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	<title>Pubblica Amministrazione-Riforma della pubblica amministrazione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica Amministrazione-Riforma della pubblica amministrazione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Considerazioni sui servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni nel periodo della pandemia: tendenze e piani di riforma strutturale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sui-servizi-offerti-dalle-pubbliche-amministrazioni-nel-periodo-della-pandemia-tendenze-e-piani-di-riforma-strutturale/">Considerazioni sui servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni nel periodo della pandemia: tendenze e piani di riforma strutturale</a></p>
<p>Chiara Mari Sommario: 1. La pandemia e la qualità dei servizi offerti dall&#8217;amministrazione. &#8211; 2. La legislazione di emergenza. &#8211; 3. Gli appalti pubblici. &#8211; 4. Il comparto conoscenza: infanzia, scuola, università e ricerca. &#8211; 5. Il rapporto tra sanità e servizi sociali. &#8211; 6. Lo smart working nelle pubbliche amministrazioni. &#8211; 7. Tendenze e piani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sui-servizi-offerti-dalle-pubbliche-amministrazioni-nel-periodo-della-pandemia-tendenze-e-piani-di-riforma-strutturale/">Considerazioni sui servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni nel periodo della pandemia: tendenze e piani di riforma strutturale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sui-servizi-offerti-dalle-pubbliche-amministrazioni-nel-periodo-della-pandemia-tendenze-e-piani-di-riforma-strutturale/">Considerazioni sui servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni nel periodo della pandemia: tendenze e piani di riforma strutturale</a></p>
<div><strong>Chiara Mari</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<em>Sommario:</em> 1. La pandemia e la qualità dei servizi offerti dall&#8217;amministrazione. &#8211; 2. La legislazione di emergenza. &#8211; 3. Gli appalti pubblici. &#8211; 4. Il comparto conoscenza: infanzia, scuola, università e ricerca. &#8211; 5. Il rapporto tra sanità e servizi sociali. &#8211; 6. Lo <em>smart working</em> nelle pubbliche amministrazioni. &#8211; 7. Tendenze e piani di riforma strutturale.</p>
<p><strong><em>1. La pandemia e la qualità dei servizi offerti dall&#8217;amministrazione</em></strong><br />
La pandemia da Covid-19 ha messo in risalto la rilevanza del tema dei livelli e della qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> che sono stati oggetto di azioni urgenti e programmatiche al fine di un adattamento immediato alle nuove esigenze nonché di modifica in una prospettiva più strutturale.<br />
In particolare, la crisi sanitaria ha portato ad interventi di riforma in alcuni settori essenziali riconducili all&#8217;amministrazione tra i quali gli appalti; l&#8217;istruzione; la sanità e i servizi sociali; lo <em>smart working.</em> Tali settori verranno presi in considerazione nelle note che seguono per individuare le linee di tendenza delle riforme e valutarne l&#8217;impatto sulle funzioni e attività amministrative e, più in generale, sugli assetti delle istituzioni<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. A tal fine si farà riferimento ad alcuni documenti istituzionali recentemente elaborati<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, che forniscono interessanti analisi e approfondimenti per delineare prospettive di sviluppo dei servizi offerti dall&#8217;amministrazione.</p>
<p><strong><em>2. La legislazione di emergenza</em></strong><br />
L&#8217;analisi delle tendenze nella definizione della qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni nel periodo di pandemia deve necessariamente prendere le mosse dagli interventi legislativi di emergenza.<br />
Del resto, a partire dal mese di marzo del 2020 sono stati adottati dal Governo alcuni decreti legge con lo scopo di fronteggiare sia la pandemia in quanto emergenza sanitaria sia le conseguenze che essa ha comportato e comporta nelle attività economiche e sociali.<br />
Senza pretesa di esaustività, si riportano di seguito i principali atti emanati ed una rassegna dei contenuti più significativi<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Cominciando dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia)<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, si ricorda che esso prevede<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> tra l&#8217;altro misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale (con disposizioni sul potenziamento dell&#8217;organico dei medici e del personale sanitario, e innovazioni organizzative, es. Usca &#8211; unità speciali di continuità assistenziale &#8211; nonché semplificazioni dei procedimenti contrattuali di acquisizione di beni e servizi); misure a sostegno del lavoro (estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale; riduzione dell&#8217;orario di lavoro e sostegno ai lavoratori); disciplina semplificata del lavoro agile<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Va poi ricordato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio)<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, nel quale l&#8217;intenzione dichiarata del Governo è stata quella di fornire gli strumenti necessari al Paese per ripartire in sicurezza e rilanciare l&#8217;economia<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Il decreto Rilancio<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> riguarda in particolare: salute e sicurezza; sostegno all&#8217;impresa e all&#8217;economia; disposizioni per la disabilità e la famiglia; misure fiscali e di settore. In quest&#8217;ultimo ambito, sono previste disposizioni specifiche (turismo, cultura, editoria, infrastrutture e trasporti, sport, giustizia, agricoltura, ambiente, istruzione, università e ricerca) e disposizioni «trasversali» per le pubbliche amministrazioni, in riferimento alla digitalizzazione e accelerazione dei concorsi pubblici, alla disciplina ed estensione del lavoro agile, e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Ulteriore intervento è stato effettuato con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto)<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> che prevede una serie a cascata di misure che riguardano tutti i settori e che sono prevalentemente orientate, con un meccanismo di progressiva specificazione che tiene conto delle esperienze pregresse, a rafforzare il sostegno nei campi economico, sociale e culturale compresi salute, scuola e università<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
A tali decreti<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> si affianca la serie dei decreti legge c.d. ristori che è stata adottata in rapida successione per far fronte all&#8217;aggravarsi della situazione di lavoratori, professionisti e imprese a seguito del permanere della situazione di emergenza sanitaria, che a seconda dei parametri più o meno gravi di riferimento comporta l&#8217;articolazione del territorio italiano, su base locale, in zone rosse, arancione, gialle e bianche. Ad ogni colore corrisponde un diverso grado di restrizioni che incidono anche sullo svolgimento dei servizi e delle attività produttive per le quali si prevedono appunto interventi di «ristoro». Si tratta dei decreti legge: 28 ottobre 2020, n. 137<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>; 9 novembre 2020, n. 149<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>; 23 novembre 2020, n. 154<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> e 30 novembre 2020, n. 157<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, tutti poi confluiti in un&#8217;unica legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Inoltre tra gli atti emanati assume rilievo il decreto legge c.d. sostegni<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> che prevede misure di sostegno alle imprese e all&#8217;economia; disposizioni in materia di lavoro; misure in materia di salute e sicurezza; altre disposizioni urgenti<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
Da ultimo, tra le varie iniziative legislative volte a superare rapidamente la situazione di emergenza va considerato anche il decreto legge c.d. semplificazioni<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>. Si tratta di un atto che interviene su diversi settori: contratti pubblici; misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici; semplificazioni procedimentali e responsabilità; disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza; semplificazioni concernenti l&#8217;organizzazione del sistema universitario; sostegno e diffusione dell&#8217;amministrazione digitale; misure per l&#8217;innovazione; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e <em>green economy</em><a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
La legislazione di emergenza sopra ricostruita evidenzia un quadro complesso e variegato che, però, pone l&#8217;attenzione su alcuni settori significativi che sono stati trasversalmente incisi da tutti i decreti essendo particolarmente interessati dall&#8217;emergenza sanitaria: appalti, istruzione, servizi socio-sanitari, lavoro.<br />
Occorre, dunque, concentrare l&#8217;attenzione su tali servizi specifici offerti dalle amministrazioni per valutare l&#8217;incidenza delle riforme sulla relativa qualità in un&#8217;ottica sia contingente sia strutturale, prendendo come punto di riferimento i ricordati studi e relazioni istituzionali di recente elaborazione.</p>
<p><strong><em>3. Gli appalti pubblici</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Gli appalti pubblici sono stati un settore notevolmente inciso dalle riforme relative alla legislazione di emergenza.<br />
In effetti, durante il periodo di emergenza sanitaria, il tema della contrattualistica pubblica è stato oggetto di particolare attenzione inerendo al tempo stesso ad attività fondamentali delle pubbliche amministrazioni e ad attività imprenditoriali private poste sul mercato. Basti considerare in proposito che la relazione del Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro (Cnel), <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali</em> dedica ampio spazio al settore, attraverso interessanti analisi della situazione e proposte per il futuro<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. Vanno, dunque, considerati gli interventi più significativi in materia sia in ambito legislativo sia in ambito programmatico ricostruiti anche dalla relazione citata.<br />
Il primo riferimento è senz&#8217;altro al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, dove, al fine di snellire e velocizzare le procedure di affidamento di lavori e servizi e di acquisizione di forniture in settori ritenuti strategici nel quadro emergenziale, sono state introdotte deroghe al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici).  Tali deroghe hanno avuto come comune denominatore la valutazione <em>ex ante</em>, direttamente disposta dalla legge, della sussistenza di ragioni di estrema urgenza tali da giustificare la previsione di procedure semplificate, caratterizzate dalla riduzione o totale soppressione del confronto competitivo. In parallelo, sono state adottate ordinanze della Protezione civile, sempre con l&#8217;intento derogatorio rispetto al quadro normativo ordinario<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
Va richiamato poi l&#8217;intervento della Commissione Europea che, in seguito all&#8217;aggravarsi e all&#8217;estendersi dell&#8217;emergenza sanitaria causata dall&#8217;epidemia da Covid 19, è intervenuta adottando una propria Comunicazione<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> per valutare le opzioni e i margini di manovra possibili nel quadro delle Direttive UE in materia di appalti pubblici. In particolare, la Commissione ha suggerito di coinvolgere di più gli operatori economici nelle fasi di preparazione degli affidamenti mediante strumenti digitali innovativi o l&#8217;organizzazione di eventi telematici al fine di accelerare le procedure contrattuali.<br />
Inoltre, si è fatto riferimento ad ulteriori soluzioni emergenziali: ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione; ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; ricorso all&#8217;affidamento diretto a un operatore economico preselezionato (se quest&#8217;ultimo risulta essere l&#8217;unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall&#8217;estrema urgenza).<br />
E&#8217; evidente, che la stessa Commissione europea, partendo dal presupposto che la situazione di pandemia giustificasse un forte snellimento procedurale, ha dato lo spunto per avviare una profonda revisione del codice dei contratti vigente nell&#8217;ottica della massima semplificazione anche tramite strumenti digitali.<br />
In terzo luogo, un ruolo significativo è stato svolto anche dall&#8217;Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che a fronte della pandemia ha formulato proposte per aggiornare il quadro normativo di riferimento. In effetti, da parte dell&#8217;ANAC è stato proposto nella relazione annuale 2020 recante <em>L&#8217;autorità e l&#8217;emergenza covid</em><a title="" href="#_ftn28">[28]</a> di realizzare tempestivamente la previsione &#8211; contenuta nel Codice &#8211; di una piena digitalizzazione delle gare considerato che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. In tal modo si otterrebbero molteplici vantaggi: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell&#8217;inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell&#8217;appalto, diminuzione del contenzioso e risparmi in termini di tempi e costi.<br />
Secondo l&#8217;Autorità la digitalizzazione può essere utilizzata innanzitutto nell&#8217;ambito dei lavori della commissione<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>. In particolare, le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero; dando inoltre attuazione al principio dell&#8217;invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice; snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini.<br />
L&#8217;ANAC inoltre ha evidenziato che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, affinché gli acquisti più complessi vengano svolti soltanto da Amministrazioni dotate delle competenze necessarie, favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Tale processo di digitalizzazione richiede, però, la necessità di figure professionali adeguate. In proposito va ricordato che si sta pian piano affermando nelle amministrazioni l&#8217;esigenza di una nuova figura professionale rappresentata dall&#8217;esperto di appalti digitali.  Inoltre, al fine di sostenere la diffusione delle piattaforme si individua quale soluzione la possibilità di mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il supporto tecnico, di prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e di assumere nuove risorse con competenze specifiche.<br />
Oltre alla digitalizzazione l&#8217;Autorità ha messo in risalto l&#8217;esigenza di semplificare il settore degli appalti. Nel documento in esame, l&#8217;ANAC ha al riguardo suggerito di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti nei casi in cui l&#8217;aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara. Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, l&#8217;Autorità ha suggerito di introdurre una norma che fino al 31 dicembre 2020 permetta alle Amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice, indicando i settori che si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con attività in grado di far superare la crisi provocata dall&#8217;emergenza sanitaria (manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti)<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
A conclusione di questo paragrafo è evidente che sia in ambito europeo sia in ambito nazionale le misure adottate nel periodo della pandemia offrono lo spunto per modifiche di sistema. In particolare, è evidente l&#8217;intreccio tra semplificazione delle procedure di appalto, gestione dei contratti e sviluppo della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, che costituiscono le basi non solo per far fronte alle conseguenze della emergenza pandemica ma anche per modernizzare il settore contrattuale pubblico. Tale modernizzazione richiede, però, prima di tutto un mutamento nell&#8217;organizzazione con la formazione e l&#8217;impiego di personale qualificato che possa far fronte alle nuove sfide della digitalizzazione.</p>
<p><strong><em>4. Il comparto conoscenza: infanzia, scuola, università e ricerca</em></strong><br />
Il comparto conoscenza che lega con un filo ideale servizi per l&#8217;infanzia, scuola, università e ricerca costituisce un ulteriore settore inciso dalle riforme dovute all&#8217;emergenza pandemica.<br />
L&#8217;intero comparto, come si legge anche nella citata relazione del Cnel, è stato caratterizzato da un forte impatto della pandemia, basti considerare che in Italia, secondo stime dell&#8217;Unesco, hanno interrotto le attività didattiche e di studio oltre 10,8 milioni di bambini e studenti per periodi che superano un quarto dell&#8217;anno educativo, scolastico e accademico, con la conseguente perdita degli apprendimenti nei periodi di chiusura o di difficoltà di connessione e perdita di competenze nel medio periodo <a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
In relazione ai servizi per l&#8217;infanzia, durante il periodo di pandemia si è riflettuto molto anche sulle metodologie pedagogiche a distanza che hanno formato oggetto di documenti significativi in materia.<br />
In particolare, per fornire un significativo supporto a operatori e famiglie, la Commissione nazionale per il sistema integrato zero sei ha elaborato un documento di lavoro <em>Orientamenti pedagogici sui Legami Educativi a Distanza. Un modo diverso per fare nido e scuola dell&#8217;infanzia</em> (Lead), che intende superare per i bambini più piccoli il concetto di Didattica a Distanza (Dad) poi evoluto in Didattica Integrata a Distanza (Did). Il documento raccoglie le buone pratiche realizzate nell&#8217;ambito dei servizi e scuole per l&#8217;infanzia per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza, con bambini e genitori, in una situazione di grande difficoltà e di interruzione temporanea del funzionamento in presenza delle strutture. In effetti, la didattica a distanza rappresenta uno strumento di difficile attuazione per le scuole dell&#8217;infanzia poichè deve essere necessariamente mediata dall&#8217;intervento di un adulto c.d. mediatore necessario, quale ad esempio un genitore<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Inoltre la didattica a distanza fa emergere le situazioni di disagio economico, sociale e culturale, per le quali è auspicata l&#8217;attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio, coinvolgendo nel progetto educativo a distanza i comuni, le associazioni, il volontariato, insomma tutti gli altri soggetti che possono svolgere un&#8217;importante attività di supporto ai genitori<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
In tale quadro complesso assumono rilievo la programmazione delle attività, che deve trovare il giusto equilibrio tra i diversi momenti educativi nei quali l&#8217;uso delle tecnologie non può essere totalizzante ma deve occupare solo parte del tempo educativo; l&#8217;esigenza di formare tutto il personale coinvolto (dirigenti, coordinatori pedagogici, educatori, insegnanti, personale ausiliare) e di costruire attività congiunte di monitoraggio e documentazione.<br />
Per completezza si rileva che un altro atto che costituisce un ulteriore importante riferimento è il <em>Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell&#8217;infanzia</em><a title="" href="#_ftn34">[34]</a>. Il documento contiene indicazioni metodologiche specifiche per l&#8217;infanzia ed ha avuto l&#8217;obiettivo di definire le condizioni «che consentono di guardare positivamente alle riapertura delle strutture educative e scolastiche dal prossimo mese di settembre», assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l&#8217;accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze, definite secondo standard regionali.<br />
È evidente che, secondo quanto emerge dai documenti presi in considerazione, sussiste una difficoltà delle scuole dell&#8217;infanzia nell&#8217;utilizzo di nuovi strumenti digitali sia per le esigenze e caratteristiche dell&#8217;istruzione sia per le difficoltà organizzative che invece non si riscontrano in tutti i gradi di istruzione come meglio poi si dirà.<br />
Ulteriore settore del comparto di istruzione riguarda la scuola nella quale si riscontrano punti critici e opportunità legate alla situazione di pandemia. Le criticità riguardano le difficoltà degli insegnanti nell&#8217;utilizzo della Didattica a Distanza, delle famiglie e degli studenti ad organizzare il tempo scuola stando a casa, dove alle diffuse difficoltà di organizzare gli spazi domestici si accompagna spesso il <em>digital divide. </em>Il che ha comportato sia un maggiore tasso di abbandono scolastico (intorno al 15%), sia l&#8217;aumento dei c.d. dispersi impliciti, i quali per avendo un diploma superiore hanno competenze di terza media, sia un aumento della percentuale dei giovani 15-34enni NEET (<em>Neither in Employment or in Education or Training), </em>passati dal 23,8% del 2019 al 26% del 2020<em>. </em>Se si vuole trovare un dato positivo, questo si può rintracciare nel fatto che la pandemia ha fatto emergere tutte le situazioni di divario ambientale e territoriale nonché le criticità correlate al corpo insegnante<a title="" href="#_ftn35">[35]</a> consentendo di apportare progetti di riforma del sistema.<br />
Per quanto riguarda infine università e ricerca, come emerge nella Relazione del Cnel, il sistema universitario ha saputo affrontare tempestivamente la pandemia, trasformando a partire dal marzo 2020 la quasi totalità dei corsi a distanza &#8211; così come dovuto a seguito dei provvedimenti governativi &#8211; con la possibilità in alcuni periodi di tornare ad una modalità mista. Anche per le università sono emerse le disuguaglianze tra gli studenti in termini di tecnologie disponibili e di <em>digital divide</em> e si è pressoché fermata la mobilità internazionale di studenti e professori, che costituisce una grave criticità per le istituzioni universitarie<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
In tale contesto sono intervenuti, soprattutto sul versante organizzativo<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, i diversi interventi normativi che hanno previsto: la possibilità di sperimentare nuovi modelli strutturali; la semplificazione delle procedure di chiamata dei professori, sia per il personale già in servizio presso l&#8217;ateneo sia per il personale esterno; la velocizzazione delle procedure di inquadramento nella fascia degli associati dei ricercatori a tempo determinato di tipo b; la revisione delle modalità di accreditamento dei corsi di studio presso le sedi universitarie già esistenti; la semplificazione dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, informatica, connettività e terza missione.<br />
Alla luce delle risultanze fin qui richiamate, il comparto conoscenza pur con le criticità delineate ha mostrato notevoli capacità di adattamento nella situazione di pandemia e ciò apre interessanti prospettive di innovazione di sistema verso nuove dimensioni organizzative e nuove metodologie didattiche.<br />
Va, però, considerato che lo strumento utilizzato per far fronte alla crisi, vale a dire la didattica a distanza non sembra possa sostituire completamente quella tradizionale in presenza. Infatti, la pandemia ha fatto emergere la rilevanza delle funzioni ulteriori dell&#8217;educazione e dell&#8217;istruzione: socializzazione, crescita civile e sociale; sviluppo delle competenze cognitive e socio-emotivo; rapporto fondamentale tra docenti e discenti, tra pari e tra le diverse componenti, le famiglie e le altre agenzie educative. Tali funzioni devono essere necessariamente prese in considerazione per una riforma del sistema del comparto conoscenza nel periodo post-pandemico che, anche se volta alla digitalizzazione, non sembra possa essere fondata sulla sola didattica a distanza.</p>
<p><strong><em>5. Il rapporto tra sanità e servizi sociali</em></strong><br />
Come è noto il settore sanitario è stato messo sotto forte pressione dal dilagare della pandemia, che ha costituito una sorta di <em>stress test</em><a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, dal quale possono essere ricavate interessanti indicazioni sotto l&#8217;aspetto di organizzazione e funzionamento del sistema con particolare riguardo in questa sede al rapporto con i servizi sociali.<br />
I due settori, giuridicamente e istituzionalmente distinti, hanno molti punti di intersezione soprattutto quando ci si riferisce in senso stretto ai servizi sanitari e ai servizi sociali, la cui definizione ha interessato la scienza giuridica almeno a partire dalla fine degli anni settanta<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>. Questi ultimi, sono tutt&#8217;oggi caratterizzati da uno sviluppo non del tutto adeguato con forti differenziazioni territoriali. Infatti, il sistema integrato delineato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> non è stato effettivamente completato, per diverse ragioni sia di tipo economico sia di tipo istituzionale, soprattutto in riferimento alle difficoltà nel riparto delle competenze in materia tra Stato, regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo quinto, parte seconda, della Costituzione del 2001. Oggi la competenza istituzionale prevalente è affidata ai Comuni, che la esercitano, in forma singola o associata, però con notevoli difficoltà. Alle regioni spetta la programmazione e allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che nel settore sono di difficile individuazione. Nella relazione del Cnel citata si mette in evidenza che i servizi sociali offerti non sono ancora del tutto adeguati rispetto ai bisogni e alle esigenze delle persone e ciò si è dimostrato ancor più vero nel periodo di pandemia, con i conseguenti <em>lockdown.</em> Nella situazione di restrizione, le persone hanno subito uno stress rilevante che ha fatto emergere o accentuato diverse fragilità psico-fisiche.<br />
Per far fronte alla situazione di emergenza sono stati adottati specifici atti quali la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 marzo 2020, n. 1 che ha chiarito il ruolo e le finalità  dei servizi sociali nella fase emergenziale. Innanzitutto, il documento ribadisce l&#8217;importanza che «il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell&#8217;emergenza; un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell&#8217;emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all&#8217;articolo 22 della legge n. 328/2000».<br />
Ai fini organizzativi ed operativi, la Circolare, proprio per garantire risposte di elevata qualità e, al tempo stesso, rispettose delle norme precauzionali, invita gli Enti coinvolti a considerare una diversa strutturazione dei servizi, concentrando gli sforzi sulle attività prioritarie, privilegiando, per quanto possibile, le modalità di lavoro agile. A sottolineare il valore di azioni realmente interconnesse a livello territoriale, la circolare sottolinea che i servizi sociali comunali e di ambito devono operare anche in chiave di coordinamento di tutte le realtà nel sociale, opportunamente raccordandosi, a tal fine, anche con i Centri Operativi Comunali (COC), qualora attivati dai Sindaci. La circolare è altresì rilevante poiché fornisce indicazioni di ordine generale in merito a: rimodulazione dei servizi a seguito della sospensione dei centri diurni semiresidenziali e dei servizi educativi e scolastici; fornitura di pasti e spesa a domicilio per far fronte ad effettive difficoltà per le persone con maggiore fragilità; potenziamento dei centri di ascolto e antiviolenza<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Si tratta di indicazioni che hanno una funzione di direttiva, che non obbligano i comuni destinatari a darne attuazione e che lasciano un certo margine di flessibilità.<br />
Nell&#8217;ambito del rapporto tra servizi sanitari e servizi sociali la pandemia ha, dunque, determinato una forte incisione facendo emergere la necessità di una revisione dei ruoli organizzativi per far fronte anche alle nuove esigenze socio-sanitarie. In particolare assume rilievo un rafforzamento della qualità dei servizi che diventa ancor più essenziale a seguito della pandemia e che non può prescindere da una revisione del sistema organizzativo. Tale revisione può essere promossa anche mediante l&#8217;ausilio della digitalizzazione nei limiti dovuti alle caratteristiche di tali servizi.</p>
<p><strong>6. <em>Lo </em>smart working <em>nelle pubbliche amministrazioni</em></strong><br />
Un ultimo settore notevolmente inciso dalla legislazione di emergenza riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni dove è stato potenziato lo strumento del c.d. <em>smart working.</em> In effetti, lo <em>smart working</em>, o lavoro agile, nelle pubbliche amministrazioni ha preso il posto del più antico telelavoro che non era riuscito però affettivamente a decollare. Per questo prima nel 2015<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>, poi nel 2017<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> sono state introdotte specifiche azioni volte a spingere verso questo tipo di organizzazione del lavoro, con lo scopo di ottenere notevoli vantaggi sia dal punto di vista dei  funzionari sia dal punto di vista collettivo ed economico ambientale (meno traffico, meno inquinamento, ecc.). E&#8217; evidente che il grande salto quantitativo e qualitativo si è avuto in  occasione della pandemia, che ha comportato il massiccio ricorso a questo tipo di lavoro, secondo modalità organizzative derogatorie e semplificate<a title="" href="#_ftn44">[44]</a> rispetto alla disciplina vigente che prevedeva una serie di adempimenti (accordi sindacali, progetto concordato tra lavoratore e amministrazione, obbligo dell&#8217;amministrazione di fornire gli strumenti tecnici, rimanere entro determinate percentuali di lavoratori ammessi)<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>.<br />
Del resto, anche se si è ritenuto che lo <em>smart working</em> rappresentasse per i dipendenti pubblici una sorta di privilegio<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>, a scapito della qualità e quantità dei servizi resi alle persone e alle imprese, è stato uno strumento utile nel periodo pandemico. Mediante tale strumento le amministrazioni anche se non del tutto preparate ad affrontare le nuove modalità organizzative immediatamente &#8211;  con scarsa possibilità di programmazione<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> e con un quadro normativo di riferimento in continua evoluzione<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> &#8211; hanno fatto fronte alla crisi. Pertanto, per tentare di mettere a regime il ricorso allo <em>smart working</em> nelle pubbliche amministrazioni si è introdotto un nuovo strumento di programmazione: il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). In effetti, l&#8217;art. 263 del c.d. decreto Rilancio citato nel secondo paragrafo, con il comma 4 <em>bis</em> aggiunto in sede di conversione, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il POLA, quale sezione del documento di cui all&#8217;articolo 10, comma  1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (<em>Piano della performance</em>). Il  POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte appunto in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene,  garantendo  che  gli stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini  del  riconoscimento  di professionalità e  della  progressione  di  carriera.  Il piano  definisce, altresì,  le  misure  organizzative,  i  requisiti  tecnologici,  i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica  periodica  dei  risultati  conseguiti, anche in termini di miglioramento  dell&#8217;efficacia  e  dell&#8217;efficienza dell&#8217;azione  amministrativa,  della  digitalizzazione  dei  processi, nonché della qualità  dei  servizi  erogati,  anche  coinvolgendo  i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica  almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.<br />
Il potenziamento dello <em>smart working</em> sopra delineato richiede, però, prima di tutto modifiche organizzative.<br />
In effetti, la stessa disposizione prevede che presso il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei  ministri  sia  istituito  l&#8217;Osservatorio nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche e che con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione ne siano definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il funzionamento. In applicazione di tale disposizione, il Ministro della funzione pubblica ha costituito un osservatorio composto da una sorta di assemblea di cui fanno parte trentasei membri di provenienza diversificata (esperti, rappresentanti di amministrazioni centrali, regionali e locali) affiancati e guidati da una Commissione tecnica di cui fanno parte tredici membri<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Alla luce della ricostruzione effettuata è evidente che lo <em>smart working</em> nelle pubbliche amministrazioni mostra luci e ombre. Per delineare un bilancio occorre partire dall&#8217;analisi dei dati.  In effetti, dai primi risultati elaborati dal Dipartimento per la funzione pubblica, è emerso che il lavoro agile nel corso dell&#8217;anno 2020 è stato utilizzato per il 40% dei lavoratori pubblici al Nord e al Sud, mentre per il 73% al Centro; che non sempre le amministrazioni sono state in grado di fornire gli strumenti tecnici adeguati ai propri dipendenti; che tuttavia si è avuto un notevole incremento del processo di digitalizzazione e di incremento delle competenze professionali digitali.<br />
In tale quadro, la maggiore criticità riscontrata riguarda il mancato adeguamento delle regole procedurali e dei processi di lavoro alle esigenze di digitalizzazione, il che ha comportato l&#8217;uso di tecnologie «nuove» in un quadro organizzativo «vecchio». In relazione agli aspetti positivi va segnalato che il lavoro da remoto praticato durante la fase emergenziale ha costituito da più punti di vista, un importante fattore di accelerazione, in termini di sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti pubblici e digitalizzazione<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>. Pertanto, superata la fase emergenziale sarà necessario programmare e gestire tale modalità di organizzazione del lavoro che può produrre impatti significativi<a title="" href="#_ftn51">[51]</a> anche per il perseguimento di altre politiche pubbliche in maniera efficace e sostenibile<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>. La transizione verso l&#8217;uso dello <em>smart working </em>in affiancamento al lavoro «tradizionale» richiede, però, un mutamento organizzativo e di formazione del personale coinvolto al fine di utilizzare in maniera efficiente le nuove tecnologie. Detto diversamente, le «nuove» modalità di lavoro fondate sulle tecnologie digitali richiedono un «nuovo» quadro organizzativo.</p>
<p><strong><em>7. Tendenze e piani di riforma strutturale</em></strong><br />
I settori presi in considerazione evidenziano come la pandemia abbia determinato la necessità di rivedere le modalità di erogazione di specifici servizi non solo nell&#8217;emergenza ma in un&#8217;ottica di sistema per lo sviluppo futuro.<br />
Le maggiori linee di tendenza possono essere ricondotte ad alcuni aspetti principali.<br />
In primo luogo, gli interventi riguardano da un lato l&#8217;erogazione dei servizi secondo modalità compatibili con il periodo di emergenza, dall&#8217;altro l&#8217;organizzazione degli stessi intesa in senso più ampio. Del resto, è evidente che la pandemia ha posto in luce criticità soprattutto in termini organizzativi già presenti nelle amministrazioni in relazione alla erogazione di specifici servizi. In particolare, è emersa la necessità di una completa riorganizzazione di alcuni settori come quello socio-sanitario, dell&#8217;istruzione e degli appalti già oggetto di attenzione al fine di un miglioramento della qualità dell&#8217;erogazione. In altri termini, la crisi emergenziale ha accentuato «vecchi» problemi nella qualità dei servizi erogati.<br />
In secondo luogo, assumono particolare rilievo i principi cardine dell&#8217;ordinamento quali la semplificazione anche mediante strumenti di digitalizzazione non solo per far fronte all&#8217;emergenza ma anche per una modernizzazione dell&#8217;amministrazione. In effetti, tali principi vengono adattati sia ad una realtà di emergenza sia alla situazione post-pandemica che richiede interventi idonei per consentire la ripresa sociale ed economica a partire proprio dai servizi offerti dall&#8217;amministrazione.<br />
L&#8217;applicazione concreta di tali principi comporta, però, criticità relative ai servizi analizzati<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> e, dunque, richiede adattamenti organizzativi.<br />
Dall&#8217;analisi effettuata è emerso, in effetti, che la semplificazione da perseguire con gli strumenti dell&#8217;amministrazione digitale non può prescindere dalla adeguatezza del personale e dalla soluzione delle difficoltà logistiche di concreta applicazione. Basti considerare alle difficoltà in termini di <em>digital divide</em> correlate alla didattica a distanza<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. Lo stesso nel settore degli appalti dove è emersa la necessità di figure professionali in grado di utilizzare le moderne tecnologie informatiche. Detto diversamente, come emerge anche dai documenti oggetto di analisi, occorre evitare il rischio da un lato che la semplificazione anche mediante la digitalizzazione venga intesa in termini generici<a title="" href="#_ftn55">[55]</a> e non produca i risultati attesi rimanendo solo «sulla carta»; dall&#8217;altro lato che i nuovi strumenti si inseriscano in un contesto organizzativo «vecchio».<br />
In terzo luogo, vengono utilizzati strumenti organizzativi e modalità di erogazione dei servizi del tutto nuovi e mai sperimentati, basti considerare la didattica a distanza; l&#8217;istituzione di nuove strutture sanitarie come le Usca; alcune forme di <em>smart working</em> rispetto ai quali si pone il problema di un utilizzo anche in un periodo più lungo. Tali strumenti, come emerge dall&#8217;analisi effettuata, hanno consentito di garantire l&#8217;erogazione dei servizi pubblici anche se con qualche criticità e, dunque, se ne potrà valutare anche l&#8217;utilizzo a regime con opportuni adattamenti.<br />
Infine, in linea generale l&#8217;erogazione dei servizi analizzati nonostante le criticità dovute alla pandemia non ne ha completamente azzerato la qualità, come nel settore dell&#8217;istruzione che si è adattato, almeno nel livello universitario, alle nuove esigenze. L&#8217;adattamento maggiore di alcuni servizi potrebbe essere dovuto alla maggiore flessibilità nell&#8217;utilizzo di nuovi strumenti anche digitali o ad altre ragioni che vanno necessariamente individuate per una riforma adeguata del sistema amministrativo.<br />
Una volta delineate le linee di tendenza degli interventi relativi ai servizi volti a far fronte alla pandemia si possono considerare le prospettive future e, dunque, i piani di riforma.<br />
Nel complesso contesto qui ricostruito si inserisce, in effetti, il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza del 25 aprile 2021 che a fronte della situazione sopra delineata ha posto l&#8217;accento proprio sulle esigenze di semplificazione, riorganizzazione e digitalizzazione nei settori presi in considerazione. Sono state, nello specifico, previste misure in relazione ai settori analizzati.<br />
In particolare, con riferimento agli appalti l&#8217;obiettivo previsto attiene alla semplificazione non solo nella fase di affidamento ma anche di pianificazione, programmazione e progettazione per favorire la ripresa mediante la accelerazione nella realizzazione di opere pubbliche<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
Con riferimento all&#8217;istruzione, si prevede l&#8217;obiettivo di colmare le carenze strutturali, qualitative e quantitative dell&#8217;offerta dei servizi favorendo l&#8217;accesso all&#8217;istruzione e riformando il sistema di reclutamento dei docenti<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.<br />
Con riferimento alla sanità e servizi sociali, si pone l&#8217;accento sulla necessità di valorizzare l&#8217;assistenza sul territorio oltre a favorire l&#8217;ammodernamento tecnologico. Inoltre si evidenzia la necessità di integrare servizi sanitari e sociali sempre con riferimento alla base territoriale<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>.<br />
Infine, in relazione allo <em>smart working, </em>si evidenzia l&#8217;utilità dello strumento per valorizzare gli obiettivi perseguiti sul lavoro piuttosto che la presenza in ufficio soprattutto al fine di ridurre le disuguaglianze di genere e favorire la conciliazione vita-lavoro<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
Le misure programmate rispondono alle nuove esigenze organizzative che sono emerse a seguito della pandemia ma per l&#8217;implementazione dovranno tener presenti anche le criticità dei singoli settori al fine di una reale efficacia degli interventi previsti.<br />
In conclusione, gli interventi sopra delineati si caratterizzano per linee di tendenza che portano da riforme specifiche &#8211; per il periodo di emergenza e per il periodo di ripresa &#8211; a riforme più strutturali per l&#8217;aumento dell&#8217;efficienza dell&#8217;amministrazione nell&#8217;erogazione dei servizi che dovrebbe essere promossa anche a seguito dei piani per la ripresa previsti in ambito nazionale e comunitario. La «risposta» dei servizi erogati dall&#8217;amministrazione nel periodo pandemico e le nuove soluzioni utilizzate possono, dunque, costituire una base per le future riforme dell&#8217;amministrazione tenendo presente le criticità e i punti di forza dei nuovi strumenti e la necessità di adattamento ad una realtà non emergenziale.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> L. Torchia, <em>Dall&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza all&#8217;amministrazione della ricostruzione: responsabilità, controlli e tempestività</em>, in <em>Astrid</em>, 2020; A. Pajno, <em>Emergenza e ripartenza. La questione amministrativa dopo la pandemia</em>, in <em>Astrid Rassegna</em>, n. 10/2020; F. Gaspari,<em> Coronavirus, assistenza finanziaria dell&#8217;Unione europea e </em>«<em>sentieri interrotti della legalità</em>»<em> costituzionale. Per un ritorno alla Costituzione e alla sovranità nazionale</em>, in <em>Il diritto dell&#8217;economia</em>, n. 3/2020, p. 63 e ss.; A. Celotto, <em>Emergenza e pubblica amministrazione</em>, in <em>Rivista dell&#8217;Associazione Italiana dei Costituzionalisti</em>, n. 1/2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> A. Ruggeri, <em>Le trasformazioni istituzionali nel tempo dell&#8217;emergenza</em>, in <em>Consulta on line</em>, n. 1/2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro, <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali</em> <em>alle imprese e ai cittadini</em>, Roma, marzo 2021; Laboratorio per la sussidiarietà (Labsus), <em>L&#8217;interesse generale, i patti e le nostre vite durante la pandemia, Rapporto 2020 sull&#8217;amministrazione condivisa dei beni comuni</em>, 2021; R. Brunetta, <em>Le linee programmatiche. Il nostro contributo in vista del PNRR</em>. Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione in commissioni riunite (I e XI Camera; 1^ e 11^ Senato) 9 marzo 2021; <em>Patto per l&#8217;innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale,</em> sottoscritto a marzo 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la pubblica amministrazione e i segretari generali dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, entrambi in www.funzionepubblica.gov.it;<a> </a>Ufficio parlamentare di bilancio, <em>Rapporto sulla politica di bilancio 2021</em>, dicembre 2020, in www.upbilancio.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Per una analisi puntuale della legislazione di emergenza, Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro, <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali</em>, <em>cit.</em><a><em> </em></a>soprattutto p. 185 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <em>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19</em>, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Il decreto è strutturato in 127 articoli, raggruppati in cinque titoli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Per completezza si rileva che gli altri titoli del decreto riguardano misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese; ulteriori disposizioni (semplificazioni in materia di organi collegiali; misure per il funzionamento della giustizia, civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza; istituzione del Commissario straordinario per l&#8217;attuazione e coordinamento delle misure anti Covid; disposizioni in materia di detenzione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, <em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19,</em> convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Tant&#8217;è che solo per l&#8217;anno 2020 vengono stanziati 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. In questo come negli altri casi, il Governo ha chiesto al Parlamento l&#8217;autorizzazione al c.d. scostamento di bilancio, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 <em>Disposizioni per l&#8217;attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell&#8217;art. 81, sesto comma, della Costituzione</em>, dove all&#8217;art. 6 si prevede che in caso di eventi eccezionali sono consentiti scostamenti dall&#8217;obiettivo programmatico strutturale e se ne traccia la procedura da seguire, che vede il coinvolgimento anche della Commissione europea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Il decreto è strutturato in 266 articoli, raggruppati in otto titoli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Va detto, che data la rapidità degli interventi non sempre è possibile una interpretazione sistematica alla luce del quadro normativo previgente. Valga per tutti l&#8217;esempio dei concorsi pubblici, dove le disposizioni base non sono state in un primo momento considerate e modificate e nemmeno derogate. Cfr. D.P.R. 9  maggio 1994, n. 487 <em>Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</em>. La deroga espressa è stata introdotta con il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44,<em> Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, <em>Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell&#8217;economia,</em> convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Il modello adottato non si discosta da quelli precedenti: 115 articoli, raggruppati in otto capi (disposizioni in materia di: lavoro; agevolazione contributiva per l&#8217;occupazione in aree svantaggiate &#8211; decontribuzione Sud; salute; scuola, università ed emergenza; regioni, enti locali e sisma; sostegno e rilancio dell&#8217;economia; misure fiscali; copertura finanziaria).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Per completezza si accenna alla circostanza che i decreti legge adottati nel periodo della pandemia hanno destato non poche perplessità soprattutto in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi ed alla collocazione di questi nell&#8217;ambito delle fonti del diritto. La questione è stata risolta con un&#8217;importante sentenza della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 37/2021, preceduta dall&#8217;ordinanza n. 4/2021 di sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;intera legge regionale ritenendo che essa invadesse la competenza esclusiva statale in ordine alla profilassi internazionale di cui all&#8217;art. 117, comma 2, lett. q) della Costituzione) che ha ritenuto illegittime alcune disposizioni della legge sull&#8217;emergenza sanitaria della regione Valle d&#8217;Aosta (Legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, <em>Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in relazione allo stato di emergenza</em>), impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale in quanto recante una disciplina diversa, autonoma, alternativa e più permissiva rispetto a quella statale, nonché  meccanismi decisionali locali di gestione dell&#8217;emergenza globale. La Corte ha in sostanza ritenuto che non ci siano spazi normativi regionali autonomi di adattamento in sede locale della normativa e delle procedure statali adottate per fronteggiare la pandemia, se non e nella misura in cui sia la stessa legislazione statale a prevederlo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137<em>, Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid- 19.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, <em>Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, <em>Misure finanziarie urgenti connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, <em>Ulteriori misure urgenti connesse all&#8217;emergenza epidepiologica da Covid-19.</em><br />
