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	<title>Responsabilita&#039; e risarcimento-Risarcimento dei danni morali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza 6 dicembre 2000 n. 6311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-ordinanza-6-dicembre-2000-n-6311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-ordinanza-6-dicembre-2000-n-6311/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza 6 dicembre 2000 n. 6311</a></p>
<p>(1) Entra nel pubblico impiego il concetto mobbing, che viene tuttavia subito espulso dalla giustizia amministrativa ed affidato alle cure del giudice ordinario. Nel caso trattato si discuteva di una richiesta di condanna al pagamento di una somma provvisionale (art. 3 L. 205/2000), in relazione al binomio danno biologico-mobbing. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-ordinanza-6-dicembre-2000-n-6311/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza 6 dicembre 2000 n. 6311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-ordinanza-6-dicembre-2000-n-6311/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza 6 dicembre 2000 n. 6311</a></p>
<p>(1) Entra nel pubblico impiego il concetto mobbing, che viene tuttavia subito espulso dalla giustizia amministrativa ed affidato alle cure del giudice ordinario. Nel caso trattato si discuteva di una richiesta di condanna al pagamento di una somma provvisionale (art. 3 L. 205/2000), in relazione al binomio danno biologico-mobbing.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, con l&#8217;ordinanza in rassegna, devia su altra giurisdizione la possibilità di decidere, utilizzando precedenti univoci (Cass. Sez.Un. 16 gennaio 1987 n. 304 in Foro It. 1988, 1, 2686; Cass. 10 ottobre 1967 n. 2358, Foro amm. 1968, 1,1,100). Precedenti che tuttavia fanno riferimento a infermità di tipo traumatico (infarti, danni da radiazioni, traumi in genere), che agevolmente si collocano nell’ambito della giustizia su responsabilità extracontrattuale e che quindi pacificamente sono da sempre affidate all’indagine del giudice civile.</p>
<p>Diverso sembra il ragionamento per il mobbing, che rappresenta la somma di comportamenti direttamente connessi all’organizzazione del lavoro, oscillanti dall’eccessivo carico di lavoro ai soprusi del superiore e che quindi sembrano gravitare più su aspetti organizzativi che su specifiche, singole situazioni traumatizzanti.</p>
<p>Il mobbing nel pubblico impiego, con il suo corredo di stati patologici diagnosticabili neurologicamente come sindrome ansioso-depressiva reattiva, labilità emotiva, nervosismo, insonnia, inappetenza, ansia, perdita di autostima, crisi di pianto, uso farmacologico di ansiolitici, antidepressivi e disintossicanti, trasloca quindi dal giudice amministrativo a quello ordinario, quale corredo degli accertamenti su carriere (e fallite carriere), sul divenire del rapporto, sugli inquadramenti, su tutto ciò (dispiaceri, traversie) che accompagna il dipendente nella sua vita insieme alla pubblica amministrazione.</p>
<p>In ogni caso, poichè al giudice amministravo non è rimasto quasi nulla del rapporto di pubblico impiego, è comprensibile che declini la competenza sui meccanismi organizzativi che possono generare mobbing. Tuttavia potrebbe essere opportuno che trasmigri dalle sedi della giustizia amministrativa ai Tribunali anche quel bagaglio di strumenti che anni di giurisprudenza hanno affinato: basti pensare all’eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495), formula senza la quale non è possibile verificare la legittimità di uno scavalcamento nella progressione di carriera.</p>
<p>Mentre trova spazio nelle aule giudiziarie, il mobbing ha porte aperte anche nelle coperture assicurative: lo stesso INAIL infatti lo inserisce negli studi su nuove patologie nelle malattie professionali ex art. 10 co. 4 D.Lgs. 38/2000. Si vedano in dettaglio le linee di indirizzo dell’istituto, leggibili nel sito www.inail.it , che contengono appunto un formale riferimento al mobbing quale nuova patologia.</p>
<p>Di sicuro il mobbing nel rapporto alle dipendenze con la pubblica amministrazione sarà più difficile da percepire: i parametri applicabili saranno probabilmente quelli – universali nel pubblico e nel privato – del disagio psicofisico, come descritti dalla sentenza del Tribunale di Torino 11 dicembre 1999 (Foro It. 2000, 1, 1555).</p>
<p>Ma se è agevole comprendere il disagio del dipendente torinese, spostato in altro comparto aziendale e privato di alcune qualificanti attività (passando dalla gratificante gestione poliglotta di clienti stranieri, al mero caricamento dati ed emissione di bolle di accompagnamento), sarà meno agevole districarsi tra le sottili malvagità che spesso serpeggiano nel pubblico impiego.</p>
<p>Se con la scarsezza di mezzi probatori di cui disponeva, il giudice amministrativo riusciva ad eliminare sottili illegittimità, il migliore augurio che si può fare al giudice ordinario è di saper intervenire con altrettanta capacità (Guglielmo Saporito, 18.12.2000).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-ordinanza-6-dicembre-2000-n-6311/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza 6 dicembre 2000 n. 6311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova (*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondamenti-giuridici-del-danno-esistenziale-novita-giurisprudenziali-e-questioni-in-tema-di-prova/">Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/cassano_danno.htm#*&quot;&gt;(*)</a></p>
<p>1. Dopo l’intervento della Corte di Cassazione 7713/2000 e a fronte di un dibattito dottrinale che ha coinvolto le Riviste di settore e non solo, la giurisprudenza, in alcuni casi, non solo ha sentito la necessità di partecipare al dibattito, con sentenze, che pur hanno accolto la tesi del danno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondamenti-giuridici-del-danno-esistenziale-novita-giurisprudenziali-e-questioni-in-tema-di-prova/">Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/cassano_danno.htm#*&quot;&gt;(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondamenti-giuridici-del-danno-esistenziale-novita-giurisprudenziali-e-questioni-in-tema-di-prova/">Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/cassano_danno.htm#*&quot;&gt;(*)</a></p>
<p>1. Dopo l’intervento della Corte di Cassazione 7713/2000 e a fronte di un dibattito dottrinale che ha coinvolto le Riviste di settore e non solo, la giurisprudenza, in alcuni casi, non solo ha sentito la necessità di partecipare al dibattito, con sentenze, che pur hanno accolto la tesi del danno esistenziale (alcune volte hanno confuso la neo-categoria), ma conscia della esistenza di una nuova categoria risarcitoria, ne ha indicato i possibili limiti e verificato la compatibilità con il sistema della responsabilità civile (le sentenze superano sicuramente il centinaio; cfr. Cassano, La giurisprudenza del danno esistenziale, II ed., Piacenza, 2002, 1-1014).</p>
<p>In quest’ultimo senso deve segnalarsi la sentenza del Trib. Roma 7 marzo 2002 (in Resp. civ. e prev., 2002, 793), che in maniera netta sembra aver chiuso ogni prospettiva al danno esistenziale, criticando gli orientamenti giurisprudenziali sulla base di un quadruplice ordine di motivazioni. Coeva alla pronuncia del giudice romano è la sentenza del Trib. Torre Annunziata 25 marzo 2002 (in Fam. e diritto, 2002, 509), chiamato a decidere se liquidare o meno un danno esistenziale richiesto da due coniugi per l’interruzione forzata della gravidanza a seguito di un investimento stradale, e che ne accoglie la richiesta partendo dalla considerazione della incapienza concettuale del danno biologico e del danno morale rispetto alla fattispecie e agli strascichi soggettivi di una coppia di coniugi che aveva subito la perdita del feto per effetto dell’azione illecita del terzo. </p>
<p>Nella maggior parte delle decisioni che hanno ritenuto esistente tale tipo di danno &#8211; a dire del tribunale capitolino &#8211; il fondamento normativo viene solitamente ravvisato in una norma composita, ricavata in via interpretativa dal combinato disposto dell’art. 2043 c. c. (sanzione) e di una norma costituzionale (precetto), secondo lo &#8220;schema&#8221; adottato da Corte costituzionale 184/86 per sostenere la risarcibilità ex art. 2043 c. c. del danno biologico. </p>
<p>A tale orientamento vengono mossi quattro ordini di obiezioni.</p>
<p>In primo luogo, si sostiene che questo orientamento giurisprudenziale favorevole si richiama ad un orientamento, o meglio, ad una (sola) pronuncia della Corte costituzionale, il cui fondamento argomentativo è stato successivamente abbandonato dalla stessa Consulta. Infatti, con la sentenza 372/94 (in Giust. civ., 1994, I, 3029) il Giudice delle leggi avrebbe chiaramente ritenuto non condivisibile il principio secondo cui la lesione di un diritto costituzionalmente protetto fosse risarcibile di per sé, a prescindere dalle conseguenze che tale lesioni abbia cagionato; chiaramente affermando che il risarcimento presuppone sempre una &#8220;perdita di tipo patrimoniale o personale&#8221;.</p>
<p>In merito a questo punto, però, certamente può affermarsi che l’evoluzione giurisprudenziale ha seguito una via diversa. La lesione in sé indica che un bene posto ai massimi vertici della Costituzione riceve tutela per la sua importanza, e la sua lesione ne comporta con sé il danno; nel momento in cui vengono in campo valori che ledono le attività realizzatrici della persona, senza una lesione diretta ed immediata, di beni costituzionali, risulta opportuno verificare quali effettivamente siano tali conseguenze non patrimoniali (risultando così non incompatibili le letture delle due sentenze). </p>
<p>Altra obiezione, da verificare, sostenuta dal magistrato &#8211; noto per la particolare attenzione ed il contributo culturale e dottrinale al tema del risarcimento del danno alla persona &#8211; è che la tesi del &#8220;danno esistenziale&#8221; sembri trascurare del tutto che il nostro sistema della responsabilità civile si fonda sostanzialmente sul criterio della colpa, di tal che non sarebbe giusto né condivisibile ascrivere ad un soggetto le conseguenze di un fatto che egli non poteva né prevedere né evitare. La necessaria prevedibilità dell’evento dannoso è stata affermata anche dalla Corte costituzionale, la quale ha espressamente affermato che, là dove essa manchi, non è possibile una valutazione autonoma della colpa (Corte cost. 372/94, cit.), riassumendosi la questione nei termini che seguono: se questo danno è un danno-evento, esso è imprevedibile e dunque non può essere ascritto all’offensore a titolo di colpa; se esso è un danno-conseguenza, presuppone necessariamente un danno-evento, che dovrà incidere sulla salute, sul patrimonio o sul morale, ed ubbidire alla regole risarcitorie normativamente poste o giurisprudenzialmente elaborate per questi tre tipi di danno.</p>
<p>In verità deve essere ricordato – e ne è consapevole lo stesso organo giudicante &#8211; che la prevedibilità o prevenibilità dell’evento non va confusa con la prevedibilità delle conseguenze dannose da esso scaturite, rispondendo in materia extracontrattuale il danneggiante anche delle conseguenze imprevedibili della propria condotta. Ciò significa che al di là delle collocazione da dare al danno esistenziale (danno-evento o danno conseguenza), la prevedibilità è da riferirsi all’evento appunto e non alle conseguenze, patrimoniali, biologiche, esistenziali, morali. </p>
<p>Nel caso in cui si collochi il danno esistenziale nel solco dEl danno evento, sarà richiesta sempre la prevedibilità dell’evento che coinciderà con la lesione del bene costituzionalmente tutelato (e che in quanto tale comporterà danno esistenziale, senza ulteriori oneri probatori – come vedremo – in capo all’attore).</p>
<p>Il punto centrale della questione viene ad essere ai fatti &#8220;la selezione degli interessi meritevoli di tutela&#8221;. </p>
<p>Quindi l’obiezione di ammettere che persino la perduta possibilità &#8211; ad esempio &#8211; di fare schiamazzi, imbrattare i muri, ed insomma di compiere qualsiasi, insignificante gesto quotidiano costituisca un danno risarcibile e la richiesta affinché l’interprete spieghi perché mai debba considerarsi &#8220;ingiusta&#8221; la perdita della possibilità di compiere un gesto od un’attività insignificanti, inutili od illeciti, non colgono nel segno, poiché il danno esistenziale è risarcibile in quanto lede un diritto costituzionalmente garantito o perché limita una attività realizzatrice della persona umana. </p>
<p>Naturalmente non qualsiasi perdita esistenziale potrà costituire un danno risarcibile: ed in questo caso l’interprete avrà il compito – certo, non sempre agevole &#8211; di individuare il &#8220;selettore&#8221;, cioè il criterio in base al quale discernere le perdite esistenziali meritevoli di tutela risarcitoria da quelle non risarcibili.</p>
<p>Un punto di riferimento potrà essere dato dal quadro dei valori costituzionali, più precisamente il progetto di vita che ogni individuo insegue dovrà essere &#8220;filtrato&#8221; attraverso quei valori su cui si fonda la Costituzione: solo attraverso questa astrazione mentale potremmo valutare con un basso margine di errore quali le attività realizzatrici della persona che reclamano tutela, quale la natura del bene che la condotta del convenuto ha violato, quali le ripercussioni sofferte dalla vittima.</p>
<p>Non certamente – seguendo gli esempi di Cendon, Esistere o non esistere, in Le Nuove Voci Del Diritto, a cura di G. Cassano, all’indirizzo www.lenuovevocideldiritto.com [si vedano sul punto anche le gustose obiezioni di Gazzoni, Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale), ibidem] &#8211; l’interesse a una giornata costellata di negozianti cortesi, autostrade libere, neve in montagna, film divertenti, amanti fedeli e disinteressate, oppure di vicini di casa profumati, applausi ai propri discorsi, recensioni favorevoli, vittorie elettorali, oggetti smarriti e ritrovati, pesci ingenui e golosi (sì, invece, alla tutela esistenziale – ancora una volta – per chi si trovi ad essere sequestrato, reso orfano, violentato, truffato, ammorbato, assordato, maltrattato, spiato, disonorato, licenziato ingiustamente, bocciato con leggerezza, imprigionato senza motivo, discriminato per la sua pelle, e così di seguito); dovrà essere stata compromessa, dalla minaccia a quel bene, la possibilità di svolgere attività che non siano per se stesse illecite, né immorali &#8211; né (occorre aggiungere) tali da posizionarsi al di sotto di una certa soglia di eclettismo, futilità o insignificanza. Nessun riscontro quindi per pretese inerenti – mettiamo &#8211; al gusto o al mestiere dei duelli, del traffico di droga o di armi, del contrabbando: il che è abbastanza ovvio. E neppure &#8211; occorre aggiungere &#8211; al gusto della prostituzione, delle collezioni oscene, dei riti esorcistici, dello scambio di coppie, del sadismo. Ma nessuna protezione verosimilmente – pur dovendo distinguersi, in tutta una serie di casi, a seconda del grado di colpevolezza (che risulti) ascrivibile al convenuto: malizia, dolo specifico, premeditazione, dolo eventuale, colpa grave, colpa lieve, presenza di fattori rilevanti come criteri oggettivi d’imputazione – per attività quali l’invio sistematico di lettere anonime, la frequentazione giornaliera della sala-corse, il voyeurismo rispetto alla casa di fronte, le ubriacature del sabato sera, le scorribande da hooligan, la collezione di trofei amorosi, i bagni d’inverno nel mare ghiacciato, l’attaccare bottoni con tutti, il canticchiare sottovoce ai concerti sinfonici, l’appostamento a qualche Vip, le richieste di elemosina per strada, i travestimenti fuori carnevale, le ostentazioni aristocratiche, la promozione di società segrete.</p>
<p>In relazione alla selezione degli interessi, inoltre, non coglie nel segno l’obiezione &#8211; secondo la quale, se per poter essere risarcibile il danno è necessario individuare la norma costituzionale o la norma di legge alla quale &#8220;ancorare&#8221; l’ingiustizia del danno non c’è bisogno di mettere in campo una nuova figura poichè già oggi la lesione di un interesse normativamente qualificato costituisce un danno risarcibile &#8211; in quanto l’interesse leso è cosa diversa dalle conseguenze che ne scaturiscono (comprese quelle esistenziali).</p>
<p>Alla affermazione che è pericoloso e controproducente sostenere che il danno morale costituisce una sofferenza &#8220;interna&#8221; &#8211; se così fosse, tale danno non potrebbe mai essere dedotto né provato in giudizio, giacché i moti dell’animo sono noti solo a chi li avverte – si può certamente replicare che questa è proprio una delle ragioni che ne hanno limitato il suo risarcimento alla previsione legislativa.</p>
<p>Infine il Tribunale ritiene che esista un quarto e decisivo motivo di rigetto della figura del danno esistenziale, vale a dire la sua difficoltà giuridica e concettuale ad affrancarsi dal danno morale o non patrimoniale. Per il Tribunale di Roma non convince la distinzione tra danno morale e danno esistenziale fondata sul rilievo secondo cui chi subisce un danno morale soffre mentre chi subisce un danno esistenziale non fa. La sofferenza morale causata dall’illecito, infatti, è sempre una sofferenza causata da una rinuncia: tanto è vero che nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che costituisce un danno la rinuncia ad attività sgradite o spiacevoli; medesima sarebbe la lesione, medesima la sofferenza, ma duplice il risarcimento invocato. Non solo ma si afferma che se il legislatore avesse voluto espressamente prevedere la risarcibilità del danno morale anche in altri casi [si consideri, infatti, che tra i vari &#8220;casi previsti dalla legge&#8221; in cui è risarcibile il danno morale, rientrano l’impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (articolo 29, comma 9, legge 675/96), e l’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (articolo 44, comma 7, decreto legislativo 286/98], ciò vuol dire che gli strumenti ordinari (primo fra tutti, l’articolo 2043 c.c.) non sono ritenuti sufficienti a dare tutela ai diritti in esame.</p>
<p>A tale ragionamento si è obiettato (Ziviz, Chi ha paura del danno esistenziale?, in Resp. civ. e prev., 2002, 793) che la casistica cui rimanda l’articolo 2059 c.c. attraverso nuovi interventi legislativi non incide per alcun verso sull’autonomia del danno esistenziale. Attraverso tali norme, infatti, si viene ad allargare l’ambito risarcitorio esclusivamente per quel che concerne il danno morale – mentre non incide sul ristoro delle altre voci non patrimoniali (biologiche ed esistenziali) sottratte all’articolo 2059 c.c. la cui riparazione risultava comunque garantita anche in assenza dell’intervento normativo. Il nodo da sciogliere, semmai, riguarda la compatibilità costituzionale del sistema restrittivo imposto da quella norma con riguardo al patema d’animo. Ma questo è un altro problema, attesa la diversità ontologica di questi due pregiudizi.</p>
<p>Il problema, come più avanti verrà meglio analizzato, è che vi è un continuo fraintendimento fra le diverse voci di danno ad opera della giurisprudenza. Ad esempio il Trib. Torre Annunziata 25 marzo 2002, cit., riferisce che il pregiudizio derivante dall’interruzione forzosa della gravidanza, con gli inevitabili strascichi sulla salute della donna, il ricovero ospedaliero ed anche le conseguenze patrimoniali non risultano certamente risarcibili a titolo di danno biologico, e talune conseguenze ed aspettative non possono di certo essere ricomprese nel danno morale, essendo questa categoria, come tradizionalmente ricostruita dagli interpreti, limitata e circoscritta, sia nei suoi contenuti (patemi d’animo, sofferenze patite dalla vittima consistenti in un transeunte turbamento psicologico), sia per effetto del criterio di liquidazione utilizzato. </p>
<p>Il punctum dolens è che le figure del risarcimento da danno psichico e da danno morale – prosegue l’organo giudicante &#8211; non soddisfano adeguatamente il tipo di danno subito in conseguenza dell’avvenuto aborto, e deve perciò farsi ricorso al cd. &#8220;danno esistenziale&#8221;, consistente nella perdita o nella compromissione di una o più attività realizzatrici della persona salvaguardate sempre dall’art. 2 Cost., quali in questo caso specifico poteva essere il danno alla serenità familiare, il danno per la perdita di un figlio, per il disagio, per la sofferenza subita, per la mancata maternità, ecc.</p>
<p>Non solo ma il Tribunale ci riferisce oltre che di momenti relazionali spezzati, di malesseri vari quali insonnia, ansia, sogni spiacevoli, ecc. (come emerge chiaramente dagli accertamenti sanitari e dalla perizia, di parte e d’ufficio, che servono a confermare uno stato di perturbamento psichico, di disagio, di preoccupazione protrattosi nel tempo per quel bambino, che era certamente desiderato dai coniugi).</p>
<p>E’ facile notare come nel danno esistenziale il Tribunale tenda ad assorbire porzioni di danno biologico psichico e di danno morale, se solo si ricorda che il danno esistenziale copre solo le ripercussioni esterne della vittima. </p>
<p>Pur avendo il Tribunale connotato il danno esistenziale di caratteri fortemente emotivi e psichici ne sostiene, successivamente, una sua peculiarità non in termini di insorgenze patologiche (inquadrabili nel danno biologico), bensì in termini di offesa alla piena esplicazione dei momenti qualificanti l’esistenza, vista nell’aspetto dinamico correlato all’ambiente di vita in cui si è inseriti, offesa che costringe la persona a dover mutare (ovvero a subire il mutamento di) tali momenti rispetto alla loro programmazione ed attuazione, a dover, sia pure momentaneamente o transitoriamente, cambiare registro alla propria vita, a vedere compresse o limitate o addirittura negate, spazzate via, occasioni e situazioni che avrebbero agevolato e sostenuto lo sviluppo e la realizzazione della propria personalità; offesa che crea disagio, disappunto, delusione, malessere. Disagio e malessere che non rientrano, ovvero non generano un danno biologico o un danno alla salute, e che nemmeno è possibile identificare col patema d’animo comunemente denominato danno morale. Disagio e malessere che accompagnano, per poco o per lungo tempo, l’esistenza di una persona, turbandola e rendendola spiacevole, difficile, generando così un danno al vivere quotidiano, un danno alla propria libera e serena esistenza. </p>
<p>Il Tribunale, quindi, riconosce cittadinanza nel nostro ordinamento, pur con un eccessivo ampliamento, al danno esistenziale, inteso come offesa al diritto di ogni persona ad una esistenza serena, rinvenendosi il fondamento nell’art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo idonei a garantire il pieno sviluppo e la massima realizzazione della personalità umana, ossia, tutto ciò che concorre e contribuisce a rendere agevole l’esistenza di una persona, assicurandogli il necessario benessere. </p>
<p>2. Come abbiamo avuto modo di accennare le categorie che comprendono le varie voci di danno, pur nelle loro peculiarità che le distinguono reciprocamente, hanno una medesima identità che le accomuna: un unico fatto ritenuto offensivo da più punti di vista. La verifica se la lesione incida sulla salute, sulla psiche, sulla esistenza o sulla morale del danneggiato, diventa l’ulteriore questione pratica rispetto alla precedente, che si è concretata nel qualificare l’accadimento, oggetto di risoluzione giudiziale, come fatto dannoso.</p>
<p>La problematica principale affrontata dal Giudice del diritto vivente nella decisione n. 2515/2002 (Cass. civ., sez. unite, 21 febbraio 2002, n. 2515, in Corriere giuridico, 2002, 465 con nota di De Marzo, Il danno morale nel caso Seveso: l&#8217;intervento delle Sezioni Unite; in Danno e resp., 2002, 499, con osservazioni di Ponzanelli e Tassone,  Una &#8220;nuova&#8221; stagione del danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite e il caso Seveso; in Giur. It., in corso di stampa, con nota di Cassano e Catullo, Danno esistenziale e danno morale: due diverse realtà o due interpretazioni di un’unica realtà?; in Resp. Civ. e Prev., 2002, 726, con nota di Feola, Il prezzo delll&#8217;inquietudine: il caso &#8220;Seveso&#8221; torna in Cassazione; in Foro It., 2002, 999 con nota di Palmieri, Risarcibilità del danno non patrimoniale tra aperture giurisprudenziali e tipizzazione legislativa), che si concreta nello stabilire se il danno morale sia risarcibile pur non derivando dalla menomazione dell’integrità psichica dell’offeso o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, sembra essere unica. Tuttavia nelle argomentazioni della motivazione ne appare una seconda che, ai fini della presente indagine, diventa il principale oggetto. Essa consiste nell’individuare la differenza che intercorre tra danno morale e danno esistenziale.</p>
<p>Procedendo con ordine, il contributo più evidente che viene riconosciuto alla decisione in esame e che ha giustificato l’assegnazione della questione alle Sezioni unite è quello di aver superato l’aporia che subordina il risarcimento del danno morale al danno biologico. Per rassegnare la suddetta conclusione l’interpretazione del giudice di legittimità parte dal superamento della tradizionale dicotomia danno-evento e danno-conseguenza. </p>
<p>La Consulta nella decisione già analizzata, n. 184/1986, qualifica il danno morale come &#8220;danno-conseguenza&#8221; del fatto illecito lesivo della salute, delineando così lo spartiacque tra danno morale e danno biologico in base al rapporto causa-effetto. Le relazioni, tuttavia, si sottopongono ad una rivisitazione o meglio ad una nuova interpretazione quando alla iniziale distinzione tra danno biologico e danno morale si aggiunge quella tra quest’ultimo e &#8220;danno alla salute psichica&#8221;. In questa seconda ipotesi, la linea di demarcazione tra le due voci di danno diventa sempre più sottile, incidendo entrambe su un campo in cui risulta facile disperdere le tracce della lesione. Tuttavia il danno alla salute psichica, concretandosi in un trauma psichico-fisico scientificamente verificabile, presenta una maggiore concretezza del danno morale che finisce per risolversi in un &#8220;inosservabile&#8221;. Per il Giudice costituzionale risulterà &#8220;irrazionale&#8221; la decisione che &#8220;nelle conseguenze dello shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento solo il primo&#8221; (Corte Cost. 372/1994). Il danno alla salute psichica si concreta nella degenerazione del danno morale in un trauma fisico e psichico permanente, ossia rappresenta la &#8220;conseguenza&#8221; del patema d’animo. </p>
<p>Così ragionando, trova completezza il rapporto eziologico indicato dalla precedente sentenza della Corte costituzionale, che si risolve come segue: danno biologico (evento) &#8211; danno morale (conseguenza e, a sua volta evento) &#8211; danno biologico di natura psichica (conseguenza). Riassumendo, la sentenza costituzionale n. 184/1986 mette in relazione come causa ed effetto il danno biologico con il danno morale; nella decisione n. 372/1994, invece, la Consulta promuove la &#8220;conseguenza&#8221; danno morale (a sua volta) in causa generatrice di ulteriore voce di danno, quello &#8220;biologico di natura psichica&#8221;. </p>
<p>L’approccio causalistico e materiale della ricostruzione delle varie voci di danno si incrina ulteriormente, denunciando la fallibilità delle proprie sovrastrutture all’affermarsi giurisprudenziale del danno esistenziale. La consapevolezza acquisita dal giudice della difficoltà di scomporre e ricostruire la lesione secondo una logica causa-effetto al fine di discernere il danno biologico da quello morale, o il danno morale dal &#8220;danno biologico di natura psichica&#8221; o, infine, il danno esistenziale da tutti i precedenti, induce ad abbandonare la logica &#8220;teorica&#8221; per condividere un approccio pratico. Più importanti delle categorie diventano i fini e, se per il Giudice delle Sezioni Unite è giusto risarcire la lesione &#8220;nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di aver subito un turbamento psichico&#8221;.</p>
<p>Il primo contributo offerto dalla sentenza in esame si riassume nel superare le precedenti &#8220;sovrastrutture teoriche&#8221; introdotte dalle suesposte decisioni costituzionali, per condividere un approccio pratico, informato da ragioni di &#8220;logica e di giustizia&#8221;, che suggerisce di superare gli ostacoli alzati dalle categorie formalistiche attraverso un criterio che sembra attento più alle diversità di funzioni che può assolvere il risarcimento del danno, che alle moltiplicazioni delle sue rispettive voci.</p>
<p>In sintesi, la risarcibilità del danno morale non presuppone l’esistenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, ma la sussistenza di un reato che ha deluso l’aspettativa del destinatario dell’illecita condotta nella fiducia del valore delle norme. Le categorie di &#8220;danno evento&#8221; e &#8220;danno conseguenza&#8221; perdono efficacia euristica nella spiegazione delle modalità attraverso cui la lesione si manifesta nella realtà.</p>
<p>Accreditare importanza più alle funzioni che può assolvere il risarcimento del danno che alle singole voci che lo caratterizzano, significa focalizzare l’attenzione non sul &#8220;danno patrimoniale&#8221; ma sul risarcimento, non sul &#8220;danno morale&#8221; ma sulla sanzione risarcitoria, non sul &#8220;danno esistenziale&#8221; ma sulla riparazione. Le categorie morali, psichiche ed esistenziali del danno si presentano con contorni così sfumati da poter essere individuate solo da chi è attento alle finalità che il giudice vuole conseguire e non all’oggettività del fatto.</p>
