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	<title>Pubblica amministrazione-Autorita&#039; di vigilanza sui lavori pubblici Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica amministrazione-Autorita&#039; di vigilanza sui lavori pubblici Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’attestazione SOA tra pubblico e privato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lattestazione-soa-tra-pubblico-e-privato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattestazione-soa-tra-pubblico-e-privato/">L’attestazione SOA tra pubblico e privato</a></p>
<p>Prima facie la sentenza è senz’altro significativa sotto due profili, entrambi di rilievo anche ordinamentale. Innanzitutto assume importanza pregnante la qualificazione in termini pubblicistici dell’attestazione SOA ed il correlato richiamo ad una figura dottrinaria obsoleta e tanto contestata: l’esercizio privato di pubbliche funzioni. Bisogna però valutare se, proprio in ragione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattestazione-soa-tra-pubblico-e-privato/">L’attestazione SOA tra pubblico e privato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattestazione-soa-tra-pubblico-e-privato/">L’attestazione SOA tra pubblico e privato</a></p>
<p>Prima facie la sentenza è senz’altro significativa sotto due profili, entrambi di rilievo anche ordinamentale. <br />
Innanzitutto assume importanza pregnante la qualificazione in termini pubblicistici dell’attestazione SOA ed il correlato richiamo ad una figura dottrinaria obsoleta e tanto contestata: l’esercizio privato di pubbliche funzioni.<br />
Bisogna però valutare se, proprio in ragione delle ormai risalenti critiche, possa ritenersi opportuno (e forse compatibile) il ricorso a tale istituto, se si vuole dare effettività alla privatizzazione del sistema e riconoscere la valenza intrinsecamente privatistica dei poteri e delle posizioni; altrimenti si vanifica la ratio del legislatore, utilizzando strumentalmente istituti di confine per ricostruire la fattispecie secondo i canoni precedenti.<br />
Nel contempo, la configurazione pubblicistica dell’attestazione dovrebbe essere sempre riguardata come esaustiva della qualificazione dell’impresa, senza quindi alcuna facoltà della Stazione Appaltante di mettere in discussione il possesso dei requisiti in capo al concorrente, come invece avviene spesso nella prassi, soprattutto in relazione al rilievo della gravità dei reati, accertati con sentenze definitive di condanna e/o di patteggiamento, e presi in considerazione ai fini del rilascio dell’attestato SOA.<br />
E proprio tale caratterizzazione – alla luce della sentenza de qua – deve costituire occasione di meditazione anche per una riforma complessiva del sistema di qualificazione con particolare riguardo all’opportunità di mantenere fermo l’ibrido del soggetto privato, che svolge funzioni pubbliche e che attesta situazioni che successivamente possono comunque essere ribaltate dai soggetti aggiudicatori.<br />
In secondo luogo merita approfondimento l’indirizzo interpretativo di ravvisare poteri amministrativi anche in carenza di una espressa norma attributiva.<br />
Così, nella specie, il G.A. ricostruisce il potere di annullamento, ricavandolo in via logica e sistematica da altri poteri attribuiti alla Autorità di Vigilanza per il Lavori Pubblici in ordine all’indicazione vincolante del contenuto dell’attestazione ed alla revoca dell’autorizzazione alla SOA.<br />
Anzi gran parte della motivazione si sforza di giustificare la creazione giudiziale riferendosi alla indispensabilità dell’intervento diretto dell’Autorità per superare il dato letterale: “è evidente che il dato normativo non può essere interpretato con canoni solo letterali” e “per garantire l’effetto utile delle norma ed il raggiungimento degli scopi che il legislatore si è prefissato, vale a dire la creazione di un sistema efficiente ed efficace di qualificazione”.<br />
Trattasi di ragioni sostanziali di opportunità (come quella sulla unificazione del rimedio della revoca dell’autorizzazione alla SOA) che vanno inquadrate in una più ampia prospettiva ordinamentale, particolarmente emblematica nell’attuale momento di transizione dalla “dominanza pubblicistica” alla “panprivatizzazione”, o forse di ripensamento sulla opportunità complessiva delle scelte legislative, per le quali sia la Corte Costituzionale sia gli organi giurisdizionali hanno dimostrato grande attenzione nel monitorare le conseguenze e nel “frenare” le opzioni anche interpretative più esasperate.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3954/g">Sentenza 14 maggio 2004 n. 2125 </a></p>
<p align=right><i>(pubblicato nel maggio 2004)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattestazione-soa-tra-pubblico-e-privato/">L’attestazione SOA tra pubblico e privato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lautorita-di-vigilanza-sui-lavori-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorita-di-vigilanza-sui-lavori-pubblici/">L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nel sistema delle Autorità indipendenti; 2. Componenti dell’Authority; 3. Competenze istituzionali; 4. La potestà ispettiva e sanzionatoria; 5. Gli organi dipendenti dall’Autorità: la Segreteria tecnica, il Servizio ispettivo, l’Osservatorio dei ll. pp.; e gli organi istituiti presso l’Autorità: la Camera arbitrale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorita-di-vigilanza-sui-lavori-pubblici/">L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorita-di-vigilanza-sui-lavori-pubblici/">L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nel sistema delle Autorità indipendenti; 2. Componenti dell’Authority; 3. Competenze istituzionali; 4. La potestà ispettiva e sanzionatoria; 5. Gli organi dipendenti dall’Autorità: la Segreteria tecnica, il Servizio ispettivo, l’Osservatorio dei ll. pp.; e gli organi istituiti presso l’Autorità: la Camera arbitrale e la Commissione consultiva in materia di sistema di qualificazione delle imprese; 6. (Segue). Il servizio ispettivo, in particolare; 7 (Segue). L’Osservatorio dei lavori pubblici, in particolare; 8. Personale dell’Autorità e degli organi dipendenti; 9. Conclusioni: l’Autorità di vigilanza sui ll. pp. quale garante del mercato dei lavori pubblici. </p>
<p>1. – L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nel sistema delle Autorità indipendenti. </p>
<p> La legge quadro in materia di lavori pubblici L. 11.2.1994 n. 109 (nel testo modificato, da ultimo, dalla L. 18.11.1998 n. 415), c. d. legge Merloni, ha istituito l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici[1] allo scopo di attivare un nuovo e neutrale organismo di controllo del mercato dei lavori pubblici[2]. Si tratta di un settore che, negli anni più recenti, ha dimostrato di essere fortemente esposto a pressioni ed interferenze (legate, essenzialmente, a fenomeni di malcostume politico ed economico), le quali hanno anche determinato ripercussioni negative su una delle leve più importanti della finanza pubblica presenti in uno Stato democratico moderno.</p>
<p> La scelta operata è stata quella di costituire una nuova autorità indipendente[3], che va ad aggiungersi a numerose altre già in funzione con riguardo ad altri settori di particolare rilevanza.[4] L’obiettivo perseguito è stato quello di affidare ad un organismo, ad alto tasso di indipendenza, la difesa della pluralità di interessi pubblici e privati, spesso conflittuali, afferenti alla complessa materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale[5]. Il modello prescelto, infatti, permette di controllare efficacemente le procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori, al di fuori delle ingerenze politico-amministrative, che invece un apparato ministeriale di tipo tradizionale inevitabilmente implica.</p>
<p> Segnatamente, è emersa la fondamentale esigenza di riformulare la disciplina degli appalti pubblici, al fine di riportarla in linea con i dettami dell’Unione europea; nonché si è imposto il bisogno di erigere un sistema di controlli efficace e penetrante, che consentisse il superamento dell’obsoleto e fallace, alla luce dell’esperienza applicativa, apparato normativo interno. La legge quadro in parola, quindi, ha introdotto una nuova Autorità indipendente destinata a rappresentare il punto di riferimento centrale per l’impostazione di un rinnovato sistema dei controlli sui lavori pubblici. </p>
<p> Difatti, va detto che le autorità indipendenti svolgono una specifica funzione tutoria[6] con riguardo ad una pluralità eterogenea di interessi pubblici, di interessi diffusi della collettività e di interessi privati appartenenti a talune categorie economiche. Il compito fondamentale è quello di comporre il complesso intreccio dei menzionati interessi afferenti a ‘settori sensibili’ della vita sociale ed economica[7], aventi spesso un rilievo costituzionale e implicanti sempre l’esercizio di discrezionalità tecnica e l’assunzione di decisioni informate a criteri eminentemente tecnici (non politici, né prettamente amministrativi). </p>
<p> E’ appunto la necessità di applicare regole tecniche, per la composizione dei potenziali conflitti tra gli interessi pluriformi rintracciabili in taluni settori aventi una rilevanza socio-economica particolarmente qualificata negli Stati democratici a capitalismo avanzato, a caratterizzare il ruolo che le autorità de quibus sono state chiamate, negli ultimi tempi con sempre maggiore frequenza, a ricoprire[8].</p>
<p> In tale dimensione, può essere accolto quell’orientamento dottrinale[9] che individua nella ‘neutralità’ e nella ‘tecnicità’ i caratteri peculiari di siffatta tipologia di organismo amministrativo[10].</p>
<p> Infatti, l’equidistanza rispetto agli interessi coinvolti (che devono pur trovare un loro assetto ordinato) comporta lo svolgimento di una efficace ed efficiente funzione tutoria degli interessi ovverosia consente di realizzare: un’adeguata funzione di regolazione generale, di soluzione paragiurisdizionale delle controversie, di controllo e di vigilanza, inoltre qualificate funzioni propositive e consultive, nonché interventi sanzionatori dei comportamenti contrastanti con le regole predefinite.</p>
<p> Per quanto attiene specificamente al settore dei lavori pubblici, va preliminarmente osservato che il co. 1 dell’art. 4 della L. n. 109 cit., nell’istituire l’Autorità di vigilanza, richiama expressis verbis i principi basilari enunciati in apertura dalla legge (art. 1, co. 1): a) qualità, efficienza ed efficacia dei lavori pubblici; b) tempestività, trasparenza e correttezza delle procedure adottate; c) rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori[11].</p>
<p> L’esame testuale dei principi appena menzionati rivela la loro natura di principi direttamente rapportabili al precetto costituzionale fondamentale di cui all’art. 97 Cost., in virtù del quale i pubblici uffici, in generale, sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Inoltre, risulta palese il richiamo all’osservanza della disciplina di fonte comunitaria soprattutto in tema di libertà della concorrenza tra i soggetti operanti in detto peculiare ambito di mercato, nonché, per implicito, il riferimento alla salvaguardia della finanza pubblica. </p>
<p> I mercati pubblici[12] costituiscono un esempio tipico di monopsonio ovvero di mercato caratterizzato dalla presenza di un solo operatore (Stato, enti territoriali, etc.) dal lato della domanda. Siffatta peculiarità consente al soggetto pubblico di ricoprire un ruolo fondamentale, influenzando in modo determinante l’assetto dell’intero campo in questione. Pertanto, le imprese affidatarie di lavori pubblici devono poter contare sulla massima trasparenza delle procedure e, quindi, devono poter competere all’interno di un sistema di regole che assicuri la pari opportunità per tutti, senza alcuna forma ingiustificata di discriminazione o di privilegio.</p>
<p> L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, quindi, è stata istituita per svolgere delicati compiti di controllo in una materia coinvolgente una pluralità di interessi pubblici e privati, aventi rilevanza costituzionale, in un settore strategico per un corretto sviluppo economico del Paese, che invero abbisogna di fermi strumenti di controllo preventivo, in grado di impedire il riprodursi di fenomeni di sperpero del denaro pubblico, proveniente in gran parte dalla contribuzione dei cittadini (art. 53 Cost.) e tutelato da precise procedure di spesa (art. 81 Cost.), nonché di interventi normativi idonei per la salvaguardia della libertà d’impresa (art. 41 Cost.). </p>
<p> L’Autorità agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 4, co. 2, L. 109/’94) e possiede autonomia regolamentare con riguardo alla disciplina del proprio funzionamento interno e dell’articolazione degli uffici (art. 4, co. 2, in fine, L. 109 cit.)[13]; inoltre, possiede autonomia contabile poiché provvede alla gestione delle proprie spese e dispone di un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.</p>
<p> In ultimo, va rimarcato come l’Autorità possa agire, in base all’art. 4, co. 5, L. 109/’94, in collaborazione con altre istituzioni qualificate in materia di lavori pubblici, quali: le unità specializzate costituite presso gli uffici del Genio civile (ex art. 14, co. 1, D.L. n. 152/’91 conv. con modif. in L. n. 203/’91); il Consiglio superiore dei lavori pubblici riformato dall’art. 6 della stessa L. 109/’94; il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della L. n. 1089/’39 (oggi confluita nel T. U. D.lgs 29.10.1999 n. 490).</p>
<p> L’Authority, in sostanza, può avvalersi della consulenza di altri enti od organi di alto livello, presenti nel ramo, per un proficuo svolgimento della propria azione di controllo.</p>
<p>2. – Componenti dell’Authority. </p>
<p> L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici costituisce un organo collegiale[14] composto da cinque membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente dell’Autorità è scelto, autonomamente, in seno al medesimo organismo. </p>
<p> E’ espressamente prescritto che i componenti dell’Autorità siano individuati tra personalità e studiosi che si contraddistinguano per la riconosciuta professionalità nel campo tecnico, economico e giuridico, onde assicurare la necessaria pluralità delle conoscenze teoriche ed esperienze applicative[15]. Pertanto, può osservarsi come la legge quadro in oggetto sembri imporre la costituzione di un organismo formato da soggetti dotati di un’elevata e pluridisciplinare professionalità, idonea per assolvere ai delicati compiti assegnati. D’altro canto, soltanto una solida e sperimentata competenza può permettere di adempiere alle funzioni istituzionali prefigurate dal legislatore con la necessaria “piena autonomia” e “indipendenza di giudizio e di valutazione” (art. 4, co. 2, prima parte, L. 109/’94).</p>
<p> La previsione della nomina di natura parlamentare, affidata all’alta responsabilità dei Presidenti dei due rami del Parlamento, si colloca nell’alveo di una linea evolutiva in materia, che suole affidare alla discrezionalità insindacabile nel merito ed alla sensibilità delle predette figure costituzionali l’onere di individuare le personalità – destinate a ricoprire l’incarico di componente dell’Autorità – aventi un elevato profilo professionale ed umano ed una competenza corrispondente ai requisiti descritti dalla legge.</p>
<p> I membri dell’Autorità di vigilanza, ai sensi del co. 3 dell’art. 4 della l. 109/’94, durano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati; inoltre, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I componenti designati che siano dipendenti pubblici vengono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato[16].</p>
<p> In ordine allo status dei componenti dell’Autorità di vigilanza va rilevato come il particolare regime di incompatibilità e di non rinnovabilità della carica corrisponda alla necessità di garantire la più ampia indipendenza nell’espletamento delle funzioni, al riparo da ogni forma di condizionamento esterno, al fine di assicurare la essenziale serenità ed imparzialità di valutazione e di giudizio.</p>
<p> Invero, la modulazione opportuna della durata della carica ricoperta, unitamente alla limitata od esclusa del tutto possibilità di rinnovo, nonché la previsione di ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, costituiscono elementi imprescindibili, che consentono a siffatti organismi indipendenti di operare con la necessaria autonomia rispetto a possibili influenze politico-amministrative e ad eventuali ingerenze provenienti dai potentati economici privati.</p>
<p>3. – Competenze istituzionali.</p>
<p> L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici è stata investita di una pluralità di competenze afferenti all’attuazione delle disposizioni e dei principi della legge quadro in materia di lavori pubblici, come intesi ai sensi dell’art. 2 della L. 109/94 (come modificato dalla L. 415/’98)[17]. </p>
<p> Più specificamente, l’Authority è stata preposta allo svolgimento di attività di alto controllo e di vigilanza implicanti l’espletamento dei seguenti particolari compiti (art. 4, co. 4, L. 109 cit.):</p>
<p>a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici, evidentemente anche raffrontando le spese pubbliche concretamente realizzate con quelle preventivate nei contratti di appalto;</p>
<p>b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini a campione, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;</p>
<p>c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio all’erario, informando tempestivamente la Corte dei Conti circa le responsabilità amministrativa patrimoniale e/o contabile dei pubblici dipendenti coinvolti nelle procedure di appalto;</p>
<p>d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;</p>
