<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblica amministrazione-Documentazione amministrativa Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/pubblica-amministrazione-documentazione-amministrativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/pubblica-amministrazione-documentazione-amministrativa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Pubblica amministrazione-Documentazione amministrativa Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/pubblica-amministrazione-documentazione-amministrativa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LA FORMA E LA SOSTANZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-e-la-sostanza-del-documento-unico-di-regolarita-contributiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-e-la-sostanza-del-documento-unico-di-regolarita-contributiva/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-e-la-sostanza-del-documento-unico-di-regolarita-contributiva/">LA FORMA E LA SOSTANZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</a></p>
<p>1. Sommario: 2. – L’ordinanza n. 513, dell’8 febbraio 2013. 3. – Ricostruzione del pensiero giurisprudenziale formatosi in subiecta materia. 4. – Ambito applicativo dell’ordinanza n. 513/2013 e bilanciamento degli interessi. 5. – La posizione del Legislatore italiano rispetto alle considerazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. &#160; 2. L’ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-e-la-sostanza-del-documento-unico-di-regolarita-contributiva/">LA FORMA E LA SOSTANZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-e-la-sostanza-del-documento-unico-di-regolarita-contributiva/">LA FORMA E LA SOSTANZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</a></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sommario: 2. – L’ordinanza n. 513, dell’8 febbraio 2013. 3. – Ricostruzione del pensiero giurisprudenziale formatosi in <em>subiecta materia. </em>4. – Ambito applicativo dell’ordinanza n. 513/2013 e bilanciamento degli interessi. 5. – La posizione del Legislatore italiano rispetto alle considerazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. L’ordinanza n. 513, dell’8 febbraio 2013.</strong><br />
La terza sezione del Consiglio di Stato, attraverso l’ordinanza n. 513 dell’8 febbraio 2013, ha sospeso in via cautelare l’efficacia della revoca della delibera della ASL di Taranto, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta di affidamento, &nbsp;definendo “censurabile” il comportamento tenuto dalla stessa ASL che, a seguito di un esito negativo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in una fase successiva alla aggiudicazione, ha adottato il provvedimento in maniera automatica e senza salvaguardare il contradditorio.<br />
Nello specifico, la terza sezione del Consiglio di Stato ha disposto che, in tema di requisiti generali dei partecipanti alle procedure di affidamento, “appare censurabile il comportamento tenuto della Asl che in una fase successiva alla aggiudicazione, in cui si era quindi esaurito il confronto competitivo, ha omesso di valutare, nel giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello della impresa aggiudicataria, in contraddittorio con la ricorrente, se gli inadempimenti contributivi sopravvenuti fossero gravi e definitivamente accertati e se, per la loro occasionalità, potevano essere rimossi con una immediata regolarizzazione da parte della impresa”.<br />
La decisione pone in evidenza il carattere funzionale, e non solamente procedurale, del documento proveniente dall’istituto previdenziale, facendo emergere la stretta relazione tra il DURC e il bilanciamento dei vari interessi coinvolti nelle diverse fasi del medesimo procedimento.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Ricostruzione del pensiero giurisprudenziale formatosi in <em>subiecta materia</em></strong><br />
L’ordinanza n. 513/2013 sembra, a prima lettura, aprire nuovamente la questione, sorta in giurisprudenza e in dottrina, riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, la quale si era considerata giunta a definitiva regolazione grazie all’intervento dirimente dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8 del 4 febbraio 2012.<br />
Come espressamente riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione, sul punto in questione si contrastavano due diversi orientamenti giurisprudenziali<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Il primo demandava agli istituti di previdenza la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la P.A., stabilendo un divieto assoluto di accertamento discrezionale sulle relative gravità certificate per le stazioni appaltanti. Il comportamento di queste ultime, rispetto al contenuto negativo del documento unico di regolarità contributiva, costituisce oggetto di mera “presa d’atto”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Secondo l’opposta corrente di pensiero, invece, non si può ritenere giustificato l’automatismo di esclusione alla gara, in quanto residua in capo alla Amministrazione la possibilità di valutare discrezionalmente e motivatamente il valore della gravità dell’infrazione certificata dal DURC, attraverso un confronto con le altre situazioni concomitanti. La relativa istruttoria sulla gravità e la definitività dell’inadempimento deve essere eseguita in concreto e nel rispetto del contraddittorio con l’impresa, ai fini di una corretta valutazione dell’affidabilità economica del singolo concorrente<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
L’adunanza plenaria ha aderito al primo orientamento e ha stabilito che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, alla data di scadenza del termine di presentazione, comporta l’esclusione del concorrente, il quale non può avvalersi di una successiva regolarizzazione della sua posizione<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
L’adunanza plenaria, delimitando la ricostruzione fattuale e di diritto alla fase del procedimento fino alla presentazione della domanda partecipativa, ha argomentato la propria motivazione sulla base di tre considerazioni principali.<br />
Con la prima, riconosce agli enti previdenziali una competenza “istituzionale” e specifica circa la valutazione della gravità e definitività delle violazioni contributive, eliminando così qualsiasi discrezionalità in materia alla stazione appaltante.<br />
Il secondo punto riconduce il DURC “al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., e facendo piena prova fino a querela di falso”.<br />
L’ultima considerazione si fonda sulla esigenza di fornire uniformità giuridica alla nozione di “violazione previdenziale grave”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Ambito applicativo dell’ordinanza n. 513/2013 e bilanciamento degli interessi</strong><br />
In tale quadro, sommariamente descritto ma necessario per significare l’effettiva portata applicativa della decisione in commento, si è ora inserita l’ordinanza n. 513/2013, la quale si pone come conseguenza logica e giuridica di quanto già stabilito dalla stessa adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e non in contrapposizione ad essa.<br />
Infatti, la terza sezione del Consiglio di Stato, specificando che il comportamento “censurabile” è tenuto dalla stazione appaltante “in un momento successivo all’aggiudicazione”, da un lato ribadisce implicitamente l’insegnamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, dall’altro afferma espressamente di circoscrivere il suo ambito decisionale nei confini di un determinato passaggio procedimentale.<br />
Per quanto attiene alla valutazione della gravità e definitività degli inadempimenti di natura contributiva, l’ordinanza non prevede uno spostamento della competenza dall’ente previdenziale alla stazione appaltante, ma sancisce un differente utilizzo del documento stesso, in relazione con il momento in cui esso si inserisce nel rapporto tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria.<br />
Pertanto, nella fase precedente alla aggiudicazione appare evidente come gli interessi da considerare prevalenti, in sede di bilanciamento, siano la tutela della concorrenza e la <em>par condicio</em> dei concorrenti.<br />
Per salvaguardare tali esigenze, risulta giustificato il sacrificio dell’interesse a stipulare della singola impresa attraverso procedure e strumenti analitici, in quanto idonei, ai fini del giusto e corretto confronto competitivo, a trasformare in concreta attuazione l’indispensabile rigore formale.<br />
In aggiunta a ciò, in una fase caratterizzata da un ambito soggettivo solo potenzialmente prevedibile, considerata l’apertura verso tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari, una rigorosa applicazione della disciplina risponde pienamente alla necessità sostanziale di bilanciare i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, i quali si traducono nella trasparenza e tempestività della decisione, nonchè nella uguale e indiscriminata valutazione dei criteri selettivi.<br />
In questa particolare fase procedimentale, per garantire, da un lato, una effettiva tutela della concorrenza e una reale uguaglianza ai potenziali concorrenti e, dall’altro, il rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, gli istituti adatti al raggiungimento di tali obiettivi sono rappresentati dalla competenza esclusiva dell’organo previdenziale nell’accertamento della gravità e definitività degli inadempimenti contributivi, dall’utilizzo di presunzioni <em>iuris et de iure </em>e dal potere della stazione appaltante di estromissione automatica alla gara di affidamento in caso di esito negativo del DURC.<br />
Infatti, qualora si permettesse una valutazione discrezionale alla stazione appaltante circa la gravità e la definitività della violazione contributiva, attraverso la predisposizione di specifiche e singole istruttorie, la situazione, dal punto di giuridico, contrasterebbe con gli interessi prevalenti finora descritti e, dal punto di vista economico, rappresenterebbe anche una scelta completamente inefficiente.<br />
In tale quadro, la stessa normativa per il rilascio del documento previdenziale (come dimostra la nota n. 3760 dell’INAIL del 14 giugno 2012) prevede una differenza sostanziale e procedurale tra due diverse situazioni: il caso in cui il DURC sia rilasciato a seguito di una dichiarazione dell’impresa resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e la fattispecie in cui quest’ultima manchi<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Nella prima situazione prospettata, di norma riconducibile alla fase precedente all’aggiudicazione, l’invio del DURC alla stazione appaltante rappresenta unicamente uno strumento comparativo di verifica formale tra le dichiarazioni dell’impresa e la situazione reale. Pertanto, in caso di risultato negativo, l’invito da parte dell’ente previdenziale a regolarizzare la situazione non rappresenta una condizione necessaria per la legittimità del procedimento, in quanto il documento perseguita unicamente l’obiettivo di controllo statico e descrittivo delle operazioni passate, attraverso la corrispondenza tra requisito necessario di partecipazione e dichiarazione di possesso dello stesso.<br />
La sua funzione, perciò, si esaurisce nel momento della presentazione del documento, non interessando il rapporto sottostante nella sua interezza e dinamicità.<br />
Nel caso di assenza della dichiarazione, invece, l’istituto previdenziale è obbligato, nel rispetto dei principi del contradditorio, ad invitare l’impresa a procedere alla regolarizzazione della patologia entro i successivi 15 giorni.<br />
Solitamente, tale procedura si presenta nella fase posteriore alla aggiudicazione dell’affidamento, dal momento che è previsto in capo all’Amministrazione la possibilità di effettuare controlli durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e comunque dopo la gara, di permanenza dei requisiti di regolarità contributiva, a prescindere da quanto in precedenza dichiarato dal soggetto aggiudicataria.<br />
In questa ipotesi, il DURC assolve la funzione di controllo sostanziale della globale efficienza gestionale e produttiva, con l’intento di poter accertare una inaffidabilità futura dell’impresa aggiudicataria.<br />
Infatti, una volta esaurita la fase del confronto competitivo, l’esigenza di rispettare la <em>par condicio</em> dei concorrenti viene meno, cedendo il passo a una differente valutazione degli interessi in gioco: in questa fase procedurale, infatti, il bilanciamento è essenzialmente tra l’interesse pubblico, inteso come affidabilità economica dell’impresa, e l’interesse dell’aggiudicatario a stipulare il contratto.<br />
La differenza tra fase anteriore o posteriore alla aggiudicazione non si limita solamente al bilanciamento degli interessi, ma si determina anche in ambito soggettivo.<br />
Infatti, mentre la prima è caratterizzata dalla pluralità dei potenziali aggiudicatari, nella fase successiva le parti del rapporto sono effettivamente due: la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria.<br />
In ragione del rapporto bilaterale, i criteri di efficienza ed efficacia perdono la caratteristica della tempestività e dell’uguaglianza di trattamento per trasformarsi nella necessità di controlli esaustivi e completi, i quali non possono prescindere dalla partecipazione dell’interessata e dalla valutazione delle concrete circostanze, al fine di accertare la globale efficienza economica dell’impresa. Quest’ultimo scopo rappresenta l’interesse pubblico da perseguire nel momento attuativo della gara di affidamento.<br />
Pertanto, il rigore formale, nella fase del procedimento susseguente all’aggiudicazione, si pone in antitesi con l’interesse primario, a differenza di quanto accade in quella precedente, dove è assolutamente necessario per tutelare la concorrenza.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. La posizione del Legislatore italiano rispetto alle considerazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea</strong><br />
Le considerazioni svolte sull’accertamento della capacità contributiva erano già state effettuate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. I, con la sentenza del 9 febbraio 2006 n. 226.<br />
La Corte di Giustizia aveva individuato il momento decisivo per l’accertamento della situazione di regolarità contributiva in quello della presentazione delle offerte. Successivamente a tale momento, è sempre consentito alla Amministrazione di appurare la reale situazione in ordine alla posizione contributiva della singola ditta partecipante<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Alla luce della previsione, di provenienza europea e recepita nel diritto interno, sulla necessaria affidabilità del soggetto aggiudicatario, le verifiche successive postulano un controllo globale e dinamico del rapporto, per accertare, in relazione con le esigenze di pubblica utilità di questa particolare fase procedimentale, sia il comportamento operoso dell’impresa aggiudicataria nella sua globalità sia il carattere occasionale, come definito dall’ordinanza n. 513/2013, delle inadempienze contributive sopravvenute<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Nella materia <em>de quo </em>inoltre, il Legislatore italiano, il quale ha sempre manifestato la propria preferenza verso l’analiticità formale, ha operato un tentativo di avvicinamento al pensiero giuridico comunitario, anche attraverso l’inserimento dell’istituto della compensazione nella procedura di valutazione e rilascio del DURC.<br />
Infatti l’art. 13 bis, comma 5, del DL n. 52/2012 prevede che un DURC regolare possa essere rilasciato, anche in presenza di violazioni contributive, quando l’impresa vanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.<br />
Nonostante sia previsto un rinvio, per le modalità di attuazione, ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non si può negare l’intenzione del Legislatore di inserire in una procedura amministrativa, caratterizzata dal rigore formale e dalla staticità degli accertamenti, un istituto che poggia le proprie basi strutturali sulla dinamicità dell’intero rapporto<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Le ragioni della scelta risiedono in considerazioni di carattere economico, piuttosto che giuridiche. I ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni rappresentano uno degli ostacoli più decisivi per il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario delle imprese, con particolari conseguenze per la stabilità delle aziende e ripercussioni sulla concorrenza, sviluppo ed investimenti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
In conclusione, appare evidente come il rigore formale sia un concetto talmente legato al bilanciamento degli interessi da potersi considerare come il principale mezzo attuativo per il loro perseguimento.<br />
Per questo motivo, in caso di prevalenza della tutela della concorrenza e dei concorrenti, non è assolutamente possibile negare la stretta applicazione dei principi espressamente sanciti dall’adunanza plenaria nella sentenza n. 8/2012 e implicitamente riconosciuti nell’ordinanza n. 513/2013.<br />
Così come nel campo consumeristico, dove il formalismo assolve la funzione di tutela del soggetto debole attraverso la formazione di una volontà consapevole, in campo pubblico esso assicura l’imparzialità e il buon andamento ai potenziali concorrenti, i quali rappresentano, nella fase del procedimento precedente alla aggiudicazione, la parte debole del rapporto.<br />
Di conseguenza, nel passaggio procedurale successivo, dove vengono meno il confronto competitivo e lo squilibrio del rapporto, la modificazione degli interessi coinvolti non consente, in alcun modo, il sacrificio del principio del contraddittorio, il quale si traduce, nello specifico, nella valutazione dell’immediata regolarizzazione della patologia e della generale affidabilità dell’impresa in campo gestionale ed economico-produttiva.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:<br />
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali&nbsp; e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, n. 1245, in www.giustizia-amministrativa.it.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2011, n. 5531; Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907; Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5936; Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3912; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1228; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2011, n. 789; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 83. In tal senso, anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la quale, in un primo momento, sosteneva che «la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sè all’esclusione dell’impresa risultata non in regola» in assenza di verifica «in contraddittorio con l’impresa per valutare sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento». Cfr. Parere 8 novembre 2007, n. 102, in www.avcp.it.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Secondo l’adunanza plenaria «ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di ‘‘violazione grave’’ non e` rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Quest’ultimo argomento rappresenta un carattere comune con l’orientamento giurisprudenziale superato. Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907; Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Secondo l’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 “In mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell&#8217;emissione del DURC o dell&#8217;annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell&#8217;art. 3, invitano l&#8217;interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2007, n. 2876.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 dicembre 2006, n. 6104.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> “Il documento unico di regolarità contributiva di cui all&#8217;articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di&nbsp; una&nbsp; certificazione, rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n.2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l&#8217;importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge&nbsp; di&nbsp; conversione&nbsp; del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del&nbsp; presente comma&#8230;”. Nel senso di ritenere immediatamente operativa la disposizione anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo, si registra l’ordinanza del Tar Puglia, prima sezione, n. 01124/2012, la quale impone il rilascio di DURC regolare alle imprese che vantano crediti con la P.A., decretando l’immediata rimozione di ogni impedimento al rilascio di regolare Documento Unico di regolarità Contributiva a fronte della presenza di crediti con la Pubblica Amministrazione.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. P. Del Bufalo, Imprese in crisi per i ritardi nei pagamenti, 17 giugno 2009, in www.ilsole24ore.it.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-e-la-sostanza-del-documento-unico-di-regolarita-contributiva/">LA FORMA E LA SOSTANZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il problema della documentabilità della certificazione di qualità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-problema-della-documentabilita-della-certificazione-di-qualita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-problema-della-documentabilita-della-certificazione-di-qualita/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-problema-della-documentabilita-della-certificazione-di-qualita/">Il problema della documentabilità della certificazione di qualità</a></p>
<p>La certificazione di qualità non è sostituibile con autodichiarazione. Già l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 403/1998 stabiliva un’eccezione al principio di generale autocertificabilità: non sono sostituibili i certificati “di conformità Ce”. L’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000 ha mantenuto tale limite (1). Ora, si potrebbe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-problema-della-documentabilita-della-certificazione-di-qualita/">Il problema della documentabilità della certificazione di qualità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-problema-della-documentabilita-della-certificazione-di-qualita/">Il problema della documentabilità della certificazione di qualità</a></p>
<p>La certificazione di qualità non è sostituibile con autodichiarazione.</p>
<p>Già l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 403/1998 stabiliva un’eccezione al principio di generale autocertificabilità: non sono sostituibili i certificati “di conformità Ce”. L’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000 ha mantenuto tale limite (1).</p>
<p>Ora, si potrebbe anche convenire che i certificati CE si riferiscano anzitutto ai prodotti anziché all’impresa concorrente. E si potrebbe anche convenire sul fatto che i “limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” di cui all’art. 49 del T.U. non siano estensibili analogicamente ad ipotesi non puntualmente previste.</p>
<p>Quanto predetto non toglie, tuttavia, che la medesima ratio di non autocertificabilità vada con certezza di diritto estesa anche alla certificazione di qualità in senso proprio. Ciò, non tanto perché sia nell’uno sia nell’altro caso si è in presenza di normativa tecnica europea, quanto per il motivo fondamentale e decisivo che l’autocertificazione può avere valenza giuridica di sostituzione di certificazione soltanto se quest’ultima sia di carattere pubblico-amministrativo.</p>
<p>La certificazione di qualità viene rilasciata da soggetti di diritto privato i quali, in caso di verifica d’ufficio da parte della stazione appaltante procedente, non sono tenuti affatto a produrre la certificazione di qualità (obbligo che invece avrebbero se potessero considerarsi pubbliche Amministrazioni certificanti).</p>
