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	<title>Responsabilita&#039; e risarcimento-Disciplina normativa Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Responsabilita&#039; e risarcimento-Disciplina normativa Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla remissione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione relativa all’azione risarcitoria se il ricorso è diventato improcedibile.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:26:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-della-questione-relativa-allazione-risarcitoria-se-il-ricorso-e-diventato-improcedibile/">Sulla remissione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione relativa all’azione risarcitoria se il ricorso è diventato improcedibile.</a></p>
<p>Risarcimento danni &#8211; Azione risarcitoria &#8211; Giudizio di annullamento dichiarato improcedibile &#8211; Art. 34, co. 3, c.p.a. &#8211; Criteri di applicazione. Deve essere deferito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato l&#8217;esame delle seguenti questioni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a.: &#8211; se &#8211; per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-della-questione-relativa-allazione-risarcitoria-se-il-ricorso-e-diventato-improcedibile/">Sulla remissione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione relativa all’azione risarcitoria se il ricorso è diventato improcedibile.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-della-questione-relativa-allazione-risarcitoria-se-il-ricorso-e-diventato-improcedibile/">Sulla remissione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione relativa all’azione risarcitoria se il ricorso è diventato improcedibile.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Risarcimento danni &#8211; Azione risarcitoria &#8211; Giudizio di annullamento dichiarato improcedibile &#8211; Art. 34, co. 3, c.p.a. &#8211; Criteri di applicazione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere deferito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato l&#8217;esame delle seguenti questioni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se &#8211; per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando la domanda d’annullamento sia diventata improcedibile &#8211; sia sufficiente formulare un’istanza generica ed espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (e, in caso di risposta affermativa, se occorrano particolari modalità e se vi siano termini per la sua proposizione) oppure se occorra l’allegazione dei presupposti per la sua <i>successiva proposizione</i> (e, in caso di risposta affermativa, quali siano le modalità ed i termini per tale allegazione) oppure se sia necessaria la proposizione della domanda di risarcimento del danno, nell’ambito del medesimo giudizio nel quale si prospetta la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse della domanda di annullamento o, in alternativa, in un autonomo giudizio (e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità deve avvenire la formulazione di tale domanda);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; qualora si ritenga che, ai fini dell’accertamento di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., sia sufficiente la sola allegazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, se il giudice investito di questa domanda di accertamento possa comunque pronunciarsi su una questione ‘assorbente’ e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria, in quanto – anche in assenza della formulazione della domanda risarcitoria – comunque la riscontrata infondatezza di uno degli elementi costitutivi dell’illecito è correlata alla concreta insussistenza dell’interesse espressamente richiesto per la declaratoria di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Conforti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, proposto dalle signore Elisabetta Paccanaro e Maria Chiara Paccanaro e dalla società Prunle s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall’avvocato Sergio Dal Prà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni, n. 44;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Gallio, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2021, proposto dalle signore Elisabetta Paccanaro e Maria Chiara Paccanaro e dalla società Prunle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Sergio Dal Pra&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni n. 44;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Gallio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2021, proposto dalle signore Elisabetta Paccanaro e Maria Chiara Paccanaro e dalla società Prunle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Sergio Dal Pra&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni, n. 44;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Gallio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1058 del 2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 768 del 27 agosto 2020, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1059 del 2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 769 del 27 agosto 2020, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1060 del 2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 770 del 27 agosto 2020, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il consigliere Michele Conforti e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Sergio Dal Prà e Giovanni Sala;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. <i>Il giudizio innanzi al Consiglio di Stato</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’appello n.r.g. 1058/2021, l’appello n.r.g. 1059/2021 e l’appello n.r.g. 1060/2021, incardinati innanzi a questo Consiglio di Stato, attengono alle domande di annullamento, proposte, in primo grado, in tre distinti giudizi, nei confronti degli atti di pianificazione che hanno interessato, nel tempo, la proprietà dei soggetti indicati in epigrafe, ubicata nel Comune di Gallio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. <i>I giudizi di primo grado</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il primo ricorso, la parte ricorrente ha gravato la deliberazione del consiglio comunale di Gallio n. 11/2013 di adozione del Piano di assetto del territorio, nella parte in cui tale strumento ha classificato l’area di sua proprietà come “Zona agricola di ammortizzazione e transizione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto che lo strumento urbanistico di cui trattasi sarebbe stato adottato con la deliberazione consiliare senza il coinvolgimento della Giunta comunale, così come invece espressamente previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 11/2004, e senza alcuna valutazione sull’attualità dell’istruttoria già espletata in un precedente procedimento, il cui piano approvato è stato annullato in sede di ricorso straordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Con il secondo motivo, si è gravato il provvedimento, evidenziando che la finalità «paesaggistica» della “zona di ammortizzazione e transizione”, nel caso di specie, muoverebbe da presupposti di difficile conoscibilità in considerazione che &#8211; se lo scopo perseguito dall’Amministrazione è quello di garantire la visuale sul paesaggio &#8211; esso risulterebbe comunque già frustrato dalla già compiuta urbanizzazione dell’area.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Con il terzo motivo, si è evidenziato che la scelta sarebbe illegittima, in quanto frutto di una disparità di trattamento rispetto ad aree contigue e, al contempo, non sorretta da adeguata motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. Con il quarto motivo, si è lamentato che l’impugnata deliberazione sconterebbe gli effetti dell’illegittimità del rigetto dell’osservazione dei ricorrenti: nelle relative controdeduzioni il Comune avrebbe accennato alla possibilità di ammettere deroghe all’inedificabilità in sede di piano degli interventi, ma quest’ultimo troverebbe un limite nello stesso P.a.t. impugnato, il quale escluderebbe dall’ambito di disciplina del piano degli interventi le aree di cui trattasi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il secondo ricorso, la parte ricorrente ha gravato la variante parziale al Piano regolatore generale del Comune di Gallio, adottata dal consiglio comunale con la deliberazione n. 9/2005 ed approvata con la successiva deliberazione n. 40/2005, nella parte in cui classifica l’area di sua proprietà come “zona Fc” destinata a «parco urbano», reiterando il «vincolo preordinato all’espropriazione» imposto dal previgente P.R.G..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Con la prima censura, si è dedotto che l’area presenterebbe una naturale vocazione edificatoria e sarebbe invece assente un interesse pubblico al mantenimento di un vincolo di inedificabilità in ragione – anche – della mancata attuazione della pregressa, analoga, destinazione a zona Fb (anch’essa fonte di un asserito vincolo di inedificabilità), e ciò non sarebbe stato valutato da parte dell’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Con la seconda doglianza, si è affermato che la reiterazione del “vincolo” sarebbe avvenuta per una finalità diversa da quella inerente alla realizzazione di un’opera pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Con la terza censura, la parte ricorrente ha allegato che la nuova destinazione dell’area non sarebbe qualificabile come ad effetto conformativo, poiché, in tale ipotesi, il Comune avrebbe dovuto dar luogo ad una procedura di variante “ordinaria”, da assoggettarsi all’approvazione dell’Amministrazione regionale (competente secondo la legislazione regionale vigente <i>ratione temporis</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Con la quarta doglianza, si è poi dedotto che, qualora la nuova previsione fosse da considerarsi conformativa, la medesima risulterebbe comunque non legittima, in quanto gli <i>standard</i> di piano sarebbero superiori a quelli necessari e previsti dalla legge regionale n. 61 del 1985, sicché la destinazione impressa si sarebbe dovuta basare su una specifica ed approfondita motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con il terzo ricorso, la parte ricorrente ha gravato la variante parziale al Piano regolatore generale del Comune di Gallio n. 1/2003, adottata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 12/2003 e definitivamente approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 501/2006, nella parte in cui essa non avrebbe tenuto conto, dichiarandola “non pertinente”, della richiesta del ricorrente di rendere l’area di sua proprietà edificabile, con previsione di cessione di parte di essa a fini perequativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Con la prima censura, la parte ricorrente ha dedotto che la variante avrebbe dovuto consentire l’edificabilità delle aree dei residenti a condizione che si trattasse di aree situate in aderenza a zone dotate di opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, come avverrebbe per il fondo di sua proprietà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Con la seconda censura, si è poi affermato che l’area sarebbe in possesso dei necessari requisiti per ottenere questa destinazione urbanistica, in considerazione della sua prossimità alle zone omogenee B e C1.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Con la terza censura, si è allegato che l’Amministrazione si sarebbe discostata dalle linee di pianificazione precedentemente prefissate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. Con la quarta censura, si è infine dedotto che sussisterebbe il vizio di disparità di trattamento, in quanto l’Amministrazione avrebbe accolto altre analoghe richieste di destinazione edificatoria, respingendo quella dell’interessato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Nel primo dei giudizi incardinati, il Comune di Gallio non si è costituito e, con l’ordinanza n. 258/2019, il T.a.r. ha domandato al responsabile dell’Ufficio tecnico una relazione concernente i fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, nella quale il tecnico interpellato ha rappresentato che, con il piano degli interventi approvato nel 2016, l’area sarebbe stata, in gran parte, riclassificata in zona B1, con parziale incremento volumetrico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Nel secondo e nel terzo giudizio si è costituito il Comune di Gallio, il quale, con una memoria depositata in ciascuna controversia, ha evidenziato che, in ragione della sopravvenuta disciplina urbanistica e, segnatamente, con l’approvazione della prima variante al Piano degli interventi (P.I.), impugnata dall’interessata, nei limiti del suo interesse, con il ricorso n.r.g. 632/2019 (in appello, n.r.g. 1061/2021), non sarebbe più attuale l’interesse alla coltivazione di ciascuno dei suddetti gravami.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In ciascuno dei giudizi di primo grado, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha allegato che “<i>permane l’interesse ad ottenere la declaratoria di illegittimità di tutti gli atti impugnati ai fini risarcitori, come da stima già prodotta dei danni patiti a causa della mancata conformazione edificatoria dei terreni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con le sentenze innanzi indicate, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha dichiarato improcedibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione delle modifiche della disciplina urbanistica dell’area, rilevando che le allegazioni di parte non sarebbero state sufficienti “<i>per giungere all’accertamento incidentale della fondatezza della pretesa sostanziale azionata dalla stessa parte ricorrente in considerazione che essa non ha dato conto, neppure genericamente, della sussistenza o meno di tutti gli altri elementi costitutivi dell’illecito</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. <i>L’impugnazione delle sentenze di primo grado</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Gli interessati hanno proposto appello avverso ciascuna delle suindicate sentenze di improcedibilità pronunciate in primo grado, deducendo che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità di un atto o di un provvedimento superato da una successiva determinazione dell’amministrazione, non sarebbe necessario aver proposto quella risarcitoria, contestualmente alla domanda di annullamento, e neppure aver allegato nel relativo giudizio i presupposti in base ai quali si procederà alla successiva proposizione della domanda risarcitoria, essendo sufficiente la formulazione dell’istanza con cui si manifesta al giudice l’interesse ad una declaratoria dell’illegittimità dell’atto per l’eventuale proposizione di una domanda risarcitoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. <i>La disposizione da applicare per la definizione dei giudizi pendenti e gli orientamenti interpretativi emersi in Consiglio di Stato</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. A tale riguardo, giova premettere che l’art. 34, comma 3, c.p.a., prevede che “<i>Quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.</i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Secondo il Collegio può dirsi oramai superata quell’interpretazione della disposizione secondo cui l’accertamento dovrebbe essere compiuto anche d’ufficio dal giudice amministrativo, poiché la domanda d’accertamento dovrebbe essere considerata un <i>minus</i> rispetto a quella d’annullamento e già contenuta in quest’ultima (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3848; Sez. IV, 18 maggio 2012 n. 2916; Sez. V, 12 maggio 2011, n. 2817).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Sulla base di un primo orientamento di questo Consiglio (definito “orientamento tradizionale”, dalla sentenza n. 4597/2020), cui fa riferimento l’appellante per sostenere le sue deduzioni, a radicare l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto sarebbe sufficiente la sola deduzione dell’interessato di voler proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4253; Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2447; Sez. VI, 4 maggio 2018, n. 2651; Sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5102; Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2979; Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3939; Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1231; Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6539);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Sulla base di un secondo orientamento (definito “orientamento più recente”, dalla medesima sentenza n. 4597/2020), per radicare l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto sarebbe necessario allegare, unitamente all’istanza, i presupposti della successiva domanda risarcitoria (Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824; Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1059; Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5866; Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4681; Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 736; Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 418; Sez. III, 8 gennaio 2018, n. 5771; Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1214; sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4033; Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1023; Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Partendo dal secondo orientamento, è poi possibile enucleare un ulteriore sotto-orientamento, che richiede, almeno, che si “<i>comprovi sulla base di elementi concreti il danno ingiustamente subito</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1214; e, forse, anche Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 736).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. <i>Le osservazioni del Collegio sugli orientamenti sopra richiamati</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Questo Collegio ritiene opportuno sottoporre all’esame dell’Adunanza Plenaria alcune osservazioni relative agli orientamenti sopra esposti e prospettare una sua soluzione ricostruttiva della disposizione in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In relazione al primo orientamento, si premette che l’interesse ad agire consiste nella “<i>prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato</i>” (Cons. Stato, Ad. plen. n. 4/2018, punto 16.8; ribadito da Cons. Stato, Ad. plen., n. 22/2021, punto 5);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Applicando i principi posti a base del primo orientamento, si osserva che, in realtà, si consente che l’interesse ad agire in giudizio &#8211; di chi domanda l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. (che dovrebbe corrispondere all’interesse di ottenere la riparazione di un possibile danno derivante dal provvedimento illegittimo) &#8211; non sia né allegato né tantomeno comprovato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si potrebbe pertanto affermare che non sarebbe sufficiente la mera affermazione di “<i>voler proporre in futuro una domanda risarcitoria</i>”, per ritenersi radicato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, una tale affermazione sulla intenzione di proporre in futuro un ulteriore ricorso potrebbe risultare in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui l’interesse ad agire deve essere “<i>concreto e attuale</i>” (da ultimo, si veda anche Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021 n. 22).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Inoltre, un simile orientamento – sulla sufficienza della mera deduzione di voler proporre un futuro ricorso &#8211; potrebbe risultare anche in antitesi con le affermazioni di principio secondo cui la funzione giurisdizionale costituisce una ‘risorsa scarsa’ (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015 n. 5; Cass civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), il cui impiego non va dunque ammesso in caso di ‘domande esplorative’, quale sarebbe, per l’appunto, l’istanza formulata per conoscere di eventuali profili di illegittimità dell’atto, senza che sia effettivamente incardinata una domanda risarcitoria e nell’eventualità (che diviene certezza, ove i profili di illegittimità non vengano riscontrati) che una tale domanda non venga incardinata mai.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, seri dubbi sulla condivisibilità di tale orientamento derivano anche dal principio sancito dall’art. 97 della Costituzione sul buon andamento dei pubblici uffici (applicabile anche per l’esercizio della amministrazione della giustizia, come chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze 18 gennaio 1989, n. 18, § 27, e 7 maggio 1982, n. 86), poiché si porrebbe quale intralcio al dovere di dirimere le liti effettivamente pendenti una disposizione che imponga invece al giudice di decidere ‘in astratto’ su profili anche complessi, col concreto rischio che le relative statuizioni – <i>secundum eventum</i> – riguardino una domanda che non sia stata proposta e che neppure lo sarà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Considerazioni pressoché analoghe potrebbero essere formulate con riferimento al secondo orientamento, poiché esso potrebbe risultare soltanto in apparenza più rigoroso del primo, in quanto allegare gli elementi costitutivi di una futura domanda risarcitoria risulta un’operazione non particolarmente complessa ai fini di una cognizione di tali profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. In ogni caso, rileva la Sezione che l’art. 34, comma 3, c.p.a. potrebbe essere comunque interpretato nel senso che – tenuto conto della complessiva disciplina riguardante la tutela risarcitoria nel caso di lesione arrecata all’interesse legittimo – il giudice amministrativo possa non esaminare le censure formulate avverso il provvedimento impugnato, allorquando comunque risulti insussistente uno degli altri elementi costitutivi della fattispecie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si pensi al caso, del tutto frequente, in cui emerga senz’altro l’assenza della rimproverabilità dell’Autorità che ha emanato l’atto impugnato, per la complessità del caso o perché essa ha tenuto conto di un orientamento giurisprudenziale, rispetto al quale ve ne sia un altro contrapposto: ad avviso di questo Collegio, sarebbe del tutto inappropriato che il giudice amministrativo debba esaminare i motivi di ricorso e prendere posizione su quale sia l’orientamento giurisprudenziale preferibile, quando poi la domanda risarcitoria debba essere respinta, proprio perché comunque – quand’anche l’atto impugnato sia risultato illegittimo – non si configura alcuna responsabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.1. Si pone, cioè, la delicata questione di principio sul se – in sede di applicazione dell’art. 34, comma 3 &#8211; il giudice amministrativo possa anche non esaminare con priorità le questioni sulla “ingiustizia del danno” e dunque i profili di legittimità del provvedimento gravato, in base ai motivi di ricorso formulati per sostenere la domanda di annullamento, e possa invece senz’altro escludere – con conseguenze ‘assorbenti’ &#8211; il “nesso di causalità”, la “spettanza del bene della vita”, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito o il “danno patrimoniale o non patrimoniale”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le relative questioni sono anche connesse all’altra questione su come si coordini l’applicazione del medesimo comma 3 con il principio della domanda, e cioè sul se il giudice – una volta che il ricorrente ne abbia chiesto l’applicazione &#8211; possa senz’altro escludere (senza dare l’avviso ai sensi dell’art. 73) che sussista uno degli elementi costitutivi dell’illecito: potrebbe risultare contraddittorio – oltre che contrario al principio del buon andamento della funzione giurisdizionale &#8211; affermare che da un lato il ricorrente possa meramente “preannunciare” la proposizione di una domanda risarcitoria e dall’altro che il giudice si debba pronunciare su un ‘frammento di domanda’ e non possa senz’altro escludere la responsabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, si potrebbe affermare che proprio la domanda ‘generica’ formulata ai sensi dell’art. 34, comma 3, consenta di per sé al giudice di valutare previamente se vada escluso un reale e serio interesse, a base della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">F. <i>Alcune possibili interpretazioni alternative dell’art. 34, comma 3, c.p.a.</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Secondo il Collegio, sarebbe prospettabile un’ulteriore possibile interpretazione dell’art. 34, comma 3, nel senso che &#8211; una volta che nel giudizio di annullamento sopraggiunga o venga dichiarata la carenza di interesse della domanda di annullamento dell’atto impugnato &#8211; si potrebbe accertare l’illegittimità dell’atto solo se la domanda risarcitoria sia effettivamente formulata nel medesimo giudizio (qualora il processa penda in primo grado), con la proposizione di motivi aggiunti (proposti dalla parte proprio in previsione della possibile declaratoria di improcedibilità del giudizio, in ragione dell’eccezione di una delle parti resistenti o del rilievo officioso della questione), o in un autonomo giudizio, con un autonomo ricorso (qualora la parte proponga un separato giudizio oppure l’improcedibilità si verifichi nel giudizio di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Tale interpretazione potrebbe risultare corroborata da diversi argomenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1. Per l’art. 34, comma 3, c.p.a., affinché vi sia una pronuncia di accertamento sull’illegittimità dell’atto, occorre che “<i>sussist[a] l’interesse ai fini risarcitori</i>”: tale indicativo presente postula la concreta sussistenza dell’interesse risarcitorio, il che, a rigore, si ha soltanto nelle due ipotesi prima indicate di effettiva proposizione della domanda risarcitoria ed è, di contro, escluso qualora la parte si limiti ad una mera enunciazione della sua futura proposizione (il che, peraltro, come si è sopra osservato, potrebbe avvenire soltanto <i>secundum eventum litis</i>, ossia se lo scrutinio ‘preliminare ed ipotetico’ richiesto abbia esito positivo: si tratterebbe dunque di un interesse a fini risarcitorio astratto, futuro e condizionato all’accertamento positivo dell’illegittimità).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.2. Sempre muovendo dal dato letterale, si potrebbe affermare che il legislatore, se avesse voluto davvero consentire una ‘futura’ domanda risarcitoria, avrebbe adoperato non l’espressione “<i>se sussiste l’interesse ai fini risarcitori</i>”, ma una ben diversa, del tipo “<i>se è dichiarato un (futuro/eventuale) interesse a fini risarcitori</i>” oppure “<i>se sono allegati i presupposti di un (futuro/eventuale) interesse a fini risarcitori</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3. L’interpretazione proposta potrebbe essere anche preferibile sul piano sistematico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3.1. Infatti, l’art. 30, comma 3, c.p.a., prevede, di regola, che la domanda risarcitoria venga proposta “<i>entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3.2. Eccezionalmente, l’art. 30, comma 5, c.p.a., consente, qualora sia stata proposta la domanda di annullamento, che la domanda risarcitoria possa essere proposta entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla pronuncia della “<i>relativa sentenza</i>”, ossia, per dirla con una formulazione meno ellittica, entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla pronuncia della sentenza che accoglie la domanda di annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3.3. La medesima disposizione prevede, inoltre, che, laddove non si sia rispettato il termine di cui all’art. 30 comma 3, la domanda risarcitoria possa essere “<i>formulata nel corso del giudizio</i>” di annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Qualora si consenta di formulare la domanda risarcitoria entro il termine di 120 giorni decorrente dalla sentenza che accerta l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., si potrebbe avere una soluzione non coerente con l’art. 30, comma 5, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 30, comma 5, c.p.a., risulterebbe coerente con l’art. 34, comma 3, c.p.a., qualora questo sia interpretato nel senso che la domanda risarcitoria sia “<i>formulata nel corso del giudizio</i>” di annullamento, come previsto proprio dall’art. 30, comma 5.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.4. Sempre sul piano sistematico, questa interpretazione potrebbe risultare più coerente con la nozione di “<i>interesse</i>” cui il comma 3 fa riferimento e che, in linea di principio, dovrebbe essere quello processuale di cui all’art. 100 c.p.c., cioè diretto, concreto e attuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I due orientamenti surrichiamati, in definitiva, hanno attribuito rilievo ad un interesse “strumentale” ad una futura azione risarcitoria (così, testualmente, Cons. Stato, n. 4253/2020, punto 1.1.1.), il quale, tuttavia, nel nostro ordinamento, ha rilievo in presenza di una disposizione di legge o quando si tratti di dare tutela giurisdizionale a chi altrimenti non potrebbe averla (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, Corte cost. n. 271 del 2019; Ad. plen. n. 4 del 2018; n. 9 del 2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.5. Qualora risultassero condivisibili le osservazioni sopra esposte, si eviterebbe che la “scarsa” risorsa giurisdizionale sia impiegata a soli fini esplorativi e che la parte possa ‘costringere’ il giudice ad esaminare questioni che si potrebbero e si dovrebbero considerare irrilevanti, quando il giudice stesso – al quale sia sottoposta la piena cognizione della vicenda – ritenga che, se anche l’atto impugnato risulti illegittimo, non sia ravvisabile la responsabilità, per mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie aquiliana (ad es., perché la questione è di particolare complessità), oppure – e con riferimento al ‘secondo orientamento’ – quando le allegazioni poste a base delle “prospettive” risarcitorie siano così esigue da far dubitare che, ragionevolmente, una domanda verrà poi proposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.6. Qualora si dovesse affermare che la domanda risarcitoria vada comunque ‘proposta’ nel corso del medesimo giudizio, il giudice adito potrebbe dunque respingerla anche per profili differenti a quelli correlati alla legittimità dell’atto emanato (perché, ad es., non ravvisa la rimproverabilità della P.a. oppure non ritiene sussistente o adeguatamente provato il danno).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si può anche ipotizzare che la domanda risarcitoria sia proponibile in un autonomo giudizio, da sospendere ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello inerente all’illegittimità del provvedimento: ove possibile, i due giudizi potranno essere riuniti<i></i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.7. Nella medesima prospettiva, si eviterebbe, inoltre, un defatigante allungamento dei processi e non soltanto in quei casi in cui la disamina in diritto delle censure di illegittimità sia di particolare complessità, ma anche in tutte le controversie in cui l’accertamento dell’illegittimità di un atto richieda necessariamente l’espletamento di taluni approfondimenti istruttori, ad es. mediante verificazioni o consulenze tecniche: si eviterebbe cioè che, per accertare l’illegittimità del provvedimento, nella prospettiva di una futura domanda risarcitoria, vengano compiute laboriose e dispendiose istruttorie su atti che enunciano un assetto di interessi peraltro oramai superato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.8. Seguendo l’impostazione proposta, potrebbe risultare maggiormente sicura l’attività amministrativa, anche nella prospettiva della programmazione di bilancio, in quanto la P.a. potrà conoscere, immediatamente, se la domanda risarcitoria viene proposta o meno, e non dovrà invece attendere la definizione del giudizio di accertamento e il futuro incardinarsi del giudizio risarcitorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.9. Va sottolineato che, dall’esame dei casi concreti decisi dalle sentenze sopra citate, risulta come l’adesione all’uno o all’altro orientamento è stata sovente manifestata a supporto di una statuizione di rigetto dell’accertamento dell’illegittimità, negato in alcuni casi per mancanza della richiesta di parte, oppure, ove essa sia presente, perché manca la “<i>compiuta allegazione</i>” dei presupposti per la “<i>futura proposizione dell’azione risarcitoria</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Per evitare la ‘duplicazione di giudizi’ o ‘accertamenti astratti’ sui profili inerenti all’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori, il Collegio ritiene, in subordine, che, anche a non voler ritenere necessaria la proposizione di una domanda risarcitoria che investa anche i profili del “<i>quantum</i>”, sia almeno necessaria una domanda che investa gli elementi costitutivi dell’“<i>an</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.1. Tale interpretazione darebbe comunque modo al giudice investito della domanda ex art. 34, comma 3, c.p.a. di valutare la sussistenza dell’interesse ad un simile accertamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.2. La fattispecie risarcitoria si compone di più elementi costitutivi e l’ingiustizia del danno – che nell’illecito commesso dall’amministrazione, mediante l’esercizio di poteri autoritativi, corrisponde all’emanazione di un atto o di un provvedimento illegittimo a danno di un interesse legittimo del privato – costituisce soltanto uno di questi elementi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.3. A questo elemento, si affiancano, infatti, il nesso di causalità, il giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita, la colpevolezza dall’amministrazione (salve le regole peculiari in tema di appalti pubblici) e il danno arrecato al destinatario del provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.4. Si potrebbe dunque affermare che la domanda di accertamento dell’illegittimità – proposta ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. e genericamente ipotizzabile l’<i>an</i> della responsabilità &#8211; risulterebbe priva di interesse ogniqualvolta, esaminati gli atti di causa, il giudice ritenesse insussistente uno degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, sotto tale profilo, si potrebbe affermare che, una volta formulata la ‘domanda generica su una ipotetico <i>an</i> della responsabilità’, la parte sia consapevole della possibilità che la domanda sia sostanzialmente decisa in senso negativo dal giudice, con una sentenza che rilevi l’insussistenza dell’illecito e sia idonea anche sotto tale profilo a passare in giudicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">G. <i>I quesiti da sottoporre all’Adunanza Plenaria</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. In considerazione dei vari orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’ambito di applicazione dell’art. 34, comma 3, del c.p.c., la Sezione ritiene di deferire le seguenti questioni all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e di sottoporre i seguenti quesiti, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se &#8211; per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando la domanda d’annullamento sia diventata improcedibile &#8211; sia sufficiente formulare un’istanza generica ed espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (e, in caso di risposta affermativa, se occorrano particolari modalità e se vi siano termini per la sua proposizione) oppure se occorra l’allegazione dei presupposti per la sua <i>successiva proposizione</i> (e, in caso di risposta affermativa, quali siano le modalità ed i termini per tale allegazione) oppure se sia necessaria la proposizione della domanda di risarcimento del danno, nell’ambito del medesimo giudizio nel quale si prospetta la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse della domanda di annullamento o, in alternativa, in un autonomo giudizio (e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità deve avvenire la formulazione di tale domanda);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; qualora si ritenga che, ai fini dell’accertamento di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., sia sufficiente la sola allegazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, se il giudice investito di questa domanda di accertamento possa comunque pronunciarsi su una questione ‘assorbente’ e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria, in quanto – anche in assenza della formulazione della domanda risarcitoria – comunque la riscontrata infondatezza di uno degli elementi costitutivi dell’illecito è correlata alla concreta insussistenza dell’interesse espressamente richiesto per la declaratoria di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione, in sede di definizione del giudizio, applicherà i principi formulati dall’Adunanza Plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese, resta dunque riservata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sugli appelli n.r.g. 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021, riservata ogni altra decisione, ne dispone il deferimento all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza Plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-della-questione-relativa-allazione-risarcitoria-se-il-ricorso-e-diventato-improcedibile/">Sulla remissione all&#8217;Adunanza Plenaria della questione relativa all’azione risarcitoria se il ricorso è diventato improcedibile.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Pregiudizialità amministrativa e processo amministrativo di risarcimento (considerazioni sugli interessi legittimi pretesivi, a margine di TAR Lazio – Roma Sez. I 19.11.07 n. 11330)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudizialita-amministrativa-e-processo-amministrativo-di-risarcimento-considerazioni-sugli-interessi-legittimi-pretesivi-a-margine-di-tar-lazio-roma-sez-i-19-11-07-n-11330/">Pregiudizialità amministrativa e processo amministrativo di risarcimento (considerazioni sugli interessi legittimi pretesivi, a margine di TAR Lazio – Roma Sez. I 19.11.07 n. 11330)</a></p>
<p>1. Il risarcimento per equivalente tra pregiudizialità e spettanza. Il TAR Lazio, Roma, con una recente sentenza[1], decidendo un giudizio in materia di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opera infrastrutturale ricompresa nell’ambito di operatività dell’art. 246 del decreto legislativo n. 163/06[2], previa loro riunione, ha dichiarato improcedibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudizialita-amministrativa-e-processo-amministrativo-di-risarcimento-considerazioni-sugli-interessi-legittimi-pretesivi-a-margine-di-tar-lazio-roma-sez-i-19-11-07-n-11330/">Pregiudizialità amministrativa e processo amministrativo di risarcimento (considerazioni sugli interessi legittimi pretesivi, a margine di TAR Lazio – Roma Sez. I 19.11.07 n. 11330)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudizialita-amministrativa-e-processo-amministrativo-di-risarcimento-considerazioni-sugli-interessi-legittimi-pretesivi-a-margine-di-tar-lazio-roma-sez-i-19-11-07-n-11330/">Pregiudizialità amministrativa e processo amministrativo di risarcimento (considerazioni sugli interessi legittimi pretesivi, a margine di TAR Lazio – Roma Sez. I 19.11.07 n. 11330)</a></p>
<p><i><b>1.	Il risarcimento per equivalente tra pregiudizialità e spettanza.</b></i><br />
Il TAR Lazio, Roma, con una recente sentenza[1], decidendo un giudizio in materia di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opera infrastrutturale ricompresa nell’ambito di operatività dell’art. 246 del decreto legislativo n. 163/06[2], previa loro riunione, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla seconda in graduatoria tendente all’annullamento dell’aggiudicazione in favore di altra ditta e ha rigettato il ricorso per il risarcimento del danno proposto dalla medesima ricorrente dopo la stipulazione del contratto tra amministrazione e aggiudicataria. <br />
In particolare, il TAR – rilevando che in base al disposto dell’art. 246 comma 4 d. lgs. 163/06 la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e che, in tale ipotesi, il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente – ha dichiarato improcedibile tanto il ricorso di annullamento della seconda in graduatoria, quanto quello incidentale proposto dall’aggiudicataria (che si doleva della illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale), attese l’impossibilità ex lege di conseguire la soddisfazione del bene della vita (e cioè l’affidamento dei lavori) per la ricorrente principale e la certezza per la controinteressata-ricorrente incidentale di conservare l’affidamento dei lavori (e dunque il bene della vita acquisito in gara). <br />
Su queste premesse, il Giudice amministrativo è poi passato a esaminare il ricorso per il risarcimento del danno proposto dalla seconda classificata e &#8211; riconosciutane l’ammissibilità (costituendo lo strumento risarcitorio nella fattispecie l’unico mezzo effettivo di tutela della ricorrente) – ha rilevato che in presenza di un interesse legittimo pretensivo è soltanto la lesione al bene della vita che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante da provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e che dunque ai fini della decisione della domanda di risarcimento fosse necessario verificare attraverso un giudizio prognostico[3] la sostanziale spettanza del bene della vita in capo alla ricorrente. <br />
A tal fine, il TAR ha significativamente precisato che la domanda giudiziale tesa a ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo postula che l’accertamento istituzionalmente devoluto al giudice amministrativo debba investire piuttosto che l’isolato dato della legittimità formale e sostanziale di un singolo provvedimento il grado di fondatezza delle aspettative e delle correlative pretese che costituiscono la materia del singolo rapporto di diritto amministrativo.In ragione di ciò, il giudice ha ritenuto di potere e dovere esaminare tutti gli aspetti del rapporto a prescindere dalla prospettazione fornita dalle parti, dovendo l’accertamento giudiziale necessariamente riguardare il giudizio prognostico sull’effettiva spettanza del bene della vita al fine di valutare la sussistenza dell’ingiustizia del danno e cioè dell’elemento costitutivo fondamentale dell’illecito. <br />
In altri termini, secondo il TAR capitolino, ferma l’osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nel giudizio risarcitorio relativo a interessi legittimi pretensivi alla valutazione prognostica della spettanza del bene della vita può giungersi anche attraverso l’eventuale esercizio di poteri istruttori attivabili d’ufficio, ovvero mediante l’utilizzazione di fonti di prova inerenti il rapporto controverso di cui il giudice sia a conoscenza perché comunque acquisite agli atti di quel giudizio o di un giudizio connesso. <br />
Su queste premesse, il Giudice amministrativo, rilevando che dal ricorso incidentale dell’aggiudicataria (controinteressata nel connesso ricorso di annullamento, dichiarato improcedibile con la medesima sentenza) era possibile accertare che la ricorrente (seconda classificata) fosse priva di requisiti previsti a pena di esclusione dalla lex specialis, ha ritenuto insussistente nel caso in esame l’ingiustizia del danno e dunque l’elemento costitutivo fondamentale della fattispecie risarcitoria, poiché la ricorrente – dovendo essere esclusa dalla gara &#8211; non avrebbe mai potuto conseguire il bene della vita costituito dall’aggiudicazione dell’appalto. <br />
Dalla sentenza emerge con nettezza la consapevole e (per certi versi) innovativa differenziazione che il Giudice ha operato tra giudizio di annullamento e giudizio di risarcimento, poiché è agevole la considerazione che il TAR sarebbe potuto pervenire allo stesso risultato (non annullamento dell’aggiudicazione e rigetto della domanda di risarcimento) muovendosi nel solco della tradizione e, dunque, decidendo prioritariamente e nel merito il ricorso tendente all’annullamento dell’aggiudicazione (dichiarandolo inammissibile in ragione della rilevata fondatezza e dunque dell’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria)[4]. <br />
Questa eventualità non toglie rilievo alla soluzione praticata dal Giudice e anzi convince in ordine alla utilità di trarre spunto dalla dissociazione tra giudizio di annullamento e giudizio di risarcimento sottesa alla sentenza per riflettere, da un lato, sulla possibilità di un approccio “laico” al tema della pregiudiziale amministrativa che (pur nella consapevolezza della complessità e della delicatezza dell’argomento) faccia emergere anche l’eventualità che possa la stessa amministrazione trarre utilità dal suo superamento, dall’altro, sui contenuti e sulle movenze del giudizio di risarcimento per lesione di interessi legittimi pretesivi quale giudizio direttamente teso alla tutela di beni della vita coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa, anche al fine di verificare se e in che misura domanda di annullamento e richiesta di risarcimento diano o meno vita a modelli complementari, ovvero differenziati o addirittura separati di processo amministrativo[5]. </p>
<p><i><b>2. Il “rovescio” (del superamento) della pregiudizialità  amministrativa.</b></i><br />
E’ nota la disputa tra i vertici delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa in ordine alla necessità o meno del previo annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo per accedere alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo. <br />
Da un lato, il Giudice amministrativo, attraverso l’autorevole voce della Adunanza Plenaria[6] – sfidando i toni minacciosi delle Sezioni Unite della Cassazione[7] &#8211; ha di recente avvertito la necessità di esplicitare con ampiezza le ragioni che – a suo dire – militano nel senso della indefettibilità della pregiudiziale amministrativa; dall’altro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – dopo talune significative aperture[8] verso l’orientamento emerso in sede di giurisdizione amministrativa all’indomani della scelta del legislatore del 2000 di affidare al giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione, anche la tutela risarcitoria[9] &#8211; hanno escluso la necessità del previo annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo ai fini del risarcimento dei danni causati dall’amministrazione nell’esercizio della funzione. <br />
Procedendo per approssimazioni, si può dire che l’Adunanza Plenaria (pur qualificandoli “profili problematici”) ha riposto le ragioni della pregiudizialità su una pluralità di elementi che così si possono sintetizzare:- consequenzialità della tutela risarcitoria rispetto a quella demolitoria prevista (in armonia con gli artt. 103 e 113 comma 3 Cost.) dall’art. 35 d. lgs. 80/98 commi 1, 4 e 5 e agganciata (anche in prospettiva storica) sul “compromesso solidaristico” dal quale origina l’interesse legittimo, che assegna priorità all’azione impugnatoria, attraverso la quale il giudice amministrativo non solo annulla l’atto ma conforma l’azione amministrativa “affinché si realizzi un soddisfacente equilibrio” tra l’interesse privato e gli interessi collettivi &#8211; a rafforzamento della consequenzialità, eventualità del risarcimento espressamente prevista per la giurisdizione di legittimità secondo la formulazione letterale dell’art. 35 comma 4 d. lgs. 80/98 (testo vigente)- presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo che “si tramuta” in assoluta nell’ipotesi di omessa impugnazione nel termine di decadenza- irreclamabilità de iure dell’illegittimità del provvedimento (da ritenersi per presunzione assoluta legittimo) che impedisce la configurabilità di un “danno ingiusto”- formale inesistenza della ingiustizia del danno, che discende dalla impossibilità di comporre e superare la contraddizione legittimità (da presumersi assoluta per la maturata decadenza) &#8211; illiceità- concreta equivalenza tra giudicato che si esprime in termini di improponibilità della domanda di risarcimento e giudicato che invece la dichiari infondata nel merito per difetto della denunciata illegittimità<br />
&#8211; impossibilità per il Giudice della giurisdizione di vincolare i Giudici speciali in ordine ai contenuti di “merito” delle loro decisioni<br />
&#8211; necessità di sottoporre a verifica critica l’indirizzo della corte di cassazione secondo il quale l’inoppugnabilità dell’atto amministrativo concernente interessi legittimi non impedirebbe al giudice ordinario di disapplicarlo[10]. <br />
 Le Sezioni Unite, invece, nelle note decisioni del giugno 2006 hanno ritenuto di dover diffusamente argomentare sulle ragioni che escludono la sussistenza della pregiudizialità amministrativa rispetto alla domanda di risarcimento danni e, anche di recente, predicano con perentorietà la incondizionata proponibilità di una domanda giudiziale di risarcimento (non solo temporalmente) del tutto sganciata dalla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo fonte di danno[11]. <br />
Ancora per approssimazioni si può dire che le Sezioni Unite, accettata (con le pronunce del giugno 2006[12]) la regola della concentrazione della tutela (demolitoria e risarcitoria) innanzi al giudice amministrativo, avendo il legislatore del 2000 affidato “al giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l’esercizio della funzione”, hanno espressamente affrontato la problematica relativa alla possibilità di domandare al giudice amministrativo la sola tutela risarcitoria e &#8211; dato atto delle contrapposte “opinione tutta amministrativa” (per la quale l’impugnazione dell’atto nel termine di decadenza è condizione necessaria per l’accesso alla tutela risarcitoria) e “ricostruzione tutta civilistica” (fondata sulla qualificazione della pretesa risarcitoria come diritto soggettivo) – sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04[13], hanno affermato che “la conclusione da accogliere è dunque che, dopo l’irruzione nel mondo del diritto della risarcibilità – effettiva e non solo dichiarata &#8211; dell’interesse legittimo … il legislatore di fine secolo non ha inteso ridurre la tutela risarcitoria al solo profilo di completamento di quella demolitoria, ma, mentre l’ha riconosciuta con i caratteri propri del diritto al risarcimento del danno, ha ritenuto di affidare la corrispondente tutela giudiziaria al giudice amministrativo, nell’intento di rendere il conseguimento di tale tutela più agevole per il cittadino.” <br />