<p>e) formula al Ministro dei Lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento in materia di lavori pubblici che completa il quadro normativo di riferimento. La mancata attribuzione di tale potestà regolamentare alla stessa Autorità costituisce un limite e priva detto organismo di un efficace strumento per la realizzazione concreta dei principi ispiratori dell’intera riforma;</p>
<p>f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale, nella quale si evidenzino disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:</p>
<p>1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;</p>
<p>2)  alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;</p>
<p>3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b), L. 109, determinati dall’Osservatorio dei ll. pp. a seguito di una costante azione di monitoraggio;</p>
<p>4)  alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera , che talora celano situazioni di irregolarità o di illiceità;</p>
<p>5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;</p>
<p>6)  allo sviluppo anomalo del contenzioso (onde rimediarvi con tempestività);</p>
<p>g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), L. 109/’94, organismo posto alle dirette dipendenze dell’Autorità (articolato in sezioni centrale e regionali), avente il compito di raccogliere ed elaborare una notevole mole di informazioni, al fine di rendere trasparenti ed efficienti tutte le procedure connesse ai lavori pubblici;</p>
<p>h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17, art. 4, L. 109 cit., essenzialmente riguardanti la mancata fornitura di informazioni richieste ai soggetti con i quali l’Autorità interloquisce nella sua attività di vigilanza;</p>
<p>i)  vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8, L. 109, riguardante i soggetti esecutori di lavori pubblici, i quali devono possedere requisiti di professionalità e capacità tecnica e operativa adeguata alla tipologia di lavori da realizzare[18]. Siffatto innovativo sistema supera quello tradizionale ed obsoleto della mera iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori e rappresenta un meccanismo di attestazione della capacità tecnica e finanziaria dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.</p>
<p>Dall’esame complessivo delle competenze attribuite, è possibile individuare la sussistenza di funzioni riconducibili all’attività di controllo, all’attività propositiva, all’attività ausiliaria e referente rispetto al Governo ed al Parlamento e all’attività sanzionatoria e di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria e contabile. </p>
<p> Le competenze dell’Autorità sono essenzialmente fondate su una esigenza di controllo preventivo e concomitante, teleologicamente orientato ad impedire la ripetizione di diffusi e generalizzati fenomeni di sperpero ingiustificato del denaro pubblico uniti ad una cattiva gestione della realizzazione dei lavori progettati.</p>
<p> In definitiva, l’Autorità dovrà svolgere la propria attività, essenzialmente, sui seguenti tre piani differenti:</p>
<p>1) acquisizione delle informazioni e continuo monitoraggio della realizzazione dei lavori pubblici;</p>
<p>2) svolgimento di compiti propositivi, di consulenza generale e referenti rispetto al Governo ed al Parlamento;</p>
<p>3) vigilanza costante e tempestiva segnalazione alle autorità competenti di situazioni di irregolarità o di illiceità, riscontrate nell’ambito della funzione ispettiva, intervenendo eventualmente anche in funzione sanzionatoria di taluni comportamenti.</p>
<p>4. – La potestà ispettiva e sanzionatoria. </p>
<p> L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici è istituzionalmente tenuta a svolgere la propria attività di controllo in modo tale da raggiungere una penetrante e completa conoscenza di tutti gli aspetti di interesse afferenti alla materia dei lavori pubblici, al fine di agire (in via preventiva, rispetto a quella giurisdizionale tradizionale) per fermare e sanzionare comportamenti elusivi della normativa in materia, importanti sovente spreco di risorse pubbliche e pregiudizio per la libertà d’impresa. </p>
<p> Strumentale rispetto alla funzione di controllo è la potestà ispettiva[19] della quale è espressamente investita l’Authority, in funzione repressiva dei comportamenti non consentiti ai soggetti (pubblici e privati) operanti nel campo dei lavori pubblici.</p>
<p> In particolare, l’Autorità nell’ambito della propria attività, ai sensi del co. 6 dell’art. 4 della L. 109 cit., innanzi tutto, può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché a ogni altra pubblica amministrazione ed a ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativi ai lavori pubblici (in corso o da iniziare), al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori. Inoltre, detto organismo può disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché consultare esperti riguardo a qualsiasi aspetto saliente rilevabile da ogni attività istruttoria, ovvero anche pronunciarsi con determinazioni su profili ermeneutici controversi. </p>
<p> Quindi, nei casi in cui fosse necessario (anche su richiesta motivata di chiunque abbia un interesse qualificato e pertinente[20]), l’Autorità può procedere ad ispezioni, avvalendosi dell’apposito Servizio ispettivo istituito alle proprie dipendenze ovvero richiedere la collaborazione di altri organi dello Stato (ad esempio: Corpo della Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, etc.)[21].</p>
<p> Tutti i dati estrapolabili dalle notizie attinte e dalle informazioni ricevute afferenti alle imprese oggetto di istruttoria sono tutelate dal segreto di ufficio, fino alla conclusione del procedimento anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni; conseguentemente, risulta limitato, in parte qua, la possibilità di accedere agli atti ai sensi della L. 241 del 1990, perlomeno fintanto continuino ad esistere esigenze strettamente connesse al buon esito dell’attività di controllo[22]. In via di principio, va precisato che il diritto di accesso è senz’altro esercitabile nei confronti delle autorità indipendenti, in virtù dell’art. 4 della L. 265 del 1999, che nel riscrivere l’art. 23 della L 241 cit., menziona tra i soggetti passivi: “le Autorità di garanzia e di vigilanza”, pur nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti peculiari.[23]</p>
<p> I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni rivestono la qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti all’osservanza degli inerenti doveri prescritti dalla legge (anche penale[24]) e sono, in particolare, tenuti al segreto di ufficio (art. 4, co. 6, ult. parte, L. 109/’94).</p>
<p> Funzionale all’attività ispettiva e conoscitiva dell’Autorità sono, poi, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal co. 7 dell’art. 4 della L. 109 cit., in materia di rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire informazioni od esibire documenti ovvero in materia di informazioni e documenti non veritieri (o falsi)[25]. Le predette sanzioni amministrative non escludono per espressa disposizione di legge l’applicazione di sanzioni penali, ove ne ricorrano gli estremi[26].</p>
<p> Inoltre, per i soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni, il co. 8 dell’art. 4 della L. 109 prevede una specifica ipotesi di responsabilità disciplinare[27], determinando implicitamente un preciso dovere di sollecita collaborazione, gravante sui pubblici dipendenti, verso l’attività di controllo dell’Autorità.</p>
<p> Infine, il co. 9 dell’art. 4 della L. 109 stabilisce che in caso di accertate irregolarità, l’Autorità di vigilanza trasmetta gli atti e i propri rilievi agli ulteriori organi di controllo previsti. Segnatamente, nell’evenienza di irregolarità aventi rilevanza penale, l’Autorità riferirà all’autorità giudiziaria ordinaria competente, mentre nell’ipotesi di pregiudizio per il pubblico erario, ovverosia nei casi di responsabilità amministrativa patrimoniale e di responsabilità contabile, l’Autorità riferirà alla Procura generale (o a quelle regionali) della Corte dei Conti.</p>
<p>5. – Gli organi dipendenti dall’Autorità: la Segreteria tecnica, il Servizio ispettivo, l’Osservatorio del ll. pp.; e gli organi istituiti presso l’Autorità: la Camera arbitrale e la Commissione consultiva in materia di sistema di qualificazione delle imprese. </p>
<p> La complessa organizzazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici può annoverare una duplice tipologia di organi preposti all’attuazione dei compiti fondamentali configurati dalla legge quadro n. 109 del 1994 e successive modificazioni. </p>
<p> Da un lato, vi sono gli organi dipendenti dall’Autorità, che costituiscono espressione diretta delle funzioni esercitate da questa; dall’altro lato, vi sono gli organi istituiti presso l’Autorità, i quali rappresentano espressione indiretta e mediata di talune funzioni esercitate soltanto sotto la vigilanza dello stesso organismo. </p>
<p> Per quanto riguarda gli organi appartenenti al primo gruppo, va rilevato come, in base al co. 10 dell’art. 4 della L. 109/’94 (come modificati dalla L. 415/’98), alle dipendenze dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici operino: a) la Segreteria tecnica; b) il Servizio ispettivo; c) l’Osservatorio dei lavori pubblici. </p>
<p> Si tratta di tre fondamentali strumenti operativi, che la legge delinea allo scopo di consentire all’Autorità di operare con l’ausilio di qualificati supporti tecnici di controllo e di gestione dell’attività di vigilanza sui lavori pubblici. </p>
<p> In particolare, la Segreteria tecnica sembrerebbe costituire, più propriamente, un ufficio incardinato nell’ambito dell’apparato organizzativo servente dell’Autorità, svolgente funzioni di segreteria e di gestione dei lavori del consiglio dei componenti dell’Autorità. Tuttavia, la legge lo qualifica come organo, dotandolo conseguentemente della relativa autonomia.</p>
<p> Diversamente, il Servizio ispettivo e l’Osservatorio dei ll. pp. rappresentano organi veri e propri, dotati di autonomia organizzativa e aventi le competenze, rispettivamente, in materia di attività ispettiva e di attività di raccolta e gestione dei dati attinenti alle procedure concernenti i lavori pubblici. </p>
<p> Segnatamente, il Servizio ispettivo adempie alle funzioni propriamente riconducibili al controllo-ispettivo sui soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici e sulle relative attività, mentre l’Osservatorio si occupa dell’aspetto, per così dire, attinente all’attività conoscitiva e di elaborazione delle informazioni utili per assicurare la trasparenza di tutto il settore (vedi amplius n. 6 e n. 7). </p>
<p> Diversamente, rientrano nell’ambito degli organi istituiti presso l’Autorità: la Camera arbitrale e la Commissione consultiva ex art. 8 della legge quadro.</p>
<p> Più specificamente, ai sensi dell’art. 32 L. 109/’94 (come modificato dalla L. 415/’98), la Camera arbitrale è preposta, in seno all’Autorità, quale organo di gestione e di sorveglianza delle procedure relative alla costituzione dei collegi arbitrali (ove previsti ai sensi dell’art. 32, co.1) per la definizione delle controversie in materia di lavori pubblici connesse alla fase dell’esecuzione del contratto[28].</p>
<p> Difatti, a mente dell’art. 32 cit., tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto (comprese quelle scaturenti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario configurato dal co. 1 dell’art. 31 bis) possono essere deferite ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell’Autorità[29].</p>
<p> La composizione e le modalità di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici sono stabilite da un regolamento, deputato a determinare i requisiti soggettivi e di professionalità necessari per l’assunzione dell’incarico di arbitro, nonché la durata del medesimo, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza[30].</p>
<p> La scelta di individuare all’interno dell’Autorità un organo deputato alla cura dei procedimenti arbitrali ha l’evidente scopo di recuperare uno strumento deflattivo del carico giudiziario che, in materia di lavori pubblici, può anche garantire maggiore celerità nel pervenire alla soluzione delle controversie. Naturalmente, esistono esigenze ineludibili connesse alla trasparenza delle operazioni ed alla professionalità stessa degli arbitri, rispetto alle quali l’Autorità può svolgere una preziosa azione di supporto e di vigilanza. Lo spirito della legge sul punto appare proprio quello di porre l’Autorità nella posizione di garante delle procedure arbitrali, le quali spesso costituiscono l’unico rimedio fattivamente utile per il componimento delle controversie entro tempi certi e ragionevolmente accettabili.</p>
<p> Infine, ulteriore organo facente parte della complessa articolazione dell’Autorità è la Commissione consultiva in materia di autorizzazione concessa alle “società organismi di attestazione” c. d. S.O.A. (art. 8, co. 3, della L. 109/’94 come da ultimo modificata), la quale è stata costituita allo scopo di disporre di un organo di carattere eminentemente consultivo composto da una pluralità di categorie di rappresentanti, provenienti dagli apparati ministeriali solitamente coinvolti nei lavori pubblici[31], nonché da rappresentanti delle autonomie locali[32] e del mondo dei lavoratori e delle imprese [33](vedi art. 5 del d.P.R. 34 del 2000).</p>
<p> La predetta commissione, ai sensi dell’art. 1, lett. o del d.P.R. 34 del 2000, interviene nel procedimento di autorizzazione e di revoca della medesima previsto per gli “Organismi di attestazione, SOA” (art. 2, lett. i del d.P.R. 34/2000) e per gli “Organismi di certificazione” (art. 2, lett. l del d.P.R. cit.), nonché per la definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi, nella loro attività, i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di qualificazione[34].</p>
<p> I membri della commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per tre anni (art. 6, co. 1, d.P.R. 34 cit.); inoltre, la commissione viene convocata dal Presidente dell’Autorità. </p>
<p> Le attività di supporto di segreteria sono svolte da personale della medesima Autorità (art. 5, co. 2, d.P.R. 34 cit.) e, d’altro canto, le spese di finanziamento gravano sul bilancio della stessa (art. 8, co. 3, seconda parte, L. 109/’94). </p>
<p> La commissione de qua svolge la propria attività in qualità di ausilio tecnico-consultivo rispetto alla procedura di verifica della presenza dei requisiti utili, configurati dalla legge e dal regolamento di attuazione, per la concessione delle autorizzazioni richieste dal nuovo sistema di qualificazione delle imprese, che sostituisce il tradizionale e formale sistema di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori</p>
<p>6. – (Segue). Il Servizio ispettivo, in particolare. </p>
<p> Il Servizio ispettivo (co. 10 bis dell’art. 4)[35], svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità ed informa gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. </p>
<p> I compiti istituzionali di detto organo di controllo-ispettivo sono quelli, essenzialmente, riconducibili al supporto tecnico dell’attività di vigilanza vera e propria dell’Autorità, consistente nell’operare le ispezioni disposte (ex art. 4, co. 6, L. 109) nei confronti dei soggetti (pubblici e privati) coinvolti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici.</p>
<p> Inoltre, il Ministero dei Lavori pubblici (futuro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex D.lgs n. 300 del 1999), d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del servizio ispettivo in oggetto per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione ministeriale e connessi alle decisioni di carattere politico-amministrativo riservate, dalla legge, a detto Ministero.</p>
<p> Tuttavia, il co. 10 quater dell’art. 4 della L. 109, con disposizione di raccordo, mantiene salve le competenze già attribuite al Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall’art. 3, co. 5, del D.lgs 5.12.1997 n. 403, il quale, tra l’altro, ha determinato l’unificazione del Ministero del Tesoro con quello del bilancio e della programmazione economica (futuro Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex D.lgs n. 300 del 1999), nonché il riordino di diverse strutture ministeriali in campo economico.</p>
<p> Il Servizio ispettivo rappresenta, in concreto, il braccio operativo dell’Autorità, deputato alla penetrante attività di controllo delle procedure di appalto e di denuncia delle irregolarità ravvisate.</p>
<p> L’ufficio degli ispettori sui lavori pubblici[36], costituito in seno all’Autorità, consente alla stessa di raggiungere una elevata capacità operativa di controllo, la quale assolve anche ad una funzione general preventiva, dovendo dissuadere i soggetti coinvolti nelle procedure di realizzazione dei lavori pubblici dall’assumere comportamenti irregolari o illeciti.</p>
<p> Tuttavia, soltanto l’esperienza sarà in grado di fornirci una precisa contezza dei risultati raggiunti e di quelli raggiungibili con le opportune modifiche e adeguamenti della legislazione in materia.</p>
<p> Va, in ultimo, rimarcato come appaia particolarmente significativa la costituzione di un organo ispettivo, altamente qualificato, all’interno della struttura dell’Autorità e cioè nell’ambito di un organismo tecnico e neutrale che, in tal modo, viene abilitato a disporre gli opportuni accertamenti su ogni situazione (ed avverso ogni soggetto), che possa evidenziare possibili violazioni della disciplina dei lavori pubblici.</p>
<p> 7. – (Segue). L’Osservatorio dei lavori pubblici, in particolare. </p>
<p> L’Osservatorio dei lavori pubblici – organo istituito dall’art. 6, co. 17, della L. 24.12.1993 n. 537 – è stato posto dalla legge 109 del 1994 (come modificata dalla L. 415 del 1998) alle dirette dipendenze dell’Autorità di vigilanza. </p>
