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	<title>Pubblica amministrazione-Discrezionalita&#039; amministrativa Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità pura o amministrativa- Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi &#8211; (*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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<p>SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il sindacato sulla discrezionalità amministrativa nella prima giurisprudenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato. 3. L’evoluzione del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità amministrativa sino al 1907. 4. Il successivo percorso giurisprudenziale. 5. Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi. 6. La prospettiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-del-giudice-amministrativo-sulla-discrezionalita-pura-o-amministrativa-le-figure-sintomatiche-sono-norme-giuridiche-non-sintomi/">Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità pura o amministrativa- Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi &#8211; (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><b>SOMMARIO</b>:<br />
<b>1.</b> Introduzione. <b>2.</b> Il sindacato sulla discrezionalità amministrativa nella prima giurisprudenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato. <b>3.</b> L’evoluzione del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità amministrativa sino al 1907. <b>4.</b> Il successivo percorso giurisprudenziale. <b>5.</b> Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi. <b>6.</b> La prospettiva del sindacato sulla discrezionalità amministrativa, aperta dall’art. 21 octies della L. n. 241/90.</p>
<p><b>1.</b> Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo si svolge confrontando la fattispecie concreta portata alla sua cognizione, e che si incentra nell’atto amministrativo, con le norme giuridiche che ne disciplinano la produzione le quali dettano regole formali e prevedono il contenuto del provvedimento.<br />
Quando la norma, per decisione di chi la pone, per necessità o per altra ragione, non stabilisce l’ordito formale e sostanziale su cui deve manifestarsi l’azione amministrativa ma, come per la discrezionalità amministrativa, lascia spazi, più o meno ampi, di scelta alla pubblica amministrazione, entra in crisi il sillogismo del giudizio poiché non consente di esprimere una valutazione di conformità dell’atto, mancando il metro costituito dalla norma giuridica.<br />
In questi casi, le soluzioni possono essere trovate all’interno del sistema positivo attraverso interpretazioni estensive, analogiche, con applicazione dei principi generali dell’ordinamento secondo i canoni propri del formalismo giuridico ovvero con l’individuazione degli interessi e valori in contesa, in base ad una disciplina assiologica, calata nella realtà ovvero seguendo una via combinata o comunque in grado di consentire l’individuazione della premessa maggiore del sillogismo, del metro di giudizio sostitutivo della carente previsione normativa; ancora: si può affermare l’insindacabilità della discrezionalità perché la norma non detta disciplina.<br />
Intendo evidenziare le linee essenziali del sindacato esercitato dal giudice amministrativo sul potere discrezionale della pubblica amministrazione, focalizzandolo in tre momenti: all’inizio dell’attività della Sezione IV del Consiglio di Stato; nella linea evolutiva, incentrata sulle c.d. figure sintomatiche dell’eccesso di potere e del loro inquadramento nella dialettica del giudizio; infine, nella possibile prospettiva aperta dall’art. 21 octies della L. n. 241/90.<br />
Base delle considerazioni che andrò ad esporre è una ricerca che ho eseguito alla fine degli anni ’80 sulle decisioni della Sezione IV del Consiglio di Stato, dalla sua istituzione e sino al 1907, quando fu introdotta la V Sezione ed affermata, a chiare lettere, la natura giurisdizionale delle decisioni adottate dalle ormai due Sezioni giurisdizionali (1).</p>
<p><b>2.</b> Il giudice amministrativo, chiamato al sindacato di legittimità sugli atti della pubblica amministrazione, si è trovato ad essere condizionato nella ricerca del metro per giudicare la discrezionalità perché era limitato all’esterno ed all’interno dalla legge del 1889 istitutiva della Sezione IV, per cui, inizialmente, la risposta è stata quella della insindacabilità del potere discrezionale.<br />
Infatti, la giurisdizione di legittimità non poteva estendersi al merito la cui indagine era circoscritta ad alcune materie specificamente indicate e nelle quali il Consiglio di Stato aveva mantenuto nel 1865 la “giurisdizione propria”, con attribuzione di poteri di cognizione (ma anche di decisione) più ampi di quelli previsti in sede di legittimità (2); altro limite esterno era rappresentato dal divieto di impugnare gli atti o provvedimenti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico, sottratti, quindi, al sindacato, e la previsione sembrava ai contemporanei (3) pericolosa per la possibilità di una vasta estensione.<br />
I limiti interni erano rappresentati dalla indicazione in tre figure dei vizi di legittimità &#8211; incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere &#8211; sia perché il Consiglio di Stato già conosceva, in sede consultiva, della legittimità degli atti amministrativi e la norma non ne individuava i vizi stabilendo un sindacato di legittimità tout court, sia perché tra i vizi figuravano anche l’abuso di potere e la manifesta ingiustizia, espressamente esclusi dal Parlamento.<br />
L’esperienza giurisprudenziale evidenzia che il divieto di impugnativa degli atti politici e la enumerazione dei tre vizi di legittimità non hanno rappresentato alcuna limitazione al sindacato di legittimità e, invece, la previsione di una giurisdizione anche in merito solo in alcune materie ha costituito un paletto che il giudice amministrativo ha sempre dichiarato (quanto meno formalmente) di rispettare, come invalicabili colonne di Ercole all’esercizio del sindacato in sede di legittimità e, in specie, sulla discrezionalità amministrativa.<br />
E, allora, la prima soluzione data dalla giurisprudenza fu quella di ritenere escluso ogni suo potere di cognizione sulla discrezionalità in quanto, come si legge nelle prime decisioni, l’indagine si appunta solo sulla forma dell’esercizio della facoltà discrezionale, poiché “l’uso che di essa fu fatto con le forme legali non può essere rimproverato di eccesso di potere, né di violazione di legge” (4).<br />
Nelle prime decisioni si afferma che l’esercizio del potere discrezionale è sottratto al sindacato di legittimità perché non è disciplinato dalle norme e, soprattutto, quando c’è un potere di scelta, non può svolgersi alcuna indagine sulla decisione adottata dall’Autorità amministrativa, anche quando venga indicato nell’atto un motivo palesemente erroneo (5).<br />
Il giudizio di legittimità riguardava gli aspetti estrinseci e formali e risultava evidente la differenza rispetto alle esperienze del Consiglio di Stato precedenti l’introduzione della Sezione IV, formatesi nell’attività consultiva sui ricorsi straordinari al Re: si svuotava la giurisdizione di legittimità (“intesa alquanto largamente” nell’esperienza consultiva) a vantaggio del merito (6).</p>
<p><b>3.</b> Già nel 1892 (7), però, si affermò che non poteva ravvisarsi un eccesso di potere se un provvedimento non conteneva “nulla di illogico e d’irrazionale o di contrario allo spirito della legge”, quasi riallacciandosi al percorso sul sindacato di legittimità sperimentato nell’ambito dell’attività consultiva resa nei ricorsi straordinari al Re.<br />
Il metro del giudizio, in mancanza di disciplina positiva espressa, viene individuato innanzitutto nello “spirito della legge”: il giudice estrae dalla norma la ragione che la ispira ed afferma l’illegittimità dell’atto amministrativo se quest’ultimo non è in sintonia con la ratio legis, ancor più se l’Amministrazione persegue un fine diverso da quello normativamente previsto (sviamento di potere).<br />
Di poi, vengono presi in considerazione aspetti che appartengono alla genesi di ogni percorso decisionale.<br />
E così, l’illogicità e l’irrazionalità, come la coerenza, la conseguenzialità tra presupposti e contenuto dell’atto amministrativo sono i canoni logici alla base di ogni decisione e, quindi, anche di quella dell’Amministrazione ed il giudice li pone quale premessa maggiore del sillogismo.<br />
Nella ricerca di criteri oggettivi di giudizio, a volte viene considerata come vincolante per la pubblica amministrazione la precedente azione della stessa autorità amministrativa in casi analoghi, al punto che ne vengono tratte anche regole procedimentali il cui mancato rispetto determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo (8); se l’Autorità amministrativa, in assenza di norme, fissa un procedimento, ha autodisciplinato l’esercizio del potere discrezionale ed occorre seguirlo (9).<br />
Ed il giudice amministrativo si preoccupava di evidenziare che il parametro è oggettivo, quasi a sottolineare che non si sostituisce all’autorità amministrativa e non esercita il potere discrezionale che l’amministrazione aveva male usato.<br />
Insomma, il sindacato sulla discrezionalità, come ambito non disciplinato dalla norma giuridica, viene esercitato utilizzando come metro dei criteri che presentino un carattere oggettivo per evitare che sembrino indebite sostituzioni (soggettive) del giudice all’amministrazione (10).<br />
La giurisprudenza della Sezione IV sino al 1907 segue, pur in una linea non continua ma intervallata da decisioni che escludono la sindacabilità della discrezionalità, con soluzioni poi contraddette e con andirivieni, un percorso nel quale pone, innanzitutto, la regola del rispetto dello scopo della norma, ancorando il suo giudizio all’ordinamento positivo, in un’impostazione giusformalistica (11), e, dove non riesca ad individuare la ratio legis o non la ritenga utile strumento per il sindacato sul potere discrezionale, attinge ad una scala di valori riconoscibili che sono i canoni (logici) di ogni decisione e gli stessi precedenti seguiti dall’Autorità amministrativa. Per il loro valore oggettivo, non appaiono il frutto di una decisione del giudice dettata dall’esame della singola fattispecie concreta e il giudice non si pone al posto dell’Amministrazione, ripetendo l’esercizio del potere discrezionale.<br />
Il metro individuato dal giudice, pur occasionato dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, non è rinvenuto in essa, ma è fuori di essa e viene prima, non solo dal punto di vista logico, ma anche dal punto di vista cronologico. La regola della logicità, coerenza, razionalità della soluzione adottata dall’Amministrazione è immanente ad ogni decisione e la (deve) guida(re), venendo prima dell’adozione dell’atto amministrativo, così come il precedente stabilito dalla stessa Autorità amministrativa che deve, poi, essere seguito nei casi analoghi.<br />
Proprio per non essere legato alla specifica e concreta fattispecie esaminata dal giudice, il metro individuato può essere utilizzato in ogni altro giudizio, assumendo il carattere della ripetitività come la norma giuridica.</p>
<p><b>4.</b> La giurisprudenza successiva al 1907 continua sulla stessa strada e le figure c.d. sintomatiche sono espressione della stessa tecnica di produzione.<br />
Appartengono alle regole proprie di ogni decisione: la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione; la mancanza, il difetto e la contraddittorietà della motivazione; il travisamento e l’errore dei fatti; il contrasto tra atti amministrativi; l’indeterminatezza o l’impossibilità dell’oggetto dell’atto e così via.<br />
La disparità di trattamento affonda le sue radici nelle precedenti decisioni dell’amministrazione e nel rispetto del principio di imparzialità.<br />
La “ingiustizia” appaga l’ansia dell’oggettività con l’aggiunta che deve essere “manifesta” (12).<br />
La considerazione della buona fede e dell’affidamento (13) del destinatario dell’azione amministrativa è una regola che discende dalla protezione di cui l’ordinamento dota queste situazioni ritenute meritevoli di tutela, a prescindere dallo specifico e concreto assetto di interessi in contestazione. È la valutazione positiva che ne dà l’ordinamento a farli assumere come riferimento per una legittima azione amministrativa.<br />
In definitiva, il giudice amministrativo ha rubricato sotto l’eccesso di potere (14) i criteri di giudizio che è venuto formando nella sua esperienza giurisprudenziale per sindacare il potere discrezionale, in assenza di specifica disciplina positiva, e che la dottrina ha definito figure sintomatiche. La mancanza di disciplina positiva è indispensabile per l’applicazione dei criteri elaborati dal giudice amministrativo e, infatti, in presenza di potere vincolato, non sono invocabili le figure sintomatiche per affermare l’illegittimità dell’atto impugnato, in base alla pacifica giurisprudenza e dottrina (15).<br />
La qualificazione in termini di sintomi, dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per sindacare il potere discrezionale della Pubblica amministrazione ha portato la dottrina sulla strada obbligata di individuare dove fosse il vizio del provvedimento, non essendo appagante la riconduzione sotto l’eccesso di potere. Infatti, quest’ultimo rende manifesta la illegittimità che va riscontrata in uno degli elementi del provvedimento amministrativo, in una logica dei vizi riferita alla struttura dell’atto amministrativo, ovvero nel procedimento amministrativo, in una logica funzionale dei vizi riferita all’azione amministrativa (16), nel suo insieme e nell’attuarsi del potere.<br />
La figura sintomatica che, secondo le diverse ricostruzioni teoriche (17), è prova (18), indizio o presunzione del vizio (19), ancora da individuare, viene riferita all’assetto degli interessi (risultato) che si viene a delineare nel concreto, denunziando la presenza dell’eccesso di potere nell’azione (o atto) amministrativo. Si colloca, cioè, alla fine del procedimento amministrativo, dopo l’adozione del provvedimento, e rileva come situazione effettuale che, rivestendo determinati caratteri, è sintomo dell’eccesso di potere.<br />
E, invece, mi pare di poter dire che le figure sintomatiche non sono sintomi di un qualche vizio non individuato dell’atto o del procedimento, sono, invece, le regole che si è dato il giudice per sindacare l’esercizio del potere discrezionale, in mancanza di disciplina legislativa, per porle come premessa maggiore del sillogismo del giudizio.<br />
I loro caratteri presentano il dato: dell’oggettività; dell’essere esterne e logicamente e cronologicamente precedenti al procedimento amministrativo; dell’essere ripetitive; di sostituire, nel sillogismo del giudizio, la norma positiva che manca e di essere vincolanti sia per il giudice che ne esclude eventualmente l’applicazione solo se non si attagliano alla concreta fattispecie oggetto del giudizio, ma non le pone in discussione come principio, sia per l’amministrazione che, se le viola, adotta un atto illegittimo che è sanzionato, in caso di impugnativa, con l’annullamento.<br />
In una parola, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità si esercita attraverso le norme che egli ha posto in via pretoria e, quindi, è fuorviante parlare di figure sintomatiche quali effetti del provvedimento che ne manifestano l’illegittimità perché, anche in questi casi, si è in presenza di violazione di regole, anche se non stabilite dal diritto positivo, ma dal giudice, pur tuttavia con le stesse caratteristiche delle norme giuridiche.<br />
Il giudice, cioè, in assenza di una disciplina positiva specifica del potere discrezionale, dopo iniziali chiusure al sindacato sul contenuto “libero” dell’azione amministrativa, ha cominciato a sindacare la discrezionalità, attraverso l’elaborazione di criteri che hanno più matrici e che, nel giudizio, hanno preso il posto della (mancante) norma giuridica di diritto positivo.<br />
La giurisprudenza (20) ha elaborato i criteri: partendo dal diritto positivo e individuando la ratio e lo scopo della norma; applicando principi generali dell’ordinamento (imparzialità); passando attraverso i principi di logica e coerenza che devono assistere ogni decisione, ivi compresa quella dell’autorità amministrativa; ispirandosi a interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela (affidamento e buona fede); rivolgendosi a dati oggettivi (precedente comportamento della pubblica amministrazione in casi analoghi) o oggettivabili (manifesta ingiustizia) e così via.<br />
Vi è stato, cioè, un completamento o l’introduzione della norma giuridica attraverso i meccanismi propri del giusformalismo o seguendo una etero-integrazione, secondo una visione assiologica del diritto.<br />
Un elemento che conferma questa impostazione è dato dal fatto che spesso questi criteri elaborati dalla giurisprudenza vengono poi recepiti dal legislatore e fissati in norme di legge.<br />
Si pensi alla motivazione, divenuta l’art. 3 della L. n. 241/90; al rispetto del contraddittorio, generalizzato dalla previsione della comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. n. 241/90); alla considerazione necessaria degli interessi consolidati dei destinatari dei provvedimenti nell’esercizio del potere di autotutela, inserita nell’art. 21 nonies L. n. 241/90 etc..<br />
In sostanza, chiarita la logica ispiratrice del sindacato sull’agire discrezionale della pubblica amministrazione che va individuata nella ricerca di criteri non fissati dalle norme di diritto positivo, risulta chiara la difficoltà incontrata dalla dottrina nell’incasellare il sindacato nel vizio di un elemento dell’atto. I principi elaborati dalla giurisprudenza sono di diversa provenienza per cui un approccio più appagante è quello di chi ha fatto riferimento al vizio della funzione, come potere che si fa atto, ed ha indicato i principi regolatori della funzione, il cui mancato rispetto determina l’illegittimità (21).<br />
Sennonché, la pur acuta prospettazione, non supera la problematica delle figure sintomatiche che non sono sintomi, bensì norme giuridiche, di elaborazione pretoria, e che sostituiscono, nel sillogismo del giudizio, le norme di diritto positivo.<br />
È pur sempre, per usare una provocazione, una “violazione di legge”.</p>
<p><b>5.</b> Se questa è l’idea che mi sono fatto del sindacato sulla discrezionalità amministrativa, credo che le recenti disposizioni legislative contengano i germi per un cambiamento del sindacato.<br />
Il riferimento va al secondo comma dell’art. 21 octies della L. n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/05 (22).<br />
Secondo la recente disposizione, i vizi formali o procedimentali non rendono annullabile l’atto, se si è in presenza di un procedimento vincolato e sia palese che “il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Anche se il provvedimento non è vincolato e non è palese il possibile diverso contenuto del dispositivo, il vizio procedimentale della mancata comunicazione di avvio del procedimento non consente l’annullamento dell’atto “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Credo che si sia in presenza di un imbarbarimento del diritto, come ho evidenziato in altro scritto (23), specie perché si sacrifica sull’altare del risultato voluto dall’Amministrazione (non del “migliore” risultato nell’interesse pubblico) i principi che sono alla base delle norme formali e procedimentali che non vengono dettate per mere esigenze bizantineggianti o per arricchire la veste degli atti e del procedimento amministrativo, ma rispondono alla necessità di tutelare principi di trasparenza, garanzia, considerazione degli interessi dei cittadini, buon andamento e così via.<br />
Peraltro, la limitazione al potere vincolato della non annullabilità, innanzitutto, non riguarda la comunicazione di avvio del procedimento, e poi, non è detto che il giudice non generalizzi la regola per una malintesa necessità di assicurare efficienza all’azione amministrativa.<br />
E, comunque, la disposizione si applica anche per l’esercizio del potere discrezionale per il contraddittorio e conseguente partecipazione al procedimento, il cui utile e indispensabile strumento è la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Qui, però, voglio sottolineare, ad altri fini, il tipo di sindacato che l’art. 21 octies L. n. 241/90 attribuisce al giudice.<br />
L’ho definito sindacato virtuale perché il giudice deve immaginare, sul piano virtuale, cosa sarebbe accaduto se fosse stata rispettata la norma formale o sul procedimento e, quindi, ponendo il legittimo tassello (formale o procedimentale), considerare le possibili conseguenze sul piano della regolamentazione degli interessi stabiliti nel dispositivo del provvedimento.<br />
Si tratta di un altro tipo di giudizio.<br />
Infatti, il giudice considera normalmente i vizi dedotti dal ricorrente avverso il provvedimento, quest’ultimo, ed il parametro costituito dalle norme giuridiche o dalle regole stabilite dallo stesso giudice in via pretoria (eccesso di potere).<br />
L’art. 21 octies L. n. 241/90, invece, prevede un confronto tra quello che è (il provvedimento impugnato) e quello che sarebbe potuto essere (il provvedimento virtuale), se fossero state rispettate le norme violate.<br />
Il giudice, cioè, deve valutare un possibile (virtuale) contenuto del provvedimento e percorrere l’iter proprio dell’amministrazione attiva, modificando e sostituendo i tasselli del procedimento amministrativo, per stabilire quale contenuto avrebbe potuto avere il procedimento.<br />
Il giudice, dunque, deve comportarsi come l’amministrazione, ponendosi al suo posto e seguendo lo stesso iter procedimentale, sino a giungere al provvedimento.<br />
In una parola, il giudizio coincide con l’attività che compie la pubblica amministrazione.<br />
Questo approccio diverso consente al giudice di sperimentare un’altra tecnica e l’esperienza che andrà a maturare potrebbe riflettersi nel sindacato sulla discrezionalità amministrativa valutando, quindi, direttamente la soluzione adottata dall’Amministrazione in relazione al concreto assetto degli interessi e giudicando nel merito. In questa direzione potrebbe essere spinto dall’inevitabile svuotamento del sindacato sui vizi formali (24), dall’ormai superata giurisdizione anche in merito, relitto di concezioni non più attuali, e dalla necessità di garantire la tutela che la Costituzione attribuisce al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo deve rivolgersi necessariamente al contenuto discrezionale del provvedimento, se non vuole divenire del tutto recessivo nei mezzi di tutela e, alla fine, sterilizzarsi.<br />
La tecnica sindacatoria della discrezionalità amministrativa non si risolverebbe più in un sindacato basato sul sillogismo, ma in un intervento diretto nella valutazione degli interessi e del migliore assetto da dare ad essi, secondo il modo di operare proprio dell’Amministrazione. <br />
Si arriverebbe, cioè, alla determinazione discrezionale da parte dello stesso giudice che, sostituendosi all’amministrazione, detterebbe la soluzione della lite sottoposta al suo giudizio, fissando l’ordito degli effetti.<br />
La giurisdizione di legittimità verrebbe ad assorbire quella di merito.<br />
È una prospettiva che non mi entusiasma e mi lascia molto perplesso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La ricerca è stata coordinata e diretta da U. Allegretti ed i risultati sono stati pubblicati nel secondo volume delle riforme Crispine, ISAP, Milano 1990, E. FOLLIERI, La legge 31 marzo 1889 n. 5992, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, 441 e ss..<br />
(2) P.G. PONTICELLI, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, Milano 1958, 6 e ss..<br />
(3) A. SALANDRA, La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino 1896, 533 e ss..<br />
(4) cfr. E. FOLLIERI, La legge 31 marzo 1889 n. 5992, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, op. cit., 466 e ss.. Posso ricordare alcune significative decisioni: il potere esecutivo può con regio decreto collocare a riposo il direttore generale del Banco di Sicilia su proposta del Ministro d’agricoltura, industria e commercio e, pure se la motivazione si basa erroneamente sull’intervenuto scioglimento dell’amministrazione dell’istituto, “nessuna disposizione di legge vincola l’esercizio di questa facoltà…. e l’errore incorso nella motivazione del decreto si riduce ad un apprezzamento di merito e di convenienza che sfugge alla censura di questa sezione” (19.7.1890 n. 72 in Giust. Amm., I, 1890, I, 139); è legale il collocamento a riposo di un impiegato che aveva compiuto 25 anni di servizio, purché “fosse stato seguito il procedimento previsto, appartenendo ogni altra censura al merito” (12.5.1891 n. 117 in Giust. Amm., II, 1891, I, 192); la giunta municipale poteva esonerare ad nutum gli ingegneri dall’incarico dell’ispettorato del risarcimento perché è “apprezzamento di giustizia e di motivi la censura sollevata sulla sussistenza delle cause che motivarono l’esonerazione” (19.2.1891 n. 39 in Giust. Amm., II, 1891, I, 80); è incensurabile il decreto con cui viene dispensato dal servizio un ufficiale ordinatore nelle biblioteche per “non degna condotta morale”, visto che non vi è alcuna violazione di legge (2.4.1891 n. 86 in Giust. Amm., II, 1891, I, 188). Per le altre decisioni si rinvia a E. FOLLIERI, op. ult. cit., 467 e ss..<br />
(5) F.G. SCOCA, I vizi formali nel sistema delle invalidità dei provvedimenti amministrativi in “Vizi formali, procedimento e processo amministrativo” a cura di V. PARISIO, Milano 2004, 56 e ss..<br />
(6) P.G. PONTICELLI, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, op. cit., 88, rileva che, nella giurisprudenza in sede consultiva, “il termine legittimità era stato interpretato in senso assai più ampio, così da comprendere anche quei ricorsi nei quali, pur non lamentandosi la violazione di un testo formale di legge, l’arbitrio denunciato fosse così enorme da potersi dire violato lo spirito generale della nostra legislazione amministrativa”. E l’A. sottolinea come la “legittimità” fosse intesa in un senso più ampio e diverso dalla “legalità”.<br />
(7) 7.1.1892 n. 3 in Giust. Amm. III, 1892, I, 1. Sulla rilevanza di questa decisione, cfr. A. AZZENA, Natura e limiti dell’eccesso di potere, Milano 1976, 78 e ss..<br />
(8) cfr. F. MERUSI, Sull’equità della pubblica amministrazione e del giudice amministrativo in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1974, 368.<br />
(9) Per la giurisprudenza, il rinvio è sempre ai risultati della ricerca indicata nelle precedenti note, pag. 470 e ss..<br />
(10) S. COGNETTI, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limite della discrezionalità, Milano 1993, 300 evidenzia che “Nell’applicare i principi generali dell’ordinamento nel sindacato di eccesso di potere, il giudice amministrativo non può, certo, sostituire il proprio arbitrio all’arbitrio dell’amministrazione: proprio da qui nasce l’esigenza di elaborare criteri e standard di valutazione, che siano idonei ad esprimere in termini di uniformità il modo ed i termini con cui si articolano i vari elementi del giudizio”. L’A. aggiunge che i criteri e gli standard devono essere “neutrali”.<br />
(11) F. MERUSI, Sull’equità della pubblica amministrazione e del giudice amministrativo, op. cit., 367 sottolinea che il giudice, in mancanza di norme disciplinatrici del potere discrezionale, si è trovato di fronte all’alternativa di non sindacarlo oppure di “individuare nell’ambito dell’ordinamento principi generali non scritti che si attagliassero a disciplinare l’attività della pubblica amministrazione nel caso concreto esaminato e, di conseguenza, in altri simili che si potessero prospettare”. Il giudice ha scelto di sindacare il potere discrezionale, individuando, di volta in volta, i principi, poi ripresa per gli altri casi analoghi.<br />
(12) S. COGNETTI, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limite della discrezionalità, op. cit., 169 rileva che, a più di una figura sintomatica dell’eccesso di potere, la “giurisprudenza italiana e francese ha associato l’attributo-requisito ‘manifesta’ (o altri equivalenti come ‘grave’, ‘palese’, etc.) quasi a voler significare che la vistosità del sintomo debba necessariamente coincidere con la gravità del male, ossia del vizio che si ritiene di poter ricercare entro limiti oltre i quali appare evanescente la linea di confine fra legalità e discrezionalità, fra presenza ed assenza di tutela”.<br />
(13) F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano 1970, passim, evidenzia che il Consiglio di Stato tutela l’affidamento del cittadino secondo criteri riconducibili al principio di buona fede oggettiva, integrativo della disciplina legislativa esistente.<br />
(14) F.G. SCOCA, I vizi formali nel sistema delle invalidità dei provvedimenti amministrativi, op. cit., 57 e ss..<br />
(15) F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, op. cit., 214.<br />
(16) M. D’ORSOGNA, Il problema della nullità in diritto amministrativo, Milano 2004, passim.<br />
(17) cfr. l’attenta ed interessante ricostruzione di G. DE CESARE, Problematica dell’eccesso di potere amministrativo, Padova, 1973.<br />
(18) PRESUTTI, I limiti del sindacato di legittimità, Milano 1911, 121; GASPARRI, La causa negli atti amministrativi, Pisa 1942, 146-147.<br />
(19) CAMILLI, Considerazioni sui sintomi dell’eccesso di potere in Rass. Dir. Pubbl. 1965, 1046<br />
(20) F. MERUSI, Sull’equità della pubblica amministrazione e del giudice amministrativo, op. cit., 369 riconduce alla equità la “causa efficiens per giungere alla identificazione di principi generali non scritti integrativi della disciplina legislativa”.<br />
(21) F. BENVENUTI, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione in Rassegna dir. Pubbl. 1950, 1 e ss..<br />
(22) Cfr.: N. LONGOBARDI, La legge n. 125/2005 di riforma della legge n. 241 del 1990. Una prima valutazione in www.giustamm.it; A ROMANO TASSONE, Prime osservazioni sulla legge di riforma della L. n. 241/90, ivi; F. FRANCARIO, Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento (sulle modifiche ed integrazioni recate dalla legge 15/2005 alla legge 241/90), ivi; F. FRACCHIA &#8211; M. OCCHIENA, Annullabilità del provvedimento in La pubblica amministrazione e la sua azione a cura di N. PAOLANTONIO, A. POLICE, A. ZITO, Torino 2005, 609 e ss..<br />
(23) E. FOLLIERI, L’annullabilità dell’atto amministrativo in Urbanistica e Appalti 2005, 625 e ss. in cui si evidenzia anche l’illegittimità costituzionale della normativa; nutre dubbi di costituzionalità anche P.M. VIPIANA PERPETUA, Invalidità, annullamento d’ufficio e revoca degli atti amministrativi, Padova 2007, 62 e ss.. Cfr. pure R. GISONDI, L’art. 21 octies della legge 241/1990 fra atto e processo amministrativo in Urban. E Appalti 2007, 58 e ss.<br />
(24) In proposito: A. ROMANO TASSONE, Contributo sul tema dell’irregolarità degli atti amministrativi, Torino 1993; F. LUCIANI, Il vizio formale nella teoria dell’invalidità amministrativa, Torino 2003; D.U. GALETTA, L’annullabilità del provvedimento amministrativo per vizi del procedimento, Milano 2003; S. CIVITARESE MATTEUCCI, La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile, Torino 2006.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 30.11.2007)</i></p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-del-giudice-amministrativo-sulla-discrezionalita-pura-o-amministrativa-le-figure-sintomatiche-sono-norme-giuridiche-non-sintomi/">Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità pura o amministrativa- Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi &#8211; (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a TAR Lombardia, Sezione I, sentenza n. 6346 del 2 dicembre 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-sezione-i-sentenza-n-6346-del-2-dicembre-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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<p>Il TAR Lombardo, nella sentenza in esame, è stato chiamato a decidere sul ricorso di un Colonnello dei Carabinieri che, preso in esame per il giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di brigata per l’anno 2004, impugnava l’esito di tale giudizio che lo ha visto risultare idoneo</p>
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<p>Il TAR Lombardo, nella sentenza in esame, è stato chiamato a decidere sul ricorso di un Colonnello dei Carabinieri che, preso in esame per il giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di brigata per l’anno 2004, impugnava l’esito di tale giudizio che lo ha visto risultare idoneo ma collocato al 51° posto della graduatoria di merito con il punteggio di 27,40, fuori del quadro normale di avanzamento composto dai primi 10 classificati, oltre che gli atti con i quali la Commissione Superiore di Avanzamento ha proceduto alla sua valutazione al grado superiore di Generale di brigata ai sensi dell’art. 49 della legge 1137/55 per gli anni 2002 e 2003, giudicandolo sempre idoneo ma non incluso nel novero delle promozioni.<br />
Il giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso, si è nuovamente pronunciato in tema di esercizio del potere di “discrezionalità” della amministrazione, stabilendo dei criteri volti ad evitare che la medesima si trasformi in arbitrio. <br />
Nella sentenza in commento, il TAR, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che la valutazione dei titoli, individuati secondo le indicazioni contenute nell’art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sia certamente un’operazione di merito che appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione in sede di giudizio sull’avanzamento a scelta degli ufficiali, ma anche che tale discrezionalità non possa escludere il sindacato da parte del giudice amministrativo sulle scelte dall’amministrazione operate, poiché nel caso contrario si sconfinerebbe nella pura arbitrarietà del giudizio valutativo.<br />
Per giungere a tale risultato, si è ritenuto l’operato discrezionale della commissione assoggettato all’indagine mirante alla verifica del rispetto dei criteri di logicità e coerenza e che il giudice amministrativo ben possa rinvenire il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risaltare icto oculi manifestamente inadeguati, in quanto frutto di palesi incongruenze o macroscopici errori di valutazione, i punteggi che gli sono stati attribuiti, quando, cioè, dall’esame della documentazione caratteristica – che costituisce per il giudice il necessario parametro di riferimento – risulti lapalissiana l’incoerenza della valutazione della commissione rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale.<br />
