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	<title>Pubblica amministrazione-Sanzioni amministrative Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica amministrazione-Sanzioni amministrative Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Attività di guardia giurata e requisito della buona condotta.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/attivita-di-guardia-giurata-e-requisito-della-buona-condotta/">Attività di guardia giurata e requisito della buona condotta.</a></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna accoglie le doglianze di parte ricorrente, annullando i provvedimenti di revoca del decreto di guardia giurata e della relativa licenza di porto d’armi per violazione dell’art.10 e ss. T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e difetto di motivazione. Secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/attivita-di-guardia-giurata-e-requisito-della-buona-condotta/">Attività di guardia giurata e requisito della buona condotta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/attivita-di-guardia-giurata-e-requisito-della-buona-condotta/">Attività di guardia giurata e requisito della buona condotta.</a></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna accoglie le doglianze di parte ricorrente, annullando i provvedimenti di revoca del decreto di guardia giurata e della relativa licenza di porto d’armi per violazione dell’art.10 e ss. T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e difetto di motivazione. Secondo il Giudice amministrativo la mera denuncia di un fatto di reato (nel caso di specie di minaccia grave), non è di per sé idonea a determinare la mancanza dei requisiti di natura morale prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata.<br />
La pendenza di un procedimento penale, infatti, non far venire meno in capo all’Amministrazione procedente l’obbligo di fornire un’esaustiva motivazione in ordine ad abusi o carenze del ricorrente ostative al mantenimento della licenza, specie nelle ipotesi in cui la revoca viene disposta per la mancanza della buona condotta dell’interessato. Occorre aggiungere che il procedimento di cui trattasi, nelle more del ricorso, si era, peraltro, concluso con il decreto di archiviazione, determinando per tale via la caducazione del presupposto unico posto a base dei provvedimenti di ritiro impugnati.<br />
L’art.10 testé citato, da leggersi in combinato disposto con i successivi artt.11 e 138 T.U.L.P.S., dispone che la revoca dell’autorizzazione di polizia è consentita in caso di abuso da parte della persona autorizzata, e va disposta sulla base di una valutazione discrezionale dell’abuso accertato e della sua eventuale ripetitività. La pendenza di un procedimento penale, quindi, anche per fatti attinenti all’attività autorizzata, può costituire l’occasione per l’amministrazione di svolgere proprie autonome verifiche, onde determinarsi in ordine ad una eventuale revoca della licenza, dal momento che in tale fase non vi è ancora alcun accertamento di fatti costituenti abuso[1]. <br />
In particolare, ai fini del diniego di rilascio o di revoca di una autorizzazione di pubblica sicurezza è necessaria, pur dopo la dichiarazione d’incostituzionalità dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 cit., una buona condotta per aspetti incidenti sull’attitudine e l’affidabilità dell’aspirante a esercitare le funzioni connesse al titolo di polizia[2]. <br />
La giurisprudenza è costante nel riconoscere l’ampiezza del potere discrezionale della pubblica amministrazione in materia di rilascio o revoca di autorizzazioni di polizia in genere e di quelle relative alle armi in particolare, proprio con specifico riguardo alla moralità ed affidabilità dei soggetti[3]. La mancanza del requisito dell’affidabilità del soggetto autorizzato può, infatti, anche fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, in quanto in materia di autorizzazioni di polizia, l’espansione della sfera di libertà dei soggetti recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele. Nell’operare tale delicato bilanciamento tra beni che godono di pari protezione costituzionale, non appare irragionevole la determinazione amministrativa che prende in considerazione anche l’ambiente sociale e familiare in cui concretamente esplica la sua vita di relazione colui che richiede l’autorizzazione, al fine di valutare se esita o meno un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità del soggetto medesimo di abuso della licenza di porto d&#8217;armi[4].<br />
Ciò premesso, dall’esame dell’elaborazione pretoria, emerge come dato univoco che la valutazione discrezionale dell’autorità non possa prescindere da una congrua ed accurata attività istruttoria, di cui dare conto in una motivazione, che evidenzi i fatti rilevanti ai fini dell’accertamento o meno della sussistenza del requisito della buona condotta[5].<br />
Tornando alla fattispecie in esame, il Prefetto di Ravenna, avendo valutato, nel corso degli adempimenti istruttori, i fatti oggetto del procedimento penale a carico del ricorrente di particolare gravità in relazione allo svolgimento della sua attività di guardia giurata, avrebbe dovuto, non già limitarsi al mero riferimento alla pendenza del suddetto procedimento quale elemento di per sé idoneo a giustificare la revoca della relativa nomina, bensì indicare le ragioni, previamente accertate, per cui la notitia criminis denunciata era da reputarsi ostativa alla ricorrenza del requisito della moralità e dell’affidabilità della persona autorizzata, in modo da soddisfare il puntuale obbligo motivazionale prescritto dalla legge a pena di illegittimità[6].</p>
<p>&#8212; *** &#8212;-</p>
<p>[1] Cons. St., sez. IV, 16 novembre 1993, n. 1067; Id., 5 giugno 1995, n. 406.<br />
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell&#8217;aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull&#8217;attuale attitudine ed affidabilità dell&#8217;aspirante ad esercitare le relative funzioni.<br />
[3] Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709; T.A.R. Lazio, sez. I, 14 febbraio 1997, n. 256.<br />
[4] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 ottobre 2001, n. 5921.<br /> <br />
Sul valore da darsi alla sentenza di patteggiamento ex. art.444 c.p.p., cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 30 agosto 2001, n. 563, secondo cui tale pronuncia non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce, dato che nel sistema del nuovo codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale (artt.493, 496 ss. c.p.p.), che ben può essere assente nel procedimento di patteggiamento, ed atteso altresì che l’art.445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali (alla stregua del principio sono stati ritenuti illegittimi i provvedimenti con i quali il prefetto aveva revocato la nomina a guardia particolare giurata del ricorrente ed aveva revocato al medesimo la licenza di porto d’armi, facendo mero riferimento ad una sentenza ex art.444 c.p.p. emessa nei suoi riguardi per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni).<br />
[5] Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709 secondo cui la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sulla eventuale pericolosità di chi chiede la licenza di porto d’armi e sulla probabilità che lo stesso possa abusarne è ampiamente discrezionale, ma non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, di cui dar conto in motivazione, al fine di evidenziare i fatti per i quali il soggetto che ha avanzato la richiesta sia ritenuto capace di abusi, fermo restando che in linea generale non possono compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un solo episodio ostativo mai più ripetuto.<br />
[6] La giurisprudenza amministrativa è alquanto variegata circa la valenza da dare ai precedenti penali e giudiziari. In alcune sentenze il Consiglio di Stato si è espresso sulla legittimità della sospensione, non già della revoca, dei titoli di polizia concernenti la nomina a guardia giurata, per la durata del processo penale, salvo ed impregiudicato il ripristino della posizione, in presenza di una sentenza assolutoria (cfr. Cons. St,. sez. I, 4 marzo 1992, n. 694; Id., sez. IV, 7 aprile 1990, n. 257); T.A.R Friuli-Venezia Giulia, 16 febbraio 1994, n. 90, secondo cui è illegittimo il rifiuto di approvazione della nomina di una guardia giurata per la negativa valutazione della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza di procedimenti penali, alcuni conclusi con l’assoluzione di merito e altri con il proscioglimento per amnistia, essendo invece necessario che siano indicati ulteriori fatti e circostanze che possano giustificare detta valutazione; Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347, che afferma la legittimità del diniego di licenza di guardia giurata nonché di licenza di porto d’arma per difetto del requisito della buona condotta a soggetto nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali o di prevenzione, risultino presentate circostanziate denunce di reato ed acquisite negative informazioni di polizia circa un suo ingiustificato tenore di vita e sulla sua pubblica estimazione, stanti l’ampiezza e la funzione preventiva del potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione in materia, in ragione della pericolosità delle attività soggette ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti (fattispecie di diniego di “approvazione di nomina” a guardia particolare giurata e di licenza di porto di pistola a persona già impiegata come portavalori ed autista del figlio di noto esponente della criminalità organizzata, in rapporti con soggetti cui era stato vietato l’uso di armi e denunciato per attività di vigilanza privata senza licenza, ex art.134 T.U.L.P.S); T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre 2000, n. 2276, in cui stabilisce che non è la pendenza del procedimento penale a far venire meno il requisito della buona condotta ai sensi dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, bensì la gravità intrinseca dei fatti addebitati in relazione, soprattutto, al titolo di polizia richiesto; Cons. St., sez. IV, 7 marzo 1997, n. 218, che ha ritenuto illegittima la sospensione della nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 cit., in ragione di una semplice denuncia di reato non ancora esaminata dal pubblico ministero.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Arriva il favor rei, ma non per tutte le sanzioni amministrative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:46 +0000</pubDate>
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<p>Allorché, con la legge 24 novembre 1981 n. 689, il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, venne sancito il principio di legalità, secondo il quale &#8220;nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se</p>
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<p>Allorché, con la legge 24 novembre 1981 n. 689, il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, venne sancito il principio di legalità, secondo il quale &#8220;nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione&#8221; (art. 1).</p>
<p>Con tale disciplina, tuttavia, il legislatore ha preso in considerazione solo un aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell&#8217;illecito, trascurando l&#8217;altro aspetto della questione e cioè l&#8217;ipotesi della norma che successivamente disciplini in maniera più favorevole il comportamento illecito soggetto alla sanzione amministrativa o addirittura non lo consideri più punibile.</p>
<p> Nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 689, la giurisprudenza costante della Suprema Corte (1) e del Consiglio di Stato (2) ha negato che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei.</p>
<p> Si è consolidato, pertanto, l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui l&#8217;illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole, anche se si tratti di illeciti amministrativi derivanti dalla depenalizzazione. Tale principio è stato applicato anche nel caso in cui la più favorevole disciplina posteriore alla commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria (3).</p>
<p> La ragione di tale rigore è stata spiegata dalla Cassazione in considerazione del fatto che per le norme di carattere sanzionatorio, non è ammessa l&#8217;applicazione analogica (art. 14 preleggi) e, quindi, non potevano (data la specialità della materia) applicarsi analogicamente i commi 2 e 3 dell&#8217;art. 2 del codice penale.</p>
<p> Le conseguenze inique derivanti dalla inapplicabilità del principio del favor rei alle sanzioni amministrative sono emerse in maniera evidente in sede di applicazione del nuovo testo unico in materia valutaria (approvato con D.p.r. 31 marzo 1998 n. 326). </p>
<p>Si è dovuto infatti constatare che le nuove sanzioni più miti in materia di infrazioni valutarie, emanate anche in armonia alle direttive comunitarie, non potevano essere applicate solo perchè le infrazioni erano state commesse in data anteriore alla entrata in vigore della nuova legge.</p>
<p> Ciò ha indotto il legislatore a cambiare radicalmente rotta e, con l&#8217;art. 1 della L. 7 novembre 2000 n. 326, è stato introdotto nel testo unico delle leggi valutarie un nuovo art. 23-bis, il quale così testualmente recita: &#8220;Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia stata irrogata con provvedimento definitivo&#8230; Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo&#8221;.</p>
<p> Se, da un lato, va constatato con soddisfazione che finalmente un principio di civiltà giuridica è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, ci si domanda, d&#8217;altro lato, perchè un tale principio non sia stato statuito in via generale per tutte indistintamente le sanzioni amministrative.</p>
<p> Nell&#8217;ordinamento giuridico si è venuta a creare infatti una palese disparità di trattamento, perchè, mentre oggi il principio del favor rei trova applicazione in materia valutaria, non trova applicazione in molte altre materie (contravvenzioni in materia di circolazione stradale, navigazione, edilizia, urbanistica, previdenza, sanità, commercio, alimenti, leggi finanziarie, tributarie, bancarie etc.).</p>
<p>(1) Cass. civ. sez. lav. 17 agosto 1998 n. 8074 in Il Cons. Stato 1999 II, 40. Per più ampi riferimenti giurisprudenziali, BEZZI, Illeciti e sanzioni amministrative, Milano 2000, 9 ss.</p>
<p>(2) Cons. Stato V sez. 29 aprile 2000 n. 2544 in Il Cons. Stato 2000, I, 1060.</p>
<p>(3) Cass. I sez. 17 novembre 1995 n. 11928 in Il Cons, Stato II, 698.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative. Abrogazione dell&#8217;art. 106 tulcp e legge n. 689/1981.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-riserva-di-legge-in-materia-di-sanzioni-amministrative-abrogazione-dellart-106-tulcp-e-legge-n-689-1981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:46 +0000</pubDate>
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<p>(notazioni a margine di Cons. Stato, sez. I, parere 17 ottobre 2001, n. 885). 1. La ben nota questione posta dall’abrogazione della norma che fondava la potestà sanzionatoria degli Enti Locali è stata finalmente affrontata nella sede adeguata. Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha chiaramente affermato che occorre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-riserva-di-legge-in-materia-di-sanzioni-amministrative-abrogazione-dellart-106-tulcp-e-legge-n-689-1981/">Il principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative. Abrogazione dell&#8217;art. 106 tulcp e legge n. 689/1981.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-riserva-di-legge-in-materia-di-sanzioni-amministrative-abrogazione-dellart-106-tulcp-e-legge-n-689-1981/">Il principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative. Abrogazione dell&#8217;art. 106 tulcp e legge n. 689/1981.</a></p>
<p>(notazioni a margine di Cons. Stato, sez. I, <a href="/ga/id/2002/4/1970/g">parere 17 ottobre 2001, n. 885</a>).</p>
<p>1. La ben nota questione posta dall’abrogazione della norma che fondava la potestà sanzionatoria degli Enti Locali è stata finalmente affrontata nella sede adeguata.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha chiaramente affermato che occorre una norma di legge statale al fine di ripristinare la autonoma potestà sanzionatoria amministrativa degli Enti Locali, che come noto è venuta meno a seguito della abrogazione dell&#8217;art.106 del testo unico legge comunale e provinciale n.383 del 3.3.1934.</p>
<p>Per bene comprendere la vicenda occorre procedere con ordine.</p>
<p>2. L&#8217;art.106 TULCP prevedeva che in assenza di diversa disposizione di legge, le &#8220;contravvenzioni&#8221; ai regolamenti comunali e provinciali ed alle ordinanze erano punite con una sanzione amministrativa fino a lire uno milione.</p>
<p>La norma in questione è stata per decenni il fondamento della potestà dell&#8217;Ente Locale di prevedere ed irrogare sanzioni per la violazione di regolamenti locali, in assenza di prevalenti norme di legge, ponendosi quindi come norma di chiusura del sistema sanzionatorio nell’ordinamento delle autonomie locali.</p>
<p>Per ricostruire correttamente il sistema, non si può trascurare in termini generali che il potere regolamentare d’altre autorità diverse dal Governo trova origine fin nelle preleggi che stabiliscono che l’esercizio di tale potere incontra due limiti generali (disposizioni preliminari al codice civile art.3 comma 2):</p>
<p>I. limite di materia, costituito dalle competenze dell&#8217;ente pubblico;</p>
<p>II. limite delle fonti primarie di legge.</p>
<p>Il sistema non è stato modificato dalla legge generale di depenalizzazione, legge n.689/1981, che pur innovando in tema di principi generali dell&#8217;illecito amministrativo ha comunque, secondo certa dottrina, fatto salvo il potere sanzionatorio dei Comuni (legge n.689/1981 artt.16 e 17; contra P. CERBO, Le sanzioni amministrative, Milano, Giuffrè, 1999, 43 ).</p>
<p>L&#8217;articolo 1 della legge n. 689/1981 ha introdotto poi nell&#8217;ordinamento il principio di legalità dell&#8217;illecito amministrativo, mutuato dal diritto penale ed analogo nel contenuto e nella formulazione al principio costituzionale posto dall&#8217;art.25 Costituzione.</p>
<p>Anche la legge n.142/1990, pietra miliare della riforma dell&#8217;ordinamento delle autonomie locali, con l&#8217;art.64 mantenne in vigore gli articoli da 106 a 110 e 155 del vecchio testo unico del 1934.</p>
<p>3. Si arriva così ai giorni nostri, in cui il nuovo recentissimo testo unico delle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali, d. lgs, n.267/2000, ha espressamente abrogato mediante l&#8217;art.274 l&#8217;art.106 TULCP.</p>
<p>Si è posto pertanto il grave problema del venir meno del carattere coattivo delle norme locali.</p>
<p>In assenza di norma sanzionatoria di rango primario, i regolamenti e le ordinanze locali non potevano essere accompagnate da sanzioni amministrative pecuniarie, o di altra natura, ad es. da sanzioni accessorie interdittive.</p>
<p>Cadeva così, forse per una mera svista del legislatore delegato, la potestà sanzionatoria amministrativa di Comuni e Province.</p>
<p>Essa restava interamente affidata alle fattispecie penali e amministrative dell&#8217;ordinamento giuridico statuale.</p>
<p>Il problema riguardava e riguarda ancora oggi ad esempio i regolamenti di polizia urbana che contengono obblighi e divieti a carico dei cittadini in materia di decoro, rumori, rifiuti, occupazioni di suolo pubblico e molto altro collegate ad esigenze, tradizioni e abitudini locali,spesso senza fondamento in leggi dello Stato.</p>
<p>4. La dottrina si era subito posta il problema, giungendo a sostenere che l&#8217;autonomia normativa dell&#8217;Ente Locale, di rango costituzionale, poteva sopperire mediante apposita previsione da introdurre nello Statuto dell&#8217;Ente e/o in un regolamento.</p>
<p>Il Ministero Interno con la risoluzione 7 marzo 2001 ritenne sufficiente una norma di rango regolamentare, quindi secondario, da adottare ai sensi dell&#8217; art.7 del T.U. n.267/2000.</p>
<p>La tesi ministeriale si fondava sui seguenti assunti:</p>
<p>gli artt.5 e 128 della Costituzione riconoscono la potestà normativa di rango secondario dell&#8217;Ente Locale, quale espressione dell&#8217;autonomia costituzionalmente propria delle autonomie locali;</p>
