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	<title>Pubblica amministrazione-Atto amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica amministrazione-Atto amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 29.9.2015) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/5151_ART_5151.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 29.9.2015)</i></p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a></p>
<p>1. La sentenza 19 novembre 2015, n. 236 della Corte costituzionale, con una motivazione che in larga parte si risolve in un compendio di precedenti propri e della &#8220;giurisprudenza comune&#8221;, nega che la sospensione di diritto dall&#8217;ufficio comminata, in forza dell&#8217;art. 11 d.lgs. n. 235/2012, a carico degli amministratori locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a></p>
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<div id="ftn14">1. La sentenza 19 novembre 2015, n. 236 della Corte costituzionale, con una motivazione che in larga parte si risolve in un compendio di precedenti propri e della &#8220;giurisprudenza comune&#8221;, nega che la sospensione di diritto dall&#8217;ufficio comminata, in forza dell&#8217;art. 11 d.lgs. n. 235/2012, a carico degli amministratori locali che siano stati condannati con provvedimento non definitivo per uno dei delitti di cui all&#8217;art 10, co. 1, lett. a), b) e c) dello stesso d.lgs., dia luogo a sanzioni o ad effetti penali della condanna, trattandosi invece di &#8220;<em>conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l&#8217;accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento</em>&#8220;.<br />
Su tale presupposto &#8211; che trova precario sostegno nella mancata invocazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost.&nbsp; da parte del TAR rimettente<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> &#8211; il Giudice delle leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto agli artt. 2, 4, co. 2, 51, co. 1, e 97, co. 2, Cost., dopo aver però ridotto la <em>causa petendi </em>&nbsp;ai soli artt. 51, co. 1, e 2 Cost., avendo ritenuto, dandone una versione forse riduttiva, gli altri riferimenti ultronei (art. 4, co. 2, Cost.) o addirittura contraddittori (art. 97 Cost.).<br />
Con riserva di tornarvi più ampiamente &#8211; perché la decisione merita di essere analizzata <em>funditus</em> anche per quanto attiene alle questioni processuali &#8211; si possono intanto formulare le seguenti brevi osservazioni critiche.<br />
La Corte costituzionale cede, ancora una volta, alla tentazione di avvolgere i temi attinenti alla materia delle sanzioni in viluppi verbali, confidando questa volta che il problema definitorio posto a base della questione di legittimità costituzionale possa risolversi con un mutamento lessicale, dando cioè alla sospensione dalla carica elettiva il <em>nomen</em> di sopravvenuto difetto di un requisito soggettivo per il suo mantenimento, arricchendo, per così dire, il paralogismo (che inverte <em>demonstrandum</em> e <em>demonstratum</em>), con alcune variazioni in tema di cautela degli interessi pubblici del buon andamento e dell&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione, sottintendendo &#8211; e dunque senza darne motivazione &#8211; che il loro soddisfacimento non possa coesistere con le garanzie che la Costituzione apparecchia in materia sanzionatoria.<br />
Si tratta, però, di un gioco di etichette, che si pone molto lontano dalla prospettiva costituzionalistica.<br />
Conviene muovere dalla lettura dell&#8217;art. 11 d.lgs. n. 235/2012, dal quale si evince pianamente che, nell&#8217;ipotesi di cui alla lett. a) del primo alinea<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, la sospensione di diritto dalle cariche di cui all&#8217;art. 10, co. 1, presenta, anche ai sensi dell&#8217;art. 20 c.p., tutti i caratteri di una pena accessoria di interdizione temporanea: più precisamente, essa consiste nella anticipazione di uno degli effetti della misura interdittiva che consegue alla condanna per uno dei delitti di cui all&#8217;art. 10, co. 1, lett. a), b) e c).<br />
Tanto ciò è vero che l&#8217;atto prefettizio che, facendo seguito alla comunicazione, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero dei &#8220;<em>provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione</em>&#8220;, si risolve, senza&nbsp; spazio&nbsp; per alcuna valutazione discrezionale (&#8220;<em>accertata la sussistenza di una causa di sospensione</em>&#8220;), nella mera notificazione del &#8220;<em>relativo provvedimento</em>&#8220;<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
L&#8217;affermazione della Corte costituzionale secondo cui &#8220;<em>In sostanza il legislatore, operando le proprie valutazioni discrezionali, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento della carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la condanna sia definitiva o non definitiva</em>&#8221; è una semplice descrizione che ben si attaglia anche alle pene accessorie.<br />
Del resto, quale che possa essere l&#8217;intenzione del legislatore &#8220;storico&#8221;, l&#8217;atto normativo, come è ben noto, si inserisce in un sistema che ha le sue coordinate, innanzitutto costituzionali.<br />
E il nostro è tale che misure siffatte concretino, appunto, pene accessorie, poiché somministrano al paziente un impedimento sotto forma, nel nostro caso, di incapacità speciale che incide su un diritto politico di rango costituzionale (art. 51 Cost.).<br />
Significativamente, d&#8217;altro canto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, proprio nella vicenda oggetto dello scrutinio di costituzionalità, hanno statuito, con ord. n. 1131 del 28.5.2015, che spetta all&#8217;AGO e non al Giudice amministrativo conoscere del provvedimento (vincolato) di sospensione.<br />
La Corte regolatrice, nell&#8217;affrontare il profilo &#8211; fatto valere dai controricorrenti &#8211; relativo alla corrispondenza della misura della sospensione ad esigenze riconducibili al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all&#8217;art. 97 Cost., per cui ne sarebbe derivata la devoluzione della controversia al Giudice amministrativo, ha limpidamente affermato che, pur sussistendo in materia un problema di bilanciamento tra tale principio e il diritto di elettorato passivo, tuttavia &#8220;<em>il bilanciamento tra i due valori costituzionali risulta effettuato dal legislatore nel senso della chiara prevalenza della riferibilità del provvedimento alla sfera dell&#8217;elettorato passivo. Invero, nella configurazione legislativa dell&#8217;istituto non è attribuita alla P.A. alcuna discrezionalità in ordine all&#8217;adozione del provvedimento di sospensione; la sospensione opera di diritto al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore; al Prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all&#8217;adozione del provvedimento di sospensione e non è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici. Nella valutazione della incidenza di una sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna per i reati espressamente indicati, l&#8217;opzione del legislatore è dunque chiaramente orientata nel senso di una temporanea compressione del diritto soggettivo dell&#8217;eletto allo svolgimento del mandato, per un tempo predefinito e secondo modalità del pari interamente delineate dalla legge, sicché le controversie relative alla sospensione disposta ai sensi del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 11, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario&#8221;</em>.<br />
Tanto sarebbe dovuto bastare perché la Corte costituzionale dichiarasse l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012, dando esso luogo ad una sanzione penale accessoria retroattiva, in difetto di una disposizione che&nbsp; ne impedisse l&#8217;applicazione a fatti compiutamente realizzatisi prima della entrata in vigore del d.lgs. cit.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a><br />
Né può sostenersi che non vi sarebbe retroattività quando, come nel caso del giudizio <em>a quo</em>, la sentenza sia successiva all&#8217;entrata in vigore della disposizione sanzionatoria, non soltanto perché questo è un elemento del tutto casuale e come tale irrazionale, ma soprattutto perché la garanzia di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. è espressamente (e razionalmente) riferita al fatto e non già al momento dell&#8217;esercizio della potestà punitiva<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Viceversa, il riferimento ad una pretesa di immediata applicazione rappresenta uno dei modi &#8211; ben noto ai repertori &#8211; di eludere il limite che, già sancito dall&#8217;art. 2 c.p., trova consacrazione a livello costituzionale nell&#8217;art. 25, co. 2, sulla scorta, come si sa, dell&#8217;art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo e del cittadino del 1789: è evidente, infatti, che tale pretesa, ove la si intenda riferita anche ai fatti già compiutisi prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina, ridonda certamente in imposizione retroattiva.<br />
Con ciò verrebbe vanificata la regola costituzionale di cui all&#8217;art. 25, co. 2, che, per essere inclusa tra le garanzie individuali, «è uno dei corollari di un principio superiore (<em>favor libertatis</em>), il quale, in omaggio alla libertà del cittadino, gli assicura il trattamento penale più mite tra quello stabilito dalla legge al momento della commissione del reato e i trattamenti stabiliti da leggi successive»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
L&#8217;errore della Corte costituzionale non può trovare giustificazione neppure nel rilievo &#8211; peraltro formulato contraddittoriamente<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> &#8211; della mancata evocazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. da parte del Giudice remittente.<br />
Non soltanto, infatti, al di là della mera indicazione formale (che pure, ovviamente, sarebbe stata fortemente auspicabile) la formulazione della questione fa implicito e tuttavia inequivocabile, richiamo a tale disposizione ma, soprattutto, la prospettazione, da parte del TAR, della tesi secondo cui in tutti i casi in cui la Costituzione pone una riserva di legge si avrebbe la costituzionalizzazione del principio di irretroattività, lungi dall&#8217;essere del tutto infondata<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, segnala, almeno ai fini che qui interessano, il nesso di stretta implicazione tra la regola di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. &#8211; che per il suo tenore testuale e sistematico è posto a garanzia della sfera individuale e, quindi, innanzitutto, degli aspetti di questa che formano oggetto del &#8220;catalogo dei diritti&#8221; &#8211; e tutte le altre disposizioni costituzionali che riconoscono situazioni giuridiche soggettive.<br />
Donde, per quanto qui più specificamente interessa, la possibilità di trarre il divieto di retroattività dalla doverosa interpretazione sistematica dell&#8217;art. 51 Cost.: la legge chiamata a stabilire i requisiti di accesso alle cariche elettive<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> non può infatti disporre in modo tale da determinare la destituzione o la sospensione dalla carica per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.<br />
Ed è appena il caso di rilevare, in proposito, che l&#8217;introduzione di ogni requisito di accesso diverso da quelli che si potrebbero definire presupposti &#8211; perché attinenti alla titolarità e non all&#8217;esercizio del diritto, ad es. lo <em>status</em> di cittadinanza &#8211; o &#8220;naturali&#8221; &#8211; in quanto corrispondenti alle valutazioni normative concernenti la capacità di intendere e di volere &#8211; è suscettibile di presentarsi come sanzione, nella misura in cui se ne pretenda l&#8217;applicazione anche ai soggetti attualmente già in carica.<br />
&nbsp;<br />
2. Pur quando volesse accedersi alla tesi che nega alla sospensione di cui all&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012 carattere di sanzione penale, le conclusioni non potrebbero essere diverse.<br />
La sentenza che si commenta si pone in quel filone interpretativo che, persino a fronte del significativo incremento delle fattispecie normative sanzionatorie extrapenali, indulge ad una ricostruzione restrittiva della nozione di sanzione, come appare esemplarmente dall&#8217;assunto, tanto reiterato quanto indimostrato, secondo cui l&#8217;art. 25, co. 2, Cost. riguarderebbe esclusivamente quelle penali, benché di ciò non vi sia traccia alcuna né nel testo né nel complesso della Carta fondamentale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Al contrario, l&#8217;art. 25, co. 2, Cost., non soltanto preclude nettamente che possa essere rimesso alla volontà del legislatore di qualificare o meno un dispositivo effettuale in termini di sanzione, ma, ancor più, indica con chiarezza che a tali fini qualificatori occorra assumere il punto di vista del soggetto destinatario della misura, com&#8217;è fatto palese sia dal soggetto lessicale (e sostanziale) della norma (&#8220;<em>Nessuno</em>&#8220;, quindi nessun individuo) e dalla forma verbale passiva (&#8220;<em>può essere punito</em>&#8220;).<br />
In quest&#8217;ottica, il primo ed essenziale criterio per giudicare se si sia o meno in presenza di una sanzione è costituito dalla disciplina dei diritti costituzionali: sarà tale &#8211; in via di prima approssimazione &#8211; ogni provvedimento diminutivo della sfera personale che non trovi titolo né in un sinallagma né in una funzione risarcitoria o restitutoria né in quella ablatoria.<br />
Diversamente da quanto pur molto autorevolmente sostenuto<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, la differenza tra la formulazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. e quella dell&#8217;art. 2 c.p. non si deve a minor rigore tecnico della prima, bensì alla volontà di consentire una maggiore estensione del disposto della prima e di farne uno degli architravi del nostro diritto costituzionale in materia di pretese punitive, con lungimirante attitudine espansiva, che si dimostra particolarmente attuale ai giorni nostri, allorché, come si è detto, si assiste al germogliare di nuove e varie specie di sanzioni, anche nel campo del diritto civile.<br />
E così mentre il codice penale lega biunivocamente la punizione al reato, viceversa la Costituzione pone l&#8217;accento unicamente sull&#8217;effetto punitivo, disponendo così che esso potrà venire determinato soltanto nelle forme, nei modi e con i limiti di cui all&#8217;art. 25, co. 2.<br />
La potestà punitiva ha e deve, dunque, avere gli stessi fondamenti legittimanti, in qualsiasi modo si esplichi, e deve rispondere agli stessi criteri valutativi di ordine costituzionale in punto di ragionevolezza, coerenza, proporzionalità e adeguatezza del mezzo rispetto al fine: lo Stato, che ne è titolare, può diversamente esercitarla, attribuendo alla condotta assunta come illecita configurazione di reato, nelle sue varie partizioni o categorie, devolvendone l&#8217;accertamento con conseguente irrogazione della pena all&#8217;autorità giudiziaria, oppure ad essa attribuendo qualificazione di illecito pubblico, in relazione oppositiva a quello privato e conformemente alla natura pubblica del bene giuridico protetto, con devoluzione dell&#8217;accertamento dello stesso e di irrogazione della connessa sanzione all&#8217;autorità amministrativa direttamente lesa o ad altra alla quale sia stata assegnata la competenza a provvedere<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
&nbsp;<br />
3. La posizione assunta dalla Corte costituzionale, con un artificio nominalistico, appare motivata dalla preoccupazione (difficilmente conciliabile con l&#8217;art. 28 l. n. 87/1953) di evitare le conseguenze del sindacato di legittimità costituzionale, quando &#8211; come sarebbe stato doveroso &#8211; fosse esercitato in rapporto alle cogenti disposizioni e ai principi della Costituzione, tanto più gravi ed urgenti ove si consideri che la misura in parola consegue ad una condanna non definitiva, in contrasto con la presunzione di innocenza, in ragione della quale, com&#8217;è noto, la condanna e le altre sanzioni accessorie portate dalla sentenza non definitiva non hanno efficacia esecutiva (art. 650 c.p.p.)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>: ma anche al riguardo la Corte ha ritenuto bastasse affermare che il giudice remittente non aveva postulato la violazione dell&#8217;art. 27 Cost., benché tale profilo potesse farsi rientrare nell&#8217;ampio alveo dello scrutinio di ragionevolezza che pure la Corte ha ampiamente esercitato oltre i limiti della questione posta dal TAR campano, quasi a voler escludere ogni altro dubbio di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 235/2012 e così prevenendo la formulazione di altre questioni.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> La Corte sembra infatti non aver considerato la possibilità di sollevare d&#8217;ufficio dinnanzi a sé la q.l.c. sotto tale profilo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Non ci si può qui intrattenere sulle fattispecie di cui all&#8217;art. 11, co. 1, lett. b) e c), a proposito delle quali conviene però rilevare:<br />
&#8211; che l&#8217;eterogeneità rispetto a quella di cui alla lett. a) è un forte indice sintomatico della irrazionalità della disposizione e della violazione del principio di eguaglianza;<br />
&#8211; che la previsione di una medesima misura sia per il caso di condanna non definitiva in primo grado, che qui più specificamente interessa, sia per quello di conferma in appello di una sentenza di primo grado è indice di grave violazione del principio di proporzionalità;<br />
&#8211; che i dubbi di illegittimità costituzionale in ordine all&#8217;ipotesi di cui alla lett. a) valgono a più forte ragione per quella di cui alla lett. c), che concerne l&#8217;applicazione con provvedimento non definitivo di una misura di prevenzione agli indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all&#8217;art. 4, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Il disposto della norma non sembra cioè configurare un vero e proprio provvedimento, bensì un atto dichiarativo, coerentemente con l&#8217;effetto di diritto della sospensione: l&#8217;impossibilità di graduare la misura in relazione alla diversa gravità dei reati, che la Corte invoca a pretesa dimostrazione della natura non sanzionatoria della sospensione, depone, semmai, in senso opposto. Il legislatore ha infatti voluto &#8211; con scelta di dubbia legittimità, contestata infatti dalle parti private, le cui difese la Consulta ha sostanzialmente tenuto in non cale &#8211; che, nei casi di cui all&#8217;art. 11, co. 1, d.lgs. n. 235/2015, la sfera giuridica del condannato subisse senz&#8217;altro una <em>capitis deminutio</em> provvisoria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> La Corte costituzionale avrebbe forse potuto, una volta tanto condivisibilmente &#8211; l&#8217;omissione è allora ancor più significativa &#8211; dichiarare la questione inammissibile per difetto di sperimentazione di interpretazione costituzionalmente conforme.<br />
Il TAR Campania avrebbe infatti potuto risolvere il caso in via interpretativa. La pretesa di applicazione immediata che si attribuisce al d.lgs. n. 235/2012 &#8211; dedotta, probabilmente, dall&#8217;assenza, nel suo art. 16 dedicato alle disposizioni transitorie e finali, di limitazioni temporali per quanto attiene all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 11 &#8211; deve essere, ovviamente, interpretata, nei limiti del testo della disposizione, <em>secundum Constitutionem</em>: il disporre per il futuro, di cui all&#8217;art. 11 disp. prel. c.c., deve allora essere inteso (e all&#8217;uopo il TAR avrebbe ben potuto giovarsi dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost.) in modo tale da escludere le fattispecie già compiutamente concretizzatesi prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo atto normativo (ciò che, del resto, asseconda il senso fatto palese dal significato proprio delle parole dell&#8217;art. 11 disp. prel. c.c.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. C. Esposito, <em>Irretroattività e «legalità» delle pene nella nuova Costituzione</em>, in Id., <em>La Costituzione italiana. Saggi</em>, rist. anast., Padova, 1954, 91 s.: tesi sarebbe contraddittoria con posizione assunta dalla Corte costituzionale e da gran parte della dottrina in ordine alla esclusione delle leggi processuali dal divieto di retroattività (tesi peraltro sulla quale occorrerebbe ritornare). Vero è infatti che fissare al momento della sentenza di condanna il momento di verifica del rispetto del divieto di retroattività &#8211; oltre che corrispondere ad una concezione della potestà punitiva immotivatamente e anzi perniciosamente restrittiva (cfr. G. Vassalli, voce <em>Potestà punitiva</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXIV, Milano, 1985, spec. 794 ss., il quale osserva che «la nozione più lata», comprensiva quindi della legislazione, «ha il pregio di porre in evidenza il raccordo tra il momento della previsione e quello dell&#8217;applicazione, raccordo che appare essenziale quando si tratti di delimitare le fonti del potere di inflizione») e ad una ancora più grave vanificazione della <em>ratio</em> stessa dell&#8217;art. 25 Cost., che si annovera tra le garanzie individuali &#8211; significa ed equivale a caricare sulle disposizioni processuali l&#8217;onere del rispetto di tale divieto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> A. Pagliaro, voce <em>Legge penale nel tempo</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXIII, Milano, 1973, 1064 e, prima ancora, C. Esposito, <em>op. cit.</em>, 90, il quale conforta la conclusione assiologica con argomentazioni «quasi di pura logica formale» intese a dimostrare che, in realtà, l&#8217;applicazione della legge successiva più mite non contravviene al divieto di retroattività, dal momento che, in estrema sintesi, la fattispecie normativa sanzionatoria resta pur sempre quella anteriore, ancorché corretta da quella entrata in vigore posteriormente rispetto alla commissione del fatto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Ed infatti la Corte, dopo aver opinato nel senso che l&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012 non avrebbe natura sanzionatoria, segnala che il Giudice <em>a quo</em>, in taluni passaggi della memoria, avrebbe fatto riferimento &#8220;non all&#8217;applicazione della sospensione al mandato in corso, ma ad un altro tipo di retroattività, cioè all&#8217;applicazione della nuova norma a un fatto illecito precedente&#8221; &#8211; distinzione molto poco perspicua, poiché, unica essendo la disposizione che commina la sospensione, si tratta, tutt&#8217;al più, di due diversi modi di descriverne l&#8217;applicazione retroattiva che pare corrispondere a due aspetti della medesima questione, senza che possa trarsene alcuna conseguenza sul piano della individuazione e delimitazione del <em>thema decidendum </em>&#8211; esclude la rilevanza del secondo argomento, non solo in rapporto alla esclusione della natura sanzionatoria della sospensione, ma anche a causa della mancata indicazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. tra i parametri invocati, risultando così poco chiaro se e in che misura tale omissione abbia condotto o contribuito a condurre la Consulta a respingere la questione di legittimità costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Vale la pena di rammentare, innanzitutto che, pur quando si ritenga che il divieto di leggi retroattive si restringa al campo del diritto penale, ciò significa «che non vi è, fuori dal campo penale, alcun obbligo assoluto ed inderogabile, ma solo una direttiva, in favore della irretroattività delle leggi» (C. Esposito, <em>Irretroattività</em>, cit., 88).<br />
Ciò posto, merita certo seria meditazione la tesi del TAR per la Campania, soprattutto quando se ne circoscriva l&#8217;ambito alla riserva di legge in materia di diritti costituzionali e, più specificamente, alle disposizioni che comportino restrizioni al loro esercizio.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> &#8230;che, in quanto incidenti sull&#8217;esercizio di un diritto costituzionale, sono di stretta interpretazione.</div>
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<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> L&#8217;indirizzo interpretativo di cui si dice nel testo ha ripreso quello affermatosi (paradossalmente) dopo l&#8217;entrata in vigore della l. n. 689/1981: precedentemente (cfr. Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 66, in <em>Giur. cost.</em>, 1966, 255 e Id., sent. 3 luglio 1967, n. 78, <em>ivi</em>, 1967, 933) e, poi, di nuovo, ancor di recente (sent. 18 aprile 2014, n. 104, in <em>Giur. cost.</em>, 2014, 1826 ss. e sent. 4 giugno 2010, n. 196, <em>ivi</em>, 2010, 2308 ss. con nota di A. Travi, <em>Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di &#8220;sanzione&#8221;</em>) il Giudice delle leggi aveva correttamente riferito la disposizione di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. a tutte le norme punitive, salvo accompagnare, nei due ultimi precedenti citati, l&#8217;argomentazione, a supporto del fondamento della tesi, col richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU e agli artt. 6 e 7 della CEDU.<br />
