<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblico impiego-Cessazione del rapporto di lavoro Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/pubblico-impiego-cessazione-del-rapporto-di-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/pubblico-impiego-cessazione-del-rapporto-di-lavoro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2021 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Pubblico impiego-Cessazione del rapporto di lavoro Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/pubblico-impiego-cessazione-del-rapporto-di-lavoro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nota a TRIBUNALE DI GROSSETO &#8211; Ordinanza 23 febbraio 1999 n. 731</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-grosseto-ordinanza-23-febbraio-1999-n-731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-grosseto-ordinanza-23-febbraio-1999-n-731/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-grosseto-ordinanza-23-febbraio-1999-n-731/">Nota a TRIBUNALE DI GROSSETO &#8211; Ordinanza 23 febbraio 1999 n. 731</a></p>
<p>Ringrazio l&#8217;Avv. Paolo Bastianini, dello Studio legale Antichi &#8211; Bastianini &#8211; Leporatti di Grosseto, per avermi inviato questa mattina per fax la sotto riportata ordinanza del Tribunale di Grosseto (23 febbraio 1999 n. 731). L&#8217;ordinanza è particolarmente significativa non solo perchè rappresenta una delle prime pronunce emesse dopo il trasferimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-grosseto-ordinanza-23-febbraio-1999-n-731/">Nota a TRIBUNALE DI GROSSETO &#8211; Ordinanza 23 febbraio 1999 n. 731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-grosseto-ordinanza-23-febbraio-1999-n-731/">Nota a TRIBUNALE DI GROSSETO &#8211; Ordinanza 23 febbraio 1999 n. 731</a></p>
<p>Ringrazio l&#8217;Avv. Paolo Bastianini, dello Studio legale Antichi &#8211; Bastianini &#8211; Leporatti di Grosseto, per avermi inviato questa mattina per fax la sotto riportata ordinanza del Tribunale di Grosseto (23 febbraio 1999 n. 731).</p>
<p>L&#8217;ordinanza è particolarmente significativa non solo perchè rappresenta una delle prime pronunce emesse dopo il trasferimento all&#8217;A.G.O. delle controversie in materia di pubblico impiego disposto con il D.L.vo n. 80/1998, ma anche perchè, come vedremo, finisce per applicare dei principi ben diversi da quelli solitamente impiegati dal Giudice amministrativo. Non a caso nelle premesse dell&#8217;ordinanza si afferma che &#8220;il rapporto di pubblico impiego, salvo alcune eccezioni in materia di assunzione e di mutamento di mansioni, è (ormai: n.d.r.) disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II, III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile (artt. 2094 &#8211; 2129) e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell&#8217;impresa&#8221;.</p>
<p>La vicenda prende le mosse da una istanza di dimissioni volontarie dal servizio che era stata presentata da una insegnante sulla base del presupposto &#8211; indicato nella domanda &#8211; di aver conseguito ormai il diritto al pensionamento anticipato. Il Provveditore, sulla base dello stesso presupposto, aveva accolto le dimissioni con provvedimento formale. Senonchè l&#8217;insegnante si era resa presto conto che (chiedo scusa per il bisticcio) &#8230; i conti erano stati fatti male; più precisamente, con apposita telefonata il Provveditorato aveva comunicato all&#8217;interessata che negli elenchi forniti dal sistema informatico era stato commesso un errore e che la stessa non aveva la anzianità necessaria per fruire del trattamento di quiescenza. Di qui la presentazione di una domanda di revoca delle dimissioni, domanda che era stata prontamente accolta dal Provveditorato. </p>
<p>A seguito dell&#8217;accettazione della domanda di revoca delle dimissioni, tuttavia, l&#8217;insegnante aveva appreso che, nella graduatoria per l&#8217;assegnazione delle cattedre, era stata retrocessa all&#8217;ultimo posto perchè considerata come riammessa in servizio senza alcuna anzianità. A questo punto, l&#8217;insegnante proponeva ricorso ex art. 700 al Pretore di Grosseto, il quale, con ordinanza del 5.1.1999, respingeva la richiesta cautelare per difetto del requisito del fumus, &#8220;in quanto assumeva che la ricorrente aveva presentato la lettera di dimissioni sul presupposto errato di avere titolo al godimento della pensione, errore a lei imputabile in quanto poggiante sul difetto del requisito dell&#8217;età&#8221;.</p>
<p>Il Tribunale, riformando l&#8217;ordinanza emessa dal Pretore di Grosseto, ha preliminarmente riconosciuto che nella specie sussisteva la giurisdizione dell&#8217;A.G.O., trattandosi di una &#8220;controversia attinente a questioni relative ai diritti acquisiti dalla lavoratrice nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro&#8221;.</p>
<p>Ha affermato inoltre che: a) l&#8221;esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall&#8217;art. 412 bis c.p.c. non è necessario nel caso di procedimenti cautelari ante-causam, in considerazione delle esigenze di celerità e di urgenza proprie di quest&#8217;ultimi strumenti processuali; b) l&#8217;accettazione da parte della P.A. della istanza di revoca delle dimissioni, fa sì che &#8220;il rapporto di lavoro deve considerarsi come mai estinto&#8221;.</p>
<p>In applicazione di tali principi e di quegli altri che ho cercato di evidenziare con le sottoriportate massime, il Tribunale ha ingiunto al Provveditorato agli Studi di Grosseto &#8220;di procedere, con immediatezza, alla effettuazione di una nuova assegnazione delle cattedre nella classe AO33 relativamente all&#8217;anno scolastico in corso&#8221;, in modo di assicurare all&#8217;insegnante in questione l&#8217;assegnazione della cattedra di insegnamento che le è dovuta in base all&#8217;anzianità maturata.</p>
<p>In fattispecie analoghe la giurisprudenza amministrativa in passato aveva affermato ben diversi principi, ritenendo (vado a memoria): a) che la domanda di dimissioni volontarie dal servizio costituisce un atto c.d. legittimo, non potendo essere inserite delle condizioni; b) che le eventuali condizioni apposte debbono ritenersi inefficaci; c) che l&#8217;eventuale revoca delle dimissioni può valere, al più, come istanza di riammissione; d) che la riammissione in servizio può essere disposta solo quando il posto occupato sia ancora vacante e con effetto ex nunc; e) che comunque, per il principio della continuità didattica, non è possibile accordare una tutela cautelare ad anno scolastico inoltrato.</p>
<p>Ben diversi (e, a mio modo di vedere, più garantistici) sono invece i principi applicati nella specie dal Tribunale di Grosseto. Sotto questo profilo può dirsi quindi che la ordinanza in questione costituisce un buon inizio, anche se non è da sottacere il fatto che tale pronuncia viene a sovvertire un procedimento di assegnazione di cattedre che aveva già trovato attuazione. Ma di fronte ai diritti degli amministrati, i problemi organizzativi della P.A. od il principio della c.d. continuità didattica sono indubbiamente da considerare recessivi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TRIBUNALE DI GROSSETO &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=175&#038;visualizza=1">Ordinanza 23 febbraio 1999 n. 731</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-grosseto-ordinanza-23-febbraio-1999-n-731/">Nota a TRIBUNALE DI GROSSETO &#8211; Ordinanza 23 febbraio 1999 n. 731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il licenziamento individuale del dipendente pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-licenziamento-individuale-del-dipendente-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-licenziamento-individuale-del-dipendente-pubblico/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-licenziamento-individuale-del-dipendente-pubblico/">Il licenziamento individuale del dipendente pubblico</a></p>
<p>A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 546/93, la materia disciplinare nel pubblico impiego è stata ricondotta senza incertezze all’area “contrattualizzata” del rapporto; ciò è servito a colmare, in tale ambito, i “silenzi” e le “ambiguità” della prima riforma operata con il d.lgs. n. 29/93 [1]. Oggi la disciplina è contenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-licenziamento-individuale-del-dipendente-pubblico/">Il licenziamento individuale del dipendente pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-licenziamento-individuale-del-dipendente-pubblico/">Il licenziamento individuale del dipendente pubblico</a></p>
<p>A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 546/93, la materia disciplinare nel pubblico impiego è stata ricondotta senza incertezze all’area “contrattualizzata” del rapporto; ciò è servito a colmare, in tale ambito, i “silenzi” e le “ambiguità” della prima riforma operata con il d.lgs. n. 29/93 <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>. </p>
<p>Oggi la disciplina è contenuta nell’art. 55 del <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2001/05/09/001G0219/sg">T.U. n. 165/2001</a>, che ha riprodotto in toto l’art. 59 del d.lgs. n. 29/93, come modificato dai successivi decreti correttivi.</p>
<p>L’articolo 55 effettua un rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione delle tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. In esso, infatti, non è contenuta alcuna tipizzazione o limitazione quantitativa delle sanzioni: l’enunciazione, contenuta ai commi 4° e 5°, delle sanzioni del “rimprovero verbale” e della “censura”, è prevista al solo fine di introdurre un procedimento semplificato per la irrogazione delle stesse.</p>
<p>La tipologia delle infrazioni e delle sanzioni risulta parte integrante di tutti i contratti collettivi di comparto i quali, nel capo dedicato alle “Norme disciplinari”, forniscono preventivamente un elencazione dei “doveri del dipendente” per la cui violazione si prevedono le sanzioni nella norma dedicata alle “sanzioni e procedure disciplinari” a cui segue un’elencazione delle infrazioni, correlate alle suddette sanzioni, secondo il principio di proporzionalità, nella norma dedicata al “codice disciplinare” <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>A proposito del licenziamento sono state individuate, da parte della contrattazione collettiva due categorie di licenziamento, distinte per presupposti e gravità, ma soggette alla medesima procedura disciplinare; entrambe le ipotesi, comunque, coprono sia fatti e comportamenti di speciale gravità relativi al rapporto di lavoro con la P.A., sia fatti esterni al rapporto ma idonei a compromettere il rapporto di fiducia con il dipendente <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Le due ipotesi di licenziamento disciplinate dalla contrattazione collettiva corrispondono alle due figure di licenziamento previste per il lavoro privato, ovvero il licenziamento per giustificato motivo soggettivo previsto dall’art. 3 della l. n. 604/66 e per giusta causa previsto dall’art. 2119 cod. civ.</p>
<p>Più specificatamente, nella previsione e tipizzazione delle condotte da porre alla base del recesso del datore di lavoro pubblico, le norme pattizie sui codici disciplinari hanno fatto uso di formule omnicomprensive assimilabili, dal punto di vista sostanziale, alle nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo: così ad esempio l’art. 2 del Cnl Regioni ed Autonomie locali prevede il licenziamento senza preavviso per violazione intenzionale di doveri di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro e il licenziamento con preavviso per persistente ed insufficiente rendimento o per fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.</p>
<p>Tra le numerose questioni in ordine alle cause giustificative del recesso, una riguarda proprio la vincolatività delle tipizzazioni contrattuali; ed infatti, nel settore privato dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso di non ritenere vincolanti per il giudice le nozioni di giusta causa e giustificato motivo soggettivo previste dai contratti collettivi <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>; il giudice deve indagare sulla reale entità e gravità della mancanza anche ai fini della eventuale prosecuzione del rapporto o ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione applicata, sicché un addebito anche se qualificato dal contratto collettivo come giusta causa, potrebbe non esserlo in concreto sulla base di un’indagine effettuata sulle circostanze di fatto o in quanto la suddetta previsione risulti in contrasto con l’art. 2119 cod. civ. in ordine ai requisiti di gravità da questo previsti <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>, oppure altro comportamento del dipendente, pur non essendo incluso quale giusta causa nelle norme pattizie, può essere considerato tale dal giudice alla stregua dell’art. 2119 cod. civ.</p>
<p>Sulla base di ciò va messo in evidenza che il divieto di porre in essere comportamenti che integrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non risiede nelle norme pattizie ma direttamente nella legge (artt. 1 e 3 l. n. 604/66 e artt. 2118 e 2119 cod. civ.) con la conseguenza che va considerato legittimo, indipendentemente dalla previsione nei contratti collettivi, il licenziamento irrogato in caso di comportamenti che siano qualificabili in sé come giusta causa o giustificato motivo soggettivo.</p>
<p>Le previsioni pattizie, viceversa, sono vincolanti a favore del lavoratore, nel senso che il datore di lavoro, a parità di condizioni oggettive, non può infliggere una sanzione più grave di quella prevista, per un determinato comportamento, dal contratto collettivo, sicchè in ipotesi in cui la contrattazione collettiva punisca un determinato comportamento come sanzione disciplinare conservativa, il giudice non può valutarlo in termini di maggiore gravità. applicando la sanzione del licenziamento, a meno che la condotta del lavoratore non sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei ed aggravanti rispetto all’ipotesi contrattuale, dovendo ritenersi che l’autonomia collettiva, nella specificazione e graduazione delle mancanza disciplinari, abbia compiuto la valutazione della gravità di quel peculiare comportamento come illecito disciplinare di grado inferiore e meritevole pertanto di una più lieve sanzione, escludendolo dall’ambito della più generale figura di infrazione disciplinare e dalle più gravi conseguenze sanzionatorie <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p>Il problema, nel rapporto di pubblico impiego, potrebbe nascere dalla formulazione del 3° comma dell’art. 55 d.lgs. n. 165/2001 (ex 3° comma art. 59 d.lgs. n. 29/93), secondo cui “la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi” <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a></p>
<p>Come è noto in tale espressione appare chiara la trasformazione dell’assetto delle fonti nella materia disciplinare: ed infatti, mentre nel sistema delineato dalla legge quadro n. 93/1983 la definizione delle infrazioni e delle sanzioni era riservata alla legge, oggi il legislatore ha individuato nella contrattazione collettiva la fonte più adatta alla determinazione della normativa disciplinare <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a></p>
<p>Si tratta, a ben vedere, di un doppio rinvio alla contrattazione collettiva: il primo è costituito dall’art. 55, comma 2° del d. lgs. n. 165/2001 in cui si prevede che “ai dipendenti di cui all’art. 2 comma 2 si applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7, commi primo, quinto ed ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300”. E’ evidente che il rinvio all’art. 7 St. lav. comma 1° comporta l’obbligo da parte della p.a. datore di lavoro, di trasportare nel codice disciplinare le norme sostanziali e procedurali previste nei contratti collettivi “ove esistano”.</p>
<p>Il secondo rinvio è, invece, appunto, contenuto nel comma 3° dell’art. 55 in cui, a differenza della stesura derivante dalla correzione apportatavi dal d.lgs. n. 546/1993 in cui si prevedeva la mera possibilità per i contratti collettivi, di definire la tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni,la norma richiamata sostituisce alla facoltatività, la obbligatorietà della definizione della materia disciplinare ad opera della contrattazione collettiva.</p>
<p>La formula contenuta nell’art. 55 d.lgs. n. 165/2001 è stata variamente interpretata: da alcuni quale una vera e propria riserva a favore della contrattazione collettiva in materia di individuazione delle ipotesi che possono costituire fonte di responsabilità disciplinare <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a> oppure quale inequivocabile individuazione di una competenza necessaria ed esclusiva della contrattazione collettiva <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a></p>
<p>A tale proposito non sembra si possa fare derivare dalla formula prevista dall’art. 55 comma 3° (“è definita) una riserva assoluta di disciplina in capo alla contrattazione collettiva, e ciò sia sul piano dell’interpretazione letterale, sia sul piano dell’interpretazione logico-sistematica. Ed infatti una espressione analoga è utilizzata in altre parti del d.lgs. n. 165/2001 quale ad esempio l’art. 36 in materia di Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale secondo cui «i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi&#8230;» in cui è stato messo in evidenza come l’operato rinvio alla fonte pattizia non può determinare una riserva a favore di quest’ultima nel senso che un suo mancato intervento non impedisce di utilizzare siffatte tipologie di lavoro <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p>E così si ritiene che possano coesistere norme disciplinari di fonte legale e di fonte contrattuale che soggiaceranno alla regola posta dall’art. 2 comma 2° d.lgs. n. 165/2001 secondo cui “eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”. Il legislatore, dunque, può ben intervenire nella materia disciplinare modificando l’art. 55 o prevedendo nuove ipotesi di illecito disciplinare con possibilità d interventi derogatori da parte di un contratto collettivo successivo “salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario” <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a> </p>
<p>D’altro canto il legislatore ha continuato, con interventi sporadici ma significativi ad intervenire in subiecta materia <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a>, nonché ha utilizzato il meccanismo previsto dall’art. 2 comma 2 del d. lgs. 165/2001 per “proteggere” le disposizioni di legge da possibili interventi derogatori da parte della contrattazione collettiva <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a></p>
<p>Altra questione è quella della possibilità di una normativa unilaterale da parte del datore di lavoro. A tale proposito, il richiamo operato dall’art. 55 d.lgs. 165/2001 all’art. 7 st. lav. comporta l’obbligo per la p.a. di applicare le norme contrattuali “ove esistenti” che dovranno essere integralmente riportate nel codice disciplinare senza alcuna modifica. Tuttavia si ritiene in tale ambito applicabile il principio della c.d. tassatività relativa <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>, in quanto nei contratti collettivi si rinvengono ipotesi di infrazioni solamente accennate alle quali si riconnettono sanzioni suscettibili di attuazione ed adattamento secondo le circostanze del caso concreto <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a>; diversa è la questione relativa al profilo “sostanziale” delle norme del codice disciplinare in ordine ad una eventuale possibilità derogatoria della amministrazione della predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni, in tal caso, ferma la impossibilità di deroga in pejus, deve ammettersi, da parte del datore di lavoro pubblico, una modifica in melius delle norme sia di carattere procedurale (ad es. prevedendo un termine di difesa più ampio rispetto a quello previsto dal contratto) sia sostanziale (ad es. prevedendo sanzioni più lievi per condotte più gravemente sanzionate dal contratto).</p>
<p>Operando un confronto tra i contratti del settore pubblico e di quello privato va messo in evidenza che nell’elencare le condotte giustificative del recesso, le norme contrattuali del pubblico impiego adoperano delle formule omnicomprensive ma che, almeno prima facie appaiono dotate di un minor rigore rispetto ai contratti dell’impiego privato. Così, ad esempio il contratto collettivo dei chimici per il periodo 1998-2001 <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a> prevede il licenziamento per mancanze con perdita dell’indennità di preavviso per la “insubordinazione verso i superiori”(art. 54) mentre il contratto dei ministeriali sanziona con il licenziamento con preavviso un’unica ipotesi di insubordinazione e cioè “il rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio” (art. 25, 4° comma) laddove, “le manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione” sono punite con la sospensione (art. 25, 3°comma).</p>
<p>Il minor rigore presente nei contratti del settore pubblico trova la sua giustificazione nella difficoltà riscontrata di abbandonare, nella materia disciplinare, il precedente regime di diritto pubblico nel quale la sanzione espulsiva della destituzione era riservata solamente a comportamenti di massima gravità (artt. 84-84 T.U. n. 3/57).</p>
<p>Qualche perplessità si può porre con riferimento alla ipotesi di licenziamento con preavviso per “persistente insufficiente rendimento o per altro fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio”; ipotesi che in una prima fase può dare luogo ad una sanzione disciplinare “da un minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a>.</p>
<p>A tale proposito va rilevato come la norma del codice che costituisce il parametro di valutazione oggettiva dell’esatto adempimento del lavoratore è costituita dalla “diligenza” richiesta dall’art. 2104. Al riguardo la dottrina si è da tempo posto il problema se la mancanza di diligenza possa essere identificata con l’inabilità o con l’imperizia ovvero con lo scarso rendimento. </p>
<p>La differenza tra le due ipotesi non è di poco momento considerando che nella prima si dà rilievo alla mancanza oggettiva di capacità psicofisiche ovvero di preparazione tecnica nella seconda ipotesi, invece si ha riguardo ad un inadeguato rendimento dipendente dalla volontà del lavoratore che comporta, dunque, un accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) posto alla base del comportamento del lavoratore <a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a></p>
<p>Si è rilevato in dottrina che tutte le ipotesi sopra richiamate possono configurare una mancanza di diligenza e quindi dare luogo all’inadempimento della prestazione di lavoro, in quanto ai sensi dell’art. 2104, la diligenza è commisurata in generale alla natura della prestazione dovuta e quindi richiede sempre l’applicazione di precetti di tecnica e di esperienza <a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a>, sicché la violazione della regola di diligenza determina sempre un inadempimento, a prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo della colpevolezza il quale rileva ai fini dell’accertamento della gravità dell’infrazione ma non ai fini della qualificazione della fattispecie di inadempimento <a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a>.</p>
<p>Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2106, l’applicazione delle sanzioni disciplinari discende (anche) dalla inosservanza degli obblighi di cui all’art. 2104 e che l’art. 2106 si applica all’impiego pubblico, sulla base del richiamo espresso operato dal 2° comma dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, dovrebbe concludersi che la nozione di scarso rendimento, quale ipotesi di sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva dei pubblici comparti, comprenda oltre lo scarso rendimento imputabile anche l’inabilità o l’imperizia oggettiva.</p>
<p>Tuttavia occorre mettere in evidenza che sebbene nelle norme contrattuali si faccia riferimento ad “insufficiente rendimento” o ad un fatto che dimostri “piena incapacità ad adempiere”si ritiene che questo possa divenire fonte di responsabilità disciplinare solo quando risulti imputabile a colpevole negligenza del lavoratore restando l’”incapacità ad adempiere” non perseguibile sul piano disciplinare se manca la possibilità di una sua imputazione soggettiva <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>; in caso, invece, di incapacità totale ad attendere alle proprie mansioni si darà luogo ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; in tali ipotesi la dottrina è unanime nel ritenere che, anche nel regime del pubblico impiego privatizzato, in virtù dell’art. 2 comma 2° del d.lgs. n. 165/2001 secondo cui sono applicabili al lavoro pubblico tutte le leggi sul lavoro subordinato nell’impresa compresa, dunque, la legge n. 604/66 per quanto attiene il licenziamento individuale determinato da ragioni obiettive, ed infatti la assoluta inidoneità al lavoro è stata disciplinata da tutti i comparti che hanno previsto, dopo un periodo massimo di conservazione del posto, il licenziamento con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>.</p>
<p>Va, infine, fatto accenno alla questione della rilevanza o meno, sul piano disciplinare, delle condotte extra-lavorative del dipendente.</p>
<p>A tale proposito, si fa riferimento a quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ravvisa la giusta causa non soltanto in un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali, ma anche in qualsiasi altra circostanza o situazione esterna al rapporto, che si sia verificata nella sfera privata del lavoratore ed idonea a ledere il rapporto di fiducia tra le parti e, dunque, ad impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto <a name="_ftn24S"><a href="#_ftn24">[24]</a>.</p>
