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	<title>Pubblica amministrazione-Contributi e finanziamenti pubblici Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica amministrazione-Contributi e finanziamenti pubblici Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:40:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a></p>
<p>Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;   di Benedetta Celati ð*   Sommario: 1. Crisi climatica e funzione del diritto nella comprensione normativa degli «iperoggetti» &#8211; 2. Economia circolare e transizione ecologica: un cambiamento di paradigma? &#8211; 3. Gli appalti circolari come strumento regolatorio del mercato sostenibile.  &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a></p>
<div style="text-align: center;">Intervento pubblico e iniziativa economica<br /> nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;">di Benedetta Celati  ð*<br />  </div>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Crisi climatica e funzione del diritto nella comprensione normativa degli «iperoggetti» &#8211; 2. Economia circolare e transizione ecologica: un cambiamento di paradigma? &#8211; 3. Gli appalti circolari come strumento regolatorio del mercato sostenibile.  &#8211; 4. Il partenariato pubblico-privato e la collaborazione tra imprese nella sfida della costruzione di un nuovo modello di sviluppo. &#8211; 5. Oltre la &#8220;responsabilità sociale&#8221;: spunti conclusivi. </div>
<div style="text-align: right;">«Non udiamo mai il vento in sé, sostiene Heidegger, ma solo sbattere la porta o la tempesta<br /> che sibila nel camino» (T. Morton,<em> Iperoggetti: Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo, </em>Nero, Roma, 2018)</div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>1. Crisi climatica e funzione del diritto nella comprensione normativa degli «iperoggetti»</strong><br /> Accade sovente che la complessità di un fenomeno venga avvertita con difficoltà dagli interpreti: se ne rilevano gli effetti e solo secondariamente, a guisa di rivelazione tardiva, le cause. Talvolta sono invece queste ultime a essere rese oggetto di analisi critica ma fuori da un inquadramento di tipo strutturale, senza cioè che delle stesse si riesca a discernere la fondamentale valenza sistemica. <br /> Comprendere che l&#8217;attuale fragilità climatica non è il risultato di una serie di eventi imprevedibili ma il portato di un percorso puntellato dal continuo susseguirsi di momenti di instabilità rientra nel &#8220;genere&#8221; delle «lezioni dalla crisi», caratterizzato proprio da una simile duplice problematicità. Lo stesso, infatti, se appare particolarmente apprezzabile su un piano ricostruttivo, si dimostra, tuttavia, inefficace in un&#8217;ottica di prevenzione proattiva, ovvero con riguardo all&#8217;idoneità a indurre un cambiamento delle variabili che spingono il sistema a riprodursi, ingenerando ricorsivamente le proprie vulnerabilità.  <br /> La pandemia ha svolto, in questo senso, una funzione critica di &#8220;<em>turning point</em>&#8220;, segnando il momento del passaggio, almeno concettuale, tra un prima e un dopo, e aprendo al dibattito sul c.d. <strong>«</strong>mondo che verrà»[1]. Nel contempo, essa ha imposto un&#8217;accelerazione al processo, già in atto, di trasformazione del modello produttivo dominante, in linea con la necessità di &#8220;fare qualcosa&#8221; per affrontare il grande tema della nostra epoca: il riscaldamento globale e le sue innumerevoli, preoccupanti, conseguenze. <br /> In questa riflessione, si inserisce la questione, anch&#8217;essa frutto degli insegnamenti derivanti dall&#8217;esperienza e dalla drammaticità degli eventi, della rinnovata accezione dei compiti che lo Stato è chiamato ad assolvere nell&#8217;attuale periodo di transizione[2]. Oltre alla alquanto evidente esigenza di intervenire per indirizzare e sostenere le politiche climatiche, in modo da orientare il mercato (su cui v. <em>infra</em> §§. 3 e 4), sembra infatti giunto il momento di ragionare su un&#8217;ulteriore funzione attribuita al soggetto pubblico. Diviene infatti fondamentale riuscire a definire in modo nitido alcuni concetti di origine extra-giuridica ma dotati di rilevanza per il diritto &#8211; riconducibili per questo al novero dei c.d. concetti giuridici indeterminati &#8211; sapendoli tradurre normativamente in regole destinate a guidare i comportamenti dei consociati, in uno scenario governato da quelli che la scienza filosofica inquadra come «iperoggetti<a>»</a>, ovvero «entità diffusamente distribuite nello spazio e nel tempo», che sfidano le tradizionali idee sul mondo per come lo conosciamo. I cambiamenti climatici rientrerebbero, ad esempio, nella categoria degli iperoggetti[3] per la loro vastità sul piano spaziale e temporale, che conferisce ai medesimi una valenza &#8220;apocalittica&#8221; in grado di radicare l&#8217;uomo &#8211; invece che di catapultarlo lontano &#8211; nel punto in cui si trova. L&#8217;umanità è oggi caricata, infatti, al pari di un novello Atlante, del fardello di «una potenza geologica senza precedenti<a>»</a>, che sottolinea la sua responsabilità piuttosto che la sua insignificanza dinanzi «all&#8217;enormità della storia terreste»[4]. <br /> A maggior ragione alla scienza giuridica spetta assumere la veste di tecnica chiarificatrice nell&#8217;ambito di una miscellanea di valori e principi che impongono di attribuire alla natura un nuovo risalto[5], divenendo armatura dei processi economici, dopo la lunga stagione della «grande cecità»[6]. <br /> È prioritario, pertanto, a fini non solo ermeneutici ma anche &#8220;operativi&#8221;, saper inquadrare giuridicamente il termine &#8211; fors&#8217;anche eccessivamente inflazionato &#8211; «sostenibilità», onde evitare che si trasformi, da soluzione agognata, in un mero fenomeno immaginario[7]. <br /> Il diritto, nella sua veste di disciplina al contempo pratica e teorica, si trova così ad agire su un doppio binario. Da un lato, in una chiave intrinsecamente giuspolitica, quale strumento di umanizzazione della scienza[8], al fine di dare corpo allo spirito del tempo[9], riuscendo a interpretarne in maniera avveduta le opportunità e contraddizioni interne, senza esserne fagocitato. Dall&#8217;altro, in senso tecnico, come dispositivo che realizza un ripensamento delle regole, alle quali è richiesto di essere effettivamente capaci di esprimere il significato di nozioni &#8211; come la sostenibilità[10], la rigenerazione, l&#8217;ecocompatibilità &#8211; sempre più arrampicate sul crinale dell&#8217;autodefinizione, conferendo loro una «operatività giuridica storicamente adeguata»[11]. <br /> Il diritto insomma può essere antidoto contro le trappole cognitive, che ci fanno rimanere invischiati nelle falle dell&#8217;inerzia e della procrastinazione, se riesce ad andare oltre la mera indicazione di azioni positive e di obiettivi di sviluppo &#8211; ruolo perfettamente svolto dall&#8217;Agenda 2030 redatta dalle Nazioni Unite[12] &#8211; proponendo un quadro regolatorio che non sia solo recettivo rispetto alle istanze di tutela ambientale ma anche caratterizzato da una effettiva precettività sul piano dei contenuti normativi[13]. Al fine di scongiurare il pericolo di una ipertrofia assiologica, di fatto incapace di inspirare concrete logiche di azione, alla vincolatività deve accompagnarsi infatti un&#8217;attitudine ordinante articolata sul bisogno di riconfigurare la generazione di valore economico come variabile dipendente della protezione dell&#8217;ecosistema, riuscendo a conciliare l&#8217;obiettivo della sostenibilità con quello della produttività e della competitività. In tal senso, può fungere da riferimento la più recente evoluzione della politica agricola europea, sempre più incentrata, come noto, oltre che su dinamiche di tipo produttivo, anche sulla necessità di garantire un&#8217;ampia tutela dell&#8217;ambiente ottenuta proprio grazie alle utilità pubbliche fornite dalla stessa attività agricola[14]. Quest&#8217;ultima, infatti, è stata disegnata dal legislatore europeo come basata sull&#8217;attenuazione &#8211; non automatica ma indotta attraverso specifiche forme di incentivo &#8211; del conflitto tra istanze economiche e quelle naturalistiche[15].<br /> Dirimente appare allora lavorare sull&#8217;architettura istituzionale, ovvero, secondo una nota definizione offerta dalla dottrina economica neo-istituzionalista, sui vincoli (formali e informali) che strutturano l&#8217;interazione politica, economica e sociale[16], cercando di spingere gli attori del mercato a perseguire quelle che, sempre in gergo economico, sono denominate «esternalità positive», innestando nell&#8217;impostazione utilitarista[17], che guida l&#8217;iniziativa privata, l&#8217;influenza di uno scopo comune «che privilegia l&#8217;interesse alla vita in un ambiente ecologicamente sano rispetto all&#8217;interesse economico puramente individuale»[18].<br /> In quest&#8217;ottica occorre ragionare sul ruolo svolto dal giurista quale «ingegnere sociale»[19], operante non tanto secondo un modello conformativo-repressivo, adatto per le attività antropiche che producono «esternalità negative»[20], quanto sulla base di meccanismi incentivanti, incardinati all&#8217;interno di una cornice programmatoria, in grado di attuare una simile conversione &#8220;creativa&#8221; fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti privati alla realizzazione di scopi di interesse pubblico (v. <em>infra</em>, § 4). In specie, siffatta articolazione, che scardina la logica principale-agente, su cui si muovono tradizionalmente le relazioni contrattuali basate sulla regolazione di interessi contrapposti, per orientarsi verso la definizione di azioni fondate sulla cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo condiviso, sembra assumere un particolare rilievo, alla luce dell&#8217;«iperoggetto<a>»</a> di cui si è fatto menzione, ovvero la crisi climatica, con riguardo alle politiche industriali o, più in generale, funzionali allo sviluppo economico.  <br /> Mutuando quanto asserito da autorevole dottrina[21] relativamente al concetto di benessere del consumatore[22], emerge come al legislatore debba essere rimessa una «scelta di secondo livello» atta a definire un interesse comune, ovvero privilegiato, in un&#8217;ottica di bilanciamento, rispetto ad altri, «o comunque giudicato come maggiormente meritevole di protezione»[23]. Segnatamente, dovrebbe essere valorizzato per via legislativa[24] il rapporto di funzionalità delle attività economiche rispetto all&#8217;obiettivo di garantire la loro sostenibilità e utilità sociale, in modo da invertire la tendenza che vede invece prevalere, in termini di importanza strategica, le caratteristiche che le rendono finanziabili, affidando, così, di fatto, ai mercati finanziari il compito di selezionare i progetti sulla base della sola garanzia del ritorno economico dei medesimi[25]. <br /> Recuperare la capacità di incidere strategicamente sui piani industriali richiede di intervenire su entrambe le linee individuate: in chiave di politica del diritto e nella prospettiva della ridefinizione delle regole, secondo quella che è la fondamentale capacità della scienza giuridica di assimilare concetti ad essa estranei per tradurli nel linguaggio normativo, superando l&#8217;aporia di fungere da mero schermo cognitivo delle contraddizioni interne al sistema, per porsi invece come elemento cardine del cambiamento.<br /> Se affrancarsi dalla logica del profitto sembra essere un&#8217;utopia insostenibile e forse anche un compito che lo Stato non ha la capacità di assolvere[26], vale allora la pena capire se sia pensabile immaginare giuridicamente un &#8220;profitto&#8221; assoggettato alla necessaria concretizzazione di obiettivi di natura pubblica, secondo i dettami dell&#8217;art. 41 della Costituzione[27]. <br /> Si tratta di mettere in rilievo l&#8217;inevitabile valenza trasformativa del diritto, quale &#8220;tecnica&#8221; in grado di cambiare le rappresentazioni sociali, innervando, nel fluido processo dei meccanismi economici, principi che divengono norme capaci di rendere la considerazione dell&#8217;impatto sistemico &#8211; sociale e ambientale &#8211; delle attività economiche una premessa per la loro concreta realizzazione.<br /> Partendo dalla «fondamentale intuizione del nesso tra gestione efficiente ed interesse egoistico dell&#8217;imprenditore»[28], la sfida è quella di rendere quest&#8217;ultimo sempre più flessibile rispetto alla possibilità di assorbire logiche di responsabilità e di lungimiranza[29], anche grazie agli impulsi derivanti dall&#8217;interfacciarsi con le c.d. economie alternative emergenti (alcune già del tutto emerse ma comunque relegate alla marginalità). Senza pretendere che siffatti modelli economici alternativi si pongano come sostitutivi del predominante modello dell&#8217;economia di mercato capitalistica, è possibile altresì inferire che gli stessi siano comunque idonei a integrare finalità altre rispetto a quella della mera massimizzazione dell&#8217;utile[30], dando luogo al fenomeno definito dalla dottrina socioeconomica dell&#8217;«ibridazione della logica mercantile»[31]. <br /> Ora, appare chiaro che il ruolo del soggetto pubblico è in questo quadro massimamente decisivo: nell&#8217;evitare che il valore ambientale divenga a sua volta un prodotto del mercato, destinato a una sterile e perniciosa patrimonializzazione, esso è tenuto a intervenire proprio al fine di esercitare una chiara influenza sui postulati dell&#8217;economia e della finanza, che non si limiti ad apporre una &#8220;pennellata di verde&#8221; sull&#8217;operato delle imprese ma sia invece in grado di tradurre un ossimoro &#8211; lo sviluppo sostenibile[32] &#8211; in un concetto propulsore capace di attivare nuovi paradigmi di azione (v. <em>infra</em>, § 2).<br /> Trattandosi di indagare come l&#8217;intervento pubblico possa agire attraverso i suoi poteri &#8220;di coordinamento e di indirizzo&#8221; sui fronti indicati, al fine di strutturare un nuovo modello di politiche industriali atte a incardinare le attività economiche sulle direttrici della sostenibilità ambientale e sociale, nel contributo, dopo aver illustrato il modo in cui l&#8217;economia circolare e la transizione ecologica possono fungere da catalizzatori del &#8220;cambiamento&#8221; succintamente preconizzato, verrà privilegiata l&#8217;analisi di due &#8220;strumenti&#8221; che si ritengono particolarmente idonei a perseguire la finalità illustrata. In particolare, verrà proposta una disamina della contrattualistica pubblica &#8211; nella specifica declinazione degli appalti circolari &#8211; e del possibile ruolo svolto dal partenariato pubblico-privato nell&#8217;agevolare e accompagnare la trasformazione del modello di sviluppo. Lo scritto mira a mettere in luce come tali leve siano interpretabili nell&#8217;ottica di un&#8217;iniziativa economica sempre più plasmata su obiettivi di collaborazione nell&#8217;interesse pubblico, anche attraverso il rinvenimento di specifiche norme e principi nell&#8217;ordito normativo euro-unitario post pandemico, provando altresì a delineare alcune considerazioni di &#8220;sistema&#8221;. <br />  <br /> <strong>2. Economia circolare e transizione ecologica: un cambiamento di paradigma?</strong><br /> Tra le forme di &#8220;ibridazione&#8221; fondate sulla commistione di logiche differenti dalla sola ricerca del profitto è possibile certamente rinvenire la c.d. transizione verso l&#8217;economia circolare, fondata sul principio del reimpiego delle risorse, ovvero della loro preservazione al fine di evitare che si disperdano nell&#8217;ambiente. Eletta a modello principe per la realizzazione di quella ricomposizione di  interessi contrapposti riassumibile nella compatibilità tra produzione industriale e tutela dell&#8217;ecosistema, eliminando gradualmente il concetto di &#8220;scarto&#8221; &#8211; sia attraverso l&#8217;allungamento del ciclo di vita dei beni sia mediante la mutualizzazione e l&#8217;ottimizzazione delle funzionalità sociali dei medesimi -, la stessa riveste oggi una capitale importanza nella riflessione, innescata dalla pandemia, sulla riorganizzazione delle catene globali del valore.<br /> Analizzata nella prospettiva della definizione di politiche atte a &#8220;costruire&#8221; un sistema industriale rigenerativo, basato cioè sulla mimesi degli ecosistemi naturali, nei quali tutto viene riutilizzato, a partire dall&#8217;assunto della presenza del limite[33] ovvero dell&#8217;assenza di un &#8220;altrove&#8221; ove rifugiarsi, l&#8217;economia circolare sembra altresì adatta ad attivare un processo di valorizzazione economica non unicamente collegato al rendimento finanziario ma a obiettivi &#8220;sostanziali&#8221;, rappresentati dal soddisfacimento dei bisogni essenziali dell&#8217;uomo[34]. Come sottolineato in dottrina, siamo abituati a formulare considerazioni basate sul prezzo mentre dobbiamo imparare a pensare in termini di CO2[35], ovvero inglobando analisi incentrate sui concetti di alterità &#8211; quella delle generazioni future ma anche presenti colpite dalle conseguenze della crisi climatica &#8211; e di responsabilità. <br /> Ciò comporta una diversa lettura del principio di precauzione, che da tecnica di tutela di tipo &#8220;conservativo&#8221; diviene il fulcro di un nuovo modo di intendere le libertà economiche[36], non in senso derogatorio ma secondo le linee di quello che illustre giurista denomina un «diritto prognostico»[37], proiettato cioè «avanti fin dove, nel tempo, le previsioni scientifiche permettono di gettare lo sguardo». Per produrre &#8220;esternalità positive&#8221; mediante l&#8217;iniziativa economica, stimolando l&#8217;implementazione di un approccio di carattere «attivo e partecipativo<a>»</a>, appare necessario invertire il modo consueto con cui si è soliti ragionare: non limitarsi a imporre misure di protezione ma incoraggiare lo sviluppo di una progettazione che inizia dalla fine, ovvero che fin dall&#8217;origine si fonda sul futuro del prodotto immesso nel mercato[38], il quale non solo deve avere un impatto ridotto sull&#8217;ambiente[39] ma può persino essere immaginato come idoneo ad apportare dei benefici in grado di migliorarne le condizioni e la qualità[40]. Si pensi al caso della bioeconomia[41] e delle bioplastiche[42], la cui produzione è connessa a progetti di riconversione produttiva e reindustrializzazione di aree che sono legate all&#8217;utilizzo su scala industriale dei prodotti della terra[43]. <br /> Al di là delle meritorie implicazioni etiche di una simile impostazione, è soprattutto su un piano di convenienza che tali considerazioni cominciano ad emergere. Come enunciato nel quarantesimo Considerando della direttiva (UE) 851/2018[44], infatti, <a>«</a>la promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell&#8217;Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un&#8217;opportunità per stimolare la ricerca e l&#8217;innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili<a>»</a>. Simile esigenza di &#8220;risparmio&#8221; era già presente nel Settimo programma di azione ambientale 2013-2020 dell&#8217;Unione europea, nel quale si sottolinea la stretta relazione che lega l&#8217;eco-innovazione alla tutela degli interessi economici europei, realizzata, appunto, attraverso il recupero delle risorse[45]. <br /> Il riferimento è, in particolare, al problema costituito dalle c.d. &#8220;materie prime critiche&#8221; &#8211; che sono tali avendo riguardo alle difficoltà che si pongono per il loro reperimento -, affrontato in un apposito piano d&#8217;azione della Commissione europea[46]. La finalità del documento è fare in modo che l&#8217;Europa sia sempre meno dipendente dai paesi terzi, <a>«</a>diversificando l&#8217;approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, migliorando l&#8217;efficienza delle risorse e la circolarità, allo stesso tempo promuovendo un approvvigionamento responsabile a livello mondiale».<br /> Si tratta peraltro di un obiettivo non solo economico ma anche di tipo geopolitico, coincidente con la necessità di ottenere un&#8217;autonomia strategica per l&#8217;Unione[47], che è alla base altresì della creazione di un&#8217;apposita Alleanza europea per le materie prime[48] modellata sull&#8217;esempio dell&#8217;<em>European Battery Alliance</em>. Entrambe le organizzazioni sono volte a sviluppare catene del valore europee in questi ambiti, intrinsecamente legati alla transizione verde e digitale[49]. <br />  Anche il <em>Green Deal </em>si pone in un tale alveo, dal momento che la neutralità climatica, fissata come ambizioso traguardo da raggiungere entro il 2050, ha delle chiare conseguenze in termini di sicurezza e di indipendenza per quanto attiene alla soddisfazione del fabbisogno energetico europeo, da conseguire sempre di più mediante la decarbonizzazione e il ricorso alle energie rinnovabili. <br /> La strategia sulle materie prime critiche deve dunque essere inquadrata all&#8217;interno di una simile cornice. La stessa richiede inoltre, per essere implementata, il coinvolgimento attivo dei territori, ovvero, su un piano istituzionale, degli enti locali e regionali, come evidenziato in un apposito parere del Comitato Europeo delle Regioni[50], nel quale viene sottolineata peraltro l&#8217;importanza dei materiali riciclati per raggiungere gli obiettivi europei[51]. Ciò risulta coerente col principio di integrazione di cui all&#8217;art. 11 del Tfue, secondo il quale la tutela dell&#8217;ambiente deve essere integrata «in tutte le politiche ambientali di qualsiasi ente pubblico e quindi anche degli enti locali»[52]. <br /> Viene in rilievo, segnatamente, il concetto di <em>Smart Specialisation</em> <em>Strategy</em>, indicante, oltre che un «prerequisito (condizionalità <em>ex ante</em>) per l&#8217;utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei»[53], un nuovo modello di <em>governance</em>multilivello e <em>multistakeholder, </em>basato sulla definizione di strategie di innovazione e di priorità strategiche, che completano le risorse e le capacità produttive di un territorio, elaborate a livello regionale, ma valutate e organizzate a livello nazionale. In questo contesto rientra il progetto <em>Horizon 2020</em> &#8220;CICERONE&#8221;[54], la cui finalità è definire un&#8217;Agenda strategica Europea per la Ricerca e l&#8217;Innovazione nel settore dell&#8217;economia circolare, onde ottimizzare la programmazione e l&#8217;utilizzo delle risorse finanziarie europee e promuovere la presentazione di progetti congiunti da parte delle Regioni e delle istituzioni, in modo da trovare soluzioni comuni.<br /> Il tentativo è quello di incoraggiare un&#8217;iniziativa economica sempre più declinata sulla base della ricerca e dell&#8217;innovazione, anche avvalendosi del fatto che l&#8217;industria può ravvisare nella c.d. &#8220;coscienza ecologica&#8221; un&#8217;occasione di diversificazione della domanda e dunque, in maniera coerente con l&#8217;obiettivo teleologico del lucro che caratterizza l&#8217;attività di impresa, un&#8217;opportunità di profitto[55]. <br /> La politica di coesione, articolata sull&#8217;elargizione di finanziamenti e imperniata proprio sull&#8217;interlocuzione tra livello regionale ed europeo, sembra, del resto, ben rispecchiare, nell&#8217;attuale scenario di transizione, una simile finalità, potendo fungere da strumento per operare, nei termini in precedenza illustrati, sul piano dell&#8217;architettura istituzionale, ovvero «in linea con le indicazioni del nuovo &#8220;istituzionalismo economico&#8221;»[56], dei vincoli che, condizionando il comportamento individuale e delle organizzazioni, influenzano lo sviluppo economico. La stessa, come sottolineato in dottrina, si colloca perfettamente nello spirito del tempo, rappresentando, infatti, prima di tutto un modello di organizzazione amministrativa che integra attorno ad una funzione di spesa l&#8217;azione di diversi livelli amministrativi che agiscono secondo moduli di collaborazione, nonché in virtù logiche di conformazione finalizzate a indurre, attraverso la leva finanziaria, un miglioramento della qualità delle istituzioni. In secondo luogo, essa illustra emblematicamente il significato del c.d. «potenziale trasformativo dell&#8217;investimento pubblico», laddove quest&#8217;ultimo diviene cardinale per imprimere significative riconfigurazioni dell&#8217;azione economica[57]. <br /> Gli atti di diritto derivato europeo post-pandemici consentono di fondare giuridicamente una simile speculazione teorica. Lo dimostra, in particolare, la scelta effettuata dal legislatore europeo di incardinare le diverse azioni legate alla ripresa economica proprio sui meccanismi di coesione. Con riguardo alla transizione ecologica, in particolare, siffatta impostazione in chiave trasformativa, volta ad ancorare le sovvenzioni al perseguimento di specifici <em>target </em>di carattere ambientale, è espressa dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, la cui base giuridica è l&#8217;art. 175, par. 3, del Tfue. Il regolamento che lo istituisce sancisce espressamente che le misure inserite nei piani per la ripresa e la resilienza, presentati dagli Stati per ottenere i finanziamenti, debbano necessariamente rispondere all&#8217;imperativo di non arrecare danno, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, il c.d. «regolamento Tassonomia», ai sei obiettivi ambientali &#8211; mitigazione dei cambiamenti climatici; adeguamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un&#8217;economia circolare; prevenzione e riduzione dell&#8217;inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi &#8211; stabiliti da quest&#8217;ultimo. Il principio del «non arrecare un danno significativo»[58] risulta particolarmente cruciale dal momento che statuisce che tutte le riforme e gli investimenti, e di conseguenza tutte le iniziative imprenditoriali dai medesimi supportate[59], debbano non solo limitarsi a rispettare le normative ambientali europee e nazionali vigenti, ma anche essere &#8220;funzionalizzati&#8221; in forza di specifici orientamenti tecnici forniti dalla stessa Commissione[60]. Sebbene non vincolanti, tali indicazioni appaiono andare nella direzione di una maggiore concretizzazione del significato normativo del concetto di sostenibilità[61], fornendo una griglia di analisi per valutare la conformità ecologica delle misure adottate. Inoltre, le stesse sembrano costituire un valido strumento per attuare una riconfigurazione in senso proattivo del principio di precauzione, quale fondamento per la produzione di esternalità positive attraverso le attività economiche (v. <em>supra</em>, § 1), poiché diretto non solo e non tanto a impedire che esse si rivelino dannose per l&#8217;ambiente quanto piuttosto a riorientarle in senso ecosostenibile, in modo da far sì che possano contribuire al raggiungimento delle finalità espresse dal regolamento. <br /> Tale disegno di finalizzazione delle condotte degli operatori economici allo scopo di renderle coerenti con la promozione della transizione verde e circolare può essere validamente compiuto agendo sull&#8217;influenza esercitata, da un lato, sui cittadini e i consumatori, dall&#8217;altro sulle imprese e le pubbliche amministrazioni. In questo secondo caso, come vedremo, dirimenti divengono le leve della contrattualistica pubblica (<em>infra</em>, § 3) e del partenariato pubblico privato (<em>infra</em>,§ 4). <br /> Per quanto attiene invece alla possibilità di incentivare comportamenti ecocompatibili dei consumatori, oltre all&#8217;utilizzo delle tecnologie emergenti come <em>blockchain</em>, <em>token</em>[62] e <em>smart contracts</em>, quali strumenti di regolazione[63]basati sulla tracciabilità e sulla certificabilità dei requisiti di sostenibilità di un bene acquistato, rilevanti risultano le implicazioni del c.d. indice di riparabilità dei prodotti, previsto, ad esempio, dall&#8217;art. 16 della legge francese &#8220;<em>anti-gaspillage</em>&#8221; del febbraio 2020[64]. Divenuto obbligatorio in Francia, dal 1° gennaio 2021, per alcune categorie di beni, lo stesso è calcolato sulla base di cinque criteri[65] che forniscono un punteggio complessivo compreso tra zero e dieci. Ascrivibile alla c.d. &#8220;<em>écologie du concret</em>&#8220;, che nel preservare le risorse, la salute e il potere d&#8217;acquisto dei cittadini, permette di promuovere lo sviluppo economico e industriale dei territori, tale misura si fonda sul diritto dei consumatori a essere informati per poter effettuare scelte consapevoli[66], ma soprattutto sull&#8217;obbligo, di fatto, imposto ai produttori di allineare il loro profitto con l&#8217;allungamento della durata di vita delle merci immesse sul mercato. <br /> Sul fronte invece del rapporto tra pubbliche amministrazioni e imprese, il ruolo chiave giocato dalla contrattualistica pubblica, come meglio approfondiremo nel prossimo paragrafo, nell&#8217;agevolare l&#8217;affermazione di un nuovo paradigma fondato sull&#8217;ibridazione delle dinamiche di fondo che animano l&#8217;iniziativa privata, riflettendo la multidimensionalità del valore economico, sembra emergere su almeno tre piani. <br /> Come sottolineato in dottrina, vi sono infatti vantaggi diretti che consistono, con riguardo agli appalti verdi, nella riduzione degli impatti ambientali dell&#8217;attività di acquisto di beni e servizi o nella realizzazione di opere pubbliche, indiretti, legati alla capacità di orientare il mercato, e addizionali. Questi ultimi, che attengono alla possibilità di estendere il concetto di responsabilità ambientale, facendovi rientrare anche aspetti legati alla qualità sociale dell&#8217;approvvigionamento, si rivelano fondamentali nella definizione del <em>procurement </em>circolare, la cui radice è costituita proprio dalla relativizzazione &#8211; o, mutuando la terminologia francese, dalla &#8220;de-mercificazione&#8221; &#8211; della nozione di &#8220;economicità&#8221;, in quanto meramente legata alle logiche sottese allo scambio di mercato (v. <em>infra</em>, § 3).  <br />  <br /> <strong>3. Gli appalti circolari come strumento regolatorio del mercato sostenibile </strong><br /> I contratti pubblici si pongono in questo scenario &#8220;trasformativo&#8221; come il mezzo attraverso cui è possibile intervenire sul tradizionale meccanismo sinallagmatico della domanda e dell&#8217;offerta, conferendo allo strumento contrattuale, tecnicamente disegnato per rispondere alle esigenze del mercato, ispirato a logiche di profitto, la funzione di veicolare finalità che superano la mera soddisfazione dell&#8217;interesse delle parti. <br /> Una tale produzione di effetti &#8220;positivi&#8221; rispetto ai terzi sembra doversi leggere in combinato disposto con la previsione, come già illustrato in precedenza, di nuove ingenti risorse finanziarie destinate a sostenere il rilancio dell&#8217;economia, nell&#8217;ambito del c.d. Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, che in parte verranno utilizzate proprio tramite gli appalti pubblici. Ciò implica la capacità dell&#8217;acquirente pubblico di saper adeguatamente valorizzare siffatta idoneità a conseguire, secondo meccanismi di funzionalizzazione, un impatto sociale ed economico benefico tramite l&#8217;attività di approvvigionamento.<br /> Il fulcro della questione risiede nel concetto di &#8220;<em>Best</em> <em>Value for Money&#8221;, </em>definibile come il miglior rapporto tra i costi, compresi quelli non monetari, e i benefici, da considerarsi in maniera ampia, tenendo cioè in considerazione aspetti qualitativi e quantitativi, nonché superando la concezione delle considerazioni di tipo non economico come meri limiti alla libera iniziativa privata. Sul punto era già intervenuta, peraltro, in epoca risalente[67], la Corte di giustizia, con la celebre sentenza del 2002 sul caso <em>Concordia Bus Finland </em>[68], sancendo la legittimità dei fattori non economici quali criteri di aggiudicazione di un contratto pubblico[69]. <br /> Del resto, il principio di economicità, oltre a subire per espressa previsione legislativa «una collocazione postergata rispetto alle esigenze dell&#8217;interesse pubblico»[70], come sottolineato dalla dottrina[71], esprime il dovere di fare buon uso delle risorse che sono a disposizione delle amministrazioni, traducendosi sul piano procedimentale nel divieto di rendere più complesso il procedimento, mentre relativamente all&#8217;investimento si identifica con il &#8220;migliore acquisto&#8221;. Esso non è per forza quello effettuato dietro il corrispettivo più basso quanto semmai il più conveniente, venendo determinato dalla &#8220;qualità&#8221; della prestazione richiesta al privato. La convenienza è pertanto misurata in funzione dei costi inerenti non solo al prezzo di acquisto ma anche, come noto, al c.d. ciclo di vita dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto[72], riassumibile come la somma dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione, del consumo di acqua e di energia, di eventuale sostituzione e soprattutto dello smaltimento[73]. Quest&#8217;ultimo, dunque, include sia quanto grava sull&#8217;amministrazione aggiudicatrice sia le esternalità negative ricadenti sull&#8217;intera società, quali sono le emissioni di gas a effetto serra. <br /> Nella considerazione della qualità e del risparmio delle risorse si inserisce perciò la riflessione sull&#8217;economia circolare in precedenza formulata, dando la possibilità al soggetto pubblico di realizzare, nella sua veste di consumatore, quella che è stata denominata una competitività non di prezzo[74], ovvero fondata sul concetto di sostenibilità.  <br /> La sostenibilità, nel settore degli appalti, assume, proprio nello sforzo di ottenerne una più nitida definizione, una sorta di declinazione tripartita, venendo interpretata in senso ambientale, nel caso del <em>green public procurement</em>, con specifico riguardo alla riduzione degli impatti ecosistemici indotta dalle scelte di acquisto; in senso &#8220;socio-economico&#8221;, nel caso del <em>sustainable public procurement</em>, incentrato su un approccio multicriteriale attento ai riflessi sul benessere arrecato alla società e all&#8217;economia nel suo insieme; infine, in senso circolare, laddove il <em>circular public procurement</em>, sebbene <em>prima facie</em> incentrato sulla sola minimizzazione della creazione di rifiuti e la salvaguardia dallo spreco di risorse, appare in realtà costituire una buona sintesi anche dei primi due. <br /> La circolarità, come già evidenziato, emerge infatti quale modello nel quale vengono abbracciate esigenze non meramente ambientali ma anche sociali, in quanto legato alla convergenza (virtuosa) tra gli interessi privati e quelli pubblici. <br /> Sul piano giuridico ciò rileva nella misura in cui i criteri ambientali minimi (CAM), cioè le indicazioni e i requisiti tecnici previsti per le varie fasi del processo di acquisto, con i quali viene identificata la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita[75], inseriti obbligatoriamente nei contratti pubblici[76], potrebbero essere estesi anche ad altri obiettivi, avvalendosi delle opportunità offerte dalla discrezionalità rimessa alla pubblica amministrazione. Come osservato dalla dottrina, infatti, le stazioni appaltanti sono libere di ricorrere ai criteri ambientali minimi anche per beni e servizi diversi da quelli specificamente disciplinati dai decreti ministeriali ovvero di introdurre criteri premianti[77]. In questo senso, è utile ricordare quanto asserito dalla Corte di giustizia in una nota sentenza del 2012[78], ovvero che <a>«</a>non è richiesto che un criterio di aggiudicazione riguardi una caratteristica intrinseca di un prodotto, vale a dire un elemento che si incorpori materialmente in quest&#8217;ultimo», ben potendo un&#8217;amministrazione aggiudicatrice utilizzare, nell&#8217;ambito di un appalto di fornitura di elettricità, un criterio di aggiudicazione che impone la fornitura di elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili e pertanto, in via di principio, imporre, come nel caso di specie analizzato dai giudici di Lussemburgo, che un prodotto derivi dal commercio equo e solidale. A sostegno della posizione espressa nella pronuncia è possibile richiamare il Considerando 97 della dir. 2014/24/UE, laddove viene previsto che al fine di «una migliore  integrazione  di  considerazioni  sociali  e  ambientali  nelle  procedure  di  appalto,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  dovrebbero  avere  la  facoltà  di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione  dell&#8217;appalto  riguardanti  lavori,  forniture  o  servizi  oggetto  dell&#8217;appalto pubblico  <em>sotto  ogni  aspetto</em>  e  in  qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall&#8217;estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello  stesso,  compresi  fattori  coinvolti  nel  processo  specifico  di  produzione,  prestazione  o  commercio  e  <em>relative  condizioni</em>, di questi lavori,  forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo  di  vita,  anche  se  questi  fattori  non  sono  parte  del loro contenuto sostanziale»[79]. <br /> Si pensi al caso di Mutualia, prestatore di servizi sociali e assistenza medica spagnolo[80], che, al fine di diminuire la produzione di rifiuti in plastica riducendo allo stesso tempo la spesa per l&#8217;acqua in bottiglia, ha deciso di installare fontane collegate alla rete pubblica, con l&#8217;obiettivo di offrire acqua potabile di alta qualità a temperature variabili[81].<br /> Come riportato nel documento della Commissione europea <a>«</a>Acquisti sociali &#8211; Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)<a>»</a>[82], l&#8217;appalto, «di valore inferiore alla soglia UE, è stato aggiudicato all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ponderata in base al prezzo (50 %) e alla qualità (50 %). Tra i criteri di qualità figuravano aspetti relativi all&#8217;accessibilità, quali l&#8217;altezza delle fontane e la facilità d&#8217;uso da parte di persone a mobilità ridotta»[83]. In pratica, la stazione appaltante ha attribuito un punteggio maggiore all&#8217;impresa che offriva erogatori d&#8217;acqua facili da usare da parte di persone con problemi di vista o a mobilità ridotta in relazione a mani o braccia. I criteri di accessibilità hanno cioè permesso di garantire l&#8217;uso delle fontane da parte di tutti i pazienti e visitatori del centro sanitario e contemporaneamente di ottenere un risparmio sia dei costi sia dei rifiuti in plastica. Accanto alla creazione di valore ambientale, è stata così perseguita anche la realizzazione di valore sociale, estendendo a quest&#8217;ultimo la nozione di circolarità, compresa nella sua accezione integrale[84].<br /> Le pubbliche amministrazioni, tuttavia, non sempre riescono a &#8220;contabilizzare&#8221; i fattori di ordine non economico nelle valutazioni richieste dalle procedure di acquisto, talvolta per oggettiva impreparazione legata alla difficoltà, specialmente a livello locale, di gestire dei meccanismi tecnicamente più gravosi e complessi, talaltra per scarsa proattività o motivazione. Il problema deriva dal fatto che spesso il personale dell&#8217;Ufficio acquisti non è adeguatamente formato o abituato a gestire approcci non tradizionali, ovvero a valutare i dati inerenti alle esternalità &#8211; negative e positive &#8211; dei contratti.<br /> A loro volta, le imprese si rivelano altrettanto impreparate sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, a fronte di bandi che rischiano di risultare latamente &#8220;discriminatori&#8221; o comunque poco incentivanti, dato che rendono più onerosa la partecipazione alla gara. Anche in questo caso, il nodo critico è costituito dalla formazione di chi formula l&#8217;offerta, non sempre imperniata sulla disamina di tutti i costi, anche non economici, legati ai beni e servizi proposti.  <br /> Diviene dunque fondamentale predisporre strumenti con i quali sia possibile &#8220;misurare&#8221; il raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali o effettuare concretamente la valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. In tal senso, un valido riferimento sembra essere costituito dalla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione dei veicoli puliti a <br /> basso consumo energetico. La stessa richiede alle amministrazioni di considerare &#8211; al momento dell&#8217;aggiudicazione degli appalti di veicoli destinati a servizi di trasporto pubblico &#8211; l&#8217;impatto ambientale dei medesimi relativamente alle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti[85]. Con riguardo alla &#8220;meritevolezza ambientale&#8221; di contratti di acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, vengono forniti alcuni parametri oggettivi di misurazione, in base ai quali è possibile valutare la natura non unicamente economica dei benefici arrecati dall&#8217;accordo[86].<br /> Ora, nella direttiva viene trattata in particolare la metodologia per trasformare gli impatti ambientali ed energetici in valore monetario, in diretta connessione con la finalità di ridurre, attraverso la &#8220;monetizzazione del danno&#8221;, le esternalità negative delle imprese[87], tra le quali rientra anche il consumo delle materie prime. Diverso ragionamento andrebbe condotto per la produzione di esternalità positive mediante il contratto, ovvero in relazione ai benefici indotti sul piano qualitativo dall&#8217;attività economica, quali possono essere le innovazioni promosse o l&#8217;incremento del benessere complessivo ingenerato, anche dovuto al perseguimento di specifici <em>target</em> in termini di equità. La difficoltà in questi casi consiste nell&#8217;immaginare una specifica griglia di analisi che consenta di comprovare quantitativamente siffatti vantaggi, dal momento che, come noto, i prezzi di mercato non riflettono i costi e i benefici sociali. Un&#8217;ipotesi potrebbe essere quella di estendere in senso analogico il concetto economico di prezzo ombra, ricostruito, in base ai già menzionati indici di riparabilità dei prodotti, come il valore al contempo sociale e ambientale del risparmio di una risorsa. <br /> Nell&#8217;ottica dell&#8217;inveramento, mediante lo strumento degli appalti, di quella funzione giuspolitica svolta dal diritto, che si fa interprete delle evoluzioni del tempo e dei nuovi archetipi che si vanno formando, sembra dunque opportuno riflettere sul come sia possibile intervenire al fine di rendere il <em>procurement</em> pubblico una componente essenziale delle politiche di sviluppo industriale fondate sull&#8217;adattamento del sistema economico a canoni di sostenibilità, attraverso l&#8217;interconnessione di una pluralità di interessi. Sul piano regolatorio in senso stretto, si tratta di valutare la possibilità di agire in senso &#8220;creativo&#8221; sul contenuto delle norme, in modo da rendere la pubblica amministrazione sempre più adusa a ricorrere a logiche di circolarità nelle proprie politiche di acquisto. In questi termini è certamente indispensabile superare la visione economicistica prevalente basata sui segnali allocativi costituiti dalla distribuzione dei beni mediante il mercato, favorendo l&#8217;adozione di impostazioni legate alla promozione anche di altre forme di integrazione tra economia e società. <br /> Ad esempio, occorrerà sempre di più favorire l&#8217;adozione di modelli fondati sul noleggio e la locazione invece che sull&#8217;acquisto, ovvero sull&#8217;uso di prodotti modulari, disassemblabili, e, se possibile, biodegradabili, nonché di materiali riciclati, anche nell&#8217;ottica di promuovere il recupero delle materie prime critiche, mediante processi di simbiosi che vedono le amministrazioni collaborare tra di loro al fine di trasformare lo scarto dell&#8217;una in risorsa dell&#8217;altra[88]. Si apre perciò la prospettiva di una valorizzazione, seppur mediata dal contesto di mercato, della reciprocità, che sembra poter rivestire «un rilievo particolare nel costituire le premesse sociali di consenso delle istituzioni economiche e politiche moderne»[89]. Quest&#8217;ultima può, in specie, inserirsi nella progettazione di una procedura di appalto nella misura in cui, pensando alla fine del ciclo di vita dei prodotti, si elaborino specifiche clausole legate al loro riutilizzo quali condizioni per l&#8217;aggiudicazione del contratto, in virtù di un processo cooperativo tra potenziali fornitori e acquirenti, finalizzato alla messa «in comune tra i vari soggetti coinvolti in una procedura di gara»[90] dei problemi connessi a quest&#8217;ultima. Ciò implica un significativo intreccio tra appalti circolari e appalti innovativi, tra i quali in particolare figurano i c.d. partenariati per l&#8217;innovazione, di cui all&#8217;art. 65 del d.lgs. n. 50 del 2016, pensati per prodotti e servizi non presenti sul mercato[91] e intrinsecamente fondati su logiche di tipo collaborativo[92]. In questo caso, il <em>trait d&#8217;union</em> sarebbe costituito dalla ricerca di &#8220;nuove&#8221; soluzioni per contenere gli impatti ambientali e sociali dell&#8217;acquisto e si tratterebbe, pertanto, di interpretare il significativo miglioramento richiesto dalla direttiva appalti, perché si abbia &#8220;innovazione&#8221;[93], in chiave di effetti esterni positivi prodotti sull&#8217;ecosistema. <br /> Muovendo dal dato normativo e ordinamentale, occorre dunque sviluppare massimamente, in una prospettiva sia <em>de iure condito</em> che <em>de iure condendo</em>, l&#8217;interpretazione in senso ecologico di alcune specifiche norme presenti nel Codice dei contratti pubblici e nel c.d. diritto eurounitario. <br /> In particolare, facendo leva sull&#8217;art. 100 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato <em>Requisiti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</em>, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l&#8217;esecuzione del contratto, «purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell&#8217;invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d&#8217;oneri» &#8211; precisando che tali condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali -, potrebbe essere &#8220;imposto&#8221; all&#8217;appaltatore di ricorrere, nella realizzazione dell&#8217;appalto, all&#8217;uso di sottoprodotti o materie prime seconde o di effettuare la raccolta di prodotti e materiali usati. <br /> Inoltre, alla luce del nuovo quadro normativo post-pandemico, nel quale la transizione ecologica funge da potente linea guida per l&#8217;orientamento delle risorse finanziarie, può essere utilmente evocato, anche in questo contesto, il già menzionato principio &#8220;<em>do no significant harm</em> (DNSH)&#8221;, nella misura in cui venga previsto che le specifiche tecniche per gli appalti debbano contenere condizioni ad esso inerenti, stabilendo ad esempio che percentuali minime dei rifiuti da costruzione e demolizione siano destinate al riutilizzo e riciclaggio[94]. <br /> Un simile impiego della flessibilità delle clausole di sostenibilità, come quella che considera il ciclo di vita elemento di valutazione del parametro dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, gradualmente trasformate da accessorie a primarie, con la conseguente determinazione di una vera e propria &#8220;gerarchia degli appalti&#8221;, consistente nella costruzione di procedure impostate sulla riduzione, il riuso, il riciclo e infine il recupero dei materiali impiegati nel contratto[95], avrebbe il pregio di contribuire a rimodellare la domanda pubblica spingendola a fondarsi sempre di più sulla concreta disponibilità di beni e servizi ecocompatibili[96]. <br /> Il problema si pone relativamente alla compatibilità di una simile discrezionalità finalizzata a rafforzare la &#8220;vincolatività&#8221; di fatto dei criteri ecologici con altre norme e principi dell&#8217;ordinamento, tra i quali, segnatamente, il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all&#8217;art. 83, comma 8, del Codice[97]. L&#8217;obiettivo della previsione è scongiurare il pericolo della continua insorgenza di nuove prescrizioni a carattere escludente coniate dalla pubblica amministrazione, determinando che solo la legge possa sancire un obbligo &#8211; che non può essere interpretato analogicamente &#8211; dalla cui violazione deriva l&#8217;esclusione del concorrente inadempiente[98].<br /> La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, statuito in tal senso che «la stazione appaltante non può escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla <em>lex specialis</em> di gara»[99]. Dovrebbe pertanto evincersi che per ottenere l&#8217;effetto desiderato sia necessario prevedere che le pubbliche amministrazioni facciano espressamente riferimento ai CAM declinati in ottica circolare tra i requisiti minimi dell&#8217;offerta tecnica.<br /> Inoltre, sempre in via pretoria è stato decretato che l&#8217;esclusione dalla procedura a evidenza pubblica può essere comminata in conseguenza dell&#8217;inadempimento, «laddove siano imposti adempimenti doverosi», pur in mancanza di una previsione espressa di una simile sanzione[100]. <br /> Sulla questione della violazione degli obblighi ambientali, la dottrina, sottolineando come nell&#8217;ordinamento italiano sia stata prevista l&#8217;obbligatorietà in via generale degli appalti verdi, ha poi evidenziato che i contratti nei quali non vengano rispettate le norme che stabiliscono l&#8217;inclusione di determinati requisiti ecologici debbano essere ritenuti annullabili o addirittura nulli[101]. <br /> La stessa dottrina, inoltre, ricollega esplicitamente siffatta conclusione al ruolo attribuito dal Codice dei contratti pubblici all&#8217;Anac, che è l&#8217;autorità preposta[102] a verificare non solo che i criteri ambientali minimi siano effettivamente applicati ma anche che siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal Piano d&#8217;azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione[103]. In punto di diritto appare pertanto possibile profilare l&#8217;impugnazione da parte della medesima di un bando che non contenga le dovute prescrizioni ecologiche, facendo valere la legittimazione straordinaria prevista dall&#8217;art. 211, comma <em>1-bis</em>, del d.lgs. n. 50 del 2016[104]. <br /> Quel che ci sembra ancora più interessante prospettare, a partire da tale riflessione, è, invece, la valorizzazione del c.d. &#8220;ruolo pedagogico&#8221; [105] svolto dall&#8217;Autorità, nell&#8217;ambito della sua attività di vigilanza collaborativa <em>ex </em>art. 213, comma 3, lett. <em>h)</em>, che ne prevede l&#8217;attivazione per affidamenti di particolare interesse, mediante una procedura specifica che si fonda sull&#8217;impulso della stazione appaltante e la previa stipula con quest&#8217;ultima di un protocollo di intesa[106]. <br /> Essendo il fondamento della vigilanza collaborativa il principio di leale collaborazione, riteniamo possibile proporre una lettura di tale strumento quale supporto per l&#8217;elaborazione di partenariati per l&#8217;innovazione in chiave circolare, come poc&#8217;anzi illustrati, proprio cercando di intervenire sul problema costituito dalla difficoltà riscontrata dalle amministrazioni nel contemplare in maniera effettiva e proattiva considerazioni di tipo ecologico. Sarebbe importante in questo senso prevedere, per via legislativa, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto anche oltre la fattispecie circoscritta degli «affidamenti di particolare interesse» stabilita dal Codice[107]. <br /> E sempre in un&#8217;ottica proattiva e collaborativa, un ulteriore strumento di tipo volontaristico, anch&#8217;esso predisposto dall&#8217;Anac, che pensiamo possa essere potenziato è il c.d. <em>rating</em> d&#8217;impresa, al fine di premiare, nell&#8217;attribuzione dei punteggi di gara, le imprese che si avvalgano della committenza pubblica come vettore di sostenibilità e di circolarità. Il requisito reputazionale[108] giocherebbe in questo caso da discrimine positivo favorendo l&#8217;implementazione di dinamiche dialogiche basate sul coordinamento degli interessi[109] nell&#8217;ottica dello sviluppo industriale e territoriale. <br />  <br /> <strong>4. Il partenariato pubblico-privato e la collaborazione tra imprese nella sfida della costruzione di un nuovo modello di sviluppo</strong><br />  <br /> La disamina sin qui svolta sulla funzione assunta dai criteri di aggiudicazione quale specifico strumento che, agendo sulla regolazione del rapporto tra domanda e offerta, risulta idoneo a innestare, attraverso gli appalti circolari, meccanismi di collaborazione tra committente pubblico e operatori privati, ci consente adesso di riflettere su come una simile logica di condivisione sembri altresì delineare un&#8217;evoluzione ben più profonda del ruolo giocato dallo Stato nella sua veste di &#8220;attore del mercato&#8221;. <br /> A venire in rilievo è un altro istituto legato alla committenza pubblica, ovvero il partenariato pubblico-privato[110], notoriamente evocato con riferimento all&#8217;esigenza di risparmiare risorse pubbliche, sempre più difficili da reperire, avvalendosi dei capitali privati[111], e amplificando in questo modo le potenzialità dell&#8217;investimento. Il nucleo fondante del partenariato, del quale un primo inquadramento giuridico a livello europeo è rinvenibile in un Libro Verde del 2004[112], ruota attorno alla realizzazione di progetti condivisi, secondo modelli di cooperazione che assumono forme varie[113], potendo i partenariati essere di tipo contrattuale, o istituzionalizzati, nei quali viene, cioè, creata una società di scopo[114] «in cui pubblico e privato diventano soci realizzando così assieme lo scopo sociale, che è rappresentato da un&#8217;attività di pubblico interesse»[115].<br /> La pubblica amministrazione ha pertanto a disposizione uno strumento flessibile adatto ad essere sagomato sulle concrete esigenze dei soggetti coinvolti[116] (nonché in base all&#8217;obiettivo comune perseguito) e fondato sull&#8217;emancipazione dei privati, che da destinatari dell&#8217;azione amministrativa divengono veri e propri co-produttori della medesima. Come peraltro ricordato da attenta dottrina, proprio Mario Nigro «notava che &#8220;riconoscere la soddisfazione dell&#8217;interesse privato come causa (concausa) dell&#8217;agire pubblico non dovrebbe scandalizzare nessuno&#8221;»[117].<br /> Al di là delle esigenze di risparmio, che spingono, a fronte delle limitate capacità fiscali del soggetto pubblico, a cercare le risorse dei privati, sono molteplici le ragioni per le quali negli ultimi anni si è fatto un uso crescente del partenariato, considerato adeguato, per la sua grande versatilità, a rispondere a svariati obiettivi di interesse pubblico &#8211; tra i quali la tutela ambientale attraverso iniziative in linea con la transizione ecologica[118] &#8211; e ad arrecare benefici alla collettività. <br /> Il rapporto di <em>partnership</em> tra amministrazione e imprese è del resto associato anche alla necessità di investire su ricerca e sviluppo, venendo in luce in particolare la valenza strategica di una simile soluzione &#8220;mista&#8221;, che può costituire lo strumento più idoneo per coniugare innovazione e sperimentazione, entrambe necessarie a veicolare il sistema verso quella che viene enfaticamente definita la nuova normalità, in alternativa e in antitesi alla normalità della &#8220;società neoliberale&#8221;[119]. <br /> In quest&#8217;ottica, il partenariato può rappresentare un modo per lo Stato di intervenire nell&#8217;economia secondo moduli elastici, tentando così di rispondere alla sfida della transizione verso un nuovo modello di sviluppo imperniato su un diverso equilibrio tra imperativi economici e valori sociali.<br /> In specie, una simile interpretazione si attaglia all&#8217;evoluzione in corso nella misura in cui appare conferente con l&#8217;esigenza di &#8220;reinventare&#8221; politiche industriali che siano non solo compatibili con i margini di manovra offerti dal diritto europeo della concorrenza ma anche capaci di stimolare trasformazioni dell&#8217;attuale assetto ordinamentale pro-concorrenziale, sempre più influenzato dalla necessità di contribuire alla creazione di benessere, in particolare &#8220;ambientale&#8221;, recuperando al contempo le risorse c.d. &#8220;critiche&#8221;, fondamentali per la realizzazione degli interessi europei (v. <em>supra</em>, § 2). <br /> La forza espansiva di questo istituto &#8211; o meglio, come sottolineato dalla dottrina, di questa <a>«</a>sintesi verbale che raggruppa più figure»[120] &#8211; si spinge oggi ad abbracciare, secondo le linee tratteggiate nell&#8217;analisi proposta, formule in grado di incentivare, alla luce dell&#8217;ingiunzione europea ad avviare la duplice trasformazione digitale ed ecologica, lo sviluppo di profondi cambiamenti della struttura industriale e produttiva, cercando altresì di promuovere proficue alleanze con il settore della ricerca scientifica. <br /> Alcuni passi in questa direzione erano già stati fatti, nell&#8217;ordinamento italiano, con la previsione, contenuta nella legge n. 232 del 2016[121], della costituzione e del finanziamento dei c.d. Centri di competenza ad alta specializzazione, fondati proprio sul partenariato pubblico-privato e finalizzati a promuovere e realizzare con le imprese progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. <br /> I Centri sono stati concepiti come &#8220;<em>hub</em> dell&#8217;innovazione&#8221; sviluppati all&#8217;interno di alcune università ed enti di ricerca, anche nell&#8217;ottica di creare delle reti con gli altri centri di competenza europei. L&#8217;obiettivo è quello di offrire alle imprese l&#8217;opportunità di testare le tecnologie in maniera meno rischiosa rispetto a quanto lo sarebbe se si misurassero direttamente col mercato[122].<br /> Ancora più importante risulta poi la possibilità di creare dei veri e propri soggetti europei sfruttando le potenzialità della formula partenariale[123], e in particolare avvalendosi dello strumento delle <em>European Innovation Partnerships</em>, iniziative che riuniscono tutti i soggetti a livello europeo, nazionale e regionale interessati a determinate sfide sociali al fine di intensificare e coordinare le attività di ricerca e innovazione. Si tratta di partenariati costruiti come modalità operativa di semplificazione del funzionamento di altri partenariati nonché di ottimizzazione dell&#8217;uso dei finanziamenti europei destinati alla ricerca e innovazione, come <em>Horizon Europe</em>[124]. Tra di essi figura, per esempio, il partenariato europeo per l&#8217;innovazione sulle materie prime il cui obiettivo è di assicurare una gestione efficiente e sostenibile di materiali non-energetici lungo l&#8217;intera catena del valore in Europa, facendo leva oltre che sull&#8217;approvvigionamento equo e sostenibile di materie prime provenienti da mercati internazionali e all&#8217;interno dell&#8217;Unione, anche sull&#8217;incremento dell&#8217;efficienza delle risorse e la promozione del riciclo.