Il distacco dai canoni interpretativi di cui all&#8217;art. 12 disp. prel. c.c. e, più ancora, dal fondamentale riferimento alla consistenza lessicale e concettuale dell&#8217;atto dispositivo di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. non può certo essere svalutato dal richiamo alla collocazione della disposizione «fra una serie di principi schiettamente penalistici» (ciò che dovrebbe semmai essere oggetto di dimostrazione ed è comunque contraddetto proprio dalla diversità tra la formulazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. e quella dell&#8217;art. 2 c.p., nonché dalla posizione della norma subito dopo quella, di carattere generale, relativa alle garanzie individuali di azione e di difesa e, ancora, dal contenuto della stessa, il cui primo comma è dedicato ad altra garanzia generale, quella cioè della naturalità e precostituzione del giudice, e dal decisivo rilievo per cui il Costituente, quando ha inteso riferirsi al solo ambito penalistico, lo ha fatto espressamente) e neppure dalla invocazione della discendenza diretta «dal principio illuministico <em>nullum crimen sine lege</em>», che semmai ha trovato, nella nostra Carta fondamentale, più ampia estensione, conforme ai principi basilari dell&#8217;ordinamento costituzionale: in tal senso, invece, E. Dolcini, <em>Commento all&#8217;art. 1</em>, in E. Dolcini, A Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, <em>Commentario delle &#8220;modifiche al sistema penale&#8221; (Legge 24 novembre 1981, n. 689)</em>, Milano, 1982, 10.<br />
Il tema è trattato con acume e con ampiezza di riferimenti da P. Cerbo, <em>Il principio di irretroattività</em>, in <em>La sanzione amministrativa. Principi generali</em>, a cura di A. Cagnazzo e S. Toschei, Torino, 2012, 234 ss.<br />
Tale opzione riduttiva risulta ancor meno comprensibile, anche sotto il profilo della razionalità, ove si consideri che essa è stata motivata dal timore che l&#8217;estensione della regola di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. alla potestà punitiva in generale potesse comportare l&#8217;inibizione dell&#8217;esercizio, <em>in parte qua</em>, della funzione legislativa regionale. Ma la preoccupazione appare, per così dire, fuori fuoco. La tesi secondo cui al legislatore regionale è sottratta integralmente la materia sanzionatoria dovrebbe trovare fondamento non già nel solo art. 25, co. 2, Cost., bensì nella interpretazione sistematica delle garanzie costituzionali individuali e delle attribuzioni di competenza di cui all&#8217;art. 117 Cost.: soluzione ermeneutica resa oggi, però, inattuale, atteso che il &#8220;nuovo&#8221; art. 117 Cost. concorre a specificare che lo Stato ha il monopolio della sola potestà punitiva penale.<br />
Diversamente, il lemma &#8220;legge&#8221;, nel contesto di tale disposizione, non può ritenersi di per sé tale da escludere la competenza in questione: al contrario, assecondando la <em>ratio</em> garantistica della disposizione, esso deve ritenersi posto a presidio della integrità della sfera individuale a fronte di qualsiasi pretesa afflittiva.<br />
Pare opportuno segnalare infine che la &#8220;variazione lessicale&#8221; utilizzata dalla Corte non esclude affatto la sospensione di cui all&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012 dall&#8217;ambito di efficacia degli artt. 6 e 7 della CEDU, secondo la interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo: cfr., <em>ex multis</em>, sentt. 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10, nella causa <em>Grande Stevens e altri c. Italia</em>; 10 febbraio 2009, ric. n. 1439/03, nella causa <em>Zolotoukhine c. Russia</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. C. Esposito, <em>op. cit.</em>, 90 s.</div>
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<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sul tema, sia consentito il rinvio, anche per più ampi riferimenti, a M. Esposito, <em>Considerazioni critiche sul nuovo diritto penale amministrativo</em>, in corso di pubblicazione negli <em>Scritti in onore di E. Sticchi Damiani</em> e, in una prima versione, nel sito www.diritto-amministrativo.org, nonché Id., <em>Il grave problema dei limiti della potestà punitiva tra gli origami della Consulta</em>, in corso di pubblicazione in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2015.<br />
Nello stesso senso, cfr. P. Cerbo, <em>Le sanzioni amministrative</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo</em> a cura di S. Cassese, I, Milano, 2003, part. 585 ss., il quale, con riferimento alla distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa, lucidamente lucidamente osserva che «Per comprendere la differenza bisogna allora ribaltare la prospettiva: non guardare più, in altre parole, agli interessi protetti dal precetto cui si accompagna la sanzione, ma ai beni giuridici dei destinatari su cui le sanzioni (penali e amministrative) incidono».</div>
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<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> È da credere (ed è auspicabile), tuttavia, che tale posizione, riguardando lo specifico caso delle misure interdittive ricadenti sulle cariche elettive ed essendo stata motivata in relazione agli interessi costituzionali di cui agli artt. 97 e 54, co. 2, Cost., non sia suscettibile di estensione agli altri molti e diversi casi di irrogazione di simili misure, nonché, più ampiamente, di esercizio di potestà punitiva non penale.</div>
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<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-msword"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/?download=1484">mario esposito (Corte cost. 236-2015) definitivo</a> <small>(60 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/">Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</a></p>
<p>1-. La recente e bella sentenza del Consiglio di Stato, n. 1321/19[1], mi dà lo spunto per riprendere il discorso sulla figura dell&#8217;interesse legittimo, in una fase in cui si registra un rinnovato interesse per le tematiche relative alle situazioni giuridiche soggettive, poste di fronte all&#8217;esercizio del potere amministrativo[2]. Detta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/">Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/">Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1-.</strong> La recente e bella sentenza del Consiglio di Stato, n. 1321/19<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, mi dà lo spunto per riprendere il discorso sulla figura dell&#8217;interesse legittimo, in una fase in cui si registra un rinnovato interesse per le tematiche relative alle situazioni giuridiche soggettive, poste di fronte all&#8217;esercizio del potere amministrativo<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Detta sentenza, infatti, si muove chiaramente in una logica di protezione dell&#8217;interesse legittimo, inteso come interesse legittimo finale; e, facendosi carico della necessità di accordare una tutela effettiva &#8220;<em>alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita&#8221;, </em>giunge a riconoscere, pur nell&#8217;ambito di un giudizio di annullamento, la fondatezza della pretesa del cittadino, ordinando all&#8217;amministrazione di rilasciare il provvedimento richiesto (nella specie, l&#8217;abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia).<br /> Ma, al di là dell&#8217;epilogo, di cui si è detto (e in cui il Consiglio di Stato si è avvalso del potere di esplicitare nel dispositivo della sentenza gli effetti conformativi da cui discende la regola del rapporto, ex art. 34, c.1, lett. <em>e</em> del c.p.a.), quel che è maggiormente apprezzabile è l&#8217;<em>iter</em> argomentativo della sentenza, in cui vengono passati in rassegna (in un&#8217;ottica di effettività)  i nodi principali del giudizio amministrativo di legittimità, pur di fronte ad un&#8217;attività connotata di ampi margini di discrezionalità. Tali aspetti verranno presi in considerazione più oltre, perché prima vorrei soffermarmi (ancora una volta) sulla situazione giuridica soggettiva.<br /> Ora, chi riconosce la figura, il ruolo e l&#8217;utilità dell&#8217;interesse legittimo (indipendentemente dalla sua denominazione), credo debba rispondere almeno alle seguenti 4 domande:<br /> -A) esiste una specificità che giustifica l&#8217;esistenza dell&#8217;interesse legittimo?<br /> -B) è una situazione giuridica sostanziale?<br /> -C) la conservazione o l&#8217;acquisizione del bene della vita è protetta dall&#8217;ordinamento?<br /> -D) è una situazione giustiziabile nell&#8217;ambito di un giudizio di legittimità?<br /> Una risposta, sia pur sintetica, credo si imponga.<br /> *<br /> <strong>2-.</strong> Alla prima domanda ritengo che si possa rispondere positivamente. La peculiarità dell&#8217;interesse legittimo consiste nella configurazione di una situazione soggettiva attiva e di vantaggio, pur a fronte all&#8217;esercizio del potere (amministrativo).<br /> E&#8217; questa una figura che non è inquadrabile nelle comuni situazioni giuridiche soggettive, che, come è stato ancor di recente sottolineato<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, comprendono: la pretesa (correlata ad un obbligo), la libertà (correlata alla mancanza di pretesa), il potere (correlato alla soggezione) e l&#8217;immunità (correlata alla mancanza di potere).<br /> Nel caso del potere amministrativo possiamo ricostruire una situazione che non è di sola soggezione, sibbene anche di soggezione e pretesa<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> (poi si preciserà a che cosa). Il che, del resto, risulta ormai normativamente acclarato, dato che il codice del processo amministrativo parla appunto di &#8220;<em>fondatezza della pretesa&#8221; </em>(art. 31, c.3) per riferirsi proprio ad una situazione di interesse legittimo (in tal caso, pretensivo).<br /> L&#8217;interesse legittimo è dunque una situazione composita (del resto del tutto ammissibile in teoria generale del diritto<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>), così come è composita la posizione dell&#8217;Amministrazione che si avvale di poteri autoritativi (costituita non solo di potere, ma anche di doveri e più precisamente, in quanto indirizzati verso uno specifico destinatario, di obblighi).<br /> Il che, se non erro, costituisce una specificità dell&#8217;ordinamento ad atto amministrativo, perché figure consimili non sono facilmente rinvenibili in altri rami del diritto (o, almeno, in quelli non processuali). Non sono rinvenibili, ad esempio, nell&#8217;ordinamento di diritto privato, ove, di fronte al potere unilaterale di incidere nella sfera giuridica altrui (si pensi ai casi di diritto potestativo), è predicabile in capo a quest&#8217;ultimo solo una situazione di soggezione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> E tale specificità sussiste indipendentemente dal <em>nomen juris</em> -e, dunque, dalla qualificazione giuridica- che si intenda utilizzare. Anche se si parli, come nell&#8217;ordinamento francese, di <em>Droit publics subjectif des administrés</em><a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, ovvero di <em>subjektiv-öffentliche Rechte</em>, come nell&#8217;ordinamento tedesco<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, l&#8217;aggettivo &#8220;pubblico&#8221; sta proprio a dimostrare che si tratta di &#8220;diritti&#8221; particolari, in quanto possono essere posti di fronte a (o contrapposti con) pubblici poteri amministrativi.<br /> Ne deriva che, quando si equipara l&#8217;interesse legittimo oppositivo ad un diritto soggettivo &#8220;tradizionalmente inteso&#8221;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, si trascura che un diritto di tal fatta può essere riconosciuto solo in mancanza (in astratto o in concreto) dell&#8217;altrui potere. Mentre l&#8217;interesse legittimo oppositivo presuppone l&#8217;esistenza del potere e dunque sconta una situazione che è anche di soggezione (come è dimostrato dagli effetti ablatori che l&#8217;atto, pur illegittimo, può produrre).<br /> E, quando si equipara l&#8217;interesse legittimo pretensivo alla &#8220;aspettativa di diritto&#8221;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, si trascura ancora una volta che, pur essendo una situazione che nella sua fase di formazione può essere assimilata ad una aspettativa giuridicamente rilevante<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, la stessa risulta pur sempre condizionata dall&#8217;esercizio del potere amministrativo, che incide sulla sua configurazione. Tant&#8217;è che la situazione soggettiva attiva scaturisce proprio dalle norme di esercizio di detto potere e non è certo indipendente da esse.<br /> La correlazione con il potere è da intendere, dunque, almeno sotto un duplice profilo. Sia nel senso che tali situazioni sono intestate a soggetti che si presentano come destinatari o possibili destinatari di provvedimenti amministrativi (dunque a soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento produce -o è destinato a produrre- effetti); sia nel senso che la configurazione della situazione giuridica soggettiva dipende non solo da norme che direttamente la riguardino<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, sibbene (prevalentemente ed essenzialmente, come si preciserà) da norme che regolano l&#8217;esercizio del potere.<br /> Sotto quest&#8217;ultimo profilo una rivalutazione merita la tesi dell&#8217;interesse indirettamente protetto. La quale, per altro verso, non era in grado di raffigurare una situazione giuridica sostanziale vera e propria, per mancanza di ogni collegamento con specifici (e concreti) beni della vita.<br /> Il che introduce la risposta al secondo quesito posto.</div>
<div style="text-align: center;">*</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3-.</strong> Il nostro interesse legittimo è una situazione giuridica sostanziale?<br /> La risposta dipende dalla definizione della figura (o, se si crede, dal contenuto che si ritiene di potere attribuire ad essa). Ed è certamente positiva se si assume per interesse legittimo la pretesa alla conservazione o all&#8217;acquisizione di un bene della vita assoggettato all&#8217;esercizio del potere amministrativo: in breve, la pretesa ad evitare il provvedimento restrittivo (che è idoneo a sottrarre detto bene) o ad ottenere il provvedimento ampliativo (che consente di acquisire detto bene).<br /> E&#8217; la tesi dell&#8217;interesse legittimo &#8220;finale&#8221;, che pare ormai accolta pacificamente dalla giurisprudenza civile<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, amministrativa<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e persino della Corte costituzionale. Infatti è stato da ultimo riconosciuto, anche dalla Corte costituzionale e a proposito appunto dell&#8217;interesse legittimo, che &#8220;<em>gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l&#8217;interesse sostanziale al bene della vita&#8221;</em> <a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> E&#8217; noto peraltro che una parte della dottrina opina diversamente. E, pur non riproponendo più la tesi dell&#8217;interesse alla legittimità (che pare tuttora coltivata nel sistema francese, allorché parla di &#8220;<em>droit subjectif à la légalité administrative</em>&#8220;<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>), insiste su una concezione &#8220;strumentale&#8221; dell&#8217;interesse legittimo e non è aliena dal proporre vere e proprie bordate critiche alla diversa tesi dell&#8217;interesse legittimo finale.<br /> L&#8217;ultima serie di appunti critici, al riguardo, è quella avanzata da Riccardo Villata<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Sicché è necessario anche farsi carico di tale autorevole opinione contraria (e la sentenza da cui prendono le mosse le presenti note può essere utile al riguardo).<br /> L&#8217;illustre Autore dichiara di aderire alle tesi, sinteticamente richiamate, di Mario Nigro (e di Giovanni Miele), aggiungendo che ciò &#8220;<em>non significa affatto che l&#8217;interesse legittimo non garantisca un&#8217;utilità, solo che siffatta utilità è differente dal bene oggetto dell&#8217;aspirazione del titolare di tale situazione soggettiva</em>&#8220;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. E, pur non precisando in che cosa consisterebbe tale utilità diversa, è da presumere, dati i richiami operati,  che essa scaturisca dagli strumenti procedimentali (e processuali?), attraverso i quali il soggetto interessato può <em>&#8220;influire sul corretto esercizio del potere, solo attraverso il quale può attingersi al bene</em>&#8220;<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, ovvero può &#8220;<em>influire sul merito della decisione finale, esperibili lungo tutto il corso dell&#8217;esercizio del potere&#8221;</em>, secondo la concezione di Franco Gaetano Scoca<a href="#_ftn20" title="">[20]</a><em>, </em>anch&#8217;essa specificamente richiamata: quel che è certo è che l&#8217;interesse legittimo, pur assicurando tali utilità strumentali, non potrebbe mai assicurare il risultato dell&#8217;acquisizione o conservazione di detto bene della vita<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Ora, pur non intendendo disconoscere i meriti<a href="#_ftn22" title="">[22]</a> e l&#8217;utilità della costruzione strumentale dell&#8217;interesse legittimo<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>,  essa non pare idonea a rappresentare compiutamente la figura dell&#8217;interesse legittimo. Sia perché non è in grado di racchiudere in essa talune espressioni codificate della situazione giuridica soggettiva (mi riferisco a quanto previsto dall&#8217;art. 31, c. 3, c.p.a.), sia perché, disancorando il bene della vita dall&#8217;oggetto dell&#8217;interesse legittimo, finisce per configurare una posizione procedurale e formale e non una vera e propria posizione sostanziale.<br /> Infatti, la configurazione strumentale dell&#8217;interesse legittimo si espone alle medesime obbiezioni logiche da tempo avanzate nei confronti della tesi dell&#8217;interesse alla legittimità<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> e sulle quali non è il caso di tornare. Se non per rilevare che l&#8217;interesse legittimo strumentale, coerentemente con la sua definizione, può esistere e ritenersi soddisfatto (o comunque esercitato), anche quando l&#8217;utilità finale è impossibile da conseguire o da conservare<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>: un interesse alla de Coubertin, dunque, quando il celebre personaggio sportivo proclamava che l&#8217;importante non è vincere (alle Olimpiadi), ma parteciparvi.<br /> Ma tutto ciò non pare proprio configurare una situazione giuridica sostanziale, che per essere tale deve poter riguardare la protezione di un interesse ad un bene della vita<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. Tali non sono né l&#8217;interesse alla legittimità, né l&#8217;interesse alla partecipazione procedimentale al fine di indirizzare favorevolmente l&#8217;amministrazione, che pertanto non possono definirsi sostanziali (se non nel limitato significato di interessi non processuali).<br /> Tant&#8217;è che è stato puntualmente giudicato, anche dalla Corte di cassazione, che lo svolgimento legittimo dell&#8217;azione amministrativa &#8220;<em>non individua il contenuto e l&#8217;oggetto della situazione giuridica</em>&#8221; di interesse legittimo.<br /> &#8220;<em>Contenuto ed oggetto che sono espressi invece dall&#8217;interesse positivo ad ottenere il provvedimento, sicché l&#8217;oggetto della situazione di interesse pretensivo non si può identificare nella postulazione a che si provveda legittimamente dall&#8217;amministrazione, ma si deve identificare nella richiesta che si provveda dando positiva soddisfazione a quell&#8217;interesse</em>&#8220;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a><em>.</em><br /> Del resto, quando si parla di risarcibilità dell&#8217;interesse legittimo, si assume e si presuppone la lesione &#8220;<em>un interesse materiale ad un bene della vita</em>&#8220;<a href="#_ftn28" title="">[28]</a><em>.</em> Quando si parla di giudizio sulla fondatezza della pretesa (sia nell&#8217;ambito di un giudizio sul silenzio, sia nell&#8217;ambito di un giudizio di adempimento), la legge assume a sua volta che tale pretesa riguardi un&#8217;utilità finale e non strumentale.<br /> E in realtà mi parrebbe bizzarro che l&#8217;ordinamento tuteli e garantisca solo talune utilità (strumentali) che sono neutre rispetto all&#8217;interesse effettivo del cittadino e non tuteli (e garantisca, sia pure a certe condizioni) quelle utilità finali (quali la possibilità di costruire, di commerciare, di conservare un proprio bene, ecc.), che sono proprio il punto di riferimento vero di detto interesse. Basti pensare a quei &#8220;diritti&#8221; soggettivi, che nell&#8217;ordinamento tedesco possono essere fatti valere ai fini della <em>Verpflichtungsklage</em><a href="#_ftn29" title="">[29]</a> (che, come è noto, è l&#8217;azione diretta alla condanna dell&#8217;amministrazione all&#8217;emanazione di un provvedimento rifiutato o omesso): la configurazione di situazioni soggettive dirette a conseguire il risultato finale, pur di fronte all&#8217;esercizio di poteri amministrativi, dimostra, dunque, che non si tratta certo di costruzione dommaticamente impossibile.<br /> In ogni caso, poiché una situazione soggettiva è la sintesi concettuale del più alto livello di protezione accordata dall&#8217;ordinamento all&#8217;interesse del singolo soggetto, essa dovrebbe sempre riguardare utilità finali (beni della vita) e non strumentali. Anche perché una siffatta situazione soggettiva contiene al suo interno come sue facoltà (e come il più contiene il meno) anche tutti gli strumenti e le c.d. utilità che l&#8217;interesse strumentale assicura.<br /> Si tratta peraltro di dimostrare che una situazione di tal fatta sia riconosciuta e protetta dal nostro ordinamento, pur a fronte dell&#8217;esercizio del potere amministrativo. E, per evitare un discorso troppo lungo, mi limiterò qui di seguito a circoscrivere l&#8217;attenzione sui soli interessi pretensivi, che del resto sono quelli che pongono i problemi più gravi.</div>
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<div style="text-align: justify;"><strong>4)</strong> Assumendo, dunque, che l&#8217;interesse legittimo consista nella pretesa alla conservazione o acquisizione di un bene della vita (assoggettato all&#8217;esercizio del potere amministrativo), tale situazione sostanziale è protetta dall&#8217;ordinamento essenzialmente (come già anticipato) attraverso le norme che regolano il potere amministrativo. Le quali a loro volta possono distinguersi in sostanziali e formali-procedurali, a seconda che siano significative o meno in ordine al quesito se un determinato provvedimento debba (o possa) essere emesso o meno.<br /> Ne deriva che la situazione sostanziale, di cui si è detto, trova un riconoscimento (e una protezione) diretta dalle prime e indiretta dalle seconde<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Nel senso che le prime stabiliscono o contribuiscono a stabilire se un determinato bene della vita spetta o meno a chi assuma di averne titolo. Le seconde viceversa sono &#8220;neutre&#8221; al riguardo e possono essere utili solo per consentire una corretta applicazione delle norme sostanziali, con la conseguenza che la loro violazione può essere fatta valere non per conseguire il bene della vita, di volta in volta coinvolto nel singolo procedimento amministrativo, sibbene per lasciare impregiudicato detto conseguimento tutte le volte che esso è ancora possibile e non è precluso dalla applicazione delle norme sostanziali.<br /> Il che consente di affrontare l&#8217;obbiezione che &#8220;<em>se l&#8217;interesse legittimo è solo quello tutelato da norme sostanziali che garantiscono l&#8217;attingimento del bene della vita, l&#8217;accoglimento di un ricorso per vizi formali o procedurali non potrebbe mai aversi perché manca, rispetto ad essi, l&#8217;interesse legittimo di cui si chiede la tutela</em>&#8220;<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Infatti, in senso contrario basta rilevare che &#8220;<em>per ampliare la tutela, l&#8217;interessato resta libero di far valere, non solo la pretesa ad un provvedimento (specifico) satisfattivo, ma anche la pretesa (minore) ad un provvedimento legittimo. L&#8217;accoglimento dell&#8217;interesse strumentale qui non è altro che un modo di proteggere l&#8217;interesse finale, nei casi in cui (per l&#8217;atteggiarsi concreto della singola fattispecie normativa e amministrativa) non sia possibile dedurre in giudizio la titolarità di una posizione sostantiva finale, bensì soltanto il rispetto di un sistema di regole</em>&#8220;<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Dunque, non vi sono preclusioni a riconoscere che ben è possibile che una (vera) situazione sostanziale possa essere tutelata anche da norme strumentali<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> (a cominciare dalle norme processuali, che sono strumentali per eccellenza). Ciò non significa peraltro che dette norme debbano contribuire a configurare la situazione soggettiva, che può esistere o non esistere indipendentemente da tali norme (e l&#8217;art. 21 <em>octies</em>, c. 2, della legge 241/90, ne è la miglior prova).<br /> Le norme sostanziali consentono una protezione incondizionata (e accertabile <em>a priori</em>), se l&#8217;attività amministrativa (provvedimentale) è <em>ab origine</em> vincolata (e sempre che, ovviamente, la fattispecie concreta corrisponda alle previsioni normative). Potranno sussistere incertezze interpretative (il che è assai frequente nei rapporti &#8220;amministrativi&#8221;), ovvero contestazioni in fatto (che non coinvolgano accertamenti riservati all&#8217;amministrazione), ma ciò non preclude al Giudice di accertare l&#8217;esatta portata della norma e l&#8217;obbiettiva ricostruzione dei fatti, con ogni conseguenza in termini di spettanza del bene della vita.