<p>L’intenzione delle Sezioni Unite è diretta, con il risarcimento del danno, non a sanzionare la delusione di un’aspettativa del consociato nei confronti del valore delle norme violate, bensì a ripristinare la lesione di un’aspettativa esistenziale. Quello che il giudice del diritto vivente richiede alla fine della prova del danno non è un criterio equitativo atto a rasserenare il suo decidere, come solitamente avviene in tema di danno morale, ma la dimostrazione concreta che il &#8220;turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria&#8221; sofferto dagli attori sia dipeso dall’ &#8220;esposizione a sostanze inquinanti&#8221; e dalle &#8220;conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita&#8221;.</p>
<p>La prova di un danno, che si consuma lungo lo svolgimento di un’esistenza, non può essere soddisfatta facendo riferimento a criteri come la gravità del reato, le modalità della condotta, la colpevolezza dell’autore, la misura della pena edittale o le percentuali di danno biologico cui solitamente il giudice si riporta per la liquidazione del danno morale. </p>
<p>Risulta altrettanto incoerente la ratio della decisione n. 2515/2002 nel punto in cui il giudicante da una parte presume la pericolosità dell’agire di cui all’art. 449 c.p., perchè &#8220;il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l’insorgenza effettiva del rischio per la pubblica utilità&#8221; e dall’altra esige la prova del turbamento psichico dei soggetti che subiscono gli effetti del comportamento delittuoso. L’unico onere probatorio gravante sui destinatari del reato dovrebbe essere quello di dimostrare, come le stesse Sezioni Unite inizialmente suggeriscono, di essere in una &#8220;relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa)&#8221;. Ossia risulta incoerente che il Giudice del diritto vivente prima presuma la pericolosità della fattispecie di &#8220;Delitti colposi di danno&#8221; e la conseguente offesa dei soggetti che vivono o lavorano nella zona interessata dagli effetti lesivi del &#8220;disastro ambientale&#8221; e poi esiga, dai medesimi individui, la prova del danno causato dall’ &#8220;esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita&#8221;. Nei reati di pericolo presunto come il disastro colposo il pericolo, essendo implicito nella condotta, non esige l’ulteriore dimostrazione dell’offesa per la pubblica incolumità, a meno che la prova del danno, richiesta dal giudicante, non si riferisca ad un tipo di lesione differente da quella morale. </p>
<p>E ancora è evidente come il &#8220;momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo&#8221; di cui alla sentenza della Consulta n. 184/1986, ha poco da condividere con il &#8220;perturbamento psichico, da disagio e preoccupazioni duraturi nel tempo&#8221; della sentenza in esame, a meno che non si opti per la definitiva abolizione della dimensione temporale, parificando la locuzione &#8220;transeunte&#8221; con quella di &#8220;duraturi nel tempo&#8221;.</p>
<p>Considerate le suddette riflessioni, dall’accertamento della condotta colposa deve ricavarsi implicitamente un danno morale in capo alle vittime da liquidarsi indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento; diversamente si esigerà la prova della lesione quando si vorrà risarcire, non il semplice patema d’animo procurato da reato, ma la compromessa dimensione esistenziale della persona offesa. Deriva che la funzione del risarcimento del danno non patrimoniale, quando si rivolge alla salvaguardia delle &#8220;limitazioni del normale svolgimento della (…) vita&#8221;, sarà finalizzata più a riparare la lesione esistenziale che a ricompensare il patema d’animo sofferto.</p>
<p>L’aspetto più interessante della decisione delle Sezioni Unite sembra risiedere nel mostrare come le finalità perseguite dal giudice possono essere indipendenti rispetto alle classificazioni di cui dispone per conseguirle. Più dei nomi, diventano importanti i fini e l’attenzione ad essi rivolta offre una via risolutiva per discernere, nella statuizione del diritto, gli effetti verso cui viene orientata la decisione.</p>
<p>Il pericolo di rimanere imprigionati nei confini delimitati dal nome è avvertito, nella sua attualità, dai giudici della Cassazione che denunciano come &#8220;sovrastruttura teorica&#8221; la tradizionale dicotomia tra danno-evento e danno-conseguneza. La finalità pratica cui tende la sentenza in esame, essendo incompatibile con le suddette classificazioni, induce il giudicante a superarle. È da ritenere pertanto che le convenzioni semantiche, godendo di uno scarso credito presso il giudice di legittimità, inducono a considerare la definizione di &#8220;danno morale&#8221; non come una &#8220;prigione formale&#8221;, gelosa di un sapere ontico, ma piuttosto come strumento formale attraverso cui possono essere conseguiti risultati sostanziali, inizialmente non compresi nella originaria categoria.</p>
<p>Nonostante gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza, non si è pervenuti a nessun punto fermo in materia di voci di danno. Di fatto resta solo la discrezionalità del giudicante che, pur utilizzando formalmente categorie tra loro diversificate come &#8220;danno biologico di natura psichica&#8221;, &#8220;danno morale&#8221;, o &#8220;danno esistenziale&#8221;, persegue sostanzialmente finalità ritenute adeguate a risarcire, riparare, sanzionare i danni prodotti dal fatto illecito. Questa riflessione evita di rimanere stupiti di fronte alla scelta del giudice di chiamare &#8220;danno morale&#8221; la lesione di situazioni soggettive come i diritti della personalità, anziché il patema d’animo, perché è dietro la veste formale della definizione classificatoria, e non in essa, che si trovano le ragioni e le finalità della misura risarcitoria disposta dal giudicante.</p>
<p>In breve, non è da escludere che il giudice, con il riconoscimento del danno morale, intenda riparare la lesione esistenziale del danneggiato (E’ della stessa opinione De Matteis, Il danno esistenziale, in Danno e resp., 2002, 565).</p>
<p>La questione di natura sostanziale consiste nello stabilire che funzione assolve il risarcimento liquidato dal giudice per il &#8220;perturbamento psichico&#8221; causato dal sottoporsi a controlli sanitari nel dubbio di aver contratto malattia per la diffusione di sostanze tossiche.</p>
<p>Il punto focale delle argomentazioni delle Sezioni unite non s’incentra sulle lacrime, le sofferenze, i dolori, i patemi d’animo delle vittime dell’illecita condotta, bensì sulle loro rinunce alla quotidianità, che si risolvono nelle &#8220;compromissioni delle proprie sfere di esplicazione personale&#8221;. L’aspettativa di una persona di vedere realizzati i propri progetti di vita, costituzionalmente tutelati, viene infranta dal timore che una malattia letale possa pregiudicarne la realizzazione. Gli effetti di una tale lesione non si consumano nell’immediatezza del fatto illecito, ma assillano la vittima in una dimensione prolungata e il decorso del tempo, anziché lenire le sofferenze, le acutizza: come più volte ripetuto, il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente.</p>
<p>Ritornando all’onere della prova del danno richiesto dal giudice di legittimità, esso viene considerato assolto attraverso la dimostrazione di essersi sottoposti a &#8220;controlli sanitari, resi necessari dall’insorgenza di sintomi preoccupanti&#8221;, dove la &#8220;preoccupazione duratura nel tempo&#8221;, cui fa riferimento la sentenza in esame, sembra essere valida testimonianza, più che di un &#8220;transeunte turbamento psicologico&#8221;, di una prolungata lesione che si riassume nella perifrasi del &#8220;relazionarsi diversamente&#8221;.</p>
<p>In breve, la nozione di danno esistenziale comprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull’esistenza di questa. Diventa, allora, decisiva una considerazione non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì capace di segnalare interferenze negative e pregiudizievoli in senso ampio. Un fatto-evento causato da terzi può rilevarsi dannoso quando risulta idoneo ad incidere sulle possibilità realizzatrici della persona.</p>
<p>Il carattere della non patrimonialità accomuna il danno morale con quello esistenziale, traducendosi entrambi nella delusione di un’aspettativa, mentre la natura della situazione giuridica lesa li divide. </p>
<p>La persona, nell’orientarsi nella vita sociale, confida in aspettative normativamente tutelate, il delitto, deludendo queste aspettative, ingenera sfiducia tra i consociati sul valore delle norme; la funzione general preventiva della pena deve essere diretta a riconfermare tra i cittadini fedeli alla legge che è giusto fidarsi del valore delle norme. </p>
<p>Nelle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 184/1986 si chiarisce che la ratio informatrice dell’art. 2059 c.c. è quella di sanzionare adeguatamente chi si è comportato in maniera vietata dalla legge, nella misura in cui &#8220;accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed &#8220;ulteriormente&#8221; alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori&#8221;. L’obiettivo finale che si consegue con il risarcimento del danno morale è quello di rafforzare il carattere preventivo e sanzionatorio della responsabilità penale, per cui si delinea una relazione fra la delusione di un’aspettativa normativamente (penalmente) tutelata, o danno morale, ed il risarcimento sanzionatorio.</p>
<p>Equilibri diversi, invece, governano la logica del danno esistenziale che si traducono nell’equazione tra delusione dell’attesa di progetto esistenziale, o danno esistenziale, ed il risarcimento ripristinatorio (Bona, Famiglia e responsabilità civile: la tutela risarcitoria nelle relazioni parentali, in Cassano (a cura di), Manuale del nuovo diritto di famiglia, Piacenza, 2002, 371).</p>
<p>Diventa possibile discernere le due ipotesi di danno se si presta attenzione alle argomentazioni del giudicante nel riconoscere la responsabilità civile del danneggiante. Nella sentenza in esame le Sezioni Unite motivano nei seguenti termini: &#8220;in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in un detto ambiente) e che provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli pregiudicati nella loro sfera individuale&#8221;.</p>
<p>Il pregiudizio &#8220;nella sfera individuale&#8221; degli abitanti della zona prossima a quella in cui si è verificato il disastro non corrisponde all’ &#8220;offesa&#8221; che insiste sulla vittima del reato e che si manifesta nel transeunte turbamento psichico per la delusione di un’aspettativa normativizzata (In riferimento a tale questione, puntuali le riflessioni di N. Luhmann, La differenziazione del diritto, Bologna, 1990, 41, che scrive: &#8220;La normatività è la forma di un’aspettativa di comportamento attraverso la quale si indica che l’aspettativa deve essere tenuta ferma anche in caso di delusione. Le norme vengono intese qui, allora, come aspettative stabilizzate in maniera contraffattuale che resistono alla delusione e che, in quanto tali, inizialmente non sono ordinate in modo né naturale, né sistematico, né logico. Nella vita sociale tali proiezioni normative scaturiscono da un bisogno strutturale: ciascuno deve poter essere sicuro delle proprie aspettative anche di fronte a delusione deve poter collegare le aspettative degli altri con le proprie&#8221;). Mentre, infatti, nel destinatario o nei destinatari della delittuosa condotta la sofferenza morale si manifesta nell’immediatezza della consumazione del reato, nel danneggiato nella sfera esistenziale gli effetti pregiudizievoli del fatto illecito si esprimono dopo un intimo processo di metabolizzazione. Le &#8220;limitazioni del normale svolgimento della loro vita&#8221; rappresentano la lesione della personalità. Capire l’essenza del danno esistenziale significa comprendere la personalità del soggetto che coordina i dati della realtà per dare spazio vitale alla sua esistenza; la compromissione di una scelta o meglio la compromissione della personalità dell’individuo, derivante dal timore di aver contratto un male letale, si concreta nella delusione di un progetto esistenziale e non nella sfiducia sul valore delle norme.</p>
<p>3. Nell’affrontare il tema della prova del danno esistenziale, rilevante risulta essere l’approccio che viene dato, se di natura consequenzialistico o eventistico (volendo proseguire nella distinzione ormai recepita da dottrina e giurisprudenza).</p>
<p>I diversi approcci – su cui ci siamo soffermati nelle pagine precedenti – hanno notevoli implicazioni sul piano operativo, prima di tutto il regime della prova. Se infatti si insiste sul danno esistenziale come danno evento, verrà dato risalto alla lesione stessa del bene costituzionale, di modo che la prova coincide con la prove del fatto lesivo, che porta con sé le dirette conseguenze. </p>
<p>Se invece si apprezza l’approccio consequenzialistico, si guarderà alle effettive alterazioni sul piano della quotidianità causate al danneggiato, che possono trovare la loro fonte sia nel fatto illecito ma anche nel contratto, di tal modo che l’assetto dell’onere probatorio sarà di diversa portata come meglio si cercherà di dimostrare. </p>
<p>La lettura consequenzialistica di tale tipo di danno poiché non ne correla necessariamente la sua esistenza alla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato – che in quanto tale ne dovrebbe richiedere immediato ristoro senza ulteriori complicazioni probatorie – ma incentra la sua attenzione sull’alterazione della quotidianità del danneggiato richiede, a ragione, una prova rigorosa a seconda della normalità o meno delle conseguenze prospettate.</p>
<p>Quindi le due impostazioni tendono, potremmo dire, nell’ambito del regime probatorio a limitare le possibili eventuali obiezioni; ad una possibile limitata apertura del danno esistenziale – solo i diritti costituzionalmente tutelati – corrisponde un agile regime probatorio: se è stato violato un diritto costituzionale sarà in re ipsa il &#8220;conseguente&#8221; danno esistenziale; ad una possibile eccessiva apertura del danno esistenziale – tutte le attività realizzatrice dell’uomo ritenute meritevoli d’interesse &#8211; corrisponde un rigido sistema probatorio: non solo verrà valutata, come già in precedenza sostenuto, la meritevolezza delle attività svolte, ma il danneggiato dovrà indicarne il &#8220;suo&#8221; regolare svolgimento, potendosi distinguere, come meglio vedremo, attività che certamente verranno lese dalla condotta lesiva, attività che probabilmente verranno lese dalla condotta lesiva, attività che quasi sicuramente non verranno lese dalla condotta lesiva.</p>
<p>L’onere probatorio sarà inversamente proporzionato, sempre a patto che sia lesa o limitata una attività realizzatrice della persona umana. In ordine a quest’ultimo punto, ciò significa – riprendendo l’opinione di Rago, Il danno esistenziale, in Danno e resp., 2002, 329, &#8211; che va instaurato, ogni volta, una comparazione fra il danno lamentato da quel singolo individuo così come opera, vive e si relaziona in un determinato momento storico, ed il comportamento del danneggiante, con la conseguenza che vanno risarcite solo quelle lesioni che appaiono, in quel caso concreto, come eventi estranei a quel modus vivendi, e che potevano essere evitati dal danneggiante usando i normali criteri di avvedutezza. Ad es. la vita convulsa e frenetica che si vive tutti i giorni comporta, inevitabilmente, tutta una serie di stress (piccoli litigi fra automobilisti, piccole scortesie e maleducazioni, etc.) connaturati a quel modo di vivere e che sarebbe impensabile risarcire proprio perché non sarebbe giuridicamente apprezzabile (e quindi risarcibile) alcuna concreta alterazione dello standard qualitativo e quantitativo del benessere corrispondente al quel modus vivendi. Ma, è opportuno ripeterlo, solo nel caso in cui le attività risultano meritevoli di tutela si porrà il problema dell’onore probatorio.</p>
<p>Proseguendo, le due impostazioni sopra proposte non sono inconciliabili, anzi sembrano riprodurre le letture proposte dalla Corte Costituzionale nel 1986/184 e nel 1994/372, citt.. Si potrebbe sostenere, infatti, che in relazione al danno esistenziale la prova sarà sempre richiesta, ma verrà ridotta all’evento lesivo quando la forza lesiva del fatto è talmente dirompente da portare di per sé danno esistenziale (ad esempio se si ritiene il danno biologico danno esistenziale, è la sola violazione del diritto alla salute a configurare l’illecito in esame, non richiedendosi ulteriori riscontri probatori), diversamente sarà opportuno valutare di volta in volta come la lesione abbia limitato il libero svolgimento della personalità dell’individuo, con questo di particolare: il danno esistenziale di matrice non biologica richiederà un riscontro probatorio più oneroso di quello di matrice biologica in quanto in quest’ultimo caso vi è certamente compenetrazione fra danno e riscontro medico-legale della lesione. </p>
<p>Diversamente nei danni esistenziali di matrice non biologica quasi sempre andrà verificata l’effettiva incidenza sullo svolgimento della attività aredittuale del soggetto stesso, potendosi escludere in linea di massima il caso di lesione di un diritto costituzionalmente garantito con contestuale lesione di un’attività che certamente viene lesa a seguito di quella lesione. </p>
<p>Quindi l’obiezione alla teoria del danno evento – cioè l’idea che il danno corrisponda alla violazione dell’interesse tutelato, e non già alle conseguenze della lesione stessa, ed il risarcimento così argomentando viene disancorato da qualsiasi considerazione dei riflessi negativi a carico della vittima snaturando il sistema della responsabilità civile – non coglie nel segno in quanto non è che non vogliono apprezzarsi le conseguenza dannose, riducendo il danno esistenziale a pensa privata, ma poiché alcune conseguenza sono insite nella lesione del diritto stesso potranno dirsi provate secondo l’id quod plerumque accidit, potendo, sempre, il soggetto danneggiante dare la prova contraria.</p>
<p>Il sistema probatorio così congegnato dovrebbe garantire non solo tutela ai diritti della personalità ed alle attività realizzatrici della persone, ma al contempo garantirebbe diversi oneri in capo ai soggetti (danneggiante e danneggiato) in relazione all’interesse leso, o meglio in relazione alla probabilità che un certa attività sia lesa e/o limitata da un comportamento altrui.</p>
<p>Più semplicemente il giudice dovrà far leva sul dato notorio e cioè che determinati fatti provocano nei confronti della parte danneggiata una alterazione della sua quotidianità. Se il convenuto è in possesso di dati provanti il contrario, si farà carico, appunto, del relativo onere probatorio e dovrà dimostrare che chi chiede quel determinato danno esistenziale – pur in astratto risarcibile -non lo ha subito. </p>
<p>E’ da condividere allora quella impostazione – Bilotta, La nascita non programmata di un figlio e il conseguente danno esistenziale, in Resp. civ. e prev., 2002, 441 – secondo la quale pur non nutrendosi alcun dubbio sul fatto che il danno risarcibile sia sempre la modificazione del mondo esterno, in cui vive la vittima dell’illecito, non si può, non si deve, dimenticare ciò che sta a monte della distinzione tra danno evento e danno conseguenza: la questione della ripartizione tra danneggiante e danneggiato dell’onere della prova circa la sussistenza del danno al di là della chiara indicazione legislativa che addossa sempre al danneggiato tale onere. Particolari interessi meritevoli di tutela, che abbiamo indicato nei diritti costituzionalmente tutelati – perché trovano un riconoscimento espresso nella Carta Costituzionale (il diritto alla salute) oppure perché connessi a posizioni di libertà (il diritto di manifestare il proprio pensiero) e così via, se violati, indefettibilmente, comporteranno un danno esistenziale in capo alla vittima, e poiché sia l’esperienza ci danno una ragionevole certezza che lesione vi sarà e sia perché la rilevanza conferita dall’ordinamento a tali interessi &#8211; la loro strumentalità alla realizzazione di un sistema sociale democratico &#8211; ben può prevedersi un carico minimo in capo al soggetto danneggiato, sul piano della prova, sino a ridursi alla prova della sola lesione.</p>
<p>Diversamente se più che la lesione in quanto tale a rilevare sono le conseguenti alterazioni della quotidianità sarà opportuno distinguere, fra le alterazioni normali, ossia tutte quelle ipotesi in cui il torto subito impedisce al danneggiato di esplicare tutte quelle attività attraverso le quali, prima dell’evento lesivo, svolgeva la proprio personalità e che realizzavano il suo benessere complessivo, e le alterazioni specifiche ossia quelle legate ad una lesione strettamente connessa alla particolare condizione di vita della vittima (avendo già accertato in astratto la meritevolezza della attività limitata); in questo caso quindi sarà il soggetto danneggiato a dover dare una prova molto puntuale del danno subito, proprio perché quelle conseguenze non si ricollegano da un punto di vista della valutazione sociale normalmente a quel fatto lesivo: i danni esistenziali legati al c.d. vissuto della vittima richiedono in capo all’attore-soggetto danneggiato una prova specifica e puntuale degli stessi, escludendosi in questo caso qualsiasi meccanismo presuntivo. Sarà demandato al giudice poi il convincimento in ordine all’effettiva incidenza dell’evento sull’organizzazione della vita della vittima, e più in particolare se sia rinvenibile una modificazione in peius nella vita della vittima comparandone il piano del presente con quello del passato (da dimostrare puntualmente).</p>
<p>A seguito di questo processo in ordine all’ an, andrà quantificato il danno subìto, potendosi in linea di massima ed in prima analisi procedere e nella valutazione dell’ordine di grandezza della lesione patita dalla vittima e nella individuazione dei singoli valori monetari da attribuire al danno correlato a ciascun livello della lesione, non escludendo del tutto la gravità della colpa del danneggiante ed il relativo profitto conseguito dalla stesso (da apprezzarsi – essendo nell’ambito civile – solo come espressione di una valutazione sociale dell’illecito in ordine al danno esistenziale provocato). </p>
<p>Un’altra via nel tentativo di dare delle valide indicazioni in ordine al risarcimento del quantum potrebbe essere quello di valorizzare non tanto l’aspetto della lesione quanto quello della compromissione delle attività realizzatrici della persona, in quanto il risarcimento del danno esistenziale ha come obiettivo il ripristino della quotidianità alterata.</p>
<p>Per quanto concerne gli strumenti più idonei per giungere a tale valutazione si è proposta (Ziviz, La valutazione del danno esistenziale, in Giur. It., 2002, 404) l’ideazione di una tabella unica di valutazione del danno (sulla falsariga delle tabelle adottate dai giudici di merito per la liquidazione del danno biologico), basata su una graduazione del danno subito: al mutare dell’illecito non muta la natura delle conseguenze che convergono entro la categoria del danno esistenziale; ad essere presa in considerazione sarà sempre e comunque la compromissione delle attività realizzatrici della persona.</p>
<p>Il punto di partenza nella costruzione di una tabella unica è costituito dal censimento delle attività realizzatrici della persona. Un simile inventario, secondo questa impostazione, può basarsi su quattro raggruppamenti entro i quali le stesse vengono suddivise: 1. attività di carattere biologico-sussistenziale; 2. relazioni affettive e familiari; 3. relazioni sociali e attività di carattere cultural/scientifico, associativo e religioso; 4. attività sportive, di svago e di divertimento. Per ciascuno di questi ambiti si tratterà di definire un elenco delle varie possibili attività in esso comprese e di stabilire, per ciascuna voce, il relativo valore monetario. Il giudice, una volta constatato quali siano le singole attività compromesse e il grado percentuale di compromissione delle stesse o la durata, ove si tratti di una riduzione temporanea, potrà tradurre in danaro il danno, individuando per ciascuna voce il corrispondente valore monetario tramite l’applicazione della tabella.</p>
<p>La somma complessiva, ottenuta addizionando le poste che compongono il pregiudizio, rappresenta la quantificazione di base del danno esistenziale, salva comunque la possibilità per il giudice di incrementare o diminuire quell’importo tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Per quanto riguarda, in ultimo, la definizione del valore monetario da attribuire al danno esistenziale corrispondente alla soppressione di ogni singola attività si deve tenere conto che per quanto riguarda il massimo importo del danno esistenziale risarcibile, il riferimento è rappresentato dalla valutazione del danno biologico corrispondente ad un’invalidità del 100% di un bambino appena nato. Tale somma quantifica il pregiudizio corrispondente all’annullamento di qualsiasi attività esistenziale per la sua durata massima. Si tratta, poi, prosegue l’Autrice, di suddividere detto importo nei quattro settori in cui risultano aggregate le attività esistenziali, considerando che tale ripartizione deve essere fatta a seconda dell’ordine di importanza che, nella coscienza sociale, spetta a ciascun settore. La cifra così individuata andrebbe, poi, scomposta in tante voci quante sono le attività realizzatrici della persona comprese in ciascun settore.</p>
<p>Una volta valutato in astratto il bene costituzionale leso e/o la compromissione di una attività realizzatrice meritevole di tutela, una volta valutato l’effettivo scarto fra il piano del presente e quello del passato (con il gioco delle prove in precedenza indicato), l’interprete potrà ancora avvalersi di un punto di riferimento, questa volta non in ordine all’ an, ma al quantum, ossia di un modello tabellare che individua il valore pecuniario da attribuire a ciascuna percentuale di perdita esistenziale in relazione al fatto concreto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Relazione presentata al &#8220;Convegno Nazionale: Modernità e diritti: la tutela delle vittime&#8221; 11 e 12 ottobre 2002, a Palazzo Vecchio &#8211; Sala dei Cinquecento (Firenze).</p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondamenti-giuridici-del-danno-esistenziale-novita-giurisprudenziali-e-questioni-in-tema-di-prova/">Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/cassano_danno.htm#*&quot;&gt;(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/7/2020 n.307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-7-2020-n-307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-7-2020-n-307/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/7/2020 n.307</a></p>
<p>&#8220;La personalizzazione del danno in una recente sentenza del Tribunale Civile di Roma&#8221; &#8211; nota a TRIBUNALE DI ROMA -sez. XIII- Sentenza 22 maggio 2020, n. 7392 dell&#8217; avv. Chiara Galderisi  &#8220;La personalizzazione del danno in una recente sentenza del Tribunale Civile di Roma&#8221; &#8211; nota a TRIBUNALE DI ROMA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-7-2020-n-307/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/7/2020 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-7-2020-n-307/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/7/2020 n.307</a></p>
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<p>&#8220;La personalizzazione del danno in una recente sentenza del Tribunale Civile di Roma&#8221; &#8211; nota a TRIBUNALE DI ROMA -sez. XIII-  Sentenza 22 maggio 2020, n. 7392 dell&#8217; avv. Chiara Galderisi</p>
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<div style="text-align: center;"> &#8220;La personalizzazione del danno in una recente sentenza del Tribunale Civile di Roma&#8221; &#8211;<br /> nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/31579">TRIBUNALE DI ROMA -sez. XIII- Â Sentenza 22 maggio 2020, n. 7392</a> dell&#8217; avv. Chiara Galderisi</div>