In particolare, nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ravvisato manifesti vizi di incoerenza ed illogicità sia nelle modalità di votazione dei commissari sia nel confronto tra i precedenti di carriera e le doti personali e professionali del ricorrente rispetto a quelli di due parigrado valutati dalla medesima commissione di avanzamento in posizioni superiori nelle graduatorie di merito per gli anni 2002, 2003 e 2004. <br />
Con riferimento alle modalità di votazione, il TAR, poiché le schede redatte dai singoli commissari sul conto del ricorrente riportavano punteggi assolutamente identici tra loro, le ha ritenute viziate con conseguente illegittimità dell’operato della commissione di attribuzione del punteggio che su di esse si è fondato. E a tale decisione giungeva perché, dopo aver esaminato la dettagliata disciplina indicata nell’art. 26 della l. 1137/1955 e all’art. 13, quarto comma, del D.M. 2 novembre 1993, n. 571 , ha ritenuto che in un sistema così congegnato il giudizio della commissione costituisca la risultante dei giudizi rigorosamente individuali dei suoi componenti e dei punteggi da questi individualmente assegnati, mentre in caso di punteggi tutti assolutamente identici tra loro, “le motivazioni dei punteggi appaiono riferibili non all’analisi ed al giudizio dei singoli commissari, ma ad un centro di elaborazione unico al quale i singoli giudizi si sono ispirati ed uniformati integralmente”. <br />
Ancora, il TAR ha ritenuto che, anche se il sistema della promozione a scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire è caratterizzato non dalla comparazione tra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, in ogni caso il giudizio deve scaturire da criteri congrui ed omogenei, da applicare con logicità per tutti i soggetti da selezionare.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5707/g">Sentenza 2 dicembre 2004 n. 6346</a></p>
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<p>Note</p>
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		<title>La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a></p>
<p>  1. Premessa.   Il tema proposto è senz&#8217;altro tra i più stimolanti nel diritto amministrativo, sostanziale e processuale, poiché costituisce uno snodo logico-giuridico centrale, in cui si intrecciano e si sovrappongono i concetti fondamentali della materia, che sono ovviamente interdipendenti tra di loro, riguardo alla natura del provvedimento amministrativo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>1. Premessa.</strong><br />  <br /> Il tema proposto è senz&#8217;altro tra i più stimolanti nel diritto amministrativo, sostanziale e processuale, poiché costituisce uno snodo logico-giuridico centrale, in cui si intrecciano e si sovrappongono i concetti fondamentali della materia, che sono ovviamente interdipendenti tra di loro, riguardo alla natura del provvedimento amministrativo, alla natura e consistenza delle posizioni soggettive che con esso si confrontano e, quindi, riguardo alla natura del sindacato giurisdizionale ammissibile e, infine, riguardo al tipo di semplificazione possibile. <br /> Al fondo, qui vengono in gioco le diverse visioni che si hanno del rapporto &#8220;individuo &#8211; società organizzata&#8221; e &#8220;libertà &#8211; autorità&#8221;.<br /> L&#8217;odierno incontro rappresenta dunque una piacevole occasione per riprendere una riflessione su queste tematiche che avevo avviato in tempi non recentissimi con due precedenti studi sul tema<a title="">[1]</a>.<br /> Quelle riflessioni, che mi paiono ancora attuali, ponevano in evidenza due punti a mio avviso centrali nella discussione sulla discrezionalità tecnica:<br /> 1) la visione &#8220;ipertrofica&#8221; dell&#8217;<em>atto vincolato </em>nutrita da molta Dottrina italiana; <br /> 2) il conseguente appiattimento tendenziale della nozione della discrezionalità tecnica, anche in contrapposizione alla nozione tradizionale (volontaristico-negoziale) della discrezionalità amministrativa, sull&#8217;attività vincolata dell&#8217;amministrazione.<br /> Da questi due concetti, che sono peraltro il riflesso speculare l&#8217;uno dell&#8217;altro, derivavano, ebbi a rilevare, tre conseguenze logico-giuridiche e applicative a mio avviso non condivisibili: <br /> 1) il rafforzamento dell&#8217;idea della riconducibilità del provvedimento amministrativo al negozio di diritto privato, al contratto (sotto la suggestione del nuovo comma 1-<em>bis</em>aggiunto nell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005); <br /> 2) la dilatazione dell&#8217;ambito del sindacato del Giudice amministrativo, fino a determinarne una trasformazione di tipo, e non più solo di grado, nella direzione del giudizio di attribuzione, di condanna, di adempimento, fino ai recenti approdi (di taluna parte della Dottrina) nella direzione della <em>full jurisdiction</em>, sotto la suggestione della CEDU; <br /> 3) la libera applicazione agli atti di discrezionalità tecnica di tutti gli strumenti di semplificazione. <br /> A quelle riflessioni vorrei aggiungere oggi talune, ulteriori, considerazioni, che sono il frutto della mia pluriennale esperienza pratica negli uffici legislativi dei ministeri di tutela, soprattutto quello per i beni e le attività culturali (ma anche, in tempi meno recenti, quello dell&#8217;ambiente). A quest&#8217;esperienza devo soprattutto, sulla linea logica della distinzione tra &#8220;<em>ambiente-quantità</em>&#8221; e &#8220;<em>ambiente-qualità</em>&#8221; declinata sull&#8217;afferenza del primo all&#8217;ambito delle scienze esatte e del secondo all&#8217;ambito delle scienze sociali<a title="">[2]</a>, la focalizzazione di due tipi di discrezionalità tecnica, tra loro molto diversi, con conseguenze applicative di grande rilievo sul piano della configurazione logica dei relativi provvedimenti, del tipo di sindacato del giudice, dei limiti alle forme di semplificazione ammissibile nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso.<br /> Queste prime considerazioni già inducono a pensare che la categoria della &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; non sia affatto unitaria, né univoca, poiché contiene in sé in realtà fenomeni molto diversi tra loro, al punto che è lecito dubitare della utilità euristica del concetto. Anche Daria De Pretis, alla quale si deve una fondamentale monografia<a title="">[3]</a>, che si affianca a quella, altrettanto fondamentale, del prof. Marzuoli<a title="">[4]</a>, sulla discrezionalità tecnica, ha parlato di recente di &#8220;<em>discrezionalità tecniche</em>&#8220;, al plurale, discutendo degli atti e provvedimenti di esercizio della funzione di tutela del patrimonio culturale<a title="">[5]</a>. <br /> Oggi vorrei &#8211; riutilizzando questi miei appunti &#8211; focalizzare tre concetti:<br /> 1) la discrezionalità tecnica denota un ambito della funzione pubblica molto più ampio dell&#8217;attività vincolata dell&#8217;amministrazione (gli atti interamente vincolati sono davvero pochi e sono poco significativi); molte specie (se vigliamo chiamarle così) di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; sono molto più simili alla discrezionalità amministrativa che non all&#8217;attività vincolata (probabilmente è proprio inadeguato il concetto unitario di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, per come normalmente presentato);<br /> 2) molti provvedimenti (&#8220;decisioni amministrative&#8221;<a title="">[6]</a>), catalogati sotto la voce &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, presentano una logica interna (una causa formale) che, dal punto di vista logico-linguistico, è ermeneutica, fa uso di termini-concetti comprendenti, non descrittivi;<br /> 3) questa tipologia di atti a &#8220;discrezionalità mista&#8221; o &#8220;ermeneutica&#8221;<a title="">[7]</a>, vanno conseguentemente trattati alla stregua di atti sostanzialmente discrezionali, con le seguenti conseguenze effettuali:<br /> 3.a.) esigono (e impongono) un tipo di sindacato che è e resta quello tradizionale correttivo (sulla correttezza dell&#8217;esercizio del potere funzionale) &#8211; o, come dice recente dottrina, &#8220;confutatorio&#8221;<a title="">[8]</a>&#8211; e si sottraggono tendenzialmente a un sindacato sostitutivo e attributivo, che resta proprio degli atti &#8220;paritetici&#8221;, realmente assimilabili ai negozi di diritto privato, che spesso sono anche quelli interamente vincolati; <br /> 3.b) accettano solo entro certi limiti la semplificazione (<em>si possono autocertificare i fatti, non le opinioni</em>).<br />  <br /> <strong>2. Discrezionalità tecnica e attività vincolata. </strong><br />  <br /> Partiamo da Capaccioli<a title="">[9]</a>. Nello schema capaccioliano di produzione dell&#8217;effetto, l&#8217;atto vincolato corrisponde allo schema &#8220;norma &#8211; fatto &#8211; effetto&#8221;: è la norma (&#8220;di relazione&#8221;) che, descrivendo esaustivamente la fattispecie, produce direttamente l&#8217;effetto, è auto-esecutiva, dà luogo, quindi, a un vero e proprio diritto soggettivo, a una pretesa (acquisitiva o oppositiva) non intermediata da alcun atto dell&#8217;amministrazione che non si riduca a mera ricognizione della sussistenza del presupposto di fatto e alla pura e semplice dichiarazione dell&#8217;effetto (che è già tutto) della legge; l&#8217;atto discrezionale corrisponde invece allo schema &#8220;norma &#8211; potere &#8211; fatto&#8221;: è il provvedimento dell&#8217;amministrazione che attualizza e completa il comando giuridico (incompleto) della norma e genera l&#8217;effetto.<br /> Schema concettuale, questo, sicuramente elegante, armonico e persuasivo<a title="">[10]</a>.<br /> Capaccioli, però, riteneva che il giudizio sul valore degli immobili di pregio &#8211; ci si riferiva allora a una norma del dopoguerra relativa alla quantificazione degli indennizzi per i danni bellici &#8211; fosse da ascrivere al novero dello schema &#8220;norma &#8211; fatto &#8211; effetto&#8221; perché &#8211; a suo dire &#8211; la legge demandava all&#8217;amministrazione non già una scelta discrezionale, ma il mero accertamento della sussistenza del presupposto. In questa linea teorica veniva posto sullo stesso piano un altro tipo di provvedimento, che invece, a mio avviso, vira decisamente verso il vincolo dell&#8217;attività amministrativa, costituito dall&#8217;accertamento della causa di servizio (delle infermità o delle lesioni patite dal pubblico dipendente, ai fini dell&#8217;equo indennizzo o della pensione privilegiata). Mischiare insieme questi procedimenti e provvedimenti intrinsecamente &#8211; nel senso di <em>logicamente</em>&#8211; diversi, ha causato molteplici confusioni e incertezze, condannando il concetto stesso di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; a una scarsa qualità epistemica e a un&#8217;incerta efficacia euristica<a title="">[11]</a>.<br /> È qui, infatti, che si annida l&#8217;equivoco. Equivoco che forse deriva dall&#8217;idea, allora molto diffusa e ancora oggi in qualche modo richiamata, per cui la discrezionalità &#8220;vera&#8221; consisterebbe nella scelta di valore, nella scelta politica dell&#8217;amministrazione, sul che cosa conviene ed è opportuno fare nell&#8217;interesse pubblico affidato alla sua cura (o, addirittura, in una visione che ancora risente della modellistica civilistica dell&#8217;atto amministrativo, sul cosa conviene nell&#8217;interesse soggettivo dell&#8217;organo amministrativo, inteso come parte negoziale). Equivoco che si lega all&#8217;ambiguità del concetto stesso di discrezionalità tecnica, che racchiude in sé una pluralità eterogenea di fenomeni<a title="">[12]</a>.<br /> Conviene quindi riprendere le fila del discorso da un altro versante, quello della scuola tedesca, della teorica dei concetti giuridici indeterminati introdotti dall&#8217;uso di termini generici nella norma descrittiva della fattispecie.<br /> Questa impostazione è molto più utile e chiara perché risale &#8220;a monte&#8221; e ragiona sulla norma attributiva del potere, mentre quella della &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; lavora &#8220;a valle&#8221;, cercando di distinguere tra gli atti amministrativi di esercizio concreto del potere.<br /> La teorica dei concetti giuridici indeterminati non deve essere qui ricordata e può essere data per acquisita. <br /> La preferenza per questo versante teorico dipende anche dal contesto sistematico entro il quale la mia riflessione va a collocarsi, che è un orizzonte culturale che assimila il provvedimento amministrativo, nel <em>genus</em>della decisione pubblica, piuttosto alla sentenza del giudice, che non al contratto (o, più in generale, all&#8217;atto negoziale) di diritto privato<a title="">[13]</a>. Queste mie considerazioni, dunque, si muovono entro l&#8217;ambito di una nozione processualistico-decisoria del provvedimento amministrativo, in un ambiente gradualista in cui essenzialmente l&#8217;atto (discrezionale) stabilisce ciò che è interesse generale e ciò che è legge nel caso concreto, di regola completando la catena precettiva di regolazione dei fatti, secondo una logica (causa formale) che è intrinsecamente decisoria (sussunzione del fatto valutato &#8211; premessa minore &#8211; nella norma generale e astratta che esprime la valutazione dell&#8217;ordinamento su quel fatto, in termini di logica modale &#8211; premessa maggiore &#8211; al fine di derivarne sillogistiche conclusioni dispositive di disciplina del fatto).<br /> La mia tesi è che le cose &#8211; sotto il profilo della natura giuridica degli atti di esercizio del potere &#8211; cambiano molto a seconda se il rinvio operato dal concetto giuridico indeterminato conduce a una scienza esatta oppure a una scienza &#8220;comprendente&#8221;, o scienza dello spirito.<br /> Questa distinzione, tra <em>Erklären</em>e <em>Verstehen</em>, tra spiegazione e comprensione, come è noto, risale allo storicismo tedesco<a title="">[14]</a>ed è ampiamente superata dalla moderna epistemologia<a title="">[15]</a>.<br /> Essa però, secondo me, mantiene un grande valore euristico e conserva una sua notevole utilità proprio se applicata a questo nostro discorso. <br /> Qui emerge il rilievo, ad esempio, della distinzione tra &#8220;ambiente-natura&#8221; e &#8220;ambiente-cultura&#8221;:<br /> Facciamo alcuni esempi. <br /> A) L&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio di stazioni radio-base di diffusione della telefonia cellulare, in relazione alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabiliti dal d.m. n. 381 del 1998. Oppure l&#8217;autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, che devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell&#8217;articolo 101, commi 1 e 2, del codice ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.<br /> In questi casi siamo nel campo dell&#8217;<em>ambiente-quantità</em>; la norma primaria descrive il fatto rinviando a saperi tecnico-scientifici, della fisica, della chimica, della biologia. Qui l&#8217;attività appare essere vincolata, poiché è parametrata a criteri misurabili. Di conseguenza la semplificazione ha pieno campo di esplicazione, possono essere ammessi l&#8217;autocertificazione e il controllo <em>ex post</em>. Conseguentemente il Giudice può accertare la spettanza dell&#8217;autorizzazione e condannare l&#8217;amministrazione, in accoglimento di un&#8217;azione di adempimento, al rilascio del provvedimento favorevole.<br /> B) La dichiarazione di notevole interesse pubblico (paesaggistico) di un&#8217;area o di un immobile ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Oppure la dichiarazione dell&#8217;interesse particolarmente importante di un quadro ai sensi della parte II del medesimo codice. Oppure l&#8217;autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi su un immobile dichiarato &#8220;bene culturale&#8221;. <br /> In questi casi siamo (invece) nel campo dell&#8217;<em>ambiente-qualità</em>; la norma primaria descrive il fatto rinviando a scienze comprendenti dello spirito, quali l&#8217;architettura dei paesaggi, la geografia, la storia dell&#8217;economia rurale del territorio, oppure la storia dell&#8217;arte, l&#8217;archeologia, <em>etc</em>. Qui abbiamo a che fare con una discrezionalità &#8220;ermeneutica&#8221;, non calcolabile, rimessa a valutazioni in sé altamente opinabili. Di conseguenza la semplificazione incontra limiti logici, prima ancora che giuridici, e non possono essere ammessi l&#8217;autocertificazione e il controllo <em>ex post</em>, perché si possono autocertificare i fatti, non le opinioni (opinioni, peraltro, che devono essere per legge quelle dei funzionari competenti preposti alla funzione di tutela e non certo quelle personali di chi domanda l&#8217;autorizzazione). Conseguentemente il Giudice può verificare la legittimità del procedimento, la completezza dell&#8217;istruttoria, l&#8217;adeguata conoscenza del fatto e può operare un test di logicità della decisione, di <em>attendibilità</em>del processo cognitivo del fatto (nel senso di utilizzo delle metodologie attualmente più accreditate in quella branca del sapere) e di <em>accettabilità</em>delle conclusioni (sempre alla stregua della migliore scienza e conoscenza attuali del settore); può altresì compiere un test di proporzionalità e ragionevolezza della decisione, ma non può certo accertare lui stesso la spettanza dell&#8217;autorizzazione, sostituendo la sua opinione (opinabile) a quella dell&#8217;autorità a ciò preposta dalla legge, e condannare l&#8217;amministrazione, in accoglimento di un&#8217;azione di adempimento, al rilascio del provvedimento favorevole.<br /> Alla stregua di questi primi concetti, emerge che molti provvedimenti (&#8220;decisioni amministrative&#8221;) catalogati sotto la voce &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, presentano in realtà una logica interna (una causa formale) che, dal punto di vista logico-linguistico, è ermeneutica, fa uso di termini-concetti comprendenti, non descrittivi. Richiede un trattamento giuridico che è molto più vicino alla discrezionalità amministrativa che non a quello degli atti vincolati.<br /> La &#8220;scivolosità&#8221; dell&#8217;ambiguo campo di denotazione della &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, estesa indebitamente ad assimilare atti a discrezionalità ermeneutica agli atti vincolati, si lega alla discussione sulla reinterpretazione del provvedimento in un linguaggio civilistico (sollecitata dal nuovo comma 1-<em>bis</em>dell&#8217;art. 1 della legge n. 241) e dalla spinta della semplificazione (d.i.a., s.c.i.a., silenzio-assenso). Percorso ricostruttivo tentato da autorevole Dottrina, ma che a mio avviso conduce a negare le radici storiche del nostro assetto ordinamentale, in una logica <em>lato sensu</em>di <em>common law</em>che finisce però per svuotare di senso la funzione pubblica. Temi, questi, che non possono certo essere esaminati in questa sede e per i quali rinvio ai miei precedenti contributi, sopra richiamati.<br />  <br /> <strong>3. Le conseguenze effettuali. Il tipo di sindacato giurisdizionale e i limiti dell&#8217;azione di adempimento.</strong><br />  <br /> Gli atti a &#8220;discrezionalità mista&#8221; o &#8220;ermeneutica&#8221; devono conseguentemente essere trattati alla stregua di atti sostanzialmente discrezionali, con le conseguenze effettuali del caso.<br /> Attenendomi al tema assegnatomi, fatta questa introduzione di carattere generale, che serve all&#8217;inquadramento del mio ragionamento entro coordinate epistemiche coerenti, vengo a trattare più direttamente del profilo del <em>tipo</em>di sindacato consentito al Giudice amministrativo su questa tipologia di atti che, per convenzione, vogliamo chiamare a discrezionalità &#8220;ermeneutica&#8221;.<br /> Viene in rilievo la nota questione sul tipo di sindacato &#8211; forte (sostitutivo) o debole (indiretto)<a title="">[16]</a>&#8211; praticabile su questo genere di provvedimenti, con l&#8217;annessa questione dell&#8217;ammissibilità della consulenza tecnica d&#8217;ufficio volta a sostituire il giudizio dell&#8217;amministrazione con quello del consulente del giudice (problema in qualche modo &#8220;riaperto&#8221; dalla locuzione usata dall&#8217;art. 63, comma 4, c.p.a., ove si parla, a proposito della verificazione e della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, non solo di &#8220;<em>accertamento di fatti</em>&#8220;, ma anche di &#8220;<em>acquisizione di valutazioni</em>&#8220;). Questioni tutte, queste, che mettono in gioco la scelta di fondo, la visione stessa della giurisdizione amministrativa, nell&#8217;alternativa tra un modello correttivo della funzione pubblica e un modello processualcivilistico attributivo di spettanza, interamente sostitutivo della funzione amministrativa<a title="">[17]</a>. Con l&#8217;ulteriore considerazione precisante che la nota formula dell&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del giudizio amministrativo dall&#8217;atto al rapporto, in sé e per sé considerata, appare piuttosto vacua e richiede di essere articolata e riempita di contenuti attraverso la specificazione adeguata della nozione di &#8220;rapporto amministrativo&#8221; cui si ha riferimento.<br /> Viene altresì in rilievo la questione dei limiti di ammissibilità dell&#8217;azione di adempimento, che postula la natura vincolata dell&#8217;atto non adottato e che l&#8217;amministrazione aveva l&#8217;obbligo giuridico di adottare. Viene in rilievo l&#8217;attuale dibattito sulla <em>full jurisdiction</em>.<br /> Anche in questo caso è l&#8217;analisi della logica del sillogismo giuridico proprio degli atti a discrezionalità &#8220;tecnica&#8221; di tipo ermeneutico, non vincolati, a consentire di penetrare le ragioni del tipo di sindacato giurisdizionale per essi ammissibile (più che di &#8220;limiti&#8221; del sindacato, parlerei più appropriatamente di &#8220;tipo&#8221; logico di sindacato coerente con la logica di questi sillogismi). <br /> La tesi &#8211; qui contestata &#8211; dell&#8217;ascrizione di questa categoria di atti (asseritamene a presupposto interamente vincolato, benché descritti da norme generiche e incomplete) all&#8217;area dell&#8217;attività vincolata della p.a., discende dall&#8217;assunto per cui l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza del presupposto, in tali casi, deve avvenire in via di interpretazione e non di ponderazione di interessi. Questa tesi poggia, come abbiamo visto, sull&#8217;assioma secondo cui c&#8217;è discrezionalità solo lì dove c&#8217;è ponderazione di interessi. L&#8217;idea di base è che occorre &#8220;<em>distinguere gli elementi che costituiscono il presupposto (di fatto) rispetto all&#8217;oggetto del potere onde evitare di qualificare come «discrezionali» accertamenti, valutazioni ed apprezzamenti che esulano dal contenuto del potere stesso e che attraverso la «tecnica» non vi possono rientrare</em>&#8220;<a title="">[18]</a>. <br /> Questo approccio non considera che, nei casi di discrezionalità tecnico-ermeneutica, opera un circolo ermeneutico in forza del quale la cognizione del fatto interagisce sulla valutazione in diritto: premessa minore e premessa maggiore del sillogismo &#8211; o protasi e apodosi nel giudizio ipotetico &#8211; si sovrappongono, sicché &#8220;<em>oggetto del potere</em>&#8221; diviene anche (e soprattutto) la selezione e la determinazione degli elementi di fatto che di volta in volta costituiscono il presupposto per l&#8217;esercizio di quel potere (e non solo la scelta, essa sì vincolata dalla legge, su cosa fare nell&#8217;interesse generale/pubblico una volta ricostruito il presupposto). <br /> In questi casi il sillogismo presenta una particolare struttura circolare. Dall&#8217;universale si passa al particolare, ma la premessa minore si riverbera specularmene sulla maggiore, contribuendo alla sua stessa costruzione e connotazione. Certo, in generale, ogni occorrenza (<em>token</em>) di un universale (<em>type</em>) contribuisce alla conferma della sua definizione<a title="">[19]</a>. Ma, nel caso dei concetti giuridici indeterminati, questa capacità dell&#8217;occorrenza particolare di confermare (inverandone il contenuto definitorio) la categoria universale trasmoda in una progressiva ridefinizione precisante dello stesso concetto generale. In questo senso la &#8220;ricognizione del fatto&#8221;, che attiene alla posizione della premessa minore, interferisce direttamente con la stessa costruzione della premessa maggiore. L&#8217;atto di discrezionalità tecnica è (gradualisticamente) atto creatore di norme giuridiche particolari, ma nel senso speciale di &#8220;riformulare&#8221; per ogni occorrenza il tipo categoriale incompleto della norma generale e astratta.<br /> Questo percorso trova, come è ovvio, una sua chiave ricostruttiva particolarmente efficace e feconda nella teoria ermeneutica del diritto. In opposizione al formalismo giuspositivistico e al realismo giusnaturalistico, la teoria ermeneutica elabora e valorizza gli aspetti di inevitabile circolarità (&#8220;<em>circolo ermeneutico</em>&#8221; o &#8220;<em>pregiudizio ermeneutico</em>&#8220;) tra fatto e diritto nell&#8217;atto di decisione giuridica, e pone in luce il reciproco condizionamento bidirezionale (circolare) tra norma (premessa maggiore) e fatto (premessa minore), evidenziando come la conclusione del sillogismo non deriva dalla pura sommatoria o calcolo meccanico delle due premesse, assunte dall&#8217;esterno come dati immodificabili, ma dalla sintesi dinamica e dialettica delle premesse nella loro reciproca interdipendenza, che implica una progressiva ridefinizione e compenetrazione comprendente delle loro assunzioni<a title="">[20]</a>.<br /> Recente Dottrina<a title="">[21]</a>sostiene che la discrezionalità tecnica (e i concetti giuridici indeterminati) appartengono alla sfera dell&#8217;applicazione della legge (e non alla sfera dell&#8217;attuazione della legge, che spetta all&#8217;amministrazione, che ne svolge e realizza in atti i fini). I giudizi di discrezionalità tecnica, infatti, &#8220;<em>vertono sulla qualificazione dei fatti, mentre i giudizi attinenti alla discrezionalità amministrativa vertono sull&#8217;assetto da dare agli interessi. Nel primo caso la fattispecie indeterminata suscita incertezza riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, nel secondo caso essa apre la possibilità di scelta tra alternative di azione. L&#8217;incertezza attiene all&#8217;attività conoscitiva che precede il provvedere; la possibilità di scelta attiene al provvedere</em>&#8220;. E ancora, &#8220;<em>La distinzione tra l&#8217;incertezza riguardo a fatti e la possibilità di scelta riguardo al da farsi ha implicazioni importanti per il rapporto tra legislazione e amministrazione e, di riflesso, per il rapporto tra il giudice e l&#8217;amministrazione</em>&#8220;. &#8220;<em>I concetti giuridici indeterminati sono espressioni riassuntive di fatti, che richiedono la ricognizione di fatti, non l&#8217;apprezzamento di interessi</em>&#8220;. Dunque, non vi dovrebbero essere limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.<br /> Orbene, questa impostazione, che pure ammette l&#8217;intrinseca incertezza della stessa conoscenza scientifica, perde di vista il fatto che la &#8220;<em>divergenza di opinioni</em>&#8221; coincide esattamente con la &#8220;<em>qualificazione dei fatti</em>&#8220;: Popper ci ha chiarito che la conoscenza scientifica non è <em>episteme</em>(e neppure <em>praxis</em>), ma <em>doxa</em>, è opinione (fallibile)<a title="">[22]</a>. È proprio la qualificazione dei fatti che è opinabile, non si tratta di due cose diverse (la conoscenza dei fatti e l&#8217;opinione riguardo ai fatti). E ciò è particolarmente vero &#8211; o si mostra vero con una particolare evidenza &#8211; proprio nel caso di atti a discrezionalità &#8220;ermeneutica&#8221;, nei quali l&#8217;opinabilità è intrinseca al tipo di conoscenza (pre-giuridica) dei fatti oggetto del provvedere. In questi casi il &#8220;dubbio&#8221; non riguarda (solo o soprattutto) il &#8220;che cosa fare&#8221; (nell&#8217;interesse pubblico), ma proprio la sussistenza e la qualificazione del presupposto di fatto. L<em>&#8216;incertezza riguardo ai fatti </em>condiziona e predetermina la possibilità di scelta riguardo al <em>da farsi</em>; la scelta riguardo al <em>da farsi</em>matura nell&#8217;accertamento dei fatti, che non è affatto neutro sul piano dei valori e degli interessi, ma ingloba esso stesso (fatto/opinione) un giudizio di valore che orienta e condiziona il <em>da farsi</em>.<br /> Insomma, questa dicotomia tra conoscenza dei presupposti dei fatti (che apparterrebbe all&#8217;applicazione della legge, non è &#8220;riservata&#8221; all&#8217;amministrazione e deve essere appieno svolta dal Giudice) e valutazione dei fatti ai fini dell&#8217;assetto da dare agli interessi (riservata all&#8217;esecuzione della legge di spettanza dell&#8217;amministrazione) poggia sull&#8217;assunto &#8211; ad avviso di chi scrive, non condivisibile &#8211; che fatti e valori siano nettamente separati, mentre (soprattutto) nel caso in cui l&#8217;atto amministrativo è integrato con il richiamo a scienze umane comprendenti, fatti e valori sono inestricabilmente intrecciati tra di loro nel circolo ermeneutico e non sono affatto distinguibili. <br /> Un esempio può essere utile: il giudizio del soprintendente di compatibilità della realizzazione di un intervento edilizio su un immobile sottoposto a vincolo storico e artistico; siffatto giudizio presenta un inestricabile intreccio tra cognizione del fatto e giudizio di valore assiologico sul che cosa fare nella fattispecie concreta e la distinzione attuazione/esecuzione della legge sfuoca in un sostanziale <em>continuum</em>indistinto<a title="">[23]</a>.<br /> Resta dunque valida la posizione della giurisprudenza, che distingue tra attendibilità e opinabilità (per cui, ad esempio, il sindacato sugli atti delle Autorità indipendenti si spinge a verificare anche l&#8217;attendibilità del metodo scientifico usato nell&#8217;istruttoria, ma non si spinge fino a sostituire le opinabili conclusioni del Giudice alle opinabili conclusioni dell&#8217;Autorità)<a title="">[24]</a>.<br /> Può essere utile al riguardo precisare che l&#8217;area dell&#8217;attendibilità, pienamente sindacabile da parte del giudice (e, nella sostanza, sostituibile), comprende non solo la <em>attendibilità</em>del metodo (ossia la sua conformità e coerenza con le più accreditate metodologie scientifiche), ma anche la <em>accettabilità</em>del risultatodi tale metodo conoscitivo e istruttorio (sempre alla stregua delle più condivise conclusioni ammesse nella comunità scientifica di riferimento), fermo restando che rimane fuori dall&#8217;ambito della sostituibilità la sua <em>opinabilità</em>. In sintesi: che si tratti comunque, popperianamente, di un&#8217;opinione, è pacifico; si tratta di vedere se questa opinione è attendibilmente costruita e se è accettabile nelle sue conclusioni in base alla migliore scienza e conoscenza umana del momento. <br /> Resta aperto il problema che il giudice (qualsiasi giudice) non sempre è attrezzato tecnicamente e culturalmente, a differenza dell&#8217;autorità amministrativa competente, a giudicare l&#8217;attendibilità del metodo e l&#8217;accettabilità del risultato (e che sarebbe insensato pensare di duplicare l&#8217;apparato tecnico amministrativo creandone uno corrispondente a servizio del giudice).<br />  <br /> <strong>4. La <em>full jurisdiction</em>.</strong><br />  <br /> Il tema è molto di moda negli ultimi tempi e vede la fioritura di plurimi studi della Dottrina, essenzialmente imperniati attorno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo di Strasburgo<a title="">[25]</a>.<br /> Il Giudice amministrativo la declina all&#8217;interno del paradigma tradizionale in termini di pienezza dell&#8217;accesso al fatto e di sindacabilità delle valutazioni tecniche opinabili in chiave di attendibilità del metodo (e, aggiungo, di accettabilità delle conclusioni), ma conservando il modello bifasico (rescindente-rescissorio) del giudicato a formazione progressiva<a title="">[26]</a>, con esclusione di una sostituzione immediata, già nel giudizio di cognizione, del giudice all&#8217;amministrazione<a title="">[27]</a>.<br /> La Dottrina e il Foro anelano, invece, in chiave di satisfattività della tutela, ad avere direttamente dal giudice la condanna dell&#8217;amministrazione a emanare il provvedimento richiesto e, addirittura, ad ottenere (tramite i consulenti tecnici e i commissari ad <em>acta</em>) l&#8217;emanazione diretta dell&#8217;atto (già all&#8217;esito del giudizio di cognizione)<a title="">[28]</a>.<br /> Personalmente aderisco alla prima tesi, che è la tesi popperiano-meliorista, mentre mi dichiaro assolutamente contrario alla tesi (khuneana) dei cambi di paradigma e delle rivoluzioni copernicane, della <em>full jurisdiction</em>come riduzione a bipartizione della tradizionale tripartizione dei poteri.<br /> La posizione più innovativa, secondo un <em>trend</em>molto diffuso negli ultimi anni, ricorrendo all&#8217;<em>argumentum ad auctoritatem</em>della citazione delle varie Corti internazionali (qui è la CEDU), filtrato attraverso l&#8217;art. 117 Cost., tende a sovvertire <em>ab imis</em>il sistema del diritto processuale amministrativo assegnando al Giudice amministrativo non più il ruolo di giudice di cassazione (di legittimità), rispetto all&#8217;azione amministrativa, bensì quello di &#8220;giudice di appello&#8221; (<em>novum judicium</em>), travolgendo anche il tradizionale limite dell&#8217;insindacabilità del merito della decisione amministrativa. Il che rischia di condurre a confondere il ricorso giurisdizionale con quello amministrativo gerarchico.<br /> Ora, affermare i principi (del tutto condivisibili) di piena giurisdizione (come tendenziale &#8220;atipicità&#8221; della domanda e come, tra l&#8217;altro, cognizione piena del fatto) e del contraddittorio processuale (come parità delle armi nel processo), non implica affatto l&#8217;imposizione al Giudice amministrativo del ruolo di amministratore di secondo grado, che sostituisce sempre il suo libero convincimento e il suo giudizio opinabile a quello dell&#8217;amministrazione a ciò appositamente preposta.<br /> La teoria della <em>full jurisdiction</em>come <em>novum judicium</em>esteso al merito viene da taluni riconnessa anche all&#8217;idea secondo cui l&#8217;amministrazione, una volta pronunciatasi sull&#8217;affare con il suo provvedimento, ove insorga contenzioso e vi sia impugnazione, dovrebbe ritenersi spogliata della funzione, che passa senz&#8217;altro al giudice, il quale potrà a questo punto riprovvedere direttamente sull&#8217;affare, senza alcun <em>remand</em>all&#8217;amministrazione, anche perché l&#8217;amministrazione, essendo ormai parte in causa, non avrebbe più la necessaria imparzialità per pronunciarsi nuovamente sull&#8217;affare dedotto. <br /> Queste soluzioni finiscono per rendere il Giudice amministrativo un duplicato dell&#8217;amministrazione: la funzione pubblica non sarà più svolta dall&#8217;amministrazione, nel parametro dell&#8217;art. 97 Cost., ma &#8211; su semplice reclamo &#8211; dal Giudice amministrativo, dagli avvocati e dai loro consulenti tecnici.