<br /> Proprio per dette caratteristiche, tali fattispecie sono state sovente qualificate in passato, come è noto, come di diritto soggettivo. E in tal senso si è espressa anche parte della dottrina<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, come è parimenti noto.<br /> Una volta chiarito -e si direbbe ora codificato- che la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi non passa attraverso l&#8217;alternativa tra attività discrezionale e attività vincolata, sibbene tra esercizio o meno di poteri autoritativi<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, tale costruzione risulta pressoché abbandonata. Il che non toglie che, di fronte ad un&#8217;attività del tutto vincolata, la situazione del cittadino che presenti i caratteri previsti dalla norma garantisca il conseguimento del risultato (sia dunque <em>ab origine</em> di interesse legittimo finale<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>): si tratta, pertanto, di una situazione sicuramente protetta dall&#8217;ordinamento.<br /> Se ci troviamo di fronte ad un&#8217;attività che presenti margini di discrezionalità (ancora non esercitata) o presupponga accertamenti riservati all&#8217;amministrazione (e non ancora effettuati), il discorso è ovviamente più complesso. Soprattutto con riferimento agli interessi legittimi pretensivi, sui quali val la pena, come detto, di concentrare l&#8217;attenzione.<br /> La fattispecie concreta deve soddisfare, anche in questo caso, tutti i parametri &#8220;rigidi&#8221; previsti dalla norma (presupposti e requisiti di fatto e di diritto), in mancanza di che non si può neppure prospettare l&#8217;esistenza di un interesse legittimo finale<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Ma anche in presenza di tali caratteri il conseguimento del bene della vita non è <em>ab origine </em>assicurato, dipendendo dall&#8217;esercizio appunto della scelta discrezionale e dai risultati degli accertamenti riservati.<br /> Tali caratteristiche della figura (ci si riferisce sempre all&#8217;interesse pretensivo) non devono peraltro indurre ad abbandonare la costruzione dell&#8217;interesse legittimo finale, a favore di quella strumentale. Sarebbe come se il codice civile, a proposito di una condizione pendente, parlasse soltanto di diritto ad operare &#8220;atti conservativi&#8221; (art. 1356 cod. civ.), anziché di &#8220;diritto subordinato a condizione&#8221; (art. 1357 cod. civ., come tale anche disponibile): rinunciando, così, a configurare e disciplinare gli esiti (retroattivi) del verificarsi o meno della condizione (artt. 1359-1360 cod. civ.).<br /> La quale, nel caso dell&#8217;azione amministrativa, non è certo arbitraria né meramente potestativa, ma a sua volta variamente regolata e limitata.<br /> <em>Medio tempore</em> si potrà parlare di aspettativa di interesse legittimo, sempre che il risultato -prevedibile o meno- sia possibile da conseguire<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. E la posizione del cittadino risulterà protetta non solo dalle norme procedimentali e formali (e così dagli strumenti di &#8220;<em>collaborazione dialettica diretta ad influire sul merito della decisione finale</em>&#8220;, secondo la tesi dell&#8217;interesse strumentale), ma anche dalle norme e dai principi che presiedono alle scelte discrezionali, che non sono certo privi di incidenza sostanziale e, cioè, della capacità di incidere sulla soluzione da accogliere (si pensi al principio di proporzionalità, al principio di imparzialità, di ragionevolezza, agli &#8220;autolimiti&#8221; posti dalla stessa amministrazione, e così via).<br /> Nel caso, dunque, di attività non vincolata, la fondatezza della pretesa (e, dunque, la sussistenza della situazione soggettiva) dipende (è condizionata) dall&#8217;esito favorevole dell&#8217;esercizio della discrezionalità e degli accertamenti di cui si è detto. Sicché l&#8217;interesse pretensivo, se esistente, è accertabile <em>a posteriori</em> (normalmente all&#8217;esito del procedimento<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>). Ed è necessariamente a formazione progressiva, via via che nel corso del procedimento detta attività venga svolta (emblematiche al riguardo sono le evenienze che si registrano nelle procedure concorsuali).<br /> Conferma si trae dal citato art. 31, c.3, c.p.a., che prevede (ai fini dell&#8217;azione sulla fondatezza della pretesa) l&#8217;ipotesi che &#8220;<em>non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità&#8221;</em>. Il che riguarda non certo una eventualità considerata in  astratto (dipendente dalla mera configurazione normativa del potere), sibbene un&#8217;evenienza della fattispecie concreta<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>, che può realizzarsi solo nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo (e forse anche dopo, nel corso dell&#8217;eventuale successivo giudizio), ma non certo prima ed indipendentemente dal procedimento stesso<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Certo è che, se l&#8217;esito di detto percorso formativo della volontà dell&#8217;amministrazione è favorevole al soggetto che ha richiesto l&#8217;atto ampliativo, il risultato dell&#8217;acquisizione del bene della vita sarà assicurato (salvo eventuale impugnazione di terzi).<br /> Se, viceversa, l&#8217;esito degli accertamenti riservati e dell&#8217;esercizio della discrezionalità risulterà negativo per il soggetto che ha richiesto l&#8217;intervento provvedimentale, non si potrà parlare di fondatezza della pretesa, né correlativamente di sussistenza dell&#8217;interesse legittimo. Infatti, parlare di interesse legittimo anche quando venga legittimamente disconosciuta la pretesa al bene della vita, significa a mio modo di vedere operare una <em>contraddictio in adjecto</em>: perché si pretenderebbe di qualificare come situazione soggettiva una situazione viceversa non protetta dall&#8217;ordinamento<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Va da sé, peraltro, che ove detto esito negativo fosse illegittimo (o ritenuto come tale), risulterebbe ovviamente aperta la strada alla tutela giurisdizionale. Sicché si tratta di stabilire se il Giudice amministrativo sia in grado di porre la parola &#8220;fine&#8221; sulla questione, accertando, se del caso, la fondatezza della pretesa disconosciuta dall&#8217;amministrazione.</div>
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<div style="text-align: justify;"> <strong>5-.</strong>  Si giunge così (ancora una volta) al nodo forse più critico dell&#8217;intera problematica. L&#8217;interesse legittimo, come sopra tratteggiato e protetto dall&#8217;ordinamento positivo, è anche giustiziabile? Ovvero, detta in altra maniera, il nostro sistema di giustizia amministrativa è in grado di assicurare tutela effettiva ad una situazione di tal fatta (nell&#8217;ipotesi che questa sia effettivamente esistente)?<br /> Come già più volte constatato, occorre dar atto che non sempre il singolo giudizio amministrativo è in grado di fornire le utilità attese. Perché non sempre il singolo giudizio amministrativo riesce a stabilire la fondatezza (o l&#8217;infondatezza) della pretesa sostanziale del cittadino e, dunque, a decidere sul rapporto, definendo una volta per tutte la controversia.<br /> Un notevole passo in avanti si è fatto in materia di affidamento degli appalti, ove -grazie anche all&#8217;intervento della normativa comunitaria (e all&#8217;art. 124 del c.p.a.)- sovente il singolo giudizio riesce a stabilire a chi &#8220;spetti&#8221; l&#8217;aggiudicazione e a chi no. Ma in molti altri casi ciò non avviene.<br /> Basta considerare i casi di poteri amministrativi ancora da esercitare, di scelte discrezionali ancora non compiute e di accertamenti riservati all&#8217;amministrazione, che l&#8217;art. 31, c. 3, c.p.a. individua (del tutto logicamente) come ostacoli all&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa. Sicché non sempre, come si diceva, il singolo giudizio di legittimità è in grado accertare chi ha ragione e chi ha torto in ordine ad un bene della vita assoggettato all&#8217;esercizio di potestà amministrative.<br /> Si potrà obbiettare che detti inconvenienti sussistono solo se si concepisce l&#8217;interesse legittimo come pretesa ad un bene della vita oggetto di intervento amministrativo. Mentre se si definisse l&#8217;interesse legittimo come interesse strumentale (strutturalmente disancorato dal bene della vita) o come interesse alla legittimità, il relativo accertamento dovrebbe sempre essere raggiunto (a parte quanto si dirà a proposito dell&#8217;interesse a ricorrere).<br /> Con la conseguenza che il giudizio amministrativo assicurerebbe sempre e comunque talune utilità per il soggetto vincitore, ma &#8220;diverse&#8221; dal bene oggetto dei suoi interessi finali.<br /> Tuttavia non credo che si debba rinunciare ad una costruzione genuinamente sostanziale dell&#8217;interesse legittimo, per farlo combaciare con l&#8217;oggetto tipico del giudizio amministrativo di annullamento. Anche se occorre ricordare che detto giudizio si fa carico comunque dell&#8217;utilità, che costituisce l&#8217;oggetto dell&#8217;interesse legittimo finale: tant&#8217;è che l&#8217;interesse a ricorrere è parametrato proprio sulla possibilità di raggiungere l&#8217;utilità finale ed il ricorso risulterebbe inammissibile, ove sia esclusa la possibilità di conseguire tale utilità<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> E qui è il punto chiave della questione. Il singolo giudizio amministrativo potrà non essere in grado di raggiungere compiutamente il rapporto, definendo una volta per tutte (&#8220;<em>one shot</em>&#8220;) la controversia. E talvolta -stiamo parlando sempre di interessi legittimi pretensivi- è necessario una sequenza di più giudizi per raggiungere il risultato.<br /> Tale attuale assetto del giudizio amministrativo pregiudica l&#8217;effettività della tutela? Direi di no, se si tratta di necessità fisiologica, correlata alle vicende sostanziali dell&#8217;interesse legittimo, che talvolta costituisce, come si è già sottolineato, una fattispecie a formazione progressiva (soprattutto in materia di gare e di procedure concorsuali in genere).<br /> Ad esempio, se un concorrente subisce l&#8217;esclusione dalla gara, occorrerà anzitutto impugnare detta esclusione, per poter poi aspirare all&#8217;aggiudicazione. E così se l&#8217;aggiudicazione è impossibile da conseguire, a causa dell&#8217;illegittimità dell&#8217;intera gara, la relativa impugnazione è necessaria per ripristinare le <em>chances </em>di successo attraverso il rifacimento della gara stessa.<br /> Si potrà parlare in tal caso, se si crede, di tutela di un &#8220;<em>bene intermedio</em>&#8220;, costituito dalla &#8220;<em>sola possibilità di vedere realizzato il risultato sperato</em>&#8220;<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Purché si tratti di un &#8220;traguardo di tappa&#8221;, necessario per approdare una volta per tutte ad &#8220;<em>una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita</em>&#8221; <a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> E la stessa situazione si verifica quando l&#8217;annullamento giurisdizionale &#8220;<em>non può contenere l&#8217;accertamento sostanziale dei presupposti per ottenere il risultato della vita. In definitiva, quando l&#8217;eliminazione dell&#8217;atto impugnato avviene sulla base dell&#8217;accertamento di uno o più vizi che attengono a elementi discrezionali dell&#8217;esercizio del potere, la sentenza limita il potere nella sua fase di rinnovo, ma senza segnarne l&#8217;esito</em>&#8220;<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>: in breve, non è in grado di accertare la fondatezza della pretesa.<br /> In questi casi la parola ritorna all&#8217;amministrazione e la presenza della discrezionalità -come componente sfuggente al sindacato del Giudice amministrativo- sembra riproporre la metafora della tartaruga di Achille, di cui parlava Andrea Orsi Battaglini, per raffigurare l&#8217;utilità finale, ritenuta irraggiungibile dal giudizio amministrativo<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, a causa appunto della componente discrezionale del potere.<br /> Tuttavia anche tali giudizi di annullamento producono una &#8220;<em>riduzione progressiva della discrezionalità amministrativa</em>&#8220;<a href="#_ftn48" title="">[48]</a><em>. </em>E poiché occorre &#8220;<em>scongiurare l&#8217;indefinita parcellizzazione giudiziaria di una vicenda sostanzialmente unitaria</em>&#8220;<a href="#_ftn49" title="">[49]</a><em>, </em>il Giudice amministrativo deve pur sempre poter accertare quando vi sia l&#8217;esaurimento di detta discrezionalità.<br /> E&#8217; quanto si è verificato nel caso oggetto della sentenza n. 1321/2019, ove, accertata &#8220;<em>la consumazione della discrezionalità</em>&#8221; (dopo il susseguirsi di vari giudicati di annullamento), il Consiglio di Stato non solo ha annullato l&#8217;ennesimo atto impugnato, ma ha anche disposto l&#8217;ordine di emissione dell&#8217;atto conforme all&#8217;interesse legittimo sostanziale del cittadino.<br /> Dunque, sia pure con una pluralità di giudizi, anche in ossequio alla presunta necessità di dare all&#8217;amministrazione una doppia <em>chance, </em>il Giudice amministrativo è in grado di accertare la fondatezza della pretesa sostanziale, anche nei casi più complessi, relativi agli interessi legittimi pretensivi. Il che significa che è in grado al fine di &#8220;catturare&#8221; la tartaruga di Achille, di cui si diceva, garantendo al contempo l&#8217;effettività della tutela.<br /> Infatti, &#8220;<em>se l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di far conseguire i medesimi risultati garantiti dalla sfera sostanziale, l&#8217;interesse legittimo abbisogna della predisposizione dei rimedi idonei a garantire il conseguimento dell&#8217;utilità &#8220;primaria&#8221; specificamente oggetto dell&#8217;aspettativa riconosciuta dall&#8217;ordinamento</em>&#8220;<a href="#_ftn50" title="">[50]</a><em>.</em><br /> Ho riferito vari passi della sentenza n. 1321/2019, perché, come anticipato, ne condivido l&#8217;impostazione, le categorie sostanziali presupposte e i rimedi giurisdizionali apprestati.<br /> Mi domando solo se tali risultati potrebbero essere conseguiti anche senza passare per ben tre giudicati di annullamento. E se non basterebbe l&#8217;adozione di adeguati strumenti cognitori ed istruttori per raggiungere l&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa, senza &#8220;<em>una defatigante alternanza tra procedimento e processo</em>&#8220;<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>: il che, a tacer d&#8217;altro, soddisferebbe non solo le esigenze del ricorrente, ma anche quelle dell&#8217;amministrazione, che potrebbe conoscere subito (e definitivamente) se un determinato bene della vita &#8220;spetta&#8221; o &#8220;non spetta&#8221;<a href="#_ftn52" title="">[52]</a> al privato richiedente e, dunque, conseguire certezze nella propria azione.<br /> Naturalmente, sempre che in giudizio sia posta una domanda di tal fatta. Come nel caso in cui un concorrente pretermesso chieda, oltre che l&#8217;annullamento dei risultati della gara, anche l&#8217;aggiudicazione e il contratto (art. 124 c.p.a.).<br /> Il che significa, al di fuori del rito degli appalti (e sempre per gli interessi legittimi pretensivi), che sia proposta non solo una domanda di annullamento, ma anche una domanda di adempimento (art. 34, c. 1, lett. c, c.p.a.). E che siano utilizzati tutti gli strumenti istruttori a disposizione del Giudice, al fine di esaurire la (eventualmente ancora persistente) discrezionalità amministrativa e siano completati gli accertamenti riservati all&#8217;amministrazione.<br /> E&#8217; stato peraltro obbiettato che, ai fini dell&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di adempimento, &#8220;<em>la norma&#038;si riferisce, individuandola, alla fattispecie quale deve essere al momento in cui tale azione viene proposta, non quale potrebbe risultare al termine del giudizio</em>&#8220;<a href="#_ftn53" title="">[53]</a><em>. </em>Il che renderebbe irrilevante anche lo sviluppo spontaneo dell&#8217;azione amministrativa nel corso del giudizio.<br /> Ora il tema dei poteri del giudice nel corso di un&#8217;azione di tal fatta non è certo nuovo, dato che è stato oggetto di ampio dibattito nel quadro della già richiamata Verpflichtungsklage, che necessita, nel sistema di giustizia amministrativo tedesco (perché il Giudice possa condannare l&#8217;amministrazione ad emettere l&#8217;atto richiesto), che la fattispecie sia &#8220;matura&#8221; per la decisione<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. Tenendo conto del necessario confine che deve pur sempre sussistere tra poteri del giudice e quelli dell&#8217;amministrazione e che la dottrina e la giurisprudenza tedesca interpretano in modo rigoroso<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>.<br /> Il che non significa che la fattispecie non possa divenire &#8220;matura&#8221; nel corso del giudizio. E ciò vale a maggior ragione nel caso della nostra azione di adempimento, che, com&#8217;è noto, non è autonoma, ma deve sempre accompagnarsi ad una diversa azione (essenzialmente di annullamento). Ed è parimenti noto che, persino nell&#8217;ambito di un&#8217;azione di annullamento, &#8220;<em>la &#8220;riduzione&#8221; della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l&#8217;effetto&#038;sul piano &#8220;processuale&#8221; dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l&#8217;amministrazione resistente  a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l&#8217;accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull&#8217;intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l&#8217;atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull&#8217;onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quell&#8217;attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere compiuta in sede di ottemperanza</em>&#8220;<a href="#_ftn56" title="">[56]</a><em>.</em><br /> Ma se non sussistono preclusioni a che la questione (dell&#8217;emissione o meno del provvedimento richiesto) &#8220;maturi&#8221; nel corso del giudizio<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, non dovrebbero neppure sussistere ostacoli a che il Giudice amministrativo si avvalga dei suoi ordinari poteri istruttori.<br /> Il discorso va inevitabilmente a sfociare su quanto da me da tempo e vanamente proposto<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>. E cioè sull&#8217;utilizzazione effettiva (e non timida o addirittura evanescente) dello strumento della richiesta di informazioni diretta all&#8217;amministrazione (art. 63, c.1, c.p.a.), oltre che, eventualmente, della verificazione (art. 63, c. 4, c.p.a.).<br /> Se il Giudice amministrativo di legittimità, in sede di giudizio di annullamento (ma ancor meglio in sede di giudizio di adempimento, anche per evitare la censura dell&#8217;<em>ultra petita</em>), ponesse all&#8217;Amministrazione il semplice quesito di indicare se sussistono ragioni ostative all&#8217;emissione del provvedimento richiesto (ulteriori rispetto a quelle eventualmente già contenute nell&#8217;atto impugnato), l&#8217;intero conflitto sostanziale potrebbe essere contenuto all&#8217;interno del singolo giudizio (eventualmente opportunamente integrato con motivi aggiunti, a seguito della risposta dell&#8217;Amministrazione). Non residuerebbero più, in altri termini, ragioni che impongano, in caso di annullamento, un ulteriore esercizio di scelte discrezionali e di accertamenti riservati.<br /> Siffatta tecnica processuale, sovente utilizzata dalla Corte di giustizia anche nei giudizi di impugnazione di decisioni di tipo provvedimentale, è trascurata dal Giudice amministrativo. Eppure potrebbe essere molto efficace per dirimere la controversia in un unico giudizio e non pare trovare controindicazioni di sorta.<br /> Non risulterebbe conculcata la sfera di autonomia e di responsabilità dell&#8217;amministrazione (che, anzi, rispondendo, avrebbe un&#8217;ulteriore occasione per esercitare pienamente la sua discrezionalità e per compiere le altre attività a sé riservate), né risulterebbe, per la stessa ragione, violato il precetto dell&#8217;art. 34, c. 2, c.p.a. (per il quale il Giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati). Risulterebbe integrato e potenziato l&#8217;istituto dell&#8217;art. 10 bis della legge 241/1990, dando effettività al relativo precetto, ritenuto dalla giurisprudenza inidoneo ad esaurire i motivi di diniego<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>. Risulterebbero esauriti i margini di discrezionalità e svolti gli accertamenti riservati, la cui mancanza è, viceversa, preclusiva della sentenza di accertamento della fondatezza della pretesa.<br /> Il che non significa porre l&#8217;istruttoria al servizio delle esigenze del ricorrente, avvantaggiandone la posizione. Basta, infatti, che la rinnovata presa di posizione dell&#8217;amministrazione  contenga un solo motivo (legittimo) di diniego, perché il ricorrente risulti ineluttabilmente soccombente.<br /> Ma se gli ostacoli frapposti dall&#8217;amministrazione non superano il vaglio del Giudice amministrativo (che ben potrà sindacare l&#8217;eventuale pretestuosità degli argomenti dell&#8217;ultima ora), allora significa che la pretesa alla acquisizione del bene della vita risulta fondata. E il relativo conseguimento non potrà non essere garantito dall&#8217;ordinamento, se non altro in sede giurisdizionale, sussistendone tutti gli strumenti (sentenza di condanna al rilascio del provvedimento richiesto) e in conformità con il principio di effettività di cui si è detto.<br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a>    Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321 (Presidente il cons. Carbone, Relatore il cons. Simeoli).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>   Vale per tutti il richiamo alla monografia di F.G.Scoca, <em>L&#8217;interesse legittimo- Storia e teoria,</em> Torino, 2017.<br />      Più di recente si vedano anche B. Spampinato, <em>Interesse legittimo e dintorni, </em>in <em>Dir. amm., </em>2019, pag. 275 e ss., e R. Villata, <em>La (almeno per ora) fine di una lunga marcia (e i possibili effetti in tema di ricorso incidentale escludente, nonché di interesse legittimo quale figura centrale del processo amministrativo)</em>, in <em>Riv. Proc. civ.</em> 2018, soprattutto, pag. 360 e ss..<br />      Cfr. anche A. Travi (a cura di) <em>Colloquio sull&#8217;interesse legittimo. Atti del Convegno in memoria di U. Pototschnig, </em>Milano, 19 aprile 2013, Napoli, 2014 e, in ordine all&#8217;alternativa diritto soggettivo-interesse legittimo, N. Paolantonio,<em> Esistenza dell&#8217;interesse legittimo? (Rileggendo Franco Ledda)</em>, in <em>Dir. amm. </em>2015, pag. 1 e ss; M. Mazzamuto, <em>A cosa serve l&#8217;interesse legittimo, </em>in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, pag. 46 e ss.; L. Ferrara, <em>Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione, </em>Milano, 2003, pag. 182 e ss..  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a>    R. Guastini, &#8220;<em>Un soggetto, un diritto, un giudice&#8221;, I fondamenti teorici di una giustizia non amministrativa</em>, in <em>Dir. pubbl., </em>2008, pag. 45 e ss., che a sua volta richiama gli scritti degli anni 1913-2919 di W.N. Hohfeld, <em>Concetti giuridici fondamentali</em>, trad. ital., Torino, Einaudi, 1969.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>    Nel senso tecnico del termine, come polo positivo di un rapporto obbligatorio: cfr. F. Santoro    Passarelli, <em>Dottrine generali del diritto civile,</em> Napoli, 1966, pag. 71.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>   Cfr. al riguardo ancora R. Guastini, <em>op. loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>    Salvo poter contestare l&#8217;esistenza stessa del diritto potestativo. L&#8217;interesse legittimo è viceversa conformato non solo dalle norme sull&#8217;esistenza del potere, ma anche da quelle sull&#8217;esercizio del potere, come si ribadirà nel prosieguo.<br />     Maggiore affinità (per quel che concerne il versante del potere) presenta l&#8217;istituto della potestà familiare, che appunto viene tradizionalmente qualificato come posizione di potere e dovere. Tuttavia sul versante del destinatario della potestà familiare difficilmente si può costruire una figura analoga quella dell&#8217;interesse legittimo, dato il ruolo fondamentale che presenta al riguardo l&#8217;intervento del Giudice tutelare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>   Cfr., per tutti, Norbert Foulquier, <em>Les droits publics subjectif des administrés</em>, Parigi, Dalloz, 2003.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a>   Cfr., per tutti, O. Tschira-W. Schmitt Glaeser, <em>Verwaltungsprozessrecht, </em>Stuttgard, 1988, pag. 88 e ss. Cfr. anche F.O. Kopp-W.R. Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, München, 2009, par. 42.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>   Cfr. N. Paolantonio, op. cit., pag. 45.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. ancora N. Paolantonio, op. cit., pag. 42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. <em>infra </em>par. 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> E&#8217; questa l&#8217;impostazione normativa che si trova, ad esempio, nel <em>Diritto ad una buona amministrazione</em>, di cui all&#8217;art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> A cominciare da Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5, che tuttavia contiene ancora margini di ambiguità (tra costruzione finale e strumentale), che non sono certo presenti in Cass., Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17586, su cui si tornerà nel prosieguo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2011, n. 15, punto 6.4.1; Cons. Stato, Ad Plen. 23 marzo 2011, n. 3, punto 3.1.