<p>Il principio ora affermato implica che il soggetto privato non possa neanche autocertificare la conformità all’originale della certificazione di qualità di cui sia in possesso. Infatti, l’art. 19 del T.U. stabilisce che “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…) può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento” è conforme “all’originale”, soltanto qualora quest’ultimo sia “conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione”.</p>
<p>In ipotesi allora, la stazione appaltante potrebbe anche stabilire in bando – senza peraltro averne assolutamente alcun obbligo – di far autocertificare la certificazione di qualità, ma precisando (come per le dichiarazioni bancarie nell’appalto di forniture e servizi) che, in caso di verifica d’ufficio, sarebbe il soggetto verificando stesso a dover esibire il  certificato in originale o in copia conforme autenticata da pubblico ufficiale. </p>
<p>Anche la Funzione Pubblica è dell’opinione della non autocertificabilità:</p>
<p>“Si condivide quanto espresso nella lettera prot. 76946/99 della Provincia di Ancona (…). Infatti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 403/98 non è possibile sostituire con una propria dichiarazione i certificati di conformità CE, quindi anche la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 22 marzo 2000, prot. 8875).</p>
<p>La sentenza del T.A.R. di Brescia, nei suoi esatti contorni.</p>
<p>È da menzionare il T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, il quale, con Decreto cautelare presidenziale 28 marzo 2001, n. 265 aveva stabilito che, “in difetto di (…) certificazione” di qualità, la stessa “poteva e doveva essere tratta (…) dalla stessa carta intestata”.</p>
<p>Attenzione, però.</p>
<p>Si afferma anche che rimane impregiudicata la questione dell’«eventuale successiva dimostrazione del suo effettivo possesso». In definitiva, sulla base della carta intestata si doveva ammettere l’impresa con riserva di regolarizzazione documentale del requisito, e non escluderla perché la polizza presentata non era capiente.</p>
<p>La sentenza nel merito del medesimo T.A.R. (6 aprile 2001, n. 226) ha riconfermato il principio di obbligo per la stazione appaltante di far regolarizzare la carenza documentale. “Ove si fosse profilato un ragionevole dubbio, ben avrebbe potuto essere richiesto un definitivo chiarimento alla medesima impresa”, tanto più se si considera – e questo è un punto decisivo – che “né il bando di gara né la lettera di invito prescrivevano la presentazione di alcuna particolare documentazione”.</p>
<p>Di qui, però, ad affermare il principio di diritto sostanziale che la carta intestata con il logo della certificazione di qualità equivalga a documentazione piena del possesso del requisito, ce ne passa. E infatti tale principio non è affatto affermato dall’organo giurisdizionale. Né, ci sia consentito, sarebbe affermabile.</p>
<p>Ciò che non convince nella sentenza è invece la definizione del rapporto di strumentalità rispetto a fine, fra diritto da documentarsi (riduzione della polizza al 50%) e requisito da addursi a comprova (possesso della certificazione di qualità). Non è tanto il primo che deve far presumere il secondo, ma è il secondo che deve servire a legittimare il primo. Il collegio ha ritenuto, invece, che “l’eventuale dichiarazione del possesso della ridetta certificazione poteva e doveva evincersi in via implicita, ma sicura dalla stessa attestazione della somma versata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara”.</p>
<p>Peraltro, “l’ente appaltante non può escludere l’impresa che abbia prodotto una fideiussione” non conforme a norma, “atteso che la presentazione di tale fideiussione costituisce un’irregolarità formale che, su invito dell’amministrazione, l’impresa può sanare presentando una valida cauzione” (Cons. Stato, IV, 3 aprile 2001, n. 1927, in Edilizia e Territorio, 2001, 16).</p>
<p>La disapplicabilità del principio di non autocertificabilità nell’appalto di servizio di valore comunitario.</p>
<p>L’eccezione va disapplicata nell’appalto di servizi sopra-soglia.</p>
<p>In ordine alla certificazione di qualità è da evidenziare l’ultima parte dell’art. 33 della Direttiva 92/50 (cfr. anche comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. 157/1995). Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad ammettere altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti. Sicuramente, va detto, un’autocertificazione rientra fra le “altre prove” ammissibili. </p>
<p>Va esplicitato, però, che nell’ordinamento italiano si pone il problema di accettare o meno l’autocertificazione in quanto (come si è detto) “i certificati (…) di conformità CE (…) non possono essere sostituiti da altro documento” (art. 49,  comma 1, del T.U.).</p>
<p>In tal caso, in presenza dei motivi previsti, va disapplicata in appalto sopra soglia la norma interna, in quanto incompatibile con il principio comunitario. Altrimenti, per una questione di par condicio di carattere documentale, ne risulterebbe svantaggiato il concorrente italiano di fronte a quello di altro Paese UE, che ben potrebbe rilasciare “dichiarazione solenne” in quanto per lui il divieto autocertificatorio non si applicherebbe.</p>
<p>Peraltro, l’ultima parte del comma 1 dell’art. 49 del T.U. aggiunge che sono fatte salve “diverse disposizioni della normativa di settore”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. L. BELLAGAMBA, La gara d’appalto – Autocertificazione e semplificazione, Milano, 2001, III edizione, 105-106 e 160.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-problema-della-documentabilita-della-certificazione-di-qualita/">Il problema della documentabilità della certificazione di qualità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La clausola “a pena d’esclusione” alla luce del principio di regolarizzazione: la giurisprudenza più recente</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-clausola-a-pena-desclusione-alla-luce-del-principio-di-regolarizzazione-la-giurisprudenza-piu-recente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-clausola-a-pena-desclusione-alla-luce-del-principio-di-regolarizzazione-la-giurisprudenza-piu-recente/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-clausola-a-pena-desclusione-alla-luce-del-principio-di-regolarizzazione-la-giurisprudenza-piu-recente/">La clausola “a pena d’esclusione” alla luce del principio di regolarizzazione: la giurisprudenza più recente</a></p>
<p>C’è da porsi una questione dal risvolto pratico notevolissimo. Che cosa succede se in una gara d’appalto non viene allegata la copia fotostatica del documento di identità in ordine all’istanza di ammissione alla gara stessa? Per rispondere a questa importante domanda occorre muovere da una sentenza paradigmatica. “Il generale obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-clausola-a-pena-desclusione-alla-luce-del-principio-di-regolarizzazione-la-giurisprudenza-piu-recente/">La clausola “a pena d’esclusione” alla luce del principio di regolarizzazione: la giurisprudenza più recente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-clausola-a-pena-desclusione-alla-luce-del-principio-di-regolarizzazione-la-giurisprudenza-piu-recente/">La clausola “a pena d’esclusione” alla luce del principio di regolarizzazione: la giurisprudenza più recente</a></p>
<p>C’è da porsi una questione dal risvolto pratico notevolissimo. Che cosa succede se in una gara d’appalto non viene allegata la copia fotostatica del documento di identità in ordine all’istanza di ammissione alla gara stessa? Per rispondere a questa importante domanda occorre muovere da una sentenza paradigmatica.</p>
<p>“Il generale obbligo di autenticazione di firma apposta in calce alle autocertificazioni è venuto meno per effetto di quanto stabilito dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha consentito di sostituire l’autenticazione di firma con l’allegazione di una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore” [1].</p>
<p>Si potrebbe dedurre, pertanto, che la mancata allegazione del documento di identità comporti esclusione dalla gara. La sentenza citata, in realtà, non risponde a questa precisa domanda. Anzi, le premesse di diritto conducono a una soluzione opposta rispetto a quella che prima facie sembra prospettarsi.</p>
<p>“Espressamente sulla illegittimità di un provvedimento di esclusione da una gara per omessa autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o di certificazioni” la sentenza richiama il T.A.R. Marche, 26 febbraio 1999, n. 176 e così conclude:</p>
<p>“la conseguenza non sembra possa essere (&#8230;) l’esclusione delle imprese (&#8230;), ma piuttosto l’invito alla regolarizzazione della dichiarazione incompleta, che non avrebbe violato la par condicio fra i concorrenti, in quanto non incidente sul contenuto della dichiarazione, e che certamente”  la stazione appaltante  “avrebbe potuto disporre come correttivo all’eccessivo rigore delle forme, applicabile anche nelle ipotesi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione” [2].</p>
<p>In sostanza, il principio di regolarizzazione prevale addirittura sulla clausola: “a pena d’esclusione”, pur non illegittimamente posta.</p>
<p>La regolarizzazione diventa addirittura inutile, sottosoglia, nell’ipotesi di appalto di lavori con offerte in numero minore di cinque, o in forniture e servizi al di fuori dell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non scattando l’automatismo di anomalia, neanche al fine di determinare la griglia di concorrenti da verificarsi in contraddittorio, ma aggiudicandosi l’appalto secondo il prezzo più basso in assoluto, non sarebbe neanche necessario far regolarizzare la carenza di autenticazione dei concorrenti che seguono il primo in graduatoria.</p>
<p>Si consideri poi, in definitiva, la non vincolatività della clausola: “a pena d’esclusione”.</p>
<p>Sarebbe pur vero che non tutte le inosservanze alle prescrizioni del bando o della lettera di invito legittimano l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice ad operare l&#8217;esclusione del concorrente dalla gara. Soltanto, cioè, se è posta la clausola: &#8220;a pena d&#8217;esclusione&#8221;, il rispetto della discrezionalità amministrativa da una parte, dell&#8217;imparzialità dall&#8217;altra, non consentirebbe margini interpretativi. In realtà, questo classico principio della gara d’appalto è oggi da considerarsi superato, alla luce del diminuito potere discrezionale della p.A. .</p>
<p>Esemplare, a tal ultimo proposito, la seguente sentenza:</p>
<p>“Costituisce un principio importante per valutare l’ammissibilità delle offerte per l’aggiudicazione di un appalto pubblico quello dell’inderogabilità delle prescrizioni del bando di gara che, in quanto legge speciale della procedura, può introdurre alcune prescrizioni particolari di natura formale a pena di esclusione, laddove le stesse e la loro necessaria osservanza corrispondano a precise esigenze per l’amministrazione, fra cui quella di assicurare la par condicio fra i concorrenti oltre alla segretezza e la trasparenza della procedura.</p>
<p>È, tuttavia, altrettanto pacifico che il rigore formalistico contenuto nelle prescrizioni del bando, da osservare a pena d’esclusione, deve in ogni caso essere rapportato ai principi di ragionevolezza nonché a quelli di libera e ampia partecipazione alle pubbliche gare, nonché all’esigenza  di non aggravare inutilmente il procedimento concorsuale in assenza di specifiche esigenze manifestate dall’amministrazione.</p>
<p>Laddove non sia riscontrabile un’esigenza dell’amministrazione che giustifichi l’imposizione di una formalità a pena di non ammissione, la stessa è illegittima. In tal caso, nel rispetto del principio della strumentalità delle forme e della più ampia partecipazione, il mancato rispetto di una formalità si risolve in una mera irregolarità” [3].</p>
<p>E ancora:</p>
<p>“Il rigore formalistico espresso nelle prescrizioni del bando di gara per l’appalto di opera pubblica, da osservare a pena di esclusione, deve in ogni caso essere rapportato ai principi di ragionevolezza e a quelli di libera e ampia partecipazione, nonché alla necessità di non aggravare inutilmente il procedimento concorsuale, quantomeno in assenza di specifiche esigenze manifestate dall’amministrazione in funzione dell’interesse pubblico perseguito” [4].</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] T.A.R. Calabria, 27-28 ottobre 1999, n. 1376, in http://users.iol.it/udibenedetto, 22 febbraio 2000, con massima a cura di FRANCESCO TASSONE.</p>
<p>[2] Cfr., sulla regolarizzazione proprio con riferimento al caso di omessa autenticazione, Cons. St., VI, 30/1/1998 n. 120 che ha confermato Tar Reggio Calabria, 3/1/1997 n. 1).</p>
<p>[3] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21 ottobre 1997, n. 1826, in Italia Oggi, 18 febbraio 1998, 29, a cura di UGO DI BENEDETTO.</p>
<p>[4] T.A.R. Piemonte, 13 novembre 1999, n. 564, in Italia Oggi, 30 novembre 1999, 34, GIAMBATTISTA RIZZA.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-clausola-a-pena-desclusione-alla-luce-del-principio-di-regolarizzazione-la-giurisprudenza-piu-recente/">La clausola “a pena d’esclusione” alla luce del principio di regolarizzazione: la giurisprudenza più recente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Funzione pubblica vara oggi la direttiva per le amministrazioni con i criteri sulle verifiche Autocertificati, controlli al via Per Piazza è necessaria un’indagine sulla veridicità delle dichiarazioni &#8211; Sanzioni penali in agguato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-pubblica-vara-oggi-la-direttiva-per-le-amministrazioni-con-i-criteri-sulle-verifiche-autocertificati-controlli-al-via-per-piazza-e-necessaria-unindagine-sulla-veridicita-delle-di/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-pubblica-vara-oggi-la-direttiva-per-le-amministrazioni-con-i-criteri-sulle-verifiche-autocertificati-controlli-al-via-per-piazza-e-necessaria-unindagine-sulla-veridicita-delle-di/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-pubblica-vara-oggi-la-direttiva-per-le-amministrazioni-con-i-criteri-sulle-verifiche-autocertificati-controlli-al-via-per-piazza-e-necessaria-unindagine-sulla-veridicita-delle-di/">La Funzione pubblica vara oggi la direttiva per le amministrazioni con i criteri sulle verifiche Autocertificati, controlli al via Per Piazza è necessaria un’indagine sulla veridicità delle dichiarazioni &#8211; Sanzioni penali in agguato</a></p>
<p>ROMA — Autocertificazione: partono i controlli. Il ministro della Funzione pubblica, Angelo Piazza, ha annunciato per oggi il varo di una direttiva a tutte le pubbliche amministrazioni affinché, «nel rispetto della legge», eseguano opportune verifiche su questo strumento che, previsto da una legge vecchia di trent’anni, sta soltanto ora cominciando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-pubblica-vara-oggi-la-direttiva-per-le-amministrazioni-con-i-criteri-sulle-verifiche-autocertificati-controlli-al-via-per-piazza-e-necessaria-unindagine-sulla-veridicita-delle-di/">La Funzione pubblica vara oggi la direttiva per le amministrazioni con i criteri sulle verifiche Autocertificati, controlli al via Per Piazza è necessaria un’indagine sulla veridicità delle dichiarazioni &#8211; Sanzioni penali in agguato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-pubblica-vara-oggi-la-direttiva-per-le-amministrazioni-con-i-criteri-sulle-verifiche-autocertificati-controlli-al-via-per-piazza-e-necessaria-unindagine-sulla-veridicita-delle-di/">La Funzione pubblica vara oggi la direttiva per le amministrazioni con i criteri sulle verifiche Autocertificati, controlli al via Per Piazza è necessaria un’indagine sulla veridicità delle dichiarazioni &#8211; Sanzioni penali in agguato</a></p>
<p>ROMA — Autocertificazione: partono i controlli. Il ministro della Funzione pubblica, Angelo Piazza, ha annunciato per oggi il varo di una direttiva a tutte le pubbliche amministrazioni affinché, «nel rispetto della legge», eseguano opportune verifiche su questo strumento che, previsto da una legge vecchia di trent’anni, sta soltanto ora cominciando a diffondersi tra i cittadini.</p>
<p>Una diffusione che non manca di destare qualche inquietudine: è dell’altro ieri la notizia che, nell’efficiente e rigorosa (così, almeno, nell’immaginario collettivo) provincia autonoma di Bolzano, il 50% delle autocertificazioni sottoposte a controllo è risultato irregolare. In alcuni casi, l’irregolarità è apparsa subito imputabile a distrazioni o a errata interpretazione delle norme. In molti, tuttavia — stando al presidente della Giunta provinciale, Luis Durnwalder — gli errori possono essere molto difficilmente attribuiti a colpa del dichiarante, ma assumono la veste di veri e propri falsi sui quali l’amministrazione altoatesina ha interessato la Procura della Repubblica.</p>
<p>Un segnale, quello giunto da Bolzano, assai serio, se si pensa all’impegno con cui l’allora ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini prima, il suo successore e ministro attuale Piazza poi, hanno premuto perché l’autocertificazione prendesse piede tra i cittadini e nella burocrazia, sempre restia a rinunziare alla sua tradizionale orgia certificatoria. Le verifiche compiute dall’amministrazione di Bolzano hanno riguardato il 6% delle domande, e appunto la metà e risultata fuori regola. Tanto è bastato a far dire a Durnwalder che, se le irregolarità dovessero continuare, non è escluso che gli uffici altoatesini possano far marcia indietro ed escludere, almeno per certi settori, che i cittadini possano far ricorso all’autocertificazione.</p>
<p>«Già all’inizio dell’estate — ha annunciato Piazza dal canto suo — ci eravamo attivati, visto il massiccio ricorso all’autocertificazione, per preparare le linee direttrici sulla base delle quali le amministrazioni potessero fare le verifiche».</p>
<p>Tutto questo in concomitanza con le dichiarazioni ottimistiche sull’andamento della riforma tanto caldeggiata. Ad agosto, infatti, sulla base di un monitoraggio effettuato in 15 capoluoghi di provincia, il ministro aveva dichiarato che le leggi sulla semplificazione della pubblica amministrazione cominciavano a funzionare e che il numero dei certificati richiesti ogni anno sarebbe passato dai 72 milioni del 1996 a circa 37 milioni del ’99.</p>
<p>Negli ultimi giorni, invece, lo scontro con una realtà non prevista. «Esiste un reato nel codice penale che è il reato di falso e per il quale sono previste pene fino a 3 anni di reclusione — aveva subito spiegato il ministro — chi autocertifica il falso rischia sanzioni anche pesanti». E ieri, in mancanza di dati generali riferiti all’intero territorio nazionale, il capo del dicastero della Funzione pubblica è tornato sulla necessità di un’indagine a campione attivata dal suo servizio ispettivo sulla veridicità dei certificati autoreferenziati dai cittadini. Il ministro ha anche ricordato che «i controlli in ogni caso dovranno divenire sistematici e non un’eccezione».</p>
<p>Fermo restando che l’autocertificazione si basa su un rapporto di fiducia tra lo Stato ed il cittadino, rapporto che non va compromesso, ma incoraggiato.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-pubblica-vara-oggi-la-direttiva-per-le-amministrazioni-con-i-criteri-sulle-verifiche-autocertificati-controlli-al-via-per-piazza-e-necessaria-unindagine-sulla-veridicita-delle-di/">La Funzione pubblica vara oggi la direttiva per le amministrazioni con i criteri sulle verifiche Autocertificati, controlli al via Per Piazza è necessaria un’indagine sulla veridicità delle dichiarazioni &#8211; Sanzioni penali in agguato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I controlli sulle dichiarazioni sostitutive,  ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-controlli-sulle-dichiarazioni-sostitutive-ai-sensi-del-testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/i-controlli-sulle-dichiarazioni-sostitutive-ai-sensi-del-testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-controlli-sulle-dichiarazioni-sostitutive-ai-sensi-del-testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa/">I controlli sulle dichiarazioni sostitutive,  ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa</a></p>
<p>L&#8217;estensione dell&#8217;istituto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dei certificati amministrativi non solleva le amministrazioni dall&#8217;effettuare i controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni. Le certificazioni, infatti, sono richieste come elemento probatorio per verificare l&#8217;effettivo possesso di requisiti previsti dalle leggi, o l&#8217;assenza di cause ostative, perché il cittadino possa beneficiare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-controlli-sulle-dichiarazioni-sostitutive-ai-sensi-del-testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa/">I controlli sulle dichiarazioni sostitutive,  ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-controlli-sulle-dichiarazioni-sostitutive-ai-sensi-del-testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa/">I controlli sulle dichiarazioni sostitutive,  ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa</a></p>
<p>L&#8217;estensione dell&#8217;istituto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dei certificati amministrativi non solleva le amministrazioni dall&#8217;effettuare i controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni. Le certificazioni, infatti, sono richieste come elemento probatorio per verificare l&#8217;effettivo possesso di requisiti previsti dalle leggi, o l&#8217;assenza di cause ostative, perché il cittadino possa beneficiare di un provvedimento a sé favorevole. Pertanto, l&#8217;amministrazione deve verificare, dal punto di vista sostanziale, che la dichiarazione sostitutiva corrisponda all&#8217;effettivo possesso dei requisiti. </p>
<p>La semplificazione, però, dà luogo ad una sorta di inversione di onere della prova. Nel precedente regime era il cittadino a dover fornire la prova, attestata dalle certificazioni amministrative che doveva procurarsi personalmente. L&#8217;attività di certificazione era divenuta, pertanto, una prestazione di servizi rivolta ai cittadini.</p>
<p>Nell&#8217;attuale regime, invece, è l&#8217;amministrazione che, acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del cittadino, deve curarsi di provare che essa sia eventualmente falsa. Si ha, pertanto, implicitamente una presunzione iuris tantum di veridicità della dichiarazione del cittadino ed una modifica del ruolo delle amministrazioni certificanti, le quali non erogano servizi ai cittadini, ma, al contrario, alle amministrazioni procedenti, rispetto alle quali si pongono come servizi di staff che erogano prestazioni intermedie. Il fine dell&#8217;azione amministrativa, dunque, non è la produzione del certificato: esso è uno degli strumenti istruttori finalizzati all&#8217;emanazione del provvedimento finale. E&#8217; corretto, pertanto, che solo chi porta avanti l&#8217;istruttoria, si curi di acquisire gli elementi probatori delle circostanze di fatto e di diritto che stanno alla base del provvedimento da emettere. </p>
<p>Il testo unico indica alle amministrazioni procedenti due modalità per procurarsi le prove documentali. </p>
<p>Una prima modalità consiste nell&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio di atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, che il cittadino non abbia sostituito o attestato con proprie dichiarazioni, ma dei quali si sia limitato ad indicarne gli estremi e l&#8217;amministrazione che li detiene, sì da permetterne il reperimento presso l&#8217;amministrazione competente, alla quale l&#8217;ente procedente deve rivolgersi per effettuare gli accertamenti d&#8217;ufficio. </p>
<p>In questo caso, poiché il cittadino non ha sostituito i certificati con dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico, l&#8217;amministrazione procedente non può emanare il provvedimento finale prima di aver concluso la fase degli accertamenti d&#8217;ufficio, acquisendo gli atti o i certificati necessari, o anche le informazioni (quali conferme di fatti la cui notorietà sia stata acquisita in qualsiasi modo) necessarie alla conclusione del procedimento. </p>