<p>l&#8217;art.23 Costituzione inoltre pone una riserva di legge relativa e non assoluta, così consentendo che prestazioni personali e patrimoniali coattive, tra cui si ritiene siano annoverabili anche le sanzioni amministrative, trovino una fonte concorrente in norme secondarie;</p>
<p>il potere sanzionatorio degli Enti Locali si basa sull&#8217;autonomia regolamentare ad essi riconosciuta anche dall&#8217;art.7 d. lgs. n.267/2000.</p>
<p>5. Con il parere reso il 17 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha invece affermato che il vuoto esiste e non è colmabile attraverso la &#8220;suggestiva&#8221; ricostruzione del sistema sanzionatorio proposta dal Ministero Interni, che eleverebbe i regolamenti locali a fonti poste sullo stesso piano della legge dello Stato.</p>
<p>La tesi ministeriale, subito accolta da molti Comuni che si erano attivati in ordine sparso nell&#8217;adottare delibere di Giunta o di Consiglio, in effetti sovvertiva principi costituzionali e principi generali dell&#8217;ordinamento dello Stato.</p>
<p>In particolare essa disconosceva:</p>
<p>&#8211; il principio di legalità del reato e della pena, che deve considerarsi vigente secondo avanzata dottrina penalistica nell&#8217;intero sistema del nostro diritto punitivo, sia sanzionato penalmente che in via amministrativa, ai sensi dell&#8217; art.25 della Costituzione;</p>
<p>&#8211; il relativo corollario dogmatico della riserva di legge, vigente nella materia dei reati e delle fattispecie amministrativamente sanzionate e confermato dalla legge generale di depenalizzazione (art.1 legge n.689/1981);</p>
<p>&#8211; la riserva relativa di legge posta dall&#8217;art.23 Costituzione per le prestazioni patrimoniali coattive, tra cui la dottrina ricomprende le obbligazioni pecuniarie gravanti sui trasgressori a seguito dell&#8217;accertamento di violazioni amministrative.</p>
<p>Non poteva venire in rilievo invece nella vicenda il principio di diritto comunitario in materia di legalità e riserva di legge previsto dall’art. 2 del regolamento comunitario 95/2988, dato che diversi sembrano essere i presupposti e l’ambito di applicazione nell’ordinamento comunitario, come riconosciuto da prevalente dottrina (PISANESCHI, Le sanzioni amministrative comunitarie, Padova, Cedam 1988, 127 ; CERBO, Le sanzioni amministrative, cit. 328 ).</p>
<p>Anche a voler accedere alla tesi diffusa in dottrina secondo cui la riserva di legge nella materia delle sanzioni amministrative discende dalla legge ordinaria, art. 1 legge n. 689/1981, e non dai principi costituzionali citati, le conclusioni non potevano essere diverse.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato la vigenza in subiecta materia dell&#8217;art.23 Cost. che, prevedendo una riserva legislativa relativa, impone che sia la legge a delineare il precetto nei suoi elementi essenziali, potendo poi il regolamento solamente integrare e specificare ad es. i limiti, i dati tecnici (cfr. PALIERO -TRAVI, La sanzione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1988, p.140).</p>
<p>Si deve escludere quindi che nuove fattispecie di illecito amministrativo siano introdotte con lo strumento normativo del regolamento, sia statale, sia regionale, che degli Enti Locali.</p>
<p>Questo potrà quindi disporre solo sulla base di &#8221; …precetti sufficientemente individuati dalla legge .&#8221;</p>
<p>Il fenomeno della etero-integrazione del precetto legislativo mediante fonti secondarie è quindi ritenuto ammissibile anche per l&#8217;illecito amministrativo, al pari di quanto l&#8217;art.25 Costituzione consente in materia di reati, ma rappresenta anche il limite dei regolamenti, nonché delle ordinanze sindacali.</p>
<p>Occorre sempre una &#8220;delega&#8221; del legislatore statale che autorizzi la fonte secondaria regolamentare a specificare gli elementi costitutivi del fatto delineati dalla norma primaria, oppure preveda le sanzioni amministrative, principali e/o accessorie applicabili per la ipotesi di violazone di regolamenti ed ordinanze.</p>
<p>Così come, secondo la Corte Costituzionale, la legge dello Stato deve in tema di tributi definire i tre elementi essenziali del tributo, base imponibile, aliquota, soggetto passivo, potendo il regolamento solo meglio specificarli, analogamente occorre ragionare nella materia delle fattispecie sanzionatorie, postochè identico secondo il Consiglio di Stato è il principio costituzionale informatore dell&#8217;istituto, ovvero quello posto dall’art.23 Costituzione e ripreso dall’art. 1 legge n. 689.</p>
<p>6. Le conseguenze della posizione assunta dal Consiglio di Stato sono di tutto rilievo.</p>
<p>a- Sono illegittimi e quindi annullabili dal giudice amministrativo i regolamenti che praeter legem hanno previsto o richiamato la vigenza di fatti illeciti o sanzioni amministrative, senza alcuna base legislativa, successivamente all’abrogazione dell’art. 106 tulcp.</p>
<p>Sono viziati per conseguenza anche gli atti di accertamento di tali illeciti.</p>
<p>Il giudice ordinario, in sede di opposizione ex art.22 ss. legge n.689/1981, potrà pertanto disapplicare il regolamento in quanto non conforme a legge, annullando poi il verbale o l&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione conseguente, in relazione al vizio di violazione degli artt.23 Cost. e 1 legge n.689/1981.</p>
<p>b- Nulla potrà tuttavia pretendere in ripetizione chi abbia pagato, così estinguendo l&#8217;obbligazione pecuniaria, non avendo neanche proposto nei termini ricorso amministrativo avverso il verbale,ed eventualmente opposizione all&#8217;ordinanza-ingiunzione.</p>
<p>c- Il supremo consesso della giustizia amministrativa paventa il pericolo che il vuoto normativo causi la ri-penalizzazione ai sensi dell&#8217;art.650 c.p di fattispecie che ai tempi e nel vigore dellart.106 erano soggette solo a sanzioni amministrative.</p>
<p>Non si deve però trascurare che le ordinanze sindacali sono presidiate non solo dall&#8217; art.650 cp ma anche, nella materia della sicurezza pubblica, dall&#8217;art.17 comma 2 del TULPS.</p>
<p>Quest’ultimo prevede che:</p>
<p>&#8220;Con le stesse pene (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 400.000) sono punite, salvo quanto previsto dall’art.17 bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di p.s, sindaci&#8221;.</p>
<p>Si tratta di due norme incriminatici penali &#8220;in bianco&#8221;, che hanno in comune anche la natura sussidiaria.</p>
<p>Esse poi rinviano per l&#8217;integrazione del precetto agli atti dell&#8217;Autorità locale, quali le ordinanze, di cui assicurano e presidiano l&#8217;effettività.</p>
<p>d- La riserva di legge relativa posta dalla Costituzione e dalla legge n. 689/1981 art.1 impedisce che il regolamento preveda il fatto e la sanzione amministrativa, potendo solo disciplinare aspetti delegati dalla legge alla fonte secondaria.</p>
<p>Tuttavia l&#8217;art. 1 potrebbe trovare deroga in una legge ordinaria successiva, ma forse solo in senso restrittivo, ad esempio trasformando in assoluta la riserva in materie settoriali definite, ovvero nel senso di affidare ai regolamenti aspetti specifici della fattispecie, purchè essa sia sufficientemente determinata dalla legge.</p>
<p>e- Occorre inoltre stabilire se la ricostruzione in esame produca conseguenze anche in tema di sanzioni amministrative accessorie.</p>
<p>Sembra evidente la risposta positiva, atteso che la riserva legislativa in esame non può concernere solo le sanzioni amministrative principali di natura pecuniaria, sussistendo la stessa ratio anche in ordine alle sanzioni non principali, che di diritto seguono e sono applicate in sede di ordinanza – ingiunzione dall’autorità competente a decidere il ricorso avverso la sanzione principale.</p>
<p>In proposito sorge il dubbio se la nozione di prestazione patrimoniale o personale coattiva, posta dall’art.23 Cost., ricomprenda anche la sanzione amministrativa accessoria.</p>
<p>Se la risposta fosse negativa si potrebbe opinare nel senso che la riserva comunque riposi sull’art. 25 Costituzione.</p>
<p>7. In definitiva, riteniamo che sia urgente l’intervento normativo del Parlamento che disciplini ex novo la materia, prevedendo almeno, come in passato, che i precetti posti da regolamenti ed ordinanze comunali e provinciali, nelle materie di competenza e nel rispetto delle leggi, siano resi imperativi da una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui dovranno essere determinati i limiti minimi e massimi.</p>
<p>E’ auspicabile che nell’occasione sia previsto anche un sistema di sanzioni accessorie, idonee ad assistere e rendere coattive le norme emanate dagli Enti locali, con regolamenti ed ordinanze.</p>
<p>Appare incontrovertibile oramai che non sono sufficienti, anzi sono illegittimi, Statuti e regolamenti di Comuni e Province nella parte in cui hanno inteso sancire un autonomo potere normativo in materia di fatti illeciti e di conseguenti sanzioni amministrative, che prescinda da fattispecie illecite previste dalla legge dello Stato.</p>
<p>Nelle more non rimane che fare riferimento a fattispecie sanzionatorie, sia amministrative che, in extremis, penali, contenute in disposizioni legislative specifiche al fine di assicurare un efficace presidio delle norme che gli Enti locali intendono dotare di carattere coattivo.</p>
<p>FRANCESCO VERGINE<br />
(Comandante Polizia Municipale di Venezia)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-riserva-di-legge-in-materia-di-sanzioni-amministrative-abrogazione-dellart-106-tulcp-e-legge-n-689-1981/">Il principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative. Abrogazione dell&#8217;art. 106 tulcp e legge n. 689/1981.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Primo commento dell’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/primo-commento-dellart-16-del-collegato-alla-finanziaria-2003-in-materia-di-potere-sanzionatorio-degli-enti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/primo-commento-dellart-16-del-collegato-alla-finanziaria-2003-in-materia-di-potere-sanzionatorio-degli-enti-locali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/primo-commento-dellart-16-del-collegato-alla-finanziaria-2003-in-materia-di-potere-sanzionatorio-degli-enti-locali/">Primo commento dell’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali</a></p>
<p>Il potere sanzionatorio degli enti locali – il problema sorto dalla caducazione dell’art.106 tulcp 1934. Finalmente il legislatore nazionale si è occupato della questione che per più di due anni ha afflitto i dirigenti delle Polizie Municipali in Italia e le rispettive amministrazioni comunali. Come ricorderanno gli operatori del settore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/primo-commento-dellart-16-del-collegato-alla-finanziaria-2003-in-materia-di-potere-sanzionatorio-degli-enti-locali/">Primo commento dell’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/primo-commento-dellart-16-del-collegato-alla-finanziaria-2003-in-materia-di-potere-sanzionatorio-degli-enti-locali/">Primo commento dell’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali</a></p>
<p>Il potere sanzionatorio degli enti locali – il problema sorto dalla caducazione dell’art.106 tulcp 1934.</p>
<p>Finalmente il legislatore nazionale si è occupato della questione che per più di due anni ha afflitto i dirigenti delle Polizie Municipali in Italia e le rispettive amministrazioni comunali.</p>
<p>Come ricorderanno gli operatori del settore, improvvisamente e senza valutarne appieno le conseguenze, il testo unico delle autonomie locali aveva abrogato l’art. 106 del vecchio testo unico del 1934, così togliendo il necessario fondamento al tradizionale potere degli enti locali di prevedere nei propri atti sanzioni amministrative pecuniarie .</p>
<p>Regolamenti ed ordinanze dei Comuni e dei rispettivi sindaci, nonché delle Province, restavano così orfane della potestà sanzionatoria, strumento indispensabile di effettività delle disposizioni recanti precetti rivolti ai cittadini ed in genere alle collettività amministrate. </p>
<p>Finalmente, dopo avere ricevuto varie proposte di articolato (tra cui una dell’ANCI nazionale che non è stata recepita), il Governo si è fatto promotore ed il Parlamento ha adottato un testo di legge che integra con un art. 7 bis il testo unico autonomie locali.</p>
<p>Il testo dell’art. 16 della legge in oggetto, recante &#8220;Disposizioni ordinamentali in materia di p.a.&#8221;, approvata ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, così recita:</p>
<p>&#8220;Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali&#8221;</p>
<p> Dopo l&#8217;articolo 7 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 7-bis. &#8211; (Sanzioni amministrative) &#8211; 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.</p>
<p>2. L&#8217;organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell&#8217;articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689&#8221;.</p>
<p>Prime considerazioni sul nuovo art. 7 bis testo unico autonomie locali.</p>
<p>La norma introdotta nel d. lgs. n. 267/2000 si presta alle seguenti considerazioni, che sembrano delinearne l’insufficienza rispetto al fine perseguito:</p>
<p>&#8211; la norma consente a Comuni e Province di corredare i propri regolamenti, atti di competenza dei Consigli rispettivi, di sanzioni amministrative solo a carattere pecuniario; </p>
<p>&#8211; sono state dimenticate, forse volutamente, le sanzioni amministrative accessorie, quali ad esempio l’obbligo di ripristinare luoghi o cose occupate o danneggiate o insudiciate o imbrattate, altri obblighi o interdizioni da attività, la confisca, la sospensione e la revoca di titoli amministrativi abilitativi ed altro ancora;</p>
<p>&#8211; dimenticate anche le ordinanze del Sindaco, che pertanto non possono recare sanzioni amministrative di alcun genere, siano principali (pecuniarie) che accessorie per la violazione del disposto in esse contenuto, se non richiamandosi a leggi di settore;</p>
<p>La norma inoltre deroga per implicito al principio generale posto dall&#8217;art. 10 della legge n. 689/1981, sotto due profili almeno:</p>
<p>&#8211; i limiti edittali minimo e massimo sono ben più bassi, segno di scarsa fiducia del legislatore nella ponderatezza delle scelte dell’organo consiliare locale ; si rammenti che la legge n. 689 prevede un minimo di 4.000 lire ed un massimo di 20 milioni di lire, oggi da convertire in euro ovviamente; </p>
<p>– in senso opposto poi, la norma deroga al principio dell’art. 10 c. 2 citato della legge n. 689, per cui il massimo edittale non deve superare di dieci volte il limite minimo;</p>
<p>L’art. 7 bis prevede invece, pur potendolo fare, un massimo di 500 euro che è eguale a 20 volte il minimo (25 euro); esso, tuttavia, in assoluto è circa la metà di quello che sempre la legge generale in materia n. 689 consentirebbe.</p>
<p>Oltre a non prevedere il potere di introdurre sanzioni accessorie, sono per implicito escluse anche misure amministrative cautelari, siano personali che reali, quale il sequestro, se non nelle ipotesi in cui una disposizione primaria di legge ciò consenta. </p>
<p>Si ricordi che il sequestro amministrativo è in genere atto urgente, finalizzato alla successiva confisca del bene sequestrato, facoltativa od obbligatoria a seconda dei casi. </p>
<p>Nella sua grave carenza sistematica, la scelta del legislatore di non consentire ai Comuni di prevedere poteri di sequestro degli organi di polizia locale è coerente con la mancata previsione del potere di confisca amministrativa, che postulerebbe appunto la facoltà di sequestrare in genere.</p>
<p>Ci chiediamo allora se questa scelta sia consapevole e, se la risposta è positiva, vorremmo capirne le ragioni sistematiche.</p>
<p>Conclusioni </p>
<p>Il rimedio previsto è peggiore del male. L’art. 7 bis, così strutturato, impone nella sostanza agli enti locali di applicare sanzioni amministrative accessorie alla sanzione principale pecuniaria solo nei casi e modi previsti dalle legge statale o regionale, nelle materie di rispettiva competenza.</p>
<p>Addirittura nessuna sanzione di alcun genere sarà legittimo prevedere nelle ordinanze del Sindaco: varranno solo i richiami alle fattispecie sanzionatorie, siano penali che amministrative, contenute in specifiche norme di legge.</p>
<p>Il limite massimo della somma di denaro imponibile al trasgressore dei regolamenti locali è poi inspiegabilmente basso.</p>
<p>Infine, una magra consolazione: la norma ci conferma nella <a href="/ga/id/2002/5/799/d">tesi sostenuta da noi</a>, sempre su questa rivista, secondo cui in materia di sanzioni amministrative vige nell’ordinamento giuridico un principio di legalità e quindi di riserva di legge, del tutto simile a quello vigente nel sistema penale.</p>
<p>Il principio fu affermato dal <a href="/ga/id/2002/4/1970/g">Consiglio di Stato in sede consultiva</a>, così smentendo quanti ritenevano che il Comune con lo statuto o con un regolamento poteva supplire al vuoto di legge, determinato dall’abrogazione dell’art. 106 tulcp 1934, prevedendo autonomamente un sistema sanzionatorio locale.</p>
<p>In conclusione, solo il legislatore con una ulteriore novella normativa potrà consentire alle Polizie Municipali di avere a disposizione un completo ed efficiente apparato sanzionatorio amministrativo che possa dotare di effettività le norme locali dei Comuni e delle Province. Ciò consentirebbe di ridurre il ricorso alla norma penale che deve essere invece estrema ratio e favorirebbe l’adeguamento delle norme alla realtà territoriale locale.</p>
<p>In epoca di federalismo annunciato sarebbe bene far seguire i fatti alle parole.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p><a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*313&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">LEGGE COLLEGATA ALLA FINANZIARIA 2003 &#8211; DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (testo definitivamente approvato dal Senato il 20 dicembre 2002, non ancora pubblicato nella G.U.).</p>
<p>F. VERGINE, <a href="/ga/id/2002/5/799/d">Il principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative</a>, in www.giust.it, n. 4-2002</p>
<p>Cons. Stato, sez. I, <a href="/ga/id/2002/4/1970/g">parere 17 ottobre 2001, n. 885</a> (con commento di L. OLIVERI)</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, <a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*199&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">Risoluzione 7 marzo 2001</p>
<p>L. OLIVERI, <a href="/ga/id/2001/6/772/d">Potestà sanzionatoria dei comuni e piccole mistificazioni, in www.giust.it, n. 6/2001</a>.</p>
<p>P. VIRGA, <a href="/ga/id/2001/1/79/d">Con il testo unico si è raggiunto l&#8217;obiettivo della stabilità nella legislazione degli enti locali?</a>, in www.giust.it, n. 1/2001.</p>
<p>V. l’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/primo-commento-dellart-16-del-collegato-alla-finanziaria-2003-in-materia-di-potere-sanzionatorio-degli-enti-locali/">Primo commento dell’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commento a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 5566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano-sez-iv-28-ottobre-2004-n-5566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano-sez-iv-28-ottobre-2004-n-5566/">Commento a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 5566</a></p>
<p>Con la sentenza in commento, il T.A.R. per la Lombardia ha statuito l’annullamento di un’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. dal Direttore del Settore Gestione Tecnica Territoriale del convenuto Comune di Pioltello. Nello specifico, detto provvedimento cautelare prevedeva la sospensione provvisoria dell’attività di somministrazione di bevande, costituente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano-sez-iv-28-ottobre-2004-n-5566/">Commento a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 5566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano-sez-iv-28-ottobre-2004-n-5566/">Commento a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 5566</a></p>