<br />      Molto significativa è anche T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Corte cost. 13 dicembre 2019, n. 271, punto 11.2.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> N. Foulquier, op. cit. pag. 570 e ss.<br />      Occorre peraltro sempre tener presente che il sistema francese si muove (almeno per il ricorso per excès de pouvoir) in una logica di giudizio oggettivo e non soggettivo, sicché la costruzione della situazione giuridica soggettiva è tutto sommato meno importante.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>  <em>La (almeno per ora) fine di una lunga marcia, cit.,</em> pag. 360 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Così Villata, op. cit., pag. 358, sintetizza il pensiero di Mario Nigro</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cfr. Villata, op. cit., pag. 357 e 358.<br />      Val la pena, peraltro, di richiamare integralmente la nozione proposta da Nigro, che consiste in una &#8220;<em>posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dell&#8217;ordinamento in ordine ad una utilità oggetto di potere amministrativo e consistente nell&#8217;attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione della pretesa all&#8217;utilità&#8221;</em> (M. Nigro, <em>Giustizia amministrativa,</em> VI ed., Bologna, 2002, pag. 103). Il riferimento alla &#8220;<em>pretesa all&#8217;utilità&#8221; </em>rendono quanto meno dubbia l&#8217;adesione ad una teoria strumentale e non finale dell&#8217;interesse legittimo (cfr. sul punto, B. Spampinato, op. cit. pag. 290). </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Così Villata richiama la costruzione di F.G. Scoca, che dichiara di condividere totalmente, salvo -sembra- per il solo aspetto che riguarda l&#8217;estinzione della situazione soggettiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>  Aggiunge, in proposito Villata (op. cit. pag. 261, 262) che non è affatto vero che la tesi costruttiva da me proposta (e comunque difesa) possa trovare una &#8220;sponda&#8221; negli studi di Antonio Romano Tassone, né in quelli di Francesca Trimarchi Banfi, perché sia l&#8217;uno che l&#8217;altra hanno cura di precisare che l&#8217;interesse legittimo assicura solo la &#8220;<em>possibilità di soddisfazione</em>&#8221; dell&#8217;interesse finale.<br />      Mi rendo conto che è sempre pericoloso inquadrare il pensiero altrui in categorie non sempre ben definite e che presentano articolazioni talvolta sovrapponibili tra di loro. Tuttavia gli Autori sopra richiamati paiono porre al centro della figura sempre e comunque l&#8217;interesse finale (cfr. <em>infra </em>nota 32) e non utilità accessorie e procedimentali, sicché non contrastano certo con l&#8217;impostazione da me seguita, che, di fronte all&#8217;attività discrezionale (e finché questa non venga esercitata), implica appunto la &#8220;possibilità&#8221; del raggiungimento del risultato finale (aspettativa di interesse legittimo). Il che è radicalmente diverso dalle costruzioni strumentali, in cui l&#8217;interesse legittimo si ritiene esistente e soddisfatto, anche quando l&#8217;utilità finale è impossibile da raggiungere, come meglio si preciserà nel testo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Le convergenze e le divergenze con la costruzione di F.G. Scoca sono state da me sottolineate in occasione delle plurime presentazioni e commenti della assai pregevole monografia dell&#8217;illustre Autore (cfr., ad esempio, il mio &#8220;<em>interesse strumentale e interesse finale&#8221;, </em>Relazione al convegno di Catania del 22 settembre 2017, i cui atti sono in corso di pubblicazione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Da ultimo riconosciute pure dalla citata sentenza n.   271 /2019 della Corte costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a>  Per la quale è stato da tempo obbiettato che non solo si dovrebbe considerare soddisfatto colui che subisce una limitazione della propria sfera giuridica, sol perché operata da un atto legittimo, ma anche (e correlativamente) dovrebbe considerarsi insoddisfatto (e leso) il soggetto che, pur avendo acquisito o conservato il bene della vita, abbia raggiunto tale risultato attraverso un atto illegittimo, perché inficiato da vizi formali o procedurali: il che appare contro il buon senso (oltre che espressamente confutato da Cass. Sez. Un. 4 settembre 2015, n. 17586, cit.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr. F.G. Scoca, op. cit., pag. 413-414, ove l&#8217;illustre Autore precisa che &#8220;<em>se il provvedimento favorevole legittimamente non viene adottato, l&#8217;interesse legittimo, secondo la concezione c.d. strumentale, comunque sussiste ed è stato esercitato nel procedimento (rammentando che fisiologicamente esso non garantisce il soddisfacimento dell&#8217;interesse del privato); secondo la concezione c.d. sostanziale, l&#8217;interesse legittimo, in caso di provvedimento legittimo e sfavorevole, non esiste affatto&#8221;. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr. M.S. Giannini, <em>Istituzioni di diritto amministrativo, </em>Milano 1981, pag. 259.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Corte Cass., Sez. Un. 4 settembre 2015, n. 17586, punto 8.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Così Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5.<br />     In senso contrario sostiene Villata che, ai fini del risarcimento del danno, &#8220;<em>il &#8220;rapporto&#8221; potere/interesse legittimo si esaurisce nella verifica della illegittimità del provvedimento amministrativo&#8221; </em>(R. Villata, <em>op. cit., </em>pag. 368). Ma basta ricordare quanto già enunciato dalla sentenza n. 500 del 1999 (a proposito del <em>&#8220;giudizio prognostico&#038;sulla fondatezza o meno dell&#8217;istanza&#8221;</em>) per convincersi che il sindacato del Giudice si estende all&#8217;interesse finale.<br /> <em>     </em>Tant&#8217;è che ad esempio, di fronte ad una domanda risarcitoria (in cui il ricorrente chiedeva i danni cagionati dall&#8217;adozione di un provvedimento satisfattorio, ma illegittimo e per questo caducato in sede giurisdizionale), il Giudice amministrativo  non ha avuto dubbi nel respingere la relativa domanda, perché, &#8220;<em>in assenza di accertamento in merito alla spettanza del bene della vita oggetto della concessione, non vi è lesione dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dalla Società&#8221; </em> (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 183).   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Su di che si può vedere già il mio <em>Accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo,</em> Milano, 1980, pag. 58 e ss. Cfr. anche M. Clarich, <em>L&#8217;azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: linee ricostruttive e orientamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>, 1985, pag. 66 e ss. e A. Carbone, <em>L&#8217;azione di adempimento nel processo amministrativo, </em>Torino, 2012, pag. 89 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Sul diverso &#8220;peso&#8221; delle due diverse categorie di norme, significativo è quanto si legge nella sentenza n. 1321/2019, da cui partono le presenti note. Infatti, vale la precisazione che &#8220;<em>mentre lo schema classico della giustizia amministrativa era contrassegnato dalla equivalenza di tutte le norme violate, nel contesto attuale le risultanze del processo devono invece essere commisurate alla consistenza dell&#8217;interesse materiale: ciò accade nell&#8217;azione costitutiva -dove, per effetto dell&#8217;art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, la difformità dal diritto obbiettivo che non abbia inciso sulla adeguata sistemazione degli interessi in gioco non può comportare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto-, sia nell&#8217;azione di condanna, dove pure non può accordarsi protezione al portatore di rimostranze meramente &#8220;formalistiche&#8221;&#8221; </em>(sentenza cit. punto 5.2).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> R. Villata, op. cit. pag. 360.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sentenza n. 1321/2019 cit., punto 5.3.<br />     Significativo è quanto è stato scritto in proposito da F. Trimarchi Banfi,<em> L&#8217;interesse legittimo: teoria e prassi</em>, in <em>Dir. proc. amm. </em> 2013, pag. 1017, ove precisa che &#8220;<em>Si mostra così che l&#8217;interesse legittimo non è pretesa ad un atto conforme alle regole che disciplinano l&#8217;attività amministrativa, ma piuttosto pretesa ad un atto conforme a norme protettive dell&#8217;interesse del ricorrente, o quanto meno a norme la cui osservanza giovi a quell&#8217;interesse. Aggiungo che è protettiva dell&#8217;interesse del ricorrente anche la norma che gli conferisce la possibilità di soddisfare il suo interesse: per questo, è lesiva dell&#8217;interesse del ricorrente anche la violazione di norme di procedura, purché sussista la possibilità che, se osservate, quelle regole avrebbero determinato una decisione favorevole. Ma quando la violazione del diritto oggettivo denunciata dal ricorrente non assume rilevanza in sé e per sé, possiamo dire, mi pare, che prima ancora dell&#8217;interesse a ricorrere ciò che manca è l&#8217;interesse legittimo</em>&#8220;.<br />       Il che, mi pare, una chiara adesione alla concezione dell&#8217;interesse legittimo finale e non strumentale, dato che, a differenza di quest&#8217;ultimo, è l&#8217;interesse legittimo finale che può dirsi mancante, nel caso in cui non sussista possibilità di una decisione favorevole.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sempre che persista &#8220;<em>la possibilità del raggiungimento del bene della vita</em>&#8221; (come si legge nel passo riportato a pag. 360 del saggio di Villata e riferito ad una mia presa di posizione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Il riferimento è d&#8217;obbligo anzitutto ad A. Orsi Battaglini, <em>Attività vincolata e situazioni soggettive, </em>in <em>Studi in ricordo di Enzo Capaccioli, </em>Milano, 1988, pag. 268 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Il che si evince da tutto il complesso della legge 241/90 e, in particolare, dall&#8217;art. 1, c. 1 bis, dall&#8217;art. 19 e dall&#8217;art. 21 <em>octies </em>c. 2. Per la giurisprudenza basta richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Del resto in tal quadro nessun rilievo presentano le norme procedimentali o formali (come espressamente previsto dall&#8217;art. 21 <em>octies, </em>c. 2, della legge 241/90), sicché non v&#8217;è spazio, né rilevanza, per un interesse legittimo strumentale, come sopra definito.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Si pensi, ad esempio, ad una richiesta di permesso di costruire in un&#8217;area inedificabile. Se la circostanza non è controversa o risulti comunque accertata, il privato risulterà <em>ab origine</em> privo di un vero interesse legittimo pretensivo.  Tant&#8217;è che il provvedimento di rifiuto del permesso di costruire non risulterà annullabile neppure per eventuali vizi formali o procedurali (art. 21 <em>octies, </em>c. 2, legge 241/90), sicché non sussisterà alcuna situazione giuridicamente protetta, né giustiziabile.  <br /> Il discorso è ovviamente diverso nel quadro di un procedimento ablatorio. In tal caso l&#8217;assenza di un presupposto o di un requisito di fatto o di diritto (si pensi in un procedimento disciplinare all&#8217;insussistenza del fatto contestato) comporterà l&#8217;impossibilità di adottare il provvedimento finale e il cittadino risulterà <em>ab origine </em>titolare dell&#8217;interesse legittimo oppositivo.<br />  <a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Per tale ragione preferisco parlare di aspettativa (di interesse legittimo) e non di interesse legittimo strumentale. Come si è visto, infatti, l&#8217;interesse strumentale sussiste anche quando il risultato finale sia impossibile da raggiungere, mentre l&#8217;aspettativa (di interesse legittimo) sussiste finché il risultato finale sia ancora raggiungibile e cade nel momento in cui lo stesso sia raggiunto o, per converso, sia divenuto impossibile da raggiungere. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> In ordine al momento da prendere in considerazione, ai fini della costruzione della situazione giuridica soggettiva, cfr. L. Ferrara, <em>Statica e dinamica nell&#8217;interesse legittimo, </em>in <em>Colloquio sull&#8217;interesse legittimo, cit., </em>pag. 105 e ss. Seguendo la metafora suggerita dall&#8217;Autore, il &#8220;fermo immagine&#8221; dovrebbe essere individuato, a mio modo di vedere, non all&#8217;inizio, ma quanto meno alla fine del procedimento, per le ragioni esposte nel testo (e sempre che non si tratti di attività <em>ab origine </em>vincolata).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Per tali considerazioni, cfr. B. Spampinato, <em>Interesse legittimo e dintorni, cit., </em>pag. 277 e ss., in particolare nota 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Ne deriva che le vicende del procedimento sono in grado di conformare la situazione soggettiva. Con l&#8217;ulteriore implicazione che pretendere che la configurazione della (ipotetica) situazione soggettiva sia sempre e comunque ragguagliata alla fattispecie astratta, che precede l&#8217;esercizio del potere amministrativo (cfr. B. Spampinato, <em>op. cit., </em>pag. 284 e ss.), risulta in contrasto (anche) col dato positivo (dell&#8217;art. 31, c.3, c.p.a., ma anche dei vari istituti procedurali, solo all&#8217;esito dei quali è apprezzabile la sussistenza o meno della fondatezza della pretesa e, così, la sussistenza di una vera situazione sostanziale).<br />     Del resto ciò risponde anche all&#8217;esperienza pratica, dato che quel che si fa valere (anche in giudizio) non è la posizione <em>ex ante</em>, ma quella che risulta variamente conformata dagli esiti del procedimento. A meno di non voler sostenere, ad esempio in una gara, che la posizione dell&#8217;aggiudicatario, del secondo classificato e dell&#8217;ultimo classificato siano sempre e comunque le medesime e non vi siano implicazioni giuridiche -ai fini dell&#8217;acquisizione del bene della vita- dalle risultanze della gara.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a>  Il rilievo riguarda non già la tesi dell&#8217;interesse strumentale, sibbene la tesi che, pur parlando di &#8220;<em>interesse ad un bene della vita&#8221;</em>, lo ritiene esistente anche se può rimanere in concreto insoddisfatto (cfr. B. Spampinato, op. cit., pag. 279 e ss.), rilevando altresì che ciò può accadere anche per il diritto soggettivo (pag. 280).<br />      Ma un diritto soggettivo può rimanere in concreto insoddisfatto solo per inadempimento (o altro atto illecito) altrui. Non già per un&#8217;attività lecita, che, in quanto tale, dimostra che il diritto soggettivo non esiste, così come non può esistere altra situazione giuridica soggettiva: infatti, se l&#8217;ordinamento consente che un determinato interesse possa essere (legittimamente) conculcato, non è possibile -per la contraddizione che non lo consente- parlare contestualmente di un interesse giuridicamente protetto (ma al più di interesse di mero fatto). </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Sicché l&#8217;interesse strumentale, inteso come quello che può esistere anche allorché sia esclusa la possibilità di attingere all&#8217;utilità finale, appare per altro verso insoddisfacente: perché come tale non risulta neppure giustiziabile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a>   Sentenza 1321/2019, punto 5.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Sentenza testé citata, punto 5.2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Sentenza ult. cit., punto 5.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> A. Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto</em>, Milano, 2005, pag. 160.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Sentenza 1321/2019, punto 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Sentenza 1321/2019, cit., punto 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Sentenza 1321/2019, punto 6.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Sentenza 1321/2019, punto 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Sul concetto di spettanza, applicato al rapporto amministrativo, mi permetto di richiamare quanto da me esposto sin dal 1980 nella monografia &#8220;<em>L&#8217;accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo&#8221;, </em>cit., pag. 137, 147, 148 e 171.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Così R. Villata, <em>op. cit.</em>, pag. 366.<br /> <a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Cfr. sul punto M. Clarich, <em>L&#8217;azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: linee ricostruttive e orientamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1985, pag. 66 e ss., pag. 83 e ss. In particolare, si tratta di stabilire &#8220;<em>se ed entro quali limiti il giudice amministrativo abbia l&#8217;obbligo di procedere d&#8217;ufficio a chiarire i termini della questione in modo da poter predeterminare il contenuto del provvedimento che deve essere emanato&#8221; </em>(pag. 81).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Cfr. ancora M. Clarich, <em>op. loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Sentenza 1321/2019, punto 6.2. Dunque è ben possibile, anche nell&#8217;ambito del giudizio di adempimento, &#8220;<em>che anche una attività &#8220;in limine litis&#8221; connotata da discrezionalità possa, a seguito della progressiva concentrazione in giudizio delle questioni rilevanti&#038;, risultare, all&#8217;esito dello scrutinio del Giudice, oramai &#8220;segnata&#8221; nel suo sviluppo&#8221; </em>(Così T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428, Pres. Giordano, est. Simeoli, punto V.7).     </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Cfr. A. Carbone, L&#8217;azione di adempimento, <em>cit.</em>, pag. 240 e ss.<br /> Di contrario avviso, come si è visto, è R. Villata, la cui interpretazione restrittiva è in linea con il pensiero dell&#8217;Autore, che ha sempre avversato l&#8217;introduzione (e persino l&#8217;ammissibilità) nel nostro ordinamento di un&#8217;azione di tal fatta (cfr. <em>Nuove riflessioni sull&#8217;oggetto del</em> <em>processo amministrativo, </em>in <em>Studi in onore di Antonio Amorth, </em>Milano, 1982, pag. 705 e ss.).<br /> Rimane, in definitiva e dopo quasi quarant&#8217;anni (cfr. la mia nota, <em>Silenzio della pubblica amministrazione e oggetto del giudizio amministrativo, </em>in<em> Giur. It.,</em>1983, III, 1, 137 ss.), il dissenso di fondo sulla definizione dell&#8217;interesse legittimo e sui possibili strumenti di tutela. Ma se il confronto dialettico è il &#8220;sale&#8221; del dibattito scientifico, anche quello testé esposto potrebbe forse essere di qualche utilità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Cfr. <em>Per un giudizio di accertamento compatibile con la mentalità del giudice amministrativo, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>1992, pag. 481 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Cfr., sia pure in senso critico, Cons. Giust. Amm. 18 giugno 2014, n. 331.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/">Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</a></p>
<p>&#160; Piergiuseppe Otranto Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza &#160; &#160; 1. “Società del rischio”, potere sindacale di ordinanza ed incertezza delle regole: su alcune interrelazioni. &#8211; 2. Origini e contenuti del principio di precauzione. La valorizzazione nelle fonti U.E. &#8211; 3. Il principio di precauzione nell’ordinamento nazionale.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/">Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</a></p>
<div>&nbsp;<br />
<em>Piergiuseppe Otranto</em><br />
<strong>Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p><br clear="all" /><br />
1. “Società del rischio”, potere sindacale di ordinanza ed incertezza delle regole: su alcune interrelazioni. &#8211; 2. Origini e contenuti del principio di precauzione. La valorizzazione nelle fonti U.E. &#8211; 3. Il principio di precauzione nell’ordinamento nazionale. &#8211; 4. Fondamento e limiti del potere di ordinanza <em>extra ordinem</em> del Sindaco. &#8211; 5. Potere sindacale di ordinanza e principio di precauzione: il ruolo razionalizzante del principio di proporzionalità.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Società del rischio”, potere sindacale di ordinanza ed incertezza delle regole: su alcune interrelazioni.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In una società connotata da incessanti evoluzioni tecnologiche<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, che naturalmente generano nuovi rischi (e, aspetto non irrilevante, nuove e non sempre giustificate paure nei cittadini), la gestione del “rischio sanitario” -affidata, sin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. C, all’Amministrazione mediante l’attribuzione di poteri straordinari concepiti per far fronte al verificarsi di eventi pregiudizievoli (c.d. “amministrazione dell’emergenza”)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>&#8211; sembra spostare le proprie frontiere verso la prevenzione (c.d. “amministrazione precauzionale”)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Accade così che il principio di precauzione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> risulti di applicazione sempre più frequente nell’esperienza giuridica<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, anche nell’esercizio del potere sindacale di ordinanza<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spesso su sollecitazione e nell’interesse delle comunità che amministrano -talvolta mosse da spinte emotive e da allarmismi non sempre giustificati se non dalla c.d. sindrome <em>nimby</em>&#8211; gli Amministratori locali tentano, per tal via, di impedire l’insediamento di impianti tecnologici o la prosecuzione di attività produttive ritenuti <em>a priori </em>pregiudizievoli per la salute dei cittadini e dell’ambiente<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uno spettro, verrebbe da dire, si aggira per l’Italia: il potere dei Sindaci di governare in via ordinaria il proprio territorio – e di incidere così su interessi assai rilevanti, oltre che, spesso, costituzionalmente protetti – sulla base del cd. principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, a misura che i “sindaci legislatori”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> si fanno a spostare in avanti la frontiera della gestione del rischio sanitario verso la prevenzione, l’avanzare di quella frontiera, in assenza di parametri sufficientemente definiti per la sua delimitazione, inevitabilmente comprime diritti costituzionali assai rilevanti (diritto di pari trattamento dinanzi alla legge, libertà di iniziativa economica, diritto di proprietà, diritto di locomozione, diritto al lavoro, solo per citarne alcuni) generando, così, tensioni sistemiche destinate a trovare nelle Corti la propria (non facile) composizione, soprattutto quando lo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali osti al raggiungimento di conclusioni univoche nell’ambito della comunità scientifica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’incertezza delle regole sembra, perciò, trovare territori ulteriori di espansione in un settore da sempre caratterizzato da discrezionalità assai ampia, soprattutto nell’identificazione delle misure più idonee a fronteggiare l’emergenza, ma saldamente ancorato a presupposti del legittimo esercizio del potere che -messi in discussione da “sortite” del legislatore, più ricondotte dalla Corte costituzionale nell’alveo della razionalità ordinamentale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>&#8211; sembrano, invece, ora particolarmente esposti al rischio di improvvide diluizioni in sede interpretativa, proprio attraverso malintese evocazioni del principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, se l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali prevale finanche sulla pura discrezionalità politica del legislatore<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, costituendo così un limite all’esercizio della potestà normativa, è evidente che, anche nell’esercizio della funzione amministrativa, come di quella giurisdizionale, non si possa prescindere da un’analisi delle evidenze scientifiche che di volta in volta vengono in rilievo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ne deriva sul piano puramente logico che il problema di individuare parametri sulla base dei quali stabilire se e quando il rischio –insito in ogni scelta dell’agire umano e vieppiù diffuso nella società contemporanea– risulti accettabile (in relazione ad interessi quali la protezione della salute, l’ambiente e l’ecosistema) finisce per riguardare il legislatore non meno che l’Amministrazione o il Giudice.