<div style="text-align: justify;"> I fatti di causa riguardano la accertata imperizia dei sanitari intervenuti ad un parto, con causazione di gravi danni al nascituro (frattura dell&#8217;omero e paralisi del plesso brachiale sinistro), con conseguente liquidazione dei danni.<br /> Sotto il profilo risarcitorio, in particolare, il giudice di prime cure<em>, </em>in applicazione dei criteri tabellari previsti agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005 &#8211; a sua volta richiamato dal D.L. 13.09.2012 per la quantificazione del danno alla persona in materia di responsabilità  professionale medica &#8211; ha liquidato una somma complessiva per l&#8217;esistenza di postumi inferiori al 9 % maggiorati del 20% al fine di garantire un risarcimento integrale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale.<br /> A sostegno della propria decisione, la sentenza ha richiamato il noto precedente delle Sezioni Unite del 2008 in materia di danno non patrimoniale, nella parte in cui valorizza la necessità  di &#8220;<em>procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso</em>&#8220;.<br /> <br /> La sentenza in commento è un esempio tangibile di come le Corti inferiori -a volte- fatichino a recepire le indicazioni dei giudici della nomofilachia in materia di liquidazione del pregiudizio extra-patrimoniale ed, in particolare, per quel che concerne il c.d. danno morale con una evidente asimmetria tra quanto predicato in diritto e quanto, poi, applicato nelle aule di tribunale.<br /> In argomento, il giudice capitolino ha precisato che &#8220;<em>il danno morale sia incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217;art 2059 ccÂ  (integrando il fatto una violazione dei diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute e in considerazione dell&#8217;età  del neonato)</em>&#8220;. Sorge allora il quesito: non si tratta di elementi giÃ  ampiamente ricompresi nello <em>standard</em> risarcitorio del danno biologico da lesioni micro-permanenti?<br /> La questione merita qualche riferimento storico.<br /> Il danno morale nasce dal combinato disposto del citato art. 2059 cc con l&#8217;art 185 cp, ritenuto in origine il principale referente normativo della riserva di legge imposta dal Codice del &#8217;42.<br /> Il danno non patrimoniale, dunque, per lungo tempo è stato identificato nel solo pregiudizio morale: la sofferenza interiore come esito, in termini soggettivi, della lesione del bene, di volta in volta, protetto.<br /> Sennonchè, la crescente importanza acquisita dall&#8217;individuo all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, forte della clausola di salvaguardia di cui all&#8217;art 2 Cost, ha dilatato a dismisura la portata dell&#8217;istituto, ammettendo la risarcibilità  di ciascun aspetto immanente la persona, a prescindere dalla configurazione di un&#8217;ipotesi di reato: primo fra tutti, l&#8217;art 32 Cost. a presidio del bene salute.<br /> Come la sentenza in epigrafe non manca di ricordare, si deve alle Sezioni Unite del 2008 il merito di aver evidenziato la necessaria integralità  del risarcimento del valore uomo, così¬ dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale per il nuovo millennio, comprensivo non solo dell&#8217;aspetto interiore della sofferenza umana, ma anche di quello dinamico-relazionale, all&#8217;occorrenza definito come danno esistenziale ovvero biologico.<br /> Gli arresti giurisprudenziali hanno, del resto, trovato conferma nel Codice delle Assicurazioni Private il quale ha definito il danno biologico quale &#8220;<em>lesione temporanea o permanente all&#8217;integrità  psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività  quotidiane e sugli aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato</em>&#8221; (cfr. art 138 co 2 lett. a9 e art 139 co 2 D.Lgs. 209 del 2005)&#8221;.<br /> Sono stati, così¬, efficacemente &#8220;<em>scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di lÃ  di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni</em>&#8220;(cfr. Cass., III sez, sentenza del 17 gennaio 2018, nr. 901)<em>.</em><br /> <br /> Quel che perà² non sembra essere stato colto dalla sentenza in commento, sono gli interventi di quella stessa Cassazione che, negli anni a venire, senza contraddire i principi sottesi alle Sentenze cd di &#8220;San Martino&#8221;, ne hanno meglio chiarito la portata: il rimando è d&#8217;obbligo alla recente sentenza della Cassazione in materia, inscritta in un elenco che il giudice di merito, in realtà , mostra di conoscere per quel che concerne il diverso aspetto dell&#8217;esatto adempimento, supportato dal puntuale richiamo alla sentenza n. 28989 del 2019.<br /> Il principio di diritto che si è omesso di considerare, da parte del Tribunale, è, tuttavia, quello espresso con sentenza n. 28988 dell&#8217;11 novembre 2019 sulla personalizzazione del danno: anche in quel caso è stato coinvolto un neonato lesionato a causa di una condotta medica imprudente durante il parto.<br /> Alla Corte territoriale è stato imputato di aver erroneamente determinato il danno non patrimoniale a favore degli attori dal momento che, pur facendo riferimento ai criteri contenuti nelle tabelle milanesi che computano nel valore base la componente del danno morale, erroneamente avrebbe personalizzato il danno nella misura massima del relativo parametro.<br /> La personalizzazione, al contrario, si sarebbe imposta in situazioni assolutamente particolari non ricorrenti nel caso di specie, in cui il deficit permanente del 13% era lievemente superiore alle cd micro-permanenti.<br /> Ebbene, in quella sede il relativo motivo di ricorso è stato ritenuto fondato. La S.C. ha chiarito come, &#8220;<em>in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l&#8217;attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui e    gia    espressione il grado percentuale di invalidità  permanente (quali i pregiudizi alle attività  quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). </em><br /> <em>In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo    essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. </em><br /> <em>Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l&#8217;id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità  non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.&#8221;</em><br /> <br /> Anche nel caso oggi posto alla nostra attenzione, in maniera non sufficientemente approfondita, il giudice romano ha ritenuto che la somma determinata a titolo di invalidità  dovesse essere automaticamente aumentata del 20%.<br /> In argomento, per contro, vale il richiamo alla normativa di settore.<br /> Il citato art 139 D.lgs. 209 del 2005 &#8211; invocabile nel caso di lesioni micro permanenti inferiori al 9 % &#8211; è stato oggetto di modifiche ad opera del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, applicabile ratione temporis alla questione <em>de qua</em>.<br /> Ebbene, al comma 3 la norma attualmente stabilisce che: &#8220;<em>Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi  o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità , l&#8217;ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento  delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 20%</em>&#8220;.<br /> Il dato normativo è cristallino nell&#8217;affermare che per giustificare la personalizzazione occorre riscontrare circostanze eccezionali che consentono, e non obbligano, il giudice, in virtà¹ del suo prudente e personale apprezzamento, ad incrementare la posta liquidata, fino ad un massimo del 20% e non direttamente in questa misura.<br /> E&#8217;, peraltro, appena il caso di ricordare come la disposizione richiamata sia stata oggetto di scrutinio di legittimità  costituzionale, superato positivamente, proprio con riguardo alla considerazione residuata al danno morale, una volta introdotto un sistema tabellare legale per la valutazione del pìù grave danno biologico da lesioni di lieve entità .<br /> La Corte Costituzionale ha eliminato ogni dubbio circa il fatto che &#8220;<em>la sofferenza personale</em> &#8211; appunto il danno morale &#8211; <em>suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale, rientra nell&#8217;area del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui al citato comma 3</em>&#8221; (Corte Costituzionale del 16 ottobre 2014, nr. 235).<br /> Trattasi di una soluzione di &#8220;compromesso&#8221; adottata nei limiti della discrezionalità  di cui gode il legislatore, circoscritta al settore delle micro lesioni e coerentemente riferita alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella.<br /> Ogni eventuale aggravio della risposta risarcitoria doveva esplicato -in sintesi conclusiva- tramite opportuno ragionamento logico giuridico volto a dimostrare la sussistenza, in concreto, dei presupposti tassativi di una eventuale personalizzazione.</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Il testo della sentenza è su giustamm.it: <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/31579">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/31579</a></div>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a></p>
<p>Paola Larosa Rel; PARTI:omissis rapp.ti dagli avv. Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini c. Casa di cura [&#038;] rapp.ta dagli avv. Patrizia Crudetti e Giorgia Regoli Danno morale e danno biologico -giurisprudenza di legittimità  &#8211; codice delle assicurazioni private &#8211; microlesioni &#8211; presupposti della personalizzazione &#8211; errata applicazione. Nella liquidazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paola Larosa Rel; PARTI:omissis rapp.ti dagli avv. Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini c. Casa di cura [&#038;] rapp.ta dagli avv. Patrizia Crudetti e Giorgia Regoli</span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Danno morale e danno biologico -giurisprudenza di legittimità  &#8211; codice delle assicurazioni private &#8211; microlesioni &#8211; presupposti della personalizzazione &#8211; errata applicazione.</strong></div>
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<div style="text-align: justify;"><em>Nella liquidazione del danno non patrimoniale è necessario garantire un risarcimento integrale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d&#8217;animo): e    infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l&#8217;esistenza dei danni tradizionalmente definiti &#8220;per comodita    di sintesi&#8221; biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non puo    procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che &#8220;il giudice dovra    qualora di avvalga delle note tabelle&#8221;(intendendosi quelle giurisprudenziali), &#8220;procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza&#8221;. Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo tenuto conto che il danno morale e    incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217; art. 2059 c.c. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute ed in considerazione della eta    del neonato).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nella causa civile iscritta al n. 19984/2015 R.G.A.C., trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 1.10.2019, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per comparse conclusionali e memorie di replica, promossa<br /> DA<br /> omissis e omissis, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul figlio minore omissis, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;avv. Mezzasalma, sito in Roma Via Lucrezio Caro n. 50, giusta procura a margine dell&#8217;atto di citazione;<br /> ATTORI<br /> CONTRO<br /> CASA DI CURA omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Patrizia Crudetti e dall&#8217;avv. Giorgia Regoli, presso il cui studio in Roma, Piazza Borghese 3, e    elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br /> CONVENUTA<br /> OGGETTO: risarcimento danni da responsabilita    professionale.<br /> CONCLUSIONI: come da verbale d&#8217;udienza del 1.10.2019, da qui intendersi richiamate ed integralmente trascritte.<br /> RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE<br /> Con atto di citazione ritualmente notificato <em>omissis e omissis</em>, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul minore <em>omissis</em>, hanno evocato in giudizio avanti all&#8217;intestato Tribunale la Casa di Cura Citta    di Roma, deducendo che in data 14.11.2013, dopo esser stata li    ricoverata per un parto naturale, l&#8217;equipe medica della struttura avrebbe erroneamente eseguito la procedura di fuoriuscita del minore, cagionando a quest&#8217;ultimo la frattura dell&#8217;omero sinistro e la paralisi del plesso brachiale sinistro. Tali lesioni conseguenti all&#8217;imperizia medica avrebbero reso necessario il trasferimento del minore in ambulanza presso l&#8217;Ospedale Pediatrico Bambin Gesu   , dal quale sarebbe stato dimesso il 19.11.2013. Hanno domandato la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali &#8211; biologico e morale &#8211; cagionati al minore al momento della nascita, quantificati in euro 30.841,35 oltre agli interessi compensativi da lucro cessante e rivalutazione monetaria.<br /> Si e    costituita in giudizio la Casa di Cura Citta    di Roma S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullita    e/o inammissibilita    della domanda per genericita    ed indeterminatezza in ordine alla condotta inadempiente della convenuta, nonche  al danno riportato dal minore. Nel merito la struttura ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in punto di danno-conseguenza, atteso che la condotta dei sanitari non avrebbe cagionato una lesione del plesso brachiale sinistro e che la frattura dell&#8217;omero sinistro non avrebbe ingenerato postumi invalidanti per il minore. La struttura ha contestato la richiesta risarcitoria anche in relazione alle ulteriori voci di danno per insussistenza di prove a sostegno.<br /> In secondo luogo e    stata dedotta l&#8217;infondatezza della domanda in merito all&#8217;inadempimento dei sanitari, in quanto la frattura dell&#8217;omero deriverebbe da una complicanza imprevedibile del parto naturale, ossia la distocia di spalla, che i sanitari avrebbero immediatamente e correttamente diagnosticato, oltre che correttamente gestito eseguendo con perizia le manovre ostetriche indicate dalle linee guida, bendando correttamente il braccio del piccolo <em>omissis</em> e trasferendolo all&#8217;Ospedale Bambino Gesu   .<br /> Rigettata per infondatezza l&#8217;eccezione di nullita    dell&#8217;atto di citazione, la causa e    stata istruita con l&#8217;acquisizione di documenti ed una consulenza medico-legale ed e    stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 1.10.2019, con concessione dei termini ai sensi dell&#8217;art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria la domanda attorea deve essere accolta, nei limiti di seguito esposti.<br /> In primo luogo, occorre chiarire i principi applicabili al caso di specie. Con il decreto Balduzzi (D.L. 158/2012), entrato in vigore il 1.1.2013, all&#8217;art. 3 e    stato stabilito che &#8220;il sanitario che, nello svolgimento della propria attivita    si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita    scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, ma rimane fermo l&#8217;obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c.&#8221;. Nel caso di specie, occorso il 14.11.2013, in ossequio all&#8217;art. 11 preleggi non trova applicazione la successiva riforma L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimita    (Cass., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994). Ne consegue che la presente vertenza deve essere decisa facendo applicazione del quadro normativo vigente all&#8217;epoca dei fatti per come modificato dal decreto Balduzzi.<br /> Nondimeno, le citate novelle non hanno inciso sulla qualificazione contrattuale della responsabilita    della struttura sanitaria che e    tenuta a rispondere dei danni arrecati da inadempimento per fatto proprio ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. ovvero per fatto altrui ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c. ove i danni siano conseguenti alla condotta colposa dei sanitari di cui la struttura si avvale per l&#8217;esecuzione della prestazione sanitaria.<br /> E&#8217; pacifico in giurisprudenza che al momento del ricovero ospedaliero il paziente stipuli per <em>facta concludentia</em> un contratto atipico di &#8220;spedalita   &#8221; con la struttura, in base al quale la stessa e    tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce in quella prettamente sanitaria, ma comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie, nonche  di quelle <em>latu sensu</em> alberghiere.<br /> Nel caso di specie gli attori hanno dedotto la responsabilita    della casa di cura ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c. per inadempimento della prestazione sanitaria, in quanto asseritamente eseguita con imperizia.<br /> Si ricorda che la prestazione sanitaria e    ancora oggi qualificata come obbligazione di mezzi, che ha ad oggetto un comportamento diligente ed esperto mediante l&#8217;impiego di mezzi idonei ad un certo risultato, ma non ha ad oggetto la realizzazione del risultato. Ne consegue che il parametro identificativo di un inesatto adempimento e    la diligenza qualificata imposta al professionista dall&#8217;art. 1176, comma 2, c.c., tenuto conto delle specifiche competenze e l&#8217;area di attivita    in cui opera.<br /> In merito alla distribuzione dell&#8217;onere probatorio, si rammenta che incombe sul danneggiato dimostrare il titolo a base della domanda, i danni lamentati ed il nesso causale tra questi ultimi e l&#8217;inadempimento dei sanitari che deve essere specificamente allegato. Ove sia stato assolto tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l&#8217;esatto adempimento ovvero che l&#8217;impossibilita    della prestazione e    dovuta a casa non imputabile, ossia ad &#8220;un impedimento imprevedibile e inevitabile con la ordinaria diligenza&#8221; (Cass., Sez. III, 11.11.2019, 28989). Inoltre, &#8220;la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta    non vale come criterio di ripartizione dell&#8217;onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al sanitario la prova della particolare difficolta    della prestazione, in conformita    con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l&#8217;ordinamento e    informato&#8221; (Cass., sez. III, 29. 4.2015, n.8690).<br /> Nel caso di specie gli attori hanno dedotto l&#8217;imperita esecuzione delle manovre ostetriche per l&#8217;espulsione del feto, rese necessarie da una imprevedibile distocia di spalla occorsa durante il parto eseguito per le vie naturali, mentre secondo la prospettazione avversaria la condotta sanitaria sarebbe stata conforme alle linee guida.<br /> Sul punto devono essere condivise le considerazioni del CTU, dott. Marconi, in quanto sorrette da un ragionamento logico frutto di un congruo approfondimento del caso clinico e della documentazione sanitaria in atti. Segnatamente la CTU ha valutato la correttezza e tempestivita    della diagnosi di sopravvenuta distocia di spalla compiuta dai sanitari, che &#8220;non poteva essere prevista, ne  prevenuta. Cio    in accordo anche con i riferimenti scientifici accreditati. La tempestivita    della diagnosi e l&#8217;applicazione di trattamenti previsti, ovvero specifiche manovre ostetriche prescritte per il caso, hanno impedito il verificarsi di esiti estremamente gravi e notevolmente piu    probabili, (paralisi del plesso brachiale, asfissia, esiti neurologici), altamente possibili e frequenti in questi casi, come discusso in precedenza&#8221; (pag. 23 della CTU). Il CTU ha poi rilevato che &#8220;Nel corso delle procedure d&#8217;emergenza, previste per il superamento della distocia di spalla, l&#8217;esecuzione di piu    manovre con grado di complessita    progressivo , gravate da notevoli difficolta    esecutive, ha comportato la necessita    di agire sull&#8217;arto superiore sinistro del neonato , provocando una frattura dell&#8217;omero sinistro , che sebbene indirettamente utile per la risoluzione delle difficolta    di estrazione e per la prevenzione di danni maggiori, costituisce un danno iatrogeno involontario, correlato con l&#8217;esecuzione parzialmente irregolare della manovra stessa&#8221;, precisando come &#8220;La frattura dell&#8217;omero sinistro costituisce l&#8217;esito di un difetto nell&#8217;esecuzione della manovra di estrazione-abbassamento dell&#8217;arto in questione, di per se corretta sul piano dell&#8217;indicazione ostetrica&#8221; e come &#8221; La frattura dell&#8217;omero, relativa al braccio a presentazione posteriore nel parto, rappresenta un danno non frequente ma ben noto , nell&#8217;esecuzione delle manovre ostetriche di risoluzione della distocia di spalla. L&#8217;esecuzione delle manovre suddette, seppur in condizioni imprevedibili d&#8217;emergenza, effettuate nella pratica clinica con una frequenza rara, visto anche il rischio di concomitanti danni molto piu    gravi, ha comunque prodotto la condizione traumatica fratturativa dell&#8217;arto&#8221; ( pagg.23-24 della CTU).<br /> Il CTU ha quindi rilevato, a seguito dell&#8217;esame obiettivo, in merito agli esiti permanenti, che &#8220;Le conseguenze in questione sono esclusivamente anatomiche, senza, gia    attualmente, difetti funzionali rilevabili, di tipo articolare, di spalla e gomito, con progressive ulteriori modificazioni migliorative nel corso del tempo , stante il futuro rimaneggiamento osseo connesso con lo sviluppo somatico senza, prevedibilmente, piu    alcuna successiva identificabilita    della rima di frattura diafisaria&#8221; ( pag.25 della CTU) ed ha indicato la presenza di postumi permanenti in misura pari al 2% e di un periodo di invalidita    temporanea assoluta pari a giorni 40. Nella risposta alle note critiche del CTP di parte attrice, volte a contestare la Â valutazione in termini percentuali dei postumi permanenti riscontrati, il CTU ha ribadito quanto segue: &#8221; viene precisato che la rivalutazione del danno , richiesta dal CT di parte attrice, in relazione agli orientamenti contenuti nella citata tabella delle menomazioni all&#8217;integrita    psicofisica dell&#8217;11/09/2003, non appare accettabile nella valutazione di un esito in un&#8217;eta    , come in questo caso infantile, senza ripercussioni funzionali previste appunto nella quantificazione tabellare citata, con un danno esclusivamente anatomico, suscettibile di verosimile riassorbimento con i fisiologici processi d&#8217;accrescimento e sviluppo osseo&#8221;.<br /> Appare pertanto fondata la domanda di accertamento della responsabilita    della struttura sanitaria convenuta, dal momento che, secondo quanto rappresentato dal CTU, pur apparendo la manovra applicata dai sanitari sull&#8217;arto del neonato indicata e necessaria al fine di consentire l&#8217;espletamento del parto, la stessa e    stata eseguita in maniera parzialmente scorretta, e da tale non corretta esecuzione e    derivato un danno biologico permanente.<br /> Per la liquidazione del danno biologico, va richiamato il D.L. 13.9.2012, convertito con la L. n. 189/12, il cui art. 3 introduce una disposizione innovativa in materia di liquidazione del danno per accertata responsabilita    professionale medica, disponendo che questo debba essere liquidato in applicazione dei criteri tabellari previsti dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento dei danni alla persona conseguente alla circolazione stradale. Questo giudice reputa che tale norma sostanziale vigente al momento della presente liquidazione debba ricevere applicazione nel caso all&#8217;esame, nel quale e    stata accertata l&#8217;esistenza di postumi inferiori al 9% (c.d. micro permanenti) per i quali sussiste un sistema tabellare di liquidazione del danno, normativamente fissato. Pertanto, in applicazione dell&#8217;art. 139 del d.lgs. 209/2005 e dei criteri tabellari per le lesioni micro-permanenti, come aggiornati dal D.M. 22.07.2019 ,devono essere liquidate in favore degli attori le seguenti cifre: a titolo di Inabilita    Temporanea Assoluta € 1.899,6, nonche  a titolo di Invalidita    Permanente al 2% considerata l&#8217;eta    del minore all&#8217;epoca dell&#8217;illecito ( meno di 1 anno) € 1.791,39.<br /> Tale somma, pari ad euro 3.690,99 deve essere aumentata del 20%, ossia dell&#8217;importo di € 738,19, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d&#8217;animo): e    infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l&#8217;esistenza dei danni tradizionalmente definiti &#8220;per comodita    di sintesi&#8221; biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non puo    procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che &#8220;il giudice dovra    qualora di avvalga delle note tabelle&#8221;(intendendosi quelle giurisprudenziali), &#8220;procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza&#8221;. Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo -nella misura sopra indicata- tenuto conto che il danno morale e    incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217; art. 2059 c.c. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute ed in considerazione della eta    del neonato).<br /> Non essendovi spese mediche documentate nulla puo    essere riconosciuto a tale titolo.<br /> Pertanto la somma dovuta dalla parte convenuta ammonta ad euro 4.429,18. Oltre alla rivalutazione del credito, gia    determinato nel suo complesso ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformita    al consolidato orientamento della cassazione (Cass., S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008).<br /> Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l&#8217;equivalente del bene perduto sia l&#8217;equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante puo    essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e , dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.<br /> A tal fine si riconosce , in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 0.85% annuo &#8211; in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell&#8217;illecito ossia all&#8217;aprile 2007 (ottenuto devalutando l&#8217;importo del risarcimento complessivamente liquidato), e il valore rivalutato ad oggi (4.342,33+4.429,18=8.771,51:2= 4.385,75, poi 0.85% annuo). Pertanto, in applicazione di tali principi, l&#8217;importo dovuto per lucro cessante, calcolato sul totale e    pari ad euro 260,95.<br /> Spetta poi alla parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate in atti ( all.4 atto di citazione) in misura pari ad euro 79,52.<br /> Ne consegue che la somma totale dovuta a parte attrice dalla convenuta e    pari ad € 4.769,65, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. Data la soccombenza, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.55/2014, e comprensive anche della fase di mediazione, oltre alle spese della CTU.<br /> Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.<br /> P.Q.M.<br /> definitivamente pronunciando, disattesa ogni deduzione, eccezione ed istanza</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">1) Â Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da <em>omissis</em> e <em>omissis</em>, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul figlio minore <em>omissis</em>, contro la Casa di Cura omissis e, per l&#8217;effetto, condanna la Casa di Cura omissis, in persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori ala somma di euro 4.769,65, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
<li style="text-align: justify;">2) Â Condanna la Casa di Cura omissis a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 3.100,00 per compenso, euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini antistatari;
<li style="text-align: justify;">3) Â pone le spese di CTU definitivamente a carico della Casa di Cura omissis. </ol>
<div style="text-align: justify;">Cosi    deciso, in Roma 05.05.2020<br /> Il Giudice<br /> dr.ssa Paola Larosa<br /> La presente sentenza e    stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dr.ssa Claudia Tordo Caprioli</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-11-2019-n-563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-11-2019-n-563/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.563</a></p>
<p>U. Realfonzo, Presidente; M. Colagrande, Est. Persona umana: risarcimento del danno non patrimoniale. 1.Persona umana &#8211; risarcimento del danno &#8211; Danno non patrimoniale-identificazione &#8211; ristorabilità  &#8211; limiti 2.Persona umana &#8211; danni &#8211; Danno non patrimoniale- categoria giuridicamente unitaria- liquidazione  del danno &#8211; criteri. 3.  Danno permanente alla salute- risarcimento danno biologico-</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-11-2019-n-563/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.563</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Realfonzo, Presidente; M. Colagrande, Est.</span></p>
<hr />
<p>Persona umana: risarcimento del danno non patrimoniale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Persona umana &#8211; risarcimento del danno &#8211; Danno non patrimoniale-identificazione &#8211; ristorabilità  &#8211; limiti</p>
<p> 2.Persona umana &#8211; danni &#8211; Danno non patrimoniale- categoria giuridicamente unitaria- liquidazione  del danno &#8211; criteri.</p>
<p> 3.  Danno permanente alla salute- risarcimento danno biologico- ulteriore somma a titolo di risarcimento di normali pregiudizi- duplicazione risarcitoria.</p>
<p> 4.  Salute umana &#8211; Danno alla salute- risarcimento del danno biologico- risarcimento del danno dinamico-relazionale &#8211; duplicazione risarcitoria &#8211; non sussiste.</p>
<p> 5.  Danno alla salute- danno dinamico- relazionale &#8211; danno morale- separata valutazione e liquidazione.</p>
<p> 6.  Persona umana &#8211; danni &#8211; risarcibilità  &#8211; Liquidazione del danno non patrimoniale &#8211; previsioni tabellari- vincolatività  &#8211; non sussiste.</p></div>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  Il danno non patrimoniale è una categoria aperta, multiforme nella quale confluiscono le lesioni di beni non suscettibili di valutazione economica che descrivono la perdita, da accertarsi in concreto, che il soggetto passivo dell&#8217;illecito subisce nella propria sfera personale a causa dell&#8217;altrui condotta lesiva.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Occorre pertanto identificare e definire il bene della vita che in concreto risulta offeso, al fine di ristorare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato.</em></div>
<p> <em>Â </em>  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.  Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria con la conseguenza che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div>Â </div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Â Un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d&#8217;una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l&#8217;attribuzione d&#8217;una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei normali pregiudizi di cui normalmente è giù  espressione il grado percentuale di invalidità  permanente (quali i pregiudizi che qualunque persona con la medesima invalidità  non potrebbe non subire alle attività  quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, pregiudizi sussunti nell&#8217;espressione &#8220;danno dinamico-relazionale&#8221;).</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div>Â </div>