<p>Con la sentenza in commento, il T.A.R. per la Lombardia ha statuito l’annullamento di un’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. dal Direttore del Settore Gestione Tecnica Territoriale del convenuto Comune di Pioltello. Nello specifico, detto provvedimento cautelare prevedeva la sospensione provvisoria dell’attività di somministrazione di bevande, costituente l’oggetto della licenza di titolarità della società ricorrente, a cagione del fatto che quest’ultima aveva abusato del proprio titolo autorizzatorio, mediante l’installazione e la messa in uso di giochi elettronici non conformi alle disposizioni di legge. In particolare, l’accoglimento del ricorso è stato disposto alla luce della riconosciuta fondatezza dell’assorbente censura relativa al difetto di competenza del dirigente comunale, autore dell’atto impugnato. Con tale pronuncia, il Collegio milanese si è dunque posto lungo il solco di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in seguito al trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio, sospensione e revoca delle licenze per pubblico esercizio previste dal T.U.L.P.S., la potestà di sospensione deve intendersi di competenza del Sindaco, anche nel caso in cui l’adozione del provvedimento cautelare si rende necessaria per ragioni attinenti alla sicurezza e alla moralità pubblica (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 23 agosto 2002, n. 700; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 17 dicembre 2003, n. 795). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa non lascia registrare una perfetta omogeneità di vedute: secondo un diverso filone interpretativo, infatti, apparterrebbe unicamente all’Autorità di pubblica sicurezza, e non all’amministrazione comunale, la competenza ad irrogare la misura sospensiva provvisoria contemplata dall’art. 110 T.U.L.P.S., essendo comunque rimessa al Questore ogni valutazione attinente alla tutela dell’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Piemonte, 2 luglio 2003, n. 1012; T.A.R. Lombardia, Milano, 9 settembre 2003, n. 3719). <br />
Nel precisare la non recessività del potere sospensivo del Sindaco rispetto a quello attribuito al Questore dall’art. 110, co. 11, T.U.L.P.S. il T.A.R. lombardo ha inoltre implicitamente affermato che l’adozione dell’ordinanza di sospensione di cui all’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. assume carattere necessitato ogni qual volta il contravventore risulti titolare di licenza per pubblico esercizio.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; <a href="/ga/id/2004/11/5361/g">Sentenza 28 ottobre 2004 n. 5566</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano-sez-iv-28-ottobre-2004-n-5566/">Commento a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 5566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statuto comunale e sanzioni amministrative.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/statuto-comunale-e-sanzioni-amministrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/statuto-comunale-e-sanzioni-amministrative/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/statuto-comunale-e-sanzioni-amministrative/">Statuto comunale e sanzioni amministrative.</a></p>
<p>La dottrina, all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in vigore del D.lgs 267/2000, ha correttamente concentrato la sua attenzione sugli indesiderati effetti derivanti dall&#8217;abrogazione completa del testo unico 383/1934, comprendente anche gli articolo 106 e seguenti, che fondavano la possibilità, per il comune, di sanzionare ogni violazione ai regolamenti ed alle ordinanze. Il problema</p>
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<p>La dottrina, all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in vigore del D.lgs 267/2000, ha correttamente concentrato la sua attenzione sugli indesiderati effetti derivanti dall&#8217;abrogazione completa del testo unico 383/1934, comprendente anche gli articolo 106 e seguenti, che fondavano la possibilità, per il comune, di sanzionare ogni violazione ai regolamenti ed alle ordinanze.</p>
<p>Il problema è noto: l&#8217;articolo 106 del testo unico del &#8217;34 conteneva la disposizione della generale sanzionabilità con l&#8217;ammenda delle contravvenzioni ai regolamenti comunali, salvo che specifiche norme di legge non disponessero altrimenti.</p>
<p>In base a questa norma di legge, qualsiasi disposizione regolamentare era perseguibile con la sanzione amministrativa, che, a seguito della depenalizzazione operata con la legge 689/1981, ha sostituito la contravvenzione e dunque l&#8217;illecito penale.</p>
<p>Il venir meno del testo unico del &#8217;34 fa cadere, evidentemente, la norma generale dell&#8217;articolo 106, che &#8220;copriva&#8221; ogni ipotesi di violazione dei regolamenti amministrativi, anche a prescindere dall&#8217;esistenza di una legge specifica che, a monte, stabilisse quali comportamenti dovessero essere sanzionati.</p>
<p>Ora, l&#8217;assenza di una simile norma generale, deve essere vista in rapporto a quanto stabilisce l&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 689/81, a mente del quale &#8220;nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione&#8221;. Risulta, quindi, impossibile sanzionare amministrativamente una violazione ai regolamenti comunali, se non esista una disposizione di legge che preveda espressamente la possibilità di provvedere a tale sanzione. L&#8217;esempio classico è il regolamento d&#8217;igiene comunale, che adesso risulta &#8220;incoercibile&#8221;, giacchè manca una disposizione di legge che disciplini le violazioni e le sanzioni relative.</p>
<p>Si è, pertanto, aperto un &#8220;vuoto&#8221; normativo che, oggettivamente, mette i comuni in grandi difficoltà, poiché l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa in carenza della norma di legge che ne sta alla base dovrebbe dare altissime probabilità di successo al cittadino che si opponga, rilevando l&#8217;illegittimità della sanzione medesima.</p>
<p>Da qui il tentativo di individuare, con mezzi rapidi e che esaltino l&#8217;autonomia degli enti locali, sistemi per colmare il vuoto normativo e riattribuire agli enti locali la perduta potestà sanzionatoria.</p>
<p>Alcuni autori hanno sollevato la questione, invitando il legislatore ad intervenire con celerità, suggerendo, tuttavia, di procedere, in mancanza di una legge, attraverso lo statuto, introducendo una disposizione in tutto analoga a quella contenuta nell&#8217;abrogato articolo 106 del testo unico del &#8217;34. I medesimi autori notano, comunque, che la soluzione non pone del tutto al riparo l&#8217;azione sanzionatoria dei comuni, perché l&#8217;articolo 1 della legge 689/1981 dispone una vera e propria riserva di legge in merito alle sanzioni amministrative.</p>
<p>Proprio la presenza di questa riserva di legge, deve far ritenere che l&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 106 del testo unico del &#8217;34, anche se complica la vita agli enti locali, è un segno di civiltà giuridica.</p>
<p>Non si può non notare, infatti, il contrasto tra una disposizione quale quella del citato articolo 1 della legge sulla depenalizzazione, che applica anche alle sanzioni amministrative il principio riassunto nel brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege. Il principio della riserva di legge, pertanto, comporta: che solo la legge può considerare un certo fatto quale illecito amministrativo; tale disposizione di legge deve essere espressa; non può essere passibile di applicazione analogica, in quanto ciascuna specifica sanzione scaturisce da una precisa fattispecie di violazione.</p>
<p>Allora, l&#8217;articolo 106 del testo unico del &#8217;34 appariva abbastanza non in linea col principio della riserva di legge, giacchè era con ogni evidenza una sorta di &#8220;norma in bianco&#8221;, che consentiva l&#8217;applicazione di sanzioni amministrative, senza però individuare i fatti concretamente considerabili violazioni amministrative.</p>
<p>Non si deve dimenticare che quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 689/1981 non è che l&#8217;estensione, anche alle sanzioni amministrative, di fondamentali disposizioni costituzionali. In primo luogo, l&#8217;articolo 23, a mente del quale &#8220;nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge&#8221;. In secondo luogo, l&#8217;articolo 25, secondo il quale &#8220;… nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso&#8221;.</p>
<p>Il sistema sanzionatorio disegnato dalla stessa Costituzione, allora, impone espressamente che sia la legge ad indicare espressamente le violazioni sanzionabili e l&#8217;entità (al limite da comprendere tra un minimo ed un massimo) della sanzione pecuniaria. Pertanto, l&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 106, da questo punto di vista, appare in linea con il sistema sanzionatorio, in quanto obbliga il legislatore ad indicare espressamente i casi nei quali gli enti locali possono imporre sanzioni (e quali) per le violazioni ai propri regolamenti.</p>
<p>Ora, proprio le medesime considerazioni fin qui svolte, dovrebbero lasciar concludere per l&#8217;impossibilità che gli statuti intervengano a colmare il vuoto normativo, derivante dall&#8217;abrogazione del R.D. 383/1934.</p>
<p>La presenza nell&#8217;ordinamento giuridico di ben due disposizioni costituzionali e di una derivante da legge ordinaria che contengono la riserva alla legge della possibilità di prevedere le sanzioni amministrative, dovrebbe preclude sia l&#8217;esistenza di generiche norme di legge, sia, soprattutto, la possibilità che siano altre fonti a regolamentare la materia.</p>
<p>L&#8217;unico sistema per considerare lo statuto fonte legittimata a disciplinare la materia è operare una ricostruzione della sua collocazione nel campo delle fonti tale da poterlo considerare fonte non sottordinata gerarchicamente alla legge, ma in rapporto con essa, in base al principio della competenza.</p>
<p>Questa ricostruzione può andare bene de iure condendo, ma alla luce dell&#8217;attuale sistema giuridico non appare persuasiva. La Costituzione, che è la fonte delle fonti, mette in rapporto di competenza e non di gerarchia solo la legge ordinaria dello stato e la legge regionale (anche se alcuni autori, vedi Paladin, sottolineano che le leggi regionali, in quanto soggette ai principi generali dell&#8217;ordinamento restano su un piano pur sempre inferiore).</p>
<p>La medesima carta costituzionale non parla mai degli statuti comunali. Né ha mai abrogato espressamente l&#8217;articolo 4, comma 1, delle cosiddette &#8220;preleggi&#8221;, che sta alla base del sistema gerarchico delle fonti. Né, guardando al sistema normativo costituzionale, appare che esista un &#8216;incompatibilità tra la Costituzione e la citata norma delle &#8220;preleggi&#8221;[i], sicchè sembra corretto concludere per l&#8217;esistenza di una gerarchia delle fonti, ad esclusione, dunque, di un rapporto di competenza tra legge e statuto.</p>
<p>Che lo statuto sia, inoltre, pur sempre subordinato alla legge, nonostante il rilievo maggiore acquisito per effetto della sua maggiore capacità di resistenza alle norme di legge che non contengano principi inderogabili, lo dimostra la circostanza che la fonte statutaria è disciplinata da una legge ordinaria e che, per principio pacifico in dottrina, le fonti non possono disciplinare fonti a sé sovraordinate o pari ordinate.</p>
<p>Ma al di là di queste considerazioni, ammesso che gli statuti si possano collocare nel medesimo gradino della scala gerarchia al quale appartiene la legge, sia la Costituzione, sia la legge 689/1981, parlano espressamente di legge, tanto che non apparirebbe corretta la disciplina delle sanzioni amministrative attraverso qualsiasi altra fonte che non sia legislativa o avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo).</p>
<p>L&#8217;evidente intento della riserva di legge espressa prevista dall&#8217;ordinamento giuridico consiste nell&#8217;assicurare certezza del diritto, uniforme considerazione delle fattispecie sanzionabili in tutto il territorio, migliore conoscibilità astratta del precetto legislativo, tutte condizioni che sarebbero sicuramente vulnerare se ad ognuno degli oltre 8.100 si desse la possibilità di disciplinare attraverso il proprio statuto le sanzioni amministrative. Ciascun cittadino dovrebbe conoscere le 8.000 e più norme diverse, e correrebbe il rischio di subire sanzioni che da un&#8217;altra parte non sono invece previste, o previste in misura diversa, senza poter più, quindi, avere un parametro per il proprio comportamento.</p>
<p>La soluzione al problema, allora, è legislativa, ed è opportuno che così resti.</p>
<p>Si osserva che, per altro, è rimasto in vigore l&#8217;articolo 650 del codice penale, che continua a punire l&#8217;inosservanza dei provvedimenti legalmente dati delle autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene con l&#8217;arresto fino a tre mesi o l&#8217;ammenda fino a lire 400 mila. In questo caso la violazione resta ascritta all&#8217;illecito penale e non a quello amministrativo, ma nell&#8217;ordinamento resta pur sempre una disposizione di legge che sanziona, dunque, sicuramente l&#8217;inosservanza delle ordinanze emanate dal sindaco (ma nel caso dell&#8217;igiene anche dai dirigenti). In questo caso non si applicano le disposizioni sulla depenalizzazione di cui alla legge 689/81, fuoriuscendo dalla fattispecie considerata. Appare, però, opportuno sottolineare come nell&#8217;ordinamento esista una norma che continua a sanzionare la violazione delle disposizioni delle autorità amministrative.</p>
<p>Resta, inoltre, il problema della competenza ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza-ingiunzione, nell&#8217;ambito di quei procedimenti sanzionatori che siano basati su un&#8217;espressa previsione normativa.</p>
<p>Parte della dottrina continua a nutrire dubbi sull&#8217;attribuzione della competenza alla dirigenza, per due ragioni. In primo luogo, perché l&#8217;articolo 107, comma 3, lettera g), fa espresso riferimento alle sole sanzioni edilizie e paesaggistiche. in secondo luogo, perché l&#8217;articolo 107 medesimo, al comma 5, prevede che ai dirigenti siano state definitivamente devolute tutte le competenze gestionali, con l&#8217;eccezione delle previsioni di cui agli articoli 50 e 54, che si riferiscono proprio alle competenze del sindaco.</p>
<p>Tuttavia, il problema può e deve essere risolto avendo per riferimento il principio dell&#8217;assegnazione delle funzioni gestionali ai dirigenti, che deve essere guardato come la regola generale, rispetto alla quale ogni diversa previsione è un&#8217;eccezione, che può valere solo se fondata da previsioni normative.</p>
<p>In questo senso, occorre tenere presente:</p>
<p>1) ai sensi dell&#8217;articolo 107, comma 4, del D.lgs 267/2000 le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui sopra, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni normative: si è, allora, anche qui in presenza di una riserva di legge, che impedisce ad altre fonti di incidere sul catalogo delle competenze dirigenziali, che al limite possono essere incrementate, ma mai diminuite, come sottolinea la sentenza del Tar Publia – Bari, sezione II, 23 marzo 2000, n. 1248 (in Giust.it);</p>
<p>2) a conferma di ciò, il comma 5 seguente dispone che a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del testo unico, le disposizioni (dunque di qualsiasi fonte) che conferiscono agli organi di governo atti di gestione o atti o provvedimenti amministrativi (da intendere come atti di amministrazione attiva e diretta) si intendono che la relativa competenza spetta ai dirigenti;</p>
<p>3) l&#8217;eccezione è contenuta nel medesimo comma 5, che fa salve le previsioni di cui agli articoli 50 e 54, che come tali, cioè, si ribadisce, eccezioni, vanno trattate;</p>
<p>4) quando gli articoli 50 e 54 fanno, in effetti, riferimento a competenze sindacali per l&#8217;emanazione di ordinanze, il presupposto di ciò consiste sempre nell&#8217;esistenza di un&#8217;emergenza (sanitaria, di igiene, di ordine e sicurezza pubblica), che il legislatore stesso ha considerato alla base di una speciale ed eccezionale assegnazione al sindaco della competenza ad emanare atti di amministrazione attiva e diretta, che comunque, almeno per quanto riguarda l&#8217;articolo 50, possono essere delegate alla dirigenza ex art. 107, comma 3, lettera l), essendo adottate dal sindaco quale rappresentante dell&#8217;amministrazione e non ufficiale di Governo;</p>
<p>5) l&#8217;articolo 107, comma 3, non è tassativo ma meramente esemplificativo delle competenze dirigenziali, come rivela il fatto che il testo di legge prevede che tra i compiti dei dirigenti sono attribuiti &#8220;in particolare&#8221; quelli ivi enumerati e come, del resto, chiarisce il già citato successivo comma 5, che altrimenti rimarrebbe privo di senso;</p>
<p>6) pertanto, l&#8217;espresso riferimento, in proposito di sanzioni, alle sole materie della repressione e prevenzione dell&#8217;abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, non può e non deve essere inteso come limitativo della competenza dei dirigenti, ma come chiarificatore che dette sanzioni, nonostante il loro rilievo, non possono essere adottate dal sindaco. Ma insieme con queste, tutte le sanzioni derivanti dalla normale gestione amministrativa, sono da ritenere di competenza dei dirigenti.</p>
<p>[i] Si veda in tal senso V. Speziale, Il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento dei dipendenti pubblici e la funzione del contratto collettivo, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 5/2000, pag. 858 e ss.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.4073</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-6-2020-n-4073/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI: (U. Assicurazioni S.p.A. (giÃ  M. Assicurazioni s.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Neri Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cappellini in Roma, via Salaria,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-6-2020-n-4073/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.4073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-6-2020-n-4073/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.4073</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI:  (U. Assicurazioni S.p.A. (giÃ  M. Assicurazioni s.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Neri Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cappellini in Roma, via Salaria, 320 contro Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni &#8211; Ivass, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Rosatone, Massimiliano Scalise, Dario Adolfo Maria Zamboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Adolfo Maria Zamboni in Roma, via del Quirinale 21 e nei confronti di Società  Consap S.p.A. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sanzioni amministrative : la differenza tra sanzioni afflittive e sanzioni ripristinatorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Sanzioni amministrative &#8211; sanzioni afflittive &#8211; sanzioni ripristinatorie &#8211; differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Su un piano generale, le sanzioni amministrative possono essere afflittive (sanzionatorie in senso stretto) o ripristinatorie (sanzionatorie in senso lato). Le sanzioni ripristinatorie «mirano alla soddisfazione diretta dell&#8217;interesse pubblico specificamente pregiudicato dalla violazione». Le sanzioni afflittive sono quelle definite dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (Cedu), che ha contributo a configurare uno statuto di regole fondato su garanzie convenzionali di natura sostanziale e processuale (artt. 6 e 7). I criteri per individuare la prima tipologia di sanzioni sono costituiti: i) dalla qualificazione giuridica dell&#8217;illecito; ii) dalla natura dell&#8217;illecito, desunta dall&#8217;ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede (deve essere rivolto alla generalità  dei consociati) e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; iii) dal grado di severità  della sanzione, che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata. Da tanto discende la piena operatività  del principio di legalità  e dei suoi specifici corollari, che, nella specie, sono costituiti dalla prevedibilità  e accessibilità  delle regole e, soprattutto, dalla irretroattività  delle sanzioni afflittive sfavorevoli.