019, depositato in cancelleria il 17 aprile 2019, iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Servizio di noleggio con conducente (NCC): è illegittimo l&#8217;obbligo di rientro .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo innanzi alla Corte Costituzionale &#8211; giudizio di legittimità  costituzionale in via principale &#8211; intervento &#8211; soggetti privi di potestà  legislativa &#8211; possibilità  &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 2.- Trasporto &#8211; servizio di noleggio con conducente (NCC) &#8211; disciplina.<br /> <br /> 3.- Trasporto &#8211; servizio di taxi &#8211; servizio NCC &#8211; differenze<br /> <br /> 4.- Stato e Regioni &#8211; competenza legislativa &#8211; &#8220;concorrenza&#8221; &#8211; nozione &#8211; concorrenza &#8220;nel&#8221; mercato &#8211; concorrenza &#8220;per&#8221; il mercato.<br /> <br /> 5.- Stato e Regioni &#8211; potestà  legislativa &#8211; trasporto locale non di linea &#8211; potestà  legislativa regionale &#8211; sussiste &#8211; competenza statale in materia di concorrenza &#8211; va riconosciuta.<br /> <br /> 6.- Disciplina del servizio di NCC &#8211; riconducibilità  alla concorrenza &#8211; va affermata.<br /> <br /> 7.- Disciplina del servizio taxi &#8211; caratteristiche.<br /> <br /> 8.- Disciplina del servizio NCC &#8211; tutela della concorrenza &#8211; proporzionalità  dell&#8217;intervento statale &#8211; va verificata in concreto.<br /> <br /> 9.- Disciplina del servizio NCC &#8211; disciplina recata dall&#8217;art. 10bis, c. 1, lett. e) e lettera f), D.L. n. 135 del 2018 &#8211; adeguatezza e proporzionalità  della norma &#8211; non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudizio di legittimità  costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà  legislativa e non ammette l&#8217;intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Tale orientamento va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte dell&#8217;8 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità  degli interventi nei giudizi in via principale</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;attività  di NCC (</em>servizio di noleggio con conducente)<em>è regolata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea): il testo vigente della legge n. 21 del 1992 è il risultato delle modifiche introdotte prima dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente dall&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018.</em><br /> <br /> <em>3. Mentre ilÂ servizio di taxi si rivolge a «una utenza indifferenziata», che richiede la prestazione in modo diretto grazie allo stazionamento in luogo pubblico dei mezzi, che devono essere distinguibili dagli altri autoveicoli; le tariffe sono determinate dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità  del servizio; il prelevamento dell&#8217;utente ovvero l&#8217;inizio del servizio «avvengono all&#8217;interno dell&#8217;area comunale o comprensoriale» (art. 2, comma 1, L. 21/1992); nelle aree di riferimento, «la prestazione del servizio è obbligatoria» (comma 2 L. 21/1992), il servizio di NCC, alla luce della vigente formulazione dell&#8217;art. 3 L. n. 21/1992, si rivolge invece a una «utenza specifica», che «avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici» (art. 3, comma 1 L. n. 21/1992); lo stazionamento dei mezzi non deve avvenire sulla pubblica via, ma all&#8217;interno delle apposite rimesse (comma 2 art. 3 c.it); la sede operativa del vettore e almeno una rimessa «devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione», con possibilità  per il vettore «di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti» (comma 3).</em><br /> <br /> <em>4. La nozione di &#8220;concorrenza&#8221; di cui al : essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a</em><em>contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità  imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza &#8220;nel mercato&#8221;), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pìù ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza &#8220;per il mercato&#8221;)</em><br /> <br /> <em>5. Se il servizio di trasporto locale non di linea costituisce legittimo oggetto della potestà  legislativa regionale, nondimeno anche su di esso lo Stato può esercitare la competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» prevista all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. </em><br /> <em>Stante la natura «trasversale» e il carattere «finalistico» della competenza attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza assume infatti carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità  degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta.</em><br /> <br /> <em>6. Anche la disciplina del servizio di NCC deve essere ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza», giacchè in essa si individua, ad opera del legislatore statale a ciò competente, il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell&#8217;attività  di NCC &#8211; che si colloca a sua volta nel suo proprio mercato &#8211; e l&#8217;attività  di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi.</em><br /> <br /> <em>7. L&#8217;attività  di trasporto con taxi costituisce, al pari di quella di noleggio con conducente, un servizio pubblico locale non di linea, ma è destinata, a differenza della seconda, a un&#8217;utenza indifferenziata e ad essa si applica il regime di obbligatorietà  della prestazione e di tariffe fisse determinate</em><em>amministrativamente, finalizzato a tutelare l&#8217;interesse pubblico alla capillarità  e doverosità  del trasporto non di linea a costo contenuto. Nell&#8217;affidare tale servizio ai titolari di licenze per taxi, lo Stato ha compiuto nel 1992 una scelta legislativa che è stata confermata nelle sue linee essenziali anche attraverso l&#8217;espressa sottrazione del settore dal campo di applicazione dei vari provvedimenti per la liberalizzazione, di matrice europea o schiettamente nazionale, che si sono succeduti nel frattempo. </em><br /> <br /> <em>8. Se l&#8217;intervento statale, per i suoi contenuti e la sua funzione, costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., si impone comunque la verifica se la scelta adottata in concreto, con la previsione degli obblighi gravanti sui vettori NCC (oggetto di qlc), sia adeguata e proporzionata rispetto all&#8217;obiettivo prefissati: infatti, il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così¬ pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e l&#8217;esercizio della competenza trasversale in materia: quando interseca titoli di potestà  regionale, deve rispettare i limiti dell&#8217;adeguatezza e della proporzionalità  rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi.</em><br /> <em>In via generale, si deve osservare che l&#8217;estrema facilità  con cui possono essere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico locale non di linea e, per converso, l&#8217;estrema difficoltà  dei controlli e di conseguenza della repressione delle condotte &#8211; ciò che rende l&#8217;apparato sanzionatorio (pur previsto) poco dissuasivo &#8211; giustificano l&#8217;adozione di misure rigorose dirette a prevenire la possibilità  di abusi. La verifica della ragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalità  degli obblighi imposti a tali fini: in particolare, il principio di proporzionalità  tanto pìù deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quanto pìù (come nel caso in esame) la previsione statale comporti una significativa compressione dell&#8217;autonomia regionale, precisando che il test di proporzionalità  richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità  di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pìù misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.</em><br /> <em>In questa logica, l&#8217;obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici, e l&#8217;obbligo di compilare e tenere un &#8220;foglio di servizio&#8221; (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate.</em><br /> <em>Parimenti, la censurata previsione del comma 6 dell&#8217;art. 10-bis, che vieta temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività  del registro informatico pubblico nazionale delle imprese del settore, introdotto al comma 3 dello stesso art. 10-bis.</em><br /> <em>La verifica di adeguatezza e proporzionalità  dell&#8217;intervento statale dÃ  invece esito negativo quanto alla previsione dell&#8217;obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018: il rigido vincolo imposto dal legislatore &#8211; derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell&#8217;art. 10-bis &#8211; si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa &#8220;a vuoto&#8221; prima di iniziare un nuovo servizio. </em><br /> <em>Per la loro stretta connessione all&#8217;obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa, sono parimenti illegittime anche le norme che derogano in casi particolari allo stesso obbligo, e segnatamente il comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e il comma 9 dell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018.</em></p>
<p> <em>9. Va,pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); va altresì¬ dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosso dalla Regione Calabria con ricorso notificato il 12-19 aprile 2019, depositato in cancelleria il 17 aprile 2019, iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento, ad adiuvandum, della «Associazione EFFE SERVIZi» e altra, nonchè, ad opponendum, della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI) e altri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br /> uditi gli avvocati Demetrio Verbaro per la Regione Calabria, Pietro Troianiello per la «Associazione EFFE SERVIZi» e per la «C.RO.NO. Service società  cooperativa», Marco Giustiniani per la «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI) e altri e l&#8217;avvocato dello Stato Giulio Bacosi per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 12-19 aprile 2019, depositato in cancelleria il 17 aprile 2019 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi per il 2019, la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.<br /> La ricorrente premette che il settore degli autoservizi pubblici non di linea è oggetto da anni di un «percorso assai tortuoso», nel corso del quale il legislatore avrebbe tentato ripetutamente, ma infruttuosamente, di riformare in modo organico la disciplina contenuta nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), nella quale l&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, qui censurato, inserisce nuove disposizioni.<br /> Nel descrivere l&#8217;evoluzione del quadro normativo della materia, la ricorrente riferisce che la legge n. 21 del 1992 era giÃ  stata modificata in modo rilevante dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14. La normativa così¬ introdotta aveva «ridisegnato» la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) introducendo una serie di «forti vincoli» a tale attività , fra i quali l&#8217;obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio alla rimessa, con rientro alla stessa, nonchè l&#8217;obbligo di effettuare le prenotazioni sempre presso la rimessa. L&#8217;efficacia di tale disciplina, tuttavia, era stata immediatamente sospesa a seguito delle critiche sollevate dall&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dapprima con l&#8217;adozione dell&#8217;art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente con una serie continua di proroghe della sospensione, sino al 29 dicembre 2018, data di emanazione del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 (Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea). Da ultimo, la materia è stata disciplinata dall&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, inserito dalla legge n. 12 del 2019 in sede di conversione, che riproduce le disposizioni giÃ  contenute nel d.l. n. 143 del 2018, abrogandolo contestualmente.<br /> La Regione Calabria afferma che i commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9 del citato art. 10-bis introducono un nuovo regime dell&#8217;attività  degli autoservizi pubblici non di linea, disciplinando nel dettaglio «le modalità  operative di svolgimento, l&#8217;organizzazione del servizio e delle relative tempistiche, nonchè gli obblighi specifici di documentazione».<br /> Ciò premesso, la ricorrente propone cinque questioni di illegittimità  costituzionale.<br /> 1.1.- Con la prima questione, lamenta la violazione del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni e segnatamente la violazione dell&#8217;art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto, della Costituzione. La dettagliata disciplina descritta invaderebbe la competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale e in ogni caso, anche volendo ricondurre l&#8217;intervento legislativo alla competenza statale &#8220;trasversale&#8221; in materia di «tutela della concorrenza», non rispetterebbe i criteri di adeguatezza e di proporzionalità  che devono essere rispettati nel suo esercizio.<br /> La ricorrente richiama innanzitutto la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui, dopo la riforma del Titolo V, la materia del servizio pubblico di trasporto di linea e non di linea, in quanto non espressamente menzionata, deve considerarsi transitata nella competenza regionale residuale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (è citata, tra le altre, la sentenza n. 5 del 2019).<br /> A suo avviso, inoltre, l&#8217;intervento statale non potrebbe essere ricondotto alla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «in virtà¹ della peculiarità  operativa» che caratterizzerebbe le disposizioni impugnate. Al riguardo sono indicate, a titolo esemplificativo, le modifiche degli artt. 3, comma 1, e 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 21 del 1992 (introdotte dal comma 1, lettere a e b, dell&#8217;art. 10-bis), sulle prenotazioni da effettuarsi «presso la rimessa o la sede» e anche «mediante l&#8217;utilizzo di sistemi tecnologici», nonchè le ulteriori modifiche del comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992 sull&#8217;obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio di NCC e sull&#8217;obbligo di compilazione e tenuta di un «foglio di servizio» in formato elettronico, che sarebbe aggravato da uno specifico regime transitorio concentrato su minuti dettagli, quale l&#8217;adozione di una numerazione progressiva dei fogli in formato cartaceo.<br /> Un intervento così¬ pervasivo non sarebbe giustificato dalla natura &#8220;trasversale&#8221; della materia della concorrenza, che potrebbe sì¬ intersecare le competenze legislative regionali, ma solo nei limiti di quanto strettamente necessario ad assicurare gli interessi ai quali tale materia è preposta (è citata la sentenza n. 80 del 2006).<br /> Secondo la Regione, le disposizioni impugnate non potrebbero essere in alcun modo ricondotte alla tutela della concorrenza e sembrerebbero al contrario finalizzate a comprimere il mercato del trasporto pubblico non di linea esercitato con NCC. Sul punto è richiamata la sentenza n. 452 del 2007, con cui questa Corte, scrutinando la legittimità  di un intervento statale diretto a consentire ai comuni l&#8217;adozione di misure di allargamento della platea dei soggetti operanti nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea, in asserita violazione della competenza regionale residuale, ha respinto la censura rilevando come le disposizioni impugnate si ponessero in una ragionevole e proporzionata relazione con gli obiettivi perseguiti, non travalicando i limiti della competenza trasversale dello Stato in materia di concorrenza. In sostanza, ad avviso della ricorrente la pronuncia avrebbe giustificato l&#8217;intervento statale in quanto finalizzato all&#8217;apertura di un mercato in condizioni concorrenziali deficitarie, e riconducibile quindi all&#8217;esercizio della potestà  legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».<br /> Dalla pronuncia si dovrebbe dedurre, a contrario, che le disposizioni introdotte dall&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018 non possono essere ricondotte alla citata competenza esclusiva statale, «quanto meno» nella parte in cui prevedono che «[l]&#8217;inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse [&#8230;], con ritorno alle stesse», e che «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività  dell&#8217;archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l&#8217;espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante», con ciò escludendo dal divieto di nuove autorizzazioni il servizio di taxi.<br /> La non riconducibilità  del nuovo regime del servizio di NCC alla potestà  legislativa a tutela della concorrenza sarebbe poi desumibile dalle critiche mosse negli ultimi anni dall&#8217;AGCM all&#8217;analoga disciplina introdotta dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, nonchè a quella contenuta nel d.l. n. 143 del 2018, poi «riversat[a]Â» nell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018.<br /> 1.1.1.