<br /> Si sostiene che l&#8217;art. 6, par. 1, CEDU, ormai internalizzato nel diritto dell&#8217;Unione europea e dunque idoneo a fondare la diretta disapplicazione delle norme interne contrastanti, per come esteso nel suo ambito applicativo dalla Corte di Strasburgo dalle cause penali e civili fino a ricomprendere non solo le cause amministrative, ma anche lo stesso procedimento amministrativo, imporrebbe senz&#8217;altro l&#8217;automatica sospensione, per effetto del ricorso, degli atti sfavorevoli e l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>della legge n. 241 del 1990: come tutto ciò si concili con la semplificazione e l&#8217;efficienza-efficacia dell&#8217;azione amministrativa, non è dato sapere. <br /> Una recente Dottrina<a title="">[29]</a>offre una completa e ragionata sintesi del tema della <em>full jurisdiction</em>della CEDU e si spinge ad affermare senz&#8217;altro che questa (inarrestabile) spinta &#8220;superiore&#8221; condurrebbe ormai a inverare la tesi kelseniana della separazione tra due soli poteri nello Stato, legislativo ed esecutivo, <em>legis latio</em>e <em>legis executio</em>, dove amministrazione e giurisdizione sono unite in un <em>continuum</em>in cui il giudice fa l&#8217;appello sul provvedimento di primo grado dell&#8217;amministrazione<a title="">[30]</a>. <br /> Questa impostazione presta il fianco ai seguenti rilievi critici:<br /> 1) essa postula assiomaticamente che la separazione dei poteri &#8220;vera&#8221; sia quella teorizzata da Kelsen, come mera bipartizione e non tripartizione dei poteri, con la nota continuità della <em>legis executio</em>che accomunerebbe esecutivo e giudiziario: è tuttavia lecito dubitarne, poiché l&#8217;origine della teoria della separazione dei poteri va ricercata in Francia, nei prodromi della Rivoluzione francese, in un contesto in cui le Corti (i Parlamenti, come quello di Parigi e quello di Nantes, che si opposero alla esecutività dei decreti del Re) erano corpi intermedi separati, spesso ostili alla corona; un contesto, dunque, nel quale di conseguenza l&#8217;accento era posto soprattutto sulla distinzione tra esecutivo e giudiziario, ancor più che su quella tra legislativo ed esecutivo. La Costituzione francese del 1791 distingueva espressamente i tre poteri negli articoli 3, 4 e 5 del Titolo III e, nel Capitolo V, dedicato al potere giudiziario, nell&#8217;art. 3, al primo comma, recava l&#8217;inequivocabile enunciato secondo cui «<em>I tribunali non possono ingerirsi nell&#8217;esercizio del potere legislativo, o sospendere l&#8217;esecuzione delle leggi, né fare alcun atto sulle funzioni amministrative, o citare davanti ad essi gli amministratori per ragione delle loro funzioni</em>», dove lo stesso riferimento al divieto di sospendere l&#8217;esecuzione delle leggi deve essere letto alla luce delle suddette vicende legate ai Parlamenti locali, che avevano (o si arrogavano) il potere di negare l&#8217;esecutività ai provvedimenti della corona, così rivendicando poteri di cogestione e di codecisione amministrativa. <br /> La separazione dei poteri è dunque necessariamente un concetto a tre posti: uno che fa le regole, uno che le applica e un terzo che controlla se l&#8217;applicazione è conforme alle regole. È da ritenere che tale tripartizione sia in realtà coessenziale alla nozione stessa di Stato democratico di diritto e posta al centro del diritto dell&#8217;Unione europea e del diritto europeo più in generale; ed essa sembrerebbe indispensabile, nel costituzionalismo democratico contemporaneo, per calibrare il meccanismo di <em>chek and balance</em>su cui si fonda il delicatissimo equilibrio delle moderne democrazie<a title="">[31]</a>. <br /> 2) La tesi in esame propende per l&#8217;indistinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, secondo l&#8217;idea per cui la materia &#8220;civile&#8221; comprenda, identicamente, diritti soggettivi e interessi legittimi, postulando assiomaticamente la &#8220;verità&#8221; delle tesi (discutibili) espresse dalla Corte EDU (che, partendo dal diritto penale, le ha estese via via al diritto civile e al diritto amministrativo, processuale e sostanziale); al riguardo è agevole rilevare che residuano in realtà pochi dubbi sull&#8217;attualità, la vitalità e la centralità della nozione di interesse legittimo<a title="">[32]</a>, che cattura ed esprime complesse e profonde questioni riguardanti il rapporto tra autorità e libertà (e dunque tra diritto pubblico e diritto privato), nella mai risolta dialettica tra visioni che pongono l&#8217;accento sul (e attribuiscono prevalenza al) momento di sintesi dell&#8217;interesse generale e visioni che pongono viceversa l&#8217;accento sul (e attribuiscono prevalenza al) momento della difesa <em>a priori</em>dei diritti innati inalienabili dell&#8217;uomo; insomma, un &#8220;problemino&#8221; che riguarda il rapporto tra individuo e collettività organizzata, di cui si discute da sempre (da Platone ad Aristotele, da Panezio a Cicerone, da Thomas Hobbes e John Locke fino ai giorni nostri, passando per Rousseau e Montesquieu, per Kant ed Hegel, per Comte e Stuart Mill, per Herbert Spencer, <em>etc</em>., fino all&#8217;odierno dibattito che chiama in causa la paleoetnologia e l&#8217;antropologia<a title="">[33]</a>); un &#8220;problema&#8221; che mal si presta a essere ridotto negli schemi decisamente semplicistici e rigidi di un giudice sovranazionale che cerca di restringere entro un minimo comun denominatore semplice ed essenziale le diversificate culture giuridiche dei Paesi firmatari: il fatto che il Giudice europeo metta sotto un unico nome (&#8220;diritto soggettivo&#8221;<a title="">[34]</a>) cose diversissime (e che, soprattutto richiedono un regime giuridico affatto diverso), non è certo un buon motivo per rinunciare a distinguere e a comprendere.<br /> 3) la tesi in discussione non considera la giurisprudenza recente e ormai consolidatasi della Corte di cassazione a sezioni unite sull&#8217;eccesso di giurisdizione<a title="">[35]</a>che, anche sull&#8217;abbrivio di importanti pronunce della Corte costituzionale<a title="">[36]</a>, ha più e più volte affrontato il tema del limite esterno della giurisdizione amministrativa, &#8220;<em>cui non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell&#8217;attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l&#8217;esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge</em>&#8220;, ed ha più volte affermato che si verifica eccesso di potere giurisdizionale, come difetto assoluto di giurisdizione, &#8220;<em>nel caso in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa</em>&#8220;.<br /> 4) la tesi in discussione, infine, conduce al &#8220;governo dei Giudici&#8221; e aggrava la già patologica condizione di sistematica supplenza delle giurisdizioni nell&#8217;assunzione delle decisioni pubbliche (con ciò ponendosi in contrasto rispetto al forte bisogno di semplificazione e di efficacia realizzativa delle decisioni pubbliche espresso dalla società).<br />  <br /> <strong>Conclusioni.</strong><br />  <br /> Rispetto alle posizioni estreme di taluna parte della Dottrina, che fa discendere dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla <em>full jurisdiction</em>l&#8217;indistinzione tra giudice e amministratore, merita adesione &#8211; a mio avviso &#8211; la posizione equilibrata espressa dal Presidente Raimondi, che esclude che la &#8220;piena giurisdizione&#8221; debba significare <em>riesame</em>dinanzi al Giudice, né tanto meno la sua sostituzione diretta all&#8217;amministrazione nel riesercizio della funzione<a title="">[37]</a>.<br /> Il rischio insito nella tesi estrema è la deriva verso un <em>Governo dei giudici</em>e del Foro, con effetti inaccettabili di spostamento delle decisioni amministrative, sottratte in tal modo alla loro sede propria, quella politico-amministrativa, che risponde col voto democratico ai cittadini elettori e al popolo sovrano, per essere consegnate di fatto nelle mani di una élite burocratico-forense-giudiziaria autoreferenziale, che agisce in totale <em>deficit</em>democratico.<br /> Personalmente ritengo preferibile, rispetto ai &#8220;cambi di paradigma&#8221; epocali di volta in volta annunciati, un&#8217;accorta &#8220;conservazione programmata&#8221; (prendendo in prestito un concetto della tutela del patrimonio culturale) fatta di &#8220;manutenzione ordinaria&#8221; costante, con una &#8220;stretta di bulloni&#8221; del sistema che esiste, imperniato sull&#8217;idea di una funzione correttiva della Giustizia amministrativa, di controllo su tutti i profili della razionalità complessa dell&#8217;azione amministrativa, sistema che &#8211; secondo me &#8211; rappresenta un ottimo punto di equilibrio tra autorità e libertà, tra funzionalità dello Stato e tutela (piena, effettiva e anche satisfattiva) del cittadino.<br /> La Giustizia amministrativa (nella giurisdizione generale di legittimità) resta essenzialmente di tipo cassatorio, di controllo di legittimità (nei limiti della domanda), in funzione correttiva in vista del riesercizio legittimo della funzione. Il giudice, in sostanza, giudica la razionalità complessa dell&#8217;azione e della decisione amministrativa<a title="">[38]</a>, giudica di come l&#8217;amministrazione ha giudicato, ma non decide lui l&#8217;affare amministrativo: insomma, per fare degli esempi banali, il giudice giudica se la soprintendenza ha correttamente ragionato (in tutti i profili della razionalità complessa che caratterizza la decisione pubblica), non giudica il reperto archeologico; giudica di come il Comune ha ragionato nella decisione urbanistica, non giudica il corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio, <em>etc</em>. Che poi questo giudicare il ragionamento dell&#8217;amministrazione possa in taluni casi condurre, in negativo, a indicare quale debba essere il corretto assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti nell&#8217;affare amministrativo, questo è un altro discorso (noto, che non deve certo essere qui ripercorso<a title="">[39]</a>).<br /> Questo modello tradizionale &#8220;evoluto&#8221;, per come integrato nella prassi giurisprudenziale più recente e infine codificato nel d.lgs. n. 104 del 2010 (e successive modificazioni), recante il codice del processo amministrativo, offre (nella sostanza) una tutela piena (vi è ormai spazio per la tutela risarcitoria e per quella di accertamento e di condanna, con tendenziale atipicità delle azioni), che poggia, come dovrebbe essere naturale per ogni giurisdizione, sulla conoscenza compiuta e approfondita del fatto<a title="">[40]</a>e che sottopone la decisione amministrativa a ben quattro criteri (o fasi) di controllo (nei limiti, ovviamente, della domanda<a title="">[41]</a>): a) un controllo di legalità formale (la rilevazione dei vizi di incompetenza e di violazione di legge); b) un controllo di legittimità sostanziale (modulato sui tradizionali indici rivelatori dell&#8217;eccesso di potere), in termini di non illogicità e di razionalità della decisione; un controllo di attendibilità del metodo tecnico-scientifico adottato dall&#8217;amministrazione nella fase cognitiva dell&#8217;esercizio della discrezionalità tecnica, nonché di accettabilità delle conseguenziali conclusioni (sempre alla stregua di un criterio di coerenza con le conclusioni mediamente accettate dalla comunità scientifica attuale di riferimento); un test di proporzionalità e di ragionevolezza del mezzo adoperato rispetto al fine<a title="">[42]</a>e del complessivo equilibrio e bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.<br /> È nota la frustrazione degli Avvocati, che spesso si scontrano con il &#8220;muro di gomma&#8221; dell&#8217;amministrazione, che non esegue le sentenze del giudice ed elude i giudicati, riesercitando male il potere, pur dopo l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato. Gli Avvocati e le parti vorrebbero ottenere (comprensibilmente) il &#8220;bene della vita&#8221; direttamente dalle mani del giudice, senza dover passare di nuovo dall&#8217;amministrazione, senza altre lungaggini burocratiche. Il che è del tutto comprensibile, in specie ove si consideri il problema della violazione del principio della ragionevole durata del processo.<br /> Ma è sbagliato pensare di risolvere per via giudiziaria il problema dell&#8217;inefficienza dell&#8217;amministrazione, come è (ovviamente) sbagliato pensare di risolvere il problema dei tempi eccessivi della giustizia gravando il giudice di altre (e improprie e ingestibili) funzioni di &#8220;amministratore di secondo grado&#8221;.<br /> Sarebbe utile, invece, concentrare gli sforzi proprio sulla riforma della macchina amministrativa, per metterla in condizioni di poter lavorare bene nell&#8217;interesse generale del Paese.  <br /> L&#8217;ipertrofia della giurisdizione (e del contenzioso) non è la soluzione, ma è parte del problema. <br />  <br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">*</a>Il testo riproduce, con alcune integrazioni e il corredo delle note in calce, la relazione svolta il 9 dicembre 2019 nell&#8217;incontro di studi <em>La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale</em>, organizzata dal Prof. Guido Clemente di San Luca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a><em>Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del codice del processo amministrativo)</em>, comparso nella rivista <em>on line</em><em>Giust.Amm.it</em>, al sito http://www.giustamm.it, 10 luglio 2012, nonché in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1/2013;<em>Risarcimento del danno e provvedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3/2010, 857 ss., dove si prendeva spunto dalle note tesi del Capaccioli sull&#8217;atto vincolato alla luce dell&#8217;interessante numero monografico dedicato a questo illustre Autore dallarivista<em>Dir. amm</em>. (il n. 4 del 2009, 873 ss., con eccellenti interventi di F. Merusi, D. Sorace, C. Marzuoli, A. Sandulli, P. Lazzara ed altri). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Sia consentito per mera sintesi il rinvio, per quest&#8217;ordine di idee, a P. Carpentieri, <em>sub</em>voce <em>Paesaggio [dir. amm.]</em>, in <em>Diritto on line</em>Treccani, 8 giugno 2018, al sito http://www.treccani.it/enciclopedia/paesaggio-dir-amm_%28Diritto-on-line%29/, nonché <em>Il ruolo del paesaggio e del suo governo nello sviluppo organizzativo e funzionale del Ministero e delle sue relazioni inter-istituzionali</em>, in <em>Aedon</em>,<em>Rivista di arti e diritto on line</em>, n. 2/2018, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/2/carpentieri.htm, ora in G. Morbidelli, M. Morisi (a cura di) <em>Il &#8220;paesaggio&#8221; di Alberto Predieri</em>, Atti del Convegno «<em>Il &#8220;paesaggio&#8221; di Alberto Predieri. A cinquant&#8217;anni dal &#8220;Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</em>», Firenze, 11 maggio 2018, Passigli Editore, Firenze, 2019, 169 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Padova, 1995.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Milano, 1985.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>In occasione della presentazione del volume <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, a cura di M. A. Sandulli, Giuffré, Milano, 2019, presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi Roma Tre, in Roma, il 19 novembre 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>L&#8217;idea del provvedimento come decisione precettiva implica un richiamo al gradualismo giuridico (H. Kelsen, <em>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</em>, trad. it. di A. Carrino e G. Stella, Napoli, 1997; R. Carré de Malberg, <em>La teoria gradualistica del diritto</em>, a cura di A. Chimenti, Milano, 2003, soprattutto 7, 11 ss., 30; quest&#8217;ultimo Autore sviluppa in modo chiaro l&#8217;idea dell&#8217;atto amministrativo come decisione, <em>ivi</em>, 55, nonché 57 ss.). Sull&#8217;attualità e fecondità di questa nozione si vedano gli <em>Atti</em>del Convegno AIPDA &#8220;<em>Decisioni amministrative e processi deliberativi</em>&#8220;, Bergamo, 5-7 ottobre 2017, Editoriale Scientifica, 2018 (in particolare, i contributi di L. Torchia, <em>Teoria e prassi delle decisioni amministrative</em>, anche in <em>Dir. amm</em>., n. 1/2017, 1 ss., C.E. Gallo, <em>Questioni attuali sulla nullità del provvedimento amministrativo</em>, <em>ivi</em>, 43 ss., R. Cavallo Perin, <em>La validità dell&#8217;atto amministrativo tra legge, principi e pluralità degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4/2017, 635 ss., con un&#8217;esaustiva trattazione di teoria generale, A. Romeo, <em>Dalla forma al risultato: profili dogmatici ed evolutivi della decisione amministrativa</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 3/2018, 551 ss., con ampi richiami di dottrina, nonché L. Casini, <em>La decisione amministrativa nello spazio giuridico globale</em>). Si veda anche, del sottoscritto, <em>Nullità e teorie dell&#8217;atto amministrativo</em>, nella rivista <em>on line Giustamm.it</em>(al sito http://www.giustamm.it), ottobre 2007. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Tra i primi a fare uso di questa terminologia, con riferimento ai provvedimenti di tutela del patrimonio culturale, vi è il Prof. Guido Clemente di San Luca, che parla in proposito di &#8220;<em>scivolamento della discrezionalità tecnica nella discrezionalità amministrativa</em>&#8221; (G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2005, 198).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>F. Follieri, <em>La giurisdizione di legittimità e la full jurisdiction. Le potenzialità del sindacato confutatorio</em>, nella Rivista<em>P.A. &#8211; Persona e Amministrazione</em>, n. 2 del 2018, 133 ss.; <em>Id</em>., <em>Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo</em>, Milano, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>E. Capaccioli, <em>Sulla natura della pretesa al risarcimento dei danni da guerra</em>, in <em>Id</em>.,<em>Diritto e processo, scritti vari di diritto pubblico</em>, Padova, 1978. Su questo fondamentale A. cfr. F. Merusi, <em>La teoria generale di Enzo Capaccioli nel dibattito amministrativo contemporaneo</em>, in <em>Dir. civ</em>., n. 2/2009, 873 ss.; A. Orsi Battaglini, <em>Attività vincolata e situazioni soggettive &#8211; Nota su alcuni temi di Enzo Capaccioli, in Studi in ricordo di Enzo Capaccioli</em>, Milano, 1988, nonché in <em>Riv. trim. dir. civ</em>., 1988, 3 ss., nonché i contributi qui richiamati in nota 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Si prescinde in questa sede dalla critica di carattere più generale alla dicotomia &#8220;<em>norme di relazione&#8221; &#8211; &#8220;norme di azione</em>&#8221; e dalla questione se e fino a che punto l&#8217;idea che l&#8217;atto (se interamente) vincolato generi diritti soggettivi (e non interessi legittimi), con gli annessi riflessi in tema di riparto di giurisdizione [critiche sulle quali si veda di recente M. Mazzamuto, <em>La discrezionalità come criterio di riparto della giurisdizione e gli interessi legittimi fondamentali</em>, relazione al Convegno internazionale su <em>Funzione amministrativa e diritti delle persone con disabilità</em>, Napoli 6 dicembre 2019), pubblicato nel sito della Giustizia amministrativa, 13 gennaio 2020, https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/mazzamuto-la-discrezionalita-come-criterio-di-riparto-della-giurisdizione-e-gli-interessi-legittimi-fondamentali).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Esprimono scetticismo sulla vincolatività dell&#8217;atto F. Follieri, <em>Decisione amministrativa e atto vincolato</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 5 aprile 2017, nonché L. Viola, <em>Atti vincolati, hard cases e riparto di giurisdizione</em>, <em>ivi</em>, n. 14 &#8211; 12 luglio 2017. Osserva A. Fabri, <em>L&#8217;ultronea protezione dell&#8217;interesse legittimo oppositivo e l&#8217;affermazione della concezione giusformalistica del rapporto tra difformità e invalidità in presenza di attività vincolata, dopo l&#8217;art. 21 octies, l. n. 241/1990</em>, in <em>Giust.Amm</em>., n. 7 &#8211; 2018 [5860], <em>Giornate di studio in onore di Enrico Follieri. Diritto e processo amministrativo, 4 luglio 2018</em>, al sito https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5860: &#8220;<em>E&#8217; dirimente, allora, stabilire quale sia il concetto di attività vincolata assunto dal legislatore e cioè se per potere vincolato si intenda solo l&#8217;ipotesi in cui la decisione amministrativa sia integralmente predeterminata dalla legge o se l&#8217;assenza di qualsiasi margine di valutazione, da parte della pubblica amministrazione, debba riguardare anche il presupposto, affinché si &#8220;perfezioni&#8221; la nozione di azione vincolata, contemplata dall&#8217;art. 21 octies, l. n. 241/1990, utile ad escludere l&#8217;annullamento del provvedimento</em>&#8221; (l&#8217;A, condivisibilmente sembra optare per la seconda soluzione, restrittiva dell&#8217;area dell&#8217;attività realmente vincolata). R. Ferrara, <em>Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4/2019, 773 ss., osserva come &#8220;<em>il potere amministrativo assolutamente vincolato, o comunque vincolato tuot court, sulla cui base molte teorie generali con importanti ricadute sul piano pratico sono state costruite, in realtà forse non esiste in quanto tale oppure è comunque merce assai rara</em>&#8221; (790). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Offrono ulteriori spunti di riflessione su questa falsariga &#8211; nella direzione della insufficienza della vecchia idea della discrezionalità dell&#8217;amministrazione come bilanciamento di valori e di interessi &#8211; i recenti dibattiti sviluppatisi a margine dell&#8217;introduzione, in Italia, del così detto <em>Freedom of information act</em>(FOIA), ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, con annessa discussione sulla natura, discrezionale o vincolata, della decisione dell&#8217;amministrazione sulle domande di accesso civico generalizzato, nonché a margine di alcune pronunce giurisprudenziali in tema di impiego di algoritmi da parte dell&#8217;amministrazione per la gestione di talune procedure concorsuali, con annessa discussione sull&#8217;<em>ubi consistam </em>della (residua) &#8220;discrezionalità&#8221; (come irriducibilità dell&#8217;intervento umano al calcolo della macchina) in tali procedure. Sul primo versante si veda M. Savino, <em>Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 3/2019 453 ss., soprattutto 483 ss., dove l&#8217;assunzione del rigido schema dicotomico tradizionale &#8220;discrezionalità amministrativa <em>vs</em>. attività vincolata&#8221; impedisce la rilevazione dell&#8217;ineliminabile contenuto ermeneutico della decisione dell&#8217;amministrazione in ordine alle domande di accesso generalizzato, che tutto è fuorché un caso di attività propriamente vincolata. Sul secondo versante si veda R. Ferrara, <em>Il giudice amministrativo e gli algoritmi</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Il riferimento, in estrema sintesi, è alla tradizionale impostazione riassunta da A. Piras, voce <em>Discrezionalità</em>, in <em>Enc. Dir</em>., vol XIII, Milano, 1964, 65 ss., nota bibliografica, 90, con il richiamo al &#8220;<em>vasto movimento di idee che ha portato alla riduzione dell&#8217;attività amministrativa entro modelli dommatici determinati dalle esigenze costruttive di una teoria unitaria degli atti amministrativi e giurisdizionali</em>&#8221; (impostazione per la quale non può che riprodursi l&#8217;indicazione bibliografica ivi contenuta: Laband,<em>Das Staatsrecht des deutschen Reiches</em>, Tübingen, 1876; Jellinek G., <em>Allgemeine Staatslehre</em>, Berlin, 1929; Mayer O., <em>Deutsches Verwalungsrecht </em>3, Berlin, 1929; e, riassuntivamente, M. S. Giannini, voce <em>Atto amministrativo</em>, <em>Enc. Dir</em>., vol. IV, Milano, 1959, 161 ss.). L&#8217;Illustre A. richiama altresì &#8220;<em>la polemica tra il Bernatzik e il Tezner, apparsa nella Grünhut&#8217;s Zeitschr., 1891, 148 e 1892</em>&#8220;. Su queste tematiche, in generale, pare sufficiente il rinvio a. M. S. Giannini, voce <em>Atto amministrativo</em>, in <em>Enc. Dir</em>., Milano, 1959, 161 e ss., <em>Id.</em>,<em>Diritto amministrativo</em>, vol. I, Milano, 1970, 545 ss.; B. G. Mattarella, <em>Il provvedimento</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, <em>Diritto amministrativo generale</em>, 2^ ed., Milano, 2003, 823 ss.; <em>Id</em>., <em>ivi, L&#8217;attività</em>, 758 ss., con ampi richiami; F.G. Scoca, <em>La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1/1995, 1 ss.; <em>Id</em>., <em>Autorità e consenso</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 3/2002, 453; R. Villata, M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Torino, 2006, 51 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Wilhelm Dilthey, <em>Introduzione alle scienze dello spirito</em>(1883). Ma anche George Simmel e Max Weber.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>A partire dalla critica della dicotomia &#8220;analitico-sintetico&#8221; svolta da Willard Van Orman Quine (<em>Due dogmi dell&#8217;empirismo</em>, in <em>Da un punto di vista logico</em>, 1953, trad. it., a cura di P. Valore, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, 35 ss.) e da Donald Davidson (<em>Sulla verità</em>, trad. it. di S. Levi, Laterza, Roma-Bari, 2006). Si veda inoltre H. Putnam, <em>Fatto/valore; fine di una dicotomia</em>, trad. it. di G. Pellegrino, Roma, 2004, secondo il quale anche le descrizioni più oggettive sono sempre cariche di teoria (<em>theory laden</em>) ed è difficile distinguere fatti e valori. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>A partire dal dibattito sviluppati a seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, le coppie di termini &#8211; &#8220;sindacato intrinseco-estrinseco&#8221; e &#8220;sindacato forte-debole&#8221; &#8211; sono variamente caratterizzate, in termini non sempre coerenti e limpidi. Si veda in generale F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2^ ed., Milano, 2007, 964-965 e, più di recente, per una ricognizione molto chiara e condivisibile sul tema, R. Giovagnoli, <em>Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale</em>, al sito http://www.giustizia-amministrativa.it (marzo 2013), nonché F. Cintioli, <em>Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l&#8217;effetto vincolante dell&#8217;art. 7, d.lg. 19 gennaio 2017, n. 3)</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 4/2018, 1207 ss.; <em>Id</em>.,<em>Discrezionalità tecnica (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. Dir., Annali</em>, II, 471 ss. e C. Deodato, <em>Nuove riflessioni sull&#8217;intensità del sindacato del giudice amministrativo</em>, in <em>Federalismi,it</em>. n. 2/2017, al sito http://www.federalismi.it/nv14/. Una ripresa di questi temi anche in M. Giavazzi, <em>L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica</em>, in Giust.Amm., n. 8 &#8211; 2018 [5919], al sito https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5919, che osserva, a proposito del sindacato &#8211; estrinseco &#8211; <em>sulla discrezionalità tecnica in tema di anomalia delle offerte </em>&#8211; citando Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 4384, che,<em>&#8220;Con ciò, dunque, si «pone una chiara limitazione ai poteri del giudice amministrativo, circoscrivendoli al sindacato estrinseco, o di ragionevolezza, che è ben inferiore al c.d. sindacato intrinseco debole, o di attendibilità, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha codificato per diverse materie, come nel diritto pubblico dell&#8217;economia, nei giudizi medico-legali, nei giudizi su prove concorsuali»</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>È noto che il c.p.a. mantiene fermo, sotto questo profilo, l&#8217;impianto tradizionale (con gli artt. 7, comma 6, c.p.a., secondo periodo &#8211; che prevede espressamente il potere del giudice amministrativo di sostituirsi all&#8217;amministrazione esclusivamente nell&#8217;esercizio della giurisdizione di merito &#8211; e 32, comma 34, comma 4, stesso codice &#8211; che, a presidio del principio di divisione dei poteri, vieta al giudice di &#8220;<em>pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>&#8220;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>P. Lazzara, <em>L&#8217;opera scientifica di Enzo Capaccioli tra fatto, diritto e teoria generale</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4 del 2009, 955 ss. (975). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Secondo la teoria delle inferenze sintetiche di Charles Sanders Peirce (su cui si veda K. O. Apel, <em>Discorso, verità, responsabilità</em>, Guerini e associati, Milano, 1997, 71, 77, 109).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Sul tema cfr. A. Kaufmann, <em>Filosofia del diritto ed ermeneutica</em>, a cura di G. Marino, Milano, 2003, in particolare, <em>Prefazione</em>, 10, e <em>Riflessioni per un fondamento ontologico dell&#8217;ermeneutica giuridica</em>, 160 ss.: il &#8220;circolo ermeneutico&#8221; nell&#8217;interpretazione giuridica consiste nella &#8220;<em>referenzialità originaria di designato e designazione. Tra il linguaggio e la cosa detta nel linguaggio, per cui la norma di legge astratta e il caso ancora amorfo non producono diritto, né ognuno per sé, né tutti e due insieme. Essi sono, l&#8217;una e l&#8217;altro, a un tempo, materiali grezzi. Perché da essi nasca una «fattispecie concretizzata» e uno «stato di cose qualificato», occorre che la norma e il caso siano prima messi in rapporto, che il loro senso acquisti concretezza nel linguaggio. Ciò però non può avvenire in atti isolati, ma solo in uno scambio reciproco, circolare, dalla legge al caso e dal caso alla legge. Dipende dalla precomprensione del caso la determinazione che questa e non quella sia, secondo il suo senso, la legge propria del caso, così come, al contrario, il senso giuridico del caso non si rivela se non grazie alla precomprensione della legge. Solo quando la fattispecie e lo stato di fatto si dispiegano reciprocamente e tra loro si instaura un rapporto di senso, una corrispondenza, solo allora può realizzarsi il loro ordinarsi nel sillogismo, la sussunzione</em>&#8220;. <em>Contra</em>, per una posizione neopositivistica, per cui la sentenza &#8220;giusta&#8221; è solo quella &#8220;esatta&#8221; o &#8220;corretta&#8221;, nel senso che &#8220;<em>deve assegnare correttamente il torto e la ragione sulla base del diritto positivo</em>&#8220;, M. Luciani, <em>Il &#8220;giusto&#8221; processo amministrativo e la sentenza amministrativa &#8220;giusta&#8221;</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1 del 2018, 36 ss., 61 e 62.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>F. Trimarchi Banfi, <em>Ragionevolezza e razionalità delle decisioni amministrative</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 2 del 2019, 313 ss. (le citazioni nel testo sono tratte dalle pagg. 324 e 325).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Una sintesi efficace in L. Lentini, <em>Fallibilismo e razionalismo critico</em>, in G. Fornero, <em>Da Gadamer alla filosofia analitica</em>, in N. Abbagnano, G. Fornero, P. Rossi, <em>Filosofia &#8211; storia, parole, temi</em>, vol. 8, 120 ss., Utet. Milano, 1993 (poi Utet &#8211; Corriere della sera, Milano, 2018).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>C&#8217;è da aggiungere, avendo riguardo a questo specifico settore del diritto amministrativo, che, frequentemente, nelle decisioni amministrative concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale si registra una sorta di progressione dalla discrezionalità tecnica a quella amministrativa, oppure una commistione di elementi riferibili all&#8217;uno e all&#8217;altro tipo di discrezionalità, oppure, ancora, una sommatoria, in parallelo o in successione, dei due tipi di giudizio: si è già detto come, al riguardo, attenta Dottrina parli di &#8220;<em>scivolamento dalla discrezionalità tecnica a quella amministrativa</em>&#8221; (G. Clemente di San Luca, qui in nota 7). Altri A. (G. Sciullo, <em>Valori &#8216;freddi&#8217; del diritto e cose d&#8217;arte: il caso dell&#8217;Uomo Vitruviano</em>, in Aedon, <em>Rivista di arti e diritto on line</em>, n. 3 del 2019) hanno evidenziato come nel caso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esportazione temporanea di un&#8217;opera d&#8217;arte per una mostra all&#8217;estero si cumulino valutazioni tecnico-discrezionali di tutela (afferenti alla valutazione del pericolo per l&#8217;integrità dell&#8217;opera) e valutazioni di discrezionalità amministrativa relative al bilanciamento tra le esigenze di valorizzazione del museo, sede dell&#8217;opera, e quelle della promozione della cultura italiana all&#8217;estero e del rispetto di eventuali impegni internazionali assunti a livello politico-diplomatico. Il difficile tema del rapporto tra tecnica e politica in questa materia è indagato negli interventi comparsi nel n. 3/2016 di <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em>(G. Sciullo, <em>Presentazione</em>, P. Carpentieri, <em>Semplificazione e tutela</em>, G. Severini, <em>Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità</em>, F. Cortese, <em>Le amministrazioni e il paesaggio, tra discorso di verità e discorso di volontà</em>, G. Sigismondi, <em>Valutazione paesaggistica e discrezionalità tecnica: il Consiglio di Stato pone alcuni punti fermi</em>), al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/3/index316.htm.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6030 [&#8220;<em>Il sindacato giurisdizionale volto ad accertare le intese anticoncorrenziali è finalizzato a verificare se l&#8217;Autorità ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell&#8217;amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, la giurisprudenza amministrativa più recente &#8211; superate alcune incomprensioni lessicali legate all&#8217;inziale distinzione tra sindacato &quot;debole&quot; e &quot;forte&quot; &#8211; ha ammesso una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall&#8217;amministrazione. Si è affermato che &quot;l&#8217;unico limite in cui si sostanzia l&#8217;intangibilità della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando ad un certo problema tecnico ed opinabile (in particolare, la fase di c.d. &quot;contestualizzazione&quot; dei parametri giuridici indeterminati ed il loro raffronto con i fatti accertati) l&#8217;Autorità ha dato una determinata risposta, il giudice (sia pure all&#8217;esito di un controllo &quot;intrinseco&quot;, che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall&#8217;Amministrazione) non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell&#8217;Autorità, dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto&quot; (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990). Tale sindacato è stato definito di &quot;&quot;attendibilità tecnica&quot; e &quot;non sostitutivo&quot;&quot; (Cons. Stato, sez. VI, n. 4990 del 2019, cit.)