<p> L’Osservatorio (ex co. 14, art. 4, L. 109 cit.) è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali[37], aventi sede presso le Regioni (e le province autonome). I modi ed i protocolli della articolazione regionale sono definiti dalla stessa Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (D.lgs 281/’97).</p>
<p> E’ previsto (co. 15 dell’art.4, L. 109 cit.) che siffatto organo operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamenti con analoghi sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istat, dell’Inps, dell’Inail, delle Regioni, dell’Unione province d’Italia (Upi), dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), delle Camere di commercio i.a.a. e delle Casse edili. </p>
<p> Per quanto attiene ai compiti della sezione centrale dell’Osservatorio, il co. 16 dell’art. 4 della L. 109, stabilisce che la stessa svolga i sottoriportati compiti:</p>
<p>a) raccoglie ed elabora i dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale (bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni ed affidamenti, imprese partecipanti, impiego mano d’opera e norme di sicurezza, costi preventivati e scostamenti rilevati, tempi di esecuzione, modalità di attuazione degli interventi, ritardi e disfunzioni varie);</p>
<p>b) determina (annualmente) e pubblica i costi standardizzarti, elaborati con riferimento a tipologie di lavori ed a aree territoriali;</p>
<p>c) pubblica (semestralmente) i programmi triennali di lavori pubblici e l’elenco dei lavori affidati, predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici (vedi art. 14 L 109/’94 come modificato dalla L. 415/’98)[38];</p>
<p>d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;</p>
<p>e) garantisce l’accesso generalizzato (anche per via informatica) ai dati raccolti ed elaborati (salvo le ipotesi di segreto d’ufficio previsto in fase di accertamenti ispettivi);</p>
<p>f)  adempie ad ogni altro onere di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;</p>
<p>g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.</p>
<p> Con precipuo riferimento ai beni culturali, identificati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (confluita nel testo unico D.lgs 490 del 1999), i compiti di acquisizione di dati e di determinazione di costi standardizzati (lett. a) e b) sopra riportati) – in virtù del co. 16 bis dell’art 4 della L. 109/’94, introdotto dalla legge 415 del 1998 – sono svolti in base a comunicazioni del Soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di Regione e tramite la sezione regionale dell’Osservatorio.</p>
<p> In definitiva, l’Osservatorio costituisce un organo deputato a raccogliere ed a elaborare una mole notevole di dati afferenti alla materia dei lavori pubblici, al fine di rappresentare un supporto conoscitivo fondamentale per l’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità, nonché delle attività rientranti nei compiti di altre Pubbliche amministrazioni.</p>
<p> Infatti, l’Osservatorio non solo opera in raccordo con altre P. A., ma è espressamente tenuto a garantire la più ampia conoscibilità del materiale informativo raccolto.</p>
<p> Va, in ultimo, evidenziato che i dati in possesso dell’Osservatorio scaturiscono dall’attività ispettiva, dalle banche dati cui è collegata la predetta struttura e, inoltre, dalle comunicazioni[39] (puntualmente sanzionate anche amministrativamente), che le pubbliche amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono tenuti ad effettuare ai sensi del co. 17 dell’art. 4 della L. 109/’94, nonché ai sensi delle altre disposizioni di legge[40].</p>
<p> In conclusione, l’Osservatorio de quo rappresenta un indispensabile supporto operativo per lo svolgimento dell’attività conoscitiva, la quale costituisce uno degli aspetti più pregnanti dei compiti affidati dal legislatore all’Autorità.</p>
<p> Inoltre, pare degno di nota la particolare struttura dell’Osservatorio, il quale – grazie alla sua suddivisione in sezioni anche regionali – appare conferire un’articolazione territoriale alla stessa Autorità di vigilanza, seppure limitatamente all’attività di acquisizione dei dati rilevanti. In ogni caso, la presenza di siffatte diramazioni regionali dell’Authority costituisce un indubbio elemento di novità destinato a caratterizzare in modo marcato l’assetto organizzativo di detto organismo, che non può certamente dirsi di tipo puramente centralista al pari delle altre consimili autorità indipendenti.</p>
<p> 8. – Personale dell’Autorità e degli organi dipendenti. </p>
<p> L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, oltre all’autonomia organizzativa e contabile, dispone di un apposito ruolo organico del personale dipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 5, co. 5 L. 109/’94)[41]. </p>
<p> La stessa legge Merloni distingue e determina la consistenza della dotazione organica anche con riferimento alle varie articolazioni dell’Autorità ovverosia alla Segreteria tecnica (art. 5 co. 2), al Servizio ispettivo (art. 4, co. 10 ter) ed all’Osservatorio dei lavori pubblici (art. 5, co. 4). </p>
<p> Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 3.2.1993 n. 29 in materia di pubblico impiego c. d. privatizzato (art. 5, co. 1, L. 109/’94); inoltre, fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al medesimo decreto legislativo a costoro compete lo stesso trattamento giuridico ed economico riservato al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5, co. 5, ultima parte, L. 109).</p>
<p> Il personale in parola è assunto, in via prioritaria, tramite procedure di mobilità volontaria[42] e, in subordine, mediante appositi concorsi pubblici.</p>
<p> Di particolare rilievo è, poi, la disposizione secondo la quale il personale dell’Autorità non possa assumere altro impiego o incarico, nonché esercitare attività professionale, didattica, commerciale e industriale (art. 5, co. 5, seconda parte, L. 109). Si tratta di un regime speciale di incompatibilità, che si aggiunge a quello tradizionalmente previsto per tutti i dipendenti pubblici; circostanza quest’ultima che sta a sottolineare la delicatezza delle funzioni esercitate dall’Autorità e per suo tramite dal personale dipendente, per il quale esistono specifiche esigenze di garanzia di indipendenza nell’espletamento dell’attività di vigilanza accostabili, in qualche modo, a quelle sussistenti in capo ai componenti dell’Autorità.</p>
<p> La previsione dell’assunzione del personale necessario all’espletamento delle funzioni dell’Autorità tramite l’ausilio principale dell’istituto della mobilità, ai sensi dell’art. 33 e seguenti del D.lgs 29 del 1993, evidenzia l’opzione effettuata dal legislatore verso la valorizzazione del personale già dipendente della pubblica amministrazione, dotato dell’esperienza indispensabile e soprattutto della professionalità utile per l’assolvimento delle delicate mansioni affidate ai dipendenti dell’Authority. Segnatamente, pare che la scelta dei soggetti destinati al nuovo inquadramento presso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici debba ricadere tra i dipendenti particolarmente qualificati per il curriculum posseduto e dotati, preferibilmente, per quanto riguarda le qualifiche direttive e dirigenziali, di specializzazione nel campo delle discipline riconducibili al diritto pubblico-amministrativo, ovvero più propriamente al diritto pubblico dell’economia[43].</p>
<p> In ultima analisi, la procedura di mobilità vuole costituire uno strumento di acquisizione delle risorse umane certamente più celere rispetto alla procedura concorsuale pubblica tradizionale e, allo stesso tempo, maggiormente duttile e rispondente alle esigenze operative riferibili all’Autorità in questione, la quale ha l’esigenza di poter contare su un apparato burocratico efficiente composto da personale di elevata qualificazione professionale, fornito di una specifica preparazione nel campo amministrativo pertinente ai lavori pubblici.</p>
<p> 9. – Conclusioni: l’Autorità di vigilanza sui ll. pp. quale garante del mercato dei lavori pubblici. </p>
<p> Al termine della presente analisi va rilevato come le disposizioni della legge Merloni, nella loro versione definitiva, mostrino un complesso normativo particolarmente attento a disciplinare ogni fase della realizzazione dei lavori pubblici, che sovente importano una spesa pubblica di importante entità. </p>
<p> L’intento è quello di consentire la realizzazione di manufatti secondo i più moderni dettami della programmazione, della efficacia e della efficienza, del rispetto delle norme di matrice comunitaria e del principio della trasparenza e della qualità, in modo da consentire al sistema Paese di disporre di infrastrutture ed opere pubbliche funzionali, in linea con il pregio architettonico rinvenibile negli Stati più avanzati, ecocompatibili ed implicanti costi di realizzazione certi e congrui rispetto all’entità dei lavori effettivamente realizzati. </p>
<p> Più specificamente, emerge la consapevolezza del legislatore di dover garantire in favore di tutti gli operatori, pubblici e privati, un appropriato quadro normativo che sia in grado di scongiurare, in nuce, fenomeni abnormi di sperpero del denaro della collettività e, al contempo, consenta all’operatore pubblico di poter utilizzare la leva della politica economica fiscale con la necessaria sicurezza e duttilità di impiego, indispensabili per programmare interventi pubblici nell’economia oculati, dai quali possano scaturire gli auspicati effetti benefici per l’intera comunità.</p>
<p> Difatti, nell’attuale situazione economica del nostro Paese, l’utilizzo della leva fiscale deve poter tornare in auge, eventualmente accompagnata dall’intervento finanziario privato (vedi il projet financing, ex art. 37 bis e ss. L. 109/’94[44]), allo scopo di poter riavviare, con prudenza, il ciclo economico verso una fase espansiva.</p>
<p> In quest’ottica, pare indispensabile approntare strumenti di controllo che rappresentino una garanzia per il corretto utilizzo delle scarse risorse economiche a disposizione. </p>
<p> L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici si prefigge, tra l’altro, lo scopo di impedire la ripresentazione di forme di degenerazione del sistema economico (legate alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche), le quali, in passato, hanno ostacolato il consolidarsi di un equilibrio economico favorevole.</p>
<p> Per quanto attiene al mercato dei lavori pubblici, va pensata ed attuata una complessa articolazione di controlli di legittimità e/o di gestione, che sia in grado di garantire sufficientemente tutti gli operatori (pubblici e privati) coinvolti. </p>
<p> In tale quadro, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici è stata chiamata a svolgere un ruolo centrale, in quanto dipenderà essenzialmente dalla sua concreta capacità operativa: impedire abusi, garantire la trasparenza del settore e assicurare l’osservanza della normativa anche di derivazione comunitaria. </p>
<p> In ultima analisi, l’Autorità in discussione – pur a seguito di talune contrastanti vicende – ha potuto iniziare ad operare, all’interno di un sistema normativo sui lavori pubblici in linea con quello presente a livello europeo, dotato di tutte le potenzialità per avviare un nuovo corso, maggiormente improntato alla tutela delle imprese che vogliano misurarsi, nel rispetto della libera concorrenza, nel peculiare mercato afferente alla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche, delle quali il nostro Paese sembra avere bisogno, al fine di dare inizio ad un più consistente circolo virtuoso dell’economia.</p>
<p> In definitiva, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici rientra, a pieno titolo, nel novero della categoria delle autorità indipendenti.</p>
<p> E’ stata costituita a presidio di uno dei ‘settori sensibili’ del mercato complessivamente considerato, qual è quello dei mercati pubblici, ove confluiscono interessi eterogenei riconducibili ad interessi pubblici, interessi diffusi ed interessi privati. Rispetto ai summenzionati interessi, l’Autorità svolge una penetrante funzione tutoria, esplicantesi essenzialmente in un’attività di acquisizione di informazioni, di elaborazione dei dati e, soprattutto, di vigilanza-controllo. </p>
<p>[1] Sull’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, cfr. i contributi successivamente apportati da: S. GATTAMELATA, L’Autorità sui lavori pubblici: il suo difficile inserimento nella famiglia delle amministrazioni indipendenti, in Riv. trim. app., 1996, p. 57 ss; T. MIELE, Pronta al “decollo” l’Autorità di vigilanza, in Guida al dir., n. 49, 1998, p. 81 ss; R. CARANTA, Ancora un’autorità indipendente, in AA. VV. (a cura di F. CARINGELLA), La nuova legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, collana Urb. e app., Milano, IPSOA, 1999, p. 172 ss; A. CIANFALONE – G. GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, Milano, X ed., 1999, p. 90 ss; L. GIAMPAOLINO in L. GIAMPAOLINO – M. A. SANDULLI – G. STANCANELLI (a cura di), Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni ter”, Milano, 1999, p. 56 ss; M. STECCANELLA – E. ROBALDO, La legge quadro in materia di lavori pubblici, Milano, III ed., 1999, p. 31 ss; E. CANNADA BARTOLI, in AA. VV. (a cura di A. ANGELETTI), La riforma dei lavori pubblici, tomo I, Torino, 2000, p. 93 ss; A. CARULLO – A. CLARIZIA (a cura di), La legge quadro in materia di lavori pubblici, tomo I, Padova, 2000, p. 196 ss. Va precisato, poi, per quanto attiene alle fonti normative, che il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro sui ll. pp.), al capo II “modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici”, disciplina in dettaglio l’attività di vigilanza.</p>
<p>[2] L’Autorità di vigilanza è presente nel sistema informatico-telematico Internet al sito: <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it/">www.autoritalavoripubblici.it</a>.</p>
<p>[3] Sul modello delle Autorità (amministrative) indipendenti la letteratura è ormai molto ampia. Per un’analisi dei profili problematici introdotti nel sistema, a seguito dell’istituzione di detti nuovi organismi pubblici, essenzialmente, cfr.: F. BASSI – F. MERUSI (a cura di), Mercati ed amministrazioni indipendenti, Milano, 1993; nonché S. CASSESE – C. FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996. Inoltre, possono ricordarsi i contributi di: C. FRANCHINI, Le autorità amministrative indipendenti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, p. 549 ss; A. MASSERA, “Autonomia” e “Indipendenza” nell’amministrazione dello Stato italiano, in Scritti in on. di M. S. GIANNINI, Milano, 1988, p. 450 ss; N. LONGOBARDI, Le “amministrazioni indipendenti”: profili introduttivi, in Scritti per M. Nigro, vol. II, Milano, 1991, p. 175 ss; G. MAJONE – A. LA SPINA, Lo Stato regolatore, in Riv. trim. sc. amm., n. 3, 1991, p. 3 ss; N. LONGOBARDI, “Amministrazioni indipendenti” e posizione istituzionale dell’amministrazione pubblica, in Studi in on. di V. OTTAVIANO, vol. I, Milano, 1993, p. 525 ss; M. D’ALBERTI (voce), Autorità indipendenti (dir amm.) in Enc. giur., vol. IV, 1995; S. NICCOLAI, I poteri garanti della costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996; S. CASSESE, Poteri indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali, in Foro it., 1996, V, p. 7 ss; M. PASSARO, Le amministrazioni indipendenti, Torino, 1996; R. PEREZ, Autorità indipendenti e tutela dei diritti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, p. 115 ss; G. PERICU, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti, in Dir. amm., 1996, p. 1 ss; G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, p. 645 ss; M. MANETTI (voce), Autorità indipendenti (dir. cost.) in Enc. giur., vol. IV, 1997; F. MERLONI, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, in Pol. dir., 1997, p. 639 ss; V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle autorità indipendenti, in Il dir. dell’econ., 1998, p. 239 ss; G. AMATO, Le autorità indipendenti, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14 – Legge, Diritto, Giustizia, Torino, 1998, p. 369 ss; N. LONGOBARDI, Le autorità amministrative indipendenti, laboratori di un nuovo diritto amministrativo, in Jus, 1998, p. 685 ss; P. E. ROSSI, La rilevanza costituzionale e comunitaria delle autorità di garanzia, in Il dir. dell’econ., 1998, p. 393 ss; M. MANETTI, Autorità indipendenti: tre significati per una costituzionalizzazione, in Studi in onore di L. Elia, tomo II, Milano, 1999, p. 893 ss; F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; F. CARINGELLA – R. GAROFOLI, Le Autorità indipendenti, Napoli, 2000.</p>
<p>[4] Cfr., in particolare: l’Antitrust (L. 287/’90) in materia di libertà della concorrenza; la Consob (D.lgs 58/’98) sui mercati finanziari; l’Isvap (L. 576/’82) sui mercati assicurativi; l’Autorità di garanzia nelle comunicazioni (L. 249/’97) sul mercato delle telecomunicazioni; l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (L. 481/’95); il Garante della privacy (L. 675/’96) anche con riferimento alla tutela della riservatezza nello svolgimento delle attività economiche; etc.</p>
<p>[5] Sul punto va ricordato che la Corte costituzionale (sent. 7.11.1995 n. 482) ha ritenuto i compiti di controllo dell’Autorità non lesivi delle competenze attribuite alle Regioni in materia di opere pubbliche di interesse regionale; cfr. R. CARANTA, op. ult. cit. , p. 179-180; e, segnatamente, Corte cost., sent. 7.11.1995 n. 482, in Regioni, 1996, p. 373 ss con nota di G. MORBIDELLI, Esiste ancora la materia “lavori pubblici di interesse regionale”?, nonché in Riv. trim. app., 1995, p. 75 ss, con note di: L. ANELLI, L’art.1, secondo comma, della legge 11.2.1994 n. 109 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 7.11.1995; S. NICODEMO, I lavori pubblici tra legislazione statale e regionale; D. SENZANI, La programmazione dei lavori pubblici dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995. </p>