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Origini e contenuti del principio di precauzione. La valorizzazione nelle fonti U.E. </em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tale problematica ricerca di un punto di equilibrio nella gestione del rischio tenta di dare risposta il principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come è noto, esso ha trovato una prima enunciazione positiva a livello comunitario nella materia della protezione ambientale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il riferimento è all’art. 174, par. 2, TCE come introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992, e successivamente confluito nell’art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, a mente del quale: «<em>la politica dell’Unione europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela (…) Essa è fondata sui princìpi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seppur enunciato in tema di tutela dell’ambiente, il principio ben presto è stato ritenuto direttamente applicabile nella generalità dei procedimenti amministrativi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> ed elevato a “principio generale del diritto comunitario”, rilevante in materia di protezione della salute e dei consumatori<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ad esso è stata dedicata, inoltre, la Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, che individua alcune “linee guida” per la sua corretta applicazione, senza tuttavia mai tentare di circoscriverne la nozione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Può, perciò, apparire utile anticipare che, proprio in applicazione di una logica <em>lato sensu</em> precauzionale, è consentito alle autorità competenti di adottare provvedimenti tempestivi al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica e la salute delle persone, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente anche quando sussistano incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di siffatti rischi, senza che l’Amministrazione debba attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità degli stessi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, la Commissione avverte la necessità di chiarire che l’esigenza cautelativa non può valere a fondare azioni delle Amministrazioni volte alla «<em>ricerca di un livello zero di rischio che, nella realtà, esiste solo raramente</em>», né «<em>fungere da giustificazione per un protezionismo mascherato</em>»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sua applicazione presuppone una «<em>valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado di incertezza scientifica</em>»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> e si colloca perciò –questo appare fondamentale come parametro della legittimità– “a valle” di un processo di valutazione scientifica obiettiva, sulla cui base il decisore politico stabilisce se e come agire a fronte del rischio paventato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ne risulta che, affinché il principio in argomento possa essere invocato, è necessario che si rilevi preliminarmente sul piano obiettivo il sussistere di un grado apprezzabile di incertezza nella comunità scientifica in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che da tale situazione discenderanno per la salute umana o per l’ambiente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In altri termini: la “precauzione” in senso giuridico assume una sua precisa consistenza, così discostandosi da una nozione atecnica (e metagiuridica) di precauzione intesa come scelta prudenziale, volta ad evitare (o almeno a comprimere al minimo) la possibilità che da una determinata condotta deriva -in termini di causalità- un certo evento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Così inteso, il principio costituisce fondamento teorico per una gestione prudenziale del rischio (insito nell’adozione della decisione amministrativa) ogni qual volta i dati disponibili non consentano una sua valutazione univoca.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In estrema sintesi: nel complesso processo di “analisi del rischio”, mentre la sua “valutazione” in termini scientifici è riservata ad esperti deputati ad esercitare una funzione amministrativa neutrale, la “gestione”, invece, spetta al decisore politico il quale, nell’ipotesi in cui dalla “valutazione” emerga un quadro di incertezza, potrà scegliere “se” agire ed assumere una decisione ispirata al principio di precauzione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Soltanto nel caso di “rischio potenziale”, individuato sulla base di dati scientifici -ipotesi questa che si colloca, per così dire, nel mezzo tra la “certezza” del pregiudizio per la salute umana e l’ambiente (a fronte della quale opera il principio di prevenzione) e l’assenza di qualsivoglia rischio (situazione nella quale ogni provvedimento restrittivo risulterebbe arbitrario)- può trovare applicazione il principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presupposti per l’applicazione del principio sono: previsione di effetti identificati come potenzialmente negativi<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>; la valutazione scientifica di tali effetti <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>; un quadro di oggettiva incertezza sul piano tecnico in ordine alla valutazione degli effetti pregiudizievoli<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solo “<em>una volta realizzata la valutazione scientifica nel modo migliore, è possibile disporre di una base per invocare l’applicazione</em>” del principio di precauzione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sua applicazione non può comunque comportare la violazione dei «<em>princìpi generali di una buona gestione dei rischi</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, quali la proporzionalità<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, la non discriminazione, la coerenza (delle misure adottate rispetto a quelle applicate in situazioni analoghe), l&#8217;esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall&#8217;azione o dalla sua mancanza, l&#8217;esame dell&#8217;evoluzione scientifica.<br />
&nbsp;<br />
<em>3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il principio di precauzione nell’ordinamento nazionale. Profili applicativi.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In quanto principio generale del diritto comunitario, il principio di precauzione, trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale innanzitutto in virtù dei noti meccanismi di integrazione del diritto interno con quello comunitario; in secondo luogo, in forza dell’art. 1, l. 241/1990 s.m.i.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Espressamente richiamato nell’ordinamento italiano a partire dal 1999, esso è codificato nell’art. 301 d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente), che attribuisce al Ministro dell’ambiente, in presenza di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente, individuati a seguito di una “preliminare valutazione scientifica obiettiva”<em>, </em>il potere di adottare misure fondate sul principio di precauzione a condizione che comunque siano rispettati i princìpi di proporzionalità, non discriminazione, e che esse siano basate su un’analisi costi/benefici, aggiornabili alla luce delle nuove conoscenze scientifiche<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma è soprattutto la giurisprudenza amministrativa che ha concorso a delineare nei suoi tratti essenziali i contenuti della cautela di matrice comunitaria.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infatti, la giurisprudenza nazionale -si direbbe in perfetta continuità con le indicazioni provenienti dall’Unione- riconosce la presupposta necessità di un’adeguata analisi scientifica della situazione di fatto (fase della “valutazione del rischio”) «calata nella concretezza del contesto spazio-temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità»<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, ma non richiede l&#8217;esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigga di eliminare o ridurre<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire -a questo proposito- che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, pur se deve escludersi un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. Sul versante procedimentale, è stata affermata «<em>la necessità di riconoscere canali istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro comunità di riferimento, nell&#8217;esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio, sia a livello comunitario che a livello nazionale</em>»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, le misure adottate sulla base del principio devono apparire non solo utili, ma “necessarie”, al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> e comunque conformi ad un principio di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e sorrette da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un&#8217;attività istruttoria parimenti “ineccepibile”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>4. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fondamento e limiti del potere di ordinanza </em>extra ordinem <em>del Sindaco</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce di questa, pur breve, disamina occorre valutare l’idoneità del “principio di precauzione” a costituire fondamento del potere di ordinanza <em>ex</em> artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In via preliminare una precisazione appare necessaria.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il nostro sistema giuridico conosce, da epoca risalente, differenti tipologie di “ordinanze”: senza alcuna pretesa di completezza e nella consapevolezza dei limiti e della relatività di ogni classificazione, sembra utile il riferimento alle ordinanze ordinarie o normali; alle ordinanze di necessità (atti necessitati); alle ordinanze di necessità e urgenza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È, tuttavia, esclusivamente alle “ordinanze di necessità” -intese quali «<em>atti generali o singolari non predeterminati quanto al contenuto, emanati in casi di urgente necessità da autorità amministrative diverse dal Governo</em>»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>&#8211; che ci si soffermerà nel prosieguo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esse, infatti, presentano i profili di maggior interesse per la riflessione giuridica in virtù della costante tensione che si registra tra potere di ordinanza e principio di legalità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È evidente che gli esiti della riflessione su tale rapporto dipendono dal significato che si attribuisca e dal fondamento che si sia propensi a riconoscere al principio di legalità nell’ordinamento generale. Tra il suo fondamento costituzionale<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a> e la codificazione mera a livello di legge ordinaria<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a> si gioca, infatti, la configurabilità di «ambiti amministrativi liberi attribuiti alla prerogativa dell’esecutivo non esclusi dalle riserve di legge»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La tensione tra potere di ordinanza e principio di legalità si correla, da un lato, all’idoneità (riconosciuta dalla legge) dei provvedimenti ordinatori a derogare alle norme vigenti<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>; dall’altro, alla indeterminatezza contenutistica degli stessi, consustanziale alla funzione di valvola di sicurezza dell’ordinamento da far valere in situazioni emergenziali imprevedibili<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>. Tale tensione è stata governata ed orientata dalla Corte costituzionale, che da subito ha enucleato i criteri che rendono costituzionalmente legittimo l’esercizio di questo specifico potere<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Due sono, come è noto, le tipologie di “ordinanze di necessità” del Sindaco: quelle adottate nella qualità di rappresentante della comunità locale «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» (art. 50 t.u.e.l.) e quelle assunte quale ufficiale di governo «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana» (art 54, comma 4 t.u.e.l.).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È il caso di ricordare, però, che l’art. 54, comma 4, t.u.e.l. (come modificato nel 2008)<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> prevedeva, accanto alle ordinanze contingibili ed urgenti, anche le cd. ordinanze “di ordinaria amministrazione”, con le quali, mediante il richiamo a nozioni “aperte” o “concetti giuridici indeterminati”(“incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>), si affidava al Sindaco un’ampia discrezionalità nell’utilizzo del potere corrispondente -anche al di fuori di situazioni connotate da necessità ed urgenza- con evidente rischio di compressione del principio di legalità. Proprio per circoscrivere la portata di tale discrezionalità, nel testo del d.lgs. 267/2000, novellato nel 2008, è stato introdotto il comma 4 <em>bis </em>che rinvia ad un decreto del Ministero dell’Interno la definizione di “incolumità pubblica e sicurezza urbana”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, negli anni, si era è registrato un crescente ricorso allo strumento dell&#8217;ordinanza per far fronte a fenomeni sociali nuovi o percepiti come fonte di possibile pregiudizio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tale interpretazione ed applicazione estensiva e, per certi aspetti, abusiva dell’ambito di esercizio di un potere sindacale di ordinanza <em>extra ordinem</em> utilizzato per governare situazioni viceversa caratterizzate da profili di ordinarietà nell’amministrazione, la Corte costituzionale ha inteso porre una battuta d’arresto: con sentenza 7 aprile 2011, n. 115<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, co. 4 -nella parte concernente le ordinanze di ordinaria amministrazione- facendo leva sulla violazione della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni personali e patrimoniali (art. 23)<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, del principio di imparzialità delle pubbliche amministrazioni (art. 97) e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La riflessione qui condotta resta, perciò, circoscritta esclusivamente alle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54, co. 4 t.u.e.l. al fine di ricostruire i limiti del potere che ne rendano costituzionalmente legittimo l’esercizio e di valutare in quale rapporto essi si pongano con il “principio di precauzione”, sempre più spesso invocato dai Sindaci a fondamento dei propri provvedimenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Or, dal momento che l’ordinanza contingibile ed urgente consente in via eccezionale di derogare le norme dell’ordinamento -pur entro i confini del principio di legalità (il cui rispetto è garantito dall’esistenza di una norma di legge attributiva del potere) e nell’osservanza dei soli princìpi generali, anzitutto costituzionali- le norme attributive del relativo potere dovrebbero essere oggetto di interpretazione restrittiva sia da parte dell’Amministrazione, sia del giudice chiamato a scrutinare la legittimità dei provvedimenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale considerazione, seppur possa apparire ovvia, in realtà si scontra con una certa disinvoltura dell’autorità amministrativa nell’utilizzo di questo delicatissimo potere, talvolta con l’avallo della giurisprudenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Così, quanto al presupposto dell’urgenza di provvedere (declinato nell’art. 50 t.u.e.l. in termini di vera e propria “emergenza”), non mancano pronunce che -valorizzando l’elemento funzionale (la necessità di tutela dell’incolumità, sanità o igiene pubblica)- ne hanno fornito un’interpretazione estensiva, riconoscendo la legittimità di ordinanze adottate per far fronte a situazioni di pericolo note da anni e protrattesi nel tempo<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La natura extra ordinaria del potere in argomento risulta pervero talora mitigata in quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale «l&#8217;assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l&#8217;adozione delle ordinanze sindacali <em>extra ordinem</em>»<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a> e da una certa elasticità mostrata dal Consiglio di Stato nel valutare l’ulteriore requisito consistente nella impossibilità di fronteggiare la situazione di pericolo con i provvedimenti tipici già previsti dall&#8217;ordinamento<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel solco di un allargamento delle maglie del potere sindacale di ordinanza si collocano le decisioni con le quali è stata riconosciuta la legittimità dell’ordinanza sindacale anche allorquando la situazione di pericolo fosse in concreto direttamente ascrivibile al mancato esercizio dei poteri ordinari da parte dell’Amministrazione (ad esempio imponendo all’appaltatore la proroga del servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante la situazione di “urgenza” si fosse determinata per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione finanche nel procedere all’affidamento temporaneo del servizio a trattativa privata)<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, la Corte costituzionale ha osservato che il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto «non consente “l&#8217;assoluta indeterminatezza” del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l&#8217;effetto di attribuire, in pratica, una “totale libertà” al soggetto od organo investito della funzione. Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell&#8217;azione amministrativa»<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla scorta di tali riflessioni, l’allargamento delle maglie del potere d’ordinanza, siccome emerse nel “diritto vivente”, merita probabilmente un ripensamento, anche muovendo da un’interpretazione letterale e restrittiva delle norme attributive e da uno scrutinio rigoroso sulla sussistenza dei presupposti per il relativo legittimo esercizio.<br />
&nbsp;<br />
<em>5. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Potere sindacale di ordinanza e principio di precauzione: il ruolo razionalizzante del principio di proporzionalità.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tale prospettiva, resta da chiedersi se il principio di precauzione sia idoneo -come nei provvedimenti sindacali innanzi richiamati- a fondare il potere di ordinanza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Potrebbe pervero osservarsi che la materia della “sanità ed igiene pubblica” è uno degli ambiti tradizionali nel quale il principio di precauzione può trovare applicazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, se è vero che il potere di ordinanza <em>ex</em> art. 50, co. 4, t.u.e.l. è previsto per far fronte a situazioni di pregiudizio per la “sanità e l’igiene pubblica” qualificabili come “emergenze”, allora lo spazio per la convivenza tra potere di ordinanza e principio di precauzione si comprime in maniera assi significativa. Ed infatti: una situazione può esser definita di “emergenza” allorquando si sia prodotto (o rischi di prodursi) un pregiudizio talmente grave da richiedere un immediato intervento risolutore. Se così è, pare difficile immaginare che il principio di precauzione -che, come si è ricordato, postula il preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio-temporale di riferimento- sia idoneo a fondare (o a rafforzare) il potere sindacale di ordinanza <em>ex art</em>. 50, co. 4, riconosciuto dall’ordinamento per consentire all’Amministrazione di adottare nell’immediatezza provvedimenti idonei a scongiurare un’emergenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In altri termini: in presenza di situazioni di pregiudizio per la salute e l’igiene di tale gravità da poter esser considerate alla stregua di un’ “emergenza”, l’urgenza di provvedere non consentirebbe di svolgere quell’approfondita “valutazione del rischio” (in termini scientifici) che costituisce il necessario presupposto per la “gestione del rischio” in termini di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anche in relazione alle ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale di governo per fronteggiare <em>“</em>gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana<em>”</em> (art. 54), si perviene a conclusioni non dissimili. Infatti, sebbene l’art. 54 non richieda che sussista di un’“emergenza”, nondimeno l’urgenza di provvedere comprime in maniera significativa lo spazio di scelta del Sindaco su una gestione del rischio -siccome compiutamente valutato in sede scientifica- in termini di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La discrasia tra tempo (breve) dell’intervento urgente e tempo (dilatato) della valutazione e successiva gestione del rischio in termini di precauzione lascia emergere una tendenziale inidoneità del principio a fondare o a rafforzare l’esercizio del potere di ordinanza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al contrario, se si tenga a mente (sulla scorta del dato testuale dell’art. 54 t.u.e.l e degli insegnamenti, anche risalenti, della Corte costituzionale) che l’esercizio del potere di ordinanza possa considerarsi legittimo solo a condizione che siano rispettati i “princìpi generali dell’ordinamento” e si annoveri che tra questi anche il principio di precauzione, allora esso potrà costituire limite (e non fondamento) del potere <em>extra ordinem.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Saranno, dunque, da ritenere illegittime -per violazione del principio di precauzione- quelle ordinanze fondate su supposizioni di fatti e/o di conseguenze di accadimenti non ancora accertati scientificamente nella loro oggettiva pericolosità: dunque su un approccio puramente ipotetico del rischio. Si deve richiedere, al contrario, un’adeguata analisi scientifica dalla quale emerga, pur in assenza di evidenze consolidate, una correlazione tra la causa -attività oggetto di divieto o limitazione- e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre (fase della “valutazione del rischio”).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul versante procedimentale, ciò comporta di necessità che, in assenza di dati scientifici certi in ordine alla correlazione tra la condotta che si intende vietare o imporre ed il danno alla salute ed all’ambiente che si intende prevenire, sia svolta un’attività istruttoria rigorosa (addirittura “ineccepibile” la definisce il Consiglio di Stato<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>), anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle comunità di riferimento, nell&#8217;esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conclusa la fase istruttoria, l’Amministrazione dovrà valutare l’opportunità di intervenire (fase della “gestione del rischio”) con un provvedimento idoneo a prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al Sindaco, nell’esercizio dell’amplissima discrezionalità che la legge gli riconosce, incombe l’onere di ricercare un non facile equilibrio tra il diritto alla salute ed i divergenti interessi di rilievo costituzionale (libertà di iniziativa economica, diritto di proprietà, tutela della concorrenza, diritto al lavoro), ricordando però che la Costituzione non attribuisce al primo un carattere pregiudizialmente preminente, ma che, al contrario, <em>«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri», </em>sicché il punto di equilibrio tra gli interessi «<em>proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato (…) secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»</em><a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il principio di proporzionalità costituisce, nel diritto vivente, parametro -anche di diritto positivo<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>&#8211; per graduare le scelte ispirate al principio di precauzione<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a> ed al tempo stesso limite al potere di ordinanza<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È nella proporzionalità -con i suoi corollari di gradualità ed adeguatezza- dunque, che il potere sindacale di ordinanza sembra trovare la via di una convivenza possibile con il principio di precauzione<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>Abstract: The study starts from the observation of the gradual extension by way of interpretation of the emergency powers of the Mayor, applied precautionary to the management of the “health risk”; it meanders through the reconstruction of the normative sources and the roots in theory of the corresponding power (extra ordinem or “ordinary” of the Mayor); and it reaches in terms of reconstructions the necessity to refer to rules and principles (notably the principle of proportionality) in order to avoid that an extensive and sometimes relaxed application of the precautionary principle results in some sort of “Trojan horse”, determining unknowing incursions through the exercise of emergency powers by the Mayor thus essentially converting arbitrarily such powers, which can only take the form of<a name="_GoBack"></a> limit.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;(Lo studio rielabora ed approfondisce l’intervento programmato svolto dall’a. nel corso del Seminario sul tema “Riflessioni a margine del potere di ordinanza”, indetto il 18 giugno 2015 presso l’Università degli Studi di Roma Tre, in preparazione al Convegno annuale AIPDA 2015)-<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sull’incidenza dell’evoluzione tecnologica nell’assetto dei rapporti e degli interessi, cfr., con modalità di approccio differenti, F. Merusi, <em>Variazioni tra tecnica e processo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2004, 973 ss.; F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo</em>, <em>tecnica e mercato. Poteri tecnici e «giurisdizionalizzazione</em>», Milano, 2005; S. Cassese, <em>Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo, </em>Bologna, 2008; e S. Rodotà, <em>Tecnologie e diritti</em>, Bologna, 1995; N. Irti &#8211; E. Severino, <em>Dialogo su diritto e tecnica</em>, Roma-Bari, 2001; E. Severino, Techne-Nomos<em>: l’inevitabile subordinazione del diritto alla tecnica</em>, in P. Barcellona (a cura di), <em>Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità</em>, Bari, 2001, 15 ss.; N. Irti, <em>Il diritto nell’età della tecnica</em>, Napoli, 2007.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> R. Cavallo Perin, <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/1_Il%20diritto%20amministrativo%20dell'emergenza%20per%20fattori%20esterni%20all'amminiatrazione%20pubblica.pdf"><em>Il diritto amministrativo dell’emergenza per fattori esterni all’amministrazione pubblica</em></a><em>,</em> in <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/0_Diritto%20Amministrativo%202005.pdf"><em>Dir. amm.</em></a><em>,</em> 2005, 777 ss., nonché Id., <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/3_Il%20diritto%20amministrativo%20e%20l'emergenza%20derivante%20da%20cause%20e%20fattori%20esterni%20all'amministrazione.pdf"><em>Il diritto amministrativo dell’emergenza</em></a>, in <em>Annuario AIPDA</em>, Milano, 2006, 31 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> M.P. Chiti, <em>Il rischio sanitario e l’evoluzione dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione precauzionale, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com., </em>2006, 1 ss. Sulla distinzione tra “prevenzione” e “precauzione” cfr. A. Crosetti, <em>La normativa antisismica quale strumento preventivo dell’incolumità pubblica</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2011, 261 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sul principio di precauzione si veda il lavoro monografico di F. De Leonardis, <em>Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, </em>Milano, 2005, nel quale l’A., dopo aver ricostruito le origini del principio nell’ambito della materia ambientale, ne ripercorre l’evoluzione nella giurisprudenza comunitaria per poi approfondirlo nell’ordinamento amministrativo multilivello, anche in relazione ai profili organizzativi della c.d. “amministrazione di rischio”.<br />