<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> Volendo sintetizzare i principali contenuti si può evidenziare innanzitutto che lo stanziamento complessivo previsto nei quattro decreti supera i 28 miliardi di euro; si può far riferimento poi: ai contributi a fondo perduto agli esercenti attività rientranti nei codici Ateco individuati dalla norma (alberghi, bar, pasticcerie, cinema, teatri, ecc.); alla proroga della cassa integrazione ordinaria; alla assegnazione di specifiche indennità ai lavoratori costretti a fermare o ridurre le attività; alle misure per potenziare i servizi sanitari e le forze di polizia; alle misure di integrazioni salariali; alla ridefinizione, slittamento ed esenzione di contributi e versamenti tributari; alle disposizioni relative ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. Nella relazione del Cnel si mette in risalto che l&#8217;esperienza della legislazione di emergenza emanata nel corso del 2020 ha comportato un onere finanziario complessivo imponente, pari a 225 miliardi di euro, con un «salto stratosferico» del rapporto deficit/Pil che passa dall&#8217;1,6% nel 2019 al 10,8% nel 2020 e del rapporto debito/Pil, che passa dal 134,7% nel 2019 a oltre il 158% nel 2020.  Più in generale, tutta l&#8217;operazione viene valutata e riassunta in tre considerazioni: a) i provvedimenti legislativi sono stati determinati di volta in volta dal succedersi delle fasi e degli eventi legati  al diffondersi dell&#8217;emergenza epidemiologica; ne è scaturita una serie continua e confusa di interventi a pioggia; b) il finanziamento degli interventi ha reso necessario il massiccio ricorso all&#8217;indebitamento che è stato finalizzato soprattutto per sostenere spese correnti, alcune delle quali a carattere continuativo la cui copertura creerà problemi negli esercizi futuri; c) il frequente rinvio a decreti ministeriali o a altri provvedimenti ai fini della concreta attuazione delle misure previste ha determinato rallentamenti e ritardi di natura burocratica sui quali si sono addensate le maggiori critiche all&#8217;azione di Governo. Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro, <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, cit.</em>, p. 200.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, <em>Misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all&#8217;emergenza da Covid-19.</em> Il testo è composto da 43 articoli raggruppati in cinque titoli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Questo decreto prevede interventi per ulteriori 32 miliardi di euro, impegnando per intero lo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento a gennaio 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, <em>Misure urgenti per la semplificazione e l&#8217;innovazione digitale.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Tra i primi commenti, A. Pajno, <em>Il sistema amministrativo e il decreto semplificazioni. Qualche osservazione sulla disciplina dei contratti pubblici e sulle responsabilità</em>, in Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, www.irpa.eu, 2020; sia consentito anche il rinvio a C. Mari, <em>Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi edilizi in relazione all&#8217;emergenza Covid-19</em>, in <em>Working</em> <em>Papers</em> &#8211; <em>Rivista on line di Urban@it</em>, agosto 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro, <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali</em>, cit. p. 289 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27) recante <em>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, </em>cui sono seguiti i già ricordati decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) recante <em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>,  decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) recante <em>Misure urgenti per la semplificazione e l&#8217;innovazione digitale</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Ad esempio, l&#8217;ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, recante <em>Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all&#8217;emergenza relativa al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili </em>(in Gazzetta Ufficiale n.32 dell&#8217;8 febbraio 2020).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante <em>Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Anac, <em>L&#8217;autorità e l&#8217;emergenza covid,</em> Relazione annuale, 2 luglio 2020, in www. anticorruzione.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Per un approfondimento si v. G. M. Racca, <em>La digitalizzazione necessaria dei contratti pubblici: per un&#8217;Amazon pubblica</em>, in <em>DPCE online</em>, 2020/4; G.M. Racca, <em>La digitalizzazione dei contratti pubblici: adeguatezza delle pubbliche amministrazioni e qualificazione delle imprese</em>, in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), <em>Il diritto dell&#8217;amministrazione pubblica digitale</em>, Torino, 2020, p. 321 e ss.; R. Titomanlio, <em>L&#8217;amministrazione digitale: norme costituzionali e principi organizzativ</em>i, in <em>Giustamm.it</em>, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Allo scopo di garantire liquidità immediata alle imprese, con una segnalazione urgente è stato chiesto al Parlamento e al Governo di modificare la normativa primaria in modo da consentire alle Amministrazioni i pagamenti in favore delle imprese degli stati di avanzamento lavori (SAL) non ancora scaduti, cioè dei pagamenti parziali per i lavori già effettuati ma non ancora saldabili; allo scopo di fornire sostegno alle Stazioni appaltanti nell&#8217;affrontare l&#8217;emergenza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Va segnalato che nonostante la pandemia il percorso della recente riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione del 2017, cosiddetto zero-sei, non è stato interrotto. Così, alla normativa primaria e secondaria emanata dallo Stato si stanno affiancando le leggi e i provvedimenti regionali di attuazione. Questi si muovono lungo tre direttrici: indirizzi di programmazione del sistema sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale; riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale tra i comuni ammessi al finanziamento e definizione delle priorità di intervento; manifestazione di interesse rivolte ai comuni per la realizzazione dei Poli per l&#8217;infanzia e definizione dei criteri di valutazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Gli orientamenti hanno l&#8217;obiettivo dichiarato di stimolare gli operatori e riscoprire, anche in questa fase difficile, il senso del lavoro educativo in <em>team</em>. Il tutto si fonda sul presupposto che l&#8217;aspetto educativo nei primi sei anni di età si innesta sul legame affettivo e motivazionale tra bambini, genitori, educatori, insegnanti in un intreccio di relazioni orizzontali e verticali. In questo nuovo contesto, non è il bambino che entra nell&#8217;ambiente scolastico, ma è la scuola che entra nell&#8217;ambiente familiare, sfruttando soprattutto i canali sensoriali visivi e uditivi, a discapito dei tradizionali contatti fisici. In siffatto scenario assume un ruolo fondamentale la figura del genitore (a volte del nonno o di altre persone) che diviene il c.d. mediatore necessario e anello di congiunzione tra le due realtà. Solo con i bambini più grandi è possibile sperimentare momenti di supervisione a distanza di attività svolte in autonomia, una volta attivato il contatto digitale o date le indicazioni sulle attività da svolgere.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Per un approfondimento si v. P. Ciarlo, <em>La scuola come contropotere critico (ovvero in difesa della didattica in presenza)</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, n. 2/2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Decreto del Ministro dell&#8217;istruzione del 3 agosto 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> La relazione del Cnel citata non prende in considerazione i numerosi provvedimenti emergenziali adottati dal Governo, dalle regioni e dai comuni, che si sono mossi con continui <em>stop and go</em> e con una strumentazione giuridica non sempre chiara che ha comportato difficoltà interpretative e contenziosi. Per la puntuale e precisa ricostruzione delle vicende in materia, si veda F. Di Lascio<em>,</em><em> Il sistema nazionale di istruzione di fronte all&#8217;emergenza sanitaria</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 4/2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Sul versante degli interventi governativi, sono segnalati sia le misure di carattere economico sia le innovazioni di tipo organizzativo. Sotto il primo profilo, va ricordata l&#8217;istituzione del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca con una dotazione iniziale di 112 milioni di euro destinati a mettere in sicurezza le sedi, all&#8217;implementazione delle disposizioni di distanziamento, ad adeguare le tecnologie informatiche, al sostegno degli studenti per l&#8217;acquisto di dispositivi digitali. Cfr. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, articoli 236 e 238.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> A ciò si accompagnano: il Piano straordinario di investimenti nelle attività di ricerca per uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro per le università e 50 milioni per gli enti di ricerca per l&#8217;assunzione di oltre 3.300 ricercatori di cui all&#8217;art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (Prin) per complessivi 550 milioni di euro; integrazione per 40 milioni di euro del Fondo per il diritto allo studio. Questi si aggiungono a quelli previsti dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n.8. Non meno importanti sono le misure volte alla riduzione delle tasse universitarie e all&#8217;ampliamento della platea dei potenziali beneficiari di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, cc. 252-266; decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 234, per le Università statali e decreto ministeriale 14 luglio 2020, n. 295, per gli Istituti dell&#8217;Alta Formazione Artistica e Musicale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> In particolare nella relazione del Cnel citata sono individuate le seguenti criticità: sotto dimensionamento degli organici rispetto alla domanda di prestazioni e massiccio ricorso a forme di lavoro contrattuali flessibili; notevoli differenze territoriali in termini di performance e di equità di accesso ai servizi; non omogenea distribuzione delle strutture e dei posti letto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Per le vicende evolutive legate ai due settori dal punto di vista giuridico, si vedano  N. Aicardi, <em>La sanità</em>; E. Ferrari,<em> I servizi sociali</em>, entrambi in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, Milano, Giuffré, 2000 (seconda edizione 2003).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Legge 8 novembre 2000, n. 328, <em>Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro, <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, cit.</em>, p. 466.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Legge 7 agosto 2015, n. 124, <em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,</em> dove all&#8217;art. 14 sono previste misure di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Legge 22 maggio 2017, n.81, <em>Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l&#8217;articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato</em>, dove al capo secondo si disciplina il c.d. lavoro agile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Per la ricostruzione puntuale della legislazione e degli atti amministrativi derogatori, si veda Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro, <em>Relazione 2020 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali</em>, cit., p. 239 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Per la situazione generale sul lavoro agile, si veda, Osservatorio sullo <em>smart working</em>, Politecnico di Milano, www.osservatori.net. Sugli aspetti regolatori, S. Angeletti, <em>Misurare il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Profili, problemi e prospettive</em>, in <em>Rivista Italiana di Public Management</em>, vol. 3, n. 1, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> P. Bricco, <em>Sabino Cassese: </em>«<em>Nella PA lo smart working è stato per molti una grande vacanza»</em>, in Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2020; L. Salvia, «<em>Smart working? Per gli statali una vacanza». L&#8217;accusa di Ichino: retribuiti per non lavorare. La replica: PA non ha mai chiuso</em>, in <em>Il Corriere della Sera</em>, 16 giugno 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> M. Corso, <em>La gestione della pandemia, un gigantesco test organizzativo</em>, in Aa.Vv, <em>Smart working. Il Domani è già arrivato</em>, Milano, Il Sole 24 Ore, 2020; M. Penna, B. Felici, R. Roberto, M. Rao e A. Zini, <em>Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell&#8217;ambiente. Primi risultati dell&#8217;indagine nazionale sul lavoro agile e telelavoro nel settore pubblico</em>, Enea, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Il sito del Dipartimento per la funzione pubblica, nella sezione <em>lavoro agile</em> (www.funzionepubblica.it) riporta una ventina di atti normativi e amministrativi finora adottati al riguardo, tra cui le <em>Linee guida sul Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> L&#8217;Osservatorio per il lavoro agile è stato costituito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2021, in www.funzionepubblica.gov.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Come emerge anche dalla relazione del Ministro della pubblica amministrazione in occasione dell&#8217;illustrazione al Parlamento delle linee programmatiche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> R. Brunetta, <em>Le linee programmatiche. Il nostro contributo in vista del PNRR</em>, Audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione in commissioni riunite (i e XI Camera, 1^ e 11^ Senato), 9 marzo 2021, in www.funzionepubblica.gov.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Ed è così che nel Patto sottoscritto con i sindacati la questione del lavoro agile vi entra a pieno titolo, soprattutto in relazione alle seguenti esigenze: evitare una iper-regolamentazione legislativa dando più spazio alla contrattazione collettiva in modo tale da adattare queste nuove forme di lavoro che, laddove ben organizzate, hanno consentito la continuità di importanti servizi pubblici anche durante la fase pandemica; definizione di una disciplina contrattuale che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l&#8217;orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell&#8217;equilibrio tra vita professionale e vita privata; definizione di una disciplina contrattuale in relazione agli aspetti di tutela dei diritti sindacali, delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro (quali diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei dati personali, il regime dei permessi e delle assenze e di ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale). Cfr. <em>Patto per l&#8217;innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale</em>, sottoscritto a marzo 2021 dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la pubblica amministrazione e i segretari generali dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL,  in www.funzionepubblica.gov.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> F. Fracchia &#8211; P. Pantalone, <em>La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato </em>«<em>responsabilizzato»</em>, in Federalismi.it, n. 36/2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a>  P. Zuddas, <em>Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell&#8217;emergenza sanitaria</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 3/2020, p. 299 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Si v. A. Travi<em>, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</em>, in <em>Giustamm.it</em>, n. 5/2016 dove si evidenzia la difficoltà di definire le misure di semplificazione da adottare considerato che: «<em>semplificazione</em> rimane un termine generico, che designa un metodo generale, più che un contenuto obiettivo o un risultato specifico. Le ragioni della semplificazione suscitano un consenso immediato; la semplificazione amministrativa rischia però di diventare una sorta di <em>slogan</em> che riassume modalità molto diverse e che non è in grado di rappresentare caratteri specifici».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del 25 aprile 2021 a p. 90 si legge: «La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l&#8217;efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell&#8217;attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del 25 aprile 2021 a p. 11 si evidenzia che una specifica missione in tema di istruzione: «punta a colmare le carenze strutturali, quantitative e qualitative, dell&#8217;offerta di servizi di istruzione nel nostro Paese, in tutto il ciclo formativo. Prevede l&#8217;aumento dell&#8217;offerta di posti negli asili nido, favorisce l&#8217;accesso all&#8217;università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico, per innalzare il potenziale di crescita».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del 25 aprile 2021 a p. 21 si specifica che la missione relativa alla salute «è focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell&#8217;assistenza sul territorio, con l&#8217;integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l&#8217;ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del 25 aprile 2021 a p. 157 si legge: «Anche le misure dedicate allo <em>smart-working</em> nella pubblica amministrazione possono svolgere un ruolo di rilievo. Esse possono portare benefici in termini di conciliazione vita-lavoro e cambiare le modalità di valorizzazione degli individui, privilegiando il raggiungimento degli obiettivi piuttosto che la mera presenza in ufficio. Saranno, tuttavia, tanto più efficaci per ridurre le diseguaglianze di genere, quanto più accompagnati da modelli culturali che spingono gli uomini a fruire di queste forme di flessibilità per assumersi un maggiore ruolo nei compiti domestici».</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L&#8217;AIR quale strumento di prevenzione della corruzione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lair-quale-strumento-di-prevenzione-della-corruzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lair-quale-strumento-di-prevenzione-della-corruzione/">L&#8217;AIR quale strumento di prevenzione della corruzione</a></p>
<p>1. L&#8217;Analisi dell&#8217;impatto della regolazione e le sue finalità.   L&#8217;Analisi di Impatto della Regolazione (c.d. AIR) consiste in una valutazione, ex ante, non solo in termini strettamente giuridici, ma anche socio-economici, degli effetti che un testo normativo produce. Le metodologie di analisi dell&#8217;impatto della regolazione possono riguardare l&#8217;impatto delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lair-quale-strumento-di-prevenzione-della-corruzione/">L&#8217;AIR quale strumento di prevenzione della corruzione</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>1. L&#8217;Analisi dell&#8217;impatto della regolazione e le sue finalità.</strong>  <br /> L&#8217;Analisi di Impatto della Regolazione (c.d. AIR) consiste in una valutazione, <em>ex ante</em>, non solo in termini strettamente giuridici, ma anche socio-economici, degli effetti che un testo normativo produce.<br /> Le metodologie di analisi dell&#8217;impatto della regolazione possono riguardare l&#8217;impatto delle nuove regole proposte oppure l&#8217;analisi <em>ex post </em>delle regole già esistenti, ai fini della loro eventuale modificazione o abrogazione.<br /> Lo scopo dell&#8217;analisi è quello di verificare l&#8217;opportunità dell&#8217;emanazione di un <em>corpus</em> normativo, e, ancora, quello di valutarne gli effetti sui destinatari e sulla realtà sociale su cui esso va ad incidere.<br /> L&#8217;intento finale è quello di normare ricercando un&#8217;efficacia concreta, sostanziale, non solo formale, del testo normativo in corso di preparazione o di quello già in vigore e che si vuole emendare, ma anche, e non ultimo per importanza, quello di migliorare la qualità e la trasparenza della normazione.<br /> Nell&#8217;Unione Europea, il tema della qualità della regolazione è stato introdotto dal Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 e dalla pubblicazione del Libro bianco su &#8220;Crescita, competitività e occupazione&#8221;.<br /> Nel giugno del 2005, la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida comunitarie sull&#8217;Analisi di Impatto della Regolazione, con il documento &#8220;<em>Impact Assessment Guidelines&#8221;</em>.<br /> Quanto alla vincolatività dei principi dettati in materia di AIR a livello di Unione europea, occorre dire che, attualmente, non vige alcun obbligo formale sull&#8217;applicazione dell&#8217;AIR, nonostante le raccomandazioni delle istituzioni europee.<br /> In conclusione, tenendo conto delle ricerche comparative, emerge un grado di utilizzo di questo strumento assai diffuso, ma ancora fortemente diversificato da paese a paese.<br />  </p>
<p> <strong>2. L&#8217;Analisi dell&#8217;impatto della regolazione in Italia e la sua disciplina.</strong>  <br /> Nell&#8217;ordinamento italiano, il punto d&#8217;avvio per l&#8217;AIR è costituito dalla Legge 8 marzo 1999, n. 50, (Legge di semplificazione 1998): venne introdotta una sperimentazione dell&#8217;AIR sugli &#8220;schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali&#8221;.<br /> Una seconda tornata di iniziative normative si è avuta con il Dpcm 8 marzo 2007, che ha costituito il Tavolo permanente per la semplificazione normativa, e la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2869 dell&#8217;11 aprile 2007 sulla qualità della regolazione e l&#8217;analisi di impatto della regolazione.<br /> Successivamente, è stato emanato il DPCM 11 settembre 2008, n. 170, con il quale è stato approvato il <em>&#8220;Regolamento recante la disciplina attuativa dell&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolazione (AIR), ai sensi dell&#8217;articolo 14, co 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246&#8221;</em>.<br /> Questo provvedimento ha definito i criteri e la metodologia per procedere alla stesura della relazione AIR. Il decreto prevede che la nuova disciplina debba applicarsi agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali e ai disegni di legge di iniziativa governativa.<br /> Nel medesimo decreto, inoltre, è definito ed allegato un modello di riferimento per procedere alle valutazioni d&#8217;impatto articolato in varie sezioni, le quali identificano il percorso logico che le amministrazioni centrali dovranno seguire nella fase di prima applicazione.<br /> La <strong>Direttiva PCM del 26 febbraio 2009</strong>, relativa all&#8217;istruttoria degli atti normativi del Governo, nel disciplinare la fase prodromica alla formazione degli atti normativi dell&#8217;esecutivo e la rilevanza che nell<em>&#8216;iter</em> di produzione delle norme deve essere rivestita dall&#8217;analisi di impatto, ribadisce che, di regola, gli schemi degli atti normativi devono essere corredati della relazione sull&#8217;analisi di impatto della regolazione, redatta utilizzando l&#8217;apposito modello allegato.<br /> Infine, il <strong>DPCM del 19 novembre 2009, n. 212</strong>, contenente il &#8220;Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell&#8217;Impatto della Regolazione (VIR), ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246&#8221;, per rendere efficace la semplificazione della regolazione e supportare la stessa AIR, contiene principi atti a disciplinare la VIR, ossia la verifica, a valle, dell&#8217;impatto della regolazione, della sua qualità, efficacia ed incisività nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e degli operatori del sistema pubblico.<br /> Parallelamente, ai fini di una valutazione comparativa della regolazione nazionale, regionale e locale, si è creato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il portale pubblico <strong><em>www. qualitanormazione.gov.it,</em></strong> con il compito di promuovere la diffusione e la condivisione delle conoscenze e delle prassi di <em>better regulation</em> e la digitalizzazione dei processi di analisi della valutazione d&#8217;impatto. Cio&#8217;, anche in virtu&#8217; del convincimento che, in un momento di recessione economica, <em>&#8220;una migliore regolazione provoca un risparmio per le imprese, un maggiore livello di democrazia per i cittadini e un aumento in termini di PIL&#8221;.</em><br /> L&#8217;analisi costi/benefici delle norme deve essere svolta in modo comparato, dal livello statale alla dimensione europea, dal livello regionale a quello delle autonomie e degli enti pubblici.<br /> Anche la <strong>Corte Costituzionale</strong>, con la <strong>sentenza 17 luglio 2012, n. 200</strong>, ha sottolineato l&#8217;importanza della qualità della regolazione. Secondo la Corte, <em>&#8220;l&#8217;efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l&#8217;agire degli operatori sul mercato&#8221;</em>.<br /> Una regolazione non efficace o ingiustificatamente intrusiva può generare inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale.<br /> Tutti gli enti pubblici, dotati di autonomia normativa, &#8220;devono procedere ad una regolazione di qualità, armonica e coordinata, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell&#8217;uno o dell&#8217;altro degli ulteriori enti che compongono l&#8217;articolato sistema delle autonomie&#8221; (<strong>Corte Costituzionale, sentenza 16 gennaio 2013, n. 8</strong>).<br /> Con il recente <strong>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 15 settembre 2017</strong> è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina l&#8217;analisi di impatto della regolazione (AIR), la verifica dell&#8217;impatto della regolazione (VIR) e la consultazione.<br /> In attuazione del DPCM, la <strong>direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018</strong> ha stabilito le misure per la guida all&#8217;analisi e alla verifica dell&#8217;impatto della regolazione.<br /> La direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018 raccomanda, in primo luogo, attenzione alla corretta individuazione delle motivazioni dell&#8217;intervento. Queste possono essere individuate, in particolare per i provvedimenti di carattere economico e sociale, solo attraverso un&#8217;adeguata consultazione dei soggetti portatori di interesse. Le ragioni per intervenire possono poi essere determinate da &quot;fallimenti del mercato&quot; (che si hanno quando il funzionamento spontaneo del mercato conduce a risultati non ottimali dal punto di vista collettivo), da &quot;fallimenti della regolazione&quot; (effetti negativi, non previsti, prodotti da precedenti interventi di regolazione) o dalla volontà di conseguire obiettivi propri del decisore pubblico. Cruciale è poi l&#8217;individuazione di obiettivi chiari sia generali (finalità strategiche comuni a più interventi normativi quali la riduzione dell&#8217;inquinamento o l&#8217;aumento dell&#8217;occupazione) sia specifici (strumentali al raggiungimento di quelli generali: ad esempio aumento del numero di occupati nella fascia di età 15-24 anni), nonché di indicatori definiti per poter successivamente verificare in sede di attuazione e di valutazione <em>ex post</em>, il grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori devono riferirsi ai risultati attesi (ad esempio, il numero di soggetti beneficiari di un determinato sussidio o il tasso di disoccupazione giovanile nei prossimi tre anni) ed essere effettivamente misurabili tenuto conto delle fonti informative e delle basi di dati già a disposizione o che si prevede di realizzare.<br /> Il DPCM n. 169 del 2017 prevede anche, agli articoli 16 e 17, una disciplina più dettagliata delle consultazioni, disciplina prima affidata al solo comma 5 dell&#8217;articolo 6 del DPCM n. 170 del 2008, che prevedeva che l&#8217;AIR desse conto delle modalità e dei risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrivesse le ragioni per cui non si era proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate. Gli articoli 16 e 17 prevedono invece ora un obbligo, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, di consultazione dei destinatari dell&#8217;intervento sia ai fini dell&#8217;AIR sia ai fini della VIR. La consultazione può essere aperta, cioè rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi (per via telematica), o ristretta, se rivolta a soggetti predefiniti dall&#8217;amministrazione responsabile sulla base degli interessi coinvolti.<br /> Le iniziative nazionali in materia di analisi e impatto della regolazione si collegano ad analoghe iniziative dell&#8217;Unione europea.<br /> In particolare, da ultimo, l&#8217;accordo interistituzionale &quot;Legiferare meglio&quot; è stato firmato il 13 aprile 2016 dai Presidenti di Parlamento europeo, Consiglio dell&#8217;UE e Commissione europea ed è entrato in vigore il giorno stesso.<br /> L&#8217;accordo sostituisce il precedente accordo del 2003, che era rimasto in gran parte non attuato.<br /> L&#8217;accordo prevede, in particolare:<br /> &#8221; una cooperazione più stretta tra le istituzioni dell&#8217;UE nell&#8217;ambito della programmazione legislativa;<br /> &#8221; il rafforzamento delle valutazioni d&#8217;impatto <em>ex ante</em> delle nuove iniziative e delle valutazioni <em>ex post</em> della legislazione esistente;<br /> &#8221; una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell&#8217;<em>iter</em> legislativo.<br /> In particolare, la Commissione consulterà sia il Consiglio che il Parlamento europeo prima di adottare il proprio programma di lavoro annuale e terrà conto del loro parere nell&#8217;iter per la sua adozione.<br /> Nell&#8217;ambito del processo teso al miglioramento della qualità degli atti legislativi dell&#8217;UE saranno rafforzate le valutazioni d&#8217;impatto delle nuove iniziative, che terranno maggiormente conto delle conseguenze che i nuovi atti legislativi hanno sulla competitività, in particolare per quanto concerne le PMI e del costo della &quot;non Europa&quot; (il costo di non intraprendere alcuna azione a livello europeo).<br />  <br /> <strong>3. L&#8217;AIR quale strumento di qualita&#8217; della regolazione.</strong>  <br /> L&#8217;AIR è uno strumento volto a garantire la &quot;qualità&quot; della regolazione.<br /> <strong>Qualità</strong> della regolazione intesa come adeguatezza dei contenuti, coerenza con il tessuto normativo di riferimento interno ed esterno, efficacia della programmazione degli interventi normativo-regolamentari da porre in essere, ma anche garanzia di trasparenza e certezza del diritto, oltre che, ovviamente, fattore determinante per una buona amministrazione all&#8217;insegna dell&#8217;efficienza e dell&#8217;efficacia.<br /> L&#8217;AIR non consiste solo in una relazione da allegare ad uno schema di regolamento o ad un atto di pianificazione, ma deve essere considerata come un nuovo approccio metodologico all&#8217;attività di regolazione da introdurre.<br /> L&#8217;AIR si concretizza, infatti, in un insieme di attività da realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare <em>ex ante</em> l&#8217;opportunità di un nuovo intervento normativo, tenendo conto dei probabili effetti delle attività sui destinatari: il tutto formalizzato nella relazione illustrativa, la cui funzione essenziale consiste nell&#8217;indicare i principi ispiratori dell&#8217;iniziativa e i contenuti del provvedimento.<br /> La relazione esplicita le motivazioni dell&#8217;intervento normativo, le sue finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene. In essa vanno illustrati i contenuti generali del provvedimento, la struttura dell&#8217;atto e il contenuto dei singoli articoli, dando conto delle scelte normative adottate. Infine, essa dovrà chiarire come le nuove disposizioni che si introducono impattano sulla normativa vigente, al fine di agevolare la lettura delle nuove norme ed evitare possibili dubbi interpretativi.<br /> Una produzione normativa e regolamentare di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto, ma anche un fattore determinante per la buona amministrazione.<br />  <br /> <strong>4. Le fasi </strong><strong>dell&#8217;AIR.</strong>  <br /> L&#8217;effettuazione dell&#8217;AIR richiede <strong>un percorso logico e metodologico definito</strong>, che è, a sua volta, un processo, da articolarsi (vedi DPCM 15.09. 2017, n. 169 e DPCM 16.02.2018) nei seguenti <strong>otto</strong> passaggi:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">rilevazione delle esigenze di intervento
<li style="text-align: justify;">definizione dell&#8217;ambito operativo di intervento
<li style="text-align: justify;">consultazione dei destinatari dell&#8217;intervento
<li style="text-align: justify;">individuazione degli obiettivi, generale e specifici dell&#8217;intervento
<li style="text-align: justify;">definizione e selezione delle opzioni
<li style="text-align: justify;">valutazione degli effetti sull&#8217;amministrazione e sui suoi destinatari
<li style="text-align: justify;">stima costi e benefici delle opzioni rilevanti
<li style="text-align: justify;">individuazione dello strumento tecnico normativo appropriato                                                                                       </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>1.</strong> La rilevazione delle <strong>esigenze</strong> varia a seconda dell&#8217;Amministrazione. L&#8217;esigenza di una modifica della situazione regolatoria vigente può dipendere da nuovi vincoli giuridici, imposti da norme nazionali e/o regionali, oppure può essere suggerita dalla stessa Amministrazione, in base ad una valutazione critica delle disposizioni in essere, oppure ancora, può essere prospettata dalle rappresentanze degli <em>stakeholders</em>, mediante richieste, sollecitazioni, manifestazioni o eventuali insoddisfazioni rilevate dall&#8217;amministrazione.<br /> <strong>2.</strong> Una volta definite le esigenze, occorre individuare attentamente il cd. <strong>&quot;ambito d&#8217;intervento&quot;,</strong> inteso sia come strutture e attività interessate (confini oggettivi) sia come contesto di riferimento (confini soggettivi).<br /> <strong>3.</strong> Nei casi di potenziale maggiore impatto sull&#8217;utenza, potrebbe rivelarsi utile ancorché aggravante del processo, <strong>la consultazione dei destinatari dell&#8217;intervento</strong>, cioè, dei potenziali beneficiari della proposta regolativa, per raccogliere informazioni e dati utili al fine di individuare le opzioni praticabili e valutarne gli effetti. Le consultazioni (attivabili in forma di indagini statistiche, panel, interveniste semi-strutturate, focus group, riunioni informali) svolgono un ruolo fondamentale e devono essere realizzate con la dovuta professionalità: è evidente che nel caso si intenda avvalersi di tale strumento, occorre predisporre e diffondere in modo mirato un documento di consultazione.<br /> <strong>4.</strong> Una volta individuato e messo a fuoco il problema da affrontare, l&#8217;Amministrazione determina uno o più <strong><em>obiettivi </em>dell&#8217;intervento</strong>, volti a soddisfare, in tutto o in parte, le esigenze rilevate.<br /> La corretta specificazione degli obiettivi è essenziale sia per la selezione, tra tutte le possibili alternative, delle opzioni &#8220;rilevanti&#8221; (rispetto, appunto, agli obiettivi) sia per la scelta dell&#8217;opzione &#8220;preferita&#8221;, che deriverà da un giudizio di efficacia.  <br /> <strong>5.</strong> Successivamente, si dovrà procedere alla definizione e selezione delle <strong>opzioni regolative</strong>, che possono essere:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Opzione 0 = non intervento, ossia: tra le varie soluzioni possibili, l&#8217;Amministrazione ritiene che sia più utile ed opportuno non intervenire, non regolare,
<li style="text-align: justify;">Deregolazione o semplificazione = ossia snellimento o <em>reductio ad unum</em> di norme già esistenti,
<li style="text-align: justify;">Autoregolazione = definizione di Linee guida a cui le strutture decentrate dovranno  adeguarsi,
<li style="text-align: justify;">Informazione = modifica indiretta, tramite apposite campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei destinatari,
<li style="text-align: justify;">Regolazione diretta = intervento regolatorio con previsione di eventuali sanzioni (<em>imposizione, autorizzazione, standard</em>) e scelta dello strumento normativo <em>(regolamento, circolare, etc.)</em>;
<li style="text-align: justify;">Opzione mista = si concretizza in parte nell&#8217;intervento regolatorio diretto ed in parte nella deregolazione, autoregolazione e/o informazione. </ul>
<div style="text-align: justify;"><strong>6. </strong>Quindi si procederà alla <strong>valutazione degli effetti</strong> sull&#8217;Amministrazione e sui suoi destinatari.<br /> Questa è la fase fondamentale dell&#8217;AIR e richiede l&#8217;identificazione dei costi e dei benefici attesi per l&#8217;amministrazione e per le varie categorie di destinatari: in tal modo, tenendo anche conto delle informazioni acquisite mediante la consultazione, si potrà stimare l&#8217;impatto correlato all&#8217;attuazione delle varie ipotesi d&#8217;intervento e procedere all&#8217;individuazione dell&#8217;opzione preferita. Pur essendo possibile utilizzare tecniche di valutazione diverse, occorre sempre tendere ad una <em>misurazione quantitativa </em>dei costi e benefici attesi delle opzioni, al fine di facilitare la comparazione tra di esse.<br /> <strong>7. </strong>La valutazione comparativa<strong> costi-benefici, </strong>va ripartita in 3 sottovoci:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Individuazione e quantificazione dei destinatari (es. tutti i ricercatori, 1000 studenti, ecc&#038;)
<li style="text-align: justify;">Individuazione costi e benefici per ogni categoria di destinatari (es. la regolazione in un certo modo comporta un costo di 10 Euro ed un beneficio di 20 Euro per ogni Collaboratore ed esperto linguistico, su un totale di 40 Collaboratori ed esperti linguistici, ecc&#038;)
<li style="text-align: justify;">Quantificazione costi e benefici complessiva o globale </ol>
<div style="text-align: justify;">Dalle risultanze dei dati delle 3 sottovoci sopra indicate risulta il totale, che conduce alla valutazione complessiva o finale, che puo&#8217; comportare anche la scelta di non regolare affatto una data materia (c.d. &#8220;<em>opzione zero</em>&#8220;).<br /> <strong>8.</strong> Infine: <strong>l&#8217;individuazione dello strumento tecnico normativo appropriato</strong> (regolamento, circolare, etc.). Il Soggetto/Struttura deputato/a alla sua redazione sarà il soggetto/struttura procedente per competenza, cui competerà anche la relazione tecnica di accompagnamento.<br /> Quest&#8217;ultimo tipo di attività ha punti in comune con la Valutazione di Impatto della Regolazione (VIR), che costituisce un&#8217;ulteriore forma di valutazione, successiva all&#8217;AIR (v. DPCM 16.02.2018).<br /> <strong>                                    </strong></p>
<p> <strong>5. L&#8217;AIR quale strumento di prevenzione della corruzione.</strong>  <br /> L&#8217;AIR costituisce un importante strumento di verifica per gli uffici che svolgono attività di regolazione, perché consente di valutare la compatibilità della normativa emanata con l&#8217;insieme delle disposizioni vigenti in una data materia e la verifica della coerenza con il sistema normativo nel suo insieme. L&#8217;intento finale è quello di normare cercando un&#8217;efficacia concreta, sostanziale e non solo formale, del testo normativo in corso di elaborazione, al fine di una maggiore efficacia dell&#8217;impianto regolatorio.<br /> L&#8217;AIR persegue, inoltre, il fine della qualità della normazione, intesa come adeguatezza dei contenuti, coerenza con il tessuto normativo di riferimento interno ed esterno, efficacia della programmazione degli interventi normativo-regolamentari da porre in essere e fattore incentivante per l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dell&#8217;azione amministrativa, anche in funzione di prevenzione del possibile contenzioso.<br /> Pertanto, l&#8217;AIR si pone come un fondamentale strumento di prevenzione della corruzione, perché la chiarezza, l&#8217;efficacia e la qualità della regolazione costituiscono elementi tesi a prevenire i fenomeni corruttivi.<br /> Come è stato osservato da attenta ed autorevole dottrina, poca attenzione viene riservata alla corruzione c.d. &#8220;oggettiva&#8221;.<a href="#_ftn1" title="">[1]</a><br /> Essa va intesa come degenerazione del sistema istituzionale.<a href="#_ftn2" title="">[2]</a><br /> La corruzione &#8220;oggettiva&#8221; costituisce nodo fondamentale tra i fenomeni corruttivi e rappresenta, a sua volta, uno tra i fattori del formarsi della corruzione &#8220;soggettiva&#8221;.<br /> Ebbene, tra i principali fenomeni di corruzione &#8220;oggettiva&#8221; e&#8217; da rinvenirsi, senz&#8217;altro, una legislazione sovrabbondante e oscura.<a href="#_ftn3" title="">[3]</a><br /> Difatti, non esiste una corruzione posta in essere in violazione delle leggi, ma anche una corruzione che rispetta pienamente le leggi. Sono quest&#8217;ultime tuttavia ad essere &#8220;corrotte&#8221;.<a href="#_ftn4" title="">[4]</a><br /> Le leggi sono &#8220;corrotte&#8221; quando sono poco chiare, poco trasparenti, contorte, confuse, contraddittorie, sovrabbondanti.<br /> L&#8217;eccesso di legislazione e la sua oscurita&#8217; creano gravi difficolta&#8217; interpretative, rendendo gravoso l&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e degli stessi giudici, chiamati a decidere le controversie.<br /> Il problema della sovrabbondanza e dell&#8217;oscurita&#8217; delle leggi è un problema antico.<br /> Gia&#8217; Tacito aveva scritto &#8220;<em>corruptissima republica plurimae leges</em>&#8220;, ossia: in un ordinamento corrotto vigono moltissime leggi.<a href="#_ftn5" title="">[5]</a><br /> Ecco perché è importante arginare i fenomeni corruttivi.<br /> E, in un ordinamento moderno ed efficace, alla repressione va affiancata la prevenzione.<br /> In quest&#8217;ottica si pone la recente legislazione in materia anti-corruzione, a partire dalla Legge n. 190 del 2012, per passare al D.Lgs. n. 33 del 2013, fino al piu&#8217; recente D.Lgs. n. 97 del 2016.<br /> La prevenzione costituisce l&#8217;arma migliore contro la corruzione.<br /> Ed in questo ambito un ruolo fondamentale assumono i Piani Anticorruzione, che hanno il compito di individuare i rischi e predisporre interventi preventivi.<br /> In questo contesto, ossia quello preventivo, l&#8217;AIR puo&#8217; assumere un ruolo di grande portata ed efficacia.<br /> Proprio di recente, in tale direzione, si segnala l&#8217;iniziativa di Sapienza &#8211; Universita&#8217; di Roma, che ha previsto, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, nell&#8217;azione 3.2, l&#8217;adozione di Linee Guida per l&#8217;Analisi di impatto della regolazione (AIR).<a href="#_ftn6" title="">[6]</a><br />   <br />  <br /> <strong>BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO</strong><br />  <br /> <strong>Classici:</strong><br />  <br /> <strong>F. CARNELUTTI</strong>, <em>Certezza, autonomia, libertà, diritto</em>, in &#8220;Il diritto dell&#8217;economia&#8221;, 1956.<br /> <strong>F. PATRONI GRIFFI</strong>, <em>La fabbrica delle leggi e la qualità della normazione in Italia</em>, in &#8220;Diritto amministrativo&#8221;, I, 2000. <br /> <strong>S. RODOTA&#8217;</strong>, <em>La vita e le regole: tra diritto e non diritto</em>, Feltrinelli, Milano, 2007.<br /> <strong>G. ROSSI</strong>, <em>Il gioco delle regole</em>, Giuffrè, Milano, 2006.<br /> <strong>M. A. SANDULLI</strong>, <em>Codificazione, semplificazione e qualità delle regole</em>, Giuffrè, Milano, 2005.<br /> <strong>F. SORRENTINO</strong>, <em>Le fonti del diritto</em>, ECIG, Genova, 1992.<br /> <strong>F. VASSALLI</strong>, <em>La missione del giurista nell&#8217;elaborazione delle leggi</em>, in Scritti in onore di F. Carnelutti, I, Cedam, Padova, 1956. <br />  <br /> <strong>Letteratura recente:</strong><br />  <br /> <strong>AA.VV.</strong>, <em>La valutazione dei costi e dei benefici nell&#8217;analisi di impatto della regolazione</em>, a cura di <strong>F. Momigliano &#8211; F. G. Nuti</strong>, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001..<br /> <strong>AA.VV</strong><em>., La consultazione nell&#8217;Analisi dell&#8217; impatto della regolazione</em>, a cura di <strong>A. La Spina &#8211; S. Cavatorto</strong>, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.<br /> <strong>AA.VV</strong>., <em>L&#8217;analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell&#8217;Unione europea</em>, a cura del Formez, in &#8220;Quaderni del Formez&#8221;, Roma, ed. a cura del Formez, 2004, n. 32.<br /> <strong>R. BALDWIN</strong>, <em>Rules and Government</em>, Oxford, Clarendon press, 1995.<br /> <strong>G. BARBIERI &#8211; M. GIAVAZZI</strong>, <em>Corruzione a norma di legge</em>, Milano, 2014<br /> <strong>F. BASILICA</strong>, <em>L&#8217;analisi di impatto della regolazione nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in F. Basilica (a cura di), <em>La qualità della regolazione</em>, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Rimini, Maggioli Editore, 2006<br /> <strong>M. D&#8217;ALBERTI</strong>, voce <em>Corruzione</em>, in Enciclopedia Italiana Treccani, IX Appendice, 2015.<br /> <strong>M. DE BENEDETTO, M. MARTELLI, N. RANGONE</strong>, <em>La qualità delle Regole</em>, Bologna, Il Mulino, 2011.<br /> <strong>C. DELL&#8217;ACQUA</strong>, <em>L&#8217;analisi di impatto della regolazione tra politica ed amministrazione</em>, in Scritti in onore di G. Ferrara, II, Torino, Giappichelli, 2005.<br /> <strong>A. LA SPINA</strong> , <em>L&#8217;analisi d&#8217;impatto della regolazione: i caratteri distintivi, le tecniche, la ricezione in Italia</em>, Rivista Trimestrale di Scienza dell&#8217;Amministrazione n. 4 , 2000.<br /> <strong>P. MARCONI &#8211; C. LACAVA</strong>, <em>La legge di semplificazione, </em>in <em>Giorn, Dir. Amm., </em>V, 1999.<br /> <strong>A. NATALINI</strong>, <em>La better regulation in Italia</em>, in <em>www. saperi.forumpa.it/relazione/la-better-regulation-italia</em><br /> <strong>A. NATALINI &#8211; F. SARPI</strong>, <em>L&#8217;insostenibile leggerezza dell&#8217;Air</em>, in &#8220;Giornale di diritto amministrativo&#8221;, 2009, I.<br /> <strong>R. PERNA</strong>, <em>Alla ricerca della regulation economicamente perfetta</em>, in &#8220;Mercato, Concorrenza, Regole&#8221;, 2003, n. 1.<br /> <strong>N. RANGONE &#8211; J. ZILLER</strong>, <em>Policies and Regulations for Local sustainable development</em>, in Collana &#8220;Studi di attualità giuridiche&#8221;, n.11, Napoli, Esi, 2013.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> M. D&#8217;ALBERTI, voce <em>Corruzione</em>, in Enciclopedia Italiana Treccani, IX Appendice, 2015. 4 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> M. D&#8217;ALBERTI<em>, op.cit., </em>4 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> M. D&#8217;ALBERTI<em>, op.cit.,</em> 4 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> G. BARBIERI &#8211; M. GIAVAZZI, <em>Corruzione a norma di legge</em>, Milano, 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> TACITO, Annales, Libro III, 27. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> https://web.uniroma1.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lair-quale-strumento-di-prevenzione-della-corruzione/">L&#8217;AIR quale strumento di prevenzione della corruzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno della digitalizzazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: il caso italiano tra criticità e nuovi punti di partenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-fenomeno-della-digitalizzazione-nei-rapporti-con-la-pubblica-amministrazione-il-caso-italiano-tra-criticita-e-nuovi-punti-di-partenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-fenomeno-della-digitalizzazione-nei-rapporti-con-la-pubblica-amministrazione-il-caso-italiano-tra-criticita-e-nuovi-punti-di-partenza/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-fenomeno-della-digitalizzazione-nei-rapporti-con-la-pubblica-amministrazione-il-caso-italiano-tra-criticita-e-nuovi-punti-di-partenza/">Il fenomeno della digitalizzazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: il caso italiano tra criticità e nuovi punti di partenza</a></p>
<p>  Sommario: 1. Introduzione; 2. Digitalizzazione nell&#8217;ottica di una semplificazione dei passaggi burocratici; 3. Strategie di digitalizzazione derivanti da impulsi dell&#8217;Unione Europea; 3.1 L&#8217;Agenda Digitale Europea; 4. La modernizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni in Italia; 5. Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione pubblica digitale e aperta; 6. La</p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong><em>Sommario: </em></strong>1. Introduzione; 2. Digitalizzazione nell&#8217;ottica di una semplificazione dei passaggi burocratici; 3. Strategie di digitalizzazione derivanti da impulsi dell&#8217;Unione Europea; 3.1 L&#8217;Agenda Digitale Europea; 4. La modernizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni in Italia; 5. Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione pubblica digitale e aperta; 6. La rivisitazione dei vecchi principi per una nuova Pubblica Amministrazione digitalizzata; 6.1. Sistema pubblico di identità digitale; 7. Innovazione digitale: vantaggi, criticità e prospettive; 7.1 Tutela dei dati personali informatici: l&#8217;importanza fondamentale della <em>cyber security</em>; 8. Considerazioni conclusive</p>
<p> <strong><em>Abstract</em></strong> <br /> Il fenomeno evolutivo che mira a garantire una completa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rappresenta uno dei passaggi più complessi ma allo stesso tempo innovativi, per garantire una maggiore celerità, semplicità ed efficienza a favore degli utenti dei servizi amministrativi. Il presente contributo, dopo un&#8217;analisi normativa sia interna che sovrannazionale, si pone come obiettivo l&#8217;approfondimento, dei vantaggi, ma anche delle criticità e delle persistenti incertezze che ruotano intorno al processo, ancora in corso, di trasformazione della Pubblica Amministrazione.</p>
<p> <em>The evolutionary phenomenon that aims to guarantee a complete digitalization of the Public Administration is one of the most complex but at the same time innovative steps, to guarantee greater speed, simplicity and efficiency for the users of administrative services. This paper, after both internal and supranational regulatory analysis, aims to investigate the advantages and critical issues and uncertainties on the process, still underway, of transformation of the Public Administration.</em><br />  <br /> <strong>1. Introduzione</strong><br /> Come per ogni dimensione, giunti ad un determinato stadio evolutivo, risulta opportuno un adeguamento adibito a garantire la crescita e lo sviluppo nazionale in linea anche con gli standard sovranazionali ed internazionali<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> La spinosa questione che si proverà ad analizzare nel presente contributo ha ad oggetto il lento, complesso e non privo di insidie, processo di trasformazione e innovazione dei servizi pubblici, intrapreso &#8211; già da diversi anni anche &#8211; dall&#8217;Italia, al fine di accorciare le distanze tra la Pubblica Amministrazione e l&#8217;utente (da intendersi come cittadino, impresa o, anche, altre Pubbliche Amministrazioni).<br /> In sostanza, tramite l&#8217;ausilio delle nuove tecnologie informatiche, si procede ad un ammodernamento ed a una velocizzazione delle modalità e delle tempistiche di gestione e di erogazione dei servizi pubblici, permettendo, in primis, la semplificazione dei rapporti tra più amministrazioni e, per l&#8217;effetto, il miglioramento dei rapporti di queste ultime con i cittadini e con le imprese<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Come sarà specificato nelle pagine che seguono, la nostra Nazione, risulta impegnata in prima linea nel realizzare gli obiettivi di una crescita digitale del Paese, accompagnando le pubbliche amministrazioni e gli utenti nel relativo percorso di modernizzazione e trasformazione, tramite studi e sistemi costruiti intorno ai cittadini e alle imprese (per queste ultime ci si riferisce al fenomeno della c.d. quarta rivoluzione industriale<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>), da considerare come investimenti pubblici per garantire celerità, efficienza, semplificazione e quindi un generale miglioramento dei servizi erogati<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Il fine ultimo perseguito, tramite il presente contributo, è di analizzare il percorso normativo, sia nazionale che sovranazionale, seguito per garantire un&#8217;innovazione in senso digitale della Pubblica Amministrazione ed analizzare, per quanto di competenza, lo stato evolutivo in cui versa attualmente il nostro Paese, rispetto ad altri Stati Europei. Saranno inoltre presi in considerazione una serie di elementi, per poter delineare, non solo gli intuibili vantaggi che deriveranno agli utenti dei servizi pubblici una volta ultimato il <em>restyling</em>, ma anche e soprattutto le criticità, i potenziali rischi e le problematiche che, nella pratica, avvolgono il fenomeno della digitalizzazione. <br />  <br /> <strong>2. Digitalizzazione nell&#8217;ottica di una semplificazione dei passaggi burocratici</strong><br /> Il processo a cui si fa riferimento è, come anticipato, adibito a garantire l&#8217;informatizzazione dei sistemi delle Pubbliche Amministrazioni, per il quale è stata utilizzata dalla Commissione Europea l&#8217;espressione <em>e-govenment</em>, infatti, in una Comunicazione del 2003, viene definito come &#8220;<em>l</em><em>&#8216;</em><em>uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all&#8217;acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche</em>&#8220;<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Per quanto attiene all&#8217;etimologia di tale espressione, il termine deriverebbe, per analogia, da <em>e-business</em>, ovvero la disciplina relativa alle attività rivolte agli utenti delle P.A., poste in essere tramite l&#8217;utilizzo della tecnologia e adibite anche ad una migliore collaborazione tra amministrazioni diverse. Però, negli ultimi anni, <em>l&#8217;e-governament</em> ha assunto un&#8217;importanza di gran lunga maggiore rispetto all&#8217;<em>e- business</em>, in virtù delle innumerevoli potenzialità mostrate. Nello specifico, ci si riferisce al processo di avvicinamento del cittadino e dell&#8217;impresa (intesi come utenti dei servizi offerti) all&#8217;amministrazione, aumentandone consenso e soddisfazione in merito ai servizi e all&#8217;attività realizzata, per cui si è registrata una maggiore efficienza ed efficacia, e per l&#8217;effetto, un risparmio di costi per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Infatti, come emerso in seguito a diversi studi, un significativo e celere sviluppo dell&#8217;<em>e-government</em> garantirebbe una maggiore competitività di un Paese, aumentando il livello di efficienza dei procedimenti interni alle Pubbliche Amministrazioni, contemporaneamente garantendo un aumento dell&#8217;informatizzazione che genererebbe un potenziamento della produttività del settore pubblico, tramite sostanziosi risparmi. Tale ultima circostanza, consentirebbe di destinare i fondi pubblici risparmiati ad usi produttivi alternativi, migliorando l&#8217;offerta dei servizi pubblici<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> al cittadino e alle imprese, che a loro volta sostengono la produttività nel settore privato<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Attualmente, seppur in netto miglioramento rispetto agli anni scorsi, i dati non sono ancora del tutto incoraggianti, in quanto, dalle analisi svolte dagli organismi internazionali emerge un generale ritardo nella digitalizzazione in Italia rispetto a quanto osservato negli altri principali Paesi industrializzati<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Uno degli indicatori utilizzato per misurare lo sviluppo dell&#8217;<em>e-government</em> nei diversi paesi è la percentuale di cittadini e di imprese che interagiscono con le PA attraverso internet.<br /> I dati degli ultimi anni, come accennato, evidenziano che in nostro Paese appare quasi restio ad un pieno sviluppo della digitalizzazione, essendoci un&#8217;alta percentuale di cittadini, ma anche imprese (principalmente quelle di piccole dimensioni) che preferiscono interagire con la PA in via diretta (per intenderci, recandosi fisicamente allo sportello); dai dati emerge anche che, spesso trattasi di casi in cui manca o è carente una vera e propria cultura digitale o addirittura vi è scarsa propensione all&#8217;utilizzo delle tecnologie (prevalentemente anziani e fasce di popolazione poco istruite)<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>. Inoltre, in base ai dati rilevati (ISTAT), appare che le pubbliche amministrazioni utilizzino l&#8217;ICT<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> prevalentemente per ottenere miglioramenti nell&#8217;efficienza dei processi interni alle stesse e molto meno per garantire uno sviluppo dell&#8217;informatizzazione nell&#8217;erogazione dei servizi agli utenti<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Sin da subito è importante chiarire che la strada da percorrere è ancora lunga, ma fondamentale sarà la collaborazione tra gli organi centrali e periferici dello Stato, come ha, infatti, affermato l&#8217;ex Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, <em>&#8220;&#038;l&#8217;innovazione digitale non potrà mai avere gli impatti che auspichiamo se non sarà inclusiva. Nessuno deve rimanere indietro: ecco perché è decisivo che tutti i livelli istituzionali lavorino in sinergia per consentire anche ai Comuni più piccoli di cogliere questa opportunità. Naturalmente, la digitalizzazione è un mezzo, uno strumento, non un fine. Non a caso, stiamo lavorando per migliorare le competenze nel pubblico impiego, così da riuscire sempre più ad avvicinare la P.A. e i suoi servizi a cittadini e imprese</em>&#8220;.<a href="#_ftn13" title="">[13]</a><br />  <br /> <strong>3. Strategie di digitalizzazione derivanti da impulsi dell&#8217;Unione Europea</strong><br /> Negli ultimi vent&#8217;anni, l&#8217;Unione Europea, tramite i suoi organi, ha puntato con rinnovata attenzione alle strategie digitali, considerate come un fondamentale strumento per rilanciare la competitività e lo sviluppo economico delle Nazioni, agendo con funzione di moltiplicatore del prodotto interno lordo, nonché rilanciando il benessere e la qualità di vita dei cittadini (in merito all&#8217;erogazione dei servizi <em>on line</em>).<br /> In dottrina, alcuni hanno sostenuto che l&#8217;attività delle istituzioni europee, andrebbero distinte in due diversi filoni, ovvero, da un lato abbiamo la fase in cui sono state emanate una serie di direttive adibite alla riorganizzazione di aspetti circoscritti e puntuali al fine di iniziare ad adeguare il quadro normativo all&#8217;evoluzione delle tecnologie; dall&#8217;altro, invece, emergevano diverse strategie politiche e piani di azione, volti a creare un ambiente unico, per poter &#8211; poi &#8211; adottare modalità e prassi comuni a tutti gli Stati membri<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Per porre l&#8217;attenzione sulle più recenti strategie europee, si ricorda che nel febbraio 2020, la Commissione europea ha presentato delle innovative proposte adibite alla promozione e al sostengo della fase di transizione digitale, prevedendo diverse iniziative per ogni settore di riferimento, partendo dal potenziamento della connettività e del rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, passando poi alla proposta di nuove misure per il sistema delle imprese, per potenziare le competenze digitali degli europei. In sostanza, l&#8217;obiettivo dell&#8217;Unione Europea, è quello di assicurarsi la sovranità digitale, attraverso lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture, reti e capacità digitali europee per ridurre la dipendenza nella fornitura di tecnologie da paesi <em>extra</em> europei e recuperare il ritardo rispetto ai <em>competitor</em> come Cina e Stati Uniti<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br />  <br /> <strong>3.1 L&#8217;Agenda Digitale Europea</strong><br /> Un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo digitale è stato rivestito dalle istituzioni europee che, già da anni prima dell&#8217;inizio del processo evolutivo, insistevano ed avanzavano proposte volte a sensibilizzare gli Stati membri.<br /> Tra i principali momenti di tale impulso, ricordiamo la presentazione da parte della Commissione Europea della c.d. Agenda Digitale Europea, rientrante in una delle sette iniziative della strategia Europa 2020 (ideata per fissare gli obiettivi da raggiungere in collaborazione con le istituzioni nazionali entro il 2020)<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. Inoltre, urge precisare che tale documento nasce a seguito della grave crisi finanziaria del 2008, la quale ha messo in luce molte delle carenze strutturali dell&#8217;economia europea. La strategia &#8220;Europa 2020&#8221;, infatti, avviata dalla Commissione europea nel 2010, rappresenta parte della risposta a questa grave crisi, fissando gli obiettivi da raggiungere in materia di occupazione, produttività e coesione sociale.<br /> L&#8217;Agenda di cui si discute aveva lo scopo di potenziare l&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) per favorire una crescita economica, sostenibile ed inclusiva e, nello specifico, tramite la creazione di un mercato unico digitale.<br /> Lo studio alla base di tale documento, evidenziava le problematiche alla base delle difficoltà che si incontrano per il raggiungimenti degli obiettivi indicati, riferendosi principalmente alla frammentazione dei mercati, alla mancanza di interoperabilità, all&#8217;aumento della criminalità informatica e, per l&#8217;effetto al rischio di un calo della fiducia nelle reti, alla mancanza di investimenti nelle reti, all&#8217;impegno insufficiente nella ricerca e nell&#8217;innovazione e alla mancanza di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Di fronte alle analizzate problematiche, la Commissione si impegnava, tra tutte le altre cose, a semplificare l&#8217;accesso per le procedure di liberatoria e gestione di diritto di autore e rilascio delle licenze transfrontaliere, ad agevolare fatturazioni e pagamento elettronici, rendendo più sicuri i sistemi preposti, a potenziare le misure per garantire maggiori protezione alla riservatezza dei dati, rafforzando le strategie per contrastare la criminalità informatica, a promuovere l&#8217;accesso ad internet veloce e superveloce per tutti<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> e, ad aumentare l&#8217;interoperabilità di servizi, reti, dispositivi, applicazioni e soprattutto banche dati. Le singole nazioni europee, invece, si impegnavano ad adottare tutte le misure necessarie affinché fossero raggiunti gli obiettivi prestabiliti dall&#8217;Unione e soprattutto ad istituire una rete efficiente a livello nazionale, procedendo periodicamente a simulazioni di attacchi informatici su larga scala, per combatterli e prevenirli al meglio, adattando, per quanto possibile, le piattaforme nazionali di segnalazione alla piattaforma contro la criminalità elettronica di Europol. Fondamentale risultavano gli investimenti nelle nuove tecnologie di comunicazione (TIC) e sviluppo, che risultavano ancora insufficienti in Europa rispetto ai principali Paesi del Mondo. Più che altro si evidenziava una carenza di personale competente che, indubbiamente, rendeva particolarmente difficoltosa la digitalizzazione dei servizi, pertanto, risultò fondamentale inserire l&#8217;alfabetizzazione e le competenze digitali fra le priorità del Fondo sociale europeo. Nel piano d&#8217;azione si evidenziava l&#8217;opportunità di sfruttare questi nuovi strumenti di comunicazione e informazione, in diversi settori strategici per garantire maggiore celerità nell&#8217;adeguamento delle strategie da adottare per la risoluzione dell&#8217;eventuale problema.