<div style="text-align: justify;"><em>4.  In presenza d&#8217;un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno dinamico-relazionale &#8211; che si presumono per chiunque conseguenza normale di un illecito &#8211; e di un&#8217;ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno base organica e sfuggono pertanto alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità  permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme (quali, ad esempio, il dolore dell&#8217;animo, la vergogna, la disistima di sì©, la paura, la disperazione) e dalla specifica e comprovata alterazione della dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><em>5.  Il danno biologico ed il danno dinamico-relazionale  dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato dal decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209 &#8211; Codice delle assicurazioni) nella parte in cui, sotto l&#8217;unitaria definizione di &quot;danno non patrimoniale&quot;, distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello &quot;morale&quot;;</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div>Â </div>
<div style="text-align: justify;"><em>6. E&#8217; compito del giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione le specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie giù  previste e compensate dalla liquidazione del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi, sulla base di sicuri riscontri probatori, in quanto legate all&#8217;irripetibile singolarità  dell&#8217;esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all&#8217;uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00563/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00298/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Mimola e Federico Frasti, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Abruzzo in L&#8217;Aquila, via Salaria Antica Est, n.27;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in L&#8217;Aquila, via Buccio da Ranallo;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della responsabilità  solidale del Ministero della difesa e del Comando generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri,Â <i>ex</i> art. 2043 c.c. e/o per aver completamente messo di adottare le misure necessarie a tutelare l&#8217;integrità  psico-fisica del ricorrente, in violazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;art. 2087 c.c. e per il conseguente risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dall&#8217;evento dannoso fino all&#8217;effettivo soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Maria Colagrande;:</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha prestato servizio nell&#8217;Arma del Carabinieri con il grado di -OMISSIS- dal -OMISSIS-ed è stato congedato per inidoneità  assoluta a causa di un -OMISSIS-riconosciuto dipendente da causa di servizio (cfr. parere del Comitato di verifica delle cause di servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.3.2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in decisione chiede liquidarsi il danno biologico da invalidità  permanente che stima in misura pari al 40%, il danno morale da reato, il danno esistenziale, inteso come adeguata personalizzazione del danno morale e infine il danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell&#8217;evento dannoso al saldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel periodo -OMISSIS-è stato addetto ad operazioni volte alla ricerca, individuazione, e successiva distruzione, per combustione, di piantagioni di cannabis come da disposizioni della Procura della Repubblica di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel periodo -OMISSIS-ha prestato servizio all&#8217;interno dell&#8217;armeria della Caserma dei Carabinieri con la mansione di addetto alla distribuzione e al ritiro delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce quindi di essersi ammalato perchè per anni esposto, ad agenti nocivi quali i gas volatili dei solventi chimici utilizzati per la detersione delle armi e ai derivati della combustione delle piantagioni di cannabis requisita durante le operazioni nelle quali era normalmente impegnato durante gli anni di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Riconduce alla malattia contratta per fatti di servizio:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;intensa sofferenza fisica e morale costituita dal doversi sottrarre al normale svolgimento della vita adeguato ad una persona della sua età  &#8211; -OMISSIS- anni all&#8217;epoca in cui è insorta la malattia &#8211; per doversi sottoporre a cicli di chemio e radioterapia e altre terapie farmacologiche che gli hanno causato aumento di peso e caduta dei capelli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lo sconvolgimento della vita relazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la negativa incidenza della malattia sulla capacità  lavorativa e conseguente limitazione della realizzazione personale e progressione in carriera, in quanto dichiarato inidoneo permanentemente al servizio e trasferito ai ruoli civili del Ministero della Difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste l&#8217;Amministrazione intimata che ha eccepito al prescrizione quinquennale del diritto azionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Acquisiti gli esiti della verificazione disposta dal Tribunale, la causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 9 ottobre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in decisione ha ad oggetto l&#8217;accertamento e la liquidazione dei danni non patrimoniali derivati al ricorrente &#8211; -OMISSIS- dei Carabinieri posto in congedo per inidoneità  permanente e assoluta per motivi di salute &#8211; dall&#8217;infermità  dallo stesso patita, poi riconosciuta dipendente da causa di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">1. §. Deve essere preliminarmente esaminata l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il danno lamentato dal ricorrente è stato riconosciuto dal Comitato di verifica della cause di servizio come conseguenza diretta delle mansioni alle quale egli era adibito durante gli anni di attività  lavorativa prestata nell&#8217;Arma dei Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">La prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro costituisce pertanto l&#8217;antecedente causale della malattia che il ricorrente imputa all&#8217;inadempimento da parte dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;obbligazione di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l&#8217;integrità  fisica e la personalità  morale del lavoratore ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di un&#8217;obbligazione avente titolo in un rapporto preesistente al fatto lesivo, in specie trattasi di violazione dell&#8217;obbligo di protezione a carico del datore di lavoro, è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria (cfr. Cass. Sez. lav n. 12-OMISSIS-5/-OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione pertanto è respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §. Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1. Sull&#8217;imputazione oggettiva del danno</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1.1.La verificazione che ha risposto ai quesiti di natura medico-legale posti dal Tribunale ha confermato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la malattia contratta dal ricorrente è in relazione, almeno concausale, con l&#8217;attività  svolta nel periodo dal -OMISSIS-di distruzione, mediante combustione, delle piantagioni di cannabis sequestrate nel corso delle operazioni nella quali il ricorrente era impegnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che detta infermità  e gli effetti collaterali delle cure alle quali il ricorrente si è sottoposto hanno provocato menomazioni permanenti consistenti in esiti di trattamento chirurgico e chemio-radioterapico di -OMISSIS- non Hodgkin a grandi cellule B, in assenza di segni di ripresa della malattia a -OMISSIS- anni dal termine del trattamento, sono valutabili come riduzione dell&#8217;integrità  psico-fisica (danno biologico) nella misura del 12%;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che le attuali condizioni cliniche del ricorrente risultano verosimilmente non compatibili con lo svolgimento di attività  lavorative che richiedano un elevato carico fisico (ad esempio movimentazione manuale di carichi pesanti svolta con continuità  nel turno lavorativo, assunzione prolungata di posture incongrue) turni notturni ed attività  svolte in condizioni climatiche sfavorevoli (temperature molto elevate o molto basse, frequenti variazioni termiche) ed esposizione ad agenti chimici potenzialmente cancerogeni.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che non si ravvisano limitazioni nello svolgimento di attività  impiegatizie o che richiedano un impegno fisico lieve-moderato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che allo stato attuale non sono presenti segni evidenti di effetti collaterali del trattamento terapeutico eseguito fatto salvo per una generale astenia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che non sono richiesti nè prevedibili ulteriori trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertata relazione concausale fra la malattia contratta dal ricorrente e l&#8217;esercizio delle mansioni alle quali egli era adibito nel periodo dal -OMISSIS-giustifica il giudizio di dipendenza da causa di servizio della malattia e del conseguente danno alla salute, ai sensi dell&#8217;art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, che dispone: le infermità  o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1.2. Quanto alle altre voci di danno non patrimoniale, che il ricorrente lamenta di aver subito, occorre muovere da una premessa di ordine generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il danno non patrimoniale è una categoria aperta, multiforme nella quale confluiscono le lesioni di beni non suscettibili di valutazione economica che descrivono la perdita, da accertarsi in concreto, che il soggetto passivo dell&#8217;illecito subisce nella propria sfera personale a causa dell&#8217;altrui condotta lesiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre pertanto identificare e definire il bene della vita che in concreto risulta offeso, al fine di ristorare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2014, n. -OMISSIS-61).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla categoria del danno non patrimoniale appartengono il danno morale che si identifica con l&#8217;offesa alla dignità  umana, garantita dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, e il danno biologico quale lesione del diritto alla salute tutelato dall&#8217;art. 32, suscettibili entrambi di autonoma e diversa valutazione, il quanto il danno morale risarcibile <i>ex</i> art. 2059 c.c. si distingue da quello biologico perchè determina una lesione diversa da quella misurabile su basi medico-legali (danno biologico) (Cass. n. 811/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Il più¹ recente, consolidato indirizzo della Corte di cassazione (sez. III, -OMISSIS-/01/2019, n. 2788 4/10/2018, n. 24155, 28/9/2018, n. 23469, 27/3/2018 n.75-OMISSIS-, 21/9/2017, n.21939) ha quindi elaborato i seguenti principi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria con la conseguenza che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);</p>
<p style="text-align: justify;">2) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell&#8217;illecito e dall&#8217;altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;</p>
<p style="text-align: justify;">3) è necessaria la dimostrazione dell&#8217;effettiva, concreta sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti di come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, anche mediante il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, dovendosi escludere qualsiasi automatismo risarcitorio;</p>
<p style="text-align: justify;">4) in presenza d&#8217;un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d&#8217;una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l&#8217;attribuzione d&#8217;una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei normali pregiudizi di cui normalmente è giù  espressione il grado percentuale di invalidità  permanente (quali i pregiudizi che qualunque persona con la medesima invalidità  non potrebbe non subire alle attività  quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, pregiudizi sussunti nell&#8217;espressione &#8220;danno dinamico-relazionale&#8221;);</p>
<p style="text-align: justify;">5) in presenza d&#8217;un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno dinamico-relazionale &#8211; che si presumono per chiunque conseguenza normale di un illecito &#8211; e di un&#8217;ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno base organica e sfuggono pertanto alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità  permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme (quali, ad esempio, il dolore dell&#8217;animo, la vergogna, la disistima di sì©, la paura, la disperazione) e dalla specifica e comprovata alterazione della dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso;</p>
<p style="text-align: justify;">6) ove adeguatamente provati, tali pregiudizi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. -OMISSIS-8 e -OMISSIS-9 del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni), così come modificati dall&#8217;art.1, comma 17, l. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l&#8217;unitaria definizione di &quot;danno non patrimoniale&quot;, distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello &quot;morale&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">7) è compito del giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione le specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie giù  previste e compensate dalla liquidazione del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi, sulla base di sicuri riscontri probatori, in quanto legate all&#8217;irripetibile singolarità  dell&#8217;esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all&#8217;uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1.3. In applicazione dei principi appena riepilogati non può accogliersi la domanda di separata liquidazione del danno da &#8220;sconvolgimento della vita di relazione&#8221; perchè non sono state allegate circostanze concrete a dimostrazione del fatto che il ricorrente, a causa della malattia e delle cure, abbia radicalmente cambiato il suo modo di relazionarsi con gli altri, o che le persone del suo <i>entourage</i> familiare, lavorativo o sociale abbiano assunto, nei sui confronti, atteggiamenti diversi dal passato, tali da provocare una sofferenza ulteriore e diversa da quella valutabile come danno dinamico-relazionale, giù  compreso nelle tabelle milanesi adottate dal verificatore per stimare il danno alla salute, come conseguenza normale della lesione alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1.4. Deve anche escludersi che il ricorrente abbia subito la perdita della capacità  lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La capacità  lavorativa è infatti la possibilità  di attendere ad un&#8217;attività  lavorativa e di produrre il relativo reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, trasferito dopo il congedo al ruolo civile del Ministero della difesa e a mansioni il cui impegno, secondo il verificatore, è compatibile con le sue condizioni di salute, non ha allegato che il trattamento economico attuale e potenziale di sua spettanza, come impiegato civile, sia inferiore a quello che aveva e avrebbe potuto avere, per progressione in carriera, nella qualifica di -OMISSIS- dei Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1.5. Quanto all&#8217;impossibilità  di proseguire nella carriera militare nel Corpo dei Carabinieri liberamente scelta in giovane età , il Tribunale ritiene che si tratti di un danno provato in via controfattuale, in considerazione del fatto che il ricorrente è stato congedato non per aver optato per altro impiego, ma per inidoneità  assoluta e permanente al servizio conseguente alla malattia contratta.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pertanto presumibile che il dover interrompere la carriera militare abbia frustrato le sue aspirazioni personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una lesione che non può essere considerata trascurabile, così come il danno che ne è derivato non può ritenersi un mero fastidio non risarcibile, tenuto conto che la scelta dell&#8217;attività  lavorativa costituisce libera espressione della personalità  dell&#8217;individuo e gode di copertura costituzionale ex art. 4, secondo comma.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.1.6. Con riferimento alla sofferenza fisica e morale &#8211; che il ricorrente riconduce alle privazioni derivanti dal doversi sottoporre a cicli di chemio e radioterapia e altre terapie farmacologiche che hanno causato, incontestatamente, aumento di peso e caduta dei capelli &#8211; occorre distinguere.</p>
<p style="text-align: justify;">La sofferenza fisica patita durante i cicli di chemio e di radioterapia durati circa un anno, fino alla remissione della malattia, è riconducibile agli effetti collaterali delle cure che sono considerate, alla luce dei principi predetti, compresi nel danno alla salute da invalidità  temporanea, che tuttavia non costituisce oggetto della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">La sofferenza morale, intesa come patimento interiore, distinto dal danno biologico perchè non degenerata in lesione della salute misurabile in termini medico-legali, derivante dalla consapevolezza di aver contratto a soli -OMISSIS- anni una malattia potenzialmente mortale, può ritenersi provata in via presuntiva sulla base dell&#8217;id quod plerumque accidit, quando ad una persona giovane e sana viene comunicata la diagnosi di una malattia molto grave.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.2. Sull&#8217;imputazione soggettiva del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il verificatore, al quale il Tribunale ha posto quesiti di natura tecnica posti in ordine all&#8217;adeguatezza delle misure di prevenzione e sicurezza eventualmente adottate, ha riferito che l&#8217;analisi delle attività  svolte dal ricorrente, come risultanti dai riscontri presenti nel fascicolo depositato nel sistema informatico del TAR, evidenzia che il sig. -OMISSIS-, nel corso della sua attività  di -OMISSIS- dello Squadrone dei Carabinieri Cacciatori di -OMISSIS-, ha frequentato luoghi e località  dove, per le attività  svolte o per esigenze di servizio, erano presenti con alta probabilità  Agenti Chimici Pericolosi ai sensi del ai sensi del D.Lgs. 52/97 e s.m.i., del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. a cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale come evidenziato nella tabella 5 cui va aggiunto il Solvente Alifatico a bassa volatilità  per armi IFI511 prodotto dalla Akzo Nobel presente in armeria e nella riservetta. Quanto previsto dal previgente DM 25/2000 (art. 72 quinquies ed art. 72 sexies valido all&#8217;epoca del servizio prestato dall&#8217;-OMISSIS- in congedo sig. -OMISSIS-) e dall&#8217;attuale d.lgs. n. 81/08 (artt. 223 e 224) prescrivono che, quanto meno, si dovevano adottare le misure previste dall&#8217;art. 72 quinquies ed oggi art. 224.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero della difesa, dal quale il ricorrente dipendeva alla data del prodursi del fatto lesivo, non ha allegato nè provato, pur essendovi onerato, venendo in rilevo una presunzione di colpa del datore di lavoro <i>ex</i> art. 1218 e 2087 c.c., di aver predisposto le necessarie misure di prevenzione a tutela del ricorrente durante le operazioni di distruzione delle piantagioni di cannabis, nè di aver adottato protocolli operativi, avviato gli addetti a tali mansioni a corsi di formazione o addestramento sull&#8217;adozione delle necessarie cautele, prescritto loro l&#8217;uso di dispositivi di protezione e controlli sanitari periodici.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto concludersi che la malattia contratta dal ricorrente, oltre che causalmente riconducibile all&#8217;esercizio delle mansioni in concreto svolte nel periodo dal -OMISSIS-, è imputabile a responsabilità  dell&#8217;amministrazione datrice di lavoro ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. sotto il profilo della violazione dell&#8217;obbligo di adozione delle misure di prevenzione previsto dall&#8217;art. 2087 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 9/6/2017, n. 1-OMISSIS-68).</p>
<p style="text-align: justify;">2. §.3. Sulla quantificazione del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">La liquidazione del danno alla salute è stata stimata dall&#8217;organismo verificatore facendo ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano in € 29,182,00, pari a una riduzione dell&#8217;integrità  psico-fisica nella misura del 12% di un soggetto di -OMISSIS- anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato deve perà² essere corretto in quanto il danno da invalidità  permanente deve essere riferito all&#8217;età  (-OMISSIS-) che il ricorrente, nato il -OMISSIS-, aveva al temine del periodo di invalidità  temporanea (cfr. Cass. 7/11/2019 n. 28614) conclusasi con la fine delle terapie nel -OMISSIS-, anno in cui egli è stato posto in congedo per malattia per 360 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">La stima del danno alla salute, tratta dalle tabelle del tribunale di Milano per un soggetto di -OMISSIS-, con invalidità  permanente pari al 12%, equivale a € -OMISSIS-.599,00 da aumentarsi del 10% equitativamente, a titolo di personalizzazione del danno, in considerazione della sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza del ricorrente di aver contratto una malattia potenzialmente mortale &#8211; sofferenza che si presume tuttavia attenuatasi progressivamente in concomitanza con i risultati positivi delle terapie &#8211; e dalla definitiva frustrazione della propria scelta di dedicarsi alla carriera militare per la quale -OMISSIS- stato dichiarato inidoneo permanentemente a causa della malattia contratta.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di debito di valore, le somme così liquidate:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; devono essere rivalutate secondo l&#8217;indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall&#8217;Istat, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; aumentate degli interessi compensativi, equitativamente calcolati in misura pari agli interessi legali, per la mancata disponibilità  di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, da calcolarsi sulla somma periodicamente rivalutata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di verificazione sono liquidate nella misura di € 1.200,00 per l&#8217;accertamento medico legale e di € 1.200,00 per l&#8217;accertamento tecnico e sono poste a carico del Ministero della difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. §. Le spese di lite sono compensate nei confronti dell&#8217;Arma dei Carabinieri e seguono la soccombenza nei confronti del Ministero della Difesa, quale amministrazione datrice di lavoro obbligata ad adottare le misure di protezione <i>ex</i> art. 2087 c.c., durante il periodo in cui del ricorrente ha svolto il servizio che ne ha determinato l&#8217;infermità .</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pone le spese di verificazione, che liquida in € 1.200,00 per l&#8217;accertamento medico legale e di € 1,200,00 per l&#8217;accertamento tecnico, a carico del Ministero della Difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pone spese processuali, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico del Ministero della Difesa e le compensa nei confronti dell&#8217;Arma dei Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-11-2019-n-563/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-27-3-2019-n-314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-27-3-2019-n-314/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.314</a></p>
<p>G. Serlenga Pres., L. Ieva Est. (XX rapp. avv.ti N. Calvani e G. Calvani c. Ministero dell&#8221;Istruzione ed altri rapp. Avv.ra distr.le dello Stato). Va riconosciuto il risarcimento non patrimoniale dei danni correlati alla lesione di specifici valori della persona presidiati da diritti costituzionali. 1.- Processo amministrativo &#8211; azione risarcitoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-27-3-2019-n-314/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-27-3-2019-n-314/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Serlenga Pres., L. Ieva Est.  (XX rapp. avv.ti N. Calvani e G. Calvani c. Ministero dell&#8221;Istruzione ed altri rapp. Avv.ra distr.le dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>Va riconosciuto il risarcimento non patrimoniale dei danni correlati alla lesione di specifici valori della persona presidiati da diritti costituzionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; azione risarcitoria &#8211; illecito ante CPA &#8211; termine decadenziale &#8211; inapplicabilità .</p>
</p>
<p>2.- Processo amministrativo &#8211; azione risarcitoria &#8211; danno ingiusto &#8212; accertata compressione della perdita del diritto costituzionalmente garantito allo studio &#8211; risarcibilità  del danno morale &#8211; sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall&#8217;art. 30, comma 5, c.p.a., non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all&#8217;entrata in vigore del codice, per i quali continua ad applicarsi il termine prescrizionale quinquennale, di cui all&#8217;art. 2947 c.c. .</p>
<p> 2.Va riconosciuto il risarcimento non patrimoniale dei danni correlati alla lesione di specifici valori della persona presidiati da diritti costituzionali: pertanto, nell&#8217;ambito del danno non patrimoniale, di cui all&#8217;art. 2059 c.c., rientra, oltre al tradizionale danno morale subiettivo, nei casi previsti dalla legge, anche ogni ipotesi di danno per cui si verifichi un&#8217;ingiusta lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti, quale il diritto allo studio ed alla formazione per i soggetti meritevoli. (Fattispecie di illegittima e colposa esclusione per un anno accademico dalla possibilità  di frequenza di una scuola di specializzazione in medicina).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/02/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00314/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00107/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 28.1.2015, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno subito a causa dei provvedimenti dell&#8217;Università  accertati come illegittimi, che lo hanno privato della possibilità  di frequentare la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione nell&#8217;anno accademico 2006/2007, con danno economico e curriculare, a causa di una erronea interpretazione della legge da parte dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Specificamente, la vicenda risalente a dieci anni or sono trova origine da un primo atto di esclusione adottato dall&#8217;Università  nei confronti del dott. Omissis, poi sospeso con atto di ammissione con riserva al corso di specializzazione (D.R. 21 giugno 2007 n. 6759), in applicazione estensiva di numerosi pronunciamenti dei Tribunali amministrativi regionali in materia, che avevano ritenuto sufficiente, per l&#8217;ammissione al corso di specializzazione il conseguimento dell&#8217;abilitazione alla professione medica, conseguito prima dell&#8217;inizio del corso e non giù  al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda. Il Rettore, perà², dopo pochi giorni, con altro atto (D.R. 26 giugno 2007 n. 7131), annullava in autotutela la concessa ammissione con riserva.</p>
<p style="text-align: justify;">Indi, il dott. Omissis impugnava l&#8217;atto lesivo. Riassunto il ricorso al T.A.R. Lazio, dopo l&#8217;esperimento del regolamento di competenza, lo stesso, con sentenza n. 10258 del 2008, accoglieva la domanda di giustizia. Appellata la sentenza, il Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2014 n. 424 respingeva il gravame e confermava la statuizione del giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more, il dott. Omissis ha ripetuto il successivo anno accademico l&#8217;esame di ammissione alla scuola di specializzazione, superando le prove e, alla fine del corso, ha conseguito in data 8 marzo 2012 l&#8217;anelato titolo di specializzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciù² ricostruito in fatto, il dott. Omissis, in considerazione del danno patito per la perdita ingiusta di un anno accademico, con istanza del 31 marzo 2014, chiedeva all&#8217;Università  il risarcimento dei danni subiti. L&#8217;istanza, con provvedimento del 27 maggio 2014, veniva rigettata.</p>
<p style="text-align: justify;">Proposto indi il ricorso, si costituivano le amministrazioni resistenti, a mezzo della difesa erariale, la quale eccepiva l&#8217;irricevibilità  delle domande risarcitorie e controdeduceva nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa veniva discussa all&#8217;udienza pubblica del 4 dicembre 2018 e poi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato in parte.</p>
