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	<title>Pubblica Amministrazione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica Amministrazione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’amministrazione pubblica tra “illegalità utile” e “inefficienza utile”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 00:22:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lamministrazione-pubblica-tra-illegalita-utile-e-inefficienza-utile/">L’amministrazione pubblica tra “illegalità utile” e “inefficienza utile”</a></p>
<p>Riv. n. 10/2024 Codice ISSN: 1972-3431 Luca De Lucia L’amministrazione pubblica tra “illegalità utile” e “inefficienza utile”* Sommario: 1. Introduzione. – 2. Razionalità giuridica e razionalità manageriale nella pubblica amministrazione. – 3. Burocrazia difensiva e scudo erariale. – 4. Ridefinizione della responsabilità erariale e “illegalità utile”. – 5. “Illegalità utile”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lamministrazione-pubblica-tra-illegalita-utile-e-inefficienza-utile/">L’amministrazione pubblica tra “illegalità utile” e “inefficienza utile”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lamministrazione-pubblica-tra-illegalita-utile-e-inefficienza-utile/">L’amministrazione pubblica tra “illegalità utile” e “inefficienza utile”</a></p>
<p>Riv. n. 10/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p><strong>Luca De Lucia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione pubblica tra “illegalità utile” e “inefficienza utile”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">*</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. <em>Introduzione. – 2. Razionalità giuridica e razionalità manageriale nella pubblica amministrazione.</em> – 3. <em>Burocrazia difensiva e scudo erariale</em>. – 4. <em>Ridefinizione della responsabilità erariale e “illegalità utile”.</em> – 5. <em>“Illegalità utile” e razionalità manageriale</em>. – 6. <em>Soppressione dei controlli concomitanti sul PNRR e sul PNC: una forma di “inefficienza utile”?</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>Introduzione</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Questo scritto si propone di illustrare alcuni recenti sviluppi della normativa in materia di giurisdizione e controlli di gestione della Corte dei conti. La disamina dovrebbe evidenziare come il tentativo di individuare un nuovo equilibrio tra legalità ed efficienza dell’amministrazione pubblica in effetti ha portato, per quanto riguardo alcune politiche di importanza strategica per il Paese, a una situazione nella quale entrambe le esigenze sembrano notevolmente depotenziate.</p>
<p style="text-align: justify;">            Lo scritto ha la seguente struttura. Innanzitutto, si esaminano brevemente le due razionalità che si contendono il dominio sull’amministrazione pubblica: quella manageriale e quella giuridica (par. 2). Dopo aver accennato alle difficoltà che l’amministrazione italiana incontra nel raggiungere standard adeguati di efficienza e alla recente discussione sulla c.d. “burocrazia difensiva” (par. 3), si illustra brevemente la disciplina del c.d. “scudo erariale” introdotta con il d.l. 76/2020 e si dimostra come esso sia riconducibile al concetto, elaborato da Niklas Luhmann, di “illegalità utile” (par. 4). Si sottolinea poi che l’illegalità in questo caso è stata considerata “utile” dal legislatore, in quanto funzionale al rafforzamento della razionalità manageriale; ciò è dimostrato dal fatto che il d.l. 76/2020 ha anche rilanciato il controllo concomitante della Corte dei conti (e con esso la responsabilità dirigenziale) (par. 5). Si esamina infine la recente disposizione legislativa che ha escluso che la Corte dei conti eserciti il controllo concomitante sugli interventi di implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e si sollevano alcuni dubbi sulla ragionevolezza di questa scelta in relazione all’equilibrio tra la razionalità legale e quella manageriale (par. 6).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em>Razionalità legale e razionalità manageriale nella pubblica amministrazione</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’azione delle amministrazioni pubbliche deve rispondere a due esigenze che possono facilmente entrare tra loro in conflitto: il rispetto delle norme giuridiche e l’efficiente perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’ordinamento. Si tratta di due logiche che in realtà governano tutte le organizzazioni, ma che per quelle pubbliche assumono un valore particolare: la razionalità legale e quella manageriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene il tema sia ampiamente noto alla dottrina italiana anche per ovvie ragioni di ordine costituzionale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>, appaiono comunque molto utili le riflessioni formulate sul punto da Jacques Chevallier e Danièle Loschack, agli inizi degli anni Ottanta del ventesimo secolo, con riferimento all’ordinamento francese<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i due studiosi la logica giuridica risponde in principio alla nota categoria weberiana dell’azione orientata “in modo razionale rispetto al valore” (“wertrational”)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a>: l’osservanza delle norme giuridiche rappresenta la ragion d’essere dell’amministrazione burocratica e la sua fonte di legittimazione<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>. Da questa prospettiva, la pubblica amministrazione parla essenzialmente il linguaggio del diritto ed è governata da un sistema completo di regole che determinano la prevedibilità e la standardizzazione delle sue azioni. Allo stesso tempo, le norme giuridiche partecipano all’organizzazione della vita interna delle amministrazioni pubbliche in modo completo e gerarchico, garantendone la razionalità e rappresentando l’unico orizzonte per i funzionari pubblici, senza che nulla sia lasciato all&#8217;iniziativa individuale. In conseguenza, il controllo giurisdizionale si basa essenzialmente sull’accertamento della conformità degli atti e delle azioni delle autorità pubbliche alle norme giuridiche. Ciò implica che le amministrazioni e i loro agenti hanno un’obbligazione di mezzi (conformità alla legge) e non di risultato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo il medesimo ordine di idee, per i due autori, la razionalità manageriale è orientata “in modo razionale rispetto allo scopo” (“zweckrational”)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>. Essa ruota attorno al buon funzionamento dell’amministrazione, al raggiungimento dei risultati e alla gestione efficiente delle risorse, si fonda cioè su criteri essenzialmente aziendalistici ed economici. In questo caso, la pianificazione strategica (e i relativi obiettivi e sotto-obiettivi) tende a sostituire le disposizioni di legge come guida ai processi decisionali e consente a ciascun componente dell’organizzazione di fare le proprie scelte in relazione a un insieme coerente. Ne consegue che la correttezza di una decisione deve essere valutata con riferimento agli obiettivi raggiunti; allo stesso modo, l’organizzazione deve essere caratterizzata da flessibilità e adattabilità per far sì che i vari centri decisionali possano eseguire efficacemente il programma stabilito. Le tecniche di controllo in questo contesto sono allora finalizzate a verificare il conseguimento dei risultati assegnati e, se necessario, a individuare le azioni correttive necessarie<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>. In quest’ottica, sulle amministrazioni e i loro agenti grava un’obbligazione di risultato<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste brevi notazioni chiariscono come, in linea di principio, un’eccessiva enfasi dell’amministrazione pubblica sulla razionalità manageriale può facilmente portare a minare la razionalità giuridica, e viceversa. D’altra parte, è certo che l’efficienza dell’azione amministrativa rappresenta ormai un concetto giuridico o comunque rilevante per il diritto<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a> e che non è possibile postulare una totale incompatibilità tra le due razionalità, che devono invece essere integrate e bilanciate. In alcuni casi, questo bilanciamento avviene attraverso le scelte autonome delle singole amministrazioni effettuate all’interno di quadri normativi e, in altri casi, attraverso disposizioni di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><em>Burocrazia difensiva e scudo erariale</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In Italia, domina una diffusa sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione e delle sue capacità operative; una sfiducia che è manifestata non solo dagli attori sociali ed economici, ma spesso anche dal Governo, dal Parlamento e dalla maggioranza dei partiti politici a livello nazionale e locale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>. Senza soffermarsi sull’argomento, si deve ricordare che per decenni il legislatore ha tentato in vari modi di rafforzare la gestione manageriale delle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>, ricorrendo ad esempio a forme di semplificazione normativa<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>. Allo stesso tempo però non sono mancati interventi legislativi che hanno regolamentato l’azione amministrativa in modo meticoloso, ma non sempre ordinato, preciso e coerente, e hanno previsto sanzioni di vario tipo nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di inadempienza ai doveri d’ufficio<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’effetto di queste politiche è stato però paradossale. Come osservato in termini generali da Robert Kagan, in un clima di sfiducia nei confronti dell’amministrazione pubblica, “adottare uno stile amministrativo legalistico offre ai funzionari una sorta di porto sicuro. Ne deriva però un circolo vizioso. In un clima di sfiducia nella professionalità di un’agenzia &#8230; è probabile che il legislatore &#8230; vincoli il suo modo di decidere con regole più dettagliate &#8230;. Ciò ovviamente aumenta la possibilità che i funzionari agiscano in modo maggiormente legalistico piuttosto che improntato a ragionevolezza, ciò che a sua volta aumenta la possibilità che ciò sia considerato non professionale e inaffidabile”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">            Si comprende in tal modo un tema, al momento, al centro della discussione scientifica in Italia: quello della “paura della firma” dei funzionari e soprattutto quello della c.d. burocrazia difensiva<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>. La prima espressione si riferisce all’atteggiamento dei funzionari che, pur di non incorrere in alcuna forma di responsabilità, preferiscono non assumere decisioni (anche quando sarebbero a ciò tenuti). La seconda espressione indica invece lo stile di amministrazione ispirato dall’esigenza “di autotutela che induce a decisioni che, seppure perfettamente lecite sotto il profilo giuridico, sono volte più a ridurre i rischi per il decisore pubblico che non a beneficiare l’amministrazione e la collettività in cui opera”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a> o, in altri termini, “il criterio di condotta del funzionario che sceglie fra le diverse soluzioni possibili quella più tradizionale e magari meno performante perché è certo che così non assume alcuna responsabilità”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È ben noto che tra i rischi cui ci si riferisce rientra, oltre alla responsabilità penale (e in particolare il reato di abuso d’ufficio)<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>, la responsabilità erariale, ossia la responsabilità in cui incorre il funzionario pubblico che con dolo o colpa grave arreca all’amministrazione un danno suscettibile di valutazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, seguito della pandemia, il legislatore, come noto, ha prima modificato il reato di abuso d’ufficio<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a> e successivamente lo ha abrogato<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a>. Ma soprattutto è intervenuto sulla disciplina della responsabilità erariale. A questo riguardo, in primo luogo, la legge ha stabilito che la prova del dolo richiede “la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a>. In secondo luogo, ha introdotto una limitazione significativa e, a quanto pare, temporanea<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[22]</a> alla disciplina della responsabilità erariale: sino al 31 dicembre 2024 (il termine originario era il 31 luglio 2021)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>, i funzionari pubblici potranno essere chiamati a rispondere per responsabilità erariale solo se avranno agito con dolo e non se avranno agito con colpa o colpa grave<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>: è questo il c.d. scudo erariale. Se però il danno deriva da un’omissione o un’inerzia del funzionario, in base alle regole precedenti, costui potrà essere chiamato a rispondere anche per colpa e colpa grave<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><em>Ridefinizione della responsabilità erariale e “illegalità utile” </em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Conviene ora rivolgere l’attenzione allo scudo erariale. È noto che vi sono state oscillazioni nella giurisprudenza della Corte dei conti per quanto riguarda la definizione di colpa grave<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>. Tuttavia, il concetto è stato di recente definito dal legislatore nel contesto del codice dei contratti pubblici con una disposizione che ha portata tendenzialmente generale. In particolare, per colpa grave si deve intendere “la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque chiaro che, nel limitare la responsabilità erariale al dolo, il d.l. 76/2020 ha introdotto nel sistema giuridico italiano una rilevante ipotesi di “illegalità utile” (“Brauchbare Illegalität”)<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo concetto è stato teorizzato per la prima volta da Niklas Luhmann nel 1964 nel contesto di uno studio sulla dimensione sociologica delle organizzazioni<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>. Semplificando al massimo, lo studioso tedesco ha evidenziato che talvolta una condotta in contrasto con determinate norme imperative può portare vantaggi, oltre che al componente dell’organizzazione che la compie, anche all’organizzazione stessa in termini di efficienza e di stabilità. L’assunto di base è che in ogni organizzazione interagiscono una struttura formale (con le sue aspettative) e una informale (con altrettante aspettative) e che il fenomeno della illegalità utile deriva essenzialmente dalla necessità di contemperare esigenze contraddittorie presenti nell’organizzazione stessa. Tuttavia, queste contraddizioni “pongono ai membri dell’organizzazione un dilemma permanente relativamente al rispetto delle regole e alla loro non osservanza”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[30]</a>. Tali condotte e pratiche illegali tendono quindi a rendere più flessibile e adattabile la struttura formale e, per alcuni autori, possono addirittura rappresentare un fattore di innovazione<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sembra necessario soffermarsi oltre sul punto, se non per segnalare che molte ipotesi di illegalità utile si verificano proprio nelle zone di tensione tra la razionalità manageriale e quella legale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In principio si potrebbe ritenere che la burocrazia difensiva rappresenti l’affermazione parossistica della razionalità legale e l’opposto esatto della illegalità utile: nel primo caso, l’agente pubblico si concentra sul rispetto scrupoloso (talvolta irragionevole) delle norme a discapito del buon funzionamento dell’organizzazione; nel secondo, è disposto invece a violare determinate norme per attenersi alla razionalità manageriale, assicurando cioè l’efficienza dell’amministrazione e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>. Non si può però escludere che questa ipotesi possa, alla luce dei fatti, rivelarsi eccessivamente schematica.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, questo ragionamento dovrebbe aiutare a comprendere il senso della normativa del 2020 sulla responsabilità erariale (che ovviamente è stata oggetto di dure critiche in dottrina)<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a>. Nel tentativo di trovare un equilibrio più soddisfacente tra la logica manageriale e quella giuridica (e quindi di superare il fenomeno della burocrazia difensiva), questo provvedimento legislativo ha alleviato il “dilemma” dei dipendenti pubblici relativamente al rispetto e alla violazione delle regole. A tal fine, una delle loro grandi preoccupazioni è stata (temporaneamente) eliminata e, per un periodo di tempo limitato, determinati comportamenti illegali dei dipendenti pubblici non sono sanzionabili dalla Corte dei conti (sono quindi tollerati).</p>
<p style="text-align: justify;">Più precisamente, con questa disposizione il legislatore ha voluto di fatto “predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa”. La norma si propone cioè la finalità “di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per usare la classificazione di Norberto Bobbio, l’illegalità utile può in questo caso essere considerata come una “tecnica di facilitazione”<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[36]</a>: attraverso di essa la legge intende infatti agevolare un comportamento auspicato. In termini più espliciti, la eliminazione della sanzione (responsabilità per colpa grave, oltre naturalmente per colpa) dovrebbe rendere più semplice per l’agente pubblico orientare la sua azione verso il perseguimento degli obiettivi che gli sono stati assegnati. L’obiettivo ultimo di questa di questa normativa è quindi quello di indurre un cambiamento nel modo di agire dei dipendenti pubblici (2007 19), innescando processi innovativi (o almeno più produttivi) all&#8217;interno della pubblica amministrazione<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><em>Illegalità utile e razionalità manageriale</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La norma del 2020 non si è limitata a prevedere un’ipotesi di illegalità utile, ma con l’obiettivo di rafforzare la razionalità manageriale, ha anche introdotto altre due innovazioni: ha rilanciato il controllo concomitante della Corte dei conti e con essa la responsabilità dirigenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">            Il controllo concomitante era già previsto nell’ordinamento<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[38]</a>, ma l’art. 22, d.l. 76/2020 ne ha in parte modificato la regolamentazione<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[39]</a> e lo ha reso obbligatorio per i principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. In conseguenza, nel novembre 2021 la Corte dei conti ha dato attuazione alla norma, istituendo il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e approvando il relativo regolamento<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[40]</a>. Il controllo concomitante è svolto sulla base di una programmazione annuale (per i programmi regionali il controllo è svolto dalle Sezioni di controllo regionali che approvano il loro programma di lavoro).</p>
<p style="text-align: justify;">            Questa attività di controllo, che per definizione si svolge nel corso della gestione, ha la specifica finalità di “assicurare, con tempi e modalità più immediati e stringenti, quell’efficacia dell’azione amministrativa radicata nel principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e che trova garanzia &#8211; non solo e non tanto nella legittimità dei singoli atti e nella verifica di una corretta gestione delle Amministrazioni centrali o locali al fine di indicarne <em>ex post</em> i correttivi &#8211; bensì in un controllo che affianca, passo dopo passo, l’azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione delle diverse misure e interventi voluti dal Legislatore e bisognosi di trovare, per essere efficaci, corretta e tempestiva attuazione presso le Amministrazioni competenti”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[41]</a>. Essa consente quindi “interventi correttivi tali da poter determinare il mancato avverarsi, o quanto meno l’interruzione, di situazioni illegittime o pregiudizievoli”, attraverso correttivi “in corso d’opera, mirati anche alla prevenzione, come tali più efficaci di quelli essenzialmente preordinati a misure di riparazione del danno o all&#8217;indicazione di correttivi”<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[42]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">            In sostanza, il controllo concomitante dovrebbe permettere di individuare tempestivamente disfunzioni dell’azione amministrativa e, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione, di suggerire soluzioni idonee a porvi rimedio prima che la gestione del programma sia conclusa (in tal modo esso dovrebbe evitare anche che si verifichino danni all’erario)<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[43]</a>. La lettura delle decisioni assunte dal Collegio del controllo concomitante conferma in pieno la natura collaborativa dell’attività svolta dalla Corte dei conti<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, come anticipato, l’art. 22, co. 1, d.l. 76/2020 ha anche previsto un altro dispositivo: se nel corso del controllo concomitante la Corte dei conti accerta gravi irregolarità gestionali o rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi ne deve dare immediata comunicazione all’amministrazione competente “ai fini della responsabilità dirigenziale”<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[45]</a>. A prescindere dalle difficoltà che derivano dal non chiaro coordinamento tra il controllo concomitante e le disposizioni sulla valutazione dei dirigenti<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[46]</a>, si deve osservare che la disposizione intende rafforzare la responsabilità dirigenziale, intesa come responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza soffermarsi su questo tema che solleva numerosissimi problemi<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[47]</a>, si può però rilevare come, in base a una consolidata giurisprudenza, la responsabilità dirigenziale “&#8230; persegue la finalità di consentire la rimozione tempestiva del dirigente rivelatosi inidoneo alla funzione, in modo da garantire l’attuazione del principio di efficienza e di buon andamento degli uffici pubblici”<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[48]</a>. Si tratta cioè di un dispositivo finalizzato a garantire il rispetto della razionalità manageriale. Si deve solo aggiungere che questo rafforzamento della responsabilità dirigenziale appare giustificato dal venir meno della responsabilità amministrativa connessa ad azioni colpose o gravemente colpose.</p>
<p style="text-align: justify;">            In definitiva, nel complesso il d.l. 76/2020 ha disegnato un nuovo equilibrio tra la razionalità legale e quella manageriale: da un lato ha ridotto la portata della prima, eliminando alcune delle cause alla base della burocrazia difensiva; e dall’altro, ha rafforzato la seconda, individuando specifici strumenti per correggere in modo tempestivo episodi di cattiva amministrazione (riducendo in tal modo anche rischi di danno per l’erario).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><em>La</em> <em>soppressione dei controlli concomitanti sul PNRR e sul PNC: una forma di</em> “<em>inefficienza utile”?</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebbene questo nuovo equilibrio risulti nel complesso ragionevole, esso presenta numerosi aspetti critici. Al di là delle questioni di dettaglio, si deve considerare l’innegabile ingerenza che la Corte dei conti, attraverso il controllo concomitante, esercita sull’organizzazione e sull’attività amministrativa: la Corte infatti “affianca, passo dopo passo, l’azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione delle diverse misure ed interventi voluti dal legislatore e bisognosi di trovare, per essere efficaci, corretta e tempestiva attuazione presso i destinatari”<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[49]</a>. Non a caso a questo proposito si è parlato di cogestione<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[50]</a>. D’altro canto, il controllo concomitante, per sua natura (e per le risorse limitate dell’organo a ciò deputato), può riguardare un numero limitato di piani, programmi e progetti. In conseguenza, il nuovo equilibrio tra le due razionalità è destinato a realizzarsi in ambiti piuttosto limitati.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, come noto, in sede di conversione del d.l. 44/2023 è stato approvato un emendamento in forza del quale sono stati esclusi dal perimetro del controllo concomitante della Corte dei conti gli interventi riconducibili al PNRR e al PNC<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le opinioni a questo proposito sono state ampiamente divergenti. Non considerando la polemica più strettamente politica<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[52]</a>, alcuni osservatori hanno salutato la norma con favore, ritenendo che il controllo concomitante rallentasse l’esecuzione degli interventi previsti in detti piani la cui esecuzione deve essere invece caratterizzata da speditezza<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[53]</a>; la relativa eliminazione non produrrebbe peraltro danni di rilievo essendo rimasti fermi i controlli previsti dal d.l. 77/2021, ivi compresi quelli della Corte dei conti<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[54]</a>. Per altri, invece, la nuova norma non impedisce alla Corte dei conti di esercitare il controllo concomitante sugli interventi connessi al PNRR e PNC, ma solo di ricorrere alle specifiche modalità stabilite dal d.l. 76/0202 (in sostanza la Corte dei conti potrebbe sempre esercitare il controllo concomitante previsto dall’art. 3, co. 4, l. 20/1994)<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[55]</a>. Altri ancora hanno manifestato perplessità sulla nuova disposizione, giudicandola fortemente inopportuna, dal momento che scopo di questo tipo di controllo sarebbe primncipalmente quello di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei due piani<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[56]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">            Oltre a essere controverso, il tema è molto complesso e coinvolge in massima parte la responsabilità politica del Parlamento e del Governo nell’assicurare il buon andamento dell’amministrazione pubblica, ossia nell’individuare un equilibrio ottimale tra la razionalità legale e quella manageriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può tacere però che l’esito cui si è pervenuti con la conversione del d.l. 44/2023 risulta insoddisfacente e per certi versi paradossale. Infatti, in un primo momento, attraverso la limitazione della responsabilità amministrativa (riconoscendo quindi forme di illegalità utile), è stata sacrificata la razionalità legale per favorire quella manageriale (ricorrendo al controllo concomitante e attraverso di esso al rafforzamento della responsabilità dirigenziale) per quanto riguarda i principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. Successivamente, però, quanto agli interventi di attuazione del PNRR e del PNC (ossia gli strumenti più importanti di rilancio dell’economia italiana), è stata sacrificata anche la razionalità manageriale, attraverso la loro esenzione dal controllo concomitante della Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">È sicuramente vero che per i due piani restano in campo tutti gli altri strumenti di controllo previsti in precedenza (comprese, come detto, i controlli di gestione della Corte dei conti). Non sarebbe stato però irragionevole ridefinire, per questo ambito che è oggettivamente delicatissimo e importantissimo per il Paese, l’equilibrio tra le due razionalità, ad esempio reintroducendo la responsabilità amministrativa (eventualmente rivisitando la disciplina in materia in modo da limitare la discrezionalità del giudice contabile).</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che ciò non sia avvenuto potrebbe fare sorgere l’impressione che tra coloro che hanno assunto le ultime decisioni legislative in materia possa serpeggiare la convinzione che, almeno quanto al PNRR e al PNC, l’importante è fare qualcosa senza prestare eccessiva attenzione al rispetto delle regole e all’efficienza di quello che si va facendo. In altri termini, le ultime evoluzioni potrebbero suggerire l’idea che, accanto alla illegalità utile, stia emergendo una nuova categoria, quella dell’“inefficienza utile”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si deve però trascurare che di recente la Corte costituzionale ha stigmatizzato questa scelta legislativa e ha auspicato l’approvazione di una nuova disciplina della responsabilità erariale che, tenendo nel debito conto le evoluzioni e la complessità delle funzioni attribuite all’amministrazione pubblica, sia in grado di individuare “nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, con l’obiettivo di rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione”<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[57]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorrerà dunque aspettare quali saranno le prossime mosse del Parlamento e del Governo anche per sapere quale peso essi intenderanno riservare in futuro alla illegalità utile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">Destinato agli studi in </a>onore di Stefano Cognetti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">* Il presente scritto rappresenta la sintesi della relazione dal titolo “«Brauchbare Illegalität» im italienischen Verwaltungsrecht” tenuta dall’autore a Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo il 14 luglio 2023, nell’ambito del convegno dal titolo “Organisation und Recht – ein rekursives Verhältnis? Konzeptionelle Überlegungen und ihre Anwendung auf die Energiewende im deutsch-italienischen Vergleich”.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Il riferimento è evidentemente ai principi di imparzialità e di buon andamento consacrati nell’art. 97, Cost. La letteratura in materia è sostanzialmente sconfinata: cfr. per tutti U. Allegretti, <em>Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dig. pubbl</em>., Utet, 1993, vol. VIII, 131-139; C. Pinelli, <em>Il buon andamento dei pubblici uffici e la sua supposta tensione con l’imparzialità. Un’indagine sulla recente giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Romano</em>, Editoriale Scientifica, 2011, vol. I, 726 ss.; R. Ursi, <em>Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione</em>, Maggioli, 2016; D. Vese, <em>Sull’efficienza amministrativa in senso giuridico</em>, Cedam. 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> J. Chevallier, D. Loschak, <em>Rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration française</em>, in <em>Revue française d’administration publique: publication trimestrielle</em>, 1982, 679-720; J. Chevallier, <em>Management public et Droit</em>, in <em>Politiques et management public</em>, 2008, 93-100.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> M. Weber, <em>Economia e società</em>, Edizioni di comunità, 1995, vol. I, 22.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Sul punto, anche in una prospettiva storica, cfr. es. S. Cognetti, <em>Legge Amministrazione Giudice</em>, Giappichelli, 2014, dove si può trovare un’ampia analisi di carattere storico sull’affermazione della razionalità legale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> J. Chevallier, D. Loschak, <em>Rationalité juridique et rationalité managériale</em>, cit., 685-694.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> M. Weber, <em>Economia e società</em>, cit., 21.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> J. Chevallier, D. Loschak, <em>Rationalité juridique et rationalité managériale</em>, cit., 694-701</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Ibid.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Anche su questo tema la letteratura è assai ampia: cfr. es. <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati</em>, a cura di M. Immordino, A. Police, Giappichelli, 2004 e in particolare S. Cognetti, <em>Procedura amministrativa e amministrazione di risultati</em>, 234 ss.; R. Ursi, <em>Le stagioni dell’efficienza</em>, cit., nonché D. Vese, <em>Sull’efficienza amministrativa</em>, cit. Quanto detto nel testo vale ovviamente anche per altri ordinamenti: per quello tedesco, cfr. es. W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann (a cura di), <em>Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht</em>, Nomos, 1998; E. Schmidt-Aßmann, <em>Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee</em>, Springer, 2006, 316-320; per l’ordinamento del Regno Unito, cfr. es. C. Harlow, R. Rawlings, <em>Law and Administration</em>, Cambridge University Press, 4a ed., 2022, cap. 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Cfr. es. L. De Lucia, <em>La costituzionalizzazione del diritto amministrativo nella crisi economica e istituzionale</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 1/2019, 3-46.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Cfr. es. Ursi, <em>Le stagioni dell’efficienza</em>, cit., cap. III.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> A. Celotto, C. Meoli, <em>Semplificazione normativa (dir. pubbl.)</em>, in <em>Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento III</em>, Utet, 2008, 806 ss.; B.G. Mattarella, <em>La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate</em>, il Mulino 2011; Id., <em>Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione</em>, il Mulino, 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> Si pensi, per fare un solo esempio, all’art. 2, co. 8 ss., l. 7.8.1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e alle diverse tipologie di sanzioni che sono previste per i funzionari in caso di ritardo nell’assunzione delle decisioni di loro competenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> R.A Kagan, <em>The Organisation of Administrative Justice Systems: The Role of Political Mistrust</em>, in <em>Administrative</em> <em>Justice in Context</em>, a cura di M. Adler, Hart, 2010, 179 (traduzione nostra).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> La letteratura in materia è oramai nutrita: cfr. es. M. Cafagno, <em>Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e “burocrazia difensiva”</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2018, 625-657, nonché G. Bottino, <em>La burocrazia difensiva e le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici</em>, in <em>Analisi Giuridica dell’Economia</em>, 2020, 117-146.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> S. Battini, F. Decarolis, <em>Indagine sull’amministrazione difensiva</em>, in <em>Rivista italiana di Public Management</em>, 2020, 342-363, 343.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> A. Travi, <em>Pubblica amministrazione. Burocrazia o servizio al cittadino?</em>, Vita e pensiero, 2022, 167.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> Art. 323 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> Art. 23, d.l. 16.7.2020, n. 76, misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, conv. con mod. dalla l. 11.9.2020, n. 120 e ulteriormente modificato, prima con il d.l. 31.5.2021, n. 77, governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, conv. con mod. dalla l. 29.7.2021, n. 108 e successivamente dal d.l. 22.4.2023, n. 44, disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, conv. con mod. dalla l. 21.6.2023, n. 74. Su tale reato cfr. es. S. Perongini, <em>L’abuso d’ufficio</em>. <em>Contributo a una interpretazione conforme alla Costituzione</em>, Giappichelli, 2020, nonché <em>La riforma dell’abuso d’ufficio</em>, a cura di G. Ruggiero, Pisa University Press, 2022. Si veda ora il disegno di legge presentato al Senato della Repubblica dai Ministri della giustizia e della difesa, che prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio: XIX Legislatura, AS 808.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Art. 1, co. 1, lett. b, l. 9.8.2024, n. 114, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all&#8217;ordinamento giudiziario e al codice dell&#8217;ordinamento militare.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Art. 21, co. 1, d.l. 76/2020. Sulle modifiche alla definizione di dolo nel contesto della responsabilità amministrativa, cfr. es. le riflessioni critiche di M.T. D’Urso, La riforma del dolo nei giudizi di responsabilità dopo il d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni”), convertito dalla legge n. 120/2020, in <em>Rivista delle Corte dei conti</em>, 2/2021, 9 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> Sulla necessaria temporaneità di questa disciplina, cfr. Corte cost., 16.7.2024, n. 132, con commento di F. Cintioli, <em>La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024: dalla responsabilità amministrativa per colpa grave al risultato amministrativo</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 19/2024, 122-136.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Cfr. da ultimo art. 1, co.12-<em>quinquies</em>, lett. a), d.l. 44/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> Art. 21, co. 2, d.l. 76/2020. Sulla nuova norma, cfr. es. L. Carbone, <em>Una responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”. Riflessioni a prima lettura dopo il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 30/2020, 1 ss.; L. Torchia, <em>La responsabilità amministrativa</em>, in <em>Giornale di diritto amm.</em>, 6/2020, 727 ss.; G. Crepaldi, <em>L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa prima e dopo il decreto semplificazioni</em>, in <em>Responsabilità civile e previdenza</em>, 1/2021, 23-36; G. La Rosa, <em>La “paura della firma” e la pillola avvelenata nel d.l. Semplificazioni 2020: prime considerazioni sui nuovi confini della responsabilità amministrativa</em>, in <em>Dirittifondamentali.it</em>, 3/2021; C. Pagliarin, <em>L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel “decreto semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 10/2021, 182-213.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> In tal modo il legislatore ha cercato di contrastare il problema della paura della firma.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> La letteratura è piuttosto ampia: cfr. es. C. Pagliarin, <em>Colpa grave ed equità nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti</em>, Cedam, 2002, cap. III; M. Sciascia, <em>La nozione di colpa grave fra principi di diritto comune e configurazione autonoma</em>, in <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme). Atti del LI Convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione</em>, 2006, 379-401; E. Giardino, <em>La colpa grave nella responsabilità amministrativa</em>, in <em>Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo</em>, a cura di F.G. Scoca, A.F. Di Sciascio, Editoriale Scientifica, 2014, 135-157; A. Canale, <em>L’elemento soggettivo delle responsabilità amministrativa</em>, in <em>La Corte dei conti</em>, a cura di A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo, Giuffrè, 2a ed., 2022, 75-95.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> Art. 2, co. 3, d.lgs 31.3.2023, n. 36, codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> Sul rapporto tra illegalità e responsabilità amministrativa, cfr. C. Pagliarin, <em>Colpa grave ed equità</em>, cit., cap. II. Un esempio già presente nel sistema è rappresentato dall’art. 21-<em>ocites</em>, co. 2, l. 7.8.1990, n. 241, come succ. int.: cfr. per tutti S. Civitarese Matteucci, <em>La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile</em>, Giappichelli, 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> N. Luhmann, <em>Funktionen und Folgen formaler Organisation</em>, Duncker &amp; Humblot, 1964, 304 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> S. Kühl, <em>Useful Illegality: The Benefits of Breaking the Rules in Organizations</em>, Organizational Dialogue Press, 2022, 211 (traduzione nostra).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Ibid., capitolo 8, par. 1 e le citazioni ivi contenute.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> Ibid., spec. capitolo 1, dove si può trovare un’ampia casistica riferita anche a organizzazioni pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Si deve però avvertire che affermazioni nette su un argomento così delicato dovrebbero essere supportate da indagini empiriche suscettibili di generalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> Cfr. es. L. Carbone, <em>Una responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”</em>, cit.; G. Crepaldi, <em>L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa</em>, cit., spec. 34 ss.; La Rosa, <em>La “paura della firma”</em>, cit.; C. Pagliarin, <em>L’elemento soggettivo dell’illecito erariale</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Corte cost., 20.11.1998, n. 371. Queste affermazioni della Corte costituzione si riferiscono all’art. 3, co. 1, lett. a), d.l. 23.10.1996, n. 543, disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, conv. con mod. nella l. 20.12.1996, n. 639, ma in principio si possono adattare alla norma di cui si discute nel testo. Sul punto cfr. ora anche Corte cost., 132/2024 che sottolinea la necessità di “ricercare un equilibrio tra i pericoli di <em>overdeterrence</em> e <em>underdeterrence</em>” (par. 6.6.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> N. Bobbio, <em>Dalla struttura alla funzione</em>. <em>Nuovi studi di teoria del diritto</em>, Laterza, 2007, 27.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Ibid., 19.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> Tale controllo infatti era già previsto dall’art. 3, co. 4, l. 14.1.1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è stato poi disciplinato in modo più analitico dall’art. 11, co. 2, l. 4.3.2009, n. 15, delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro e alla Corte dei conti: su tale forma di controllo cfr. es. G. D’Auria, <em>“Legge Brunetta”, Corte dei conti e riforme dei controlli</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2/2009, 388-392; cfr. ora M. Di Lullo, <em>Contributo allo studio delle funzioni di controllo della Corte dei Conti. Verso la tutela delle generazioni future</em>, Giappichelli, 2024, 297-321.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> In generale sui controlli c.d. concomitanti, cfr. es. C. Chiappinelli, <em>Controllo concomitante ed efficienza dell’amministrazione tra disciplina normativa ed attuazione</em>, in <em>Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana</em>, 1-2/2021, 5 ss.; E. Minnei, C. Pagliarin, <em>Il controllo concomitante della Corte dei conti per l’accelerazione degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale</em>, in <em>Rivista giuridica di urbanistica</em>, 4/2021, 1095-1116; A. Peta, <em>I controlli della Corte dei conti: il c.d. controllo concomitante</em>, in <em>Il procedimento amministrativo</em>, a cura di A. Giordano, Giuffrè, 2022, 553-568 G. Rivosecchi, <em>Oltre i controlli di legittimità &#8211; regolarità dei conti? Controlli sulla gestione, controlli concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale</em>, in <em>Federalsimi.it</em>, 28/2022, 128-158; J. Sportoletti, <em>Il Collegio del controllo concomitante. Origine, aspetti sostanziali e procedurali</em>, in <em>Rivista della Corte dei conti</em>, 6/2022, 34-48. Sulle criticità di questo tipo di controllo, cfr. es. Cfr. es. G. Colombini, <em>I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero dei falsari di parole</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 8/2021, 21-34, 30 ss., nonché L. Sambucci, <em>Le limitazioni alla responsabilità contabile e al controllo concomitante della Corte dei conti ovvero “buio e controbuio”: se il legislatore gioca d’azzardo con le riforme amministrative</em>, in <em>Nomos. Le attualità nel diritto</em>, 3/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> Corte dei conti, Consiglio di presidenza, delibera 10.11.2020, n. 272, cui cfr. A. Police, <em>La Corte dei conti garante dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: l’importanza strategica del controllo concomitante</em>, in <em>Rivista della Corte dei conti</em>, 5/2021, 1 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> Così Corte dei conti, Collegio del controllo concomitante, deliberazione del 14.3.2023, n. 8/2023/CCC, punto 1 in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> Ibid., dove si cita la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n. 29/CONTR/09.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> In tal senso, cfr. E. Tatì, <em>I controlli amministrativi alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza: problemi e prospettive tra efficienza e condizionalità</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 33/2022, 86-130, 100 ss., dove si possono trovare ulteriori riferimenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> Le delibere sono disponibili al seguente indirizzo internet, consultato il 6.3.2024: https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/uffcentrCollContrConc/DeliberazioniCollContrConc.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> Cfr. su questo aspetto, M. Scognamiglio, M. Galiero, <em>I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti sul PNRR dopo le modifiche al controllo concomitante</em>, in <em>Rivista della Corte dei conti</em>, 4/2023, 62-70, spec. 67.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Sul punto cfr. es. G. Rivosecchi, <em>La Corte dei conti ai tempi del “Recovery plan”: quale ruolo tra responsabilità amministrativa-contabile, semplificazioni e investimenti</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 20/2021, iv-xxii, xx.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[47]</a> In materia la letteratura è molto ampia, cfr. es. C. Celone, <em>La responsabilità dirigenziale tra Stato ed Enti locali</em>, Editoriale Scientifica, 2018, nonché gli scritti raccolti nel volume <em>La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia</em>, a cura di M. Immordino, C. Celone, Editoriale Scientifica, 2020; in precedenza L. Torchia, <em>La responsabilità dirigenziale</em>, Cedam, 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[48]</a> La giurisprudenza è pacifica sul punto: cfr. es. Cass., sez. lavoro, 110.12.2019, 32258, punto 4 in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[49]</a> Collegio del controllo concomitante, delibera 23.1.2022, n. 1, quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2022, 4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[50]</a> Ha usato ad esempio questa espressione il presidente della Corte dei conti nel corso dell’audizione innanzi alle Commissioni parlamentari riunite Affari costituzionali e Lavoro il 6.6.2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[51]</a> Art. 1, co. 12-<em>quinquies</em>, lett. b), d.l. 44/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[52]</a> Sulle vicende che hanno preceduti l’approvazione della nuova norma, cfr. A. Carapellucci, <em>Il Governo interviene sulla Corte dei conti: perché preoccuparsi (e per cosa)</em>, in <em>www.questionegiustizia.it</em>, 14.6.2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[53]</a> Cfr. es. L. Sambucci, <em>Le limitazioni alla responsabilità contabile</em>, cit., 9 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[54]</a> Art. 7, co. 7, d.l. 77/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[55]</a> Cfr. es. M. Scognamiglio, M. Galiero, <em>I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti</em>, cit., 62-70.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[56]</a> L’affermazione è diffusa in letteratura, cfr. es. J. Sportoletti, <em>Il Collegio del controllo concomitante</em>, cit., 34, dove si cita anche una delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[57]</a> Corte cost. 132/2024, spec. par. 11.</p>
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		<title>Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia. Introduzione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/nuove-tendenze-nei-rapporti-tra-stato-ed-economia-introduzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 14:56:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/nuove-tendenze-nei-rapporti-tra-stato-ed-economia-introduzione/">Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia. Introduzione.</a></p>
<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia. 28 Maggio 2024 h 15,00 SEMINARIO Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed Economia °°°°°°°°° NINO LONGOBARDI Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia. Introduzione. °°°°°°°°° La presenza di nuove tendenze nei rapporti tra</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/nuove-tendenze-nei-rapporti-tra-stato-ed-economia-introduzione/">Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia. Introduzione.</a></p>
<p class="p1" style="text-align: center;">UNIVERSITÀ DEGLI STUDI</p>
<p class="p1" style="text-align: center;">DELL’AQUILA</p>
<p class="p1" style="text-align: center;">Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia.</p>
<p class="p1" style="text-align: center;">28 Maggio 2024 h 15,00</p>
<p class="p1" style="text-align: center;">SEMINARIO</p>
<p class="p1" style="text-align: center;">Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed Economia</p>
<p class="p1">°°°°°°°°°</p>
<p><strong>NINO LONGOBARDI</strong></p>
<p>Nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia. Introduzione.</p>
<p>°°°°°°°°°</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">La presenza di nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia è un fatto innegabile.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il sostegno finanziario pubblico dei mercati a seguito della crisi economica globale e della pandemia, di rilevantissima entità, si è accompagnato alla riscoperta degli strumenti della politica industriale, sia in ambito sovranazionale che in ambito nazionale, come attestato particolarmente dal NGEU, dal REPOWEREU e, in attuazione dell’indirizzo europeo, dal PNRR italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sfide derivanti da grandi trasformazioni quali il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale, ma anche il riaggiustamento globale delle catene produttive, richiedono un ruolo maggiore della politica fiscale. Giustificano l’imposizione di controlli e divieti che conducono ad un’ampia compressione del mercato. Si pensi alle misure relative al Green Deal europeo e ad una misura molto concreta come il divieto di vendita dal 2035 di vetture diesel o a benzina.</p>
<p style="text-align: justify;">A comprimere il mercato spinge però in primo luogo l’esigenza di proteggere i Paesi e l’economia dell’Unione da Stati ostili, quale è oggi certamente la Russia (rispetto alla quale è in primo luogo perseguito l’obiettivo dell’affrancamento dalla dipendenza energetica) o quale potrebbe essere la Cina. Più ampiamente, gli Stati potenzialmente ostili sono identificabili in quelli retti da regimi autocratici. Gli Stati dell’Unione vanno però oltre, proteggendo le proprie economie anche nei confronti di imprese di Stati membri dell’Unione stessa.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>L’Unione europea sembra negare sé stessa, i propri cromosomi, in primo luogo relativizzando il divieto di aiuti di Stato, uno dei pilastri della tutela della concorrenza, strumentale al Mercato unico europeo. Si è assistito ad una sorta di sospensione generalizzata del divieto di aiuti di Stato. Negli ultimi anni la Commissione ha infatti dichiarato quasi sempre compatibili con il diritto Ue i finanziamenti erogati dagli Stati alle imprese che le sono stati notificati. Emerge la finalità di consentire il sostegno economico delle imprese da parte degli Stati. Anche Mario Draghi di recente si è espresso a favore di «una politica della concorrenza che faciliti gli aiuti pubblici ove giustificati» (m. draghi, <em>Nel nuovo mondo la politica monetaria da sola non basta</em>, in il Sole 24 ore, 16 febbraio 2024).</li>
<li>Esigenze «di sicurezza e di ordine pubblico» dei Paesi dell’Unione, in secondo luogo, hanno portato all’adozione del Regolamento UE n. 2019/452 che, limitando il mercato dei capitali, sottopone a scrutinio, al fine della possibile imposizione di misure restrittive quali divieti e condizioni, gli investimenti esteri effettuati in Europa. Il Reg. UE n. 2022/2560 è invece diretto a contrastare le sovvenzioni estere distorsive del mercato. Tra le iniziative della Commissione Europea volte ad incrementare la sua «Strategia di sicurezza economica» figura l’adozione di un nuovo regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti nella UE. Sotto osservazione sono anche i controlli sulle esportazioni e i potenziali rischi degli investimenti europei in Paesi terzi riguardanti le tecnologie di punta dell’intelligenza artificiale, dei semiconduttori avanzati, delle biotecnologie e delle tecnologie quantistiche (<em>Economic security package</em> del 24.1.2024).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Già prima del regolamento UE del 2019 numerosi Stati membri avevano adottato misure volte a consentire restrizioni alla libera circolazione dei capitali in base alla deroga prevista dall’art. 65, par. 1, lett. b), TFUE.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Il nostro Paese, già oggetto di procedura d’infrazione europea per la disciplina dei poteri speciali dello Stato nei confronti delle imprese pubbliche privatizzate, impropriamente definita <em>golden share</em>, adottata negli anni Novanta del secolo scorso (Legge n. 47/94), ha introdotto con il d.l. n. 21/2012 convertito dalla legge n. 56/2012 il <em>golden power</em>. Questo anglicismo è proprio del solo sistema italiano. Negli altri Paesi, per il controllo degli investimenti esteri si usa il termine <em>screening</em> o l’espressione <em>foreign investment control</em>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La disciplina originaria aveva per titolo «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni». I poteri speciali assegnati allo Stato in base al <em>golden power</em> sono stati notevolmente ampliati in un breve lasso di tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un canto, è stata dilatata la nozione di strategicità, che ormai si riferisce ad una pluralità di infrastrutture, tecnologie e fattori critici, anche occupazionali. I settori qualificati strategici sono stati infatti ampliati per ricomprendere i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (legge n. 41 del 2019) e poi in misura consistente nel 2020 dalla legge n. 40 del 2020. Il controllo da parte dello Stato sulle operazioni societarie e le scalate potenzialmente ostili non riguarda più solo i settori delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche i settori finanziario, creditizio, assicurativo, di energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori. Da ultimo, con il d.l. n. 187/2022 convertito dalla legge n. 10 del 2023, al <em>golden power</em> è associato l’intervento dello Stato a sostegno dell’impresa strategica in crisi con potenziali effetti distorsivi del mercato e della concorrenza, particolarmente evidenti con riguardo ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G per i quali si profila un ruolo dello Stato di co-gestore e co-decisore dell’impresa (A. Sandulli, <em>Esercizio dei poteri speciali e sorte dell’impresa strategica</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm</em>., n. 4/2023, 463 ss.).</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento indiretto dello Stato è destinato a passare soprattutto attraverso «il <em>passe-par-tout</em> di CDP», «<em>longa manus</em> del MEF» (A. Sandulli, <em>Esercizio dei poteri speciali</em>, cit.), dai controversi ruolo e natura (V. Donativi &#8211; A. Maltoni, <em>Casse Depositi e Prestiti</em>, Torino 2021; A. Averardi, <em>La Cassa depositi e prestiti: eredità storica e proiezioni future</em>, in <em>Rivista della regolazione dei mercati</em>, 2021, 303 e ss.).</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, sotto il profilo soggettivo, la disciplina del <em>golden power</em> è stata estesa (con qualche limite) dagli investimenti effettuati da soggetti extraeuropei a quelli di soggetti appartenenti all’Unione europea in rilevanti settori (comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario) nei quali si prescinde dalla nazionalità (R. Chieppa, <em>La nuova disciplina del golden power dopo le modifiche del d.l. n. 21/2022 e della legge di conversione n. 51/2022</em>, in <em>Federalismi</em>, Paper, 15 luglio 2022, n. 16).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Il regolamento Ue n. 2019/452 nei suoi primi due <em>considerando</em> esprime un generale <em>favor</em> per gli investimenti esteri diretti e rammenta che «l’Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti» sancito dal TFUE. Nel terzo <em>considerando</em> si afferma che, nel rispetto degli impegni internazionali, l’Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti nell’osservanza di alcune condizioni. Al di là delle previste misure di orientamento, informazione, coordinamento e cooperazione, il principio stabilito è che «Spetta esclusivamente allo Stato membro interessato decidere se istituire un meccanismo di controllo o se controllare un investimento estero determinato» (<em>considerando</em> 8).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ogni Stato membro può andare per proprio conto? Se si considera la numerosità dei settori sottoposti a scrutinio nel nostro Paese, vacilla un altro principio del diritto europeo, quello secondo cui la limitazione del mercato non è ammissibile per finalità di politica economica, ovvero di protezione del sistema industriale e commerciale di un Paese membro.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Il mio compito è quello di introdurre e porre domande piuttosto che fornire risposte che spettano ai relatori. Nel porre domande, di carattere generale o specifico, mi limiterò a brevi osservazioni utili a stimolare la discussione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La domanda di carattere generale è: siamo di fronte ad una vera e propria trasformazione del rapporto tra Stato e mercato? Sono in molti a sostenerlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’Unione europea si è parlato di un nuovo ordine giuridico che si fa strada attraverso la compressione del mercato con controlli e divieti. Lo scenario di fondo sarebbe quello di una progressiva deglobalizzazione (D. Gallo e A. Zoppini, <em>Aiuti di Stato e politiche industriali alla prova di un nuovo ordine giuridico</em>, in Il Sole 24 ore, 26 giugno 2023).</p>
<p style="text-align: justify;">La notizia della fine della globalizzazione è tuttavia fortemente esagerata. Giovanni Tria lo ha affermato più volte riprendendo la celebre frase di Mark Twain: «la notizia della mia morte è fortemente esagerata», pronunciata dopo aver letto il suo necrologio su un quotidiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Che la globalizzazione sia un motore di crescita generale e abbia fatto uscire dalla povertà intere parti del globo è un fatto che non può essere negato. Benché sia contestato, è da ritenere che la globalizzazione sia anche un veicolo di pace, in quanto, apportando benessere economico e vantaggi reciproci, tende a far venire meno l’interesse alla guerra. L’ apertura al mercato globale, è stato osservato, è per la Cina più di un sicuro interesse una necessità. Ciò allontana la guerra. La globalizzazione deve essere difesa, ma anche governata per l’impatto che ha sui settori economici da ridimensionare e conseguentemente dal punto di vista sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Se stiamo ai dati, l’integrazione economica resta più solida di quanto appaia. Il commercio continua a crescere, attesta la WTO. I flussi commerciali tra Cina e Usa persistono. La spinta viene dal mercato. Le imprese e gli uomini d’affari mantengono aperte le porte e facilitano il dialogo tra Cina e Usa.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interdipendenza tra Paesi sul piano economico, finanziario, produttivo e delle sfide relative ai beni pubblici globali (cambiamento climatico, salute globale) tende tuttora a prevalere sui nazionalismi, sulle velleità politiche isolazioniste e sulle barriere alla mobilità internazionale del capitale umano. È questa l’opinione della maggioranza degli economisti e dei politologi.</p>
<p style="text-align: justify;">Piuttosto che ad un arretramento della globalizzazione, siamo di fronte al venir meno di una sua governance sostenuta dagli Stati, come attesta la crisi della WTO. Ne conseguono turbolenza, divisioni e contrapposizioni, il ricorso alla creazione di ostacoli agli scambi internazionali di beni e tecnologie, mentre un nuovo ordine mondiale non si è affermato. Ciò si riflette ovviamente anche sull’Unione europea.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Che effetti ha il deciso allentamento della disciplina europea sugli aiuti di Stato?</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Quanto al singolo Stato, il sostegno alle imprese non è un tabù, né mette in discussione il ruolo di un mercato libero forte. Stato e mercato hanno bisogno l’uno dell’altro. Come il mercato ha bisogno dello Stato per la sua stessa esistenza, anche lo Stato ha bisogno del mercato. Molto convincenti al riguardo sono le considerazioni di <em>Paul de Grauwe</em> (<em>I limiti del mercato</em>, 2014, trad. it., Bologna 2018, parti 117 ss. e 171 ss.), che giudica superata la vecchia discussione &#8211; che «non ci porta da nessuna parte» &#8211; se il mercato sia più importante dello Stato o viceversa. La domanda da porsi è «in che modo la divisione del lavoro tra il mercato e lo Stato possa essere organizzata al meglio». È noto, del resto, che gli Stati Uniti, paladini dell’economia di mercato, da lungo tempo adottano politiche industriali di sostegno che avvantaggiano gli operatori economici interni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il discorso cambia nella prospettiva del diritto europeo. In questo caso non è in questione un dogma del libero mercato, come pure è stato detto, ma uno strumento, quello del divieto degli aiuti di Stato, che realizza l’integrazione delle economie degli Stati membri attraverso la concorrenza. È questa una tecnica di coordinamento delle attività economiche alternativa a programmi e controlli pubblici (G. Corso, <em>Attività amministrativa e mercato</em>, in <em>Riv. giur. quad. serv. pubbl.</em>, 1998, ss.).</p>
<p style="text-align: justify;">L’allentamento del divieto degli aiuti di Stato rende pertanto necessario un accentramento a livello europeo delle decisioni in materia, quantomeno di indirizzo. È, del resto, quanto sta già avvenendo. Altrettanto necessaria diviene l’emissione di un debito comune europeo per finanziare gli aiuti al fine di evitare la disgregazione dell’Unione. Se la Germania può infatti sostenere le proprie imprese, molto meno può farlo l’Italia, gravata dal debito pubblico e dalla necessità di ridurlo.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>Le politiche dell’Unione europea negli anni più recenti hanno rivitalizzato le funzioni amministrative di pianificazione e programmazione, nonché di incentivazione e sostegno delle imprese, funzioni statali che proprio il diritto europeo aveva fortemente limitato (M. Trimarchi<em>, Lo spazio della pubblica amministrazione. Vecchi territori e nuove frontiere. Lo scenario transnazionale ed europeo</em>, in corso di pubblicazione in <em>Atti Convegno AIPDA 2023</em>, Napoli, 2024).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Quali connotati assumono oggi questi strumenti in un quadro in cui l’Unione assegna gli obiettivi e gli Stati sono chiamati a realizzarli? Quali sono i raccordi tra l’azione dell’Unione e quella dei singoli Stati membri e, più ampiamente, le conseguenze per i sistemi amministrativi?</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>Il controllo degli investimenti esteri per proteggere gli interessi nazionali in tema di sicurezza ha conosciuto un notevole incremento a livello mondiale negli ultimi anni, non solo in Europa. Nell’Unione europea si pone, come si è accennato, un problema di inquadramento degli strumenti di controllo degli Stati membri nel Mercato unico.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il <em>golden power</em> italiano suscita una serie di domande che provo a formulare molto sinteticamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono le caratteristiche della disciplina italiana di questo strumento, anche in rapporto a quelle di altri Stati membri? Quale ne è stata l’attuazione? Sono queste le domande di carattere generale che ne generano di più specifiche. Mi limito ad alcune di esse.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali caratteristiche presenta la discrezionalità amministrativa, trattandosi di valutare operazioni soggette al <em>golden power</em> alla stregua di un non meglio definito interesse nazionale?</p>
<p style="text-align: justify;">Quali garanzie assicura il relativo procedimento disciplinato dal d.P.C.M. 1 agosto 2022, n. 133? Al riguardo è stato sostenuto che l’Italia si colloca «tra le <em>best</em> <em>practices</em> a livello mondiale» (B. Argiolas, <em>Il golden power tra Stato e mercato</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm</em>., n. 6/2022, 723).</p>
<p style="text-align: justify;">I principi fondamentali del diritto amministrativo di legalità, proporzionalità e pubblicità recedono rispetto ad uno strumento che chiama in causa decisioni governative su casi singoli, giustificate, volta a volta, dall’«interesse nazionale»?</p>
<p style="text-align: justify;">aL’art. 3 del Regolamento UE n. 2019/452 prevede che «5. Gli investitori esteri e le imprese interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali». La debolezza della legislazione sul <em>golden power</em> quanto allo stato di diritto &#8211; è stato affermato &#8211; «rende quasi impossibile la tutela giurisdizionale» (L.Perfetti, <em>Investimenti spiazzati da norme generiche e sanzioni pesanti</em>, in <u>Il Sole 24 ore</u>, 18 febbraio 2023). Qual è al riguardo l’orientamento del nostro giudice amministrativo, anche alla stregua di concetti quali quelli «di alta amministrazione» o «decisione ad altissima discrezionalità politica», che ha elaborato e ai quali può far ricorso?</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, lo strumento <em>golden power</em>, travalicati i confini della difesa di asset nazionali strategici in senso stretto, non rischia una torsione dirigistica o, più realisticamente, statalista, distorcendo mercato e concorrenza?</p>
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li>Chiudo questa introduzione osservando che a livello europeo le nuove tendenze nei rapporti tra Stato ed economia (ma non solo) evidenziano un’Unione europea che prova a farsi «Stato» e preannunciano cambiamenti istituzionali che dovranno scontrarsi con la riluttanza degli Stati membri a cedere sovranità.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">APRILE 2024</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Intelligenza artificiale e sicurezza informatica nella pubblica amministrazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/intelligenza-artificiale-e-sicurezza-informatica-nella-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:29:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_3881&#038;p=88781</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/intelligenza-artificiale-e-sicurezza-informatica-nella-pubblica-amministrazione/">Intelligenza artificiale e sicurezza informatica nella pubblica amministrazione</a></p>
<p>Riv. n. 7/2024 Codice ISSN: 1972-3431 Michele Ciliberti [1]   Sommario: 1. Premessa: i molti impieghi della IA nel settore pubblico; 2. Le priorità da garantire nella transizione alla IA; 3. Cybersecurity nel contesto pubblico-amministrativo; 4. Le normative sulla sicurezza informatica; 5. Blockchain e intelligenza artificiale; 6. Standard di sicurezza</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/intelligenza-artificiale-e-sicurezza-informatica-nella-pubblica-amministrazione/">Intelligenza artificiale e sicurezza informatica nella pubblica amministrazione</a></p>
<p>Riv. n. 7/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Michele Ciliberti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"> [1]</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario:</strong><em> 1. Premessa: i molti impieghi della IA nel settore pubblico; </em><em>2. Le priorità da garantire nella transizione alla IA; 3. Cybersecurity nel contesto pubblico-amministrativo; 4. Le normative sulla sicurezza informatica;<strong> 5. Blockchain e intelligenza artificiale; 6. Standard di sicurezza per la PA; </strong></em><em>7. Progettazione e implementazione di sistemi IA.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Premessa: i molti impieghi della IA nel settore pubblico. </strong>L&#8217;intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come forza trasformativa anche nel settore pubblico-amministrativo, promettendo di ridefinire la gestione dei documenti, l&#8217;analisi predittiva degli esiti delle decisioni pubbliche e, soprattutto, la <em>cybersecurity</em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Le applicazioni pratiche dell&#8217;IA spaziano dalla gestione dei contratti all&#8217;analisi delle casistiche, offrendo strumenti avanzati che supportano gli operatori nel loro lavoro quotidiano. Le reti neurali e altri algoritmi di <em>machine learning</em><a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a> possono essere utilizzati per vagliare grandi quantità di dati sulle casistiche di archivio, identificando <em>pattern</em> che aiutano a prevedere l&#8217;esito e a risolvere casi nuovi<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><strong>[4]</strong></a>. L&#8217;adozione dell&#8217;IA non è semplicemente questione tecnologica, è cambiamento di paradigma che coinvolge aspetti culturali, etici, professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di esplorare come l&#8217;IA possa trasformare e stia già trasformando il mondo degli operatori giuridici della P.A., migliorando l&#8217;efficienza e l&#8217;accuratezza dei processi decisionali amministrativi, nonché affrontando sfide etiche e normative, soprattutto nel campo della sicurezza informatica degli apparati pubblici<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><strong>[5]</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’IA offre soluzioni innovative che migliorano l&#8217;efficienza, la precisione e l&#8217;accessibilità ai dati nel settore pubblico. Tali sistemi possono prendere in considerazione variabili come il comportamento degli operatori, le caratteristiche dei casi, le strategie operative adottate, fornendo previsioni attendibili basate su dati concreti, nei campi giuridico, economico, militare, dei servizi pubblici e via dicendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, gli algoritmi di IA possono automatizzare la redazione, la revisione e la gestione dei contratti, riducendo significativamente il tempo e le risorse necessari per queste attività. Strumenti come <strong><em>Kira Systems</em></strong><a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a> utilizzano l&#8217;apprendimento automatico per estrarre informazioni critiche dai contratti, identificare clausole rischiose, suggerire modifiche. Tale tecnologia non solo migliora l&#8217;efficienza, ma anche la precisione, riducendo il rischio di errori umani e garantendo che i contratti siano conformi alle normative vigenti. L&#8217;automazione dei contratti consente ai professionisti legali di concentrarsi su attività di maggior valore aggiunto, come la consulenza strategica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistemi come <strong><em>Lex Machina</em></strong><a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a> utilizzano l&#8217;IA per analizzare i dati dei tribunali e fornire analisi predittive su cause di proprietà intellettuale. Ciò permette agli avvocati di sviluppare strategie legali più informate e mirate, aumentando le probabilità di successo nei contenziosi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<em>E-discovery</em><a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><strong>[8]</strong></a>, ovvero il processo di identificazione, raccolta e produzione di documenti elettronici in risposta a una richiesta dell’utenza, può essere notevolmente migliorato con l&#8217;IA. Gli algoritmi di <em>clustering</em><a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a> e altre tecniche di <em>machine learning</em><a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><strong>[10]</strong></a> possono analizzare grandi volumi di dati, identificare documenti rilevanti e classificarli automaticamente. Strumenti come <strong><em>Relativity</em></strong> e <strong><em>Logikcull</em></strong><a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><strong>[11]</strong></a> utilizzano l&#8217;IA per filtrare e organizzare documenti legali, rendendo il processo di <em>e-discovery</em> più rapido e preciso. Questo non solo riduce i costi, ma anche i tempi necessari per trovare informazioni critiche, migliorando l&#8217;efficienza complessiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;automazione dei documenti rappresenta una delle applicazioni più promettenti dell&#8217;intelligenza artificiale nel settore amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso l&#8217;uso di algoritmi avanzati, l&#8217;IA può trasformare processi tradizionalmente manuali e dispendiosi in termini di tempo in operazioni rapide, efficienti e precise. La redazione automatica degli atti è uno degli ambiti in cui l&#8217;IA può avere impatto significativo. Strumenti come <em>LegalZoom</em><a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><strong>[12]</strong></a> utilizzano l&#8217;IA per creare documenti legali standardizzati in modo rapido e preciso, riducendo tempi e costi associati alla consulenza. Questi strumenti sono in grado di adattare modelli di atti alle esigenze specifiche degli utenti, personalizzando clausole e condizioni sulla base delle informazioni fornite.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;applicazione significativa dell&#8217;IA è rappresentata dai sistemi di supporto decisionale per funzionari pubblici e giudici, che analizzano milioni di casi passati per fornire raccomandazioni basate su precedenti simili. Questi sistemi migliorano l&#8217;efficienza e la coerenza delle decisioni giudiziarie, aiutando i giudici a prendere decisioni più informate e basate su dati concreti. Ad esempio, sistemi come <strong><em>Ravel Law</em></strong><a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><strong>[13]</strong></a> analizzano i precedenti e offrono analisi dettagliate delle decisioni, delle strategie risolutive e delle relazioni tra casi simili. Questo tipo di tecnologia può anche visualizzare dati complessi, rendendo più facile per funzionari e giudici comprendere le implicazioni dei precedenti e delle leggi applicabili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi dei precedenti è un&#8217;area in cui l&#8217;IA può fare la differenza. Gli algoritmi di <em>machine learning</em> possono esaminare decisioni passate, identificare <em>pattern</em> e tendenze, fornire suggerimenti (<em>insights</em>) preziosi per sviluppare argomentazioni legali solide. Questo tipo di analisi può anche aiutare a prevedere come un funzionario o un giudice potrebbe interpretare una determinata legge o regolamento, fornendo un vantaggio strategico agli utenti e agli avvocati.</p>