In altri termini, e con specifico riferimento alle implicazioni in materia di tutela risarcitoria, le Sezioni Unite rilevano che, mentre in passato è stato il diritto soggettivo a “degradare” a interesse legittimo (cosicché occorreva che il primo riacquistasse la sua originaria consistenza attraverso l’annullamento del provvedimento che lo aveva degradato o affievolito), l’ordinamento si è ora andato evolvendo nel senso che sul piano della tutela risarcitoria non può farsi differenza tra interessi che trovano protezione diretta nell’ordinamento e interessi che trovano protezione attraverso l’intermediazione del potere amministrativo, con conseguente omologazione del bagaglio delle tutele di diritti soggettivi e interessi legittimi, che evidentemente va assicurato allo stesso modo quale che sia il giudice investito di giurisdizione, “perché nel bilanciamento tra valori rilevanti sul piano costituzionale, è da riconoscere legittimità ad una norma che mentre concentra la tutela giurisdizionale presso il giudice amministrativo, non reca pregiudizio alla tutela sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall’agire illegittimo della pubblica amministrazione.” <br />
Senza voler prendere posizione in ordine al rilevato contrasto che di recente sembra (ancor più gravemente) proporsi anche in ordine alla sorte del contratto d’appalto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione[14] e che certamente rende sempre meno percepibile l’arricchimento in termini di qualità ed effettività della tutela che dovrebbe assicurare l’attuale esistenza di una doppia giurisdizione[15], non può farsi a meno di rilevare che le ragioni rappresentate dall’Adunanza Plenaria per affermare e ribadire la necessità della pregiudizialità amministrativa non sembrano particolarmente convincenti.<br />Innanzitutto, per sostenere la pregiudizialità non sembrano decisivi (apparendo semmai come sintomi di debolezza) i riferimenti fatti alla consequenzialità e all’eventualità della tutela risarcitoria dispensata dal giudice amministrativo secondo la formulazione letterale dei commi 1 e 4 dell’art. 35 del d. lgs. 80/98[16], poiché l’una e l’altra espressione di per sé non consentono di affermare la certa dipendenza della tutela risarcitoria da quella di annullamento, essendo ben possibile (e verosimilmente più corretto, secondo l’analisi degli elementi costitutivi dell’illecito) ritenere che il risarcimento sia consequenziale all’accertamento dell’illegittimità (piuttosto che all’annullamento) dell’atto e che l’eventualità sia correlata alla nota teorica per la quale l’illegittimità del provvedimento è condizione non sufficiente per fare luogo al risarcimento[17].Non convince poi quella che appare una visione “ancillare” rispetto agli interessi collettivi dell’interesse legittimo[18] e che si correla peraltro all’idea di un “compromesso solidaristico” tra gli uni e l’altro che, a ben vedere, in coerenza con l’impianto costituzionale[19], dovrebbe esaltare anzichè comprimere gli ambiti e i modi di tutela dell’interesse legittimo. <br />
Fortemente e sorprendentemente proiettata verso un passato oltremodo remoto è inoltre l’insistente riferimento alla presunzione assoluta di legittimità del provvedimento divenuto inoppugnabile[20], che – a tacer d’altro – se davvero assoluta dovrebbe valere quantomeno per la stessa amministrazione e dovrebbe dunque coerentemente condurre all’espunzione dall’ordinamento di istituti quali l’annullamento d’ufficio o la convalida (certamente cari al giudice amministrativo almeno quanto la pregiudiziale). <br />
Se certamente maggiore considerazione (secondo quanto si dirà in prosieguo) meritano i passaggi (invero sbrigativi) sull’impossibilità di configurare un danno ingiusto in presenza di un provvedimento inoppugnabile, gli ulteriori rilievi sulle equivalenza dei giudicati di inammissibilità (per mancata impugnazione dell’atto) e di rigetto (per insussistenza di un danno ingiusto in assenza di una previa domanda di annullamento), sui limiti del potere regolatore della Corte di Cassazione quale giudice della giurisdizione e sulla verificabilità dell’indirizzo del giudice ordinario circa la disapplicabilità di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi non sembrano assumere rilievo dirimente in ordine alla necessità o meno della pregiudizialità amministrativa, configurandosi piuttosto come forme di esercizio dialettico all’interno della disputa in atto tra i vertici delle due giurisdizioni. <br />
Escluso, dunque, che le ragioni della pregiudizialità del giudizio di annullamento possano essere ricercate nella pur articolata elaborazione del massimo consesso della giustizia amministrativa, non può ignorarsi l’ammonimento di autorevole dottrina che ha con il consueto rigore segnalato come “i dubbi … da risolvere per una corretta soluzione del problema se sia … fondata l’azione risarcitoria per danni da provvedimnento asseritamente illegittimo ma inoppugnabile paiono i seguenti: i) l’accertamento dell’illegittimità avverrebbe in via principale o sarebbe semplicemente di una cognizione incidentale?; ii) sarebbe necessaria la disapplicazione del provvedimento o ne risulterebbe sufficiente l’accertamento dell’illegittimità? iii) la stabilità e certezza dell’azione amministrativa, salvaguardate dall’inoppugnabilità del provvedimento, resterebbero salvaguardate se si concludesse per la fondatezza (sotto questo profilo) dell’azione suddetta?”[21] <br />
Le riflessioni che seguono si propongono di verificare se sia praticabile una soluzione per così dire “amministrativa” che possa consentire di guardare al superamento della pregiudizialità come a una evenienza comunque coerente con la peculiarità (almeno allo stato, costituzionalmente rilevante[22]) della giustizia amministrativa e dunque non ci si può ora esimere dall’affrontare i tre nodi evidenziati da Villata per verificare se essi siano suscettibili di risposte che consentano di escludere che la pregiudizialità amministrativa debba essere considerata “una esigenza di sistema”[23]. <br /> <br />
L’illustre Autore nel saggio richiamato[24], proponendosi espressamente non già di dare una soluzione al problema della pregiudizialità ma “di tentare di chiarire quali siano le questioni da necessariamente affrontare ai fini di una siffatta soluzione”[25], dopo aver richiamato la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento[26], evidenzia che la questione in ordine alla sussistenza o meno della pregiudizialità è per così dire di merito, poiché non si tratta di decidere se sia ammissibile o meno una pretesa risarcitoria sganciata dalla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo fonte di danno, ma di stabilire se possa essere positivamente definita (e dunque non rigettata) un’azione risarcitoria quando il provvedimento che ha causato il danno non sia stato impugnato nei termini. <br />
Si pone infatti in questa ipotesi la necessità di verificare se l’atto precettivo quale titolo legittimante di un determinato assetto di interessi che i consociati (e la stessa amministrazione) devono osservare ed eseguire possa escludere ogni illiceità e dunque l’ingiustizia del danno[27] con conseguente inevitabile infondatezza di un’azione risarcitoria per così dire autosufficiente. Occorre, dunque, affrontare ora quel profilo problematico enucleato dalla stessa Adunanza Plenaria n. 12/07 &#8211; come si è detto &#8211; meritevole di più specifica attenzione (sbrigativamente risolto dall’autorevole consesso in senso favorevole alla pregiudizialità con considerazioni eccessivamente condizionate dalla predicata – ma inaccettabile – teorica della presunzione assoluta di legittimità del provvedimento amministrativo), per vedere se e in che misura (non tanto la presunzione di legittimità e/o l’inoppugnabilità del provvedimento, ma) la ricostruzione dello stesso quale atto precettivo che (ancorché illegittimo) è dall’ordinamento abilitato a porre (e a imporre anche in via esecutiva) la norma del caso concreto e dunque la sintesi e l’assetto degli interessi giuridicamente rilevanti possa comunque coesistere con la possibile configurazione dell’atto medesimo quale elemento costitutivo del danno ingiusto risarcibile. <br />
In questa prospettiva, si proverà pertanto a verificare se i tre nodi problematici sopra richiamati sono suscettibili di risposte che non obblighino al riconoscimento della pregiudizialità amministrativa. <br />
Venendo al primo profilo (incidentalità o meno dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo fonte di danno), sembra possibile ritenere che la circostanza che nel ricorso per risarcimento danni (da provvedimento illegittimo) autonomo e soprattutto indipendente rispetto a quello per l’annullamento dell’atto, l’accertamento dell’illegittimità costituisca oggetto principale (e non meramente incidentale), investendo esso un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e non già una questione pregiudiziale in senso tecnico, non comporti di necessità la conseguenza che un siffatto accertamento debba ritenersi precluso qualora il provvedimento non sia stato impugnato nei termini e dunque avverso di esso non siano stati esperiti i rimedi specifici apprestati dall’ordinamento.[28] <br />
Una tale conclusione sembra, infatti, dare per scontato ciò che invece tenderebbe a dimostrare (la priorità della pretesa di annullamento rispetto a quella risarcitoria e dunque l’indefettibilità della pregiudizialità amministrativa), poiché diversamente (se tra le due pretese non si assumesse alcuna propedeuticità) l’accertamento della illegittimità del provvedimento amministrativo quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e dunque quale oggetto dell’autonomo e indipendente giudizio di danni non parrebbe trovare ostacoli o preclusioni di sorta, a meno che non si voglia riconnettere alla mancata impugnazione nei termini del provvedimento amministrativo l’effetto estintivo e/o dismissivo dell’interesse legittimo, configurando in tal modo un’acquiescenza del danneggiato non tanto all’atto in sé considerato (che non diviene per ciò stesso legittimo) ma all’assetto di interessi che esso ha determinato che, in quanto “accettato”, non può (non solo essere tardivamente messo in discussione, ma) nemmeno essere (criticamente) assunto quale fonte di danno ingiusto. <br />
Tale eventualità, tuttavia, non appare praticabile, poiché quale che sia la nozione di interesse legittimo che si voglia affermare[29], nell’attuale contesto – ancor più dopo gli arresti della Corte Costituzionale del 2004 e del 2006 – è innegabile che detta (composita e complessa) situazione giuridica soggettiva sia anche assistita da tutela risarcitoria. Quest’ultima – impregiudicata la natura della corrispondente responsabilità[30] &#8211; secondo diritto positivo soggiace a specifici termini di prescrizione, di modo che l’ipotizzato effetto estintivo-dismissivo per inoppugnabilità del provvedimento amministrativo potrebbe riguardare la c.d. tutela costitutiva dell’interesse legittimo e non anche quella risarcitoria, per la quale allo stato non vi è alcun termine di decadenza[31] e in relazione alla quale dunque (in disparte quanto di seguito si dirà in ordine alla stabilità dell’assetto di interessi nascente da atto illegittimo inoppugnato) alcuna acquiescienza è giuridicamente prospettabile. <br />
Venendo al secondo aspetto problematico (necessità della disapplicazione del provvedimento o sufficienza dell’accertamento della illegittimità), come avverte Villata, le prevalenti opinioni che escludono che in merito si possa correttamente parlare di disapplicazione[32] devono ora confrontarsi con il lucido pensiero di Greco[33] in ordine alla persistente efficacia del provvedimento (assistita da precise guarentigie legislative: artt. 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 octies e 21 nonies della legge 241/90) quale titolo legittimante la condotta produttiva di danni e alla conseguente necessità – in ragione di ciò – di poter ravvisare il fatto illecito e l’ingiustizia del danno solo negando al provvedimento la funzione di regolazione della fattispecie e dunque necessariamente per il tramite della disapplicazione. <br />
 L’acutezza di dette osservazioni (compiutamente articolate lungo il crinale del discrimine tra validità ed efficacia e tra annullabilità e nullità), pur stemperando l’incisività dell’assunto più volte affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale il diritto al risarcimento non può essere di per sé disconosciuto da ciò che concorre a determinare il danno, ovverosia la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità[34], non sembra inesorabilmente condurre all’affermazione della pregiudizialità amministrativa. Ed infatti, se può rinvenirsi una sorta di schizofrenia giuridica nell’ammettere che un determinato assetto di interessi prodotto dal provvedimento amministrativo possa nel contempo, per un verso, essere ritenuto immodificabile e assistito da guarentigie e, per altro verso, concepito quale fonte di danno, deve tuttavia riconoscersi che una siffatta situazione ricorre anche quando – nonostante l’annullamento del provvedimento – il risarcimento del danno (ovviamente per equivalente) costituisca l’unica forma di tutela possibile per il ricorrente, non potendo questi per sopravvenienze di fatto e/o di diritto aspirare al bene della vita ormai irrimediabilmente sacrificato da un assetto di interessi non più modificabile.Infatti, anche in tale ipotesi (che è poi quella “fisiologica” allorquando la tutela risarcitoria per equivalente segua e completi quella di annullamento) l’assetto degli interessi (e dunque la norma del caso concreto) continuerà ad essere dettato dal provvedimento illegittimo. <br />
Certo, in tale evenienza, non si pone un problema di disapplicazione in senso tecnico poichè l’atto è comunque annullato nell’esercizio di un potere di cui il giudice amministrativo senz’altro dispone[35], ma è evidente che al di là della sua formale caducazione il provvedimento mantiene intatta la sua efficacia e ciò non impedisce che la tutela risarcitoria possa trovare ingresso, anzi quest’ultima costituisce proprio il rimedio che l’ordinamento appresta per far fronte all’impossibilità giuridica e/o materiale di intervenire sull’efficacia dell’atto (o ciò che è lo stesso sulla sintesi degli interessi da questo prodotta).Sembra, dunque, che l’efficacia dell’atto illegittimo non sia di per sé incompatibile con la sua illiceità e che – a ben vedere – quest’ultima (in presenza degli ulteriori presupposti) dà luogo al rimedio risarcitorio proprio per l’incapacità di quello costitutivo di incidere in maniera satisfattiva per il ricorrente sul piano degli effetti comunque prodotti dal provvedimento illegittimo.In altri termini, quando l’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, attraverso i consolidati contenuti (eliminatorio, ripristinatorio e conformativo) che in esso (potenzialmente) si racchiudono[36], non è in grado di assicurare al ricorrente le utilità finali alle quali questi aspira (e cioè il bene della vita da conservare o acquisire), l’accertamento dell’illegittimità non ridonda sul piano degli effetti, che infatti &#8211; nonostante la tempestività dell’impugnazione &#8211; non saranno né rimossi nè impediti. <br />
Di conseguenza, se – come sembra e come anche norme di settore inducono a ritenere &#8211; tra efficacia e illiceità dell’atto non vi è indefettibile alternatività, può coerentemente sostenersi che la decisione favorevole di un ricorso per risarcimento danni da provvedimento amministrativo non impugnato nel termine di decadenza non necessita della disapplicazione dell’atto lesivo, ma semplicemente – per gli aspetti qui considerati (e salva naturalmente la verifica degli ulteriori presupposti costitutivi della fattispecie risarcitoria) – dell’accertamento della sua illegittimità. <br />
Venendo ora al terzo aspetto problematico (possibile compromissione della stabilità e certezza dell’azione amministrativa), le obiezioni che si sollevano in favore della pregiudizialità amministrativa si correlano al sorgere di un obbligo di annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo nell’ambito dell’autonomo giudizio risarcitorio (sub specie di obbligo di conformarsi al giudicato) e alla certezza dell’amministrazione in ordine al proprio agire, evidentemente compromessa dalla possibile esposizione per lungo tempo a un’eventuale condanna risarcitoria. <br />
Quanto alla prima obiezione[37], è possibile rilevare che l’ipotetico obbligo di annullamento del provvedimento del quale sia stata accertata l’illegittimità nel giudizio di risarcimento dei danni non sembra porsi in rapporto di necessaria consequenzialità con il giudicato che in quest’ultimo giudizio si forma. <br />
Ed infatti, per i profili qui in esame, pur ritenendo (come appare più corretto, soprattutto in seguito alla devoluzione della cognizione al giudice amministrativo) che l’illegittimità del provvedimento fonte di danno ingiusto costituisca oggetto del giudizio risarcitorio, il relativo accertamento non obbliga l’amministrazione all’annullamento dell’atto in termini di esecuzione del giudicato, poiché questo – quanto al petitum – sarà comunque riferibile soltanto ed esclusivamente alla tutela risarcitoria e non anche a quella costitutiva, che l’interessato non ha appunto attivato.[38] <br />
In proposito è invero noto (e autorevole) il rilievo secondo il quale alla configurazione dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto quale oggetto principale del giudizio risarcitorio consegue l’idoneità di detto accertamento a passare in giudicato e a generare “nel nostro sistema” in capo all’amministrazione l’obbligo conformativo di annullamento, il cui adempimento il ricorrente potrebbe pretendere in sede di ottemperanza.[39] <br />Tuttavia, si potrebbe ritenere che – ancor più dopo l’erompere della tutela risarcitoria sul finire del secolo scorso – “nel nostro sistema” non vi sia una corrispondenza necessaria e ineluttabile tra illegittimità e annullabilità, come – sia pure sotto diversa angolazione &#8211; finisce per confermare anche la recente positivizzazione di arresti giurisprudenziali in tema di tipologie di illegittimità non caducanti[40]. <br />In questa prospettiva, può anche essere utile ricordare che in omaggio alla prevalenza del principio dispositivo il Consiglio di Stato, quale giudice d’appello, è solito prendere atto della rinuncia al ricorso introduttivo della lite e agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado di annullamento[41], di talchè sembra possibile sostenere che il ricorrente che abbia ritenuto di avvalersi della sola tutela risarcitoria (e abbia dunque preventivamente rinunciato a quella costitutiva) non possa in sede di ottemperanza pretendere l’annullamento dell’atto inoppugnato ancorché l’illegittimità di quest’ultimo sia stata (anche in via principale) accertata in sede di giudicato risarcitorio. <br />L’annullamento dell’atto amministrativo inoppugnato del quale sia stata accertata l’illegittimità in sede di giudizio risarcitorio non si presenta dunque come soluzione obbligata (e tanto meno attuativa e/o esecutiva del giudicato risarcitorio), configurandosi eventualmente (secondo le peculiarità delle differenziate fattispecie concrete) come conseguenza ed epilogo possibile di un apposito procedimento di autotutela che l’amministrazione intendesse (o dovesse, anche su istanza di terzi) avviare per verificare se oltre alla illegittimità (già accertata in sede di giudizio risarcitorio) sussistano gli ulteriori, noti presupposti per l’annullamento d’ufficio ora canonizzati nell’art. 21 nonies comma 1 l. 241/90.[42] <br />Del resto, non appaiono relegate nell’ambito delle eccezioni le ipotesi nelle quali (pur in presenza di accertata spettanza del bene della vita) nonostante l’annullamento giurisdizionale il ricorrente – per sopravvenienze di fatto e/o di diritto da un lato e/o per assenza  di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria dall’altro[43] &#8211; non sia in grado di conseguire nemmeno la tutela per equivalente, di modo non è superlfluo considerare che se l’attuale sistema tollera illegittimità non risarcibili nonostante l’ottenuto annullamento o anche positivamente ammette illegittimità senza annullamento e senza risarcimento non necessariamente rappresenta una anomalia da espungere la possibilità (giuridica) di illegittimità risarcite senza annullamento. <br />A diversa (e favorevole per la pregiudizialità amministrativa) conclusione non sembra condurre nemmeno la pur sacrosanta esigenza di dare all’amministrazione certezza in ordine al proprio operato. <br />In proposito, va innanzitutto rilevato che la tutela risarcitoria in sé considerata non mina la stabilità dell’assetto degli interessi (anzi la preserva), quanto piuttosto quella delle pubbliche finanze.[44] <br />Il problema potrebbe dunque essere quello del condizionamento della minaccia risarcitoria sulla qualità (e spontaneità) dell’azione amministrativa, ma in proposito &#8211; al di là della facile replica che l’esperienza di oltre un secolo di “irresponsabilità” decisamente scoraggia da un ritorno al passato e comunque non offre adeguate garanzie in termini di “buona amministrazione” – non può non considerarsi che “un’azione risarcitoria maneggiata con prudenza e sensibilità dal giudice amministrativo potrebbe … innescare un circuito virtuoso rendendo più attenta l’amministrazione al valore della legittimità dei propri provvedimenti.”[45]Né va taciuto che le stesse preoccupazioni in ordine alla certezza (e alla stabilità) dell’agire amministrativo e alla sua potenziale esposizione a responsabilità risarcitoria dovrebbero comunque (e questa  volta irrimediabilmente) nutrirsi in tutte le (non poche) ipotesi in cui i ricorrenti attivino la tutela costitutiva, nella quali peraltro – secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale[46] &#8211; la “minaccia” del risarcimento dei danni può avere una durata finanche biblica, decorrendo il dies a quo per far valere la relativa pretesa dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo che abbia causato il danno ingiusto. <br />A questo punto, senza pretese di completezza, pur sottolineando de iure condendo l’opportunità di soluzioni legislative che sappiano con equilibrio governare il fenomeno del dirompente ingresso delle tematiche della tutela risarcitoria nell’esercizio della funzione amministrativa[47], si ritiene di poter affermare che tutti e tre i nodi problematici affrontati sono suscettibili di risposte che non impongono la pregiudizialità amministrativa come esigenza di sistema, di modo che potrebbe essere utile abituarsi all’idea di un’azione autonoma di danni nell’ambito della giurisdizione amministrativa per provare a ricercare e a costruire talune coordinate di riferimento del processo amministrativo strumentale alla tutela risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione amministrativa.In questa prospettiva, e con specifico riferimento alla tutela risarcitoria per equivalente degli interessi pretensivi[48], è possibile innanzitutto affermare che in talune ipotesi è la stessa disciplina di settore che – a ben vedere – esclude la pregiudizialità amministrativa. <br />Benvero, l’art. 246 d. lgs. 163/06 formalmente si esprime come se l’annullamento debba comunque essere chiesto, ponendosi la stipulazione del contratto come accadimento preclusivo sopravvenuto, ma non sfugge che l’applicazione data dal TAR capitolino alla disposizione in oggetto (con dispositivo di improcedibilità e non già di accoglimento della domanda di annullamento) evidenzia come sia difficile ipotizzare nelle ipotesi di operatività dell’art. 246 cit. una pregiudizialità amministrativa che costringa il ricorrente sempre e comunque all’attivazione della tutela costitutiva nel ristretto termine di decadenza, tanto più ove si consideri che il contratto potrebbe comunque essere stipulato ancor prima che siano decorsi i 60 giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione e dunque che il gravame potrebbe avere da subito come unica possibilità satisfattiva la tutela per equivalente: in tale evenienza, infatti, le pur comprensibili (ma non ineluttabili) ragioni che militano in favore della pregiudizialità amministrativa non sembrano avere giustificazione alcuna, risolvendosi all’evidenza in una compressione oltremodo indebita della tutela giurisdizionale del concorrente danneggiato. <br />Sotto altro, più significativo, profilo è interessante sottolineare come la soluzione emersa nella richiamata sentenza del TAR Lazio induce a riflettere sul fatto che il superamento della pregiudizialità amministrativa possa anche offrire alla stessa amministrazione maggiori e più articolate possibilità di tutela per meglio resistere alle pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti.In proposito, è utile rilevare che in un giudizio (qual è quello risarcitorio a tutela di interessi pretensivi) indefettibilmente legato alla spettanza del bene della vita (elevata a condicio sine qua non ai fini della ricorrenza dell’ingiustizia del danno), pur in assenza del ricorso incidentale della controinteressata, la stessa amministrazione, chiamata a rispondere del danno ingiusto procurato al ricorrente, per escludere la fondatezza della posizione alla quale resiste potrebbe mettere in discussione le sue precedenti determinazioni (nella richiamata decisione, la pregressa ammissione alla gara), senza ritenersi a queste vincolata una volta sgombrato il campo dalla pregiudizialità amministrativa. <br />Benvero, è noto l’ammonimento secondo il quale le soluzioni in materia di pregiudizialità non debbano essere condizionate da ragioni di opportunità o da divergenze culturali tra giudice ordinario e giudice amministrativo[49], ma se – come pure si riconosce &#8211; “gli elementi di dubbio prevalgono sulle certezze”, poiché comunque si tratta di delineare in un contesto magmatico le coordinate della responsabilità per esercizio illegittimo della funzione amministrativa[50] può comunque essere utile considerare che – costituendo il risarcimento una possibile risposta alla lesione di una situazione meritevole qualificata (secondo il noto giudizio prognostico) dalla effettiva spettanza del bene della vita – ragioni pratiche per garantire le peculiarità della funzione amministrativa possono cogliersi anche superando l’idea della pregiudizialità come esigenza di sistema.  </p>
<p><i><b>3. Spunti conclusivi intorno a un giudizio amministrativo di risarcimento teso alla “ricerca” del bene che  effettivamente spetta.</b></i><br />
Venendo al secondo profilo che ci si è proposti di esaminare (le caratteristiche del giudizio amministrativo di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi pretesivi), va innanzitutto ricordato che la decisione da cui muovono le presenti riflessioni, spaziando lungo le note coordinate della sentenza n. 500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 22 luglio 1999, ha rilevato che “la circostanza che il danno derivi dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo e non di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo oppositivo determina che l’obbligazione risarcitoria dipende dalla verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico” in forza del quale stabilire “se a seguito del corretto agire dell’amministrazione il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.” <br />Su queste premesse, come si è accennato, il TAR ha poi precisato che “la domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo postula che l’accertamento istituzionalmente devoluto al giudice deve investire ben più che l’isolato dato della legittimità formale e sostanziale di un singolo provvedimento il grado di fondatezza delle aspettative e delle correlative pretese che costituiscono la materia del singolo rapporto di diritto amministrativo.” <br />Da qui la possibilità-necessità per il giudice del risarcimento di esaminare, anche a prescindere dalla prospettazione fornita dalle parti, tutti gli aspetti del rapporto per valutare la spettanza del bene della vita e con essa la sussistenza dell’ingiustizia del danno, nella quale va ravvisato l’elemento costitutivo fondamentale dell’illecito. <br />Sembra possibile scorgere in questa costruzione interessanti profili di novità rispetto ai precedenti arresti in materia di giudizio amministrativo risarcitorio. <br />La giurisprudenza amministrativa infatti, quando non rinvia al riesercizio della funzione ogni decisione in ordine alla tutela risarcitoria[51], è concorde nel ritenere che la mera illegittimità del provvedimento non è condizione sufficiente per accogliere la domanda di risarcimento [dovendo il ricorrente fornire (almeno un principio di) prova in ordine alla sussistenza degli ulteriori elementi di qualificazione dell’illecito costituiti dalla colpa, dal nesso causale e dalla positività del c.d. giudizio prognostico], ma sembra piuttosto legata a un giudizio (ancorché risarcitorio) concentrato sullo specifico atto (e/o comportamento) rappresentato dal ricorrente quale fonte di danno. <br />Nel caso deciso con la sentenza n. 11330/07, il TAR invece si apre completamente alla logica del rapporto e dunque allarga (anche d’ufficio[52]) l’orizzonte della propria indagine a tutti gli ulteriori (anche pregressi) atti intervenuti nella relazione di durata intercorsa tra le parti, ritenendo di poterne verificare l’intrinseca legittimità al fine di pervenire al predicato giudizio prognostico sulla effettiva spettanza del bene della vita e dunque di accertare la sussistenza o meno dell’elemento costitutivo fondamentale dell’illecito.Si coglie dunque il profilo innovativo, poiché in un siffatto giudizio risarcitorio non si tratta di accertare l’illegittimità di un atto e la ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, ma di costruire e ricucire – attraverso l’analisi di una pluralità di atti (e non solo di quello assunto come lesivo nella prospettazione del ricorrente) – lo svolgimento di uno specifico rapporto amministrativo per stabilire, mediante prognosi, se al suo interno siano riscontrabili gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, primo fra tutti l’ingiustizia del danno sub specie di spettanza del bene della vita. E si colgono anche i possibili riflessi sulla condotta del giudice e delle parti in un processo amministrativo risarcitorio decisamente costruito sull’analisi del rapporto. <br />Quanto al giudice le potenzialità di una compiuta ricerca (non condizionata dalla inoppugnabilità degli atti intervenuti nel rapporto controverso) in ordine alla effettiva spettanza in capo al ricorrente del bene della vita rivendicato per equivalente si collegano alla centralità nel relativo giudizio “dell’elemento costitutivo fondamentale dell’illecito” (e dunque della fondatezza della pretesa azionata) che il giudice può e deve conoscere anche attraverso l’esercizio di poteri istruttori attivabili d’ufficio. <br />Quanto alle parti, innanzitutto il ricorrente (anche a non voler ipotizzare a suo carico uno specifico onere preclusivo in ordine alla dimostrazione prognostica della spettanza del bene della vita lungo l’intero rapporto oggetto di giudizio) non potrebbe non tener conto dei “poteri officiosi” esercitabili in merito dal giudice amministrativo e dunque, prudentemente, non dovrebbe riporre completo affidamento in pregresse determinazioni a lui favorevoli assunte dall’amministrazione nell’ambito del rapporto controverso, ma dovrebbe avere consapevolezza del più ampio oggetto del giudizio risarcitorio costruito sulla effettiva spettanza del bene della vita e dunque predisporsi a fornire adeguata prova contraria laddove per iniziativa del giudice (o della stessa amministrazione) venga messa in discussione l’assolutezza e l’irretrattabilità di pregresse determinazioni amministrative comunque ricomprese nella fattispecie risarcitoria. <br />Quanto alla amministrazione, in coerenza che i poteri officiosi riconoscibili al giudice, sembra possibile ipotizzare che essa stessa in un siffatto giudizio risarcitorio possa difendersi finanche dubitando della legittimità di sue pregresse determinazioni ove queste siano dal ricorrente assunte a presupposto e fondamento (anche implicito) della domanda di risarcimento danni. <br />A questo punto, pur nella consapevolezza della necessità di maggiori approfondimenti sembra possibile affermare che quando – come sovente accade nei rapporti amministrativi – viene in rilievo una relazione di durata, anche solo procedimentale, che non si esaurisce nell’atto conclusivo, il superamento della pregiudizialità amministrativa, da un lato consente al ricorrente di attivare la tutela risarcitoria anche in presenza di un provvedimento rimasto inoppugnato, dall’altro finisce per privare il ricorrente medesimo dello schermo protettivo di atti e/o provvedimenti pregressi, potendo questi (ove costituiscano elementi di qualificazione della pretesa risarcitoria e dunque siano ricompresi nel più ampio rapporto oggetto del giudizio risarcitorio) essere messi in discussione anche dalla stessa amministrazione affinché sia apprezzata con cognizione piena dal giudice amministrativo la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni. <br /> Ed infatti, ammessa la possibilità di illegittimità senza annullamento e sganciato l’accertamento della prima dall’indefettibile osservanza di termini di decadenza, nel giudizio risarcitorio per danni da esercizio illegittimo della funzione costruito (come si ritiene corretto, almeno in presenza di interessi pretesivi) in termini di spettanza del bene della vita l’accertamento delle illegittimità deve potersi spingersi (anche su impulso della stessa amministrazione) fino a coinvolgere tutti gli atti amministrativi che assumono (sia in termini favorevoli che pregiudizievoli per il ricorrente) rilevanza causale nella fattispecie risarcitoria.Si aprono in tal modo ulteriori, interessanti scenari in tema di processo amministrativo (certamente bisognosi di analisi e sistemazione), che peraltro – sia pure in una diversa prospettiva – finiscono per collocarsi in un orizzonte di sostanzializzazione dei rapporti amministrativi già decisamente presente nella più recente legislazione e che dunque possono essere analizzati non tanto in termini di rottura, quanto piuttosto di trasformazione evolutiva del processo amministrativo che – anche se di risarcimento – tende sempre più a porsi quale strumento di tutela della parte che ha ragione per garantire a questa tutto ciò (ma solo ciò) che effettivamente (secondo diritto) le spetta.[53]Benvero, secondo questa impostazione processo amministrativo di annullamento e processo amministrativo di risarcimento tendono a modellarsi e svilupparsi secondo diversificate coordinate, in ragione (nel secondo) della peculiare incidenza sulla condotta di giudice e parti della predicata centralità dell’analisi diretta del rapporto amministrativo oggetto di contenzioso. <br />Sotto questo aspetto, poiché (almeno allo stato) nel giudizio di annullamento, in assenza di ricorso incidentale, né al giudice, né all’amministrazione può consentirsi di estendere il sindacato su pregressi atti conformativi della pretesa fatta valere dal ricorrente, è ipotizzabile che la pregiudizialità amministrativa possa acquistare una rinnovata centralità nella strategia processuale nei confronti dell’amministrazione, dovendosi evidentemente ritenere che il previo giudicato di annullamento (in termini di spettanza del bene della vita) impedisca nell’eventuale, successivo giudizio di risarcimento un’analisi del rapporto amministrativo tale da mettere in discussione l’accertamento sul profilo dell’ingiustizia del danno emerso in sede di tutela costitutiva. <br /> Tuttavia, non la si consideri una provocazione, rinnovandosi fenomeni già sperimentati nel processo amministrativo (con riferimento al legame sinergico che nel corso del tempo si è instaurato tra giurisdizione esclusiva e giurisdizione di legittimità), non può escludersi che in un futuro più o meno prossimo l’accertamento diretto del rapporto amministrativo, nei termini sopra prospettati con riferimento al processo di risarcimento, possa affermarsi e consolidarsi nello stesso processo di annullamento, in relazione al quale del resto il diritto positivo già conosce disposizioni[54] che consentono all’amministrazione di andare oltre la legittimità formale dei propri atti per dimostrare e difendere in giudizio la correttezza sostanziale delle proprie decisioni e degli assetti di interessi che queste determinano.[55]</p>
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<p>[1] TAR LAZIO, Sez. I 19 novembre 2007 n. 11330 (pres. De Lise, rel. Caponigro) in www.giustamm.it n. 11/07.<br />
[2] La disposizione in oggetto, che recepisce (con talune modifiche) nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE l’art. 14 d. lgs n. 190/02, così dispone: 1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui all’art. 23 bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo. 2. Non occorre domanda di fissazione dell’udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso. 3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 4. La sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’articolo 140. <br />
Sull’articolo 14 d lgs. n. 190 del 20 agosto 2002 cfr. F. Goisis, Nota in tema di legittimità comunitaria dell’art. 14, comma 2, del d. lgs. 20 agosato 2002 n. 190, in Dir. Proc. Amm., 2003, pagg. 607 e ss. Critica detta disposizione F. Liguori, Caratteri della funzione amministrativa e norme sulla responsabilità, in Dir. e soc., 2004, pag. 503, configurandola come “caso abbastanza chiaro di contrasto tra regole di responsabilità e caratteri della funzione amministrativa, poiché la soluzione dal legislatore individuata è assai più onerosa per l’erario e rende impossibile assegnare il bene conteso a chi realmente spetta.”<br />
[3] Com’è noto, la necessità – ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi pretesivi &#8211; di “un giudizio prognostico, da condurre, in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole” è stata rappresentata dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 500/99 (dalla quale è ripreso il su riportato passaggio). L’essenzialità di un siffatto giudizio è ribadito anche in recenti pronunce della Corte di Cassazione, come emerge dalla sentenza del TAR Lazio che si annota, la quale richiama Cass. III 3 settembre 2007 n. 18511 che ha annullato con rinvio una sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva condannato l’amministrazione al risarcimento dei danni subiti da un imprenditore per la mancata apertura di una cava, prescindendo dalla necessaria verifica della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per l’accoglimento dell’istanza di coltivazione, solo in presenza delle quali il danno si sarebbe potuto qualificare come ingiusto. <br />
Da subito critici in ordine alla impostazione data dalle Sezioni Unite ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi si sono mostrati A. Orsi Battaglini – C. Marzuoli, La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in Dir pub. 1999, pag. 494 e F.G. Scoca, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. pub., 2000, in part. pagg. 14 e ss., nell’importante saggio nel quale l’illustre Autore costruisce la risarcibilità dell’interesse legittimo sulla natura strumentale di detta posizione giuridica indipendentemente dalla spettanza del bene della vita, la cui soddisfazione “è piuttosto lo scopo della titolarità e dell’esercizio dell’interesse legittimo, ed è pertanto esterna rispetto alla sua definizione” (nota 40). <br />
[4] E’ noto, infatti, e ormai sufficientemente consolidato, l’orientamento giurisprudenziale (di recente TAR Lazio – Roma III, 27.12.07 n. 14081, in www.lexitalia.it n. 12/07) secondo il quale il ricorso incidentale con il quale si deduce la carenza di legittimazione del ricorrente principale, contestandone la mancata esclusione dalla gara, va esaminato con priorità rispetto al ricorso principale, atteso che all’eventuale accoglimento del ricorso incidentale potrebbe conseguire una pronuncia in rito idonea a definire il processo per difetto di una condizione dell’azione e ciò anche quando lo stesso ricorso principale miri ad affermare l’illegittimità dell’ammissione alla medesima gara dell’aggiudicatario ricorrente incidentale.<br />
[5] In un contesto nel quale già convivono innanzi al giudice amministrativo tecniche di tutela differenziate come, ad esempio, il rito abbreviato di cognizione, il rito accelerato ex art. 23 bis l. TAR, il rito speciale sul silenzio, quello in materia di accesso, il giudizio in materia di operazioni elettorali e nel quale dunque – anche in termini più generali – c’è da chiedersi se sia ancora possibile parlare di un processo amministrativo unitario o piuttosto si debba invece affermare l’esistenza di più processi amministrativi (rispetto ai quali si avverte anche l’esigenza di analizzare il ruolo del giudice amministrativo quale giudice naturale di una funzione amministrativa, che &#8211; pur conservando la sua specificità istituzionale &#8211; sempre con maggiore difficoltà sembra identificarsi con un’immagine unificante di amministrazione pubblica).<br />
[6] Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 22 ottobre 2007, in Foro it., 2008, III, pagg. 1 e ss.  con nota critica di A. Travi, Pregiudizialità amministrativa e confronto fra le giurisdizioni.<br />
[7] S.U. Cass. ordd. 13 giugno 2006 nn. 13659 e 13660 in www.lexitalia.it,  nonché ordd. 15 giugno 2006 n. 13911 e 28 giugno 2006 n. 14842, Cass. Sez. I 17 ottobre 2007 n. 21850 in www.lexitalia.it n. 10/07. Sulle tre ordinanze di giugno 2006 cfr. V. Fanti, La “rivoluzione” operata dalla Corte di Cassazione sulla giurisdizione amministrativa in tema di pregiudiziale in Diritto e processo amministrativo, 2007, pagg. 145 e ss.; P. Carpentieri, Il nuovo riparto della giurisdizione, in Foro amm. Tar, 2006, pagg. 2760 e ss.<br />
[8] Cass. S.U. 23 gennaio 2006 n. 1207 in Foro it., 2006, I, pagg. 1053 e ss (con osservazioni di E. Scoditti, La tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo come giurisdizione su diritti e di A. Travi, Tutela risarcitoria e riparto di giurisdizione: un nuovo intervento della Cassazione) che ha escluso dalla sua giurisdizione l’azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendo precluso al giudice ordinario il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo. Ancora in termini di pregiudizialità amministrativa si è espressa Cass. II, 27 marzo 2003 n. 4538 in Foro it. 2003, I, pagg. 2073 e ss. con nota critica di A. Travi, che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni causati da un provvedimento illegittimo in mancanza di una sua previa tempestiva impugnazione.<br />
[9] Il giudice amministrativo, investito in via generale anche della tutela risarcitoria dopo la modifica dell’art. 7 l. 1034/71 ad opera dell’art. 7 l. 205/00, salvo rare ipotesi (Tar Marche 9 aprile 2003 n. 67, in Guida al diritto, 2004 n. 15, pagg. 100 e ss.) ha da subito ragionato in termini di pregiudizialità amministrativa, affermandone la sussistenza anche con noti arresti dell’Adunanza Plenaria (oltre alla già citata decisione n. 12/07 in termini di pregiudizialità si era infatti espressa anche la decisione n. 4 del 26 marzo 2003). Qualche (timida) apertura in senso contrario dopo le richiamate ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del giugno 2006 si rinviene in Cons. St. V, 31 maggio 2007 n. 2822 e in C.G.A. Sicilia 18 maggio 2007 n. 386, entrambe in Urb. e app., 2007 pagg. 963 e ss. con nota di P. Lotti, La querelle infinita:pregiudiziale si, pregiudiziale no, nonché in Coins. St. V, 24 luglio 2007 n. 4136 in www.giustamm.it n. 7/07.<br />
[10] Ricorda efficacemente A. Romano Tassone, Sui fondamenti della c.d. pregiudiziale amministrativa, in www.giustamm.it n. 6/07 “che la mancata impugnazione dell’atto amministrativo nei termini decadenziali non costituisce in capo ad esso alcuna autorità affine alla “cosa giudicata” e che “la c.d. “inoppugnabilità” è vicenda dell’interesse legittimo e non una qualità intrinseca  del provvedimento amministrativo … essa … non rende intangibile (e tanto meno insindacabile) il provvedimento né ad opera della p.a. né ad opera di altri giudici (o dello stesso giudice amministrativo) in un diverso processo.” <br />
[11] Da ultimo, Cass. S.U. ord. 7 gennaio 2008 n. 35 in www.lexitalia.it n. 1/08, in materia di azione di danni nei confronti di una Comunità Montana per esclusione da finanziamenti comunitari in agricoltura. <br />
[12] Le espressioni riportate in seguito nel testo sono appunto riprese da S.U. Cass. ord. n. 13659 del 13 giugno 2006.<br />
[13] Com’è noto, con detta sentenza la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità degli artt. 33 commi 1 e 2 e 34 comma 1 d. lgs. 80/98 (come sostituiti dall’art. 7 lettere a) e b) l. 205/00, ha ex professo rilevato che la dichiarazione di incostituzionalità non investe in alcun modo l’art. 7 lettera c) l. 205/00 (che sostituisce l’art. 35 d. lgs. 80/98) poiché “il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.” Tra i tanti commenti alla sentenza, che – come rileva A. Police, La giurisdizione amministrativa nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, AA.VV. (a cura di G. della Cananea e M. Dugato), Napoli, 2006, pag,. 491 &#8211; ha fatto dubitare della stessa sopravvivenza della giurisdizione esclusiva &#8211;  cfr. F.G. Scoca, Sopravviverà la giurisdizione esclusiva?, in Giur. cost., 2004, V. Cerulli Irelli, Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte costituzionale 204 del 6 luglio 2004 (osservazioni a primissima lettura), in Dir. Proc. Amm., 2004, pagg. 820 e ss., R. Villata, Leggendo la sentenza n. 204 della Corte Costituzionale, in Dir. Proc. Amm. 2004, pagg. 832 e ss., L. Mazzarolli, Sui caratteri e i limiti della giurisdizione esclusiva: la Corte costituzionale ne ridisegna l’ambito, in Dir. Proc. Amm., 2005, pagg. 214 e ss., M. Clarich, La tribunalizzazione del giudice amministrativo evitata, in Gior. dir. amm., 2004, pagg. 969 e ss.  <br />
[14] E’ recentissimo l’inaspettato arresto di S.U. Cass. 28 dicembre 2007 n. 11465 in www.giustamm.it n. 1/08 che riserva al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla sorte del contratto a seguito dell’annullamento della delibera di scelta dell’altro contraente adottata all’esito di procedura di evidenza pubblica. E’ facile prevedere le ripercussioni (e le complicazioni) che la decisione produrrà in termini di effettività di tutela, soprattutto ove si consideri che essa sottende l’impossibilità per la sentenza del giudice amministrativo di riverberarsi sul contratto in assenza di una cognizione diretta (sulle sorti) di quest’ultimo da parte del giudice ordinario, che – a tacer d’altro – vanifica in maniera abbastanza plateale quella esigenza di pienezza di tutela giurisdizionale di recente più volte richiamata dalla Corte Costituzionale al fine di arricchire e/o consolidare gli strumenti di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione [il riferimento è alla già citata sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, nonché alle successive sentenze n. 191 dell’11 maggio 2006 ancora in materia di tutela risarcitoria affidata al giudice amministrativo, n. 77 del 12 marzo 2007 sulla c.d. traslatio iudicii (in Guida al diritto, 2007 n. 13, pagg. 89 e ss con osservazioni di M. Clarich), n. 140 del 27 aprile 2007 che ritenendo conforme al criterio di riparto assunto in Costituzione l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti relativi ad impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7/02 (convertito con modificazioni con l. n. 55/02) ha significativamente affermato l’idoneità del giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica ad offrire piena tutela anche a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti]. Comprensibilmente perplessi si sono mostrati i primi commenti alla sentenza consultabili in www.giustamm.it. <br />
In generale, e a prescindere dai profili di giurisdizione (anche se con opzione orientata in favore del giudice amministrativo), per una illuminante sintesi delle diverse possibili soluzioni ermeneutiche sulla sorte del contratto d’appalto a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione cfr. F.G. Scoca, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in www.giustamm.it n. 1/07.<br />
[15] Parla convincentemente della pluralità di giurisdizioni come “valore aggiunto“ P. De Lise; Le nuove frontiere del giudice amministrativo: pregiudiziale, risarcimento traslatio, in www.giustamm.it n. 11/07, che anche in ragione di ciò nella postilla si mostra preoccupato delle conflittualità che l’Adunanza Plenaria n. 12/07 potrebbe innescare rendendo ancor più tortuosa la praticabilità (invero necessaria) di un dialogo virtuoso tra giurisdizioni. L’altrettanto recente arresto delle Sezioni Unite offre (in un ambito decisamente importante delle relazioni giuridiche) una ulteriore insidiosa testimonianza di (potenziale) incomunicabilità tra giudici appartenenti a ordini diversi, che rischia di vanificare gli ammonimenti della Corte Costituzionale circa la sussistenza di “un principio fondamentale dell’ordinamento, il quale riconosce bensì l’esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata , sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.” (così, corte cost. n. 77/07 cit.). <br />
[16] L’impossibilità di risolvere il problema della pregiudizialità amministrativa sulla base del solo articolo 7 l 205/00 è stata lucidamente segnalata da A Romano Tassone, Giudice amministrativo e risarcimento del danno, già in www.giust.it n. 3/01. <br />
[17] Dovendo com’è noto ricorrere (a tacer d’altro) l’elemento psicologico della colpa, che non poche volte concorre a dar fitta consistenza alla c.d. “rete di contenimento” della responsabilità per illegittimo esercizio della funzione. Valga, in proposito, la non episodicità di fattispecie nelle quali l’esimente dell’errore scusabile (su cui criticamente D. Vaiano, Quando arrivò non piacque: il danno da “lesione di interessi pretesivi” e la rete di contenimento giurisprudenziale; in Dir. Amm., 2004, pag. 241) consente all’amministrazione di andare esente da responsabilità risarcitoria nonostante l’illegittimità del provvedimento e la non satisfattività della tutela costitutiva.<br />
[18] M. Clarich, La pregiudizialità amministrativa riaffermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: linea del Piave o effetto boomerang?, in Gior. Dir. Amm., 2008 pagg 55 e ss, che efficacemente commenta la sentenza con riferimento al metodo, allo stile e al merito, si dice (pag. 58) colpito del “repertorio concettuale” utilizzato dalla sentenza, che rievoca “le concezioni dell’interesse legittimo che, a partire da Oreste Ranelletti, considerano quest’ultimo come una situazione giuridica soggettiva nella quale l’interesse del soggetto privato riceve una tutela riflessa, indiretta, occasionale da parte di norme volte in via primaria a tutelare l’interesse pubblico.” <br />