<p style="text-align: justify;">1.- In via preliminare, va respinta l&#8217;eccezione della difesa erariale di irricevibilità , ai sensi dell&#8217;art. 30 c.p.a., in quanto la vicenda di cui trattasi è iniziata, prima dell&#8217;entrata in vigore (4 luglio 2009) dell&#8217;art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (che ha modificato l&#8217;art. 327 c.p.c.); in particolare, l&#8217;appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 17.11.2008 n. 10258 è stato proposto dal M.I.U.R. in data 30.12.2008. L&#8217;art. 58, comma 1, della legge n. 69 cit. ha previsto che: &#8220;[&#038;] le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore&#8221;. Il Consiglio di Stato, sez. VI, si è pronunciato in appello con la sentenza del 28.1.2014 n. 424, passata in giudicato. Il ricorso introduttivo del presente giudizio risarcitorio, che è stato proposto con atti notificati per il ricorrente in data 30.12.2014, è senza dubbio ricevibile, essendo stati rispettati i termini per l&#8217;azione vigenti, secondo il principio del tempus regit actum, per come interpretati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen., 6 luglio 2015 n. 6, la quale ha chiarito che il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall&#8217;art. 30, comma 5, c.p.a., non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all&#8217;entrata in vigore del codice, per i quali continua ad applicarsi il termine prescrizionale quinquennale, di cui all&#8217;art. 2947 c.c. Conforme è stato anche il pronunciamento sul punto della Corte Costituzionale, con la sentenza 31 maggio 2015 n. 57. Peraltro, il fatto generatore del danno, ossia l&#8217;esclusione dal corso di specializzazione giù  iniziato, si è verificato prima dell&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo avvenuta in data 16.9.2010.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Nel merito, il ricorso va accolto in parte, in quanto sussiste il serio pregiudizio (Cons. St., sez. V, 28 maggio 2010 n. 3397), suscettibile di valutazione economica, della perdita di un anno accademico in capo al ricorrente. Questi, invero, era titolare dell&#8217;interesse protetto alla frequenza del corso di specializzazione, una volta a questo ammesso con riserva, con correlativa corresponsione del compenso previsto, sostanziandosi in ciù² quel conseguimento del bene della vita anelato ma poi perso a causa di un successivo provvedimento amministrativo (l&#8217;annullamento in autotutela), accertato tuttavia come illegittimo con una pronuncia passata in giudicato, resa in separato giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per aversi risarcimento del danno per lesione dell&#8217;interesse legittimo, alla stregua dell&#8217;art. 2043 c.c., va rilevata la presenza: a) del fatto doloso o colposo; b) del danno ingiusto; c) del nesso di causalità  tra fatto ed evento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Nel caso di specie, il fatto colposo va colto non solo e non tanto nell&#8217;esclusione in se stessa disposta dal corso di specializzazione, bensì dal comportamento contrastante nei fatti ed &#8220;ondivago&#8221; adottato dall&#8217;amministrazione Universitaria (e quindi negligente), che prima esclude, poi riammette con riserva in considerazione di un indirizzo interpretativo invero prevalente, che de facto andava consolidandosi, per poi, dopo pochissimi giorni, ex abrupto ritirare in presunto esercizio di autotutela, per un ritenuto superiore interesse pubblico &#8211; di cui non è dato sapere la consistenza &#8211; l&#8217;ammissione al corso di specializzazione; peraltro dopo la stipula del contratto di formazione specialistica, dopo il pagamento di alcune competenze economiche e dopo che l&#8217;attività  di formazione medica specialistica era oramai iniziata.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l&#8217;applicazione della disposizione regolamentare del Ministero, all&#8217;origine della presentazione di numerosi ricorsi in Italia &#8211; che giù  in se stessa avrebbe dovuto consigliare una maggior prudenza nell&#8217;amministrazione universitaria &#8211; stata ritenuta (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 31 gennaio 2008 n. 151) eccessivamente penalizzante, illogica e manifestamente ingiusta, proprio perchè nient&#8217;affatto proporzionata, rispetto alla finalità  perseguita. Difatti, la difficoltà  di armonizzare le tre sessioni di laurea annuali con le due sessioni degli esami di Stato andava composta, non mediante l&#8217;introduzione di un rigido sbarramento, tale da costituire una modifica penalizzante della precedente disciplina, ma con una modificazione più¹ adeguata e razionale della normativa, che consentisse di far coincidere tale &#8220;sbarramento temporale&#8221; con l&#8217;inizio dei corsi delle scuole di specializzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale condotta del Ministero e dell&#8217;Università  ha sicuramente leso l&#8217;interesse protetto intestato al dott. Omissis allo svolgimento regolare del corso di specializzazione intrapreso, dopo averne superato l&#8217;esame di ammissione. La giurisprudenza consolidata in materia di risarcimento del danno (Cass., sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972-26973-26974-26975; Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233; Cass., sez III, 31 maggio 2003 n. 8827-8828) ha riconosciuto il risarcimento non patrimoniale dei danni correlati alla lesione di specifici valori della persona presidiati da diritti costituzionali. Pertanto, nell&#8217;ambito del danno non patrimoniale, di cui all&#8217;art. 2059 c.c., rientra, oltre al tradizionale danno morale subiettivo, nei casi previsti dalla legge, anche ogni ipotesi di danno per cui si verifichi un&#8217;ingiusta lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ specificamente, nel caso di specie, l&#8217;unico danno ingiusto, riconoscibile al ricorrente dott. Omissis consiste nella perdita del diritto costituzionalmente garantito allo studio ed alla formazione per i soggetti meritevoli, nelle istituzioni dello Stato, previa verifica dei requisiti (artt. 33-34 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, seppure l&#8217;art. 1 del D.M. 9 gennaio 2008 n. 1 abbia modificato il D.M. 6 marzo 2006 n. 172 recante il &#8220;Regolamento concernente modalità  per l&#8217;ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina&#8221;, che ha dato adito a contrastanti questioni interpretative in ordine alla sua portata precettiva sulla obbligatorietà  del conseguimento dell&#8217;abilitazione, ai fini dell&#8217;ammissione ai corsi di specializzazione (come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 424 del 2014), va pur detto che l&#8217;art. 2, comma 1, seconda parte, nel testo originario, giù  prevedeva che, alla selezione, potessero partecipare i candidati in possesso della laurea in medicina e chirurgia, in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, con la possibilità  concessa di superare l&#8217;esame di Stato in data successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la formulazione della disposizione in questione rimanesse intrinsecamente equivoca, l&#8217;orientamento che tuttavia andava consolidandosi &#8211; come detto &#8211; era nel senso di consentire comunque la partecipazione a tutti i medici, che erano in procinto di conseguire l&#8217;abilitazione prima dell&#8217;inizio dell&#8217;attività  formativa specialistica (ex multis: T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 31 gennaio 2008 n. 151; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 26 febbraio 2008 n. 1756; T.A.R. Lazio, sez. III, 17 novembre 2008 n. 10259).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il T.A.R. Lazio, sez. III bis, 17 novembre 2008 n. 10258, discutendo il ricorso presentato dall&#8217;odierno ricorrente, ha stabilito che il possesso dell&#8217;abilitazione abbia un rilievo secondario, ai fini della qualificazione culturale necessaria per partecipare al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione ed ha annullato in parte qua il D.M. 6 marzo 2006 n. 172, ritenendo la disposizione regolamentare impugnata eccessivamente penalizzante, illogica e manifestamente ingiusta, perchè non proporzionata rispetto alla finalità  perseguita di prevedere, ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.lgs 17 agosto 1999 n. 368, solo le &#8220;modalità &#8221; di svolgimento del concorso, senza introdurre ulteriori requisiti o c.d. &#8220;sbarramenti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tantochè, onde evitare irragionevoli &#8220;incursioni&#8221; dell&#8217;amministrazione nello statuire inutili requisiti aggiuntivi ostativi, successivamente, è stato direttamente il legislatore, con l&#8217;art. 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, a prevedere che, al concorso per l&#8217;accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, possano partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia, a condizione che conseguano l&#8217;abilitazione alla professione entro la data di inizio delle relative attività  didattiche. Indi, il D.M. 9 gennaio 2008 n. 1, ha recepito il dictum della legge ed ha modificato il D.M. 6 marzo 2006 n. 172, prevedendo che l&#8217;abilitazione alla professione andasse conseguita entro il termine fissato per l&#8217;inizio delle attività  didattiche delle scuole.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro complessivo del cd. diritto vivente in materia andava dunque consolidandosi nel senso più¹ favorevole ai candidati ai corsi di specializzazione, anche al fine di poter consentire la continuità  nell&#8217;attività  formativa dal percorso di laurea a quello successivo di specializzazione, senza subire ritardi, per lo più¹ imputabili ai tempi amministrativo-burocratici di gestione dell&#8217;esame di Stato abilitativo, che non dipendevano certo dai medici, che dovevano proseguire nella lunga attività  formativa prevista.</p>
<p style="text-align: justify;">Motivo per cui non v&#8217;era alcuna ragione di escludere, dopo averlo ammesso, il dott. Omissis, dal corso di specializzazione, che per di più¹ aveva iniziato con profitto a frequentare, dopo la formalizzazione del contratto di formazione e l&#8217;inizio della corresponsione rateale del compenso previsto. Peraltro, pendendo un ricorso giurisdizionale, che nel merito non era stato affatto ancora discusso.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il fatto generatore del danno sussiste, nella fattispecie concreta, che ha riguardato il dott. Omissis, e va ascritto alla colpa dell&#8217;apparato, in quanto dovuta ad una specifica negligenza imputabile in concorso ad entrambe le amministrazioni (Ministero e Università ) nel dare invero un&#8217;applicazione scorretta del diritto oggettivo, per come previsto nelle fonti primarie di provenienza comunitaria e per come si era venuto indi adÂ evolversi, grazie all&#8217;elaborazione giurisprudenziale. Non è provato in atti l&#8217;errore scusabile (Cons. St., sez. V, 6 agosto 2001 n. 4239).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Sussiste, altresì, il danno ingiusto, suscettibile perà² di sola valutazione equitativa, per averne introdotto il ricorrente gli elementi di base sul quale è fondato, e va rapportato alla lesione grave del diritto costituzionalmente riconosciuto allo studio ed all&#8217;accesso ai più¹ alti studi per i più¹ meritevoli, che si è riverberato in un danno curriculare sul percorso formativo seguito dal dott. Omissis, considerata la procurata interruzione di un anno tra il conseguimento della laurea e l&#8217;inizio della specializzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al danno subito dal dott. Omissis, non viene in evidenza un semplice patema d&#8217;animo, bensì una significativa frustrazione dell&#8217;interesse protetto dall&#8217;ordinamento alla prosecuzione degli studi, senza soluzione di continuità , che ha procurato un danno non patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Vanno invece respinte le ulteriori richieste risarcitorie con riferimento al danno patrimoniale, poichè, nel caso di specie, non si tratta di recuperare alcuna somma persa, in quanto l&#8217;intero corso dell&#8217;anno accademico 2006/2007, seppure per fatto dell&#8217;amministrazione, non è stato frequentato, ma lo sono stati perà² gli anni accademici successivi al nuovo corso di specializzazione iniziato in regola, con remunerazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè v&#8217;è da risarcire alcuna chance non fruita, in quanto è dimostrato che il dott. Omissis era ed è stato in quel periodo occupato in attività  formativa o preparatoria alla stessa, più¹ chè in attività  lavorativa, nè sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare concrete perdite di occasioni favorevoli di occupazione lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Sussiste il nesso di causalità , da ritenersi come causalità  adeguata, tra fatto ed evento, in quanto l&#8217;erronea valutazione ermeneutica, che ha sostanziato i provvedimenti contrastanti, di cui l&#8217;ultimo, che ha comportato l&#8217;esclusione, acclarato come illegittimo, sia dal T.A.R. in primo grado, che dal Consiglio di Stato in appello, ha in effetti originato il danno morale (non patrimoniale) da risarcirsi, precludendo la continuazione dell&#8217;attività  formativa di specializzazione, giù  iniziata con profitto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In conclusione, il ricorso va accolto per i summenzionati motivi ed in ordine al quantum del risarcimento da riconoscersi, lo stesso va quantificato in via equitativa, con riferimento al profilo del danno morale connesso agli anzidetti valori costituzionalmente protetti, qual è il diritto allo studio ed all&#8217;accesso alla formazione elevata per i più¹ meritevoli (artt. 33-34 Cost.), che va prudentemente determinato nella somma di €. 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi dalla data del danno subito, materializzatosi il giorno della esclusione dal corso, fino al soddisfo. Nulla per gli altri profili di danno patrimoniale evocati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza nell&#8217;intero ricorso e vanno liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell&#8217;art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 s.m.i.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, condanna le Amministrazioni intimate in solido al pagamento di €. 10,000,00 (=diecimila), oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi a far data dalla esclusione dal corso, fino al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna, altresì, le Amministrazioni al pagamento in solido delle spese, che si liquidano in €. 2.000, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalle Autorità  amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-27-3-2019-n-314/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1565/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1565/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1565</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. F. D’Alessandri Agostino Donnarumma e Sara Russo nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Maria Donnarumma (Avv. Simona Marotta) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul risarcimento del danno esistenziale 1. Processo amministrativo &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1565/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1565/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Nappi, est. F. D’Alessandri<br /> Agostino Donnarumma e Sara Russo nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Maria Donnarumma (Avv. Simona Marotta) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno esistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Deve contraddistinguersi per attualità e concretezza per tutta la durata del giudizio	</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Danno esistenziale – Deve essere dimostrato – Obbligo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve contraddistinguersi per attualità, da intendersi come lesività sussistente al momento di proposizione del gravame, e concretezza, da intendersi con riferimento ad un pregiudizio effettivamente verificatosi al momento di tale proposizione perdurante sin all’atto del passaggio in decisione della causa.	</p>
<p>2. Il danno esistenziale (nella specie richiesto per il ritardo nell’assegnazione del sostegno per l’intero orario di frequenza)- da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all&#8217;espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno &#8211; va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall&#8217;ordinamento (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 6 maggio 2008, n. 2015; Corte di Cassazione SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Consiglio di Stato, sez. VI 16 marzo 2005, n. 1906; Cassazione Civile, Sez. Lavoro. n. 6572/2006; n. 2621/2008; n. 2729/2008)&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Agostino Donnarumma, Sara Russo</b>, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Maria Donnarumma, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Napoli, via Caravaggio n. 45; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11; 	</p>
<p><b>Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Direzione Didattica Statale 69° Circolo di Napoli</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento n. 3433/B3-D3 del 3.11.2008 emesso dalla Direzione Didattica Statale 69° Circolo di Napoli di riconoscimento 12,50 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno 2008/09;</p>
<p>nonché <br />	<br />
per la declaratoria del diritto ad usufruire di un insegnate di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastico sia per l’anno per l’anno 2008/09 che per gli anni futuri;</p>
<p>per la condanna al risarcimento danni..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/02/2010 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, agendo in qualità di legale rappresentanti esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Donnarumma Maria, hanno impugnato il provvedimento prot. 3433/B3-D3 del 3.11.2008, con cui il Dirigente scolastico ha assegnato alla medesima alunna minore n.12,50 ore di sostegno settimanale per l’anno 2008/2009, in considerazione della sua disabilità.<br />	<br />
In particolare, la minore risultava affetta sin dalla nascita da “S. di Arnold Chiari”per la quale era stata ritenuta dalla Commissione medica ASL NA 1, portatrice di handicap con connotazione di gravità e necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla legge n.104/92.<br />	<br />
Con il gravato provvedimento prot. 3433/B3-D3 del 3.11.2008, il Dirigente scolastico assegnava alla medesima alunna minore n.12,50 ore di sostegno settimanale per l’anno 2008/2009, a fronte delle normali 30 ore di frequenza scolastica settimanale.<br />	<br />
Le parti ricorrenti proponevano ricorso chiedendo, previa concessione di misura cautelare, l’annullamento del suddetto provvedimento e la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un numero maggiore di ore di sostegno ed, in particolare, pari all’intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dalla minore che rendevano inadeguata la misura accordata.<br />	<br />
La domanda delle parti ricorrenti era volta oltre che a specificamente censurare l’impugnato provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno 2008/2009, anche ad ottenere la declaratoria del diritto dell’alunna disabile a vedersi riconosciuta l’assegnazione di un numero di ore di sostengo pari all’intera frequenza scolastica anche per gli anni futuri.<br />	<br />
I ricorrenti chiedevano altresì il risarcimento del danno subito.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
L’adito T.A.R., con ordinanza sospensiva n. 1142/2009 del 13/05/2009, accoglieva la domanda cautelare e, per l’effetto, ordinava all’Amministrazione di riesaminare l’istanza dei ricorrenti in conformità ai principi di diritto richiamati in motivazione.<br />	<br />
La causa veniva discussa all’udienza pubblica del 25.11.2009 ed, in sede di udienza, il difensore di parte ricorrente dichiarava che l’Amministrazione in sede di riesame del provvedimento aveva rivisto l’assegnazione delle ore di sostegno alla minore, concedendo un numero di ore pari all’intera frequenza scolastica settimanale per l’anno attualmente in corso (ormai il 2009/2010). <br />	<br />
Il presente T.A.R., con sentenza parziale n.9627/2009, dichiarava il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta d&#8217;interesse relativamente alla pretesa relativa all’anno scolastico 2008/2009 e lo rigettava in relazione agli anni futuri.<br />	<br />
Si riservava altresì ogni decisione relativamente all’anno in corso 2009/2010 ed, interlocutoriamente pronunciando, ordinava all’Amministrazione di depositare il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno relativamente all’Anno Scolastico 2009/2010, nonché la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato aggiornati, relativi al minore, nonché dettagliata relazione scritta contente le indicazioni di cui in parte motiva.<br />	<br />
Si riservava, infine, sulla domanda risarcitoria, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 24.2.2010. <br />	<br />
A quest’ultima udienza il difensore dei ricorrenti ribadiva che, per quanto riguarda l’anno 2009/2010, l’Amministrazione aveva provveduto ad attribuire alla minore un numero di ore di sostegno pari all’intera frequenza scolastica.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Il Collegio rileva che, a seguito dell’attribuzione alla minore per l’anno 2009/2010 di un numero di ore di sostegno pari all’intera frequenza scolastica, sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso anche per la parte non definita a seguito della sentenza parziale, fatto salvo per quanto riguarda la domanda risarcitoria che verrà di seguito scrutinata.<br />	<br />
Il Collegio ritiene al riguardo che l’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno 2009/2010 debba considerarsi essere avvenuta mediante atto avente natura provvedi mentale autonomo e non quale mero atto di ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 1142/2009 del 13/05/2009 subordinato negli effetti all’esito del giudizio di merito.<br />	<br />
In tal senso depone la circostanza che l’ordinanza cautelare è stata emessa in relazione all’atto di assegnazione delle ore per l’anno scolastico 2008/2009. <br />	<br />
Depone, inoltre, l’assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Amministrazione che non ha dedotto alcunché sul punto. <br />	<br />
Depone, infine la circostanza che l’Amministrazione ha omesso di depositare, come ordinato in via istruttoria nella suindicata sentenza parziale, il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno relativamente all’Anno Scolastico 2009/2010 e che da tale omissione il Collegio ritiene di poter desumere, ai sensi dell’art.116 c.p.c., elementi confermativi della natura provvedi mentale autonoma, nel senso indicato, dell’atto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno 2009/2010, in quanto sarebbe stato onere dell’Amministrazione, a fronte dell’istruttoria disposta e qualora ne avesse avuto interesse, la deduzione e la prova del contrario.<br />	<br />
Il ricorso deve quindi dichiararsi improcedibile anche per la parte riguardante l’assegnazione di ore di sostegno per l’anno 2009/2010, atteso che, come è noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).<br />	<br />
Nel caso di specie l’interesse fatto valere dalla ricorrente con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio non presenta più il carattere dell’attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è inesorabilmente venuto meno.</p>
<p>2) Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno esistenziale per il ritardo nell&#8217;assegnazione del sostegno per l&#8217;intero orario di frequenza.<br />	<br />
Tale danno, alla luce dell’attuale orientamento della Corte di Cassazione (S.U. 11 novembre 2008, n. 26972) non si configura come categoria autonoma di danno ma può rientrante, sussistendone i presupposti, nel più ampio genus del danno non patrimoniale ai fini della sua risarcibilità.<br />	<br />
In ogni caso, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento di tale danno è necessario l&#8217;accertamento di tutti i presupposti della responsabilità, alla stregua di una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito (Consiglio di Stato, sez. VI 16 marzo 2005, n. 1906). <br />	<br />
Al riguardo, di recente, il Consiglio di Stato, sez. VI 6 maggio 2008, n. 2015, ha confermato che &#8220;&#8230; il danno esistenziale &#8211; da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all&#8217;espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno &#8211; va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall&#8217;ordinamento (Cass. Civ. sez. lav. n. 6572/2006; n. 2621/2008; n. 2729/2008)&#8221;. <br />	<br />
In tale senso poi si sono espresse di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972) le quali, quanto alla prova del danno, pur ammettendo che la stessa possa esser fornita anche per presunzioni semplici, hanno sottolineato l&#8217;onere del danneggiato di specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l&#8217;esistenza e l&#8217;entità del danno. <br />	<br />
Tali elementi di fatto non risultano specificati nell’ipotesi di specie, per cui la domanda risulta carente sul piano dell’allegazione, prima ancora che sul piano probatorio, tenuto altresì conto della circostanza che il presente Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente e per l’anno successivo 2009/2010 ha attribuito un numero di ore pari all’intero orario di frequenza scolastica, così circoscrivendo ad un periodo di tempo comunque limitato la mancata fruizione di un adeguato numero di ore di sostegno. <br />	<br />
Quest’ultima circostanza rendeva particolarmente pregnante l’assolvimento dell’onere di allegazione e prova del danno.<br />	<br />
La domanda risarcitoria va quindi respinta.<br />	<br />
Considerata la natura della controversia ed il comportamento dell’Amministrazione, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli &#8211; Sezione quarta – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta d&#8217;interesse nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Rigetta la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />	<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1565/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a></p>
<p>Pres. Vacirca, est. Maruotti V. N. (Avv.ti R. Izzo e D. Vaiano) c. Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla responsabilità amministrativa del CSM in tema di incarichi direttivi anche per danno esistenziale 1. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca, est. Maruotti<br /> V. N. (Avv.ti R. Izzo e D. Vaiano) c. Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità amministrativa del CSM in tema di incarichi direttivi anche per danno esistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione – Illegittimità – Conseguenze – Principio di temporaneità degli incarichi direttivi – Effetti – Preclusione ai fini del risarcimento del danno – Esclusione	</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento del danno – Mutamento della composizione dell’organo collegiale – Rilevanza ai fini dell’esclusione della colpa della P.A. – Esclusione – Ragioni	</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno &#8211; Annullamento giurisdizionale di un primo atto – Adozione di un secondo atto in contrasto con le statuizioni del giudice – Colpa della P.A. &#8211; Configurabilità	</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento del danno – Risarcibilità del danno esistenziale – Ammissibilità &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’introduzione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi di cui agli artt. 45 e 46 D.Lgs. 163/2006 non esclude che i provvedimenti  del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di nomina ad un determinato incarico (nella specie avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione), dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale, in presenza di tutti i relativi presupposti, possano dare luogo ad un illecito e ad un danno risarcibile.	</p>
<p>2. Quando è formulata una domanda di risarcimento del danno per il non corretto esercizio della funzione pubblica da parte di un organo amministrativo collegiale, che ha emanato distinti atti nel corso del tempo, non ha importanza se la composizione del medesimo organo collegiale sia o meno mutata, anche per un esame prognostico di quale sarebbe potuto essere l’effettivo contenuto degli atti successivi a quelli annullati. Infatti, fermo restando il potere discrezionale dei singoli collegi di esprimere le proprie valutazioni, rileva il contenuto obiettivo degli atti, sia per l’esame della loro legittimità, sia per la verifica se sia configurabile un illecito amministrativo per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica.	</p>
<p>3. Quando un primo provvedimento sia stato annullato in sede giurisdizionale e a sua volta sia annullato, sempre in sede giurisdizionale, l’atto emesso in sede di emanazione dei provvedimenti ulteriori previsti dall’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, i presupposti per la responsabilità dell’Amministrazione possono essere ravvisati quando risulti che essa non abbia dato puntuale esecuzione al giudicato di annullamento che abbia con chiarezza precisato gli effetti conformativi per il successivo esercizio del potere.	</p>
<p>4. Il sereno svolgimento delle funzioni da parte dei magistrati ha un sicuro rilievo costituzionale, così come la loro aspirazione a conseguire gli incarichi direttivi previsti dalla legge. L’art. 104 Cost., sulla indipendenza della magistratura, e l’art. 105 Cost., sulle funzioni del CSM, mirano infatti a salvaguardare la magistratura nel suo complesso ed ogni suo singolo componente. Analoghi principi sono desumibili così come i principi desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo da cui emerge che le Amministrazioni devono dare pronta e integrale esecuzione alle decisioni irrevocabili di giustizia emesse a tutela del magistrato. In tale contesto, l’illecito commesso in violazione della posizione soggettiva del magistrato, inerente alle sue funzioni, comporta, ai sensi dell’art. 2059 c.c. (1), la risarcibilità del pregiudizio di tipo esistenziale ogniqualvolta sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto e non solo quando l’illecito costituisca reato o comporti la violazione di un diritto inviolabile della persona.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. &#8211; Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8464 del 2008, proposto dal<br />	<br />