<p style="text-align: justify;">I <em>chatbot</em><a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><strong>[14]</strong></a>, basati su algoritmi di IA e elaborazione del linguaggio naturale (NLP), possono fornire consulenze di base e rispondere a domande comuni, rendendo l&#8217;accesso ai servizi pubblici di P.A. e giustizia più economico e agevole. I <em>chatbot </em>possono assistere gli utenti nella compilazione di documenti legali, fornire informazioni sulle procedure legali, offrire consulenze preliminari su vari argomenti. Ad esempio, <strong><em>DoNotPay</em></strong><a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><strong>[15]</strong></a> è un <em>chatbot</em> legale che, fino a qualche tempo fa, aiutava gli utenti a contestare multe, richiedere rimborsi e gestire questioni legali minori.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di tecnologia può democratizzare l&#8217;accesso a P.A. e giustizia, offrendo assistenza a coloro che non possono permettere i servizi di un consulente legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le attività amministrative, spesso ripetitive e dispendiose in termini di tempo, possono essere automatizzate utilizzando l&#8217;IA. Ciò include la gestione delle scadenze, la preparazione di documenti per le udienze, la comunicazione con i clienti. L’automazione può liberare tempo prezioso per gli operatori, permettendo loro di concentrarsi su compiti più complessi e strategici.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> Le priorità da garantire nella transizione alla IA. </strong>Le priorità da perseguire nella gestione dell’attuale transizione tecnologica sono sostanzialmente sette:</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">1) la <em>conformità normativa</em><a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, cioè garantire che le soluzioni di <em>e-discovery</em> siano conformi alle norme e disposizioni sulla protezione dei dati;</p>
<p style="text-align: justify;">2) la <em>crittografia dei dati</em><a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, cioè implementare misure di protezione dei dati sensibili durante trasmissione e archiviazione;</p>
<p style="text-align: justify;">3) il <em>controllo degli accessi</em>, fondato sul criterio che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati rilevanti, caso per caso;</p>
<p style="text-align: justify;">4) la <em>formazione del personale</em>, consistente in un supporto continuo al personale perché sia in grado di utilizzare efficacemente gli strumenti di <em>e-discovery</em>, nonché in un aggiornamento delle competenze su nuove funzionalità e miglioramenti degli strumenti di <em>e-discovery</em>, ed infine nella gestione delle aspettative con riguardo alle capacità e ai limiti delle soluzioni di<em> e-discovery </em>basate su IA;</p>
<p style="text-align: justify;">5) la <em>supervisione umana</em>, essenziale per garantire che i risultati prodotti dall&#8217;IA siano accurati e pertinenti;</p>
<p style="text-align: justify;">6) le <em>aspettative realistiche</em> riguardo alle capacità dell&#8217;IA, poiché gli strumenti di <em>e-discovery</em> basati su IA possono accelerare il processo e migliorare la precisione, ma non possono sostituire l&#8217;intuito e l&#8217;esperienza degli operatori della P.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">7) <em>etica e regolamentazione</em>, per garantire che l&#8217;IA sia utilizzata in modo equo, trasparente e responsabile.</p>
<p style="text-align: justify;">È essenziale assicurarsi che gli algoritmi di IA siano equi e non discriminatori. Gli algoritmi possono riflettere e amplificare i <em>bias</em> presenti nei dati di addestramento<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><strong>[18]</strong></a>. Ad esempio, se i dati storici utilizzati per addestrare un modello contengono pregiudizi razziali o di genere, l&#8217;algoritmo potrebbe perpetuare queste disparità nelle decisioni automatizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre implementare processi di <em>auditing</em> per identificare e correggere i <em>bias </em>negli algoritmi di IA. Gli <em>audit </em>dovrebbero essere eseguiti regolarmente per garantire che i modelli rimangano equi nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre assicurarsi che i dati utilizzati per addestrare gli algoritmi siano rappresentativi e inclusivi, riducendo il rischio di <em>bias </em>sistematici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le decisioni prese con l&#8217;aiuto dell&#8217;IA devono essere trasparenti e spiegabili. Gli operatori e gli utenti della P.A. devono poter comprendere come e perché un algoritmo ha raggiunto una determinata conclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, dunque, di utilizzare modelli di IA intrinsecamente spiegabili che siano accompagnati da strumenti di interpretazione tali da aiutare a comprendere le decisioni prese.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre fornire una documentazione chiara e dettagliata su come gli algoritmi funzionino, inclusi i dati utilizzati per il loro addestramento e le metriche di <em>performance</em><a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><strong>[19]</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre definire politiche di responsabilità che delineino chiaramente chi è responsabile per le decisioni prese con l&#8217;ausilio dell&#8217;IA. Stabilire chiare linee di responsabilità è cruciale quando si utilizzano sistemi di IA nei settori pubblico-amministrativi. È importante determinare chi è responsabile in caso di errori o malfunzionamenti degli algoritmi di IA.</p>
<p style="text-align: justify;">La regolamentazione dell&#8217;IA è un campo in evoluzione. È essenziale che i legislatori sviluppino normative che bilancino l&#8217;innovazione tecnologica con la protezione dei diritti. Le normative devono affrontare vari aspetti chiave per garantire l&#8217;uso responsabile dell&#8217;IA. Ciò comporta anche il definire meccanismi di compensazione per le parti danneggiate da errori o malfunzionamenti degli algoritmi di IA, garantendo che ci siano rimedi disponibili per gli utenti.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>3. </strong><strong>Cybersecurity</strong><strong> nel contesto pubblico-amministrativo. </strong>Con l&#8217;aumento delle minacce informatiche, la cybersecurity è diventata una preoccupazione critica per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a>.</h4>
<p style="text-align: justify;">Gli algoritmi di IA possono monitorare le reti per rilevare attività sospette, prevenire attacchi informatici, proteggere dati sensibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Strumenti di <em>cybersecurity </em>basati su IA, come quelli offerti da <strong><em>Darktrace</em></strong><a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><strong>[21]</strong></a>, utilizzano il <em>machine learning</em> per rilevare anomalie nel comportamento della rete e rispondere alle minacce in tempo reale.</p>
<p style="text-align: justify;">I sistemi di gestione documentale basati su IA possono includere misure di sicurezza avanzate, come la crittografia e il controllo degli accessi, per proteggere i dati sensibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti di <em>e-discovery</em> basati su IA, è fondamentale che il personale della P.A. sia adeguatamente formato circa l&#8217;uso di queste tecnologie.</p>
<p style="text-align: justify;">I sistemi possono anche integrare funzionalità di ricerca avanzata, permettendo agli utenti di trovare documenti rilevanti, utilizzando<em> query</em><a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><strong>[22]</strong></a> in linguaggio naturale. Inoltre, l&#8217;uso di tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><strong>[23]</strong></a> consente di digitalizzare e archiviare documenti cartacei, rendendo le informazioni facilmente accessibili e ricercabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Una delle principali preoccupazioni nell&#8217;uso dell&#8217;IA per l&#8217;<em>e-discovery </em>è garantire la sicurezza dei dati e la protezione della <em>privacy</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le normative sulla protezione dei dati, come in Europa il GDPR (<em>General Data Protection Regulation</em>)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><strong>[24]</strong></a>, impongono rigorosi requisiti di sicurezza che devono essere rispettati durante i processi di e<em>-discovery</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli attacchi informatici possono compromettere riservatezza, integrità e disponibilità dei dati legali, causando gravi danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l&#8217;IA può essere utilizzata per migliorare la sicurezza informatica, offrendo soluzioni avanzate utili a proteggere le informazioni sensibili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adozione crescente di sistemi di IA espone a nuovi vettori di attacco del <em>cybercrimine</em>. Le minacce alla sicurezza informatica sono sempre più sofisticate e possono compromettere la sicurezza dei dati in vari modi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le possibili minacce alla sicurezza informatica sono molteplici:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l’accesso non autorizzato; i c<em>ybercriminali</em> possono sfruttare la vulnerabilità nei sistemi informatici e digitali, per ottenere informazioni sensibili, come documenti legali riservati, dati sui clienti e strategie;</p>
<p style="text-align: justify;">2) la manipolazione dei dati; gli attaccanti possono alterare i dati utilizzati per addestrare gli algoritmi, influenzando i risultati e compromettendo l&#8217;affidabilità delle decisioni prese;</p>
<p style="text-align: justify;">3) gli attacchi ai modelli di IA; tecniche come l&#8217;<em>adversarial machine learning</em><a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><strong>[25]</strong></a> possono essere utilizzate per ingannare gli algoritmi di IA, inducendoli a fare previsioni errate o a esporre informazioni sensibili;</p>
<p style="text-align: justify;">4) <em>Ransomware</em><a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><strong>[26]</strong></a>, attacchi che possono crittografare i dati e paralizzare l’attività, impedendo l&#8217;accesso a documenti critici; ciò avviene spesso a fini estorsivi, cioè chiedere un riscatto per ripristinare l&#8217;accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Due esempi di attacchi:</p>
<p style="text-align: justify;">1)<em> data breaches</em><a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><strong>[27]</strong></a>, violazioni di dati in cui gli attaccanti accedendo rubano informazioni sensibili (come l&#8217;attacco subito da DLA Piper<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, uno dei maggiori studi legali del mondo, un <em>ransomware</em> che ha bloccato i sistemi informatici globali di molte aziende);</p>
<p style="text-align: justify;">2) manipolazione dei risultati degli algoritmi<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><strong>[29]</strong></a>, attacchi mirati che possono alterare i dati di <em>input</em> degli algoritmi di IA, influenzando le decisioni automatizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IA può essere un’alleata nella lotta contro le minacce informatiche ma anche un fattore di complicazione che impone un adeguamento formativo continuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Strumenti di <em>cybersecurity</em> basati su IA sono in grado di rilevare e rispondere alle minacce in tempo reale, proteggendo i dati sensibili e prevenendo le violazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Le “funzionalità chiave” di <em>cybersecurity</em> consistono in:</p>
<p style="text-align: justify;">1) rilevamento delle anomalie, algoritmi di<em> machine learning</em> che analizzano il comportamento della rete e identificano le attività anomale; ad esempio, <em>Darktrace</em><a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><strong>[30]</strong></a> che utilizza l&#8217;IA per monitorare le reti aziendali, identificando comportamenti sospetti e rispondendo alle minacce in tempo reale;</p>
<p style="text-align: justify;">2) risposta automatizzata alle minacce che, isolando i sistemi compromessi, mitigano gli attacchi prima che causino danni significativi;</p>
<p style="text-align: justify;">3) analisi predittiva, previsione di potenziali minacce sulla base dell’analisi di <em>pattern</em> e tendenze nei dati storici;</p>
<p style="text-align: justify;">4) sistemi di <em>cylance</em><a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><strong>[31]</strong></a> che offrono soluzioni di <em>endpoint protection</em><a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><strong>[32]</strong></a> per prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi informatici, utilizzando algoritmi di <em>machine learning </em>che identificano e bloccano il<em> malware</em><a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><strong>[33]</strong></a> prima esegua azioni dannose;</p>
<p style="text-align: justify;">5) <em>best practices</em> per la sicurezza che includono misure di protezione avanzate, formazione del personale e implementazione di strategie di sicurezza proattive;</p>
<p style="text-align: justify;">6) crittografia dei dati durante la trasmissione e l&#8217;archiviazione, che impedisce l&#8217;accesso non autorizzato;</p>
<p style="text-align: justify;">7) autenticazione a due fattori<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><strong>[34]</strong></a> che implementa l&#8217;autenticazione a due fattori (2FA) per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza all&#8217;accesso ai sistemi critici;</p>
<p style="text-align: justify;">8) <em>firewall</em> e sistemi di rilevamento di intrusione (IDS)<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><strong>[35]</strong></a> per monitorare il traffico di rete e bloccare accessi non autorizzati;</p>
<p style="text-align: justify;">9) programmi di formazione continua del personale sulla sicurezza informatica per abilitarlo a rispondere a incidenti di sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">10) simulazioni di attacco, cioè esercitazioni di risposta agli incidenti per preparare il personale a gestire situazioni di emergenza;</p>
<p style="text-align: justify;">11) <em>audit</em> regolari di sicurezza<a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><strong>[36]</strong></a>, per identificare e mitigare le vulnerabilità nei sistemi di IA e nelle infrastrutture di rete;</p>
<p style="text-align: justify;">12) monitoraggio continuo, per rilevare e rispondere rapidamente a qualsiasi attività sospetta;</p>
<p style="text-align: justify;">13) strategia di sicurezza proattiva<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><strong>[37]</strong></a>, con utilizzo di tecnologie di IA per monitorare e rispondere alle minacce in tempo reale, adottando un approccio proattivo alla sicurezza informatica;</p>
<p style="text-align: justify;">14) collaborazione e condivisione di informazioni con altre organizzazioni e agenzie di sicurezza, per condividere informazioni su minacce e <em>best practices</em>, migliorando la difesa collettiva contro gli attacchi informatici.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Le normative sulla sicurezza informatica. </strong>Le normative sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati personali sono state sviluppate per rispondere alle sfide correlate emerse con il progresso della digitalizzazione. Come qualsiasi altra forma di implementazione del diritto, hanno i propri punti di forza e debolezze.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In Italia, dalla legge n. 675/1996 al decreto legislativo n. 196/2003, la normativa sulla protezione dei dati personali si è resa più complessa. La legge n. 675/1996, pur essendo una delle prime del genere interferiva con la libera circolazione delle informazioni in un’economia globalizzata e vincolava P.A. e privati, rendendoli meno flessibili. Il d.lgs. n. 196/2003 ha cercato di superare i problemi applicativi insorti ma ha reso il quadro giuridico più complicato e oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <em>misure minime di sicurezza</em><a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><strong>[38]</strong></a>, imposte dal<strong> D.P.R. n. 318/1999 e </strong>dal <strong>D.Lgs. n. 196/2003</strong> sono state progettate per standardizzare la protezione dei dati. L’approccio standardizzato può risultare problematico, soprattutto per amministrazioni e imprese che non dispongano delle risorse necessarie per introdurre e mantenere simili misure.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imposizione di misure di sicurezza stringenti ha portato a un notevole aumento dei costi operativi. È un esempio di come una normativa bene intenzionata possa avere effetti negativi indesiderati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;introduzione di misure di sicurezza <em>standard </em>oltre che onerosa può essere inefficace. L&#8217;obbligo di utilizzare <em>password </em>complesse e di aggiornare continuamente i <em>software</em> <em>antivirus</em> è una soluzione che non affronta le minacce più profonde, come le vulnerabilità interne e i rischi sistemici, il che mette in luce la necessità di un approccio olistico alla sicurezza informatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Documento Programmatico di Sicurezza (DPS)</strong><a href="#_ftn39" name="_ftnref39"><strong>[39]</strong></a> è stato introdotto come strumento per aiutare le organizzazioni a gestire la sicurezza dei dati in modo più strutturato. Tuttavia, la sua obbligatorietà per i soggetti che trattano dati sensibili, anche in assenza di una connessione a una rete pubblica, ha sollevato perplessità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>DPS</strong> dovrebbe fungere da guida interna per migliorare la sicurezza, ma è percepito come un oneroso adempimento burocratico piuttosto che come strumento utile.</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità di aggiornare il <strong>DPS</strong> annualmente rappresenta ulteriore onere. Di conseguenza, l&#8217;aggiornamento del <strong>DPS</strong> rischia di diventare un esercizio formale piuttosto che una revisione sostanziale delle misure di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di formazione per il personale incaricato del trattamento dei dati personali è elemento cruciale delle normative sulla sicurezza informatica. L&#8217;efficacia di questi programmi di formazione è limitata dalla mancanza di risorse e dalla scarsa consapevolezza dei dipendenti pubblici sui rischi reali.</p>
<p style="text-align: justify;">La consapevolezza e il senso di responsabilità del personale della P.A. sono fondamentali per garantire la sicurezza dei dati. Le statistiche mostrano che la maggior parte degli accessi illeciti ai dati si verifica a livello interno, a causa di dolo o negligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le grandi organizzazioni (come i Ministeri e le<em> Authorities</em>) hanno accesso a risorse maggiori, sicché possono implementare le misure richieste con relativa facilità. Viceversa, gli enti minori, come i piccoli Comuni, devono affrontare costi proporzionalmente più elevati, che possono limitare la capacità di innovare. La disparità crea un terreno di gioco diseguale, dove i piccoli sono svantaggiati rispetto ai grandi.</p>
<p style="text-align: justify;">Una soluzione potrebbe essere l&#8217;introduzione di normative differenziate che tengano conto delle dimensioni e delle capacità degli enti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le normative sulla sicurezza informatica evolvono in parallelo con i progressi tecnologici<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><strong>[40]</strong></a>. Tuttavia, c&#8217;è il rischio che regolamenti troppo rigidi possano frenare l&#8217;adozione di nuove tecnologie, ostacolando l&#8217;innovazione. Le amministrazioni pubbliche possono essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie se queste comportano ulteriori obblighi di conformità o aumentano il rischio di non conformità.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto cruciale è il bilanciamento tra <em>privacy</em> e sicurezza. Le normative devono garantire che i dati personali siano protetti senza ostacolare eccessivamente le attività della P.A.; la ricerca di questo equilibrio è complessa e controversa.</p>
<p style="text-align: justify;">La P.A. deve monitorare l&#8217;uso dei sistemi informatici per prevenire accessi non autorizzati e altre minacce alla sicurezza ma questo controllo può entrare in conflitto con il diritto dei dipendenti alla <em>privacy</em>. Le normative devono quindi trovare un equilibrio che protegga i dati senza invadere la sfera dei diritti dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Una possibile soluzione è l&#8217;implementazione di politiche di trasparenza, dove le amministrazioni comunicano ai dipendenti le politiche di monitoraggio e le ragioni di tali misure. L&#8217;adozione di tecnologie che consentano un monitoraggio meno invasivo aiuta a mitigare i conflitti tra sicurezza e <em>privacy</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">I modelli di <em>compliance</em><a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><strong>[41]</strong></a> attuali spesso si concentrano sulla conformità formale piuttosto che sulla sicurezza sostanziale. Tale approccio porta a trattare la conformità come mero esercizio burocratico, senza migliorare effettivamente la sicurezza informatica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attenzione eccessiva agli adempimenti formali può distogliere risorse dalle misure di sicurezza realmente efficaci. La P.A. può essere tentata da un approccio minimale, consistente nel fare ciò che è necessario per evitare sanzioni, piuttosto che implementare strategie proattive di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per promuovere una sicurezza effettiva, le normative dovrebbero includere incentivi per gli enti che adottano pratiche di sicurezza avanzate. Ad esempio, sconti sulle assicurazioni per la sicurezza informatica o riconoscimenti pubblici potrebbero incoraggiare le PP.AA. a superare i requisiti minimi di<em> compliance </em>e ad investire in una sicurezza sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligatorietà del <strong>DPS</strong> per tutte le organizzazioni che trattano dati sensibili, come stabilito dal d<strong>.lgs. n. 196/2003</strong>, ha avuto l&#8217;effetto di uniformare le pratiche di sicurezza. La redazione del <strong>DPS</strong> richiede la comprensione dei rischi associati al trattamento dei dati e delle misure tecniche e organizzative necessarie per mitigare tali rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>DPS</strong> è un vero e proprio piano per la sicurezza. Questo documento, infatti, deve contenere informazioni dettagliate su vari aspetti, tra cui: a) l’e<strong>lenco dei trattamenti di dati personali</strong>; b) la d<strong>istribuzione dei compiti e delle responsabilità</strong>; c) l’a<strong>nalisi dei rischi</strong>; d) le m<strong>isure di sicurezza</strong>; e) la f<strong>ormazione del personale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un salto di qualità è avvenuto nel settore pubblico in Italia con l’istituzione nel 2012 dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). </strong>Sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza della P<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_ministri">residenza del Consiglio dei ministri</a>, svolge funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per perseguire il massimo livello di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Innovazione">innovazione</a> tecnologica nell&#8217;organizzazione e nello sviluppo della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione">pubblica amministrazione</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>intelligenza artificiale</strong> ha il potenziale per rivoluzionare la <em>cybersecurity</em>, permettendo di identificare e rispondere rapidamente alle minacce. Tuttavia, l&#8217;adozione dell&#8217;IA è complicata da questioni etiche e normative. Il legislatore deve trovare un equilibrio tra l’incentivare l&#8217;innovazione e il garantire che l&#8217;IA sia utilizzata in modo etico e sicuro. La regolamentazione dovrebbe includere linee-guida chiare per l&#8217;uso dell&#8217;IA in <em>cybersecurity</em>, avuto riguardo a trasparenza, responsabilità e rispetto dei diritti.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> <em>Blockchain</em> e intelligenza artificiale. </strong>Tecnologie emergenti come la <strong><em>blockchain</em></strong><a href="#_ftn42" name="_ftnref42"><strong>[42]</strong></a> offrono soluzioni innovative per la sicurezza dei dati, ma la loro adozione è spesso complicata da normative che non tengono il passo con l&#8217;innovazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La <strong><em>blockchain</em></strong> può migliorare la trasparenza e la sicurezza delle transazioni, ma le normative attuali non riconoscono ancora né supportano adeguatamente queste nuove tecnologie.</p>
<p style="text-align: justify;">Per sfruttare appieno i benefici delle nuove tecnologie, è necessario un adattamento continuo delle normative. Ciò richiede un dialogo costante tra legislatore, esperti di tecnologia e rappresentanti delle Amministrazioni. Un approccio proattivo e flessibile nella regolamentazione promuove l&#8217;innovazione, rendendo più facile di adottare tecnologie avanzate senza compromettere la sicurezza dei dati.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong><em>blockchain</em></strong> rappresenta un&#8217;innovazione significativa nel campo della sicurezza informatica, offrendo trasparenza e sicurezza alle transazioni digitali. Le normative dovrebbero essere aggiornate per incoraggiare l&#8217;uso di <strong><em>blockchain</em></strong> in settori come la finanza, la logistica, la gestione della <em>supply chain<a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><strong>[43]</strong></a></em>, garantendo al contempo la protezione dei dati personali<a href="#_ftn44" name="_ftnref44"><strong>[44]</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong><em>blockchain</em></strong> offre una piattaforma sicura e trasparente per la gestione delle transazioni e la protezione dei dati, orientato a garantire: a) l’i<strong>ntegrità </strong>e la tracciabilità dei dati, riducendo il rischio di manomissioni; b) gli s<strong><em>mart contracts</em></strong>, contratti intelligenti per automatizzare e proteggere le transazioni digitali.</p>
<p style="text-align: justify;">Incoraggiare la sperimentazione e la flessibilità normativa può aiutare a trovare soluzioni innovative e adattabili. <strong><em>Sandbox</em></strong><strong> regolamentari</strong><a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a> potrebbero essere utilizzate per testare nuove tecnologie e approcci senza i vincoli delle normative esistenti, permettendo un&#8217;adozione più rapida e sicura delle innovazioni.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong><em>Standard</em></strong><strong> di sicurezza per la PA</strong><a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><strong>[46]</strong></a><strong>. </strong>La PA deve adottare <em>standard </em>di sicurezza rigorosi per proteggere i propri dati e quelli dei cittadini. Ciò include l&#8217;implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate come:</li>
<li><strong>a)<em> audit</em> e controlli regolari, v</strong>erifiche periodiche delle misure di sicurezza per assicurare la conformità e identificare aree di miglioramento;</li>
<li><strong>b)</strong> programmi di formazione per il personale, per garantire che tutti siano consapevoli delle minacce e delle misure di sicurezza</li>
<li>c) <strong>p</strong>ubblicazione di rapporti annuali che descrivono le misure di sicurezza adottate e gli incidenti di sicurezza rilevati;</li>
<li>d) <strong>responsabilizzazione dei dirigenti</strong> della PA per la sicurezza dei dati, con incentivi agli obiettivi di sicurezza e penalità per mancanze;</li>
<li>e) accordi tra pubblico e privato per la cooperazione nella lotta contro il <em>cybercrimine</em> e la protezione dei dati;</li>
<li>f) creazione di canali sicuri per lo scambio di informazioni sulle minacce e sugli incidenti di sicurezza;</li>
<li><strong>g) </strong>collaborazione tra le autorità di diversi Paesi per indagare e perseguire i <em>cybercriminali</em>;</li>
<li><strong>h) </strong>adozione di <em>standard </em>internazionali può armonizzare le pratiche di sicurezza e facilitare la conformità normativa per aziende ed enti che operano a livello globale;</li>
<li><strong>i) ISO/IEC 27001</strong><a href="#_ftn47" name="_ftnref47"><strong>[47]</strong></a><strong>, s</strong>tandard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni, che può essere adottato come riferimento per le normative nazionali;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Utile sarebbe ispirarsi al <em>Framework </em>NIST</strong> (<em>National Institute of Standards and Technology</em>) degli Stati Uniti<a href="#_ftn48" name="_ftnref48"><strong>[48]</strong></a> che da tempo offre linee-guida dettagliate per la gestione dei rischi di sicurezza informatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per affrontare efficacemente le sfide emergenti nel campo della sicurezza informatica e della protezione dei dati, è necessario intraprendere riforme legislative che possano adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici e alle esigenze delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta di normative differenziate mira a creare un quadro normativo scalabile che tenga conto delle dimensioni e delle capacità delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere efficacemente alle sfide della sicurezza informatica, è fondamentale adottare strumenti e tecnologie avanzate che possano migliorare la protezione dei dati. La normativa dovrebbe non solo riconoscere, ma anche promuovere l&#8217;adozione di strumenti come:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) la crittografia dei dati in transito e a riposo<a href="#_ftn49" name="_ftnref49"><strong>[49]</strong></a>, una delle tecniche più efficaci per proteggere i dati sensibili; l&#8217;implementazione di algoritmi di crittografia avanzata può prevenire accessi non autorizzati e proteggere i dati durante la trasmissione e l&#8217;archiviazione;</li>
<li><strong>b) la crittografia <em>End-to-End</em></strong><a href="#_ftn50" name="_ftnref50"><strong>[50]</strong></a>, a garanzia che i dati siano criptati dal punto di origine fino alla destinazione finale, riducendo il rischio di intercettazioni;</li>
<li><strong>c) gli algoritmi di crittografia asimmetrica</strong> che offrono maggiore sicurezza rispetto agli algoritmi simmetrici, essendo più resistenti agli attacchi;</li>
<li><strong>d) i sistemi di autenticazione multi-fattore</strong> (MFA) che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, riducendo il rischio di accessi non autorizzati anche quando le credenziali di accesso siano compromesse;</li>
<li>e) la b<strong>iometria, </strong>uso di impronte digitali, riconoscimento facciale e altre forme di identificazione biometrica;</li>
<li>f) i<em> <strong>token </strong></em><strong>di sicurezza</strong><a href="#_ftn51" name="_ftnref51"><strong>[51]</strong></a><strong>, d</strong>ispositivi fisici che generano codici di accesso temporanei;</li>
<li><strong>g) il <em>Machine Learning</em></strong><a href="#_ftn52" name="_ftnref52"><strong>[52]</strong></a>, algoritmi che possono analizzare grandi quantità di dati per identificare comportamenti anomali e potenziali minacce;</li>
<li><strong>h) l’automazione della risposta, s</strong>istemi di AI che possono automatizzare la risposta a incidenti di sicurezza, riducendo il tempo di reazione e minimizzando i danni;</li>
<li><strong>i) i sistemi SIEM (<em>Security Information and Event Management</em>)</strong> <a href="#_ftn53" name="_ftnref53"><strong>[53]</strong></a> utili per raccogliere e analizzare i dati di sicurezza in tempo reale, identificando comportamenti anomali e potenziali minacce;</li>
<li><strong>l) l’analisi predittiva,</strong> tecnologia necessaria per anticipare le minacce, prevenendo gli attacchi prima che si verifichino;</li>
<li><strong>m) i controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC)</strong><a href="#_ftn54" name="_ftnref54"><strong>[54]</strong></a>, sistemi che limitino l&#8217;accesso ai dati in base ai ruoli e alle responsabilità degli utenti;</li>
<li><strong>n) l’autenticazione multi-fattore (MFA)</strong><a href="#_ftn55" name="_ftnref55"><strong>[55]</strong></a> che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all’accesso ai dati sensibili;</li>
<li><strong>o) le valutazioni d&#8217;impatto sulla <em>privacy</em> (PIA)</strong><a href="#_ftn56" name="_ftnref56"><strong>[56]</strong></a>, per identificare e mitigare i rischi associati al trattamento dei dati personali;</li>
<li><strong>p) il registro delle attività di trattamento</strong>, <em>report</em> dettagliato di tutte le attività di trattamento dei dati personali, anche per dimostrare la conformità alle normative;</li>
<li><strong>q) i piani e progetti pilota,</strong> per testare nuove soluzioni di sicurezza in un ambiente controllato prima di estenderle su larga scala;</li>
<li>r) i <strong><em>sandbox</em></strong><strong> regolamentari</strong><a href="#_ftn57" name="_ftnref57"><strong>[57]</strong></a>, per testare nuove soluzioni in un ambiente controllato e raccogliere dati utili a perfezionare le misure di sicurezza;</li>
<li><strong>s) il <em>quantum computing</em></strong><a href="#_ftn58" name="_ftnref58"><strong>[58]</strong></a> che offre l’opportunità di sviluppare nuovi algoritmi di crittografia resistenti agli attacchi futuri.</li>
<li><strong> Progettazione e implementazione di sistemi IA. </strong>L&#8217;implementazione efficace di soluzioni di IA nel settore pubblico-amministrativo richiede una progettazione attenta, uno sviluppo accurato e un miglioramento continuo. Il processo deve coinvolgere vari<em> stakeholders</em>, compresi esperti di IA, operatori del settore e tecnici informatici, per garantire che le soluzioni siano rilevanti, scalabili e integrabili.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La progettazione di soluzioni IA personalizzate per ciascun settore della P.A. richiede una pianificazione dettagliata e una valutazione approfondita delle esigenze specifiche. È fondamentale coinvolgere gli <em>stakeholders</em> fin dalle prime fasi per garantire che le soluzioni sviluppate rispondano ai bisogni reali e alle aspettative degli utenti finali.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre identificare chiaramente i problemi e le inefficienze che la soluzione IA mira a risolvere. Questo può includere la gestione dei documenti, l&#8217;analisi predittiva degli esiti delle pratiche, l&#8217;<em>e-discovery</em>, l’analisi dei processi attuali (anche per identificare nuove aree che potrebbero beneficiare dell&#8217;automazione e dell&#8217;IA), la raccolta di <em>feedback</em> per assemblare dati su sfide e opportunità di miglioramento, la definizione di obiettivi specifici, chiari e misurabili, essenziale per guidare lo sviluppo della soluzione IA; ancora, le metriche di successo<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>, cioè la misurazione dell’efficacia delle soluzioni di IA (come il tempo risparmiato, la riduzione degli errori, il miglioramento della soddisfazione dell’utente); la valutazione delle risorse necessari per lo sviluppo e l&#8217;implementazione di soluzione IA, incluse competenze tecniche, <em>budget</em> e tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo di soluzioni IA richiede competenze tecniche avanzate e una comprensione approfondita delle dinamiche interne della P.A.; Le soluzioni devono essere scalabili e integrabili con i sistemi esistenti, garantendo una transizione fluida e minimizzando le interruzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La collaborazione tra esperti di IA e operatori della P.A. è cruciale per sviluppare soluzioni efficaci e rilevanti. Formare <em>team</em> interdisciplinari che includano sviluppatori di IA, funzionari pubblici, analisti di dati, ingegneri del <em>software</em>. Ciò significa anche organizzare <em>workshop</em> collaborativi per allineare le competenze tecniche con le esigenze organizzative, garantendo che le soluzioni sviluppate rispondano alle esigenze ed alle criticità rilevate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo di sviluppo delle soluzioni IA deve seguire pratiche di sviluppo agili e iterative, permettendo di testare e migliorare continuamente le soluzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Creare prototipi e condurre test-pilota serve a valutare l&#8217;efficacia delle soluzioni IA prima della loro implementazione su larga scala.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre anche utilizzare un approccio iterativo, raccogliendo <em>feedback</em> dagli utenti finali e apportando miglioramenti continui alle soluzioni. All’uopo, sarà utile organizzare sessioni di revisione periodiche con i <em>team</em> di sviluppo e gli utenti, per discutere dei progressi e delle sfide.</p>
<p style="text-align: justify;">Le soluzioni IA devono essere facilmente integrabili con i sistemi organizzativi esistenti, per garantire una transizione senza ostacoli e minimizzare le interruzioni operative.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre assicurarsi che le soluzioni IA siano compatibili con i sistemi di gestione dei documenti, i <em>software</em> di contabilità e piattaforme utilizzate da altre amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sviluppare API e interfacce di utente intuitive<a href="#_ftn60" name="_ftnref60"><strong>[60]</strong></a> serve a facilitare l&#8217;integrazione e l&#8217;uso delle soluzioni IA.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta implementate, le soluzioni IA devono essere monitorate e migliorate continuamente. È essenziale raccogliere <em>feedback</em> dagli utenti e utilizzare questi <em>input</em> per apportare miglioramenti, garantendo che le soluzioni rimangano efficaci e rilevanti nel tempo. Condurre sondaggi e interviste con gli utenti può servire a raccogliere una retroazione dettagliata sulle soluzioni IA.</p>
<p style="text-align: justify;">Monitorare le prestazioni delle soluzioni di IA serve a identificare eventuali problemi e opportunità di miglioramento.</p>
<p style="text-align: justify;">È ugualmente utile monitorare le metriche-chiave<a href="#_ftn61" name="_ftnref61"><strong>[61]</strong></a>, come il tempo di risposta, la precisione delle previsioni, la soddisfazione degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Utilizzare <em>dashboard</em><a href="#_ftn62" name="_ftnref62"><strong>[62]</strong></a> di monitoraggio serve a visualizzare le prestazioni delle soluzioni IA in tempo reale e identificare rapidamente eventuali anomalie.</p>
<p style="text-align: justify;">Apportare miglioramenti continui alle soluzioni IA basandosi sui feedback raccolti e sulle esigenze emergenti significa anche aggiornare regolarmente gli algoritmi di IA per migliorare le loro prestazioni e adattarli a nuovi dati e contesti, nonché risolvere rapidamente eventuali <em>bug</em><a href="#_ftn63" name="_ftnref63"><strong>[63]</strong></a> o problemi tecnici per garantire la continuità operativa e la soddisfazione degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre infine assicurarsi che le soluzioni IA siano sempre conformi alle nuove normative ed ai regolamenti, aggiornando i sistemi quando necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni etiche, come l&#8217;equità, la trasparenza e la responsabilità, richiedono attenzione costante. Gli algoritmi devono essere progettati per evitare <em>bias </em>e discriminazioni, e le decisioni automatizzate devono essere spiegabili e comprensibili per garantire la fiducia degli utenti. Allo stesso tempo, la regolamentazione deve bilanciare l&#8217;innovazione tecnologica con la protezione dei diritti, stabilendo linee guida chiare e quadri di responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La progettazione e l&#8217;implementazione di sistemi di IA richiedono una pianificazione attenta, lo sviluppo collaborativo e il miglioramento continuo. Coinvolgere gli <em>stakeholders</em>, raccogliere <em>feedback</em> e monitorare le prestazioni sono passi fondamentali per garantire che le soluzioni rimangano efficaci e rilevanti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IA nel settore giuridico-amministrativo è una di queste idee, destinata a trasformare profondamente la concezione del servizio pubblico, della giustizia e del diritto. La sfida è garantire che questa trasformazione avvenga in modo responsabile e sostenibile, massimizzando i benefici mentre si minimizzano i rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adozione dell&#8217;IA nel settore pubblico non è solo un&#8217;opportunità tecnologica, ma una rivoluzione culturale che richiede nuovi approcci e mentalità. Con l&#8217;impegno verso l&#8217;etica e la regolamentazione, si può costruire un futuro in cui l&#8217;IA non solo migliora l&#8217;efficienza della PA, ma contribuisce a una giustizia più equa e accessibile per tutti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Docente formatore di sicurezza informatica in Organismi di certificazione accreditati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Quella della sicurezza informatica per la P.A. è la sfida più importante dei prossimi anni, dalla quale dipende la riuscita dei piani pubblici di economia, sicurezza pubblica, difesa nazionale. Cfr.: Agenda Digitale (2022), “<em>Cybersecurity</em>, <em>cos’è e perché è importante</em>”, 31 ottobre 2022 in <em>www.agendadigitale.eu</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il <em>machine learning </em>(ML) è un sottoinsieme dell&#8217;intelligenza artificiale (IA) che si occupa di creare sistemi che apprendono o migliorano le performance in base ai dati che utilizzano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il riconoscimento di <em>pattern</em> (in <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese">inglese</a> <em>pattern recognition</em>) è una sottoarea dell&#8217;<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_automatico">apprendimento automatico</a>. Consiste nell&#8217;analisi e identificazione di schemi all&#8217;interno di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Dati">dati</a> grezzi, al fine di identificarne la <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Classificatore_(matematica)">classificazione</a>. La maggior parte della ricerca nel campo riguarda metodi di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_supervisionato">apprendimento supervisionato</a> e <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_non_supervisionato">non supervisionato</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> ISO (2013), <em>ISO/IEC 27001 &#8211; Information Technology, Security Techniques, Information Security Management Systems, Requirements, ISO</em>, Ginevra.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Kira Systems</em> è una piattaforma di tecnologie avanzate di analisi a contratto nel campo del<em> machine learning</em>, di cui si dirà.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La piattaforma <em>Lex Machina</em> ha una varietà di funzioni per aiutare gli avvocati nell’impostare loro strategia legale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <strong><em>Electronic discovery</em></strong>, ovvero ricerca elettronica, processo di <strong>acquisizione, ricerca e gestione di informazioni all’interno di materiale digitale </strong>(ESI, <em>electronically stored information</em>), affinché le risultanze possano essere utilizzate sia per indagini interne che nel corso di contenziosi e <strong>procedimenti legali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il <em>clustering </em>consiste in un insieme di metodi per raggruppare oggetti in classi omogenee. Un <em>cluster</em> è un insieme di oggetti che presentano tra loro delle similarità, ma che, per contro, presentano dissimilarità con oggetti in altri <em>cluster</em>. L’<em>input</em> di un algoritmo di <em>clustering</em> è costituito da un campione di elementi, mentre l’<em>output </em>è dato da un certo numero di <em>cluster</em> in cui gli elementi del campione sono suddivisi in base a una misura di similarità. Gli algoritmi di <em>clustering</em> forniscono come <em>output</em> anche la descrizione delle caratteristiche di ciascun <em>cluster</em>, il che è fondamentale per prendere decisioni strategiche sulle azioni da compiere verso tali gruppi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il <em>machine learning</em> (ML) è un sottoinsieme dell&#8217;intelligenza artificiale che si occupa di creare sistemi che apprendono o migliorano la <em>performance</em> in base ai dati che utilizzano. I termini <em>machine learning</em> e IA vengono spesso utilizzati in modo interscambiabile, ma non hanno lo stesso significato. Tutto ciò che riguarda il <em>machine learning</em> rientra nell&#8217;intelligenza artificiale, ma l&#8217;intelligenza artificiale non include solo il<em> machine learning</em>. Gli algoritmi di <em>machine learning </em>e la tecnologia associata si stanno sviluppando in tutti i settori con molteplici funzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si tratta di piattaforme di<em> e-discovery</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> È un fornitore di servizi legali<em> on line</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> <em>Ravel Law </em>è una <em>legal analytics and research company</em> fondata nel 2012 da Daniel Lewis e Nik Reed., la quale prevede i risultati di una causa sulla base della giurisprudenza pertinente, delle sentenze dei giudici e del linguaggio di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il <em>chatbot</em> è un <em>software</em> che simula ed elabora le conversazioni umane (scritte o parlate), consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con una persona reale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>DoNotPay </em>è divenuto famoso come primo avvocato-robot in grado di fornire consulenza legale gratuita in materia di contravvenzioni stradali. In realtà, non si tratta di un robot, ma di un’applicazione di intelligenza artificiale, denominata <em>chatbot</em> che genera in automatico, qualora sussistano le condizioni, una lettera di contestazione nei confronti della specifica contravvenzione, che l’utente deve solo stampare e firmare. Si rientra, quindi, nell’ambito dei c.d. <em>sistemi esperti</em> che si distinguono dai sistemi informatici tradizionali poiché in questi ultimi: ) la conoscenza non è mai rappresentata esplicitamente e non è mai separata dalle procedure che la usano e che ne disciplinano l’elaborazione; b) la conoscenza è applicata in modo rigidamente predeterminato; c) non è possibile aggiungere nuova conoscenza senza modificare le procedure; d) il sistema non è in grado di esporre la conoscenza sulla quale si basa né di spiegare perché, sulla base della stessa, sia giunto a determinati risultati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> La verifica di conformità normativa attraversa quattro passaggi. Il primo <em>step</em> consiste nel scegliere un attributo da usare che definirà le agenzie. Questo attributo viene usato per creare il filtro delle autorizzazioni di ricerca che limita un gestore di <em>eDiscovery</em> a cercare solo i percorsi di contenuto degli utenti a cui è assegnato un valore specifico per questo attributo. Il secondo passaggio consiste nel creare gruppi di ruoli nel portale di conformità che si allineeranno con le agenzie. Dopo aver creato gruppi di ruoli per ogni agenzia, il terzo passaggio consiste nel creare filtri delle autorizzazioni di ricerca che associano ogni gruppo di ruoli alla relativa agenzia specifica e definiscono il limite di conformità stesso. Il quarto e ultimo passaggio consiste nel creare un caso nel portale di conformità, quindi aggiungere il gruppo di ruoli creato nel passaggio 2 come membro del caso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> La <a href="https://www.ontrack.com/it-it/blog/crittografia-dei-dati-la-piu-vecchia-invenzione-del-mondo">crittografia dei dati </a>è una soluzione capace di offrire elevati <em>standard</em> di sicurezza sui dati. Richiede di essere eseguita correttamente, passo dopo passo, perché, quando è effettuata in maniera non corretta, può rappresentare un pericolo per l’integrità dei dati e la loro protezione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Il <em>bias</em> nell’apprendimento automatico è una forma di errore sistemico che si verifica quando i dati utilizzati per addestrare o azionare un modello alterano l’<em>output</em> oppure offrono risultati diversi dal valore previsto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Le metriche di prestazione sono misure quantitative utilizzate per valutare l’efficacia, l’efficienza e il progresso di processi, sistemi o prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr.: Gupta M. (2015), “<em>5 Reasons Why Every Company Needs a Cybersecurity Strategy</em>”, 14 dicembre, accesso del 31 ottobre 2022 www.strategicthinking.eu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> <em>Darktrace </em>è un&#8217;azienda operante nell&#8217;ambito della <em>cybersecurity</em> che vanta la tecnologia di <em>machine learning</em> più avanzata al mondo per la <em>cyber defense</em>. Si ispira all&#8217;intelligenza di auto-apprendimento del sistema immunitario umano e funziona automaticamente, senza una pregressa conoscenza, rilevando e combattendo in tempo reale gli attacchi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> In informatica, una <em>query</em> o interrogazione è un comando scritto dall&#8217;utente per ricavare informazioni riguardanti il contenuto di una base di dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è il processo che converte un&#8217;immagine di testo in un formato di testo leggibile dalla macchina. Ad esempio, se si esegue la scansione di un modulo o di una ricevuta, il computer salva la scansione come file immagine. Non sarà possibile utilizzare un editor di testo per modificare, cercare o contare le parole nel file immagine. Tuttavia, è possibile utilizzare l&#8217;OCR per convertire l&#8217;immagine in un documento di testo con i suoi contenuti archiviati come dati di testo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (<em>General Data Protection Regulation</em> o GDPR) è la principale normativa dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> L’<em>adversarial machine learning</em> (apprendimento automatico antagonistico) è una serie di tecniche volte a compromettere il corretto funzionamento di un <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico">sistema informatico</a> che faccia uso di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmi">algoritmi</a> di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_automatico">apprendimento automatico</a>, tramite la costruzione di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Input"><em>input</em></a> speciali in grado di <em>ingannare</em> tali algoritmi; più nello specifico, lo scopo di tali tecniche è quello di causare la classificazione errata in uno di questi algoritmi. Inoltre, nell&#8217;<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_supervisionato">apprendimento supervisionato</a>, è possibile costruire particolari <em>input </em>in grado di far trapelare informazioni sul <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Training_set"><em>training set</em></a><em> </em>usato, o di permettere la clonazione del modello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Il <em>ransomware</em> è un programma informatico dannoso (&#8220;malevolo&#8221;) che può infettare un dispositivo digitale, bloccando l’accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file, ecc.) per poi chiedere un <strong>riscatto </strong>(in inglese, <em>ransom</em>) da pagare per liberarli. Cfr.: Sophos, “<em>The state of ransomware 2020: Results of an independent study of 5,000 IT managers across 26 countries</em>”, in <em>Sophos white paper</em>, maggio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Nella <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica">sicurezza informatica</a>, si definisce <em>data breach</em>, o violazione dei dati oppure fuga di dati, la diffusione intenzionale o non intenzionale, in un ambiente non affidabile, di informazioni <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica">protette</a>, private o confidenziali. Un concetto simile è la &#8220;fuga di informazioni&#8221; (in inglese <em>information leakage</em>). Incidenti di questo tipo spaziano da attacchi dei cosiddetti <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Black_hat"><em>black hat</em></a>, individui che compiono attacchi informatici per qualche forma di lucro personale, associati con <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Criminalit%C3%A0_organizzata">criminalità organizzata</a>, <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo">attivisti politici</a> o governi nazionali, a imprudente abbandono di apparecchi <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Informatici">informatici</a> o <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Supporti_di_memoria">supporti di memoria</a> e fonti non attaccabili da <em>hacker</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Nel 2017, la <em>law firm</em> Dla Piper (che paradossalmente si occupa di sicurezza informatica nel settore legale) fu tra le principali vittime del <em>cyber </em>attacco partito dall&#8217;Europa orientale che colpì decine di aziende e privati. L&#8217;operazione di fatto bloccò centinaia di migliaia di computer nel mondo con un virus chiamato Petya.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> I sistemi che utilizzano l&#8217;intelligenza artificiale sono spesso paragonati a una &#8220;scatola nera&#8221;, poiché nessuno sa esattamente come funzionano. Di conseguenza, è difficile vederci dentro, la qual cosa rende possibili le manipolazioni. Un fornitore di sistemi di intelligenza artificiale può impostare restrizioni speciali per evitare di manipolare il comportamento degli utenti. In questo caso, la sfida sta più nel modo in cui questi sistemi saranno progettati e quale sarà la funzione obiettivo del loro funzionamento, compresi i vincoli. Il comportamento sospetto degli algoritmi può non essere sempre il risultato della loro funzione <em>target</em>; può essere dovuto alla qualità dei dati grezzi che sono stati utilizzati per addestrare e formare gli algoritmi. Un passo importante per limitare le conseguenze negative degli algoritmi è garantire che tutti gli sviluppatori di sistemi di IA rispettino il requisito della trasparenza. Per raggiungerlo, devono essere soddisfatte tre condizioni: 1) il lavoro dell&#8217;IA e i suoi risultati devono essere sottoposti a uno stretto controllo umano (l&#8217;art. 14 dell&#8217;AIA &#8211; <em>Artificial Intelligence Act</em> dell&#8217;Unione Europea suggerisce che il fornitore di qualsiasi sistema di IA deve fornire un meccanismo di supervisione umana); la supervisione umana deve includere principi di responsabilità per fornire i giusti incentivi ai fornitori; la trasparenza sul funzionamento dei sistemi di IA non deve rendere difficile agli utenti la comprensione del loro funzionamento; 2) la seconda condizione è destinata ai rappresentanti della tutela dei consumatori, e consiste nell’includere maggiori dettagli e informazioni disponibili in qualsiasi momento; requisito obbligatorio per la trasparenza dell&#8217;IA è fornire un quadro chiaro degli obiettivi dei sistemi di IA; 3) la terza condizione è lo sviluppo di una serie di regole che impediscano ai sistemi di IA di utilizzare strategie di manipolazione occulta che causino danni economici. Queste regole, che i fornitori dovranno seguire sia nello sviluppo che nell&#8217;implementazione dei sistemi di IA, creeranno un quadro che limita le funzioni dell&#8217;IA. Tuttavia, queste regole non dovrebbero contenere restrizioni eccessive che potrebbero compromettere l&#8217;efficienza economica (per gli individui e la società) creata da questi sistemi o ridurre gli incentivi all&#8217;innovazione e all&#8217;adozione dell&#8217;IA. Tuttavia, anche se venissero adottate le restrizioni sopra descritte, sarà difficile individuare le manipolazioni nella pratica. I sistemi di IA sono progettati per rispondere al comportamento di un particolare utente, offrendogli le migliori opzioni possibili. Non è sempre facile giustificare la differenza tra un algoritmo che fa la migliore raccomandazione in base al comportamento dell&#8217;utente e un algoritmo che manipola il comportamento dell&#8217;utente raccomandando solo le opzioni che massimizzano i profitti delle aziende.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Vedi nota 21.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> È una soluzione antivirus predittiva. L&#8217;algoritmo consente di difendere gli endpoint prima che il <em>malware</em> abbia la possibilità di eseguirsi, anziché costantemente monitorare i possibili attacchi, spesso anche dopo che questi abbiano già causato danni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Qualsiasi dispositivo elettronico che comunica con una rete può essere considerato un <em>endpoint</em>. La sicurezza degli <em>endpoint</em> si concentra sulla sicurezza e sulla protezione dei dispositivi dagli attacchi informatici e dalle minacce. Qui si mira alla sicurezza delle porte d’accesso a dati e ad altre informazioni importanti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> <a href="https://blog.malwarebytes.com/glossary/malware/"><em>Malware</em></a> (<em>software</em> malevolo) è un programma o codice dannoso che mette a rischio un sistema, invadendo, danneggiando o disattivando computer, sistemi, reti, dispositivi mobili, talora assumendo il controllo parziale delle operazioni del dispositivo. Lo scopo è lucrare illecitamente a spese degli utenti, rubando, criptando o eliminando dati, alterando o compromettendo le funzioni fondamentali di un <em>computer</em> e spiando le attività degli utenti. Cfr.: Abraham S. &#8211; Chengalur-Smith I. (2010), <em>An overview of social engineering malware: trends, tactics, and implications, Technology in Society</em>, vol. 32, n. 3, pagg. 183-196.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> L’autenticazione a due fattori è uno strato di sicurezza aggiuntivo a protezione di un account digitale, che rende molto più complesso il furto di dati da parte di aggressori online e hacker. Solitamente è formato da un’informazione conosciuta dall’utente (una password) e da qualcosa in possesso dell’utente (l’accesso a un dispositivo, ad esempio) o che fa parte del suo essere (<a href="https://nordvpn.com/it/blog/dati-biometrici/">dati biometrici</a> come le impronte digitali).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Nella <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica">sicurezza informatica</a> un sistema di rilevamento delle intrusioni o <em>intrusion detection system</em> (IDS) è un dispositivo <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Software"><em>software</em></a> o <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Hardware"><em>hardware</em></a> (o a volte la combinazione di entrambi, sotto forma di sistemi <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Stand-alone_(informatica)"><em>stand-alone</em></a> preinstallati e preconfigurati) utilizzato per identificare accessi non autorizzati ai <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Computer">computer</a> o alle <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_locale">reti locali</a>. Le intrusioni rilevate possono essere quelle prodotte da <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Cracker_(informatica)"><em>cracker</em></a><em> </em>esperti, da <em>tool </em>automatici o da utenti inesperti che utilizzano programmi semiautomatici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Un <strong><em>audit</em></strong><strong> di sicurezza informatica</strong> è <strong>un’analisi sistematica sul sistema di sicurezza informatica</strong>. Il suo <strong>obiettivo primario</strong><strong> è verificare controlli di sicurezza, politiche e procedure in atto</strong> e, attraverso una vera e propria <em>checklist</em>, <strong>convalidare il loro efficace funzionamento</strong> per fornire all’amministrazione, ai fornitori ed agli utenti dati concreti sul proprio grado di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> La sicurezza reattiva è l&#8217;approccio tradizionale alla sicurezza informatica, comportante una vigilanza costante e una risposta istantanea alle minacce individuate. Contrariamente alla sicurezza reattiva, la sicurezza proattiva utilizza un approccio più preventivo, con l&#8217;obiettivo di prevenire gli attacchi informatici prima che si materializzino. Questa strategia prevede l&#8217;identificazione e la rettifica delle vulnerabilità del sistema che potrebbero essere potenzialmente sfruttate da attori malevoli.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Le misure minime di sicurezza ICT emanate dall’AgID, sono un riferimento pratico per valutare e migliorare il livello di sicurezza informatica delle amministrazioni, al fine di contrastare le minacce informatiche più frequenti. Le misure consistono in controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale e utili alle Amministrazioni per valutare il proprio livello di sicurezza informatica. A seconda della complessità del sistema informativo a cui si riferiscono e della realtà organizzativa dell’Amministrazione, le misure minime possono essere implementate in modo graduale seguendo<strong> tre livelli di attuazione: 1) </strong>Minimo, quello al quale ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve necessariamente essere o rendersi conforme; 2) <em>Standard</em>, livello superiore al livello minimo, che ogni Amministrazione deve considerare come base di riferimento in termini di sicurezza e rappresenta la maggior parte delle realtà della PA italiana; 3) Alto, adottato dalle organizzazioni maggiormente esposte a rischi (ad esempio per la criticità delle informazioni trattate o dei servizi erogati), ma anche visto come obiettivo di miglioramento da parte di tutte le altre organizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) o Relazione sul Sistema di Gestione Privacy è un documento interno, che descrive il <a href="http://www.eucs.it/modello-privacy">Modello <em>Privacy </em>aziendale</a> adottato, con il quale vengono pianificati su base pluriennale gli interventi di adeguamento <em>privacy</em> necessari a rendere conforme il Modello agli obblighi di legge. Il DPS è un documento di pianificazione su base triennale o quinquennale, soggetto ad aggiornamento periodico almeno annuale, composto dalle seguenti sezioni: <em>Introduzione al DPSS, Privacy Policy Aziendale, Organigramma Privacy, Classificazione dei Dati Personali, Classificazione dei Trattamenti, Analisi dei Rischi Privacy, Privacy Gap Analysis, Misure di Sicurezza, Misure Minime di Sicurezza, Trattamenti Affidati all’Esterno, </em><a href="http://www.eucs.it/corso-privacy"><em>Formazione Privacy</em></a><em>, Linee Guida Privacy, Procedure Privacy, Istruzioni Operative Privacy, Allegato A al DPS &#8211; Modulo Privacy di Informativa e Consenso, Allegato B al DPSS &#8211; Modulo Privacy di Nomina a Responsabile Privacy, Allegato C al DPS &#8211; Modulo Privacy di Lettera di Incarico Privacy, Allegato D al DPSS &#8211; Modulo Privacy di Nomina a Responsabile Esterno Privacy, Allegato E al DPS &#8211; Modulo Privacy di Nomina ad Amministratore di Sistema. </em>Tuttavia, l’obbligo formale di redigere o aggiornare il DPS entro il 31 marzo di ogni anno, è stato abrogato con il Decreto Legge n. 05/2012 (Decreto Semplificazioni e Sviluppo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Cfr.: Abraham S. &#8211; Chengalur-Smith I. (2010), <em>An overview of social engineering malware: trends, tactics, and implications, Technology in Society</em>, vol. 32, n. 3, pagg. 183-196.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> La <em>compliance </em>può essere definita come <strong>l’insieme delle procedure</strong> finalizzate ad assicurare <strong>che </strong><strong>le norme, giuridiche</strong><strong> </strong>ed<strong> </strong><strong>etiche,</strong> applicabili all’impresa, siano effettivamente rispettate <strong>dall’organico nel suo complesso. </strong>È una fase iniziata sin dalla fine del secolo scorso, quando si è cominciato ad assistere ad un processo evolutivo del diritto d’impresa che ha portato al passaggio dalla norma tradizionale alla<strong> c.d. norma di </strong><em>compliance</em><strong>. </strong>Il suo obiettivo principale è assicurarsi che l’impresa rispetti tutte le regole, nella forma e nella sostanza, in modo da garantire che la sua azione sia conforme alle <strong>leggi</strong>, allo <strong>statuto</strong>, ai <strong>regolamenti</strong>, ai <strong>principi contabili</strong>, alle <strong>procedure interne definite dall’impresa</strong>, tipicamente dal consiglio di amministrazione, ai <strong>Codici di </strong><em>governance</em><strong> </strong>e ai <strong>principi di etica</strong><em>. </em>Negli ultimi anni, infatti, l’attenzione alla <em>compliance</em> richiesta alle aziende dai contesti normativi sempre più compositi e intricati in cui operano sta crescendo esponenzialmente, rendendo, di conseguenza, complesse e articolate le attività per la gestione dei rischi di conformità. Il legislatore comunitario e quello nazionale, tra gli altri aspetti, hanno esteso sempre più gli obblighi di <em>compliance</em> volti ad assicurare una maggiore prevenzione di illeciti all’interno della vita aziendale. Si pensi a normative quali: <strong>il d.lgs. 231/2001</strong><strong>, </strong><strong>la normativa sulla </strong><em><strong>privacy</strong></em><strong>, </strong><strong>le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Antiriciclaggio, le norme in materia di anticorruzione, di trasparenza,</strong> nonché quelle <strong>in ambito di sostenibilità</strong>, che hanno comportato importati interventi di adeguamento per le aziende e ingenti costi di <em>compliance. </em>I sistemi di <em>compliance </em>attribuiscono all’impresa un duplice compito: <strong>valutare i potenziali rischi</strong><strong> </strong><strong>e</strong><strong> </strong><strong>implementare tutti quei presidi e quelle misure volti a ridurli per evitare la responsabilità da organizzazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a>I rischi in termini di <em>privacy</em> e <em>data security</em> derivanti dall&#8217;utilizzo della tecnologia <em>blockchain</em> appaiono scongiurati dalla totale adozione delle garanzie crittografiche. Profili problematici emergono con riferimento alla tutela del diritto all&#8217;oblio, stante l&#8217;immodificabilità e la condivisione delle informazioni registrate sulla <em>blockchain</em>. Cfr.: M. Macchia, Blockchain <em>e pubblica amministrazione</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2, 2021, 119, in part. nt. 6. Per i risvolti in termini di GDPR, si veda anche A.M. Gambino &#8211; C. Bomprezzi, Blockchain <em>e protezione dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf. (Il)</em>, fasc. 3, 2019, 619 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> <strong><em>Supply chain</em></strong> o <strong>catena di approvvigionamento</strong> è il processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore al cliente. Con l&#8217;espressione si può fare riferimento anche agli aspetti manageriali della catena di distribuzione (<strong><em>supply chain management</em></strong><strong> o SMC)</strong>, cioè alle attività di coordinamento che servono ad ottimizzare i singoli anelli della catena di rifornimento (pianificazione, esecuzione e controllo di tutte le attività legate al flusso di materiali e informazioni) che si producono da quando viene ricevuto un ordine. Quando si parla di <em>supply chain</em> è possibile incontrare il concetto di <strong>catena di valore</strong> o <strong><em>value chain</em></strong>. Quanti più anelli attraversa un prodotto, maggiore sarà il valore finale accumulato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> L&#8217;interoperabilità tra <em>blockchain</em> diverse si distingue in <em>digital asset exchange</em> e <em>arbitrary data exchange</em>; la prima consiste nello scambio di <em>assets</em> tra catene diverse ed è facilmente risolvibile tramite appositi <em>smart contracts</em> noti come <em>atomic swaps</em>, mentre la seconda richiede maggiore approfondimento per le sue applicazioni in ambito concorrenziale. Si tratta della capacità di realizzare una transazione in senso informatico su una piattaforma <em>blockchain</em> in modo che influisca su un&#8217;altra piattaforma. Questo risultato non è facilmente raggiungibile, ma si ritiene che progettando delle <em>application programming interface</em> (API) formate da <em>smart contract</em> in grado di verificare l&#8217;esito dei meccanismi di consenso su una piattaforma e di comunicarli ad un&#8217;altra, in modo da utilizzare i dati su una <em>blockchain</em> per influenzare i cambiamenti di stato di un&#8217;altra: questo risultato è difficile da raggiungere, rendendo le piattaforme <em>blockchain</em> vere e proprie barriere.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Le <em>Regulatory Sandbox</em> sono spazi in cui sperimentare nuove tecnologie sotto il controllo delle autorità, in deroga alle norme vigenti; assolutamente indispensabili per lo sviluppo e la regolamentazione dell&#8217;IA.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Il processo di digitalizzazione della P.A. italiana ha avuto una accelerata dopo il Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione 2020 – 2022, recante undici principi-guida: 1) d<em>igital &amp; mobile first</em> , per cui le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali; 2) <em>digital identity only</em>, per cui le P.A. devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale (SPID per primo); 3) <em>cloud first</em>, per cui le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma <em>cloud</em>; 4) <em>servizi inclusivi e accessibili</em>, per cui le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori; 5) <em>dati pubblici quale bene comune</em>, per cui il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile; 6) interoperabile <em>by design</em>, per cui i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni; 7) sicurezza e <em>privacy by design</em>, per cui i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali; 8) u<em>ser-centric</em>, <em>data driven</em> e agile per cui le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, basate sull&#8217;esperienza dell&#8217;utente e tendenti alla continua misurazione delle prestazioni e dell&#8217;utilizzo; 9) <em>once only</em>, per cui le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite; 10) transfrontaliero <em>by design</em>, per cui le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti; 11) <em>open source</em>, per cui le pubbliche amministrazioni devono prediligere l&#8217;utilizzo di <em>software</em> con codice sorgente aperto o, comunque, rendere disponibile il codice sorgente di <em>software</em> sviluppato per proprio conto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> La normativa citata fornisce un insieme di controlli generici di riferimento per la sicurezza delle informazioni, comprensivi di linee-guida per la loro implementazione. Questo documento è elaborato per essere utilizzato dalle organizzazioni: a) nell&#8217;ambito di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) basato su UNI CEI EN ISO/IEC 27001; b) per l&#8217;implementazione di controlli per la sicurezza delle informazioni basati sulle <em>best practices</em> riconosciute a livello internazionale; c) per lo sviluppo di linee guida per la gestione della sicurezza delle informazioni specifiche per l&#8217;organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Il NIST (<em>National Institute of Standards and Technology</em>) è un&#8217;agenzia non regolatoria che promuove l&#8217;innovazione attraverso il progresso della scienza, degli <em>standard</em> e della tecnologia delle misurazioni. Il NIST CSF (NIST <em>Cybersecurity Framework</em>) consiste in <em>standard</em>, linee guida e <em>best practice</em> per aiutare le organizzazioni a migliorare la loro gestione dei rischi per la sicurezza informatica. Il NIST CSF è concepito per essere abbastanza elastico da integrarsi con i processi di sicurezza esistenti all&#8217;interno di qualsiasi organizzazione, in qualsiasi settore. Fornisce un buon punto di partenza per implementare la gestione della sicurezza delle informazioni e dei rischi per la sicurezza informatica praticamente in qualsiasi organizzazione del settore privato negli Stati Uniti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> La crittografia dei dati consente di impedire agli utenti non autorizzati di leggere dati su un cluster e sui sistemi di archiviazione di dati associati. Sono inclusi i dati salvati su supporti persistenti, noti come dati <em>inattivi</em>, e i dati che possono essere intercettati quando circolano in rete, noti come dati <em>in transito</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Quando si tratta di scambio di messaggi, si parla solitamente di crittografia simmetrica e crittografia asimettrica. La <strong>crittografia simmetrica</strong> prevede che sia il mittente che il destinatario utilizzino la stessa chiave di decifrazione per comunicare tra loro. In pratica, il mittente cifra il proprio messaggio utilizzando una chiave che dovrà poi inviare al destinatario insieme al messaggio stesso, in modo che possa decifrarlo. Per sicurezza, queste due informazioni dovrebbero viaggiare su canali diversi, ma questo rende la comunicazione estremamente vulnerabile. Infatti, a un malintenzionato basterebbe intercettare la chiave per avere accesso al contenuto del messaggio. La <strong>crittografia asimmetrica</strong> prevede invece l’uso di due chiavi, una pubblica e una privata. Quella pubblica è condivisa tra mittente e destinatario, mentre quella privata è unica e individuale. Per poter decifrare il messaggio, è necessario essere in possesso di entrambe le chiavi; quindi, anche se qualcuno riuscisse a intercettare la chiave pubblica, non avrebbe accesso a quella privata e di conseguenza non potrebbe accedere al messaggio. Per spiegare meglio con un esempio: Mario e Luca installano un’app di messaggistica che crea una chiave pubblica per le loro comunicazioni; sul suo dispositivo, Mario ne crea una privata che usa per cifrare i suoi messaggi, i quali verranno poi decifrati da Luca con la sua chiave personale, che a sua volta avrà creato sul suo dispositivo. L’implementazione migliore di crittografia asimmetrica è la <strong>crittografia <em>end to end</em></strong>. Questa prevede che gli intermediari, cioè i servizi che si occupano di smistare i messaggi, non abbiano accesso alle chiavi private, che vengono generate direttamente dall’utente sul suo dispositivo. Ciò significa che solo mittente e destinatario possono conoscere il contenuto dei messaggi scambiati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Un <em>token</em> per la sicurezza (dall&#8217;inglese, <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Gettone">gettone</a> o <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pedina">pedina</a>) chiamato anche <em>token hardware</em>, <em>token </em>per l&#8217;autenticazione, <em>token</em> crittografico, è un oggetto fisico o un componente logico necessario per le autenticazioni forti, dette a due fattori. Si presenta spesso sotto forma di dispositivo elettronico portatile di piccole dimensioni, alimentato a <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pila_(elettrotecnica)">batteria</a> con autonomia nell&#8217;ordine di qualche anno, dotato di uno <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Schermo">schermo</a> e talvolta di una <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Tastiera_(informatica)">tastiera</a> numerica. Alcuni <em>token</em> possono essere collegati ad un <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Computer">computer</a> tramite una porta <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/USB">USB</a> per facilitare lo scambio di dati. Può anche essere di tipo <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Software"><em>software</em></a>, ove le informazioni necessarie risiedono direttamente nel computer dell&#8217;utente, o in un&#8217;<em>app </em>per telefoni, e non in un oggetto fisico esterno. A volte, il <em>token</em> è necessario non tanto per autenticarsi all&#8217;applicazione (<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Login">login</a>) quanto per effettuare le transazioni/operazioni ovvero le cosiddette disposizioni. Cfr.: A. Kaushik &#8211; R. Dubey, <em>Tokenization of assets using </em>blockchain<em> technology</em>, International Journal for Modern Trends in Science and Technology, 2020, 6, 202-207, in <em>www.ijmtst.com/vol6issue12.html</em>; M. Giaccaglia, <em>Considerazioni su</em> Blockchain <em>e</em> smart contracts <em>(oltre le criptovalute)</em>, in <em>Contr. e impr.</em>, 3, 2019, 3, 941 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Vedi nota n. 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> La gestione delle informazioni e degli eventi sulla sicurezza, o SIEM, è una soluzione di sicurezza che aiuta le organizzazioni a riconoscere e affrontare potenziali minacce e vulnerabilità della sicurezza prima che possano interrompere le operazioni di business.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) permette di gestire sistemi, reti o risorse in base al ruolo che svolgono all&#8217;interno di un team o di un&#8217;organizzazione. Invece di configurare sistemi o accessi alla rete specifici per ciascun utente, grazie al controllo degli accessi basato sui ruoli gli amministratori IT sono in grado, con un singolo processo, di identificare il livello di accesso necessario per tutti e attribuire ai ruoli un set di autorizzazioni definito. In questo modo è possibile aggiungere, modificare e rimuovere le autorizzazioni per tutti gli utenti appartenenti a un gruppo specifico in una sola volta, oppure modificare il livello di accesso di un singolo utente assegnandolo o rimuovendolo da un ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> L&#8217;autenticazione multifattore (MFA) è una tecnologia di sicurezza che utilizza diversi fattori di autenticazione per la verifica dell&#8217;identità quando gli utenti accedono ai servizi online. L&#8217;MFA richiede a un utente di combinare due o più fattori di autenticazione, che possono includere qualcosa che conoscono (come una <em>password</em> o un PIN), qualcosa di cui dispongono (come una <em>smart card</em> o una <em>notifica push</em>) e qualcosa che essi sono (come un&#8217;impronta digitale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> La v<strong>alutazione di impatto <em>privacy</em></strong> è un adempimento inserito all’art. 35 del GDPR, frutto, principalmente, di una valutazione del rischio che rilevi un rischio rilevante. L’adempimento in cui si esplica tale approccio è l’analisi del rischio e la conseguente adozione di misure, sia tecniche che organizzative, adeguate, ovvero calibrate alle attività di trattamento dati concretamente svolte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Vedasi nota 45.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Il <em>quantum computing</em> è una tecnologia specializzata di<em> hardware</em> e algoritmi che sfruttano i principi della meccanica quantistica, per risolvere problemi complessi che i <em>supercomputer</em> classici non possono risolvere con la stessa rapidità.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Le metriche di successo (o di <em>performance</em>) sono essenziali per valutare i progressi verso gli obiettivi prefissati e prendere decisioni informate per il miglioramento. Alcune metriche includono: 1) indicatori-chiave di prestazione (KPI), misure specifiche e quantificabili per monitorare i progressi verso gli obiettivi strategici, i quali aiutano a concentrarsi sugli aspetti critici delle prestazioni e a guidare gli sforzi di miglioramento; 2) le metriche finanziarie che valutano la salute e le prestazioni finanziarie di un progetto (ricavi, profitti, ritorno sugli investimenti, rapporto costo-efficacia); 3) metriche operative che valutano l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dei processi aziendali, come i tassi di produzione, la produttività e l&#8217;utilizzo della capacità; 4) metriche della qualità che valutano la qualità di prodotti, servizi o processi, includendo misure come la soddisfazione dei clienti e l&#8217;aderenza agli <em>standard</em> del settore.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Un&#8217;API o <em>application programming interface</em>, è un insieme di regole o protocolli che consentono alle applicazioni software di comunicare tra loro per scambiare dati, caratteristiche e funzionalità. Le API semplificano e accelerano lo <a href="https://www.ibm.com/it-it/topics/software-development">sviluppo di <em>software</em></a> e applicazioni consentendo agli sviluppatori di integrare dati, servizi e funzionalità da altre applicazioni, anziché svilupparle da zero. Le API offrono inoltre ai titolari delle applicazioni un modo semplice e sicuro per rendere disponibili i dati e le funzioni delle applicazioni ai reparti all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione. I titolari delle applicazioni possono anche condividere o commercializzare dati e funzioni con<em> business partner</em> o terze parti. Le API consentono la condivisione delle informazioni necessarie, mantenendo nascosti altri dettagli interni del sistema, il che contribuisce a ottimizzare la sicurezza del sistema. I <em>server </em>o i dispositivi non devono esporre completamente i dati: le API consentono la condivisione di piccoli pacchetti di dati, rilevanti per la richiesta specifica. La documentazione API è come un manuale di istruzioni tecniche che fornisce dettagli su un&#8217;API e informazioni per gli sviluppatori su come lavorare con un&#8217;API e i suoi servizi. Una documentazione ben progettata promuove una migliore esperienza API per gli utenti e, in generale, rende le API più efficaci.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Una metrica-chiave o indicatore chiave di prestazione (<em>Key Performance Indicator</em>, KPI) è una metrica quantitativa di come un<em> team </em>o una organizzazione procede verso il raggiungimento di importanti obiettivi. Le organizzazioni utilizzano KPI a più livelli a seconda delle metriche che desiderano monitorare.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Sono applicazioni che fungono da pannello di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Il<em> bug </em>è un errore di funzionamento del sistema o programma.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/intelligenza-artificiale-e-sicurezza-informatica-nella-pubblica-amministrazione/">Intelligenza artificiale e sicurezza informatica nella pubblica amministrazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’ Intelligenza Artificiale e il suo utilizzo da parte della pubblica amministrazione: approccio giuridico ai problemi e ipotesi di soluzione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/l-intelligenza-artificiale-e-il-suo-utilizzo-da-parte-della-pubblica-amministrazione-approccio-giuridico-ai-problemi-e-ipotesi-di-soluzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 09:35:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/l-intelligenza-artificiale-e-il-suo-utilizzo-da-parte-della-pubblica-amministrazione-approccio-giuridico-ai-problemi-e-ipotesi-di-soluzione/">L’ Intelligenza Artificiale e il suo utilizzo da parte della pubblica amministrazione: approccio giuridico ai problemi e ipotesi di soluzione</a></p>