<a href="#_ftn19" title="">[19]</a><br /> Pertanto, in conclusione, i principali obiettivi perseguiti con l&#8217;Agenda Digitale Europea, sono principalmente quelli di ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili tramite la creazione di un mercato digitale unico mediante internet veloce e superveloce, di incrementare, inoltre, la fiducia e la sicurezza degli utenti per le piattaforme on-line ed, infine, di investire nella ricerca, nell&#8217;innovazione e soprattutto, come anticipato pocanzi, nell&#8217;alfabetizzazione informatica, per assicurare a tutti i cittadini europei le competenze e l&#8217;inclusione nel mondo digitale.<br />  <br /> <strong>4. La modernizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni in Italia</strong><br /> Come anticipato nel paragrafo precedente, l&#8217;Italia ha gradualmente introdotto diverse strategie (delle quali si discuterà nelle prossime pagine), nel solco tracciato dalla disciplina dettata dall&#8217;Unione Europea. Nello specifico, venne delineata con il decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, l&#8217;Agenda Digitale Italiana, con cui si prevedeva l&#8217;inizio del processo per raggiungere gli obiettivi fissati nell&#8217;Agenda Digitale Europea<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Questo processo passerà attraverso una serie di provvedimenti normativi e non, adibiti al perseguimento di nobili scopi, infatti, &#8220;&#038;<em>l&#8217;</em>a<em>genda digitale è &#038; un&#8217;occasione di trasformazione essenziale per perseguire i grandi obiettivi della crescita, dell&#8217;occupazione, della qualità della vita, della rigenerazione democratica nel paese. E se si mettono al centro delle azioni i cittadini e le imprese, l&#8217;innovazione digitale diventa è un investimento pubblico che coincide immediatamente con una riforma strutturale del Paese&#8221;<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a>.</em><br /> <em>Il processo evolutivo di cui si discute, anche al fine di garantire il rispetto e l&#8217;applicazione del principio di sussidiarietà</em><a href="#_ftn23" title="">[23]</a><em>, dovrebbe coinvolgere principalmente gli enti locali, nello specifico i Comuni. Dovrebbe infatti garantirsi, anche ai Comuni più piccoli o a quelli particolarmente dissestati economicamente, il raggiungimento dei medesimi fini per potenziarne l&#8217;efficienza, o in alcuni casi per porre in essere misure adibite a colmare le lacune che genererebbero diseguaglianze.  </em><br /> <em>All&#8217;uopo veniva istituita l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (da ora in poi AgDI)</em><a href="#_ftn24" title="">[24]</a><em>, ovvero un&#8217;agenzia tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuendo alla stessa una serie di specifici compiti. Primo tra tutti, quello di garantire il raggiungimento degli obbiettivi fissati nell&#8217;Agenda Digitale Italiana, garantendo e sostenendo la diffusione delle nuove tecnologie (anche tramite la collaborazione con istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali), per la digitalizzazione e per la crescita economica derivante da una maggiore competitività delle imprese che si convertono al digitale. Non da ultimo, compete all&#8217;Agenzia anzidetta, sempre al fine di favorire una celere digitalizzazione del Paese, l&#8217;attività di coordinamento delle pubbliche amministrazioni verso l&#8217;attuazione</em> <em>Piano Triennale per l&#8217;informatica della Pubblica amministrazione.   </em><br /> <em>Come sarà illustrato in seguito, un ruolo strategico sarebbe, attualmente, rivestito dalle Regioni, un ruolo appunto di intermediazione tra lo Stato centrale e gli enti locali, per garantire e adeguare le varie misure da porre in essere per favorire il pieno sviluppo di questi ultimi.</em><br /> <em>Nel mese di novembre 2020, l&#8217;allora Ministra per l&#8217;innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvedeva, infatti, ad indicare agli Assessori</em> alla digitalizzazione delle Regioni le modalità ed il piano di utilizzo del Fondo Innovazione, istituito proprio per garantire e coadiuvare la trasformazione tecnica dei servizi all&#8217;interno degli uffici delle amministrazioni comunali.<br /> Tramite l&#8217;istituzione e la corretta utilizzazione di tale fondo &#8211; spiegava l&#8217;ex Ministra &#8211; sarebbe possibile raggiungere entro il 28 febbraio 2021 l&#8217;obbiettivo fissato dal decreto legge sulla semplificazione e l&#8217;innovazione digitale, ovvero l&#8217;adozione da parte di tutti i Comuni italiani dell&#8217;identità digitale (SPID) come unica credenziale adibita a consentire la fruizione dei vari servizi online, nonché del progressivo utilizzo da parte degli utenti delle applicazioni &#8220;<em>PagoPa</em>&#8221; o &#8220;<em>App Io</em>&#8220;, per interagire con le pubbliche amministrazioni.<br /> Al termine del recente summenzionato incontro con le Regioni, le stesse sono apparse particolarmente collaborative, nonché immediatamente disponibili alla presentazione a stretto giro di progetti per poter supportare i Comuni nell&#8217;adozione delle piattaforme di identità digitale e pagamenti digitali.<br /> Si rende necessario, per dovere di completezza, riportare le parole dell&#8217;ex Ministra per l&#8217;innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, pronunciate al termine di una riunione con le Regioni lo scorso novembre, la quale sostiene che &#8220;&#038;<em>Malgrado la pandemia ci imponga di dedicare molti sforzi al presente, in questo momento dobbiamo continuare a lavorare coesi anche per il futuro del nostro Paese. Dunque occorre perseverare nell&#8217;azione volta a raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale dei servizi pubblici. Per realizzarla è indispensabile creare una sinergia con le Regioni, le quali devono avere un ruolo strategico per favorire la trasformazione dei servizi affidati ai Comuni. E&#8217; un&#8217;occasione per dimostrare che lo Stato, le Regioni e i Comuni lavorano insieme per rendere i servizi pubblici più efficienti, più semplici per gli utenti e più competitivo il nostro Paese&#8221;</em>.<a href="#_ftn25" title="">[25]</a><br />  <br /> <strong>5. Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione pubblica digitale e aperta</strong><br /> Non a caso, in riferimento al tema trattato e relativamente all&#8217;avanzamento del fenomeno di digitalizzazione, alcuni studiosi della materia considerano la legge 124 del 2015 come &#8220;<em>il vero e proprio cuore dell&#8217;azione del governo su tutti gli aspetti della pubblica amministrazione: cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di commercio, enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici</em>&#8220;<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> In via generale il Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005), con annesse successive modifiche (apportate con il c.d. decreto correttivo<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> &#8211; d.lgs. 217/2017<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>), risulta essere il punto di riferimento normativo per la disciplina dei diritti digitali del cittadino e delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Secondo alcuni, il menzionato Codice, costituirebbe una sorta di<em> statuto del cittadino digitale </em>fondato &#8220;<em>sul diritto di pretendere dai pubblici uffici l&#8217;interazione in modalità digitale, al quale corrisponde l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di adeguarsi sotto il profilo tecnico e organizzativo per soddisfare la pretesa dell&#8217;utente</em>&#8220;<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Come anzidetto, tra le principali riforme che hanno interessato il fenomeno oggetto d&#8217;esame, abbiamo quella realizzata attraverso il d.lgs. n. 217/2017, con il quale sono stati introdotti ulteriori principi, oltre a quelli già adoperati del <em>digital by default </em>e <em>digital first, </em>adibiti a realizzare &#8211; per utilizzare le stesse parole del legislatore &#8211; <em>un&#8217;amministrazione digitale e aperta</em>	, rafforzando i già vigenti criteri  della trasparenza<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> e della collaborazione, per garantire agli utenti dei servizi pubblici e rendere effettivo &#8220;<em>il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale&#8221;</em><a href="#_ftn31" title="">[31]</a><em>.</em><br /> Come appare evidente, non è semplice districarsi tra le varie novelle e modifiche normative apportate al complesso tema esaminato e a tutte le materie ad esso collegate, infatti, non è mancato chi ha affermato che tutta la disciplina italiana relativa allo sviluppo e all&#8217;avanzamento verso un&#8217;amministrazione digitale, appare come &#8220;<em>una stratificazione normativa confusa ed oggetto di continue manipolazioni successive&#8221;<a href="#_ftn32" title=""><strong>[32]</strong></a></em>.<br /> Dunque, all&#8217;interno dell&#8217;attuale quadro normativo di riferimento, la pubblica amministrazione <em>muta nella rinnovata fisionomia dei diritti digitali di riferimento: diritto all&#8217;uso delle tecnologie, diritto a conoscere, diritto alla protezione dei dati personali<a href="#_ftn33" title=""><strong>[33]</strong></a></em>.<br /> La problematica principale però viene riscontrata nella fase attuativa del processo di digitalizzazione, infatti, come già accennato, nel 2016, uno studio condotto da Banca d&#8217;Italia rendeva noto che dalle analisi poste in essere emergeva che in merito ai cittadini le <em>&#8220;carenze dal lato della domanda dei servizi on-line&#8221; </em>risultano<em> &#8220;legate a una scarsa cultura digitale e a una bassa propensione all&#8217;utilizzo della rete in generale. Per le imprese invece </em>sembrava esserci &#8220;<em>una maggiore responsabilità dei ritardi della pubblica amministrazione dal lato dell&#8217;offerta di egov: le imprese, specie di maggiori dimensioni, mostrano rispetto alla media EU una relativa &#8220;maturità digitale&#8221; e appaiono nel complesso più preparate e ricettive alle innovazioni offerte da un e-gov che sia presente ed efficace&#8221;</em><a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Tale quadro veniva delineato anche negli anni successivi e tuttora, senza quasi alcun miglioramento per il nostro Paese, infatti, sempre uno studio della Banca d&#8217;Italia del 2017 confermava un ritardo attuativo nel processo di digitalizzazione<a href="#_ftn35" title="">[35]</a> e nel 2019 dal rapporto <em>Digital Economy and Society Index</em>, si evinceva che l&#8217;Italia è al ventiquattresimo posto tra i ventotto Stati europei, nell&#8217;indice di digitalizzazione dell&#8217;economia e della società della Commissione Europea per l&#8217;anno 2019, in una posizione &#8211; ancora &#8211; al di sotto della media, in materia di connettività e servizi pubblici digitali<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />  <br /> <strong>6. La rivisitazione dei vecchi principi per una nuova Pubblica Amministrazione digitalizzata</strong><br /> Alla luce delle modifiche apportate e da apportare, appariva ormai ben chiaro che il vecchio sistema su cui si fondava l&#8217;attività delle Pubbliche Amministrazioni non poteva più andar bene, necessitando all&#8217;uopo di una serie di accorgimenti volti all&#8217;innovazione e all&#8217;informatizzazione dello stesso.<br /> Già nel 2015, con la famosa Legge Madia<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, si conferì delega al Governo per apportare le dovute modifiche ed integrazioni all&#8217;ormai obsoleto Codice dell&#8217;amministrazione digitale<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>, il tutto per poter garantire un avvicinamento dei cittadini e delle imprese, alla rimodernata e tecnologica Pubblica Amministrazione, improntata in un&#8217;ottica di semplificazione e digitalizzazione dei servizi.<br /> Tale missione vide la completa realizzazione nel decreto legislativo n. 179 del 2016<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Ciò che rimase invariata fu la normativa in materia di documentazione amministrativa e conservazione di archivi e documenti (ovvero, la disciplina contenuta nel DPR 445/2000 e D. lgs. n. 42/2004).<br /> Le principali modifiche riguardarono per l&#8217;appunto il Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale, con lo scopo di agevolare e rendere praticabile nel minor tempo possibile la conversione alla modalità operativa digitale, riducendo la necessità dell&#8217;accesso fisico agli uffici pubblici<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. <br /> Il risultato a cui si giungeva nel 2016, risultava essere un mero nuovo punto di partenza, fondato su una teoria cittadino-centrica (creando dei veri e propri diritti di cittadinanza digitale), provando a cucire l&#8217;attività della pubblica amministrazione sulle concrete esigenze del singolo utente ed incentivando le amministrazioni a promuovere processi riorganizzativi adibiti alla digitalizzazione<a href="#_ftn41" title="">[41]</a> (principio della transizione alla modalità operativa digitale). In questa nuova ottica di ammodernamento dei sistemi, non va taciuto in merito a due espressioni molto frequenti nei testi normativi e nei vari dossier in materia, ovvero, <em>digital frist</em> e <em>digital swicth off</em>. Nel primo caso, ci si riferisce oggettivamente alla tecnica evolutiva fondata sulla prevalenza del digitale, nel senso che deve essere considerato come il canale principale di tutta l&#8217;attività amministrativa; per <em>digital swicth off, </em>si intende, invece, l&#8217;aspetto soggettivo, ovvero quello di garantire la richiesta innovazione tramite una sorta di &#8220;coazione&#8221;, creando sistemi in cui il digitale risulti l&#8217;unico ed esclusivo canale di comunicazione o di relazione tra le Pubbliche Amministrazioni e gli utenti (come si è verificato, ad esempio, con i servizi erogati dall&#8217;INPS).<br /> Si evidenzia che, alla luce della normativa vigente nell&#8217;ottica di digitalizzazione dell&#8217;accesso ai servizi online e, più in generale, degli aspetti essenziali del rapporto tra la pubblica amministrazione e gli utenti, è lo stesso legislatore a ritenere insufficiente il principio guida del <em>digital first</em>, premendo verso un principio di esclusività digitale; si indirizza, infatti, <em>verso un digital only, un vero switch off, che affida a norme secondarie deputate a prevederne modalità e tempi<a href="#_ftn42" title=""><strong>[42]</strong></a>.</em><br /> Non può negarsi che quanto dettato con il decreto legislativo n. 179/2016 e per l&#8217;effetto, nel nuovo Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale, risultava e risulta particolarmente ambizioso e forse non perfettamente aderente alla realtà in cui dovrebbe operare, soprattutto quella dei Comuni più dissestati e delle zone meno evolute. Pertanto, riprendendo quanto indicato anche dal parere espresso dal Consiglio di Stato, si distinguono diverse tipologie di obiettivi, alcune proiettate nel breve periodo, altre nel medio-lungo periodo. Ad esempio, rientrano nel primo gruppo, misure volte ad implementare sostanzialmente la nascita e la sensibilità su alcuni diritti, come quello di vedersi riconoscere un&#8217;identità digitale o il diritto all&#8217;ottenimento di un domicilio digitale da inserire nell&#8217;Anagrafe Nazionale della popolazione residente. Fanno parte invece della seconda categoria, quelle misure adibite a garantire semplificazioni tramite l&#8217;utilizzo di strumenti informatici nei rapporti tra P.A. e utenti, garantendo anche la partecipazione degli stessi al procedimento amministrativo (in un&#8217;ottica anche di trasparenza), a favorire e abituare, inoltre, gli utenti a metodi di pagamento elettronici, potenziando la rete internet anche attraverso reti Wi-Fi ad accesso libero. Rientrano sempre in obiettivi realizzabili nel lungo periodo, quelli più complessi che comportano in via preliminare il superamento di problematiche strutturali, sociali ed economiche del nostro Paese che continua a posizionarsi in coda ad altri Stati europei per i dati sulla digitalizzazione e la diffusione della connessione a banda larga e anche per i dati relativi ai livelli di competenze digitali dei pubblici impiegati nonché alla diffusione della tecnologia digitale tra utenti (soprattutto in riferimento a piccole e medie imprese). Evidenziate brevemente tali problematiche, va introdotta un&#8217;ulteriore espressione frequentemente utilizzata dal legislatore e da autorevoli studiosi, ovvero il concetto di <em>digital divide</em>. Come intuibile dalla traduzione letterale dei due termini, ci si riferisce al fenomeno di &#8220;divisione&#8221;, o meglio, di diseguaglianza, generato dal divario tra chi ha accesso effettivo alle nuove tecnologie digitali e chi, invece, per svariati motivi &#8211; condizioni economiche, provenienza geografica, carenza delle infrastrutture, basso livello di istruzione &#8211; risulta escluso da tale innovazione.<br /> Come emerso da tale breve enunciazione dei principali obiettivi della riforma, lo scopo del legislatore è garantire un adeguamento del nostro Paese agli standard degli altri Stati membri. Ma appare evidente che, oltre al potenziamento dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, si rende necessario anche &#8220;educare&#8221; il cittadino ad interagire con i soggetti pubblici con modalità telematiche, garantendo agli utenti l&#8217;effettività di una serie di neo-diritti, ovvero, quello all&#8217;uso delle tecnologie per presentare domande, istanze e dichiarazioni, all&#8217;utilizzo di sistemi di pagamento elettronico, a ricevere comunicazioni elettroniche e anche, alla possibilità di non dover conservare documenti cartacei, che per legge, devono essere conservati dalla pubblica amministrazione di riferimento.<br />  <br /> <strong>6.1. Sistema pubblico di identità digitale </strong><br /> Tra tutte le novità introdotte, arriva immediatamente nella quotidianità dei cittadini il sistema pubblico di identità digitale, meglio conosciuto come SPID<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>. Questo sistema risulta ormai indispensabile per compiere la maggior parte delle operazioni, dall&#8217;accesso alle proprie aree personali sui siti istituzionali, all&#8217;iscrizione ai concorsi pubblici e a tante altre attività, divenute unicamente accessibili tramite lo SPID<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Nello specifico, l&#8217;identificativo attraverso il quale l&#8217;utente comunica con la Pubblica Amministrazione è costituito da questa identità digitale, ovvero, da un lato lo SPID per garantire un sicuro riconoscimento del cittadino, affiancato dal domicilio digitale, tramite il quale la P.A. comunicherà con l&#8217;utente<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> In linea di massima, come comunicato dai siti istituzionali dei gestori (c.d. <em>identity provider</em>) e del Ministero di riferimento, le modalità per poter attivare lo SPID sono molteplici, ad esempio, quella utilizzata con più frequenza, comporta una prima fase di registrazione on-line e un secondo passaggio direttamente presso gli uffici dei gestori di identità digitale; oppure la proceduta on-line svolta direttamente con un operatore del <em>provider</em>; la procedura di attivazione tramite la Carta di Identità Elettronica o il Passaporto Elettronico, e ancora tramite la Carta Nazionale dei Servizi o tramite la firma digitale.<br /> Risale a pochi mesi fa, la comunicazione dell&#8217;allora Ministro dell&#8217;innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sul nuovo sistema totalmente telematizzato, per il rilascio delle credenziali SPID. Probabilmente, anche il particolare periodo di emergenza epidemiologica che stiamo attraversando, ha reso necessari degli ulteriori adeguamenti, adibiti a velocizzare e semplificare la procedura attraverso la quale l&#8217;utente può richiedere e, celermente, ottenere l&#8217;identità digitale.<br /> Si chiama, infatti &#8220;audio-video&#8221;, la nuova proceduta completamente on-line e gratuita, usufruibile tramite i siti web dei singoli gestori (Poste Italiane, Aruba, In.Te.S.A., InfoCert, Lepida, Namirial, Register, Sielte, TI Trust Technologies). Questa nuova modalità consente all&#8217;utente di ottenere SPID senza l&#8217;ausilio di alcun operatore del <em>provider</em> ma bensì, dopo la registrazione sul sito <em>web</em> del gestore scelto, sarà opportuno realizzare un breve video in cui si mostra un proprio documento di riconoscimento, leggendo un codice che il <em>provider</em> avrà provveduto ad inoltrare tramite SMS o tramite un&#8217;apposita applicazione, lo stesso codice dovrà essere indicato nella causale del bonifico da effettuare al gestore<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Nel giro di un paio di giorni, dopo aver effettuato gli appositi controlli per evitare furti di identità, frodi e garantire la massima sicurezza, verrà rilasciata l&#8217;identità digitale. <br /> La nuova modalità ha ricevuto in data 17 settembre 2020, il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo, inoltre una serie di misure più stringenti (doppia verifica dei dati da parte degli operatori dei gestori e controlli a campione sulle richieste) al fine di evitare tentativi di richieste fraudolenti<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>. Nello specifico, va premesso che, l&#8217;art. 64 del CAD<a href="#_ftn48" title="">[48]</a> prevede l&#8217;istituzione del sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità digitale di cittadini e imprese, mentre il DPCM del 24 ottobre 2014<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>, ne ha definito le caratteristiche, i tempi e le modalità di adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Veniva inoltre prevista l&#8217;adozione, da parte di AgID, di specifici regolamenti adibiti ad attuare le predette disposizioni in materia di SPID, previo parere del Garante. Con determina AgiD n. 44/2015, invece, sono stati emanati i regolamenti volti a individuare le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (in attuazione dell&#8217;art. 4, comma 2, del DPCM), definire le modalità di accreditamento dei soggetti SPID (cfr. art. 4, comma 3), definire le procedure necessarie a consentire ai gestori dell&#8217;identità digitale, tramite l&#8217;utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell&#8217;identità digitale (cfr. art. 4, comma 4).<br /> Il garante per la protezione dei dati personali, analizzando la modifica che era stata proposta adibita a definire ulteriori procedure alternative di identificazione da remoto dell&#8217;identità digitale da parte del gestore, basate su un audio-video, disponibile su piattaforma o App gestita dal provider, nel proprio perimetro di sicurezza, con l&#8217;ausilio di un bonifico bancario.<br /> Tale modalità non prevede la contestuale presenza del richiedente e dell&#8217;operatore, ma bensì prevede che il richiedente, dopo aver eseguito una procedura di registrazione online (durante la quale sceglie le proprie credenziali di livello 1, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali previsto dalla normativa, il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare e prende visione delle condizioni d&#8217;uso, della guida utente e dell&#8217;informativa), proceda ad effettuare una sessione audio-video, durante la quale gli viene chiesta conferma di alcuni dati (tra i quali la data e l&#8217;ora, nonché alcuni dati personali, quali il nome e il cognome) già forniti nella fase di registrazione, e di mostrare il documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria nonché la conferma della volontà di attivare SPID.<br /> L&#8217;utente deve, inoltre, eseguire un bonifico da un c/c con IBAN italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice, che gli è stato precedentemente fornito, che consente di correlare la richiesta dell&#8217;identità al bonifico stesso.<br /> Successivamente, un operatore visiona l&#8217;audio-video ed effettua tutte le verifiche di back-office necessarie.<br /> Si rappresenta che gli schemi di determina sottoposti al Garante, come ribadito anche nella nota di trasmissione di AgID delle stesse,  tengono conto delle indicazioni che sono state fornite dall&#8217;Ufficio nel corso di interlocuzioni volte a rendere il trattamento dei dati posto in essere conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali, adottando misure adibite a rafforzare la nuova procedura di identificazione per prevenire furti di identità che potrebbero comportare accessi illeciti a dati personali.<br /> Per quanto concerne, invece, la disciplina dell&#8217;ulteriore modalità di identificazione da remoto, si osserva, riguardo ad alcuni requisiti ed elementi di garanzia previsti, quanto segue.<br /> Si prende favorevolmente atto del complessivo rafforzamento del processo di identificazione del richiedente attraverso l&#8217;effettuazione di un bonifico bancario, prevedendo inoltre, come ulteriore elemento di garanzia finalizzato ad effettuare delle verifiche immediate, che il gestore dell&#8217;identità digitale sospenda almeno il 2% delle richieste giornaliere ricevute, al fine di fare effettuare una ulteriore verifica dell&#8217;audio-video anche da parte di un secondo operatore. È prevista, poi, la trasmissione dell&#8217;esito delle stesse ad AgID e al Garante, dopo 6 mesi, al fine di valutare -dopo un periodo di prima applicazione- l&#8217;efficacia di tale controllo di secondo livello.<br /> Per quanto concerne, invece, l&#8217;invio, da parte di AgID al Garante, dei rapporti settimanali redatti dai gestori dell&#8217;identità digitali e riferite al numero di richieste di rilascio dell&#8217;identità SPID che sono state respinte &#8220;a prescindere dalla ragione&#8221;, si segnala l&#8217;opportunità che AgID, a valle dell&#8217;esercizio dei propri poteri di vigilanza, provveda a segnalare all&#8217;Autorità soltanto i dati relativi alle richieste respinte che presentano profili di criticità in relazione al trattamento dei dati personali (in quanto si configurano come tentativi fraudolenti e non, semplicemente, problematiche di carattere tecnico e organizzativo) anche al fine di promuovere eventuali accertamenti, ovvero valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il predetto procedimento di identificazione da remoto.<a href="#_ftn50" title="">[50]</a><br />  <br /> <strong>7. Innovazione digitale: vantaggi, criticità e prospettive</strong><br /> Nell&#8217;ottica di una digitalizzazione generalizzata, non può negarsi che i vantaggi, sia per la Pubblica Amministrazione, sia per gli utenti, siano di particolare rilievo, garantendo una maggiore celerità, nonché una notevole semplificazione di procedimenti e di vari aspetti dell&#8217;attività pubblica.<br /> Diverse disposizioni normative hanno previsto l&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio di documenti attestanti fatti, atti, qualità e stati soggettivi, necessari ai fini dell&#8217;istruttoria di procedimenti amministrativi, quando tali documenti risultino in possesso dell&#8217;amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici in generale; prevedendo, altresì l&#8217;accertamento <em>ex officio</em>, di fatti, atti e qualità della P.A. procedente o di altra amministrazione tenuta a certificare <a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> Il tutto al fine semplificare gli adempimenti necessari gravanti sull&#8217;utente del pubblico servizio, il quale dovrà solo indicare gli estremi di tale documentazione, garantendo all&#8217;amministrazione la possibilità di ricercarla facilmente.<br /> Con la novella del 2011<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>, si introduceva la c.d. decertificazione, prevedendo che le varie certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti, risultano valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, infatti, per quanto attiene ai rapporti con le pubbliche amministrazioni o con gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni (ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>).<br /> Tale genere di disposizione, però, negli anni non ha trovato precisa applicazione, in quanto le pubbliche amministrazioni hanno continuato ad onerare il cittadino a fornire documenti, sfruttando la posizione di sudditanza dello stesso<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. Per questo motivo con l&#8217;Agenda Digitale Italiana ci si proponeva di abbattere ostacoli apparentemente insormontabili come la generalizzata arretratezza tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni del Paese e le difficoltà degli utenti di adattamento ai nuovi sistemi digitali. Tra le principali note dolenti riscontrate nel nostro Paese, si ricorda, un uso eccessivo di strumenti cartacei nelle attività amministrative, una carenza di forme d&#8217;integrazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi, la non effettività dei principi della cittadinanza digitale e lo spettro del <em>digital divide</em><a href="#_ftn55" title="">[55]</a>.<br /> Secondo alcuni, invece, una delle principali criticità del percorso intrapreso, è l&#8217;aver sottovalutato l&#8217;aspetto infrastrutturale, nello specifico la portata del cambiamento e quindi l&#8217;effettiva incidenza delle nuove tecnologie sull&#8217;organizzazione e sui procedimenti; infatti, le criticità sono state evidenziate nella fase attuativa, &#8220;<em>si è, erroneamente, ritenuto che sovrapporre nuovi strumenti a vecchi modelli potesse essere sufficiente per indurre il cambiamento aprendo a nuovi processi&#8221;<a href="#_ftn56" title=""><strong>[56]</strong></a></em>.	Tale assunto consente un&#8217;ulteriore riflessione, ovvero, l&#8217;orientamento del legislatore negli ultimi anni, volto a forzare gli utenti affinché si rapportino alla pubblica amministrazione digitalmente, dà luogo all&#8217;emersione del <em>digital divide</em>. Nello specifico, ancora oggi, non tutti i cittadini &#8211; soprattutto quelli più anziani o quelli che vivono in realtà sociali particolarmente disagiate &#8211; hanno libero e pieno accesso a sistemi telematizzati, per cui, in linea di massima, a loro sarebbe sostanzialmente impedito di rapportarsi con l&#8217;amministrazione pubblica, generando su vari fronti fenomeni di disuguaglianza. Infatti, ciò che potrebbe evitare il verificarsi di tale criticità, sarebbe lasciare aperta la possibilità del doppio binario, sia digitale che analogico, ovviamente, sempre facendo prevalere il primo sul secondo e portando lentamente la collettività verso l&#8217;utilizzo esclusivo dello stesso (mettendo però in condizione tutti di accedervi).<br /> Va inoltre evidenziato che, come sottolineano alcuni studiosi<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, il riferimento al principio del doppio binario &#8211; anche detto, di multicanalità &#8211; è ancora previsto, sia dalla normativa nazionale che europea; infatti, ad esempio, il Codice dell&#8217;amministrazione digitale<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>, afferma che le pubbliche amministrazioni devono assicurare <em>l&#8217;uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici &#038; qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi,</em> garantendo quindi il rispetto e l&#8217;applicazione del principio del doppio binario e del criterio dell&#8217;integrazione dei canali. Tramite gli stessi, infatti, l&#8217;attuale sistema andrebbe interpretato come &#8220;<em>un sistema che risponde adeguatamente alle esigenze mutevoli delle persone, che non necessariamente fanno uso di un solo canale, ma scelgono quello a loro più congeniale, in base alla concreta attività che devono svolgere o più semplicemente in base alle loro capacità, o per ragioni di comodità</em>&#8220;<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>.<br /> Non da ultimo, va segnalata un&#8217;importante funzione che lo strumento del digitale ha svolto (e continua a svolgere), soprattutto durante il periodo emergenziale attraversato a seguito della grave pandemia di Covid-19. Basta fermarsi a riflettere per qualche secondo, per comprendere che qualora il processo di digitalizzazione non fosse mai stato avviato, il settore pubblico (ma per certi versi anche quello privato), avrebbe subito indirettamente un arresto totale senza alcuna possibilità di garantire neanche minimamente i servizi essenziali agli utenti. Tutto ciò, grazie all&#8217;utilizzo delle tecnologie avanzate dell&#8217;informazione e della comunicazione non si è verificato, o quanto meno, per essere realisti, ha visto un contenimento dei potenziali danni provocabili dal blocco totale delle attività della pubblica amministrazione. A parere di chi scrive, proprio queste circostanze particolari, come appunto l&#8217;emergenza sanitaria che ha travolto tutti i paesi mondiali, sono utili ad evidenziare l&#8217;importanza fondamentale della digitalizzazione per evitare una paralisi totale della burocrazia e, più in generale dell&#8217;attività e dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; si potrebbe addirittura affermare che la tecnologia ha, sostanzialmente, evitato che il Mondo si fermasse (dalle imprese, agli uffici pubblici, alle università e tutto il resto).<br />         <br /> <strong>7.1 Tutela dei dati personali informatici: l&#8217;importanza fondamentale della <em>cyber security</em></strong><br /> Alla luce del fenomeno oggetto d&#8217;esame e dell&#8217;evoluzione subita dall&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni, al fine di adeguarsi e garantire maggiore efficienza ed efficacia, si evidenzia che la strada verso la digitalizzazione non è priva di insidie, soprattutto per quanto attiene alla tutela dei dati personali digitalizzati<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> Il diritto degli utenti alla sicurezza (<em>data protection</em>) e pertanto ad ottenere un sistema che tuteli i propri dati sensibili, è da considerarsi un diritto fondamentale della persona, per questo motivo, infatti, negli anni il legislatore e gli organi europei, si sono adoperati al meglio affinché potesse ottenersi un quadro chiaro e completo, volto alla tutela degli utenti, alla protezione dei dati e all&#8217;identificazione puntuale dei soggetti e degli obblighi gravanti sui responsabili del trattamento dei dati personali<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> La riflessione alla base delle varie normative adibite alla tutela dei dati personali, sta nel fatto che progredire ai fini della digitalizzazione, garantendo efficienza e celerità della pubblica amministrazione, non può bilanciarsi con una scarsa tutela dei dati immessi nella rete delle amministrazioni, non potendo permettere alcun sacrificio in termini di sicurezza, dei dati personali. La problematica principale, evidenziata da diversi studiosi in materia, è che la disciplina sia nazionale che sovranazionale relativa alla protezione dei dati personali, appare completa e ben strutturata formalmente ma in sostanza, mancano gli strumenti adibiti a garantirne l&#8217;effettività. Nello specifico, necessarie sanzioni al fine di garantire un reale rispetto di quanto previsto, per evitare che la fase dell&#8217;informativa possa considerarsi come un mero adempimento formale, incapace di raggiungere il su reale fine, che è quello di garantire trasparenza e formare la consapevolezza dell&#8217;utente, sia in merito alla sorte dei propri dati personali che in relazione ai suoi strumenti di tutela da eventuali danni<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.  <br /> Come anticipato nei paragrafi precedenti, il passaggio dall&#8217;analogico al digitale porta con sé una serie di ipotetici svantaggi, o meglio pericoli, uno tra tutti è quello inerente ai possibili <em>cyber </em>attacchi che potrebbero mettere a repentaglio migliaia di dati personali degli utenti. Per evitare ciò, sicuramente sono stati studiati ed utilizzati sistemi di immagazzinamento dei dati all&#8217;avanguardia, ma la continua veloce evoluzione della tecnologia, spesso, non consente neanche agli addetti ai lavori di essere al passo con i tempi; negli anni, infatti, gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati e meno prevedibili.<br /> Sul punto, va anche detto che la normativa sia nazionale che sovranazionale, non è molto d&#8217;aiuto, non essendoci dei veri e propri strumenti sanzionatori efficienti. In realtà, considerata l&#8217;innovazione ottenuta tramite i sistemi di digitalizzazione di documenti e la dematerializzazione dei processi &#8211;  voluta insistentemente dal legislatore italiano e ed europeo &#8211; si assiste alla nascita del problema principale gravante sulle amministrazioni, ovvero, come già detto, quello di assicurare la sicurezza informatica dei sistemi, garantendo la protezione dei dati personali all&#8217;interno dei contenuti digitali. Sono, infatti, diverse le disposizioni normative, le specifiche tecniche e raccomandazioni emanate dall&#8217;AgID e dal Garante della Privacy per conseguire questo scopo, dato che, come osservato in dottrina, &#8220;<em>non si possono proteggere i dati personali gestiti in un ambiente tecnologicamente insicuro&#8221;<a href="#_ftn63" title=""><strong>[63]</strong></a></em>.<br /> Ma procediamo con ordine. Doversi studi hanno evidenziato che per quanto attiene ad alcuni servizi digitali interni alle Pubbliche Amministrazioni, risultano particolarmente carenti i sistemi di gestione di accesso agli stessi, ovvero nella maggior parte dei casi, l&#8217;accesso degli utenti avviene tramite l&#8217;inserimento di un <em>username</em> e di una <em>password </em>(a loro volta quasi sempre semplici e prevedibili), senza prevedere un terzo passaggio tramite strumenti di autentificazione (ad esempio tramite <em>smartcard</em>). Per ridurre i rischi derivanti da queste pratiche poco prudenti, infatti, si consigliano degli accorgimenti adibiti ad innalzare i livelli di sicurezza, tramite l&#8217;adozione di <em>software</em> per la messa in sicurezza degli accessi in rete da parte di dispositivi esterni &#8211; non gestiti dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn64" title="">[64]</a> -, nonché si auspica la diffusione, ad opera dell&#8217;AgID di linee strategiche e il potenziamento in tutte le amministrazioni di iniziative formative e informative adibite a sensibilizzare gli utenti dei sistemi informativi sui rischi della fruizione dei dati d&#8217;ufficio attraverso i propri canali privati<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>.<br /> È da condividere l&#8217;idea secondo cui, il motivo principale dell&#8217;arretratezza dei nostri sistemi di protezione è la struttura degli stessi che non li rende idonei a supportare i, sempre più incalzanti, attacchi informatici, attuati con sofisticate tecnologie; ciò rende ancora più vulnerabile l&#8217;utente e i suoi dati personali. Come si evince dalle strategie europee e non solo, la protezione dei dati è diventata una priorità assoluta, soprattutto alla luce dei violenti attacchi degli ultimi anni, che hanno sottratto innumerevoli quantità di dati personali, sabotando sistemi anche all&#8217;avanguardia; in sostanza, in base al c.d. quarto pilastro della Strategia dell&#8217;Unione Europea per la <em>Cyber security</em>, anche il nostro Paese dovrebbe, tramite la ricerca, creare un modello di prodotti per la sicurezza informatica, promuovendo, contemporaneamente, lo sviluppo di standard sempre più elevati, senza perdere mai di vista la priorità che è quella di tutelare i dati dei cittadini<a href="#_ftn66" title="">[66]</a> (più in generale degli utenti dei servizi della P.A.).<br /> Per dovere di completezza, si evidenzia che nel novembre 2020, l&#8217;AgDi ha comunicato ufficialmente<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> la partenza di un&#8217;attività prevista nel Piano Triennale per l&#8217;informatica nelle Pubbliche Amministrazioni 2020-2022, ovvero il sondaggio sul livello di <em>Cyber Security Awareness</em> nella Pubblica Amministrazione, diretto ai Responsabili della Transizione al Digitale (RTD). Tale attività si pone come obiettivo quello di capire qual è il livello medio di conoscenza all&#8217;interno delle amministrazioni i materia di sicurezza e protezione dei dati, per poi, a seguito dell&#8217;analisi dei risultati, poter programmare le più adeguate azioni per il supporto ed il sostegno della P.A. per l&#8217;utilizzo di strumenti di sicurezza preventiva.<br />  <br /> <strong>8. Considerazioni conclusive</strong><br /> Affinché l&#8217;Italia possa finalmente colmare in modo efficace tale lacuna, contrastando adeguatamente il fenomeno dell&#8217;alfabetizzazione digitale, appare auspicabile che venga posto rimedio alle criticità evidenziate, senza mai perdere di vista il contesto empirico e giuridico all&#8217;interno del quale deve operare la nuova normativa. Tale operazione può realizzarsi solo attraverso una manovra molto più ampia rispetto a quanto fatto finora, ponendo in essere una vera e propria opera di &#8220;educazione al digitale&#8221;, partendo dalla popolazione per poi giungere ai vertici della Pubbliche Amministrazioni. Soprattutto nelle zone più degradate o lontane dalle grandi metropoli andrebbe posta in essere un&#8217;attività di formazione dei cittadini con apposite campagne informative e poi degli addetti ai lavori, partendo da programmi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni che puntino, non solo all&#8217;inserimento di giovani ma anche nell&#8217;accertamento di specifiche competenze informatiche, da potenziare &#8211; effettivamente &#8211; con programmi di formazione continua dei dipendenti.<br /> Proprio in merito all&#8217;ultimo punto, spetta alle Pubbliche Amministrazioni creare, al loro interno, un clima di disponibilità al cambiamento, creando appositi spazi adibiti alla crescita tecnologica dei funzionari, che non sarà fine a se stessa, ma bensì sarà utile alla propagazione della digitalizzazione, tramite un effetto domino. Infatti, qualora la maggior parte delle Amministrazioni pubbliche dovessero convertirsi completamente alla digitalizzazione, le altre non potranno che fare lo stesso, perché qualora non lo facessero, resterebbero isolate dal sistema nazionale, creando disagi anche agli utenti educati ormai ai nuovi sistemi in altre parti del Paese o d&#8217;Europa. Indubbiamente, tali operazioni per completarsi necessitano ancora di diverso tempo, il percorso, invero, è ancora lungo e tortuoso se si considera la normativa vigente, a tratti confusionaria ed in continua evoluzione.<br /> Permane il problema della discrasia tra la teoria e la pratica, ovvero tra le innovative normative e ciò che &#8211; nella vita di tutti i giorni &#8211; si frappone alla loro effettiva applicazione nei pubblici uffici.<br /> Secondo alcuni, ai fini di velocizzare la digitalizzazione, il sistema pubblico dovrebbe <em>rompere con il passato</em>, abbandonando in tal modo l&#8217;attuale doppio binario, per cedere il passo, una volta per tutte, al digitale; tale passaggio dovrebbe comportare &#8211; secondo questa tesi &#8211; l&#8217;eliminazione completa degli altri sistemi, in modo tale da allineare la Pubblica Amministrazione con il mutamento sociale indotto dall&#8217;innovazione, per sodisfare al meglio le richieste degli utenti<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>. Anche il legislatore, tende negli ultimi anni, a forzare gli utenti al digitale, prevedendo casi in cui è possibile rivolgersi alla pubblica amministrazione solo attraverso sistemi telematizzati (come ad esempio, per l&#8217;iscrizione ai concorsi pubblici).<br /> Tale visione, però, per quanto ambiziosa e, potenzialmente, di notevole impatto, non può essere condivisa se si analizza la situazione dal punto di vista empirico-fattuale. Infatti, irrompere nel complesso sistema dell&#8217;attività amministrativa, sradicando modalità non digitali &#8211; ancora in uso &#8211; potrebbe comportare innumerevoli disagi sia agli utenti (soprattutto per le generazioni più anziane) che agli addetti ai lavori non ancora ben &#8220;educati&#8221; al digitale, andando a generare fenomeni di diseguaglianza sociale.<br /> Per quanto attiene ai dipendenti pubblici, in un&#8217;ottica di digitalizzazione totale nel lungo periodo, risulta fondamentale rivedere le modalità concorsuali, nonché i requisiti richiesti ai fini dell&#8217;accesso alla procedura, per poter garantire nei prossimi anni un ricambio con personale maggiormente qualificato, anche e soprattutto in materia di tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione. Per coloro che prestano già servizio nelle pubbliche amministrazioni e sono ancora lontani dall&#8217;età pensionabile, andrebbero previsti efficienti corsi formativi per abituarli ed educarli alle nuove modalità di lavoro, investendo nella loro formazione e sensibilizzazione al digitale.<br />  La scelta più opportuna, probabilmente, sarebbe quella di mantenere il doppio binario, portando la maggior parte delle attività e servizi al digitale (come già accade &#8211; principio del <em>digital frist</em>) e lasciando in via residuale la possibilità di utilizzare i vecchi metodi per alcune attività. Azionata tale modalità, bisognerebbe studiare e comprendere le difficoltà e i limiti del nuovo sistema e, come garantire il passaggio al digitale anche per quei servizi rimasti allo stesso estranei; una volta effettuata tale analisi, non resterebbe altro da fare che modellare alla base l&#8217;attività amministrativa, per adeguarla alla tecnologia più avanzata, partendo da quei settori meno avvezzi alla digitalizzazione. In tale ottica, non deve sottovalutarsi &#8211; come già anticipato &#8211; il problema della sicurezza e della protezione dei dati immessi ed operanti nei sistemi digitalizzati, infatti, solo attraverso la realizzazione di concrete e severe misure di sicurezza si potrà procedere alla realizzazione di un&#8217;efficace ed efficiente digitalizzazione dell&#8217;apparato amministrativo.<br /> Tale progetto sicuramente non potrà realizzarsi completamente nel breve periodo, comportando ancora per diverso tempo, un&#8217;arretratezza del nostro Paese rispetto agli standard europei, ma la digitalizzazione, infatti, non deve essere considerata come un punto di arrivo, ma bensì come un nuovo punto di partenza verso un diverso sistema amministrativo al servizio degli utenti, improntato sempre di più sui principi di trasparenza e buon andamento.<br /> Digitalizzazione non significa semplicemente automazione, <em>ma implica un profondo ripensamento di relazioni, attività e processi, in cui le tecnologie informatiche &#038; rappresentano lo strumento idoneo a raggiungere gli obiettivi che caratterizzano l&#8217;azione pubblica<a href="#_ftn69" title=""><strong>[69]</strong></a>.</em>	<br />  <br /> <strong>Bibliografia</strong><br /> ARPAIA C. A., FERRO P., GUIZIO W., IVALDI G., MONACELLI D., <em>L&#8217;e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive</em>, Banca d&#8217;Italia, Questioni di Economia e Finanza, febbraio 2016<br /> CARDARELLI F., <em>Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità</em>, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica, fasc. 2, 2015<br /> CARLONI E., <em>L&#8217;erogazione in rete di servizi pubblici</em>, Relazione al seminario LUISS- CNIPA, &#8220;<em>Dall&#8217;e-government all&#8217;e-administration</em>&#8220;, Roma centro Bachelet, 9 febbraio 2006<br /> CAROTTI B., <em>Il correttivo al Codice dell&#8217;amministrazione digitale: una meta-riforma (commento alla d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)</em>, in Giornale di diritto amministrativo, 2018<br /> CICLOSI F., <em>La protezione dei dati e la gestione del rischio nella pubblica amministrazione,</em> Maggioli Editore, 2019<br /> DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016<br /> FAINI F., <em>Il volto dell&#8217;amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete</em>, Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica, fasc.4, 1 ottobre 2019<br /> FROSINI T.E., <em>Liberté, Egalité, Internet</em>, Napoli, 2015<br /> GIORGIANTNIO C., <em>Principio di sussidiarietà e istanze centripete: 12 anni di applicazione del nuovo Titolo V</em>, Questioni di economia e finanza, 2015<br /> LINNEFELL, W., HALLIN A. e LAGERGEN M., <em>E-government Policy Formation &#8211; Understanding the roles of change drivers, veto players and advocacy coalitions</em>, Electronic Journal of e- Government, 2014, Volume 12, Issue 2<br /> PIRAS P., <em>Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione nativa digitale, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica</em>, fasc.1, 1 febbraio 2020<br /> TROJANI F., <em>Riforma Codice Amministrazione Digitale: transizione, modalità operativa digitale, fiducia degli operatori</em>, leggioggi.it<br /> ZOPPOLI L., MONDA P., <em>Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.2, 1 giugno 2020</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Il presente contributo è un estratto dell&#8217;elaborato finale discusso dall&#8217;autrice, al termine del Corso di Perfezionamento in Amministrazione e finanza degli enti locali, istituito dal dipartimento di Giurisprudenza presso l&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II (anno accademico 2019/2020).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul tema si veda: ZOPPOLI L., MONDA P., <em>Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, </em>in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.2, 1 giugno 2020, pag. 312. &#8220;<em>La c.d. Quarta Rivoluzione industriale, incentrata sul massimo utilizzo dell&#8217;innovazione tecnologica, sta radicalmente mutando gli assetti dell&#8217;impresa. Sempre più aziende, persone e cose &#8220;confluiscono&#8221; in un&#8217;unica rete consentendo la circolazione delle informazioni che le riguardano e accrescendo molto il dinamismo organizzativo &#038; giova precisare, anzitutto, che l&#8217;incontro tra innovazione tecnologica e amministrazione non nasce oggi, ma almeno vent&#8217;anni fa. In quest&#8217;arco di tempo si è passati dalla discussione sull&#8217;e-government a quella sull&#8217;amministrazione digitale: si vuole così alludere a un uso della tecnologia non più limitato a &#8220;dematerializzare&#8221; gli atti, bensì diretto ad ampliare l&#8217;azione amministrativa verso nuovi servizi e nuove forme di esercizio dei propri compiti. Proprio la sinergia con l&#8217;innovazione nei servizi ha collocato la digitalizzazione al centro di importanti interventi sia europei sia nazionali con una spinta importante ad ampliare l&#8217;offerta digitale delle amministrazioni&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> <em>Deloitte Touche Tohmatsu Limited</em>, La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione &#8211; Comunicato nella seduta del 17.01.2017 della Camera dei Deputati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003 &#8220;<em>Il ruolo dell&#8217;e-governement per il futuro dell&#8217;Europa</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> <em>https://www.treccani.it/enciclopedia/e-government/</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sul punto si veda, CARLONI E., <em>L&#8217;erogazione in rete di servizi pubblici</em>, Relazione al seminario LUISS- CNIPA, &#8220;<em>Dall&#8217;e-government all&#8217;e-administration</em>&#8220;, Roma centro Bachelet, 9 febbraio 2006, in <em>http://www.astridonline.it/amministrazione-pubblica/e-governme/index.html</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In tale senso, ARPAIA C. A., FERRO P., GUIZIO W., IVALDI G., MONACELLI D., <em>L&#8217;e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive</em>, Report di Banca d&#8217;Italia, Questioni di Economia e Finanza, febbraio 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> V. ARPAIA C. A., FERRO P., GUIZIO W., IVALDI G., MONACELLI D., L&#8217;e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive, Report di Banca d&#8217;Italia, Questioni di Economia e Finanza, febbraio 2016, pp. 10 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> In dottrina, fra i contributi più significativi, si segnalano: BASSANINI F., <em>Twenty years of administrative reforms in Italy, in Review of Economic Conditions in Italy,</em> 3/2009, 369 ss.; Banca d&#8217;Italia, (2009), L&#8217;informatizzazione negli Enti territoriali. Disponibile on-line al link: <em>https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/studi/inform_enti_terr.pdf.</em>; FERRO P., <em>Agenda Digitale e innovazioni nei pagamenti pubblici: quali prospettive?</em>, Intervento al convegno Agenda Digitale: Action!, Capri, 2011;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>Tale acronimo &#8211; ICT o anche TIC &#8211; indica le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, dall&#8217;inglese <em>Information and Communications Technology</em>. Rappresenta, quindi, l&#8217;insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali comprese).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> V. ARPAIA C. A., FERRO P., GUIZIO W., IVALDI G., MONACELLI D., <em>L&#8217;e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive</em>, Banca d&#8217;Italia, Questioni di Economia e Finanza, febbraio 2016, pp. 30 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> https://innovazione.gov.it/</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> In tal senso: v. G. DE MAIO, <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Camera dei Deputati &#8211; Ufficio Rapporti con l&#8217;Unione Europea (XVIII legislatura). Dossier n. 32 del 30 aprile 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> V. DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 78 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata <em>Un&#8217;agenda digitale europea</em> [COM(2010) 245], in <em>https://eur-lex.europa.eu/</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L&#8217;Europa si impegnava a disporre di un Internet veloce e superveloce, accessibile a tutti e a prezzi competitivi. In tale si proponeva di creare reti d&#8217;accesso di nuova generazione (NGA), servendosi dei fondi europei (in particolare del FESR o del FEASR) per finanziare gli investimenti nella banda larga.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata &#8220;Un&#8217;agenda digitale europea&#8221; [COM(2010) 245].</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a>Convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, con modificazioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> V. DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 81 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Strategia per la crescita digitale 2014-2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 3 marzo 2015, p. 4</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul punto v.: GIORGIANTNIO C., <em>Principio di sussidiarietà e istanze centripete: 12 anni di applicazione del nuovo Titolo V</em>, Questioni di economia e finanza, 2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Tale agenzia pubblica veniva istituita dal governo Monti</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> <em>https://innovazione.gov.it/</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In tal senso, tra tutti, DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> &#8220;Correttivo&#8221; del precedente d.lgs. 179/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a>Per approfondimenti sul tema v. CAROTTI B., <em>Il correttivo al Codice dell&#8217;amministrazione digitale: una meta-riforma (commento alla d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)</em>, in Giornale di diritto amministrativo, 2018, pp. 131-141</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> In tal senso, FROSINI T.E., <em>Liberté, Egalité, Internet</em>, Napoli, 2015, p. 61</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In merito al principio della trasparenza al quale deve aderire l&#8217;operato della pubblica amministrazione, si evidenzia come a seguito della riforma posta in essere tramite il d.lgs. 97/2016, muta profondamente il concetto stesso di trasparenza. Infatti, leggendo la disposizione contenuta nell&#8217; art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, appare chiaro che la trasparenza va intesa come diritto alla &#8220;<em>accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all&#8217;attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Art. 1, comma 1, L. n. 124/2015</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> CARDARELLI F., <em>Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità</em>, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica, fasc. 2, 2015, p. 227 ss,</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> FAINI F., <em>Il volto dell&#8217;amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete</em>, Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica, fasc. 4, 1 ottobre 2019, pag. 1099</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> ARPAIA C. A., FERRO P., GUIZIO W., IVALDI G., MONACELLI D<em>., L&#8217;e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive</em>, Banca d&#8217;Italia, Questioni di Economia e Finanza, febbraio 2016, pp. 30 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> V. Banca d&#8217;Italia, L&#8217;informatizzazione nelle amministrazioni locali, Roma, maggio 2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> PIRAS P., <em>Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione nativa digitale</em>, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica (Il), fasc.1, 1 febbraio 2020, pag. 43, in DeJure, cit. p. 