dott. <b>Vincenzo NARDI</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffele Izzo e Diego Vaiano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Lungotevere Marzio n. 3; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, ed il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i> (appellanti incidentali), rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />	<br />
<b><br />	<br />
per la riforma<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 25 luglio 2008, n. 7443, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 7294 del 2007;</p>
<p>Visto l’appello principale, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale, depositato dalle Amministrazioni appellate;<br />	<br />
Viste le memorie dall’appellante principale di data 12 dicembre 2008, 28 gennaio 2009 e 6 febbraio 2009;<br />	<br />
Visti gli atti difensivi depositati dalle appellanti incidentali in data 15 dicembre 2008 e 2 febbraio 2009;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 10 febbraio 2009;<br />	<br />
Uditi l’avvocato Raffaele Izzo per l’appellante principale e l’avvocato dello Stato Urbani Neri per le Amministrazioni appellanti incidentali;</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. Con la delibera di data 22 marzo 2007, il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito all’appellante principale l’incarico di avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, a seguito dell’annullamento (con sentenze del TAR Lazio, confermate dal Consiglio di Stato) delle due precedenti delibere, del 24 luglio 2002 e 26 gennaio 2005, le quali – attuando un immotivato scavalcamento &#8211; avevano conferito l’incarico al collega dott. Pal.<br />	<br />
Col ricorso di primo grado n. 7294 del 2007 (proposto al TAR per il Lazio), l’appellante principale ha chiesto la condanna del C.S.M. e del Ministero della Giustizia al pagamento di 500.000 euro (o della somma ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’avvenuta nomina solo nel 2007.<br />	<br />
Con la sentenza gravata n. 7443 del 2008, il TAR ha accolto in parte il ricorso ed ha condannato le Amministrazioni intimate al pagamento di euro 25.000 per danni non patrimoniali, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza.<br />	<br />
La sentenza è stata impugnata:<br />	<br />
&#8211; in via principale, dal magistrato originario ricorrente (di seguito: l’interessato), il quale ha riproposto le originarie domande, concludendo per la condanna delle Amministrazioni al pagamento di euro 500.000, o all’importo ritenuto di  giustizia, a ti<br />
&#8211; in via incidentale, dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia, che hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, sia esclusa la sussistenza di un illecito amministrativo e sia respinta integralmente l’originaria domanda di risarcimento dei dann<br />
2. L’appello incidentale va esaminato con priorità, poiché ha radicalmente contestato la sussistenza dell’illecito.<br />	<br />
3. Con un primo ordine di considerazioni, le Amministrazioni hanno dedotto che la sentenza gravata non avrebbe considerato il rilievo degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, che ha introdotto il principio della durata quadriennale degli incarichi direttivi (sicché il loro conferimento non potrebbe essere più considerato ‘un traguardo di carriera o una promozione’).<br />	<br />
Tale principio farebbe escludere la sussistenza del danno, la sua ingiustizia e la sua possibile quantificazione.<br />	<br />
3. Ritiene la Sezione che tale censura vada respinta.<br />	<br />
L’introduzione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi, peraltro avvenuta dopo l’emanazione della delibera del 26 gennaio 2005, non esclude che i provvedimenti illegittimi dell’organo di autogoverno &#8211; in presenza di tutti i relativi presupposti &#8211; possano dare luogo ad un illecito e ad un danno risarcibile.<br />	<br />
In altri termini, il medesimo principio può rilevare per verificare la fondatezza o meno delle pretese riguardanti le singole voci del danno lamentato, ma non impedisce che l’illecito sia ritenuto sussistente.<br />	<br />
4. Con un secondo ordine di considerazioni, le Amministrazioni hanno rimarcato la diversità delle persone fisiche che hanno conferito la nomina nel 2007, rispetto a coloro che componevano l’organo di autogoverno nel 2002 e nel 2005, il che comporterebbe “l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico dotato di sufficiente concretezza ed attendibilità”.<br />	<br />
5. Rileva la Sezione che la sentenza gravata, al § 4.1., ha respinto la domanda dell’interessato volta ad ottenere il risarcimento per il danno alla chance per il mancato conseguimento della nomina a procuratore aggiunto e per i relativi profili patrimoniali.<br />	<br />
Malgrado tale reiezione,  la censura delle appellanti incidentali risulta ammissibile, in ragione della proposizione dell’appello principale, con cui è stato chiesto l’accoglimento integrale della domanda formulata in primo grado.<br />	<br />
La medesima censura va respinta, poiché – quando è formulata una domanda di risarcimento del danno per il non corretto esercizio della funzione pubblica da parte di un organo amministrativo collegiale, che ha emanato distinti atti nel corso del tempo – non ha importanza se la composizione del medesimo organo collegiale sia o meno mutata, anche per un esame prognostico di quale sarebbe potuto essere l’effettivo contenuto degli atti successivi a quelli annullati.<br />	<br />
Infatti, fermo restando il potere discrezionale dei singoli collegi di esprimere le proprie valutazioni, rileva il contenuto obiettivo degli atti, sia per l’esame della loro legittimità, sia per la verifica se sia configurabile un illecito amministrativo per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica.<br />	<br />
6. Con un terzo articolato ordine di censure, le Amministrazioni hanno richiamato il principio per cui l’annullamento di provvedimenti amministrativi, anche con sentenza passata in giudicato, non comporta di per sé la sussistenza della colpa ed hanno dedotto che, nella specie, l’azione amministrativa  sarebbe “caratterizzata da un errore scusabile, nel senso che l’illegittimità è frutto di un errore non rimproverabile alla luce della conformità sostanziale dell’azione amministrativa a parametri di diligenza, prudenza e perizia”.<br />	<br />
In particolare, le Amministrazioni hanno rimarcato lo spessore dei poteri discrezionali di cui è titolare il C.S.M. ed hanno rilevato che:<br />	<br />
&#8211; le statuizioni che hanno condotto ai precedenti giudicati di annullamento non precludono al giudice amministrativo di “verificare la sussistenza della negligenza alla luce di tutti gli elementi che hanno determinato la decisione, ivi compreso dunque il<br />
&#8211; il TAR non avrebbe accertato il “carattere manifesto e grave della violazione”, ma si sarebbe solo limitato a constatare la violazione delle regole sull’esercizio della discrezionalità, senza individuare gli “elementi atti a dimostrare la colpa di appar<br />
&#8211; i vizi delle delibere del 24 luglio 2002 e del 26 gennaio 2005 non sarebbero gravi e manifesti, perché la prima è stata annullata per difetto di motivazione, mentre la seconda per difetto di motivazione e travisamento; <br />	<br />
&#8211; con riferimento allo scavalcamento disposto nel 2002 e all’errata attribuzione del rilievo all’incarico del dott. Pal. di coordinatore dei sostituti della seconda sezione, “da una valutazione ampiamente discrezionale non può trarsi la colpa dell’Amminis<br />
&#8211; il TAR avrebbe errato nel ritenere responsabile l’organo di autogoverno, per due sue autonome e distinte delibere (ma “indistinte in unica azione produttiva di danno”), affermando anche una responsabilità per “comportamento successivo, ragionamento ques<br />
7. Per l’esame delle deduzioni delle Amministrazioni, è opportuno richiamare i fatti rilevanti nel giudizio.<br />	<br />
7.1. Il ricorso di primo grado si è basato su due consecutivi giudicati di annullamento di atti dell’organo di autogoverno, riguardanti il conferimento della qualifica di avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione.<br />	<br />
Il primo giudicato si è formato con la sentenza del TAR per il Lazio, n. 6358 del 2002 (confermata da questa Sezione con la decisione n. 3584 del 2004), che ha annullato la delibera del C.S.M. del 24 luglio 2002, in accoglimento parziale del ricorso n. 10976 del 2002.<br />	<br />
La delibera del 24 luglio 2002 aveva disposto la nomina ad avvocato generale del collega Pal., in considerazione di due circostanze evidenziate nella relazione di maggioranza:<br />	<br />
a)	la “più ampia esperienza di legittimità” del dott. Pal., cioè “dieci anni presso la procura generale di Cassazione, a fronte dei sei maturati” dall’interessato;<br />
b)	“l’eccellenza e la peculiarità del percorso professionale” del dott. Pal., “soprattutto presso il Gabinetto del Ministro e quale direttore dell’Ufficio II della Direzione Affari Penali” del Ministero della Giustizia, così “soffermandosi su questioni … particolarmente importanti in relazione all’ufficio direttivo superiore di avvocato generale presso la Corte di Cassazione”.<br />
Su ricorso dell’interessato, la sentenza del TAR n. 6358 del 2002 ha annullato la nomina del dott. Pal., rilevando che:<br />	<br />
&#8211; questi è meno anziano in ruolo e per età anagrafica rispetto all’interessato;<br />	<br />
&#8211; una precedente delibera del C.S.M. del luglio 2001, riguardante il conferimento di un analogo incarico direttivo conferito al dott. Sin., aveva posto su un prioritario piano di parità lo stesso dott. Sin. e alcuni concorrenti tra cui l’interessato, escl<br />
&#8211; la valorizzazione del curriculum del dott. Pal. è stata compiuta trascurando i contenuti di delicatezza e di complessità dell’attività svolta dall’interessato, anche con riferimento alle sue funzioni direttive;<br />	<br />
&#8211; il dott. Pal. ha svolto servizio presso la procura generale, dal 1992 al 1997, come magistrato di appello applicato (conseguendo la qualifica di sostituto procuratore generale nel 1997), mentre l’interessato – dopo essere stato vice capo dell’Ispettorat<br />
&#8211; a differenza dell’interessato, il dott. Pal. non aveva svolto una significativa attività scientifica; <br />	<br />
&#8211; si è verificato dunque uno scavalcamento in assenza di “alcun nuovo evento giustificativo” rispetto alla valutazione svolta nel 2001 e di una “particolare motivazione che fornisse ragione del mutamento di apprezzamento”, violando il principio di coerenz<br />
Con la decisione n. 3584 del 2004, questa Sezione:<br />	<br />
&#8211; ha rilevato che la sentenza di primo grado non avrebbe potuto procedere “ad una sorta di comparazione delle posizioni dei due candidati, apprezzando direttamente i loro <i>curricula</i>”;<br />	<br />
&#8211; ha respinto l’appello del C.S.M. e del Ministero della Giustizia, rimarcando che – come correttamente rilevato dal TAR &#8211; la delibera del 24 luglio 2002 non ha tenuto conto delle risultanze della precedente delibera del luglio 2001, in cui l’interessato<br />
7.2. In sede di esecuzione del primo giudicato, in data 26 gennaio 2005 ha una seconda volta designato come avvocato generale il medesimo dott. Pal. <br />	<br />
Nella seduta del 14 ottobre 2004, la quinta commissione del C.S.M. aveva formulato una proposta di maggioranza con tre voti favorevoli, per la nomina del dott. Pal., con tre voti favorevoli, e una proposta di minoranza con due voti favorevoli, favorevole all’interessato.<br />	<br />
Nella seduta del <i>plenum</i> del 26 gennaio 2005, nell’accogliere la proposta di maggioranza, il C.S.M. si è basato sui seguenti elementi:<br />	<br />
&#8211;	ha attribuito una valutazione maggiore al servizio prestato dal dott. Pal. presso l’ufficio della procura generale della Corte di Cassazione;<br />
&#8211;	ha rilevato la “maggiore produttività” del dott. Pal.;<br />
&#8211;	ha positivamente valutato il suo ruolo di “referente per la formazione decentrata”.<br />
Avverso tale delibera, l’interessato ha proposto il ricorso n. 3437 del 2005 (lamentando la violazione del precedente giudicato) e il ricorso n. 3438 del 2005 (chiedendo l’annullamento della seconda delibera del C.S.M. in sede di giurisdizione di legittimità). <br />	<br />
La sentenza del TAR n. 12287 del 2005 ha riunito i ricorsi ed ha respinto il ricorso d’ottemperanza n. 3437 del 2005, rilevando che dal precedente giudicato non derivava l’obbligo ‘puntuale’ di conferire all’interessato la qualifica di avvocato generale presso la Corte di Cassazione.<br />	<br />
La medesima sentenza ha accolto il ricorso n. 3438 del 2005 ed ha annullato la delibera del C.S.M. del 26 gennaio 2005, rilevando che:<br />	<br />
&#8211;	in violazione del precedente giudicato, il C.S.M. ha considerato nuovamente il periodo di servizio del dott. Pal. (svolto dal 1997) come “più lungo” rispetto a quello svolto (dal 1996) dall’interessato presso l’ufficio della procura generale della Corte di Cassazione;<br />
&#8211;	ha constatato la non rispondenza al vero della “maggiore produttività” del dott. Pal., perché l’interessato ha partecipato “a complessive dieci udienze in più negli anni 2001 e 2002”, predisponendo circa “oltre 150 requisitorie in più, come risulta dalla certificazione della cancelleria”;<br />
&#8211;	l’attività svolta dal dott. Pal quale “referente per la formazione decentrata” era stata già valutata nella procedura conclusasi nel 2001 “e non era stata ritenuta così significativa da concorrere a determinare il superamento del ruolo di anzianità”;<br />
&#8211;	il C.S.M. non ha considerato il servizio prestato dall’interessato presso l’Ispettorato generale, “per prassi costante del C.S.M. equiparata all’attività requirente di merito”.<br />
&#8211;	“gli elementi di novità”, posti a base dell’ulteriore nomina del dott. R. Pal., non hanno “quella valenza innovativa che il C.S.M. attribuisce ad essi”.<br />
La sentenza del TAR n. 12287 del 2005 è stata confermata da questa Sezione, con la decisione n. 7112 del 2006, la quale:<br />	<br />
&#8211;	ha condiviso le statuizioni con cui il TAR ha individuato l’effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza n. 5358 del 2002 e dalle precisazioni contenute nella decisione n. 3584 del 2004, rilevando che l’annullamento della delibera del 24 luglio 2002 non è stata disposta solo per difetto di motivazione, ma anche per lo specifico profilo di eccesso di potere per contraddittorietà e per incoerenza della medesima delibera rispetto a quella che nel 2001 aveva considerato prevalente la posizione dell’interessato rispetto a quella del dott. Pal.;<br />
&#8211;	ha rilevato che il C.S.M. avrebbe ben potuto riesercitare la propria discrezionalità affermando la prevalenza del dott. Pal., ma solo “ostendendo elementi giustificativi sopravvenuti (nella loro materialità) alla prima ed opposta valutazione”, e non effettuando una “rivisitazione dell’intero ed obiettivamente prestigioso percorso professionale” del dott. Pal.;<br />
&#8211;	ha constatato che la delibera del 26 gennaio 2005 ha invece “confrontato ex novo a tutto campo le posizioni dei due candidati”, basandosi su un unico dato effettivamente sopravvenuto (il decreto del Procuratore Generale del 15 novembre 2001, che ha nominato il dott. Pal. coordinatore dell’attività dei sostituti della seconda sezione per la redazione delle requisitorie relative ai ricorsi definibili in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.);<br />
&#8211;	ha ritenuto che il C.S.M. si sarebbe dovuto specificamente esprimere sul rilievo di tale dato, sia perché richiamato solo <i>ad adiuvandum</i> della sua valutazione del curriculum del dott. Pal., sia perché tale incarico di coordinatore a volte è stato attribuito ad un magistrato d’appello applicato, il che “non depone per un carattere particolarmente incisivo della funzione <i>de qua”</i>, e neppure è stato menzionato nel parere espresso dal Procuratore Generale sulla nomina del dott. Pal. alla qualifica di avvocato generale;<br />
&#8211;	ha confermato le statuizioni del TAR sulla illegittimità della delibera del 26 gennaio 2005 per “evidente travisamento” (nella parte in cui essa ha rilevato una maggiore produttività del dott. Pal. rispetto a quella dell’interessato) ed erroneità (in quanto essa ha rilevato una maggiore anzianità complessiva del dott. Pal. nelle funzioni requirenti di legittimità);<br />
&#8211;	ha rilevato che le attività svolte dal dott. Pal. “in ambito ministeriale, in seno al gabinetto prima e quale dirigente dell’ufficio II della direzione affari penali poi”, possono essere positivamente valutate dal C.S.M., tenendo però conto anche delle funzioni, anche apicali, svolte dall’interessato nell’ambito dell’Ispettorato generale.<br />
7.3 A seguito della pubblicazione della decisione n. 7112 del 2006 di questa Sezione, nella seduta del 22 marzo 2007 il C.S.M. ha respinto una proposta di ‘ritorno in commissione’ ed ha conferito l’incarico di avvocato generale all’interessato.<br />	<br />
Questi ha proposto il ricorso di primo grado, volto ad ottenere il risarcimento del danno per i dedotti profili di danno patrimoniale e non patrimoniale.<br />	<br />
Con la sentenza gravata n. 7443 del 2008, il TAR ha accolto in parte la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Nel richiamare le precedenti sentenze che hanno condotto ai due precedenti giudicati, il TAR:<br />	<br />
&#8211;	ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, “posto che il C.S.M. ha perpetrato plurime e ingiustificate violazioni, riconducibili così alla prima come alla seconda deliberazione, delle regole che presiedono all’esercizio della discrezionalità”;<br />
&#8211;	ha ritenuto che l’interessato “avrebbe verosimilmente sin dal primo momento conseguito l’auspicata nomina” ad avvocato generale, se il C.S.M. avesse fatto buon governo dei principi che presiedono alla valutazione comparativa ai fini dell’assegnazione degli incarichi direttivi”, essendovi “alte probabilità (sicuramente superiori al 50%)”;<br />
&#8211;	ha escluso “una chance apprezzabile a fini risarcitori” per la nomina a procuratore aggiunto, “trattandosi della copertura di un posto che, a causa della sua speciale rilevanza nell’ordinamento della magistratura ordinaria, non vede esiti né predeterminati né men che meno soltanto prefigurabili”;<br />
&#8211;	ha richiamato i principi applicabili in tema di danno non patrimoniale, danno morale e danno biologico, escludendo la sussistenza di un danno biologico, ma ritenendo sussistenti i profili della lesione alla professionalità e al prestigio, giungendo in via equitativa a liquidare la somma di 25.000 euro.<br />
8. In considerazione di quanto accaduto, risultano infondate le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali, sulla insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito.<br />	<br />
Ritiene la Sezione che con l’emanazione della delibera del C.S.M. del 26 gennaio 2005 (annullata in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato), in pregiudizio dell’interessato sia stato commesso un illecito amministrativo, caratterizzato da tutti i suoi elementi costitutivi.<br />	<br />
Va premesso che, in linea di principio, sono condivisibili le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali sulla insufficienza della statuizione di annullamento dell’atto, per ravvisare la responsabilità amministrativa per la lesione all’interesse legittimo.<br />	<br />
Quando un primo provvedimento sia stato annullato e a sua volta sia annullato l’atto emesso in sede di emanazione dei provvedimenti ulteriori previsti dall’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, i presupposti per la responsabilità dell’Amministrazione possono essere ravvisati quando risulti che essa non abbia dato puntuale esecuzione al giudicato di annullamento che abbia con chiarezza precisato gli effetti conformativi per il successivo esercizio del potere.<br />	<br />
Nella specie, la Sezione condivide la statuizione con cui il TAR ha ravvisato tali presupposti con riferimento alla seconda delibera del 26 gennaio 2005.<br />	<br />
Mentre la prima delibera del 24 luglio 2002 non ha manifestato alcun profilo eccedente la sua mera illegittimità per eccesso di potere, la successiva delibera del 26 gennaio 2005 non ha tenuto conto delle specifiche statuizioni su cui si era formato il giudicato, che – nell’enunciare con chiarezza i principi cui si sarebbe dovuta ispirare la successiva attività amministrativa &#8211; ha evidenziato come la valutazione effettuata nel 2001 si sarebbe potuta ribaltare solo sulla base di una motivazione fondata su elementi nuovi, rispetto a quelli già valutati in quell’anno.<br />	<br />
Il profilo del contrasto tra l’atto del 26 gennaio 2005 ed il precedente giudicato è stato già rimarcato con chiarezza dalla sentenza del TAR n. 12287 del 2005 e dalla decisione di questa Sezione n. 7112 del 2006 (anche se è stato respinto il ricorso n. 3437 del 2005, in ragione della infondatezza della deduzione dell’interessato sul dovere del C.S.M. di conferirgli, con determinazione vincolata, l’incarico in esecuzione della sentenza n. 6538 del 2003).<br />	<br />
Infatti, la sentenza n. 12287 del 2005 – nel rilevare la persistenza del potere discrezionale dell’autorità amministrativa &#8211; ha accolto il ricorso di legittimità n. 3438 del 2005, evidenziando (come sopra osservato al § 7.2.) la diretta violazione del giudicato per la reiterata determinazione di considerare ‘più lungo’ il periodo di svolgimento dell’attività svolta dal dott. Pal. presso l’ufficio della procura generale, nonché la non rispondenza al vero della sua ‘maggiore produttività’ e l’assenza di novità, rispetto alla valutazione del 2001, dell’attività svolta quale referente per la formazione decentrata, oltre alla mancata considerazione del servizio svolto dall’interessato presso l’Ispettorato generale.<br />	<br />
Tale sentenza si è conclusa con la statuizione secondo cui la delibera del 26 gennaio 2005 si è posta ‘in sostanziale contrasto con quanto statuito dalle pronunce rese dal giudice amministrativo nei due gradi del giudizio’.<br />	<br />
A sua volta, nel confermare la complessiva <i>ratio decidendi</i> della sentenza n. 12287 del 2005, la decisione di questa Sezione n. 7112 del 2006:<br />	<br />
&#8211;	ha rimarcato come la medesima delibera del 26 gennaio 2005 non abbia tenuto conto dell’effetto conformativo della decisione divenuta irrevocabile (perché ha confrontato <i>ex novo</i> i due candidati, mentre si sarebbe dovuta limitare a verificare se vi fossero elementi sopravvenuti tanto rilevanti da indurre a ribaltare la valutazione favorevole all’interessato, effettuata nel 2001);<br />
&#8211;	ha constatato come la delibera sia incorsa in un ‘evidente travisamento’ (nel rilevare la maggiore produttività del dott. Pal.) e ‘se non in travisamento quanto meno in un difetto di motivazione’ (nel non esporre le ragioni che inducevano a ravvisare la maggiore anzianità di questi nelle funzioni requirenti di legittimità, malgrado la circostanza fosse stata oggetto di una specifica disamina col precedente giudicato).<br />
Le pronunce n. 12287 del 2005 e n. 7112 del 2006 hanno pertanto già rilevato che con la delibera del 26 gennaio 2005 il potere discrezionale è stato ulteriormente esercitato in contrasto con il giudicato, e ne hanno disposto l’annullamento.<br />	<br />
In questa sede, anche in considerazione della diversità della domanda risarcitoria rispetto a quella di annullamento e dei rispettivi poteri valutativi del giudice amministrativo, la Sezione condivide e fa proprie le osservazioni poste a base di tali pronunce, sul fatto che tale delibera non sia incorsa in un ordinario vizio della funzione amministrativa (ciò che di per sé non sarebbe stato sufficiente per ravvisare in questa sede una responsabilità), ma abbia disposto per la seconda volta lo scavalcamento, in contrasto con le chiare statuizioni su cui si era formato il giudicato (che pur comportava l’esercizio di un residuo spazio di discrezionalità).<br />	<br />
Vanno pertanto respinte le deduzioni delle Amministrazioni appellanti sulla configurabilità di un ‘errore scusabile’ e sulla insussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.<br />	<br />
9. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, le statuizioni della sentenza gravata sono state contestate sia dalle Amministrazioni che dall’originario ricorrente.<br />	<br />
Per il suo carattere preliminare, va esaminato il secondo motivo dell’appello principale, con cui l’interessato ha riproposto la domanda con cui in primo grado ha chiesto il pagamento delle differenze retributive per la mancata nomina a procuratore aggiunto.<br />	<br />
10. La gravata sentenza ha disatteso la corrispondente domanda di primo grado sulle differenze retributive, rilevando che, in ragione della ‘speciale sua rilevanza nell’ordinamento della magistratura ordinaria’, il conferimento del posto di procuratore generale ‘non vede esiti né predeterminati né men che meno soltanto prefigurabili’, con la conseguente scarsa probabilità dell’interessato di conseguirlo, anche se l’organo di autogoverno non avesse emanato atti illegittimi.<br />	<br />
L’interessato, nel censurare tale statuizione, ha richiamato la decisione n. 3513 del 2008 di questa Sezione (che ha annullato la nomina di un collega a procuratore generale aggiunto), rilevando che, in base ai propri precedenti di carriera ed ai criteri elaborati dal C.S.M., aveva ben più del 50% delle possibilità di ottenere quella nomina.<br />	<br />
11. Ritiene la Sezione che le censure così proposte vadano respinte.<br />	<br />
E’ decisivo considerare che l’appellante principale – pur richiamando i propri precedenti di carriera, desumibili dagli stessi atti che hanno condotto alle delibere dell’organo di autogoverno del 24 luglio 2002, 26 gennaio 2005 e 22 marzo 2007 &#8211; non ha specificato quali siano i criteri a suo tempo elaborati dal C.S.M., né ha esposto le ragioni per le quali la loro applicazione avrebbe potuto ragionevolmente condurre al conferimento dell’incarico nei suoi confronti.<br />	<br />
In assenza di specifiche prospettazioni (necessarie anche per il rispetto del principio del contraddittorio), la Sezione non può dunque, d’ufficio, individuare ed elaborare tali criteri, né può rilevare come essi sarebbero stati suscettibili di applicazione in sede amministrativa per il conferimento dell’incarico di procuratore aggiunto.<br />	<br />
12. Vanno ora esaminate le censure con cui l’appellante principale e le Amministrazioni appellanti incidentali hanno censurato – con opposte deduzioni &#8211; la statuizione del TAR di liquidazione del danno non patrimoniale in 25.000 euro.<br />	<br />
Per sostenere l’esiguità della somma liquidata dal TAR, l’appellante principale ha rimarcato la gravità dei fatti accaduti, caratterizzati da un illegittimo scavalcamento da parte di un magistrato meno anziano, dal “dover convivere con lo stesso nel medesimo ambiente di lavoro”, dal suo grave danno all’immagine e al prestigio professionale, dalla profonda umiliazione, dal disagio e dallo stress, oltre che da una alterazione delle sue abitudini di vita.<br />	<br />
Invece, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto che “il prestigio quale danno non patrimoniale non rientra nel danno morale in quanto non ricollegabile nemmeno in astratto ad un fatto reato” e “non si inserisce nemmeno nella categoria del danno esistenziale”, oltre a non essere rilevante in ragione della disposta temporaneità degli incarichi direttivi.<br />	<br />
13. Ritiene la Sezione che tutte tali censure vadano respinte, perché infondate.<br />	<br />
13.1. Va premesso che il sereno svolgimento delle funzioni da parte dei magistrati ha un sicuro rilievo costituzionale, così come la loro aspirazione a conseguire gli incarichi direttivi, previsti dalla legge.<br />	<br />
L’art. 104 Cost., sulla indipendenza della magistratura, e l’art. 105 Cost., sulle funzioni del C.S.M., mirano a salvaguardare la magistratura nel suo complesso ed ogni suo singolo componente. Analoghi principi sono desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (rilevanti nell’ordinamento interno per l’art. 117 Cost. e l’art. 6 del Trattato di Maastricht), da cui emerge che le Amministrazioni devono dare pronta e integrale esecuzione alle decisioni irrevocabili di giustizia, emesse a tutela del magistrato (CEDU, Sez. V, 26-4-2006, Zubko c. Ucraina, § 68; CEDU, Sez. V, 20-12-2007, Ptashko c. Ucraina, §  19; Sez. V, 15-5-2008, Petrova, § 19).<br />	<br />
Pertanto, l’illecito commesso in violazione della posizione soggettiva del magistrato, inerente alle sue funzioni, comporta una ingiustizia costituzionalmente qualificata .<br />	<br />
Rilevano, conseguentemente, i principi individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, per i quali l’art. 2059 del codice civile – anche nell’ambito dei rapporti di lavoro &#8211; consente la risarcibilità dei pregiudizi di tipo esistenziale non solo quando l’illecito costituisca reato o comporti la violazione di un diritto inviolabile della persona, ma in ogni caso in cui sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto.<br />	<br />
Di tali pregiudizi conosce il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva (Sez. Un., 13 ottobre 2006, n. 22101), sicché – per la liquidazione del danno – si può tenere conto della incidenza dell’illecito sul sereno svolgimento delle funzioni da parte del magistrato e delle conseguenze di tipo esistenziale derivanti dal mancato conferimento di un incarico previsto dalla legge.<br />	<br />
.13.2. Ciò posto, risultano infondate le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali, secondo cui la mancata qualificazione dell’illecito come reato renderebbe irrilevante il danno non patrimoniale e precluderebbe la sua risarcibilità. <br />	<br />