<br /> La tematica si interseca inevitabilmente, come già anticipato, con la riflessione inerente alla possibilità di ampliare le frontiere del diritto della concorrenza, in quanto cardine dell&#8217;ordinamento giuridico europeo, investendolo non solo del compito di garantire il corretto funzionamento del mercato ma anche di far sì che il medesimo sia idoneo ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di natura generale. <br /> In quest&#8217;ottica, uscendo dalla grammatica della contrattualistica pubblica, possiamo osservare che, sebbene il diritto europeo, come evidenziato dalla dottrina, non disponga né sottintenda alcunché riguardo al rapporto tra Stato e mercato[125], le molteplici &#8220;aperture&#8221; concesse in materia di aiuti di stato &#8211; in particolare con la disciplina degli importanti progetti di comune interesse europeo &#8211; e di accordi orizzontali tra imprese &#8211; con i <em>sustainable agremeents</em> &#8211; sembrano costituire il fondamento di una simile evoluzione legata alla valorizzazione di dinamiche più cooperative che competitive, come perno per la trasformazione in senso ecocompatibile del modello di produzione e di consumo. <br /> Nel caso degli importanti progetti di comune interesse europeo, disciplinati da una Comunicazione del 2014[126], volta a promuovere la realizzazione di iniziative transfrontaliere su vasta scala in grado di apportare benefici significativi all&#8217;economia europea e ai suoi cittadini e a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato è, ad esempio, possibile menzionare in tal senso la rilevanza dello <em>European Battery Innovation</em>, dedicato alle batterie innovative e finalizzato a creare una catena del valore sostenibile europea per la produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi di batterie di nuova generazione, agevolando anche la riconversione e il riciclo delle stesse con metodi innovativi e più efficienti. Al progetto, che prevede il coinvolgimento di piccole e medie imprese e <em>start-up</em> attive in uno o più Stati membri, oltre che di università e organizzazioni di ricerca di tutta Europa, partecipa anche l&#8217;Italia con dodici imprese[127]e due centri di ricerca, tra cui ENEA[128]. <br /> Per quanto attiene, invece, agli accordi di cooperazione orizzontale[129], il tema della loro compatibilità con il diritto della concorrenza è riemerso con forza in concomitanza della pandemia, con l&#8217;intervento dapprima della Commissione[130] e poi delle singole autorità garanti nazionali[131] finalizzato a offrire indirizzi per la valutazione delle intese legate all&#8217;emergenza da Covid-19. Si tratta dell&#8217;elaborazione di un <em>framework </em>limitato nel suo scopo, in quanto correlato alle sole forme di cooperazione volte ad affrontare e a evitare carenze nella fornitura e nella distribuzione di prodotti e servizi essenziali[132].<br /> Un&#8217;attenzione particolare merita però quanto sta avvenendo relativamente agli accordi che sono caratterizzati da una chiara finalità ambientale, qual è, ad esempio, la riduzione delle emissioni nocive legata all&#8217;efficienza prodotta da determinate intese. <br /> Interessanti risultano, infatti, le proposte avanzate in altri ordinamenti, come quello greco, dove l&#8217;autorità garante della concorrenza ha previsto la creazione di una &#8220;<em>sustainability sand-box</em>&#8220;, ovvero di una vera e propria area protetta all&#8217;interno della regolazione per permettere alle imprese di sperimentare nuove forme di collaborazione atte a raggiungere scopi ambientali, senza però violare la normativa <em>antitrust</em>. Segnatamente è stato pubblicato, nel 2020, un apposito <em>Draft staff paper on sustainability issues and competition</em>[133], nel quale viene evidenziata la funzione che può svolgere la legislazione in materia di concorrenza al fine di facilitare la transizione alla <em>green economy</em> supportando l&#8217;innovazione. Inoltre, l&#8217;Autorità greca ha incaricato una commissione tecnica di redigere criteri di quantificazione dei benefici arrecati all&#8217;ambiente dagli accordi tra le imprese[134].<br /> Lo stesso mandato (si tratta di un&#8217;iniziativa congiunta) è stato conferito anche dall&#8217;autorità garante della concorrenza olandese, la quale ha emanato, a sua volta, sempre nel 2020, delle linee guida sull&#8217;applicazione del diritto della concorrenza ad accordi che promuovano la sostenibilità ambientale, le c.d. <em>Draft Guidelines for sustainability agreements</em>, che definiscono criteri e metodi per misurare le esternalità positive dei medesimi e il livello di tollerabilità di eventuali restrizioni alla concorrenza ai sensi dell&#8217;art. 101, par. 3, Tfue[135].<br /> In una prospettiva <em>de iure condendo</em>, la Commissione, contrastando l&#8217;<em>impasse</em> di una possibile frammentazione degli obiettivi perseguiti dai singoli Stati membri, potrebbe allora decidere di adottare anch&#8217;essa degli orientamenti generali relativi a siffatta tipologia di intese &#8211; in linea con le finalità del <em>Green Deal</em> &#8211; oppure prevedere il ricorso a lettere di autorizzazione preventiva degli accordi di sostenibilità, sulla scia di quanto avvenuto nel contesto della crisi pandemica[136]. <br /> Insomma, quel che pare emergere, seppur in senso fortemente prospettico, è la possibilità di ravvisare l&#8217;emersione di &#8220;schemi giuridici partenariali&#8221;, capaci di giustificare limitazioni del tradizionale assetto giuridico concorrenziale del mercato, fondate sulla concertazione tra operatore privato e soggetto pubblico, in questo caso l&#8217;autorità garante della concorrenza, ogni qual volta l&#8217;attività economica sia in grado di produrre esternalità positive, ovvero di fornire risposte, oggettivamente misurabili in termini sia quantitativi che qualitativi, a bisogni comuni. <br />  <br /> <strong>5. </strong><strong>Oltre la &#8220;responsabilità sociale&#8221;: spunti conclusivi</strong><br />  <br /> L&#8217;analisi che precede ci permette adesso di provare a formulare alcuni rilievi conclusivi sull&#8217;iniziativa economica svolta in forma imprenditoriale il cui codice genetico, in considerazione di quanto esposto, sembra poter essere in qualche modo compenetrato da istanze sociali ovvero da doveri ulteriori rispetto al perseguimento del mero risultato reddituale. In particolare, viene in luce la capacità del diritto di incentivare, nell&#8217;attuale scenario di transizione, attraverso strategie definibili di <em>soft governance, </em>la realizzazione di &#8220;obiettivi secondari&#8221; oltre al mero conseguimento del lucro, consistenti segnatamente nella ricerca di una maggiore efficienza nell&#8217;utilizzo delle risorse ambientali e nel conseguimento di vantaggi sociali. <br /> Rileva, con riferimento a siffatta apertura a finalità di interesse generale, la c.d. «responsabilità sociale dell&#8217;impresa»[137]. <br /> La dottrina, peraltro, ha evidenziato che, con l&#8217;espressione «&#8221;impresa socialmente responsabile&#8221;», viene riassunto e indicato «un carattere che tutte le imprese dovrebbero avere, se volessero prestare ossequio ai precetti contenuti nell&#8217;art. 41 della Costituzione»[138].  <br /> Si tratta della tendenza, accelerata dalla pandemia &#8211; e riscontrabile nel profluvio di concetti che occupano con crescente importanza la scena, come &#8220;successo sostenibile&#8221;[139], <em>Enlightened Shareholder Value</em>[140], <em>ESG investing</em> -, a una «progressiva riscoperta della dimensione più umana dell&#8217;attività imprenditoriale»[141], che si contrappone alla primazia dello schema interpretativo marginalista ancorato sul principio di razionalità legato alla massimizzazione dell&#8217;utile individuale.<br /> Sul piano organizzativo, una simile prospettiva di commistione tra interesse lucrativo dei soci e interessi ulteriori appare significativamente avvalorata dalla creazione di molteplici strumenti societari ibridi, tra i quali spicca la società <em>benefit</em>[142], letteralmente trasfusa nel nostro ordinamento dal mondo anglosassone, ed emblema di una rinnovata attenzione per l&#8217;ambiente naturale e sociale nel quale operano le imprese. <br /> Dal punto di vista dell&#8217;azione normativa e regolatoria finalizzata a promuovere l&#8217;adozione di scelte virtuose da parte degli operatori del mercato, alcuni interventi sono degni di attenzione, come il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva 2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario[143], attraverso il d.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254[144], che introduce l&#8217;obbligo, per alcune imprese di grandi dimensioni[145], di redigere annualmente una relazione inerente ad aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e al contrasto della corruzione attiva e passiva, che risultano rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell&#8217;impresa[146]. Si tratta di un provvedimento fondato sulla logica della trasparenza, la quale riveste nell&#8217;ambito finanziario un&#8217;importanza maggiore con riguardo alle politiche di sostenibilità, essendo considerata lo strumento principe per indurre gli investitori a orientarsi &#8220;razionalmente&#8221;, grazie al maggior tasso di informazioni ricevute, verso il pubblico interesse[147]. Il nodo problematico è costituito, oltre che dalla debolezza di una simile ipotesi, all&#8217;origine peraltro anche della normativa europea sulla tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili, dalla difficoltà di garantire in concreto l&#8217;<em>enforcement</em> di una tale previsione, e quindi dall&#8217;efficacia della medesima. <br /> Nell&#8217;ordinamento francese, invece, la recente «<em>Loi Pacte</em>»[148] ha regolamentato lo statuto della c.d. «<em>société à mission</em><a>»</a>, che consente alle imprese di dichiarare la propria «<em>raison d&#8217;être</em>» in base a una serie di obiettivi sociali e ambientali[149]. È stato inoltre modificato l&#8217;art. 1833 del <em>Code civil</em>, <em>alinéa </em>2, con l&#8217;aggiunta del seguente periodo: «La société est gérée dans son intérêt social, <em>en prenant en</em> <em>considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité</em>». Anche qui risalta un profilo critico legato alla spontaneità e dunque alla volontarietà dell&#8217;opzione attivata dai soci, dalla quale deriva il rischio di una limitata incisività, al di là delle inconfutabili implicazioni simboliche, di una simile modifica. <br /> Riemergono, più ampiamente, da questi tentativi di normazione dell&#8217;interesse sociale calibrato su istanze di interesse generale, seppur in modo un po&#8217; indeciso[150], le considerazioni asquiniane sulla concezione della società come istituzione[151], ovvero sulla nozione di oggetto e scopo sociale dell&#8217;impresa, alla base di alcune teorie giustificative dell&#8217;esistenza di quest&#8217;ultima[152]. Nell&#8217;evocare simili suggestioni, più che altro viene in rilievo la necessità di riflettere su quali debbano e possano essere, nell&#8217;attuale tornante storico segnato dalla soverchiante emersione della categoria ontologica degli «iperoggetti<a>»</a>, i &#8220;vincoli&#8221; giuridici[153] per conformare l&#8217;iniziativa economica in modo da renderla capace di funzionare proprio in virtù di quegli interessi di lungo periodo, come la conservazione dell&#8217;ecosistema e la sostenibilità climatica, che la stessa è chiamata sempre di più a considerare nel perseguimento del fine del profitto. Insomma, la questione chiave diventa capire quali siano le tipologie di intervento più adeguate per rendere gli obiettivi sociali e ambientali parte integrante del metodo economico lucrativo.<br /> Alcuni tentativi interessanti in tal senso sono stati compiuti in altri ordinamenti a noi vicini. In particolare, si può menzionare, anche se non è direttamente collegata ai meccanismi produttivi[154], la scelta fatta in Francia di disciplinare una nuova tipologia contrattuale ovvero un nuovo strumento giuridico atto a rispondere alle esigenze di tutti coloro che intendano tutelare e conservare uno spazio naturale, mediante l&#8217;istituzione delle c.d. <em>Obligations Réelles Environnementales </em>(ORE), che permettono ai privati di agire in collaborazione con gli organismi pubblici per proteggere l&#8217;ambiente[155].<br /> Si tratta, in buona sostanza, della possibilità, incentivata dalla previsione di specifiche agevolazioni fiscali, di apporre dei vincoli funzionali di matrice pubblicistica sulla destinazione della proprietà, stipulando un contratto con l&#8217;amministrazione pubblica attestante l&#8217;impegno volontario da parte del proprietario a preservare il patrimonio ambientale. Segnatamente, quest&#8217;ultimo, al fine di creare un contesto favorevole alla transizione ecologica si vincola a rispettare, nella sua proprietà, degli specifici obblighi di fare, ovvero di non fare, come ad esempio l&#8217;obbligo di astenersi dall&#8217;edificare il terreno, i quali, essendo legati al bene, perdurano anche in caso di trasferimento del medesimo ad altro proprietario[156]. L&#8217;innovativa filosofia di fondo sui cui si articola l&#8217;obbligazione reale ambientale francese, in contrapposizione al tradizionale approccio <em>top-down</em> dell&#8217;autorità che impone ai destinatari delle norme una determinata condotta, è quella &#8211; di tipo <em>bottom-up</em> &#8211; della negoziazione nell&#8217;ottica della cura dell&#8217;interesse pubblico, laddove il privato diviene &#8220;coautore&#8221; della regola ecologica che si impegna a rispettare[157].<br /> Traslata sul piano delle politiche industriali una &#8220;funzionalizzazione&#8221; siffatta implica di ragionare sulla ridefinizione, come già evidenziato, del concetto stesso di profitto, generato dalla &#8220;sostenibilità&#8221;, la quale non deve più essere considerata un costo da sopportare ma una vera e propria opportunità, secondo una logica di convergenza degli interessi. Occorre allora chiedersi quale possa essere la migliore strategia per stimolare il mercato facendo leva sulla capacità di incidere sul programma imprenditoriale e dunque sul contenuto dell&#8217;iniziativa economica.<br /> Può venire in soccorso a questo riguardo la locuzione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, di «protezione sostenibile» &#8211; coerente con l&#8217;impostazione, in precedenza avanzata, del principio di precauzione letto,  anche grazie al nuovo principio europeo  di &#8220;non arrecare un danno significativo&#8221;, in ottica proattiva e non meramente conservativa -, che si fonda su una «prospettiva rovesciata<a>»</a> del concetto di sviluppo sostenibile (al quale risulta agganciata l&#8217;idea dello «sfruttamento economico dell&#8217;ecosistema»), «intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione <em>in sé</em> assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività»[158].<br /> È su questo sfondo, infatti, che riteniamo si possa innestare l&#8217;analisi di un intervento di sostegno pubblico capace di coinvolgere i privati nella realizzazione dell&#8217;interesse ambientale e sociale secondo le trame dell&#8217;economia circolare, nella sua accezione integrale (v. <em>supra</em>, § 3), valorizzando le potenzialità economiche delle considerazioni di tipo ecologico.<br /> Sembra assumere rilevanza a tale proposito il ruolo svolto dal principio di sussidiarietà orizzontale, che si incunea, quasi a consolidarne l&#8217;interpretazione non dirigistica ma di tipo collaborativo, nel solco tracciato dall&#8217;art. 41, comma 3, Cost., in forza del quale l&#8217;iniziativa economica (pubblica e privata) può essere indirizzata e coordinata a fini sociali. <br /> È l&#8217;idea di una libertà che per trovare il suo più pieno compimento necessita di accompagnarsi alla responsabilità, alla base della legittimazione, ai sensi dell&#8217;art. 118, comma 4, Cost.[159], del contributo dei privati allo svolgimento di attività di interesse generale, dando espressione, sia in termini antropologici che giuridici, alla portata naturalmente associativa dei doveri[160]. <br /> In conclusione, quel che è possibile evincere da simili preconizzazioni è ancora una volta la stringente necessità di intervenire, prendendo atto dell&#8217;intrinseca politicità delle decisioni legate alla riconversione ecologica dell&#8217;economia &#8211; intesa come processo di radicale cambiamento e non di mero <em>greenwashing</em> &#8211; sulla sempre più intensa colorazione giuridica del concetto di sostenibilità, elemento che unisce i diversi assi portanti del <em>Green Deal</em> europeo[161], anche facendo perno sulle potenzialità delle logiche partenariali descritte nel contributo, che uniscono obiettivi di interesse pubblico alle finalità tipicamente lucrative dell&#8217;iniziativa privata. In questo senso, si possono evocare vari esempi di schemi collaborativi che sembrerebbero poter operare nella direzione indicata, quali gli appalti congiunti di materie prime riciclate, l&#8217;implementazione di regimi di raccolta dei prodotti usati, la creazione di sistemi per ridurre gli imballaggi, nonché la previsione di indici di riparabilità (v. <em>supra</em>, § 2), riciclabilità e sostenibilità associati alla scelta dei fornitori. <br /> Inoltre, sul fronte della definizione normativa dei benefici ambientali derivanti dalle attività economiche può costituire un utile punto di partenza il sistema europeo di classificazione delle attività ecosostenibili, più volte evocato, essendo quest&#8217;ultimo alla base della progressiva definizione di una griglia di vaglio tecnico con la quale vengono individuati specifici criteri di valutazione[162] per esempio con riguardo al tasso minimo di riciclaggio o al livello massimo di emissioni consentite per settore. Siffatte indicazioni offrono al legislatore dei validi orientamenti per riempire di contenuto la nozione di sistema economico sostenibile. In particolare, sul piano giuridico, possono essere considerate rilevanti alcune specifiche implicazioni della tassonomia, che richiede che le iniziative imprenditoriali siano conformi con la necessità di dare un contributo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali indicati dal regolamento. Inoltre, come ampiamente sottolineato, le stesse debbono essere interpretate, alla luce del principio di non arrecare un danno significativo, in un&#8217;ottica di protezione sostenibile ovvero di vantaggio economico ricavato dal porre in essere azioni di tutela. Infine, degno di considerazione appare il riferimento al rispetto delle garanzie sociali minime &#8211; previste dalle linee guida dell&#8217;OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite &#8211; come condizione per considerare un&#8217;attività economica ecosostenibile[163].<br /> La &#8220;rivoluzione&#8221; rigenerativa attivata dall&#8217;economia circolare e dalla transizione ecologica, in termini più generali, facendo divenire oggetto dell&#8217;iniziativa privata quei valori, quali sono la protezione degli equilibri ecosistemici e della biodiversità, che un tempo ne costituivano unicamente un limite esterno, sembra pertanto poter incidere sulla possibilità di &#8220;internalizzare&#8221; i fattori non economici nell&#8217;ambito della definizione della relazione tra Stato e mercato. <br /> Nel contempo, l&#8217;istanza collaborativa indotta da un tale processo di cambiamento e della quale risulta possibile, come è emerso dall&#8217;analisi svolta, rinvenire alcune tracce nelle trame dell&#8217;ordito normativo euro-unitario, appare altresì idonea a permeare l&#8217;ordinamento, in modo vieppiù incisivo, avendo riguardo all&#8217;influenza esercitata sull&#8217;evoluzione delle tecniche interpretative. La collaborazione, che comincia ad avere un riscontro di diritto positivo, potrebbe infatti condurre a delineare sempre di più soluzioni ermeneutiche di sintesi piuttosto che di prevalenza valoriale. Alla tradizionale tecnica del bilanciamento[164], ancorata alla logica del sacrificio, che vede cedere un interesse rispetto ad un altro, verrebbe dunque ad affiancarsi, in questo senso, il ricorso a strategie e strumenti di risoluzione del conflitto basati sulla ricerca dell&#8217;equilibrio tra istanze contrapposte, in un&#8217;ottica di ricomposizione reciprocamente vantaggiosa degli interessi. La contrapposizione diventerebbe pertanto l&#8217;occasione per un efficace coordinamento, compiuto <em>ex post</em> invece che <em>ex ante</em>, fondato sulla realizzazione di un mutuo beneficio delle parti, che si traduce, in termini più ampi, in un vantaggio per la collettività, integrando nella valutazione dell&#8217;esternalità positiva così ottenuta il miglioramento arrecato, da un simile assetto, all&#8217;intera società.     <br /> Le politiche industriali verdi, contribuendo per le vie illustrate nel presente contributo, a ri-radicare i rapporti economici nei legami sociali, potrebbero insomma consentire di aprire una breccia nell&#8217;ottica di quella costruzione di una società più umana e più giusta &#8211; alla quale si riferiva, nel 1975, il rapporto Tindemans[165] &#8211; sulla cui base si sarebbe dovuto realizzare il progetto di integrazione europea, dando valore oltre che all&#8217;efficienza e alla concorrenza anche all&#8217;equità e alla giustizia sociale. <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;">  ð* PhD in Diritto pubblico e dell&#8217;economia e borsista di ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Pisa.</div>
<div style="text-align: justify;">[1] Si intitola così una pubblicazione del Cnel, &#8220;<em>Il mondo che verrà.</em> <em>Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale&#8221;, del maggio 2020, disponibile al link: </em><em>https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Pubblicazioni/quaderni/Quaderno_Il_Mondo_che_verra_CNEL_25_05_2020.pdf?ver=2020-05-25-113427-660. 2010 coniai.</em></div>
<div style="text-align: justify;">[2] Per una riflessione sul ruolo dallo Stato nell&#8217;economia, con particolare riguardo ai settori economici strategici, si veda A. Sacco Ginevri, <em>I &#8220;</em>golden powers<em>&#8220;</em> <em>dello Stato nei settori strategici dell&#8217;economia</em>, in <em>Federalismi.it</em>, fasc. 22, 2016, pp. 1-14. Cfr. anche A. Tonetti, <em>Lo Stato promotore e le nuove forme di interventismo economico</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., fasc. 5, 2016, pp. 573 e ss. Sul concetto di &#8220;diritto della transizione&#8221;, cfr. invece N. Irti,<em>L&#8217;ordine giuridico del mercato</em>, Laterza, Roma-Bari, 2003; N. Irti, A. Gambino, V. Roppo, N. Lipari, <em>Il diritto della transizione</em>, Kluwer Ipsoa, Milano, 1998. </div>
<div style="text-align: justify;">[3] Cfr. <a>T. Morton,<em> Iperoggetti: Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo </em>(trad. it. V. Santarcangelo), Nero, Roma, 2018</a>. Morton preferisce utilizzare la locuzione &#8220;riscaldamento globale&#8221; al posto di &#8220;cambiamento climatico&#8221;, dal momento che tale seconda formula avrebbe un effetto deresponsabilizzante, in quanto semplice metonimia, con la quale vengono evidenziate le conseguenze del problema ma non il problema in sé, che ne esce banalizzato. </div>
<div style="text-align: justify;">[4] Cfr. B. Latour, <em>La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico</em> (trad. it. D. Caristina), Melmemi, Milano, p. 49. I violenti nubifragi che hanno tragicamente colpito la Germania, nel mese di luglio 2021, sembrano dimostrare plasticamente la fondatezza di questa apparente iperbole.</div>
<div style="text-align: justify;">[5] Sul tema cfr. G. Alpa, <em>Dalla tutela dell&#8217;ambiente al riconoscimento della &#8220;natura&#8221; come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?</em>, in <em>Riv. crit. dir. priv.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 455-469. L&#8217;obiettivo della transizione ecologica ha assunto un&#8217;importanza capitale negli ultimi anni, divenendo sempre più centrale nelle agende internazionali, e segnatamente, come mostrato dal <em>Green Deal</em>, in quella europea. La prima definizione del concetto di ecologia risale al 1866, ed è stata fornita dallo zoologo tedesco <strong>Ernst Haeckel, per il quale essa corrisponde alla </strong>«totalità delle scienze delle relazioni dell&#8217;organismo con l&#8217;ambiente, comprese, in senso ampio, tutte le condizioni di esistenza». </div>
<div style="text-align: justify;">[6] Cfr. A. Ghosh, <em>La grande cecità. Il cambiamento climatico e l&#8217;impensabile</em> (trad. it. N. Gobetti, A. Nadotti), Neri Pozza, Vicenza, 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">[7] Cfr. C. Irti, <em>Gli &#8220;appalti verdi&#8221; tra pubblico e privato</em>, in <em>Contr. e impr. Europa</em>, 2017, pp. 183-210, la quale sottolinea che: «Oltre che la carenza rispetto al principio dello sviluppo sostenibile di un solido appiglio costituzionale (si veda sopra), non si può negare la intrinseca indeterminatezza del concetto stesso di &#8220;sostenibilità&#8221;, che rende particolarmente difficoltoso individuarne i confini strettamente &#8220;normativi&#8221; in mancanza di interventi mediati, destinati quanto meno all&#8217;individuazione &#8220;delle condotte ammesse e/o quelle vietate lasciando aperture ad un&#8217;interpretazione delle stesse conforme ai principi costituzionali&#8221;<a>»</a>. </div>
<div style="text-align: justify;">[8] Cfr. M. Tallacchini, <em>Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione</em>, in <em>Riv. fil. dir.</em>, fasc. 2, 2012, pp. 313 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[9] La Commissione europea ha recentemente presentato il c.d. pacchetto clima &#8220;<em>Fit For 55</em>&#8220;, nel quale viene stabilito l&#8217;obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, in vista del loro azzeramento entro il 2050. Per ottenere un simile risultato, vengono illustrare varie proposte, tra le quali, in particolare, figura quella di attribuire un prezzo al carbonio creando al contempo un fondo sociale per il clima, nonché il passaggio dalla tassazione dell&#8217;energia basata sui volumi a una basata sul contenuto energetico dei combustibili. Inoltre, viene prevista la riduzione totale delle emissioni degli autoveicoli entro il 2035.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] Come evidenziato sempre da C. Irti, <em>Gli &#8220;appalti verdi&#8221; tra pubblico e privato</em>, cit., pp. 183 e ss., «Se quel che sembra ancora mancare è &#8220;un&#8217;idea ben chiara di cosa debba intendersi per sostenibilità e delle regole di condotta in cui si declina un tale concetto&#8221;, non può che spettare al diritto &#8211; a valle di un confronto attivo con gli studiosi delle scienze ambientali &#8211; il compito di &#8220;riempire di contenuti concreti la sostenibilità&#8221;».</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Per l&#8217;uso di questa espressione, cfr. B. Montanari, <em>La figura del giurista al tempo del &#8220;post-pensiero&#8221;, </em>in <em>Europa e dir. priv.</em>, fasc. 2, 2020, pp. 423 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[12] Il riferimento è alla nota risoluzione, approvata a New York, il 25 settembre del 2015, &#8220;<em>Trasformare il nostro mondo, l&#8217;Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile</em>&#8220;, documento programmatico che identifica diciassette obiettivi globali, articolati attorno ai tre temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, denominati <em>Sustainable Development Goals</em> (SDGs), da raggiungere entro il 2030.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] Sottolinea M. Sepe, <em>Il giudice tra diritto ed economia: empatia o entropia?</em>, in <em>AGE</em>, fasc. 2, 2018, pp. 287-297, che: «Più nello specifico, nell&#8217;individuazione dell&#8217;effettivo contenuto precettivo di una norma, non si può prescindere da: <em>a</em>) come è scritta (puntualità, chiarezza e inequivocità del linguaggio); <em>b</em>) a quale realtà concreta si applica (come un vestito, la norma può risultare più o meno adeguatamente tagliata per il corpo che riveste); <em>c</em>) quali siano le finalità che persegue (potendo non essere esplicitate, potendo perseguirne di diverse e talora in contrapposizione, essendo in molti casi le norme di «compromesso»); <em>d</em>) cosa ne pensi e quale sia l&#8217;orientamento del soggetto chiamata ad applicarla».</div>
<div style="text-align: justify;">[14] Sul tema si veda F. Adornato, P. Lattanzi, A.I. Trapé, <em>Le misure agroambientali</em>, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (a cura di), <em>Trattato di</em> <em>diritto agrario</em>, vol. II, Utet, Torino, 2011, pp. 567 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[15] Per queste riflessioni cfr. W. Gasparri, <em>Consumo di suolo e sviluppo sostenibile nella destinazione agricola dei suoli</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, fasc. 2, 2020, pp. 421 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[16] Il riferimento è alla definizione di D.C. North, <em>Institutions</em>, in <em>The Journal of Economic Perspectives</em>, fasc. 1, 1991, pp. 97-112. </div>
<div style="text-align: justify;">[17] Come evidenziato in dottrina, «non sono le istituzioni a costituire il prodotto dell&#8217;agire utilitaristico, come invece assume il sistema di pensiero che si rifà all&#8217;economia dei costi di transazione, ma è l&#8217;agire utilitaristico a rappresentare il prodotto di un determinato assetto istituzionale», cfr. G. Resta, <em>L&#8217;istituzionalismo di Karl Polanyi e il suo valore attuale</em>, in <em>Politica &amp; Società</em>, fasc. 3, 2020, pp. 279-300. </div>
<div style="text-align: justify;">[18] W. Gasparri, <em>Consumo di suolo e sviluppo sostenibile nella destinazione agricola dei suoli</em>, cit. L&#8217;A. cita G. Galloni, <em>Presentazione</em>, in S. Masini, <em>Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura</em>, Giuffrè, Milano, 1997, p. XIX.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] Per l&#8217;uso di questa espressione cfr. G. Resta, <em>La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi</em>, in M. Brutti, A. Somma(a cura di), <em>Diritto, storia e comparazione: nuovi propositi per un binomio antico</em>, Vol. 11, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am Main, 2018, pp. 457-475. </div>
<div style="text-align: justify;">[20] Per la riflessione sul ruolo del modello conformativo-repressivo, cfr. F. D&#8217;Angelo, <em>Gli incentivi per la tutela del paesaggio</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, fasc. 2, 2021, pp. 609 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Cfr. F. Denozza, <em>Aggregazioni arbitrarie v. &#8220;tipi&#8221; protetti: la nozione di benessere del consumatore decostruita</em>, in <em>Giur. Comm</em>., fasc. 6, 2009, pp. 1057 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[22] Ricorda R. Ferrara, <em>Modelli e tecniche della tutela dell&#8217;ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, fasc.6, 2009, pp. 1945 e ss., che: «Ogni discorso, possibile e anzi necessario, relativo alle «buone» politiche di protezione dell&#8217;ambiente, e pertanto alle <em>best practices </em>spendibili sul mercato della Politica (e su quello delle tutele), presenta, in larghissima parte, caratteri del tutto simili sia che abbia ad oggetto la tutela dell&#8217;ambiente in senso proprio, sia che si focalizzi invece sulla problematica connessa della protezione del consumatore. Sembrano anzi verosimilmente fondate due preliminari considerazioni: è il tema della protezione del consumatore ad aver per primo catturato l&#8217;attenzione dei pratici e degli studiosi, forse perché immediatamente più concreto e «solido» sugli scenari delle società affluenti del capitalismo avanzato; ed è relativamente alle politiche di <em>consumer</em> <em>protection </em>che si è individuato da subito nell&#8217;analisi economica del diritto, ossia nell&#8217;analisi costi/benefici, il grimaldello maggiormente utile per selezionare e valutare, sul piano dell&#8217;effettività, i modelli e le tecniche della tutela, ognuno dei quali viene apprezzato in relazione al tasso di <em>performance </em>e di redditività che si manifesta nel concreto». </div>
<div style="text-align: justify;">[23] Sul punto F. Denozza, <em>Aggregazioni arbitrarie v. &#8220;tipi&#8221; protetti: la nozione di benessere del consumatore decostruita</em>, cit., il quale poi afferma: «il punto di partenza è la supposta esistenza di una scelta politica generale, favorevole alla protezione di un&#8217;intera categoria (ad es. quella di massimizzare il benessere dei consumatori)». Come ricordato da B. Montanari, <em>La figura del giurista al tempo del &#8220;post-pensiero&#8221;</em>, cit., pp. 423 e ss.,<em>«</em>La globalizzazione economico-finanziaria, affermatasi a cominciare dagli anni &#8217;90 del secolo scorso ed irrobustitasi nel nostro attuale secolo, ha fondato sul &#8220;Mercato&#8221; il nuovo principio costitutivo ed organizzativo dell&#8217;agire umano, polverizzando &#8220;il Politico&#8221;, hegelianamente connaturato all&#8217;idea di Stato». </div>
<div style="text-align: justify;">[24] Cfr. A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., fasc. 5 (supplemento), 2020, pp. 73 e ss., e spec. p. 75. </div>
<div style="text-align: justify;">[25] Sul punto, cfr. C. Pozzi, E. Cassetta, <em>Politiche industriali e assetti istituzionali per il cambiamento strutturale</em>, in <em>L&#8217;industria</em>, fasc. 4, 2020, i quali sottolineano come: «Persino riguardo ai grandi interventi infrastrutturali si è nel tempo persa l&#8217;idea di valutare la loro natura che, nel rispetto dell&#8217;etimo della parola, si lega alla capacità di creare strutture (Cassetta e Pozzi 2012; 2013; Quaglione e Pozzi 2018). Natura delle infrastrutture che richiederebbe quindi di guardare in maniera olistica al loro rapporto di funzionalità con la società di riferimento invece di concentrare l&#8217;attenzione sulle caratteristiche che le rendono finanziabili. Il risultato di questa deriva è che, sostanzialmente, sono i mercati finanziari a selezionare tra progetti alternativi fondamentalmente in base alla garanzia dei rientri che gli attuali assetti istituzionali offrono attraverso opportuni meccanismi tariffari e contributi pubblici definiti da analisi costi-benefici le quali altro non sono che banali somme esterne di benefici e costi calcolati sul presupposto di poter identificare chiaramente gli effetti riconducibili, in via diretta e indiretta, all&#8217;investimento: applicando un prezzo a ogni cosa». Cfr. anche di A. Cantaro,<em> L&#8217;imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell&#8217;epoca del neo-mercantilismo &#8216;globale&#8217;</em>, in<em> Federalismi.it, </em>fasc. 16, 2018, pp. 1 e ss., il quale afferma che i mercati finanziari, ormai pienamente liberalizzati, «determinano il costo del finanziamento sulla base di un mero giudizio &#8216;privato&#8217; di solvibilità». </div>
<div style="text-align: justify;">[26] Anche se, come sottolineato in F. Guattari, F. La Cecla, <em>Le tre ecologie</em>, Sonda, Milano, 2019, «Finora, soltanto lo Stato si trova nella posizione di arbitro di campi di valore non di competenza del profitto capitalista (esempio: la valutazione del patrimonio)».</div>
<div style="text-align: justify;">[27] La formula costituzionale secondo cui l&#8217;iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale, subirebbe in questo senso una torsione &#8220;ermeneutica&#8221;, venendo riletta come attività economica libera ma comunque svolta &#8220;a favore&#8221; dell&#8217;utilità sociale. Si ricorda che il 9 giugno 2021 il Senato ha approvato il Disegno di Legge Costituzionale n. 83 recante <em>Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell&#8217;ambiente</em>, con il quale si prevede di ampliare il novero dei limiti apponibili, <em>ex</em> art. 41 Cost., all&#8217;iniziativa privata, integrando appunto l&#8217;ambiente quale bene giuridico specificamente tutelato dai medesimi. Viene poi prevista la modifica del terzo comma, con l&#8217;inserimento dei fini ambientali accanto ai fini sociali.</div>
<div style="text-align: justify;">[28] Cfr. G. Palmieri, <em>La crisi del diritto societario e la riscoperta del valore della &#8220;nuda&#8221; impresa nell&#8217;economia post covid-19</em> <em>(con uno sguardo all&#8217;art. 41 della costituzione), </em>in<em> Banca Borsa Titoli di Credito</em>, fasc.1, 2021, pp. 18 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[29] «La verità &#8211; si è condivisibilmente affermato &#8211; è che una politica imprenditoriale che punti esclusivamente sulla creazione di valore per gli azionisti è ritenuta ormai miope e di breve durata, perché espone l&#8217;azienda a confrontarsi con fenomeni potenzialmente assai dannosi per la sua redditività», cfr. G. Conte, <em>Codici etici e attività d&#8217;impresa nel nuovo</em><br /> <em>spazio globale di mercato</em>, in G. Alpa, P. Zatti (a cura di), <em>Codici deontologici e autonomia privata</em>, Giuffrè, Milano, 2006, p. 451. </div>
<div style="text-align: justify;">[30] Ricorda A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., che pur essendo l&#8217;ordinamento societario, nazionale e sovranazionale, «ancora improntato a una concezione contrattualistica della società di capitali; concezione, quest&#8217;ultima, che attualmente guarda allo sviluppo equilibrato e sostenibile della società azionaria, necessariamente frutto di un bilanciamento e dialogo fra le istanze delle diverse parti coinvolte nell&#8217;iniziativa imprenditoriale. Ciò non toglie, comunque, che l&#8217;azione gestoria degli amministratori possa essere già oggi legittimamente indirizzata verso interessi &#8221;ulteriori&#8221; rispetto a quello lucrativo dei soci (ove questi ultimi vi consentano) mediante il ricorso a strumenti societari &#8221;ibridi&#8221; (fra cui la <em>società benefit</em>, l&#8217;impresa sociale, <em>et similia</em>), la cui regolamentazione legale nasce adeguata agli obiettivi perseguiti».</div>
<div style="text-align: justify;">[31] B. Perret, <em>De la propriété à l&#8217;usage: Vers la démarchandisation ?</em>, in <em>Esprit</em>, fasc. 7, 2015, pp. 30-39. </div>
<div style="text-align: justify;">[32] Per una riflessione sul punto cfr. S. Landini, <em>Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, </em>in<em> Dir. pubbl.</em>, fasc. 2, 2015, p. 615. </div>
<div style="text-align: justify;">[33] Cfr. F. de Leonardis, <em>Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell&#8217;economia circolare</em>, in Id., <em>Studi in tema di economia circolare</em>, 2019, Eum, Macerata, pp. 11 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[34] Il riferimento è alla definizione &#8220;sostanziale&#8221; del concetto di economia elaborata da Polanyi e ripresa anche dalla scuola della c.d. economia fondamentale. Si veda, K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson (a cura di), <em>Traffici e mercati negli antichi imperi: Le economie nella storia e nella teoria</em>, Einaudi, Torino, 1978; F. Barbera, J. Dagnes, A. Salento, F. Spina (a cura di), <em>Il capitale quotidiano. Un manifesto per l&#8217;economia fondamentale</em>, Donzelli, Roma, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;">[35] F. de Leonardis,<em> Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell&#8217;economia circolare</em>, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">[36] Su questi temi si veda più ampiamente M. Mazzamuto, <em>Diritto dell&#8217;ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comun</em>., fasc. 6, 2009, pp. 1571 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[37] Cfr. G. Zagrebelsky, <em>Diritto allo specchio</em>, Einaudi, Torino, 2018.  </div>
<div style="text-align: justify;">[38] Sul punto F. de Leonardis, <em>Il sindacato del giudice penale sugli atti di autorizzazione e concessione: alcune riflessioni &#8220;partendo dalla fine&#8221;</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 893 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[39] Come rileva la Commissione europea, l&#8217;80% dell&#8217;impatto ambientale dei prodotti è determinato in fase di progettazione, cfr. Comunicazione <em>Un nuovo piano d&#8217;azione per l&#8217;economia circolare</em>. <em>Per un&#8217;Europa più pulita e più competitiva</em>, dell&#8217;11 marzo 2020, COM(2020) 98 final. </div>
<div style="text-align: justify;">[40] Nella <em>blue economy</em>, che è quella che «affronta le problematiche della sostenibilità al di là della semplice conservazione, lo scopo non è quello di investire di più nella tutela dell&#8217;ambiente ma di spingersi verso la rigenerazione», cfr. R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy<em>: l&#8217;economia circolare e il diritto dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, fasc. 3, 2018, pp. 801-835. </div>
<div style="text-align: justify;">[41] Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare (diritto pubblico)</em>, in<em> Digesto delle discipline pubblicistiche &#8211; VIII aggiornamento</em>, Utet Giuridica, Torino, pp. 161 e ss., il quale sottolinea, nella nota 57, che: «Risale al 2005 il programma <em>Knowledge based Bioeconomy </em>promosso dalla Comm. CE; nel 2007 ci fu la dichiarazione di Colonia sulla bioeconomia; nel 2010 la Germania ha lanciato la propria Strategia nazionale sulla bioeconomia; nel 2012 la prima Comunicazione sulla bioeconomia poi rivista nel 2017 e nel 2018 COM (2018) 673 final». La <em>Strategia italiana per la bioeconomia</em> è stata rafforzata dal «Piano di implementazione 2020-2025», approvato, a luglio 2020, dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita.</div>
<div style="text-align: justify;">[42] La bioplastica viene prodotta, in parte o totalmente, a partire da <strong>materie prime di origine biologica</strong>, come la canna da zucchero, la cellulosa degli alberi, la fecola di patate.</div>
<div style="text-align: justify;">[43] Cfr. L. Bianchi, A. Lepore, S. Palermo, C. Imbriani, P. Morone, M. Bonaccorso, <em>Il Mezzogiorno e le opportunità della bioeconomia circolare nell&#8217;evoluzione dell&#8217;economia globale</em>, in <em>Riv. econ. Mezzogiorno</em>, fasc. 4, 2020, pp. 645 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[44] Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. </div>
<div style="text-align: justify;">[45]Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare (diritto pubblico), </em>cit., il quale ricorda, con riferimento alla riutilizzazione di metalli, che, nel punto 4.3 della Tabella di marcia verso un&#8217;Europa efficiente del 2011, si trova l&#8217;affermazione per cui «nella transizione verso una gestione sostenibile dei materiali, effettivamente basata sul consumo, o verso un&#8221;&#8217;economia circolare&#8221; in cui i rifiuti diventano una risorsa, si giungerà ad un uso più efficiente dei minerali e dei metalli<a>»</a>. </div>
<div style="text-align: justify;">[46] Si veda la Comunicazione della Commissione <em>Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità  ; </em>, del 3 settembre 2020, COM(2020) 474 final. Si veda anche lo Studio prospettico sulle materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici nell&#8217;Ue<em> Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU   A Foresight Study</em>: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881.</div>
<div style="text-align: justify;">[47] Si vedano le Conclusioni della riunione straordinaria dell&#8217;1-2 ottobre 2020 del Consiglio Europeo, nelle quali viene affermato che: <a>«</a>Raggiungere l&#8217;autonomia strategica mantenendo nel contempo un&#8217;economia aperta è un obiettivo fondamentale dell&#8217;Unione».  </div>
<div style="text-align: justify;">[48] La nascita dell&#8217;Alleanza Europea per le Materie Prime è stata annunciata dalla Commissione europea il 29 settembre 2020, a seguito della pubblicazione del Piano d&#8217;azione sulle materie prime critiche. Tale organizzazione è gestita dall&#8217;<em>EIT</em> (Istituto europeo di innovazione e tecnologia) <em>RawMaterials</em>, la più grande comunità mondiale di conoscenza e innovazione nel settore delle materie prime.</div>
<div style="text-align: justify;">[49] Le materie prime sono fondamentali per le industrie legate alla <strong>transizione ecologica, come quella automobilistica per la quale sono dirimenti le </strong>batterie elettriche ovvero il litio. </div>
<div style="text-align: justify;">[50] Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Piano d&#8217;azione sulle materie prime critiche» (2021/C 175/03). </div>
<div style="text-align: justify;">[51] Nel parere viene osservato che le risorse di materie prime dell&#8217;Unione per la produzione di batterie sono presenti in diverse regioni carbonifere, ma anche in altre regioni, e che molti rifiuti minerari sono ricchi di materie prime essenziali. Interessante è, inoltre, a tale proposito, la proposta di stabilire per via legislativa che, in forza di criteri competitivi, una quota sostanziale di nuovi prodotti sia composta, se possibile, da materiali provenienti da processi di recupero.</div>
<div style="text-align: justify;">[52] Cfr. F. de Leonardis, <em>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</em>, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (a cura di), <em>Trattato sui contratti pubblici. Soggetti, qualificazione, regole comuni alle procedure di gara</em>, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 167 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[53] Cfr. G. Pellegrini, R. Di Stefano, <em>La Strategia di Specializzazione Intelligente Nazionale e Regionale in Italia: analisi di coerenza</em>, in <em>Riv. econ. Mezzogiorno</em>, fasc. 4, 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">[54] Acronimo di <em>Circular economy platform for european priorities strategic agenda</em>. Il progetto è coordinato dalla Climate KIC e da ENEA, cfr. <em>http://cicerone-h2020.eu.</em></div>
<div style="text-align: justify;">[55] Come sottolineato da R. Ferrara, <em>Modelli e tecniche della tutela dell&#8217;ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi</em>, cit., pp. 1945 e ss., «o la protezione dell&#8217;ambiente diviene in qualche misura (anche) un <em>business</em>, capace di mobilitare egualmente interessi e aspettative di tipo materiale, ed anzi vere e proprie aspettative e promesse di arricchimento e di lecito profitto, oppure ogni pur seducente e suggestivo approccio romanticamente globale ed olistico corre il forte rischio di restare confinato nel limbo delle buone intenzioni». </div>
<div style="text-align: justify;">[56] Cfr. G.P. Manzella, <em>Il &#8216;tempo&#8217; della politica di coesione</em>, in <em>Federalismi.it</em>, fasc. 13, 2021, pp. IV e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[57] <em>Ibidem</em>. </div>
<div style="text-align: justify;">[58] Il principio «non arrecare un danno significativo» trova una prima regolamentazione con l&#8217;art. 25 del regolamento (UE) 2020/852, che lo introduce nel regolamento (UE) 2019/2088 relativo all&#8217;informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.</div>
<div style="text-align: justify;">[59] Si tratta di un principio trasversale che involge tutti i pilastri del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come la trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale, la salute e le politiche sociali. </div>
<div style="text-align: justify;">[60] Comunicazione della Commissione<em> Orientamenti tecnici sull&#8217;applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, del </em>12 febbraio 2021, C(2021) 1054 final.</div>
<div style="text-align: justify;">[61] Ricorda sempre R. Ferrara, <em>Modelli e tecniche della tutela dell&#8217;ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi</em>, cit., pp. 1945 e ss., che: «ogni pur nobilissimo e romantico discorso relativo alla tutela dell&#8217;ambiente rischia di risultare in qualche modo recessivo (e persino inconcludente) allorché esso non venga ancorato a valori certi di riferimento, ed anzi a paradigmi e parametri di concretezza e di realismo<em>»</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[62] Si veda l&#8217;esempio del c.d. &#8220;<em>San Marino Low carbon ecosystem</em>&#8220;, progetto finalizzato a realizzare un ecosistema basato sulla promozione dell&#8217;adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, incardinati sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sullo sviluppo di modelli di economia circolare. Si tratta di uno specifico meccanismo incentivante, tramite il quale i cittadini vengono premiati con un <em>utility token</em> (<em>carbon credit</em>), spendibile all&#8217;interno del circuito. </div>
<div style="text-align: justify;">[63] Sull&#8217;importanza della digitalizzazione nell&#8217;ambito delle attività economiche, cfr. M. Pellegrini, <em>Innovazione tecnologica e diritto dell&#8217;economia</em>, in <em>Riv. trim. dir. econ.</em>, fasc. 4 (supplemento), 2019, pp. 40-51. Si veda anche A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., p. 74, il quale sottolinea la profonda e rapida trasformazione del diritto dell&#8217;economia, dalla cui tecnologizzazione starebbe emergendo un nuovo equilibrio valoriale. </div>
<div>[64] Il riferimento è alla <em>LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l&#8217;économie circulaire</em>. </div>
<div style="text-align: justify;">[65] Il calcolo dell&#8217;indice di riparabilità per ogni modello di prodotto si basa su cinque criteri, che sono: la documentazione, ovvero il punteggio determinato dall&#8217;impegno del produttore a rendere disponibili gratuitamente i documenti tecnici, in numero di anni, a riparatori e consumatori; lo smontaggio, ovvero il punteggio determinato dalla facilità di smontaggio del prodotto, dal tipo di attrezzi richiesti e dalle caratteristiche degli elementi di fissaggio; la disponibilità dei pezzi di ricambio, ovvero il punteggio determinato dall&#8217;impegno del produttore per il periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio e il momento della loro consegna; il prezzo dei ricambi: punteggio determinato dal rapporto tra il prezzo di vendita dei ricambi e il prezzo del prodotto; infine il punteggio determinato da sottocriteri specifici per la categoria di prodotto interessata. L&#8217;indice di riparabilità risulta dal calcolo di tali punteggi per criterio, ridotto a un punteggio su dieci.</div>
<div style="text-align: justify;">[66] L&#8217;acquirente ha la possibilità di conoscere quanto un prodotto sia più o meno riparabile, e di conseguenza può effettuare l&#8217;acquisto alla luce di questo fattore decisivo. L&#8217;etichettatura recante gli indici di riparabilità svolge, dunque, al pari delle etichettature ecologiche, la funzione di colmare un <em>deficit</em> informativo del consumatore, su cui cfr. C. Irti, <em>Gli &#8220;appalti verdi&#8221; tra pubblico e privato</em>, cit., p. 199.</div>
<div style="text-align: justify;">[67] La sentenza veniva pronunciata all&#8217;epoca delle direttive 92/50/CE e 93/38/CE.</div>
<div style="text-align: justify;">[68] Sentenza del 17 settembre 2002, nella causa C-513/99, <em>(domanda di pronuncia pregiudiziale del korkein hallinto-oikeus): Concordia Bus Finland Oy Ab contro Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne. </em></div>
<div style="text-align: justify;">[69] Cfr. J. Arnould, <em>Secondary policies in public procurement: The innovations in the new directives</em>, in <em>Public procure. law rev.</em>, fasc. 4, 2004, pp. 187 e ss.; M. Lottini, <em>Appalti comunitari: sull&#8217;ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici</em> <em>(nota a Corte di Giustizia UE, causa C-513/99, 17 settembre 2002)</em>, in <em>Il Foro amm. Cds</em>, fasc. 9, 2002. A seguito delle pronunce giurisprudenziali, con le direttive di terza generazione, il <em>green public procurement</em> ha acquisito una notevole importanza, divenendo un effettivo e importante tassello delle politiche di programmazione sostenibile e intelligente. Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare (diritto pubblico)</em>, cit., che evidenzia come: «Tra le misure economiche che vengono citate dal pacchetto &#8220;<em>Circular Economy</em>&#8221; al fine di promuovere l&#8217;economia circolare al punto 7 dell&#8217;allegato IV bis vengono citati gli appalti verdi o il &#8220;<em>green public procurement</em>&#8221; (GPP)». </div>
<div style="text-align: justify;">[70] Cfr. G. Mastrodonato, <em>Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Riv. giur. ambiente</em>, fasc. 5, 2010, pp. 707 e ss. Il d.lgs. 50/2016, che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, dispone all&#8217;art. 30, comma 1, che «il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell&#8217;ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico». </div>
<div style="text-align: justify;">[71] Su cui S.S. <strong>Scoca</strong>,<strong> <strong><em>I principi</em></strong> </strong><em>di <strong>evidenza pubblica</strong></em>, in C. Franchini (a cura di), <em>I contratti di appalto <strong>pubblico</strong></em>, Utet Giuridica, Torino, 2010, pp. 289 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[72] Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. verso uno stato circolare?</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 1, 2017, pp. 163 e ss.; L. De Pauli, <em>I &#8220;costi del ciclo di vita&#8221; nel nuovo codice degli appalti</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 6, 2016, pp. 625-630.</div>
<div style="text-align: justify;">[73] Si veda l&#8217;art. 96 del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale, i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro, comprendono i costi relativi all&#8217;acquisizione; quelli connessi all&#8217;utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; i costi di manutenzione; i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; infine, quelli imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.</div>
<div style="text-align: justify;">[74] S. Villamena, <em>Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la &#8220;competitività non di prezzo&#8221; anche alla luce della recente disciplina europea</em>, in <em>Dir. econ.</em>, fasc. 2, 2015, pp. 355 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[75] Su cui cfr. L. Ventura, &#8220;Public procurement&#8221; <em>e sostenibilità. Convergenze trasversali dei sistemi giuridici contemporanei</em>, in <em>Dir. comm. internaz.</em>, fasc. 1, 2020, pp. 243-282. </div>
<div style="text-align: justify;">[76] L&#8217;applicazione dei CAM è divenuta obbligatoria per le stazioni appaltanti, per la totalità dell&#8217;appalto e non più solo per percentuali minime, con l&#8217;approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 56/2017, che ha modificato l&#8217;art. 34 del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">[77] S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, in <em>RQDA</em>, fasc. 2, 2020, pp. 4-31. </div>
<div style="text-align: justify;">[78] Corte di giustizia europea, Sez. III, 10 maggio 2012, nella causa C-368/10, Commissione / Paesi Bassi.</div>
<div style="text-align: justify;">[79] Inoltre, l&#8217;art. 67, par. 3, lett. <em>a)</em> della dir. 2014/24/UE stabilisce che «I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell&#8217;ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti: (&#038;) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi».</div>
<div style="text-align: justify;">[80] Mutualia è un prestatore di servizi sociali e assistenza medica che gestisce diciassette centri di servizio nei Paesi Baschi.</div>
<div style="text-align: justify;">[81] Si tratta segnatamente di una delle buone pratiche riportate nella <em>European Circular Economy Stakeholder Platform</em>, visitabile al <em>link</em>: <em>https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/replacing-single-use-water-containers-glass-basque-country</em>. Con riguardo alle implicazioni sociali degli appalti, cfr. B.L. Boschetti, <em>Social goals via public contracts in the EU: a new deal?, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, fasc. 4, 2017, pp. 1129-1154.</div>
<div style="text-align: justify;">[82] <a>2021/C 237/01, del 18 giugno 2021</a>. </div>
<div style="text-align: justify;">[83] Si veda a questo proposito la dir. (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019 <br /> sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</div>
<div style="text-align: justify;">[84] Su questi temi si rinvia a L. Gherardi, <em>Perché parlare di economia circolare?</em>, in <em>Equilibri</em>, fasc. 1, 2019, pp. 61 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[85] Sul tema, cfr. M. Nino, <em>La politica dei trasporti nell&#8217;Unione Europea e le problematiche riguardanti la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile</em>, in <em>Dir. comm. internaz.</em>, fasc. 1, 2013, pp. 227-256.</div>
<div style="text-align: justify;">[86] In particolare, cfr. art. 6 della direttiva 2009/33/CE, recante<em> Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l&#8217;intero arco di vita. </em></div>
<div style="text-align: justify;">[87] Cfr. a questo riguardo R. Caranta, D. C. Dragos, <em>La mini rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 5, 2014, pp. 493 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[88] Come sottolineato nel documento della Commissione europea intitolato <em>Appalti pubblici per un&#8217;economia circolare. Buone prassi e orientamenti</em>, pubblicato nel 2018 (disponibile al seguente <em>link</em>: <em>https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf</em>): «Negli appalti circolari è importante considerare sia i sistemi dei fornitori, sia le specifiche tecniche del prodotto». La Commissione sottolinea che esistono tre livelli o modelli, dei quali il primo è quello che si attua a &#8220;livello sistema&#8221;: «Tale modello spazia da accordi di ritiro stipulati con i fornitori, nel contesto dei quali alla fine del ciclo di vita il prodotto viene restituito al fornitore affinché possa essere riutilizzato, rifabbricato o riciclato, fino a sistemi prodotto servizio, nei quali il contratto prevede la fornitura tanto di servizi quanto di prodotti. Un esempio di sistema di prodotto-servizio è un contratto relativo alla stampa che utilizza un modello di pagamento in base alle copie effettuate (<em>pay-per-copy</em>), nel quale il fornitore fornisce tutte le attrezzature, le riparazioni, le sostituzioni e la formazione, anziché limitarsi alla semplice vendita di copie di stampa. Il modello a &#8220;livello fornitore&#8221; descrive invece in che modo i fornitori possono sviluppare la circolarità nell&#8217;ambito dei propri sistemi e processi, al fine di garantire che i prodotti e i servizi offerti soddisfino i criteri degli appalti circolari. Il modello a &#8220;livello di prodotto&#8221; è correlato ma si concentra esclusivamente sui prodotti che i fornitori delle autorità pubbliche possono essi stessi acquistare più a valle nella catena di approvvigionamento».</div>
<div style="text-align: justify;">[89] G. Provasi, <em>Dai Trenta gloriosi all&#8217;affermazione del neoliberalismo: forme di integrazione e grandi trasformazioni</em>, in <em>Stato e mercato</em>, fasc. 2, 2019, pp. 175-212. </div>