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> L. 124/2015</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 &#8211; CAD</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> D. lgs. 26 agosto 2016, n. 179, pubblicato in GU n. 214 del 13 settembre 2016, in vigore dal 14 settembre 2016, contenente modifiche ed integrazioni al Codice dell&#8217;amministrazione digitale in attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 124/2015</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a>cfr. art. 1 della legge 124/2015<em>&#8220;1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell&#8217;accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell&#8217;accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</em><br /> <em>a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;<br /> b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l&#8217;organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;<br /> c) garantire, in linea con gli obiettivi dell&#8217;Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l&#8217;accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all&#8217;infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest&#8217;ultimo settore la realizzazione di un&#8217;unica rete Wi-Fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l&#8217;accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l&#8217;alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;<br /> d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l&#8217;adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;<br /> e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;<br /> f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all&#8217;articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l&#8217;adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;<br /> g) favorire l&#8217;elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell&#8217;interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l&#8217;adozione di soluzioni idonee a consentirne l&#8217;uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l&#8217;introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;<br /> h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l&#8217;accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l&#8217;utilizzo del sito internet dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell&#8217;iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati; <br /> i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l&#8217;uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio energetico;<br /> l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;<br /> m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale; <br /> n) ridefinire le competenze dell&#8217;ufficio dirigenziale di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell&#8217;organo politico di vertice di un responsabile individuato nell&#8217;ambito dell&#8217;attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un&#8217;amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;<br /> o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;<br /> p) adeguare l&#8217;ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;<br /> q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l&#8217;utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;<br /> r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.</em><br /> <em>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l&#8217;espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.</em><br /> <em>3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.&#8221;</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> V. artt. 13 e 17, comma 1bis, nuovo CAD</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> FAINI F., <em>Il volto dell&#8217;amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete</em>, Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica, fasc. 4, 1 ottobre 2019, pag. 1099</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a>L&#8217;art. 64 del CAD prevede l&#8217;istituzione del sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità digitale di cittadini e imprese (c.d. SPID), mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 recante &#8220;Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese&#8221;, ne ha definito le caratteristiche, nonché i tempi e le modalità di adozione dello stesso, da parte delle PP. AA. e delle imprese. L&#8217;art. 4, commi 2, 3 e 4, ha previsto, in particolare, l&#8217;adozione, da parte di AgID, di specifici regolamenti volti ad attuare le predette disposizioni in materia di SPID, previo parere del Garante. Con determina AgiD n. 44/2015, sono stati emanati i regolamenti volti a individuare le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID; definire le modalità di accreditamento dei soggetti SPID; definire le procedure necessarie a consentire ai gestori dell&#8217;identità digitale, tramite l&#8217;utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell&#8217;identità digitale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a>Nell&#8217;ultimo anno SPID, come anticipato, si è diffuso notevolmente. Secondo i dati certificati dal Ministero per l&#8217;Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AgID), oggi sono oltre gli undici milioni di utenti che hanno attivato le credenziali SPID contro i 4 milioni e 800 mila del settembre 2019 (Fonte: https://innovazione.gov.it/)</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> V. DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 93 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Sul tema si veda: Parere all&#8217;Agid sulla bozza di determina che modifica il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e sulla bozza di determina volta a disciplinare una nuova modalità di verifica dell&#8217;identità da remoto con l&#8217;ausilio di un bonifico bancario &#8211; 17 settembre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Parere all&#8217;Agid sulla bozza di determina che modifica il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e sulla bozza di determina volta a disciplinare una nuova modalità di verifica dell&#8217;identità da remoto con l&#8217;ausilio di un bonifico bancario &#8211; 17 settembre 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni<br /> <em>&#8220;1. Comma abrogato dal D. Lgs. 26 agosto 2016, N. 179.</em><br /> <em>2. Comma abrogato dal D. Lgs. 26 agosto 2016, N. 179.</em><br /> <em>2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l&#8217;accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità digitale di cittadini e imprese (SPID).</em><br /> <em>2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell&#8217;AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l&#8217;accesso ai servizi in rete.</em><br /> <em>2-quater. L&#8217;accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 3-bis, comma 01.</em><br /> <em>2-quinquies. Ai fini dell&#8217;erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell&#8217;identità digitale dei propri utenti. L&#8217;adesione al sistema SPID per la verifica dell&#8217;accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell&#8217;utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</em><br /> <em>2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l&#8217;innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:</em><br /> <em>a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;</em><br /> <em>b) alle modalità e ai requisiti necessari per l&#8217;accreditamento dei gestori dell&#8217;identità digitale;</em><br /> <em>c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l&#8217;interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell&#8217;identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; </em><br /> <em>d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; </em><br /> <em>e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;</em><br /> <em>f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.</em><br /> <em>2-septies. Comma abrogato dal D.LGS. 13 dicembre 2017, N. 217.</em><br /> <em>2-octies. Comma abrogato dal D.LGS. 13 dicembre 2017, N. 217. 2-nonies. L&#8217;accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.</em><br /> <em>2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.</em><br /> <em>3. Comma abrogato dal D.LGS. 30 dicembre 2010, N. 235. </em><br /> <em>3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell&#8217;identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.&#8221;</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title=""><em><strong>[49]</strong></em></a><em>&#8220;Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità digitale di cittadini e imprese, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese</em>&#8220;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Parere all&#8217;Agid sulla bozza di determina che modifica il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e sulla bozza di determina volta a disciplinare una nuova modalità di verifica dell&#8217;identità da remoto con l&#8217;ausilio di un bonifico bancario &#8211; 17 settembre 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Art. 18, comma 2 , L. 241/1990  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Art. 40 del DPR 445/2000 (come modificato dall&#8217;art. 15, comma 1, lett. a) L. 183/2011)</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> In tale senso, TROJANI F., <em>Riforma Codice Amministrazione Digitale: transizione, modalità operativa digitale, fiducia degli operatori, </em>leggioggi.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> V. Art. 8 del d.lgs. 82/2005 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini): &#8220;<em>Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l&#8217;alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l&#8217;utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a>PIRAS P., <em>Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione nativa digitale</em>, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica (Il), fasc.1, 1 febbraio 2020, pag. 43<br /> Nello stesso senso, v. LINNEFELL, W., HALLIN A. e LAGERGEN M<em>., E-government Policy Formation &#8211; Understanding the roles of change drivers, veto players and advocacy coalitions</em>, Electronic Journal of e- Government, 2014, Volume 12, Issue 2, pp. 131-141.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a>Tra tutti v. DE MAIO G., Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico, Editoriale Scientifica, 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> V. art. 12, comma 3, Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale. Per dovere di completezza, si riporta di seguito l&#8217;intera disposizione. Norme generali per l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e delle comunicazioni nell&#8217;azione amministrativa &#8220;<em>1. Le pubbliche amministrazioni nell&#8217;organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l&#8217;effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b).1-bis. Gli organi di Governo nell&#8217;esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell&#8217;emanazione delle direttive generali per l&#8217;attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l&#8217;attuazione delle disposizioni del presente Codice.1-ter. I dirigenti rispondono dell&#8217;osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L&#8217;attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, garantendo l&#8217;interoperabilità dei sistemi e l&#8217;integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 71. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l&#8217;uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.3-bis. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, favoriscono l&#8217;uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell&#8217;utilizzo.&#8221;</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a>DE MAIO G., <em>Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico</em>, Editoriale Scientifica, 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> Sul tema si veda: CICLOSI F., <em>La protezione dei dati e la gestione del rischio nella pubblica amministrazione,</em> Maggioli Editore, 2019 e per gli aspetti tecnici, invece, LOMBARDO S., <em>La gestione della cyber security nella pubblica amministrazione</em>, La Regina editore, 2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a>V. Regolamento generale sulla protezione dei dati &#8211; Reg. (UE) 2016/679</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a>In tal senso: FAINI F., <em>Il volto dell&#8217;amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete</em>, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica (Il), fasc.4, 1 ottobre 2019, pag. 1099; FALCONE M., <em>Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica</em>, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2017, p. 601 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> In tal senso, CICLOSI F., <em>La protezione dei dati e la gestione del rischio nella pubblica amministrazione,</em> Maggioli Editore, 2019</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Cioè di segregazione, degli ambienti pubblici e privati. Ad esempio con sistemi NAC, SSL-VPN</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> <em>Luiss School of Government</em>, <em>Cybersecurit nella Pubblica Amministrazione</em>, <em>Policy paper</em> 2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a>In tal senso lo studio condotto presso la <em>Luiss School of Government</em>, <em>Cybersecurit nella Pubblica Amministrazione</em>, <em>Policy paper</em> 2017, p. 7, reperibile al sito https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/Policy_paper_print.pdf</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a><em>https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/11/09/sicurezza-agid-avvia-indagine-presso-amministrazioni</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> PIRAS P<em>., Il tortuoso cammino verso un&#8217;amministrazione nativa digitale</em>, in Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica, fasc.1, 1 febbraio 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> FAINI F., <em>Il volto dell&#8217;amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete</em>, Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica (Il), fasc.4, 1 ottobre 2019, pag. 1099</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-fenomeno-della-digitalizzazione-nei-rapporti-con-la-pubblica-amministrazione-il-caso-italiano-tra-criticita-e-nuovi-punti-di-partenza/">Il fenomeno della digitalizzazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: il caso italiano tra criticità e nuovi punti di partenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a></p>
<p>&#160; &#160;La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni. &#160; (testo posto a base dell’intervento del 26.5 al FORUM PA alla Sezione “#dirigente staisereno”. &#160; *** &#160; 1. Premessa Negli ultimi decenni del secolo scorso,in Italia, abbiamo assistito alla crisi finale del vecchio modello produttivo e sociale dell&#8217;ottocento,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
(testo posto a base dell’intervento del 26.5 al FORUM PA alla Sezione “<em>#dirigente staisereno</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">***</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Premessa </strong><br />
Negli ultimi decenni del secolo scorso,in Italia, abbiamo assistito alla crisi finale del vecchio modello produttivo e sociale dell&#8217;ottocento, sostanzialmente articolato nel contrasto geografico tra gli operai del nord e gli impiegati del sud. La frantumazione della società dei servizi e la necessità del sistema economico di assicurare l’ “innovazione produttiva permanente” ha fatto tramontare l’idea, di chiara ispirazione post-keynesiana, per cui la missione dell’amministrazione fosse solo quella di assicurare l&#8217;armonia sociale, la stabilità e la protezione dei cittadini &nbsp;attraverso la fornitura dei servizi, la gestione delle infrastrutture e la risposta alle diverse istanze ed esigenze della società (teorizzata in ultimo da M. Crozier “Il fenomeno burocratico”, 1963).<br />
Negli ultimi trent’anni, anche l’idea di una modernizzazione dell’amministrazione burocratica (iniziata in America fin dalla metà degli anni ‘10 del secolo scorso) affidata all’estensione di modelli economistico-aziendali alle organizzazioni pubbliche ha assunto una valenza del tutto particolare soprattutto a partire dalle dottrine economiche della “supply side economics”.&nbsp; La c.d. Reaganomics ha determinato la crisi di quel filone “aziendalistico” delle scienze dell’amministrazione che tendeva al c.d. “marketing sociale” (che era stato delineato da P. Kotler in &#8220;Al servizio del pubblico&#8221;, 1975) e che prefigurava la strutturazione di un&#8217;amministrazione sensibile e orientata ai bisogni del pubblico, al fine di migliorare i prodotti e i prezzi dei servizi ai cittadini.<br />
M. Friedman e R. Mundell teorizzarono il progressivo “alleggerimento” dello Stato a poche funzioni essenziali e la <em>deregulation</em> come un <em>mantra</em> per sottrarre ai rappresentanti eletti dal popolo qualsiasi potere in materia di macroeconomia che dovevano essere lasciati solo alle logiche estreme del capitalismo.</p>
<p><strong>2. Le “colpe” della dirigenza pubblica nella crisi dell’economia.</strong><br />
In questa scia, da più di un ventennio una certa vulgata degli epigoni nostrani della ricordata scuola dei c.d. <em>Chicago boys</em> addebita la crisi dell&#8217;economia nazionale alla burocrazia ed alla sua dirigenza e teorizza, sul teorico, piano politico e legislativo, &nbsp;che le strutture amministrative debbano avere una funzione meramente servente alle esigenze dell’economia.<br />
Il che, sia chiaro, non è affatto un concetto del tutto sbagliato in assoluto: senza un’amministrazione efficiente infatti non vi può essere un’economia vitale; e senza un’economia equilibrata il progresso di una nazione appassisce.&nbsp; Ma la realtà è forse più complicata.<br />
L’attuale crisi infatti è imputabile ad una serie di concause estremamente complesse di carattere esogeno ed endogeno.<br />
Gli scenari internazionali degli ultimi trent&#8217;anni hanno fatto venir meno l’utilizzo delle tradizionali leve a disposizione dei governi di sviluppo dell’economia quali erano sempre stati i meccanismi della svalutazione monetaria e lo stimolo della “domanda interna” attraverso l’abbassamento dei tassi di interesse.<br />
In tale direzione, tra le radici della crisi non deve dimenticarsi:<br />
&#8212; la creazione del WTO con &nbsp;la riduzione delle tariffe, dei sussidi e delle sovvenzioni, e con l’introduzione della regolazione delle dispute internazionali introdotte con l’ “Uruguay Round 1986-&#8217;94”;<br />
<em>&#8212; </em>la liberalizzazione del commercio globale e l’apertura dei mercati ai prodotti (spesso a basso costo) delle tigri d&#8217;oriente (Cina Indonesia, Singapore, Vietnam , India eccetera) introdotte con il “<em>Doha Round 2001”</em>;<br />
&#8212; le facilitazioni agli investimenti delle imprese accordati dai paesi emergenti i quali sono anche caratterizzati da un costo del lavoro estremamente competitivo;<br />
&#8212; l’introduzione dei nuovi vincoli comunitari agli aiuti di Stato;<br />
&#8212; l’assoluta prevalenza della finanza internazionale sull’industria ed il devastante fenomeno delle ricorrenti acquisizioni di nostri <em>asset</em> produttivi di eccellenza, effettuati da gruppi stranieri al solo fine di chiuderne la produzione e quindi far venir meno la relativa concorrenza.<br />
L’impatto dei predetti fattori è stato poi aggravato da un contesto nazionale estremamente frammentato, nel quale per le nostre imprese è obiettivamente difficile operare a causa della compresenza di una molteplicità di fattori ostativi quali:<br />
&#8212; un’imposizione fiscale e previdenziale estremamente elevata;<br />
&#8212; un territorio quasi totalmente antropizzato, connotato dall’estrema promiscuità tra residenze, edilizia dei servizi ed insediamenti produttivi che di fatto impedisce sia la realizzazione di nuovi impianti (ormai quasi impossibili specie, in settori di pesante impatto ambientale) e sia il recupero a fini produttivi di quelli esistenti. In entrambi è infatti impossibile rispettare l&#8217;art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934, tuttora in vigore, che impone che le industrie più inquinanti debbano essere “<em>isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni</em>”;<br />
&#8212; le interferenze della corruzione e di una delinquenza organizzata ormai diffusa su tutto il paese;<br />
&#8212; il permanere in alcune aree ed in alcuni settori della produzione da un lato, di atteggiamenti ideologici e comportamentali quasi ottocenteschi dei dirigenti d’impresa, &nbsp;e dall’altro da un sindacalismo corporativo e poco incline alla con-partecipazione aziendale (al contrario di quanto avviene ad es. nel modello tedesco di relazioni sindacali);<br />
&#8212; la mancanza di una nuova classe imprenditoriale all&#8217;altezza sia dei capitani d&#8217;industria, venuti dal niente, del boom del secondo dopoguerra e sia degli esponenti del vecchio capitalismo di famiglia;<br />
&#8212; la crisi fiscale dello Stato che decrementa le prestazioni di servizi collaterali alla produzione (formazione specializzata, tempo pieno per asili e scuole, miglioramenti dei trasporti e delle infrastrutture, ecc.).<br />
In sostanza&nbsp; l’epoca contemporanea è caratterizzata dalle difficoltà del settore pubblico.<br />
&nbsp;<br />
<br clear="all" /><br />
<strong>3. I precedenti tentativi di razionalizzazione</strong><br />
Se la crisi dell&#8217;economia non può dunque essere addebitata in toto alle carenze ed alle lentezze dell&#8217;amministrazione, è certamente anche vero che sussistono vastissime aree di grande inefficienza, neghittosità, vischiosità ambientali e di malaffare vero e proprio.<br />
Né possiamo dire che si tratta di inconvenienti nuovi.&nbsp; Dopo l’Unità d’Italia fu subito evidente non solo la crisi permanente della pubblica amministrazione ma sopratutto l’insufficienza dei tentativi via via succedutisi di porvi rimedio (“Ferraresi-A. Spreafico (a cura di), “<em>La burocrazia”, </em>&nbsp;Il Mulino, 1975, S. Turone “<em>Corrotti e corruttori dall&#8217;Unità d&#8217;Italia alla P2</em>”, Laterza, 1984; Melis, G., “<em>Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993)</em>”, Bologna, 1996, 284 ss.).<br />
Dagli inizi del secolo si sono continuamente succeduti svariati tentativi di riforme, su più piani ed a tutti i livelli istituzionali.&nbsp;&nbsp; Oltre i ricorrenti interventi <em>spot</em> disseminati qua e là ogni anno in accompagnamento delle leggi di bilancio forse le più incidenti sul nostro terreno sono state la L.Q. sul pubblico impiego n. 29/1993; la prima stagione della semplificazione burocratica dei d.p.r. “Cassese” ex L. 24.12.1993, n. 537, e le numerose leggi “Bassanini” (a partire dalla L. 15.3.1997, n. 59), ecc. ecc. .<br />
Se è certamente vero che alcune di queste norme hanno migliorato un po’ la situazione, è altrettanto vero che altre l’hanno addirittura peggiorata.<br />
In ogni caso le disfunzioni della pubblica amministrazione sono sopravvissute a tutte le riforme.&nbsp; Il che, come si diceva una volta, &nbsp;porta a dover concludere che forse il vero problema è altrove.</p>
<p><strong>4. Il confine politica-dirigenza </strong><br />
Certamente sul piano istituzionale è oggi ancora valido l’archetipo delineato da F.J: Goodnow (fin da “<em>Poltics ed Administration</em>&#8220;, 1900 Paperback, ristampa 2003) per cui alla dirigenza politica compete l&#8217;attività di decisione, mentre alla dirigenza amministrativa spetta l&#8217;attività di esecuzione. Tale paradigma è stato introdotto chiaramente nel nostro ordinamento solo dalla lett. g) dell’art.2 della legge delega 23.10.92 n.421 (e poi dal d.lgs n.29/1993 oggi trasfuso nell’art. 4 del D.lgs. n.165/2001) ma oggi ha sempre più carattere formale.<br />
Tale schema astratto nella prassi vacilla perché storicamente la classe politica ha &nbsp;aumentato la tendenza a tracimare i propri limiti istituzionali (F. Ferraresi, “<em>La burocrazia nel sistema politico</em>” Il Mulino, 1975). E tale fenomeno era (ed è) ugualmente ampio nelle autonomie locali, come nelle strutture ministeriali e negli enti grandi e piccoli (F. Ferraresi “Burocrazia e politica in Italia” Il Mulino, 1980).<br />
Le interferenze nei processi decisionali della politica oggi abbraccia principalmente l’area della c.d. negoziazione istituzionale (Girotti, “Amministrazioni pubbliche”, Carocci, 2013) in conseguenza dell’estensione, nella legislazione di strumenti di contrattazione (esempi tipici il contratto sostitutivo di provvedimento di cui alla L. n.241/1990, la disciplina comunitaria degli appalti dal dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le concessioni, ecc. ex d.lgs. n. 50/2016; per non parlare dell’urbanistica “negoziata”). &nbsp;&nbsp;<br />
La politica, che si propone quale componente esponenziale della collettività, utilizza la sua funzione di mediazione tra amministrazione e società su di un piano procedimentale dando luogo a forme di co-gestione che finiscono così per allontanare la fase istruttoria&nbsp; vera e propria dal corretto contraddittorio. Queste negoziazioni si risolvono in una serie di consultazioni preliminari, che seppure “ufficiose” e senza alcun rilievo formale, finiscono per indirizzare e condizionare “politicamente” quella ufficiale dei dirigenti responsabili che restano vincolati dai precedenti affidamenti dati dai loro organi di vertice.&nbsp;<br />
Per tale via si realizza, di fatto, una progressiva estensione della area di influenza degli organi politici anche agli ambiti strettamente istruttori e decisori di competenza della dirigenza. La negoziazione degli organi politici finisce così per essere una modalità &nbsp;informale di definizione dei contenuti della decisione.<br />
Sembra quasi che, proprio nel momento in cui l’economia assume la leadership &nbsp;ed invade i territori che prima erano propri della politica, quest’ultima cerchi a sua volta di &nbsp;&nbsp;“guadagnare campo” nei riguardi&nbsp; della burocrazia (e su questo profilo vedi <em>infra</em>).<br />
In definitiva dunque le reali decisioni vengono prese dalla politica e la responsabilità formale delle stesse viene comunque addossata alla dirigenza come dimostra la lettera t) del comma 1 dell’art. 17 della L. n.124 per cui su di essi grava “<em>l’esclusiva responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale</em>”.</p>
<p><strong>&nbsp;5.</strong> <strong>La moltiplicazione istituzionale </strong><br />
Un’ulteriore testimonianza&nbsp; di questi indirizzi si rinviene anche nella prassi ventennale di affidare la realizzazione delle politiche governative a strutture prettamente operative come le Agenzie governative (di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999 &nbsp;ed alle diverse normative di settore), gli enti di gestione, gli “istituti” di vario ordine, natura e finalità ed anche alle stesse Authority. &nbsp;&nbsp;<br />
Specie le Agenzie costituiscono un universo parallelo alle istituzioni governative stesse come dimostra il loro elenco: Agenzia industrie difesa, Agenzie Fiscali; sicurezza del volo, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per le erogazioni in agricoltura, ANVUR, ARAN, ISPRA, Enea, AGID, ANPAL e da ultimo l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.<br />
Le Agenzie sono preferite perché consentono gestioni più flessibili e devono sottostare a molti meno vincoli, e&nbsp; per questo sono create spesso per partenogenesi dagli stessi Ministeri nell’ambito dei quali sono riallocati &#8212; a prescindere che abbiano o meno esaurita la loro funzione (ufficiale e non) &nbsp;ai&nbsp; successivi cambi di governo.<br />
Anche se sul piano formale i poteri ministeriali di vigilanza non sono di tipo gerarchico, ma sono individuati negozialmente da convenzioni di servizio tra il ministero competente e la stessa agenzia, quello che crea la stretta dipendenza dell’agenzia alla classe politica che l’ha creata sono le modalità di nomina degli organi di vertice e di erogazione delle risorse (che in genere escono dal bilancio dei competenti ministeri di riferimento). Tali meccanismi dimostrano chiaramente che le Agenzie sono ancor di più sottoposte al condizionamento, anche indiretto, dell’esecutivo e rivelano l’ambiguità di strutture pubbliche che sono solo formalmente autonome ma che, nella realtà, devono render conto solo al loro azionista di riferimento.&nbsp;<br />
Sarebbe poi interessante approfondire il rapporto costi-benefici e l’utilità marginale di incremento dell’efficienza di un sistema di enti destinati a rilevanti attività pubbliche e servizi di interesse generale, rispetto alle strutture di origine.<br />
Le continue emorragie di funzioni centrali accentuano anche il rischio, già denunciato in passato, che le dirigenze statali, sempre meno a contatto con i cittadini, diventino le vestali di uno Stato che è un semplice guardiano (E. Gualmini, <em>L’Amministrazione nelle democrazie contemporanee</em>, Laterza, 2013).<br />
Affidare aspetti di interesse generale a burocrazie, formalmente tecnocratiche ma la cui esistenza ed operatività è continuamente esposta alle evenienze ed agli umori del momento, non pare una scelta molto felice sul piano dell’efficienza ed anche su quello democratico.<br />
Ed a chi oppone che tali istituzioni trovano la loro ragione fondante nella natura squisitamente tecnica delle questioni, è facile replicare che queste&nbsp; concernono settori&nbsp; che implicano scelte che coinvolgono milioni di cittadini. Infatti la pretesa “tecnicità della materia” concerne ambiti che, al contrario, dovrebbero essere connotati da un maggior livello di compartecipazione dei cittadini.<br />
E’ evidente il rischio che la frustrazione, il dissenso e &nbsp;l’estraneità&nbsp; avverso scelte &nbsp;ritenute errate e/o impopolari, non trovando spazio nei circuiti della rappresentanza potrebbe essere canalizzato “nella protesta” (e qui è chiaro il riferimento alla lezione di Hirschman “<em>Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello stato</em>”, Bompiani, 2002) aumentando il senso di distacco tra cittadini ed istituzioni.<br />
Nella medesima opzione tecnocratica si deve inquadrare anche il processo di continuo moltiplicarsi delle Authority, non tanto perché alcune di queste non operino in settori connotati da una certa peculiarità dell’attività (es. ANAC), ma soprattutto in quanto i relativi vertici non solo sono di nomina parlamentare (il che è assolutamente inevitabile) &nbsp;ma perché talvolta essi sono, o sono stati, politici a tempo pieno (qui basti per tutti il riferimento al Garante per la protezione dei dati personali o la &nbsp;Consob).<br />
Viene il sospetto che la politica contemporanea voglia sottrarsi alle proprie responsabilità nei riguardi degli elettori e preferisca spostare decisioni&nbsp; fondamentali per la vita sociale e civile su forme pseudo-tecnocratiche che, come tali, sono istituzionalmente sottratte ad ogni forma di controllo democratico e che quindi sono di fatto politicamente irresponsabili.<br />
Un’indagine&nbsp; sui confini tra politica ed amministrazione centrale deve tener conto che non ci si può limitare ai soli Ministeri in quanto la moltiplicazione istituzionale dell’Amministrazione pubblica abbraccia istituzioni e situazioni operative, retributive, qualitative tra loro troppo differenti nelle varie realtà che non possono essere facilmente assimilate sotto un comune denominatore.<br />
Su questi profili va ad impattare la L. n.124/2015 di riorganizzazione dello Stato &nbsp;laddove, all’art.8 lett. c), prevede che si dovrà far luogo alla “razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa “(n. 6). E, nella stessa logica accentratrice che ritroviamo spesso, che restano di esclusiva pertinenza del “Presidente del Consiglio dei ministri” le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione (n.5.).</p>
<p><strong>6. La nuova stagione della L. n.124/2016 </strong><br />
Come è noto, nella L. n. 124/2015 sono stati previsti molti interventi dichiaratamente finalizzati a contrastare le disfunzioni e le inefficienze. &nbsp;Tra le principali novità si può ricordare le disposizioni in materia:<br />
A) interventi “di semplificazione” di cui al Capo I:<br />
&#8212; c.d. cittadinanza digitale con la &nbsp;riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (art.1.);<br />
&#8212; ulteriore semplificazioni della conferenza dei servizi (art.2.); &nbsp;<br />
&#8212; introduzione del silenzio assenso anche con riguardo alle&nbsp; amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali (art. 3)<br />
&#8212; “accelerazioni procedimentali” per gli insediamenti produttivi ( c.d. <em>fast track</em> ex art. 4);<br />
&#8212; de-procedimentalizzazioni di alcune attività soggette alla nuova S.C.I.A.; identificazione di quelle per cui ci vuole un’autorizzazione e liberalizzazioni di attività non soggette ad alcuna forma di autorizzazione preventiva (art.5); &nbsp;<br />
&#8212; correzione delle norme sull’autotutela amministrativa (art.6);<br />
&#8212; semplificazione e razionalizzazione in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione (art.7);<br />
B)&nbsp; interventi in tema di “organizzazione“ di cui al Capo II.<br />
&#8212; riduzione del numero ed accorpamento delle forze di polizia,<br />
&#8212; funzionalizzazione di tutte le competenze regolamentari e amministrative al mantenimento dell&#8217;unità dell&#8217;indirizzo del governo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
&#8212; attribuzione alla Presidenza del Consiglio dell’analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8212; introduzione di maggiore flessibilità e semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione;<br />
&#8212; riforma della performance con una maggiore equità dei processi di valutazione delle performance;<br />
C) interventi&nbsp; in materia di “personale” di cui al Capo III:<br />
&#8212; &nbsp;nuova definizione delle responsabilità dirigenziali;<br />
&#8212; ulteriore ampliamento della trasparenza e degli accessi civici (il c.d. “Foia), ecc.;&nbsp; &nbsp;<br />
&#8212; adozione di misure organizzative volte ad armonizzare i tempi di vita e lavoro nelle P.A.<br />
D) deleghe per la semplificazione normativa (art.16) in materia di:<br />
&#8212; concorsi, lavoro ed organizzazione nelle amministrazioni pubbliche, ridefinizione dei&nbsp; procedimenti e responsabilità disciplinari(art.17);<br />
&#8212; partecipazioni societarie delle P.A. (art.18)<br />
&#8211;servizi pubblici locali di interesse economico generale (art.19);<br />
&#8212;&nbsp; riordino del processo&nbsp; innanzi alla Corte dei Conti (art. 20)<br />
&#8212; individuazione del ruolo del concorso come unico mezzo di accesso alla dirigenza, senza nessuno spazio per altri meccanismi e con l’imposizione di requisiti particolarmente qualificanti;<br />
&#8212; l’incremento della trasparenza degli affidamenti degli incarichi e delle revoche, ecc. .<br />
Sotto qualunque cielo, normalmente nelle riforme gli obiettivi finali sono vaghi generici se non ambigui (H.Simon ne “<em>Il comportamento amministrativo</em>” 1940) ed anche questa volta il testo trabocca di petizioni di principio e di indicazioni programmatiche astrattamente condivisibili.&nbsp;<br />
Per poter prefigurare davvero quale saranno i futuri scenari bisognerà andare a verificare la coerenza complessiva tra le finalità (obiettivi palesi) formalmente affermate &nbsp;nella delega ed il concreto contenuto delle norme delegate.<br />
Tutto l’impianto è diretto a facilitare la parte privata che aspira ad una determinata&nbsp; attività, utilità o risultato. Viene meno in concreto la decisione amministrativa (e quindi una precisa funzione dirigenziale), anche &nbsp;nel caso di tutela di beni storici, paesaggistici ambientali. All’attività amministrativa restano i compiti di regolazione, di vigilanza, di controllo e di autotutela &nbsp;per cui il privato danneggiato dalle iniziative del terzo potrà sempre chiedere il loro esercizio.<br />
Ma le recenti esperienze in materia di scia hanno dimostrato che tali iniziative&nbsp; essendo per definizione un intervento comunque tardivo, risultano nella generalità dei casi inconcludenti. Certamente per tale via vi è stata una deflazione del contenzioso amministrativa, ma forse non si può dire che si tratti di una conquista di civiltà giuridica.<br />
Il diritto amministrativo era nato per tutelare la generalità dei cittadini contro gli abusi non solo del potere ma anche dei&nbsp; privati economicamente forti. Oggi, la nuova riforma si pone nel solco dell’affievolimento palese delle funzioni di amministrazione attiva che vanno a sfociare in una decisione amministrativa, privando di efficaci strumenti di tutela sia i possibili diretti controinteressati che la generalità dei cittadini.</p>
<p><strong>&nbsp;7. I nodi irrisolti della dirigenza</strong><br />
La riforma sembra ignorare totalmente le difficoltà reali della dirigenza derivanti:<br />
&#8212; da più venti anni di blocco del turn-over che hanno svuotato tutti gli uffici centrali e periferici;<br />
&#8212; dal progressivo azzeramento delle attività di formazione e di aggiornamento;<br />
&#8212; da una programmazione nella quale gli obiettivi formali spesso non corrispondono alla realtà delle attività;<br />
&#8212; dall’esser costretti all’applicazione di una normativa lacunosa, imprecisa, frutto di mediazioni esasperate, ecc. ed in conseguenza di doverne subire le lungaggini ed i &nbsp;ricorrenti contenziosi ecc. ecc.<br />
&#8212; dal moltiplicarsi di “<em>ludi cartacei</em>” richieste da altre amministrazioni che nulla hanno a che fare con le proprie funzioni;<br />
&#8212; &nbsp;dalla rigidità di bilancio e (talvolta) indebite “invasività” degli UCB;<br />
&#8212;&nbsp; dall’impossibilità di gestire realmente le risorse umane;<br />
&#8212; dalle continue interferenze e richieste esterne (di carattere istituzionale e non) da parte di lobbies politiche, economiche, clientelari o vischiosità di area geografica, ecc. ;<br />
&#8212; dalla parcellizzazione eccessiva delle competenze più gradite;<br />
&#8212; dall’accorpamento di funzioni spesso non accompagnate dallo spostamento delle relative risorse umane;<br />
&#8212; dall’interferenza delle diverse giurisdizioni che intervengono a vario titolo sull’attività dell’Amministrazione.</p>
<p><strong>&nbsp;8. Il rapporto politica-dirigenza nell’articolo 11 &nbsp;della L. n.124/2015</strong><br />
Incurante di queste cause, la riforma della dirigenza, di cui agli artt. 8 e 11 della L. 124 prosegue ed accentua i processi:<br />
&#8212; di attribuzione al Presidente del Consiglio non solo di tutti i procedimenti di designazione o di nomina che sono di competenza, diretta o indiretta, del Governo ma anche dei singoli Ministri&nbsp; il che è significativo proprio sul piano dei rapporti politica-amministrazione;<br />
&#8212; di svuotamento decisorio delle diverse strutture amministrative (ma soprattutto appare evidente il fastidio per le amministrazioni che debbano tutelare interessi diversi da quelli perseguiti in via principale in sede di conferenza dei servizi);<br />
&#8212; di spostamento vero e proprio di decisioni anche all&#8217;esterno dell’Amministrazione;<br />
&#8212; di rafforzamento delle funzioni di controllo della Presidenza del Consiglio sui ministeri, sulle agenzie statali, sugli enti pubblici di ricerca; sugli OIV, ecc.&nbsp;<br />
&#8212; di accentuazione dei poteri in via sostitutoria del Presidente del Consiglio in estensione delle funzioni di indirizzo politico di cui all&#8217;articolo 95 Cost.;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&#8212; &nbsp;di gerarchizzazione delle strutture periferiche dello Stato con la trasformazione delle prefetture da &nbsp;UTG &nbsp;in Ufficio Territoriali dello Stato – UTS. Si affida la responsabilità dell&#8217;erogazione dei servizi in capo al Prefetto e si dispone la confluenza di tutti gli uffici periferici civili dello Stato nella predetta struttura (lettera e. ) con il rischio di possibili conflitti in sede provinciale.<br />
L&#8217;articolo 11 sulla dirigenza costituisce un disegno la cui reale coerenza non può che essere effettuata quando sarà terminata la fase di completa emanazione di tutti i provvedimenti attuativi. Ma questo è un altro discorso.</p>
<p><strong>&nbsp;9. I ruoli unici e le relative implicazioni </strong><br />
La introduzione di un ruolo unico (già tentata &nbsp;in passato) sarebbe stata ottima iniziativa se fosse stata realmente diretta al superamento delle sperequazioni ed alla circolarità delle professionalità. In tale direzione però appare significativa la persistente esclusione dal ruolo unico dei dirigenti dello stato di cui alla lett. a) del primo comma dell’art.11 della L. n.124, del restante personale &#8220;di diritto pubblico&#8221; che è una diretta conferma del ruolo di supremazia istituzionale su tutti gli altri dei “super-dirigenti” prefetti e diplomatici.<br />
La preannunciata articolazione in Sezioni dei ruoli unici, che riprendono identicamente i vecchi comparti, finisce infatti per vanificare ogni tentativo di superamento delle differenze di trattamento e delle sperequazioni tutt’ora sussistenti pur tra dirigenti che esplicano funzioni e responsabilità del tutto analoghe. Tale particolare appare significativo di una riforma, sul punto, a basso tenore di innovatività che fa quasi venire il dubbio che il ruolo uno e trino sia una mera operazione gattopardesca.<br />
E’ evidente infatti che il ruolo unico non è solo destinato a diventare la “cassa integrazione” dei dirigenti incapaci, ma si presti ad essere utilizzato anche come una sorta di “braccio della morte” dei dirigenti “scomodi”, e cioè dei valorosi che a rischio dell’emarginazione, tentano di svolgere seriamente ed imparzialmente le loro funzioni per frenare gli attentati alla salute ed alla convivenza, gli scempi del patrimonio pubblico, delle regole e della legalità. &nbsp;<br />
Il che potrebbe avere dei corollari assolutamente non auspicabili.<br />
Infatti, mentre nulla quaestio sul meccanismo della decadenza dal ruolo di chi ha avuto una valutazione negativa, ben maggiori perplessità suscitano le norme che riservano al dirigente in disponibilità di svolgere incarichi nel privato o attività di supporto o di chiedere la ricollocazione in qualità di funzionario.<br />
Tali previsioni potrebbero spingere il c.d. “dirigente dimenticato”– al di là del ragionevole e del necessario &#8212; più che a svolgere bene un incarico, a costituirsi una serie di “relazioni” &nbsp;in grado di assicurargli il rinnovo dell’incarico (S. Battini, <em>Una nuova stagione di riforme amministrative</em>” in “Giornale di diritto amministrativo” n.11/2014).<br />
Inoltre, c’è il rischio che finiscano “in disponibilità” professionalità “di nicchia” che, espulse dall’amministrazione di provenienza, non hanno alcuna possibilità concreta di essere collocate in altre amministrazioni pubbliche per l’insussistenza della corrispondente posizione.<br />
In tale ottica, poi, anche la ulteriore “<em>maggiore flessibilità nella disciplina&nbsp; relativa all’organizzazione dei Ministeri</em>” di cui al n.7 della lett. c del primo comma dell’art.6 della L. n.124 induce non poche dubbi in quanto come è noto che la riorganizzazione è diventata da tempo la comoda scorciatoia per procedere a ricollocare i dirigenti “fedeli” nelle posizioni più importanti e scaricare quelli non graditi.&nbsp; E ad ascoltare il “tintinnio delle sciabole” nei corridoi dei gabinetti dei vari ministeri c’è da credere che in questo momento molte “riorganizzazioni” semplificate siano già in corso di approntamento.&nbsp;<br />
In sostanza i meccanismi di rimozione dei dirigenti pubblici in dipendenza di decisioni assunte al vertice politico-amministrativo, nella legge delega, lasciano alquanto perplessi anche in considerazione della fumosità dei profili, dei indeterminatezza meccanismi di selezione, dei futuri componenti della “Commissione&nbsp; per la dirigenza statale” (e che è facile profezia si risolverà nella solita infornata di professori, professorini e professoroni agganciati al carro della Presidenza del Consiglio). Nell’ottica di una pubblica amministrazione imparziale ed al servizio dei cittadini sarebbe stato necessario garantire davvero l’indipendenza e la terzietà (di cui al comma 1 della lett. b. dell’art.11) non solo dei di designazione dei componenti &nbsp;ma anche dei meccanismi di verifica e controllo istituzionale di una Commissione, incardinata esclusivamente nel Governo medesimo.<br />
E non ci si racconti che si tratta di applicare modelli anglosassoni e/o privatistici nei quali non vi è nulla che possa esser avvicinato al nostro sistema. Come è noto, ai sensi dell’art. II, “Sec. 2” della Costituzione degli Stati Uniti del 1787, la nomina da parte del Presidente dei dirigenti pubblici di vertice dei Dipartimenti governativi federali, è preceduta da un preventivo “<em>advice and consent</em>” (parere ed il consenso del Senato)&nbsp; Per i restanti dirigenti dell’Amministrazione federale, il “<em>Pendleton Civil Service Reformact</em>” del 1883 (tutt’ora in vigore) prevede procedure concorsuali pubbliche per gli incarichi ed il <em>merit system</em> per le relative conferme.</p>
<p><strong>10. Una provocazione</strong><br />
In un “vecchio” testo di S. Cassese del 1982,”<em>Il Sistema amministrativo italiano</em>” si annotava che la dirigenza amministrativa, funzionalmente ma non strutturalmente parte della classe dirigente, pur avendo una funzione servente della dirigenza politica, non si è integrata ad essa. Gli alti burocrati invece negli venti del XX secolo sedevano in Parlamento e diventavano Ministri.<br />
Nel secondo dopoguerra, l’osmosi fra amministrazione e politica cessò del tutto ed in conseguenza &nbsp;quasi tutti i ministri finiscono per conoscere molto poco gli apparati, di cui pure sono i capi, &nbsp;e dei quali, in fondo, sovente, &nbsp;si disinteressano. &nbsp;&nbsp;E’ ancora valida l’annotazione, fatta in quella sede, &nbsp;per cui l’estraneità della politica all’amministrazione dà luogo a una serie di reazioni a catena fra i due protagonisti della vicenda per cui:<br />
&#8212; la dirigenza, esclusa dal circuito della decisione, si mette in posizione difensiva, cercando di accrescere le sue prerogative di status;<br />
&#8212; la “classe politica”, nel tentativo di porre rimedio alla situazione che si viene a creare, cerca rimedi che spesso si sono rivelati inefficienti e controproducenti;<br />
La dirigenza, a sua volta, si rifugia spesso nel legalismo, come baluardo contro le “intromissioni” dei politici;<br />
&#8212; la “classe politica” moltiplica le leggi per tentare di guidare l’amministrazione; sull’attuazione delle leggi;<br />
&#8212; a complicare il quadro, intervengono i giudici delle varie giurisdizioni;<br />
&nbsp;&#8212; alla fine del circolo, il risultato é che aumentano la vischiosità dei procedimenti e l’inefficienza dell’Amministrazione.<br />
Cassese concludeva che <em>”il problema dunque é quello di dare un posto alla dirigenza amministrativa nella classe dirigente del Paese. E, per la dirigenza, di mettersi in grado di assumere queste responsabilità” (pag. 59).</em><br />
Sempre più spesso invece vediamo che, a tutti i livelli ed in tutti gli apparati, sono nominati ai massimi vertici dirigenziali, politici e collaboratori di politici con skills culturali e professionali alquanto scadenti (a danno di professionalità notevoli). &nbsp;Oggi l’osmosi auspicata sta dunque avvenendo ma non nel senso auspicato dall’illustre studioso e questo è un ulteriore profilo negativo del rapporto tra politica e dirigenza che passa attraverso l’art, 19, commi 5 e 6 del d.lgs. n.165 che andrebbe limitato ai soli casi di vacanza&nbsp; del posto ed ad esigenze temporanea.<br />
In questa direzione la riforma avrebbe dovuto prevedere precise disposizioni per garantire che la scelta dell’incarico ad un candidato &nbsp;sia esclusivamente motivato con la ragione per cui il suo curriculum &nbsp;sia ritenuto migliore degli altri.</p>
<p><strong>11. Le ultime provocazioni su una riforma forse da riformare</strong><br />
Il nuovo modello di dirigenza mostra le pecche d’origine, connesse, da un lato, con la mancanza di serio dibattito sulla realtà delle amministrazioni e sul notorio rifiuto di dialogo con i “corpi intermedi” comunque coinvolti nel processo di riforma e dall’altro da una visione diciamo così “ideologicamente negativa” dell’amministrazione di cui si diceva in precedenza.<br />
Essendo il rapporto di diritto privato del dirigente una <em>mera fictio</em>, un seria riforma della riforma avrebbe dovuto procedere in senso esattamente contrario e&nbsp; quindi:<br />
a) riportare tutta la dirigenza al regime di diritto pubblico e chiudere la stagione della dirigenza di serie A e B onde garantire il ripristino di una maggiore certezza del diritto nelle procedure di affidamento e di revoca degli incarichi;<br />
b) prevedere la responsabilità solidale amministrativa contabile, dell’organo di vertice con il dirigente dallo stesso nominato per tutti i danni causati da quest’ultimo &nbsp;per violazione dei principi di imparzialità e di buona andamento: solo così si preserveranno i&nbsp; dirigenti pubblici dalle interferenze dei politici e si costringeranno questi a controllare&nbsp; davvero&nbsp; le gestioni dei soggetti da loro nominati;<br />
c) ripensare da capo allo spoils system: al riguardo mi basta richiamare le considerazioni di Guido Corso e &nbsp;Guerino Fares (“<em>Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale</em>?” in GiustAmm; e di Nicola Pasini (“<em>Lo spoils system fa male alla democrazia?. </em>&nbsp;Politica e pubblica, 2014);<br />
d) ripensare l’intera sistema dei controlli che non possono gravare tutti sull’ANAC &nbsp;ma che devono essere capillarizzati sul territorio;<br />
Ma ciò nonostante, c’è da sperare per questo paese che i provvedimenti in corso siano in grado di portare un miglioramento delle situazioni e che i pessimisti (come chi scrive ) abbiano torno e gli ottimisti ragione (anche se spesso in passato è stato vero il contrario).&nbsp;&nbsp; Ma questo è un altro discorso.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: right;">Cons. Umberto&nbsp; Realfonzo</div>
<p>
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a></p>
<p>Sommario :1. Digitalizzazione e pubblica amministrazione. Premesse introduttive- 2. Interventi strutturali e “alfabetizzazione” informatica: due facce della stessa medaglia. &#8211; 3. L’impossibilità di intendere il digital first come esclusività digitale: alfabetizzazione informatica, interventi infrastrutturali, Spid. &#8211; 4. Gli oneri in capo all’amministrazione e i meccanismi di tutela dell’inadempimento. Verso l’esclusività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a></p>
<p>Sommario :1. Digitalizzazione e pubblica amministrazione. Premesse introduttive- 2. Interventi strutturali e “alfabetizzazione” informatica: due facce della stessa medaglia. &#8211; 3. L’impossibilità di intendere il digital first come esclusività digitale: alfabetizzazione informatica, interventi infrastrutturali, Spid. &#8211; 4. Gli oneri in capo all’amministrazione e i meccanismi di tutela dell’inadempimento. Verso l’esclusività digitale?. &#8211; 5. Il principio di esclusività digitale nei rapporti con le imprese. -6. Considerazioni conclusive luci e ombre della riforma.<br />
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<strong>1. Digitalizzazione e pubblica amministrazione. Premesse introduttive [1].</strong><br />
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L’art.1 della legge 124 del 2015, rubricato “ carta della cittadinanza digitale”[2], alla lettera b) dispone che occorre “ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione&nbsp; alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio innanzitutto digitale (digital first), nonché l’organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione”. Siffatta norma, che si pone all’interno di una significativa e generale riforma della pubblica amministrazione, introduce il principio “digital first”, che val sicuramente la pena non solo di prendere in considerazione per eliminare i margini di indeterminatezza[3], ma anche di utilizzare per ricostruire, in termini sicuramente nuovi e moderni, il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. In altri termini, si tratta di comprendere, alla luce di un quadro tecnologico e normativo che velocemente si va modificando, la portata del principio e la sua eventuale distinzione dal principio di esclusività digitale.<br />
Prima, però, non si può non mettere in rilievo che le più recenti riforme in materia di amministrazione digitale possono essere lo spunto per confermare un’evoluzione verso una nuova dialettica tra pubblica amministrazioni e cittadino discendente anche da un’evoluzione dei compiti della pubblica amministrazione. E’ significativo che -di recente- il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, abbia affermato che le innovazioni al Codice confermano la volontà“ di realizzare una profonda revisione del modo di operare della PA, al fine di semplificare il rapporto dei cittadini e delle imprese con quest’ultima e al fine di rendere più efficienti i servizi resi dalla stessa PA ai cittadini e alle imprese[4]”.<br />
Si afferma un diverso e più inteso rapporto tra amministrazione e cittadini che può essere indagato sotto molteplici e diverse sfaccettature, una di queste è il processo di digitalizzazione, capace di trasformare l’amministrazione in un’alleata di cittadini e imprese, far evolvere le nostre città in luoghi di comunità intelligenti, e spingere il nostro sistema industriale in modo che sia più capace di raccogliere la sfida della competitività digitale.<br />
A tal fine il legislatore ha conferito al governo un’ampia delega sintomatica della scelta di riorganizzare la pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni in un’ottica di “spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese”[5]. Si tratta di comprendere se questo obiettivo possa essere raggiunto alla luce dello stato dell’arte dello sviluppo digitale in Italia e delle disposizioni contenute nello Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale[6] che sarà preso in considerazione di qui a poco.<br />
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<strong>2. Interventi strutturali e “alfabetizzazione” informatica: due facce della stessa medaglia.<br />
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Le recenti innovazioni e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, sviluppate nello schema di decreto emanato sulla base della delega conferita dall’art. 1 della legge 124 del 2015, costituiscono, a giudizio di chi scrive, il punto di arrivo di una strategia unitaria in grado di coordinare il processo di digitalizzazione, rimediando alla frammentazioni degli interventi che avevano portato a duplicazioni e inefficiente uso delle risorse[7].<br />
Del resto, non si può ignorare che le politiche di eGovernment abbiano caratterizzato il panorama legislativo, e non si può non cogliere la differenza di intensità di tali interventi nel corso dell’ ultimo decennio.<br />
Si potrebbero distinguere tre fasi di costruzione dell’amministrazione digitale[8]: una prima iniziale, che ha portato all’adozione del Codice dell’amministrazione digitale &#8211; con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[9]-. Una seconda, di attuazione, iniziata con la legge 69/2009 (e con il seguente d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235)[10] e proseguita con numerosi provvedimenti intersettoriali tra i quali occorre segnalare il d.l. n. 69/2013 convertito, dalla l. n. 98/2013 (che costituisce&nbsp; il punto di arrivo di un cammino che ha regolato la materia prima con il decreto semplifica Italia[11], poi, con il decreto crescita [12] e con il d.l. crescita 2.0[13]). Per giungere alla terza fase, di affermazione di una piena politica di amministrazione digitale, che culmina nei decreti del governo adottati sulla base dell’art. 1 della legge 124 del 2015 e nell’affermazione del principio del digital first, ma intensamente preparata da numerosi e importanti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri seguendo precise e rilevanti linee di azione: la prima ha imposto (e impone a tutt’oggi) interventi a livello sia infrastrutturale (banda larga)[14], sia a livello di sviluppo di sistema di identificazione (Spid); la seconda è volta a favorire la necessaria diffusione delle competenze tecniche ai cittadini, mentre la terza ha dettato le regole del documento informatico[15], segnando l’evoluzione dei suoi caratteri e l’accelerazione della transizione verso la piena, ed esclusiva, dimensione digitale dei documenti amministrativi.<br />
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<strong>3. L’impossibilità di intendere il digital first come esclusività digitale: alfabetizzazione informatica, interventi infrastrutturali, Spid.</strong><br />