[19] Sul rilievo della solidarietà nello svolgimento della funzione amministrativa è d’obbligo il richiamo a G. Pastori, Pluralità e unità dell’amministrazione, in Democrazia e amministrazione. In ricordo di V. Bachelet, a cura di G. Marongiu e G.C. De Martin, Milano, 1992, pag. 98. In generale, per i riferimenti dottrinali che hanno progressivamente condotto a una più moderna e adeguata collocazione della funzione amministrativa nell’ambito della Costituzione e con riferimento all’impegnativo compito di servizio che questa (quotidianamente) assegna alla Repubblica sia consentito rinviare a G. Sorrentino, Diritti e partecipazione nell’amministrazione di risultato, Napoli, 2003.<br />
[20] In merito si condividono in pieno i rilievi di M. Clarich, La pregiudizialità … cit., pagg. 59 e ss. che &#8211; sulla scorta di ampia, anche risalente, dottrina &#8211; evidenzia la sostanziale inadeguatezza della presunzione evocata dall’Adunanza Plenaria. <br />
[21] Così R. Villata, Pregiudizialità amministrativa nell’azione risarcitoria per responsabilità da provvedimento?, in Dir. Proc. Amm. 2007 pag. 292.<br />
[22] E’ utile ricordare, in proposito, l’accento posto dalla sentenza n. 204/04 al compito del giudice amministrativo di “assicurare la giustizia nell’amministrazione”, il riferimento nella sentenza n. 191/06 al giudice amministrativo quale “giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica”, la consapevole affermazione fatta nella sentenza n. 140/07 del giudice amministrativo quale giudice capace di assicurare piena tutela anche ai diritti fondamentali. Non può però ignorarsi a sostegno dell’unicità della giurisdizione l’ultima opera di A. Orsi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia <<non amministrativa>>, Milano 2005, sulla quale si vedano i contributi di M. Cammelli, D. Sorace,  G. Silvestri, F.G. Scoca, G. Azzariti, A. Travi, G.U. Rescigno, C. Marzuoli, raccolti in ricordo del Maestro scomparso su Dir. Pubb., 2006, pagg. 1 e ss. <br />
[23] E’ questa l’incisiva espressione adoperata in nota da G. Greco, La trasmissione dell’antigiuridicità (dell’atto amministrativo illegittimo), in Dir. Proc. Amm. 2007 pag. 357 nel suo intenso contributo a sostegno della pregiudizialità amministrativa. Dello stesso Autore, sul tema, si veda anche Inapplicabilità e disapplicazione dell’atto amministrativo nel quadro comunitario e nazionale, (note a difesa della c.d. pregiudizialità amministrativa), in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2006, pagg. 513 e ss., ora in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Napoli, 2007, II, pagg. 571 e ss.<br />
[24] Dove sono pure una analitica disamina delle posizioni espresse in dottrina sul tema della pregiudizialità  e un’ampia giurisprudenza, alla quale sia consentito rinviare. Di recente, uno approfondito studio monografico sulle intricate tematiche della pregiudizialità amministrativa è stato condotto da F. Cortese, La questione della pregiudizialità amministrativa. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo tra diritto sostanziale e diritto processuale, Padova, 2007. <br />
[25] Pur confessando una qual certa inclinazione per la pregiudizialità laddove, richiamando i saggi in argomento di G. Verde (La pregiudizialità dell’annullamento nel processo amministrativo per risarcimento del danno, in Dir. Proc. Amm., 2003, pagg. 963 e ss.) e di C. Consolo, (Piccolo discorso sul riparto di giurisdizioni, il dialogo fra le corti e le esigenze dei tempi, in Dir. Proc. Amm., 2007 pagg. 632 e ss.) simpaticamente afferma “che forte potrebbe essere … la tentazione ad accogliere, per gli uni e per gli altri (gli interessi pretesivi e gli interessi oppositivi), gli argomenti che tali autori rispettivamente prospettano in favore della pregiudizialità” (così a pag. 293). <br />
[26] In forza della quale, da un lato, chiarisce che ai fini della pregiudizialità amministrativa sono inconferenti le fattispecie di danno da ritardo o di mancata conclusione del contratto con l’aggiudicatario per difetto di copertura finanziaria, in cui la pretesa risarcitoria non si correla alla invalidità del provvedimento ma si fonda sulla violazione da parte dell’amministrazione di regole di comportamento che non incidono sul contenuto e dunque sulla validità dell’atto; dall’altro rileva che in presenza della pregiudizialità la decisione sull’azione di impugnazione si rende necessaria anche quando l’utilità finale non sia più ottenibile per il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e/o di diritto.<br />
[27] Pone efficacemente in rilievo la problematicità di tali aspetti, rilevando con chiarezza che “l’efficacia del provvedimento non impugnato e inoppugnabile preclude la c.d. trasmissione dell’antigiuridicità (ovvero … la conversione della illegittimità in illiceità)” G. Greco, La trasmissione dell’antigiuridicità … cit., pag. 355. <br />
[28] Così invece R. Villata, Op. cit., pag. 292, che trae detta conseguenza da Cass. II 27 marzo 2003 n. 4538 cit.<br />
[29] Valgano in merito le autorevoli considerazioni di F.G. Scoca, Risarcibilità …cit., pag. 14, secondo il quale “la dottrina non è mai stata unanime nell’accettazione della figura e si è profondamente frazionata nella sua definizione concettuale; spesso si è divertita a sottolinearne i lati misteriosi piuttosto che a chiarirli” e dal quale riceviamo comunque tranquillizzanti assicurazioni circa la perenne “vitalità” della figura (pagg. 44 e ss.) anche come istituto di teoria generale del diritto (pag. 47, nota 72). Tra i più recenti contributi sulla figura dell’interesse legittimo cfr. L Iannotta, L’interesse legittimo nell’ordinamento repubblicano, in Dir. Proc. Amm., 2007, pagg. 936 e ss., che in continuità con i precedenti lavori sul tema pone in risalto “nell’ordinamento repubblicano giunto alla sua piena espansione” il compito dell’amministrazione (libera e autonoma) di provvedere al completamento della protezione e all’effettiva soddisfazione degli interessi legittimi-diritti amministrativi (in part. par. 8); nonché P.L. Portaluri, Interessi e formanti giurisprudenziali:l’anti-Ranelletti, in Urb. e App., 2007 pagg. 1463 e ss., che concepisce l’interesse legittimo come sintesi di interessi pubblici e privati, mostrando preoccupazione – a fronte del possibile superamento della pregiudizialità amministrativa – che in prospettiva evolutiva possa all’interesse pubblico toccare in sorte di essere solo “occasionalmente protetto”.<br />
[30] Sulle diverse tipologie di responsabilità (aquiliana, contrattuale, precontrattuale, da contatto), anche per l’ulteriore dottrina cfr. F. Liguori, Caratteri della funzione … cit., pagg. 479 e ss.<br />
[31] A. Zito, Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa. Riflessioni sulla tutela dell’interesse legittimo, Napoli, 2003, pag. 203, nell’ambito di una ricostruzione del problema della responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti alla lesione di interesse legittimo che lo stesso Autore qualifica di tipo pubblicistico, ritiene che il termine per proporre le azioni a tutela del danno è quello di decadenza fissato in relazione all’interesse legittimo. F. Francario, Degradazione e pregiudizialità quali limiti all’autonomia dell’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. Amm., 2007, pagg. 455 e ss., ammette la possibilità di esperire un’azione di risarcimento autonoma in assenza di una previa azione di annullamento purchè la tutela risarcitoria sia proposta nel termine di decadenza. <br />
[32] A. Travi, Questioni attuali di responsabilità dell’amministrazione: giurisdizione, risarcimento dei danni, pregiudizialità, in Resp. civ. e pen., 2003, pag. 663; R. Caranta, Ancora sulla pretesa pregiudizialità tra ricorso d’annullamento e ricorso risarcitorio, in Urb e App., 2007, pag. 86; A. Vacca, La pregiudizialità amministrativa:un’analisi ontologica, in Foro amm. – TAR, 2006, pag. 4032.<br />
[33] Si vedano i due saggi citati in precedenza.<br />
[34] In termini, da ultimo Cass. I 17 ottobre 2007 n. 21850 in www.lexitalia.it n. 10/07. E’ del resto nota l’espressione utilizzata da G.D. Falcon (Il giudice amministrativo tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza, in Dir. proc. amm. 2001, pag. 311, nonché in La tutela dell’interesse al provvedimento, Trento, 2001, pag. 241) per spiegare la logica sottesa alla sentenza delle S.U Cass. n. 500/99: “non è la disapplicazione ma al contrario, se si vuol dire così, l’applicazione del provvedimento illegittimo che genera l’illecito.”<br />
[35] Rileva R. Villata, Op. cit., pag. 295 che qualora si dovesse ritenere che fin quando il provvedimento è efficace non risulta configurabile l’illecito ne risulterà rafforzata la tesi della giurisprudenza amministrativa che sull’inesistenza del potere di disapplicazione fonda principalmente la motivazione della scelta operata in favore della sussistenza della pregiudizialità amministrativa.<br />
[36] Sui quali sono sempre fondamentali gli insegnamenti di M. Nigro, Giustizia amministrativa, (a cura di E Cardi e A. Nigro), Bologna, 2002, pagg. 311 e ss.. Ancora sugli effetti della sentenza amministrativa cfr. G. Abbamonte, Sentenze di accertamento e oggetto del giudizio amministrativo di legittimità e di ottemperanza, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, 1985, pagg. 3 e ss.; E. Ferrari, La decisione giurisdizionale amministrativa: sentenza di accertamento o sentenza costitutiva?, in Dir. Proc. Amm., 1988, pagg. 563 e ss; G. Corso, Processo amministrativo di cognizione e tutela esecutiva, in Foro it., 1989, V, pagg. 421 e ss.; F. Pugliese, Note minime in tema di accertamento e di effetti della decisione amministrativa di accoglimento del ricorso, in Dir. Proc. Amm., 1993, pagg. 645 e ss. In giurisprudenza, di recente, una compiuta disamina degli effetti della sentenza di annullamento è in Cons. St. 16 ottobre 2007 n. 5409, in www.giustamm.it n. 10/07.<br />
[37] Sulla quale insistono, come ricorda Villata, Op. cit., pag. 295, G. Greco, Inoppugnabilità e disapplicazione … cit., pag. 527, S. Giacchetti, Giurisdizione amministrativa e incertezza del diritto, sindrome di Pilato, in www.giustizia-amministrativa.it, pag. 21 e V. Gasparini Casari, Annullamento dell’atto e risarcimento del danno, in Dir. econ., 2006, pag. 816. <br />
[38] E’ noto (A. Romano, Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova 2001, pagg. 410-411) che l’obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario ex artt. 4 e 5 l. 20.3.1865 n. 2248 all. E e 27 n. 4 r.d. 26.6.24 n. 1054 venne originariamente concepito come obbligo di annullare l’atto amministrativo che fosse stato disapplicato in quanto ritenuto non conforme a legge da parte del giudice ordinario; tuttavia, ai fini che ci occupano – a parte quanto si è sopra detto in ordine alla non ricorrenza di una ipotesi di disapplicazione &#8211; può ritenersi che la scelta del “danneggiato” di optare per la sola tutela risarcitoria possa escludere la configurabilità di un obbligo di annullamento in capo all’amministrazione sulla base delle citate norme, le quali implicano un apposito ricorso che il destinatario del giudicato risarcitorio (in ragione della sua condotta) certamente non potrebbe attivare.<br />
Sotto altro profilo, può essere utile rilevare che la prospettiva della (possibilità di) scelta tra tutela costitutiva e tutela risarcitoria può configurasi quale terreno di sperimentazione per l’operatività e la portata rispetto al giudicato amministrativo del c.d. principio del dedotto e del deducibile, sul quale cfr. A. Romano Tassone, Sulla regola del dedotto e deducibile, in www.giustamm.it n. 6/06.<br />
[39] In tal senso G. Greco, Inoppugnabilità … cit., pagg. 585 e 586.<br />
[40] Il riferimento è evidentemente alle previsioni del comma 2 dell’art. 21 octies l. 241/90, in relazione al quale sia consentito rinviare anche per indicazioni di dottrina e giurisprudenza a G. Sorrentino, Spunti di riflessione per una applicazione vincolata dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, in AA.VV. (a cura di F. Liguori), Studi sul procedimento e sul provvedimento nelle riforme del 2005, Bologna, 2007, pagg. 147 e ss.<br />
[41] Anche la previsione “derogatoria” di cui all’art. 146 comma 13 d. lgs. 42/04 finisce per confermare la priorità del principio dispositivo.<br />
[42] Tra i commenti sulla “nuova” disposizione cfr. D.U. Galetta, I procedimenti di riesame, in AA.VV. (a cura di V. Cerulli Irelli), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, pagg. 393 e ss.; V. Antonelli, Annullamento d’ufficio, in La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, in AA.VV. (a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito), Torino, 2005, pagg. 643 e ss.<br />
[43] Per un caso recente, alquanto singolare, cfr. Cons.St. VI, 23 ottobre 2007 n. 5562, in Giurisdizione Amministrativa, n. 10/07, pagg. 1528-1529 (solo massima).<br />
[44] Orbene, la doverosa considerazione di detto aspetto (com’è noto, ricorrente sia in dottrina che in giurisprudenza), in assenza di chiare indicazioni normative, non può essere assunta a ragion sufficiente per introdurre in via pretoria limitazioni e/o sbarramenti alla tutela risarcitoria.<br />
[45] Così M. Clarich, Op. cit., pag. 61, che opportunamente rileva ancora come “il giudice amministrativo … ha tutti gli strumenti (valutazione della colpa, applicazione dell’art. 1227 c.c., prova rigorosa del danno, ecc.) per trovare soluzioni equilibrate nel caso concreto che tutelino l’interesse patrimoniale del privato danneggiato senza aggravare troppo la posizione dell’amministrazione anche in termini di overdeterrence.”<br />
[46] Per tutte Ad. Plen. C.d.S. 9 febbraio 2006 n. 2, in Foro it., 2006 III, pagg. 188 e ss. con osservazioni di A. Travi.<br />
[47] Una soluzione praticabile potrebbe essere quella di sottoporre a un termine breve (di prescrizione) la proponibilità dell’azione risarcitoria: termine che potrebbe essere fissato ad esempio in un anno, mutuandone la durata dall’art. 2 comma 5 l. 241/90 (come sostituito dall’art. 3 comma 6 bis d.l. 35/05, convertito con modificazioni con l. 80/05) e assumendo dunque la relativa previsione (che finisce per attribuire rilievo penalizzante alla mancata attivazione processuale dell’istante nel suddetto termine) quale soluzione di chiusura per un equo contemperamento dell’inerzia sia “pubblica” che “privata”. <br />
[48]Diversa – com’è noto – è la posizione della giurisprudenza (sia amministrativa che ordinaria) con riferimento agli interessi oppositivi, dai quali sia consentito prescindere, in ragione dell’oggetto specifico della presente indagine. Ad ogni modo, con riferimento ad essi non possono non richiamarsi le riflessioni di F.G. Scoca, Risarcibilità … cit., pagg. 18 e 37 in ordine al mutamento di prospettiva sotteso alla sentenza n. 500/99 in ordine alla risarcibilità non già del diritto soggettivo risorto ma direttamente dell’interesse legittimo oppositivo, di E. Follieri, La diversa tutela risarcitoria degli interessi legittimi oppositivi e pretesivi, nota a Cass. III, 10 febbraio 2005 n. 2705, in Urb. e app., 2005, pagg. 922 e ss., (ma si veda anche Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico, in Dir. Proc. Amm., 2006, pagg. 18 e ss.) in ordine alla insuperabilità allo stato di una diversità di tutela tra interessi legittimi oppositivi e pretesivi, di C. Consolo, Piccolo discorso … cit., pagg. 660 e ss. in ordine alla ineluttabilità della pregiudizialità amministrativa con riferimento agli interessi oppositivi, in relazione ai quali – per l’Autore, che ripropone in argomento l’impostazione dei grandi processualisti degli anni cinquanta – si è in presenza di una azione costitutiva di annullamento, il cui mancato esercizio nel termine di decadenza determina l’impossibilità della tutela risarcitoria per l’assenza della “resurrezione” del diritto “affievolito”.<br />
[49] M. Clarich, La pregiudizialità … cit., pag. 36; A. Travi, Pregiudizialità … cit., pag. 4.<br />
[50] Funzione la cui missione, anche costituzionale, è innanzitutto quella di assicurare a ciascuno ciò che effettivamente spetta (per tutti, L. Iannotta, da ultimo in L’interesse legittimo … cit.) nell’esercizio quotidiano di una solidarietà che se, da un lato, esalta e non affievolisce l’interesse legittimo, dall’altro, ragionevolemente induce alla massima cautela allorquando la protezione della tutela c.d. di base (sub specie di conservazione o di acquisizione di beni della vita) si converte in tutela per equivalente pecuniario, condividendosi in proposito le perplessità espresse da F. Liguori, Caratteri … cit., pag. 492 con riferimento alla posizioni di coloro [G.D. Comporti, Amministrazione e cittadino, in Persona e Amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni., AA.VV. (a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone), Torino, 2004 pag. 41, F.P. Luiso, Pretese risarcitorie verso la pubblica amministrazione tra giudice ordinario e amministrativo, in Riv. dir. proc., 2002, pag. 53] che sembrano facilmente abituarsi alla “monetizzazione” dell’esercizio della funzione amministrativa. <br />
[51] Tra le tante Cons. St. VI, 15 aprile 2003 n. 1945, in Urb e app., 2003 pagg. 1071 e ss. con nota di F. Manganaro, Il risarcimento del danno non si addice agli interessi legittimi, relativa a un’ipotesi di diniego di apertura di cava al cui annullamento giurisdizionale persistono ambito di discrezionalità.<br />
[52] Sulla necessità di un ripensamento sui principi che presiedono all’istruttoria nei giudizi amministrativi M. Lipari, I principi generali dell’istruttoria dopo la l. 205 del 2000, in Dir. proc. amm., 2003, pagg. 57 e ss. Sul rilievo dell’istruttoria nel processo a tutela di interessi legittimi pretesivi D. Vaiano, Quando arrivò … cit., pagg. 252 e ss. Sul c.d. metodo acquisitivo cui si ispira il principio dispositivo in materia di istruttoria nel processo amministrativo cfr. F. Benvenuti, voce Istruzione del processo amministrativo, in Enc. Dir., vol. XXIII, Milano, 1973, pagg. 208 e ss.<br />
[53] Secondo il noto principio chiovendiano [G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1912 (ristampa 1965), pag. 81], richiamato da M. Clarich, tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo, in Dir. Proc. Amm., 2005, pag 582, a sostegno del principio di atipicità delle forme di tutela quale corollario del principio di effettività della tutela processuale. Per una ricostruzione anche in chiave storica della strumentalità del processo al diritto sostanziale, A. Proto Pisani, Appunti preliminari su rapporti tra diritto sostanziale e processo, in Dir. e giur.,1978, pagg. 1 e ss.<br />
[54] Il riferimento è ancora al comma 2 dell’art. 21 octies l. 241/90, che al secondo alinea – com’è noto – con riferimento al vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento (finendo per dettare una regola certamente non priva di potenzialità espansive) faculta l’amministrazione a dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso anche se il ricorrente avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento prima dell’assunzione della decisione amministrativa oggetto della domanda di annullamento. <br />
[55] In tal modo (pur tra inevitabili incertezze e immancabili contraddizioni) possono anche scorgersi nuovi interessanti ambiti di sperimentazione della praticabilità dell’auspicio espresso all’indomani della l. 205/00 da A. Romano Tassone, Giudice amministrativo … cit., secondo il quale “l’importante, ai fini della ricostruzione di un sistema armonico pur nella sua multipolarità, è che la moltiplicazione degli schemi di tutela non ne comprometta il raccordo, che la loro apparente complicazione obbedisca infine a logiche sinergiche che li rendano tutti tributari rispetto a un disegno assiologico necessariamente complesso, ma intimamente coerente.” </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 26.3.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudizialita-amministrativa-e-processo-amministrativo-di-risarcimento-considerazioni-sugli-interessi-legittimi-pretesivi-a-margine-di-tar-lazio-roma-sez-i-19-11-07-n-11330/">Pregiudizialità amministrativa e processo amministrativo di risarcimento (considerazioni sugli interessi legittimi pretesivi, a margine di TAR Lazio – Roma Sez. I 19.11.07 n. 11330)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2021 n.4597</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-4-2021-n-4597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-4-2021-n-4597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2021 n.4597</a></p>
<p>Pres. Stanizzi &#8211; Est. Gatto Costantino Sull&#8217;indennizzo per il ritardo ex art. 2 bis L. n. 241/1990. 1. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Indennizzo per il ritardo &#8211; Art. 2 bis della l. n. 241/1990 &#8211; Violazione di un termine cogente &#8211; Sussistenza.   2. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Indennizzo per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-4-2021-n-4597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2021 n.4597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-4-2021-n-4597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2021 n.4597</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi &#8211; Est. Gatto Costantino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;indennizzo per il ritardo ex art. 2 bis L. n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Indennizzo per il ritardo &#8211; Art. 2 bis della l. n. 241/1990 &#8211; Violazione di un termine cogente &#8211; Sussistenza.<br />  <br /> 2. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Indennizzo per il ritardo &#8211; Art. 2 bis della l. n. 241/1990 &#8211; Natura compensativa &#8211; Conseguenza automatica della violazione del termine per provvedere &#8211; Insussistenza.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; L&#8217;indennizzo per il ritardo, di cui all&#8217;art. 2 bis della l. n. 241/1990,  previsto a fronte di una attività  illegittima della PA, ossia in conseguenza alla violazione di un termine cogente.<br />  <br /> 2. &#8211; La natura compensativa dell&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 2 bis della l. n. 241/1990 e la circostanza che esso sia configurato quale rimedio ad una attività  illecita della pubblica amministrazione, ostano a ritenere che il relativo diritto sorga solamente in consegua automatica della violazione del termine per provvedere, e cio a prescindere dalla sussistenza di una lesione ad un interesse meritevole di tutela ulteriore e distinto da quello alla tempestiva conclusione del procedimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Riccardo Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Simone Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con la nota n. 2019-0031667 del 23/5/2019 presentata al Comune di -OMISSIS-presso Uffici deputati, dai signori -OMISSIS&#8211;OMISSIS- e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, avente ad oggetto &#8220;<i>ai sensi dell&#8217;art 80 e segg. del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, l&#8217;autorizzazione per la cremazione dei resti mortali del defunto padre -OMISSIS&#8211;OMISSIS- alias &#8216;-OMISSIS&#8211;OMISSIS-presso il crematorio del cimitero comunale di -OMISSIS- e l&#8217;autorizzazione al trasporto del feretro nel detto Comune ai sensi dell&#8217;art 26 citato D.P.R., nonchè alla successiva traslazione delle ceneri nel Comune di -OMISSIS-</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la sentenza del 30 luglio 2020, nr. 8895, pronunciata tra le parti, con la quale  stato accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta, disponendo altresì la conversione del giudizio in rito ordinario ai fini della trattazione della domanda di risarcimento del danno;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021, celebratasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierno giudizio, le parti controvertono in ordine alla domanda di risarcimento del danno che i ricorrenti lamentano di aver subito dal silenzio del Comune di -OMISSIS-in ordine alla loro richiesta di traslazione della salma del loro genitore -OMISSIS&#8211;OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza nr. 8895/2020  stato definito il ricorso relativamente alla domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;inerzia;  stato fissato un termine al Comune per provvedere sulla istanza dei ricorrenti in applicazione dei presupposti di legge, meglio definiti in sentenza;  stato nominato, per il caso dell&#8217;inosservanza del termine, il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per le Politiche del personale dell&#8217;amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell&#8217;Interno, con facoltà  di delega;  stato infine disposto il rinvio all&#8217;udienza del 3 marzo 2021 per l&#8217;esame della domanda di risarcimento del danno da ritardo e di indennizzo ex art. 2 bis della l. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Capo Dipartimento per le Politiche del personale dell&#8217;amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell&#8217;Interno esercitava la delega designando il Vice Prefetto dr. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, il quale, avvalendosi della proroga del termine concessa dal Collegio con ordinanza del 11562/2020, con provvedimento del 26 novembre 2020 &#8211; ritenuto <i>inutiliter datum </i>un provvedimento sindacale di rigetto riferito a condizioni e presupposti diversi da quelli definiti in sentenza &#8211; disponeva l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza dei ricorrenti finalizzata alla estumulazione ed al trasporto dei resti mortali del loro genitore posti all&#8217;interno del sacrario ubicato nel parco di pertinenza del Museo -OMISSIS&#8211;OMISSIS- sito in -OMISSIS-, &#8220;<i>presso il cimitero di -OMISSIS- (-OMISSIS-) o presso altro luogo o altro Comune che avranno cura di far conoscere al Comune di -OMISSIS-, fatte salve le relative autorizzazioni da richiedere agli Enti, diversi dal Comune di -OMISSIS-, che verranno interessati da tale spostamento, al fine ultimo di custodire i resti mortali o le ceneri di -OMISSIS&#8211;OMISSIS- presso Colle -OMISSIS-, sito in via -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-)</i>&#8221; (vedasi <i>amplius</i>, la relazione di svolgimento dell&#8217;incarico depositata il 29.1.2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Così adempiuto all&#8217;obbligo di provvedere, il Comune di -OMISSIS-, nel prosieguo del giudizio, ha depositato una propria memoria (29 gennaio 2021), con la quale resiste alla domanda di risarcimento del danno e di indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisa l&#8217;Ente che, atteso lo svolgimento delle attività  commissariali, la domanda di risarcimento o di indennizzo debba essere circoscritta solo ed esclusivamente alla fase residuale del procedimento amministrativo afferente la richiesta di autorizzazione alla estumulazione e traslazione; eccepisce che le parti ricorrenti non hanno offerto alcun elemento di prova con riferimento alla configurazione dell&#8217;elemento dannoso, nè una quantificazione dello stesso; che l&#8217;azione complessiva della Pubblica Amministrazione  scaturita da una complessità  di parametri normativi di riferimento e da una sostanziale rivendicazione morale dell&#8217;Ente Locale che aspirava alla tutela delle volontà  testamentarie del defunto -OMISSIS&#8211;OMISSIS-; che non sarebbe risarcibile, di per sè, il danno da mero ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, dovendo tale danno essere ricondotto nello schema generale dell&#8217;art. 2697 c.c. in base al quale spetta dal danneggiato l&#8217;onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell&#8217;illecito; che non potrebbe presumersi <i>iuris tantum </i>il danno da ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa dell&#8217;Ente conclude chiedendo che, attesa la complessità  della materia per cui  causa ed i risvolti anche di interesse storico-culturale che hanno interessato la vicenda, vengano compensate le spese legali con riferimento alla odierna fase di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con propria memoria, i ricorrenti insistono nella domanda di risarcimento ed indennizzo, allegando fatti successivi al rilascio dell&#8217;autorizzazione da parte del Commissario (e che, secondo i ricorrenti, integrerebbero un comportamento asseritamente omissivo ed ostruzionistico del Comune di -OMISSIS-), in esito ai quali il Commissario ad acta dott. -OMISSIS-, rimasti inevasi ulteriori solleciti che lo stesso funzionario aveva impartito agli uffici, si vedeva costretto ad adottare la (ulteriore) deliberazione commissariale nr. 3 bis del 4 gennaio 2021, con la quale reiterava l&#8217;autorizzazione all&#8217;estumulazione; quest&#8217;ultima, di fatto (dopo ulteriori ritardi che inducevano i ricorrenti alla presentazione di un esposto all&#8217;Arma dei Carabinieri) veniva effettivamente consentita solo il 20.01.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa dei ricorrenti conclude chiedendo che sia: </p>
<p style="text-align: justify;">1) accertato e dichiarato il comportamento inadempiente del Comune di -OMISSIS-, protratto per ben diciannove mesi, in relazione alla richiesta presentata in data 23.05.2019 dagli odierni ricorrenti, prot. N.2019-0031667 e dichiarato il diritto dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS- all&#8217;indennizzo ex art 2-bis, co. 1-bis L241/1990 alle condizioni e modalità  previste dalla normativa applicabile in materia, nonchè il diritto dei predetti, per il mero ritardo dell&#8217;Amministrazione, al risarcimento del danno ai sensi del citato articolo comma 1, che indicano in ¬.50.000/00, ovvero nella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">2) per le medesime causali e fatti, accertata la sussistenza e permanenza del comportamento <i>contra legem</i> e <i>contra iudicatum</i>, del Comune di -OMISSIS-(in relazione alla richiesta presentata in data 23.05.2019 dagli odierni ricorrenti, prot. N.2019-0031667; alla sentenza n.08895/2020 di questa Sezione; alla successiva Deliberazione Commissariale n.3 del 26 novembre 2020 del Commissario ad acta; all&#8217;ultima Deliberazione Commissariale n.3bis del 4.01.2021), dichiarato il diritto dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS- all&#8217;indennizzo ex art 2-bis, co. 1-bis l.241/1990 alle condizioni e modalità  previste dalla normativa applicabile in materia, nonchè il diritto dei predetti, al risarcimento dell&#8217;ulteriore danno, che si indica in ¬.30.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza del 3 marzo 2021, la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">I) Prima di esaminare i presupposti della domanda di risarcimento o di indennizzo per il ritardo nel provvedere sulla istanza dei ricorrenti e richiamato integralmente il contenuto della sentenza nr. 08895/2020, pronunciata tra le parti, il Collegio ritiene di dover succintamente esporre, per la migliore comprensione della fattispecie, alcune delle accurate indicazioni che sono contenute nel provvedimento finale del Commissario ad acta (attinenti ad elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase di giudizio conclusasi con la sentenza nr. 08895/2020 già  richiamata).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Commissario, applicando l&#8217;art. 24 del Regolamento di Polizia Mortuaria secondo quanto affermato nella sentenza nr. 8895/2020, rileva che il Sindaco del Comune, nel cui territorio si trovano i resti mortali dei quali si chiede l&#8217;estumulazione (o l&#8217;esumazione) e la successiva traslazione,  tenuto ad autorizzare tale richiesta, una volta accertato il rispetto delle disposizioni previste dal cennato Regolamento a tutela della salute pubblica e della cura da riservare al trattamento del corpo defunto o di quel che ne resta; accertamenti che, nel caso di specie, atteso il &#8220;<i>notevole lasso di tempo trascorso dalla sepoltura del -OMISSIS&#8211;OMISSIS- nel parco dell&#8217;omonimo Museo di -OMISSIS-</i>&#8221; (quasi trent&#8217;anni) rendono assolti sia gli obblighi di tutela sanitaria che quello dell&#8217;igiene pubblica, specie considerando che la &#8220;<i>specifica normativa prevede periodi minimi per l&#8217;estumulazione o per l&#8217;esumazione ordinaria che, in ogni caso, non superano venti anni</i>&#8221; e che &#8220;<i>la certificazione medica&#038;esclude il sospetto di more dovuta a reato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiariti i presupposti che rendono atto dovuto l&#8217;assenso del Sindaco, il Commissario si sofferma poi su un secondo profilo, ovvero il tema relativo alla tutela della <i>pietas</i> verso il defunto ed alle modalità  di esercizio dello <i>jus eligendi sepolchrum</i> che risulta assai rilevante ai fini della domanda di risarcimento in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, dopo aver riepilogato i principi di giurisprudenza (da ultimo Cass.Civ. Sez. VI-2 Ord. 14/11/2019 n. 29548) che riconducono lo <i>jus eligendi </i>alla categoria dei diritti della personalità , non suscettibili di trasferimento <i>mortis causa </i>(non senza precisare che, ove tale diritto non sia esercitato in vita, la scelta della sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello <i>jus coniugii </i>sullo <i>jus sanguinis </i>e di quest&#8217;ultimo sullo <i>jus successionis</i>), espone che &#8220;<i>-OMISSIS&#8211;OMISSIS- in arte -OMISSIS-, in data 24 febbraio 1988, ha presentato un testamento pubblico al Notaio in Roma Dott. -OMISSIS-, con l&#8217;assistenza di due testimoni, con il quale, tra l&#8217;altro, ha chiesto &#8220;alla mia morte di essere esposto nel terreno circostante la casa ove attualmente abito in -OMISSIS-, Colle -OMISSIS- 1</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Specifica il Commissario che &#8220;<i>il riferimento ad -OMISSIS- chiaramente frutto di una errata convinzione del -OMISSIS-in merito alla collocazione geografica e alla pertinenza comunale della sua abitazione. In effetti, detta abitazione, sita in Via -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rientra amministrativamente nel territorio comunale di -OMISSIS- anche se, attesa la sua collocazione geografica molto prossima ad -OMISSIS-, può ingenerare il dubbio di far parte del territorio ardeatino&#8221;</i>;<i> </i>che l&#8217;abitazione in questione, pur distando poche centinaia di metri (circa 500 mt) dal confine con il Comune di -OMISSIS-(e poco più di un chilometro dal Museo -OMISSIS- dove attualmente riposano le spoglie del -OMISSIS-),  collocata nel territorio comunale di -OMISSIS-, cittadina lontana circa 12 chilometri da detta abitazione; ed, infine, che il 17 maggio 2018, veniva depositato e pubblicato il &#8220;<i>testamento olografo redatto il 14 luglio 2014 dalla -OMISSIS-, vedova del -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, deceduta il 6 maggio 2018</i>&#8220;, nel quale essa dichiarava testualmente che &#8220;<i>la salma di mio marito -OMISSIS-deve essere trasferito alla Fondazione -OMISSIS&#8211;OMISSIS- sul Colle -OMISSIS-</i>&#8221; e che &#8220;<i>per me sarebbe un grande onore &#038;di essere sepolto insieme al mio adorato -OMISSIS-per tutta l&#8217;eternità </i>&#8221; </p>
<p style="text-align: justify;">Rileva ancora il Collegio che, nella sua relazione, il Commissario ad acta attesta un atteggiamento &#8220;<i>molto collaborativo</i>&#8221; delle parti che lo hanno assistito durante l&#8217;esecuzione del mandato, esprimendo il convincimento che &#8220;<i>anche l&#8217;interesse della comunità  di -OMISSIS-possa</i>&#8221; essere tutelato, trattandosi di un interesse pubblico &#8220;<i>di enorme significatività  &#038;espressione di una appartenenza ad un territorio che costituisce, anche sotto un profilo storico-culturale, un polo attrattivo di particolare importanza nel Lazio e non solo</i>&#8221; (e riferendo circa intenti delle parti, ovvero del Sindaco di -OMISSIS-, degli Eredi -OMISSIS- e della Direzione del Polo Museale Lazio di avviare iniziative di collaborazione tra il Museo -OMISSIS- e l&#8217;omonima Fondazione, per onorare la memoria dell&#8217;artista, valorizzando anche la collocazione dei resti o delle sue ceneri in un &#8220;<i>luogo così prossimo a quello di sepoltura</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, può adesso procedersi all&#8217;esame delle domande di risarcimento e di indennizzo che i ricorrenti hanno proposto e sull&#8217;accoglimento delle quali hanno da ultimo insistito, riservando al prosieguo la disamina dei comportamenti dell&#8217;Ente successivi al provvedimento autorizzativo emanato dal Commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">II) Entrambe le domande (di risarcimento del danno da ritardo e di indennizzo per mancata conclusione del procedimento nei termini di legge) sono da respingersi, in quanto il provvedimento adottato dal Commissario ad acta (e quindi dall&#8217;Amministrazione, della quale il Commissario  organo, ad essa imputandosi gli effetti giuridici e sostanziali del provvedimento)  pienamente satisfattivo degli interessi azionati dai ricorrenti &#8211; così come dedotti in giudizio &#8211; e non risultano residuare pregiudizi di natura patrimoniale o non patrimoniale suscettibili di risarcimento o da indennizzare a seguito e per l&#8217;effetto causale del ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene questa conclusione appaia di più immediata evidenza quanto alla domanda di risarcimento (per come anche saà  meglio indicato nel prosieguo), una diversa e più accurata analisi richiede la domanda di indennizzo, che i ricorrenti prospettano quale conseguenza immediata e diretta, in via automatica, della violazione del termine.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, si consideri quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">III) Il risarcimento e l&#8217;indennizzo del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo sono oggetto di due diverse fattispecie normative e, più precisamente, l&#8217;art. 28 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98 e l&#8217;art. 2 bis della legge nr. 241/90 che  stato introdotto dalla stessa disposizione di cui all&#8217;art. 28 cit..</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierna fattispecie viene in rilievo la seconda disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 riconosce al danneggiato dal ritardo della PA due azioni concorrenti tra loro, una avente ad oggetto il risarcimento del danno vero e proprio e l&#8217;altra relativa all&#8217;indennizzo per il &#8220;mero&#8221; ritardo. E&#8217; bene subito precisare che quest&#8217;ultimo istituto  immediatamente applicabile alle fattispecie regolate dalla norma, anche se non risulta emanato il regolamento al quale lo stesso art. 2 bis della l. 241/90 consente di disciplinare modi e condizioni (atteso che la stessa norma rinvia prima di tutto &#8220;alle condizioni e con le modalità  stabilite dalla legge&#8221;, rispetto alla quale l&#8217;emanazione del regolamento ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  dunque solo facoltativa).</p>
<p style="text-align: justify;">Le due azioni dell&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 dipendono da un medesimo presupposto in fatto (ossia la violazione del termine di conclusione del procedimento) e condividono la medesima finalità  compensativa (dato che l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo, ove riconosciuto dal giudice, va detratto da quello del risarcimento, escludendosene dunque la cumulatività , cfr. anche Adunanza Plenaria, sentenza 1/2018, punto 6.3.2), differenziandosi solo quanto a presupposti ed ambito oggettivo dell&#8217;illecito risarcibile.</p>
<p style="text-align: justify;">III.1) A tal proposito, si osserva che il termine &#8220;indennizzo&#8221; o &#8220;indennità &#8221;  utilizzato dal legislatore in significati diversi e non univoci, essendo talvolta sinonimi di risarcimento (come nel caso dell&#8217;art. 2045 cod.civ.), anche in rapporto a pregiudizi conseguenti ad un legittimo provvedimento di revoca (art. 21 <i>quinquies</i> l. 241/90, cfr. T.A.R. , Napoli , sez. III , 10/02/2020 , n. 620), o comunque di attività  legittime della PA (come nel caso delle della dipendenza da cause di servizio, T.A.R. , Trieste , sez. I , 30/11/2020 , n. 414), altre volte di corrispettivo (come nei casi dell&#8217;espropriazione), o ancora di ristoro per un mancato esercizio di attività  dovuta (come nel caso dell&#8217;art. 1381 cod.civ.) o necessitata per ragioni di protezione dell&#8217;agente (come nel caso dell&#8217;art. 2045) e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indennizzo , dunque, un meccanismo che la legge predispone a fronte di attività  legittime l&#8217;esercizio delle quali comporta il sacrificio di altri valori o interessi (ritenuti cedevoli) e che  rivolto ad assicurare un ristoro ed un parziale riequilibrio di questi ultimi per motivi di equità  sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">III.2) Ma, nel caso di cui all&#8217;art. 2 bis della l.241/90, non  possibile rinvenire i tratti caratteristici dell&#8217;istituto appena descritti, perchè l&#8217;indennizzo per il ritardo  previsto a fronte di una attività  illegittima della PA, ossia in conseguenza alla violazione di un termine cogente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si , dunque, in presenza dell&#8217;esercizio di una facoltà  della parte pubblica (perchè quest&#8217;ultima  titolare dell&#8217;obbligo a provvedere, che va esercitato nei termini previsti, a meno di non voler sostenere che l&#8217;Amministrazione abbia l&#8217;obbligo di concludere il procedimento entro il termine ed al contempo la facoltà  di non rispettare quest&#8217;ultimo) e per tale ragione non si pone un problema di riequilibrio di interessi meritevoli di tutela in conflitto tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">III.3) La natura compensativa dell&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 e la circostanza che esso sia configurato quale rimedio ad una attività  illecita della PA, ostano, dunque, a ritenere che il relativo diritto sorga solamente in consegua automatica della violazione del termine per provvedere, e cio a prescindere dalla sussistenza di una lesione ad un interesse meritevole di tutela ulteriore e distinto da quello alla tempestiva conclusione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò conducono due ordini di considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">III.4) Secondo un primo rilievo, laddove si affermasse, come prospettano i ricorrenti, il diritto all&#8217;indennizzo anche all&#8217;esito del provvedimento (tardivo ma) pienamente satisfattivo (ovvero il diritto ad un indennizzo in assenza di un interesse leso ulteriore e distinto rispetto a quello strumentale alla tempestiva conclusione del procedimento), la fattispecie di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria, ma come tale sarebbe di dubbia compatibilità  costituzionale perchè la sanzione risulterebbe affidata al mero arbitrio del giudice (non essendo configurabile la sua commisurazione &#8220;secondo equità &#8220;, dato che la liquidazione ex art. 1226 del cod.civ. ha ad oggetto solo l&#8217;entità  del pregiudizio risarcibile in funzione risarcitoria o compensativa).</p>
<p style="text-align: justify;">III.5) Secondo un diverso ordine esegetico, sono decisive le differenze con la parallela disposizione di cui all&#8217;art. 28 del DL n. 69/2013, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza che se n&#8217; occupata mostra, invero, di considerare fungibili le discipline delle due diverse disposizioni di legge, tanto da ritenere che l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90  esperibile anche in assenza del regolamento del comma 12 dell&#8217;art. 28 (salvo ritenerla soggetta all&#8217;onere della previa proposizione della procedura sostitutiva costituita dal comma 2 dell&#8217;art. 28, senza chiarire le ragioni di una siffatta estensione, specie se si considera che una procedura sostitutiva  prevista dall&#8217;art. 2, comma 9<i>bis</i> e 9 <i>ter</i> cfr.della l,. 241/90 ed il comma 2 bis non la richiama; cfr. ex multis, T.A.R. , Roma , sez. II , 03/10/2019 , n. 11517 e TAR Napoli, V, 12 aprile 2021, nr. 2346).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale impostazione, quindi, induce ad ingenerare il dubbio che anche l&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 2 bis cit. &#8211; in parallelo all&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 28 cit. &#8211; debba operare quale mero automatismo conseguente alla violazione del termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia,  la stessa disposizione dell&#8217;art. 28 del DL nr. 69/2013 a fondare la necessità  di una esegesi adeguatamente differenziata dell&#8217;istituto indennitario di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90, posto che quest&#8217;ultima norma  stata introdotta dalla prima in un testo ben differente (che non subordinata l&#8217;indennizzo ai medesimi presupposti di rito che sono disciplinati per l&#8217;azione ex art. 28 cit.) e tanto che se ne riconosce l&#8217;applicabilità  anche in assenza del regolamento di cui al comma 12 (laddove si ritenesse diversamente, l&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 in nulla si differenzierebbe dalla previsione dell&#8217;art. 28, comma 1, del DL n. 69/2013; dovrebbero quindi applicarsi anche alla domanda di indennizzo di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 i limiti quantitativi di 30 euro/giorno per un massimo di 2.000,00 euro; non avrebbe alcun senso ripetere una norma identica nella disciplina generale del procedimento amministrativo; neppure sussisterebbero ragioni per escludere le limitazioni della sfera di applicazione dell&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 previste dal comma 10 dell&#8217;art. 28 cit. per &#8220;le disposizioni del presente articolo&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">III.6) Chiarito che le due disposizioni operano su piani diversi, le differenze implicano che l&#8217;istituto di cui all&#8217;art. 28 del DL n. 69/2013  &#8220;speciale&#8221; rispetto alla norma di ordine generale di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 ed appresta una tutela semplificata in favore delle attività  di impresa (mediante una forfetizzazione dell&#8217;indennizzo da ritardo, bilanciata da un onere procedimentale specifico), per le quali  non irragionevole ritenere il &#8220;tempo&#8221; e la certezza della conclusione del procedimento quale interesse meritevole di tutela; mentre, nell&#8217;ambito della disciplina ordinaria di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90, l&#8217;indennizzo (stante la mancata predeterminazione del suo importo) rimane ancorato alla ordinaria funzione compensativa-ripristinatoria e dunque presuppone la dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio nel ritardo della conclusione del procedimento ulteriore e distinto rispetto al &#8220;bene tempo&#8221; (che per i soggetti diversi dagli operatori economici  un valore fortemente soggettivo e come tale esposto ad incerta quantificabilità  sotto il profilo monetario).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, nel caso dell&#8217;art. 28 del DL 69/2013, l&#8217;indennizzo da ritardo sorge in quanto la lesione  presunta dalla legge, che infatti predetermina il valore dell&#8217;importo da liquidare; nel caso dell&#8217;art. 2 bis della l. 241/90, la lesione va invece allegata dal richiedente e (specie nell&#8217;assenza del regolamento meglio indicato nello stesso art. 2 bis) costituià  il referente oggettivo al quale il giudice dovà  agganciare la commisurazione dell&#8217;indennizzo così da poterlo ad essa parametrare per il tramite della liquidazione equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">III.7) Attesa l&#8217;evidente unitarietà  dell&#8217;area dell&#8217;illecito e dunque del presupposto oggettivo sia del risarcimento che dell&#8217;indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, deve perciò affermarsi che l&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 ritaglia, entro il perimetro del danno risarcibile, una fattispecie di liquidazione semplificata per i pregiudizi riconducibili alla lesione di interessi non patrimoniali. La norma ripartisce i mezzi di tutela riservando all&#8217;azione di risarcimento del danno l&#8217;ordinario ristoro del pregiudizio patrimoniale (o patrimonialmente valutabile) che l&#8217;interessato subisce dal ritardato beneficio dipendente dall&#8217;azione della PA (con conseguente onere della prova a carico del danneggiato sia del pregiudizio che del suo ammontare, della sua riferibilità  al ritardo, e della sussistenza della colpa o del dolo dell&#8217;Amministrazione nel non aver provveduto nei termini dovuti) e demandando all&#8217;indennizzo, strumento più agevole e di pronta liquidazione, la tutela della sfera non patrimoniale dell&#8217;interesse del richiedente (così che il danneggiato dovà  solo allegare il ritardo e la sussistenza dell&#8217;interesse leso).</p>
<p style="text-align: justify;">IV) La natura compensativa (e non automatica) dell&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 2 bis della l. 241/90 comporta altresì che la PA può invocare &#8211; a titolo di eccezione &#8211; la sussistenza di cause di esclusione o di riduzione della responsabilità  per violazione del termine di conclusione del procedimento (aventi natura oggettiva ex art. 1218 cod.civ., o comunque legate alla diligenza concretamente esigibile ex art. 1176 comma 2 cod.civ., a seconda dei casi, essendo tali norme applicabili anche alle obbligazioni pubbliche di &#8220;facere&#8221; come quella di concludere il procedimento amministrativo nei termini previsti) e giustifica altresì l&#8217;esclusione o la riduzione dell&#8217;indennizzo stesso quando non risulti attivata da chi vi ha interesse una procedura sostitutiva (laddove quest&#8217;ultima sia esperibile), o comunque un diverso rimedio sollecitatorio (ma non in applicazione diretta del comma 2 dell&#8217;art. 28 del DL 69/2013, che, come indicato, riguarda altra fattispecie, bensì del più generale principio di cui all&#8217;art. 1227 cod.civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre quest&#8217;ultimo aspetto non viene in rilievo nella odierna fattispecie contenziosa (perchè il ritardo nel provvedere  già  imputabile all&#8217;organo di vertice della PA), il primo  oggetto di una accurata difesa dell&#8217;Ente, gli argomenti del quale trovano la condivisione del Collegio e sono riferibili quali eccezioni sia alla domanda di risarcimento che, come accennato, a quella avente ad oggetto l&#8217;indennizzo, che ne impongono il rigetto anche laddove si ritenga che nel ritardo sia insita una lesione intrinseca dell&#8217;interesse dei ricorrenti e dunque il provvedimento tardivo non sia stato completamente satisfattivo.</p>