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/06/2020<br /> <strong>N. 04073/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04724/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4724 del 2019, proposto da U. Assicurazioni S.p.A. (giÃ  M. Assicurazioni s.p.A.), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Neri Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cappellini in Roma, via Salaria, 320;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni &#8211; Ivass, in persona del Presidente<em> pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Rosatone, Massimiliano Scalise, Dario Adolfo Maria Zamboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Adolfo Maria Zamboni in Roma, via del Quirinale 21;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Società  Consap S.p.A. non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza 8 marzo 2019, n. 3087 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ivass &#8211; Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato.<br /> L&#8217;udienza si è svolta attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, nel rispetto della normativa emergenziale vigente.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.  L&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (d&#8217;ora innanzi Ivass o Autorità , in precedenza denominato Isvap), con atto 30 giugno 2010, n. 2479, ha condannato la M. Assicurazioni s.p.a. (d&#8217;ora innanzi Società ) al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.019,00, per violazione dell&#8217;art. 2, comma 5-<em>quater</em>, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137. L&#8217;Autorità  ha applicato la sanzione prevista, per la suddetta violazione, dall&#8217;art. 316, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella versione vigente al momento dell&#8217;applicazione della suddetta sanzione.<br /> 2.  La Società  ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo la sua illegittimità  in quanto: <em>i</em>) al momento dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato l&#8217;art. 2, comma <em>quater</em>, del decreto-legge n. 70 del 2000 non era in vigore; <em>ii</em>) sarebbe stata contestata la violazione del suddetto decreto-legge ma applicate le sanzioni pìù sfavorevoli previste dal successivo decreto legislativo n. 209 del 2005; <em>iii</em>) la sanzione sarebbe stata notificata oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dall&#8217;art. 5, comma 2, del regolamento Ivass 15 marzo 2006, n. 1; <em>iv</em>) anche a volere ritenere possibile il superamento dei suddetti termini, sarebbe stata necessaria una specifica motivazione, che, invece, mancherebbe; <em>v</em>) l&#8217;atto di contestazione del 30 giugno 2009, sarebbe stato adottato oltre il termine di centoventi giorni previsto dall&#8217;art. 3 del suddetto regolamento Ivass;<em> vi</em>) non sarebbe stata motivata la scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prescritta; <em>vii</em>) non sarebbero stati provati, da un lato, l&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa dell&#8217;agente, dall&#8217;altro, l&#8217;incidenza degli errori e lacune riscontrate nella documentazione sulle finalità  pubbliche, sottese alla previsione sanzionatoria, di contrasto dei comportamenti fraudolenti per contenere i costi di liquidazione dei sinistri per consentire la riduzione delle tariffe.<br /> 3.  Il Tribunale amministrativo, con sentenza 8 marzo 2019, n. 3087, ha ritenuto infondati tutti gli esposti motivi di ricorso.<br /> 4.  La ricorrente in primo grado ha proposto appello.<br /> 4.1.  Si è costituita in giudizio l&#8217;Ivass, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5.  La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2020.<br /> DIRITTO<br /> 1.  La questione posta all&#8217;esame della Sezione attiene alla legittimità  del provvedimento sanzionatorio adottato dall&#8217;Ivass per violazione degli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai sinistri che si sono verificati nel 2008.<br /> 2.  Con un primo motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la violazione del principio di legalità  e di irretroattività  delle sanzioni amministrative sfavorevoli, in quanto la norma che prevedeva il precetto da rispettare non era vigente nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2008.<br /> Il motivo è fondato.<br /> Su un piano generale, le sanzioni amministrative possono essere afflittive (sanzionatorie in senso stretto) o ripristinatorie (sanzionatorie in senso lato).<br /> Le sanzioni ripristinatorie «mirano alla soddisfazione diretta dell&#8217;interesse pubblico specificamente pregiudicato dalla violazione» (Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2017 n. 3694).<br /> Le sanzioni afflittive sono quelle definite dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (Cedu), che ha contributo a configurare uno statuto di regole fondato su garanzie convenzionali di natura sostanziale e processuale (artt. 6 e 7).<br /> I criteri per individuare la prima tipologia di sanzioni sono costituiti: <em>i</em>) dalla qualificazione giuridica dell&#8217;illecito; <em>ii</em>) dalla natura dell&#8217;illecito, desunta dall&#8217;ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede (deve essere rivolto alla generalità  dei consociati) e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; <em>iii</em>) dal grado di severità  della sanzione, che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Bassi).<br /> Questo implica che opera il principio di legalità  e i suoi specifici corollari, che nella specie, sono costituiti dalla prevedibilità  e accessibilità  delle regole e, soprattutto, dalla irretroattività  delle sanzioni afflittive sfavorevoli.<br /> Sul piano specifico, l&#8217;art. 2, comma 4-<em>ter</em>, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137, prevedeva che: <em>i</em>) «<em>allo scopo di rendere pìù efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l&#8217;Isvap una banca dati dei sinistri ad essi relativi</em>»; <em>ii</em>) «<em>l&#8217;Isvap rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1º gennaio 2001</em>»; <em>iii</em>) «d<em>a tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all&#8217;Isvap i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità  stabilite dallo stesso Isvap</em>».<br /> Il comma 5-quinquies disponeva che l&#8217;inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati richiesti dall&#8217;Autorità  avrebbe comportato l&#8217;applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: «<em>a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati</em>»; «<em>b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati</em>», aggiungendo che «<em>le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell&#8217;inosservanza dei suddetti obblighi</em>».<br /> L&#8217;art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) ha previsto, nella sua versione originaria, che: <em>i</em>) «<em>allo scopo di rendere pìù efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l&#8217;Isvap una banca dati dei sinistri ad essi relativi</em>» (primo comma); <em>ii</em>) «<em>le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità  stabilite con regolamento adottato dall&#8217;Isvap</em>» (secondo comma).<br /> La suddetta norma del Codice, pur riproducendo il contenuto della norma del decreto-legge n. 70 del 2000, demandava la disciplina delle modalità  attuative ad un apposito regolamento.<br /> Tale regolamento è stato emanato soltanto in data 1° giugno 2009, n. 31.<br /> L&#8217;art. 316, comma 2, del Codice, nella versione iniziale, cui ha fatto riferimento l&#8217;Autorità  nel provvedimento impugnato, prevedeva che l&#8217;incompletezza o l&#8217;erroneità  delle comunicazioni rese «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato».<br /> Per completezza si riporta di seguito la successiva evoluzione normativa: <em>i</em>) l&#8217;art. 1, comma 28, lett. d, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha modificato il suddetto art. 316, stabilendo, al primo comma, che l&#8217;omissione, l&#8217;incompletezza, l&#8217;erroneità  o la tardività  delle comunicazioni, accertata semestralmente e contestata con unico atto «<em>è punita con un&#8217;unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila</em>»; tale articolo è stato poi abrogato dall&#8217;art. 1, comma 50, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68; <em>ii</em>) l&#8217;art. 310-<em>quater</em>, introdotto da quest&#8217;ultimo decreto legislativo, ha riprodotto la medesima prescrizione sanzionatoria, modificando i limiti minimi e massimi della sanzione che sono stati stabiliti, rispettivamente, in diecimila euro e centomila euro.<br /> Il primo comma dell&#8217;art. 354 del Codice ha espressamente abrogato il suddetto decreto-legge n. 70 del 2000.<br /> Il comma 4 dello stesso art. 354 ha previsto un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni abrogate e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite «<em>continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell&#8217;articolo 355</em>».<br /> Il richiamato comma dell&#8217;art. 355 ha stabilito il termine di ventiquattro mesi per l&#8217;adozione delle disposizioni di attuazione, decorrente dall&#8217;entrata in vigore del Codice del 1° gennaio 2005.<br /> Alla luce di quanto esposto, alla data del 1° gennaio 2008, essendo decorsi i due anni di ultrattività  previsti dal regime transitorio, il decreto legge n. 70 del 2000 è stato abrogato.<br /> A tale data non era stato adottato ancora il regolamento attuativo dell&#8217;art. 135 del Codice e, pertanto, non avrebbe potuto applicarsi il nuovo sistema a regime.<br /> Il legislatore, per evitare questo vuoto di tutela, è intervento con l&#8217;art. 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Tale norma ha sostituito le parole: «<em>e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell&#8217;articolo 355</em>» con le seguenti: «<em>e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell&#8217;articolo 355</em>». Rispetto alla scadenza originaria è stata prevista un ulteriore proroga di dodici mesi.<br /> Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato di sei mesi da ciascuno dei seguiti provvedimenti normativi: art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; art. 23, comma 12, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art. 9, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.<br /> Nella fattispecie concreta, l&#8217;Autorità  di vigilanza ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per avere la società  omesso di comunicare dati relativi ai propri assicurati nel corso dell&#8217;intero anno 2008, pur se la sua determinazione è avvenuta mediante l&#8217;applicazione del massimo edittale sanzionatorio con riguardo alla violazione degli obblighi di pubblicazione mensili.<br /> Per le finalità  perseguite e per la severità  della sanzioni deve ritenersi, alla luce dei criteri sopra esposti, che la sanzione applicata avesse valenza afflittiva, con conseguente necessità  di rispettare gli esposti corollari del principio di legalità .<br /> Alla luce dell&#8217;evoluzione normativa sopra riporta, deve ritenersi che il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il 3 giugno 2008, in assenza di una base legale. In tale periodo, infatti, da un lato, il sistema transitorio non poteva operare in quanto la protrazione della vigenza dell&#8217;art. 2, comma 4-<em>ter</em>, del decreto-legge n. 70 del 2000 era stata prevista fino a dicembre 2007, dall&#8217;altro, il sistema a regime introdotto dall&#8217;art. 135 del Codice non poteva operare in quanto non era stato ancora adottato il regolamento attuativo che avrebbe dovuto stabilire le modalità  di trasmissione dei dati.<br /> Tale vuoto di disciplina non può ritenersi che sia stato colmato retroattivamente a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 97 del 2008 per le seguenti ragioni.<br /> In primo luogo, sul piano letterale, tale disposizione non contiene una norma che abbia valenza retroattiva, con la conseguenza che opera il principio generale dell&#8217;efficacia della legge «<em>per l&#8217;avvenire</em>» (art. 11 preleggi cod. civ.).<br /> In secondo luogo, sul piano di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, postulare una sua eventuale valenza retroattiva sfavorevole ne determinerebbe l&#8217;incostituzionalità  per violazione degli obblighi internazionali, posti dagli artt. 6 e 7 della Cedu, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 117 Cost.<br /> Pur se l&#8217;obbligo ha ripreso vigore a seguito dell&#8217;entrata in vigore del decreto-legge n. 97 del 2008 e, dunque ,era vigente per il periodo giugno-dicembre, la sanzione è illegittima nella sua interezza. L&#8217;Autorità , infatti, ha espressamente affermato, nel provvedimento impugnato, che, pur se le violazioni siano state mensili, è stato valutato il «<em>comportamento dovuto dall&#8217;impresa durante l&#8217;intero corso dell&#8217;esercizio annuale</em>». Tale motivazione è servita all&#8217;Autorità  anche per giustificare i tempi di contestazione dell&#8217;addebito che non hanno considerato gli inadempimenti mensili ma l&#8217;intero comportamento tenuto dalla Società  nel corso dell&#8217;anno.<br /> 3.  L&#8217;accoglimento del motivo sopra riportato, per la sua valenza assorbente, esime il Collegio dall&#8217;esaminare gli altri motivi proposti dall&#8217;appellante.<br /> 4.  Il Collegio rileva che l&#8217;esito cui è pervenuto è conseguenza dell&#8217;adozione di leggi che non hanno assicurato una base legale idonea per consentire all&#8217;Autorità  di svolgere in modo efficace le proprie funzioni di vigilanza. Considerata l&#8217;importanza della norma che pone il precetto esaminato in questa sede, rimane fermo l&#8217;obbligo della Società  di comunicare tutti i dati corretti anche in relazione all&#8217;anno 2008 per assicurare all&#8217;Autorità  di potere svolgere in modo conforme agli obiettivi legali la sua rilevante funzione di regolazione e vigilanza. Rimane fermo che, anche qualora dovessero emergere condotte non conformi alle regole oggi vigenti, non sarà  possibile applicare sanzioni per quel periodo, per l&#8217;avvenuta consumazione del potere pubblico. Nondimeno, tale rapporto di collaborazione tra impresa vigilata e Autorità  vigilante mantiene la sua rilevanza per assicurare una tutela adeguata del mercato e degli utenti dei servizi assicurativi.<br /> 5.  Le motivazioni poste a base della presente decisione giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br /> a) accoglie l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla i provvedimenti impugnati;<br /> b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Bernhard Lageder, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 24/10/2019 n.2716</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-24-10-2019-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 24/10/2019 n.2716</a></p>
<p>Carmine Volpe Presidente, Vincenzo Neri Consigliere, estensore; (Parere sullo Schema di &#8220;regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 3-bis, e dell&#8217;articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati&#8221;) Alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-24-10-2019-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 24/10/2019 n.2716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carmine Volpe Presidente, Vincenzo Neri Consigliere, estensore;  (Parere sullo Schema di &#8220;regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 3-bis, e dell&#8217;articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati&#8221;)</span></p>
<hr />
<p>Alla disposizione dell&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa il principio della riserva di legge nella materia delle sanzioni amministrative, deve essere riconosciuto il rango di &quot;principio generale dell&#8217;ordinamento&quot;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Sanzioni Amministrative &#8211; art. 1 L. 689/1981 &#8211; portata.</p>
<p><i>Â </i></p>
<p>2.- Decreto legislativo n. 39/2019 &#8211; norme sanzionatorie &#8211; principio di legalità  &#8211; rispettato.</p>
<p><i>Â </i></p>
<p>3.- Potestà  regolamentare &#8211; competenze &#8211; contenuti e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Alla disposizione dell&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa il principio della riserva di legge nella materia delle sanzioni amministrative, deve essere riconosciuto il rango di &quot;principio generale dell&#8217;ordinamento&quot;.</em><br /> <em>2. Il legislatore del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nel rispetto del principio di legalità  prima ricordato, ha individuato i comportamenti illeciti (articoli 3, comma 4, 21, comma 1, lett. f), e 24, comma 2); sempre nel rispetto del principio di legalità , ha stabilito le sanzioni (articolo 24, comma 1); nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 17, comma 3, l. 400/1988, ha individuato l&#8217;oggetto del regolamento ministeriale (&#8220;le fasi e le modalità  di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l&#8217;altro, delle garanzie per gli iscritti al</em><em>Registro</em><em>&#8220;).</em><br /> <em>3.L&#8217;articolo 17 l. 400/1988 ha attributo solo al Governo il compito di adottare in via generale &#8211; e senza necessità  di una specifica previsione nella singola legge &#8211; regolamenti per disciplinare: a) l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l&#8217;attuazione e l&#8217;integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l&#8217;organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Per contro, il potere regolamentare dei singoli ministeri è limitato unicamente alle ipotesi in cui la legge espressamente conferisca tale potere (articolo 17, comma 3, l. In altri termini, quando manca una specifica legge attributiva del potere, la disciplina di rango secondario che voglia eseguire le norme di legge primaria -nel rispetto del principio di legalità &#8211; deve necessariamente assumere la forma del regolamento governativo previsto dall&#8217;articolo 17, comma 1, l. 400/1998, rispettandone anche limiti e procedure: nel comma da ultimo richiamato vi è infatti un&#8217;autorizzazione legislativa generale che esclude la necessità  che l&#8217;esercizio della relativa potestà  da parte del Governo debba essere autorizzato di volta in volta da ogni singola legge.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Numero 02716/2019 e data 31/10/2019 Spedizione</strong><br /> <strong>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</strong><br /> <strong>Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019</strong></p>