<p>Tali principii risultano pienamente applicabili anche nel settore del pubblico impiego “privatizzato” in cui, anzi, la connotazione pubblica del datore di lavoro rafforza l’esigenza di una condotta ineccepibile anche nella vita privata, come mettono in evidenza i codici di comportamento previsti dall’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 che dettano anche prescrizioni in tema di condotte extra-lavorative dei dipendenti, per cui, in definitiva, fatti personali o comportamentali anche nell’impiego pubblico, ben possono integrare gli estremi della giusta causa, ma soltanto se abbiano una ripercussione, sia pur potenziale, sulla funzionalità del rapporto di lavoro, e siano tali da far venire meno la fiducia datoriale ad un esatto adempimento delle future prestazioni lavorative <a name="_ftn25S"><a href="#_ftn25">[25]</a>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Ed infatti per unanime opinione dei primi commentatori della riforma, la materia disciplinare non aveva trovato nella prima formulazione del decreto legislativo n. 29/93 adeguata sistemazione: in particolare la formulazione dell’art. 59 aveva dato adito a tre dubbi interpretativi: se il potere disciplinare rientrasse o meno nell’area privatizzata ai sensi dell’art. 2, comma 2° d.lgs. n. 29/93; se in conseguenza di ciò le relative controversie fossero devolute al giudice ordinario o restassero nella cognizione del giudice amministrativo; se il potere disciplinare del datore di lavoro si sarebbe dovuto esercitare nel rispetto della vecchia disciplina contenuta nel Testo Unico n. 3 del 1957, ovvero se tale complesso di disposizioni fosse da considerare abrogato. v. Carinci-Carinci, La “privatizzazione” del rapporto di lavoro, in Di. pra. lav.,1993, inserto VI; Esposito, La “nuova” responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in Rusciano-Zoppoli (a cura di), L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, Torino, 1993, p. 223 e ss.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cfr. art. 24 Ccnl Ministeri; art. 24 Ccnl Regioni e autonomie locali; art. 27 Ccnl Enti pubblici non economici; art.29 Ccnl Sanità; art.58 Ccnl scuola; art. 37 Ccnl Aziende autonome dello stato; art. 32 Ccnl Università; art.21 Ccnl Enti di ricerca.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Con riferimento esemplificativo al Ccnl Ministeri il licenziamento con preavviso è previsto in ipotesi di recidiva in mancanze già punite con la sospensione, occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Amministrazione da parte di dipendenti che in relazione alla posizione rivestita abbiano un obbligo di vigilanza o di controllo; rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio; assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio; condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità . Il licenziamento senza preavviso è, invece, previsto in caso di commissione in servizio di gravi illeciti di rilevanza penale per i quali esista l’obbligo di denuncia; recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro latri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non compresi nella prima ipotesi, anche nei confronti dei terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; condanna penale per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) della legge 1990 n. 55, modificata ed integrata dall’art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, oppure quando si tratti di condanna con interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Cfr. Cass., 30 gennaio 1981 n. 713 in RGC, 1981, voce Lavoro (rapporto) n. 858, secondo cui l’elencazione dei contratti collettivi “non può essere valutata ai fini di una dichiarazione generica della gravità dell’inadempimento”. </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Ad esempio perchè prevede come giusta causa una lieve insubordinazione. Cass. 23 aprile 1990 n. 3357, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, II, pag. 902; Cass., 30 maggio 1990 n. 5006 in Mass. Giur. Lav., 1990)</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Cfr. Cass. sez. lav. 15 dicembre 1989 n. 5645 in Giust. Civ., 1990 pag. 2105; in senso non conforme v: Cass. 14 dicembre 1989 n. 5627 in D.P.L., 1990, pag.1059 secondo cui sarebbe dovere del giudice “ricercare la comune intenzione delle parti al fine di accertare se le stesse non abbiano inteso contenere nei limiti sanzionatori della norma ogni comportamento del dipendente o se non abbiano previsto, per i casi di conclamata gravità, la possibilità del provvedimento espulsivo.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> la norma richiamata prima del d. lgs. n. 80/98 prevedeva che “la tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi”; la sostituzione del “può” con il “deve” è stata interpretata come “una piccola rivoluzione”nonché una notevole chiarificazione circa la natura privatistica del potere disciplinare. v: Miscione Sanzioni disciplinari e responsabilità in Carinci – D’Antona (a cura di) Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Milano, 2002, pag.1659.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Alcuni autori hanno messo in evidenza l’analogia della espressione contenuta nell’art.59, per come modificata e “irrobustita” dal d. lgs. n. 80/98 e l’espressione utilizzata a proposito del trattamento economico dall’art.49 (oggi art.45 d. lgs. n. 165/2001) secondo cui “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”. Detta espressione è stata variamente interpretata, essendosi sostenuta da alcuni la tesi della ammissibilità di deroghe in melius, considerando quanto previsto dall’art. 49 riferito agli standards minimi (cfr. TREU, La contrattazione collettiva nel pubblico impiego: ambiti e struttura, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1994, 1, 19) e da altri la inderogabilità assoluta della contrattazione collettiva con conseguente inammissibilità di trattamenti migliorativi (cfr. Zoli, Il trattamento economico, in Carinci (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, I, Milano, 1995, p.819); la questione è stata definita dalle correzioni apportate dal d. lgs. n. 80/98 che modificando il comma 3° dell’art.2 del d. lgs. n. 29/80 (oggi art. 2 comma 3° del d. lgs. n. 165/2001) ha specificato che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”. </p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> Cfr. Sordi, Il licenziamento del dipendente pubblico: il quadro legale, in Il lav. nelle p.a., 2001, 2 pag. 280.</p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> Cfr. Esposito, Commento agli artt. 59 e 59-bis, in Corpaci, Rusciano, Zoppoli (a cura di), La riforma dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Nuove leg. civ. comm., 1999, pag.1417</p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> Cfr. Fiorillo Il reclutamento del personale pubblico in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario Carinci-D’antona (diretto da) Milano, 2000 pag. 1081</p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> In tal senso v. Mainardi, Il potere disciplinare, in Il codice civile. Commentario Giuffrè, 2002 pag.250.</p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> V. ad esempio l’art.1 comma 61 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sulle conseguenze disciplinari derivanti da incompatibilità di lavoro.</p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> V. a tale proposito l’art. 8 della legge 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)che al comma 1° prevede che “le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia” e al comma 2° prevede che “ I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge”. </p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> V. per il settore privato Cass., sez. lav., 18 febbraio 1995 n. 1747 in Dir. prat. lav., 1995, 27 pag.1819 in cui si afferma che “in tema di sanzioni disciplinari nell’ambito del rapporto di lavoro, il principio di tassatività degli illeciti del prestatore di lavoro “&#8230; “non può essere inteso nel senso rigoroso imposto nel diritto penale dall’art.25, secondo comma, Cost.”&#8230; “nell’ambito degli illeciti disciplinari del prestatore di lavoro è però necessario distinguere tra comportamenti illeciti attinenti all’organizzazione aziendale ed ai modi di produzione, i quali si connettono a norme per lo più ignote alla generalità e sono perciò conoscibili solo se espressamente previste e quelli manifestamente contrari ai valori generalmente accettati, e perciò illeciti anche penalmente, oppure palesemente in contrasto con gli interessi dell’impresa per i quali non è necessaria la specifica inclusione nel codice disciplinare siccome di per sé idonei a manifestare la culpa lata corrispondente al non intellegere quod omnes intellegunt”.</p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> V. ad esempio le norme molto generiche quali la previsione di “qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno all’Amministrazione o a terzi” (art. 25, comma 3° CCNL Ministeri) o la “violazione di doveri di comportamento&#8230;da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi” (art.24, comma 4°, lett. g) CCNL Regioni-Enti locali).</p>
<p><a name="_ftn17"><a href="#_ftn17S">[17]</a> Non modificato sul punto dall’accordo di rinnovo del 12 febbraio 2002 (cfr. in http://www.filcea.sinergia.it/contratti/contratto%20ccnl.pdf).</p>
<p><a name="_ftn18"><a href="#_ftn18S">[18]</a> Cfr. CCNL Ministeri art.25, 2° comma.</p>
<p><a name="_ftn19"><a href="#_ftn19S">[19]</a> Cfr sui confini del problema GALANTINO, Diritto del lavoro, Giappichelli, 1992.</p>
<p><a name="_ftn20"><a href="#_ftn20S">[20]</a> nel senso che la mancanza di perizia segnale sempre un difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione e, come tale, non si risolve in un fatto rientrante nel rischio di impresa, ma costituisce fonte di responsabilità civile e giustificato motivo di licenziamento v Cass.26 giugno 1980 n. 4031 in Mass. giur. lav., 1980 pag. 756; Cass. 5 maggio 1983 n. 3089, ivi, 1983, pag.35; Cass. 26 ottobre 1987 n. 7861 in Not. Giur. Lav., 1988, pag. 36; </p>
<p><a name="_ftn21"><a href="#_ftn21S">[21]</a> Cfr. Viscomi, Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, 1997 pag. 287 e ss.</p>
<p><a name="_ftn22"><a href="#_ftn22S">[22]</a> Cfr. per i termini generali della questione nell’impiego privato Mainardi, Il potere disciplinare, op.cit.pag.140-141 </p>
<p><a name="_ftn23"><a href="#_ftn23S">[23]</a> Cfr. art. 21 CCNL Ministeri. In dottrina V. Mainardi, Il licenziamento dei dipendenti pubblici, in Riv. Giur. Lav., 1996, I, pag.567 e P. Virga, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, Milano, 200, pag.165.</p>
<p><a name="_ftn24"><a href="#_ftn24S">[24]</a> Cfr. tra le tante Cass., sez. lav. 19 maggio 1990 n. 4552, in Not. giur. lav. 1990, pag.410.</p>
<p><a name="_ftn25"><a href="#_ftn25S">[25]</a> V. Garilli, Dalla legge ai contratti, in AA.VV., Amministrazioni pubbliche e diritto privato del lavoro, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1995, n. 16, pag.339; Sordi, Il licenziamento del dipendente pubblico, in Lav. nelle Pubb. Amm., 2001 n. 2, pag. 285-286.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-licenziamento-individuale-del-dipendente-pubblico/">Il licenziamento individuale del dipendente pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Savio Picone, Consigliere, Estensore; PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Savio Picone, Consigliere, Estensore; PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente  contro  Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico impego- interruzione del rapporto di lavoro-retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego &#8211; illegittima interruzione del rapporto &#8211; restitutio in integrum ai fini economici e giuridici- va riconosciuta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego. Ai fini della retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego, occorre perciò distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendo solo nella prima ipotesi riconoscersi una piena reintegrazione giuridica ed economica, poichè la retribuzione è elemento di un rapporto a prestazioni corrispettive giÃ  costituito e consolidato &#8211;</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00193/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00099/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 99 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Torino, via Confienza, 10; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">dei decreti del Capo della Polizia n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-; nonchè per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;odierno ricorrente impugnÃ² dinanzi al TAR Lazio il giudizio di -OMISSIS- al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.m. -OMISSIS-. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il TAR dispose in fase cautelare una verificazione per l&#8217;accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal d.m. n.198 del 2003; all&#8217;esito della perizia, il ricorrente venne giudicato idoneo ed ammesso con riserva, in data -OMISSIS-, a frequentare il corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; al termine del corso, la sua nomina fu differita in attesa della decisione di merito. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR Lazio accolse il ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, con decreto del -OMISSIS-, fu nominato allievo agente, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS- (data di inizio del -OMISSIS- corso di formazione) e con decorrenza economica dalla data di presentazione all&#8217;Istituto di istruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivi decreti del 3 febbraio -OMISSIS- e del 3 settembre -OMISSIS-, il ricorrente è stato nominato, rispettivamente, agente in prova della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS-ed agente della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS- -OMISSIS- (data di fine del corso di formazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame, egli contesta l&#8217;anzianità  riconosciutagli in relazione all&#8217;effettivo avviamento e conclusione del percorso formativo, cioè con oltre due anni di ritardo, in asserita violazione dei principi della restitutio in integrum e della retroattività  del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce la violazione dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990, nonchè la violazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 2909 del codice civile. Il ritardo nell&#8217;immissione in ruolo sarebbe imputabile all&#8217;Amministrazione, la quale avrebbe deciso di attendere la sentenza definitiva di annullamento dell&#8217;esclusione dal concorso, prima di disporre l&#8217;assunzione in servizio. Chiede, pertanto, che gli effetti giuridici ed economici abbiano decorrenza dal -OMISSIS-e non dal -OMISSIS- -OMISSIS-, con integrale ricostruzione della carriera e retrodatazione della nomina ad agente a quella dei colleghi pari corso arruolatisi nell&#8217;anno -OMISSIS-, con conseguente promozione alla qualifica superiore alla data del -OMISSIS- anzichè del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, l&#8217;Avvocatura dello Stato rileva correttamente che l&#8217;ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del TAR Lazio fu limitata al profilo della rinnovazione degli accertamenti psico-fisici, da effettuarsi ad opera di una commissione medica in composizione diversa, senza imporre all&#8217;Amministrazione l&#8217;arruolamento nell&#8217;ipotesi di verifica positiva. D&#8217;altronde, la sentenza n. -OMISSIS-del TAR Lazio annullÃ² il giudizio medico negativo, nulla disponendo in merito alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudicato così¬ formatosi implica l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione dal concorso del ricorrente, per mancanza di uno dei requisiti. Dopo l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare, il ricorrente ha superato l&#8217;ulteriore fase del procedimento di selezione ed ha frequentato il corso in qualità  di allievo agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimamente l&#8217;Amministrazione ha atteso l&#8217;esito del ricorso, prima di procedere all&#8217;assunzione in servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, nei provvedimenti adottati ai fini della nomina in ruolo del ricorrente, con la conseguente ricostruzione della carriera, si è legittimamente tenuto conto della mancata prestazione di attività  lavorativa fino alla data del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego. Ai fini della retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego, occorre perciò distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendo solo nella prima ipotesi riconoscersi una piena reintegrazione giuridica ed economica, poichè la retribuzione è elemento di un rapporto a prestazioni corrispettive giÃ  costituito e consolidato (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. III, n. 955 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio della retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio, cui l&#8217;ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per un&#8217;azione risarcitoria, che nella specie il ricorrente non ha proposto. </p>
<p style="text-align: justify;">Il corso di formazione è terminato, per il ricorrente, il -OMISSIS- -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza definitiva. Non vi è stata interruzione del rapporto d&#8217;impiego, che si è costituito solo alla conclusione del corso di formazione, con pienezza di effetti giuridici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, nel difetto dell&#8217;avvenuta assunzione in servizio per tutto il periodo di tempo fino alla effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, avvenuta solo in data -OMISSIS-, non possono essere sorti in favore del ricorrente i relativi effetti giuridici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai motivi aggiunti, è sufficiente il richiamo all&#8217;art.7 del d.P.R. n. 335 del 1982 (in materia di promozione ad agente scelto), il quale dispone che &#8220;la promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all&#8217;art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121 &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, essendo stato nominato agente della Polizia di Stato con decorrenza -OMISSIS- -OMISSIS-, alla data del -OMISSIS- aveva maturato la prescritta anzianità  quinquennale per la promozione al grado successivo, ragion per cui con il decreto (impugnato) del -OMISSIS-gli è stata conferita la qualifica superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento, per tale profilo, non vizia la determinazione assunta dall&#8217;Amministrazione, per il suo contenuto interamente vincolato ai presupposti di legge. </p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è respinto. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali sono compensate, per la peculiarità  della vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Savio Picone, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-3-2020-n-193/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2016 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2016-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2016-n-248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2016-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2016 n.248</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore de Pretis In tema di norme per lo sviluppo agricolo della Regione Calabria PUBBLICO IMPIEGO &#8211; Art. 10, c. 2, legge Regione Calabria 26/07/1999, n. 19, come sostituito dall&#8217;art. 13, c. 1, legge Regione Calabria 05/10/2007, n. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 &#8211; Associazioni di Divulgazione Agricola &#8211; Previsione secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2016-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2016 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2016-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2016 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>In tema di norme per lo sviluppo agricolo della Regione Calabria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>PUBBLICO IMPIEGO &#8211; Art. 10, c. 2, legge Regione Calabria 26/07/1999, n. 19, come sostituito dall&#8217;art. 13, c. 1, legge Regione Calabria 05/10/2007, n. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 &#8211; Associazioni di Divulgazione Agricola &#8211; Previsione secondo la quale in caso di scioglimento volontario, che il relativo personale, che non possa proseguire il rapporto con altra Associazione di Divulgazione Agricola, passi alle dipendenze della Regione &#8211; Q.l.c. promossa dallaCorte d’appello di Catanzaro- Asserita violazione dell’</strong><a href="http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf"><strong>art. 97, c. 4, Cost.</strong></a><strong> &#8211; Illegittimità costituzionale </strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost.</em><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 248<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dalla Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A.G., con ordinanza del 21 gennaio 2016, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visto l’atto di costituzione di A.G., depositato fuori termine;<br />
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ordinanza del 21 gennaio 2016, la Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). La disposizione censurata prevede che «[n]el caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l’attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria».<br />
Il rimettente riferisce che la signora A.G., assunta dall’Associazione di Divulgazione Agricola «Argessa Cia» con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° marzo 2000, a seguito dello scioglimento di tale associazione ha proposto ricorso davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro affermando di avere diritto, in base al citato art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, di essere assunta alle dipendenze della Regione Calabria.<br />
In tale giudizio – riferisce ancora il rimettente – la Regione Calabria ha chiesto che il ricorso venisse respinto in quanto la propria disposizione legislativa sarebbe stata «in aperto contrasto con la normativa regolante l’accesso al pubblico impiego perché l’eventuale assunzione comporterebbe il transito dal settore privato a quello pubblico senza l’espletamento di un pubblico concorso, così come previsto dall’art. 97 della Costituzione».<br />
Il Tribunale ha, invece, accolto il ricorso, rilevando che l’art. 42, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», ha stabilito che l’art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, così come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, «s’interpreta nel senso che, in assenza di una associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria […]»; inoltre, il Tribunale – riferisce sempre il giudice a quo – ha evidenziato «la circostanza che la ricorrente sia stata assunta non a seguito di una mera selezione ma di un vero e proprio concorso assimilabile ad un concorso pubblico», e che la Regione già finanziava direttamente l’associazione nelle spese per i dipendenti, in quanto, «pur essendo di natura privatistica, essa realizzava le finalità di cui all’art. 11 LR 19/1999, ossia compiti istituzionali della regione».<br />
Avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto appello, insistendo – riferisce il rimettente – sull’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della stessa Regione n. 19 del 1999 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007 e poi interpretato autenticamente dall’art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008) per violazione dell’art. 97 della Costituzione. La Corte d’appello dà atto che la disposizione è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2012, n. 58, recante «Abrogazione dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)», ma osserva che essa trova tuttavia applicazione nel giudizio a quo, nella versione risultante dalla modifica operata con il citato art. 13 della legge regionale n. 22 del 2007 e dall’interpretazione operata con il citato art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008, poiché «lo scioglimento dell’associazione di divulgazione agricola è intervenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. l L.R. 58/2012 […] e dopo il 2008».<br />
2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo ritiene di dover verificare se l’art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999 sia in contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost., «dal momento che l’ente di diritto privato che ha proceduto alla formale assunzione del dipendente non è tenuto al rispetto di procedure selettive di tipo concorsuale».<br />
La Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, dà atto che la divulgazione agricola costituisce una finalità di competenza della Regione e che ciò spiega il finanziamento regionale previsto dalla legge regionale n. 19 del 1999 e il contenuto dell’art. 10 della stessa legge, ma osserva che la norma in questione sarebbe suscettibile «di instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del “concorso pubblico” sancita dall’art. 97 Cost.», in quanto essa non precisa i «requisiti che dovrebbero avere le procedure d’accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l’eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione regionale».<br />
Inoltre, rileva il giudice a quo, le norme regionali in questione «non forniscono alcuna specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione».<br />
In definitiva, la norma regionale consentirebbe, «di fatto, la possibilità della migrazione dal settore privato a quello del pubblico impiego (alle dipendenze della Regione Calabria) anche in mancanza del previo espletamento di un pubblico concorso o di una procedura selettiva tendenzialmente equipollente». Dunque, la Corte d’appello dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost.<br />
3.– Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente formula due distinte argomentazioni. Da un lato, osserva come dai documenti prodotti in giudizio si ricavi che la procedura selettiva cui ha partecipato l’appellante per essere assunta presso l’associazione di divulgazione agricola (soggetto di diritto privato) «non risponde ai requisiti fissati dall’art. 97 Cost. (e specificati anche nel T.U. 165/2001, all’art. 35), difettando, il bando di concorso, degli essenziali requisiti di pubblicità che, in ossequio agli artt. 3 e 51 Cost., avrebbero consentito un’adeguata conoscibilità dello stesso a tutti i cittadini e legittimato la sua tendenziale equiparazione al bando di indizione di un concorso pubblico» (requisiti che, secondo il rimettente, consistono nella pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale o nel B.u.r.). Dall’altro, ritiene sussistente la rilevanza in quanto, per le ragioni già esposte, l’abrogazione della norma de qua ad opera della legge reg. Calabria n. 58 del 2012 non ne ha fatto venir meno l’applicabilità nel giudizio a quo, ragion per cui l’eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale non sarebbe inutiliter data.<br />
4.– La Regione Calabria, come parte del giudizio a quo, non si è costituita davanti alla Corte costituzionale né il Presidente della Regione è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale. La signora A.G. si è costituita con atto depositato il 4 novembre 2016.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– La Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), con riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che «[n]el caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l’attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria».<br />
La questione ha origine in un giudizio d’appello promosso dalla Regione Calabria contro una sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha accolto il ricorso della signora A.G., accertando il diritto di quest’ultima, a seguito dello scioglimento dell’Associazione di Divulgazione Agricola «Argessa Cia», di essere assunta dalla Regione Calabria, sulla base del citato art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999 e dell’art. 42, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», in base al quale l’art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1999, così come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, «s’interpreta nel senso che, in assenza di una associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria […]».<br />
Il giudice rimettente, dato atto che l’art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1999 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2012, n. 58, recante «Abrogazione dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)», ma che esso trova tuttavia applicazione nel giudizio a quo, poiché «lo scioglimento dell’associazione di divulgazione agricola è intervenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. l L.R. 58/2012 […] e dopo il 2008», dubita della conformità di tale norma con i parametri costituzionali sopra indicati in quanto essa sarebbe suscettibile «di instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del “concorso pubblico” sancita dall’art. 97 Cost.», perché non precisa i «requisiti che dovrebbero avere le procedure d’accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l’eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione regionale» e non fornisce «alcuna specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione».<br />
2.– In via preliminare, occorre dichiarare l’inammissibilità della costituzione della signora A.G. per tardività, in quanto l’atto di costituzione è stato depositato il 4 novembre 2016, mentre il termine per la costituzione delle parti del giudizio a quo scadeva il 21 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (delibera 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale).<br />
3.– La questione di legittimità costituzionale è fondata.<br />
Questa Corte ha affermato in numerose occasioni che la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).<br />
L’art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma regionale oggetto del presente giudizio. Infatti, da un lato è pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola menzionate dalla norma stessa, dall’altro l’art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999 (come interpretato autenticamente dall’art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008) dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all’art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l’interesse alla difesa dell’occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).<br />
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost.<br />
La questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 117 Cost. può considerarsi assorbita. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
Fine modulo<br />
Inizio modulo<br />
Fine modulo</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-11-2016-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2016 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a></p>
<p>1.1  Frammenti e codici “Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine”, ha scritto Thomas Stearns Eliot nel suo capolavoro “La terra desolata”[1]. La splendida frase richiama alla mente due elementi che finiscono per connotare l’amministrazione pubblica odierna, tanto in termini di autocoscienza, ovvero nel modo in cui essa stessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>1.1  Frammenti e codici</strong></p>
<p>“Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine”, ha scritto Thomas Stearns Eliot nel suo capolavoro “La terra desolata”[1]. La splendida frase richiama alla mente due elementi che finiscono per connotare l’amministrazione pubblica odierna, tanto in termini di autocoscienza, ovvero nel modo in cui essa stessa si percepisce, quanto nel modo in cui, sovente, il legislatore decide di mettervi mano.<br />
Dell’amministrazione come “campo di rovine” parla, autorevolmente, Sabino Cassese[2], mettendo in luce la mancanza quasi assoluta di voci autenticamente riformiste che si levino dall’interno della amministrazione e che sappiano farsi portavoce e spunto trainante della formazione di una autentica coscienza dei civil servant italiani. In questo quadro, non sorprende che i tentativi di rivitalizzare il senso di responsabilità dei dipendenti pubblici siano stati considerati, da molti di questi, come una sorta di ingerenza da parte del potere politico.<br />
Frammenti, o forse schegge, appaiono poi i torrenziali interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli anni, e che hanno coinvolto tanto l’azione amministrativa quanto l’organizzazione. In questa ultima prospettiva, se si considera il personale come linfa vitale della struttura organizzativa, la delicata materia delle risorse umane pubbliche è stata oggetto di innumerevoli atti legislativi giocati lungo il crinale della (parziale) privatizzazione del rapporto di lavoro, una privatizzazione assai peculiare e spesso rimessa in discussione dallo stesso legislatore che sembrava aver trovato in essa una panacea per disfunzioni e staticità, salvo poi fare atto di contrizione e tornare sui suoi stessi passi.<br />
Frammentario in fondo è il diritto delle amministrazioni stesse, e il diritto amministrativo nel suo complesso. Un diritto che origina dalla tumultuosa iniziativa pretoria, dalla inesausta riflessione dottrinale e da un vastissimo corpus normativo spesso caotico e dissonante, rifuggente, per quanto possa apparire paradossale, da un centro quale appunto può essere un codice. La sintesi tra la sostanza normativa delle amministrazioni e il diritto del lavoro, che ambisce ad autorappresentarsi come diritto di poche norme e di ampia autonomia negoziale, ha determinato l’emersione di un ircocervo, quale è il pubblico impiego contrattualizzato, di non sempre agevole inquadramento e di ancor più sfuggente linearità nella sistematizzazione degli istituti.<br />