- Terminata l&#8217;illustrazione della prima questione, la ricorrente espone alcune considerazioni, preliminari alla trattazione delle altre questioni, in tema di ridondanza sulle competenze regionali della violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni. Tali considerazioni si compendiano nella riproduzione di parte di una pronuncia di questa Corte (sentenza n. 220 del 2013) e nell&#8217;assunto che «le norme oggi censurate, anche al di lÃ  della specifica invasione di materia, sono lesive anche in virtà¹ della compromissione di altre attribuzioni e per il riverbero sul riparto di competenza fra Stato e Regioni, per come di seguito si rappresenterà».<br /> 1.2.- La seconda questione è posta in rapporto di dichiarata subordinazione alla prima, ove l&#8217;intervento statale fosse ricondotto alla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza».<br /> Essa ha per oggetto i commi 1, lettere a), e) e f), e 8, dell&#8217;art. 10-bis. Tali previsioni, imponendo che le prenotazioni del servizio di NCC avvengano presso la sede o la rimessa, anche se mediante strumenti tecnologici, violerebbero l&#8217;art. 41 Cost., limitando «la libera iniziativa economica privata [&#038;] dei soggetti che offrono servizi che mettono in collegamento autisti professionisti dotati di autorizzazione NCC da un lato e domanda di mobilità  dall&#8217;altro».<br /> A sostegno della censura, sono richiamate e parzialmente riprodotte le considerazioni critiche svolte sul punto dall&#8217;AGCM nell&#8217;audizione parlamentare tenuta durante l&#8217;iter di conversione del d.l. n. 143 del 2018, e segnatamente il fatto che il vincolo prescritto mal si concilierebbe con il pur ammesso uso degli strumenti tecnologici di intermediazione, che imporrebbero invece una maggiore flessibilità  nell&#8217;utilizzazione del servizio.<br /> 1.3.- La Regione lamenta in terzo luogo la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.<br /> La questione ha per oggetto i commi 1, lettere a), b), e) e f), 6 e 9 dell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018. Le limitazioni, introdotte con tali disposizioni, all&#8217;ambito territoriale entro cui l&#8217;attività  di NCC può essere effettuata si porrebbero in contrasto con i principi comunitari di libertà  di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di concorrenza.<br /> L&#8217;obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio costituirebbe un evidente limite alla libertà  di stabilimento tutelata dall&#8217;art. 49 del TFUE, in quanto imporrebbe un onere eccessivo agli operatori e renderebbe «pìù difficile e/o meno attrattivo» l&#8217;esercizio delle attività  di NCC in Italia.<br /> La ricorrente richiama le osservazioni critiche presentate dalla Commissione europea nel corso di un giudizio alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (cause riunite C-162/12 e C-163/12) e ricorda che la stessa Commissione europea avrebbe «paventato l&#8217;avvio di un procedimento d&#8217;infrazione» nei confronti dell&#8217;Italia nell&#8217;ambito di una procedura «EU Pilotà», in quanto l&#8217;obbligo di effettuare la prenotazione presso la rimessa, introdotto dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 e successivamente sospeso, violava la libertà  di stabilimento.<br /> Le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto anche con la libertà  di prestazione dei servizi tutelata all&#8217;art. 56 del TFUE, per l&#8217;irragionevole limitazione «di fatto» degli ambiti territoriali entro i quali l&#8217;attività  di NCC può essere esercitata, e discriminerebbero anche «cittadini europei appartenenti a diverse regioni» (è citata la sentenza n. 271 del 2009).<br /> La violazione dei principi di libera concorrenza (artt. da 101 a 109 del TFUE) si desumerebbe dalle citate considerazioni dell&#8217;AGCM, secondo cui «[i] suddetti limiti fisici in ordine alla prenotazione [appaiono] presentare un carattere restrittivo della concorrenza», così¬ come «la limitazione territoriale provinciale», per superare la quale la stessa AGCM aveva auspicato che l&#8217;autorizzazione fosse concessa su base nazionale o, in subordine, regionale.<br /> 1.3.1.- In questo contesto, la ricorrente riprende l&#8217;argomento della ridondanza, ritenendo indubitabile che «dette violazioni ridondino in negativo sulla possibilità  per le regioni di legiferare in materia». Il riferimento è operato, per esempio, alle «disposizioni contenute all&#8217;art. 10-bis, comma 6 della legge impugnata, che sospendono rilascio [sic] di nuove autorizzazioni NCC fino alla piena operatività  del registro pubblico nazionale (e non anche per i taxi)Â», nonchè alle «limitazioni territoriali ristrette all&#8217;ambito provinciale che non consentono alle regioni di disciplinare il trasporto interregionale [recte: intraregionale] e che non lasciano spazio per un intervento relativo alla mobilità  interprovinciale».<br /> 1.4.- La quarta questione ha per oggetto il comma 1, lettera b), dell&#8217;art. 10-bis. Secondo la Regione Calabria esso violerebbe il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost., per l&#8217;estrema brevità  del termine concesso per raggiungere in sede di Conferenza unificata una «diversa intesa» sulla prevista possibilità  che il vettore NCC disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana. Il termine è fissato al 28 febbraio 2019, appena quindici giorni dopo l&#8217;entrata in vigore della disposizione impugnata (il 13 febbraio 2019). Il principio di leale collaborazione non consentirebbe infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale, che l&#8217;assunzione unilaterale dell&#8217;atto da parte dell&#8217;autorità  centrale consegua automaticamente al mancato raggiungimento dell&#8217;intesa entro un determinato periodo di tempo, specie quando il termine previsto è molto breve (sono citate le sentenze n. 1 del 2016 e n. 165 del 2011).<br />«In subordine», il comma 1, lettera b), dell&#8217;art. 10-bis è impugnato nella parte in cui prevede che l&#8217;intesa possa essere raggiunta entro il 28 febbraio 2019 «invece che senza limitazioni di tempo»<br /> 1.5.- Con la quinta questione la Regione Calabria lamenta la violazione, ad opera delle disposizioni contenute ai commi 1, lettere b), e) e f), e 6 dell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, degli artt. 3 e 9 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza.<br /> Le disposizioni impugnate violerebbero i citati parametri in quanto:<br /> a) introdurrebbero deroghe ingiustificate a favore delle Regioni Siciliana e autonoma della Sardegna, prevedendo in particolare la validità  sull&#8217;intero territorio regionale dell&#8217;autorizzazione rilasciata da un comune della regione (comma 1, lettera b, che sostituisce il comma 3 dell&#8217;art. 3 della legge n. 21 del 1992) e la possibilità  per i conducenti di non fare rientro in rimessa al termine del primo servizio (comma 1, lettera f, che sostituisce il comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992);<br /> b) limiterebbero di fatto l&#8217;autorizzazione a svolgere il servizio di NCC alla «sola operatività  provinciale», mentre in altri ambiti del trasporto, «come per i servizi di mobilità  su gomma a media e lunga percorrenza», è prevista anche una «autorizzazione su base nazionale», come rilevato dall&#8217;AGCM;<br /> c) disporrebbero ingiustificatamente solo per il servizio di NCC, e non anche per il servizio di taxi, la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività  dell&#8217;archivio informatico pubblico nazionale previsto al comma 3 dello stesso art. 10-bis (comma 6);<br /> d) nel prevedere l&#8217;obbligo di rientro in rimessa, ometterebbero irragionevolmente il bilanciamento con «gli aspetti legati alla tutela dell&#8217;ambiente (art. 9 Cost.)Â», «posto che le autovetture NCC viaggeranno senza alcun passeggero per il cinquanta per cento del tempo e del chilometraggio complessivo», ciò traducendosi in attività  dannose per l&#8217;ambiente e nello spreco di risorse.<br /> 2.- Con atto depositato il 27 maggio 2019 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità  e comunque per l&#8217;infondatezza delle questioni.<br /> 2.1.- Sulla prima questione, l&#8217;Avvocatura osserva che, sebbene in via generale la materia del trasporto pubblico non di linea rientri tra quelle attribuite alla competenza esclusiva delle regioni, «le ricadute di tale attività  nel settore della concorrenza sull&#8217;intero territorio nazionale» giustificano la previsione da parte dello Stato, nell&#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., di indirizzi generali idonei a coordinare l&#8217;attività  di programmazione e pianificazione da parte delle singole regioni, nonchè l&#8217;attività  dei comuni di rilascio delle autorizzazioni. L&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018 costituirebbe dunque «a pieno titolo» espressione delle attribuzioni del legislatore nazionale in materia di concorrenza, alla luce della giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 265 del 2016).<br /> 2.2.- Quanto all&#8217;asserita violazione di parametri estranei al riparto di competenze, la difesa statale eccepisce l&#8217;inammissibilità  delle relative questioni per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza delle dedotte violazioni sulle attribuzioni regionali (è citata la sentenza n. 78 del 2018).<br /> Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate, poichè l&#8217;organica disciplina ora contenuta nella legge n. 21 del 1992 regolerebbe gli autoservizi pubblici non di linea con l&#8217;obiettivo di bilanciare le istanze concorrenziali poste a fondamento dell&#8217;intero sistema economico con le imprescindibili esigenze di tutela degli utenti e di garanzia della qualità  del servizio.<br /> Sarebbero infondate anche le censure mosse alla disciplina derogatoria per la Regione Siciliana e quella autonoma della Sardegna, in base alle quali l&#8217;autorizzazione rilasciata da un comune di quelle regioni è valida sull&#8217;intero territorio regionale. La previsione sarebbe giustificata dalla «peculiare configurazione orografica delle Regioni interessate nonchè delle strutture del trasporto locale», tanto che proprio la sua assenza, auspicata dalla ricorrente, avrebbe potuto dare luogo a profili di disuguaglianza e irragionevolezza.<br /> 3.- Con atto depositato il 5 giugno 2019 sono intervenute nel giudizio, ad adiuvandum, la «Associazione EFFE SERVIZi» e la «C.RO.NO. Service società  cooperativa».<br /> 4.- Con atto depositato il 1° luglio 2019 sono intervenuti nel giudizio, ad opponendum, la «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), la «Associazione Tutela Legale Taxi», la «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), la «A.T.I. Taxi», la «TAM &#8211; Tassisti Artigiani Milanesi», la «ANAR -Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», il « TAXIBLU &#8211; Consorzio Radiotaxi Satellitare società  cooperativa» e i rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente.<br /> 5.- La Regione Calabria ha depositato il 10 gennaio 2020 una memoria, nella quale preliminarmente eccepisce l&#8217;inammissibilità  degli interventi e replica all&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura di inammissibilità  per difetto di motivazione sulla ridondanza. A questo secondo riguardo osserva che l&#8217;eccezione non sarebbe conferente quanto alla lamentata violazione del principio di leale collaborazione desumibile dall&#8217;art. 120 Cost., giacchè la violazione ridonderebbe in via immediata sulle attribuzioni regionali, mentre quanto al resto apparirebbe ben chiaro, nell&#8217;impostazione del ricorso, il collegamento delle censure rispetto alla violazione del riparto di competenze legislative.<br /> Le censure relative alla violazione del principio di libera iniziativa economica, dei principi comunitari e dei principi di leale collaborazione, di uguaglianza e di ragionevolezza dimostrerebbero che «l&#8217;invasione della sfera di competenza delle Regioni da parte dello Stato ha comportato, quale conseguenza, anche la violazione di altri principi costituzionali a scapito delle stesse Regioni». Inoltre, attraverso tali censure sarebbe possibile analizzare il contenuto, il significato, la portata e gli effetti delle norme impugnate e, quindi, l&#8217;implausibilità  dell&#8217;esercizio di competenze statali trasversali come la tutela della concorrenza, fungendo esse «d&#8217;ausilio» in relazione alla questione di competenza.<br /> 5.1.- Nell&#8217;illustrare la prima questione, la Regione osserva che per affermare la sussistenza della competenza trasversale dello Stato non basterebbe invocare la «tutela della concorrenza», dovendosi accertare se le norme abbiano per oggetto, diretto o indiretto, la concorrenza e se siano adeguate e proporzionate al fine prefissato.<br /> Sotto il primo profilo, le disposizioni impugnate sarebbero completamente estranee alla materia della tutela della concorrenza, «sostanziandosi nella disciplina e nella regolamentazione dell&#8217;autoservizio NCCÂ», al mero fine di organizzarlo e gestirlo nella sua totalità  con norme dettagliate, modificando le regole fondamentali del suo esercizio e violando in tal modo le competenze legislative regionali (sono citate le sentenze n. 251 del 2016 e n. 345 del 2004).<br /> Sotto il secondo profilo, le disposizioni censurate, nell&#8217;imporre l&#8217;ubicazione provinciale delle rimesse, le modalità  di prenotazione presso la sede o le rimesse, l&#8217;obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio alla rimessa, la compilazione e la tenuta del foglio di servizio contenente anche i dati del cliente (con sua &#8220;schedatura&#8221;) e la &#8220;moratoria&#8221; nel rilascio di nuove autorizzazioni, impedirebbero il pieno e libero accesso al mercato, limitando l&#8217;offerta dei servizi e obbligando di fatto il cliente a scegliere l&#8217;operatore non in base al rapporto qualità /prezzo, ma a criteri che favoriscono alcuni operatori (non soggetti a tali limiti) a scapito di altri.<br /> 5.2.- Dopo avere rinviato alle argomentazioni svolte nel ricorso quanto alle violazioni degli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., la Regione si sofferma sulla questione ex art. 120 Cost., osservando che, ove si riconducessero le disposizioni impugnate alla «tutela della concorrenza», la competenza statale non sarebbe comunque prevalente, onde il legislatore avrebbe dovuto prevedere forme di coinvolgimento delle regioni tramite preventiva intesa.<br /> A tal fine l&#8217;intesa prevista al nuovo comma 3 dell&#8217;art. 3 della legge n. 21 del 1992 sarebbe inadeguata e insufficiente a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, essendo limitata a una sola delle regole introdotte dall&#8217;art. 10-bis e consentendo alle regioni di discutere esclusivamente sulla possibilità  di eliminare per i titolari di autorizzazioni NCC la facoltà  di istituire pìù rimesse su base provinciale e di imporre la base territoriale del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- La Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.<br /> Le disposizioni impugnate introducono, insieme alle altre contenute nello stesso art. 10-bis, un nuovo regime dell&#8217;attività  di noleggio con conducente (NCC).<br /> 1.1.- In via preliminare va ribadito quanto stabilito nell&#8217;ordinanza di cui è stata data lettura in udienza, allegata al presente provvedimento, sull&#8217;inammissibilità  degli interventi ad adiuvandum della «Associazione EFFE SERVIZi» e della «C.RO.NO. Service società  cooperativa», nonchè degli interventi ad opponendum della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), della «Associazione Tutela Legale Taxi», della «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), della «A.T.I. Taxi», la «TAM &#8211; Tassisti Artigiani Milanesi», della «ANAR -Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», del « TAXIBLU &#8211; Consorzio Radiotaxi Satellitare società  cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente.<br /> Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità  costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà  legislativa e non ammette l&#8217;intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all&#8217;udienza del 21 novembre 2017, n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016, n. 251 e n. 118 del 2015, n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019). Tale orientamento va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte dell&#8217;8 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità  degli interventi nei giudizi in via principale.<br /> 2.- La Regione Calabria ha promosso cinque questioni.<br /> La prima riguarda la violazione della competenza residuale delle regioni ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di trasporto pubblico locale. Delle altre questioni, una evoca il principio di leale collaborazione desumibile dall&#8217;art. 120 Cost., mentre le rimanenti si riferiscono a parametri che non interessano il riparto di attribuzioni: si tratta (seguendo l&#8217;ordine dei motivi di ricorso) degli artt. 3, 9, 41 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.<br /> Come si desume dalle motivazioni del ricorso, le norme impugnate sono investite nella loro interezza solo dalle censure con cui è lamentata la lesione della competenza residuale regionale; le altre questioni hanno singolarmente oggetti pìù limitati.