<p>Il secondo sistema appartiene al regime semplificato vero e proprio, quello dell&#8217;autocertificazione o, meglio, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell&#8217;atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47. L&#8217;autocertificazione e l&#8217;autodichiarazione sono gli strumenti privilegiati, attraverso i quali i cittadini possono ottenere dalle amministrazioni benefici o, comunque, provvedimenti autorizzatori o concessori, comunque di carattere positivo, senza esibire certificati provenienti da altre autorità.</p>
<p>L&#8217;emanazione del provvedimento amministrativo resta ancora oggi subordinata ad un&#8217;attività istruttoria che deve essere condotta dall&#8217;amministrazione competente, in base a su prove documentali. Fino a qualche tempo fa il prevalere della tesi che tra cittadino e amministrazione non vi fosse un rapporto paritario, ma di supremazia della P.A., aveva fatto ritenere che fosse onere del richiedente provare il possesso dei propri requisiti o di stati o qualità, consegnando all&#8217;amministrazione competente prove certe, ottenute mediante certificati di altre autorità.</p>
<p>Nell&#8217;attuale fase, l&#8217;amministrazione, invece, agisce in posizione tendenzialmente di parità (negoziale) col cittadino. Pertanto, l&#8217;amministrazione deve fidarsi delle dichiarazioni del cittadino, giacchè non può costringerlo a reperire le certificazioni che provino le sue dichiarazioni, visto che la medesima amministrazione procedente può utilizzare per i riscontri le proprie banche dati o quelle delle altre amministrazioni.</p>
<p>In questo caso, in presenza di dichiarazioni sostitutive, allora, i controlli previsti dall&#8217;articolo 71 del testo unico sono sempre successivi. In sostanza, viene spostato a valle ciò che nel precedente regime stava a monte, ovvero l&#8217;acquisizione delle prove documentali, attività che fino al &#8217;97 costituiva una delle maggiori cause della durata talvolta eccessiva e dei costi delle procedure amministrative.</p>
<p>Proprio perché la legge impone alle amministrazioni pubbliche di fidarsi delle dichiarazioni dei cittadini, che agiscono su un piano paritetico, il provvedimento finale non può essere subordinato, allora, all&#8217;acquisizione dei documenti. L&#8217;autodichiarazione costituisce valido elemento e presupposto, condizione necessaria e sufficiente per l&#8217;emanazione del provvedimento.</p>
<p>Tuttavia la fiducia che la legislazione concede al cittadino, non è – né potrebbe esserlo – assoluta. L&#8217;amministrazione non può operare solo sulla parola. Deve procedere ai riscontri necessari. Se questi fossero negativi, colui che dichiara o autocertifica il falso, oltre a decadere dai benefici scaturenti dal provvedimento amministrativo, incorre in responsabilità gravi, di natura penale.</p>
<p>Occorre preliminarmente chiarire le modalità ed i casi nei quali debbono scattare i controlli, in quanto molti interpreti sostengono la testi di una natura solo eventuale dell&#8217;attività di riscontro delle dichiarazioni, visto che possono essere effettuati a campione.</p>
<p>Per altro verso, le amministrazioni procedenti tendono ad effettuare i controlli col sistema dell&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio dei certificati sostituiti dalle dichiarazioni.</p>
<p>Il testo, tuttavia, dell&#8217;articolo 71 del testo unico non pare in linea con le interpretazioni e le disposizioni attuative descritte sopra.</p>
<p>Natura dei controlli. Il comma 1 dell&#8217;articolo 71 dispone con assoluta chiarezza che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. La norma, allora, dispone un comportamento obbligatorio e cogente: le amministrazioni sono obbligate ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni: non si tratta di una facoltà, ma di un dovere d&#8217;ufficio, che completa l&#8217;iter procedimentale anche se il controllo interviene dopo che il provvedimento sia già stato emanato.</p>
<p>Le amministrazioni, pertanto, non possono scegliere se effettuare o meno i controlli, in quanto si tratta di un adempimento assolutamente doveroso.</p>
<p>Il medesimo comma 1 precisa, per altro, ed a maggior ragione, che i controlli debbono essere effettuati &#8220;in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi&#8221; sulla veridicità delle dichiarazioni. Quindi, se il responsabile del procedimento ritiene possibile o probabile che la dichiarazione ricevuta sia falsa, deve necessariamente procedere al riscontro successivo. La norma sembra suggerire, tuttavia, il dovere di esplicitare con una congrua motivazione il fondamento del dubbio sulla veridicità della dichiarazione.</p>
<p>Il comma 1 si completa con un&#8217;altra importante affermazione, che ha indotto in molti a ritenere appunto che i controlli siano un adempimento sostanzialmente eventuale: infatti, la norma consente l&#8217;effettuazione dei controlli a campione.</p>
<p>Ma ciò che è facoltativo è proprio il controllo con la metodologia del campione. Non si spiegherebbe, se così non fosse, il testo della disposizione, che prescrive &#8220;le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione …&#8221;. L&#8217;utilizzo dell&#8217;inciso anche fa comprendere che per le amministrazioni è possibile, se lo ritengono opportuno, non effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni, ma questo non significa che l&#8217;adempimento del controllo sia divenuto esso stesso una facoltà. Il controllo a campione è un metodo di svolgimento del riscontro (di tipo statistico). Non è corretto, allora, ritenere che il controllo deve essere effettuato a campione, come pure in molti sostengono.</p>
<p>Del resto, lo si ribadisce, quando insorgano dubbi sul contenuto della dichiarazione, la verifica deve essere comunque effettuata.</p>
<p>Vi sono, poi, alcuni tipi di procedimenti amministrativi che, data la loro natura ed il regime normativo che li regola, eslcudono a priori che i controlli possano essere effettuati solo su un campione dei beneficiari. Si faccia riferimento ai riscontri sui requisiti di moralità e di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese affidatarie dei contratti di appalto. L&#8217;effettivo possesso dei requisiti, indicati in fase di gara dalle ditte con largo ricorso alle dichiarazioni sostitutive, è necessario in quanto il mancato possesso di detti requisiti è condizione di impossibilità di stipulazione del contratto con le amministrazioni. Poiché il sistema degli appalti prevede alcuni istituti, come quello dello scorrimento della graduatoria e, soprattutto, la determinazione automatica della soglia di esclusione per anomalia dell&#8217;offerta, l&#8217;esclusione di una ditta dalla graduatoria incide in modo decisivo sugli esiti della gara. Gli uffici competenti, allora, pur non potendo subordinare la stipulazione del contratto o, meglio, l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto alle verifiche, sono tenuti a procedere fino in fondo nei controlli, per ottenere le prove del possesso effettivo dei requisiti richiesti dalla legge sui lavori pubblici non tanto come condizione di decadenza, quanto come legittimazione a contrattare..</p>
<p>Modalità di effettuazione dei controlli. Il comma 1 dell&#8217;articolo 71 stabilisce che i controlli debbano essere idonei. Ciò sta a sottolineare che l&#8217;attività di riscontro e verifica posta in essere dalle amministrazioni debba essere:</p>
<p>1) tale da attestare effettivamente e con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dal cittadino;</p>
<p>2) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica;</p>
<p>3) in forma scritta o in formato elettronico, ai sensi del testo unico, trattandosi di prova documentale;</p>
<p>4) proveniente dall&#8217;autorità amministrativa competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni.</p>
<p>Il comma 2 prevede due diverse modalità per l&#8217;effettuazione dei controlli.</p>
<p>In primo luogo, è possibile procedere con le modalità di cui all&#8217;articolo 43 del testo unico, cioè attraverso gli accertamenti d&#8217;ufficio di cui si è parlato in precedenza. Questa modalità di controllo, allora, è rivolta specificamente all&#8217;ipotesi che il cittadino non abbia presentato dichiarazioni sostitutive, ma si sia limitato ad indicare all&#8217;amministrazione procedente l&#8217;ufficio depositario dei documenti contenenti le informazioni necessarie a comprovare stati, fatti o qualità.</p>
<p>In questo caso, l&#8217;amministrazione procedente, allora, deve ottenere proprio il certificato o l&#8217;atto amministrativo, contenente le informazioni di cui ha bisogno.</p>
<p>Due, sono le strade a disposizione dell&#8217;amministrazione procedente per ottenere ciò di cui ha bisogno. Può, infatti, chiedere all&#8217;amministrazione certificante la trasmissione, appunto, dei certificati o degli altri atti: questa ipotesi è guardata con sfavore dal legislatore, che infatti non la contempla nemmeno espressamente, in quanto afferisce ad un sistema caratterizzato dalla mancanza di connessioni telematiche o dalla carenza di sistemi informatici di gestione degli archivi.</p>
<p>In secondo luogo, l&#8217;amministrazione procedente può consultare direttamente gli archivi dell&#8217;amministrazione certificante, per via telematica, come appunto prevede l&#8217;articolo 43 del testo unico.</p>
<p>Ai sensi di questo articolo, l&#8217;acquisizione diretta della documentazione, mediante consultazione degli archivi dell&#8217;amministrazione certificante avviene:</p>
<p>1) in base a un&#8217;autorizzazione con la quale l&#8217;amministrazione certificante indica a quella procedente i limiti e le condizioni di accesso ai propri archivi, al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali;</p>
<p>2) nel rispetto del divieto, per l&#8217;amministrazione procedente, di accedere a dati diversi da quelli dei quali è necessario procedere alla verifica;</p>
<p>3) utilizzando il sistema del fax o del canale telematico;</p>
<p>4) nel rispetto dell&#8217;obbligo, per le amministrazioni certificanti, di consentire – gratuitamente – la consultazione telematica dei propri archivi informatici.</p>
<p>Il comma 2 dell&#8217;articolo 71 è formulato in modo da ingenerare qualche equivoco sulle modalità di controllo, in quanto prevedendo che i controlli sono effettuati &#8220;con le modalità di cui all&#8217;articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell&#8217;amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima anche attraverso strumenti informatici o telematici conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri&#8221; custoditi dall&#8217;amministrazione certificante, lascia credere, a una prima lettura, che la conferma scritta sia un sistema da utilizzare anche per l&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio dei documenti.</p>
<p>Evidentemente, però, le cose non stanno così. La conferma scritta è da mettere in relazione esclusivamente con le dichiarazioni sostitutive, non con l&#8217;acquisizione di ufficio, in quanto questa scatta solo proprio quando non vi siano state dichiarazioni sostitutive, ma semplice dichiarazione degli estremi dei provvedimenti e dell&#8217;autorità che li detiene.</p>
<p>La modalità della richiesta di conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione e le risultanze degli archivi, quindi, riguarda solo l&#8217;ipotesi delle dichiarazioni sostitutive. In questo caso, pertanto:</p>
<p>1) l&#8217;amministrazione procedente non è tenuta ad acquisire il certificato sostituito dalla dichiarazione, ma solo la conferma da parte dell&#8217;amministrazione certificante;</p>
<p>2) simmetricamente, l&#8217;amministrazione certificante, acquisita la richiesta di conferma da parte dell&#8217;amministrazione procedente, non è obbligata ad emettere e trasmettere il certificato, ma, appunto, la semplice conferma.</p>
<p>Ciò mira a semplificare anche i rapporti tra amministrazioni e, soprattutto, ad alleggerire il carico di lavoro delle amministrazioni certificanti, le quali possono ridurre la quantità di certificati ed atti da emettere e trasmettere alle amministrazioni richiedenti, limitandosi alla sola ricerca in archivio e ad una risposta, per vie brevi come il fax o la posta elettronica, di conferma o meno.</p>
<p>Analizzando le fasi procedurali, si nota che la semplice trasmissione della conferma abbrevia i tempi e diminuisce i passaggi. Infatti, se l&#8217;amministrazione certificante inoltra il certificato deve porre in essere almeno le seguenti attività:</p>
<p>1) acquisizione richiesta;</p>
<p>2) ricerca in archivio;</p>
<p>3) produzione del certificato;</p>
<p>4) firma del certificato;</p>
<p>5) produzione lettera di trasmissione;</p>
<p>6) protocollazione;</p>
<p>7) firma;</p>
<p>8) spedizione;</p>
<p>Invece, con la semplice conferma:</p>
<p>1) acquisizione richiesta;</p>
<p>2) ricerca in archivio;</p>
<p>3) produzione nota di conferma;</p>
<p>4) trasmissione per via telematica [1]</p>
<p>L&#8217;articolo 43, comma 5, del testo unico, disciplina in linea generale la modalità di controllo mediante conferma scritta, disponendo che “in tutti i casi in cui l&#8217;amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l&#8217;amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l&#8217;acquisizione non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”. Pertanto, il principio generale, tratto dalla lettura combinata dell&#8217;articolo 43, comma 5 e dell&#8217;articolo 71, comma 2, del testo unico è quello secondo il quale quando l&#8217;amministrazione procedente deve limitarsi ad acquisire informazioni, basta la conferma scritta che dia modo di determinare con sicurezza la provenienza della fonte.</p>
<p>Modalità e tempi di risposta delle amministrazioni certificanti. E&#8217; bene sottolineare che le pubbliche amministrazioni possono svolgere sia il ruolo di amministrazioni certificanti, sia quello di amministrazioni procedenti. L&#8217;articolo 72 del testo unico, che si riferisce alle responsabilità che incombono sugli enti certificanti, allora, riguarda tutti gli enti, quando agiscono appunto come soggetti certificanti.</p>
<p>Il comma 1 della citata norma impone alle amministrazioni di individuare e stabilire misure organizzative per consentire l&#8217;esecuzione dei controlli. Occorre, pertanto, modificare, dove si ritenga necessario, le procedure e gli strumenti finalizzati all&#8217;esecuzione dei controlli per conto delle amministrazioni procedenti, ad esempio abbreviando i passaggi operativi, secondo l&#8217;esempio fatto nel precedente paragrafo.</p>
<p>Le misure organizzative non possono essere fini a se stesse: il loro obiettivo consiste nell&#8217;esecuzione dei controlli in modo:</p>
<p>efficiente: occorre, quindi, che l&#8217;ente certificante impieghi le minori risorse possibili, per effettuare le verifiche;</p>
<p>efficace: le verifiche debbono essere corrette, complete ed esaurienti, esenti da errori;</p>
<p>tempestivo: lo svolgimento dei controlli è un adempimento prioritario delle amministrazioni certificanti, le quali debbono garantire un risultato efficiente, efficace ed anche veloce.</p>
<p>Sia le misure organizzative adottate, sia le modalità per eseguire i controlli debbono essere rese pubbliche dalle amministrazioni certificanti. Questa incombenza è, ovviamente, necessaria sia ai cittadini, sia alle amministrazioni procedenti perché entrami possono farsi un&#8217;idea dei tempi e dei passaggi necessari per ottenere dalle singole amministrazioni certificanti l&#8217;acquisizione diretta della documentazione, oppure la conferma sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.</p>
<p>Rispetto ai tempi di risposta alle richieste di controllo, però, è lo stesso articolo 72, al comma 2, a stabilire il termine massimo entro il quale le amministrazioni debbono procedere: la norma dispone che la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d&#8217;ufficio.</p>
<p>In altre parole, viene fissato indirettamente un termine che non è perentorio, in quanto non è fissata una decadenza nei confronti dell&#8217;amministrazione certificante, la quale può ancora, validamente, rispondere alla richiesta di controllo anche superati 30 giorni. Il superamento del termine, d&#8217;altro canto, determina la violazione dei doveri d&#8217;ufficio nei confronti del dipendente cui sia stata assegnata la responsabilità procedimentale di rispondere alle richieste di verifica. Pertanto, è nell&#8217;interesse delle amministrazioni certificanti porre in essere misure organizzative che privilegino tempi di risposta ampiamente all&#8217;interno del termine di 30 giorni.</p>
<p>La violazione dei doveri d&#8217;ufficio costituisce certamente comportamento sanzionabile dal punto di vista disciplinare. Fermandosi all&#8217;articolo 25 del CCNL del comparto enti locali in data 6.7.1995, la violazione dei doveri di comportamento costituisce sempre presupposto per l&#8217;applicazione di tutte le sanzioni previste, dal rimprovero scritto, fino al licenziamento.</p>
<p>Inoltre, vi possono essere anche aspetti di rilevanza penale, giacchè la violazione dei doveri d&#8217;ufficio, così come configurata dall&#8217;articolo 72, comma 2, del testo unico appare illecito penale ai sensi dell&#8217;articolo 328, comma 2, del codice penale, a mente del quale il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l&#8217;atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.</p>
<p>Occorre tenere presente che il reato di rifiuto di atti d&#8217;ufficio ha natura istantanea e rientra tra quelli a consumazione immediata: pertanto il semplice superamento del trentesimo giorno, senza procedere alla risposta, costituirebbe reato.</p>
<p>Irregolarità od omissioni delle dichiarazioni. L&#8217;articolo 71, comma 3, del testo unico prende in considerazione l&#8217;ipotesi in cui siano rilevabili d&#8217;ufficio irregolarità od omissioni nelle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, che non costituiscano falsità.</p>
<p>L&#8217;irregolarità consiste nell&#8217;esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti la nullità, ma consenta ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedimentali, attraverso una semplice rettifica: può costituire un esempio il fatto che il dichiarante non abbia barrato con una croce la casella corrispondente ad una dichiarazione contenuta in un modulo.</p>
<p>L&#8217;omissione consiste, invece, nell&#8217;incompletezza della dichiarazione, che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare.</p>
<p>Se dietro a queste irregolarità od omissioni non v&#8217;è l&#8217;intenzione fraudolenta di falsificare la realtà di quanto dichiarato, occorre dare tuttavia corso al procedimento.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, della specificazione del principio contenuto già nell&#8217;articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990, il quale prevede che il responsabile del procedimento può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.</p>
<p>Il principio suddetto, porta ad una serie di conseguenze.</p>
<p>In primo luogo, l&#8217;irregolarità non comporta decadenze a carico del dichiarante, il quale conserva il diritto a che l&#8217;amministrazione completi l&#8217;istruttoria e si pronunci motivatamente e con il provvedimento finale espresso.</p>
<p>Al contrario, la rilevazione d&#8217;ufficio dell&#8217;irregolarità o dell&#8217;omissione fa scattare l&#8217;obbligo, a carico del funzionario competente a ricevere la documentazione (o del responsabile del procedimento) di informare tempestivamente il cittadino di tali irregolarità, per invitarlo a perfezionare la dichiarazione.</p>
<p>Il soggetto interessato, come dispone espressamente il secondo periodo dell&#8217;articolo 71, comma 3, è tenuto, obbligato a regolarizzare o completare la dichiarazione. Questo obbligo non è sanzionato da decadenze. Tuttavia, finchè non sia provveduto alla regolarizzazione, il procedimento non ha seguito: in altre parole resta sospeso. E&#8217;, pertanto, onere del dichiarante attivarsi per regolarizzare al più presto la dichiarazione e tornare a far decorrere i termini per l&#8217;emanazione del provvedimento finale.</p>
<p>Controllo su dichiarazioni rivolte ai privati. Come è noto, l&#8217;articolo 2 della legge 340/2000 consente di estendere gli strumenti di semplificazione previsti dal testo unico anche nei rapporti tra privati che lo consentano espressamente. La medesima previsione è contenuta nell&#8217;articolo 2 del testo unico sulla documentazione amministrativa.</p>
<p>In questo caso, purchè il soggetto privato che voglia utilizzare gli strumenti di semplificazione abbia stipulato con l&#8217;amministrazione certificante un accordo col quale stabiliscono di applicare le regole sui controlli ai loro reciproci rapporti, l&#8217;amministrazione certificante è obbligata a fornire conferma scritta a quanto dichiarato dal soggetto venuto in rapporto con il privato, purchè questo presenti una richiesta (nelle forme previste dall&#8217;accordo), corredata dal consenso espresso del dichiarante a che si provveda ai controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato ed i dati in possesso dell&#8217;amministrazione certificante. Anche in questo caso la norma tende ad enfatizzare il ricorso all&#8217;uso degli strumenti telematici.</p>
<p>Assenza di responsabilità della p.a.. L&#8217;articolo 73 del testo unico conferma la previsione disposta precedentemente nell&#8217;articolo 24 della legge 15/1968, disponendo che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l&#8217;emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall&#8217;interessato o da terzi.</p>
<p>Questa esenzione da responsabilità, ovviamente, non è assoluta. E&#8217; esclusa nel caso di dolo, quando ovvero il dipendente pubblico abbia fraudolentemente ed intenzionalmente usato con consapevolezza le dichiarazioni o i documenti a lui noti come false. Lo stesso avviene nell&#8217;ipotesi in cui il dipendente non abbia con la diligenza e la perizia richiesta dalla sua professionalità, svolto con la dovuta attenzione e cura l&#8217;attività di controllo sulle dichiarazioni ed i documenti. Insomma, se l&#8217;atto è manifestamente falso o se la dichiarazione appare con evidenza fondatamente non veritiera, il funzionario non è esente da responsabilità.</p>
<p>Appare evidente il collegamento tra questa disposizione e quanto prevede l&#8217;articolo 71, comma 1, rispetto all&#8217;obbligatorietà dei controlli in presenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.</p>
<p>Fuori da questi casi, il funzionario e l&#8217;amministrazione di appartenenza non possono essere chiamati a rispondere, ad esempio, per i danno subiti da un terzo per effetto del provvedimento favorevole emanato nei confronti del richiedente che ha falsificato la dichiarazione o il documento. Né risponde in via amministrativa dell&#8217;eventuale esborso di denaro conseguente all&#8217;emanazione del provvedimento positivo.</p>
<p>E&#8217; una norma di tutela, quanto mai opportuna esistendo il principio dell&#8217;obbligo di emanare il provvedimento amministrativo prima dell&#8217;effettuazione dei controlli.</p>
<p>Ulteriori violazioni d&#8217;ufficio. Accanto alla mancata risposta alle richieste di controllo, entro 30 giorni, che è violazione dei doveri d&#8217;ufficio nei rapporti tra amministrazioni, esistono i casi di violazione dei doveri d&#8217;ufficio nei rapporti tra amministrazioni e cittadini, disciplinati dall&#8217;articolo 74 del testo unico.</p>
<p>I casi di violazione sono si seguenti:</p>
<p>1) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47. Il funzionario che, nonostante il cittadino abbia presentato le dichiarazioni, blocca la pratica e insiste nel chiedere i certificati, incorre nella fattispecie di violazione (si rinvia a quanto detto sopra sui risvolti disciplinari e penali).</p>