<p> <strong>NUMERO AFFARE 01277/2019</strong><br /> OGGETTO:<br /> Ministero dell&#8217;economia e delle finanze<br /> Schema di &#8220;regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 3-bis, e dell&#8217;articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati&#8221;;<br /> <strong>LA SEZIONE</strong><br /> Vista la nota n. ACG/4-RGS/9386 del 7 agosto 2019 con la quale il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato;<br /> Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;<br /> PREMESSO E CONSIDERATO<br /> <em>1. La richiesta di parere.</em><br /> Con nota n. ACG/4-RGS/9386 del 7 agosto 2019 il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di &#8220;regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 3-bis, e dell&#8217;articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati&#8221;.<br /> Nella relazione è riferito che il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, ha assegnato al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, tra l&#8217;altro, le competenze regolamentari relative all&#8217;attuazione delle norme primarie.<br /> In particolare, l&#8217;articolo 24 del citato decreto definisce le tipologie di sanzioni amministrative che il Ministero può adottare, tenuto conto della gravità  delle infrazioni commesse, mentre l&#8217;articolo 25 disciplina il procedimento sanzionatorio.<br /> Spiega il Ministero che il comma 3-bis del citato articolo 25 &#8211; ai sensi del quale &#8220;<em>Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità  di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l&#8217;altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro</em>&#8221; &#8211; stato inserito dal d.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, emanato in attuazione della direttiva 2014/56/UE che ha modificato la direttiva 2006/43/CE.<br /> Il Ministero riferisce altresì che il regolamento oggetto di parere è emanato anche in attuazione dell&#8217;articolo 26-ter, sulla procedura di ricezione di segnalazioni relative a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti &#8211; anch&#8217;esso inserito nel d.lgs. n. 39/2010 dal d.lgs. 17 luglio 2016 n. 135 &#8211; che affida al Ministero il compito di stabilire condizioni, limiti e procedure.<br /> Inoltre, il Ministero segnala che, sebbene la procedura di emanazione del regolamento non lo preveda, ha ritenuto comunque opportuno sottoporre lo schema alle valutazioni del Ministero della giustizia &#8211; che ha formulato le proprie osservazioni con nota del 28 marzo 2019 &#8211; ed alla Consob &#8211; che invece ha ritenuto di non esprimersi, considerata la propria incompetenza sull&#8217;argomento.<br /> Con parere interlocutorio 2 ottobre 2019, n. 2540, la Sezione ha disposto l&#8217;audizione dei rappresentanti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, audizione poi effettivamente tenutasi il 24 ottobre 2019.<br /> <em>2. Il principio di legalità .</em><br /> Come è noto, il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative è retto dai principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 &#8220;Modifiche al sistema penale&#8221; che, all&#8217;articolo 1, rubricato &#8220;Principio di legalità &#8220;, stabilisce che &#8220;<em>Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.</em><br /> <em>Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati</em>&#8220;.<br /> La Corte di Cassazione ha affermato che alla disposizione dell&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa il principio della riserva di legge nella materia delle sanzioni amministrative, deve essere riconosciuto il rango di &quot;principio generale dell&#8217;ordinamento&quot;. In particolare, la sentenza 27 gennaio 2005, n. 1696, ha stabilito:<em>Â &#8220;Poichè alla disposizione dettata dall&#8217;art. 1 della legge n. 689/1981 deve essere riconosciuto il rango di &quot;principio generale dell&#8217;ordinamento&quot; vincolante per l&#8217;esercizio della potestà  legislativa regionale ai sensi dell&#8217;art. 117 Cost., la riserva di legge è applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali. Ne consegue che le regioni possono delineare fattispecie sanzionatorie e fissare le relative pene amministrative solo con legge formale e che lo spazio lasciato ai regolamenti deve essere circoscritto entro i limiti derivanti dalla riserva assoluta di legge, nel senso che le disposizioni regolamentari dovranno limitarsi ad enunciazioni di carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sulla individuazione del disvalore del fatto e tanto meno sulla determinazione della sanzione. Violano, pertanto, il principio di legalità  le disposizioni regionali che demandino a norme regolamentari il compito di definire gli ambiti della fattispecie sanzionata, ovvero di specificare, rispetto a categorie di fattispecie illecite, la misura della sanzione da irrogare&#8221; (massima CED 578839 &#8211; 01).</em><br /> Con altra decisione è stato affermato che &#8220;<em>il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dall&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che l&#8217;illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtà¹ della particolare tecnicità  della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare&#8221; (Cassazione civile, sez. II, 26 aprile 2006, n. 9584, massima CED 588723 &#8211; 01).</em><br /> Giova ricordare, inoltre, che il principio di legalità  trova oggi riconoscimento sovranazionale anche nell&#8217;articolo 7 della CEDU, rubricato &#8220;<em>Nulla poena sine lege</em>&#8220;, secondo cui: &#8220;<em>Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più¹ grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso</em>&#8220;.<br /> Si è discusso a lungo, e tuttora si discute, dell&#8217;impatto dell&#8217;articolo 7, e più¹ in generale della stessa CEDU, nell&#8217;ordinamento italiano e dei confini della &#8220;materia penale&#8221;. Secondo un consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (a partire dalla nota sentenza &#8220;Engel e altri c. Paesi Bassi&#8221;, 8 giugno 1976), al fine di stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», occorre tener presente tre criteri (noti come Engel criteria) definiti come alternativi e non cumulativi: 1) la qualificazione giuridica della misura; 2) la natura della misura; 3) la natura e il grado di severità  della «sanzione». La differenza tra la concezione interna e quella sovranazionale non è di poco conto; infatti il riconoscimento del carattere penale di una norma sanzionatoria prescinde dalÂ <em>nomen iuris</em>Â che l&#8217;ordinamento nazionale le attribuisce e si concentra sull&#8217;effettiva natura della sanzione e sulla sua reale capacità  afflittiva. Se, alla luce di tali parametri, alla sanzione viene riconosciuta natura penale &#8211; pur non essendo qualificata come tale dall&#8217;ordinamento nazionale &#8211; dovranno allora estendersi importanti garanzie, prima fra tutte la necessaria soggezione al principio di legalità  di cui all&#8217;articolo 7 CEDU.<br /> La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 63 del 2019, superando l&#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza ordinaria, ha affermato che la garanzia fondamentale della retroattività  della norma favorevole &#8211; certamente valida nel diritto penale classico &#8211; deve essere riconosciuta anche nella materia delle sanzioni amministrative che abbiano natura &#8220;punitiva&#8221;.<br /> Altra recente pronuncia della Corte costituzionale dopo aver individuato nell&#8217;articolo 23 Cost. il fondamento costituzionale del principio di legalità  in materia di sanzioni amministrative (a differenza di quanto avviene nel diritto penale, ove si deve far riferimento all&#8217;articolo 25 Cost.) ha affermato che &#8220;Â <em>tale principio «per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l&#8217;autorità  amministrativa o &quot;il giudice assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l&#8217;illecito&quot; (sentenza n. 327 del 2008; sul punto anche ordinanza n. 24 del 2017); per un altro verso, non diversamente dal principio d&#8217;irretroattività , intende &quot;garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta&quot; (ancora sentenza n. 327 del 2008)» (sentenza n. 121 del 2018). La sentenza da ultimo citata ha, in particolare, rilevato che «il principio di legalità , prevedibilità  e accessibilità  della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall&#8217;ordinamento [&#8230;] non può, ormai, non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di &quot;conoscere&quot;, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità  della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata»&#8221;</em>Â (Corte cost. 29 maggio 2019 n. 139).<br /> <em>3</em>.Â <em>Il quadro giuridico.</em><br /> Fatte tali premesse, occorre ricostruire il quadro giuridico che viene in rilievo in questa materia.<br /> In primo luogo va ricordato che il decreto legislativo, dopo aver individuato &#8211; nel rispetto del principio di legalità  prima richiamato &#8211; all&#8217;articolo 24, comma 1, le sanzioni applicabili, al comma 2 individua esattamente in quali casi il Ministero può irrogare le sanzioni: (<em>a) mancato assolvimento dell&#8217;obbligo formativo; b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all&#8217;articolo 7, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società  di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi</em>).<br /> In secondo luogo, l&#8217;articolo 21 del d.lgs. 39/10, comma 1, lett. f), dispone che il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze provvede all'&#8221;<em>adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all&#8217;articolo 9, 10 e 11</em>&#8220;.<br /> In terzo luogo, con riferimento al tirocinio, l&#8217;articolo 3, comma 4, ult. periodo, d. lgs. cit., nel disciplinare la relazione di tirocinio stabilisce, che &#8220;in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all&#8217;articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società  di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio&#8221;.<br /> In quarto luogo, come correttamente ricordato nella relazione al Ministro predisposta dal Ragioniere generale dello Stato, è l&#8217;articolo 25, comma 3 bis, che attribuisce al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze il compito di disciplinare, con proprio regolamento, le fasi e le modalità  di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l&#8217;altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. A tale disposizione deve, infine, aggiungersi anche quella contenuta all&#8217;articolo 26 ter, comma 2.<br /> Dal quadro normativo ora delineato emerge, in sintesi, che il legislatore:<br /> nel rispetto del principio di legalità  prima ricordato, ha individuato i comportamenti illeciti (articoli 3, comma 4, 21, comma 1, lett. f), e 24, comma 2);<br /> sempre nel rispetto del principio di legalità , ha stabilito le sanzioni (articolo 24, comma 1);<br /> nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 17, comma 3, l. 400/1988, ha individuato l&#8217;oggetto del regolamento ministeriale (&#8220;<em>le fasi e le modalità  di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l&#8217;altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro</em>&#8220;).<br /> 4<em>. Osservazioni generali sullo schema di regolamento</em>.<br /> 4.1. La Sezione, pur consapevole dell&#8217;encomiabile sforzo compiuto dal ministero, non può esimersi dall&#8217;osservare che il legislatore ha demandato al ministero il compito di disciplinare con regolamento unicamente &#8220;<em>le fasi e le modalità  di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l&#8217;altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro</em>&#8220;. Di conseguenza il regolamento predisposto dal ministero &#8211; anche in considerazione di quanto stabilito chiaramente dall&#8217;articolo 17, comma 3, l. 400/1988 &#8211; deve limitarsi a tali aspetti e non può esorbitare da tale ambito. Per tale ragione il capo IV dello schema di regolamento, nella parte in cui individua i comportamenti costituenti illecito e stabilisce le sanzioni (seppur all&#8217;interno del quadro previsto dal legislatore), non trova copertura nella norma di legge.<br /> Giova ricordare, infatti, che l&#8217;articolo 17 l. 400/1988 ha attributo solo al Governo il compito di adottare in via generale &#8211; e senza necessità  di una specifica previsione nella singola legge &#8211; regolamenti per disciplinare: a) l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l&#8217;attuazione e l&#8217;integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l&#8217;organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.<br /> Per contro, il potere regolamentare dei singoli ministeri è limitato unicamente alle ipotesi in cui la legge espressamente conferisca tale potere (articolo 17, comma 3, l. 400/1988).<br /> Detto in altri termini, quando manca una specifica legge attributiva del potere, la disciplina di rango secondario che voglia eseguire le norme di legge primaria &#8211; sempre nel rispetto del principio di legalità  prima ricordato &#8211; deve necessariamente assumere la forma del regolamento governativo previsto dall&#8217;articolo 17, comma 1, l. 400/1998, rispettandone anche limiti e procedure; nel comma da ultimo richiamato vi è infatti un&#8217;autorizzazione legislativa generale che esclude la necessità  che l&#8217;esercizio della relativa potestà  da parte del Governo debba essere autorizzato di volta in volta da ogni singola legge.<br /> Il regolamento ministeriale, invece, essendo legato all&#8217;espressa attribuzione del potere da parte della singola norma di legge, deve necessariamente limitarsi a disciplinare quanto previsto dal giù  ricordato articolo 25, comma 3 bis, d. lgs. 39/2010. E&#8217; noto infatti che, come rilevato dalla dottrina, esigenze di ordine e di razionalità  ispirarono la previsione nell&#8217;ambito delle norme dell&#8217;art. 17 della legge n. 400/1988 della disciplina del potere regolamentare dei Ministri; la scelta compiuta fu perà² quella di prevedere che i regolamenti ministeriali ed interministeriali possono essere emanati in base ad espressa e specifica autorizzazione legislativa.<br /> In sede di audizione il Ministero ha rilevato che gli articoli 14 e segg. rispondono all&#8217;esigenza di tipizzare gli illeciti e di predeterminare l&#8217;azione amministrativa. Si tratta di intento, certamente da condividere, che deve perà² essere realizzato attraverso un regolamento governativo, sempre nel rispetto del principio di legalità  prima ricordato.<br /> 4.2. Come giù  indicato nel parere interlocutorio, la Sezione reputa necessaria altresì la revisione del testo del regolamento nella parte in cui si limita a riprodurre la legge o il decreto legislativo (a titolo esemplificativo si consideri l&#8217;articolo 1, comma 4, primo periodo, e l&#8217;articolo 6, commi 2, 4 e 5), onde evitare che il testo del regolamento rimanga non coordinato con eventuali modifiche successive del testo di legge.<br /> 4.3. Sempre in via generale, per il Consiglio è opportuno che l&#8217;amministrazione rivaluti tutte le norme che escludono l&#8217;audizione personale dell&#8217;interessato, attesa la natura afflittiva delle sanzioni che potrebbero essere irrogate. I rappresentanti del ministero hanno rilevato che l&#8217;audizione personale renderebbe particolarmente complesso lo svolgimento del procedimento sanzionatorio in considerazione del numero, probabilmente elevato, di infrazioni e di procedimenti che dovranno essere gestiti.<br /> La Sezione è consapevole delle difficoltà  ma ritiene tuttavia che, almeno per le infrazioni punite più¹ severamente, debba essere garantita la possibilità  di audizione personale, sia perchè tale regola è più¹ rispettosa del principio del contraddittorio tra privato e amministrazione sia perchè potrebbero derivarne benefici effetti deflattivi del contenzioso.<br /> 4.4. Occorre poi rilevare che il testo del regolamento impone un migliore coordinamento con alcune disposizioni della legge 241/1990. A titolo esemplificativo, l&#8217;articolo 8, comma 2 (richiamato anche dall&#8217;articolo 3, comma 2), dello schema di regolamento richiederebbe il rinvio alle disposizioni sulla sospensione dei termini del procedimento previste dall&#8217;articolo 2, comma 7, l. 241/1990; per altro verso, l&#8217;articolo 13, commi 1 e 3, del regolamento dovrebbero essere rivisti per renderli compatibili con la disciplina dell&#8217;accesso e la giurisprudenza collegata al predetto diritto.</p>
<p> <em>5. Osservazioni sull&#8217;articolato.</em><br /> <em>Articolo 1</em><br /> Al secondo periodo del secondo comma, dopo il termine &quot;legale&quot; si suggerisce di mettere la virgola, mentre dopo la parola &#8220;incarichi&#8221; si suggerisce di togliere &quot;di&quot;.<br /> Al terzo comma, si suggerisce di sostituire l&#8217;espressione &#8220;ai sensi dell&#8217;articolo 9, 10 e 11&#8221; con l&#8217;espressione &#8220;ai sensi degli articoli 9, 10 e 11&#8221;.</p>
<p> <em>Articolo 2</em><br /> Al secondo comma la Sezione suggerisce di sostituire le espressioni &#8220;da un altro atto&#8221; con &#8220;da altro atto&#8221; e &#8220;questo atto&#8221; con &#8220;tale atto&#8221;.<br /> Per il Consiglio, quanto stabilito dall&#8217;articolo 2, comma 3, deve essere rivisto facendo decorrere il termine di 180 giorni stabilito dall&#8217;articolo 3, comma 1, (richiamato proprio dall&#8217;articolo 2, comma 3) dalla data di redazione del verbale di accertamento piuttosto che, come ora previsto, dalla data in cui il verbale è protocollato.<br /> <em>Articolo 4</em><br /> Al terzo comma, si suggerisce di inserire le virgole dopo la parola &#8220;può&#8221; e dopo la parola &#8220;motivo&#8221;; inoltre, dopo la locuzione &#8220;il differimento&#8221; è opportuno eliminare la virgola ed inserire &quot;per&quot;.<br /> <em>Articolo 6</em><br /> In ordine all&#8217;articolo 6, la Sezione osserva che è stato omesso di inserire quanto stabilito dall&#8217;articolo 24, comma 8, d.lgs. 39/10, ossia che la pubblicazione avviene per un periodo minimo di 5 anni dopo l&#8217;esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti.<br /> Inoltre, è stata omessa la previsione che &quot;<em>Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità  ulteriori per dare pubblicità  al provvedimento</em>&quot;.<br /> Si suggerisce altresì di coordinare le previsioni del regolamento in maniera puntuale anche con i commi 5, 6 e 7 dell&#8217;art 24 d.lgs. 39/2010.<br /> <em>Articolo 7</em><br /> La Sezione suggerisce di sostituire, al comma 1, secondo periodo, il termine &quot;determinabili&quot; con &quot;individuabili&quot;.<br /> <em>Articolo 9</em><br /> In via generale la previsione del primo comma sembra superflua ritrovandosi la disciplina giù  nella legge.<br /> Si suggerisce altresì di eliminare al terzo comma l&#8217;espressione &#8220;consistenti anche reato&#8221;.<br /> <em>Articolo 12</em><br /> Al comma 1, &#8220;sono trasmesse&#8221; va sostituito con &#8220;è trasmessa&#8221;.<br /> Occorre valutare l&#8217;opportunità  di sopprimere l&#8217;articolo 12, comma 3, dello schema del regolamento perchè si tratta di disposizioni, per un verso, ridondanti e, per altro verso, non opportune.<br /> <em>Articoli 14-19</em><br /> Per le ragioni esposte al paragrafo 4.1., il Consiglio si riserva l&#8217;esame dell&#8217;articolato all&#8217;esito delle valutazioni che il Governo e il ministero interessato riterranno di effettuare. A titolo meramente collaborativo e richiamando quanto giù  affermato al paragrafo 4.3., si rammenta la necessità  di rivalutare l&#8217;esclusione dell&#8217;audizione personale dell&#8217;interessato, attesa la natura particolarmente afflittiva delle sanzioni previste (si tratta degli articoli 14, comma 7, 15, comma 7, 16, comma 3, e 17, comma 8).<br /> <em>Articolo 20</em><br /> L&#8217;articolo 20 dello schema di regolamento è superfluo poichè per apportare modifiche ad un precedente decreto ministeriale non è necessario che ciù² venga previsto in un atto emanato dalla medesima autorità .<br /> P.Q.M.<br /> Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.</div>
<p> Â </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2019 n.212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-9-2019-n-212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-9-2019-n-212/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2019 n.212</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Luca Antonini, Redattore; Un trattamento sanzionatorio in misura fissa, sia in sede penale che di sanzioni amministrative, non è di per sì© contrario al principio di ragionevolezza. 1.- Sanzioni &#8211; sanzioni amministrative &#8211; Costituzione Italiana &#8211; principio di ragionevolezza &#8211; sanzioni previste in maniera &#8220;fissa&#8221;. 2.- Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-9-2019-n-212/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2019 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-9-2019-n-212/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2019 n.212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Luca Antonini, Redattore;</span></p>
<hr />