<div style="text-align: justify;">[90] Cfr. C. Lamberti, S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: &#8220;sistemi di selezione&#8221; e &#8220;criteri di aggiudicazione&#8221;</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 8-9, 2015, pp. 873 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[91] Cfr. S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, cit., i quali peraltro evidenziano che: «Se i beni che le amministrazioni possono acquistare devono essere recuperabili e non diventano mai rifiuto, inoltre, occorre assicurarne la tracciabilità, sicché le amministrazioni dovranno dotarsi di strumenti informatici innovativi utili a questi fini, e il partenariato per l&#8217;innovazione si candida a essere uno degli istituti giuridici impiegabili all&#8217;uopo». </div>
<div style="text-align: justify;">[92] Dal momento che questi ultimi, ricorda la dottrina, «costituiscono l&#8217;evoluzione della cooperazione a lungo termine fra il settore pubblico e quello privato da cui originava il fenomeno delle società miste in c.d. partenariato istituzionale (c.d. PPPI) nell&#8217;art. 32, comma 1, lett. c), del Codice, onde gestire congiuntamente le risorse necessarie e suddividere proporzionatamente i rischi legati ai progetti». Cfr. C. Lamberti, S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: &#8220;sistemi di selezione&#8221; e &#8220;criteri di aggiudicazione&#8221;</em>, cit., p. 875. </div>
<div style="text-align: justify;">[93] Cfr. Considerando 22 della dir. 24/2014/UE: «&#8221;innovazione&#8221;: l&#8217;attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o <em>significativamente migliorato</em>, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell&#8217;organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l&#8217;altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».</div>
<div style="text-align: justify;">[94]  Si veda la Comunicazione della Commissione <em>Orientamenti tecnici sull&#8217;applicazione del principio &#8220;non arrecare un danno significativo&#8221; a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza</em>, del 12 febbraio 2021 C(2021) 1054 final. </div>
<div style="text-align: justify;">[95] Questo può avvenire privilegiando logiche di efficienza energetica imperniate non solo sull&#8217;isolamento termico degli edifici o sull&#8217;uso di determinati materiali da costruzione, ma anche sull&#8217;installazione di pannelli fotovoltaici e per la generazione di calore. Analogamente può essere richiesta la progettazione di uffici nei quali le scrivanie siano disposte in modo tale da limitare il più possibile l&#8217;utilizzo della luce artificiale. Anche negli appalti di servizi possono entrare considerazioni di questo tipo, ad esempio stabilendo l&#8217;obbligo di adottare specifici metodi di pulizia degli edifici che richiedano l&#8217;uso prodotti ecocompatibili, oppure prevedendo il ricorso a bus elettrici nei trasporti.</div>
<div style="text-align: justify;">[96] Come sottolineato da S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, cit.: «Ciò potrebbe condurre a una sorta di evoluzione del meccanismo di elaborazione della domanda, che tradizionalmente si fonda su un bisogno, per modificarlo sensibilmente in funzione della disponibilità di beni più ecocompatibili, ancorché meno prestanti o meno rispondenti alle specifiche esigenze della stazione appaltante».  </div>
<div style="text-align: justify;">[97] A tenore del quale: «I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge. Dette prescrizioni sono comunque nulle».</div>
<div style="text-align: justify;">[98] Cfr. M. Pizzi, <em>Riflessioni sul principio di tassatività delle cause di esclusione: analisi critica della sentenza dell&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2020 alla luce della giurisprudenza europea</em>, in <em>Il</em> <em>Foro amm.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 938 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[99] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8255.</div>
<div style="text-align: justify;">[100] Cfr. L. Cioni, <em>L&#8217;inosservanza dei criteri ambientali minimi è una causa di esclusione?</em>, in <em>Giur. it</em>, fasc. 10, 2020, pp. 2237-2241. Il riferimento è in particolare a T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Trento, 14 maggio 2020, n. 66.</div>
<div style="text-align: justify;">[101] Cfr. F. de Leonardis, <em>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</em>, cit., p. 171. </div>
<div style="text-align: justify;">[102] La previsione è stata introdotta con le modifiche determinate dall&#8217;art. 125 del d.lgs. 56/2017.</div>
<div style="text-align: justify;">[103] Si veda l&#8217;art. 213, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016. </div>
<div style="text-align: justify;">[104] Sul punto si veda S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[105] Per l&#8217;uso di questa espressione si rinvia a E. Frediani, <em>Vigilanza collaborativa e funzione «pedagogica» dell&#8217;ANAC</em>, in <em>Federalismi.it</em>, fasc. 23, 2017, pp. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[106] Cfr. E. Romani, <em>Legittimazione straordinaria dell&#8217;Anac: un frammento di giurisdizione oggettiva nel processo di parti. riflessioni a margine del parere del consiglio di stato del 26 aprile 2018, n. 1119</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc.1, 2019, pp. 261 e ss., la quale sottolinea la differenza tra vigilanza collaborativa e legittimazione straordinaria<strong>. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">[107] Cfr. in tal senso ancora E. Frediani, <em>Vigilanza collaborativa e funzione «pedagogica» dell&#8217;ANAC</em>, cit., p. 12.</div>
<div style="text-align: justify;">[108] Agisce sempre in forza dell&#8217;incentivo reputazionale anche il c.d. bilancio sociale delle imprese, laddove, diversamente da quello economico, che si basa sulla redditività, esso si riferisce alla reputazione dell&#8217;impresa nel mercato e si fonda sul dialogo con gli <em>stakeholders</em>. Cfr. G. Racugno, <em>Noterelle sul bilancio sociale</em>, in <em>Riv. dir. comm.</em>, fasc. 4-6, 2009, pp. 513 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[109] Per un&#8217;interessante analisi del ruolo che potrebbe essere svolto dal <em>rating</em> di impresa nella creazione di dinamiche dialogiche e collaborative, cfr. G. Di Giuda, S. Valaguzza, <em>Gli accordi collaborativi come elemento cruciale per una regolazione strategica nel settore delle costruzioni</em>, Esi, Napoli, 2019. </div>
<div style="text-align: justify;">[110] Su cui, <em>ex multis</em>, cfr. R. Dipace, <em>Partenariato pubblico privato e contratti atipici</em>, Giuffrè, Milano, 2006. </div>
<div style="text-align: justify;">[111] Cfr. G. Montedoro,<em> Aiuti di stato e digitalizzazione, Conc. e mercato</em>, 2019/2020, pp. 167 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[112] Libro Verde del 2004 relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004. Nel documento non viene fornita una definizione giuridica del partenariato ma sono individuate le principali caratteristiche di un contratto rientrante in tale categoria.</div>
<div style="text-align: justify;">[113] Il Codice dei contratti pubblici dedica al partenariato pubblico privato il titolo I della parte IV (intitolata <em>Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento Codice dei contratti pubblici</em>) disciplinando alcune tipologie contrattuali quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria, la concessione di servizi «<em>e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi</em>» (art. 180, comma 8). Con quest&#8217;ultima formula viene permesso alle amministrazioni di individuare schemi negoziali atipici per realizzare una collaborazione con il soggetto privato, essendo peraltro fornito un elenco meramente indicativo di contratti appartenenti al partenariato, aperto a ulteriori ipotesi. Come sottolineato dalla dottrina, «Il ricorso a contratti atipici è da ritenere coerente con l&#8217;ordinamento europeo che legittima in via di principio la cooperazione che si realizza attraverso il PPP nel rispetto dei principi indicati a livello europeo». Cfr. V. Bonfanti, <em>Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Amministrazione in Cammino</em>, 20 luglio 2016. Come lucidamente messo in luce da S. Amorosino, <em>Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017)</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 5, 2017, pp. 616 e ss., «il Codice dei contratti pubblici sembra definire il PPP come uno specifico contratto, ma in realtà si tratta di una formula che comprende una serie aperta di tipi di contratti: dalle tradizionali concessioni &#8211; che restano il modello più praticato &#8211; sino al baratto».</div>
<div style="text-align: justify;">[114] Il riferimento è alle c.d. società miste di cui all&#8217;art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, il quale, come sottolinea sempre S. Amorosino, cit., p. 618, «disciplina la costituzione di una figura organizzatoria apposita &#8220;<em>per la realizzazione e gestione di un&#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d&#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all&#8217;art. 180</em>&#8221; del Codice».</div>
<div style="text-align: justify;">[115] S. Valaguzza, E. Parisi, <em>Ricerca sull&#8217;identità giuridica del partenariato pubblico-privato</em>, in <em>Munus</em>, fasc. 1, 2020, pp. 1-27. </div>
<div style="text-align: justify;">[116] V. Bonfanti, <em>Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[117] Il riferimento è alle riflessioni di A. Crismani, <em>Spunti e riflessioni sul modello consensuale nella gestione dei beni pubblici ambientali</em>, in <em>Riv. giur. ed</em>., fasc. 2, 2021, pp. 47 e ss. L&#8217;A. riporta, segnatamente, la citazione tratta da M. Nigro, <em>Convenzioni urbanistiche e rapporti tra privati. Problemi generali</em>, in M. Costantino (a cura di), <em>Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati</em>, Giuffrè, Milano, 1978, e ora in M. Nigro, <em>Scritti Giuridici</em>, II, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1311. </div>
<div style="text-align: justify;">[118] Possono leggersi come collegati a questo obiettivo i contratti di programma di cui all&#8217;art. 206 e 206 &#8211;<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006. </div>
<div style="text-align: justify;">[119] Su questi temi, si rinvia alla riflessione sviluppata da A. Cantaro<em>, Pandemia e scienza giuridica. In divergente accordo</em>, in <em>Diritto e società</em>, fasc. 2, 2020, pp. 223 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[120] S. Amorosino, <em>Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017)</em>, cit., pp. 616 e ss.  </div>
<div style="text-align: justify;">[121] Art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante <em>Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</em> (legge di stabilità 2017).</div>
<div style="text-align: justify;">[122] F. Costantino, <em>Impresa e pubblica amministrazione: da Industria 4.0 al decreto Semplificazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 877 e ss., il quale mette in luce le criticità di questo strumento, rinvenibili in particolare nell&#8217;assenza di coordinamento con gli altri centri di supporto per le piccole e medie imprese presenti in Italia.</div>
<div style="text-align: justify;">[123] Su questi temi con specifico riguardo all&#8217;industria farmaceutica, cfr. M. Passalacqua, B. Celati, <em>Stato che innova e Stato che ristruttura. Prospettive dell&#8217;impresa pubblica dopo la pandemia</em>, in <em>Conc. e mercato</em>, 2019/2020, pp. 121 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[124] L&#8217;elenco attuale dei <strong>49 partenariati</strong> europei identificati si trova nell&#8217;allegato 7 del documento <em>Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.</em></div>
<div style="text-align: justify;">[125] Cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il &#8220;principio di concorrenza&#8221;: proprietà e fondamento</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 1-2, 2013, pp. 15-51.</div>
<div style="text-align: justify;">[126] Comunicazione della Commissione <em>Criteri per l&#8217;analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo</em>, 2014/C 188/02, del 20 giugno 2014. </div>
<div style="text-align: justify;">[127] Si tratta di Endurance, Enel X, Engitec, FCA Italy, Fiamm, Fluorsid Alkeemia, FPT Industrial, Green Energy Storage, Italmatch Chemicals, Manz Italia, Midac, Solvay. </div>
<div style="text-align: justify;">[128] L&#8217;altro è la Fondazione Bruno Kessler. </div>
<div style="text-align: justify;">[129] Disciplinati con la Comunicazione della Commissione 2011/C 11/01 del 14 gennaio 2011, recante le linee direttrici sulla compatibilità dei medesimi con le regole della concorrenza ai sensi dell&#8217;articolo 101, par. 1 e 3, del Tfue. La Commissione, in particolate, ha ristretto il raggio di applicabilità delle proprie indicazioni ad alcune forme di cooperazione, quali gli accordi di ricerca e sviluppo (R&amp;S), di produzione, di acquisto, di commercializzazione e di normazione. Con riferimento invece ai c.d. accordi verticali, viene in rilievo il Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010, relativo all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, del 23 aprile 2010. Ai sensi del medesimo, tali accordi sono compatibili con la previsione di cui all&#8217;art. 101, par. 3, del Trattato laddove sia dimostrata la loro idoneità a «migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico», garantendo altresì che una «congrua parte dell&#8217;utile» sia trasferita in capo agli utilizzatori del prodotto.</div>
<div style="text-align: justify;">[130] Comunicazione della Commissione <em>Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall&#8217;attuale pandemia di Covid-19</em>, dell&#8217;8 aprile 2020, 2020/C 116 I/02.</div>
<div style="text-align: justify;">[131] Cfr. per l&#8217;Italia la Comunicazione dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sugli accordi di cooperazione e l&#8217;emergenza COVID-19, del 24 aprile 2020. Obiettivo del documento è: <em>i</em>) di anticipare i criteri di massima utilizzati per valutare tali progetti di cooperazione e di delineare le priorità di intervento privilegiate durante la crisi nell&#8217;applicazione della disciplina <em>antitrust</em> e <em>ii</em>) di dar conto di una procedura transitoria che l&#8217;Autorità intendeva introdurre per fornire indicazioni alle imprese in merito a specifici e chiaramente delineati progetti di cooperazione.</div>
<div style="text-align: justify;">[132] Cfr. F. Ghezzi, L. Zoboli, <em>L&#8217;antitrust ai tempi del Coronavirus: riflessioni sulle esperienze internazionali e sulle iniziative italiane</em>, in<em> Riv. soc.</em>, fasc. 2, 2020, pp. 625 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[133] Hellenic <strong>Competition</strong> Commission, <strong><em>Draft Staff Discussion paper</em></strong><em> that deals with <strong>sustainability issues</strong> in <strong>competition law</strong> (&#8216;Greek <strong>paper</strong>&#8216;)</em>, settembre 2020. Cfr. M. Gassler, <em>Sustainability, the Green Deal and Art 101 TFEU: Where We Are and Where We Could Go</em>, in <em>Journal of European Competition Law &amp; Practice</em>, fasc. 6, 2021, pp. 430-442.</div>
<div style="text-align: justify;">[134] I criteri sono stati pubblicati il 21 gennaio 2021 con il c.d. <em>Technical Report on Sustainability and Competition</em>, cfr. R. Inderst, E. Sartzetakis, A. Xepapadeas<em>, &#8220;Technical Report on Sustainability and Competition&#8221;, </em>in<em> DEOS Working Papers 2103, </em>Athens University of Economics and Business, 2021.</div>
<div style="text-align: justify;">[135] Cfr. su questo tema l&#8217;accurata analisi proposta da A. Moliterni, <em>Antitrust e ambiente ai tempi</em> <em>del</em> Green Deal<em>:</em> <em>il caso dei </em>&#8220;sustainability agreements&#8221;, in <em>Giorn. dir. amm</em>., fasc. 3, 2021, pp. 354 e ss. Si veda anche C. Muraca, <em>Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale: un dialogo difficile ma necessario</em>, in <em>Riv. Regolazione dei mercati</em>, fasc. 1, 2021, pp. 70 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[136] Il riferimento è alle c.d. <em>comfort letters</em> o assicurazioni di conformità, pratica interrotta a seguito dell&#8217;adozione del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l&#8217;applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (ora articoli 101 e 102 Tfue), che ha abolito la procedura di notifica preventiva delle intese. Tuttavia, con l&#8217;adozione del Quadro Temporaneo, la Commissione ha precisato che, seppur temporaneamente, sarebbe stata pronta a fornire alle imprese, in via eccezionale, assicurazioni di conformità in relazione a singoli progetti di cooperazione finalizzati a contrastare l&#8217;emergenza da Coronavirus, onde dirimere eventuali incertezze circa la compatibilità di tali iniziative con il diritto <em>antitrust</em>. L&#8217;8 aprile 2020, la Commissione ha così emanato una <em>comfort letter</em> destinata a <em>Medicines for Europe</em>, un&#8217;associazione di imprese produttrici di farmaci generici, avente ad oggetto: &#8220;<em>Coordination in the pharmaceutical industry to increase production and to improve supply of urgently needed critical hospital medicines to treat COVID-19 patients</em>&#8220;, COMP/OG &#8211; D(2020/044003). </div>
<div style="text-align: justify;">[137] Sul tema cfr. A. Antonucci, <em>La responsabilità sociale d&#8217;impresa</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2007, 4, II, 119 ss., la quale mette in evidenza come il concetto di responsabilità sociale d&#8217;impresa non rimanga costretto nella dinamica risarcitoria (e nei suoi presupposti), ma si ponga «nella più ampia prospettiva di orientare l&#8217;organizzazione d&#8217;impresa non solo ad evitare le cc.dd. esternalità negative, ma a produrre esternalità positive». Cfr. anche P.L. Sacco, M. Viviani, <em>La responsabilità sociale d&#8217;impresa: prospettive teoriche nel dibattito</em> <em>italiano</em>, in <em>Economia politica</em>, fasc. 2, 2008, pp. 317 e ss. Sottolinea D. Siclari, <em>La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche</em>, in <em>Dir. econ.</em>, fasc. 2, 2012, pp. 56 e ss., come: «Nelle considerazioni del legislatore europeo, la responsabilità sociale d&#8217;impresa consiste &#8220;nell&#8217;integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo &#8220;di più&#8221; nel capitale umano, nell&#8217;ambiente e nei rapporti con le parti interessate. L&#8217;esperienza acquisita&#038; suggerisce che, andando oltre gli obblighi della legislazione le imprese potevano aumentare la propria competitività. L&#8217;applicazione di norme sociali che superano gli obblighi giuridici &#038; può avere un impatto diretto sulla produttività. Si apre in tal modo una strada che consente di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale con una maggiore competitività&#8221; [Commissione Europea, 2001]»; cfr. inoltre Id., <em>Le società</em> benefit <em>nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>Riv. trim. dir. econ.</em>, fasc. 4 (supplemento), 2016, pp. 36 e ss.; Id., &#8220;Creating value on the market and into society<em>&#8220;: le c.d. </em>Benefit Corporation<em> nel contesto della strategia di </em>Europe 2020 <em>per una crescita </em>smart<em>, inclusiva e sostenibile</em>, in G. Olivieri, V. Falce (a cura di), Smart Cities<em> e diritto dell&#8217;innovazione</em>, <em>Quaderni di Giurisprudenza commerciale n. 393</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 171 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[138] Si veda V. Buonocore, <em>Etica degli affari e impresa etica</em>, in <em>Giur. comm.</em>, fasc. 1, 2004, pp. 197 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[139] Si veda il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato il 9 dicembre 2019 &#8211; in vigore a decorrere dal primo esercizio del 2021 &#8211; il cui art. 1, comma 1, prevede che «L&#8217;organo di amministrazione guida la società perseguendone il <em>successo sostenibile</em>». </div>
<div style="text-align: justify;">[140] Cfr. S. Bruno, <em>The &#8216;Enlightened Shareholder Value&#8217; in UK Companies Ten Years Later: What the European Directive N. 2014/95/EC Can Do</em>, in F. Annunziata, A. Brobel Dorsman, B. François, F. Pernazza (a cura di), <em>Le droit comparé des affaires au XXIe siècle. </em><em>Mélanges à la mémoire de Claude Ducouloux-Favard</em>, Bruylant-Larcier and Minerva Bancaria, 2017, pp. 315 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[141] Cfr. A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., il quale si riferisce alla c.d. &#8221;svolta etica&#8221; nella gestione societaria indotta dalla crisi sanitaria. </div>
<div style="text-align: justify;">[142] Per l&#8217;uso di questa espressione, <em>Ivi</em>., p. 75. Sulle società <em>benefit</em>, si veda, più ampiamente, D. Lenzi, <em>Le società benefit</em><strong>, </strong>in <em>Giur. comm.</em>, fasc. 6, 2016, pp. 894 e ss.; D. Siclari, <em>Le società</em> benefit <em>nell&#8217;ordinamento italiano</em>, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">[143] Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. </div>
<div style="text-align: justify;">[144] Si veda anche il relativo regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera 18 gennaio 2018, n. 20267.</div>
<div style="text-align: justify;">[145] Il riferimento è agli «enti di interesse pubblico» indicati all&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. </div>
<div style="text-align: justify;">[146] Cfr. M.<strong> <strong>Maugeri</strong></strong><strong>, <em>Informazione non finanziaria e interesse sociale</em>,</strong> in <em>Riv. società</em>, fasc. 5-6, 2019, pp. 992 e ss., ove si sottolinea l&#8217;assenza nell&#8217;ordinamento di un dovere degli amministratori di società quotate di perseguire obiettivi non finanziari per finalità di interesse generale. </div>
<div style="text-align: justify;">[147] Per una riflessione critica sull&#8217;eccessiva fiducia riposta nel ruolo &#8220;taumaturgico&#8221; della trasparenza in ambito finanziario, cfr. N. Ameli, P. Drummond, A. Bisaro, <em>et al.</em>, <em>Climate finance and disclosure for institutional investors: why transparency is not enough</em>, in <em>Climatic Change</em>, vol. 160, 2020, pp. 565-589.   </div>
<div style="text-align: justify;">[148] Cfr. art. L. 132-3 del <em>Code de l&#8217;environnement</em> introdotto dall&#8217;art. 72 della <em>Loi n° 019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « <strong>Loi Pacte </strong>»</em>. Sul tema, si veda P.H. Conac, <em>La loi Pacte: le nouveau visage du droit des sociétés &#8211; L&#8217;article 1833 et l&#8217;intégration de l&#8217;intérêt social et de la responsabilité sociale d&#8217;entreprise</em>, in <em>Revue des sociétés</em>, fasc. 10, 2019, pp. 570 e ss.; D. Poracchia, <em>De l&#8217;intérêt social à la raison d&#8217;être des sociétés</em>, in <em>Bulletin Joly Sociétés</em>., fasc. 6, 2019. </div>
<div style="text-align: justify;">[149] Cfr. art. 1835 del Code civil: «<em>Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l&#8217;objet, l&#8217;appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d&#8217;être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité</em>».Si veda I. Urbain-Parleani, <em>La loi Pacte: le nouveau visage du droit des sociétés &#8211; L&#8217;article 1835 et la raison d&#8217;être</em>, in <em>Revue des sociétés</em>, fasc. 10, 2019, pp. 575 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[150] Si condividono infatti le riflessioni di A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., sulla necessità di una chiara presa di posizione da parte del legislatore al fine di avviare una vera e propria svolta in senso istituzionalistico, altrimenti &#8220;ostacolata&#8221; dall&#8217;assetto regolatorio attualmente vigente. </div>
<div style="text-align: justify;">[151] Cfr. A. Asquini, <em>I Battelli del Reno</em>, in <em>Scritti Giuridici</em>, Vol. III, Cedam, Padova, 1961, pp. 221 e ss. Cfr. anche G. Cottino, <em>Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo)</em>, in <em>Riv. soc</em>., fasc. 4, 2005, pp. 693 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[152] Dal punto di vista giuridico il riferimento è alla nota contrapposizione tra concezione istituzionalistica e contrattualistica, laddove, in base alla prima «il contratto svolge essenzialmente la sua funzione, anche se non la esaurisce, nella costituzione della società. I soci fanno vivere, o lasciano vivere l&#8217;impresa secondo il suo fine e la sua organizzazione, della quale sono una componente, diversamente qualificata a seconda della capacita di concorrere all&#8217;attività (imprenditori e risparmiatori)»; invece, in base alla seconda, «l&#8217;interesse sociale è e resta interesse dei soci come parti del contratto di società: il contratto continua ad operare durante la vita della società ed esige il rispetto della causa contrattuale e della proporzione contrattuale tra i diritti dei soci». Cfr. G. Oppo, <em>Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, fasc. 5, 2003. Mentre dal punto di vista economico il riferimento è alle prospettive neo-classica, neo-contrattualista e relazionale (o dell&#8217;Economia Civile), su cui cfr. P.L. Sacco, M. Viviani, <em>La responsabilità sociale d&#8217;impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[153] Il termine viene qui impiegato sempre in senso neo-istituzionalista, ovvero con riguardo alla definizione di istituzioni offerta da Douglass. C. North (su cui <em>supra</em>, § 1). </div>
<div style="text-align: justify;">[154] Anche se le obbligazioni reali ambientali possono essere utilizzate per dei fini di compensazione ambientale nell&#8217;ambito dei piani, progetti o lavori che pregiudicano l&#8217;ambiente. Il ricorso alle ORE rappresenta però una mera possibilità non un obbligo. Le misure di compensazione sono disciplinate dall&#8217;art. <em>L. 163-1 </em>del<em> Code de l&#8217;environnement </em>: «<em>I. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l&#8217;article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d&#8217;un projet de travaux ou d&#8217;ouvrage ou par la réalisation d&#8217;activités ou l&#8217;exécution d&#8217;un plan, d&#8217;un schéma, d&#8217;un programme ou d&#8217;un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d&#8217;absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d&#8217;évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n&#8217;est pas autorisé en l&#8217;état</em>». Cfr. I. Doussan, <em>Compensation écologique : le droit des biens au service de la création de valeurs écologiques et après ?</em>, in C. Guibet-Lafaye, S. Vanuxem(a cura di) <em>Repenser la propriété, un essai de politique écologique</em>, PUAM, Aix-Marseille, 2015, pp. 99 e ss.; V. Dupont, M. Lucas, <em>La loi pour la reconquête de la biodiversité : vers un renforcement du régime juridique de la compensation écologique ?</em>, in <em>Cahiers Droit, Sciences &amp; Technologies</em>[En ligne], fasc. 7,  2017. </div>
<div style="text-align: justify;">[155] Cfr. La <em>LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages</em> che ha introdotto l&#8217;art. L. 132-3 du <em>Code de l&#8217;environnement</em>: «<em>Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l&#8217;environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu&#8217;à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d&#8217;éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l&#8217;obligation réelle n&#8217;est pas passible de droits d&#8217;enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l&#8217;article 879 du même code. Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre enSuvre une obligation réelle environnementale qu&#8217;avec l&#8217;accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L&#8217;absence de réponse à une demande d&#8217;accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise enSuvre d&#8217;une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l&#8217;exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques</em>».</div>
<div style="text-align: justify;">[156] La durata massima del contratto e dunque di efficacia degli obblighi è di novantanove anni. </div>
<div style="text-align: justify;">[157] Cfr. N. Reboul-Maupin, B. Grimonprez, <em>L&#8217;obligation réelle environnementale : chronique d&#8217;une naissance annoncée</em>. <em>Recueil Dalloz</em>, Dalloz, 2016, p. 2074. Gli A. escludono che le obbligazioni reali ambientali possano essere inquadrate giuridicamente come delle servitù di tipo convenzionale ai sensi dell&#8217;art. 637 del <em>Code civil</em>. </div>
<div style="text-align: justify;">[158] Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7472; cfr. A. Milone, <em>La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della protezione sostenibile, </em>in <em>Riv. giur. ed., </em>fasc. 1, 2005, pp. 530 e ss. Si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246. </div>
<div style="text-align: justify;">[159] In dottrina, è stato in tal senso evidenziato il ruolo che sistema bancario, in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, potrebbe rivestire nel sostenere la transizione ecologica, E. Scotti, <em>Aiuti di Stato e ambiente nell&#8217;emergenza pandemica</em> in <em>Conc. e mercato</em>, 2019/2020, pp. 201-228. </div>
<div style="text-align: justify;">[160] T. Greco, <em>Da dove vengono i diritti delle generazioni future?</em>, in <em>Etica &amp; Politica</em>, fasc. 1, 2018, pp. 249 e ss.  Si tratta altresì della valorizzazione del principio solidaristico espresso dall&#8217;art. 2 della Cost. </div>
<div style="text-align: justify;">[161] Costituiti dalla decarbonizzazione, l&#8217;efficienza energetica, la mobilità sostenibile, l&#8217;economia circolare, l&#8217;obiettivo &#8220;inquinamento zero&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;">[162] I criteri tecnici per attribuire il bollino di attività sostenibile vengono pubblicati sotto forma di atti delegati.  </div>
<div style="text-align: justify;">[163] Cfr. art. 18 del regolamento (UE) 2020/852, rubricato <em>Garanzie minime di salvaguardia</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[164]  Il riferimento è alla tecnica argomentativa del bilanciamento giudiziale di diritti, principi o interessi confliggenti, in forza della quale, come sottolineato in dottrina, il giudice si trova a «scegliere quale norma o interesse ritenere &#8220;più&#8221; rilevante nel caso concreto, e quindi prevalente rispetto agli altri o anche, se possibile, cercare un contemperamento (un bilanciamento appunto) tra le norme o interessi in conflitto», G. Pino, <em>Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali.</em><br /> <em>Una mappa dei problemi</em>, in <em>Ragion pratica</em>, fasc. 1, 2007, pp. 219-276. Sul tema cfr., <em>ex multis</em>, G. Zagrebelsky, <em>Il diritto mite. Legge diritti giustizia</em>, Einaudi, Torino, 1992; R. Bin, <em>Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 1992; R. Alexy, <em>Collisione e bilanciamento quale problema di base della dogmatica dei diritti fondamentali</em>, in M. La Torre, A. Spadaro (a cura di), <em>La ragionevolezza nel diritto</em>, Giappichelli, Torino, 2002; A. Morrone, <em>Bilanciamento (giustizia costituzionale)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Annali, vol. II, tomo II, Milano, 2008, pp. 187 ss. La prospettiva che viene qui proposta è quella di una mediazione operata il più possibile attraverso il conseguimento di un&#8217;utilità condivisa, corrispondente al vantaggio ottenuto da entrambe le parti e dalla collettività nel suo insieme. </div>
<div style="text-align: justify;">[165] Cfr. L. Tindemans, <em>European Union. </em><em>Report by Mr. Leo Tiedeman, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76 (commonly called the Tindemans Report), 1976.</em></div>
</p></div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>The new economy in italian and european public administrations .</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/the-new-economy-in-italian-and-european-public-administrations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/the-new-economy-in-italian-and-european-public-administrations/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-new-economy-in-italian-and-european-public-administrations/">The new economy in italian and european public administrations .</a></p>
<p>Summary: 1. From the new economy to the net community. &#8211; 2. E-government in digital society. &#8211; 3. The administrative organization in Italy: the central coordination of the Italian digital Agenda- 3.1. The Commissioner for implementation of Italian digital Agenda &#8211; 4. Administrative reforms in other European States   1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-new-economy-in-italian-and-european-public-administrations/">The new economy in italian and european public administrations .</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-new-economy-in-italian-and-european-public-administrations/">The new economy in italian and european public administrations .</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Summary: 1. From the new economy to the net community. &#8211; 2. E-government in digital society. &#8211; 3. The administrative organization in Italy: the central coordination of the Italian digital Agenda- 3.1. The Commissioner for implementation of Italian digital Agenda &#8211; 4. Administrative reforms in other European States</em><br />  <br /> <strong>1. From the new economy to the net community</strong><br /> The development of new Information and Communication Technologies (ICT<a title="">[1]</a>) has marked the beginning of an economic cycle, called &quot;new economy&quot;, which has radically changed the classic paradigms of financial policy and its main components. In particular, it has modified the ways to manage business and to exercise the various activities related to the government of the State<a title="">[2]</a>.<br /> The capillary use of telematic tools, in addition to the elimination of geographic barriers, has determined the overcoming of &quot;Coase theorem&quot;<a title="">[3]</a>,drastically simplifying the network of contracts that a firm needs to conclude to generate scale economies. This is because the new economy, by exploiting the diffusion of new technologies and activities based on them, is also able to grow through the investment of a modest and flexible mass of human and financial resources<a title="">[4]</a>.<br /> The analysis of the natural components of the new economy, however, has required to study the overall general context, which coincided with the crisis of economic policy intended as the possibility of regulating the economy through public hands. This crisis is characterized by globalization and international economic integration whose effects explain the extraordinary spread of the new economy throughout the economic system and in the implementation of public policies<a title="">[5]</a>.<br /> Notably, the international economic integration and, in particular, the monetary policy both contain explicit and implicit constraints over national sovereignty and budgetary policies which have led to the symbolic representation known as &quot;golden straightjacket&quot;<a title="">[6]</a>. In parallel, the benefits of this integration determine a shrinking of the ability to affect national policies with the consequence that national decisions, where they concern the economy, must take place within certain parameters and according to a virtuous and competitive system.<br /> These constraints, therefore, do not only result in renouncing to part of the national sovereignty, but they essentially reduce the potential individual states&#8217; ability to influence the global market through the ordinary economic policy instruments. International integration has involved, first of all, an obvious expansion of the geographical dimension of the market and, at the same time, it has increased the complexity of its rules, considering the new restrictions, which have made the application of past paradigms of economic policy totally ineffective. <br /> On the one hand, the increase of rules in the global market has created new restrictions for private individuals while on the other, the advent of the Internet and its rapid spread has allowed the consumer to set up a direct relationship with the producer, by  reshaping the power balance between  supply and demand and giving the  buyer the possibility to influence the producer&#8217;s strategies and decisions. The Network and globalization of markets have provided the buyer with a number of unimaginable alternatives, having thus shifted from an economy characterized by limited choices and poor supply to an economy of abundance of consumer options.<br /> In such context, the principles of the new economy based on information and communication technology in the production process and the relevance  of information flows, both at the micro and macro-economic levels, imply the exhaustion of some important scale economies in the manufacturing process, leading to  the reduction of transaction costs,  production time and shorter geographical distances<a title="">[7]</a>.<br />  As for the profile of the production of goods, the new economy is not confined to undermining a single sector in the international market, but it has a direct impact on the whole concept of enterprise and, in particular, on the work economy and industrial relations. By placing the information and knowledge at the center of the productive system, the current economic cycle  radically re-elaborates the concept of &quot;social capital&quot;which is now understood as a productive factor in economic development and economic policies, coinciding with the complex system of rules and networks that facilitate group action<a title="">[8]</a>.<br /> Thus, information becomes, first and foremost, a strategic tool for modulation of actions by individuals and businesses, addressing their behavior by disseminating news through the new technologies which, given their intrinsic nature, are potentially fit to feed any news, as to even generate excessive reactions from economic operators and highlighting the vulnerability of markets, especially financial ones.<br /> The actual capacity of virtual communities in the propagation of information, albeit potentially distorting, is closely related to the development of the new economy and social capital, in the sense that given the high literacy rates and the low printing costs resulting from the spread of new radio and television technologies and the Internet, the correct weighting of the information received, affects institutional investors, consumers and producers, having a direct impact on the development of the same market by reducing information asymmetries and eliminating access difficulties.<br /> Ultimately, considering the concepts of progress and development related to the new economy, the growing and general expectations of its development have led to  a progressive increase in the value of bonds issued by subfunds companies, regardless of any actual relationship with the information expressed by traditional profitability indicators such as earnings, actual indebtedness, material assets, liquidity and growth forecasts.<br /> In this context, in March 2000, the outbreak of a speculative bubble caused by the publication of the financial statements of several telematic companies showing evidence of disappointing results, determined the closure of many companies in the sector, halting the elaboration of economic theories of the new economy. However, after the crisis following such financial bubble, the new economy, which emerged as an economic phenomenon, is now a process of irreversible change, becoming a social phenomenon, since it has profoundly affected the ways of communicating and the relationship between institutional subjects and private individuals, i.e. the net community.<br /> Present-day changes, therefore, do not only concern the economic market paradigms, but above all, they affect the role of the public administration which, from being an instrument of public policies becomes itself an economic operator, the consequence being that it needs to possess all the instruments which characterize the legal and economic relations present in the context of reference. It is therefore necessary to provide the administration with the new technological means of communication and information in order to enable the public entity to establish effective relations with the other operators with the users and, furthermore, to allow the public administration itself to be put on an equal footing as regards to other partners<a title="">[9]</a>.<br />  <br /> <strong>2. The E-Government in digital society</strong><br />  As for the relations between public and private entities, the effects bore by the new economy,  though initially developed in the economic sphere, have now invaded the legal field thus irreversibly modifying the role of the public administration and its way of interacting with civil society through a process of substantial equality between the two subjective positions.<br />  An analysis of the modernization process of the public administration, in its present and dual role as operator in the global telematics market and as public service provider, must necessarily refer to the phenomenon of E-Government. This presupposes the development of information and communication technologies in the public sector in relation to the efficiency of the public administration internal processes and expenditure restraint, with the possibility to allocate the savings to alternative productive purposes<a title="">[10]</a>.<br /> In general, E-Government is defined as &quot;the use of information and communication technologies in public administrations, combined with organizational changes and the acquisition of new skills in order to improve public services and democratic processes, and to strengthen public policy support&quot;<a title="">[11]</a>.<br /> Therefore, the development of E-Government in the administrative context aims at achieving a faster and more transparent relationship between citizens and public administration (and, more generally, between the public and private sectors), through organizational models based on participatory and transparent procedures thereby replacing the ordinary administrative activity of authoritative nature.<br /> The full progression of E-Government policies is closely related to the need to conceive an administration model different from the traditional one, thus overcoming the clear separation between citizens and public administration and the segregation of information flows.<br /> The use of information and communication technologies allows to share plenty of information in a wide range of public and private entities thus making &quot;the boundaries between the public sector and the rest of society more lively, potentially transforming all institutions in networks of organizations and all organizations in elementary nucleus networks. This tendency to horizontality, well-symbolized by the development of Internet, constitutes in some way the technological basis of vertical and horizontal subsidiarity&quot;<a title="">[12]</a>.<br /> In this direction, the development of the Internet in E-Government processes has not only altered the structure of central and local administrations, but it has ultimately resulted in the replacement of traditional administration models with examples of &quot;shared public administrations&quot;<a title="">[13]</a>through which to pursue the general public interest by leveraging the active co-operation of the citizens and overcoming the two administrative frameworks defined as bipolar: the first which regarded the citizen as an administered  entity and the second, more recent, which qualified him as a customer<a title="">[14]</a>.<br /> The &quot;digital conception&quot; of the administration tends to revolutionize the hierarchical and authoritarian relationship between administrators and administrations by conceiving forms of joint collaboration between public and private parties, through manifest  agreements and conventional will based on the principles derived from private law,  thus using the legal instruments provided by such law.<br /> In this context, the legislative action with respect to the actual digitalization of public administration,    takes into consideration both the organizational form of the same public entity and the whole activity it exercises, thus involving the authoritative and consensual acts.<br /> However, in order to apply the principles of shared public administration, the legislator must necessarily   extend the participation to a private individual within the proceedings as his main objective, and  recognize the possibility for him to have a vision of all the information necessary to express their will and opinion in a conscious manner. <br /> Information and communication technologies play a significant role in the traditional categories of administrative procedures. Legislative innovations, although directed at a strong acceleration of the public digitalization process, should avoid any alleged correspondence between such digitalization and simplification because the process conceived by the E-Government cannot be confined to the objective of limiting public costs. It must  instead aim at a homogeneous legislation involving the private person as an active person (and not only as an addressee of the act) and allowing the full awareness regarding the exercise of the public function. This last consideration can only be developed, at least initially, through the insertion of new technologies within the right of access<a title="">[15]</a>.<br /> In Italy, the goal of public digitalization is clear in the delegation conferred to the Government by Law 7 August 2015, no. 124 (&quot;Delegations to the Government on the Reorganization of Public Administrations&quot;). It explicitly established a redefinition of administrative procedures, internal organization and procedures for administrations,  in view of  a digital and telematic development of the organizational processes and of administrative activities since they are closely and functionally interconnected<a title="">[16]</a>.<br /> In conclusion, compared to past settings, where telamatic tools represented a mere aid to the pursuit of an administrative activity, however anchored to its traditional operating modes and for which the computer was nothing more than an advanced support, the current legislative objectives and provisions hope to adapt traditional administrative models to the principles of the E-Government, particularly those concerned with  the coordination between European and national disciplines.<br />  <br /> <strong>3. The administrative organization in Italy: the central coordination of Agency for &quot;Italia Digitale&quot;</strong><br /> The process of modernizing and simplifying requires a thorough review of public organizational schemes. A significant role will have to be played by the state administration, since the heavy costs of building and updating complex technological systems for the interoperability of databases could not possibly be supported by the single local administrations.<br /> Besides the economic problems arising from inadequate public resources, from a strictly legal point of view, the development of new technologies,not withstanding the respect for plurality and autonomy of the single administrations involved, could inevitably lead to a fragmentation of the decision-making centers, with the consequence, as in the past, of slowdowns and inefficiencies in achieving the set purpose.<br /> In order to target and monitor the entire digitalization process, the public administration reform , started with law 7 August 2015 &#8211; n. 124, entrusts and concentrates the technical coordination in a single subject, namely, the Agency for &quot;Italia digitale&quot; (AgID), in accordance with the constitutional framework outlined in letter r) of art. 117, paragraph 2, of the Constitution, which  establishes the exclusive legislative competence of the State for the statistical and informational coordination of the data of the national, regional and local administrations.<br /> In this sense, although on several occasions the Constitutional Court affirmed the technical nature of the State&#8217;s power and the legitimacy of autonomous regional initiatives for an effective basic organization of available data, it stated that the above-mentioned coordination tends to protect a &quot;communication of homogenous languages, procedures and standards, so that communicability between the telematic systems of public administrations can be ensured&quot;<a title="">[17]</a>. Therefore, state competence, with a view of rationalizing expenditure and implementing the quality of services, is first and foremost in the definition of technical rules that are appropriate to protect homogeneity in the processing and transmission of data, as well as in the preparation of a discipline of electronic communications infrastructures.<br /> In this context, based on the criteria and principles set forth in delegation no. 124 of 2015, focusing in particular on the objectives of redefining and simplifying the organization and internal procedures of each administration, legislative innovations introduced by Legislative Decree 26 August 2016, no. 179 (&quot;Modifications and Additions to the Code of the Digital Administration&quot;) pursue these objectives through the enhancement of central and vertical public administration co-ordination models: it attributes to AgID a fundamental role in the definition of unitary programs to address, control and verify the results achieved,  in terms of optimizing public spending and to encourage the adoption of shared digital infrastructures, which are also needed to reduce the costs incurred by individual administrations and improve the related services provided.<br /> In particular, article 14 of the Code of the Digital Administration &#8211; regarding the relations between the State, the regions and the local autonomies &#8211; reiterates the role of the first subject in the coordination of the informatic data of various administrations, as already envisaged in the Constitution, requiring the task of laying down &quot;the technical rules necessary to ensure the safety and interoperability of computer systems and information flows for the circulation and exchange of data and for access to the services provided by the administrations on the network&quot;; in addition, the second paragraph of the provision, in order to carry out a coordinated digitalization process of administrative action by identifying the appropriate technical rules for the implementation of the Code, promotes the mechanism of agreements between the State, the regions and the local autonomies, so that useful addresses can be used to achieve these goals<a title="">[18]</a>.<br /> The desire to limit the organizational power of the single territorial entity in relation to the need to regulate the matter in accordance with unitary principles, is even more apparent in the changes made by Legislative Decree no. 179 of 2016 in the second paragraph of article 14 of the Code, where further and substantial margins of intervention by Agency for &quot;Italia Digitale&quot; are established in the management of the information technology coordination of the activities of local administrations. It states that &quot;AgID provides computerized coordination of state, regional and local government with the aim of designing and monitoring the strategic evolution of the public administration information system, favoring the adoption of infrastructures and standards that reduce the costs incurred by administrations and improving the services provided&quot;.<br /> The same interpretative key enables us to also understand the real applicative scope of the new regulatory dictation of article 12, paragraph 1, Code of the Digital Administration, which recognizes the binding nature of the objectives indicated by the aforementioned Agency in the three-year Plan for informatics in the public administration; the consequence is that &#8211; in accordance with the achievement of the general objectives of efficiency, efficiency, cost-effectiveness, impartiality, transparency, simplification and participation &#8211; administrations should, in the context of their legitimate and autonomous power to organize their activities, use the new information and communication technologies in relation to the pursuit of these objectives set out in the Plan of the Agency<a title="">[19]</a>.<br /> The legislative measures just described do not therefore provide the Agency with the simple task of monitoring the unified coordination of the digital development in the public administration, but it also attributes regulatory functions, albeit indirectly, through the obligation to conform the action of local administrations to the objectives provided in the three-year Plan. Moreover, this Plan is intended to identify the main developments in the management of public information systems, thus substantially affecting the self-organizing power of individual autonomies. <br /> However, although criticisms towards this new approach were  expected, in balancing the conflicts between state and local interests, the national legislator considered the implementation of digitalization policies as predominant, assuming that they could only be realized within a harmonized and unitary system through a coordinated action of all administrations &#8211; central, sectoral or local &#8211; involved in the process of  modernization<a title="">[20]</a>.<br />  Moreoverthe Code of the Digital Administration reform,  promoted on the basis of the need to modify the paradigms of public action within a simplified framework context, has a clear impetus to direct the power of regulation and of technical coordination towards the central level , aiming at the realization of an administration model with a more streamlined and effective organizational structure, in relation to the implementation of new technologies.<br /> In summary, there is a shift from a federated and non-hierarchical model to a new and different conception of the administrative structure, where the need to give greater emphasis to the role of central coordination is prevalent, limiting the devolution of autonomous power to individual administrations and acknowledging to the Agency for &quot;Italia Digitale&quot; assignments of addressing, supervising and monitoring.<br />  <br /> <strong>3.1. The Commissioner for the implementation of the Italian digital Agenda</strong><br /> In Italy, the digitalization process  of the organization and  administrative activity has received a fundamental contribution from the initiatives conceived and included in the strategic plan &quot;Europe 2020&quot;<a title="">[21]</a>.  While predisposing economic and employment policies, the plan reserved a central role for the development of the European digital Agenda, andin particular for the use of modern technologies<a title="">[22]</a>.<br /> The implementation of this project seeks, in particular, to stimulate economic growth and social inclusion through the maximum development of information and communication technologies, and through the revision of its digital priorities, thus investing in broadband diffusion, in the creation of new infrastructures for digital public services, in the development of digital skills and in the creation of a new industrial strategy for electronics.<br /> Therefore, the European Plan places specific emphasis  on the peculiar features of E-Government services, seeing  their implementation as the main economic developmental tool and as the promotion of a more democratized citizenry. As confirmed by the Commission,  the aforementioned legal means &quot;are an economic way to improve service to citizens and businesses, to encourage participation and to promote an open and transparent administration&quot;<a title="">[23]</a>.<br /> The transposition of the indications from the European digital Agenda took place in Italy with article 47 of Decree Law 9 February 2012, no. 55 &#8211; converted into Law 4 April 2012, no. 35 (&quot;Urgent Simplification and Development Provisions&quot;) &#8211; through which the internal order provides itself with its own programmatic agenda covering all the actions and standards for the development of technologies, innovation and of digital economy, primarily to bring up to date the relationship between public administration, citizens and businesses<a title="">[24]</a>.<br /> The same legislation has initially identified in a Cabin of Directors<a title="">[25]</a>the operating body responsible for the implementation of this digital Agenda with the help of a Permanent Innovation Table, unless it were later to be abolished to simplify the respective Governance, which, according to current discipline, is explicitly attributed, as regard to digitalization policies, to the Presidency of the Council of Ministers (assisted by the Permanent Conference on Technological Innovation limited to the definition of strategic guidelines); instead, the technical and operational management  is attributed to the Agency for &quot;Italia Digitale&quot;, which should be concerned with the computer coordination of the state, regional and local administrations, in accordance with the new article 14 of Code of the Digital Administration and with article 117, paragraph 1, letter r) of the Constitution.<br /> Initially, the Agency for &quot;Italia Digitale&quot; was established through Decree Law of 22 June 2012, no. 83 &#8211;converted into Law no.74 of 7 August 2012, &quot;Urgent Measures for Country Growth&quot;&#8211; with the limited task of ensuring the achievement of the objectives of the digital Agenda in Italy, in relation to those set at the European level and contributing to the dissemination of the use of new technologies in public administrations. It constitutes a government agency as provided for in Legislative Decree 30 July 1999, no. 300 (&quot;Reform of the Government&#8217;s Organization&quot;), which operates with its own organizational, technical-operational and managerial autonomy, in accordance with the general principles of transparency and affordability. <br /> The  AgIDis also defined as a subject of various international and national technical functions, which, in principle, derive from the need to ensure the constant adaptation of the operating methods of public administrations in relation to the evolution of technologies<a title="">[26]</a>.<br /> As part of the recent reorganization and rationalization of governance in the field of digital regulation, the role of  AgID has been significantly enhanced with Legislative Decree no. 179 (&quot;Amendments and additions to the Code of the Digital Administration, as provided for in Legislative Decree no. 82 of 7 March 2005 on Reorganization of Public Administrations&quot;): in terms of computer coordination of state, regional and local administrations, which in the past was corcerned with  the political body, is currently entrusted to this governmental agency, urging it &#8211; at the same time &#8211; to promote the adoption of common infrastructure to reduce the costs incurred by administrations, through the promotion of digital innovation and the use of new technologies in the administrative organization.<br /> In this context, the legislative intervention was not limited to recognizing to the Agency functions initially exercised by a political body, but it has provided the possibility for the President of the Council of Ministers to appoint an extraordinary Commissioner for the implementation of the digital Agenda, with the power to replace the failing administrations, even local ones, in order to achieve the goals set by the Italian digital Agenda<a title="">[27]</a>. This discretional choice was exercised on 16 September 2016, with the issuance of a Decree of the Presidency of the Council of Ministers where an extraordinary Commissioner of the Government  was actually appointed.<br /> The decision to use this new figure in the ordinary management of public digitalization policies raises particular hermeneutic and applicative doubts, considering the previous legislator&#8217;s decision to attribute to AgID the implementation of the digital Agenda, whose management bodies, however, are not replaced due to the impossibility of achieving the objectives identified by  law, but are supported  by the governmental Commissioner, with tasks wholly overlapping with those already partly assigned to the same Agency.<br /> These difficulties of legal coexistence between these public entities, the Agency for &quot;Italia Digitale&quot; and the Commissioner for the implementation of the digital Agenda, are essentially due to two different reasons:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Today, in general,  the legal institution of the governmental commissioner  is a phenomenon which cannot be attributed to an overall and organic design, but reflects plural and heterogeneous needs, including both the need to face a crisis situation due to the impossibility to find a solution  through ordinary administration, and to achieve the objectives set by  law quickly and efficiently, in accordance with the strict constraints on spending and budget<a title="">[28]</a>. Ultimately, the figure of the Commissioner is the resolution of different situations, sometimes sudden and eventual, sometimes physiological and deriving from the  complexity of the legal order itself. </ol>