In questo quadro, parola d’ordine dei legislatori degli ultimi anni è stata; razionalizzare. Declinando il verbo in varie maniere che finivano per esserne sinonimiche, quali a titolo di esempio semplificare, codificare. Per far questo però sono stati prodotti frammenti di normazione, che si sono sedimentati gli uni sugli altri, dando un quadro di insieme ancora più intricato.<br />
La complessiva, recentissima riforma delle Pubbliche Amministrazioni, attuata con la legge 7 Agosto 2015, n. 124, ambisce senza dubbio alcuno anche essa ad una razionalizzazione, mediante, per altro, il ricorso alla tecnica codificatoria[3]. In effetti, essa si propone di non introdurre nuovi istituti ma di migliorare e rendere più efficienti quelli esistenti e in altri ambiti cerca di intervenire mediante la coagulazione per codice, unificando le varie discipline concernenti la medesima materia.<br />
Nonostante però il condivisibile intento e alcuni punti di netta discontinuità con il passato, la riforma ha prodotto una messe copiosa di decreti attuativi;  quello in commento è andato addirittura a puntualizzare un singolo aspetto che, originariamente, avrebbe dovuto invece essere sistematizzato in un contesto più ampio, contraddicendo in una qual maniera la premessa di partenza.<br />
Il procedimento disciplinare, nel suo insieme, costituisce infatti oggetto di specifica (più ampia) delega. Si vuole farne un procedimento certo, veloce e sicuro, soprattutto nella irrogazione delle sanzioni. Ma anche in questo caso, la materia, come nella metafora dell’apprendista stregone, sembra essersi (sia pur solo parzialmente) animata sfuggendo al controllo della nobile premessa di partenza, e dando vita ad un decreto attuativo ultra-specifico concernente il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, approvato, come schema, dal Consiglio dei Ministri in data 20 Gennaio 2016 e divenuto decreto legislativo il 20 Giugno 2016, n. 116 dopo per altro un organico intervento consultivo del Consiglio di Stato, in data 16 Marzo 2016, n. 864 che non aveva mancato di rilevare un cospicuo numero di criticità e di apportabili migliorie.<br />
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, in una recente intervista[4], rispondendo alla domanda se dopo la attuazione della riforma ritenesse più semplice licenziare il dipendente pubblico “fannullone” ha spiegato “le norme utili a prevenire e punire condotte illegittime, in gran parte esistono già. Piuttosto occorre renderne più semplice l’utilizzo visto che oggi sono poco efficaci a causa di procedimenti lenti e farraginosi”.<br />
La norma che prevedeva il licenziamento, senza preavviso, per la falsa attestazione di presenza, in effetti, come ammesso dal Ministro, esisteva già[5]; ci si riferisce, per quanto qui attiene, all’articolo 55-quater comma 1 lettera a) del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 nella parte in cui irroga la sanzione disciplinare del licenziamento, senza preavviso, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente[6].<br />
Ed allora, viene spontaneo chiedersi per quale motivo il legislatore abbia avvertito la necessità di adottare un atto normativo specificamente connesso ad una fattispecie, prima facie, già esistente ed essa stessa di relativamente nuovo conio. E soprattutto, questo passaggio può essere definito coerente con l’impianto normativo complessivo della Riforma Madia?  Si rende necessario, a questo proposito, un passo indietro.<br />
La delega originariamente contenuta nell’articolo 17 comma 1 lettera s) della legge n. 124/2015, in tema di procedimento disciplinare[7], vuole muovere, coerentemente con le linee guida sottese al complesso della riforma, da una premessa necessitata di accelerazione e certezza del procedimento, e del suo esito.<br />
Che la macchina punitiva interna delle pubbliche amministrazioni dia spesso una prova assai poco soddisfacente è facilmente riscontrabile dai ripetuti, e spesso assai severi, giudizi emessi dalla Corte dei Conti in sede di controllo gestionale, i quali rimandano un vivido quadro di sostanziale atarassia degli apparati chiamati a vigilare e ,laddove necessario, reprimere[8].<br />
Spesso, questa atarassia viene spiegata con una diffusa opacità definitoria delle singole fattispecie disciplinarmente rilevanti previste dai codici disciplinari dei vari CCNL; a fronte di un quadro sostanzialmente complesso e di difficile lettura, è invalsa infatti in una parte significativa della dirigenza una tendenza al quieto vivere, imposta dal pericolo e dalla paura di rischi risarcitori laddove i licenziamenti eventualmente irrogati dovessero essere annullati dal giudice del lavoro.<br />
Da questo punto di vista pertanto ripensare e voler mettere mano, a fini di razionalizzazione, al sistema disciplinare nel suo complesso appare operazione meritevole di assenso. Ciò che però lascia perplessi è constatare come si sia passati da una idea di globale riforma del sistema, da attuarsi mediante consolidamento del procedimento disciplinare tout court, ad un singolo decreto, piuttosto emergenziale nei toni e nella sua, solitaria, approvazione, anticipata rispetto alla restante disciplina cui il legislatore dovrà dare corso.<br />
Casus belli di questa anticipazione, le notorie vicende salite agli “onori della cronaca”, anche giudiziaria, che hanno visto finire sotto indagine un elevato numero di dipendenti del Comune di Sanremo[9] per reiterate false attestazioni di presenza in servizio; motivazioni quindi precise, certo allarmanti e strettamente empiriche hanno impresso una significativa accelerazione alla approvazione del decreto delegato recante la disciplina normativa di un “nuovo” licenziamento disciplinare, determinandone la scissione e la conseguente disarticolazione rispetto all’unitario pacchetto normativo in fase di approvazione sul procedimento disciplinare.<br />
Si tratta di una fattispecie in realtà affatto nuova, germinata sull’onda montante delle citate vicende di dipendenti infedeli; e sia permesso dire come la vicenda, lungi dall’essere definita e presentando contorni invero piuttosto nebulosi, inibisce dal prendere una posizione in merito e impedisce altresì di poter dire se trattasi di un salto di “qualità” del fannullonismo[10] portato alle estreme conseguenze o se al contrario ci si trova al cospetto di una vicenda destinata, come accaduto per altre[11], a sgonfiarsi.<br />
Nella ratio sottesa alla delega, il pubblico impiego, in tutte le sue molteplici sfumature, avrebbe dovuto conoscere una sostanziale codificazione, proprio prendendo atto una volta per tutte della eterogeneità delle fonti, delle sostanziali sovrapposizioni tra elementi normativi frammentari, di una materia sospesa tra impulso pubblicistico e tentazioni privatistiche (nella duplice declinazione di inserzione di logiche civilistiche, come competizione, costruzione di un “mercato” del management, i tentativi di privatizzazione e di innervare modalità operative care alla dirigenza privata, come la valutazione, la performance, e dall’altro lato la previsione di riserve di disciplina affidate alla contrattazione collettiva ma in un quadro di sempre più stringente decisionismo del legislatore).<br />
In questa ottica, il procedimento disciplinare sembra acquisire una importanza quasi da architrave assiologico[12]; riprova ne sono le stordenti e torrenziali modificazioni normative susseguitesi nel corso del tempo[13].<br />
Che il legislatore dimostri, a volte, di non saper resistere alla tentazione di lasciare un suo proprio imprinting ad una materia già molte volte riformata o modificata è dato notorio, e che spesso molte di queste modifiche finiscano con l’essere ineffettive è dato altrettanto notorio. La bulimia normativa è una malattia a quanto pare tanto affascinante quanto irresistibile.</p>
<p><strong>1.2 I contenuti del d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116</strong></p>
<p>Vediamo i contenuti salienti del decreto in commento, e cerchiamo di comprenderne criticità e potenzialità, soprattutto rilevando quali modifiche siano state offerte dal legislatore tra l’originario schema e l’approvazione finale, alla luce anche dell’intervenuto parere del Consiglio di Stato.<br />
Il decreto opera una modifica dell’articolo 55-quater del decreto legislativo 165/01, mediante la previsione di una nuova fattispecie, sancita dal comma 1-bis, ovvero ad essere più precisi mediante la specificazione della falsa attestazione descritta come “modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso[14]”. Il decreto inoltre introduce un concorso nella responsabilità disciplinare da parte di chi agevoli con la propria condotta o omissione la condotta fraudolenta. La casistica empiricamente configurabile, per vero, sembra ridursi a chi timbri il badge di altri.<br />
Il decreto inoltre introduce un comma 3-bis, prevedendo l’accertamento in flagranza ovvero mediante strumenti di videosorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.<br />
Questo accertamento, come pure la flagranza, determina l’irrogazione della sanzione anticipata costituita dalla sospensione cautelare senza stipendio, inaudita altera parte, e preludente il licenziamento La sospensione è disposta, entro quarantotto ore dall’accertamento, dal capo-struttura[15], al quale compete la trasmissione della pratica all’Ufficio procedimenti di disciplina (UPD) competente, come noto, alla istruzione di procedimenti disciplinari finalizzati alla irrogazione di sanzioni espulsive: di particolare importanza è la previsione della necessità di corresponsione dell’assegno alimentare[16].<br />
Il provvedimento di sospensione deve essere motivato.<br />
La eventuale violazione del termine di sospensione non determina alcun genere di decadenza (fatte salve eventuali responsabilità del dirigente che abbia ritardato o omesso la sospensione stessa), dal che se ne deve fisiologicamente inferire la natura ordinatoria del termine.<br />
All’articolo 55-quater viene altresì aggiunto un comma 3-ter, recante la previsione di una assai significativa accelerazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare, con un passaggio da centoventi giorni a trenta. Va detto che rispetto alla originaria, draconiana, formulazione dello schema quella del nuovo comma 3ter sembra una delle norme maggiormente interessate dal cesellamento post parere del Consiglio di Stato: innanzitutto, si fissa un congruo (almeno rispetto al termine complessivo di conclusione del procedimento) termine per la convocazione in istruttoria, fissato dal legislatore in quindici giorni.  Viene prevista inoltre espressamente la possibilità, laddove dovesse registrarsi assoluto (grave ed oggettivo) impedimento a presentarsi nel giorno fissato per l’istruttoria disciplinare, di richiedere e ottenere un differimento che però non potrà essere superiore ai cinque giorni. La norma parla di presentazione di motivata istanza per chiedere differimento del termine per l’esercizio di difesa, quasi a lasciare intendere la sussistenza in capo alla amministrazione procedente di una potestà discrezionale di accettare o meno il differimento; in realtà, considerando gli stringenti elementi qualificatori posti a fondamento della richiesta (impedimenti assoluti, gravi ed oggettivi), che finiscono per renderla del tutto eccezionale ed esorbitante rispetto la normalità, mi sembra di poter dire che al ricorrere di questi presupposti eccezionali debba conseguire la concessione automatica del differimento.<br />
Ma quali possono essere gli impedimenti assoluti, gravi ed oggettivi? Da un lato, prendendo atto della decisa virata pan-pubblicistica inferta dal legislatore, mi sembra di poter inserire in tal novero la casistica del penalistico legittimo impedimento; come noto, per jus receptum della Suprema Corte di Cassazione, non basta che l’impedimento origini da un fattore sanitario, ma al contrario esso deve inerire patologie effettivamente impeditive, che saranno apprezzate secondo la comune esperienza.<br />
Gli altri casi di , per altro assai dibattuto, legittimo impedimento, come ad esempio il concomitante indirimibile impegno professionale del professionista, mi sembrano non rientrare nel caso di specie: innanzitutto perché l’assistenza del delegato sindacale o dell’avvocato è una facoltà, e non un obbligo, e in secondo luogo poiché il lavoratore potrà comunque presentare, anche per loro tramite, una organica memoria difensiva.<br />
I nuovi commi 3-quater e 3-quinquies disciplinano invece la necessitata trasmissione degli atti del fascicolo al Pubblico Ministero (mediante denuncia) e alla Procura regionale della Corte dei Conti (con segnalazione), entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare[17], e una nuova fattispecie di responsabilità disciplinare del dirigente capo-struttura che avendo omesso l’attivazione del procedimento disciplinare diviene passibile di licenziamento egli stesso e di sottoposizione a procedimento penale per omissione d’atti d’ufficio. Rispetto alla originaria formulazione sussunta nello schema di decreto, il nuovo comma specifica che non vi è automatismo nell’insorgere della responsabilità dirigenziale, la quale può essere esclusa laddove ricorra un “giustificato motivo”.</p>
<p><strong>1.3 Una tentazione pan-pubblicistica ?</strong></p>
<p>E’ asserzione generalmente condivisa in dottrina quella secondo cui il legislatore, nel corso di questi ultimi anni, avrebbe sostanzialmente preso atto dei deludenti esiti delle ipotesi di vera privatizzazione del pubblico impiego, rifluendo su un sistema misto in cui si è registrata una significativa reviviscenza del pubblico potere[18].<br />
Da un lato sembra di poter dire che la “privatizzazione” abbia operato come simulacro di efficientamento della prestazione erogata dalle pubbliche amministrazioni, perdendo per strada però il sistema di centralità del lavoratore[19], e dall’altro abbia messo l’accento su alcuni parametri, come quelli di performance, valutazione, obiettivi, a cui non è proporzionalmente corrisposta la creazione di un sistema analogo, o meglio di un contesto, che prendesse atto proprio delle specificità del pubblico impiego e dell’esercizio della funzione pubblica, contraddistinta dalla alterità delle risorse e dei beni utilizzati dal dipendente oltre che dalla sostanziale impersonalità degli obiettivi, e ponesse in effettiva condizione il dipendente pubblico di poter operare al meglio (anche in termini di dotazioni strumentali, ad esempio), in un sistema competitivo e modulato sulla dimensione dell’ ordine giuridico del mercato.<br />
Pubblicistico, in questo decreto, è indubbiamente il riferimento, ex professo, al concetto di flagranza. Non esiste altra flagranza infatti che non sia quella di cui all’articolo 382 del codice di rito penale, condizione indefettibile affinché come noto la polizia giudiziaria possa procedere direttamente all’arresto[20]; si viene quindi a stabilire una connessione tra concettuologia penalistica ed elemento disciplinare, a cui però non consegue un ordine logico di accertamento prioritariamente dato al giudizio penale (che è notoriamente posto a presidio di valori e beni superiori, oltre che dotato di modalità cognitive più raffinate rispetto alla istruttoria disciplinare[21]).<br />
In questo caso infatti la flagranza disciplinare prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale[22], solo dopo l’avvio del procedimento disciplinare; si ritiene in fondo che la prova sia talmente lampante e schiacciante da poter evitare le empiriche cautele istruttorie cui ricorrono gli uffici di disciplina, laddove si controverta su potenziali sanzioni espulsive. E’ qualcosa di molto simile al giudizio direttissimo del rito penale, laddove la flagranza, costituendo un rafforzamento in re ipsa del quadro probatorio, permette e di saltare l’udienza preliminare e di rinunciare alla necessità di adempimenti preliminari al dibattimento.<br />
Naturalmente verrebbe quasi da chiedersi se essendo la flagranza, nel linguaggio del decreto, posta in posizione di alternatività (“ovvero”) rispetto all’accertamento esperito con mezzi tecnologici questi ultimi finiscano per integrare una semi-flagranza[23] o al contrario una non flagranza.<br />
Pubblicistica è anche la sospensione obbligatoria “cautelare”, applicata inaudita altera parte. Personalmente, poiché è la stessa Relazione illustrativa a dirci che si tratta di una anticipazione della pena, reputo l’aggettivazione “cautelare” del tutto impropria; la finalità cautelare infatti esplica la valenza di “tutela immediata dell’ordinato svolgimento dell’attività dell’amministrazione attraverso l’allontanamento del dipendente pericoloso[24]”, ed inoltre proprio per la sua gravità essa, nel genus obbligatorio, consegue ad un numerus clausus di ipotesi non semplicemente penalmente rilevanti, ma contraddistinte da una peculiarissima gravità[25]. In questo caso invece il dipendente non viene sospeso per garantire l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, ma come modalità punitiva.<br />
Figurarsi quindi se essa, come anticipazione della pena, possa essere ritenuta accettabile senza alcun adempimento istruttorio disciplinare e/o senza alcun previo accertamento di matrice penale[26].<br />
Giunti a questo punto viene da chiedersi, come si accerta la condotta a cui il legislatore riconnette tale importanza probatoria? Come si è avuto modo di dire, il nuovo comma 3-bis prevede la possibilità che l’accertamento sia effettuato, anche, a mezzo di sistemi di videosorveglianza o di attestazione della presenza.<br />
In questo senso, il decreto mi sembra riconnettersi alla altrettanto recente modificazione dell’articolo 4 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, il c.d. Statuto dei Lavoratori, modificazione intervenuta con l’articolo 23 del d. lgs. 14 Settembre, n.151, il quale articolo ha per altro novellato l’articolo 171 del codice della privacy rendendo possibili controlli a distanza mediante apparecchiature tecnologiche, incidendo ovviamente anche sulla utilizzabilità dei dati in questo modo così acquisiti[27]. Poiché il legislatore del decreto attuativo sul punto però tace e poiché l’applicabilità della normativa sussunta nel Jobs Act alle pubbliche amministrazioni è tutto fuorché pacifica, appare chiaro come anche questo sia un (ennesimo) potenziale punto di caduta[28].<br />
Infatti se si escludono ipotesi, tutto sommato residuali, di flagranza effettiva (ad esempio il dirigente, o i suoi diretti collaboratori, quali possono essere le posizioni organizzative, mediante disposizione di foglio firma si rende conto che il lavoratore pur avendo attestato la presenza a mezzo di badge, non risulta essere presente poiché non firma oppure, ancora più improbabilmente, il capo-struttura ha modo di verificare la presenza del lavoratore fuori dal plesso lavorativo), mi sembra di poter dire che l’enfasi normativa vada proprio nella direzione degli accertamenti strumentali.<br />
Ad aggravare e rendere ancora più confusionario il quadro, il legislatore non specifica quali siano questi accertamenti e questi mezzi. Non cita poi l’elemento imprescindibile del novellato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero l’accordo da raggiungersi tra parte datoriale e rappresentanze sindacali per il posizionamento dei sistemi di videosorveglianza.</p>
<p><strong>1.4 L’accelerazione dell’istruttoria e i suoi eventuali difetti</strong></p>
<p>Trenta giorni non sono centoventi, direbbe Monsieur Lapalisse. La apparente lungaggine del procedimento disciplinare di competenza dell’UPD, la cui conclusione deve appunto arrivare in centoventi giorni, ha naturalmente una sua intima coerenza, legata alla necessità che l’istruttoria sia piena e rispettosa del diritto di difesa, includente l’eventuale accesso agli atti, funzionale alla comprensione degli addebiti e alla elaborazione di una strategia difensiva.<br />
Il decreto in parola, per quanto attiene questo nuovo licenziamento, al contrario decurta assai significativamente il termine globale portandolo a soli trenta giorni. Anche in questo caso dirimente è la sostanza del quadro probatorio, tutta caricata sulla flagranza o sull’accertamento meccanico. Poiché però la flagranza non può valere come motivazione, non può cioè sostituire de plano il provvedimento espulsivo che continua a dover essere debitamente motivato, l’istruttoria prosegue nel dover esplicare la sua fondamentale valenza cognitiva.<br />
C’è di più, però; centoventi giorni costituiscono un tempo, relativamente lungo, non pensato solo per garantire pienamente il diritto di difesa del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare. Si tratta di un termine che mira, anche, alla pienezza razionale della motivazione, la quale dovrà giungere all’esito di una ponderata e meditata istruttoria (e di una altrettanto ponderata redazione del provvedimento finale, il quale, non lo si dovrebbe dimenticare, diviene poi la base per l’impugnativa, eventuale, del lavoratore licenziato davanti al giudice del lavoro).<br />
Il pericolo di istruttorie frettolose e di altrettanto frettolose, e superficiali, motivazioni espulsive, mi sembra non poi così eventuale, posta anche la non secondaria considerazione secondo cui certamente gli uffici di disciplina non hanno modo di dedicarsi esclusivamente ad un singolo procedimento disciplinare per volta.<br />
Immaginare e strutturare la flagranza come una sorta di panacea idonea a sopperire ad accelerazione di termini, redazioni altrettanto accelerate di motivazioni, velocissime notificazioni, può anche preludere, in maniera esattamente antitetica rispetto a quelli che sono i desiderata del legislatore, a sistematiche e reiterate soccombenze in sede processuale.<br />
Va detto infatti che il diritto del lavoratore di essere sentito, di farsi assistere da un procuratore o di inviare memoria scritta, secondo la Corte di Cassazione[29] , può anche portare alla richiesta di un secondo, ulteriore termine laddove esso si configuri come strutturalmente coessenziale al diritto di difesa (e non sia quindi meramente dilatorio; si pensi all’assoluto impedimento, che già si è avuto modo di citare); ipotizzare un congruo secondo termine, rispetto al primo concesso, nell’arco temporale di centoventi giorni massimi per la conclusione del procedimento, è del tutto plausibile, immaginarlo invece in complessivi e tassativi trenta giorni ha portato il legislatore a prevedere la eventuale concessione di un ulteriore termine di cinque giorni[30].<br />
C’è anche, come se non bastasse, il rischio che il procedimento disciplinare non venga concluso nel termine perentorio[31] di trenta giorni, con il poco confortante risultato di vanificare la ragion d’essere stessa della novità normativa e dell’esercizio della potestà punitiva.</p>
<p><strong>1.5 Una violazione del diritto di difesa?</strong></p>
<p>La compressione, significativa, dei termini di conclusione del procedimento si traduce anche in una non secondaria deminutio del diritto di difesa spettante al lavoratore incolpato.<br />
Innanzitutto l’obbligo di sospensione, e come si è specificato questa sospensione è a tutti gli effetti da ricostruirsi come sanzione, viene disposto inaudita altera parte; il legislatore, forse non consapevole di trovarsi sul ciglio del burrone della totale violazione del diritto di difesa, nella Relazione illustrativa continua, reiteratamente, a specificare che la sanzione della sospensione cautelare senza stipendio costituisce anticipazione della sanzione espulsiva e che essa, naturalmente, può e deve essere applicata solo nei casi di accertamento in flagranza o per mezzo di strumenti tecnologici di controllo[32].<br />
A dire il vero, laddove la flagranza si trova nel proprio elemento naturale, ovvero il giudizio penale, essa attenua le esigenze probatorie e di adempimenti preliminari, ma non elide il diritto di difesa, posto che il primo adempimento è la convalida dell’arresto che viene a configurarsi come vero e proprio spartiacque. In tutte le fasi, da quella di convalida a quella del giudizio direttissimo vero e proprio, il soggetto si difende, per suo sacrosanto e costituzionale diritto di difesa, senza che l’arresto in flagranza possa essere configurato come anticipazione della pena.<br />
Può obiettarsi che nel giudizio disciplinare non tutto lo strumentario assiologico ed empirico del processo penale debba essere usato[33]. Ovviamente è singolare, e piuttosto incoerente che si voglia mutuare dal lessico penalistico solo ciò che in apparenza fa più comodo, dimenticando poi per strada i necessitati corollari garantistici di quegli istituti e di quei concetti.<br />
In secondo luogo, e questa è obiezione più cogente, il diritto di difesa è immanente a qualunque procedimento sanzionatorio, penale, amministrativo o disciplinare che sia. Eliderlo, sic et simpliciter, sulla base della autosufficienza probatoria della flagranza, viola a mio avviso il dato normativo costituzionale.</p>
<p><strong>1.6 Lo statuto epistemologico del procedimento disciplinare alla prova del nuovo licenziamento</strong></p>
<p>Ma c’è di più, e c’è di peggio. Il procedimento disciplinare, come ogni procedimento sanzionatorio, è governato da ben precisi principii a cui la condotta degli attori deve conformarsi[34]. Tra questi principii, vi è naturalmente quello di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto ai fatti oggetto di addebito; quello della gradualità sanzionatoria è un cardine irrinunciabile, poiché, prendendo atto della impossibilità di tipizzare meccanicisticamente nei codici disciplinari tutte le sanzioni discendenti dalle varie tipologie di comportamenti vietati, permette di adeguare la sanzione al concreto e oggettivo disvalore palesato.<br />
Senza alcun accertamento istruttorio, che non sia appunto la pluri-citata flagranza, il decreto non gradua le varie ipotesi di assenza; anzi, avendo ampliato la nozione e la definizione di falsa attestazione non distingue in alcuna maniera tra chi si sia assentato per poco tempo (o addirittura chi abbia fatto attestare la presenza ad altro collega, pur essendo egli stesso presente nel plesso, magari impegnato in una attività non differibile e soprattutto non suscettibile di interruzione[35]) e chi invece si sia assentato per l’intero turno lavorativo, magari per svolgere una seconda attività lavorativa[36].<br />
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, molto sensibile sul punto, con la sentenza del 26 Gennaio 2016, n. 1351, ha rimarcato per l’ennesima volta che in materia disciplinare opera il disposto normativo dell’articolo 2106 c.c., richiamato dall’articolo 55 del d. lgs. 165/01, prevedendosi pertanto la necessitata proporzionalità della sanzione, commisurata al fatto nei suoi elementi costitutivi e all’effettivo disvalore generato.<br />
La Corte rileva come non sia possibile in definitiva introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente consequenziali ad illeciti disciplinari, dovendosi sempre valutare, in sede istruttoria, la concreta portata della condotta.</p>
<p><strong>2. Conclusioni: la logica dei frammenti</strong></p>
<p>Duplicare una norma già esistente richiede una motivazione molto forte; si può trattare di una sua specificazione, di doverla cesellare, di meglio definirla. Il rischio, però, è che dietro il nuovo atto normativo si celi solo la potenza deflagrante dell’effetto annuncio[37].<br />
Come si è tentato di dimostrare, la concreta portata della nuova fattispecie appare altamente controversa, potenzialmente foriera di effetti diametralmente opposti rispetto a quelli preventivati, desiderati o annunciati[38].<br />
Paradossalmente la posizione ad oggi più delicata appare quella del pubblico dirigente, oscillante tra l’incudine della eventuale inerzia, sanzionata duramente con sottoposizione a procedimento disciplinare finalizzato al suo licenziamento e alla sottoposizione a procedimento penale per omissione d’atti di ufficio[39], e il martello del procedere ad un licenziamento che sembra arduo possa resistere al vaglio di un giudice (se non debitamente motivato e inferto per mero meccanicismo), con tutte le facilmente preventivabili conseguenze di ordine risarcitorio.<br />
Meglio avrebbe fatto il legislatore ad esercitare la delega nel suo complesso, senza questa solitaria anticipazione, procedendo ad una ridefinizione organica e più meditata del procedimento disciplinare. Si ha come l’impressione che per l’ennesima volta si sia preferito seguire la logica del frammento piuttosto che comporre il mosaico nel suo complesso, come pure sarebbe stato nelle, dichiarate, intenzioni del legislatore delegante.<br />
Appare opportuno poi incidere, ulteriormente, sui codici di comportamento[40] e sui codici disciplinari, mediante una chiave definitoria più puntuale che costituisca la cornice entro cui la contrattazione collettiva potrà spaziare; cosa che in linea teorica il decreto in parola avrebbe avuto l’ambizione di fare, sostituendosi alla contrattazione, perfettamente in linea in questo con la precedente riforma Brunetta, ma che in concreto non ha fatto[41], visto che da un lato non specifica in maniera univoca, non più e non meglio di quanto aveva fatto la previgente formulazione, in cosa consista e come sia probatoriamente acclarata la falsa attestazione, e dall’altro si trincera dietro l’apodittico richiamo alla flagranza o agli accertamenti strumentali.<br />
Naturalmente non è necessario puntualizzare qualsiasi comportamento disfunzionale, ma nei casi delle sanzioni espulsive diventa necessaria una specificazione precisa e analitica, per elenco, che prenda atto, ad esempio, della differenza intercorrente tra una assenza ingiustificata di pochi minuti e una assenza protratta per l’intero turno.<br />
Mettere mano ai codici di comportamento significa anche responsabilizzare le organizzazioni sindacali, non scevre per altro di gravi responsabilità[42], spesso di ordine culturale, uscendo dalla dialettica, ormai incistata nell’immaginario collettivo, per cui il Governo mira per definizione a voler sempre e comunque punire e i sindacati, al contrario, a difendere l’indifendibile.<br />