<p style="text-align: justify;">V) Secondo tale prospettiva, nel caso di specie l&#8217;Ente prospetta una ragionevole &#8220;giustificabilità &#8221; del ritardo nella conclusione del procedimento, legata alle difficoltà  sia della ricostruzione della fattispecie che del rapporto tra gli interessi coinvolti che il provvedimento del Commissario ad acta ha compiutamente illustrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella mancata (dapprima) e ritardata (poi) esecuzione dell&#8217;obbligo di provvedere sull&#8217;istanza dei ricorrenti, l&#8217;Amministrazione si  di fatto orientata a tutelare (sia pure con modalità  discutibili e non appropriate alla qualità  di una Pubblica Amministrazione) quella che riteneva una volontà  del -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, ossia il desiderio di riposare nel territorio della Comunità  di -OMISSIS-alla quale era stato particolarmente legato in vita e che aveva generato una particolare forma di &#8220;pietas&#8221; collettiva, come tale non prevalente sul diritto dei congiunti, ma di certo neppure priva di un proprio rilievo, sufficiente a rendere scusabile il comportamento dell&#8217;Ente che quella Comunità  rappresenta.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il ritardo dell&#8217;Ente, alla luce dell&#8217;andamento dei fatti e del comportamento delle parti, non può ricondursi ad una ordinaria forma di cattiva amministrazione o inerzia (come tale da rimproverare sempre), ma ad una erronea modalità  di gestione di un interesse collettivo di per sè non illegittimo, bensì solo sviato nei presupposti di fatto da circostanze obbiettivamente non di semplice o agevole ricostruzione, sufficienti ad escludere una responsabilità  risarcitoria o indennitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">VI) Conclusivamente sul punto, nell&#8217;esame della odierna vicenda contenziosa, si rileva che l&#8217;interesse azionato dagli odierni ricorrenti era collegato ad operazioni strumentali a consentire l&#8217;esercizio della <i>pietas</i> verso i defunti nelle modalità  corrispondenti alla volontà  di questi ultimi; una volta assentite dette operazioni, l&#8217;interesse  stato interamente soddisfatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non viene quindi dimostrata &#8211; e prima ancora allegata &#8211; la residua sussistenza di interessi non soddisfatti in ragione ed a causa del ritardo; nè di tipo patrimoniale, nè di tipo non patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche a ritenere <i>in re ipsa</i> la sussistenza di tali interessi e dunque la loro lesione, vanno comunque esclusi sia il risarcimento che l&#8217;indennizzo da ritardo, essendo quest&#8217;ultimo riconducibile ad un comportamento dell&#8217;Ente giustificabile per le ragioni sopra più ampiamente esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">VII) Rimane da esaminare il profilo della domanda che  stato introdotto con la memoria conclusiva dai ricorrenti, i quali lamentano una ingiustificata inerzia nella esecuzione del provvedimento autorizzativo del Commissario ad acta da parte degli uffici preposti dell&#8217;Ente, che ha indotto lo stesso Commissario ad un nuovo intervento sollecitatorio ed ha comportato, da ultimo, un ritardo di circa due mesi nell&#8217;esecuzione delle operazioni di traslazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sotto i descritti profili la domanda non può trovare accoglimento, per un diverso ordine di ragioni rispetto a quanto sin qui esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene innanzitutto in rilievo un ritardo non più collegato ad una fattispecie provvedimentale o procedimentale, bensì ad un (mero) comportamento materiale di personale o amministratori dell&#8217;Ente, che l&#8217;esposizione dei ricorrenti prospetta nei termini di un atteggiamento negligente o ostruzionistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Come tale, la prospettazione dei ricorrenti integra una domanda di risarcimento nuova, diversa ed ulteriore da quella formulata in ricorso, sebbene a questa avvinta da un medesimo contesto ambientale e da una medesima lesività  quanto all&#8217;oggetto ed all&#8217;interesse protetto, che avrebbe dovuto essere introdotta con motivi aggiunti (da corredarsi delle necessarie allegazioni probatorie, primo tra tutti il deposito del provvedimento supplementare del Commissario ad acta, che non risulta agli atti di giudizio, nè ha formato oggetto di una relazione di servizio da parte del predetto funzionario incaricato dell&#8217;esecuzione della sentenza).</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di una rituale proposizione della domanda, non  possibile neppure indagare, allo stato, circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla quale deve prospettarsi un rilevante dubbio, posto che &#8211; come accennato &#8211; la fattispecie descritta sembrerebbe attinente ad un mero comportamento, neppure qualificabile come &#8220;ritardo&#8221; nel provvedere ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. 241/90, bensì da ricondursi ad un rifiuto di adempiere l&#8217;ordine dell&#8217;autorità  da parte di chi vi era obbligato (rifiuto che genera diritti soggettivi pieni in capo ai destinatari del provvedimento inevaso, che come tali potranno essere azionati di fronte al giudice ordinario, nelle opportune sedi).</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni, va respinta la domanda di risarcimento del danno e di liquidazione di un indennizzo a favore degli odierni ricorrenti, con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta la domanda di risarcimento del danno e la domanda di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti ed i loro genitori.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021, tenutasi in modalità  di collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Stanizzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-4-2021-n-4597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2021 n.4597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.2346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-4-2021-n-2346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-4-2021-n-2346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.2346</a></p>
<p>Pres. Abbruzzese &#8211; Est. Caminiti Sull&#8217;indennizzo da ritardo ex art. 2 bis della L. n. 241/1990. Procedimento amministrativo &#8211; Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento &#8211; Art. 2 bis L. n. 241/1990 &#8211; Ricorso all&#8217;Autorità  titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dal termine di conclusione del procedimento &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-4-2021-n-2346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.2346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abbruzzese &#8211; Est. Caminiti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;indennizzo da ritardo ex art. 2 bis della L. n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento &#8211; Art. 2 bis L. n. 241/1990 &#8211; Ricorso all&#8217;Autorità  titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dal termine di conclusione del procedimento &#8211; Necessità  &#8211; Rigetto della domanda di indennizzo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La fattispecie dell&#8217;indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dal co. 1 dell&#8217;art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 (introdotto dall&#8217;art. 7, co. 1, lettera c), della L. 18 giugno 2009, n. 69) atteso che, mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell&#8217;amministrazione nonchè del nesso di causalità , la fattispecie dell&#8217;indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.Tuttavia, occorre evidenziare che, al fine del riconoscimento del diritto all&#8217;indennizzo, l&#8217;interessato, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento e nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all&#8217;Autorità  titolare del potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 2, co. 9 bis, L. n. 241 del 1990, richiedendo l&#8217;emanazione del provvedimento non adottato (cfr. art. 28, co. 2, del d-l. n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 2013). In mancanza, la domanda di condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in relazione al perdurare dell&#8217;inadempimento, a titolo di indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 2 bis della L. n. 241/1990 deve essere rigettata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 253 del 2021, proposto da <br /> Alessandro De Matteo, Giuseppa Nuzzo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Lucia Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria a Vico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento della illegittimità  del silenzio formatosi sulla diffida del 05.08.2020 per l&#8217;adozione di provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio comunale ex art.42 bis DPR 327/2001 della particella 1027 foglio 6 in Catasto Terreni del Comune di Santa Maria a Vico e per la condanna dell&#8217;obbligo a provvedere alla definizione del procedimento con contestuale nomina di Commissario ad acta e per la condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in relazione al perdurare dell&#8217;inadempimento a titolo di indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria a Vico;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori con collegamento da remoto in videconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con atto notificato in data 18 gennaio 2021 e depositato il successivo 22 gennaio i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito con il rito del silenzio ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio formatosi sull&#8217;istanza del 05.08.2020 per l&#8217;adozione di provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio comunale ex art. 42 bis DPR 327/2001 della particella 1027 foglio 6 in Catasto Terreni del Comune di Santa Maria a Vico e per la condanna dell&#8217;obbligo a provvedere alla definizione del procedimento con contestuale nomina di Commissario ad acta .</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. I ricorrenti, assumendo di essere comproprietari della cennata particella in regime di comunione legale, occupata illegittimamente per l&#8217;intero dal Comune di Santa Maria a Vico, che ivi realizzava un edificio destinato a Scuola Elementare e dell&#8217;Infanzia, così determinando l&#8217;irreversibile trasformazione del suolo, e di avere diffidato il Comune, con missiva inviata via Pec in data 17 dicembre 2019, a porre fine alla situazione di illecito permanente perpetrato ai danni dei legittimi proprietari, presentavano successivamente l&#8217;indicata istanza volta all&#8217;adozione del provvedimento di acquisizione sanante.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il Comune di Santa Maria a Vico, con nota n. 16554 del 17.09.2020, comunicava ai ricorrenti l&#8217;avvio del procedimento ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni e richiedeva la trasmissione del titolo di proprietà , specificando che il termine per la conclusione del procedimento di acquisizione de quo era fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di trasmissione del predetto titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta dell&#8217;amministrazione veniva evasa a mezzo pec del 22.09.2020 inviata al Responsabile del Procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Attesa la mancata conclusione del procedimento nel termine su indicato, i ricorrenti agivano pertanto nell&#8217;odierna sede per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio e per la conseguente declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere, deducendo la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 della legge 241/1990, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed infine la violazione dell&#8217;art. 42 bis DPR 327/2001, chiedendo altresì la condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in relazione al perdurare dell&#8217;inadempimento a titolo di indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si  costituito il Comune resistente, con deposito di memoria difensiva e documenti, eccependo preliminarmente l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l&#8217;istanza era stata evasa con provvedimento di rigetto dell&#8217;8 febbraio 2021, comunicato ai ricorrenti il successivo 11 febbraio, fondato sul rilievo che la particella de qua, in origine particella 477 del foglio 6, era stata acquistata dal Comune con atto di compravendita nel lontano 1963 dall&#8217;allora proprietaria e che pertanto l&#8217;area su cui era stata realizzata la scuola non era compresa nell&#8217;atto di compravendita stipulato dai ricorrenti per l&#8217;acquisto delle particelle contigue.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Le parti hanno richiesto la discussione da remoto ai sensi dell&#8217;art. 4 d.l. 28/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Parte ricorrente, in data 25 marzo 2021, ha altresì richiesto la cancellazione della causa dal ruolo ai fini della proposizione del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In sede di discussione da remoto, avvenuta all&#8217;udienza del 30 marzo 2021, il Collegio ha preannunciato l&#8217;impossibilità  di cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi, peraltro, di rito camerale rispetto al quale i motivi aggiunti avrebbero comunque determinato la necessità  di conversione del rito, preannunciando che la causa sarebbe stata introitata in decisione per la definizione del ricorso azionato con il rito sul silenzio, ferma restando la possibilità  per la parte di impugnare il provvedimento di rigetto con autonomo ricorso e dunque senza pregiudizio per la difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In <i>limine litis</i> va evidenziato come l&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo non possa trovare accoglimento in quanto la fissazione dell&#8217;udienza (e dunque, specularmente, la cancellazione della causa dal ruolo) non rientra nella disponibilità  delle parti laddove, come nella specie, essendo il giudizio sottoposto a rito camerale, la stessa debba avvenire d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 87 comma 3 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">7. Peraltro, non avendo parte ricorrente allo stato impugnato il provvedimento di diniego con ricorso per motivi aggiunti ex art. 117 comma 5 c.p.a. &#8211; che in ogni caso determinerebbe l&#8217;esigenza di conversione del rito, da camerale ad ordinario -, e per evidenti esigenze di correntezza del ruolo, l&#8217;odierno ricorso azionato con il rito sul silenzio, come preannunciato in sede di discussione, può ben essere definito, stante l&#8217;improcedibilità  dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune esitato, sia pure con provvedimento di diniego, l&#8217;istanza di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto l&#8217;interesse al ricorso deve intendersi traslato avverso l&#8217;atto di diniego, ferma restando l&#8217;improcedibilità  del presente ricorso, azionato con il rito sul silenzio.</p>
<p style="text-align: justify;">8. La domanda di condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in relazione al perdurare dell&#8217;inadempimento, a titolo di indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i., va per contro rigettata; al riguardo occorre infatti osservare che, come noto, l&#8217;art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, modificando l&#8217;art. 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, con l&#8217;aggiunta del comma 1-bis, ha introdotto tale indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che la fattispecie dell&#8217;indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dal comma 1 dell&#8217;art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, atteso che, mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell&#8217;amministrazione nonchè del nesso di causalità , la fattispecie dell&#8217;indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, occorre evidenziare che, al fine del riconoscimento del diritto all&#8217;indennizzo, l&#8217;interessato, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento e nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all&#8217;Autorità  titolare del potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 2, comma 9-bis, L. n. 241 del 1990, richiedendo l&#8217;emanazione del provvedimento non adottato (cfr. art. 28, secondo comma, del D.L. n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, parte ricorrente non ha assolto all&#8217;onere prescritto dalla richiamata disposizione nel termine ivi indicato, onde la domanda di corresponsione dell&#8217;indennizzo non può trovare accoglimento (in senso analogo, cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. I, sent. 16.06.2020, n. 2417).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sussistono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti, avuto riguardo alla definizione in rito dell&#8217;azione sul silenzio ed alla complessità  degli accertamenti richiesti onde risalire alla reale titolarità  dell&#8217;area su cui sarebbe stata realizzata la scuola, quale rappresentata dal Comune resistente nella memoria di costituzione, nonchè al rigetto della domanda di condanna alla corresponsione dell&#8217;indennizzo da ritardo mero.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile quanto all&#8217;azione sul silenzio, lo rigetta quanto alla domanda di condanna al pagamento dell&#8217;indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, tenuta con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Abbruzzese, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Diana Caminiti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Grazia D&#8217;Alterio, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI: Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI:  Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e nei confronti di Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Michele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Responsabilità  civile : gli effetti della condanna generica al risarcimento nei reati di danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Responsabilità  civile &#8211; condanna generica al risarcimento nei reati di danno &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nei reati di danno la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l&#8217;accertamento del danno evento e del nesso di causalità  materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un&#8217;ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità  giuridica fra l&#8217;evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. D&#8217;altra parte, la lamentata lesione (nel caso di specie) di diritti inviolabili della persona, come l&#8217;onore e la reputazione, garantiti dall&#8217;art. 2 della Costituzione, che fa sorgere, ex se, in capo all&#8217;offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c., costituisce pur sempre un&#8217;ipotesi che deve essere oggetto di allegazione e prova.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/09/2020<br /> <strong>N. 05455/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08801/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 8801 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della Difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Michele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno biologico e morale patito per fatto illecito commesso da un superiore gerarchico condannato in sede penale.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del signor -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, il consigliere Nicola D&#8217;Angelo;<br /> Udito per l&#8217;appellante, che ha chiesto il passaggio in decisione ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, l&#8217;avvocato Antonio Rizzo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il signor -OMISSIS-, carabiniere scelto, ha prestato servizio presso la Caserma dell&#8217;Arma di -OMISSIS- dal 28 settembre 2000 all&#8217;ottobre 2001. Nello stesso periodo egli ha sostenuto di essere stato oggetto di comportamenti aggressivi e ingiuriosi da parte del Comandante della stessa Caserma (l&#8217;intimato maresciallo -OMISSIS-) per i quali quest&#8217;ultimo è stato poi condannato per il reato di &#8220;minaccia e ingiuria continuata ad inferiore&#8221; (art. 81 c.p. e 196, commi 1 e 2, c.p.m.p.), nonchè al risarcimento del danno dal Tribunale militare di Roma, con sentenza n. 34 del 18 maggio 2006.<br /> 1.2. A seguito della sentenza del Tribunale militare, per ottenere il disposto risarcimento del danno, il signor -OMISSIS- ha quindi proposto azione davanti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che con sentenza n. 20608 del 17 dicembre 2008 ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo la controversia rientrante tra quelle attribuite al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego dei militari.<br /> 1.3. Il signor -OMISSIS- ha quindi riassunto la causa dinanzi al Tar per il Lazio, chiedendo che l&#8217;Amministrazione della Difesa fosse condannata, in virtà¹ del nesso di immedesimazione organica con il sottufficiale condannato, al pagamento di euro 16.003, a titolo di danno biologico, di euro 8.001, a titolo di danno morale ex art. 2059 c.c. derivante dalla pregiudizialità  penale del pubblico dipendente accertata dal Tribunale militare di Roma con la sentenza soprarichiamata, e di euro 8.001,50, a titolo di danno morale conseguente alla lesione di valori costituzionalmente garantiti.<br /> 1.4. Il Tar per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in quanto relativa al risarcimento del danno all&#8217;integrità  psicofisica subito dal dipendente in conseguenza della violazione dei doveri in cui si articola il rapporto di lavoro: &#8220;<em>Ed appunto con riguardo alla causa petendi, va osservato che il ricorrente reclama il risarcimento ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c. in quanto addebita all&#8217;amministrazione, quale datore di lavoro, specifiche violazioni di oneri e doveri di tutela facenti capo alla medesima, allegando fatti che sono strettamente pertinenti al rapporto lavorativo ed al dovere di vigilanza e oneri di protezione propri del datore di lavoro (pag. 7 del ricorso), la violazione del principio di buona fede e del dovere di correttezza incombente sui contraenti, che si estende anche ai rapporti di lavoro in ambito militare di cui costituiscono espressione diverse previsioni della normativa in materia (art. 3 del Regolamento di disciplina militare; art. 3 co. 2 e 4 co 3 e 21 della legge n. 328/87, art. 21 DPR 545/1986), oltre che la violazione dei principi sanciti dagli artt. 2 e 28 della Costituzione.</em><br /> <em>Peraltro nel caso in esame è evidente la &#8220;colpa d&#8217;apparato&#8221; consistente nella &#8220;carenza di sorveglianza&#8221; da parte dell&#8217;Amministrazione di appartenenza sull&#8217;operato dei propri funzionari: gli abusi perpetrati dal Capo Stazione sono stati possibili proprio grazie alla copertura del suo superiore gerarchico &#8211; copertura di cui lo stesso si vantava &#8211; e quindi proprio grazie al mancato svolgimento dell&#8217;attività  di vigilanza e repressiva che l&#8217;Amministrazione aveva l&#8217;obbligo di esercitare. Tale attività  avrebbe dovuto essere svolta correttamente e tempestivamente a difesa sia per assicurare il buon funzionamento e dell&#8217;immagine dell&#8217;istituzione sia per garantire ai dipendenti che in essa prestavano servizio un ambiente lavorativo sereno e adatto, prevenendo occasioni atte a compromettere l&#8217;integrità  psico-fisica dei lavoratori. Ed appunto l&#8217;omissione di tale attività  ha reso possibile il verificarsi degli episodi descritti dal ricorrente, che si sono verificati anche nei confronti di altri dipendenti, ed anche in passato, anche se sono stati denunciati solo in quest&#8217;occasione, e solo in parte, dal ricorrente, proprio per il timore di ritorsioni da parte degli interessati e per la convinzione dell&#8217;inutilità  della denuncia di fatti che essi ritenevano che sarebbero stati &#8220;coperti&#8221; dai superiori. Anche sotto tale profilo va ribadita la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione per fatti del dipendente commessi in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate&#8221; e rientranti &#8220;all&#8217;interno della sfera di sorveglianza dell&#8217;Amministrazione&#8221; (Cass. III, 28.8.2007 n. 18184)</em>&#8220;.<br /> 1.5. Lo stesso Tribunale ha tuttavia rilevato che, seppure l&#8217;Amministrazione non potesse invocare l&#8217;interruzione del rapporto di immedesimazione organica con il sottufficiale poi condannato, non risultava fondata la prospettazione del ricorrente sulla automatica rilevanza del giudicato penale formatosi nei confronti del Comandante della Caserma anche in ordine alla determinazione dei diversi profili di danno richiesti.<br /> In particolare, nel caso di specie, il giudizio penale si sarebbe concluso con una condanna generica al risarcimento, senza una pronuncia specifica sulÂ <em>quantum</em>.<br /> 1.6. Il Tar ha quindi rilevato che non fosse provato il danno non patrimoniale subito, escludendo al contempo la sussistenza del nesso causale tra il danno biologico lamentato (aggravamento della patologia -OMISSIS-) e la condotta illecita tenuta dal superiore gerarchico, ed ha di conseguenza respinto la domanda tesa alla definizione del <em>quantum</em> del risarcimento del danno biologico e morale, giÃ  accertato nell&#8217;<em>an</em> (nei rapporti con l&#8217;imputato) in sede di giudizio penale militare, nel quale l&#8217;esponente si era costituito parte civile.<br /> 1.7. Il giudice di primo grado ha ritenuto altresì¬ applicabile l&#8217;art. 1227 c.c., rilevando che, &#8220;<em>Se il comportamento scorretto del superiore gerarchico fosse stato immediatamente rappresentato ai superiori, questi sarebbero stati messi in grado di esercitare il potere di vigilanza e l&#8217;azione repressiva-correttiva ed in tal modo si sarebbe evitato il prodursi del danno lamentato. Invece il ricorrente ha atteso mesi prima di segnalare al Comandante di Compagnia (solo) alcuni degli atteggiamenti prevaricatori del superiore (le &#8220;corvèe&#8221; ingiustificatamente pretese quali il ripulire il garage dagli escrementi dei cani di proprietà  dello stesso), senza menzionare le ulteriori richieste non attinenti al servizio (quali la pretesa di andargli a prendere il figlio a scuola o portagli cibarie e bevande all&#8217;ora di pranzo, etc.) ed anzi coprendo diversi abusi dallo stesso commessi (uso privato del telefono di ufficio, falso in atti d&#8217;ufficio, uso di elettrodomestici privati nell&#8217;archivio etc). Ed ha ulteriormente atteso prima di segnalare il comportamento &#8220;pilatesco&#8221; del Comandante di Compagnia ai livelli gerarchici superiori: solo a seguito dell&#8217;escalation dell&#8217;ostilità  da parte del Maresciallo (evidentemente irritato per il coinvolgimento del superiore della cui complicità  egli tanto si vantava) il ricorrente si è deciso ad investire della questione il Comandante del Gruppo, il quale ha finalmente risolto la situazione con un trasferimento del ricorrente. Solo successivamente nel luglio 2004 ha inviato un esposto anonimo da cui è scaturito il processo penale conclusosi con la sentenza in questione</em>.<br /> <em>Ne consegue che, anche a ritenere che nel caso in esame sia configurabile un danno in re ipsa per effetto degli insulti e delle minacce subite dal predetto Maresciallo (cfr., nel senso del danno in re ipsa per il caso di ingiurie, Trib. Trento, Sent., 22-09-2014; Trib. Taranto Sez. II, Sent., 30-09-2014), il risarcimento del danno stesso va comunque escluso in applicazione dell&#8217;art. 1227 c.c. in quanto avrebbe potuto essere evitato e se il ricorrente avesse per tempo rappresentato la incresciosa situazione sovradescritta ai superiori richiedendo di conferire per le vie gerarchiche</em>&#8220;.<br /> 2. Contro la parte della predetta sentenza che non ha riconosciuto i danni richiesti, il signor -OMISSIS- ha proposto appello sulla base dei seguenti profili di censura di seguito sinteticamente riportati.<br /> 2.1. Secondo l&#8217;appellante, il Tar, pur ritenendo pacificamente accertati i fatti in sede penale, avrebbe contraddittoriamente affermato che il giudice non avrebbe acquisito prove sufficienti sull&#8217;esistenza del danno biologico (aggravamento della patologia -OMISSIS-). Il giudizio penale ha invece accertato l&#8217;<em>an</em>, rinviando al giudice civile solo la quantificazione del danno sulla base della documentazione prodotta.<br /> 2.2. Quanto al danno morale, sussistendo il reato, il Tar non avrebbe potuto concludere per l&#8217;assenza di prova, tenuto conto che quest&#8217;ultimo poteva fondarsi anche su presunzioni.<br /> 3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30 novembre 2015, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello, ed ha depositato una memoria il 31 agosto 2018.<br /> 4. L&#8217;intimato signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 2 giugno 2020, chiedendo anch&#8217;esso il rigetto del ricorso.<br /> 5. L&#8217;appellante ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo delle note d&#8217;udienza, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, l&#8217;8 giugno 2020, con le quali ha anche chiesto il passaggio in decisione della causa.<br /> 6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto un incombente istruttorio, per acquisire dal Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri la seguente documentazione:<br /> &#8220;<em>1. una documentata relazione circa le iniziative eventualmente assunte dall&#8217;appellante o dai suoi colleghi o comunque da altri carabinieri, anche in epoca precedente, per segnalare ai superiori le condotte vessatorie del comandante di stazione;</em><br /> <em>2. copia conforme di tutte le domande di trasferimento presentate dall&#8217;appellante nel periodo di permanenza presso la medesima stazione dove le condotte vessatorie sarebbero state poste in essere;</em><br /> <em>3. copia conforme di tutte le richieste inoltrate dall&#8217;appellante alla linea gerarchica al fine di poter conferire, nel periodo in questione, con il comandante di Compagnia, con quello del Gruppo o comunque con altro ufficiale superiore rispetto al comandante di stazione;</em><br /> <em>4. copia conforme di tutte le comunicazioni pervenute ad uffici dell&#8217;Arma dei Carabinieri, anche se in forma anonima, aventi per oggetto la segnalazione delle condotte illecite poste in essere dal comandante della stazione;</em><br /> <em>5. ogni altro documento idoneo a segnalare alla linea gerarchica le condotte del comandante della stazione</em>&#8220;.<br /> 6.1. L&#8217;incombente istruttorio è stato adempiuto dall&#8217;Arma dei Carabinieri mediante il deposito degli atti richiesti effettuato il 22 luglio 2019.<br /> 7. La causa è stata quindi trattenuta per la definitiva decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nell&#8217;udienza tenutasi in video conferenza l&#8217;11 giugno 2020.<br /> 8. Preliminarmente, il Collegio rileva che la costituzione in giudizio dell&#8217;intimato maresciallo -OMISSIS-, contrariamente a quanto indicato nella schermatura riepilogativa NSIGA, non è priva della sottoscrizione digitale del difensore e della procura asseverata (cfr. deposito del 3 giugno 2006 e modulo deposito atti e documenti annesso).<br /> 9. Ciò premesso, l&#8217;appello non è fondato.<br /> 10. Va in primo luogo rilevato che &#8211; dalla documentazione depositata in esito all&#8217;istruttoria disposta con la citata ordinanza n. -OMISSIS-(cfr. relazione esplicativa della Legione Carabinieri Lazio, Gruppo -OMISSIS-, del 16 luglio 2019) &#8211; si evince che l&#8217;appellante fin dal suo arrivo presso la sede di servizio di -OMISSIS- ha palesato difficoltà  di inserimento, tanto da presentare istanza di trasferimento per la stazione di -OMISSIS-, non accolta dal Comando di Corpo per esigenze di organico e di servizio.<br /> Una successiva richiesta di trasferimento nel dicembre del 2001, motivata da incompatibilità  caratteriale con il proprio comandante di Stazione, veniva respinta per le stesse regioni, mentre nel 2003 il ricorrente non accettava il trasferimento proposto dal Comando presso la Stazione di -OMISSIS-.<br /> Dalla stessa documentazione è inoltre emerso che, sebbene ascoltato dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, egli non ha poi recepito i consigli di quest&#8217;ultimo, tesi a ripristinare un clima di serenità  con il Comandante della Stazione e gli altri colleghi, restando di fatto isolato e non intraprendendo specifiche iniziative verso il comportamento vessatorio del superiore.<br /> Quanto alle infermità  sofferte, la documentazione depositata in esisto all&#8217;istruttoria indica che dal 2000 al 2001 il ricorrente ha sofferto di -OMISSIS-ed ha anche accusato un disturbo -OMISSIS-.<br /> 11. Va poi sottolineato che la sentenza del Tribunale militare di Roma all&#8217;origine della vicenda, pur condannando l&#8217;intimato maresciallo -OMISSIS- al risarcimento del danno in favore del ricorrente, costituitosi parte civile, non ha stabilito l&#8217;ammontare dello stesso, in assenza di una istanza provvisionale fornita di prove sull&#8217;esatta dimensione dello stesso.<br /> In questo quadro dunque il giudice, che deve apprezzare la sussistenza e la determinazione del danno, non può prescindere dall&#8217;esame del contenuto probatorio prospettato, non potendo il solo accertamento dell&#8217;<em>an</em> ritenersi sufficienti per disporre il risarcimento richiesto.<br /> 12. Nel primo motivo di appello il ricorrente sostiene che &#8211; pur non avendo mai negato la preesistenza della patologia &#8220;<em>-OMISSIS-I grado</em> <em>sec. -OMISSIS&#8211;</em>&#8221; &#8211; gli eventi dannosi verificatisi durante la permanenza alla stazione di -OMISSIS- (settembre 2000-ottobre 2001) avrebbero aggravato la stessa patologia.<br /> 12.1. Tuttavia, il solo accertamento della condotta e la sua qualificazione in termini di illecito non possono ritenersi sufficienti, come detto, alla condanna dell&#8217;autore del reato al risarcimento dei danni conseguenti, essendo invece necessario che l&#8217;interessato dia prova sia dell&#8217;esistenza del danno risarcibile, sia del nesso causale tra questo ed il fatto illecito (il ricorrente quanto all&#8217;esistenza del danno biologico ha depositato un referto del 26 giugno 2003 in cui si attesta la patologia &#8220;-OMISSIS-&#8220;. La prova dell&#8217;esistenza del nesso causale con gli eventi oggetto della sentenza del Tribunale militare sarebbe poi costituita dalla relazione del suo consulente medico del 21 maggio 2008).<br /> 12.2. L&#8217;Amministrazione correttamente ha invece sostenuto che il ricorrente era giÃ  affetto dai medesimi disturbi prima di assumere servizio presso la sede in questione ed ha quindi contestato l&#8217;esistenza del nesso di causalità  (peraltro, lo stesso appellante ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio in data 30 marzo 2000 per &#8220;<em>-OMISSIS&#8211;</em>&#8220;, istanza poi respinta sulla base del parere del Comitato di verifica).<br /> 12.3. In sostanza, la patologia rappresentata risultava essere preesistente al suo arrivo nella Stazione di -OMISSIS- e quindi non è stata nè causata, nè aggravata dalla condotta del superiore gerarchico (dall&#8217;istruttoria è anche emersa l&#8217;esistenza nell&#8217;agosto 2001 di uno stato di preoccupazione legato alla gravidanza difficile della moglie &#8211; cfr. osservazioni sulla proposta di trasferimento della Compagnia di -OMISSIS- del 13 settembre 2003).<br /> 13. Con il secondo motivo di appello, il ricorrente sostiene che per il Tar sarebbero stato sufficiente richiamare, per dichiarare la sussistenza del danno morale, le risultanze dell&#8217;istruttoria dibattimentale e le sommarie informazioni raccolte in sede penale, dai quali è emerso lo stato di vessazione psicologica subito.<br /> 13.1. La tesi non può essere condivisa. L&#8217;efficacia della sentenza di condanna di cui all&#8217;art. 651 c.p.p. nel presente giudizio ha rilievo solo con riferimento all&#8217;accertamento del fatto reato, ma non su gli altri elementi emersi nel corso del procedimento penale.<br /> In pratica le informazioni emerse in quella sede non possono essere ritenute, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell&#8217;art. 2729 c.c. in ordine alla sussistenza del danno morale.<br /> 13.2. Nei reati di danno, inoltre, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l&#8217;accertamento del danno evento e del nesso di causalità  materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un&#8217;ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità  giuridica fra l&#8217;evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr. Cass. civile, Sez. III, n. 8477/2020).<br /> 13.3. D&#8217;altra parte, la lamentata lesione di diritti inviolabili della persona, come l&#8217;onore e la reputazione, garantiti dall&#8217;art. 2 della Costituzione, che fa sorgere, <em>ex se</em>, in capo all&#8217;offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c., costituisce pur sempre un&#8217;ipotesi che deve essere oggetto di allegazione e prova (cfr. <em>ex multis</em>, Cass. civile, Sez. VI, n. 10596/2020).<br /> 14. Per le ragioni sopra esposte, l&#8217;appello va respinto e per l&#8217;effetto va confermata la sentenza impugnata.<br /> 15. Sussistono giusti motivi, anche connessi alla vicenda penale, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. 4197/2015), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute o comunque le vicende relative alle parti comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza ex art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore</div>
<p> Silvia Martino, Consigliere.<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Presidente Dauno Trebastoni, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita . Responsabilità  civile &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; danno da ritardo &#8211; risarcimento del danno-</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Presidente Dauno Trebastoni, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Responsabilità  civile &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; danno da ritardo &#8211; risarcimento del danno- valutazione sulla spettanza del bene &#8211; è necessaria.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra l&#8217;altro, anche alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Dunque, il mero ritardo nell&#8217;adozione del provvedimento non giustifica, di per sè, il riconoscimento di un danno risarcibile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/07/2020<br /> <strong>N. 07705/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01248/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2020, proposto da<br /> Giuseppe Solinas, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angela Cerignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale non costituito in giudizio;<br /> Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza non costituito in giudizio;<br /> Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong><br /> dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con istanza del 03.04.2019, inviata dal ricorrente sia all&#8217;Inps &#8211; Gestione Dipendenti Pubblici, sia Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita (TFS) &#8211; Luogotenente C.S. Solinas Giuseppe, nato a Sperlonga (LT) il 24.02.1954, con la pìù ampia riserva di motivi aggiunti, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita allo stesso spettante (TFS) in applicazione delle norme sul trattamento di previdenza approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973 m. 1032 e successive modificazioni ed integrazioni, con riconoscimento e salvezza di ogni relativo effetto giuridico ed economico,<br /> nonchè per la condanna<br /> dell&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990, in favore del ricorrente, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall&#8217;illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell&#8217;Amministrazione competente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.<br /> Il Luogotenente C.S. Solinas Giuseppe, raggiunto il limite di età  previsto per la cessazione dal servizio permanente e collocato nelle categorie del congedo previste dalla normativa all&#8217;epoca vigente, è stato richiamato in servizio senza assegni con decorrenza dal 25 febbraio 2014 sino al 31 agosto 2018, a seguito di istanza dallo stesso presentata alla propria amministrazione di appartenenza ed agli enti competenti.<br /> L&#8217;esponente ha quindi inviato all&#8217;Inps ed alla propria Amministrazione di appartenenza, con lettera datata 3 aprile 2019, istanza di riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita entro i termini previsti dall&#8217;art 26 del T.U. delle norme sul trattamento di previdenza approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973 n. 1032 e successive modificazioni ed integrazioni.<br /> A seguito del silenzio delle Amministrazioni coinvolte, con diffida inviata via pec in data 28 novembre 2019, il Solinas ha reiterato la propria richiesta di riliquidazione, da ricalcolare sulla base dei contributi versati nel corso del periodo in cui lo stesso era stato richiamato in servizio senza assegni.<br /> Protraendosi l&#8217;inerzia dell&#8217;Ente, l&#8217;odierno esponente, in data 27 gennaio 2020, ha notificato il ricorso in esame al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, al Ministero dell&#8217;Interno e all&#8217;Inps, chiedendo che, previo accertamento dell&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo di provvedere sull&#8217;istanza in esame, le Amministrazioni competenti venissero condannate ad emettere un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto motivato, nonchè al risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990.<br /> Si è costituito il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze chiedendo l&#8217;estromissione dal giudizio.<br /> In occasione dell&#8217;udienza del 23 giugno 2020, fissata per la discussione della controversia in esame, il ricorrente ha dichiarato che &#8220;<em>soltanto dopo la notifica del ricorso e iscrizione a ruolo dello stesso presso l&#8217;intestato Tribunale, l&#8217;INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale filiale di Roma Tuscolano- provvedeva a rispondere alla richiesta del Solinas e dell&#8217;avv. Angela Cerignoli a mezzo raccomandata con provvedimento prot. 0042467 del 10.02.2020, con il quale dichiarava: &#8220;in merito alla lavorazione in oggetto, si fa presente che l&#8217;Ufficio scrivente non può dar seguito alla medesima, in quanto il periodo svolto in qualità  di richiamato senza oneri non è valutabile ai fini della indennità  di buonuscita (Messaggio Hermes n. 341 del 24.01.2018)</em>&#8220;.<br /> Ha quindi informato il Collegio di aver proceduto a notificare &#8220;<em>ricorso finalizzato all&#8217;impugnazione ed all&#8217;annullamento del sopra citato provvedimento in data 18 e 19 Maggio 2020; &#8211; che il suddetto ricorso è stato depositato e successivamente iscritto a ruolo al r.g. 3999/2020</em>&#8220;.<br /> Ha concluso chiedendo che &#8220;<em>il Tribunale adito voglia adottare ogni necessario provvedimento ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art 117 comma 5 c.p.a. o comunque disporre la riunione dei procedimenti ai sensi dell&#8217;art. 70 c.p.a.</em>&#8220;<br /> All&#8217;udienza del 23 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione.<br /> 2. Prende atto il Collegio che con il provvedimento prot. 0042467 emanato dall&#8217;Inps in data 10 febbraio 2020 è cessata l&#8217;inerzia procedimentale e che il ricorrente ha presentato autonomo ricorso avverso detto provvedimento.<br /> Si osserva che, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell&#8217;art. 117 c.p.a., della condanna dell&#8217;Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull&#8217;istanza dell&#8217;interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; di conseguenza, l&#8217;adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all&#8217;istanza dell&#8217;interessato o in ossequio all&#8217;obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all&#8217;uopo instaurato.<br /> Per tali ragioni, va dichiarata l&#8217;improcedibilità  del ricorso in esame, relativamente alla domanda avente ad oggetto la declaratoria dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 3. Quanto alla domanda di &#8220;<em>risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990</em>&#8220;, ritiene il Collegio, per ragioni di economia processuale, di poter soprassedere alla conversione dell&#8217;azione nel rito ordinario ai sensi dell&#8217;art. 32 comma 2 c.p.a., atteso che, allo stato, la domanda non è procedibile.<br /> Invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra l&#8217;altro, anche alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Dunque, il mero ritardo nell&#8217;adozione del provvedimento non giustifica, di per sè, il riconoscimento di un danno risarcibile&#8221; (in tal senso, <em>ex multis</em>: C. di St. n. 1437/2020, TAR Napoli n. 21/2020).<br /> Orbene, nella fattispecie in esame, non sarà  possibile dimostrare la spettanza del bene della vita se non all&#8217;esito del giudizio recante il numero di r.g. 3999/2020.<br /> Conseguentemente, allo stato, la domanda di risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990 non è procedibile.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla domanda di accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere sull&#8217;istanza in esame. Dichiara non luogo a provvedere, allo stato, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ritardo.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Riccardo Savoia, Presidente<br /> Dauno Trebastoni, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a></p>
<p>G. Travaglino Presidente, S. G. Guizzi Consigliere, estensore; (Regione Abruzzo in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata In Roma, via dei Portoghesi 12, presso l&#8217;avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; &#8211; Ricorrente &#8211; contro M. Vladimiro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 66, presso lo Studio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Travaglino Presidente, S. G. Guizzi Consigliere, estensore;  (Regione Abruzzo  in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata In Roma, via dei Portoghesi 12, presso l&#8217;avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; &#8211; Ricorrente &#8211; contro M. Vladimiro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 66, presso lo Studio dell&#8217;avvocato Andrea Viel, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Grumelli; &#8211; contro ricorrente)</span></p>
<hr />