<div style="text-align: justify;">This trend has developed into a two-fold dimension: on the one hand, there has been, firstly, a gradual increase of new commissioners in the law, extending the applicative framework for  presuppositions, in fact and in law, to their establishment; on the other, the public administration has often extensively interpreted the conditions governing the use of this organizational tool.<br /> Instead, the institute of the governmental agency described in Legislative Decree 30 July 1999, no. 300, in which the Agency for &quot;Italia Digitale&quot; is generally assimilated, shows as distinctive profiles, the direct relationship with the government and the exercise of technical and operational powers. <br /> Noteworthy, although agencies enjoy particular autonomy of management and budget, they are explicitly subject to particular  powers of vigilance by the Minister of reference, in accordance with the procedures described in the statutory provisions and in compliance with the principles and parameters listed in articles 8 and 9 of the aforementioned Legislative Decree<a title="">[29]</a>.<br /> Given that governmental agencies operate within a particular administrative framework, technical and operational tasks have highly sectoral functions aimed at pursuing a complex and specific public interest, usually the result of reordering of assignments previously appointed to the minister and the ministerial offices (maintaining, however, the distinction between those of political direction, preserved by the Government, from theose of technical-operational ones, conferred on the specifically created agencies).<br /> The establishment of new administrative agencies outlines a phenomenon which has been consolidated in recent years within the Italian administrative organization and borrowed from the experience of the common law legal system based on the development of specialized and sectional administrations, with the task of performing complex  activities in relation to the realization of specific objectives set directly by law.<br /> From this general analysis it is clear that the legal justification of the institution of the extraordinary Commissioner coincides with certain profiles, namely, those relating to the need to respond to specific situations which the public administration, with its organizational structures, fails to achieve, with the one that chairs the establishment of a government agency. The two legal forms differ from each other when the Commissioner&#8217;s institution responds to the need to overcome a crisis of the administrations dedicated to the pursuit of a specific public interest. Consequently, in the present case, in the absence of these critical situations, the coincidence of two parallel administrations (Commissioner and Agency), presiding over the implementation of the same public interest, constitutes an anomaly or even an infringement of the economic principle related to the administrative action.<br /> b) The current phase of the digitalization process of public administration, started with Legislative Decree 26 August 2016, no. 179, aims at modifying the classic procedural patterns of administrative action by introducing and encouraging the use of modern technology. At the same time, legislative innovations are deeply involved in the governance of the digital Agenda, significantly reducing peripheral decision-making centers, in accordance with  the principles of simplification, and concentrating state competence into a governmental agency, AgID, with unique and highly skilled techniques.<br /> In this general context, the appointment of a Commissioner and the recognition of the same tasks already assigned specifically to an Agency present obvious inconsistencies with previous legislative decisions because the choice of entrusting the implementation of the digital Agenda to a governmental agency dictates  itself the legislator&#8217;s awareness of the lack, within the ordinary administrative departements, of the technical and operational capacities needed to achieve those objectives.<br /> The Agency for &quot;Italia Digitale&quot; was therefore created on the basis of the same assumptions and the same objectives set out in the act of activating the extraordinary administration (specifically, the Commissioner), considering that there are no failures nor shortcomings on behalf of the agency&#8217;s management bodies (nor objectives which are different  from those already recognized to AgID) the reasons for the Commissioner&#8217;s appointmentment decree. Definitely, this is clearly contrary to the justifications set out in Legislative Decree no. 179/2016, directed mainly to a process of simplifying and reducing the governance of the Digital Agenda.<br /> For these reasons, an explicit identification of certain initiatives and essential works for the actual implementation of the Digital Agenda,   would have been more compliant with the law (and also with the same legal features  linked to the Commissioner),  if it replaced the powers and functions of AgID bodies with the extraordinary Commissioner for the implementation of the digital Agenda, instead of merely  supporting it alongside with the public agency already established, thus quantitatively increasing the subjects who are in charge of managing the Italian digital Agenda and, at a qualitative level, bringing to the political headquartes its implementation, first equivocally subtracted.<br />  <br /> <strong>4. Administrative reforms in other European States</strong><br /> The reform of the public sector has now become a central element in the economic policies of the States to react to the economic crisis and to stimulate growth. Indeed, the strong influence that public administration places on economic policies is directly reflected by the close relationship between these reforms, faced by European countries in recent years, and the reorganization and  restraint of public spending, on the basis that the economic and social development of the individual order is proportionately conditioned by the efficiency of its institutions<a title="">[30]</a>.<br /> In particular, the French system, which has always been characterized by the stability of its administrative order and its strong opposition to the revision of its paradigms, is still undergoing a reform of state and territorial institutions, which began in 2007 with the Révision générale Des politiques publiques (RGPP)<a title="">[31]</a>and continued in 2012 with the Modernization of Action Publique (MAP), whose main objective lies in the balance of public budgets through the modernization of the State and the revision of the territorial structure of the Republic.<br /> This process is basically based on the concept of simplifying business, private and governmental relationships through large investments in the digitalization of public administration, bearing in mind, however, that the French model continues to have a publicity view of intervention in the market, with the consequence that, in the balancing process, the public interests prevail over the problems of liberalization and deregulation of economic activities, around which, in the 1990s, there was a significant break with the past<a title="">[32]</a>.<br /> The digitalization of public administration aims at a radical transformation of the State, through a new technological strategy capable of changing the way in which public powers operate. The related actions, therefore, concern the establishment of a single state-owned IT system which can make public utilities interoperable, the rationalization of existing infrastructures and the transparency of administrative action costs, based on the formula &quot;value for money&quot; i.e., every euro has to be spent in a useful way<a title="">[33]</a>.<br /> The essential step towards achieving the above goals is the creation of the State Interministerial Network, which is able to unite the digital platforms of the various ministries and to implement the provision of public services through the democratization of relations between administrations and users, and the creation of a simplified single market procedures for the participation of small and medium-sized enterprises in public tenders<a title="">[34]</a>.<br /> The French legislator&#8217;s reformative interventions dictate, in certain areas, a strong innovative nature and require a rigorous application method such as, for example, the solution adopted for the revision of the local autonomy system, where reduction of territorial entities facilitated an effective implementation of digitalization in administrative relationships between public and private subjects, exponentially reducing fragmentation of skills and the inefficiency of public action in the provision of public services<a title="">[35]</a>.<br /> Following this reasoning, legislative decisions have  been taken  regarding the number of regions,  going from twenty-two to thirteen.   In addition to the natural increase of the new territorial boundaries, regions have gained more expertise in the development of programs for the local economic development, thanks also to the simultaneous abolition of the general competence clause of regions and departments. Through this suppression, the competences of the regions were limited to the hypotheses expressly laid down by the law, and the functions were handed over to the departments; these included centers of social and territorial solidarity, such as the exercise of the duties of assistance, reception, support to the full and autonomous development of the human personality<a title="">[36]</a>.<br /> Along with these innovations, the French system has provided further legal instruments, believed central and indispensable for the process of modernizing the administrative system, but which cannot be considered as original if compared with the legal figures implemented by other European countries, in spite of the strong media campaign in this sense, in particular by the French Government during its presentation. For example, it is sufficient to think of the assertion given by the institute of &quot;silence assent&quot; as a general principle of administrative action, but it cannot find its roots in French law, being well known by other legal systems for at least a quarter of a century<a title="">[37]</a>.<br /> In the European context, the deep crisis has prompted the Spanish legislator to set a similar reformist work in the public sphere, in relation to the need to limit public deficit, through the sustainability of state finances and the return to economic and financial competitiveness.<br /> Despite the legal proximity of the French and Spanish administrative systems, Spanish structural reforms, which began on 26 October 2016 with a Council of Ministers decision setting up a special Public Administration Reform Commission (Cora)<a title="">[38]</a>, followed a different path compared to that followed in France<a title="">[39]</a>.<br /> On the basis of the principles of market liberalization and related to the implementation of European directives, the legislative intervention in Spain was aimed at streamlining the organizational structure by eliminating overlaps of competences between state and autonomous communities, with regard not only to matters pertaining to active administration, but also to the activities of advisory and control administrations, involving the dissolution of various collegial bodies and the merging of many entities and companies responsible for carrying out economic activities.<br /> In fact, the Spanish order has been the primary objective of the complete redefinition of the regulatory framework for the activities of public bodies, through the homogenization of the system of internal controls and the establishment of an inventory of existing bodies, which constituted the base of law n. 27 of 2013, aimed at ensuring the &quot;rationalization&quot; and &quot;sustainability&quot; of the local administrations through the fusion of municipalities and the regulation of the functions of the provinces<a title="">[40]</a>.<br /> In addition to a rationalization process for public entities, the Spanish reforms have necessarily involved the law on administrative procedures by introducing a series of new measures to foster digitalization in the relationship between citizens and public authorities, reducing costs and bureaucratic fulfillments.<br /> Even in Spain, the instrument of simplification of the procedure has had a direct impact on economic growth, without prejudice to the limits arising from the need to ensure the right to contradiction of the addressees of the administrative act. In this respect, the law on proceedings has fully governed the relationship between administrations and individuals, both with regard to participation in the investigation and drafting of legislative proposals, pursuing the improvement of the effectiveness of public action through a totally electronic and interconnected administration<a title="">[41]</a>.<br /> Ultimately, Spanish administrative reforms, focusing on the revision of the organizational structure and the digital transformation of the procedural discipline, demonstrate the direct and immediate effectiveness of such instruments in the resolution of current economic crises, so that the development of electronic public services (and in particular, the allocation of citizens with a unique digital identity, public transparency of public entities, electronic billing and general access to administrative services through the same portal) pose a clear link with the restraint of public expenditure and the competitiveness of the economic and entrepreneurial system.<br /> However, it should be pointed out that only the need to contrast a long-term economic crisis has forced both of the above mentioned orders to redefine the relationship between public and private spheres. This need was felt only after the irreversible transformation of the dogmas that govern the relationship between the State and the market and the consequent role of the same public administration.<br /> The immobility of the French and Spanish legislators of previous years and the lack of modernization of the public function have made the introduction of administrative reforms within governmental agendas more urgent  because the overall revision of the regulatory framework has begun, in concrete, too late and solely on the thrust of decisions taken in the imminence of an emerging economic circumstance.<br /> Instead, European countries such as the United Kingdom, where the public sector innovation process has been at the forefront for about thirty years<a title="">[42]</a>, have shown a more stable endurance than the harsh evolution of the economic and social system.<br /> The economic and financial crisis has however represented an important opportunity to redefine the function of the State and of the public administration, extending the boundaries of public intervention to the private sector<a title="">[43]</a>.<br /> With reference to the first objective regarding the containment of public expenditure, the UK legal order has envisaged an organic process in streamlining and in filing of local public entities, which has led to a significant reduction in their number through liquidation, merging or internalisation operations; furthermore, with the Localism Act of 2011, the legal capacity of the same entities has been expanded, recognizing them more innovative autonomy (especially with regard to local tax control) and ultimately overcoming the existing binding constituency to promote community well-being , with the exception of some specific safeguards regarding the integrity of the public function<a title="">[44]</a>.<br /> In relation to the improvement and efficiency of the administrative action, based on the principles of New Public Management, legislative intervention has mainly taken into account the formation of more qualified public staff able to operate through digital tools for the purpose of a modern and responsible management of strategic projects and sustainable development.<br /> The realization of important public works and projects, besides the high costs and the high risks associated with them, required a large investment in the managerial skills of human resources incardinated within central and local administrations. For this reason, in order to assist the various government departments involved in the design and execution of public works, the Major Projects Authority, a telematic co-ordinating body between the various central and peripheral administrations, has been set up with the specific goal of monitoring the progress of different projects &#8211; according to time, costs and predefined quality &#8211; and to provide professional assistance to public subjects and, in particular,  qualified ones.<br /> The British reformist pragmatism has therefore intervened on the remodeling of the efficiency of New Public Management through the abandonment of the project of a &quot;Big Society&quot; replacement of State intervention and the preparation of more articulated and differentiated solutions, within a sustainable economic growth, having regard to the active role of public authorities in the new fields of social rights and  environmental  protection  <a title="">[45]</a>. <br /> In this respect, the latest British public policies have been characterized by a constant search for the maximization of community well-being and the safeguarding of environmental values, in a future perspective, to avoid any damage, real or potential, in the interest of the next generations: reform of purchasing policy has become so fundamental, inspired by the principles of sustainable procurement, as the adoption of a new set of indicators of sustainable development, such as life expectancy, poverty rate, pollution and diffusion of renewable energy.<br /> In conclusion, taking into consideration the European framework described above, the Italian reformers in the field of the digitalization of public administration and implementation of the new economy&#8217;s paradigms differ substantially from other experiences, because the provisions still have a fragmentary and non-organic character: in the process of redefining pubblic administrations, the Italian legislator denotes a clear preference for individual and often uncoordinated special laws, by keeping together, simultaneously, both the revision of public administrations and the revision of its entire administrative activity, on the basis of simplification and sharing of administrative action which, given this duality, is unable to find an effective applicative mode.<br /> Indeed, the core principles of the shared administration theory are the actualparticipation of a private individual in public activities and the high level of knowledge, as evidenced by the Spanish reform process, to which the Italian legislator seems to be inspired, given the similarities between the two administrative systems and, above all, between the economic indices following the European economic and financial crisis.<br /> Therefore, before a mere use of telematic tools within the administrative procedure, it would appear appropriate to initiate a more effective digital reform of the right of access, enabling the subjects involved to have the material availability of all the necessary information to express their will in a conscious manner.<br /> Only after an appropriate &quot;digital education&quot;, the introduction of new technologies within the administrative process, can have a similar effect to the one  recorded in Spain. However, as demonstrated by the French experience, the process of digitalization of public administration should not be based on the equation between the concept of simplification and the containment of public costs, but it will have to aim &#8211; through large investments &#8211; at a  homogeneous regulation, able to involve the private person as an active subject (and not just the recipient of the act) and to make him aware of the exercise of the public function and the management of public affairs.<br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>With such acronym, it usually refers to the process that uses all the tools to combine data, symbols and information, elaborating them, storing and exchanging them electronically.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Mainly, the main feature of the new economy is the widespread and radical use of information and communication technologies, capable of stimulating a networking of all operators, with the consequence that, alongside the production of goods and services, the flow of information becomes an exchangeable good, albeit intangible, capable of determining comparative advantages.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>See R. Coase, <em>Problem of Social Cost</em>, in The Journal of Law and Economics n. 3, 1960.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>See D. Quah, <em>Technology Dissemination and Economic Growth: Some Lessons for the New Economy</em>, London, Center for Economic Policy Research Discussion Paper n. 3207, 2002. Given that the economic development of the twentieth century was driven by manufacturing industry, its production process generated large volumes of material products, carried out with rigid procedures and with maximum standardization, building its competitiveness within of the factory&#8217;s walls, also with the help of technological innovation, organizational efficiency and cost containment (especially work). In the new economy, instead, competitiveness is born in offices, services, places where advanced technologies are thought and developed, increasing, first of all, in relation to the ability of knowledge and communication, and moreover recognizing a strategic role for human capital, whose assessment is no longer based on the low cost, but in relation to the amount of intelligence and knowledge that it contains.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>See E. Quinnet &#8211; B. Wallisser, <em>A quoi sert la science économique</em>, in Revue d&#8217;économique politique, n. 5, 1999; R. Boyer, <em>Etat, marché et développement: une nouvelle synthèse pour le XIXème siècle</em>, Document de Travail du Cepremap (Centre d&#8217;études d&#8217;économie éeconomique appliquée à la planification), Paris, 1999; J.M. Party, <em>Quelles foncions puor les revues économique aujourd&#8217;hui?</em>, in Revue Economique, vol. 52, n. 5, 2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>See Th.L. Friedman, <em>The Lexus and the Olive Tree: understanding globalization</em>, New York, 1999. The figure of the golden straightjacket represents an image that manages to fully synthesize the scope and the function of explicit constraints, if provided by contracts, and implicit restrictions, deriving from the search for virtuous competition between economic policies that countries can choose if to wear, or not, through the voluntary adherence to the rules of economic integration.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>See C. Shapiro &#8211; H.R. Varian, <em>Information rules: a strategic guide to the network economy</em>, Boston, Harvard Business School Press, 1999.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>See G. De Filippi &#8211; G.  Pennisi, <em>La new economy sbarca in Europa</em>, in IdeAzione, 2000. The past economic systems were characterized by differentiation between the employer and the workers, and the development of the trade unions and entrepreneurial organizations. Moreover, if the new economy determines the atomization of the single productive unit, the opposition between social parties and the definition of general categories (enterprise-worker-employer) lose any practical relevance, reversing, negatively, on the policy about the concertation of prices and incomes, as well as known in the Taylorist-Fordist systems, and about the public policies related to transaction costs in the interaction between economic agents.<br /> However, at the beginning of the sixties of the last century, it was thought that the factors of production in the strict sense (capital and labor) were not sufficient to fully understand the sources of economic growth, because it was also necessary to consider other residual factors not included in the economic accounting methods of that period. These residual factors, as a rule, coincided with the productivity differentials related to investments in education, training, research and development, in relation to technological outsources. See V.E. Denison, <em>Sources of economic growth in the United States and the alternatives before us</em>, New York, Committee for Economic Development, 1962.<br /> On the basis of the study of these factors, the analysis of new ICT modifies the concept of social capital, understood as the institutional dimension of transactions, markets and contracts through which stable relationships are established and based on mutual trust, and where information is shared between economic subjects (individuals, businesses, public administrations) that enhance the effectiveness and efficiency of the way of achieving collective and individual interests. SeeL. Robinson &#8211; S.D. Hanson, <em>Social capital and economic cooperation</em>, in Journal of Agricultural Development and Applied Economics, vol. 21, n. 1, 1995; T. Caroll, <em>Social capital, local capacity building and poverty reduction</em>, Manila, Social development papers n. 3, Asian Development Bank, 2001; L. Robinson, A. Schmidt, M. Siles, <em>Is Social Capital Really Capital?,</em>in Review of Social Economy, n. 1, 2002.<br /> Its peculiar nature lies in the fact that, contrary to real and financial capital, social capital does not diminish with its use, but grows in close relation with its development, taken into consideration that the relations, which are the main subject of the economic process under examination, grow exponentially with the use of telematic technologies in interactions between individuals and businesses within the same network, demonstrating even more the centrality of communication, information and knowledge among the founding elements of the new economy. See A. Sen, <em>Social exclusion: concept, application and scrutiny</em>, Manila, Social development papers n. 1, Asian Development Bank, 2000.<br /> <a title="">[9]</a>See P. Guerrieri and S. Bentivegna,<em>The Economic Impact of Digital Technologies. Measuring Inclusion and Diffusion in Europe</em>, Cheltenham, Edward Elgar, 2011. About the development of digital administration, see C.G. Reddick, <em>Comparative E-Government</em>, New York, 2010; P. Dunleavy, H. Magretts, S. Bastow and J. Tinkler, <em>Digital Era Governance. </em><em>IT Corporations, the State and e-Government</em>, Oxford, Oxford University Press, 2006; K. Normann Andersen, R. Medaglia, R. Vatrapu, H. Zinner Henriksen and R. Gauld, <em>The Forgotten Promise of E-government Maturity: Assessing Responsiveness in the Digital Public Sector</em>, in 28 <em>Government Information Quarterly </em>(2011), p. 439.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>The E-Government refers to the use of the Internet in the provision of public services to citizens and businesses, whose full development is surely influenced by the use of ICT in various phases of administrative action. See F. Merloni, <em>Introduzione all&#8217;e-Government</em>, Torino, 2005; G. Vesperini, <em>L&#8217;E-Government</em>, Milano, 2004; L. Marasso, <em>Manuale dell&#8217; e-government</em>, Rimini, 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>See Commission&#8217;s Communication of 26 September 2003, &quot;The role of E-Government for the Future of Europe&quot;. This communication is closely linked to a previous determination provided by the same European Commission, titled &quot;E-Europe &#8211; An Information Society for All&quot;, which recommended Member States to set up specific E-Government program actions. In this respect, it should be remembered that, as fixed in European Council of Lisbon in 2000, the European Union had expressed its intention to set up an European economy based on the knowledge, improving the level of employment and social cohesion. In doctrine, see A. Gronlund and T.A. Horan, <em>Introducing E-Gov: History, Definitions and Issues</em>, Communications of the AIS, Vol. 15, 2004, p. 713.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>See <em>Federalismo informatico e rinnovamento delle istituzioni: dieci testi sull&#8217;e-government</em>, Astrid, Roma, July 2002.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>See G. Arena, <em>E-government e nuovi modelli di amministrazione</em>, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, 2006, p. 129.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>See S. Cassese, <em>L&#8217;arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato</em>, in Rivista Trimestrale Diitto Pubblico, 2001, p. 602, where so-called &quot;bipolar paradigm&quot; means the combination on which the relationship between public administrations and citizens is based: administration, on the one side, and citizens, on the other, in perpetual opposition. SeeS. Romano, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Padova, 1930, p. 83, which states that &quot;the subjects in the field of administrative law may be of different kinds &#8230; But the distinction that seems fundamental to us and which is to be subordinated to others, is that between active and passive subjects of administrative power. Thus, it is necessary to contrast, on the one side, the subjects that administer and that, as a whole, constitute (&#8230;) the Public Administration, and, on the other, the administrations&quot;. Moreover, see M.S. Giannini<em>, Lezioni di diritto amministrativo</em>, Milano, 1950, p. 71, which expressed the same concept affirming that &quot;in current state communities, on the one side, there are public authorities that express themselves in the state organization; on the other, people, or private subjects, or citizens &#8230; who have some fundamental rights. There are, therefore, in state communities, two forces, authority and freedom, which have centers of support and expression&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>See A. Maggipinto, <em>Internet e Pubbliche Amministrazioni: quale democrazia elettronica?</em>, in Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica, 2008, p. 45, which identifies three different levels of electronic communication: data usability and application cooperation (first level); telematic access to data and documents (second level) and participation and transparency (third level).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>This consideration does not present an original nature, because for long time the Italian legislator has been hoping for and encouraging the use of telematics as an instrument of administrative action. Firstly, Law no. 241 of 1990, in delineating the definition of &quot;administrative act&quot;, also encompasses the electronic administrative act. Subsequently, the law &quot;Bassanini&quot; n. 59 of 1997 gave a strong impetus to administrative informatization, where it provided that &quot;the acts, data and documents formed by the public administration and the private persons by means of computer or telematic instruments, the contracts concluded in the same forms as well as their filing and transmission with computer tools, are valid and relevant for all legal purposes&quot;.<br /> By Decree of the President of the Republic no. 428 of 1998 was then issued the regulation for the keeping of the administrative protocol by computer procedure. In addition, D.P.R. n. 445 of 2000, &quot;Single Text on Administrative Documentation&quot;, provided that the use of computer equipment fully complies with the requirement of written form and that the transmission of dematerialized acts should not be followed by that of the original document. In 2005 the Code of the Digital Administration (Legislative Decree no. 82) was issued and incorporated into law no. 241 of 1990 with the introduction of the article 3-bis, entitled &quot;Use of Telematics&quot;, according to which: &quot;1. In order to achieve greater efficiency in their activities, public administrations encourage the use of telematics in internal relations between the various administrations and between them and the private&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>See Constitutional Court no. 17 of 2004. For a more in-depth study of constitutional jurisprudence, see F. Cardarelli, <em>Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità</em>, in Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica, 2015, p. 227. Moreover, see F. Costantino, <em>Autonomia dell&#8217;amministrazione e innovazione digitale</em>, Napoli, 2012, p. 47. In these works, the various decisions of the Court concerning the digitalization of public administration are reflected, revealing clearly its transversal nature, because it is often related to other matters of exclusive competence of the State. They concerned, for example, the quality of services and the rationalization of expenditure on information technology, as required in order to ensure uniformity in the processing and transmission of data (decision no. 17/2004), the technological innovation projects in public administration in the country which may concern the organization and the technological equipment of the regions and territorial entities (decision no. 35 of 2005), the protection of the right of citizens to access environmental information (decision no. 398 of 2006), monitoring of data on the implementation of compliance with the cost containment requirements for the staff of the regions, local authorities and bodies of the national health service (decision no. 169 of 2007), the technical means of transmission of data on income declarations and import/export to the regions (decision no. 145 of 2009), the tasks and the functioning of the &quot;unique desk for businesses&quot;, by establishing a uniform administrative procedure to enable the subjects with all requirements of law to undertake economic activity (decision no. 15 of 2010).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Following this target, Legislative Decree no. 179 of 2016 also provides for a modification of the composition of the Permanent Conference on Technological Innovation, established at the Presidency of the Council of Ministers, with the aim of providing support in the development of strategic guidelines for innovation and digitalization for all administrations, and not just for state administrations. Consequently, the legislator envisages within the four experts the presence of a representative designated by the regions, taking the indications contained in the conseul of 3 March 2016 drawn up by the Unified Conference between the State and the regions.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>According to article 12, paragraph 1, Code of Digital Administration, &quot;Public administrations in self-organizing their activities use information and communication technologies to achieve the objectives of efficiency, efficiency, economy, impartiality, transparency, simplification and participation in the respect of the principles of equality and non-discrimination, and for the effective recognition of the rights of citizens and enterprises referred to in this Code in accordance with the objectives set out in the three-year Plan for informatics in public administration referred to in article 14-bis, paragraph 2, letter b)&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>The digitalization process is not only intended to affect the transfer of competences between the State and the local autonomy, but extends its scope also to the reorganization of individual administrations, as expressly provided by article 15 of the Code of the Digital Administration, where paragraph 1 states that &quot;the structural and management reorganization of public administrations aimed at pursuing the objectives referred to in article 12, paragraph 1, is also through the best and wider use of information and communication technologies within the a coordinated strategy that ensures the coherent development of the digitization process&quot;.<br /> For the same purpose, the legislator has provided a single managerial office with the task of supervising the transition to the digital operating mode (see article 17 of the Code) and the &quot;Civic Defender for digital&quot; (see new paragraph 1-quater, added to art. 17 of Code from Legislative Decree 179 of 2016). These provisions are now applicable not only to central administrations, but to all administrations, even &quot;in accordance with their administrative autonomy&quot; (see paragraph 1-sexies included in article 17 of Legislative Decree 179 of 2016 ). <br /> Lastly, the same digitalization has a significant effect on the organization of work within the administration, where specific forms of managerial responsibility are foreseen in case of non-compliance with the provisions about digitalization and innovation, such as, for example, the article 6-bis of the Code, laying down regulation for completing and updating the addresses of public administrations and public service operators. In relation to these objectives, it is also envisaged that management training also covers technological, legal and managerial know-how for the transition to digital operating mode (see article 13, paragraph 1-bis, Code of the Digital Administration).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>The European Union has agreed on five quantitative targets to be achieved by the end of 2020: employment, research and development, climate and energy, education, social inclusion and poverty reduction. See L. Romani<em>, La strategia &#8221;Europa 2020&#8221;: obiettivi e criticità, con particolare riferimento all&#8217;agenda digitale europea e all&#8217;interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche europee</em>, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2010, p. 573.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>See Commission&#8217;s Communication of 19.5.2010, COM (2010) 245, which states that &quot;the agenda is intended to outline the best possible use of social and economic potential of ICT, in particular the Internet, which is the essential support for socio-economic activities, whether it is to create business relationships, work, play, communicate or express freely. Achieving the goals contained in the agenda will stimulate innovation and economic growth and will improve the daily lives of citizens and businesses&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>See Commission&#8217;s Communication of 19.5.2010, COM (2010) 245. In order to understand the complexity of the digitalization process of a country, the Commission has developed a synthetic index, called the Digital Economy and Society Index (DESI), set of indicators structured around five dimensions: <br /> 1) connectivity, which contains &quot;broadband&quot; and &quot;ultra-wide bandwidth&quot; coverage indicators; <br /> 2) human capital, which measures the presence and diffusion of the digital skills population; <br /> 3) the use of the Internet, which describes the different range of activities that a country&#8217;s citizens perform on a network (including viewing audio/video content, communicating, purchasing, using financial services); <br /> 4) the integration of digital technology, which indicates the extent to which the business initiative uses digital technology to improve efficiency, reduce costs, procure new customers and partners, and expand the reference markets (e-business); <br /> 5) digital public services, relating to availability and use of public services through digital content. <br /> Every year, digital scoreboard based on the DESI index are produced in addition to the reports that record the progress made by the various member countries in achieving the goals set by the European digital Agenda, following the strategic plan for the digital unified market adopted by the Commission on 6 May 2015, on the basis of improved access for consumers and businesses to digital goods and services throughout Europe, the creation of a favorable environment and equal conditions to enable digital networks and innovative services to develop, as well as maximizing the growth potential of the digital economy.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>According to article 47, paragraph 1, Decree Law 9 February 2012, no. 5, converted into Law 4 April 2012, no. 35, &quot;in the context of the guidelines of the European digital Agenda, as set out in Commission Communication COM (2010) 245 of 26 August 2010, the Government pursues the priority objective of modernizing the relationship between public administration, citizens and businesses through coordinated actions to foster the development of innovative digital services and demand, to boost broadband connectivity, to encourage citizens and businesses to use digital services and to promote the growth of adequate industrial capacity to support development of innovative products and services &quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>The Cabin of Directors, following the changes introduced by article 13 of the Decree Law no. 69/2013, was in fact chaired by the Prime Minister or one of its delegates and composed of the Minister for Economic Development, the Minister for Public Administration and Simplification, the Minister for Territorial Cohesion, the Minister of Education, the University and Research, the Minister of Health, the Minister of the Economy and Finance, the Minister of Food and Forestry Policies, a President of the region and a Mayor appointed by the Unified Conference beetwen State and regions.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>See F. Cardarelli, <em>Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità</em>, in Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica, 2015, p. 227; F. Costantino, <em>Informatizzazione della p.a, </em>in Diritto online, 2015; E. Carloni, <em>Amministrazione aperta e Governance dell&#8217;Italia digitale</em>, in Giornale di diritto amministrativo<em>, </em>2012, p. 1045.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>According to article 63, Legislative Decree 26 August 2016, no. 179, &quot;1. During the first implementation of this Decree, the President of the Council of Ministers may appoint an extraordinary Commissioner for the implementation of the digital Agenda for a period of not more than three years, with its own decree. The Commissioner carries out the functions of coordinating the operation of public entities, including in the form of companies operating in the field of information technology and communication technologies, and relevant to the implementation of the objectives set out in the Italian digital Agenda, limited to the implementation of the objectives set out into the aforementioned digital Agenda and also in line with the objectives of the European digital Agenda. <br /> 2. The President of the Council of Ministers, by its own decree, identifies one or more projects of strategic importance and of national interest, which may entrust the implementation, in accordance with paragraph 1, to the Commissioner possibly appointed under paragraph 1, authorizing it to also use the subjects referred to in paragraph 1.<br /> 3. In order to carry out the actions, initiatives and essential work, connected to implement the digital Agenda in Italy, in line with the objectives of the European digital Agenda, the Commissioner exercises impetus and coordination powers to the competent public administrations for such obligations, including the Agency for Italia Digitale, as well as the replacement power in accordance with paragraph 4.<br /> 4. In the event of administrative failure to comply with the measures necessary for the purposes of paragraph 3, the Commissioner invites the competent administration to take the necessary measures within thirty days from the date of the complaint; After the term has expired unnecessarily, the Commissioner, with an authorization issued by a decree of the President of the Council, after the communication to the Council of Ministers, exercises the substitute power.<br /> 5. The Commissioner, within its competences and limited to the implementation of the Italian digital Agenda, may take advantage of the collaboration of publicly-owned companies operating in the field of information technology and communication technologies, also in relation to the use resources for the purpose, and may also provide, for the same subjects and for public administrations, technical rules and guidelines, as well as request data, documents and instrumental information for the exercise of its activity and its powers.<br /> 6. The Commissioner represents the President of the Council in the international institutions where the topic of technological innovation, European digital Agenda and Internet governance is discussed, and in the international context  the Commissioner participates in the preparatory meetings of the institutional summits to support the President of the Council of Ministers in strategic actions on technological innovation.<br /> 7. The decree referred to in paragraph 1 also defines the support structure and operational arrangements, including the accounting plan, for project management. The Commissioner will act as a delegated official under ordinary accounts, in accordance with the Royal Decree of 18 November 1923, no. 2440, and the Decree of the President of the Republic of 20 April 1994, no. 367, valid for the year 2016 on the resources available under legislation in force in the autonomous budget of the Presidency of the Council of Ministers.<br /> 8. The extraordinary Commissioner reports to the President of the Council of Ministers on the performance of its activity. <br /> 9. In order to complete the assignment, there was no remuneration for the extraordinary Commissioner&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>Article 11 of the Law of 23 August 1988, no. 400 (containing the &quot;Discipline of Government Activity and Order of the Presidency of the Council of Ministers&quot;) provides that &quot;in order to achieve specific objectives determined in relation to programs or addresses deliberated by Parliament or the Council of Ministers or for special and temporary requirements for operational co-ordination between state administrations, may be appointed extraordinary Commissioners of the Government, subject to the Ministries&#8217; statutory mandates&quot;. In doctrine, see R. Juso, voci <em>Commissario governativo e commissario prefettizio</em>, in Novissimo Digesto italiano, 1981, vol. III, p. 634; G. Berti-L. Tumiati, <em>Commissario e Commissione Straordinaria</em>, in Enciclopedia del diritto, vol. VII, Milano, 1960, p. 862; G. Rizza, voce <em>Commissario (dir. pubbl.),</em>in Enciclopedia giuridica, vol. VII, Roma, 1990; F. Teresi, <em>I commissari straordinari del governo</em>, in Scritti in onore di A. Predieri, vol. II, Milano, 1996, p. 1443; Id., <em>I commissari straordinari: introduzione alla ricerca e quadro generale</em>, in F. Teresi (a cura di), I commissari straordinari, Milano, 1994, p. 21.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>As a confirmation of the close relationship between Government and agency, its statute must necessarily follow a particular way of emanating: specifically, starting with the proposal of the President of the Council of Ministers and the Minister of reference, the statute is adopted by governmental act in accordance to article 17, paragraph 2, of Law 23 of August 1988, no. 400. In addition, the Government approves the Agency&#8217;s activity programs, budget estimates and reports, it adopts guidelines for the direction and supervision provided by law, it states directives indicating the objectives to be achieved, it acquirs data and news [art. 8, paragraph 4, lett. D), d.lgs. 300/1999]. Lastly, a general director of governmental appointment is incardinated at the summit of the agency established (article 8, paragraph 3, Legislative Decree no. 300/1999).<br /> However, taking into consideration the autonomy granted to the agency by the legislator, the ministerial supervisory powers are not absolute, but they are attenuated by the obligation to define the objectives to be attributed to the agency through a convention between the competent Minister and the same agency, which, therefore, contributes to the identification of the purposes of its action [art. 8, paragraph 4, letter e), Legislative Decree n. 300/1999].<br /> This agreement also governs the expected results, the amount of agency funding, service improvement strategies, and how management outcomes are verified. <br /> Moreover, such arrangement makes it possible to distinguish administrative agencies from other organizational models: from ministerial offices, which do not enjoy the same autonomy; from public bodies, subject to government or ministerial controls but with their own addresses; from independent authorities, which are taken out of the control of the political majority and protected by its possible influence.<br />  <a title="">[30]</a>See C. Pollitt and G. Bouckaert,<em>Public Management Reform</em>, 3 ed., Oxford, Oxford University Press, 2011; S. Kuhlmann and H. Wollmann, <em>Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe</em>, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, p. 113.<br /> The only exception is the case of Germany, which places greater emphasis on European and international policy issues rather than those of economic and social policy and internal institutional set-up. See S. Bulmer, <em>Germany and the Eurozone Crisis: Between Hegemony and Domestic Politics</em>, in <em>West European Politics</em>, 37 (2014), 6, p. 1244.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>See F. Lafarge, <em>La révision générale des politiques publiques: objet, méthodes et redevabilité</em>, in <em>Revue française d&#8217;administration publique</em>, n. 4, 2010, p. 355.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>See P. Gonod, <em>La libéralisation en France</em>, in <em>Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi</em>, F. Manganaro, A. Romano Tassone and F. Saitta, Milano, 2013, p. 173.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>See G. Koubi, <em>Les mots de la modernisation des relations administratives</em>, in <em>Revue française d&#8217;administration publique</em>, n. 2, 2013, p. 339.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>See G. Napolitano, <em>Le riforme amministrative in Europa all&#8217;inizio del Ventunesimo secolo</em>, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, fasc. 2, 2015, p. 611.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>For the effective and complete modernization of the territorial organization of the French Republic, the legislator has provided for metropolitan cities a new statute, through which agglomerations with more than four hundred thousand inhabitants can exercise their full role in economic development, innovation, energy distribution and city policies. See M. Degoffe, <em>L&#8217;organisation des metropoles</em>, in <em>Revue française du droit administratif</em>, 2014, p. 481, and P. Gérard, <em>Premiere point sur la réforme de l&#8217;Etat territoriale</em>, in <em>Actualité juridique du droit administratif</em>, 2015, p. 432-437; G. Marcou, <em>Changements et permanences dans le système français d&#8217;administration territoriale</em>, in <em>Revue française d&#8217;administration publique</em>, 1, 2012, p. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>With the<em>Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe,</em>7 August 2015), the legislator abolished the general clause of competence, limiting the powers exercised by local authorities to those expressly attributed by law, and continued its journey towards the rationalization of territorial collectivities and the enhancement of phenomena related to intercommunication or intermunicipality by reserving economic skills to the regions and narrowing the field of departmental competences to social and territorial solidarity. See M. Verpeux, <em>Pavane pour une notion défunte &#8211; La clause de compétence générale</em>, in <em>Revue française du droit administratif</em>, 2014, p. 457.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>See P. Gonod, <em>Le sens du silence de l&#8217;administration: bref aperçu de quelques solutions étrangères</em>, in Revue française du droit administratif, 2014, p. 43.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>According to the work and proposals of that Commission, on 21 June 2013, the Council of Ministers prepared a comprehensive plan of action, resolving the establishment of a Workshop for the implementation of the reform of the administration (Opera), in order to verify the progress of the proposed measures, to ensure co-ordination and permanent evaluation and to make any new proposals.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>See P. Bezes and S. Parrado, <em>Trajectories of Administrative Reform: </em><em>Institutions, Timing and Choices in France and Spain</em>, in 36 West European Politics, 2013, 1, p. 22.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>See M. Cueto Pérez, <em>Organización administrativa y crisis económica, in Crisis económica y crisis del estado de bienestar. El papel del Derecho Administrativo</em>, Madrid, Reus, 2013, p. 371.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>For this reason, the legislator envisaged the merger into one legal text of the 1992 Law on the procedure and that on the electronic access of citizens to public services of the 2007. See R. Ros Aguilera and A. Palomar Olmeda, <em>El procedimiento electrónico (gestion electrónica de los procedimientos)</em>, in Administration electrónica y ciudadanos, J.L. Piñar Mañas, Navarra, Cizur Menor, 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>See J. Halligan, <em>Administrative reforms in Westminster democracies. The long-term results</em>, in Crossing borders. Constitutional development and internationalisation. Essays in honour of Joachim Jens Hesse, F. Grotze, Berlino, De Gruyter, 2007, p. 233. For a summary review on New Public Management reforms in the UK, see S. Kuhlmann and H. Wollmann, <em>Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe</em>, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, p. 82.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>The rescue of banks and financial intermediaries has definitely questioned the privatization dogma inspired by UK reform policies in the eighties and nineties of the twentieth century. Through only the &quot;temporary public ownership&quot; a solution has been found without upsetting the underlying view of the relationship between the State and the market that distinguishes the English system. At the same time, the need to order public accounts through an appropriate spending review process has provided an opportunity to rethink the role of public authorities in the economy and society. See T. Prosser, <em>&#8220;An Opportunity to Take a More Fundamental Look at the Role of Government in Society&#8221;: The Spending Review as Regulation</em>, in Public Law, 2011, p. 596.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>See A. Bowes e J. Stanton, <em>The Localism Act 2011 and the general power of competence</em>, in Public Law, 2014, p. 392; C. Himsworth, <em>Prospects for codifying the relationship between central and local government</em>, in Public Law, 2013, p. 702.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>See E. Carolan, <em>The Legitimacy of Public Service Reform: Democracy, Accountability and Experimentalism in the Big Society</em>, in Public Law, 2013, p. 240.<br /> With reference to the new legislative sensitivity to the issue of social rights in the public sector, it is sufficient to mention the Equality Act, which provides appropriate tools for ensuring organic regulation in the field of equality. In this sense, see T. Hickman, <em>Too Hot, Too Cold or Just Right? The Development of the Public Sector Equality Duties in Administrative Law</em>, in Public Law, 2013, p. 325.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-new-economy-in-italian-and-european-public-administrations/">The new economy in italian and european public administrations .</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Commento a T.R.G.A., SEZ. DI BOLZANO &#8211; Sentenza 18 dicembre 2002 n. 579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-r-g-a-sez-di-bolzano-sentenza-18-dicembre-2002-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-r-g-a-sez-di-bolzano-sentenza-18-dicembre-2002-n-579/">Commento a T.R.G.A., SEZ. DI BOLZANO &#8211; Sentenza 18 dicembre 2002 n. 579</a></p>