</em>&#8220;]. Le sentenze del Giudice amministrativo citate in questo scritto sono consultabili al sito ufficiale della Giustizia amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Per una panoramica delle più recenti posizioni dottrinali cfr. <em>Atti</em>del Convegno <em>Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi tra separazione dei poteri e sovranità dell&#8217;individuo</em>, 9 marzo 2018, presso l&#8217;Università Telematica Pegaso, Sala degli Specchi, Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento 48, Napoli, nonché i contributi svolti nell&#8217;ambito delle <em>Giornate di studio in onore di Enrico Follieri. Diritto e processo amministrativo, 4 luglio 2018</em>, raccolti in <em>Giust.Amm</em>., n. 7 &#8211; 2018 [5860], al sito https://www.giustamm.it/, cui<em>adde</em>gli interventi contenuti nel numero speciale della Rivista <em>P.A. Pers. e amm</em>., 2018, sulla <em>full jurisdiction</em>, richiamati anche in L. R. Perfetti, <em>Legge-provvedimento, emergenza e giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2019, 1021 ss., in nota 21 di pag. 1034. Si veda inoltre G. D. Comporti, 22 ss., <em>Dalla giustizia amministrativa come potere alla giurisdizione amministrativa come servizio</em>, in <em>Id</em>. (a cura di), <em>La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza)</em>, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana &#8211; Studi</em>, vol VII, Firenze University Press, 2016, 22 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>C. Calabrò, voce <em>Giudicato, diritto processuale amministrativo</em>, in <em>E.G.T</em>., Roma, 2003. In generale sul tema F. Patroni Griffi, <em>Il giudicato amministrativo e la sua ottemperanza</em>, in G. Morbidelli (a cura di), <em>Codice della giustizia amministrativa</em>, 2^ ed., Milano, 2008; L. Maruotti, <em>Il giudicato</em>, in S. Cassese (a cura di), T<em>rattato di diritto amministrativo; diritto amministrativo speciale</em>, V, <em>Il processo amministrativo</em>, Milano, 2003; F. Satta, voce <em>Giurisdizione esclusiva</em>, in <em>Enc. Dir</em>., <em>Aggiornamento</em>, vol. V, Milano, 2001, 571 ss., soprattutto, 581 e nota 27. Il tema del giudicato a formazione progressiva è rimesso in discussione da Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2015, n. 3587 (ord.za), che ha sollevato dinanzi all&#8217;adunanza plenaria la questione della perdurante attualità di tale configurazione rispetto al c.p.a. La plenaria ha, invece, correttamente confermato questa impostazione (Cons. Stato, ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11, criticamente annotata da N. Spadaro, <em>Giudicato a formazione progressiva e diritto europeo. Un&#8217;occasione sprecata dall&#8217;Adunanza Plenaria</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 4/2016, 1159 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6030, <em>cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>M. Allena, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali </em>versus<em>obblighi internazionali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 4/2012, 1602 ss.; E. Follieri, <em>Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 3/2014, 605 ss.; G. Tropea<em>, La specialità del giudice amministrativo, tra antiche criticità e persistenti insidie</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3/2018, 889 ss. C. Padula (a cura di), <em>La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?</em>, n. 16 della collana <em>Temi giuridici ed economici</em>della casa editrice Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, nonché gli interventi contenuti nel numero speciale della Rivista <em>P.A. Pers. e amm</em>., 2018, sulla <em>full jurisdiction</em>, richiamati anche in L. R. Perfetti, <em>Legge-provvedimento, emergenza e giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2019, 1021 ss., in nota 21 di pag. 1034; si veda anche L. Iannotta, <em>Considerazioni sul controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi alla luce dell&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2019, 731 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>F. Goisis, <em>La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti</em>, in Dir. <em>proc. amm</em>., n. 2/215, 547 ss.; <em>Id</em>., <em>La Full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri</em>, <em>Dir. amm</em>. n. 1/2018, 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>E&#8217; noto che nella prospettazione di J. Locke la separazione dei poteri riguardava solo l&#8217;esecutivo e il legislativo. H. Kelsen, <em>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</em>, trad. it. di A. Carrino e G. Stella, Napoli, 1997, 562, rileva che &#8220;<em>per la costruzione giuridica non fa molta differenza se la discrezionalità compete ad un organo giudiziario o ad un organo amministrativo</em>&#8220;, ed osserva altresì (492, nota 10) che &#8220;<em>la separazione all&#8217;interno dell&#8217;esecutivo tra giurisdizione ed amministrazione è di natura secondaria e riveste un minore significato</em>&#8220;. Per la radicale critica del Kelsen alla distinzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, sull&#8217;assunto che le funzioni statali sono due e soltanto due, la funzione normativa e quella esecutiva: <em>legis latio</em>e <em>legis executio</em>, cfr. F. Modugno, voce <em>Poteri (divisione dei</em>), in <em>Noviss. Digesto it</em>., vol. XIII, Torino, 1957, 482 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Sul principio di divisione dei poteri nella sua origine francese e sul suo nesso (dall&#8217;A. in realtà in parte negato) con il contenzioso amministrativo, in relazione al divieto del giudice di sostituirsi all&#8217;amministrazione e di giudicare su poteri non ancora esercitati, M. Mazzamuto, <em>Il principio del divieto di pronuncia con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1 del 2018, 67 ss. Sui rapporti tra legge, provvedimento e sentenze del giudice, nel sistema delle fonti produttive della normazione, in un contesto gradualista, cfr. R. Carré de Malberg, <em>La teoria gradualistica del diritto</em>, a cura di A. Chimenti, Milano, 2003, <em>passim</em>. Cfr anche B. Tonoletti, <em>L&#8217;accertamento amministrativo</em>, Padova, 2001, 24 ss. Il rapporto tra giudice amministrativo e amministrazione è indagato da G. Tropea,<em>L&#8217;ibrido fiore della conciliazione: i nuovi poteri del giudice amministrativo tra giurisdizione ed amministrazione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2011, 965 ss. La giurisprudenza amministrativa più recente ha giustamente colto la centralità del riferimento alla divisione dei poteri: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 833, nonché ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Si veda da ultimo F. Patroni Griffi, <em>Itinerari della Giustizia amministrativa e del suo giudice</em>(Relazione introduttiva al Convegno per i 130 anni della Quarta Sezione del Consiglio di Stato &#8211; Palazzo Spada, 20 novembre 2019), consultabile al sito della Giustizia amministrativa, che ha ribadito, tra l&#8217;altro, la nota e ampia diffusione del concetto nello stesso diritto anglosassone. Il recente dibattito (si veda, per tutti, F.G. Scoca, <em>L&#8217;interesse legittimo. Storia e teoria</em>, Torino, 2017, nonché la chiara sintesi di R. Villata, <em>Appunti per un dialogo costruttivo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1 del 2019, 221 ss., cui <em>adde</em>F. Francario, <em>Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa. Saggi sulla giustizia amministrativa</em>, Napoli, 2019, 498 e 553.) sembra aver archiviato la vecchia idea della &#8220;trasfigurazione e morte&#8221; dell&#8217;interesse legittimo, che si dimostra invece concetto più vitale e attuale che mai e si pone, oggi, come una delle nozioni più chiare e meglio definite nella concettuologia giuridica, nonostante il <em>de profundis</em>intonato da autorevole Dottrina processualcivilistica, soprattutto dopo la sentenza n. 500 del 1999 della Cassazione sulla risarcibilità del danno da lesione dell&#8217;interesse legittimo [A. Orsi Battaglini &#8211; C. Marzuoli, <em>La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato alla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell&#8217;interesse legittimo</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 1999, 487 ss.; F. D. Busnelli, <em>La responsabilità per esercizio illegittimo della funzione amministrativa vista con gli occhiali del civilista</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4/2012, 531 ss. &#8211; ed ivi richiami, tra cui F. Ledda, <em>Polemichetta breve intorno all&#8217;interesse legittimo</em>, in <em>Giur. It</em>., 1999, IV, 2216, che giudica &#8220;impresentabile&#8221; il sistema italiano, e A. Gambaro, <em>La sentenza n. 500 ed il diritto civile dello Stato</em>, <em>Riv. dir. civ</em>., 2000, I 356, che considera l&#8217;interesse legittimo &#8220;<em>una particolarità inesprimibile nelle altre lingue ufficiali dell&#8217;Unione europea</em>&#8220;; S. Giacchetti, <em>La rivoluzione silenziosa del codice di procedura amministrativa recita un requiem per l&#8217;interesse legittimo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, 335 ss.; A. Romano, <em>Sono risarcibili, ma perché devono essere interessi legittimi?</em>, in <em>Foro It.</em>, 1999, 3222 ss. &#8211; dove peraltro l&#8217;Illustre A., che riconduceva l&#8217;illecito risarcitorio al comportamento dell&#8217;amministrazione, lungi dal dubitare dell&#8217;<em>ubi consistam </em>dell&#8217;interesse legittimo, dubitava che le situazioni soggettive risarcibili esaminate dalla Cassazione ivi annotata fossero in realtà interessi legittimi pretensivi e non, invece, aspettative di diritti soggettivi; L. Benvenuti, <em>Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo</em>, Milano, 2002, 237, che, a proposito dell&#8217;interesse legittimo parlava incisivamente di &#8220;<em>storia tormentata fatt&#8217;a posta per confondere e imbrogliare</em>&#8220;; com&#8217;è noto, fu F. Benvenuti a denominare &#8220;<em>reperto archeologico</em>&#8221; l&#8217;interesse legittimo; M. S. Giannini parlava di &#8220;<em>oggetto misterioso</em>&#8221; (cito da Andrea Pubusa, <em>L&#8217;interesse legittimo, un dono, un furto con destrezza e forse finalmente un diritto o quasi (ovvero l&#8217;opera di Enrico Follieri, gioioso e instancabile costruttore di tutele</em>, in <em>Giust.Amm</em>., n. 7 &#8211; 2018 [5854], <em>Atti del Convegno Giornate di studio in onore di Enrico Follieri. Diritto e processo amministrativo</em>, 4 luglio 2018); L. Ferrara, <em>Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa</em>, Milano, 2003; F. Volpe, <em>Norme di relazione, norme d&#8217;azione e sistema italiano di giustizia amministrativa</em>, Padova, 2004, 269 ss. &#8211; che ipotizza un rapporto obbligatorio di fonte legale a contenuto non patrimoniale in cui sulla p.a. gravano contestualmente un obbligo di prestazione verso il privato e un dovere a presidio dell&#8217;interesse pubblico, posto da norme d&#8217;azione; A. Proto Pisani, <em>Appunti sul giudice delle controversie tra privati e pubblica amministrazione</em>, in <em>Foro it</em>., 2009, V, 369 ss. &#8211; secondo cui la figura dell&#8217;interesse legittimo sarebbe scomparsa e residuerebbe, nel confronto tra p.a. e cittadino, la sola, tradizionale coppia pretesa-obbligo; secondo queste posizioni, dunque, verrebbe meno la distinzione tra dovere e obbligo, come tratteggiata da Santi Romano (<em>Doveri, Obblighi,</em>in <em>Frammenti di un dizionario giuridico</em>, Milano, 1983, ristampa inalterata dell&#8217;opera del 1947, 98) e l&#8217;idea, ivi lumeggiata, di doveri &#8211; tipicamente quelli della funzione pubblica &#8211; non correlativi a specifici diritti soggettivi &#8220;<em>e che quindi rimangono fuori l&#8217;orbita di ogni rapporto giuridico con singole cose o singole persone</em>&#8221; (104); da ultimo B. Spampinato, <em>Interesse legittimo e dintorni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 2 del 2019, 275 ss., che ancora insiste sull&#8217;idea riduzionista che mira a tutti i costi, contro ogni evidenza della realtà sociale, a voler annullare la categoria dell&#8217;interesse legittimo entro la nozione di diritto soggettivo]. Del tutto condivisibile appare, dunque, riguardo a quelle tesi, la critica di R. Villata, <em>Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 4/2009, 915 ss. Un richiamo netto e chiaro ai principi in M. Mazzamuto, <em>A cosa serve l&#8217;interesse legittimo?</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1/2012, 46 ss. Sia consentito altresì richiamare, in tema, P. Carpentieri, <em>Sull&#8217;irriducibilità del processo amministrativo al processo civile (nota a Corte cost. n. 94 del 4 maggio 2017)</em>, in <em>Giust.Amm.it</em>(al sito http://www.giustamm.it), 27 luglio 2017, con riferimento alla nota sentenza della Consulta che ha ribadito le differenze ontologiche tra diritto soggettivo e interesse legittimo e ne ha certificato la perfetta conformità al dettato costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Se venga prima l&#8217;individuo o la società organizzata è questione che è al centro della migliore antropologia, dalla tesi del primato della struttura sull&#8217;uomo degli strutturalisti francesi del secolo scorso (rileva Max Horkheimer, <em>Eclisse della ragione</em>, trad. di E. V. Spagnol, Einaudi, Torino, 2000, 95: &#8220;<em>I sociologici francesi</em>&#8211; il riferimento è a E. Durkheim &#8211; <em>ci hanno insegnato che l&#8217;ordinamento gerarchico dei concetti generali primitivi rifletteva l&#8217;organizzazione della tribù e il suo potere sull&#8217;individuo</em>&#8220;), alle teorie di A Ghelen, <em>L&#8217;uomo delle origini e la tarda cultura</em>, a cura di V. Rasini, trad. it. di E. Tetamo, Mimesis, Milano, 2016, fino agli studi più recenti (ad es., M. Tomasello, <em>Storia naturale della morale umana</em>, trad. it. di S. Parmigiani, Cortina Editore, Milano, 2016).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Resta fondamentale la lezione dei nominalisti: A. Ross, <em>La definizione nel linguaggio giuridico</em>, in <em>Diritto e analisi del linguaggio</em>, a cura di U. Scarpelli, Milano, 1976, pag. 207, osserva condivisibilmente che i termini che designano diritti, come la &#8220;proprietà&#8221;, inseriti tra i fatti condizionanti e le conseguenze condizionate, sono in realtà parole senza alcun riferimento semantico proprio, che servono esclusivamente come strumenti di presentazione. In questo senso è più accettabile la tesi che tende a &#8220;sdrammatizzare&#8221; la questione classificatoria delle situazioni soggettive nelle categorie tipologiche &#8220;diritto soggettivo&#8221; e interesse legittimo&#8221;, badando soprattutto al tipo di tutela apprestato dall&#8217;ordinamento (L. R. Perfetti, <em>Poteri procedimentali come diritti fondamentali. Oltre la contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 3/2012; per un caso applicativo relativo all&#8217;accesso civico generalizzato, cfr. M. Savino, <em>Il FOIA italiano</em>, <em>cit</em>., 482).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>A partire da Cass., ss.uu., 9 novembre 2011, n. 23302 (in <em>Dir. proc. amm</em>., 1/2012, 127 ss., con nota di G. Mari); Cass., ss. uu., 17 febbraio 2012, n. 2312 [commentata da F. Volpe, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica tra vecchio e nuovo rito (considerazioni a margine della sentenza Cass. SS.UU.)</em>, in <em>Giust.amm</em>., 28 febbraio 2012], proseguendo lungo una serie continua di pronunce analoghe (Cass., ss.uu., n. 19787 del 2015, in tema di delibere del CSM di conferimento di incarichi direttivi; 17 novembre 2016, n. 23396). Sull&#8217;eccesso di potere giurisdizionale si vedano, tra le più recenti, Cass., ss. uu., ord. 16 maggio 2019, n. 13243; 12 giugno 2019, n. 15744; sentenza 30 agosto 2019, n. 21869; 11 novembre 2019, n. 29086, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30803. Significativa la recente Cass, sezioni unite civili, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33094, che ha escluso l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 388 del 2018, in tema di impugnazione di un&#8217;interdittiva antimafia (secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe realizzato «un&#8217;ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale dal punto di vista dello sconfinamento nella sfera del merito perché, seppure nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, finisce per sostituirsi alla volontà ed alla motivazione espresse dalla Amministrazione prefettizia»; esso, in altri termini, anziché limitarsi ad effettuare il sindacato di legittimità sugli atti impugnati, avrebbe individuato una ragione estranea e perfino posteriore per giustificare la legittimità di quegli atti, esercitando un sindacato di merito ed esorbitando in tal modo dai confini del proprio potere giurisdizionale&#8221;) La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo che: &#8220;<em>l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell&#8217;art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile soltanto quando l&#8217;indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l&#8217;esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa. Tali condizioni, però, non sussistono nel caso in esame, nel quale ogni eventuale (ipotetico) errore rimarrebbe ristretto nei limiti dell&#8217;</em>error in iudicando <em>e, in quanto tale, sarebbe sottratto al sindacato sui limiti esterni della giurisdizione rimesso a queste Sezioni Unite</em>&#8220;. Nello stesso si muove anche il Giudice amministrativo (CGA, 10 giugno 2011, n. 418, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 2 del 2012, 717 ss., con nota di G. Tropea, <em>Il vincolo etnoantropologico tra discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità: &#8220;relazione pericolosa&#8221; o &#8220;attrazione fatale&#8221;?</em>), nonché Cons. Stato, ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6 (consultabile al sito ufficiale della Corte o al sito <em>Consulta Online</em>(http://www.giurcost.org/).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>G. Raimondi, <em>L&#8217;intensità del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in <em>P.A. Pers. e amm</em>., 2018, 9 ss. In tal senso anche l&#8217;ampio studio di anche L. Iannotta, <em>Considerazioni sul controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi alla luce dell&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Qui torna utile un mio non recente contributo, nel quale avevo evidenziato come, sulla linea della teoria degli atti linguistici (C. S. Peirce, J. L. Austin, J. Searle) e della teoria dell&#8217;agire comunicativo di J. Habermas, l&#8217;agire amministrativo, in quanto agire razionale orientato all&#8217;intesa, implica il divieto per l&#8217;amministrazione di porre in essere azioni di tipo strategico (egoistico) e il correlativo obbligo di garantire la riscattabilità del valore (complesso) di verità (la forza illocutiva) dei propri assunti, posti a base della scelta operata. Questa riscattabilità &#8211; si era altresì chiarito &#8211; deve soddisfare un quadruplice criterio di giustificazione razionale: un primo criterio (teleologico) di corrispondenza ai fini (ai valori) dati dalla legge; un secondo criterio (proposizionale) di verità riguardo ai presupposti di fatto assunti a base della decisione amministrativa; un terzo criterio (deontologico) di giustezza normativa (in base a regole giuridiche procedurali e sostanziali) ; infine, un quarto criterio (empirico) di razionalità, proprio dell&#8217;agire orientato a uno scopo pratico-sociale (non strategico, ma orientato all&#8217;intesa comunicativa), che si riassume nella proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini [P. Carpentieri, <em>La razionalità complessa dell&#8217;azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato</em>, in F<em>oro Amm. &#8211; TAR</em>, n. 7-8/2005, 2652 ss., nonché, con aggiunte e integrazioni, in P. Stanzione e A. Saturno (a cura di), <em>Il diritto privato della pubblica amministrazione</em>, Padova, 2006, 80 ss., con il titolo <em>La razionalità complessa dell&#8217;azione amministrativa. Note a margine del nuovo comma 1-bis dell&#8217;art. 1 della legge 241 del 1990</em>].</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Secondo il vecchio adagio <em>Juger l&#8217;administration, c&#8217;est encore administrer</em>(attribuito a Henrion de Pansey, <em>De l&#8217;autorité judiciaire en France</em>, 1827).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>Giustamente sottolinea la centralità della cognizione piena del fatto L. Iannotta, <em>op. cit</em>.., soprattutto 740 e 753 (il che, peraltro, sembra essere in un certo senso un modo diverso per esprimere il concetto della <em>ipsa res justa</em>di cui parla A. Kaufmann, <em>op. cit</em>., 97 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>La pienezza della cognizione giurisdizionale deve naturalmente essere legata alla corretta impostazione e alla completezza della domanda, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come bene sottolinea sempre L. Iannotta, <em>op. ult. cit</em>., 754 e nota 47).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Sul principio di proporzionalità, la cui prima enunciazione sembra risalire al Romagnosi (su cui cfr. V. Fanti, <em>Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi e processo amministrativo</em>, Torino, Giappichelli, 2012, nonché F. Merusi, <em>Gian Domenico Romagnosi fra diritto e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 4/2011, 1234), si vedano, oltre ai contributi ora citati, A. Sandulli, <em>La proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa</em>, Padova, 1998, S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, Giappichelli, 2011, F. Merusi, <em>Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa</em>, Napoli, 2011, F. Trimarchi Banfi, <em>Canone di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2/2016, 361 ss., D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>(con il coordinamento di D.U. Galetta e M. Gigante), Milano, 2011, 110 ss., nonché <em>Id</em>., <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 389 ss., da ultimo A Albanese, <em>Il principio di proporzionalità come componente della cittadinanza amministrativa</em>, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana</em>&#8211; <em>Studi</em>, vol. III (A. Bartolini &#8211; A. Pioggia &#8211; a cura di, <em>Cittadinanza attiva</em>), Firenze, 2016, 193 ss., V. Fiorillo, <em>Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla protezione dei dati personali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 15 &#8211; 26 luglio 2017, nonché F. Di Porto, <em>Regolazione, principio di proporzionalità e scienze cognitive</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 4/2018, 14 febbraio 2018, con ampi richiami storici e di dottrina.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a></p>
<p>Abstract: La natura “giuridica” della nozione di discrezionalità amministrativa implica la necessità di adeguarne costantemente il significato in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento. Se, infatti, può considerarsi ormai consolidato il quadro interpretativo dei principi costituzionali, sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa ha certamente inciso la disciplina generale del procedimento dei primi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>Abstract: </strong>La natura “giuridica” della nozione di discrezionalità amministrativa implica la necessità di adeguarne costantemente il significato in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento. Se, infatti, può considerarsi ormai consolidato il quadro interpretativo dei principi costituzionali, sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa ha certamente inciso la disciplina generale del procedimento dei primi anni ’90 del secolo trascorso; l’introduzione, immediatamente successiva, del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione; la tendenza federalista trasfusa nella riforma del titolo V della Costituzione nel 2001; l’affermarsi di logiche concorrenziali, che hanno introdotto nel nostro ordinamento la previsione di sempre più incidenti meccanismi di semplificazione amministrativa; l’introduzione nell’organizzazione della p.a. di forme crescenti di informatizzazione dei processi interni, che stanno operando anche a favore della partecipazione popolare nella determinazione delle decisioni a contenuto generale. Una evoluzione, questa della discrezionalità amministrativa, che appare coerente con il superamento dello Stato democratico verso forme di “postdemocrazia”.<br />  <br />  <br /> <strong>Sommario</strong>: <em>1. Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a.; 2. Natura &quot;giuridica&quot; della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto ed in quello liberale; 3. (Segue) nello Stato democratico, sociale e costituzionale; 4. Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa e del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione; 5. (Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro ordinamento;  6. (Segue) di logiche concorrenziali e dei connessi meccanismi di “semplificazione amministrativa”; 7. (Segue) della tendenza a riconoscere un ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie alle nuove tecnologie informatiche; 8. (Segue) della informatizzazione stessa dei procedimenti amministrativi; 9. Discrezionalità amministrativa e &quot;postdemocrazia&quot;</em>.<br />  <br /> <strong>1. Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a.</strong><br />  <br /> Ritornare a riflettere sul tema della discrezionalità amministrativa in un ordinamento in continua evoluzione, che necessariamente influisce sul modo stesso di operare le scelte da parte della p.a., costituisce un impegno necessario; che, però, nello stesso tempo, ricorda il “supplizio di Sisifo”, cioè uno sforzo che non riesce mai del tutto a raggiungere il suo scopo. E’ noto che, nella mitologia greca, Sisifo fosse condannato a portare un grosso masso sulla sommità di un monte, ma giunto in cima il masso inesorabilmente rotolava giù e lo sventurato dovesse ricominciare a spingerlo verso la vetta, per l’eternità. Parimenti, lo studioso della discrezionalità, pur per il limitato lasso temporale del suo impegno scientifico, è condannato a ritornare periodicamente sul tema, per verificare la sua ineluttabile evoluzione, talora non solo nel tempo ma anche nello spazio<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> E così possiamo già dire, ma lo appureremo <em>funditus</em> nel corso di queste brevi riflessioni,  che se il quadro dei principi costituzionali incidenti sulla discrezionalità amministrativa può considerarsi nel nostro ordinamento ormai consolidato, sul suo modo di atteggiarsi ha certamente inciso la procedimentalizzazione dell’attività amministrativo dei primi anni ’90 del secolo trascorso, avvenuta a conclusione di un lavoro ultradecennale condotto dalla Commissione presieduta dal Prof. Mario Nigro<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn2" title="">[2]</a>; l’introduzione, immediatamente successiva, del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione (d.lgs. 29/93), già negli anni ’60 individuato come corollario necessario del principio di imparzialità da Aldo Maria Sandulli<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn3" title="">[3]</a>; la tendenza federalista delle cc.dd. “leggi Bassanini”, trasfusa in particolare nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001; nonché, sulla scorta della partecipazione del nostro Paese al processo di costruzione comunitaria, l’affermarsi di logiche concorrenziali, che hanno indotto, fin dai primi anni ’90 dello scorso secolo ed in modo ormai palese con la direttiva Bolkestein (2006/123/CE), la previsione di sempre più incidenti meccanismi di semplificazione amministrativa. Si registra, infine, come fenomeno incidente sulla discrezionalità amministrativa, l’introduzione nell’organizzazione della p.a. di forme crescenti di informatizzazione dei processi interni, che sta operando non da ultimo a favore della partecipazione popolare nella determinazione delle decisioni di contenuto generale.<br />  <br /> <strong>2. Natura &quot;giuridica&quot; della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto ed in quello liberale.</strong><br />  <br /> Procedendo con ordine, occorre per prima cosa sottolineare, anche se questa considerazione è già implicitamente insita nell’<em>incipit</em> di questo contributo, come  la discrezionalità amministrativa non integri una nozione di teoria generale del diritto, al pari del concetto stesso di pubblica amministrazione, che cioè valga sempre, in ciascun contesto: si tratta, invece, di concetti giuridicamente connotati, che quindi sono direttamente influenzati dell’evoluzione dell’ordinamento.<br /> In generale, infatti, si può dire che la discrezionalità amministrativa nasca come azione della p.a. non sottoposta a vincoli e che, progressivamente, questi vincoli, a seconda delle più generali tendenze dell’ordinamento, siano incrementati o nuovamente ridimensionati. La storicità della nozione e la sua evoluzione si colgono facilmente se solo si considera il modo differente di atteggiarsi della discrezionalità nel passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale ed a quello democratico-sociale, fino a definire  le sue caratteristiche attuali, in una forma di Stato ancora difficile da qualificare, che in ogni caso si inserisce in un contesto di crisi della democrazia o di “postdemocrazia”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Nello Stato assoluto, ad esempio, la discrezionalità integra la capacità del sovrano e della sua burocrazia di operare scelte in modo, appunto, “discrezionale”, senza cioè doverne rendere conto ad alcuno (in Francia si parla di “<em>acte discretionnaire ou de pure administration</em>”): si tratta del contenuto della decisione amministrativa che sfugge a limiti eteronomi, ulteriori rispetto a quelli estremi e labili delle consuetudini costituzionali a fondamento della monarchia assoluta (Jean Bodin).<br /> Con lo Stato liberale, si introduce la separazione dei poteri, dalla quale discende un vincolo più stringente per la p.a., costituito dal principio di legalità, al punto che questa forma di Stato è nota anche con il nome di “Stato di diritto”: quanto meno i fini perseguiti dalla p.a. devono trovare un fondamento legislativo; lì dove la legge è fondamento del potere ma ne costituisce anche e soprattutto limite, in ossequio all’idea, propria del liberalismo economico, del <em>laissez-faire</em> (“lasciate fare” in francese), che richiede la sostanziale limitazione dell’azione statale, in ossequio all’assunto secondo cui la libera iniziativa del mercato sia di per sé idonea ad assicurare condizioni di benessere generalizzato. E’ alla maturazione dello Stato liberale, all’inizio del XX secolo, ed alla connessa esigenza di porre un argine non solo formale all’azione debordante dei pubblici poteri, che corrisponde la fondamentale evoluzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato francese, il quale afferma per la prima volta il proprio sindacato non più solo sul rispetto formale della legge, ma anche sulla sufficienza e sulla legittimità dei motivi alla base del provvedimento: ciò determina un’evoluzione sostanziale della discrezionalità da attività amministrativa insindacabile a scelta libera ma controllabile rispetto ad una serie di parametri di natura giurisprudenziale. In questo contesto l’azione amministrativa, oltre a subire quantomeno, in ragione del principio di legalità, il vincolo derivante dall’individuazione legislativa del fine da perseguire, viene ad essere via via subordinata ad ulteriori limiti, non necessariamente imposti dalla legge, attraverso la valutazione giudiziaria delle sue componenti interne &#8211; quali l’opportunità stessa di provvedere o di non farlo (discrezionalità nel “se” ovvero, come si usa definirla in latino, nell’<em>an</em>); la scelta circa i tempi del provvedere (discrezionalità nel <em>quando</em>); la decisione sul contenuto del provvedimento (discrezionalità nel <em>quid</em>) e sulla sua forma (discrezionalità nell’<em>quomodo</em>) -, che da elementi indistinti dell’azione amministrativa, immuni da controlli esterni, emergono nella loro specifica natura.<br />  <br /> <strong>3. (Segue) nello Stato democratico, sociale e costituzionale.</strong><br />  <br /> Una volta superata la parentesi totalitaria dello Stato fascista, nella successiva evoluzione della forma di Stato, che diventa “democratico” e “sociale”, ma anche “costituzionale”, in virtù dell’adozione di una Costituzione rigida, la discrezionalità amministrativa va riletta necessariamente alla luce dei principi contenuti nella Carta fondamentale.<br /> In vero, nella Costituzione repubblicana non si parla espressamente di attività amministrativa; ma è agevole trarre una definizione precisa di p.a., all’art. 97 comma 2: l’insieme dei “pubblici uffici organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione”. Dunque, costituiscono la p.a. nel nostro ordinamento gli uffici identificati come tali dalla legge ed organizzati secondo due principi fondamentali: il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione. Si tratta di principi organizzativi, certamente, che devono prima di tutto guidare il legislatore (riserva di legge “rinforzata”); ma la loro natura è dinamica e si riferisce chiaramente anche all’attività, che i pubblici uffici devono realizzare. <br /> Fuori dal contesto specifico dell’art. 97 Cost., perché considerati fondanti del nostro ordinamento e come tali posti fra i “principi fondamentali” della Costituzione repubblicana, si rinvengono un’ulteriore serie di  enunciati destinati naturalmente ad incidere sul modo stesso di strutturare la p.a. e di determinarne l’azione: il principio democratico, nell’art. 1 Cost.; quello di eguaglianza sostanziale, nell’art. 3, comma 2 Cost.; quello di autonomia, nell’art. 5 Cost.; indubbiamente, anche quello personalista, nell’art. 2 Cost.,  che rappresenta una sorta di clausola generale di chiusura dell’intero sistema, nella misura in cui pone al centro dell’azione di ogni pubblico potere la dignità della persona umana.