<p>Richiesta risarcitoria per danni causati da fauna selvatica:  va imputata la responsabilità   in capo alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 2052 cod. civ.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Responsabilità  civile &#8211; danni causati da animali selvatici.<br /> <br /> 2.- Responsabilità  civile &#8211; danni da fauna selvatica &#8211; art. 2052 C.C. &#8211; si applica &#8211; ente Regione &#8211; è responsabile ex art. 2052 C.C.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il tema della risarcibilità  dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all&#8217;attenzione della giurisprudenza, sostanzialmente, solo da quando il legislatore ha cominciato ad intervenire in tale ambito, ciò che ha determinato il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una &quot;res nullius&quot;, con conseguente impossibilità  del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati. In particolare, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell&#8217;interesse della comunità  nazionale (art. 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse giÃ  spettando in virtà¹ della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell&#8217;art. 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità  di delega alle Province (art. 5). Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario provvedono &quot;ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica&quot; (art. 1), ad esercitare &quot;le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria&quot;, nonchè a svolgere &quot;i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali&quot;</em><br /> <br /> <em>2. Tanto la lettera dell&#8217;art. 2052 C.C., quanto la sua funzione, non giustificano la comune opzione ermeneutica che porta ad escludere la sua applicabilità  in caso di danni cagionati da animali selvatici: l&#8217;art. 2052 cod. civ. non reca, infatti, alcuna espressa menzione che sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento, esclusivamente, a quelli suscettibili di &quot;proprietà &quot; o di &quot;utilizzazione&quot; da parte dell&#8217;uomo. La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell&#8217;animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore letterale, lÃ  dove prevede, espressamente, che la responsabilità  del proprietario o dell&#8217;utilizzatore sussista sia che &quot;l&#8217;animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito&quot;. Il riferimento, dunque, alla proprietà  e all&#8217;utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una &quot;utilitas&quot; anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità  in forza del quale, dei danni causati dall&#8217;animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio &quot;ubi commoda ibi et incommoda&quot;, con l&#8217;unica salvezza del caso fortuito. La circostanza poi, che, in un simile caso, sussista un diritto di proprietà  statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), è conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall&#8217;essere tale regime di proprietà  pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Posto che tale funzione si realizza mediante l&#8217;attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di pìù circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle Regioni che, in ipotesi di richiesta risarcitoria per danni causati da fauna selvatica, che va imputata la responsabilità , ai sensi dell&#8217;art. 2052 cod. civ.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa</em> 1. La Regione Abruzzo ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 70/18, del 6 febbraio 2018, del Tribunale de L&#8217;Aquila, che &#8211; accogliendo solo parzialmente il gravame esperito dall&#8217;odierna ricorrente contro la sentenza n. 1043/16, del 22 agosto 2016, del Giudice di pace di Pescara &#8211; ha confermato la condanna della Regione a risarcire il danno alla vettura subito da Vladimiro M. (limitandosi ad escludere, in ragione del parziale accoglimento dell&#8217;appello, la voce relativa al cd. &quot;danno da fermo tecnico&quot;), a causa dell&#8217;impatto tra il veicolo e due cervi, sinistro occorso in data 23 novembre 2013.<br /> 2. Riferisce, in punto di fatto, l&#8217;odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal M., che chiedeva il ristoro del danno patito a cagione del descritto sinistro, e di essersi difesa, tra l&#8217;altro, eccependo il difetto di titolarità  passiva dell&#8217;obbligo dedotto in giudizio, da imputarsi, a suo dire, alla Provincia territorialmente competente, all&#8217;ente proprietario della strada e/o al Parco nazionale della Majella. Riconosciuta dal primo giudice la responsabilità  della Regione, la stessa veniva condannata a risarcire il danno al M., liquidato in complessivi € 2.498,72, importo dal quale veniva esclusa, dal Tribunale dell&#8217;Aquila (che accoglieva, sul punto, l&#8217;appello della convenuta soccombente) la somma di € 300,00, giÃ  liquidata a titolo di danno da &quot;fermo tecnico&quot; della vettura. 3. Avverso la sentenza del Tribunale aquiliano ricorre per cassazione la Regione Abruzzo, sulla base &#8211; come detto &#8211; di un unico motivo.<br /> 3.1. Esso deduce &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. &#8211; violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell&#8217;art 2043 cod. civ., nonchè erronea imputazione, ad essa ricorrente, della responsabilità  per danni cagionati dalla fauna selvatica. Rileva, preliminarmente, la Regione Abruzzo che la propria responsabilità  è stata riconosciuta, dalla sentenza impugnata, per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell&#8217;area interessata dal sinistro. In particolare, la responsabilità  di essa Regione è stata affermata sul presupposto che, in materia di controllo della fauna selvatica, i compiti, pure attribuiti alle Province, sono considerati espressamente &quot;funzioni amministrative regionali ad esse delegate&quot;. Nessuna autonomia decisionale è stata, perà², riconosciuta &#8211; sempre secondo la sentenza impugnata &#8211; alle Province abruzzesi, in quanto l&#8217;art. 55, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, individuando l&#8217;utilizzo delle risorse finanziarie che la Regione pone a disposizione delle Province, non prende in considerazione le funzioni di controllo della fauna selvatica, il cui esercizio, da parte dei delegati, resta pertanto privo di effettività  e di concretezza. In ragione di tale situazione non può, quindi, riconoscersi, sempre secondo la sentenza impugnata, alcuna responsabilità  in capo alla Provincia, non avendo ottenuto dall&#8217;ente delegante adeguati poteri e provviste per fare fronte a tali situazioni. Tali affermazioni, tuttavia, secondo la ricorrente, sarebbero state contraddette dalla pìù recente giurisprudenza di legittimità , secondo cui la responsabilità  aquiliana per danni da fauna selvatica andrebbe ascritta esclusivamente alle Province, sul rilievo che ad esse spetta l&#8217;esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell&#8217;ambito del loro territorio, in forza di compiti, rilevanti, di volta in volta attribuiti dalle singole leggi regionali. Si tratterebbe, peraltro, di affermazioni che la Suprema Corte avrebbe compiuto anche con specifico riferimento alla Regione Abruzzo (è citata Cass. Sez. 3, ord. 13 ottobre 2017, n. 24089).<br /> 4. Ha proposto controricorso il M., per resistere all&#8217;avversaria impugnazione. L&#8217;infondatezza del ricorso discenderebbe, secondo il controricorrente, innanzitutto dalla previsione di cui all&#8217;art 4-bis della legge regionale 23 giugno 2003, n. 10, secondo cui la Regione Abruzzo è responsabile per i danni causati da incidenti stradali, non altrimenti risarcibili, provocati dalla fauna selvatica nel territorio regionale durante la regolare circolazione veicolare lungo ogni strada aperta al pubblico transito, prevedendosi anche che l&#8217;indennizzo sia pari al 100% del danno, demandando, solo per l&#8217;accertamento dello stesso, le rispettive Province. D&#8217;altra parte, poi, a fondare la responsabilità  della Regione nel caso di specie, verrebbe anche il rilievo che il sinistro si è verificato proprio su una strada regionale. Di conseguenza, opererebbero le previsioni di cui agli artt. 2051 e 2043 cod. civ. per cattiva o omessa custodia del tratto di strada, in special modo per la mancata segnalazione della presenza, in zona, di fauna selvatica. Ad esonerare, dunque, la Regione da responsabilità  potrebbe, in astratto, rilevare soltanto il caso fortuito, ipotizzabile quando l&#8217;evento dannoso presenti i caratteri delle imprevedibilità  e della inevitabilità , ovvero nel caso in cui l&#8217;insidia, nonostante l&#8217;attività  di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.<br /> 5. Entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.<br /> <br /> <strong>Ragioni della decisione</strong> 6. Il ricorso va rigettato.<br /> 6.1. Il motivo, infatti, non è fondato.<br /> 6.1.1. La censura, come detto, investe esclusivamente la questione &#8211; che attiene alla titolarità , da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio &#8211; della individuazione del soggetto tenuto a subire, sul piano risarcitorio, le conseguenze dei danni cagionati, in particolare nel caso che occupa nel territorio regionale abruzzese, dalla fauna selvatica. Sul punto, deve darsi atto dell&#8217;esistenza &#8211; nella giurisprudenza di questa Corte &#8211; di orientamenti non sempre univoci, quanto al problema se tale soggetto, su un piano generale, debba individuarsi nelle singole Regioni, ovvero nelle loro Provincie o in altri enti che risultino, in concreto, coinvolti in ciascuna vicenda (ovvero quelli &#8211; e ciò, soprattutto, in relazione a danni verificatisi in occasione di incidenti stradali &#8211; proprietari della strada &quot;teatro&quot; del sinistro). Tale incertezza rende, pertanto, necessario un ripensamento dell&#8217;intera tematica, anche al fine di assicurare &#8211; pure in tale materia &#8211; l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, e con esse l&#8217;unità  del diritto oggettivo nazionale (come l&#8217;art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12, ovvero la legge sull&#8217;ordinamento giudiziario, richiede a questa Corte).<br /> 6.1.2. In tale prospettiva, pertanto, occorre muovere dalla constatazione che il tema della risarcibilità  dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all&#8217;attenzione della giurisprudenza, sostanzialmente, solo da quando il legislatore ha cominciato ad intervenire in tale ambito, ciò che ha determinato il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una &quot;res nullius&quot;, con conseguente impossibilità  del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati. In particolare, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell&#8217;interesse della comunità  nazionale (art. 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse giÃ  spettando in virtà¹ della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell&#8217;art. 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità  di delega alle Province (art. 5). Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario provvedono &quot;ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica&quot; (art. 1), ad esercitare &quot;le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria&quot;, nonchè a svolgere &quot;i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali&quot;, oltre ad attuare &quot;la pianificazione faunistico- venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali&quot; (art. 9), essendo, infine, titolari &quot;di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province&quot; delle loro funzioni (art. 10). Esse, inoltre, &quot;provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia&quot;, controllo che, &quot;esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici&quot; (art. 19), nonchè istituiscono e disciplinano il fondo destinato al &quot;risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall&#8217;attività  venatoria&quot;, per &quot;far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta&quot; (art. 26). Per parte propria, alle Province &quot;spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142&quot;, il cui art. 14, comma 1, lett. f), infatti, stabiliva &#8211; con previsione, tuttavia, riprodotta, identicamente, nell&#8217;art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 &#8211; che spettano alla Provincia &quot;le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l&#8217;intero territorio provinciale&quot; nel settore costituito da &quot;caccia e pesca nelle acque interne&quot;.<br /> 6.1.3. A fronte di tale quadro legislativo, la questione che si è posta all&#8217;esame dell&#8217;autorità  giudiziaria è consistita nello stabilire in applicazione di quale norma codicistica, nonchè a carico di quale soggetto, andasse affermata la responsabilità  per i danni cagionati dalla fauna selvatica. Quanto al primo interrogativo, la giurisprudenza di questa Corte si è, fin qui, pressochè univocamente orientata &#8211; a differenza di quanto sostenuto in dottrina &#8211; nel senso che il &quot;danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall&#8217;art.2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall&#8217;art.2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l&#8217;individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;ente pubblico&quot; (così¬, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.27 febbraio 2019, n. 5722, Rv. 652994-01; in senso conforme, per limitarsi alle pronunce pìù recenti, Cass. Sez. 1, sent. 24 aprile 2014, n. 9276, Rv. 631131-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24547, Rv. 610178-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2008, n. 27673, Rv. 605619-01).Un&#8217;impostazione, questa, ritenuta non incostituzionale dal giudice delle leggi, il quale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità  di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività ), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 4). Pìù problematica è sempre stata, invece, l&#8217;identificazione del soggetto nei cui confronti ritenere operante la Generalklausel di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ., sebbene &#8211; in passato &#8211; prevalesse l&#8217;orientamento che lo identificava nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio; e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poichè la delega non fa venir meno la titolarità  di tali poteri e deve essere esercitata nell&#8217;ambito delle direttive dell&#8217;ente delegante (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n. 4202, Rv. 616849-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2010, n. 23095, Rv. 614666-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2009, n. 467, Rv. 606148-01; Cass. Sez. 3, sent. 7 aprile 2008, n. 8953, Rv. 602462-01). Nondimeno, a tale indirizzo si è venuto progressivamente contrapponendo un altro, secondo cui &#8211; proprio sul presupposto che il fondamento della responsabilità  fosse da individuare nell&#8217;art. 2043 cod. civ., richiedendo, pertanto, l&#8217;individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;ente pubblico &#8211; i danni causati dagli animali selvatici non fossero sempre imputabili alla Regione, bensì¬ all&#8217;ente, fosse esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, e ciò sia che essi derivassero dalla legge, sia che trovassero la fonte in una delega o concessione (in tal senso, tra le pìù recenti, Cass. Sez. 6-3, ordin. 17 settembre 2019, n. 23151, Rv. 655507-01; Cass. Sez. 3, ordin. 31 luglio 2017, n. 18952, Rv. 645378-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12727, Rv. 640258-01). Tuttavia, nell&#8217;ambito di tale secondo orientamento, si sono venute operando delle puntualizzazioni ulteriori. Da un lato, infatti, si è affermata la persistente responsabilità  della Regione, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuita, soprattutto alle Province, conferisca loro un&#8217;autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l&#8217;attività  in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n. 4202, Rv. 616849-01). Dall&#8217;altro, si è sottolineata la necessità  di un&#8217;indagine finalizzata a stabilire che l&#8217;ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o non sia, invece, &quot;nudus minister&quot;, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità  operativa (Cass. Sez. 6- 3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151, Rv. 655507-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12727, Rv. 640258-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2011, n. 26197, Rv. 620678-01). Ed ancora, in altri casi, si è stabilito che la responsabilità  extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici vada imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell&#8217;ambito di un determinato territorio (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 12 maggio 2017, n. 11785, Rv. 644198-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 19 giugno 2015, n. 12808, Rv. 635775-01).<br /> 6.1.4. Orbene, l&#8217;assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco, in relazione all&#8217;individuazione del soggetto tenuto a risarcire i danni &quot;de quibus&quot; (o meglio, a sopportarne la relativa responsabilità ), evidenzia l&#8217;esistenza di una forte criticità  in relazione allo stesso principio &#8211; di rilievo costituzionale, oltre che per il diritto dell&#8217;Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali &#8211; dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale (sulla cui operatività , anche nei giudizi civili di danno, si veda, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21255, Rv. 628700-01). Questa Corte, infatti, ha sottolineato &#8211; ancora in tempi recenti &#8211; la stretta connessione che esiste tra la &quot;stabilità &quot; degli indirizzi giurisprudenziali (soprattutto, ma non solo, su questioni processuali) ed il carattere &quot;effettivo&quot; del principio della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 29 marzo 2018, n. 7833, Rv. 648040-01). Di qui, allora, la necessità  di un ripensamento dello stesso criterio di imputazione della responsabilità  per i danni da fauna selvatici, dovendosi riconoscere che le incertezze nella identificazione del soggetto che &#8211; sul piano delle conseguenze risarcitorie &#8211; debba farsene carico sono una conseguenza della scelta iniziale di escludere il regime previsto dall&#8217;art. 2052 cod. civ. Una scelta, questa, a propria volta, giustificata sull&#8217;assunto che la previsione contemplata da tale articolo riguarderebbe, esclusivamente, gli animali domestici e non pure quelli selvatici, in quanto recante un criterio di imputazione della responsabilità  basato sulla violazione di un dovere di &quot;custodia&quot; dell&#8217;animale, da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un&#8217;utilità  (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, vivendo essi in libertà . Nondimeno, tanto la lettera della norma, quanto la sua funzione, non giustificano una simile opzione ermeneutica, visto che &#8211; quanto al primo profilo &#8211; l&#8217;art. 2052 cod. civ. non reca alcuna espressa menzione che sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento, esclusivamente, a quelli suscettibili di &quot;proprietà &quot; o di &quot;utilizzazione&quot; da parte dell&#8217;uomo. La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell&#8217;animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore letterale, lÃ  dove prevede, espressamente, che la responsabilità  del proprietario o dell&#8217;utilizzatore sussista sia che &quot;l&#8217;animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito&quot;. Il riferimento, dunque, alla proprietà  e all&#8217;utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una &quot;utilitas&quot; anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità  in forza del quale, dei danni causati dall&#8217;animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio &quot;ubi commoda ibi et incommoda&quot;, con l&#8217;unica salvezza del caso fortuito. Che poi, in un simile caso, sussista un diritto di proprietà  statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), è conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall&#8217;essere tale regime di proprietà  pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Orbene, poichè tale funzione si realizza, come visto, mediante l&#8217;attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di pìù circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle Regioni che va imputata la responsabilità , ai sensi dell&#8217;art. 2052 cod. civ.<br /> 6.2. Sulla base di questi rilievi il (solo) motivo di ricorso va, pertanto, rigettato, giacchè basato esclusivamente sull&#8217;asserita imputabilità  alla Provincia (e non alla Regione) della responsabilità  per danni da fauna selvatica, non senza, perà², compiere &#8211; ma solo a fini nomofilattici &#8211; alcune precisazioni che attengono: ai presupposti per l&#8217;imputazione della responsabilità , in applicazione del suddetto criterio ex art. 2052 cod. civ.; all&#8217;individuazione dell&#8217;effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla Regione; alle conseguenze scaturenti dal negligente esercizio delle funzioni amministrative, delegate o proprie, da parte di altri enti (in particolare, ma non solo, le Province).<br /> 6.2.1. Per l&#8217;esattezza, quanto al regime di imputazione della responsabilità , in applicazione del criterio oggettivo di cui all&#8217;art. 2052 cod. civ., sarà  a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall&#8217;animale selvatico. Siffatto onere potrà  ritenersi soddisfatto allorchè sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonchè il nesso causale tra la condotta dell&#8217;animale e l&#8217;evento dannoso subito, oltre che l&#8217;appartenenza dell&#8217;animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Nella peculiare ipotesi &#8211; invero, statisticamente piuttosto frequente &#8211; di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, non potrà  ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell&#8217;animale sulla carreggiata, e dell&#8217;impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell&#8217;animale sia stata la &quot;causa&quot; dell&#8217;evento dannoso, è comunque onerato &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 2054, comma 1, cod. civ. &#8211; della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Invero, che il criterio di imputazione della responsabilità  a carico del proprietario di animali di cui all&#8217;art. 2052 cod. civ. non impedisca l&#8217;operatività  della presunzione prevista dall&#8217;art. 2054, comma 1, cod. civ., nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte. E ciò sul presupposto che l&#8217;art. 2054 cod. civ. esprima principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 3, sent. 7 marzo 2016, n. 4373, Rv. 639473-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 2002, n. 11780, Rv. 556722-01).<br /> 6.2.2. Quanto alla prova liberatoria, che ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per &quot;caso fortuito&quot;, premesso che essa non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell&#8217;animale ed il danno causato da tale condotta, consisterà  nel dimostrare che la condotta dell&#8217;animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così¬, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà , in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l&#8217;adozione delle pìù adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell&#8217;incolumità  dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta. Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata da questa stessa Corte, con riguardo alla fattispecie di cui all&#8217;art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all&#8217;ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dÃ  rilievo alla concreta esigibilità  da parte dell&#8217;ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell&#8217;adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno (cfr., tra le pìù recenti, Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350- 01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2019, n. 6326, Rv. 653121-01; Cass. Sez. 6-3, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725, Rv. 652290-01).<br /> 6.2.3. Infine, per venire all&#8217;ultimo dei tre profili di cui sopra si diceva, chiariti i termini in cui l&#8217;attore/danneggiato è tenuto ad assolvere i propri oneri probatori, e la Regione, per parte propria, a fornire la prova del caso fortuito, qualora essa, convenuta in giudizio per il risarcimento, reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, potrà  &#8211; anche in quello stesso giudizio &#8211; agire in rivalsa, senza, perà², che ciò implichi modifica, in relazione all&#8217;azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio. Di conseguenza, solo con riferimento dell&#8217;azione di rivalsa tra la Regione e l&#8217;ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno &#8211; e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente &#8211; assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l&#8217;effettività  della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così¬ come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.<br /> 7. Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, a norma dell&#8217;art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in considerazione dell&#8217;oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate.<br /> 8. A carico della ricorrente, stante il rigetto dell&#8217;impugnazione, sussiste l&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br /> PQM<br /> La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dÃ  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, <em>Omissis </em></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a></p>
<p>A. Amendola, Presidente, F. Fiecconi Consigliere, Relatore; PARTI: (R. V. rapp. e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Calbi e dall&#8217;avvocato Gennaro Gentile contro 261 Componenti Collegio Tar Lazio nonchè contro Presidenza del Consiglio dei Ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,rapp. e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Amendola, Presidente, F. Fiecconi Consigliere, Relatore; PARTI:  (R. V. rapp. e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Calbi e dall&#8217;avvocato Gennaro Gentile contro 261 Componenti Collegio Tar Lazio nonchè contro Presidenza del Consiglio dei Ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,rapp. e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende)</span></p>
<hr />
<p>In tema di responsabilità  dei magistrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo civile &#8211; ricorso in cassazione &#8211; vizio della sentenza &#8211; art. 360, c. 1 n. 3 C.P.C. &#8211; deduzione specifica &#8211; necessità .</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Processo civile &#8211; ricorso in Cassazione &#8211; giudizio &#8211; &#8220;a critica vincolata&#8221; &#8211; è tale.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- Processo &#8211; giudicato &#8211; nozione e portata.</p>
<p align="JUSTIFY">4.- Responsabilità  civile &#8211; responsabilità  dei magistrati &#8211; &#8220;grave violazione di legge&#8221; ex art. 2, comma 3, lett. a), della L. n. 117 del 1988 &#8211; interpretazione.</p>
<p align="JUSTIFY">5.- Responsabilità  civile &#8211; responsabilità  dei magistrati &#8211; presupposti &#8211; individuazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il vizio della sentenza previsto dall&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d&#8217;inammissibilità , giusta la disposizione dell&#8217;art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità , diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità  dal legislatore. La tassatività  e la specificità  del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell&#8217;esegesi delle norme: è necessario comunque precisare che il giudicato &quot;funziona&quot; come &quot;norma di diritto&quot;, ma costituisce &quot;norma sul caso concreto&quot;. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l&#8217;indicazione del suo oggetto, ossia le specifiche circostanze del caso concreto, poste alla base del giudicato, non correttamente considerate dal giudice a quo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>4. La grave violazione di legge, fonte di responsabilità  ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, lett. a), della L. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività  della clausola di salvaguardia di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi, che può verificarsi in vari momenti dell&#8217;attività  prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l&#8217;errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest&#8217;ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>5. Può configurarsi una responsabilità  civile del magistrato per colpa grave soltanto quando sussistono due presupposti: 1&#8217;uno , negativo, che non si tratti di attività  riconducibile alla interpretazione di norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove; l&#8217;altro, positivo, che si realizzi una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><strong>Svolgimento in fatto</strong><strong> </strong><br /> 1. Con ricorso notificato via pec il 10/2/2018 V. R. propone gravame innanzi a questa Corte avverso il Decreto della Corte d&#8217;Appello di Perugia n. 4876/17, depositato il 28/12/17 e non notificato, affidandolo a due motivi. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro -tempore.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Per quanto qui di interesse, l&#8217;odierna ricorrente sig.ra R. , con atto di citazione del 28/6/2016 &#8211; in riassunzione, a seguito del Decreto di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma &#8211; esperiva azione di risarcimento del danno contro lo Stato, ai sensi della Legge 13 aprile 1988, n. 117, innanzi al Tribunale di Perugia. Deduceva la responsabilità  civile dello Stato (nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 4, L. n. 117/88) per i danni a lei derivati da atti compiuti dai Giudici del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato e, in particolare, per avere i giudicanti amministrativi violato un precedente giudicato, traente origine da una sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Taranto (n. 6079/2002) aveva annullato un provvedimento di licenziamento disciplinare, con reintegrazione della sig.ra R. nel posto di lavoro ed ammissione ad un rapporto di lavoro part-time, in luogo dell&#8217;originario rapporto a tempo pieno, data l&#8217;esigenza di tutelare la salute della lavoratrice (pativa, infatti, di forti attacchi di emicrania che le avrebbero impedito di recarsi sul posto di lavoro e, del pari, di comunicare la stessa assenza nella prima parte della giornata). In secondo luogo, rilevava pure il danno cagionato in sede amministrativa, per non avere i giudici amministrativi riconosciuto l&#8217;illegittimità  del provvedimento disciplinare, nonostante la confessione stragiudiziale del Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina INAIL che, con atto del 2/3/2015, aveva indicato che non fossero state applicate pìù sanzioni comportanti la sospensione dell&#8217;attività  lavorativa.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Il Tribunale di Perugia, con decreto del 24/4/2017, comunicato il 10/5/2017, dichiarava l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;azione di responsabilità  civile proposta per manifesta infondatezza, ai sensi dell&#8217;art. 5 della L. n. 117/1988. In particolare, il giudice di prime cure riteneva non sussistenti in fatto i profili di responsabilità  connessi agli atti dei Giudici amministrativi, che si erano occupati delle impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari con i quali erano state contestate le infrazioni alla sig.ra R., e che avevano condotto al licenziamento disciplinare. Le infrazioni disciplinari, secondo il Tribunale, avevano determinato, nei confronti di parte attrice, due differenti provvedimenti di licenziamento disciplinare: il primo, emesso in data 12/5/1998 sull&#8217;assunto dell&#8217;ingiustificata mancata comparizione alle visite mediche di controllo, e il secondo, emesso in data 26/10/1998, sul presupposto della mancata comunicazione delle assenze dal lavoro. In particolare, il giudice di prime cure rilevava che, mentre il secondo provvedimento di licenziamento era stato annullato dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 6079/2002 (su cui si sarebbe formato il giudicato), il primo provvedimento &#8211; di contro &#8211; era stato confermato dai Giudici amministrativi che avevano rigettato i ricorsi proposti dalla sig.ra R. . Dunque, il precedente giudicato e il giudizio pendente avrebbero riguardato &quot;fatti del tutto diversi&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Avverso il decreto del Tribunale di Perugia, la sig.ra R. proponeva reclamo adducendo che i fatti oggetto dei procedimenti presupposti fossero i medesimi, dispetto di quanto ritenuto dai giudici; e, in secondo luogo, denunciava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che le censure svolte avverso l&#8217;operato dei Giudici ritenuti civilmente responsabili, dovessero essere scrutinate sotto il profilo della interpretazione di legge &#8211; con riferimento alla falsa applicazione del Codice Disciplinare INAIL (art. 2, comma 7, lett. a), nella versione emessa nel 1998) dedotta dalla reclamante &#8211; senza dare alcuna rilevanza alla confessione stragiudiziale del Dirigente INAIL circa la mancata irrogazione, in via continuata, di pìù sanzioni intimanti la sospensione dal lavoro per pìù giorni, legittimante il licenziamento disciplinare. Si costituiva l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo la conferma del provvedimento e la condanna della reclamante alle spese di lite. La Corte d&#8217;Appello di Perugia &#8211; con la sentenza qui impugnata &#8211; riteneva infondati i motivi di reclamo, con conseguente condanna al pagamento delle spese del grado in favore dell&#8217;Amministrazione convenuta.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Nella specie, la Corte confermava l&#8217;assunto di inammissibilità  dell&#8217;azione disposta dal giudice di prime cure. In primo luogo, rilevava che il giudicato fatto valere dalla reclamante fosse inerente alla trasgressione di regole di condotta disciplinari diverse (la ingiustificata mancata presentazione alle visite mediche di controllo) che avevano determinato il licenziamento emesso in data 26/10/1998, poi annullato dal giudice del lavoro; di contro, le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato riguardavano fatti differenti ( la ingiustificata assenza dal luogo di lavoro), inerenti ad un precedente licenziamento emesso in data 12/5/1998, avente come presupposto contestazioni disciplinari affatto diverse da quelle osservate dal giudice del lavoro. In secondo luogo, in relazione al secondo motivo di reclamo, confermava la pronuncia emessa in primo grado ribadendo la correttezza della valutazione in termini di &quot;attività  interpretativa dell&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del Codice Disciplinare INAIL&quot; svolta dai Giudici amministrativi, trattandosi di interpretazione di norma regolamentare. Difatti, riteneva non dovesse essere ammessa l&#8217;azione di responsabilità  in relazion a un&#8217;attività  interpretativa della norma disciplinare, nel senso di aver ritenuto configurabile il licenziamento in relazione alla astratta applicabilità  delle sanzioni in riferimento ai plurimi comportamenti contestati -che davano luogo alla sanzione della sospensione per 10 giorni-, senza che fosse necessario che la predetta sanzione fosse stata concretamente irrogata per due volte di seguito. Rilevava, infatti, che il diverso ragionamento della reclamante &#8211; facente leva sulla dichiarazione del Dirigente secondo cui &quot;nessuna altra sanzione di pari entità  è stata emessa&quot; &#8211; costituiva semplicemente una diversa interpretazione della norma e, in quanto tale, non avrebbe potuto ingenerare una responsabilità  inerente all&#8217;attività  giurisdizionale svolta.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Avverso la predetta pronuncia, la sig.ra R. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza proporre controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. Il ricorso è stato discusso alla udienza pubblica del 10 febbraio 2020. Il Procuratore Generale ha concluso come in atti.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Motivi della decisione</b> 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del giudicato. La ricorrente rileva che il decreto impugnato, pur avendo esaminato il merito della sentenza del Tribunale di Taranto n. 6079/2002 passata in giudicato, non ne ha correttamente vagliato il contenuto e, così¬ facendo, ha erroneamente escluso la medesimezza dei fatti oggetto dei procedimenti presupposti. Rileva che i giudici del TAR, invece, non hanno nemmeno preso in considerazione la sussistenza di detto giudicato che, tuttavia, si sarebbe incardinato sugli stessi fatti, fra le stesse parti e per il medesimo procedimento disciplinare. Da ciò derivandone la loro responsabilità  ex L. n. 117/1988. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità . Questa Corte, ha avuto pìù volte modo di sancire che il vizio della sentenza previsto dall&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d&#8217;inammissibilità , giusta la disposizione dell&#8217;art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità , diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. 6-5, ordinanza n. 635 del 15/1/2015; Sez. 3, sentenza n. 3010 del 28/2/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5353 dell&#8217;8/3/2007). Nel caso concreto, non solo non sono intelligibili e chiare le ragioni per cui sussisterebbe una violazione di legge, ma addirittura la ricorrente non menziona nè uno dei motivi di cui all&#8217;art. 360, comma 1, cod. proc. civ. in cui ritiene di sussumere detta violazione, nè le norme che sarebbero state &#8211; in ipotesi &#8211; violate. Si ricorda, tuttavia, che «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità  dal legislatore. La tassatività  e la specificità  del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito» (Cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 3/7/2008; in senso conforme, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 11603 del 14/5/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 19959 del 22/9/2014; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/5/2005).</p>
<p align="JUSTIFY">1.2. Peraltro, sebbene sia incontestabile, come questa Corte insegna, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell&#8217;esegesi delle norme (Cass., Sez. 3-, ordinanza n. 30838 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 15339 del 12/6/2018; Cass., Sez. U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008; Cass., Sez. U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007), è necessario precisare che il giudicato &quot;funziona&quot; come &quot;norma di diritto&quot;, ma costituisce &quot;norma sul caso concreto&quot;. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l&#8217;indicazione del suo oggetto, ossia le specifiche circostanze del caso concreto, poste alla base del giudicato, non correttamente considerate dal giudice a quo (che invece, lungi dal non considerare gli effetti del giudicato, ha indicato come i fatti osservati dal giudice del lavoro, quali premesse del secondo licenziamento, fossero diversi da quelli presi in considerazione nel primo licenziamento intimato dall&#8217;amministrazione). Per quanto si tratti di un giudicato, difatti, in sede di giudizio di legittimità  non si può pretendere che la Corte svolga un&#8217;autonoma ricostruzione dei fatti e delle vicende poste alla base del giudicato, e ciò al fine di contrastare, utilmente, quanto giÃ  compiutamente vagliato dal giudice a quo.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata o errata valutazione della confessione stragiudiziale resa dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina e la violazione del disposto dell&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del Codice Disciplinare dell&#8217;INAIL. La ricorrente deduce che la predetta disposizione prevede il licenziamento in caso di recidiva &quot;che abbia comportato l&#8217;applicazione&quot; della sospensione dal servizio di giorni 10, cioè l&#8217;applicazione per due volte della medesima sanzione; per converso, nel caso concreto la sanzione sarebbe stata applicata un&#8217;unica volta. A conferma di ciò, il Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina &#8211; con atto del 2/3/2015 &#8211; avrebbe certificato che &quot;nessun&#8217;altra sanzione di pari entità  è stata emessa&quot; e tale dichiarazione equivarrebbe a confessione. Dunque, la Corte d&#8217;Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la pronuncia amministrativa è stata emessa in violazione del disposto regolamentare, nonchè in contrasto con il fatto affermato nella confessione del Dirigente. Inoltre, la ricorrente rileva che sia a norma dell&#8217;art. 7 della L. n. 300/1970, sia a norma del successivo art. 55 D.Lgs. 165/2011, è prescritta la &quot;contestazione specifica&quot; e la sanzione non può essere diversa da quella contestata, mentre, nel caso concreto, mentre era stata contestata la sanzione della sospensione per 10 giorni, la sanzione specifica del licenziamento non era stata oggetto di contestazione, da ciò dovendosi in sede amministrativa ritenere la nullità  del licenziamento.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1. Il motivo è infondato. La censura, infatti, si riferisce all&#8217;attività  interpretativa dell&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del Codice disciplinare, nonchè all&#8217;attività  valutativa della confessione svolta dai magistrati che, lungi dal non essere stata considerata, è stata giudicata come ininfluente ai fini del giudizio di responsabilità  disciplinare, sulla base della normativa regolamentare di settore . Sul punto, è essenziale rilevare che alla controversia in esame si applica, ratione temporis, la L. n. 117 del 1988, nella sua versione ante riforma del 2015, che nell&#8217;area di esonero da responsabilità  del magistrato espressamente include «l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto» e «quella di valutazione del fatto e delle prove». Ciò detto, la datazione del fatto, che &#8211; nel caso concreto &#8211; si assume essere illecito e fonte di responsabilità  per lo Stato, corrisponde al deposito delle sentenze dei Giudici amministrativi in tesi fonte di responsabilità , entrambe antecedenti al 19 marzo 2015 (id est: sentenze del TAR Lazio n. 9940/2011 e del Consiglio di Stato n. 5995/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">2.2. Il testo dell&#8217;art. 2 della legge Vassalli (L. n. 117/88), nella formulazione ante riforma del 2015, è il seguente: «Art. 2. Responsabilità  per dolo o colpa grave. 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell&#8217;esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà  personale. 2. Nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità  l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l&#8217;affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l&#8217;emissione di provvedimento concernente la libertà  della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».</p>
<p align="JUSTIFY">2.3. Proprio in relazione all&#8217;attività  interpretativa delle norme svolta dal magistrato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, anche da ultimo, segnato precisi limiti alla sua censurabilità , ritenendo che la grave violazione di legge, fonte di responsabilità  ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, lett. a), della L. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività  della clausola di salvaguardia di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi, che può verificarsi in vari momenti dell&#8217;attività  prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l&#8217;errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest&#8217;ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica» (Cfr., Cass., Sez. U., Sentenza n. 11747 del 3/5/2019). Infatti, la struttura della previgente disposizione deve essere in tal modo ricostruita: il primo comma dell&#8217;art. 2, contiene l&#8217;affermazione di principio, secondo cui chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell&#8217;esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà  personale; il secondo comma, contiene, invece, l&#8217;affermazione della area di salvaguardia, ovvero della sfera sottratta alla responsabilità  civile, nel cui ambito l&#8217;attività  giurisdizionale non è sindacabile, che si estende a tutta l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto ed alla attività  di valutazione del fatto e dell prove; il successivo terzo comma, infine, individua quattro ipotesi di colpa grave rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità  civile del magistrato. Il bilanciamento tra i due valori in gioco, da un lato il principio della responsabilità  e, dall&#8217;altro, la libertà  di interpretazione della disposizione di legge, è stato composto, dunque, privilegiando una ampia affermazione di operatività  della clausola di salvaguardia, a fronte della quale le ipotesi di responsabilità  per colpa grave espressamente previste operano soltanto in relazione all&#8217;area sottratta alla operatività  di essa.</p>
<p align="JUSTIFY">2.4. In sostanza, in base all&#8217;intervento chiarificatore del Supremo Consesso, può configurarsi una responsabilità  civile del magistrato per colpa grave soltanto quando sussistono due presupposti: 1&#8217;uno , negativo, che non si tratti di attività  riconducibile alla interpretazione di norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove; l&#8217;altro, positivo, che si realizzi una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.</p>
<p align="JUSTIFY">2.5. La citata sentenza si pone certamente in linea di continuità  con i principi di diritto affermati, confermati e condivisi, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza di questa Corte. Tra i punti fermi, raggiunti in <i>subiecta materia</i>, giova ricordare il principio di diritto affermato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12357 del 6/11/1999, ripreso ed arricchito dalla successiva giurisprudenza di legittimità : «Il sistema normativo della responsabilità  civile dei magistrati, quale risultante dalla coordinazione fra le ipotesi di colpa grave tipizzate dall&#8217;art. 2 terzo comma della legge n. 117 del 1988 e la previsione del secondo comma della stessa norma, secondo la quale nell&#8217;esercizio di funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità  l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l&#8217;art. 2236 cod. civ. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell&#8217;art. 2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell&#8217;attività  giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità  di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a, b e c del suddetto terzo comma, dell&#8217;esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi, la qualificazione di inescusabilità  della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità , mediante un&#8217;esplicazione del concetto di gravità  della colpa, integra un &quot;<i>quid pluris</i>&quot; rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come &quot;non spiegabile&quot;, cioè senza agganci con la particolarità  della vicenda, idonei a rendere comprensibile &#8211; anche se non giustificato &#8211; l&#8217;errore del giudice». (In senso conforme, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002; Sez. 1, Sentenza n. 16696 del 7/11/2003;Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 27/11/2006; Sez., 3, Sentenza n. 15227 del 5/7/2007; Cass. n. 11593 del 2011; Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 7/4/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">2.6. Le successive pronunce sul tema hanno poi precisato che il magistrato può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell&#8217;esercizio delle sue funzioni provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione si colloca al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma da un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili nella fattispecie in esame. Si è sottolineato, altresì¬, che ricorre tale situazione «quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili, o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4446 del 5/3/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 5/2/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/2/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">2.7. Alla luce della disciplina pro-tempore applicabile e dei precedenti di legittimità , consolidatisi durante gli anni, dunque, le Sezioni Unite hanno confermato la correttezza dogmatica della ripartizione tra area dell&#8217;attività  del magistrato assoggettabile, ove mal esercitata, a responsabilità  civile, ed area esente, ribadendo che la decisione pregiudizievole non deve essere frutto di un processo interpretativo o valutativo, ma deve corrispondere ad affermazioni ad esso non riconducibili, perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero e, quindi, in quanto tali, caratterizzate, prima ancora che da una negligenza inescusabile, come previsto dalla norma, da una negligenza inesplicabile (Cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 7/4/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/2/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">2.8. Tanto premesso, la censura sollevata nel secondo motivo di ricorso non coglie la <i>ratio</i> <i>decidendi</i> della sentenza impugnata. La Corte d&#8217;Appello, infatti, rileva che &#8211; in sede amministrativa &#8211; prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, nel ritenere la legittimità  del provvedimento di licenziamento impugnato, avevano interpretato il sostantivo &quot;recidiva&quot; di cui all&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del codice disciplinare, come &quot;recidiva generica&quot; e non come &quot;recidiva specifica&quot;; a motivo di ciò, avevano rilevato che la disposizione regolamentare richiedesse la duplicità  (nel biennio) della trasgressione alla regola di condotta disciplinare, e non la concreta applicazione per due volte della sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni, astrattamente prevista. Pertanto, il giudice di secondo grado &#8211; chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità  dei Giudici amministrativi &#8211; ha configurato l&#8217;attività  da loro svolta come di &quot;natura interpretativa&quot; e, dunque, rientrante nella clausola di salvaguardia ex art. 2, comma 2, L. n. 117/1988.</p>
<p align="JUSTIFY">2.9. Posto quanto sopra in linea di diritto, non coglie nel segno la doglianza relativa all&#8217;erronea interpretazione della norma regolamentare e alla mancata valutazione della confessione, in quanto la critica alla sentenza impugnata &#8211; stante il disposto dell&#8217;art. 2 della L. n. 117/88 e l&#8217;interpretazione della cd. &quot;clausola di salvaguardia&quot; offerta dalla giurisprudenza di questa Corte &#8211; avrebbe dovuto dare prova della sussistenza di una decisione pregiudizievole slegata dal processo interpretativo o valutativo della norma regolamentare da applicarsi alla fattispecie, perchè corrispondente ad affermazioni ad esso non riconducibili, in quanto sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero e, quindi, in quanto tali, caratterizzate, prima ancora che da una negligenza inescusabile, da una negligenza inesplicabile. Di contro, a nulla vale il rilievo di una diversa interpretazione e, tanto meno, la mancata valutazione della dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina dell&#8217;INAIL. Proprio in base a quanto da ultimo rilevato, infatti, la dichiarazione fornita dal Dirigente dell&#8217;Ufficio, attestante la irrogazione di una sola sanzione disciplinare nel biennio, non risulta utile allo scopo, per due ordini di ragioni. Da un lato, per quanto sopra detto in punto di incensurabilità  dell&#8217;attività  di valutazione delle prove e dei fatti ex art. 2, comma 2, L. n. 117/88; dall&#8217;altro, perchè, in sede amministrativa, il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento è stato rigettato in considerazione delle plurime trasgressioni della regola disciplinare di comunicare l&#8217;impedimento fisico a recarsi in ufficio, e non sulla base della duplice irrogazione in concreto della sanzione disciplinare, in astratto irrogabile, essendo dunque inconferente il richiamo alla dichiarazione secondo cui «nessuna altra sanzione di pari entità  è stata emessa». Pertanto, seguendo il percorso decisorio scelto dai giudici amministrativi, la mancata considerazione della &quot;confessione&quot; del Direttore dell&#8217;Ufficio cui apparteneva la lavoratrice è frutto di una attività  interpretativa della disposizione disciplinare del tutto incensurabile.</p>
<p align="JUSTIFY">2 10. Non può, infatti, dirsi che il contenuto della disposizione del codice disciplinare sia stato inteso in un senso che non può essere contenuto nel suo dato testuale e che sia contro il suo significante, posto che come sopra puntualizzato, se una disposizione può avere vari possibili significati, come nel caso qui in esame, nessun significato, neanche quello pìù desueto e meno utilizzato, può essere fonte di responsabilità . Può essere fonte di responsabilità , infatti, solo attribuire ad una disposizione un non-significato, ossia un significato che essa &#8211; nè linguisticamente nè giuridicamente &#8211; può avere (Cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 11747 del 3/5/2019). E in questo caso, si è dato rilievo all&#8217;accertata plurima condotta costituente infrazione disciplinare, sanzionabile in quei termini, e non all&#8217;applicazione della sanzione tout court, secondo regole interpretative che danno valore alla c.d. recidiva generica, utilizzando un gergo non estraneo al campo delle sanzioni disciplinari.</p>