<br /> Nell&#8217;intestazione e nel dispositivo del ricorso è indicato, tra i parametri violati, anche l&#8217;art. 118 Cost., ma nella motivazione non se ne fa cenno, sicchè in riferimento a esso l&#8217;impugnazione si deve ritenere inammissibile per totale carenza di motivazione.<br /> 3.- Per quello che qui rileva, l&#8217;attività  di NCC è regolata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Il testo vigente della legge n. 21 del 1992 è il risultato delle modifiche introdotte prima dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente dall&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, impugnato in questa sede.<br /> Se ne tratteggia di seguito una rapida sintesi, mentre si illustreranno poi nel dettaglio le singole disposizioni incise dalla normativa censurata.<br /> All&#8217;art. 1, la legge n. 21 del 1992 identifica gli autoservizi pubblici non di linea in «quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea [&#038;] e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta» (comma 1). Lo stesso art. 1 stabilisce poi che «costituiscono autoservizi pubblici non di linea» i servizi di taxi e di NCC (comma 2).<br /> Gli artt. 2 e 3 descrivono le caratteristiche di tali servizi.<br /> Il servizio di taxi si rivolge a «una utenza indifferenziata», che richiede la prestazione in modo diretto grazie allo stazionamento in luogo pubblico dei mezzi, che devono essere distinguibili dagli altri autoveicoli; le tariffe sono determinate dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità  del servizio; il prelevamento dell&#8217;utente ovvero l&#8217;inizio del servizio «avvengono all&#8217;interno dell&#8217;area comunale o comprensoriale» (art. 2, comma 1). Nelle aree di riferimento, «la prestazione del servizio è obbligatoria» (comma 2).<br /> Il servizio di NCC, alla luce della vigente formulazione dell&#8217;art. 3, si rivolge invece a una «utenza specifica», che «avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici» (art. 3, comma 1). Lo stazionamento dei mezzi non deve avvenire sulla pubblica via, ma all&#8217;interno delle apposite rimesse (comma 2). La sede operativa del vettore e almeno una rimessa «devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione», con possibilità  per il vettore «di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti» (comma 3).<br /> A tali limitazioni si aggiungono gli obblighi previsti dall&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, che al comma 4 impone ai titolari delle autorizzazioni NCC di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse medesime, nonchè di compilare e tenere un «foglio di servizio in formato elettronico» riportante i dati del servizio svolto.<br /> Pur sottoposto a questi vincoli, il trasporto può avvenire senza limiti territoriali, come si desume dalla previsione, contenuta sempre al comma 4 dell&#8217;art. 11, secondo cui «[i]l prelevamento e l&#8217;arrivo a destinazione dell&#8217;utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell&#8217;area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione». Inoltre, a differenza del servizio taxi, non sono previsti obblighi tariffari (il corrispettivo è liberamente concordato) nè di prestazione (la richiesta di trasporto può essere rifiutata).<br /> La legge n. 21 del 1992 &#8211; che sin dal titolo si presenta come legge quadro in una materia, all&#8217;epoca, di potestà  legislativa ripartita &#8211; riconosce poi in termini espliciti e ampi le competenze delle regioni in relazione agli autoservizi pubblici non di linea: «[l]e regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge» (art. 4, comma 1). In particolare, è previsto (art. 4, comma 2) che le regioni stabiliscano i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull&#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e che deleghino poi agli enti locali l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative attuative.<br /> I comuni provvedono a emanare tali regolamenti e a esercitare in concreto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC e definiscono, nel contempo, il numero e la tipologia dei veicoli da adibire a tali servizi, le modalità  di svolgimento e i criteri per la determinazione delle tariffe (art. 5).<br /> L&#8217;art. 6 prescrive inoltre il conseguimento di un certificato di abilitazione professionale, nonchè un esame da parte di un&#8217;apposita commissione regionale che verifica i requisiti di idoneità  all&#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. Il possesso del certificato e il superamento dell&#8217;esame consentono l&#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che costituisce presupposto indispensabile per ottenere le licenze e le autorizzazioni in materia.<br /> La violazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 è punita con la sospensione dal ruolo (di durata via via crescente in caso di progressiva recidiva) e con la cancellazione da esso alla quarta inosservanza (art. 11-bis).<br /> 3.1.- Come accennato, la disciplina del servizio di NCC contenuta nella legge n. 21 del 1992 è stata oggetto nel tempo di molteplici interventi.<br /> In primo luogo, il citato d.l. n. 207 del 2008, all&#8217;art. 29, comma 1-quater, ha reso pìù stringenti i vincoli territoriali, aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l&#8217;obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione; l&#8217;obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l&#8217;obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l&#8217;obbligo di sostare, a disposizione dell&#8217;utenza, esclusivamente all&#8217;interno della rimessa. Ãˆ stato inoltre confermato l&#8217;obbligo giÃ  previsto dalla legge n. 21 del 1992 di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto.<br /> Questa disciplina non ha tuttavia avuto applicazione per molto tempo.<br /> L&#8217;efficacia dell&#8217;art. 29, comma 1-quater, è stata dapprima sospesa sino al 31 marzo 2010 in attesa della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33).<br /> In seguito, perdurando la mancanza di tale «ridefinizione», l&#8217;art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha demandato a un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, l&#8217;adozione di «urgenti disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia» e di indirizzi generali per l&#8217;attività  di programmazione e pianificazione delle regioni ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. Tali misure non sono mai state emanate nonostante che, successivamente, il legislatore abbia pìù volte prorogato il termine per la loro adozione.<br /> L&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, oggetto di impugnazione in questa sede, ha letteralmente e integralmente riprodotto le modifiche che, prima della scadenza dell&#8217;ultima proroga, erano state portate alla legge n. 21 del 1992 dall&#8217;art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 (Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea), non convertito.<br /> Per meglio comprendere l&#8217;assetto normativo vigente, va precisato che l&#8217;art. 10-bis ha a sua volta abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia il comma 3 dell&#8217;art. 2 del d.l. n. 40 del 2010 (al comma 5), che l&#8217;art. 7-bis del d.l. n. 5 del 2009 (al comma 7), che avevano sospeso l&#8217;efficacia della pìù stringente disciplina dettata dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008. Di conseguenza, dalla indicata data del 1° gennaio 2019 hanno acquistato efficacia le disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, come ulteriormente modificate dall&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre è venuta meno la previsione di «urgenti disposizioni attuative» dirette a contrastare il fenomeno dell&#8217;abusivismo, da adottare con decreto ministeriale.<br /> 3.2.- Come visto, la ricorrente impugna le seguenti parti dell&#8217;art. 10-bis: le lettere a), b), e) e f) del comma 1, nonchè i commi 6, 7, 8 e 9. Prima di passare all&#8217;esame delle singole censure, conviene esaminare nel dettaglio il contenuto di tali disposizioni.<br /> La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 dell&#8217;art. 3 della legge n. 21 del 1992, che definisce le caratteristiche del servizio di NCC e le modalità  di richiesta delle prestazioni, sostituendo le parole «presso la rimessa» con le seguenti: «presso la sede o la rimessa» e aggiungendo alla fine le parole «anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici».<br /> La lettera b) del comma 1 sostituisce integralmente il comma 3 dello stesso art. 3. Con tale intervento, il legislatore ha previsto, in primo luogo, che le prestazioni di NCC possano essere richieste dall&#8217;utenza, oltre che nella rimessa, anche presso la sede del vettore e ha specificato che le richieste possono avvenire anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici.<br /> Il nuovo comma 3 dell&#8217;art. 3 ribadisce poi che la sede operativa del vettore NCC e (almeno) una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione. La previsione si collega a quella dell&#8217;art. 8, comma 3, della stessa legge n. 21 del 1992 (come modificato dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 e non oggetto di impugnazione), alla cui stregua «per poter conseguire e mantenere l&#8217;autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità , in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione».<br /> Ãˆ stata tuttavia introdotta la possibilità  per il vettore di avere ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.<br /> Con le descritte modifiche il legislatore del 2018, pur conservando vincoli territoriali nell&#8217;organizzazione del servizio di NCC, ha voluto introdurre elementi di flessibilità  rispetto alla fisionomia &#8220;disegnata&#8221; nel 2008 con l&#8217;adozione del citato art. 29, comma 1-quater. Mentre in precedenza il vettore poteva ricevere la richiesta dell&#8217;utente solo presso la sede e lo stazionamento del mezzo doveva avvenire nell&#8217;unica rimessa a disposizione, ubicata esclusivamente nel territorio del comune che aveva rilasciato l&#8217;autorizzazione, la nuova disciplina consente al vettore di disporre di pìù rimesse situate in pìù comuni e di stazionare dunque in luoghi diversi, anche se sempre all&#8217;interno della provincia o dell&#8217;area metropolitana in cui ricade il comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione.<br /> Una deroga a tale disciplina è prevista, «in ragione delle specificità  territoriali e delle carenze infrastrutturali», per la Sicilia e la Sardegna, dove «l&#8217;autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull&#8217;intero territorio regionale» e i vettori NCC, che devono avere «la sede operativa e almeno una rimessa» entro il territorio regionale (non giÃ  solo comunale), in tale stesso ambito possono stazionare con il mezzo, ricevere le richieste e, come si vedrà , iniziare e terminare ogni singolo servizio.<br /> La lettera e) del comma 1 dell&#8217;art. 10-bis sostituisce il comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, giÃ  sostituito dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008.<br /> Dopo avere stabilito (in linea con il disposto dell&#8217;art. 3, comma 1) che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici» (primo periodo), il nuovo comma 4 prevede che l&#8217;inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC «devono avvenire presso le rimesse di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse» (secondo periodo), mentre «[i]l prelevamento e l&#8217;arrivo a destinazione dell&#8217;utente possono invece avvenire anche al di fuori della provincia o dell&#8217;area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione» (terzo periodo).<br /> Rispetto al vincolo imposto dal previgente comma 4 &#8211; secondo il quale, in linea con l&#8217;ambito comunale della restrizione territoriale allora operante, «[l]&#8217;inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione, con ritorno alla stessa» &#8211; la norma allarga la sfera di potenziale operatività  alla dimensione provinciale (o di area metropolitana). In coerenza con la possibilità  di disporre di ulteriori rimesse introdotta dal nuovo comma 3 dell&#8217;art. 3 &#8211; che di fatto giÃ  autorizza il vettore a operare all&#8217;interno della provincia &#8211; l&#8217;inizio e la fine del servizio di NCC possono ora avvenire anche in rimesse situate in altri comuni della provincia (o dell&#8217;area metropolitana) di riferimento.<br /> Il nuovo comma 4 mantiene anche l&#8217;obbligo del &#8220;foglio di servizio&#8221;, ma ne impone la compilazione e la tenuta «in formato elettronico», demandando la definizione delle specifiche tecniche a un decreto ministeriale, in attesa del quale il foglio di servizio è sostituito da una versione cartacea.<br /> La lettera f) inserisce, dopo il comma 4 dell&#8217;art. 11, i commi 4-bis e 4-ter.<br /> Il comma 4-bis prevede una deroga all&#8217;obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio, consentendo di iniziare un nuovo trasporto anche senza il rientro in rimessa nel caso di pìù prenotazioni, oltre la prima, risultanti dal foglio di servizio, «con partenza o destinazione all&#8217;interno della provincia o dell&#8217;area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione». Una deroga pìù ampia è prevista a favore dei vettori operanti in Sicilia e Sardegna, per i quali «partenze e destinazioni possono ricadere entro l&#8217;intero territorio regionale».<br /> Il nuovo comma 4-ter chiarisce infine che, fermo il divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi (art. 11, comma 3), nel servizio di NCC «è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l&#8217;attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell&#8217;effettiva prestazione del servizio stesso».<br /> Il comma 6 dell&#8217;art. 10-bis va letto insieme al comma 3 (non impugnato) dello stesso articolo, che prevede l&#8217;istituzione, entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, di «un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi [&#8230;] e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente [&#8230;]Â», demandando a un decreto ministeriale l&#8217;individuazione delle «specifiche tecniche di attuazione e le modalità  con le quali le predette imprese dovranno registrarsi». Il comma 6 impugnato introduce per il periodo intermedio una sorta di moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni per l&#8217;espletamento del servizio di noleggio con conducente, stabilendo che non è consentito «fino alla piena operatività  dell&#8217;archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3 [&#8230;]Â».<br /> Con il comma 7 dell&#8217;art. 10-bis è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l&#8217;art. 7-bis del d.l. n. 5 del 2009, con la conseguenza che viene così¬ definitivamente meno la sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 disposta dalla norma abrogata.<br /> Il comma 8 dell&#8217;art. 10-bis prevede che venga disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l&#8217;attività  delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.<br /> Il successivo comma 9 introduce un&#8217;altra deroga all&#8217;obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio, consentendo che, fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al nuovo art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992 (sostituito, come visto, dal comma 1, lettera b, dell&#8217;art. 10-bis), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, l&#8217;inizio di un nuovo servizio, fermo l&#8217;obbligo di prenotazione, possa avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio e` svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore e il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla predetta data di entrata in vigore e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli.<br /> In sintesi, il nucleo precettivo delle norme impugnate su cui si incentra la maggior parte delle censure avanzate dalla Regione Calabria è costituito dagli interventi sugli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, che delineano le caratteristiche del servizio di NCC e gli obblighi gravanti sui titolari delle relative autorizzazioni. Si tratta di interventi che interessano, come visto, i vincoli giÃ  introdotti dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, rendendoli in una certa misura pìù flessibili ma conservandone l&#8217;essenza.<br /> 4.- Così¬ illustrato il contenuto delle disposizioni statali censurate, occorre preliminarmente sgombrare il campo da un possibile profilo di inammissibilità  delle questioni di legittimità  costituzionale promosse dalla Regione Calabria che investono disposizioni modificative o sostitutive di disposizioni previgenti, le quali, lette dall&#8217;angolo visuale in cui si pone la ricorrente, presentavano esse stesse un contenuto ugualmente (anzi, in taluni casi maggiormente) lesivo della competenza regionale di cui è lamentata la violazione. Tali sono in particolare i commi 1 e 3 dell&#8217;art. 3 e il comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, nel testo introdotto dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, che la Regione non ha a suo tempo impugnato.