<p>2) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell&#8217;articolo 43, ci sia l&#8217;obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva.</p>
<p>3) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l&#8217;attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l&#8217;esibizione del documento di riconoscimento.</p>
<p>4) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell&#8217;atto di nascita.</p>
<p>Sanzioni a carico dei cittadini. Gli articoli 75 e 76 del testo unico stabiliscono le sanzioni a carico di coloro i quali presentino dichiarazioni mendaci. Le sanzioni sono di due nature: procedimentali e penali.</p>
<p>L&#8217;articolo 75 si riferisce alla prima fattispecie e disciplina la decadenza dai benefici ottenuti dall&#8217;emanazione di un provvedimento favorevole in base ad una dichiarazione falsa.</p>
<p>In tal caso, ferme restando le sanzioni penali di cui all&#8217;articolo 76, qualora dal controllo di cui all&#8217;articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.</p>
<p>Essendovi l’espresso riferimento alla decadenza dal beneficio, appare ancora più chiaro che la verifica sulle dichiarazioni, nell’attuale regime, debba essere svolta anche dopo l’emanazione del provvedimento finale. Infatti, si ha in ogni caso la decadenza ex lege del destinatario del provvedimento dal beneficio, che coincide, in sostanza, con l’atto finale del procedimento, come l’autorizzazione, la concessione, l’aggiudicazione ed altri provvedimenti in grado di costituire, modificare od estinguere situazioni giuridiche rilevanti nei confronti del destinatario.</p>
<p>Dunque, accertata la falsità delle dichiarazioni, l&#8217;amministrazione pubblica procedente comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza, riformulando la graduatoria, chiedendo indietro eventuali erogazioni economiche, anche coattivamente, procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge.</p>
<p>La comunicazione di cui si è parlato prima non ha valore recettizio, nel senso che la decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente, in conseguenza dell&#8217;accertamento della falsità della dichiarazione.</p>
<p>Nel caso di un appalto, l&#8217;aggiudicatario decade dall&#8217;aggiudicazione, con tutte le conseguenze che ne derivano, nullità del contratto, incameramento della cauzione, denunce alle autorità di controllo.</p>
<p>L&#8217;articolo 76, invece disciplina le sanzioni di natura penale. Il comma 1 prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.</p>
<p>I reati nei quali può incorrere il cittadino, come dispone il codice penale, sono i seguenti.</p>
<p>Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Detto reato è disciplinato dall&#8217;articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l&#8217;identità o lo stato o le altre qualità della propria o dell&#8217;altrui persona, che viene punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.</p>
<p>La pena non è inferiore ad un anno se:</p>
<p>1) si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;</p>
<p>2) la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa dall&#8217;imputato all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>Se, quindi, le dichiarazioni sono immediatamente raccolte dal pubblico ufficiale per riportarle nell&#8217;atto pubblico, oppure se dette dichiarazioni saranno succesivamente riprodotte nell&#8217;atto medesimo, si verifica l&#8217;ipotesi di reato. Il reato è di natura immediata, in quanto la semplice resa delle dichiarazioni o attestazioni false lo configura, a condizione, però, che esse siano riportate negli atti pubblici.</p>
<p>Dalla norma penale si evince con sicurezza che gli atti di stato civile hanno la natura di atti pubblici. Discorso più problematico riguarda gli altri atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, i quali hanno certamente una provenienza pubblica, ma sulla cui natura di atti pubblici ai sensi dell&#8217;articolo 2699 del codice civile il dibattito aperto.</p>
<p>La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.</p>
<p>False dichiarazioni sull&#8217;identità o su qualità personali, proprie o altrui. Commette tale reato, ai sensi dell&#8217;articolo 496 del codice penale chiunque, interrogato sull&#8217;identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell&#8217;altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio. La pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa fino a lire un milione.</p>
<p>In questo caso il reato dipende semplicemente dalla falsa dichiarazione resa al pubblico ufficiale o all&#8217;incaricato di pubblico servizio, non rilevando se detta dichiarazione sia poi inclusa in un atto pubblico.</p>
<p>Falsità materiale commessa dal privato. L&#8217;articolo 482 del codice penale, estende ai cittadini privati i reati di falso previsti a carico dei pubblici ufficiali dagli articoli 476, 477 e 478 del codice penale, riducendo le pene di un terzo. Le ipotesi di falso sono la falsità materiale e la falsità ideologica.</p>
<p>La prima consiste nella formazione di un atto falso, o nell&#8217;alterazione di un atto vero, o nel rilascio di copie di atti inesistenti.</p>
<p>La falsità ideologica, specificamente regolata dall&#8217;articolo 483 del codice penale, deriva dall&#8217;aver attestato falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.</p>
<p>Uso di atto falso. È il reato commesso, ai sensi dell&#8217;articolo 489 del codice penale da chi, pur non avendo compiuto l&#8217;atto o la dichiarazione falsa, faccia uso di un atto falso.</p>
<p>In questo caso, se si è fatto uso di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>
<p>Il comma 2 dell&#8217;articolo 76 precisa, a questo proposito, che l&#8217;esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Pertanto, anche se quando l&#8217;atto venne emesso il suo contenuto era rispondente al vero, il suo utilizzo successivo, a condizioni di fatto mutate, corrisponde appunto ad uso di atto falso.</p>
<p>Pubblico ufficiale. L&#8217;articolo 76, al comma 3, per eliminare ogni dubbio sul possesso della qualifica di pubblico ufficiale da parte dei dipendenti pubblici addetti al ricevimento delle dichiarazioni dei privati, dispone, per comunque le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico si considerano sempre come fatte a pubblico ufficiale. In tal caso, scatta sempre l&#8217;ipotesi di reato di cui all&#8217;articolo 495 del codice penale.</p>
<p>Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4, infine, prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell&#8217;ipotesi in cui i reati indicati nei commi precedenti siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l&#8217;interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] La firma e la protocollazione non sono necessari, in quanto la spedizione per posta elettronica dà conto del soggetto che trasmette, obbedendo al disposto dell&#8217;articolo 3 del D.lgs 39/1993</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2001/02/20/001G0049/sg">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n.445</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-controlli-sulle-dichiarazioni-sostitutive-ai-sensi-del-testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa/">I controlli sulle dichiarazioni sostitutive,  ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’obbligatorietà relativa e l’obbligatorietà assoluta  del controllo sulle autocertificazioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligatorieta-relativa-e-lobbligatorieta-assoluta-del-controllo-sulle-autocertificazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligatorieta-relativa-e-lobbligatorieta-assoluta-del-controllo-sulle-autocertificazioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligatorieta-relativa-e-lobbligatorieta-assoluta-del-controllo-sulle-autocertificazioni/">L’obbligatorietà relativa e l’obbligatorietà assoluta  del controllo sulle autocertificazioni</a></p>
<p>Il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive – già ieri con il D.P.R. 403/1998, sia oggi con il D.P.R. 445/2000 – è di due tipologie, una di carattere generico, l’altra legata a un presupposto specifico. Controllo generico L’art. 11, comma 1, del D.P.R. 403/1998 stabiliva l’obbligo di procedere ad idonei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligatorieta-relativa-e-lobbligatorieta-assoluta-del-controllo-sulle-autocertificazioni/">L’obbligatorietà relativa e l’obbligatorietà assoluta  del controllo sulle autocertificazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligatorieta-relativa-e-lobbligatorieta-assoluta-del-controllo-sulle-autocertificazioni/">L’obbligatorietà relativa e l’obbligatorietà assoluta  del controllo sulle autocertificazioni</a></p>
<p>Il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive – già ieri con il D.P.R. 403/1998, sia oggi con il D.P.R. 445/2000 – è di due tipologie, una di carattere generico, l’altra legata a un presupposto specifico.</p>
<p>Controllo generico </p>
<p>L’art. 11, comma 1, del D.P.R. 403/1998 stabiliva l’obbligo di procedere ad idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. </p>
<p>Il T.U. recita che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, (…) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (art. 71, comma 1) [1]. </p>
<p> La norma del T.U. riguarda il controllo sulle dichiarazioni “di cui agli articoli 46 e 47”, su quelle cioè sostitutive sia di certificazione sia di atto di notorietà. </p>
<p>Il controllo esteso alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non può estrinsecarsi diversamente che non su documentazione amministrativa. Altrimenti quali sarebbero oggetto e modalità del controllo? Ciò è conferma logica che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguarda anche documenti amministrativi. </p>
<p> Nella sua genericità, il comma 1 dell’art. 47 del T.U. stabilisce comunque tre principi: </p>
<p>1) il controllo non va effettuato sempre e comunque (come una volta avveniva in ordine alle dichiarazioni provvisoriamente sostitutive di certificazione); esso ha dunque carattere non necessario ma eventuale; </p>
<p>2) tuttavia qualche volta va effettuato, anche se non si dice quando (è certo l’an, è incerto il quando); </p>
<p>3) la modalità con cui va effettuato non è necessariamente “a campione”; dicendosi: “anche a campione”, si vuol dire che questa è una delle modalità possibili, non certamente l’unica; in ipotesi-limite si potrebbe procedere anche a controllo “a tappeto”, cioè su tutte le autocertificazioni rese. </p>
<p> La materia non apparirebbe necessaria di specifica regolamentazione da parte dell’Amministrazione appaltante, cui residua un ampio margine di discrezionalità [2].</p>
<p>La prassi di effettuare il controllo per ogni aggiudicatario può risultare una scelta opportuna, non certamente è obbligatoria ex lege. Non si dimentichi che è stata abolita la dichiarazione provvisoriamente sostitutiva di certificazione proprio come fulcro della semplificazione, nell’obiettivo politico-amministrativo di eliminare procedure di controllo rallentatrici del procedimento amministrativo. </p>
<p>Lo stesso Consiglio di Stato, in sentenza esemplare [3], dopo aver espresso il principio dell’onni-autocertificabilità, si limita ad affermare – sic et simpliciter – che “sono poi fatti salvi i controlli, da parte dell’amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ove sorgano dubbi in proposito”, non facendo alcuna menzione di obbligo ordinario di verifica di tutti i requisiti autocertificati dall’aggiudicatario, come condizione per la stipulazione del contratto. </p>
<p> D’altra parte – e questo è un altro indice – la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 8 del 22 ottobre 1999, pur se restrittivamente afferma che “le amministrazioni procedenti dovranno stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione”, tuttavia rispetta il principio di fondo che “la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all’autonoma determinazione delle singole amministrazioni”, cioè, più correttamente, al prudente apprezzamento del responsabile del servizio. </p>
<p> Di notevole rilevanza l’indicazione della circolare di “controllare prioritariamente le autocertificazioni (…) nell’ambito delle procedure di gara”. </p>
<p>Il problema riguarda gli appalti di forniture e servizi e, nei lavori, l’insussistenza di cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare. Nei lavori, infatti, in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità economica e tecnica, il procedimento di verifica delle autocertificazioni rese è obbligatorio sempre e comunque e avviene con onere documentale a carico dei soggetti interessati. </p>
<p>Controllo specifico </p>
<p>L’art. 1, comma 2, e l’art. 2, comma 3, del D.P.R. 403/1998 stabilivano la piena obbligatorietà del controllo nella sussistenza di “ragionevoli dubbi” o comunque quando risultasse “necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni”. </p>
<p>Il T.U. prescrive che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare (…) controlli (…) in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (art. 71, comma 1). </p>
<p>La presenza di “fondati dubbi” fa scattare l’obbligatorietà del controllo. Se questo non fosse posto in essere, sarebbe concretata la violazione di legge o quanto meno l’eccesso di potere per avere posto a base del procedimento concorsuale requisiti di qualificazione insussistenti (travisamento dei fatti). </p>
<p> Ora, sotto il profilo di un’interpretazione sistematica della materia in questione, se il controllo sulle autocertificazioni rese fosse obbligatorio in modo assoluto, e cioè sempre e in tutti i casi, non vi sarebbe stata ragione normativa di prevedere un caso ulteriore di obbligatorietà del controllo. Il caso dei “fondati dubbi” sarebbe stato assorbito nella presunta fattispecie generale dell’obbligo assoluto di procedere a controllo. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] “I controlli a campione sulle autocertificazioni devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni. Gli esiti dei controlli effettuati dall’amministrazione procedente devono essere resi pubblici e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’amministrazione procedente deve (…) trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria” (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 8 del 22 ottobre 1999, ad oggetto: “Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall’art. 11 del Dpr 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative””, 3.1).</p>
<p>[2] L’art. 72, comma 1, del T.U. prescrive che “ai fini dei controlli (…) le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione”.</p>
<p>Attenzione ai termini. Si parla di amministrazioni “certificanti” e non “procedenti”. L’adozione di idonee misure organizzative – per le quali non è neppure richiesta la forma regolamentare – riguarda cioè non chi è competente ad attivare il controllo (nella fattispecie, l’Amministrazione appaltante), ma chi è competente ad eseguirlo.</p>
<p>Di conseguenza il comma 2 sanziona come violazione dei doveri d’ufficio la mancata risposta da parte dell’Amministrazione certificante, nei trenta giorni dalla ricezione della richiesta, alla richiesta medesima di controllo da parte dell’Amministrazione procedente. In questo modo si dà effettività al principio dell’obbligo dello scambio informativo all’interno del sistema unitario della pubblicazione Amministrazione, in senso lato intesa.</p>
<p>[3] Cfr. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2000, n. 6318, in Edilizia e Territorio, 2000, n. 49.</p>
<p>Questa sentenza ha peraltro anche un’altra importante valenza chiarificatrice. Si opera puntuale ricognizione del principio che tutto è autocertificabile, “salvi i casi di espressi divieti sanciti da leggi o regolamenti”. In definitiva, perché un’autocertificazione possa considerarsi illegittima, essa deve essere espressamente vietata dall’ordinamento, non potendosi far riferimento (se non altro per il generale principio di legalità) a divieti impliciti.</p>
<p>Ciò consente di risolvere in senso positivo e con certezza di diritto la questione dell’autocertificabilità definitiva dell’ottemperanza alla legge sui disabili e dell’assenza di precedenti penali.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2001/02/20/001G0049/sg">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n.445</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligatorieta-relativa-e-lobbligatorieta-assoluta-del-controllo-sulle-autocertificazioni/">L’obbligatorietà relativa e l’obbligatorietà assoluta  del controllo sulle autocertificazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A proposito dell’obbligatorietà dei controlli</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-dellobbligatorieta-dei-controlli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-dellobbligatorieta-dei-controlli/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-dellobbligatorieta-dei-controlli/">A proposito dell’obbligatorietà dei controlli</a></p>
<p>L’intervento di L. Bellagamba &#8220;L&#8217;obbligatorietà relativa ed assoluta del controllo sulle autocertificazioni&#8221;, pubblicato in questa rivista elettronica, n. 2-2001, merita un approfondimento. Appare del tutto pacifico che il testo unico sulla documentazione amministrativa non ha fatto, purtroppo, piena luce su una serie di problemi riguardanti le dichiarazioni sostitutive, in particolare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-dellobbligatorieta-dei-controlli/">A proposito dell’obbligatorietà dei controlli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-dellobbligatorieta-dei-controlli/">A proposito dell’obbligatorietà dei controlli</a></p>
<p>L’intervento di L. Bellagamba &#8220;L&#8217;obbligatorietà relativa ed assoluta del controllo sulle autocertificazioni&#8221;, pubblicato in questa rivista elettronica, n. 2-2001, merita un approfondimento.</p>
<p>Appare del tutto pacifico che il testo unico sulla documentazione amministrativa non ha fatto, purtroppo, piena luce su una serie di problemi riguardanti le dichiarazioni sostitutive, in particolare nelle procedure d’appalto.</p>
<p>In sede interpretativa, comunque, appare necessario analizzare i canoni alla base della lettura delle norme, in modo non contraddittorio e da consentire, nei limiti del possibile, un’applicazione conforme al dettato normativo.</p>
<p>Allora, appare improprio parlare di un’obbligatorietà assoluta rispetto ad un’obbligatorietà relativa. L’ultima parte di questa formula, infatti, sembra un ossimoro: citando Parmenide, ciò che è obbligatorio o lo è effettivamente, altrimenti è qualcosa d’altro. Un’obbligatorietà non piena non è obbligatorietà, semmai tensione verso un comportamento o risultato, raggiungibili o non raggiungibili in base a parametri di comportamento soggettivamente realizzabili, anche se magari disciplinati da una serie di &#8220;regole dell’arte&#8221;.</p>
<p>Se si sostiene che il controllo è eventuale, allora esso non è obbligatorio. Ma allora non si capisce perché il Dpr 445/2000 dispone che le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli.</p>
<p>Se, invece, come correttamente la dottrina citata ha fatto, si sostiene che il controllo a campione è una modalità di controllo, allora il quadro appare più chiaro, e a giudizio di chi scrive è il seguente.</p>
<p>Proprio perché il Dpr 445/2000 tratta e regola le di dichiarazioni definitivamente sostitutive, il controllo è obbligatorio, in quanto è mirato a garantire che non si abusi fraudolentemente della buona fede che l’amministrazione pubblica deve riconoscere alle dichiarazioni medesime. Il controllo obbligatorio ha, quindi, una chiara funzione di deterrente.</p>
<p>Pertanto, non è obbligatorio solo quando si manifestino fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. La sottolineatura contenuta a questo proposito nell’articolo 71 mira a responsabilizzare il pubblico funzionario, il quale non può omettere il controllo proprio in quella fattispecie. In sostanza, non può applicare la modalità del controllo a campione, laddove ritenga verosimile che la dichiarazione sia falsa.</p>
<p>Sarebbe, comunque, da considerare non pienamente rispondente alle finalità deterrenti della norma una regola interna che stabilisse di procedere a controlli obbligatoriamente solo in presenza di dubbi e che, sempre in linea generale, fissasse come regola l’utilizzo della metodologia a campione su percentuali estremamente basse di dichiarazioni.</p>
<p>In questo caso non si sarebbe, probabilmente, in presenza di illegittimità procedurali, ma di possibili responsabilità amministrative del funzionario agente, perché si potrebbero manifestare riserve sul rispetto del principio del buon andamento dell’amministrazione.</p>
<p>Sembra più conforme alla norma, allora, concludere che il controllo è un dovere d’ufficio obbligatorio, espletabile secondo modalità flessibili, con la tecnica della campionatura applicata, però, in modo da non sfuggire appunto al principio dell’obbligatorietà. Evitando, quindi, di trasformare un deterrente in una sorta di &#8220;ostracismo&#8221; mirato esclusivamente su una risicata minoranza di procedimenti amministrativi, nei quali incappano pochi &#8220;sfortunati&#8221;.</p>
<p>Quanto alla questione dell’autocertificabilità definitiva sull’assenza di precedenti penali, resta pur sempre in piedi il problema della sua concreta utilizzabilità. Visto che alla persona interessata non è consentito conoscere, dal Casellario, se sia passata in giudicato sentenza di condanna, né può trovare menzionata nel certificato relativo l’applicazione della pena su richiesta, la dichiarazione sostitutiva risulta sì legittima, ma del tutto inutile.</p>
<p>Infatti, è possibile presentare, ai sensi dell’articolo 46, lettera aa) del Dpr 445/2000 la dichiarazione sostitutiva a di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Ma poichè il dichiarante può non sapere se i provvedimenti previsti dalla lettera c) dell’articolo 75, comma 1, del Dpr 554/1999, come sostituito dall’articolo 2 del Dpr 412/2000, siano iscritti, qualora soggetti al beneficio della non menzione (cosa che avviene sempre per il caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 445 del codice di procedura penale), a cosa serve la dichiarazione? Quale certificato sostituisce in via definitiva, o meglio, quale contenuto del certificato può sostituire, se esso non è conoscibile al dichiarante?</p>
<p>Perché, in analogia a quanto prevede l’articolo 688, comma 3, del codice penale, a mente del quale &#8220;nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale&#8221;, non si dispone una norma speculare, che preveda con assoluta chiarezza il rilascio all’interessato che intenda partecipare ad una gara d’appalto di un certificato del casellario giudiziale, soggetto a segreto d’ufficio per i componenti della commissione e sottratto all’accesso per gli altri partecipanti alla gara, che faccia espressa menzione di tutti i provvedimenti incidenti sulla moralità professionale del concorrente?</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2001/02/20/001G0049/sg">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n.445</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-dellobbligatorieta-dei-controlli/">A proposito dell’obbligatorietà dei controlli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sportello telematico per le informazioni sull’attività normativa del governo: dalla trasparenza normativa  al rapporto comunicativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sportello-telematico-per-le-informazioni-sullattivita-normativa-del-governo-dalla-trasparenza-normativa-al-rapporto-comunicativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sportello-telematico-per-le-informazioni-sullattivita-normativa-del-governo-dalla-trasparenza-normativa-al-rapporto-comunicativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sportello-telematico-per-le-informazioni-sullattivita-normativa-del-governo-dalla-trasparenza-normativa-al-rapporto-comunicativo/">Lo sportello telematico per le informazioni sull’attività normativa del governo: dalla trasparenza normativa  al rapporto comunicativo</a></p>