<p align="JUSTIFY">2 11. Inoltre, il motivo difetta del carattere di specificità , soprattutto se si considera che in un giudizio in cui si chieda di sindacare prima, per censurare poi, l&#8217;attività  di interpretazione svolta dall&#8217;autorità  giurisdizionale che, in uno stato di diritto, è preposta a dettare la legge del caso concreto con imparzialità  di giudizio e con la necessaria competenza e professionalità , nella censura devono necessariamente svolgersi tutte le precisazioni ed individuarsi tutti i riferimenti ai fatti di causa e alle disposizioni regolamentari che permettano a questa Corte di individuare compiutamente la dedotta violazione. Infatti, «Per soddisfare il requisito imposto dall&#8217;articolo 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l&#8217;indicazione degli atti con cui sono stati formulati &quot;causa petendi&quot; e &quot;petitum&quot;, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un&#8217;attività  di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un&#8217;inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 24340 del 4/10/2018; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 13312 del 28/5/2018; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 1926 del 3/2/2015).</p>
<p align="JUSTIFY">2.12. Invece, nella censura, i predetti elementi non si rinvengono come, pure, non si rinviene lo stesso contenuto della disposizione regolamentare attorno a cui ruota il giudizio di responsabilità  disciplinare considerato dai Giudici amministrativi &#8211; art. 2, comma 7, lett. a), del Codice disciplinare INAIL del 1998, non coperto dal principio <i>iura novit curia</i> con riguardo al giudizio di legittimità . Infatti, secondo un principio di diritto tanto consolidato quanto risalente, riaffermato anche recentemente da questa Corte: «Il principio &quot;<i>iura novit curia</i>&quot;, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del &quot;diritto&quot;, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività  e della giuridicità , dovendosi escludere dall&#8217;ambito della sua operatività , nell&#8217;ambito del giudizio di legittimità , sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 34158 del 20/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15014 del 21/11/2000; Sez. 3, Sentenza n. 6933 del 5/7/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1742 del 17/5/1976).</p>
<p align="JUSTIFY">2.13. Infine, ove si deduce che la Corte di merito abbia omesso di considerare la mancata contestazione specifica del licenziamento e, dunque, la violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 300/1970, sia del successivo art. 55 D.Lgs.165/2011, si sottolinea, invero, un fatto che avrebbe rilievo solo se reso oggetto di specifica discussione. Ed invero, qualora una questione giuridica &#8211; implicante un accertamento di fatto &#8211; non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità , onde non incorrere nell&#8217;inammissibilità  per novità  della censura, ha l&#8217;onere non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare &quot;<i>ex actis</i>&quot; la veridicità  di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 , Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/4/2016; Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7194 del 30/4/2000). Per converso, nel ricorso non sono specificati i contenuti degli atti e i luoghi dell&#8217;iter processuale, con riguardo alle fasi di merito, in cui la doglianza relativa a tale omissione, così¬ impedendosi a questa Corte di valutare la tempestività  e la decisività  della censura prospettata.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato per le plurime ragioni di cui in motivazione, con condanna alle spese della parte ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.<br /> La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, <i>omissis </i></p>
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		<title>La colpa grave nella giurisprudenza della Corte dei conti e del giudice ordinario*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nella-giurisprudenza-della-corte-dei-conti-e-del-giudice-ordinario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 17:39:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nella-giurisprudenza-della-corte-dei-conti-e-del-giudice-ordinario/">La colpa grave nella giurisprudenza della Corte dei conti e del giudice ordinario*</a></p>
<p>Sommario: 1. Inquadramento generale della questione &#8211; 2. La responsabilità civile. Il significato dell&#8217;art. 2236 c.c. &#8211; 3. Il diverso trattamento nel giudizio civile delle tre forme di colpa generica &#8211; 4. La nozione di &#8220;soluzione di problemi di speciale difficoltà&#8221; &#8211; 5. La responsabilità penale: un&#8217;evoluzione per fasi successive</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nella-giurisprudenza-della-corte-dei-conti-e-del-giudice-ordinario/">La colpa grave nella giurisprudenza della Corte dei conti e del giudice ordinario*</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Sommario</strong>: 1. Inquadramento generale della questione &#8211; 2. La responsabilità civile. Il significato dell&#8217;art. 2236 c.c. &#8211; 3. Il diverso trattamento nel giudizio civile delle tre forme di colpa generica &#8211; 4. La nozione di &#8220;soluzione di problemi di speciale difficoltà&#8221; &#8211; 5. La responsabilità penale: un&#8217;evoluzione per fasi successive &#8211; 6. L&#8217;ultimo approdo della giurisprudenza penale: le Sezioni Unite Mariotti &#8211; 7. La colpa grave nella responsabilità amministrativo-contabile &#8211; 8. L&#8217;incidenza delle cd. linee guida nelle decisioni del giudice contabile sulla colpa grave &#8211; 9. Le differenze tra la giurisprudenza del giudice civile, penale e contabile: verso una possibile soluzione &#8211;  10. Il rapporto tra giudizio contabile, giudizio civile e giudizio penale</p>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Inquadramento generale della questione</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
L&#8217;ordinamento giuridico, così come evolutosi nel corso del tempo, ha sempre tentato di realizzare a pieno il principio di matrice costituzionale dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale dei cittadini. Esigenza che si avverte ancor più quando il cittadino assiste, spesso inerte e sprovvisto di strumenti difensivi adeguati, a evidenti contrasti giurisprudenziali tra Corti nazionali nell&#8217;interpretazione e applicazione di una medesima disposizione normativa.<br />
Sono diversi i casi di fattispecie legislative che trovano una diversa interpretazione e lettura a seconda dell&#8217;organo giudicante<a title="">[1]</a>adito dal cittadino, pertanto fautrici di caos e confusione in termini di tutela.<br />
Talvolta, però, non è solo la diposizione normativa ad essere interpretata diversamente da differenti organi giurisdizionali, ma è anche la nozione giuridica ad esserlo: un esempio è la colpa grave per responsabilità del personale sanitario che assume diverse sfumature a seconda che si adisca il giudice ordinario (civile e penale) o il giudice contabile.<br />
In sostanza, un&#8217;unica categoria giuridica rappresentata dalla colpa grave del professionista (nel caso di specie, il medico) assume differente rilievo e intensità nel riconoscimento della responsabilità a carico del personale sanitario, a seconda del plesso giurisdizionale adito, a seconda che sia amministrativo o civile o penale.<br />
La condotta professionale del medico, infatti, rileva sotto differenti profili: quello civile, quello penale, quello disciplinare e quello erariale.<br />
La seguente trattazione intende cogliere i tratti essenziali e le divergenze della responsabilità medica a seconda che si prenda a parametro l&#8217;interpretazione offerta dal giudice contabile, dal giudice penale o dal giudice civile.<br />
Invero, non è rintracciabile nel panorama normativo nazionale una disposizione legislativa che offra una definizione unica ed esaustiva o una disciplina sistematica generale della colpa e, in particolare, della colpa grave del professionista che, pertanto, è stata ricostruita per lo più dalla dottrina e dalla giurisprudenza.<br />
Il concetto di colpa rimanda tradizionalmente all&#8217;ambito del diritto penale, dal momento che esso costituisce l&#8217;elemento soggettivo necessario alla configurazione di un reato. All&#8217;interno di tale concetto, una particolare forma di colpa è quella grave del professionista, responsabile di un illecito penale nell&#8217;esercizio della sua attività professionale.<br />
Le perplessità rivestono i criteri di individuazione e imputazione della colpa grave del professionista che una parte della giurisprudenza penale (precedente la legge cd. Gelli &#8211; Bianco) riteneva dovesse essere valutato alla stregua dei parametri generali di negligenza, imprudenza e imperizia, ai sensi dell&#8217;art. 43 c.p., con possibile rilevanza anche della colpa lieve; differente orientamento sosteneva, invece, l&#8217;applicabilità, anche in sede penale, dell&#8217;art. 2236 c.c., che prevede che il professionista possa rispondere fondamentalmente per imperizia e solo per colpa grave, a differenza dei casi di negligenza e imprudenza.<br />
Il giudice civile, infatti, applica l&#8217;art. 2236 c.c., ai sensi del quale il prestatore d&#8217;opera, nella soluzione di problemi di speciale difficoltà, risponde dei danni solo in caso di dolo e colpa grave; la giurisprudenza consolidata ritiene che tale norma si riferisca alla sola imperizia, sicché non si può essere condannati al risarcimento dei danni per imperizia lieve; invece, l&#8217;imprudenza o la negligenza rientrano nella categoria della colpa lieve per cui trova applicazione l&#8217;art. 1176 c.c.<br />
In tale inquadramento generale circa l&#8217;imputabilità per colpa grave del medico, già di per sé frammentario, un ulteriore tassello è rappresentato dalla introduzione della legge cd. Gelli &#8211; Bianco, la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante &#8220;Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie&#8221;<a title="">[2]</a>. Essa ha dedicato l&#8217;art. 6 alla responsabilità penale dell&#8217;esercente la professione sanitaria, l&#8217;art. 7 alla responsabilità civile della struttura e dell&#8217;esercente la professione sanitaria e l&#8217;art. 9 alla azione di rivalsa e alla responsabilità amministrativa.<br />
Il testo normativo ha l&#8217;indubbio merito di provare ad inquadrare i tre profili di responsabilità in cui può incorrere il medico (quella penale, quella civile e quella amministrativa), nonostante non abbia, però, preso posizione (né tanto meno espressamente previsto, con una norma <em>ad hoc</em>) in ordine al concetto di colpa grave che è rimesso alla valutazione di ciascun giudice e che assume differenti sfumature a seconda del plesso giudiziario che se ne occupi. D&#8217;altro canto, non poteva essere altrimenti, trattandosi di un concetto cd. indeterminato<a title="">[3]</a>dell&#8217;ordinamento nazionale.<br />
Pertanto, la seguente indagine tenterà di delineare il perimetro dell&#8217;interpretazione offerta dal giudice ordinario e dal giudice contabile dell&#8217;elemento soggettivo della colpa grave del medico, nelle tre dimensioni della imperizia, imprudenza e negligenza.</p>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>La responsabilità civile. Il significato dell&#8217;art. 2236 c.c.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;intero sistema della responsabilità professionale ruota intorno ad una specifica norma, l&#8217;art. 2236 c.c. il quale ha dispiegato, come si vedrà, le proprie potenzialità anche al di fuori dell&#8217;ordinamento civile essendo stato impiegato anche nell&#8217;ordinamento penale<a title="">[4]</a>.<br />
Nel disciplinare il regime di responsabilità dei professionisti intellettuali, il codice civile non ha fornito alcuna definizione dell&#8217;elemento soggettivo di cui in questa sede si discorre e non ha neppure dato seguito al vecchio adagio delle fonti secondo cui <em>in lege Aquilia et levissima culpa venit</em>. Dalla stessa Relazione al codice civile si comprende, infatti, che non è stata recepita la tesi in vigore con il precedente codice, secondo cui la rilevanza della colpa lievissima avrebbe costituito l&#8217;elemento distintivo della responsabilità extracontrattuale rispetto alla colpa contrattuale<a title="">[5]</a>.<br />
Sicché, superando le partizioni proprie del diritto francese secondo cui sussisterebbero tre gradi di colpa, è stato adottato un criterio di misura della colpa uniformato sul comportamento del buon padre di famiglia e l&#8217;unica graduazione della colpa che è stata riconosciuta è quella tra colpa ordinaria e colpa grave<a title="">[6]</a>.<br />
In diverse ipotesi<a title="">[7]</a>, la particolare graduazione della colpa, <em>sub specie</em>di colpa grave, rappresenta l&#8217;elemento fondante la responsabilità la quale, pertanto, può dirsi sussistente soltanto in presenza di colpa grave; tra queste rilevano, ai nostri fini, le ipotesi che danno luogo a colpa professionale per le quali vige la regola posta dall&#8217;art. 2236 c.c. (con l&#8217;opportuna precisazione secondo cui, operando una deroga rispetto al principio generale, questa deve essere interpretata restrittivamente)<a title="">[8]</a>.<br />
Più specificatamente, la disciplina della responsabilità civile dei prestatori d&#8217;opera è fornita proprio dalla summenzionata norma la quale limita la responsabilità &#8211; se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà &#8211; alle sole ipotesi di dolo o colpa grave. Com&#8217;è noto, il terreno di elezione della suddetta norma è la responsabilità professionale dei liberi professionisti &#8211; e non soltanto dei sanitari &#8211; per i quali operano, altresì, altri principi e altre normative.<br />
Preliminarmente, occorre notare che sebbene l&#8217;art. 2236 c.c. si riferisca letteralmente alla responsabilità contrattuale (così come emerge dalla collocazione codicistica e dall&#8217;uso del termine &#8220;prestazione&#8221;), la giurisprudenza civile è stata per lungo tempo ferma nel ritenerlo applicabile anche in sede extracontrattuale<a title="">[9]</a>, sebbene non sia espressamente richiamato dalle norme disciplinanti tale materia. Tuttavia, tale affermazione deve necessariamente fare i conti con le modifiche introdotte in tema di responsabilità degli operatori sanitari operanti in strutture pubbliche e private dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli &#8211; Bianco) la quale, una volta demolita la teoria del cd. &#8220;contatto sociale&#8221;, ha statuito la natura extracontrattuale della responsabilità dell&#8217;operatore sanitario (non scelto dal paziente) e ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della Struttura Sanitaria.<br />
Orbene, stando alla formulazione letterale dell&#8217;art. 2236 c.c., sembrerebbe operare un&#8217;attenuazione di responsabilità imponendo al professionista un livello di diligenza inferiore proprio quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; tale tesi sembra, <em>prima facie</em>, confermata dalla Relazione al codice<a title="">[10]</a>, nella quale si legge che la norma è stata dettata al fine di conciliare &#8220;due opposte esigenze: quella di non mortificare l&#8217;iniziativa del professionista col timore di ingiustificate rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso&#8221;.<br />
In realtà, la dottrina maggioritaria, supportata anche da parte della giurisprudenza, ha rifiutato una tale visione della norma, sottolineandone l&#8217;irragionevolezza, nonché la profonda contraddittorietà rispetto alla giustizia sostanziale, in quanto appare ingiustificato esigere dal professionista un impegno minore proprio laddove le difficoltà che egli deve affrontare aumentano; pertanto, ha visto nell&#8217;art. 2236 un&#8217;esemplificazione del comma 2 dell&#8217;art. 1176, laddove si afferma che la diligenza del professionista deve essere valutata avendo riguardo alla natura dell&#8217;attività esercitata.<br />
Dunque, per le fattispecie comprese nell&#8217;art. 2236 c.c., non si assiste ad alcuna limitazione della responsabilità, piuttosto l&#8217;impegno richiesto è superiore a quello del professionista medio, dovendo trascendere la preparazione comune, impegnandosi in attività di natura più complessa. Pertanto, risulta giustificato ed esente da responsabilità il solo errore del sanitario causato dall&#8217;intrinseca difficoltà della prestazione, ma non dovuto ad una sua incapacità o negligenza<a title="">[11]</a>.<br />
Secondo altri, invece, il significato del rapporto tra l&#8217;art. 2236 c.c. e l&#8217;art. 1176, comma 2, c.c. può essere realmente colto soltanto contrapponendo la perizia, da un lato, e alla diligenza e alla prudenza dall&#8217;altro<a title="">[12]</a>.<br />
Più specificatamente, è stato posto in evidenza che proprio la natura dell&#8217;art. 2236 c.c., che limita la responsabilità alla condizione che il professionista sia impegnato in problemi di speciale difficoltà tecnica, fa sì che esso possa trovare applicazione solo quando si discuta dell&#8217;imperizia mostrata in tale sede; invero, allorché l&#8217;addebito mosso al sanitario concerni la diligenza e prudenza, l&#8217;art. 2236 c.c. non potrebbe operare e, dunque, la posizione del sanitario dovrebbe essere equiparata a quella di tutti gli altri debitori. Anzi, si può addirittura affermare che la persistente applicabilità dell&#8217;art. 1176, comma 2, richiederebbe al professionista un impegno superiore a quello ordinario in termini di prudenza e diligenza per far fronte alla particolare complessità del caso<a title="">[13]</a>.<br />
Sicché, distinta la diligenza quale criterio di misura utile per stabilire il contenuto dell&#8217;obbligazione e la diligenza quale criterio di imputazione della responsabilità<a title="">[14]</a>, l&#8217;art. 2236 c.c., con riferimento all&#8217;imperizia, sebbene <em>prima facie</em>orientato a limitare la responsabilità dei professionisti, è finalizzato ad individuare il contenuto dell&#8217;obbligazione.<br />
Infine, occorre sin da ora segnalare che in ambito civilistico si sta assistendo ad un innalzamento del grado di diligenza ed una valutazione più rigorosa della perizia nell&#8217;espletamento delle professioni, pretendendo una professionalità sempre maggiore ed un continuo aggiornamento; tale processo sta comportando una progressiva riduzione dell&#8217;area di operatività della colpa grave <em>ex</em>art. 2236 c.c. poiché tanto maggiori sono le regole dell&#8217;arte, riconducibili alla perizia, tanto maggiori sono gli sviluppi della scienza e della tecnica, quanto minori sono i casi in cui si è in presenza di &#8220;problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221; che consentono l&#8217;esenzione da responsabilità. Infatti, in ambito medico viene definito tale il caso non ancora studiato o sperimentato a sufficienza, ovvero non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire o trascendente la preparazione media e richiedente un impegno, una preparazione ed un dispendio di attività superiori alla media<a title="">[15]</a>.<br />
In tal modo, l&#8217;ambito di operatività della norma viene talmente ristretto da riguardare le sole ipotesi della medicina chirurgica d&#8217;avanguardia e dei malati terminali, laddove è piuttosto evidente l&#8217;accettazione di ogni rischio da parte del paziente.</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il diverso trattamento nel giudizio civile delle tre forme di colpa generica</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Come sopra anticipato, il riferimento contenuto nella norma cardine in tema di responsabilità civile del sanitario ai &#8220;problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221; fa emergere l&#8217;imperizia del professionista e non la sua diligenza e prudenza, essendo collegata la sua applicazione al complesso di conoscenze tecniche che costituiscono il fondamento della perizia professionale. Pertanto, in virtù della <em>ratio</em>della disposizione civilistica in esame se in taluni contesti professionali (tra cui quello medico) non è esigibile, per la particolare difficoltà tecnica della prestazione richiesta, il massimo della perizia, si può, tuttavia, sempre attendere dal sanitario il massimo impegno in termini di diligenza e prudenza. Sicché, il sanitario va esente da responsabilità solamente in caso di problemi tecnici di particolare complessità &#8211; caratterizzati, in senso rigoristico, in ogni caso da straordinarietà ed eccezionalità, dall&#8217;eccedere cioè le conoscenze mediche ordinarie, nonché dal dover essere provati dal convenuto &#8211; e solamente laddove, nel risolvere tali problemi, incorra in imperizia grave, rispondendo ordinariamente in caso di negligenza ed imprudenza. In questo senso, si scorge un&#8217;immediata differenza rispetto al giudizio contabile il quale non pare aver riservato alcuna diversità di trattamento tra le forme di colpa generica a differenza del giudizio civile ove la giurisprudenza sul punto è ormai da tempo consolidata. Infatti, la giurisprudenza civile è giunta al consolidato risultato per cui l&#8217;art. 2236 c.c. non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza e imprudenza, per i quali il sanitario risponde anche a titolo di colpa lieve.<br />
La svolta giurisprudenziale può essere fatta risalire al 1973, allorché la Corte Costituzionale attraverso un&#8217;importante sentenza (che segnatamente si occupava della diversa questione dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2236 c.c. alla responsabilità penale) ha ridotto l&#8217;area di operatività dell&#8217;art. 2236 c.c. all&#8217;area dell&#8217;imperizia, affermando che l&#8217;esenzione o la limitazione di responsabilità contenuta in detta previsione normativa &#8220;non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza e di diligenza&#8221;<a title="">[16]</a>.<br />
In particolare, la Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 589 e 42 c.p. (ovvero, come sottolineato dalla Corte stessa, dell&#8217;art. 43 c.p.) in relazione all&#8217;art. 2236 c.c. per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost<a title="">[17]</a>. In tale sede, la Consulta ha stabilito, alla luce della <em>ratio legis </em>illustrata nella Relazione al codice civile, che mentre per la perizia &#8220;l&#8217;indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità&#8221;. In altri termini, sarebbe inammissibile e irragionevole che nei casi maggiormente difficoltosi il professionista fosse esentato dai doveri di diligenza e prudenza; ma soprattutto, una tale diversa interpretazione contrasterebbe con l&#8217;art. 3 Cost. in quanto, consentendo di giustificare la colpa lieve proprio quando le circostanze del caso concreto &#8211; particolarmente complesso &#8211; richiedono un impegno maggiore in termini di zelo e attenzione, si introdurrebbe un ingiustificato regime di favore per il professionista intellettuale rispetto al debitore comune. Pertanto, anche la Consulta afferma che il regime di responsabilità del sanitario è strutturato al fine di contemperare le due opposte esigenze evidenziate nella già citata relazione del Guardasigilli al codice civile n. 917.<br />
D&#8217;altro canto, come si legge in una sentenza di merito, &#8220;sarebbe insensato che proprio negli interventi di maggior rischio tecnico il professionista fosse liberato dal dovere di prudenza, potesse essere negligente e potesse non osservare le norme di condotta che disciplinano la sua attività&#8221;<a title="">[18]</a>.<br />
Tale <em>obiter dictum</em>della Consulta ha costituito la base cui si è ispirata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito per ribadire e consolidare un concetto che ad oggi può affermarsi essere del tutto pacifico, e cioè che: &#8220;il medico chirurgo chiamato a risolvere il caso di particolare complessità, il quale cagioni un danno a causa della propria imperizia, è responsabile solo se versa in dolo o in colpa grave, ai sensi dell&#8217;art. 2236 c.c. Tale limitazione di responsabilità, invece, anche nel caso di interventi particolarmente difficili, non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza od imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso&#8221;<a title="">[19]</a>. La Suprema Corte è approdata a tale conclusione evidenziando che se la colpa è consistita in un <em>deficit</em>di perizia, l&#8217;accertamento della colpa non può essere necessariamente &#8220;rigoroso&#8221;, in quanto il giudice deve tener conto che la patologia è sempre influenzata, nelle sue manifestazioni concrete, dall&#8217;individualità biologica del paziente; che i dati nosologici non sono tassativi e che è sempre possibile un&#8217;inesattezza nell&#8217;apprezzamento dei riscontri clinici, sicché il giudizio diagnostico può, frequentemente, risultare errato.<br />
Pertanto, se il medico è incorso in imperizia, egli risponde soltanto in caso di gravità della colpa (ad eccezione degli interventi di <em>routine</em>o di facile esecuzione). Se, invece, la colpa si gradua come mancanza di diligenza, l&#8217;accertamento della stessa deve essere particolarmente rigoroso in quanto al medico viene affidata la tutela della salute e, pertanto, è ad egli imposto l&#8217;esercizio della massima attenzione; sicché, in tale ipotesi egli risponderà anche per colpa lieve<a title="">[20]</a>.<br />
In realtà, il processo di svuotamento dell&#8217;art. 2236 c.c. realizzatosi ritenendo tale norma applicabile ai soli casi di colpa per imperizia, non a quelli di colpa per imprudenza o negligenza, fu intrapreso dapprima dalla Cassazione penale la quale affermò il principio, secondo cui &#8220;in materia di colpa professionale del medico, quando l&#8217;evento venga addebitato a titolo di imperizia, la valutazione del giudice deve essere particolarmente larga nel ristretto ambito della colpa grave; mentre se l&#8217;addebito si concreta in una condotta imprudente o negligente, la valutazione del giudice deve essere effettuata nell&#8217;ambito della colpa lieve per l&#8217;omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale, secondo i criteri normali e di comune applicazione, valevoli per qualsiasi condotta colposa&#8221;<a title="">[21]</a>.<br />
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, ove si afferma che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell&#8217;art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all&#8217;imperizia, non all&#8217;imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell&#8217;esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza<a title="">[22]</a>.<br />
La posizione della giurisprudenza di legittimità risulta sul punto del tutto consolidata; in tal senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 6093 del 12 marzo 2013 affermando che la responsabilità può essere limitata &#8211; in presenza dei presupposti previsti dalla norma &#8211; alla sola colpa grave esclusivamente per l&#8217;imperizia; tale limitazione deve essere necessariamente esclusa con riferimento all&#8217;imprudenza e alla negligenza richiedendosi anche nei casi in cui la prestazione abbia i caratteri della speciale difficoltà un impegno ordinario, in tal caso rispondendo il sanitario in ogni caso.<br />
Il consolidato orientamento della Suprema Corte ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito tra la quale sia consentito in questa sede ricordare a titolo esemplificativo la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Roma dell&#8217;8 gennaio 2013; in tale sede la Corte condannava il sanitario al risarcimento del danno così motivando: &#8220;Ciò posto, dovendosi ritenere provato un comportamento colposo del professionista, sia pure per colpa lieve, nell&#8217;esecuzione di un intervento di routine, andava affermata la sua piena responsabilità per i danni cagionati all&#8217;attuale appellante, in ossequio ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che ha sempre ritenuto che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando, per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione, si procuri un danno nell&#8217;esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica<a title="">[23]</a>. Infatti, nel caso in esame, non può trovare applicazione la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell&#8217;art. 2236 c.c. che, per consolidata giurisprudenza, attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media<a title="">[24]</a>, ovvero, perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare&#8221;<a title="">[25]</a>.</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>La nozione di &#8220;soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221; </strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Chiarito che la limitazione di responsabilità si applica ai soli casi di imperizia e non anche ai casi di negligenza e di imprudenza, preme, tuttavia, comprendere l&#8217;interpretazione fornita dalla giurisprudenza del concetto di &#8220;soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221; in quanto esso costituisce il presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2236 c.c.<br />
Orbene, dopo l&#8217;abbandono di un&#8217;iniziale posizione che riconosceva in tutti gli interventi chirurgici la sussistenza di problemi di una qualche difficoltà<a title="">[26]</a>, occorre riconoscere che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente nel concreto un problema di tal fatta in poche ipotesi, applicando, pertanto, l&#8217;art. 2236 c.c. in rare circostanze. Tale riscontrata parsimonia è addebitale a due distinti fattori, da un lato alla rigida interpretazione del dato normativo, dall&#8217;altro all&#8217;ampliamento della colpa per negligenza, cui come sopra visto, non trova applicazione il regime della limitazione della responsabilità alla sola colpa grave<a title="">[27]</a>.<br />
Intorno all&#8217;ipotesi normativa in esame si sono sviluppati due distinti orientamenti interpretativi; secondo il primo la speciale difficoltà della prestazione ricorre quando il problema per essere correttamente risolto richieda un&#8217;abilità, una perizia, un&#8217;intelligenza o una cultura superiore a quella ordinaria del buon professionista. In altri termini, la difficoltà tecnica del problema proposto deve essere valutata tenendo conto, oltre che delle circostanze di fatto, anche del grado di diligenza che si richiede dalla categoria professionale cui appartiene il prestatore d&#8217;opera<a title="">[28]</a>; sicché, la locuzione di cui all&#8217;art. 2236 c.c. deve intendersi nel senso che l&#8217;impegno intellettuale esigibile dal sanitario sia superiore a quello medio &#8220;con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch&#8217;esse superiori alla media&#8221;<a title="">[29]</a>.<br />
Infatti, può facilmente comprendersi che un problema può presentare i caratteri della &#8220;speciale difficoltà&#8221; per un medico generico e non per uno specialista, e che uno stesso comportamento può essere colposo per quest&#8217;ultimo e non anche per il primo, e così può sussistere la colpa grave per uno specialista e non per il medico generico. In altre parole, la speciale difficoltà si misura in relazione alla categoria professionale di appartenenza, sicché essa costituisce un intoppo che per essere correttamente superato richiede una perizia superiore a quella esatta dalla propria categoria professionale<a title="">[30]</a>.<br />
Diversamente, per il secondo orientamento, il metro di valutazione della speciale difficoltà è pressoché oggettivo così da ritenere la stessa come intrinseca al problema e si declina nella straordinarietà o nella eccezionalità del caso particolare sottoposto al professionista. Pertanto, la Corte di Cassazione con particolare riferimento alla responsabilità medica ha affermato che &#8220;il medico è responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell&#8217;art. 2236 c.c., quando il caso concreto affidatogli sia straordinario ed eccezionale, sì da non essere adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica (se non addirittura ignorato), ovvero quando nella scienza medica siano al riguardo proposti e dibattuti diversi e incompatibili sistemi diagnostici e terapeutici, fra i quali debba in concreto operare la sua scelta. Risponde, invece anche per colpa lieve, ai sensi dell&#8217;art. 1176 secondo comma c.c., ove, di fronte ad un caso ordinario non abbia osservato, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina&#8221;<a title="">[31]</a>.<br />
Ad oggi, la giurisprudenza ha composto i due orientamenti sposando di fatto il secondo avente carattere sostanzialmente oggettivo, il quale assume come parametro il livello di avanzamento tecnico-scientifico in un dato settore più che l&#8217;effettiva preparazione del sanitario preposto, la cui competenza individuale tanto rileva in quanto connessa necessariamente ad un titolo (la specializzazione) che in un certo qual modo oggettivi quella competenza<a title="">[32]</a>. Inoltre, come sopra si anticipava, si riscontra un atteggiamento particolarmente rigoroso da parte della giurisprudenza tale da riconoscere la speciale difficoltà, già restrittivamente intesa, nel caso concreto assai raramente, adducendo il costante progresso della medicina<a title="">[33]</a>.<br />
Peraltro, la giurisprudenza, nel valutare la speciale difficoltà della prestazione, provvede altresì a considerare una difficoltà che può essersi presentata nel caso concreto di un intervento che non avrebbe dovuto essere particolarmente complesso. Così pure, non tutto ciò che rientra in un intervento di speciale difficoltà è effettivamente tale<a title="">[34]</a>.<br />
A seguito di un esame delle singole fattispecie sottoposte alla Corte di Cassazione emerge che la nostra giurisprudenza è propensa a ritenere sussistente la colpa grave del sanitario<a title="">[35]</a>. In altri termini, delle due l&#8217;una: o il sanitario va esente da responsabilità, o viene condannato in quanto responsabile per colpa grave, e quasi mai per colpa lieve.<br />
Infatti, è ben raro individuare decisioni di legittimità o di merito nelle quali si sia ritenuta sussistente la colpa del medico, ma la si sia reputata &#8220;non grave&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 2236 c.c<a title="">[36]</a>.<br />
Una rara decisione in tal senso è quella pronunciata da Trib. Roma 18 luglio 2004, P. c. Ospedale Pediatrico Bambin Gesù<a title="">[37]</a>nella quale (sentenza) si legge che &#8220;colpa grave, nel caso di specie, non vi fu, in quanto lo stiramento del nervo ricorrente costituisce una complicanza non infrequente nel caso di correzione chirurgica della stenosi aortica (&#8230;), e sempre teoricamente possibile allorché al chirurgo, che è pur sempre un uomo e non un braccio meccanico, si richieda di intervenire con precisione millimetrica&#8221;<a title="">[38]</a>.</p>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>La responsabilità penale: un&#8217;evoluzione per fasi successive        </strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Per ciò che concerne il versante penalistico, l&#8217;ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità, a seguito della novità normativa introdotta con la già citata legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come &#8220;legge Gelli-Bianco&#8221;, è rappresentato da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<strong>,</strong> la quale costituisce il termine di paragone per valutare la discrasia rispetto agli altri giudizi. In altri termini, si riscontra in questa sede, così come in quella civile, un diverso trattamento delle tre forme di colpa generica, diversamente da ciò che accade nel giudizio contabile<a title="">[39]</a><strong>.</strong><br />
Tuttavia, ai fini di una più consapevole comprensione di tale ultimo approdo giurisprudenziale e di un compiuto raffronto con gli altri giudizi vertenti analogamente sulla colpa (grave) medica, preme analizzare la giurisprudenza penale sulla responsabilità medica per colpa <em>prima </em>della legge Gelli-Bianco (che è succeduta alla c.d. legge Balduzzi) &#8211; e dunque di una specifica regolamentazione del settore <em>de quo</em>&#8211; dalla cui analisi si può constatare un&#8217;evoluzione proceduta per fasi successive.<br />
Infatti, si riscontra nella giurisprudenza più risalente un atteggiamento di estrema mitezza e indulgenza nei confronti del sanitario, al quale viene riconosciuto il merito di svolgere un&#8217;attività di primaria importanza sociale. Pertanto, la giurisprudenza era solita riconoscere la responsabilità del personale sanitario solamente in caso di colpa grave<strong>, </strong>e cioè di macroscopica violazione delle più elementari regole dell&#8217;arte, sulla scorta del fatto che la patologia può manifestarsi talvolta in modo non chiaro, con sintomi equivoci che possono causare un errore di apprezzamento e della sovente assenza di criteri diagnostici e di cura sicuri. Sicché, si riteneva che la colpa del sanitario doveva essere giudicata con comprensione, salvo situazioni estreme nelle quali la condotta del medico fosse del tutto incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza che si pretende dai soggetti abilitati all&#8217;esercizio della professione.<br />
In altri termini, l&#8217;esclusione della colpa era la regola e l&#8217;imputazione colposa l&#8217;eccezione, che si configurava solo nelle situazioni più plateali ed estreme<a title="">[40]</a>.<br />
Ebbene, si attribuì rilevanza al grado della colpa ai fini della punibilità senza che il diritto positivo fornisse alcun sostegno in tal senso; infatti, com&#8217;è noto, l&#8217;art. 43 c.p. in relazione all&#8217;<em>an </em><em>respondeatur </em>non riconosce alcuna distinzione tra i diversi gradi della colpa &#8211; ammettendo la punibilità anche per la colpa lievissima -, i quali rilevano solamente in relazione al <em>quantum respondeatur. </em>Pertanto, la giurisprudenza in discorso ha fatto ricorso ad un dato normativo estraneo all&#8217;ordinamento penale adoperando l&#8217;art. 2236 c.c., il quale è stato ritenuto ivi applicabile per una serie di ragioni. In primo luogo, si segnalava come, alla stregua del diritto civile, esso fosse limitato alla risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ossia era circoscritto alla sola perizia (applicandosi per la diligenza e la prudenza la disposizione ordinaria di cui all&#8217;art. 1176 c.c.). In secondo luogo, ampliando l&#8217;ambito di operatività dell&#8217;art. 2236 c.c. anche al settore penale si poteva perseguire l&#8217;auspicabile obiettivo di uniformare le due repressioni, civile e penale, essendo irragionevole che si punissero penalmente condotte che il diritto civile (la cui punizione, com&#8217;è note, possiede caratteristiche risarcitorio-retributive peculiari) riteneva lecite<a title="">[41]</a>.<br />
Il successivo sviluppo giurisprudenziale si è mostrato diviso tra due diverse impostazioni (l&#8217;una a favore all&#8217;applicabilità del summenzionato dato normativo anche in sede penale, l&#8217;altro, invece, di segno contrario sostenendo che così ragionando si realizzasse una forma di applicazione analogica) sino ad arrivare ad una compiuta regolamentazione del settore <em>de quo </em>avvenuta, in prima battuta mediante l&#8217;art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 (nota come legge Balduzzi).<br />
Il suddetto intervento normativo ha voluto dettare una disciplina parzialmente speciale rispetto a quella di cui all&#8217;art. 43, comma 3, c.p. al fine di deflazionare il fenomeno della c.d. medicina difensiva, e, pertanto, di avvantaggiare la categoria medica e di sottrarla al timore di contenziosi futuri; inoltre, così facendo è stato ricomposto anche il contrasto giurisprudenziale esistente relativo all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2236 c.c.<a title="">[42]</a>.<br />
E&#8217; stato in questo modo introdotta un&#8217;importante novità consistente nel limitare la responsabilità dei sanitari ai soli casi di colpa <em>grave</em>, laddove si fossero attenuti alle linee guide e alla buone pratiche. Si è assistito, perciò, all&#8217;utilizzo della dosimetria della colpa con riferimento anche <em>all&#8217;an respondeatur </em>e non soltanto al <em>quantum respondeatur</em><a title="">[43]</a>.<br />
Sul concreto ambito di operatività della disposizione normativa di cui sopra, si è pronunciata la sentenza Cantore<a title="">[44]</a>la quale ha chiarito l&#8217;avvenuta realizzazione di un&#8217;<em>abolitio criminis </em>parziale degli artt. 589 e 590 c.p. attraverso la quale la colpa lieve, al ricorrere delle condizioni normative, cessava di essere penalmente rilevante<a title="">[45]</a>.<br />
Tuttavia, la successiva giurisprudenza si è mostrata recettiva rispetto a tale precedente e sufficientemente compatta tranne che per una specifica questione: la riferita <em>abolitio criminis </em>riguarda la sola imperizia o anche le altre due forme di colpa generica, cioè la negligenza e l&#8217;imprudenza<a title="">[46]</a>?<br />
Una parte di essa ha accolto la soluzione più restrittiva, ciò in quanto si considerano le linee guida alla stregua di regole di perizia e non già di prudenza e diligenza. Pertanto, la legge Balduzzi opererebbe con la sua <em>abolitio criminis </em>soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non riguarderebbe gli errori diagnostici caratterizzati da negligenza o imprudenza<a title="">[47]</a>.<br />
Diversamente, il secondo orientamento ha sposato la soluzione opposta ritenendo che la limitazione di responsabilità del sanitario, laddove lo stesso si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche, in caso di colpa lieve si estenda anche agli errori connotati da imprudenza e negligenza; ciò viene sostenuto sulla base del tenore letterale della norma la quale non distingue tra i tre profili di colpa generica non menzionando la perizia, e dell&#8217;istanza di tassatività dello statuto di colpa generica delineato dall&#8217;art.43, comma 3, c.p.<a title="">[48]</a>. Pertanto, la suddetta limitazione, pur trovando il proprio terreno d&#8217;elezione nell&#8217;ambito dell&#8217;imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando si contesti una condotta imprudente e negligente<a title="">[49]</a>.<br />
Tuttavia, ben presto &#8211; prima ancora che tale contrasto giurisprudenziale fosse ricomposto &#8211; la disciplina introdotta dalla legge Balduzzi è stata sostituita dalla c.d. legge Gelli-Bianco<a title="">[50]</a>la quale ha novellato il codice penale attraverso l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 590-<em>sexies </em>c.p., rubricato &#8220;<em>Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario&#8221;</em><a title="">[51]</a>.<br />
Mediante un articolato oscuro e diverso dal precedente scompare qualunque riferimento al grado della colpa rimettendo <em>prima facie </em>la causa di esclusione della punibilità al mero rispetto delle linee guida, purché adeguate rispetto al caso concreto rompendo così il binomio precedentemente introdotto dalla legge Balduzzi fra colpa grave e rispetto delle linee guida, a norma della quale nel rispetto delle stesse non avrebbe potuto esservi punibilità altro che per colpa grave<a title="">[52]</a>.<br />
Inoltre, superando i precedenti contrasti giurisprudenziali si esplicita che la limitazione di responsabilità potrà applicarsi alla sola imperizia, sebbene intuitivamente si possa pensare che qualcosa non funzioni nel momento in cui si ammetta che &#8211; pur nel rispetto di adeguate linee guida &#8211; possa ravvisarsi imperizia nella condotta del sanitario. Infatti, l&#8217;art. 590-<em>sexies </em>c.p. prevede che per andare il sanitario esente da un rimprovero per colpa debbano congiuntamente operare i seguenti presupposti: in primo luogo l&#8217;evento deve essersi verificato a causa di imperizia (dunque non per negligenza od imprudenza), in secondo luogo devono essere state rispettate le linee guida individuate ai sensi di legge (o, in mancanza, le buone pratiche), ed in terzo luogo, tali linee guida devono risultare adeguate alla specificità del caso concreto. In altri termini, gli ultimi due presupposti confliggono con il primo, a meno di non salvarli interpretativamente così come hanno fatto le Sezioni Unite<a title="">[53]</a>. L&#8217;unica certezza emergente dal dato normativo è che nel caso in cui vi sia radicale inosservanza delle linee guida, nonché in quello di adempimenti inopportuni, la responsabilità andrà affermata anche per colpa lieve.<br />
Diversamente, emergono chiaramente i problemi interpretativi sollevati dalla nuova disposizione e oggetto di rimessione alla Sezione Unite relativi al caso in cui sanitario commetta qualche errore nel conformarsi alle linee guida le quali sono state adeguatamente individuate; in questo caso, le Sezioni Unite potrebbero scegliere una delle sue soluzioni: ritenere che le linee guida siano state ugualmente rispettate (con conseguente applicabilità dell&#8217;art. 590-<em>sexies</em>c.p.), ovvero, al contrario ritenere che, avendo errato nella fase esecutiva della conformazione, non siano state rispettate affatto.</p>
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<li style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ultimo approdo della giurisprudenza penale: le Sezioni Unite Mariotti      </strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">In particolare, circa l&#8217;ultimo aspetto esaminato, si è creato un contrasto giurisprudenziale espresso dalle sentenze De Luca- Tarabori<a title="">[54]</a>e Cavazza<a title="">[55]</a>e risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza del 21 dicembre 2017, n. 8870<a title="">[56]</a>, le quali hanno chiarito quale sia l&#8217;ambito applicativo della previsione di &#8220;<em>non punibilità</em>&#8221; prevista dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 590-<em>sexies</em>c.p.<br />
Come sopra anticipato, tale sentenza permette di comprendere quale sia l&#8217;ultimo approdo della giurisprudenza penale in tema di punibilità della condotta del sanitario e costituisce, pertanto, il termine di paragone del nostro discorso al fine di comprendere come venga intesa in questa sede la colpa grave.<br />
In primo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che, stante la chiarezza dell&#8217;articolato normativo, l&#8217;errore non punibile non può riguardare quello commesso nella fase di selezione delle linee guida, in quanto, dipendendo il &#8220;rispetto&#8221; di esse dalla scelta di quelle &#8220;adeguate&#8221;, qualsiasi errore, dovuto a qualunque forma di colpa generica, integra il requisito normativo del &#8220;rispetto&#8221;, pertanto, residua una sola possibilità interpretativa indirizzata sulla fase attuativa delle linee guida. Perciò, la causa di <em>non punibilità</em>opera nel solo caso in cui il sanitario dopo aver correttamente individuato e adottato le linee guide adeguate al caso concreto, versi in colpa lieve da imperizia nella mera fase attuativa delle stesse. Così al contrario, la causa di <em>non punibilità </em>non opera se il sanitario versa in colpa grave da imperizia nell&#8217;esecuzione delle linee guida, ancorché adeguate al caso concreto.<br />
Per contro, la causa di <em>non punibilità </em>non risulta applicabile se l&#8217;evento si è verificato per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza. Così pure, se l&#8217;evento si è prodotto per colpa anche lieve da imperizia nell&#8217;individuazione e nella scelta delle linee guida. Ancora, se l&#8217;evento si è verificato per colpa anche lieve quando non esistono linee guida per il caso concreto, la causa di <em>non punibilità </em>non opera.<br />
Nondimeno, attraverso questo percorso ermeneutico si comprende che l&#8217;attuale previsione risulta meno favorevole rispetto alla legge Balduzzi in relazione ai comportamenti connotati da negligenza o imprudenza con configurazione di colpa lieve<a title="">[57]</a>, che, per il citato decreto Balduzzi, erano esenti da responsabilità in caso di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche accreditate<a title="">[58]</a>.<br />
Come si vede, secondo le Sezioni Unite, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia, nell&#8217;ambito della fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida che risultino adeguate al caso di specie, mantiene una sua attuale validità anche sotto la vigenza della legge Gelli-Bianco: ciò in quanto la colpa lieve per imperizia esecutiva delimita l&#8217;area di irresponsabilità penale del professionista sanitario<a title="">[59]</a>. Diversamente, per la colpa lieve per negligenza o imprudenza non può operare la causa di <em>non punibilità. </em><br />
Pertanto, attraverso l&#8217;interpretazione fornita dalla Sezioni Unite circa l&#8217;ambito di operatività della novella legislativa si scorge una diversità di trattamento riconosciuta alle tre forme di colpa generica non potendo andare esente da responsabilità la condotta dal sanitario connotata da imprudenza e negligenza anche lieve. In tal modo, sebbene per ragioni diverse, si scorge una certa assonanza rispetto al giudizio civile laddove, così come sopra illustrato, in caso di speciale difficoltà della prestazione non può accettarsi un livello minimo di prudenza e diligenza, chiedendosi anzi un impegno addirittura maggiore per far fronte alle difficoltà del caso.<br />
Infatti, le stesse Sezioni Unite ricordano che il riferimento all&#8217;imperizia quale unica forma di colpa in grado di giustificare un regime di speciale valutazione della responsabilità del sanitario affonda le proprie radici nella giurisprudenza sviluppatasi sino agli anni &#8217;80 del secolo scorso, quando vi era la tendenza, già sopra analizzata, di recepire anche in sede penale la regola dell&#8217;art. 2236 c.c. Ebbene, tralasciando il dibattito ormai superato relativo alla non diretta applicabilità del precetto in ambito penale, la Cassazione ha ritenuto di valorizzare il condivisibile orientamento della sentenza De Luca-Tarabori che ha riconosciuto all&#8217;art. 2236 c.c. &#8220;la valenza di principio di razionalità e di regola di esperienza nel valutare l&#8217;addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221;.<br />