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A questo punto della trattazione non si può non prendere in considerazione la possibilità di considerare il principio digital first nel senso dell’esclusività e, a tal fine, valutare le premesse sulle quali si potrebbe fondare tale ricostruzione: l’alfabetizzazione informatica, lo sviluppo del sistema infrastrutturale e la piena attuazione del Sistema di identificazione digitale.<br />
In primo luogo, il principio digital first, se dovesse essere inteso come utilizzo esclusivo degli strumenti digitali, dovrebbe potersi rivolgere a cittadini alfabetizzati, ma cosi non è come dimostrano le valutazioni contenute nel già citato documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” [16]. Ebbene, emerge da tale atto che gli utenti regolari di Internet sono solamente il 56% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72%, mentre per converso sono il 34% gli italiani che non hanno mai utilizzato Internet contro il 21% medio europeo. Il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile all’interno dell’Unione Europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il 2015. Per di più, e per quello che interessa queste riflessioni, i cittadini italiani che hanno utilizzato servizi di Egovernment sono pari a circa il 21% rispetto al 42% medio europeo, mentre coloro che hanno inviato moduli della Pubblica Amministrazione compilati sono poco più del 10% contro il 21%.<br />
Al contrario, gli indicatori analizzati dal Digital Agenda Scoreboard[17] in materia di adozione di servizi digitali mostrano come le imprese italiane (quantomeno quelle con dieci o più addetti) siano allineate rispetto alla media europea in materia di utilizzo di applicazioni gestionali integrate (ERP), mentre il divario è più marcato per l’utilizzo di applicazioni di gestione della relazione con i clienti (CRM), ma anche riguardo alla diffusione di dispositivi aziendali mobili.<br />
&nbsp;L’affermazione del principio di esclusività digitale postula, pertanto, il rafforzamento di poteri e funzioni alla Coalizione nazionale per le competenze digitali[18], allargando la cornice del progetto europeo “Grand coalition for Digital Jobs”, nel quale l’Agenzia per l’Italia Digitale è referente italiano. La Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali ha, infatti, la missione di sviluppare l’alfabetizzazione digitale e favorire una diffusa sull’innovazione tecnologica nel paese, con particolare riguardo alle nuove professioni e al mondo delle piccole imprese, in modo da sostenere la società italiana nella sua interezza e complessità ad affrontare al meglio le sfide della trasformazione digitale.<br />
In secondo luogo, e venendo ora a considerare gli interventi infrastrutturali necessari per poter intendere il principio digital first nel senso dell’esclusività, non si può che guardare agli obiettivi europei in materia di interventi infrastrutturali. E’ noto che gli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01) affermano con sicurezza che per raggiungere l’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, come stabilito dalla strategia EU2020, è necessaria la disponibilità di un accesso diffuso e a prezzi accessibili ai servizi e alle infrastrutture Internet ad alta velocità. Il finanziamento di infrastrutture di banda larga di buona qualità e a un prezzo accessibile costituisce una sfida fondamentale che l’Europa deve affrontare per rafforzare la competitività e l’innovazione, offrire opportunità di lavoro ai giovani, prevenire la delocalizzazione delle attività economiche e attrarre investimenti dall’estero. Il punto 41 degli Orientamenti dispone che ove possibile, e nel rispetto delle competenze e delle specificità, gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare quadri nazionali che definiscano i principi di base che devono guidare le iniziative pubbliche e a rendere note le principali caratteristiche delle reti pianificate.<br />
L’Italia, in coerenza con il punto 41 degli Orientamenti Comunitari[19], ha elaborato un quadro nazionale che definisce i principi di base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga per garantire coerenza e rapidità nell’utilizzo dei fondi pubblici. Il piano strategico per la banda ultralarga si pone, infatti, l’obiettivo di realizzare, entro il 2020, la copertura fino all’85% della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps, che è l’unica a poter essere definita ultra fast broadband nell’accezione dell’Agenda Digitale Europea e, a tal fine, il Governo ha operato recenti interventi in grado di incidere sul sistema pubblico di connettività a banda ultra larga attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC)[20].<br />
In linea con il Punto 7 della Comunicazione della Commissione e in coerenza con le politiche di coesione, anche la strategia italiana ha previsto il ricorso a risorse pubbliche dirette per accelerare la diffusione delle reti ed eliminare i divari digitali, individuando vari modelli di intervento da combinare a seconda delle aree di riferimento. L’impiego di risorse statali di provenienza comunitaria, sia nazionali sia regionali (FESR, FEASR e FSC), nella strategia per la banda ultralarga assume diverse forme: sgravi fiscali, prestiti a tasso agevolato, altri tipi di condizioni preferenziali di finanziamento, impiego delle risorse private nella realizzazione del piano.<br />
Alla luce del quadro descritto non si può che concludere dicendo che gli interventi infrastrutturali assumono la forma di un’azione “in divenire”e, pertanto, ben lontana dal potersi considerare conclusa.&nbsp;<br />
Infine, l’analisi sullo “stato dell’arte” della digitalizzazione in Italia deve prendere in considerazione il sistema Spid (“Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese”) introdotto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014[21], sulla base del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (in materia di Identificazione elettronica e Servizi Fiduciari per le Transazioni Elettroniche nel Mercato Interno)[22]. Si tratta di un sistema, affidato all’Agenzia per l’Italia digitale, costituito da soggetti pubblici e privati, accreditati dall’Agenzia, che gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete, direttamente o per conto delle amministrazioni. Si delinea un sistema volto a creare una cittadinanza europea digitale attribuendo un ruolo preminente all’Agenzia, chiamata a gestire l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni; a curare l’aggiornamento del registro SPID e a vigilare sull’operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell’identità digitale, i dati identificativi dell’utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate, nonché a stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità. A tali convenzioni i gestori dell’identità digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalità indicate nei regolamenti[23]. Ebbene, per garantire la piena operatività del sistema Spid, l’Agid ha emanato i Regolamenti per definire le modalità di accreditamento dei gestori[24] e, con la circolare 26/2015[25], ha illustrati le attività di adeguamento alle certificazioni di sicurezza individuando, poi, i primi gestori di identità digitali (Infocert Spa, Poste Italiane, e Telecom Italia Trust).<br />
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<strong>4. Gli oneri in capo all’amministrazione e i meccanismi di tutela dell’inadempimento. Verso l’esclusività digitale?</strong></p>
<p>Quanto detto costituisce il quadro generale degli interventi entro cui collocare la nuova&nbsp; previsione normativa che, coerentemente con le premesse sviluppate, obbliga, da un lato, il Governo a definire livelli minimi di prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini in tema di servizi on line, accessibilità, fruibilità, tempestività e qualità. D’altro lato, a mantenere dei requisiti minimi di digitalizzazione: banda larga e accesso alla rete per ogni ufficio o unità operativa; riuso gratuito delle informazioni e obbligo del formato aperto, partecipazione telematica, pagamenti elettronici, accesso mediante l’identificazione uniformandola al concetto di SPID. Appare chiaro dalle premesse che il legislatore affida ai decreti il compito di ridurre l’evanescenza dei diritti affermati come tali, ma di fatto privi dell’effettività della tutela.<br />
Sulla base della norma di delega è stato adottato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale che si inserisce, come meglio si dirà di qui a poco, nella più generale riforma voluta dalla legge:&nbsp; l’utilizzo delle nuove tecnologie diviene, infatti, un fattore determinante della riorganizzazione pubblica in chiave di semplificazione, efficienza e trasparenza[26].<br />
Per rendere effettiva la partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, riconosce, da un lato, il diritto all’uso delle tecnologie a “chiunque”; dall’altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l’esercizio del suddetto diritto.<br />
Lo schema di Decreto si muove lungo la strada già tracciata in materia digitale, ma, a giudizio di chi scrive, poco aggiunge agli interventi attuati (soprattutto) durante l’anno 2014 e alle affermazioni contenute nella legge delega. Sicché dall’attenta lettura dello schema non emergono adeguati meccanismi sanzionatori in grado di rendere effettivi i diritti affermati. Siffatta conclusione è suffragata dalla lettura degli articoli 8 e 9 dello schema del decreto.<br />
Ed, infatti, emerge la continuità con la politica digitale precedente nell’articolo 9 che affida allo Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e (introducendo nel Codice un nuovo articolo 8-bis) pone a carico delle singole amministrazioni l’obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici (in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico), la connettività ad Internet in modalità wifi. Viene, inoltre, riconosciuto a tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale [27].<br />
Per il che viene ribadito che cultura digitale, banda ultralarga e Spid costituiscono gli strumenti ineludibili della crescita digitale, ma quando il commentatore ricerca nello schema del Decreto delle disposizioni che possano andare oltre la semplice affermazione di diritti si imbatte nell’articolo 8 (che sostituisce l’articolo 7 del CAD) che&nbsp; stabilisce che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD).<br />
L’effettività dei diritti dovrebbe essere garantita attraverso due strumenti: il primo consiste nella possibilità per gli utenti di ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi on-line con standard inferiori a quelli previsti dalla legge, all’azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ossia alla cosiddetta “class action”[28]; il secondo concerne la facoltà di ricorrere al Difensore civico digitale.<br />
Ebbene, cominciando con prendere in considerazione il primo strumento non si può che rilevare che l’istituto della class action ha trovato pochissime applicazioni nel panorama del diritto amministrativo, sicché val la pena di prendere in considerazione siffatto istituto per comprendere le ragioni ostative alla sua diffusione.<br />
Ebbene, non è difficile intuire che la ridotta applicazione dello strumento è dipesa da molteplici ragioni: da un lato correlate all’esclusione della tutela risarcitoria, dall’altro, sia dalla tempistica eccessivamente lunga del rito sia dal limite imposto al giudice di tenere conto nell’accertamento della lesione dell’eventuale mancanza di risorse umane, finanziare e strumentali. Tali ragioni non potevano non avere delle ricadute in termini di effettività dei diritti e non solo perché con il ricorso per l’efficienza è possibile chiedere soltanto il ripristino della funzione ovvero del servizio, non anche il risarcimento del danno subito (costringendo il privato cittadino, nel decidere se agire o meno nei confronti di un’amministrazione o di un concessionario inefficienti, ad effettuare una ponderazione tra i costi del processo e i benefici derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso), ma soprattutto perché l’azione non risulterà fondata se la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto o si è resa inefficiente a causa della limitatezza delle risorse (in virtù dell’ art. 4, comma 1, d.lgs. n. 198/2009, la decisione sulla class action amministrativa non può comportare maggiori spese per le casse pubbliche).<br />
Inoltre, il giudice che conosce del ricorso non può sostituirsi nelle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione né adottare provvedimenti in luogo di essa e, pertanto, siffatti provvedimenti dovranno essere adottati dall’amministrazione inadempiente. La diffida, infatti, in virtù dell’art. 3, è notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause.<br />
&nbsp;Siffatte riflessioni, trasposte allo schema di decreto, che reca le modifiche all’Amministrazione digitale, confermano l’inadeguadezza del rimedio or ora preso in considerazione. Ed infatti, tale schema imporrebbe al cittadino di rivolgersi preventivamente all’“organo di vertice dell’amministrazione… che curerà che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause” e solo dopo siffatta diffida potrà adire il giudice che, per di più, non potrà ritenere fondato il ricorso nel caso in cui l’amministrazione si sia resa inefficiente a causa della limitatezza delle risorse umane e finanziarie.<br />
Il che significa, da un lato, che assumerà un ruolo preminente l’ufficio unico dirigenziale per la transizione alla modalità operativa digitale, che sarà probabilmente chiamato a garantire l’efficienza, e dall’altro, che la tutela sarà inficiata dal principio, affermato già all’art. 1 della legge delega, e secondo il quale “ il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Del resto, proprio siffatta ultima disposizione è stata al centro delle critiche della commissione speciale del Consiglio di Stato che, rilevate le problematiche connesse con la riforma dell’amministrazione digitale, ha suggerito di programmare delle spese aggiuntive rispetto a quelle previste per il settore, ritenendo non perseguibile l’obiettivo di procedere nell’intervento normativo tramite il solo utilizzo di risorse economiche e di personale già a disposizione dei singoli organi dell’amministrazione.<br />
&nbsp;A questo punto della trattazione, se i rilievi or ora mossi non fossero già ritenuti sufficienti ad inficiare l’effettività della tutela dei diritti congegnata nello schema di decreto, occorre segnalare che anche il tenore letterale della norma si presta a fraintendimenti lasciando intendere che i soggetti interessati possano esperire “esclusivamente” il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni, precludendo la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela. Per rimediare a tale mancanza il Consiglio di Stato[29], nel già citato parere sullo schema del Decreto, propone di modificare il tenore letteralmente della norma al fine di rendere chiaro che il rimedio si aggiunge, ma naturalmente non elimina, la tutela giurisdizionale attraverso gli ordinari strumenti di tutela.<br />
Detto ciò, si deve prendere in considerazione il secondo strumento di tutela dei diritti digitali che, come si è detto, consiste nella creazione della figura del difensore civico digitale. L’art. 15 ( che riformula l’art. 17 del CAD), infatti, affida al responsabile dell’ufficio dirigenziale generale per la transizione alla modalità operativa digitale il compito di ricevere le segnalazioni e i reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice ed a invitare gli uffici responsabili della violazione alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. Ebbene, il commentatore non può condividere la scelta di creare una figura che, se pur in linea di principio ben potrebbe rappresentare un valido strumento di tutela dei diritti digitali, non è terza rispetto all’amministrazione, ma coincide con la persona che si occuperà di gestire la transizione digitale e quindi tutti i processi di riorganizzazione finalizzati alla creazione di un’amministrazione digitale e aperta. Siffatta scelta non convince, se il difensore civico digitale deve essere inteso come la figura di&nbsp; “mediazione tra i cittadini/imprese e gli uffici” ( così come pare averlo inteso la Conferenza delle Regioni) allora risulterebbe più efficace una figura totalmente estranea agli uffici. Del resto, l’esperienza, se pur discussa e tormentata, dei difensori civici è sempre stata caratterizzata da previsioni nelle norme statutarie (regionali o locali), di modalità di nomina di candidati tecnicamente preparati a ricoprire un ruolo così importante, ma comunque equidistanti dagli interessi da tutelare[30].<br />
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<strong>5. Il principio di esclusività digitale nei rapporti con le imprese.</strong><br />
Nel quadro fin qui tratteggiato il principio digital first va a prefigurarsi come principio generale di sviluppo e organizzazione dei servizi, mentre il principio di esclusività digitale non può che configurarsi come ipotesi eccezionale, che richiede un’esplicita previsione normativa[31], così come è già avvenuto con l’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, introdotto dal d.lgs. n. 235 del 2010, e riferito alle comunicazioni tra amministrazioni ed imprese. Siffatta norma dispone, infatti,&nbsp; che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”..<br />
Nelle sue diverse declinazioni il principio sottende una scelta radicale, efficace in termini di semplificazione per l’amministrazione che non deve più mantenere un doppio canale, analogico e digitale, ma che, al contempo, rende evidente la diversità tra imprese e cittadini, probabilmente in ragione di una presunta maggiore capacità di queste ultime di utilizzare gli strumenti digitali. Siffatta differenziazione è rafforzata dai più recenti interventi legislativi (ad esempio la Legge n. 89/2014 ) che hanno consentito non solo alle amministrazioni statali, ma anche a quelle locali, di ricevere le fatture dai fornitori esclusivamente in formato elettronico, per effetto dell’obbligatoria introduzione della c.d. fatturazione elettronica (originariamente prevista, dalla Legge n. 244/2007 esclusivamente per le Amministrazioni Centrali). Quest’ultimo è un passaggio certamente importante e significativo, che si inserisce nel quadro complessivo di progressiva dematerializzazione documentale dell’attività amministrativa, che può determinare un impatto positivo e favorevole per le imprese&nbsp; e&nbsp; per le Pubbliche Amministrazioni. In termini generali, infatti, tale processo può indurre una diminuzione dei costi per i materiali di consumo, un miglioramento della produttività del personale, un contenimento delle attività manuali, una riduzione degli errori, nonché una velocizzazione dei tempi di esecuzione.<br />
Si tratta di uno strumento che si colloca nell’ambito delle linee di azione dell’Unione Europea (i2010), che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. I benefici sono evidenti: non solo riduzione dei costi diretti (carta ed accessori) ma anche indirettamente generati (gestione, archiviazione, ricerca, distruzione), snellimento dell’iter di erogazione della spesa pubblica in vista del migliore rispetto dei termini di pagamento previsti dalla disciplina sulla velocizzazione dei pagamenti, nonchè di contrasto dell’evasione fiscale, mediante la tracciabilità dei flussi di fatturazione e ampliamento dei livelli di trasparenza per i fornitori ai fini della verifica dell’avanzamento e svolgimento del ciclo di erogazione della spesa pubblica[32].<br />
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<strong>6. Considerazioni conclusive: luci e ombre della riforma.</strong><br />
Le norme in materia di cittadinanza digitale si collocano all’interno di un progetto ambizioso di riforma dell’amministrazione pubblica italiana. La legge Madia introduce, infatti, norme relative ad aspetti centrali dell’organizzazione e del funzionamento della pubblica amministrazione, ma soprattutto interviene su discipline esistenti per adeguarle ai tempi “non un ulteriore pannello del mosaico, dunque, ma la revisione di alcune parti del disegno”[33].<br />
&nbsp;Se i principali obiettivi della legge sono sintetizzabili nei concetti di unitarietà del sistema amministrativo (intervenendo, pertanto, per favorire l’osmosi tra le amministrazioni)[34] e di flessibilità nell’organizzazione, le norme sull’amministrazione digitale mirano a garantire la flessibilità attraverso il superamento di norme rigide e legate a esigenze obsolete, continuando in un’opera di costruzione iniziata ben prima. Si è detto, infatti, che gli interventi di maggior rilievo precedono la legge Madia, e che&nbsp; tale legge si limita a ribadire la direzione unitaria ed efficacemente intrapresa dal Governo nel corso del 2014, non apportando significative innovazioni in materia, ma soprattutto non fornendo un sistema di coordinamento adeguato, né un apparato sanzionatorio adeguato rispetto alle eventuali inerzie delle pubbliche amministrazioni.<br />
E’ noto, infatti, che uno dei principali elementi di complessità nel percorso di digitalizzazione è costituito dalla presenza di un elevato numero di amministrazioni chiamate a realizzare le iniziative necessarie per garantire ai cittadini il “livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line”. A tal fine è necessario che si definisca un livello di monitoraggio strutturato affidato all’Agid per comprendere se il processo di digitalizzazione è in linea con gli obiettivi fissati e intervenire per affrontare le eventuali criticità[35], e allo stesso tempo che vengano previste sanzioni nel caso di inadempienze.<br />
&nbsp;In conclusione, le recenti innovazioni rispondono solo in parte alle esigenze di effettività della tutela dei diritti affermati in capo ai cittadini e, impediscono, di intendere il principio innanzitutto digitale come esclusività digitale. Siffatto principio, che individua nella transizione alla sola modalità digitale di erogazione non una facoltà, ma un obbligo per gli stessi cittadini o utenti dei servizi dell’amministrazione (e che emerge con forza soprattutto nel corso dell’ultimo anno, con l’accelerazione della transizione al digitale e quindi con la scelta di ricorrere esclusivamente a modalità di comunicazione digitale relativamente a specifici rapporti con l’amministrazione), deve essere necessariamente previsto da una norma di legge (come avviene nel caso delle fatture elettroniche).<br />
Pertanto, non si può che condividere la preoccupazione di recente espressa dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che ha evidenziato la necessità di individuare standard di qualità, fruibilità e accessibilità il più possibile omogenei nonché quella di assicurare “anche tramite l’individuazione delle specifiche responsabilità disciplinari previste dal presente intervento normativo” il puntuale rispetto da parte delle singole amministrazioni delle prescrizioni impartite dalle autorità incaricate della govenance del sistema, atteso che anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra pubbliche amministrazioni è possibile ipotizzare il superamento delle criticità che, fino ad ora, hanno ostacolato il processo d’informatizzazione del paese.<br />
Non si può infine non ribadire, in sede di conclusioni, la preoccupazione espressa nel corso dello scritto di affidare la tutela dei diritti dei cittadini, da un lato, al ricorso per l’efficienza delle amministrazioni che si è già rilevato inadeguato a tal fine e, dall’altro ad istituire presso ogni Pubblica Amministrazione un difensore civico digitale che avrà il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi digitali delle PA, in una posizione che è tutt’altro terza rispetto alla pubblica amministrazione.<br />
Siffatte critiche dovrebbero orientare il legislatore nella ricerca di soluzioni che tengano in debita considerazione che l’amministrazione che accetta la sfida della competitività digitale necessità di adeguati strumenti di rimozione degli eventuali ostacoli che si frappongono al conseguimento di siffatto risultato. Nella scelta di tali strumenti occorre allargare il più possibile l’angolo visuale per avvantaggiarsi dell’esperienza già maturata nelle più ampie e complesse strategie che hanno portato a tendere ad un elevato livello di performance delle amministrazioni pubbliche. Per il che la scelta di affidare la tutela dei diritti dei cittadini a strumenti che hanno già mostrato i limiti che si è voluto or ora descrivere non può convincere il commentatore. Uno strumento che potrebbe soddisfare, almeno in parte, le necessità di tutela, è l’art. 61 dello Schema di Decreto, che sancisce la necessità di adozione di un decreto legislativo ai sensi dell’art. 17 della legge 124 per stabilire la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale della violazione del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato e inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate, ma al momento siffatto decreto non sembra essere stato adottato.&nbsp;<br />
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[1] Lo scritto è una rielaborazione dell’intervento al convegno “Amministrazione digitale e riforma Madia”, organizzato nell’ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea e dei Seminari di Alta qualificazione del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo, Milano, 7 marzo 2016.</p>
<p>[2] In argomento cfr. E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, in Giornale Dir. Amm., 2015, 148; B. CAROTTI, La riforma della pubblica amministrazione- L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa, in Giornale Dir. Amm., 2015, 621; G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione- il contesto e gli obiettivi delle riforma, in Giornale Dir. Amm., 2015, 621; G. VESPERINI, La riforma della pubblica amministrazione &#8211; le norme generali sulla semplificazione, in Giornale Dir. Amm., 2015, 629.</p>
<p>[3] A tal fine si vuol rinviare a E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., 148.</p>
<p>[4] Consiglio di Stato, Commissione speciale – parere 23 marzo 2016, Schema di decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”, in www.lexitalia.it.</p>
<p>[5] Relazione illustrativa dello Schema di Decreto recante modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi dell’art. 1 della legge 124 del 2015, pubblicato in www.governo.it.</p>
<p>[6] Tale atto si può leggere in www.governo.it.</p>
<p>[7] Emerge dal documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020 (che si può leggere in www.agid.gov.it)., &nbsp;che il ritardo italiano è un problema culturale fortemente generazionale e geografico: la popolazione italiana, di cui una grande percentuale è anziana, non utilizza i servizi internet e nel Mezzogiorno, i cittadini hanno competenze digitali più carenti rispetto al resto del Paese. Pertanto, la strategia vuole affrontare siffatto deficit, che compromette la competitività del nostro Paese, “sia con opportune politiche di coesione per lo sviluppo delle eskills in grado di livellare le disparità, sia mediante soluzioni come il progressivo switch-off dei tradizionali canali di interlocuzione con la PA, per andare verso un percorso di innovation by law. Un’unica piattaforma che sostituisca l’eterogeneità dell’offerta attuale e sappia integrare i piani verticali avviati (sanità, scuola, giustizia,ecc.) in un’unica piattaforma di accesso, attraverso il Servizio Pubblico d’Identità Digitale e l’anagrafe nazionale della popolazione residente, che abiliterà la profilazione. I luoghi della PA devono cambiare forma, devono essere un luogo di accesso al mondo digitale sia attraverso i servizi che, se offerti solo in modalità online portano inevitabilmente tutta la popolazione ad utilizzare il canale digitale, sia favorendo l’accesso a internet in wifi in tutti gli spazi pubblici, partendo da scuole e ospedali. Una misura capace di trasformare il luogo pubblico in un luogo di facilitazione e accompagnamento al digitale. Una Pubblica amministrazione che diventa accessibile e trasparente, grazie al rilancio degli open data offerti dalla PA ai cittadini e alle imprese, anche come occasione di nuova imprenditoria. La Strategia vuole rappresentare un nuovo modo di concepire il ruolo del pubblico come volano del mercato e al servizio del cittadino, sapendo che il digitale è sinonimo di efficienza, trasparenza, crescita, lotta all’evasione, ma che è soprattutto la porta per il futuro”.</p>
<p>[8] E. CARLONI, Il decreto del fare: il rilancio dell’economia, in Giornale Dir., Amm.,2013, 1143.</p>
<p>[9] Cfr. in generale sul Codice dell’amministrazione digitale si veda: M. ATELLI, S. ATERNO, A. CACCIARI, R. CAUTERUCCIO, Codice dell’amministrazione digitale, Commentario, Roma, 2008; E. BELISARIO, La nuova pubblica amministrazione digitale, Rimini, 2010; D. CALI’, Dall’ amministrazione digitale all’amministrazione 2.0, in www.astrid-online.it; M. CANTON, Manuale dell’amministrazione digitale, Rimini, 2005; E. CARLONI, (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, Commento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, 2005; ID., La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, 469; G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il Codice dell’amministrazione digitale, commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005; I.D’ELIA, M.PIETRANGELO, Il Codice dell’Amministrazione digitale nel processo di semplificazione normativa: genesi e criticità, in Informatica e Diritto, 2005,11; G. DUNI, L’amministrazione digitale, Il diritto amministrativo nella evoluzione telematica, Milano, 2008; C. NOTARMUZI, Il Codice dell’amministrazione digitale, 2006, in www.astrid-online.it.; C. SAFFIOTTI, Il Codice dell’amministrazione digitale è in vigore. Conoscere uno strumento che coinvolge la Pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, in L’amministrazione italiana, 2006, 887 ss.</p>
<p>[10] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011, Supplemento ordinario n. 8, contenente “Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’art. 33, l. 18.6.2009, n. 69”. Per un commento cfr. F. TROJANI, Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, 28 dicembre 2010, in www.studiotrojani.it.</p>
<p>[11] Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), in merito al quale si vuol rinviare a E. CARLONI, La semplificazione telematica e l’Agenda digitale, in Giornale dir amm., 2012, 708 ss.</p>
<p>[12] Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), sul quale si vuol rinviare a E. CARLONI, Amministrazione aperta e governance dell’Italia digitale, in Giornale dir. Amm., 2012, 1041 ss.</p>
<p>[13] Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sul punto, v. R. CARPENTIERI, L&#8217;Agenda digitale italiana, cit., 2013, pp. 225 ss.</p>
<p>[14] V. F. CAIO, J. SCOTT MARCUS E GÉRARD POGOREL (2014) Achieving the Objectives of the Digital Agenda for Europe (DAE) in Italy: Prospects and Challenges; Report of the expert advisory team appointed by President Letta.</p>
<p>[15] L’ultimo tassello del mosaico dell’amministrazione digitale non poteva che riguardare la formazione e la conservazione dei documenti informatici e, infatti, il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Le nuove regole tecniche rappresentano, infatti, un elemento fondamentale per la gestione e la conservazione sicura e corretta del documento informatico, l’ultimo tassello per la piena applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale. Il Decreto stabilisce infatti tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. Il documento informatico può dirsi immodificabile “se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”. A questa regola di carattere generale seguono previsioni specifiche che dettano le operazioni necessarie per garantire i requisiti di integrità e di immodificabilità a seconda delle diverse modalità attraverso cui è stato formato il relativo documento (art. 3). Il documento quale rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (come definito nell’art. 1 comma 1 lett. p) del CAD) può esistere giuridicamente solo se è adeguatamente staticizzato, gestito e conservato in idonei sistemi. Questo concetto, precisato nelle nuove regole tecniche, già ci era stato illustrato nel Regolamento eIDAS, nel quale il documento elettronico viene definito come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.</p>
<p>[16] Strategia per la crescita digitale 2014-2020, cit.</p>
<p>[17] Il documento si può leggere in https://ec.europa.eu/digital-single-market.</p>
<p>[18] Come previsto dalla Strategia per le competenze digitali, la Coalizione è aperta alle istituzioni pubbliche nazionali e locali, comunità professionali, organizzazioni no profit, associazioni datoriali e sindacali e altri soggetti privati” che intendano sottoscrivere la dichiarazione d’intenti e sviluppare un percorso condiviso per lo sviluppo delle competenze digitali.</p>
<p>[19] Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01).</p>
<p>[20] SPC è un insieme di linee guida, regole tecniche ed infrastrutture per garantire la connettività e l’interoperabilità delle pubbliche amministrazioni. Le nuove gare SPC già avviate consentiranno alle PA di acquisire servizi di connettività ad alta intensità di banda e ad assicurare la cooperazione applicativa e l’interoperabilità fra tutte le amministrazioni. Un aggiornamento del modello architetturale SPC, facendo leva sulle rinnovate infrastrutture condivise per l’interoperabilità e sugli accordi quadro, abbinata alla predisposizione wifi di tutti gli edifici pubblici, consentirà nei prossimi 5 anni di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di connettività a banda ultra larga a 100 MB negli edifici pubblici. Inoltre, negli edifici pubblici di grande utenza, come scuole e ospedali, la di punti WIFI gratuiti, accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale, aumenterà il livello di accesso alla rete.</p>
<p>[21] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 24 ottobre 2014. Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2014, serie generale n. 285.</p>
<p>[22] Il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea- serie L 257 del 28 agosto 2014 ed è noto con l’acronimo di eIDAS electronic IDentification Authentication andSignature eTS electronic Trust Services). Il Regolamento crea una disciplina uniforme, direttamente applicabile negli Stati membri, sulle firme elettroniche (abrogando la precedente Direttiva 1999/93/CE) e fornisce un quadro normativo completo relativo ai cosiddetti “servizi fiduciari elettronici e ai prestatori di tali servizi”. L’obiettivo è rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea. Per il che lo scopo principale del Regolamento è quello realizzare l’interoperabilità giuridica e tecnica fra i Paesi dell’Unione europea degli strumenti elettronici di identificazione, autenticazione e firma attraverso la notifica degli Stati membri alla Commissione dei sistemi di identificazione che, una volta accettati e pubblicati, devono essere riconosciuti da tutti gli Stati membri.<br />
[22] Come è stato già detto in altri scritti (C. LEONE, EU Regulation no. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services: an effort towards the elimination of barriers for electronic transactions and internal market consolidation, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, pp. 1045 e ss.) si potrebbe immaginare un assetto geometrico che assume la forma triangolare, al vertice superiore si colloca l’organismo di vigilanza (art. 17 del Regolamento) designato dagli Stati membri, all’estremità dei due lati potrebbero trovare posto i prestatori di terzi fiduciari e i beneficiari diretti del Regolamento. Tra i principali beneficiari dei diversi aspetti del regolamento si possono annoverare gli studenti, che potranno iscriversi online a un’università in un altro paese anziché doversi recare per completare in loco gli adempimenti burocratici; i cittadini in procinto di trasferirsi in un altro paese dell’UE, di contrarre matrimonio all’estero o di presentare dichiarazioni dei redditi in paesi diversi. Ma anche le persone bisognose di assistenza medica all’estero, che potranno consultare in tutta sicurezza la loro cartella clinica o autorizzare un medico a fare altrettanto; le imprese, che potranno partecipare ad appalti pubblici online per contratti pubblici settoriali in tutta l’UE e potranno firmare, orodatare e sigillare elettronicamente le loro offerte anziché dover stampare e inviare molteplici copie cartacee delle offerte per corriere; nonché gli imprenditori che vogliano esercitare un’attività economica in un altro paese dell’Unione europea, che potranno costituire una società tramite internet e trasmettere online senza problemi le relazioni annuali. Infine, gli Stati che potranno ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l’efficienza, rendendo così un servizio migliore ai cittadini.</p>
<p>[23] Come è stato già sostenuto da C. LEONE, EU Regulation no. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services: an effort towards the elimination of barriers for electronic transactions and internal market consolidation, cit., pp. 1045 e ss.</p>
<p>[24] Determinazione n. 44/2015 in www.agid.gov.it.</p>
<p>[25] La circolare 26/2015 è presente in www.agid.gov.it.</p>
<p>[26] Per le riflessioni sulla trasparenza e lo schema di Decreto si vuol rinviare a D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in www.Federalismi.it.</p>
<p>[27] Cfr P. PROVENZANO, Notazioni sulla nuova disciplina sul &#8220;domicilio digitale&#8221; contenuta nella bozza del Decreto Legislativo sulla digitalizzazione della P.A. licenziata dal Governo il 20 gennaio 2016, in www.federalismi.it.</p>
<p>[28] Nel quadro degli interventi di ristrutturazione normativa, diretti a trasformare il ruolo e l’assetto delle amministrazioni pubbliche in Italia, per conferire loro carattere dinamico e produttivo, non si può trascurare il dlgs. 198 del 2009, di attuazione della legge 15, che ha introdotto la c.d. class action amministrativa. La norma recita “al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. In letteratura, si vedano : M.T.CAPUTI JAMBRENGHI, Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie (a proposito di “class action all’italiana”), in www.giustamm.it; F. CINTIOLI, Note sulla c.d. class action amministrativa, in www.giustamm.it; M. CLARICH, Dalla class action alle nuove regole sugli appalti il 2010 spinge l’acceleratore sull’aggiornamento, in Guida dir., 2010, 12; M.D. FERRARA, Trasparenza e class action contro le inefficienze delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2010, 669; D’ADAMO, La class action pubblica, in Riv. dir. proc., 2011, 359; C.E.GALLO, La class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb. app., 2010, 501; F. MANGANARO, L’azione di classe in un’amministrazione che cambia, in www.giustamm.it; F. PATRONI GRIFFI, Class action e ricorso per l&#8217;efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, in www.federalismi.it; S. GATTO COSTANTINO, Azioni collettive ed organizzazione dei servizi, in www.giustizia-amministrativa.it; A. GIUFFRIDA, La cd. class action amministrativa: ricostruzione dell&#8217;istituto e criticità, in www.giustamm.it; G. FIDONE, L&#8217;azione per l&#8217;efficienza nel processo amministrativo: dal giudizio sull&#8217;atto a quello sull&#8217;attività, Torino, 2012; A. FABRI, Le azioni collettive nei confronti della pubblica amministrazione nella sistematica delle azioni non individuali, in Quad. dir. proc. amm., Napoli, 2011; L.LUCATI, Class action anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, in Resp. civ., 2010, 158; MARTINES, L’azione di classe del D.lgs. 198/09: un&#8217;opportunità per la pubblica amministrazione?, in www.giustamm.it; PERRICONE, Una fuorviante “ class action contro la p.a.”, in Sanità pubbl. priv., 2010, 6, 29; G. SORICELLI, Considerazioni sulla class action amministrativa nell&#8217;amministrazione di risultato, in www.giustamm.it; ID, Contributo allo studio della class action nel sistema amministrativo italiano, Milano, 2012; G. VELTRI, Class action pubblica: prime riflessioni, in www.lexitalia.it; P.M. ZERMAN, Partenza in salita per la class action ?, in www.giustamm.it; U.G. ZINGALES, Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della p.a.: la class action, in Giorn. dir. amm., 2010, 246. Per le criticità in sede di applicazione della norma S. VERNILE, Verso un’amministrazione efficiente. Una nuova tutela processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, in Dir. proc. amm., 2012, 1519. &nbsp;</p>
<p>[29] Consiglio di Stato, Commissione speciale – parere 23 marzo 2016, Schema di decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”, cit. La norma recita “in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono adire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”.</p>
<p>[30] Ricorre in giurisprudenza la convinzione secondo la quale il difensore civico è un organismo preposto a svolgere, oltre ad una funzione di advocacy, cioè di difesa tecnica degli amministrati, anche un ruolo di mediazione e quasi di tramite tra governanti e governati; trattasi di una figura che non stipula un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione, ma la cui nomina trae origine dal conferimento di un incarico pubblico a termine, e che non viene a trovarsi in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto ad altri organi della p.a., assumendo dunque le proprie determinazioni in completa autonomia. Per assicurare una adeguata efficacia della difesa civica, si richiede in chi va a ricoprire tale carica un sufficiente bagaglio di nozioni tecnico-giuridiche, specificatamente di tipo amministrativo. Ex multis T.A.R. Reggio Calabria, 08 febbraio 2007, n. 133, in Foro amm. TAR 2007, 736; T.A.R. Napoli, sez. I, 19 luglio 2010, &nbsp;n. 16837 , in Foro amm. TAR, 2010, 2537; Consiglio di Stato, sez. VI ,04 novembre 2014 n. 5421, in Redazione Giuffrè amministrativo, 2014.</p>
<p>[31] Alle medesime conclusioni giunge E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., 148.</p>
<p>[32]M. ROSSI, Fatturazione elettronica e Enti locali, in Azienditalia, 2015, 313.</p>
<p>[33] B.G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione- il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giorn. Dir. Amm., 2015, 621.</p>
<p>[34] B.G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione- il contesto e gli obiettivi della riforma, cit.</p>
<p>[35] L’art. 13 dello schema di decreto affida, tra le altre funzioni, all’Agid quella di “monitoraggio delle attività svolta dalle amministrazioni in relazioni alla loro coerenza con il Piano Triennale e verifica dei risultati”.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a></p>
<p>Sommario*:&#160;1. Premessa – 2. I parametri per la valutazione della resistenza – 3. Interessi sensibili e nuova disciplina della SCIA: la Legge n. 124 del 2015 – 4. (Segue): Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 – 5. (Segue): Lo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti – 6. Considerazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a></p>
<p>Sommario*:<strong><strong>&nbsp;</strong></strong><span style="line-height: 1.6;">1. Premessa – 2. I parametri per la valutazione della resistenza – 3. Interessi sensibili e nuova disciplina della SCIA: la Legge n. 124 del 2015 – 4. (Segue): Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 – 5. (Segue): Lo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti – 6. Considerazioni conclusive.</span><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa.</strong><br />
Il tema oggetto delle riflessioni che seguono intercetta quello, più ampio, del nuovo rapporto tra semplificazione procedimentale e garanzia degli interessi sensibili che emerge a seguito dell’approvazione della Legge n. 124 del 2015<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
Il nodo da sciogliere, infatti, è se, nell’architettura delineata dalla riforma, vi sia una resistenza degli interessi sensibili o, al contrario, come è stato paventato da alcuni Autori<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, vi sia un logoramento degli stessi, causa un “abbassamento” del livello di garanzia. E ciò in considerazione del fatto che, per parlare correttamente di tutela o garanzia degli interessi sensibili, non ci si può limitare a considerare satisfattiva la mera valutazione in astratto, ma si rende necessario verificare se il sistema normativo predisposto consente, tanto in sede di bilanciamento degli interessi in astratto, quanto in sede di ponderazione in concreto, di tutelare il nucleo essenziale del diritto (fondamentale) cui questi interessi sono riconducibili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Superfluo è in questa sede soffermarsi sulla sussistenza di una stretta interconnessione tra le disposizioni in materia di conferenza dei servizi, la nuova formulazione dell’art. 21-nonies, il silenzio assenso e la riformata disciplina della SCIA; interconnessione testimoniata dal richiamo alle predette discipline nel testo dell’art. 5 della Legge n. 124, in quello del primo decreto legislativo di attuazione (oltre che in quello, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016 e in attesa di parere, relativo alla ricognizione e classificazione dei procedimenti) e, da ultimo, nel parere reso dal Consiglio di Stato il 30 marzo u.s. sul predetto decreto attuativo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. I parametri per la valutazione della resistenza.</strong><br />
Date queste premesse, l’analisi non può prescindere dalla individuazione dei parametri, costituzionali, legislativi (nazionali ed europei) e giurisprudenziali, sulla base dei quali effettuare la valutazione sulla resistenza degli interessi sensibili.<br />
Come è noto, gli interessi c.d. sensibili altro non sono se non quegli interessi che la Corte Costituzionale ha più volte qualificato come “<em>valori costituzionali primari</em>”, laddove per primarietà la Corte intende la “<em>insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato </em>[n.d.a.: nel senso di una intangibilità del nucleo essenziale del diritto]<em>, ivi compresi quelli economici</em>”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Tale affermazione, tuttavia, come ha sottolineato lo stesso Giudice delle Leggi, non legittima un primato assoluto, ma determina la necessità che, in loro presenza, il legislatore e le pubbliche amministrazioni debbano sempre e necessariamente effettuare un concreto bilanciamento, attraverso la rappresentazione (“<em>esplicita e concreta</em>”) di tali interessi nei processi decisionali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Da ciò consegue che essi non possono e non devono essere sacrificati, ma che è necessaria l’individuazione di un punto di equilibrio “<em>secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza</em>” che ha la funzione di impedire che non venga “intaccato” il loro nucleo essenziale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Un bilanciamento vieppiù necessario in presenza di un principio di rango costituzionale, quale quello della libertà della iniziativa economica privata, di cui la SCIA è strumento.<br />
La “primarietà” di tali interessi trova esplicita tutela anche nella disciplina europea. Basti, a tal proposito, il riferimento alla Direttiva relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva 2006/123/CE) ed in particolare al 56° Considerando, in virtù del quale “<em>la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell&#8217;ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l&#8217;applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizion</em>i&#8221;, nel rispetto, oltre che del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, dei &#8220;<em>principi di necessità e proporzionalità</em>&#8220;<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Una enunciazione, come del resto espressamente chiarito nello stesso Considerando, conforme alle pronunce della Corte di Giustizia, che deve essere letta e coordinata con quanto sancito nel 43° Considerando, secondo il quale è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa che prevedano “[…] <em>la limitazione dell’obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l’introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine</em> […]”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Il legislatore nazionale, dunque, può, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, prevedere l’applicazione di regimi autorizzatori o altre restrizioni, ma, in astratto, può prevedere, anche per queste ipotesi, l’autorizzazione tacita (silenzio assenso) e, comunque, limitare l’utilizzo dell’obbligo del provvedimento autorizzatorio, fatti salvi i casi in cui la normativa, europea o nazionale, preveda, per una materia “sensibile”, l’emanazione di un provvedimento espresso, giustificato, appunto, dalla qualificazione di tale materia come valore primario/motivo imperativo di interesse generale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Interessi sensibili e nuova disciplina della SCIA: La legge n. 124 del 2015.</strong><br />
Passando alla disciplina introdotta dalla Legge di riforma del 2015, l’esame del testo della legge delega porta a concludere che, in sostanza, stante il richiamo ai principi e criteri direttivi desumibili dall’art. 19, ai principi del diritto dell&#8217;Unione europea relativi all&#8217;accesso alle attività di servizi ed ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, gli interessi sensibili “resistono” alla riforma, anche alla luce della modifica dell’art. 21 e dell’art. 21-nonies<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Tale ultima disposizione, infatti, compie una equiparazione tra interessi sensibili e interessi per così dire “ordinari” quanto al termine di esercizio dei poteri, inibitori repressivi e conformativi, di cui al comma 3 dell’art. 19<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, operando un ampliamento della tutela degli interessi ordinari e non una restrizione della tutela degli interessi sensibili. Questa soluzione non sembra in contrasto con la normativa europea in precedenza richiamata, ed in particolare con il 56° considerando della c.d. Direttiva Servizi. Ma anzi, la fissazione del limite temporale massimo di 18 mesi appare conforme ai principi di necessità e proporzionalità richiamati dallo stesso considerando<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
La resistenza degli interessi sensibili trova conferma nella modifica<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. (Segue): Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.</strong><br />
Anche l’esame del testo del D.Lgs. n. 126 del 2016 risulta essere rispettoso dei limiti derivanti dalla disciplina europea e nazionale e dalla interpretazione ad essa data dalle decisioni della Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale, così come, del resto, era apparso fin dallo schema di decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2016.<br />
Nell’approvare in via definitiva il Decreto attuativo, infatti, il Governo ha accolto molti dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato (e dalla Conferenza unificata), che consentono di fugare i dubbi sollevati con riferimento, soprattutto, alla c.d. SCIA non pura.<br />
Prima di passare all’esame del testo, appare opportuna una considerazione di carattere generale relativa alla circostanza che, accogliendo il rilievo contenuto nel parere del Consiglio di Stato, il legislatore delegato ha optato per la tecnica della novella della Legge n. 241 (il Decreto attuativo introduce infatti gli art. 18 bis e 19 bis, oltre ad operare modifiche agli artt. 19 e 20) che consente un grado di coordinamento maggiore con le disposizioni in materia di silenzio assenso e di conferenza dei servizi nonché, come si vedrà nel prosieguo, con quelle contenute nell’ulteriore Decreto attuativo dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2015, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016, relativo alla individuazione dei procedimenti.<br />
Come si è anticipato, fin dall’approvazione dello schema di decreto era parso che gli interessi sensibili resistessero anche a seguito dell’approvazione della nuova disciplina applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa. La formula dubitativa era legata soprattutto all’art. 3 dello schema di decreto, recante disposizioni in tema di “Concentrazione dei regimi amministrativi” (la c.d. SCIA unica, che concentra in sé le SCIA presupposte) e, ancora più in particolare, a quelle ipotesi che il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 30 aprile 2016, ha qualificato come “SCIA non pura”, ossia i casi in cui la segnalazione ha come presupposto non soltanto requisiti di fatto ma anche uno o più atti di autorizzazione, ed agli indubbi riflessi che su queste ipotesi hanno l’istituto del silenzio assenso e il modulo procedimentale della conferenza dei servizi.<br />
Tuttavia, prima di passare all’esame della disciplina della SCIA c.d. non pura, non può non essere segnalato l’intervento operato dal legislatore delegato sul co. 3 dell’art. 19 (già sostituito dall’art. 6, co. 1, della Legge n. 124) che conferma la volontà del legislatore stesso di prevedere una tutela più stringente a tutela degli interessi c.d. sensibili. Il nuovo testo della predetta disposizione prevede, infatti, nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, che l’Amministrazione adotti provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi e, qualora sia possibile “<em>conformare l&#8217;attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente</em>”, inviti il privato, con atto motivato, a provvedere, prescrivendo le misure necessarie nonché il termine (non inferiore a trenta giorni) per la loro adozione. Ciò mentre l’invito non determina, al contrario di quanto previsto in precedenza, la automatica sospensione dell’attività in attesa dell’adempimento del privato. Sospensione che, invece, l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare in presenza di attestazioni non veritiere o “<em>di pericolo per la tutela dell&#8217;interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale</em>”.<br />
Tornando alla SCIA unica c.d. non pura deve essere rammentato che il Consiglio di Stato, nell’evidenziare come “<em>lo schema di decreto non sia idoneo a risolvere la questione fugando le attuali incertezze interpretative</em>”, aveva individuato, in via generale, tre possibili soluzioni:<br />
&#8211; escludere espressamente tali fattispecie dalla SCIA, concentrandosi solo sulla cd. “SCIA pura”, limitando in maniera rilevante l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto;<br />
&#8211; considerare anche i casi di “SCIA non pura” e imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA potesse avvenire soltanto una volta acquisito l’atto autorizzativo presupposto, “a cura del privato”. In questo caso, l’attività avviata in assenza dell’autorizzazione sarebbe stata considerata a tutti gli effetti abusiva;<br />
&#8211; prevedere che la presentazione della SCIA attivasse un meccanismo per l’ottenimento dell’autorizzazione “a cura dell’amministrazione ricevente”, rinviando però l’avvio dell’attività al momento di tale ottenimento (trasformando, dice testualmente il Consiglio di Stato, “<em>di fatto, in questi casi, la </em>‘segnalazione di inizio di attività’<em> in una </em>‘richiesta di inizio di attività’<em>, che potrebbe essere un modello complementare rispetto a quello della ‘SCIA pura’</em>”).<br />
E’ risultato infatti immediatamente evidente che, con riferimento al rapporto tra tutela degli interessi sensibili e silenzio assenso, l’opzione per la seconda o la terza soluzione (la prima esclude di per sé che possano essere intercettati tali interessi) avrebbe assicurato la piena tutela, poiché sia nel caso in cui l’autorizzazione fosse stata richiesta “a cura del privato”, sia nel caso in cui fosse l’amministrazione che “riceve” la SCIA a richiederla, avrebbe trovato necessaria applicazione il co. 4 dell’art. 20, come novellato dalla Legge n. 221 del 2015<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Non poteva, infatti, nella terza opzione trovare applicazione il diverso istituto del silenzio tra amministrazioni pubbliche disciplinato dall’art. 17 bis. L’operatività di tale disposizione è, difatti, esclusa dalla formulazione letterale del co. 3, che fa esplicito riferimento alla adozione di “provvedimenti normativi e amministrativi” di competenza di amministrazioni pubbliche, mentre, nel caso che qui occupa, il procedimento autorizzatorio, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, si innesta “<em>sul tronco di quello logicamente principale, ovvero della SCIA</em>”. Diversamente opinando, la disciplina avrebbe potuto presentare profili di incostituzionalità con riferimento ai principi elaborati, per i valori primari/motivi imperativi di interesse generale, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia ed alla irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui a procedere fosse l’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse sensibile, che avrebbe determinato l’operatività del co. 4 dell’art. 20, e le ipotesi in cui la stessa amministrazione intervenisse in un procedimento di altra amministrazione, in cui il silenzio assenso è ammesso<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. A ciò si aggiunga che la “clausola di salvaguardia” prevista dall’ultimo comma dell’art. 17-bis, relativa alle ipotesi in cui disposizioni dell’Unione Europea prevedano l’adozione di un provvedimento espresso, per come formulata, non avrebbe garantito la tutela in quei casi in cui, sebbene non fosse presente un divieto normativo espresso, o la disposizione non fosse chiara, vi fosse l’enunciazione di un principio da parte della Corte di Giustizia<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Tale ricostruzione trova peraltro ora conferma nel parere n. 1640/2016 del 13 luglio 2016, reso dal Consiglio di Stato in risposta al quesito posto dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione su alcuni problemi applicativi dell&#8217;art. 17-<em>bis </em>della Legge n. 241 del 1990.<br />