<p>L’utilizzo delle tecnologie informatiche rappresenta un fattore chiave delle politiche di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche perseguite dall’attuale governo. Per questa ragione, con DPCM 27 settembre 2001, pubblicato su GU n. 242 del 17/10/2001, nella presente legislatura è stato istituito, all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Dipartimento per l’innovazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sportello-telematico-per-le-informazioni-sullattivita-normativa-del-governo-dalla-trasparenza-normativa-al-rapporto-comunicativo/">Lo sportello telematico per le informazioni sull’attività normativa del governo: dalla trasparenza normativa  al rapporto comunicativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sportello-telematico-per-le-informazioni-sullattivita-normativa-del-governo-dalla-trasparenza-normativa-al-rapporto-comunicativo/">Lo sportello telematico per le informazioni sull’attività normativa del governo: dalla trasparenza normativa  al rapporto comunicativo</a></p>
<p>L’utilizzo delle tecnologie informatiche rappresenta un fattore chiave delle politiche di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche perseguite dall’attuale governo. Per questa ragione, con DPCM 27 settembre 2001, pubblicato su GU n. 242 del 17/10/2001, nella presente legislatura è stato istituito, all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ed è stata introdotta la figura del ministro (senza portafoglio) per l’innovazione e le tecnologie a cui è stato attribuito il potere di emanare direttive di indirizzo per concretizzare il disegno organico di innovazione illustrato nelle “Linee Guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione”, approvate dal Consiglio dei Ministri a maggio 2002 e condivise con le Autonomie Locali con la sottoscrizione del documento “L’e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa”[1].<br />
Dette Linee Guida individuano tre direttrici strategiche di intervento la prima delle quali, denominata “La trasformazione della Pubblica Amministrazione tramite le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, prevede che “ un sistema di eGovernment[2] nei suoi sviluppi più avanzati rappresenterà anche un potente strumento di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, evolvendo, verso modelli innovativi di eDemocracy[3]”.<br /> <br />
Il primo passo da realizzare in tal senso è sicuramente una maggior conoscenza dell’attività normativa delle istituzioni: infatti la pubblicità, intesa come effettiva conoscenza dell’azione pubblica, è connaturata all’essenza stessa della democrazia. Naturalmente questo presuppone una diffusione capillare del messaggio legislativo, avvicinando così i cittadini allo Stato e rendendoli più consapevoli delle regole che presiedono alla vita associata e quindi maggiormente partecipi dell’andamento dell’attività statale.<br />
Nella cosiddetta “Società dell’Informazione” o “Epoca della Comunicazione” è emerso un paradosso: la legge, primo anello di congiunzione fra i cittadini e lo Stato, rischia di rimanere esclusa dalle varie iniziative volte alla trasparenza, rivelandosi a tutt’oggi oscura e sconosciuta.<br />
Proprio dall’esigenza, sempre più avvertita, di operare per assicurare la conoscibilità effettiva della legge è nata l’idea dello sportello telematico per le informazioni sull’attività normativa del Governo attivo dal febbraio di quest’anno. I cittadini (singoli o associati) che siano interessati ad aggiornarsi in ordine all’attività normativa del Governo possono soddisfare agevolmente e tempestivamente ogni loro esigenza informativa collegandosi al sito internet www.governo.it ed inviando una email contenente un quesito all’indirizzo trasparenzanormativa@governo.it. La risposta viene garantita entro 24 ore.<br />
Nel documento che si allega vengono spiegati il senso e lo scopo dell’iniziativa, finalizzata a consentire una interazione (dato l’intervallo di tempo tra domanda e risposta, non possiamo ancora parlare di vero e proprio “dialogo”) tra Governo ed amministrati, in una prospettiva di maggiore diffusione della “cultura della trasparenza”.<br /> <br />
Il progetto, presentato nel Forum della P.A. dello scorso maggio (XV edizione) non è isolato, andandosi a ricongiungere sinergicamente con altri due ambiti operativi:<br />
&#8211; la pubblicazione sul sito telematico della Presidenza del Consiglio delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri;<br />
&#8211; l’attivazione di una banca dati contenente i provvedimenti approvati dal Governo durante la legislatura.<br />
A giudicare dal tenore del documento che pubblichiamo, sembra che la stessa definizione di “sportello telematico sull’attività normativa del Governo” sia inappropriata, posto che l’obiettivo informativo si spinge ben oltre il versante puramente “normativo”, puntando a garantire una conoscenza più penetrante dell’attività politica del Consiglio, almeno di quella preparatoria rispetto agli atti normativi (saranno infatti accessibili gli ordini del giorno del Preconsiglio e del Consiglio dei Ministri).<br /> <br />
In questa direzione sembra che l’art. 18 della legge n. 229/2003 (“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione &#8211; Legge di semplificazione 2001”) sia stato interpretato estensivamente[4]. A rigore la disposizione si riferirebbe soltanto alla pubblicazione sul sito telematico delle “notizie relative ad iniziative normative del Governo” e dei disegni di legge ai quali possa essere riconosciuta una “particolare rilevanza”. Il documento allegato realizza invece un superamento dell’angusto dato letterale tramite la valorizzazione del richiamo, operato dalla citata norma, alla “partecipazione del cittadino”, intesa nell’accezione di “partecipazione informativa” all’attività normativa del Governo ed alla attività ad essa prodromica, senza distinzioni in punto di “rilevanza”. <br />
Non a caso il sito del Governo, considerato nella sua globalità, è solitamente giudicato uno dei migliori, sia per grafica che per usabilità e contenuti, fra i vari siti internet delle diverse istituzioni della nostra Repubblica[5].<br />
Comunque l’obiettivo di trasparenza non sembra ancora essere stato perseguito nella sua pienezza, tenuto conto della sostanziale intercambiabilità che connota oggi il sistema delle fonti del diritto: spesso le leggi ed i regolamenti dicono poco (hanno, cioè, uno scarsissimo contenuto informativo, anche per effetto di mediazioni politiche “edulcorative” dei testi originari), mentre i provvedimenti, anche interni, tendono ad assumere valenza di accentuata predeterminazione delle decisioni future, o a spingersi ben oltre i pur dichiarati scopi esclusivamente organizzativi. Ma per questa frontiera i tempi della comunicazione pubblica non appaiono ancora maturi.<br />
Un altro elemento degno di nota è il particolare contesto nel quale viene a calarsi questa nuova attività informativa, caratterizzato da una sorta di “competizione virtuosa” tra siti istituzionali: il sito della Presidenza si propone infatti di rendere pubbliche le delibere del Consiglio dei Ministri prima ancora che esse compaiano su altri siti (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica) o sulla stessa Gazzetta Ufficiale[6].<br />
Il complesso di queste attività, affidato ad un apposito Servizio (Servizio per la trasparenza sull’attività normativa) istituito nell’ambito dell’Ufficio del Segretario Generale di Palazzo Chigi, costituisce peraltro lo stadio iniziale di un più articolato sistema di comunicazioni tra Presidenza del Consiglio e cittadini nel cui ambito entrambi i poli del rapporto comunicativo sono chiamati a rivestire un “ruolo attivo”. Il documento che si allega non spiega quali potrebbero essere gli sviluppi futuri (ossia, per usare un termine che compare nel documento stesso, le possibili “linee di attività”), ma non sembra eccessivamente ardito attendersi l’istituzione:<br />
di apposite strutture (sul modello dei call centers) volte a consentire uno scambio di informazioni più immediato e colloquiale, quindi maggiormente fruibile da coloro che, come gli anziani, hanno scarsa dimestichezza con i mezzi telematici;<br />
di punti informativi telematici dislocati sul territorio (ad esempio, presso gli uffici pubblici), destinati a favorire coloro che non posseggono mezzi informatici propri e, sul piano dei contenuti, ad incentrarsi sull’attività amministrativa più che su quella normativa.<br />
Il comunicato sembra ben cogliere un altro punto che appare nodale al fine di ottimizzare il rapporto informativo: la comunicazione non si incentra solo sullo strumento (che deve essere duttile, economico e di agevole impiego), ma anche sul linguaggio. Il comunicato accede però ad una visione parziale del problema, nel momento in cui prefigura esclusivamente una “semplificazione del linguaggio normativo”: in realtà sembra piuttosto che sia il linguaggio burocratico a dover essere depurato da alcune incrostazioni terminologiche legate al tempo in cui l’amministrare era tanto più apprezzabile quanto più era oscuro, nei meccanismi decisionali non meno che nei moduli espressivi.<br />
Ad uno sguardo d’insieme, tuttavia, il progetto esposto nel comunicato sembra meritevole di apprezzamento, rappresentando un decisivo passo avanti nel farraginoso processo di rinnovamento telematico che ambirebbe a trasformare la nostra pubblica amministrazione, sempre più, in un apparato di e-government. <br />
Per ora sembra vicino il traguardo della e-information, e non è cosa da poco.</p>
<p>[1] Entrambi i documenti sono facilmente reperibili sul sito del ministero dell’Innovazione http://www.innovazione.gov.it</p>
<p>[2] Generalmente si indica con questo termine l’insieme delle politiche per agevolare il processo di riorganizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>[3] In questo periodo di forte crisi della democrazia rappresentativa con conseguente allontanamento dei cittadini dalle istituzioni una possibile via d’uscita viene indicata nell’integrazione con forme di democrazia diretta. Le tecnologie dell’informazione, rendendo tecnicamente possibile una partecipazione più immediata dei cittadini alle fasi della proposta, della decisione e del controllo, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale per “disegnare” la democrazia del nuovo secolo.<br />
Come il concetto di democrazia, anche il concetto di e-democracy si articola in più dimensioni. La partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni democratiche può essere facilitata intervenendo su più versanti, a partire dalle cosiddette pre-condizioni della partecipazione (inclusione sociale, accesso all’informazione, elettorato passivo ed attivo, iniziativa diretta) passando attraverso forme di consultazione dei cittadini nel corso dei processi di decisione, fino al coinvolgimento nella fase finale del processo decisionale (attraverso il voto). </p>
<p>[4] La legge 29 luglio 2003 n.229 ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di provvedere alla comunicazione legislativa in generale, coerentemente con le funzioni di coordinamento dell’azione di Governo assegnata dalla Costituzione e dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 18 della suddetta legge di semplificazione ha, infatti, previsto che “la Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino (…). La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore (…)”.</p>
<p>[5] Il sito del Governo anche quest’anno si è confermato fra i migliori nella tradizionale ricerca annuale condotta dal prof. Francesco Pira e dagli studenti di Relazioni Pubbliche presso l’Università di Udine, ricerca che mira a fare il punto sullo “stato di salute” della comunicazione istituzionale e politica on-line. I risultati sono consultabili sul sito della Associazione dei comunicatori Pubblici www.compubblica.it</p>
<p>[6] Non può omettersi di citare il progetto “Norme in rete”, avviato nel gennaio 1999, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’efficacia dei servizi di informazione normativa per i cittadini, offrendo loro “un punto di accesso unitario” alla documentazione legislativa e giuridica pubblicata sul web dalle istituzioni pubbliche.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Per la visualizzazione del comunicato della presidenza del consiglio clicca<br />
qui</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sportello-telematico-per-le-informazioni-sullattivita-normativa-del-governo-dalla-trasparenza-normativa-al-rapporto-comunicativo/">Lo sportello telematico per le informazioni sull’attività normativa del governo: dalla trasparenza normativa  al rapporto comunicativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il funzionario di fatto e la tutela del legittimo affidamento dei privati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionario-di-fatto-e-la-tutela-del-legittimo-affidamento-dei-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionario-di-fatto-e-la-tutela-del-legittimo-affidamento-dei-privati/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionario-di-fatto-e-la-tutela-del-legittimo-affidamento-dei-privati/">Il funzionario di fatto e la tutela del legittimo affidamento dei privati</a></p>
<p>SOMMARIO: – 1. Il principio di conservazione degli atti giuridici. – 2. La figura del funzionario di fatto nella ricostruzione dogmatica e giurisprudenziale. – 3. La prorogatio. – 4. Funzionario di fatto e pubblico ufficiale. – 5. Usurpatore del potere. – 6. Profili processuali. – 7. Compenso del funzionario di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionario-di-fatto-e-la-tutela-del-legittimo-affidamento-dei-privati/">Il funzionario di fatto e la tutela del legittimo affidamento dei privati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionario-di-fatto-e-la-tutela-del-legittimo-affidamento-dei-privati/">Il funzionario di fatto e la tutela del legittimo affidamento dei privati</a></p>
<p><B>SOMMARIO</B>: – 1. Il principio di conservazione degli atti giuridici. – 2. La figura del funzionario di fatto nella ricostruzione dogmatica e giurisprudenziale.  – 3. La <i>prorogatio</i>.  – 4. Funzionario di fatto e pubblico ufficiale.  – 5. Usurpatore del potere. – 6. Profili processuali.  – 7. Compenso del funzionario di fatto. – 8. Il superamento della teoria del funzionario di fatto dopo l’art. 21 septies, l. 241/1990.</p>
<p><b>&#8211; 1.  <u><i>Il principio di conservazione degli atti giuridici.<br />
</i></u></b>L’istituto del funzionario di fatto, nel diritto amministrativo, rappresenta, un’applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, esprimente una generale esigenza di economicità dei mezzi giuridici.<br />
Il principio di conservazione degli atti, mira, infatti, ad evitare un esito di caducazione del provvedimento amministrativo laddove, sia possibile una soluzione che eviti lo spreco delle risorse impiegate ai fini della gestione e dell’adozione dell’atto medesimo e quindi si riveli uno strumento idoneo a perseguire l’interesse pubblico che l’amministrazione è chiamata a tutelare.<br />
La conservazione può scaturire dall’interpretazione, dalla condotta attiva o omissiva del soggetto che, pregiudicato dal provvedimento, sarebbe legittimato a invocarne l’annullamento, dalle determinazioni amministrative (convalida, ratifica, sanatoria) e infine dal raggiungimento dello scopo.<br />
La conservazione trova una sua chiara manifestazione nel privilegio accordato all’annullabilità del provvedimento in luogo della nullità, o a taluni altri istituti conservativi, tra i quali ad esempio la convalida e la ratifica[1], volti a preservare la validità dell’atto amministrativo che abbia comunque raggiunto il suo scopo.  <br />
Anche la legge sul procedimento amministrativo, così come novellata dalla l. 15/2005 e, di recente, dalla l. 69/2009, si muove chiaramente in tale ottica conservativa. <br />
Il principio del raggiungimento dello scopo[2] si rinviene, ad esempio, nell’art. 21 <i>octies</i>, che recependo l’orientamento giurisprudenziale che tratta come mera irregolarità il vizio formale o procedimentale non incidente sulla correttezza formale del provvedimento, stabilisce che<i>“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”.[3]</p>
<p><b>&#8211; 2. <u><i>La figura del funzionario di fatto nella ricostruzione dogmatica e giurisprudenziale.<br />
</i></u></b>L’espressione “funzionario di fatto “ che deriva dall’esercizio di uffici di fatto, appunto, cioè, senza titolo giuridico di investitura, in dottrina e in giurisprudenza viene utilizzata, invece, nei casi in cui il titolare dell’ufficio, investito di esso sulla base di un atto giuridico adottato nel contesto dell’ordinamento vigente, risulti successivamente invalido e quindi venga annullato o dichiarato nullo.[4] <br />
Talora il rapporto organico si costituisce in via di mero fatto e, cioè, in assenza di atto d’investitura. In particolare, allorché le funzioni esercitate “di fatto”  e dunque, senza un atto formale che instauri il rapporto di servizio- siano essenziali e indifferibili, si ritiene che il meccanismo di imputazione proprio dell’organo possa ugualmente funzionare pur in assenza di un atto d’investitura. In queste ipotesi anche il rapporto di servizio si instaura in via di fatto e l’organo di fatto viene definito funzionario di fatto. [5]<br />
Relativamente alle figure riconducibili sotto tale denominazione, in dottrina non c’è omogeneità di vedute. <br />
Secondo un primo orientamento l’esercizio di fatto di pubbliche funzioni si collega al principio dell’effettività e dell’affidamento. </p>
<p>Alla base dell’istituto, vi è l’esigenza di tutela della buona fede e dell’affidamento dei privati: anzi, ponendo l’accento su tale aspetto, si deve concludere che sono imputabili all’ente solo gli atti favorevoli al privato[6]<br />
Pertanto,  l’ipotesi del funzionario di fatto ricorre ogniqualvolta sia necessario soddisfare le esigenze di tutelare l’affidamento incolpevole di terzi e  di attribuire rilievo all’effettività, cioè al fatto concreto dell’esercizio di funzioni pubbliche<br />
Altra parte della dottrina, invece, sostiene che poiché l’esercizio delle funzioni amministrative, per sua connessione con la realizzazione dell’interesse pubblico, non ammette interruzioni, la figura del funzionario di fatto interviene tutte le volte che sia necessario evitare pericolosi vuoti nell’esercizio della funzione amministrativa.  <br />
La figura del funzionario di fatto è dunque riconducibile alla logica del raggiungimento dello scopo e alla continuità dell’azione amministrativa: “<i>l’istituto ricorre, infatti, ogni volta che una pubblica funzione è esercitata di fatto da un soggetto che non può considerarsi organo dell’amministrazione, in ragione dell’assenza di una regolare investitura</i>”<i> </i>[7]. <br />
Secondo l’opinione dominante, avallata dalla giurisprudenza amministrativa, il fenomeno ricorre nei casi di esercizio di funzioni essenziali e/o indifferibili, che per loro stessa natura riguardino i terzi con efficacia immediata e diretta: i risultati raggiunti dal funzionario di fatto, quando favorevoli per i terzi, vengono così imputati all’attività della P.A[8]. <br />
Il problema principale connesso alla figura del funzionario di fatto è costituito, invero, proprio dalla necessità di accordare un’efficace tutela al legittimo affidamento dei soggetti che sono entrati in contatto con la figura del funzionario apparente.<br />
Gli atti assunti dal titolare dell’ufficio la cui nomina venga successivamente annullata o dichiarata nulla, devono considerati atti senz’altro imputati all’Amministrazione attraverso, il rapporto organico. <br />
L’orientamento giurisprudenziale prevalente riconosce, a tal fine, la validità degli atti <i>medio tempore </i>adottati dal funzionario, in considerazione del fatto che normalmente è irrilevante verso l’esterno il rapporto posto in essere fra la P.A. e il funzionario, purché questi operi <i>pubblicamente</i> come se avesse il titolo per farlo[9]. Lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa ha da tempo affermato che “<i>l’azione svolta da persona fornita di titolo invalido […] è imputabile all’amministrazione ed esplica i suoi effetti nei confronti dei terzi che con questa vengono in rapporto, sia pure per il tramite del funzionario di fatto</i>”[10]<br />
Il Supremo Consesso, poi, prendendo spunto da un caso di impugnazione degli atti di occupazione temporanea di un terreno di proprietà della ricorrente, posti in essere dal Sindaco, la cui nomina era stata annullata in sede giurisdizionale, si è pronunciato anche per delineare i limiti della  ricorrenza dell’istituto in esame confermando  che <i>“la teoria del funzionario di fatto trova due ordini di limiti, l’uno derivante proprio dal fatto che l’interessato insorge negando il potere di chi li ha emessi e l’altro, in funzione della tutela della buona fede, nel senso che detta teoria può essere invocata a vantaggio del terzo, ma non a danno del terzo”</i> [11]. In riferimento al caso concreto si poneva, infatti, il problema della validità del decreto sindacale con il quale era stata disposta la procedura ablativa.  Ad avviso del Consiglio di Stato l’annullamento in sede giurisdizionale del decreto temporaneo di occupazione temporanea emanato dal Sindaco, era legittimo in considerazione non solo del fatto che il soggetto destinatario dell’atto ablativo aveva contestato in sede giurisdizionale la carenza di potere di chi aveva emesso l’atto, ma anche perché, diversamente opinando, l’atto sarebbe andato a danno dell’interessato e non a suo favore. <br />
Al caso di specie, in altre parole, non era applicabile la teoria del funzionario di fatto, in quanto si riscontravano entrambi gli ordini di limiti posti a presidio delle ragioni del terzo e, quindi, ostativi alla ricorrenza dell’istituto.<br />
Quanto esposto trova conferma in un’altra pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisce che “<i>restano validi nei confronti dei terzi di buona fede gli atti compiuti dagli organi sociali eletti in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, successivamente annullata dalla Cassazione per difetto di giurisdizione”[12]. </i><br />
In tale decisione il supremo organo della giustizia amministrativa ha riscontrato l’applicabilità della teoria del funzionario di fatto al caso in esame e ha dunque riconosciuto la piena validità degli atti <i>medio tempore</i> compiuti dagli organi sociali poi successivamente privati del titolo da una pronuncia giurisdizionale. <br />
E’ il caso di precisare che uno dei casi in cui più frequentemente trova applicazione l’istituto in esame è proprio quello dell’annullamento o revoca della qualifica pubblicistica di funzionario<br />
Ipotesi diversa, ed invero assai meno frequente, ma tradizionalmente ricondotta alla figura del funzionario di fatto è quella della carenza <i>ab initio</i> di un titolo abilitante all’esercizio di un potere pubblicistico. Gli esempi più ricorrenti sono costituiti dall’apparente ufficiale dello stato civile di cui all’art. 113 c.c. che “ <i>senza avere la qualifica di ufficiale dello stato civile, ne esercita pubblicamente le funzioni</i>”, determinando l’affidamento dei terzi.  <br />
Il disposto normativo fa salva, infatti, la validità del matrimonio, non essendo imputabile l’apparenza ad errore dei nubendi o dell’Amministrazione.<br />
Un caso particolare è, poi, quello del funzionario di fatto componente di un organo collegiale. Prioritaria è qui la distinzione tra collegi perfetti e virtuali.<br />