<p>Riv. n. 5/2022 Codice ISSN: 1972-3431 Relazione* Alberto Zito Sommario: 1. La potenziale pervasività dell’uso dell’IA rispetto all’insieme delle attività amministrative: nuove problematiche e nuovi approcci di studio. 2. Decisioni amministrative e limiti all’uso dell’IA: la riserva di umanità ed altro. 3. Un esempio dell’uso dell’IA foriero di grandi benefici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/l-intelligenza-artificiale-e-il-suo-utilizzo-da-parte-della-pubblica-amministrazione-approccio-giuridico-ai-problemi-e-ipotesi-di-soluzione/">L’ Intelligenza Artificiale e il suo utilizzo da parte della pubblica amministrazione: approccio giuridico ai problemi e ipotesi di soluzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/l-intelligenza-artificiale-e-il-suo-utilizzo-da-parte-della-pubblica-amministrazione-approccio-giuridico-ai-problemi-e-ipotesi-di-soluzione/">L’ Intelligenza Artificiale e il suo utilizzo da parte della pubblica amministrazione: approccio giuridico ai problemi e ipotesi di soluzione</a></p>
<p>Riv. n. 5/2022</p>
<p>Codice ISSN:<br />
1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Relazione</em></strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>*</strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alberto Zito</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sommario: 1. La potenziale pervasività dell’uso dell’IA rispetto all’insieme delle attività amministrative: nuove problematiche e nuovi approcci di studio. 2. Decisioni amministrative e limiti all’uso dell’IA: la riserva di umanità ed altro. 3. Un esempio dell’uso dell’IA foriero di grandi benefici ma non scevro da rischi: il cd. cantiere digitale. </em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><em> La potenziale pervasività dell’uso dell’IA rispetto a tutte le attività amministrative: nuove problematiche e nuove categorie giuridiche </em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo da parte della pubblica amministrazione della intelligenza artificiale (d’ora in avanti anche IA) per un verso pone molti problemi al giurista e per altro verso genera qualche paradosso<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminare sinteticamente gli uni e gli altri, è utile ricordare come l’IA si presti ad essere utilizzata dalla p.a. rispetto al complesso delle sue funzioni e dunque tanto in relazione all’attività da cui scaturisce una decisione destinata a realizzare effetti nella sfera giuridica dei destinatario quanto in relazione all’attività da cui scaturisce un’utilità sia essa a fruizione individuale (come nel caso della messa a disposizione della prestazione sanitaria) o a fruizione collettiva (come nel caso della vigilanza e della sicurezza di un parco pubblico).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli esempi appena fatti confermano, per un verso, la pervasività della tecnologia digitale rispetto all’agire della pubblica amministrazione e, per altro verso, consentono di fare una prima distinzione rispetto ai diversi problemi che il suo utilizzo pone. Non si può negare infatti come, allorquando la pubblica amministrazione ricorra all’IA per rendere prestazioni più efficienti nei confronti della collettività e dei suoi membri (ad esempio una diagnosi precoce e più attendibile di una patologia o l’esecuzione più accurata di un intervento chirurgico), si realizzino effetti positivi per i destinatari di tale azione che non sarebbe stato possibile realizzare sino a pochi anni addietro. Siamo dunque in presenza di un nuovo capitolo della storia del rapporto tra agire dell’amministrazione e utilizzo della tecnica da cui certamente sorgono problemi nuovi (si pensi per tornare agli esempi fatti all’allocazione della responsabilità per il malfunzionamento dello strumento digitale nel corso dell’esecuzione di una operazione chirurgica), ma da cui si originano anche benefici rispetto alle finalità che la p.a. deve perseguire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista giuridico si potrebbe dire che gli usi, cui si è accennato, costituiscano doverosa realizzazione del precetto costituzionale del buon andamento<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>. Dunque, pur senza cadere in facili ottimismi, l’atteggiamento che il giurista deve avere non può essere pregiudizialmente ostile rispetto all’uso anche massiccio dell’intelligenza artificiale digitale da parte della pubblica amministrazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il discorso però si complica quando l’IA viene utilizzata, nei processi di <em>decision making</em> delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina amministrativistica non è rimasta insensibile al problema. L’attenzione sino ad oggi si è concentrata soprattutto sulle decisioni che producono effetti giuridici diretti nei confronti dei destinatari e dunque sulle decisioni che hanno natura e forma di provvedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si è dunque interrogati sulla utilizzabilità dell’IA rispetto ai provvedimenti vincolati e a quelli discrezionali anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[4]</sup></a>. Se per i primi si è ritenuto possibile ricorrere alla cosiddetta decisione robotica, per i secondi sono state avanzate molto riserve.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema è tuttavia più ampio perché esso investe tutte le decisioni che la pubblica amministrazione deve assumere, quand’anche non abbiano natura provvedimentale, ma si inseriscano nel fluire dell’agire amministrativo condizionandone i successivi sviluppi. La scelta del tragitto del servizio pubblico di linea, delle fermate e degli orari, è pur sempre una decisione da cui scaturiscono conseguenze sulle modalità di gestione del servizio stesso e su coloro che saranno i fruitori del medesimo. La scelta di dislocare sul territorio i presidi ospedalieri in un certo modo è nuovamente una decisione che determinerà effetti sulle condizioni materiali della tutela del diritto alla salute. E non c’è dubbio che anche queste decisioni possono essere affidate ad un software basato sull’IA e che anzi il naturale terreno di elezione del fenomeno sia proprio questo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è dunque una prima indicazione che discende da quanto detto: l’intelligenza artificiale obbliga il giurista ad un esame della tematica muovendo dall’assunzione di una prospettiva diversa da quella tradizionale che fa perno sulla decisione amministrativa a prescindere dal regime giuridico formale di tale decisione. Non rileva tanto quest’ultimo, quanto l’esserci di una decisione in tutto o in parte affidata all’IA che impatta sulla “vita” delle persone. Si tratta certamente di una novità che la dottrina deve tenere in debita considerazione nelle proprie ricostruzioni sistematiche.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong><em> Decisioni amministrative e limiti all’uso dell’IA: la riserva di umanità ed altro.</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Decisioni della p.a. del tipo appena ricordato pongono diversi problemi il primo dei quali si colloca sul piano teorico-dogmatico, perché l’IA sfida molte delle teorie che sono state sinora elaborate per concettualizzare il fenomeno giuridico. Tanto per fare un esempio, veniamo da una tradizione in cui l’atto amministrativo è stato ricostruito come un atto in cui la volontà che in esso si esprime è pur sempre una volontà del funzionario pubblico, ancorché essa poi venga per così dire oggettivizzata ossia imputata ed ascritta alla pubblica amministrazione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>. Ebbene, di fronte ad un atto che scaturisce dall’intelligenza artificiale dove è la volontà? Quello appena fatto, peraltro, è soltanto uno dei molti esempi che si potrebbero fare. Si pensi a cosa ne è del procedimento amministrativo allorquando il procedimento si riduce ad un insieme di operazioni interne alla macchina o per meglio dire al software che su di essa è installato<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a> od anche alla garanzia della partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è poi un secondo problema che si colloca sul piano del metodo. Non mi intendo riferire al fatto che la diffusione direi pervasiva dell’IA costringe il giurista a confrontarsi con altre discipline e segnatamente con quelle che si occupano in maniera diretta del fenomeno ossia la matematica, l’informatica e più in generale le scienze cognitive. Messa in questi termini la questione non appare particolarmente problematica e, a ben guardare, neanche nuova soprattutto per lo studioso di diritto amministrativo. Il punto è invece un altro e di tutt’altro spessore: quando ci confrontiamo con l’intelligenza artificiale il tradizionale paradigma a mezzo del quale si procede all’inquadramento delle connessioni tra la scienza giuridica ed un fatto oggetto di studio in altri ambiti scientifici è molto diverso da quello tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sino ad oggi infatti le teorie scientifiche hanno rivestito nell’ambito del diritto amministrativo due funzioni ben precise: <em>i</em>) sono state di ausilio per l’applicazione in concreto delle norme in tutti quei casi in cui tale applicazione richieda la preventiva qualificazione dei fatti attraverso il ricorso a teorie, metodi e regole scientifiche e tecniche;<em> ii</em>) hanno fornito gli strumenti tecnici per operare in modo da soddisfare il principio del buon andamento quantomeno nella sua declinazione, sicuramente presente nell’art. 97 della nostra Costituzione, di principio di efficienza che altro non è se non l’espressione della cosiddetta razionalità strumentale e dunque dell’ottimale rapporto tra mezzi e fini.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto a questo schema vi è però un elemento di grande novità. La IA non si pone solo in posizione servente rispetto alle due funzioni per così dire tradizionali, perché è essa stessa che si pone come fattore diretto della produzione giuridica. L’intelligenza artificiale sembra avanzare pretese di autoconsistenza, candidandosi a divenire attore non umano del sistema giuridico un funzionario dell’attuazione dell’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è infine un terzo profilo problematico. Nell’ambito dell’IA occorre oggi distinguere quella cosiddetta deterministica da quella che deterministica non è.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima si basa su un algoritmo che processa in modo predeterminato le informazioni immesse ossia gli input e produce un output anche sotto forma di decisione che è in qualche modo esso stesso predeterminato a monte. Detto in altri termini questo tipo di IA lavora secondo le regole proprie della logica deduttiva o, se si preferisce, del ragionamento deduttivo e tutti noi sappiamo che in questo tipo di ragionamento la conclusione è già interamente contenuta nelle premesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Perlomeno da vent’anni a questa parte, però, non abbiamo solo l’IA deterministica, ma anche e soprattutto quella che non è tale, in quanto l’<em>output</em> che scaturisce dalla macchina non è interamente predeterminato. È il ben noto fenomeno della <em>machine learning</em>, il cui algoritmo agisce in modo diverso dall’algoritmo deterministico. La principale differenza sta nel fatto che la <em>machine learning</em> usa un algoritmo che è progettato per consentire alla macchina stessa di interagire con l’ambiente, ossia con i dati disponibili, di imparare autonomamente attraverso questa interazione e di creare altrettanto autonomamente un modello del mondo sulla cui base gli specifici problemi vengono trattati e risolti<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte più delicata di questo processo è proprio la creazione del modello che viene costruito sulla base dei dati, non soltanto perché gli algoritmi usati sono molto complessi, ma perché, come è stato detto, non siamo in grado di capire come la <em>machine learning</em> sia giunta ad elaborare il modello, quand’anche verifichiamo che l’output che ne scaturisce sia corretto ed anche utile<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>. Per questo gli algoritmi sono considerate come una scatola chiusa od anche come si suole dire una <em>black box<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><strong>[9]</strong></a></em>. Il fenomeno della <em>black box</em> ha generato e genera comprensibili timori, che sono quelli che hanno indotto di recente a chiedere una moratoria nello sviluppo dell’IA.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto all’operare della <em>machine learning</em> il punto di maggior rilievo per il giurista non è tanto o soltanto verificare se la decisione discrezionale, comportando la ponderazione comparativa dell’interesse pubblico primario con gli altri interessi che vengono in rilievo nel caso di realtà, presenti caratteri tali da precludere ogni possibilità di essere trattata dalla IA<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>. Vi è infatti una tematica preliminare data dalla circostanza che si è in presenza di una decisione di cui non siamo in grado di comprendere né il processo né le ragioni che l’hanno determinata, potendo al massimo verificarsi <em>ex post</em> se consenta di raggiungere l’obiettivo che interessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte al problema della <em>black box</em>, il giurista può utilizzare una strategia di contenimento basata in particolare sul principio della riserva di umanità ossia sull’impossibilità, scaturente da questo principio, che la decisione sia affidata unicamente alla “machina sapiens”, dovendo essere sempre garantita la possibilità dell’intervento umano al fine di correggere la decisione robotica integrandola o sostituendola con un&#8217;altra decisione<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>. In questa prospettiva verrebbe fatto salvo il cosiddetto <em>human in the loop</em> ossia la possibilità di un’interazione persona- macchina in cui la prima mantiene un ruolo che gli consente due livelli di intervento ossia fornire feedback alla macchina e prendere decisioni sulla base deli output forniti da quest’ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa direzione si è peraltro orientato anche il nostro legislatore, sulla scorta di quello europeo, come è evidente dall’art. 30, comma 3, del codice dei contratti pubblici ai sensi del quale le decisioni assunte mediante automazione rispettano tra gli altri il principio della “<em>non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata”</em><a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una soluzione che è certamente utile a stemperare i timori che aleggiano intorno all’IA. Non si può tuttavia evitare di interrogarsi sull’ effettiva praticabilità di tale soluzione. Quale funzionario pubblico si assumerebbe la responsabilità di smentire la decisione della “machina sapiens”, dal momento che la soluzione al problema da essa elaborata è il più delle volte maggiormente attendibile di quella umana se non altro perché si fonda su una quantità di dati che nessun essere umano potrebbe mai conoscere? Nella pratica vi è dunque il rischio che la garanzia dello human in the loop evapori e che si affermi una logica di human out the loop.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la cosiddetta riserva di umanità si espone al suddetto rilievo, occorre allora verificare se esistano anche altre strade da esplorare per evitare che l’esercizio della funzione amministrativa risulti totalmente, se non in massima parte, delegata all’IA.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima possibile strada potrebbe essere quella di iniziare ad individuare quali siano quelle attività amministrative in relazione alle quali, per ragioni etiche o per la componente empatica ad esse associata, sia da considerare preferibile affidarsi all’agire umano, con la conseguenza di prevedere in tali casi un divieto di utilizzo dell’IA se non per limitati segmenti che sono di mero ausilio all’agire dei funzionari pubblici<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una seconda possibile strada da esplorare è quella di verificare in primo luogo se l’investimento in IA, con il costo che esso comporta, sia maggiore o minore dei benefici attesi ed in secondo luogo se la soluzione “umana” non sia comparativamente preferibile in quanto offra un migliore rapporto costi/benefici<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>. Si tratta, come evidente, di una prospettiva che si fonda direttamente sull’art. 97 della Costituzione ed in particolare sul principio di buon andamento declinato come efficacia ed efficienza delle pubbliche amministrazioni. In questa prospettiva il ricorso all’IA non può essere deciso in astratto una volta per tutte ma va verificato proprio alla stregua ed in applicazione del principio del buon andamento nella logica dell’analisi costi/benefici.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è infine una terza direttrice di marcia che pure può essere considerata. L’IA, come è già stato detto, deve lavorare, per essere efficace, su una grande quantità di dati che siano affidabili. Non è detto però che ciò sia sempre possibile, perché potrebbero esserci ragioni di <em>privacy</em> o di qualità dei dati che, per un verso, impediscono di raggiungere quella dimensione quantitativa necessaria all’IA per determinare il modello del mondo sulla cui base risolvere problemi specifici e, per altro verso, impediscono di pervenire a decisioni attendibili ossia non affette da bias o pregiudizi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>. Ogni qualvolta dunque l’entità dei dati non sia adeguata ovvero la loro qualità sia incerta, non vi può né vi deve essere spazio per l’uso dell’IA da parte delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Molteplici sono dunque le strategie che il diritto può mettere in campo per tentare di governare al meglio l’utilizzo dell’IA da parte delle pubbliche amministrazioni. Tutto ciò richiede però la messa in campo di un approccio ai problemi di tipo spiccatamente interdisciplinare ed una disponibilità da parte dello studioso a rivedere senza remore le categorie con cui sino ad oggi il diritto amministrativo è stato interpretato e ricostruito sistematicamente.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong><em> Un esempio dell’uso dell’IA foriero di grandi benefici ma non scevro da rischi: il cd. cantiere digitale. </em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Un esempio dell’approccio corretto al all’utilizzo della tecnologia digitale da parte della pubblica amministrazione può venire dal fenomeno del cosiddetto cantiere digitale o con espressioni che si assumono equivalenti di cantiere intelligente, cantiere cognitivo, od ancora cantiere connesso<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>. Il fenomeno è di particolare interesse per il sistema amministrativo in primis, ma anche per il sistema politico, e più in generale per tutti gli attori che a diverso titolo concorrono alla governance complessiva del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di descrivere il cantiere digitale è però indispensabile chiarire il significato dell’espressione così da individuare i tratti qualificanti di tale fenomeno. In proposito per cantiere digitale si intende nell’ambito delle discipline scientifiche che lo studiano quel cantiere in cui attraverso l’uso pervasivo della tecnologia si riesce a tradurre tutto ciò che avviene in dati strutturati, fruibili e interscambiabili che consentono di comprendere, grazie anche al ricorso all’IA, in tempo reale gli accadimenti di cantiere e di intervenire per risolvere in tempo altrettanto reale le criticità.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale definizione emerge con evidenza il tratto qualificanti del fenomeno che è quello di generare un flusso informativo costante che consente il controllo di tutto ciò che è collegato ad un progetto di costruzione senza la necessità di essere fisicamente presenti e che consente soprattutto la possibilità di un intervento immediato e diretto per correggere eventuali anomalie.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente come  disporre di un tale flusso informativo consente di raggiungere tre obiettivi di grande rilievo che per il momento esprimo sinteticamente in questi termini: a) la raccolta, il monitoraggio e la gestione di informazioni che sono utili alla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro; b) la comprensione dell’avanzamento dei lavori nel rispetto dei costi e del cronoprogramma; c) il controllo da parte dell’impresa dell’efficienza del processo produttivo e dei costi ad esso connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminare tali obiettivi, è opportuno verificare se il cantiere digitale come fenomeno fattuale, che il progresso tecnologico oggi consente di realizzare, abbia una qualche base giuridica di diritto positivo. E la risposta non può che essere affermativa. In proposito viene in rilievo in modo particolare l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale “Per migliorare l&#8217;efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l&#8217;intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia”. Il riferimento a soluzione tecnologiche basate anche sull’intelligenza artificiale è più che sufficiente a diradare ogni dubbio sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto precisato, è indubbio che gli strumenti che consentono di acquisire dati di cantiere, su cui può lavorare l’algoritmo, sono oggi molteplici. Vi sono i dispositivi cosiddetti <em>wearable</em>, quali ad esempio “<em>smartwatch</em>”, “<em>smart clothing</em>”, “<em>smart glass</em>” che consentono di monitorare alcuni parametri fisiologici nei lavoratori, la loro posizione nell’area di cantiere, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché lo stesso andamento delle lavorazioni. Vi sono altresì altri dispositivi come i droni, le telecamere fisse e mobili, che pure consentono di acquisire informazioni su ciò che sta accadendo in cantiere. Insomma, dal punto di vista degli strumenti la tecnologia non è certo avara.</p>
<p style="text-align: justify;"> Quali sono gli obiettivi che l’uso di tali strumenti intende realizzare? Sono come è evidente molteplici ciascun corrispondente ad interessi pubblici di primaria importanza, tutti presenti nella materia degli appalti pubblici. Non vi è infatti soltanto l’interesse delle pubbliche amministrazioni a spendere bene e dunque ad acquisire i lavori, che debbono soddisfare il fabbisogno, nel rispetto dei costi e dei tempi previsti. Vi è anche l’interesse a garantire nella misura massima possibile la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che è quantomeno pari ordinato se non addirittura più rilevante dell’altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene non occorrere spendere molte parole per capire che entrambi gli interessi sopramenzionati possono essere efficacemente tutelati attraverso il cantiere digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’uso dei dispositivi prima ricordati, combinato con l’operare dell’algoritmo che trasforma i dati ricevuti in informazioni e previsioni e poi nelle conseguenti azioni di correzione in tempo reale, consente di individuare, con riferimento alla tutela della salute dei lavoratori e alla loro sicurezza, se i parametri fisiologici del lavoratore, ad esempio la pressione del sangue, consentono la sua presenza nel cantiere in quel dato giorno e in quel dato momento; di individuare se il lavoratore per disattenzione o perché indotto dalle pressioni produttive si trova ad operare in un area dove in quel momento si sta svolgendo una lavorazione pericolosa o anche solo se si stia dirigendo in un’area che dovrebbe essere in quel momento interdetta al passaggio o allo stazionamento delle maestranze; se il macchinario la cui utilizzazione richiede l’intervento di personale specializzato in possesso di una particolare qualificazione sia effettivamente adoperato dalla persona abilitata a farlo, se i lavoratori presenti in cantiere siano effettivamente quelli assunti e comunicati dall’impresa e dunque che non vi sia utilizzo nel cantiere di lavoro nero. Anche in questo caso gli esempi potrebbero continuare a lungo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci poniamo nella prospettiva dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, a regola d’arte e nel rispetto dei costi e dei tempi pattuiti, è evidente come il cantiere digitale, consentendo una conoscenza in preso diretta di quanto si sta realizzando, facilita la correzione immediata degli errori. Senza contare poi il contributo che tale cantiere può dare all’abbattimento del fenomeno dell’apposizione delle riserve da parte dell’appaltatore e comunque della risoluzione delle contestazioni formulate in tempi rapidi.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, se assumiamo la prospettiva dell’impresa, anche quest’ultima può ricevere benefici dal cantiere digitale perché monitorare il processo produttivo momento per momento consente di tenere sotto controllo l’andamento dei costi e di intervenire a correggere gli eventuali errori del processo produttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, verrebbe da dire, il cantiere digitale conviene a tutti e dunque rispetto ad esso non vi sono interessi confliggenti e che dunque sia un esempio di uso dell’intelligenza artificiale in cui i benefici sono tanti ed importanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Neanche in questo caso però bisogna sottovalutare i problemi a dimostrazione del fatto che l’IA non è mai uno strumento neutro che possa essere applicato dalla p.a. senza le necessarie cautele<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>, perché è evidente che si stagliano nitide davanti all’interprete perlomeno tre questioni che impegnano il giurista.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo problema riguarda proprio i lavoratori, la cui attività viene registrata momento per momento. Se i benefici che i lavoratori possono ricevere dal cantiere digitale sono evidenti in termini di tutela della loro salute e della loro sicurezza, e della loro stessa vita, occorre trovare antidoti efficaci che, per un verso, consentano di tutelare la loro privacy e, per altro verso, impediscano che quanto registrato possa essere utilizzato a loro danno in termini, ad esempio, di contestazioni disciplinare. Il che, prima ancora di chiamare in causa le necessarie modifiche a livello legislativo che pure potrebbero rendersi necessarie, chiama in causa il consenso dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali. Nonché il consenso delle imprese e delle loro organizzazioni di categoria</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo problema riguarda il contratto d’appalto ed i suoi contenuti che va necessariamente ripensato in quando destinato ad arricchirsi della necessaria disciplina regolativa del cantiere digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso del cantiere digitale offre però lo spunto per una considerazione conclusiva. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni richiede anche che, al di là delle innovazioni a livello di disciplina legislativa, richiede la messa in campo di efficaci politiche pubbliche perché, come è evidente dal caso del cantiere digitale, ben difficilmente senza un consenso di tutti gli attori che concorrono alla complessiva governance di un determinato settore,  siano essi istituzionali, economici o sociali, i benefici attesi dall’uso dell’IA si produrranno ed i rischi connessi a tale uso saranno minimizzati o comunque tenuti sotto controllo.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> Il presente saggio trae origine dalla relazione tenuta al Convengo di Studi in onore del prof. Stefano Cognetti organizzato dall’Università degli Studi di Macerata in data 24 marzo 2023.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Sull’utilizzo dell’IA da parte della p.a. e sui problemi che esso genera esiste già una cospicua letteratura. Senza pretesa di completezza, tra i contributi monografici più recenti, si può rinviare a G. Avanzini, <em>Decisioni amministrative e algoritmi informatici</em>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; G. Pesce, <em>Funzione amministrativa, intelligenza artificiale e block chain</em>, Napoli, Editoriale scientifica, 2021; G. Gallone, <em>Riserva di umanità e funzione amministrativa</em>, Padova, Cedam Wolters Kluver, 2021; A. Di Martino, <em>Tecnica e potere nell’amministrazione per algoritmi</em>, Editoriale Scientifica, 2023. Esistono anche volumi collettanei nei quali le problematiche sono trattate da una pluralità di studiosi la cui lettura è utile per cogliere le diverse posizioni e sensibilità sul tema. Cfr. in particolare R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), <em>Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale</em>, Torino, Giappichelli, 2020, nonché in una ottica interdisciplinare R. Giordano, A. Panzarola, A Police, S. Preziosi, M. Proto (a cura di), <em>Il diritto nell’era digitale</em>, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2022; A. Carleo (a cura di), <em>Decisione robotica</em>, Bologna, il Mulino, 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> Sempre più speso la dottrina, anche non italiana, collega l’uso delle tecnologie digitali alla <em>good administration</em>. Cfr. ad esempio E.M. Menendez Sebastian, <em>From Bureaucracy to Artificial Intelligence. The tension between effectiveness and guarantees</em>, Milano, Wolters Kluver, 2023; C. Coglianese, A. Lai, <em>Assessing automated Administration</em>, in Bullock, Justin B., and others (eds), <em>The Oxford Handbook of AI Governance</em>, (online edn., Oxford Academic, 14 Feb. 2022). Per la dottrina italiana cfr., <em>ex multis</em>, D.U. Galetta, <em>Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (il procedimento amministrativo fra diritto UE e tecnologie ICT)</em>, in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), <em>Il diritto dell’amministrazione …</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> In proposito si può rinviare a E.M. Menendez Sebastian, <em>From Bureaucracy to Artificial Intelligence…</em>, cit., secondo cui <em>“Without being excessively optimistic … I am inclined to include myself in the group of those who want to imagine a tomorrow with better public services, with a more efficient Administration, one that is concerned about citizens, proactively committed to innovation, but without neglecting the guarantees of the recipients of this public action and, therefore, of all of us</em>” (p. XIII).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Il dibattito dottrinale sul punto, suscitato anche da alcune sentenze del giudice amministrativo è molto intenso: Cfr. <em>ex multis</em> N. Paolantonio, <em>Il potere discrezionale della pubblica automazione. Sconcerto e stilemi (sul controllo giudiziario delle “decisioni algoritmiche”)</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2021, p. 813 ss.; D. Carullo, D<em>ecisione amministrativa e intelligenza artificiale</em>, in <em>Il diritto dell’informazione e dell’informatica</em>, n. 3, 2021, p. 431 ss.; P. Forte, <em>Diritto amministrativo e data science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI)</em>, in <em>PA persona e amministrazione</em>, 2020, p. 247 ss.; D.U. Galetta, <em>Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia</em>, in AA.VV., <em>Scritti per Franco Gaetano Scoca</em>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, vol. III, p. 2265 ss.; D. Marongiu, <em>L’automazione delle decisioni amministrative: teorie, esperienze e sentenza</em>, in <em>Scritti per Franco Gaetano Scoca</em>, cit., vol. IV, p. 3369 ss.; E. Carloni, <em>I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2020, p. 275 ss.; B. Raganelli, <em>Decisioni pubbliche e algoritmi: modelli alternativi di dialogo tra forme di intelligenza artificiale diverse nell’assunzione di decisioni amministrative</em>, in <em>Federalismi</em>,.it, 2020, p. 242 ss.   R. Ferrara, <em>Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2019, p. 773 ss.; S. Civitarese Matteucci, <em>Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2019, p. 5 ss.; E. Picozza, <em>Politica, diritto e Artifical Inteligence</em>, in <em>Giur. It.</em>, 2019, p. 1761 ss; F. Patroni Griffi, <em>La decisione robotica e il giudice amministrativo</em>, in A. Carleo (a cura di), <em>Decisione robotica</em>, cit., p. 165 ss.;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> Il punto è sottolineato in particolare da A. Simoncini, <em>Profili costituzionali dell’amministrazione algoritmica</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubb</em>., 2019, p. 1149 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Sono questioni che la stessa giurisprudenza ha affrontato, ma le cui soluzioni impongono in ogni caso una meditata rivisitazione di alcuni istituti fondanti il diritto amministrativo quale appunto quello di procedimento e di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> Cfr. G.F. Italiano, <em>Le sfide interdisciplinari dell’intelligenza artificiale,</em> in<em> Analisi giuridica dell’economia</em>, fasc. 1, 2019, p. 9 ss. secondo cui gli algoritmi di machine learning agiscono in modo diverso dagli algoritmi tradizionali: <em>“La differenza principale è che machine learning usa il codice per consentire a un sistema automatico di imparare e di creare un modello del problema che bisogna risolvere. Un modello che non è però spesso facilmente interpretabile come le linee di codice degli algoritmi tradizionali. Per fare un esempio molto approssimativo, e forse anche un po’ esagerato, potremmo pensare al modello prodotto da un algoritmo di machine learning come a un cervello umano. Non possiamo dissezionare il cervello per capire cosa è successo, perché è stata presa una certa decisione. Possiamo provare a osservare dall’esterno, a fare delle domande, interrogare la persona e analizzare le sue risposte. Ma questo è un processo lungo, non sempre conduce a conclusioni esatte, e non sempre fa capire perché è stata presa una certa decisione. In questo caso, il meccanismo con cui è stata presa una decisione è poco chiaro, poco trasparente e più difficilmente spiegabile. Per questo gli algoritmi di machine learning sono come una scatola chiusa, una black box, che non può essere aperta molto facilmente. Non è realmente chiaro come fa una macchina a riconoscere le immagini. Si costruisce un suo modello, e ovviamente può anche fare errori. Anche se una macchina può ottenere risultati confrontabili a quelli di un essere umano, il suo modo di operare, la sua logica è completamente diversa da quella di un essere umano”</em> (p.13). Sul punto cfr. da ultimo N. Cristianini, <em>Machina sapiens</em>, Bologna, il Mulino 2024, <em>“ogni agente intelligente ha bisogno di un modello del suo ambiente, implicito o esplicito, per potere scegliere le proprie azioni in modo opportuno” sicché “parlando di intelligenza artificiale dobbiamo distinguere l’agente dal modello del mondo che lo anima e dall’algoritmo che produce tale modello partendo dall’esperienza”</em> (p. 34).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> N. Cristianini, <em>Machina sapiens</em>, cit. riporta molti esempi in cui la “machina sapiens” ha prodotto decisioni corrette, tra i quali quello relativo alla licenza di avvocato negli Stai Uniti il cui ottenimento prevede il superamento di un test standard composto di tre parti. Ebbene <em>“Nella primavera del 2023 OpenAI riportò il risultato combinato di 298 punti per questi tre esami, ovvero entro nel 90° percentile (mentre GPT-3 aveva raggiunto solamente il 10°percentile)”</em> (p. 121). Un tale esempio ci fa capire non solo il livello raggiunto dall’IA ma anche la rapidità dei progressi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Sul rischio che si realizzi una <em>black box society</em> cfr. F. Pasquale, <em>The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information</em>, Cambridge_London, 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Su questo specifico profilo la risposta degli studiosi di diritto amministrativo è quantomeno scettica, se non negativa. Meno tranchant sono le conclusioni degli ingegneri e dei matematici. Si veda ad esempio Antonio Carcaterra, <em>Machinae autonome e decisione robotica</em>, in A. Carleo (a cura di), <em>Decisione robotica</em>, cit., p. 33 ss.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Sulla riserva di umanità cfr. in particolare <em>Riserva di umanità</em>, cit. Il problema però è trattato da molti studiosi anche in opere non aventi carattere monografico (cfr. quantomeno B. Marchetti, <em>La garanzia dello human in the loop alla prova della decisione amministrativa algoritmica</em>, <em>in BioLaw Journal</em>, 2021, p. 367 ss.)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> Gli altri due principi previsti dalla norma sono quelli: conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l&#8217;esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata e di non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> Utili considerazioni al riguardo si possono leggere in S. Mazzocchi, Livio Romano, <em>Io, robot?</em><em> L’intelligenza artificiale ai tempi della quarta rivoluzione industriale</em>, in Paola Severino (a cura di), <em>Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto tecnologia</em>, Roma, Luiss Universiy press, 2022, p. 31 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> Cfr. S. Mazzocchi, Livio Romano, <em>Io, robot?</em>, cit. p. 33.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Il tema della qualità dei dati è particolarmente rilevante perché occorre evitare il fenomeno del <em>garbage in garbage out</em> ossia che prendendo spazzatura in ingresso (dati inattendibili), si produce spazzatura in uscita (un modello del mondo sbagliato o, peggio ancora, dannoso).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> Sul cantiere digitale non si è per il momento registrata una particolare attenzione della dottrina giuridica salvo alcune eccezioni (cfr. ad esempio il saggio di Giulio Nardelli, Carmela Benedetta Repaci, Pierluigi Piselli, <em>Il cantiere edile cognitivo: la tecnologia a servizio degli appalti</em>, in <em>Riv. trim. app.</em>, p. 633 ss.). La dottrina ha per il momento incentrato maggiormente l’attenzione sul tema della digitalizzazione di altre fasi dell’appalto pubblico ed in particolare sulla fase della gara. In argomento cfr. i contributi di G. Racca, <em>La digitalizzazione dei contratti pubblici: adeguatezza delle pubbliche amministrazioni e qualificazione delle imprese</em>, in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), <em>Il diritto dell’amministrazione …</em>, cit. p. 321 ss.; Idem, <em>La Corte di Giustizia e le scelte nazionali per una efficiente e trasparente aggregazione dei contratti pubblici: una sfida per l’evoluzione digitale della “funzione appalti” nazionale, regionale e locale</em>, in <em>Riv. it. dir pubb. com.</em>, 2021, p. 185 ss.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Il cantiere digitale può essere paragonato alla trama di un noto film del 1998 del regista Peter Weir intitolato “The Truman Show” nel quale Truman Burbank è un trentenne sempre sorridente che non sa di essere il protagonista involontario di uno spettacolo televisivo che è il racconto della sua vita, ripresa in diretta sin dalla nascita, quando fu adottato da una emittente televisiva.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Riflessioni a margine de “L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione”: la feconda vitalità dell’opera di Franco Levi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 19:04:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/riflessioni-a-margine-de-lattivita-conoscitiva-della-pubblica-amministrazione-la-feconda-vitalita-dellopera-di-franco-levi/">Riflessioni a margine de “L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione”: la feconda vitalità dell’opera di Franco Levi</a></p>
<p>&#160;   Riv. n. 3/2024 Pubblicato il&#8217;11/03/2024 Codice ISSN: 1972-3431 &#160; di Alice De Nuccio*  Abstract La monografia del 1967 di Franco Levi sull’attività conoscitiva della pubblica amministrazione rappresenta ancor oggi, a quasi sessanta anni di distanza, un caposaldo imprescindibile per gli studi di diritto amministrativo. Questo contributo prova a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/riflessioni-a-margine-de-lattivita-conoscitiva-della-pubblica-amministrazione-la-feconda-vitalita-dellopera-di-franco-levi/">Riflessioni a margine de “L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione”: la feconda vitalità dell’opera di Franco Levi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/riflessioni-a-margine-de-lattivita-conoscitiva-della-pubblica-amministrazione-la-feconda-vitalita-dellopera-di-franco-levi/">Riflessioni a margine de “L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione”: la feconda vitalità dell’opera di Franco Levi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em> <img decoding="async" class="custom-logo" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="273" height="166" /></em></p>
<p>Riv. n. 3/2024</p>
<p>Pubblicato il&#8217;11/03/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>di Alice De Nuccio</em><sup>*</sup><sup> </sup></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Abstract</em></p>
<p style="text-align: justify;">La monografia del 1967 di Franco Levi sull’attività conoscitiva della pubblica amministrazione rappresenta ancor oggi, a quasi sessanta anni di distanza, un caposaldo imprescindibile per gli studi di diritto amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo contributo prova a riflettere su alcuni passaggi dell’opera, per evidenziarne la fecondità anche alla luce delle linee di ricerca che si sono sviluppate a partire dalle intuizioni ivi contenute, le quali sono tuttora fonte di riflessione nel dibattito contemporaneo.</p>
<p style="text-align: justify;">I temi dell’opera di Levi su cui si focalizzano le presenti notazioni sono la strumentalità, l’oggetto, il metodo e la razionalizzazione riferiti all’attività conoscitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Parole chiave</em></p>
<p style="text-align: justify;">Attività conoscitiva; conoscenza pubblica; interesse pubblico; principio inquisitorio; razionalizzazione</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Abstract</em></p>
<p style="text-align: justify;">Franco Levi’s 1967 monograph on the cognitive activity of public administration is still today, almost sixty years later, an indispensable cornerstone for administrative law studies.</p>
<p style="text-align: justify;">This paper aims to reflect on some passages of the book, highlighting its fruitfulness also in the light of the lines of research that have developed from the insights contained therein, which are still food for thought in the contemporary discourse.</p>
<p style="text-align: justify;">Among the many themes of Levi’s work, these remarks focus on the instrumentality, object, method and rationalisation related to public administration cognitive activities.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Keywords</em></p>
<p style="text-align: justify;">Cognitive activity; public knowledge; public interest; principle of ex officio investigation; rationalization</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. <em>Premessa</em><em>.</em> – 2. <em>Strumentalità dell’attività conoscitiva.</em> – 3. <em>Oggetto dell’attività conoscitiva. </em>– 4<em>.</em><em>  </em><em>Metodo dell’attività conoscitiva.</em> – 5. <em>Razionalizzazione e attività conoscitiva.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>Premessa</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione</em> di Franco Levi costituisce un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che si approcciano al fenomeno della conoscenza pubblica e, più in generale, una pietra miliare dell’intera scienza amministrativa italiana<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, la Sua indagine sull’azione amministrativa come «processo conoscitivo»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> si è snodata attraverso la messa a fuoco di alcuni dei temi fondamentali del diritto amministrativo, quali il concetto di interesse pubblico, l’istruttoria, la discrezionalità, il sindacato giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo di queste riflessioni non può ovviamente essere quello di indagare i molteplici profili dell’opera, né di ricostruire esaustivamente i filoni dottrinali che si sono innestati su quest’ultima. Più limitatamente, ci si propone di muovere da alcuni passaggi della monografia del 1967, evidenziando la fecondità delle intuizioni di Levi in termini di ispirazione per autori successivi che le hanno raccolte e continuano, ancora oggi, ad attingere utilmente ad esse.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em>Strumentalità dell’attività conoscitiva </em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Franco Levi, come è noto, ha evidenziato il nesso di strumentalità tra «attività conoscitiva» e «compiti» delle amministrazioni pubbliche in vari passaggi della Sua monografia, tra i quali ad esempio il seguente: «Bisogna tener presente che i diversi organismi amministrativi svolgono un’attività conoscitiva non come fine a sé stessa, ma come “strumento” per realizzare i “compiti” di ogni genere che sono loro affidati. Determinare il nesso tra compiti dell’amministrazione e campo di indagini appare pressoché impossibile, data la varietà quasi infinita delle ipotesi che possono presentarsi. Un piccolo passo innanzi può tuttavia essere compiuto muovendo dalla tesi […] secondo la quale il giudizio di opportunità su un’azione “operativa” dell’amministrazione, in specie un provvedimento, concerne essenzialmente i suoi risultati pratici, giuridici, sociologici ed economici. Ne viene che l’attività conoscitiva dell’amministrazione può indirizzarsi, al massimo, all’accertamento dei fatti e delle situazioni sui quali una eventuale azione successiva intende produrre effetti pratici ovvero sembra idonea a causarne in via collaterale»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La strumentalità riconosciuta all’attività conoscitiva<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> rispetto ai «compiti» delle pp.aa. (questi ultimi, peraltro, intesi da Levi nel senso lumeggiato da Benvenuti<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>) ha fatto talora sorgere l’equivoco che Levi ne avesse postulato la riconducibilità (in termini di fondamento) alla categoria dei poteri impliciti<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. La lettura della Sua opera, tuttavia, non consente di rinvenire un’equazione automatica tra carattere strumentale delle attività e fondamento implicito dei poteri ad esse corrispondenti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, e questo è un punto che sembra opportuno sottolineare; tale correlazione affiora piuttosto (in termini adesivi o critici) nella dottrina anteriore<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e successiva a Levi<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione</em>, pur muovendo da questa caratterizzazione in chiave di ‘strumentalità’ dell’attività conoscitiva, ha attirato in maniera straordinaria l’attenzione su quest’ultima, illuminandola e strappandola all’ombra in cui, fino a quel punto, si era nascosta alla vista della dottrina: ciò ha stimolato il fiorire di studi successivi, aprendo la strada ad elaborazioni dottrinali volte a superare questa limitazione ed a costruire in termini di autonomia (almeno parziale) alcuni profili della conoscenza pubblica sia in termini di organizzazione che di funzione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, intercettando l’evoluzione legislativa a cavallo degli anni ’80 e ’90 che, dopo un lungo ‘letargo’<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, iniziava a staccare l’organizzazione di funzioni conoscitivo-tecniche dall’organizzazione delle amministrazioni interessate alla utilizzazione dei dati<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste ricerche, mosse dall’intento di sviluppare le premesse di Levi andando oltre il carattere strumentale dell’attività, hanno riguardato in particolare gli studi sull’attività statistica<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso l’analisi della normativa che istituiva il Sistema statistico nazionale (Sistan) è stato osservato che, accanto alla funzione strategica dell’attività conoscitiva, stava sorgendo una nuova concezione del dato statistico come «sottoprodotto informativo dell’attività di amministrazione attiva»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. E così, dalla stessa disciplina, è stata ricavata l’«autonomia» della funzione statistica rispetto alle altre funzioni pubbliche di titolarità dell’amministrazione, da intendere come «distinzione organizzativa e funzionale rispetto alle amministrazioni pubbliche»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> del Sistan, ossia come «<em>riserva </em>della funzione statistica (rilevazione e diffusione delle statistiche), accompagnata da un complesso di misure (si potrebbero chiamare <em>autonomie organizzatorie</em>) di tutela della posizione del Sistan»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. Per mezzo di questa messa a fuoco, la statistica c.d. «ufficiale»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> avrebbe dovuto garantire «la qualità del dato statistico e non più l’utilizzazione riservata e strumentale di dati»<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre la statistica ufficiale è stata qualificata come «funzione pubblica riservata, anche se svolta da una pluralità di amministrazioni»<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> e, in tal modo, distinta dalla generica attività conoscitiva nella quale confluirebbero tanto l’«informazione strumentale in senso stretto»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> quanto l’«informazione specificamente finalizzata al controllo e alla misurazione dell’attività amministrativa»<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Le principali conseguenze della ‘autonomizzazione’ della statistica ufficiale dall’attività conoscitiva generale, secondo questo orientamento dottrinale, si tradurrebbero, da un lato, sul piano del regime giuridico applicabile (la prima sarebbe dotata di una disciplina propria; la seconda, invece, sarebbe sottoposta alle regole generali del potere amministrativo); dall’altro, sul piano della misurazione/valutazione della funzione (la prima sarebbe misurabile in termini di efficienza, efficacia ed economicità non solo dell’attività ma anche del risultato; la seconda sarebbe valutabile solo in relazione alla cura dell’interesse primario)<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Spostando l’attenzione dal procedimento agli strumenti organizzativi della conoscenza pubblica<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, il potere conoscitivo è stato, per altro, verso attratto nell’orbita concettuale della c.d. «informazione amministrativa»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, sino quasi a ‘diluirsi’ nel dominio di quest’ultima. Questa evoluzione della teoria dell’organizzazione dell’attività conoscitiva<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> ha poi via via spinto il processo di autonomizzazione della tecnica ad isolarne il prodotto – il <em>dato</em> – come oggetto dotato di rilevanza giuridica <em>per se</em><a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre dal tronco delle magistrali riflessioni di Levi si sono sviluppate ulteriori linee di indagine raffinate e articolate, come quella sul concetto di «verità amministrative»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, declinato come espressione del bisogno di avvicinarsi il più possibile all’oggettività e alla completezza della conoscenza pubblica e non tanto come approccio effettivo ai fenomeni<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>. Quest’operazione ha determinato l’ampliarsi dell’indagine intorno alla questione conoscitiva. Difatti, nella misura in cui la conoscenza pubblica viene letta alla luce del rapporto tra informazione e potere, essa è suscettibile di catturare nel proprio seno ulteriori problemi: vi confluiscono, insieme alla razionalità della decisione, anche espressioni del potere quali la segretezza, la falsità, il flusso dal basso verso l’alto di informazioni<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. Sulla scorta di questa consapevolezza, al fine di identificare i caratteri della conoscenza di matrice pubblica, oltre alla statistica ufficiale si è guardato anche ai settori della contabilità, della disciplina archivistica, della circolazione interamministrativa per via telematica, della protezione dei dati personali, della diffusione di informazioni pubbliche in rete<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, anche gli studi volti a superare la strumentalità dell’attività conoscitiva in favore di forme di autonomizzazione della conoscenza pubblica hanno incontrato non poche difficoltà nell’inquadrare la funzione conoscitiva. Ad esempio, alcuni hanno argomentato la tesi dell’autonomia facendo leva sulla disciplina della statistica<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, fino a prefigurare lo scenario di un possibile cambio di paradigma nel rapporto tra tecnica e politica, in cui la prima avrebbe potuto assumere un ruolo preponderante nella determinazione delle decisioni amministrative e relegare la seconda in una posizione marginale e subordinata rispetto alla valutazione tecnica, spostando una parte della sostanza reale del potere verso apparati tecnici<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>; altri riconducono invece la statistica nell’alveo della «tradizionale» attività conoscitiva strumentale ai poteri pubblici<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, evidenziando l’importanza della rilevazione statistica per i suoi riflessi nei procedimenti amministrativi<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto lontano possa essersi spinta l’evoluzione dottrinale, merita di qui di essere segnalato un dato: Levi aveva già avvertito, sin dal 1967, come si cominciasse a delineare all’orizzonte un processo di «istituzionalizzazione della funzione conoscitiva», il cui massimo grado Egli era riuscito a scorgere, all’epoca, nell’attribuzione della personalità giuridica pubblica o privata ai centri di indagine dell’amministrazione e del quale proprio l’Istituto centrale di statistica, creato con legge 9 luglio 1926, n. 1162, gli appariva l’esempio paradigmatico. Né Levi aveva omesso di considerare attentamente la tesi secondo cui l’attività conoscitiva avrebbe potuto essere qualificata come oggetto di una funzione pubblica distinta, autonoma dalle altre: tuttavia, Egli aveva ritenuto di non poter affermare, «realisticamente» (e ragionevolmente, anche sulla base del panorama normativo che aveva allora sotto gli occhi), che l’affidamento a determinati organismi del compito precipuo o esclusivo dell’accertamento di fatti e situazioni potesse privare l’attività conoscitiva del suo carattere strumentale rispetto all’espletamento delle funzioni amministrative, in ragione della specificità dei campi di indagine<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><em>Oggetto dell’attività conoscitiva</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Levi ha puntato a definire l’oggetto dell’«attività conoscitiva orientata verso gli aspetti della realtà non determinati dalla legge»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. A questo fine, partendo dal presupposto che i concetti giuridici indeterminati contenuti nella fattispecie astratta dovrebbero concorrere a descrivere l’interesse pubblico, ha studiato la relazione tra interesse pubblico e provvedimento muovendo dal vizio di eccesso di potere nella «decisione»<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. Nella sua visione, il provvedimento amministrativo è colpito dall’eccesso di potere quando non è «razionale rispetto allo scopo»<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, vale a dire all’interesse pubblico che la fattispecie astratta predetermina<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> ma che «acquista concretezza col riferimento all’interesse sociale»<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup>[40]</sup></a>, il quale può essere colto facendo capo in ultima analisi ai singoli individui<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. In tal senso, l’«interesse pubblico concreto» o «interesse primario» costituisce il «risultato di un’astrazione rispetto agli interessi, <em>reali o presumibili</em>, dei membri della collettività»<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>, ovvero la «conclusione di una sintesi concettuale e, quindi, <em>selettiva</em>»<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>. Dunque, esso «va considerato […] come un elemento storico che, pur non essendo materialmente percepibile, si trae comunque da dati oggettivi»<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>: è questo l’oggetto dell’attività conoscitiva, la quale, concernendo la ricostruzione dell’interesse pubblico così definito, «non appare intrinsecamente libera ma, come ogni fase dell’<em>iter </em>svolto dall’amministrazione, suscettibile di una qualche forma di controllo»<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>. Ciò si comprende, a maggior ragione, se si considera che l’Autore ha fatto rientrare l’individuazione degli interessi presenti in una data situazione – operazione indipendente dall’esercizio di un potere discrezionale – nell’attività conoscitiva c.d. «pura»: è questo il nucleo minimo di qualsiasi attività conoscitiva<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A distanza di molti anni da queste riflessioni, quando la l. 241/1990 era già entrata in vigore, una nota dottrina si è focalizzata sul ruolo dell’interessato nella determinazione dei fatti e delle circostanze, propri di una specifica situazione storica, che l’amministrazione decide di assumere come «dati» e, dunque, come strumenti di controllo<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. Per valorizzare il contributo del cittadino alla costruzione del «caso»<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>, questa dottrina ha fatto riferimento esattamente alla crucialità dell’attività conoscitiva per la decisione amministrativa<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> ed alla necessità di concretizzare l’interesse pubblico al fine di garantire la tutela preventiva degli interessi c.d. particolari<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>, in sostanza confermando su questi punti le prospettazioni di Levi<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La costruzione di Levi sull’interesse pubblico concreto è stata più volte ripresa<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a> per valorizzare l’importanza assunta dalla partecipazione<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> ai fini dell’attività conoscitiva<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a> anche alla luce degli elementi che ne costituiscono l’oggetto: fatti e interessi collegati ai fatti che si avviluppano, alimentandosi reciprocamente. In questo senso l’attività conoscitiva è stata successivamente descritta come «un momento essenziale di simultanea rappresentazione di fatti concreti ed interessi»<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a> ovvero «fatta essenzialmente di incontro di interessi e di raffronto tra la fattispecie astratta e la fattispecie concreta appartenente ancora al mondo dei fatti»<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>, essendo «l’occasione, forse l’unica, per l’emersione dei fatti e degli interessi ad essi collegati»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. Durante la fase procedimentale della conoscenza, l’analisi dei fatti determina l’emersione degli interessi i quali, una volta identificati, a loro volta incidono sulla valutazione dei fatti<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella misura in cui l’attività conoscitiva così strutturata viene collocata «a monte» del momento in cui è individuato l’interesse pubblico concreto – il quale è l’astrazione, visibile soltanto nell’atto finale, dei singoli interessi rappresentati<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a> – si potrebbe anche ipotizzare che attività conoscitiva ed attività decisoria non siano segmentabili perché entrambe innervano la funzione senza soluzione di continuità sino all’esaurirsi dell’esercizio del potere. Invece, la tendenza è quella di non rinunciare ad un approccio, per così dire, più cartesiano: si nota uno sforzo volto a rintracciare nella pubblicità dei risultati dell’indagine conoscitiva – in particolare, nella verbalizzazione dell’attività istruttoria<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a> – lo strumento in grado di assicurare che la decisione sia il prodotto dell’attività conoscitiva<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema del rapporto tra i piani della conoscenza e della volizione, che si intrecciano dall’inizio alla fine del procedimento, è più volte riemerso, ad esempio nelle riflessioni della dottrina sul preavviso di rigetto. Come è stato osservato, solo «nell’imminenza della scadenza del termine per la conclusione del procedimento si potrebbe confidare nella completezza del fascicolo e solo allora l’interessato potrebbe essere effettivamente nella condizione di interloquire con piena cognizione di causa»<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>: momento coincidente con quello in cui è già venuta ad esistenza una decisione provvisoria<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>. Tra l’altro, sempre in ordine al preavviso di rigetto anche nella sua più recente versione (a seguito della novella dell’art. 10-<em>bis</em> della l. 241/1990, come modificato dall’art. 9, comma 3, della l. 180/2011 e, successivamente, dall’art. 12, comma 1, lett. e), del d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020), attenta dottrina ha sottolineato come le intuizioni di Franco Levi fossero state premonitrici<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>, a conferma della profondità di sguardo e della modernità di un’opera sempre viva.</p>
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<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><em>Metodo dell’attività conoscitiva</em></li>
</ol>