La bibliografia sul tema è, peraltro assai vasta: si vedano, altresì, F. Merusi, <em>Dal fatto incerto alla precauzione: la legge sull’elettrosmog</em>, in <em>Foro amm.</em>, 2001, 221; F. Trimarchi, <em>Principio di precauzione e qualità dell’azione amministrativa</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2005, 1673 ss.; R. Ferrara<em>, La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella &#8220;società del rischio&#8221;, </em>in<em> Dir. e soc., </em>2006, 507 ss.; Id. <em>Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”?</em> in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2012, 61; A. Barone, <em>Il diritto del rischio, </em>Milano, 2006; M.L. Antonioli, <em>Precauzionalità, gestione del rischio e attività amministrativa</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2007, 52 ss.; A. Zei, voce <em>Principio di precauzione</em>, in <em>Digesto disc. pubbl.</em>, Aggiornamento III, Torino, 2008, 670 ss.; B. Marchetti, <em>Il principio di precauzione</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione </em>amministrativa, Milano, 2011, 149 ss.; I.M. Marino, <em>Aspetti propedeutici del principio di precauzione</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Romano, </em>vol. III, Napoli, 2011, 2177 ss.; G. Mastrodonato, <em>I</em><em> princìpi di proporzionalità e precauzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia: verso l’effettività della tutela del cittadino</em>, in <em>Dir. giur. agr. alim. amb.</em>, 2011, 183 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr., ad es., Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495; id., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2014, 1271.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Nell’ambito della giurisprudenza più recente, si vedano, ad esempio, T.a.r. Liguria, sez. I, 30 aprile 2015, n. 427, che ha annullato l’ordinanza <em>ex</em> <em>artt.</em> 50 e 54 t.u.e.l. con la quale un Sindaco, al dichiarato scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e i connessi rischi per la salute pubblica, aveva vietato –nelle more dell’approvazione del piano comunale di organizzazione del sistema delle teleradiocomunicazioni – di installare qualsiasi tipo di impianto di radio base a una distanza inferiore a 50 metri da alcuni edifici specificamente individuati come “siti sensibili” del territorio comunale (scuole, strutture sanitarie, residenze per anziani, impianti sportivi) “nell’ottica di un superiore principio di precauzione”; T.a.r. Puglia – Bari, sez. I, 24 marzo 2015, n. 479, sulla quale v. <em>infra</em>.<br />
Nella giurisprudenza meno recente, cfr. T.a.r. Calabria – Reggio Calabria, sentenza 4 giugno 2013, n. 357, che ha accertato l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 50 e 54 t.u.e.l. con la quale il Sindaco, allo scopo di adottare l’impostazione più restrittiva nella definizione del livello più basso di rischio da inquinamento da onde elettromagnetiche, aveva ordinato agli uffici di sospendere tutte le richieste di autorizzazione all’installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione in vista dell’adozione di un futuro regolamento comunale. Cfr. anche T.a.r. Puglia – Bari, sez. I, sentenza 8 aprile 2014, n. 465, che ha accertato l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune, invocando tra gli altri il principio di precauzione, aveva ordinato al ricorrente la sospensione dei lavori per l’installazione di una stazione radio base. In materia di (supposto) inquinamento elettromagnetico, tra le tante pronunce, cfr. T.a.r. Veneto, sez. II, 1 giugno 2004, n. 1763 in <em>Foro amm. – TAR, </em>2004, 1661; T.a.r. Toscana, sez. I, 26 luglio 2001, n. 1266 in <em>Foro amm.</em>, 2001, 2455, con nota di G.D. Comporti, <em>Amministrazioni e giudici sull’onda dell’elettrosmog</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Per un’approfondita analisi dei profili giuridici di maggior interesse relativi alla tutela dell’ambiente si rinvia alle sempre attuali riflessioni di A. Angiuli, <em>Interessi collettivi e tutela giurisdizionale</em>. <em>Le azioni comunali e surrogatorie</em>, Napoli, 1984-1986; Id., <em>Diritto e processo nella tutela del paesaggio. Percorsi di una integrazione tra ordinamenti</em>, in <em>Studi</em> <em>in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, 2011, 1009 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> L’espressione è di V. Cerulli Irelli, <em>Sindaco legislatore?, </em>in <em>Giur. cost.</em>, 2011, 1600 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. <em>infra</em>, par. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282 in <em>Foro amm. &#8211; CdS</em>, 2002, 2787 con nota di C.E. Gallo, <em>La potestà legislativa regionale concorrente, i diritti fondamentali ed i limiti alla discrezionalità del legislatore davanti alla Corte costituzionale</em>, <em>ivi</em>, 2791 ss., nonché in <em>Giur. cost.</em>, 2002, 2012, con nota di A. D’Atena, <em>La Consulta parla… e la riforma del Titolo V entra in vigore</em>, <em>ivi</em>, 2027 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Per i profili evolutivi, cfr. F. Fracchia, <em>Environmental Law</em>, in <em>Principle, Definitions and Protection Models</em>, Napoli, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Corte di giustizia UE, sentenza 21 marzo 2000, causa C-6/99, <em>Greenpeace, </em>in <em>Racc.</em>, I-1651. Sull’evoluzione della giurisprudenza comunitaria cfr. F De Leonardis, <em>Il principio di precauzione, </em>cit., 65 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Trib. UE, sentenza 26 novembre 2002, causa T-74/00, § 183 ss.: «<em>Nonostante sia menzionato nel Trattato solamente in relazione alla politica ambientale, il principio di precauzione ha quindi un ambito di applicazione più ampio. Esso è destinato ad applicarsi, al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente, in tutti gli ambiti di azione della Comunità. In particolare, l’art. 3, lett. p), CE prevede tra le politiche e le azioni della Comunità, «un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute». Del pari, l’art. 153 CE mira a un elevato livello di protezione dei consumatori e l’art. 174, n. 2, CE attribuisce lo scopo di garantire un elevato livello di protezione alla politica della Comunità in materia ambientale. Inoltre, le esigenze di tale elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana sono esplicitamente integrate nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni della Comunità, in forza, rispettivamente, degli artt. 6 CE e 152, n. 1, CE. Ne consegue che il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici. Infatti, essendo le istituzioni comunitarie responsabili, in tutti i loro ambiti d’azione, della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, il principio di precauzione può essere considerato come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato. Secondo una giurisprudenza consolidata, in materia sanitaria, il principio di precauzione implica che, nel caso sussistano incertezze quanto all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, in Racc., I-2265, punto 99, e sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione, in Racc., II-2805, punto 66). Prima che la giurisprudenza sancisse il principio di precauzione sulla base delle disposizioni del Trattato, tale principio era implicitamente applicato nell’ambito del sindacato sulla proporzionalità (v., in tal senso, ordinanza Regno Unito/Commissione, cit., punti 73-78, e ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 1996, causa T-76/96 R, The National Farmers’ Union e a./Commissione, in Racc., II-815, punti 82-93, in particolare punto 89)</em>».<br />
Sul collegamento tra principio di precauzione e diritti delle generazioni future, cfr. F. Morollo, <em>I</em><em>ndisponibilità del rischio per le generazioni future. Tra inquinamento elettromagnetico e risorse naturali, </em>in A. Astone &#8211; F. Manganaro &#8211; A. Romano Tassone &#8211; F. Saitta (a cura di), <em>Cittadinanza e diritti delle generazioni future, </em>Soveria Mannelli, 2010, 79 ss.</div>
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<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Com. (2000) 1 def.</div>
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<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Com. (2000) 1 def., § 2.</div>
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<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Com. (2000) 1 def., § 6.1.</div>
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<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Com. (2000) 1 def., § 5: «<em>Il principio di precauzione nelle sue componenti. L’analisi del principio di precauzione fa apparire due aspetti per loro natura distinti: (i) la decisione politica di agire o di non agire, collegata ai fattori che attivano l’utilizzazione del principio di precauzione; (ii) in caso affermativo, come agire, vale a dire quali sono le misure derivanti da tale utilizzazione del principio di precauzione. Vi è una controversia sulla presa in considerazione dell’incertezza scientifica nell’analisi del rischio, e in particolare se tale presa in considerazione debba essere effettuata nella valutazione del rischio o nella gestione del rischio. Tale controversia deriva da una confusione tra una strategia di prudenza e l’applicazione del principio di precauzione. Questi due aspetti sono complementari ma non devono essere confusi. La strategia di prudenza è iscritta nella politica di valutazione dei rischi che è determinata prima di qualunque valutazione dei rischi stessi e che fa appello agli elementi descritti al punto 5.1.3. Essa fa quindi parte integralmente del parere scientifico espresso da coloro che valutano il rischio. L’applicazione del principio di precauzione appartiene, invece, alla gestione del rischio, quando l’incertezza scientifica non consente una valutazione completa di tale rischio e i responsabili ritengono che il livello prescelto di protezione dell’ambiente o della salute umana, animale o vegetale possa essere minacciato</em>».<br />
Sulla distinzione fra parere scientifico e potere discrezionale dell’autorità competente, si vedano la sentenza della Corte di giustizia UE, 24 novembre 1993, causa C-405/92, <em>Mondiet, </em>in <em>Racc</em>., I-6133, punto 31, e le conclusioni dell’avvocato generale Gulmann in tale causa, paragrafo 28.</div>
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<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Com. (2000) 1 def., §5.1.1: «<em>Una valutazione di dati scientifici relativi ai rischi è un elemento necessario per ricorrere al principio di precauzione. Un altro elemento precede tuttavia logicamente e cronologicamente tale valutazione, vale a dire l’identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno. Per avere una migliore percezione di tali effetti, risulta necessario procedere ad una valutazione scientifica. La decisione di effettuare tale valutazione senza aspettare nuove informazioni è collegata ad una percezione meno teorica e più concreta del rischio</em>».</div>
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<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Com. (2000) 1 def., § 5.1.2.: «<em>Una valutazione scientifica degli effetti potenzialmente negativi dovrebbe essere adottata sulla base dei dati disponibili nel momento in cui si considera se siano necessarie misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, animale o vegetale. Una valutazione del rischio dovrebbe essere realizzata laddove sia possibile al momento di decidere se invocare o no il principio di precauzione. Ciò richiede dati scientifici affidabili e un ragionamento rigorosamente logico che porti ad una conclusione la quale esprima la possibilità del verificarsi e l’eventuale gravità del pericolo sull’ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati. Non è tuttavia possibile portare a compimento in tutti i casi una valutazione completa dei rischi, ma dovrebbero essere compiuti tutti gli sforzi possibili per valutare le informazioni scientifiche disponibili</em>».</div>
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<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Com. (2000) 1 def., § 5.1.3.</div>
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<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Com. (2000) 1 def., § 6.2.</div>
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<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Com. (2000) 1 def., § 6.3.</div>
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<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Come è noto, il principio di proporzionalità trova la propria origine nel diritto tedesco per espandersi progressivamente in altri ordinamenti nazionali per effetto della penetrazione del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia che vi ha fatto ricorso sin dalla sentenza 16 luglio 1956, in causa 8/55, <em>Fédération Charbonnière</em>, in <em>Racc.</em>, 1955-56, 197 ss. Sul principio di proporzionalità si veda, nell’ambito di una vasta bibliografia, A. Sandulli, <em>La proporzionalità dell’azione amministrativa</em>, Padova, 1998; Id., <em>Proporzionalità</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, vol. V, 4643 ss.; D.U. Galetta, <em>Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo</em>, Milano, 1998; Id., <em>Il principio di proporzionalità comunitario e il suo effetto di «spill over» negli ordinamenti nazionali</em>, in <em>Nuove aut.</em>, 2005, 541 ss.; Id., <em>La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2006, 1007 ss.; Id, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui princìpi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 389 ss.; G.F. Ferrari, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in V. Parisio (a cura di), <em>Potere discrezionale e controllo giudiziario</em>, Milano, 1998, 125 ss.; C. Malinconico, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in AA.VV., <em>Autorità e consenso nell’attività amministrativa</em>.<em> Atti del XLVII Convegno di Scienza dell’Amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 20-22settembre 2001)</em>, Milano, 2002, 49 ss.; V. Parisio, <em>Principio di proporzionalità e giudice amministrativo italiano</em>, in <em>Nuove aut.</em>, 2006, 717 ss.; S. Villamena, <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento italiano</em>,<em> comunitario e inglese</em>, Milano, 2008; S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, 2011. Con specifico riguardo all’applicazione del principio nel diritto comunitario, cfr. D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comun.</em>, 1993, 833 ss.; M.C. Ciciriello, <em>Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario</em>, Napoli, 1999; N. Emiliou, <em>The Principle of Proportionality in European Law</em>, London, 1996.</div>
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<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> L’art. 2 del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000, ratificato con legge 9 novembre 2012 n.196, definisce il principio di precauzione come «principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull’ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l’esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall’altro la loro potenziale nocività per la salute e l’ambiente». Si direbbe che nell’incertezza -ragionevolmente distinta dalla “relativa certezza che non”- sia proprio la precauzione a trovare il suo spazio tipico.</div>
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<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250.</div>
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<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; id., sez. V, 10 settembre 2014, n. 4588 e 11 luglio 2014, n. 3573.</div>
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<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495; id., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2014, 1271.</div>
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<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Secondo Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250, il principio è inidoneo a costituire fondamento di «<em>una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli per l’area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo</em>».</div>
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<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6250.</div>
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<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> «<em>Le misure precauzionali infatti presuppongono che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità rilevi indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute</em>». Così Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6250.</div>
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<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094.</div>
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<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> La distinzione tra “atti necessitati” ed ordinanze di necessità ed urgenza è ben tratteggiata dalla Corte costituzionale nella sentenza 4 gennaio 1977, n. 4: «i primi, come le seconde, fondantisi sulla urgente necessità; ma i primi, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto; le altre, nell’esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni&#8201;».<br />
Sul potere di ordinanza la dottrina ha svolto un’approfondita opera di sistemazione dommatica. Si veda A. Origone, <em>Ordinanza</em>, in <em>Nuovo dig. it.</em>, Torino, 1939, 297; M. S. Giannini, <em>Potere di ordinanza ed atti necessitati</em>, in <em>Giur. compl. Cass. civ.</em>, 1948, 388 ss.; L. Galateria, <em>Teoria giuridica degli ordini amministrativi,</em> Milano, 1950; Id., <em>I</em><em> provvedimenti amministrativi di urgenza. Le ordinanze</em>, Milano, 1953; G.U. Rescigno, voce <em>Ordinanza e provvedimenti di necessità ed urgenza (diritto costituzionale e diritto amministrativo)</em>, in <em>Noviss. dig. it</em>., vol. XII, Torino, 1965, 89 ss.; F. Bartolomei, <em>Il potere di ordinanza e le ordinanze di necessità</em>, Milano, 1979; Id., voce <em>Ordinanza (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXX, Milano, 1980, 970 ss.; F. Satta, <em>Ordine e ordinanza amministrativa</em>, in <em>Enc. giur.</em>, Roma, 1990, XXII; R. Cavallo Perin, <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/0_Potere%20di%20ordinanza%20e%20principio%20di%20legalit%C3%A0.pdf"><em>Potere di ordinanza e principio di legalità</em>.<em> Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza</em></a>, Milano, 1990; Id., <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/ordinanza(1).pdf"><em>Ordine e ordinanza nel diritto amministrativo</em></a>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., I agg., 2010; B. Cavallo, <em>Ordine e ordinanza nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, Torino, 1995, X, 435 ss.; V. Cerulli Irelli, <em>Principio di legalità e poteri straordinari dell’Amministrazione, </em>in <em>Il principio di legalità e poteri straordinari dell’Amministrazione</em>. <em>Atti del LIII Convegno di studi di Scienza dell’Amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 20-22 settembre 2008)</em>, Milano, 2008, 164 ss.; A. Fioritto, <em>L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie</em>, Bologna, 2008; M. A. Cabiddu, <em>Necessità ed emergenza: ai confini dell’ordinamento</em>, in <em>Amministrare</em>, n. 2/2010, 167 ss.; A. Cardone, <em>La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo</em>, Torino 2011; M. Ramajoli, <em>Potere di ordinanza e Stato di diritto</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Romano</em>, vol. I, Napoli, 2011, 738 ss.<br />
Una preziosa ricostruzione dell’istituto e delle analisi della dottrina amministrativistica si deve a R. Cavallo Perin, <em>Il diritto amministrativo dell’emergenza</em>, cit.</div>
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<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> G.U. Rescigno, voce <em>Ordinanza</em>, cit. 91.</div>
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<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> G. Amato, <em>Rapporti fra norme primarie e secondarie</em>, Milano, 1962, 128 ss. considera il principio portato dell’art. 76 Cost. Secondo V. Crisafulli, <em>Principio di legalità e «giusto procedimento»</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1962, 130 ss. il principio potrebbe desumersi dagli art. 24 e 113 Cost. Nelle riflessioni di M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1970, vol. I, 83 ss., il principio sarebbe immanente nel sistema e troverebbe espressione nell’art. 23 Cost., pur se riferito ai soli provvedimenti ablatori. Anche secondo N. Bassi, <em>Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti</em>, Milano, 2001 il principio connoterebbe l’intero sistema amministrativo.</div>
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<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Secondo A. Romano, <em>Amministrazione, principio di legalità e ordinamenti giuridici</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1999, 111 ss., il principio è enunciato nell’art. 5 dell’Allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Da ultimo, cfr. A. Angiuli &#8211; V. Caputi Jambrenghi, <em>Forma e sostanza del principio di legalità nell’esercizio di pubblici&nbsp; poteri</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> S. Cassese, <em>Le basi costituzionali</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo.</em><em> Diritto amministrativo generale</em>, vol. I, Milano, 2003, 216 ss.</div>
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<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> F. Satta, (voce) <em>Ordine e ordinanza amministrativa</em>, in <em>Enc. Giur., </em>vol. XXII, Roma, 1990, 4, individua il fondamento del potere di ordinanza contingibile ed urgente nella sussistenza di lacune dell’ordinamento normativo (e dunque nella necessità di adeguare l’ordinamento normativo allo stato di fatto), non dell’ordinamento giuridico complessivo.</div>
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<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> M.S. Giannini, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, Milano, 1950, 102.</div>
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<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Nella sentenza del 2 luglio 1956, n. 8 la Consulta richiama i seguenti criteri: «<em>efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai princìpi dell’ordinamento giuridico</em>». Sui limiti costituzionali che debbono osservare le norme di legge che prevedono il potere di ordinanza (anche se con riferimento alle ordinanze prefettizie <em>ex </em>art. 2 t.u.l.p.s., r.d. 18 giugno 1931 n. 773) cfr. Corte cost. 27 maggio 1961, n. 26; nonché Corte cost., 4 gennaio 1977, n. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Art. 6 d.l. 23 maggio 2008, n. 92.</div>
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<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Sui poteri amministrativi in materia di sicurezza urbana si veda A. Pajno, <em>La «sicurezza urbana» tra poteri impliciti e inflazione normativa,</em> in A. Pajno (a cura di), <em>La sicurezza urbana</em>, Rimini, 2010, 19; G. Tropea, <em>Sicurezza e sussidarietà</em>, Napoli, 2010; Id., <em>La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte</em>, in <em>Dir. amm</em>, 2011, 55 ss.</div>
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<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Decreto 5 agosto 2008 n. 33086 (in GU n. 186 del 9 agosto 2008), «<em>Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco</em>». Ai sensi dell’art. 1, «<em>per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale</em>».</div>
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<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> L’art. 2 del d.m. 33086 del 5 agosto 2008 individuava molteplici ambiti di applicazione del potere di ordinanza :«<em>a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi</em>».</div>