<br /> La circostanza non esclude tuttavia l&#8217;ammissibilità  del gravame regionale, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei giudizi in via principale non si applica l&#8217;istituto dell&#8217;acquiescenza, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l&#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l&#8217;interesse a ricorrere (ex plurimis, sentenze n. 41 del 2017, n. 231 e n. 39 del 2016).<br /> Inoltre, sempre per costante orientamento di questa Corte, «il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto (ex multis, sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015). Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l&#8217;impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un&#8217;utilità  diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. Se, dunque, da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute (ex plurimis, sentenze n. 68 del 2016 e n. 216 del 2008), dall&#8217;altra, ciò è anche sufficiente ai fini dell&#8217;ammissibilità  delle questioni a tal fine proposte» (sentenza n. 195 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 178 del 2018 e n. 235 del 2017).<br /> 5.- Con una censura che investe tutte le disposizioni impugnate, la Regione lamenta innanzitutto la violazione del riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni.<br /> L&#8217;introduzione di una dettagliata disciplina delle modalità  operative di svolgimento, dell&#8217;organizzazione e delle tempistiche del servizio di NCC, nonchè di obblighi specifici di documentazione, invaderebbe la competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale (art. 117, quarto comma, Cost.). L&#8217;intervento legislativo statale, infatti, non potrebbe essere ricondotto alla competenza trasversale in materia di «tutela della concorrenza», prevista dallo stesso art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In ogni caso, anche volendolo ascrivere a tale materia, non sarebbero rispettati i canoni di adeguatezza e di proporzionalità  che condizionano l&#8217;esercizio di detta competenza.<br /> 5.1.- In via preliminare la questione va dichiarata inammissibile per difetto di adeguata motivazione quanto al comma 1, lettera f), nella parte in cui aggiunge il comma 4-ter all&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e ai commi 7 e 8 dell&#8217;art. 10-bis. La ricorrente non indica infatti alcuna specifica censura a tali disposizioni, il cui contenuto non è toccato dalle ragioni dell&#8217;impugnazione.<br /> 5.2.- Passando al merito, la Regione Calabria contesta la disciplina del servizio di noleggio con conducente introdotta con legge statale, in quanto lesiva dell&#8217;art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto, Cost.<br /> Conviene precisare che il riferimento, contenuto nel ricorso, all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., si può considerare come operato al fine di dimostrare che le norme impugnate non possono essere ricondotte a quell&#8217;ambito di competenza statale esclusiva, e non come parametro dedotto a fondamento dell&#8217;impugnazione: ciò che la renderebbe inammissibile, non essendo concesso alla regione di dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale (ex plurimis, sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006).<br /> Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale» era espressamente assegnata alla Regioni in regime di potestà  legislativa concorrente e la legislazione statale puntualmente ricomprendeva in essa anche «i servizi pubblici di trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»). La stessa citata legge n. 21 del 1992 di disciplina organica del settore degli autoservizi pubblici non di linea si poneva come «legge quadro» di definizione dei principi fondamentali, restando assegnato alla competenza delle regioni di disciplinare per il resto la materia ai sensi del richiamato d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 4).<br /> Il trasporto pubblico locale continua a essere, anche successivamente alla riforma, materia regionale, transitata, secondo il costante orientamento di questa Corte, nell&#8217;ambito della competenza regionale residuale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007), come è stato confermato, anche di recente, con riferimento al settore del «servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea» (sentenza n. 5 del 2019).<br /> L&#8217;esistenza di una competenza regionale avente ad oggetto anche il trasporto pubblico locale non di linea autorizza dunque la Regione ricorrente a impugnare le disposizioni statali che incidono sull&#8217;oggetto della sua competenza, ove essa ritenga che le sue attribuzioni nella materia siano state lese.<br /> 5.3.- Se dunque il servizio di trasporto locale non di linea costituisce legittimo oggetto della potestà  legislativa regionale, nondimeno anche su di esso lo Stato può esercitare la competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» prevista all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, stante la natura «trasversale» e il carattere «finalistico» della competenza attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza assume infatti carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale (sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità  degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006).<br /> D&#8217;altro canto, che la propria potestà  legislativa in materia di trasporto pubblico locale possa essere limitata in ragione dell&#8217;intervento statale a tutela della concorrenza è riconosciuto dalla stessa Regione ricorrente, la quale tuttavia contesta che la normativa censurata sia effettivamente riconducibile alla tutela della concorrenza in quanto, a suo dire, non sarebbe affatto diretta a tale fine e mirerebbe anzi a comprimere il mercato del trasporto pubblico non di linea esercitato con NCC. Subordinatamente, per il caso in cui l&#8217;intervento statale dovesse essere ricondotto alla tutela della concorrenza, la ricorrente ne lamenta la sproporzione e censura il superamento dei limiti entro i quali soltanto il legislatore statale, nell&#8217;esercizio di una competenza trasversale, può incidere in ambiti assegnati alla potestà  regionale.<br /> 5.4.- Occorre dunque chiarire se le previsioni censurate siano riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, tenendo conto a questo fine, in applicazione dei consueti criteri di individuazione della materia in cui una certa disposizione ricade, «della sua ratio, della finalità  che persegue, del contenuto e dell&#8217;oggetto delle singole disposizioni, [&#8230;] tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi in modo da identificare così¬ correttamente e compiutamente l&#8217;interesse tutelato (ex plurimis, sentenze n. 245 del 2015, n. 167 e 121 del 2014)Â» (sentenza n. 287 del 2016).<br /> La giurisprudenza di questa Corte è costante nell&#8217;affermare che «la nozione di &#8220;concorrenza&#8221; di cui al secondo comma, lettera e), dell&#8217;art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità  imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza &#8220;nel mercato&#8221;), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pìù ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza &#8220;per il mercato&#8221;)Â» (ex plurimis, sentenza n. 137 del 2018).<br /> Di recente, scrutinando una disposizione di legge regionale proprio in tema di NCC (si trattava di noleggio di autobus con conducente, disciplinato dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell&#8217;attività  di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»), questa Corte ha precisato che lo Stato, esercitando in tale ambito la propria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, ha inteso «definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell&#8217;attività  di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà  (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003). Il bilanciamento così¬ operato &#8211; fra la libertà  di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali -, costituendo espressione della potestà  legislativa statale nella materia della &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006)Â» (sentenza n. 30 del 2016). Tale bilanciamento, nel cui ambito la valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, può dunque condurre a un esito in forza del quale la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all&#8217;esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività  economiche» (sentenza n. 30 del 2016, che richiama la sentenza n. 49 del 2014).<br /> Successivamente, occupandosi di un&#8217;altra legge regionale che definiva il novero dei soggetti abilitati a operare nel settore dei trasporti di persone con le nuove modalità  consentite dai supporti informatici e riservava in via esclusiva tali attività  alle categorie abilitate a prestare i servizi di taxi e di NCC, questa Corte ha ribadito, richiamando la sentenza n. 30 del 2016, che «rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio d[elle] attività  [economiche] e gli interessi pubblici con esso interferenti» (sentenza n. 265 del 2016).<br /> Alla luce di queste indicazioni, anche l&#8217;impugnata disciplina del servizio di NCC deve essere ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza», giacchè in essa si individua, ad opera del legislatore statale a ciò competente, il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell&#8217;attività  di NCC &#8211; che si colloca a sua volta nel suo proprio mercato &#8211; e l&#8217;attività  di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi.<br /> Quest&#8217;ultima attività  costituisce, al pari di quella di noleggio con conducente, un servizio pubblico locale non di linea, ma è destinata, a differenza della seconda, a un&#8217;utenza indifferenziata e ad essa si applica il regime di obbligatorietà  della prestazione e di tariffe fisse determinate amministrativamente, finalizzato a tutelare l&#8217;interesse pubblico alla capillarità  e doverosità  del trasporto non di linea a costo contenuto. Nell&#8217;affidare tale servizio ai titolari di licenze per taxi, lo Stato ha compiuto nel 1992 una scelta legislativa che non è in discussione in questa sede e che è stata confermata nelle sue linee essenziali anche attraverso l&#8217;espressa sottrazione del settore dal campo di applicazione dei vari provvedimenti per la liberalizzazione, di matrice europea o schiettamente nazionale, che si sono succeduti nel frattempo. D&#8217;altra parte, la configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l&#8217;accesso degli operatori al settore rientra nella materia della concorrenza. Pronunciandosi proprio in tema di autoservizi pubblici non di linea, questa Corte ha giÃ  affermato che «[d]efinire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività  economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà  di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato», sicchè «tale profilo rientra a pieno titolo nell&#8217;ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell&#8217;art. 117 Cost.» (sentenza n. 265 del 2016).<br /> Ãˆ appena il caso di osservare che nemmeno il giudizio negativo sul livello di apertura alla concorrenza del mercato degli autoservizi pubblici non di linea, che la ricorrente formula facendo propri, fra gli altri, vari interventi dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato (AGCM), mette realmente in discussione la competenza dello Stato a regolare tale mercato anche al fine di preservarne la struttura, tenendo distinti i due settori dell&#8217;autoservizio pubblico non di linea. Sicchè risulta confermata l&#8217;inerenza di tale disciplina alla materia della tutela della concorrenza e la riconducibilità  alle scelte politiche del legislatore statale del mantenimento di detta distinzione.<br /> Intervenendo direttamente sull&#8217;organizzazione e sullo svolgimento del servizio di NCC, il legislatore statale ha adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l&#8217;effettiva destinazione a un&#8217;utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio di taxi, con l&#8217;obiettivo di rafforzare, tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco. La sintesi fra tutti questi interessi richiede invero una disciplina uniforme, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione a regione, salva restando la possibilità  di regimi differenziati per situazioni particolari, la cui valutazione rientra nelle medesime attribuzioni statali.<br /> In questa complessa opera di bilanciamento, alla quale concorrono tutte le disposizioni impugnate, si inquadra anche la previsione del vincolo di ubicazione in ambito provinciale (o di area metropolitana) delle ulteriori rimesse consentite in aggiunta alla prima, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera b). Il legislatore statale, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità , ha così¬ individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell&#8217;attività  di trasporto. Tale servizio &#8211; pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell&#8217;utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e) &#8211; mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità , alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l&#8217;autorizzazione. In questa prospettiva, che trova eco nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 giugno 2016, n. 2807), ciò che viene percepito dalla ricorrente come una discriminatoria restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di pìù rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un&#8217;unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008.<br /> 5.5.- Stabilito che l&#8217;intervento statale, per i suoi contenuti e la sua funzione, costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., occorre ancora verificare se la scelta adottata in concreto, con la previsione degli obblighi gravanti sui vettori NCC su cui si incentrano le censure della ricorrente, sia adeguata e proporzionata rispetto all&#8217;obiettivo prefissato.<br /> Come questa Corte ha da tempo chiarito, infatti, il riferimento alla tutela della concorrenza non può «essere così¬ pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale» (sentenza n. 98 del 2017) e l&#8217;esercizio della competenza trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà  regionale, deve rispettare i limiti dell&#8217;adeguatezza e della proporzionalità  rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2018, n. 452 e n. 401 del 2007).<br /> Ciò non esclude peraltro che, una volta ricondotto l&#8217;intervento statale al legittimo esercizio di una potestà  legislativa esclusiva di carattere trasversale e quindi valutato esso positivamente in termini di proporzionalità  e adeguatezza, tale intervento possa presentare «anche un contenuto analitico» (sentenze n. 452 e n. 401 del 2007).<br /> 5.6.- Valutate le disposizioni impugnate alla luce di tali princÃ¬pi, solo una di esse non risulta rientrare nei limiti indicati e solo con riferimento ad essa, dunque, la questione in esame deve ritenersi fondata, nella parte in cui investe la previsione dell&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018 che ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992.<br /> In via generale, si deve osservare che l&#8217;estrema facilità  con cui possono essere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico locale non di linea e, per converso, l&#8217;estrema difficoltà  dei controlli e di conseguenza della repressione delle condotte &#8211; ciò che rende l&#8217;apparato sanzionatorio (pur previsto) poco dissuasivo &#8211; giustificano l&#8217;adozione di misure rigorose dirette a prevenire la possibilità  di abusi. La verifica della ragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalità  degli obblighi imposti a tali fini va condotta alla stregua dei criteri indicati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in particolare il principio di proporzionalità  tanto pìù deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quanto pìù, come nel caso in esame, la previsione statale comporti una significativa compressione dell&#8217;autonomia regionale, precisando che il test di proporzionalità  richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità  di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pìù misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015).<br /> 5.6.1.- In questa logica, l&#8217;obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici, e l&#8217;obbligo di compilare e tenere un &#8220;foglio di servizio&#8221; (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate. Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare l&#8217;effettività  del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un&#8217;utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto &#8211; che presuppone pur sempre un&#8217;apposita e nominativa richiesta di prestazione &#8211; e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell&#8217;organizzazione dell&#8217;azienda, che presuppone comunque la necessità  di una sede o di una rimessa come base dell&#8217;attività  aziendale.<br /> 5.6.2.