<p>[6] La c. d. funzione tutoria sembra aggiungersi alle tradizionali figure di funzioni amministrative: attiva, consultiva e di controllo. Pur avendo caratteri similari a dette funzioni, la funzione tutoria si caratterizza per curare – in chiave neutrale ed adoperando metri di valutazione di tipo tecnico – interessi eterogenei (pubblici, diffusi, privati) non propri dell’autorità di cui è espressione, bensì imputabili a diversi soggetti (pubblici e privati); rispetto a detti interessi la funzione tutoria si risolve in un’azione di protezione, di regolamentazione e di alto controllo. Difatti, precipuo compito delle autorità indipendenti è quello di individuare una composizione armoniosa degli interessi coinvolti, appartenenti ad altri soggetti istituzionali oppure a soggetti espressione della comunità statuale, adoperando canoni di valutazione tecnici e sempre a seguito di un’acquisizione ponderata ed esatta delle informazioni essenziali, talora intervenendo in funzione paragiurisdizionale a dipanare eventuali contrasti.</p>
<p>[7] Cfr. F. LONGO, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti, in S. CASSESE – C. FRANCHINI (a cura di), op. ult. cit., p. 15, secondo il quale: “Si tratta – come è stato anche detto – di soddisfare una esigenza di regolazione dei settori sensibili della vita sociale ed economica della comunità non secondo criteri di ispirazione politica prevalenti dell’esecutivo, ma secondo canoni che, oltre ad essere improntati a criteri di tecnicismo e di specializzazione, siano aderenti a principi di garanzia e di neutralità. Principi che, evidentemente, debbono estendersi al controllo delle iniziative dei centri di potere economico e degli altri interessi “forti” organizzati.”; nonché R. PEREZ, Autorità indipendenti e tutela dei diritti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, p. 133 secondo la quale le autorità indipendenti sarebbero poste a presidio della tutela preventiva di settori sensibili, ove sussisterebbe: “la necessità di una protezione dei diritti, antitetica a quella affidata al giudice, che non va dispiegata in via successiva, ma in via preventiva, con immediatezza e continuità, a mezzo di una ininterrotta attività di sorveglianza, con l’attribuzione all’organo vigilante di una considerevole ricchezza di strumenti di intervento.”.</p>
<p>[8] Più in generale va ricordato come la P. A., negli ultimi anni, sia stata sottoposta ad un processo di razionalizzazione. Sull’argomento cfr. M. NIGRO, Lineamenti generali, in G. AMATO – A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, vol. III, 1997, p. 35 ss, per il quale costituirebbero tendenze più recenti informatrici dell’attività dei pubblici poteri: a) la procedimentalizzazione; b) la prefigurazione dell’azione: piani, bilanci, progetti; c) la diffusione di forme contrattuali; d) la tecnicizzazione dell’azione pubblica; e) l’uso del diritto privato; f) l’incidenza del sistema comunitario.</p>
<p>[9] Sul punto va evidenziato come la manualistica più recente tenti di inquadrare siffatti nuovi organismi nell’ambito dell’assetto dei pubblici poteri, cfr.: G. PASTORI, La pubblica amministrazione in G. AMATO – A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, vol. II, Bologna, 1997, p. 321: “Si tratta in sostanza di organismi posti a presidio degli ordinamenti del pluralismo sociale ed economico, che devono perciò essere strutturati in modo da non essere condizionati dagli indirizzi politici di parte (ancorché della maggioranza di governo) e da essere in grado di svolgere un’azione neutrale ed obiettiva, in posizione di terzietà, simile a quella del giudice, nel definire i rapporti fra i soggetti del pluralismo, nel preservare i valori che reggono tali rapporti, nell’arbitrare i conflitti eventualmente insorgenti al riguardo.”; E. BANI, Stato regolatore ed autorità indipendenti in M. GIUSTI (a cura di), Diritto pubblico dell’economia, II ed., Padova, 1997, p.70: “In effetti caratteristica della regolazione rispetto alla direzione è proprio quella di utilizzare strutture “indipendenti” dall’apparato di Governo, che curano un determinato settore secondo criteri tecnici piuttosto che secondo direttive politiche. Tali strutture si sostituiscono a quelle tradizionali che hanno costituito in passato la fascia intermedia tra sociale e politico per il tramite della rappresentanza politica; i nuovi organismi invece traggono la loro legittimazione dalla tecnicità, proprio perché devono svolgere funzioni non di comando-controllo ma regolative.”; S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Milano, III ed., 1995, p. 192-193: “Le autorità amministrative dotate di maggiore indipendenza (come, ad esempio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato) dispongono, oltre che di poteri amministrativi, di poteri normativi, quanto meno per ciò che attiene alla propria organizzazione, e di poteri giurisdizionali, nel senso che la loro attività, pur amministrativa, si svolge in forme contenziose. Questo spiega l’indipendenza ad esse attribuita: si tratta, infatti, di corpi pubblici che riproducono in sé, sia pur in forma embrionale, i tre ordini di poteri caratteristici degli Stati.”; F. G. SCOCA, I modelli organizzativi in AA. VV.(a cura di L.MAZZAROLLI-G.PERICU-A.ROMANO-F.A.ROVERSI MONACO-F.G.SCOCA), Diritto amministrativo, tomo I, Bologna, II ed., 1998, p. 592: “si tende ad individuare uno “spazio peculiare” per le Amministrazioni indipendenti, costituito dai cosidetti “settori sensibili” della vita della comunità”; R. GALLI, Corso di diritto amministrativo, Padova, II ed., 1994, p. 174 e 178: “I poteri esercitati dalle amministrazioni indipendenti, come si vedrà in particolare, hanno carattere essenzialmente “tutorio”: esse non provvedono direttamente alla gestione della attività amministrativa in determinati settori, ma neppure svolgono una funzione di mero controllo, tesa alla verifica delle attività di altri soggetti, essendo loro attribuito un sia pure generale potere di indirizzo, ma anche informativo, sollecitatorio, e, sia pure entro certi limiti, repressivo e sanzionatorio. […] In conclusione, con l’istituzione di autorità amministrative indipendenti, il legislatore ha voluto creare, in settori sociali ed economici particolarmente nevralgici, una formula organizzatoria di raccordo, di contemperamento e di razionalizzazione delle istanze pubblicistiche e privatistiche di collettività, di gruppi organizzati e non, di individui uti singuli, che richiedesse, perciò solo, una posizione di equidistanza e di autonomia fra il potere politico e burocratico-amministrativo e le legittime aspettative di portatori di interessi diffusi e individuali di rilevanza costituzionale (informazione, iniziativa economica privata, consumatori), al fine di assicurare un più alto livello di garanzia e di imparzialità nell’indirizzo e nel controllo sull’andamento di attività economiche e di servizi di interesse pubblico e collettivo.”; S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari, 1995, p. 56 ss; G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’economia, Milano, 1998, p.343 ss; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1999, p. 213 ss; V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2000, p. 237 ss. </p>
<p>[10] Sulla più recente tendenza alla c. d. ‘neutralizzazione’ dell’esercizio di talune funzioni in ambiti particolari e, quindi, alla loro ‘sottrazione all’indirizzo politico-amministrativo’, cfr.: F. MERUSI, Considerazioni generali sulle amministrazioni indipendenti, in F. BASSI – F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993, p. 151 ss. Inoltre, cfr. V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle autorità indipendenti, in Il dir. dell’econ., 1998, p. 239 ss e in part. p. 246-247, il quale sottolinea la profonda distinzione sussistente tra la nozione di imparzialità e quella di neutralità. L’imparzialità è: “predicato (anche) dell’Amministrazione […] si vuol fare riferimento all’esigenza di comportarsi nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell’azione amministrativa senza discriminazioni arbitrarie”, mentre, la neutralità esprime: “indifferenza dell’organo che agisce rispetto agli interessi in gioco”, la ragione dell’istituzione di autorità indipendenti risiede nella necessità di attribuire loro: “funzioni “neutrali”, essenzialmente regolatorie di tutti gli interessi sui quali interferiscono e quindi anche di quelli compresi nell’orbita pubblica, senza alcun condizionamento politico”.</p>
<p>[11] Si noti come per l’art. 1, co. 2 L. 109/’94 i principi desumibili dalla presente legge costituiscano norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell’art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.</p>
<p>[12] Sui mercati pubblici cfr., essenzialmente: E. PICOZZA, I mercati pubblici in Lezioni di diritto pubblico dell’economia, II ed., Padova, 1999, p. 207, secondo il quale il sistema dei lavori pubblici costituisce un settore di primaria importanza che consente di realizzare bisogni fondamentali dello Stato quali: il mantenimento e/o accrescimento delle dotazioni strutturali del Paese, l’erogazione dei servizi alla comunità e/o all’organizzazione statale, nonché il perseguimento di obiettivi di politica macroeconomica, di politica sociale, di riequilibrio territoriale e di politica industriale. Sul punto cfr., inoltre, M. S. GIANNINI, L’approntamento delle infrastrutture in Diritto pubblico dell’economia, nuova ed., Bologna, 1995, p. 59 ss, G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’economia, Milano, 1998, p. 663 ss; P. VIRGA, Opere pubbliche, in Diritto amministrativo. Attività e prestazioni, vol. IV, Milano, 1997, p. 459 ss; P. VIRGA, Contratti dell’amministrazione pubblica, in Diritto amministrativo. I Principi, Vol. I, V ed., Milano, 1999, p. 305 ss; P. SANTORO, Gli appalti pubblici: nozione comunitaria e tipologie negoziali, in Foro amm., 1998, p. 1282 ss. Inoltre, va ricordato che, da un punto di vista strettamente economico, le decisioni di spesa pubblica afferenti alla realizzazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche rappresentano una forma di politica economica fiscale, avente per scopo il sostegno dell’economia di mercato.</p>
<p>[13] In base al regolamento interno dell’Autorità sono stati costituiti i seguenti uffici (cfr. il sito Internet: www.autoritalavoripubblici.it). Uffici del Consiglio dell’Autorità: segreteria del Consiglio, ufficio comunicazioni, ufficio studi; Uffici della Segreteria tecnica: segretariato, affari istituzionali e giuridici, risorse umane e finanziarie, controllo interno, ufficio studi; Uffici del Servizio ispettivo: segreteria e sezione ispettiva; Uffici della sezione centrale dell’Osservatorio: laboratorio informatico, valutazione processi, analisi e metodologie, informazione e comunicazione.</p>
<p>[14] La legge 109/’94 non conferisce espressamente la personalità giuridica all’Autorità di vigilanza in esame, tuttavia appare difficile disconoscerla. Alle dipendenze dell’Authority sono stati posti organi qualificati quali il servizio ispettivo e l’Osservatorio sui lavori pubblici, sicché, a voler rispettare la lettera della legge, si avrebbe un singolare fenomeno di dipendenza di organi minori (Servizio ispettivo, etc.) rispetto ad un organo superiore (l’Autorità). Invece, sarebbe preferibile ritenere che esista una lacuna della legge, la quale può ben condurre, seguendo un’interpretazione teleologicamente orientata, a riconoscere – anche considerando la capacità innovativa degli schemi tradizionali dell’amministrazione italiana, che l’istituzione delle autorità indipendenti stanno determinando – la dovuta personalità giuridica (implicita) all’Autorità di vigilanza, proprio per la dimensione organizzativa delle sue strutture, che non sembrano risolversi in semplici articolazioni interne di un organo.</p>
<p>[15] Con provvedimento del 29.1.1999 i Presidenti delle due Camere hanno nominato i seguenti componenti: ing. Alessandro COLLETTA, prof. Francesco GARRI, cons. Sabino LUCE, prof. Vincenzo RICCIUTO e la prof.ssa Romilda RIZZO (G. U. 1.2.1999 n. 25). In sede di prima adunanza dell’Autorità avvenuta in data 8.2.1999 il prof. GARRI è stato eletto Presidente dell’Autorità di vigilanza.</p>
<p>[16] Il trattamento economico spettante ai componenti dell’Autorità è determinato con decreto P.C.M., su proposta del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, in ogni caso entro il limite complessivo di lire 1.250.000.000 (art. 4, co. 3, ultima parte, L. 109/’94).</p>
<p>[17] In base all’art. 2, co. 1 della L. 109/’94 nel testo modificato dalla L. 415/’98, costituiscono “lavori pubblici” (purché affidati dalle amministrazioni dello Stato e dai soggetti assimilati ai sensi del co. 2 dell’art. 2 della L. 109 cit.): le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della legge 109/’94 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al cinquanta per cento. Sulla disciplina dei contratti misti, cfr.: R. GAROFOLI, La disciplina degli appalti misti dopo la legge Merloni ter, in Giust. it – Giustizia amm., Riv. Internet di dir. pubbl. , 1998 (www.giust.it).</p>
<p>[18] Il c. d. regolamento “Bargone” (d.P.R. 25.1.2000 n. 34) sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare di appalto è stato pubblicato in G. U.29.2.2000 n. 49, suppl. ord. 35/L. In base al combinato disposto dell’art. 4, co. 4, lett. i), L. 109/’94 e dell’art. 14, d.P.R. n. 34 del 2000 l’Autorità è preposta alla vigilanza sul sistema di qualificazione, operando le opportune ispezioni ovvero altre attività di controllo anche a campione, al fine di garantire la trasparenza e la realizzazione di opere di qualità. Difatti, i soggetti partecipanti alle gare di appalto devono, secondo il nuovo sistema, dimostrare di possedere adeguati livelli di capacità tecnica e finanziaria. All’uopo viene istituita la ‘attestazione di qualificazione’ rilasciata dalle S.O.A. – società organismi di attestazione (di diritto privato), appositamente autorizzate dalla stessa Autorità (art. 8, co. 3, L. 109/’94 come modificata dalla L. 415/’98 e art. 10 d.P.R. n. 34 del 2000), a seguito di un procedimento nell’ambito del quale è acquisito il parere della Commissione consultiva istituita al riguardo (sempre, facente parte della struttura dell’Autorità). Sul nuovo sistema di qualificazione cfr.: A. CRISAFULLI, Il nuovo sistema di qualificazione dopo la “Merloni ter”, in Urb. e app., n. 4, 1999, p. 353 ss; T. MIELE, Qualificazione: selezione “doc” per le imprese, in Guida al dir., n. 49, 1998, p. 87 ss; S. MEZZACAPO, Tramonta finalmente l’Albo costruttori ma il nuovo sistema è ancora a metà strada, in Guida al dir., n. 9, 2000, p. 55ss; I. VOLPE, Nascono le “SOA”, garanti della qualità dei partecipanti, in Guida al dir., n. 9, 2000, p. 62 ss; I. VOLPE, Sotto esame gli standard delle imprese, in Guida al dir., n. 9, 2000, p. 66 ss; M. MIGUIDI, L’adeguata attrezzatura tecnica negli appalti inferiori a 150.000 Euro (Prime riflessioni applicative dopo la pubblicazione del regolamento Bargone), in Giust. it – Giustizia amm., Riv Internet di dir. pubbl., n. 2, 2000 (<a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>); L. OLIVIERI, Qualificazione delle imprese – la circolare del Ministrero dei lavori pubblici 182/400/93 dell’1.3.2000, tra esplicazione e complicazione, in Giust. it – Giustizia amm., Riv. Internet di dir. pubbl., n. 3, 2000 (www.giust.it).</p>
<p>[19] Sull’ispezione amministrativa in generale cfr.: G. LANDI (voce), Ispezioni ed inchieste amministrative, in Enc. giur., vol. XVII, 1989; V. TENORE, L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento, Milano, 1999; S. VALENTINI, Le ispezioni amministrative. Funzioni e caratteri, Milano, 1999.</p>
<p>[20] Solitamente soggetti interessati saranno le imprese in qualche modo pregiudicate nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. Sul punto cfr., ad esempio, l’Atto di regolazione del 13.7.1999 dell’Autorità riportato in Urb. e app., n. 2, 2000, p. 137 ss, con commento di V. de GIOIA.</p>
<p>[21] Preferibile sarebbe stata la costituzione di una sezione autonoma di polizia giudiziaria incardinata nel Servizio ispettivo dell’Autorità.</p>
<p>[22] Sulle problematiche afferenti al diritto di accesso agli atti delle autorità indipendenti cfr. R. GAROFOLI, Procedimento, accesso ed autorità indipendenti, in Foro amm., n. 11-12, 1998, p. 3335 ss. Sui vari profili problematici in tema di diritto di accesso vedi, per tutti, F. CARINGELLA – R. GAROFOLI – M. T. SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e processuali, Milano, 1999; nonché sulla portata innovatrice della legge sulla trasparenza nell’amministrazione pubblica: E. DALFINO – L. PACCIONE, Basi per il diritto soggettivo di partecipazione nel procedimento amministrativo, in Foro it., 1992, V, p. 377 ss; I. F. CARAMAZZA, Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profili generali di una riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, p. 941 ss.</p>
<p>[23] Inoltre, l’art. 5, co. 4, del D.P.R. n. 554 del 1999 richiama espressamente la L. n. 241 del 1990 ai fini dell’applicazione dei diritti spettanti ai soggetti interessati nello svolgimento del procedimento amministrativo ispettivo, anche per quanto concerne il diritto di accesso.</p>
<p>[24] Sul punto possono essere richiamate le norme del codice di procedura penale in tema di obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria dei fatti costituenti reato ravvisati nell’esercizio o a causa delle funzioni esercitate ex art. 331 c.p.p., nonché il particolare regime penalistico previsto per i casi di reati contro la P. A. (Titolo II, capo I del Libro II del codice penale) e, inoltre, per i casi di reati contro l’economia pubblica (Titolo VIII del Libro II del codice penale), che possono essere riscontrati nell’attività di vigilanza.</p>