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<p style="text-align: justify;">«Le azioni che l’amministrazione compie per conoscere determinati fatti sono […] le più svariate. Uno dei motivi per cui è sembrato opportuno adottare l’espressione “attività conoscitiva” è proprio la sua genericità, che la rende idonea ad abbracciarle comprensivamente tutte; la circostanza medesima che essa non sia stata frequentemente impiegata, fa sì che il suo significato non appaia pregiudicato in questo o quel senso. Il linguaggio legislativo e dottrinale usa numerosi vocaboli che valgono come sinonimi ovvero indicano particolari atteggiamenti o modalità dell’attività conoscitiva: “inchiesta”, “indagine”, “indagine preliminare”, “istruttoria”, “verificazione”, “ispezione”, “accertamento” e simili»<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>. Secondo Levi, l’operare di questi atteggiamenti o modalità è guidato, sul piano del metodo<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>, dal principio inquisitorio, in base al quale all’amministrazione deve essere riconosciuta «la libertà di accertare i fatti rilevanti indipendentemente dalle indicazioni di altri soggetti e la facoltà di utilizzare qualsiasi elemento probatorio per giungere alla “verità reale”»<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>, salvi i limiti derivanti dall’imposizione normativa di doveri relativi all’acquisizione di accertamenti, constatazioni e valutazioni di fatto da parte di altri soggetti od organi pubblici<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>. Le altre amministrazioni pubbliche, in particolare, collaborano con l’amministrazione procedente fornendo apporti conoscitivi dal contenuto non arbitrario ma necessariamente commisurato, a pena di invalidità dell’atto nel quale la collaborazione si traduce, ad un modello<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>. Quanto ai soggetti privati, Levi nota che «per intuibili ragioni appare assai arduo imporre al privato la prova dei fatti concernenti l’interesse pubblico generale»<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>, riaffermando che, in base al principio inquisitorio, «l’amministrazione ha in linea di massima – salvo dunque che la legge disponga diversamente – la facoltà di ricercare nella realtà i presupposti per l’esercizio del potere ad essa conferito, anche oltre le allegazioni e le prove addotte dall’interessato»<a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>; allo stesso tempo, tuttavia, Egli sottolinea che, sebbene l’attività conoscitiva dell’amministrazione sia da qualificarsi come «doverosa», tuttavia «quando l’autorità procede su richiesta di un interessato, l’indagine può giudicarsi sufficientemente svolta anche se si riduce ad un esame e ad una verificazione dei fatti indicati e delle prove offerte», onde «sull’interessato che prende parte ad un procedimento amministrativo» grava non «l’onere della prova in senso tecnico», bensì semplicemente «il rischio della prova»<a href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, si deve a Levi la consacrazione dell’idea secondo cui deve configurarsi come «un vero e proprio obbligo dell’amministrazione quello di “<em>ricercare (o conoscere) le circostanze dell’affare</em>”»<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È interessante notare come nel pensiero di Levi abbia un ruolo importante il concetto di «apporto effettivo», «collaborazione effettiva», «contribuire in modo effettivo» all’attività conoscitiva<a href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>: nella Sua visione, ad esempio, «non tutti gli atti “eteropersonali” della fase preparatoria devono necessariamente rappresentare un apporto all’istruttoria»<a href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>, e ciò perfino quando essi siano prescritti per legge, come i casi in cui l’ente o l’organo chiamato a collaborare cura un interesse molto diverso da quello soddisfatto dal provvedimento che deve essere emanato e che, solo in via eventuale, è da questi inciso, oppure quelli in cui non ha una specifica conoscenza della materia, essendo un altro l’organo esperto ed idoneo all’accertamento e alla valutazione del fatto. In altre parole, veramente adeguata o «razionale»<a href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a> è, a giudizio di Levi, quell’istruttoria che valorizza i contributi effettivi alla conoscenza della <em>quaestio facti</em>, per un verso creando le condizioni affinché tutti i soggetti veramente informati sulla materia possano partecipare e, per altro verso, sfrondando gli apporti privi di contenuto utile all’elaborazione dell’interesse pubblico concreto<a href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle indagini della dottrina successiva sull’attività conoscitiva, all’interno della quale è possibile identificare un filone che ha approfondito partitamente l’analisi delle attività ispettive nella logica del principio inquisitorio<a href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>, il carattere razionale dell’indagine si è tradotto nel dovere di compiere (ulteriori) indagini per verificare se l’informazione fornita dal partecipante corrisponda alla realtà fattuale<a href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a> come corollario del principio di responsabilità giuridica, giacché l’informazione fornita dal partecipante è un dato “grezzo” e, come tale, può esercitare un peso sulla decisione finale se e in quanto è compreso, appurato e sistematizzato in modo da valorizzare le connessioni con il contesto della questione da risolvere<a href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a>. Ancora, si è fatto riferimento alla necessità di utilizzare un metodo inquisitorio di tipo sostanziale al fine di ricercare la verità reale, vale a dire la «compiuta rappresentazione degli interessi finalizzata alla definizione dell’interesse sociale o pubblico che il procedimento mira a soddisfare»<a href="#_ftn81" name="_ftnref81">[81]</a>. In altre parole, il contributo del cittadino al procedimento deve formare l’oggetto di una sorta di ‘metabolizzazione’ da parte dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si può domandare se oggi, sulla base dell’evoluzione del diritto positivo, sia ancora attuale la necessità di ricorrere alla costruzione del principio inquisitorio<a href="#_ftn82" name="_ftnref82">[82]</a> per giustificare la ricerca dei fatti da parte dell’amministrazione: da un lato, la disciplina generale del procedimento amministrativo contiene una serie di indicazioni che ne riduce i margini di flessibilità; dall’altro, i regimi dettagliati dei singoli procedimenti tendono a comprimere l’autonomia degli spazi conoscitivi<a href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a>. Ciononostante, proprio l’impostazione di Levi, se correttamente intesa anche come sforzo di un attento dosaggio tra regole ed eccezioni, principio inquisitorio e limiti ad esso, sembra mantenere validità a fronte dell’esigenza, più urgente che mai, di garantire un equilibrio tra il potere di acquisire il maggior numero di fatti per approssimarsi alla ‘verità’ ed i limiti legali volti a garantire i diritti individuali, soprattutto alla luce della proliferazione dei dati derivante dall’evoluzione delle tecnologie dell’informazione<a href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a>.</p>
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<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><em>Razionalizzazione e attività conoscitiva</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Punto di partenza e filo conduttore dell’intera opera di Levi è il concetto di «razionalità» quale canone dell’agire amministrativo: sin dall’Introduzione al volume, richiamando un classico di M. Weber, Levi riferisce all’amministrazione burocratica i connotati di un «potere esercitato in virtù del sapere»<a href="#_ftn85" name="_ftnref85">[85]</a>, ricordando (con citazioni testuali del pensiero di Weber) che «la posizione di potenza di tutti i funzionari poggia, oltre che sulla tecnica di divisione del lavoro dell’amministrazione in quanto tale, su un sapere di due specie … in primo luogo, sul sapere specializzato acquisito mediante istruzione specifica […] ad esso deve aggiungersi la conoscenza – accessibile soltanto al funzionario in virtù dei mezzi dell’apparato ufficiale – dei fatti concreti decisivi per il suo atteggiamento, e cioè il “sapere di servizio”»<a href="#_ftn86" name="_ftnref86">[86]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di questi rilievi metagiuridici Levi sottolinea i riflessi nella scienza giuridica alla luce del «<em>processo di crescente “razionalizzazione”</em>, immanente agli apparati burocratici pubblici e non pubblici e dotato di una <em>relativa indipendenza dai mutevoli regimi politici</em>»<a href="#_ftn87" name="_ftnref87">[87]</a>: dalla premessa weberiana Egli ricava che «si deve riconoscere che la tendenza alla razionalizzazione dell’agire amministrativo può esprimersi sul piano giuridico principalmente attraverso norme che impongono agli organi amministrativi di compiere esaurienti indagini prima di emanare un atto. La prima condizione perché un’autorità giunga ad una volizione “razionale” è che essa conosca adeguatamente la situazione in cui il suo atto si inserisce, il che la pone in grado di calcolare quali conseguenze l’atto medesimo possa produrre»<a href="#_ftn88" name="_ftnref88"><sup>[88]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre a giudizio di Levi, questa razionalizzazione basata sul sapere dovrebbe orientare l’attività conoscitiva dell’amministrazione non solo in negativo, evitando «un inservibile dispendio di energie e di denaro» e «una duplicazione rispetto alle indagini compiute dagli uffici competenti», ma anche, se non soprattutto, in positivo. La monografia del 1967 ha lanciato un chiaro monito circa questo aspetto: «d’altro canto appare <em>altrettanto censurabile</em> un’indagine che, pur svolgendosi entro tale ambito, <em>ometta di ricercare e porre in luce dei fatti o delle circostanze salienti</em> che, ad esempio, rendono necessario o consigliano ovvero escludono l’intervento dell’amministrazione. <em>Nell’uno e nell’altro caso</em>, avremmo una ricerca in tutto o in parte <em>inutile</em>» e, quindi, non razionale<a href="#_ftn89" name="_ftnref89">[89]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opera, pertanto, si è prefissa di indagare l’esistenza di norme tendenti a questo risultato e la rilevanza giuridica delle medesime nell’ordinamento italiano<a href="#_ftn90" name="_ftnref90">[90]</a>. A tal fine, <em>L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione</em> ha esplorato soprattutto la razionalità della funzione<a href="#_ftn91" name="_ftnref91">[91]</a> – anche quando non si estrinseca in un atto – e del relativo provvedimento sebbene, come si è visto, non siano stati trascurati da Levi anche i profili organizzativi della conoscenza come presupposto dell’esercizio del potere<a href="#_ftn92" name="_ftnref92">[92]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli, partendo dal presupposto che al tempo mancassero disposizioni espresse tendenti alla razionalizzazione dell’agire amministrativo, muoveva dalla necessità di far leva su regole e principi impliciti nell’ordinamento per orientare la Sua ricerca<a href="#_ftn93" name="_ftnref93">[93]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel tempo presente, al contrario, le disposizioni lessicalmente rubricate come «misure di razionalizzazione», spesso associate a quelle di «semplificazione», sono ampiamente rinvenibili, ed anzi oggetto di una produzione alluvionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il legislatore sembra aver tradito le speranze, i moniti e lo spirito stesso dell’opera di Levi.</p>
<p style="text-align: justify;">La (sedicente) «razionalizzazione» sottesa alle normative intervenute negli ultimi decenni, infatti, appare totalmente appiattita in una dimensione meramente “negativa”, riducendosi a taglio di tempistiche e di risorse, ad amputazione o mutilazione di segmenti procedimentali e di strutture organizzative; ad essere colpite, indebolite, svigorite e scarnificate, a ben vedere, sono le potenzialità “positive” (procedimentali e organizzative) di acquisizione delle rappresentazioni di fatti ed interessi e di incremento degli apporti conoscitivi utili per l’esercizio della funzione<a href="#_ftn94" name="_ftnref94">[94]</a>, in distonia rispetto alla crescita esponenziale di dati informatici, la quale richiederebbe semmai più risorse, più competenze, più professionalità conoscitive<a href="#_ftn95" name="_ftnref95">[95]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per sperare che quella di Levi non resti una splendida <em>vox clamantis in deserto</em> occorre un rinnovato impegno, scientifico e civile, da parte della dottrina, che alla Sua monografia continuerà ad ispirarsi trovandovi certamente semi di futuro da coltivare, affinché possano germogliare nel diritto vivente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><sup>* </sup>Dottoressa di Ricerca in Diritto Amministrativo e<em> Contratada Postdoctoral del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades</em> presso la Universidad de Santiago de Compostela, Área de Derecho Administrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">[1] F. Levi, <em>L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 1967 (dell’opera vi è anche una ripubblicazione in ristampa anastatica del 2018 da parte del medesimo Editore, a cura di R. Cavallo Perin e R. Ferrara). Come è stato ricordato da E. Carloni, <em>Le verità amministrative. L’attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo</em>, Giuffrè, Milano, 2011, p. 79 e pp. 84-85, «quello sull’attività conoscitiva delle pubbliche amministrazioni» è «un contributo fondamentale e quasi fondazionale, nel senso che non solo pone una serie di riflessioni dalle quali è difficile prescindere per lo studio del fenomeno, ma è centrale per la stessa affermazione di un’autonomia scientifica del tema […] l’indagine di Levi si pone […] quale ineludibile punto di riferimento per uno studio del fenomeno conoscitivo nel sistema amministrativo, per la ricchezza dell’indagine e per l’ampiezza della prospettiva accolta […] la stessa azione amministrativa finisce, in questo disegno, per enuclearsi quale “processo conoscitivo”: è questa una delle suggestioni più significative che emergono dal lavoro di Franco Levi e che pare, a tanti anni di distanza da quelle riflessioni, di immutata attualità».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Secondo F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 217, se «la sostanza dell’attività diretta a “fare” l’atto non si esaurisce nella volizione, non si vede in che altro possa consistere se non nella conoscenza o, più esattamente, in un processo conoscitivo».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 46; v. anche, per le caratteristiche generali di «strumentalità» e «funzionalità», le pp. 47 e 49; per il riferimento al «canone di strumentalità dell’attività conoscitiva rispetto alla realizzazione dei compiti dell’amministrazione», p. 80, denominato da Levi anche «principio della strumentalità dell’attività conoscitiva rispetto ai compiti dell’ente» a p. 88, nota 80; cfr. altresì quanto rilevato da Levi a p. 116.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Secondo E. Carloni, <em>Le verità amministrative. L’attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo</em>, cit., p. 80, «è senz’altro attribuibile a Levi il merito di un ampliamento anche concettuale della prospettiva di analisi, attraverso una nozione di attività conoscitiva nella quale risultano complessivamente ricomprese quelle attività preparatorie che precedono la scelta pubblica: una nozione connotata da una propria “autonomia logica”, senza però che possa parlarsi di un’autonoma funzione dal momento che si tratta di attività eminentemente strumentali»; lo stesso Autore, p. 85, ribadisce che la «prospettiva accolta» da Levi resta comunque «riferibile ad una dimensione</p>
<p style="text-align: justify;">interna e strumentale, rispetto alla specifica decisione pubblica, del processo conoscitivo».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Infatti F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 45, nota 33, richiama espressamente il pensiero di Benvenuti «sull’opportunità di introdurre nella terminologia giuridica la nozione di “compito” e sulla sua definizione» (v. sul punto, muovendo dall’eredità di Benvenuti, le recenti riflessioni di L.R. Perfetti, <em>Funzione e còmpito nella teoria delle procedure amministrative. Metateoria su procedimento e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1, 2014, pp. 53 ss.), e inoltre evidenzia l’uso del termine «compito» nel Manuale di Sandulli, «sia pure con una portata assai ampia».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In tal senso, ad es., F. Merloni, <em>Le attività conoscitive e tecniche delle amministrazioni pubbliche. Profili organizzativi, in Dir. pubbl.</em>, 2, 2013, pp. 481 ss., p. 494, il quale, nel premettere che «alla strumentalità delle attività conoscitive e tecniche rispetto alla decisione amministrativa corrisponde la costruzione di queste attività come ‘potere’ implicito» cita, alla nota 10, la monografia di Franco Levi (tuttavia Merloni, <em>ivi</em>, pur rilevando che «i contributi dottrinari citati parlano di ‘potere’ conoscitivo implicito», preferisce seguire «la terminologia fondata sulla centralità della nozione organizzativa di funzione», precisando che «l’attribuzione di una funzione comporta automaticamente, anche senza una esplicita attribuzione normativa, lo svolgimento di attività conoscitive e tecniche come attività di necessario esercizio della funzione»).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 39 e nota 27, critica infatti l’opinione di O. Ranelletti, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, parti II-IV, XIV ed., Giuffrè, Milano, 1954, p. 490, secondo cui «è naturale che quando si dà ad una autorità il potere di svolgere una data attività, compiere un dato servizio o una data funzione, è necessario riconoscerle anche la facoltà di accertare direttamente gli elementi di fatto, di cui la conoscenza essa può ritenere necessaria per un adeguato svolgimento di quell’attività», onde, sempre secondo Ranelletti, il potere di indagine istruttoria della p.a. (ad es., di inchiesta) andrebbe riconosciuto «ad ogni autorità cui spetti l’esercizio di una pubblica funzione e la facoltà correlativa di adottare le misure ed i provvedimenti in cui la funzione si concreta, indipendentemente da una disposizione positiva che glielo attribuisca». Levi, alle pp. 40-42, critica questa tesi, affermando innanzitutto che essa muove da una «domanda generica», ossia «quale sia il fondamento di ogni specie di attività conoscitiva», mentre invece occorre «prendere in considerazione i singoli atti con cui l’amministrazione persegue il fine di acquisire dei dati di fatto», ed è proprio in relazione a tali atti, quando «incidono nella sfera di terzi», che «sorge il problema di stabilire il fondamento normativo» del potere di adottarli. Per questo Levi non concorda circa la riconduzione <em>tout court</em> dell’attività conoscitiva a poteri amministrativi impliciti, ed anzi stigmatizza una simile impostazione affermando che essa, anche contro l’intenzione dei suoi propugnatori, «riecheggia l’antica ed <em>illiberale</em> teoria dei “poteri impliciti”» (corsivo qui aggiunto in enfasi), giacché, ove mai si condividesse questa teoria, «si dovrebbe dedurne che un organo pubblico, che per ipotesi giudichi indispensabile esaminare un documento altrui, possa senz’altro ed in ogni caso esigerne la presentazione o ricercarlo in luoghi di proprietà privata o comunque riservati ad una persona; si dovrebbe cioè affermare che in generale esso abbia la facoltà di compiere un qualsiasi atto di indagine nella sfera giuridica di un altro soggetto, sul semplice fondamento della legge che gli attribuisce un qualche compito, e sia pure nei limiti, invero assai generici, in cui tale azione appaia utile»; Levi afferma invece di «ritenere che l’amministrazione possa interferire con la sfera giuridica altrui per procurarsi delle informazioni solo quando l’ordinamento lo consenta, attribuendole, in modo espresso o, <em>eccezionalmente</em>, implicito, un potere» (corsivo qui aggiunto in enfasi). Diverso è il caso degli «atti di indagine che non toccano la sfera giuridica altrui, e che sono, in concreto numerosissimi»; circa questi ultimi, per Levi «non sembra che abbia senso ricercarne il fondamento giuridico, dato che costituiscono, a ben vedere, pura attività materiale». Levi affronta il problema del rapporto tra «poteri di indagine e principio di legalità», in maniera analitica, nelle pp. 89 ss. della Sua opera. Dopo aver sottolineato (p. 94) che «esigere da altri soggetti delle informazioni – non dunque, semplicemente invitare o esortare a fornire dei dati – è un vero proprio potere», Egli (p. 100) critica la «tesi estensiva» secondo cui «l’amministrazione può imporre a terzi il dovere di fornirle dei dati o di subire un’ispezione anche senza una specifica previsione normativa», e ritiene privo di valore l’argomento secondo cui si tratterebbe di «un potere “strumentale, rispetto ai compiti che essa è chiamata ad assolvere in dati settori»; Levi (pp. 105-106) preferisce una «tesi restrittiva» e maggiormente «legalistica», distinguendo due situazioni: quando «gli atti di indagine incidono sui diritti tutelati dalla Costituzione», la p.a. può interferire nella sfera giuridica dei terzi «solo nei casi in cui la legge lo consenta in modo espresso»; quando invece «l’attività di ricerca tocca diritti di altra natura», non costituzionalmente tutelati, «la titolarità del relativo potere può fondarsi non solo su un’attribuzione esplicita, ma anche sui principi che regolano in generale il settore o sull’analogia».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ad es. O. Ranelletti, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, cit., p. 490; v. anche V. Spagnuolo Vigorita, <em>Attività economica privata e potere amministrativo</em>, Morano, Napoli, 1962, pp. 223 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Hanno fatto in seguito menzione della teoria del potere implicito, ad esempio, A.M. Sandulli &#8211; A. Baldassarre, <em>Profili costituzionali della statistica in Italia</em>, in <em>Dir. e soc.</em>, 1973, pp. 95 ss.; F. Merloni, <em>Sull&#8217;emergere della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni</em>, in Id. (a cura di),<em> L’informazione delle pubbliche amministrazioni</em>, Maggioli, Rimini, 2002, p. 19 (la «raccolta di dati conoscitivi più o meno strettamente finalizzati alla assunzione di decisioni amministrative costituisce per le amministrazioni un potere implicito, un’attività automaticamente compresa nel potere amministrativo principale»); v. altresì Id., <em>Attività conoscitive delle amministrazioni pubbliche e statistica ufficiale. Problemi organizzativi e funzionali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1, 1994, pp. 209 ss.; e L. Torchia, <em>Autonomia dei soggetti e funzionalità del sistema: condizioni di qualità dell’informazione statistica</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 1999, pp. 643 ss., spec. p. 645. Secondo Corte cost., 28 aprile 1989, n. 242, «l’informazione statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici». Sul concetto di potere amministrativo implicito, in termini più generali, lo studio di riferimento nel secolo presente resta quello di N. Bassi, <em>Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti</em>, Milano, Giuffrè, 2001, cui<em> adde</em> l’ampia e profonda riflessione di G. Morbidelli, <em>Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 4, 2007, pp. 703 ss.; di recente, per alcune notazioni, F.F. Guzzi, <em>I poteri amministrativi impliciti: un tema alla ricerca di soluzioni</em>, in <em>ambientediritto.it</em>,  3, 2023, pp. 132 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., p. 210, per il ridimensionamento e superamento della teoria delle attività conoscitive come potere implicito. Lo stesso F. Merloni, <em>Le attività conoscitive e tecniche delle amministrazioni pubbliche. Profili organizzativi,</em> cit., nel rilevare (p. 494) «l’oscillazione tra la strumentalità e l’autonomia» nei «modelli organizzativi delle attività conoscitive e tecniche» emersi nell’esperienza giuridica italiana, ha messo in luce un «primo modello» basato sulla «strumentalità delle attività conoscitive e tecniche rispetto alla decisione amministrativa», al quale «corrisponde la costruzione di queste attività come ‘potere’ implicito: per ogni amministrazione l’esercizio delle funzioni attribuite (per la cura dei relativi interessi pubblici) comprende automaticamente lo svolgimento di attività conoscitive e tecniche e la possibilità di dare ad esse una propria, anche differenziata, organizzazione»; un «secondo modello» basato sulla «organizzazione distinta, ma strumentale», in cui «l’organizzazione delle attività tecniche e conoscitive fuoriesce dall’organizzazione interna alle amministrazioni per giungere all’attribuzione di queste attività a <em>distinti enti pubblici</em>, legati però strettamente all’ente territoriale di riferimento, al fine di mantenere il nesso di strumentalità delle attività conoscitive e tecniche con le funzioni dell’ente di riferimento (le attività svolte dagli enti strumentali sono utili per le esigenze conoscitive dell’ente di riferimento)»; e un «terzo modello» basato sulla «organizzazione distinta, ma autonoma», in cui «le attività conoscitive e tecniche sono attribuite, come funzioni proprie, a soggetti (enti a distinta personalità giuridica rispetto agli enti territoriali di riferimento che li istituiscono), cui vengono riconosciute <em>posizioni di autonomia</em>» (corsivi nell’originale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Soprattutto rispetto all’attività conoscitiva di tipo statistico. Come ha fatto notare S. Cassese, <em>La statistica nell’amministrazione pubblica (storia e problemi attuali)</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2-3, 1979, pp. 544 ss., spec. pp. 546-552, tanto la cultura statistico-amministrativo quanto la rilevazione e l’elaborazione delle statistiche amministrative stavano attraversando una profonda crisi: da una parte, vi era un disinteresse degli studiosi; dall’altra, la crisi della statistica emergeva dalla povertà delle statistiche amministrative dell’Istat e dalla supplenza svolta da altri uffici e da privati. In particolare, Cassese (pp. 564-565) osservava criticamente: «In Italia, non si conosce il numero annuale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni; i dati sulla provenienza territoriale dei dipendenti pubblici sono stati rilevati per l’ultima volta nel 1954; non si sa niente sulla provenienza sociale degli impiegati pubblici».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Il riferimento di F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., è al d.l. 322/1989, <em>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</em>, e alla l. 183/1989, <em>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</em>, la quale aveva istituito i Servizi tecnici nazionali – dotati di autonomia tecnica, organizzativa ed operativa – deputati alla conoscenza dell’ambiente e del territorio, nonché delle loro trasformazioni (art. 9, abrogato dal d.lgs. 152/2006). È opportuno sottolineare che diversi anni prima, pionieristicamente, S. Cassese, <em>La statistica</em>, cit., p. 566, aveva messo in rilievo la necessità di «democratizzare l’utilizzazione delle statistiche: l’organizzazione della statistica va intesa come informazione a disposizione del cittadino».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Come emerge dal richiamo al pensiero di Romagnosi contenuto in S. Cassese, <em>La statistica</em>, pp. 566-567, il legame tra scienza statistica e scienza del diritto amministrativo è profondo: «In Italia, la scienza statistica e la scienza del diritto amministrativo, nascono insieme, pressappoco negli stessi decenni dell’’800 […] Gian Domenico Romagnosi, fondatore del diritto amministrativo, fu autore, nella sua maturità, poco prima della morte, di un volume intitolato “Questioni sull’ordinamento delle statistiche” (1827) […]. Nel 1836, il suo nome veniva dato al <em>Giornale di statistica</em>, la prima pubblicazione periodica scientifica di statistica in Italia. Il primo numero del <em>Giornale di statistica</em>, si apriva col saggio di Francesco Ferrara, da cui sono tratte le parole citate, intitolato “Sulla teoria della statistica secondo Romagnosi”. Per Romagnosi, ufficio immediato della statistica è quello di “servire il lume per conoscere con pienezza ed agire con sicurezza in ogni parte della pubblica amministrazione”. Questo lontano legame spiega forse, l’interesse degli studiosi di diritto amministrativo per la scienza statistica e il loro desiderio di riallacciare una parentela da tanto tempo dimenticata».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> È la riflessione di M.P. Guerra, <em>La riorganizzazione della statistica pubblica: il sistema statistico nazionale</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 4, 1990, pp. 1021 ss., p. 1087. Della stessa Autrice, una delle più vocate allo studio della conoscenza pubblica, si v. anche <em>Il sistema informativo pubblico</em>, in Aa. Vv., <em>II Rapporto sulle regioni</em>, Franco Angeli, Milano, 1994, pp. 288-320; <em>Funzione conoscitiva e pubblici poteri</em>, Giuffrè, Milano, 1996; <em>Il coordinamento dell’informazione nel sistema politico-amministrativo</em>, in M. Cammelli-M.P. Guerra (a cura di), <em>Informazione e funzione amministrativa</em>, Maggioli, Rimini, 1997, pp. 225-254; <em>Ordinamento statistico (voce)</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Giuffrè, Milano, pp. 3977-3981.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., p. 250.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Id., <em>ibidem </em>(corsivi nell’originale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Id., <em>Attività conoscitive</em>, cit., p. 215: ufficiali sono solo le statistiche che danno certezze notiziali e, quindi, sono destinate alla pubblica diffusione, nonché i dati come fatti produttivi di effetti. In quanto tali, le statistiche ufficiali sono soggette ad una disciplina particolare, ossia la riserva delle attività di rilevazione statistica al Sistan e la configurazione di quest’ultimo come «amministrazione titolare di una funzione <em>propria</em>, la raccolta e <em>diffusione</em> <em>di dati statistici ufficiali</em>, da organizzarsi e svolgersi secondo i principi di autonomia rispetto a tutte le amministrazioni pubbliche, di qualsiasi tipo e livello» (corsivi nell’originale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Id., <em>Attività conoscitive</em>, cit., p. 216.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> L. Torchia, <em>Autonomia dei soggetti</em>, cit., p. 648.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Id., <em>ibidem.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Id.,<em> ibidem. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Id.,<em> Autonomia dei soggetti</em>, cit., p. 648.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> F. Merloni, <em>Le attività conoscitive e tecniche delle amministrazioni pubbliche. Profili organizzativi</em>, cit.; cfr. anche M. Falcone, <em>Ripensare il potere conoscitivo tra algoritmi e big data</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 47-48, nonché V. Brigante, <em>Evolving pathways of administrative decisions. Cognitive activity and data, measures and algorithms in the changing administration</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, <em>passim</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., p. 212, ha fatto riferimento alle «diverse nozioni di <em>informazione amministrativa</em>. In primo luogo, la notissima distinzione che identifica, da un lato, l’informazione <em>delle </em>pubbliche amministrazioni, che coincide con le attività conoscitive (raccolte di dati informativi, indagini amministrative, studi e ricerche, rilevazioni statistiche) svolte (dalle stesse amministrazioni o da altri soggetti, pubblici e privati, per conto delle amministrazioni) al fine di ottenere dati informativi che consentano alle amministrazioni di procedere alla individuazione degli interessi pubblici nell’esercizio delle funzioni di cui siano attributarie, indipendentemente dalle rappresentazioni della realtà fornite dagli interessati. Dall’altro lato vi è l’informazione <em>sulle </em>pubbliche amministrazioni. Anche qui le attività conoscitive possono assumere le diverse forme prima indicate; ciò che rileva è che esse sono rivolte a consentire a soggetti esterni una conoscenza delle amministrazioni (sulle loro <em>attività</em>, sulla loro <em>organizzazione</em>, sul loro <em>funzionamento</em>) che possa essere utilizzato ai più diversi scopi» (corsivi nell’originale). Secondo S. Cassese, <em>La statistica</em>, cit., pp. 563-564, «possono chiamarsi tali [statistiche amministrative], in primo luogo, quelle <em>sull’apparato amministrativo</em>: numero degli uffici, dei dipendenti e dei pensionati pubblici. In secondo luogo, le statistiche <em>sull’attività dell’amministrazione</em>: ad esempio, gli atti emanati, l’estensione del patrimonio immobiliare pubblico. Infine, le statistiche <em>degli interventi amministrativi e dei loro effetti</em>: ad esempio, richieste di concessioni edilizie, concessioni edilizie concesse, edifici costruiti» (corsivi nell’originale). Sull’informazione amministrativa, v. A. Meloncelli, <em>L’informazione amministrativa</em>, Maggioli, Rimini, 1993; M. Cammelli-M.P. Guerra (a cura di), <em>Informazione e funzione amministrativa</em>, cit.; F. Merloni (a cura di),<em> L’informazione delle pubbliche amministrazioni</em>, cit.; B.G. Mattarella, <em>Informazione e comunicazione amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1, 2005, pp. 1 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., pp. 245-247, sottolinea peraltro come non debba confondersi la tendenza verso la separazione della tecnica dalle funzioni amministrative «con altre tendenze, pure presenti nell’attuale processo di trasformazione delle amministrazioni pubbliche, che riconducono le scelte politiche e amministrative a scelte puramente tecniche. Tendenze che si concretano sia nel peso sempre maggiore dell’elemento tecnico nel procedimento amministrativo (si pensi al proliferare di nuclei tecnici di valutazione), sia nell’affidamento di funzioni amministrative ad apparati tecnici (“la politica ai tecnici”)».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Tra i contributi apparsi di recente, si v. G. Carullo, <em>Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa</em>, Giappichelli, Torino, 2017, <em>passim</em>, che delinea i caratteri della «funzione amministrativa per l’organizzazione e la gestione dei dati», nella prospettiva della qualificazione dei «dati» sia «come servizio pubblico» che «come beni pubblici»; e M. Falcone, <em>“Big data” e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 3, 2017, pp. 601 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> E. Carloni, <em>Le verità amministrative. L’attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Id., <em>Le verità amministrative</em>, cit., <em>passim</em>. L’Autore si è soffermato, tra le varie «“controspinte” rispetto al carattere necessariamente epistemico del procedimento», sulla semplificazione e sull’affidamento di maggiori spazi dell’attività conoscitiva al privato (v., spec., le pp. 270-277).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> V. Id., <em>Le verità amministrative</em>, cit., pp. 41-54, ma, ancora prima, i contributi contenuti in M. Cammelli-M.P. Guerra (a cura di), <em>Informazione e funzione amministrativa</em>, cit. Antesignano, come sempre, A. Predieri, <em>Premessa ad uno studio sullo Stato come produttore informazioni</em>, in <em>Studi in onore di Giuseppe Chiarelli</em>, Giuffrè, Milano, 1974, Tomo II, pp. 1614-1647, il quale  osservava che «gli apparati pubblici esercitano il loro potere nel senso più ampio della parola non solo perché producono comandi ma anche perché producono informazioni» (p. 1626). In particolare: «la non comunicazione è un comportamento importante quanto la comunicazione. Come quest’ultima, può essere uno strumento per ottenere un comportamento dei consociati condizionandoli. […] L’attività di produzione di informazioni influenzanti esterne è una produzione di servizi dell’apparato che ha una particolare rilevanza nel sistema. Con questa attività il sottosistema dell’apparato opera manipolazioni sull’ambiente, allo scopo di ottenere, mantenere, incrementare un consenso ed un sostegno a favore del sistema e del sottosistema. […] Il sostegno diffuso nell’ambiente […] è strettamente collegato, anzi prodotto, da una cultura politica. Questa fornisce la base della legittimità del potere dell’apparato pubblico. Su di essa l’apparato agisce incessantemente con una pioggia di messaggi precettivi e assertivi […] A sua volta, l’apparato si rifornisce di informazioni sull’ambiente; pompa, cioè, da esso gran parte delle informazioni serventi necessarie per i suoi processi decisionali, in una continua osmosi reciproca, perché le risposte sono condizionate dalle domande, anche se a domande identiche possono essere date risposte diverse» (pp. 1639-1640).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> E. Carloni, <em>Le verità amministrative</em>, cit., pp. 108-129.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cfr. F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., e L. Torchia, <em>Autonomia dei soggetti</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> F. Merloni, <em>Attività conoscitive</em>, cit., pp. 245-247, faceva l’esempio dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), la quale avrebbe dovuto porsi come «il centro di un forte sistema di controllo dell’ambiente, che dovrebbe arrivare fino alla definizione anche del tipo di provvedimenti amministrativi (autorizzatori, ablatori, erogatori) da adottarsi per combattere ogni forma di inquinamento dell’ambiente naturale».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> V. ad es. M. Falcone, <em>Ripensare il potere conoscitivo</em>, cit., pp. 48-49, secondo cui «emergono due distinte definizioni. Una di funzione conoscitiva pubblica, intesa come “l’insieme delle attività, di differenziata imputazione soggettiva e di diversa natura giuridica, rivolte a soddisfare le esigenze conoscitive dei pubblici poteri e destinatarie, in rapporto a questa comune finalizzazione, di una determinata formalizzazione normativa”. L’altra di funzione di informazione delle amministrazioni pubbliche, “come il complesso delle attività amministrative volte ad assicurare alla generalità dei cittadini la disponibilità delle informazioni di pubblico interesse in possesso delle amministrazioni pubbliche alle condizioni economiche e operative più favorevoli”. Due definizioni che coprono aspetti coincidenti, ma in parte diversi del fenomeno conoscitivo e informativo delle amministrazioni. La prima più attenta alla tradizionale produzione della conoscenza pubblica, legata principalmente alla funzione statistica e all’attività conoscitiva procedimentale. L’altra nozione è maggiormente concentrata sui dati e sulle informazioni come oggetto dell’azione e dell’organizzazione amministrativa, sulla nozione di patrimonio informativo pubblico e sul loro regime».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Oltreché, secondo V. Cerulli Irelli, <em>Statistica</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XLIII, Giuffré, Milano, 1990, p. 670, come «indagine dei fenomeni collettivi, in quanto soggetti a variazione» oppure, secondo L. Torchia, <em>Autonomia dei soggetti</em>, cit., pp. 644-645, «per l’esercizio del potere di scelta, sotto almeno tre profili: a) l’attività di elaborazione delle politiche e degli indirizzi; b) la scelta dei più efficaci strumenti di attuazione delle stesse politiche, in base ai risultati raggiunti in precedenza e alla comparazione fra le diverse esperienze; c) la valutazione, anche da parte della collettività, dell’azione di governo e dell’attività amministrativa, dei risultati raggiunti e dei costi sostenuti».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 50-53: «l’attività conoscitiva, pur essendo strumentale ad una successiva eventuale decisione, viene spesso svolta da un ufficio o da un organo diverso da quello cui compete prendere la decisione medesima. Potremmo anzi parlare di una tendenza, sempre più accentuata, degli ordinamenti contemporanei verso […] una “istituzionalizzazione” della funzione conoscitiva. Questi rilievi non devono però condurre ad un equivoco. Non è mancato chi ha avanzato la tesi per cui l’attività conoscitiva va considerata come manifestazione di una “funzione inquirente” distinta e sullo stesso piano delle altre funzioni dello Stato: idea che ha il pregio di sottolineare il risalto che la conoscenza ha per l’amministrazione, ma che non ha goduto di grande seguito ed è stata assoggettata a varie critiche, non sempre giustificate. Il suo punto debole sta, a nostro avviso nella sua premessa: essa prospetta il “conoscere” in un modo indifferenziato, analogamente, poniamo al provvedere o al controllare, in quanto concepisce l’Esecutivo come un tutto unitario. Se invece, più realisticamente, si prendono le mosse dalla pluralità di istituzioni amministrative e dalla varietà dei compiti loro attribuiti, si comprende come le indagini non possano svolgersi che su campi specifici e, quindi, non siano fini a se stesse né, dunque, frutto di una funzione autonoma. La tesi criticata va, in sostanza, ridimensionata e ridotta alla constatazione inoppugnabile che, nell’apparato amministrativo, vi sono organismi cui è affidato il compito precipuo o addirittura esclusivo di accertare determinati fatti e situazioni. Le ragioni che consigliano la costituzione di uffici appositi per la rilevazione dei dati di fatto e per la loro elaborazione sono le più diverse: l’affidamento che possono dare funzionari selezionati e specializzati; l’alleggerimento delle mansioni che gravano sui normali uffici burocratici; l’utilizzazione di specialisti estranei all’amministrazione per affrontare i problemi tecnici particolarmente complessi che pongono date materie; l’apporto diretto e continuato di singoli esperti o di rappresentanti di gruppi interessati; la garanzia che è offerta al privato ed alla generalità dei consociati dalla circostanza che gli accertamenti sono eseguiti da persone che godono, in un modo o nell’altro, di una qualche misura di indipendenza; e così via. […] rimangono naturalmente esclusi quei centri di ricerche che mirano a risultati puramente scientifici, anche se non è sempre netta la linea di demarcazione tra uno studio diretto a stabilire una teoria scientifica o a perfezionare regole tecniche ed un’indagine svolta in vista di un’attività operativa dell’amministrazione e se vi sono organismi che svolgono l’una e l’altra mansione». Più avanti, Id., <em>op. cit.</em>, pp. 85-86: «Per affrontare ricerche particolarmente lunghe e complesse, in specie se richiedono un’attività continuativa, i centri di indagine dell’amministrazione possono assumere la forma organizzativa più articolata, che è quella della persona giuridica pubblica o privata. In questi casi – […] solo per delineare un quadro dell’“amministrazione che indaga” – il processo di “istituzionalizzazione della funzione conoscitiva” raggiunge, quanto meno formalmente, il massimo. L’ipotesi principale e quasi paradigmatica di ente pubblico con compiti di indagine e di elaborazione è data, naturalmente, dall’Istituto centrale di statistica […] con legge 9 luglio 1926, n. 1162, fu creato l’Istituto centrale di statistica, ente pubblico in cui al principio della dipendenza diretta dal Presidente del Consiglio dei Ministri fa da contrappeso il Consiglio superiore di statistica, organo dell’Istituto composto da funzionari e, in maggioranza, da esperti estranei all’amministrazione, che sovrintende alle attività dell’Istituto stesso». Sull’organizzazione delle statistiche prima della creazione dell’Istat, si rinvia a S. Cassese, <em>La statistica</em>, cit., spec. pp. 552-562. È interessante notare che Id., <em>L’organizzazione statistica e le regioni, </em>ora in <em>Esiste un governo in Italia?</em>, Roma, 1980, pp. 207 e ss., ben prima delle riforme degli anni ’80 e ’90 ma rispetto alle novità degli anni ’20 e ’30 del Novecento, parlasse già di «riserva di potere statistico». Per una prospettiva storica, v. D. Marucco, <em>L’amministrazione della statistica nell’Italia unita</em>, Laterza, Roma-Bari, 1996.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 273 e ss., nell’ambito del Capitolo II.  Di recente, M. Calcagnile, <em>L’oggetto del provvedimento amministrativo e la garanzia di effettività nell’amministrazione pubblica</em>, Bologna University Press, Bologna, 2022, pp. 141-143, riprendendo la costruzione di Levi, approda a una nuova configurazione del concetto di «oggetto del provvedimento amministrativo» ritenendola «coerente e giustificata, anche in chiave sistematica, con il ruolo dell’attività conoscitiva della pubblica amministrazione nell’ambito del processo di formazione della decisione amministrativa»: secondo l’A., in particolare, «l’oggetto del provvedimento non è altro che la risultanza degli accertamenti e delle valutazioni effettuate nell’ambito dell’attività conoscitiva-previsionale della pubblica amministrazione».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Levi, infatti, ha distinto la figura dell’eccesso di potere che si riferisce al momento della scelta da quella relativa all’<em>iter </em>conoscitivo. La prima è oggetto di analisi nel Capitolo II de <em>L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione</em>, sull’ambito dei fatti che l’autorità deve accertare prima di concretare la propria volontà, mentre la seconda è affrontata nel Capitolo IV, sui modi e limiti del controllo <em>de facto </em>del giudice amministrativo, e coincide con la violazione del «dovere di ragionevolezza», inteso come dovere di svolgere ulteriori indagini sulla scorta delle massime di esperienza. Sull’eccesso di potere nell’<em>iter </em>conoscitivo v. ancora F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., spec. pp. 496 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 280. Come afferma l’Autore, «razionale rispetto allo scopo» è «l’azione di colui che, conoscendo il proprio scopo, agisce in modo da realizzarlo pienamente, attraverso un adeguato calcolo dei “mezzi” disponibili, ed eliminando la considerazione di ogni altro fattore» (pp. 280-281).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 306: «La descrizione astratta dell’interesse […] vale come termine di riferimento e di confronto in base al quale reperire e valutare l’“entità” concreta che si pone quale motivo del provvedimento e che, in ultima analisi, è pubblica proprio in quanto rientra nella descrizione normativa».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 320.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Id., <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 321 (corsivi nell’originale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 327 (corsivi nell’originale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 329. Cfr. E. Cannada Bartoli, voce <em>Interesse</em> (dir. amm.), in <em>Enc. dir.</em>, XXII, Giuffré, Milano, 1967, pp. 1 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 329-330. In tal senso, Levi non concordava con la maggior parte degli autori del suo tempo, secondo i quali «l’eccesso di potere si concreta nella divergenza, rispetto allo schema imposto dalla legge, […] di un elemento teleologico dell’atto» (pp. 276 e ss.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 222: «l’individuazione degli interessi presenti in una data situazione rientra nell’attività conoscitiva: l’ovvio rilievo che l’interesse non è di per sé percepibile sensibilmente o determinabile con assoluto rigore, non significa che con l’affermazione dell’esistenza, in un dato contesto sociale, di un interesse di un certo tipo si vada oltre il campo dei giudizi di fatto e si abbia già un giudizio di valore. In altri termini, è vero che per giungere all’accertamento in concreto di un interesse interviene prevalentemente, sulla base dei fatti stabiliti, un’attività intellettiva, ma nulla autorizza a ritenere che tale attività intellettiva fuoriesca dall’ambito della conoscenza e dei giudizi di fatto». L’individuazione degli interessi presenti in una data situazione resta il nucleo minimo di qualsiasi attività conoscitiva; quando il potere è discrezionale, secondo Levi, ne consegue solo che l’oggetto dell’attività conoscitiva è assai più ampio. Questo oggetto, come ha precisato lo stesso Levi nella Sua monografia (pp. 226-228), va oltre la nozione di ponderazione degli interessi proposta da M.S. Giannini come momento interposto tra il giudizio di fatto e la determinazione volitiva, giacché la fissazione del valore di un interesse primario all’interno o nei confronti di una costellazione di altri interessi secondari (momento che, secondo Giannini, precederebbe la decisione) a ben vedere è essa stessa una volizione e, dunque, sempre a giudizio di Levi, determinerebbe un’erronea duplicazione volitiva all’interno della teoria della discrezionalità. Levi non ritiene che alla pura conoscenza, cioè all’accertamento della situazione di fatto ed all’individuazione degli interessi, segua direttamente la volizione; alla pura conoscenza segue, piuttosto, la prospettazione sia delle possibili soluzioni (le alternative possibili nell’ambito della legge) in grado di soddisfare i singoli interessi, sia delle conseguenze (volute o meno) che le varie soluzioni potrebbero produrre nella realtà, ossia i loro effetti pratici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> F. Ledda, <em>Problema amministrativo e partecipazione al procedimento</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2, 1993, pp. 133-172, pp. 141-142, il quale fa riferimento alla rappresentazione, da parte dell’interessato, di «fatti e circostanze che possono inserirsi in una situazione pensata come reale, in modo da identificarne i tratti problematici dal punto di vista della ricerca; e che pertanto, almeno sulla scorta d’una prima valutazione, appaiono tali da poter essere assunti come “dati”, siccome idonei ad assolvere ad una speciale funzione di controllo della materia d’indagine […] attraverso un discorso informativo “pertinente” l’interessato può direttamente fissare i termini essenziali d’un problema, come tipicamente avviene quando il procedimento debba far seguito ad un’istanza già per se stessa indicativa di fatti, d’interessi, di dati normativi […] Ma, soprattutto, l’interessato può modificare la situazione inizialmente delineata dall’amministrazione stessa rappresentando fatti ed elementi, che a quella siano riferibili […] Or ciò equivale a dire che anche l’instante o interventore può disporre e dispone del problema amministrativo, in quanto contribuisce con una propria attività a determinare la materia che dovrà essere sottoposta a esame critico». Il «discorso informativo» e la «pertinenza» richiamati nel testo indicano rispettivamente il «fatto della comunicazione e anche il suo più o meno diretto risultato, cioè il costituirsi di un compendio di proposizioni relative alla realtà, utilizzabili per una decisione come suoi “materiali”» (p. 135) e una condizione ravvisabile proprio quando i fatti e le circostanze che sono rappresentati dall’interventore sono qualificabili come dati (p. 141).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Id., <em>Problema amministrativo</em>, cit., p. 143.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Ledda (Id., <em>ibidem</em>) ha messo molto bene in luce il carattere «operativo e creativo» dell’attività conoscitiva, in quanto, per mezzo delle indagini, «i fatti – intesi nel significato più ampio e generale – vengono non solo investigati, osservati e controllati ma anche disposti in certo modo ed orientati tra di loro secondo connessioni di senso consapevolmente stabilite sulla scorta dell’interesse di ricerca assunto come guida. Può dirsi quindi che l’attività “conoscitiva” ha un carattere operativo e creativo, in certo senso, perché serve a definire l’oggetto stesso di un ipotetico regolamento giuridico, cioè il “caso” cui si riferiscono le classiche definizioni: in fondo, […] il caso [deve] essere a sua volta <em>costruito </em>attraverso la selezione e ricomposizione dei materiali che ai fini di quel regolamento possono ritenersi dotati di rilievo» (corsivi nell’originale). L’«opera selettiva dell’amministrazione», che Ledda (Id., <em>Problema amministrativo</em>, cit., p. 144) riferisce direttamente ai materiali che confluiscono nel procedimento amministrativo, evoca la «sintesi concettuale e, quindi, <em>selettiva</em>» che Levi ha utilizzato per definire l’essenza dell’interesse pubblico concreto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Id., <em>Problema amministrativo</em>, cit., p. 144: «Al discorso informativo di quest’ultimo non possono considerarsi estranee le rappresentazioni e manifestazioni che tendano ad esercitare un’influenza sulla gestione dell’interesse pubblico, ponendo in luce un certo modo di concretizzarlo, di adeguarlo ai fatti e di “dimensionarlo” anche in rapporto agli interessi compresenti. Se questa possibilità fosse esclusa o limitata, la tutela preventiva degli interessi di carattere particolare verrebbe ridotta grandemente nella sua efficacia, o in pratica impedita nelle sue più importanti espressioni».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Vi è tuttavia da notare che, rispetto a Levi (il quale si era soffermato soprattutto sull’intervento di coloro che fanno valere nel procedimento posizioni giuridiche soggettive di tipo individuale), Ledda ha allargato la visione (Id., <em>Problema amministrativo</em>, cit., pp. 161 e ss.) ampliando le riflessioni sull’attività conoscitiva anche agli atti di c.d. governo dell’Amministrazione: secondo Ledda, le difficoltà della c.d. «macroamministrazione», dipendenti dalla confluenza di dati provenienti dai dominî extragiuridici della conoscenza, non valgono ad escludere la pretesa di una regolamentazione giuridica del processo per mezzo del quale gli organi amministrativi attingono a fonti eteronome, nella misura in cui è lo stesso ordinamento giuridico ad impegnare queste ultime per la realizzazione dell’interesse pubblico (p. 164). Per altro verso, l’esigenza di tutela del cittadino nei confronti della p.a. – cui risponde l’istituto della partecipazione – fa riferimento ad «interessi in senso soggettivo» allo scopo precipuo di evidenziare la responsabilità giuridica dell’amministrazione in questa direzione, senza escludere che gli interessi di formazioni sociali o di gruppi altrimenti costituiti possano essere conosciuti secondo le stesse modalità degli interessi individuali e particolari (p. 169). Successivamente, anche E. Carloni, <em>Le verità amministrative</em>, cit., p. 186, ha puntualizzato «il fatto che l’esigenza di verità, che è anche esigenza di giustizia nell’amministrazione e di imparzialità dell’azione pubblica, non possa ritenersi assente nei modelli procedurali volti all’adozione di atti generali, ove anzi tradizionalmente ha trovato espressione attraverso moduli di dialettica propria degli organi collegiali e con l’approntamento di una serie di sedi di consulenza (volte ad assicurare l’adeguatezza conoscitiva in vista di decisioni di portata sovraindividuale), ed ora emerge in modo specifico nelle discipline volte ad introdurre un’analisi dell’impatto di provvedimenti di regolazione».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> B. Boschetti, <em>Rappresentanza degli interessi e attività conoscitiva della pubblica amministrazione</em>, in <em>Jus</em>, 2-3, 2001, pp. 377 ss., p. 389, nota 37: «L’interesse pubblico concreto viene in evidenza ogniqualvolta la descrizione normativa dell’interesse pubblico astratto sia generica, di modo che con l’interesse pubblico astratto finiscano col coincidere più interessi pubblici concreti». Si veda di recente, per un’ottima sintesi del dibattito sul punto a seguito della l. 241/1990 anche alla luce delle evoluzioni normative successive, M. Delsignore, <em>La centralità dell’attività conoscitiva nella concezione originaria della L. n. 241 del 1990 e la sua perdurante attualità</em>, in A. Bartolini &#8211; T. Bonetti &#8211; B. Marchetti &#8211; B.G. Mattarella &#8211; M. Ramajoli (a cura di), <em>La legge n. 241 del 1990, trent’anni dopo</em>, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 340 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Sulla quale peraltro si veda, dello stesso Franco Levi, il noto saggio <em>Partecipazione e organizzazione</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1977, pp. 1713 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> B. Boschetti, <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 388: «sembra possa riconoscersi alla garanzia della partecipazione, indipendentemente dalla sua effettività, la capacità di incidere sul processo di attuazione del potere e, al tempo stesso, di svelare la vera dimensione dell’attività conoscitiva».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Id., <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 377.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Id., <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 382.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Id., <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Id., <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit<em>.</em>, pp. 382-383, nota 14: «L’introduzione dei fatti rileva, in sostanza, proprio in ragione degli interessi ad essi collegati: quindi, ben può dirsi che l’attività conoscitiva abbia ad oggetto interessi più che fatti, ovvero fatti in ragione di interessi, senza dimenticare, comunque che solo attraverso i fatti può giungersi alla individuazione degli interessi coinvolti nel processo di attuazione del potere con riferimento ad una certa fattispecie concreta». La stessa Autrice aggiunge, a p. 390: «Il fatto […] che sia proprio la percezione reale degli interessi implicati in una data fattispecie concreta, delineata con maggiore o minore precisione attraverso gli elementi della fattispecie astratta, la causa stessa dell’attività conoscitiva, comporta che i fatti debbano essere valutati proprio in ragione degli interessi ad essi collegati e, dunque, in ragione della loro incidenza rispetto all’interesse primario».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Id., <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 383: «La trasformazione della realtà giuridica che si compirà con l’atto, che è, come già accennato, il momento finale dell’attuazione del potere con cui si apre la fase successiva dell’imputazione, comincia, insomma, già nel momento dell’individuazione dell’interesse pubblico. La fase conoscitiva si situa a monte di questo momento, occupando un posto che paradossalmente è quasi di confine: il confine tra realtà, fattispecie concreta o storica e interessi coinvolti, e sua astrazione (l’interesse pubblico), dalla quale si originerà poi quella sintesi immobile, sebbene non immutabile, che è l’atto».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Id., <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 400, nota 66. Si veda sul punto già M.T. Serra<em>, Contributo ad uno studio sulla istruttoria del procedimento amministrativo</em>, Giuffré, Milano, 1991, spec. pp. 419-423, la quale (a p. 421, nota 46) cita appunto F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 454, nota 213.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> B. Boschetti, <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 400: «affrontare il tema della centralità della fase conoscitiva dal punto di vista della funzione può risolversi in un tentativo di svolgere e regolare lo snodo essenziale, e talora criptico, tra attività conoscitiva e decisione, assicurare un collegamento tra queste due fasi, garantire che l’attuazione del potere avvenga con riferimento a quei fatti che lo giustificano ed in conformità ad un imparziale ed equo contemperamento di tutti gli interessi ad essi collegati. Con riferimento a tale specifico momento, dunque, l’esigenza di pubblicità sembra […] rivolta a che l’organo competente ad adottare la decisione possa avere una piena ed effettiva percezione della rappresentazione ancora scomposta di fatti ed interessi acquisita nel corso della fase della conoscenza». Mantenere una distinzione tra cognizione e decisione appare più coerente con l’impostazione di Levi, secondo cui l’elaborazione dell’interesse pubblico concreto sarebbe l’esito di un giudizio storico, rispetto al quale si porrebbe poi il momento decisorio. Richiama espressamente le premesse generali di Levi, distinguendo tra i due momenti, anche N. Paolantonio, <em>Il sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo</em>, Cedam, Padova, 2000, <em>passim</em>; cfr. inoltre (seppur in prospettiva diversa) A. Romeo, <em>L’impugnabilità degli atti amministrativi</em>, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2008, pp. 331 ss. Si rinvia, per un’ampia ricostruzione delle varie posizioni, ad A. Carbone, <em>Potere e situazioni soggettive nel diritto amministrativo</em>. Vol. I,<em> Situazioni giuridiche soggettive e modello procedurale di accertamento (Premesse allo studio dell’oggetto del processo amministrativo)</em>, Giappichelli, Torino, 2020, spec. pp. 419 e ss.; si veda <em>iv</em>i, p. 439, nota 114, una critica ad alcune delle premesse di Levi, motivata da Carbone anche richiamando A. Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità</em>, Giuffré, Milano, 1987, p. 287. Discute la costruzione di Levi, accogliendone le principali premesse e commentandone criticamente gli svolgimenti nella dottrina successiva, anche M. Trimarchi, <em>La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale</em>, ETS, Pisa, 2013,<em> passim</em> ma spec. pp. 149 ss. (si veda <em>ivi</em>, p. 153 e nota 45, la sottolineatura della somiglianza tra «attività conoscitiva della p.a.» e «ricerca storiografica» come «brillante intuizione» di Franco Levi).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>L’istruttoria procedimentale dopo l’articolo 10-bis della Legge sul procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2, 2011, pp. 353 ss., p. 354.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> D’altro canto, non sono mancati gli Autori che hanno criticato questa stessa previsione sulla scorta della parzialità degli interessi – quelli dell’istante – posti alla base del provvedimento. Ad esempio, E. Carloni, <em>Le verità amministrative</em>, cit., pp. 264-265, riferendosi al preavviso di rigetto (nota 48) ha affermato: «È […] innegabile il fatto che la verità “partecipata” si forma entro una comunità di linguaggio, in un circolo ermeneutico o, detto più banalmente, solo nell’ambito dei soggetti ammessi (o interessati) a partecipare: col che, evidentemente, si rischia la compressione di interessi “deboli” (dagli interessi di fatto, non ammessi nella dinamica partecipativa, agli interessi di soggetti deboli e quindi non in grado di (o semplicemente non propensi a) partecipare) e, d’altra parte, non sempre il legislatore presta adeguata attenzione a tutti i potenziali interessati e controinteressati, cosicché la stessa dinamica partecipativa finisce per risultare strutturalmente  disequilibrata».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> N. Paolantonio, <em>Osservazioni sulla preclusione procedimentale al riesercizio del potere</em>, in <em>Dir. econ., </em>3, 2022, pp. 11 ss., p. 15, il quale, commentando l’art. 10-<em>bis </em>della l. 241/1990 per come novellato, nel considerare «convincente la tesi secondo cui se la parte istante non ha presentato osservazioni in esito alla ricezione del preavviso di rigetto, la preclusione non può trovare applicazione, e ciò non tanto […] per esasperate esigenze di contraddittorio endo-procedimentale, ma perché la mancata collaborazione del privato all’istruttoria, oggi codificata al comma 2-<em>bis</em> della 241, lo priva giustamente della garanzia dell’affidamento sulla non introducibilità, nella riedizione del potere, di elementi preesistenti, fatte salve le sole sopravvenienze», nota acutamente (citando F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 9) che «questa osservazione non è originale: già nel 1967 Franco Levi ricordava che “[…] le norme sul procedimento si risolvono […] in regole sull’attività conoscitiva che precede l’emanazione di un provvedimento amministrativo; sotto questo profilo il procedimento appare come la collaborazione spontanea, interessata o coattiva, di vari soggetti all’istruzione di un ‘affare’ […]”».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 34.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 343 ss.: l’intero Capitolo III è intitolato al «Metodo inquisitorio e principio della collaborazione nell’istruttoria amministrativa», ed inizia (par. 1) con una «Premessa di metodo» (pp. 343-351); in quest’ultima, peraltro, Levi discute anche la tesi di Feliciano Benvenuti del procedimento come processo (pp. 349-350 ed ivi nota 15), non respingendola totalmente ma predicando cautela (secondo Levi, «si tratta di rilievi che abbisognano di molte specificazioni») e ritenendo «evidente come il richiamo al “processo” costituisca un suggerimento importante ed utile per disporre di schemi giuridici ben sperimentati […] d’altro canto, sembra parimenti certo che su questa falsariga occorre muoversi con metodo analitico». Levi (pp. 350-351) motiva queste cautele sulla base anche di una considerazione realistica, storicamente vera negli anni in cui Egli scriveva: «per la frammentarietà della legislazione e la carenza di studi minuziosi su singole specie di procedimenti amministrativi, a causa anche – questa è forse la ragione più profonda – dell’evoluzione dei principi del sistema amministrativo che è in corso in questi anni, non è maturo ancora il tempo per una adeguata teoria generale del procedimento e dell’istruttoria dell’amministrazione».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 373. In linea di principio (p. 366) Levi sottolinea che, proprio perché «nella procedura amministrativa deve imporsi l’esigenza della “verità reale”», ne discende che «all’organo pubblico non va frapposto alcun limite procedurale nella sua ricostruzione della situazione storica». Levi tuttavia avverte (p. 366, nota 48) che la necessità di non porre un «limite procedurale» non va confusa con la necessità di riconoscere, invece, alcuni «limiti che, in certo senso, discendono dai diritti dei privati alla libertà ed alla riservatezza di fronte ai poteri d’indagine dell’amministrazione»; ed aggiunge, anche in questo caso precorrendo i tempi con lungimiranza, che (p.  375, corsivi qui aggiunti in enfasi) il principio inquisitorio «così come ogni principio, incontra dei <em>limiti</em> e delle <em>derogh</em>e; ed è ovvio che <em>sono soprattutto queste che meritano attenzione</em>, tanto più che <em>la tendenza storica</em>, sia nella legislazione sua nella giurisprudenza,<em> è orientata nel senso di imporre una disciplina sempre più penetrante dell’azione amministrativa</em> […]», evidenziando la possibilità di «deviazioni» o addirittura di situazioni di «capovolgimento» del principio inquisitorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 376-379. Levi (pp. 376-377) muove dal presupposto secondo cui «ogni qualvolta una norma rende rilevante (doveroso) un momento dell’attività conoscitiva, si ha un limite al metodo inquisitorio, nel suo significato più lato: un limite alla libertà dell’organo pubblico di ricercare tutte e solo quelle prove che giudichi rilevanti od un limite alla libertà di valutare le prove», e distingue «due specie» di «limiti» al principio inquisitorio: quelli «assoluti», che si configurano quando «il dovere di compiere una determinata attività istruttoria è prescritto per tutte le volte in cui viene posto in essere un procedimento di un certo tipo»; e quelli «relativi», corrispondenti a «doveri di compiere attività istruttorie (solo intellettive od anche materiali) che diventano operanti soltanto in presenza, nel corso del procedimento, di certe risultanze probatorie». Levi è netto nel chiarire che, mentre i limiti assoluti, in quanto «momenti “formalizzati” nell’istruttoria di una determinata specie», devono necessariamente essere previsti «dalla legge», ciò non vale per i limiti relativi, giacché la legge  «non può invece giungere a fissare i limiti relativi al metodo inquisitorio, quelli cioè che divengono operanti solo in presenza di determinate circostanze di fatto. In tale settore, la legge può al massimo dettare delle direttive, ma sarà la giurisprudenza, sia pure sulla base di quei criteri e dei principi generali, che ha il compito di valutare la “correttezza” dell’operato dell’organo amministrativo». Pur utilizzando una terminologia diversa, questa distinzione sembra presupposta anche all’analisi di F. Trimarchi Banfi, <em>L’istruttoria procedimentale</em>, cit., pp. 359-360, che con riferimento al preavviso di rigetto parla di «requisito procedurale […] garanzia di qualità sostanziale secondo un giudizio in astratto, che opera <em>ex ante</em>», la cui «vincolatività […] prescinde, per costruzione, dal risultato finale».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Sulle forme di intervento di organi od uffici pubblici nonché di privati nel procedimento, v. F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 399-414. Levi conclude (p. 414) segnalando come «nel corso del procedimento si costituiscono dei rapporti giuridicamente rilevanti, entro i quali da un lato l’autorità che svolge l’istruttoria è tenuta a comunicare, in tutto od in parte, gli elementi di fatto a sua disposizione e le finalità del procedimento medesimo; dall’altro, il dovere dell’organo pubblico di prestare la propria collaborazione – dovere che per lo più diventa effettivo a seguito di un atto dell’autorità procedente – non ha un contenuto generico ed indifferenziato, rimesso all’arbitrio dell’ufficio. Esso si commisura ad un determinato modulo, che si riflette, a pena di invalidità, sulla struttura dell’atto in cui si esprime il suo apporto alla procedura».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 383-384.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 384. A p. 387, Levi ribadisce che almeno di regola non dovrebbe (salve diverse disposizioni di legge che, in modo chiaro, deroghino a tale regola) essere esclusa la «facoltà dell’organo amministrativo di integrare o supplire la prova o addirittura ritenere altri fatti costitutivi» rispetto a quelli forniti dai partecipanti al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., pp. 386-387: <em>ivi</em>, alla nota 83, Levi osserva che «in questo modo si spiega perché <em>l’amministrazione si avvalga in via del tutto eccezionale delle facoltà che derivano dal metodo inquisitorio</em>; essa si limita <em>di regola</em> ad accertare la veridicità del materiale probatorio offerto» (corsivi qui aggiunti in enfasi).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Così P. Forte, <em>Diritto amministrativo e data science. Appunti di Intelligenza Amministrativa Artificiale (AAI)</em>, in <em>P.A. Persona e Amministrazione</em>, 1, 2020, pp. 247 ss., p. 261 (corsivi nell’originale), citando F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 211, nt. 20. Forte aggiunge (<em>ivi</em>, pp. 260-261) che, in questa prospettiva, vi è un «enorme <em>compound</em> di umanità in azione» che «va radunato nell’istruttoria di chi deve determinarsi» ed esso «diventa struttura giuridica della decisione e dell’atto per mezzo di una serie di canoni che, non potendo inseguire la smisurata varietà della casistica con puntuali descrizioni, devono limitarsi a prescrizioni larghe, ad indicazione di <em>criteria</em>»; secondo l’A., se ne può ricavare che «il diritto amministrativo […] ha scoperto con enorme anticipo rispetto alla <em>Data Science</em> il concetto di “<em>black box</em>”, e col tempo ha elaborato argomenti, discipline normative e tecniche che l’hanno sempre più spinta a trasformarla in una “<em>glass box</em>”, poiché – a partire dalla natura pubblica dei soggetti, degli oggetti e delle attività – aggiunge alla capacità di registrazione e tracciamento delle attività predecisionali la loro accessibilità, per consentirne la valutazione anche in ordine all’appropriatezza del trattamento che ognuno di tali elementi riceve in funzione della decisione […]».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 409, ed <em>ivi</em> nota 125.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 408.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Sulla razionalità, v. <em>infra</em>, nel § 5 del presente contributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> In questo senso può essere letta la posizione sostenuta in Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 397, ove Levi, a fronte del quesito se «l’amministrazione debba accertare dei fatti che non rappresentano presupposti precisi dell’esercizio del potere né attengano all’interesse primario bensì ad interessi secondari», risponde che «l’organo amministrativo ha la facoltà di ritenere irrilevanti, e quindi trascurare, le circostanze di fatto addotte dal privato e le argomentazioni ad essi relative, che concernano interessi secondari». Occorre considerare che, secondo Levi (p. 332), ai fini dell’attività conoscitiva (diverso è invece il discorso che vale per il momento volitivo della decisione discrezionale, che si colloca a valle dell’attività conoscitiva) devono essere qualificati come «fatti significativi» solo «quei fatti e quegli eventi che, per così dire, “danno vita” all’interesse pubblico concreto. Soltanto questi, in altre parole, rappresentano l’“oggetto necessario” dell’attività conoscitiva dell’amministrazione»; ed Egli aggiunge (p. 394) che «l’attività conoscitiva è volta a verificare l’esistenza dei presupposti del procedimento indicati con precisione dalla legge nonché, se il potere è discrezionale, ad accertare l’esistenza di altri fatti che appaiano idonei in concreto a dar vita allo specifico interesse pubblico: sono questi gli elementi che costituiscono la ragione della decisione. Beninteso l’organo amministrativo valuta la situazione reale nella sua interezza e quindi anche i diversi interessi che siano desumibili da obiettive circostanze di fatto o che taluno affermi: ma tutto ciò non rientra nell’oggetto essenziale del procedimento».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 38, intende per «ispezione» la «ricerca ed esame di documenti o altre cose nella sfera giuridica altrui», mentre con «inchiesta» indica «quelle indagini, per il compimento delle quali viene costituito un organo apposito dalla pubblica autorità». Nella dottrina successiva sulle attività ispettive cfr., <em>ex multis</em>, R. Perez, <em>L’acquisizione di notizie da parte della pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1968, pp. 1370 ss.; G. Zaccaria, <em>L’ispezione amministrativo-contabile. Profilo sistematico e analisi funzionale</em>, Tipografia Editrice Romana, Roma, 1969; S. Valentini, <em>Le ispezioni amministrative</em>, Edizioni dell’Università, Chieti, 1971; Id., <em>Le ispezioni amministrative. Funzioni e caratteri</em>, Giuffrè, Milano, 1999; M. Bombardelli, <em>Le ispezioni amministrative</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 4, 1989, pp. 1111 e ss.; G. Landi, <em>Ispezioni ed inchieste amministrative</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XVII, Treccani, Roma, 1989; R. Tomei, <em>Ispezione amministrativa</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XVII, Treccani, Roma, Agg., 1999; A. Degli Esposti, <em>Ispezioni ed inchieste</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, VIII, Utet, Torino, 1993, p. 588; V. Tenore, <em>L’ispezione amministrativa e il suo procedimento</em>, Giuffrè, Milano, 1999; Id., <em>Studio</em> <em>dell’ispezione amministrativa e il suo procedimento</em>, Giuffrè, Milano, 2020; M. Passalacqua, <em>Le ispezioni economiche. Tipologie, procedimenti e approcci sistematici</em>, Cedam, Padova, 2005; F. Di Lascio, <em>Le ispezioni amministrative sulle imprese. Analisi e teorica e diritto positivo</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; M. De Bellis, <em>I poteri ispettivi dell’amministrazione europea</em>, Giappichelli, Torino, 2021; L. Previti, <em>Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al silenzio</em>, in<em> Dir. econ.</em>, 3, 2021, pp. 357 ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> F. Ledda, <em>Problema amministrativo</em>, cit., pp. 152-153.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> Id.,<em> ibidem</em>: «l’informazione del partecipante non è mai di per se stessa immediatamente utilizzabile ai fini della deliberazione finale: essa si pone come oggetto di un’attività comunicativa che si realizza pienamente con la comprensione da parte del destinatario. Ma neanche questa comprensione è per se stessa sufficiente, dovendosi appurare ancora se quanto si è compreso corrisponde alla realtà di fatto […] È quindi sempre necessaria un’attività di indagine ulteriore: il significato dei fatti rispetto al tema della decisione dipende anche dal modo in cui essi vengono inseriti nel contesto problematico globale, e disposti od ordinati secondo determinate connessioni».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> B. Boschetti, <em>Rappresentanza degli interessi</em>, cit., p. 388.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> Per il dibattito (seguito all’opera di Levi) sul fondamento, il carattere e i limiti del principio inquisitorio (e del metodo acquisitivo) nel procedimento amministrativo, collegato (e da alcuni identificato) con il principio di completezza dell’istruttoria amministrativa, anche in relazione al sopravvenire della l. 241/1990 con le previsioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. b] (da alcuni considerato una forma di positivizzazione del principio inquisitorio) e dell’art. 1, comma 2 (da altri qualificato come temperamento e limite al principio inquisitorio) nonché, più di recente, dell’art. 1, comma 2-<em>bis</em> (che consacra il principio di collaborazione procedimentale), cfr.: M.T. Serra, <em>Contributo ad uno studio sulla istruttoria del procedimento amministrativo</em>, cit., spec. pp. 111 ss.; M.P. Guerra, <em>Funzione conoscitiva e pubblici poteri</em>, cit., spec. pp. 192-193; G. Pastori, <em>Principi costituzionali sull’amministrazione e principio inquisitorio nel procedimento</em>, in M. Cammelli-M.P. Guerra (a cura di), <em>Informazione e funzione amministrativa</em>, cit., pp. 19 ss.; M. Occhiena, <em>Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo</em>, Giuffrè, Milano, 2002, spec. pp. 359 ss.; P. Lazzara, <em>Procedimento e semplificazione, il riparto dei compiti istruttori tra principio inquisitorio e autoresponsabilità privata</em>, Philos, Roma, 2005; Id., <em>I procedimenti amministrativi a istanza di parte</em>. <em>Dalla disciplina generale sul procedimento (L. 241/90) alla direttiva «servizi» (2006/123/CE)</em>, Jovene, Napoli, 2008, spec. pp. 75 ss.; E. Carloni, <em>Le verità amministrative</em>, cit., spec. pp. 153 ss.; F. Saitta, <em>Del divieto di aggravamento ventitré anni dopo (ovvero dell&#8217;intramontabile discrezionalità istruttoria dell&#8217;amministrazione procedente)</em>, in <em>Dir. e soc.</em>, 3, 2013, pp. 465 ss., spec. pp. 474 ss.; A. Carbone, <em>Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo-convenzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2016, spec. pp. 279-280; S. Torricelli, <em>Buona fede e confini dell’imparzialità nel rapporto procedimentale</em>, in <em>P.A. Persona e Amministrazione</em>, 2, 2022, pp. 29 ss., spec. p. 39; F. De Leonardis, <em>Principi dell’azione amministrativa. Il procedimento amministrativo</em>, in A. Romano (a cura di), <em>Diritto amministrativo</em>, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 231 ss., p 255; A. Bonaiti &#8211; S. Vaccari<em>, Sul soccorso istruttorio nel diritto amministrativo generale. Inquadramento teorico, principî e interessi protetti</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1, 2023, pp. 183 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> Cfr. E. Carloni, <em>Le verità amministrative</em>, cit., p. 157.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> Cfr. Id., <em>Le verità amministrative</em>, cit., pp. 158-160: «Il problema che si pone […] è […] non tanto quello dell’esistenza di un principio inquisitorio, quanto la questione del suo contenuto, relativamente all’oggetto di conoscenza che compete all’amministrazione acclarare. Si è detto “la realtà di fatto”, ma si pone il problema dell’estensione e della profondità di questa conoscenza. In questo senso, la prima questione è relativa al dovere-potere che l’amministrazione ha di conoscere i fatti, in via generale o solo in quanto previsto dalla legge: […] si è detto del principio della acquisizione del maggior numero di fatti, se rilevanti per l’amministrazione per la decisione nel caso in questione, quindi anche in assenza di una loro espressa menzione ma purché il loro ingresso nella vicenda procedimentale sia logico e congruo. Quanto al “grado di approssimazione alla verità” […] un profilo che merita attenzione è, in questa prospettiva, quello dei limiti all’attività conoscitiva nel momento in cui questa assume i caratteri del “potere”. La struttura asimmetrica del processo cognitivo […] è un prezzo che paghiamo alla funzione cognitiva improntata dal principio di verità ed organizzata intorno al modello inquisitorio […] il contemperamento va allora ricercato nella legge, di modo che il generale dovere di accertare i fatti […] diviene propriamente un “potere” soggetto al principio di legalità-garanzia». M. Falcone<em>, Bisogni conoscitivi delle amministrazioni e principio di legalità: quale predeterminazione delle scelte conoscitive pubbliche?</em>, in <em>Riv. it. inf. dir.</em>, 2, 2022, pp. 55 ss., spec. pp. 61-62, nota che le potenzialità delle elaborazioni algoritmiche pongono numerosi «rischi» per l’attività conoscitiva delle pp.aa., poiché si tratta di «strumenti di identificazione e di soddisfazione dei bisogni conoscitivi il cui semplice utilizzo ha degli effetti diretti sui diritti individuali delle persone e sugli interessi collettivi […] in questo contesto, aspetti che prima erano considerati marginali o meramente tecnico-pratici (l’individuazione e la selezione delle basi di dati da incrociare; i criteri di elaborazioni e le istruzioni algoritmiche; la verifica e la valutazione dei risultati algoritmici) – e che di fatto non sono regolati da norme specifiche – diventano il fulcro della scelta conoscitiva delle amministrazioni»; ciò «impone di ripensare il rapporto tra identificazione e soddisfazione dei bisogni conoscitivi e principio di legalità – basato sostanzialmente sulle regole “metodologiche” contenute nella legge sul procedimento amministrativo e sulle regole di coordinamento e di circolazione dei dati (con la protezione dei dati personali) –».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> M. Weber, <em>Economia e società</em>, Edizioni di Comunità, Milano, 1961, vol. I, p. 219, come citato da F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 19.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86">[86]</a> M. Weber, <em>Economia e società</em>, cit., vol. II, p. 746, sempre citato da F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 20.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87">[87]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 13 (corsivi qui aggiunti in enfasi).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88">[88]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 20. <em>Ivi,</em> alla nota 31, Levi aggiunge che «in questo modo, il “sapere” non <em>agevola </em>semplicemente la realizzazione dei vari compiti degli uffici pubblici […] ma <em>condiziona</em> l’esercizio delle funzioni pubbliche; non fonda solo la preponderanza di fatto dell’apparato burocratico, ma ne compenetra intimamente l’azione autoritativa» (corsivi nell’originale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89">[89]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 46 (corsivi qui aggiunti in enfasi).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90">[90]</a> Id., <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 21.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91">[91]</a> Sulla razionalità nell’esercizio della funzione amministrativa, si vedano di recente le riflessioni di F. Trimarchi Banfi, <em>Ragionevolezza e razionalità delle decisioni amministrative</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2, 2019, pp. 313 ss.; si segnala inoltre l’originale prospettazione di A. Zito, <em>Teoria della scelta razionale e teoria giuridica della discrezionalità amministrativa: prolegomeni per un inquadramento sistematico</em>, in <em>Nuove Autonomie</em>, 1, 2022, pp. 87 ss., il quale evidenzia (p. 96) come «la scelta discrezionale della p.a. presenti tratti simili, se non identici, alla concezione rinforzata della razionalità. In tale concezione […] la scelta è razionale allorquando poggi su premesse attendibili (le credenze del decisore), sull’elaborazione delle alternative decisionali, e sulla considerazione della posizione e degli interessi dei soggetti, diversi dal decisore, coinvolti nella decisione […] la scelta discrezionale della p.a. può ben essere considerata come una delle manifestazioni sul piano giuridico della teoria della scelta razionale».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92">[92]</a> Tuttavia, nel bilanciamento tra aspetti procedimentali e organizzativi, sembra evidente una focalizzazione dell’analisi di Levi a favore dei primi: all’organizzazione dell’attività conoscitiva l’Autore dedica infatti solo le pp. 50-89 della Sua opera.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93">[93]</a> F. Levi, <em>L’attività conoscitiva</em>, cit., p. 21.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94">[94]</a> Gli esempi sarebbero innumerevoli. Solo per menzionarne uno in luogo di molti, si consideri l’art. 50, intitolato <em>Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale</em>, di cui al d.l. 76/2020, conv. con modificazioni dalla l. 120/2020, recante <em>Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale</em> (c.d. Decreto semplificazioni 2020), che ha inciso sulla procedura di VIA disciplinata dal d.lgs. 152/2006 (<em>Norme in materia ambientale</em>). Il citato art. 50, in particolare, ha sostituito l’art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. <em>screening</em>), con una nuova disposizione che ha ridotto i termini per la verifica della completezza e dell’adeguatezza della documentazione da 30 giorni, decorrenti una volta trascorsi 45 giorni dalla pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul sito web dell’autorità competente, a 5 giorni dalla ricezione della documentazione. Sul nuovo testo dell’art. 19 si sono poi innestate le modifiche di cui al d.l. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni <em>bis</em>), coordinato con la l. di conversione  108/202, recante <em>Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</em>, che prevedono la riduzione da 45 a 30 giorni del termine per la presentazione delle osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale ed alla documentazione allegata da parte dei soggetti interessati. L’art. 50 del d.l. 76/2020 ha anche modificato l’art. 27-<em>bis</em> sul Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), con il dimezzamento dei tempi di pubblicità e deposito entro i quali il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la VIA (da 60 a 30 giorni) e la contrazione del termine di conclusione della conferenza dei servizi (da 120 a 90 giorni). L’art. 50 e l’art. 27-<em>bis</em>, qui citati esemplificativamente, tendono a ridurre i tempi per le osservazioni del pubblico e, dunque, per l’acquisizione delle rappresentazioni di fatti ed interessi correlati ovvero per l’incremento degli apporti conoscitivi nel procedimento; ma si registrano anche misure che incidono negativamente sulla dimensione organizzativa della conoscenza pubblica «“tagliando”, all’interno delle pp.aa., il numero o la dimensione di uffici, funzionari, sedi, apparecchiature, strumenti, riducendo così l’organizzazione “all’osso” per raggiungere equilibri (asseritamente) ottimizzati tra risorse, obiettivi e risultati […] nella prospettiva di […] principi come quelli di economicità e di efficienza»: così M. Monteduro, <em>Ma che cos’è questa «resilienza»? Un’esplorazione del concetto nella prospettiva del diritto delle amministrazioni pubbliche</em>, in <em>Riv. quadr. dir. amb.</em>, 1, 2023, pp. 4 ss., p. 77.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95">[95]</a> Cfr. M. Falcone, <em>Ripensare il potere conoscitivo pubblico</em>, cit., p. 84.</p>