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<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> In <em>Foro amm. – CdS</em>, 2011, 1428 ss., nonché in <em>Giur. cost., </em>2011, 1581 ss. con nota di V. Cerulli Irelli, <em>Sindaco legislatore?</em>, cit.<br />
Per un commento alla sentenza nella prospettiva della configurabilità di nuovi ambiti del potere sindacale di ordinanza, cfr. G. Meloni, <em>Le ordinanza (forse non solo) ordinarie dei sindaci in materia di sicurezza urbana tra legalità sostanziale e riserve relative (Il detto e il non detto nella sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale)</em>, in <em>www.federalismi.it</em> (12 luglio 2011); G. Iacovone, <em>I </em><em>poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana ed il nuovo orientamento della Corte costituzionale sul principio di legalità</em>, in <a href="http://www.democraziaesicurezza.it/"><em>www.democraziaesicurezza.it</em></a> (28 febbraio 2012).</div>
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<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> La Consulta, ha osservato che la disposizione impugnata,: «<em>nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti -pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge</em>».</div>
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<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Recentemente, ad esempio, il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’ordinanza sindacale <em>ex art.</em> 54 che imponeva oneri di bonifica e messa in sicurezza della falda sottostante la discarica di Malagrotta (nei pressi di Roma) per far fronte ad un inquinamento noto da anni (sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533); ovvero dell’ordinanza con la quale si imponeva all’appaltatore -il cui cantiere occupava da oltre 4 anni parte di una pista ciclabile- di realizzare un percorso ciclabile alternativo (sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077). Ma cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6414; id., sez. VI, 28 gennaio 2011, n.654 in <em>Foro amm. &#8211; CdS</em>, 2011, 262; id., sez. V, 12 ottobre 2010, n.7411.</div>
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<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533; id. 3 giugno 2013, n. 3024.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Ci si riferisce alla sentenza della sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024,con la quale è stata riconosciuta la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco per la demolizione di una rampa per disabili realizzata in difformità dal titolo abilitativo, sebbene, come è noto, in caso di inosservanza dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo l’art.31 del t.u. edilizia preveda lo strumento tipico dell’acquisizione al patrimonio comunale e demolizione in danno.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328, ove si afferma: «<em>ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all’Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere</em>». In senso contrario Cons. Stato, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5471.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Cons. Stato, sez. V 16 aprile 2013, n. 2094.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6250.<br />
Ciò, anche in applicazione del principio di sussidiarietà, che ormai caratterizza l’esercizio della funzione amministrativa: cfr. almeno V. Cerulli Irelli, <em>Sussidiarietà (diritto amministrativo)</em>, <em>voce</em> dell’<em>Enc. giur. Treccani</em>, vol. XXX, 2003, e bibliografia <em>ivi</em> richiamata; G. Arena, <em>Cittadini attivi</em>, Bari, 2006; M.T.P. Caputi Jambrenghi, <em>Volontariato, sussidiarietà, mercato</em>, Bari, 2008; G. Terracciano, <em>L’autonomie et la responsabilité politique des collectivités locales: la répartition des compétences du système hiératique au principe de subsidiarité</em>, in <em>Amministrativamente</em> (novembre 2012).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85 in <em>Giur. cost.</em>, 2013, 1424, con nota di V. Onida, <em>Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente</em>, <em>ivi</em>, 1494 ss.<br />
Nell’occasione la Consulta ha affermato: «<em>La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (…). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe &#8220;tiranno&#8221; nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr. art. 301, comma 4, <em>lett. a)</em> d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> In tal senso cfr. Comunicazione della Commissione (2000) 1 def., cit., § 6.3.1, a mente della quale «<em>Le misure previste devono consentire di raggiungere il livello di protezione adeguato. Le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato, tentando di raggiungere un livello di rischio zero che esiste solo di rado</em>». In giurisprudenza, <em>ex multis</em>, Corte di giustizia UE, 1 aprile 2004, in causa C-286/02, <em>Bellio</em>, spec. § 60; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. Corte cost., sentenza 14 aprile 1995, n. 127 in <em>Riv. giur. ambiente</em>, 1997, 258 con nota di A. Morrone, <em>I poteri di ordinanza contingibili e urgenti: l’integrazione del diritto &#8220;eccezionale&#8221; nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale</em>, <em>ivi</em>, 265 ss. Nell’occasione la Consulta ha affermato che «<em>tra le misure adottate e la qualità e la natura degli eventi deve sussistere un nesso di congruità e proporzione</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Ed è anche in forza della violazione del principio di proporzionalità che il T.a.r. Puglia, in una recente sentenza (sez. I, 24 marzo 2015, n. n. 479, cit.), ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza <em>ex</em> artt. 50 e 54 t.u.e.l. con la quale il Sindaco di un Comune limitrofo a Bari e nel cui territorio in parte ricade la zona industriale del capoluogo, aveva sospeso tutti i nuovi processi e/o impianti industriali e produttivi nel territorio del Comune (e dunque, in ultima istanza, nella zona industriale di Bari) invocando il principio di precauzione. Nel provvedimento, infatti, ritenuta l’assenza di dati attendibili e certi sulla qualità dell’aria nel territorio come rilevati dall’ARPA, si giustificava l’esigenza di provvedere in ossequio al suddetto principio a fronte di una minaccia definita espressamente “solo potenziale” per la salute pubblica.<br />
E così il Sindaco legislatore che partì lancia in resta invocando il principio di precauzione, di precauzione (e proporzionalità), per mano del giudice, perì.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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<p>&#160; SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2014 nel contesto della giuri-sprudenza amministrativa sull’atto implicito. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20735/2014: sulla natura giuridica degli atti di gara e della clausola che subordina l’assunzione del vincitore alla vo-lontà della P.A.</p>
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<p align="LEFT">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><font size="2">S</font><font size="1">OMMARIO</font><font size="2">: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2014 nel contesto della giuri-sprudenza amministrativa sull’atto implicito. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20735/2014: sulla natura giuridica degli atti di gara e della clausola che subordina l’assunzione del vincitore alla vo-lontà della P.A. – 4. </font><i><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="2"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="2">segue</font></font></i><font size="2">: sulla configurabilità dell’atto amministrativo implicito. – 5. L’atto implicito nella elaborazione dottrinale. – 6. Brevi osservazioni conclusive sull’atto amministrativo implicito </font></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento e conformazione dell’azione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/modulabilita-degli-effetti-della-sentenza-di-annullamento-e-conformazione-dellazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/modulabilita-degli-effetti-della-sentenza-di-annullamento-e-conformazione-dellazione-amministrativa/</guid>

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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 1.12.2014) Note</p>
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		<title>Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a></p>
<p>SOMMARIO:1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti; 2.- Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988; 3.- La fuga dal regolamento; 4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria; 5.- Un fenomeno recente: le linee guida; 6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a></p>
<div abp="859" style="text-align: justify;"><strong abp="860"><u abp="861">SOMMARIO:</u></strong><strong abp="862">1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti; 2.- Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988; 3.- La fuga dal regolamento; 4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria; 5</strong><strong abp="863">.- Un fenomeno recente: le linee guida; 6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC; 7.- La legittimazione democratica nella produzione del diritto; 8.- Considerazioni finali: un nuovo equilibrio tra politica e mercato.</strong><br abp="864" /><br />
&nbsp;<br abp="865" /><br />
<strong abp="866">1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti.</strong><br abp="867" /><br />
&nbsp;<br abp="868" /><br />
L’insegnamento tradizionale, rinvenibile in tutti gli studi classici dei costituzionalisti, della classificazione delle fonti del diritto in leggi, regolamenti e consuetudini non è mai apparso, come adesso, antico e, per molti versi, superato da prassi eversive di quell’ordine dogmatico.<br abp="869" /><br />
La predetta catalogazione delle fonti di produzione delle norme giuridiche, concepita con riferimento a un assetto economico-sociale ottocentesco, è entrata in crisi per effetto delle sollecitazioni dell’economia globalizzata, che esige una regolazione più flessibile, veloce e meno formale.<br abp="870" /><br />
Le impellenti e ineludibili pressioni del mondo del mercato e della finanza, in particolare, hanno prodotto una vera e propria destrutturazione dell’assetto delle fonti, per come disegnato nella Costituzione repubblicana, mediante forzature degli (e deviazioni dagli) schemi normativi tipici e conosciuti<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br abp="872" /><br />
Sul piano delle fonti primarie, le esigenze di velocità e immediatezza degli interventi normativi sono state soddisfatte con un uso smodato (abnorme?) della decretazione d’urgenza, ai limiti (se non oltre) dei confini assegnati dalla Costituzione alla valida adozione di decreti legge (con il conseguente, improprio spostamento del baricentro decisionale dal Parlamento al Governo).<br abp="873" /><br />
Ma la crisi più evidente ha colpito la normazione secondaria.<br abp="874" /><br />
I regolamenti governativi sono, infatti, ormai percepiti come strumenti regolativi obsoleti, lenti, inidonei a soddisfare le istanze, dinamiche e mobili,del mondo produttivo. <a name="_GoBack"></a>La regolazione di rango secondario, in particolare,è stata sempre più spesso concepita e decretata al di fuori dello schema procedurale tipico stabilito dall’art.17 della legge n.400 del 1988 (con il fenomeno della c.d. fuga dal regolamento di cui ci occuperemo meglio <em abp="876">infra</em>).<br abp="877" /><br />
Al modello dei regolamenti governativi e ministeriali, infatti, sono stati preferiti schemi regolativi più agili e flessibili, a detrimento delle garanzie procedurali e conoscitive, ma con il pragmatico vantaggio della rapidità dell’intervento.&nbsp;<br abp="878" /><br />
E’ proprio con la disamina della crisi del regolamento che si avvertono, peraltro, i caratteri più macroscopici della frattura, per effetto della spinta del mercato, delle regole classiche della legittimazione costituzionale nella produzione del diritto.<br abp="879" /><br />
Sembra avverarsi l’auspicio, inizialmente formulato da Adam Smith e, poi, ripreso e teorizzato da Coase, circa la preminenza del mercato (in quanto ritenuto naturalmente capace di generare più efficienza) sulla politica, nella misura in cui la regolazione della finanza e delle transazioni economiche viene (sempre più) esternalizzata verso processi decisionali partecipati e negoziati tra gli operatori del mercato e autorità amministrative estranee al circuito della legittimazione democratica.&nbsp;<br abp="880" /><br />
Si tratta, in altri termini, di un processo di progressiva erosione della sfera della regolazione autoritativa, formale e costituzionale, in favore di strumenti di normazione flessibile, atipica e concertata, che si pongono ai margini del perimetro di operatività del principio di legalità e che rischiano, in definitiva, di minare (paradossalmente) proprio le garanzie dello Stato liberale.&nbsp;&nbsp;<br abp="881" /><br />
L’ultimo e più clamoroso esempio di questo “attentato” al sistema tradizionale delle fonti secondarie è costituito dalla recentissima innovazione delle linee guida dell’ANAC, per come previste dal d.lgs. n. 18 aprile 2016, n.50 (d’ora innanzi Codice degli appalti, anche se la parola Codice non compare più nel titolo del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che costituisce una preziosa e imperdibile occasione di riflessione sull’attualità e sull’utilità del sistema formale della produzione del diritto risultante dalla normativa costituzionale e ordinaria vigente.<br abp="882" /><br />
Il presente studio resteràcircoscritto, in ogni caso, alla disamina delle difficoltà di tenuta della normazione secondaria, che appare come la tipologia di fonte maggiormente in crisi (e anche tenuto conto dell’ampiezza della letteratura relativa all’abuso del decreto legge, che ci esime da ogni ulteriore indagine al riguardo).<br abp="883" /><br />
&nbsp;<br abp="884" /><br />
<strong abp="885">2.-Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988.</strong><br abp="886" /><br />
&nbsp;<br abp="887" /><br />
Com’è noto, l’esercizio del potere regolamentare è disciplinato, quanto ai presupposti e alla procedura, dagli artt.117, sesto comma, della Costituzione, e 17 della legge n.400 del 1988, che regolano, appunto, sia il titolo di competenza sia le modalità formali di adozione dei regolamenti.<br abp="888" /><br />
Se la disposizione costituzionale ha stabilito, in coerenza con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, operato dalla riforma costituzionale del 2001, che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie affidate alla sua competenza esclusiva, mentre compete alle Regioni in tutte le altre materie e agli enti locali limitatamente alla disciplina dell’organizzazione e dell’esercizio delle funzioni loro attribuite, quella ordinaria si è preoccupata, invece, di prevedere e disciplinare le diverse tipologie di regolamenti, quanto a contenuti e presupposti, e a regolarne la procedura di approvazione.<br abp="889" /><br />
Il combinato disposto delle due previsioni potrebbe essere letto come prescrittivo di un sistema rigido e chiuso anche delle fonti sub-legislative.<br abp="890" /><br />
Mentre, infatti, le fonti di rango primario sono pacificamente considerate un <em abp="891">numerus clausus</em>, essendo tutte tassativamente previste in Costituzione, le fonti di rango secondario sono state da sempre ascritte a un assetto ordinamentale caratterizzato da atipicità e mobilità.<br abp="892" /><br />
Secondo la lettura più accreditata delle fonti sulla produzione dei regolamenti, lo schema tipico disegnato dall’artl.17 l.cit. non può, tuttavia, essere considerato come unico e indefettibile, atteso che il rispetto del principi di legalità esige solo che una legge autorizzi un atto secondario a dettare una disciplina regolamentare, ancorché con forme e modalità diverse da quelle sancite dalla predetta disposizione.<br abp="893" /><br />
In questo senso, la legge n.400 del 1988 (essendo rimasta priva di “copertura costituzionale”) è stata definita “fragile” e instabile”<a abp="894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, per quanto qui rileva, proprio in ragione della sua inattitudine a vincolare il legislatore successivo a utilizzare il solo modello regolamentare ivi previsto<a abp="895" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br abp="896" /><br />
Il rango di legge ordinaria della legge in questione impedisce di riconoscergli qualsiasi capacità di resistenza a disposizioni derogatorie successive di pari rango, nonostante alcuni autorevoli tentativi di assegnargli una forza superiore<a abp="897" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.&nbsp;<br abp="898" /><br />
Nondimeno, la sistemazione delle fonti sub-legislative operata dalla legge n.400 del 1988 e dalla legge costituzionale n.3 del 2001 può essere decifrata anche secondo un diverso percorso ermeneutico.<br abp="899" /><br />
Può, infatti, sostenersi<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>che l’assetto ordinamentale costituito dalle innovazioni appena ricordate abbia irrigidito il sistema delle fonti normative secondarie, fino a configurare il regolamento, per come disciplinato dalla legge n.400 del 1988, come l’unico atto sub-legislativo consentito.<br abp="901" /><br />
Secondo questa ricostruzione, quindi, il regolamento (governativo o ministeriale) è divenuto il tipico e il solo atto idoneo a introdurre nell’ordinamento norme giuridiche di rango secondario.<br abp="902" /><br />
Là dove l’art.117, sesto comma, della Costituzione ha regolato la competenza all’esercizio della potestà regolamentare non si è limitato a distribuire, tra i diversi livelli di governo, il titolo di competenza all’emanazione di regolamenti, ma ha configurato questi ultimi, costituzionalizzandone la sfera di attribuzione della pertinente responsabilità<a abp="903" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, quale l’unica fonte di normazione secondaria ammessa.<br abp="904" /><br />
Così come l’art.17 l.cit., nel disciplinare in maniera esauriente e compiuta tutti gli aspetti (formali e sostanziali) dell’esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo, quale fonte generale sulla produzione di atti normativi, implicitamente, ancorché chiaramente, ha escluso la praticabilità di schemi procedurali diversi da quelli ivi descritti.<br abp="905" /><br />
La più immediata implicazione di questa tesi è costituita dalla illegittimità costituzionale di quelle disposizioni legislative che autorizzano l’emanazione di atti normativi secondari al di fuori dello schema formale previsto, appunto, dall’art.17, l.cit. (omettendo, ad esempio, le garanzie procedimentali o, peggio, affidandone l’adozione ad autorità diverse dal Governo).<br abp="906" /><br />
Una disposizione legislativa siffatta infrangerebbe l’art.117, sesto comma, della Cost., per come declinato dall’art.17 l.cit. (ancorchè antecedente), qualora venisse letto come prescrittivo del regolamento governativo quale unica tipologia formale di atto normativo sub-legislativo.<br abp="907" /><br />
Si tratta, com’è evidente, di due letture entrambe plausibili e che descrivono due fenomeni (la tipicità e l’atipicità degli atti normativi secondari) che, come si vedrà di seguito, obbediscono a due differenti interpretazioni, non solo dell’assetto dogmatico delle fonti del diritto, ma delle stesse esigenze regolative, in relazione alle istanze del mercato e alla garanzia delle libertà dei cittadini.<br abp="908" /><br />
&nbsp;<br abp="909" /><br />
<strong abp="910">3.- La fuga dal regolamento. </strong><br abp="911" /><br />
&nbsp;<br abp="912" /><br />
La legge n.400 del 1988 ha dimostrato, tuttavia, da subito la sua “fragilità” determinando (o, comunque, in qualche misura, tollerando) quel fenomeno ormai noto come “fuga da regolamento”<a abp="913" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> e che consiste nelle più diverse deviazioni dal modello procedimentale tipico dei regolamenti governativi e ministeriali, per come disciplinati dall’art.17.<br abp="914" /><br />
L’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione ha, successivamente, incoraggiato le deroghe al regime formale dei regolamenti governativi, nella misura in cui ha circoscritto il perimetro di operatività della potestà regolamentare dello Stato alle sole materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva.<br abp="915" /><br />
Come si vede, quindi, il fenomeno in esame, la cui più vistosa manifestazione è rintracciabile nelle previsioni legislative che rinviano la disciplina attuativa a decreti ministeriali espressamente qualificati, peraltro con formula ambigua<a abp="916" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, come “di natura non regolamentare”, obbedisce a un duplice intento fraudolento<a abp="917" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>: l’elusione delle garanzie procedimentali sancite dall’art.17 l.cit. (parere del Consiglio di Stato, registrazione della Corte dei conti e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche il parere delle Commissioni parlamentari e delle Conferenze, là dove previsto) e la sottrazione al controllo del rispetto delle competenze normative delle Regioni.&nbsp;&nbsp;<br abp="918" /><br />
La discrasia tra la forma (di atti amministrativi generali) e la sostanza (di atti normativi) che caratterizza tale tipologia di provvedimenti, nondimeno, ha suscitato (se non imposto) una reazione del mondo accademico, che l’ha stigmatizzata, e dell’ordinamento che, per via perlopiù giurisprudenziale, ha tentato di ricondurre alla legalità le fattispecie di deviazione di tali atti dal modello tipico dei regolamenti (come meglio spiegato di seguito).&nbsp;<br abp="919" /><br />
&nbsp;<br abp="920" /><br />
<strong abp="921">4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria.</strong><br abp="922" /><br />
&nbsp;<br abp="923" /><br />
Il fenomeno della fuga dal regolamento ha indotto una revisione dei criteri di classificazione degli atti normativi e, soprattutto, dei parametri alla stregua dei quali questi vanno distinti dagli atti amministrativi generali.<br abp="924" /><br />
Sono stati, infatti, da tempo abbandonati, com’è noto, i canoni formalistici<a abp="925" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, sulla base dei quali dev’essere qualificato come regolamento il solo atto che è stato adottato nel rispetto delle regole estrinseche di esercizio della relativa potestà normativa, in favore di una lettura sostanzialistica dell’enunciato provvedimentale, che ne valorizzi i contenuti precettivi e dispositivi<a abp="926" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br abp="927" /><br />
Declinando fino alle sue più logiche e stringenti conseguenze il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma<a abp="928" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> (che non vi è alcuna ragione che ne impedisca l’applicazione alla fattispecie considerata), si è, in particolare, ritenuto, per un verso, che l’autoqualificazione della natura dell’atto, e, cioè, il suo <em abp="929">nomen iuris,</em> resti del tutto ininfluente ai fini della sua qualificazione come provvedimento normativo o amministrativo generale (con la conseguenza che la dizione nella legge di “decreto di natura non regolamentare” non vale in alcun modo a escludere, invece, il suo carattere normativo) e, per un altro, che la natura dell’atto dev’essere identificata alla stregua del riscontro degli indici che, notoriamente, connotano gli atti normativi.<br abp="930" /><br />
Vezio Crisafulli<a abp="931" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> scriveva che “un conto è provvedere e un conto è disporre” e intendeva, con la sintesi linguistica propria dei grandi studiosi, che l’atto normativo si distingue da quello amministrativo generale proprio per la sua attitudine a regolare fattispecie generali e astratte, e non situazioni concrete, eccezionali o limitate.<br abp="932" /><br />
Senza dilungarci sulla ricognizione della nota elaborazione, dottrinale<a abp="933" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> e giurisprudenziale<a abp="934" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, dei criteri distintivi dei regolamenti dagli atti amministrativi generali, basti ricordare che, secondo canoni ormai recepiti e consolidati<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, l’atto normativo è caratterizzato dalla generalità (l’attitudine ad applicare il precetto a un numero indeterminato di soggetti), dall’astrattezza (l’attitudine ad applicare il precetto a un numero indeterminato di situazioni), dalla innovatività (l’idoneità ad introdurre una norma giuridica nuova, e non a precisare le modalità di attuazione di un precetto esistente), dall’attitudine a integrare la fattispecie astratta e dalla non eccezionalità e temporaneità dei suoi effetti (in negativo, la non riferibilità del dispositivo a una situazione transitoria, particolare o speciale).<br abp="936" /><br />
E’ stato chiarito<a abp="937" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, peraltro, che non è sufficiente a escludere il carattere normativo di un atto la sua applicazione a un settore limitato di mercato, quando, all’interno di quel segmento di efficacia, il precetto si applichi, in via generale, a tutti i soggetti che vi operano.<br abp="938" /><br />
Al contrario, l’atto amministrativo generale si caratterizza per essere indirizzato a un numero limitato e identificabile di destinatari, per produrre effetti in ordine a una situazione concreta e particolare e per esaurire la sua portata dispositiva alla regolazione di uno o più rapporti determinati o determinabili.&nbsp;&nbsp;<br abp="939" /><br />