<p>[25] Le sanzioni pecuniarie amministrative previste comportano il pagamento di una somma fino a lire cinquanta milioni in caso di rifiuto od omissione di fornire informazioni e documenti e il pagamento di una somma fino a lire cento milioni in caso di informazioni o documenti falsi. Le predette sanzioni, proporzionali all’importo dei lavori, sono applicate con provvedimento amministrativo dell’Autorità, che deve prevedere il termine finale utile per il pagamento. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al giudice amministrativo, in sede giurisdizione esclusiva, entro trenta giorni dalla data di ricezione. La competenza affidata al G. A. deroga alla normale competenza in materia affidata al giudice ordinario, ai sensi della L. n. 689 del 1981. Si noti come in base al D.lgs 30.12.1999 n. 505 art. 98, la competenza, in generale, a giudicare in materia di sanzioni amministrative sia passata al Giudice di Pace, con esclusione delle sanzioni afferenti a talune materie quali l’urbanistica e l’edilizia, nonché per le sanzioni comunque superiori, nel massimo, a lire trenta milioni, le quali vengono attribuite alla competenza del Tribunale. Infine è previsto che la riscossione avvenga mediante ruoli.</p>
<p>[26] Sul punto va osservato che le sanzioni amministrative, per espressa disposizione della legge Merloni (art. 4, co. 7), si aggiungono e non sostituiscono quelle penali (sussistendone gli estremi), pure ipotizzabili in caso di dichiarazioni false rese a pubblici ufficiali ovvero di ostacolo o di mancata collaborazione all’attività di controllo. Pertanto, viene introdotta un’eccezione al principio di specialità sussistente tra sanzioni penali e sanzioni amministrative c. d. punitive (o depenalizzate) sancito dall’art. 9 della L. 689 del 1981 (con esclusione delle sanzioni amministrative previste da legge regionale, non potendo quest’ultima derogare alla legge ordinaria penale). Sull’illecito amministrativo c. d. punitivo cfr. essenzialmente: C. E. PALIERO – A. TRAVI (voce), Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. XVI, 1989, p. 345 ss; M. SINISCALCO (voce), Depenalizzazione, in Enc. giur., vol. X, 1989; A. R. VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, Milano, 1990; P. CERBO, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999; F. MANTOVANI, Il diritto penale amministrativo, in Diritto penale, Padova, III ed., 1992, p.973 ss; G. FIANDACA – E. MUSCO, Il diritto penale amministrativo, in Diritto penale, parte gen., III ed., Bologna, 1995, p.805 ss. Inoltre, con particolare riguardo alla tutela giurisdizionale amministrativa avverso le autorità indipendenti, cfr. F. CARINGELLA, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti della Amministrazioni indipendenti ieri, oggi e domani, in Giust. it – Giustizia amm., Riv. Internet di dir. pubbl. , 1999 (www.giust.it).</p>
<p>[27] In particolare, per i dipendenti pubblici ‘non privatizzati’ (dal D.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni) sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari (a seconda della gravità dell’infrazione) previsti dal T. U. d.P.R. n. 3 del 1957: censura, riduzione dello stipendio (da un decimo a un quinto della mensilità dello stipendio per un massimo di sei mesi), sospensione dalla qualifica e privazione dello stipendio (da uno a sei mesi), destituzione; mentre, per i dipendenti pubblici ‘privatizzati’ sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari regolati dai C.C.N.L. (vedi ad esempio: d.P.C.M. 3.3.1995 per il comparto Ministeri e d.P.C.M. 6.4.1995 per il comparto Regioni-autonomie locali): rimprovero verbale, censura scritta, multa (fino a quattro ore lavorative), sospensione da lavoro e retribuzione (fino a dieci giorni), licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso.</p>
<p>[28] Sull’arbitrato nei lavori pubblici cfr.: N. MATASSA, L’arbitrato nell’appalto di opere pubbliche: cenni sulla vicenda storica dell’istituto, in AA. VV. (a cura di CARINGELLA), La nuova legge quadro sui lavori pubblici, Milano, IPSOA, 1999, p. 1103 ss; N. MATASSA, L’arbitrato nei lavori pubblici dopo la “Merloni ter” e aspettando il regolamento, in Urb. e app., n. 3, 1999, p. 243 ss; O. FLORENZA, Accesso all’arbitrato per tutte le controversie, in Guida al dir., n. 49, 1998, p. 125 ss; O. FLORENZA, Una spinta per disinnescare il contenzioso, in Guida al dir., n. 49, 1998, p. 99 ss. Sulle problematiche afferenti alla giurisdizione, in generale, in materia di lavori pubblici cfr.: R. DE NICTOLIS – R. GAROFOLI – M. LIPARI, in AA. VV., (a cura di CARINGELLA), La nuova legge quadro sui lavori pubblici, Milano, IPSOA, 1999, p. 969 ss; F. CARINGELLA – F. DELLA VALLE, Il rito speciale dell’appalto di opere pubbliche in I processi amministrativi speciali, Milano, 1999; G. BELLAGAMBA – G. CARITI, Gli appalti pubblici. Rassegna della giurisprudenza, Milano, 2000.</p>
<p>[29] Inoltre, l’art. 32 co. 2 seconda parte, stabilisce che con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro della Giustizia, siano fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale (evidentemente, derogando alla disciplina di cui al Titolo VIII “Dell’arbitrato” del libro IV del cod. proc. civ., art. 806 e ss.), pur nel rispetto dei principi generali desumibili dal codice di procedura civile, nonché le tariffe utili per la determinazione del compenso dovuto dalle parti.</p>
<p>[30] In base al co. 4 dell’art. 32, dalla entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del capitolato generale di appalto (d.P.R. n. 1063 del 1962) in materia di arbitrato e, inoltre, il richiamo ai collegi arbitrali contenuto nei contratti di appalto già stipulati deve andare riferito ai collegi da nominare secondo la procedura camerale prevista dalla nuova disciplina e devono svolgersi secondo le nuove norme.</p>
<p>[31] In base all’art. 5 del d.P.R. n. 34 del 2000: Min. Lavori pubblici, Min. Beni ed attività culturali, Min. dell’Industria, Min. del Lavoro e prev. soc, Min. dell’Ambiente, Min. Trasporti e navig., Min. della Difesa.</p>
<p>[32] Due rappresentanti per le Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome; due rappresentanti dei comuni designati dall’Anci; un rappresentante delle province, designato dall’Upi.</p>
<p>[33] Tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate e nove rappresentanti delle imprese.</p>
<p>[34] La predetta commissione non entra a far parte organicamente dell’Autorità. Sul punto, cfr. A. CRISAFULLI – L. TARANTINO in F. CARINGELLA (a cura di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, Milano, IPSOA, 1999, p. 291-292.</p>
<p>[35] Il Servizio ispettivo, sottratto all’Autorità dal D. L. 101/’95 conv. in L. 216/’95 (c. d. Merloni bis), è stato restituito alla stessa dalla legge Merloni ter L. 415/’98.</p>
<p>[36] Può osservarsi come appaia preferibile, in questi casi, l’attribuzione legislativa della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale incaricato delle ispezioni in questione, poiché in tal modo gli ispettori sarebbero dotati di più ampi poteri in materia di accesso e di verifiche. Pertanto, si auspica una futura modificazione sul punto della normativa. D’altro canto, l’ordinamento conosce già figure speciali di organi di polizia giudiziaria quali ad es.: gli Ispettori del lavoro (D.P.R. n. 520 del 1955); gli Ispettori dell’I.S.V.A.P. (L. n. 576 del 1982); etc.</p>
<p>[37] Cfr. L. TITOMANLIO, Osservatorio: costituite le sezioni regionali, in Guida al dir., n. 49, 1998, p. 119 ss.</p>
<p>[38] Sul punto, cfr. A. CRISAFULLI, La programmazione delle opere pubbliche, in Urb. e app., n. 9, 1999, p. 237 ss.</p>
<p>[39] Sulle tipologie di comunicazioni e sui soggetti obbligati cfr. la Comunicazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 15.12.1999, riportata in G. U. 15.12.1999 n. 293, s. o; nonché la Comunicazione dell’11.2.2000, riportata in G. U. 22.2.2000 n. 43, s. o.</p>
<p>[40] In base al co. 18 dell’art. 4 L. 109 del 1994, i dati relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale affluiscono all’Osservatorio (sezione centrale) tramite le sezioni regionali.</p>
<p>[41] Vedi il D.P.C.M. 27.4.1999: “Istituzione del ruolo del personale dipendente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici”, in G. U. 16.6.1999 n. 139.</p>
<p>[42] Per quanto afferisce alla procedura di mobilità volontaria (c. d. passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) prevista dall’art. 33 del D.lgs 29 del 1993, nel testo introdotto dall’art. 18 del D.lgs 80 del 1998 e, successivamente modificato dall’art. 20, co.2, della L.488 del 1999 (c. d. legge finanziaria 2000), va osservato che l’articolato normativo consente la mobilità dei dipendenti della pubblica amministrazione su domanda degli interessati rivolta all’amministrazione di destinazione e salvo consenso (nulla-osta) dell’amministrazione di dipendenza. Non esiste più, con l’intervento della l. 488/’99, alcuna forma di differenziazione tra i comparti di contrattazione. I C.C.N.L. , in base al co. 3 dell’art. 33 del D.lgs 29/’93, possono eventualmente dettare disposizioni integrative per agevolare le procedure di mobilità. Infine, va ricordato che la procedura di assunzione mediante mobilità volontaria, in base alla modificazione introdotta dall’art. 20, co. 1, lett. d), della legge 488/’99 (finanziaria 2000), non costituisce più una nuova assunzione sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/’97, come modificato dall’art. 22, co. 1 della legge n. 448/’98.</p>
<p>[43] L’Autorità, nell’esercizio della potestà discrezionale riconosciutagli dalla legge, nel caso di presenza di una pluralità di candidati sembra debba procedere ad una valutazione comparativa delle domande presentate, più che attenersi al mero rispetto dell’ordine cronologico delle istanze pervenute. Oltre allo stato di servizio, particolare attenzione sembra debba essere posta al possesso di titoli accademici quali: dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati per la frequenza di corsi di perfezionamento o di masters; inoltre, potrà essere valutato il possesso di abilitazioni professionali o, ancora, la realizzazione di pubblicazioni in materia. Sulla procedura di mobilità cfr. P. VIRGA, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, III ed., Milano, 2000, p. 132: “La legge non precisa quale sia il dipendente che deve essere prescelto nell’ipotesi di più aspiranti per lo stesso posto vacante; in tale ipotesi, è da ritenere che la amministrazione di destinazione dovrà compiere una selezione sulla base di criteri obiettivi.”.</p>
<p>[44] Sul tema cfr. F. CARINGELLA in F. CARINGELLA (a cura di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, Milano, IPSOA, 1999, p. 1245 ss; nonché G. DE MARZO, Finanza di progetto e “Merloni ter”, in Urb. e app., n. 2, 1999, p. 126 ss; N. D’ALESSANDRO, Project financing: entra in scena il promotore, in Guida al dir., n. 49, 1998, p. 126 ss.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorita-di-vigilanza-sui-lavori-pubblici/">L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il rapporto tra appalti di lavori pubblici e contratti di fornitura, alla luce della determinazione 5/2001 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-appalti-di-lavori-pubblici-e-contratti-di-fornitura-alla-luce-della-determinazione-5-2001-dellautorita-per-la-vigilanza-dei-lavori-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-appalti-di-lavori-pubblici-e-contratti-di-fornitura-alla-luce-della-determinazione-5-2001-dellautorita-per-la-vigilanza-dei-lavori-pubblici/">Il rapporto tra appalti di lavori pubblici e contratti di fornitura, alla luce della determinazione 5/2001 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici</a></p>
<p>Appare contraddittoria e poco condivisibile la determinazione 5/2001 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, tendente, nella sostanza, ad inquadrare nell’ambito di applicazione della legge 109/1994 ogni contratto misto di fornitura e lavori, che comporti modificazione di un’opera di ingegneria civile. Il punto di vista dell’Autorità sembra fortemente condizionato dalla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-appalti-di-lavori-pubblici-e-contratti-di-fornitura-alla-luce-della-determinazione-5-2001-dellautorita-per-la-vigilanza-dei-lavori-pubblici/">Il rapporto tra appalti di lavori pubblici e contratti di fornitura, alla luce della determinazione 5/2001 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici</a></p>
<p>Appare contraddittoria e poco condivisibile la determinazione 5/2001 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, tendente, nella sostanza, ad inquadrare nell’ambito di applicazione della legge 109/1994 ogni contratto misto di fornitura e lavori, che comporti modificazione di un’opera di ingegneria civile.</p>
<p>Il punto di vista dell’Autorità sembra fortemente condizionato dalla prospettiva di un soggetto specializzato, appunto, nella materia dei lavori pubblici e, pertanto, portato a ritenere che le eventuali zone grigie della normazione siano comunque da ricondurre alla disciplina della legge 109/1994.</p>
<p>Tanto ciò è vero, che la determinazione 5/2001 fornisce un’interpretazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 109/1994 difficilmente considerabile in linea con il reale contenuto della norma.</p>
<p>Secondo l’autorità il rapporto tra appalti è forniture, nel caso di contratti misti è il seguente:</p>
<p>in primo luogo, si deve sempre considerare appalto di opera pubblica qualsiasi contratto misto di appalto e fornitura, che abbia alla base una prestazione di ingegneria civile, che acceda ad un opera pubblica;</p>
<p>in secondo luogo, solo in presenza di un contratto misto fornitura e lavori nel quale i lavori sono accessori all’acquisto del bene, si può applicare la disciplina delle forniture.</p>
<p>Tali conclusioni, però, non appaiono sorrette da una persuasiva ricostruzione interpretativa.</p>
<p>La determinazione dell’Autorità propone l’ovvia considerazione che in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture. Ma quello che conta, ai fini dell’identificazione dell’oggetto del contratto, è il contenuto insieme al fine della prestazione. Nel caso dell’appalto, la definizione dell’oggetto del contratto è data in modo molto chiaro dall’articolo 1655 del codice civile, a mente del quale l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera.</p>
<p>Due elementi, nel caso che ci interessa, rilevano della definizione legislativa.</p>
<p>In primo luogo quello relativo al fine dell’appalto, che consiste nella realizzazione di un’opera. Quindi si ha appalto quando si realizza un’opera; non si ha appalto nel caso contrario. Se, allora, un soggetto committente affida ad un altro soggetto l’incarico di costruire per suo conto un edificio, si è in presenza di un contratto di appalto; se il soggetto acquista un edificio finito, si ha compravendita. Nel primo caso è la realizzazione dell’edificio l’oggetto del contratto; nel secondo caso, è il trasferimento della proprietà.</p>
<p>In sostanza, ciò che caratterizza l’appalto è una prestazione di fare, consistente nella trasformazione (o anche assemblaggio) di materia o macchinari, al fine di realizzare un opus nuovo e diverso, non reperibile nel mercato in quella foggia e per quelle funzionalità richieste dal committente. Ciò che, invece, caratterizza la fornitura è una prestazione di dare: il fornitore trasferisce la proprietà di un bene finito, con l’eventuale obbligazione accessoria dell’installazione del bene medesimo, in modo che possa essere collaudato e messo in condizione di funzionare.</p>
<p>Non è conclusiva l’osservazione dell’Autorità secondo la quale nell’appalto v’è sempre una presenza di forniture, per concludere che le forniture medesime finiscono per essere sempre accessorie e funzionali al lavoro, sicchè si applica sempre la normativa relativa alle opere pubbliche. Ciò che conta è che le forniture siano finalizzare alla realizzazione dell’opus. Altrimenti, vivono di vita propria e non si è in presenza di appalto.</p>
<p>Che le forniture siano sempre presenti nel contratto di appalto, lo si evince dalla stessa definizione dettata dall’articolo 1655 del codice civile, ed in particolare dal secondo elemento caratteristico di detta definizione, che consiste nell’organizzazione dei mezzi necessari.</p>
<p>L’appaltatore, per realizzare un edificio, deve ovviamente acquistare i cementi, i serramenti, le eventuali strutture prefabbricate e quant’altro. È scontato che detti acquisti hanno un rilievo finanziario superiore alla mano d’opera necessaria per realizzarla. Ma il fine del contratto non è la mera acquisizione di detti materiali, perchè se così fosse li acquisterebbe direttamente il committente. Questo, invece, intende ottenere la realizzazione di un’opera, attraverso l’azione operativa dell’appaltatore, il quale provvede alle acquisizioni dei materiali, finalizzate però alla realizzazione dell’opus.</p>
<p>Per fare un esempio più chiaro, se un’amministrazione acquista il bitume da immagazzinare e utilizzare per eventuali attività di rappezzo del manto stradale, si è in presenza di fornitura pura e semplice.</p>
<p>Se la medesima amministrazione incarica un imprenditore di asfaltare una strada, anche in questo caso l’appaltatore acquista il bitume, ma non al fine di un eventuale successivo utilizzo, bensì per destinarlo all’opus, consistente nella trasformazione del bitume in asfalto, su quel determinato tratto di strada, secondo le specifiche modalità e tempi previsti dal progetto: si è qui, allora, in presenza di appalto.</p>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dettato, con la sentenza 9 giugno 1992, n. 7073 una chiara linea di demarcazione di tipo qualitativo tra forniture e appalti, stabilendo che ai fini della distinzione fra vendita ed appalto, in casi in cui la prestazione di una parte consiste sia in un dare che in un fare, occorre avere riguardo allo scopo essenziale del negozio ed al significato che, in relazione ad esso, la fornitura della materia e la prestazione d&#8217;opera assumono nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che essi tendono a conseguire; si configura, pertanto, non una vendita, ma un appalto allorché la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione di un&#8217;opera che sia lo scopo essenziale del negozio, di modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell&#8217;imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dar luogo ad un opus perfectum di valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.</p>