<br /> Si cercherà adesso di desumere, a larghi tratti, l’influenza di questi principi sulla discrezionalità amministrativa, come configurata in chiave costituzionale, prendendo come acquisiti alcuni risultati cui è pervenuta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che però, è bene avvertire, non sono stati, quantomeno nell’evoluzione della loro interpretazione, del tutto privi di aspetti problematici.<br /> Quanto al “buon andamento” si è oggi concordi nel ritenere in esso espresse le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità maturate nel contesto delle scienze aziendalistiche: alle prime perplessità sollevate in dottrina, circa la natura non giuridica di questi parametri, ha ormai corrisposto da circa trent’anni l’attuazione concreta da parte dell’ordinamento giuridico italiano di una serie di istituti ispirati direttamente alla necessità di assicurare l’idoneità dell’apparato amministrativo a raggiungere gli obiettivi prefissati, a realizzarli con il minor dispendio possibile di risorse ed, in particolare, a contenere i costi economici (si cita, uno per tutti, l’istituto della responsabilità dirigenziale); attuazioni che hanno ormai tacitato ogni possibile critica relativa all’aver mutuato nel contesto del diritto costituzionale categorie proprie delle scienze aziendalistiche. In questa accezione, evidentemente, il buon andamento ha inciso sulla discrezionalità amministrativa, nella misura in cui ha determinato lo slittamento dell’attenzione dal piano dell’atto a quello dell’attività; dal piano del singolo provvedimento, nei suoi aspetti formali, a quello del conseguimento dell’obiettivo, recando con se una qualche svalutazione del principio di legalità, che ha finito per incidere in controtendenza rispetto alla progressiva sottoposizione, descritta in precedenza, a vincoli sempre più stringenti sull’azione discrezionale dei pubblici poteri.<br /> Quanto all’imparzialità, essa ha riguardato inizialmente l’atteggiamento che deve assumere il funzionario pubblico (c.d. “imparzialità personale”), che deve eventualmente astenersi dal decidere in presenza di interessi propri o di prossimi congiunti e che può essere recusato dal cittadino, in caso di omessa astensione ove dovuta. Imparzialità, che è stata anche invocata per affermare l’indipendenza della burocrazia dalla politica e dal carico di interessi di cui essa è portatrice; ma che ha, da ultimo, assunto un significato particolarmente pregnante, proprio per il tema che ci occupa, nella misura in cui, nella sua dimensione “istituzionale”, designa l’obbligo della p.a. di ponderare adeguatamente e razionalmente tutti gli interessi presenti nella fattispecie,  per pervenire all’individuazione dell’interesse pubblico come frutto di questa ponderazione. Quest’ultima ricostruzione del principio, che si deve principalmente ad Umberto Allegretti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn5" title="">[5]</a>, è stata consacrata nella giurisprudenza costituzionale ed in quella di merito, assurgendo al rango di criterio principe per l’esercizio della discrezionalità amministrativa nel nostro ordinamento. <br /> Come si è anticipato, però, centrale nella definizione del quadro costituzionale in cui si muove la discrezionalità amministrativa dello Stato democratico sono anche una serie di principi fondamentali, a partire da quello democratico: per cui le scelte discrezionali della p.a. devono tener conto degli indirizzi politici espressi dagli organi direttamente o indirettamente rappresentativi del popolo sovrano, rivestano essi l’efficacia delle fonti del diritto o di direttive, indirizzi e circolari; ma devono tener conto anche della partecipazione dei cittadini al formarsi della volontà amministrativa, che pure esprime una forma innovativa di democrazia nell’amministrazione. Così, sull’ampiezza della discrezionalità amministrativa ha inciso il principio di eguaglianza sostanziale, che assegna alla Repubblica compiti sempre più ampi di penetrante intervento nella vita economica e sociale, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero sviluppo della persona; e sulla distribuzione del potere amministrativo fra Stato centrale e sistema delle autonomie ha parimenti inciso il riconoscimento del principio di autonomia (art. 5 Cost.), che ha contribuito a trasformare sensibilmente le strutture dello Stato italiano, originariamente costruito sul modello accentrato francese. Il tutto in un contesto generale, nel quale la funzione amministrativa deve costituzionalmente orientarsi verso il superiore interesse del più ampio riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui e delle loro formazioni sociali (art. 2 Cost.). <br /> Volendo sinteticamente trarre una definizione costituzionale di discrezionalità amministrativa, alla luce dei principi appena individuati, essa consiste nel potere di scelta nei margini non predeterminati dalla legge, da operarsi nel rispetto dei canoni aziendalistici dell’efficacia ed efficienza, bilanciando adeguatamente tutti gli interessi, tenendo nel debito conto gli indirizzi direttamente o indirettamente provenienti dal popolo sovrano, in ragione di vincoli più o meno stringenti a seconda della maggiore o minore autonomia di cui gode la pubblica amministrazione agente, in un contesto di ampliamento significativo dei compiti pubblici, giustificato dalla necessità di porre in essere politiche attive che assicurino l’uguaglianza sostanziale fra i consociati e, in ultima analisi,  il più ampio riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui e delle loro formazioni sociali.<br /> Né, in questa sommaria descrizione della discrezionalità amministrativa <em>secundum Constitutionem</em>, deve sottacersi che gli interessi da bilanciare sono spesso dotati di un peso intrinseco,  derivante loro dalla espressa considerazione che ne abbia ancora la Costituzione: così, ad esempio, è l’art. 41 Cost. che considera prevalenti gli interessi relativi alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana rispetto alla libertà di impresa; ovvero l’art. 9 Cost., nella sua evoluzione interpretativa, che qualifica come fondamentali  gli interessi alla tutela dell’ambiente (in Costituzione si parla di “paesaggio”) e del patrimonio culturale. Non sorprende, quindi, una norma come l’art. 3-<em>quater</em> del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 12 (il c.d. “codice dell’ambiente”), come introdotto dal d.lgs. 3 aprile 2008, n. 4, che al comma 2 espressamente dispone: “anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.<br /> Da questa nozione di discrezionalità amministrativa costituzionalmente orientata è possibile distinguere il concetto di “merito amministrativo”, che non pare affatto, come pure da taluno sostenuto, superato e pertanto da “espungere” dallo “strumentario” giuridico<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn6" title="">[6]</a>: deve ritenersi, infatti, che una volta applicati tutti i principi costituzionali che presidiano l’azione discrezionale della p.a. possa talora permanere un margine di scelta fra più possibili contenuti decisori. Questo margine di scelta è il “merito amministrativo”.<br />  <br /> <strong>4. Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa e del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione.</strong><br />  <br /> Se quella descritta è la nozione di discrezionalità amministrativa che emerge dal quadro dei principi costituzionali, una serie di fattori hanno inciso significativamente sul modo di operare della discrezionalità dopo l’entrata in vigore della Costituzione, a partire dalla legge generale sul procedimento amministrativo: la legge 7 agosto 1990, n. 241. A titolo meramente esemplificativo, considerato che il tema impegnerebbe ben altro che una breve riflessione come la presente, si può evidenziare come: l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di cui all’art. 2, comma 1, abbia influito sulla discrezionalità nell’<em>an</em>, quantomeno nei procedimenti ad iniziativa di parte; la previsione di un termine entro cui concludere il procedimento, nell’art. 2, commi 2 ss., abbia iniziato a circoscrivere la discrezionalità nel <em>quando</em>; l’obbligo di introdurre una adeguata motivazione nel provvedimento di cui all’art. 3 abbia inciso sulla discrezionalità nel <em>quomodo</em>; la partecipazione dell’interessato al procedimento, di cui agli artt. 7 ss., abbia inciso sulla discrezionalità nel <em>quid</em>, introducendo nel procedimento una serie di valutazioni e conoscenze di cui tener conto all’atto del provvedere e dare atto necessariamente nella motivazione; parimenti sul <em>quid</em> ha influito la possibilità generalizzata di addivenire ad accordi, anche sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell’art. 11; la conferenza di servizi, di cui agli art. 14 ss. abbia favorito una migliore comparazione degli interessi, contribuendo a rendere più imparziale la discrezionalità amministrativa; le discipline dell’attività consultiva (art. 16) e delle valutazioni tecniche (art. 17), al pari del richiamo alla normativa sull’autocertificazione (art. 18)  abbiano favorito una maggiore efficacia, e così via. Peraltro, in via generale, si può affermare che l’introduzione di una disciplina generale del procedere amministrativo, nel trasformare in espressa previsione di legge molti criteri già individuati dalla giurisprudenza amministrativa, abbia inciso sulla possibilità di controllare più efficacemente l’atto discrezionale, nella misura in cui ha determinato la trasformazione di altrettante figure sintomatiche di eccesso di potere in casi di violazione di legge, di immediata rilevabilità da parte del giudice.<br /> Parimenti sulla discrezionalità amministrativa ha inciso il principio, introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (poi rifluito nel d.lgs. 165/2001), di separazione fra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa. Infatti, escludendo dalla gestione amministrativa diretta i titolari di incarichi politici si è data migliore attuazione al principio di imparzialità, liberando il decisore dal peso diretto di quegli interessi spuri, di cui non di rado la politica, sempre a caccia del consenso, è portatrice; pur preservando la funzione fondamentale di scelta in capo ai rappresentanti del corpo elettorale, coessenziale ad un ordinamento che possa definirsi democratico, espressa attraverso quei poteri di indirizzo e direzione, che vincolano, al pari dell’obbligo di equa e razionale ponderazione degli interessi, i contenuti discrezionali dell’atto amministrativo, pena l’insorgere del vizio di eccesso di potere.<br />  <br />  <br /> <strong>5. (Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro ordinamento.  </strong><br />  <br /> Fra i fattori che hanno inciso sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa merita una riflessione specifica l’introduzione nel nostro ordinamento di una chiara tendenza federalista, prima ad opera delle c.d. “leggi Bassanini” (in particolare la l. 15 marzo 1997, n. 59) e poi con le riforme del titolo V, parte II della Costituzione, di cui alle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.<br /> Com’è noto la parola “federalismo” non è mai entrata direttamente nella nostra Costituzione, ma le riforme costituzionali a cavallo del nuovo millennio, nel dare copertura costituzionale a scelte in parte significativa già operate dalla legge 59/97, hanno introdotto una serie di principi ed istituti direttamente ispirati a questa particolare forma di organizzazione dei pubblici poteri, che individua nell’articolata divisione territoriale del potere una modalità essenziale per realizzare il buon governo delle società complesse. Fra questi si segnalano: statuti idonei ad incidere sulla forma di governo regionale (art. 123 Cost.); potestà legislative piene in capo anche alle regioni ad autonomia ordinaria di tipo residuale (art. 117 Cost.); una sostanziale pariordinazione istituzionale fra i livelli di governo (art. 114 Cost.); i principi di sussidiarietà (verticale ed orizzontale), adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.), nonché di leale collaborazione (art. 120, comma 2 Cost.) ed il principio del parallelismo fra funzioni amministrative e potestà normative locali (art. 117, comma 6, Cost.) … tutti segnali di un processo di progressivo trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale verso ordinamenti sub-statali, che consentono di affermare nel nostro ordinamento l’esistenza ormai conclamata di una “tendenza federalista”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ebbene, questa tendenza, così pervasiva ed ampia, non può certo risultare ininfluente sull’azione della p.a., andando ben oltre il mero impatto “quantitativo”  costituito dal trasferimento delle funzioni, che sotto la forma del c.d. “federalismo amministrativo” si è già determinato nel nostro ordinamento fin dall’adozione dei decreti attuativi della “legge Bassanini”. E, si badi, non solo perché la discrezionalità amministrativa in uno Stato federale deve essere lo specchio di una società aperta, pluralista, che fa della cooperazione e della negoziazione degli interessi il proprio credo; dunque deve aprirsi alla partecipazione amministrativa, alla trasparenza ed alla leale collaborazione … Ma anche perché al dislocarsi delle funzioni, favorito dalla progressiva attuazione del principio di sussidiarietà verticale, in un ordinamento ispirato al principio di autonomia (art. 5 Cost.) ed alla luce dell’ulteriore regola del parallelismo fra funzioni amministrative e potestà normative locali (art. 117, comma 6 Cost.), corrisponde la naturale incidenza degli indirizzi politici espressi a livello regionale e locale, anche parzialmente difformi da quelli assunti in ambito statale, sulle scelte discrezionali: in tal modo la discrezionalità amministrativa muta il suo modo di atteggiarsi non solo in senso diacronico ma anche nello spazio, giustificandosi, pertanto, decisioni differenti della p.a. in diversi contesti territoriali ed istituzionali, al cui controllo, non a caso, sono preposti giudici amministrativi con competenza territorialmente delimitata (art. 125 Cost.).  <br /> Né appare secondario, in questo scenario, l’introduzione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, che favorendo l’iniziativa dei privati e delle loro formazioni sociali a scapito del diretto intervento pubblico, ridimensiona la discrezionalità amministrativa nella sua portata generale, incidendo anche nel suo <em>quid</em> e nel suo <em>quomodo</em>, in virtù della trasformazione del ruolo dei pubblici poteri dalla gestione alla regolazione ed al controllo di attività da altri svolte.<br /> Del pari una parola va spesa per i principi di adeguatezza e di leale collaborazione, destinati ad incidere sul <em>quomodo</em> della discrezionalità, nella misura in cui il primo favorisca la scelta di perseguire i fini amministrativi in modo associato, così da realizzare la giusta dimensione di scala (ad esempio attraverso l’istituzione di unioni di comuni, la previsione dell’esercizio associato di funzioni, ecc.)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn8" title="">[8]</a>; il secondo operi come ragione fondante la c.d. “amministrazione consensuale”, tenuta a ricercare accordi ed intese, sia nei rapporti con le altre pubbliche amministrazione che in quelli con i privati: in particolare, si deve notare come il principio di legale collaborazione abbia, nella concreta evoluzione dell’ordinamento, superato il piano puramente amministrativo per assurgere a criterio guida nelle relazioni istituzionali anche sul piano più squisitamente normativo, come da ultimo dimostra la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decretazione legislativa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn9" title="">[9]</a>.<br />  <br /> <strong>6. (Segue) di logiche concorrenziali e dei connessi meccanismi di “semplificazione amministrativa”. </strong><br />  <br /> Si è visto come oggi costituisca un dato acquisito la coincidenza del buon andamento con i principi di origine aziendalistica dell’efficacia e del’efficienza, alla luce dell’attuazione massiccia che di questi valori si è realizzata nell’ultimo trentennio. Ciò nondimeno, ancora nel 1993 Massimo Severo Giannini considerava  il buon andamento una “originalità della Costituzione italiana”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn10" title="">[10]</a>, a sottolineare ancora una volta la difficoltà di definirne i contenuti sul piano propriamente giuridico.<br /> Ma proprio in quegli anni si stava realizzando quella metamorfosi della pubblica amministrazione, che solo più tardi e con fatica arriverà ad incidere sull’intera struttura statale, determinata dalle nuove regole politiche ed economiche dettate dall’Unione Europea (è del 7 febbraio 1992 la firma del trattato di Maastricht): ecco che si introducono nel linguaggio della p.a. le parole “efficacia”, “efficienza” ed “economicità”, per definire un nuovo tipo di amministrazione, che deve misurarsi in ragione della capacità di conseguire “risultati”. Già nella l. n. 142/1990, disciplinante l’ordinamento delle autonomie locali, che successivamente confluirà nel d.lgs. 267/2000, si rinvengono plurimi riferimenti a questo nuovo tipo di p.a. “di risultato”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn11" title="">[11]</a>; che saranno subito confermati nella “legge generale sul procedimento amministrativo”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn12" title="">[12]</a>, praticamente coeva, e ribaditi nel d.lgs. n. 29/1993, il quale opera la c.d. “privatizzazione” dell’impiego presso la p.a. (successivamente confluito, con le modifiche apportate dal d.lg. n. 80/1998, nel vigente d.lg. n. 165/2001)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn13" title="">[13]</a>. Si inaugura, così, un nuovo modo di intendere la struttura amministrativa, che andrà a consolidarsi negli anni successivi con la riforma dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, operata dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (anch’esso confluito nel d.lgs. 267/2000)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn14" title="">[14]</a>, con le più recenti modifiche alla <a href="http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo">l. n. 241/1990</a> apportate dalla l. n. 15/2005 e dal d.l. n. <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/09/04/competitivita-processo-civile-professioni-fallimento-auto-dia-finanziamenti">35/2005</a>, convertito nella l<a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2005/06/17/competitivita-convertito-il-decreto-legge">.</a> n. 80/2005, nonché con le ulteriori riforme di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. “riforma Brunetta”) ed al d.lgs. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “riforma Madia”).<br /> In linea generale, si può dire che la causa efficiente di queste complesse riforme possa rinvenirsi nell’esigenza di assicurare, anche nel nostro Paese, il buon funzionamento del mercato, valore centrale del processo di costruzione comunitaria: solo l’accresciuta efficienza delle amministrazioni pubbliche italiane, tale da  parificarle a quelle dei “corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea” (art. 1 del d.lgs. 29/93), infatti, poteva garantire adeguatamente la possibilità degli operatori economici di agire in regime di piena concorrenza nel nostro Paese, a sua volta condizione per il pieno dispiegarsi dell’iniziativa economica dei privati e, quindi,  in un’ottica chiaramente liberistica, per assicurare il benessere generalizzato dei cittadini &#8211; consumatori.<br /> Queste profonde trasformazioni della p.a., in attuazione del principio di buon andamento ma soprattutto in recepimento di forti spinte provenienti dall’Europa, che hanno condotto taluno addirittura a configurare un nuovo ruolo del diritto pubblico, funzionale alla garanzia della concorrenza<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn15" title="">[15]</a>, non possono certo risultare ininfluenti rispetto alla discrezionalità amministrativa, che ne risulta profondamente incisa sotto svariati punti di vista: modificata nell’<em>an</em>, perché l’approccio liberista tende naturalmente a far ritrarre la sfera pubblica; ma modificata soprattutto nel <em>quomodo</em>, nella misura in cui la legalità dell’atto amministrativo, conquista principale dello Stato di diritto, perde di centralità a favore della logica di risultato<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn16" title="">[16]</a>. Una evoluzione, quest’ultima, che è arrivata nel nostro ordinamento addirittura a contraddire l’impostazione consacrata nello stesso contesto comunitario, che pure aveva costituito il momento propulsore del cambiamento. Emblematica, al riguardo, risulta la vicenda della motivazione del provvedimento amministrativo: imposta inizialmente come obbligatoria nell’art. 3 della l. n. 241/90, è stata depotenziata con la l. di modifica n. 15 del 2005,  che, nell’introdurre l’art. 21 <em>octies</em>, consente l’integrazione della motivazione in sede processuale, ponendosi, però, detta previsione in sostanziale contrasto con gli arresti della Corte di Giustizia europea, che invece vietano recisamente l’integrazione postuma della motivazione<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Se l’incidenza sull’<em>an</em> della discrezionalità amministrativa ha costituito un fenomeno limite, avendo come presupposto rari casi di soppressione assoluta del ruolo dei pubblici poteri (c.d. <em>deregulation</em>), si è registrato un fenomeno diffuso di interventi mirati a trasformare questi poteri, per renderli meno invadenti rispetto all’iniziativa economica privata, comportando ciò una incidenza ben più significativa sul <em>quomodo</em> della discrezionalità amministrativa.<br /> Ci si riferisce a quella serie di modifiche ordinamentali tese a ridimensionare gli oneri in capo ai cittadini ed alle imprese e nel contempo a garantire risposte certe e in tempi definiti, che sono state avviate attraverso un innovativo percorso di delegificazione, inaugurato dalla legge 59/97, il cui art. 20 prevede l’istituzionalizzazione di una legge annuale di “semplificazione amministrativa”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn18" title="">[18]</a>. Si segnalano, in particolare, i commi 3 e 4 del citato art. 20, dai quali emerge con chiarezza ialina l’intento del legislatore di introdurre annualmente forme tanto di <em>deregulation</em> quanto di progressiva riduzione dell’impatto amministrativo sulle attività di cittadini ed imprese<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn19" title="">[19]</a>, di cui costituisce diretta applicazione  l’istituto della SCIA, codificato espressamente nell’art. 19 della legge 241/90, come sostituito dall&#8217;art. 49, comma 4-bis, della l. n. 122 del 2010, ma già il suo diretto precedente (la DIA), nella successiva espansione della sua portata applicativa.<br /> Il descritto fenomeno della semplificazione amministrativa ha subito una ulterioriore accelerazione dopo l’emanazione della c.d. “direttiva Bolkestein”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn20" title="">[20]</a>, che impone la convergenza delle normative nazionali, costruendo una sorta di gerarchia con il sistema europeo della semplificazione, posto al vertice della regolazione del procedimento amministrativo, con l’obiettivo di rivedere radicalmente i regimi autorizzativi che intralcino la libertà di impresa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn21" title="">[21]</a>. E’ bene ricordare che con questa direttiva non si esclude la possibilità che gli Stati membri dell’UE continuino a prevedere regimi autorizzatori che possano riguardare attività economicamente rilevanti e nei quali, dunque, possano ancora essere tutelati interessi pubblici attraverso l’attribuzione alla p.a. di un potere discrezionale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn22" title="">[22]</a>. Tuttavia, essi possono farlo solo in presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, ove vi sia una stretta proporzionalità fra il regime approntato e gli interessi che ci si propone di tutelare e sempre che detto regime non rivesta carattere discriminatorio.<br /> Il contenuto della direttiva, pur ripreso da fonti nazionali in modo generico<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn23" title="">[23]</a>, non ha prodotto nel nostro ordinamento gli effetti attesi, tanto che sul punto è dovuta intervenire, da ultimo, la c.d. “legge Madia” (l. 124/2015), che pure ha inciso sulla discrezionalità della p.a., tendenzialmente in senso restrittivo, attraverso una serie di correttivi agli istituti già disciplinati nella legge n. 241/90.<br /> In particolare, l’art. 5 della legge n. 124/2015 contiene una delega al Governo per la “precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 8 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”. Si tratta di un <em>déjà vu</em>, rispetto alla prima versione della DIA prevista nel testo originario dell’art. 19 della l. n. 241/90, successivamente modificato a causa della persistente inerzia governativa nell’adottare il richiesto regolamento attuativo. L’idea che emerge, in ogni caso, rilevante ai fini che ci occupano, è che la  semplificazione abbia più possibilità di successo se si riduce la discrezionalità della p.a. nel dare attuazione alle relative norme<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn24" title="">[24]</a>. La delega è, infine, stata esercitata con il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn25" title="">[25]</a>, che rinvia ad un’apposita scheda (Tabella A) l’elencazione del regime amministrativo da adottarsi per ciascuna attività ivi richiamata: sia quello della “comunicazione”, della Scia, della Scia unica, della Scia condizionata, dell’autorizzazione, ovvero dell’autorizzazione più eventualmente la Scia o la comunicazione insieme, istituti disciplinati negli art. 19 e 19 <em>bis</em> della l. 241/90. Il decreto citato adotta una ipostazione aperta, per ottenere nel tempo una sempre più sviluppata applicazione dei principi contenuti nella direttiva Bolkestein: da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 6, “le amministrazioni, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener">tabella A</a>, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale”; dall’altra, ai sensi del successivo comma 7, si prevede la possibilità di integrare e completare ulteriormente la tabella A<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn26" title="">[26]</a>; dall’altra ancora, infine, ulteriori livelli di semplificazione possono essere previsti, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 222/2016. In ogni caso, è evidente che è stato attivato un processo di concreta applicazione e di progressivo ampliamento della sfera attuativa della direttiva Bolkestein, il cui risultato sarà la riduzione crescente dei margini concessi nel nostro ordinamento al potere amministrativo discrezionale per tutelare interessi pubblici, che possano interferire con la libertà di impresa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Nel segno della ulteriore riduzione dei poteri discrezionali della p.a. va letta la riscrittura, operata di recente, dell’autotutela decisoria, intesa come capacità della p.a. di esaminare nuovamente l’attività amministrativa già posta in essere, al fine di assicurare il più efficace conseguimento del pubblico interesse. Si deve, ad esempio, al c.d. decreto “Sblocca Italia” (d.l. n. 133/2014) sia l’esclusione dell’auto-annullamento d’ufficio nei casi di cui all’art. 21 <em>octies</em>, comma 2 (ove, cioè, sia già precluso al giudice amministrativo di annullare il provvedimento); sia la previsione di requisiti più rigidi per il potere di revoca, di cui all’art. 21 <em>quinquies</em>, e cioè, oltre ai già previsti “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”,  che il “mutamento della situazione di fatto”, considerato come ulteriore condizione dell’esercizio del potere di revoca, non sia prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e che “la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” non possa operarsi “per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”. La legge Madia ha poi ulteriormente completato il disegno di riscrittura dell’autonomia decisoria, incidendo sull’art. 21 <em>nonies</em> della l. 241/90, nel precisare la durata temporale del “termine ragionevole” entro il quale la precedente versione consentiva l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che comunque non deve essere superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20. Intervento di identica <em>ratio</em> è posto in essere dalla legge Madia nell’art. 21 <em>quater</em>, comma 2, al quale si aggiunge il seguente allinea: “la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21 <em>nonies</em>”.  Di non particolare rilevanza, invece, appare la limitazione della discrezionalità nel <em>quando</em> per l’esercizio dell’autotutela operato dalla legge Madia con l’abrogazione dell’art. 1, comma 136, della l. n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), che rendeva sempre possibile l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche nel caso in cui la loro esecuzione fosse in corso, qualora consentisse risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn28" title="">[28]</a>.<br />  <br /> <strong>7. (Segue) della tendenza a riconoscere un ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie alle nuove tecnologie informatiche. </strong><br />  <br /> E’ indubbio che sia da tempo in atto, anche nel nostro ordinamento, un processo di ampliamento delle forme di partecipazione dei cittadini, a prescindere dall’uso delle nuove tecnologie, teso a controbilanciare la crisi della democrazia rappresentativa: ne costituisce un esempio la democratizzazione dei procedimenti amministrativi, a partire dalla legge 241/90, che ha disciplinato la partecipazione infra-procedimentale (artt. 7 ss.), nonché il costante ampliamento delle possibilità di accesso agli atti o, in generale, di conoscenza degli atti della pubblica amministrazione, non più necessariamente e solo appannaggio dei cittadini titolari di interessi qualificati e diretti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn29" title="">[29]</a>, che pure si configura come uno strumento di conoscenza dell’azione amministrativa propedeutico ad ulteriori forme di controllo diffuso. Negli ultimi decenni, in particolare, si stanno sperimentando forme innovative di coinvolgimento popolare, soprattutto a livello di enti locali, di concezione rispettivamente anglosassone o sudamericana, che la dottrina è solita far rientrare negli istituti della democrazia “deliberativa” e “partecipativa”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn30" title="">[30]</a>: con la prima espressione si rinvia ad una serie differente di ipotesi, che presuppone l’assunzione diretta di decisioni (donde la qualificazione “deliberativa”); mentre la seconda espressione indicherebbe una serie di procedure pubbliche, che implicano il coinvolgimento dei cittadini nella fase istruttoria e preliminare, attraverso moduli organizzati nei quali sia ammesso il dialogo ed il confronto democratico, salva in ogni caso la spettanza della scelta finale in capo a chi ne abbia la competenza istituzionale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> La possibilità dei cittadini di partecipare alle decisioni della p.a. si è indubbiamente espansa anche grazie all’applicazione delle nuove tecnologie informatiche (in inglese <em>Information and Communications Technology</em> &#8211; ICT), cui sempre più spesso il nostro ordinamento si riferisce.<br /> Già l’art. 3  <em>bis</em> della l. n. 241/90, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, auspica che le amministrazioni pubbliche, “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività” incentivino l’uso della telematica “nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Il d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, immediatamente successivo, configura poi espressamente la telematica come strumento principale di partecipazione al procedimento amministrativo che, non a caso viene definito “informatico” (art. 4)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn33" title="">[33]</a> e, soprattutto, come mezzo per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico: all’art. 9, in particolare, rubricato “partecipazione democratica elettronica”, si stabiliva (come si dirà la disposizione è stata riscritta) che “le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici  e civili sia individuali che collettivi”.<br /> Questa pur importante disposizione rivestiva, tuttavia, una natura non stringente, che ne ha reso di fatto l’attuazione quasi inesistente. Al punto che, di recente, è intervenuta la legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia), all’art. 1, co. 1, lett. c), che ha delegato il Governo a modificare il “Codice dell’amministrazione digitale”, prescrivendo tra i criteri direttivi la garanzia della «partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche». Il testo attuale dell’art. 9 del Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 179/2016, in attuazione della delega, tuttavia continua ad esprimere sostanzialmente null’altro che un’aspirazione: “1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all&#8217;estero, al processo democratico e per facilitare l&#8217;esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l&#8217;utilizzo, ove previsto e nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”. La scelta di parole come “anche attraverso”, “ove previsto”, “nell’ambito delle risorse” dimostra come il legislatore delegato non abbia inteso andare fino in fondo nell’attuazione della delega e che, quindi, il ricorso alla partecipazione telematica sia ancora lasciato alla buona volontà degli operatori.<br /> Ulteriore riprova di questo assunto si trova nell’art. 3 del Codice, rubricato “Diritto all&#8217;uso delle tecnologie”, il quale se da una parte afferma al comma 1 che “chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo”, al comma 1-bis corregge il tiro  prevedendo che “il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”, finendo così sostanzialmente per rinviarne l’attuazione, salvo che nel caso di amministrazioni locali particolarmente diligenti, per un’ampia parte dell’amministrazione italiana.