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		<title>Osservazioni sugli effetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sull’organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/osservazioni-sugli-effetti-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-sullorganizzazione-e-funzionamento-delle-pubbliche-amministrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 17:18:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/osservazioni-sugli-effetti-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-sullorganizzazione-e-funzionamento-delle-pubbliche-amministrazioni/">Osservazioni sugli effetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sull’organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni</a></p>
<p>Chiara Mari Sommario: 1. Il percorso di attuazione del PNRR. ­­- 2. L’impatto sull’articolazione delle funzioni. – 3. Le trasformazioni organizzative. – 3.1. Il ruolo dell’amministrazione centrale e locale. 3.2. L’utilizzo di modelli convenzionali e del partenariato. – 3.3. I poteri sostitutivi e il superamento del dissenso. – 4. Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/osservazioni-sugli-effetti-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-sullorganizzazione-e-funzionamento-delle-pubbliche-amministrazioni/">Osservazioni sugli effetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sull’organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chiara Mari</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario: </strong>1. Il percorso di attuazione del PNRR. ­­- 2. L’impatto sull’articolazione delle funzioni. – 3. Le trasformazioni organizzative. – 3.1. Il ruolo dell’amministrazione centrale e locale. 3.2. L’utilizzo di modelli convenzionali e del partenariato. – 3.3. I poteri sostitutivi e il superamento del dissenso. – 4. Il personale pubblico – 5. L’obiettivo della semplificazione dei procedimenti. – 6. Gli aspetti finanziari. – 7. Considerazioni conclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Il percorso di attuazione del PNRR </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta l’atto programmatico di maggiore rilevanza adottato dal Governo negli anni più recenti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e proprio per questo è stato oggetto di particolare attenzione da parte della scienza giuridica<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Ci si è interrogati infatti, sulla valenza del Piano in termini ordinamentali<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, sulle sue modalità di attuazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, sui suoi effetti immediati e prospettici a partire dalle relazioni tra gli organi costituzionali e dal sistema delle fonti normative<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; sul ruolo delle burocrazie<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, sull’impatto sui principi contabili<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, sulle transizioni verde<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e digitale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, sull’istruzione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> e, più in generale sull’intero percorso di riforma delle pubbliche amministrazioni<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. A ciò si accompagna l’uso del PNRR come parametro di riferimento in sede giurisprudenziale, a cominciare dalle questioni relative alla legittimità costituzionale di alcune disposizioni statali e regionali<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> oppure come parametro per intervenire in sede legislativa<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, definendo la competenza territoriale della giurisdizione amministrativa<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> e l’applicazione dei termini e abbreviati e delle istruttorie semplificate<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A poco più di un anno e mezzo dal varo e dall’approvazione del Piano da parte della Commissione europea, ci si può chiedere quali siano gli strumenti utilizzati ed i risultati raggiunti in riferimento all’obiettivo relativo all’aumento della efficienza del settore pubblico e, in termini più generali, quale sia l’impatto sull’organizzazione e funzionamento dell’amministrazione<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. Va considerato in proposito che la congiuntura che si è venuta a creare è di straordinaria rilevanza, dal momento che “<em>il varo di questo programma ha consolidato il passaggio dalla stagione dell’austerità a quella della solidarietà in cui le politiche nazionali di spesa sono finanziate dal debito comune collocato dalla Commissione (europea) sui mercati globali di cui risponde l’Unione con il proprio patrimonio, senza preventive garanzie dei paesi membri</em>”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Pertanto, nelle note che seguono, facendo riferimento anche ai documenti che riguardano l’attuazione del piano<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, si analizzano gli effetti del PNRR sul comparto amministrativo pubblico<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> nel quale si ricomprendono funzioni, organizzazione, procedimenti, personale e finanza<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, al fine di delineare criticità applicative e linee di tendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> L’impatto sull’articolazione delle funzioni </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha inciso sull’assetto funzionale determinando una nuova articolazione delle funzioni pubbliche<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> soprattutto in relazione ai rapporti tra livelli di governo e, di conseguenza, ridelineando il perimetro dell’intervento dei pubblici poteri<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all’articolazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo correlata all’implementazione del PNRR, si sono venuti a configurare almeno quattro modelli, che scaturiscono sia dalle “regole” sia dalle “prassi”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>. Nel primo modello, il coinvolgimento delle Regioni è limitato a quello di meri “soggetti attuatori” degli interventi, nel senso tecnico di soggetti chiamati a presentare progetti come potenziali destinatari dei bandi. In tale modello le Regioni non sono chiamate a realizzare politiche regionali ma si limitano, mediante i bandi, a portare ad esecuzione scelte effettuate a monte dall’amministrazione statale. In effetti le autonomie locali non sono coinvolte nella definizione di criteri generali per l’adozione dei bandi, anche in settori in cui ordinariamente provvedono i livelli territoriali sub-statali in base al principio di sussidiarietà o per interventi a vocazione esclusivamente territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo modello si riscontra nei provvedimenti quali il d.m. Salute 20 gennaio 2022<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, con cui si è provveduto a ripartire le risorse fra gli enti regionali direttamente ed espressamente qualificati come “soggetti attuatori” degli interventi. Questo modello è ritenuto maggiormente aderente al riparto costituzionale delle competenze, dal momento che la suddivisione delle risorse effettuata è stata preceduta da una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ancorché in assenza di una espressa previsione legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel terzo modello si ha una ripartizione diretta di risorse tra tutte le Regioni e le Province autonome che provvedono alla individuazione degli interventi, alla gestione delle procedure di realizzazione delle opere e delle relative risorse ricevute, senza acquisire la qualifica di “soggetti attuatori”, anzi presupponendone l’alterità<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Siffatto modello sembra senz’altro restituire alle Regioni un ruolo amministrativo di effettivo e sostanziale protagonismo, laddove ad esse è riconosciuta una posizione di “governo” e di “gestione” dell’intervento strutturalmente diversa da quella del semplice “soggetto attuatore”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un quarto modello, infine, è quello che ha avuto a oggetto i Piani di potenziamento dei centri per l’impiego<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, con cui sono state ripartite le risorse dedicate tra le Regioni e le Province autonome, a ciascuna delle quali spettava il compito di adottare un proprio Piano di potenziamento, da sottoporre alla valutazione ministeriale di coerenza con il Piano nazionale al fine della erogazione delle risorse, sulla base di specifiche linee di intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto emerge l’interrogativo se la suddivisione in modelli così diversi possa garantire l’effettiva realizzazione degli interventi del PNRR perché consente un adattamento alle specifiche esigenze o comporti una complicazione eccessiva determinando incertezza nelle modalità di implementazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la situazione funzionale sopra esaminata suddivisa in diversi modelli mostra come, una volta ridefiniti i compiti assegnati al comparto pubblico soprattutto per garantire un’efficiente programmazione e implementazione degli interventi, la ricerca di un equilibrio soddisfacente delle funzioni attribuite ai diversi plessi istituzionali non richiede una cristallizzazione nella normazione primaria, ma percorsi di assestamento nel momento dell’adozione dei diversi atti. In altri termini, la flessibilità nell’articolazione delle funzioni tra diversi livelli di governo garantisce la possibilità di individuare la modalità più idonea per la effettiva realizzazione degli obiettivi del Piano. Al contrario una ripartizione rigida predefinita per legge potrebbe determinare una difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi dal momento che non tiene conto delle diverse attività e dei diversi contesti anche territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’individuazione dei quattro modelli denota, poi, la tendenza ad un rinnovato protagonismo dei pubblici poteri europei e nazionali nel sistema della produzione economica, identificato anche dal sintagma dello sviluppo sostenibile inteso come programma di politiche industriali e produttive foriere di nuovi equilibri nelle relazioni tra mercato, istituzioni statali ed intervento pubblico nell’economia<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza determina una rivisitazione dell’assetto delle funzioni con una evidente tendenza alla riaffermazione di un intervento pubblico soprattutto a livello statale nel settore economico, dal momento che le Regioni sono direttamente coinvolte soltanto in uno dei modelli delineati. In altre parole, è il livello statale ad occuparsi principalmente delle scelte relative alla realizzazione di opere che consentano un pieno sviluppo nel rispetto della sostenibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">A conclusione di questo paragrafo si rileva che il piano ha determinato un impatto rilevante sulle funzioni definendo un nuovo assetto mediante un’articolazione flessibile tra livelli di governo che può considerarsi necessaria date le concrete necessità di implementazione ed una tendenza alla riaffermazione dei poteri pubblici statali in materia economica, con un ridimensionamento del ruolo delle Regioni che diventano soggetti attuatori di scelte predeterminate a livello statale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Le trasformazioni organizzative</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il tema della razionalizzazione del disegno organizzativo dell’amministrazione<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> è presente in molti piani nazionali di ripresa e resilienza adottati dai vari Stati membri europei sia in termini di rafforzamento della capacità operativa delle strutture sia sotto il profilo della semplificazione di organi e procedure<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. Dal punto di vista degli strumenti utilizzati, va messo in evidenza che a volte si ricorre alla istituzione di nuove strutture per legge, in altre ancora a moduli convenzionali soprattutto attraverso forme di accordo che interessano i diversi livelli di governo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>. In termini generali, è stato evidenziato che i piani di rilancio rappresentano una opportunità unica di sciogliere “nodi strutturali” irrisolti attraverso una disponibilità di risorse senza precedenti<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. In particolare, le trasformazioni organizzative nel PNRR si basano su alcune tendenze significative: il rafforzamento delle amministrazioni centrali e la necessità di coordinamento con le singole amministrazioni; la responsabilizzazione delle p.a. territoriali in collaborazione con le amministrazioni statali; l’uso di convenzioni e del partenariato pubblico-privato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1. Il ruolo dell’amministrazione centrale e locale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo plesso organizzativo interessato da processi di riorganizzazione è l’amministrazione centrale<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>. L’intento è quello di rendere più aderente il disegno organizzativo alle nuove esigenze strategico-operative intervenendo in un duplice senso, vale a dire rafforzando e razionalizzando.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, vi è stato un rafforzamento del ruolo degli uffici del Presidente del Consiglio, data la necessità di allocazione di funzioni strategiche fondamentali<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> e, dunque, di un necessario consolidamento dell’indirizzo politico “normativo”<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>. In effetti, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[35]</sup></a> sono state dettate, tra le altre, disposizioni per il rafforzamento delle strutture amministrative. In particolare, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (organismo interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri), con il compito di indirizzo, di impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. La Cabina di regia è stata affiancata dal Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (organo misto Stato, regioni, enti locali e parti sociali) con compiti consultivi. Per lo svolgimento dei loro compiti i due organismi si avvalgono di una Segreteria tecnica appositamente istituita<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. Sempre nell’ambito della Presidenza, è stata istituita l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e ufficio per la semplificazione (configurata come struttura di missione)<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, vi è stata una razionalizzazione volta al coordinamento delle strutture centrali con le singole amministrazioni. In effetti, ciascuna amministrazione  centrale  titolare   di   interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attività di  gestione,  e  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e controllo.  A  tal  fine,   nell&#8217;ambito   della   propria   autonomia organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale.<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a></p>
<p style="text-align: justify;">L’analisi evidenzia, dunque, che il PNRR ha ridefinito l’organizzazione amministrativa istituendo nuovi organismi a livello centrale strettamente coordinati con le singole amministrazioni per una attuazione effettiva del piano e un costante raffronto e monitoraggio. In altri termini, le strutture create nelle singole amministrazioni sono volte non solo a controllare l’attuazione del piano ma anche e soprattutto a raccordarsi con le strutture centrali. Anche in relazione al profilo organizzativo, come riscontrato per le funzioni, emerge, dunque, l’intento di centralizzare il coordinamento per la realizzazione del piano nonostante la ridefinizione degli assetti di tutte le amministrazioni coinvolte.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa tendenza al coordinamento centralizzato si riscontra con riferimento alla dimensione territoriale<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>. In effetti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è chiamato a svolgere una funzione di raccordo nelle materie del Piano nelle quali è previsto un più diretto coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e per le quali si rende, quindi, maggiormente necessario un coordinamento con le autonomie territoriali, come per la missione 6 “Salute”. Questa funzione, nell’ambito della <em>governance </em>del Piano è stata rafforzata con l’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Nucleo PNRR Stato-Regioni)<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale modello organizzativo denota come la responsabilizzazione delle autonomie locali che partecipano attivamente all’implementazione del piano in determinati settori, richieda un coordinamento anche a livello centrale. In altre parole, le Regioni e gli enti locali da un punto di vista organizzativo operano in costante coordinamento con strutture centralizzate appositamente istituite. Tale forma organizzativa, seppur utile per il coordinamento degli interventi, potrebbe determinare criticità qualora in ambito locale non ci siano uffici appositi o idonei per occuparsi della realizzazione degli interventi del PNRR. Del resto, anche nel caso di interventi significativi demandati alle Regioni, da un punto di vista organizzativo si interviene sull’assetto delle strutture centrali di coordinamento e non direttamente a livello locale mediante l’assegnazione degli incarichi ad appositi uffici dotati di personale in grado di gestire l’attuazione del PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, dalla ricostruzione emerge l’attenzione posta alla ridefinizione dell’organizzazione statale e delle singole amministrazioni centrali non accompagnata da una riorganizzazione incisiva anche a livello locale che potrebbe, invece, contribuire alla effettiva realizzazione degli interventi del piano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.2. L’utilizzo di strumenti convenzionali e del partenariato</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’attuazione del piano ha richiesto non solo un coordinamento tra Presidenza del Consiglio e altre amministrazioni e tra amministrazione statale e amministrazioni locali,  ma anche un raccordo tra soggetti pubblici con strumenti convenzionali che incidono sull’organizzazione. Innanzitutto sono stati sottoscritti 13 protocolli di intesa diverse Regioni e diversi Ministeri per portare avanti congiuntamente “progetti bandiera” o altre iniziative di particolare significato. Sono stati poi sottoscritti accordi per così dire settoriali, quali ad esempio i Contatti Istituzionali di Sviluppo (CIS)  tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>. Questi atti impattano sull’organizzazione in quanto prevedo l’istituzione di Tavoli Istituzionali, del Responsabile Unico del Contratto (RUC) con compiti di coordinare e di vigilare sull’attuazione del programma, del Nucleo Tecnico (NT) istituito quale struttura di supporto al RUC.  Sempre a livello locale, in considerazione del fatto che in Italia, accanto alle grandi aree metropolitane, esiste una miriadi di medi e piccoli Comuni, il PNRR e gli atti di attuazione si occupano del rilancio delle aggregazioni funzionali, ponendo a volte come condizione quella di attivare “ambiti territoriali” ottimali per lo svolgimento – in sinergia e con economie di scala – di compiti essenziali per i residenti oppure per l’introduzione di particolari forme di fiscalità; valgano per tutti gli esempi degli ambiti territoriali sociali  (ATS), le zone per la gestione ottimale dei rifiuti, gli “ecosistemi per l’innovazione”, le “zone economiche speciali (ZES)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, un ruolo determinante in termini organizzativi è assegnato anche alle convenzioni ed accordi con i soggetti privati.        Al fine di assicurare l&#8217;efficace e tempestiva  attuazione  degli interventi del PNRR, tutte le amministrazioni  possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da società  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati. Possono inoltre avvalersi, stipulando apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società in <em>house</em> qualificate ai sensi dell’art. 38 del codice dei contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste ultime indicazioni normative si muovono nel senso di sviluppare con diverse modalità e sotto diverse forme il partenariato pubblico privato, ritenuto determinante. In effetti, il mercato e il privato hanno un ruolo insostituibile nella prospettazione di soluzioni progettuali innovative, in grado di declinare al meglio le macro-finalità e, soprattutto, in maniera coerente con le tempistiche predefinite anche a livello sovranazionale.  La collaborazione con il privato si svolge all&#8217;interno di una “rete di sicurezza” pubblica che renderà meno imprevedibile la valutazione di compatibilità del singolo progetto con gli obiettivi del piano.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle note che precedono appare, dunque, evidente l’impatto che l’attuazione del PNRR ha sull’organizzazione delle amministrazioni, a tutti i livelli di governo. Si tratta anche qui, come per le funzioni, di un processo espansivo, a volte concepito come risposta ad esigenze strutturali a termine e necessarie ad accompagnare il complesso processo tecnico amministrativo di attuazione del piano. È evidente che questi innesti di strutture organizzative potranno essere efficaci solo se non si porranno come “intralcio” alle attività ordinarie.  Per tale ragione sarebbe utile un monitoraggio per valutare non solo l’attuazione del Piano ma anche se le nuove strutture si inseriscono nell’organizzazione di riferimento al fine di consentire che queste operino per realizzare gli obiettivi del PNRR senza incidere negativamente sull’azione degli uffici già presenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.3. I poteri sostitutivi e il superamento del dissenso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito dei rapporti tra amministrazione centrale e amministrazioni locali delineati in termini di funzioni e organizzazione, sono determinanti anche due istituti introdotti dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito in l. n. 108 del 2021) in via generale. Il primo è relativo all’esercizio di poteri sostitutivi. In effetti, la disposizione prevede che in caso di mancato  rispetto  da  parte  delle autonomie locali  degli  obblighi  del PNNR, consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  necessari all&#8217;avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo, inerzia o difformità nell&#8217;esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il  conseguimento degli obiettivi e  su  proposta  della Cabina di regia  o  del  Ministro  competente,  assegna  al  soggetto attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a trenta giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua l&#8217;amministrazione,  nomina  uno  o  più  <em>commissari  ad  acta</em>,   ai   quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  necessari  ovvero  di  provvedere  all&#8217;esecuzione   ai progetti, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica o di altre amministrazioni specificamente indicate<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la previsione di poteri di sostituzione in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri sia un elemento che mira a favorire la celerità e la legittimità dei progetti previsti dal PNRR e che, pertanto, va valutato con assoluto favore, è altrettanto vero che, in concreto, la procedura prevista presenta momenti di potenziale incertezza, quanto meno sotto due aspetti. Da un lato, sotto il profilo temporale, poiché non sono indicati né i termini entro cui il vertice del Governo deve attivare l’esercizio del contraddittorio con l’amministrazione inadempiente se non agisce in via diretta (ma dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della Cabina di regia), né quelli che intercorrono tra il mancato adeguamento della stessa amministrazione alla richiesta di provvedere e la nomina dell’amministrazione che agisce in via sostitutiva e/o del <em>commissario ad acta</em>. D’altra parte, dubbi possono sorgere circa la capacità dei soggetti che agiscono in sostituzione di esercitare in modo efficiente anche le ulteriori funzioni che derivano dalle inerzie delle amministrazioni locali<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto l’altro profilo si stabilisce che in  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la  Segreteria tecnica, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, <em>“ove un meccanismo di superamento del  dissenso  non  sia già previsto dalle vigenti disposizioni”</em>, propone al  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   di sottoporre la questione all&#8217;esame del Consiglio dei ministri  per  le conseguenti determinazioni. Inoltre si prevede che, ove il dissenso provenga da un organo della regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica, anche su impulso del Servizio centrale per  il  PNRR, <em>“qualora un meccanismo  di  superamento  del  dissenso  non  sia  già previsto  dalle  vigenti  disposizioni”</em>,  propone  al  Presidente  del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari  regionali  e  le autonomie,  entro  i  successivi  cinque  giorni,  di  sottoporre  la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  concordare le iniziative da  assumere entro  il termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di   convocazione  della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni  condivise che  consentano  la  sollecita  realizzazione   dell&#8217;intervento,   il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il  Ministro  per  gli affari regionali e le  autonomie,  propone  al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com5">articoli 117, quinto comma</a>, e <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art120-com2">120, secondo  comma,  della  Costituzione</a>,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti in materia<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla valenza giuridica e politica di questo meccanismo si possono avanzare dubbi in ordine al rispetto di principi fondamentali nonché del ruolo degli enti esponenziali di collettività locali. Infatti, il “superamento del dissenso” costituisce, secondo la disciplina richiamata, un limite eccessivo ai principi del pluralismo e della espressione del disaccordo, considerato che questo è valutato come una criticità o un ostacolo allo sviluppo e al progresso. La disciplina è ancor più critica se si considera che gli enti territoriali, il cui dissenso si tratta di superare, sono “enti esponenziali” delle comunità territoriali, e il loro eventuale “dissenso” potrebbe veicolare opinioni delle comunità di riferimento. Per di più, i poteri sostitutivi consentono solo “interventi a valle”, mentre il coordinamento è maggiormente efficace se avviene “a monte”, e precisamente se consiste nell’individuare i “punti di equilibrio” tra i beni confliggenti (ad esempio rapporto tra territorio-ambiente-paesaggio)  su cui il Piano interviene, in modo da guidare la discrezionalità delle amministrazioni<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di dette criticità va, però, evidenziato che il meccanismo di superamento del dissenso non è del tutto incisivo da un duplice punto di vista. In primo luogo, per il riferimento di chiusura all’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo così come disciplinati dalle vigenti disposizioni attuative degli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., i quali, com’è noto, non hanno rivelato, nell’esperienza fin qui maturata, una particolare efficacia soprattutto in termini di tempestività nel conseguimento dei risultati. In secondo luogo, per la clausola di “residualità” che espressamente rende applicabile questa procedura solo nelle ipotesi in cui “un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni”. In proposito, se solo si considera che ai fini dell’attuazione degli interventi del PNRR si utilizzerà la procedura generale di superamento del dissenso di cui all’art. 14-<em>quinquies </em>della l. n. 241/1990 nell’ambito delle conferenze di servizi, è agevole comprendere come, in concreto, assai raramente si verificheranno le condizioni per fare ricorso alla speciale disciplina dell’art. 13 del d.l. n. 77/2021<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I due istituti denotano, dunque, la tendenza – già riscontrata con riferimento agli aspetti organizzativi e alle funzioni – ad accentrare la realizzazione dei piani qualora vi sia una inerzia o una contrapposizione da parte degli enti locali. I rapporti tra amministrazione statale ed amministrazioni locali, vengono, pertanto, delineati da un lato con la realizzazione di apposite strutture organizzative centrali, dall’altro con strumenti che consentano, sempre a livello centrale, di procedere alla realizzazione dei progetti a prescindere dall’intervento del livello locale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Il personale pubblico</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il PNRR ha posto molta attenzione all’esigenza di rafforzare sia dal punto di vista quantitativo sia sotto l’aspetto qualitativo il personale che presta servizio nelle pubbliche amministrazioni, a cominciare dai dirigenti. Al riguardo si rileva che, escludendo il comparto della scuola, l’età media dei dipendenti pubblici è di cinquanta anni. Il 16,3% del totale ha più di sessanta anni, mentre soltanto il 4,2% ne ha meno di trenta. Ciò ha contribuito a determinare un crescente divario tra l’insieme delle competenze disponibili nelle strutture amministrative e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo delineato negli ultimi anni e disegnato nel PNRR, soprattutto in riferimento alle capacità professionali legate alla progettazione, realizzazione e uso degli strumenti digitali, alla gestione della transizione ecologica, alla programmazione e gestione delle politiche inclusive sociosanitarie ed educative<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far fronte a detta criticità sono stati previsti vari interventi che possono essere raggruppati in tre macroaree: il reclutamento straordinario di tecnici con contratti a tempo determinato; il reclutamento di personale a tempo indeterminato; la formazione iniziale e continua.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione al primo punto, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> ha introdotto la possibilità di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR. In particolare, l’art. 1 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti del Piano. A tal fine,  sono stati avviati  numerosi concorsi per personale non dirigenziale, che tuttavia non sempre sono riusciti ad arrivare all’assunzione per tutti i posti previsti<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni richiamate presentano criticità collegate alla concreta attuazione del PNRR. In effetti, nelle amministrazioni pubbliche si è venuto a creare una sorta di doppio comparto di riferimento per il reclutamento. In altre parole, mentre le attività legate all’attuazione del PNRR si sono avvantaggiate di finanziamenti e deroghe speciali, sia in riferimento agli organici sia procedurali, le attività per così dire ordinarie sono rimaste senza sostanziali modificazioni. Pertanto, le amministrazioni sono state poste di fronte al problema di dover trasferire le risorse umane assunte in collegamento con il PNRR anche verso le attività ordinarie. Ciò anche se reca beneficio alle attività amministrative, rischia di determinare un rallentamento delle azioni straordinarie e, dunque, occorre una attenta valutazione nelle assegnazioni del personale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione al secondo aspetto relativo alle modalità di reclutamento, va ricordato in primo luogo che con la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “<em>Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo</em>” e con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Rilancio) è stato assegnato al Dipartimento della funzione pubblica il compito di realizzare il “Portale del reclutamento” per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle diverse fasi delle procedure concorsuali, anche mediante l’istituzione del fascicolo elettronico del candidato. Il successivo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113 sopra citato, ha introdotto, all’art.1 comma 5, la disciplina specifica sulle procedure di assunzione attraverso il portale del reclutamento di professionisti e personale con alta specializzazione cui affidare incarichi di collaborazione necessari a sostenere l’attuazione dei progetti PNRR. A questa disposizione si è data attuazione con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 dove sono state disciplinate le modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR. È stato possibile così realizzare il portale del reclutamento denominato “inpa.gov.it”, con l’obiettivo di semplificare i processi di selezione del personale e accompagnare le pubbliche amministrazioni verso l’acquisizione di risorse professionali di qualità, uniformando e standardizzando e accelerando le relative procedure<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale sistema fondato sulla semplificazione e sull’utilizzo di sistemi informativi comporta criticità. In effetti, per rendere effettiva questa nuova prospettiva è necessario aggiornare il quadro normativo di riferimento che potrebbe non essere adeguato per le nuove modalità di reclutamento. A tal fine, nella riunione del Consiglio dei ministri dei Ministri del 5 ottobre 2022 è stato approvata in prima lettura la bozza di decreto del Presidente della Repubblica di riforma del regolamento dei concorsi<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>. I punti salienti del nuovo sistema in sintesi riguardano: a) l’aggiornamento e la semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle riforme introdotte nel pubblico impiego e a quelle di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali; b) la previsione della digitalizzazione delle procedure in tutte le fasi di concorso, accesso alla procedura, svolgimento delle prove, nomina delle commissioni, pubblicazione delle comunicazioni, svolgimento dei concorsi unici, assunzione in servizio; c) l’introduzione di nuove, concrete e innovative misure a tutela della parità di genere e dei soggetti in situazioni di svantaggio<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>; d) la rimodulazione dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza rispetto al nuovo contesto e alla salvaguardia della parità di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la difficoltà maggiormente significativa nell’applicazione del PNRR in relazione al personale attiene alla possibilità di utilizzo di nuovi strumenti, come le tecnologie informatiche, in un contesto normativo fondato su regole non adeguate ai moderni strumenti a disposizione. Del resto, la digitalizzazione consente di accelerare le procedure di reclutamento soltanto se si inserisce in un contesto normativo adeguato altrimenti può comportare ulteriori difficoltà di applicazione. Il passaggio verso una amministrazione digitale anche con riferimento al reclutamento richiede, in effetti, un mutamento “culturale” nell’utilizzo delle nuove tecnologie che devono essere viste come una opportunità e un rafforzamento della alfabetizzazione informatica<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>. Questa dovrebbe riguardare sia i cittadini per consentire a tutti di utilizzare i nuovi strumenti senza eccessivi divari, sia i funzionari dell’amministrazione per garantire l’utilizzo adeguato delle tecnologie nell’ambito del reclutamento del personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione un elemento fondamentale riguarda il tema della formazione iniziale e continua dei dipendenti pubblici. Al riguardo in applicazione del piano si segnala il  rafforzamento del ruolo del Formez PA ed il riordino della Scuola nazionale dell’amministrazione<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>. All&#8217;associazione Formez PA è attribuita oltre alla tradizionale funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione  amministrativa, nonché  la  funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e  attuazione del PNRR. Per quanto riguarda invece la SNA,<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>, la riorganizzazione amplia le finalità e i compiti caratterizzandone in modo più netto il ruolo di “agente interno dell’innovazione amministrativa”<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. Infatti, si specifica che essa debba promuovere e sostenere, durante tutto il percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l’aggiornamento professionale anche del personale che opera negli uffici di diretta collaborazione, in modo tale da rafforzare le competenze e le capacità di chi opera a sostegno e supporto dell’indirizzo politico.<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a> Per l’attuazione del Piano è, dunque, determinante investire sulla formazione dei dipendenti che deve essere continua e affidata ad apposite e qualificate istituzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’analisi relativa alle riforme riguardanti il personale emerge che l’attuazione del PNRR ha inciso in maniera significativa sui meccanismi di assunzione del personale, sul ruolo svolto dai dipendenti e sulla loro formazione. La criticità di tali interventi consiste, come in parte si è visto, nel rischio che il “nuovo” sistema di reclutamento si inserisca su un quadro normativo “vecchio” che non consenta un pieno sviluppo degli obiettivi previsti nel piano.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> L’obiettivo della semplificazione dei procedimenti</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La semplificazione dei procedimenti<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a> è un tema sul quale gli interventi legati al PNRR hanno posto particolare attenzione<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>, anche se non sempre in modo chiaro e coordinato<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>, con l’obiettivo di rendere maggiormente spedita l’azione dell’amministrazione<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa sede, al fine di delineare le tendenze relative all’impatto del PNRR sull’efficienza dell’amministrazione ci si limita ad evidenziare le direttrici per migliorare la qualità della Pubblica Amministrazione, senza analizzare nel dettaglio le singole riforme di semplificazione. Tali direttrici sono espressamente contenute nella Parte 2 “Riforme e Investimenti” del PNRR e sono simbolicamente indicate come l’”ABCD”. In particolare si tratta di <em>Accesso</em> alla P.A., per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione, e favorire il ricambio generazionale; della <em>Buona amministrazione</em>, per semplificare norme e procedure, con particolare riferimento agli ambiti di intervento direttamente coinvolti dal PNRR; delle <em>Competenze</em>, per allineare conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di un’Amministrazione moderna; della <em>Digitalizzazione</em>, quale strumento trasversale per meglio realizzare queste tutte le riforme.</p>
<p style="text-align: justify;">In concreto e sul piano operativo si tratta non solo di rendere più snella e rapida la procedura di selezione per favorire il ricambio generazionale, ma anche di concepire nuovi strumenti per attrarre le migliori professionalità specialistiche impiegare per conseguire gli obiettivi del Piano. In tale ambito, meritano attenzione alcune azioni: il “catalogo dei procedimenti”, la semplificazione e digitalizzazione dello sportello unico per le attività produttive-SUAP e la selezione di esperti a supporto delle amministrazioni regionali. L’obiettivo è completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio, nonché semplificare i procedimenti, mediante l’eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estendere – ove possibile – i meccanismi di silenzio-assenso o adottare gli strumenti di SCIA o della mera comunicazione. La rilevanza strategica di questo intervento è confermata anche dalla scelta di fissare in corrispondenza a questa linea di attività, tre “milestone” del PNRR: a) completare l’implementazione (inclusi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un set di 200 procedure critiche di interesse per cittadini ed imprese (da realizzare entro dicembre 2024); b) completare l’implementazione (inclusi tutti gli atti delegati) di un ulteriore set di 50 procedure critiche di diretto interesse dei cittadini (da realizzare entro settembre 2025); c) completare la semplificazione e la creazione di un catalogo di tutte le procedure e relativi regimi amministrativi applicati su tutto il territorio nazionale – 600 procedure (da realizzare entro settembre 2026).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si affianca la semplificazione relativa a specifici procedimenti con impatto ambientale per la realizzazione dei progetti del PNRR. Si tratta delle  riforme introdotte con il d.l. n. 77/2021 che presentano la comune finalità di accelerare gli interventi riconducibili al PNRR e al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e che, come indicato nella relazione del Cnel del 2021 sulla qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>, <em>“hanno ad oggetto procedimenti specifici scelti perché ritenuti strategici ratione materiae, come ad esempio le procedure autorizzatorie di impianti a energia rinnovabile, oppure in ragione del loro decisivo contributo ad accelerare l’insediamento di attività produttive, l’avvio di opere pubbliche o di attività imprenditoriali che, in coerenza agli obiettivi del PNRR, sono capaci di produrre effetti positivi sull’economia o l’occupazione</em>”<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla ricostruzione effettuata emerge, dunque, che le riforme relative alla semplificazione riguardano due aspetti principali lo snellimento delle procedure per le opere del piano con rilevante impatto ambientale; la semplificazione intesa non solo come riduzione delle fasi dei procedimenti ma anche come considerazione integrata dei profili relativi all’impiego del personale e della digitalizzazione per accelerare i procedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aspetto maggiormente significativo e che incide sull’organizzazione dell’amministrazione riguarda la correlazione tra semplificazione e personale. In effetti, per evitare che le riforme di semplificazione non si realizzino effettivamente, si è scelto innanzi tutto di accompagnarle con un rafforzamento delle risorse umane. L’obiettivo è garantire l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a chi già lavora nelle pubbliche amministrazioni, acquisendo nel contempo “sul mercato” le professionalità indispensabili ad accompagnare il trasferimento delle misure di semplificazione dal disegno normativo astratto alla concreta pratica amministrativa. Inoltre, viene affiancato all’acquisizione delle competenze anche l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche che, se adeguatamente utilizzate da personale competente, possono agevolare effettivamente l’azione dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l’attuazione efficace delle misure di semplificazione potrebbe essere agevolata da due aspetti correlati al Piano: a) la disponibilità finanziaria necessaria ad adottare i cambiamenti organizzativi e tecnologici strumentali all’attuazione sostanziale delle riforme introdotte dalle disposizioni normative o dal PNRR; b) la fissazione di un tempo massimo di azione, ossia il fatto che per la prima volta la semplificazione può essere attuata secondo una prospettiva temporale che supera la durata della legislazione attuale essendo legata alla scadenza del PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il Piano ha un impatto significativo sui procedimenti considerando la semplificazione in un quadro generale nel quale rileva sia la riduzione dei termini – soprattutto con riferimento ai progetti di impatto ambientale – sia la qualificazione del personale che possa consentire l’adozione dei provvedimenti nei tempi prefissati anche avvalendosi delle moderne tecnologie informatiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> Gli aspetti finanziari</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Una delle caratteristiche più rilevanti del PNRR riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive rispetto al “normale” bilancio dello Stato, provenienti dall’Unione europea. In proposito il <em>Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)</em>, uno dei due strumenti principali del programma <em>Nex Generation EU (NGEU)</em> richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e di riforme strutturali per l’utilizzo di detti fondi aggiuntivi<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>. Le risorse sono finanziate attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>. Il totale dei fondi previsti è pertanto di 222,1 miliardi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale quadro è interessante analizzare i principali obiettivi correlati all’utilizzo dei finanziamenti per poi delinearne le criticità anche in termini di incisione sul funzionamento e l’organizzazione dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo obiettivo riguarda il superamento dei divari territoriali che viene declinato a livello nazionale attraverso l’impegno a destinare ai territori del Mezzogiorno almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, quantificate nel Piano stesso in circa 82 miliardi di euro. La gran parte delle risorse collegate alle iniziative previste è destinata, infatti, alla realizzazione di progetti con una ricaduta territoriale specifica, mentre una parte minore ha carattere più trasversale, a beneficio generale del Paese (le cosiddette “azioni di sistema”). Questo meccanismo è ritenuto di fondamentale importanza soprattutto in un Paese come l’Italia caratterizzato da forti “asimmetrie territoriali” che gli interventi previsti nel PNRR dovrebbero contribuire a correggere. Al riguardo, bisogna chiedersi quanto le prospettive di differenziazione regionale, presenti nei programmi di governo, possano coniugarsi con la priorità trasversale della convergenza tra Sud e Centro-Nord. Tenere unite queste due direttrici, richiede di attuare l’art. 116, co. 3 Cost. secondo un’impostazione che conservi contatto con le esigenze unitarie dell’ordinamento pur garantendo la stessa autonomia territoriale<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul fronte del trasferimento dei fondi da parte dell’Unione europea e della spesa finora effettuata, i dati più aggiornati sono contenuti nella seconda Relazione del Governo al Parlamento dell’ottobre 2022<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>. Qui si mette in evidenza innanzi tutto che l’erogazione dei contributi a fondo perduto e dei prestiti previsti nell’ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata esclusivamente alla verifica dell’effettivo conseguimento di traguardi e obiettivi relativi alle diverse misure nei tempi previsti e non è, quindi, direttamente correlata all’effettivo impiego delle risorse finanziarie<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito del raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi, il 30 dicembre 2021, l’Italia ha ottenuto l’erogazione della prima rata in relazione ai seguenti aspetti: le riforme del sistema giudiziario, riguardanti i procedimenti civili e penali e le procedure d&#8217;insolvenza, le riforme relative al sistema dell’istruzione, la riforma degli appalti pubblici e l&#8217;adozione di misure volte a migliorare l&#8217;efficacia della revisione della spesa e a combattere l&#8217;evasione fiscale, nonché i progressi nel completamento di progetti di investimento legati alla digitalizzazione, alla riqualificazione energetica degli edifici, al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto delle piccole e medie imprese, specialmente nel settore turistico.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda richiesta di pagamento è stata effettuata il 28 giugno 2022, a seguito del raggiungimento dei 45 traguardi e obiettivi in scadenza nella prima metà dell’anno che riguardano la digitalizzazione e l’ambiente come i programmi per un sistema di smaltimento dei rifiuti che promuova la circolarità dell’economia, l’assistenza sanitaria a livello territoriale. Anche per questa seconda scadenza, si è da poco concluso positivamente l’esame della Commissione europea ai fini della valutazione del loro conseguimento, propedeutica all’erogazione delle risorse relative alla seconda <em>tranche</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla ricostruzione effettuata emerge, dunque, un dato formale confortante, ma va valutato se anche da un punto di vista sostanziale vi sia la capacità amministrativa per l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili. In effetti, come emerge anche dalla relazione della Corte dei conti dell’agosto 2022<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>, vi sono specifiche criticità emerse in sede di attuazione. Queste sono dovute alla necessità di rafforzamento delle strutture amministrative (la costituzione di “uffici PNRR” presso le singole amministrazioni è solo il volano del complesso di attività che deve essere svolta a monte ed a valle dei singoli investimenti), nonché il doveroso completamento, nel rispetto di una tempistica particolarmente serrata, del reclutamento degli esperti; la necessità di attività di assistenza tecnica necessaria a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti quali le attività di controllo, realizzazione di studi ed analisi, supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione<a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Permangono, inoltre, preoccupazioni per gli interventi in ambito territoriale laddove, soprattutto in alcune aree del Paese, è richiesta un&#8217;azione di razionalizzazione per garantire uniformità ed omogeneità di offerta dei servizi nonché per consentire lo svolgimento di efficaci controlli sui flussi di risorse e sul raggiungimento degli obiettivi finali. Anche in questo caso – come sottolinea anche la Corte dei conti – la maggiore disponibilità di risorse non appare di per sé sufficiente ad assicurare che vengano prontamente raggiunte le finalità perseguite, in mancanza di interventi complementari sul funzionamento delle strutture destinate ad erogare i servizi alla cittadinanza. Ciò riguarda, ad esempio, gli interventi di rigenerazione urbana volti a ridurre la situazione di emarginazione e degrado sociale dove l&#8217;amministrazione titolare è chiamata a gestire, monitorare e rendicontare una rilevante quantità di opere con un costante monitoraggio che assicuri un altrettanto corretto e costante flusso di risorse finanziarie dall&#8217;amministrazione titolare al soggetto attuatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva dall’analisi effettuata emerge che l’utilizzo adeguato dei fondi erogati per il PNRR richiede una riorganizzazione anche a livello locale per consentire soprattutto ai Comuni di gestire adeguatamente le risorse economiche. A ciò si dovrebbe affiancare anche un costante monitoraggio sull’utilizzo dei fondi in ambito locale che consenta non solo di controllare l’operato delle amministrazioni ma anche di garantire un supporto qualora vi siano difficoltà nella concreta applicazione. Del resto, le amministrazioni locali potrebbero non essere da sole in grado di gestire le ingenti risorse che derivano dai programmi del PNRR anche da un punto di vista tecnico. In altre parole, il PNRR ha inciso in maniera determinante sulle finanze pubbliche ma ciò non garantisce di per sé l’efficienza dell’amministrazione se non si tengono in considerazione le criticità anche organizzative correlate alla spesa di detti fondi per la realizzazione dei progetti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><strong> Considerazioni conclusive</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dallo studio fin qui condotto emerge come il varo del PNRR delinei il ruolo fondamentale che l’amministrazione è chiamata a svolgere in funzione della “ripresa e resilienza”. A tal fine si sono resi necessari interventi sull’organizzazione e sul funzionamento dell’amministrazione che presentano vantaggi e criticità.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo dato favorevole risiede proprio nella rinnovata attenzione al ruolo cruciale svolto dal settore pubblico che ha comportato, però, un coinvolgimento anche di imprese, professionisti, organismi del terzo settore e, più in generale, di soggetti privati interessati. Ciò è evidente nelle forme di partenariato utilizzate per l’adozione del Piano e che hanno inciso anche sull’organizzazione portando alla costituzione di apposite strutture.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo elemento favorevole riguarda la semplificazione dell’amministrazione che viene concepita come un obiettivo da raggiungere tenendo presente non solo i termini dei singoli procedimenti ma anche l’organizzazione e il personale. In altre parole, le riforme tendono a considerare che un’organizzazione adeguata con un personale competente contribuiscono a realizzare una effettiva semplificazione per un’amministrazione efficiente. Va, però, sottolineato che questa tendenza, che emerge dall’analisi del Piano, non trova pieno riscontro nella normativa di attuazione che sembra maggiormente concentrata sulla riduzione dei termini e delle fasi procedurali come, ad esempio, per i procedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro elemento favorevole consiste nella circostanza che l’impatto sull’organizzazione e sul funzionamento dell’amministrazione ha condotto a risultati positivi per il miglioramento di alcuni settori<a href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>. In effetti, nella deliberazione della Corte dei conti dell’agosto 2022 sullo stato di attuazione del PNRR citata, la valutazione complessiva sulla condotta osservata dalle amministrazioni, avuto riguardo agli adempimenti per ciascuna previsti dal PNRR nell&#8217;ambito del periodo che va dalla fine del 2021 a tutto il primo semestre 2022, è sostanzialmente positiva, tenuto conto dei risultati formali conseguiti. Tale valutazione è confermata dagli stessi documenti governativi e, in particolare, nella recente Nota di aggiornamento al DEF<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>, dove si evidenzia che per  le due principali riforme orizzontali – giustizia e pubblica amministrazione –  tutti gli impegni sono stati finora rispettati, e ciò vale anche per le riforme abilitanti (scadenze relative alla riforma degli appalti, alla riduzione del <em>tax gap </em>e al processo di <em>spending review</em>)<a href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a> e degli atti di diritto primario e derivato relativi al rafforzamento della <em>tax compliance</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando alle criticità, dalla ricostruzione effettuata è emerso che nell’ambito dell’adozione del Piano non sono chiaramente definiti i rapporti tra amministrazione centrale e amministrazioni locali. In effetti, da un punto di vista organizzativo sono state create nuove strutture per centralizzare la realizzazione degli interventi, mentre dal punto di vista dell’attribuzione delle funzioni sono stati coinvolti attivamente anche gli enti locali. Pertanto, la rivisitazione dell’assetto organizzativo non incide anche sugli enti locali nonostante a questi sia assegnata la responsabilità nella realizzazione degli interventi. Inoltre, si riscontrano difficoltà di coordinamento anche con riferimento agli istituti di nuova introduzione come quelli relativi al superamento del dissenso che tendono a non considerare le esigenze delle amministrazioni locali a favore di una rapida realizzazione degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore criticità consiste nella introduzione di nuovi modelli – come quelli relativi al reclutamento del personale – che però si inseriscono in un quadro normativo fondato su regole “vecchie” che richiederebbe, dunque, una rivisitazione. In effetti, la semplificazione con l’utilizzo delle moderne tecnologie è utile se si inserisce in un contesto normativo che consente il pieno utilizzo di detti strumenti da parte dei cittadini e degli stessi funzionari pubblici. A tal fine occorre, dunque, superare il c.d. <em>digital divide</em> e aumentare la formazione relativa all’uso delle tecnologie informatiche sia per i cittadini sia per i dipendenti<a href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, considerato che gli obiettivi del piano non sono stati del tutto realizzati diventa essenziale interrogarsi su quali possano essere le concrete prospettive future e se la modifica nell’organizzazione e funzionamento dell’amministrazione sopra delineata sia di per sé sufficiente. Invero, al punto di vista delle amministrazioni, è fondamentale anche il dato culturale, vale a dire l’esigenza che esse stesse assumano la consapevolezza di essere infrastrutture, di essere eteroreferenziali e non autoreferenziali, flessibili e non rigide, sinergiche e non settoriali tenendo presenti i problemi che devono essere risolti e gli obiettivi posti. Peraltro, le riforme sono oggetto di un contratto (il PNRR) ad obbligazioni reciproche (nel quale è prevista la corresponsione di somme in cambio della realizzazione delle riforme) e tale meccanismo di controprestazioni può costituire comunque un incentivo alla realizzazione dei progetti<a href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto un diverso profilo, è necessario che le riforme dell’amministrazione siano proiettate in una prospettiva di più lungo termine. È un aspetto importante perché l&#8217;azione riformatrice non può esaurirsi alla mera attuazione, per quanto rilevante, del<strong> PNRR,</strong> dovendo invece svilupparsi su piani diversi ma convergenti. A tal fine occorre riconoscere la piena centralità e l&#8217;importanza del personale e la necessità di investire sulla formazione dei dipendenti dell’amministrazione<a href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto e in conclusione si può sostenere che l’adozione del PNRR ha inciso significativamente sull’organizzazione e funzionamento dell’amministrazione determinando modifiche utili al miglioramento dell’efficienza. Per “vincere la scommessa” sulla buona amministrazione<a href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a> a dette modifiche può essere affiancata una esatta definizione dei rapporti tra centro e periferia, un mutamento culturale e nel contesto normativo per una reale apertura verso la semplificazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie, una attenzione alla formazione dei dipendenti pubblici, la necessità di realizzare interventi con una prospettiva a lungo termine.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato in via definitiva con Decisione di esecuzione del Consiglio il 6 luglio 2021 (OR. en) 10160/21, p. 44. Il PNRR che rappresenta il più importante e innovativo fra gli strumenti contenuti nel Next Generation EU, disciplinato con il Reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si vedano in proposito M. Clarich, <em>Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico</em>, in <em>Corriere giuridico</em>, 2021, 1025;  A. Tonetti, <em>La riforma della pubblica amministrazione: problemi e proposte – il rilancio della pubblica amministrazione tra realismo e idealismo</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, n. 4/2021, che introduce alcuni interessanti studi pubblicati nello stesso numero della rivista, ai quali ci si riferirà nel proseguo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A. Sciortino, <em>PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo”?</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 18/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> S. Staiano<em>, Il Piano</em> <em>Nazionale di Ripresa e Resilienza guardato dal Sud</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 14/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> E. Catelani, <em>PNRR e ordinamento costituzionale: un’introduzione</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2022, p. 209 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> M.P. Chiti, <em>La burocrazia tra nomorrea e anomia</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 3/2021, p. 326 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> F. Conte, <em>L’evoluzione dei principi contabili nazionali nella prospettiva di riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 20/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> S. Lazzari, <em>La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”,</em> in <em>Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente</em>, n. 1/2021, p. 198 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> D.U. Galetta, <em>Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare</em>, in <em>federalismi.it,</em> n. 7/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> M. Cocconi<em>, Le riforme dell’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 11/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> L. Torchia, <em>L’amministrazione presa sul serio e l’attuazione del PNRR</em>, in AIPDA, FORUM Next Generation EU, aprile, 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Tra le più recenti, si veda la pronuncia della Corte costituzionale n. 221 del 27 ottobre 2022, relativa alla questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021 e modifiche di leggi regionali”, in riferimento ad alcune disposizioni sulla definizione di aree idonee per gli impianti di energie rinnovabili, dichiarate incostituzionali. Corte costituzionale n. 123 del 17 maggio 2022, dove, su ricorso della Regione Campania, sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. In questa pronuncia la Corte ha affermato che nel quadro della più ampia autonomia finanziaria regionale <em>ex</em> art. 119 Cost., non sono ammissibili i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengano in materie concorrenti o residuali, in quanto determinano un&#8217;illegittima sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente all&#8217;autonomia di spesa degli enti territoriali.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> D.l. 7 luglio 2022, n. 85 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, poi abrogato dalla l. 5 agosto 2022 di “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.</h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 12 settembre 2022, n. 2553, secondo cui alle controversie in materia di Pnrr si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale; la competenza sui ricorsi relativi anche ad atti amministrativi derivanti  dallo strumento del Pnrr data la rilevanza nazionale del piano di finanziamenti è attratta a quella del Tar Lazio..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> TAR Lazio, Roma, sez. III, 18 luglio 2022, n. 10163, secondo cui in assenza di una diversa disposizione normativa transitoria e non attenendo agli aspetti della giurisdizione o della competenza alle controversi sul Pnrr si applicano gli articoli 119, comma e 120, commi 9 e 10, del codice sul processo amministrativo inerenti il dimezzamento dei termini, al termine di deposito della sentenza e della redazione della sentenza nella forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> In termini quantitativi, si può subito evidenziare che i “traguardi” e gli “obiettivi” da raggiungere dall’anno 2021 fino al termine del 2026 sono 527, articolati in numero per semestre, cui segue la valutazione europea e la conseguente erogazione delle rate dei finanziamenti; di questi ad oggi, nel pieno rispetto delle previsioni, 51 sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2021 e 45 entro il 30 giugno 2022. Per ottenere ciò è stato necessario adottare 20 atti normativi (8 leggi escluse quelle di conversione, 10 decreti legge e 2 decreti legislativi) il che denota la complessità del percorso di attuazione, qualora si consideri che dalla normazione primaria occorre passare a quella secondaria, poi agli atti amministrativi generali e puntuali.  I dati riportati nella seconda Relazione del Governo al Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. F. Di Mascio, A. Natalini, <em>Pubbliche amministrazioni. Tradizioni, paradigmi e percorsi di ricerca</em>, il Mulino, Bologna, 2022, p. 131.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Governo italiano<em>, Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</em>, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e)  del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, Roma, 23 dicembre 2021 (prima Relazione) e 5 ottobre 2022 (seconda Relazione). Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, <em>Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</em>, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, Roma, marzo 2022. Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato, Stato di attuazione del PNRR – primo semestre 2022, Roma, Deliberazione 1° agosto 2022, n. 47/2022/G. Cnel, Relazione 2021 al Parlamento e al Governo, <em>Sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, ai sensi dell’art. 10bis, della l. n. 936/1986</em>, Roma, aprile 2022, pubblicata sul sito ad agosto 2022. Servizio studi del Senato, <em>Le fonti normative primarie di attuazione del PNRR nella XVIII legislatura</em>, Roma, Dossier n. 4, novembre 2022, in www.senato.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> C. Carmosino et al., <em>Lo stato dell’amministrazione: dati di partenza e chiavi interpretative</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, n. 4/2021, p. 1037 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> S. Cassese, <em>Il sistema amministrativo italiano</em>, il Mulino, Bologna, 1983, specialmente p. 85 e ss.; S. Cassese, <em>Le basi del diritto amministrativo,</em> Garzanti, Milano, 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul concetto di funzioni pubbliche dal punto di vista giuridico si vedano M.S. Giannini, <em>Istituzioni di diritto amministrativo</em>, Giuffré, Milano, 1981, p. 537 ess.; S. Cassese, <em>Le basi del diritto amministrativo</em>, <em>cit</em>., p. 121 e ss. Il PNRR contiene il termine funzioni 18 volte sia con il significato di “attività rivolte ad un fine” sia come sub elemento di “compito amministrativo”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sul punto si veda la recente riflessione di G. Amato,<em> Bentornato Stato, ma</em>, il Mulino, Bologna, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> M. Cecchetti, <em>L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conseguenze nei sistemi amministrativi</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2022, p. 280 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> d.m. Salute 20 gennaio 2022, recante «<em>Ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari</em>»</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> E’ questo il caso disciplinato specificamente dall’art. 22 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in l. 29 dicembre 2021, n. 233, per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico connessi con alcune finalità di protezione civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Previsti dall’art. 12, comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in l. 28 marzo 2019, n. 26, cui sono seguiti il d.m. Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, e il d.m. Lavoro 22 maggio 2020, n. 59, adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> F. Bilancia, <em>Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, n. 1/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Le Istituzioni pubbliche censite dall’Istat, così come risulta dalla Relazione del Cnel, sono 13.406. Si tratta di un universo più ampio rispetto ai confini delle amministrazioni pubbliche delineati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che comprende anche gli organi costituzionali, la società partecipate pubbliche e altre forme giuridiche di diritto privato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Per una panoramica generale sui temi riguardanti l’impatto dei programmi sulle amministrazioni pubbliche, si veda B.G. Mattarella, L. Fiorentino, M. Cardone (a cura di), <em>L’attuazione del PNNR. Uno sguardo al futuro</em>, in <em>I quaderni della rivista Amministrazione in cammino</em>, Roma, ottobre 2022; G. Mocavini, G. Napolitano, <em>I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata</em>, in IRPA, <em>Il rilancio della pubblica amministrazione tra velleità e pragmatismo</em>, 29 marzo 2021, in www.irpa.eu/ricerca/</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Il PNRR contiene il termine organizzazione 31 volte, con riferimento quasi a tutti i settori della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> F. Di Lascio, L. Lorenzoni, <em>Obiettivi, struttura e governance dei piani di rilancio nei sistemi europei: un confronto fra cinque paesi</em>, in <em>Istituzioni del Federalismo</em>, n. 2/2022, p. 325 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Per l’inquadramento generale dei processi di riforma dell’amministrazione centrale, si vedano A. Pajno, L. Torchia (a cura di), <em>La riforma del Governo</em>, il Mulino, Bologna, 2000; C. Franchini, <em>L’organizzazione</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, a cura di S. Cassese, Giuffré, Milano, 2003, parte generale, tomo I.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Su tali linee di tendenza, si vedano S. Cassese, <em>Il potere esecutivo nei sistemi parlamentari di governo</em>, in <em>Quaderni cos</em>tituzionali n. 1/1993; F. Battini, <em>La Presidenza del Consiglio dei ministri alla vigilia della riforma</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>. n. 1/1998, p. 207 e ss.; C. D’Orta, <em>La riforma della Presidenza del  Consiglio</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo,</em> n. 1/2000; A. Mari, <em>L’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri</em>, in<em> Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 12/2004.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> A. Sciortino, <em>PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo</em>”?, in <em>federalismi.it</em>, n. 18/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> D.l. 31 magio 2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento  delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Su questo specifico aspetto, si veda U. Ronga, <em>La Cabina di regia nel procedimento di adozione del PNRR. Quale modello di raccordo tra Stato e Autonomie?</em>, in <em>Italian Papers on Federalism</em>, n. 2/2022, p. 57 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si rafforza poi il ruolo della Ragioneria generale dello Stato con l’istituzione presso l’Ispettorato generale  per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE)  di un ufficio dirigenziale non generale  con funzioni di audit del PNRR, che va ad affiancarsi all’Unità di missione istituita a decorrere dal primo gennaio 2021 con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture della Ragioneria a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e retta da un dirigente generale. Art. 1, comma 1050, l. 30 dicembre 2020, n. 178 “<em>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Le strutture di missione sono istituite  a tempo determinato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” per  lo   svolgimento   di   particolari   compiti   per   il raggiungimento di risultati determinati o  per  la  realizzazione  di specifici programmi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Le strutture sono istituite fino  al completamento  del  PNRR,  e  comunque  fino  al  31  dicembre  2026, articolate fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello non generale, adottando,  il  relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle finanze.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Su questi profili con particolare riferimento all’attuazione del PNRR attraverso l’emanazione di bandi e avvisi pubblici, si veda A. Zanardi, <em>Il ruolo degli enti territoriali nell’attuazione del PNRR</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2022, p. 238 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Art. 33, d.l. 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito in l. 29 dicembre 2021, n. 233.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> A fine maggio 2022 risultavano sottoscritti tutti i 21 CIS previsti dalla normativa. Gli atti sono pubblicati sul sito internet del ministero www.salute.gov.it/portale/documentazione/. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è un istituto introdotto nell&#8217;ordinamento dall&#8217;articolo 6 del d. lgs. n. 88 del 2011 in sostituzione del previgente istituto dell&#8217;intesa istituzionale di programma. Il CIS costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l&#8217;utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell&#8217;Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all&#8217;accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Art. 12, d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Così, F. Di Lascio, L. Lorenzoni, <em>Obiettivi, struttura e governance dei piani di rilancio nei sistemi europei: un confronto fra cinque paesi</em>, in <em>Istituzioni del Federalismo</em>, <em>cit</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Art. 13, d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> S. Niccolai, <em>L’influenza del PNRR sui processi di decisione politica</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2022, p. 236.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> M. Cecchetti, <em>L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conseguenze nei sistemi amministrativi</em>, <em>cit.</em>, p. 280 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Su questi temi è illuminante, F. Merloni<em>, Il d.lgs. n. 165 del 2001 e l’organizzazione delle competenze professionali dei funzionari pubblici</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, n. 2/2022, p. 359 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113. Per alcune considerazioni, si veda D. Cavallini, <em>L’ufficio per il processo</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</em>, n. 4/2021, p. 981 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a>  A titolo di esempio non esaustivo, si può evidenziare che i posti banditi riguardano: 2.800 unità nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione; 8.171 unità con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero; 500 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; 2022 posti nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 79 unità relative all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Nella relazione del Cnel si mette in evidenza che la prima utilizzazione del Portale è stata fatta per la selezione di 1000 professionisti ed esperti per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi da finanziare nell’ambito del PNRR. Gli oltre 120 profili comunicati dalle 20 regioni sono stati analizzati e omogeneizzati, producendo 30 diversi profili  professionali, per ciascuno dei quali è stato prodotto e pubblicato su inPA un avviso in data 30 novembre 2021 a cui gli esperti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovevano aderire entro il 7 dicembre 2021. Sulle diverse banche dati sono state attivate ricerche dei professionisti con le competenze, esperienze e requisiti dei diversi profili, notificando ai possibili candidati l’opportunità e invitandoli alla candidatura tramite adesione dal portale e compilazione del proprio curriculum vitae. A fronte dei 1000 professionisti richiesti, sono state inviate 61.666 candidature, sono state oltre 7.000 le e-mail inviate via Linkedin ed oltre 270.000 le e-mail inviate da inPA. Alle singole Regioni è stata inviata la lista dei professionisti che hanno aderito ai singoli avvisi, suddivisi per profili, con le informazioni utili per avviare la fase di convocazione e successivo colloquio. Con provvedimento motivato, le amministrazioni hanno individuato i soggetti ai quali conferire l’incarico entro dicembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Dpr 9 maggio 1994, n. 487 in materia di “disciplina  per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> D.l. n. 36/2022, convertito in l. n. 79/2022. Qui, all’art. 5 è previsto il “rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> A. Lalli, <em>Il sapere e la professionalità dell’amministrazione pubblica nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale, </em>relazione al Convegno AIPDA 2019, p. 18, in http://www.diritto- amministrativo.org.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Artt. 4 e 5 del d.l. n. 80/2021, convertito in l. n. n. 113/2021</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> A. Mari, <em>Il restyling della Scuola nazionale dell’amministrazione</em>, in <em>LavoroDirittiEuropa</em>, n. 4/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> M. Ramajoli, <em>La Scuola Nazionale dell’Amministrazione agente interno dell’innovazione amministrativa</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo.</em> n. 4/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Art. 12, d.l. n. 36/2022, convertito in l. n. 79/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> La pietra miliare del percorso di semplificazione, dopo i tentativi del passato, è rappresentata dal <em>Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato</em>, in <em>Foro italiano</em>, V, 1980, pp. 289-314, presentato dall’allora ministro della funzione pubblica Massimo Severo Giannini.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Cfr. Commissione parlamentare per la semplificazione (XVI Legislatura), <em>Indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui all’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</em>; Commissione parlamentare per la semplificazione (XVII Legislatura), <em>Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa</em>, 31 marzo 2014. Il 23 gennaio 2019, (XVIII legislatura) è stata avviata l’<em>Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> D.l. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Per l’approfondimento di questi temi, si veda S. de Nitto, <em>L’incerta durata dei procedimenti. Un’analisi empirica dei ritardi amministrativi</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, n. 3/2021, p. 783 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Citata nella nota 18.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Basti considerare le riforme relative alla riduzione dei termini per la valutazione di impatto ambientale e alla costituzione di una Commissione a hoc per la valutazione di progetti relativi al PNRR, art. 50 d.l. 77/2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> In tale contesto, il PNRR dell’Italia presenta un ambizioso progetto di riforme e si articola in 6 missioni e 16 componenti. Le sei missioni sono digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Le risorse allocate ammontano a 191,5 miliardi di euro. La ripartizione delle risorse finanziare tra le diverse missioni è la seguente: 59,33 mld per la rivoluzione verde e la transizione ecologica; 40,73 mld per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 30,88 mld per istruzione e ricerca; 25,13 mld per infrastrutture per una mobilità sostenibile; 19,81 mld per inclusione e coesione; 15,63 mld per il comparto salute.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> D.l. 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito in l. 1 luglio 2021, n. 59.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> G. Ferraiuolo, <em>PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2022, p. 306 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Citata nella nota 18.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Per le scadenze previste entro il 31 dicembre 2021, il Piano richiedeva, come già detto, il conseguimento di 51 risultati (49 traguardi e 2 obiettivi), dei quali 27 riferibili a riforme e 24 a investimenti. A fronte del raggiungimento di tali risultati è riconosciuto un contributo finanziario a fondo perduto di 11,5 miliardi di euro e un prestito di 12,6 miliardi di euro, per un totale di 24,1 miliardi di euro. Da questa cifra va detratta, in proporzione, la quota di prefinanziamento (13 per cento) già ricevuta dall’Italia nel mese di agosto 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Citata nella nota 18.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Sul punto la Corte dei conti mette in evidenza che i prossimi step operativi e di controllo consentiranno di testare la funzionalità di “<em>Capacity Italy</em>”, nuovo portale entrato in esercizio alla fine del mese di giugno 2022, promosso dalla Presidenza del consiglio dei ministri, dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e realizzato con il supporto tecnico e operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale, che assicureranno le necessarie competenze tecniche e una <em>task force </em>di 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva in particolare degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a>M. Bertolissi, <em>Riformare la pubblica amministrazione, aqui està el busilis; Dios nos valga</em>!, in <em>federalismi.it</em>, n. 26/ 2021, il quale prima scrive che  “sarà, dunque, arduo innovare, semplificando. Non sono pronte le istituzioni: né per parti, né nel loro insieme. Rimane la <em>speranza </em>&#8211; l’ultima a morire &#8211; di essere solennemente contraddetti da scelte e pratiche virtuose (poi che) non mancheranno le difficoltà. Contribuiranno a superarle, almeno in parte, non tanto gli attori, quanto i destinatari del buon governo e della buona amministrazione”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Ministero dell’economia e delle finanze, <em>Documento di economia e finanza 2022. Nota di aggiornamento</em>, settembre/ottobre 2022, in www.mef.gov.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> L. 21 giugno 2022, n. “Delega al governo in materia di contratti pubblici”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> P. Otranto, <em>Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a</em>., in <em>federalismi.it</em> n. 2/2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> F. De Leonardis, <em>La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, n. 4/2021, p. 779 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> A. Tonetti<em>, La riforma della pubblica amministrazione: problemi e proposte – il rilancio della pubblica amministrazione tra idealismo e realismo</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, <em>cit</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> Questi scenari sono stati costruiti in un recente studio multidisciplinare. Cfr. B. Boschetti, B. Celati, <em>La buona amministrazione</em>, <em>Laboratorio futuro dell’Istituto Toniolo</em>, ottobre 2022. Qui si evidenzia che, lo scenario peggiore, ossia perdere la scommessa sulla buona amministrazione, significa porre il Paese, e il suo futuro, nelle mani di un’amministrazione-burocrazia, anziché partner leale e strategico per una progettualità individuale, comunitaria e intergenerazionale. Un danno non solo in termini di efficienza ma anche, e soprattutto, in termini di resilienza, cioè in capacità di futuro. Perdere la scommessa sulla buona amministrazione significa però anche rinunciare all’opportunità di valorizzare quel tesoro di fiducia nelle riforme.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:20:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/">Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</a></p>
<p>Servizio sanitario – Privati accreditati – Prestazioni – Tetto – Spesa. L’imposizione di un limite alla spesa sanitaria avrebbe potuto essere ritenuta legittima soltanto se effettuata con decorrenza successiva alla entrata in vigore della DGR n. 2013, ovvero a partire dall’anno 2020. Come peraltro ammesso dalla stessa Regione resistente, l’adozione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/">Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Servizio sanitario – Privati accreditati – Prestazioni – Tetto – Spesa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’imposizione di un limite alla spesa sanitaria avrebbe potuto essere ritenuta legittima soltanto se effettuata con decorrenza successiva alla entrata in vigore della DGR n. 2013, ovvero a partire dall’anno 2020. Come peraltro ammesso dalla stessa Regione resistente, l’adozione di tetti di spesa per il futuro, che prescindano dalla provenienza geografica del paziente, è stata il frutto di un’interpretazione dell’art. 1 comma 574 della L. n. 208 del 2015 completamente diversa rispetto a quella “sposata” fino al 2018 dalla Regione stessa, ed è risultata necessitata dalla volontà dell’amministrazione regionale di evitare un giudizio di inadempimento, qualora non fosse stata regolata <em>ex novo</em>, dopo la casistica di bassa complessità, anche quella ad alta complessità, e quella relativa agli I.R.C.C.S. Se dunque il <em>revirement</em> interpretativo era possibile, certamente le conseguenze applicative di tale nuovo regime avrebbero dovuto incidere sulla programmazione ancora da effettuare (quella per l’anno 2020) e non su quella già effettuata (per l’anno in corso).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Flammini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bellocchio e dall’Avv. Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via Marina n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Emilia Moretti e dall’Avv. Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta e Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.G.R. della Lombardia n. XI/2013 in data 31/07/2019, recante “<i>ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA&#8217; DI CUI ALL&#8217;ARTICOLO 8-QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 NEI TERMINI DISPOSTI DAL DL 95/2012 (ART 15, COMMA 14) E DALLA LEGGE 208/2015 (ART. 1, COMMI 574-577</i>)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti ad essa atti preordinati, consequenziali e connessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 21.9.2020:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti e provvedimenti (non noti) della Regione Lombardia e della A.T.S. Milano, con i quali è stata stabilita la liquidazione a saldo delle prestazioni sanitarie erogate dalla società ricorrente nell’esercizio 2019, avvalendosi delle proprie strutture ospedaliere accreditate IRCCS Humanitas Mirasole e Casa di Cura San Pio X, nonché degli atti di liquidazione 2019 medesimi, i cui dati sono stati comunicati alla ricorrente con note della A.T.S. Milano trasmesse a mezzo posta elettronica in data 29 maggio 2020 e confermati con le mail della A.T.S. Milano in data 21 luglio 2020 di comunicazione delle liquidazioni a saldo anno 2019 ed atti connessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 04.03.2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Lombardia n. XI/4061 del 16.12.2020, recante “<i>Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all’articolo 8-Quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (Art. 15, comma 14) e dalla legge 208/2015 (Art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR XI/2013/20</i>19”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti ad essa preordinati, consequenziali e connessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; Con ricorso introduttivo depositato in data 26 novembre 2019 la società ricorrente &#8211; che gestisce due strutture ospedaliere accreditate con il S.S.R. della Lombardia, entrambe a contratto con l’A.T.S. Milano (la Casa di Cura San Pio X, ubicata in Milano, e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Humanitas Mirasole, sito a Rozzano) &#8211; impugnava, <i>in parte qua</i>, la D.G.R. Lombardia n. XI/2013 del 31 luglio 2019, lamentando l’introduzione, <i>ex novo</i> e con efficacia retroattiva sull’annualità in corso (2019), di un tetto per le prestazioni ad alta complessità erogate a pazienti fuori regione e di quelle erogate dagli I.R.C.C.S (punto 2 e 3), così incidendo, con significative decurtazioni, sul precedente regime (D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018), privo, in materia, di soglie massime di contribuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso, diversi ordini di motivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. &#8211; Con un primo motivo (“<i>violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990 – violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; violazione del protocollo n. 7 al Trattato di Amsterdam; violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza; violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento</i>”), premettendo il pregiudizio diretto ed immediato del provvedimento impugnato nei suoi confronti, la ricorrente deduceva l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, a mezzo di invio della comunicazione di avvio del procedimento <i>ex</i> art. 7 l. 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. &#8211; Con un secondo motivo (“<i>violazione del principio di trasparenza e dei principi di correttezza e buona fede; eccesso di potere per contraddittorietà</i>”), sottolineando l’assenza di chiarezza dei punti 2 e 3 della deliberazione nell’individuare l’oggetto del tetto (“<i>non è però chiaro se il tetto di nuova introduzione ricomprenda, oltre alle prestazioni di alta complessità erogate dalle strutture non IRCCS ai pazienti regionali, anche le prestazioni erogate dagli IRCCS a favore dei pazienti regionali</i>”) denunciava la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede inerenti l’esecuzione del rapporto concessorio, “<i>che impongono alle Amministrazioni il dovere di chiarezza nel determinarne o modificarne la disciplina</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. – Con un terzo motivo (“<i>contraddittorietà; carenza di legittimo presupposto, falsa applicazione art. 15 comma 14 D.L. m.95/2012 e succ. modd.; violazione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione; contraddittorietà e difetto di motivazione</i>”) evidenziava, invece, l’erroneità del presupposto alla base della nuova disciplina: i rilievi espressi dai Ministeri della Salute e dell’Economia nell’ambito del tavolo di verifica degli adempimenti LEA in “<i>merito alla presunta necessità di avere tetti di spesa che prescindano dalla provenienza del paziente anche per le attività di alta complessità e per quelle erogate dagli IRCCS</i>”, alla base del provvedimento impugnato, si sarebbero infatti riferiti alla vecchia disciplina di cui alla “<i>D.G.R. 6592/2017 per i ricoveri di bassa complessità a favore di cittadini extraregionali da parte di strutture non IRCCS, al fine di evitare l’incremento di questa tipologia di prestazioni</i>”; disciplina superata già con il regime del 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. – Con un quarto motivo (“<i>eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di correttezza e buona fede ed imparzialità dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta; contraddittorietà, irrilevanza e pretestuosità della motivazione; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta</i>”) e ribadendo che, per effetto del nuovo provvedimento, era stato sovvertito, in fase di esercizio molto avanzata, il piano programmato sul quale aveva organizzato la propria attività, con conseguente ed oggettiva difficoltà logistica connessa alla riorganizzazione, lamentava la violazione del principio di legittimo affidamento nonché dei principi di correttezza e buona fede con effetti manifestamente ingiusti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. &#8211; Con un quinto motivo (“<i>eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti</i>”) sottolineava infine l’incapienza del tetto di nuova introduzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. – Su tali basi, chiedeva l’annullamento degli atti impugnanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.7. – Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia (25.08.2020), chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. &#8211; Con motivi aggiunti del 20.09.2020 la ricorrente impugnava quindi, (per illegittimità derivata e propria) ed unitamente ai presupposti atti regionali, i provvedimenti con cui la ATS della Città Metropolitana aveva individuato e liquidato gli importi a saldo dell’attività erogata nel 2019, in applicazione della disciplina di cui alla DGR Lombardia n. XI/2013 del 31 luglio 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – Con successivi motivi aggiunti del 04.03.2021, la ricorrente contestava poi, <i>in parte qua</i>, la D.G.R. Lombardia n. XI/4061 adottata in data 16.12.2020, con cui la Regione, <i>medio tempore</i>, aveva “<i>rideterminato gli importi da riconoscere a saldo dell’esercizio 2019 in favore delle strutture private accreditate; rettificando, in relazione a taluni errori nell’algoritmo di calcolo, le precedenti liquidazioni (contestate col primo atto di motivi aggiunti</i>)”; articolava, a sostegno, vizi di illegittimità in via autonoma e derivata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – In vista dell’udienza di merito, la ricorrente e la Regione depositavano memorie (29.10.2021 – 30.10.2021) e repliche (09.11.2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Nella memoria del 29.10.2021 la Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per: a) omessa notifica al Ministero della Salute e dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dei cui indirizzi aveva adottato gli atti impugnati e che, per l’effetto, sarebbero stati interessati alla loro conservazione; b) omessa impugnazione degli atti presupposti, individuati nei rilievi espressi in sede di Tavolo interministeriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. – All’udienza del 30.11.2021, la causa, sentiti i difensori della parti, era trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Oggetto dell’odierno contendere è la legittimità o meno della modifica retroattiva dell’atto di programmazione della spesa sanitaria adottato da Regione Lombardia nel dicembre 2018 (DGR XI 1046 del 17 dicembre 2018), con l’introduzione, a sette mesi di distanza da quell’atto “<i>per l’alta complessità e per le attività erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 [di] un tetto complessivo di sistema a prescindere dalla residenza dei cittadini</i>”, laddove, in precedenza e vigente il precedente regime, non erano mai state sottoposte a limitazioni di budget.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. – Così circoscritto il <i>thema decindendum</i>, vanno <i>in primis</i> disattese le eccezioni di cui alla memoria della Regione Lombardia del 29.10.2021, non potendosi ravvisare, all’evidenza: né una situazione di effettivo interesse (diretto, concreto ed attuale), contrapposto a quello del ricorrente alla conservazione degli atti impugnati, in capo ai dicasteri della salute e dell’Economia e Finanze; né, per come correttamente dedotto dalla ricorrente nella memoria e nelle repliche depositate in vista dell’udienza di merito, la natura di “atti presupposti” (vincolanti) ai rilievi sollevati in sede di Tavolo interministeriale, peraltro genericamente dedotti e non meglio specificati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. &#8211; Passando all’esame, nel merito, del ricorso e dei motivi aggiunti, ritiene il Collegio che essi siano fondati, nei limiti della dedotta violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi e del principio di affidamento, con riferimento all’applicazione immediata, già per l’anno 2019 ed in corso tale annualità, del nuovo tetto stabilito per le prestazioni sanitarie di interesse della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per come chiarito da questa sezione in fattispecie in parte sovrapponibile (T.A.R. Lombardia – Milano sentenza n.1203 del 26.06.2020) con principi che, in questa sede, vale la pena ribadire, se è vero che “<i>la giurisprudenza amministrativa è orientata nel ritenere quasi fisiologico il ritardo con il quale il procedimento di programmazione regionale della spesa sanitaria viene effettuato, cosicché il legittimo affidamento degli operatori sanitari deve necessariamente subire una naturale compressione per tutto il tempo necessario all’amministrazione per completare l’iter procedimentale della programmazione, nel caso in esame i tagli sono stati effettuati su previsioni di spesa già approvate e in assenza di qualunque esigenza dichiarata di bilancio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, all’epoca di entrata in vigore della contestata DGR n. 2013, Regione Lombardia aveva già completato la sua programmazione, l’aveva resa nota agli operatori nel dicembre 2018 ed aveva anche già concluso la negoziazione contrattuale con gli stessi in via definitiva, proprio sulla base della già completata programmazione economica; l’assenza di parametri preesistenti da cui i destinatari avrebbero potuto essere avvisati in anticipo della disposta riduzione ha dunque ingenerato la lesione con effetto retroattivo di un bene ormai acquisito, in presenza, come visto, di un affidamento consolidato e legittimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, e sotto questo specifico profilo, l’imposizione di un limite alla spesa sanitaria avrebbe potuto essere ritenuta legittima soltanto se effettuata con decorrenza successiva alla entrata in vigore della DGR n. 2013, ovvero a partire dall’anno 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come peraltro ammesso dalla stessa Regione resistente, l’adozione di tetti di spesa per il futuro, che prescindano dalla provenienza geografica del paziente, è stata il frutto di un’interpretazione dell’art. 1 comma 574 della L. n. 208 del 2015 completamente diversa rispetto a quella “sposata” fino al 2018 dalla Regione stessa – interpretazione favorevole alla società ricorrente, sulla quale si radicava la legittima aspettativa della stessa -, ed è risultata necessitata dalla volontà dell’amministrazione regionale di evitare un giudizio di inadempimento (implicante pesanti sanzioni in termini di minori trasferimenti finanziari), qualora non fosse stata regolata <i>ex novo</i>, dopo la casistica di bassa complessità, anche quella ad alta complessità, e quella relativa agli I.R.C.C.S.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se dunque il <i>revirement</i> interpretativo era possibile, certamente le conseguenze applicative di tale nuovo regime avrebbero dovuto incidere sulla programmazione ancora da effettuare (quella per l’anno 2020) e non su quella già effettuata (per l’anno in corso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti sono dunque fondati, nei limiti in cui deducono l’illegittimità della retroattività della deliberazione d.G.R. Lombardia n. XI/2013 del 31.07.2019, assorbita ogni altra censura meno liquida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite possono infine essere compensate tra le parti, in ragione della complessità e novità delle questioni esaminate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valeria Nicoletta Flammini, Referendario, Estensore</p>
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		<title>L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a></p>
<p>Nota a Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 15 gennaio 2021, n. 615     Sommario: 1. Introduzione; 2. L&#8217;agire pubblicistico e l&#8217;idea di diritto amministrativo paritario; 3. L&#8217;autonomia dell&#8217;affidamento privato nella giurisprudenza di legittimità; 4. Dall&#8217;affidamento civilistico agli affidamenti pubblicistici; 5. Osservazioni conclusive.     1. La Suprema Corte</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>Nota a Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 15 gennaio 2021, n. 615</strong><br />  <br />  <br /> Sommario: 1. Introduzione; 2. L&#8217;agire pubblicistico e l&#8217;idea di diritto amministrativo paritario; 3. L&#8217;autonomia dell&#8217;affidamento privato nella giurisprudenza di legittimità; 4. Dall&#8217;affidamento civilistico agli affidamenti pubblicistici; 5. Osservazioni conclusive.<br />  <br />  <br /> 1. La Suprema Corte di cassazione è tornata ad interrogarsi sulla competenza a decidere delle controversie relative alla lesione dell&#8217;affidamento privato causata dell&#8217;agire della pubblica amministrazione<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Con sentenza 15 gennaio 2021, n. 615 la Cassazione si è espressa su una vicenda che ha preso le mosse nel febbraio 2002, quando la società di captazione ed imbottigliamento delle acque marine Sorgenti, a causa di difficoltà economiche, si era vista costretta ad avviare due distinte procedure di mobilità per licenziare tutto il personale e cessare l&#8217;attività. Nel corso degli incontri propedeutici alla mobilità il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Lazio e Liguria avevano insistito affinché la Sorgenti revocasse i licenziamenti e presentasse domanda di intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS). Rassicurata dalle Amministrazioni coinvolte, la società cedeva alle richieste sottoscrivendo un accordo sindacale con cui si impegnava a collocare tutti i dipendenti dello stabilimento di Appia in CIGS e faceva confluire tutte le attività in una società di nuova costituzione, la GAM s.r.l. Unipersonale, interamente partecipata e diretta dalla Sorgenti, nel frattempo in liquidazione. Tuttavia, a fronte della richiesta di CIGS presentata dalla GAM e da Sorgenti, il Ministero del Lavoro era rimasto inerte senza dare alcun riscontro. Ne seguiva una situazione di ulteriore difficoltà economica che comportava la messa in liquidazione della GAM e l&#8217;avvio della procedura di incorporazione nella Sorgenti. Dunque, a distanza di un quasi un anno dall&#8217;accordo sindacale, nell&#8217;aprile 2003 la Sorgenti si era trovata nuovamente a disporre il licenziamento di tutto il personale, pur avendo corrisposto nel periodo di tempo intermedio le retribuzioni e avendo sostenuto inutili oneri economici volti a proseguire l&#8217;attività nelle more del paventato e mai adottato provvedimento ministeriale di autorizzazione della CIGS.<br /> Ritenuta pacifica tale ricostruzione dei fatti, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sorgenti nei confronti del Ministero pari all&#8217;ammontare delle retribuzioni interessate dall&#8217;istanza inevasa di ammissione al regime della CIGS, oltre accessori.<br /> La Corte di Appello di Roma accoglieva l&#8217;eccezione del Ministero del Lavoro di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed annullava la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br /> La Corte di Cassazione, adita dall&#8217;appellata Sorgenti s.r.l. in liquidazione, veniva chiamata a dirimere la questione di giurisdizione. Nel giudizio di appello l&#8217;appellante Ministero aveva sostenuto la giurisdizione amministrativa affermando che nell&#8217;ambito del procedimento di ammissione della CIGS l&#8217;Amministrazione competente esercita un&#8217;attività amministrativa discrezionale. Pertanto, rispetto ad un potere pubblico di tale natura la posizione giuridica del privato istante non poteva che essere di interesse legittimo fintanto che il procedimento non si fosse concluso con l&#8217;adozione di un provvedimento, unica fonte di diritti soggettivi in capo al privato. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti le circostanze di fatto riportate dalla società rispetto alla qualificazione della posizione giuridica che si assumeva lesa, assumendo che l&#8217;interesse privato frustrato dall&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione già riceva tutela da parte dell&#8217;ordinamento all&#8217;art. 2 della L. 205 del 2000, che disciplina l&#8217;azione avverso il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione, attribuita alla giurisdizione amministrativa.<br /> La ricorrente evidenziava di non avere fondato la propria domanda risarcitoria sulla violazione delle regole che disciplinano l&#8217;esercizio del potere discrezionale, bensì di aver contestato la condotta tenuta dal Ministero del Lavoro nella fase antecedente all&#8217;avvio del procedimento di ammissione alla CIGS, avendone sollecitato e garantito l&#8217;autorizzazione negli incontri propedeutici alla concessione della mobilità (voluta dal privato datore di lavoro) e successivamente omettendo di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla Sorgenti. Pertanto, secondo la società la giurisdizione del giudice ordinario discende dalla violazione del principio del <em>nemenim ledere</em> da parte dell&#8217;Amministrazione, avendo quest&#8217;ultima tenuto una condotta non conforme agli obblighi di correttezza e buona fede. <br />  <br /> 2. In tema di Cassa integrazione guadagni la Corte di cassazione ha da tempo affermato il principio generale secondo cui &#8220;la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo dopo l&#8217;adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima è  di interesse legittimo ed è  tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo&#8221;<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, da ciò deriva che &#8220;mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano invece alla cognizione del giudice amministrativo le controversie volte all&#8217;impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell&#8217;autorizzazione, ancorché la contestazione di tale atto sia finalizzata alla realizzazione del diritto del datore di lavoro al rimborso delle integrazioni anticipate&#8221;<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Nel contemperamento tra interessi pubblici ed interessi privati, che ha nel procedimento amministrativo la propria sede d&#8217;elezione, le posizioni giuridiche soggettive del privato e della pubblica amministrazione si incontrano e si trasformano reciprocamente. Benché non sia questo propriamente l&#8217;oggetto della trattazione, basti in questa sede ricordare, in termini necessariamente generici, come appartenga oramai al passato l&#8217;idea di una netta separazione tra momento pubblicistico e momento privatistico che trovavano proprio crogiolo nel provvedimento amministrativo ampliativo, sicché tutto ciò che precedeva l&#8217;atto formale di esercizio del potere vedeva troneggiare l&#8217;interesse pubblico, della cui cura l&#8217;amministrazione procedente era depositaria, mentre tutto ciò che seguiva l&#8217;adozione del provvedimento medesimo veniva fortemente condizionato dall&#8217;interesse del privato beneficiario degli effetti del provvedimento medesimo. Di qui la trasformazione tanto del potere amministrativo quanto dell&#8217;interesse privato, con l&#8217;importante precisazione, svolta in dottrina<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, secondo cui la trasformazione è particolarmente gravosa per l&#8217;ordinamento, il quale appare invece dominato dal principio generale di conservazione delle situazioni di fatto e di diritto, protette ora dal potere amministrativo conservativo ora dagli interessi legittimi oppositivi. Da un lato, in sede di riesame, l&#8217;amministrazione incontra una serie di limitazioni<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> atte a dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive scaturenti dal provvedimento di primo grado. Dall&#8217;altro, il provvedimento amministrativo ampliativo realizza l&#8217;interesse al bene della vita del privato che da secondario, all&#8217;interno del procedimento, diventa primario, così spogliandosi della posizione di interesse legittimo per vestire quella di diritto soggettivo.<br /> Quanto al primo profilo, l&#8217;attività amministrativa di secondo grado è vincolata al rispetto delle prescrizioni legislative dettate agli articoli 21-<em>quinquies</em> e 21-<em>nonies</em>, della L. 7 agosto 1990, n. 214, come novellati dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> e dall&#8217;art. 6 della L. 7 agosto 2015, n. 214<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. All&#8217;amministrazione pubblica resta preclusa la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici sulla base di una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, mentre in caso di revoca fondata su mutamenti fattuali prevedibili non è possibile disporre la decadenza <em>ex nunc</em> degli effetti del provvedimento di primo grado. Inoltre, è necessario che il potere di annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti ampliativi, anche nel caso in cui l&#8217;accoglimento consegua al silenzio-assenso serbato dall&#8217;amministrazione, venga esercitato entro il termine di diciotto mesi previsto a pena di decadenza, salvo il caso (previsto dal comma 2-<em>bis</em> dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>) in cui il provvedimento di primo grado sia adottato «sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato». La recente situazione di emergenza sanitaria ha comportato un ulteriore stretta sui poteri di autotutela decisoria con esito eliminatorio, dal momento che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> ha temporaneamente ridotto da diciotto a tre mesi, in deroga alla disciplina dettata dall&#8217;art. 21-novies, il termine per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di tutti quei provvedimenti riconducibili alla situazione di crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia.<br /> Quanto al secondo profilo, com&#8217;è noto, l&#8217;interesse legittimo è una situazione giuridica composita strutturata sulla base di due interessi: l&#8217;interesse sociologico, ossia l&#8217;interesse al bene della vita, e l&#8217;interesse formale, ossia l&#8217;interesse alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa. Quando uno di tali pilastri ontologici viene meno, non si è più in presenza di un interesse legittimo ma di altra situazione giuridica soggettiva<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Rispetto a questa costruzione teorica di base si è assistito ad una stratificazione legislativa e giurisprudenziale volta a riallineare la posizione del privato e della pubblica amministrazione nel corso del rapporto giuridico amministrativo, compensando la centralità del potere pubblico all&#8217;interno del procedimento amministrativo con una sempre maggiore valorizzazione dell&#8217;interesse al bene della vita del privato. Le disposizioni contenute nella L. 241 del 1990 (in particolare, gli artt. 2-<em>bis</em>, comma 1, 21-<em>quinquies</em> e 21-<em>nonies</em>) sono state impiegate dalla giurisprudenza italiana come indici sintomatici della rilevanza all&#8217;interno del nostro ordinamento dell&#8217;idea di &#8220;diritto amministrativo paritario&#8221;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, dal momento che da una lettura sistematica delle norme che disciplinano l&#8217;azione amministrativa ne ricava la configurabilità di un danno derivante non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l&#8217;esercizio del potere amministrativo, ma dalla violazione delle regole di diritto privato di correttezza e buona fede, cui la pubblica amministrazione è chiamata a conformarsi al pari di qualsiasi altro soggetto. Il fondamento costituzionale della nozione di diritto amministrativo paritario è rinvenuto all&#8217;interno dell&#8217;art. 97 Cost., dove l&#8217;agire amministrativo è conformato dai principi di correttezza e buona amministrazione, il che implica un obbligo per i pubblici poteri di comportarsi in maniera leale e rispettosa della libertà di autodeterminazione dei privati, destinatari degli effetti provvedimentali. Infine, l&#8217;idea di diritto amministrativo paritario riflette altresì il modello di pubblica amministrazione disegnato a livello europeo<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Il riferimento ai principi di diritto comunitario è operato esplicitamente dal legislatore nazionale all&#8217;art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dove si legge che l&#8217;azione amministrativa italiana, al pari dei corrispondenti uffici e servizi dell&#8217;Unione europea<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, è finalizzata all&#8217;efficienza.<br /> Dalla valorizzazione della posizione della persona nei confronti della pubblica amministrazione, discende una concezione del procedimento amministrativa maggiormente dinamica. L&#8217;ascolto degli interessi coinvolti, prima di decidere, pone l&#8217;amministrazione su un livello paritario rispetto alla persona, così rendendo l&#8217;attività amministrativa un&#8217;attività necessariamente e non solo teleologicamente imparziale, secondo il principio dell&#8217;art. 97 Cost. Imparzialità e paritarietà della persona non sono tuttavia concetti speculari. Da un lato la nozione di paritarietà, pur implicando la possibilità per il privato di partecipare all&#8217;esercizio della funzione pubblica, non si configura come un dovere pubblico. Dall&#8217;altro, invece, l&#8217;imparzialità è un valore permanente e inderogabile del nostro ordinamento<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>: l&#8217;amministrazione non può non essere imparziale, poiché l&#8217;imparzialità, prima che un dovere, è una componente essenziale dell&#8217;agire pubblicistico. In questo senso si profila la qualità dell&#8217;amministrazione come soggetto imparziale, ossia come soggetto che non deve essere l&#8217;unico conduttore della funzione ma deve riconoscere a ciascun altro coinvolto nel procedimento la propria parte.<br />  <br /> 3. La sentenza in oggetto si colloca all&#8217;interno di un tracciato giurisprudenziale che individua il giudice ordinario come l&#8217;autorità competente a decidere delle controversie relative a pretese risarcitorie fondate sulla lesione dell&#8217;affidamento del privato. L&#8217;idea di un &#8220;giudice dell&#8217;affidamento privato&#8221; iniziò a farsi spazio a partire dalle ordinanze delle Sezioni Unite del 23 marzo 2011 nn. 6594, 6595, 6596<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>. In queste pronunce la Corte di cassazione ha ritenuto spettanti alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie risarcitorie relative ai danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, poi legittimamente annullato (ordinanza n. 6594 del 2011), ovvero sull&#8217;attendibilità delle attestazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, poi rivelatesi erronee (ordinanza n. 6595 del 2011), ovvero in un provvedimento di aggiudicazione, poi rivelatosi illegittimo (ordinanza n. 6596 del 2011). Le ipotesi in oggetto sono accumunate dal fatto che la lesione dell&#8217;affidamento del privato derivi dall&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo. Stando alla ricostruzione fatta dai giudici di legittimità, il danno patito dal privato andava a conculcare non già l&#8217;interesse legittimo pretensivo all&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo &#8211; che poteva comunque dirsi, sia pure solo astrattamente, soddisfatto &#8211; bensì il diritto soggettivo alla &#8220;conservazione dell&#8217;integrità patrimoniale&#8221; preesistente all&#8217;adozione del provvedimento medesimo. Nei casi trattati dalle Sezioni Unite nel 2011 il provvedimento amministrativo illegittimo, quale fonte del danno patito dal privato, non rileva come negozio giuridico bensì come atto giuridico produttivo di effetti non dipendenti dalla volontà del soggetto pubblico che l&#8217;abbia posto in essere. In altri termini, la lesione del diritto all&#8217;integrità patrimoniale del privato discende dall&#8217;agire provvedimentale dell&#8217;Amministrazione, ovvero da un comportamento (illecito) correlato all&#8217;esercizio (illegittimo) del potere.<br /> Premesso che la dottrina dubita dell&#8217;esistenza stessa di un autonomo diritto alla conservazione dell&#8217;integrità patrimoniale, la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità non convince in quanto sembra ricostruire l&#8217;affidamento privato quale corollario del diritto all&#8217;integrità patrimoniale al fine di affermare la comune natura di diritto soggettivo. Tale tesi non coglie nel segno per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché qualifica la responsabilità della pubblica amministrazione come extracontrattuale, facendo discendere il diritto al risarcimento dal generale divieto di <em>neminem laedere</em>. In secondo luogo, perché così ricostruito l&#8217;affidamento privato, lungi dall&#8217;essere una posizione giuridica soggettiva autonoma, si configura piuttosto come elemento sintomatico della situazione sostanziale effettivamente lesa, ovvero del diritto alla conservazione dell&#8217;integrità patrimoniale. Ciò significa, tuttavia, che, al pari di quest&#8217;ultimo, anche l&#8217;affidamento privato debba essere inteso come preesistente rispetto al rapporto amministrativo senza peraltro distinguersi dal generale obbligo di correttezza nei rapporti giuridici.<br /> Ciò detto, se le premesse sono fragili ancor più meno convincenti appaiono le conclusioni. L&#8217;affermazione della giurisdizione del giudice ordinario è strettamente correlata alla qualificazione della <em>causa petendi</em> come diritto soggettivo. Ma pure a voler considerare esistente un diritto all&#8217;integrazione patrimoniale, la presenza di un provvedimento amministrativo, poi annullato, fa sì che la situazione giuridica del privato si relazioni inevitabilmente con l&#8217;esercizio, sia pure illegittimo, del potere pubblico, il quale degrada il diritto soggettivo in interesse legittimo (in questo caso, oppositivo e conservativo). Questa conclusione appare coerente i principi affermati in materia di giurisdizione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 06 luglio 2004<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, ove la giurisdizione anche esclusiva del giudice amministrativo viene ancorata all&#8217;esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri amministrativi, che si siano estrinsecati in atti unilaterali autoritativi, o in atti consensuali sostitutivi o integrativi del potere autoritativo, ovvero collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di poteri pubblici che costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e sono riconducibili all&#8217;esercizio del potere dell&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> e non consistano, invece, in comportamenti materiali avulsi da tale esercizio<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Non a caso, nella stessa giurisprudenza di legittimità<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> l&#8217;idea dell&#8217;agire provvedimentale complessivamente inteso ha portato a sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria per lesione dell&#8217;affidamento riposto nella legittimità dell&#8217;atto amministrativo poi annullato.<br /> In tale prospettiva si colloca la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 8236 del 28 aprile 2020, cui rinvia quasi integralmente in motivazione la sentenza in oggetto. L&#8217;ordinanza affronta la questione di giurisdizione in relazione ad un provvedimento amministrativo sfavorevole rispetto all&#8217;istanza avanzata dal privato ed in contrasto con i comportamenti che per lungo tempo l&#8217;Amministrazione aveva tenuto nel corso di un&#8217;intensa interlocuzione antecedente alla formale presentazione dell&#8217;istanza medesima. In tale situazione, afferma la Corte, la <em>causa petendi</em> della domanda prospettata dal privato non corrisponde alla violazione del termine del procedimento, bensì alla violazione dell&#8217;affidamento ingenerato dall&#8217;amministrazione circa un determinato esito del procedimento, favorevole alla società attrice. In altre parole, mentre la fonte del danno cagionato al privato veniva individuata nel comportamento contraddittorio tenuto dalla pubblica amministrazione, l&#8217;oggetto della lesione si rinveniva nell&#8217;affidamento incolpevole ingenerato da tale condotta amministrativa circa l&#8217;esito favorevole del procedimento, poi deluso dal provvedimento di diniego finale. Dal momento che anche i rapporti tra privati ed amministrazione, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, devono essere informati al rispetto delle regole di diritto privato di correttezza e buona fede, il comportamento amministrativo contraddittorio rispetto al provvedimento finale vìola il canone di buona fede, obbligando l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno eventualmente cagionato.<br /> Sebbene l&#8217;ordinanza 8236/2020 confermi l&#8217;attribuzione delle controversie risarcitorie relative al danno da lesione dell&#8217;affidamento privato alla giurisdizione del giudice ordinario, non possono tacersi alcuni significativi passi avanti. In primo luogo, si supera la forzatura introdotta con le ordinanze del 2011 rispetto alla <em>causa petendi </em>dal momento che le Sezioni Unite escludono che la posizione giuridica soggettiva lesa dal comportamento scorretto della pubblica amministrazione si identifichi nel &#8220;diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;integrità del patrimonio&#8221;, formula questa priva di autonoma consistenza<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> non essendo il patrimonio altro se non l&#8217;insieme di tutte le situazioni soggettive, aventi valore economico, che allo stesso fanno capo. Da tali premesse deriva da un lato la perdita di consistenza del diritto all&#8217;integrità patrimoniale e dall&#8217;altro la costruzione in termini autonomi della posizione giuridica soggettiva di affidamento privato, quale <em>tertium genus</em> rispetto al diritto soggettivo e all&#8217;interesse legittimo. In secondo luogo, l&#8217;ordinanza qualifica la responsabilità da lesione dell&#8217;affidamento privato come responsabilità da contatto sociale qualificato, dal momento che la natura qualificata della relazione tra privato e pubblica amministrazione è determinata dallo <em>status<a href="#_ftn21" title=""><strong>[21]</strong></a></em> di quest&#8217;ultima, soggetto pubblico tenuto all&#8217;osservanza della legge come fonte di legittimità dei propri atti. Tale responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato ha natura contrattuale, con ciò intendendosi da inadempimento dell&#8217;obbligazione che il rapporto tra pubblico e privato fa sorgere in capo alle parti. Dalla lettura delle norme civilistiche emerge, infatti, che tra le fonti dell&#8217;obbligazione rientra, accanto al contratto ed al fatto illecito, &#8220;ogni altro atto o fatto idoneo a produrre l&#8217;obbligazione in conformità dell&#8217;ordinamento giuridico&#8221; (art. 1173 c.c.) e che il contenuto minimo di ogni rapporto obbligatorio risieda nell&#8217;obbligo delle parti di &#8220;comportarsi secondo le regole della correttezza&#8221; (art. 1175 c.c.), declinate in termini di diligenza (art. 1176 c.c.) e buona fede (art. 1337 c.c.). Entrambe le soluzioni non possono che essere condivise. È chiaro che il procedimento amministrativo, quale sede privilegiata di incontro e dialogo tra interessi pubblici e privati, realizza una relazione qualificata che, pur non obbligando l&#8217;amministrazione ad un <em>facere</em> determinato, resta regolata da peculiari norme di relazione giuridicamente rilevanti. La violazione di tali norme, se probabilmente non incide sulla validità provvedimento finale, è fonte di responsabilità in termini più ampi rispetto alla violazione del generico principio di <em>neminem ledere</em>, in quanto compromette il corretto contemperamento di interessi, che è l&#8217;essenza stessa del procedimento amministrativo. Inoltre, ricostruire la responsabilità da lesione dell&#8217;affidamento privato in termini di responsabilità da contatto sociale qualificato garantisce una maggiore linearità anche in termini di onere della prova, dal momento che la giurisprudenza amministrativa ritiene operante, in presenza di un provvedimento illegittimo, una presunzione semplice di colpa dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, tenuta quest&#8217;ultima a provare di aver agito in maniera diligente al pari di quanto il debitore è tenuto a fare ai sensi degli articoli 1218 e 1176 c.c.<br /> Tuttavia, l&#8217;ordinanza 8236/2020 presenta alcuni punti critici. In primo luogo, la Corte di cassazione, nell&#8217;affermare la giurisdizione del giudice ordinario, sembra accogliere un&#8217;accezione fin troppo ristretta di &#8220;comportamento riconducibile anche mediatamente all&#8217;esercizio del potere pubblico&#8221;. Escludere così nettamente che l&#8217;atto con cui l&#8217;amministrazione &#8220;sconfessi se stessa&#8221; &#8211; sia esso un provvedimento di secondo grado di annullamento d&#8217;ufficio, come nel caso delle ordinanze gemelle del 2011, ovvero un provvedimento non in linea con comportamenti tenuti dall&#8217;amministrazione all&#8217;interno del procedimento amministrativo, come nel caso dell&#8217;ordinanza 8236/2020, o ancora un silenzio amministrativo, a fronte di rassicurazioni offerte al privato circa l&#8217;adozione di un provvedimento espresso &#8211; sia vero e proprio esercizio di potere significa considerare l&#8217;incolpevole affidamento privato in maniera del tutto avulsa rispetto al contesto pubblicistico nel quale esso si colloca. Lo schema base da cui la Corte fa discendere la lesione dell&#8217;affidamento privato è il seguente: 1) adozione del provvedimento ampliativo illegittimo; 2) incolpevole affidamento del privato; 3) annullamento legittimo in autotutela. Tuttavia, tale sequenza non può essere interpretata esclusivamente in termini privatistici come svolgimento di un rapporto obbligatorio, ma deve necessariamente tenere conto del fatto che in almeno due dei tre momenti (sub 1 e sub 3) l&#8217;amministrazione provvede alla cura di interessi pubblici mediante l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi. La vicenda lesiva si colloca, dunque, all&#8217;interno di una cornice marcatamente pubblicistica di esercizio del potere. Pertanto, non si comprende in che termini e con che modalità la violazione di una norma di relazione, fonte di responsabilità per l&#8217;amministrazione, determini l&#8217;automatico spostamento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, salvo il voler surrettiziamente considerare quest&#8217;ultimo quale giudice esclusivo dell&#8217;affidamento privato<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Con ciò non si vuole negare la soggezione, affermata dalla stessa giurisprudenza amministrativa, dell&#8217;amministrazione ai canoni di correttezza e buona fede. Tuttavia, si vuole evidenziare come nell&#8217;ottica della sentenza 5/2018 la &#8220;sinergia&#8221; tra regole pubblicistiche e regole privatistiche non possa tradursi in &#8220;tirannia&#8221; delle une rispetto alle altre. Le regole privatistiche di correttezza e buona fede certamente disegnano il contenuto minimo dell&#8217;agire amministrativo, ciononostante non possono esaurire il contenuto della relazione qualificata tra privato e pubblica amministrazione che è altresì condizionata dal rispetto di norme pubblicistiche di esercizio del potere.<br /> In secondo luogo, l&#8217;ordinanza 8632/2020 &#8211; come pure la sentenza 615/2021 che ne fa eco &#8211; addiviene ad una sopravvalutazione dell&#8217;affidamento privato, qualificandolo come autonoma posizione giuridica soggettiva. Secondo la teoria generale<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> una situazione giuridica soggettiva è tale in quanto espressione di una valutazione discrezionale che l&#8217;ordinamento fa di un interesse meritevole di tutela. Ben si comprende allora come la formula &#8220;affidamento privato&#8221; non sia di per sé in grado di esprimere alcun interesse socialmente e giuridicamente rilevante, in quanto necessariamente collegata ad altro interesse rispetto al quale l&#8217;affidamento acquista significato e rilevanza. Ecco, dunque, che l&#8217;affidamento privato, così inteso, perde ogni autonomia per essere assorbito dalla posizione giuridica soggettiva di cui il soggetto sia già titolare. Tale principio si troverà alle volte a tutelare posizioni di diritto soggettivo, come accade laddove il rapporto tra amministrazione e privato sia già privatistico (ad esempio nell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici ovvero nella fase delle trattative contrattuali), mentre altre volte tutelerà posizioni di interesse legittimo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, quando l&#8217;amministrazione agisce secondo moduli di diritto pubblico. Lungi dall&#8217;essere una situazione giuridica autonoma, l&#8217;affidamento privato esprime un elemento dell&#8217;interesse privato nel procedimento amministrativo, il quale non si frammenta in tante situazioni giuridiche quante sono le norme che regolano il procedimento amministrativo ma rimane sempre il medesimo interesse legittimo.<br />  <br /> 4. L&#8217;applicabilità del principio di correttezza anche ai rapporti di diritto amministrativo discende dal rilievo costituzionale che il canone generale di buona fede oggettiva ha definitivamente assunto a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23725, con cui esso viene ricondotto al dovere inderogabile di solidarietà sociale tutelato dall&#8217;art. 2 Cost. Tale estensione rende necessario l&#8217;adeguamento delle tradizionali categorie del diritto civile che la dottrina<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> ha elaborato in relazione al canone di buona fede. Com&#8217;è noto, infatti, quest&#8217;ultimo è stato da tempo assunto quale fondamentale parametro di regolazione delle relazioni intersoggettive e declinato nella dimensione dinamica dell&#8217;affidamento privato. La nozione di affidamento identifica la fiducia nutrita rispetto ad un certo stato di cose<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, originata ora da una situazione di apparenza del diritto<a href="#_ftn28" title="">[28]</a> ora dall&#8217;adozione di un comportamento altrui. In quest&#8217;ultima ipotesi, la tutela dell&#8217;affidamento si correla al dovere di buona fede e correttezza, obbligando il soggetto che delude l&#8217;altrui fiducia a risarcire il danno conseguente. L&#8217;affidamento &#8211; ma talvolta la stessa tutela dell&#8217;affidamento &#8211; è principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> ed opera in settori diversi dal diritto privato.<br /> Nel diritto amministrativo il principio dell&#8217;affidamento<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> è impiegato in senso stretto in relazione all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, ma non manca di essere richiamato anche in relazione a fattispecie in cui la fiducia del privato venga frustrata non già da atti formali dell&#8217;amministrazione bensì da comportamenti contrari a buona fede.<br /> Lo studio pubblicistico del principio dell&#8217;affidamento privato ha recentemente portato al superamento del dogma dell&#8217;unitarietà della posizione giuridica soggettiva, sostenuta dalla dottrina civilistica ed impiegato quale grimaldello per l&#8217;estensione del principio anche ai rapporti giuridici amministrativi. Ciò ha determinato una frammentazione dell&#8217;affidamento civilistico in diverse forme di affidamento pubblicistico. Attenta dottrina<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> ha di recente rilevato come nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato si possano distinguere almeno due forme di affidamento, spesso confuse dalla giurisprudenza. Da un lato esiste un affidamento, qualificato come legittimo, che preesiste alla lesione dell&#8217;interesse privato ed opera al fine di prevenirne la frustrazione, imponendo alla pubblica amministrazione di valutarlo nei modi previsti dalla legge. Dall&#8217;altro c&#8217;è poi un affidamento, qualificato come incolpevole, che emerge in via autonoma soltanto quando si sia realizzata la violazione del canone di correttezza al fine di riparare i danni conseguenti. Entrambe le forme di affidamento privato hanno una propria ragion d&#8217;essere in relazione all&#8217;attività amministrativa di secondo grado, che si manifesta in maniera più incisiva nel caso dell&#8217;affidamento legittimo, la cui tutela preventiva finisce per coincidere con l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;atto di riesame. La stessa autonomia dell&#8217;affidamento incolpevole poggia sul presupposto di un&#8217;alterazione contraria a buona fede della situazione di fatto e di diritto costituita dal provvedimento amministrativo, mentre all&#8217;interno del procedimento di primo grado non sarebbe possibile distinguere l&#8217;obbligo di buona fede-correttezza dai doveri d&#8217;ufficio gravanti sull&#8217;amministrazione.<br /> Tuttavia, se l&#8217;obiettivo da cui muove la giurisprudenza &#8211; che è quello di dare soddisfazione all&#8217;interesse sociologico del privato lasciato insoddisfatto dalla tutela di cui gode l&#8217;interesse legittimo &#8211; appare meritorio, la soluzione individuata per farvi fronte non sembra del tutto adeguata. Essa, conferendo autonomia risarcitoria all&#8217;affidamento incolpevole, finisce per trasformare surrettiziamente in situazione giuridica soggettiva quello che è un principio da declinare in precise regole d&#8217;azione, che, ove violate, determinano semmai un danno da lesione dell&#8217;unica posizione di interesse legittimo di cui è titolare il privato. La Corte di cassazione ha accolto questa tesi nell&#8217;ordinanza n. 8236/2020, dove, richiamandosi implicitamente alla dottrina prima citata, ha distinto nettamente l&#8217;affidamento incolpevole, che intendeva tutelare, dall&#8217;affidamento illegittimo, la cui tutela ha come disciplina di riferimento quella dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Tuttavia, la Corte, nel sostenere che l&#8217;affidamento leso sia &#8220;una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l&#8217;interesse pubblico&#8221;, non spiega il perché la tutela di questa nuova situazione giuridica soggettiva spetti sempre e comunque al giudice ordinario.<br /> La teoria dell&#8217;autonomia dell&#8217;affidamento privato &#8211; pur volendo prescindere dalle relative implicazioni in termini di giurisdizione &#8211; appare, dunque, artificiosa perché non tiene conto del fatto che il comportamento causativo della delusione della fiducia riposta dal privato rispetto ad un determinato esito del procedimento amministrativo (nel caso di specie, il silenzio serbato dal Ministero del Lavoro a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di CIGS) ha natura marcatamente pubblicistica e, per quanto illegittimo, opera quale manifestazione del potere amministrativo.<br />  <br /> 5. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite 615/2021 ha ad oggetto la l&#8217;affidamento del privato ingenerato da comportamenti dell&#8217;amministrazione e poi tradito dalla mancata conclusione del procedimento con l&#8217;adozione di un provvedimento espresso. L&#8217;interesse che il ricorrente assume leso è quello relativo all&#8217;esito favorevole del procedimento, a prescindere dall&#8217;esistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato. Detto interesse privato all&#8217;interno del procedimento amministrativo è qualificato come interesse legittimo (nella specie pretensivo). Il contesto pubblicistico nel cui ambito si realizza l&#8217;inaspettata inerzia amministrativa non rende praticabili le soluzioni privatistiche accolte dalla giurisprudenza di legittimità. Mancando, infatti, il piano privatistico non è possibile invocare la responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, ancorché la norma di relazione violata sia di derivazione civilistica. Il rispetto del principio di buona fede e correttezza non è di per sé in grado di determinare l&#8217;automatico mutamento della posizione giuridica soggettiva facente capo al privato. Tale criterio, piuttosto, arricchisce di contenuto la relazione amministrativa offrendo al giudice un parametro<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> alla cui stregua condurre il giudizio sul corretto esercizio del potere.<br /> Dunque, l&#8217;affidamento privato, contrariamente a quanto sembra artificiosamente trapelare dalla motivazione della Corte di cassazione, non esprime una posizione giuridica autonoma a metà strada tra il diritto soggettivo e l&#8217;interesse legittimo. Diversamente esso può riguardare attività e settori disparati, adattando la propria struttura e la propria funzione, al punto da potersi concludere per la sua sostanziale neutralità. In altri termini, non è l&#8217;interesse privato a beneficiare delle tutele che l&#8217;ordinamento mette a disposizione del diritto soggettivo, bensì lo stesso diritto soggettivo, di cui il privato sia titolare nell&#8217;ambito di un rapporto paritetico con l&#8217;amministrazione, ad arricchirsi nel proprio contenuto del canone di buona fede, la cui violazione beneficia altresì delle tutele proprie della correlata situazione giuridica soggettiva. Al contrario, la tutela dell&#8217;affidamento privato all&#8217;interno del procedimento amministrativo, in cui l&#8217;amministrazione &#8211; come nel caso di specie &#8211; è titolare di poteri autoritativi, sarà inevitabilmente correlata alla tutela dell&#8217;interesse legittimo facente capo al privato. Dunque, la violazione del canone di buona fede all&#8217;interno del procedimento, in quanto violazione di una norma di relazione pubblicistica, è fonte di responsabilità contrattuale (da contatto sociale qualificato) dell&#8217;amministrazione da lesione dell&#8217;interesse legittimo di cui il privato è portatore.<br /> Ciò ha importanti riflessi in termini di giurisdizione. Sostenere che la lesione dell&#8217;affidamento privato all&#8217;interno di un rapporto giuridico amministrativo equivale alla lesione dell&#8217;interesse legittimo derivante da violazione del principio di buona fede significa rinunciare all&#8217;individuazione di un giudice preposto alla tutela dell&#8217;affidamento medesimo. Se è vero che la diversità delle norme che regolano il rapporto tra privato e pubblica amministrazione non determina una diversificazione dell&#8217;interesse legittimo di chi aspira ad ottenere un titolo ampliativo, a prescindere dalla norma che si assume violata unico sarà il giudice competente a decidere della lesione di detto interesse legittimo. L&#8217;autorità giudiziaria alla quale l&#8217;ordinamento, ai sensi degli articoli 103, comma 1 Cost. e 7 cod. proc. amm., assegna tale giurisdizione è il giudice amministrativo, il quale è altresì munito degli strumenti necessari per garantire l&#8217;effettività della tutela in presenza di una pretesa risarcitoria connessa al cattivo esercizio del potere amministrativo.<br /> In conclusione, pur riconoscendo la rilevanza del principio di buona fede anche all&#8217;interno del procedimento amministrativo e qualificando la relativa violazione in termini di responsabilità contrattuale da contatto sociale, in presenza di un interesse pubblico perseguito dall&#8217;amministrazione, anche attraverso comportamenti ondivaghi e/o contraddittori, la posizione giuridica soggettiva del privato che si assume lesa va qualificata come interesse legittimo e la relativa controversia &#8211; salvo che per i casi di giurisdizione esclusiva &#8211; deve essere radicata innanzi al giudice amministrativo<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La devoluzione al giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno cagionato dalla lesione dell&#8217;affidamento riposto dai privati sulla legittimità degli atti annullati in via di autotutela o <em>ope iudicis </em>è originariamente sostenuta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con le ordinanze &#8220;gemelle&#8221; del 23 marzo 2011 Cass. Civ. n. 6594/2011, Cass. Civ. n. 6595/2011, Cass. Civ. n. 6596/2011. In senso conforme al radicamento della giurisdizione del giudice ordinario si orientano le seguenti successive pronunce: Cass. Civ., SS.UU., ord., 4 settembre 2015, n. 17586; Cass. Civ., SS.UU., 22 maggio 2017, n. 12799; Cass. Civ., SS.UU., 22 giugno 2017, n. 15640; Cass. Civ., SS.UU., ord., 2 agosto 2017, n. 19171; Cass. Civ., SS.UU., ord., 23 gennaio 2018, n. 1654; Cass. Civ., SS.UU., 2 marzo 2018, n. 4996; Cass. Civ., SS.UU., ord., 24 settembre 2018, n. 22435; Cass. Civ., SS.UU., ord., 13 dicembre 2018, n. 32365; Cass. Civ., SS.UU., ord., 19 febbraio 2019, n. 4889; Cass. Civ., SS.UU., ord., 8 marzo 2019, n. 6885; Cass. Civ., SS.UU., 13 maggio 2019, n. 12635. Di contrario avviso Cass. Civ., SS.UU., ord., 21 aprile 2016, n. 8057, nonché Cass. Civ., SS.UU., 29 maggio 2017, n. 13454, secondo cui, nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva, le domande relative al risarcimento del danno da lesione dell&#8217;affidamento riposto sulla legittimità dei provvedimenti successivamente annullati rientrerebbero nell&#8217;ambito della cognizione del giudice amministrativo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 615, punto 16 della motivazione, ove si fa rinvio a Cass. Sez. Un. 20 giugno 1987 n. 5454 Cass. Sez. Un. 28 aprile 1989 n. 2034, Cass. Sez. Un. 10 agosto 1989 n. 3679, Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1990 n. 10016, Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1999 n. 30, Cass. Sez. Un. 10 agosto 2005 n. 16780, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2006 n. 1732, Cass. Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 8376, Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007 n. 310, Cass. Sez. Un. 30 agosto 2018 n. 21435, Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2019 n. 5455, le ultime due in materia di mobilità  in deroga.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cass., Sez. Un., 15 luglio 1991, n. 7837.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> G. Corso, <em>L&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo</em>, 1969, Milano, 164, ove rileva che &#8220;l&#8217;ordinamento giuridico tende a tutelare i valori giuridici che si appoggiano su di una situazione di fatto di cui è inopportuno il capovolgimento: esso reputa conveniente, e in taluni casi addirittura necessario, non provocare turbamenti nel corso dei rapporti tra soggetti, onde lo stato di gatto viene considerato conforme al diritto&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sull&#8217;autonomia dei poteri di secondo grado, si veda M. Trimarchi, <em>L&#8217;inesauribilità del potere amministrativo. Profili critici</em>, Napoli, 2018, pag.  187 ss., ed in particolare pag. 200 dove si legge che &#8220;In ragione di questo diverso approccio del legislatore al problema della stabilità del provvedimento, trova conferma che l&#8217;amministrazione oggi non ha una generale possibilità di ritirare i propri atti, salvi i limiti esterni posti dal principio di buona fede; essa si muove all&#8217;interno di schemi normativi prefigurati, ossia esercita poteri specifici e conformati in astratto dalla legge.&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Per un&#8217;analisi della riforma legislativa realizzata con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, si veda G. La Rosa, <em>Il nuovo volto dell&#8217;autotutela decisoria a seguito della l. 164/2014: il privato è davvero più tutelato dal pentimento dell&#8217;amministrazione?</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2015, 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Per un&#8217;analisi della riforma legislativa realizzata dall&#8217;art. 6, L. 7 agosto 2015, n. 214, si vedano, tra gli altri, M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della legge 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2015; L. Carbone, <em>La riforma dell&#8217;autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Art. 264, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante &#8220;<em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19</em>&#8220;, con efficacia limitata agli atti di autotutela adottati entro il 31 dicembre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> E. Follieri, <em>La diversa tutela risarcitoria degli interessi legittimi oppositivi e pretensivi</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2005, 8, pag. 925, il quale qualifica tale posizione soggettiva come &#8220;interesse meramente procedimentale&#8221;. Per un approfondimento sul tema si veda Id<em>, La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione affermata dal Consiglio di Stato</em>, in <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Milano, 2004, 235 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;espressione, che si deve a F. Benvenuti, è stata fatta propria dalla Corte di cassazione, nella sentenza in commento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 615, par. 47).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Corte di Giustizia, sent. 3 maggio 1987, C-112/77, <em>Töpfer</em>; sent. 14 marzo 2013, C-545/2011, <em>Agrargenossenschaft Neuzelle</em>; sent. 23 gennnaio 2019, C-419/17, <em>Deza a.s.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Cfr. Cass., sez. lav., 20 giugno 20216, n. 12678.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> F. Benvenuti, <em>Disegno dell&#8217;amministrazione italiana. Linee positive e prospettive</em>, Padova, Cedam, 1996, pp. 240-242, dove si aggiunge che l&#8217;imparzialità ha un valore sostanziale sia per quanto riguarda la configurazione del soggetto, sia per quanto concerne la validità dei suoi atti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Gli stessi principi furono poi ribaditi nelle decisioni delle Sezioni Unite nn. 16586/2015, 12799/2017, 15640/2017, 1654/2018, 4996/2018, 22435/2018, 32365/2018, 4889/2019 e 12635/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. C. cost., sentenza 06 luglio 2004, n. 204.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. C. cost., sentenza 03 maggio 2006, n. 191.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. C. cost., sentenza 05 febbraio 2010, n. 35.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Ad un esito opposto conducono le decisioni delle Sezioni Unite nn. 8057/2016, 13454/2017, 13194/2018, in cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica in ragione del contesto di stampo pubblicistico in cui la complessiva condotta dell&#8217;amministrazione si colloca, connettendo tale condotta all&#8217;esercizio del potere.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Il riferimento è a Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 04 maggio 2018, n. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 15 gennaio 2021, n. 615, punto 41: «la conservazione dell&#8217;integrità del patrimonio altro non è che la conservazione di ciascuno dei diritti e delle altre situazioni soggettive che lo compongono e si risolve in una formula descrittiva che unifica in una sintesi verbale la pluralità delle situazioni soggettive che fanno capo ad un soggetto».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Si osservi, inoltre, che il ruolo istituzionale dell&#8217;amministrazione è tale anche in quanto soggetto che svolge professionalmente la propria attività (in tal caso di cura in concreto dell&#8217;interesse pubblico). Il requisito di professionalità della parte è stato impiegato dalla giurisprudenza civile quale indice peculiare della riconducibilità della responsabilità allo schema del contatto sociale qualificato. Si pensi, in proposito, alla responsabilità del medico (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in <em>Il civilista</em>, 2010, 2, 86; in <em>Il civilista</em>, 2009, 4, 94, con nota di Battaglia; in <em>Riv. it. medicina legale</em> (dal 2012 <em>Riv. it. medicina legale e dir. sanitario</em>), 2001, 830, con nota di Fiori &#8211; D&#8217;Aloja; in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2000, I, 334, con nota di Thiene; in <em>Studium Juris</em>, 2000, 595; in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 3332, con nota di Di Ciommo &#8211; Lanotte; in <em>Giust. civ.</em>, 1999, I, 999; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1999, 141; in <em>Resp. civ. prev.</em>, 1999, 652, con nota di Forziati; in <em>Contratti</em>, 1999, 999, con nota di Guerinoni; in <em>Corr. giur.</em>, 1999, 441, con nota di Di Majo; in <em>Danno e resp.</em>, 1999, 294, con nota di Carbone; in <em>Ragiusan</em>, 1999, 183-4, 296. La tesi della natura contrattuale da contatto sociale qualificato della responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente è stata successivamente confermata da Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2008, n. 577, in <em>Il civilista</em>, 2010, 2, 86; in <em>Giust. civ.</em>, 2009, 11, I, 2532; in <em>Il civilista</em>, 2008, 11, 86, con nota di Pulice; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2008, 1, 32; in <em>Foro amm. CDS</em>, 2008, 1, I, 91; in <em>D&amp;G online</em>, 2008; in <em>Foro it.</em>, 2008, 2, I, 455; in <em>Ragiusan</em>, 2008, 289-290, 210. M. Gorgoni, <em>Nota a Cassazione civile, 11 gennaio 2008, n. 577, SS.UU. Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2008, 4, 856. L&#8217;orientamento della Cassazione è stato superato dalla legge c.d. Gelli &#8211; Bianco, n. 24 dell&#8217;8 marzo 2017 che all&#8217;articolo 7, comma 3, stabilisce: &#8220;L&#8217;esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell&#8217;articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell&#8217;adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell&#8217;esercente la professione sanitaria ai sensi dell&#8217;articolo 5 della presente legge e dell&#8217;articolo 590 <em>sexies</em> del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 6 della presente legge&#8221;. Sulla L. n. 24 del 2017 si vedano: R. Simone, <em>Prospettive della responsabilità sanitaria alla luce della c.d. legge Gelli-Bianco (l. 24/2017). Il punto di vista, da vicino, del giudice</em>, in <em>Responsabilità medica: diritto e pratica clinica</em>, 2018, 2, 151; C. Papa &#8211; C. Lozupone, <em>La legge Gelli-Bianco. Un momento ulteriore di riflessione verso un approccio sistemico</em> risk-based, in <em>La responsabilità amministrativa delle società e degli enti</em>, 2018, 2, 189; L. Bugiolacchi, <em>Le strutture sanitarie e l&#8217;assicurazione per la R.C. verso terzi: natura e funzione dell&#8217;assicurazione obbligatoria nella legge 24/2017 legge Gelli-Bianco</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2017, 3, 1032; M. Colacurci, <em>La legge Gelli-Bianco: tra interpretazione &#8220;correttiva&#8221; della colpa medica e valorizzazione delle linee guida nella lettura della Suprema Corte</em>, in <em>Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario</em>, 2017, 3, 1155; A. De Santis, <em>La colpa medica alla luce della legge Gelli-Bianco</em>, in <em>Studium Juris</em>, 2017, 7-8, 790); del banchiere (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 21 maggio 2018, n. 12478. Nello stesso senso anche Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2009, 1, 161, con nota di Muccioli; in <em>Il civilista</em>, 2009, 4, 93 nota di Battaglia; in <em>Foro it.</em>, 2008, 10, I, 2968, con osservazione di Sabbatini; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2007, 6; in <em>Dir. prat. soc.</em>, 2007, 22, 60, con nota di Amabili; in <em>Guida dir.</em>, 2007, 29, 42, con nota di Sacchettini; N. Ciocca, <em>Nota a Cass., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712. Responsabilità della banca girataria per l&#8217;incasso per il pagamento di assegno (di traenza) non trasferibile</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.</em>, 2008, 5, 567); o dell&#8217;insegnante (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382, in <em>Il civilista</em>, 2011, 3, 55, con nota di Mazzaro; in <em>Arch. locazioni</em>, 2010, 2, 152, con nota di Chiarini; in <em>Vita not.</em>, 2009, 3, 1446; in <em>Guida dir</em>., 2009, 35, 20, con nota di Piselli; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2009, 7-8, 1089. A. Sesti, <em>Nota a Cass., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382. Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2009, 11, 2286).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1944; Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 190; Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2881; Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882. Tuttavia, la regola trova una &#8220;deroga&#8221; nello specifico settore degli appalti pubblici, dove non è richiesta la prova della colpa. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686 e anche, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2016, n. 4562; CGUE, sent. 30 settembre 2010 in causa C-314/09. L&#8217;articolo 124 del cod. proc. amm. qualifica tali ipotesi in termini di responsabilità oggettiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Così frustrando il principio costituzionale di concentrazione della giurisdizione amministrativa relativa alla tutela del cittadino nei confronti dell&#8217;esercizio del potere amministrativo (artt. 24 e 111, co 1 Cost.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> F. Gazzoni, <em>Manuale di diritto privato</em>, Napoli, 2006, 56. Per V. Roppo, <em>Diritto privato</em>, Torino, 2012, 49 &#8220;esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi&#8221;. Per C.M. Bianca, <em>Diritto civile</em>, <em>La proprietà</em>, VI, Milano, 2017, 1 &#8220;sono le posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr. V. Neri, <em>La tutela dell&#8217;affidamento spetta sempre alla giurisdizione del giudice ordinario?</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, 2020, fasc. VI, 724 ss., secondo il quale &#8220;appare chiaro, dunque, che l&#8217;affidamento riposto nel provvedimento ampliativo illegittimo (successivamente annullato legittimamente) o nell&#8217;esito &#8220;favorevole&#8230;del procedimento&#8221;, a prescindere dall&#8217;esistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, può contribuire a dare contenuto all&#8217;interesse legittimo riscontrabile in capo al privato, ma non anche fondare un&#8217;autonoma posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sulla funzione integratrice della clausola generale di buona fede in senso oggettivo nell&#8217;ambito della teorica degli obblighi di protezione si vedano, per tutti, E. Betti, <em>Teoria generale delle obbligazioni. Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d&#8217;obbligazione</em>, I, Milano, 1953, 68 ss.; L. Mengoni, <em>Obbligazioni &#8220;di risultato&#8221; e obbligazioni &#8220;di mezzi&#8221;: studio critico</em>, Milano, 1954, 368 ss.; F. Benatti, <em>Osservazioni in tema di &#8220;doveri di protezione&#8221;</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1960, 1342 ss.; A. Di Majo, <em>L&#8217;esecuzione del contratto</em>, Milano, 1962, 408 ss.; C. Castronovo, <em>Obblighi di protezione</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXI, Roma, 1990, 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>Affidamento legittimo e affidamento incolpevole nei rapporti con l&#8217;amministrazione</em>, in <em>Dir. Proc. amm.</em>, 2018, 3, pag. 823.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> In questo senso, R. Sacco, voce <em>Affidamento</em>, in <em>Enc. Dir</em>., I, Milano, 1958, 661, dove si legge che &#8220;con l&#8217;espressione &#8216;principio dell&#8217;affidamento&#8217; si indica quella regola, secondo cui, rispettivamente, una certa situazione di fatto o diritto è inoperante se non è nota ad un determinato soggetto, o se è contrastata da un&#8217;opposta apparenza, o dalle risultanze degli indici di pubblicità; e, reciprocamente, tutto procede come se la situazione di fatto o diritto fosse quella erroneamente ritenuta da un certo soggetto, o quella apparente, o quella risultante dall&#8217;indice di pubblicità&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico: dagli anni Trenta all&#8217;alternanza</em>, Milano, 2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Per una definizione del principio di affidamento, cfr. A. Police, <em>Principi e azione amministrativa</em>, in AA.VV., <em>Diritto Amministrativo</em>, (a cura di) F.G. Scoca, Torino, 2014, 218-219: &#8220;Completano il quadro il principio dell&#8217;affidamento, che esprime l&#8217;obbligo di correttezza e buona fede nel quadro dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, e il principio di continuità. Riconducibile alla matrice costituzionale, ed in particolare al principio di imparzialità, oggetto di numerose decisioni del giudice comunitario al quale si deve la sua importazione in altri ordinamenti, il principio di affidamento esprime l&#8217;esigenza di tutelare, all&#8217;interno dell&#8217;azione amministrativa, gli interessi privati coinvolti soprattutto quando alcuni elementi (si pensi a precedenti comportamenti dell&#8217;amministrazione, o all&#8217;emanazione di direttive o circolari), abbiano ingenerato nel privato un (legittimo) affidamento ad una determinata regolamentazione dei propri interessi da consacrare (ma in concreto non espressa) nel provvedimento amministrativo&#8221;. Cfr. altresì F. Merusi, <em>Il principio di buona fede nel diritto amministrativo</em>, in <em>Scritti per M. Nigro</em>, II, Milano, 1991, 217 ss.; L. Giani, <em>Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato</em>, Napoli, 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>Affidamento legittimo e affidamento incolpevole</em>, <em>op. cit</em>.<em>.</em>, 2018, 3, dove si afferma che &#8220;Affidamento legittimo e affidamento secondo buona fede sono figure diverse, per funzione e per struttura. Nell&#8217;affidamento secondo buona fede, la fiducia riposta nell&#8217;altrui correttezza non assume rilevanza giuridica se non nel momento nel quale l&#8217;affidamento è stato deluso e chiede riparazione. Al contrario, la tutela dell&#8217;affidamento legittimo è congegnata in modo da prevenirne la delusione: la fiducia del beneficiario del provvedimento favorevole sarà delusa soltanto se nel procedimento di secondo grado &#8211; il cui avvio gli è comunicato, così da permettergli di partecipare all&#8217;istruttoria &#8211; non verrà assegnato il giusto peso all&#8217;interesse del medesimo a conservare il bene che gli era stato attribuito. A sua volta, il supposto obbligo di buona fede-correttezza dell&#8217;amministrazione, che nel procedimento di primo grado non è distinguibile dall&#8217;osservanza dei doveri d&#8217;ufficio, potrebbe al più essere ravvisato nell&#8217;obbligo di prestare la dovuta considerazione all&#8217;interesse del privato, nel procedimento di secondo grado. Per questa ragione, l&#8217;affidamento legittimo non è leso se l&#8217;interesse del destinatario del provvedimento favorevole risulta soccombente, purché questo interesse sia stato tenuto nella giusta considerazione. La tutela dell&#8217;affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo, e il soddisfacimento dell&#8217;interesse materiale ad esso connesso dipende da fattori esterni al rapporto particolare entro il quale l&#8217;affidamento è venuto in essere&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> E. Fazzalari, <em>Procedimento e processo (Teoria generale)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXV, Milano, 1986, par. 5, il quale chiarisce che la norma giuridica può &#8220;essere contemplata&#8221; quale &#8220;canone di valutazione di una condotta&#8221; e anche per &#8220;estrarre dalla norma la condotta ch&#8217;essa descrive e [di] collegare alla medesima la valutazione normativa&#8221;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La cultura della partecipazione in Francia fra Débat public e Gran Débat National</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-partecipazione-in-francia-fra-debat-public-e-gran-debat-national/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-partecipazione-in-francia-fra-debat-public-e-gran-debat-national/">La cultura della partecipazione in Francia fra Débat public e Gran Débat National</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. Il débat public e il Grand débat national: continuità dell&#8217;approccio partecipativo al mutare dell&#8217;oggetto della partecipazione; 2. Il GDN quale risposta alla pressante protesta dei gilet gialli; 3. Gli esiti finali dei lavori del GDN; 4. Riflessioni critiche sul GDN, in comparazione con il débat public.  </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-partecipazione-in-francia-fra-debat-public-e-gran-debat-national/">La cultura della partecipazione in Francia fra Débat public e Gran Débat National</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Premessa. Il <em>débat public</em> e il <em>Grand débat national</em>: continuità dell&#8217;approccio partecipativo al mutare dell&#8217;oggetto della partecipazione; 2. Il GDN quale risposta alla pressante protesta dei gilet gialli; 3. Gli esiti finali dei lavori del GDN; 4. Riflessioni critiche sul GDN, in comparazione con il <em>débat public.</em></strong><br />  <br /> <strong>1. Premessa. Il <em>débat public</em> e il <em>Grand débat national</em>: continuità dell&#8217;approccio partecipativo al mutare dell&#8217;oggetto della partecipazione </strong><br /> La Repubblica francese, già da alcuni decenni, pratica una vera e propria cultura della partecipazione attraverso l&#8217;utilizzo di strumenti volti alla consultazione preventiva dei consociati nell&#8217;ambito dei processi decisionali pubblici<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> L&#8217;ordinamento d&#8217;Oltralpe, infatti, ha dimostrato già da molto tempo una particolare attenzione a prevenire il fenomeno dell&#8217;opposizione locale alla progettazione e alla costruzione delle opere pubbliche ritenute pregiudizievoli dai consociati, avendo avuto a tal fine riguardo all&#8217;aspetto partecipativo e, precipuamente, alle forme di consultazione preventiva della collettività all&#8217;interno dei procedimenti inerenti l&#8217;assunzione di rilevanti scelte pubbliche.<br /> In tale prospettiva, già dal 1995 è stato introdotto il <em>débat public </em>quale istituto finalizzato a fronteggiare le violente contestazioni popolari avverso la realizzazione di grandi opere infrastrutturali<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Tale istituto, che ha subito una evoluzione più che ventennale<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> ed è oggi disciplinato dal Codice dell&#8217;ambiente francese<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, persegue, in sintesi, le seguenti finalità: informare adeguatamente il pubblico, attraverso un&#8217;ampia attività di diffusione della documentazione inerente l&#8217;opera; offrire la possibilità agli interessati di fornire il proprio punto di vista attraverso proposte, osservazioni nell&#8217;ambito di discussioni e confronti; assistere il committente, fornendogli la possibilità di confrontarsi con detti punti di vista e permettergli, una volta svoltosi il dibattito pubblico, di dichiarare pubblicamente se mantenere, modificare o rinunciare al progetto.<br /> Il legislatore francese ha palesato, dunque, una spiccata sensibilità al fenomeno partecipativo, perseguendo l&#8217;obiettivo, attraverso l&#8217;inclusione della voce dei privati in sede di progettazione degli interventi pubblici da realizzare<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, di superare il tradizionale modello bipolare<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> che ha storicamente contrassegnato i rapporti tra amministrazione e cittadini.<br /> Richiamando, dunque, lo strumento partecipativo principe in tal senso<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, il <em>débat public è</em> inquadrabile come momento di dialogo che si colloca in una fase procedimentale antecedente a quella di localizzazione e avvio della costruzione dell&#8217;opera, in cui tutte le soluzioni sono ancora percorribili, ivi compresa la non realizzazione<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Relativamente alla sua procedura, in estrema sintesi, si precisa come essa sia coordinata dalla <em>Commission nationale du débat public</em>, la quale, per conto dello Stato, si occupa attivamente degli aspetti organizzativi, assicurando l&#8217;effettività e la trasparenza della procedura partecipativa, con l&#8217;obiettivo di dar vita ad un&#8217;ampia consultazione pubblica sui progetti preliminari dell&#8217;opera. Si tratta di una autorità amministrativa indipendente, la cui composizione è volta a garantire la neutralità dell&#8217;organo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Invero, come sostenuto da autorevole dottrina<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, «in Francia la legge e il giudice affidano interamente all&#8217;amministrazione il compito di udire i privati, ma allo stesso tempo assegnano tale funzione ad una autorità amministrativa indipendente».<br /> L&#8217;obiettivo del legislatore francese di svincolare la progettazione di opere pubbliche da interessi puntuali, pubblici e/o privati, è stato perseguito attraverso la sottrazione alle amministrazioni ordinariamente competenti di curarne la fase procedimentale: «stazione appaltante, committente e altre pubbliche amministrazioni divengono parti, al pari dei privati interessati, di un segmento procedimentale curato dalla <em>Commission national du débat public»</em><a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, autorità amministrativa indipendente.<br /> La CNDP, dunque, garantisce il corretto svolgimento della pratica partecipativa, favorendo un confronto collaborativo tra Autorità procedente e consociati, nel pieno rispetto del principio di trasparenza: il fine ultimo è legittimare democraticamente la decisione finale.<br /> L&#8217;ambito di applicazione oggettiva del <em>débat public</em>, istituto annoverato ad avviso di illustre dottrina entro le pratiche di democrazia partecipativa<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, coincide con i progetti di grandi opere impattanti sull&#8217;ambiente<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, con il fine di garantire la partecipazione del pubblico alla loro elaborazione.<br /> Il quadro normativo appena delineato &#8211; e volto a riconoscere pratiche partecipative in specifici procedimenti amministrativi &#8211; ha di recente subito una rilevante mutazione, giacché il Governo francese si è trovato a fronteggiare un movimento di protesta molto violento, i cd. &#8220;gilet gialli&#8221;, originatosi nel settembre del 2018 contestualmente all&#8217;annuncio del ministro dei trasporti di un nuovo aumento della tassa sul consumo dei prodotti energetici<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, a partire dall&#8217;anno successivo.<br /> In questo frangente, l&#8217;Esecutivo, obbligato a dare una risposta ai <em>gilets jaunes</em>, ha messo a punto un innovativo strumento di democrazia partecipativa, il <em>grand débat</em> <em>national </em>(in acronomico, anche GDN), che si pone in una linea di continuità con il classico istituto del <em>débat public</em>, ma da questo si differenzia per l&#8217;ampiezza dei temi trattati, che supera di gran lunga l&#8217;ambito di applicazione oggettiva di quest&#8217;ultimo.<br />  <br /> <strong>2 Il GDN quale risposta alla pressante protesta dei gilet gialli</strong><br /> Oltre alle contestazioni relative all&#8217;aumento dei prezzi dei carburanti, il movimento dei gilet gialli<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> ha progressivamente aggregato una serie di richieste più complesse ed eterogenee, sia sotto il profilo sociale come, ad esempio, l&#8217;indicizzazione delle retribuzioni e l&#8217;efficientamento dei servizi pubblici, sia sotto quello politico, quali la previsione di nuovi istituti di democrazia diretta, in particolare attraverso l&#8217;incorporamento del referendum popolare nella Carta Costituzionale<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> La prima grande contestazione organizzata dai <em>gilet jaunes</em> a livello nazionale risale al 17 novembre 2018, alla quale hanno preso parte 288.000 persone<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, cui sono seguite ogni sabato proteste in tutto il Paese, protagoniste anche di episodi di violenza.<br /> L&#8217;Associazione nazionale dei sindaci dei comuni rurali di Francia (AMRF), al fine di arginare questa grave crisi del consenso, dal dicembre del 2018 ha invitato tutti i sindaci a mettere a disposizione dei cittadini dei registri sui quali annotare proposte e considerazioni<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> e nel gennaio del 2019 ha consegnato al Presidente della Repubblica un documento di sintesi sulle proprie attività<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> Nel dicembre 2018, sempre al fine di contenere il malcontento, il Governo ha annunciato la rinuncia all&#8217;aumento delle tasse sui carburanti nonché l&#8217;introduzione di misure a favore dei cittadini in difficoltà, mentre il Parlamento ha approvato la legge «sulle misure d&#8217;emergenza economiche e sociali<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>». <br /> Nello stesso anno il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato lo svolgimento del <em>Gran Débat National</em><a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, una consultazione pubblica a livello nazionale su quattro grandi temi: transizione ecologica, fiscalità e spesa pubblica, democrazia e cittadinanza e organizzazione dello Stato e dei servizi pubblici<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Il Presidente Macron ha incaricato dell&#8217;organizzazione del <em>Grand Débat National<a href="#_ftn23" title=""><strong>[23]</strong></a></em> il Primo Ministro, il quale, a sua volta, ha invocato la collaborazione della <em>Commission national du débat public</em> che, dopo aver accettato l&#8217;incarico<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> ed aver attribuito al proprio Presidente Chantal Jouanno il ruolo di coordinare le attività afferenti all&#8217;organizzazione del GDN<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, si è ritirata a causa dei disaccordi con il Governo sulle garanzie di indipendenza della procedura partecipativa<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Il Primo Ministro, per superare l&#8217;<em>impasse</em>, ha così incaricato il Ministro della transizione ecologica e quello per le collettività territoriali di supervisionare lo svolgimento del <em>Grand Débat</em>.<br /> Nel gennaio 2019<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> è stata istituita la &#8220;Missione incaricata dell&#8217;organizzazione e del coordinamento del <em>Grand Débat National</em>&#8220;, con il compito di assicurare la qualità, la veridicità e l&#8217;intelligibilità delle informazioni rese al pubblico, il regolare svolgimento delle diverse forme di consultazione attuate nell&#8217;ambito del dibattito e la possibilità per il pubblico di presentare osservazioni e proposte<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. In seguito, è stato introdotto il &#8220;collegio dei garanti sul <em>Grand Débat National</em>&#8221; con la funzione di garantire il rispetto dei requisiti di imparzialità e trasparenza nell&#8217;organizzazione e nello svolgimento della procedura di dibattito<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Il pubblico interessato ha potuto contribuire attivamente e con diverse modalità al GDN, ad esempio, attraverso l&#8217;organizzazione di riunioni locali, recandosi presso gli <em>stands de proximité</em> allestiti nelle stazioni e negli uffici postali, la partecipazione alle conferenze regionali dei cittadini, proposte inserite nei <em>chaiers citoyen </em>comunali altresì tramite l&#8217;utilizzo del sito web<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Infine, si sono svolte conferenze a livello nazionale sui quattro grandi temi del GDN, dibattuti poi dall&#8217;Assemblea nazionale e dal Senato.<br /> L&#8217;impegno del Governo nell&#8217;affrontare questa grave crisi del consenso non è stato tuttavia sufficiente ad arginare le tumultuose proteste dei gilet gialli che si sono protratte anche dopo lo svolgimento del GDN.<br />  <br /> <strong>3. Gli esiti finali dei lavori del GDN</strong><br /> Dopo oltre tre mesi di consultazioni, il GDN è terminato e le diverse categorie di contributi sono state analizzate in modo indipendente, sotto l&#8217;autorità del collegio dei garanti. Per ciascuno dei principali temi che hanno strutturato il dibattito, come emerge dal documento di sintesi<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, sono stati elaborati i vari riassunti derivanti da tutti i contributi ricevuti dal Governo: assemblee locali, piattaforma <em>online</em>, quaderni dei cittadini, lettere <em>e mail</em><a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. <br /> L&#8217;8 aprile 2019 ha avuto luogo, al <em>Grand Palais</em> di Parigi, la presentazione dei risultati del <em>Grand Débat National</em>, nel corso della quale il Primo Ministro ha riassunto in quattro punti, corrispondenti ai quattro grandi temi affrontati nel GDN, le considerazioni emerse nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo. In particolare, sul punto riguardante l&#8217;esigenza di creazione di nuovi strumenti di democrazia partecipativa a livello nazionale (oltre a quelli già esistenti a livello locale) il Primo Ministro ha sottolineato come l&#8217;ideazione dello strumento del GDN sia stata fondamentale per rispondere al bisogno di partecipazione dei cittadini.<br /> Nel discorso tenuto dal Primo Ministro Edouarde Philippe<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> si legge che con il <em>Grand débat</em> non si esaurisce la risposta all&#8217;esigenza partecipativa, bensì tale forma innovativa di consultazione deve essere considerato la base per la costruzione della «democrazia partecipativa a lungo termine», e viene, inoltre, chiarito che ciò non comporta il superamento della democrazia indiretta o la sua sostituzione con forme di «democrazia diretta e mediatica continua», ponendosi invece alla base di una trasformazione in una democrazia «più rappresentativa, più trasparente e più efficace».<br /> Tale concetto è stato altresì ribadito dal Presidente della Repubblica francese durante la conferenza stampa con cui si sono conclusi i lavori del GDN<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, il quale, in un&#8217;ottica di inclusione, ha auspicato la necessità di una riforma «della democrazia, dell&#8217;organizzazione dello Stato e dell&#8217;amministrazione», ribadendo tuttavia l&#8217;importanza degli istituti di democrazia rappresentativa e del Parlamento, al quale deve essere assicurata una maggiore rappresentatività, da un lato, attraverso l&#8217;introduzione di un sistema proporzionale misto con quota proporzionale e, dall&#8217;altro, migliorandone l&#8217;efficienza attraverso la riduzione del numero dei  suoi membri.<br /> Con riguardo ad uno dei temi cardine al centro della protesta dei gilet gialli  &#8211; ossia l&#8217;introduzione dei referendum di iniziativa popolare, in relazione al quale l&#8217;8 gennaio 2019 il Presidente del gruppo parlamentare <em>La France Insoumise</em>, Jean-Luc Mélenchon ha presentato all&#8217;Assemblea Nazionale la proposta di legge costituzionale n. 1558, mirante ad introdurre nella Carta Fondamentale alcuni meccanismi di iniziativa popolare improntati alla democrazia diretta<a href="#_ftn35" title="">[35]</a> &#8211; il Capo dello Stato si è mostrato di avviso contrario in quanto, a parer suo, sarebbe rimessa in discussione l&#8217;importanza della democrazia rappresentativa, proponendo, invece, di rilanciare il referendum di iniziativa condivisa ex art. 11 Cost. che rafforzi il diritto di petizione a livello locale. Tale riforma referendaria consentirebbe ad una petizione sostenuta da un milione di cittadini di trasformarsi in un progetto di legge che, ove non venisse sottoposto ad esame parlamentare, potrebbe essere sottoposto a referendum.<br /> Il Presidente Macron ha proposto, inoltre, l&#8217;integrazione della composizione del <em>Conseil économique, social et environnemental</em> (CESE) sorteggiando 150 cittadini.<br /> Egli ha auspicato, altresì, una serie di riforme puntuali invocate dai gilet gialli, che vanno dalla riorganizzazione dell&#8217;amministrazione, alle modalità di reclutamento dei funzionari pubblici, alla riduzione delle imposte e alla lotta all&#8217;evasione fiscale, alla previdenza sociale, al clima ecc.<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />  <br /> <strong>4. Riflessioni critiche sul GDN, in comparazione con il <em>débat public</em></strong><br /> Dopo mesi di contestazioni e di agitazioni da parte dei gilet gialli, l&#8217;ordinamento francese ha fatto ricorso ad un nuovissimo strumento di democrazia partecipativa<a href="#_ftn37" title="">[37]</a> (o deliberativa<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>), il <em>Grand Débat National</em>, con l&#8217;intento di far fronte alla grave crisi di consenso e cercare di contenere, così, il malcontento emerso con tanta veemenza.<br /> A tal fine, si è fatto ricorso ad una combinazione di strumenti diversi, quali <em>cahiers de doléances</em>, stand, assemblee, piattaforme elettroniche, al fine di garantire l&#8217;inclusione attraverso un&#8217;estesa partecipazione cittadina a livello locale, regionale e nazionale.<br /> Pur ponendosi in continuità con la ventennale esperienza del <em>Débat public</em>, in particolar modo per il ruolo affidato alla <em>Commission National du débat public </em>e per l&#8217;utilizzo della piattaforma <em>on line</em>, il GDN presenta sicuramente evidenti elementi di novità, con riferimento sia all&#8217;ampiezza dei temi trattati che al contesto, ossia il clima tumultuoso di protesta nel quale è stato introdotto.<br /> L&#8217;intreccio tra livello di governo locale e nazionale ha, inoltre, evidenziato la capacità del GDN di infittire la rete dei rapporti intergovernativi, dove, appunto, vengono contestualmente interessate le varie sfere istituzionali.<br /> L&#8217;esperienza del GDN rende evidente come l&#8217;approccio <em>bottom-up</em> stia acquisendo un ruolo centrale nella dinamica democratica in un&#8217;ottica di democrazia partecipativa, scardinando la convinzione che il sistema politico sia immune dalle pressioni dei cittadini<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Tale strumento partecipativo di interesse sicuramente alto per le motivazioni sopra descritte, presenta, tuttavia, anche dei profili di criticità, primo fra tutti quello legato alla circostanza che le risultanze emergenti dal procedimento del GDN (dotate di mera efficacia consultiva) non sono vincolanti, spettando comunque alla pubblica Autorità la decisione ultima. Il rischio prodotto è allora quello di deludere le aspettative generate ed il ruolo affidato ai cittadini, generando successive tensioni o disaffezioni avverso la politica da parte degli stessi. In considerazione di ciò si rende necessario che queste pratiche di democrazia partecipativa siano «corredate da schemi regolativi in grado di garantire il rispetto di queste procedure anche una volta conclusa la fase della partecipazione e del dibattito»<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> Inoltre, se le modalità di partecipazione attraverso la registrazione al sito ufficiale del GDN rappresentano sicuramente un elemento positivo in quanto incentivante la partecipazione stessa, si deve, tuttavia, rilevare come l&#8217;assenza di un qualsiasi requisito di identificazione abbia consentito registrazioni multiple, costituendo tale dato un incidente sulle modalità di svolgimento della procedura.<br />  <br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Oltre al <em>débat public</em>, si deve segnalare l&#8217;<em>enquête public</em>, entrambi istituti annoverati tra le espressioni più significative della democrazia partecipativa. L&#8217;<em>enquête public </em>è stata introdotta nell&#8217;ordinamento francese con legge dell&#8217;8 marzo 2010 &#8220;<em>sur l&#8217;expropriation</em>&#8220;, con il fine di tutelare il diritto di proprietà (considerato sacro ed inviolabile) nel corso di procedure di esproprio. Sull&#8217;<em>enquête public</em>, <em>ex multis</em>, C. BOVA, <em>Gli istituti del débat public e dell&#8217;enquête public nell&#8217;ordinamento giuridico francese</em>, in G. C. De Martin, D. Bolognino (a cura di), <em>Democrazia partecipativa e nuove frontiere della cittadinanza</em>, Milano, 2010, pp. 211 ss.; M. DELL&#8217;OMARINO, <em>Il dibattito pubblico come strumento di democrazia partecipativa. Una breve indagine comparata in occasione della sua introduzione nell&#8217;ordinamento italiano</em>, cit., pp. 9 ss.; M. CERUTI, <em>L&#8217;esperienza francese delle inchieste pubbliche per la tutela dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, n. 2/1996, pp. 215 ss.; J. L.AUTIN, <em>Inchieste pubbliche e débat public nell&#8217;ordinamento francese</em>, in <em>Diritto e gestione dell&#8217;ambiente</em>, n. 1/2001, pp. 67 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> L&#8217;istituto del dibattito pubblico è stato altresì introdotto nell&#8217;ordinamento italiano, a livello nazionale, per mezzo dell&#8217;art. 22 del Codice dei contratti pubblici che ha demandato ad un successivo regolamento la disciplina di dettaglio, il DPCM del 10 maggio 2018, n. 76. Di recentissima introduzione è l&#8217;art. 46 del nuovo decreto semplificazioni, il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, recante &#8220;Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico&#8221;, il quale prevede una procedura speciale per il dibattito pubblico in caso di opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in deroga al DPCM del 2018. Ed, invero, ai sensi del predetto articolo «possono essere individuate (&#038;) soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall&#8217;Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76». Inoltre, per mezzo della novella in questione, tutti i termini di cui al DPCM del 2018 sono ridotti della metà. La procedura prevista dal citato art. 46 del d.l. 77/2021 prevede che, nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante avvia il procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l&#8217;acquisizione del relativo parere. Nel caso in cui vi sia la restituzione del progetto il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante ed i termini cominciano nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito dell&#8217;avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato alla luce delle indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. L&#8217;art. in questione prevede poi che in caso di inosservanza da parte della stazione appaltante di tali termini di svolgimento del dibattito pubblico, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il <em>Débat public</em> stato introdotto dall&#8217;articolo 2 della legge n. 95-101 del 2 febbraio 1995, <em>relative au renforcement de la protection de l&#8217;environnement</em>, nota come <em>Loi Barnier</em> dal nome dell&#8217;allora ministro dell&#8217;ambiente. Sull&#8217;assetto iniziale dato al <em>débat public</em> dalla <em>Loi Barnier</em> hanno inciso numerosi interventi normativi. In particolare, è intervenuta la cosiddetta <em>Loi Grenelle</em> <em>II</em>, n. 2010-788 del 12 luglio 2010, che ha portato il numero dei membri a 25, e la legge n. 2012-1460 del 27 dicembre 2012, <em>relative à la mise en ouvre du principe de partecipation du public défini à l&#8217;article 7 de la Charte de l&#8217;environnement</em>, la quale ha apportato importanti modifiche al <em>Code de l&#8217;environnement</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Il <em>Code de l&#8217;environnement,</em> consolidato al 5 luglio 2018, al suo articolo L 121-1 (capo I), regola l&#8217;istituto quale strumento per garantire la partecipazione del pubblico all&#8217;elaborazione dei progetti di grandi opere impattanti sull&#8217;ambiente</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sul tema, M. D&#8217;ALBERTI, <em>La visione e la voce: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., n. 1/2000, p. 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>G. ARENA, <em>La cittadinanza amministrativa. Una nuova prospettiva per la partecipazione</em>, in <em>Espaco Juridico</em>, v. 11, n. 2, 2010, p.525. L&#8217;Autore, in riferimento al rapporto tra amministrazione e cittadini, individua &#8220;i quattro modelli dell&#8217;amministrazione&#8221;: &#8220;il modello bipolare&#8221;; &#8220;il modello temperato&#8221;, emergente dopo la legge 241/1990, dove viene incrinata quella verticalità ed autoritarietà che caratterizzava il modello tradizionale; &#8220;il modello policentrico condiviso&#8221;, dove i cittadini non sono più solamente meri destinatari dei provvedimenti, ma diventano in qualche modo partecipi del processo decisionale pubblico; &#8220;il modello pluralista e paritario&#8221;, che trova fondamento nell&#8217;art 118, ultimo comma., Costituzione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Come sottolinea M. VITTORI, <em>Dibattito pubblico anche in Italia: la svolta per una politica abituata a non decidere</em>, <em>in Amministrazione in Cammino</em>, p.8, «il <em>débat public</em> rappresenta sicuramente la forma di partecipazione più importante, essendo l&#8217;unica espressamente prevista e disciplinata dalla legge».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Come prevede l&#8217;articolo L-121-1, <em>Section I</em>, <em>Code de l&#8217;environnement</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> La composizione della CNDP è prevista dall&#8217;articolo L 121-3 (<em>Section II</em>) del <em>Code de l&#8217;environnement</em>. La legge sulla cosiddetta <em>démocratie de proximité</em> del 27 febbraio 2002, n. 2002-276, ha attribuito alla CNDP la natura di autorità amministrativa indipendente. La CNDP è altresì disciplinata dalla Section I ove, all&#8217;articolo L 121-1 si legge che «<em>La Commission national du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la partetipation du public au processus d&#8217;élaboration des projets d&#8217;aménagement ou d&#8217;éequipement </em><em>d&#8217;intérêt</em> <em>national de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l&#8217;article L 121-8</em> <em>dont la liste est fixée par décret en Conseil d&#8217;Etat, dès lors qu&#8217;ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l&#8217;environnement ou l&#8217;aménagement du territoire</em>». Per un approfondimento sulla CNDP si veda M. TIMO, <em>La Commissione nazionale per il dibattito pubblico come regolata nel D.P.C.M. n. 76 del 2018</em>, in P. M. Vipiana (a cura di), M. Timo (con il coordinamento di), cit., pp. 203 ss; J. F. BERAUD, <em>Il caso della Francia: La Commission national du débat public</em>, in A. Valastro (a cura di), <em>Le regole della democrazia partecipativa</em>, Napoli, 2010. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> S. CASSESE, <em>La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., n. 1/2007, p. 12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> M. TIMO, <em>La Commissione nazionale per il dibattito pubblico come regolata nel D.P.C.M. n. 76 del 2018</em>, cit., pp. 204.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> U. ALLEGRETTI, <em>Democrazia partecipativa</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, Annali IV, Milano, 2011, pp. 295 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Articolo L 121-1 (capo I), <em>Code de l&#8217;environnement. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> <em>Tax intérieure de consommation sur les produits énergétiques</em> (TICPE).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Sul movimento dei gilet gialli si veda in particolare C. BEDOCK, <em>Enquêter in situ par questionnairesur une mobilitasion. </em><em>Une étude sur les gilets jaunes</em>, in <em>Revue francese de science politique</em>, 2019/5-6 (vol. 69), pp. 869 ss.. Questo lavoro di ricerca si sostanzia in un sondaggio attraverso l&#8217;utilizzo di un questionario collettivo somministrato tra novembre 2018 e marzo 2019, condotto in <em>situ</em> durante la mobilitazione dei gilet gialli, nel quale vengono esaminati tre aspetti: le difficoltà metodologiche insite nel questionario di indagine sui movimenti sociali, le caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti ed, infine, il loro rapporto con la politica e le loro richieste. Nel lavoro emerge come i gilet gialli abbiano mobilitato alcune frazioni delle classi popolari e medie. Inoltre, il movimento si compone sia di persone mobilitate che di individui con determinate risorse militanti. Sul movimento dei gilet gialli, dal punto di vista della sua composizione e delle sue caratteristiche, si veda altresì il lavoro di C. BEDOCK, <em>Intervistare i gilet gialli</em>, in <em>Rivista il Mulino</em>, 28 marzo 2019, nonché quello di V. MICHELOT, <em>Gilets Juaunes: troppo poco, troppo tardi</em>, in <em>Rivista il Mulino</em>, 18 dicembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Sulle rivendicazioni portate avanti dai gilet gialli, si veda M. MEICHLER, <em>La liste de revendications des gilet jaunes</em>, in <em>cnews</em>., 28 febbraio 2019. Sui <em>référendums d&#8217;intitave citoyenne</em> si veda P.PICIACCHIA<em>, Oltre il Gran débat national: la proposta di modifica dlelo regolamento dell&#8217;assemblea nazionale e la rivincita del diritto interno delle camere</em>, in <em>Nomos</em>, in particolare pp. 9 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Vale a dirsi il cd. &#8220;<em>premier act&#8221;</em>. Gli &#8220;atti&#8221; sono stati numerosi. Sul punto si veda <em>De l&#8217;acte I à l&#8217;acte XXIII, la mobilitation des «gilets jaunes</em>» <em>en chiffres</em>, in <em>lefigaro.fr</em>, 20 aprile 2019. Sul punto si veda, inoltre, G. COSTA SJ, <em>Gilet gialli: in ascolto di un conflitto sociale inedito</em>, in <em>Aggiornamenti Sociali</em>, febbraio 2019, pp. 93 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Ossia dei &#8220;<em>Cahiers de doléances et de proposisions</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> <em>Les maires ruraux ont confié les cahiers de doléance à Emmanuel Macron</em>, in <em>courrierdesmaires.fr</em>, 15 gennaio 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Si tratta della legge n. 2018-1213 del 24 dicembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> L&#8217;annuncio è avvenuto tramite <em>La lettre du President de la Republique aux Francais</em>, in <em>granddebat.fr</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Sui quattro temi oggetto del GDN si rimanda al seguente sito: <a href="http://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national"><em>www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national</em></a>. Per ogni tema vengono indicati i questi allo stesso afferenti sottoposti ai cittadini.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Di qui in poi anche GDN.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Con decisione del 17 dicembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Decisione n. 2018/121/GDN/1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Con decisione n. 2019/13/GDN/2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Precisamente con decreto n. 2019-23 del 14 gennaio 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a>Articolo 2, decreto n. 2019-23 del 14 gennaio2019 «<em>instituant une missiond&#8217;organisation e de coordination du grand débat national</em>», in <em>legifrance.gouv.fr</em>.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Articolo 2, decreto n. 2019-61 del 31 gennaio 2019 «<em>instituant un collège des garants dugrand débat national</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Si tratta del seguente sito: <a href="http://www.granddebat.fr/"><em>www.granddebat.fr</em></a>.  In tale sito si possono trovare tutte le informazioni inerenti il <em>Grand Débat National</em>. Si segnala i gilet gialli hanno creato una piattaforma alternativa a quella del GDN, &#8220;<em>Le vrai débat</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> <a href="http://www.granddebat.fr/"><em>www.granddebat.fr</em></a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Precisamente, i contributi on line sono stati 1.932.881, le riunioni locali 10.134, circa 630.000 le pagine elaborate. <a href="http://www.granddebat.fr/"><em>www.granddebat.fr</em></a>.. Si veda, inoltre, <em>Grand débat national: l&#8217;heure de la conclusion</em>, in <em>La Tribune</em>, 8 aprile 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> <em>Discours de M. Edouarde Philippe, Premier ministre, Restitution du Grand débat national, Paris, le lundi 8 avril 2019</em>, in <em>gouvernement.fr</em>, 8 aprile 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> <em>Conférence de presse du Président Emmanuel Macron àl&#8217;issue du Grand Débat national</em>, in <em>elysse.fr</em>, 25 aprile 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In particolare, con il <em>référendum d&#8217;initiative citoyenne législatif</em> si propone di attribuire al popolo la titolarità del potere di iniziativa legislativa sulle leggi ordinarie, organiche e costituzionali (con la possibilità di queste ultime di modificare parzialmente la Costituzione senza la necessità di convocare prima un&#8217;assemblea costituente nel caso sia raggiunto il n. di sottoscrittori richiesto) da sottoporre a referendum nell&#8217;ambito delle materie riservate alla legge. Sul punto, si rimanda a P. PICIACCHIA, <em>Oltre il Grand débat national: la proposta di modifica del regolamento dell&#8217;assemblea nazionale e la rivincita del diritto interno delle camere</em>, in <em>Nomos</em>, 1-2018, pp. 8 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Si citano ancora, a titolo esemplificativo, l&#8217;indicizzazione delle pensioni sotto i 2.000 euro e l&#8217;istruzione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> P. PICIACCHIA, op. cit., p. 16, definisce il GDN «un grande successo di democrazia partecipativa».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Come afferma M. TRETTEL<em>, Il &#8220;Grand débat national&#8221;: un&#8217;altra occasione per riflettere sulla democrazia deliberativa</em>, in <em>LaCostituzione.info</em>, 24 febbraio 2019. L&#8217;Autrice, in particolare, scrive che «forse per la prima volta, si impiega uno strumento della c.d. democrazia deliberativa (perché di questo si tratta a tutti gli effetti)».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> M. ROGOFF, <em>La democrazia partecipativa e la democrazia di prossimità</em>, in E. Gracia, E. Palici Di Suni, M. Rogoff, <em>Gli istituti di democrazia diretta nel diritto comparato</em>, Trattato di diritto pubblico comparato, Padova, 2018, p. 103.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> M. TRETTEL, op. cit.</div>
</p></div>
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<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-partecipazione-in-francia-fra-debat-public-e-gran-debat-national/?download=1370">DIBATTITO PUBBLICO-di Selene Donati</a> <small>(297 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-partecipazione-in-francia-fra-debat-public-e-gran-debat-national/">La cultura della partecipazione in Francia fra Débat public e Gran Débat National</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>The importance of being Earnest: Osservazioni (dalla prospettiva del diritto amministrativo)  sulla prima giurisprudenza applicativa del &#8220;nuovo&#8221; art. 323 c.p.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/the-importance-of-being-earnest-osservazioni-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo-sulla-prima-giurisprudenza-applicativa-del-nuovo-art-323-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-importance-of-being-earnest-osservazioni-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo-sulla-prima-giurisprudenza-applicativa-del-nuovo-art-323-c-p/">The importance of being Earnest: Osservazioni (dalla prospettiva del diritto amministrativo)  sulla prima giurisprudenza applicativa del &#8220;nuovo&#8221; art. 323 c.p.</a></p>
<p>Sommario: 1. Notazioni preliminari: funzionalità amministrativa e responsabilità penale del funzionario nel d.l. semplificazioni. &#8211; 2. Abuso d&#8217;ufficio e discrezionalità amministrativa nella &#8220;penultima&#8221; versione dell&#8217;art. 323 c.p.- 3. Segue. Discrezionalità e abuso d&#8217;ufficio nel diritto vivente: profili critici. &#8211; 4. La riforma del 2020: alla ricerca della determinatezza penale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-importance-of-being-earnest-osservazioni-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo-sulla-prima-giurisprudenza-applicativa-del-nuovo-art-323-c-p/">The importance of being Earnest: Osservazioni (dalla prospettiva del diritto amministrativo)  sulla prima giurisprudenza applicativa del &#8220;nuovo&#8221; art. 323 c.p.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Sommario: 1. Notazioni preliminari: funzionalità amministrativa e responsabilità penale del funzionario nel d.l. semplificazioni. &#8211; 2. Abuso d&#8217;ufficio e discrezionalità amministrativa nella &#8220;penultima&#8221; versione dell&#8217;art. 323 c.p.- 3. Segue. Discrezionalità e abuso d&#8217;ufficio nel diritto vivente: profili critici. &#8211; 4. La riforma del 2020: alla ricerca della determinatezza penale e dell&#8217;efficienza amministrativa smarrite &#8211; 5. La prima giurisprudenza applicativa del &#8220;nuovo&#8221; art. 323 c.p. &#8211; 5.1. L&#8217;abuso per omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. &#8211; 5.2. L&#8217;abuso d&#8217;ufficio e la violazione di norme regolamentari. &#8211; 5.3 Abuso d&#8217;ufficio e discrezionalità amministrativa. &#8211; 6. I limiti al potere discrezionale e l&#8217;importanza delle parole (giuridiche). &#8211; 7. Abuso d&#8217;ufficio ed eccesso di potere nel vigente articolo 323 c.p.: il richiamo alla discrezionalità &#8220;esaurita&#8221;. &#8211; 8. Segue. Le regole suscettibili di violazione.</em> </div>
<div style="text-align: justify;"> <em>1. Notazioni preliminari: efficienza amministrativa e responsabilità penale del funzionario nel d.l. semplificazioni</em></div>
<div style="text-align: justify;">Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la legge n. 120 dello stesso anno) ha proiettato l&#8217;esigenza di &#8220;semplificazione&#8221;, che rappresenta il <em>trait d&#8217;union</em> di una serie di misure assai eterogenee per ambito applicativo ed effetti, anche sul versante della responsabilità penale del funzionario pubblico riformulando nuovamente l&#8217;art. 323 c.p. che è dedicato, come noto, all&#8217;abuso d&#8217;ufficio <a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Il collegamento tra semplificazione e modifica del regime della responsabilità si fonda sulla idea, piuttosto ricorrente, che quest&#8217;ultima (se non adeguatamente delimitata) rischi di rallentare o addirittura paralizzare l&#8217;attività del funzionario, inducendolo ad atteggiamenti pavidi, difensivi, burocraticamente ossessionati «dal rispetto del cavillo» <a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> In questa ottica, la mancanza di un confine stabile o sufficientemente certo al sindacato del giudice penale sull&#8217;attività amministrativa (che è grave di per sé, in quanto suscettibile di incrinare i principi di determinatezza e tassatività delle fattispecie incriminatrici <a href="#_ftn3" title="">[3]</a>), è destinata a riverberarsi sulla funzionalità amministrativa.<br /> L&#8217;abuso d&#8217;ufficio riflette da sempre la complessità del rapporto tra amministrazione e giurisdizione e la difficoltà di trovare un equilibrio soddisfacente tra la necessità di predisporre un adeguato sistema penale a presidio del buon andamento e dell&#8217;imparzialità della p.a. <a href="#_ftn4" title="">[4]</a> e l&#8217;esigenza di preservare l&#8217;autonomia dell&#8217;azione amministrativa stessa <a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Da un lato, è diffusa la percezione che sovente «l&#8217;arbitrio più sfacciato e partigiano» si nasconde «tra le maglie (talora ben larghe) della discrezionalità amministrativa e dietro il paravento di una scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti», da cui deriva la necessità che l&#8217;abuso d&#8217;ufficio non si colleghi ai soli «profili incontrovertibili della legalità dell&#8217;azione amministrativa» <a href="#_ftn6" title="">[6]</a>. Dall&#8217;altro, affiora il timore che ritenere sufficiente per la sussistenza del reato «una qualche indefinita deviazione delle dinamiche dell&#8217;ufficio rispetto agli scopi tipici» finisca per appiattire l&#8217;illecito penale su quello di carattere amministrativo aprendo «le porte a dannose intromissioni del giudice penale» sulle valutazioni di merito <a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Tale aspetto è testimoniato dalla lunga serie di interventi normativi che hanno inciso sulla fattispecie allo scopo, alternativamente, di allargare e di restringere la sfera del sindacato consentito al giudice penale.<br /> Da ultimo, il cd. decreto semplificazioni persegue il tentativo di rendere più efficienti gli apparati pubblici non solo mediante lo snellimento di alcune procedure, ma anche (al titolo II, capo IV) attraverso la revisione della responsabilità dei funzionari sul versante erariale <a href="#_ftn8" title="">[8]</a> e, appunto, penale.<br /> La novella citata ha riformulato un segmento del testo dell&#8217;art. 323 c.p., incardinando la condotta abusiva non più sulla «violazione di norme di legge o di regolamento», ma su quella di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».<br /> Questo scritto intende analizzare, prendendo in esame le sentenze della Cassazione pronunciate all&#8217;indomani della riforma, come si atteggi oggi l&#8217;abuso d&#8217;ufficio in presenza di un provvedimento amministrativo discrezionale al fine di verificare quali siano le regole suscettibili di essere violate affinché la fattispecie possa ritenersi integrata (a condizione, ovviamente, che sussistano tutti gli altri elementi costitutivi del reato).</p>
<p> <em>2. Abuso d&#8217;ufficio e discrezionalità amministrativa nella &#8220;penultima&#8221; versione dell&#8217;art. 323 c.p.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Nella direzione prescelta, non si intende ripercorrere la storia dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio <a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Il diritto positivo, in quanto diritto posto in un determinato periodo, vive di vita propria e dovrebbe ritenersi separato dal diritto &#8220;attivo&#8221; in periodi trascorsi. In molti casi, però, la disciplina pregressa di un istituto non semplicemente è di aiuto nel comprendere il significato della sua regolamentazione attuale, ma finisce per condizionarne il significato anche <em>oltre</em> quello che è desumibile facendo esclusivo riferimento alla normativa esistente.<br /> Tale fenomeno (che spesso ricorre nel diritto amministrativo) connota anche il reato di abuso d&#8217;ufficio: le prime sentenze che hanno fatto applicazione della ultima versione dell&#8217;art. 323 c.p. sembrano infatti riflettere gli orientamenti della precedente giurisprudenza sul tema.<br /> È necessario quindi accertare se l&#8217;ordine di idee seguito dai giudici sia il risultato di una sorta di inerzia interpretativa o se possa (e in quale modo) considerarsi aderente alla nuova formulazione della fattispecie penale.<br /> La &#8220;penultima&#8221; riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio (realizzata dalla legge 16 luglio 1997, n. 234) aveva <em>già</em> sostituito la generica formula «abusa del suo ufficio» (di cui alla formulazione ancora precedente) con quella relativamente più specifica di «violazione di norme di legge o regolamento», necessaria (in alternativa alla violazione di un obbligo di astensione) perché il delitto potesse ritenersi integrato.<br /> L&#8217;intento della modifica (secondo quanto emerso dai lavori parlamentari) era stato sottrarre la discrezionalità amministrativa al controllo del giudice penale attraverso un mezzo (apparentemente) semplice: ancorare il suo giudizio alla legalità intesa in senso formale e precludergli il sindacato sull&#8217;eccesso di potere <a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, vizio &#8220;naturale&#8221; ed esclusivo del provvedimento discrezionale <a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Tuttavia, nel momento in cui si è rivelato necessario individuare il &#8220;tasso di cambio&#8221; tra la violazione richiesta dall&#8217;art. 323 c.p. e i tre vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, si è affermata rapidamente l&#8217;idea che la «violazione di norma di legge o di regolamento» penalmente rilevante non corrispondesse al <em>quasi</em> omologo vizio di legittimità (la violazione di legge) ma fosse idonea ad abbracciare tutti i vizi di competenza, forma, procedura, contenuto, oggetto, suscettibili di emergere rispetto a quanto previsto da norme di legge o regolamento <a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Certo, questa impostazione non avrebbe implicato di per sé la compatibilità dell&#8217;eccesso di potere con la struttura normativa dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio, sia perché quel vizio è nato nel diritto amministrativo proprio per assegnare rilevanza (ai fini dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto) a regole (originariamente) non scritte, sia (e soprattutto) perché la sua vaghezza ed elasticità avrebbero rischiato di rendere altrettanto vaghi ed elastici i contorni dell&#8217;incriminazione penale, in contrasto con il principio costituzionale di precisione <a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Nondimeno, a dispetto di qualche iniziale oscillazione <a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, la giurisprudenza si è assestata nel ritenere che anche l&#8217;eccesso di potere (<em>rectius</em><a href="#_ftn15" title="">[15]</a><br /> L&#8217;esempio classico è quello del dirigente che per favorire o discriminare un funzionario ha adottato soluzioni organizzative in apparenza conformi a legge, ma nella sostanza dettate dall&#8217;intento di &#8220;premiare&#8221; qualcuno o &#8220;punire&#8221; qualcun altro: se la condotta dovesse essere riguardata solamente sotto il profilo della stretta legalità  formale, probabilmente l&#8217;atto sarebbe immune da censura, se invece al giudice penale si riconoscesse il potere di sindacare il motivo che ha indotto quel dirigente a conferire posizioni di vantaggio al proprio favorito ovvero a emarginare il dipendente scomodo, il risultato processuale potrebbe essere del tutto opposto <a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> La ricostruzione muoveva dalla premessa che anche l&#8217;eccesso di potere costituisse una violazione di legge.<br /> Ciò si è affermato <em>de plano </em>con riguardo allo sviamento di potere.<br /> Sull&#8217;assunto che la funzione amministrativa rappresenti un potere attribuito in vista di uno scopo (pubblico), che del potere costituisce la «causa intrinseca di legalità», si ha violazione di (norme di) legge anche qualora la condotta non si sia conformata al presupposto primo dal quale trae origine il potere stesso: pertanto «il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, e quindi per uno scopo personale ed egoistico, e comunque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone fuori dallo schema di legalità e rappresenta nella sua oggettività un&#8217;offesa dell&#8217;interesse tutelato» <a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> È stato più complesso riconoscere rilevanza, rispetto alla sussistenza dell&#8217;elemento materiale del reato, alle figure sintomatiche.<br /> Il problema è stato per lo più scomposto dalla giurisprudenza in due diverse questioni attinenti, rispettivamente, alla violazione di norme di principio e alla violazione di altre regole riferibili al procedimento o al provvedimento adottato.<br /> Per quanto riguarda le prime, l&#8217;attenzione della giurisprudenza è stata polarizzata dai principi costituzionali di cui all&#8217;art. 97.<br /> Nonostante inizialmente la Cassazione avesse adottato una posizione di netta chiusura riesumando l&#8217;idea della portata meramente programmatica e non precettiva dell&#8217;indicata norma costituzionale <a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, ha prevalso un orientamento di segno opposto volto a riconoscere rilevanza anche alle norme di principio: il requisito della violazione di norme di legge è riscontrabile anche nella <em>sola</em> inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della p.a., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi e impone al funzionario una precisa regola di comportamento di immediata applicazione <a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> Per quanto attiene, invece, alla violazione delle altre regole, il giudice penale le ha progressivamente considerate rilevanti in ragione della loro idoneità a influenzare la scelta dell&#8217;amministrazione <a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Ciò vale in particolare per il difetto di istruttoria: l&#8217;inosservanza da parte dell&#8217;amministratore pubblico del dovere di compiere una istruttoria vìola la legge, poiché incide «direttamente sulla fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati»<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Nella stessa ottica è stata considerata la violazione dell&#8217;obbligo di motivazione, che equivale alla mancanza di «profili contenutistici essenziali» collegati al percorso decisionale seguito dall&#8217;amministrazione <a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Questo atteggiamento interpretativo, però, ha condotto talora ad affermazioni assai generiche, nelle quali all&#8217;interno della condotta vengono recuperate una molteplicità di ipotesi non sempre riferibili a violazioni di regole specifiche: la prova della compartecipazione criminosa «può essere dedotta da uno o più indicatori sintomatici come la macroscopica violazione di legge, la comunanza di interessi tra i soggetti coinvolti, la competenza di ciascuno di essi rispetto all&#8217;oggetto della deliberazione, la motivazione dell&#8217;atto, la manifestazione o meno di un dissenso e il rapporto con i destinatari del provvedimento» <a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, senza che risulti sempre del tutto chiaro quali siano le forme di &#8220;macroscopica illegittimità&#8221; capaci, a prescindere dalla corrispondenza con un dato normativo espresso, di segnare il superamento della liceità penale <a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.</p>
<p> 3. Segue <em>Discrezionalità e abuso d&#8217;ufficio nel diritto vivente: profili critici</em></div>
<div style="text-align: justify;">Il modo, appena descritto, in cui il giudice penale ha &#8220;trattato&#8221; la discrezionalità amministrativa in relazione all&#8217;abuso d&#8217;ufficio ha in parte vanificato il tentativo del legislatore del 1997 di rendere la fattispecie più aderente ai principi di certezza del diritto e di determinatezza della fattispecie.<br /> Innanzitutto, è discutibile l&#8217;oscillazione relativa al rapporto &#8220;astratto&#8221; tra abuso d&#8217;ufficio ed eccesso di potere: la parziale coesistenza di due diversi orientamenti sul punto, uno escludente e uno inclusivo, rende in sé difficile prevedere quali possano essere le conseguenze penali dell&#8217;azione amministrativa.<br /> L&#8217;attitudine del giudice continua a generare un senso di insicurezza anche se l&#8217;eccesso di potere viene utilizzato in modo più &#8220;concreto&#8221; attraverso la prospettata distinzione tra sviamento, norme di principio, regole sul procedimento.<br /> Per quanto attiene allo sviamento, la qualificazione della condotta resta perplessa laddove la scelta del funzionario non sia &#8220;del tutto&#8221; incompatibile con il fine pubblico che sorregge l&#8217;attribuzione del potere.<br /> Con riferimento alle altre ipotesi, sembra che le violazioni delle norme di principio o procedurali non abbiano mai un rilievo &#8220;assoluto&#8221; o &#8220;decisivo&#8221;, poiché il giudice si sente chiamato a verificare di volta in volta la loro idoneità a incidere sul processo decisionale dell&#8217;amministrazione.<br /> Tuttavia, in presenza di un potere amministrativo discrezionale, non è possibile (o non è sempre possibile) verificare le conseguenze della violazione rispetto alla decisione finale (e questo senza scomodare l&#8217;ulteriore profilo, di rilevanza esclusivamente penalistica, attinente al nesso di causalità tra condotta ed evento). In altri termini, la discrezionalità amministrativa esige di per sé che le regole che la delimitano siano rispettate: perché se la loro rilevanza fosse mediata dal &#8220;procedimento decisionale&#8221;, sarebbe la decisione finale appunto a essere sindacata (e non il rispetto della regola) in contrasto con l&#8217;assunto di partenza che vuole che l&#8217;epicentro della discrezionalità (il merito) sia insindacabile.</p>
<p> <em>4. L</em><em>a riforma del 2020: alla ricerca della determinatezza penale e dell&#8217;efficienza amministrativa smarrite</em></div>
<div style="text-align: justify;">La sensazione che l&#8217;indicato <em>deficit</em> di determinatezza sia imputabile alla tecnica normativa con cui è stato redatto l&#8217;art. 323 c.p. (tanto che periodicamente ne viene proposta la definitiva espunzione dall&#8217;ordinamento penale <a href="#_ftn25" title="">[25]</a>) piuttosto che alla sua interpretazione come formata nel diritto vivente, ha condotto a una rinnovata versione dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio.<br /> La riforma (come emerge nitidamente dai comunicati ufficiali che la hanno accompagnata e dai primi commenti) non è stata direttamente ispirata dalla necessità di rendere l&#8217;abuso d&#8217;ufficio più conforme ai principi fondamentali del diritto penale. Non si può tacere, peraltro, che tale finalità non sarebbe stata sufficiente a integrare i requisiti di «straordinaria necessità e urgenza» che soli giustificano il ricorso alla decretazione d&#8217;urgenza, ma avrebbe richiesto quella accurata ponderazione che è propria del procedimento legislativo ordinario o, al più, della decretazione legislativa.<br /> L&#8217;obiettivo è stato, piuttosto, circoscrivere l&#8217;area dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio penalmente rilevante al fine ultimo di «di rasserenare funzionari e amministratori pubblici, chiamati a &#8216;darsi da fare&#8217; per facilitare la ripresa del paese» anche in relazione all&#8217;emergenza sanitaria <a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, liberandoli così «dalle ambasce che ogni scelta discrezionale, compiuta nell&#8217;esercizio del potere corrispondente all&#8217;esercizio delle loro funzioni, provocherebbe loro, in quanto connessa alla minacciosa prospettiva di un&#8217;indagine penale e di una successiva incriminazione» <a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> In questa prospettiva, la condotta sanzionata dall&#8217;art. 323 viene &#8220;accorciata&#8221;, espungendo la violazione di norme di rango regolamentare, e precisata, limitando le disposizioni suscettibili di essere violate a quelle contenute in fonti di rango legislativo dalla cui applicazione non residuino in capo all&#8217;amministrazione margini di discrezionalità.<br /> Tuttavia, la nozione di &#8220;discrezionalità residua&#8221; non è del tutto univoca. La discrezionalità amministrativa, infatti, può mancare non solo quando la norma ha espressamente costruito la fattispecie come vincolata, ma anche quando (in modo parimenti espresso) essa contempla presupposti e requisiti la cui mancanza esaurisce la discrezionalità, nel senso che non lascia spazio a quel potere di scelta che della discrezionalità costituisce il <em>proprium.</em><br /> Su questo aspetto si tornerà tra un momento.<br /> È da rilevare, a conferma della non univocità della dizione legislativa, che mentre secondo una parte della dottrina si sarebbe prodotta una parziale <em>abolitio criminis</em> che riguarda tutte le violazioni di regolamenti e quelle di leggi non piu  ;  corrispondenti ai nuovi parametri <a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, altri Autori hanno mantenuto un atteggiamento più critico <a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, che si spinge a considerare la riforma «inutile» nella misura in cui gli abusi  piu  ;  offensivi rispetto al buon andamento e all&#8217;imparzialità  della p.a. continuerebbero a nascondersi proprio dietro l&#8217;uso improprio del potere discrezionale <a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Da qui è stata preconizzata la formazione di un diritto vivente che si muove in una direzione opposta rispetto a quella prefigurata dal legislatore e in buona sostanza analogo al precedente<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"> <em>5. La prima giurisprudenza applicativa del &#8220;nuovo&#8221; art. 323 c.p.</em></div>