<p>1. Il fatto La Provincia Autonoma di Bolzano concedeva ed erogava, in favore di alcune imprese artigianali, contributi pubblici per investimenti aziendali. In seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza, ed a consequenziali verifiche da parte della P.A., veniva accertato che gli importi delle fatture prodotte dalle imprese, quale documentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-r-g-a-sez-di-bolzano-sentenza-18-dicembre-2002-n-579/">Commento a T.R.G.A., SEZ. DI BOLZANO &#8211; Sentenza 18 dicembre 2002 n. 579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-r-g-a-sez-di-bolzano-sentenza-18-dicembre-2002-n-579/">Commento a T.R.G.A., SEZ. DI BOLZANO &#8211; Sentenza 18 dicembre 2002 n. 579</a></p>
<p>1. Il fatto </p>
<p>La Provincia Autonoma di Bolzano concedeva ed erogava, in favore di alcune imprese artigianali, contributi pubblici per investimenti aziendali. </p>
<p>In seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza, ed a consequenziali verifiche da parte della P.A., veniva accertato che gli importi delle fatture prodotte dalle imprese, quale documentazione probatoria degli investimenti, in virtù dei quali le sovvenzioni erano state concretamente liquidate dalla P.A., non erano corrispondenti agli effettivi investimenti da finanziare, bensì di entità minore.</p>
<p>L’ente erogante, ritenute parzialmente insussistenti, ab origine, le condizioni richieste dalla legge per la concessione dei finanziamenti, comunicava alle società indagate l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla riduzione dei contributi già erogati; deliberava, così, la parziale revoca dei benefici concessi e liquidati, e provvedeva ad inoltrare, nei confronti delle imprese beneficiarie, richiesta di ripetizione del parziale indebito.</p>
<p>Avverso i provvedimenti collegiali di secondo grado, con cui la P.A. aveva parzialmente revocato vari contributi in conto capitale, insorgevano tre imprese destinatarie dei prefati benefici economici, chiedendone l’annullamento.</p>
<p>2. Le questioni in diritto e la decisione del T.R.G.A. &#8211; Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.</p>
<p>Al sindacato dei Giudici amministrativi trentini, sono state sottoposte, tra l’altro e sostanzialmente, le seguenti cinque questioni:</p>
<p>A) se, in caso di revoca, da parte della P.A., di precedenti provvedimenti con cui sono stati concessi contributi pubblici, per il successivo accertamento del difetto, sin dall’origine, dei presupposti di legge e, quindi, del contrasto con il sotteso interesse pubblico, sussiste, in relazione alle relative controversie, la giurisdizione del giudice ordinario, ovvero quella del giudice amministrativo; </p>
<p>B) se il termine di prescrizione decennale entro cui la P.A. deve inoltrare al beneficiario delle sovvenzioni in parte illegittimamente erogate e percepite, la richiesta di ripetizione degli importi, inizia a decorrere dal momento dell’effettiva liquidazione del contributo, ovvero da quello della scoperta, da parte dell’ente erogatore, della frode perpetrata dai soggetti percettori dei finanziamenti; </p>
<p>C) se possa ritenersi viziato da difetto di motivazione il provvedimento di revoca in autotutela, per violazione dell’art. 24 Cost, e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nel caso in cui l’amministrazione abbia inviato ai destinatari del medesimo provvedimento, la comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, e, in tale comunicazione, abbia indicato ed elencato tutti gli originari atti, documenti e provvedimenti in virtù dei quali il contributo è stato in precedenza erogato, nonché abbia ricordato la facoltà dei medesimi soggetti di accedere a tutti gli atti del procedimento;</p>
<p>D) se, avendo adottato la P.A., un provvedimento recante revoca parziale del contributo, non possano ritenersi violati i principi di tipicità e di nominatività degli atti amministrativi, nell’ipotesi in cui la medesima P.A. avrebbe dovuto, invece, esercitare un potere di annullamento dei precedenti provvedimenti; </p>
<p>E) se, infine, non essendo stata preceduta l’adozione del provvedimento di secondo grado recante revoca parziale delle sovvenzioni, dall’assunzione dei pareri richiesti ed espressi nel corso del precedente procedimento finalizzato alla concessione delle medesime agevolazioni, non possa ritenersi violato da parte della P.A. il principio del &#8220;contrarius actus&#8221;.</p>
<p>*^*^*</p>
<p>A) Il T.R.G.A., con la sentenza in rassegna, previa riunione dei tre ricorsi partitamene proposti, ha, innanzitutto, affrontato la questione pregiudiziale di giurisdizione sollevata dalla resistente Provincia Autonoma di Bolzano.</p>
<p>Quest’ultima aveva, infatti, eccepito il difetto di giurisdizione del G.A., avvalendosi dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito dell’adozione da parte della P.A. del provvedimento di concessione del contributo pubblico, il beneficiario diviene titolare di una posizione giuridica con valenza di diritto soggettivo perfetto e non di interesse legittimo; con la conseguenza della devoluzione alla giurisdizione del G.O. della relativa controversie.</p>
<p>L’eccezione è stata ritenuta infondata in virtu’ del differente avviso del Collegio, appresso indicato.</p>
<p>I Giudici amministrativi del Trentino, richiamando pregressa giurisprudenza della Suprema Corte, hanno evidenziato, al riguardo, che è necessario distinguere il caso in cui la controversia abbia scaturigine da pretesi inadempimenti della disciplina del rapporto di sovvenzione, come regolato convenzionalmente o direttamente dalla legge, dal caso in cui l’Amministrazione, acclarata l’illegittimità, sia pure solo parziale, ab origine, della concessione del contributo, provvede in autotutela a revocare la sovvenzione erogata.</p>
<p>Nel primo caso il conflitto deve essere conosciuto dal G.O.; nel secondo, esercitando la P.A. poteri autoritativi a tutela del pubblico interesse connesso al legittimo utilizzo delle risorse della collettività, il diritto soggettivo perfetto sorto in capo al destinatario del finanziamento, per effetto del provvedimento concessorio, degrada ad interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione del G.A. sulla relativa controversia. </p>
<p>Il Tribunale adìto ha, dunque, seguìto il suindicato pacifico orientamento della giurisprudenza, sia civile che amministrativa, sulla questione di giurisdizione riguardante le controversie in materia di erogazione ed eventuale revoca di contributi pubblici, confermato anche dai più recenti approdi giurisprudenziali (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7). </p>
<p>Ha chiarito &#8211; sempre al fine di ritenere sussistente la giurisdizione del G.A. &#8211; che, nel caso affrontato, più che di un provvedimento di revoca in autotutela, era più appropriato attribuire al provvedimento di secondo grado adottato dalla P.A. (riduzione delle sovvenzioni in parte illegittimamente concesse ed erogate) natura di decadenza sanzionatoria, a carattere vincolato, nei confronti delle beneficiarie del contributo. </p>
<p>*^*^*</p>
<p>B) Il Tribunale ha disaminato sfavorevolmente per le ricorrenti, anche l’eccezione, sollevata dalle stesse, di prescrizione del diritto della P.A. alla ripetizione degli importi in parte indebitamente percepiti.</p>
<p>A tal proposito, segnatamente, mentre, da un lato, ha implicitamente confermato che il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie sindacata, vertendosi in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., è quello decennale, dall’altro ha chiarito &#8211; accogliendo le osservazioni della P.A. resistente e seguendo la giurisprudenza in tal senso (8) &#8211; che il diritto della Provincia Autonoma di Bolzano, ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente erogate, non poteva ritenersi prescritto, dal momento che il suddetto termine decennale, era cominciato a decorrere, ex art. 2941 c.c. n.8, soltanto dal momento della scoperta, da parte della P.A., della frode perpetrata dalle società istanti.</p>
<p>*^*^*</p>
<p>C) L’Organo giurisdizionale ha ritenuto priva di pregio giuridico anche la censura afferente il lamentato difetto di motivazione, viziante, a dire delle ricorrenti, il provvedimento di revoca parziale dei benefici economici, sotto lo specifico profilo della violazione del diritto difesa, non avendo la P.A. posto, nella sfera di disponibilità delle istanti, tutta la documentazione richiamata nel suddetto provvedimento di revoca.</p>
<p>Il Collegio, sul punto, ha osservato, di contro, che la comunicazione di avvio del procedimento inoltrata alle interessate dalla P.A., contenente l’indicazione di tutti i provvedimenti originari di concessione dei contributi e l’avviso della facoltà concessa alle imprese di accedere a tutti gli atti del procedimento, doveva ritenersi sufficiente ad escludere il configurarsi del difetto di motivazione.</p>
<p>Ha aggiunto che, in ogni caso, la volontà del legislatore, sia nazionale (art.3, comma 3, legge 7 agosto 1990 n.241), che provinciale (art.7, comma 3, legge Provincia Autonoma di Bolzano 22 ottobre 1993, n.17), secondo cui è disposto l’obbligo in capo alla P.A. di rendere disponibili gli atti richiamati nel provvedimento amministrativo, deve, in sede esegetica, essere intesa nel senso della sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare copia dei medesimi, nel caso in cui ne venga fatta richiesta dalla parte interessata. </p>
<p>Ha chiarito, altresì, che la suddetta comunicazione di avvio del procedimento, assistita dalle indicazioni innanzi specificate, deve ritenersi sufficiente, al tempo stesso, a rispettare le condizioni minime, ed a configurare, consequenzialmente, una legittima motivazione per relationem.</p>
<p>*^*^*</p>
<p>D) Le ricorrenti si erano pure dolute dell’asserita violazione, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dei principi di tipicità e di nominatività degli atti amministrativi, avendo, l’ente provinciale, adottato un provvedimento di revoca parziale, laddove avrebbe dovuto esercitare &#8211; a loro dire &#8211; un potere di annullamento in ordine ai pregressi provvedimenti concessori dei contributi.</p>
<p>Poiché &#8211; come noto &#8211; la rubrica di una norma e/o di un atto amministrativo, non è mai stata ritenuta indizio univoco e assoluto della voluntas legis e/o della volontà dell’amministrazione che ha emanato l’atto, i Giudici amministrativi hanno ritenuto idonee a superare detta censura due osservazioni:</p>
<p>a) è ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa a mente della quale, nell’attività ermeneutica di identificazione degli atti amministrativi, appare opportuno, in ossequio ai principi di cui all’art.1362 c.c., comma 2 (interpretazione degli atti della P.A. coerente con il comportamento tenuto dalla stessa) e di conservazione degli atti amministrativi (per preservare la legittimità ovvero l’utilità degli stessi), non fermarsi al nomen juris, ma considerare piuttosto il contenuto del provvedimento e le norme di riferimento, nonché il potere in concreto esercitato dalla P.A.;</p>
<p>b) in osservanza di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, pur ravvisando nel provvedimento di secondo grado adottato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, una fattispecie di decadenza sanzionatoria parziale dai benefici, e non una revoca parziale, hanno ritenuto che una simile irregolarità formale non poteva considerarsi tale da incidere sulla validità dell’atto; e ciò sul rilievo che il contenuto della gravata deliberazione di revoca parziale dei contributi, non lasciava adito a perplessità di sorta in ordine alla chiara volontà manifestata dall’Amministrazione di far decadere parzialmente le società ricorrenti dai contributi concessi, per essersi verificato un evento (emerso soltanto dopo l’erogazione dei benefici) incidente sul quantum delle sovvenzioni alle stesse spettanti.</p>
<p>*^*^*</p>
<p>E) Da ultimo, il T.R.G.A. Bolzano ha ritenuto altresì insuscettivo di favorevole sindacato, il motivo di gravame rappresentato dall’asserita violazione, da parte della P.A., del principio del contrarius actus, non risultando l’assunzione, prima dell’adozione della deliberazione di revoca, dei pareri preventivi eventualmente richiesti nel procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni.</p>
<p>Detto motivo è stato respinto in virtù di un duplice ordine di considerazioni:</p>
<p>I) l’identità tra organo (Giunta Provinciale) che aveva deliberato la concessione delle sovvenzioni, ed organo che, successivamente, aveva adottato il provvedimento (deliberazione di revoca parziale) di autotutela; </p>
<p>II) la natura di atto a contenuto vincolato del provvedimento di decadenza sanzionatoria, la cui legittimità doveva ritenersi non condizionata alla previa assunzione degli stessi preventivi pareri, espressi in sede del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei contributi.</p>
<p>A tal proposito, si osserva che la statuizione dell’Organo giurisdizionale ha attribuito rilevanza sia al fatto che l’organo decidente la successiva revoca dei contributi era lo stesso che aveva deciso la relativa pregressa concessione, sia al carattere vincolato della decadenza sanzionatoria dalle sovvenzioni.</p>
<p>Si osserva che detta statuizione, si profila, da un certo angolo visuale, come innovativa, se si considera, da una parte, il difforme precedente orientamento dello stesso Tribunale (9), e, dall’altra, la consolidata giurisprudenza, non soltanto amministrativa, alla cui stregua, il principio del &#8220;contrarius actus&#8221;, in base al quale &#8211; esercitando una funzione amministrativa di contenuto identico ma di segno opposto a quella esplicata in precedenza &#8211; l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento sostanzialmente gemello, speculare e pedissequo a quello a suo tempo seguìto per l’adozione dell’atto revocando, trova applicazione anche nei procedimenti di annullamento di ufficio.</p>
<p>3. Brevi considerazioni conclusive.</p>
<p>La sentenza in commento è di interesse:</p>
<p>&#8211; segue e conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa sulla questione di giurisdizione in materia di revoca e decadenza da contributi pubblici; </p>
<p>&#8211; chiarisce la nozione di decadenza sanzionatoria; </p>
<p>&#8211; effettua alcune affermazioni, parzialmente innovative, in tema di applicazione del principio del contrarius actus, che &#8211; ad avviso di scrive &#8211; possono essere &#8220;lette&#8221;, verosimilmente, anche nell’ottica di non imporre alla P.A. aggravi dei procedimenti amministrativi &#8211; come quello in esame &#8211; avviati a tutela di così rilevanti interessi pubblici; </p>
<p>&#8211; inferisce la questione del tempo dell’azione amministrativa, in relazione alla prescrizione del diritto della P.A. alla ripetizione di pubbliche sovvenzioni illegittimamente percepite dai beneficiari; </p>
<p>&#8211; attribuisce, complessivamente, particolare rilievo, con taglio squisitamente sostanziale, alla più vasta questione del legittimo utilizzo delle risorse della collettività, confermando l’obbligo e, quindi, l’insussistenza di qualsivoglia facoltà discrezionale della P.A. di procedere al recupero di pubblico denaro illegittimamente attribuito. </p>
<p>*^*^*</p>
<p>Si evidenzia, da ultimo, che il provvedimento giurisdizionale annotato, contiene diversi riferimenti a principi di natura squisitamente civilistica; ed allora, occasionalmente, solo per completezza di annotazione, e in un’ottica interdisciplinare, si ritiene non superfluo segnalare, per quanto di interesse, il seguente ulteriore profilo della questione.</p>
<p>Le Sezioni Unite penali della Suprema Corte, hanno, da poco, affrontato e definitivamente risolto la questione, da tempo contrastante e travagliata, sia in dottrina sia in giurisprudenza, se il reato di truffa aggravata relativa a sovvenzioni pubbliche concesse o erogate da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee (art. 640 bis c.p.), costituisca fattispecie autonoma di reato, ovvero circostanza aggravante del delitto di truffa semplice ex art. 640 c.p.</p>
<p>La Corte di legittimità ha ritenuto risolvere (10) detta problematica, propendendo per la qualificazione del reato previsto dall’art. 640 bis c.p., come circostanza aggravante del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.</p>
<p>La questione era di una certa rilevanza, precipuamente sotto il profilo pratico, in relazione agli effetti:</p>
<p>&#8211; sul giudizio di bilanciamento, ex art.69 c.p., che può essere effettuato in tutte le ipotesi di concorso tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti del reato;</p>
<p>&#8211; sul concorso di persone nel reato (ipotesi tutt’altro che infrequente, in considerazione dell’intento truffaldino di conseguire, illegittimamente e/o illecitamente, erogazioni pubbliche, che spesso accomuna più soggetti in un medesimo disegno);</p>
<p>&#8211; sulla depenalizzazione;</p>
<p>&#8211; sulla prescrizione del reato. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Note:</p>
<p>(1) Cfr. Cass.Civ., ss.uu., 22 luglio 2002, n. 10689, in CED Cass., rv 556059, secondo cui:</p>
<p>&#8220;In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’&#8221;an&#8221;, il &#8220;quid&#8221; ed il &#8220;quomodo&#8221; dell’erogazione&#8221;;</p>
<p>(2) v. Cass. Civ., ss.uu., 7 maggio 2002, n. 6489, in CED Cass., rv 554171, secondo cui :</p>
<p>&#8220;In materia di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio assume consistenza di diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti&#8221;; </p>
<p>(3) v. Cass. Civ., ss.uu., 25 maggio 2001, n. 225, in CED Cass., rv 546971, secondo cui:</p>
<p>&#8220;Nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione per la promozione di determinate attività economiche, il discrimine fondamentale per la individuazione del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizioni giuridiche del privato interessato, il quale vanta nei confronti della p.a. una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attuativo del beneficio o rispetto al potere della p.a. di ritirare in via di autotutela il provvedimento concessorio – o anche solo di sospendere l’erogazione delle provvidenze concesse – per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall’origine con il pubblico interesse), sia di diritto soggettivo (nei riguardi tanto della concreta erogazione del beneficio oggetto del finanziamento o della sovvenzione quanto della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti – revoca, decadenza, risoluzione – emanati in funzione dell’asserito inadempimento da parte del beneficiario per l’inosservanza della disciplina che regola il rapporto)&#8221;.</p>
<p>(4) v. Cass. Civ., ss.uu., 10 maggio 2001, n.183, in CED Cass., rv 546537, secondo cui: </p>
<p>&#8220;Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge&#8221;. </p>
<p>(5) v. Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001, n. 1960, in Il Consiglio di Stato, 2001, I, 902, secondo cui: </p>
<p>&#8220;In materia di erogazione di contributi dopo l’esaurimento della fase di ammissione, con conseguente nascita di un diritto soggettivo in capo al beneficiario, la Pubblica amministrazione conserva un potere di autotutela volto a garantire il perseguimento dei pubblici interessi a cui era preordinata l’erogazione del beneficio, che può essere esercitato mediante la revoca; in questo caso si è in presenza di un atto discrezionale, idoneo ad affievolire i diritti soggettivi costituiti col precedente provvedimento ed a degradarli ad interessi legittimi, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute al giudice amministrativo&#8221;; nello stesso senso v. anche Cons.Stato, Sez.VI, 20 aprile 2000, n.2454; in Il Consiglio di Stato, 2000, 1042; </p>
<p>(6) v. Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765, in Il Consiglio di Stato, 2000, 689,I, secondo cui:</p>
<p>&#8220;In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità, ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione della P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto la pretesa del beneficio alla concreta erogazione del contributo, ovvero l’impugnazione dei provvedimenti di revoca o decadenza, o equipollenti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario&#8221;;</p>
<p>(7) v. in argomento, T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste, 1 ottobre 2001, n.629, in questa Rivista, n.10-2001;</p>
<p>(8) v. Cass.Civ., Sez.II, 1 dicembre 1995, n. 12422, in CED Cass., rv 494904, secondo cui: </p>
<p>&#8220;La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 8 (secondo il quale la prescrizione resta sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso), viene meno dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato&#8221;;</p>
<p>(9) v. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 30 dicembre 1996, n. 378, in I T.A.R.,1997,I, 535, ove si afferma:</p>
<p>&#8220;Il principio del &#8220;contrarius actus&#8221;, secondo cui le determinazioni amministrative che incidono su provvedimenti pregressi, modificandoli, devono seguire lo stesso &#8220;iter&#8221; formativo dell’atto cui accedono o sul quale si ripercuotono, trova applicazione anche nei procedimenti di annullamento di ufficio&#8221;; </p>
<p>(10) v. Cass. Pen. ss.uu., 10 luglio 2002 n.26351, in CED Cass., rv 221663, secondo cui:</p>
<p>&#8220;La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art.640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante)&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>T.R.G.A., SEZ. DI BOLZANO &#8211; <a href="/ga/id/2003/1/2697/g">Sentenza 18 dicembre 2002 n. 579</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-r-g-a-sez-di-bolzano-sentenza-18-dicembre-2002-n-579/">Commento a T.R.G.A., SEZ. DI BOLZANO &#8211; Sentenza 18 dicembre 2002 n. 579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Crisi finanziaria e intervento pubblico a sostegno del sistema creditizio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/crisi-finanziaria-e-intervento-pubblico-a-sostegno-del-sistema-creditizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/crisi-finanziaria-e-intervento-pubblico-a-sostegno-del-sistema-creditizio/">Crisi finanziaria e intervento pubblico a sostegno del sistema creditizio</a></p>
<p>1. La crisi finanziaria ed economica mondiale, che trae origine negli Stati Uniti dal progressivo deterioramento a partire dal 2006 della qualità dei c.d. mutui subprime, in un contesto che ne ha consentito la diffusione di tossicità come una vera e propria metastasi, è sicuramente una crisi che, se si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/crisi-finanziaria-e-intervento-pubblico-a-sostegno-del-sistema-creditizio/">Crisi finanziaria e intervento pubblico a sostegno del sistema creditizio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/crisi-finanziaria-e-intervento-pubblico-a-sostegno-del-sistema-creditizio/">Crisi finanziaria e intervento pubblico a sostegno del sistema creditizio</a></p>
<p><b>1. </b>La crisi finanziaria ed economica mondiale, che trae origine negli Stati Uniti dal progressivo deterioramento a partire dal 2006 della qualità dei c.d. mutui <i>subprime</i>, in un contesto che ne ha consentito la diffusione di tossicità come una vera e propria metastasi, è sicuramente una crisi che, se si eccettua la Grande Depressione, non ha precedenti. Essa ha messo in luce, da un lato, come uno <i>shock</i> che trae origine da una parte pur rilevante del sistema finanziario possa rapidamente propagarsi su scala internazionale divenendo globale e contagiando poi le economie reali e, dall’altro, che detto <i>shock</i> si è sviluppato in un quadro di regole internazionali, assolutamente inadeguato a cogliere tempestivamente i rischi di stabilità e liquidità del sistema[1]. Della crisi che ha investito i mercati finanziari colpisce infatti non solo la sua entità, ma anche l’evidenza dei limiti e delle insufficienze della <i>governance</i> dell’economia, divenuta globale &#8211; quando i sistemi normativi restavano invece nazionali &#8211; e stratificata in singole misure sempre contingenti, spesso inadeguate, e comunque prive di qualsiasi visione internazionale dei fenomeni economici e finanziari oltre che basate sulla cultura dominante della salvifica e alla fine equa regolazione del mercato e delle sue forze. Gli ultimi due decenni si sono infatti poggiati su questi capisaldi: a) liberalizzazione dei mercati nazionali e integrazione del mercato internazionale; b) diretto intervento statale nell’economia confinato a casi marginali e mera tutela delle fasce più deboli della popolazione.<br />
	La crisi ha messo in evidenza non solo l’ingenuità di una cultura che riteneva l’economia definitivamente svincolata e liberata dall’intervento pubblico (come una Nemesi l’intervento statuale ha invece scongiurato, sia pur ancora non del tutto, una crisi che poteva essere catastrofica e con conseguente possibile depressione), ma anche la contraddizione tra mercato ed economia globali, da un lato, e ordinamenti locali, dall’altro. O &#8211; ordinamenti[D1] [D2]  quest’ultimi che si sono rivelati, quando non scopertamente tolleranti degli egoismi nazionali, quantomeno incapaci di darsi e dare regole sovranazionali e garantirne il rispetto. <br />
	Ciò è avvenuto non per una qualche ideologia antimercato, come d’altronde è storicamente avvenuto nella grande crisi del ’29, quanto per la evidente inadeguatezza degli strumenti codificati nella cultura, ma anche negli ordinamenti, atti a fronteggiare l’emergenza e a disegnare nuove e più solide prospettive di sviluppo. Si consideri in proposito l’affievolimento nei fatti di uno dei principi costitutivi della economia di mercato, ovvero la necessità del fallimento delle società insolventi: ne sono prova le ripetute operazioni di salvataggio statale di intermediari che <i>non si possono</i> lasciare fallire perché il loro fallimento avrebbe effetti destabilizzanti sull’intero settore finanziario e di conseguenza economico internazionale, come appunto ha dimostrato drammaticamente il caso Lehman Brothers. <br />
	Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto nel ’29, l’internazionalizzazione che ha favorito la diffusione della crisi è stata al tempo stesso la condizione per affrontarla, mettendo in luce i limiti, ma anche le potenzialità della cooperazione internazionale. Questo contesto pone oggi la necessità di una riflessione critica su quale debba essere il ruolo dello Stato, <i>rectius</i> dei sistemi pubblici, nel rapporto con il  credito. </p>
<p><b>	2. </b>La crisi ha mostrato inequivocabilmente la necessità di una maggiore presenza dello Stato, facendo giustizia di ingenuità da liberalismo ottocentesco e favorendo sospette e repentine conversioni neo stataliste. Qui però sta il primo paradosso: quanto maggiore sembra essere la necessità della presenza dello Stato, tanto minore è la sua discrezionalità nella adozione delle misure necessarie per affrontare la crisifronteggiare l’emergenza. Basti considerare i rigidi confini nei quali l’Unione Europea ormai circoscrive le politiche dei Governi in materia economica. Confini oggi dati da: a) una politica monetaria che non rientra più nella sovranità dei Governi ma che è affidata alla Banca centrale europea (BCE). Perdere la sovranità monetaria &#8211; come ci ricorda Guarino[2] &#8211; significa avere perso sia il potere di emissione della moneta, dal momento che la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità; sia il c.d. “governo della liquidità”, che significa potere di fissazione dei tassi di cambio; sia il potere di stabilire i tassi di interesse; sia infine il diritto a promuovere manovre di svalutazione monetaria in funzione di crescita dell’economia; b) la necessità di rispettare i vincoli comunitari e, in particolare, il principio di libera e leale concorrenza all’interno della Unione Europea (il che implica la necessità di disciplinare rigidamente i c.d. aiuti di Stato, ovvero gli interventi di un&#8217;autorità pubblica nazionale, regionale o locale, effettuati con risorse pubbliche, per sostenere specifiche imprese o attività produttive); c) la impossibilità per i Governi di adottare politiche individuali e isolate in una economia sempre più globale (G8, G20). A ciò si aggiunge, per quanto riguarda l’Italia, l’elevatissimo debito pubblico che è il più alto tra i Paesi della Unione Europea (secondo le ultime rilevazioni di Banca d&#8217;Italia il debito pubblico italiano ha toccato un nuovo record superando i 1.800 miliardi di euro) ed è destinato ancora a salire nel 2010 raggiungendo il 112% del PIL (il 110,5% nel 2009 e il 105,9% nel 2008). <br />
	Eppure il problema di fondo dell’Europa non è tanto nei limiti posti agli Stati nazionali, quanto nell’incapacità di farsi altro da sé e della mera, defatigante mediazione tra Stati membri: la crisi e le risposte sostanzialmente “nazionali” alla crisi ne sono testimonianza ma anche, e ancor più, occasione drammaticamente perduta. <br />
	Ecco Qui sta un punto cruciale: non si può restare eternamente crisalide, senza maturare verso una forma più evoluta o, all’opposto, regredire verso l’origine primitiva. Non solo. La crisi sembra riproporre &#8211; qui sta il secondo paradosso &#8211; un ritorno al passato, ovvero la presenza di uno Stato che da mero regolatore diviene uno “Stato padrone”, se non addirittura &#8211; come è stato provocatoriamente definito &#8211; “Stato discarica”, ripercorrendo strade già percorse antiche e sbagliate[3]. Stato padrone a fronte di casi sempre più ricorrenti, come ad esempio sta avvenendo nel Regno Unito, dove la nazionalizzazione del sistema bancario &#8211; ovvero l&#8217;acquisizione del controllo di una società da parte del Governo di un Paese per evitarne il fallimento &#8211; è stata la misura adottata per aiutare i principali istituti bancari a fronteggiare la crisi. Si tratta di un intervento dell&#8217;ordine di 37 miliardi di sterline (circa 48 miliardi di euro) teso a ricapitalizzare le principali banche del Paese particolarmente colpite dalla vicendacrisi dei mutui <i>subprime</i>:<i> </i>dalla <i>Royal Bank of Scotland</i> alla Halifax <i>Bank of Scotland, </i>al <i>Lloyd Banking Group </i>(anche se non è una ricapitalizzazione per così dire “a costo zero” per le Banche, potendosi essendo realizzareta ad una serie di condizioni come il fatto che queste non paghino ai dirigenti esecutivi super bonus in contanti, che il Governo abbia diritto alla nomina dei vertici<b> </b>e alle<b> </b>decisioni sull&#8217;eventuale pagamento dei dividendi, che i beneficiari degli aiuti debbano sottostare a<b> </b>più severe regole di <i>Governance</i> e si impegnino ad una forte riduzione dei dividendi, ecc.). “Stato discarica” se pensiamo ai titoli tossici che vengono acquistati e non digeriti dal settore pubblico e che dovranno poi  essere smaltiti. Sotto questo profilo ad esempio, il piano messo a punto dal nuovo Ministro del Tesoro statunitense Tim Geithner (piano di una certa rilevanza considerato che il suo costo potrà variare da 500 a 1000 miliardi di dollari) contempla infatti, tra le altre misure, la costituzione di un fondo che fornirà capitali pubblici e finanziamenti al capitale privato per comprare gli <i>asset </i>tossici in modo da liberare i bilanci delle banche e lasciare al settore privato la determinazione del prezzo degli asset illiquidi. <br />
	3. In Italia &#8211; sia chiaro &#8211; la situazione è stata parzialmente diversa rispetto ad altri Paesi, relativamente al modello dello “Stato salvatore” , sia per quel che riguarda gli strumenti di intervento, sia per quanto concerne la cornice istituzionale[4]. Da noi gli effetti della crisi hanno reso necessaria l’adozione di una serie di misure d’urgenza (poi convertite in leggi) da parte del Governo volte a perseguire tre diversi obiettivi e con diversa intensità: sostegno del sistema creditizio per impedire che la crisi finanziaria si trasmettesse per intero  all’economia reale, ammortizzatori sociali per impedire che la crisi economica si trasformasse in crisi sociale,; sostegno limitato alle imprese. Pare insomma che le linee guida del Ministro dell’Economia, non senza qualche contraddizione in seno al Governo e alle forze sociali, ma comunque da valutare più che positivamente, siano state principalmente rivolte ad evitare la trasmissione della crisi dalla finanza all’economia, sostenere il reddito delle famiglie e confidare in una autonoma capacità selettiva e dinamica delle imprese. Occorre aggiungere che la situazione relativamente migliore dell’Italia rispetto a quella di altri Paesi è stata fortemente radicata nella nostra struttura economica e sociale e nel grado assai minore di finanziarizzazione: minor indebitamento di famiglie e imprese, nessuna bolla speculativa nel mercato immobiliare, Welfare familiare unitamente a quello pubblico. In particolare, quanto al primo obiettivo, il sostegno si è concretizzato in due decreti legge, d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 (convertito in l. 4 dicembre 2008, n. 190) e ulteriore d.l. 13 ottobre 2008, n. 15 (il decreto non è stato convertito, ma gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di esso sono stati fatti salvi ex art. 1, co. 2 della l. 190/2008). Con tali decreti si è inteso sia garantire la stabilità del sistema finanziario, sia dare liquidità al mercato anche al fine di assicurare la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, sia ripristinare la fiducia dei risparmiatori. A tal fine, nel primo provvedimento, il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentassero una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia. Si è disposto che tale sottoscrizione possa essere effettuata a condizione che l’aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato alla data di entrata in vigore del decreto e che vi sia un programma di stabilizzazione della banca interessata. Inoltre si è previsto che la sottoscrizione ministeriale sia effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia di una serie di elementi tra i quali: la sussistenza delle condizioni di inadeguatezza patrimoniale; la adeguatezza del piano di stabilizzazione della banca presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale; una politica dei dividendi approvata dall’assemblea della banca richiedente per il periodo di durata del programma di stabilizzazione. La normativa ha chiarito altresì che le azioni detenute dal Ministero, dalla data di sottoscrizione fino alla data della eventuale cessione, siano da considerarsi privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. Ne è conseguito che il Ministero non possa esercitare alcun diritto di voto negli organi sociali. Tuttavia il Ministero ha acquisito due importanti poteri di intervento nella gestione e nella <i>governance</i> bancaria. In primo luogo, fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dalla mano pubblica, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, sentita la Banca d’Italia. In secondo luogo, in presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, il Ministero, su proposta della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi secondo le procedure stabilite dal testo unico bancario. All’intervento diretto nel capitale azionario delle banche si è accompagnata l’adozione di forme di garanzia pubblica. Innanzi tutto, qualora al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d’Italia abbia erogato finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si può intendere prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. Il Ministero, a sua volta, può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. Inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane, ad integrazione dello schema assicurativo del fondo interbancario. <br />
	Il secondo decreto legge ha esteso l’ambito delle garanzie che potevano essere rilasciate dal Ministero fino al 31 dicembre 2009. Quest’ultimo infatti è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni. Inoltre gli si è data la possibilità di effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni. Si è disposto che le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni possano essere effettuate in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente. L’onere di tali operazioni per le banche è stato definito tenuto conto delle condizioni di mercato. Il Ministero, infine, è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, sempre a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, allo scopo di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento. Si è previsto che i crediti del Ministero derivanti dalle operazioni in esame fossero assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili. Tali operazioni sono state effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dell’adeguatezza del patrimonio della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte. Al Ministero è stata concessa la possibilità di effettuare le operazioni anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale. Quanto al secondo obiettivo, peraltro, strettamente collegato al primo, si è trattato di una serie di misure eterogenee contemplate nel d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in l. 29 gennaio 2009, n. 2. Fra le tante merita ricordare l’art. 12 del decreto che ha contemplato il “<i>Finanziamento dell&#8217;economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali” </i>prevedendo la disciplina dei c.d. “Tremonti-bond” (ovvero strumenti finanziari senza diritto di voto emessi da banche). Va menzionato in merito l’accordo del 25 marzo 2009 fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria italiana volto a garantire che i finanziamenti operati tramite la sottoscrizione dei c.d. “Tremonti bond” siano utilizzati al fine di finanziare prevalentemente le famiglie e le piccole e medie imprese. Con questo accordo, fra l’altro, l’ABI ha assunto degli importanti impegni in relazione alle politiche bancarie relative a famiglie e lavoratori (e, in particolare, le banche si impegnano a sospendere per almeno dodici mesi le rate dei mutui contratti da lavoratori che, nel frattempo, hanno perso il posto di lavoro). Infine, le banche si sono obbligate a ispirare a criteri di eticità e trasparenza le remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato e, in generale, ad adottare politiche di remunerazioni coerenti con i principi di prudente gestione del rischio.</p>
<p>4. Esiste un modello italiano di risposta alla crisi? O esiste un modello che deve essere valorizzato? Mi pare che la soluzione più corretta non sia né quella del liberismo puro, né quella del keynesismo puro, ma sia invece quella delle democrazie mature ed avanzate, che adottano i principi della c.d. “<i>social market economy</i>”, ovvero di quel sistema di sviluppo dell’economia volto a garantire, da un lato, la libertà del mercato e, dall’altro, la giustizia sociale armonizzandole tra loro. Principi cardine di tale sistema sono: il principio della libertà individuale, che implica la garanzia della libera iniziativa, della libertà di impresa, della libertà di mercato e della proprietà privata; il principio della solidarietà, che si basa sulla constatazione che le libertà individuali da sole non possano garantire la realizzazione della totalità degli individui e che quindi sia necessario un certo intervento da parte dello Stato al fine di garantire una adeguata giustizia sociale; infine il principio della sussidiarietà, che è presupposto indispensabile per l’armonizzazione tra libertà individuali e solidarietà. Tale principio, che si radica nel pensiero cattolico liberale, prevede che «una società, un’organizzazione o un’istituzione di ordine superiore a un’altra, non debba interferire nell’attività di quest’ultima, a essa inferiore, limitandola nelle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità, e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune»[5]. Nell’economia sociale di mercato tale principio implica che l’intervento regolatorio dello Stato deve aver luogo solo se strettamente necessario, ovvero solo laddove la libera azione individuale non garantisca il normale andamento del processo economico producendo distorsioni nel mercato o nella concorrenza e provocando un eccessivo disequilibrio sociale. <br />
Applicato alla realtà creditizia italiana il principio della sussidiarietà assume poi una particolare rilevanza in quanto il sistema italiano non è una realtà omogenea bensì pluralistica e diversificata, nella quale – lo ha dimostrato la crisi – le piccole banche, le casse locali, i crediti cooperativi hanno rappresentato la rete sociale di protezione che non ha necessitato dell’intervento dello Stato. Si tratta di realtà fortemente radicate sul territorio, straordinariamente vive e solide che vanno decisamente favorite e sostenute. Ecco dunque la necessità di un intervento statale che sia sempre mirato e mai omnicomprensivo e che si realizzi solo nel caso in cui i singoli istituti non siano in grado di far fronte a eventuali situazioni di crisi o di prevenirle. <br />
 Semmai il problema è un altro ed è l’ambiguità di fondo nella quale il sistema del credito si è finora mosso, come è brutalmente emerso durante la crisi. Da un lato c’è la necessità che le Banche si muovano prudenzialmente nella erogazione del credito e, più in generale, nella gestione e pianificazione delle proprie risorse patrimoniali: ciò perché una dotazione patrimoniale congrua consente di fronteggiare meglio eventuali inattese perdite; dall’altro, l’irrigidimento dei criteri adottati per l&#8217;erogazione dei crediti alle imprese, unite ad un significativo aumento del livello delle sofferenze, pone concretamente il rischio che la crisi finanziaria già in atto peggiori ulteriormente le prospettive di crescita dell’economia reale. Se il sistema bancario italiano può a ben ragione considerarsi nel suo complesso virtuoso, grazie soprattutto ad una struttura equilibrata dei bilanci e ad una minore esposizione agli strumenti e mercati più interessati dalle turbolenze, il problema della contrazione del credito alle imprese è indubbiamente aumentato. Una economia il cui tessuto produttivo appare concentrato su uno <i>standard</i> di piccole e medie imprese, con strutture finanziarie fragili, tendenzialmente sottocapitalizzate, esposte alla variabilità dei tassi a breve e alle fluttuazioni del ciclo economico, sostenute in larghissima misura dal sistema bancario (per le piccole e medie imprese oltre un terzo delle passività complessive è rappresentata dai debiti finanziari verso le banche). Finanziamento inoltre che per la piccola e media impresa è dato dalla prevalenza del debito bancario a breve termine (che rappresenta oltre i tre quarti del debito bancario complessivo). Ma il ricorso in questa entità al credito a breve denota anche che il ruolo delle banche si è tendenzialmente assestato &#8211; e non è poco &#8211; ad assicurare la continuità nel tempo del sostegno finanziario alla gestione ordinaria delle imprese. Ma è mancata probabilmente una visione di prospettiva, accompagnata alla creazione di percorsi strategici di crescita e di sviluppo delle imprese attraverso interventi di finanziamento a medio-lungo termine. <br />
Perché ciò è avvenuto? Nel nostro Paese il rapporto fra banche e imprese, specialmente quelle piccole e medie, si è tradizionalmente fondato su un sistema di tipo fortemente localistico in cui la relazione tra finanziatore e prenditore si è basata più che sull’analisi puntuale di indicatori economico-finanziari, su informazioni per così dire “non codificate”. Questo sistema si è giustificato con la necessità di ovviare alla sostanziale frammentarietà e mancanza di chiarezza dell’informazione fornita da larga parte delle imprese affidate che può essere ricondotta non solo a scelte deliberate volte ad allargare la provvista (si pensi al ricorso sistematico al multiaffidamento), ma anche ad altre circostanze quali, ad esempio, la ricerca di una compressione degli oneri fiscali, come pure l’esistenza di limiti sul piano delle competenze tecnico-manageriali presenti in azienda. Sta di fatto che in questo contesto il rapporto banca &#8211; impresa in Italia ha avuto come capisaldi: la creazione di una trama di conoscenze personali di lungo periodo dell’imprenditore e dell’azienda da parte della banca e il tendenziale ricorso alle garanzie reali ed a quelle personali fornite dall’imprenditore e da eventuali suoi garanti. Questo modello è stato messo in discussione dalla crisi oltreché da una serie di profonde trasformazioni intervenute nel mondo del credito e della finanza a livello nazionale ed internazionale: dai processi di cambiamento interno al sistema bancario, legati alla aggregazione e internazionalizzazione dei principali operatori del credito, alla definizione di nuove metodologie e di nuovi <i>standards</i> nella valutazione del rischio di credito[6]. <br />
Non è il caso di ripercorrere le ben note regole di “Basilea II”,  ovvero il sistema di ponderazione del rischio definito con il secondo accordo internazionale sui <i>ratios</i> patrimoniali delle banche. Di certo, nonostante la crisi, Basilea II ha rappresentato una “pietra miliare” nel cammino verso la stabilità e la solidità finanziaria e verso una normativa bancaria armonizzata a livello internazionale. Ed invero l’impatto di Basilea sulle piccole e medie imprese è di grande rilievo non tanto e non solo per i più elevati livelli di capitale richiesto, quanto per il cambiamento qualitativo dei processi di valutazione del credito (del resto già in atto nel mercato), processi che Basilea II ratifica e contribuisce a diffondere ulteriormente. Si pone tuttavia già oggi la necessità di rivedere e ripensare dette regole (si parla infatti di “Basilea III”), apportando modifiche che consentano di introdurre forme di maggiore trasparenza dei metodi utilizzati dalle agenzie di <i>rating</i> e che consentano, altresì, un processo di recupero di credibilità di tali agenzie, oggi ai minimi storici. Soprattutto emerge la necessità di riforme in punto di automatismi nell’utilizzo dei <i>rating </i>delle agenzie da parte degli intermediari, poiché in molti casi siamo di fronte ad una disciplina strutturata sulla misura delle grandi imprese e che pertanto risulta, sovente, sovrabbondante, inutilmente burocratica e alla fine non funzionale per le imprese di minori dimensioni, che poi rappresentano il tessuto fondante e peculiare della nostra economia. <br />
Emerge infine da questa crisi la consapevolezza che la globalizzazione dell’economia richiede con urgenza una disciplina giuridica pubblica anch’essa globale. Occorrono regole di diritto certe e controlli severi sul loro rispetto. Il che non mette di per sé al riparo dalla crisi, ma è comunque un passaggio necessario, poiché le crisi, come quella che stiamo vivendo, non si possono più affrontare solo né con misure di carattere meramente economico, néo con misure solo interne ai singoli Stati. Si può partire con piccole ma efficaci misure, ad esempio riducendo con coraggio le sconcertanti remunerazioni dei <i>managers</i>, spesso legate a bilanci drogati delle società. E’ un primo rimedio per la stabilizzazione dei mercati e la certezza dei risparmiatori. </p>
<p>_____________________________________<br />
<u>*<b>Il saggio è destinato alla pubblicazione nel numero monografico 3/2009 della Rivista “<i>Percorsi costituzionali</i>” dedicato a “<i>La Costituzione economica, oggi</i> (a cura di A. Chiappetti e R. Perna).</b></u><br />
<u> </u><br />
[1] E. Barucci-M. Messori, <i>Oltre lo shock: dal caos alla stabilità dei mercati finanziari</i>, Egea Editrice, Milano, 2009. <br />
[2] G. Guarino, <i>Eurosistema. Analisi e prospettive, </i>Giuffrè, Milano, 2006.<br />
[3] Entrambe le definizioni sono contenute in F. Cavazzuti, <i>Nuovi confini per lo Stato assicuratore?</i>, 2009, disponibile sul sito: <i>http://www.astrid-online.it/rassegna/25-02-2009/CAVAZZUTI_Stato-assicuratore_DEF.pdf.</i> <br />
[4] G. Napolitano, <i>Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali</i>, in <i>Giornale di diritto amministrativo</i>, 11, 2008, 1083 ss. <br />
[5] T. E. Frosini, <i>Sussidiarità (principio di)</i>, in <i>Enciclopedia del diritto</i>, Annali II, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2008.<br />
[6] Su questi temi sia consentito rinviare a<u>i saggi di</u> G. Cerrina Feroni, <i>Il rapporto banca e impresa: questioni aperte</i>, <u>e G. Morbidelli, <i>Basilea II: prime considerazioni,</i> </u>in G. Morbidelli-G. Cerrina Feroni (a cura di), <i>Banca e Impresa. Nuovi scenari, nuove prospettive</i>, Giappichelli, Torino, 2008.</p>
<p align=right><i>(pubblicto il 26.1.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/crisi-finanziaria-e-intervento-pubblico-a-sostegno-del-sistema-creditizio/">Crisi finanziaria e intervento pubblico a sostegno del sistema creditizio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Sestini Sull&#8217;onere dell&#8217;amministrazione di consentire all&#8217;impresa che faccia domanda di un aiuto «de minimis» di consentirle di optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti. Pubblica amministrazione &#8211; Domanda di aiuto «de minimis» &#8211; Superamento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere dell&#8217;amministrazione di consentire all&#8217;impresa che faccia domanda di un aiuto «de minimis» di consentirle di optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; Domanda di aiuto «de minimis» &#8211; Superamento del massimale &#8211; Onere di consentire all&#8217;impresa di di optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Secondo il vigente diritto euro-unitario e nazionale quando un&#8217;impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto «de minimis» che, a causa dell&#8217;esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l&#8217;importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l&#8217;amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti, al fine di non superare tale massimale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2017, proposto dall&#8217;INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi, Letizia Crippa, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Rossi in Roma, via IV Novembre 144; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro &amp; C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cevese, Andrea Santoro, Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00997/2016, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro &amp; C;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Andrea Rossi e Andrea Santoro;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; La Zennaro Giuseppe Legnami SAS aveva richiesto all&#8217;INAIL di accedere, sulla base dei parametri previsti dall&#8217;Avviso-quadro pubblico del 2013, ad un finanziamento per l&#8217;adozione di nuove misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell&#8217;art. 3, paragrafo 1, del Regolamento UE 1047/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; Secondo l&#8217;art. 3, paragrafo 2, del medesimo Reglamento,l&#8217;importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un&#8217;impresa unica non può superare, attualmente, l&#8217;importo di 200.000 Euro nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, avendo l&#8217;impresa interessata ricevuto nei due precedenti esercizi finanziari 2012 e 2013 incentivi per un valore di 90.000 Euro e, successivamente richiesto all&#8217;INAIL un aiuto pari a 130.000 Euro per il terzo esercizio, l&#8217;INAIL decideva di annullare il provvedimento di ammissione al beneficio, chiedendo la restituzione della somma di 65.000 Euro, conferita alla Zennaro a titolo di acconto, con gli interessi di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; in realtà , con nota del 12 giugno 2015 la società  Zennaro aveva chiesto all&#8217;INAIL se, al fine di evitare il superamento de quo, occorresse ridurre l&#8217;importo del contributo in sede di rendicontazione o presentare una variante progettuale che riducesse l&#8217;entità  del progetto previsto e, di conseguenza, l&#8217;importo del contributo e, non avendo ottenuto risposta, aveva optato per la seconda soluzione, presentando all&#8217;INAIL una variante del progetto che ne riduceva il costo complessivo a Euro 171.386,40 e, di conseguenza, aveva ridotto l&#8217;importo del contributo richiesto a Euro 111 401,16. Tuttavia l&#8217;INAIL, pur avendo reputato la variante del progetto ammissibile dal punto di vista tecnico, con decisioni del 5 ottobre e del 18 novembre 2015, non aveva ritenuto di poter ammettere la società  Zennaro al finanziamento, escludendo di poter procedere ad una concessione anche parziale se non a fronte di una rinuncia integrale dell&#8217;azienda al precedente finanziamento. Nella seconda decisione, l&#8217;INAIL aveva, in particolare, indicato che il nuovo contributo avrebbe potuto essere erogato solo ove la ditta avesse precedentemente rinunciato a quello precedentemente concesso, e non aveva quindi consentito alla Zennaro di rinunciare a parte degli aiuti concessi al fine di far rientrare la nuova erogazione rientrare nella soglia del minimis di euro 200.000.</p>
<p style="text-align: justify;">4 &#8211; La Zennaro ha pertanto impugnato di fronte al TAR per il Veneto il provvedimento di annullamento della concessione, ritenendo che l&#8217;INAIL avesse violato: </p>
<p style="text-align: justify;">4.1 &#8211; l&#8217;art. 3, paragrafi 4 e 7, e l&#8217;art. 6, paragrafi 4 e 5, del Regolamento UE 1047/2013 nonchè gli artt. 4 e 17 dell&#8217;Avviso quadro del 2013, non implicando, le previsioni degli art. 3 e 6 del Regolamento, la necessità  che l&#8217;impresa che abbia superato nel corso dei tre esercizi la soglia dei 200.000 Euro debba restituire in toto il finanziamento concesso, senza avere la possibilità  di ridurre l&#8217;importo concesso al predetto limite, dovendosi quindi interpretare la previsione dell&#8217;Avviso pubblico in senso conforme; </p>
<p style="text-align: justify;">4.2 &#8211; l&#8217;art. 3 paragrafo 7, del Regolamento UE 1047/2013, l&#8217;art. 12 della legge n. 241/90 e gli artt. 4, 17, 18 e 24 dell&#8217;Avviso quadro del 2013, avendo l&#8217;INAIL errato nel ritenere inammissibile la richiesta di riduzione del contributo soltanto perchè ciò non era espressamente contemplato nell&#8217;avviso pubblico, dovendo invece essere compiuta un&#8217;interpretazione conforme alla norma euro-unitaria (artt. 3 e 6 del Regolamento 1047/2013). Si sarebbe verificata, inoltre, una violazione dell&#8217;art. 12 della legge n. 241/90 per il mancato rispetto da parte dell&#8217;INAIL dei criteri da dover utilizzare per la determinazione dei contributi da concedere.</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; Inoltre, la ricorrente con motivi aggiunti ha ritenuto altresì violati:</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 &#8211; gli artt. 3 e 10 bis della l. 241/90, per l&#8217;illogicità  e la contraddittorietà  della motivazione posta alla base dell&#8217;annullamento del provvedimento di concessione senza rispettare i diritti di partecipazione dell&#8217;interessata;</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 &#8211; l&#8217;art. 3, paragrafi 4 e 7, e l&#8217;art. 6, paragrafi 4 e 5, del Regolamento UE 1047/2013 e gli artt. 4 e 17 dell&#8217;Avviso quadro del 2013, essendo stato annullato il provvedimento di concessione solo perchè l&#8217;impresa aveva superato la soglia, senza valutare la possibilità  di concedere una riduzione dell&#8217;aiuto per farla rientrare nella soglia limite.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3 &#8211; l&#8217;art. 3, paragrafo 7, del Regolamento 1047/2013, l&#8217;art. 12 della legge n. 241/90; gli artt. 4, 7, 18, 24 dell&#8217;Avviso del 2013, avendo l&#8217;INAIL errato nel rigettare l&#8217;istanza di riduzione solo perchè non espressamente contemplata nell&#8217;Avviso pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; Il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Zennaro giudicando illegittimo il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione, ed in particolare ha accolto nel merito il secondo motivo e il terzo motivo aggiunto ed assorbito i restanti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 &#8211; In particolare, secondo il giudice di primo grado l&#8217;amministrazione aveva violato l&#8217;obbligo di legare la concessione dell&#8217;aiuto a criteri oggettivi secondo le previsioni dell&#8217;art. 12 della legge n. 241/90, avendo la stessa indebitamente negato la possibilità  dell&#8217;impresa di rimodulare o restituire parte dell&#8217;aiuto, e richiesto la totale restituzione dell&#8217;anticipo, senza che tale decisione fosse fondata su alcuna base normativa. Infatti, ha argomentato il giudice di primo grado, nonostante l&#8217;annullamento del provvedimento e la richiesta di restituzione facessero richiamo alla disciplina del sopra richiamato art. 3, paragrafo 7, la possibilità  di un tale intervento non era prevista dall&#8217;Avviso pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 &#8211; La sentenza appellata, inoltre, ha ritenuto illegittimo il comportamento dell&#8217;amministrazione resistente nella misura in cui ha leso un&#8217;aspettativa che aveva indebitamente generato nella ricorrente, avendo concesso il contributo senza prima valutare precedenti finanziamenti che la stessa impresa aveva ricevuto e che l&#8217;avrebbero portata a superare la soglia di Euro 200.000.</p>