<p>I giudici, correttamente, hanno messo bene in rilievo che, comunque, non può dettarsi un criterio oggettivo di distinzione tra i due contratti, proprio perchè l’appalto presuppone sempre la presenza di forniture. È essenziale, quindi, indagare sulle intenzioni delle parti di assegnare prevalenza alla prestazione di fare, piuttosto che di dare. Quindi non si può condividere la conclusione dell’Autorità sulla necessaria accessorietà delle forniture all’opera.</p>
<p>La visione della Cassazione è stata confermata anche dal Consiglio di stato, con sentenza della Sezione VI, 20 giugno 1997, n. 951, la quale ha disposto che ai fini della qualificazione giuridica dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e della distinzione del contratto di fornitura, installazione e manutenzione di impianti tecnologici dall&#8217;appalto di opera pubblica, devesi dare prevalenza alle clausole del bando di gara, le quali indicano oggettivamente il contenuto delle prestazioni dedotte in contratto con riferimento a puntuale disciplina legislativa, senza possibilità che il giudice, con procedura ermeneutica integrativa, attribuisca rilevanza a significati inespressi nel testo degli atti di indizione della gara.</p>
<p>D’altro lato, la medesima decisione ha sottolineato che è illegittimo l&#8217;avviso di gara per l&#8217;appalto di fornitura, che prevede fra i requisiti di ammissione l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale costruttori-Anc, atteso che tale iscrizione è richiesta dalla disciplina nazionale e comunitaria soltanto per l&#8217;appalto di &#8220;lavori pubblici&#8221;, ed ove apposta ai requisiti dell&#8217;appalto di fornitura, limiterebbe la piena concorrenza delle imprese.</p>
<p>Pertanto, l’estensione acritica delle norme sui lavori pubblici ad ipotesi di fornitura comporta forti rischi di legittimità della procedura, in quanto, nel regime attuale, richiederebbe alle ditte il possesso di requisiti di qualificazione che, invece, con l’applicazione della normativa sulle forniture non sarebbero necessario.</p>
<p>C’è, ancora, da osservare che la sentenza della Sezione V del Consiglio di stato, 2 aprile 1996, n. 375, citata dall’authority a supporto delle proprie tesi, che costituisce appalto pubblico (di opere o lavori pubblici) e non compravendita (o appalto di forniture) il contratto con cui una p.a. deduca in accordo non già l&#8217;interesse di ottenere la proprietà di un determinato impianto, quanto quello d&#8217;installare quest&#8217;ultimo in un complesso immobiliare a cura del fornitore e con l&#8217;impegno di questi di collocare l&#8217;impianto stesso funzionante in ogni sua parte in un determinato complesso di opere, non diversamente da ciò che accade per qualsiasi impianto di cui si chieda l&#8217;installazione durante la costruzione di un&#8217;opera edilizia (nella specie, un istituto universitario ha chiesto non la proprietà di un impianto, quanto, piuttosto, la fornitura in opera dello stesso e, più precisamente, la realizzazione di un laboratorio caratterizzato dal predetto impianto).</p>
<p>La sentenza, pertanto, ha ritenuto la prevalenza dell’appalto sulla fornitura non per ragioni legate all’accessorietà o meno delle forniture rispetto alla mano d’opera o per ragioni economiche, ma semplicemente perché, nel caso di specie, l’oggetto della prestazione consisteva nella realizzazione di un opus nuovo, ovvero l’edificazione di un laboratorio, che per essere tale doveva necessariamente essere accompagnato dall’installazione di determinati macchinari, i quali, dunque, non sono stati acquistati col solo intento di ottenerne la proprietà, ma al fine di creare ciò che prima non c’era, ovvero il laboratorio.</p>
<p>Differisce da questa specifica ipotesi, la situazione dell’ente che intenda acquistare e porre in opera l’impianto di condizionamento nel proprio edificio. In questo caso è assolutamente evidente che la posa è accessoria al bene e che il fine del contratto è il semplice passaggio di proprietà dell’impianto medesimo.</p>
<p>Detta fornitura, al contrario, accede ad un appalto, quando consista in uno dei mezzi necessari che l’appaltatore deve organizzare al fine di realizzare o ristrutturare un edificio, in quanto ciò sia previsto dal capitolato. Solo in questo caso la fornitura è un accessorio all’opera d’ingegneria civile. Sempre la sentenza 375/1996 del consesso di Palazzo Spada, in linea con la giurisprudenza prima citata, mette in luce che la differenza tra i due contratti (fornitura ed appalto) consiste nella prevalenza, sia quantitativa, sia funzionale secondo l&#8217;intenzione delle parti, della fornitura della materia o della cosa (vendita), oppure del lavoro (appalto d&#8217;opera). Non si può, lo si ripete, allora disporre con un atto di determinazione un criterio oggettivo di distinzione tra i due contratti, giacchè gli stessi giudici negano che ciò possa essere fatto, essendo prevalente sempre l’intenzione delle parti.</p>
<p>Ancora, il Consiglio di stato (Comm. Spec., 11 novembre 1991, n. 354/90) ha ritenuto che qualora la realizzazione di un sistema informatico avvenga sia mediante l&#8217;acquisto di un insieme di res (macchinari, programmi e locali, o solo macchinari e programmi quando i locali siano già nella disponibilità dell&#8217;acquirente) collegate da una comune finalizzazione (universitas facti), sia mediante l&#8217;acquisto di singoli pezzi staccati (macchinari, programmi) che poi lo stesso acquirente si preoccuperà di mettere insieme per ottenere il prodotto desiderato, non si è in presenza di un appalto, bensì di un semplice contratto di fornitura.</p>
<p>Pertanto, anche se ai sensi del Dpr 34/2000 alcuni impianti sono considerati specifiche categorie di lavori, ciò non significa che l’acquisizione di ogni impianto rientrante in dette categorie determina, per ciò solo, il venire in essere di un contratto di appalto. Se l’impianto accede all’opus e ne è uno degli elementi costruttivi, si ha appalto. Altrimenti, pur essendo finalizzati ad una migliore fruizione di un bene, si è in presenza di fornitura, fermo restando che è l’intenzione delle parti a guidare l’interprete.</p>
<p>Se così non fosse, allora, per assurdo l’acquisto della segnaletica non luminosa (ricadente nella categoria OS 10), accompagnata dalla posa, dovrebbe essere trattato sempre e soltanto come appalto e non come fornitura, anche se motivato dalla semplice necessità di sostituire la segnaletica verticale deterioratasi, prescindendo, quindi, dal fine di completare la realizzazione di una nuova urbanizzazione primaria, ciò che consentirebbe di considerare detto acquisto come elemento necessario e categoria obbligatoria di un appalto d’opera.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*45&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">AUTORITA’ PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI – Atto di regolazione 31 gennaio 2001 n. 5</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-appalti-di-lavori-pubblici-e-contratti-di-fornitura-alla-luce-della-determinazione-5-2001-dellautorita-per-la-vigilanza-dei-lavori-pubblici/">Il rapporto tra appalti di lavori pubblici e contratti di fornitura, alla luce della determinazione 5/2001 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2016 n.4009</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2016-n-4009-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2016-n-4009-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2016 n.4009</a></p>
<p>Pres. Francesco Caringella, est. Claudio Contessa Sull’interpretazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 39 del 2013 circa l’inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali 1. Pubblica amminstrazione &#8211; Anticorruzione – Amministrazioni statali, regionali e locali – Incarichi di vertice nelle Commissioni di corruzione – Inconferibilità – Art. 4 D.Lgs.n.39/2013</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2016-n-4009-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2016 n.4009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2016-n-4009-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2016 n.4009</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Francesco Caringella, est. Claudio Contessa</span></p>
<hr />
<p>Sull’interpretazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 39 del 2013 circa l’inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">1. Pubblica amminstrazione &#8211; Anticorruzione – Amministrazioni statali, regionali e locali – Incarichi di vertice nelle Commissioni di corruzione – Inconferibilità – Art. 4 D.Lgs.n.39/2013 – Presupposti – Interpretazione letterale – Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie&nbsp;</span><o_p></o_p></div>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">2. Giustizia amministrativa – Norma secondaria di regolamento contrastante con un disposto legislativo primario – Disapplicazione da parte del G.A. – Necessità – Sussiste – Ragioni</span><o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">3. <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Pubblica amminstrazione &#8211; Anticorruzione – Amministrazioni statali, regionali e locali – Incarichi – Inconferibilità – Art.1 comma 734 della l. n. 296/2006 – Presupposto – Soggetti con pregressa esperienza <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>in società in perdita per taluni esercizi di bilancio &#8211; Limiti</span><o_p></o_p></p>
<p class="Massima"><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"><o_p></o_p></span></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. In tema di inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali, la preclusione di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 39 del 2013, laddove prevede&nbsp; l’inconferibilità dell’incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette a colui che, nei due anni precedenti, abbia ricoperto cariche nell&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico,&nbsp; comportando una rilevante limitazione alla conferibilità di un incarico pubblico, deve essere interpretata in modo rigoroso, restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rilevato che al Presidente della CCIAA di Roma non sono attribuite deleghe gestionali dirette, ha ritenuto inapplicabile nei suoi confronti le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs.n. 39/2013 ed ha accolto l’appello avverso la sentenza che aveva annullato l’atto di conferimento incarico di Presidente della CCIAA impugnato)</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, al Giudice Amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, ovvero &nbsp;nei peculiari casi in cui il ricorso (pure in sede di giurisdizione di legittimità), in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, vada respinto perché l&#8217;atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, sia conforme alla legge, rispetto alla quale risulti, pertanto, illegittimo il regolamento (1).</p>
<p>3. In tema di inconferibilità di incarichi pubblici, al fine di concretare l’ipotesi di cui all’ art.1 comma 734 della l. n. 296/2006 &nbsp;non è sufficiente che il soggetto di che trattasi abbia rivestito la carica di amministratore in società che abbia chiuso in perdita taluni esercizi di bilancio, essendo necessario fornire la dimostrazione del fatto che i conti della società di provenienza abbiano subito un progressivo peggioramento, e che tale situazione sia stata determinata da non necessitate scelte gestionali.</p>
<p>(1) Cfr: in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, IV, 8 febbraio 2016, n. 475; id., IV, 8 gennaio 2016, n. 309 Cons. Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 515</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2016, proposto dal dottor Lorenzo Tagliavanti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto C.F. CLTLNS66B23C129E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri, 11<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Stefano Micalone, Aldo Bianchi, Cosmo Aulo Auletta, Alfredo Pecorella, Antonella Fortezza, Unindustria &#8211; Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma &#8211; Frosinone &#8211; Latina &#8211; Rieti e Viterbo, Acer &#8211; Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, Rosario Cerra, Confcommercio Roma, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Annoni C.F. NNNMRC55D11H501R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;&nbsp;<br />
Sara Amici e Giacomo Barbieri&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Luigi Ferrari C.F. FRRLGU56M11H501M e Salvatore Scafetta C.F. SCFSVT62L30D843C, con domicilio eletto presso Luigi Ferrari in Roma, via Francesco Denza, 27;&nbsp;<br />
Valter Giammaria, Maria Fermanelli, Luciano Mocci e Aldo Mattia, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Scafetta C.F. SCFSVT62L30D843C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza SSS. Apostoli, 81;<br />
Confartigianato Imprese di Roma, in persona del legale rappresentante<em>&nbsp;pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Scotti C.F. SCTLSE71A51H501V, Raffaele Bifulco C.F. BFLRFL62S13F839F, Paolo Pittori C.F. PTTPLA66H21H501L e Carlo Contaldi La Grotteria C.F. CNTCRL74B03H501X, domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2016, proposto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Salvatore Scafetta C.F. SCFSVT62L30D843C e Luigi Ferrari C.F. FRRLGU56M11H501M, con domicilio eletto presso Luigi Ferrari in Roma, via Francesco Denza, 27<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Stefano Micalone, Aldo Bianchi, Cosmo Aulo Auletta, Alfredo Pecorella, Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo, Sara Amici, Antonella Fortezza, Acer &#8211; Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, Rosario Cerra, Confcommercio Roma, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Annoni C.F. NNNMRC55D11H501R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;&nbsp;<br />
Giacomo Barbieri&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Lorenzo Tagliavanti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto C.F. CLTLNS66B23C129E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri, 11;<br />
Valter Giammaria, Maria Fermanelli, Luciano Mocci, Aldo Mattia, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Scafetta C.F. SCFSVT62L30D843C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza SS. Apostoli 81;&nbsp;<br />
Confartigianato Imprese Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Scotti C.F. SCTLSE71A51H501V, Raffaele Bifulco C.F. BFLRFL62S13F839F, Paolo Pittori C.F. PTTPLA66H21H501L e Carlo Contaldi La Grotteria C.F. CNTCRL74B03H501X, con domicilio eletto presso Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma, in entrambi i ricorsi, della sentenza del T.A.R. del lazio, Sezione III-ter, n. 4567/2016</em></strong></p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Stefano Micalone, Aldo Bianchi, Cosmo Aulo Auletta, Alfredo Pecorella e Antonella Fortezza;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unindustria &#8211; Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma &#8211; Frosinone &#8211; Latina &#8211; Rieti e Viterbo;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ACER &#8211; Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Rosario Cerra, della Confcommercio di Roma, della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma, dei signori Valter Giammaria, Maria Fermanelli, Luciano Mocci e Aldo Mattia;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Sara Amici e Antonella Fortezza;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Valter Giammaria, Maria Fermanelli, Luciano Mocci e Aldo Mattia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Celotto, Marco Annoni, Mario Sanino, Luigi Ferrari, Salvatore Scafetta e Raffaele Bifulco;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 10766/2015 e con successivi motivi aggiunti i signori Stefano Micalone, Aldo Bianchi, Cosmo Aulo Auletta, Alfredo Pecorella, Sara Amici, Giacomo Barbieri, Rosario Cerra e Antonella Fortezza, componenti neoeletti del Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d’ora in poi: ‘la CCIAA’), insieme alle organizzazioni datoriali che li hanno designati, Unindustria, ACER e Confcommercio Roma, impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata l&#8217;elezione del consigliere Lorenzo Tagliavanti alla carica di Presidente della CCIAA di Roma.<br />
Con la sentenza n. 4567/2016 (oggetto del presente appello) il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso – nei termini di cui in motivazione – e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della deliberazione n. 3 del Consiglio camerale della CCIAA in data 11 agosto 2015 con la quale era stata deliberata l’elezione del Consigliere Lorenzo Tagliavanti alla carica di Presidente di quella CCIAA.<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla CCIAA di Roma (ricorso n. 3211/2016) la quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico complesso motivo (‘<em>Erroneità della statuizione di accoglimento dell’avverso primo motivo di censura formulato nei secondi motivi aggiunti, deducente «Nullità della deliberazione n. 3 dell’11.08.2015 del Consiglio Camerale della CCIAA di Roma ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 39 del 2013 in relazione all’art. 4 del medesimo decreto legislativo»</em>’).<br />