<p> <em>5.1 L&#8217;abuso per omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</em>  </p>
<div style="text-align: justify;">È decisivo, dunque, analizzare le prime pronunce che del nuovo abuso d&#8217;ufficio hanno dato applicazione.<br /> Se ne individuano tre, che affrontano profili distinti e saranno considerate in ordine cronologico, anche per la ragione che è solo la più recente a occuparsi direttamente del rapporto tra abuso d&#8217;ufficio e potere amministrativo discrezionale.<br /> La prima sentenza (Cass. pen. sez. fer., 25 agosto 2020, n. 32174) riguarda la &#8220;sottospecie&#8221; di abuso riferita alla violazione dell&#8217;obbligo di astensione, rispetto alla quale la modifica normativa non ha prodotto alcun effetto:  l&#8217;origine di tale obbligo risiede nello stesso art. 323 c.p. e, pertanto, non è «pertinente» la limitazione alle fonti di grado legislativo, poiché rileva la «violazione di un precetto vincolante già descritto dalla norma penale» (salvo il rinvio, e solo per casi diversi dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative extra penali che prescrivano un obbligo di astensione).<br /> Trova conferma (nel silenzio del legislatore) il pregresso orientamento secondo cui l&#8217;abuso per conflitto di interessi non presuppone una specifica regola di condotta prevista dalla legge, poiché è direttamente l&#8217;art. 323 c.p. a introdurre, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti, con la conseguenza che l&#8217;inosservanza di tale dovere in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato «anche se manchi, per il procedimento ove l&#8217;agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell&#8217;astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente» <a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Questa ipotesi (apparentemente scevra da nuovi problemi interpretativi) è particolarmente interessante &#8220;di riflesso&#8221; perché, ad avviso di alcuni Autori, potrebbe consentire di recuperare in via residuale le regole di condotta caratterizzate da margini più o meno ampi di opinabilità <a href="#_ftn33" title="">[33]</a>: continuerebbe a sussistere «invariata, una fattispecie di abuso consistente nel procurare l&#8217;evento ingiusto omettendo di astenersi rispetto a un atto o a un&#8217;attività  che, ovviamente, possono essere meramente discrezionali; anzi, <em>debbono </em>essere discrezionali, perchè, se si trattasse di condotta assolutamente vincolata, l&#8217;obbligo risulterebbe privo di senso», dal momento che sarebbe assurdo che un amministratore dovesse essere tenuto a non rilasciare a un congiunto un atto che la legge gli impone di rilasciare a chiunque si trovi nelle stesse condizioni <a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Tale estensione, tuttavia, non può ritenersi pacifica.<br /> Da un lato perché è difficile ammettere che il sindacato sulla discrezionalità amministrativa sia precluso (o limitato) se l&#8217;abuso si è realizzato mediante una condotta attiva e si debba ritenere invece possibile nell&#8217;ipotesi di condotta omissiva <a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. Dall&#8217;altro, perché l&#8217;obbligo di astensione non si collega al compimento di una scelta tra interessi, ma rileva prima e (quindi) a prescindere da tale decisione e dai margini di discrezionalità eventualmente implicati <a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> In altri termini, una dilatazione dell&#8217;abuso per omessa astensione rischierebbe di fare rientrare dalla finestra quello che (apparentemente o in parte) è uscito dalla porta, testimoniando &#8211; in ogni caso &#8211; il perdurante disagio ermeneutico legato all&#8217;abuso d&#8217;ufficio.</p>
<p> <em>5.2 L&#8217;abuso d&#8217;ufficio e la violazione di norme regolamentari</em></div>
<div style="text-align: justify;">La seconda sentenza (Cassazione pen., sez. III, 8 settembre 2020, n. 26834), con riferimento al rilascio del permesso di costruire in violazione degli strumenti urbanistici, si occupa della irrilevanza (nel nuovo testo dell&#8217;art. 323 c.p.) della violazione di norme di rango regolamentare.<br /> La Cassazione muove dalla premessa che l&#8217;abuso d&#8217;ufficio può essere integrato solo dalla violazione di regole di condotta espressamente previste da fonti di rango primario <a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Nondimeno, essa conferma l&#8217;orientamento secondo cui il requisito della violazione di legge, necessario ai fini della configurabilità del reato in esame, è integrato anche dalla difformità dalle previsioni urbanistiche, dai regolamenti edilizi e dalla disciplina urbanistica che il dirigente è tenuto a rispettare (per la ragione che il permesso di costruire, ai sensi dell&#8217;art. 12 D.P.R. n. 380 del 2001, per essere legittimo, deve conformarsi a tutte le suddette prescrizioni). Dall&#8217;espresso rinvio della norma agli strumenti urbanistici discende che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispettare il piano regolatore e e gli altri strumenti urbanistici integra una violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato<em>.</em><br /> A sostegno di ciò, la Corte aggiunge che piani urbanistici non rientrano nella categoria dei regolamenti (che nel mutato quadro normativo si collocano al di fuori dalla fattispecie di abuso), ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione, in conformità all&#8217;indirizzo ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica.<br /> Senza affrontare il tema della distinzione tra regolamenti e atti generali <a href="#_ftn38" title="">[38]</a>, deve rilevarsi che il ragionamento della Cassazione suscita (di nuovo) alcune perplessità. Se esso poggia sulla circostanza che la violazione degli strumenti urbanistici sia sufficiente a integrare l&#8217;abuso d&#8217;ufficio per la ragione che tali strumenti integrano il paradigma di legittimità del permesso di costruire, ciò non dipende dalla circostanza che si tratta di atti generali (anziché regolamentari) ma per effetto del richiamo contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia edilizia.<br /> È senz&#8217;altro possibile affermare (ed è senz&#8217;altro l&#8217;interpretazione più aderente alla lettera della norma) che, nel nuovo testo dell&#8217;art. 323 c.p., non ci sia <em>tout court </em>spazio per la violazione di norme che non siano espressamente contenute in fonti di rango primario.<br /> Ma, qualora si accetti l&#8217;ipotesi che la legge possa rimandare anche ad atti diversi per fissare i parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi, non sembra potersi sostenere che ciò debba valere solo in presenza di atti amministrativi generali e non anche di regolamenti.<br /> I regolamenti sono ugualmente (e usualmente) passibili di un rinvio a opera della legge. Di più, sono atti  formalmente amministrativi che <em>aggiungono</em> al carattere della generalità quello dell&#8217;astrattezza; e, anzi, il loro carattere sostanzialmente normativo li rende assai più vicini alle fonti legislative di quanto non siano gli atti amministrativi generali.<br /> La &#8220;disparità di trattamento&#8221; tra violazione di regole contenute in atti generali e in regolamenti rispetto alla configurabilità del delitto di abuso d&#8217;ufficio, insomma, è priva di giustificazione e appare come il tentativo di conciliare non senza forzature il vecchio (orientamento) con il nuovo (testo dell&#8217;art. 323 c.p.) <a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br />  <br /> 5.3 <em>Abuso d&#8217;ufficio e discrezionalità amministrativa</em><br /> La terza sentenza (Cassazione pen., sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 442) affronta il principale dei problemi posti dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 323 c.p.: la configurabilità del reato in presenza di un potere amministrativo discrezionale ovvero, vista da un&#8217;altra angolatura, il rapporto tra abuso d&#8217;ufficio ed eccesso di potere.<br /> La Corte (che continua a ravvisare il bene giuridico tutelato dall&#8217;art. 323 c.p. nel buon andamento e nell&#8217;imparzialità, quali «valori fondanti dell&#8217;azione della pubblica amministrazione») muove dal rilievo che i nuovi elementi di fattispecie oggetto della violazione penalmente rilevante sono costituiti non più dalla indeterminata violazione «di norme di legge o di regolamento», ma dalla violazione di regole cogenti per l&#8217;azione amministrativa, che per un verso siano fissate dalla legge (non rilevano dunque i regolamenti, nè eventuali fonti subprimarie o secondarie) e per altro verso siano specificamente disegnate in termini completi e puntuali. Da qui deriva «il lineare corollario della limitazione di responsabilità penale del pubblico funzionario, qualora le regole comportamentali gli consentano di agire in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica: intesa, questa, nel suo nucleo essenziale come autonoma scelta di merito &#8211; effettuata all&#8217;esito di una ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati dell&#8217;interesse primario pubblico da perseguire in concreto».<br /> Tuttavia, ad avviso della Cassazione, non è la mera esistenza di un potere amministrativo discrezionale a escludere la responsabilità penale per abuso d&#8217;ufficio, dovendosi comunque distinguere due diversi ordini di limiti.<br /> È sottratto al giudice penale l&#8217;apprezzamento in ordine alla inosservanza (oltre che delle fonti normative di tipo subprimario o regolamentare) dei principi generali e del «cattivo uso» della discrezionalità, inteso come violazione dei «limiti interni nelle modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa».<br /> Viceversa, mantiene rilevanza penale <em>ex</em> art. 323 (e resta quindi rilevabile dal giudice) l&#8217;esercizio del potere discrezionale che trasmodi in una vera e propria «distorsione funzionale dai fini pubblici», formula che abbraccia lo sviamento di potere e la «violazione dei limiti esterni della discrezionalità», laddove risultino perseguiti «interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito». </div>
<div style="text-align: justify;"> <em>6. I limiti al potere discrezionale e l&#8217;importanza delle parole (giuridiche)</em></div>
<div style="text-align: justify;">Leggendo questa ultima sentenza con le lenti di un amministrativista si avverte l&#8217;impressione che la Cassazione non usi le parole migliori per rappresentare un certo fenomeno e, anzi, nello scegliere gli istituti a cui ancorare l&#8217;abuso d&#8217;ufficio recuperi un ordine di idee che dovrebbe oggi dirsi superato (almeno in gran parte) e che è anzi suscettibile di incrinare nuovamente la determinatezza della fattispecie penale e l&#8217;efficienza (<em>sub specie </em>di serenità) dell&#8217;amministrazione.<br /> In particolare, la distinzione tra limiti interni e limiti esterni della discrezionalità non è in sé rilevante, e rischia di confondere l&#8217;interprete (o l&#8217;operatore del diritto) e riportare in auge categorie ormai obsolete come la contrapposizione tra norme di azione e norme di relazione <a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> La discrezionalità <a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, nel nostro sistema costituzionale e istituzionale, non è un <em>prius</em> rispetto alla legge, ma ne è un prodotto: per questa ragione la disciplina che la delimita e che si traduce in regole di condotta opera come <em>limite giuridico</em> senza che abbia alcuna utilità distinguere tra limiti interni e limiti esterni <a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> In altri termini, muovendo dalla premessa che dalle regole di condotta scaturiscano obblighi di comportamento, il potere amministrativo in una prospettiva giuridica non rileva perché (eventualmente) discrezionale, ma perché è delimitato.<br /> La &#8220;quantità&#8221; di discrezionalità ravvisabile in una data ipotesi consente di individuare uno spazio di scelte (più o meno ampio) riservato all&#8217;amministrazione, non regolato da norme giuridiche e per questo giuridicamente non verificabile (il merito), e dunque incide sulla quantità di regole applicabili a una determinata vicenda amministrativa, ma non sulla qualità della prospettiva che resta la medesima.<br /> Ciò premesso in termini generali, esiste poi un profilo ulteriore e diverso che attiene alla tecnica (ancora giuridica) di formulazione della norma, che può condurre a regole di comportamento puntuali o a regole &#8220;elastiche&#8221; (principi, clausole generali, concetti giuridici indeterminati).<br /> Il carattere elastico (in senso lato) della regola non incide sulla sua precettività, né la sua utilizzazione implica una sostituzione del giudice all&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio del potere di scelta, ma richiede di essere <em>intrepretata</em>, colmata (utilizzando <em>standard </em>di comportamento condivisi) analogamente a quanto può accadere in qualsiasi settore del diritto.<br /> Questa rappresentazione (riassuntiva ed elementare) vale a sottolineare come nel diritto amministrativo il potere discrezionale è limitato da una serie di regole diverse, strutturate come principi speciali (per esempio l&#8217;imparzialità), come principi comuni anche ad altri settori dell&#8217;ordinamento (la ragionevolezza, la proporzionalità, la buona fede&#038;), come regole puntuali relative al procedimento da seguire o ai requisiti sostanziali richiesti per la produzione di un certo effetto. Cambiano i contenuti e il margine interpretativo consentito all&#8217;operatore chiamato ad applicarle, può cambiare la loro collocazione nel sistema delle fonti e perfino la loro formulazione che può essere espressamente contenuta in un testo normativo oppure ricavarsi dal &#8220;patrimonio giuridico&#8221; non scritto che ha progressivamente dato corpo a una parte del diritto amministrativo stesso. Possono cambiare perfino gli effetti della violazione della regola sul versante della validità (nullità, annullabilità, impossibilità di procedere all&#8217;annullamento), dell&#8217;eventuale riesercizio del potere (effetti conformativi, effetti preclusivi, effetti ordinatori), della responsabilità (risarcitoria, disciplinare, dirigenziale). Ciò che però non cambia è la precettività della norma, strutturabile sempre come regola di comportamento, in quanto tale astrattamente verificabile da qualunque giudice.<br /> Rispetto a questo sistema, il legislatore penale (giusta l&#8217;autonomia dei due settori dell&#8217;ordinamento, la alterità tra illegittimità amministrativa e illiceità penale, le peculiarità della funzione sanzionatoria) può individuare quali tra queste regole (o quali tipi di regole) abbiano una rilevanza rispetto alla condotta tipica delle singole fattispecie di reato: può richiedere, insomma, che alcuni delitti possano dirsi integrati solo qualora sia violata una regola testualmente disposta, oppure formulata in modo puntuale (<em>i.e. </em>non elastico) <a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> Questo è quanto avviene proprio con riferimento all&#8217;abuso d&#8217;ufficio nella misura in cui il legislatore ha selezionato, tra tutte le regole che disciplinano il potere amministrativo, quelle la cui violazione è necessaria per la integrazione del reato. </div>
<div style="text-align: justify;"> <em>7. Abuso d&#8217;ufficio ed eccesso di potere nel vigente articolo 323 c.p.: il richiamo alla discrezionalità &#8220;esaurita&#8221;</em></div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;ultima versione dell&#8217;art. 323 c.p., appunto, prevede che le regole suscettibili di assumere rilevanza debbano avere tre caratteristiche: siano strutturate come <em>specifiche</em> regole di <em>condotta</em>, siano <em>espressamente</em> previste da fonti di rango <em>legislativo</em>, la loro applicazione non lasci al funzionario <em>alcun margine</em> di discrezionalità.<br /> Al fine di sciogliere la matassa relativa al rapporto tra eccesso di potere (quale vizio proprio del provvedimento discrezionale) e abuso d&#8217;ufficio bisogna dunque verificare quali, tra le regole sulla discrezionalità, soddisfino i requisiti previsti.<br /> Preliminarmente è utile precisare il significato dell&#8217;espressione «non residuino margini di discrezionalità».<br /> Se il legislatore avesse voluto limitare l&#8217;ambito di operatività dell&#8217;abuso di ufficio alle ipotesi di attività amministrativa vincolata (cioè a quelle ipotesi in cui la disposizione che disciplina l&#8217;attività amministrativa segue lo schema norma-fatto-effetto, individuando in modo completo e puntuale tutti i requisiti in presenza dei quali <em>deve</em> <em>necessariamente</em> prodursi, pur con la intermediazione del provvedimento amministrativo, un certo effetto giuridico, senza lasciare all&#8217;amministrazione alcun potere di tipo valutativo), avrebbe utilizzato un predicato verbale diverso da &#8220;residuare&#8221;: per esempio &#8220;escludere&#8221;.<br /> L&#8217;espressione utilizzata, viceversa, non è incompatibile con la previsione di un potere discrezionale ma allude a un fenomeno diverso, nel quale la discrezionalità si è esaurita.<br /> Che la discrezionalità si sia esaurita non vuol dire che l&#8217;attività fosse &#8220;a monte&#8221; vincolata, ma che, appunto, elementi (di fatto o di diritto) la abbiano reso in pratica insussistente: abbiano tolto cioè al funzionario qualunque spazio per l&#8217;esercizio del potere discrezionale.<br /> Sono i casi in cui la realtà (la realtà dei fatti o la realtà giuridica, purché emerga in modo univoco) ha eroso i margini di scelta in capo al funzionario: perché, per esempio, la strada non poteva che passare da un certo punto, oppure perché il numero complessivo dei medici a disposizione non era oggettivamente sufficiente a creare un altro reparto.<br /> Questa consumazione della discrezionalità, naturalmente, deve essere verificabile senza necessità che il giudice utilizzi elementi di tipo valutativo <a href="#_ftn44" title="">[44]</a>, la qual cosa consente di equiparare la discrezionalità esaurita alla attività vincolata.<br /> Se si muove dalla precedenza (e dalla prevalenza) della legge sulla discrezionalità amministrativa <a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, è possibile partire dalla verifica della sussistenza di tutti gli elementi di disciplina stabiliti dalla legge stessa per poi verificare se residui in capo all&#8217;amministrazione un ambito per procedere a valutazioni riservate.<br /> Diviene insomma possibile &#8220;isolare i vincoli&#8221; e ordinare &#8220;cronologicamente&#8221; i profili vincolati e quelli discrezionali, di modo che l&#8217;amministrazione potrà esercitare la propria libertà di scelta solo una volta esauriti i profili (del tutto) vincolati.<br /> Questa possibilità di &#8220;scomporre&#8221; la nozione di discrezionalità trova peraltro conferma in alcuni istituti del diritto amministrativo.<br /> Si pensi alla disciplina dei vizi formali del provvedimento. Come confermato da quella parte della giurisprudenza che ha ritenuto applicabile la prima parte del secondo comma dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> della l. n. 241 del 1990 anche in presenza di un potere discrezionale (di modo che il riferimento alla «natura vincolata del provvedimento» equivarrebbe alla sua natura concretamente vincolata), anche il provvedimento  discrezionale può essere equiparato, a determinati effetti, all&#8217;atto vincolato, per esempio laddove manchino <em>ex ante</em> i presupposti per l&#8217;esercizio del potere <a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> E, ancora, l&#8217;art. 31 del Codice sul processo amministrativo ammette il sindacato del giudice sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (sia nell&#8217;azione avverso il silenzio, sia a seguito dell&#8217;impugnazione di un provvedimento di diniego) non solo «quando si tratta di attività vincolata», ma anche quando «risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità» (e sempre che non siano necessari adempimenti istruttori riservati all&#8217;amministrazione) <a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> La circostanza che il legislatore, a determinati effetti, consideri l&#8217;attività amministrativa nella quale si è realizzata una consumazione della discrezionalità come una ipotesi (diversa ma) equivalente alla attività vincolata conferma che anche dopo la riforma del 2020 si può configurare un abuso d&#8217;ufficio anche in presenza di un potere astrattamente costruito dal legislatore come discrezionale. </div>
<div style="text-align: justify;"> 8. Segue. <em>Le regole suscettibili di violazione</em></div>
<div style="text-align: justify;">A questo punto, è finalmente possibile individuare quali siano le violazioni di regole rilevanti nella fattispecie in esame.<br /> Nessun dubbio sembra esserci con riguardo alla violazione di regole puntualmente ed espressamente contenute in norme di legge, per esempio le disposizioni che stabiliscono i requisiti sostanziali per l&#8217;esercizio di un potere. In questo caso, tra l&#8217;altro, nessuna differenza è suscettibile di emergere in relazione al carattere vincolato o discrezionale dell&#8217;attività amministrativa: in difetto di un presupposto essenziale per l&#8217;esercizio del potere, la discrezionalità è <em>ex ante </em>esaurita nel senso sopra indicato che il funzionario non &#8220;arriva&#8221; a effettuare alcuna valutazione (non residuano spazi per l&#8217;uso della discrezionalità).<br /> Il discorso è più articolato in riferimento alle regole dirette a limitare l&#8217;esercizio di un potere discrezionale e può muovere dalla &#8220;classica&#8221; scomposizione del vizio di eccesso di potere nel binomio sviamento-figure sintomatiche.<br /> Lo sviamento di potere, con le precisazioni che seguiranno, continua a essere compatibile con la nuova formulazione dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio.<br /> Tale vizio, infatti, è senz&#8217;altro riconducibile alla violazione di legge (la violazione della legge attributiva del potere) <a href="#_ftn48" title="">[48]</a>. Il vincolo di scopo è stabilito dalla norma e opera quindi come un qualsiasi limite giuridico: richiede che sia riscontrata in sede giudiziale la possibilità di ricondurre l&#8217;interesse pubblico concretamente perseguito con il provvedimento (e che è il risultato del bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda amministrativa) all&#8217;interesse assunto dalla norma come fine del potere attribuito.<br /> Rileva, insomma, la relazione oggettiva di continenza (la compatibilità) tra due interessi. Non conta (a questi fini) il grado di quella compatibilità, né la valutazione che ha portato la p.a. a individuare l&#8217;interesse pubblico concreto (poiché si tratta di profili che non attengono al rispetto di <em>quella</em> specifica regola), ma solo che l&#8217;atto soddisfi un intento che non può essere riportato alla fattispecie astratta.<br /> Il giudice penale potrà (dovrà) pertanto verificare se l&#8217;interesse perseguito in concreto sia sussumibile all&#8217;interesse pubblico formale tipizzato dalla norma attributiva del potere: senza possibilità di verificare la maggiore o minore adeguatezza della soluzione prescelta rispetto all&#8217;obiettivo da raggiungere, per la ragione che al giudice manca il parametro <em>giuridico</em> per effettuare tale valutazione. Con la qual cosa, non si intende sostenere che il carattere non ottimale della scelta debba essere penalmente irrilevante, ma che, eventualmente, integrerà una fattispecie diversa dall&#8217;abuso d&#8217;ufficio (per esempio, sussistendone i presupposti, la corruzione di cui all&#8217;art. 318 c.p.). Analogamente, se il provvedimento soddisfa un interesse privato, si potrà ipotizzare un abuso d&#8217;ufficio solo se l&#8217;interesse pubblico concreto (nel quale quell&#8217;interesse privato è venuto a confluire) non sia affatto riconducibile all&#8217;interesse pubblico formale.<br /> Per quanto riguarda le figure sintomatiche, è da farsi una ulteriore distinzione tra quelle che corrispondono alla violazione di regole di carattere puntuale e quelle che rappresentano il contraltare, sul versante della validità dell&#8217;atto, di regole strutturate come principi o clausole generali.<br /> Con riferimento alle prime, progressivamente una serie di disposizioni hanno già scritto, o trascritto, una parte di quelle regole che in passato erano state enucleate come figure sintomatiche <a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Così alcune ipotesi (per esempio, la carenza di motivazione, la disparità di trattamento, il difetto di istruttoria, la mancata predeterminazione di parametri obbligatori, il travisamento dei fatti) possono essere costruite come direttamente come violazione di norme di condotta a contenuto puntuale (semplificando, la legge n. 241 del 1990) <a href="#_ftn50" title="">[50]</a> che operano nello stesso modo degli atti legislativi che disciplinano i requisiti di forma e sostanza relativi all&#8217;esercizio dei singoli poteri attribuiti.<br /> Si tratta di violazioni che soddisfano quanto richiesto dal vigente art. 323 c.p. perché hanno un espresso fondamento legislativo e rilevano di per sé, nel senso che il giudice non valuta l&#8217;incidenza della loro violazione rispetto al contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo: in questo senso può dirsi che la loro rilevanza (la loro capacità di limitare il potere) si colloca in un momento indipendente dall&#8217;esercizio della discrezionalità.<br /> La circostanza che si tratti di regole &#8220;puntuali&#8221; (oltre che testualmente stabilite in modo espresso) in qualche modo le emancipa dal profilo strettamente decisorio: i margini di discrezionalità <em>non</em> residuano perché il difetto di un requisito formale/procedurale o sostanziale rileva di per sé, a prescindere dalla attività ponderativa in senso proprio.<br /> Diversamente deve dirsi per le figure sintomatiche corrispondenti alla violazione di regole strutturate come principi o clausole generali (l&#8217;imparzialità, la proporzionalità, la ragionevolezza, la buona fede&#038;).<br /> In verità, molte di quelle regole hanno un fondamento normativo espresso (gli articoli 3 e 97 della Costituzione, di cui non è possibile mettere in dubbio la precettività, o l&#8217;art. 1175 c.c.).<br /> Inoltre quelle regole, pur formulate in modo elastico, possono comunque essere costruite come regole di comportamento (di condotta, per riprendere la terminologia penalistica) che vincolano il funzionario e sono pertanto (teoricamente) verificabili dal giudice penale. Il timore che il giudice si sostituisca all&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio del suo potere di scelta &#8220;invadendo&#8221; il merito amministrativo può essere fugato ove l&#8217;indeterminatezza della regola sia colmata dal giudice stesso ricorrendo a <em>standard</em> di comportamento comunemente condivisi, &#8220;neutri&#8221;, e che rimangono pertanto nell&#8217;ambito di una verifica di stretto diritto <a href="#_ftn51" title="">[51]</a>. In altri termini, anche il giudice penale può utilizzare norme elastiche purché queste non subiscano una indefinita dilatazione ma siano mantenute all&#8217;interno di un processo di tipo interpretativo (aderente ai significati minimi ed essenziali che rientrano con certezza nell&#8217;alveo coperto dal precetto) e non valutativo.<br /> Ciò che esclude la rilevanza penale dei precetti in esame alla luce della nuova configurazione dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio quindi non è la mancanza di fondamento normativo espresso, né l&#8217;impossibilità di far sorgere in loro corrispondenza obblighi di condotta in capo al funzionario.<br /> Quello che manca è invece il requisito della &#8220;specificità&#8221;, parimenti prescritto dall&#8217;art. 323 c.p. Qui è d&#8217;aiuto il confronto con le precedenti versioni dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio. Il senso della riforma risiede nell&#8217;ancoraggio della condotta a regole puntuali (formulate in modo non elastico): se l&#8217;aggettivo &#8220;specifiche&#8221; equivalesse a &#8220;individuate in modo preciso&#8221;, sarebbe sufficiente il richiamo alla formulazione espressa della norma o alla sua collocazione in una fonte di grado particolare. La specificità si aggiunge alle <em>altre </em>caratteristiche della regola violata, richiedendo che essa ponga, appunto, obblighi di comportamento puntualmente definiti.<br /> È una scelta del legislatore che con questa particolare modalità ha inteso circoscrivere la portata del reato in esame ritenendo che ciò possa incrementarne la determinatezza.<br /> In aggiunta a questo rilievo di tipo testuale (e quindi assorbente), può osservarsi che da un certo punto di vista le regole elastiche rendono più complesso verificare l&#8217;assenza di margini di discrezionalità residua. Siccome si tratta di regole che riguardano direttamente la decisione, non può dirsi che esse siano violate <em>prima</em> che la discrezionalità sia stata esercitata. La qual cosa non vuol dire che esse non siano capaci di limitare il potere amministrativo (che non siano, ancora una volta, regole di condotta), ma che si collocano in un momento diverso da quello in cui si percepisce la precettività delle disposizioni a contenuto puntuale, un momento che, alla luce della tecnica normativa con cui l&#8217;abuso d&#8217;ufficio è costruito, le rende inidonee a integrare l&#8217;elemento materiale della relativa condotta perché accrescono il tasso di incertezza in una misura che il legislatore ha ritenuto non sopportabile.<br />    L&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 323 c.p. accoglie dunque una nozione di legittimità «limitata» <a href="#_ftn52" title="">[52]</a> rispetto a quella prevista in altre fattispecie penali (per esempio la corruzione di cui all&#8217;art. 319 c.p., nella quale la contrarietà dell&#8217;atto «ai doveri d&#8217;ufficio» è suscettibile di recuperare anche la violazione di principi e regole generali) e a quella propria del diritto amministrativo.<br /> Il legislatore ha individuato il grado di determinatezza dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio selezionando, tra le regole suscettibili di essere violate, quelle sufficientemente &#8220;specifiche&#8221;, &#8220;espresse&#8221;, applicabili &#8220;a prescindere&#8221; dalla avvenuta ponderazione di interessi rimessa all&#8217;amministrazione.<br /> La condotta del reato in oggetto può così ritenersi oggi integrata (pure in presenza di un potere discrezionale) dallo sviamento di potere e dalla violazione di regole di condotta di rango legislativo, espresse e specifiche (ossia formulate in modo puntuale), riferibili a requisiti sia di tipo formale/procedurale che di tipo sostanziale.<br /> Ragionando <em>de iure condendo</em>, laddove un apparato si mostri poco efficiente rispetto all&#8217;applicazione di una o più regole, le soluzioni ipotizzabili non necessariamente passano attraverso la &#8220;riduzione&#8221; di tali disposizioni o dell&#8217;apparato sanzionatorio posto a loro presidio, ma dovrebbero innanzitutto svolgersi attraverso una maggiore &#8220;cultura delle regole&#8221; tra coloro che sono chiamati a formare, a interpretare e a usare le norme.<br /> Tuttavia, una volta che il reato in oggetto è stato riformato, torna imprescindibile tenere separati due piani:<br /> È dunque auspicabile che il giudice penale non recuperi all&#8217;interno dell&#8217;art. 323 c.p. condotte che il legislatore ha inteso escludere e utilizzi concetti e istituti del diritto amministrativo (in particolare i precetti che, non senza fatica, sono stati tradotti in obblighi di comportamento) al fine di rendere quanto più possibile &#8220;afferrabili&#8221; le condotte passibili di incriminazione, a tutela (prima ancora dell&#8217;efficienza amministrativa) della legalità di entrambi i settori dell&#8217;ordinamento.<br />   <br /> <strong>Prof.ssa Chiara Cudia</strong></div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Tra i primi commenti dedicati alla novellata versione dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio si vedano G. Gambardella, <em>Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.sistema penale.it</em>, 2020; G.L. Gatta, <em>Da &#8220;spazza-corrotti&#8221; a &#8220;basta paura&#8221;: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio, approvata dal Governo &#8220;salvo intese&#8221; (e la riserva di legge</em>), in <em>www.sistema penale.it</em>, 2020; T. Padovani, <em>Vita, morte e miracoli dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.giurisprudenzapenale.com</em>, 2020; N. Pisani, <em>La riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio nell&#8217;era della semplificazione</em>, in <em>Dir. pen. proc</em>., 2021, p. 9; V. Valentini, <em>Burocrazia difensiva e restyling dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.discrimen.it</em>, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> A. Vallini, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in F. Palazzo (a cura di), <em>Delitti contro la pubblica amministrazione</em>, ESI, Napoli, 2007, p. 258. Sulla «paura della firma», recentemente: B. Romano, <em>La continua riforma dell&#8217;abuso di ufficio e l&#8217;immobilismo della pubblica amministrazione</em>, in <em>www.ilpenalista.it</em>, 2020; A. Manna, G. Salcuni, <em>Dalla &#8220;burocrazia difensiva&#8221; alla &#8220;difesa della burocrazia&#8221;? Gli itinerari incontrollati della riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.lalegislazionepenale.eu</em>, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> La determinatezza si riferisce «a un requisito di formulazione della norma (ovviamente legislativa) che sia così tanto e bene espressiva del precetto da contenere al minimo e tendenzialmente a zero il ricorso integrativo alle fonti sostanziali da parte del giudice», la tassatività a un «divieto applicativo per il quale al giudice viene interdetto di applicare la norma legislativa oltre i casi, cioè il modello di comportamento, da essa previsti»: così F. Palazzo, <em>Corso di diritto penale. Parte generale</em>, Giappichelli, Torino, 2016, p. 105.; Id., <em>Il principio di determinatezza nel diritto penale</em>, Cedam, Padova, 1979, p. 170. Sul ruolo del diritto vivente nel garantire una interpretazione certa e stabile delle fattispecie penali si veda F. Giunta, <em>Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, &#8220;malalegalità&#8221;, dintorni</em>, ETS, Pisa, 2019, p. 26.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> La dottrina prevalente identifica il bene tutelato dall&#8217;art. 323 c.p. negli interessi costituzionalmente garantiti dall&#8217;art. 97 Cost., fermo restando che, nei casi di abuso commesso in danno del cittadino, il reato assume natura plurioffensiva: si vedano, anche per ulteriori riferimenti, A. D&#8217;Avirro, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, in A. D&#8217;Avirro, <em>I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</em>, Cedam, Padova, 1999, p. 83; A. Pagliaro, M. P. Giusino, <em>Principi di diritto penale. Parte speciale, </em>vol. 1, <em>Delitti contro la pubblica amministrazione,</em> Giuffré, Milano, 2008, p. 232; A. Barbarano, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio in danno è plurioffensivo</em>, in <em>Dir. e giust</em>, 2005, p. 55. Ugualmente, la giurisprudenza riferisce la norma citata all&#8217;imparzialità e al buon andamento: Cass. pen., II, 11 dicembre 2013, n. 5546; Cass. pen., VI, 14 novembre 2006, n. 40694; Id., 15 novembre 1996, n. 3513.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Si veda A. D&#8217;Avirro, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 282. Sugli effetti si veda anche B. Tonoletti, <em>La pubblica amministrazione sperduta nel labirinto della giustizia penale</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb.</em>, 2019, p. 76, il quale evidenzia come «il senso della funzione amministrativa rischia di offuscarsi sotto la pressione della forza simbolica della norma penale».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> T. Padovani, <em>Commento all&#8217;art. 1 della l. 16/7/1997, n. 234</em>, in <em>Leg. pen.</em>, 1997, p. 747.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> A. Vallini, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in F. Palazzo (a cura di), <em>Delitti contro la pubblica amministrazione</em>, ESI, Napoli, 2007, p. 258. Si veda anche B. Tonoletti, <em>La pubblica amministrazione sperduta nel labirinto della giustizia penale</em>, cit., p. 76: dal momento che l&#8217;oggetto della tutela penale viene ravvisato nell&#8217;imparzialità e nel buon andamento, sembra che il giudice si muova «alla ricerca di distorsioni nell&#8217;esercizio concreto della funzione &#8211; l&#8217;abuso appunto &#8211; utilizzando come parametro la propria interpretazione della funzione stessa, nonché delle regole e dei principi che presiedono al suo svolgimento». Non dovendo sussistere la prova dell&#8217;accordo illecito (a differenza che nella corruzione), «finiscono per essere sussunti nella fattispecie anche episodi di esercizio della funzione amministrativa nei quali l&#8217;amministratore ha soltanto interpretato ed esercitato la propria funzione in buona fede, senza alcuna intenzione di distorcerla per arrecare a chichessia un qualche vantaggio». Pertanto, esso si presta a sanzionare condotte amministrative che il giudice penale «non condivide in quanto tali», cosicché si presenta con particolare intensità «il rischio di interferenza del processo penale sull&#8217;azione amministrativa».<br /> In termini generali, sul problema del rapporto tra giudice penale e pubblica amministrazione cfr. T. Alibrandi, <em>La sindacabilità del provvedimento amministrativo nel processo penale</em>, Jovene, Napoli, 1969; R. Bajno, <em>La tutela penale del governo del territorio</em>, Giuffré, Milano, 1980; B. Caravita di Torritto, <em>La disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo da parte del giudice penale</em>, in <em>Quaderni C.S.M</em>., gennaio 1991, p. 50; U. Fragola, <em>L&#8217;atto amministrativo e il diritto penale</em>, in <em>L&#8217;amm. it.</em>, 1996, p. 696; L. Mazzarolli, <em>Attività amministrativa e giudice penale</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1978, p. 663; L. Paladin, <em>Problemi, esperienze e rapporti fra giudici ordinari e pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb.</em>, 1979, p. 457; R. Venditti, <em>Questioni sulla sindacabilità degli atti amministrativi da parte del g.o.</em>, in <em>Riv. dir. proc. pen.</em>, 1964, p. 1135; Id., <em>Il sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi</em>, <em>ivi</em>, 1964, p. 1135.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In particolare, l&#8217;art. 21 del d.l. 76/2020 cit., da un lato, aggiunge nell&#8217;ambito della prova del dolo del funzionario anche la «dimostrazione della volontà dell&#8217;evento dannoso» e, dall&#8217;altro, individua un regime temporale transitorio (attualmente prorogato fino al 31 dicembre 20121) durante il quale nelle ipotesi di condotta attiva (ossia di danni non causati da omissione o inerzia) il funzionario è chiamato a rispondere solo per i danni arrecati con dolo e non (&#8220;semplicemente&#8221;) con colpa grave.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sull&#8217;abuso d&#8217;ufficio si vedano, <em>ex plurimis</em>: C. Benussi, <em>I delitti contro la pubblica amministrazione</em>, I, Cedam, Padova, 2013, p. 942; M.I. Bianco, <em>La configurabilità del delitto di abuso d&#8217;ufficio tra obbligo di astensione e conflitto di interessi</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2019, p. 2548; A. Di Martino, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, in A. Bondi, A. Di Martino, G. Fornasari (a cura di), <em>Reati contro la pubblica amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2008, p. 255; G. Fiandaca, E. Musco<em>, Diritto penale, parte </em>speciale, I, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 250; M. Gambardella, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, in E. Aprile, M. Cassano, M. Gambardella, V. Mongillo (a cura di), <em>I delitti contro la pubblica amministrazione</em>, Giuffré, Milano, 2010, p. 309; Id, <em>Considerazioni sulla «violazione di norme di legge» nel nuovo delitto di abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 1998, p. 2336; C. F. Grosso, <em>Condotte ed eventi del delitto di abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>Foro it.</em>, 1999, V, p. 334; E. Infanti, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (diretto da), <em>Trattato di diritto penale, parte speciale, </em>II, <em>Delitti contro la pubblica amministrazione</em>, Utet, Torino, 2008, p. 318; M. Laudi, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio, luci ed ombre di un&#8217;attesa riforma. Profili sostanziali</em>, in <em>Dir. pen. proc</em>., 1997, p. 1050; M. Leoni, <em>Il nuovo reato di abuso d&#8217;ufficio</em>, Cedam, Padova, 1998; A. Manna, <em>Abuso d&#8217;ufficio e conflitto di interessi nel sistema penale</em>, Giappichelli, Torino, 2004; A. Manna, <em>Luci ed ombre nella nuova fattispecie di abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>Ind. pen</em>., 1998, p. 21; M.N.Masullo, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio nell&#8217;ultima giurisprudenza di legittimità, tra esigenze repressive e determinatezza della fattispecie: «la violazione di norme di legge</em>», in <em>Cass. pen.,</em> 1999<em>, </em>p. 818; A. Pagliaro, <em>Principi di diritto penale. Parte speciale</em>, I<em>, Delitti contro la pubblica amministrazione</em>, Giuffré, Milano, 2000, p. 232; M. Romano, <em>I delitti contro la pubblica amministrazione</em>, Giuffré, Milano, 2019, p. 263; G. Ruggiero, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, in C. F. Grosso, M. Pellissero, (a cura di), <em>Reati contro la pubblica amministrazione</em>, Giuffré, Milano, 2015, p. 368; A. Segreto, G. De Luca, <em>I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</em>, Giuffré, Milano, 1999; S. Seminara, <em>Il nuovo delitto di abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>St. juris</em>, 1997, p. 1251; A.M. Stile, C. Cupelli, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, in S.Cassese (diretto da), <em>Dizionario diritto pubblico</em>, Giuffré, Milano, 2006, p. 39; A. Tesauro, <em>Violazione di legge e abuso d&#8217;ufficio tra diritto penale e diritto amministrativo</em>, Giappichelli, Torino, 2002; S. Vinciguerra, <em>I delitti contro la pubblica amministrazione</em>, Cedam, Padova, 2008, p. 262.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Sull&#8217;eccesso di potere si vedano, <em>ex plurimis</em>, P. Gasparri<em>, Eccesso di potere (diritto amministrativo)</em>, in <em>Enc. dir., </em>XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 124; E. Cardi, S. Cognetti, <em>Eccesso di potere (atto amministrativo)</em>, in <em>Dig. disc. pubb.</em>, V, Utet, Torino, 1990, vol. V, p. 341; Id., <em>Eccesso di potere (atto amministrativo)</em>, in <em>Dig. pubbl.</em>, I agg., Utet, Torino, 2012, p. 1; A. Cioffi, <em>Il problema della legittimità  nell&#8217;ordinamento amministrativo</em>, Cedam, Padova, 2012; E. Codini, <em>Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale</em>, Jovene, Napoli, 2008; M. D&#8217;Alberti, <em>Mutamenti e destini del recours pour exces de pouvoir</em>, in AA. VV., <em>Scritti in onore di M. S. Giannini</em>, III, Giuffrè, Milano, 1988; F. Ledda, <em>Variazioni sul tema dell&#8217;eccesso di potere</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, p. 433; C. Marzuoli, <em>Eccesso di potere</em>, in <em>www.treccani.it.</em>; F. Modugno, M. Manetti<em>, Eccesso di potere amministrativo</em>, in <em>Enc. giur., </em>XII, Treccani, Roma, 1989, p. 1; N. Paolantonio, <em>Il sindacato di legittimità  sul provvedimento amministrativo</em>, Cedam, Padova, 2000; G. Sala, <em>L&#8217;eccesso di potere amministrativo dopo la l. 241/90: un&#8217;ipotesi di ridefinizione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1993, p. 173; G. Sacchi Morsiani<em>, Eccesso di potere</em>, in <em>Nss. dig. it., </em>app. III, Utet, Torino, 1982, p. 221; G. Sigismondi, <em>Eccesso di potere e clausole generali</em>, Jovene, Napoli, 2012; M. Trimarchi, <em>La validità  del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale</em>, ETS, Pisa, 2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> M. Gambardella, <em>Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa</em>, Giuffré, Milano, 2002, p. 264. Si veda anche A. Vallini, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 271: il movimento dall&#8217;abuso di potere alla violazione del dovere risponde alla necessità che la fattispecie penale si strutturi «nelle forme di una violazione davvero qualificata della legalità amministrativa» così da assicurarle una maggiore determinatezza e segnare un «ragionevole» confine tra pubblica amministrazione e giudice penale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> A. Vallini, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 292. Nello stesso senso, C. Benussi, <em>I delitti contro la pubblica </em>amministrazione, cit., p. 942; E. Infanti, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 318; A. Pagliaro, <em>Principi di diritto penale</em>, cit., p. 281.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> G. Fiandaca, E. Musco<em>, Diritto penale,</em> cit., p. 250. Ancora, è stato sostenuto che l&#8217;eccesso di potere sia associato a «norme di indirizzo dai contorni del tutto generici o programmatici» e soprattutto «incapaci d&#8217;offrire riferimenti utili a valutare quale azione, in concreto, tra le tante possibili, sia doverosa»: tali norme non sono violabili (nel senso previsto dall&#8217;art. 323 cit.) «perché non sono in grado di indirizzare, di per sé sole, l&#8217;operato amministrativo», A. Vallini, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 285. Si vedano anche A. D&#8217;Avirro, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 113; G. Ruggiero, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 360.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cass. pen., VI, 16 dicembre 2002, n. 1761; Id., 1 dicembre 2000, n. 12556; Cass. pen., VI, 17 dicembre 1998, n. 4075; Id., 4 dicembre 1998, n. 12793; Id., 28 novembre 1997, n. 4544; Id., 10 novembre 1997, n. 1163; Cass. pen., III, 1 settembre 1999, n. 11831.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cass. pen., VI, 131 marzo 2015, n. 25944; Id., 13 maggio 2014, n. 36125; Id., 3 marzo 2014, n. 32237. In dottrina cfr. A. Pagliaro, <em>L&#8217;antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d&#8217;ufficio, </em>in <em>Dir. pen. proc.</em>, 1999, p. 107; T. Padovani, <em>Commento all&#8217;art. 1 della l. 16/7/1997, n. 234</em>, cit., p. 834; C. F. Grosso, <em>Condotte ed eventi del delitto di abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 334.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> F. Prete, <em>I</em><em>l sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi nell&#8217;abuso d&#8217;ufficio e nei reati edilizi</em>, in <em>Dir. pen. contemp.</em>, 2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> M. Gambardella, <em>Abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 309. In giurisprudenza si vedano Cass. pen., VI, 13 aprile 2018, n. 19519 (ipotesi in cui il sindaco di un Comune aveva disposto la revoca dell&#8217;incarico dirigenziale ricoperto da un dipendente candidatosi in una lista contrapposta, apparentemente giustificando tale scelta con esigenze di contenimento della spesa, ma senza che fosse stata previamente deliberata una diversa organizzazione degli uffici); Cass. pen., VI, 18 ottobre 2010, n. 43789 (fattispecie relativa al rinvio strumentale dell&#8217;adunanza del Consiglio comunale allo scopo di impedire l&#8217;insediamento di tre consiglieri dichiarati eletti a seguito di sentenza del giudice amministrativo e di consentire la abusiva permanenza nello stesso Consiglio di quelli sostituiti). Nello stesso senso: Cass. pen., s.u., 29 settembre 2011, n. 155; Cass. pen., II, 5 maggio 2015, n. 23019; Cass. pen., III, 15 dicembre 2016, n. 7161; Cass. pen., VI, 2 aprile 2015, n. 27816; Id., 31 marzo 2015, n. 25944; Id., 10 dicembre 2012, n. 1229; Id., 16 ottobre 2012, n. 42182; Id., 11 marzo 2005, n. 12196; Id., 19 maggio 2004, n. 28389; Id., 5 luglio 2011, n. 35597.<br /> Si ammette che il presupposto da cui trae origine l&#8217;attribuzione del potere possa anche ricavarsi da norme generali o di principio: così, Cass. pen., VI, 9 febbraio 1998, n. 5820, che ha ravvisato il reato <em>de quo</em> nella condotta di un assessore il quale, essendogli stata contestata l&#8217;infrazione stradale di parcheggio abusivo, aveva inviato al sindaco ed alla giunta del comune una missiva con la quale si lamentava della condotta &#8220;irrispettosa&#8221; del comandante dei vigili urbani, censurava il funzionario sotto il profilo professionale e chiedeva l&#8217;adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico. Ulteriormente, al fine di conferire alla condotta una maggiore afferrabilità, il giudice penale è talora indotto a evidenziare come la condotta penalmente illecita debba oltrepassare comunque «ogni possibile opzione» attribuita al funzionario per la realizzazione di tale fine: Cass. pen., VI, 25 settembre 2009, n. 41402; Id. 18 ottobre 2006, n. 38965.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Il nesso di derivazione causale tra la violazione della norma e l&#8217;evento costitutivo dell&#8217;ingiusto vantaggio o danno può determinarsi solo con riferimento a norme «che siano dotate di specifico contenuto precettivo, la cui inosservanza vada a incidere su posizioni soggettive &#8220;sostanziali&#8221; (o finali), con esclusione, per converso, dei casi in cui l&#8217;inosservanza abbia a oggetto norme meramente programmatiche (come quella dettata dall&#8217;art. 97 Cost. sul buon andamento e l&#8217;imparzialità della p.a.), ovvero norme procedurali destinate a svolgere la loro funzione solo all&#8217;interno del procedimento, senza incidere in modo diretto o mediato sulla c.d. fase decisoria di composizione del conflitto di interessi materiali oggetto di valutazione amministrativa»: Cass. pen., II, 4 dicembre 1997, n. 877. Cfr. anche Cass. pen., VI, 11 ottobre 2005, n. 12769; Id., 30 settembre 1998, n. 12238; 10 aprile 2007, n. 22702; Id., 8 maggio 2003, n. 35108.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cass. pen., VI, 24 giugno 2014, n. 37373; Id., 12 giugno 2018, n. 49549; Id., 2 aprile 2015, n. 27186; Id., 12 giugno 2014, n. 38257; Id., 30 gennaio 2013, n. 12370; Id., 14 giugno 2012, n. 41215; Id., 17 febbraio 2011, n. 27453; Id., 12 febbraio 2008, n. 25162. In alcune sentenze, peraltro, si ricercano agganci normativi al principio di imparzialità ulteriori rispetto all&#8217;art. 97 Cost., si veda Cass. pen., VI, 12 giugno 2012, n. 25189: in tema di abuso di ufficio, per gli amministratori degli enti locali il dovere di imparzialità trae fondamento, oltre che, in via generale, dall&#8217;art. 97 Cost., anche dall&#8217;art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000, per cui la sua inosservanza integra il requisito della violazione di legge rilevante ai fini della configurabilità del reato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Anche parte della dottrina ritiene che le norme di legge a carattere meramente procedimentale possano rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;incriminazione di cui all&#8217;art. 323, evidenziando che (eventuali) «istanze antiformalistiche» restano comunque ben garantite dal predicato dell&#8217;evento naturalistico del reato: l&#8217;ingiusto vantaggio patrimoniale o danno ingiusto che consente di evitare «in assenza di fatti offensivi la configurazione del reato <em>de quo</em>»: M. Gambardella, <em>Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa</em>, cit., p. 281. Si vedano anche C. Benussi, <em>Il nuovo delitto di abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 75 A. Cioffi, <em>Eccesso di potere e violazione di legge nell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 55.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cass. pen., VI, 14 giugno 2007, n. 37531. Nello stesso senso Cass. pen., VI, 14 giugno 2007, n. 37531; Id., 4 novembre 2004, n. 69. Similmente Cass. pen., VI, 7 aprile 2005, n. 18149, con la precisazione che la violazione deve incidere in modo diretto e immediato sulla decisione. Cfr. anche Cass. pen., 15 dicembre 1997, n. 11520, che riconosce rilevanza al mancato rispetto delle regole del procedimento sotto il profilo della «mancata osservanza dell&#8217;ordine necessario di successione degli atti». Sulla rilevanza di un parere non vincolante vedasi Cass. pen., 17 ottobre 2001, n. 37410.<br /> Si segnala una isolata pronuncia nella quale la rilevanza delle regole procedurali è filtrata dall&#8217;art. 2043 c.c.: «qualora il delitto di abuso d&#8217;ufficio si sostanzi nell&#8217;arrecare ad altri un danno ingiusto, non rileva soltanto la violazione di norme che fanno espresso divieto di un determinato atto o comportamento, ma anche le norme che, pur dettando regole procedimentali integrano, se vulnerate, le condizioni per la riparazione del danno ingiustamente sofferto <em>ex</em> art. 2043 c.c., secondo la più recente interpretazione delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione», Cass. pen., V, 24 febbraio 2000, n. 4881.<br /> In dottrina è stato evidenziato come sul versante penale la rilevanza di alcune figure sintomatiche possa essere recuperata costruendole <em>sub specie</em> di falsa applicazione di legge: G. Morbidelli, <em>Legittimità e legalità nell&#8217;attività amministrativa (con particolare riferimento alla disciplina dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio)</em>, in Aa.Vv., <em>Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali</em>, Maggioli, Rimini, 1998, p. 101, con particolare riguardo al travisamento dei fatti e al difetto del presupposto. Altrove, tali figure sono state ricondotte alla violazione di specifiche disposizioni di legge: V. Manes, <em>Abuso d&#8217;ufficio, violazione di legge ed eccesso di potere</em>, in <em>Foro it.</em>, 1998, II, p. 391; A. Pagliaro, <em>La nuova riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>Dir. proc. pen.</em>, 1997, p. 1399. Si veda anche M. Romano, <em>I delitti contro la pubblica amministrazione</em>, cit., p. 263: in linea di principio l&#8217;eccesso di potere non rientra nel fatto tipico, ma può rilevare nei «numerosi casi in cui l&#8217;esercizio del potere discrezionale sia in concreto regolato da norme».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> L&#8217;espressione è di A. Vallini, <em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 292. In giurisprudenza si vedano Cass. pen., VI, 27 ottobre 1999, n. 13; Id., 5 aprile 2013, n. 21976: «la violazione di legge può consistere nell&#8217;adozione di un atto amministrativo caratterizzato da una motivazione di mero stile, attraverso l&#8217;impiego di locuzioni che costituiscano una consapevole &#8220;non motivazione&#8221;». Cfr. anche Cass. pen., VI, 19 novembre 1999, n. 13341.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Cass. pen., VI, 17 gennaio 2014, n. 10810.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. S. Massi, <em>Parametri formali e &#8220;violazione di legge&#8221; nell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>Arch. pen</em>, 2019, f.1: l&#8217;illegittimità  è da considerare macroscopica quando, «a seguito di una rigorosa verifica della possibile conformità  dell&#8217;atto agli interessi pubblicistici, si finisca con l&#8217;escludere una qualsiasi compatibilità  con questi ultimi, risultando che la &#8220;unica&#8221; ragione del compimento dell&#8217;atto sia il perseguimento di interessi privati». La categoria della illegittimità macroscopica è ampiamente utilizzata dalla giurisprudenza penale anche per stabilire i limiti della disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo: cfr. Cass., Sez. un., 31 gennaio 1987, n. 3; Cass., Sez. IV, 20 luglio 2017, n. 38610; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2014, n. 7423.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> B. Romano, <em>La continua riforma dell&#8217;abuso di ufficio e l&#8217;immobilismo della pubblica amministrazione</em>, in <em>www.ilpenalista.it</em>, 2020; S. Perongini, <em>Le ragioni che consigliano l&#8217;abrogazione del reato di abuso di ufficio</em>, in A. Castaldo (a cura di), <em>Migliorare la performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l&#8217;abuso di ufficio</em>, Giappichelli, Torino, 2018, p. 13.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> G.L. Gatta, <em>Da &#8220;spazza-corrotti&#8221; a &#8220;basta paura&#8221;: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio, approvata dal Governo &#8220;salvo intese&#8221; (e la riserva di legge</em>), in <em>www.sistema penale.it</em>, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> T. Padovani, <em>Vita, morte e miracoli dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.giurisprudenzapenale.com</em>, 2020. Sul collegamento tra la novella in esame e l&#8217;emergenza pandemica si vedano anche A. Nisco, <em>La riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio: un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile</em>, in <em>www.sistemapenale.it</em>, 2020; V. Valentini, <em>Burocrazia difensiva e restyling dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> A. Nisco, <em>La riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit. Cfr. anche A. Manna, G. Salcuni, <em>Dalla &#8220;burocrazia difensiva&#8221; alla &#8220;difesa della burocrazia&#8221;? Gli itinerari incontrollati della riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.lalegislazionepenale.eu</em>, 2020: sussiste «<em>abolitio criminis </em>con riferimento alla violazione di regole di condotta che lasciano residuare margini di discrezionalità , dal momento che la penale rilevanza di queste forme di condotta non puo  ;  sopravvivere alla luce della condotta omissiva dell&#8217;art. 323 C.p., pena la violazione del divieto di analogia».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> T. Padovani, <em>Vita, morte e miracoli dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., secondo cui «l&#8217;idea di erigere una cinta immunitaria intorno alla discrezionalità  amministrativa rappresenta, di per sè, una flagrante violazione del principio di uguaglianza» nel senso che finirebbe per attribuire pubblico un potere dispositivo assoluto sottratto al vaglio giudiziale. Si veda anche G.L. Gatta, <em>Da &#8220;spazza-corrotti&#8221; a &#8220;basta paura&#8221;</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> A. Manna, G. Salcuni, <em>Dalla &#8220;burocrazia difensiva&#8221; alla &#8220;difesa della burocrazia&#8221;? Gli itinerari incontrollati della riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, in <em>www.lalegislazionepenale.eu</em>, 2020. Similmente, M. Gambardella, <em>La modifica dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio al vaglio della prima giurisprudenza di legittimità: tra parziale abolitio criminis e sindacato sulla discrezionalità amministrativa</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2021, p. 493: «il binomio è indissolubile: abuso d&#8217;ufficio e sindacato sul cattivo uso della discrezionalità amministrativa stanno e cadono insieme (simul stabunt vel simul cadent). Finché sarà vigente il delitto de quo dovrà essere consentito anche il controllo di legalità del giudice penale sull&#8217;azione amministrativa discrezionale: ne rappresenta l&#8217;essenza».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> M. Gambardella, <em>La modifica dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio al vaglio della prima giurisprudenza di legittimità</em>, cit., p. 493.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> M. Gambardella, <em>La modifica dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio al vaglio della prima giurisprudenza di legittimità</em>, cit., p. 493. In giurisprudenza si veda, <em>ex plurimis</em>, Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2013, n. 14457.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> G.L. Gatta, <em>Da &#8220;spazza-corrotti&#8221; a &#8220;basta paura&#8221;</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> T. Padovani, <em>Vita, morte e miracoli dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> A. Manna, G. Salcuni, <em>Dalla &#8220;burocrazia difensiva&#8221; alla &#8220;difesa della burocrazia&#8221;?</em>, cit. Si veda anche T. Padovani, <em>Vita, morte e miracoli dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> A. Manna, G. Salcuni, <em>Dalla &#8220;burocrazia difensiva&#8221; alla &#8220;difesa della burocrazia&#8221;?</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sulla irragionevole esclusione dei regolamenti «dal novero delle fonti normative la cui inosservanza può dar luogo all&#8217;abuso d&#8217;ufficio», poiché proprio attraverso tali atti (spesso frutto di processi di delegificazione), si rinvengono «regole di condotta espresse e specifiche, relative alla funzione o al servizio esercitato in una determinata amministrazione pubblica e, pertanto, più vicine al caso concreto e capaci di orientare e uniformare l&#8217;operato degli amministratori» si veda G.L. Gatta, <em>Da &#8220;spazza-corrotti&#8221; a &#8220;basta paura&#8221;</em>, cit. Cfr. anche A. Manna, G. Salcuni, <em>Dalla &#8220;burocrazia difensiva&#8221; alla &#8220;difesa della burocrazia&#8221;?</em>, cit.; A.Nisco, <em>La riforma dell&#8217;abuso d&#8217;ufficio</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr., <em>ex plurimis</em>, G. Della Cananea, <em>Gli atti amministrativi generali</em>, Cedam, Padova, 2000, p. 124; M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, <em>Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti amministrativi</em>, in <em>Foro it.</em>, 1953, III, p. 13; A.M. Sandulli, <em>Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo</em>, in <em>Foro it.</em>, 1954, IV, p. 217; M. Ramajoli, B. Tonoletti, <em>Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2013, p. 60; A. Romano Tassone, <em>La normazione secondaria</em>, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), <em>Diritto amministrativo</em>, Monduzzi, Bologna, 2005, p. 63; M.C. Romano, <em>Atti amministrativi generali</em>, in <em>Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese</em>, Giuffrè , Milano, 2006, p. 491; G. Santaniello, <em>Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo</em>, Giuffrè , Milano, 1963, p. 82.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Incidentalmente si osserva poi che, durante la vigenza del &#8220;vecchio&#8221; art. 323 c.p., si riteneva rientrassero nella nozione di regolamento solo gli atti che hanno il carattere formale e il regime giuridico proprio dell&#8217;atto fonte: gli atti emessi secondo il modello delineato nella l. 400/1988, e quelli che derivano da ogni altra disposizione di legge con la quale venga conferita una potestà normativa in capo a un ente pubblico: si vedano, <em>ex plurimis</em>, Cass. pen., VI, 24 aprile 2001, n. 20282; Id., 18 dicembre 2013, n. 3745; Id., 16 ottobre 2012, n. 43476; Id., 17 marzo 2009, n. 26175; Id., 20 febbraio 2003, n. 34049; Id., 3 ottobre 2000, n. 11933. Per converso, la giurisprudenza affermava che non fossero rilevanti rispetto alla condotta prevista dall&#8217;art. 323 c.p. (tra gli altri atti, anche) i bandi di concorso <em>in quanto atti generali</em>: Cass. pen. VI, 17 giugno 2015, n. 27823; Id., 26 maggio 2009, n. 24480; Cass. pen., III, 19 ottobre 1999, n. 13795. Diversa, ovviamente, era la questione relativa alla condotta relativa alla formulazione del bando, su cui cfr. Cass. pen., VI, 17 novembre 2009, n. 4979.</div>
<div style="text-align: justify;">        [40] Si veda, per esempio, l&#8217;utilizzo che ne viene fatto in A. Tesauro, <em>Violazione di legge e abuso d&#8217;ufficio</em>, cit., p. 278: «nei limitati casi in cui si contesti la violazione di <em>norme sostanziali</em> o &#8220;di relazione&#8221;, come tali destinate a regolare i profili vincolati della decisione amministrativa, si è proposto un metodo di accertamento della &#8220;condizionabilità abusiva&#8221; sostanzialmente basato sullo &#8220;scopo della norma violata&#8221;, volto cioè all&#8217;individuazione di un nesso di corrispondenza tipica tra inosservanza ed evento valutabile già sul piano della formulazione astratta della norma violata. Viceversa, nei più frequenti casi in cui si imputi al pubblico agente la violazione di <em>norme</em> <em>strumentali</em> o &#8220;di azione&#8221; (norme procedimentali, norme sulla competenza), potenzialmente capaci di condizionare negativamente l&#8217;esito sostanziale della procedura, si è suggerito di adottare una regola di giudizio basata sulla rilevanza impeditiva ipoteticamente attribuita al &#8220;comportamento alternativo legittimo&#8221;, misurando» in base alle circostanze concrete presenti nella singola vicenda da giudicare, il potere che <em>di fatto</em> la condotta conforme al dovere era in grado di spiegare. Il risultato lesivo non può essere considerato ingiusto (cioè penalmente rilevante) se la specifica violazione normativa addebitata «non risulti almeno potenzialmente idonea ad alterare la valutazione comparativa degli interessi materiali da disciplinare attraverso l&#8217;esercizio della funzione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Sulla discrezionalità  amministrativa si vedano, <em>ex plurimis</em>: M.S. Giannini, <em>Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi</em>, Giuffrè, Milano, 1937, p. 52; E. Casetta, <em>Attività  ed atto amministrativo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb., </em>1957, p. 293; C. Mortati, <em>Discrezionalità </em>, in <em>Nss. dig. it., </em>V, Utet, Torino, 1960, p. 1098; A. PIRAS, <em>Discrezionalità </em>, in <em>Enc. dir.</em>, IV, Giuffré, Milano, 1964, p. 65; V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità  amministrativa e sindacato di legittimità </em>, in <em>Dir. proc. amm., </em>1984, p. 463; D. Sorace<em>, Promemoria per una nuova voce &#8220;atto amministrativo&#8221;</em>, in <em>Scritti in onore di M.S. Giannini</em>, III, Giuffré, Milano, 1988, p. 758; R. Villata, M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Giappichelli, Torino, 2006, p. 85.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Sul tema si veda A. Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia &#8220;non amministrativa&#8221; (Sonntagsgedanken)</em>, Giuffrè, Milano, 2005, p. 63.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> C. Marzuoli, <em>Eccesso di potere</em>, cit.: se i precetti sulla discrezionalità (e altre valutazioni assimilate) sono un normale diritto, non vi è ragione alcuna che il giudice ordinario, quando deve giudicare la legittimità di un provvedimento amministrativo, debba o possa ritenere di incontrare limiti ulteriori rispetto al giudice amministrativo. Naturalmente, questo non esclude che in certi casi il giudice ordinario debba utilizzare una legittimità &#8220;limitata&#8221;. Ciò però è ammissibile solo in conseguenza della specifica struttura del fenomeno di cui il giudice deve occuparsi, e non per ragioni generali di sistema».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> In questa prospettiva non vengono invece in rilievo quelle diverse ipotesi (ugualmente definite di discrezionalità esaurita) nelle quali la consumazione della discrezionalità avviene per effetto di preclusioni maturate all&#8217;interno del procedimento amministrativo (ai sensi della disciplina del cd. preavviso di rigetto di cui all&#8217;art. 10<em> bis</em> della l. n. 241 del 1990) oppure si collega all&#8217;effetto conformativo di una eventuale sentenza di annullamento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Cfr. C. Marzuoli, <em>Discrezionalità amministrativa e sindacato giurisdizionale: profili generali</em>, in <em>Dir. pubb.</em>, 1998, p. 143.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Sui cd. vizi formali del provvedimento amministrativo cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Note critiche in materia di vizi formali di atti amministrativi</em>, in <em>Dir. pubb.,</em> 2004, p. 190; S. Civitarese Matteucci, <em>La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile</em>, Torino, 2006; F. Luciani, <em>Il vizio formale nella teoria dell&#8217;invalidità amministrativa</em>, Torino, 2003. Sulla contrapposizione tra discrezionalità in astratto e in concreto si veda L. Ferrara, <em>I riflessi sulla tutela giurisdizionale dei principi dell&#8217;azione amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento: verso il tramonto del processo di legittimità?</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2006, p. 604.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Si veda A. Travi<em>, </em><em>Il sistema delle azioni delineato dal Codice del processo amministrativo</em>, in  C. Cudia (a cura di) <em>L&#8217;oggetto del giudizio amministrativo visto dal basso. Gli istituti processuali in evoluzione</em>, Atti del secondo colloquio fiorentino di diritto amministrativo. Firenze, 13 maggio 2019, Giappichelli, Torino, 2020, p. 15: con riferimento alla discrezionalità  amministrativa «il limite identificato dal codice non è  strutturale, ma è  contingente; non è  un corollario della norma che prevede e regola l&#8217;azione amministrativa, ma dipende dallo svolgimento che in concreto abbia avuto quell&#8217;azione amministrativa».<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Si vedano E. Cardi, S. Cognetti, <em>Eccesso di potere (atto amministrativo)</em>, cit., p. 348; M. Galdi, <em>Imparzialità, buon andamento e discrezionalità amministrativa</em>, Jovene, Napoli, 1996, p. 161; G. Sala, <em>L&#8217;eccesso di potere amministrativo dopo la l. 241/</em>90, cit., p. 173; F.G. Scoca, <em>La crisi del concetto di eccesso di potere</em>, in L. Mazzarolli (a cura di), <em>Prospettive del processo amministrativo</em>, Cedam, Padova, 1990, p. 171.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Cfr. C. Marzuoli, <em>Eccesso di potere</em>, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Sul punto si veda C. Marzuoli, <em>Eccesso di potere</em>, cit. Cfr. pure G. Falcon, <em>L</em><em>ezioni di diritto amministrativo</em>, I, <em>L&#8217;attività</em>, Cedam, Padova, 2016, p. 172: la categoria dell&#8217;eccesso di potere come «fattore di qualificazione delle innumerevoli figure che vi sono comprese» risulta «davvero poco significativa» e il conservarla risulta «poco più che un omaggio alla tradizione storica del diritto amministrativo come del resto si può dire della intera tripartizione legale dei vizi del provvedimento». Similmente M. Clarich, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Il Mulino, Bologna, p. 222: le figure sintomatiche hanno uno «statuto incerto» e potrebbero essere considerate, più semplicemente, come «figure retoriche ormai convenzionalmente accettate nella pratica argomentativa giudiziaria».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Cfr. A. Angeletti, <em>L&#8217;eccesso di potere e la violazione delle clausole generali</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2012, p. 1229: «la clausola generale, attribuendo all&#8217;interprete l&#8217;integrazione dell&#8217;enunciato normativo, non pone un fine a parametro di queste disposizioni, poiché in tal caso si identificherebbe con esso. La clausola generale, demandando all&#8217;interprete un giudizio sull&#8217;azione amministrativa, implica che questo consiste in una valutazione di conformità alle regole che disciplinano la fattispecie. Per cui essa non può consistere in una valutazione di supremazia di un interesse rispetto ad un altro». Cfr. anche S. Civitarese Matteucci, <em>Funzione, potere amministrativo e discrezionalità in un ordinamento liberal-democratico</em>, in <em>Dir. pubb.</em>, 2009, p. 739, che, muovendo dalla «natura regolativa delle norme che limitano l&#8217;esercizio del potere amministrativo», sostiene la tesi della «natura non direzionale delle norme giuridiche», per cui le disposizioni che recano i suddetti principi e regole non devono essere qualificate in base al loro presunto scopo (cioè la direzione verso l&#8217;interesse pubblico). Alcune aperture in tal senso, sia pure limitatamente all&#8217;applicazione del principio di proporzionalità (e lasciando inalterata, per il resto, la tecnica centrata sull&#8217;eccesso di potere) si colgono pure S.Cognetti, <em>Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2012, p. 1197. Sul tema, in generale, si vedano anche G. Sala,<em> Le clausole generali nell&#8217;età della codificazione del diritto amministrativo</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2012, p. 1191; A. Sandulli, <em>La proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa, </em>Cedam, Padova, 1998; V. Velluzzi, <em>Le clausole generali. Semantica e politica del diritto</em>, Giuffré, Milano, 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> C. Marzuoli, <em>Eccesso di potere</em>, cit..</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-importance-of-being-earnest-osservazioni-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo-sulla-prima-giurisprudenza-applicativa-del-nuovo-art-323-c-p/?download=1376">THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST</a> <small>(315 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-importance-of-being-earnest-osservazioni-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo-sulla-prima-giurisprudenza-applicativa-del-nuovo-art-323-c-p/">The importance of being Earnest: Osservazioni (dalla prospettiva del diritto amministrativo)  sulla prima giurisprudenza applicativa del &#8220;nuovo&#8221; art. 323 c.p.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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