Ed in effetti, il Consiglio di Stato, ha rilevato che l’art. 17 bis si applica ai procedimenti con “<em>fase decisoria pluristrutturata</em>”, poiché la disposizione richiede “<em>che le due Amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) condividano la funzione decisoria, nel senso che entrambe devono essere titolari di una funzione decisoria sostanziale</em>”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
La limitazione in tal senso dell’ambito oggettivo di operatività della suddetta disposizione ha quale conseguenza che essa non può trovare applicazione in quei procedimenti, quale quello che si instaura in caso di SCIA unica c.d. non pura, in cui l’Amministrazione ha un ruolo meramente formale poiché raccoglie l’istanza del privato e trasmette all’Amministrazione competente che è l’unica ad essere titolare della funzione decisoria (la decisione risulta essere dunque “<em>monostrutturata”</em>). L’Amministrazione, infatti, richiede l’atto di assenso non nel proprio interesse, bensì nell’interesse del privato destinatario finale dell’atto.<br />
Diversamente opinando, e cioè applicando anche in questo caso la disciplina di cui all’art. 17 bis, “<em>il vero beneficiario del silenzio assenso sarebbe il privato, avendosi, quindi, un’ipotesi silenzio assenso nei rapporti (non endoprocedimentali, ma) con i privati</em>”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, e determinando in tal modo un “<em>implicito silenzio assenso in quei casi in cui l’art. 20 lo esclude espressamente</em>.<br />
<em>Si avrebbe così, in via interpretativa, la tacita abrogazione di norme espresse (escludenti il silenzio assenso), per di più poste a tutela di interessi pubblici primari</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
La conclusione esplicita cui giunge il Consiglio di Stato, relativa alla non equivalenza delle disposizioni tra l’art. 17 bis e l’art. 20, conferma che la scelta del legislatore delegato di optare per la terza opzione formulata nel parere del Consiglio di Stato in alcun modo può ritenersi lesiva degli interessi sensibili che, dunque, “resistono”, e che, conseguentemente, la novellata disciplina della SCIA è conforme ai principi nazionali ed europei elaborati dalle Corti.<br />
L’esame del D.Lgs. n. 126 del 2016, ed in particolare della SCIA unica c.d. non pura, non sarebbe completo se non si prendesse in considerazione la disciplina della conferenza dei servizi, espressamente prevista ora dal co. 3 dell’art. 19 bis: “<em>Nel caso in cui l’efficacia della SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive</em> […]” e l’incidenza sulla tutela degli interessi sensibili<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. A tal proposito, la considerazione di carattere generale è che, sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge di delega, ed in particolare dalla lett. g) e dalla lett. n)<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, non sembra che la disciplina introdotta dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127, intervenga in modo rilevante, sotto il profilo sostanziale, sull’intensità della tutela degli interessi sensibili per come delineata dal quadro normativo attualmente vigente (si pensi alla formulazione, <em>ante</em> riforma, &nbsp;dell’art. 14-ter della Legge n. 241). Di talchè, anche sotto questo profilo, si può concludere che, in astratto, gli interessi sensibili resistono. Permangono i dubbi sul <em>modus procedendi</em> delineato<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, che potrebbero incidere non sulla garanzia in astratto, ma sulla effettività in concreto della tutela (si pensi al rappresentante unico delle amministrazione statali in caso di conferenza simultanea – art. 14 ter – e alla possibilità di opposizione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di tali interessi di cui all’art. 14 quinquies).<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. (Segue): Lo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti.</strong><br />
L’analisi non sarebbe completa se non si prendesse in considerazione anche lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016 recante le disposizioni sulla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione, SCIA e silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso.<br />
In primo luogo non è superfluo, per quel che qui interessa, ribadire che la scelta della tecnica della novella, adottata per la redazione definitiva del testo del D.Lgs. n. 126 del 2016, ha consentito al legislatore delegato di compiere un maggior coordinamento tra le disposizioni contenute nei due Decreti, la cui mancanza era evidente nella bozza provvisoria comparsa nei primi mesi del 2016.<br />
A ciò si aggiunga che la tecnica utilizzata per la redazione dello schema di decreto appare profondamente diversa da quella della su richiamata bozza provvisoria<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>: abbandonata, infatti, la tecnica, per così dire, definitoria, lo schema di decreto, una volta individuato il regime amministrativo cui è sottoposta una determinata attività (indicato nella Tabella A allegata al decreto e per cui è previsto un aggiornamento periodico con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), opera, di volta in volta, laddove si renda necessario, un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 19, 19 bis e 20 della Legge n. 241.<br />
A tal proposito, sia consentita una notazione con riferimento alla applicazione analogica della disciplina sulla SCIA unica di cui all’art. 19 bis, co. 3, anche alle attività per le quali la tabella indichi il regime amministrativo dell’autorizzazione e per le quali è necessario comunque un provvedimento espresso, salva l’applicazione, ove indicato, del silenzio assenso.<br />
Da quanto detto, e stante il richiamo operato <a name="_GoBack"></a>alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 136 del 2016, consegue, sulla base delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, che gli interessi sensibili resistono anche alla disciplina introdotta dallo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti, essendo ad essi garantita, in ragione del rinvio espresso alle disposizioni sulla concentrazione dei regimi amministrativi e sul silenzio assenso, tutela piena.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Considerazioni conclusive</strong><br />
Riconducendo a sistema tutte le disposizioni sino ad ora esaminate della legge di delega, del D.Lgs n. 126 del 2016 nonché dello schema del secondo decreto attuativo, emergono dunque due discipline: l’una, a carattere generale, e l’altra, per così dire speciale, nel caso di SCIA c.d. unica non pura. Nella prima ipotesi, laddove la SCIA intercetti l’interesse sensibile, la tutela di quest’ultimo è garantita dall’operatività del co. 4 dell’art. 20 e, dunque, dall’inapplicabilità del silenzio assenso o, addirittura, dalla non applicabilità della SCIA nei casi in cui, effettuato il bilanciamento degli interessi, il legislatore ritenga comunque prevalente l’interesse sensibile e, conseguentemente, sottoponga l’attività ad autorizzazione espressa. Nella seconda ipotesi, trova applicazione la disciplina della conferenza dei servizi con la possibile operatività del silenzio assenso.<br />
In entrambi i casi, in astratto, si può dire che gli interessi sensibili resistano alla riforma; in concreto, qualche dubbio sulla effettività della tutela sorge con riferimento, come si è detto, al <em>modus procedendi</em> delineato per la conferenza dei servizi.<br />
&nbsp;<br />
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<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">* Il presente contributo costituisce un approfondimento dell’intervento svolto nell’ambito del Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali<strong>”</strong>, Campobasso, 8-9 aprile 2016, in <a href="http://www.diritto-amministrativo.org/"><em>www.diritto-amministrativo.org</em></a><em>, </em>alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dall’approvazione, il 15 giugno 2016, dello schema del secondo decreto attuativo dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2015.<br />
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In materia di DIA e SCIA v., <em>ex multis</em>: G. Acquarone, <em>La denuncia di inizio attività. Profili teorici</em>, Milano, 2000; G. Corso, <em>Liberalizzazione amministrativa ed economica</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006; G. Falcon, <em>La regolazione delle attività private e l’art. 19 della legge n. 241/1990</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1997; W. Giulietti, <em>Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività</em>, Torino, 2008; F. Martines, <em>La segnalazione certificata di inizio attività: nuove prospettive del rapporto pubblico-privato</em>, Milano, 2011; N. Paolantonio, W. Giulietti, <em>La segnalazione certificata di inizio attività</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2010; N. Paolantonio, <em>Comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici</em>, in F.G. Scoca (a cura di) <em>Diritto Amministrativo</em>, Torino, 2015; M. Ramajoli, <em>La s.c.i.a. e la tutela del terzo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012; M.A. Sandulli, <em>Dalla d.i.a. alla s.c.i.a.: una liberalizzazione “a rischio”</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2010; S.S. Scoca, <em>Gli atti di autoamministrazione</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2014.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Confr. F. De Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17bis introdotto dalla cd. riforma Madia</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 20/2015.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Sul rapporto tra diritti fondamentali e amministrazione confr. M. Midiri, <em>Diritti fondamentali, effettività della tutela, giudice amministrativo</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2015.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cons. Stato, Commissione Speciale, 30 marzo 2016, parere n. 839/2016.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Corte Costituzionale, 27 giugno 1986, n. 151.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Confr. Corte Costituzionale, 24 giugno 2004, n. 196.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Corte Costituzionale, 9 aprile 2013, n. 85. Si legge nella parte motiva: “<em>La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale</em>”.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Sui motivi imperativi di interesse generale e sul rapporto tra libertà economica e interesse generale v A. Cioffi, <em>Annullamento d’ufficio e libertà economiche</em>, intervento svolto nell’ambito del Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali<strong>”</strong>, Campobasso, 8-9 aprile 2016, <em>www.diritto-amministrativo.org</em>.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Confr., <em>ex multis</em>, CGUE, Seconda Sezione, 24 maggio 2011, C-400/08: “<em>73 Secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alla libertà di stabilimento che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso (v. sentenze 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer, Racc. pag. I-1721, punto 44; 19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., Racc. pag. I-4171, punto 25, nonché BlancoPérez e Chao Gómez, cit., punto 61).</em><br />
<em>74 Fra tali motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, la protezione dell’ambiente (v., in particolare, sentenza 11 marzo 2010, causa C-384/08, Attanasio Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50 e giurisprudenza ivi citata), la razionale gestione del territorio (v., per analogia, sentenza 1° ottobre 2009, causa C-567/07, Woningstichting Sint Servatius, Racc. pag. I-9021, punto 29 e giurisprudenza ivi citata) nonché la tutela dei consumatori (v., in particolare, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7083, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, finalità di natura puramente economica non possono costituire un motivo imperativo di interesse generale (v., in tal senso, in particolare, sentenza 15 aprile 2010, causa C-96/08, CIBA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)</em>”.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sul rapporto tra SCIA e annullamento d’ufficio a seguito della riforma dell’art. 21-nonies confr. M. Lipari, <em>La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 20/2015.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Confr., M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 17/2015.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Dalla lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 19, 21 e 21-nonies, la disciplina degli interessi sensibili risulta infatti essere la seguente: la P.A. adotta i provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione e di rimozione (salvo che non sia possibile conformare l’attività o che il privato, nel termine concesso, non abbia conformato l’attività) alle condizioni di cui all’art. 21-nonies, ossia nel termine massimo di 18 mesi&nbsp; laddove sussistano ragioni di interesse pubblico e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con l’eccezione delle ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, per le quali, ai sensi dell’art. 21, non è consentita la conformazione dell’attività o la sanatoria e non opera il limite temporale ex art. 21-nonies.<br />
Con riferimento al <em>dies a quo</em> per la decorrenza del termine per l’esercizio dei suddetti poteri, si può ritenere che l’introduzione dell’art. 18 bis, ad opera del D.Lgs 30 giugno 2016, n. 126, abbia di fatto superato i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato nel parere del 30 aprile 2016 sulla bozza di decreto. Ciò in quanto, come è noto, la nuova disposizione fissa quale <em>dies a quo</em> per i provvedimenti di cui all’art. 19, co. 3, la data di ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Art. 20, co. 4: “<em>Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l&#8217;immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell&#8217;amministrazione come rigetto dell&#8217;istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti</em>”.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sul punto, confr. F. De Leonardis, <em>op. cit</em>. Sulla compatibilità del nuovo istituto con l’art. 20, co. 4, confr. F. Scalia, <em>Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia</em>, in <em>Urb. e App.</em>, n. 1/2016, che, a sostegno della propria ricostruzione, richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa alla questione della vigenza o meno dell&#8217;ipotesi di silenzio assenso prevista dall&#8217;art. 13, co 1 e 4, della L. n. 394 del 1991 a seguito della novella dell’art. 20 della Legge n. 241 del 1990; questione che il Consiglio di Stato, III Sezione, con l’ordinanza n. 642/2016 del 17 febbraio 2016 ha rimesso all’Adunanza Plenaria, stante il contrasto giurisprudenziale. Di particolare interesse è la soluzione cui giungerà l’Adunanza Plenaria poiché avrà indubbi riflessi anche sulla questione che qui occupa, soprattutto nel caso in cui venisse affermata la prevalenza della norma generale di cui all’art. 20, in linea con le decisioni della IV Sezione: “<em>Afferma in conclusione la Sezione Quarta che «non si può far ricorso al principio di specialità che postula l&#8217;equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente»; donde l’evidenza della inapplicabilità alla materia della tutela ambientale, in forza dell’intervento dell&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 80/2005, del regime del silenzio-assenso</em>” (ord. n. 642/2016). La questione è stata discussa all’udienza dell’8 giugno 2016 ma, al momento della redazione del presente contributo, non si conosce ancora la decisione.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Sul punto, F. De Leonardis, <em>op. cit.</em>, sottolinea come “<em>Alla luce di tutto ciò la clausola di salvaguardia inserita all’ultimo comma per la quale il regime del silenzio assenso non varrebbe nell’ipotesi in cui il diritto europeo richieda provvedimenti espressi, appare come una foglia di fico, la cui introduzione appare senz’altro assai intelligente, ma contrasta con l’esigenza di chiarezza e di certezza delle norme giuridiche</em>”, p. 8.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Cons. Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016, parere n. 1640/2016.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cons. Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016, parere n. 1640/2016.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> <em>Ibidem</em></div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Confr., R. Dipace, <em>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi</em>, intervento svolto nell’ambito del Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali<strong>”</strong>, Campobasso, 8-9 aprile 2016, <em>www.diritto-amministrativo.org</em>.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> “<em>g) previsione che si consideri comunque acquisito l&#8217;assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell&#8217;ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge; […]</em><br />
<em>n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame”</em>.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Confr., R. Dipace, <em>op.cit.</em></div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Con la bozza provvisoria, infatti, il legislatore delegato aveva riscritto il co. 1 dell’art. 19, adottando, al contrario di quanto attualmente previsto, una formula che individuava il limite dell’operatività della SCIA nei casi in cui “<em>siano richieste autorizzazioni espresse in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale</em>”. A ciò si aggiunga che all’art. 3, in cui venivano classificate le attività in ragione dei diversi regimi giuridici, al co. 2 si prevedeva che fossero soggette a SCIA “<em>le attività dei privati che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporti valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni</em>”.<br />
Di talchè, la SCIA avrebbe operato in presenza di attività vincolata della Pubblica Amministrazione (vincolata, come sottolineato dal Consiglio di Stato “a monte” e “a valle”), salvo che non si fosse trattato dei casi in cui fossero necessarie “autorizzazioni espresse”, cioè in quelle ipotesi, indicate nel co. 3 dell’art. 3 del medesimo decreto, in cui le attività “<em>possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti che richiedono valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni in base a specifiche disposizioni normative giustificate da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità</em>”.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La tutela del pubblico dipendente (e non solo) che segnala illeciti (c.d. whistleblower).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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<p>1. Il Whistleblowing   Con il termine «whistleblowing» &#8211; di provenienza anglosassone che, pur non avendo una traduzione in lingua italiana, letteralmente significa «soffiare nel fischietto» &#8211; si indica la segnalazione di illeciti o irregolarità, riscontrati in ambito lavorativo, commessi contro l&#8217;interesse dell’azienda o dell’ente in cui si lavora o contro</p>
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<p> 1. <strong>Il Whistleblowing</strong>  <br /> Con il termine «<em>whistleblowing</em>» &#8211; di provenienza anglosassone che, pur non avendo una traduzione in lingua italiana, letteralmente significa «<em>soffiare nel fischietto</em>» &#8211; si indica la segnalazione di illeciti o irregolarità, riscontrati in ambito lavorativo, commessi contro l&#8217;interesse dell’azienda o dell’ente in cui si lavora o contro l’interesse pubblico. <br /> Il <em>whistleblowing</em> nasce negli anni Novanta come una <em>best practice</em> di origine aziendale, ma è stato riconosciuto in seguito in diversi ordinamenti nazionali quale importante strumento per combattere e prevenire comportamenti illeciti o irregolari perpetrati all&#8217;interno di istituzioni ed imprese. <br /> In tal senso, il <em>whistleblowing</em> rappresenta uno strumento piuttosto diffuso all&#8217;estero, soprattutto nei Paesi anglosassoni e scandinavi, e che in Italia resta ancora relativamente poco conosciuto.<br /> Si tratta, soprattutto, di uno strumento di potenziale particolare rilevanza nell&#8217;ambito di una effettiva ed efficace lotta alla corruzione e prevenzione della stessa. <a href="#_ftn1" title="">[1]</a><br /> Alla base dell&#8217;esigenza di un intervento legislativo in merito vi è la constatazione che chi denuncia casi di “corruzione”, non soltanto potrebbe non essere protetto all’interno dell’organizzazione di appartenenza, ma potrebbe finire col mettere a rischio, a causa della segnalazione, la propria posizione.</p>
<p> <strong>2. La segnalazione di condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro (whistleblowing) nella Pubblica Amministrazione.</strong>  <br /> L’introduzione di un’adeguata tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite si deve alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), limitatamente all’ambito della Pubblica Amministrazione.<br /> L’art. 1, co. 51, della legge predetta, ha infatti inserito l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo<br /> 2001, n. 165, prevedendo che: «<em>fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia</em>». <br /> La disposizione richiamata delinea una protezione generale e astratta: essa va completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale &#8211; per effettuare la propria segnalazione &#8211; deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che eviti una esposizione a misure discriminatorie. <br /> L’attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge. </p>
<p> <strong>3. Soggetti destinatari della tutela, riservatezza e altri obblighi di denuncia. </strong>  <br /> L’art. 54-bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici e presuppone l’identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato.<br /> Nella nozione di dipendente sono compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico.<br /> Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.<br /> La norma contenuta nell’art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio rispetto all’obbligo di cui al precedente punto, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, a cura dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.  La segnalazione di condotte illecite di cui all’art. 54-bis non sostituisce pertanto, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria.<br /> La segnalazione di condotte illecite di cui all’art. 54-bis consente inoltre alle singole amministrazioni di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l’efficacia.<br /> L’art. 54-bis impone alla P.A. di assicurare la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona: a tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.<br /> La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità: non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.<br /> La <em>ratio</em> della norma è infatti nel senso di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.<br /> La P.A. può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.<br /> L’invio di segnalazioni anonime e la loro trattazione avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti rispetto alle segnalazioni nominative<br /> Occorre poi considerare che nella P.A. operano anche soggetti che non possono essere ricompresi fra i dipendenti ma che pure svolgono la propria attività professionale all’interno dei pubblici uffici.<br /> Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della P.A.. <br /> Con riguardo a queste tipologie di soggetti, il legislatore prevede l’estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta dei dipendenti, e a tale fine prevede che siano inseriti negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dalla legge e dai Codici di Comportamento adottati dalle singole amministrazioni.</p>
<p> <strong>4. Oggetto e contenuto della segnalazione del dipendente</strong>.  <br /> Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 54-bis comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa <em>ab externo </em>(si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).<br /> Le condotte illecite segnalate dal dipendente, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza <em>«in ragione del rapporto di lavoro</em>» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> <br /> Non sono soggette alla tutela dell’art. 54-bis le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’Amministrazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.<br /> Non è invece necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato; in questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.<br /> In particolare la segnalazione deve comprendere almeno i seguenti elementi: </p>
<ul>
<li>la narrazione dell’episodio e/o la descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione a cui la segnalazione si riferisce;
<li>i nominativi di possibili testimoni del fatto;
<li>l’eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l’accaduto o che sia comunque utile a tal fine. </ul>
<p>   5. <strong>La tutela accordata al dipendente</strong>.  <br /> Il dipendente che segnala condotte illecite va tenuto esente, ai sensi dell’art. 54-bis, da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «<em>misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia</em>».<br /> La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.<br /> Come previsto dall’art. 54-bis la predetta tutela trova un limite nei «<em>casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile</em>» e si applica dunque quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala non integri un’ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un “<em>malicious report</em>”.<br /> La tutela non trova, invece, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.<br /> La cessazione della tutela del segnalante contro le “<em>misure </em>[…]<em>, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia</em>” discende dall’accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità <em>ex</em> art. 2043 del codice civile) e, quindi, è necessaria a tal fine una pronuncia giudiziale almeno in primo grado sfavorevole al segnalante.<br /> Ai sensi dell’art. 54-bis, la P.A. è tenuta a garantire nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell’identità del segnalante.<br /> La norma fornisce già un’indicazione specifica disponendo che, se l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso. <br /> Quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.<br /> Ai sensi dell’art. 54-bis la segnalazione nominativa del dipendente, con la relativa documentazione allegata, è comunque sottratta all’accesso amministrativo previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.</p>
<p> <strong>6.Modalità per la gestione delle segnalazioni. </strong>  <br /> Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi, per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.<br /> Al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il flusso di gestione delle segnalazioni deve avviarsi con l’invio della segnalazione al responsabile anticorruzione.<br /> Infatti, a livello amministrativo, il sistema anticorruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno proprio sul responsabile, cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.<br /> Il responsabile anticorruzione è, dunque, il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti anche al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano anticorruzione, pena, peraltro, l’attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, infatti, possono fornire importanti informazioni di tipo generale (ad esempio, concernenti le tipologie di violazioni segnalate) dalle quali desumere elementi per l’identificazione delle aree critiche sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano anticorruzione, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.<br /> Si ricorda, inoltre, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.<br /> Qualora le segnalazioni riguardino condotte illecite del responsabile anticorruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’ANAC.<br /> Se una segnalazione di illecito viene indirizzata, in modalità cartacea o via mail, al diretto superiore del segnalante, tale segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata al responsabile anticorruzione nel rispetto della garanzia di riservatezza (inoltrando la segnalazione chiusa in doppia busta, scrivendo sulla busta “riservata personale”).<br /> In tal caso, gravano sul diretto superiore del segnalante e sui suoi collaboratori gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il responsabile anticorruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto al responsabile anticorruzione, ove istituito.<br /> Ai fini della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l’ausilio di procedure informatiche è preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante o l’invio di documentazione cartacea, e la comunicazione dell’iniziativa al pubblico dovrà porre in adeguata evidenza tale preferibilità.<br /> La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti interni o terzi esterni.<br /> Nel caso di trasmissione a soggetti interni dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.  I soggetti interni, cui sono stati inoltrati il contenuto della segnalazione e gli esiti dell’investigazione, informano il responsabile anticorruzione dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.<br /> Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis.<br /> Il responsabile anticorruzione informa gli organi di vertice amministrativo sul numero e sugli esiti delle segnalazioni pervenute, nella propria relazione annuale.<br /> Quanto all’ambito di operativita’ del whistleblowing, si puo’ dire che esso interessi tutti gli ambiti di attivita’ ed i procedimenti, che vedono operare le PP.AA., senza alcuna esclusione a priori.</p>
<p> <strong>7. La novella ad opera della Legge n. 179 del 2017.</strong>  <br /> La recente legge n. 179 del 2017 interviene rafforzando la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e tenta di affrontare le criticita’ che sono emerse a seguito dell’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento.<br /> La nuova legge si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino.<br /> Le nuove norme modificano l’art.54 bis del D.Lgs. n.165/01, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell&#8217;ente o all&#8217;Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere &#8211; per motivi collegati alla segnalazione &#8211; soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.<br /> La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’Amministrazione.<br /> L’A.N.A.C., a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se ritenuto responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’A.N.A.C. applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile anticorruzione che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.<br /> Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione e&#8217; sottratta all&#8217;accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241 e  successive modificazioni.<br /> L’A.N.A.C., sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.<br /> Sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.<br /> Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla P.A..<br /> Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell&#8217;ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.<br /> L&#8217;articolo 3, infine, introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d&#8217;ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà all&#8217;imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell&#8217;interesse all&#8217;integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.<br /> La novella del 2017 introduce sicuramente degli strumenti e delle tutele maggiori per il whistleblowing, ampliandone la portata.<br /> Essa rafforza la tutela del denunciante e, soprattutto, amplia l’ambito di operativita’ delle norme volte a prevenire fenomeni illeciti.<br /> In particolare, giova segnalare, in questa sede, due aspetti.<br /> La tutela della posizione lavorativa del denunciante, che in questa sede trova pieno riconoscimento, costituisce aspetto di non secondaria importanza, perché mette l’Amministrazione nelle condizioni di risalire alla verita’ dei fatti, senza esplicazione di poteri, espliciti o impliciti, di carattere ritorsivo.<br /> Infine, l’estensione dell’istituto anche al settore privato che operi con le Pubbliche Amministrazioni e, piu’ in generale al settore privato, costituisce sintomo di elevata civilta’ giuridica, nella tensione all’equiparazione, ormai intrapresa da oltre un ventennio, tra pubblico e privato, che vede talvolta, come in questo caso, le innovazioni normative nascere e provenire proprio dal sistema pubblico, tradizionalmente ritenuto piu’ lacunoso.<br /> Cio’, anche nella convinzione che la lotta alla corruzione sia un fenomeno di natura culturale, ancor prima che giuridico, dove gli strumenti preventivi devono ricevere un’adeguata considerazione.<a href="#_ftn3" title="">[3]</a><br />  <br />  <br />  <a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul tema v. piu’ diffusamente A.POLICE, New Instruments of Control over public Corruption: the Italian Reform to restore Transparency and Accountability, in Il Diritto dell’Economia, 2015,2, 15 e ss.  </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sul tema cfr. R.CANTONE, La tutela del whistleblower: l’art.54 bis del d.lgs. 165/2001, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G.MATTARELLA &#8211; M. PELISSERO, Torino, 2013, 244, il quale evidenzia, appunto, come i fenomeni corruttivi non riguardino esclusivamente la figura del corrotto e del corruttore, ma investano, in modo piu’ ampio il contesto dove essi operano. Pertanto è opportuno che il legislatore intervenga, perchè “meccanismi di omerta’ coinvolgono (…) non solo le parti del sinallagma corruttivo, ma anche, spesso, i componenti dei medesimi uffici di cui fa parte soprattutto il corrotto (….) Questi soggetti, pur potendo non avere alcun interesse nel rapporto illegale, tendono a non segnalare, quantomeno in modo formale, le loro conoscenze sugli altrui illeciti comportamenti”.<br /> <a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul punto v. M.D’ALBERTI, Corruzione “soggettiva” e “oggettiva”, in Corruzione e sistema istituzionale, a cura di M.D’ALBERTI – R.FINOCCHI, Bologna, 1994, 13 e ss.<br /> Nel medesimo senso, e, cioe’, sull’importanza degli strumenti preventivi di lotta alla corruzione, v. A.VANNUCCI, La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G.MATTARELLA &#8211; M. PELISSERO, Torino, 2013, 90 e ss.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La nuova Conferenza di servizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/">La nuova Conferenza di servizi</a></p>
<p>1. Efficienza della pubblica amministrazione e aumento della produttività. Il ruolo della Conferenza di servizi.&#160;&#160; &#160; Fra i fattori in grado di accrescere, nei prossimi anni, la produttività dell’economia italiana e gli investimenti per superarne lo stato di stagnazione, vi sono, senza dubbio, le Riforme amministrative. I nodi irrisolti della</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/">La nuova Conferenza di servizi</a></p>
<p><strong><em>1. Efficienza della pubblica amministrazione e aumento della produttività. Il ruolo della Conferenza di servizi.</em></strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Fra i fattori in grado di accrescere, nei prossimi anni, la produttività dell’economia italiana e gli investimenti per superarne lo stato di stagnazione, vi sono, senza dubbio, le Riforme amministrative.<br />
I nodi irrisolti della burocrazia, fra cui la complessità delle regole, l’allungamento dei tempi di risposta, l’incertezza e l’instabilità delle decisioni e, infine, i costi da sostenere per i procedimenti amministrativi, infatti, soffocano lo sviluppo economico, soprattutto quello delle imprese più dinamiche.<br />
L’eccesso di oneri regolatori, il prolungarsi dei tempi e l’incertezza degli esiti delle decisioni, per un versante, accrescono il rischio d’impresa ma, per l’altro, rappresentano un elemento che sfavorisce la localizzazione degli investimenti perché rendono un determinato territorio meno attrattivo per le imprese. Un eccessivo carico amministrativo, infatti, costituisce una diseconomia che produce una riduzione dei vantaggi comparati e, quindi, può disincentivare la localizzazione produttiva nel territorio<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
Fra le ragioni della Pubblica Amministrazione e quelle delle imprese, in tale prospettiva, non vi èconflitto ma convergenza; fra gli interessi della collettività vi è anche quello di una crescita economica che possa favorire la creazione di nuovi sbocchi occupazionali.<br />
&nbsp;Uno degli snodi per i quali queste criticità sono più avvertite dalle imprese è, indubbiamente, quello dei procedimenti autorizzatori e, al loro interno, della Conferenza di servizi, finora caratterizzata da una complessità e da tempi eccessivi per conseguire le decisioni.<br />
Istituto introdotto al fine di semplificare e di ridurre il procedimento autorizzatorio, tale Conferenza oggi è ritenuta in effetti, paradossalmente, la principale responsabile dell’incertezza nelle decisioni e della dilatazione dei tempi dei procedimenti complessi. Le consultazioni avviate fra le amministrazioni regionali e le associazioni imprenditoriali più rappresentative (Confindustria, CNA, Confcommercio), peraltro già organizzate in tavoli di lavoro per l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, avevano fatto emergere, in effetti, gli aspetti critici della precedente disciplina. Questi non sono stati adeguatamente risolti dalle molteplici modifiche e integrazioni legislative intervenute negli ultimi vent’anni.<br />
Le principali coordinate di riforma dovevano indirizzarsi, pertanto, verso un’accelerazione dei tempi della Conferenza e la garanzia di una stabilità della determinazione conclusiva. A queste finalità, fra le altre, concorre l’intervento riformatore contenuto nella bozza di decreto legislativo attuativo dell’art. 2 della l. n. 124 del 2015.<br />
Si tratta, dunque, di un istituto che rappresenta un terreno di riforma, e di conseguente analisi, decisivo per sondare e migliorare le relazioni fra imprese e pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>2.</strong>&nbsp;<strong><em>Le finalità e le innovazioni introdotte dall’intervento riformatore.</em></strong> &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;La principale finalità dell’intervento normativoè stata quella di portare a compimento il disegno di trasformazione funzionale dell’istituto, dispiegatosi negli ultimi venticinque anni.La Conferenza di servizi in effetti, da iniziale strumento essenzialmente di semplificazione e, nel contempo, di coordinamento fra amministrazioni<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, fondato sulla contestualità e sull’unanimità, si è poi evoluta, progressivamente, in meccanismo in grado di permettere l’assunzione di decisioni anche in presenza dell’inerzia o del dissenso anche delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Al principio di unanimità si è sostituito dunque, in tale prospettiva, quello del conseguimento delle posizioni prevalenti<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> e la contestualità nella presenza &nbsp;delle amministrazioni è divenuta, da regola, ipotesi residuale ed eccezionale.<br />
Se nel primo modello, contenuto nella formulazione originaria prevista nell’art. 14, comma 2, della l. n. 241 del 1990, l’accento era posto su una valorizzazione del profilo dinamico del modo di esercizio del potere discrezionale, attraverso la sostituzione, ad una serie di valutazioni separate dei singoli interessi, di «una valutazione contestuale»<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> fra amministrazioni pubbliche, a fini, essenzialmente, di semplificazione e di coordinamento, nel secondoha prevalso la funzione di accelerazionedei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte in procedimenti pluristrutturati.<br />
Nel primo modello, infatti, il titolare di ciascun interesse pubblico era indotto, principalmente, a farsi carico, oltre che del proprio, degli ulteriori interessi pubblici che venivano contestualmente in rilievo al fine di addivenire ad una valutazione unica, globale e contestuale di tutti i profili coinvolti.La Conferenza, dunque, aveva innovato il modo con cui le pubbliche amministrazioni formano la propria volontà, mutando le tradizionali regole di esercizio del potere discrezionale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp; Questa prima funzione si è arricchita in seguito, con il d.l. n. 78 del 2010, con quella di accelerare il processo decisionale delle amministrazioni coinvolte, attraverso il superamento del principio di unanimità e l’introduzione di meccanismi di elezione e di prevalenza fra le posizioni assunte dalle diverse amministrazioni.<br />
Questo mutamento di funzione si è reso necessario per l’assetto che l’ordinamento giuridico conferisce agli interessi pubblici ritenuti meritevoli di tutela.L’equiordinazione fra i differenti interessi pubblici, tipica degli attuali ordinamenti democratici, ne ha imposto, in effetti, sempre più il contemperamento con moduli orizzontali, anziché con moduli gerarchici.<br />
In assenza di meccanismi legislativi di graduazione degli interessi pubblici,infatti, se ne è affidata la prevalenza e la composizione a meccanismi essenzialmente procedimentali, favorendo la capacità dei soggetti presenti all’interno della Conferenza di comporre gli interessi in gioco e di pervenire all’assunzione della decisione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Quest’ultima, infatti, appare sempre più come la risultante di un procedimento complesso cui prendono parte diverse amministrazioni pubbliche, ciascuna partecipe di un’azione di contemperamento fra gli interessi pubblici la cui tutela è loro affidata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il compimento di questo processo di evoluzione funzionale era affidato, dal legislatore delegante, ad una serie di principi e criteri direttivi consistenti, essenzialmente, a) nella riduzione dei casi di obbligatorietà della Conferenza di servizi; b) nello snellimento dei lavori, da ottenere anche con l’utilizzo di strumenti informatici; c) nella ridefinizione delle tipologie di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica, nelle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale; d) nella riduzione dei termini per la convocazione, l’acquisizione degli atti di assenso e l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; e) nella certezza dei tempi, anche con l’imposizione ai partecipanti della chiarezza e dell’univocità delle conclusioni espresse; f) nella garanzia di forme di coordinamento e di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questi criteri sono stati declinati, nella bozza di decreto attuativo, in tre elementi di innovazione, che ne costituiscono, al tempo stesso, i fattori riformatori qualificanti: a) la conferenza semplificata; b) il rappresentante unico nella conferenza simultanea; c) il meccanismo di opposizione successiva in caso di dissensi qualificati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di seguito si procederà ad una loro sintetica analisi, finalizzata a chiarire la loro influenza sulla nuova funzione riconosciuta alla Conferenza di servizi dalla nuova disciplina.<br />
&nbsp;</p>
<p><strong><em>3. La Conferenza semplificata.</em></strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
Una delle principali novità della Riforma è costituita dall’introduzione della cd. Conferenza semplificata come modalità ordinaria e obbligatoria di svolgimento dei procedimenti a decisione pluristrutturata. Nella precedente disciplina la conferenza di servizi veniva convocata, infatti, unicamente nell’eventualità si fosse verificata un’inerzia o manifestato un dissenso dopo trenta giorni dall’ordinario svolgimento di procedimenti di questo tipo. Quest’innovazione, viceversa, permette di includere nel nuovo modello la fase attualmente esterna alla Conferenza, ossia quella rivolta a verificare la presenza di possibili inerzie o dissensi rispetto all’assunzione della determinazione conclusiva e a valutarne le possibilità di superamento.<br />
Resta ferma la possibilità, per l’amministrazione procedente, di attivare direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ove ritenuto necessario in relazione alla particolare complessità della decisione da assumere o su motivata richiesta delle altre amministrazioni o del soggetto privato interessato.<br />
Inoltre, giàin questa fase sarebbe opportuno garantire la possibilità di partecipazione del soggetto privato non confermata in modo esplicito dallo schema in esame, né in relazione alla conferenza preliminare né in quella definitiva. L’art. 14-<em>ter,</em> comma 2-<em>bis,</em> della l. n. 241 del 1990 contempla già in modo esplicito tale partecipazione del richiedente, come osservatore, alla conferenza preliminare, in modo da permettergli di avere un pieno accesso ai relativi atti. Non vi è alcuna ragione, peraltro, di eliminare tale possibilità del soggetto privato di prendere parte alla conferenza ed esperire il relativo accesso documentale, che potrebbe giovare all’amministrazione nel poter contare sui contribuiti e gli elementi offerti dai soggetti privati in vista della decisione finale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà il modello semplificato non è una vera e propria conferenza, dato che si svolge in modalità asincrona e non è soddisfatto, quindi, quel principio aristotelico di unità di tempo, di luogo e di azione tipico del modello classico. Le varie amministrazioni che ricevono il progetto di decisione, infatti, devono rendere le proprie determinazioni entro un certo termine, anche se non necessariamente in modo simultaneo. Tali determinazioni vengono formulate in termini di assenso o dissenso, unitamente all’esplicitazione delle condizioni necessarie ai fini dell’acquisizione del primo o del superamento del secondo.<br />
Nel caso in cui l’assenso accordato dalle diverse amministrazioni sul progetto di decisione risulti incondizionato ovvero le condizioni indicate da queste per conferire l’assenso o superare il dissenso siano ritenute superabili senza modificare, sostanzialmente, il progetto di decisione finale oggetto della Conferenza, l’amministrazione procedente perviene ad una determinazione motivata di conclusione di questa.<br />
Un pregio di questa soluzione è quello di permettere di applicare, già in tale fase, il regime delle condizioni di validità del dissenso e, in loro assenza, di consentire la formazione del silenzio assenso, che pure non esenta l’amministrazione dalla relativa responsabilità<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.Per evitare la formazione del silenzio assenso, infatti, già in questa fase le amministrazioni dovranno rendere un dissenso esplicito, adeguatamente motivato e accompagnato dalle modifiche necessarie ai fini dell’assenso<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Su tale versante, dunque, nei procedimenti a decisione pluristrutturata il modello della conferenza semplificata include quello del silenzio assenso previsto dall’art. 17 <em>bis</em>, l. n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 3 della l. n. 124 del 2015. I due istituti sono in parte coincidenti e il loro coordinamento è soddisfatto dal fatto che l’amministrazione ricorrerà al silenzio-assenso nei casi di decisione con due amministrazioni, mentre si farà ricorso al meccanismo presente in seno alla conferenza negli altri casi, più complessi, di decisione pluristrutturata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il vantaggio di quest’innovazione è quello di evitare il ricorso alla conferenza simultanea in presenza di semplici inerzie nella fase ordinaria di svolgimento della procedura e di riservare ad una valutazione effettivamente contestuale solo il manifestarsi di dissensi espliciti che l’amministrazione ritenga opportuno superare. Si&nbsp; prevede che, in tal modo, possano concludersi tutte le conferenze non particolarmente complesse e si riducano in modo significativo i casi di riunioni con la partecipazione contestuale di rappresentanti delle amministrazioni competenti.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>4.&nbsp;I rappresentanti unici nella conferenza simultanea.</em></strong> &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; Un’ulteriore innovazione qualificante della nuova disciplina riguarda le modalità di formazione della volontà dell’amministrazione all’interno della conferenza simultanea. Con questa novità il contemperamento di interessi pubblici affidato al procedimento a decisione pluristrutturata si manifesta solo in parte all’interno dello stesso mentre, per altra parte, avviene a monte del suo svolgersi, attraverso la nomina del rappresentante unico.<br />
La nuova disciplina, infatti, prevede che le amministrazioni statali partecipino mediante un rappresentante unico, abilitato a manifestare in modo univoco, definitivo e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le determinazioni di sua competenza.<br />
Nel caso di amministrazioni statali, queste sono rappresentate da un unico soggetto nominato, anche in via preventiva, per specifiche materie o periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri oppure, in caso di amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato. Nel caso di amministrazioni regionali o locali, queste definiscono i modi di designazione del rappresentante unico degli enti o organismi inclusi nel rispettivo livello territoriale nonché l’eventuale partecipazione di questi ai lavori della conferenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benché prive del potere di rappresentanza, le singole amministrazioni statali possono comunque prendere parte alla Conferenza in funzione di supporto e di arricchimento della valutazione comune che, tuttavia, il rappresentante unico è il solo abilitato ad esprimere.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tal modo il contemperamento di interessi pubblici all’interno della stessa amministrazione avviene a monte della Conferenza simultanea, alla quale è affidato dunque, unicamente, quello fra livelli di governo differenti. Tuttavia, la possibile presenza delle amministrazioni rappresentate permette a queste di contribuire alla posizione comune attraverso le proprie valutazioni; viene preservata, in tal modo, la funzione della Conferenza quale luogo di collaborazione e di coordinamento di interessi e di graduale ricerca di soluzioni possibilmente condivise.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In base al risultato dell’ultima riunione e, comunque, non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente dovrà adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sempre sulla base delle prevalenti posizioni espresse dai rappresentanti delle amministrazioni intervenute. A tal fine si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero, pur presenziando, non abbia esplicitato la propria posizione oppure abbia espresso un dissenso non adeguatamente motivato. Tale decisione finale, ai sensi dell’art. 14-<em>quater</em>, sostituisce a tutti gli effetti, come nella precedente disciplina, gli atti di assenso, comunque qualificati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici interessati. Si prevede, altresì, che le amministrazioni sostituite, nella loro attività, da tale decisione, possano sollecitare con adeguata motivazione l’amministrazione procedente ad assumere proprie determinazioni in via di autotutela purché abbiano presenziato alla riunione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Risulta confermata la riconduzione della conferenza di servizi al modulo procedimentale semplificato, anziché a quello dell’organo collegiale dotato di proprie competenze<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;<br />
<em><strong>&nbsp;5</strong></em>.&nbsp;<strong><em>Il meccanismo di opposizione successiva in caso di dissenso qualificato. Le condizioni di applicazione della riforma.</em></strong> &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; La terza innovazione rilevante investe la questione del meccanismo di superamento dei dissensi delle amministrazioni titolari di interessi qualificati o per la loro natura cd. «sensibile» (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o tutela della salute e della pubblica incolumità), oppure per la loro particolare posizione di autonomia (regioni o province autonome nelle materie di propria competenza).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La precedente soluzione era improntata, com’è noto, all’esercizio di poteri sostitutivi esercitati, nel caso in cui l’amministrazione dissenziente o procedente fosse un’amministrazione statale, dal Consiglio dei ministri(con la partecipazione consultiva del Presidente della Giunta regionale in caso di dissenso espresso da una regione) mentre, nelle altre ipotesi, si affidava la decisione ai competenti organi esecutivi degli enti territoriali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La scelta operata dalla nuova disciplina, viceversa, è quella per cui l’efficacia della determinazione motivata assunta in Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti, in presenza del dissenso di un’amministrazione titolare di un interesse qualificato, resta sospesa per permettere l’opposizione dell’amministrazione titolare di un interesse qualificato. Anche le singole amministrazioni che intervengono nella conferenza unicamente a fini di supporto del proprio rappresentante unico possono formulare a quest’ultimo il proprio dissenso al fine di indurlo a proporre un’opposizione.<br />
Lo scopo della nuova disposizione è quello di costringere le amministrazioni ad assumere una posizione chiara e univoca, evitando, così, il rischio di comportamenti inutilmente dilatori o ostruzionistici.<br />
A seguito dell’attivazione dell’opposizione la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione fra i partecipanti delle amministrazioni dissenzienti e le altre amministrazioni presenti alla Conferenza. Nel corso della riunione è possibile per i partecipanti formulare proposte al fine di addivenire ad una soluzione condivisa che supplisca alla deliberazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli stessi effetti.<br />
Qualora l’esito della riunione approdi ad una soluzione condivisa, questa si traduce nell’adozione, da parte dell’amministrazione procedente, di una nuova determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Nel caso, viceversa, in cui tale intesa non sia conseguita, la questione approda al Consiglio dei ministri, a cui possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle provincie autonome.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se tuttavia l’opposizione non viene accolta neppure in tale fase, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza acquista un’efficacia definitiva.<br />
&nbsp;&nbsp; Il pregio di tale soluzione è quello di invertire l’onere di sollecitare una mediazione fra posizioni prevalenti e dissenzienti qualificate e ottenere, in tal modo, una rilevante semplificazione del procedimento. Se nella precedente disciplina, infatti,erano i titolari degli interessi prevalenti a dover attivare una procedura aggravata per superare i dissensi qualificati, ora tocca alle amministrazioni dissenzienti attivare la stessa procedura per privare di efficacia la decisione assunta sulla base delle posizioni prevalenti.<br />