- Nemmeno la censurata previsione del comma 6 dell&#8217;art. 10-bis, che vieta temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività  del registro informatico pubblico nazionale delle imprese del settore, introdotto al comma 3 dello stesso art. 10-bis, risulta superare gli indicati limiti. Essa è giustificata da ragioni di opportunità , avendo il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro. Nè essa comporta, come lamenta la ricorrente, un&#8217;irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto temporaneo di rilascio non opera. La diversità  &#8211; per modalità  di svolgimento, regime tariffario, ambito di operatività , rapporti con l&#8217;utenza, eccetera &#8211; dei due tipi di autoservizi pubblici non di linea e la loro necessaria reciproca distinzione, a cui presidio sono poste proprio le misure in esame &#8211; compresa quella dell&#8217;iscrizione nel registro informatico in via di predisposizione &#8211; escludono che la politica delle licenze adottata per uno di essi possa determinare vantaggi o pregiudizi per l&#8217;altro.<br /> 5.6.3.- La verifica di adeguatezza e proporzionalità  dell&#8217;intervento statale dÃ  invece esito negativo quanto alla previsione dell&#8217;obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018.<br /> Il rigido vincolo imposto dal legislatore &#8211; derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell&#8217;art. 10-bis &#8211; si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa &#8220;a vuoto&#8221; prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non è solo in sè irragionevole &#8211; come risulta evidente se non altro per l&#8217;ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente &#8211; ma risulta anche sproporzionata rispetto all&#8217;obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un&#8217;utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità , considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall&#8217;obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all&#8217;interno delle rimesse (o dei pontili d&#8217;attracco). Neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità  di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede «anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici», previste agli artt. 3, comma 1, e 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 21 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche introdotte al comma 1, lettere a) ed e), dell&#8217;art. 10-bis. La necessità  di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colÃ  effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità , introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici, specie per il tramite di un&#8217;appropriata disciplina dell&#8217;attività  delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, demandata dal comma 8 dell&#8217;art. 10-bis, come visto, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> Il carattere sproporzionato della misura non è superato &#8211; ma solo attenuato, rispetto alla previgente disciplina pìù restrittiva dettata dall&#8217;art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 &#8211; dalla possibilità  concessa al vettore di utilizzare, per l&#8217;inizio e il termine del servizio, una qualsiasi delle rimesse di cui disponga nell&#8217;ambito territoriale provinciale o di area metropolitana, di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell&#8217;art. 10-bis.<br /> Deve essere dichiarata dunque l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992.<br /> 5.6.4.- Per la loro stretta connessione all&#8217;obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa, sono illegittime anche le norme che derogano in casi particolari allo stesso obbligo, e segnatamente il comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e il comma 9 dell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018.<br /> 5.6.5.- Per le ragioni indicate (ai precedenti punti 5.6.1 e 5.6.2), la questione in esame dev&#8217;essere invece dichiarata non fondata per quanto riguarda il comma 1, lettere a), b) ed e), quest&#8217;ultima nella parte in cui ha sostituito il comma 4, primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e il comma 6 dello stesso art. 10-bis.<br /> 6.- Quanto alle questioni (seconda, terza e quinta) con le quali la Regione Calabria lamenta la violazione degli artt. 3, 9, 41 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE, esse devono essere dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali.<br /> 6.1.- La questione ex art. 41 Cost., promossa in via subordinata, ha per oggetto l&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), e) e f), e 8 del d.l. n. 135 del 2018. Prevedendo che le prenotazioni del servizio di NCC siano effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l&#8217;utilizzo di strumenti tecnologici, tali disposizioni violerebbero per questo «la libera iniziativa economica privata [&#038;] dei soggetti che offrono servizi che mettono in collegamento autisti professionisti dotati di autorizzazione NCC da un lato e domanda di mobilità  dall&#8217;altro».<br /> A sua volta il comma 1, lettere a), b), e) e f), e i commi 6 e 9 dell&#8217;art. 10-bis violerebbero l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE, in quanto le limitazioni all&#8217;ambito territoriale dell&#8217;attività  di NCC si porrebbero in contrasto con i principi comunitari in materia di libertà  di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di concorrenza.<br /> Infine, il comma 1, lettere b), e) e f), e il comma 6 dello stesso art. 10-bis violerebbero sotto vari profili gli artt. 3 e 9 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza. In particolare: sarebbero ingiustificate le deroghe previste per la sola Regione Siciliana e quella autonoma della Sardegna quanto alla validità  dell&#8217;autorizzazione sull&#8217;intero territorio (comma 1, lettera b) e alla possibilità  per i conducenti di non fare rientro in rimessa al termine del primo servizio (comma 1, lettera f); irragionevolmente l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio di NCC sarebbe limitata alla «sola operatività  provinciale», mentre in altri ambiti del trasporto, «come per i servizi di mobilità  su gomma a media e lunga percorrenza», avrebbe «base nazionale»; sarebbe irragionevole la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività  dell&#8217;archivio informatico pubblico nazionale previsto dal comma 3 dello stesso art. 10-bis (comma 6) solo per il servizio di NCC, e non per il servizio di taxi; il legislatore avrebbe irragionevolmente omesso, nel prevedere l&#8217;obbligo di rientro in rimessa, di considerare «gli aspetti legati alla tutela dell&#8217;ambiente (art. 9 Cost.)Â» e di bilanciarli con gli altri interessi in gioco.<br /> 6.2.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le regioni possono evocare parametri di legittimità  diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all&#8217;onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (ex plurimis, sentenze n. 151 del 2017, n. 147 e n. 29 del 2016, n. 251, n. 218 e n. 89 del 2015).<br /> Di recente, questa Corte, dopo avere ribadito tale costante orientamento, ha precisato che «[l]&#8217;esigenza di evitare un&#8217;ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d&#8217;azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del &#8220;condizionamento&#8221; prodotto dalla norma statale impugnata [&#8230;]. Il vizio in ridondanza deve, infatti, essere illustrato in modo da soddisfare un duplice requisito: per un verso, non deve risultare generico, e quindi difettare dell&#8217;indicazione delle competenze asseritamente violate; per un altro, non deve essere apodittico, e deve dunque essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all&#8217;oggetto regolato dalla legge statale» (sentenza n. 194 del 2019).<br /> Il ricorso della Regione Calabria non rispetta questo duplice requisito.<br /> Come messo in evidenza dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue difese, la ricorrente, pur sollevando censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto delle attribuzioni fra Stato e regioni, omette di indicare le ragioni per le quali tali pretese violazioni ridonderebbero sulle sue attribuzioni.<br /> Non può infatti essere considerata sufficiente a tali fini la generica affermazione &#8211; operata in via preliminare alla trattazione delle varie censure &#8211; della sussistenza di una ridondanza sulle competenze regionali sull&#8217;assunto che «le norme oggi censurate, anche al di lÃ  della specifica invasione di materia, sono lesive anche in virtà¹ della compromissione di altre attribuzioni e per il riverbero sul riparto di competenza fra Stato e Regioni, per come di seguito si rappresenterà», accompagnata dalla citazione di parte di una pronuncia di questa Corte (sentenza n. 220 del 2013).<br /> Il generico riferimento ad «altre attribuzioni» regionali, non meglio specificate ma evidentemente diverse («altre») da quelle relative alla materia dei trasporti pubblici locali, e al «riverbero [della lamentata violazione] sul riparto di competenza fra Stato e Regioni» non costituisce all&#8217;evidenza un&#8217;adeguata motivazione della lamentata lesione indiretta. Nè vale a integrarla il cenno, operato dalla Regione trattando del terzo motivo, al fatto che sarebbe indubitabile che «dette violazioni ridondino in negativo sulla possibilità  per le regioni di legiferare in materia».<br /> Considerato infine che le lacune motivazionali del ricorso non possono essere colmate dalla memoria illustrativa depositata in prossimità  dell&#8217;udienza (ex plurimis, sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 286 del 2004), tanto meno può essere ritenuta adeguata motivazione dell&#8217;asserita lesione indiretta il generico collegamento delle censure con la violazione del riparto di competenze legislative, affermato dalla Regione in tale memoria, in replica all&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura di inammissibilità  per difetto di motivazione sulla ridondanza.<br /> 7.- Resta da esaminare infine la quarta questione, con cui la ricorrente lamenta la lesione del principio di leale collaborazione desumibile dall&#8217;art. 120 Cost.<br /> Con riguardo ad essa l&#8217;eccezione di inammissibilità  per difetto di motivazione della ridondanza proposta dalla difesa statale è infondata, giacchè in questo caso il parametro invocato afferisce direttamente all&#8217;assetto delle relazioni fra Stato e regioni e la Regione Calabria è legittimata a farlo valere a diretta tutela delle sue prerogative.<br /> 7.1.- Nel merito tuttavia la censura non è fondata.<br /> Secondo la ricorrente la disposizione contenuta al comma 1, lettera b) dell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018 violerebbe l&#8217;art. 120 Cost., per contrasto con il principio di leale collaborazione, a causa dell&#8217;estrema brevità  &#8211; solo quindici giorni dall&#8217;entrata in vigore della norma impugnata &#8211; del termine assegnato per raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una «diversa intesa» sulla prevista possibilità  che il vettore NCC disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione.<br /> La disposizione è altresì¬ impugnata, «[i]n subordine», nella parte in cui prevede che l&#8217;intesa possa essere raggiunta entro il 28 febbraio 2019 (alla scadenza del termine di quindici giorni dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018) «invece che senza limitazioni di tempo».<br /> Ad avviso della Regione il principio di leale collaborazione, letto alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non consentirebbe di far conseguire automaticamente al mancato raggiungimento dell&#8217;intesa entro un determinato periodo di tempo &#8211; tanto meno quando il termine previsto è molto breve &#8211; la possibilità  per l&#8217;autorità  centrale di assumere unilateralmente l&#8217;atto di cui si tratti. A sostegno della censura la ricorrente richiama ipotesi di &#8220;drastico&#8221; superamento unilaterale dell&#8217;intesa da parte del Governo in caso di dissenso, senza la previsione di idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze: ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza costituzionale da essa citata (sentenze n. 1 del 2016 e n. 165 del 2011), non è assicurato il rispetto del principio di leale collaborazione.<br /> La disposizione impugnata, tuttavia, non è riconducibile al tipo di quelle appena ricordate, giacchè, a differenza di esse, il suo obiettivo non è di consentire al Governo di provvedere unilateralmente e automaticamente, in caso di mancata intesa entro un certo termine, facendo prevalere la sua volontà , ma semplicemente quello di prevedere che entro un certo termine, sia pure molto breve, si possa, tramite un&#8217;intesa, modificare quanto da essa stessa previsto.<br /> Ãˆ altresì¬ infondata la censura, proposta in via subordinata, con cui si contesta il fatto che la previsione fissi un termine per l&#8217;intesa anzichè consentirne la possibilità  senza limitazioni di tempo. La previsione di una possibile intesa modificativa è da ricondurre a una scelta del legislatore statale adottata nella materia della «tutela della concorrenza», e non deriva da un vincolo di rispetto del principio di leale collaborazione. Di conseguenza, l&#8217;asserita necessità  di consentire l&#8217;intesa senza limiti di tempo non ha fondamento costituzionale.<br /> Infine, non sono ammissibili le ulteriori censure con cui la ricorrente, in sede di memoria illustrativa, estende la questione, riferita nel ricorso alla sola previsione del comma 1, lettera b) dell&#8217;art. 10-bis, anche ad altre disposizioni, ampliando in tal modo inammissibilmente il thema decidendum (ex plurimis, sentenza n. 261 del 2017, punto 16.1 del Considerato in diritto).<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;<br /> 3) dichiara inammissibili le questioni di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere b), e) e f), e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), e) e f), e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all&#8217;art. 41 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 5) dichiara inammissibile la questione di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 6) dichiara inammissibile la questione di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, 7 e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all&#8217;art. 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 8) dichiara non fondata la questione di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, commi 1, lettere a), b) ed e), quest&#8217;ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell&#8217;art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 9) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all&#8217;art. 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Daria de PRETIS, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a></p>
<p>Giuseppe Daniele, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile c. Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore;  PARTI:  (Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile c. Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pescatore e Marco Giustiniani; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Ricci; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il box uffici non può in alcun modo essere considerato quale elemento essenziale che connota il servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">1.- Spazi aeroportuali &#8211; infrastrutture &#8211; servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc) &#8211; box uffici &#8211; necessaria inerenza &#8211; esclusione</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;"><em>Il box uffici non può in alcun modo essere considerato quale elemento essenziale che connota il servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc), ove riferito all&#8217;attività  da svolgere nel sedime aeroportuale, e come tale non può essere considerato &#8220;infrastruttura&#8221; da mettere necessariamente a disposizione delle associazioni istanti o dei loro consorziati, distinguendosi il servizio di noleggio per il fatto di essere &#8220;compiuto a richiesta dell&#8217;utenza&#8221; e di svolgersi &#8220;in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti&#8221;, il che porta ad escludere la necessità  di strutture in termini di box necessari per le prenotazioni.</em></p>
<p style="text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-variant: normal;white-space: normal;">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2019<br /> N. 10074/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 05544/2019 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 5544 del 2019, proposto da Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 26;<br /> contro<br /> Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pescatore e Marco Giustiniani, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via L. Spallanzani; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Ricci, con domicilio digitale in atti; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> nei confronti<br /> Società  Cooperativa Futura Autotrasporto Service a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> per la declaratoria<br /> dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato da Aeroporti di Roma s.p.a. in merito all&#8217;istanza presentata dalle ricorrenti in data 11 gennaio 2019, volta ad ottenere l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, mediante la conferma dell&#8217;uso o la messa a disposizione di nuove infrastrutture presenti all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino, destinate al servizio pubblico comprensoriale di noleggio vetture con conducente del bacino comprensoriale, di cui all&#8217;art. 5 bis della l.r. 58/1993 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l&#8217;istituzione delle aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso ai sensi degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e dell&#8217;art. 5Â bisÂ della l.r. n. 58/1993;</div>