<br /> Accanto a questi rilievi, tuttavia, non va sottovalutato come in taluni settori specifici si preveda già il ricorso alla consultazione pubblica, ad esempio per gli atti di natura regolamentare o a contenuto generale delle Authorities<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn34" title="">[34]</a>, o per l’assunzione di talune decisioni in materia ambientale (in attuazione degli indirizzi della Convenzione di Aarhus del 1998). Così come si stiano moltiplicando disposizioni che aprono a forme diffuse di controllo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn35" title="">[35]</a> e di istruttoria pubblica<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn36" title="">[36]</a>, come da ultimo testimoniato dal d.lgs. n. 50/2016, il nuovo “Codice degli Appalti”, che ha disciplinato all’art. 22 il “dibattito pubblico”, prevedendo che “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull&#8217;ambiente, sulle città e sull&#8217;assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse”.<br /> Sembra, quindi, che pur in mancanza di disposizioni dal contenuto generale e stringente, e soprattutto pur in mancanza di investimenti pubblici significativi in questa direzione, si possa intravedere <em>in nuce</em> un chiaro orientamento del nostro ordinamento verso l’introduzione di istituti di generale applicazione, volti a favorire la partecipazione pubblica anche attraverso le ICT, soprattutto in relazione all’adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, esclusi ex art. 13 dall’applicazione del capo III della l. n. 241/1990, che disciplina la tradizionale partecipazione procedimentale degli interessati<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Sebbene queste pratiche di coinvolgimento popolare non abbiano ancora un preciso quadro di riferimento generale né applicazione omogenea nel nostro Paese<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn38" title="">[38]</a>, la descritta tendenza e l’indubbio diretto fondamento nella Costituzione, all’art. 3, comma 2 (che parla esplicitamente di “partecipazione”), giustificano che ci si ponga il problema della loro incidenza sulla discrezionalità amministrativa.<br /> In estrema sintesi, si può dire al riguardo che qualora esse determinino il trasferimento <em>tout court</em> della decisione ai cittadini (l’ipotesi più remota della “democrazia deliberativa”), si produce una modifica relativa all’<em>an</em> della discrezionalità; qualora si limitino a comportare la partecipazione dei cittadini nella fase istruttoria e preliminare (“democrazia  partecipativa”), si configura, invece, una modifica nel <em>quomodo</em> della discrezionalità, che ne risulterà meglio argomentata e ponderata. Come è stato notato, infatti,  “obiettivo della democrazia partecipativa” sarebbe quello di “offrire al decisore tutti (o il maggior numero possibile de-)gli elementi necessari per una decisione ponderata”: importazione questa che colloca il fondamento degli istituti di democrazia partecipativa a cavallo fra il principio democratico di cui all’art. 1 Cost., il richiamo espresso alla “partecipazione” dei cittadini, di cui all’art. 3, comma 2 Cost., ed il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, comma 2 Cost., che della discrezionalità amministrativa costituisce il principale canone conformativo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn39" title="">[39]</a>.<br />  <br /> <strong>8. (Segue) della informatizzazione stessa dei procedimenti amministrativi.</strong><br />  <br /> Al di là della ricaduta in termini di partecipazione democratica delle nuove tecnologie informatiche, va anche detto che la stessa informatizzazione dei procedimenti amministrativi è idonea ad incidere di per sé sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa, lì dove si approdi alla scelta organizzativa della previsione di procedimenti <em>tout court</em> informatici, che cioè tendano ad eliminare del tutto la valutazione discrezionale ce si inserisce nella c.d. fase “decisoria” del procedimento tradizionale.<br /> Ovviamente, non dovrebbe sussistere un problema particolare nel caso dell’atto amministrativo c.d. “vincolato”, quando cioè, assunto un problema, sia possibile addivenire ad un unico risultato, in ragione di un ragionamento strettamente sillogistico che può essere eseguito secondo la logica binaria, ordinariamente applicata dalla cibernetica. Infatti, pur consapevoli della circostanza che il dibattito sull’atto vincolato sia tutt’ora in corso<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn40" title="">[40]</a> e che la presenza nel linguaggio giuridico di concetti non del tutto determinati renda difficile ricondurre il ragionamento giuridico a puri algoritmi<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn41" title="">[41]</a>, non si può per ciò solo escludere del tutto che, nell’ambito della potestà di auto-organizzazione della p.a., possano essere previsti procedimenti che si svolgano integralmente attraverso sistemi informatici, in attuazione dell’art. 12, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn42" title="">[42]</a>. Occorre segnalare, però, che quando pure ciò accada, non si può comunque escludere il sindacato penetrante del giudice amministrativo teso a verificare la natura del programma impiegato dalla p.a. Emblematico appare al riguardo la decisione intervenuta, proprio in tema di accesso al programma utilizzato dalla p.a., con riferimento alla procedura informatica adottata dal M.I.U.R. per lo svolgimento dell’intero procedimento (ivi compresa la fase decisionale) relativo al trasferimento interprovinciale del personale docente<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn43" title="">[43]</a>, per la quale pure il Tar Lazio ha tenuto a chiarire che solo in presenza di attività amministrativa vincolata sia possibile il ricorso ad una procedura informatica di tal natura<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Va, tuttavia, segnalato come non sia mancato in dottrina chi abbia sostenuto che, in virtù del progresso della tecnologia, sarebbe formulabile in futuro un algoritmo idoneo ad assicurare la migliore soddisfazione dell’interesse primario con il minor aggravio per gli interessi secondari coinvolti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn45" title="">[45]</a> e cioè l’utilizzo del procedimento <em>tout court</em> informatizzato anche nel caso di scelte discrezionali della p.a.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Tuttavia, si ritiene che una tale visione contrasti profondamente con i valori di fondo del nostro ordinamento costituzionale, che non a caso vede la Costituzione repubblicana esordire con il riconoscimento del ruolo fondante del principio democratico. E infatti, sebbene con l’introduzione nel nostro ordinamento del principio di separazione fra indirizzo politico e gestione oggi si escluda un diretto coinvolgimento dei corpi rappresentativi rispetto alle scelte discrezionali della p.a., tuttavia non si deve sottovalutare l’influenza che sulle scelte discrezionali opera ancora legittimamente la politica, attraverso le funzioni di indirizzo e controllo. Così, si potrà forse arrivare ad attribuire alle macchine la funzione istruttoria e di proposta, lasciando comunque, quantomeno ove le categorie giuridiche siano indefinite e sussistano margini significativi per la ponderazione degli interessi,  la decisione finale in capo a colui che l’ordinamento designa a questo compito, al pari di quanto avviene oggi per il responsabile del procedimento che, secondo le regole interne dell’amministrazione, non fosse dotato di poteri decisori. Ma soprattutto, pur a voler concedere fiducia ai progressi della cibernetica, destinata a raggiungere livelli di elaborazione paragonabili a quelli umani<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn47" title="">[47]</a>, si è profondamente convinti che la genialità, la fantasia, la capacità di sintesi e progettualità ed anche il senso di responsabilità di cui è capace l’uomo (e meglio ancora di lui, la donna) non potranno mai essere soppiantati da una macchina, per quanto evoluta. Peraltro, se l’esperienza umana si presenta spesso ancor prima che come razionalità come “impulso, slancio, imprevedibilità, ribellione, caos, passione”… è perché “l’essenza dell’uomo è la libertà” e rinunciarvi, a favore di macchine ordinate e razionali, vuol dire, in ultima analisi, rinunciare alla nostra stessa umanità<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn48" title="">[48]</a>.<br />  <br /> <strong>9. Discrezionalità amministrativa e postdemocrazia.</strong><br />  <br /> Una decina di anni fa, Colin Crouch rilevava che “<em>l’idea di postdemocrazia ci aiuta a descrivere situazioni in cui una condizione di noia, frustrazione e disillusione fa seguito a una fase democratica; quando gli interessi di una minoranza potente sono divenuti ben più attivi della massa comune nel piegare il sistema politico ai loro scopi; quando le élite politiche hanno appreso a manipolare e guidare i bisogni della gente; quando gli elettori devono essere convinti ad andare a votare da campagne pubblicitarie gestite dall’alto (…). Molti sintomi segnalano che questo sta accadendo nelle società contemporanee avanzate, dimostrando che ci stiamo dunque allontanando dall’ideale più elevato di democrazia per andare verso un modello postdemocratico</em>”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Le tendenze della discrezionalità amministrativa che si sono descritte nelle pagine che precedono, si inquadrano agevolmente nel contesto descritto da Crouch: la progressiva rinunzia a perseguire interessi pubblici, per dare più spazio, attraverso la semplificazione amministrativa, all’iniziativa economica; il ruolo affidato alla burocrazia, che si atteggia sempre più come “tecnocrazia” a fronte del crescente disvalore sociale attribuito alla politica ed all’azione dei partiti; l’affermarsi di un preteso rapporto diretto fra il cittadino e il potere pubblico, che si estrinseca nei meccanismi della democrazia deliberativa e partecipativa e che giustifica progressive riduzioni di ruolo della politica come momento di confronto e di sintesi degli interessi generali; l’esasperazione della “tecnocrazia” che diventa “meccanocrazia”, cioè governo delle macchine, descritte come meglio capaci di decidere al posto degli uomini … sono tutti indici di uno scadimento del processo decisionale basato sulla reale partecipazione popolare ed ispirato ai valori fondanti della Costituzione repubblicana.<br /> Forse, fra le tendenze segnalate, l’unica che sfugge a questa logica è rappresentata dal descritto processo federativo, che non a caso, negli anni più recenti della crisi economica, ha subito una significativa fase di arretramento<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn50" title="">[50]</a>. E fra di esse desta particolare impressione il diffondersi delle riflessioni relative al procedimento informatico, in particolare le teorie che arrivano ad avallare la possibilità stessa di affidare alle macchine anche l’esercizio di poteri discrezionali della p.a., che fanno tornare alla mente la profetica previsione di Herbert Marcuse, che nel 1964 introduceva così una delle sue opere più famose: “<em>Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno del progresso tecnico</em>”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn51" title="">[51]</a>&#8230;<br /> Se nonché, giunto alla conclusione di queste riflessioni, ci si avvede che, nel trascinare il pesante masso della discrezionalità amministrativa fin quasi alla vetta dei nostri giorni … è bastato un attimo, che, perso l’equilibrio, il macigno è sfuggito di mano ed ha preso, prima lentamente, poi sempre più veloce, a rotolare giù per il declivio. Ancora una volta bisognerà scendere a valle, rinvigorite le energie, e cominciare, come Sisifo, nuovamente a spingere su per il pendio, finché se ne avrà la forza &#8230;</div>
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<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref1" title="">[1]</a> Così chi scrive ritorna ad occuparsi del tema dopo un primo studio monografico del 1996 (Imparzialità, buon andamento e discrezionalità amministrativa, Editore Liguori, Napoli) ed secondo del 2008 (Discrezionalità amministrativa e federalismo, Editrice Gaia, Salerno &#8211; Angri).</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref2" title="">[2]</a> Ma v., già, C. Esposito, <em>Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini (1952)</em>, in <em>La Costituzione italiana (Saggi)</em>, Padova, 1954, 256 ss., secondo il quale dal principio di imparzialità discendesse anche l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e quello di contraddittorio fra le parti del procedimento.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref3" title="">[3]</a> A.M. Sandulli, <em>Governo e amministrazione</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1966, 638 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref4" title="">[4]</a> C. Crouch, <em>Postdemocrazia</em>, trad. di C. Paternò, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref5" title="">[5]</a> <em>L’imparzialità amministrativa</em>, Padova, Cedam, 1965.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref6" title="">[6]</a> Sul superamento della nozione di merito amministrativo come conseguenza dell’assoggettamento dell’azione dei pubblici poteri al principio di legalità v. B. Gilberti, <em>Il merito amministrativo</em>, Padova, 2013. Sul tema v., anche, L. Benvenuti, <em>Breve divagazione in tema di merito amministrativo. A proposito di un libro recente</em>, in <em>Diritto pubblico</em>, 2016, fasc. 2, 795 ss.<br />  </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref7" title="">[7]</a> Parla di “<em>federalizing process</em>” J.C. Friedrich, <em>Constitutional Government and Democracy: Theorie and Practice in Europe and America</em>, Boston, 1968; Id., <em>Trends of Federalism in Theory and Practice</em>, New York, 1968.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref8" title="">[8]</a> Tempera questa scelta il principio di differenziazione, che vuole assegnate le funzioni amministrative in modo differente, a seconda della dimensione e dell’organizzazione delle diverse amministrazioni pubbliche.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref9" title="">[9]</a> C.cost., 25 novembre 2016, n. 251, in cui la Consulta  ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della l. n. 124/2015 (c.d. Legge Madia”) nella parte in cui richiedevano per l&#8217;adozione da parte del Governo dei decreti legislativi attuativi solo il “parere”, anziché l&#8217;“intesa”, con le Regioni.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref10" title="">[10]</a> M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em>, Milano, 1993, I, 92.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref11" title="">[11]</a> Ad es., l’art. 23, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disciplinare l’azienda speciale e l’istituzione, prevede che esse informino “la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità (…)”. Del pari l’art. 51 prevede che gli incarichi di direzione siano conferiti a tempo determinato e rinnovati con provvedimento motivato che valuti i “risultati” ottenuti dal dirigente, “in relazione   al conseguimento degli obiettivi e all&#8217;attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell&#8217;ente da lui diretti”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref12" title="">[12]</a>  La fondale legge 7 agosto 1990, n. 241, esordisce proprio all’art. 1 indicando i criteri che reggono l’attività amministrativa: “di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref13" title="">[13]</a>  Ai fini che ci occupano appare particolarmente significativo il richiamo all’art. 1 del d.lg. 29/93, che nel definire le finalità e l’ambito di applicazione del decreto,  stabilisce che esso disciplini “l&#8217;organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (…) al fine di: a) accrescere l&#8217;efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea”. Questo richiamo all’esigenza di armonizzare l’organizzazione della p.a. italiana con quella degli altri Paesi europei, infatti, svela la ragione più profonda della trasformazione, che in quegli anni si va a realizzare nella p.a. italiana.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref14" title="">[14]</a> In un’ottica di “amministrazione di risultato” il d.lgs. 77/95 ricostruisce i documenti contabili degli enti locali in funzione degli obiettivi da realizzare.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref15" title="">[15]</a> G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge 124/2015</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1-2/2016, 111.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref16" title="">[16]</a> A. Romano Tassone, <em>Sulla formula “amministrazione per risultati”,</em> in <em>Scritti in onore di E. Casetta</em>, a cura di V Molaschi e C. Videtta, Jovene, Napoli, II, 2001, 813 ss.; M. Cammelli, <em>Amministrazione di risultato</em>, in<em> Annuario dell&#8217;Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo,</em> Giuffré, Milano, 2002, 107 ss.; G. Corso, <em>Amministrazione di risultati</em>, <em>ivi</em>, 127 ss.; S. Cassese, <em>Che cosa vuol dire “amministrazione di risultati”?, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2004, 941 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref17" title="">[17]</a> V., per tutti, <em>Cort. giust</em>. Grande Sez. del 28 giugno 2005, cause riunite C.189/02, C202/02, C205/02, C206/02, C207/02, C208/02, C213/02 <em>Dansk Ronindustri</em> ed altri, punto d) della decisione.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref18" title="">[18]</a> Si riporta, di seguito, il testo attualmente vigente dei primi due comma dell’art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, senza peraltro notare come le integrazioni operate sul testo originario non ne abbiano sostanzialmente stravolto l’impianto: “1. il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l&#8217;anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell&#8217;area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all&#8217;assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e&#8217; presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l&#8217;emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche&#8217; di regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref19" title="">[19]</a> Il comma 3, accanto ai “principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo” prevede che “l&#8217;esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2” debba attenersi, fra l’altro, “ai seguenti principi e criteri direttivi: “(…) d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all&#8217;ordine e alla sicurezza pubblica, all&#8217;amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell&#8217;ambiente, all&#8217;ordinato assetto del territorio, alla tutela dell&#8217;igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall&#8217;accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell&#8217;attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell&#8217;equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell&#8217;incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell&#8217;identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l&#8217;esercizio delle attività private, previsione dell&#8217;autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all&#8217;incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell&#8217;adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; (…)”.<br /> Il successivo comma 4, invece, prevede che: “I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un&#8217;unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l&#8217;adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell&#8217;efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; (( f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell&#8217;azione amministrativa; f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l&#8217;interesse pubblico non può essere perseguito senza l&#8217;esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell&#8217;autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell&#8217;affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più&#8217; schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni))”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref20" title="">[20]</a> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, in G:U. dell’U.E. del 27.12.2006, in vero adottata a valle di una concordante e poderosa produzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia relativa agli articoli 43 e 49 del trattato istitutivo.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref21" title="">[21]</a> G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, cit</em>., 125.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref22" title="">[22]</a> N.Longobardi, <em>La libertà di impresa come libertà fondamentale ed il recedere del tradizionale primato del potere amministrativo</em>, in Id., a cura di, <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 154.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref23" title="">[23]</a> Al riguardo va segnalato l’art. 34 del d.l. n 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), rubricato “liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli <em>ex ante</em>”, il cui comma 4 prevede che “l’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di una attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interessi generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Si vedano anche i d.l. n. 1/2012 e n. 5/2012.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref24" title="">[24]</a> N.Longobardi, <em>op.cit.</em>, 144 s.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref25" title="">[25]</a> Recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell&#8217;<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#05">articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124</a>, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2016, n. 277. Sul tema v. E. Giardino<em>, L&#8217;individuazione, la semplificazione e l&#8217;accelerazione dei procedimenti, Commento a d.lg. 30 giugno 2016, n. 126; d.lg. 25 novembre 2016, n. 222; d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2017, fasc. 1, 26 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref26" title="">[26]</a> “Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener">tabella A</a> può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all&#8217;aggiornamento e alla pubblicazione della <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener">tabella A</a>, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref27" title="">[27]</a> Addirittura, questo processo sta arrivando a mettere in discussione alcuni interessi particolarmente qualificati, come quelli alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, al punto che, come da taluno sostenuto, si configuri una tendenza a ridurre la specialità degli interessi “forti” o “sensibili”. N.Longobardi, op.cit., 146 ss. Emblematico, in tal senso, a parere dell’A. citato, appare il nuovo art. 17 bis della l. 241/90, che applica la regola del silenzio-assenso anche ai provvedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, sia pure previo il decorso di un termine più lungo (90 giorni), rispetto a quello ordinario (30 giorni), nei rapporti fra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Ma lo stesso fenomeno si riscontra anche in virtù dell’art. 5 della legge Madia, che abroga la previsione contenuta nel precedente comma 4 dell’art. 19 della legge 241/90, che consentiva, in tema di Scia, di superare i termini decadenziali di 60 giorni per adottare provvedimenti inibitori o repressivi “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alle normative vigenti”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref28" title="">[28]</a> Ritiene, infatti, improduttiva di effetti questa abrogazione G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, cit.</em>, 154, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere sussistente un interesse pubblico <em>in re ipsa</em> ove il provvedimento amministrativo produca oneri ingiustificati per l’erario pubblico.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref29" title="">[29]</a> G. D&#8217;Urgolo, <em>Trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A.: la recente introduzione del &quot;Freedom Act of Information&quot; (FOIA) nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>GiustAmm.it</em>, 3/2017; F. Armenante, <em>Le nuove frontiere della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti al f.o.i.a., dal “</em>need to know<em>” al “</em>right to know<em>”</em>, in <em>Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche</em>, 2016, 63 ss., in particolare 75 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref30" title="">[30]</a> L. Bobbio, <em>Dilemmi della democrazia partecipativa</em>, in <em>Dem. dir</em>., 4/2006, 14; R. Bifulco, <em>Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 2009,  2.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref31" title="">[31]</a> Sulla differenza fra i due tipi di democrazia v. anche L. Mazzuca, <em>Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa: alcune riflessioni sul modello di Fung e Wright</em>, Venezia, Università IUAV, 16-18 settembre 2010, XXIV Convegno Sisp, 3 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref32" title="">[32]</a> S. Dettori, <em>Articolo 3 bis. Uso della Telematica</em>, in n. Paolantonio – a. Police – a. Zito (a cura di), <em>La pubblica amministrazione e la sua azione: saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005</em>, Torino, 2005, 173 ss.; F. TANTINO, <em>L’uso della telematica nella pubblica amministrazione, </em>in A. ROMANO (a cura di), <em>L’azione amministrativa, </em>Torino, 2016, 242 ss. </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref33" title="">[33]</a> La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref34" title="">[34]</a>  V. Cerulli Irelli, I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti, in <em>Astrid on line</em>, 2009, in particolare p. 8; N. Longobardi, <em>Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale</em>, Torino, 2009, 281.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref35" title="">[35]</a> L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016 , auspica “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref36" title="">[36]</a> L’art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 124/0215, prevede la delega al Governo per la ridefinizione dei tipi di conferenza di servizi, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref37" title="">[37]</a> Sul tema, v., da ultimo, P. Otranto, <em>Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a.</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2/2018.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref38" title="">[38]</a> U. Allegretti, <em>La democrazia partecipativa in Italia e in Europa</em>,  in <em>Rivista AIC</em>, 01/2011, 7.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref39" title="">[39]</a> E. Rossi, <em>Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano</em>, in <em>Dir.soc.</em>, 3/2016, 502 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref40" title="">[40]</a> F. Follieri, <em>Decisione amministrativa ed atto vincolato</em>, in <em>federalismi.it, </em>7/2017, del quale si segnala la posizione scettica circa la configurazione stessa dell’atto vincolato; F. Volpe, <em>La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</em>, in GiustAmm.it, 11/2016.    </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref41" title="">[41]</a> R. Ferrara, <em>L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2014, 651 e ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref42" title="">[42]</a> “1. Le pubbliche amministrazioni nell&#8217;organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l&#8217;effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref43" title="">[43]</a> Nel caso in esame il MIUR ha individuato un “algoritmo” deputato a gestire in modo automatico e per mezzo di un complesso sistema informatico il procedimento della mobilità dei docenti per l’anno di riferimento. Detto algoritmo ha finito, pertanto, per sostanziare esso stesso il predetto procedimento, atteso che l’individuazione, in concreto, della sede spettante al singolo docente nell’ambito della mobilità è stata individuata esclusivamente tramite esso.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref44" title="">[44]</a> Si può agevolmente concordare in ordine alla circostanza che la predetta tipologia di atto informatico è giuridicamente ammissibile e legittimo quanto all’attività vincolata dell’amministrazione, atteso che l’attività vincolata è compatibile con la logica propria dell’elaboratore elettronico in quanto il software traduce gli elementi di fatto e i dati giuridici in linguaggio matematico dando vita a un ragionamento logico formalizzato che porta a una conclusione che, sulla base dei dati iniziali, è immutabile. Come è evidente, diversamente è a dirsi quanto all’attività discrezionale della pubblica amministrazione, nell’ambito della quale l’amministrazione ha la possibilità di scelta dei mezzi da utilizzare ai fini della realizzazione dei fini determinati dalla legge; al riguardo potrebbe ritenersi che, in realtà, l’ammissibilità dell’elaborazione elettronica dell’atto amministrativo non è legata alla natura discrezionale o vincolata dell’atto quanto invece essenzialmente alla possibilità, che tuttavia è scientifica e non invece giuridica, di ricostruzione dell’iter logico sulla base del quale l’atto stesso possa essere emanato per mezzo di procedure automatizzate quanto al relativo contenuto dispositivo. Cfr. Tar Lazio, III bis, 14 febbraio 2017,  n. 3769.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref45" title="">[45]</a> P.L.M. Lucatuorto – S. Bianchini, <em>Discrezionalità e contemperamento degli interessi nei processi decisionali dell’Amministrazione digitale</em>, in <em>Cyberspazio e diritto, </em>2009, 41 ss. </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref46" title="">[46]</a> Sul tema v. anche D. Marongiu, <em>L’attività amministrativa informatizzata</em>, Rimini, Maggioli, 2012; M.L. Maddalena, <em>La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo</em>, in <em>Foro amm</em>., 2016, 2535 ss. </div>
<div> <a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref47" title="">[47]</a>  Considera ancora molto lontano questo tempo P. Gallina, <em>L’anima delle macchine. Tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo virtuale</em>, Edizioni Dedalo, 2015, per il quale v. <a href="https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-gallina/">https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-gallina/</a>. </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref48" title="">[48]</a> Le parole virgolettate sono di V. Mancuso, <em>Intelligenza delle macchine e libertà dell’uomo</em>, Relazione al convegno “<em>Uomini e macchine</em>”, Roma, 30 gennaio 2018, in  <a href="http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/">http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/</a>, in cui l’A. conclude: “Sono stato invitato a parlare di «Intelligenza delle macchine e libertà dell’uomo» e io concludo con l’auspicio che le macchine non ci tolgano il caos. È dal caos infatti, come insegnano tutte le antiche cosmogonie, che prende forma la natura, anche la natura umana, la quale, tra tutte le manifestazioni naturali, è la più caotica, e per questo la più libera”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref49" title="">[49]</a> C. Crouch, <em>Postdemocrazia</em>, trad. di C. Paternò, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009,  25 s.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref50" title="">[50]</a> A. Uricchio, <em>Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo</em>, Cacucci Editore, Bari, 2012, <em>passim</em>, incentrato sulla difficile attuazione del federalismo fiscale in tempo di crisi economica. Ma basterebbe ritornare ai contenuti della riforma costituzionale Renzi-Boschi per individuare plurimi tentativi di significativi passi indietro rispetto alla spinta federalista nel nostro Paese.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref51" title="">[51]</a> H. Marcuse, <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_a_una_dimensione" title="L'uomo a una dimensione"><em>L&#8217;uomo a una dimensione</em></a><em>. L&#8217;ideologia della società industriale avanzata</em>, Torino, Einaudi, 1967 (ma 1964).</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>A proposito della discrezionalità dell’amministrazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-della-discrezionalita-dellamministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-della-discrezionalita-dellamministrazione/">A proposito della discrezionalità dell’amministrazione</a></p>
<p>La sentenza che si commenta (n°242/02, del 17/01/2002, sez. IV C.d.S.) pone ancora una volta all’attenzione dell’interprete il problema della discrezionalità della P.A. Nell’affrontare tale argomento non si può prescindere dal dibattito secolare che ha occupato la dottrina e la giurisprudenza, circa la distinzione tra discrezionalità e arbitrio. La linea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-della-discrezionalita-dellamministrazione/">A proposito della discrezionalità dell’amministrazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-della-discrezionalita-dellamministrazione/">A proposito della discrezionalità dell’amministrazione</a></p>
<p>La sentenza che si commenta (n°242/02, del 17/01/2002, sez. IV C.d.S.) pone ancora una volta all’attenzione dell’interprete il problema della discrezionalità della P.A. Nell’affrontare tale argomento non si può prescindere dal dibattito secolare che ha occupato la dottrina e la giurisprudenza, circa la distinzione tra discrezionalità e arbitrio. La linea di confine è molto sottile, tanto che, durante il secolo scorso, si riteneva che la P.A. esercitasse il potere autoritativo nel suo esclusivo interesse e che le sue scelte fossero insindacabili. La discrezionalità assume valenza sul piano giuridico solo quando viene in rilievo l’importanza di tale istituto per il conseguimento di fini sociali, appartenenti alla collettività e non solo all’Amministrazione, e quando si sgretola il privilegio della insindacabilità delle scelte discrezionali; in poche parole, quando si distingue dall’arbitrio. </p>
<p>Secondo la dottrina più moderna tale istituto investe l’intera azione amministrativa, ciò significa che l’attività discrezionale non va valutata solo rispetto a quegli atti che invadono la sfera giuridica del privato, ma anche rispetto agli atti interni, che durante il secolo scorso erano considerati, invece, di stretta pertinenza della P.A. </p>