E’ necessario, in altre parole, rivitalizzare una responsabile contrattazione collettiva, entro la cornice assiologica che il legislatore sta elaborando e che dovrà elaborare, cosa questa che suona per essere in controtendenza rispetto alle ultime riforme in tema di lavoro alle pubbliche dipendenze, riforme tutte giocate sulla palese diffidenza nei confronti della contrattazione.<br />
Sarà anche necessario investire, ed investire sul serio, in formazione del personale[43] e sul ringiovanimento dello stesso[44]. Sono queste due cartine di tornasole a mio avviso per verificare la reale consistenza innovativa, in termini di effettività, di una riforma; d’altronde come rilevava Sabino Cassese[45], la formazione del personale ,in anni in cui lo spazio del pubblico potere ha ampliato la sua base, dando accesso a persone non culturalmente attrezzate o non particolarmente sensibili ai temi dell’etica, diventa un cardine irrinunciabile.<br />
In effetti il mantra delle sanzioni draconiane inizia ad assuefare e l’opinione pubblica e gli stessi pubblici dipendenti; non casualmente la CIDA, Confederazione italiana dei Dirigenti d’azienda, nell’incontro tenutosi il 4 Febbraio 2016 a Palazzo Vidoni con il Ministro Madia, in sede di illustrazione dei contenuti del decreto, ha rimarcato come un approccio esclusivamente repressivo presenti dei seri rischi di inefficacia e anche di demotivazione della stragrande maggioranza del personale pubblico che adempie le proprie funzioni e le proprie prestazioni lavorative con grande abnegazione e professionalità.<br />
[1] T. S. Eliot “La terra desolata” in “Poesie”, Milano, Bompiani, 1996, p. 283.</p>
<p>[2] “Dall’interno delle amministrazioni non si levano voci con analisi e proposte, e si avrà il quadro desolante attuale sul fronte della riforma amministrativa. Si vagheggiano zone a burocrazia zero, e cioè cose impossibili (se non c’è lo stato civile, a chi denuncio la nascita di un figlio?). si dice di semplificare, ma nello stesso tempo si complica. Non si mantiene la rotta su nessuna delle policy riformatrici. Le grandi leggi, come quella sul procedimento amministrativo, non vengono dotate di osservatorii diretti a verificarne l’attuazione. Un campo di rovine”, così S. Cassese in S. Cassese – L. Torchia “Diritto amministrativo – una conversazione”, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 117.</p>
<p>[3] Sottolineano l’impulso codificatorio sotteso alla Riforma Madia, in un generale quadro di semplificazione, G. Vesperini “Le norme generali sulla semplificazione”, in Giorn. dir. amm., n.5/2015, p. 629, e B. G. Mattarella “Il contesto e gli obiettivi della riforma”, Giorn. dir. amm., 5/2015, p. 622 il quale rileva, dopo aver posto la domanda sulla necessarietà dell’intervento legislativo nel suo complesso, come la Legge Madia non ambisca ad introdurre nuovi istituti, non indulgendo in quella attività che tanto sembra aver avvinto il legislatore negli ultimi anni ovvero una sorta di rincorsa cieca alla superfetazione per creazione di istituti giuridici. Il commento di B. G. Mattarella è particolarmente prezioso poiché come noto l’Autore è anche Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Funzione Pubblica e in questa veste ha svolto un ruolo essenziale nella redazione dei vari decreti che compongono nel loro insieme la Riforma Madia.</p>
<p>[4] G. Pellacani,  a cura di,  “La legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e il futuro del lavoro (intervista al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia)”, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, n. 1-2/2016, p 5.</p>
<p>[5] “La responsabilità disciplinare va valorizzata. Questo non richiede nuove norme, ma una migliore applicazione di quelle esistenti da parte dei vertici politici e amministrativi e anche un atteggiamento aperto, e non pregiudizialmente contrario, da parte dei sindacati del pubblico impiego”, così B. G. Mattarella “Le regole dell’onestà”, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 30. Più oltre l’Autore mette in luce come a differenza della responsabilità penale, quella disciplinare esplichi una valenza eminentemente preventiva, capace anche di determinare l’insorgere di una consapevolezza etica nel dipendente pubblico, mediante la partecipazione alla elaborazione dell’impianto disciplinare e sanzionatorio del suo complesso anche delle organizzazioni dei lavoratori.</p>
<p>[6] La Riforma Brunetta aveva altresì posto ad ulteriore presidio la fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 55-quinquies, concernente appunto la falsa attestazione di presenza. Giova anche menzionare, in tema di contrasto delle condotte assenteistiche, l’articolo 55-septies in tema di falsa attestazione di malattia.</p>
<p>[7] Sulla responsabilità disciplinare, in generale e dopo la riforma Brunetta, V. Tenore “La responsabilità disciplinare”, in V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi Buratti “Le cinque responsabilità del pubblico dipendente”, Milano, Giuffrè, 2013, p.399 e ss., sulla rimodulazione del procedimento disciplinare a seguito della riforma Brunetta, B. G. Mattarella “La responsabilità disciplinare”, in Giorn dir amm, 2010, p. 33 e ss, V. Lo Storto “Il nuovo procedimento disciplinare”, in M. Tiraboschi e L. Verbaro, a cura di, “La nuova riforma del lavoro pubblico”, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 477 e ss, A. Falcone “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative”, in L. Fiorillo, a cura di, “Il lavoro pubblico”, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 929 e ss, sul fondamento e sulle fonti del potere disciplinare nel pubblico impiego, L. Fiorillo “Il lavoro pubblico. Il potere disciplinare” in G. Santoro Passarelli, a cura di, “Diritto del lavoro e della previdenza sociale”, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1597 e ss.</p>
<p>[8] Le delibere della Corte dei Conti, di cui si discorre, sono raccolte in V. Tenore “Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato”, Roma, EPC, 2007.</p>
<p>[9] La diretta relatio tra la vicenda giudiziaria di Sanremo (che ha visto l’arresto di 35 dipendenti pubblici e una indagine su complessivi 195 dipendenti) e l’approvazione accelerata del decreto è ammessa dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, a pagina 1.</p>
<p>[10] Come ricorda F. Fracchia “I fannulloni pubblici e l’irritazione di Brunetta – una lettura del d. lgs. 150/2009 riflettendo su Luhmann”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 11, già l’impianto generale della Riforma Brunetta aveva suscitato veementi critiche per il sostanziale carattere di indistinzione con cui finiva con il generalizzare la qualifica spregiativa di “fannullone”, rendendola quasi sinonimica rispetto all’essere pubblici dipendenti.</p>
<p>[11] Va detto che le cronache degli ultimi tempi hanno riportato casi di “assenteismo” dipinti come parossistici, spesso divenuti spinta propulsiva per una qualche riforma (recte, giro di vite) in ambito sindacale o gius-lavoristico. Si pensi alla ormai celebre assenza di massa dei vigili urbani romani nella Notte di San Silvestro del 2015. Vicenda questa presentata come una sorta di diserzione di massa, importante addirittura una istruttoria dell’Autorità Garante dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che comminò pesanti sanzioni pecuniarie alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, “ree” di aver surrettiziamente organizzato la citata astensione, e addirittura una indagine penale da parte della Procura romana che ha visto coinvolti vigili urbani e medici ritenuti compiacenti. In realtà, trascorso ormai un anno abbondante, volendo tracciare il bilancio e cercando di fare chiarezza non animata dal furor di quei giorni, ciò che resta è l’annullamento giudiziario delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sindacati (Tribunale di Roma, sezione I Lavoro, 29 Marzo 2016, estensore Baraschi) una indagine penale decisamente languente (costata una fortuna, poiché ha visto addirittura richiedere per rogatoria internazionale gli accessi agli internet  provider di Facebook e di altri social media, elemento questo che generalmente connota reati di gravissimo allarme sociale quali quelli di terrorismo o di criminalità organizzata) e rimasta in piedi solo per un numero assai esiguo di personale capitolino e medici, procedimenti disciplinari irrisori (spesso caducati, laddove arrivati alla sanzione, dalle pronunce dei giudici per la irrazionalità delle motivazioni rispetto agli esiti istruttori, e non per meri formalismi) stante la conclamata assenza di profili di responsabilità o la tenuità degli stessi. La generalizzazione delle critiche, e spesso il bersaglio sbagliato delle stesse (quasi nessuno, se non poche voci isolate, sollevò la questione, questa sì reale, del gravissimo deficit gestionale della dirigenza generale del Corpo della Polizia Locale romana in quella occasione, con una sconcertante mancanza di previsione strategica dell’evento, gestito solamente con la richiesta di personale in regime di prestazione straordinaria; la citata sentenza del Tribunale del Lavoro ricostruisce puntualmente invece questo aspetto), hanno portato alla sostanziale criminalizzazione di migliaia di lavoratori, senza che né la stampa né la politica siano state in grado di selezionare le autentiche responsabilità e di scinderle da chi responsabilità non ne aveva. Altro caso assurto al gotha della pubblica esecrazione, e pure questo finito in un nulla di fatto, la assemblea sindacale tenuta dal personale dei beni culturali al Colosseo, in Roma, “colpevole”, nonostante l’assemblea fosse stata ampiamente annunciata e  indetta nei tempi di legge, di aver impedito la visita del plesso archeologico ai turisti e presentata come uno “sciopero selvaggio”. Entrambe le vicende videro un intervento mediaticamente drastico della politica, tanto locale quanto nazionale. Senza dubbio, questa spesso esacerbata enfasi impedisce di analizzare seriamente i dati sull’assenteismo; la reale quantificazione dei dati legati ai fenomeni di assenteismo è certamente difficile, e in questo ambito valgono le premesse metodologiche svolte in tema di corruzione da A. Vannucci “La corruzione in Italia: cause, dimenioni, effetti”, in B.G. Mattarella e M. Pelissero, a cura di, “La legge anticorruzione – prevenzione e repressione della corruzione”, Torino, Giappichelli, 2013, specialmente pagine 28 e ss. Gli indicatori more solito sono le statistiche giudiziarie, i sondaggi condotti presso la popolazione e gli stessi dipendenti pubblici, e la percezione di esperti e quindi di un pubblico qualificato riguardo alla diffusione del fenomeno.</p>
<p>[12] Del procedimento disciplinare come nuovo architrave ideologico, in riferimento alla riforma Brunetta, parlano H. Bonura e G. Caruso “La nuova disciplina della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo”, in F. Pizzetti – A. Rughetti, a cura di, “La riforma del lavoro pubblico”, Torriana (RN), EDK, 2010, p. 275</p>
<p>[13] H. Bonura e G. Caruso “La nuova disciplina della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo”, op. cit., p. 298, sottolineano come già la Riforma Brunetta abbia inciso rapidamente e ripetutamente su una materia che era stata oggetto di allora recentissime modificazioni.</p>
<p>[14] La Relazione illustrativa allo schema di decreto si perita di precisare che la ratio del decreto stesso è quella di una fattiva specificazione della fattispecie già prevista della falsa attestazione, ritenuta troppo generica.</p>
<p>[15] La norma fa espresso riferimento al “responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”, proseguendo poi e stabilendo con il criterio della “prima conoscenza” che detto obbligo può competere all’UPD nel caso sia questo a venirne a conoscenza. Il che, va detto, appare piuttosto improbabile in strutture organizzative complesse.</p>
<p>[16] Lo schema di decreto in origine nulla diceva in merito all’assegno di sostentamento alimentare, previsto comunque dalla previgente disciplina. Come noto questo assegno non ha natura retributiva (come invece lo stipendio) ma assistenziale. Elementari ragioni di civiltà, e di effettivo garantismo, hanno portato il Consiglio di Stato a far rilevare questa criticità, e il legislatore opportunamente ne ha tenuto conto.</p>
<p>[17] Probabilmente il legislatore non se ne è reso conto, ma è caduto in scoperta contraddizione laddove da un lato prevede che la magistratura contabile quantifichi il danno di immagine arrecato dal dipendente infedele in maniera “equitativa”, dall’altro lato però si perita di indicare la quantificazione minima, stabilita in sei mensilità dell’ultimo stipendio avuto in godimento. Questo elemento è rimasto per altro immutato rispetto alla originaria previsione dello schema di decreto.</p>
<p>[18] C. Romeo “La controriforma del pubblico impiego”, in Lav. Giur., 2009, pp. 761 e ss., B. G. Mattarella “ La nuova disciplina di incentivi e sanzioni nel pubblico impiego”, riv trim dir pubbl, 941 e ss. il quale sottolinea come la Riforma Brunetta abbia percorso due direttrici di riconduzione dell’impiego alle pubbliche dipendenze nel canone pubblicistico, pur non rinunciando allo strumento di una generale privatizzazione, soprattutto in riferimento al sistema delle fonti di regolazione, ovvero del delicato rapporto intercorrente tra legge e contratto collettivo, e al sistema di incentivi premiali e sanzioni. E’ quanto inoltre rileva l’Adunanza della Commissione Speciale del 16 marzo 2016, n. 864/2016, nel caso di specie a pagina 9. Il Consiglio di Stato, sotto l’oculata direzione del Presidente A. Pajno ha organizzato delle Commissioni per la analisi e la resa dei pareri sugli schemi di decreti attuativi della Riforma Madia, mediante un articolato cronoprogramma che ha dato frutti e risultati notevoli in relativamente pochissimo tempo.</p>
<p>[19] Così con riferimento alla prima privatizzazione, A. Pileggi “Efficienza della pubblica amministrazione e diritto del lavoro”, Roma, Aracne, 2004, p. 33.</p>
<p>[20] Si tratta, in termini di qualificazione giuridica, di una misura precautelare cui consegue generalmente una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere, detenzione domiciliare, e via dicendo).</p>
<p>[21] Non a caso infatti, nonostante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale non sia più qualificata come obbligo dalla legge, nella stragrande maggioranza dei casi gli UPD preferiscono attendere gli esiti dei giudizi penali, potendo contare così su accertamenti più raffinati e completi, capaci di rimandare un quadro più analitico della vicenda in contestazione. Rovescio della medaglia di questa impostazione è rappresentato dalle assai scarne motivazioni dei provvedimenti disciplinari, generalmente appiattiti per relationem sul giudicato penale, nonostante i presupposti di giudizio dei due procedimenti si basino su elementi e cardini differenti.</p>
<p>[22] E’ solo il caso di rilevare, in termini di pan-pubblicizzazione, come la normativa, con la sua enfasi sulla obbligatorietà dell’esercizio della azione disciplinare si ponga da un lato in perfetta continuità con la normativa “Brunetta” e dall’altro lato richiami l’obbligatorietà della azione penale, altro cardine strutturale del diritto penale processuale.</p>
<p>[23] Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi la questione non è scevra di implicazioni pratiche; nel momento in cui si accede ad un lessico penalistico si devono tenere a mente anche le delicate questioni ermeneutiche che quel lessico importano. Come noto, il concetto di quasi flagranza si situa nel disposto normativo dello stesso articolo 382 c.p.p., laddove esso prevede l’arresto di chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone (flagranza) ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato, immediatamente prima (quasi flagranza). L’interpretazione di questa disposizione ha come noto impegnato le Sezioni penali della Corte di Cassazione in un vivace contrasto; riassumendo schematicamente si può dire che a contrapporsi vi siano due modi di intendere la norma, da un lato chi ritiene, in maniera stringente, che il concetto di flagranza debba essere inscritto in un arco temporale molto ristretto, determinando un nesso di continuità tra l’inseguimento e l’arresto ( in questo quadro, verrebbe meno la flagranza se la polizia giudiziaria arrivasse al soggetto dopo aver richiesto informazioni a terzi o esperito accertamenti, per quanto sommari; in questo senso, Cass. Penale, sez. V, n. 3032 del 1999), dall’altro si registra una interpretazione estensiva che privilegia la continuità nella attività di indagine da parte della polizia giudiziaria (Cass. Pen., sez. I, n. 28246 del 2014, la quale precisa che il termine inseguimento va inteso in senso necessariamente lato, non solo come mero tallonamento ma pure come attività di ricerca pronta, prolungata, facente leva se necessario su informazioni assunte dalla vittima del reato). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 Gennaio 2016, hanno aderito alla tesi restrittiva. E’ evidente pertanto che semanticamente e tecnicamente sussiste una netta differenziazione tra flagranza e l’accertamento esperito con mezzi meccanici e tecnologici; venendo meno l’elemento della continuità, della constatazione diretta, o per usare il linguaggio della Corte di Cassazione la percezione immediata non si può ipotizzare una sorta di quasi flagranza disciplinare, col risultato che la seconda parte del comma 3-bis o costituisce una mera specificazione della prima parte oppure, più logicamente e coerentemente col costrutto penalistico, dovrebbe importare l’apertura di un procedimento disciplinare ma non la sospensione inaudita altera parte né la sottoposizione ai brevissimi termini di conclusione (che dovrebbero rimanere configurabili solo per la flagranza strettamente intesa; ma non è questo ,appare del tutto evidente, il fine della norma). D’altronde la ratio penalistica sottesa al non consentire l’arresto, da parte della polizia giudiziaria, nel momento in cui cessa lo stato di flagranza è proprio la presa d’atto del venir meno della sicurezza, ictu oculi, e quindi della percezione della commissione dell’atto anti-giuridico; in questo modo, un “accertamento” a mezzo di videocamera appare senza dubbio meno cogente della diretta presa d’atto , da parte del dirigente o di funzionario preposto al controllo, della violazione consistente nella falsa attestazione di presenza.</p>
<p>[24] V. Tenore “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la Riforma Brunetta”, Milano, Giuffrè, 2010, p. 183.</p>
<p>[25] Arresto, fermo, ordine di custodia cautelare in carcere, provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, obbligo o divieto di dimora, addebiti connessi alla criminalità organizzata, reati puniti con massimi edittali notevoli e caratterizzati da forte allarme sociale. Si tratta di un complesso sistema risultante da una stratificazione di interventi legislativi e di atti di autonomia negoziale, che deve essere interpretato alla luce dei contratti collettivi. L’ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria che ha suscitato maggiori perplessità, ed anche una pronuncia della Corte Costituzionale, è quella prevista dall’articolo 4 della legge 27 Marzo 2001, n. 97 successivamente confluito nell’articolo 15 del CCNL comparto Ministeri, 2002-2005; la norma prevede l’obbligo di adottare la sospensione cautelare laddove il lavoratore abbia subito condanna penale, anche non definitiva per alcuni tassativi reati contro la Pubblica Amministrazione, come ad esempio il peculato, la concussione, la corruzione per atto d’ufficio, la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, la corruzione in atti giudiziari, la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. La norma, come si diceva, ha suscitato più di una perplessità, da un lato per la incongrua durata temporale della misura cautelare ma dall’altro, e ai fini che qui rilevano, proprio per l’automatismo cautelare che discende dalla sentenza, anche non definitiva, di condanna. Il Consiglio di Stato, 28 agosto 2001, n. 4745, in Foro It., 2003, III, p. 372 ha dedotto ad esempio la infondatezza dell’automatismo cautelare. La Corte Costituzionale, per altro, con sentenza 3 Maggio, n. 145, pubblicata in Giorn. dir. amm., 2002, n. 7, p. 775, con nota di C. Franchini, ha fatto salva la previsione del meccanismo di sospensione obbligatoria (mettendo però l’accento sulla sua natura ontologicamente cautelare, e non disciplinare; dal che consegue che non può stabilirsi un meccanicistico e presuntivo sistema di traslazione dell’accertamento penale in sede disciplinare, d’altronde è notorio che il giudicato penale, e qui ancora non può parlarsi di giudicato, costituisce accertamento in ordine ai fatti nel procedimento disciplinare, ma non sostituisce e non può sostituire la necessità di istruttoria e di motivazione), con però più di una perplessità.</p>
<p>[26] Il Consiglio di Stato ha ritenuto invece tale previsione compatibile con il quadro assiologico che informa il nostro ordinamento; da un lato prendendo pur atto della innovatività e della assoluta eccezionalità della previsione rispetto alla dimensione “cautelare”, dall’altro però con un poco convincente ragionamento, in certi casi dal sapore apodittico, secondo cui il diritto di difesa sarebbe salvo proprio perché i mezzi probatori che rendono la sospensione possibile sono così schiaccianti ed evidenti da rendere possibile la…sospensione. La circolarità dell’argomentazione è abbastanza evidente; spingendola alle estreme conseguenze, si potrebbe anche allora dire che essendo le prove (e non gli elementi di prova, a quanto consta dalla consistenza linguistica del nuovo dato normativo e dalle conseguenze importanti) schiaccianti non dovrebbe esservi nemmeno alcuna audizione e nessun diritto di difesa, perché si viene puniti, anticipatamente, sulla base della flagranza o delle videoriprese. Mi sembra che l’equivoco fondante riposi proprio sulla matrice “cautelare” o meno della sospensione: il Consiglio di Stato continua a inferirne la natura cautelare, a me sembra invece che essa sia puramente sanzionatoria e punitiva. Innanzitutto, a favore del ritenerlo provvedimento sanzionatorio, milita il dato testuale che si evince dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto ove, a pagina 2, si parla espressamente di “introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio”. A pagina 3 della medesima Relazione si parla della “sospensione” come di modalità di anticipazione del licenziamento, stabilendo una connessione inequivoca tra sospensione e sanzione finale, come se si assistesse alla scomposizione in due istanti cronologicamente diversi della medesima sanzione.<br />
[27] Si veda A. Stanchi “Nel Jobs act il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori”, in Giur. Lav. 2015, n. 38, p. 40. Cui adde A. Sitzia “I controlli a distanza dopo il Jobs act e la Raccomandazione R(2015)5 del Consiglio d’Europa”, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2015, p. 678. Più in generale sulla connessione tra nuove tecnologie e controlli esperiti sul lavoratore, R. Imperiali “Controlli sul lavoratore e tecnologie”, Milano, Giuffrè, 2012.</p>
<p>[28] Il controllo a distanza, secondo la nuova formulazione dell’articolo 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, viene reso possibile nella generale ottica di quei controlli che la giurisprudenza lavoristica ha classificato come “difensivi”, ovvero connessi ad esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Ciò detto la stessa norma subordina la eventuale installazione ad accordo tra parte datoriale e le organizzazioni sindacali (RSU o RSA). Questa previsione non si applica agli strumenti (ad esempio i personal computer per chi svolga mansioni, lato sensu, informatiche) direttamente utilizzati dal lavoratore e suscettibili di “tracciare” la sua presenza. Può dirsi in tema di accertamento a mezzo di videosorveglianza che la norma appare una sorta di richiamo, mediaticamente appetibile ma confusionario, alle immagini a cui siamo stati abituati ogni qual volta i mass media illustrano un qualche scandalo concernente “furbetti del cartellino”. C’è solo da precisare che quelle immagini sono state realizzate dalla polizia giudiziaria e disposte ed autorizzate dalla magistratura, nell’ambito di attività investigative, non si tratta di videosorveglianza.</p>
<p>[29] Cass. Sez. Lavoro, 13 Gennaio 2005, n. 488, in Orient. Giur. Lav., 2005, p. 81.</p>
<p>[30] Forti perplessità sulla congruità del termine di trenta giorni ,in relazione al diritto di difesa vengono sollevate nel parere n. 864/2016 del Consiglio di Stato, pagine 19 e 20.</p>
<p>[31] Non possono esserci dubbi sulla perentorietà del termine; laddove infatti il legislatore ha inteso assegnare valenza ordinatoria lo ha specificato espressamente (come nel caso delle quarantotto ore entro cui deve disporsi la sospensione dal servizio). D’altronde avrebbe ben poco senso e nulla portata innovativa costruire una fattispecie sulla accelerazione procedurale, da concludersi appunto in trenta giorni, e poi stabilire che il termine può essere tranquillamente superato senza apprezzabili conseguenze.</p>
<p>[32] Nel parere n. 864/2016,  e lo si è già rilevato, il Consiglio di Stato dimostra di considerare la sospensione un provvedimento cautelare e come tale non privativa delle prerogative difensive del soggetto incolpato: affermano i Giudici di Palazzo Spada “la norma, come sopra evidenziato, introduce una ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio. Per tale aspetto, essa appare certamente innovativa rispetto alla corrente e tradizionale configurazione dell&#8217;istituto”. Appare difficilmente condivisibile l’assunto fatto proprio nel parere secondo cui il lavoratore non vanta un diritto ad essere ascoltato, assunto basato sulla considerazione ontologica della sospensione come provvedimento di matrice squisitamente cautelare.</p>
<p>[33] Ad esempio, la Corte di Cassazione ritiene non sussistente l’obbligo di difesa tecnica.</p>
<p>[34] V. Tenore “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta”, op. cit. p. 44.</p>
<p>[35] Non appare peregrino rilevare come il legislatore abbia tarato la sua novità normativa su un sistema che sembra configurare solo due timbrature, una in entrata e una in uscita; in realtà nel pubblico impiego esistono moltissime realtà lavorative contraddistinte da esigenze di timbrature plurime (ad esempio per la attestazione di inizio di servizio esterno, successiva alla attestazione di presenza, si pensi, a  titolo puramente esemplificativo, ai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico comunale, dei servizi sociali o dalla Polizia Locale). Il decreto a detto proposito nulla dice.</p>
<p>[36] Potrebbe obiettarsi che mentre in questo caso si è operato un vero e proprio inganno, nel caso di dipendente che timbri al posto di un altro al fine di dare continuità alla azione amministrativa non si registra un effettivo disvalore e che pertanto la fattispecie non dovrebbe applicarsi. Questa differenza però implica una sia pur embrionale istruttoria, mentre la sospensione meccanica sembra volerla escludere.</p>
<p>[37]  “Nascono così molte leggi manifesto, che vivono solo nei giornali e nei discorsi elettorali. Il vero obiettivo perseguito dai legislatori è spesso l’effetto annuncio; l’ordinamento si riempie così di leggi finte”, così B. G. Mattarella “La trappola delle leggi – molte oscure complicate”, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 22</p>
<p>[38] “Le scelte dei decisori obbediscono a logiche interne alla politica stessa senza riferimento al benessere collettivo; la loro funzione obiettivo diverge dalla funzione di benessere sociale. Ciò può accadere, ad esempio, quando i politici effettuano scelte a fini di consenso elettorale di  breve periodo, che li portano così ad escludere progetti che massimizzano la crescita di lungo periodo ma i cui benefici si distribuiscono in un orizzonte temporale dilatato e a preferire invece progetti sub-ottimali ma i cui rendimenti sono immediati” D. Cersosimo  e G. Woller in E. Ales, M. Barbara, F. Guarriello ,a cura di, “Lavoro, welfare e democrazia deliberativa”, Milano, Giuffrè, 2010 pp. 170,171. D’altronde come sosteneva James Freeman Clarke “un politico pensa alle prossime elezioni; uno Statista alle prossime generazioni”, citato in G. Senatore “Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo”, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 107. Viene anche in mente il monito espresso da N. Irti nel suo “L’essenza tecnica del diritto”, saggio contenuto in “Nichilismo giuridico”, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 35 laddove l’insigne Autore ha modo di scrivere “la produzione di norme è sempre travagliata e dolorosa. La volontà giuridica nasce dal conflitto: si fronteggiano e si combattono ipotesi di soluzione, pretese ideologiche economiche, religiose, interessi di gruppi e categorie sociali. La lotta si placa nel funzionamento della procedura, cioè – quale che sia il regime, autocratico o democratico – nel dominio di una volontà sulle altre. Si è detto: anche nel regime democratico, dove il calcolo quantitativo del consenso risolve il conflitto, e determina nascita o tramonto di norme. Il calcolo quantitativo non svela la verità, ma esprime una forma di violenza. Ogni posizione di diritto è im-posizione”.</p>
<p>[39] L’enfatico pleonasmo del voler qualificare questa inerzia come omissione d’atti d’ufficio sembra più esplicare una funzione di deterrenza piuttosto che costituire una qualche nuova fattispecie di omissione d’atti di ufficio ex articolo 328 c.p..</p>
<p>[40] Sui codici di comportamento, B. G. Mattarella “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in giorn dir amm, 2013, pp. 927 e ss. Dello stesso Autore, “Le regole dell’onestà”, op. cit.pp. 131 e ss.</p>