Ne risulta rafforzata, inevitabilmente, la posizione dell’amministrazione procedente perché i potenziali dissenzienti saranno scoraggiati dal constatare che la decisione adottata senza il loro consenso può essere ribaltata solo esperendo con successo il rimedio oppositivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; La soluzione individuata, comunque, realizza un adeguato equilibrio fra semplificazione, maggiore efficienza nel conseguimento delle decisioni e tutela degli interessi pubblici coinvolti, nel senso a suo tempo indicato dalla Corte costituzionale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Essa permette dunque di realizzare, come richiesto dai giudici costituzionali, un equo contemperamento «fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un’istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi un’(eccessiva) attenuazione delle rispettive attribuzioni»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Con le modifiche apportate dalla nuova disciplina, in sintesi, le pubbliche amministrazioni potranno ragionevolmente contare su un meccanismo che permetterà loro di assumere decisioni stabili in tempi più brevi, superando, quando possibile, inerzie e dissensi che potranno manifestarsi in sede procedimentale. Si dovrebbe accrescere, in tal modo, l’efficacia e l’efficienza dell’istituto di semplificazione eottenere un risparmio di tempo e di risorse per le imprese, grazie alla riduzione delle riunioni in modalità sincrona, allo snellimento del processo decisionale ed, infine, alla certezza e alla stabilità della decisione finale.<br />
Lo schema contemplato dal legislatore, in sé, non saràsufficiente, tuttavia, ad ottenere questo risultato in quanto dovrà essere accompagnato da alcune condizioni organizzative essenziali di attuazione della Riforma<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Alcune di esse riguardano, anzitutto, la collocazione delle innovazioni introdotte nell’assetto della conferenza di servizi all’interno del contesto, più ampio, della riforma della pubblica amministrazione realizzata dalla l. n. 124 del 2015. Tale riforma, infatti, dovrà essere concepita, al di là dei singoli aspetti, nel suo significato unitario di riordino complessivo dei rapporti fra lo Stato e il cittadino e di promozione di una visione nuova di pubblica amministrazione, attenta alle potenzialità di sviluppo economico discendenti dai suoi interventi e non solo chiusa nei propri apparati.<br />
&nbsp;&nbsp; Un rilievo centrale, inoltre, rivestirà anche la fase di attuazione della Riforma affidata all’approvazione dei decreti attuativi e la necessità di occuparsi anche degli aspetti non normativi dell’intervento quali la formazione del personale pubblico, lapresentazione al pubblico delle innovazioni introdotte e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Sarà utile, infine, anche la fase di monitoraggio e di verifica dell’impatto della nuova disciplina, attraverso eventuali interventi correttivi.<br />
Dovrà provvedersi, pertanto, ad un’adeguata formazione del capitale umano che lo metta in grado di assumersi effettive responsabilità decisionali e di tener conto anche degli aspetti economici delle questioni da affrontare.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oltre alla strategia di formazione del personale sarà utile anche un’azione di comunicazione istituzionale sulle potenzialità del nuovo modello di conferenza e di promozione di una cultura del mutamento. Infine la fase di applicazione della riforma dovrà accompagnarsi all’adozione di misure di monitoraggio delle prassi applicative e di analisi dei loro effetti, specialmente attraverso un ricorso adeguato allo strumento della verifica di impatto della regolamentazione.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">Si tratta di un tema caro al prof. Giorgio Cugurra che vi aveva scritto nel 1997, si v. ID., <em>La concentrazione dei procedimenti,</em> Relazione al Convegno su <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale (Tremezzo, 19-21 settembre 1996</em>), in <em>Atti del Convegno</em>, Milano, 1997, 98 e <em>Competenza amministrativa e limiti territoriali, in Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa</em>, Atti del XVIII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (19-21 settembre 2002), Milano 2003, 256. Questo scritto è destinato agli Studi in sua memoria.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>Si vedano, a tal proposito, le riflessioni contenute nel Ref della Confidustria nel giugno 2015.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>In tal senso si v. F. Merusi, <em>Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1993, 22 ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>Tratteggia un’evoluzione in tal senso dell’istituto, G. Sciullo, <em>La Conferenza di servizi come meccanismo di decisione,</em> in <em>Gior. dir. amm</em>., n. 10/2011, 1138.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>A partire dalla l. n. 15 del 2005 (art. 10) «l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede».</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>In tal senso si v. F.G. Scoca, <em>Analisi giuridica della conferenza di servizi</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1999, 259; anche L. Torchia, <em>La conferenza di servizi e l’accordo di programma ovvero della difficile semplificazione</em>, in <em>Gior. dir. amm.,</em> 1997, 676.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>Sull’innovazione apportata dalla conferenza di servizi sul modo di esercizio del potere discrezionale, si v. g. Cugurra, <em>La concentrazione dei procedimenti</em>, cit., 85.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Riguardo al bilanciamento fra valori, è significativo il richiamo a Corte Cost., n. 85 del 2013, laddove si afferma: «Tutti i diritti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto fra loro».</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a>A partire dalla l. n. 340 del 2000 (art. 11) la formula del silenzio assenso verrà identificata con quella dell’«amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata». Inoltre, mentre il rimedio non trovava applicazione nel caso di «amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini», tale esclusione sarà definitivamente superata dal d.l. n. 78 del 2010.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a>Con la l. n. 340 del 2000, art. 12, si era introdotta la regola per cui il dissenso delle amministrazioni regolarmente convocate, «a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie a fini del dissenso».</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>Per l’adesione a tale modello si v. F.G. Scoca, <em>Analisi giuridica della conferenza di servizi</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1999, 255.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a>Si v. Corte cost., 11 novembre 2012, n. 179 Cost.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>In tale prospettiva si v. sempre Corte cost., 11 novembre 2010, n. 313.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>In tal senso si v. il parere del Consiglio di Stato rilasciato in data 7 aprile 2016.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/">La nuova Conferenza di servizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/">Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</a></p>
<p>1. &#8211; All’entrata in vigore della legge di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, n. 124 del 2015, l’art. 3, cui si deve l’inserimento nella legge n. 241 del 1990 dell’art. 17 bis, intitolato “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/">Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</a></p>
<p>1. &#8211; All’entrata in vigore della legge di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, n. 124 del 2015, l’art. 3, cui si deve l’inserimento nella legge n. 241 del 1990 dell’art. 17 bis, intitolato “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”, era apparso come uno strumento, molto annunciato, dalla portata quasi sovversiva del sistema soprattutto per quella clausola di irrilevanza degli interessi differenziati, secondo la quale&nbsp; (in senso opposto rispetto a quanto stabilito dai contigui<br />
&nbsp;articoli 16, 17, 19 e 20) nel caso in cui fosse “prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni e servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche”, al decorso del termine nel silenzio dell’amministrazione, l’atto di consenso doveva intendersi acquisito anche nell’ipotesi in cui fossero coinvolti questi interessi; tant’è che in dottrina si era affermato che questa forma di silenzio assenso trovava applicazione, in buona sostanza, a tutti i procedimenti amministrativi, sollevando naturalmente tutta una serie di dubbi legati all’apparente ampiezza del disposto, alla sua coerenza rispetto alla clausola di rilevanza presente invece negli altri istituti di semplificazione della legge n. 241, e secondo taluno anche alla sua conformità a Costituzione.<br />
Dopo la prima apparizione, contraddistinta da un forte impatto comunicativo, questa disposizione è sembrata cadere un po’ nell’oblio; essa ha trovato in dottrina letture diverse quanto alla determinazione della fattispecie alla quale applicarsi e, per altro verso, essa non è sembrata trovare riscontro nella prassi delle amministrazioni.<br />
Chi ne parla oggi, in uno scritto precedente, pubblicato nel dicembre scorso in questa Rivista[1], è giunto a ritenere che in realtà l’ambito di applicazione dell’art. 17 bis sia molto più ridotto rispetto alle apparenze e riferibile, data la lettera della disposizione, solo all’acquisizione di atti di consenso, comunque denominati, aventi rilevanza meramente endoprocedimentale, in quanto finalizzati all’adozione di quei provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altra amministrazione di cui parla la norma.<br />
Atti di consenso, quindi, che non sembrano potersi configurare come frutto di procedimenti autonomi, a sé stanti, separati, capaci di produrre effetti giuridici esterni, bensì strumentali all’adozione di un (unico) provvedimento, normativo o amministrativo, ed esplicanti la propria funzione all’interno del procedimento volto all’emanazione di quel procedimento.<br />
Stando alla portata della disposizione, quindi, essa si applicherebbe ai casi di un unico procedimento, nel quale si innestano uno o più subprocedimenti, tipicamente finalizzati a produrre l’effetto di consentire l’adozione del provvedimento finale, e non, invece, a procedimenti connessi, volti all’emanazione di una pluralità di provvedimenti autonomi e tutti collegati dall’essere volti a consentire medesimi attività o intervento.<br />
In realtà in quella sede si osservava come la comprensione completa della portata dell’art. 17 bis risultasse in un certo senso sospesa, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi; in particolar modo per il fatto che l’art. 2 della legge Madia, recante i criteri e principi direttivi sulla disciplina della conferenza di servizi ne contemplava espressamente tra i contenuti necessari, il coordinamento con la nuova disposizione sul silenzio assenso tra amministrazioni.<br />
Questo convegno è stato organizzato nell’aspettativa che a questo punto i decreti attuativi sarebbero stati almeno in parte emanati; così purtroppo non è stato ma abbiamo comunque del materiale sufficientemente strutturato da offrire vari spunti di riflessione, specialmente se si tiene conto che ormai per tutti gli schemi di decreto è intervenuto anche il parere del Consiglio di Stato.<br />
Torneremo poi su contenuti specifici dell’art. 17 bis, ma adesso dobbiamo partire da un dato pregiudiziale, vale a dire dall’assenza nello schema di decreto sulla conferenza di servizi di qualsiasi accenno esplicito o implicito a questa disposizione, nonostante il coordinamento tra le due discipline ne fosse appunto contemplato tra i contenuti necessari; quasi a chiedersi se questa disposizione, salutata come una sorta di rivoluzione, non sia stata poi oggetto di una sorta di ripudio da parte del legislatore che l’aveva concepita, resosi conto della sua scarsa capacità di incidere sul tessuto istituzionale ed economico.<br />
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2.-&nbsp; Giocoforza quindi chiedersi se sia cambiato qualcosa e che cosa sia eventualmente mutato.<br />
In particolare va rianalizzato il rapporto tra silenzio assenso tra amministrazioni e conferenza di servizi, in quanto differenti strumenti di coordinamento, in chiave di semplificazione, della decisione tra amministrazioni e ciò verrà fatto anche in relazione alle modifiche alle normative speciali contenute nel Titolo II dello schema di decreto.<br />
Ora, il problema di una possibile sovrapposizione tra art. 17 bis e disciplina della conferenza di servizi era già emerso a ridosso dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015; in particolare si rilevava una tendenza alla sovrapposizione tra art. 14, comma 2, e art. 17 bis, a causa di una possibile parziale o totale identità dell’oggetto.<br />
Quanto alla comparazione tra le due previsioni, andando al comma 2 dell’art. 14, nel testo in questo momento ancora vigente, era evidente la sovrapposizione, l’erosione, di una parte dell’oggetto della conferenza decisoria obbligatoria ad opera dell’art. 17 bis, visto l’incipit della prima disposizione: “La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta”.<br />
Se nel regime ancora vigente, dunque, la p.A. rimane inerte e non si pronuncia sulla richiesta di consenso, non si procede più a convocare la conferenza di servizi ma si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis. Non ci troviamo più di fronte ad una decisione complessa che richiede l’effettiva partecipazione delle amministrazioni interessate e rende obbligatoria la conferenza, ma ad una decisione che si può definire di routine, che può essere ordinariamente presa anche in assenza dell’esercizio della funzione da parte delle altre amministrazioni coinvolte.<br />
Rimaneva da vedere, però, se l’art. 17 bis ‘consumava’ tutte le ipotesi di conferenza di servizi obbligatoria.<br />
Si è discusso molto in dottrina sulla portata dell’art. 14, comma 2: se si riferisse ad un unico procedimento, nel quale si innestano uno o più sub procedimenti (fattispecie che verrebbe a riprodurre quella dell’art. 17 bis), ovvero anche ai procedimenti connessi di cui al successivo comma 4, da considerare specificazione del comma 2, e le opinioni sul punto sono diverse, anche se sempre viene sottolineata la difficoltà di tenere distinte le fattispecie di cui alle due disposizioni.<br />
Ciò che qui interessa, però, è che se l’attuale art. 14 comma 2 non fa menzione di un unico provvedimento, riferendosi solo ad un’ “amministrazione procedente” (e così aprendo agli interrogativi che si è posta la dottrina),&nbsp; il comma 1 dell’art. 17 bis – al pari del successivo comma 3 –non fa riferimento alcuno a provvedimenti collegati dall’essere finalizzati a consentire un’unica attività, in ordine ai quali, peraltro, sarebbe più difficile anche parlare di silenzio assenso in una relazione “tra amministrazioni”, dal momento che questo interverrà formalmente su istanze del privato.<br />
L’ambito di applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni è parso dunque più ristretto rispetto a quello dell’art. 14, comma 2 (ove lo si voglia intendere comprensivo anche dei procedimenti connessi); ma in ogni caso, ad esaminare la lettera del comma 1 dell’art. 17 bis in raffronto alla disciplina della conferenza di servizi, essa non offre elementi tali da escludere che il suo oggetto – certamente compreso all’interno dell’art. 14 comma 2, ma che probabilmente non ne esaurisce la portata – sia un provvedimento unitario, normativo o amministrativo, rispetto al quale gli atti di concerto, nulla osta o assenso comunque denominati, siano strumentali alla sua emanazione e contenuti all’interno della fase decisoria del procedimento del quale costituisce il frutto.<br />
Anche ad una prima lettura dello schema di decreto, si potrebbe pensare che la fattispecie di cui all’art. 17 bis, comma 1 (e comma 3) possa essere in gran parte contenuta all’interno della prima ipotesi di conferenza decisoria, disciplinata dal nuovo art. 14, comma 2, primo periodo, per il caso in cui: “la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici”, con tutto ciò che ne conseguirebbe per l’assenza di un coordinamento espresso.<br />
D’altronde, se andiamo a confrontare la nuova previsione con quella ancora in vigore, ne ricaviamo un elemento di maggiore certezza rispetto al passato, quanto alla prima fattispecie di conferenza decisoria.<br />
Se, quanto all’art. 14, comma 2 attuale, poteva esserci il dubbio che quell’ipotesi di conferenza decisoria obbligatoria si riferisse ad un unico procedimento nel quale si innestano uno o più subprocedimenti, ovvero definisse una fattispecie generale cui ricondurre anche i casi di conferenza su procedimenti connessi, da questo punto di vista pare che la riforma porti maggiore chiarezza. Mentre nella versione attuale ci si riferisce semplicemente ad un’amministrazione procedente, in quella futura vi è un’amministrazione procedente che convoca obbligatoriamente la conferenza tutte le volte in cui “la conclusione positiva del procedimento” (di un procedimento unitario, quindi) sia subordinata all’acquisizione di più atti di consenso comunque denominati; mentre nel secondo periodo ci si trova di fronte alla conferenza sui procedimenti connessi (e provvedimenti collegati), alla quale l’art. 17 bis, nell’interpretazione che qui se ne è data, rimane estranea.<br />
Stando alla lettera della nuova disposizione potrebbe quindi esserci sovrapposizione molto ampia tra le due fattispecie, quanto alla conferenza di cui al primo periodo, considerato altresì il riferimento ai gestori di beni o servizi pubblici inserito nel nuovo art. 14.<br />
Quali le differenze ?<br />
L’art. 17 bis contempla espressamente i provvedimenti normativi oltre che amministrativi, e il nuovo art. 14 contempla anche i pareri tra gli atti acquisibili.<br />
A tale riguardo, peraltro, versandosi in un caso di conferenza decisoria e considerata la clausola di chiusura relativa agli “atti di assenso comunque denominati”, pare che la scelta del legislatore delegato sia di comprendere espressamente in questa categoria anche i pareri aventi natura sostanzialmente paradecisoria, riconducendo ad una funzione attiva anche i pareri vincolanti o conformi. La stessa opzione interpretativa, peraltro, era stata avanzata da taluno in dottrina anche con riferimento agli assensi comunque denominati di cui all’art. 17 bis. &nbsp;<br />
Vi è però nello schema di decreto un altro elemento letterale che ad una prima lettura sembra passare inosservato se si presta attenzione al costrutto complessivo delineato dal legislatore, e sul quale viene invece a trovarsi imperniato, in modo assolutamente implicito, il rapporto tra conferenza di servizi e silenzio assenso tra amministrazioni.<br />
Poichè l’art. 14, comma 2, rende obbligatoria la conferenza di servizi quando, ai fini della conclusione del procedimento, siano necessari “più atti” di assenso comunque denominati, a fronte della fattispecie apparentemente coincidente di cui all’art. 17 bis ( che si riferisce genericamente ad “assensi, concerti, nulla osta comunque denominati”) ne dovrebbe derivare in via residuale, negativa – come è confermato da un cenno nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, ma senza che se ne trovi poi traccia nella disciplina in fieri – che il silenzio assenso tra amministrazioni viene a ridursi ai soli casi in cui, ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia richiesto un solo atto di consenso qualsivoglia denominato, mentre invece quando gli atti di assenso siano più d’uno si scivola necessariamente nell’alveo della conferenza di servizi.<br />
Le conseguenze derivanti da questo rapporto tra le due discipline.<br />
Sicuramente l’art. 17 bis &#8211; peraltro a questo punto assai negletto – troverà applicazione con riferimento a quelle fattispecie tipiche delle relazioni tra amministrazioni centrali con riferimento alle quali era stato in realtà originariamente pensato, ovvero proprio per gli atti normativi e per i decreti ministeriali non aventi natura regolamentare da emanare d’intesa, o di concerto, &nbsp;tra due amministrazioni; oltre ad altre specifiche, particolari, ipotesi nelle quali l’ordinamento stabilisca che per l’adozione di un provvedimento amministrativo sia necessario acquisire il consenso di altra autorità, che deve esprimerlo all’interno del procedimento principale e su richiesta dell’amministrazione competente all’adozione del provvedimento principale (e non di un soggetto distinto), anche se questo fosse eventualmente atto ad istanza di parte: “assensi comunque denominati… per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi”.<br />
E così dicendo, se usciamo dall’ambito dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione centrale dove è più semplice raffigurarci fattispecie simili, andiamo per forza di cose ad imbatterci in una fattispecie evocata dal comma 3 dell’art. 17 bis, quella dell’autorizzazione paesaggistica emanata su parere vincolante della soprintendenza, con i problemi del coordinamento tra le amministrazioni che essa tipicamente pone, della natura paradecisoria del parere statale, e soprattutto del rapporto tra art. 17 bis e disciplina autorizzatoria ai sensi dell’art. 146 del Codice (se, cioè, il primo abbia determinato l’abrogazione del meccanismo specifico di acquisizione del consenso disciplinato dal Codice, in quanto norma generale di ridisciplina della materia).<br />
Su tale ipotesi si era infatti appuntata l’attenzione degli interpreti a ridosso dell’entrata in vigore del silenzio assenso tra amministrazioni.<br />
Su questi aspetti si può però tornare più oltre, perché pare più interessante fare prima posto ad una riflessione di politica generale, certo occasionata dalla presenza degli interessi differenziati nell’art. 17 bis.<br />
Se stiamo alla lettura del rapporto tra questa disposizione e nuovo art. 14, comma 2, come determinato unicamente dal numero degli atti di consenso coinvolti – così sembrerebbe stando alla relazione illustrativa e all’unico indizio ricavabile dallo schema di decreto – non può che destare perplessità che l’indice della complessità delle decisioni da prendere sia determinato in primis dalla quantità degli atti coinvolti e non dalla qualità degli interessi. In una decisione pluristrutturata, quindi, il medesimo interesse può divenire oggetto di misure di coordinamento e semplificazione diverse solo in ragione del numero di consensi richiesti per la conclusione del procedimento, a prescindere dal fatto che questi siano finalizzati o meno alla garanzia di interessi differenziati.<br />
Al fondo dell’obiettivo di ridurre i casi di conferenza di servizi obbligatoria assegnato dalla legge Madia al legislatore delegato starebbe quindi una lettura quantitativa della complessità: più atti di consenso, conferenza di servizi; un solo atto di consenso, silenzio assenso tra amministrazioni, fermo restando, nella lettura che qui si sostiene, che l’art. 17 bis non trova applicazione in caso di procedimenti connessi.<br />
Peraltro, se poi cerchiamo di approfondire il tema del rapporto tra le diverse discipline, sempre alla luce degli scarsi elementi di cui disponiamo, ciò che parrebbe emergere è una tendenziale coerenza nel trattamento di questi interessi da parte del legislatore.<br />
Se nell’art. 17 bis, l’inerzia dell’amministrazione il cui consenso è richiesto ai fini dell’emanazione del provvedimento finale, anche qualora sia portatrice di interessi differenziati, è sanzionata con il prodursi ex lege degli effetti favorevoli allo scadere del termine per pronunciarsi, nello schema di decreto sulla conferenza di servizi vanno incontro alla medesima conseguenza anche la mancata comunicazione della determinazione da parte della p.a. interpellata, all’interno della conferenza di servizi semplificata, ovvero la comunicazione di una determinazione con prescrizioni e condizioni non rispondente ai canoni del clare loqui.<br />
Allo stesso modo, un silenzio assenso endoprocedimentale si ritrova anche nella conferenza in forma simultanea e modalità sincrona, per quella amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato; mentre è cosa nota che un silenzio assenso endoprocedimentale è presente anche nell’attuale art. 14 ter della legge 241.<br />
Un obbligo di clare loqui è posto anche in capo all’amministrazione coinvolta, nel caso dell’art. 17 bis: qui le richieste di modifica, infatti, vanno motivate e formulate in modo puntuale entro il termine previsto per l’espressione del consenso. Manca tuttavia in questo caso una sanzione per il mancato rispetto di quest’obbligo e allora ci si potrebbe chiedere se esso in via analogica sia da considerare richiesto a pena di inammissibilità, come avviene per il dissenso non motivato o costruttivo dell’art. 14 quater e dunque, quando non vi si sia ottemperato, debba intendersi formato il silenzio assenso, nonostante vi richiesta di modifica, sia pure non completa, vi sia stata, oppure si versi in un caso di mancato accordo, con l’attivazione comunque di un meccanismo di devoluzione ad un livello superiore (quantomeno tra amministrazioni statali).<br />
Ora, di fronte della lettera del comma 2 dell’art. 17 bis, che lega il meccanismo di acquisizione tacita del consenso alla mancata comunicazione nel termine prescritto dell’assenso, concerto o nulla osta, potrebbero esservi difficoltà a ritenere formatosi il silenzio assenso anche in caso di richiesta di modifica non completa.<br />
Ciò a meno di non elevare l’obbligo del clare loqui a principio generale del coordinamento tra amministrazioni, dotato di una forza espansiva che oltrepassa l’istituto della conferenza di servizi, in quanto in ogni caso finalizzato ad assicurare i valori della correttezza e leale collaborazione tra le parti del procedimento.<br />
E se, nella nuova disciplina, viene riconosciuta alle amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione del procedimento, purchè esse “abbiano partecipato alla conferenza … e si siano espresse nei termini” (ciò chiaramente allo scopo di evitarne comportamenti dilatori od omissivi), la facoltà di sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, allora si dovrebbe ritenere che nel caso di silenzio assenso tra amministrazioni un sollecito qualificato all’esercizio dell’autotutela possa venire, per quanto non previsto, solo in caso di consenso espresso all’emanazione del provvedimento.<br />
E ancora, se il dissenso qualificato e motivato da parte delle amministrazioni portatrici di interessi differenziati è causa di sospensione dell’efficacia della determinazione motivata di conclusione del procedimento, in attesa dell’eventuale opposizione di queste e della successiva procedura di composizione ed eventuale decisione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, una devoluzione alla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo schema di provvedimento è disposto dall’art. 17 bis per il caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nel procedimento, ma nulla si dice per ipotesi diverse, in relazione alle quali forse si potrebbe pensare ad un’applicazione in via analogica della procedura prevista dal nuovo art. 14 quinquies, quando siano coinvolte amministrazioni regionali o le province di Trento e Bolzano; ma in realtà sembra difficile anche solo pensare a fattispecie siffatte nelle quali si faccia questione di un unico atto di consenso, senza che però per questa ragione si possa ritenere che un problema simile non si possa presentare e dunque non debba trovare una soluzione nell’ordinamento.<br />
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&nbsp;4. &#8211; E’ interessante compiere una verifica di coerenza &#8211; per i risultati diversi che se ne ricaveranno &#8211; anche rispetto ai progetti di modifica delle discipline settoriali, contenuti nel Titolo II dello schema di decreto legislativo.<br />
Tra questi, le modifiche al TU dell’Edilizia (artt. 5 e 20), alla disciplina SUAP dettata dall’art. 38 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, e dal D.P.R. n. 160 del 2010, e il coordinamento con la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[2].<br />
Quanto allo Sportello unico dell’Edilizia, disciplinato dall’art. 5 del TUED, può essere utile ricordare che l’introduzione del silenzio assenso tra amministrazioni era stata salutata, soprattutto a livello comunicativo, come la grande novità del sistema, volta a semplificare e accelerare quella procedura, trovando applicazione proprio agli atti di consenso che vi sarebbero dovuti confluire, sul presupposto che nel caso dell’art. 5 del TUED ci si trovasse davanti ad un caso di procedimento-provvedimento unico, per la cui emanazione siano necessari più atti di consenso, privi di una propria autonomia e aventi mera efficacia endoprocedimentale.<br />
In realtà, questa tesi non pare sostenibile perché i procedimenti coinvolti, raccordati, canalizzati dalle procedure SUE o SUAP si presentano tipicamente come procedimenti amministrativi connessi tra loro dall’essere finalizzati a consentire un unico risultato finale.<br />
Potrebbe anche esservi qualche eccezione, ad esempio all’interno del lungo elenco degli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio” di cui all’art. 5, comma 3, TUE, nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad atti la cui acquisizione sia richiesta da norme particolari al solo effetto, interno al procedimento, di consentire il rilascio del permesso di costruire; atti che, in quanto tali, possano essere richiesti alle amministrazioni competenti solo dall’amministrazione comunale, ma ciò non in virtù della ‘canalizzazione’ necessaria disposta dall’art. 5, bensì&nbsp; del rapporto esistente tra questi atti, in base a specifiche disposizioni, per cui essi andrebbero a ricadere nell’alveo dell’art. 17 bis, comma 3. Tuttavia, nella generalità dei casi – basti pensare, sempre tra gli atti di consenso di cui al citato art.&nbsp; 5, al nulla osta ambientale per le aree naturali protette, al nulla osta idrogeologico, agli atti di assenso di cui al D. Lgs. n.&nbsp; 42 del 2004 – nessuno dubita dell’autonomia funzionale di questi rispetto al permesso di costruire, nemmeno dopo che essi sono stati compresi dal Testo unico dell’edilizia nell’insieme necessario degli atti rimessi all’acquisizione necessaria da parte dello Sportello unico.<br />
Salve le (eventuali) specificità appena ipotizzate, dunque, in via generale ci si trova dinanzi ad un fascio di competenze autonome, che – come ribadito anche dalla Consulta – non sono state travolte dall’introduzione della procedura di Sportello unico, e che sono divenute invece oggetto di un raccordo necessario, del necessario coordinamento, ad opera del relativo ufficio, quanto al loro svolgimento in concreto, al fine di assicurare il raggiungimento del risultato finale in modo tempestivo e certo, sia esso l’esercizio di un’attività o la realizzazione di un determinato intervento[3].<br />
Com’è noto, ulteriori elementi che depongono per questa configurazione, possono essere tratti dalla migliore dottrina[4] che si è occupata dello Sportello unico come istituto di coordinamento nel tempo del policentrismo istituzionale, il quale agisce lungo tutto l’arco del ‘procedimento di procedimenti’ per assicurare un determinato risultato finale; essa, riconducendolo nell’alveo delle c.d. operazioni amministrative o procedimenti amministrativi complessi, intesi come l’insieme delle attività necessarie a conseguire un determinato obiettivo – nel quale lo Sportello unico viene fatto rientrare unitamente alla conferenza di servizi – esclude che la relativa disciplina abbia determinato una sorta di riaccorpamento strutturato delle funzioni in capo ad un unico centro decisionale, riducendo le amministrazioni al rango di meri partecipanti al processo di formazione di una decisione altrui, e su questa base ritiene che anche il provvedimento unico finale al quale si riferisce la disciplina SUAP costituisca il riepilogo formale di una pluralità di decisioni poste in essere nell’esercizio di competenze diverse e separate attraverso una pluralità di più procedimenti e che trovano un raccordo nel momento concreto del loro svolgimento.<br />
Oggi questa lettura pare confermata dallo schema di decreto legislativo, il quale all’art. 5 rende obbligatoria l’indizione della conferenza nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire avviato presso lo Sportello unico, sul presupposto che ci si trovi di fronte ad una pluralità di procedimenti connessi, o ad un procedimento complesso che per definizione si colloca all’esterno della previsione di cui al nuovo art. 14, comma 2, primo periodo (e dell’art. 17 bis): in questo caso, infatti, il legislatore pone come obbligatoria la conferenza sic et simpliciter: “ai fini del rilascio del permesso di costruire lo sportello unico acquisisce (in conferenza)…gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, in quanto ci si trova di fronte a provvedimenti collegati.<br />
Analogamente alla disciplina generale, invece, una dequotazione degli interessi differenziati si ricava dalla soppressione della clausola di salvezza della disciplina speciale codicistica, nel caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.<br />
Un ricorso generalizzato alla conferenza di servizi decisoria, anche qui dando per acquisito che ci si trovi di fronte a procedimenti connessi, è previsto anche per la procedura SUAP di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 169 del 2010.<br />
Se però andiamo all’art. 20 del TUED sulla procedura di rilascio del permesso di costruire, improvvisamente ricompare il parametro quantitativo “qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse” con un rinvio espresso all’art. 14, comma 2.<br />
E allora dobbiamo chiederci se l’uso di questo elemento letterale sia voluto &#8211; anche se in modo estremamente involuto e criptico &#8211; per aprire la porta all’art. 17 bis nel caso di un solo atto di consenso richiesto, ma a ciò osterebbe in questo caso l’obiezione sulla non applicabilità del silenzio assenso tra amministrazioni, poiché ci si trova di fronte a procedimenti connessi. In questo caso, infatti, rientriamo chiaramente nell’ipotesi di conferenza contemplata dal secondo periodo dell’art. 14, comma 2 : “quando l’attività del privato del privato sia subordinata a distinti atti di assenso comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni competenti”, e dunque qui non si potrebbe fare questione dell’applicazione dell’art. 17 bis.<br />
Per altro verso, se si vanno a coordinare le disposizioni di cui agli artt. 5 e 20 del TUED, si dovrebbe anche ritenere che il ricorso generalizzato alla conferenza disposto dal primo venga poi limitato dal secondo, creando alla fine ulteriori incertezze sull’ambito di applicazione degli strumenti di semplificazione in una materia di estrema rilevanza dal punto di vista della prassi amministrativa e dell’impatto economico che ne consegue.<br />
&nbsp;Se poi passiamo al coordinamento con la disciplina di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, qui il legislatore delegato rimane all’esterno della fattispecie e la riconduce all’art. 14 bis, conferenza semplificata, quando l’autorizzazione debba essere resa in conferenza di servizi, ma interviene poi in modo molto ambiguo sul termine entro il quale il soprintendente deve pronunciare il proprio parere.<br />
Si rinvia infatti al termine previsto in via generale per le amministrazioni differenziate dall’art. 14 bis, comma 2, lett.c), ovvero novanta giorni, ma aggiungendo che “in questo caso non può essere inferiore a quarantacinque giorni”, mentre nel regime codicistico, com’è noto, vi è già un meccanismo di superamento dell’inerzia completamente autosufficiente, che prevede un termine di quarantacinque giorni per la pronuncia del parere, suscettibile di espandersi a sessanta, decorsi i quali l’amministrazione che deve rilasciare l’autorizzazione prescinde comunque dal parere.<br />
Ancora una volta questo preteso coordinamento con l e norme speciali sembra non necessario e foriero di complicazioni.<br />
E allora non si può che finire per constatare come, quando dal piano della riforma di carattere generale ci ci sposti su quello del rapporto tra (nuova) normativa generale e norme settoriali, ancora una volta si finisca per scontrarsi con una delle complicazioni tipiche della politica di semplificazione che il legislatore sembra non essere in grado di controllare, quando interviene &#8211; e quasi sempre attraverso interventi impliciti &#8211; utilizzando la norma generale per operare una forzatura sul funzionamento dei sistemi settoriali, che poi sono quelli che determinano in concreto il funzionamento del sistema economico.<br />
Interventi di questo genere, infatti, avvengono senza considerare che le discipline settoriali ormai vivono di vita propria, costituiscono sistemi autonomi alimentati da una pioggia di interventi di riforma intervenuti in via di semplificazione nel corso degli anni, che li hanno resi sempre meno riducibili entro modelli normativi generali, &nbsp;e che postulano invece un riordino organico delle normative di settore&nbsp; per poter soddisfare quelle esigenze di semplificazione e di efficienza dell’ordinamento che il legislatore continua affannosamente a cercare, finendo invece solo per accrescere la domanda di certezza negli operatori pubblici e privati.<br />
La continua previsione di nuovi casi di semplificazione in chiave di coordinamento tra amministrazioni, operata in modo almeno apparentemente così ampio, ma in ogni caso senza una effettiva ricognizione degli strumenti già presenti e operanti nel sistema, delle loro modalità applicative e magari anche delle eventuali esigenze di riordino che essi pongono, alla fine rischia infatti di provocare un effetto opposto rispetto a quello volto ad imprimere maggiore competitività all’ordinamento, determinando invece ulteriori incertezze e disorientamento in capo ad amministrazioni e privati, i quali si trovano privi di sostegno adeguato in un quadro normativo che si presenta sempre più frantumato.<br />
Non paiono aiutare molto, in questo quadro, le specificità rilevate nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto sulla conferenza di servizi, quanto al rapporto tra art. 14 e art. 17 bis.<br />
Pur sottolineando più volte la necessità di un coordinamento quanto ai rapporti tra conferenza di servizi e silenzio assenso tra amministrazioni, il Consiglio di Stato &#8211;&nbsp; che non sembra &nbsp;avere colto la differenza prettamente quantitativa tra le ipotesi dell’art. 14 primo periodo e art. 17 bis &#8211; rimarca l’opportunità di ricorrere anche a questa seconda disposizione, in quanto istituto “a propria volta finalizzato ad acquisire secondo una particolare modalità ulteriormente semplificata per silentium” i medesimi atti di assenso che possono trovare sede nella conferenza; e proprio sulle modifiche alle normative settoriali torna a sottolineare le esigenze di coordinamento tra i due istituti, ma, di più, chiede di valutare “se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell’azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato art. 17 bis”.<br />
In questo modo il Consiglio di Stato mostra di avallare una lettura di questa disposizione differente rispetto a quella qui prospettata ma della quale non sembra chiara la giustificazione normativa, senza contare che un’interpretazione di questo tipo pare comunque eccentrica, ultronea anche rispetto all’intento di risistemazione organica della materia conferenza di servizi che sembra perseguito dal legislatore delegato.<br />
E questo di nuovo ci riporta a quell’impressione di forzatura del sistema che pervade ormai la politica di semplificazione, e torna a toccarne i nervi scoperti, non soltanto a causa della sempre maggiore incertezza provocata da interventi siffatti, ma anche perché l’uso di questa tecnica legislativa porta ad emersione in modo sempre più chiaro quell’interrogativo di fondo sui contorni assunti da questo processo di semplificazione, che sta assumendo sempre più i toni dell’assolutezza, divenendo il bene in sé perseguito dal legislatore, perché ritenuto in grado di assicurare in quanto tale impulso alla competitività del sistema economico, ma ha smarrito lungo la strada quella sua funzione strumentale che ne dovrebbe costituire l’essenza più profonda, &nbsp;rivolta all’esigenza di &nbsp;assicurare il migliore proporzionamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, nella certezza del risultato finale.<br />
Un riconoscimento netto di questa tendenza, in fondo, viene proprio dal parere del Consiglio di Stato, il quale tra le raccomandazioni generali non riserva particolare attenzione ad una possibile diversa rilevanza degli interessi coinvolti, se non per affermare che non possa mai esservi per definizione prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, mentre invece pone in risalto, proprio in apertura, la necessità di una “visione nuova della pubblica amministrazione, che si occupi con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo e non più solo di apparati e di gestione…che consideri l’impatto concreto degli interventi sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull’economia”<br />
Ancora una volta però credo che chi si occupa di semplificazione debba chiedersi quanto degli interessi pubblici e privati coinvolti nel funzionamento del sistema economico debba, possa, essere sacrificato alla crescita, alle esigenze di sviluppo, che costituiscono senza dubbio un interesse prioritario dell’ordinamento, ma senza che siano fornite adeguate garanzie di valutazione degli altri &nbsp;interessi in gioco, come se venissero ridotti quasi a dei fattori di disturbo dell’interesse pubblico alla crescita. Ciò senza poter tenere conto, in questa sede, dell’influenza che su qualsiasi tipo di riforma, vieppiù in un caso del genere nel quale il coordinamento tra amministrazioni diviene una delle chiavi di volta del sistema dell’amministrazione, è giocata dall’altra componente essenziale strutturale dell’habitat istituzionale, che opera come fattore di produzione del sistema economico assieme a quello della qualità della normazione, ovvero quella dell’adeguatezza del sistema burocratico, della sua capacità di gestire un ordinamento semplificato, ma ‘leggero’ anche nella sua effettività, e di garantire la pluralità degli interessi in gioco, oltre che la stabilità dei risultati, in un sistema nel quale non vi sia chiarezza delle regole.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
.<br />
&nbsp;</p>
<p>
* Testo della relazione tenuta al Convegno su “Le nuove semplificazioni dell’attività amministrativa”, Padova, 20 maggio 2016<br />
[1] MARZARO, Certezze e incertezze sul silenzio-assenso tra Amministrazioni</p>
<p>[2] Gli altri casi che qui non vengono presi in considerazione riguardano la disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (art. 4, D.P.R. n. 59 del 2013) e alcune modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.</p>
<p>[3] Su questi aspetti sia consentito rinviare per una più ampia disamina a MARZARO, Certezze e incertezze, cit.</p>
<p>[4] Cfr. M. D’ORSOGNA, Lo sportello unico tra semplificazione e competitività, in Nuove Autonomie, 2008.<br />
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La conferenza di servizi nello schema di decreto legislativo del gennaio 2016</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. Introduzione – 1.1. Il contesto – 1.2. La conferenza di servizi nella riforma Madia: sintesi – 2. Un ossimoro: la conferenza di servizi in modalità asincrona – 3. Le principali novità della conferenza simultanea – 3.1. Il rappresentante unico dell’amministrazione statale – 3.2. L’opposizione delle amministrazioni preposte alla</p>
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Sommario: 1. Introduzione – 1.1. Il contesto – 1.2. La conferenza di servizi nella riforma Madia: sintesi – 2. Un ossimoro: la conferenza di servizi in modalità asincrona – 3. Le principali novità della conferenza simultanea – 3.1. Il rappresentante unico dell’amministrazione statale – 3.2. L’opposizione delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili – 4. Il depotenziamento degli interessi sensibili – 5. Semplificazione e razionalizzazione della conferenza di servizi – 5.1. Rischi derivanti da un’eccessiva regolamentazione del procedimento – 5.2. Tre aspetti critici dello schema di decreto legislativo<br />
&nbsp;<br />
1. Introduzione<br />
La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) si è proposta, nell’ambito di una complessiva e ambiziosa riforma della pubblica amministrazione, anche l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina della conferenza di servizi conferendo al Governo un’apposita delega legislativa (art. 2). Quest’ultimo nel gennaio 2016 ha approvato lo schema di decreto delegato contenente una nuova e completa disciplina dell’istituto[1].<br />
La normativa sulla conferenza di servizi – oggetto costante dell’attenzione della dottrina[2] – è particolarmente tormentata, perché riflette il modo di essere del sistema amministrativo italiano. In particolare essa risente di quello che può essere chiamato il pluralismo autodistruttivo, che ha trovato espressione emblematica in una revisione costituzionale in senso fortemente autonomistico non accompagnata però da un adeguamento legislativo in grado, tra l’altro, di fronteggiare e governare la dispersione delle funzioni amministrative[3]. Per questa ragione la nuova conferenza di servizi – che sta suscitando grandi aspettative – deve essere analizzata con la dovuta attenzione per verificare se essa possa rimediare alle disfunzioni sin qui riscontrate.<br />
Nel seguito, dopo aver brevemente tratteggiato il contesto in cui questo intervento normativo si inserisce e averne sintetizzato i punti salienti, si segnaleranno alcuni problemi che la nuova disciplina solleva con riferimento alla conferenza semplificata (§ 2) e a quella simultanea (§ 3), per sottolineare poi l’effetto di depotenziamento delle tutele degli interessi sensibili che essa produce (§ 4). Infine si formuleranno alcune considerazioni generali in materia di semplificazione e razionalizzazione della nuova normativa (§ 5). Non si tratteranno invece altri temi centrali che lo schema di decreto legislativo lascia irrisolti: ad esempio quello relativo all’ambito di operatività della nuova conferenza e più in particolare quello della sua applicazione (o meno) alle opere di interesse statale o alle infrastrutture strategiche. Materie queste oggetto del recente intervento normativo sugli appalti pubblici[4].<br />
È importante chiarire sin d’ora che diversi aspetti della nuova disciplina della conferenza di servizi si possono comprendere in pieno solo in connessione con altri segmenti del processo di riforma in atto (che infatti aspira ad essere unitario)[5], alcuni dei quali però sono ancora in fase di gestazione e non sono quindi noti nei dettagli (cfr. infra).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
1.1. Il contesto<br />
I tratti funzionali dell’istituto sono stati descritti, tra gli altri, dalla giurisprudenza. La quale – non senza enfasi – ha chiarito che tale modulo decisionale è “orientato alla realizzazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.”[6], in quanto “assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente”[7]. In sostanza, la conferenza di servizi, da un lato, assolve alla funzione di consentire la valutazione contestuale degli interessi coinvolti in un medesimo processo decisionale e, dall’altro, a quella di semplificare e accelerare i processi decisionali delle amministrazioni interessate[8]. Il presupposto per il relativo funzionamento è ovviamente costituito dal rispetto del principio di leale collaborazione[9].<br />
Tuttavia, nel corso del tempo, il legislatore si è dovuto confrontare con inerzie, ritardi e atteggiamenti dilatori degli apparati pubblici[10]. Ciò spiega la progressiva, analitica regolamentazione subìta dall’istituto, la cui disciplina è ora disseminata tra l’altro di termini ordinatori e perentori e di stringenti norme procedurali[11]. Tale regolamentazione conosce poi nelle leggi di settore altrettanti adattamenti. Si pensi, per fare due esempi, al procedimento di riesame, ad opera di apposite “commissioni di garanzia” (sic!), del dissenso espresso in conferenza di servizi dall’amministrazione periferica dei beni culturali in materia paesaggio e beni culturali[12] o alle specificità della conferenza per il rilascio del permesso di costruire (che esenta dalla partecipazione le amministrazioni che abbiano espresso parere favorevole all’intervento proposto)[13].<br />
Inoltre, preoccupazioni connesse ad esigenze di ammodernamento del Paese hanno portato a modifiche legislative relative ai criteri decisionali, per tentare di agevolare il raggiungimento di esiti positivi di tali procedure. E così, si è andati dall’unanimità (variamente intesa), passando per la maggioranza[14], arrivando al principio della melior pars (ossia della prevalenza)[15]. Per noti motivi costituzionali, nel tempo, anche i meccanismi di soluzione dei conflitti c.d. qualificati (con le regioni) sono cambiati.<br />
Al cospetto di un quadro normativo così complesso (e di norme non sempre ben formulate e coordinate tra loro), nel tempo si è fatta strada l’idea che la conferenza di servizi non sia idonea a gestire adeguatamente il pluralismo amministrativo. Tale opinione è stata fatta propria, ad esempio, dal secondo governo Berlusconi con la c.d. legge obiettivo del 2001/2002[16] per quanto riguarda l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere qualificate come strategiche[17]. Si legge nella relazione al d.d.l. che ha portato alla legge obiettivo che “il territorio è disseminato di paralizzanti, vischiosi e paludosi ostacoli giuridici. È così che un consiglio di quartiere può bloccare un comune, un comune può bloccare una provincia, una provincia può bloccare una regione, una regione può bloccare lo Stato”[18].<br />
Critiche alla disciplina vigente della conferenza di servizi sono state mosse anche da importanti attori economici. Ad esempio, nel giugno 2015, poco prima che il d.d.l. sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni fosse approvato dalla Camera, Ref.ricerche ha pubblicato uno studio (condotto su iniziativa e con la partecipazione di varie articolazioni di Confindustria) dal titolo Iter autorizzativi e semplificazione: la Conferenza di servizi[19]. L’indagine – basata su interviste a dirigenti comunali e imprenditori, su questionari inviati a enti territoriali e sull’analisi di casi e quindi priva di ogni valore statistico – mette in luce quelle che sono considerate le principali criticità dell’istituto: a) frammentazione delle competenze (numero elevato di amministrazioni coinvolte, assenza di una visione sistemica del procedimento, assenza di integrazione e difficoltà di coordinamento); b) deficit di comunicazione (tra P.a. e tra P.a. e imprese); c) assenza di standardizzazione delle procedure delle singole amministrazioni; d) sovrapposizioni di fasi procedurali, e) vuoti di responsabilità (mancanza di una visione operativa e responsabile del procedimento). In generale, nel rapporto si afferma che “le soprintendenze, i vigili del fuoco, l’ASL e l’ARPA sono state individuate come potenziali fonti di allungamento dei tempi”[20].<br />
Si deve ancora ricordare che in un precedente documento, Confindustria aveva sottolineato, tra l’altro, come il problema principale di questo modulo procedurale risiedesse nei meccanismi per il superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili: “l’attuale sistema di rimessione al Consiglio dei Ministri si è rivelato inefficace per le opere di carattere medio–piccolo, trasformando il dissenso in un vero e proprio potere di veto sulla realizzazione delle stesse”[21].<br />
Tuttavia, stando a quanto riferisce il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel 2012 il Consiglio dei ministri (come noto, competente a risolvere conflitti qualificati)[22] ha definito 28 conferenze di servizi e ha formulato due pronunce interlocutorie: in 11 casi condividendo il parere contrario, in 8 casi i pareri favorevoli e in 9 casi prendendo atto della fine del dissenso. Nel 2013 è stato investito di 30 procedimenti: in 7 casi ha condiviso le opinioni contrarie, in 9 quelle favorevoli, in 6 casi ha preso atto del superamento del dissenso, in 8 ha rinviato per approfondimenti. Nei primi quattro mesi del 2014, il Consiglio dei ministri è intervenuto 10 volte: in un caso condividendo il parere contrario, in 3 quello favorevole, in 3 casi prendendo atto del superamento del conflitto e in 2 rinviando per approfondimenti[23]. Altri dati ufficiali al momento non sono disponibili.<br />
Si tratta certamente di informazioni che riguardano un singolo segmento dell’istituto (in verità in ampia misura utilizzato anche per opere medio-piccole) e che quindi non offrono un’immagine completa del suo stato di salute. Esse però non sembrano allarmanti e comunque mettono in guardia nei confronti di “narrative” semplificanti sull’amministrazione. Soprattutto costituiscono un invito per decisori politici a concepire e implementare sistemi che consentano una conoscenza (anche statistica) dell’amministrazione italiana[24].<br />
&nbsp;<br />
1.2. La conferenza di servizi nella riforma Madia: sintesi<br />
Su questo sfondo deve essere collocata l. n. 124/15, che, come detto, su questo tema contiene una delega legislativa con l’indicazione di un’ampia serie di obiettivi: riduzione funzionale, accelerazione, semplificazione, razionalizzazione, differenziazione. Inoltre la stessa legge, intervenendo sulla l. n. 241/90, ha introdotto il c.d. silenzio-assenso interamministrativo, che dovrebbe produrre effetti immediati anche sulla conferenza di servizi (cfr. § 2). A sua volta, la bozza di decreto delegato riscrive interamente gli articoli da 14 a 14-quinquies della l. n. 241/90, innanzitutto distinguendo le seguenti tipologie di conferenza di servizi (art. 14, nuova versione)[25]:<br />
&#8211; conferenza istruttoria che è facoltativa e finalizzata a effettuare l’esame contestuale contestuale degli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi connessi. Essa si può svolgere in maniera semplificata o in altra forma stabilita dall’amministrazione procedente (co. 1);<br />
&#8211; conferenza decisoria che è obbligatoria per tutte le ipotesi di decisioni pluristrutturate (pareri, intese, concerti, ecc.) e si può svolgere in forma semplificata o contestuale (artt. 14-bis e 14-ter, n. vers.);<br />
&#8211; conferenza preliminare che è prevista per progetti di particolare complessità ed è finalizzata a verificare quali siano le condizioni per ottenere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati (co. 3).<br />
Lo schema di decreto legislativo ridefinisce anche i rapporti tra conferenza di servizi e procedura di valutazione di impatto ambientale, ponendo il principio della concentrazione in sede di conferenza di servizi ambientale di tutte le determinazioni anche di diversa natura (art. 14, co. 4, n. vers.). Previsione questa però severamente criticata dal Consiglio di Stato che suggerisce invece di lasciare inalterata l’attuale regolamentazione[26].<br />
Inoltre vengono dettate regole differenziate per la conferenza di servizi semplificata e per quella simultanea. La prima ( da svolgere “in modalità asincrona”) dovrebbe costituire il modello ordinario di procedere in caso di decisioni pluristrutturate (art. 14-bis, n. vers.): le singole amministrazioni assumono autonomamente le proprie determinazioni (corredate di congrua motivazione e indicando, in caso di dissenso, le modifiche necessarie ai fini della pronuncia favorevole), comunicandole in via telematica all’amministrazione procedente entro un determinato termine (45 o 90 giorni); in caso di inerzia vale la regola del silenzio assenso (salve preclusioni derivanti dalla normativa europea). Decorsi i termini stabiliti, l’amministrazione procedente ha innanzi a sé tre possibilità:<br />
a) in presenza di determinazioni favorevoli o contenti condizioni e prescrizioni di minore entità, conclude positivamente il procedimento (co. 5);<br />
b) in presenza di dissensi che l’amministrazione procedente stessa non ritenga superabili, essa conclude il procedimento in senso negativo (co. 5);<br />
c) in presenza di dissensi ritenuti invece superabili (co. 6) o su richiesta delle altre amministrazioni o dei privati interessati (co. 7), può indire una conferenza di servizi simultanea.<br />
In base all’art. 14-ter (n. vers.) la conferenza simultanea – che può essere direttamente convocata per questioni di particolare complessità – si svolge “in modalità sincrona” e ovviamente si deve concludere entro un termine determinato. Ad essa può partecipare un solo rappresentante per ogni amministrazione, ivi compreso lo Stato (cfr. § 3.1.). Anche in questo caso vale il principio del silenzio-assenso. Il criterio di decisione resta quello della prevalenza delle posizioni espresse dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.<br />