<p>Un trattamento sanzionatorio in misura fissa, sia in sede penale che di sanzioni amministrative, non è di per sì© contrario al principio di ragionevolezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Sanzioni &#8211; sanzioni amministrative &#8211; Costituzione Italiana &#8211; principio di ragionevolezza &#8211; sanzioni previste in maniera &#8220;fissa&#8221;.</strong><br /> <strong>2.- Art. 33, c. 1, L. 1096/1971 &#8211; contrasto con gli art. 3 e 97 Cost. &#8211; non sussiste.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Un trattamento sanzionatorio in misura fissa, sia in sede penale che di sanzioni amministrative, non è di per sì© contrario al principio di ragionevolezza.</em><br /> <em>2.Va dichiarata non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell&#8217;attività  sementiera), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità  dei prodotti alimentari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell&#8217;attività  sementiera), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità  dei prodotti alimentari), promosso dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento vertente tra C. P., in proprio e nella qualità  di titolare della ditta Toscoagrigarden di C. P., e il Ministero delle politiche agricole e forestali &#8211; Dipartimento dell&#8217;Ispettorato Centrale della tutela, della qualità  e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari &#8211; Ufficio Toscana e Umbria, con ordinanza del 17 ottobre 2018, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza emessa il 17 ottobre 2018, il Giudice di pace di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma (recte: terzo comma), e 97 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell&#8217;attività  sementiera), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità  dei prodotti alimentari), nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa minima di ammontare pari a euro 4.000,00.<br /> 1.1.- La norma censurata dispone che, «[s]alvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti, ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell&#8217;articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000».<br /> 2.- Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione promosso dal titolare di un&#8217;impresa individuale nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali &#8211; Dipartimento dell&#8217;Ispettorato centrale della tutela della qualità  e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari &#8211; Ufficio Toscana e Umbria.<br /> Secondo quanto riferito dal giudice a quo, all&#8217;opponente è stato contestato di avere immesso in commercio sementi di erba medica con una percentuale di germinabilità  inferiore a quella minima prevista dal combinato disposto degli artt. 14 della legge n. 1096 del 1971 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi).<br /> A seguito di tale contestazione, è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 4.000,00, pari al minimo edittale previsto dalla norma denunciata.<br /> 3.- Osserva il rimettente che la condotta contestata all&#8217;opponente riguarda l&#8217;immissione in commercio di 25 chilogrammi di sementi, con la conseguenza che, poichè l&#8217;ammontare della sanzione per tale ipotesi prevista dalla norma censurata è uguale a quello che sarebbe stato determinato ove la medesima condotta avesse avuto a oggetto 100 quintali di sementi, le questioni di legittimità  costituzionale sarebbero rilevanti.<br /> 3.1.- Nel merito, il giudice a quo ritiene che l&#8217;art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 4 del 2011, si ponga in contrasto, laddove stabilisce una sanzione pecuniaria di importo minimo pari a euro 4.000,00, con i principi di adeguatezza, proporzionalità  e ragionevolezza.<br /> Al riguardo, egli anzitutto rileva che, poichè il criterio di commisurazione adottato dalla norma oggetto dell&#8217;odierno incidente di costituzionalità  è pari a euro 40,00 per ogni quintale, in caso di prodotti dal peso complessivo sino a 100 quintali il suddetto minimo edittale non è correlato alla concreta quantità  di sementi commercializzate, così traducendosi in una sanzione sostanzialmente fissa.<br /> Fatta tale premessa, in ordine alla non manifesta infondatezza sostiene che la disposizione denunciata violerebbe, in primo luogo, l&#8217;art. 3 Cost., segnatamente sotto i profili della ragionevolezza e della uguaglianza.<br /> Il vulnus al canone della ragionevolezza deriverebbe, in particolare, dalla intrinseca contraddittorietà  della norma: la sua finalità , a parere del rimettente ravvisabile nell&#8217;esigenza di «parametrare la sanzione alla gravità  della violazione, da calcolarsi matematicamente su base quantitativa», sarebbe difatti tradita dalla previsione di una sanzione non graduabile, peraltro di ammontare largamente superiore rispetto all&#8217;importo contemplato per il calcolo proporzionale.<br /> Sotto il secondo profilo, invece, dalla disposizione censurata discenderebbe una ingiustificata disparità  di trattamento, giacchè il minimo edittale da essa stabilito si risolverebbe in una sanzione sostanzialmente fissa e non consentirebbe, di conseguenza, l&#8217;adozione di trattamenti sanzionatori diversificati in ragione delle differenti quantità  di sementi oggetto delle condotte di commercializzazione vietate: verrebbe, in tal modo, riservato lo stesso trattamento sanzionatorio a fatti eterogenei.<br /> 3.2.- Sarebbe altresì violato l&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in relazione alla finalità  rieducativa della pena.<br /> Tale finalità , che secondo l&#8217;assunto del giudice a quo dovrebbe connotare anche le sanzioni amministrative, sarebbe difatti frustrata dall&#8217;impianto sanzionatorio dettato dalla norma denunciata, dal momento che esso indurrebbe, al contrario, a commettere violazioni più¹ gravi e, per altro verso, finirebbe per sovvertire il meccanismo proporzionale stabilito dalla norma stessa.<br /> 3.3.- Dai rilievi che precedono deriverebbe, inoltre, la violazione dell&#8217;art. 97 Cost., «nella parte in cui sancisce il principio di ragionevolezza nell&#8217;attività  amministrativa».<br /> 4.- Poichè non sarebbe consentito al giudice ridurre l&#8217;ammontare della sanzione a un importo inferiore al minimo edittale, il rimettente reputa, infine, impraticabile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, ritenendo pertanto necessaria la pronuncia ablativa richiesta.<br /> 5.- E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.<br /> 5.1.- L&#8217;eccepita inammissibilità  deriverebbe, anzitutto, dalla considerazione che le questioni sollevate riguardano la materia della quantificazione delle sanzioni amministrative, nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalità , salva la manifesta violazione del canone della ragionevolezza. Nel caso di specie, peraltro, gli interessi tutelati dalla disposizione sarebbero particolarmente rilevanti, dal momento che la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti dalla legge inciderebbe anche sui beni della salute e dell&#8217;ambiente: di qui la necessità , funzionale a garantire l&#8217;effettività  della risposta sanzionatoria, di prevedere una sanzione minima non irrisoria.<br /> 5.1.1.- In secondo luogo, il giudice a quo, nel dolersi della violazione del principio di ragionevolezza, avrebbe omesso, ad avviso dell&#8217;Avvocatura, di «individuare il parametro di riferimento cui eventualmente commisurare la fattispecie in esame».<br /> 5.2.- Nel merito, prendendo le mosse dalla censura afferente alla lesione dell&#8217;art. 3 Cost., la difesa dello Stato ritiene che la questione sia infondata alla luce del principio, enunciato in relazione ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità , secondo cui «la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più¹ ampia discrezionalità  legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore nè stabilire la quantificazione delle sanzioni» (viene richiamata l&#8217;ordinanza n. 33 del 2001).<br /> La previsione del limite minimo, del resto, sarebbe giustificata dalla necessaria finalità  dissuasiva della norma sottoposta all&#8217;odierno scrutinio, la cui realizzazione non sarebbe assicurata da una sanzione strutturata esclusivamente nella misura proporzionale di euro 40,00 per quintale o frazione di quintale di prodotto sementiero.<br /> 5.3.- Sarebbe, infine, priva di fondamento anche la censura prospettata in riferimento all&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., giacchè sulla valutazione del disvalore della condotta sanzionabile, asseritamente consistente nella importazione di prodotti sementieri, non influirebbe il dato quantitativo, se non per la misura eccedente il limite stabilito dalla disposizione denunciata.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Giudice di pace di Pisa dubita &#8211; in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma (recte: terzo comma), e 97 della Costituzione &#8211; della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell&#8217;attività  sementiera), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità  dei prodotti alimentari), nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa minima di ammontare pari a euro 4.000,00.<br /> 1.1.- La norma dispone che, «[s]alvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell&#8217;articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000».<br /> 2.- Il vulnus all&#8217;art. 3 Cost. sarebbe apprezzabile, in particolare, sotto i profili della irragionevolezza intrinseca e della disparità  di trattamento.<br /> Per un verso, infatti, la norma denunciata sarebbe intimamente contraddittoria in quanto perseguirebbe la sola finalità  di modulare la sanzione secondo un criterio esclusivamente proporzionale, e precisamente sulla base della quantità  dei prodotti commercializzati, sicchè sarebbe poi incoerente la previsione di un minimo edittale disancorato dal peso delle merci oggetto delle condotte vietate.<br /> Sotto altro profilo, tale minimo si tradurrebbe, per le ipotesi di commercializzazione di prodotti sino a 100 quintali, in una sanzione sostanzialmente fissa, che conseguentemente colpirebbe allo stesso modo fatti connotati da un diverso disvalore perchè aventi a oggetto differenti quantità  di sementi: di qui la dedotta violazione del principio di uguaglianza.<br /> Il limite minimo previsto dalla norma oggetto del presente incidente di costituzionalità  violerebbe, inoltre, l&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., compromettendo la funzione rieducativa che dovrebbe caratterizzare anche le sanzioni amministrative.<br /> Sarebbe, infine, leso l&#8217;art. 97 Cost., «nella parte in cui sancisce il principio di ragionevolezza nell&#8217;attività  amministrativa».<br /> 3.- Va preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato in considerazione della discrezionalità  di cui gode il legislatore in sede di quantificazione dei trattamenti sanzionatori.<br /> Se è, infatti, vero che la valutazione della congruità  delle sanzioni rientra nella discrezionalità  legislativa, ciù² tuttavia non preclude l&#8217;intervento di questa Corte «laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si [rivelino] manifestamente arbitrarie o irragionevoli [&#038;]» (sentenza n. 115 del 2019).<br /> Deve pertanto essere riservato al merito il vaglio in ordine alla sussistenza, o meno, della dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio sottoposto alla cognizione di questa Corte. L&#8217;Avvocatura stessa, del resto, nel prospettare l&#8217;inammissibilità , finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni &#8211; segnatamente afferenti alla rilevanza degli interessi tutelati dalla norma denunciata e alla conseguente necessità  di prevedere una sanzione non irrisoria &#8211; che attengono al merito delle questioni sollevate.<br /> 3.1.- E&#8217; parimenti infondata l&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità , formulata dall&#8217;Avvocatura sulla scorta della omessa individuazione, da parte del giudice a quo, del «parametro di riferimento cui eventualmente commisurare la fattispecie in esame».<br /> Non è chiaro se la difesa dello Stato intenda riferirsi alla mancata indicazione del tertium comparationis al fine della valutazione nel merito del dedotto vulnus all&#8217;art. 3 Cost. oppure alla mancata individuazione, all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento, di una previsione sanzionatoria idonea a fungere da punto di riferimento nel colmare la lacuna consequenziale alla eventuale declaratoria di incostituzionalità  della norma.<br /> Da ambedue le prospettive, l&#8217;eccezione è, in ogni caso, priva di pregio.<br /> Per un verso, infatti, si deve osservare che il dedotto difetto di ragionevolezza discenderebbe, ad avviso del giudice a quo, dalla intrinseca contraddittorietà  della norma censurata e che l&#8217;asserita disparità  di trattamento deriverebbe dalla equiparazione tra fatti in assunto eterogenei ma contemplati dalla medesima disposizione: sotto entrambi i profili, dunque, la violazione dell&#8217;art. 3 Cost. emergerebbe da un confronto relazionale tutto interno all&#8217;art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, sicchè non è necessario fare ricorso a un tertium a essa esterno.<br /> Per altro verso, va rilevato che il rimettente si limita a chiedere una pronuncia caducatoria parziale, avente a oggetto il solo limite minimo della cornice edittale, all&#8217;esito della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione, rinvenibile nell&#8217;ambito del perimetro segnato dalla stessa disposizione denunciata, in misura esclusivamente proporzionale: l&#8217;eventuale accoglimento delle questioni non produrrebbe quindi una lacuna normativa e non richiederebbe, di conseguenza, un intervento sostitutivo di questa Corte in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.<br /> 4.- Nel merito, le questioni non sono fondate.<br /> 5.- La norma posta all&#8217;attenzione di questa Corte è contenuta nella legge n. 1096 del 1971, che reca la disciplina dell&#8217;attività  sementiera e regola «la produzione a scopo di vendita e la vendita» stessa di prodotti sementieri, per tali intendendosi «le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante» (art. 1, primo e secondo comma).<br /> Come si evince dall&#8217;esame dei lavori preparatori (e in particolare dalla relazione illustrativa al disegno di legge di iniziativa governativa, V legislatura, Atto Senato n. 784), la legge ha la finalità  di fornire «agli operatori ed ai coltivatori le necessarie garanzie sul valore genetico delle sementi e dei materiali di moltiplicazione», nonchè di introdurre una «disciplina dei controlli e delle certificazioni concernenti le sementi ammesse in commercio». Ciù² sul presupposto che «[l]e sementi rappresentano un mezzo tecnico fondamentale per la produzione agricola ed interessano perciù², oltre i singoli che le utilizzano, anche la collettività  nazionale, in quanto dal loro valore genetico e biologico dipende prevalentemente la più¹ o meno qualificata produzione e quindi il rendimento unitario delle coltivazioni»; sicchè una carente disciplina legislativa avrebbe determinato «anche sensibili difficolta` negli scambi internazionali, con inevitabile deprezzamento della [&#038;] produzione sementiera e conseguenze commerciali ed economiche che non possono sottovalutarsi».<br /> In questa cornice si colloca, all&#8217;interno del Capo XI, rubricato «Vigilanza e sanzioni», l&#8217;art. 33, comma 1, che, nella formulazione originaria, prevedeva l&#8217;irrogazione di una multa stabilita nella misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri, ma comunque non inferiore a lire 100.000.<br /> Successivamente, con l&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 4 del 2011, il legislatore ha sensibilmente incrementato tali importi, in ciù² mosso, non solo dall&#8217;evidente esigenza di parametrarli all&#8217;attualità  e dall&#8217;obiettivo, espresso nell&#8217;incipit della disposizione e giù  desumibile dalla testà© menzionata relazione illustrativa, «di valorizzare le produzioni di qualità  italiane», ma anche dalla ulteriore necessità , parimenti manifestata nell&#8217;esordio della norma che reca la novella, di «rafforzare l&#8217;azione di repressione delle frodi alimentari».<br /> La disposizione è censurata, come dianzi detto, nella parte in cui stabilisce il limite minimo edittale di euro 4.000,00.<br /> 6.- La violazione dell&#8217;art. 3 Cost. è stata prospettata, in particolare, sotto due profili.<br /> 6.1.- Sotto quello della irragionevolezza intrinseca, la lesione dell&#8217;evocato parametro costituzionale deriverebbe dalla contraddittorietà  interna alla norma: la previsione di un minimo edittale disancorato dal peso dei prodotti oggetto della violazione tradirebbe, infatti, la finalità , secondo il rimettente perseguita dalla norma stessa, di modulare la gravità  della condotta, e quindi della risposta sanzionatoria, in misura esclusivamente proporzionale.<br /> 6.1.1.- Il giudice a quo muove, tuttavia, da un postulato erroneo.<br /> La tesi del rimettente si fonda, in sostanza, sull&#8217;assunto secondo cui lo scopo dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971 sarebbe quello di graduare la reazione dell&#8217;ordinamento unicamente in relazione alle quantità  dei prodotti sementieri oggetto delle condotte illecite. La norma sarebbe, in altri termini, finalizzata soltanto a «calcolar[e] matematicamente su base quantitativa» la gravità  della violazione e, quindi, l&#8217;entità  della risposta sanzionatoria, sicchè non sarebbe poi coerente prevedere un limite minimo.<br /> Tale finalità  viene perà² desunta dalla arbitraria scomposizione della disposizione censurata e dalla valorizzazione, in chiave interpretativa, di una sola delle porzioni normative da essa espresse: quella in cui è previsto che la sanzione consiste nel pagamento di una somma stabilita «in misura proporzionale di euro 40,00 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri».<br /> Una esegesi non atomistica della norma, in quanto basata sulla considerazione della sua ratio complessiva, conduce invece a un diverso risultato.<br /> Dopo aver dettato il descritto criterio proporzionale, l&#8217;art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971 prosegue difatti precisando che l&#8217;importo della sanzione deve essere «comunque [&#038;] non inferiore a euro 4.000».<br /> La norma è dunque strutturata in modo da prevedere una sanzione proporzionale che non può, tuttavia, essere inferiore a un limite minimo.<br /> E&#8217; pertanto evidente che essa considera le condotte di commercializzazione vietate come connotate in se stesse da un disvalore intrinseco grave, tale, come si vedrà , da meritare in ogni caso («comunque») &#8211; a prescindere quindi dalla quantità  di prodotti sementieri che ne costituiscono l&#8217;oggetto &#8211; una sanzione di importo minimo.<br /> Tale struttura sanzionatoria era del resto propria anche della versione antecedente alla novella recata dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 4 del 2011: la norma, infatti, se da un canto determinava la sanzione pecuniaria in misura proporzionale, dall&#8217;altro stabiliva che questa non potesse in ogni caso scendere al di sotto di un limite minimo.<br /> Con la disposizione denunciata, la lesività  degli illeciti sanzionati è stata dunque valutata, contrariamente all&#8217;assunto del rimettente, non soltanto in misura proporzionale alla quantità  dei prodotti commercializzati, ma altresì alla stregua del disvalore proprio delle condotte, al quale è stato ricollegato il minimo della sanzione irrogabile.<br /> Milita, d&#8217;altro canto, in favore di tale conclusione anche la modesta entità  dell&#8217;importo (euro 40,00 per quintale) fissato per il calcolo proporzionale: è, infatti, palese che, ove la finalità  della norma fosse stata quella di correlare il rigore della sanzione, come vorrebbe il giudice a quo, esclusivamente al peso dei prodotti sementieri, tale importo non sarebbe stato quantificato in una somma di fatto pressochè simbolica, il cui carico afflittivo si sarebbe rivelato per i trasgressori del tutto trascurabile, con il conseguente &#8211; e irragionevole &#8211; sostanziale svuotamento di ogni efficacia dissuasiva della norma stessa.<br /> 6.1.2.- Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere esclusa la contraddittorietà  dedotta dal rimettente, dal momento che il precetto normativo denunciato è specificamente finalizzato anche a introdurre una soglia minima di deterrenza in relazione a condotte ritenute in se stesse gravi.<br /> 6.2.- La censura in esame è destituita di fondamento anche sotto l&#8217;altro profilo in cui è articolata.<br /> Come chiarito, ad avviso del giudice a quo l&#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato in quanto il menzionato minimo edittale si risolverebbe in una sanzione sostanzialmente fissa che punirebbe in modo ingiustificatamente uguale violazioni connotate da un diverso grado di lesività : gli illeciti che hanno a oggetto modiche quantità  di prodotti sementieri e quelli concernenti quantità  sino a 100 quintali.