Infatti, anche con riferimento ai rapporti di lavoro, il danno non patrimoniale è risarcibile quando l’illecito e la lesione riguardino beni costituzionalmente protetti, tra cui rientrano le prerogative dei magistrati e del loro status nell’esercizio delle loro funzioni. <br />	<br />
Inoltre, nella specie si possono ragionevolmente ritenere effettivamente verificati e provati gli stress e i patemi d’animo (dedotti in primo grado e ritenuti sussistenti dal TAR) conseguenti allo scavalcamento disposto con l’atto discostatosi dal giudicato, e allo svolgimento dell’incarico da parte del collega all’interno del medesimo ufficio.<br />	<br />
13.3. Quanto alle censure dell’interessato, volte a una liquidazione del danno non patrimoniale in misura superiore a quella statuita nella sentenza gravata, a pp. 4-17 l’appello principale si è soffermato sulla gravità dell’illecito, ha riproposto le deduzioni originarie sul danno all’immagine, sulla umiliazione ricevuta e sul disagio e sullo stress derivante dalla incidenza sulla fiducia nella legge e nelle istituzioni ed ha chiesto che siano considerati il danno morale soggettivo, il danno biologico e quello esistenziale” (p. 16).<br />	<br />
Osserva al riguardo la Sezione che vanno respinte le deduzioni riguardanti il danno biologico, poiché non è stato né dedotto né provato che si sia verificata una lesione temporanea o permanente all&#8217;integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.<br />	<br />
Quanto alle censure riguardanti la liquidazione ‘in misura esigua’ del danno morale e dei pregiudizi di tipo esistenziale, ritiene la Sezione che per la determinazione del <i>quantum</i> possa essere presa in decisiva considerazione anche l’attività amministrativa susseguente alla commissione dell’illecito, specie quando essa sia positivamente valutabile, in quanto qualificabile <i>secundum ius</i>.<br />	<br />
Per la liquidazione del danno secondo equità, rileva dunque anche la successiva emanazione della delibera dell’organo di autogoverno del 22 marzo 2007, favorevole all’interessato.<br />	<br />
La negativa incidenza sull’immagine e sul prestigio professionale dell’interessato si deve intendere senz’altro ridimensionata con l’emanazione di questa delibera, che gli ha conferito l’incarico di avvocato generale sulla base dei relativi apprezzamenti, a seguito della reiezione della formulata proposta di ritorno della ‘pratica in commissione’ (che ha condotto alla definizione dell’annosa questione con il provvedimento finale divenuto inoppugnabile).<br />	<br />
L’approvazione di tale delibera – susseguente alla commissione dell’illecito – induce a ritenere che, già alla data di proposizione del ricorso di primo grado, risultava ridimensionato il danno non patrimoniale originariamente patito dall’interessato, nella misura equitativamente liquidata dal TAR.<br />	<br />
Inoltre, per escludere una liquidazione superiore a quella effettuata dal TAR rileva anche il fatto che per la prima volta nel presente giudizio sono stati indicati i principi applicabili per ravvisare la responsabilità amministrativa dell’organo di autogoverno, nella specifica fattispecie in cui non vi sia stata la corretta esecuzione del giudicato.<br />	<br />
14. Per le ragioni che precedono, l’appello principale e quello incidentale vanno respinti.<br />	<br />
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello principale n. 8464 del 2008 e respinge l’appello incidentale.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 10 febbraio 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni VACIRCA			&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Armando POZZI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				&#8211; Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.1716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-2-10-2008-n-1716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-2-10-2008-n-1716/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.1716</a></p>
<p>sul danno ex art. 2059 c.c. in caso di illegittima incisione di un munus pubblico Responsabilità e risarcimento &#8211; Risarcimento del danno esistenziale e del danno morale soggettivo – Illegittima incisione di un munus pubblico – Sussiste – Prova – Differenze L’illegittima incisione, da parte della P.A., del munus pubblico</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul danno ex art. 2059 c.c. in caso di illegittima incisione di un munus pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento &#8211; Risarcimento del danno esistenziale e del danno morale soggettivo – Illegittima incisione di un munus pubblico – Sussiste – Prova – Differenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’illegittima incisione, da parte della P.A., del munus  pubblico di cui un ricorrente è legittimo titolare, gravando su valori della persona costituzionalmente garantiti, può essere fonte di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. sotto forma di danno esistenziale e danno morale soggettivo.</p>
<p>Per ciò che concerne la prova del danno esistenziale per illegittima incisione di un munus  pubblico, non può essere d’aiuto il tradizionale criterio del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo, considerato che, in questo caso, il materiale probatorio è nella piena disponibilità della parte ricorrente.</p>
<p>La risarcibilità del danno morale soggettivo per illegittima incisione di un munus  pubblico è in re ipsa, dato che, secondo l’id quod plerumque accidit, un simile evento non può non condizionare negativamente la sfera morale di un individuo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 644 del 2006, proposto da:<br />
<b>Giovanna Careddu, Don Stefano Queirolo, Don Fabio Mazzino, Parrocchia di Santo Stefano di Lavagna, Parrocchia di Santa Giulia di Centaura</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Regione Liguria</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Castagnoli, Marina Crovetto, con domicilio eletto presso Marina Crovetto in Genova, via Fieschi, 15;<br />
<b>Comune di Lavagna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Ghibellini, con domicilio eletto presso Alessandro Ghibellini in Genova, via R. Ceccardi 1/15; </p>
<p>nei confronti di<br />
<b>A.S.P. &#8220;Opere Pie Riunite Devoto &#8211; Marini &#8211; Sivori&#8221;, Giovanna Copello</b>; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 625 del 23/06/2006, conosciuta il 4 luglio successivo, avente ad oggetto <<scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario Straordinario presso l'A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori" di Lavagna (GE)>>, e per l&#8217;annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare della sconosciuta nota del Sindaco di Lavagna, pervenuta alla Regione il 19/06/2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lavagna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29/05/2008 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
L’Ente “Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori” è Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, così trasformatasi con propria Deliberazione n. 85 del 26/06/2003, di cui ha preso atto la Regione con DPGR n. 998 del 06/08/2003, dalla precedente omonima Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), della quale conserva diritti ed obblighi, a seguito del riordino previsto dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.<br />
Lo statuto dell’Azienda, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 31 maggio 2004 e con DGR 8 luglio 2004 n. 713, e l’attività della stessa consiste nella gestione della struttura denominata “Pio Ritiro G. Devoto”, costituita dal fabbricato sito in Lavagna, Corso Genova civ. n. 70, che, a seguito di recenti lavori di ampliamento con la costruzione di una nuova ala, ha raggiunto la ricettività di 124 posti letti (in precedenza era di 68 posti, poi passati a 87 nel 2002 con l’operatività del nuovo primo lotto funzionale).<br />
L’Azienda si avvale dell’opera di cinquantadue dipendenti di ruolo o a tempo determinato e di personale convenzionato.<br />
L’Azienda ha provveduto di recente alla ristrutturazione immobiliare della sede, che ha consentito di ampliare l’offerta ricettiva da 87 posti nel 2002 agli attuali 124, sostenendo un rilevante investimento, non assistito da alcun contributo né statale, né regionale né comunitario e ha adeguato la propria dotazione di personale agli standard di servizio richiesti dalla normativa regionale, con aumento dei costi di funzionamento ed in particolare di quelli relativi alla fora lavoro, a rette invariate.<br />
Ciò ha prodotto dal 2002 un disavanzo di cassa, che ha impegnato il Consiglio di Amministrazione in una opera di riequilibrio.<br />
A fronte di tale evenienza, cui si aggiunge la mancata vendita dell’immobile dell’Istituto Marini, accertata nella relazione amministrativo-contabile del Dirigente del Settore Controllo Strategico e Interno della Regione a seguito di vista ispettiva effettuata il 29/06/2005, il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie d’ordine del Vice Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. n. 12840/413 del 25/01/2006, chiedeva al Presidente della ASP Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori “al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, la predisposizione di un piano di risanamento dell’Azienda, nel quale in particolare si prevedano: <br />
1) la riduzione dei costi anche tramite la riorganizzazione del personale;<br />
2) la revisione delle rette per la parte non convenzionata con il Servizio Sanitario;<br />
3) la razionalizzazione della situazione patrimoniale complessiva;<br />
4) un piano di risparmio generale.<br />
Il piano di risanamento richiesto, veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2006 ed inviato alla Regione con nota del Segretario dell’Ente prot. n. 147 del 31/03/2006, che, in ordine alle due problematiche emerse dalla Relazione del Dirigente del Settore Controllo Strategico e Interno successiva all’ispezione del 29/06/2005, sottolineava che:<br />
a) “la deficienza di cassa, ancora presente seppur in minori dimensioni, no riveste particolare motivo di preoccupazione anche perché troverà, a breve, una completa soluzione”;<br />
b) non appena si potrà attuazione al Piano di risanamento, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/03/2006 e consegnato alle Organizzazioni Sindacali, “anche la gestione corrente troverà la sua soluzione”.<br />
Il bilancio 2005 dell’Ente presentava, peraltro, un utile di esercizio di euro 463.611,81, a fronte di attività per euro 8.519.274,18 e di passività per euro 8.055.622,37 e veniva approvato con il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso nella Relazione al rendiconto in data 31/03/2006. <br />
Nel frattempo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/07/2005 era stata dichiarata la decadenza del Consigliere avv. Francesco Tregrossi, a seguito del decesso della sua tutelata signora Giuseppina Marini.<br />
Dipoi il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 103 del 20/12/2005, dava atto che Don Fabio Mazzino, nominato dal giorno 11 dicembre 2005 Parroco di Santa Giulia di Centaura, era divenuto membro di diritto del Consiglio medesimo.<br />
Quindi, con deliberazione n. 30 del 01/06/2006, dava atto del decesso, avvenuto in data 22/05/2006, del Presidente dell’Azienda Renzo Bacigalupo, nominato in seno al Consiglio di Amministrazione quale rappresentante della Regione Liguria, che “dovrà procedere alla nomina di un membro in sostituzione”.<br />
Dava altresì atto che, in tale attesa, fino alla nomina del nuovo Presidente, i suoi poteri erano assunti dal Vice Presidente Giovanna Careddu. <br />
Infine con delibera n. 32 del 01/06/2006, prendeva atto delle immotivate dimissioni rassegnate dal signor Giuseppe Sanguineti, rappresentante del Comune di Lavagna e dava atto che il Sindaco “dovrà procedere alla nomina dl un membro in sostituzione”.<br />
Pertanto, in attesa della nomina del rappresentante della Regione e di uno di due rappresentanti del Comune di Lavagna, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda era composto dai tre consiglieri odierni ricorrenti (Giovanna Careddu, con funzioni di Presidente Don Stefano Queirolo e Don Fabio Mazzino) e da Antonio Devoto.<br />
Essendo stati nominati il 12/11/2004 ed essendosi insediati il 21/12/2004, il loro mandato, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, veniva a scadere il 21/12/2009.<br />
Sennonché, in data 4 luglio 2006, i predetti Consiglieri apprendevano che la Regione Liguria, invece di nominare il suo rappresentante come previsto dall’art. 7 dello Statuto, con DGR n. 25 del 23/06/2006, “dato atto che il Presidente del suddetto Consiglio e il discendente della famiglia Marini, membro di diritto, sono deceduti e che un membro del Consiglio ha rassegnato le dimissioni” e “considerato che sono state riscontrate difficoltà nella gestione di detta struttura e che il commissariamento dell’Ente oltre che per la necessità di adeguare lo statuto anche a seguito degli eventuali straordinari di cui sopra, per la seguente motivazione ”…….da attenta lettura del consuntivo 2005 sorgono diverse preoccupazioni che motivano l’urgenza di predisporre un piano di risanamento”, in applicazione dell’art. 22 della Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, deliberava di sciogliere il Consiglio di Amministrazione e di nominare commissario straordinario la dott. Giovanna Copello per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data del provvedimento, affidandogli i seguenti incarichi:<br />
“1. predisporre le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo Statuto vigente;<br />
2. proporre un piano di risanamento dell’Ente; <br />
3. provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria,<br />
4. predisporre gli atti per la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione”.<br />
Ritenendo illegittima tale determinazione gli istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno adito questo TAR chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento.<br />
Ai sensi dell’art. 22, comma 5, della Legge Regionale n. 12/2006, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, “la Regione scioglie il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e nomina un Commissario straordinario, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:<br />
a) gravi violazioni di legge, di regolamento o di statuto;<br />
b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda;<br />
c) irregolare costituzione dell’organo di governo;<br />
d) inadeguatezza dei servizi e delle prestazioni, previa accertamento ispettivo, a danno dell’utenza”.<br />
Nessuna di tale ipotesi si è verificata nel caso dell’ASP “Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori” di Lavagna.<br />
Non la prima, non sussistendo né essendo non solo contestata ma neanche lontanamente accennato alcuna violazione di legge, di regolamento o di statuto.<br />
Non la seconda, non sussistendo, né essendo contestata e neanche menzionata alcuna irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda. <br />
Non la terza, essendo l’organo di governo (Consiglio di Amministrazione) correttamente costituito ed in grado di funzionare con la presenza di quattro membri (tre odierni ricorrenti e il signor Antonio Devoto), a i sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto.<br />
Non la quarta, essendo notorio ed incontestato che la residenza protetta, ancor più da quando è stata oggetto di consistenti interventi di ampliamento e di ristrutturazione, è in grado di offrire con la dovuta perizia tutti i servizi previsti dalla normativa in materia.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 in relazione alla violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di motivazione e di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento.<br />
Non solo mancano i presupposti previsti dalle norme legislative rubricate per addivenire al commissariamento dell’ASP “Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori, ma inoltre nessuno di tali presupposti è esplicitato dalla deliberazione impugnata, che si limita a considerare “che sono state riscontrate difficoltà nella gestione della struttura” e che il Sindaco di Lavagna con una sconosciuta “nota pervenuta il 19/06/2006” avrebbe “richiesto il commissariamento dell’Ente oltre che per la necessità di adeguare lo statuto anche a seguito degli eventi straordinari di cui sopra, per la seguente motivazione “…da attenta lettura del consuntivo 2005 sorgono diverse preoccupazioni che motivano l’urgenza di predisporre un piano di risanamento”.<br />
La carenza motivazionale, inammissibile in sé, è tanto più grave ove si consideri l’eccezionalità del provvedimento adottato ed il fatto che lo stesso si limita a generiche asserzioni ad altri riferite.<br />
3. Violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per illogicità manifesta.<br />
Come è noto, nel sistema partecipativo introdotto dalla legge generale sul procedimento amministrativo, gli interessati possono presentare istanze, proposte, osservazioni, segnalazioni di vizi o di errori in funzione di tutela o di collaborazione e di arricchimento delle cognizioni tecniche di cui l’amministrazione è in possesso.<br />
Sennonché, nessuna comunicazione di avvio del procedimento per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione è pervenuta ai Consiglieri odierni ricorrenti, in palese violazione della normativa sopra rubricata.<br />
Concludono gli istanti, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai danni patiti.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Liguria intimata, la quale, con più memorie nei termini ha eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso e ne ha quindi contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.<br />
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Lavagna intimato, il quale, con memoria nei termini, ha parimenti chiesto la reiezione del gravame, siccome infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2008, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Eccepisce in via pregiudiziale la difesa della Regione Liguria l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse dei ricorrenti in quanto:<br />
-per un verso, “nessun rilievo personale sull’operato dei singoli Consiglieri di amministrazione è stato formulato nella deliberazione G.R. oggetto del contenzioso e, dunque, si dubita ………….che il solo fatto del commissariamento, per di più a tempo ridott<br />
-per altro verso, non sussisterebbe un “interesse personale, diretto ed attuale ad impugnare il predetto provvedimento in capo alle Parrocchie”.<br />
1.1 Il rilievo è condivisibile, con riferimento alla posizione delle Parrocchie di Santo Stefano di Lavagna e di Santa Giulia di Centaura.<br />
Il provvedimento impugnato, infatti, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della ASP “Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori” di Lavagna, e la contestuale nomina di un commissario straordinario con il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ente e di porre in essere le operazioni indicate specificamente nel provvedimento stesso.<br />
Ne consegue, all’evidenza, che la delibera in contestazione incide in modo diretto esclusivamente i legittimi interessi dell’ASP e dei consiglieri che vengono destituiti contro la loro volontà e sostituiti nell’esercizio delle loro funzioni con un commissario straordinario.<br />
Nessuna legittimazione, quindi, può essere riconosciuta in testa alle Parrocchie alla proposizione dell’odierno gravame, atteso che non risulta prodotta (né peraltro viene minimamente evidenziata) alcuna specifica ed immediata lesione della loro sfera giuridica.<br />
Né può assumere rilievo, per i fini considerati, la circostanza per cui due membri del disciolto consiglio siano i Parroci delle Parrocchie ricorrenti.<br />
Questi, infatti, sono membri di diritto del consiglio in ragione della loro personale qualità, e non per nomina od in rappresentanza della rispettiva Parrocchia, così per come risulta dallo Statuto dell’ASP.<br />
Ne consegue, che neppure in via indiretta emerge un apprezzabile interesse delle Parrocchie all’impugnativa della delibera per cui è causa.<br />
1.2 Il rilievo non è viceversa condivisibile, con riferimento ala posizione dei signori Careddu, Don Queirolo e Don Mazzino.<br />
Come già precisato, infatti, la delibera in contestazione incide in modo diretto i loro legittimi interessi, spogliandoli d’autorità del “nunus” di consiglieri e provocando un oggettivo danno personale, che non abbisogna di certo di specifica dimostrazione. <br />
2. Quanto testé evidenziato, dà poi ragione della infondatezza della eccezione di improcedibilità del gravame, sollevata dalla Regione Liguria nella memoria difensiva del 15 maggio 2008.<br />
Ed invero, benché la delibera in contestazione risulti superata nella sua sostanza, non v’è dubbio che permanga comunque integro l’intesse dei ricorrenti ad una pronuncia sul risarcimento dei danni patiti, richiesta peraltro anche con la memoria conclusionale del 14 maggio 2008.<br />
Ed è appena il caso di rilevare, come una siffatta pronunci postulia necessariamente la preventiva delibazione nel merito del ricorso (al fine di dichiararne o meno la fondatezza) con ogni conseguenza, giust’appunto, sulla relativa pretesa risarcitoria.<br />
3. Nel merito il ricorso è fondato sotto tutti i profili dedotti con i tre mezzi di censura, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.<br />
3.1 Come risulta dal dato testuale, la delibera in contestazione è stata adottata in dichiarata applicazione dell’art. 22 della Legge Regionale ligure 24 maggio 2006 n. 12, la quale dispone che nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, “la Regione scioglie il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e nomina un Commissario straordinario, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:<br />
a) gravi violazioni di legge, di regolamento o di statuto;<br />
b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda;<br />
c) irregolare costituzione dell’organo di governo;<br />
d) inadeguatezza dei servizi e delle prestazioni, previo accertamento ispettivo, a danno dell’utenza”.<br />
Ciò conformemente al disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 207/2001, di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, in forza del quale “le Regioni disciplinano l’intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell’organo di governo”.<br />
Sennonché, nessuna di tali ipotesi viene formalmente richiamata e tanto meno circostanziata né, peraltro, risulta oggettivamente desumibile dall’esame della documentazione depositata in giudizio.<br />
Non certamente la prima, non essendo minimamente contestata nella parte motiva della delibera impugnata alcuna violazione di legge, di regolamento o d statuto.<br />
Non la seconda, non essendo al pari formalmente contestata alcuna irregolarità, e tanto meno grave, nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda.<br />
Al riguardo, infatti, l’unica considerazione sviluppata nella parte motiva si limita a rilevare “che sono state riscontrate difficoltà nella gestione di detta struttura e che il Sindaco di Lavagna………. ha richiesto il commissariamento dell’Ente oltre che per la necessità di adeguare lo statuto…..” anche per il fatto che “………da un’attenta lettura del consuntivo 2005 sorgono diverse preoccupazioni che motivano l’urgenza di predisporre un piano di risanamento”.<br />
Sennonché una siffatta argomentazione si appalesa generica ed in parte del tutto inconferente, e come tale inidonea a supportare l’atto sotto il profilo considerato.<br />
Generica, in quanto enuncia una riscontrata difficoltà gestionale (che peraltro è circostanza del tutto diversa dalla grave irregolarità amministrativa prevista dalla legge), senza altro aggiungere o precisare.<br />
Del tutto inconferente, laddove richiama la nota con cui il Sindaco di Lavagna ha chiesto il commissariamento dell’Ente per opinabili “necessità” e “preoccupazioni”, che niente hanno a che vedere con le precise e tassative ipotesi indicate dalla legge regionale per poter provvedere in tal senso.<br />
Non è minimamente previsto dalla norma, infatti, che il Consiglio di amministrazione possa essere sciolto “per la necessità di adeguare lo Statuto”, atteso tra l’altro che tale compito spetta al Consiglio stesso, ove ritenuto opportuno o necessario.<br />
Né, parimenti, è previsto lo scioglimento dell’organo per l’invero stravagante ipotesi in cui da una lettura del consuntivo sorgano ”diverse preoccupazioni che motivano l’urgenza di predisporre un piano di risanamento”.<br />
Sul punto, peraltro, va rilevato come a seguito dell’ispezione svolta in data 29/06/2005, il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione avesse accertato che la causa della momentanea situazione deficitaria riscontrata nelle casse dell’Ente “poteva essere ricercata nel recente intervento di ristrutturazione immobiliare effettuato nella sede istituzionale della Residenza Protetta e nel conseguente aumento delle dotazioni di personale che devono, ovviamente, essere adeguate agli standard di servizio previsti dalla normativa regionale. Si può ragionevolmente ritenere, inoltre, che la mancata vendita, per ragioni non riconducibili all’ Azienda ASL Chiavarese, di un immobile già locato alla stessa, abbia creato un ulteriore aggravio della situazione di cassa”, e si fosse quindi correttamente limitato a richiedere “al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, la predisposizione di un piano di risanamento dell’Azienda…….”.<br />
Piano, che veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2006 ed inviato alla Regione con nota del Segretario dell’Ente prot. n. 147 del 31/03/2006 che, in ordine alle due problematiche evidenziate nella relazione del dirigente regionale sottolineava che:<br />
a) “la deficienza di cassa, ancora presente seppur in minori dimensioni, non riveste particolare motivo di preoccupazione perché troverà, a breve, una completa soluzione”;<br />
b) non appena si potrà dare attuazione al Piano di risanamento, già approvato dal Consiglio di Amministrazione e consegnato alle Organizzazioni Sindacali, “anche la gestione corrente troverà la sua soluzione”.<br />
E ciò in ragione anche del fatto che il bilancio 2005 dell’Ente presentava un utile di esercizio di euro 463.611,81, a fronte di attività per euro 8.519.274,18 e di passività per euro 8.055.662,37, ed era stato approvato con il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso nella relazione al rendiconto in data 31/03/2006. <br />
Ne consegue, come già rilevato, che nella specie non è oggettivamente rinvenibile (né peraltro viene formalmente contestata) alcuna “grave irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda”, idonea a supportare la determinazione regionale impugnata.<br />
Né, parimenti, è in alcun modo rinvenibile la terza ipotesi prevista dalla legge regionale per poter legittimamente procedeer allo scioglimento del Consiglio.<br />
L’organo di governo, infatti, risultava correttamente costituito ed in grado di funzionare con la presenza di quattro membri (tre odierni ricorrenti e il signor Antonio Devoto), ai sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto (“le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento di almeno quattro componenti”), nelle more della nomina da parte della Regione e del Comune di Lavagna dei propri rappresentanti.<br />
A ciò si aggiunga che in tale attesa, fino alla nomina del nuovo Presidente, tutti i poteri attribuiti allo stesso erano stati assunti dalla Vice Presidente Giovanna Careddu, come previsto dall’art. 11, comma 4, dello Statuto e come dato atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 1° giugno 2006.<br />
Ad analoga conclusione, infine, non può non pervenirsi in relazione alla quarta ipotesi disciplinata dalla legge regionale, essendo incontestato che “la residenza protetta, ancor più da quando è stata oggetto di consistenti interventi di ampliamento e di ristrutturazione, è in grado di offrire con la dovuta perizia tutti i servizi previsti dalla normativa in materia. In particolare la struttura assicura una elevata qualità proprio nei servizi diretti alla persona con adeguata presenza di personale altamente qualificato: Direttore sanitario, Medico Geriatra, Caposala, Infermieri professionali, Fisioterapisti, OSS, OTA, ecc.; è inoltre assicurato un adeguato servizio di animazione geriatrico. La valutazione così positiva, dei servizi erogati è riconosciuta da tutti gli Enti del territorio ma, cosa particolarmente gratificate, dagli utenti e dai loro familiari” (Cfr. Lettera del Presidente alla Regione prot. n. 209 del 09/05/2006).<br />
Il buon andamento della struttura, del resto, implicitamente è confermato anche dalla stessa relazione amministrativo-contabile del Dirigente regionale del Settore Controllo Interno e Strategico, laddove viene precisato che “in oggi la struttura è al completo e la domanda è superiore all’offerta”.<br />
Per quanto sopra esposto, non v’è dubbio che nella specie difettassero oggettivamente i presupposti previsti dalla legge per addivenire al commissariamento dell’ASP “Opere Pie Riunite Devoto-Marini-Sivori”, e che pertanto del tutto illegittimamente la Giunta Regionale si sia determinata in tal senso senza alcuna specifica e circostanziata argomentazione. <br />
A ciò aggiungasi, che l’amministrazione non si è curata neppure di trasmettere agli interessati alcuna comunicazione di avvio del procedimento volto allo scioglimento del Consiglio, in palese violazione degli obblighi partecipativi fissati dall’art. 7 della Legge 241/90.<br />