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Aeroporti di Roma s.p.a., della Regione Lazio e dell&#8217;ENAC &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente gravame, le ricorrenti &#8211; consorzi di imprese e cooperative titolari di autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di noleggio vetture con conducente ex l. n. 21/1992 rilasciate dai comuni di Roma Capitale e di Fiumicino &#8211; propongono ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., affinchè venga dichiarata l&#8217;illegittimità  del comportamento inerte (in tesi) assunto da Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito semplicemente &#8220;AdR&#8221;) rispetto all&#8217;istanza da costoro avanzata l&#8217;11 gennaio 2019, volta all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, mediante la conferma dell&#8217;uso o la messa a disposizione di nuove infrastrutture all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto &#8220;Leonardo da Vinci&#8221; di Fiumicino, destinate al servizio di noleggio vetture con conducente (servizio di n.c.c.) del bacino comprensoriale ai sensi dell&#8217;art. 5 bisÂ della l.r. n. 58/1993 (c.d. &#8220;box uffici&#8221;), e l&#8217;istituzione di aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri.<br /> Parte ricorrente chiede, dunque, che venga accertato l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere in relazione al tale istanza mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. n. 241/1990, evidenziando a tal fine come:<br /> &#8211; in virtà¹ di quanto stabilito dal legislatore regionale al citato art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2013, AdR &#8220;per evitare l&#8217;interruzione del servizio pubblico e scongiurare la perdita di posti di lavoro&#8221; dal 1° gennaio 2019 sia tenuta a garantire, in via provvisoria e sino all&#8217;approvazione della nuova disciplina di bacino comprensoriale, in favore degli esercenti di autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale (ivi comprese le ricorrenti) l&#8217;uso di box uffici nonchè di aree di sosta temporanea e di stalli per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti le uscite dei passeggeri in arrivo e in partenza;<br /> &#8211; ciù² nonostante AdR avrebbe omesso di mettere a disposizione tali strutture, senza le quali le ricorrenti non possono (in tesi) garantire il servizio di n.c.c. del bacino comprensoriale.<br /> Si costituiva in giudizio AdR, eccependo &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;inammissibilità  del ricorso in ragione del carattere pretestuoso e reiterato dell&#8217;istanza di cui si lamenta il mancato riscontro, rappresentando essa solo &#8220;l&#8217;ennesimo tentativo avversario di differire il rilascio dei beni demaniali occupati abusivamente da 5 anni&#8221;, da ultimo ottenuti, giusta azione esecutiva di rilascio, il 17 maggio 2019, attesa l&#8217;intervenuta scadenza nel 2014 delle convenzioni stipulate nel 2009 con le ricorrenti di subconcessione di &#8220;aree demaniali sull&#8217;aeroporto di Fiumicino, destinate all&#8217;attività  di autonoleggio con conducente&#8221;.<br /> Evidenzia, inoltre, la resistente l&#8217;infondatezza nel merito della pretesa azionata, rappresentando che &#8211; come giù  riconosciuto da questo Tribunale nell&#8217;ambito di altri giudizi instaurati dalle ricorrenti &#8211; AdR giù  assicuri il libero accesso al sedime aeroportuale e alle relative infrastrutture indistintamente a tutti gli operatori n.c.c., subconcessionari e non, e come i c.d. &#8220;box uffici&#8221; (che le ricorrenti pretendono di riottenere) non costituiscano un elemento essenziale per l&#8217;esercizio del servizio n.c.c. all&#8217;interno del sedime aeroportuale.<br /> Anche la Regione Lazio e l&#8217;Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito semplicemente &#8220;ENAC&#8221;) si costituivano in giudizio, quest&#8217;ultima eccependo la propria estraneità  alla controversia.<br /> Seguivano ulteriore memorie difensive.<br /> Alla camera di consiglio del 17 luglio 2019, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso &#8211; formalmente proposto al solo fine di ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di AdR ad assumere determinazioni espresse in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018 &#8211; deve essere dichiarato radicalmente inammissibile per difetto dei presupposti per accedere al rito del silenzio amministrativo di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., costituendo l&#8217;istanza dell&#8217;11 gennaio 2019, di cui le ricorrenti lamentano il mancato riscontro, la mera reiterazione di richieste da costoro giù  in precedenza avanzate alla resistente e giù  portate all&#8217;attenzione di questo T.A.R., tutte sostanzialmente volte a differire l&#8217;utilizzo dei c.d. &#8220;box uffici&#8221; da costoro abusivamente detenuti (attesa la scadenza nel 2014 delle relative convenzioni di subconcessione) e liberati solo successivamente all&#8217;instaurazione del presente giudizio, in esito alla procedura esecutiva instaurata da AdR, giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 19965 del 23 ottobre 2017, che ne aveva disposto l&#8217;immediato rilascio (documentazione in atti).<br /> Ritiene, infatti, il Collegio che &#8211; come formalmente eccepito da AdR &#8211; non sia ravvisabile a carico di quest&#8217;ultima una situazione di illegittima inerzia atteso il carattere pretestuoso, speculativo e defatigante della relativa diffida &#8220;a dare conferma per iscritto &#8230; che la stessa non procederà  ad alcun atto materiale e/o giuridico, che possa comportare l&#8217;interruzione dell&#8217;uso dei box uffici destinati al servizio di ncc svolto dalla istante&#8221; e &#8220;a istituire &#8230; le &#8220;aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti gli imbarchi e gli sbarchi&#8221;&#8221;, chiaramente finalizzata, dunque, ad ottenere dalla resistente solo l&#8217;ennesima affermazione di una presa di posizione giù  espressamente assunta da AdR &#8211; anche nell&#8217;ambito dei giudizi al riguardo giù  svoltisi tra le parti innanzi a questo T.A.R. n.r.g. 3222/2016 e 12237/2017 &#8211; in ordine alla &#8220;soppressione degli spazi del sedime aeroportuale precedentemente riservati al servizio di noleggio auto con conducente,avversata dalle associazioni di categoria con numerose istanze&#8221; e, pertanto, non fondatamente contestabile a mezzo dell&#8217;azione contro il silenzio, in ragione dell&#8217;inesistenza di un obbligo giuridico in capo all&#8217;amministrazione di provvedervi espressamente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 653/2018 resa tra le parti &#8211; di conferma della pronuncia di questa Sezione III, n. 10637/2016 &#8211; nonchè sempre questa Sezione III, sentenza n. 2519/2018).<br /> Privo di pregio appare &#8211; infatti &#8211; quanto replicato dalla difesa di parte ricorrente circa la novità  della questione sottoposta all&#8217;attenzione di questo Tribunale con l&#8217;istaurazione del presente giudizio &#8220;sorta per la prima volta con l&#8217;entrata in vigore il 1 gennaio 2019 dell&#8217;art. 21 comma 13 della L.R. 13/2018&#8221;, osservando il Collegio come il richiamo alla nuova normativa regionale, ritenuta fondante del diritto (in tesi) leso, non valga a mutare nella sostanza la pretesa delle ricorrenti a poter usufruire di apposite aree dell&#8217;aeroporto per l&#8217;esercizio del servizio di n.c.c. (in senso conforme la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 653/2018 giù  citata).<br /> Alla radicale inesistenza, dunque, di una situazione di inerzia, si aggiunge, inoltre, l&#8217;assoluta infondatezza nel merito della pretesa avanzata da parte ricorrente all&#8217;utilizzo delle strutture di cui si discorre, risultando l&#8217;interpretazione della richiamata normativa regionale proposta da parte ricorrente giù  smentita dalla piana lettera dell&#8217;invocato art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, da cui emerge come l&#8217;unico obbligo che ne discenda per AdR sia quello di &#8220;continua(re) a garantire &#038; l&#8217;uso delle infrastrutture giù  destinate al servizio pubblico di taxi e NCC&#8221; al momento dell&#8217;entrata in vigore di tale articolo &#8211; tra le quali non possono farsi rientrare quelle, come visto, dal 2014 abusivamente detenute dalle ricorrenti &#8211; e di &#8220;individua(re solo) ove necessario, anche ulteriori uffici, stalli e aree da destinare agli autoservizi pubblici del bacino comprensoriale&#8221; &#8211; ipotesi anch&#8217;essa non ricorrente e, comunque, rimessa all&#8217;apprezzamento discrezionale della resistente, alla quale è riservata ogni relativa determinazione.<br /> Assume, inoltre, rilievo che, diversamente da quanto riferito dalle ricorrente, come evidenziato in atti da AdR nonchè da ENAC nonchè giù  accertato da questo Tribunale nella pronuncia n. 10637/2016 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 653/2018), non sussiste alcuna limitazione all&#8217;accesso alla zona aeroportuale dei veicoli n.c.c., sia subconcessionari che non, potendo questi ultimi &#8211; ivi comprese le ricorrenti &#8211; liberamente accedere alle infrastrutture aeroportuali, servendosi degli stalli approntati da AdR nei parcheggi multipiano, nè evincendosi dagli atti di causa l&#8217;intervento di modificazioni restrittive.<br /> Quanto, in particolare, alla richiesta d&#8217;uso dei c.d. &#8220;box uffici&#8221; si osserva che &#8211; come da ultimo affermato da questa Sezione nella citata sentenza n. 2519/2018 &#8211; &#8220;il box &#038; non può in alcun modo essere considerato quale &#8220;elemento essenziale che connota il servizio pubblico di ncc&#8221;, ove riferito all&#8217;attività  da svolgere nel sedime aeroportuale, e come tale non può essere considerato &#8220;infrastruttura&#8221; da mettere necessariamente a disposizione delle associazioni istanti o dei loro consorziati&#8221;, distinguendosi &#8220;il servizio di noleggio &#038;. per il fatto di essere &#8220;compiuto a richiesta dell&#8217;utenza&#8221; e di svolgersi &#8220;in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti&#8221;, il che esclude la necessità  di strutture come quelle pretese dalle istanti in termini di box necessari per le prenotazioni&#8221;.<br /> Per quanto concerne, poi, la richiesta di &#8220;stalli per la sosta temporanea prospicienti le uscite degli arrivi e partenze dei passeggeri&#8221; a cui fa ulteriormente riferimento il ricorso in esame, gli stessi risultano essere riservati ai subconcessionari di AdR nell&#8217;ambito di un regime non uniforme per gli operatori n.c.c. (in ragione della titolarità  o meno di subconcessione) riconosciuto legittimo da questa Sezione con la citata sentenza n. 10637/2016.<br /> In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br /> Le spese &#8211; come liquidate in dispositivo &#8211; seguono, come di consueto, la soccombenza, mentre possono essere compensate con la Regione Lazio e l&#8217;ENAC, evocate in giudizio per finalità  meramente tuzioristiche.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna le ricorrenti al rimborso, in favore di AdR, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.<br /> Spese compensate con la Regione Lazio e l&#8217;ENAC.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.62</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-62/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-62/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.62</a></p>
<p>Il servizio pubblico di trasporto scolastico (e la copertura della spesa) a cura dell&#8217; avv. Maurizio Lucca Il servizio pubblico di trasporto scolastico (e la copertura della spesa) a cura dell&#8217; avv. Maurizio LUCCA, Segretario Generale Amministrazioni Locali La sez. controllo Piemonte della Corte dei Conti, con la deliberazione n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Il servizio pubblico di trasporto scolastico (e la copertura della spesa) a cura dell&#8217; avv. Maurizio Lucca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><b>Il servizio pubblico di trasporto scolastico (e la copertura della spesa)</b></div>
<p style="text-align: right;"><b>a cura dell&#8217; avv. Maurizio LUCCA, Segretario Generale Amministrazioni Locali</b> </p>
<p style="text-align: justify;">La sez. controllo Piemonte della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 46 del 6 giugno 2019, chiarisce che il trasporto scolastico è un servizio escluso dalla disciplina normativa dei «<i>servizi pubblici locali a domanda individuale</i>», con la conseguenza diretta che il relativo costo non può gravare sull&#8217;Amministrazione civica.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione viene trattata in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva la possibilità  di agevolare l&#8217;utenza (della scuola dell&#8217;infanzia, primaria e di quella secondaria) al fine di raggiungere la sede didattica mediante il servizio di &#8220;<i>trasporto scolastico</i>&#8221; istituito in via sperimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare si chiedeva:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">se le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio, debbano essere completamente coperte dall&#8217;utenza (copertura integrale della spesa);</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">se il conseguente equilibrio economico &#8211; finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria, di cui all&#8217;art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 63/2017, «<i>Effettività  del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>»<a href="#sdfootnote1sym">1</a>, consenta deroga.</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La premessa inquadra il «<i>servizio di trasporto scolastico</i>» nel <i>pleno iure</i> di un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale<a href="#sdfootnote2sym">2</a>, pur facendo rientrare (in materia di istruzione) «<i>i servizi di asilo nido e corsi extrascolastici che non siano previsti come obbligatori dalla legge</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">I «<i>servizi a domanda individuale</i>» trovano classificazione nel D.M. 31 dicembre 1983 («<i>Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale</i>»), emanato in attuazione del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, esclude espressamente dalla categoria, quelle attività  che «<i>siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale</i>», provvedendo all&#8217;individuazione e, quindi, alla declaratoria specifica delle singole tipologie di attività  qualificabili come «<i>servizi a domanda individuale</i>»<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettera c) del comma 1, dell&#8217;art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che l&#8217;Amministrazione comunale alleghi al bilancio «<i>le deliberazioni con le quali sono determinati, per l&#8217;esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d&#8217;imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi</i>»<a href="#sdfootnote4sym">4</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, il Collegio ribadisce che il trasporto scolastico è un «<i>servizio pubblico</i>» che non risulta classificato tra quelli «<i>a domanda individuale</i>», con la conseguenza che non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983, «<i>per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">La natura di «<i>servizio pubblico</i>», in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività , comporta, pertanto, che per il «<i>trasporto scolastico</i>» siano definite dall&#8217;Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 117 del TUEL, «<i>in misura tale da assicurare l&#8217;equilibrio economico-finanziario dell&#8217;investimento e della connessa gestione</i>», stabilendo che «<i>la tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici</i>» determinata e adeguata ogni anno in relazione alla gestione del servizio attuato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ragioni di legittimità  (e buona amministrazione, <i>ex</i> art. 97 Cost., e art. 1 della Legge n. 241/1990)<a href="#sdfootnote5sym">5</a> impongono che l&#8217;erogazione del servizio pubblico debba avvenire;</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">in equilibrio economico &#8211; finanziario (corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi)<a href="#sdfootnote6sym">6</a>;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">non può essere gratuito per gli utenti;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio<a href="#sdfootnote7sym">7</a>;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell&#8217;utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;orientamento, segnala la Corte, trova riscontro immediato nella giurisprudenza amministrativa secondo la quale il servizio pubblico:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">deve essere erogato con copertura della spesa in stretta osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 117 TUEL;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">deve essere rispettato il principio dell&#8217;equilibrio <i>ex ante</i> tra costi e risorse a copertura;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">il principio dell&#8217;equilibrio riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall&#8217;Ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio<a href="#sdfootnote8sym">8</a>.