<br /> Il vulnus deriverebbe pertanto dalla identità  del trattamento sanzionatorio riservato a fatti in assunto eterogenei, in quanto caratterizzati da un disvalore marcatamente differente a seconda che riguardino un quantitativo più¹ o meno consistente di merce.<br /> 6.2.1.- Tanto chiarito in merito al perimetro entro cui si muove, sotto il profilo in esame, lo scrutinio sottoposto a questa Corte, occorre anzitutto premettere, in linea generale, che, ogniqualvolta la legge preveda un limite minimo edittale, a questo potranno essere ricondotti una pluralità  di fatti e situazioni concrete che, secondo dati di comune esperienza, sul piano fenomenico necessariamente ammettono una molteplicità  di variabili; ciù² è tanto più¹ evidente ove, come nel caso di specie, le condotte vietate abbiano a oggetto beni &#8220;dosabili&#8221;.<br /> Una &#8220;quota di fissità &#8221; della sanzione è dunque connaturale a qualsiasi minimo edittale e, in questa prospettiva, non sarebbe ragionevole pretendere, come in sostanza reputa il rimettente, che la conformità  al paradigma dell&#8217;eguaglianza debba essere indefettibilmente verificata su una base meramente naturalistica.<br /> Del resto, anche con riguardo a sanzioni amministrative propriamente fisse questa Corte ha in passato riconosciuto la legittima esplicazione, nel limite della non manifesta irragionevolezza, della discrezionalità  di cui gode il legislatore nell&#8217;individuazione delle condotte punibili e dei relativi trattamenti sanzionatori. E&#8217; stata così esclusa l&#8217;incostituzionalità  della sanzione della decurtazione dalla patente di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza, «che [secondo il giudice a quo contrastava] con il principio di necessaria gradualità  della pena, essendosi sempre ammesso, anche in sede penale, che un trattamento sanzionatorio in misura fissa non è di per sì© contrario al principio di ragionevolezza» (ordinanza n. 204 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 172 del 2003 e n. 282 del 2001).<br /> Tali considerazioni non escludono che previsioni sanzionatorie rigide, come quella oggetto dell&#8217;odierno incidente di costituzionalità , che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbano rispondere al principio di ragionevolezza, dovendo tale omologazione trovare un&#8217;adeguata giustificazione: la giurisprudenza costituzionale più¹ recente ha infatti precisato come il principio, in origine enunciato con riferimento alle sanzioni penali, «di proporzionalità  della sanzione rispetto alla gravità  dell&#8217;illecito sia applicabile anche alla generalità  delle sanzioni amministrative» (sentenza n. 112 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 88 del 2019).<br /> Questa Corte è dunque chiamata a verificare se anche le infrazioni meno gravi &#8211; segnatamente sotto l&#8217;aspetto quantitativo, sulla scorta delle argomentazioni addotte dal rimettente &#8211; siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente irragionevole o sproporzionata la sanzione amministrativa di ammontare pari a euro 4.000,00, nonostante la sua severità .<br /> Verifica, questa, che va peraltro condotta anche alla luce del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la determinazione del trattamento sanzionatorio per le singole violazioni costituisce oggetto di ampia discrezionalità  legislativa, il cui esercizio può essere sindacato, in sede di giudizio di costituzionalità , solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o sproporzionate (ex plurimis, in riferimento alle sanzioni amministrative, sentenza n. 115 del 2019).<br /> Nel caso di specie, malgrado il notevole incremento, rispetto al passato, del rapporto tra sanzione fissa e sanzione proporzionale che risulta dalla norma impugnata a seguito della novella disposta dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 4 del 2011, deve escludersi, tenuto conto degli interessi tutelati, che la discrezionalità  del legislatore si sia tradotta in una omologazione manifestamente irragionevole di fattispecie differenti, valicando il confine dell&#8217;arbitrarietà .<br /> I divieti di commercializzazione di cui all&#8217;art. 33, comma 1, censurato, infatti, mirano &#8211; attraverso la qualificata produzione dei prodotti sementieri, la regolamentazione della loro immissione in commercio e la trasparenza delle informazioni contenute nei cartellini e nelle etichette apposti sugli involucri dei prodotti stessi &#8211; non solo a garantire il migliore rendimento delle coltivazioni e, in tal modo, una produzione agricola di elevata qualità , ma anche a preservare la fiducia degli operatori del settore nell&#8217;affidabilità  delle caratteristiche e della &#8220;redditività &#8221; delle sementi, fiducia che ben potrebbe essere messa in dubbio pure dalla commercializzazione di modeste quantità  di merce.<br /> Inoltre, se alcune specie di sementi, come quelle di erba medica oggetto del giudizio a quo, sono prevalentemente destinate a essere utilizzate per produrre foraggio, con la conseguenza che le loro caratteristiche incidono altresì sull&#8217;allevamento, altre, come quelle di cereali, possono essere destinate, direttamente o sotto forma di derivati, all&#8217;alimentazione, sicchè la loro qualità  è suscettibile di incidere anche sulla tutela della salute.<br /> La stessa scelta, compiuta nel 2011, di inasprire la misura della sanzione portata all&#8217;attenzione di questa Corte è stata dettata, come giù  detto, oltre che dalla finalità  di «valorizzare le produzioni di qualità  italiane», anche da quella di «rafforzare l&#8217;azione di repressione delle frodi alimentari» (art. 3, comma 2, della legge n. 4 del 2011).<br /> In questa prospettiva, la severità  della sanzione censurata non è manifestamente irragionevole o sproporzionata, alla luce dello scopo di fissare una soglia minima funzionale a evitare il radicale svilimento della capacità  deterrente della norma, che altrimenti punirebbe le condotte di commercializzazione vietate con il pagamento della irrisoria somma di euro 40,00 per quintale.<br /> Si deve dunque ritenere che, in virtà¹ della natura e della particolare rilevanza degli interessi presidiati, gli illeciti previsti dal censurato art. 33, comma 1, siano connotati, anche ove abbiano a oggetto ridotte quantità  di prodotti sementieri, da un disvalore intrinseco tale da rendere non manifestamente irragionevole o sproporzionata la determinazione del suddetto limite minimo edittale; e ciù² anche in considerazione del fatto che si tratta di condotte realizzate generalmente da soggetti che esercitano in maniera non occasionale il commercio di detti prodotti.<br /> 6.2.2.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve in conclusione escludersi che la quantificazione operata dal legislatore nell&#8217;esercizio della discrezionalità  che gli compete in sede di dosimetria sanzionatoria abbia superato il confine della manifesta irragionevolezza.<br /> 7.- Ad avviso del giudice a quo, il trattamento sanzionatorio minimo previsto dalla norma censurata recherebbe un vulnus altresì all&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., compromettendo la funzione rieducativa della pena.<br /> La finalità  rieducativa imposta dal menzionato parametro costituzionale, che secondo il rimettente dovrebbe connotare anche le sanzioni amministrative, sarebbe difatti frustrata in quanto l&#8217;impianto sanzionatorio dettato dall&#8217;art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 4 del 2011, indurrebbe, al contrario, a commettere violazioni più¹ gravi e finirebbe, per altro verso, per sovvertire il meccanismo proporzionale stabilito dalla norma stessa.<br /> 7.1.- Anche questa censura, con la quale peraltro vengono in parte riproposti argomenti giù  addotti a sostegno dell&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 3 Cost., è priva di fondamento, giacchè nel caso di specie viene in rilievo un illecito amministrativo, mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, l&#8217;art. 27 Cost. deve ritenersi riferibile, contrariamente all&#8217;assunto del giudice a quo, alla sola responsabilità  penale e non pure a quella amministrativa.<br /> Questa Corte ha difatti affermato, in linea generale, la «pertinenza esclusiva alle sanzioni propriamente penali» dell&#8217;art. 27 Cost. (sentenza n. 109 del 2017; nello stesso senso, ordinanze n. 286 del 2010 e n. 434 del 2007). Peraltro, l&#8217;estensione alle sanzioni amministrative dei principi in materia di responsabilità  penale è stata esclusa anche con specifico riguardo alla finalità  rieducativa prevista dal terzo comma del suddetto art. 27 Cost., ritenuta connessa alla pena in senso stretto, in quanto «privativa, o quanto meno limitativa, della libertà  personale» (sentenza n. 112 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 281 del 2013).<br /> 8.- Secondo il rimettente, la norma denunciata lederebbe, infine, l&#8217;art. 97 Cost., «nella parte in cui sancisce il principio di ragionevolezza nell&#8217;attività  amministrativa».<br /> 8.1.- L&#8217;espresso riferimento al principio di ragionevolezza, valutato unitamente al rilievo che a fondamento della censura non sono state addotte autonome argomentazioni, induce a ritenere che questa sia meramente &#8220;ancillare&#8221; rispetto a quelle prospettate in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., delle quali condivide, pertanto, la sorte (sentenza n. 46 del 2014).<br /> Al pari della questione inerente alla violazione dell&#8217;art. 3 Cost., anche quella in esame deve, conseguentemente, essere dichiarata infondata.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell&#8217;attività  sementiera), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità  dei prodotti alimentari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pisa con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 24/1/2019 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-24-1-2019-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-24-1-2019-n-14/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 24/1/2019 n.14</a></p>
<p>Nota a sentenza a Consiglio di Stato &#8211; sez. VI &#8211; n. 6330 del 9 novembre 2018 Nota a sentenza a Consiglio di Stato &#8211; sez. VI &#8211; n. 6330 del 9 novembre 2018 nota a cura di Giovanna Cice Â  Il caso La vicenda sottoposta alla cognizione del Consiglio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Nota a sentenza a Consiglio di Stato &#8211; sez. VI &#8211; n. 6330 del 9 novembre 2018</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p style="text-align: justify;">Nota a sentenza a Consiglio di Stato &#8211; sez. VI &#8211; n. 6330 del 9 novembre 2018</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><em>nota a cura di Giovanna Cice</em> Â </div>
<p> <em><strong>Il caso</strong></em>  </p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta alla cognizione del Consiglio di Stato attiene ad una delle più¹ rilevanti offerte pubbliche di acquisto che ha interessato la Borsa italiana nel corso dell&#8217;anno 2013 ma, al di là  della specificità  degli istituti coinvolti, presenta tematiche che fuoriescono dall&#8217;ambito settoriale dei mercati finanziari e che coinvolgono questioni di più¹ ampio respiro, con rinvio ai fondamentali temi della certezza del diritto e della natura delle sanzioni amministrative secondo i criteri Engel.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le censure dei soggetti ricorrenti &#8211; relative ad una deliberazione<a href="#sdfootnote1sym">1</a> con la quale la Consob provvide, ai sensi dell&#8217;art 106, terzo comma, lett. d), numero 2, d.lgs. 58 del 1997, a rettificare in aumento il prezzo di un&#8217;OPA, ritenendo integrata un&#8217;ipotesi di collusione sul mercato &#8211; appaiono incentrarsi principalmente su di una duplice prospettiva:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla prospettata natura sanzionatoria della riduzione del prezzo avvenuta ad opera della Consob, i ricorrenti hanno denunciato la mancata applicazione delle garanzie partecipative rafforzate, tipiche di tutti i procedimenti sanzionatori (segnatamente la comunicazione dell&#8217;avviso di avvio del procedimento nei confronti di tutti i soggetti per i quali gli Uffici avevano ipotizzato la partecipazione all&#8217;accordo collusivo, nonchè la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie), nonchè la violazione dei principi di separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie<a href="#sdfootnote2sym">2</a>;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">I medesimi hanno altresì richiesto che fosse disapplicato l&#8217;art 106, comma secondo, lett d), numero 2), o che fosse sollevato un rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sul rilievo che la nozione di &#8220;collusione&#8221; contenuta nel testo legislativo, così come interpretata dalla giurisprudenza e dalla Consob, contrastasse con i canoni di certezza del diritto elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale ed, in particolare, con l&#8217;art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2004/25 CE, a mente della quale, &#8220;gli Stati Membri possono autorizzare le autorità  di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati&#8221;.</p>
</ul>
<p> <em><strong>Le autorità  garanti ed i loro poteri: tentativi di sistema</strong></em>  </p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza che si commenta, il Consiglio di Stato è tornato a cimentarsi con la natura dei poteri delle Autorità  Garanti e con il loro volto ibrido. Nel caso di specie, viene segnatamente in rilievo il potere di riduzione del prezzo di un&#8217;OPA esercitato dalla Consob ai sensi dell&#8217;art 106 TUF<a href="#sdfootnote3sym">3</a>; ma il potere sarebbe potuto essere, ai fini che interessano, anche di diverso tipo perchè l&#8217;approccio alla questione che vale considerare è di tipo metodologico.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassonomia delle funzioni esercitate dalle Autorità  Garanti rappresenta un ambito di studio in continuo divenire, di perdurante attualità  e notevolmente affascinante. Le difficoltà  incontrate dagli studiosi nel trovare gli equilibri del sistema derivano dall&#8217;indiscutibile carattere ibrido di tali enti, in bilico tra i tre Poteri dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono lontani i tempi de lo <i>&#8220;L&#8217;esprit des lois&#8221; </i>di Montesquieu<a href="#sdfootnote4sym">4</a>. La Storia ha avuto bisogno di costruire per decostruire.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esigenza di sottrarre specifici settori, particolarmente sensibili e costituzionalmente garantiti, dal circuito delle dinamiche politiche ha determinato il sorgere di soggetti con competenze settorialmente specializzate ma accentratori di plurime funzioni che la cultura giuridica stenta a classificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tradizionalmente si insegna che le Autorità  Garanti presentano natura amministrativa, perchè non esiste un <i>tertium genus, </i>e che svolgono funzioni di tipo para-normativo, para-amministrativo e para-giurisdizionale. La complessità  dei &#8220;para&#8221; è una storia tutta da scrivere.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli incerti confini della classificazione delle funzioni delle Autorità  Garanti emergono dalla costanza con cui si assiste a vicende che interessano nuovi tentativi di definizione ed elaborazione del tema. Lungo tale solco, si è recentemente posta la questione sulla Linee Guida dell&#8217;ANAC e sulla loro natura giuridica (regolamenti, atti amministrativi o peculiari &#8220;atti di regolazione&#8221;?)<a href="#sdfootnote5sym">5</a> e si pone anche la sentenza che si commenta.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricostruzione offerta dal Consiglio di Stato per definire la natura del potere della CONSOB di riduzione del prezzo dell&#8217;OPA muove dalla distinzione tra le sanzioni amministrative in senso stretto ed in senso lato. Per la verità , la sentenza osserva che le &#8220;sanzioni in senso lato&#8221; di sanzioni hanno solo il nome perchè costituiscono espressione della discrezionalità  pura della PA, in relazione alla quale il cittadino versa in una posizione di interesse legittimo; seguono il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; sono sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo, il cui sindacato è estrinseco rispetto alla sfera del &#8220;merito&#8221;. Al contrario, le sanzioni proprie sono irrogate attraverso un procedimento decisionale ampiamente diverso dal tipico esercizio della ponderazione degli interessi; seguono gli specifici procedimenti a garanzia rafforzata; e sono sottoposte alla giurisdizione del G.O., essendo incontroversa la natura di diritto soggettivo della posizione vantata dal privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene da chiedersi allora perchè mai continui a discorrersi di &#8220;sanzioni&#8221;, sia pure &#8220;in senso lato&#8221;, e perchè, invece, non si operi una ricognizione della materia che consenta di garantire la corrispondenza tra le forme e le sostanze<a href="#sdfootnote6sym">6</a>. La fragilità  della distinzione è, difatti, marcatamente avvertita dalla sentenza in commento, la quale, superandola di slancio, non esita di affermare che &#8220;la distinzione sopra delineata va, tuttavia, coordinata con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo&#8221; ed a concludere che &#8220;Su queste basi [i.e. sulla base dei criteri Engel], è evidente come la rettificazione del prezzo non ha affatto una funzione afflittiva, trattandosi invece di una misura compensativa&#8221; con conseguente &#8220;[l&#8217;]inapplicabilità  alla presente fattispecie dei principi regolatori del diritto sanzionatorio [interno]&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I cd. criteri Engel<a href="#sdfootnote7sym">7</a>, quindi, fanno da guida, anche nel panorama nazionale ai fini dell&#8217;applicazione della normativa interna e forse perchè, internamente, non esistono criteri validi ad immobilizzare e classificare l&#8217;inafferrabile fenomeno delle Autorità  Garanti.</p>
<p style="text-align: justify;">La crepa del sistema è evidente: da un lato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 2017, ha raccomandato ai giuridici nazionali di far uso dei criteri Engel solamente al fine di garantire l&#8217;applicazione delle tutele presidiate dalla Convenzione; ma dall&#8217;altro, i giudici nazionali mostrano la loro ritrosia a non far uso dei criteri Engel anche ai fini nazionali<a href="#sdfootnote8sym">8</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assenza di parametri certi di matrice nazionale impone, allora, un tentativo di rideterminazione del sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle funzioni di tipo sanzionatorio esercitate dalle Autorità  Garanti, la sentenza affianca funzioni di regolazione e ripristino degli equilibri violati nei settori; ed è in seno a tale ultima categoria che il Consiglio di Stato colloca la rideterminazione del prezzo dell&#8217;OPA ad opera della Consob (la quale, se fosse statasanzionatoria sarebbe dovuto andare a torto di entrambe le parti colluse, mentre essasi pone a carico del solo Offerente). Ed allora, verrebbe da chiedersi a quale &#8220;ramo funzionale&#8221; appartengano le &#8220;attività  di ripristino del sistema&#8221; poste in essere delle Autorità  Garanti: se al ramo delle funzioni amministrative o a quello delle funzioni giurisdizionali, intese queste ultime nella loro più¹ ampia accezione di funzioni accertative dei fenomeni reali.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda funzione sembrerebbe quella maggiormente coerente con l&#8217;essenza del potere di riduzione del prezzo dell&#8217;OPA perchè nel ridurre il prezzo la CONSOB deve &#8220;accertare&#8221; e se &#8220;accerta&#8221; deve ridurre. Si tratterebbe, insomma, di una discrezionalità  monofasica, che si esaurirebbe nell&#8217;accertamento dei soli presupposti del fenomeno.</p>