<p>[41] “Far risultare il dipendente in servizio” o “trarre in inganno” sono locuzioni dal sapore squisitamente penalistico, richiamano infatti quei raggiri che connotano la fattispecie di truffa; però, pur ambendo a un restringimento del campo di applicazione della norma, mi sembrano comunque criteri ermeneuticamente labili, in sede giudiziale e pleonastici rispetto alla previgente formulazione. Poco aggiungono ad un articolo che comunque già parlava di modalità fraudolente; mi sembra davvero arduo ipotizzare che nella Pubblica Amministrazione non si licenziasse perché la previgente formulazione dell’articolo fosse poco chiara. Si ha quasi la sensazione che il legislatore avrebbe voluto elencare la casistica precisa, ma poi abbia deciso di arrestarsi. Non a caso il Consiglio di Stato, nel parere n. 864/2016, rileva come il legislatore abbia determinato un significativo ampliamento, mediante il ricorso al concetto generale di “modalità fraudolente”, segnatamente pagine 12 e 13 del citato parere. Si tratta di espressione che necessita di specificazione funzionale, in combinato con la materiale estrinsecazione della condotta: ne consegue la assoluta importanza del momento istruttorio, che avrà valenza specificativa.</p>
<p>[42] Il ruolo sovente deteriore svolto dalle organizzazioni sindacali è ricordato con riferimento alla contrattazione collettiva da S. Battini “Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni: da una regolamentazione unilaterale all’altra”, in Riv trim dir pubbl, 2007, p. 627, il quale sottolinea con vigore come la preponderanza esercitata dai sindacati, spesso, abbia ingenerato più che una dialettica costruttiva un autentico monologo, portando alla massiccia stagione delle stabilizzazioni dei precari, operata per contratto collettivo in scoperta violazione della legge. Analoghe considerazioni in M. Rusciano “Organizzazione pubblica e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro”, in Dir. pubbl, 2008, p. 70, il quale rileva come la contrattualizzazione finisca per simboleggiare una sorta di pactum tra organizzazioni sindacali e parte politica. In questa ottica non sorprende, ovviamente, che il legislatore abbia tentato di operare un brusco cambio di rotta, così B. G. Mattarella “Incentivi e sanzioni nel pubblico impiego”, op. cit. p. 940 ove si parla di un legislatore (il riferimento è alla riforma Brunetta) che confida molto in se stesso e rivivifica il canone della autorità, del pubblico potere in luogo del contratto. Sottolinea G. Melis “La burocrazia”, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 70 e ss. come in tema di pubblico impiego le grandi confederazioni sindacali, emarginando le organizzazioni del sindacalismo autonomo, si siano incistate nel corpus amministrativo fino a determinare dei veri e propri percorsi co-gestionali. La co-gestione, risulta chiaro, sdilinquendo una sana tensione competitiva ha determinato un livellamento verso il basso delle qualità e delle prestazioni dei dipendenti.</p>
<p>[43] Sulla cronica incapacità delle Pubbliche Amministrazioni di formare il loro personale, M. Bonti “Dal sistema burocratico alla cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche”, Milano, Giuffrè, 2000, p. 227, il quale sottolinea come la pubblica amministrazione sconti aperti problemi di individuazione del profilo di chi cerca, e una volta acquisito personale finisce per dimostrarsi disinteressata alle sue vicende formative.</p>
<p>[44] Come ha avuto modo di sottolineare M. Savino “Verso una crisi dell’impiego pubblico?”, in Riv trim dir pubbl, 1/2010, p. 235 l’età anagrafica dei dipendenti pubblici è considerevolmente più elevata rispetto agli omologhi del lavoro privato, e allo stesso modo il tasso di invecchiamento dei dipendenti pubblici è assai più consistente. Voler parlare di modernizzazione, imporre nuovi linguaggi, nuovi schemi assiologici, in un corpus amministrativo incanutito ed esausto appare operazione puramente sloganistica, ed in questo senso mi sembra coerente proporre modernizzazioni che vadano in combinato con una rivisitazione dei meccanismi di accesso, come fa la legge n. 124/2015, fermo restando che questi postulati devono divenire effettivi e non rimanere su carta.</p>
<p>[45] S. Cassese “L’etica pubblica”, in Giorn dir amm, 2003, p. 1097.</p>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.11868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.11868</a></p>
<p>Pres. Macioce/ Est. Di Paolantonio Licenziamento illegittimo nel pubblico impiego: si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non la legge Fornero Pubblico impiego – Licenziamento illegittimo – Riforma Fornero – Non si applica – Art. 18 – Applicabilità&#160; Ai rapporti di pubblico impiego, di cui all’art. 2 del d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.11868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.11868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Macioce/ Est. Di Paolantonio</span></p>
<hr />
<p>Licenziamento illegittimo nel pubblico impiego: si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non la legge Fornero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Licenziamento illegittimo – Riforma Fornero – Non si applica – Art. 18 – Applicabilità&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai rapporti di pubblico impiego, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma Fornero) all’art. 18 della legge n. 300 del 1970; ne discende che la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012, resta quella prevista dall’art. 18 della l. n.300 del 1970, nel testo antecedente la riforma. Ciò si evince dal dato letterale dell’art. 1 della legge Fornero che, ai commi 7 e 8, demanda ad un successivo intervento normativo&nbsp; l’assunzione di iniziative idonee ad armonizzare la disciplina del pubblico impiego con la nuova normativa, applicabile al solo impiego privato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<p>1 – La Corte di Appello di Roma ha respinto i reclami riuniti, proposti ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dal Ministero delle Infrastrutture e (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, per effetto del licenziamento intimato con provvedimento del 2.9.2012, e, ritenuta la violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, aveva applicato il sesto comma dell’art. 18 dello Statuto, come modificato dalla legge sopra (omissis) risarcitoria onnicomprensiva, quantificata nella misura minima di sei mensilità.<br />
2 – La Corte territoriale ha premesso che il procedimento disciplinare era stato avviato con contestazione del 2 marzo 2004, con la quale era stato addebitato al dipendente, per quel che qui interessa, di avere effettuato “operazioni per conto dell’Ufficio Provinciale di Roma mentre era in missione per esigenze del CSRPAD (Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi) in località ovviamente diverse”. Il procedimento era stato contestualmente sospeso perché i fatti emersi a seguito di visita ispettiva, di rilievo penale, erano stati segnalati dal Ministero all’autorità giudiziaria.<br />
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 24 maggio 2012, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i delitti di truffa e falso addebitati all’imputato, il procedimento disciplinare era stato riavviato mediante richiamo alla originaria contestazione e, all’esito della audizione dell’incolpato, era stato disposto il licenziamento per giusta causa senza preavviso, sul rilievo che in almeno 4 dei 49 casi di sovrapposizione sussisteva incompatibilità assoluta fra le missioni, non giustificabile se non ipotizzando gravi falsità compiute nel corso dell’uno o dell’altro incarico, tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.<br />
3 – La Corte ha ritenuto infondato il reclamo proposto dal Ministero perché, come evidenziato dal Tribunale all’esito del giudizio di opposizione, la amministrazione aveva violato il principio della necessaria immutabilità della contestazione, in quanto il licenziamento era stato disposto in relazione ad episodi specifici non richiamati nella lettera di avvio del procedimento disciplinare, che, oltre ad essere assolutamente generica, non faceva alcuna menzione della impossibilità di svolgere entrambe le attività dichiarate e della conseguente ritenuta falsità di almeno uno degli atti formati nello stesso giorno.<br />
4 – La Corte territoriale ha poi escluso anche la fondatezza del redamo proposto dal Cecconi, poiché tutti gli atti formati in occasione delle missioni e le relative richieste di rimborso erano stati firmati dal reclamante, il quale provvedeva da solo ad organizzare la propria attività lavorativa, ivi comprese le trasferte. Ha osservato, inoltre, la Corte che la distanza, superiore a 500 Km, fra le due località (omissis) tanto più che, non avendo li dipendente documentato l’uso del mezzo aereo per gli spostamenti, questi ultimi avrebbero richiesto via terra un arco temporale di 4- 5 ore. Infine ha richiamato l’accertamento compiuto dai giudici contabili per evidenziare che gli orari delle missioni dichiarate erano comunque incompatibili, (omissis) aveva compilato richieste di rimborso non veritiere.<br />
5 – La Corte di appello ha, inoltre, escluso che la condotta fosse solo colpevole ed ha anche ritenuto che il fatto non fosse riconducibile all’art. 13, comma 4 del CCNL 2006/2009, poiché nella specie non era configurabile una “manomissione” dei fogli di presenza, bensì una falsità nelle dichiarazioni, di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva adottata.<br />
6 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle (omissis) con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, per censurare i capi della decisione relativi alla affermata sussistenza dei fatti ed alla sussumibilità degli stessi all’ipotesi prevista dall’art. 13, comma VI, del CCNL di comparto. Il Ministero ha resistito con controricorso alla impugnazione incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>1 – Il ricorso principale denuncia, con il primo motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Statuto lavoratori, L. 300/1970; CCNL 2002/2003 del 12.5.2003 comparto ministeri; art. 115 c.p.c.’’ in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c..<br />
Il ricorrente, trascritti nel loro contenuto essenziale gli atti del procedimento disciplinare, rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, sussiste assoluta corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e le motivazioni espresse nel provvedimento disciplinare, polche in sede di riattivazione del procedimento l’amministrazione aveva espressamente richiamato la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma e, quindi, il capo di imputazione che conteneva la analitica indicazione di tutte le condotte ritenute di rilievo penale e nel relativo elenco erano inclusi gli episodi in relazione ai quali la misura espulsiva era stata adottata. Aggiunge che nel corso della audizione svoltasi il 28 giugno 2012 il dipendente, assistito dal legale di fiducia, si era difeso proprie sulle plurime sovrapposizioni di missioni, dimostrando di avere piena consapevolezza degli addebiti. La Corte territoriale, quindi, aveva errato nel comparare tra loro solo la contestazione iniziale e l’atto conclusivo del procedimento, senza valutare la nota di riattivazione con la quale l’atto iniziale era stato specificato.<br />
1.1- Il secondo motivo denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 7 dello Statuto e della normativa contrattuale sul rilievo che il principio della necessaria corrispondenza fra fatto contestato e sanzione non rende illegittimo il licenziamento ogniqualvolta il datore di lavoro provveda solo alla specificazione di aspetti fattuali della condotta contestata, che non risulti modificata quanto alla materialità ed alla gravità. Precisa al riguardo il Ministero che la incompatibilità fra le missioni era già stata evidenziata nella contestazione originaria, nella quale era stato, Inoltre, richiamato il verbale ispettivo i cui esiti erano stati posti nella (omissis)<br />
2 – Il ricorso incidentale denuncia, con il primo motivo, “violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c”. Rileva, in sintesi, il ricorrente che l’attività svolta in data 18 gennaio 2002 (omissis) pubblico ufficiale, atti rispetto ai quali non era mal stata proposta dalla amministrazione querela di falso. La Corte territoriale, pertanto, non poteva ricorrere al ragionamento presuntivo in presenza di una prova legale ex art. 2700 c.c., tra l’altro riscontrata anche dalle deposizioni testimoniali assunte durante la fase sommaria. Quanto, poi, alle ulteriori missioni il giudice di appello non aveva in alcun modo considerato che le stesse si erano protratte per più giorni, sicché ben avrebbe potuto il dipendente ultimare l’attività di collaudo nel corso delia mattinata per poi svolgere in altra sede l’attività di esaminatore nel pomeriggio, infine evidenzia che. fatti posti dalla Corte di Appello alla base della prova presuntiva non presentano I requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.<br />
2.1- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma IV CCNL personale comparto ministeri 2006/2009, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Assume il ricorrente incidentale che la condotta andava eventualmente sussunta nell’ipotesi prevista dalla lettera g) dell’art. 13, comma IV, del CCNL di comparto, in quanto la condotta addebitata, ove ritenuta provata, avrebbe integrato una manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi, in relazione alia quale il contratto prevedeva una sanzione conservativa.<br />
3 – Ragioni di priorità logica impongono di esaminare innanzitutto il ricorso (omissis) comunque, della non riconducibilità dello stesso ad una delle Ipotesi per le quali il contratto collettivo prevede la sanzione espulsiva, ha chiesto alla Corte, in via principale, di pronunciare ex art. 384, comma 2, c.p.c. e di riconoscere le tutele previste dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, o, in subordine, dal comma 5 dello stesso articolo, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. L’impugnazione incidentale, quindi, muove dalla ritenuta applicabilità al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato della nuova disciplina, applicabili affermata anche dai giudici di merito che, sia pure senza motivare sul punto, hanno fatto discendere dalla ritenuta violazione delle regole procedimentali le conseguenze previste dal comma 6 della norma modificata.<br />
Ritiene al contrario, il Collegio che la normativa invocata da&nbsp;(omissis) non sia applicabile alla fattispecie.<br />
3.1 – Occorre premettere, che in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché sulla base del principio generale desumibile dall’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione, principale o incidentale, e nella stessa sentenza impugnata e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve configgere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (in tal senso Cass. 14.2.2014 n. 3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132).<br />
È stato anche affermato da questa Corte che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’Intera statuizione, perché Impedendo la formazione del giudicato interno, Impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. 4.2.2016 n. 2217).<br />
Nel caso di specie la tutela reintegratoria invocata con il ricorso incidentale è quella prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, sicché, per i principi di diritto sopra richiamati, la Corte deve innanzitutto procedere alla esatta qualificazione giuridica del fatti e, quindi, alla individuazione della normativa applicabile alla fattispecie.<br />
3.2 – Il Collegio non ignora che sulla questione che qui viene in rilievo si sono formati nella giurisprudenza di merito, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina, orientamenti contrastanti che, per giungere ad affermare o a negare la applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato della nuova disciplina, hanno valorizzato, principalmente, da un lato il rinvio mobile alle disposizioni dettate dalla legge n. 300 del 1970 contenuto nell’art. 51 del d.lgs 165 del 2001 e la necessità di garantire, anche dopo la riforma, uniformità di trattamento fra impiego pubblico e privato; dall’altro i commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 nonché la inconciliabilità della nuova disciplina con lo specifico regime imperativo dettato dagli artt. 54 e seguenti delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.<br />
La sentenza di questa Corte 25 novembre 2015 n. 24157 ha fatto propria solo parzialmente la prima delle due opzioni esegetiche a confronto, poiché, pur affermando la applicabilità della riforma ai rapporti disciplinati dall’art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001, ha ritenuto di dovere, comunque, salvaguardare la specialità della normativa del procedimento disciplinare dettata per l’impiego pubblico dalle disposizioni sopra richiamate e, quindi, ha ricondotto al primo ed al secondo comma dell’art. 18 modificato la violazione delle regole procedimentali, in quanto causa di nullità del licenziamento.<br />
Il Collegio ritiene che detto orientamento debba essere disatteso, giacché plurime ragioni inducono ad escludere che il nuovo regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo possa essere applicato anche ai rapporti di lavoro disciplinati dall’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
Invero l’art. 1 della legge n. 92 del 2012, dopo aver previsto al comma 7 che “le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo al comma 8 aggiunge che “Al fine dell’applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche<br />
Sebbene la norma, che risulta dal combinato disposto dei commi 7 e 8, sia stata formulata in termini diversi rispetto ad altre disposizioni, con le quali è stata esclusa l’automatica estensione all’impiego pubblico contrattualizzato di norme dettate per l’impiego privato (si pensi, ad esempio, all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003), tuttavia a fini interpretativi assume peculiare rilievo il rinvio ad un successivo intervento normativo contenuto nel comma 8, non dissimile da quello previsto dall’art. 86 comma 8 del d.lgs n. 276 del 2003, che ha, appunto, demandato al Ministro della funzione pubblica, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di assumere le iniziative necessarie per armonizzare la disciplina del pubblico impiego con la nuova normativa, pacificamente applicabile ai solo impiego privato.<br />
La circostanza che il comma 7 faccia salve le disposizioni della legge n. 92 che dispongano in senso diverso, si giustifica considerando che la stessa legge contiene anche norme che si riferiscono espressamente all’impiego pubblico (in particolare l’art. 2, comma 2, esclude dall’ambito della operatività dell’ASPI i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sicché la eccezione opera solo con riferimento alle disposizioni in relazione alle quali la questione della applicabilità all’Impiego pubblico sia stata già risolta in modo espresso dal legislatore del 2012.<br />
Non è, questo, il caso della nuova disciplina del licenziamento, perché sulla estensione delia stessa all’impiego pubblico nulla è detto nell’art. 1, con la conseguenza che, in difetto di una espressa previsione, non può che operare il rinvio di cui al comma 8.<br />
Ciò comporta che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione, non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma.<br />
3.3 – Dette conclusioni, fondate sul tenore letterale della disciplina in commento, sono avvalorate da considerazioni di ordine logico e sistematico che, nel rispetto della doverosa sintesi imposta dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., possono essere così riassunte:<br />
a) la definizione delle finalità della legge n. 92 del 2012, per come formulata nell’art. 1, comma 1, tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell’impresa privata, alla quale solo può riferirsi la lettera c), che pone una inscindibile correlazione fra flessibilità in uscita ed in entrata, allargando le maglie della prima e riducendo nel contempo l’uso improprio delle tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;<br />
b) la formulazione dell’art. 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, introduce una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all’impiego pubblico contrattualizzato per il quale it legislatore, in particolar modo con il d.lgs. 27.10.2009 n. 150, ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento;<br />
c) la inconciliabilità della nuova normativa con le disposizioni contenute nel d.lgs n. 165 del 2001 è particolarmente evidente in relazione al licenziamento Intimato senza il necessario rispetto delle garanzie procedimentali, posto che il comma 6 dell’art. 18 fa riferimento al solo art. 7 della legge n. 300 del 1970 e non agli artt. 55 e 55 bis del d.lgs. citato, con i quali il legislatore, oltre a sottrarre alla contrattazione collettiva la disciplina del procedimento, del quale ha previsto termini e forme, ha anche affermato il carattere inderogabile delle disposizioni dettate n ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 e seguenti c.c.”;<br />
d) una eventuale modulazione delle tutele nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l’impiego privato, poiché, come avvertito dalla Corte Costituzionale, mentre in quest’ultimo il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nei settore pubblico il potere di risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi (Corte Cost. 24.10.2008 n. 351). Viene, cioè, In rilievo non l’art. 41, 1° e 2° comma, della Costituzione, bensì l’art. 97 della Carta fondamentale, che Impone di assicurare il buon andamento e la imparzialità della amministrazione pubblica.<br />
3.4- La ritenuta inapplicabilità della riforma all’impiego pubblico contrattualizzato non può essere esclusa solo facendo leva sul rinvio contenuto nell’art. 51, comma 2, alla legge 20 maggio 1970 n. 300 “e successive modificazioni ed integrazioni”.<br />
Osserva innanzitutto il Collegio che il legislatore del T. U. nel rendere applicabili le disposizioni dello Statuto e, quindi, l’art. 18, a tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dai numero dei dipendenti, ha voluto escludere in ogni caso, pur in un contesto di tendenziale armonizzazione fra impiego pubblico e privato, una tutela diversa da quella reale nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, anche per quelle amministrazioni, pur numerose (si pensi, ad esempio agli enti territoriali minori di limitate dimensioni), per le quali sarebbe stata altrimenti applicabile la tutela obbligatoria prevista dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966. Il rinvio, seppur mobile, nasce limitato da detta scelta fondamentale compiuta dal legislatore, che rende incompatibile con la volontà espressa nella norma di rinvio l’automatico recepimento di interventi normativi successivi, che modifichino la norma richiamata incidendo sulla natura stessa della tutela riconosciuta al dipendente licenziato.<br />
Va, poi, sottolineato che, anche in presenza di una norma di rinvio finalizzata ad estendere ad un diverso ambito una normativa nata per disciplinare altri rapporti giuridici, è consentito al legislatore di limitare, con un successivo intervento normativo di pari rango, il rinvio medesimo e, quindi, di escludere l’automatica estensione di modifiche della disciplina richiamata.<br />
Detto intervento, che è quello verificatosi nella fattispecie, fa sì che il rinvio si trasformi da mobile a fìsso, ossia che la norma richiamata resti cristallizzata nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla riforma, che, quindi, continua a disciplinare I rapporti interessati dalla norma di rinvio, dando vita in tal modo ad una duplicità di normative, ciascuna applicabile in relazione alla diversa natura dei rapporti giuridici in rilievo.<br />
In via conclusiva ritiene il Collegio di dovere affermare, per le considerazioni tutte sopra esposte, che l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, non è stato espunto dall’ordinamento ma resta tuttora in vigore limitatamente ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2 dei d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
3.5 – Resta fuori dal tema dibattuto, e che in questa sede viene rimeditato espressamente, l’indiscutibile immediata applicazione alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni del nuovo rito, in primo grado ed in sede di impugnazione, quale disciplinato dalle norme in disamina, nulla ostando né nelle previsioni della legge 92 del 2012 (art. 1 commi 48 e seguenti) né nel corpo normativo di cui al d.lgs. 165 del 2001 ed anzi militando, per la generale applicazione ad ogni impugnativa di licenziamento ai sensi dell’art. 18 S.L., la espressa previsione dell’art. 1 comma 47 della legge del 2012.<br />
3.5 – L’avere il ricorrente incidentale invocato una normativa sostanziale non applicabile al rapporto non esime, peraltro, la Corte dall’esame delle censure mosse alla sentenza impugnata, poiché il principio&nbsp;<em>iura novit curia</em>&nbsp;impone al giudice di ricercare le norme giuridiche applicabili alia concreta fattispecie sottoposta al suo esame, ponendo a fondamento delia sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;e la<em>causa petendi</em>&nbsp;delia domanda proposta restino immutati.<br />
Nel caso di specie il ricorrente incidentale ha invocato la tutela reintegratoria sul presupposto della insussistenza dei fatti contestati e, comunque, della giusta causa, sicché la domanda formulata risulta compatibile con la disciplina effettivamente applicabile al rapporto.<br />
4 – Il primo motivo del ricorso incidentale è, però, infondato, poiché non si ravvisa la denunciata violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..<br />
La Corte territoriale, per giungere a ritenere provate la inconciliabilità della (omissis) conseguente falsità degli atti formati dal ricorrente incidentale, ha valorizzato una pluralità di elementi, tutti indicati nella articolata motivazione, ed in particolare ha considerato:<br />
a) la distanza, superiore a 500 km, esistente fra le due località, nelle quali il (omissis) Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi e gli esami di guida effettuati per conto dell’Ufficio Provinciale di Roma;<br />
b) il mancato utilizzo del mezzo aereo per gli spostamenti;<br />
c) la natura delle attività svolte nella medesima giornata ed il tempo richiesto da ognuna di esse;<br />
d) gli orari dichiarati nelle richieste di rimborso, non compatibili con lo spostamento in altra località e con le attività ivi apparentemente svolte;<br />
e) la circostanza che fosse lo stesso ricorrente incidentale ad organizzare In assoluta autonomia la propria attività, ivi comprese le trasferte.<br />
4.1- Questa Corte ha da tempo affermato che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione” (Cass. 11.5.2007 n. 10847 e negli stessi termini Cass. 27.10.2010 n. 21961 e Cass. 6.6.2012 n. 9108).<br />
E’ stato anche evidenziato che nella prova per presunzioni non occorre che tra ii fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va, quindi, accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 31.10.2010 n. 22656; Cass. 5.2.2014 n. 2632; Cass. 27.4.2016 n. 8324).<br />
Il giudice del merito è solo tenuto ad esplicitare il criterio logico posto alla base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, che deve risultare all’esito di una duplice valutazione: la prima, di tipo analitico, volta a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; l’altra, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze in precedenza isolate, per accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Detto giudizio di sintesi non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 28.10.2014 n. 22801).<br />
Ai principi di diritto sopra richiamati si è attenuta la Corte territoriale che, nel (omissis) che le presunzioni costituiscano un mezzo di prova relegato dall’ordinamento in un grado subordinato rispetto agli altri mezzi; ha indicato tutti gli elementi acquisiti al processo che, valutati complessivamente, concorrevano a far ritenere dimostrato il fatto ignoto, ossia la falsità delle attestazioni e delle richieste di rimborso formate dal reclamante; ha escluso che il ragionamento presuntivo (omissis) evidenziando ai riguardo che l’essenza delia contestazione andava individuata proprio nell’avere formato atti non rispondenti al vero, sicché l’appellante non poteva giovarsi della sua qualità di funzionario pubblico.<br />
4.2 – Anche la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2700 c.c., invocato dal ricorrente incidentale, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale, giudicando in fattispecie analoga, ha escluso che sia necessaria la querela di falso, quando oggetto del giudizio sia la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell’atto contenente una falsità ideologica.<br />
È stato evidenziato, infatti, che “non appartiene all’ambito delle finalità dell’atto pubblico anche quella di influire sulla sfera giuridica personale del pubblico ufficiale autore dell’atto stesso, anche perché ciò determinerebbe una situazione di incompatibilità, non irrilevante ai fini della stessa validità dell’atto (cfr. art. 2701 c.c.)” (Cass. 22.6.2002 n. 9147 e la giurisprudenza ivi richiamata).<br />
4.3 – li motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione della prova documentale (quanto alla durata delle missioni) e delle deposizioni testimoniali { in relazione agli orari nel quali le attività sarebbero state svolte).<br />