<p style="text-align: justify;">7 &#8211; L&#8217;INAIL ha proposto appello, deducendo di aver correttamente annullato il provvedimento di concessione in toto, poichè l&#8217;impresa avrebbe dovuto procedere ad una rimodulazione del suo progetto precedentemente alla fase di concessione dell&#8217;aiuto, e non successivamente come avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; In particolare, secondo l&#8217;Amministrazione una lettura combinata delle disposizioni dell&#8217;articolo 3, paragrafi 2, 4 e 7, e del regolamento n. 1407/2013, porta a ritenere che gli aiuti «de minimis» debbano essere considerati concessi nel momento in cui all&#8217;impresa  accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Pertanto, ha argomentato l&#8217;INAIL, l&#8217;impresa, che già  in fase di richiesta dell&#8217;aiuto era o comunque avrebbe dovuto essere consapevole che la concessione di Euro 130.000 l&#8217;avrebbe portata a superare la soglia del <i>de</i> <i>minimis,</i> avrebbe dovuto rimodulare la sua richiesta già  in quella sede, anzichè attendere che l&#8217;aiuto le venisse prima concesso e poi legittimamente negato previo annullamento del provvedimento di concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3 &#8211; L&#8217;Amministrazione resistente ha concluso, pertanto, che la proposta di eventuali correttivi successivi alla fase di ammissione da parte dell&#8217;impresa non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta, dovendo eventualmente essere presentata nel corso della fase che precede la concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">8 &#8211; La società  Zennaro ha a propria volta contestato l&#8217;interpretazione avanzata dall&#8217;INAIL sostenendo, in primo luogo, che le disposizioni dell&#8217;avviso pubblico sarebbero le uniche applicabili, in quanto risulterebbe dall&#8217;articolo 3, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 1407/2013 che spetta al «regime giuridico nazionale applicabile» determinare il momento in cui «all&#8217;impresa  accordato (&#8230;) il diritto di ricevere gli aiuti». In secondo luogo, l&#8217;odierna resistente ha ritenuto che l&#8217;articolo 6, paragrafo 5, del medesimo Regolamento, che sancisce l&#8217;obbligo per uno Stato membro di comunicare alla Commissione tutte le informazioni che quest&#8217;ultima ritiene necessarie, riguardi solo gli aiuti effettivamente ricevuti dall&#8217;impresa, e non quelli solo ipoteticamente previsti a seguito dell&#8217;ammissione dell&#8217;impresa stessa al novero dei possibili beneficiari. In terzo luogo, infine, l&#8217;impresa odierna resistente ritiene che la normativa in materia di aiuti «de minimis» sia stata adottata non per penalizzare le imprese, ma, al contrario, per consentire aiuti di importo limitato semplificando gli oneri amministrativi connessi. L&#8217;interpretazione restrittiva proposta dall&#8217;INAIL circa la possibilità  di accesso ai contributi condurrebbe pertanto ad applicazioni, penalizzanti per le imprese, contrarie alla ratio di tale normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">9 &#8211; La III Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e ritenuto necessario proporre questione pregiudiziale interpretativa dell&#8217;art. 3, par. 4 e 7, e dell&#8217;art. 6, par. 4 e 5, del Regolamento UE 1047/2013, proponendo alla Corte di Giustizia il quesito:<i>&#8220;se le regole in materia di concessione degli aiuti fissate dagli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretate nel senso che per l&#8217;impresa richiedente, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile in virtà¹ del cumulo con pregressi contributi, sia possibile &#8211; sino alla effettiva erogazione del contributo richiesto &#8211; optare per la riduzione del finanziamento (mediante modifica o variante al progetto) o per la rinuncia (totale o parziale) a pregressi contributi, eventualmente già  percepiti, al fine di rientrare nel limite massimo erogabile; e se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le diverse prospettate opzioni (variante o rinuncia) valgono anche se non previste espressamente dalla normativa nazionale e/o dall&#8217;avviso pubblico relativo alla concessione dell&#8217;aiuto&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">10 &#8211; Con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2020, la Corte di Giustizia, con riferimento al primo quesito, ha fornito la seguente risposta: &#8220;<i>gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un&#8217;impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell&#8217;esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l&#8217;importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari, previsto dall&#8217;articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti, al fine di non superare tale massimale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1 &#8211; In particolare, la Corte di Giustizia, premesso che &#8220;<i>tanto l&#8217;articolo 3 di tale regolamento &#8211; che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato &#8211; quanto l&#8217;articolo 6 di detto regolamento &#8211; che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto &#8211; devono essere interpretati restrittivamente&#8221;</i> (punto 27 della sentenza), stabilisce, da una parte, che &#8220;<i>dal tenore letterale dell&#8217;art. 3 paragrafo 7 risulta che il momento in cui occorre valutare se il cumulo con altri aiuti «de minimis» superi il massimale «de minimis»  quello della «concessione» dell&#8217;aiuto&#8221;</i> (punto 29 della sentenza), dall&#8217;altra, che &#8220;<i>esso non può, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere considerato concesso alla data della sua erogazione</i>&#8221; (punto 34 della sentenza).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2 &#8211; Con riferimento al secondo quesito, la Corte di Giustizia fornisce la seguente risposta: &#8220;<i>gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest&#8217;ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di Euro 200.000 nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari, previsto dall&#8217;articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità , per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell&#8217;aiuto «de minimis»&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3 &#8211; D&#8217;altro lato, prosegue la Corte di Giusitizia, &#8220;<i>per quanto riguarda l&#8217;articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1407/2013, tali disposizioni prevedono che, «prima di concedere l&#8217;aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all&#8217;impresa interessata (&#8230;) relativa a qualsiasi altro aiuto &quot;de minimis&quot; ricevuto (&#8230;) durante i due esercizi finanziari precedenti e l&#8217;esercizio finanziario in corso» e, in tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana, che «uno Stato membro concede nuovi aiuti &quot;de minimis&quot; (&#8230;) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l&#8217;importo complessivo degli aiuti &quot;de minimis&quot; concessi all&#8217;impresa interessata a un livello superiore al massimale». Risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinchè siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire prima di concedere l&#8217;aiuto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">10.4 &#8211; Più precisamente, secondo la Corte di Giustizia, &#8220;<i>il regolamento n. 1407/2013 non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto, riducendone l&#8217;importo o rinunciando ad aiuti precedenti, al fine di rispettare il massimale «de minimis» e non impone, pertanto, alcun obbligo in tal senso agli Stati membri. Dall&#8217;altro, come risulta dai punti 42 e 43 della presente sentenza, gli Stati membri possono consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto, al fine di evitare che la concessione di un nuovo aiuto «de minimis» porti l&#8217;importo complessivo degli aiuti accordati a superare il massimale «de minimis», qualora tali modifiche siano effettuate prima della concessione dell&#8217;aiuto «de minimis» (punto 45 della sentenza)&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">11 &#8211; L&#8217;amministrazione appellante ha prodotto ulteriore memoria difensiva, con la quale ha ritenuto che l&#8217;interpretazione risultante dalla pronuncia della Corte di Giustizia, confinando la possibilità  di rimodulare la richiesta di finanziamento in riduzione al solo momento antecedente alla concessione del beneficio, confermi la legittimità  del suo impugnato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12 &#8211; Ai fini della decisione, deve essere esaminata l&#8217;interpretazione data dalla Corte di Giustizia agli articoli 3 e 6 del Regolamento UE 1047/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1 &#8211; In particolare, dall&#8217;interpretazione data al disposto dell&#8217;art. 3, paragrafo 7, si evince che il momento nel quale occorre valutare se il cumulo con altri aiuti superi il massimale «de minimis»  quello della concessione, mentre, dalla formulazione dell&#8217;art. 3 paragrafo 4 risulta, altresì, che gli aiuti «de minimis» sono considerati «concessi nel momento in cui all&#8217;impresa  accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti &quot;de minimis&quot; all&#8217;impresa».</p>
<p style="text-align: justify;">12.2 &#8211; Il momento in cui l&#8217;aiuto viene effettivamente concesso creando in capo all&#8217;impresa il diritto a riceverlo, che segna anche il limite entro cui il medesimo può essere eventualmente ridotto, deve essere quindi definito dal giudice a quo alla stregua della vigente disciplina nazionale e del bando nazionale di riferimento, che a propria volte devono essere però interpretati in senso conforme alla luce della specifica disciplina euro-unitaria di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3 -In particolare, prima di concedere l&#8217;aiuto lo Stato, secondo il testo italiano del Regolamento &#8220;<i>richiede una dichiarazione all&#8217;impresa interessata (&#8230;) relativa a qualsiasi altro aiuto &quot;de minimis&quot; ricevuto (&#8230;) durante i due esercizi finanziari precedenti e l&#8217;esercizio finanziario in corso&#8221;,</i>ma, secondo tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana lo Stato &#8220;<i>concede nuovi aiuti &quot;de minimis&quot; (&#8230;) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l&#8217;importo complessivo degli aiuti &quot;de minimis&quot; concessi all&#8217;impresa interessata a un livello superiore al massimale».</i>Secondo l&#8217;espressa pronuncia della Corte di Giustizia, &#8220;r<i>isulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinchè siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire prima di concedere l&#8217;aiuto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">12.4 &#8211; Il dato letterale della norma euro-unitaria di riferimento , quindi, ritenuto chiaro nel sancire che il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo. Ne discende che l&#8217;offerta di riduzione del contributo, essendo intervenuta prima della verifica da parte dell&#8217;Amministrazione circa il non complessivo superamento dell&#8217;importo &#8220;de minimis&#8221;,  stata effettuata prima della concessione del contributo, conseguendone l&#8217;erroneità , e quindi l&#8217;illegittimità , del diniego in quanto motivato dall&#8217;impossibilità  di rinunciare parzialmente a un contributo già  erogato, posto che il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non poteva configurare, secondo l&#8217;ordinamento unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia, una concessione del contributo almeno fino all&#8217;esito favorevole della verifica del non superamento del limite &#8220;de minimis&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5 &#8211; Ne consegue la esattezza della sentenza del TAR di annullamento del diniego e, quindi, l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">13 &#8211; L&#8217;appello risulta altresì infondato sotto l&#8217;ulteriore profilo evocato dal secondo quesito posto alla Corte di Giustizia. Dalla sopraindicata ricostruzione della disciplina unionale non emerge, in particolare, nessuna disposizione volta ad imporre agli Stati membri di consentire alle imprese di ridurre l&#8217;entità  del finanziamento richiesto al fine di rientrare nel &#8220;<i>de minimis</i>&#8220;, dovendo gli Stati membri attenersi al principio di cooperazione di cui all&#8217;art. 4, paragrafo 3, TUE e, quindi, agevolare il rispetto delle norme applicabili agli aiuti di Stato «<i>istituendo modalità  di controllo tali da garantire che l&#8217;importo complessivo degli aiuti &quot;de minimis&quot; concessi a un&#8217;impresa unica secondo la norma &quot;de minimis&quot; non superi il massimale complessivo ammissibile</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">13.2 &#8211; Ne discende che, una volta garantito il non superamento del massimale complessivo ammissibile, la procedura di concessione degli aiuti rimane disciplinata dalla normativa nazionale, così come disposto dall&#8217;art. 3 paragrafo 4 del Regolamento 1047/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3 &#8211; Viene quindi in rilievo anche la dedotta violazione, debitamente accertata dal giudice di primo grado, dell&#8217;art. 12 della legge n. 241/90 e degli artt. 4, 7, 18, 24 dell&#8217;Avviso del 2013, avendo l&#8217;INAIL errato nel rigettare l&#8217;istanza di riduzione solo perchè non espressamente contemplata nell&#8217;Avviso pubblico, senza valutare la possibilità  di concedere una riduzione dell&#8217;aiuto per farla rientrare nella soglia limite, con una motivazione illogica e contraddittoria e con la conseguente lesione dell&#8217;aspettativa che aveva indebitamente generato nella ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4 &#8211; Più in particolare, considera il Collegio che l&#8217;attività  amministrativa svolta dall&#8217;INAIL doveva necessariamente conformarsi, sotto il profilo del diritto nazionale applicabile, ai principi di imparzialità  e buon andamento sanciti dall&#8217;art. 67 della Costituzione, che implicano la necessità  per l&#8217;Amministrazione di perseguire nel modo più efficace e tempestivo possibile le specifiche finalità  d&#8217;interesse pubblico affidate, mediante il completo utilizzo, secondo criteri di efficienza economica, delle risorse finanziarie disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">13.5 &#8211; In tal senso l&#8217;INAIL, ente pubblico munito di potestà  pubblicistiche finalizzate alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, non poteva neppure parzialmente abdicare al suo ruolo e alla sua stessa ragione di esistenza scegliendo, fra le diverse interpretazioni giuridiche del contesto normativo di riferimento in astratto possibili, quella più distante dal perseguimento delle proprie finalità  pubblicistiche ed anche più distante dall&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;affidamento dell&#8217;impresa interessata che, secondo la predetta indebita ricostruzione normativa, avrebbe potuto usufruire, al fine di realizzare la progettate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, di un importo pari a di 90.000 Euro a fronte di un importo massimo legittimamente erogabile pari ad Euro 200.000, in contrasto con la <i>ratio</i>della disciplina applicata e dell&#8217;Avviso del 2013, volta ad incentivare gli investimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e non a penalizzare le imprese rispettose della normativa comunitaria applicabile.</p>
<p style="text-align: justify;">14 &#8211; In conclusione, così come statuito dal TAR, secondo il vigente diritto euro-unitario e nazionale quando un&#8217;impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto «de minimis» che, a causa dell&#8217;esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l&#8217;importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l&#8217;amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti, al fine di non superare tale massimale.</p>
<p style="text-align: justify;">15- L&#8217;appello deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.14024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-12-2020-n-14024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-12-2020-n-14024/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.14024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-12-2020-n-14024/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.14024</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti Siae Societa&#8217; Italiana degli Autori ed Editori, Lea Associazione Liberi Editori ed Autori non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Emergenza covid : sull&#8217; art. 90 DL 18/20 ( Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; emergenza Covid 19 &#8211; imprese e lavoratori dello spettacolo &#8211; Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura ex art 90 D.L. 18/2020 &#8211; Â erogazione del beneficio &#8211; categorie di soggetti beneficiari &#8211; distribuzione a pioggia &#8211; va esclusa &#8211; requisito soggettivo dello &#8220;stato di bisogno&#8221; &#8211; non è previsto dal legislatore &#8211; definizione delle condizioni per l&#8217;accesso al beneficio- sono demandate all&#8217;Amministrazione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 90 del D.L. 18/2020 si è limitato ad individuare la platea delle categorie di soggetti beneficiari di una percentuale dell&#8217;equo compenso, senza stabilire direttamente i requisiti ed i criteri per l&#8217;erogazione del beneficio, demandando ad apposito decreto ministeriale il compito di precisare i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio ed i criteri per l&#8217;attribuzione dello stesso, senza fornire specifiche indicazioni, salvo quella, estremamente generica, di tener conto &#8220;anche&#8221; del livello di reddito dei destinatari.<br /> Si tratta di una condizione minimale per l&#8217;erogazione di qualunque misura di sostegno, che risulterebbe altrimenti ingiustificata, che limita l&#8217;ampio potere attribuito all&#8217;Amministrazione, escludendo la distribuzione &#8220;a pioggia&#8221; delle risorse disponibili in funzione del numero dei beneficiari, imponendo di tener conto, tra i parametri, &#8220;anche&#8221; (ma non solo) quello dell&#8217;autonoma capacità  economica.<br /> Non si tratta di una misura di sostegno destinata ad operare solo come sussidio con funzione &#8220;assistenziale&#8221; (volto a proteggere in modo diverso le distinte categorie di professionisti che si caratterizzano per la diversa stabilità  delle entrate instabili e per la diversa capacità  di autosostegno e di produrre redditi in modo autonomo reimpiegandosi temporaneamente in diverso settore lavorativo etc.), ma ha anche una funzione di &#8220;misura compensativa&#8221; del danno prodotto dal fermo attività  autoritativamente disposto per fronteggiare la pandemia -come si evince dall&#8217;incipit dell&#8217;art. 90 che recita: &#8220;Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al DL n. 6/2020&#8243;Â &#8211; che ha inciso diversamente a seconda della specifica categoria professionale di appartenenza (anche a ragione della diversa possibilità  di riallocazione alternativa delle risorse), per cui va commisurato al sacrificio sopportato per assicurare la soddisfazione del preminente interesse generale alla salute della collettività , che è di diversa entità  e gravità  nelle diverse categorie produttive. Per tale motivo il legislatore dell&#8217;emergenza non ha previsto il requisito soggettivo dello &#8220;stato di bisogno&#8221; come unico parametro per il riconoscimento del diritto all&#8217;erogazione del sussidio in parola, ma ha attribuito rilevanza anche ad altre circostanze, demandando all&#8217;Amministrazione la definizione delle condizioni per l&#8217;accesso al beneficio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 14024/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04318/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2020, proposto da<br /> Stefano Battaglia, Giuseppe Coccorullo, Vincenzo Cascio, Angelo Del Priore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Siae Societa&#8217; Italiana degli Autori ed Editori, Lea Associazione Liberi Editori ed Autori non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;art. 2 del decreto interministeriale Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, &#8220;Disposizioni attuative dell&#8217;art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18&#8221; pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020;<br /> di tutti gli atti a tale atto comunque connessi, coordinati e conseguenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. n. 137/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto;</p>
<p> I ricorrenti premettono di appartenere alla categoria dei mandatari SIAE &#8211; composta da circa 500 operatori (che forniscono lavoro a circa 1200 lavoratori), che raccolgono circa l&#8217;80% del diritto d&#8217;autore nazionale &#8211; colpita economicamente dalla sospensione dell&#8217;attività  di spettacolo a causa delle misure emergenziali per fronteggiare la pandemia da Coronavirus 19 disposto dal D. Legge n.18/2020 che ha determinato una riduzione delle entrate per l&#8217;intero settore.<br /> Per sostenere economicamente le imprese ed i lavoratori dello spettacolo il Governo ha apprestato provvidenze con il medesimo D.L. n.18/2020, il quale, all&#8217;art. 90 -Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura &#8211; ha previsto che <em>&#8220;Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all&#8217;articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell&#8217;anno 2019, ai sensi dell&#8217;articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività  di riscossione dei diritti d&#8217;autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all&#8217;articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633&#8221;.</em><br /> <em>Con decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonchè le modalità  attuative della disposizione di cui al comma 1</em>&#8220;.<br /> Con il ricorso in esame i predetti impugnano il Decreto in epigrafe &#8211; adottato in attuazione dell&#8217;art. 90 DL 18/2020 soprariportato- nella parte in cui stabilisce, all&#8217;art. 2, che: <em>&#8220;La quota di cui all&#8217;art. 71 octies , comma 3 bis, dei compensi incassati nell&#8217;anno 2019, ai sensi dell&#8217;art. 71 septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 13.536.000 euro è così¬ ripartita: a) il 50% pari a euro 6.768.000, è destinato agli autori; b) il 45% pari ad euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori; c) il 5% pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività  di riscossione dei diritti d&#8217;autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (di seguito &#8220;mandatari)&#8221;.</em><br /> Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione ed errata applicazione ed interpretazione di legge. Eccesso di potere; 2) Illegittimità  per violazione degli obblighi di imparzialità  e buona amministrazione. 3) Illegittimità  per mancanza assoluta di motivazione.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con memoria scritta a difesa del proprio operato in cui, premesse alcune eccezioni in rito, invoca l&#8217;ampio potere decisionale attribuito dal DL, contestando la correttezza dell&#8217;interpretazione datane dai ricorrenti.<br /> La parte di ricorrente ha depositato note d&#8217;udienza in vista della trattazione dell&#8217;istanza cautelare.<br /> Con ordinanza n. 4656 dell&#8217;8 luglio 2020, è stata fissata la sollecita fissazione per la decisione del ricorso nel merito.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 10.11.2020, udito il difensore della parte ricorrente mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Costituisce oggetto di controversia il decreto in epigrafe con cui, in attuazione dell&#8217;art. 90 del DL 18/2020 (conv. Legge n. 27/2020) è stata disposta la ripartizione delle quote tra le diverse categorie di soggetti beneficiari del 10% delle risorse riscosse a titolo di compenso per copia privata di cui all&#8217;art. 71 octies, comma 3 bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633.<br /> Si può prescindere dall&#8217;esaminare la questione dell&#8217;inammissibilità  del gravame per mancata evocazione in giudizio delle categorie di beneficiari effettivamente controinteressate &#8211; che non si limitano alla SIAE (che, anzi, non ha alcun interesse diretto e personale al riparto del contributo in questione tra le diverse categorie di soggetti), bensì¬ le categorie di appartenenza delle professionalità  artistiche che si vedrebbero, in caso di accoglimento del ricorso, ridurre la quota spettante &#8211; dato che il ricorso va comunque respinto in quanto infondato.<br /> Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti denunciano l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 2 del DI impugnato per eccesso di potere in quanto sarebbe stato ampliato il contenuto della delega contenuta nell&#8217;art. 90 del D.L. 18/2020 &#8211; che verrebbe ad essere in tal modo violato &#8211; che aveva previsto che il sostegno fosse destinato a tutti i soggetti appartenenti alle categorie individuate (Autori, Artisti interpreti ed esecutori, Mandatari), senza prevedere una distinzione, in termini di quota percentuale, in ragione dell&#8217;appartenenza alle diverse categorie; per cui il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe introdotto una discriminazione che non trova fondamento nè nella lettera dell&#8217;art. 90 del DL 18/2020, nè nella sua ratio. Ad avviso dei ricorrenti tale misura di sostegno è finalizzata ad erogare un ausilio generalizzato al settore con carattere di universalità .<br /> Con il secondo mezzo di gravame si contesta la scelta del DM in epigrafe di destinare solo il 5% delle somme disponibili ai mandatari, che penalizzerebbe eccessivamente la categoria &#8211; composta da 500 operatori, che forniscono lavoro a circa 1200 lavoratori, e raccolgono circa l&#8217;80% del diritto d&#8217;autore nazionale &#8211; in contrasto con il principio di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, dato che la situazione emergenziale ha colpito tutti gli operatori, nonchè in contrasto con il principio di equità  (anche perchè gli Autori e Associazione Italiana Editori possono beneficiare di altre misure come il Fondo Emergenziale previsto dall&#8217;art. 89 del medesimo DL 18/2020, che ammonta a circa 245 milioni di Euro, e l&#8217;AIE di ulteriori 50-60 milioni di Euro previsti dall&#8217;art. 183 del DL n.34/2020).<br /> Le doglianze possono essere trattate congiuntamente.<br /> La prospettazione dei ricorrenti non è condivisibile.<br /> L&#8217;art. 90 del D.L. 18/2020 si è limitato ad individuare la platea delle categorie di soggetti beneficiari di una percentuale dell&#8217;equo compenso, senza stabilire direttamente i requisiti ed i criteri per l&#8217;erogazione del beneficio, demandando ad apposito decreto ministeriale il compito di precisare i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio ed i criteri per l&#8217;attribuzione dello stesso, senza fornire specifiche indicazioni, salvo quella, estremamente generica, di tener conto &#8220;anche&#8221; del livello di reddito dei destinatari.<br /> Si tratta di una condizione minimale per l&#8217;erogazione di qualunque misura di sostegno, che risulterebbe altrimenti ingiustificata, che limita l&#8217;ampio potere attribuito all&#8217;Amministrazione, escludendo la distribuzione &#8220;a pioggia&#8221; delle risorse disponibili in funzione del numero dei beneficiari, imponendo di tener conto, tra i parametri, &#8220;anche&#8221; (ma non solo) quello dell&#8217;autonoma capacità  economica.<br /> Pertanto l&#8217;interpretazione della norma emergenziale proposta dalla parte ricorrente, secondo cui il decreto impugnato avrebbe dovuto ripartire i fondi tra le diverse categorie solo sulla base del requisito reddituale, non trova fondamento nella lettera della disposizione in parola, essendo l&#8217;avverbio utilizzato (&#8220;anche&#8221;) chiaramente indicativo del fatto che le condizioni reddituali costituiscono solo uno dei parametri da tenere in considerazione nello stabilire i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio; requisito cui il legislatore dell&#8217;emergenza non ha attribuito un &#8220;peso determinante&#8221; (in tal caso avrebbe utilizzato espressioni diverse, tipo tenendo conto &#8220;prevalentemente&#8221; del reddito dei destinatari).<br /> Non può neppure essere condivisa la ricostruzione della ratio della norma in parola operata dalla parte ricorrente, ove desume il carattere universalistico del beneficio in esame dall&#8217;asserita sua funzione di fornire un ausilio generalizzato <em>&#8220;a favore di tutti i soggetti indistintamente, senza distinguere a seconda della categoria produttiva di appartenenza&#8221;Â </em>in quanto tutti parimenti colpiti. In realtà , la ratio dell&#8217;intervento è pìù complessa. Non si tratta di una misura di sostegno destinata ad operare solo come sussidio con funzione &#8220;assistenziale&#8221; (volto a proteggere in modo diverso le distinte categorie di professionisti che si caratterizzano per la diversa stabilità  delle entrate instabili e per la diversa capacità  di autosostegno e di produrre redditi in modo autonomo reimpiegandosi temporaneamente in diverso settore lavorativo etc.), ma ha anche una funzione di &#8220;misura compensativa&#8221; del danno prodotto dal fermo attività  autoritativamente disposto per fronteggiare la pandemia -come si evince dall&#8217;incipit dell&#8217;art. 90 che recita: <em>&#8220;Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al DL n. 6/2020&#8243;Â </em>&#8211; che ha inciso diversamente a seconda della specifica categoria professionale di appartenenza (anche a ragione della diversa possibilità  di riallocazione alternativa delle risorse), per cui va commisurato al sacrificio sopportato per assicurare la soddisfazione del preminente interesse generale alla salute della collettività , che è di diversa entità  e gravità  nelle diverse categorie produttive. Per tale motivo il legislatore dell&#8217;emergenza non ha previsto il requisito soggettivo dello &#8220;stato di bisogno&#8221; come unico parametro per il riconoscimento del diritto all&#8217;erogazione del sussidio in parola, ma ha attribuito rilevanza anche ad altre circostanze, demandando all&#8217;Amministrazione la definizione delle condizioni per l&#8217;accesso al beneficio.<br /> Le ragioni del riparto delle quote nella misura in contestazione sono state illustrate dall&#8217;Amministrazione resistente, chiarendo che la categoria di professionisti dello spettacolo sopraindicate hanno subito un&#8217;inaspettata e drastica riduzione delle entrate, non compensata dalla possibilità  di fruire dei benefici a carico dell&#8217;INPS, per cui è stato necessario prevedere l&#8217;erogazione di un sussidio per quelli pìù colpiti, che, <em>&#8220;non titolari di partita IVA, non hanno potuto ottenere i 600 euro mensili stanziati per i liberi professionisti, non hanno avuto accesso alla C.I.G., nè al prestito a fondo perduto etc&#8221;, e con reddito complessivo fino a 20.000 euro&#8221;.</em><br /> L&#8217;Amministrazione ha rappresentato di aver previsto di destinare solo una quota ridotta (pari al 5%) di tale fondo alla categoria dei &#8220;mandatari&#8221;, in quanto <em>&#8220;non hanno nulla a che vedere con l&#8217;istituto della copia privata nè con la finalità  che, normalmente, il comma 3 bis dell&#8217;art. 71 octies remunera&#8221;</em>, precisando che si tratta &#8220;<em>di circa. 500 persone, che operano dunque con autonomia di mezzi, in regime di libera impresa, assumendosene il rischio da ciò derivante&#8221;</em>. Inoltre precisa che tali imprese hanno alle dipendenze, di solito <em>&#8220;dipendenti e collaboratori che, al pari di ogni altro in Italia, avranno potuto accedere alla C.I.G. o alle altre misure stanziate/raccomandate dal Governo per far fronte all&#8217;emergenza in atto&#8221; e che &#8220;rappresentanza per la SIAE e per gli altri organismi di gestione collettiva dei diritti d&#8217;autore, essendo titolari di partite IVA, avranno ben potuto usufruire (&#038;) delle misure stanziate per i soggetti IVA dal D.L. &#8220;Cura Italia&#8221; e dal successivo D.L. n.34 del 19 maggio 2020, c.d. &#8220;Riparti Italia</em>&#8220;. A tali benefici si aggiunge la recente introduzione di un&#8217;ulteriore misura, deliberata dalla SIAE, che <em>&#8220;dato il carattere di eccezionalità  dell&#8217;emergenza in atto, giÃ  nel mese di aprile 2020, ha comunicato di aver istituito un Fondo di sostegno straordinario in favore degli agenti mandatari della Società  (lavoratori autonomi a provvigione) per 4,1 milioni di euro&#8221;. </em>Infine l&#8217;Amministrazione precisa che i mandatari <em>&#8220;non svolgono alcuna funzione nell&#8217;ambito del procedimento di incasso della copia privata&#8221;Â </em>in quanto &#8220;<em>l&#8217;equo compenso viene versato direttamente alla sede centrale della SIAE dai soggetti obbligati&#8221;</em> (produttori dei dispositivi, tv, computer, cellulari etc.)<br /> L&#8217;Amministrazione ha chiarito di aver assunto la decisione sul riparto tenendo conto del <em>&#8220;numero complessivo dei soggetti appartenenti a ciascuna delle categorie destinatarie della misura eccezionale&#8221;</em>, rappresentando che sarebbe risultato <em>&#8220;manifestamente iniquo (..) ripartire tali risorse in parti uguali per le tre categorie di beneficiari, in quanto si perverrebbe &#8220;all&#8217;aberrante risultato di vedere ripartiti oltre 4,5 mln di euro in un caso, quello dei mandatari, tra solo 500 soggetti (&#038;) e altrettanti 4,5 mln rispettivamente ad Autori e ad AIE&#8221;</em>; di aver acquisito i dati relativi al reddito delle categorie interessate, incluse quelle relative alla capacità  reddituale dei mandatari, interpellando gli organismi di gestione collettiva che si avvalgono dei mandatari, ottenendo un prospetto- depositato in giudizio- da cui si evince l&#8217;esistenza di un numero di mandatari (circa 400), di cui solo 20 hanno una capacità  reddituale inferiore agli euro 40.000,00 (nell&#8217;ambito di una fascia che va dal minimo di euro 24.000,00 ed oltre euro 304.000,00). Ãˆ stato perciò ritenuto che tale categoria fosse costituita da una minoranza esigua di imprenditori <em>&#8220;a fronte della enorme platea, impossibile peraltro da quantificare con certezza aprioristicamente, di autori e artisti interpreti ed esecutori&#8221;Â </em>(al riguardo precisa che si tratta di <em>&#8220;una platea composta, tra cantanti, attori, registi e sceneggiatori, direttori di scena, direttori e maestri d&#8217;orchestra, concertisti e orchestrali, ballerini, scenografi etc., da circa 136.571 anime&#8221;),</em> con livelli reddituali molto pìù bassi (il requisito per accedere al beneficio in contestazione è stato fissato a €. 20.000,00). Precisa inoltre di aver acquisito il parere della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 che si è espressa <em>in merito alla priorità  della destinazione dell&#8217;equo compenso alle professionalità  artistiche</em>&#8220;. L&#8217;Amministrazione pertanto ritiene di aver operato le scelte in contestazione facendo applicazione al principio di proporzionalità , tenendo in considerazione <em>&#8220;l&#8217;enorme sproporzione numerica tra gli eterogenei soggetti coinvolti&#8221;,</em> effettuando la ponderazione dei diversi interessi, individuando la ripartizione per quote, che, secondo i criteri soprarichiamati, deve ritenersi <em>&#8220;atta a garantire il bilanciamento degli interessi delle parti interessate&#8221; ed assicurare &#8220;una equa ripartizione delle risorse&#8221;</em>.<br /> In sostanza la determinazione della quota in misura minoritaria a favore della categoria dei mandatori poggia su diversi ordini di ragioni: l&#8217;eccezionalità  dell&#8217;inclusione di tali soggetti nel riparto di fondi &#8220;naturalmente&#8221; destinati ad altra platea di beneficiari cui tali somme sono &#8220;istituzionalmente destinate&#8221;; il diverso peso numerico rispetto ai circa 80.000 associati SIAE; il diverso impatto economico della pandemia; soprattutto la possibilità  di fruire di altre specifiche misure di sostegno appositamente disegnate, che tiene conto, in modo specifico, sia delle diverse condizioni ed esigenze della categoria (rispetto allo &#8220;stato di necessità &#8221; in cui versano le maestranze artistiche), sia il diverso &#8220;ruolo economico&#8221; giocato dalle contrapposte categorie (per cui mentre artisti, autori etc. contribuiscono con un apporto diretto alla &#8220;generazione&#8221; delle risorse afferenti all&#8217;equo compenso, i mandatari svolgono un ruolo specifico nella raccolta dei diritti d&#8217;autore &#8211; che nel 2019 hanno effettuato il 77% del raccolta totale sul territorio per 280 milioni di euro circa), sia, soprattutto, del fatto che proprio quest&#8217;ultima considerazione ha determinato l&#8217;istituzione di un apposito fondo destinato unicamente ai mandatari SIAE (dal sito dell&#8217;Istituto, peraltro, si enunciano le ragioni che hanno determinato tale misura straordinaria, proprio per fronteggiare la perdita economica subita da tale categoria &#8211; in termini di mancate provvigioni per circa 10/13 milioni di euro &#8211; e del ruolo svolto dai mandatari quale &#8220;anello strategico per la raccolta sul territorio di conseguenza sulla necessità  di promuovere la loro &#8220;sopravvivenza&#8221; in quanto svolgono una funzione &#8220;determinante per quando sarà  possibile ripartire&#8221;).<br /> Le scelte operate con il DM in contestazione non risultano, nei limiti in cui esse sono soggette a sindacato in questa sede di giudizio di legittimità , affette dai vizi di arbitrarietà , palese irragionevolezza, manifesta ingiustizia, violazione del principio di imparzialità  e di equità , denunciati da parte ricorrente, in quanto la lamentata disparità  di trattamento nella distribuzione delle risorse è stata giustificata dall&#8217;esigenza di sopperire a diverse condizioni di svantaggio e di modulare l&#8217;intensità  dell&#8217;intervento al fine di ripristinare l&#8217;equilibrio diversamente turbato dalle misure antipandemiche, che opera in modo differente per le distinte categorie, tenendo conto dell&#8217;insieme delle misure previste per i vari settori.<br /> In ogni caso, la scelta di attribuire una quota ridotta ai mandatari SIAE risulta coerente con la natura derogatoria dell&#8217;art. 90 del DL 28/2020, che va a distogliere dalla &#8220;naturale&#8221; platea dei beneficiari dell&#8217;equo compenso di cui all&#8217;art. 71 octies, comma 3 bis, della legge n. 633/1941, recante &#8220;Protezione del diritto d&#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio&#8221;, che per legge ordinaria è soggetto ad un vincolo di destinazione a favore di determinate categorie professionali, giÃ , sottratta al fine istituzionale nel 2015, per destinarla alla finalità  di promozione di nuove leve artistiche; finalità  temporaneamente accantonata dal legislatore dell&#8217;emergenza, al fine di sopperire a diverse e pìù urgenti impellenze di assicurare la sopravvivenza di quelli giÃ  in attività ; si tratta di categorie diverse rispetto ai mandatari SIAE, remunerati in modo diverso, con altre risorse, secondo differente sistema; sicchè, trattandosi di categoria &#8220;estranea&#8221; e non equiparabile a quella prevista dal legislatore ordinario, non sussistono i presupposti per poter prospettare una &#8220;disparità  di trattamento&#8221; tra categorie disomogenee.<br /> Vanno infine disattese anche le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi procedimentali e di motivazione del decreto ministeriale impugnato, sostenendo che non sarebbe stato preceduto dallo svolgimento di un&#8217;adeguata attività  istruttoria completa e &#8220;rappresentativa della realtà &#8220;; non sarebbe stata assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati <em>&#8220;in una prospettiva di collaborazione funzionale all&#8217;emersione degli interessi rilevanti, ai fini di una seria e ponderata considerazione dei medesimi per la determinazione dell&#8217;assetto finale sussunto nel provvedimento&#8221;; </em>non sarebbero state chiarite le ragioni formali e sostanziali delle scelte assunte; infine, queste sarebbero state operate da autorità  incompetente.<br /> Il Collegio osserva che non sussistono i lamentati vizi procedimentali: come riportato nelle premesse del decreto, sono stati acquisiti il parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, effettuate le consultazioni con le categorie interessate e gli organismi di gestione collettiva, svolgendo un&#8217;attività  istruttoria le cui risultanze sono state puntualmente rappresentate e documentale.<br /> Ovviamente si tratta di dati fattuali che costituiscono solo il punto di partenza per l&#8217;elaborazione delle scelte riservate all&#8217;Amministrazione, che dipendono dalla valutazione di quell&#8217;insieme di elementi soprarichiamati da cui scaturisce la scelta finale in merito al &#8220;giusto&#8221; assetto degli interessi in gioco, che, nel merito, non è sindacabile in questa sede di giurisdizione di legittimità , limitato solo ai casi limite dell&#8217;arbitrarietà  della scelta per palese irragionevolezza, manifesta ingiustizia, evidente sproporzione, violazione del principio di imparzialità  e ugualità  di trattamento etc. che, come si è giÃ  precisato, nel caso di specie non sussistono.<br /> Non può essere seguita la parte ricorrente nemmeno ove prospetta l&#8217;incompetenza &#8220;funzionale&#8221; del MIBAC ad assumere le determinazioni pìù idonee in merito alle quote di riparto del fondo, eccependo che, dato lo scopo e la destinazione delle somme in questione, il Ministero non sarebbe il soggetto pìù capace di effettuare scelte che riguardano il merito di problematiche di carattere meramente economico e non &#8220;culturali&#8221;.<br /> Tale prospettazione non tiene conto del fatto che il Decreto Ministeriale impugnato è stato adottato dal Ministero dei Beni Culturali &#8220;di concerto&#8221; con il Ministero dell&#8217;Economia: quest&#8217;ultimo è dotato di specifiche competenze nella gestione generale dei meccanismi di sostegno e di incentivazione economica, mentre il primo contribuisce in maniera determinante a definire i &#8220;contenuti&#8221; della disciplina &#8220;sostanziale&#8221; del beneficio in quanto ha una competenza e conoscenza specifica delle esigenze del particolare &#8220;settore&#8221; in cui la misura (di sostegno o di incentivo) è destinata ad incidere.<br /> Disattesa anche quest&#8217;ultima censura, il ricorso va respinto.<br /> Sussistono giusti motivi, tenuto conto della finalità  emergenziale dell&#8217;istituto in contestazione e delle specifiche condizioni dei ricorrenti, per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Donatella Scala, Presidente<br /> Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore<br /> Marco Bignami, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2020 n.853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-12-2020-n-853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-12-2020-n-853/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2020 n.853</a></p>
<p>Angelo Gabbricci, Presidente , Elena Garbari, Referendario, Estensore PARTI:Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda e Fabio Todarello, contro ASST Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Vittorio Fedeli, nei confronti Edison Facility Solutions S.p.a., in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-12-2020-n-853/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2020 n.853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-12-2020-n-853/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2020 n.853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Gabbricci, Presidente , Elena Garbari, Referendario, Estensore PARTI:Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda e Fabio Todarello,  contro ASST Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Vittorio Fedeli, nei confronti Edison Facility Solutions S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Mauro Ballerini</span></p>
<hr />
<p>In tema di project financing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; attività  e servizi &#8211; project financing &#8211; dichiarazione di pubblico interesse dell&#8217;opera &#8211;  attualità  dell&#8217;interesse pubblico &#8211; valutazione amministrativa &#8211; controllo in sede giurisdizionale &#8211; immanente e insindacabile nel merito &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>In materia di project financing, l&#8217;amministrazione &#8211; una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato &#8211; non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell&#8217;interesse pubblico, sia pìù opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto .  Ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell&#8217;opera, la valutazione amministrativa della perdurante attualità  dell&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera continua a essere immanente ed insindacabile nel merito</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2020<br /> <strong>N. 00853/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00496/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 496 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda e Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> ASST Cremona, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Trebeschi in Brescia, via delle Battaglie n. 50;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Edison Facility Solutions S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Brescia, viale della Stazione, n. 37;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</em>:<br /> &#8211; del Decreto dell&#8217;ASST Cremona di data 4.09.2020, n. 364, avente ad oggetto &#8220;<em>Progetto di partenariato pubblico privato per la gestione di energia, facility management, efficientamento energetico e altri servizi &#8211; Archiviazione del procedimento e ritiro in autotutela del Decreto n. 416 del 21.12.2018</em>&#8220;, notificato in data 7.09.2020;<br /> &#8211; della richiesta preliminare di fornitura inoltrata dall&#8217;ASST Cremona a Edison Facility Solutions S.p.A. in data 31.01.2020, comunicata alla ricorrente con nota dell&#8217;ASST Cremona prot. 23954 di data 8.07.2020, avente ad oggetto &#8220;<em>Contratto di appalto n. rep. 58/05 pro. N. 13669/05 per l&#8217;attivazione del servizio energia consistente nelle seguenti prestazioni: l&#8217;esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di combustibile, nonchè la riqualificazione degli impianti termici e di condizionamento, a servizio degli edifici di pertinenza dell&#8217;ASST di Cremona</em>&#8220;;<br /> nonchè dei seguenti atti presupposti:<br /> &#8211; del Decreto dell&#8217;ASST Cremona del 4.08.2020, n. 334, avente ad oggetto &#8220;<em>Progetto di partenariato pubblico privato per la gestione di energia, facility management, efficientamento energetico e altri servizi &#8211; Avvio procedimento di archiviazione/ritiro in autotutela</em>&#8220;, notificato con nota prot. 0026974/20 del 4.08.2020;<br /> &#8211; della Determinazione dell&#8217;ASST Cremona del 7.07.2020, n. 298, avente ad oggetto &#8220;<em>Progetto di partenariato pubblico privato per la gestione di energia, facility management, efficientamento energetico e altri servizi &#8211; determinazioni conseguenti alle disposizioni del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 23, convertito, con modifiche, dalla Legge del 5 giugno 2020, n. 40</em>&#8220;;<br /> &#8211; della Determinazione dell&#8217;ASST Cremona del 6.06.2019, n. 254, avente ad oggetto &#8220;<em>Determinazioni in merito partenariato pubblico privato gestione energia, facility management, efficientamento energetico e altri servizi</em>&#8220;;<br /> &#8211; della Determinazione dell&#8217;ASST Cremona del 30.12.2019, n. 570, avente ad oggetto &#8220;<em>Progetto di partenariato pubblico privato per la gestione di energia, facility management, efficientamento energetico e altri servizi &#8211; ulteriori determinazioni</em>&#8220;;<br /> &#8211; della Determinazione dell&#8217;ASST Cremona del 5.06.2020, n. 222, avente ad oggetto &#8220;<em>Progetto di partenariato pubblico privato per la gestione di energia, facility management, efficientamento energetico e altri servizi &#8211; determinazioni conseguenti alle disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27</em>&#8220;;<br /> &#8211; per quanto possa occorrere di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.<br /> <em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIRAM S.p.a. il 20 ottobre 2020</em>:<br /> &#8211; della Determinazione dell&#8217;ASST Cremona del 4.09.2020, n. 365, avente ad oggetto l'&#8221;<em>Adesione alla convenzione Consip per l&#8217;affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni sanitarie, edizione 2 &#8211; ID 1379, dal 01.10.2020 al 30.09.2027 &#8211; CUP I16G20000460005 &#8211; CIG 8417624B10</em>&#8220;;<br /> &#8211; dell&#8217;ordine diretto di acquisto n. 5686066 inviato dall&#8217;ASST Cremona ad Edison Facility Solutions in data 8 settembre 2020, da quest&#8217;ultima accettato in data 9 settembre 2020;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASST Cremona e di Edison Facility Solutions S.p.A.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Elena Garbari nell&#8217;udienza di merito del giorno del giorno 25 novembre 2020, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 25, I comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, e 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e così¬ uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso notificato in data 18 settembre 2020 e depositato in data 21 settembre 2020 Siram s.p.a. espone in fatto:<br /> &#8211; di aver formalmente presentato in data 29 marzo 2017 in RTI con A.B.P. Nocivelli S.p.A. all&#8217;ASST Cremona, che aveva giÃ  espresso al riguardo il suo interesse, una proposta di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto la gestione dei servizi relativi agli edifici, agli impianti e alla progettazione dei sistemi antincendio e dei lavori di miglioramento sismico, con progettazione ed esecuzione delle attività  di ristrutturazione degli edifici e di riqualificazione degli impianti di proprietà  o nella disponibilità  della predetta ASST, ai sensi dell&#8217;articolo 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;<br /> &#8211; che l&#8217;Amministrazione ha proceduto alla nomina di un Gruppo tecnico di lavoro per l&#8217;istruttoria e la valutazione della proposta ed ha richiesto il parere del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; su indicazione del gruppo di lavoro, vista la complessità  del progetto, ha poi affidato un incarico di consulenza tecnica a Paragon Business Advisor S.r.l., chiedendole di valutare, sulla base di un&#8217;analisi della domanda e dell&#8217;offerta, la sostenibilità  economica-finanziaria ed economico-sociale dell&#8217;operazione, la natura e l&#8217;intensità  dei rischi;<br /> &#8211; che, dopo alcune modifiche alla proposta finalizzate a superare le criticità  inizialmente rilevate dai consulenti dell&#8217;amministrazione, tutti i pareri sono stati di segno positivo;<br /> &#8211; che su richiesta dell&#8217;ASST del 14 novembre 2018, l&#8217;RTI ha infine modificato e ritrasmesso la proposta, ridefinendo il perimetro dei servizi offerti (e stralciandone alcuni, per i quali l&#8217;ASST doveva provvedere ad un affidamento in urgenza); dopo nuovo parere favorevole dell&#8217;Advisor, con Decreto n. 416 del 21.12.2018 l&#8217;ASST Cremona ha approvato la proposta e ha disposto l&#8217;inserimento del PPP negli strumenti di programmazione;<br /> &#8211; che con Decreto n. 254 di data 6.06.2019, l&#8217;ASST Cremona ha perà² sospeso l&#8217;efficacia e l&#8217;esecutorietà  del Decreto 416/2018 e l&#8217;inserimento in via definitiva del progetto di fattibilità  negli strumenti di programmazione per il tempo necessario ad alcuni approfondimenti relativi sia alla Proposta in sè, sia al permanere dell&#8217;interesse pubblico, finalizzati alla valutazione del possibile avvio di un procedimento di annullamento e/o revoca in autotutela del decreto;<br /> &#8211; che il periodo di sospensione è stato prorogato fino al 19 giugno 2020, termine che è stato poi ricalcolato, in ragione del periodo di sospensione <em>ex lege</em> ai sensi delle disposizioni per l&#8217;emergenza COVID di cui ai d.l. 18/2020 e 23/2020, con nuova scadenza al 10 settembre 2020;<br /> &#8211; che nel frattempo, con nota prot. 23954 di data 8.07.2020, l&#8217;ASST Cremona ha comunicato alla ricorrente l&#8217;intenzione di aderire alla convenzione Consip MIES 2 (Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità  ed. 2) e dunque di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di combustibile, nonchè la riqualificazione degli impianti termici e di condizionamento (servizi in parte compresi nella pìù ampia proposta di PPP), a far data dall&#8217;1 ottobre 2020 e per 84 mesi, alla società  Edison S.p.a., aggiudicataria di detta convenzione, e alla quale l&#8217;amministrazione giÃ  in data 31.1.2020 aveva inoltrato una richiesta preliminare di fornitura;<br /> &#8211; che con decreto n. 364 del 4.9.2020 (comunicato il 7 settembre 2020) l&#8217;Amministrazione ha quindi archiviato il procedimento ex art. 183 comma 15, del d.lgs. 50/2016 e ritirato in autotutela il decreto 416/2018.<br /> A fronte di tali circostanze Siram S.p.a. impugna gli atti indicati in epigrafe, assumendone l&#8217;illegittimità  per i seguenti motivi:<br /> I. <em>Eccesso di potere per sviamento &#8211; falsa applicazione dell&#8217;articolo 21 quater comma 2 della legge n. 241/1990 &#8211; violazione dei principi in materia di buon andamento e imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; carenza assoluta di motivazione e d&#8217;istruttoria</em>. Con il primo motivo l&#8217;esponente deduce un improprio utilizzo del potere di sospensione cautelare ex art. 21 <em>quater</em> della legge 241/90, che ritiene sia stato esclusivamente preordinato a ritardare la prosecuzione del PPP e ad attendere l&#8217;operatività  della convenzione Consip. La decisione di archiviare la proposta, secondo l&#8217;esponente, era stata -infatti- giÃ  maturata all&#8217;atto della sospensione, tanto che, successivamente, l&#8217;amministrazione non ha effettuato alcun ulteriore approfondimento;<br /> II. <em>Eccesso di potere &#8211; carenza di motivazione &#8211; contraddittorietà  della motivazione &#8211; violazione dei principi in materia di buon andamento e imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; carenza assoluta di motivazione e d&#8217;istruttoria</em>. Il provvedimento di archiviazione della proposta di PPP sarebbe viziato anche in punto di motivazione, laddove menziona le criticità  che sarebbero state rilevate dai consulenti dell&#8217;Amministrazione e ne sostiene l&#8217;attualità  anche con riferimento all&#8217;ultima formulazione della Proposta. La ricorrente oppone che le criticità  iniziali sono state invece superate dalle modifiche via via apportate alla versione originaria; a tal fine prende in esame punto per punto i relativi passaggi della motivazione del provvedimento avversato (sui quali si tornerà  &#8211; pìù diffusamente &#8211; pìù oltre), contestandone la fondatezza e deducendo la conseguente carenza dei presupposti dell&#8217;atto;<br /> III. <em>Eccesso di potere &#8211; carenza di motivazione &#8211; violazione dei principi in materia di buon andamento e imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; carenza assoluta di motivazione e d&#8217;istruttoria</em>. Con il terzo motivo l&#8217;esponente contesta la legittimità  della richiesta preliminare di fornitura inoltrata dall&#8217;ASST ad Edison S.p.A. in data 31.01.2020 e comunicatale solo in data 8.07.2020. Lamenta, infatti, che tale atto determina un sostanziale superamento della proposta di PPP, stante la parziale coincidenza dei suoi contenuti con quelli della Convenzione Consip. Rileva infatti che, anche ove l&#8217;ASST Cremona aderisse solo all&#8217;ordinativo minimo della Convenzione, la Proposta risulterebbe snaturata da un punto di vista tecnico e non pìù sostenibile da un punto di vista economico-finanziario, per la perdita della marginalità  generata dai risparmi/incentivi degli interventi di efficientamento energetico, dal servizio energia e da quello di manutenzione impiantistica ed edile. L&#8217;amministrazione avrebbe, quindi, dovuto previamente revocare il decreto 416/2018 oppure esplicitare in motivazione le ragioni dell&#8217;avvio di un procedimento alternativo al PPP;<br /> IV. <em>Eccesso di potere &#8211; contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; carenza di motivazione &#8211; violazione dei principi in materia di buon andamento e imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; carenza assoluta di motivazione e d&#8217;istruttoria</em>. La richiesta preliminare di fornitura sarebbe altresì¬ contraddittoria rispetto alle motivazioni del provvedimento di sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecutività  del decreto 416/2018 -relative alla necessità  di ulteriori approfondimenti sul PPP- e, quindi, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità  che devono informare l&#8217;attività  amministrativa.<br /> Si sono costituiti per resistere al ricorso ASST Cremona ed Edison Facility Solutions S.p.a.<br /> Alla Camera di Consiglio del 14 ottobre 2020 la ricorrente ha rinunciato all&#8217;istanza cautelare.<br /> Con motivi aggiunti notificati in data 16 ottobre 2020 e depositati in data 20 ottobre 2020 Siram ha impugnato quindi la Determinazione dell&#8217;ASST Cremona del 4.09.2020, n. 365, avente ad oggetto l&#8217;adesione alla convenzione Consip per l&#8217;affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni sanitarie, edizione 2 dal 1.10.2020 al 30.09.2027 e l&#8217;ordine diretto di acquisto inviato dall&#8217;ASST Cremona ad Edison Facility Solutions in data 8 settembre 2020 e da quest&#8217;ultima accettato in data 9 settembre 2020. Detti atti sono avversati per i medesimi motivi articolati nel ricorso introduttivo.<br /> L&#8217;amministrazione resistente ha precisato, in fatto:<br /> &#8211; che SIRAM era giÃ  aggiudicataria dal 2005, in RTI con altre imprese, del servizio calore dei presidi ospedalieri dell&#8217;area cremonese, esteso poi al Presidio ospedaliero di Oglio Po, scaduto il 30/12/2004 e gestito fino al 30/9/2020 in forza di successive proroghe, da ultimo disposte con decreto 23/1/2020 n. 17, ove si specificava che il contratto in essere, ai sensi dell&#8217;art. 63 c. 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, era &#8220;<em>prorogato sino al momento del subentro nel servizio medesimo della Società  aggiudicataria della Convenzione Consip &#8216;MIES 2&#8217; LOTTO 3, o della Convenzione ARIA &#8216;FACILITY MANAGEMENT&#8217;, ma in ogni caso non oltre il 31/12/2020</em>&#8220;;<br /> &#8211; che nel novembre 2019 l&#8217;ASST Cremona ha comunicato il proprio fabbisogno per il servizio Calore in vista della procedura centralizzata di gara &#8220;Facility Management&#8221; di ARIA; solo successivamente, il 27/1/2020, è stata attivata la Convenzione Consip MIES 2 &#8211; Lotto 3 e l&#8217;ASST in data 14/2/2020 -a fronte dell&#8217;impercorribilità  della sua richiesta di aderire condizionatamente al bando ARIA- ha chiesto di esserne esclusa;<br /> &#8211; che essendo la proroga del servizio Calore condizionata risolutivamente al subentro del nuovo aggiudicatario della Convenzione Consip o della Convenzione ARIA, l&#8217;ASST di Cremona in data 8/7/2020 ha comunicato alle imprese del RTI gestore del servizio (tra le quali era compresa l&#8217;odierna ricorrente) la cessazione del contratto alla data dell&#8217;1/10/2020, informandole della richiesta preliminare di fornitura e dell&#8217;espletamento delle ulteriori verifiche istruttorie, con la definizione del Piano Tecnico Economico, a cui sarebbe seguito il provvedimento finale di adesione;<br /> &#8211; che, per quanto concerne invece la proposta di PPP, nel corso del procedimento di valutazione sia il gruppo di lavoro, sia il DIPE sia l&#8217;Advisor hanno evidenziato criticità  tecniche, che non risultano definitivamente superate nella stesura finale della proposta;<br /> &#8211; che la sospensione è stata disposta non solo per la necessità  di valutare le ridette criticità , ma anche per definire meglio e pìù approfonditamente l&#8217;interesse pubblico, con un&#8217;effettiva comparazione delle diverse soluzioni e una verifica delle alternative al PPP, in adempimento anche dell&#8217;obiettivo di <em>performance</em> assegnato da Regione Lombardia alla Direzione generale dell&#8217;ASST Cremona, con DGR 27/5/2019 n. XI/1681 (&#8220;<em>Definire il livello di investimenti per le manutenzioni straordinarie dell&#8217;Ospedale che non devono essere inserite come ordinarie nei beni e servizi. In base a tale esigenza, verificare la validità  e le alternative alla proposta di Partnership Pubblico Privato presentata nell&#8217;anno 2018</em>&#8221; &#8211; ob. 6);<br /> &#8211; che uno degli ulteriori motivi di criticità  è dato dal fatto che la Regione Lombardia è stata informata della proposta solo dopo la sua approvazione, ancorchè le &#8220;Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l&#8217;esercizio 2019&#8221; (Regole di Sistema 2019), approvate con d.