<p>Discrezionalità vuol dire scelta tra più comportamenti possibili. Non bisogna dimenticare che il principio di legalità impone che gli atti amministrativi siano tipici e nominativi. Nel diritto amministrativo, dunque, vige la regola del &#8220;numerus clausus&#8221; e a ciascun provvedimento corrisponde un fine pubblico da perseguire. L’Amministratore potrà solo scegliere quale strumento utilizzare, ma la scelta è vincolata alle possibilità offertegli dal Legislatore. Di solito si distingue tra discrezionalità sull’an, quando la P.A. può decidere se emanare o meno un atto, sul quid, se la scelta riguarda il contenuto del provvedimento, sul quomodo, quando l’Amministrazione stabilisce le modalità e i tempi dell’emanazione. Queste modalità possono coordinarsi tra loro e pertanto, nella pratica, saranno emanati atti ad alta discrezionalità ( ad es. sia nell’an, che nel quid, che nel quomodo) o intrisi di una discrezionalità minore (ad es. solo nel quomodo). Le gradazioni possono essere le più diverse fino al limite della discrezionalità: l’atto vincolato, che ne è l’opposto. </p>
<p>In quest’ultimo caso, la P.A. deve solo eseguire le direttive del Legislatore e non ha margine di scelta. La discrezionalità della P.A. può essere anche tecnica, quando cioè la decisione è assunta sulla base di categorie tecniche o cognizioni specialistiche che non sono alla portata della generalità dei soggetti di una comunità.</p>
<p>Alcuni autori hanno accostato la discrezionalità amministrativa all’autonomia dei privati. Il dibattito è ancora in corso, tuttavia, sono evidenti le profonde diversità tra gli istituti a confronto. Basta pensare che i privati sono liberi di scegliere gli obiettivi cui rivolgere le loro azioni, e possono perseguirli anche con atti atipici(art. 1322 c.c.), mentre la P.A. è vincolata al perseguimento del fine sociale, che può essere realizzato solo con provvedimenti tipici e nominativi. </p>
<p>In realtà &#8220;discrezionalità&#8221; e &#8220;autonomia&#8221; appartengono a due ordinamenti diversi, quello della P.A. e quello dei privati, e ciascuno esige dall’altro il medesimo rispetto.</p>
<p>Negli ultimi anni stiamo assistendo a cambiamenti epocali, che hanno condotto fino alla &#8220;funzione partecipata&#8221; (l.241/90). L’Amministrazione ha aperto le porte al cittadino e gli ha chiesto di collaborare per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, tuttavia come i privati godono di una sfera di insindacabilità sottratta all’invadenza di qualunque altro soggetto, così la P.A., nel rispetto del principio di legalità, può scegliere qual è il modo migliore di perseguire l’interesse pubblico, senza che alcun altro soggetto possa intervenire per sindacarne la scelta. La dottrina tedesca a tal proposito parla di concetti cd. indefiniti, indicati dal Legislatore, come ad es. il bene pubblico, la sicurezza pubblica, che sono affidati alla cura dell’Amministratore e non sono ripetibili dal Giudice. </p>
<p>Per la definizione in chiave moderna dell’istituto in esame, bisogna riferirsi a due momenti storici fondamentali:</p>
<p>1) Il riconoscimento del sindacato sulla discrezionalità: ammissibilità del vizio di eccesso di potere.</p>
<p>2) L’avvento della Costituzione Repubblicana: l’art. 97.</p>
<p>L’eccesso di potere è uno dei vizi dell’atto amministrativo, ed è stato elaborato in tempi relativamente recenti. Solo verso la fine dell’Ottocento, infatti, si è consolidata la consapevolezza che un sindacato sulla discrezionalità amministrativa fosse possibile. Con la nascita dello Stato moderno e lo sgretolarsi dell’immunità del Sovrano, che attraverso il potere amministrativo, voleva crearsi zone franche dal Parlamento, viene meno il privilegio dell’insindacabilità dell’atto discrezionale. Esso viene comunque ancorato al principio di legalità, ci si rende conto che anche un atto discrezionale deve comunque perseguire il fine pubblico. Quando per volontà dell’Amministratore o per errore di fatto si devia dal perseguimento del fine sociale per realizzare interessi alieni alla collettività il Giudice Amministrativo non ha più le mani legate e può annullare l’atto, con la conseguenza che la P.A. non può più riadottarlo (diversamente dall’annullamento per violazione di legge), perché in ogni caso quel provvedimento non potrà mai perseguire l’interesse pubblico. Con l’evoluzione dei concetti di tipicità e nominatività degli atti vengono in rilievo le &#8220;figure sintomatiche&#8221;, elaborate dalla giurisprudenza, che fanno scattare la presunzione &#8220;iuris et de iure&#8221; di eccesso di potere.</p>
<p>Con l’avvento della Costituzione Repubblicana la discrezionalità viene interpretata in chiave costituzionale e ancorata ai principi di imparzialità e buon andamento scolpiti nell’art. 97. Anche l’atto discrezionale non può esimersi dal perseguire i fini indicati dalla norma in esame. Imparzialità vuol dire comparazione dei diversi interessi pubblici e privati, quando la P.A. è parte, scelta del privato che offre le migliori garanzie di perseguimento dell’interesse pubblico, cioè neutralità, quando l’Amministrazione non è parte e deve dare la preferenza a un cittadino piuttosto che a un altro. Buon andamento vuol dire celerità, snellezza, economicità, efficienza, efficacia.ecc. Questi canoni costituzionali si snodano e si realizzano all’interno del procedimento amministrativo, in particolare nell’istruttoria. E’ in questa sede, e non più nel processo come in passato, che oggi si attua il dialogo con l’autorità. Solo così si garantisce il miglior perseguimento dell’interesse pubblico.</p>
<p>Alla luce di queste considerazioni si può ora meglio analizzare la sentenza del C.d.S. in commento e si comprende facilmente che un atto amministrativo, anche se discrezionale, non può mai essere adottato nelle segrete stanze della P.A., a seguito di un automatismo acritico, che ricorda il privilegio passato dell’Amministrazione. Nel caso di specie il Prefetto sospendeva l’autorizzazione rilasciata con un precedente decreto alla Mondialgas s.r.l., per l’installazione e la gestione di un deposito per il travaso e l’imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto per uso domestico, fino all’esito del giudizio penale, solo a seguito del rapporto della Guardia di Finanza, che nel corso di un’ispezione effettuata, aveva riscontrato alcune violazioni delle prescrizioni sull’attività di riempimento e commercio di gas petrolio liquefatto in bombole (ex artt. 3,5 e 7 della l.327/58 e art. 5 della l.7/73). </p>
<p>Il T.A.R. aveva annullato il provvedimento del Prefetto per eccesso di potere e violazione di legge (per difetto di istruttoria e carenza di motivazione). </p>
<p>L’Autorità amministrativa aveva impugnato la sentenza affermando l’errata interpretazione dell’art. 11 della l.7/73. Secondo la P.A. tale articolo conferiva al Prefetto una discrezionalità afferente solo all’an e non anche al quid e al quomodo, che risultavano fissati in modo diretto e vincolato dalla stessa norma. Il C.d.S. ha confermato la sentenza di primo grado.</p>
<p>Per comprendere i motivi della decisione in esame è necessario premettere brevemente qual è l’ambito in cui devono essere inquadrati i provvedimenti oggetto di sospensione da parte dell’Amministratore. Siamo nel genere della concessione e della autorizzazione, nonché delle figure intermedie: ad es. licenza, approvazione, nulla-osta, abilitazione, registrazione e dispensa. In tale sede risulterebbe troppo gravoso affrontare l’analisi tutti i provvedimenti tracciati ad esempio, perciò ci soffermeremo fugacemente solo sulla concessione e sull’autorizzazione, che più specificamente ci riguardano. Entrambi i provvedimenti si ispirano alle regole generali dell’attività della P.A.(autoritatività, unilateralità, esecutività, e in certi casi esecutorietà). Secondo la tradizione l’autorizzazione è caratterizzata dalla preesistenza di un diritto in attesa di espansione; la sua funzione è semplicemente quella di rimuovere un ostacolo di diritto all’esercizio di un potere che già appartiene alla sfera giuridica dell’amministrato. La concessione, invece, afferisce a settori in dominio della P.A., per cui costituisce un diritto nuovo in capo al privato, che senza tale provvedimento non può operare in quel settore. </p>
<p>Nel caso in esame sembra che l’atto sospeso abbia la natura giuridica di autorizzazione, perché riguarda un settore, che sebbene non di pertinenza esclusiva della P.A. non può prescindere dal controllo dell’Amministrazione, perché particolarmente pericoloso per la pubblica incolumità. Tuttavia, si mette in evidenza la problematicità della qualificazione suddetta, sottolineata anche dalla mancata presa di posizione da parte del C.d.S. che più volte nell’ambito della decisione parla di &#8220;autorizzazione o concessione&#8221;. </p>
<p>In realtà si tratta di un settore che in astratto potrebbe essere in monopolio della P.A., per cui, secondo i canoni interpretativi di parte della dottrina, potrebbe trattarsi anche di concessione. </p>
<p>Tale difficoltà ermeneutica non appare strana, in considerazione del fatto che sebbene in teoria le classificazioni sono semplici, in pratica possono venire in essere situazioni ibride lasciando all’interprete l’arduo compito della ricostruzione.</p>
<p>Qualunque sia la natura giuridica che si intende attribuire ai provvedimenti amministrativi che consentono al privato di installare e gestire un deposito per il travaso e l’imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto ad uso domestico (ex l. 327/58 e l. 7/73) si tratta comunque di atti emanati nell’ambito della discrezionalità tecnica che appartiene alla P.A. Pertanto, l’atto di assenso è legato a conoscenze professionali che non sono comune patrimonio di tutti i cittadini. Ciò, però, non significa, come già evidenziato che tale potere debba nascondere l’arbitrio. </p>
<p>Il Legislatore ha stabilito che una volta emanato il provvedimento di assenso, l’Amministratore non è esonerato dalla cura dell’interesse collettivo, dovendo restare vigile controllando che la pubblica incolumità non sia messa in pericolo. Altrimenti, nell’ambito del potere di autotutela conferito alla P.A., l’Autorità competente può, in via cautelare, sospendere l’autorizzazione o concessione. Nell’ambito, però, della trasformazione del potere in atto, l’Amministrazione non deve deviare dall’interesse pubblico, ma deve applicare le regole proprie della sua azione, altrimenti sarà esposta al sindacato di legittimità del Giudice, attraverso il rilievo del vizio di eccesso di potere e di violazione di legge. </p>
<p>Per rispettare l’art. 97 della Costituzione, nonché i principi generali emersi nell’ordinamento per le ragioni suesposte, deve aprire un procedimento e valutare nell’ambito dell’istruttoria, sede naturale del bilanciamento degli interessi in gioco, se effettivamente sussiste la messa in pericolo dell’interesse pubblico. </p>
<p>Inoltre, a tutela del cittadino non può assumere una determinazione a tempo indeterminato senza motivazione (ad. es., nel caso di specie, la P.A. aveva sospeso il provvedimento fino all’&#8221;esito del procedimento penale&#8221;). </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V.CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2002/2/1847/g">Sentenza 17 gennaio 2002 n. 242</a>.</p>
<p>V. anche il commento di STEFANO BERNI CANANI <a href="/ga/id/2002/2/728/d">&#8220;Autotutela cautelare della P.A. e motivazione del provvedimento&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-della-discrezionalita-dellamministrazione/">A proposito della discrezionalità dell’amministrazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Valutazioni tecniche e decisioni amministrative</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/valutazioni-tecniche-e-decisioni-amministrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/valutazioni-tecniche-e-decisioni-amministrative/">Valutazioni tecniche e decisioni amministrative</a></p>
<p>La c. d. discrezionalità tecnica dopo la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601 e la legge n. 205 del 2000 in materia di giustizia amministrativa. &#8212; *** &#8212; SOMMARIO: 1.- Premessa: tecnica e amministrazione nell’azione della pubblica amministrazione contemporanea. 2.- Il valore delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/valutazioni-tecniche-e-decisioni-amministrative/">Valutazioni tecniche e decisioni amministrative</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/valutazioni-tecniche-e-decisioni-amministrative/">Valutazioni tecniche e decisioni amministrative</a></p>
<p>La c. d. discrezionalità tecnica dopo la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601 e la legge n. 205 del 2000 in materia di giustizia amministrativa.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>SOMMARIO: 1.- Premessa: tecnica e amministrazione nell’azione della pubblica amministrazione contemporanea.  2.- Il valore delle discipline tecnico-specialistiche. 3.-  La tecnica nelle diverse tipologie di attività amministrativa. 4.- La sindacabilità della discrezionalità tecnica a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601. 5.- La consulenza tecnica nel processo amministrativo prevista dalla legge n. 205 del 2000. 6.- Conclusioni.</p>
<p>1.– Premessa: tecnica e amministrazione nell’azione della pubblica amministrazione contemporanea.</p>
<p>  La relazione che intercorre tra le c. d. “discipline tecniche e specialistiche” e la c. d. “discrezionalità” della pubblica amministrazione costituisce, da sempre, uno dei punti più problematici della dogmatica del diritto amministrativo, che ha posto a dura prova la riflessione teorica spesso in difficoltà nel definire con precisione in che modo vada a collocarsi la conoscenza tecnica nell’ambito dell’esercizio delle potestà decisionali della P. A.[1]. </p>
<p>  La questione si ripropone oggi con una carica di significati molto più ampia rispetto al passato, proprio per la presenza diffusa del potere pubblico in contesti dominati dalle regole tecniche[2]. </p>
<p>  Prima di addentrarci specificamente nell’analisi sulle implicazioni che la tecnica determina sull’esercizio del potere pubblico, appare opportuno partire da alcune considerazioni preliminari di ordine generale riguardanti i caratteri peculiari dell’attività amministrativa. </p>
<p>  L’azione della pubblica amministrazione, secondo l’insegnamento tradizionale, si sostanzia nella cura concreta degli interessi pubblici, selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico, per cui si suole dire che essa costituisca attività pratica.[3]</p>
<p>  Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico, nell’osservanza della relativa causa attributiva del potere, deve agire osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge (c. d. principio di legalità) ed operare nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, di convenienza e di opportunità (c. d. merito amministrativo)[4].</p>
<p>  Pertanto, l’operatore pubblico – al quale sono specificamente conferite potestà speciali in grado di imporre la volontà dello Stato (o di altro ente pubblico) in modo imperativo ed unilaterale su quella dei destinatari amministrati – è investito di ampie facoltà decisionali, in relazione all’assetto da attribuire agli interessi (pubblici, diffusi, privati) coinvolti nell’azione amministrativa.</p>
<p>  E’ evidente, quindi, che l’ente pubblico debba effettuare – per non trascendere nell’illegittimo – una esatta acquisizione e una ponderata valutazione degli elementi (materiali ed immateriali) rilevanti nel caso di specie. </p>
<p>  Naturalmente, ogni disciplina di settore, di norma, indica quali debbano o possano essere i fattori da considerare, ma in altri casi viene preponderatamente affidato al prudente apprezzamento del soggetto incaricato dell’istruttoria (e/o della decisione) il compito di cercare e di evidenziare gli elementi necessari ed utili alla realizzazione della fattispecie disegnata dal legislatore.</p>
<p>  In ogni caso, va detto che una fondamentale distinzione dell’azione amministrativa e quella che separa l’attività discrezionale da quella vincolata.Quest’ultima, invero, trova tutti gli elementi da acquisire e da valutare, ai fini di una decisione amministrativa, come prefigurati rigidamente ed esaustivamente dalla legge, di modo che l’autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il modus procedendi è quasi meccanico e dall’esito certo.Molto spesso gli atti vincolati (c. d. accertamenti costitutivi[5]) implicano l’applicazione di conoscenze tecniche, in questi casi la norma attributiva del potere fa discendere, automaticamente, da un accertamento fattuale tecnico una predeterminata ed irrefutabile conseguenza giuridica.</p>
<p>  Diversamente, quando la legge lascia all’autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti (an, quid, quomodo, quando) della decisione da assumere, si parla di discrezionalità amministrativa.In pratica, talora la legge – essendo peraltro, per definizione, generale ed astratta – non riesce a contemplare e, quindi, a regolare ogni particolare ipotesi o aspetto o peculiare interesse, bensì si limita a prefigurare gli aspetti essenziali della fattispecie e dell’esercizio della potestà pubblica, rimettendo poi all’autorità amministrativa le ulteriori valutazioni correlate ai profili o agli interessi particolari del caso[6].</p>
<p>  La discrezionalità, quindi, presuppone l’attribuzione di uno spazio decisionale libero all’autorità amministrativa, la quale riempie di contenuto la fattispecie, rispettando i confini fissati dalle disposizioni di legge e ispirandosi ai criteri di buona amministrazione (art. 97 Cost.).Si suole dire che il potere discrezionale si risolva in una: “ponderazione comparativa di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario.Gli interessi secondari da ponderare sono pubblici, collettivi e privati […] l’interesse primario è sempre un interesse pubblico”[7].Quindi, la discrezionalità costituisce: “il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa”[8].In sostanza, può dirsi che la discrezionalità, pur nel rispetto della legge, sia: “l’agire libero della pubblica amministrazione quando si pone come autorità”[9], sempreché (ovviamente) non sussista un’ipotesi di attività vincolata.</p>
<p>  In definitiva, il pubblico potere – dopo aver acquisito e valutato attentamente i dati necessari ed utili (c. d. elemento cognitivo-valutativo) – può scegliere (c. d. elemento volitivo) tra più comportamenti (tutti in astratto egualmente possibili e giuridicamente consentiti) quello maggiormente conforme (per opportunità, adeguatezza o convenienza) alla dimensione degli eterogenei interessi concretamente coinvolti, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico (prevalente)[10].</p>
<p>  Pertanto, il potere discrezionale, attribuito all’autorità amministrativa, svolge la funzione di adattare le previsioni astratte della legge alla realtà effettiva, in corrispondenza della necessità di tutelare gli interessi dei cittadini coinvolti nel procedimento amministrativo fin dove è possibile e con l’obiettivo primario di curare concretamente un certo interesse pubblico, in modo tale da “ottimizzare” l’attività pubblica, realizzando il massimo soddisfacimento dell’interesse pubblico primario con il minor sacrificio possibile degli interessi (pubblici e privati) secondari[11].</p>
<p>  Una particolare forma di discrezionalità è la c. d. discrezionalità tecnica[12] la quale si caratterizza, per l’appunto, per la cognizione ed applicazione di discipline specialistiche dei più diversi settori del sapere umano (a seconda dei casi) e per l’assenza di scelte (in senso proprio).Segnatamente la decisione amministrativa è in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, direttamente qualificato dalla legge, che presuppone una valutazione eminentemente tecnica e giammai una scelta (tra più interessi).In sostanza, è presente solo il momento cognitivo-valutativo e non quello volitivo; quest’ultimo, invero, appare essere qualificato dalla stessa legge, nel momento in cui essa richiede un accertamento tecnico e da questo fa discendere una chiara conseguenza giuridica, senza ulteriori intermediazioni dell’autorità amministrativa[13].Diversamente, nell’ulteriore ipotesi di presenza, nella potestà pubblica, del profilo della valutazione tecnica accompagnato da un diverso (e temporalmente successivo) profilo volitivo discrezionale, appare più corretto parlare di discrezionalità mista (o complessa), poiché in tal caso discrezionalità e tecnica vivono in simbiosi sull’unico tronco del potere amministrativo, ma sono pur sempre logicamente separabili.In sostanza, l’acclaramento tecnico viene doppiato, per così dire, da un successivo momento discrezionale, poiché la legge in tal caso ha ritenuto utile far seguire, alla conoscenza tecnica dei fatti in evidenza, una decisione discrezionale (amministrativa) dell’autorità pubblica.</p>
<p>  Le conoscenze tecniche, come già detto, attualmente occupano una posizione centrale per la disciplina delle relazioni umane in tutti i settori e, quindi, assume una certa importanza anche per il diritto – soprattutto per quello pubblico ed amministrativo, ove sono coinvolti interessi pubblici, talora rilevanti e di notevole importanza per la collettività – riuscire a stabilire quale sia l’influenza che esse dispiegano sull’esercizio del potere.Correlativamente, appare necessario considerare, con maggiore attenzione rispetto al passato, quali siano le esatte conseguenze che le applicazioni scorrette delle cognizioni tecniche determinano, anche nella chiave della tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, che la Costituzione garantisce pienamente anche nei confronti degli atti della P. A. (art. 24, 1° co., e art. 113, Cost.)[14].</p>
<p>  Secondo l’impostazione tradizionale, la discrezionalità amministrativa e quella tecnica vengono poste sullo stesso piano quanto a possibilità di tutela; ciò che muta è soltanto la tipologia di cognizione degli elementi di base, i quali, nel secondo caso, si contraddistinguono propriamente per appartenere alle discipline tecniche[15].La considerazione di dati tecnici implica, evidentemente, un’operazione, più o meno complessa, di applicazione di un sapere specialistico, che presuppone la esatta conoscenza dei principi e dei contenuti della stessa materia tecnica di specie, onde realizzare una fedele rappresentazione e valutazione della realtà analizzata, con metodo scientifico, adoperando parametri universalmente accettati dai professionisti del campo specialistico che, di volta in volta, viene in evidenza.</p>
<p>  Stando così le cose, l’assunto tradizionale che vuole ricondurre, pure ac simpliciter, l’attività valutativa tecnica alla c. d. discrezionalità amministrativa appare senz’altro erronea e basata su un equivoco di fondo: l’assimilazione della opinabilità di alcune proposizioni scientifiche, che determinerebbero taluni esiti incerti, all’incertezza e variabilità consustanziale delle scelte insite nella discrezionalità.Al contrario – come si vedrà meglio nel prosieguo – il ricorso alle cognizioni tecniche viene effettuato dal legislatore per attingere maggiori certezze derivanti dall’utilizzo di regolarità ontologiche, di probabilità, statistiche o basate su un’accurata e scientifica riflessione teorica[16], piuttosto che affidare tutto alla mera scelta dell’operatore pubblico (ispirata da non meglio precisate regole di buona amministrazione).</p>
<p>  Segnatamente, la discrezionalità amministrativa è, per così dire, di tipo intuitivo e particolare e confina con la valutazione politica; mentre, la discrezionalità tecnica è rigorosa e generale ovverosia poggia su assunti teoricamente o sperimentalmente comprovati e generalizzati.</p>
<p> Per detti motivi, dunque, può anche dirsi che l’utilizzo delle discipline tecnico-specialistiche conferisca una maggiore trasparenza ed imparzialità all’azione dei pubblici poteri[17], nel momento in cui diviene possibile per il cittadino desumere, con un certo grado di approssimazione, quale sarà l’esito dell’esercizio di un data potestà pubblica, collegata a valutazioni tecniche, che lo riguardi da vicino[18].</p>
<p>  D’altro canto, il potere discrezionale ha la funzione di rendere concreto il dettato astratto della legge, in modo tale da modellare, con la necessaria duttilità, il dispiegarsi dell’azione amministrativa alle particolarità del caso singolo, nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico inteso anche come interesse della collettività.Dunque, l’utilizzo del potere tecnico-discrezionale in luogo di quello discrezionale puro contribuisce a conferire maggiore certezza all’assetto dei rapporti tra cittadini ed Amministrazione, i quali possono ben essere regolati anche sulla base delle regole più rigide derivanti dalle conoscenze tecniche[19].</p>
<p>  A questo punto, va detto che l’utilizzo delle norme tecniche – fin dove teoricamente possibile e praticamente utile – deve essere (e nella legislazione più recente effettivamente lo è) preferito rispetto alla semplice attribuzione di discrezionalità amministrativa pura all’autorità pubblica.Difatti, attualmente la tecnica riesce a spiegare molte manifestazioni dell’universo umano, che prima non era in grado di spiegare e, quindi, appare corretto un sempre maggiore ricorso a siffatte regole scientifiche, che, peraltro, molto probabilmente vengono applicate comunque, anche se non espressamente richiamate, dai centri decisionali pubblici, per il rigore e la forza intrinseca delle spiegazioni causali che queste forniscono, al punto che pare arbitrario disattenderle.</p>
<p>2. – Il valore delle discipline tecnico-specialistiche. </p>
<p>  La tecnica – va subito ribadito – costituisce un fattore importante di crescita economico e culturale di qualsiasi società[20] e il suo continuo sviluppo rivela una consistente capacità di innovare schemi e conoscenze consolidate, al punto tale da porre in discussione qualsiasi certezza raggiunta. </p>
<p>  Gli ordinamenti giuridici risentono fortemente dell’irrompere delle conoscenze tecniche e, sempre più spesso, diverse disposizioni di legge fanno riferimento esplicitamente (o implicitamente) alle regole della tecnica e del sapere proprio di altre scienze, al fine di trarne gli elementi utili per comporre gli interessi coinvolti nella fattispecie concreta disciplinata.</p>
<p>  Pertanto, l’interprete del diritto viene chiamato a misurarsi con conoscenze delle quali non possiede una solida padronanza e, tuttavia, non può esimersi da siffatto confronto[21].</p>
<p>  Tale assunto mostra tutta la problematicità insita nelle questioni che riguardano, più o meno da vicino, le scienze specialistiche, nonché la facilità con la quale si può incorrere in equivoci.</p>
<p>  Ai nostri fini, va chiarito che le discipline specialistiche possono presentare diverse caratteristiche, in ragione della maturazione delle conoscenze acquisite, dello stadio di sviluppo raggiunto da queste o per la stessa caratteristica degli elementi di fondo su cui si basano[22].</p>
<p>  Una classica e collaudata suddivisione delle scienze – che peraltro risulta relativamente utile ai fini del ragionamento giuridico – è quella che distingue le c. d. scienze esatte (matematica, fisica, chimica, etc.) da quelle sociali o inesatte (economia, sociologia, psicologia, letteratura, arte, etc.). Naturalmente vi sono anche situazioni, per così dire, di confine dove non appare molto chiara la ricomprensione di un dato sapere nell’una o nell’altra categoria[23].</p>
<p>Mentre, le c. d. scienze esatte sono connotate da un elevato grado di precisione, al punto che di solito esprimono ‘certezze’ non discutibili e ‘universalità’ dei risultati, le c. d. scienze inesatte sono contraddistinte dalla ‘opinabilità’ delle conclusioni a cui pervengono talune analisi.Può anche dirsi che le prime darebbero luogo a risultati oggettivi, invece le seconde a risultati soggettivi.In ogni caso, da siffatta distinzione non si deve ricavare, in alcun modo, una incontrovertibile regola di chiusura in grado di orientare l’interprete con sicurezza.</p>
<p>  Sulla scorta di tali rilievi, peraltro, parte della dottrina[24] ha ricavato la distinzione tra accertamento tecnico e discrezionalità tecnica.Mentre quest’ultima si caratterizzerebbe per la variabilità dei risultati cui può pervenire (poiché vengono utilizzate nozioni proprie delle c. d. scienze inesatte), l’accertamento tecnico si baserebbe su fatti verificabili in modo indubbio perché fondati su conoscenze e su strumenti tecnici di sicura acquisizione (c. d. scienze esatte).</p>
<p>  Siffatta tesi appare oggi superata, soltanto ove si consideri come le stesse scienze esatte, alla luce di successive scoperte, abbiano rivelato la fallibilità di talune leggi ritenute fino a poco tempo prima assolutamente esatte e, poi, dimostratesi (in via sperimentale o in via astratta deduttiva o induttiva) erronee (o perlomeno imprecise)[25], mentre, al contrario, talune scienze umane o sociali (economia, sociologia, psicologia, etc.) riescono ad elaborare leggi causali assolutamente regolari e costanti che spiegano con precisione i fenomeni umani[26].</p>
<p>  Tutto ciò sta a significare che qualora si debba fare riferimento alle discipline specialistiche non è possibile ritenere apoditticamente la validità assoluta di alcune e la fallibilità di altre, mentre si dovrà più correttamente effettuare una ponderata valutazione, caso per caso, a seconda della natura della regola tecnica che viene in considerazione e del suo collocarsi nel contesto della decisione amministrativa da assumersi. </p>
<p>  Semmai è possibile distinguere – indipendentemente dalla tipologia di scienza presa in considerazione – regole tecniche la cui applicazione consente di pervenire a risultati verosimili e regole tecniche in grado di fornire soltanto risultati plausibili (più o meno probabili).</p>
<p>  In ultima analisi, va ribadito come le conoscenze tecniche tendano ad imporsi all’attenzione dell’operatore pubblico, il quale, con maggiore frequenza rispetto al passato, viene chiamato ad effettuare una corretta applicazione delle stesse in seno alle varie fattispecie giuridicamente regolate, sicché si pone la necessità di operare corrette valutazioni.</p>
<p>3. – La tecnica nelle diverse tipologie di attività amministrativa. </p>
<p>  Come ben risulta alla comune esperienza dell’interprete, le discipline tecniche e specialistiche ineriscono a tutte le diverse manifestazioni delle potestà pubbliche[27]ovverosia a tutte le varie tipologie di decisione amministrativa.</p>
<p>  Più specificamente, le conoscenze tecniche sono sovente richiamate dalle fonti normative (legge, altri atti aventi forza di legge e regolamenti) per integrare (o costituire da sole) la disciplina di tutte le classiche tipologie di funzione amministrativa: 1) attiva; 2) consultiva; 3) di controllo; 4) tutoria. </p>
<p>  In sostanza, i valori che la tecnica esprime può connotare significativamente l’esercizio di una certa attività amministrativa preordinata alla cura di un certo interesse pubblico, oppure potrà inerire allo svolgimento dell’attività consultiva o di controllo, o ancora caratterizzare le funzioni delle autorità indipendenti.</p>
<p>  Con riguardo alla c. d. amministrazione attiva, le valutazioni tecniche possono riguardare i più diversi aspetti dell’esercizio concreto del potere, dal semplice accertamento o acquisizione dei dati rilevanti a quelli più complessi riguardanti la qualificazione propria della fattispecie, tra più opzioni possibili, al fine di trarne delle conseguenze di ordine giuridico.</p>
<p>  In questi casi, possono darsi tre ipotesi fondamentali: 1) il dato fattuale da apprendere e valutare richiede un semplice accertamento tecnico dal quale la legge fa derivare senz’altro un certo risultato giuridico e, quindi, si avranno provvedimenti amministrativi vincolati quanto a contenuto e ad emanazione; 2) il dato fattuale da apprendere e valutare deve sì essere accertato alla stregua di conoscenze tecniche, ma poi l’autorità amministrativa rimane libera di provvedere o meno e quindi si avranno provvedimenti vincolati (o parzialmente vincolati) quanto a contenuto e discrezionali quanto ad emanazione; 3) il dato fattuale da apprendere e valutare ha natura tecnica, ma all’autorità è, altresì, concesso dalla legge la possibilità di far seguire una valutazione discrezionale amministrativa con riguardo all’interesse pubblico coinvolto (c. d. discrezionalità mista o complessa).</p>
<p>  Le valutazioni tecniche sono, poi, presenti nell’ambito della c. d. amministrazione consultiva, anzi proprio in questa assumono un’autonoma e precisa valenza.Le valutazioni tecniche rivestono la forma di pareri[28] ovvero di atti amministrativi tipici (e non di provvedimenti) aventi la funzione di illuminare e di guidare gli organi di amministrazione attiva, con riguardo al sapere specialistico specifico, allo scopo di consentire un perfetto esercizio del potere immune da vizi di legittimità correlati ad una imperfetta conoscenza delle regole tecniche applicate.</p>
<p>  Va sottolineato come la legge n. 241 del 1990 (art. 17) sul procedimento amministrativo consideri indefettibile l’assunzione del parere tecnico, emesso da un organo consultivo esperto nella materia, ove prescritto, sicché nei casi in cui questo non sia formulato tempestivamente dall’organo (o ente) deputato specificamente dalla legge, viene prevista una forma di c. d. silenzio devolutivo che consente alla P. A. procedente di richiedere il parere de quo ad altro soggetto ugualmente qualificato[29].Diversamente, per i pareri amministrativi, la P. A. può decidere, dopo un ponderato esame, di prescinderne (c. d. silenzio facoltativo), proprio in quanto l’apprezzamento da acquisire non possiede quella natura tecnica che lo fa divenire indispensabile[30].</p>
<p>  Inoltre, valutazioni tecniche vengono compiute, sempre più spesso, nell’ambito della c. d. amministrazione di controllo. </p>
<p>  In tale evenienza, l’organo di controllo saggia il provvedimento sottoposto al suo vaglio alla stregua di parametri non giuridici, bensì relativi alle norme tecniche del caso regolato dalla legge. </p>
<p>  Sull’argomento, può rilevarsi come il c. d. controllo di legittimità (attualmente in fase recessiva[31]) venga sostituito dai c. d. controlli gestionali, condotti sulla scorta di principi in gran parte ricavabili dalle discipline economico-aziendali[32].</p>
<p>  Si distinguono fondamentalmente: controlli (interni) di gestione e controlli (esterni) sulla gestione.I primi sono svolti da organi interni all’ente pubblico, seppure in posizione di imparzialità; mentre, i secondi sono di pertinenza di autorità esterne che agiscono in chiave neutrale.Esempi di controlli interni sono quelli disciplinati dal d.lgs n. 286 del 1999[33] ed effettuati dai c. d. servizi di controllo interno (o da altri nuclei specializzati), i quali si occupano di valutare la capacità gestionale dei vari settori di una P. A. ed i risultati gestionali dei dirigenti.Esempi di controlli esterni sulla gestione sono quelli esercitati dalla Corte dei Conti, ai sensi della legge n. 20 del 1994 (art. 3, co. 4°), aventi per lo più una finalità collaborativa e referente rispetto agli organi (od enti) di amministrazione attiva.Il controllo sulla gestione consente di effettuare una precisa rappresentazione della gestione amministrativa e contribuisce ad elaborare dati utili per l’avvio di processi di autocorrezione o anche consente di rilevare elementi di responsabilità amministrativa e/o contabile dei soggetti preposti allo svolgimento delle diverse attività amministrative.</p>