Si tratta di doglianze che esulano dall’ambito del vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., poiché attengono alia ricostruzione dei fatti, che, per le sentenze pubblicate, come nella specie, dai trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore delia legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione dei d.l. 22 giugno 2012 n. 83, è censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi di ” omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. Detto vizio, inoltre, non e denunciabile, per i giudizi di appello instaurati successivamente alia data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), qualora il fatto sta stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter ultimo comma c.p.c.).<br />
La disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 60, della legge n. 92/2012, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso Cass. 29.10.2014 n. 23021).<br />
5 – E’ infondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale il Cecconi ha sostenuto che, in ogni caso, il fatto andava ricondotto alla previsione dell’art. 13, comma 4, lett. g), del CCNL 12.6.2003, come modificato dall’art. 27 dei CCNL per il quadriennio 2006/2009.<br />
Anche a voler prescindere dal rilievo che la disposizione contrattuale invocata è successiva all’epoca dei fatti, va detto che le parti collettive hanno previsto la sanzione disciplinare della sospensione del servizio in relazione a “fatti e comportamenti tesi allusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione del fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi”. La condotta tipizzata (in relazione alla quale il successivo d.lgs 150 del 27.10.2009, non applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie, ha invece espressamente previsto la sanzione del licenziamento) è quella relativa alla falsa attestazione dell’orario di lavoro, derivante sia dalla “elusione” dei sistemi di controllo automatici sia dalla alterazione dei fogli di presenza.<br />
Nel caso di specie, al contrario, le falsità commesse dal ricorrente, ritenute provate dalla Corte territoriale, vanno ben oltre la mera attestazione dell’orario di lavoro, poiché il licenziamento è stato intimato per avere il dipendente formato atti pubblici e richieste di rimborso non rispondenti al vero (quantomeno in parte), inducendo in errore l’Amministrazione quanto alla durata delle missioni e realizzando, in tal modo, un ingiustificato profitto in danno dell’ente.<br />
La Corte territoriale ha, quindi, correttamente escluso che la condotta potesse essere sussunta nella previsione invocata dal reclamante.<br />
6-11 giudice di appello ha, poi, valutato la gravità del comportamento tenuto, ritenendo provati il carattere doloso dello stesso e la idoneità a ledere irrimediabilmente ii vincolo fiduciario, anche in considerazione della qualità di funzionario pubblico rivestita e della natura e delicatezza delle mansioni svolte.<br />
Il capo della sentenza non è stato specificamente censurato nel ricorso incidentale, sicché non possono essere apprezzate le doglianze contenute nella “memoria di costituzione di difensore aggiunto” dell’8 marzo 2016 e nella memoria ex art. 378 c.p.c.. Detti atti non possono integrare o ampliare ii contenuto dei motivi di ricorso e con gli stessi non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove (Sez. U. n. 11097 del 15/05/2006; Cass. n. 28855 del 29/12/2005; Cass. n. 14570 del 30/07/2004).<br />
Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.<br />
7 – I motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono, invece, fondati.<br />
E’ opportuno premettere che il principio della immutabilità dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare è finalizzato, al pari di quello relativo alla necessaria specificità della contestazione, a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi.<br />
Valorizzando la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;deL principio, questa Corte ha precisato che non si verifica una modifica della contestazione nei caso in cui la condotta contestata resti invariata e mutino solo l’apprezzamento e la valutazione della stessa, poiché in tal caso, ove non vengano in rilievo nuove circostanze di fatto, il diritto di difesa non risulta in alcun modo compromesso (Cass. 22.3.2011 n. 6499).<br />
E’ stato anche affermato, e va qui ribadito, che il canone della specificità, nella contestazione dell’addebito, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, sicché deve ritenersi ammissibile la contestazione<em>per relationem</em>, in quanto consente all’incolpato l’esercizio dei diritto di difesa, ogniqualvolta i fatti ed i comportamenti richiamati siano a conoscenza dell’interessato, perché emersi ne! contraddittorio con lo stesso, come accade nei casi in cui&nbsp;il procedimento disciplinare venga attivato in relazione a fatti già accertati in sede penale ( Cass. 3 marzo 2010 n, 5115 e negli stessi termini Cass. 15.5.2014 n, 10662).<br />
7.1 – Rileva, inoltre, il Collegio che allorquando, contestualmente alla contestazione, il datore di lavoro sospenda il procedimento in attesa della definizione dei processo penale instaurato per i medesimi fatti, non risultano violati i principi della immutabilità e della specificità della contestazione se, venuta meno la causa di sospensione e riattivato il procedimento disciplinare, il datore di lavoro si avvalga degli accertamenti compiuti in sede penale per meglio circoscrivere l’addebito, comunque ricompreso in quello originario, e ciò faccia nel rispetto del diritto di difesa, ossia ponendo il lavoratore in condizione di replicare alle accuse, così come precisate al momento della riattivazione.<br />
Detto principio, per i procedimenti instaurati in epoca successiva alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, è desumibile dall’art. 55 ter del d.lgs n. 165 del 2001 nella parte in cui, al comma 4, fa riferimento al «rinnovo della contestazione dell’addebito”, in occasione del quale, evidentemente, la pubblica amministrazione potrà avvalersi degli elementi emersi in sede penale, visto che nel nuovo sistema la sospensione può essere disposta solo qualora ricorra una particolare complessità del fatto da accertare ed i dati raccolti dalla amministrazione non siano sufficienti per irrogare la sanzione.<br />
Per i procedimenti ai quali non si estende la nuova normativa la possibilità d. avvalersi di quanto emerso in sede penale per meglio circoscrivere la contestazione, discende dalla finalità stessa della sospensione, che mira non solo ad evitare un contrasto fra gli esiti dei due procedimenti, ma anche a consentire un più accurato accertamento dei fatti, tra l’altro effettuato dall’autorità giudiziaria, e, quindi, da soggetto imparziale, con le garanzie che l’ordinamento riconosce sia all’imputato che al soggetto sottoposto ad indagini.<br />
7.2 – La Corte territoriale ha ritenuto violato il principio della immutabilità della contestazione all’esito della comparazione fra la missiva del 2 marzo 2004 (con la quale il procedimento penale era stato avviato e contestualmente sospeso, tn quanto i fatti emersi a seguito di visita ispettiva erano stati segnalati anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) e la lettera di licenziamento ed ha ritenuto la non corrispondenza fra fatto contestato e fatto posto a fondamento dei recesso, perché nella originaria contestazione gli episodi non erano stati analiticamente indicati ed inoltre era stata sottolineata solo la sovrapposizione degli orari, senza fare cenno alla falsità degli atti ed alla possibilità che le attività dichiarate non fossero state svolte.<br />
Cosi argomentando il giudice del merito non ha fatto corrette applicazione dei principi di diritto sopra sintetizzati, poiché non ha valutato il tenore della nota di riattivazione del procedimento ed il richiamo contenuto nella contestazione originaria al verbale ispettivo (in relazione al quale è mancato anche ogni<br />
dell’avvio del procedimento), né ha considerato la missiva del 2.3.2004 nella sua interezza, non avendo chiarito se, in relazione alla descrizione della condotta contestata, potesse essere attribuito un qualche significato al richiamo fatto alla denuncia penale inoltrata.<br />
Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, poiché la valutazione sulla asserita violazione del diritto di difesa del dipendente incolpato e, quindi, sulla fondatezza del reclamo proposto dal Ministero delle Infrastrutture, deve essere nuovamente effettuata dal giudice del merito, alla luce dei principi di diritto sopra indicati.<br />
8 – Occorre a questo punto chiarire che nel giudizio di rinvio, anche qualora dovesse essere nuovamente accertata la violazione delle regole del procedimento, non potrà essere riconosciuta al (omissis) una tutela diversa da quella meramente indennitaria, ritenuta applicabile dal Tribunale di Roma con la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione.<br />
Il potere di qualificazione giuridica non deve configgere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e, in sede di impugnazione, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e per il ricorso per cassazione dalia natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato, in ragione del principio di specificità, dalle censure sollevate con i singoli motivi.<br />
Nel giudizio di rinvio, poi, nel quale l’atto di riassunzione non ha natura di impugnazione perché volto solo alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, non possono essere proposti dalie parti, nè presi in esame dal giudice, motivi diversi da quelli che erano stati formulati nel primo giudizio d’appello, che continuano a delimitare, da un iato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. 8.11.2013 n. 25244).<br />
Il Tribunale di Roma, accertata la violazione delle regole del procedimento disciplinare, ha ritenuto che dalla stessa dovessero discendere le sole conseguenze previste dall’art. 18, comma 6, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e detto capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione, in via principale o incidentale, da parte del (omissis), che con il reclamo ha lamentato solo la erroneità della pronuncia di rigetto della domanda principale, fondata sulla asserita insussistenza del fatto.<br />
Il&nbsp;(omissis) pertanto, non potrà giovarsi della cassazione della sentenza, per effetto della ritenuta fondatezza del ricorso principale del Ministero, per domandare nel giudizio di rinvio la tutela prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970, nel testo antecedente alla novella legislativa, essendo detta domanda preclusa dal disposto dell’art. 329, 2° comma, c.p.c..<br />
9 – La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame delle questioni ancora controverse, pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità,attenendosi ai principi di diritto enunciati ai punti 3, 7 e 8, e sintetizzati nei termini che seguono:<br />
a) il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all’atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per meglio circoscrivere l’addebito, ricompreso in quello originario, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto di difesa, ossia ponendo il lavoratore in condizione di replicare alle accuse, così come precisate al momento della riattivazione;<br />
b) il principio delia specificità della contestazione disciplinare non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi sicché è ammissibile la contestazione&nbsp;<em>per relationem</em>&nbsp;ogniqualvolta i fatti ed &nbsp;i comportamenti richiamati siano a conoscenza dell’interessato;<br />
c) ai rapporti di lavoro disciplinati dai d.lgs. 30.3.2001 n. 165, art. 2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n. 92 all’art. 18 della legge 20.5.1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma;<br />
d) il potere del giudice di applicare alla fattispecie ricostruita la esatta regola di diritto, e quindi anche la normativa sul sindacato giurisdizionale sui licenziamenti, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e, per il ricorso per cassazione, dalla natura de! giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.<br />
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.<br />
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 maggio 2016.<br />
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2016.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/?download=749">-20160610-snciv@sL0@a2016@n11868@tS</a> <small>(912 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-9-6-2016-n-11868/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.11868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2015 n.3285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2015-n-3285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2015-n-3285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2015-n-3285/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2015 n.3285</a></p>
<p>Pres. Santoro Est. Visciola Numero 03285/2015 e data 03/12/2015 Spedizione &#160; REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2015 &#160; NUMERO AFFARE 02048/2015 OGGETTO: Ministero della Giustizia &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura. &#160; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2015-n-3285/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2015 n.3285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2015-n-3285/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2015 n.3285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro    Est. Visciola</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Numero 03285/2015 e data 03/12/2015 Spedizione<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Consiglio di Stato<br />
Sezione Seconda<br />
Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2015<br />
&nbsp;<br />
NUMERO AFFARE 02048/2015<br />
OGGETTO:<br />
Ministero della Giustizia &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura.<br />
&nbsp;<br />
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d. P.R. n. 1199/1971 e art. 3, comma 4, L. 205/2000, dal dottor Mario Cicala, avverso: a) il provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2016 per limiti di età, di cui alla comunicazione prot. n. 7486 del 28 luglio 2015; b) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 30 giugno 2015 “in parte qua”; c) ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale.<br />
LA SEZIONE<br />
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 25.11.2015;<br />
Visto l’art. 11, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Visciola;<br />
&nbsp;<br />
PREMESSO E CONSIDERATO:<br />
&#8211; che pur non avendo il ricorrente espletata la procedura prevista dal sopracitato art. 11, occorre acquisire il ricorso in originale con i relativi atti, nonché la relazione del Ministero;<br />
&#8211; che la domanda cautelare presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art.4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ne impone comunque l’esame da parte della Sezione anche prima che pervenga l<br />
&#8211; che il “fumus boni iuris”, la cui sussistenza allo stato non può essere esclusa, potrà essere compiutamente valutato all’esito dell’acquisizione della relazione e delle risultanze istruttorie che il Ministero riferente dovrà trasmettere nel più breve te<br />
&#8211; che appare sussistere l’ulteriore requisito della gravità ed irreparabilità del danno derivante dal provvedimento impugnato, la cui esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 precluderebbe al ricorrente la prosecuzione nel delicato incarico tuttora rico<br />
&#8211; che l’istanza cautelare deve, pertanto, essere accolta con la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, almeno fino a quando l’Amministrazione non fornisca concreti elementi che consentano alla Sezione di valutarne l’incidenza sulla funzio<br />
P.Q.M.<br />
esprime il parere che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente e per l’effetto sospesa l’efficacia dell’impugnato provvedimento di collocamento a riposo, nei termini e limiti di cui in motivazione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Carlo Visciola</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Sergio Santoro</div>
<p>
IL SEGRETARIO<br />
Maria Grazia Nusca<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2015-n-3285/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2015 n.3285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2014 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2014-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2014-n-51/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2014-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2014 n.51</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Coraggio Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/10/1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell&#8217;art. 21, comma 1, della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2014-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2014 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2014-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2014 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/10/1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell&#8217;art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) – Corpo di polizia penitenziaria – Sanzioni disciplinari &#8211; Procedimento disciplinare per destituzione a seguito di processo penale – Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato – Decorrenza del termine di 120 giorni per avviare procedimento amministrativo disciplinare, dal momento della pubblicazione della sentenza penale, anziché dal momento della avvenuta conoscenza da parte della Pubblica amministrazione – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Asserita violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra I. G. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 21 febbraio 2013, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2013. </p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tale disposizione, anche per il caso in cui l’imputato sia stato prosciolto a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica, il termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l’Amministrazione ne ha avuto notizia, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. <br />
2.&#8722; Il giudice a quo premette di essere stato adito da I. G., con ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della sanzione disciplinare della destituzione dal Corpo della polizia penitenziaria, cui lo stesso apparteneva. <br />
Il provvedimento espulsivo veniva adottato in relazione a fatti per i quali era stata promossa l’azione penale. <br />
Il Tribunale aveva emesso pronuncia di condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante. <br />
La Corte d’appello, con sentenza depositata in cancelleria il 13 dicembre 2005, e divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2006, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di I. G. per essere il reato ascrittogli estinto a causa di intervenuta prescrizione. <br />
L’Amministrazione penitenziaria veniva portata a conoscenza della sentenza dall’ufficio giudiziario in data 14 luglio 2006 ed avviava il procedimento disciplinare il successivo 28 luglio. <br />
3.&#8722; Il rimettente espone, quindi, che il provvedimento conclusivo è stato impugnato per la violazione del termine di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992. <br />
Se il termine per avviare l’azione disciplinare fosse decorso dal 13 dicembre 2005, data di deposito della sentenza di proscioglimento, il provvedimento sanzionatorio sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge, in quanto intervenuto oltre il previsto termine di 120 giorni da tale data. <br />
4.&#8722; Il TAR Lazio ritiene la sussistenza della rilevanza in quanto la disposizione censurata trova applicazione nella fattispecie in esame, sia in ragione dell’appartenenza dell’interessato al Corpo della polizia penitenziaria, sia perché il caso in esame rientra nell’ampia dizione «procedimento penale comunque definito». <br />
5.&#8722; Il rimettente, pur dando atto che parte della giurisprudenza amministrativa ha interpretato analoga disposizione, relativa al personale della Polizia di Stato, nel senso che il termine per iniziare il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza che l’amministrazione ha avuto della pronuncia penale, afferma di non poter addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale, in ragione del tenore letterale della stessa e dell’ambito normativo in cui si colloca. <br />
Come si evince dall’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), e dall’art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), il legislatore ha inteso far coincidere la decorrenza del termine per promuovere l’azione disciplinare con la data in cui l’Amministrazione ha assunto consapevolezza della sentenza penale, secondo i diversi meccanismi ivi previsti, solo nel caso di condanna. <br />
Diversamente, in presenza di una sentenza definitiva di proscioglimento, l’art. 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ha enunciato la regola opposta, ribadita dalla norma impugnata. Tale regola ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 264 del 1990), essendo stata ritenuta non irragionevole. <br />
6.&#8722; Il TAR Lazio censura la disposizione in esame assumendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. <br />
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale che, nel bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nel procedimento disciplinare, ha inteso valorizzare, anche a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, quello del pubblico dipendente a non essere sottoposto senza certi e definiti limiti temporali all’azione disciplinare. Afferma, quindi, che tali principi potrebbero essere attualizzati rispetto al caso della sentenza penale che accerti l’estinzione del reato per prescrizione, non assimilabile tout court alle sentenze di proscioglimento. <br />
7.&#8722; Dunque, il bilanciamento operato dal legislatore con l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, contrasterebbe con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nel caso in cui l’interesse pubblico a sanzionare il dipendente in via disciplinare venga sacrificato nonostante la pronuncia penale possa recare in sé un accertamento implicante responsabilità in ordine al fatto. Potrebbero trovare applicazione, in tal caso, i principi già enunciati nella sentenza n. 186 del 2004, nel senso che si tratterebbe di una soluzione sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico, giocando a favore di quest’ultimo lo scorrere del tempo necessario affinché l’amministrazione venga a conoscenza di una notizia, che invece dovrebbe esserle comunicata. La disposizione impugnata, invece, non opera distinzioni quanto al termine di avvio o di ripresa dell’azione disciplinare, nel frattempo sospesa, con riguardo a fattispecie che sarebbero appunto differenziate. <br />
8.&#8722; Infine, il rimettente rileva come le pronunce della Corte costituzionale successive alla sentenza n. 264 del 1990 abbiano posto in rilievo che non sempre l’interesse del pubblico dipendente alla più sollecita definizione del giudizio disciplinare può prevalere su quello dell’amministrazione, nei casi in cui le difficoltà alla stessa opposte si rivelino, in concreto, manifestamente irragionevoli. <br />
9.&#8722; È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi non fondata la questione. <br />
Assume la difesa dello Stato di non condividere l’assimilazione tra sentenze di improcedibilità dell’azione, per estinzione del reato a seguito di prescrizione, e quelle di condanna, essendo previsto solo per queste ultime che il termine decorra dalla conoscenza delle stesse. <br />
Tale equiparazione lederebbe la posizione dell’imputato “prosciolto” per prescrizione che non è stato sottoposto a “giusto processo”, come statuito dall’art. 111 Cost. <br />
La norma censurata appare, altresì, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., secondo gli insegnamenti della sentenza n. 374 del 1995 della Corte costituzionale, pronunciata in riferimento all’art. 97, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1995. Né potrebbe richiamarsi l’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 che ha diversi presupposti fattuali, essendosi in presenza di sentenze penali di condanna. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), in quanto la norma, secondo la quale, «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione», anziché dalla data in cui l’Amministrazione ne ha avuto notizia, trova applicazione anche nel caso in cui, nei confronti dell’imputato, sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. <br />
Il TAR è consapevole dell’esistenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, l’uno che dà della norma una interpretazione letterale e l’altro che ritiene invece di poter pervenire all’affermazione della necessità della conoscenza per il decorso del termine; e peraltro, data l’assenza di un diritto vivente, ritiene insuperabile il dato letterale e quindi necessaria una pronuncia di incostituzionalità. <br />
Ad avviso del rimettente, infatti, la sentenza di assoluzione e quella di improcedibilità dell’azione, conseguente alla estinzione del reato per prescrizione, non sarebbero assimilabili, atteso che quest’ultima può intervenire, in secondo grado, all’esito di pronuncia di condanna di primo grado, recante un compiuto accertamento della responsabilità penale del dipendente, in modo analogo alla sentenza penale di condanna. <br />
Pertanto, la norma impugnata violerebbe i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché quello di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), poiché la previsione di un termine di decadenza, che inizi a decorrere senza che l’Amministrazione ne sia a conoscenza, lederebbe l’interesse pubblico a sanzionare il dipendente laddove la pronuncia penale, anche se non di condanna, rechi in sé un accertamento che implichi responsabilità in ordine al fatto per cui si è proceduto. <br />
2.&#8722; La questione non è fondata, perché <u>la disposizione impugnata può essere interpretata</u> in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. <br />
3.&#8722; Va in proposito ricordato che ad una adeguata operazione ermeneutica non è estranea, fra l’altro, l’evoluzione dell’ordinamento giuridico. La norma, infatti, non rimane cristallizzata, ma partecipa delle complesse dinamiche che nel tempo investono le fonti del diritto a livello nazionale e sovranazionale, che l’interprete deve necessariamente prendere in esame, al fine di preservare attualità ed effettività delle tutele, in particolare sotto il profilo del corretto bilanciamento degli interessi presi in considerazione, «essendo la “vivenza” della norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali» (ordinanza n. 191 del 2013). <br />
4.&#8722; Questo profilo merita nel caso di specie particolare attenzione, atteso che il legislatore, nel corso degli anni, ha modificato con significativi interventi il sistema disciplinare nel pubblico impiego. <br />
È dunque necessario riepilogare l’articolata evoluzione del quadro normativo in cui si inserisce la norma oggetto del dubbio di costituzionalità, al fine di verificarne le ricadute sulla relativa interpretazione. <br />
Si premette che il Corpo degli agenti di custodia ha avuto un ordinamento civile fino al 1945, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 (Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena). Successivamente, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all’ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), poi integrato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 (Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci), il Corpo venne militarizzato. <br />
La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) ha disciolto il Corpo degli agenti di custodia ed ha soppresso il ruolo delle vigilatrici penitenziarie, istituendo il Corpo di polizia penitenziaria, che fa parte delle Forze di polizia e il cui rapporto di impiego ha carattere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Si tratta di un ordinamento speciale, ma ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, «Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato». <br />
Quanto al profilo disciplinare, in particolare, il d.lgs. n. 449 del 1992, all’art. 24, comma 5, dispone analogamente che «Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato). <br />
5.&#8722; Pur in presenza di una disciplina speciale, dunque, l’interpretazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, va condotta alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Quest’ultimo, infatti, ha costituito il punto di riferimento comune per gli statuti giuridici speciali di diverse categorie professionali non contrattualizzate, la cui disciplina è strettamente collegata (l’art. 21 della legge n. 395 del 1990 rimanda, in sostanza, al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che reca “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”, prevedendo che il sistema disciplinare del Corpo di polizia penitenziaria debba ispirarsi ai principi e ai criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato). <br />
6.&#8722; Occorre ricordare che il rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, come delineato nel d.lgs. n. 449 del 1992, è caratterizzato dalla cosiddetta pregiudiziale penale. <br />
Di conseguenza, nella pendenza del procedimento penale, assume peculiare rilievo l’istituto della sospensione cautelare, e al termine dello stesso, sono previsti meccanismi di arresto, inizio o prosecuzione del procedimento disciplinare. <br />
In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992, il procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della destituzione, a seguito di sentenza penale di condanna, deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Viceversa, nel caso di sentenza la quali dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la sospensione è revocata a tutti gli effetti, e non si dà corso al procedimento disciplinare, poiché l’art. 653 del codice di procedura penale ha conferito a tale sentenza, così come per quella di condanna, efficacia di giudicato nel giudizio disciplinar<u>e</u>. <br />