<p style="text-align: justify;">Apparterrebbero, invece, ai poteri di tipo più¹ marcatamente amministrativo tutte quelle decisioni in cui le Autorità  Garanti decidano operando una scelta di merito sulla valutazione di interessi contrapposti, come ad esempio avviene nel caso in cui l&#8217;Autorità  decida di autorizzare, ai sensi dell&#8217;art 4 l. antitrust, intese o categorie di intese generalmente vietate. La differenza tra tali ipotesi e le ipotesi meramente accerative sarebbe, dunque, nel fatto che le scelte di tipo amministrativo possono variare a seconda delle diverse contingenze dei casi concreti, variabili decisionali che invece non rientrano tra quelle tipiche delle decisioni di tipo para-giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le differenti nature dei provvedimenti adottati dalle Autorità  Garanti si riflettono sui plurimi differenti sindacati giudiziali relativi ad esse.</p>
<p style="text-align: justify;">I poteri di law-making, para-legislativi, regolatori, o che dir si voglia, sembrerebbero sfuggire allo stringente sindacato sulla violazione di legge, per aprirsi ai soli vizi procedurali (afferenti alla cd. <i>better regulation</i>) o di eccesso di potere<a href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti para-giurisdizionali, invece, sarebbero sindacabili dal giudice attraverso il filtro della cd. discrezionalità  tecnica che differirebbe, latamente, rispetto a quello della discrezionalità  pura, ma i provvedimenti sanzionatori sarebbero sindacabili anche nel merito ai sensi dell&#8217;art 133 c.p.a. (sebbene lo siano, per costante giurisprudenza, solamente nel <i>quantum</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il sindacato sui provvedimenti di tipo para-amminsitrativo dovrebbe, a rigore, seguire le regole della discrezionalità  pura nella parte decisionale e quelle della discrezionalità  tecnica nella parte accertativa del fenomeno-presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema è, evidentemente, eccessivamente complesso. Pertanto, l&#8217;esigenza di ritornare alla sostanza dei fenomeni è fortemente avvertita ed è ritrovata nella chiarezza esemplificativa dei criteri Engel, a prescindere dalla loro genesi e dal tentativo di ridurne la portata di recente operato dalla Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La tematica (oltremodo intricata) del sindacato giudiziale sui provvedimenti delle Autorità  Garanti si intreccia, inoltre, con il secondo profilo delle censure sollevate dai ricorrenti, in accoglimento alle quali il Consiglio di Stato ha dichiarato l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato.</p>
<p> <strong><em>La nozione di &#8220;collusione&#8221;: tra discrezionalità  tecnica e prevedibilità  del diritto</em></strong>  </p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo aspetto affrontato dalla pronuncia in esame riguarda l&#8217;esatta ricostruzione della nozione di &#8220;collusione&#8221; di cui all&#8217;art 106, secondo comma, lett d), numero 2), d.lgs. 50 del 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, la Consob ed il Tribunale Amministrativo di primo grado avevano ritenuto che non fosse necessario che l&#8217;Autorità  Garante fornisse prova del coinvolgimento, consapevole e volontario, di tutte le parti nell&#8217;operazione collusiva, sul rilievo che il concetto di &#8220;collusione&#8221; non implicava che il comportamento delle stesse fosse volontariamente diretto ad eludere la normativa in materia di OPA, ma solo che fosse obiettivamente idoneo a conseguire tale effetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, secondo i ricorrenti, sostenere un&#8217;interpretazione obiettiva della nozione di collusione avrebbe significato attribuire all&#8217;Autorità  Garante poteri eccessivamente lati, previamente imponderabili ed assolutamente insindacabili, con la possibilità  di attrarre sotto la scure della collusione comportamenti da essa valutati, <i>ex post</i>, come fraudolenti ma non identificabili, <i>ex ante</i>, come tali dalle parti. In definitiva, l&#8217;interpretazione oggettiva della nozione di &#8220;collusione&#8221; avrebbe precluso agli agenti di prevedere, preventivamente e chiaramente, le conseguenze giuridiche delle loro azioni, con grave <i>vulnus</i> per la loro libertà  personale e possibilità  di autodeterminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione afferisce all&#8217;esatto significato lessicale degli elementi del diritto e riecheggia i dibattiti cari al diritto penale, ove le esigenze di tassatività  e determinatezza impongono che ogni termine della fattispecie sia ben definito nel suo significato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cuore della problematica concerne, come accennato, l&#8217;esatto equilibrio del sindacato giudiziale sugli atti delle Autorità  Garanti e la sentenza, letta in tale prospettiva, costituisce un valido esempio dei più¹ recenti sviluppi sul tema.</p>
<p style="text-align: justify;">In passato, la &#8220;quasi&#8221; deferenza verso la novità  del tecnicismo indusse il pensiero giuridico a circoscrivere il sindacato giudiziale in un&#8217;area esterna rispetto alla Tecnica, considerata impermeabile a qualsivoglia valutazione giudiziale perchè equiparata al merito amministrativo (cd. sindacato di tipo debole). Si sosteneva che al giudice fosse consentito valutare esclusivamente la logicità  e la coerenza tra i presupposti del ragionamento e le sue conclusioni. Ne derivava che i presupposti non avrebbero mai potuto essere messi in discussione e le conclusioni solo quando tacciate di incoerenza rispetto agli stessi punti di partenza giù  definiti dall&#8217;Autorità  Garante. Pertanto, i concetti normativi, generali ed indeterminati, rientravano, in qualità  di presupposti logici del ragionamento seguito, nel monopolio assoluto della signoria di conoscenza delle Autorità  Indipendenti, senza che i giudici potessero diversamente interpretarli.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emancipazione della Tecnica dal Merito si ebbe solo successivamente e, precisamente, ad opera della emblematica pronuncia n. 601 del 1999, con la quale il Consiglio di Stato chiarà¬ come la discrezionalità  tecnica riguardasse un concetto diverso dal merito amministrativo, afferendo alle ipotesi in cui l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione debba svolgersi secondo criteri, regole e parametri, tecnici o scientifici, direttamente o indirettamente richiamati dalla norma giuridica che disciplina il potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, la giurisprudenza e la cultura giuridica, influenzate dal dogma del perdurante diaframma tra Diritto e Tecnica, continuarono a discorrere di controllo di tipo cd. intriseco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il superamento delle incertezze derivanti dall&#8217;inafferrabile dicotomia tra sindacato di tipo &#8220;forte&#8221; e sindacato di tipo &#8220;debole&#8221; è avvenuto solamente a far data dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 926 del 2004, predicativa di un sindacato giudiziale di tipo pieno ed effettivo, equiparato ad ogni altro giudizio effettuato dal giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talchè, i concetti normativi &#8220;generici ed indeterminati&#8221; sono fuoriusciti dal monopolio interpretativo delle Authorities e sono, così, divenuti sindacabili da parte del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di recuperare il giusto equilibrio tra potere giudiziale ed autonomia delle Autorità , la giurisprudenza ha, tuttavia, successivamente precisato che quando nei profili tecnici siano coinvolte valutazioni ed apprezzamenti che presentino un margine di opinabilità , il sindacato del g.a. va limitato alla verifica che quel provvedimento non abbia esorbitato da detti margini di opinabilità <a href="#sdfootnote10sym">10</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso al &#8220;margine di opinabilità &#8221; stempera il sindacato giudiziale, conclamando la permanenza di un ambito di autonomia proprio delle sole Autorithies e ristabilisce gli equilibri del sistema</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è evidente che la pronuncia del Consiglio di Stato sembra aver superato brillantemente il <i>test di opinabilità  </i>del concetto generale, sottolineando come non vi possa, e non vi debba, essere opinabilità  dinnanzi ad una nozione il cui significato viene nitidamente restituito dai plurimi indici normativi del sistema<a href="#sdfootnote11sym">11</a>; per cui, accoglierne una declinazione differente avrebbe comportato l&#8217;ineluttabile compressione dei principi di certezza e di prevedibilità  del diritto, estremamente valorizzati sia dalla giurisprudenza interna sia dalla giurisprudenza europea.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">1 Deliberazione n. 18662 del 25 settembre 2013;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>Â Sulla genesi del principio, <i>Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del market abuse, </i>di Renato Rordorf, in <i>Diritto commerciale e societario, n. 7 del 2005;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>Â Il Consiglio di Stato ricorda che con la locuzione di &#8220;OPA&#8221; si intende l&#8217;operazione di mercato attraverso cui un soggetto propone irrevocabilmente di acquistare in danaro una certa quantità  di strumenti finanziari (azioni o altri), in genere quotati, ad un determinato prezzo e a parità  di condizioni nei confronti di tutti coloro ne sono titolari. Qualora l&#8217;acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l&#8217;offerta pubblica viene definita di scambio (cd. &#8220;OPS&#8221;) . Infine, la coniugazione dei tratti caratteristici di entrambe le offerta dà  luogo ad un terzo modello di offerta pubblica ( cd. &#8220;OPAS&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina delle Offerte Pubbliche di Acquisto risulta contenuta principalmente nel d.lgs. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza, TUF), la cui lettura restituisce l&#8217;immagine di due modelli principali di OPA: obbligatoria e volontaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito dell&#8217;OPA obbligatoria, la normativa distingue plurimi sottotipi: totalitaria, di consolidamento, residuale ed il cd. <i>squeeze out.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il fondamento dell&#8217;OPA viene generalmente individuato nella protezione degli azionisti di minoranza, raggiunta mediante un duplice schema: l&#8217;annullamento dell&#8217;asimmetria informativa alla quale essi andrebbero altrimenti soggetti (tramite l&#8217;OPA totalitaria e di consolidamento); e l&#8217;eliminazione della possibilità  che gli stessi restino in balia di governace societarie in partenza non condivise (tramite l&#8217;OPA residuale).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;equilibrio tra &#8220;la tutela degli azionisti di minoranza con l&#8217;esigenza di preservare la contendibilità  del controllo quale condizione necessaria per il buon funzionamento del mercato dei capitali&#8221; è, infine, raggiunto mediante il meccanismo dello squeeze out, preordinato anche alla futura, ed eventuale, scelta di deelistening.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al corrispettivo, la regola generale, stabilita dall&#8217;art. 106, comma 3, del TUF, attribuisce attribuisce alla Commissione, in presenza di determinate condizioni, il potere di rettificare, in aumento o in diminuzione, il corrispettivo risultante dall&#8217;applicazione dei predetti parametri legislativi. Tra le condizioni che legittimano la Consob a ridurre il prezzo di un&#8217;OPA, la lett d), numero 2, dell&#8217;art 106 TUF prevede che vi sia stata collusione tra l&#8217;offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu&#8217; venditori.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>Â Sebbene il concetto trovi radici molto più¹ antiche. Secondo una sintetica ricostruzione, l&#8217;individuazione delle tre possibili forme di governo si potrebbe far risalire al <i>Logos Tripolitikòs </i>di Erotodo per poi essere stato approfondito con la teoria dell&#8217;Anaciclosi da Aristotele nella <i>Politica </i>e da Polibio nelle <i>Storie</i> ed essere giunto alla moderna concettualizzazione della divisione dei poteri con <i>Montesquieu;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>Â Cfr. la tripartizione elaborata dal Consiglio di Stato, con parere 1° aprile 2016, n. 855, e ribadita con successivo parere 3 marzo 2017 sullo schema di decreto correttivo (D.lgs. n. 56/2017) e, con osservazioni in parte critiche, <i>Disapplicazione delle linee guida ANAC e rilevanza penale della loro violazione, </i>di Vincenzo Neri, in <i>Urbanistica e Appalti, </i>n. 2 del 2018;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>Â La disputa tra la corrente filosofica del <i>realismo </i> e quella del <i>nominalismo </i>sembrerebbe essere ritornata in auge ed ilÂ &#8220;tacito consenso&#8221; lockiano meriterebbe di essere recuperato in un panorama dove le parole dicono ciù² che non rappresentano più¹. L&#8217;adeguamento del linguaggio, prima ancora che della regolamentazione giuridica, rappresenta un&#8217;esigenza imprescindibile dinnanzi ai mutamenti sociali in ogni epoca storica;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>Â La Corte di Strasburgo, a partire dal fondamentale caso Engel c. Paesi Bassi, 1976, ha mostrato il chiaro intento di superare le vacue ed incostanti qualificazioni formali delle misure sanzionatorie, per pervenire ad un approccio della materia che tenesse conto della effettiva essenza delle sanzioni, indipendentemente dalla loro dicitura giuridica. L&#8217;attenzione alla sostanza avrebbe evitato il proliferare di situazioni nelle quali a risposte sanzionatorie marcatamente afflittive non seguissero garanzie comparativamente adeguate rispetto portata della loro natura, sol perchè le stesse fossero qualificate, dalle legislazioni nazionali, in termini di &#8220;non-pene&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo smascheramento del fenomeno delle &#8220;pene al buio&#8221;, ha impresso una netta cesura nel percorso da tempo intrapreso dal legislatore, e costantemente avallato dalla giurisprudenza, ed ha consentito che i diritti fondamentali dell&#8217;individuo tornassero ad essere garantiti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;immagine del diritto punitivo si è, di conseguenza, estesa oltre i confini del diritto penale &#8220;nucleare&#8221;, sicchè ne è emerso un complesso punitivo, per così dire, in senso lato, caratterizzato da una congerie di diciture, competenze e procedure, ma omogeneizzato nella sostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione della natura delle sanzioni è stata, di conseguenza, sottratta alla discrezionalità  legislativa e rimessa all&#8217;attento vaglio dei giudici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>Â Infatti, nel solco di <i>Corte Cost. 43 del 2017</i>, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto utilizzare i criteri Engel per risolvere la questione sottopostagli, in quanto afferente a garanzie (di partecipazione procedimentale rafforzata) presidiate dal solo diritto nazionale e rispetto alle quali, invece, la giurisprudenza convenzionale si mantiene neutra, ritenendo possibile che le decisioni amministrative siano assunte senza il previo rispetto del contraddittorio con l&#8217;interessato, e senza che per ciù² solo sia da ritenersi violato il principio del due process. Si afferma, infatti, che quando l&#8217;esigenza di imparzialità  ed indipendenza del soggetto competente alle determinazioni dei diritti e delle obbligazioni civili non sia stata adeguatamente soddisfatta perchè l&#8217;autorità  amministrativa decidente non ha offerto garanzie assimilabili a quelle di una istanza giurisdizionale, tale mancanza strutturale può essere in via successiva controbilanciata dal riconoscimento del diritto ad esperire un ricorso in via giurisdizionale davanti ad un giudice effettivamente indipendente ed autorizzato ad accedere pienamente ai fatti controversi (Cfr. <i>Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, 28 maggio 2002, ricorso n. 35605/97, Kingsley v. United Kingdom; Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, 4 marzo 2014 &#8211; Ricorso n. 18640/10 &#8211; Grande Stevens e altri c. Italia</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore interno, quindi, ha <i>sua sponte </i>deciso di rafforzare le garanzie di partecipazione procedimentale, senza che ciù² gli fosse imposto dalla Corte EDU.</p>
<p style="text-align: justify;">Sui rapporti tra giusto processo e giusto procedimento nella giurisprudenza convenzionale, cfr. altresì <i>Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2015) 26-03-2015, n. 1595, </i>ove si legge che &#8220;<i>La pragmaticità  dell&#8217;approccio della Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo ha dunque portato quest&#8217;ultima a riconoscere che non tutte le garanzie di cui all&#8217;art. 6, par. 1, CEDU devono essere necessariamente realizzate nella fase procedimentale amministrativa, potendo esse, almeno nel caso delle sanzioni non rientranti nel nocciolo duro della funzione penale, collocarsi nella successiva ed eventuale fase giurisdizionale (cfr. Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo 23 novembre 2006, caso n. 73053/01, J. c. F.).E&#8217;, pertanto, ritenuto compatibile con l&#8217;art. 6, par. 1, della Convenzione che sanzioni penali siano imposte in prima istanza da un organo amministrativo &#8211; anche a conclusione di una procedura priva di carattere quasi giudiziale o quasi-judicial, vale a dire che non offra garanzie procedurali piene di effettività  del contraddittorio &#8211; purchè sia assicurata una possibilità  di ricorso dinnanzi ad un giudice munito di poteri di &quot;piena giurisdizione&quot;, e, quindi, le garanzie previste dalla disposizione in questione possano attuarsi compiutamente quanto meno in sede giurisdizionale&#8221;. </i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>Â Cfr. Contessa, <i>Forme e metodi del sindacato giurisdizionale sugli atti delle Autorità  indipendenti</i>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a>;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>Â <i>Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 14-01-2014) 20-01-2014, n. 1013, resa in tema di definizione di mercato rilevante nell&#8217;accertamento di intese restrittive della concorrenza;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>Â In particolare, nel Â§ 7.2, della parte in diritto, il Collegio rileva che <i>nel nostro ordinamento esistono bensì un serie di previsioni settoriali di condotte giuridicamente rilevanti qualificate come «collusione» &#8211; segnatamente: il reato di turbata libertà  degli incanti di cui all&#8217;art. 353 c.p., perpetrato tramite «collusioni o altri mezzi fraudolenti»; l&#8217;aggravante della collusione con la parte avversaria nel reato di patrocinio o consulenza infedele ex art. 380 c.p.; la fattispecie di nullità  del processo esecutivo ex art. 2929 c.c., inficiante la vendita o l&#8217;assegnazione forzata e opponibile all&#8217;acquirente o assegnatario in caso di «collusione con il creditore procedente»; l&#8217;impugnazione per revocazione proponibile dal pubblico ministero ai sensi dell&#8217;art. 397 c.p.c., «quando la sentenza è l&#8217;effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge», o l&#8217;impugnazione per opposizione revocatoria proponibile dagli aventi causa e dai creditori di una delle parti processuali ai sensi dell&#8217;art. 404, comma 2, c.p.c., «quando è l&#8217;effetto di dolo o collusione a loro danno» -, nelle quali la nozione di «collusione» assume il significato elastico, ma dai contorni semantici sufficientemente determinati, di accordo clandestino e fraudolento in danno di terzi o in elusione di disposizioni imperative di legge, postulando dunque la sussistenza dell&#8217;elemento volitivo e intenzionale in capo a tutti i partecipi dell&#8217;accordo. In definitiva, alla luce dei richiamati &#8220;indici normativi di sistema&#8221;, emerge una cornice tipologica che, con il termine «collusione», evoca qualsivoglia intesa clandestina fra due o più¹ persone per conseguire un fine illecito, mediante il tradimento della fiducia di terzi o l&#8217;elusione delle regole poste a tutela dell&#8217;attività  legittima degli stessi.</i></p>
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