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 prevedessero l&#8217;espressione di un parere di Regione sulle proposte di Partenariato Pubblico Privato, attraverso apposito &#8220;<em>gruppo di lavoro multidisciplinare con il coinvolgimento degli enti del SIREG maggiormente competenti in materia di pubblico privato</em>&#8220;, nonchè l&#8217;elaborazione, da parte del predetto gruppo di lavoro, di indirizzi operativi in tema di PPP e ancorchè il parere regionale fosse giÃ  richiesto dalla normativa vigente alla data di adozione del decreto n. 416/2018;<br /> &#8211; che la comunicazione di avvio del procedimento dava termine alle società  componenti l&#8217;RTI di presentare osservazioni fino all&#8217;1.9.2020, ma queste non hanno prodotto memorie.<br /> Ha poi eccepito in diritto:<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo per carenza di interesse, perchè l&#8217;approvazione della proposta di finanza di progetto è un mero atto endoprocedimentale in quanto l&#8217;amministrazione, anche dopo l&#8217;individuazione del promotore e la dichiarazione di pubblico interesse del progetto, non ha l&#8217;obbligo di proseguire il procedimento nè di dar corso alla procedura di gara, sicchè la posizione di cui è titolare il promotore è qualificabile come una mera aspettativa priva di tutela giurisdizionale;<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità  del ricorso per acquiescenza e per tardività  con riferimento alle censure riferite al provvedimento di sospensione del decreto n. 416/2018 e alla sua successiva proroga, che non sono qualificabili come meri atti presupposti, censurabili unitamente al provvedimento finale, in quanto immediatamente lesivi, e che non stati tempestivamente impugnati;<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità  dei motivi aggiunti ex art. 40, c. 1, lett. d) c.p.a., per carenza di autonomi motivi di impugnazione e per impossibilità  di riferire agli atti <em>ex novo</em> avversati le censure articolate nel ricorso introduttivo, nonchè per carenza di interesse, sia in ragione dell&#8217;obbligatorietà  del ricorso alla convenzione Consip sia in quanto l&#8217;annullamento dell&#8217;adesione ad essa e del relativo contratto non determinerebbero, comunque, il subentro della ricorrente;<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità  della domanda di annullamento dell&#8217;ordine di acquisto, in quanto atto avente natura contrattuale, per il quale può eventualmente essere pronunciata da questo giudice solo l&#8217;inefficacia, nelle forme e nei limiti degli articoli 121 e 122 c.p.a., e previa espressa richiesta, in specie mancante;<br /> &#8211; nel merito l&#8217;infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.<br /> La controinteressata Edison Facility s.p.a. ha invece preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per mancata tempestiva impugnazione dell&#8217;atto di data 8 luglio 2020, con il quale l&#8217;ASST ha comunicato a Siram l&#8217;intenzione di aderire dal 1° ottobre 2020 alla convenzione Consip MIES 2, in quanto detta adesione &#8211; obbligata per legge- è incompatibile con la prosecuzione del progetto di PPP, nonchè l&#8217;inammissibilità  dei motivi aggiunti, laddove la ricorrente censura per i medesimi motivi articolati nel ricorso introduttivo atti che costituiscono espressione di un potere amministrativo diverso, che trae il suo autonomo fondamento nell&#8217;obbligo di approvvigionamento per il tramite delle convenzioni CONSIP. Nel merito ha dedotto l&#8217;infondatezza dell&#8217;intero gravame.<br /> In vista dell&#8217;udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche.<br /> La causa, dopo discussione, è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 25 novembre 2020, tenutasi con modalità  da remoto.<br /> DIRITTO<br /> Oggetto del presente giudizio è la decisione della resistente ASST Cremona di ritirare in autotutela il decreto del dicembre 2018 di approvazione della proposta di PPP presentata dalla ricorrente in RTI con altra società  e di archiviare il relativo procedimento, nonchè quella di aderire alla convenzione Consip per i servizi energetici, ovvero una parte dei servizi giÃ  compresi nel PPP.<br /> Deve essere in via preliminare disattesa l&#8217;eccezione, sollevata dalla resistente amministrazione, di inammissibilità  del ricorso introduttivo per difetto di interesse della società  ricorrente, in ragione della dedotta natura endoprocedimentale dell&#8217;atto di scelta del promotore e della correlata assenza di una posizione giuridica azionabile avanti al giudice amministrativo.<br /> L&#8217;atto conclusivo della prima fase del Progetto di Partenariato è, infatti, atto potenzialmente lesivo per il soggetto interessato, ancorchè il bene della vita cui lo stesso tende sia quello, finale, di risultare aggiudicatario della concessione, all&#8217;esito della procedura di gara. Nè la sussistenza di una posizione qualificata del promotore, che lo legittima all&#8217;impugnazione degli atti della prima fase del procedimento, è revocata in dubbio dal fatto che il potere esercitato dall&#8217;amministrazione nella scelta del promotore e nella valutazione dell&#8217;interesse pubblico della proposta sia connotato da ampia discrezionalità .<br /> Infatti &#8220;<em>Da un lato </em>(&#038;)<em> la selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest&#8217;ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore; se poi non esercita tale diritto di prelazione, il promotore vanta l&#8217;alternativo diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta, nella considerevole misura del 2,5% del valore dell&#8217;investimento (art. 37-quater, comma 4 e art. 37-bis, comma 1, legge n. 109 del 1994)</em>. (&#038;)Â <em>Sul versante opposto, per i concorrenti non prescelti, la selezione di un altro promotore determina un definitivo arresto procedimentale, atteso che il loro progetto non sarà  posto a base della successiva gara e che non vanteranno nè il diritto ad essere aggiudicatari in mancanza di altre proposte, nè il diritto di prelazione, nè il diritto al rimborso delle spese sostenute</em>&#8220;. Sicchè &#8220;<em>in coerenza con i principi generali in tema di legittimazione e interesse al ricorso, l&#8217;atto di scelta del promotore è pertanto immediatamente e autonomamente lesivo, e immediatamente impugnabile da parte degli interessati</em>. (&#038;)Â <em>Non vi è semplice facoltà , ma onere, a pena di decadenza, di immediata impugnazione, sicchè la scelta del promotore che non venga tempestivamente impugnata non potrà  pìù essere contestata dopo la conclusione dell&#8217;intero procedimento</em>.&#8221; (Cons. Stato, ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1, riferita alla disciplina previgente, ma che trova peraltro conferma nell&#8217;articolo 183 del codice appalti).<br /> Merita invece accoglimento la censura di tardività  delle censure mosse con il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce un vizio proprio degli atti con i quali è stata disposta la sospensione del PPP e dai quali discende, quindi, in via immediata, un pregiudizio alla posizione giuridica dalla stessa azionata. La censura ivi dedotta, infatti, è relativa ad un esercizio &#8220;sviato&#8221; proprio del potere sospensivo, che la ricorrente assume utilizzato al solo fine di procrastinare l&#8217;<em>iterÂ </em>del PPP in attesa dell&#8217;attivazione della convenzione Consip.<br /> Va sottolineato, del resto, che i provvedimenti di sospensione e di proroga della stessa non sono stati assunti dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione della proposta di PPP, ma dopo la sua positiva conclusione. Infatti dopo l&#8217;approvazione, quindi ultimato il procedimento, l&#8217;amministrazione ha sospeso l&#8217;efficacia e dell&#8217;esecutorietà  del decreto del Direttore Generale 21/12/2018 n. 416, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento, espressamente motivato anche dalla necessità  di valutare il possibile avvio di un procedimento di annullamento e/o revoca in autotutela, sicchè non è revocabile in dubbio la diretta e immediata lesività  di tale atto, che ha imposto un significativo arresto al progetto dopo la sua approvazione.<br /> Ne discende la tardività  della relativa censura, non avendo Siram tempestivamente impugnato nè il decreto 6/6/2019 n. 254, nè il successivo decreto 30/12/2019 n. 570, che ne ha prorogato il termine di efficacia.<br /> Parimenti fondata risulta l&#8217;eccezione di inammissibilità  delle censure formulate con i motivi III e IV del ricorso introduttivo, volte a denunciare l&#8217;illegittimità  della richiesta preliminare di fornitura a Edison Facility Solutions s.p.a. nell&#8217;ambito della Convenzione Consip MIES 2 &#8211; Lotto 3, inviata dalla ASST nel mese di gennaio 2020 e conosciuta dalla ricorrente l&#8217;8 luglio 2020, allorchè l&#8217;amministrazione resistente le ha comunicato l&#8217;intenzione di aderire alla convenzione CONSIP alla data di scadenza dell&#8217;ultima proroga del contratto &#8220;calore&#8221;, a partire quindi dall&#8217;1 ottobre 2020.<br /> In disparte ogni valutazione in ordine alla tempestività <em>in parte qua</em> dell&#8217;impugnativa, in ragione del mancato rispetto dei termini dimidiati previsti per il rito appalti, l&#8217;inammissibilità  delle doglianze discende dal rilievo che l&#8217;atto con le stesse avversato non ha alcun contenuto dispositivo o decisorio, trattandosi per l&#8217;appunto di una richiesta di preventivo espressamente non vincolante per l&#8217;ASST. Tale richiesta non precludeva, quindi, all&#8217;amministrazione di interrompere successivamente il procedimento di adesione alla Convenzione Consip nè di procedere con l&#8217;<em>iter</em> del PPP.<br /> Tale circostanza è ammessa dalla stessa esponente nella memoria ex articolo 73, depositata in data 9 novembre 2020, laddove &#8211; in replica alle eccezioni di tardività  del ricorso della controinteressata, la difesa di Siram afferma che &#8220;<em>la comunicazione da cui Edison pretende di far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione non può essere equiparata al provvedimento di definitiva adesione (impugnato con motivi aggiunti del 20 ottobre u.s., in quanto conosciuto solo in data 10 ottobre u.s.), in quanto trattasi di un provvedimento endoprocedimentale non suscettibile di autonoma impugnazione e non immediatamente lesivo. Non a caso, la comunicazione in parola dava atto solamente dell&#8217;avvenuto invio, da parte dell&#8217;ASST Cremona a Edison, di una richiesta preliminare di fornitura e, per l&#8217;appunto, della sola &#8220;intenzione di aderire&#8221; e non giÃ  dell&#8217;avvenuta adesione alla Convenzione Consip MIES 2. Peraltro, come noto (e affermato anche nelle difese dell&#8217;ASST Cremona), la richiesta preliminare di fornitura non vincola l&#8217;Amministrazione ad aderire alla Convenzione</em>.&#8221;<br /> Si tratta, pertanto, di un atto privo di immediata lesività , sicchè i motivi III e IV del gravame sono inammissibili per carenza di interesse.<br /> Resta quindi da esaminare il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente contesta le argomentazioni contenute nel provvedimento di ritiro del PPP.<br /> Occorre evidenziare, al riguardo, che la comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione adottata con decreto n. 334 del 4 agosto 2020, così¬ come l&#8217;atto finale di ritiro, ripercorrendo il procedimento di istruttoria della Proposta, evidenziano sia le criticità  tecniche della proposta alla data di sua approvazione sia le sopravvenute esigenze di interesse pubblico incompatibili con la prosecuzione dell&#8217;<em>iter</em>. Sotto il primo profilo rappresentano, in particolare:<br /> &#8211; che i pareri acquisiti dall&#8217;ASST nel corso del procedimento di valutazione hanno rilevato gravi criticità  della Proposta, solo in parte superate dalle modifiche introdotte dal RTI proponente, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:<br /> a) squilibrio dell&#8217;impianto contrattuale, determinato dalla previsione di un canone di disponibilità  fisso ed invariabile per l&#8217;intera durata della concessione e non soggetto a penali, tale da far ritenere non completamente trasferiti alcuni rischi all&#8217;operatore privato;<br /> b) estrema eterogeneità  e flessibilità  del perimetro contrattuale, in considerazione della significativa durata della Proposta e della correlata necessità  di successive prescrizioni e rinegoziazioni contrattuali, con i conseguenti impatti sul PEF del servizio;<br /> c)Â <em>timing</em> di attivazione della variazione, al ribasso, del canone di gestione efficientato, per il quale dovrebbe essere fissata una data certa, onde evitare che le conseguenze di eventuali ritardi nei lavori ricadano sull&#8217;amministrazione;<br /> &#8211; che solo il parere di Paragon Business Advisor era favorevole all&#8217;operazione, peraltro con limitato riferimento alla sua potenziale convenienza economica, della quale perà² riconosceva le criticità ;<br /> &#8211; che la proposta era altresì¬ viziata per l&#8217;omessa acquisizione del parere regionale e per la mancata comparazione tra soluzioni alternative ex art. 23, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare per mancata considerazione del <em>&#8220;possibile scenario di realizzazione di nuove strutture ospedaliere in luogo dell&#8217;investimento in ristrutturazione e adeguamento delle attuali strutture, tenendo conto che la possibile scelta per il PPP determinerà  un vincolo contrattuale di 22 anni, senza possibilità  di perseguire altri programmi di sviluppo strutturale</em>&#8220;.<br /> Sotto il secondo profilo (Sopravvenute esigenze di interesse pubblico) gli atti dell&#8217;ASST evidenziano l&#8217;incompatibilità  della proposta di concessione di servizi contenuta nel contratto di Partenariato Pubblico Privato rispetto al fabbisogno manutentivo, come risultante dalla relazione di data 15 maggio 2020 trasmessa alla Regione.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;analisi del fabbisogno manutentivo del nosocomio, l&#8217;ASST ha infatti individuato quali interventi strutturali ed impiantistici pìù urgenti: &#8220;<em>l&#8217;adeguamento antincendio del monoblocco e dei padiglioni, l&#8217;adeguamento sismico e interventi di contenimento energetico (rifacimento facciate, realizzazione cappotto di coibentazione termica, sostituzione serramenti e vetrate, ecc.), per un investimento stimato pari a complessivi euro 195.435.450,00, comprese spese tecniche, IVA, arredi e attrezzature, oneri accessori</em>&#8220;. A fronte di tali esigenze lo strumento del PPP, concentrando gli investimenti verso obiettivi parziali di manutenzione attiverebbe &#8220;<em>risorse private da investire nelle opere di adeguamento per un importo di euro 19.414.500,00 pari a circa il 10% del fabbisogno di investimenti sopra stimato. Inoltre, la realizzazione dell&#8217;intervento previsto con il PPP riguarderebbe una porzione assai limitata del presidio, risultando inefficace per la risoluzione delle importanti carenze generali che richiedono invece un programma di investimenti studiato e calendarizzato in modo da intervenire sull&#8217;intero volume del presidio ospedaliero di Cremona, senza pregiudicare l&#8217;erogazione dei servizi sanitari offerti</em>&#8220;. L&#8217;amministrazione ha concluso, quindi, che: &#8220;<em>l&#8217;attuazione del contratto di partenariato crea di fatto un ostacolo all&#8217;adeguamento del nosocomio in quanto impegnerebbe i bilanci aziendali bloccando le risorse economiche e andando a ledere l&#8217;autonomia nelle macro politiche aziendali sulla gestione e sulla flessibilità  di sviluppo dei servizi ricompresi nella proposta di PPP. A fronte di un intervento limitato e non idoneo a contribuire a risolvere le individuate carenze generali della struttura, l&#8217;impegno economico dell&#8217;ASST sarebbe infatti ben rilevante e tale da ostacolare il finanziamento degli individuati urgenti interventi di adeguamento: si prevede infatti un totale di canone servizi di euro 168.766.666,00 e un canone di disponibilità  totale di euro 19.414.500,00, per un canone complessivo di euro 188.181.166,00, con una durata di 22 anni. Il vincolo di 22 anni è incompatibile con le molteplici variabili che giÃ  ora si profilano e che insorgeranno in un lasso di tempo così¬ ampio. In proposito, non è stata esclusa l&#8217;ipotesi di una nuova struttura ospedaliera sostitutiva</em>.&#8221;<br /> Con il secondo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha contestato l&#8217;attualità  degli argomenti richiamati dall&#8217;amministrazione negli atti di ritiro, sostenendo che la proposta iniziale, alla luce delle richieste e delle osservazioni formulate dai consulenti dell&#8217;amministrazione, è stata successivamente modificata e che le dedotte criticità  sono state quindi superate.<br /> Per quanto concerne l&#8217;interesse pubblico ha dedotto, invece, che le esigenze di intervento sommariamente descritte dall&#8217;ASST come inderogabili e sopravvenute costituiscono problematiche esistenti giÃ  da tempo ed espressamente prese in considerazione dalla Proposta di PPP, la cui attuazione non preclude la possibilità  di intraprendere soluzioni diverse, quali la realizzazione di un nuovo nosocomio.<br /> La censura non merita accoglimento.<br /> Come anticipato, il provvedimento di ritiro in autotutela e di archiviazione del PPP è un provvedimento &#8220;plurimotivato&#8221;, cioè fondato su diversi presupposti, ciascuno in grado di giustificarlo autonomamente, così¬ che la fondatezza anche di uno solo di essi può condurre alla reiezione della censura.<br /> Occorre evidenziare, pertanto, che anche a prescindere dallo scrutinio delle singole criticità  tecniche allegate dall&#8217;amministrazione e la cui permanenza nella versione finale della Proposta di PPP è invece contestata dalla parte ricorrente, con puntuali argomenti che riprendono punto per punto i pareri e le corrispondenti previsioni della Proposta definitiva, l&#8217;atto di ritiro appare in sè giustificato in ragione della valutazione di non rispondenza della proposta medesima all&#8217;interesse pubblico, sulla base dell&#8217;analisi del fabbisogno effettuata dalla ASST, considerata la significativa durata del PPP ed il correlato obbligo contrattuale e prolungato vincolo per le risorse pubbliche, come ampiamente argomentato nel provvedimento impugnato.<br /> Lo stesso ufficio tecnico dell&#8217;ASST Cremona, nel documento di analisi e valutazione dei fabbisogni manutentivi straordinari dell&#8217;Ospedale di Cremona e del progetto di PPP proposta dall&#8217;ATI (doc. 37), ha evidenziato &#8220;<em>l&#8217;inadeguatezza dello schema contrattuale in parola rispetto all&#8217;entità  economica del bisogno manutentivo straordinario complessivamente rilevato, in quanto non c&#8217;è proporzione tra l&#8217;impegno offerto dal contratto di partenariato per la prestazione dei lavori che ne derivano, indicato in 19 milioni di euro, e la spesa necessaria per l&#8217;esecuzione degli investimenti edilizi al fine della totale messa a norma del nosocomio, stimati in circa 195 milioni di euro. La tipologia di intervento prospettata dal contratto offerto prevede infatti interventi puntuali che interessano solo piccole porzioni di fabbricato, risultando inefficace per la risoluzione delle importanti carenze generali che richiedono invece un programma di investimenti studiato e calendarizzato in modo da intervenire sull&#8217;intero volume del Presidio Ospedaliero di Cremona, senza pregiudicare l&#8217;erogazione dei servizi sanitari offerti</em>&#8221; e che &#8220;<em>Gli obiettivi del PPP si rivelano inadeguati ed insufficienti rispetto al fabbisogno complessivo di riorganizzazione e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Cremona, in quanto la proposta di partnership è limitata, quanto a risorse previste, parziale, relativamente ai target oggetto dei necessari interventi, e non coerente rispetto alla stringente esigenza di un&#8217;ampia e complessiva riorganizzazione e ristrutturazione del layout ospedaliero che tenga conto di tutte le priorità  di intervento</em>&#8220;.<br /> Si tratta di considerazioni che non appaiono inficiate da manifesta irragionevolezza o contraddittorietà  nè da travisamento dei fatti e che, pertanto, risultano immuni dai denunciati vizi di legittimità .<br /> Va ricordato, infatti, che con riferimento alle valutazioni dell&#8217;interesse pubblico il sindacato giurisdizionale si arresta ad uno scrutinio di legittimità <em>ab estrinseco</em> dell&#8217;esercizio della discrezionalità  dell&#8217;amministrazione, non potendo estendersi al merito delle decisioni assunte.<br /> La rispondenza del PPP all&#8217;interesse pubblico è materia quindi rimessa all&#8217;amministrazione, che è tenuta ad effettuare detta valutazione nel rispetto del principio di contraddittorio e a dar conto con congrua motivazione dell&#8217;istruttoria compiuta e delle ragioni delle sue scelte.<br /> Per consolidato orientamento giurisprudenziale, del resto, &#8220;<em>in materia di project financing, l&#8217;amministrazione &#8211; una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato &#8211; non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell&#8217;interesse pubblico, sia pìù opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (ex multis, Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365; III, 30 luglio 2013, n. 4026; 24 maggio 2013, n. 2838; V, 6 maggio 2013, n. 2418). Ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell&#8217;opera, la valutazione amministrativa della perdurante attualità  dell&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera continua a essere immanente ed insindacabile nel merito</em>.&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2019, n. 820).<br /> Costituendo il ritiro gravato in principalità  un atto plurimotivato, risulta quindi superfluo l&#8217;esame di fondatezza delle censure mosse avverso la valutazione di criticità  del PPP sotto il profilo tecnico contenuta nell&#8217;atto di ritiro e archiviazione; infatti in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l&#8217;accertata illegittimità  di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l&#8217;illegittimità  e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi; pertanto il Collegio, &#8220;<em>rilevata l&#8217;infondatezza delle censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell&#8217;atto controverso, idoneo, di per sè, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità , ha la potestà  di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento</em>.&#8221; (TAR Lazio, sez. II, 16 ottobre 2020, n. 10567; TAR Lazio, sez. II, 16 settembre 2020, n. 9588).<br /> Il ricorso principale va pertanto respinto.<br /> Occorre quindi procedere con lo scrutinio dei motivi aggiunti, con i quali Siram ha impugnato l&#8217;atto di adesione alla convenzione CONSIP e l&#8217;ordine diretto di acquisto, emessi dalla resistente ASST.<br /> Come evidenziato dalle difese delle parti resistenti, avverso detti atti la ricorrente non ha invero allegato motivi specifici, limitandosi a richiamare le censure articolate nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, facendo valere (ancorchè solo implicitamente) una sorta di invalidità  in via derivata degli atti da ultimo avversati da quella dei primi.<br /> Invero il rapporto di presupposizione può rinvenirsi solo in relazione ad uno degli atti impugnati originariamente, ovvero la richiesta preliminare di preventivo ad Edison, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (memoria ex 73 c.p.a. di data 9 novembre 2020), atteso che gli altri atti gravati con il ricorso introduttivo attengono al parallelo, ma autonomo, procedimento di rivalutazione dell&#8217;interesse pubblico a proseguire nel PPP. Infatti, ancorchè i due procedimenti fossero sostanzialmente collegati, perchè il perimetro del PPP comprendeva anche i servizi oggetto della convenzione CONSIP, essi si sono svolti in modo indipendente, tanto che il ritiro del PPP non è motivato dall&#8217;adesione alla convenzione CONSIP e quest&#8217;ultima, corrispondentemente, non è giustificata dall&#8217;abbandono del PPP, quanto piuttosto dalla necessità  di affidare il servizio calore, stante l&#8217;impossibilità  di prorogare ulteriormente la gestione precedente, condizionata risolutivamente al subentro del nuovo aggiudicatario della Convenzione Consip MIES 2 lotto 3 o della Convenzione ARIA facility management.<br /> Peraltro con riferimento all&#8217;atto &#8220;presupposto&#8221; è stata giÃ  pronunciata la declaratoria di inammissibilità  del gravame, dalla quale non può quindi derivare quindi un&#8217;illegittimità  in via derivata degli atti da ultimo impugnati.<br /> Nè i relativi motivi formulati nel ricorso introduttivo (motivi III e IV) sono autonomamente riferibili agli atti gravati con i motivi aggiunti.<br /> La prima delle due censure, nell&#8217;assunto che l&#8217;adesione alla convenzione MIES2 pregiudicava l&#8217;esito e la corretta valutazione della proposta di PPP, assume infatti che l&#8217;ASST &#8220;<em>avrebbe dovuto o previamente revocare (o annullare in autotutela) il Decreto n. 416 del 21.12.2018 (adempiendo al relativo obbligo di motivazione) o, nel provvedimento di adesione, adeguatamente motivare la decisione di superare (de facto) la Proposta</em>&#8220;. Tale doglianza, sollevata rispetto alla richiesta preliminare di fornitura, non si attaglia all&#8217;atto di definitiva adesione alla convenzione Consip, atteso che la stessa è intervenuta proprio dopo la revoca del decreto 416/2018, come auspicato dalla ricorrente.<br /> Parimenti il IV motivo di ricorso deduce la contraddittorietà  tra la richiesta preliminare di fornitura e le motivazioni articolate nel decreto 254/2019, che aveva sospeso l&#8217;efficacia del decreto 416/2018 allo scopo di valutarne la legittimità  e la rispondenza al pubblico interesse.<br /> Si tratta, evidentemente, di doglianza anch&#8217;essa non riferibile agli atti avversati con i motivi aggiunti, atteso che l&#8217;adesione alla convenzione CONSIP è intervenuta dopo l&#8217;abbandono del PPP e che quindi non risulta inficiata da alcuna contraddizione rispetto alla posizione espressa dall&#8217;amministrazione sulÂ <em>project financing</em>.<br /> Sicchè i motivi aggiunti, privi di specifici motivi di censura, sono inammissibili per carenza dei requisiti di cui all&#8217;articolo 40, comma 1, lettera d) c.p.a..<br /> Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna la ricorrente alla refusione alle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in 5.000,00 (cinquemila//00) euro in favore dell&#8217;ASST Cremona e in 5.000,00 (cinquemila//00) euro in favore di Edison Facility Solutions S.p.a., oltre oneri di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Angelo Gabbricci, Presidente<br /> Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere<br /> Elena Garbari, Referendario, Estensore</div>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Aldo Carosi, Redattore; (Giudizio di legittimità  costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza del 24 gennaio 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019). Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Aldo Carosi, Redattore;  (Giudizio di legittimità  costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza del 24 gennaio 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Giurisdizione contabile : spese di compensazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione contabile &#8211; spese di causa &#8211; compensazione &#8211; limiti &#8211; art. 31 commi 2 e 3 del DLgs n. 174 del 2016 &#8211; q.l.c. &#8211; difetto di motivazione sulla rilevanza &#8211; conseguenze &#8211; inammissibilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, C.G.C. sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA N. 41<br /> ANNO 2020<br /> <br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, NicolÃ² ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÃ’, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,<br /> <br /> ha pronunciato la seguente<br /> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel giudizio vertente tra il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Campania e R. Gestioni spa e altri, con ordinanza del 24 gennaio 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, c.g.c.».<br /> Nei commi censurati, l&#8217;art. 31 del d.lgs. 174 del 2016 prevede che «[c]on la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità  amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità , del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa» (comma 2) e che «[i]l giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità  della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari» (comma 3).<br /> 1.1.- Il rimettente, dopo aver illustrato l&#8217;evoluzione della disciplina delle spese processuali nei giudizi davanti alla Corte dei conti, assume che la normativa censurata contrasti anzitutto con il principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost.<br /> Eliminando ogni discrezionalità  in capo al giudice contabile, comunque chiamato a liquidare le spese processuali a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza in caso di proscioglimento, senza la possibilità  di ricorrere alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» per pervenire a una pronuncia di compensazione, totale o parziale, l&#8217;art. 31, comma 2, cod. giust. contabile non terrebbe anzitutto conto del rilievo che qualsiasi forma di responsabilità , inclusa quella in esame, dovrebbe sempre presupporre un comportamento latamente censurabile, mentre l&#8217;esito del giudizio potrebbe essere condizionato da fattori sopravvenuti o imprevedibili. In tal modo, inoltre, si prescinderebbe dalla considerazione del carattere doveroso dell&#8217;azione promossa dal pubblico ministero contabile &#8211; organo indipendente e imparziale tenuto a esercitarla ogniqualvolta vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità  (art. 69, comma 1, cod. giust. contabile) e non nella prospettiva di certezza della condanna &#8211; nonchè del margine di discrezionalità  inevitabilmente insito nella valutazione dei suoi presupposti. Il regime processuale delle spese finirebbe così¬ per costituire una remora all&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità , in quanto potenzialmente idonea a tradursi in un esborso per l&#8217;amministrazione, ulteriore rispetto al danno altrimenti patito, anche in caso di situazioni oggettivamente dubbie, che imporrebbero un vaglio giurisdizionale.<br /> Tale ultima considerazione ridonderebbe nella violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), in quanto la prospettiva della condanna alle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista e imprevedibile per la parte che agisce costituirebbe una remora ingiustificata all&#8217;esercizio dell&#8217;azione (si cita la sentenza di questa Corte n. 77 del 2018).<br /> Il vulnus ai citati parametri verrebbe aggravato dalla previsione per cui, fermo il divieto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 31 cod. giust. contabile, il successivo comma 3 circoscrive la compensazione delle spese processuali a poche tassative ipotesi, escludendo analoghe situazioni di assoluta incertezza, in fatto o in diritto, che presentino analoga o maggiore gravità  ed eccezionalità  rispetto a quelle tipizzate dalla norma.<br /> 1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente riferisce di essere stato adito dal pubblico ministero nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità , nei confronti della società  affidataria della gestione del patrimonio del Comune di Napoli e di due dirigenti dell&#8217;ente locale, per la mancata esazione di «canoni di occupazione» relativi a un impianto sportivo di proprietà  comunale.<br /> Dopo aver accolto soltanto parzialmente l&#8217;eccezione di prescrizione e prosciolto nel merito tutti i convenuti, non ravvisando nella loro condotta &#8211; seppur negligente e superficiale e, dunque, tale da giustificare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità  &#8211; gli estremi della colpa grave, stante l&#8217;obiettiva incertezza circa l&#8217;effettiva distribuzione delle competenze in materia di gestione degli impianti sportivi nell&#8217;ambito del Comune, il giudice a quo ha sospeso la decisione solamente in ordine alle spese processuali, sollevando le descritte questioni di legittimità  costituzionale.<br /> Esse, a suo avviso, devono necessariamente coinvolgere entrambi i commi censurati, atteso che la declaratoria di incostituzionalità  del solo art. 31, comma 2, cod. giust. contabile non permetterebbe la compensazione delle spese processuali in ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate nel successivo comma 3 &#8211; nella fattispecie insussistenti &#8211; mentre la sola caducazione di quest&#8217;ultimo, nella parte in cui non la consente per altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste, non ovvierebbe al divieto contenuto nel comma precedente.<br /> Dunque, considerato il tenore letterale delle disposizioni denunciate e l&#8217;impossibilità  di interpretarle nel senso di consentire la compensazione delle spese processuali, quest&#8217;ultima richiederebbe necessariamente la declaratoria d&#8217;incostituzionalità  del loro combinato disposto.<br /> 2.- Ãˆ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l&#8217;inammissibilità  o, comunque, l&#8217;infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal giudice a quo.<br /> A suo avviso, sia il richiamo operato dall&#8217;art. 31, comma 6, cod. giust. contabile, tra gli altri, all&#8217;art. 92 del codice di procedura civile &#8211; nel contenuto assunto a seguito della sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte &#8211; sia quello dell&#8217;art. 7, comma 2, cod. giust. contabile alle disposizioni del codice di procedura civile espressive di principi generali avrebbero consentito al rimettente la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni a prescindere dall&#8217;invocata declaratoria d&#8217;incostituzionalità .<br /> Nel merito, le questioni sollevate non sarebbero fondate, in quanto il legislatore, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità , avrebbe compiuto, in tema di spese processuali, scelte coerenti con il carattere peculiare del giudizio di responsabilità  rispetto a quello civile, realizzando un ragionevole contemperamento tra la necessità  di deterrenza e quella di buon andamento dell&#8217;amministrazione, garantendo al pubblico dipendente, che abbia correttamente operato, la rifusione delle spese processuali.<br /> Nessuna rilevanza andrebbe viceversa riconosciuta ai profili psicologici che potrebbero influenzare la scelta del pubblico ministero, chiamato non semplicemente a tutelare l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione, bensì¬ a perseguire quello generale, svolgendo una funzione obiettiva e neutrale, per cui alla necessità  di accertamento della sussistenza di una responsabilità  non potrebbe essere d&#8217;ostacolo un possibile esito negativo dell&#8217;azione.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, c.g.c.».<br /> Nei commi censurati, l&#8217;art. 31 del d.lgs. 174 del 2016 prevede che «[c]on la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità  amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità , del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa» (comma 2) e che «[i]l giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità  della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari» (comma 3).<br /> Ad avviso del rimettente, il combinato disposto di tali disposizioni, impedendo la compensazione delle spese processuali nel giudizio di responsabilità  dinanzi alla Corte dei conti anche nel caso di accertata insussistenza dei presupposti della stessa &#8211; ossia, di proscioglimento del convenuto nel merito &#8211; qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle, tassativamente indicate, che la consentono, violerebbe il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.). Ciò in quanto la normativa denunciata: a) non terrebbe conto del rilievo che l&#8217;esito del giudizio potrebbe essere condizionato da fattori sopravvenuti o imprevedibili; b) prescinderebbe dal carattere doveroso dell&#8217;azione promossa dal pubblico ministero contabile e dal margine di discrezionalità  inevitabilmente insito nella valutazione dei presupposti della responsabilità ; c) costituirebbe una remora all&#8217;esercizio della relativa azione, in quanto potenzialmente idonea a tradursi in un esborso per l&#8217;amministrazione, ulteriore rispetto al danno altrimenti patito, anche in caso di situazioni assolutamente incerte, in fatto o in diritto, che presentino analoga o maggiore gravità  ed eccezionalità  rispetto alle ipotesi tipizzate di possibile compensazione.<br /> 2.- Il giudice a quo denuncia entrambe le disposizioni in quanto dal loro combinato disposto deriverebbe l&#8217;impossibilità  di compensare le spese nel giudizio di responsabilità  davanti alla Corte dei conti ogniqualvolta sia accertata l&#8217;insussistenza di uno dei presupposti della stessa &#8211; nella fattispecie, un grado di colpa inferiore a quella grave &#8211; pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, cod. giust. contabile.<br /> Il rimettente ritiene che la compensazione delle spese non possa avvenire in virtà¹ del rinvio dell&#8217;art. 31, comma 6, cod. giust. contabile all&#8217;art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile &#8211; il quale, a seguito della sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte, risulta modificato nel senso «che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» rispetto a quelle nominativamente indicate &#8211; nè, pìù in generale, in virtà¹ di quello dell&#8217;art. 7, comma 2, cod. giust. contabile alle disposizioni del codice di procedura civile espressive di principi generali.<br /> I rinvii contenuti nelle disposizioni citate, infatti, operano solo «per quanto non [&#038;] disciplinato», onde il mantenimento dell&#8217;effetto impeditivo della compensazione derivante dalle esplicite prescrizioni dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 cod. giust. contabile.<br /> 3.- Ai fini del decidere, si rende opportuno preliminarmente rammentare la genesi delle disposizioni censurate.<br /> L&#8217;art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti (comma 1), indicando, tra i principi e i criteri direttivi a cui attenersi nell&#8217;esercizio della delega, quello di «adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princÃ¬pi generali» (comma 2, lettera a), in ciò mantenendosi nel solco di quanto giÃ  sancito dall&#8217;art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), secondo cui «[n]ei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento».<br /> In attuazione della delega è intervenuto il d.lgs. n. 174 del 2016, il quale, all&#8217;art. 31, reca la disciplina delle spese processuali. Essa è effettivamente delineata sul modello del codice di procedura civile, da cui recepisce la regola generale della liquidazione a beneficio della parte vittoriosa (comma 1) &#8211; in corrispondenza a quanto disposto dall&#8217;art. 91, primo comma, cod. proc. civ. &#8211; nonchè il generale regime della compensazione (comma 3), analogo a quello di cui all&#8217;art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel dettato anteriore alla sentenza n. 77 del 2018, ma coordinato con le specifiche connotazioni storiche del giudizio contabile (nel cui ambito era esclusa la liquidazione delle spese processuali in ipotesi di definizione del giudizio per questioni preliminari o pregiudiziali &#8211; Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 27 giugno 2008, n. 3/2008/QM &#8211; ora resa facoltativa). Tale regime si caratterizza ulteriormente, con specifico riferimento al giudizio di responsabilità , per il divieto di compensazione in caso di proscioglimento nel merito (comma 2), frutto dell&#8217;ultimo intervento normativo anteriore all&#8217;adozione del codice di giustizia contabile, rappresentato dall&#8217;art. 17, comma 30-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.<br /> 4.- Tanto premesso, il rimettente vorrebbe estendere al giudizio di responsabilità  e, in particolare, al caso di proscioglimento nel merito, la facoltà  di compensazione delle spese processuali attualmente prevista per il giudizio civile, invocando per il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 cod. giust. contabile un&#8217;addizione analoga a quella che ha riguardato l&#8217;art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte, poichè, pur in diverso contesto, si sarebbe in presenza di un vulnus ai medesimi parametri costituzionali.<br /> Anzitutto, la citata pronuncia, richiamata per ampi passaggi motivazionali dal rimettente a sostegno delle censure formulate e dell&#8217;addizione prospettata, ravvisa l&#8217;illegittimità  della norma allora denunciata nella mancata considerazione, tra i casi che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, delle «analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità  di quelle tipiche espressamente previste», le quali assumono «carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» delle altre gravi ed eccezionali ragioni.<br /> Con riferimento alla fattispecie al suo esame, tuttavia, il rimettente si limita a riferire di aver prosciolto i convenuti &#8211; oltre che (seppur solo parzialmente e soltanto per due di essi) in accoglimento dell&#8217;eccezione di prescrizione &#8211; per mancanza del requisito della colpa grave, in considerazione dell&#8217;«obiettiva incertezza» circa la distribuzione delle competenze in materia di gestione degli impianti sportivi comunali, pur in presenza di una «certa negligenza e superficialità» in capo ai convenuti medesimi. Nulla dice circa le ragioni per cui tale situazione, che corrisponde a una mera fattispecie di colpa lieve &#8211; e, dunque, inidonea a configurare la responsabilità  dei convenuti ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre del 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 &#8211; costituisca, alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente giurisprudenziale evocato, ragione grave ed eccezionale, assimilabile a quelle di cui all&#8217;art. 31, comma 3, cod. giust. contabile, tale da giustificare la compensazione delle spese processuali.<br /> In tal modo, il giudice a quo non ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui l&#8217;addizione invocata condurrebbe, nel caso concreto, quantomeno a valutare una pronuncia di compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che le questioni sollevate sono inammissibili sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza (analogamente, ordinanza n. 153 del 2016).<br /> In secondo luogo, mentre la sentenza n. 77 del 2018, attraverso l&#8217;addizione operata, estende semplicemente la portata dei casi di compensazione ammessi nel giudizio civile, ovviando alla rigidità  della loro tassatività , l&#8217;intervento auspicato dal giudice a quo avrebbe un&#8217;incidenza ben pìù profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità  davanti alla Corte dei conti, non limitandosi ad ampliare le ipotesi di deroga al principio victus victori, ma facendo altresì¬ venir meno il divieto di compensazione previsto dall&#8217;art. 31, comma 2, cod. giust. contabile in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l&#8217;ampia discrezionalità  di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite (ex multis, sentenza n. 77 del 2018), tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla traslazione dell&#8217;impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si confrontasse adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità  davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell&#8217;irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità  legislativa. Ciò, nella fattispecie, non è avvenuto, con conseguente insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure.<br /> Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate sono inammissibili.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, c.g.c.», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Aldo CAROSI, Redattore<br /> Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</a></p>
<p>Aldo Carosi Presidente, relatore, estensore; (Ordinanza della Corte dei conti &#8211; sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 18 febbraio 2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019). Va, pertanto, dichiarata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi Presidente, relatore, estensore;  (Ordinanza della Corte dei conti &#8211; sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 18 febbraio 2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
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<p>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. </p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contabilità  pubblica &#8211; anticipazioni di liquidità  &#8211; art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ed art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8211; contrarietà  agli articoli 81, 97 e 119 Cost. va affermata.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>I tre parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., operano in stretta interdipendenza, cosicchè l&#8217;anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  consentita dalle disposizioni impugnate -art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205- finisce per ledere l&#8217;equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la &#8220;regola aurea&#8221; contenuta nell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l&#8217;indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.</em><br /> <em>Entrambe le disposizioni censurate, infatti, consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità  per modificare il risultato di amministrazione dell&#8217;ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell&#8217;elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati.</em><br /> <em>L&#8217;art. 119, sesto comma, Cost. risulta, in particolare, violato perchè le anticipazioni di liquidità  costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e &#8211; in quanto tali &#8211; sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività  pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l&#8217;ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. </em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Corte dei conti &#8211; sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 18 febbraio 2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione del Comune di Napoli;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br /> udito l&#8217;avvocato Antonio Andreottola per il Comune di Napoli.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Con ordinanza del 18 febbraio 2019 la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione.<br /> Il giudice rimettente riferisce che il Comune di Napoli ha proposto ricorso avverso la delibera della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, n. 107 del 10 settembre 2018, con la quale veniva affermata l&#8217;inadeguatezza delle misure correttive adottate dall&#8217;amministrazione comunale per la gestione del bilancio e conseguentemente preclusa l&#8217;attuazione di alcuni programmi di spesa.<br /> La delibera impugnata costituirebbe una prosecuzione della procedura di controllo avviata con la precedente deliberazione n. 240 del 16 ottobre 2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, nella quale erano state accertate diverse irregolarità  e &#8220;criticità &#8220;, tra cui l&#8217;erroneità  del riaccertamento straordinario dei residui, ed era stato prescritto all&#8217;amministrazione comunale di provvedere alla sua rideterminazione, a titolo di misure correttive ai sensi dell&#8217;art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), con specifico riferimento alla costituzione e corretta quantificazione del fondo oneri e passività  potenziali.<br /> La Giunta comunale, con deliberazione del 20 aprile 2018, n. 170, avrebbe adottato le misure correttive richieste, procedendo alla riedizione del riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente ricalcolo dei disavanzi da applicare a ciascun esercizio.<br /> L&#8217;esame di tali misure in sede di controllo avrebbe portato all&#8217;adozione della richiamata pronuncia del 10 settembre 2018, n. 107, con la quale sono state accertate diverse irregolarità  e &#8220;criticità &#8221; contabili, consistenti nell&#8217;errata riedizione del riaccertamento straordinario dei residui; nel conseguente errato calcolo del «maggiore disavanzo»; nella mancata applicazione nell&#8217;esercizio 2018 della quota di maggior disavanzo non recuperato nei due esercizi precedenti; nell&#8217;inidoneità  del piano straordinario di alienazioni a far fronte ai minori trasferimenti erariali che si sarebbero verificati nel 2019 in conseguenza dell&#8217;accertata elusione del saldo di finanza pubblica.<br /> In particolare, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti avrebbe contestato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;azzeramento del fondo anticipazioni liquidità  (FAL) disposto dal Comune di Napoli, con imputazione del corrispondente importo al fondo per i crediti di dubbia esigibilità  (FCDE), sostenendo che l&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, recante l&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, non potesse essere interpretato nel senso di legittimare tout court detta &#8220;traslazione&#8221; di risorse, avendo soltanto riconosciuto la possibilità  di retrodatarne la contabilizzazione degli effetti. Secondo la sezione regionale di controllo, un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, integrata dai principi dettati in materia dalla Corte costituzionale, consentirebbe di ritenere ammissibile la misura in questione esclusivamente nei limiti degli incassi in conto residui registrati nell&#8217;anno in corso. La sezione di controllo avrebbe adottato in quella sede alcune misure interdittive della spesa, tra le quali la preclusione ad utilizzare con le descritte modalità  il fondo anticipazioni liquidità .<br /> Adita la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, il ricorrente avrebbe contestato, tra le altre, la misura interdittiva della utilizzazione del FAL per finanziare il FCDE.<br /> Dinanzi al giudice a quo la Procura generale avrebbe ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso promosso dal Comune di Napoli a eccezione di quello riguardante la facoltà  di utilizzare le risorse accantonate nel FAL a copertura del FCDE, in quanto il dato testuale delle norme impugnate non consentirebbe l&#8217;interpretazione adottata dalla sezione regionale di controllo.<br /> Ad avviso della Procura generale, il quadro normativo vigente suffragherebbe l&#8217;esercizio di tale facoltà , sicchè l&#8217;operato del Comune di Napoli sarebbe in linea con la previsione normativa, oggetto del presente giudizio.<br /> Il giudice rimettente, con sentenza non definitiva, ha quindi respinto tutti i motivi di impugnazione promossi dal Comune di Napoli diversi da quelli relativi alla copertura del FCDE mediante le risorse accantonate nel FAL e, con separata ordinanza, ha sollevato le indicate questioni di legittimità  costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio che, tuttavia, è stata accompagnata dall&#8217;accoglimento della domanda cautelare del Comune di Napoli in ordine all&#8217;applicazione delle norme impugnate, sicchè la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti è stata privata di effetti in parte qua.<br /> Alla base della decisione assunta dal giudice a quo è la convinzione che l&#8217;interpretazione delle richiamate disposizioni fornita dal Comune di Napoli e dalla Procura generale risulterebbe l&#8217;unica possibile sulla base dell&#8217;inequivocabile formulazione letterale e &#8211; tuttavia &#8211; tale ineludibile interpretazione susciterebbe dubbi in ordine alla sua conformità  a Costituzione.<br /> Secondo il rimettente, infatti, la lettura costituzionalmente orientata della sezione regionale di controllo della Corte dei conti risulterebbe implausibile, ma l&#8217;accoglimento della corretta tesi ermeneutica del Comune ricorrente comporterebbe una notevole riduzione, del tutto fittizia, del disavanzo dell&#8217;ente locale, effetto che &#8211; ad avviso del medesimo giudice &#8211; non sarebbe conforme a plurimi precetti costituzionali.<br /> La norma della cui costituzionalità  si dubita, consentendo di utilizzare FAL per finanziare il FCDE (o, meglio, trasformando il FAL in FCDE), aggirerebbe importanti principi in tema di diritto del bilancio, in quanto eliminerebbe la sterilizzazione degli effetti dell&#8217;anticipazione di liquidità , migliorerebbe surrettiziamente il risultato di amministrazione e aumenterebbe la capacità  di spesa degli enti, peggiorando nella sostanza il precedente disavanzo.<br /> La Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 33, avrebbe affermato in proposito la necessità  di prevenire tali effetti costituzionalmente illegittimi, chiarendo che «[i]l fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità  va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell&#8217;esercizio».<br /> Secondo il rimettente, la traslazione del fondo anticipazioni di liquidità  nel fondo crediti di dubbia esigibilità  ne consentirebbe un utilizzo per finalità  diverse dalla mera provvista di cassa e, in tal modo, amplierebbe la capacità  di spesa dell&#8217;ente, violando numerosi principi costituzionali tra i quali quelli dell&#8217;equilibrio, della copertura della spesa nonchè la &#8220;regola aurea&#8221; dell&#8217;art. 119 Cost., laddove è fatto divieto di indebitarsi per destinazioni diverse dall&#8217;investimento.<br /> Aggirando la &#8220;sterilizzazione&#8221; degli effetti contabili delle anticipazioni di liquidità , diversi e ulteriori rispetto a quelli esercitati sulla cassa, così¬ come sancito dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nella predetta delibera, sarebbero lesi gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., in quanto un&#8217;anticipazione di cassa non potrebbe costituire una valida copertura finanziaria delle spese, determinando gravi danni strutturali al bilancio dell&#8217;ente.<br /> Il rimettente illustra poi diffusamente i meccanismi contabili attraverso cui l&#8217;applicazione delle disposizioni impugnate consentirebbe di aggirare i vincoli di legge tesi a evitare che un&#8217;erogazione destinata a incidere solo sulla cassa dell&#8217;ente possa determinare un miglioramento del risultato di amministrazione e conseguentemente un incremento della capacità  di spesa, esiziale per la gestione del preesistente deficit e per gli equilibri strutturali del bilancio in prospettiva futura.<br /> Le disposizioni si porrebbero in contrasto anche con il divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, previsto dalla &#8220;regola aurea&#8221; sancita dall&#8217;art. 119, sesto comma, Cost.<br /> Si verificherebbe altresì¬ una violazione dell&#8217;art. 136 Cost., per contrasto con il giudicato costituzionale delle sentenze di questa Corte n. 181 del 2015, n. 269 del 2016 e n. 89 del 2017, in cui si afferma che le anticipazioni di liquidità  «altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di pìù lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie» e, in quanto tali, esse «non possono finanziare la copertura di disavanzi o spese di pertinenza degli esercizi successivi all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2013». Proprio per evitare tale risultato sarebbe stata prevista la sterilizzazione di dette anticipazioni tramite il fondo.<br /> I dubbi di legittimità  costituzionale riguarderebbero sia la disposizione originaria che quella di interpretazione autentica contenuta nell&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, la quale prevede che l&#8217;utilizzo della quota accantonata per il fondo anticipazioni liquidità  per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità  si applichi sulle risultanze finali previste nell&#8217;allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Poichè le risultanze finali in questione sarebbero quelle che determinano l&#8217;ammontare delle risorse disponibili (in caso di avanzo) o di quelle da ricostituire (in caso di disavanzo), ne discenderebbe che il FAL, contrariamente alla sua funzione, sarebbe utilizzato per determinare un aumento della capacità  di spesa dell&#8217;ente sotto il profilo di un aumento dell&#8217;avanzo disponibile oppure di una diminuzione del disavanzo da coprire.<br /> Per tali motivi, secondo il giudice a quo, la norma di interpretazione autentica renderebbe ancor pìù palese la violazione delle norme costituzionali e confermerebbe che la norma utilizza la quota accantonata nel FAL per incrementare la capacità  di spesa degli enti locali.<br /> Osserva, infine, il rimettente che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per evitare i risultati aberranti che la disposizione comporterebbe e non potendo adire la Corte costituzionale, avrebbe manipolato la norma, aggiungendo alla stessa l&#8217;inciso «nella misura massima della riscossione in conto residui, di anno in anno intervenuta». Ma in tal modo sarebbe compiuta un&#8217;operazione propria delle sentenze additive della Corte costituzionale, che esulerebbe dai compiti dell&#8217;interprete e rientrerebbe in quelli riservati esclusivamente al giudice delle leggi.<br /> 2.- Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale ha concluso nel senso dell&#8217;inammissibilità  o, comunque, della non fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> Ad avviso dell&#8217;amministrazione comunale, l&#8217;ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità  costituzionale sarebbe influenzata dalla mancata valutazione complessiva degli oneri fatti gravare sul bilancio annuale di esercizio dell&#8217;ente locale che ha avuto accesso all&#8217;anticipazione di liquidità ; il giudice rimettente avrebbe implicitamente reputato l&#8217;anticipazione di liquidità  erogata agli enti locali come perfettamente sovrapponibile all&#8217;anticipazione di liquidità  accordata alle Regioni, mentre l&#8217;ordinamento contabile declinerebbe in modo differente le due ipotesi.<br /> La relativa disciplina sarebbe dettata, per le Regioni, direttamente dalla legge statale &#8211; art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â» &#8211; mentre, per gli enti locali, dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33.