La norma impugnata, dunque, disciplina le ipotesi residuali, fra le quali rientra quella della pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. <br />
Questa regolazione dei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare si spiega con la circostanza che, al momento dell’adozione del d.lgs. n. 449 del 1992, il relativo procedimento nel pubblico impiego rinveniva la propria disciplina generale nel d.P.R. n. 3 del 1957 e nell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) ed era appunto informato al principio della pregiudiziale penale (art. 117 del citato d.P.R.). </p>
<p>6.1.&#8722; Si aggiunga che il sistema giuridico disciplinare preso come riferimento per il Corpo di polizia penitenziaria e trasfuso, tout court, nel d.lgs. n. 449 del 1992, si era venuto a formare gradualmente e che, in particolare, la disciplina della legge n. 19 del 1990 era intervenuta a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del 1988 che dichiarava l’illegittimità della destituzione “automatica”, come prevista dal d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della necessità di «ponderare, con le garanzie del contraddittorio, la rilevanza disciplinare dei fatti accertati nel corso del giudizio penale, tenendo conto, altresì, della personalità dell’incolpato, del suo rendimento in servizio e di ogni altro interesse pubblico che possa essere validamente considerato nell’ambito di detto procedimento», come posto in evidenza dalla successiva sentenza n. 197 del 1999. <br />
6.2.&#8722; Dunque, il legislatore, che con il d.P.R. n. 3 del 1957 aveva affermato una preminenza del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, prevedendo la destituzione di diritto, che veniva irrogata «escluso il procedimento disciplinare», con la legge n. 19 del 1990 inizia a riscrivere, in modo coerente con la significativa coeva regolamentazione del procedimento amministrativo, le dinamiche tra i due ambiti, in una logica di reciproca autonomia, giungendo, di recente, ad escludere la cosiddetta pregiudiziale penale, prevedendo, tra i criteri direttivi della delega conferita al Governo dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), «che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di quest’ultimo». <br />
Quindi, l’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ha stabilito: «Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale». <br />
Tale evoluzione si inserisce, poi, nel profondo rinnovamento che in quegli stessi anni ha interessato le regole dell’agire della pubblica amministrazione, con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), rinnovamento che ha dato piena attuazione ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). <br />
7.&#8722; È in linea con questo complessivo quadro di riferimento che il Consiglio di Stato (IV sezione, decisione n. 2942 del 2011) ha affermato che l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992 deve essere interpretato tenuto conto dell’esigenza che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, i quali suggeriscono di individuare “il dies a quo” del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Secondo il giudice amministrativo, infatti, in caso contrario, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale senza che l’amministrazione abbia conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio. In tale situazione – sempre secondo la decisione &#8722;, atteso che l’organo giurisdizionale non ha alcun dovere di notificare all’amministrazione di appartenenza dell’impiegato la sentenza penale definitiva che lo riguardi, l’autorità potrebbe scegliere solo tra il non procedere disciplinarmente o procedere senza elementi, in entrambi i casi con risultati incompatibili con il principio del giusto procedimento. <br />
Tale indirizzo ha trovato conferma in una decisione intervenuta successivamente al promovimento della questione di costituzionalità (Consiglio di Stato, IV sezione, decisione n. 5999 del 2013), e, d’altro canto, la data nella quale l’amministrazione ha avuto conoscenza certa della decisione del giudice penale era già stata assunta come dies a quo, dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 6521 del 2008, con riguardo all’art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) &#8722; di contenuto analogo – relativo al procedimento disciplinare della Polizia di Stato. <br />
8.&#8722; Ebbene, questo indirizzo appare saldamente ancorato, anzitutto, allo spirito delle nuove regole che nel sistema disciplinare generale conformano i rapporti tra il procedimento ed il processo, privilegiando, rispetto alle preclusioni temporali e in genere ai formalismi procedimentali, la visione sostanzialistica della adeguata ponderazione dei fatti, che è appunto la chiave interpretativa dell’evoluzione normativa ricordata. <br />
Non meno significativo nella motivazione è poi il riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa: anche la loro applicazione, infatti, è stata oggetto di un’evoluzione non meno profonda di quella della normativa di settore, sotto la spinta della giurisprudenza e della legislazione. Con la legge n. 241 del 1990 e le sue successive modificazioni, in particolare, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) hanno assunto un ruolo non solo ben più determinante, ma anche fortemente complementare. In questa prospettiva, accanto ad un rafforzamento delle garanzie per il cittadino, attraverso la valorizzazione del contraddittorio e della trasparenza, l’amministrazione è impegnata ad assicurare l’effettivo raggiungimento dello scopo cui è orientata la sua azione, e quindi la realizzazione degli interessi pubblici alla cui cura essa è chiamata, anche attraverso il superamento dei vizi formali, se si dimostri che «il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso» (art. 21-octies della citata legge n. 241 del 1990). <br />
9.&#8722; D’altro canto anche nella giurisprudenza costituzionale si può rilevare un’evoluzione, nella valutazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono nel procedimento disciplinare, in sintonia con il progressivo rilievo attribuito al dato della conoscenza nel procedimento amministrativo. <br />
Con la sentenza n. 264 del 1990 si affermava che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello dell’amministrazione a non vedersi impedito l’esercizio del potere disciplinare, e quello dell’impiegato a vedere definita la propria posizione disciplinare, non poteva ritenersi irragionevole che il legislatore avesse privilegiato il secondo, una volta ritenuto, in via di principio, come emergeva da tutta la disciplina del procedimento disciplinare, che a tale definizione si doveva pervenire in un congruo termine. <br />
Tuttavia, con la sentenza n. 186 del 2004, intervenuta dopo una consolidata attuazione, anche nel procedimento disciplinare, dei principi sul procedimento amministrativo, la Corte ha operato un diverso bilanciamento degli interessi, ritenendo irragionevole e contrario al principio di buon andamento dell’amministrazione il far decorrere il termine per instaurare il procedimento dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. E ciò in considerazione del fatto che, non prevedendosi che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l’instaurazione del procedimento, ed imponendosi lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato, si espone l’amministrazione stessa al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale, rendendo così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni. <br />
10.&#8722; Correttamente, dunque, nel caso in questione la giurisprudenza amministrativa richiamata ha fatto uso di tali principi nella esegesi di questa norma che, nata in un contesto profondamente diverso, deve essere confrontata e letta alla stregua della profonda evoluzione del quadro normativo in cui è chiamata ad operare la pubblica amministrazione. </p>
<p>Ciò che invece non ha fatto il rimettente, il quale, partendo da considerazioni condivisibili circa la possibile portata di questo tipo di sentenza, ritiene senz’altro la disposizione lesiva dei richiamati parametri costituzionali, e segnatamente del buon andamento della pubblica amministrazione, senza però utilizzare quegli stessi parametri per pervenire ad una diversa interpretazione nel caso in questione. <br />
Al contrario, stabilizzata nell’ordinamento la riconduzione di tutte le sanzioni disciplinari, compresa la destituzione, nell’alveo del relativo procedimento amministrativo, in una prospettiva di autonomia dal processo penale, il buon andamento dell’azione amministrativa sollecita un’interpretazione che valorizzi l’intervenuta conoscenza da parte dell’amministrazione della sentenza di non doversi procedere. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento. <br />
Dunque, proprio in considerazione delle ragioni indicate dal rimettente con riferimento al caso della sentenza di improcedibilità dell’azione in forza di estinzione del reato per prescrizione, sussiste l’esigenza che il dies a quo per l’amministrazione decorra dalla conoscenza effettiva, così come effettive sono le garanzie procedimentali di cui si avvale il dipendente. <br />
11.&#8722; Dalla riscontrata possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata, già sperimentata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, discende la non fondatezza della questione. <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2014. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2014-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2014 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo in tema di collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori Pubblico impiego – Art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) – Esclusione per professori e ricercatori della possibilità di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti – Q.l.c. sollevata da Consiglio di Stato e Tar Molise – Lamentata violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente l’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                               ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                                  ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), promossi dal Consiglio di Stato con cinque ordinanze del 28 novembre 2011 e con otto ordinanze del 2 febbraio 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con due ordinanze del 10 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai numeri 42, 43, 44, 45, 59, 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 191, 224 e 225 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica numeri 13, 16, 19, 25, 38 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2012.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> gli atti di costituzione di F.G., di T.C., di A.A., di M.E., di D.C., di B.O., nonché l’atto di intervento di M.E. (nel giudizio di cui al r.o. n. 42 del 2012) e quelli del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Massimo Luciani per A.A. e M.E., Angelo Clarizia per F.G., T.C. e D.C. e l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe (r.o. numeri 42, 43, 44, 45 e 59 del 2012, depositate il 28 novembre 2011, e numeri 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 191 del 2012, depositate il 2 febbraio 2012), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Detta norma (sotto la rubrica «Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori») dispone che «L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti». A sua volta, il citato art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce nel comma 1 che «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».<br />	<br />
2.— Il rimettente, con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 42 del 2012, premette che è chiamato a pronunciare su un ricorso in appello promosso da un professore universitario (F.G.) contro l’Università degli studi Tor Vergata di Roma, per la riforma di un’ordinanza cautelare emessa tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, in relazione ad un provvedimento che ha disposto il collocamento a riposo del docente per raggiunti limiti di età.<br />	<br />
Al riguardo, il Consiglio di Stato riferisce che, con istanza dell’11 novembre 2009, il professor F. ha chiesto di avvalersi della facoltà, concessa dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, di permanere in servizio per altri due anni. Tuttavia, quando ancora l’amministrazione non si era pronunciata su tale istanza, era sopraggiunta la legge n. 240 del 2012, il cui art. 25 aveva statuito l’inapplicabilità del menzionato art. 16 ai professori universitari.<br />	<br />
Per conseguenza, con decreto dell’11 aprile 2011, il Rettore dell’Università indicata, applicando e richiamando in motivazione il detto art. 25, ha respinto l’istanza di trattenimento in servizio avanzata dal docente e ne ha disposto il collocamento a riposo. Quest’ultimo ha impugnato il suddetto decreto con ricorso al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiedendo in via incidentale la sospensione del provvedimento del Rettore. Il giudice adito, con ordinanza dell’11 ottobre 2011, ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Per ottenere la riforma di tale ordinanza, il prof. F. ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo, sotto diversi profili, l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, «nella misura in cui preclude ogni possibilità di trattenimento in servizio dei professori universitari».<br />	<br />
Con ordinanza del 26 ottobre 2011 il Consiglio di Stato, pronunciando in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />	<br />
Sul punto, al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), il Consiglio, con l’ordinanza ora citata, ha concesso una misura cautelare “interinale”, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, «ordinando all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, alla luce del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010 e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».<br />	<br />
Ha, poi, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010 sia rilevante e non manifestamente infondata.<br />	<br />
2.1.— Il Consiglio di Stato, con riferimento al requisito della rilevanza, ha osservato che la norma <i>de qua</i> è senza dubbio applicabile alla fattispecie in questione, dal momento che l’atto impugnato ha respinto l’istanza del ricorrente facendo, per l’appunto, applicazione di essa, il cui chiaro tenore letterale preclude la possibilità di trattenimento in servizio per professori e ricercatori universitari.<br />	<br />
Inoltre, l’applicazione di detta norma, effettuata dall’università, risulta corretta, non sussistendo spazi per un’interpretazione diversa. L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 25 avrebbe l’effetto di rimuovere l’ostacolo normativo all’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, consentendo al ricorrente di ottenere che l’istanza di permanenza in servizio sia esaminata (ed eventualmente accolta) dall’università sulla base dei criteri introdotti dall’art. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />	<br />
La rilevanza della questione non sarebbe esclusa dalla natura cautelare del giudizio, nell’ambito del quale essa è sollevata.<br />	<br />
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, qualora essa sia sollevata dopo l’adozione del provvedimento cautelare, perché, in tal caso, la rimessione alla Corte stessa sarebbe tardiva in relazione al giudizio cautelare, ormai concluso, e prematura in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il Collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, sarebbe privo di potere decisorio.<br />	<br />
Tuttavia, per evitare che la legge sospettata di illegittimità costituzionale possa precludere definitivamente la tutela cautelare, mortificando le esigenze di tutela immediata ad essa sottese – il che si tradurrebbe in una palese violazione di fondamentali principi costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.) o sopranazionali (artt. 6 e 13 CEDU) – la giurisprudenza, nel tentativo di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, avrebbe sperimentato due soluzioni.<br />	<br />
La prima consisterebbe nel concedere la sospensiva, disapplicando la legge sospettata di illegittimità costituzionale e rinviando al giudizio di merito la rimessione della relativa questione; la seconda si concretizzerebbe nella scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelare “a termine”, fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale contestualmente sollevata; nella seconda, all’esito del giudizio di legittimità costituzionale, si decide “definitivamente”, tenendo conto, per valutare la sussistenza del <i>fumus boni iuris</i> sulla domanda cautelare, della decisione della Corte costituzionale.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, nel prestare adesione alla seconda soluzione, ritiene che essa sia quella che meno si allontana dal vigente sistema di giustizia costituzionale e risulti, peraltro, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla questione, per alcuni versi analoga, dei rapporti tra giudizio cautelare e questione pregiudiziale, in particolare nel senso dell’articolazione bifasica di detto giudizio.<br />	<br />
Del resto – osserva il rimettente – anche la Corte costituzionale, con riferimento a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, ha rilevato in più occasioni che la <i>potestas iudicandi</i> non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, sia fondata, quanto al <i>fumus boni iuris</i>, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché in tal caso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato si deve ritenere di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 4 del 2000, n. 183 del 1997, n. 359 e n. 30 del 1995, n. 367 del 1991 e n. 444 del 1990).<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, anche il requisito del <i>periculum in mora</i> meriterebbe positivo apprezzamento, essendo evidente che il tempo necessario per la decisione del ricorso nel merito potrebbe arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione del fatto che verrebbe a scadere il biennio in relazione al quale egli ha presentato la richiesta di trattenimento in servizio.<br />	<br />
3.— Il Consiglio di Stato ritiene la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.<br />	<br />
Infatti, l’art. 25 della legge n. 240 del 2010, escludendo l’applicazione ai professori e ricercatori universitari dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 Cost.<br />	<br />
Invero, la deroga introdotta dalla norma rispetto alla disciplina generale di cui al citato art. 16 sarebbe in primo luogo irragionevole, perché non sorretta da adeguata ragione giustificatrice, e, comunque, sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, nonché lesiva sia del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia del principio dell’autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.), nella misura in cui priva le università – discriminandole rispetto a qualsiasi altro ente pubblico – di ogni potere di valutazione in ordine alla possibilità di accogliere le istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche qualora tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca. In tal modo verrebbe impedito alle università di dar corso ad una misura organizzativa in tema di provvista del personale, con danno per l’interesse generale e la dispersione di risorse preziose.<br />	<br />
Inoltre la norma censurata, trovando applicazione anche nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari che abbiano maturato un’aspettativa giuridicamente consolidata in ordine alla possibilità di permanere in servizio, risulterebbe lesiva del principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, a sua volta fondato sull’art. 3 Cost.<br />	<br />
Al riguardo, il rimettente ricostruisce la disciplina generale contenuta nell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e rileva che detta disciplina prevede «un sistema nel quale il trattenimento in servizio del dipendente pubblico non è più rimesso ad un vero e proprio diritto potestativo del medesimo, della cui scelta l’amministrazione deve limitarsi a prendere atto, come accadeva, invece, in base all’originaria formulazione dell’art. 16». Come la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito, con l’innovazione introdotta dall’art. 72, comma 7, del citato d.l. (poi convertito), la permanenza in servizio, oltre l’ordinario limite di età, sarebbe divenuto un istituto eccezionale, a causa delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica perseguite con la manovra di cui allo stesso decreto-legge. Pertanto, la sua determinazione andrebbe sorretta in concreto, se orientata alla protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni.<br />	<br />
Rispetto a tale disciplina, diretta a sottoporre il mantenimento in servizio a rigorose condizioni, la scelta radicale contenuta nella norma censurata appare irragionevole e, come tale, in contrasto con uno dei corollari del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Infatti, non sarebbe ravvisabile un’idonea ragione giustificatrice a sostegno della definitiva e totale esclusione, per la speciale categoria di dipendenti pubblici di cui si tratta, di qualsiasi possibilità di trattenimento in servizio oltre il termine ordinario.<br />	<br />
In particolare, non costituirebbe una valida giustificazione l’esigenza, pure emersa nel corso dei lavori preparatori della legge n. 240 del 2010, volta a favorire il ricambio generazionale nelle università. Invero, nella specie non sarebbe in discussione la realizzazione di tale obiettivo, senza dubbio rientrante nella discrezionalità del legislatore, ma il bilanciamento che quest’ultimo dovrebbe compiere tra il suo perseguimento e la tutela di altri valori di primario rilievo costituzionale, i quali possono essere incisi dalla scelta legislativa.<br />	<br />
Nel caso di specie, tale scelta risulterebbe sbilanciata e sproporzionata, perché, in nome dell’esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si sarebbe fatto carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sul principio di buon andamento dell’amministrazione e della tutela dell’autonomia universitaria. Ciò emergerebbe in modo evidente considerando che gli obiettivi perseguiti dalla norma sarebbero già tutelati dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che, in seguito alle modifiche introdotte nel 2008, prevede l’eccezionalità del mantenimento in servizio, «tanto da specificare che esso possa essere assentito soltanto in presenza di specifici e stringenti presupposti».<br />	<br />
Il rimettente ribadisce ancora il contrasto della norma censurata con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di autonomia funzionale delle università (art. 33, sesto comma, Cost.), nonché con il principio di affidamento nella sicurezza giuridica, da intendere quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sono richiamate numerose pronunce di questa Corte).<br />	<br />
3.1.— Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la parte privata (il prof. F.G.) che, con memoria, ha illustrato la fondatezza della questione, ripercorrendo gli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato tale questione sarebbe, in primo luogo, inammissibile per difetto assoluto di rilevanza. A tal proposito richiama la giurisprudenza di questa Corte, costante nel ritenere inammissibile, proprio per difetto di rilevanza nel giudizio <i>a quo</i>, le questioni di legittimità costituzionale qualora esse siano sollevate, come nella specie, dopo l’adozione del provvedimento cautelare. Invero, nell’ipotesi in cui il giudice rimettente adotti il provvedimento cautelare oggetto dell’istanza, ne deriverebbe l’inammissibilità delle questioni sollevate, perché «una volta soddisfatto il <i>petitum</i> cautelare dell’istante, vengono meno le ragioni della rilevanza dell’espunzione della norma di dubbia legittimità costituzionale ai fini del giudizio <i>a quo</i>».<br />	<br />
Ben consapevole di ciò, il rimettente avrebbe ipotizzato un’ideale scomposizione del giudizio cautelare in due fasi, eleggendo tale articolazione bifasica del detto giudizio a strada maestra nel caso concreto. La scelta, tuttavia, non sarebbe convincente, tenuto conto della particolarità della fattispecie.<br />	<br />
Infatti, l’ordinanza di rimessione avrebbe trascurato di valutare che, nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici, il ricorrente aspirava al mantenimento in servizio per un biennio.<br />	<br />
Orbene, l’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare implicherebbe un doppio vaglio dell’istanza cautelare da parte del rimettente, intervallato dal controllo di legittimità della Corte costituzionale. Tale triplo filtro potrebbe dispiegarsi su un lasso di tempo presumibilmente di alcuni mesi. Ne conseguirebbe che, dal momento dell’emanazione del primo provvedimento sospensivo a quello della definitiva pronunzia cautelare, in costanza di sospensione del provvedimento di collocamento a riposo, il ricorrente otterrebbe, <i>de facto</i> e fuori da un vaglio nel merito della questione, il “bene della vita” cui aspirava, con una chiara distorsione della fisiologica dialettica processuale. Più in generale, nei casi in cui l’istante (come nel caso in esame) miri ad ottenere un’utilità sostanziale di natura temporanea, l’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare condurrebbe alla non desiderabile conseguenza dell’attribuzione della stessa «fuori dall’incardinamento del giudizio di merito con grave pregiudizio alle <i>chances</i> difensive di controparte». Tale implicazione dell’elezione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare sarebbe del tutto trascurata nell’ordinanza di rimessione.<br />	<br />
Nel merito, l’interveniente deduce la non fondatezza della questione sollevata dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
Infatti, con riferimento all’asserito contrasto della norma denunciata con il principio di ragionevolezza e, quindi, con l’art. 3 Cost., il rimettente avrebbe dimostrato di non aver compreso pienamente la <i>ratio</i> dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010. La norma sarebbe ampiamente giustificata da rilevanti esigenze di contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Essa perseguirebbe l’obiettivo del controllo e riduzione della spesa pubblica in generale e della spesa degli atenei in particolare, e non si porrebbe in contrasto neppure con le esigenze di tutela del legittimo affidamento.<br />	<br />
In realtà, analizzando l’evoluzione normativa in materia, si noterebbe che il legislatore non si è limitato ad abolire <i>tout court</i> la possibilità di mantenimento in servizio per i professori universitari, ma avrebbe operato una graduale riduzione della possibilità di ottenere il mantenimento in servizio biennale fino alla sua totale eliminazione (sono richiamati l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, quale convertito in legge, e l’art. 25 della legge n. 240 del 2010).<br />	<br />
In tale contesto andrebbe considerata la conformità dell’art. 25 citato all’art. 3 Cost., tenendo conto della gradualità e della ponderazione della scelta legislativa, nonché della sua finalizzazione a realizzare il preminente obiettivo di contenimento della spesa pubblica, elementi tutti che escludono la violazione del menzionato parametro costituzionale sotto ogni profilo, compreso il principio di tutela del legittimo affidamento.<br />	<br />
La norma denunciata, poi, non si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost.<br />	<br />
In primo luogo, la censura non sarebbe adeguatamente motivata. Infatti, il rimettente si limiterebbe ad affermazioni apodittiche, senza specificare quali siano in concreto le ripercussioni negative della norma sul sistema universitario.<br />	<br />
Inoltre, la non fondatezza della doglianza sarebbe evidente anche considerando le finalità che l’art. 25 della legge n. 240 del 2010 intende perseguire. Invero, lo scopo della norma sarebbe duplice. Da un lato, come si è detto, il legislatore avrebbe inteso realizzare l’obiettivo del contenimento e della razionalizzazione della spesa degli atenei. In secondo luogo, la norma censurata mirerebbe a favorire il ricambio generazionale del personale docente (finalità sempre positivamente valutata da questa Corte: è richiamata la sentenza n. 990 del 1988).<br />	<br />
L’affermazione del rimettente, secondo cui la scelta del legislatore sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla finalità del ricambio generazionale, si rivelerebbe erronea. A tal proposito, basterebbe considerare che l’esclusione della possibilità di mantenere in servizio i professori universitari non impedirebbe che i programmi di ricerca e didattica, facenti capo ai docenti collocati in quiescenza, possano essere proseguiti dalla struttura scientifica di riferimento dei professori collocati a riposo.<br />	<br />
In effetti – prosegue la difesa erariale – l’argomento centrale della questione di legittimità costituzionale sembrerebbe configurare una mera petizione di principio, restando non dimostrata la “indispensabilità”, ai fini della trasmissione delle esperienze, di un docente universitario che ormai si trovi nel biennio conclusivo della carriera. Basterebbe por mente al contesto di riferimento, quello della ricerca e dell’università, notoriamente caratterizzato da estrema dinamicità e mutevolezza, nel quale l’apporto di nuove esperienze sarebbe condizione necessaria per il progresso della cultura e della scienza.<br />	<br />
Infine, neppure il richiamo al parametro costituzionale, individuato nell’art. 33, sesto comma, Cost., sarebbe fondato.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, il principio dell’autonomia universitaria rischierebbe di essere pregiudicato dall’art. 25 della legge n. 240 del 2010; ma sarebbe vero il contrario.<br />	<br />