La successiva giurisprudenza di legittimità ha proseguito lo sforzo di dare una certa stabilità al delicato tema della colpa medica e merita in questo senso di essere ricordata la sentenza De Renzo<a title="">[60]</a>la quale affermando un principio del tutto nuovo &#8211; secondo il quale &#8220;non può, oggi, essere ritenuta satisfattiva né conforme a legge&#8221; una motivazione che tralasci di accertare la forma di colpa, se generica o specifica, se imperizia, negligenza o imprudenza, se e in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee guida o da buone pratiche clinico &#8211; assistenziali &#8211; permette di distinguere due categorie dogmatiche: la colpa per osservanza e per inosservanza delle linee guida, e solo nella prima dinanzi all&#8217;alternativa punibilità/non punibilità si pone l&#8217;obbligo di accertare la forma e il grado di colpa, perché questa è l&#8217;ipotesi che prevedono sia l&#8217;art. 3, comma 1 della legge Balduzzi sia l&#8217;art. 590-<em>sexies</em>c.p. Diversamente, la colpa per inosservanza delle linee guida non è invece oggetto della lettera di nessuna delle due disposizioni<a title="">[61]</a>.<br />
In conclusione, il sentiero inaugurato dalla sentenza Mariotti continua ad essere percorso dalla successiva giurisprudenza di legittimità la quale, pur nella nuova classificazione tra colpa per osservanza e colpa per inosservanza, insiste nel dare rilievo alla distinzione tra le forme di colpa generica, riconoscendo alla sola imperizia un &#8220;trattamento&#8221; diversificato in ragione anche del relativo grado.</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>La colpa grave nella responsabilità amministrativo &#8211; contabile </strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
L&#8217;esame della problematica relativa alla colpa grave trova un altrettanto significativo campo di applicazione nelle fattispecie sottoposte al vaglio del giudice contabile in ordine alla responsabilità amministrativo &#8211; contabile<a title="">[62]</a>.<br />
In via preliminare, occorre delineare i tratti essenziali della responsabilità amministrativo-contabile dei medici che siano dipendenti pubblici del servizio sanitario nazionale (S.S.N.): infatti, la condizione imprescindibile perché si configuri la responsabilità in esame è la sussistenza di un rapporto di servizio (o di convenzione) tra il medico e l&#8217;amministrazione pubblica a cui appartiene e che, presumibilmente, ha subito un danno dalla sua attività professionale. Il rapporto di servizio, pertanto, si rintraccia nei casi del sanitario dipendente del S.S.N. o, altresì, convenzionato con il S.S.N.<a title="">[63]</a>, dei componenti delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, del medico putativo<a title="">[64]</a>.<br />
Altri elementi essenziali consistono nella sussistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dal dipendente (il medico) e i danni subiti dall&#8217;amministrazione<a title="">[65]</a>e, per l&#8217;appunto, nell&#8217;elemento soggettivo della colpa grave<a title="">[66]</a>, come criterio ordinario di imputazione nei confronti di qualsiasi dipendente pubblico.<br />
La responsabilità amministrativo-contabile del dipendente pubblico in generale, ivi compreso, per quanto detto, anche del medico, trova il suo fondamento costituzionale nell&#8217;art. 28, secondo cui &#8220;I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici&#8221;.<br />
A livello legislativo, invece, le disposizioni che prevedono la responsabilità amministrativo &#8211; contabile del medico e &#8211; aspetto che più interessa in questa sede &#8211; il concetto di colpa grave sono l&#8217;art. 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n 761 sullo &#8220;Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali&#8221; che richiama gli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3 del 1 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). In forza del combinato disposto di queste ultime disposizioni, è considerato danno ingiusto, alla base della responsabilità verso terzi, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l&#8217;impiegato abbia commesso per dolo o, per l&#8217;appunto, per colpa grave.<br />
Tali regole generali, comuni a tutti i rapporti di pubblico impiego, si applicano anche per il personale delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del SSN, che detta una disciplina precipua sul personale dipendente in ambito sanitario.<br />
Infine, rileva l&#8217;art. 9 della legge Gelli &#8211; Bianco, già richiamato, che riguarda la responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto nei confronti del medico, dove per danno indiretto si intende quello che sia stato procurato dal medico a terzi (i pazienti) e nei cui confronti l&#8217;amministrazione di appartenenza, in forza di un accordo transattivo o di una sentenza di condanna, sia tenuta al risarcimento del danno.<br />
In sostanza, perché si configuri il danno erariale indiretto, il nesso di causalità deve intercorrere tra il danno subito dall&#8217;amministrazione sanitaria e la condotta dell&#8217;agente, non già tra quest&#8217;ultima e le lesioni subite dal paziente, dove il danno subito dall&#8217;amministrazione riguarda il detrimento patrimoniale seguito all&#8217;esborso pecuniario, al di là e indipendentemente dai danni subiti dal paziente, laddove il medico sia convenuto per il danno cagionato all&#8217;amministrazione medesima<a title="">[67]</a>.<br />
Il richiamo al concetto di colpa grave come criterio ordinario di imputazione della responsabilità amministrativa si rintraccia nella disciplina generale in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, dettata dalla legge n. 20 del 14 gennaio 1994. L&#8217;art. 1, comma 1, della richiamata legge così prevede: &#8220;La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l&#8217;insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali&#8221;.<br />
È necessario, pertanto, cogliere i contorni essenziali del concetto di colpa grave del medico secondo il giudice contabile rispetto al giudice ordinario, che assume dei tratti distintivi e precipui diversi dalla generica colpa grave del dipendente pubblico.<br />
Il concetto &#8220;contabile&#8221; di colpa grave del medico rispecchia la regola della colpa grave come dettata nel codice civile dall&#8217;art. 2236 sulla responsabilità del prestatore d&#8217;opera, ma con significative differenze sul piano applicativo.<br />
L&#8217;ambito di applicazione del concetto di colpa grave del medico è, infatti, ristretto alla sola imperizia davanti al giudice civile<a title="">[68]</a>, a differenza, invece, del giudizio contabile in cui il giudice valuta indistintamente l&#8217;imperizia, l&#8217;imprudenza e la negligenza, posti sullo stesso piano ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa.<br />
Nel giudizio contabile è sempre richiesta la colpa grave non solo per l&#8217;imperizia, ma anche per l&#8217;imprudenza e per la negligenza<a title="">[69]</a>, ritenuta espressamente elemento soggettivo proprio della responsabilità amministrativa<a title="">[70]</a>. Sul punto, il giudice contabile ribadisce che sussiste la responsabilità amministrativa se è presente l&#8217;elemento soggettivo minimo richiesto della colpa grave<a title="">[71]</a>, non essendo rilevanti i comportamenti posti in essere con colpa lieve<a title="">[72]</a>.<br />
Pertanto, la colpa grave in sede contabile (per sostenere la responsabilità) si configurerebbe anche nei casi di superficialità o negligenza o nelle ipotesi di mancanza di attenzione nello svolgimento dell&#8217;attività professionale da parte del medico, a differenza del giudice civile. Ne consegue che in essa vi rientrano sia i parametri dettati dall&#8217;art. 2236 c.c., sia quelli disposti dall&#8217;art. 1176, comma 2, c.c., che va inteso non come osservanza alle regole dettate dalla normale diligenza del <em>bonus pater familias</em>, ma come osservanza della particolare diligenza necessaria rispetto alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata<a title="">[73]</a>, come, per l&#8217;appunto, quella del medico.<br />
D&#8217;altra parte, riconoscendo il giudizio contabile il risarcimento del danno al pari del giudizio civile (sebbene i due modelli di responsabilità siano distinti), sono correttamente richiamabili i principi civilistici.<br />
Ciò sta a significare che la valutazione effettuata dal giudice contabile sulla colpa grave è direttamente proporzionale alle funzioni e alla qualificazione professionale dell&#8217;agente: più sono alte queste ultime, più rigore necessita la valutazione della colpa grave<a title="">[74]</a>.<br />
La giurisprudenza del giudice contabile approfondisce il contenuto della colpa grave, conservando e mantenendo un&#8217;unica linea interpretativa sia prima che dopo l&#8217;introduzione della legge Gelli &#8211; Bianco che, come anticipato, ha tentato di mettere ordine in materia sanitaria.<br />
Infatti, un risalente orientamento del giudice contabile ritiene la colpa grave dei sanitari come la &#8220;mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo <em>standard </em>minimo di diligenza richiesta a quel determinato professionista e, comunque, in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri la superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle loro cure&#8221;<a title="">[75]</a>.<br />
Orientamento confermato dalla giurisprudenza successiva<a title="">[76]</a>allorquando afferma che la colpa grave consiste &#8220;nella mancanza di diligenza, violazione di disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, non osservanza del minimo di diligenza richiesto rispetto alle mansioni, agli obblighi e doveri di servizio&#8221;, per cui deve trattarsi di &#8220;errori inescusabili per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto del minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale&#8221;<a title="">[77]</a>.<br />
Tra i doveri di ufficio, ad esempio, rientra la visita domiciliare del medico, per la cui omissione, in assenza di validi e giustificati motivi, è configurabile la responsabilità contabile<a title="">[78]</a>.<br />
Orientamento confermato più di recente<a title="">[79]</a>a ridosso della introduzione della legge Gelli &#8211; Bianco, secondo cui &#8220;la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti. Ne consegue che, per configurare un&#8217;ipotesi di responsabilità a carico di un medico [fattispecie che propriamente interessa in questa sede], non basta che il comportamento appaia riprovevole in quanto non rispondente in tutto alle regole della scienza e dell&#8217;esperienza, ma è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere e prevenire l&#8217;evento verificatosi&#8221;<a title="">[80]</a>.<br />
Ne consegue che non può essere addebitata la colpa grave al medico nel caso in cui il suo comportamento, seppur riprovevole in quanto non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell&#8217;esperienza, non sia stato improntato a grave imperizia, negligenza o imprudenza e non si sia in presenza di trascuratezza ed inadeguatezza di condotta professionale, dal momento che l&#8217;evento lesivo si sia verificato per fattori imponderabili connessi al gravoso impegno tecnico dell&#8217;intervento, nel caso di specie, operatorio<a title="">[81]</a>.<br />
Pertanto, volendo sintetizzare e cogliere i tratti essenziali dell&#8217;interpretazione del concetto di colpa grave dei sanitari da parte del giudice contabile, non si può che partire dalla nozione di diligenza, dal momento che, affinché si configuri la responsabilità amministrativo &#8211; contabile per colpa grave dei sanitari, si dovrà accertare la ricorrenza di imperizia e negligenza in misura grave in relazione al grado di diligenza richiesto. In particolare, la violazione della ordinaria diligenza come presupposto per la sussistenza di colpa lieve deve essere valutata, per gli esercenti le professioni sanitarie, avendo come riferimento la natura dell&#8217;attività esercitata, ai sensi dell&#8217;art. 1176, comma 2, c.c., come richiamato; la violazione della diligenza minima, invece, è presupposto per la sussistenza della colpa grave, dove per diligenza minima si intende &#8220;l&#8217;inosservanza di quel minimo di nozioni e tecniche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza medica secondo il livello raggiunto dalla ricerca e impiegato normalmente nella pratica nosografica&#8221;<a title="">[82]</a>.<br />
In sostanza, il parametro con cui il giudice valuta il comportamento del medico attiene al livello di diligenza impiegato dal professionista nell&#8217;usare il metodo operativo più adatto al caso concreto e alle circostanze contingenti<a title="">[83]</a>.<br />
Quindi, per verificare la intensità della colpa, occorre partire dal concetto di diligenza che assume un carattere relativo, dal momento che la sua valutazione, secondo quanto dettato dall&#8217;art. 1176 c.c., deve essere effettuata con riguardo &#8220;alla natura dell&#8217;attività esercitata&#8221;. In quest&#8217;ottica, il parametro di valutazione della colpa viene &#8220;soggettivizzato&#8221;, nel senso che offre la possibilità di imporre <em>standards</em>di comportamento più elevati in capo ai soggetti che risultino dotati di qualità, conoscenze e attitudini non ordinarie. Vi rientra sicuramente il medico (il chirurgo, nel caso di specie), dal momento che svolge un&#8217;attività a contenuto professionale e nell&#8217;adempimento delle proprie obbligazioni è tenuto non già alla diligenza generica, ma alla più accurata diligenza esigibile dall&#8217;<em>homo eiusdem condicionis ac professionis</em><a title="">[84]</a>. Pertanto, la condotta dei medici deve essere valutata in relazione all&#8217;obbligo di osservare nello svolgimento della loro attività non una &#8220;diligenza generica&#8221;, ma &#8220;una più accurata diligenza&#8221;, dal momento che le loro funzioni solo volte a tutelare il bene primario alla salute<a title="">[85]</a>.<br />
Altro profilo che viene valutato dal giudice contabile è quello della prevedibilità dell&#8217;evento lesivo e alla sua evitabilità attraverso l&#8217;osservanza della regola cautelare violata<a title="">[86]</a>. Infatti, diviene elemento rilevante e valutabile la circostanza che il sanitario, proprio usando la dovuta diligenza, possa prevedere e prevenire l&#8217;evento dannoso verificatosi<a title="">[87]</a>.<br />
Nell&#8217;ambito del giudizio contabile, grava, infine, sulla Procura l&#8217;onere di dimostrare, oltre alla sussistenza del danno erariale, una condotta posta in violazione degli obblighi di servizio, il nesso di causalità tra la condotta e il danno subito dall&#8217;Ente, nonché il dolo o la colpa grave dell&#8217;agente, dove &#8220;la colpa grave è rintracciabile in condotte che denotino una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi dell&#8217;Ente amministrato o ancora a grossolana superficialità nell&#8217;applicazione di norme di diritto&#8221;<a title="">[88]</a>.</p>
<p><strong>8.    </strong><strong>L&#8217;incidenza delle cd. linee guida nelle decisioni del giudice contabile sulla colpa grave </strong></p>
<p>Nella valutazione del comportamento lesivo del medico circa la sussistenza della colpa grave il giudice contabile non può non tener conto delle raccomandazioni previste dalle cd. linee guida, regole di condotta di natura tecnica che il medico deve seguire nella sua attività professionale.<br />
La disposizione che per prima si è occupata della incidenza delle linee guida sui profili di responsabilità del medico è l&#8217;art. 3 della legge 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi) che stabiliva che &#8220;L&#8217;esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve&#8221;. Pertanto, il rispetto delle linee guida assumeva rilevanza in sede penale, come esimente nel caso, però, di colpa lieve, non già di colpa grave.<br />
Diversa rilevanza assumeva la disposizione per il giudice contabile il cui criterio ordinario di imputazione della responsabilità amministrativo &#8211; contabile è sempre stato quello della colpa grave. Il richiamo normativo alle linee guida, infatti, aveva limitato l&#8217;ambito di operatività della colpa grave da parte del giudice contabile, non sussistendo sia in quei casi in cui la scelta del medico sembrasse ragionevole (in virtù delle conoscenze scientifiche e della prassi medica) sia nei casi di omissione di attività diagnostiche e terapeutiche ordinarie<a title="">[89]</a>(che rientravano pacificamente nei casi di colpa grave).<br />
La disposizione è stata successivamente abrogata dall&#8217;art. 6 della legge Gelli Bianco che ha disciplinato nel dettaglio la responsabilità penale dell&#8217;esercente la professione sanitaria, introducendo, nel corpo normativo del codice penale, l&#8217;art. 590-<em>sexies</em>sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.<br />
Per quanto attiene all&#8217;incidenza delle linee guida, il secondo comma dell&#8217;art. 590-<em>sexies</em>prevede che qualora l&#8217;evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità sia esclusa se siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste ultime, le buone pratiche clinico-assistenziali, a condizione, però, che le raccomandazioni previste dalle linee guida medesime risultino adeguate alla specificità del caso concreto.<br />
Pertanto, il rispetto delle linee guida assume senza dubbio rilevanza dinanzi al giudice penale, rappresentando un&#8217;esimente alla sussistenza della responsabilità penale del medico, laddove il comportamento colposo sia connotato da imperizia, non già da negligenza o imprudenza. In sostanza, l&#8217;esimente rappresentata dal rispetto delle linee guida va ad incidere sulla sola <em>species</em>di colpa grave consistente nella imprudenza nel giudizio penale; distinzione che non rileva nell&#8217;ambito del giudizio contabile, come innanzi esposto, per cui, in astratto, il rispetto delle linee guida non assume significativo rilievo nei casi di colpa grave dinanzi al giudice contabile, dal momento che è valutabile dal giudice nell&#8217;ambito del caso concreto sottoposto al suo vaglio.<br />
L&#8217;interpretazione del giudice contabile è, pertanto, su questo versante diversa rispetto a quella seguita dal giudice ordinario; in particolare, secondo i giudici contabili, l&#8217;esimente prevista dall&#8217;attuale art. 6, secondo comma, della legge n. 24/2017può tutt&#8217;oggi operare, nella formulazione del nuovo articolo 590-<em>sexies</em>c.p., solamente sul piano della responsabilità penale, avendo ridotta incidenza sulla configurabilità della responsabilità amministrativo &#8211; contabile del medico.<br />
Il giudice contabile, sul punto, precisa che, ai fini della perseguibilità in sede contabile di un medico accusato di <em>malpractice</em>, l&#8217;inosservanza delle linee guida non dimostra, di per sé, l&#8217;esistenza dell&#8217;elemento soggettivo della colpa grave, né, tanto meno, la necessaria sussistenza di un nesso causale tra il loro mancato rispetto e l&#8217;evento dannoso: ne consegue che non è configurabile in modo certo ed automatico la responsabilità in capo al sanitario che si sia discostato dalle linee guida<a title="">[90]</a>, che, pertanto, deve essere concretamente valutata dal giudice contabile.<br />
Pertanto, nel caso della responsabilità amministrativo &#8211; contabile per danno sanitario, la colpa grave va dimostrata nel caso specifico ed occorre indicare gli elementi di prova in base ai quali, sul caso concreto, si ritiene sussista una violazione delle buone pratiche mediche.<br />
Dipende, quindi, dal connotarsi del caso concreto: perché sia rintracciabile la colpa grave nel comportamento del medico, occorre provare nel giudizio contabile che il caso rientrava nei casi definiti <em>standard</em>o routinari, ma che il medico non abbia seguito quanto stabilito nelle linee guida. Tutt&#8217;al più sarà il medico a dover dimostrare in giudizio che il caso non rientrava tra quelli <em>standard</em>tanto da non richiedere ragionevolmente l&#8217;utilizzo delle linee guida.<br />
Invero, appare comunque complesso misurare la gravità della colpa grave nel caso in cui il medico si sia discostato dalle linee guida. A risolvere la questione, sono stati individuati due parametri: un primo parametro è legato alla distanza intercorrente tra il comportamento corretto e il comportamento tenuto dal medico. Se il discostamento è rilevante e, quindi, l&#8217;errore è grossolano, il comportamento del medico sarà connotato da un errore professionale inescusabile e, pertanto, rientrerebbe nei casi di colpa grave; se, invece, il discostamento ha poca entità, il comportamento sarà connotato da colpa non grave. Il secondo parametro, strettamente connesso al primo, verte sulla soglia di attenzione richiesta al medico che chiaramente rispetto agli interventi routinari sarà più alta nei casi di interventi complessi o cd. salva vita, tanto da ricadere più facilmente nei casi connotati da colpa grave, anche nel caso di discostamento lieve rispetto al comportamento che il medico avrebbe dovuto tenere<a title="">[91]</a>.</p>
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<li style="text-align: justify;"><strong>Le differenze tra la giurisprudenza del giudice civile, penale e contabile: verso una possibile soluzione</strong></li>
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<div style="text-align: justify;">A seguito dell&#8217;assenza nel panorama legislativo di una disciplina legislativa che offra una definizione chiara ed univoca della colpa grave o di una disciplina sistematica generale della colpa grave del professionista, si è posta l&#8217;esigenza di un ruolo supplente da parte della giurisprudenza.<br />
Tuttavia, come sopra esposto, il concetto di colpa grave essendo equamente rilevante ai fini della responsabilità civile, penale ed amministrativa conosce declinazioni tra loro diversificate quanto all&#8217;ampiezza del relativo concetto a seconda dei plessi giurisdizionali aditi. Infatti, sebbene per ragioni storiche e sistematiche la responsabilità del sanitario fosse stata incentrata sul medesimo riferimento normativo e riflettesse la regola della colpa grave come dettata dall&#8217;art. 2236 c.c., la successiva evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha creato discrasie in ordine all&#8217;estensione dell&#8217;elemento soggettivo della colpa grave, nelle tre dimensioni dell&#8217;imperizia, della negligenza e dell&#8217;imprudenza.<br />
Invero, nel giudizio civile la responsabilità del sanitario viene circoscritta alla sola colpa grave al ricorrere del presupposto normativo della &#8220;soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221;; in tale circostanza, una tale attenuazione viene giustificata mediante il riferimento alla sola imperizia, dovendo trovare applicazione per l&#8217;imprudenza e la negligenza l&#8217;art. 1176, comma 2 c.c. in luogo dell&#8217;art. 2236 c.c., con la conseguenza che il professionista risponde ordinariamente ovvero anche per colpa lieve in quanto ad egli è affidata la tutela della salute e deve, pertanto, prestare la sua opera esercendo la massima attenzione.<br />
Per contro, la responsabilità penale del sanitario a seguito della novella legislativa del 2017<a title="">[92]</a>e del successivo intervento delle Sezioni Unite<a title="">[93]</a>pur conservando alla stregua del giudizio civile una diversità di trattamento tra le forme di colpa generica conosce un&#8217;ulteriore bipartizione con riferimento alla stessa imperizia. Infatti, stando alla formulazione letterale dell&#8217;art. 590-<em>sexies</em>, la condotta del sanitario va esente da responsabilità qualora l&#8217;evento si sia verificato a causa di imperizia e siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida (ovvero in mancanza, le buone pratiche clinico &#8211; assistenziali), purché adeguate al caso concreto; inoltre, mediante il successivo intervento giurisprudenziale è stato chiarito che la causa di <em>non punibilità</em>opera solo con riferimento all&#8217;imperizia lieve nell&#8217;esecuzione delle linee guida, dovendo il sanitario rispondere anche per imprudenza e negligenza lieve, oltre che per imperizia lieve nell&#8217;individuazione e nella scelta delle linee guida.<br />
Pertanto, si riscontra nella giurisdizione ordinaria, seppur per ragioni diverse, il medesimo atteggiamento di sensibilità rispetto all&#8217;esigenza di differenziare le forme di colpa generica ritenendosi necessario considerare solo l&#8217;imperizia quale unica forma di colpa in grado di giustificare un regime di speciale valutazione della responsabilità. Tale assonanza può essere ricondotta altresì ad una perdurante efficacia, seppur non diretta, dell&#8217;art. 2236 c.c. anche in sede penale il quale può ivi continuare a dispiegare le proprie potenzialità quale principio di razionalità e regola di esperienza.<br />
Il giudizio contabile, pur rispecchiando la regola della colpa grave di cui all&#8217;art. 2236 c.c., si discosta enormemente dal giudizio ordinario sul piano applicativo in ordine alla parità di trattamento riconosciuta alle forme di colpa generica. Infatti, la responsabilità amministrativa viene riconosciuta al semplice ricorrere della gravità della colpa, non distinguendosi &#8211; così come avviene nella giurisdizione ordinaria &#8211; tra imperizia, da un lato, e negligenza e imprudenza dall&#8217;altro. Pertanto, la trascuratezza dei propri doveri, la mancanza di attenzione nello svolgimento dei propri compiti, il disinteresse per i beni affidati alla cura dei sanitari, seppur lievi, giustificano una limitazione di responsabilità alla stessa stregua di un comportamento non perfettamente rispondente alle regola della scienza e dell&#8217;esperienza.<br />
Dinanzi al differente rilievo attribuito alla colpa grave nel riconoscimento della responsabilità sanitaria è auspicabile trovare una soluzione di compromesso che tenga conto delle ragioni di entrambe le giurisdizioni; sicché, il principio di effettività della tutela giurisdizionale potrebbe trovare una più piena realizzazione se le interpretazioni giurisdizionali convergessero verso una soluzione condivisa.<br />
In particolare, l&#8217;esigenza di una convergenza si manifesta soprattutto tra la giurisprudenza civile e contabile, laddove la giurisprudenza penale appare già ricondotta al modello civilistico stante il rinnovato rilievo attribuito in tale sede all&#8217;art. 2236 c.c. Le strade percorribili potrebbero essere due: la prima potrebbe essere quella di considerare anche in sede civile il concetto di colpa grave unitariamente senza attribuire rilievo alla distinzione tra le forme di colpa generica sul modello della giurisprudenza contabile; la seconda, invece, pur non contestando la natura della responsabilità amministrativo-contabile quale <em>nuovo e autonomo </em>tipo di responsabilità, <em>non riconducibile </em>ai canoni ermeneutici civilistici, e nel quale il ricorso alle categorie civilistiche è temperato dalla contemporanea presenza di peculiari istituti e situazioni<a title="">[94]</a>, potrebbe essere quella di uniformare la giurisprudenza contabile a quella civile concependo anche in tale sede la sola imperizia quale forma di colpa giustificatoria di un trattamento diversificato.<br />
Orbene, la prima di queste strade non pare percorribile in quanto si scorge immediatamente un ostacolo nel fatto che l&#8217;art. 2236 c.c.limita la responsabilità alla condizione che il professionista sia impegnato in problemi di speciale difficoltà tecnica,tale formulazionefa sì che esso possa trovare applicazione solo quando si discuta dell&#8217;imperizia, non potendo trovare applicazione per la negligenza e l&#8217;imprudenza.<br />
Stante la non percorribilità della prima strada, occorre soffermarsi sulla seconda la quale allo stato attuale pare da preferirsi in ragione dell&#8217;esigenza di uniformare i due giudizi e di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione.<br />
In particolare, l&#8217;accentuazione della funzione di prevenzione della responsabilità amministrativa, unitamente alla valorizzazione della funzione punitivo &#8211; sanzionatoria, avente efficacia deterrente al pari della prima, potrebbe rappresentare la chiave di volta per un tale avvicinamento, in quanto tale funzione appare fondamentale con riferimento al buon andamento in quanto serve a garantire che gli agenti pubblici tengano un comportamento diligente, efficace ed efficiente.<br />
In altri termini, il buon andamento della pubblica amministrazione passa anche attraverso un accertamento maggiormente rigoroso della responsabilità dei sanitari il quale si potrebbe realizzare mediante una &#8220;scissione&#8221; delle forme di colpa generica, <em>rectius</em>attraverso il riconoscimento della responsabilità anche in presenza di imprudenza e negligenza lievi.<br />
Tuttavia, anche tale posizione, seppur in parte giustificata dalla contemporanea presenza di rilevanti tutele al personale sanitario coinvolto, dalla contestazione preliminare attraverso l&#8217;invito a dedurre al cosiddetto potere riduttivo dell&#8217;addebito, dalla valorizzazione degli eventuali vantaggi conseguiti dall&#8217;Amministrazione all&#8217;intrasmissibilità ereditaria dell&#8217;obbligazione pecuniaria, dalla suddivisione del danno in quote personali di addebito nell&#8217;ipotesi frequente di concorso, potrebbe presentare dei limiti in quanto deve necessariamente fare i conti con il fatto che la stessa limitazione alla colpa grave è frutto di una precisa scelta legislativa la quale ha voluto riconoscere un trattamento di favore escludendo la rilevanza della colpa lieve, la quale, rimanendo immutato il dato normativo, non potrebbe venire nuovamente in rilievo seppur solamente con riferimento all&#8217;imprudenza e alla negligenza.<br />
Nondimeno, un&#8217;interpretazione aggiornata della medesima disciplina della responsabilità contabile fondata su un&#8217;accentuazione della sua funzione di deterrenza, unitamente ad un rinnovato vigore dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento potrebbe diversificare la responsabilità contabile del sanitario per imperizia lieve dalla responsabilità per imprudenza e negligenza che dimostrisuperficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle loro cure, seppur lievi.</p>
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<li style="text-align: justify;"><strong>Il rapporto tra giudizio contabile, giudizio civile e giudizio penale</strong></li>
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<div style="text-align: justify;">
A conclusione delle argomentazioni innanzi esposte inerenti ai diversi punti di osservazione del concetto di colpa grave da parte della giurisprudenza, per poter meglio comprendere le differenze nell&#8217;interpretazione e nell&#8217;applicazione della colpa grave del medico nei tre giudizi (contabile, civile, penale), è doveroso spendere qualche parola sulla natura dei giudizi e, di riflesso, sul rapporto tra giudizio contabile, giudizio civile e giudizio penale, senza avere, però, la presunzione di occuparsi esaustivamente della questione che richiederebbe sicuramente spazi molto più ampi.<br />
Partendo ancora una volta dal giudizio contabile, si è già detto, richiamando l&#8217;art. 9 della legge Gelli Bianco, che per danno erariale indiretto si intende quello che sia stato procurato dal medico a terzi (i pazienti) e nei cui confronti l&#8217;amministrazione di appartenenza sia tenuta al risarcimento del danno, in forza di un accordo transattivo o di una sentenza di condanna. In sostanza, il danno non è arrecato direttamente al patrimonio dell&#8217;amministrazione, ma consegue al risarcimento del danno chiesto nel corso di un giudizio civile o in via stragiudiziale dal privato all&#8217;amministrazione medesima e che sia da quest&#8217;ultima corrisposto, tanto da legittimarla ad esercitare l&#8217;azione di rivalsa direttamente (e non già dinanzi alla Corte dei Conti come in altri tipi di giudizio) nei confronti del dipendente che con il proprio comportamento abbia causato il danno<a title="">[95]</a>.<br />
Proprio su quest&#8217;ultimo profilo e partendo dal confronto con la sentenza favorevole pronunciata dal giudice civile, occorre chiarire che le due tipologie di responsabilità (civile e contabile), sebbene si fondino su uno stesso fatto<a title="">[96]</a>, viaggiano su due binari diversi, tanto è vero che i due rispettivi giudizi sono differenti dal punto di vista strutturale e funzionale.<br />
Non è infrequente, infatti, che un unico fatto, in corretta applicazione delle norme, possa essere oggetto del sindacato di più giudici, che giudicano la vicenda da differenti punti di vista tanto da giungere a esiti non solo differenti, ma addirittura contrastanti o comunque non uniformi<a title="">[97]</a>.<br />
I due giudizi si svolgono su piani diversi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, dal momento che il giudizio civile si interessa del rapporto &#8220;esterno&#8221; tra amministrazione, per il tramite del suo dipendente (il medico), e il privato danneggiato; mentre il giudizio contabile si incentra sul rapporto tutto &#8220;interno&#8221; tra l&#8217;amministrazione e il dipendente. D&#8217;altro canto, il giudizio contabile si snoda sull&#8217;accertamento della responsabilità amministrativo &#8211; contabile che ha natura pubblica correlata non solo alla natura pubblica delle risorse economiche interessate, ma anche ai soggetti coinvolti nel giudizio<a title="">[98]</a>, a differenza del giudizio civile che riguarda solo il rapporto paritetico tra due parti processuali.<br />
Ne consegue che la Corte dei Conti rivendichi autonomia<a title="">[99]</a>nella valutazione dei fatti accertati nel giudizio civile (di natura chiaramente risarcitoria) ai fini della sussistenza di profili di responsabilità amministrativo &#8211; contabile<a title="">[100]</a>. Infatti, il pregresso giudizio civile, che si sia concluso con una sentenza di condanna, costituisce un semplice presupposto di fatto dell&#8217;azione di responsabilità amministrativo- contabile, non essendo idoneo a fare stato nel giudizio contabile, dal momento che, come detto, si fondano su elementi strutturali diversi e coinvolgono differenti parti nei rispettivi giudizi<a title="">[101]</a>. Tutt&#8217;al più, il giudice contabile potrà trarre dal giudizio civile elementi (come le prove testimoniali o le consulenze) utili a formare il proprio convincimento<a title="">[102]</a>, non altro.<br />
La differenza si basa essenzialmente sulla diversa funzione che sottende i due tipi di giudizio, mirando ciascuno a perseguire un differente interesse pubblico: l&#8217;accertamento del giudice civile attiene alla violazione di particolari obblighi connessi al rapporto di servizio a carico del medico &#8211; dipendente pubblico, a differenza dell&#8217;accertamento del giudice contabile che riguarda il fatto dannoso, cioè il fatto (puro e semplice) dell&#8217;essersi verificato un danno per lo Stato. Il giudizio civile ha sostanzialmente natura risarcitoria &#8211; compensativa rispetto al giudizio contabile che ha natura, invece, essenzialmente sanzionatoria rispetto al comportamento del responsabile del danno<a title="">[103]</a>, secondo l&#8217;orientamento maggioritario e più recente.<br />
Ecco la ragione per cui, l&#8217;elemento soggettivo della colpa grave, pur presentando un &#8220;nucleo&#8221; essenziale in comune (rappresentato, in sostanza, dall&#8217;applicazione delle disposizioni e dei principi civilistici), assume connotati diversi funzionali al differente scopo cui mirano i due giudizi.<br />
Lo stesso dicasi nei confronti del giudizio penale: da una parte, il giudice contabile può valutare i fatti in modo difforme rispetto a quanto stabilito nella sentenza del giudice penale; dall&#8217;altra, le prove formatesi nell&#8217;ambito del giudizio penale possono essere acquisite dal giudice contabile perché ne faccia oggetto della sua valutazione circa la sussistenza della responsabilità amministrativo &#8211; contabile<a title="">[104]</a>.<br />
I due giudizi (quello contabile e quello penale) sono connotati, invero, dalla stessa natura di tipo sanzionatorio e, soprattutto, sono strutturati nelle stesse modalità, dal momento che in entrambi i giudizi l&#8217;azione (di responsabilità contabile come quella penale) viene esercitata da un soggetto pubblico quale la Procura. Non si trascuri, infatti, che la responsabilità amministrativo- contabile è, al pari di quella penale, personale, come dettato dall&#8217;art. 1 della legge 20 del 1994 (recante le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), a cui si è accennato.<br />
In questo caso, non si pone alcun problema di pregiudizialità o di raccordo tra giurisdizioni, dal momento che l&#8217;esclusività della giurisdizione contabile sul danno erariale, prevista a livello costituzionale dall&#8217;art. 103, è garantita dai limiti della potestà decisoria del giudice penale che è incentrata sulla condanna generica dell&#8217;imputato<a title="">[105]</a>.<br />
Ne consegue, però, che se l&#8217;azione di danno esercitata dalla Procura contabile è identica alla intera domanda risarcitoria proposta dalla parti civili su cui il giudice penale ha deciso, gli effetti di quest&#8217;ultima pronuncia ricadono nel giudizio contabile<a title="">[106]</a>; mentre laddove il giudice penale stabilisca una generica condanna al risarcimento del danno, la decisione non ha alcun effetto preclusivo sull&#8217;accertamento del danno, sia in sede contabile, sia in sede civile.<br />
Diverso è l&#8217;aspetto relativo agli effetti delle sentenza penale di condanna sul giudizio contabile, come disciplinato dall&#8217;art. 651 c.p.p., relativo all&#8217;efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.<br />
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito al dibattimento dal giudice penale ha efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, relativamente alle restituzioni e al risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.<br />
In questo modo, i fatti materiali dedotti dal P.M. contabile a fondamento della domanda risarcitoria proposta si ritengono accertati laddove siano coincidenti con i fatti accertati dal giudice penale, nei confronti dei condannati. Ne consegue che, qualora il giudice penale si limiti a pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, l&#8217;accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato deve essere accertato (in concreto e in autonomia) dal giudice contabile. Mentre se il giudice penale abbia accertato in concreto la sussistenza dei danni patrimoniali conseguenti alla condotta dei prevenuti, l&#8217;accertamento fa stato nel giudizio contabile<a title="">[107]</a>.<br />
Pertanto, l&#8217;efficacia del giudicato penale è circoscritta ai soli fatti accertati in quella sede<a title="">[108]</a>.<br />
In un primo momento, si è ritenuto che fosse solo la sentenza penale di condanna a fare stato nel giudizio di responsabilità erariale; ma ormai è consolidato l&#8217;orientamento che sostiene l&#8217;efficacia del giudicato penale nel processo di responsabilità erariale sia nel caso di condanna sia nel caso di assoluzione, dal momento che il procuratore della Corte dei conti è presente in giudizio attraverso il P.M. e il risarcimento del danno chiesto dalla pubblica amministrazione parte civile è lo stesso del quale si chiede il risarcimento del danno nel giudizio contabile, trattandosi sempre di danno della pubblica amministrazione<a title="">[109]</a>.<br />
Un&#8217;ultima riflessione: questa diversità di giudizi, strutturale e funzionale, giustifica, in sostanza, la diversità anche dell&#8217;ambito interpretativo e applicativo della colpa grave da parte dei tre giudici. Diversità che, a sua volta, rispecchia la differenza tra le tre tipologie di responsabilità.<br />
D&#8217;altra parte, come sostenuto, &#8220;la regola generale, comune e tendenziale a tutti i processi, è espressione dell&#8217;autonomia e della separatezza delle giurisdizioni&#8221;<a title="">[110]</a>.<br />
Questo non toglie che sarebbe opportuno un criterio uniformatore, individuato dal legislatore, che possa quanto meno stabilire i connotati essenziali della colpa grave, dal momento che è assai opinabile che si configuri diversamente nell&#8217;ordinamento e che possa condurre a diversi esiti giudiziari, pur vertendo su uno stesso fatto.<br />
Vero che vi sono in alcuni casi delle norme di raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile: nel caso del rapporto tra processo penale, in cui la pubblica amministrazione si sia costituita parte civile, e il giudizio contabile, la norma di riferimento è l&#8217;art. 538 c.p.p., comma 2, che scongiura il rischio che potrebbe correre il responsabile del danno di pagare due volte; nel caso del rapporto tra giudizio civile e giudizio contabile, in assenza di una disposizione normativa, vale il criterio secondo il quale, a fronte di una pronuncia del giudice civile integralmente risarcitoria, sussiste una preclusione per l&#8217;azione dinanzi al giudice contabile; a fronte di una sentenza civile parzialmente satisfattiva, l&#8217;importo verrà detratto da quanto stabilito dal giudice contabile<a title="">[111]</a>.<br />
Al momento, però, quello descritto è lo stato dell&#8217;arte e con questo bisogna fare i conti: vi possono essere decisioni (assunte da diversi organi giudiziari) contrastanti su un medesimo fatto, dal momento che ogni singolo giudizio accerta diversi profili di responsabilità e di colpa grave, per i quali ha, per l&#8217;appunto, giurisdizione.</p>
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<div style="text-align: justify;">*<em>Pubblicazione frutto della ricerca dal titolo &#8220;Le Corti a confronto&#8221;, ammessa al finanziamento a valere sul Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo (cd. Bando PRA)- anno 2018- dell&#8217;Università di Foggia, relativo al contrasto tra le decisioni del giudice nazionale (civile, penale, amministrativo e contabile) sull&#8217;interpretazione di una medesima fattispecie normativa</em>.<br />
Sono da attribuirsi rispettivamente a Graziana Urbano i parr. 1, 7, 8, 10; ad Antonella Gorgoglione i parr. 2, 3, 4, 5, 6, 9.<br />
[1]Cfr. A. Fabri, &#8211; E. Taraschi, <em>Termine di efficacia dell&#8217;ordinanza di sospensione in materia edilizia</em>, in <em>Urb. e App.</em>, 2019, 5; V. Pavone &#8211; R. Russo, <em>La piscina natatoria &#8220;abusiva&#8221; tra giudice penale e giudice amministrativo</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a><em>, </em>2020, 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cfr. N. Posteraro, <em>La responsabilità del medico nelle prime applicazioni della legge Gelli &#8211; Bianco</em>, Roma, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Cfr., <em>ex multis</em>, E. Fabiani,<em>Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali, standards evolutivi e principi generali dell&#8217;ordinamento</em>, in <em>Foro It.</em>, 1999, 12, 3558 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>A seguito di alterni orientamenti giurisprudenziali, sia consentito richiamare le Sezioni Unite n. 8770 del 21 dicembre 2017 che, nel delineare il perimetro applicativo della causa di non punibilità prevista dall&#8217;art. 590-<em>sexies</em>c.p., come introdotta dalla legge 24/2017, precisano che l&#8217;art. 2236 c.c. rileva anche nel diritto penale, in quanto &#8220;tralasciando l&#8217;ormai sopito dibattito sulla non diretta applicabilità del precetto al settore penale per la sua attinenza alla esecuzione del rapporto contrattuale o al danno da responsabilità aquiliana, merita di essere valorizzato il condivisibile e più recente orientamento delle sezioni penali che hanno comunque riconosciuto all&#8217;art. 2236 la valenza di principio di razionalitàe regola di esperienza cui attenersi nel valutare l&#8217;addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione del genere di problemi sopra evocati ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>M. Franzoni, <em>Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, </em>Torino, 2017, 15 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>M. Franzoni, <em>Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, op. cit.</em>, 16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Ad esempio, in sede contrattuale la previsione di colpa grave indica una limitazione della responsabilità del debitore, in deroga all&#8217;art. 1218 c.c., come nell&#8217;art. 789 c.c. secondo cui &#8220;il donante, in caso d&#8217;inadempimento o di ritardo nell&#8217;eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o colpa grave&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>M. Franzoni, <em>L&#8217;illecito, </em>in <em>Trattato della responsabilità civile </em>diretto da M. Franzoni, Milano, 2010, 223 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Cfr. Cass., S.U., 6 maggio 1971, n. 1282; Cass. Civ., sez. I, 8 novembre 1979, n. 5761; Cass. Civ., sez. II, 17 marzo 1981, n. 1544; e più di recente Cass. Civ., sez. III, 26 marzo 1990, n. 2428.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a><em>Relazione alla maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) presentata all&#8217;udienza del 16 marzo 1942-XX per l&#8217;approvazione del testo &#8220;Codice Civile&#8221;,</em>in <em>www.consiglionazionaleforense.it, </em>206, n. 917.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>P. Sirena, <em>I contratti di collaborazione</em>, Torino, 2011, 869.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Tutto ciò presuppone, evidentemente, l&#8217;effettiva possibilità di distinguere nettamente diligenza, prudenza e perizia. Se, infatti, a livello teorico, la diligenza viene individuata nel rispetto delle regole sociali che descrivono il comportamento di un soggetto attento ed oculato nel raggiungimento dei suoi fini; la prudenza viene ravvisata nell&#8217;osservanza delle modalità precauzionali imposte dalle regole sociali per l&#8217;espletamento di certe attività connotate da pericolosità; la perizia viene, invece, intesa come il rispetto delle regole tecniche generalmente seguite in un dato settore. La distinzione tra le tre forme di colpa generica non risulta altrettanto agevole in pratica, in quanto &#8220;rimane[&#8230;]da dimostrare come un comportamento possa essere imperito, senza al contempo presentare i caratteri dell&#8217;imprudenza e negligenza&#8221; (V. Zambrano, <em>Interesse del paziente e responsabilità medica nel diritto civile italiano e comparato</em>, Napoli, 1993, 200).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>M. Faccioli, <em>La responsabilità del medico chiamato ad affrontare &#8220;problemi tecnici di speciale difficoltà&#8221;, </em>in <em>La responsabilità civile</em>, 2005, IV, 351.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Questa doppia rilevanza della diligenza si deve a L. Mengoni , <em>Obbligazioni &#8220;di risultato&#8221; e obbligazioni &#8220;di mezzi&#8221;</em>, in <em>Riv. Dir. Comm. e obbligazioni</em>, 1954, 204 e ss., il quale ne ha rintracciato un riferimento nell&#8217;art. 1176 c.c., comma 1, come diligenza in senso proprio; nel comma 2 come perizia, cioè come &#8220;criterio di determinazione<em>per relationem</em>del contenuto dei rapporti obbligatori&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>In questo senso, Cass. Civ., sez. III, 18 giugno 1975, n. 2439; Cass. Civ., sez. III, 26 marzo 1990, n. 2428; Cass. Civ., sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Corte Cost., 28 novembre 1973, n. 166.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Il rimettente, infatti, osservava che la limitazione di responsabilità del sanitario ai soli casi di colpa grave era potenzialmente in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., cagionando un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra diversi soggetti ugualmente sottoposti al precetto penale, e venendo, nei fatti, a creare una sorta di privilegio nei soli confronti della categoria medica. Orbene, la Corte costituzionale non ha ritenuto di dover censurare il diritto vivente in quanto non determinante una disparità di trattamento eccessivamente estesa (era infatti limitata alla sola imperizia) né considerabile come irragionevole.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Trib. Torino, 14 novembre 1978, citata da G. Visintini, <em>I fatti illeciti, </em>vol. II, <em>L&#8217;imputabilità e la colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità, </em>Padova, 1998, 231.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440; in senso conforme <em>ex multis</em>, Cass. Civ., sez. III, 8 luglio 1994 n. 6464; Cass. Civ., sez. III, 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. Civ., sez. III, 10 maggio 2000 n. 5945; Cass. Civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471; Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12273; Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2004, n. 19560; Cass. Civ., sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583; Cass. Civ., sez. III, 2 febbraio 2005, n. 2042.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>La sentenza capostipite in tal senso sembra essere Cass. Pen., 11 luglio 1980, imp. De Lilla, in <em>Riv. Pen</em>., 1981, 283.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a><em>Ex multis, </em>Cass. Pen., sez. II, 23 agosto 1994, n. 11965.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Cass. Civ., sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; il caso era relativo alla paraplegia conseguita in danno di un paziente sottoposto ad un intervento di lombosciatalgia &#8211; emilaminectomia e la S.C. ha confermato la giurisprudenza di merito che aveva considerato negligente l&#8217;errore diagnostico, l&#8217;omesso ricorso ad indagini strumentali e la gestione dei tempi dell&#8217;emergenza medico-chirurgica.<br />