Infatti, nel collegio perfetto essendo le decisioni adottate con la partecipazione di tutti i componenti, la presenza di un funzionario di fatto determina necessariamente l’illegittimità dell’organo così formato e quindi la conseguente illegittimità della delibera assunta. Tuttavia, rimane fermo il limite del legittimo affidamento dei terzi, quando l’illegittimità della composizione dell’organo non poteva essere conosciuta dai terzi (ad esempio perché dichiarata dopo l’adozione di una delibera da parte del collegio).<br />
Al contrario, nel caso del collegio virtuale, dove le decisioni sono adottate in base ad un <i>quorum</i> di presenti, per dimostrare l’eventuale invalidità della composizione dell’organo, occorre dimostrare che il collegio non si sarebbe legittimamente formato in assenza del funzionario di fatto, essendo necessario precisare l’effettiva influenza del funzionario di fatto in sede di deliberazione.<br />
Come noto anche rispetto a tali ipotesi, rimane fermo il principio ispiratore dell’istituto, consistente nel tentativo di valorizzare e salvare dalla nullità gli atti posti in essere dal funzionario di fatto, quando essi abbiano raggiunto lo scopo e abbiano inciso su posizioni di terzi. <br />
Le pronunce giurisdizionali fin qui richiamate possono essere ricondotte ad un unico orientamento dottrinale, la cd <i>“teoria del fatto compiuto”</i> che riconosce l’indefettibilità, la necessità e l’essenzialità dell’esercizio di funzioni sovrane in ottemperanza al principio di buon andamento della PA (<i>ex</i> art. 97 Cost), in base alla quale si legittima l’imputabilità alla PA dell’attività giuridica di fatto posta in essere dal funzionario.<br />
Tuttavia in merito a tale teoria non mancano in dottrina voci critiche, che muovono dall’assunto in base al quale la teoria del fatto compiuto attribuisce, un rilievo predominante all’affidamento dei terzi, ma dimentica il problema della violazione del principio di legalità; in particolare omette di considerare che l’atto posto in essere dal funzionario di fatto è privo del suo presupposto normativo, in quanto compiuto in difetto di una norma che attribuisca legittimamente quel potere pubblicistico al soggetto che lo esercita.<br />
Pertanto, secondo tale orientamento il conflitto tra il principio di continuità e quello di legalità dell’azione amministrativa devono risolversi a favore del primo esclusivamente quando si è presenza di una situazione di urgenza che non consenta dilazioni; quindi il riconoscimento dell’operato giuridico del funzionario di fatto dovrebbe avvenire solo allorquando le funzioni di fatto esercitate siano da qualificarsi così urgenti e rilevanti che la loro esecuzione non consente rinvii. Dunque è possibile assumere una prospettiva che attribuisca prevalenza al principio di legalità, consentendo il pieno riconoscimento giuridico degli atti posti in essere da un soggetto privo del necessario potere (o <i>ab initio</i> o a seguito di annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale) solo quando essi riguardino funzioni essenziali o indifferibili.<br />
Infine, un’altra ricostruzione dogmatica, individua nel principio civilistico dell’<i>apparentia iuris</i>  il fondamento della salvezza degli atti del funzionario putativo..  <br />
La teoria dell’apparenza costituisce un diretto sviluppo della teoria della dichiarazione, di matrice civilistica, che si basa sull’esigenza di procedere, con criteri oggettivi, all’interpretazione del negozio, dando la prevalenza agli elementi esterni del negozio stesso, anziché alla volontà ad esso sottesa[13]. Essa è espressione del principio di buona fede in senso soggettivo, cui si riconduce anche quello dell’affidamento, che trova nel diritto amministrativo odierno una attestazione sempre più forte.<br />
L’atto amministrativo è, infatti, un modello conforme ad uno schema tipico, legale, già noto nella sua tipicità ai terzi che fanno affidamento sulla validità di quello schema, senza interrogarsi circa l’eventuale distinguibilità tra volontà e dichiarazione, tra volontà e apparenza. <br />
Ed invero, il richiamo all’apparenza coglie indubbiamente uno degli aspetti di maggior rilievo della teoria del funzionario di fatto, in quanto è proprio l’apparenza a generare nei confronti del terzo una situazione psicologica di errore, non colpevole, che il principio di affidamento mira a tutelare[14]. <br />
Come affermato anche da una giurisprudenza ormai consolidata, <i>“il fondamento del principio del funzionario di fatto, nella misura in cui esso è vigente e in quanto comporta una deroga ai normali criteri organizzativi degli apparati pubblici, risiede nell’esigenza di non turbare le posizioni giuridiche acquisite da tutti coloro che in buona fede sono entrati in</i> <i>rapporto con il funzionario e di evitare ai privati continue e difficoltose indagini sulla regolarità della posizione dei pubblici dipendenti: è quindi un principio posto a favore del privato ed a tutela del suo affidamento”[15]</i> <i>.</i> <br />
<u><br />
</u><b>&#8211; 3.  <u><i>La prorogatio <br />
</i></u></b>L’istituto della <i>prorogatio</i> ricorre quando, nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento, i funzionari preposti alla guida di uffici pubblici continuano ad esercitare le funzioni pubbliche dell’ufficio anche dopo la scadenza naturale del mandato e fino all’entrata in carica dei successori. In base al principio della <i>prorogatio</i>, il titolare scaduto resta in carica in attesa del nuovo titolare investito dell’ufficio. <br />
La legge n. 444 del 15 luglio 1994, di conversione del d.l. n. 293 del 16 maggio 1994, colmando un vuoto normativo, ha determinato il termine massimo di durata della <i>prorogatio</i> per gli organi amministrativi dello Stato, fissandolo in 45 giorni dalla scadenza del mandato, e ha delimitato le funzioni che possono essere esercitate in regime di <i>prorogatio</i>, escludendo espressamente la possibilità di adottare atti di straordinaria amministrazione, nelle more della nomina dei nuovi funzionari. Pertanto nel periodo di <i>prorogatio</i> gli organi possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. L’adozione in costanza di proroga, di atti non compresi nelle categorie di legge dà luogo alla sanzione della nullità degli stessi. Decorso il termine di proroga, ove i nuovi titolari non siano stati nominati, i precedenti decadono <i>in toto</i> dalla titolarità dell’ufficio. Eventuali atti che essi dovessero assumere, scaduto questo termine, sono sanzionati con la nullità. <br />
La legge prevede anche meccanismi di sostituzione nell’esercizio dei poteri di nomina degli organi scaduti. Laddove la competenza alla nomina è di organi collegiali, il mancato esercizio della loro competenza dà luogo alla sostituzione nel potere di nomina da parte dei presidenti degli organi collegiali stessi. <br />
Sono previste, altresì, fattispecie di responsabilità amministrative e penali per il mancato esercizio dei poteri di nomina. <br />
Prima dell’intervento del legislatore, il principio della <i>prorogatio</i>, nonostante non fosse formulato in via generale da norme positive, ma solo relativamente a determinate categorie di organi,<i> </i>aveva acquistato nel nostro ordinamento una portata generale e pervasiva, salvi i casi di espresso divieto legislativo. <br />
Il legislatore del 1994 ha accolto il monito del Giudice delle Leggi che si era pronunciato due anni prima statuendo che “<i>se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario – violerebbe il principio di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento”[16].</i> <br />
Secondo una parte della dottrina, l’istituto della <i>prorogatio</i> costituisce un’espressione del principio di continuità degli atti e, di conseguenza, risulta collegato nella <i>ratio </i>al regime dell’imputazione degli atti al funzionario di fatto. <br />
Tale orientamento dottrinale appare tuttavia minoritario, in quanto la dottrina prevalente (come anche la giurisprudenza) riconducono la figura del funzionario di fatto ad un diverso fondamento ispirativo, rappresentato dalla priorità accordata alla tutela del legittimo affidamento dei terzi.<br />
Il richiamo, qui proposto, all’istituto della <i>prorogatio</i> nasce espressamente dall’intento di delineare talune somiglianze con la figura del funzionario apparente: ed infatti, anche il funzionario che opera in regime di <i>prorogatio</i> è privo, a seguito della scadenza del mandato, del titolo attributivo del potere. Tuttavia, gli atti eventualmente posti in essere dopo la scadenza del periodo di proroga degli organi sono da considerarsi, invece, nulli.<br />
A differenziare poi le due figure è, ancora, la circostanza che gli atti posti in essere durante il regime di <i>prorogatio</i> degli organi sono validi ed efficaci in forza del riconoscimento legislativo dell’istituto eccezionale della proroga, mentre per il funzionario di fatto il fondamento giuridico dell’operato è da rinvenire principalmente nel principio di tutela del legittimo affidamento, oltre che di continuità dell’azione amministrativa. </p>
<p><b>&#8211; 4.  <u><i>Funzionario di fatto e pubblico ufficiale.<br />
</i></u></b>La figura del funzionario pubblico non coincide con quella del pubblico ufficiale, definita dall’art. 357 c.p.<br />
Il funzionario pubblico trova un riconoscimento normativo a livello costituzionale negli artt. 28, 97 e 98 Cost. <br />
L’art. 28 Cost., in particolare, definisce la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, precisando, altresì che la responsabilità civile dei funzionari si estende allo Stato e agli enti pubblici.<br />
L’art. 97 Cost., norma centrale dell’organizzazione dell’apparato amministrativo, dopo il riconoscimento al primo comma della riserva di legge nell’organizzazione dei pubblici uffici, stabilisce al secondo comma che “<i>nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari</i>”.<br />
Infine, l’art. 98 Cost., intendendo riferirsi al personale di pubblica sicurezza, afferma che “<i>i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione</i>[17]”.  <br />
Pertanto il titolo da cui i funzionari traggono la loro investitura può essere fondato o su un incarico onorario o su un rapporto di impiego pubblico; a tal proposito, i funzionari si distinguono rispettivamente in  onorari o  impiegati. <br />
La figura del funzionario pubblico, così delineata dalle norme costituzionali, sembra essere,  più ristretta rispetto a quella del pubblico ufficiale, rilevante solo agli effetti penali. Infatti non sono funzionari, ma sono pubblici ufficiali, ad esempio coloro che, pur esercitando potestà pubbliche, non ricoprono un ufficio dello stato o di altro ente (per es., notai, testimoni).<br />
Nella Carta Costituzionale, inoltre, non si rinviene alcun riferimento, nemmeno implicito, alla figura del funzionario di fatto.<br />
La Costituzione ha vincolato la pubblica amministrazione ai principi di efficienza, funzionalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità della PA, i quali appaiono inevitabilmente compressi nel caso di esercizio di funzioni di fatto da parte del funzionario pubblico[18].<br />
L’origine della figura del funzionario di fatto è da ricondursi, piuttosto, alla logica organizzativa della P.A. risorgimentale, nella quale il ricorso al funzionario di fatto consentiva di superare le inefficienze ed i vuoti organizzativi frequenti in un apparato amministrativo ancora <i>in fieri</i>. <br />
<u><br />
</u><b></p>
<p>&#8211; 5.  <u><i>Usurpatore del potere<br />
</i></u></b>Tale figura, riconducibile alle ipotesi in cui un soggetto privato adotta un atto amministrativo, arrogandosi un potere che non gli appartiene, va tenuta distinta dalla quella del funzionario di fatto cui vanno ricondotte le ipotesi <u><br />
</u>Infatti all’usurpatore del potere manca  l’essenzialità e l’indifferibilità della funzione svolta, propria del funzionario di fatto. Non può, infatti, ritenersi esistente, alcun rapporto di immedesimazione organica, né come fatto, né come atto avente rilevanza giuridica. Inoltre, l’usurpatore generalmente non agisce nell’interesse della P.A., ma opera per fini propri, che possono essere in contrasto (ed in genere lo sono) con quelli dell’Amministrazione.<br />
Secondo la dottrina prevalente, ferma restando la responsabilità penale dell’usurpatore, gli atti giuridici posti in essere devono essere considerati inesistenti, proprio perché inesistente è il soggetto che li ha realizzati.<br />
Secondo un’altra ricostruzione, invero assimilabile alla precedente negli intenti, si determina un’ipotesi di carenza di potere (in assoluto) con conseguente nullità del provvedimento adottato dall’usurpatore[19].<br />
Entrambe le teorie presuppongono che i terzi non siano stati indotti in errore incolpevole dal comportamento dell’usurpatore. Infatti per tale ipotesi, configurandosi il reato di usurpazione di atti d’ufficio[20] (art. 347 c.p.), i terzi  hanno a disposizione i rimedi offerti dall’azione penale, che legittima, appunto il danneggiato a costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale. <br />
Appare utile richiamare quanto affermato dal Guardasigilli Rocco nella Relazione Ministeriale al progetto definitivo del codice penale, relativamente alla figura criminosa in esame. Egli afferma: “<i>non ho voluto certo considerare come protetto dalla tutela penale l’usurpatore[21], il funzionario di fatto e l’utile gestore di un servizio pubblico. Sono note le controversie dottrinali sulla questione, se e in quale grado l’attività di colui che si sostituisce allo Stato o ad altro ente pubblico possa essere riferita allo Stato o ad altro ente pubblico. Qualunque soluzione si accolga in tale non facile problema, è certo che per il diritto penale la soluzione da accogliere è quella di escludere che possa il soggetto privato trasformarsi, per effetto di un’arbitraria auto assunzione di potere, in un soggetto di diritto pubblico. Anche se la legge amministrativa, utilitatis causa, ammette in casi singoli, la riversibilità allo Stato e agli enti pubblici di quell’attività privata, la utilizzazione di essa da parte della pubblica amministrazione non costituisce causa e titolo sufficienti per mutare la natura di quell’attività, la quale sorge con l’impronta di un’attività privata e tale ognora rimane in confronto del soggetto che l’ha spiegata</i>”.  </p>
<p><b>&#8211; 6.  <u><i>Profili processuali<br />
</i></u></b>Il soggetto, che ritiene di aver subito pregiudizio da un atto emanato da un funzionario privo del <i>titulus</i>, può contestare in giudizio la validità dell’atto emanato o per vizio di competenza o per violazione di legge.<br />
Tuttavia, chi contesta l’atto del funzionario di fatto deve avere un interesse qualificato a contestare l’assenza dell’investitura: occorre, infatti, che l’atto posto in essere dal soggetto privo del potere di agire cagioni un danno al privato che lo subisce, il quale è così legittimato ad agire in giudizio, per tutelare le proprie ragioni. <br />
L’interesse a ricorrere, più precisamente, è rappresentato dall’ottenimento di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa della nullità, la quale accerti che il provvedimento impugnato non ha prodotto effetti fin dall’inizio.  <br />
<u><br />
</u><b>&#8211; 7.  <u><i>Compenso del funzionario di fatto<br />
</i></u></b>Una conseguenza strettamente connessa al riconoscimento della validità degli atti <i>medio tempore </i>posti in essere dal funzionario di fatto, imputati alla PA quando favorevoli al terzo, è il riconoscimento di un compenso a favore del funzionario di fatto, per l’attività svolta. <br />
A tal proposito occorre però distinguere a seconda della posizione che il funzionario putativo occupa all’interno della pubblica amministrazione. Infatti se l’attività svolta dal funzionario è consistita nella emanazione di provvedimenti amministrativi, poi successivamente dichiarati nulli o revocati, si ritiene che il funzionario abbia diritto a percepire la retribuzione connessa alle funzioni esercitate, avendo a disposizione, per realizzare le proprie pretese economiche, l’azione di condanna al pagamento delle retribuzioni, di cui all’art. 2126 cod. civ.[22]<br />
Nella diversa ipotesi in cui, invece l’attività amministrativa posta in essere dal funzionario abbia cagionato un indebito arricchimento della PA e un correlato depauperamento del funzionario,  in assenza di una giusta causa di depauperamento, il funzionario di fatto può avviare l’azione di cd arricchimento senza causa, delineata dall’art. 2041 cod. civ., ai sensi del quale “<i>chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.” </i><br />
Più controversa è l’ammissibilità nei confronti della Pubblica Amministrazione dell’istituto della cd “<i>gestione di affari altrui”</i> <i>ex</i> art. 2028 cod. civ.[23], che potrebbe essere richiamato in ragione dello spontaneo svolgimento della cura degli interessi pubblici ad opera del funzionario di fatto, quando l’attività svolta corrisponda agli interessi della PA. <br />
La disposizione, certamente riferibile all’autonomia privata, trova dei limiti rilevanti nell’esercizio di pubbliche potestà, essendo ostativo a tale applicabilità il generale principio della <i>prohibitio domini</i>, che impedisce ai privati di intervenire nella gestione pubblica. <br />
Nel caso del funzionario di fatto, la PA può riconoscere la gestione di affari, allorquando si sia appropriata degli effetti favorevoli dell’attività svolta dal privato attraverso attività concludenti. <br />
In relazione alla problematica della corresponsione del compenso al funzionario di fatto, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle somme percepite durante l’attività lavorativa, nell’ipotesi in cui l’inquadramento nella posizione apicale sia stato annullato a seguito di precedente sentenza del Consiglio di Stato e dunque l’attività lavorativa svolta sia qualificabile come attività di funzionario di fatto. <br />
In tale decisione il TAR adito, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi di un ex impiegato dell’ASL, volto all’annullamento di una delibera con la quale si chiedeva al <i>de cuius</i> la corresponsione delle differenze retributive ha osservato che “<i>deve rilevarsi che nella fattispecie descritta si è in presenza della figura di un funzionario di fatto, vale a dire di un dipendente che in ragione della qualifica formalmente conferita, e valida al momento del conferimento, ha svolto le funzioni corrispondenti che gli sono state sottratte soltanto a seguito di un nuovo inquadramento disposto in conseguenza della declaratoria di illegittimità e di annullamento della delibera che costituiva il presupposto del suo primo atto di inquadramento nella posizione superiore”.</i> Prosegue il Supremo Consesso affermando <i>che “se si considera che l’attività svolta dal funzionario ha conservato piena validità e che la medesima è stata esercitata in applicazione do delibere efficaci e valide, ancorché impugnate, non può non condividersi la posizione dei ricorrenti</i> (eredi del <i>de cuius</i> funzionario) <i>secondo la quale è assente un obbligo di restituzione delle somme per le quali è causa, atteso che le stesse spettano al ricorrente in forza di un’attività – legittimamente e validamente – svolta all’epoca alla quale si riferiscono”[24].</i><br />
<i><br />
</i><b>&#8211; 8.  <u><i>Il superamento della teoria del funzionario di fatto dopo l’art. 21 septies, l. 241/1990.<br />
</i></u></b>L’art. 21 <i>septies</i>, introdotto dalla l. 15/2005, ha per la prima volta sancito formalmente che <i>“è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione”.<br />
</i>L’articolo in oggetto sembra incidere, pertanto, sulla disciplina del funzionario di fatto. Occorre interrogarsi, infatti, sull’attuale esistenza e validità dell’attività provvedimentale posta in essere dal funzionario di fatto, occorrendo statuire se essa si collochi attualmente nella categoria della patologia derivata ad effetto caducante, piuttosto che in quella ad effetto viziante. <br />
Sembra difficile, infatti, che la figura del funzionario di fatto, privo dell’investitura formale, possa sfuggire al dettato dell’art. 21 <i>septies</i>, che sanziona con la nullità il provvedimento amministrativo privo degli elementi essenziali, tra cui in particolare il difetto di attribuzione e la carenza di volontà della PA. <br />
La novità posta dall’art. 21 <i>septies</i> consiste, infatti, nell’aver individuato uno specifico profilo di vizio rispetto al regime tradizionale dell’illegittimità derivata. <br />
Secondo la dottrina, l’introduzione dell’articolo summenzionato avrebbe fatto sì che, nel caso in cui si volesse continuare a ragionare in termini di invalidità derivata, il vizio collegato all’emanazione di un provvedimento in difetto di attribuzione (come nel caso del funzionario di fatto), sarebbe quello di un vizio ad effetto caducante (e non più viziante come era configurato in passato). <br />
Le teorie sorte a seguito dell’introduzione dell’art. 21 <i>septies</i> in merito al difetto assoluto di attribuzione sono state principalmente due.<br />
Secondo la prima il difetto assoluto di attribuzione si riscontrerebbe nel solo caso in cui le norme violate siano quelle volte a ripartire il potere tra le varie amministrazioni. Pertanto sarebbero atti inesistenti quelli adottati in assenza di una norma che attribuisca il potere, come accade nel caso del funzionario di fatto. <br />
Tale ricostruzione si contrappone, però, al principio di tutela del legittimo affidamento, posto, dalla prevalente dottrina, alla base del riconoscimento dell’efficacia degli atti del funzionario apparente, favorevoli per i terzi. <br />
Nella ricostruzione in esame, non trova, infatti, spazio di operatività la teoria dell’<i>apparentia</i> <i>iuris,</i> in quanto se l’atto emanato dal funzionario di fatto è da qualificarsi come inesistente, non potrà in alcun modo produrre effetti giuridici.<br />
Proprio in ossequio a tale interpretazione, la dottrina ritiene che la figura del funzionario di fatto sia oramai in inevitabile declino [25].<br />
Secondo altra ricostruzione, invece, l’art. 21 <i>septies </i>sarebbe riconducibile nell’area dell’annullabilità per violazione di legge in situazioni di carenza di potere in concreto. <br />
Ad avviso di tale dottrina, infatti, il legislatore, parlando di “<i>difetto assoluto di attribuzione</i>” avrebbe inteso far riferimento tanto alle ipotesi di assoluta carenza di potere per mancanza della norma attributiva del potere, quanto a quella di incompetenza assoluta e quindi il rimedio ricollegabile a tale vizio sarebbe quello dell’annullabilità. <br />
Tuttavia, anche a seguito dell’emanazione dell’art. 21 <i>septies,</i> la giurisprudenza ha continuato a ragionare in termini di funzionario di fatto<i>.</i> Infatti, il caso dell’esercizio di funzioni pubbliche in difetto di un titolo abilitante, non necessariamente, è stato ricondotto sotto l’alveo dell’art. 21 <i>septies</i>, ma, al contrario, nelle ipotesi di tutela del principio di affidamento e di conservazione degli atti giuridici. <br />
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, privilegiato la seconda ricostruzione dogmatica già esposta, ed interpretando la disposizione in termini restrittivi ha statuito che “<i>l’art. 21 septies, nell’introdurre per la prima volta in generale, la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia solo il difetto assoluto di attribuzione, che evoca la cd carenza di potere in astratto, cioè la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo rientrare nell’area dell’annullabilità la categoria della carenza di potere in concreto</i>”[26] .<br />
Tale orientamento, individuando nell’annullabilità il vizio ricollegabile all’ipotesi di carenza di potere in concreto, riconosce la persistenza di spazi di operatività della figura del funzionario di fatto ed appare pienamente coerente con l’impostazione di fondo dell’istituto, in quanto fa salva l’ipotesi in cui gli atti adottati in carenza di potere da parte del funzionario di fatto possano essere comunque considerati validi, allorquando da essi il privato abbia  tratto un qualche specifico vantaggio. </p>