Obblighi che nella specie, è opportuno rilevarlo, risultavano vieppiù stringenti in ragione sia della collaborativa corrispondenza già intercorsa, che (e soprattutto) della natura del provvedimento adottato, siccome fortemente lesivo sotto il profilo sia materiale che morale degli interessi dei suoi destinatari.<br />
Anche sotto questo profilo, pertanto, la determinazione impugnata si appalesa illegittima alla stregua di quanto dedotto in ricorso..<br />
4. L’azione risarcitoria è fondata nei limiti appresso specificati.<br />
4.1 Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti, in relazione alla ingiusta lesione della loro immagine ed al turbamento emotivo interiore che ne è conseguito.<br />
In tale prospettazione, quindi, la pretesa si risolve nella richiesta di liquidazione di soli danni non patrimoniali.<br />
Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza è da tempo pervenuta ad una interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona.<br />
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non più condivisibile la tradizionale restrittiva lettura dell’articolo anzidetto (in relazione all’art. 185 cod. pen.), come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo determinato da fatto illecito integrante reato.<br />
La Suprema Corte, infatti, ha osservato che nel vigente assetto ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che all’art. 2 riconosce a garantisce i diritti inviolabili dell’uomo –, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.<br />
Ed all’interno di tale categoria non possono utilmente essere ritagliate specifiche figure di danno disciplinandolo in vario modo, poiché ciò che assume rilievo ai fini dell’ammissione a risarcimento, in relazione all’art. 2059 cod. civ., è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. <br />
Né, inoltre, può operare la riserva di legge originariamente esplicata dall’art. 185 cod. pen. in punto di ammissibilità del risarcimento, trattandosi giust’appunto di lesione concernente i valori della persona, costituzionalmente garantiti.<br />
Dal quadro ordinamentale così “ridisegnato” emerge, quindi, che al risarcimento del danno patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dell’art. 2043 cod. civ., si accompagna il risarcimento del danno non patrimoniale che trova tutela nell’art. 2059 cod. civ., il quale ben può (o meglio deve) trovare applicazione non solo nei tradizionali casi di danno morale soggettivo (ex art. 185 cod. pen), ma anch nelle altre ipotesi legali espresse (art. 89 cod. proc. civ.; art. 2 Legge n. 117 del 1988; art. 29 Legge n. 675 del 1996, sostituito dall’art. 152 D.Lvo n. 196 del 2003; art. 44 D.Lvo n. 286 del 1998; art. 2 Legge n. 89 del 2001), e nei casi di lesioni che, incidendo sui valori della persona costituzionalmente garantiti, non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere dai risvolti penalistici.<br />
Consegue a quanto sopra precisato, che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero: sia il danno morale soggettivo (inteso come momentaneo turbamento dello stato d’animo della vittima); sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell’integrità psichica e fisica della persona e coperto dall’art. 32 Cost.); sia infine il c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (cfr. Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 223; Cass. civ. III 31 maggio 2003 nn 8827 e 8828; Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2005 n. 1096).<br />
In particolare, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in quest’ultima ipotesi di danno va ascritto “ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottare se non si fosse verificato l’evento dannoso”. <br />
4.2 Tanto premesso, la richiesta risarcitoria dei ricorrenti può utilmente essere articolata nelle seguenti voci di danno non patrimoniale:<br />
a) danno c.d. esistenziale, in relazione alla ingiusta lesione dell’immagine e della reputazione collegate alla carica di consiglieri dell’AS.P;<br />
b) danno morale soggettivo, collegato al turbamento psicologico comunque subito a seguito dello scioglimento del Consiglio e del commissariamento dell’Ente.<br />
4.3 Nel passare all’esame della fondatezza di una siffatta pretesa, occorre preliminarmente porsi il delicato problema dell’individuazione dell’onere probatorio che incombe in capo ai ricorrenti, circa la sussistenza dei danni asseritamene patiti.<br />
Al riguardo va rilevato che non può essere di aiuto il tradizionale criterio del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo.<br />
In linea di principio, infatti, compete al ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito.<br />
Questo perché la limitazione dell’onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dell’amministrazione che resiste in giudizio, mentre nel caso di risarcimento danni per dimostrare questi ultimi si deve far ricorso in genere a documentazione in possesso dei ricorrenti.<br />
Deve quindi, in linea di principio, essere disattesa quella giurisprudenza che ritiene sufficiente l’allegazione degli elementi di prova che siano idonei a consentire al giudice si sviluppare la successiva istruttoria.<br />
In materia risarcitoria, il Collegio ritiene invece di dover aderire alla linea più rigorosa, senza che possa sempre e comunque soccorrere il tradizionale metodo acquisitivo di integrazione della prova da parte del giudice e senza che sia sufficiente, a tal fine, fornire solo qualche elemento o generico principio di prova.<br />
Questa impostazione, infatti, risulta essere non solo maggiormente conforme al carattere dispositivo del processo su diritti soggettivi, ma anche conforme:<br />
-con il tradizionale assunto secondo cui il principio dispositivo opera sempre incondizionatamente, qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata;<br />
-con l’impostazione rinvenibile nella giurisprudenza della Cassazione in ordine all’onere probatorio ricadente sulla parte privata anche nel processo contro una pubblica amministrazione.<br />
Ancora di recente, del resto, la suprema Corte ha aderito ad un orientamento rigoroso, precisando che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno non patrimoniale (nella specie considerata, di tipo esistenziale professionale) si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte dell’interessato, il quale deve fornire “tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno”, non essendo sufficiente “chiedere genericamente il risarcimento………., non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’articolo 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (cfr. Cass.. civ. SS.UU. 24 marzo 2006, n. 6572).<br />
4.4 Alla stregua di quanto sopra precisato, la richiesta risarcitoria di cui al procedente punto 4.2 lett. a), si appalesa inammissibile. <br />
Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l’interessato sull’oggetto e sul modo di operare dell’asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell’atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta.<br />
Il danno esistenziale, infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione, secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell’indennità psicofisica – necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita. <br />
Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, del disdoro, della forzata inoperosità ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del soggetto alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita. <br />
Occorre quindi una prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo i concreti cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.<br />
Ed infatti – se è vero che la stessa categoria del danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso – all’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi.<br />
Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni,, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. civ. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purchè, secondo le regole di cui all’art. 2727 cod. civ. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative eventuali reazioni poste in essere comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento di risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cass. civ. n. 13819 del 18 settembre 2003), complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. <br />
D’altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi.<br />
Ora, nel ricorso e negli scritti di parte non risultano le puntuali allegazioni richieste, ma solamente riferimenti generici e non sufficientemente articolati, e pertanto questa voce si danno non può utilmente esser presa in considerazione.<br />
4.5 Resta da esaminare la voce attinente alle sofferenze psico-fisiche di cui al precedente punto 4.2 lett. b) consistente nel cd “danno morale soggettivo” (la cui richiesta deve ritenersi compresa nella domanda proposta innanzi a questo giudice come risulta dal tenore complessivo delle espressioni adoperate, e dalla natura della controversia).<br />
Nella richiamata pronuncia della Cassazione n. 6572 del 2006, si fa un riferimento “a contrario” ai “dolori e sofferenze” di carattere emotivo e interiore che connotano il danno morale soggettivo, così contrapposto al danno esistenziale (che ha invece, come si è visto in precedenza, una proiezione agevolmente oggettivabile all’esterno).<br />
Ad avviso del Collegio, tale caratteristica del danno morale soggettivo non costituisce una ragione per negarne la risarcibilità, quanto piuttosto un motivo di residua ragionevole operatività – limitatamente a questo solo aspetto – del criterio della risarcibilità in re ipsa.<br />
Deve infatti ritenersi che, secondo l’id quod plerumque accidit, la perdita di uno status, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo e ingiustificato, costituisca un evento che incide profondamente nella sfera morale dell’interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio, sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito.<br />
Ed in questo senso, non può non assumere specifico e pregnante rilievo la circostanza per cui l’attività illegittimamente posta in essere dalla P.A. ha inciso direttamente il “munus” pubblico di cui i ricorrenti erano legittimi titolari, insinuando gravi (ancorché infondate) ombre sul loro operato di amministratori di un ente di particolare rilevanza sociale (e morale atteso la sua natura), con conseguenti immaginabili riflessi negativi nell’opinione pubblica.<br />
Non v’è chi non veda, pertanto, come tale evento ben possa oggettivamente aver inciso in modo profondo nella sfera personale degli interessati. <br />
Per quanto sopra, la richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo patito dai ricorrenti, risulta ammissibile.<br />
4.6 Nella specie, peraltro, sussistono altresì tutti i restanti elementi necessari per poter delibare positivamente l’anzidetta pretesa.<br />
Per un verso, infatti, è appena il caso di rilevare la oggettiva riconducibilità del danno, sotto il profilo causale, alla illegittima delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della ASP e di commissariamento dell’Ente.<br />
Per altro verso, poi, esso riveste altresì natura di danno ingiusto, in relazione alla violazione sia della normativa disciplinante lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle ASP ed il loro commissariamento, sia degli obblighi motivazionali e partecipativi fissati dalla legge 241 del 1990.<br />
Per altro verso, infine, nella specie risulta evidente non solo l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, ma anche la grave colpa nella quale la medesima è incorsa nell’adottare la determinazione per cui è causa.<br />
Resta invero difficile giustificare la violazione da parte dell’amministrazione regionale della puntuale normativa dalla stessa adottata per la grave ipotesi di scioglimento dei Consigli delle APS, nonché la totale obliterazione degli obblighi fissati dalla Legge 241 del 1990, che costituiscono esplicazione del superiore principio del buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione.<br />
La richiesta risarcitoria, pertanto, merita accoglimento nella parte relativa al danno morale soggettivo patito dai ricorrenti.<br />
4.7 Passando alla liquidazione del danno, il Collegio ritiene di dover procedere in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del cod. civ., attesa la peculiarità della vicenda e la particolare natura del pregiudizio in questione.<br />
Quindi il Collegio ritiene che, alla stregua della documentazione in atti e tenuto conto di tutti i profili rilevanti (tra cui i successivi sviluppi della vicenda, anche a seguito della ordinanza cautelare di questo TAR n. 278/2006), il danno vada liquidato nella misura di duemila euro per ogni consigliere ricorrente.<br />
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso, per ciò che attiene alla pretesa caducatoria:<br />
-và dichiarato inammissibile, con riferimento alla posizione delle Parrocchie di Santo Stefano di Lavagna e di Santa Giulia di Centaura;<br />
-va accolto, con riferimento alla posizione dei signori Careddu, Don Queirolo e Don Mazzino, e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.<br />
Per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria:<br />
-va dichiarato inammissibile con riferimento al danno esistenziale asseritamene patito;<br />
-va accolto con riferimento al danno morale-soggettivo, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento in solido dello stesso, come sopra liquidato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />
-per ciò che attiene la pretesa caducatoria, lo dichiara inammissibile in parte, nei limiti di cui in motivazione, e per la restante parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />
-per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria, lo dichiara in parte inammissibile, nei limiti di cui in motivazione, e per la restante parte lo accoglie, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento in solido per tale titolo del<br />
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento in solido in favore dei consiglieri ricorrenti delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Luca Morbelli, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/10/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-2-10-2008-n-1716/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.1716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a></p>
<p>provvedimento illegittimo e danno esistenziale Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno esistenziale – Provvedimento sanzionatorio privo di alcuna giustificazione fattuale – Possibilità di ravvisare un danno esistenziale – Sussiste È quantomeno colposo il comportamento di una Pubblica Amministrazione che, per il tramite di una mera motivazione di stile, adotti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>provvedimento illegittimo e danno esistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno esistenziale – Provvedimento sanzionatorio privo di alcuna giustificazione fattuale – Possibilità di ravvisare un danno esistenziale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È <i>quantomeno colposo </i>il comportamento di una Pubblica Amministrazione che, per il tramite di una mera motivazione di stile, adotti un provvedimento sanzionatorio privo, in realtà, di alcuna giustificazione fattuale (trattasi, nella specie, di alcuni provvedimenti con cui si disponeva dapprima la sospensione e, successivamente, la destituzione dal servizio di un ispettore della Polizia di Stato). In tal caso nulla osta all’individuazione di un danno esistenziale del destinatario del provvedimento in questione (qualora, ovviamente, ricorrano anche gli altri requisiti che perfezionano detta voce di danno).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 283 del 2006, proposto da: </p>
<p><b>Giuliano Venturino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Massa, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 21/18-20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Savona</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>del diritto al risarcimento del danno derivante dai provvedimenti amministrativi annullati con sentenza del TAR Liguria, sez. II, 25 novembre 2002 n. 1134 e la conseguente condanna dell’Amministrazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Questura di Savona;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con ricorso notificato il 17 marzo 2006 al Ministero dell’interno e depositato il successivo 23 marzo 2006 il sig. Giuliano Venturino, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti amministrativi annullati con sentenza del TAR Liguria, sez. II, 25 novembre 2002 n. 1134 e la conseguente condanna dell’Amministrazione.<br />
Il ricorrente dopo avere premesso l’esposizione del fatto ed una trattazione, sostenuta dalla allegazione di massime giurisprudenziali, in ordine alla natura del danno esistenziale, sostiene che, per effetto dell’illegittimo comportamento della amministrazione, si sarebbe verificata la lesione degli art. 1, 2, 4, 35, 36 sotto il profilo della lesione del diritto ad esplicare la propria personalità attraverso il lavoro nonchè degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 sotto il profilo della lesione del diritto alla propria immagine e dignità sociale e professionale.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata. <br />
Con memoria 24 novembre 2007 il ricorrente evidenziava e ribadiva il danno subito precisando, inoltre, che anche il suo stato fisico sarebbe peggiorato per effetto del comportamento dell’amministrazione essendo insorti disturbi cardiovascolari ed intestinali, relativamente ai quali produceva documentazione medica. <br />
Il ricorrente, inoltre, quantificava in €. 100.000 la pretesa risarcitoria. <br />
All’udienza del 6 dicembre 2007 il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorso in esame è finalizzato all’accertamento ed al risarcimento del danno esistenziale prodotto da illegittimi provvedimenti di sospensione dal servizio. <br />
La vicenda può ricostruirsi come segue. <br />
L’ispettore della Polizia di Stato Venturino Giuliano veniva sospeso in via cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 92 d.p.r. 30 gennaio 1957 n. 3, con due distinti provvedimenti datati 11 aprile 2001 e decorrenza 12 aprile 2001.<br />
Lo stesso veniva poi sospeso in via cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9 comma 2, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, con decreto 3 settembre 2001, notificato in data 4 febbraio 2002.<br />
Con successivo decreto 2 novembre 2001 e decorrenza 12 aprile 2001 lo stesso è stato destituito dal servizio.<br />
Con sentenza 20 dicembre 2001 n. 117/02 il TAR Liguria ha annullato i provvedimenti di sospensione del dal servizio emessi in data 11 aprile 2001.<br />
Con successiva sentenza 23 maggio 2002 n. 769 il TAR Liguria ha annullato la destituzione disposta con provvedimento 2 novembre 2001.<br />
Con successiva sentenza 24 ottobre 2002 n. 1134 il TAR Liguria ha annullato la sospensione dal servizio disposta in data 3 settembre 2001. <br />
Con successiva sentenza 16 gennaio 2003 n. 257 il TAR Liguria ha ordinato di corrispondere le differenze retributive comprensive degli accessori di legge tra il corrisposto assegno alimentare e il trattamento pieno per il periodo compreso tra il 12 aprile 2001 ed il 4 febbraio 2002.<br />
Con successiva sentenza 16 gennaio 2003 n. 258 il TAR Liguria ha disposto il ripristino dell’erogazione dell’assegno alimentare in precedenza corrisposto, nonché la restituzione con accessori di quanto non versato a decorrere dal febbraio 2002. <br />
Con successiva sentenza 5 giugno 2003 n. 714 il TAR Liguria riconosceva le differenze retributive – comprensive degli accessori di legge &#8211; tra il corrisposto assegno alimentare ed il trattamento pieno per il periodo compreso tra il 4 febbraio 2002 e la data di effettiva riassunzione. <br />
In conclusione la complessa vicenda che ha visto protagonista il ricorrente di cui si è dato conto si è conclusa con la piena reintegrazione giuridica ed economica del ricorrente.<br />
Il ricorrente in questa sede agisce per l’accertamento del danno esistenziale dallo stesso subito e la condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento. <br />
Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, è stato sospeso dal servizio dal 12 aprile 2001 al 17 aprile 2003.<br />
Successivamente a seguito di vicissitudini giudiziarie di cui si è sinteticamente dato conto ha ottenuto la piena reintegrazione giuridica ed economica. <br />
Deve preliminarmente essere dato conto sinteticamente del dibattito relativo al danno esistenziale. <br />
Il danno esistenziale può definirsi come quella componente del danno non patrimoniale che consegue alla lesione oggettiva dei beni costituzionalmente garantiti (diversi dalla salute e dall’integrità fisica) di per sè considerati, cioè non assunti nel loro connotato patrimoniale. <br />
Il concetto di danno esistenziale è il frutto di una lunga evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento del danno esistenziale come lesione in sé considerata (cioè a prescindere dai riflessi patrimoniali) di altri (diversi cioè dal bene salute) beni costituzionalmente garantiti.<br />
Tale ricostruzione accolta anche dalle SS.UU. della Cassazione non sempre ha trovato unanimi consensi atteso che da più parti si è ritenuto che la dizione danno esistenziale sia troppo generica e sostanzialmente fuorviante, ponendo problemi sul fronte della prova del pregiudizio subito, prova che, potrebbe essere troppo difficile se non impossibile ovvero, al contrario verrebbe volatilizzata per approdare ad una figura di danno in re ipsa. Meglio, quindi, sarebbe secondo alcuni parlare di danno da lesione del bene costituzionale concretamente attinto dalla condotta lesiva. <br />
Orbene non pare necessario prendere posizione su tale disputa, fermo restando che: a) la lesione, anche se non patrimoniale, oggettivamente valutabile di beni costituzionalmente garantiti rispende al requisito della necessaria previsione legislativa di cui all’art. 2059 c.c. e quindi non può essere fondatamente posta in discussione quale che sia l’etichetta che alla stessa si voglia attribuire; b) rigorosa deve essere la prova del danno subito, dovendosi escludere ogni ipotesi ricostruttiva che tenda a introdurre figure di danno evento, pena l’ingiustificato arricchimento del danneggiato.<br />
In questa direzione si sono mosse le sezioni unite della Cassazione che con sentenza 24 marzo 2006 n. 6572 hanno affermato che il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento prova che, quanto al danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni. <br />
In linea con tale orientamento ritiene il Collegio che la prova del danno deve riguardare oggettivi aspetti della vita della persona che per effetto della illecita condotta altrui vengono modificati in maniera apprezzabile. <br />
In questo senso ogni diritto costituzionalmente garantito può essere attinto secondo modalità differenti che se indagate possono ben essere utili per individuare l’effettivo pregiudizio ed ipotizzare altresì voci di aliud perceptutm.<br />
Nel caso di specie per effetto dei provvedimenti di sospensione dal servizio adottati dall’Amministrazione il ricorrente ha subito la forzata inattività dal lavoro per un apprezzabile ambito temporale, privandosi della possibilità di esplicitare la propria personalità mediante l’esercizio dell’attività lavorativa. <br />
Orbene la forzata inattività costituisce evento pregiudizievole di per sé ma costituisce anche come fatto che può essere assunto a base per l’operare di presunzioni (art. 2727 c.c.).<br />
Invero ben può ritenersi che la forzata astensione dal lavoro pregiudichi sensibilmente la qualità della vita della persona che vi è stata sottoposta.<br />
E’ pur vero che la disponibilità di tempo libero può essere in qualche modo lenitiva del pregiudizio subito non tale, tuttavia, da elidere in maniera rilevante il pregiudizio subito, non fosse altro per la difficoltà di organizzare un assetto soddisfacente delle proprie abitudini.<br />
Sotto altro profilo la forzata astensione dal lavoro costituisce elemento da cui inferire (art. 2727 c.c.) la sussistenza di un pregiudizio all’immagine professionale del lavoratore ed alla sua dignità personale. <br />
Costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerum accidit che un soggetto sospeso dal servizio e successivamente destituito sia leso nella propria immagine e dignità professionale che viene inevitabilmente offuscata da simili provvedimenti.<br />
Deve, invece, escludersi dal novero delle voci di danno risarcibile in questa sede il pregiudizio alla salute, costituente danno biologico in quanto suscettibile di valutazione medico &#8211; legale atteso che la domanda è stata proposta soltanto con la memoria, non notificata alla parte resistente, depositata in data 24 novembre 2007. Deve, infatti, notarsi come nel punto n. 11 della narrativa in fatto del ricorso si faccia esclusivo riferimento al danno esistenziale (immagine e dignità personale). Analogamente al punto n. 1 della narrativa in diritto il pregiudizio subito viene ricondotto alla figura del danno esistenziale e non già a quella del danno biologico.<br />
Per giurisprudenza costante (si cfr. da ultimo C.S. a.p. 20 luglio 2007 n. 10 secondo cui “l’azione risarcitoria può essere proposta al giudice amministrativo anche nel corso del giudizio per l’annullamento dell’atto che ha causato il danno purchè con notificato alla controparte nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, e non con semplice memoria”) una domanda risarcitoria nuova deve essere necessariamente introdotta mediante un atto formalmente notificato alla controparte.<br />
Poiché nel caso di specie tale notificazione non è avvenuta la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile.<br />
Ciò chiarito, relativamente alla sussistenza del pregiudizio, occorre evidenziare come ne caso di specie sussista anche il nesso di causalità tra il comportamento, attizio, dell’Amministrazione ed il danno nonché l’elemento soggettivo dell’illecito. <br />
Non è dubitabile, infatti, che i pregiudizi subiti dal ricorrente e di cui si è dato conto poc’anzi derivino casualmente dai provvedimenti, plurimi, di sospensione dal servizio, nonché dal provvedimento di destituzione. <br />
Tali provvedimenti sono stati tutti rimossi in sede giurisdizionale all’esito di una complessa vicenda giudiziaria.<br />
Sussiste, inoltre, l’elemento soggettivo dell’illecito.<br />
A tal riguardo occorre riferirsi alla sentenza del TAR Liguria 5 febbraio 2002 n. 117, con cui è stata annullata la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 92 d.p.r. 30 gennaio 1957 n. 3 ed alla successiva sentenza 25 novembre 2002 n. 1134 con cui è stata annullata la sospensione dal servizio disposta ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 737/1981.<br />
In particolare in tali pronunce il Collego a suo tempo ebbe ad evidenziare come non fosse “dato comprendere ove si rinvengano quei gravi motivi richiesti allora dall’art. 92 del T.U. n. 3/57 ed ora dall’art. 9 d.p.r. n. 737/81, per procedere alla sospensione cautelare del dipendente. La menzione di avere goduto di maggior congedo ordinario rispetto a quello spettante se può forse portare d un procedimento disciplinare, o eventualmente penale per il reato di truffa, non giustifica addirittura una sospensione cautelare in attesa dell’accertamento giudiziale di fatti per i quali l’Amministrazione aveva avviato procedimento disciplinare abbandonandolo in seguito”.<br />
Inoltre la sentenza da ultimo citata evidenzia “per quanto concerne poi la gravità degli addebiti non si possono richiamare le responsabilità affidate dall’ordinamento agli agenti di polizia ed in particolare agli ispettori per giustificare atti della P.A., perchè altrimenti, tutte le inchieste disciplinari o penali potrebbero portare a rigore ad una sospensione cautelare dell’interessato: parlare di gravità dei reati e di delicatezza dei fatti assume quindi il sapore di una motivazione di stile, se non di ricerca da parte del provvedimento di presupposti di fatto che sono in realtà inesistenti”. <br />
In conclusione l’avere adottato in assenza di presupposti provvedimenti di indubbia gravità ricorrendo a giustificazioni di stile denota un comportamento quantomeno colposo dell’Amministrazione.<br />
Deve, a questo punto, essere quantificato il danno esistenziale subito dal ricorrente. <br />
A tal riguardo non può sottacersi che il ricorrente abbia ottenuto integralmente la restituzione in integrum sia giuridica che economica.<br />
Deve, quindi, quantificarsi il pregiudizio subito con riferimento al peggioramento della qualità della vita derivante dalla mancata esplicitazione della propria personalità mediante l’esercizio della attività lavorativa, la lesione della propria immagine e dignità nonché al mutamento delle abitudini di vita conseguente al forzato allontanamento dal lavoro. <br />
A tal riguardo occorre tenere conto della durata dell’allontanamento forzato dal lavoro, della risonanza necessaria che tale allontanamento ha avuto nel luogo di lavoro del ricorrente, del significativo impatto sull’organizzazione delle abitudini di vita del ricorrente.<br />
Il pregiudizio subito, avuto riguardo alle circostanze evidenziate, può essere liquidato, in via equitativa, in €. 15000,00 complessivi.<br />
In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto e conseguentemente l’Amministrazione deve essere condannata ala pagamento della somma predetta.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di cui in parte motiva.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €uro 3000,00 (tremila/00) oltre ad IVA e CPA come per legge<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-30-1-2008-n-118/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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