<p>  Più recentemente, la c. d. funzione tutoria assolta dalle autorità indipendenti[34], costituite a presidio dei settori sensibili dell’attività amministrativa, si risolve eminentemente nell’esplicazione di valutazioni tecniche riservate, per l’appunto, alla competenza di organismi neutrali e tecnici, in grado di contemperare, in modo ottimale, i pluriformi interessi (pubblici, diffusi, privati) presenti nelle diverse materie in cui vengono istituite.Il momento del giudizio tecnico è, poi, propedeutico per l’esercizio dei vari poteri di controllo, di regolazione, consultivi, paragiurisdizionali, a seconda dei casi, attribuiti alle varie authorities.</p>
<p>  La ratio dell’istituzione delle autorità indipendenti riposa proprio sulla necessità di istituire organismi pubblici, di nuova concezione, aventi la caratteristica di operare in veste neutrale, utilizzando conoscenze tecniche, o comunque specialistiche, al fine di disciplinare e di tutelare-controllare settori particolari, ove si scontrano una pluralità di interessi, anche di rilevanza costituzionale, che richiedono una composizione armoniosa esclusivamente sulla base dell’applicazione di prevalenti norme tecniche e non di ispirazione politico-discrezionale.</p>
<p>  In definitiva, le valutazioni tecniche sono presenti in tutte le manifestazioni dell’attività amministrativa e ciò conferma la centralità del tema concernente la misura della sindacabilità delle asserzioni tecniche contenute negli atti amministrativi, soprattutto se appartenenti al tipo del provvedimento in quanto direttamente incidenti sulla sfera giuridica dei cittadini amministrati.</p>
<p>4. – La sindacabilità della discrezionalità tecnica a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601. </p>
<p>  L’orientamento giurisprudenziale tradizionale in materia di discrezionalità tecnica assimila sostanzialmente questa alla c. d. discrezionalità amministrativa, al fine di rilevarne i profili ed i limiti di sindacabilità del cattivo uso del potere.In pratica, sarebbe possibile solo un sindacato formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità[35]. </p>
<p>  Tuttavia, la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601[36] sembra aver profondamente innovato sul punto, in quanto riconosce, expressis verbis – in sintonia con quanto sostenuto dalla dottrina più evoluta[37] – la possibilità di un sindacato che si spinga fino alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dalla autorità per l’applicazione dello stesso.</p>
<p>  In tal modo si è inteso superare la tralatizia tesi[38] fondata sul riscontro estrinseco volto a sanzionare soltanto la presenza di macroscopici errori o di manifeste illogicità, sotto il profilo dell’eccesso di potere[39].</p>
<p>  La decisione parte dalla considerazione della necessità di realizzare un distinguo di fondo tra la valutazione dell’interesse pubblico concreto afferente al c. d. merito amministrativo[40] riservato al dominio della P. A. e la c. d. discrezionalità tecnica, che invece ricorre quando, per provvedere su un determinato oggetto, sia necessario applicare una norma tecnica a cui una norma giuridica conferisca rilevanza (diretta o indiretta).</p>
<p>  Sebbene l’applicazione di una norma tecnica possa comportare una valutazione degli elementi fattuali suscettibili di vario apprezzamento a causa della indeterminatezza od opinabilità propria di talune discipline specialistiche, tuttavia viene ribadita la netta distinzione tra la “opinabilità” tipica della valutazione tecnica e la “opportunità” propria della valutazione di merito.La quaestio facti rilevante – ribadisce la decisione – non si trasforma mai in una questione di opportunità solo per la sua opinabilità.</p>
<p>  Il potere di accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato costituisce un aspetto essenziale della giurisdizione di legittimità del G. A. e non può essere limitato dalla presenza di regole tecniche[41].</p>
<p>  Pertanto, se deve ritenersi “ragionevole” la sussistenza di una riserva dell’Amministrazione in ordine al merito amministrativo e cioè in materia di valutazione e di scelte afferenti all’interesse pubblico perseguito alla stregua dei canoni della buona amministrazione, poiché ciò costituisce la peculiarità dell’esercizio della potestà (potere-dovere) amministrativa; diversamente, in ordine all’apprezzamento dei presupposti di fatto, soprattutto se involgenti giudizi tecnici (e non scelte), deve ritenersi “ragionevole” la sindacabilità da parte del giudice[42].</p>
<p>  In sostanza, la valutazione tecnica costituisce un giudizio che l’autorità amministrativa conduce, valendosi di conoscenze tecnico-specialistiche, su determinati elementi rilevanti ai fini di una data funzione amministrativa.Non vi è alcuna scelta. Pertanto, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve essere condotto, come ha chiarito la decisione del C. d. S. n. 601 del 1999 menzionata: “in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo”.</p>
<p>  La decisione in esame sembra aver accolto quanto segnalato in proposito da autorevole dottrina[43], che, al fine di superare ogni incertezza, ha per l’appunto richiamato il concetto di “ragionevolezza”, in riferimento all’azione del pubblico potere.</p>
<p>  Secondo il supremo consesso, ancora, qualora: “la tecnica sia inserita nella struttura della norma giuridica”, ovverosia quando nell’ambito delle disposizioni normative vi sia un richiamo per relationem a norme tecniche proprie di una certa branca delle scienze, si verifica una sorta di integrazione del tessuto della disposizione che si arricchisce dei contenuti propri delle scienze richiamate, sicché: “l’applicazione di un criterio tecnico in modo inadeguato o ancora il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto”.</p>
<p>  Il riferimento della norma giuridica alla norma tecnica (c. d. relatio), in sostanza, determina una fusione dei due ordini di disciplina, sicché l’interprete è posto davanti a proposizioni normative di tipo complesso, per cui il procedimento ermeneutico non potrà non essere complesso e conferire la dovuta rilevanza agli elementi tecnici, i quali vanno considerati in rapporto alla disciplina che li regola ed al significato che assumono oggettivamente.</p>
<p>  Segnatamente, va osservato che le discipline tecniche esigono una esatta e completa comprensione ed applicazione delle principi tecnici, onde poter servire allo scopo in funzione del quale sono richiamate dalla legge.D’altro canto, il ricorso alle discipline tecniche che il legislatore, più recentemente, effettua (esplicitamente) o sembra supporre (implicitamente) vuole affidare a dette conoscenze la valutazione dei dati proprio per il maggior grado di certezze che queste ultime sono in grado di fornire, perché basate su analisi teoriche e/o su risultati sperimentali universalmente accettati (seppure talvolta opinabili), che danno una migliore contezza della realtà sulla quale si innesta l’esercizio di certe funzioni amministrative.</p>
<p>  In quest’ottica, la verifica che il giudice amministrativo deve poter effettuare deve essere senz’altro diretta ed inerire all’attendibilità dei risultati a cui è giunta l’autorità amministrativa, poiché si tratta di verificare la correttezza e la ragionevolezza dell’attività amministrativa che si e trasfusa nell’atto impugnato.Ciò che conta, dunque, è la plausibilità dei risultati a quali perviene una data autorità, professionalmente preparata ed imparziale, indifferentemente dalla tipologia di scienza (esatta o inesatta) applicata in concreto.</p>
<p>5. – La consulenza tecnica nel processo amministrativo inserita dalla legge n. 205 del 2000. </p>
<p>  La consulenza tecnica[44] rappresenta quell’indispensabile mezzo di accertamento delle nozioni tecniche che, nel processo, ha la funzione di fornire al giudice quelle conoscenze di cui egli non è fornito professionalmente.Tale strumento è ordinariamente presente nella procedura dei processi civili, penali e, ora, anche amministrativi, poiché indispensabile per realizzare una corretta valutazione dei dati tecnici, che soltanto un soggetto dotato di una comprovata competenza professionale (il consulente tecnico) può assicurare[45].</p>
<p>  Va, incidentalmente, ricordato come lo strumento della consulenza tecnica sia già contemplato nell’ambito delle procedure delle due giurisdizioni amministrative speciali (contabile e tributaria).Infatti, in base all’art. 2, co. 4, del d. l. n. 453 convertito in l. n. 19 del 1994, il giudice contabile può: “avvalersi di consulenti tecnici”; mentre, in virtù dell’art. 7, co. 2, del d.lgs n. 546 del 1992, le commissioni tributarie possono: “disporre consulenza tecnica”[46].</p>
<p>  Più specificamente, nei codici di procedura è generalmente ed espressamente individuato, come soggetto processuale, il consulente tecnico (o perito), organo ausiliario del giudice, anch’egli in posizione di assoluta terzietà, e, quindi, viene disciplinata l’attività collegata alla formulazione di una consulenza tecnica (o perizia)[47].</p>
<p>  Sul punto, va registrata l’estrema importanza dell’introduzione – da più fronti auspicata – della consulenza tecnica nell’ambito del processo amministrativo, avvenuta ad opera dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.[48] Segnatamente, la legge n. 205 ha previsto e disciplinato uno strumento, qual è la consulenza tecnica, di grande efficacia per l’esatta cognizione e valutazione dei fatti oggetto di ricorso e, quindi, ha eliminato uno dei fattori che, in pratica, limitava la possibilità per il G. A. di sindacare la c. d. discrezionalità tecnica.Inadatta allo scopo era la possibilità di disporre semplici “verificazioni” previste dall’originario art. 44 del T. U. r. d. n. 1054 del 1924, in quanto la consulenza tecnica concerne la valutazione di fatti complessi quali sono quelli che vengono ordinariamente in evidenza in caso di esercizio di discrezionalità tecnica[49].</p>
<p>  Va precisato che la consulenza tecnica è ora annoverata tra i mezzi di prova sia nell’ambito della giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 80, come riscritto dall’art. 7, co. 1, lett. c, della l. n. 205 del 2000[50]), che nell’ambito della ordinaria giurisdizione di legittimità (ai sensi dell’art. 44 del T. U. r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, come riscritto dall’art. 16 e dall’art. 1, co. 2, della l. n. 205 del 2000[51]) del giudice amministrativo.</p>
<p>  Inoltre, va ricordato come la Corte costituzionale, con sent. 10 aprile 1987 n. 146, avesse dichiarato l’art. 44 del T. U. n. 1054 cit. costituzionalmente illegittimo nella misura in cui, nelle controversie di pubblico impiego devolute alla giurisdizione esclusiva del G. A., non consentisse l’utilizzo dei mezzi istruttori (tra cui la consulenza tecnica) previsti dagli articoli del codice di procedura civile sul processo del lavoro.</p>
<p>  Dunque, la consulenza tecnica è oramai divenuta uno strumento di acquisizione della prova utilizzabile dal giudice amministrativo in tutti i casi in cui risulti necessario per acquisire e valutare, alla stregua delle scienze tecniche e specialistiche, gli elementi che devono essere vagliati per giungere alla decisione del ricorso proposto.</p>
<p>  Va ricordato che l’assenza originaria di siffatto strumento processuale nelle norme che regolavano il processo amministrativo ha costituito un argomento a favore della insindacabilità della c. d. discrezionalità tecnica, che pertanto appariva dominio riservato dell’Amministrazione.Mentre, ora, sulla scorta dei mutamenti introdotti dalla legge n. 205 cit., può dirsi che la situazione sia stata diametralmente capovolta; in pratica, non sussiste più alcun ostacolo processuale alla piena conoscenza e valutazione dei fatti tecnici, che richiedano l’ausilio di consulenti professionali, poiché la preziosa attività del consulente tecnico potrà essere richiesta dalle parti o disposta d’ufficio dal giudice, nel processo amministrativo, ogni qual volta sia necessaria per chiarire gli elementi di prova dedotti in giudizio.</p>
<p>  L’attività del consulente – scelto tra gli esperti della materia, di volta in volta, considerata – consente al giudice di poter supportare la propria decisione con la relazione scritta (di norma) elaborata dal consulente tecnico, il quale fornirà un giudizio professionale plausibile, seguendo sperimentati e universalmente condivisi metodi scientifici, dei quali darà motivata contezza nel suo parere.</p>
<p>  Naturalmente, le risultanze della consulenza tecnica devono essere apprese dal giudice e calate, per così dire, nel giudizio amministrativo, in modo conforme alle peculiarità proprie di siffatto giudizio.Più che mai nel nostro caso il giudice (amministrativo) è il peritus peritorum, nel senso che il pronunciamento del consulente potrà essere, motivatamente, riconsiderato dallo stesso giudice.</p>
<p>  Il procedimento della consulenza tecnica rimane fondamentalmente regolato dalle norme del codice di procedura civile, che costituisce la disciplina di base per siffatta attività processuale, seppure questa dovrà essere integrata  dalle disposizioni in materia di attività istruttoria previste dal regolamento di procedura dei giudizi amministrativi.La legge n. 205 del 2000 non introduce alcuna significativa disposizione di coordinamento e ciò potrebbe dar adito a talune incertezze applicative, che aprono la strada per l’elaborazione di una giurisprudenza pretoria di integrazione.</p>
<p>  Limitando il discorso al problema della sindacabilità della c. d. discrezionalità tecnica, la consulenza tecnica può essere ben utilizzata allo scopo di scorgere vizi di illegittimità, sia sotto il profilo della chiara violazione di legge (vizio formale e diretto della funzione amministrativa), che sotto il profilo dell’eccesso di potere (vizio sostanziale e indiretto della funzione amministrativa)[52].</p>
<p>6. – Conclusioni. </p>
<p>  Alla fine dell’analisi, fin qui svolta, sulla portata che le valutazioni tecniche assumono attualmente nel complesso quadro delle attività dei pubblici poteri è possibile trarre alcuni punti fermi, che deve ritenersi informino il corretto e legittimo esercizio delle potestà pubbliche nei campi dominati dalle discipline tecniche e specialistiche. </p>
<p>  Innanzitutto, appare preferibile abbandonare l’utilizzo dell’espressione “discrezionalità tecnica”, imprecisa e talora fuorviante per la riflessione teorica.Più propriamente può parlarsi di “valutazioni tecniche”, che la legge talvolta impone di operare all’autorità pubblica in relazione dell’esercizio di un certo potere amministrativo tecnico (-discrezionale).Tali valutazioni tecniche – come si è visto – possono variamente caratterizzare le diverse tipologie di funzione amministrativa.</p>
<p>  In pratica, una volta appurato che la norma tecnica richiamata dalla norma giuridica entra a far parte della disposizione normativa[53] che disciplina una certa fattispecie e, segnatamente, regola il modo in cui deve essere esercitata una determinata potestà pubblica in vista del perseguimento di un interesse pubblico già precisamente individuato e qualificato dalla legge, è chiaro che il sindacato vertente sulla correttezza della valutazione tecnica effettuata si risolve in un sindacato che attiene direttamente alla legittimità dell’azione amministrativa e dell’atto amministrativo conseguente e certamente non riguarda il merito.</p>
<p>  Più specificamente, può dirsi che la potestà pubblica (attribuita dalla legge ad un certo soggetto pubblico), qualora presupponga l’acclaramento di elementi fattuali (semplici) o una valutazione tecnica (complessa) comportante più soluzioni plausibili, in ogni caso, implichi la realizzazione di un processo cognitivo di tipo valutativo che conduce all’elaborazione di un giudizio (semplice o complesso) su elementi reali, per come sono presenti in rerum natura o per come sono rappresentati dall’azione umana, senza che ciò, comunque, coinvolga apprezzamenti o scelte comparative di interessi (pubblici o privati).</p>
<p>  L’autorità pubblica, investita del potere che presuppone valutazioni tecniche, deve soltanto valutare elementi che si prestano esclusivamente ad essere conosciuti secondo i rigorosi (perlomeno relativamente) paradigmi delle discipline specialistiche e nel far ciò segue quanto prescritto dalla legge e, quindi, pone in essere un’attività legittima da cui scaturiscono atti legittimi[54].</p>
<p>  Diversamente, qualora l’autorità pubblica investita del potere de quo scelga, più o meno consapevolmente, di non seguire le prescrizioni dettate dalle discipline specialistiche o, più frequentemente, cada in errore nell’applicarle, per vari motivi, allora inevitabilmente pone in essere un’attività illegittima dalla quale derivano atti illegittimi, in quanto fondati su una falsa o errata rappresentazione della realtà.In questo caso, l’Amministrazione pubblica forma atti illegittimi perché basati su una distorta applicazione delle norme tecniche, che invece la legge ha inteso richiamare perché esse costituiscono le sole in grado di fornire la garanzia di un corretto uso del potere pubblico nel caso di specie.</p>
<p>  Tuttavia, se quanto fin qui detto appare abbastanza chiaro in linea teorica, non lo è del tutto in linea pratica, soprattutto nelle non poche ipotesi in cui le scienze sono in grado di fornire soltanto conoscenze opinabili.In sostanza, sono possibili una pluralità di chiavi di lettura della realtà, aventi sfumature diverse, poiché ancora approssimativo è il livello di conoscenza raggiunto o perché i dati fattuali sono di per sé relativi.</p>
<p>  In tali casi, ciò che più conta è che l’autorità pubblica effettui una valutazione tecnica solo a seguito di un’istruttoria accurata, durante la quale siano stati acquisiti tutti i dati utili e sufficienti ad emettere un giudizio compiuto, nel rispetto delle formalità procedurali imposte dalla legge e nell’osservanza dell’obbligo della motivazione adeguata, soprattutto nei casi in cui l’atto amministrativo fondato sulla regola tecnica costituisca l’epilogo di una valutazione comparativa di una pluralità di soggetti ovvero anche importi una scelta tra più soluzioni tecniche tutte plausibili. </p>
<p>  Naturalmente, la valutazione tecnica, per poter sfuggire ad ogni censura, deve risolversi in un giudizio verosimile o perlomeno plausibile, in linea con le migliori e più evolute ed aggiornate conoscenze tecniche (teoriche o sperimentali) disponibili in un determinato momento storico e, inoltre, provenire da un soggetto (o ente od organo) dotato della necessaria professionalità e competenza nella materia, in posizione di tendenziale imparzialità rispetto ai soggetti sui quali questa va ad incidere.In sostanza, il giudizio – per la coerenza intrinseca delle proposizioni motivazionali e per l’autorevolezza e competenza del soggetto emanante – deve potersi imporre ex se per forza propria derivante dalla ortodossia del procedimento seguito ed essere, conseguentemente, condiviso dai più ed essere, in definitiva, accettato (o accettabile) dagli stessi soggetti sui quali ne ricadono gli effetti giuridici sia positivi che negativi.</p>
<p>  Rebus sic stantibus, va accolto il rilievo di quella dottrina [55] che ha inteso risolve il proprium del controllo giurisdizionale sulla valutazione tecnica nella verifica della correttezza (o della scorrettezza) del giudizio formulato dalla pubblica amministrazione e, per suo tramite, dal funzionario (o altro soggetto incaricato), alla stregua del metro di valutazione della colpa professionale, intesa ad individuare l’eventuale colpa (per negligenza, imprudenza o imperizia) o dolo del tecnico nell’esperire le operazioni che presiedono al procedimento di valutazione tecnica.In sostanza, ciò che va verificato è che la P. A. – ovverosia il soggetto in essa incardinato – abbia compiuto una valutazione tecnica seguendo le regole della diligenza professionale, pervenendo ad un giudizio sostanzialmente scevro da censure relative al rispetto dei canoni ermeneutici dettati dalla stessa disciplina specialistica.Peraltro, il cittadino amministrato – qualora il potere amministrativo implichi una valutazione tecnica dell’Amministrazione – ripone la propria fiducia sul rispetto scrupoloso dei principi tecnici e sulla correttezza ed imparzialità della valutazione.Ove ciò non accada, pare logico e giuridicamente dovuto riconoscere al cittadino l’esercizio dei necessari poteri processuali di reazione.</p>
<p>  In ultima analisi, va ribadito – in linea con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 601 del 1999 – che il giudice amministrativo davanti al quale venga portata una controversia basata sulla presunta falsa od erronea applicazione di una disciplina tecnico-specialistica (di qualsiasi natura) possa non solo effettuare una verifica estrinseca e formale dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata più risalente, bensì possa procedere alla verifica diretta dell’attendibilità delle stesse operazioni tecniche, sotto il duplice profilo: a) della correttezza e validità della norma o criterio tecnico individuato; b) della correttezza del procedimento applicativo del medesimo criterio tecnico individuato.</p>
<p>  La disposizione normativa nel momento in cui fa riferimento ad una norma tecnica presuppone una esatta rappresentazione ed apprensione dei dati tecnici che devono essere valutati dall’Amministrazione.Diversamente, non avrebbe alcun senso sostenere che l’autorità pubblica, una volta acquisiti i dati tecnici, sarebbe insindacabile nel senso che possa discostarsene, ignorarli, travisarli o valutarli prescindendo dai criteri che le stesse discipline specialistiche individuano per la loro corretta interpretazione[56].</p>
<p>  In questo modo, la c. d. insindacabilità dell’autorità pubblica deputata dalla legge allo svolgimento di certe attività implicanti valutazioni tecniche[57] – coerentemente ai postulati più elementari della logica e dell’ermeneutica – va riferita alla non discutibilità di un “giudizio corretto” effettuato a seguito di un formale e corretto procedimento di acquisizione dei dati tecnici, congruamente motivato ed aderente agli elementi fattuali a disposizione, correttamente analizzati e dei quali sia stata effettuata una fedele rappresentazione da parte di un’autorità professionalmente competente ed imparziale.</p>
<p>  Il giudice amministrativo può ben sindacare la valutazione tecnica sotto il profilo della sua “correttezza” e deve fermarsi di fronte ad una “valutazione corretta” e ben motivata, in quanto non può sostituire alla valutazione dell’Amministrazione (pur opinabile, ma corretta) una propria valutazione (anche se egualmente corretta, ma pure opinabile),[58]in ossequio al tradizionale principio della divisione dei poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo, giurisdizionale). </p>
<p>  Diversamente, al cospetto di una “valutazione scorretta”, qualunque ne sia la causa[59], deve essere garantito al cittadino amministrato la piena tutela giurisdizionale dei suoi diritti o interessi legittimi (a seconda dei casi) in conformità al precetto costituzionale di cui all’art. 113 Cost. e, conseguentemente, va sanzionata l’illegittimità dell’atto amministrativo in cui sia stata trasfusa la valutazione (seppure sia presente una motivazione estrinsecamente corretta, ma intrinsecamente non aderente ai dati fattuali) attraverso la declaratoria dell’annullamento, a cui potrà accompagnarsi, ove sussistano i requisiti, il risarcimento del danno dell’interesse legittimo leso, ai sensi della innovativa sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., n. 500 del 1999[60].Segnatamente, la valutazione scorretta (in contrasto con i dettami scientifici o per carenza del procedimento applicativo), nel caso in cui determini la lesione di un interesse legittimo, e vi sia colpa (o, a fortiori, dolo) dell’Amministrazione (ovverosia del preposto organicamente immedesimato nella stessa), esige il risarcimento dei danni  (pure in forma specifica, ove possibile, ai sensi dell’art. 7 della legge 205 del 2000).</p>
<p>  Alla luce di quanto detto finora e considerando il fenomeno della eterointegrazione della disciplina normativa ad opera di quella tecnica, l’atto amministrativo, emanato sulla base di una valutazione tecnica fondata su presupposti fattuali o di giudizio inesistenti o totalmente errati ovvero anche fondata su un travisamento completo dei fatti tecnici o su una dimostrata e chiara parzialità del giudizio, deve ritenersi adottato illegittimamente per violazione di legge[61] (vizio formale e diretto della funzione amministrativa), sotto il profilo della erronea o falsa applicazione di legge[62], in quanto vi è una violazione immediata dei canoni di interpretazione delle norme tecniche integrate nella norma giuridica.Mentre, qualora la valutazione tecnica, nell’applicare cognizioni tecniche opinabili, risulti essere intimamente contraddittoria, illogica, parzialmente erronea o fondata su una incompleta rappresentazione dei presupposti, allora potrà parlarsi di illegittimità per eccesso di potere[63] (vizio sostanziale ed indiretto della funzione amministrativa), ovverosia di scorretto uso del potere attribuito all’autorità pubblica, in quanto sussiste un uso distorto della facoltà di apprezzamento delle discipline tecniche e delle diverse soluzioni operative che queste suggeriscono[64]. </p>
<p>  In definitiva, le “valutazioni tecniche” devono essere operate, in tutti i casi, in modo corretto ed aderente ai presupposti fattuali.L’accertamento di eventuali valutazioni scorrette è senz’altro consentito al giudice amministrativo, come ad ogni altro giudice, poiché si tratta di appurare una situazione di fatto e la corretta qualificazione giuridica effettuata dall’autorità amministrativa, senza che ciò implichi valutazioni di merito riservate (necessariamente) alla P. A.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La discrezionalità dell’Amministrazione ex art. 9 l. 5 febbraio 1992 n° 91 e i tempi che corrono</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-discrezionalita-dellamministrazione-ex-art-9-l-5-febbraio-1992-n-91-e-i-tempi-che-corrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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<p>Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego della concessione di cittadinanza per la quale lo stesso aveva instato ai sensi dell’art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992 n° 91, ritenendo di rientrare nella previsione della lettera f) del comma 1 di tale articolo. La decisione del Giudice di</p>
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<p>Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego della concessione di cittadinanza per la quale lo stesso aveva instato ai sensi dell’art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992 n° 91, ritenendo di rientrare nella previsione della lettera f) del comma 1 di tale articolo.<br /> <br />
La decisione del Giudice di rigetto del ricorso costituisce in primo luogo il portato dell’insegnamento della giurisprudenza per cui la fattispecie di cui all’art. 9, comma 1 lett. f) della l. n° 91 del 1992 costituisce solo un presupposto di ammissibilità della domanda di cittadinanza; ossia si tratta di un requisito necessario ma non sufficiente per conseguire il beneficio né costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento dello stesso (cfr. Cons. Stato IV, 16 settembre 1999 n° 1474). Tale insegnamento costituisce a sua volta il portato dell’esaltazione della discrezionalità del provvedimento di concessione della cittadinanza ai sensi delle norma sopra richiamata che richiede una valutazione complessiva dell’integrazione del richiedente nella comunità di cui richiede di essere membro, tanto che in ordine al rilascio del quale si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate ma non certo diritti soggettivi (Cons. Stato IV, 7 maggio 1999 n° 798). <br />
Inutile osservare che nel diritto vivente la delimitazione di tale discrezionalità riflette ed è figlia delle emergenze sociali.<br /> <br />
La sentenza si segnala in quanto fra gli elementi utili ad orientare l’esercizio della discrezionalità in capo all’Amministrazione annovera anche l’informativa della Questura in ordine a frequentazioni e comportamenti del richiedente: poiché la concessione di cittadinanza è anche frutto di una valutazione di opportunità, a tale fine per l’Amministrazione possono avere rilevanza anche elementi indiziari raccolti nell’attività di polizia.<br /> <br />
Utile ad una prognosi negativa circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale era già stata ritenuta la condanna a pena patteggiata (Tar Piemonte I, 16 gennaio 2002 n° 67). La sentenza si segnala in quanto si sofferma sulla natura indiziaria dell’informativa della Questura che viene ritenuta sufficiente laddove appunto il diniego nella fatispecie non è ancorato dalla legge alla verifica di reati (per il che l’informativa sarebbe ovviamente insufficiente) ma ad una valutazione di opportunità.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/4848/g">Sentenza 14 gennaio 2004 n. 34</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Ancora sul sindacato di legittimità sulla c.d. discrezionalità tecnica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-sindacato-di-legittimita-sulla-c-d-discrezionalita-tecnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-sindacato-di-legittimita-sulla-c-d-discrezionalita-tecnica/">Ancora sul sindacato di legittimità sulla c.d. discrezionalità tecnica</a></p>
<p>Due decisioni del Consiglio di Stato pubblicate lo stesso giorno, sottoscritte dai medesimi presidente ed estensore, su questioni di diritto identiche – i limiti del sindacato di legittimità sui pareri medici resi in materia di dipendenza di infermità da cause di servizio – ma che rispecchiano tuttavia orientamenti diametralmente opposti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-sindacato-di-legittimita-sulla-c-d-discrezionalita-tecnica/">Ancora sul sindacato di legittimità sulla c.d. discrezionalità tecnica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-sindacato-di-legittimita-sulla-c-d-discrezionalita-tecnica/">Ancora sul sindacato di legittimità sulla c.d. discrezionalità tecnica</a></p>
<p>Due decisioni del Consiglio di Stato pubblicate lo stesso giorno, sottoscritte dai medesimi presidente ed estensore, su questioni di diritto identiche – i limiti del sindacato di legittimità sui pareri medici resi in materia di dipendenza di infermità da cause di servizio – ma che rispecchiano tuttavia orientamenti diametralmente opposti.<br />
	La n. 7076, riprendendo la via segnata dalla nota decisione n. 601 del 1999, riafferma la sindacabilità diretta del giudizio tecnico sotto il profilo della censurabilità, da parte del Giudice, del giudizio tecnico inadeguato: nella specie, è lo stesso Giudice amministrativo ad osservare che le condizioni di particolare stress lavorativo cui il ricorrente era stato sottoposto rendevano verosimile la connessione causale dell’evento patologico – un infarto – con la causa di servizio, evidenziando così l’inattendibilità del contrario giudizio reso dalla commissione medica: questo giudizio, quindi, viene ritenuto “falso” – nel significato reso esplicito dal linguaggio popperiano – e come tale falsificato poiché reso sulla base di un criterio scientifico non adeguato alla formulazione del parere.<br />
	Tutt’all’opposto, la decisione n. 7073 afferma che un parere medico, secondo cui l’infermità viene fatta dipendere esclusivamente da fattori di natura genetica o costituzionale, non può essere sindacato in sede di legittimità, se non in presenza di manifesta irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti.<br />
	Fa specie in primo luogo che due avvisi tanto contrastanti, su un tema tanto delicato, siano stati formalizzati in decisa dal medesimo Giudice estensore: il che contribuisce ad aumentare il disorientamento dei cittadini che domandano Giustizia e chiedono alla Magistratura garanzie nomofilattiche affidabili e ragionevolmente uniformi.<br />
	In secondo luogo, sgomenta che la decisione n. 7073 applichi ancora la tecnica di sindacato indiretta fondata sull’utilizzo di quelle macro-aggettivazioni esaltanti stati vizianti dell’atto amministrativo che, lungi dal garantire una sufficiente tutela giudiziaria, garantiscono ad un’Amministrazione maliziosa ed accorta nel celare gli illeciti un’assoluta franchigia.<br />
	Infatti – a tacere che un giudizio tecnico non può essere ragionevole o irragionevole, ma solo corretto o non corretto – il provvedimento affetto da irragionevolezza non manifesta è, per la sentenza 7073, insindacabile: esso, ovviamente, è e rimane sempre irragionevole, ma il Giudice amministrativo (chissà perché) non può annullarlo. Lo stesso si dica per il travisamento dei fatti, che secondo la decisione in esame deve essere ‘palese’: se quindi l’amministrazione ha occultato i fatti per bene, il giudice deve arrestarsi alla superficie, deve astenersi dall’indagare, dall’effettuare il dovuto accertamento, poiché l’unico vizio sindacabile nei pareri medici è il travisamento dei fatti, appunto, ‘palese’.<br />
	Su tutte queste assurde limitazioni non è possibile neppure aprire un dibattito scientifico, tanto esse sono prive di fondamento giuridico e palesemente in contrasto con i valori irrinunciabili che presidiano la legalità ed il diritto fondamentale del cittadino a controllare l’azione amministrativa in sede giurisdizionale senza limitazione alcuna (art. 113, comma 2°, Cost.). Esse vanno semplicemente abiurate, respinte e presto dimenticate.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La (diretta o indiretta) regolazione dei prezzi: presupposti e limiti di ammissibilità nei mercati liberalizzati. Stimoli all’efficienza e principio di aderenza ai costi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-diretta-o-indiretta-regolazione-dei-prezzi-presupposti-e-limiti-di-ammissibilita-nei-mercati-liberalizzati-stimoli-allefficienza-e-principio-di-aderenza-ai-costi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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		<title>Note generali sull’ammissibilità di un potere amministrativo di “recesso” unilaterale dagli accordi tra pubbliche Amministrazioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-generali-sullammissibilita-di-un-potere-amministrativo-di-recesso-unilaterale-dagli-accordi-tra-pubbliche-amministrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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