<p>_____________________________________</p>
<p>[1] La ratifica è un’ipotesi di specie della più ampia categoria degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività degli effetti sananti e dalla particolarità del vizio (l’incompetenza in senso proprio) che affligge l’atto soggetto a sanatoria da parte dell’organo competente. <br />
[2] Si ritrova il principio in esame in numerosi istituti del procedimento amministrativo: ad esempio deve escludersi che l’eventuale omissione della comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell’ufficio in cui poter prendere visione degli atti, incida sulla legittimità del provvedimento finale, risolvendosi in una mera irregolarità. Gli artt. 4 e 5 della l. 241/1990 qualificano, in assenza di determinazione, responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa. Ancora: la mancata comunicazione di avvio del procedimento è qualificata come mera irregolarità quando il privato abbia comunque ricevuto tale comunicazione (conoscenza <i>aliunde percepta</i>).<br />
[3] La giurisprudenza ha accolto il principio secondo cui l’art. 21 <i>octies</i> si applica anche agli atti endoprocedimentali: pertanto va applicato non solo all’art. 7, ma anche all’omesso preavviso di rigetto <i>ex</i> art. 10 <i>bis</i>, quando le violazioni formali non hanno comunque inciso sulla legittimità del provvedimento medesimo: Cfr. <i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828; Tar Lazio Roma, sez. III, 20 febbraio 2008, n. 1558; Tar Campania Salerno, Sez. I, 11 febbraio 2008, n. 183; Tar Lazio Roma, sez. I, 10 aprile 2006, n. 2553. <br />
[4] CERULLI IRELLI V., <i>Lineamenti di diritto amministrativo</i>, G. Giappichelli, Torino, 2008.<br />
[5] CASETTA E., <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, Giuffré, 2006.<br />
[6] cfr. <i>Diritto amministrativo</i>, a cura di L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A.ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, Bologna, 2005.<br />
[7] MERUSI F., <i>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico</i>, Giuffrè, 2001. <br />
[8] Cfr., Cons. Stato. Sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 1962, n. 1160.<br />
[9] Cfr., Tar Lazio Roma,  Sez. III <i>quater</i>, 23 luglio 2008, n. 7249; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1522; TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 51.<br />
[10] Cfr., C.G.A., 28 ottobre 1966, n. 537. <br />
[11] Cfr., Cons. Stato, 20 maggio 1999, n. 853.<br />
[12] Cfr., Consiglio di Stato, 17 febbraio 2004, n. 662.<br />
[13] SACCO R., <i>La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato</i>, Torino, 1949; BETTI E., <i>La teoria delle obbligazioni</i>, vol I., Milano, 1953. <br />
[14] FALZEA A., Voce <i>Apparenza</i>, Enc. del Dir., Giuffrè Editore, 683.<br />
[15] Cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 22 maggio 1993, n. 6; Cons. Giust. Amm., 24 marzo 1960, n. 170.<br />
[16] Cfr., Corte Cost., sent. n. 208 del 4 maggio 1992.<br />
[17] Significativo è l’utilizzo in questo articolo del termine “Nazione”. La carta costituzionale lo usa talvolta come sinonimo di Stato (art. 11, XIII disp. trans.,) o di collettività complessiva (art. 9, comma 2, 49, 87, comma 1, 126, 127). In quest’articolo, come anche nel 67, tuttavia, la parola Nazione rimanda ad un concetto storico, intendo riferirsi alla comunità come collettività connotata da una cultura e tradizione comune.  <br />
[18] SCARAMBINO P., <i>Il funzionario di fatto tra realtà e contraddizioni</i>, su www.giustamm.it.<br />
[19] Si ripropone in tal modo la nota distinzione dottrinale tra invalidità ad effetto caducante ed invalità ad effetto viziante: nella prima ipotesi l’atto consequenziale viene travolto in automatico senza necessità di apposita impugnativa, mentre nell’altro caso l’atto resta efficace fino a che non venga impugnato e dichiarato di conseguenza nullo. <br />
[20] Art. 347 c.p. “<i>Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti ad un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La sentenza importa la pubblicazione della sentenza</i>” <br />
[21] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 10 luglio 1995 n. 9348 <i>“Per la configurabilità del reato di cui all’art. 347 c.p., è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della PA”.</i> <br />
[22] L’art. 2126 cod. civ., rubricato “<i>Prestazioni di fatto con violazione di legge</i>” dispone infatti che: <i>“la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o dalla causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. </i><br />
[23] “<i>Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso”. </i><br />
[24] Cfr., TAR Lazio, Roma, Sez. III quater del 23 aprile 2008, n. 3458.<br />
[25] D’ANGELO L., <i>La nullità del provvedimento amministrativo ex l. n. 15/2005: le esequie del funzionario di fatto</i>, in www.giustamm.it.<br />
[26] Cfr., TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 8 maggio 2006, n. 994; Tar Lazio Roma, sez. I, 03 marzo 2009, n, 2192.</p>
<p><i></p>
<p align=right>(pubblicato il 20.11.2009)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionario-di-fatto-e-la-tutela-del-legittimo-affidamento-dei-privati/">Il funzionario di fatto e la tutela del legittimo affidamento dei privati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.4634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-4634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-4634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.4634</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Elena M., Farmacia Nuova Cina della Dott.ssa Elena M. S.a.s., rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito in Roma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.4634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.4634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Elena M., Farmacia Nuova Cina della Dott.ssa Elena M. S.a.s., rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11 contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21)</span></p>
<hr />
<p>Documentazione amministrativa : il rilevo cardine del principio di auto responsabilità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Documentazione amministrativa &#8211; principio di auto responsabilità  &#8211; rilievo cardine.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (&#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa&#8221;), prevede, all&#8217;articolo 75 che qualora &#8220;emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera&#8221;: tale norma rappresenta </em><em>il punto di emersione del principio di autoresponsabilità , che è il cardine fondamentale dell&#8217;intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l&#8217;Amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità , e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 20/07/2020<br /> <strong>N. 04634/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04120/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2019, proposto da Elena M., Farmacia Nuova Cina della Dott.ssa Elena M. S.a.s., rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad opponendum: Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 5557 del 2 maggio 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento ad opponendum della Regione Lazio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 4 giugno 2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con determinazione dirigenziale B07698, pubblicata il 18/10/2012, la Regione Lazio ha indetto il concorso pubblico per l&#8217;assegnazione di 274 sedi farmaceutiche ai sensi dell&#8217;art. 11 del D.L. n. 1/2012; a tale procedura hanno preso parte in forma associata la dott.ssa Riccarda A. (in qualità  di referente) e dott. Elena M. (in qualità  di associata), avvalendosi della previsione di cui all&#8217;articolo 3 del bando, che consentiva la partecipazione al concorso in forma associata, ai sensi del comma 7 dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012.<br /> Tale norma dispone, infatti, che &#8220;Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità  di punteggio, si considera la media dell&#8217;età  dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità  della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità &#8220;. In origine il termine era decennale, ma è stato poi ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, per effetto della novella apportata dall&#8217;articolo 1, comma 163, della legge 4 agosto 2017, n. 124.<br /> 2. &#8211; All&#8217;esito della procedura selettiva le suddette concorrenti in forma associata si sono classificate in posizione utile per ottenere l&#8217;assegnazione della sede farmaceutica, conseguendo il 18° posto della graduatoria.<br /> 3. &#8211; Con provvedimento del 31 giugno 2016 G09654, la Regione Lazio ha disposto l&#8217;assegnazione, con riserva, della sede farmaceutica in favore della dott.ssa M. e della dott.ssa A. vincitrici del concorso in associazione.<br /> Nelle premesse del provvedimento di assegnazione della sede si evidenziava &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; che &#8220;relativamente allo specifico profilo dell&#8217;assegnazione ai partecipanti in forma associata, con nota prot. n. 9007 del 23.11.2012, l&#8217;indicato Ufficio Legislativo del Ministero ha spiegato che, avendo vinto il concorso, i titolari in forma associata potranno costituire (&#8230;) una società  ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 362/1991 e che tale società  rileverà  unicamente ai fini della gestione, poichè la titolarità , per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie giÃ  prevista dall&#8217;art. 7 della citata L. 363/1991&#8221; .<br /> Vi si rimarcava, ancora, che &#8220;(&#8230;) in caso di partecipazione in forma associata, a fronte dell&#8217;assegnazione disposta dalla Regione, l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della sede farmaceutica che sarà  rilasciata dal Comune dovrà  intendersi unica pro indiviso e ad essa verrà  applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non potrà  essere ceduta o trasferita ad altri&#8221;. Infine, nelle premesse del provvedimento di assegnazione si evidenziava che &#8220;ai fini della gestione associata, i co-assegnatari dovranno costituire una società  di persone, optando per una delle tipologie elencate nell&#8217;art. 7, comma 1, della L. 362/91, individuando uno tra i co-titolari che assumerà  il ruolo di direttore tecnico dell&#8217;esercizio farmaceutico delle relative responsabilità &#8220;.<br /> 4. &#8211; Le dott.sse A. e M., in data 7 giugno 2016, hanno costituito la società  &#8220;Farmacia Nuova Cina S.a.s.&#8221; acquisendo, rispettivamente, la dott. Elena M. la qualità  di socia accomandataria, e la dott.ssa Riccarda A. la qualità  di socia accomandante; la direzione tecnica della farmacia è stata assunta dalla dott.ssa Elena M..<br /> Entrambe le co-titolari hanno quindi presentato a Roma Capitale, in data 27 giugno 2016, apposite dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà , nelle quali ciascuna di esse ha dichiarato &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; &#8220;di non trovarsi nelle condizioni d&#8217;incompatibilità  previste dall&#8217;art. 13, della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni secondo cui: &#8220;Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell&#8217;amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.<br /> Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà  dimettersi dal precedente impiego e l&#8217;autorizzazione alla farmacia sarà  rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni&#8221;.<br /> 5. &#8211; Con successivo provvedimento del 26 settembre 2017 n. 158 &#8211; tenuto conto delle autodichiarazioni &#8211; la Sindaca di Roma Capitale ha rilasciato ad entrambe le vincitrici l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio della nuova sede farmaceutica n. 793 denominata &#8220;Cina&#8221; gestita dalla società  &#8220;Farmacia Nuova Cina della dott.ssa Elena M. S.a.s&#8221;. Nelle premesse della suddetta autorizzazione si evidenziava, tra l&#8217;altro, che &#8220;in coerenza con l&#8217;assegnazione della sede farmaceutica di cui alla determinazione n. G09654/2016, la presente autorizzazione dovrà  intendersi unica, pro indiviso, strettamente personale&#8221;.<br /> 5.1 &#8211; Con nota del 13 marzo 2018 la Regione Lazio ha comunicato a Roma Capitale che la dott.ssa A., prestava servizio in qualità  di professore associato a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della Facoltà  di Farmacia e Medicina presso l&#8217;Università  degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;. La Regione ha, quindi, chiesto all&#8217;Amministrazione capitolina &#8220;(&#8230;) di verificare la dichiarazione di incompatibilità  e di adottare i provvedimenti di competenza, vista l&#8217;incompatibilità  tra la figura di farmacista titolare e il rapporto di pubblico impiego (&#8230;)&#8221;.<br /> 5.2- Roma Capitale dopo aver dato l&#8217;avviso dell&#8217;inizio del procedimento alle due titolari dell&#8217;autorizzazione, e dopo aver ritenuto non satisfattive le giustificazioni fornite dalla dott.ssa A., ha adottato il provvedimento n. 113 del 27 giugno 2018, con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione n. 158/2017, disponendo contestualmente la chiusura dell&#8217;esercizio farmaceutico a decorrere dalla notifica del provvedimento.<br /> 5.2 &#8211; Nelle more della notifica del suddetto provvedimento &#8211; avvenuta il 18 luglio 2018 &#8211; la dott.ssa M., per il tramite dei propri legali, ha presentato all&#8217;Amministrazione, il 5 luglio 2018, un&#8217;istanza di sospensione del procedimento.<br /> La richiesta è stata riscontrata dal Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale con nota del 18 luglio 2018, nella quale si illustravano le ragioni per le quali si riteneva di non poter accogliere le argomentazioni svolte dall&#8217;interessata.<br /> 6. &#8211; Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, Sezione Seconda, la Farmacia Nuova Cina della dott.ssa Elena M. s.a.s. e la predetta dott.ssa Elena M., in proprio, hanno impugnato &#8211; insieme agli atti antecedenti e connessi specificati in epigrafe &#8211; il provvedimento della Sindaca di Roma del 27 giugno 2018, avente ad oggetto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;autorizzazione n. 158 del 26 settembre 2017 &#8220;all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio della sede farmaceutica della P.O. di Roma Capitale n. 793 denominata &#8220;Cina&#8221; sita in Via Fiume Giallo (&#8230;) gestita dalla Società  &#8220;Farmacia Nuova Cina della dottoressa Elena M. S.A.S.&#8221; denunciandone l&#8217;illegittimità  per plurimi motivi.<br /> 6.1 &#8211; Si è costituita in giudizio Roma Capitale che con memoria ha replicato alle doglianze proposte chiedendone la reiezione.<br /> 6.2 &#8211; Con ordinanza n. 5488/2018 il TAR ha respinto l&#8217;istanza cautelare; tale ordinanza è stata riformata da questa Sezione disponendo il sollecito esame di merito della controversia accordando, nelle more, la sospensione del provvedimento impugnato tenuto conto degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla chiusura della farmacia.<br /> 7. &#8211; Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso.<br /> 8. &#8211; Avverso tale decisione l&#8217;appellante ha proposto appello chiedendone la riforma.<br /> 8.1 &#8211; Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.<br /> 8.2 &#8211; Ho spiegato intervento ad opponendum la Regione Lazio rappresentando di essere titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del resistente in via principale: ha precisato, infatti, di aver interesse a che la procedura applicata sia uniforme in tutto il territorio regionale, tenuto conto delle possibili ricadute della decisione sulle assegnazioni effettuate.<br /> Ha quindi eccepito l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;appello tenuto conto dell&#8217;avvenuto recesso dalla prof.ssa A. dal vincolo associativo prima del termine minimo di tre anni, comportante la decadenza dall&#8217;assegnazione.<br /> 8.3 &#8211; In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione le parti hanno depositato scritti difensivi, anche in replica.<br /> 8.4 &#8211; L&#8217;appellante ha depositato, tra l&#8217;altro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2020.<br /> 9. &#8211; All&#8217;udienza pubblica, tenutasi da remoto, del 4 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 27/2020.<br /> 10. &#8211; L&#8217;appello è infondato e va, dunque, respinto.<br /> 11. &#8211; Il rigetto dell&#8217;appello consente al Collegio di poter assorbire l&#8217;eccezione di improcedibilità  sollevata dalla Regione Lazio in relazione all&#8217;intervenuto recesso della prof.ssa A. dal vincolo associativo, recepito nel registro delle imprese in data 25 aprile 2018, prima del termine minimo tre anni previsto dalla legge.<br /> 12. &#8211; Con il primo motivo lamenta l&#8217;appellante l&#8217;erroneità  del capo di sentenza che ha rigettato la doglianza di violazione dell&#8217;art. 21 sexies della L. 241/90 e della conseguente omessa partecipazione dell&#8217;appellante al procedimento di annullamento del provvedimento autorizzatorio.<br /> Con tale doglianza si lamentava, in particolare, che la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata eseguita nei confronti della dott.ssa M. e della società  &#8220;Nuova Cina&#8221; della quale ella era socia accomandataria e direttore tecnico.<br /> 12.1 &#8211; La doglianza è infondata.<br /> Innanzitutto è opportuno rilevare che dall&#8217;ordinanza impugnata n. 113 del 27 giugno 2018 si dÃ  atto dell&#8217;avvenuta trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento anche nei confronti della dott.ssa M. (nota prot. n. QE/22805 del 21 marzo 2018); essendo la dott.ssa M. socia accomandataria della società  (oltre che direttore tecnico) non era necessario operare una duplicazione dell&#8217;avviso, tenuto conto dell&#8217;identità  del destinatario (persona fisica) (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2015 n. 5426).<br /> L&#8217;appellante sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione prima del 20 giugno 2018, con la conseguenza che non avrebbe potuto, a suo dire, partecipare al procedimento, tenuto conto che l&#8217;atto impugnato è stato adottato il 27 giugno 2018.<br /> Tale obiezione è stata correttamente disattesa il TAR rilevando che il termine di sette giorni doveva ritenersi comunque congruo e proporzionato al fine di consentire eventuali interlocuzioni con l&#8217;Amministrazione. Peraltro, condivisibilmente il primo giudice ha rilevato che la condotta dilatoria tenuta dalla dott. M. per la partecipazione al procedimento (motivata dalla ragione di voler chiedere la sospensione del procedimento in attesa dell&#8217;esito del giudizio promosso dalla prof. A. dinanzi al Tribunale di Roma, per accertare il diritto a rivestire la mera titolarità  di quote della società  Farmacia Nuova Cina), dimostra che la dott.ssa M. fosse <em>&#8220;ben edotta della questione centrale oggetto dell&#8217;istruttoria procedimentale&#8221;</em> e che comunque, <em>&#8220;le specifiche ragioni alla base dell&#8217;annullamento disposto, dovuto all&#8217;originaria carenza delle condizioni per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, per l&#8217;esistenza di una causa di incompatibilità  non dichiarata dalla dott.ssa A., escludevano che l&#8217;Amministrazione potesse farsi carico di specifiche posizioni di affidamento o altrimenti ponderare gli interessi delle altre parti private, tenuto conto dell&#8217;unicità  e inscindibilità  del titolo autorizzatorio&#8221;.</em><br /> In sostanza, correttamente, il primo giudice ha fatto applicazione del costante orientamento della giurisprudenza in tema di dequotazione dei vizi meramente formali (cfr, tra le pìù recenti, Cons. Stato Sez. II, 18/03/2020, n. 1925; Cons. Stato Sez. II, 12/02/2020, n. 1081; Cons. Stato Sez. VI, 10/02/2020, n. 1001; Cons. Stato Sez. III, 19/02/2019, n. 1156).<br /> La doglianza va, quindi, respinta.<br /> 13. &#8211; Con il secondo motivo lamenta l&#8217;appellante la violazione del termine di 18 mesi previsto dall&#8217;art. 21 nonies della L. n. 241/90, sostenendo che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto rilevante la data di rilascio dell&#8217;autorizzazione comunale (26 settembre 2017) in luogo di quella di assegnazione della sede farmaceutica (31 agosto 2016), non considerando che il provvedimento di assegnazione della sede costituirebbe il presupposto per l&#8217;emanazione dell&#8217;autorizzazione alla sua apertura e al suo esercizio.<br /> Ha quindi dedotto l&#8217;illogicità  della determinazione dell&#8217;Amministrazione che avrebbe rimosso l&#8217;atto attuativo &#8211; l&#8217;autorizzazione &#8211; ma non l&#8217;assegnazione, pur essendo a conoscenza dell&#8217;impossibilità  per il destinatario del provvedimento di svolgere l&#8217;attività .<br /> La ragione di tale scelta sarebbe derivata, secondo l&#8217;appellante, dal superamento del termine di 18 mesi previsto dall&#8217;art. 21 nonies della L. 241/90 per l&#8217;annullamento in autotutela.<br /> 13.1 &#8211; La doglianza è infondata.<br /> Correttamente il TAR ha rilevato che <em>&#8220;il provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica alle due co-titolari costituisce l&#8217;esito della procedura concorsuale, alla quale la dott.ssa A. e la dott.ssa M. hanno legittimamente partecipato. La circostanza che, al momento dello svolgimento e della conclusione del concorso, la dott.ssa A. intrattenesse un rapporto di lavoro subordinato con l&#8217;Università  degli Studi &#8220;La Sapienza&#8221; non le precludeva, infatti, di prendere parte alla selezione e di ottenere la conseguente assegnazione della sede farmaceutica&#8221;.</em><br /> <em>Spettava, invece, a Roma Capitale verificare, in vista del rilascio dell&#8217;autorizzazione di propria competenza, che non sussistessero o che fossero state rimosse eventuali cause di incompatibilità  all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio della farmacia. Ed è proprio in questo snodo dell&#8217;attività  amministrativa che è stato correttamente individuato il vizio che ha portato all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela, atteso che l&#8217;autorizzazione è stata rilasciata in forza della dichiarazione resa dalla dott.ssa A., la quale ha affermato di non versare in alcuna delle situazioni enunciate all&#8217;articolo 13 della legge n. 475 del 1968, nonostante non avesse presentato le proprie dimissioni dall&#8217;impiego di professore associato a tempo pieno.</em><br /> <em>Discende da quanto ora esposto che l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio della farmacia risulta effettivamente illegittima, per la presenza di un vizio genetico, mentre spetta alla Regione &#8211; non evocata nel presente giudizio &#8211; la valutazione delle conseguenze dell&#8217;impossibilità  di esercitare la farmacia, a seguito dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione, in relazione alla disposta assegnazione della sede&#8221;.</em><br /> Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal TAR, <em>&#8220;il termine di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di autotutela risulta essere stato rispettato, atteso che l&#8217;autorizzazione del 26 settembre 2017 è stata rimossa dall&#8217;Amministrazione con l&#8217;ordinanza del 27 giugno 2018, ossia a distanza di circa nove mesi dalla sua emanazione&#8221;.</em><br /> I rilievi svolti in appello, che riprendono la prospettazione dedotta dinanzi al TAR, non consentono di superare le condivisibili statuizioni del primo giudice.<br /> La doglianza va quindi respinta.