Si sono costituiti in giudizio il signor Micalone e gli altri ricorrenti di primo grado i quali hanno chiesto la reiezione dell’appello principale e hanno altresì richiesto la riforma della sentenza medesima per la parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado in ordine<br />
&#8211; alla ritenuta violazione dell’articolo 17 dello Statuto camerale per ciò che riguarda il quorum costitutivo del Consiglio camerale ai fini dell’elezione del Presidente;<br />
&#8211; alla ritenuta illegittimità derivata della deliberazione in data 1 settembre 2015 con cui è stata nominata la Giunta camerale.<br />
I ricorrenti in primo grado (odierni appellanti incidentali) hanno altresì riproposto ai sensi dell’articolo 101 cod. proc. amm. i motivi di ricorso già articolati in primo grado e non esaminati dal T.A.R.<br />
La sentenza in questione è stata altresì impugnata in appello dal dottor Tagliavanti (ricorso n. 3216/2016) il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi di censura:<br />
<em>1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013;</em><br />
<em>2) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013 – Violazione e falsa applicazione dello Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma;</em><br />
<em>3) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013 – Travisamento dei fatti – Contraddittorietà della motivazione</em>.<br />
Si sono costituiti in giudizio il signor Micalone e gli altri ricorrenti in primo grado (insieme con la Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, alla ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia e alla Confcommercio di Roma) i quali hanno proposto un appello incidentale di contenuto analogo a quello articolato nell’ambito del ricorso in appello n. 3211/2016.<br />
In entrambi i giudizi si sono poi costituiti i signori Valter Giammaria, Maria Fermanelli, Luciano Mocci e Aldo Mattia i quali hanno concluso nel senso della fondatezza dell’appello.<br />
Si è poi costituita la Confartigianato Imprese Roma la quale ha concluso nel senso dell’infondatezza degli appelli.<br />
Con decreto cautelare n. 1479 del 26 aprile 2016 è stata accolta l’istanza di sospensione interinale degli effetti della sentenza in epigrafe.<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2016 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 33211/2016 proposto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed artigianato di Roma (d’ora in poi: ‘la CCIAA’) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto da alcuni Consiglieri e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui il dottor Lorenzo Tagliavanti è stato nominato Presidente della stessa CCIAA.<br />
Giunge altresì alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 3216/2016 proposto avverso la medesima sentenza dallo stesso dottor Tagliavanti.<br />
2. Gli appelli in questione devono essere definiti in modo congiunto avendo ad oggetto l’impugnativa della medesima sentenza (art. 96 cod. proc. amm.).<br />
3. Con il primo motivo di appello la CCIAA lamenta che erroneamente il T.A.R. abbia accolto il motivo di ricorso (articolato con i secondi motivi aggiunti) con il quale si era censurato che la nomina del dottor Tagliavanti fosse avvenuta in contrasto con le previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (rubricato ‘<em>Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</em>’), articolo 4 (‘<em>Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati</em>’).<br />
In particolare i primi Giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che – contrariamente a quanto previsto dal richiamato articolo 4 – la carica di Presidente della CCIAA non comporta in alcun modo l’attribuzione di ‘deleghe gestionali dirette’, in tal modo rendendo inoperante la richiamata preclusione legislativa.<br />
Il motivo in questione deve essere esaminato in modo congiunto con il primo motivo dell’appello n. 3216/2016, con il quale il dottor Tagliavanti ha a propria volta lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013.<br />
3.1. Il motivo è fondato.<br />
3.1.1. Va in primo luogo osservato che la preclusione di cui al richiamato articolo 4, comportando una rilevante limitazione alla conferibilità di un incarico pubblico deve essere interpretata in modo rigoroso, restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo.<br />
Occorre quindi operare in primis una puntuale ricostruzione della portata della richiamata disposizione<br />
Essa stabilisce che “<em>a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall&#8217;amministrazione o ente che conferisce l&#8217;incarico, non possono essere conferiti: (…)</em><br />
<em>b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (…)</em>”.<br />
L’esatta portata del divieto in parola viene chiarita dall’articolo 1, comma 2, lettera l), il quale definisce gli “<em>incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico</em>” come segue: “<em>gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell&#8217;ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico</em>”.<br />
Da quanto appena osservato emerge che, al fine di rendere applicare nei confronti del dottor Tagliavanti (il quale aveva ricoperto nel biennio precedente una carica di rilievo in un ente finanziato dall’amministrazione conferente) la richiamata inconferibilità, non fosse sufficiente che l’incarico da conferire fosse quello di Presidente di un Ente pubblico o di un Ente privato in controllo pubblico, quale la CCIAA. Al contrario, era a tal fine necessario che l’incarico di Presidente nella CCIAA di Roma fosse altresì connotato dall’attribuzione di “<em>deleghe gestionali dirette</em>”.<br />
Ma il punto è che, dall’esame della pertinente normativa primaria e statutaria, emerge che al Presidente della CCIAA non siano attribuite siffatte “<em>deleghe gestionali dirette</em>” (si tratta di un argomento che viene altresì enfatizzato con il secondo motivo del ricorso in appello proposto dal dottor Tagliavanti).<br />
Si osserva al riguardo:<br />
&#8211; che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 (‘<em>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</em>’), “<em>il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consigl<br />
&#8211; che parimenti l’articolo 25 dello Statuto della CCIAA di Roma demanda al Presidente compiti e funzioni del tutto analoghi a quelli previsti dall’articolo 16 della l. 580 del 1993 (anche in questo caso riferibili all’ambito della rappresentanza e all’alt<br />
&#8211; che l’articolo 31 dello Statuto camerale enuncia a propria volta il richiamato principio della distinzione fra compiti di indirizzo e gestione politica (che spettano agli organi di governo della CCIAA, compreso il Presidente) e compiti di gestione ammin<br />
&#8211; che in senso del tutto analogo depone l’articolo 34 dello Statuto, il quale demanda in modo espresso ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della CCIAA (anche in tal modo confermando che nessuna delega gestionale diretta può esse<br />
&#8211; che non depone in senso diverso la previsione di cui all’articolo 14 dello Statuto il quale demanda al Presidente i generali compiti di attuazione della politica generale dell’Ente e gli consente di assumere i poteri della Giunta in caso di urgenza. Qua<br />
&#8211; ed ancora, il fatto che il Presidente a termini di Statuto sia membro di diritto della Giunta camerale (il quale è organo di amministrazione della CCIAA romana) non depone in senso contrario rispetto a quello sin qui delineato. Ancora una volta si deve<br />
3.2. Anche per questa ragione deve confermarsi l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi Giudici hanno ritenuto che al Presidente della CCIAA di Roma fossero attribuite “<em>deleghe gestionali dirette</em>” e che fossero conseguentemente applicabili nei suoi confronti le ipotesi di inconferibilità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 1993.<br />
4. Deve ora essere esaminato il primo motivo dell’appello incidentale proposto dai ricorrenti in primo grado.<br />
Con il motivo in questione il signor Micalone e gli altri ricorrenti incidentali indicati in epigrafe hanno lamentato che l’elezione a Presidente del dottor Tagliavanti sia avvenuta in violazione delle previsioni di cui all’articolo 17 dello Statuto camerale (il quale prevede uno specifico&nbsp;<em>quorum</em>costitutivo per le sedute relative alle elezioni in parola – pari a due terzi dei consiglieri in carica per le prime due votazioni -).<br />
Essi osservano al riguardo che le prime due votazioni per l’elezione del Presidente (le quali hanno preceduto la terza votazione, al cui esito il Presidente è stato infine eletto) si erano celebrate in assenza del richiamato quorum costitutivo, pari a ventidue consiglieri.<br />
Nella tesi degli appellanti incidentali, essendo mancata la valida costituzione ai fini delle prime due votazioni, difettavano i presupposti perché si procedesse alla terza votazione con il più agevole&nbsp;<em>quorum</em>&nbsp;di consiglieri, pari alla maggioranza assoluta di essi.<br />
Al riguardo essi osservano:<br />
&#8211; che il Consiglio camerale, in sede di votazione, aveva deliberatamente violato le richiamate disposizioni statutarie, ritenendo invece direttamente applicabili le più agevoli previsioni di cui all’articolo 15 della legge n. 580 del 1993;<br />
&#8211; che la stessa legge n. 580, cit., legittima le singole CCIAA a dotarsi di proprie disposizioni atte ad introdurre&nbsp;<em>quorum</em>&nbsp;costitutivi diversi e più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale;<br />
&#8211; che il Giudice amministrativo può, se del caso, annullare la disposizione statutaria eventualmente impugnata, ma non può procedere – come nel caso in esame – a una sostanziale disapplicazione delle disposizioni rilevanti ai fini della sua decisione;<br 
- che, in ogni caso, del tutto legittimamente la CCIAA di Roma si è dotata di&nbsp;<em>quorum</em>&nbsp;costitutivi diversi e più rigorosi rispetto a quelli previsti in via generale dalla l. 580, cit. Ed infatti, una siffatta regolamentazione, oltre a rin<br />
4.1 L’appello incidentale è infondato.<br />
Al riguardo si osserva in primo luogo che le modalità della nomina del dottor Tagliavanti quale Presidente della CCIAA risultano puntualmente conformi alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l. 580 del 1993.<br />
Ed infatti, non essendo stata raggiunta, nelle prime due tornate elettorali , la prescritta maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio, si procedeva a indire e svolgere una terza tornata all’esito della quale si giungeva alla nomina del Presidente Tagliavanti, essendo stata raggiunta la maggioranza dei voti in suo favore.<br />
Gli appellanti incidentali non contestano la conformità a legge della nomina del dottor Tagliavanti, ma osservano che la stessa avrebbe piuttosto dovuto essere regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 17 dello Statuto camerale il quale – come si è già detto – sembrerebbe prevedere uno specifico&nbsp;<em>quorum</em>&nbsp;costitutivo per le prime due tronate elettorali.<br />
L’argomento non può in alcun modo essere condiviso, avendo i primi Giudici correttamente richiamato sul punto il consolidato orientamento secondo cui al Giudice Amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario (in tal senso –<em>ex multis</em>&nbsp;-: Cons. Stato, IV, 8 febbraio 2016, n. 475; id., IV, 8 gennaio 2016, n. 309.<br />
E’ stato altresì affermato al riguardo che il Giudice Amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti (inter alia) nei peculiari casi in cui il ricorso (pure in sede di giurisdizione di legittimità) vada respinto perché l&#8217;atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (in tal senso: Cons. Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 515).<br />
Il principio appena richiamato è certamente pertinente per la risoluzione del caso in esame in quanto la palese contrarietà della richiamata disposizione regolamentare rispetto alle disposizioni primarie di riferimento avrebbe necessariamente dovuto indurre alla disapplicazione della prima e, conseguentemente, alla reiezione del primo ricorso.<br />
Per quanto riguarda la richiamata contrarietà, ci si limita qui ad osservare che essa emerge con evidenza se solo si osservi che l’articolo 17 dello Statuto camerale (<em>i.e.</em>: la disposizione che gli appellanti incidentali invocano a sostegno delle proprie tesi), nel sostituire di fatto un&nbsp;<em>quorum</em>deliberativo – quello di cui all’articolo 16 della l. 580 del 1993 – con una sorta di spurio&nbsp;<em>quorum</em>&nbsp;strutturale, finisce a ben vedere per rendere inoperante la richiamata disciplina primaria, impedendo che essa esplichi al propria portata dispositiva.<br />
Si determina in tal modo, a parità di fattispecie sostanziale, un conflitto fra disposizioni di rango diversificato il quale non può essere che risolto attraverso la disapplicazione (anche&nbsp;<em>ex officio</em>) della disposizione regolamentare antinomica rispetto al dettato normativo primario.<br />
4.2. Le considerazioni sin qui svolte risultano di per sé dirimenti ai fini della decisione in parte qua del ricorso ed esimono il Collegio dall’esame del &#8211; pur consistente &#8211;&nbsp;<em>fumus</em>&nbsp;di nullità della richiamata disposizione regolamentare, la quale ha disciplinato un ambito sostanziale (quello relativo alle modalità di nomina del Presidente) in assenza di una disposizione primaria a tanto abilitante (tale aspetto non è infatti riconducibile ad alcuno dei possibili ambiti regolamentari richiamati dall’articolo 3, comma 1 della l. 580, cit.) e anzi, come si è detto, in palese contrasto con il quadro normativo primario.<br />
Ed infatti, siccome deve escludersi che alle Camere di commercio possa essere riconosciuta una potestà regolamentare di carattere residuale (men che meno nelle materie già esaustivamente disciplinate dalla legge, come nel caso in esame), deve altresì ritenersi che l’adozione di una disposizione regolamentare come quella di cui si discute sia avvenuta nella radicale carenza dei presupposti a ciò abilitanti (anche in termini di ambiti di attribuzione).<br />
5. Dalla rilevata infondatezza del primo dei motivi dell’appello incidentale, deriva altresì l’infondatezza del secondo di essi.<br />
Con tale motivo i ricorrenti in primo grado (odierni appellanti incidentali) lamentano il mancato accoglimento del motivo con cui si era osservato che l’illegittimità della nomina del Presidente viziasse altresì la nomina della Giunta camerale ai sensi dell’articolo 14 della l. 580, cit..<br />
5.1. Si osserva al riguardo che, qualunque sia il vizio che si intenda prospettare in relazione alla richiamata illegittimità dell’atto susseguente (illegittimità derivata o meno), il punto è che la rilevata infondatezza del primo motivo priva inevitabilmente il motivo in parola del suo&nbsp;<em>ubi consistam</em>logico e fattuale.<br />
6. Deve ora essere esaminato il motivo di appello incidentale con cui viene riproposto il motivo (già articolato in primo grado e ritenuto assorbito dal T.A.R.) con il quale si era contestato il divieto di nomina che colpirebbe il dottor Tagliavanti ai sensi dell’articolo 1, comma 32-bis della l. 296 del 2006 e dell’articolo 32, comma 32-bis della l. 244 del 2007, per avere egli ricoperto la carica di Presidente del CdA della ‘Investimenti s.p.a.’ (già: ‘Fiera di Roma’ s.p.a.) la quale aveva chiuso con gravi perdite gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 (<em>i.e</em>.: esattamente nel corso del periodo durante il quale lo stesso Tagliavanti ricopriva la descritta carica presidenziale).<br />
6.1. Il motivo non può trovare accoglimento.<br />
Il comma 734 dell’articolo 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “<em>non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi</em>”.<br />
Il comma 32-bis dell’articolo 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 71 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e quindi rilevante ai fini della definizione della&nbsp;<em>res controversa</em>) ha fornito l’interpretazione autentica del comma 734, cit. e ha chiarito che “<em>Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali</em>”.<br />
Ne consegue che, al fine di concretare la preclusione di cui al richiamato comma 734, non è sufficiente che il soggetto di che trattasi abbia rivestito la carica di amministratore in società che abbia chiuso in perdita taluni esercizi di bilancio.<br />
E’ invece necessario fornire la dimostrazione del fatto che i conti della società di provenienza abbiano subito un “<em>progressivo peggioramento</em>” che tale situazione non sia stata determinata da “non necessitate scelte gestionali”.<br />
Ebbene, gli appellanti incidentali non hanno allegato in atti alcun elemento dirimente idoneo a dimostrare la sussistenza delle richiamate condizioni.<br />
Si osserva al riguardo:<br />
&#8211; che, se (per un verso) risulta in atti che la Investimenti s.p.a. avesse realizzato nel periodo 2010-2013 significative perdite di esercizio (di importo compreso fra i 12,89 e i 32,73 milioni di euro), per altro verso non può parlarsi di ‘progressivo pe<br />
&#8211; che non risulta parimenti l’adozione di scelte gestionali “<em>non necessitate</em>” le quali fossero ad un tempo riferibili all’attività del dottor Tagliavanti e che avessero altresì sortito un’efficacia diretta e comprovata ai fini della realizzazione<br />
6.2. Anche il motivo in questione deve quindi essere respinto.<br />
7. Per le ragioni sin qui esposte gli appelli in epigrafe, che devono essere definiti congiuntamente, devono essere accolti e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposta la reiezione del ricorso di primo grado.<br />
Per le medesime ragioni devono essere dichiarati infondati gli appelli incidentali.<br />