</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A integrare l&#8217;interpretazione di diritto, viene richiamato un precedente<a href="#sdfootnote9sym">9</a> sulla natura del servizio di trasporto degli alunni organizzato dai Comuni nell&#8217;ambito del diritto allo studio, che, con riferimento all&#8217;articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 63/2017:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">conferma l&#8217;esigenza della totale copertura dei costi a carico dell&#8217;utenza;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">precisa che la norma dell&#8217;art. 5 ha introdotto una disciplina specifica, «<i>che si innesta nell&#8217;ampio perimetro disciplinato dall&#8217;articolo 112 del Tuel, il quale attribuisce agli enti la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e delle attività  rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità  locali</i>»;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">impone una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che «<i>il servizio di trasporto vada realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell&#8217;utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta</i>».</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Gli enunciati principi portano a concludere che il servizio di trasporto scolastico:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">è escluso dai «<i>servizi a domanda individuale</i>»;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">è esclusa l&#8217;erogazione gratuita del servizio;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria (<i>ex</i> art. 117 TUEL);</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">deve, per espressa previsione normativa, essere finanziato dalla corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">la quota (tariffa) deve assicurare l&#8217;integrale copertura dei costi del servizio.</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non va trascurato, tuttavia, che la giurisprudenza per attenuare il principio ha ritenuto che:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">il «<i>servizio di trasporto scolastico</i>» pur rilevando che la prestazione dello stesso si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e &#8220;<i>non di linea</i>&#8220;<a href="#sdfootnote10sym">10</a> e ha sottolineato che lo stesso non è tra l&#8217;altro incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea<a href="#sdfootnote11sym">11</a>;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">il «<i>trasporto scolastico</i>» rientra tra un servizio a domanda individuale, vale a dire di un servizio che i comuni non sono tenuti a fornire obbligatoriamente ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle attività  gestite direttamente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell&#8217;utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, assimilandolo «<i>per le sue caratteristiche, rientri nel concetto di servizio a domanda individuale</i>», <i>ex</i> art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, rilevando «<i>che per tali categorie di servizi è previsto l&#8217;obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l&#8217;obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzata</i>»<a href="#sdfootnote12sym">12</a>;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;erogazione gratuita di un servizio costituisce una <i>extrema ratio</i> che deve essere giustificata da una situazione concreta che supera la stessa qualificazione astratta del servizio quale «<i>servizio pubblico a domanda individuale</i>», in quanto tale erogazione è resa di fatto &#8220;<i>obbligatoria</i>&#8221; in relazione ai compiti istituzionali dell&#8217;Ente (<i>ex</i> art. 112 TUEL, «<i>Gli enti locali, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività  rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità  locali</i>»), dovendo, pertanto, motivare, a pena di illegittimità , l&#8217;eventuale gratuità  del servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più¹ se il servizio assume carattere generalizzato<a href="#sdfootnote13sym">13</a>;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;erogazione gratuita del servizio andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria, che comunque va ricondotta alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti<a href="#sdfootnote14sym">14</a>.</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni che precedono segnano da una parte, una linea di condotta rispetto ai «<i>servizi pubblici a domanda individuale</i>» che possono beneficiare di una certa contribuzione (copertura) pubblica (in relazione alla codificazione ministeriale o di legge), dall&#8217;altra parte, anche i «<i>servizi pubblici</i>» non rientranti in quelli «<i>a domanda individuale</i>» devono rispettare la copertura dei costi (<i>ex</i> art. 117 TUEL), salvo in casi eccezionali e con motivazione rafforzata che dimostrino un prevalente interesse pubblico per lo sviluppo della comunità , peraltro compito assegnato direttamente dalla Legge al Comune che «<i>è l&#8217;ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo</i>» (<i>ex</i> comma 2 dell&#8217;art. 3 del TUEL).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto, a tal proposito, che ogni genere d&#8217;intervento di natura economica da parte dell&#8217;Amministrazione comunale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità , a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell&#8217;attribuzione patrimoniale, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità  stanziata sul territorio, posto che il Comune, per espressa disposizione legislativa (<i>ex </i>art. 3, comma 2, TUEL) è l&#8217;Ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità <a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, gli Enti locali, se in via generale, rivolgono la propria attività  nei confronti della propria popolazione e del proprio territorio, questo non esclude che possa ritenersi preclusa un&#8217;azione comunale tesa ad estendere i servizi extrascolastici a favore di soggetti non residenti nel territorio comunale, all&#8217;esito di una valutazione discrezionale dell&#8217;Ente, con relativo accollo dei corrispondenti oneri contributivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il detto allargamento della platea dei destinatari dei servizi comunali a favore di non residenti, deve risultare corroborato da un superiore interesse pubblico e, quindi, da un&#8217;utilità  effettiva che, anche se in via indiretta, produca un concreto vantaggio nei confronti della stessa collettività  territoriale, che può prescindere da una mera valutazione di natura economica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ente locale, circa la destinazione di risorse comunali a vantaggio di non residenti, appare legittimato, in funzione della disciplina dell&#8217;erogazione dei servizi complementari extrascolastici, a far ricorso allo strumento del regolamento volto ad individuare le modalità  di gestione cui può far seguito la convenzione con i diversi Comuni, e la relativa ripartizione della spesa per quote<a href="#sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Accanto a queste valutazioni, si potrebbe anche rilevare che l&#8217;eventuale copertura dei costi del servizio di trasporto scolastico, <i>alias</i> contribuzione pubblica, potrebbe rinvenirsi nell&#8217;art. 12 «<i>Provvedimenti attributivi di vantaggi economici</i>» della Legge n. 241/1990, con la previsione di una norma regolamentare per l&#8217;erogazione di contributi a copertura dei costi del servizio, a favore di coloro che si trovano in una situazione di disagio economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si raggiungerebbe il medesimo risultato, ovvero quello di garantire la copertura totale dei costi del servizio di trasporto scolastico (<i>rectius</i> equilibrio economico &#8211; finanziario, <i>ex</i> art. 117 TUEL), e allo stesso tempo, in base a criteri prestabiliti, prevedere tariffe agevolate (ridotte) per tutti coloro che si trovano in determinate condizioni economiche (secondo l&#8217;Indicatore della Situazione Economica Equivalente, c.d. ISEE).</p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento di un contributo individuale o la riduzione motivata del costo del servizio può essere adeguatamente motivato sotto più¹ profili, dovendo rilevare che il servizio di trasporto scolastico è un utile strumento per garantire l&#8217;effettivo diritto all&#8217;istruzione e allo studio ed eliminare tutti gli ostatoli, anche di natura economica, che impediscono i diritti primari di uguaglianza e libertà : tutele assicurate direttamente dalla Costituzione, <i>ex</i> artt. 3 e 34.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; Il comma 2 dell&#8217;art. 5 («<i>Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità </i>») testualmente recita «<i>Le regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più¹ vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati</i>». La Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 7 novembre 2017, n. 306, precisa sul punto che l&#8217;espressione «<i>senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati</i>» fa riferimento alla necessità  di salvaguardare l&#8217;equilibrio finanziario dell&#8217;Ente, specie di parte corrente, e non all&#8217;invarianza della singola voce di spesa che concorre a definire quell&#8217;equilibrio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Campania, deliberazione n. 222 del 2017; <i>idem</i>, sez. contr. Sicilia, deliberazione. n. 178 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; I servizi a domanda individuale sono: 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi <i>extra</i> scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici; 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; 11) mercati e fiere attrezzati; 12) parcheggi custoditi e parchimetri; 13) pesa pubblica; 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; 15) spurgo di pozzi neri; 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 17) trasporti di carni macellate; 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: <i>auditorium</i>, palazzi dei congressi e simili. Il decreto prevede, altresì, che «<i>per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività  gestite direttamente dall&#8217;ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell&#8217;utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; L&#8217;art. 6, commi 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 stabiliscono che «<i>Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità  montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale &#8211; e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali &#8211; che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Invero, la <i>ratio</i> della norma di cui all&#8217;art.<i> </i>117 D.Lgs. n. 267/2000 è riconducibile ai principi di buon andamento finanziario delle Amministrazioni locali, perseguiti in funzione dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;equilibrio economico e, quindi, al buon andamento, in generale, della Pubblica Amministrazione, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 3 ottobre 2016, n. 1411.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; La disposizione dell&#8217;art. 117 del TUEL, oltre ad enunciare il principio per cui la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio pubblico, prescrive anche i criteri che devono essere osservati nel calcolo della tariffa. Tra questi in primo luogo è indicato: corrispondenza tra i costi e i ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 20 luglio 2006, n. 3196.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Cfr. Corte Conti, sez. contr. Sicilia, delibera n. 115/2015; sez. contr. Molise, delibera n. 80/2011; sez. contr. Campania, delibera n. 7/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Sicilia, deliberazione n. 178/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7636.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 febbraio 2010, n. 1191.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Molise, delibera 14 settembre 2011, n. 80.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Campania, delibera 25 febbraio 2010, n. 7, <i>idem</i> deliberazione 21 giugno 2017, n. 222. La Corte riaffermando che il «<i>servizio di trasporto scolastico</i>», sia <i>pleno iure</i> un «<i>servizio pubblico di trasporto</i>», escluso dalla disciplina normativa dei «<i>servizi pubblici a domanda individuale</i>», osserva che una volta motivata l&#8217;esigenza si dovrà , in sede di copertura, attenersi alla stretta osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 117 TUEL, in particolare il principio dell&#8217;equilibrio <i>ex ante</i> tra costi e risorse a copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Sicilia, deliberazione 10 ottobre 2018, n. 178.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 6 febbraio 2019, n. 7, <i>idem</i> T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 maggio 2016, n. 2399.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 23 marzo 2018, n. 30, <i>idem</i> Corte Conti, sez. contr. Veneto, deliberazione 23 maggio 2019, n. 135.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-62/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-6-2019-n-690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-6-2019-n-690/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.690</a></p>
<p>C. Testori, Pres., P. Malanetto, Est., PARTI: (Trenitalia s.p.a. &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto c. Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato) Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-6-2019-n-690/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Testori, Pres., P. Malanetto, Est., PARTI: (Trenitalia s.p.a. &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto c. Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il contratto di trasporto non può che essere finalizzato, alla luce della realizzazione effettiva e concreta dell&#8217;interesse del creditore, al momento in cui il passeggero giunge nella destinazione di suo interesse, ossia al momento in cui può scendere dal treno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Servizi pubblici &#8211; servizio ferroviario &#8211; &#8220;arrivo&#8221; definizione &#8211; contratto di trasporto &#8211; ambito.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Servizi pubblici &#8211; tutela dei consumatori &#8211; matrice uniforma euro unitaria &#8211; sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">3.- <b>Servizi pubblici &#8211; tutela dei consumatori &#8211; servizio ferroviario -apertura delle porte quale criterio oggettivo del ritardo &#8211; illegittimità  &#8211; non sussiste. </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> 1.<i style="">Per l&#8217;utente del servizio ferroviario, l&#8217;unico momento qualificabile &#8220;arrivo&#8221; è quello in cui egli può effettivamente scendere dal convoglio e perseguire le proprie esigenze; il contratto di trasporto esaurisce la sua funzione a destinazione cioè nel &#8220;luogo&#8221; in cui le parti hanno convenuto che il passeggero sia trasportato e che non è il primo tratto del binario della stazione: il contratto di trasporto non può che essere finalizzato, alla luce della realizzazione effettiva e concreta dell&#8217;interesse del creditore, al momento in cui il passeggero giunge nella destinazione di suo interesse, ossia al momento in cui può scendere dal treno. </i><br /> <i>In più¹ vasti ambiti ricostruttivi, posto che per &#8220;ritardo&#8221; deve intendersi la differenza di tempo tra l&#8217;ora di arrivo prevista del passeggero secondo l&#8217;orario pubblicato e l&#8217;ora del suo arrivo effettivo o previsto, in tema di trasporto aereo, si è chiarito che, per arrivo, deve considerarsi il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell&#8217;aeromobile e i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo: la situazione dei passeggeri, infatti, non cambia nè quando l&#8217;aereo tocca la pista di atterraggio, nè quando raggiunge il parcheggio, nè quando sono azionati i freni di stazionamento o a ceppi, posto che è solo con l&#8217;effettiva discesa dall&#8217;aeromobile che i passeggeri ottengono il risultato auspicato con la stipulazione del contratto.</i></div>