<br /> 14. &#8211; Con il primo profilo del terzo motivo lamenta l&#8217;appellante l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado che ha respinto la censura relativa alla mancata ponderazione degli interessi; con il secondo profilo lamenta, invece, l&#8217;omessa pronuncia sulla rilevanza del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del 21 dicembre 2012, secondo cui a seguito della nuova disciplina dettata dall&#8217;art. 10 della L. n. 183/2011 &#8220;devono ritenersi superati i limiti imposti dall&#8217;art. 8, co. 1 lett. c) della legge n. 362 del 1991, sia per quanto riguarda i tipi sociali considerabili, che per quanto riguarda l&#8217;incompatibilità  a svolgere qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato&#8221;.<br /> Quest&#8217;ultimo profilo si appalesa connesso con il quarto motivo di appello e va conseguentemente esaminato unitamente ad esso.<br /> 14.1 &#8211; Per quanto concerne il primo profilo, l&#8217;appellante ha dedotto che sarebbe mancata l&#8217;evidenziazione di un interesse pubblico concreto e attuale all&#8217;annullamento, enucleato alla luce della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, comprendenti quello della collettività  servita dalla farmacia, nonchè le specifiche posizioni d&#8217;interesse delle parti private coinvolte, tra le quali figurano la Farmacia Nuova Cina s.a.s. e la dott.ssa Elena M..<br /> 14.2 &#8211; Tale doglianza non può essere condivisa.<br /> Correttamente il giudice di prime cure ha sottolineato che <em>&#8220;l&#8217;autorizzazione è stata rilasciata sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà , resa dalla dott.ssa A., recante l&#8217;attestazione di circostanze obiettivamente non veritiere, ossia l&#8217;assenza delle situazioni indicate quali cause di incompatibilità  dall&#8217;articolo 13 della legge n. 476 del 1968.</em><br /> <em>In una tale situazione, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal provvedere in autotutela, stante il chiaro disposto del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (&#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa&#8221;), il quale prevede, all&#8217;articolo 75 &#8211; peraltro espressamente richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato &#8211; che qualora &#8220;emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera&#8221;.</em><br /> Come ha correttamente rilevato il primo giudice, la suddetta previsione normativa costituisce, del resto, il punto di emersione del principio di autoresponsabilità , che è il cardine fondamentale dell&#8217;intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l&#8217;Amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità , e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172; Id., 3 febbraio 2016, n. 404).<br /> Per questa ragione, Roma Capitale non avrebbe neanche potuto prendere in considerazione la specifica posizione di interesse della dott.ssa M. e della Farmacia Nuova Cina s.a.s. Da un lato, infatti, l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela era doveroso, come sopra detto; dall&#8217;altro lato, l&#8217;autorizzazione rilasciata alla dott.ssa A. e alla dott.ssa M. era unica e inscindibile, per cui le vicende relative alle dichiarazioni rese da una delle titolari non potevano che coinvolgere necessariamente anche l&#8217;altra, mentre l&#8217;annullamento nei confronti di una soltanto delle predette farmaciste non era neppure ipotizzabile.<br /> Per le stesse ragioni, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto farsi carico neanche della posizione della società  gestita dalle due farmaciste e delle ricadute sul relativo personale dipendente.<br /> 14.3 &#8211; Quanto, poi, alle conseguenze del provvedimento nei confronti della collettività  servita dalla farmacia, è sufficiente rilevare che &#8211; come evidenziato da Roma Capitale nella nota del 18 giugno 2018 &#8211; la sede farmaceutica, prevista nella pianta organica, <em>&#8220;</em>sarà  rimessa a bando per una nuova assegnazione&#8221;<em>, </em>con la conseguenza che dal provvedimento non deriva alcun pregiudizio per la collettività  non avendo alcuno specifico interesse a che la farmacia sia gestita da un particolare soggetto.<br /> Tali principi pienamente &#8211; che richiamano principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato &#8211; non possono essere superati dalla deduzioni di parte appellante.<br /> 14.4 &#8211; Neppure può ritenersi (per le ragioni in seguito espresse in sede di disamina del quarto motivo di appello, a cui si fa rinvio) che la problematica relativa all&#8217;autodichiarazione resa dalla prof. A. possa superarsi in base al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 in precedenza richiamato.<br /> La doglianza va, complessivamente, rigettata.<br /> 15. &#8211; Con il quarto motivo l&#8217;appellante ha censurato il capo di sentenza che aveva rigettato il quarto motivo di ricorso di primo grado, con il quale aveva rappresentato che la prof.ssa A., essendo socia accomandante della Farmacia Nuova Cina s.a.s., non coinvolta nella direzione tecnica della farmacia, non sarebbe stata soggetta al divieto disposto dall&#8217;art. 8, comma1, lett. c) della legge n. 362/1991, che prevede l&#8217;incompatibilità  della gestione della farmacia &#8220;con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato&#8221;, in quanto tale incompatibilità  non si applicherebbe ai meri soci di capitali.<br /> Con tale doglianza la parte ricorrente aveva aggiunto che non sarebbe stato applicabile neppure l&#8217;art. 13 della L. n. 475 del 1968 secondo cui &#8220;Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo dell&#8217;amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.<br /> Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà  dimettersi dal precedente impiego e l&#8217;autorizzazione alla farmacia sarà  rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni&#8221;Â : tale disposizione normativa &#8211; fondata sul presupposto della coincidenza tra la titolarità  e la gestione della farmacia &#8211; sarebbe stata abrogata implicitamente, per incompatibilità , dalla legge n. 362 del 1991, che ha superato la regola della suddetta coincidenza.<br /> 15.1 &#8211; La censura è stata respinta dal TAR richiamando la specificità  della disciplina relativa al concorso straordinario, applicabile al caso di specie, come sottolineato nel parere della Commissione Speciale di questo Consiglio di Stato n. 69/2018.<br /> Nella sentenza di primo grado il TAR ha rilevato che nel ricorso si sosteneva la totale estraneità  della dott.ssa A. <em>&#8220;alla titolarità  e alla gestione del servizio farmaceutico&#8221;</em>, sottolineando, tuttavia, che <em>&#8220;la predetta farmacista ha ottenuto l&#8217;assegnazione della sede farmaceutica avvalendosi della previsione dell&#8217;articolo 11, comma 7, del decreto legge n. 1 del 2012, ove si stabilisce una correlazione necessaria tra co-titolarità  e co-gestione della farmacia, per un periodo di almeno tre anni, quale conseguenza della partecipazione congiunta alla procedura per l&#8217;assegnazione della sede.</em><br /> <em>L&#8217;allegata estraneità  della dott.ssa A. alla conduzione della farmacia non è, perciò, affatto consentita dal quadro normativo vigente e non può, conseguentemente, costituire un utile argomento per invocare la ritenuta inapplicabilità  alla suddetta farmacista delle cause di incompatibilità  operanti nei confronti dei titolari coinvolti nella gestione&#8221;.</em><br /> 15.2 &#8211; Il TAR ha poi aggiunto, per replicare alla specifica doglianza proposta, di non condividere la tesi secondo cui <em>&#8220;nei confronti dei soci che non partecipano alla gestione non opererebbero le incompatibilità  normativamente prescritte rispetto alla titolarità  di rapporti di lavoro (articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991) e alla posizione di professore universitario (articolo 13 della legge n. 475 del 1968)&#8221;</em> indicandone le ragioni.<br /> 15.3 &#8211; Ne deriva, innanzitutto, che la decisione del TAR si fonda, essenzialmente sulla disciplina speciale relativa al concorso straordinario che prevede la necessaria co-titolarità  e la co-gestione in caso di partecipazione in associazione alla procedura concorsuale, mentre la confutazione della tesi attorea relativa alla portata innovativa della L. n 124 del 2017 e alla sua ricaduta sulla fattispecie in esame, è stata esaminata da parte del TAR solo in via aggiuntiva.<br /> 16. &#8211; Nell&#8217;appello l&#8217;appellante si dilunga essenzialmente su quest&#8217;ultima questione sostenendo che il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 160, della legge n. 124/2017 che ha modificato gli artt. 7 e 8 della L. n. 362/1991 per adeguare la normativa interna in materia di apertura e di gestione della farmacia alla normativa eurounitaria a tutela della concorrenza e del mercato, sottolineando che l&#8217;art. 7 &#8211; relativo alla &#8220;Titolarità  e gestione della farmacia&#8221; avrebbe previsto l&#8217;incompatibilità  per i soli medici e per i propagandisti di medicinali, con la conseguenza che sarebbe stata abrogata l&#8217;incompatibilità  prevista in precedenza per i dipendenti pubblici e privati&#8221;.<br /> L&#8217;appellante ha quindi richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza secondo cui non sussiste incompatibilità  laddove il dipendente sia titolare di una quota del patrimonio sociale di una persona fisica, svolgente attività  commerciale, ed alla titolarità  della quota non siano connessi compiti di gestione per la realizzazione dell&#8217;oggetto sociale (cfr. Cons. Stato, n. 652/1982), sottolineando che &#8220;l&#8217;assunzione di cariche gestionali è ritenuta elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l&#8217;incompatibilità , senza che necessiti una valutazione sulla intensità  dell&#8217;impegno e sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento del servizio e sull&#8217;osservanza dei doveri di ufficio&#8221; (Cass. n. 967/2006), con la conseguenza che laddove l&#8217;assunzione di poteri gestori non sussiste non vi rinviene neppure l&#8217;incompatibilità .<br /> L&#8217;appellante ha quindi ricordato che l&#8217;incompatibilità  per i dipendenti pubblici e privati è prevista dall&#8217;art. 8 comma 1, lett. c) in relazione alla &#8220;gestione della società &#8221; e che &#8211; di conseguenza &#8211; l&#8217;incompatibilità  di cui alla lett. c) non può riferirsi alla condizione di dipendente pubblico o privato titolare semplicemente di quote sociali, ma implica lo svolgimento da parte di costoro di attività  di gestione della farmacia.<br /> Da ciò deriverebbe, secondo l&#8217;appellante, che la norma dell&#8217;art. 13 della L. n. 475/68 dovrebbe essere interpretata in conformità  con la normativa sopravvenuta e che, quindi, l&#8217;incompatibilità  per il docente universitario sussisterebbe solo ove fosse non solo titolare di quote societarie, ma anche gestore, amministratore della società  titolare della farmacia.<br /> Non essendo la prof. A. gestore della farmacia non sarebbe rinvenibile nei suoi confronti alcuna incompatibilità , nè tantomeno alcuna falsa dichiarazione.<br /> 16.1 &#8211; Nella memoria difensiva, redatta dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020, l&#8217;appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive incentrate sull&#8217;interpretazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 362/91, come modificati per effetto della L. 124/2017 e sulla interpretazione dell&#8217;art. 13 della L. n. 475/68 in modo compatibile con la predetta interpretazione, sottolineando che la Corte Costituzionale avrebbe confermato la correttezza della propria impostazione.<br /> Ha anche precisato, in aggiunta al richiamo testuale alla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, l&#8217;applicabilità  di tali principi alla controversia in questione rappresentando che l&#8217;eccezione di incostituzionalità  era stata sollevata da due distinti Collegi arbitrali in relazione a controversie avviate da &#8220;docenti universitarie&#8221; all&#8217;esito di procedure concorsuali e della eccepita loro incompatibilità  quali socie delle società  autorizzate alla gestione delle relative farmacie, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell&#8217;art. 8 della L n. 475/68 e dunque in relazione a fattispecie identiche a quella in esame.<br /> 17. &#8211; La prospettazione di parte appellante, benchè suggestiva e molto ben articolata, non può essere condivisa.<br /> 17.1 &#8211; Innanzitutto è opportuno sottolineare che la sentenza di primo grado si fonda su un presupposto che non risulta scalfito in sede di appello, neppure alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.11/2020, presupposto che è stato ben sottolineato dalla Commissione Speciale di questo Consiglio di Stato n. 69/2018 e che è stato riaffermato &#8211; sia pure a fini diversi &#8211; dall&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 1/2020: quello della specificità  della normativa che regola la fattispecie in esame, atteso che la presente controversia &#8211; relativa all&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia -, si riferisce ad una sede farmaceutica assegnata in associazione a due farmaciste con obbligo di co-gestione per un minimo di tre anni, a seguito del concorso straordinario ex art. 11 D.L. n. 1/2012.<br /> Correttamente il TAR ha richiamato i principi espressi dalla Commissione Speciale relativi alla eccezionalità  di tale modalità  selettiva, sia perchè basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell&#8217;ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti.<br /> Tale possibilità  viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, che condizionano il mantenimento della titolarità  della sede farmaceutica assegnata. I vincitori del concorso straordinario che hanno partecipato in gestione associata devono infatti garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria (punto 21).<br /> Nel successivo punto 23 del parere la Commissione Speciale ha rappresentato che in seguito alla vincita del concorso straordinario possono essere costituite società  di capitali &#8220;purchè sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni, da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso&#8221;.<br /> 17.2 &#8211; I medesimi principi sono stati ribaditi anche dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 1/2020 che, in particolare, ha rilevato che &#8220;la titolarità  della sede, all&#8217;esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti &#8220;associati&#8221; personalmente, salvo successivamente autorizzare l&#8217;apertura della farmacia e l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  in capo al soggetto giuridico (società  di persone o di capitali) espressione degli stessi (&#038;) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà  in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012)&#8221; (par. 21.4).<br /> &#8220;I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l&#8217;art. 11, comma 7, del D.L. n. 1 del 2012, &#8220;sommando i titoli posseduti&#8221; e la loro partecipazione associata al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione&#8221; (&#038;.) associata della sede agognata&#8221; (punto 22.5).<br /> L&#8217;Adunanza Plenaria ha quindi precisato, in sintesi, che &#8220;i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così¬ dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità  dell&#8217;esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall&#8217;art. 7 comma 1, della L. n. 362/1991, che consenta l&#8217;esercizio in forma collettiva dell&#8217;attività  imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni&#8221; (par. 22.8).<br /> 17.3 &#8211; Nella sentenza n. 2804/2019 questa Sezione &#8211; richiamando il parere della Commissione speciale n. 69/2018 -, ha affermato che in seguito alla vincita del concorso straordinario possono essere costituite società  di capitali purchè &#8220;sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni, da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso&#8221;.<br /> 17.4 &#8211; Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 1/2020 e dalla giurisprudenza della Sezione la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni.<br /> Se così¬ non fosse, infatti, potrebbero verificarsi fenomeni elusivi della disciplina straordinaria che in deroga alle normali regole concorsuali, ha consentito la cumulabilità  dei titoli condizionatamente, perà², alla gestione congiunta e paritaria tra gli associati.<br /> 17.5 &#8211; In relazione al capo di sentenza (Â§ 15.1) che richiamava la specifica disciplina applicabile alla controversia in esame (art. 11 d.l. 1/2012) l&#8217;appellante si è limitata a rilevare che l&#8217;autorizzazione rilasciata alla due socie della società  Farmacia Nuova Cina andrebbe letta alla luce della nuova normativa che fa divieto al pubblico dipendente di svolgere attività  commerciali, e non giÃ  di essere titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia, se la gestione è svolta in conformità  alla lett. a) del novellato art. 8 citato; l&#8217;inciso &#8220;in quanto compatibile&#8221; contenuto nell&#8217;art. 7, indicherebbe che la titolarità  del diritto all&#8217;apertura della farmacia sarebbe lecita, se a favore del dipendente pubblico o privato, risultato vincitore della procedura concorsuale, non viene riconosciuto anche il diritto di iniziativa economica per lo svolgimento della relativa attività  commerciale, diritto in questo caso riconosciuto solo alla società  Nuova Cina, di cui la dott.ssa M. è accomandataria, e non anche alla Prof. A. che è solo socia accomandante.<br /> Nell&#8217;atto di appello è stato inoltre precisato che, nel caso di specie, la titolarità  e la gestione della farmacia sarebbero scisse, mentre la sentenza appellata avrebbe affermato erroneamente l&#8217;esistenza di una correlazione tra co-titolarità  e co-gestione della farmacia.<br /> Nella memoria la parte appellante ha poi richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.11/2020 laddove ha ritenuto che <em>&#8220;l&#8217;incompatibilità  con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo &#8211; che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l&#8217;esercizio esclusivamente a società  di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell&#8217;assoluta prevalenza dell&#8217;elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale -, coerente (quella incompatibilità ) non lo è pìù nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità  e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest&#8217;ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità  che la titolarità  nell&#8217;esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società  di persone e società  cooperative a responsabilità  limitata, anche da società  di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia pìù ora limitata ai soli farmacisti iscritti all&#8217;albo e in possesso dei requisiti di idoneità . Ragion per cui non è neppure pìù ora indispensabile una siffatta idoneità  per la partecipazione al capitale della società , ma è piuttosto richiesta la qualità  di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.</em><br /> <em>Essendo, dunque, consentita, nell&#8217;attuale nuovo assetto normativo, la titolarità  di farmacie (private) in capo anche a società  di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, nè in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società , è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto pìù riferibile l&#8217;incompatibilità  «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991&#8243;.</em><br /> 18. &#8211; La prospettazione di parte appellante non può essere condivisa alla luce della stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2020 sopra richiamata.<br /> In tale decisione, infatti, la Corte Costituzionale al punto 4.1 ha ricordato che l&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo modificato in parte qua dalla legge n. 124 del 2017, &#8220;riferisce l&#8217;incompatibilità  (con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) di cui alla denunciata lett. c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia&#8221; con l&#8217;aggiunta, perà², &#8220;(o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione)&#8221;: la Corte ha quindi confermato (ai fini dell&#8217;incompatibilità  in questione) l&#8217;identità  di condizione in cui versano il socio che gestisce la società  e quello che &#8220;in sede di assegnazione ne risulti associato, o comunque coinvolto nella gestione&#8221;.<br /> Tale concetto è stato ribadito dalla Corte laddove ha precisato che in caso di titolarità  di farmacie (private) in capo anche a società  di capitali, per i soggetti, &#8220;unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali)&#8221;, non sia pìù &#8220;riferibile l&#8217;incompatibilità  «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991&#8221;: con tale affermazione si ribadisce il concetto in precedenza espresso, secondo cui non sussiste l&#8217;incompatibilità  ex art. 8 comma 1, lett. c) cit. in capo ai soci unicamente titolari di quote del capitale sociale &#8220;e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali&#8221;.<br /> 18.1 &#8211; Da ciò deriva, ex converso, che l&#8217;incompatibilità  derivante dal rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste sia quando il socio di capitale gestisce la farmacia, sia quando il socio è vincolato, in base ad una normativa speciale, ad esercitare l&#8217;attività  gestoria e, quindi, &#8220;quando in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione&#8221;, situazione che ricorre nel caso di specie, in base alla previsione recata dall&#8217;art. 11, comma 7 del d.l. n. 1/2012.<br /> Nel caso del concorso straordinario, in base all&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, peraltro, non solo sussiste il vincolo della gestione associata, ma tale gestione deve essere pure paritaria, come precisato dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 1/2020, con la conseguenza che &#8211; nonostante la tipologia di società  prescelta (sullo specifico punto si fa rinvio ai punti nn. 30 e 31 del parere della Commissione speciale n. 69/2018) &#8211; la prof.ssa A. non può ritenersi estranea alla gestione della farmacia, essendo tenuta per legge alla co-gestione di essa per almeno tre anni per effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva.<br /> Sussiste, quindi, l&#8217;incompatibilità  per la prof. A. con la condizione di Professore Associato a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della Facoltà  di Farmacia e Medicina presso l&#8217;Università  degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;.<br /> Il quarto motivo va quindi, respinto.<br /> 19. &#8211; Va invece dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, il quesito formulato dall&#8217;appellante con il quinto motivo, dedotto in via subordinata, relativo all&#8217;interpretazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 362/1991, atteso che l&#8217;incompatibilità  discende dalla normativa speciale relativa al concorso straordinario che impone la gestione associata dalla farmacia.<br /> 20. &#8211; Infine l&#8217;intervenuta pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2020 rende insussistente la necessità  di disporre la sospensione del giudizio formulato con l&#8217;ultimo motivo di appello.<br /> 21. &#8211; In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto e, per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza appellata va respinto il ricorso di primo grado.<br /> 22. &#8211; Tenuto conto della novità  della questione esaminata, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado di appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.4634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