Soluzione ribadita anche dalla Cass. Civ., sez. III, <strong>13 marzo 2007, n. 5846</strong>laddove si conferma la sentenza di merito riconoscendo che essa «aveva fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la disposizione dell&#8217;art. 2236 c.c. (che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave) non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza &#8211; dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve [&#8230;] <strong>La limitazione di responsabilità non si applica</strong><strong>,</strong>pertanto, al professionista generico che &#8211; consapevolmente &#8211; abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso un intervento con conseguenze meno dannose». La fattispecie riguardava la responsabilità sanitaria per gli esiti di un&#8217;operazione effettuata su una quindicenne per averle asportato completamente l&#8217;utero, così impedendole la capacità di generare con successiva e marcata depressione psichica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Cfr. Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440, <em>cit.</em>; Cass. Civ., sez. III, 8 luglio 1994 n. 6464<em>, cit.</em>;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Cfr. Cass. Civ., sez. III, 11 aprile 1995, n. 4152</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085<em>, cit.</em>; Cass. Civ., sez. III, 10 maggio 2000 n. 5945<em>, cit.</em>; Cass. Civ., sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845<em>, cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Trib. Trani, 9 maggio 1967, in <em>Dir. e giur., </em>1968, 106.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>A. Farneti- M. Cucci- S. Scarpati(a cura di), <em>Problemi di responsabilità sanitaria</em>, Milano, 2007, 32 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>A. Farneti- M. Cucci- S. Scarpati(a cura di), <em>Problemi di responsabilità sanitaria</em>, <em>op. cit., </em>33.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Cass., sez. lav., 7 agosto 1982, n. 4437, dove più compiutamente si afferma che &#8220;la responsabilità del professionista è attenuata allorché l&#8217;esecuzione dell&#8217;attività professionale richiestagli implichi, in relazione al caso concreto, la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. [&#8230;]In siffatta ipotesi, pertanto, il professionista risponde verso il cliente, per danni a questi cagionati, soltanto quando nello svolgimento della sua attività si riscontrino dolo o colpa grave, con esclusione, quindi, della colpa lieve&#8221;. In senso conforme, Cass. Civ., sez. III, 1 febbraio 1991, n. 977; Cass. Civ., sez. III, 26 maggio 1993, n. 5926; Cass. Civ., sez. III, 11 aprile 1995, n. 4152<em>, cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>S. Agosti- M. Cucci &#8211; M. Rodolfi &#8211; A. Steffano<em>, La responsabilità professionale del ginecologo e ostetrico</em>, Santarcangelo di Romagna, 2011, 94 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>La Cassazione, sez. III, con la sentenza 29 marzo 1976, n. 1132 ha confermato la responsabilità professionale, per negligenza ed omissione di specifici doveri, affermata dalla giurisprudenza di merito, di un chirurgo che aveva eseguito una operazione di &#8220;alcolizzazione del ganglio di Gasser&#8221;, in soggetto iperattivo e con atteggiamento isterioidi, senza un preventivo intervento di prova, utile al fine di valutare il comportamento del paziente, riconosciuto necessario e comunemente praticato, in analoghi casi, dai cosiddetti &#8220;medici del dolore&#8221;. In senso conforme, Cass. Civ., sez. III, 8 marzo 1979, n. 1441; Cass. Civ., sez. III, 26 marzo 1990, n. 2428; Cass. Civ., sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845<em>, cit.</em>; Trib. Milano 19 maggio 1992.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>A. Farneti &#8211; M. Cucci &#8211; S. Scarpati(a cura di), <em>Problemi di responsabilità sanitaria</em>, <em>op. cit.</em>, 35.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Sono stati ritenuti interventi di non speciale difficoltà, ad esempio: un intervento di polipectomia endoscopica (Cass. Civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791); la discectomia di una doppia ernia cervicale (Trib. Roma 7 luglio 2007, Carloni c. RAS); la diagnosi precoce nel neonato della fenilchetonuria (e ciò, si badi, da parte dei medici di un ospedale per nulla attrezzato per compiere tale diagnosi, in base al rilievo che quei medici avrebbero comunque potuto effettuare i prelievi ed inviarli ad un centro regionale specializzato per tale diagnosi: così Cass. Civ., sez. III, 2 febbraio 2005, n. 2042); l&#8217;osteosintesi di frattura clavicolare con filo di Kirschner (Trib. Roma 20.2.2005, in <a href="http://www.dejure.it/"><em>www.dejure.it</em></a><em>); </em>l&#8217;esecuzione per via naturale di parto rivelatosi distocico per la microsomia del feto ed il prolungarsi del periodo gestazionale sino alla 43° settimana (Cass. Civ., sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583); la liposuzione (Trib. Roma 17 dicembre 1998, in <em>Giur. romana</em>, 999, 239); la corretta immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato (Cass. Civ., sez. III, 3 marzo1995, n. 2466); l&#8217;elettroshock (Cass. Pen., sez. III, 15 dicembre 1972, n. 3136), cfr. Suprema Corte di Cassazione, Quaderni del Massimario, <em>Responsabilità sanitaria e tutela della salute</em>, a cura di M. Rossetti,2011, 18. Dalla breve casistica che precede si comprende bene che vengono considerati di speciale difficoltà solo gli interventi sperimentali o di altissima specializzazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>In tal senso, Cass. Civ., sez. I, 18 aprile 1978, n. 1845 in <em>Resp. civ. prev., </em>1978, 591, &#8220;elevata capacità ed esperienza possono essere richieste perché l&#8217;intervento è suscettibile di situazioni non prevedute e complicazione per le quali in linea di massimo può proporsi la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, così come le soluzioni stabilite per il miglior compimento del programma chirurgico non possono escludere almeno in via astratta e per evenienze varie, l&#8217;insorgenza di situazioni di particolare difficoltà che richiedono repentine e insolite soluzioni tecniche anche di non facile attuazione. Ovviamente dovendosi quest&#8217;ultima (la responsabilità del chirurgo) valutare in concreto occorre che i problemi tecnici di speciale difficoltà si siano realmente presentati senza essere rimasti allo stato potenziale&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Così, ad esempio, è stato ritenuto in colpa grave: il medico che aveva diagnosticato un&#8217;ernia discale, e sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico volto alla soluzione di quella patologia, non avvedendosi che i disturbi lamentati dal paziente erano dovuti ad un tumore osseo infiltrante, sebbene radiologicamente poco visibile (Cass. Civ., sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085<em>, cit.</em>); il medico che, nell&#8217;esecuzione di un parto per via naturale, a fronte della posizione podalica del feto, provocava a quest&#8217;ultimo la paralisi ostetrica dell&#8217;arto superiore (c.d. distocia di spalla: così Cass. Civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297; si badi che la S.C. in quel caso non confermò la sentenza di merito la quale aveva escluso la sussistenza di colpa medica muovendo dalla statistica sanitaria che registrava un alto tasso di distocia di spalla nel caso di presentazione podalica del feto); il medico che abbia somministrato un anestetico locale, risultato poi letale per il paziente, senza aver effettuato previamente alcun accertamento sulle condizioni del paziente stesso (Cass. Civ., sez. III, 1 marzo1988, n. 2144); il medico specializzato in ortopedia per avere eseguito, con esito infausto, un intervento di alta neurochirurgia (Cass. Civ., sez. III, 26 marzo 1990 n. 2428); il medico che abbia omesso di rendere edotta una donna sul possibile esito infausto dell&#8217;intervento abortivo cui si era sottoposta, in un caso in cui la paziente, dopo l&#8217;intervento, aveva volontariamente abbandonato l&#8217;ospedale (Cass. Civ., sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464); il medico che, nell&#8217;esecuzione di un trattamento chirurgico di riduzione di una lussazione dell&#8217;anca e di frattura femorale, con rimozione dei frammenti articolari, abbia lasciato libero nella cavità acetabolare un frammento osseo della testa femorale (Cass. Civ., sez. III, 11 aprile 995, n. 4152); il medico che non abbia rilevato una frattura del femore (Cass. Civ., sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845<em>, cit.</em>); il medico che, chiamato ad intervenire chirurgicamente su una tumefazione al seno, decida di asportare l&#8217;intera ghiandola mammaria senza previamente eseguire un esame istologico intraoperatorio (Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12233), cfr. Suprema Corte di Cassazione, Quaderni del Massimario, <em>Responsabilità sanitaria e tutela della salute, op. cit., </em>18 e ss .</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Suprema Corte di Cassazione, Quaderni del Massimario, <em>Responsabilità sanitaria e tutela della salute</em>, <em>op. cit.,</em>19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>La fattispecie aveva ad oggetto il caso di un chirurgo il quale, nell&#8217;eseguire un intervento di correzione di una stenosi aortica mediante ricostruzione in <em>goretex</em>dell&#8217;istmo aortico in un ragazzo di sedici anni, aveva causato lo stiramento del nervo ricorrente, e la conseguente disfonia del paziente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Suprema Corte di Cassazione, Quaderni del Massimario, <em>Responsabilità sanitaria e tutela della salute</em>, <em>op. cit., </em>19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a><strong>Cass., SS. UU., 23 febbraio 2018, n. 8770.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>M. Bona, <em>la responsabilità medica civile e penale, </em>Santarcangelo di Romagna, 2013, 109.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Il ricorso all&#8217;art. 2236 c.c. in sede penale ha trovato l&#8217;avvallo anche da parte della Corte Costituzionale pronunciatasi con la sentenza 22 novembre 1973, n. 166 <em>, cit.</em>, relativamente alla questione di legittimità degli artt. 589 e 42 c.p. in relazione all&#8217;art. 2236 c.c. per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. Si lamentava, infatti, un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti ugualmente sottoposti al precetto penale, creando una sorta di privilegio per la sola categoria medica. Eppure, la Consulta ha ritenuto di salvare il diritto vivente. Cfr. F. Torelli, <em>La colpa grave nella responsabilità penale del medico-chirurgo: rivisitazione critica e recuperi ermeneutici alla luce delle Sezioni Unite Mariotti, </em>in <em>www.magistraturaindipendente.it,</em>8 maggio 2018, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Il testo dell&#8217;art. 3 della legge Balduzzi &#8211; abrogato dalla legge Gelli-Bianco &#8211; era il seguente: &#8220;<em>L&#8217;esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>F. Torelli, <em>La colpa grave nella responsabilità penale del medico-chirurgo: rivisitazione critica e recuperi ermeneutici alla luce delle Sezioni Unite Mariotti, op. cit.</em>, 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Cass. Pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>La citata sentenza ha affrontato anche il delicato tema delle linee guida valorizzandone il ruolo. In estrema sintesi, è stato riconosciuto che la legge Balduzzi ha escluso la responsabilità del sanitario per colpa lieve in presenza di quelli che la dottrina ha definito <em>adempimenti imperfetti </em>ovvero<em>adempimenti inopportuni </em>delle linee guida. Diversamente, in caso di totale disapplicazione delle stesse &#8211; stante il tenore letterale della norma &#8211; non poteva configurarsi colpa diversa da quella grave. Inoltre, sono stati individuati diversi fattori dalla cui presenza deriva la gravità della colpa: 1) &#8220;poiché la colpa costituisce la violazione di un dovere obiettivo di diligenza, un primo parametro attinente al profilo oggettivo della diligenza riguarda la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersisulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere&#8221;; 2) &#8220;occorrerà altresì considerare quanto fosse prevedibile in concretola realizzazione dell&#8217;evento, quanto fosse in concreto evitabilela sua realizzazione&#8221;; 3) vi è poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che riguarda l&#8217;agente in concreto; ci si riferisce alla misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell&#8217;agente; 4) altro elemento di rilievo sul piano soggettivo è quello della motivazione della condotta; 5) inoltre, un profilo soggettivo è costituito dalla consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa e, quindi, dalla previsione dell&#8217;evento; 6) peraltro, rileva altresì l&#8217;eventuale concorso di colpa di più agenti o della stessa vittima.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Nella sua breve vita tale disposizione normativa è stato oggetto anche di una rimessione da parte del Tribunale di Milano alla Corte Costituzionale la quale si è pronunciata con l&#8217;ordinanza n. 295 del 2013; sebbene si tratti di una pronuncia di mero rito, sia consentito mettere in luce il seguente passaggio: &#8220;[&#8230;]occorre anche considerare come, nelle prime pronunce emesse in argomento, la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto &#8211; in accordo con la dottrina maggioritaria &#8211; che la limitazione di responsabilità prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all&#8217;addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non, dunque, quando all&#8217;esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47]</a>Ciò in particolare è stato ritenuto da Cass. Pen., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11493 ovvero da Cass. Pen., sez. III, 4 dicembre 2013, n. 5460. La stessa linea esegetica, quindi, è stata consolidata dalla giurisprudenza di legittimità mediante specifiche decisioni sul tema, cfr. Cass. Pen., sez. IV, 8 luglio 2014, n. 7346; Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2015, n. 16944; Cass. Pen., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 26996; Cass. Pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27185; Cass. Pen., sez. IV, 9 luglio 2015, n. 32756.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48]</a>La prima ad esprimersi in tal senso è stata Cass. Pen., sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289; in senso conforme, Cass. Pen., sez. IV, 1 luglio 2015, n. 45527; Cass. Pen., sez. IV, 8 luglio 2014, n. 7346.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49]</a>La tesi restrittiva del primo orientamento è stata respinta successivamente anche da Cass. Pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283; in motivazione, la Corte aveva, in primo luogo, evidenziato, in accordo a talune pronunce precedenti, che non poteva affatto &#8220;escludersi che le linee guida pongano raccomandazioni rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta del soggetto agente sia quello della diligenza, come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza, che quella della adeguatezza professionale&#8221;. In secondo luogo, aveva denunciato, recependo gli insegnamenti della dottrina più accorta, la sostanziale impraticabilità della limitazione del trattamento di favore ai soli casi di imperizia, osservando che &#8220;la scienza penalistica non offre indicazioni di ordine tassativo, nel distinguere le diverse ipotesi di colpa generica, contenute nell&#8217;art. 43, comma 3, cod. pen.&#8221; per cui concludeva che, nella prospettiva del sanitario che si attiene alle linee guida, l&#8217;unico distinguo rilevante, ai fini dell&#8217;applicabilità o meno della causa di non punibilità prevista dall&#8217;art. 3 del Decreto Balduzzi, era quella tra colpa lieve e colpa grave.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50]</a>Legge 8 marzo 2017, n. 24 &#8211; <em>Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51]</a>Art. 590-<em>sexies </em>c.p. prevede che &#8220;<em>Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell&#8217;esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.<br />
Qualora l&#8217;evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è escluso quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziale, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52]</a>F. Torelli, <em>La colpa grave nella responsabilità penale del medico-chirurgo: rivisitazione critica e recuperi ermeneutici alla luce delle Sezioni Unite Mariotti, op. cit.,</em>15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53]</a> F. Torelli,<em>La colpa grave nella responsabilità penale del medico-chirurgo: rivisitazione critica e recuperi ermeneutici alla luce delle Sezioni Unite Mariotti, op. cit.,</em>15, il quale sul punto precisa che tale soluzione potrebbe funzionare «contando sulla generale elasticità delle linee guida, le quali, bisognose di applicazione e concreta integrazione, potrebbero ben essere erroneamente applicate od interpretate rispetto alla letteratura di riferimento proprio per imperizia».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54]</a>Cass.Pen., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187, concernente il caso di un medico psichiatra, responsabile del piano riabilitativo redatto per un paziente e chiamato a rispondere, a titolo di colpa, dell&#8217;omicidio volontario da questi compiuto, con un mezzo contundente, nella occasione della convivenza con la futura vittima, posta unitamente all&#8217;imputato in una struttura residenziale a bassa soglia assistenziale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55]</a>Cass. Pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 50078, intervenuta in un caso di doppia pronuncia conforme di condanna, nei confronti di un medico che aveva effettuato un intervento di ptosi (<em>lifting</em>) del sopracciglio, cagionando al paziente una permanente diminuzione della sensibilità in un punto della zona frontale destra per la lesione del corrispondente tratto di nervo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56]</a>Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, n. 8870, «al ricorrente, nella qualità di medico specialista in neurochirurgia, era stato addebitato il comportamento omissivo ingiustificatamente tenuto dopo alcune visite del paziente; un comportamento contestato come caratterizzato da negligenza, imprudenza e imperizia e consistito nel non avere effettuato tempestivamente la diagnosi della sindrome da compressione della &#8220;cauda equina&#8221;, con conseguente considerevole differimento nella esecuzione &#8211; avvenuta ad opera di altro medico specialista, successivamente interpellato dalla persona offesa &#8211; dell&#8217;intervento chirurgico per il quale vi era, invece, indicazione di urgenza, in base alle regole cautelari di settore. L&#8217;intervento doveva essere finalizzato alla decompressione della cauda e, per l&#8217;effetto, avrebbe dovuto impedire che la prolungata compressione in atto procurasse al paziente effetti poi riscontrati, e cioè un rilevante deficit sensitivo-motorio con implicazioni dirette sul controllo delle funzioni neurologiche concernenti l&#8217;apparato uro-genitale e di quelle motorie del piede destro»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57]</a>In senso conforme, Cass. Pen., sez.IV, 16 novembre 2018, n. 412.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58]</a>Pertanto, se il fatto è stato commesso prima del 1° aprile 2017 &#8211; data di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco può avere applicazione la Balduzzi e viene in considerazione non la forma, ma solo il grado della colpa: la non punibilità opera se la colpa è lieve, cioè quando il caso concreto non imponeva in modo macroscopico di discostarsi dalle linee guida. Se il fatto è stato commesso dopo il 1° aprile 2017, può avere applicazione l&#8217;art. 590-<em>sexies</em>c.p. e rilevano tanto la forma quanto il grado della colpa: la non punibilità si produce se l&#8217;evento è stato causato da imperizia lieve in fase esecutiva delle linee guida e sempreché non si tratti di imperizia per inosservanza di esse, in quanto in questa ipotesi cade il requisito del rispetto delle stesse il quale costituisce un elemento imprescindibile per escludere la punibilità. Sui rapporti tra i due interventi legislativi cfr. P. Piras, <em>L&#8217;accertamento della colpa medica nella giurisprudenza post Mariotti, </em>in<em>Dir. pen. cont</em>., 18 gennaio 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[59]</a>In particolare, secondo le Sezioni Unite &#8220;la norma in esame continua a sottendere la nozione di &#8220;colpa lieve&#8221;, in linea con quella che l&#8217;ha preceduta e con la tradizione giuridica sviluppatasi negli ultimi decenni&#8221;. Più specificatamente, in tale sede la Suprema Corte ha ritenuto che &#8220;la mancata evocazione esplicita della colpa lieve da parte del legislatore del 2017 non precluda una ricostruzione della norma che ne tenga conto, sempre che questa sia l&#8217;espressione di una <em>ratio</em>compatibile con l&#8217;esegesi letterale e sistematica del comando espresso&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[60]</a>Cass. Pen., sez. IV, 22 giugno 2018, n. 37794.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[61]</a>P.Piras, <em>L&#8217;accertamento della colpa medica nella giurisprudenza post Mariotti</em>,<em>op. cit., </em>4, il quale ricorda altresì che la distinzione fra colpa per osservanza e per inosservanza era stata già messa in luce nel vigore della Balduzzi, con la chiarissima sentenza della sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11493, per la quale la Balduzzi è applicabile &#8220;solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida&#8221;. Mentre, successivamente alla sentenza Mariotti questa nozione è stata rimarcata ad esempio dalla sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 47801che così si esprime: &#8220;Ai fini dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 3 I co. della Balduzzi, qualora vi sia stata inosservanza delle linee guida e buone pratiche, non assume rilievo la distinzione fra colpa lieve e colpa grave e quindi rimane ferma la responsabilità penale&#8221;. E viene di conseguenza ritenuta non applicabile la Balduzzi in un caso di tetraparesi neonatale da anossia per omesso parto cesareo, per l&#8217;affermata inosservanza di linee guida e buone pratiche in presenza di segni di sofferenza fetale e di gravidanza a rischio perché oltre termine, segni che rendevano mandatario il cesareo. Ancora nel post-Mariotti, la Cass. Pen., sez. IV, 22 giugno 2018, n. 47748 nega l&#8217;applicazione della Balduzzi e dell&#8217;art. 590-<em>sexies</em>c.p. sul solo presupposto del non rispetto delle linee guida e buone pratiche, in un caso in cui il medico, esclusa una sindrome coronarica acuta, non ha posto in diagnosi differenziale una dissecazione aortica, in un paziente che continuava a lamentare dolori lombari resistenti alla terapia antalgica. Una volta accertata l&#8217;inosservanza cautelare, la sentenza tralascia, deliberatamente e legittimamente, l&#8217;accertamento di forma e grado di colpa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[62]</a>Cfr., sul punto, L. Schiavello<em>, Responsabilità amministrativa</em>, in <em>Enc. dir</em>., 1999, III agg, 895 e ss.; S. Cimini,<em>Colpa della P.A. e colpa grave del dipendente pubblico</em>, in Aa. Vv.,<em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI Convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, </em>Milano, 2006, 685 e ss.; E. Follieri, <em>Pluralità di modelli di responsabilità amministrative e possibile unificazione sotto il modello comunitario</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2008, 3, 703 e ss.; G. Bottino, <em>Responsabilità amministrativa per danno all&#8217;erario</em>, in <em>Enc. dir</em>., 2017, Annali X, 756 e ss.; V. Raeli, <em>Lezioni di contabilità pubblica. La responsabilità amministrativa e contabile</em>, Bari, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[63]</a>Cfr. A. Vetro, <em>La responsabilità amministrativo-contabile del medico, secondo la giurisprudenza della Corte de Conti. Applicazione dei principi enucleati dalla Cassazione in sede penale e civile</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2013, 2; C.Chiappinelli, <em>Sulla responsabilità dei medici convenzionati la giurisdizione spetta alla Corte dei conti</em>, in <em>Guida al diritto</em>, 2007, Dossier 10; M.A. Visca, <em>La responsabilità del medico convenzionato con il servizio sanitario dinanzi alla Corte dei Conti, </em>in <em>Rass. Dir. civ., </em>2000, 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[64]</a>Cfr. sul punto, V. Raeli, <em>La responsabilità amministrativa sanitaria</em>, in <a href="http://www.osservatorioentilocali.unirc.it/"><em>www.osservatorioentilocali.unirc.it</em></a>, 2 e ss. e le note dalla 2 e alla 8 nonché la giurisprudenza ivi richiamata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[65]</a>D. Chindemi,<em>Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata</em>, in <a href="http://www.altalex.it/"><em>www.altalex.it</em></a><em>,</em>8, il quale precisa che &#8220;il danno sia arrecato nell&#8217;esercizio di una attività qualificabile come illecita, commissiva od omissiva, connessa con tale rapporto, sia che ne costituisca diretta esplicazione, sia che abbia carattere strumentale o strutturale per l&#8217;esercizio della funzione stessa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[66]</a>Corte dei Conti, Veneto, 17 aprile 2009, n. 322.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[67]</a>Corte dei Conti, Lazio, 12 gennaio 2010, n. 36.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[68]</a>Per la giurisprudenza, cfr., <em>supra</em>, paragrafi 2, 3, 4 del testo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[69]</a>Cfr. Corte dei Conti, Sezione III Centrale d&#8217;Appello, 10 novembre 2004 n. 601; Corte dei Conti, Friuli Venezia Giulia, 22 gennaio 2015, n. 21, secondo cui &#8220;nello specifico ambito della responsabilità amministrativa in campo medico, l&#8217;elemento della colpa grave viene ravvisato in presenza di condotte che dimostrino grave negligenza, massima imprudenza o inescusabile imperizia&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[70]</a>Cfr. Corte dei Conti, Emilia Romagna,21 gennaio 2018, n. 18 e 8 maggio 2018, n. 91.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[71]</a>Cfr. Corte dei Conti, Emilia Romagna, 21 giugno 2017, n. 145.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[72]</a>Cfr., in dottrina, P. Della Ventura, <em>La responsabilità amministrativa degli esercenti la professione sanitaria, </em>in <em>Amministrazione in cammino, </em>12 gennaio 2018; M. Donno &#8211; A. Pascucci, <em>Sulle responsabilità professionali del medico e dell&#8217;ente ospedaliero, </em>in <em>Ragiusan,</em>2007, 371 e ss.; D. Chindemi, <em>Responsabilità contabile e danno erariale della Asl e del medico</em>, in <em>Resp. civ. prev</em>., 2011, 6, 3, 1400 e ss.; E. Papiano, <em>La responsabilità amministrativa del medico: alla ricerca di un criterio per l&#8217;individuazione del nesso di causalità e della colpa grave</em><strong>, </strong>in <em>San. pubbl. priv.</em>, 2009, 71 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[73]</a>Cfr. Corte dei Conti, sez. III, 22 giugno 2016, n. 248 che, sul punto, afferma che &#8220;la diligenza richiesta a un professionista, in specie in medicina ginecologica ed ostetrica, nell&#8217;adempimento delle obbligazioni assunte nell&#8217;esercizio della propria attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione allo stesso richiesta&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[74]</a>Cfr. Corte dei Conti, Lazio, 12 gennaio 2010, n. 36.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[75]</a>Cfr. Corte dei Conti, SS.RR., 24 settembre 1997, n. 66.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[76]</a>Corte dei Conti, Sicilia, 15 dicembre 2003, n. 259.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[77]</a>Sul punto, esaustive sono le ipotesi in cui si ravvisa la colpa grave riassunte da V. Raeli, <em>La responsabilità amministrativa sanitaria</em>, <em>op. cit.</em>: nel comportamento del medico anestesista che, nel corso di un intervento di appendicectomia, utilizzava sul paziente la maschera facciale in luogo dell&#8217;intubazione e non constatava tempestivamente l&#8217;arresto cardiocircolatorio e, pertanto, non provvedendo ad attuare repentinamente le manovre rianimatorie, provocava danni gravi e irreversibili al cervello dello stesso (Corte dei Conti, Lazio, 28 febbraio 2001, n. 986); per il danno derivante dalle lesioni gravissime subite da un neonato ascrivibile ai medici addetti al parto che, al momento del ricovero della gestante non effettuarono alcuna anamnesi ostetrica relativa al precedente parto della paziente &#8211; per il quale si erano presentate condizioni assolutamente peculiari (incapacità della partoriente di provvedere all&#8217;espulsione del feto) &#8211; e non attuarono nessun intervento nel momento in cui constatarono che il liquido amniotico era fortemente tinto di meconio (Corte dei Conti, Lazio, 27 febbraio 2001, n. 983); dei medici ginecologi che, in presenza di dati clinici ed anamnestici a disposizione che consigliavano di ricorrere al taglio cesareo, hanno proceduto al parto per via vaginale, a seguito del quale si sono verificate lesioni traumatiche a carico del neonato, e dell&#8217;ostetrica che, pur non competendole le scelte di stretta competenza medica, quale quella di eseguire o meno l&#8217;intervento cesareo, si ingerisce nella effettuazione di una prestazione sanitaria per la quale è espressamente previsto l&#8217;obbligo di richiedere l&#8217;intervento del medico (Corte dei Conti, Toscana, 27 settembre 2002, n. 676); per omessa diagnosi e tempestiva terapia da parte degli assistenti di reparto di pediatria di una &#8221; meningite purulenta &#8220;, malattia che non era stata rilevata nonostante ben due ricoveri e la presenza di una sintomatologia precisa ed allarmante del neonato affidato alle loro cure, con conseguente decesso del medesimo (Corte dei Conti, Sicilia, 5 gennaio, 1999 n.4); per il decesso di ricoverato d&#8217;urgenza a causa dell&#8217;assenza del medico di guardia presso l&#8217;unità di pronto soccorso di un ospedale (Corte dei Conti, sez. III centr., 2 luglio 2001, n. 174); nella ipotesi di esecuzione di prestazioni sanitarie con mezzi strumentali inadeguati, i quali costituiscono condizione di pericolo nella loro concreta utilizzazione (Corte dei Conti, Basilicata, 6 maggio 1999, n. 119); dei componenti di una Commissione sanitaria per gli invalidi civili che hanno certificato ingiustificabilmente l&#8217;esistenza di un grado di invalidità significativamente inferiore a quella realmente esistente secondo una corretta valutazione medico-legale (Corte dei Conti, Sicilia, 11 marzo 2004, n. 709) e formulato una diagnosi di epilessia in carenza di qualsiasi documentazione clinica (Corte dei Conti, Sicilia 23 febbraio 1999, n. 64).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[78]</a>Corte dei Conti, Veneto, 17 aprile 2009, n. 322. Sul punto, rileva l&#8217;art. 52 del d.P.R. 28/07/2000, n. 270 recante il &#8220;Regolamento di esecuzione dell&#8217;accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale&#8221; rubricato &#8220;compiti del medico&#8221; che stabilisce che: &#8220;Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, all&#8217;inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti. Il medico è tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall&#8217;utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazione di necessità, ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico può eseguire prestazioni ambulatoriali [&amp;] Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto: [&amp;] c) ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; d) l&#8217;ora dell&#8217;intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell&#8217;intervento richiesto ed effettuato&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[79]</a>Corte dei Conti, sez. III Centrale d&#8217;Appello, 5 luglio 2017, n. 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[80]</a>Cfr. anche Corte dei Conti, Calabria, 19 settembre 2019, n. 368.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[81]</a>Corte dei Conti, Veneto, 17 marzo 1998, n. 236.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[82]</a>Corte dei Conti, Piemonte, 11 aprile 2017, n. 29.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[83]</a>Corte dei Conti, App. Sicilia, 15 dicembre 2003, n. 259.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[84]</a>Corte dei Conti, Sicilia, 9 ottobre 2012, n. 2745.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[85]</a>A. Vetro,<em>La responsabilità amministrativo-contabile del medico, secondo la giurisprudenza della Corte de Conti, op. cit., </em>9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[86]</a>Corte dei Conti, Piemonte, 11 aprile 2017, n. 29; Corte dei Conti, Toscana, 17 settembre 2014, n. 135.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[87]</a>Corte dei Conti, Lombardia, 5 aprile 2018, n. 107; Corte dei Conti, Friuli Venezia Giulia, 1 aprile 2015 n. 21; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[88]</a>Corte dei Conti, Friuli Venezia Giulia, 1 aprile 2015, n. 21.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[89]</a>Cfr. Corte dei Conti, Sicilia, 22 gennaio 2008, n. 238.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[90]</a>Corte dei Conti, Emilia Romagna, 11 maggio 2017, n. 100; Corte dei Conti, Emilia Romagna, sentenza n. 49/2016; Corte dei Conti, Emilia Romagna, sentenza n. 74/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[91]</a>G. Iorio,<em>Responsabilità erariale dell&#8217;esercente la professione sanitaria alla luce della Legge Gelli Bianco, </em>in <em>Giur. civile, </em>2018, 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[92]</a>Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli &#8211; Bianco).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[93]</a><strong>Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, n. 8770.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[94]</a>V. Raeli,<em>Il modello di responsabilità amministrativa come &#8220;clausola generale&#8221; e le fattispecie sanzionatorie, </em>in <em>www.lexitalia.it, </em>2014, 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[95]</a>Sulle criticità emerse dal tenore legislativo dell&#8217;art. 9 della legge n. 24 del 2017, circa il rapporto tra l&#8217;azione di rivalsa e l&#8217;azione di responsabilità amministrativa, cfr., <em>ex multis</em>, C. Chessa, <em>La c.d.&#8221;azione di rivalsa&#8221; nei confronti dell&#8217;esercente la professione sanitaria, </em>in <em>Resp. civ. e prev., </em>2019, 2, 396 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[96]</a>Cfr. E. Follieri, <em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>2014, 391 e ss., il quale, evidenzia come nell&#8217;ordinamento nazionale non sia infrequente che dello stesso fatto che attiene alle responsabilità pubbliche, si possano occupare addirittura cinque giudici in distinti processi (penale, civile amministrativo, contabile, disciplinare) con proprie regole relative ai poteri del giudice, ai poteri delle parti, ai principi organizzativi e di svolgimento del processo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[97]</a>Cfr. E. Follieri, <em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, op. cit., </em>393.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[98]</a>P. Della Ventura, <em>La responsabilità amministrativa degli esercenti la professione sanitaria, </em>in <em>Amministrazione in cammino, op. cit.</em>, 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[99]</a>Cfr. E. Follieri, <em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, op. cit.</em>, 395, secondo il quale l&#8217;autonomia e la separatezza di ogni giudizio &#8220;ha una sua logica nella considerazione del quid proprium di ogni processo che, secondo la disciplina che lo regola, giunge al suo accertamento che può ben divergere da quello acquisito in altro processo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[100]</a>Cfr. Corte dei Conti, SS.RR., n. 114-A/1971 che ha escluso che &#8220;la sentenza pronunciata nel procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato nei confronti della P.A., (abbia) efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, avanti alla Corte dei Conti, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipendente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l&#8217;Amministrazione&#8221;. Cfr. anche Corte dei Conti, Lombardia, 5 dicembre 2017, n. 196. Sul punto cfr. anche Corte dei Conti, Umbria, n<strong>. </strong>261/2007 che ha escluso che &#8220;la sentenza pronunciata nel procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato nei confronti della p.a., abbia efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, avanti alla Corte dei conti, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipendente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l&#8217;Amministrazione&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[101]</a>D. Chindemi,<em>Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata</em>, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[102]</a>Cfr. Corte dei Conti, sez. III, Centr. App. n. 623/2005; Corte dei Conti, sez. I, Centr. App., n. 387/2002.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[103]</a>Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura della responsabilità amministrativa (se risarcitoria o sanzionatoria) è ancora fortemente accesso, sebbene gli ultimi approdi spingano per sostenere la natura sanzionatoria della responsabilità amministrativo-contabile: cfr., <em>ex multis</em>, V. Raeli,<em>Il modello di responsabilità amministrativa come &#8220;clausola generale&#8221; e le fattispecie sanzionatorie, </em>in <a href="http://www.lexitalia/"><em>www.lexitalia</em></a><em>.it, </em>2014, 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[104]</a>Corte dei Conti, Liguria, 2 agosto 2009, n. 375; Corte dei Conti, Liguria, n. 364/2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[105]</a>D. Chindemi,<em>Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata</em>, <em>op. cit.</em>, 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[106]</a>D. Chindemi,<em>Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata</em>, <em>op. cit.</em>, 10, il quale, sul punto, precisa che la voce di danno contestata dalla Procura non presenta carattere di novità rispetto a quelle oggetto di statuizione da parte del giudice penale, purché sia ravvisabile una sostanziale convergenza tra il danno risarcito dal giudice penale e quello richiesto in sede contabile, nonostante la eventuale diversità delle espressioni utilizzate quali, ad esempio &#8220;danno morale&#8221; o &#8220;non patrimoniale&#8221; anziché &#8220;danno all&#8217;immagine&#8221;. Cfr. anche Corte dei Conti, Lombardia, 2 dicembre 2009, n. 809; Corte dei Conti, Lombardia, sez. II, 02 novembre 1993, n. 256.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[107]</a>D. Chindemi,<em>Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata</em>, <em>op. cit.</em>, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[108]</a>E. Follieri,<em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, op. cit., </em>396, il quale, sul punto, afferma che &#8220;l&#8217;efficacia del giudicato è circoscritta ai soli fatti che il giudice penale abbia accertato e nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio penale e non si prevede che i giudici civili ed amministrativi sospendano i processi in attesa della definizione del processo penale, per cui il mero &#8220;fatto&#8221; del passaggio in giudicato della sentenza penale che ha riguardato gli stessi fatti materiali vincola il giudice se vi è identità di parti tra il processo penale e quello amministrativo o civile&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[109]</a>E. Follieri,<em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, op. cit., </em>393.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[110]</a>Cfr. E. Follieri, <em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, op. cit., </em>393.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[111]</a>E. Follieri, <em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, op. cit., </em>396, il quale precisa sul punto che trova comunque applicazione l&#8217;art. 295 c.p.c., &#8220;per cui potranno svolgersi parallelamente, ignorandosi l&#8217;un l&#8217;altro, e se le pronunzie intervenissero contestualmente, il raccordo interverrà in sede di esecuzione, visto che il creditore percipiente è la stessa amministrazione pubblica&#8221;.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nella-giurisprudenza-della-corte-dei-conti-e-del-giudice-ordinario/">La colpa grave nella giurisprudenza della Corte dei conti e del giudice ordinario*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.8634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-5-2020-n-8634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-5-2020-n-8634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-5-2020-n-8634/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.8634</a></p>
<p>A. Spirito Pres. A. Scrima Consigliere, relatore; PARTI: (N. O., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Beatrice Belli c. Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Rossetti e Gian Patrizio Cremonini; nonchè contro Procura Generale presso la Corte dei Conti, Procura Generale presso la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-5-2020-n-8634/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.8634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-5-2020-n-8634/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.8634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito Pres. A. Scrima Consigliere, relatore;  PARTI:  (N. O., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Beatrice Belli c. Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Rossetti e Gian Patrizio Cremonini; nonchè contro Procura Generale presso la Corte dei Conti, Procura Generale presso la Corte di Cassazione)</span></p>
<hr />
<p>Azione di responsabilità  per danno erariale e di responsabilità  civile : va affermata la  reciproca indipendenza .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Responsabilità  &#8211; azione di responsabilità  per danno erariale e di responsabilità  civile &#8211; reciproca indipendenza &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;azione di responsabilità  per danno erariale e quella di responsabilità  civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell&#8217;interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell&#8217;interesse particolare della amministrazione attrice: ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità  dell&#8217;azione di responsabilità  innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest&#8217;ultimo la configurabilità  stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità  amministrativa contestata dal P. G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la &quot;potestas iudicandi&quot; del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità  del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei Conti &quot;il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici&quot;; pertanto, qualora si tratti dell&#8217;accertamento di un fatto reato da parte del giudice penale, la Pubblica Amministrazione, anche laddove non abbia esercitato l&#8217;azione civile nel processo penale (come nella specie) ben può agire in sede civile, per le restituzioni e per il risarcimento del danno, senza che siffatta azione sia ad essa preclusa.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato che</em>: O. N. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione al procedimento RGN 11767/2018 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Bologna, sez. III civile, promosso dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dell&#8217;attuale ricorrente e volto alla condanna della medesima al pagamento, in favore del predetto ente, della somma di euro 277.792,77, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di restituzione e/o di danno patrimoniale ex artt. 185 cod. pen. e/o 187 cod. pen. e/o 2043 cod. civ. e/o 2055 cod. civ. e/o 2059 cod. civ. ovvero alla maggiore o minore somma risultante all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, nonchè della somma di euro 555.585,54, per le medesime causali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ovvero alla maggiore o minore somma risultante all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi; la ricorrente ha dedotto che, con ricorso ante causam, la Regione Emilia Romagna aveva chiesto al Tribunale di Bologna il sequestro conservativo dei suoi beni, a tutela del credito vantato per restituzione e risarcimento del danno conseguente al reato di peculato, accertato con sentenza penale di condanna del Tribunale di Bologna sez. GIP/GUP n. 775/2014, passata in giudicato a seguito del rigetto delle impugnazioni; tale sentenza aveva accertato che P. ed O. N. (padre e figlia), in concorso tra loro si erano illegittimamente appropriati della somma di euro 277.792,77 posta dalla Regione Emilia Romagna a disposizione del Gruppo Consiliare IDV per lo svolgimento della relativa attività  istituzionale, inducendo la Regione menzionata alla corrispondente liquidazione mediante la prospettazione di voci di spesa false e non effettivamente giustificabili; autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 600.000 euro, la Regione aveva agito quindi per il merito con atto di citazione introduttivo del giudizio RGN 11767/2018 sopra richiamato; la N., premesso quanto sopra riportato, sostiene che la giurisdizione sulla domanda proposta dalla Regione spetterebbe alla Corte dei conti, in quanto riguarderebbe un preteso credito conseguente ad un danno erariale per responsabilità  contabile, trattandosi di fattispecie conseguente all&#8217;illecita utilizzazione di somme pubbliche proprie dell&#8217;Assemblea Regionale e devolute al gruppo consiliare IDV, presso cui, nel corso della VIII legislatura l&#8217;attuale ricorrente &#8211; giÃ  all&#8217;epoca dipendente del Comune di Bologna &#8211; aveva prestato servizio &quot;in comando&quot;, quale segretaria, occupandosi degli aspetti contabili, delle spese e della redazione dei rendiconti sulla cui base la Regione Emilia Romagna provvedeva a rimborsare al consigliere le spese anticipate per fini istituzionali e il padre era stato consigliere e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e aveva poi patteggiato la pena a suo carico per tutte le imputazioni di cui al comune capo d&#8217;accusa, come pure precisato dalla contro ricorrente; il ricorso risulta notificato, oltre che alla Regione Emilia Romagna, anche alla Procura Generale presso la Corte dei conti e alla Procura Generale presso la Corte di cassazione; soltanto la Regione Emilia Romagna ha depositato controricorso; il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario; sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie, <br /> <strong>considerato che</strong>: sostiene, in particolare la ricorrente che sarebbe stata contestata, nei suoi confronti una responsabilità  amministrativa per danno erariale e che la giurisdizione non potrebbe che spettare alla Corte dei conti, alla luce del d.lgs. 174 del 2016, il che sarebbe avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità  resa su fattispecie inerenti ai rimborsi dei gruppi consiliari regionali (con riferimento, in particolare, alla Regione Friuli Venezia Giulia); tale giurisprudenza avrebbe precisato che la giurisdizione della Corte dei conti sulle fattispecie di danno erariale escluderebbe qualsiasi concorrente cognizione del giudice ordinario; asserisce, altresì¬, la N. che la giurisdizione della Corte nei conti sulle controversie relative alla rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari dell&#8217;assemblea legislativa e alle richieste di restituzione delle somme che si affermano essere state «regolamentare illegittimamente rimborsate» (fatta eccezione per gli aspetti sottratti al sindacato contabile, perchè riferibili al merito politico delle spese e riservati all&#8217;autonomia della Regione) sarebbe stata ribadita pure dalla Corte costituzionale; ad avviso della ricorrente, peraltro, la concorrente giurisdizione del giudice civile sarebbe esclusa anche in considerazione del fatto che la sentenza penale non avrebbe quantificato il danno erariale nel suo esatto ammontare, rinviando, quindi, per la determinazione di tale danno «alla competente sede di giudizio contabile»; il potere di azione per il risarcimento, in caso di danno erariale, spetterebbe unicamente al Procuratore regionale dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti; secondo la N., infatti, la Regione avrebbe avuto il dovere di notificare al PM contabile la sussistenza del danno erariale riscontrato per consentirgli di esercitare l&#8217;azione contabile e, non avendo il predetto ente provveduto a ciò, l&#8217;azione incardinata dinanzi al Tribunale civile di Bologna sarebbe sostitutiva della denunzia all&#8217;organo inquirente contabile e volta a sottrarre alla Corte dei conti la giurisdizione, con conseguente scelta di una giurisdizione diversa da quella prevista dalla Costituzione; evidenzia, infine, la ricorrente che la menzionata Regione, non essendosi &#8211; nel giudizio penale &#8211; costituita parte civile, avrebbe rimesso la determinazione del danno all&#8217;accertamento di un giudice che non potrebbe che essere quello contabile; <br /> <strong>osservato che</strong>: queste Sezioni Unite hanno pìù volte affermato che «l&#8217;azione di responsabilità  per danno erariale e quella di responsabilità  civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell&#8217;interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione ripara toria ed integralmente compensativa, a protezione dell&#8217;interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità  dell&#8217;azione di responsabilità  innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest&#8217;ultimo la configurabilità  stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità  amministrativa contestata dal P. G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la &quot;potestas iudicandi&quot; del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità  del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti &quot;il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici&quot; (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987)Â» (v., ex multis, Cass., sez. un., ord., 19/02/2019, n. 4883; Cass., ord., 20/12/2018, n. 32929; Cass., sez. un., 28/12/2017, n. 31107; Cass., sez. un., 28/11/2013, n. 26582; Cass., sez. un., ord., 4/01/2012, n. 11; Cass., sez. un., ord., 21/10/2005, n. 20343); pertanto, qualora si tratti dell&#8217;accertamento di un fatto reato da parte del giudice penale, la Pubblica Amministrazione, anche laddove non abbia esercitato l&#8217;azione civile nel processo penale, come nella specie, ben può agire in sede civile, per le restituzioni e per il risarcimento del danno, senza che siffatta azione sia ad essa preclusa, come sembra sostenere, in sostanza, la parte ricorrente; <br /> <strong>ritenuto che</strong>: alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario; il predetto Giudice provvederà  anche sulle spese del regolamento in esame. <br /> P.Q.M.<br /> La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; demanda al predetto Giudice di provvedere anche sulle spese del presente regolamento. <em>omissis </em></div>
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