La determinazione conclusiva della conferenza è immediatamente esecutiva in caso di approvazione unanime, mentre, nel caso di dissenso delle amministrazioni titolari di interessi pubblici sensibili e delle regioni nelle materie di loro competenza, essa resta sospesa per 10 giorni (art. 14-quater, co. 3, n. vers.), per consentire a dette autorità di presentare opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri (il quale esperita inutilmente una fase conciliativa, deve sottoporre la questione al Consiglio dei ministri che deve deliberare entro un determinato termine: art. 14-quinquies, n. vers.). Infine, è previsto che le amministrazioni che abbiano partecipato diligentemente alla conferenza (ossia che si siano espresse nei termini con atto debitamente motivato) possono sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio o di revoca della determinazione finale (art. 14-quater, co. 2, n. vers.).<br />
Questa sintesi dimostra l’importanza di questo intervento normativo, il quale solleva però diversi problemi, alcuni dei quali saranno toccati nei prossimi paragrafi.<br />
&nbsp;<br />
2. Un ossimoro: la conferenza di servizi in modalità asincrona<br />
Al di là di una serie di questioni di minore entità[27], la disciplina della conferenza di servizi semplificata solleva essenzialmente due problemi.<br />
Il primo ha carattere terminologico perché a questo riguardo la bozza di decreto legislativo contiene un ossimoro. Recita infatti l’art. 14-bis: “La conferenza decisoria …. si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona”. Se si considera che il sostantivo “conferenza” vuol dire “riunione di persone per trattare argomenti particolari” e l’aggettivo “asincrono” si riferisce a qualcosa “che non avviene o si manifesta cioè nel medesimo tempo”[28], emerge che l’espressione “conferenza in modalità asincrona” rappresenta una contraddizione in termini.<br />
L’ossimoro chiarisce le intenzioni del legislatore delegato. La conferenza semplificata nega uno dei caratteri essenziali della conferenza di servizi (tradizionalmente intesa), ossia il “contestuale confronto degli interessi” pubblici. Essa infatti si concretizza nella mera trasmissione di atti da parte delle singole autorità all’amministrazione procedente. In sostanza, in tal modo si instaura una specifica forma di collaborazione – un apposito ambiente comunicativo-procedurale – che ha come obiettivo essenziale la produzione di una decisione complessiva in termini certi (e rapidi), senza per il resto modificare il modo di lavorare dei singoli uffici competenti. In altri termini, il legislatore delegato ha posto la regola ordinaria delle determinazioni parallele di più amministrazioni.<br />
Evidentemente si tratta di un modello procedurale concepito per gestire le questioni più semplici. Tale soluzione normativa non solleva dubbi di massima (se non forse quello della congruità dei termini); inoltre appare conforme ai principi di proporzionalità e di semplificazione richiamati nella legge di delega (art. 2, co. 1, lett. i e h).<br />
Il secondo problema è più complesso e riguarda il rapporto tra la conferenza semplificata e il silenzio assenso interamministrativo previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241/90[29]. In base a quest’ultima norma, quando per l’adozione di un atto amministrativo o normativo sia previsto l’assenso (es. concerto, nulla osta) di un’altra amministrazione pubblica, tale atto di assenso si intende acquisito una volta trascorso inutilmente il termine di 30 giorni (co. 1) o, per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, il termine più lungo stabilito dal co. 3 (di regola 90 giorni)[30].<br />
Vi è chiaramente una sovrapposizione tra l’art. 17-bis e l’art. 14-bis, perché entrambe si riferiscono alla formazione di decisioni pluristrutturate[31]. Tuttavia lo schema di decreto non opera quel coordinamento che era stato invece richiesto dal legislatore delegante (art. 2, co. 1, lett. p. l. 124/15). Al riguardo nella relazione illustrativa allegata allo stesso schema si afferma che l’art. 17-bis dovrebbe trovare applicazione quando sia prevista l’acquisizione di un solo atto di assenso (p. 2); anche parte della dottrina si è attestata su questa linea interpretativa[32]. La spiegazione, che in realtà sembra fondarsi su un labilissimo dato testuale, non ha però convinto il Consiglio di Stato che infatti ha invitato il Governo a chiarire il punto[33].<br />
Senza soffermarsi sui tali dubbi o su altre possibili interpretazioni della norma[34] e accettando la proposta esegetica del Governo, il silenzio-assenso interamministrativo rappresenterebbe quindi un modo di procedere ancor più agile della conferenza semplificata. Esso costituirebbe insomma un’ulteriore ipotesi di riduzione dei casi in cui è necessario ricorrere alla conferenza di servizi (intesa in senso proprio). In sostanza, in futuro dovrebbe avere luogo una modulazione della procedura in relazione alle questioni sostanziali da affrontare: per gli affari più semplici, il silenzio assenso ex art. 17-bis; per quelli leggermente più complessi, la conferenza semplificata; per quelli di una certa complessità, la conferenza simultanea.<br />
&nbsp;<br />
3. Le principali novità della conferenza simultanea<br />
La disciplina della conferenza simultanea presenta, tra diverse altre, due novità alle quali occorre rivolgere l’attenzione: il rappresentante unico dell’amministrazione statale (§ 3.1.) e un nuovo meccanismo per avviare la procedura di soluzione dei conflitti relativi a interessi sensibili (§ 3.2.).<br />
&nbsp;<br />
3.1. Il rappresentante unico dell’amministrazione statale<br />
Come anticipato, lo schema di decreto legislativo dispone che alla conferenza simultanea prenda parte un solo soggetto in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, nominato dal Presidente del consiglio o, per le articolazioni periferiche, dal prefetto. La previsione – già presente per le altre amministrazioni (art. 14-ter, co. 6, l. n. 241/90, versione vigente) – non solo ha l’obiettivo di ridurre il numero dei partecipanti alle conferenze di servizi, ma soprattutto quello di assicurare il coordinamento degli uffici statali.<br />
Per comprendere il punto, occorre ricordare un carattere tipico dell’amministrazione statale italiana: “lo Stato è un congiunto organizzato di amministrazioni diverse, cioè è un ente ad amministrazioni disaggregate, e, conseguentemente, ad organi disaggregati”, con la conseguenza fisiologica che “gli interessi pubblici di attribuzione dei singoli ministeri sono talora istituzionalmente confliggenti”[35]. Si tratta di un fatto sin troppo noto sul quale non ci si deve soffermare, se non per sottolineare come, proprio in ragione della sua natura disaggregata, in base all’attuale disciplina, lo Stato partecipa alla conferenza di servizi attraverso tutte le sue articolazioni[36].<br />
Diverse norme nel corso del tempo hanno tentato di fronteggiare questo fenomeno[37]. Il Governo e la maggioranza parlamentare hanno deciso di intervenire nuovamente su questo problema. Come noto, la l. 124/15 contiene una delega legislativa intesa a modificare la disciplina della presidenza del Consiglio dei ministri, al fine, tra l’altro, di attuare l’articolo 95 della Costituzione e di adeguare l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definendo “le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell’unità dell’indirizzo e alla promozione dell’attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri” (art. 8, co. 1, lett. c, n. 1)[38]. Inoltre, per quanto riguarda l’amministrazione periferica dello Stato, la l. 124/15 contiene una delega legislativa relativa alla “confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato … attribuzione al prefetto … di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi…, e di rappresentanza dell’amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi …; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate..” (art. 8, co. 1, lett. e)[39]. Ciò vale ovviamente anche per le articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. § 4)[40].<br />
La legge n. 124/15 intende quindi contrastare la disaggregazione degli apparati statali, individuando una serie di meccanismi unificanti. L’istituzione del rappresentante unico costituisce parte di questa strategia. Certamente la disciplina contenuta dallo schema decreto legislativo è molto scarna e lascia aperti numerosi problemi che potranno forse essere chiariti dalle norme delegate relative alla riforma del Governo e delle prefetture (se, e quando, saranno emanate).<br />
Ciò premesso, dal punto di vista procedurale è plausibile che la nuova figura del rappresentante unico imporrà il ricorso a tecniche di raccordo stabili tra le varie amministrazioni statali, che verosimilmente saranno diverse a livello centrale e a quello periferico[41]; ma non è escluso che su questo aspetto possa essere lasciato un certo margine di autonomia ai dirigenti di volta in volta competenti. Il vero problema è che la bozza di decreto non specifica quale debba essere il rapporto del rappresentante unico con gli altri uffici statali (i quali possono comunque partecipare alla conferenza in funzione di supporto); essa chiarisce solo che costui debba esprimere una posizione univoca e vincolante per tutte le amministrazioni. In principio sono ipotizzabili due soluzioni:<br />
a) egli è un mero nuncius delle amministrazioni statali ed è quindi vincolato dalle determinazioni della relativa maggioranza (salva la possibilità di opposizione: cfr. infra). In tal caso egli dovrebbe svolgere essenzialmente una funzione di coordinamento e mediazione.<br />
b) Egli, acquisiti gli elementi conoscitivi necessari ed eventualmente esperiti tentativi di mediazione, gode di autonomia decisionale rispetto a quanto rappresentato dalle singole amministrazioni.<br />
Secondo il Consiglio di Stato il legislatore delegato avrebbe optato per la seconda opzione. Avrebbe cioè escluso che il rappresentante sia astretto a “vincoli di “mandato imperativo”“ (sic!) da parte delle altre amministrazioni e gli avrebbe invece lasciato “un margine discrezionale di azione, in relazione all’andamento dei lavori della conferenza”[42]. Tale interpretazione – nonostante sollevi alcuni dubbi di compatibilità con l’art. 97, co. 2, Cost. – appare la più coerente con la logica complessiva della riforma e con la funzione della conferenza di servizi simultanea.<br />
Anche a prescindere dal nuovo ruolo dei prefetti, l’istituzione del rappresentante unico per lo Stato costituisce un notevole cambio di paradigma. Infatti, come noto, in passato la conferenza di servizi era strumentale a consentire, attraverso il confronto procedurale, la convergenza degli interessi pubblici attribuiti alle diverse autorità partecipanti (comprese quelle statali)[43]. Un’unificazione decisionale quindi da raggiungere ex post. In base alla nuova disciplina, per lo Stato tale convergenza dovrebbe invece essere perseguita attraverso la “sintesi della preliminare ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti”[44]. Un’unificazione dunque da operare innanzitutto ex ante tra i vari uffici statali, salvo poi confrontare la posizione raggiunta con quella degli altri partecipanti alla conferenza.<br />
L’arretramento del confronto tra gli interessi statali nell’ambito della sfera organizzativa, unitamente all’attribuzione al rappresentante unico di un certa autonomia decisionale, chiarisce un elemento importante. In futuro la posizione dello Stato sarà permeabile a esigenze connesse all’opportunità politica[45], nel senso che, per le conferenze simultanee che presentino una particolare rilevanza (specie laddove vi sia il coinvolgimento diretto del Presidente del consiglio), d’ora in poi potranno essere attivati gli strumenti dell’indirizzo politico-amministrativo[46]. Peraltro la stessa individuazione in concreto del rappresentante unico è scelta di primario rilievo in relazione a ciascuna conferenza: basti pensare, ad esempio, alla differenza tra la nomina di un provveditore regionale alle opere pubbliche e quella di un soprintendente. Resta fermo che, a livello locale, a prescindere dall’individuazione del rappresentante unico, un ruolo centrale sarà comunque ricoperto, in presenza di conflitti, dal prefetto che già in forza della vigente normativa deve svolgere una funzione di coordinamento tra le amministrazioni periferiche dello Stato[47].<br />
Si deve infine sottolineare che l’assorbimento nell’ambito organizzativo del confronto tra i diversi uffici statali imporrà il rigoroso rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dei lavori preliminari, in modo che siano facilmente accessibili i percorsi logici e giuridici seguiti da ciascun partecipante per assumere le proprie determinazioni così come quella che sarà portata in conferenza dal rappresentante unico.<br />
&nbsp;<br />
3.2. L’opposizione delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili<br />
La bozza di decreto legislativo contiene novità anche per quanto riguarda l’avvio del procedimento per la soluzione dei conflitti amministrativi qualificati.<br />
In primo luogo, come accennato, l’obiezione delle amministrazioni titolari di determinati interessi pubblici (ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico, salute, pubblica incolumità) e delle regioni (nelle materie di loro competenza) non impedisce più la conclusione in senso favorevole della conferenza di servizi, ma ha il solo effetto di sospenderne l’efficacia per 10 giorni; termine (decadenziale) questo entro il quale le autorità dissenzienti possono opporre opposizione al Presidente del consiglio. Ciò significa, insieme a un aumento del potere discrezionale dell’organo procedente, un netto favor nei confronti della conclusione positiva della conferenza.<br />
In secondo luogo, lo schema stabilisce che per le amministrazioni statali l’opposizione deve essere proposta dal Ministro competente. L’innovazione è evidente se si considera che nella vigente normativa il dissenso relativo a interessi sensibili rimette all’ufficio procedente, che intenda perseguire il superamento del dissenso, l’onere di rinviare la questione al Consiglio dei ministri[48]. Pur in assenza di specificazioni nel testo normativo e nella relazione di accompagnamento, ciò vuol dire che nella nuova disciplina la sostenibilità o l’opportunità del dissenso delle amministrazioni preposte alla protezione di interessi sensibili potrà essere oggetto di una preliminare valutazione politica, che rappresenta dunque un potenziale filtro rispetto alle valutazioni formulate degli organi burocratici.<br />
Tale circostanza solleva però il delicatissimo problema dei rapporti tra sfera politica e quella amministrativa in questa fase della procedura. Infatti in questo caso la posizione del ministro si sovrappone direttamente a un atto di amministrazione attiva, in genere di carattere puntuale (es. localizzazione di un progetto), peraltro caratterizzato da elevata valenza tecnica (es. compatibilità con preesistenze archeologiche). Questa attività ministeriale fuoriesce dalle funzioni amministrative attribuite generalmente agli organi di governo, che, come noto, sono oggi tipizzate (specie per quanto riguarda le determinazioni a carattere puntuale), per per assicurare il rispetto e il bilanciamento degli artt. 95 e 97 Cost.[49]. Si è quindi in presenza di una potenziale rottura del sistema che genera forti perplessità circa la compatibilità con la Costituzione. Tanto più che di questa alterazione dell’ordinario rapporto tra organi di governo e organi tecnici non c’è alcuna traccia nella legge di delega, che si limita a riconosce alle amministrazioni di tutela la possibilità di attivare procedure di “riesame” della determinazione finale della conferenza di servizi[50].<br />
Per queste ragioni, è auspicabile che la previsione venga espunta dal testo definitivo o che, quanto meno, venga precisato che l’atto ministeriale è dovuto e vincolato a quanto dichiarato dalla singola amministrazione in sede di conferenza di servizi (ossia al rappresentante unico).<br />
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4. Il depotenziamento degli interessi sensibili<br />
Le brevi considerazione sin qui svolte dimostrano che diverse disposizioni della bozza di decreto (e a monte della legge di delega) hanno l’obiettivo di depotenziare la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e della salute. Anzi si può dire che la nuova disciplina va spesso nel senso della normalizzazione di tali valori, dove con questo termine si intende l’assoggettamento di alcuni interessi pubblici – in passato sottoposti a un regime amministrativo speciale in ragione della loro particolare delicatezza – a una disciplina giuridica ordinaria (o almeno caratterizzata da un minor tasso di specialità).<br />
In generale, rimanendo all’attualità, tale obiettivo è stato anticipato da alcune esternazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo e il Parlamento, anche con altre normative, stanno ora perseguendo una strategia (per la verità iniziata già qualche anno addietro) orientata a contenere il ruolo delle amministrazioni di tutela e in particolare degli organi periferici del Ministero per i beni e la attività culturali nei processi decisionali: basti pensare alla nuova formulazione dell’art. 146, co. 9 del codice dei beni culturali (che prevede il silenzio-assenso generalizzato del soprintendente nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). In questo sforzo di normalizzazione il Governo e la maggioranza parlamentare sono supportati da settori importanti del mondo produttivo e, tra gli altri, da parte della dottrina giuridica.<br />
Con specifico riferimento al nostro tema tale obiettivo emerge da una serie di disposizioni della legge n. 124/15[51] e dello schema legislativo sulla conferenza di servizi.<br />
A) Innanzitutto il depotenziamento degli interessi sensibili assume una veste organizzativa. Come detto, in base allo schema di decreto legislativo alla conferenza può partecipare un solo rappresentante per le amministrazioni statali. Tale previsione si colloca però in contesto più ampio. Al di là di quanto detto a proposito del nuovo (possibile) ruolo di direzione e coordinamento dei prefetti, si deve ricordare che, a completamento di un processo avviato nel 2014[52], dal 2016, la tutela archeologica, delle belle arti e del paesaggio è stata concentrata in un’unica soprintendenza[53]; e, fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi della l. 124/15, spetterà al soprintendente unico il compito di partecipare alle conferenze di servizi per tutte le questioni relative a questi tre ambiti[54]. Tutto questo significa che i singoli apparati di tutela non potranno più agire direttamente in relazione all’interesse pubblico cui sono preposti, ma lo potranno fare al più attraverso il soprintendente e, da qui a poco, attraverso il rappresentante unico. In tal modo, insomma si è ottenuto l’allontanamento delle amministrazioni tecniche dal potere decisionale che sarà esercitato da una serie di altre istanze che svolgeranno quindi un necessario ruolo di mediazione (anche politico).<br />
B) Un secondo elemento è rappresentato dal ricordato filtro ministeriale in relazione al dissenso delle amministrazioni di tutela rispetto alla conclusione favorevole della conferenza simultanea (art. 14-quinquies, n. vers.).<br />
C) Tale depotenziamento ha infine una dimensione procedurale, che si concretizza nell’applicazione del silenzio-assenso anche agli uffici preposti alla tutela degli interessi sensibili (sebbene accompagnato dalla previsione di termini più estesi di formazione). In particolare, al di là dell’art. 17-bis, l. n. 241/90, tale istituto trova applicazione a tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 4, n. vers., non diversamente da quanto già stabilito dall’art. 14-ter, comma 7, l. 241/90, testo vigente). Per la conferenza simultanea un problema specifico invece neanche si pone, dato che le amministrazioni di tutela non sono più parti necessarie del procedimento.<br />
Come noto, specialmente la legge di delega ha generato un forte allarme in ampi settori dell’opinione pubblica e delle istituzioni, che sono culminati in appelli pubblici, due dei quali addirittura indirizzati al Presidente della Repubblica: il primo promosso da Azzariti, Carlassare, Lucarelli, Maddalena, Neppi Modona, Pace, Settis, Zagrebelsky e sottoscritto anche da altri autorevoli giuristi[55], il secondo promosso da funzionari del Ministero dei beni culturali[56]. Una netta presa di posizione contraria è stata espressa il 14 luglio e il 4 agosto 2015 dal Consiglio superiore dei beni culturali che ha insistito sulla incongruità del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso e ha manifestato forte preoccupazione per la confluenza delle soprintendenze all’interno dell’ufficio territoriale dello Stato[57]. In senso analogo, ancora, vanno il parere del 21 ottobre 2014 della Commissione Istruzione pubblica-Beni culturali del Senato della Repubblica e l’ordine del giorno approvato nel luglio 2015 dalla Camera. Infine preoccupazione su questo aspetto è stato manifestato anche dalla Corte dei conti in sede di audizione al Senato della repubblica nell’ottobre 2014[58].<br />
Il tema è molto complesso e peraltro va ben oltre la conferenza di servizi[59]. Rinviando a quanto già detto sul rappresentante unico e sul filtro ministeriale, ci si limita a qualche breve osservazione sul dibattutissimo meccanismo del silenzio-assenso. Innanzitutto va sottolineato che il problema presenta aspetti non solo giuridici. Ad esempio, viene frequentemente denunciato che le dotazioni di personale degli uffici periferici dell’amministrazione dei beni culturali sono ampiamente sottodimensionate. Circostanza questa che ovviamente ha un’incidenza notevole sui tempi di esame e definizione delle singole pratiche[60]. Anche se, in realtà, si sostiene che una delle finalità dell’accorpamento delle soprintendenze risiederebbe proprio nel rendere più efficiente e celere l’amministrazione nell’attività di tutela. Va poi considerata la lentezza con cui le regioni stanno predisponendo i piani paesaggistici (che tra l’altro dovrebbero rappresentare una ricchissima fonte di conoscenza del territorio). Piani dai quali può discendere una semplificazione procedurale per le autorizzazioni paesaggistiche (art. 146, co. 5, codice del paesaggio).<br />
Ma, a prescindere da questi aspetti, numerose ragioni inducono a ritenere che la riduzione delle tutele così come operata dalla l. n. 124/15 e dallo schema legislativo sia incompatibile con i principi costituzionali. Per limitarsi all’essenziale, si può osservare che, in base alla Costituzione, i valori culturali, paesaggistici e ambientali devono essere oggetto della massima protezione, in quanto – per citare la Corte costituzionale – sono insuscettibili di essere subordinati a qualsiasi altro valore, ivi compresi quelli economici (così come quelli connessi all’efficienza e alla celerità dell’azione amministrativa)[61] e quindi devono “sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni”[62]. Non è un caso che la Corte costituzionale, a proposito dell’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, utilizzi espressioni forti quali “estremo baluardo”[63] o “estrema difesa”[64] dei valori culturali. Tutto questo giustifica per tali interessi pubblici la previsione, sin dal 1990, di uno speciale regime amministrativo (es. art. 14-quater, co. 3, art. 16, co. 3, art. 17, co. 2, art. 19, co. 1, art. 20, co. 4, l. n. 241/90)[65].<br />
Si tratta di principi consolidati nell’ordinamento costituzionale, che non meritano di essere ulteriormente discussi in questa sede[66]. Si può solo aggiungere che la speciale protezione di tali interessi, se non si può tradurre in una loro potenziale “tirannia”, deve comunque trovare un riscontro, tra l’altro, in una disciplina adeguata del procedimento.<br />
Non è però escluso che si possano individuare, per i singoli settori, specifiche situazioni in cui un’espressa pronuncia dell’amministrazione di tutela non sia necessaria o possa essere ottenuta tramite silenzio-assenso. In questa direzione va ad esempio l’art. 12, co. 2, d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo)[67], che prevede l’emanazione di un regolamento del Governo finalizzato a individuare interventi di impatto minore (o nullo) sul paesaggio cui può conseguire un regime autorizzatorio semplificato o la liberalizzazione delle attività di trasformazione (regolamento però che a distanza di quasi un anno non è stato ancora emanato). Si può ancora ricordare l’art. 143, co. 4, lett. b) del codice dei beni culturali, in base al quale il piano paesaggistico può individuare aree “gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell&#8217;autorizzazione”.<br />
Appaiono invece irragionevoli e difformi ai principi sopra ricordati le norme che introducono per le amministrazioni di tutela la regola generalizzata, con il solo correttivo di termini più lunghi di formazione, del silenzio-assenso (si ripete: art. 17-bis, co. 3, l. 241/90; il nuovo testo dell’art. 14-bis, co. 4 della stessa legge; art. 146, co. 9 del codice dei beni culturali). Strumento questo (definito dal Consiglio superiore dei beni culturali “rozzo e pericoloso”) che abbassa in tutte le ipotesi (senza alcuna differenziazione) il livello di protezione di tali valori. La semplificazione dell’attività amministrativa di tutela è certamente ammissibile (e talvolta necessaria). Si deve però trattare di previsioni (selettive) da inserire, all’esito di un’attenta valutazione, all’interno delle discipline di settore (cfr. infra).<br />
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5. Semplificazione e razionalizzazione della conferenza di servizi<br />
Infine può essere utile svolgere qualche breve considerazione di carattere più generale sull’attuale riforma della conferenza di servizi in relazione ai principi di semplificazione e razionalizzazione (espressamente menzionati dal legislatore delegante).<br />
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5.1. Rischi derivanti da un’eccessiva regolamentazione del procedimento<br />
Conviene partire da un dato condiviso in letteratura. Una politica istituzionale che intenda perseguire l’accelerazione e la semplificazione dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni deve agire con una pluralità di strumenti e su diversi fronti[68]. Uno di questi fronti è rappresentato sicuramente dalla valutazione ed eventualmente dall’adeguamento delle singole legislazioni di settore, attraverso interventi mirati sulle norme intorno alle quali si concentrano le principali difficoltà sostanziali e procedurali (ciò che ovviamente presuppone una approfondita conoscenza anche statistica delle singole materie interessate). Tentare invece di perseguire tali obiettivi concentrando l’attenzione sulla sola disciplina generale del procedimento, finisce molto probabilmente per produrre effetti controproducenti. Ciò è dimostrato in modo esemplare proprio dalla storia normativa della conferenza di servizi, che nel tempo è diventata oggetto di disposizioni sempre più analitiche e complicate. Regolamentazione questa che si è poi riversata sui funzionari pubblici, che spesso si sono dovuti districare tra precetti che perseguono finalità contraddittorie.<br />
È dunque opportuno evitare iper-regolazioni del procedimento[69]. Infatti, nonostante un diffuso convincimento in senso contrario, la legge incontra dei limiti significativi nell’indirizzare e governare l’amministrazione e non può intervenire con successo su ogni disfunzione operativa. Del resto, non essendo l’efficienza e la celerità principi solo giuridici, essi non possono essere adeguatamente attuati solo con strumenti legali (es. attraverso divieti/obblighi, poteri/decisioni, termini perentori)[70]. Ma devono essere presi in considerazione anche altri mezzi. In sostanza, in questi casi, la logica giuridica deve convivere con la razionalità gestionale e non deve invece soffocarla. A ben vedere, è questo uno dei messaggi contenuti nel citato rapporto di Ref.ricerca.<br />
Come è stato efficacemente notato da un noto studioso statunitense “in un clima di sfiducia nella professionalità di un’agenzia, adottare uno stile amministrativo legalistico offre ai funzionari una sorta di porto sicuro. Ne deriva però un circolo vizioso. In un clima di sfiducia nella professionalità di un’agenzia è meno probabile che il legislatore finanzi in modo adeguato l’agenzia stessa ed è più probabile che vincoli il suo modo di decidere con regole più dettagliate generando in tal modo critiche da tutte le parti e incrementando il contenzioso giudiziario. Ciò ovviamente aumenta la possibilità che i funzionari agiscano in modo maggiormente legalistico piuttosto che improntato a ragionevolezza, ciò che a sua volta aumenta la possibilità che ciò sia considerato non professionale e inaffidabile”[71].<br />
Per questa ragione una drastica semplificazione normativa (insieme ad altre misure: es. l’adeguamento delle dotazioni di personale debitamente preparato) potrebbe portare con sé una maggiore responsabilizzazione e un più ampio spazio di manovra per le singole amministrazioni (e dei relativi dirigenti) per la gestione di queste procedure; soluzioni queste che, a loro volta, potrebbero essere agevolmente collegate alla valutazione di detti funzionari.<br />
Al riguardo può essere interessante un rapidissimo richiamo all’esperienza della Repubblica Federale di Germania. Disponeva la precedente versione dell’art. 71-d della legge tedesca sul procedimento amministrativo (introdotto con la legge di accelerazione del 1996): “1. Qualora a un procedimento autorizzatorio debbano prendere parte titolari di interessi pubblici l’autorità competente, in particolare su domanda del richiedente l’autorizzazione, deve invitarle a esprimere un parere entro un certo termine, nella misura in cui ciò sia materialmente possibile e necessario. 2. Dichiarazioni fatte dopo la scadenza del termine non vengono più prese in considerazione a meno che gli interessi addotti non fossero già noti all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione o avrebbe dovuto esserle noti o siano rilevanti ai fini della legittimità della decisione”[72]. È questo il c.d. Sternverfahren (procedimento a stella), che svolgeva una funzione assai simile alla nostra conferenza di servizi.<br />
L’art. 71-d VwVfG è stato sostituito nel 2008 (in occasione del recepimento della direttiva servizi) dal c.d. “procedimento attraverso un ufficio unico”, la cui disciplina è parimenti apprezzabile per chiarezza e semplicità. Interessante notare che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del 2008 predisposta dal Governo federale si afferma che l’introduzione per legge del “procedimento a stella” intendeva produrre un effetto di impulso e di segnale; effetti indubbiamente raggiunti, visto che oggi regolarmente si ricorre a tale strumento. In conseguenza, anche per ragioni di “pulizia” dell’ordinamento giuridico, si può rinunciare a una sua espressa menzione nella legge[73]. Questo esempio dimostra anche procedimenti con oggetti complessi possono essere gestiti con norme semplici e chiare.<br />
Certamente sarebbe irrealistico e irresponsabile pretendere che il legislatore italiano si attesti sin da subito su questi standard normativi: gli obiettivi della semplificazione e della razionalizzazione non possono che essere perseguiti in modo graduale e attento alla realtà concreta dell’amministrazione. Bisognerà comunque attendere per verificare se la complessiva attuazione della legge 124/15 produrrà gli effetti auspicati sul nostro istituto.<br />
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5.2. Tre aspetti critici dello schema di decreto legislativo<br />
Per il momento ci si può limitare a mettere in luce tre aspetti che sollevano alcune perplessità circa la congruità con i principi di semplificazione e razionalizzazione della conferenza di servizi.<br />
Il primo riguarda alcuni passaggi dello schema di decreto legislativo che sono formulati in modo inutilmente analitico. Ciò è percepibile nella disciplina della conferenza semplificata. Si pensi all’art. 14-bis, co. 2 (n. vers.) che contiene un elenco dettagliato (in ampia misura superfluo) dei contenuti che deve avere la comunicazione alle altre amministrazioni dell’apertura della conferenza. Si pensi ancora all’art. 14-quinquies, co. 4-6 (n. vers.) sulla procedura che deve precedere la determinazione del Consiglio dei ministri. In entrambi i casi si ha un evidente eccesso di regolamentazione che può potenzialmente produrre quel rafforzamento dello stile legalistico dell’azione amministrativa con tutte le conseguenze cui si è detto.<br />
Il secondo aspetto è più complesso e concerne il criterio di conclusione della conferenza dei servizi: la prevalenza delle posizioni espresse (art. 14-ter, co. 6, n. vers.). Il Governo nel disegno di legge contenente la delega aveva previsto il principio della maggioranza, salva l’individuazione di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici sensibili[74]. Tuttavia il Parlamento, in continuità con l’art. 14-ter, co. 6-bis, l. n. 241/90 (versione vigente), ha voluto mantenere la regola della prevalenza delle posizioni espresse (lett. l), probabilmente ritenendo che l’istituzione del rappresentante unico avrebbe portato lo Stato a una posizione permanente di minoranza[75]. Il legislatore delegato si è ovviamente dovuto attenere alla legge di delega.<br />
È però un dato di fatto che questa regola è in sé foriera di incertezze e complicazioni, come dimostra la giurisprudenza (che non ha sempre aiutato a semplificare le cose). Questa ha stabilito ad esempio che “sussiste … uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di tipo decisorio (nonché – a fortiori – fra le posizioni espresse in sede di conferenza dalla singola amministrazione) e il successivo provvedimento finale”, in conseguenza, l’amministrazione procedente (ossia un funzionario) deve “valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia del loro eventuale dissenso”[76]. Ma è chiaro che una valutazione così ampia (e quindi opinabile) può facilmente dare luogo a contestazioni giudiziarie o in sede esecutiva[77].<br />
Si pensi ancora all’interpretazione che è stata data dall’art. 14-quater, co. 1 (versione vigente). Che, come noto, subordina l’ammissibilità del dissenso delle amministrazioni partecipanti a 5 condizioni: contestualità, motivazione, attinenza, tempestività, costruttività. Ciò nonostante, il giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che il dissenso, ancorché irrituale (perché non contestuale o non costruttivo), formulato dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (il paesaggio) non può essere superato attraverso il meccanismo della prevalenza, dovendo in tal caso l’amministrazione procedente astenersi dal concludere il procedimento in senso favorevole e convocare una nuova seduta della conferenza di servizi[78].<br />
Insomma questo criterio di decisione sembra essere fatto apposta per rendere farraginoso il processo decisionale e ci si deve chiedere se la bozza di decreto legislativo non avrebbe potuto almeno introdurre correttivi in grado di semplificare e chiarire questo problema.<br />
Il terzo aspetto riguarda la disciplina delle procedure di soluzione dei conflitti amministrativi. Nel corso del tempo la disciplina della conferenza di servizi ha risentito dell’ossessiva preoccupazione per l’“ultima parola”, che è stata una delle cause tra l’altro dell’eccessiva complessità dei meccanismi di composizione dei dissensi[79]. Occorre invece chiedersi se non siano prospettabili, accanto a quelle già previste, anche soluzioni più semplici.<br />
Come noto, nell’attuale disciplina (al pari di quella contenuta nello schema di decreto legislativo) quando il Consiglio dei ministri deve decidere su questi procedimenti, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo convoca una o più riunioni – alla quale partecipano i rappresentati di tutte le amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza – per “acquisire i necessari elementi informativi” e soprattutto per verificare “la possibilità eventuale possibilità di individuare una soluzione condivisa fra le amministrazioni dissenzienti”[80]. I dati sopra riportati sulle decisioni del Consiglio dei ministri non sono da trascurare: su 58 decisioni di merito assunte dal 2012 all’aprile 2014, in 18 casi il Consiglio dei ministri ha preso atto del superamento del dissenso. Il che vuol dire che nel 31% dei casi il Dipartimento è riuscito a comporre in via bonaria il conflitto.<br />
Ci si deve porre allora la seguente: non converrebbe stabilire, in caso di dissenso (anche non qualificato e anche a livello locale), forme di mediazione da condurre entro un termine determinato e affidate a soggetti, autorevoli, tecnicamente preparati, ma estranei alla procedura? Soggetti che, a seconda dei casi, potrebbero essere collocati, a seconda dei casi, a livello statale o regionale[81]. Si tratterebbe peraltro di una soluzione pienamente compatibile con la legge di delega (art. 2, co. 1, lett. n). Questo dispositivo ovviamente funzionerebbe (meglio) in presenza di meccanismi di soluzione delle controversie semplici e prevedibili.<br />
A questo proposito un inciso può essere interessante. Il tema della mediazione nei conflitti tra amministrazioni pubbliche è poco studiato in Italia. Tuttavia, esempi tratti dall’ordinamento europeo possono offrire indicazioni utili: si pensi alle procedure di arbitrato (tra autorità nazionali) relative all’immissione in commercio di farmaci secondo il sistema del reciproco riconoscimento e all’alto tasso di successo che esse conseguono[82].<br />
*** *** ***<br />
Nonostante i numerosi aspetti critici messi in luce, ci si deve augurare che questa normativa delegata (e quella che seguirà sulle altre materie) sia in grado di migliorare le dinamiche del pluralismo amministrativo in Italia. Non si deve però trascurare che molte delle disfunzioni della conferenza di servizi (e più in generale dell’amministrazione) hanno origine politico/costituzionale. Basti pensare alla prolungata incapacità del legislatore di dare attuazione al nuovo titolo V, della parte II della Costituzione e al significato che ciò ha avuto sul funzionamento del sistema amministrativo italiano. Anche a questi problemi è quindi necessario che il Parlamento e il Governo dedichino la necessaria attenzione, dopo l’eventuale riforma della Costituzione.</p>
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* Relazione al convegno “Le nuove semplificazioni dell&#8217;attività amministrativa” (Padova, 20 maggio 2016).<br />
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[1] Per un primo commento allo schema di decreto legislativo, cfr. M. Santini, La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: questione di (ulteriori) norme o di cultura?, in Urbanistica e appalti, 2016, 2, 129 ss.</p>
<p>[2] La letteratura in argomento è assai ampia; per limitarsi ad alcuni riferimenti, si vedano tra gli altri: E. Scotti, La conferenza di servizi, in L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, Torino, 2016, 458 ss.; E. Sticchi Damiani, Conferenza di servizi, in Treccani, Diritto on line, 2015 (reperibile al seguente indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/conferenza-dei-servizi_%28Diritto_on_line%29/; consultato il 28 aprile 2016); G. Pagliari, La conferenza di servizi, in Codice dell&#8217;azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, 607 ss.; G. Sciullo, La Conferenza di servizi come meccanismo di decisione, in Giorn. dir. amm., 2011, 1138 ss.; S. Civitarese Matteucci, Conferenza di servizi, in Enc. dir., Ann., II, Milano, 2008, 271 ss.; D. D’Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, 2002; S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 601 ss.; G.F. Cartei, Servizi (conferenza di), in Dig. disc. pubbl., vol. XIV, Torino, 1999, 65 ss.; F.G. Scoca, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 255 ss.; L. De Lucia, F. Luciani, Contributo allo studio della conferenza di servizi decisoria, in Studi in onore di G. Guarino, vo. II, Padova, 1998, 1 ss.; G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale. Tecniche e garanzie, Milano, 1996.</p>
<p>[3] Es. F. Bassanini, L. Carbone, La conferenza di servizi. Il modello e i principi, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, 173 ss.</p>
<p>[4] Cfr. artt. 27 e 200 ss. , d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione).</p>
<p>[5] In tal senso, cfr. anche Cons. Stato, comm. speciale, 7 aprile 2016, n. 890/2016, par. 1.</p>
<p>[6] Corte cost., 11 luglio 2012, n. 179.</p>
<p>[7] Corte cost., 11 novembre 2010, n. 313.</p>
<p>[8] Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit., par. 4.1-4.3.</p>
<p>[9] Es. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144.</p>
<p>[10] Es. art. 14, co. 2, prima frase, art. 14-ter, co. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si veda, in generale, lo studio dell’Aspen Institute Italia, curato da S. Cassese, I maggiori vincoli amministrativi alle attività d’impresa: dai casi specifici alle soluzioni, Roma, 2016, spec. 27 ss.</p>
<p>[11] Per un elenco delle modifiche apportate nel tempo alla conferenza di servizi, cfr. Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 3.2.</p>
<p>[12] Art. 12, d.l. 3 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) conv. l. 29 luglio 2014 n. 106.</p>
<p>[13] Art. 20, co. 5-bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>
<p>[14] Art. 12, l. 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi &#8211; Legge di semplificazione 1999).</p>
<p>[15] Art. 10, l. 11 febbraio 2015, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull&#8217;azione amministrativa).</p>
<p>[16] L. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e d.lgs 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale).</p>
<p>[17] Come noto, tale normativa – confluita poi nel codice dei contratti pubblici (artt. 161 ss., d.lgs 12 aprile 2016, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) – ha devoluto al CIPE (integrato dai presidenti delle regioni) la competenza ad approvare i progetti preliminari di determinate opere (con espressa esclusione della conferenza di servizi: art. 3, co. 5, d.lgs n. 190/02), istituendo una conferenza si servizi istruttoria con il compito di formulare proposte rivolte sempre al CIPE (art. 4 e 4 ter, d.lgs cit.). Disciplina questa che ha peraltro superato il vaglio della Corte costituzionale (sent. 1 ottobre 2003, n. 303, par. 23 in diritto).</p>
<p>[18] Senato della Repubblica, XIV legislatura, AS n. 374 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).</p>
<p>[19] Reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/47393dba-40a0-429b-9833-b3f30cbc60ce/Indagine+Cds.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=47393dba-40a0-429b-9833-b3f30cbc60ce (consultato il 28 aprile 2016).</p>
<p>[20] Rapporto cit., 31.</p>
<p>[21] Reperibile sul sito: http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/39fe0d77-3a4d-4540-af36-8a159de48901/Contributo+Confindustria+consultazione+PA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=39fe0d77-3a4d-4540-af36-8a159de48901 (consultato il 28 aprile 2016).</p>
<p>[22] Art. 14-quater, co. 3, l. 241/90 versione vigente.</p>
<p>[23] Dati reperibili al seguente indirizzo: http://presidenza.governo.it/DICA/art_14_quater_legge_241_1990/comunicati/comunicati.html (consultato il 28 aprile 2016).</p>
<p>[24] In senso simile, cfr. Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 5.4. Per altri studi sul campo, cfr. es. Dipartimento della funzione pubblica, Semplificazione e trasparenza, Napoli, 2005; C. Iuvone, Conferenza di servizi, in La semplificazione tra Stato, regioni e autonomie locali. Il caso della legge 241, a cura del Formez, Quaderno n. 50, Roma, 2006, 79 ss.; con riferimento alla sola Regione Piemonte , Corep, LaPo, La Conferenza di servizi: analisi empirica ed esperienze a confronto, a cura di L. Bobbio, D. Barella, M. Sartoni, 2009, reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/oss_riforma/dwd/semplificazione/rep_conf_servizi.pdf (consultato il 4 maggio 2016); M. Conticelli, La conferenza dei servizi, in Il procedimento amministrativo a venti anni dalla legge n. 241 del 1990, a cura di SNA, IRPA (coordinatore scientifico A. Sandulli), Roma, 2013, 112 ss., consultabile al seguente indirizzo: http://sna.gov.it/fileadmin/files/ricerca_progetti/Ricerca_SNA_IRPA/Procedimento_amministrativo_SNA_IRPA.pdf (consultato il 4 maggio 2016).</p>
<p>[25] Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit.; cfr. anche M. Santini, La conferenza di servizi, cit.</p>
<p>[26] Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 7.7.</p>
<p>[27] Cfr. es. i rilievi testuali formulati da Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit., par. 8.</p>
<p>[28] Definizioni tratte dal Vocabolario Treccani online.</p>
<p>[29] In materia, cfr. F. Aperio Bella, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 1990), reperibile al seguente indirizzo: www.diritto-amministrativo.org (consultato il 16 maggio 2016); R. Di Pace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, reperibile al seguente indirizzo: www.diritto-amministrativo.org (consultato il 4 maggio 2016); F. Scalia, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urbanistica e appalti, 2016, 1, 11 ss.; E. Scotti, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in L’azione amministrativa, cit., 566 ss.; F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17-bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in www.federalismi.it (consultato il 28 aprile 2016); P. Marzaro, Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni, in Riv. Giur. Urbanistica, 2015, 615 ss.</p>
<p>[30] Al riguardo conviene ricordare che la proposta del Governo (A.S. 1577) si riferiva esclusivamente ai rapporti tra amministrazioni statali. Avendo però il Senato della Repubblica sostituito le parole “statali” con “pubbliche” (emendamento del sen. Pagliari n. 3.500), l’ambito di applicazione della norma è divenuto molto più ampio, riguardando ora tutte le relazioni interamministrative (ma cfr. la prossima nota).</p>
<p>[31] In realtà vi è una differenza tra le due norme: per evidenti ragioni costituzionali, l’art. 17-bis non menziona le intese ossia i rapporti tra Stato e regioni (normalmente nelle materie riconducibili all’art. 117, co. 3 e 4 Cost.). Il che vuol dire che per queste ipotesi non vi sono sovrapposizioni tra le due disposizioni, dovendo trovare applicazione solo la disciplina della conferenza di servizi decisoria. Tuttavia, è evidente che in tal modo si possono agevolmente avere scissioni e ricomposizioni del procedimento che certamente non aiutano a semplificare l’azione amministrativa.</p>
<p>[32] Es. F. Scalia, Il silenzio assenso, cit. e R. Di Pace, La resistenza, cit.</p>
<p>[33] Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 7.9.</p>
<p>[34] Per un’interpretazione più restrittiva, P. Marzaro, Certezze e incertezze, cit. Si veda anche la circolare dell’ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali 16 novembre 2015, dal titolo «Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015–nota circolare» (p. 7), reperibile al seguente indirizzo: http://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/03/nota-del-16-Novembre-2015-del-MiBACT.pdf (consultato il 16 maggio 2016).</p>
<p>[35] M.S. Giannini, Il pubblico potere, Bologna, 1986, 79.</p>
<p>[36] Ad esso infatti non si applica l’art. 14-ter, co. 6 (versione vigente), in base al quale «ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante (…)».</p>
<p>[37] È sufficiente ricordare, per l’amministrazione centrale il d.lgs 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e, per l’amministrazione periferica, l’art. 11, d.lgs 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e il d.p.r. 30 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo).</p>
<p>[38] Cfr. L. Fiorentino, La riforma della pubblica amministrazione – L’organizzazione amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss., che mette in luce l’esigenza di «rafforzare il ruolo di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio».</p>
<p>[39] L. Fiorentino, op. loc. cit.</p>
<p>[40] A questo riguardo si deve sperare che, quanto all’Ufficio territoriale dello Stato, la legge 124 sia attuata attraverso formule organizzative ispirate all’equiordinazione e non a implausibili modelli gerarchici. È questa l’opinione di G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon 2015/3.</p>
<p>[41] Es. per questo caso, la conferenza permanente di cui all’art. 4, d.p.r. n. 180/2006: in dottrina R. Di Pace, La resistenza, cit.</p>
<p>[42] Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 9.5.</p>
<p>[43] G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, cit.</p>
<p>[44] Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575, con riferimento all’amministrazione regionale.</p>
<p>[45] In generale, sulla funzione unificante dell’indirizzo politico, cfr. es. G. Marongiu, L’attività direttiva nella teoria giuridica dell’organizzazione, Padova, 1988, spec. cap. III.</p>
<p>[46] Non si deve sottovalutare che il potere di nomina del Presidente del consiglio contiene in sé un elevato potenziale di indirizzo politico-amministrativo. In generale, sul rapporto tra atto di nomina (in generale) e funzione di direzione politica dell’amministrazione, cfr. per tutti V. Cerulli Irelli, Politica e amministrazione tra atti ”politici” e atti ”di alta amministrazione”, in Diritto pubblico, 2009, 101 ss., spec. 112 s.</p>
<p>[47] Art. 2, d.p.r.n. 180/2006.</p>
<p>[48] Es. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2012, n. 3039.</p>
<p>[49] Cfr. l’art. 4, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); in dottrina per tutti, V. Cerulli Irelli, Politica e amministrazione, cit., spec. 109 ss., dove ulteriori riferimenti.</p>
<p>[50] Cfr. art. 2, co. 1, lett. n). Certamente la legge di delega non specifica se tale “riesame” debba essere inteso in senso tecnico (ossia come verifica della legittimità della determinazione conclusiva), ovvero in senso generico (significato che potrebbe comportare l’effetto devolutivo dell’intero procedimento), né chi debba condurre il riesame (es. il Consiglio dei ministri). Tale incertezza tuttavia in nessun caso non autorizza a sottoporre a un controllo politico il dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili. In generale sul rapporto tra politica amministrazione nell’ambito della conferenza di servizi, cfr. F. Cortese, Il coordinamento amministrativo, Milano, 2012, 55; R. Bin, Dissensi in conferenza di servizi e incauto deferimento della decisione alle “Conferenze” intergovernative: le incongruenze della legge 15/20052006, in www.forumcostituzionale.it.</p>
<p>[51] Cfr. per tutti G. Vesperini, La riforma della pubblica amministrazione. Le norme generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss.</p>
<p>[52] D.p.c.m. 28 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro).</p>
<p>[53] Decreto del Ministro per i beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). In generale sulla recente ulteriore riforma del MIBACT, cfr. G. Sciullo, Direzione generale “unica” e soprintendenze “uniche”, in Aedon 1/16; cfr. anche C. Carmosino, I beni culturali: misure di urgenza e interventi di sistema, in Giorn. dir. amm., 2016, 207 ss., spec. 209 ss.</p>
<p>[54] Art. 4, co. 1, lett. d), d.m. cit.</p>
<p>[55] Reperibile al seguente indirizzo: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&amp;id=120019 (consultato il 17 marzo 2016).</p>
<p>[56] Reperibile al seguente indirizzo: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&amp;id=120093 (consultato il 17 marzo 2016).</p>
<p>[57] Mozioni consultabili al seguente indirizzo: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Consiglio-Superiore/Audizioni-e-mozioni/index.html (consultato il 17 marzo 2016).</p>
<p>[58] Parere depositato dalla Corte dei conti al Senato della Repubblica, p. 5.</p>
<p>[59] Cfr. per tutti, R. Di Pace, La resistenza, cit.</p>
<p>[60] Cfr. es. C. Carmosino, I beni culturali, cit., 210 s., la quale ricorda anche altre misure (es. l’assunzione di nuovo personale).</p>
<p>[61] Corte cost. 24 giugno 1986, n. 151.</p>
<p>[62] Corte cost. 24-28 giugno 2004, n. 196.</p>
<p>[63] Corte cost., n. 151/86 cit.</p>
<p>[64] Corte cost., 28 dicembre 2001, n. 437.</p>
<p>[65] Cfr. G. Sciullo, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in giustamm.it.; in precedenza G. Morbidelli, Il silenzio assenso, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, cit., 265 ss.</p>
<p>[66] Cfr. F. De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale, cit., con riferimento all’ambiente.</p>
<p>[67] Convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106, legge a sua volta modificata dal d.l. n. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, ecc.) convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>
<p>[68] Per tutti, M. Bombardelli, Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Diritto pubbl., 2015, 985 ss.; B.G. Matterella, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011; Taglialeggi e normattiva tra luci e ombre, a cura di N. Lupo, Padova, 2011.</p>
<p>[69] Cfr. nuovamente M. Bombardelli, Semplificazione normativa, cit. passim, dove amplissimi riferimenti dottrinali.</p>
<p>[70] Su questo aspetto in generale, cfr. per limitarsi a due autori, W. Hofmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, in Grundlagen des Verwaltungsrchts, a cura di Id., E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle, 2° ed., München, 2012, 690 ss., nonché J.L. Mashaw, Bureaucratic Justice, New Haven, CT, 1985.</p>
<p>[71] R.A. Kagan, The Organisation of Administrative Justice Systems: The Role of Political Mistrust, in Administrative Justice in Context, a cura di M. Adler, Oxford e Portland, 2010, 179 (traduzione nostra).</p>
<p>[72] Traduzione tratta da La legge tedesca sul procedimento amministrativo (Verwaltungsvefahrensgesetz), a cura di D.-U. Galetta, Milano, 1996, 102.</p>
<p>[73] Proposta del Governo federale per la 4 legge di modifica delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/10493 del 7 ottobre 2008, p. 17.</p>
<p>[74] A.S. 1577.</p>
<p>[75] Ma cfr. Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit., par. 9.7.</p>
<p>[76] Cons. Stato, VI, 21 ottobre 2013, n. 5084.</p>
<p>[77] Si possono poi rinvenire affermazioni alquanto originali del giudice amministrativo. Ad esempio che gli enti invitati a partecipare si devono esprimere fin da subito in ordine al “peso ponderale” da attribuire alla valutazione di ciascuno degli enti presenti, «atteso che, banalmente, il peso specifico del voto di una Regione non può essere – in virtù della maggiore moltitudine di interessi che l’ente territoriale rappresenta – equiparato al voto espresso da un Comune (e così anche tra enti locali in ragione della loro dimensione territoriale e popolazione residente)»: Tar Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2015, n. 2338.</p>
<p>[78] Es. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1059; sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144 (per il parere non contestuale); sez. IV, 10 febbraio 2015, n, 709; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4735; e Tar Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2015, n. 2332 (per la non costruttività).</p>
<p>[79] Questa “ossessione” è presente anche nello schema di decreto legislativo. La l. 124/2015 nulla dice a proposito dei conflitti che riguardano il dissenso delle Regioni in materia di loro competenza (concorrente ed esclusiva). In conseguenza, è opinabile che il legislatore delegato possa prevedere per tali situazioni un apposito procedimento decisionale (per di più in capo al Governo). Appare quindi costituzionalmente dubbio, per eccesso di delega l’art. 14-quinquies, co. 2, che consente alle regioni di proporre opposizione contro la determinazione finale della conferenza di servizi. Si deve peraltro aggiungere che l’assenza della disposizione non sarebbe eccessivamente grave. Infatti, in presenza di tali conflitti le parti, in applicazione del principio di leale collaborazione, sarebbero comunque tenute a intavolare «reiterate trattative volte a superare le divergenze» (Corte cost., 11 luglio 2012, n. 179). In altri termini, questa de-procedimentalizzazione – che rappresenterebbe una forma evidente di semplificazione – comporterebbe la rimessione della questione alla sfera della politica e alle sue capacità di trovare una sintesi tra le opposte posizioni.</p>
<p>[80] Dipartimento per la funzione pubblica, Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri, reperibili al seguente indirizzo: http://presidenza.governo.it/DICA/art_14_quater_legge_241_1990/linee_guida_14_quater.pdf (consultato il 16 maggio 2016).</p>
<p>[81] In senso diverso, il parere del Consiglio di Stato cit., che (forse un po’ ingenuamente) propone di verificare la possibilità di decentrare (presso il prefetto) i meccanismi di soluzione dei conflitti amministrativi (par. 11.1).</p>
<p>[82] Dati reperibili al seguente indirizzo: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000095.jsp&amp;mid=WC0b01ac0580028c7a (consultato il 28 aprile 2016).<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-conferenza-di-servizi-nello-schema-di-decreto-legislativo-del-gennaio-2016/">La conferenza di servizi nello schema di decreto legislativo del gennaio 2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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