L’abolizione dell’istituto della permanenza in servizio sarebbe diretto a consentire alle università, proprio nella prospettiva del buon andamento e della razionale organizzazione delle attività accademiche, di programmare queste ultime, tenendo conto della posizione lavorativa dei propri docenti. L’intento del legislatore sarebbe quello di consentire alle università, nel pieno esercizio della propria autonomia, una programmazione certa e a lungo termine delle attività didattiche ed una più agevole pianificazione dell’attività dei comparti della ricerca e della didattica, facenti capo ai docenti collocati in quiescenza.<br />	<br />
Il richiamo alla sentenza n. 1017 del 1988 della Corte costituzionale, effettuato dal rimettente, sarebbe inesatto. La citata pronuncia riconoscerebbe alle istituzioni universitarie il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ma non in modo pieno ed assoluto, bensì nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Si tratterebbe, cioè, «di una autonomia che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (sentenza n. 145 del 1985), lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, sempreché quest’ultimo non sia irrazionale».<br />	<br />
Nel caso in esame la scelta del legislatore non potrebbe definirsi irrazionale, perché ampiamente giustificata, come sopra esposto, dal duplice interesse al contenimento della spesa pubblica ed al ricambio generazionale del personale docente.<br />	<br />
Conclusivamente, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, nessuno dei parametri costituzionali invocati risulterebbe violato.<br />	<br />
3.2.— Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con l’ordinanza n. 42 del 2012 ha spiegato intervento il prof. M.E., esponendo di essere legittimato ad intervenire perché, pur non essendo parte nel giudizio <i>a quo</i>, ha vissuto una vicenda “in tutto analoga” a quella del prof. F.G.<br />	<br />
Al riguardo, tuttavia, va rilevato che il prof. M.E. ha proposto anche un autonomo giudizio cautelare, nel corso del quale, in sede di appello per la riforma di un provvedimento cautelare emesso dal TAR Lazio, sede di Roma, il Consiglio di Stato ha pronunciato un’ordinanza (r.o. n. 191 del 2012, depositata in data 2 febbraio 2012) con la quale ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, argomentata in termini identici a quelli esposti nell’ordinanza n. 42 del 2012 e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali. Sul punto si tornerà più avanti. In questo giudizio di legittimità costituzionale il medesimo prof. M.E. si è costituito.<br />	<br />
4.— Le ordinanze del Consiglio di Stato r.o. numeri 43, 44, 45, 59, 78, 117 e 118 del 2012, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, con argomenti identici a quelli esposti nell’ordinanza n. 42 del 2012 e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Nei relativi giudizi di legittimità costituzionale ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, adducendo argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza r.o. n. 42 del 2012.<br />	<br />
5.— L’ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 119 del 2012 solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010, con argomenti identici a quelli esposti nelle ordinanze richiamate nei punti che precedono e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, esponendo argomenti analoghi a quelli addotti nei giudizi richiamati nei punti precedenti.<br />	<br />
La parte privata (il prof. A.A.) si è costituita nel detto giudizio con atto depositato il 10 luglio 2012 e, in prossimità dell’udienza di discussione, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.<br />	<br />
6.— L’ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 120 del 2012 solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, allegando argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle esposte nelle ordinanze sopra richiamate, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha esposto argomenti analoghi a quelli addotti nei giudizi richiamati nei punti precedenti.<br />	<br />
La parte privata (il prof. T.C.) si è costituita nel detto giudizio e, in prossimità dell’udienza di discussione, ha depositato memoria.<br />	<br />
7.— Le ordinanze del Consiglio di Stato r.o. n. 121 e n. 191 del 2012 sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010 con argomenti nella sostanza identici a quelli esposti nelle ordinanze di cui ai punti che precedono e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei relativi giudizi, adducendo argomenti analoghi a quelli esposti negli atti d’intervento sopra richiamati.<br />	<br />
Le parti private (il prof. D.C. e il prof. M.E.) si sono costituite nei detti giudizi e, in prossimità dell’udienza di discussione, hanno depositato memorie illustrative.<br />	<br />
8.— L’ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 122 del 2012. solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010 con argomenti nella sostanza identici a quelli esposti nelle ordinanze in precedenza richiamate e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel relativo giudizio, facendo valere argomenti analoghi a quelli esposti negli atti d’intervento sopra richiamati.<br />	<br />
9.— Anche il Tribunale amministrativo regionale per il Molise (d’ora in avanti, TAR), con le due ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 224 e n. 225 del 2012) solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., svolgendo argomentazioni di tenore nella sostanza identico a quelle esposte dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
In particolare, quanto alle premesse in fatto, il TAR riferisce di essere chiamato a pronunciare nel merito, dopo avere accolto le istanze cautelari, sui ricorsi promossi da due docenti contro l’Università del Molise, per l’annullamento di alcune delibere del Senato accademico con le quali erano state respinte le istanze dei ricorrenti, dirette ad ottenere il trattenimento biennale in servizio, e per l’annullamento del decreto rettorale che aveva disposto il collocamento a riposo degli stessi a far data dal 1&#730; novembre 2011.<br />	<br />
Quanto alla rilevanza, il rimettente sottolinea che la norma censurata deve essere applicata anche quando l’istanza di trattenimento in servizio sia stata presentata anteriormente all’entrata in vigore della norma stessa, sicché la disposizione impedisce ai ricorrenti di ottenere l’esame delle loro istanze di permanenza in servizio. Né la rilevanza potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che il TAR non abbia ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima norma in sede cautelare (sede nella quale la misura di cautela fu concessa), in quanto la scelta sarebbe stata motivata dall’esigenza di non precludere definitivamente la tutela cautelare e di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: concedendo la tutela cautelare, il TAR avrebbe ritenuto di disapplicare in via “provvisoria” la norma censurata, rimettendo contestualmente la questione al giudice delle leggi.<br />	<br />
Anche la giurisprudenza costituzionale, in relazione a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, avrebbe affermato che la <i>potestas iudicandi</i> non può dirsi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia basata sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in quanto, in tal caso, la sospensione dell’efficacia dell’atto avrebbe carattere provvisorio e temporaneo.<br />	<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, le ordinanze del TAR molisano ripercorrono le argomentazioni contenute nelle ordinanze del Consiglio di Stato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge citata per contrasto con gli artt. 3, 33, ultimo comma, e 97 Cost.<br />	<br />
Inoltre, il TAR pone in evidenza un ulteriore profilo di disparità, ineguaglianza e irragionevolezza. L’art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e sul trattenimento in servizio oltre i limiti di età), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscerebbe a tutti i dipendenti, pubblici e privati, il diritto potestativo di protrarre il periodo lavorativo fino al compimento del settantesimo anno di età. L’esclusione dei professori e ricercatori universitari da tale facoltà sarebbe irragionevole, soprattutto perché l’attività dagli stessi esercitata sarebbe meno usurante di molti dei lavori materiali svolti da chi potrebbe protrarre la propria presenza al lavoro fino al settantesimo anno di età, non avendo maturato il periodo contributivo sufficiente per ottenere una pensione decorosa.<br />	<br />
9.1.— In entrambi i giudizi di legittimità costituzionale promossi con le menzionate ordinanze del TAR per il Molise ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle esposte con gli atti di intervento depositati nei giudizi promossi con le ordinanze del Consiglio di Stato sopra richiamate e concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.<br />	<br />
Nel giudizio promosso con l’ordinanza del TAR per il Molise, iscritta al r.o. n. 225 del 2012, la parte privata (il prof. B.O.) si è costituita depositando il relativo atto in data 9 ottobre 2012 e, in prossimità dell’udienza di discussione, ha depositato memoria illustrativa.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).<br />	<br />
Identiche questioni sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con le ordinanze iscritte al r.o. n. 224 e n. 225 del 2012.<br />	<br />
In particolare, i rimettenti dubitano che la norma censurata – escludendo l’eventuale trattenimento in servizio per un biennio, oltre l’età del collocamento in quiescenza, per i professori e per i ricercatori universitari che ne abbiano fatto istanza – violi: a) il principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e il principio dell’autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.), perché priverebbe le università, discriminandole rispetto a qualsiasi altro ente pubblico, del potere di valutazione e di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche laddove tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca, impedendo alle università di utilizzare una misura organizzativa, seppure eccezionale, in materia di provvista del personale e privando gli atenei di docenti caratterizzati da una qualificazione scientifica ben difficilmente ripetibile; b) il principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, ai sensi dell’art. 3 Cost., nella misura in cui prevede che la regola introdotta dalla norma censurata si applichi indistintamente a tutti i professori e ricercatori universitari, anche a quelli che hanno fatto legittimo affidamento su una disciplina che consentiva il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio, in quanto erano stati già autorizzati con decreto rettorale adottato sulla base della originaria normativa dettata dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, essendo esclusi soltanto i beneficiari di un atto di mantenimento in servizio che abbia già iniziato a produrre effetti; c) l’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, tenuto conto della disciplina di cui all’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, quale <i>tertium comparationis</i>, in relazione alla quale la scelta legislativa appare sbilanciata e sproporzionata perché, in nome dell’esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si è fatto carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sui principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della tutela dell’autonomia universitaria (artt. 97 e 33 Cost.): la disparità di trattamento tra categorie di pubblici dipendenti (i professori e ricercatori universitari rispetto al restante personale pubblico) si traduce in una disparità di trattamento anche tra i relativi enti di appartenenza, perché viene negata alle università, titolari di un’autonomia funzionale costituzionalmente garantita, ogni margine di autonomo apprezzamento.<br />	<br />
Inoltre, secondo il TAR per il Molise sarebbe ancora violato l’art. 3 Cost. per disparità, ineguaglianza ed irragionevolezza, in quanto l’art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscerebbe a tutti i dipendenti pubblici e privati il diritto potestativo di protrarre il periodo lavorativo fino al compimento del settantesimo anno di età. Pertanto, tutti i lavoratori pubblici e privati, se intendono beneficiarne, «hanno diritto a tale proroga, tranne i professori e ricercatori universitari. Tale regime particolare di sfavore verso i docenti universitari non ha alcuna ragion d’essere, specie se si considera che il lavoro intellettuale da essi svolto notoriamente è meno usurante di tante attività manuali, materiali e pratiche di quei lavoratori ai quali, paradossalmente, si consente di protrarle fino ai settant’anni di età, per la sola ragione che potrebbero non aver maturato il periodo contributivo sufficiente a ottenere una decorosa pensione (ragione che, peraltro, potrebbe riguardare anche i professori e ricercatori che hanno avuto accesso alla carriera universitaria in età matura)».<br />	<br />
2.— Le quindici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe censurano, con argomenti identici o analoghi, la stessa norma di legge, cioè l’art. 25 della legge n. 240 del 2010. Pertanto, i relativi giudizi di legittimità costituzionale devono essere riuniti, per essere decisi con unica pronuncia.<br />	<br />
3.— Come esposto in narrativa, il prof. M.E. ha spiegato intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del Consiglio di Stato iscritta al r.o. n. 42 del 2012, concernente la posizione del prof. F.G., pur non essendo parte del giudizio <i>a quo</i>. L’interveniente ha motivato la sua iniziativa assumendo di aver vissuto una vicenda “in tutto analoga” a quella del detto prof. F.G. Tale intervento sarebbe inammissibile in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è consentito soltanto ai terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.<br />	<br />
Tuttavia il prof. M.E., dopo avere spiegato il detto intervento, si è anche costituito nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza iscritta al r.o. n. 191 del 2012, relativo allo stesso prof. M.E., parte privata nel giudizio <i>a quo</i>. Ne deriva che è venuto meno ogni interesse alla pronunzia sull’intervento, che deve quindi ritenersi assorbito.<br />	<br />
4.— La difesa dello Stato, intervenuta in ciascuno dei giudizi <i>a quibus</i>, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto assoluto di rilevanza.<br />	<br />
Al riguardo, essa ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe costante nel ritenere inammissibili, proprio per difetto di rilevanza nel giudizio <i>a quo</i>, le questioni di legittimità costituzionale, qualora esse siano sollevate, come nei casi di specie, dopo l’adozione del provvedimento cautelare. Infatti, «nell’ipotesi in cui il giudice remittente adotti il provvedimento cautelare oggetto dell’istanza, la questione di legittimità deve essere dichiarata inammissibile giacché una volta soddisfatto il <i>petitum</i> cautelare dell’istante vengono meno le ragioni della rilevanza dell’espunzione della norma di dubbia legittimità costituzionale ai fini del giudizio <i>a quo</i>».<br />	<br />
La questione, dunque, nel caso di specie non potrebbe trovare ingresso, «atteso che, data la concessione del provvedimento d’urgenza, la remissione alla Corte è <i>tardiva</i> in relazione al giudizio cautelare e <i>prematura</i> in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, è privo di potere decisorio» (sono richiamate le sentenze n. 451 del 1993 e n. 186 del 1976).<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, consapevole di tale ragione d’inammissibilità, avrebbe cercato di superarla mediante un’ideale scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: una <i>ante</i> e una <i>post iudicium</i> di legittimità costituzionale. La difesa dello Stato afferma che: «L’ordinanza di remissione elegge tale articolazione bifasica del giudizio cautelare a strada maestra nel caso concreto. La scelta, tuttavia, appare non convincente, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto».<br />	<br />
Infatti – prosegue l’Avvocatura – i ricorrenti avrebbero aspirato al mantenimento in servizio per un biennio. L’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare avrebbe implicato un doppio vaglio dell’istanza cautelare da parte del giudice rimettente, intervallato dal controllo di legittimità della Corte costituzionale. Questo triplo filtro giurisdizionale potrebbe svolgersi nel presumibile lasso di tempo di alcuni mesi. Pertanto, dal momento dell’emanazione del primo provvedimento sospensivo fino a quello della definitiva pronuncia cautelare, in costanza di sospensione dell’atto di collocamento a riposo, il ricorrente otterrebbe in via di fatto, e fuori da un vaglio nel merito della questione, il “bene della vita” cui aspirava, con una chiara distorsione della fisiologica dialettica processuale. Più in generale, nei casi in cui l’istante, come nella specie, miri ad ottenere una utilità sostanziale di natura temporanea, l’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare contribuirebbe ad attribuire tale utilità «fuori dall’incardinamento del giudizio di merito con grave pregiudizio alle <i>chances </i>difensive di controparte». Tale profilo sarebbe stato del tutto trascurato nelle ordinanze di rimessione.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha più volte chiarito che la <i>potestas iudicandi </i>del giudice <i>a quo</i> non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al <i>fumus boni iuris</i>, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi, in tal caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 236 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 25 del 2006).<br />	<br />
Nei casi in esame il Consiglio di Stato, adito in sede di appello nei procedimenti cautelari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, e, con separate ordinanze, ha concesso una misura cautelare “interinale” o <i>ad tempus</i>, «fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale».<br />	<br />
È evidente, dunque, che si è trattato di una misura avente carattere provvisorio, efficace sino alla ripresa del procedimento dopo l’incidente di legittimità costituzionale, sicché il giudice <i>a quo</i> non ha esaurito la propria <i>potestas iudicandi</i>, onde ben può sollevare, in questa fase, le questioni di legittimità costituzionale della disposizione che è chiamato ad applicare.<br />	<br />
Quanto alle due ordinanze del TAR per il Molise, come risulta da tali provvedimenti, il giudice <i>a quo</i>, dopo aver concesso le misure cautelari richieste dalle parti ricorrenti, ha trattato le questioni in pubblica udienza ed all’esito ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 25, sicché per esse non si pone un problema di esaurimento della <i>potestas iudicandi</i>.<br />	<br />
4.1.— La tesi della difesa erariale, sopra riassunta, secondo cui i rimettenti avrebbero trascurato di considerare le peculiarità del caso di specie, non può essere condivisa.<br />	<br />
Invero, essa si risolve nella denuncia di un asserito (ed eventuale) inconveniente di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rileva ai fini del controllo di legittimità costituzionale (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 329 del 2009).<br />	<br />
5.— Nel merito, le questioni sono fondate.<br />	<br />
L’art. 25 della legge n. 240 del 2010 così dispone: «L’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti».<br />	<br />
A sua volta, l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, statuisce: «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».<br />	<br />
Con riguardo a tale norma va notato che, con sentenza n. 33 del 2013, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15-<i>nonies</i>, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo di essi vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. La suddetta pronuncia, peraltro, non incide sulla questione qui in esame, concernente il trattenimento in servizio di una categoria, quale quella dei professori universitari, la cui età di collocamento a riposo è già fissata al compimento del settantesimo anno di età.<br />	<br />
Ciò posto, si deve osservare che il dettato della norma censurata (il cui chiaro significato non si presta a dubbi ermeneutici) esclude l’applicazione a professori e ricercatori universitari dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell’amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati.<br />	<br />
Orbene, tale esclusione si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Va premesso che, come questa Corte ha più volte affermato, il legislatore ben può emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).<br />	<br />
Nei casi in esame non è dato individuare ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari, l’esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio disciplinato dal citato art. 16, comma 1.<br />	<br />
Secondo la difesa dello Stato la norma impugnata sarebbe «pienamente giustificata in vista di rilevantissime esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica». Ad avviso dell’Avvocatura generale, «se si analizza l’evoluzione normativa in materia, ci si avvede del fatto che il legislatore non si è limitato ad abolire <i>tout court</i> la possibilità di mantenimento in servizio per i professori universitari, ma, proprio per evitare d’incorrere in censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, ha operato una graduale riduzione della possibilità di ottenere il mantenimento in servizio biennale fino alla sua totale eliminazione. Dapprima, infatti, con l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, il legislatore aveva riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Poi, l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, aveva previsto che non venisse più riconosciuto ai professori e ricercatori universitari un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, ma che l’istanza venisse valutata discrezionalmente dall’amministrazione […]. Infine, con l’art. 25 della legge n. 240 del 2010 è venuta meno la possibilità, per professori e ricercatori universitari, di presentare istanza per la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo».<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
In primo luogo, la presunta gradualità dell’intervento legislativo (ammesso che la sua sussistenza possa avere qualche rilievo ai fini del giudizio di ragionevolezza) in realtà non è ravvisabile. Invero, l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo originario, riguardava tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, e, quindi, anche i docenti universitari. Lo stesso deve dirsi per la modifica della norma ora citata, compiuta con l’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 , n. 133: anche tale modifica aveva come destinatari i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, non già i soli docenti universitari, come sembra postulare la difesa erariale.<br />	<br />
Invece, proprio l’art. 25 della legge n. 240 del 2010 ha fatto venir meno per la sola categoria ora indicata la possibilità di ottenere il trattenimento in servizio, così realizzando anche una non spiegabile disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Quanto all’argomento che vorrebbe giustificare la norma in questione con «rilevantissime esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica», esso non resiste ad un sia pur sommario vaglio critico.<br />	<br />
In primo luogo, la disposizione di cui si tratta interessa un settore professionale numericamente ristretto, perciò inidoneo a produrre significative ricadute sulla finanza pubblica; in secondo luogo, l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio non è automatico, a seguito dell’intervento normativo realizzato con l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 (poi convertito), ma consegue alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza, che decide in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, considerando la «particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi»: il che, da un lato, consente all’Amministrazione di utilizzare esperienze professionali ancora valide, dall’altro contribuisce a ridurre il numero dei beneficiari del trattenimento; in terzo luogo, questo impegna un arco di tempo contenuto (al massimo, un biennio) che non sembra suscettibile d’incidere in misura apprezzabile sulla spesa pubblica.<br />	<br />
Tanto più che lo stesso legislatore ha ritenuto che il rinvio del collocamento a riposo dei dipendenti pubblici sia funzionale alle misure di contenimento di tale spesa.<br />	<br />
Infine, la norma <i>de qua </i>non può trovare giustificazione sull’interesse al ricambio generazionale del personale docente, del pari invocato dalla difesa dello Stato.<br />	<br />
Al riguardo, si deve osservare che, senza dubbio, rientra nella discrezionalità del legislatore l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’ambito dell’istruzione universitaria.<br />	<br />
Tuttavia, fermo restando in via generale tale principio, è pur vero che il perseguimento di questo obiettivo deve essere bilanciato con l’esigenza, a sua volta riconducibile al buon andamento dell’amministrazione e perciò nello schema del citato art. 97 Cost., di mantenere in servizio – peraltro per un arco di tempo limitato – docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.<br />	<br />
In questo quadro si colloca il disposto dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo modificato dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 del 2008. Detta norma realizza, per l’appunto, il suddetto bilanciamento, affidando all’amministrazione la facoltà di accogliere o no la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo i criteri nella norma medesima indicati.<br />	<br />
Resta dunque priva di giustificazioni l’esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall’ambito applicativo del citato art. 16, comma 1, quando proprio per tale categoria l’esigenza suddetta si presenta in modo più marcato, avuto riguardo ai caratteri ed alle peculiarità dell’insegnamento universitario. La norma impugnata trascura del tutto tale profilo, introducendo una disciplina sbilanciata e irrazionale, che si pone in deciso contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.<br />	<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010.<br />	<br />
Ogni altro profilo resta assorbito.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-248/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.248</a></p>
<p>Va sospesa la delibera del Comune di Francavilla Fontana con la quale con cui, a seguito della mobilità volontaria della vincitrice del concorso, è stato deciso di modificare la dotazione organica del 1° Settore Affari Generali e Contenzioso dell’Ente approvata con delibera giuntale n° 107/2007 sopprimendo la figura del “Legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-248/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-248/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera del Comune di Francavilla Fontana con la quale con cui, a seguito della mobilità volontaria della vincitrice del concorso, è stato deciso di modificare la dotazione organica del 1° Settore Affari Generali e Contenzioso dell’Ente approvata con delibera giuntale n° 107/2007 sopprimendo la figura del “Legale dell’Ente &#8211; Cat. D/3 incardinata nell’Ufficio Contenzioso: emerge infatti carenza istruttoria, difetto di adeguata motivazione e irrazionalità manifesta, in quanto nell’impugnato provvedimento comunale, da un lato, viene del tutto obliterata l’esistenza e la perdurante validità della graduatoria concorsuale in cui è collocata (al 2° posto) la ricorrente e, dall’altro, si giustifica in maniera insufficiente, generica e illogica la decisione di sopprimere la figura del Legale interno posto al vertice dell’Ufficio Contenzioso. Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00248/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00364/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 364 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Bungaro Rosa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Francavilla Fontana</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione GC 29.12.2011 n. 393 (pubblicata all&#8217;Albo Pretorio dal 30.12.2011 al 14.01.2012) del Comune di Francavilla Fontana; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il cons. dott. Enrico d&#8217;Arpe e uditi per le parti gli avv.ti G. Pellegrino, in sostituzione dell&#8217;avv.to V. Pellegrino, e E. Sticchi Damiani;	</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità del gravame sollevate dalla difesa del Comune resistente e appaiono condivisibili le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, incentrate sulla denuncia del vizio di eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di adeguata motivazione e irrazionalità manifesta, in quanto nell’impugnato provvedimento comunale (con cui, a seguito della mobilità volontaria della vincitrice del concorso, è stato deciso di modificare la dotazione organica del 1° Settore Affari Generali e Contenzioso dell’Ente approvata con delibera giuntale n° 107/2007 sopprimendo la figura del “Legale dell’Ente &#8211; Cat. D/3” incardinata nell’Ufficio Contenzioso), da un lato, viene del tutto obliterata l’esistenza e la perdurante validità della graduatoria concorsuale in cui è collocata (al 2° posto) la ricorrente e, dall’altro, si giustifica in maniera insufficiente, generica e illogica la decisione di sopprimere la figura del Legale interno posto al vertice dell’Ufficio Contenzioso. Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare.<br />	<br />
Fissa l’udienza di merito del 12 Luglio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-248/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