La complessità e parziale novità delle questioni sottese alla presente decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Respinge gli appelli incidentali.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Claudio Contessa</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Francesco Caringella</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 28/09/2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2016-n-4009-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2016 n.4009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2387/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2387/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2387</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con il quale, all&#8217;esito del procedimento sanzionatorio ai sensi dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163/06 ed in conseguenza di segnalazione effettuata dalla Soc. Rai Way spa, l’Autorita’ di vigilanza sui contratti ha disposto la sospensione per mesi 3 dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2387/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2387/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con il quale, all&#8217;esito del procedimento sanzionatorio ai sensi dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163/06 ed in conseguenza di segnalazione effettuata dalla Soc. Rai Way spa, l’Autorita’ di vigilanza sui contratti ha disposto la sospensione per mesi 3 dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Ritenuto che la ricorrente non è stata in grado di fornire la prova dei requisiti di capacità che essa aveva dichiarato di possedere in sede di domanda di partecipazione alla gara che ha dato origine alla controversia; ritenuto, in particolare che, anche ad ammettere che la ricorrente possedesse il requisito di cui alla lettera g) del punto III.2.3. del bando di gara, alternativo rispetto a quello del punto f), essa era comunque priva del distinto requisito della precedente lettera e), che era del tutto autonomo rispetto a quello delle due successive lettere, riferendosi al soggetto incaricato dei lavori e non a quello incaricato della progettazione; ritenuto che gli errori compiuti dalla ricorrente non paiono ascrivibili a ambiguità o a difficoltà di comprensione della effettiva portata delle disposizioni del bando di gara; ritenuto di conseguenza che il presupposto della sanzione, cioè la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica ex articolo 48 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pare sussistere. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02387/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04714/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4714 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Eurotel Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo De Caterini, Francesco Paola, con domicilio eletto presso Francesco Paola in Roma, via del Babuino, 48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Soc Rai Way Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Angela Anastasio, con domicilio eletto presso Giovanni De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, 44; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
provvedimento prot. 175/12 con il quale all&#8217;esito del procedimento sanzionatorio ai sensi dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 163/06 ed in conseguenza di segnalazione effettuata dalla Soc. Rai Way spa e&#8217; stata disposta la sopensione per mesi 3 dalla partecipazione alle procedure di affidamento &#8211; (art. 119 c.p.a.).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Soc Rai Way Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza in quanto effettivamente la ricorrente non è stata in grado di fornire la prova dei requisiti di capacità che essa aveva dichiarato di possedere in sede di domanda di partecipazione alla gara che ha dato origine alla controversia;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare che, anche ad ammettere che la ricorrente possedesse il requisito di cui alla lettera g) del punto III.2.3. del bando di gara, alternativo rispetto a quello del punto f), essa era comunque priva del distinto requisito della precedente lettera e), che era del tutto autonomo rispetto a quello delle due successive lettere, riferendosi al soggetto incaricato dei lavori e non a quello incaricato della progettazione;<br />	<br />
Ritenuto che gli errori compiuti dalla ricorrente non paiono ascrivibli a ambiguità o a difficoltà di comprensione della effettiva portata delle disposizioni del bando di gara;<br />	<br />
Ritenuto di conseguenza che il presupposto della sanzione, cioè la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica ex articolo 48 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, pare sussistere;<br />	<br />
Ritenuto in ordine alle spese della fase cautelare che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, respinge l’istanza di tutela cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2387/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha disposto nei confronti della ricorrente l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000 nonché l’iscrizione nel Casellario degli operatori economici di lavori, di servizi e di forniture, con conseguente sospensione annuale dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha disposto nei confronti della ricorrente l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000 nonché l’iscrizione nel Casellario degli operatori economici di lavori, di servizi e di forniture, con conseguente sospensione annuale dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento, se parte del debito INAIL di cui al richiesto d.u.r.c. risultava accertato dopo la dichiarazione contestata, che il riferimento al “dolo” e/o alla “colpa grave” risulta collegato all’applicazione temporale del d.l. n. 70/11, questione questa ancora pendente in ambito giurisprudenziale, vista la rimessione della stessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza pronunciata dalla Sezione Sesta, 5.3.12, n. 1245; Considerato che risulta contraddistinta da “fumus boni iuris” la censura relativa alla carenza di malafede nella dichiarazione e conseguente consapevolezza della “gravità” della violazione &#8211; in relazione al valore della gara di riferimento ed all’entità delle somme considerate &#8211; e alla carenza di proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata; Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, attesa l’immediata applicazione del provvedimento interdittivo annuale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01081/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01673/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Air Blue Service Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Fucci e Paola Tucci, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sogin Spa</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 22/12 del 15.12.2011, depositato il 12.1.2012, successivamente notificato in data 24.1.2012, con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha disposto nei confronti della “Air Blu Service” s.r.l. l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 nonché l’iscrizione nel Casellario degli operatori economici di lavori, di servizi e di forniture, con conseguente sospensione annuale dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento;	</p>
<p>di ogni altro atto al predetto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, incluse, ove occorra, le note istruttorie AVCP del 23.3.2011, 27.7.2011, 14.9.2011, 14.10.2011, 14.11.2011 e 17.1.2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, con la relativa documentazione e la successiva memoria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presenta profili idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento, in particolare per quanto dedotto con il secondo, terzo e quinto motivo, in relazione alla specifica motivazione di cui al provvedimento impugnato, dato che parte del debito INAIL di cui al richiesto d.u.r.c. risultava accertato dopo la dichiarazione contestata, che il riferimento al “dolo” e/o alla “colpa grave” risulta collegato all’applicazione temporale del d.l. n. 70/11, questione questa ancora pendente in ambito giurisprudenziale, vista la rimessione della stessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza all’uopo pronunciata dalla Sezione Sesta, 5.3.12, n. 1245;<br />	<br />
Considerato che risulta contraddistinta da “fumus boni iuris” la censura relativa alla carenza di malafede nella dichiarazione e conseguente consapevolezza della “gravità” della violazione &#8211; in relazione al valore della gara di riferimento ed all’entità delle somme considerate &#8211; e alla carenza di proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata;<br />	<br />
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, attesa l’immediata applicazione del provvedimento interdittivo annuale;<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase possono comunque compensarsi, attesa la peculiarità e novità della questione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;annotazione nel casellario informatico delle imprese dell&#8217;interdizione per anni uno dalla contrattazione con le pp.aa. ed irrogazione di sanzione pecuniaria, ritenuta la sussistenza di profili di danno grave e irreparabile nonché di fumus boni iuris, con riferimento ai profili motivatori ed istruttori dell’impugnata annotazione. (G.S.) N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;annotazione nel casellario informatico delle imprese dell&#8217;interdizione per anni uno dalla contrattazione con le pp.aa. ed irrogazione di sanzione pecuniaria, ritenuta la sussistenza di profili di danno grave e irreparabile nonché di fumus boni iuris, con riferimento ai profili motivatori ed istruttori dell’impugnata annotazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09940/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Lavori Generali Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via Pelagio i , 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provincia di Siena; Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE &#8211; INTERDIZIONE PER ANNI UNO DALLA CONTRATTAZIONE CON LE PP.AA. ED IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA &#8211; RISARCIMENTO DANNI &#8211; (ART. 119 C.P.A.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza di profili di danno grave e irreparabile nonché di fumus boni iuris, con riferimento ai profili motivatori ed istruttori dell’impugnata annotazione;<br />	<br />
Ritenuto di dover pertanto accogliere l’istanza cautelare, con sospensione, per l’effetto, dell’atto impugnato;<br />	<br />
Ritenuto infine, quanto alle spese della presente fase cautelare, di disporne la compensazione, per giusti motivi.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnata annotazione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6.6.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Lundini, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;inserimento di annotazione nel casellario informatico delle imprese ai sensi dell&#8217;art. 8 co. 2 lett. s d.p.r. 207/10 in relazione alla valutazione della gravità della colpa in relazione alle false dichiarazioni rese dalla società ricorrente; considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;inserimento di annotazione nel casellario informatico delle imprese ai sensi dell&#8217;art. 8 co. 2 lett. s d.p.r. 207/10 in relazione alla valutazione della gravità della colpa in relazione alle false dichiarazioni rese dalla società ricorrente; considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04690/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08918/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8918 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Collodetto Angelo Costruzioni Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, via di Porta Castello, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
INSERIMENTO ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL&#8217;ART. 8 CO. 2LETT. S D.P.R. 207/10 &#8211; (ART. 119 C.P.A.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>ritenuto che al sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris in relazione alla valutazione della gravità della colpa in relazione alle false dichiarazioni rese dalla società ricorrente;<br />	<br />
considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato;<br />	<br />
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso, compatibilmente con il carico della sezione, l&#8217;udienza pubblica del 20-6-2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3301</a></p>
<p>va sospesa limitatamente la sentenza che respinge il ricorso di un concorrente ad una gara per l&#8217;affidamento del servizio di pianificazione e diffusione di una campagna informatica sul consumo responsabile e sostenibile in Veneto: la parte privata appellante, esclusa per violazioni fiscali definitivamente accertate, chiedeva in appello una sospensiva: limitata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa limitatamente la sentenza che respinge il ricorso di un concorrente ad una gara per l&#8217;affidamento del servizio di pianificazione e diffusione di una campagna informatica sul consumo responsabile e sostenibile in Veneto: la parte privata appellante, esclusa per violazioni fiscali definitivamente accertate, chiedeva in appello una sospensiva: limitata alla sola comunicazione dell&#8217;esclusione dalla gara all’Autorità di vigilanza sui contratti. Il Consiglio di Stato accoglie ritenendo che il danno paventato dall’imprenditore sia effettivamente grave e difficilmente riparabile in prosieguo di tempo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03301/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05272/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5272 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Clear Channel Jolly Pubblicita&#8217; S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Micozzi, con domicilio eletto presso Fiorella D&#8217;Arpino in Roma, Circonvallazione Appia, 73; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Industree S.p.A.</b>;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA n. 00759/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATICA SUL CONSUMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE IN VENETO &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Micozzi;<br />	<br />
Udita la richiesta dell’appellante di limitare l’istanza cautelare alla sola comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione;	</p>
<p>Considerato che, relativamente a tale punto, il danno paventato dall’appellante è effettivamente grave e difficilmente riparabile in prosieguo di tempo, mentre appare necessario fissare fin da ora l’udienza per la trattazione del merito della fattispecie;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare relativamente alla comunicazione all’Autorità per i contratti della pubblica amministrazione (Ricorso numero: 5272/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata nella parte suddetta.<br />	<br />
Fissa l’udienza per la trattazione del merito dell’appello al 20 dicembre 2011.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3301/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a></p>
<p>vanno sospesi la decadenza dall&#8217;Attestazione SOA e l&#8217;annotazione nel Casellario Informatico, provvedimenti basati sulla mera affermazione, da parte di altre società, della non autenticità delle certificazioni rilasciate, in presenza di discordanti circostanze di fatto e di un&#8217;istruttoria carente. (G.S.) N. 02751/2011 REG.PROV.CAU. N. 03922/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vanno sospesi la decadenza dall&#8217;Attestazione SOA e l&#8217;annotazione nel Casellario Informatico, provvedimenti basati sulla mera affermazione, da parte di altre società, della non autenticità delle certificazioni rilasciate, in presenza di discordanti circostanze di fatto e di un&#8217;istruttoria carente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02751/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03922/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2011, proposto da <b>Soa Exige Spa &#8211; Societa&#8217; Organismo di Attestazione</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Titomanlio, Raffaele Titomanlio, con domicilio eletto presso l’ultimo in Roma, via Terenzio, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Abc Sport s.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Galante, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Giangiacomo Porro, n.23; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 00977/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA DELL&#8217;ATTESTAZIONE SOA E ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Abc Sport s.r.l. e dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata in primo grado;<br />	<br />
Viste le note a difesa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 il cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Titomanlio Federico e Galante;	</p>
<p>&#8211; ritenuto che, quanto al rito, oggetto primario dell’impugnativa è costituito dalla determinazione di decadenza dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla società di certificazione, rispetto alla quale l’annotazione nel casellario assume valore di<br />
&#8211; che, quanto la merito, alla luce dei motivi di impugnativa, non emergono ragioni per doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice;<br />	<br />
&#8211; che, nelle more della definizione nel merito del ricorso, sussistono gli estremi di danno all’iniziativa di impresa della società Abc Sport;<br />	<br />
&#8211; che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari relativi alla presente fase cautelare possono essere compensati fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3922/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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