<p align="JUSTIFY"> 2.  <i>Stante che la normativa di tutela dei consumatori e utenti dei servizi di trasporto ha una matrice uniforme eurounitaria, l&#8217;interpretazione deve essere nei vari paesi membri oggettiva e ugualmente uniforme: si deve quindi escludere che la nozione di &#8220;ritardo&#8221; possa essere contrattualmente definita dagli interessati, proprio a garanzia di uniformità  interpretativa e certezza.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Ne discende che non può essere in alcun modo dato alla concessione che regolamenta il rapporto del concessionario di rete di definire parametri rilevanti per la nozione oggettiva di &#8220;ritardo&#8221; prevista dalla normativa posta a tutela dell&#8217;utente del servizio di trasporto; che tale interpretazione deve essere conforme, oltre che alla finalità  delle disposizioni (e quindi all&#8217;oggetto del contratto alla luce dell&#8217;effettivo interesse dell&#8217;utente), alla presupposta normativa europea, la quale menziona esplicitamente la &#8220;destinazione finale&#8221; del viaggiatore (e non una qualunque porzione di binario).</p>
<p> 3.  </i><i>Premesso che l&#8217;ART è lo specifico organismo nazionale preposto a vigilare sul rispetto dei diritti degli utenti del trasporto ferroviario e a sanzionarne le eventuali violazioni, è legittimo il parametro di apertura delle porte stabilito dall&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) come criterio (oggettivo e non certo soggettivo) di rilievo dell&#8217;eventuale dato di ritardo: il parametro è conforme alla normativa e giurisprudenza europee e tecnicamente verificabile.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00690/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00436/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>(Sezione Seconda)</b></p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 436 del 2019, proposto da Trenitalia s.p.a. &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, domiciliato presso la Segreteria del TAR Piemonte in Torino, via Confienza, n. 10;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Autorita&#8217; di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Delibera ART &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti n. 106/2018, recante Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 43/2018. Approvazione di &#8220;Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie&#8221;, nella parte in cui prevede, alla Misura 6 dell&#8217;Allegato A, che &#8220;Per la determinazione del ritardo utile ai fini del riconoscimento del diritto all&#8217;indennizzo di cui al punto 1 i gestori dei servizi: a) ove il materiale rotabile lo consenta, utilizzano dispositivi automatici di registrazione dell&#8217;apertura delle porte; b) ove il materiale rotabile non lo consenta, considerano, in alternativa, b.1) l&#8217;orario di apertura delle porte del treno, registrato dal Capotreno o con altra modalità  idonea; b.2) un orario stimato, tenendo conto delle rilevazioni del gestore dell&#8217;infrastruttura, della distanza tra il punto di tale rilevazione e il punto di discesa dell&#8217;utente, e del tempo necessario all&#8217;apertura delle porte del treno&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Delibera ART &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti n. 43/2018, recante Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie. Avvio del procedimento e consultazione pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; di Regolazione dei Trasporti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trenitalia s.p.a. ha impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 106/2018, con la quale l&#8217;Autorità  ha approvato le &#8220;misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie&#8221; nella parte in cui, alla Misura 6, allegato A, prevede che &#8220;per la determinazione del ritardo utile ai fini del riconoscimento del diritto all&#8217;indennizzo di cui al punto 1 i gestori dei servizi: a) ove il materiale rotabile lo consenta, utilizzano dispositivi automatici di registrazione dell&#8217;apertura delle porte; b) ove il materiale rotabile non lo consenta, considerano, in alternativa, b.1) l&#8217;orario di apertura delle porte del treno, registrato dal Capotreno o con altra modalità  idonea; b.2) un orario stimato, tenendo conto delle rilevazioni del gestore dell&#8217;infrastruttura, della distanza tra il punto di tale rilevazione e il punto di discesa dell&#8217;utente, e del tempo necessario all&#8217;apertura delle porte del treno&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito ad opposizione presentata da ART la società  ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta parte ricorrente l&#8217;illegittimità  della misura per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 co. 3 del d.lgs. n. 112/2015, l&#8217;irragionevolezza della misura e lo sviamento di potere; la legge del 2015 individuerebbe l&#8217;unico soggetto competente a rilevare eventuali ritardi nella circolazione dei treni nel gestore dell&#8217;infrastruttura (nel caso di specie RFI), deputato al controllo ed alla sicurezza connessi alla circolazione dei convogli; la stessa concessione di cui il gestore di rete è titolare lo obbliga a rendere operativo un sistema automatico di rilevazione ed analisi della regolarità  del servizio; il compito non potrebbe quindi essere attribuito al gestore del servizio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura sarebbe altresì illegittima nella parte in cui stabilisce che il momento di computo del ritardo deve essere individuato nell&#8217;apertura delle porte del treno; volendo dare oggettività  al dato occorrerebbe infatti fare riferimento ai rilievi del gestore della rete (soggetto terzo), il cui sistema informatico certificato denominato PIC rileva il momento in cui il treno occupa, con il primo asse, il circuito di binario (cdb) di stazionamento del binario di arrivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto pertanto annullarsi la misura impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 23.5.2019, scaduto il termine semestrale (in scadenza il 9.5.2019) previsto per l&#8217;adeguamento alla misura contestata, la parte ha formulato domanda di misura cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 7.6.2019 parte resistente ha contestato in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 12.6.2019 la causa, previo avviso alle parti, è stata discussa e decisa nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un&#8217;unica censura parte ricorrente ha contestato la misura 6 della delibera n. 106/2018 imposta dall&#8217;Autorità  al fine di garantire i diritti degli utenti del trasporto ferroviario alla corresponsione degli indennizzi per i ritardi, nella parte in cui ha imposto ai gestori del servizio, a tale specifico fine, di effettuare una rilevazione dell&#8217;orario di arrivo del treno che tenga conto del momento in cui le porte del treno vengono aperte.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura si articola sotto due aspetti: la ricorrente sostiene, da un lato, che l&#8217;unico soggetto deputato alla rilevazione dell&#8217;orario di arrivo del treno sarebbe il gestore di rete, il cui sistema di sicurezza registra automaticamente il momento in cui la prima parte del convoglio raggiunge il binario di stazionamento relativo alla propria destinazione (momento che, a seconda di velocità , dimensioni, struttura e circolazione della stazione ferroviaria può richiedere un diverso maggiore tempo perchè il treno giunga effettivamente in banchina e le porte siano aperte per la discesa); la ricorrente afferma poi che non sarebbe corretto far coincidere la verifica del momento di arrivo del treno con l&#8217;apertura delle porte e sostiene che le modalità  di rilevamento dell&#8217;apertura delle porte proposte (sistema automatico o registrazione del capotreno o altra modalità  idonea) sarebbero alternativamente particolarmente dispendiose o arbitrarie e soggette ad errore umano.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censura è complessivamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;invocato art. 11 co. 3 del d.lgs. n. 112/2015 recita: &#8220;Il gestore dell&#8217;infrastruttura ferroviaria è responsabile dell&#8217;esercizio e dello sviluppo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria nonchè del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l&#8217;accessibilità , la funzionalità , nonchè la diffusione delle informazioni relative all&#8217;accesso all&#8217;infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell&#8217;infrastruttura deve, altresì, assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente rilevato dalla difesa ART la disposizione non è in alcun modo pertinente con la tutela dei diritti dei consumatori e utenti, cui è invece destinata la misura in contestazione. La norma invocata dalla ricorrente attiene infatti alla accessibilità  e sicurezza della rete, certamente demandata all&#8217;esclusivo controllo del gestore di rete stessa nella sua attività  di <i>governance</i> della rete; ben altra cosa è la puntualità  del servizio che il gestore del servizio deve garantire all&#8217;utente.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente, da un punto di vista logico e normativo, che per l&#8217;utente l&#8217;unico momento qualificabile &#8220;arrivo&#8221; è quello in cui egli può effettivamente scendere dal convoglio e perseguire le proprie esigenze; il contratto di trasporto esaurisce la sua funzione a destinazione cioè nel &#8220;luogo&#8221; in cui le parti hanno convenuto che il passeggero sia trasportato e che non è il primo tratto del binario della stazione; il contratto di trasporto non può che essere finalizzato, alla luce della realizzazione effettiva e concreta dell&#8217;interesse del creditore, al momento in cui il passeggero giunge nella destinazione di suo interesse, ossia al momento in cui può scendere dal treno.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso per quanto riguarda l&#8217;oggetto concreto del contratto di trasporto, a cui presidio è posta la tutela indennitaria qui in discussione, la pertinente normativa eurounitaria è a sua volta univocamente nel senso sposato dall&#8217;ART.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del d.lgs. n. 70/2014, art. 3, l&#8217;ART è stata individuata dal legislatore italiano quale organismo di controllo di cui all&#8217;art. 30 del regolamento CE n. 1371/2007, regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario, con compiti di accertamento delle violazioni di tale normativa e di applicazione delle relative sanzioni; il citato regolamento, all&#8217;art. 16, disciplina le conseguenze del ritardo per l&#8217;arrivo del passeggero alla &#8220;destinazione finale&#8221; che, ancora una volta e secondo la natura del contratto, non può che essere la discesa in stazione e non qualunque porzione di binario della stazione stessa; il citato articolo 16 del regolamento figura tra le norme la cui violazione è sanzionata appunto dalla pertinente legge italiana di recepimento, ossia dall&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 70/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto l&#8217;art. 3 par. 12 del regolamento che definisce il ritardo come &#8220;la differenza di tempo tra l&#8217;ora di arrivo prevista del passeggero secondo l&#8217;orario pubblicato e l&#8217;ora del suo arrivo effettivo o previsto&#8221; non potrà , a fini sanzionatori, che essere letto in combinato disposto con la disciplina dei rimborsi e ulteriori rimedi per i ritardi specificamente prevista dal menzionato art. 16 che contempla, come detto, il ritardo alla &#8220;destinazione finale prevista dal contratto di trasporto&#8221;. Ovvio poi, come chiarito dalla comunicazione della Commissione europea 2015/C 220/01 che il &#8220;ritardo si riferisce sempre al ritardo del viaggio del passeggero&#8221; (parte debole del rapporto) e che l&#8217;intera normativa è a tutela delle prerogative e degli interessi del trasportato, il quale realizza il proprio interesse alla discesa in stazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pare poi certamente pertinente, a fini interpretativi, la sentenza menzionata dalla difesa ART e resa dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea in causa C-452/2013 in tema di trasporto aereo, proprio con riferimento alla nozione di arrivo valida per determinare il ritardo indennizzabile nell&#8217;interesse dei passeggeri. Nella citata pronuncia si è chiarito che, per arrivo, deve considerarsi il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell&#8217;aeromobile e i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo; la Corte ha infatti precisato che la situazione dei passeggeri non cambia nè quando l&#8217;aereo tocca la pista di atterraggio, nè quando raggiunge il parcheggio, nè quando sono azionati i freni di stazionamento o a ceppi, posto che è solo con l&#8217;effettiva discesa dall&#8217;aeromobile che i passeggeri ottengono il risultato auspicato con la stipulazione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha inoltre precisato che, posto che la normativa di tutela dei consumatori e utenti dei servizi di trasporto ha una matrice uniforme eurounitaria, l&#8217;interpretazione deve essere nei vari paesi membri oggettiva e ugualmente uniforme; inoltre la stessa Corte ha escluso che la nozione di &#8220;ritardo&#8221; possa essere contrattualmente definita dagli interessati, proprio a garanzia di uniformità  interpretativa e certezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende: che non può essere in alcun modo dato alla concessione che regolamenta il rapporto del concessionario di rete, invocata in ricorso, di definire parametri rilevanti per la nozione oggettiva di &#8220;ritardo&#8221; prevista dalla normativa posta a tutela dell&#8217;utente del servizio di trasporto; che tale interpretazione deve essere conforme, oltre che alla finalità  delle disposizioni (e quindi all&#8217;oggetto del contratto alla luce dell&#8217;effettivo interesse dell&#8217;utente), alla presupposta normativa europea, la quale menziona esplicitamente la &#8220;destinazione finale&#8221; del viaggiatore (e non una qualunque porzione di binario) e giù  vanta una interpretazione del giudice garante dell&#8217;uniformità  dell&#8217;interpretazione della normativa eurounitaria che, se pure è stata resa in relazione ad un diverso mercato dei trasporti, esprime principi certamente estensibili al trasporto ferroviario,.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che è certamente infondato l&#8217;assunto secondo il quale l&#8217;ART non avrebbe competenza in materia, essendo per contro lo specifico organismo nazionale preposto a vigilare sul rispetto dei diritti degli utenti del trasporto ferroviario e a sanzionarne le eventuali violazioni; ugualmente infondata è la censura di &#8220;arbitrarietà &#8221; del parametro di apertura delle porte posto dall&#8217;ART come criterio (oggettivo e non certo soggettivo) di rilievo dell&#8217;eventuale dato di ritardo; il parametro è conforme alla normativa e giurisprudenza europee e tecnicamente verificabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro l&#8217;ART ha anche consentito al gestore del servizio, in caso di eventuali problematiche tecniche, di prevedere l&#8217;attestazione del capotreno e comunque ogni altro idoneo sistema di rilievo oggettivo del momento in cui il passeggero può effettivamente scendere dal treno.</p>
<p style="text-align: justify;">Le alternative proposte non risultano nè arbitrarie nè tanto meno irragionevoli; l&#8217;attestazione del capotreno, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è e non può essere in principio &#8220;soggettiva o arbitraria&#8221; non fosse altro perchè il capotreno è pubblico ufficiale investito delle connesse responsabilità  nel contesto del servizio; quanto al paventato errore umano trattasi di &#8220;rischio&#8221; che necessariamente accompagna qualunque attività  ma certo non ne costituisce misura di ragionevolezza, fermo restando che ogni sistema (umano e non), ivi incluso quello preferito della ricorrente, può incorrere in disfunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo le paventate difficoltà  tecniche, a fronte di una tecnologia sempre più¹ moderna che caratterizza i trasporti, come sottolineato dalla difesa dell&#8217;ART, non trovano in atti alcun riscontro; d&#8217;altro canto la stessa ricorrente, nella propria missiva del 7.5.2019 (inviata a fronte di un termine per adeguarsi pari a sei mesi e in scadenza il 9 maggio 2019), per quanto in specifico riguarda la misura 6.3 qui in contestazione, si è limitata ad esporre quale unico ostacolo all&#8217;adempimento che la misura era oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato e dunque era <i>sub iudice</i>. D&#8217;altro canto tutta l&#8217;impostazione del ragionamento di Trenitalia risulta finalizzata più¹ che ad evidenziare le difficoltà  tecniche della soluzione prospettata dall&#8217;ART, eventualmente proponendone altre a parità  di momento di verifica, semplicemente ad evitare che la verifica sia effettuata al momento di effettiva discesa dal treno del passeggero.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</p>
<p style="text-align: justify;">respinge il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre IVA e CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-6-2019-n-690/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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