<br /> Tanto la legge che la citata deliberazione prevederebbero una disciplina analoga relativamente al trattamento dell&#8217;anticipazione di liquidità  sul bilancio di esercizio dell&#8217;anno in cui l&#8217;anticipazione è erogata e sul susseguente rendiconto. Tuttavia, la deliberazione imporrebbe ai Comuni di imputare l&#8217;impegno riguardante il rimborso dell&#8217;anticipazione ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali, mentre la relativa copertura finanziaria andrebbe assunta sin dal primo esercizio a valere sulle risorse correnti di competenza a tal fine appositamente individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. Per gli enti locali, dunque, non sarebbe contemplata la possibilità , prevista per le Regioni, di utilizzare il FAL nel bilancio di esercizio. Nella parte spesa di tale bilancio, invece, dovrebbe essere iscritta la quota di rimborso dell&#8217;anticipazione di liquidità  quale voce da finanziare con ulteriori risorse correnti di competenza o con riduzione della spesa.<br /> Le conseguenze dell&#8217;impostazione dell&#8217;ordinanza di rimessione sarebbero particolarmente pregiudizievoli per gli enti locali che, come il Comune di Napoli, hanno ricevuto l&#8217;anticipazione di liquidità  in epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore della contabilità  finanziaria potenziata. Ciò in quanto verrebbe imposto l&#8217;assorbimento del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui in un tempo minore rispetto a quello programmato e si produrrebbe una contrazione della capacità  di spesa in misura superiore a quella necessaria a garantire la sterilizzazione del FAL. Il Comune sarebbe chiamato ad assorbire nel bilancio di esercizio il proprio maggior disavanzo, non solo della quota annuale di extra-deficit derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ma anche della quota di rimborso dell&#8217;anticipazione.<br /> Ad avviso dell&#8217;amministrazione comunale, il giudice rimettente non avrebbe tenuto conto di tutti gli aspetti inerenti alle modalità  di contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità . In particolare, avrebbe omesso di considerare che, per gli enti locali, non sarebbe prevista l&#8217;iscrizione del FAL nel bilancio annuale di esercizio, mentre sussisterebbe l&#8217;obbligo di finanziarie nel bilancio il rateo di restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità  con risorse ulteriori rispetto a quelle giÃ  accantonate con la creazione del fondo.<br /> Per questo motivo ritiene che la questione sia inammissibile, per la mancata valutazione di un elemento decisivo.<br /> Nel merito, le censure sarebbero, comunque, infondate, atteso che il meccanismo previsto dalla norma in questione escluderebbe ogni effetto espansivo della spesa o riduttivo del disavanzo.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione.<br /> L&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 dispone che «[g]li enti destinatari delle anticipazioni di liquidità  a valere sul fondo per assicurare la liquidità  per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione».<br /> L&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 stabilisce che «[l]&#8217;articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà  degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità , di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell&#8217;allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell&#8217;articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l&#8217;operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo».<br /> Il rimettente, in riferimento dalla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni, muove dal presupposto che: a) il significato delle disposizioni censurate corrisponderebbe al dato testuale e non sarebbe possibile un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata come quella proposta dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, con delibera n. 107 del 10 settembre 2018 e che, peraltro, non è condivisa neppure dal Comune di Napoli, il quale ha proposto impugnazione davanti al giudice rimettente proprio contro la delibera fondata su detta interpretazione; b) condividendo l&#8217;interpretazione letterale delle disposizioni censurate &#8211; in ciò non discostandosi dall&#8217;opzione ermeneutica espressa dal Comune di Napoli e dalla Procura generale &#8211; il ricorso dovrebbe essere accolto, con conseguente annullamento della delibera indicata in parte qua; c) dubitando, tuttavia, della legittimità  costituzionale delle disposizioni stesse, previa sospensione dell&#8217;efficacia della delibera di controllo le indicate questioni di legittimità  costituzionale debbono essere rimesse a questa Corte.<br /> Tanto premesso, ad avviso del rimettente: a) l&#8217;utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  per trasformare il fondo anticipazioni di liquidità  (FAL) in fondo crediti di dubbia esigibilità  (FCDE) sarebbe in palese contrasto con alcune pronunce di questa Corte, in particolare con la sentenza n. 181 del 2015, poichè eliminerebbe la sterilizzazione del fondo di liquidità , migliorando in modo fittizio il risultato di amministrazione e provocando un indebito incremento della capacità  di spesa dell&#8217;ente locale; b) si verificherebbe una violazione patente dell&#8217;equilibrio strutturale del bilancio, in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost., poichè, sovrastimando il risultato di amministrazione, si verrebbero a influenzare negativamente tutti gli esercizi futuri. Si realizzerebbe, infatti, un azzeramento o una fortissima riduzione delle poste non impegnabili, che servono a realizzare economie finalizzate a ripristinare gradualmente l&#8217;equilibrio compromesso dalla preesistenza di gravi disavanzi; c) dal momento che il prestito costituito dalle anticipazioni di liquidità  verrebbe destinato a spese diverse da quelle consentite dalle norme straordinarie contenute nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, risulterebbe violato &#8211; al di fuori dell&#8217;eccezionale deroga finalizzata a fronteggiare i debiti pregressi &#8211; l&#8217;art. 119 Cost., che circoscrive le potenzialità  di indebitamento alla realizzazione degli investimenti; d) verrebbe altresì¬ violato il principio di ragionevolezza, poichè le norme denunciate consentirebbero di utilizzare il fondo anticipazioni di liquidità  per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità , premiando «l&#8217;ente che ha violato l&#8217;obbligo di copertura delle spese, perchè, avendo fatto maggiore ricorso all&#8217;anticipazione di liquidità , vede diminuire il sacrificio economico conseguente al passaggio alla contabilità  armonizzata. Al contrario [al]l&#8217;ente pìù virtuoso, che ha rispettato l&#8217;obbligo di copertura delle spese e, avendo una buona riscossione e una buona tempistica nei pagamenti, non ha avuto la necessità  di ricorrere all&#8217;anticipazione di liquidità», rimarrebbe preclusa la possibilità  di incrementare la spesa corrente; e) sarebbe violato il giudicato costituzionale in relazione alle sentenze di questa Corte n. 89 del 2017, n. 269 del 2016 e n. 181 del 2015.<br /> 1.2.- Il Comune di Napoli, costituito in giudizio, sostiene che: a) le questioni sollevate sono inammissibili perchè il giudice rimettente sarebbe incorso nel grave errore di applicare i principi enunciati da questa Corte per le Regioni alla diversa fattispecie inerente agli enti locali e, nel caso in esame, al Comune di Napoli; b) non risulterebbero violati gli artt. 81 e 97 Cost., in quanto la riduzione del disavanzo denunciata dal giudice a quo non sarebbe effetto dell&#8217;utilizzo dell&#8217;anticipazione di liquidità  ma la «conseguenza delle modalità  di costruzione» del fondo per i crediti di dubbia esigibilità , che risulterebbe attenuato. Tale effetto sarebbe implicitamente previsto dal legislatore, il quale avrebbe nel tempo mutato pìù volte le modalità  e la base di calcolo per la determinazione dell&#8217;ammontare dell&#8217;accantonamento a tale ultimo fondo; c) non vi sarebbe alcuna violazione dell&#8217;art. 3 Cost., perchè gli enti locali che hanno avuto accesso all&#8217;anticipazione verserebbero in una situazione di difficoltà  economica, spesso generata dal contesto territoriale economicamente depresso. Il miglioramento del risultato di amministrazione consentirebbe agli enti in difficoltà  di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici, soprattutto di quelli posti a presidio di valori costituzionali. La norma sarebbe volta a tutelare i cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà  economica, comprovata dall&#8217;accesso all&#8217;anticipazione di liquidità ; d) il Comune di Napoli sarebbe particolarmente svantaggiato poichè avrebbe incamerato le anticipazioni di liquidità  prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo regime contabile della competenza rafforzata. Con il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità  finanziaria, gli enti locali sarebbero stati chiamati a una operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, la quale, in applicazione delle nuove regole della cosiddetta competenza finanziaria potenziata, avrebbe generato la quantificazione di un maggior disavanzo da ripianare; e) in assenza delle disposizioni impugnate si verificherebbe una contrazione della capacità  di spesa dell&#8217;ente locale per un valore di gran lunga superiore a quello necessario alla sterilizzazione degli effetti dell&#8217;anticipazione di liquidità . L&#8217;ente locale, in virtà¹ dei descritti meccanismi contabili, sarebbe tenuto, a differenza di quanto accade per le Regioni, a iscrivere in ogni bilancio di esercizio sia la quota di extra-deficit, sia la rata di restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità  da finanziare. Nel medesimo esercizio di bilancio il Comune sarebbe chiamato a riassorbire la quota annuale di extra-deficit e a restituire, con risorse ulteriori rispetto all&#8217;accantonamento del fondo anticipazioni liquidità , la rata annuale del debito da restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità ; f) l&#8217;interpretazione adottata dal Comune di Napoli sarebbe conforme alla deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33, che regolerebbe la materia; g) le disposizioni censurate risulterebbero ispirate «alla logica sottesa all&#8217;art. 3, comma 2, della Costituzione, essendo volt[e] a tutelare i cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà  economica &#8211; comprovata proprio dall&#8217;accesso all&#8217;anticipazione di liquidità  &#8211; attraverso l&#8217;attenuazione (o il depotenziamento) del FCDE. Emblematica, al riguardo, [sarebbe] l&#8217;analisi comparata tra la situazione economica e la spesa per servizi del Comune di Napoli (terza città  d&#8217;Italia per popolazione residente) e quella del Comune di Milano (seconda città  d&#8217;Italia per popolazione residente), il quale, a differenza del primo, non ha richiesto l&#8217;anticipazione di liquidità  di cui al D.L. n.35/2013»; h) gli enti locali «che operano in territori caratterizzati da una elevata capacità  fiscale degli abitanti, riscuot[erebbero] con relativa facilità  i propri crediti; di conseguenza, [avrebbero] (in termini percentuali) un FCDE pìù basso ed una corrispondente maggiore capacità  di spesa che restituisce alla cittadinanza servizi adeguati»; i) la scelta di privilegiare l&#8217;indebitamento degli enti locali in sofferenza finanziaria sarebbe «tutt&#8217;altro che irragionevole e, in ogni caso, pienamente conforme al principio di uguaglianza, ove letto in senso sostanziale, trattandosi di misura in grado di incidere non semplicemente sulla vita degli enti locali, ma su quella dei cittadini amministrati, temperando le differenze di servizi ricevuti dall&#8217;ente di prossimità».<br /> 2.- Ãˆ necessario premettere alcune considerazioni circa il petitum dell&#8217;ordinanza di rimessione e i concreti effetti che il suo accoglimento sarebbe in grado di produrre sulla gestione del bilancio e sulla futura articolazione del rendiconto del Comune di Napoli.<br /> A tal fine occorre precisare che l&#8217;efficacia interdittiva spiegata dalla pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei confronti del bilancio del Comune di Napoli, adottata con la deliberazione n. 107 del 2018 citata, è stata sospesa dalle sezioni riunite rimettenti in via cautelare. Ne deriva che la gestione del bilancio comunale, nel periodo di pendenza delle presenti questioni di costituzionalità , si è svolta secondo l&#8217;originario assetto deliberato dal Consiglio comunale. Ciò comporta, tra l&#8217;altro, che gli impegni di spesa, i pagamenti e, pìù in generale, le obbligazioni attive e passive sorte in tale periodo intermedio sono state assunte sulla base di norme pienamente vigenti, ancorchè sottoposte al giudizio di questa Corte.<br /> 3.- Ai fini della presente decisione va sgombrato il campo da alcune contraddizioni ed equivoci generati dalla tecnicità  delle disposizioni oggetto del presente giudizio e da alcune inesatte considerazioni del Comune di Napoli in punto di fatto e di diritto.<br /> Il primo equivoco riguarda l&#8217;erronea affermazione del Comune di Napoli, secondo cui «la disciplina delle anticipazioni di liquidità  degli enti locali è dettata [&#8230;] dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti» ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, mentre quella delle Regioni sarebbe contenuta nell&#8217;art. 1, comma 692, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â».<br /> Quest&#8217;ultima disposizione non fa altro che esprimere norme di dettaglio in tema di allocazione di anticipazioni, ma non apporta elementi in grado di incidere sulla ratio dell&#8217;istituto come disciplinato dal d.l. n. 35 del 2013, a sua volta interpretato in senso costituzionalmente conforme da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015).<br /> Ãˆ destituito, poi, di fondamento l&#8217;assunto del Comune di Napoli, secondo cui la disciplina delle anticipazioni degli enti locali possa essere determinata dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Infatti, questa Corte ha a suo tempo precisato con chiarezza che l&#8217;art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, «nell&#8217;attribuire la possibilità  di adottare [una] &#8220;delibera di orientamento&#8221; per il controllo degli enti locali, non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti. La norma attribuisce a tale sezione una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni difformi tra sezioni regionali della Corte dei conti» (sentenza n. 39 del 2014). Si tratta di una funzione finalizzata a uniformare l&#8217;attività  consultiva e le tecniche di espressione contabile quando si verificano prassi discordanti su temi di particolare rilevanza. Funzione che mai potrebbe invadere la sfera normativa, che non appartiene &#8211; come precisato nella richiamata sentenza n. 39 del 2014 &#8211; alla magistratura contabile.<br /> Ãˆ di tutta evidenza che questa funzione di uniformazione delle prassi di espressione contabile non vincola, per definizione, l&#8217;esercizio del potere giurisdizionale sulle delibere di controllo delle sezioni regionali attribuito alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di &#8220;giurisdizione esclusiva&#8221; (art. 11, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»).<br /> Nella fattispecie in esame, comunque, la pronuncia della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 dicembre 2015, n. 33, non afferma quanto sostenuto dal Comune di Napoli, ma è del tutto coerente, sia pure limitatamente al profilo contabile di espressione dei conti dell&#8217;ente locale, con l&#8217;interpretazione costante delle modalità  di sterilizzazione dell&#8217;anticipazione di liquidità  previste dal d.l. n. 35 del 2013 sia per le Regioni, sia per gli enti locali. Si afferma, infatti, nella predetta deliberazione, che «[n]ei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell&#8217;armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità  erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità  incassate nell&#8217;esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell&#8217;art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Si tratta di una tecnica contabile, sia pure ridondante e, in quanto tale certamente semplificabile, che mira tuttavia &#8211; come testimonia la locuzione &#8220;sterilizzazione degli effetti&#8221; &#8211; nel senso ricavabile dalla sentenza di questa Corte n. 181 del 2015.<br /> Come giÃ  specificato, la disciplina base delle anticipazioni di liquidità  è contenuta nel d.l. n. 35 del 2013, il quale non fa alcuna distinzione, salve le diverse modalità  di provvista finanziaria, tra finalità  delle anticipazioni regionali e di quelle degli enti locali, entrambe destinate al pagamento di passività  finanziarie per tipologie di debiti specificamente individuate.<br /> 4.- Alla luce delle esposte premesse, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., sono fondate.<br /> I tre parametri, per quel che si dirà  pìù specificamente in seguito, operano in stretta interdipendenza, cosicchè l&#8217;anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  consentita dalle disposizioni impugnate finisce per ledere l&#8217;equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la &#8220;regola aurea&#8221; contenuta nell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l&#8217;indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.<br /> L&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 prescrive che «[g]li enti destinatari delle anticipazioni di liquidità  [&#038;] utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione» e l&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 specifica che «[l]&#8217;articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 [&#038;] si interpreta nel senso che la facoltà  degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità  [&#038;] di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell&#8217;allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell&#8217;articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l&#8217;operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo».<br /> Entrambe le disposizioni censurate consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità  per modificare il risultato di amministrazione dell&#8217;ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell&#8217;elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati.<br /> Non è rilevante, ai fini della presente decisione, la diversa formulazione normativa impiegata dal legislatore &#8211; nella prima disposizione l&#8217;utilizzazione viene enunciata come regola attraverso l&#8217;uso dell&#8217;indicativo e nella seconda come facoltà  &#8211; perchè, comunque, l&#8217;utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  consentita dalle disposizioni censurate non è compatibile con i richiamati plurimi precetti costituzionali.<br /> 4.1.- L&#8217;art. 119, sesto comma, Cost. risulta violato perchè le anticipazioni di liquidità  costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e &#8211; in quanto tali &#8211; sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività  pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l&#8217;ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento.<br /> La loro eccezionalità  dipende essenzialmente dal fatto: a) di essere inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa; b) di essere frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell&#8217;Unione europea; c) di essere un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita.<br /> Quanto al profilo sub a), occorre sottolineare come le anticipazioni di liquidità  siano spesso collegate a pregressi fenomeni di inappropriata gestione; in un bilancio sano, di regola, le diacronie tra la riscossione delle entrate e i pagamenti tendono a bilanciarsi secondo le singole scansioni temporali del programma di bilancio, opportunamente considerate attraverso le prudenti stime in sede di previsione, mentre tutto ciò non accade quando fenomeni come la sovrastima delle entrate e l&#8217;incapacità  a riscuotere si sommano in modo progressivo nel tempo, fino a rendere l&#8217;adempimento delle obbligazioni passive sempre pìù tardivo e aleatorio.<br /> Quanto al profilo sub b), l&#8217;anticipazione a favore degli enti in sofferenza di liquidità  è stata generata in sede normativa da un rigoroso bilanciamento tra l&#8217;esigenza di rispettare i vincoli di indebitamento e quella di onorare i debiti, costituenti entrambe regole primarie dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea e nazionale, tenuto conto dell&#8217;invalicabilità  della &#8220;regola aurea&#8221; dell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., la quale costituisce comunque &#8211; anche prima del suo inserimento in Costituzione &#8211; un principio storico dell&#8217;ordinamento finanziario-contabile degli enti locali. Come questa Corte ha giÃ  affermato, le anticipazioni di liquidità  «nascono dall&#8217;esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell&#8217;adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Detto fenomeno, di per sè negativo, aggravava, tra l&#8217;altro, la situazione delle imprese, giÃ  colpite dalla difficoltà  di accedere al credito bancario nel contesto della crisi. [&#8230;] Nel dialettico contesto, astretto tra vincoli di indebitamento e indefettibilità  delle scadenze debitorie, il Governo ha cercato di individuare soluzioni normative e finanziarie capaci di venire incontro alle esigenze delle imprese [&#038;]. Ciò anche attraverso serrate azioni politiche di negoziato a livello europeo per ottenere un margine di flessibilità  del patto di stabilità  e crescita. Così¬ il Consiglio europeo del 14 marzo 2013, facendo seguito agli orientamenti giÃ  espressi nel giugno e nel dicembre del 2012, ha riconosciuto la necessità  di [&#038;] utilizzare spazi di flessibilità  per azioni di sostegno alla crescita e all&#8217;occupazione, pur nel rispetto della necessaria stabilità  finanziaria. In sintonia con le linee espresse dal Consiglio europeo, la Commissione europea, con la dichiarazione del 18 marzo 2013, ha sottolineato l&#8217;urgenza di una pronta risoluzione del tema dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione e chiarito i termini operativi della nozione di flessibilità» (sentenza n. 181 del 2015).<br /> Quanto al profilo sub c), è utile sottolineare come l&#8217;inidoneità  dell&#8217;anticipazione a rimuovere situazioni di deficit strutturale risulta non solo implicitamente dal contrasto formale con il precetto contenuto nell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., ma anche da dati elementari dell&#8217;esperienza, secondo cui solo un investimento efficace può compensare in positivo l&#8217;onere debitorio sotteso alla sua realizzazione. In tale contesto, infatti, risulta «di chiara evidenza che destinazioni diverse dall&#8217;investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell&#8217;ente pubblico che ricorre al credito» (sentenza n. 188 del 2014). Peraltro, tale precetto custodisce interessi costituzionali che non sono limitati alla mera cura della sana gestione finanziaria, ma si estendono agli interdipendenti profili di tutela della rappresentanza democratica e dell&#8217;equità  intergenerazionale (ex plurimis, sentenza n. 18 del 2019).<br /> 4.1.1.- Il carattere temporaneo e settoriale e la ratio univoca e oggettiva della disciplina delle anticipazioni di liquidità  &#8211; come precedentemente definiti &#8211; determinano l&#8217;inconsistenza dell&#8217;apodittico argomento difensivo del Comune di Napoli, secondo cui l&#8217;anticipazione di liquidità  degli enti locali sarebbe funzionalmente diversa da quella delle Regioni.<br /> Del resto, in tema di anticipazioni di liquidità , giÃ  in precedenza si era affermato che il d.l. n. 35 del 2013 «ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità  interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, nel citato decreto-legge sono contenute le misure dirette a consentire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti scaduti, con modalità  differenti per gli enti locali (art. 1), le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale per il tramite delle Regioni (art. 3) e le amministrazioni statali (art. 5). Si tratta di disposizioni espressamente &#8220;volte ad assicurare l&#8217;unità  giuridica ed economica dell&#8217;ordinamento&#8221; (art. 6, comma 1)Â» (sentenza n. 181 del 2015). E in quella sede questa Corte aveva avvertito che «[s]e alcune aporie semantiche possono suscitare qualche perplessità  circa la tecnica legislativa impiegata, non v&#8217;è dubbio che utilizzare detti profili di ambiguità  per qualificare il finanziamento in esame come vero e proprio mutuo, anzichè mera anticipazione di liquidità , porterebbe inevitabilmente a concludere che anche le norme interposte sarebbero contrarie a Costituzione, in quanto palesemente in contrasto con la prescrizione dell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., il cui rispetto, al contrario, era attestato in sede di lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 35 del 2013. Deve essere dunque condivisa l&#8217;opinione del rimettente, secondo cui il meccanismo normativo creato dal legislatore statale risulta influente sulla sola gestione di cassa: d&#8217;altronde, quando una disposizione si presta a pìù interpretazioni e solo una risulta conforme al parametro costituzionale, al testo legislativo va attribuito il significato compatibile con la Costituzione. Un&#8217;interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità  altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di pìù lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza» (ancora sentenza n. 181 del 2015).<br /> Inoltre, analoga pronuncia ha riguardato successivamente anche una fattispecie inerente agli enti locali (sentenza n. 18 del 2019). Non esiste, dunque, alcuna distinzione di carattere sostanziale tra la disciplina delle anticipazioni di liquidità  assegnate alle Regioni e quelle agli enti locali: entrambe sono destinate a pagare passività  giÃ  iscritte in bilancio (ivi compresi i debiti fuori bilancio, i quali, prima di essere eventualmente onorati, devono avere ingresso nel bilancio stesso attraverso le tipizzate fattispecie del riconoscimento: art. 194 &#8211; «Riconoscimento di legittimità  di debiti fuori bilancio» &#8211; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali») e non possono essere destinate alla copertura giuridica di alcuna spesa. Sul tema, d&#8217;altra parte, questa Corte ha affermato pìù volte che, nei bilanci pubblici, le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, sicchè nel concetto di copertura giuridica operano in modo sinergico l&#8217;individuazione dei mezzi finanziari e della ragione giuridica sottesa al loro impiego (sentenze n. 227 del 2019 e n. 274 del 2017).<br /> 4.2.- Se la ratio dell&#8217;anticipazione di liquidità  «è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un&#8217;utilizzazione limitata al pagamento delle passività  pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così¬ da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell&#8217;anticipazione» (sentenza n. 181 del 2015), al di fuori di tale «utilizzazione limitata» il suo impiego risulta in contrasto anche con l&#8217;equilibrio di bilancio.<br /> Per quel che concerne questa illegittima influenza sugli equilibri strutturali del bilancio, è sufficiente considerare che il mancato accantonamento delle risorse, quantificato secondo l&#8217;ordinario criterio di computo del FCDE, consente al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari al mancato accantonamento, coprendolo con risorse &#8220;nominali&#8221; (ma non reali, perchè il meccanismo contabile indebitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per ridurre o azzerare il cosiddetto FCDE attraverso la sua sostituzione parziale o totale con l&#8217;anticipazione di liquidità ), in tal modo incrementando di fatto &#8211; senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali &#8211; il disavanzo di amministrazione giÃ  maturato negli esercizi precedenti.<br /> Al fine di illustrare sinteticamente sotto il profilo tecnico gli effetti di questo meccanismo, è utile ricordare che l&#8217;accantonamento al FCDE è funzionalmente definito in modo inequivocabile dall&#8217;allegato 4/2, punto 3.3, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale stabilisce che esso «non è oggetto di impegno e genera un&#8217;economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata». Si tratta di una regola che invera l&#8217;applicazione del principio di prudenza nella stima delle risorse disponibili. Come semanticamente specificato, il fondo rende inerte, cioè inutilizzabile, una quota delle risorse risultanti da parte entrata, in misura proporzionale all&#8217;andamento della riscossione che ha caratterizzato l&#8217;ente locale negli esercizi precedenti. Ove non venga applicata tale tipologia di svalutazione dei crediti, viene consentita &#8211; come nel caso di specie &#8211; l&#8217;iscrizione in bilancio di entrate stimate in modo da non tener conto dell&#8217;effettiva capacità  di riscossione dei crediti.<br /> L&#8217;istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità  costituisce, a ben vedere, una necessaria integrazione legale al «principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini [del risultato di] amministrazione, [connotato dalla] stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità  che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria» (sentenza n. 138 del 2013). Infatti, la prassi frequente in molte amministrazioni di sovrastimare l&#8217;entità  dei crediti, evitando o rendendo imprecisa in sede di rendiconto la &#8220;dimostrazione analitica&#8221; delle ragioni giuridiche delle somme da riscuotere e dello stato dei procedimenti finalizzati alla riscossione, ha reso necessario correggere &#8211; attraverso il fondo in questione &#8211; le stime sovradimensionate con un accantonamento calcolato mediante un coefficiente di riduzione proporzionato alla capacità  di riscossione mostrata dall&#8217;ente stesso in un congruo periodo (anch&#8217;esso fissato per gli enti locali dall&#8217;allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) antecedente all&#8217;esercizio oggetto di rendiconto.<br /> Permettere &#8211; come fanno la disposizione originaria e quella di interpretazione autentica censurata &#8211; la sostituzione di detto accantonamento mediante la doppia contabilizzazione dell&#8217;anticipazione di liquidità  (che infatti, nell&#8217;ottica delle medesime disposizioni, non si limita a determinare il naturale incremento del saldo di cassa di fine esercizio, ma viene impiegata anche per l&#8217;indebita sostituzione del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ), vanifica la possibilità  di stimare le risorse disponibili secondo prudenza, così¬ contraddicendo il presupposto funzionale del fondo stesso.<br /> Per quel che riguarda l&#8217;alterazione del risultato di amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del rendiconto delle anticipazioni di liquidità , giÃ  facenti parte del fondo di cassa di fine esercizio, migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così¬ esonerando l&#8217;ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall&#8217;anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità . Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l&#8217;equilibrio strutturale dell&#8217;ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall&#8217;impiego indebito dell&#8217;anticipazione.<br /> L&#8217;effetto distorsivo nel calcolo del disavanzo è particolarmente grave per la pregnante funzione certativa della sua determinazione, dalla quale l&#8217;ordinamento fa dipendere importanti effetti giuridici; in proposito è utile ricordare che l&#8217;art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che «[l]&#8217;eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell&#8217;articolo 186, è immediatamente applicato all&#8217;esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all&#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».<br /> E quali che siano i tempi di rientro dal deficit, il richiamato art. 188 detta procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; a esaltare l&#8217;assunzione delle responsabilità  dei risultati imputabili alle amministrazioni che si sono succedute durante la formazione del disavanzo: «[l]a deliberazione, contiene l&#8217;analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l&#8217;individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità  almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L&#8217;eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso».<br /> 4.2.1.- Le precedenti considerazioni dimostrano l&#8217;infondatezza di due argomenti prospettati dal Comune di Napoli: a) quello secondo cui, cancellando le due norme censurate, esso «dovrà  finanziare a bilancio con risorse nuove (ulteriori rispetto a quelle utilizzate per la costituzione del FAL) la quota, anch&#8217;essa trentennale, di restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità»; b) quello secondo cui la difficoltà  dell&#8217;ente territoriale a riscuotere crediti giustificherebbe la censurata tecnica contabile.<br /> Ãˆ del tutto evidente che la capacità  di escutere i debitori non dipende solo dalla situazione economica dei membri della collettività , ma anche e soprattutto dall&#8217;efficienza amministrativa dell&#8217;ente locale e dei propri uffici preposti alla riscossione.<br /> Quanto all&#8217;argomento sub a), è altrettanto evidente &#8211; al di lÃ  dei meccanismi contabili che talvolta oscurano la sostanza dei fatti &#8211; la diversità  tra la contabilizzazione, nella cassa dell&#8217;ente, dell&#8217;anticipazione di liquidità  (che avviene nel momento in cui quest&#8217;ultima viene somministrata), l&#8217;appostazione in bilancio dell&#8217;onere di restituzione della quota capitale e interessi del prestito acceso e l&#8217;accantonamento di risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità . L&#8217;implementazione della cassa conseguente all&#8217;incameramento dell&#8217;anticipazione risponde alle eccezionali e tipizzate ipotesi di pagamento delle passività  pregresse previste dal d.l. n. 35 del 2013; l&#8217;onere conseguente alla restituzione della quota annuale di capitale e interessi è intrinseca conseguenza dell&#8217;assunzione di un prestito; l&#8217;accantonamento nel FCDE ha come fine il non far ricadere negativamente sull&#8217;equilibrio strutturale del bilancio la scarsa capacità  di realizzare le entrate.<br /> Proprio queste elementari considerazioni confermano che l&#8217;utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  in sostituzione dell&#8217;accantonamento conseguente all&#8217;esistenza di crediti di dubbia esigibilità  permette indebitamente all&#8217;ente locale l&#8217;effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e in tal modo aggravando il deficit strutturale preesistente.<br /> Quanto all&#8217;assunto secondo cui la difficoltà  dell&#8217;ente territoriale a riscuotere crediti giustificherebbe il meccanismo finanziario consentito dalle norme censurate in ragione della ridotta capacità  fiscale della popolazione di riferimento, è il caso di precisare che un conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle condizioni socio-economiche del territorio, altro è la capacità  di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata all&#8217;efficienza del sistema di riscossione.<br /> Fermo restando che una capacità  di riscossione inferiore alla media nazionale è un problema prevalentemente organizzativo, diverso è quello legato all&#8217;insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali. In tal caso ben diversi sono i rimedi previsti dalla Costituzione per garantire interventi ispirati alla solidarietà  (sul punto si rinvia pìù diffusamente al prosieguo).<br /> 5.- Nel pronunciare l&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni censurate questa Corte non può non sottolineare la peculiarità  della presente fattispecie. Se, da un lato, l&#8217;amministrazione comunale, fino alla data della presente pronuncia, ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente consentite, in tal modo peggiorando lo stato dei propri conti, dall&#8217;altro lo ha fatto sulla base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimensionati in rapporto alle potenzialità  consentite dalle medesime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione si è dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in relazione ai quali l&#8217;affidamento dei soggetti venuti in contatto con l&#8217;amministrazione comunale e la funzionalità  di progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegittimità  di norme che hanno consentito, durante la loro vigenza, il sovradimensionamento della spesa.<br /> D&#8217;altronde, l&#8217;intervenuta sospensione degli effetti interdittivi della spesa, a suo tempo disposti dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, e temporaneamente rimossi, fino alla definizione del presente giudizio, dal giudice rimettente, ha permesso al Comune di Napoli una gestione conforme alle disposizioni allora vigenti, che consentivano la contestata utilizzazione delle anticipazioni di liquidità .<br /> A ben vedere &#8211; proprio in ragione della peculiarità  del diritto del bilancio e in particolare del principio di equilibrio dinamico che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato contrappeso tra entrate e spese &#8211; si è in presenza di una graduazione &#8220;naturale&#8221; degli effetti temporali della presente sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità  e dell&#8217;extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l&#8217;allargamento della spesa), l&#8217;ente locale dovrà  avviare il necessario risanamento nei termini di legge.<br /> Ãˆ chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l&#8217;amministrazione comunale riapprovi &#8211; risalendo all&#8217;indietro &#8211; tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così¬, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all&#8217;art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 &#8211; che poi è quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole entità  -, il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà  essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità  al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell&#8217;esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato.<br /> Il sistema così¬ sinteticamente delineato serve per attribuire &#8220;a ciascuno il suo&#8221; in termini di responsabilità  di gestione, affiancando all&#8217;operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse.<br /> Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  per modificare il risultato di amministrazione, va precisato che la presente pronuncia produce un&#8217;efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per l&#8217;adozione delle correzioni atte a porvi rimedio.<br /> Tenuto conto dell&#8217;accentuata mutevolezza del &#8220;tempo finanziario&#8221; che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è proprio il rispetto del principio dell&#8217;equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità  costituzionale dei conti e l&#8217;esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l&#8217;esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l&#8217;intero periodo di risanamento. Ãˆ stato in proposito affermato che «[i]l principio dell&#8217;equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità  economica di media e lunga durata, nell&#8217;ambito della quale la responsabilità  politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate» (sentenza n. 18 del 2019).<br /> In definitiva, un esame complessivo dei parametri costituzionali vigenti in subiecta materia consente di chiarire che: a) l&#8217;equilibrio dei conti è un presupposto della sana gestione finanziaria, del buon andamento e della corretta e ponderata programmazione delle politiche pubbliche (artt. 81 e 97 Cost.); b) in tale prospettiva i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità , secondo cui ciascun amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli amministrati. A tal fine è stato giÃ  chiarito che «la legge di approvazione del rendiconto &#8211; indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 &#8211; deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, cinque elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l&#8217;art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell&#8217;indebitamento e delle eventuali passività  dell&#8217;ente applicate agli esercizi futuri» (sentenza n. 49 del 2018) poichè la trasparenza dei conti risulta «elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori» (sentenza n. 49 del 2018); d) quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città  metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità  fiscale per abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà  sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto comma, Cost.); e) gli enti territoriali possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con modalità  equilibrate in rapporto al generale contesto macroeconomico (art. 119, sesto comma, Cost.).<br /> 6.- Il sintetico richiamo ai principi cardine della Costituzione in tema di relazioni finanziarie tra Stato e comunità  territoriali consente di svolgere opportune considerazioni in ordine ad alcuni argomenti difensivi svolti dal Comune di Napoli i quali &#8211; ancorchè eccentrici rispetto al thema decidendum &#8211; meritano attenzione anche da parte del legislatore statale.<br /> Si allude in particolare all&#8217;esigenza, espressa dal predetto ente locale, di una legislazione finanziaria ispirata alla valorizzazione dell&#8217;art. 3, secondo comma, Cost., nella specie sotto il profilo della tutela dei cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà  economica e della riduzione/eliminazione della sperequazione tra i livelli dei servizi erogati dagli enti di base nelle comunità  pìù povere e in quelle pìù ricche.<br /> Questa esigenza solidaristica nei confronti delle comunità  meno abbienti trova puntuale risposta &#8211; come giÃ  rilevato &#8211; in pìù articoli della Costituzione e, in particolare, nell&#8217;art. 119 Cost., il quale fissa le forme e i limiti che devono guidare il legislatore ordinario nell&#8217;inveramento dei principi ivi indicati.<br /> Il richiamato parametro costituzionale bilancia le ragioni dell&#8217;autonomia, quelle dei vincoli finanziari dell&#8217;Unione europea e quelle della solidarietà  verso le comunità  economicamente meno munite.<br /> Il primo comma precisa che l&#8217;autonomia finanziaria di entrata e di spesa deve essere esercitata nel rispetto dell&#8217;equilibrio del bilancio e che gli enti territoriali devono contribuire, insieme agli altri enti della finanza allargata, all&#8217;osservanza dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea. In tale prospettiva, l&#8217;equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell&#8217;autonomia, nonchè del dovere di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali e dell&#8217;Unione europea.<br /> Ne consegue che tutte le disfunzioni &#8211; a cominciare da quelle censurate in questa sede &#8211; devono essere rimosse e non possono essere computate nell&#8217;attivazione dei meccanismi di solidarietà  previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell&#8217;art. 119 Cost.<br /> Ãˆ in ordine al deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività  e del territorio, e non alle patologie organizzative, che deve essere rivolto l&#8217;intervento diretto dello Stato. Le risorse necessariamente stanziate per tali finalità  &#8211; proprio in virtà¹ dei superiori precetti costituzionali &#8211; devono essere prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di accertato squilibrio strutturale dei bilanci degli enti locali.<br /> 7.- Dunque, l&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 e l&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, poichè consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità  al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività  pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di «utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione», risultano in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost. e, pertanto, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.<br /> Rimangono assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti delle disposizioni in esame.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.7928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-11-2019-n-7928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-11-2019-n-7928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.7928</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI: (C.D.N., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Barbato, Littorio Di Nardo c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Scuola superiore della PA: trattamento economico degli allievi. 1.- Scuola Superiore della p.A. &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C.D.N., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Barbato, Littorio Di Nardo c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
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<p>Scuola superiore della PA: trattamento economico degli allievi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Scuola Superiore della p.A. &#8211; Organizzazione ed attività  della Scuola &#8211; trattamento economico degli allievi &#8211; DPCM 24 marzo 1995 n. 207 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Dal punto di vista letterale, l&#8217;art. 15 del D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207Â </em><em>è chiaro nel marcare la distinzione tra &#8220;dipendente pubblico&#8221; e &#8220;dipendente civile dello stato&#8221; sia nel comma 4, dedicato alla disciplina del trattamento retributivo; sia nel comma 5, deputato alla regolamentazione dell&#8217;importo della borsa di studio e del computo delle ritenute assistenziali. In entrambi i casi, la disciplina fa riferimento esclusivo ai soli &#8220;dipendenti civili dello stato&#8221;.</em><br /> <em>L&#8217;insistito e più¹ volte differenziato impiego della terminologia &#8211; inteso a distinguere due categorie di lavoratori poste tra di loro in relazione di genere (dipendente pubblico) a specie (dipendente civile dello stato) &#8211; non può quindi essere considerato come evenienza casuale e ininfluente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 20/11/2019<br /> <strong>N. 07928/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06792/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2014, proposto da C.D.N., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Barbato, Littorio Di Nardo, con domicilio eletto presso lo studio Di Nardo-Barbato in Roma, via Anastasio II 80;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00799/2014, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante ai segretari comunali per il periodo di frequenza del corso tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l&#8217;avvocato Adriano Barbato e l&#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ricorrente &#8211; Segretario Comunale assegnato al Ruolo Provinciale di Como ed in servizio presso il Comune di S. Bartolomeo Val Cavargna (CO) &#8211; risultata vincitrice del 19Â° concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Funzione Pubblica con decreto del 04/03/1993 e, a seguire, è stata ammessa alla frequenza del corso di preparazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione<br /> 2. Durante i dieci mesi del corso ha percepito il trattamento economico riservato ai borsisti, come determinato dal Ministero dell&#8217;Interno con la Nota del 09/10/1995.<br /> Detta nota afferma e dispone che &#8220;<em>non essendo ascrivibile ai Segretari Comunali la qualità  di dipendenti civili dello Stato, al Dott. Omissis, al Dott. Omissis ed alla Dott. Omissis competerà  il trattamento economico riservato ai borsisti ai sensi dell&#8217;art. 15, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 24/3/95 n. 267</em>&#8220;.<br /> 3. La ricorrente ha avversato tale determinazione, invocando il riconoscimento del trattamento economico relativo ai dipendenti dello Stato e ragguagliato alla loro qualifica professionale.<br /> 4. Il ricorso di primo grado è stato respinto con pronuncia del Tar Lazio n. 799/2014, sull&#8217;assunto per cui il Segretario comunale non rientra tra i dipendenti civili dello Stato, unica categoria alla quale è riservato la suddetta tipologia di retribuzione.<br /> 5. Questa la trama argomentativa della motivazione di primo grado:<br /> &#8211; il disposto di cui all&#8217;art. 15, comma 4, D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207 &#8211;<em>ratione temporis</em>Â applicabile alla fattispecie &#8211; prevede che &#8220;<em>Gli allievi che siano giù  dipendenti pubblici sono considerati a tutti gli effetti in servizio. Ai partecipanti che siano giù  dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata dell&#8217;attività  di formazione e a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se più¹ vantaggioso, quello stabilito per i borsisti, con relativa integrazione a carico della Scuola</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>la richiamata disposizione, dunque, distingue tra allievi che rivestano la qualifica di &#8220;dipendenti pubblici&#8221; ed allievi che siano &#8220;dipendenti civili dello Stato&#8221;, statuendo che soltanto ai secondi spetti il trattamento economico relativo alla loro qualifica</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>il segretario comunale è destinatario di una disciplina giuridica di &#8220;status&#8221; particolare e diversa da quella degli altri dipendenti civili dello Stato (Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 luglio 1995, n. 429), con conseguente applicazione della disposizione di cui alla prima parte del richiamato comma 4 dell&#8217;art. 15 D.P.C.M. n. 207/1995</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>nè, a tal fine, vale affermare che la dizione &#8220;sono considerati a tutti gli effetti in servizio&#8221; (art. 15, comma 4, prima parte, D.P.C.M. n.207/1995) ricomprenda anche il trattamento economico, atteso che in tal modo verrebbe vanificata la successiva disposizione, la quale è espressamente diretta a disciplinare l&#8217;aspetto economico in maniera differenziata tra &#8220;dipendenti civili&#8221; e &#8220;dipendenti pubblici</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>In tale ambito, deve anche sottolinearsi &#8211; così come dedotto dalla Avvocatura dello Stato nella memoria per l&#8217;udienza del 25 novembre 2013 &#8211; che la logica della norma risieda nel fatto di non far gravare sul bilancio di enti pubblici diversi dallo Stato le spese relative al versamento degli emolumenti ad un funzionario che rende la propria opera non giù  all&#8217;ente di cui fa parte ma allo Stato stesso</em>&#8220;.<br /> 6. Nella presente sede d&#8217;appello, la ricorrente lamenta l&#8217;erronea e travisata interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.<br /> A tal fine torna a sostenere, anzitutto, che la controversa dizione &quot;<em>gli allievi che siano giù  dipendenti pubblici cono considerati a tutti gli effetti in servizio</em>&quot; vada intesa come esplicita conferma del mantenimento del trattamento economico goduto nel precedente servizio, e ciù² indipendentemente e senza correlazione e/o contrapposizione con la previsione concernente i dipendenti civili dello Stato.<br /> In secondo luogo, la ricorrente censura come errata l&#8217;affermazione del Tar che la connota come &quot;<em>funzionario che rende la propria opera non giù  all&#8217;ente di cui fa parte ma allo Stato stesso</em>&quot;.<br /> L&#8217;opposta tesi perorata dalla parte appellante è che il servizio prestato presso il Comune integra esclusivamente un dato di natura funzionale ma non di appartenenza giuridica, sicchè il suo ente di appartenenza dovrebbe individuarsi nello Stato &#8211; Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Ruolo Segretari Comunali della Prefettura di Como.<br /> 7. Il Ministero dell&#8217;Interno si è costituito con memoria di stile, senza svolgere deduzioni difensive.<br /> 8. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2019.<br /> 9. L&#8217;appello è infondato.<br /> A tale conclusione inducono una serie di argomenti, di tenore letterale e sistematico.<br /> 9.1. Dal punto di vista letterale, l&#8217;art. 15 è chiaro nel marcare la distinzione tra &#8220;dipendente pubblico&#8221; e &#8220;dipendente civile dello stato&#8221; sia nel comma 4, dedicato alla disciplina del trattamento retributivo; sia nel comma 5, deputato alla regolamentazione dell&#8217;importo della borsa di studio e del computo delle ritenute assistenziali. In entrambi i casi, la disciplina fa riferimento esclusivo ai soli &#8220;dipendenti civili dello stato&#8221;.<br /> L&#8217;insistito e più¹ volte differenziato impiego della terminologia &#8211; inteso a distinguere due categorie di lavoratori poste tra di loro in relazione di genere (dipendente pubblico) a specie (dipendente civile dello stato) &#8211; non può quindi essere considerato come evenienza casuale e ininfluente.<br /> 9.2. Dal punto di vista sistematico, la distinta regolamentazione offre conferma della logica della norma &#8211; come individuata Tar &#8211; che è quella &#8220;<em>di non far gravare sul bilancio di enti pubblici diversi dallo Stato, le spese relative al versamento degli emolumenti ad un funzionario che rende la propria opera non giù  all&#8217;ente di cui fa parte ma allo Stato stesso</em>&#8220;.<br /> La deduzione appare del tutto ragionevole anche alla luce della fonte normativa che è intervenuta in materia (DPCM n. 207/1995), coerente con la natura giuridica della Scuola superiore della pubblica amministrazione quale &#8220;<em>organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri</em>&#8220;.<br /> 9.3. Si consideri, inoltre, che il DPCM 207/1995 è stato adottato in esecuzione dell&#8217;art. 29 comma 5 d.lgs. 29/1993 (&#8220;Attività  della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione&#8221;) e che al comma 4 del medesimo art. 29 si prevede che &#8220;<em>la Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all&#8217;autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti</em>&#8220;.<br /> Dunque, tutta la regolamentazione dei fondi di finanziamento della Scuola discende da un regolamento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa capo a risorse statali e non vede alcuna partecipazione contributiva da parte di altri enti pubblici: la combinazione sinergica di tali elementi rende del tutto implausibile, sul piano deduttivo, che il DPCM possa avere introdotto vincoli retributivi e finanziari in capo ad enti pubblici diversi dallo Stato.<br /> 9.4. Di tanto offre ulteriore conferma la constatazione che il regolamento ministeriale relativo all&#8217;organizzazione della Scuola superiore della p.a. (d.P.C.M. n. 207/1995), emesso in attuazione dell&#8217;art. 29 d.lg. n. 29/1993, non può contenere norme che deroghino a fonti di grado superiore, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti codificato dall&#8217;art. 17 comma 3 l. n. 400/1988 (Corte dei Conti Sez. contr., 29/02/1996, n. 46).<br /> 9.5. Sempre seguendo una linea di lettura sistematica della disposizione, si deve pervenire alla conclusione che l&#8217;iniziale enunciazione dell&#8217;art. 15, comma 4, prima parte, D.P.C.M. n.207/1995 &#8211; per la quale &quot;<em>gli allievi che siano giù  dipendenti pubblici cono considerati a tutti gli effetti in servizio</em>&quot; &#8211; se può assumere la valenza di principio di orientamento generale ad altri fini, non è invece in grado di vanificare il senso specifico della puntuale disciplina dettata dal DPCM con riguardo alla materia del trattamento economico, in quanto espressamente riservata, come si è giù  esposto, al solo personale dipendente civile dello Stato.<br /> 9.6. Non può convenirsi, infine, neppure sull&#8217;ulteriore assunto di parte appellante secondo il quale l&#8217;ente di appartenenza del Segretario Comunale sarebbe lo Stato &#8211; nell&#8217;articolazione ministeriale dell&#8217;Interno.<br /> Ed invero, la giurisprudenza amministrativa formatasi in epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore della L. n. 127/1997 e del d.lgs n. 267/2000 (recanti la disciplina del nuovo ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali), nell&#8217;interpretare l&#8217;insieme delle norme che in allora regolavano e disciplinavano lo <em>status</em>Â del segretario e che risultano <em>ratione temporis</em>Â applicabili alla fattispecie, era addivenuta alla conclusione che il segretario comunale non potesse essere considerato come un impiegato dello Stato al servizio del Comune ma, al contrario, che dovesse essere considerato come un impiegato del Comune direttamente amministrato da organi dello Stato; quindi in rapporto di impiego con l&#8217;ente locale, ma con uno <em>status</em>Â sottratto alla potestà  regolamentare dell&#8217;ente locale medesimo, in quanto regolato direttamente dal legislatore allo scopo di garantirne l&#8217;indipendenza (cfr. C.d.S. sez. V, 17/10/95 n. 1435; C.G.A.R.S. 5/7/96 n. 239; T.A.R. Piemonte, sez. I, 11.3.1999, n. 141 ecc.).<br /> 9.7. Detta interpretazione risultava, peraltro, rafforzata dalle previsioni contenute nella legge sulle autonomie locali (L. n. 142/90), ai sensi delle quali il segretario comunale è configurato quale soggetto che partecipa a pieno titolo, avendone l&#8217;investitura formale ed i poteri sostanziali, all&#8217;amministrazione attiva dell&#8217;ente locale, in posizione sovraordinata ai dirigenti inseriti nei ruoli organici del Comune (cfr. C.d.S., sez. I, 10/7/91 n. 1620; T.A.R. Toscana, sez. II, 12/7/95 n. 429).<br /> Di qui, tra l&#8217;altro, il riconoscimento dell&#8217;applicabilità  al segretario comunale delle norme dettate per i dipendenti degli enti locali, quale quella, contenuta nell&#8217;art. 67 del d.P.R. n. 287/78, che garantisce al dipendente comunale che debba incolpevolmente sopportare un giudizio penale per atti o fatti direttamente connessi con l&#8217;esercizio delle funzioni e dei compiti d&#8217;ufficio, il patrocinio legale a carico dell&#8217;ente datore di lavoro (T.A.R. Toscana, sez. II, 12/7/95 n. 429; T.A.R. Napoli, sez. V, 17/05/2005, n. 6362).<br /> 9.8. Da quanto sin qui osservato discende che, quantomeno all&#8217;epoca dell&#8217;adozione dell&#8217;atto qui impugnato, il servizio prestato dalla ricorrente nella carriera di provenienza come Segretario Comunale non poteva essere considerato come servizio prestato alle dipendenze dello Stato.<br /> 10. L&#8217;appello non può quindi trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata, alla luce delle ragioni sin qui esposte che, in parte, ne integrano la motivazione.<br /> 11. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità  del caso e del mancato svolgimento di attività  difensiva da parte dell&#8217;amministrazione intimata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br /> lo respinge.<br /> Spese di lite compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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