E’ vero che l’attendibilità e l’affidabilità di tali parametri sono state criticate<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, non conducendo in maniera univoca a risultati ermeneutici univoci e sicuri, ma è anche vero che le certezze dei canoni formalistici (è un regolamento solo quello che si chiama così) comportano esiti ancora più paradossali e inaccettabili, sintetizzabili nel trattamento come un atto amministrativo (e, quindi, con l’elusione delle garanzie procedimentali e del vincolo del rispetto delle competenze normative regionali) di un provvedimento, invece, sostanzialmente normativo, solo perché nella legge è stato definito (in maniera fraudolenta) come tale.<br abp="941" /><br />
Meglio, allora, correre il rischio di applicare canoni valutativi non del tutto uniformi, che avallare la prassi, per molti versi incostituzionale (come si dirà meglio infra), di rimettere all’arbitrio del legislatore la scelta della forma (e, quindi, secondo la tesi formalistica rifiutata, anche il regime sostanziale) dell’atto.<br abp="942" /><br />
&nbsp;<br abp="943" /><br />
<strong abp="944">5</strong><strong abp="945">.- Un fenomeno recente: le linee guida.</strong><br abp="946" /><br />
&nbsp;<br abp="947" /><br />
Il dibattito, risalente e ormai stanco, sul fenomeno della fuga dal regolamento è destinato ad essere ripreso e vivacizzato da un evento inedito e dirompente come la previsione nel Codice degli appalti di linee guida vincolanti, destinate, come tali, all’attuazione e all’integrazione della disciplina primaria.<br abp="948" /><br />
Si tratta di una novità assoluta (perlomeno nei termini in cui è stata concepita e prevista) per l’ordinamento giuridico italiano, che merita di essere esaminata e scrutinata in tutte le sue implicazioni dogmatiche e operative e che rivela, fin da un primo approccio interpretativo, difficoltà ricostruttive del tutto peculiari e inesplorate.<br abp="949" /><br />
Se, infatti, già la classificazione dei decreti ministeriali “privi di natura normativa” ha manifestato problemi di inquadramento e di catalogazione nel sistema delle fonti, la qualificazione giuridica di un atto del tutto atipico, fin nel nome, e sconosciuto al tradizionale assetto dei modelli di produzione del diritto (come le linee guida emanate da un’autorità diversa dal Governo) si appalesa del tutto incerta e critica.<br abp="950" /><br />
Prima di esaminare il problema della classificazione delle linee guida, occorre, nondimeno, comprendere genesi, caratteri e finalità del fenomeno.<br abp="951" /><br />
Si è già detto, in apertura, che la crisi del regolamento è stata generata in larga misura dalle istanze del mondo dell’economia reale e, in generale, del mercato di una regolazione flessibile e veloce (in questo senso appare più appropriato parlare di <em abp="952">fast law</em>, anzichè di <em abp="953">soft law</em>) e, soprattutto, non più imbrigliata nei lacci antiquati delle procedure formali di approvazione dei regolamenti (giudicate non più compatibili con le esigenze di un governo agile ed efficiente delle regole destinate a favorire lo sviluppo economico del Paese).<br abp="954" /><br />
Vasegnalata, tuttavia, l’inappropriatezza del richiamo alla nozione, invero molto incerta, di <em abp="955">soft law</em> (pure da qualcuno evocata).<br abp="956" /><br />
Mentre il fenomeno della <em abp="957">soft law</em> (generato nel diritto internazionale per risolvere questioni, transazioni, rapporti non soggetti ad alcuna normazione cogente) postula logicamente (come segnalato, peraltro, dall’uso dell’aggettivo <em abp="958">“soft”</em>) l’assenza di vincolatività (viceversa prodotta solo dalla <em abp="959">hard law</em>) della regola di cui si tratta (proprio perché ascrivibile al novero delle <em abp="960">tertiary rules</em>),il cui rispetto viene sostanzialmente rimesso dall’adesione volontaria (anche per effetto della <em abp="961">moral suasion o dissuasion </em>operata, ad esempio, dalle autorità indipendenti<a abp="962" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>) dei soggetti coinvolti nella sua sfera di operatività, le linee guida, al contrario, sono state pensate e previste (perlomeno in larga misura) come idonee a costituire diritti e obblighi in capo ai destinatari, tanto da sostituire, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, le disposizioni (sicuramente) regolamentari contestualmente abrogate.<br abp="963" /><br />
Così chiarito che la <em abp="964">soft regulation</em> attiene ad ambiti diversi da quelli riservati alle linee guida vincolanti, si osserva che, se è vero che gli operatori economici e (probabilmente) anche le amministrazioni pubbliche pretendono una regolazione più snella e veloce (rispetto ai tempi e alle modalità di approvazione dei regolamenti), è anche vero che tali esigenze, per quanto meritevoli di considerazione e di soddisfazione, non possono prevalere sugli interessi (perlomeno equivalenti, se non superiori) a una regolazione seria, strutturata, controllata, ma, soprattutto, affidata ad autorità che se ne assumano (potendolo fare) la responsabilità politica.<br abp="965" /><br />
Si tratta, in altri termini, di identificare il più efficace (ma non facile) equilibrio tra le istanze del mercato a una regolazione flessibile, adattabile e agile e le esigenze sottese alla riserva della produzione delle norme giuridiche ad autorità democraticamente legittimate all’introduzione di regole che incidono direttamente sulla sfera di libertà dei cittadini.<br abp="966" /><br />
&nbsp;<br abp="967" /><br />
<strong abp="968">6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC.</strong><br abp="969" /><br />
&nbsp;<br abp="970" /><br />
Nel Codice degli appalti è stato assegnato all’ANAC, per mezzo dello strumento delle linee guida, proprio perchè più agile del regolamento, un compito strategico ed essenziale nella definizione delle disciplina normativa secondaria.<br abp="971" /><br />
E’ stata, infatti, riservata alle linee guida la disciplina di aspetti determinanti del regime normativo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, sicchè si impone una loro qualificazione giuridica alla quale consegua l’identificazione del modello di fonte al quale devono essere ascritte.<br abp="972" /><br />
Tale già complessa operazione ermeneutica si rivela, tuttavia, complicata dalla diversità delle tipologie di linee guida contemplate dal Codice degli appalti, sia quanto ai contenuti, sia quanto all’autorità emanante, sia, ancora, quanto alla procedura formale prescritta per la loro adozione.<br abp="973" /><br />
Pur nella estrema (e, forse, eccessiva) eterogeneità dei diversi modelli di linee guida, il Consiglio di Stato<a abp="974" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> ne ha classificate tre tipologie: a) quelle approvate con decreto ministeriale, b) quelle vincolanti adottate dall’ANAC e c) quelle non vincolanti (sempre adottate dall’ANAC).<br abp="975" /><br />
Ora, mentre risulta agevole la qualificazione delle linee guida di cui ai modelli a), quali regolamenti ministeriali di cui all’art.17, comma 3, l.cit.,con tutte le implicazioni in termini di rispetto delle garanzie procedimentali ivi previste (e nonostante la differente regolazione procedurale contenuta nel decreto legislativo, che si appalesa come un caso evidente di fuga dal regolamento), in ragione della loro pacifica natura normativa, e c), da valersi quali atti amministrativi generali al pari di circolari contenenti istruzioni operative sull’applicazione della normativa di riferimento, più problematica appare la catalogazione delle linee guida ascrivibili allo schema b), ovvero le linee guida vincolanti adottate dall’ANAC, ma non approvate con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti.<br abp="976" /><br />
Una prima difficoltà dev’essere identificata nell’antinomia ontologica tra la stessa nozione di linee guida e il carattere vincolante assegnato a quelle in esame.<br abp="977" /><br />
Secondo la concezione tradizionale, infatti, le linee guida costituiscono un’espressione propria del potere di direttiva<a abp="978" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> (come si desume anche dalla valenza semantica dell’espressione usata per il loro nome), che si declina, a sua volta, per mezzo di raccomandazioni, istruzioni operative e, quindi, in definitiva, mediante l’indicazione delle modalità attuative del precetto normativo, ma mai per mezzo di regole cogenti e vincolanti (che, semmai, costituiscono il presupposto logico dei chiarimenti affidati alle linee guida).<br abp="979" /><br />
La segnalata discrasia tra il nome e la sostanza delle linee guida in esame ha, da subito, rivelato la singolare complessità della loro classificazione dogmatica e ha legittimato due distinte ipotesi ricostruttive.<br abp="980" /><br />
Premesso, infatti, che la natura vincolante, oltre alla portata certamente generale, astratta e innovativa, del tipo di atto in questione (si pensi, ad esempio, alle linee guida previste dagli artt.83 e 84 del Codice) impone di escludere la loro natura di atto amministrativo generale, anche in considerazione della loro preordinazione a sostituire il regime normativo contenuto nel regolamento di attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, nel formulare il parere sullo schema di decreto legislativo, ha dovuto esaminare due diverse (e incompatibili) tesi: la qualificazione delle linee guida vincolanti come atti normativi atipici; la loro classificazione come atti di regolazione del tipo di quelli adottati dalle autorità amministrative indipendenti.<br abp="981" /><br />
La preferenza accordata al secondo schema provvedimentale, ancorché ben argomentata e circondata da opportune garanzie procedurali (la consultazione degli operatori, l’AIR, la VIR, la raccolta in testi unici, l’adozione di forme di adeguata pubblicità), resta, però, problematica e si presta a plausibili rilievi critici (a conferma della estrema difficoltà di una convincente collocazione degli atti in questione nella gerarchia delle fonti).<br abp="982" /><br />
E’ vero, infatti, che la compatibilità con il sistema delle fonti della potestà regolamentare delle autorità indipendenti è stata riconosciuta da tempo<a abp="983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, benché sprovvista, in generale, di copertura costituzionale, ma è anche vero che la titolarità e il valido esercizio del potere di regolazione sono stati presidiati da rilevanti cautele e condizioni, che, sole, consentono di affermare la loro compatibilità con il principio di legalità.<br abp="984" /><br />
Tra queste meritano di essere ricordate la base costituzionale del potere in questione (identificata, ad esempio, nell’art.47 Cost. per la disciplina dell’attività bancaria e, in generale, finanziaria), la copertura europea (individuata, in via insufficientemente astratta, nei principi del Trattato di libera circolazione e di concorrenza), il carattere settoriale e tecnico della regolazione<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> e i criteri di fondo per l’esercizio della potestà regolatoria<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.&nbsp;<br abp="987" /><br />
Orbene, le predette condizioni di legalità appaiono difficilmente rintracciabili nelle linee guida in esame (se non in esito a un percorso ermeneutico incerto e tortuoso).<br abp="988" /><br />
Mentre, infatti, gli atti di regolazione rispondono all’esigenza di affidare a un’autorità indipendente dal Governo l’introduzione di regole perlopiù tecniche (tariffe, prezzi di accesso alla rete dell’<em abp="989">incumbent</em>, ripartizione di risorse scarse, determinazione tecnica dei contenuti delle transazioni commerciali) in segmenti di mercato circoscritti nei quali l’Esecutivo, per mezzo delle società partecipate, conserva un interesse (diretto o indiretto) che ne sconsiglia qualsivoglia intervento normativo, le linee guida dell’ANAC, al contrario, non presentano i caratteri della tecnicalità e della settorialità, né intervengono in un mercato che esige una regolazione autonoma dal Governo.<br abp="990" /><br />
Le linee guida che dovranno definire, per gli appalti di lavori, il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle gare, le regole dell’avvalimento e il regime delle SOA (artt.83 e 84 del Codice) rivestono, per un verso, quei caratteri di generalità e astrattezza che caratterizzano la produzione normativa regolamentare propriamente intesa, ma non presentano, per un altro, alcun profilo tecnico che ne impone l’affidamento a un’autorità di regolazione diversa dal Governo e si riferiscono, per un altro ancora, a un mercato tutt’altro che settoriale, nella misura in cui si applicano a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori.<br abp="991" /><br />
Non solo, ma nel mercato dei lavori pubblici non sono neanche ravvisabili quelle esigenze di regolazione indipendente dall’Esecutivo (che non controlla, direttamente o indirettamente, alcuna impresa, monopolista o ex monopolista, che rivesta una posizione dominante) che sconsigli l’introduzione della pertinente disciplina normativa mediante regolamenti governativi.<br abp="992" /><br />
Da ultimo, non risultano rinvenibili, né nella Costituzione né nel diritto europeo, le basi (afferenti a un rango sovraordinato alla legge ordinaria) del potere regolativo affidato dalla legge all’ANAC, così come, nelle disposizioni legislative che lo prevedono e lo autorizzano, non appaiono rintracciabili i criteri e i principi alla stregua dei quali dev’essere declinata la regolazione in questione<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, nella quale sono ravvisabili gli estremi di una vera e propria delega in bianco (con un ulteriore profilo di inosservanza del principio di legalità, che, si ripete, esige che il potere regolatorio affidato dalla legge a una fonte subordinata resti condizionato dal rispetto di parametri predefiniti dalla fonte legislativa).&nbsp;<br abp="994" /><br />
La catalogazione delle linee guida in esame nel novero degli atti di regolazione delle autorità indipendenti si rivela, in definitiva, una forzatura ermeneutica dettata dalla duplice (e, comunque, apprezzabile) esigenza di conservare gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative e di evitare l’espresso riconoscimento dell’anomalia dell’introduzione di una nuova e atipica fonte del diritto, con tutte le difficoltà ricostruttive e sistematiche che ne conseguirebbero.<br abp="995" /><br />
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, dimostrato di avvertire la difficoltà del corretto inquadramento giuridico delle linee guida vincolanti dell’ANAC, là dove ha chiaramente suggerito al Governo (che, tuttavia, non ha recepito tale opportuna suggestione) di riesaminare il riparto della disciplina attuativa tra i modelli dei decreti ministeriali e delle linee guida (consigliando, ad esempio, di ricondurre al primo schema le linee guida previste dagli artt.83 e 84).<br abp="996" /><br />
Resta, peraltro, estremamente complesso indagare le conseguenze, sul piano sistematico, ma anche su quello applicativo, della diversa (e più sicura) classificazione delle linee guida vincolanti come atti sostanzialmente normativi.<br abp="997" /><br />
Il più immediato corollario di tale ultima ipotesi ricostruttiva è quello della incompatibilità del tipo di atto in questione con il sistema delle fonti secondarie, per come definito dal combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 17, legge n. 400 del 1988, con l’ulteriore conseguenza che una siffatta tipologia di provvedimento non dovrebbe trovare valido ingresso nell’ordinamento.<br abp="998" /><br />
Ovviamente, una volta autorizzata da una fonte di rango primario l’adozione di un atto avente le predette caratteristiche, occorre scrutinare la compatibilità costituzionale della disposizione legislativa che l’ha prevista e consentita (e rispetto alla quale le linee guida restano del tutto coerenti, con formale ossequio al principio di legalità).<br abp="999" /><br />
Ora, accedendo alla tesi, sopra illustrata, della tipicità e della tassatività anche delle fonti secondarie, le disposizioni che autorizzano l’emanazione di atti di normazione sub-legislativa al di fuori dello schema del regolamento, oltretutto affidandone la responsabilità ad autorità diverse dal Governo, potrebbero giudicarsi incostituzionali, per violazione dell’art.117, sesto comma, della Costituzione, sia perché violative del precetto che configura l’attività di normazione sub-primaria come consentita nella sola forma tipica del regolamento sia perché, in ipotesi, violative del riparto di competenze tra Stato e Regioni, se si dovesse riscontrare in esse un <em abp="1000">vulnus</em> alle competenze regolamentari di queste ultime (e, quindi, se l’atto di normazione secondaria afferisce a una materia estranea a quelle di competenza esclusiva dello Stato).<br abp="1001" /><br />
Così come le medesime disposizioni legislative potrebbero, in ipotesi, ritenersi incostituzionali per violazione dell’art. 76 Cost., se contenute in un decreto legislativo, ma senza che la legge delega avesse autorizzato il Governo ad affidare la normazione secondaria a un atto atipico, o dell’art.100 Cost., per la lesione delle prerogative consultive del Consiglio di Stato, per come declinate dall’art.17 l.cit.<br abp="1002" /><br />
Secondo un’altra suggestiva tesi, le predette disposizioni incorrerebbero, inoltre, nel vizio di eccesso di potere legislativo, nella misura in cui autorizzano, irragionevolmente o, addirittura, fraudolentemente, una deviazione macroscopica dagli schemi normativi tipici<a abp="1003" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br abp="1004" /><br />
Come si vede, la forzatura di affidare a un atto atipico, adottato da un’autorità diversa dal Governo, l’introduzione nell’ordinamento di norme sub-legislative difficilmente catalogabili come atti di regolazione equiparabili alle deliberazioni tecniche delle autorità amministrative indipendenti comporta uno sconvolgimento dell’assetto costituzionale e ordinamentale delle fonti di produzione del diritto e impedisce, di fatto, un coerente e razionale inquadramento di esse nel sistema conosciuto (se non a costo di ricostruzioni scarsamente attendibili).&nbsp;<br abp="1005" /><br />
Ma, al di là delle difficoltà sistematiche appena segnalate, l’appalto (si perdoni il gioco linguistico) dell’attività normativa spettante al Governo a un’autorità diversa da esso e priva di responsabilità politica implica le non trascurabili criticità di seguito segnalate.<br abp="1006" /><br />
&nbsp;<br abp="1007" /><br />
<strong abp="1008">7.- La legittimazione democratica nella produzione del diritto.</strong><br abp="1009" /><br />
&nbsp;<br abp="1010" /><br />
In uno scritto risalente al 1967 (quando, cioè, mancava una disciplina normativa, di qualsiasi rango, dei regolamenti governativi) Enzo Cheli<a abp="1011" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>identificava la legittimazione del potere regolamentare del Governo nella natura costituzionale di quest’ultimo (oltre che nel vincolo che lo lega alla maggioranza parlamentare) e, in particolare, nella funzione di indirizzo politico assegnata dall’art.95 Cost. &nbsp;al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, allo stesso tempo, individuava nella tipicità del regime giuridico degli atti normativi secondari la garanzia delle libertà dei cittadini.<br abp="1012" /><br />
Tale insegnamento, ancorchè fondato sulla diversa esigenza di discernere i confini della funzione normativa da quella amministrativa (nelle responsabilità affidate all’Esecutivo), si rivela quanto mai attuale e, forse, risolutivo dell’aporia appena segnalata.<br abp="1013" /><br />
L’introduzione nell’ordinamento di norme giuridiche, destinate, come tali, a regolare i rapporti tra i cittadini e tra essi e le pubbliche amministrazioni, non può, infatti, che restare riservata ad autorità democraticamente legittimate a limitare le posizioni soggettive dei consociati.<br abp="1014" /><br />
La conformazione precettiva di diritti e libertà o l’introduzione di obblighi o doveri, ne chè si risolve l’attività normativa (di qualsivoglia rango), può infatti, essere prodotta solo da decisioni politiche e, cioè, da autorità alle quali la Costituzione riconosce la rappresentatività della collettività (per mezzo della delega di sovranità tramite i meccanismi elettorali), e, quindi, solo al Parlamento o al Governo (che ritrae la sua legittimazione democratica dalla fiducia accordata dal Parlamento).<br abp="1015" /><br />
Ragionando <em abp="1016">a contrario, </em>poi, dev’essere esclusa la titolarità della legittimazione a produrre norme di diritto in capo ad autorità del tutto sprovviste di quella legittimazione democratica che (sola) fonda il potere di limitare la sfera giuridica dei cittadini (con la singolare eccezione delle autorità amministrative indipendenti, nella misura in cui sono istituzionalmente incaricate di dettare regole solo tecniche e settoriali).<br abp="1017" /><br />
Occorre, allora, verificare, alla stregua del paradigma valutativo appena indicato, se le linee guida affidate all’ANAC (da valersi, ai fini che qui rilevano, come autorità priva di legittimazione democratica) obbediscono o meno alla regola della necessaria responsabilità politica nell’adozione di decisioni normative.<br abp="1018" /><br />
E’ sufficiente, al riguardo, rammentare che gli artt.83 e 84 del Codice affidano alle linee guida dell’ANAC il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle procedure e il regime delle SOA, per dimostrare che il predetto atto (nonostante lo stravagante <em abp="1019">nomen</em>, che, a riflettere bene, rivela anche stranezze e disarmonie lessicali) riveste una portata normativa particolarmente pregnante, nella misura in cui finisce per limitare o, comunque, condizionare l’accesso al mercato degli appalti pubblici e, in ultima analisi, lo stesso esercizio della libertà d’impresa.<br abp="1020" /><br />
Orbene, un atto preordinato a produrre effetti di conformazione dell’attività economica dei soggetti privati non può che restare affidato alla responsabilità politica di un’autorità legittimata democraticamente a intervenire sul contenuto dei diritti e degli obblighi dei cittadini (come il Parlamento o, al massimo, il Governo).<br abp="1021" /><br />
Coerentemente deve ritenersi quantomeno problematica la compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti e della rappresentatività istituzionale l’affidamento (ancorché per legge) a un’autorità priva di legittimazione democratica del compito di limitare la sfera di libertà dei consociati per mezzo dell’adozione di un atto atipico e asistematico.<br abp="1022" /><br />
E non vale a risolvere il problema la previsione del parere delle commissioni parlamentari (introdotto con l’approvazione definitiva del decreto legislativo), sia perché tale adempimento istruttorio aggrava i profili di incoerenza con il sistema (le commissioni parlamentari, infatti, concorrono alla produzione normativa del Governo, rendendo i loro pareri a esso e non ad autorità diverse, prive di qualsiasi rilievo costituzionale) sia perché, in ogni caso, la competenza all’adozione dell’atto resta attribuita ad un’autorità priva di qualsivoglia responsabilità politica.<br abp="1023" /><br />
&nbsp;<br abp="1024" /><br />
<strong abp="1025">8.- Considerazioni finali: un nuovo equilibrio tra politica e mercato.</strong><br abp="1026" /><br />
&nbsp;<br abp="1027" /><br />
Le esigenze (del mercato e della finanza) di una regolazione più libera, informale e mobile non possono, per quanto pregnanti e urgenti, frustrare i valori costituzionali a una normazione politicamente responsabile e organizzata secondo modelli tipici e tassativi.<br abp="1028" /><br />
Se, infatti, gli interessi privati degli operatori, così come quelli generali alla crescita economica del Paese, appaiono più efficacemente realizzabili con strumenti di regolazione flessibile e dinamica, è anche vero che i diritti di libertà dei cittadini esigono una normazione responsabile, controllata e garantita da controlli di legittimità.<br abp="1029" /><br />
Come opportunamente (ma inutilmente) raccomandato dal Consiglio di Stato, andrebbe, allora, ripensato lo strumento (di per sé molto efficace e utile) delle linee guida, circoscrivendone l’operatività ai soli ambiti che esulano dal precetto normativo.<br abp="1030" /><br />
Si dovrebbe, perciò, <em abp="1031">de iure condendo</em>, utilizzare gli strumenti di regolazione flessibile solo per istruzioni e raccomandazioni che non incidono direttamente sui diritti e sugli obblighi dei consociati e che attengono, invece, alle migliori pratiche di attuazione della normativa di riferimento e alla più efficace realizzazione dei suoi obiettivi.<br abp="1032" /><br />
Le linee guida, in altri termini, dovrebbero fungere da accompagnamento e da supporto (alle pubbliche amministrazioni) ai fini della più utile attuazione della normativa (primaria e secondaria di riferimento) e, in definitiva, a ottenere l’impatto più coerente con le ragioni e con gli scopi che hanno giustificato l’intervento regolativo.<br abp="1033" /><br />
Se ricondotte entro questi limiti, le linee guida, per un verso, risulteranno uno strumento di estrema efficacia (in ragione del loro carattere informale e duttile) e, per un altro, eviteranno di complicare (anziché semplificare) l’attuazione delle leggi, nella misura in cui possono generare un contenzioso dagli esiti incerti (sulla loro stessa compatibilità costituzionale), introdurre fattori di incertezza in ordine alla loro effettiva cogenza(restando, comunque, ambiguo il loro carattere prescrittivo) e complicare la stessa conoscibilità delle regole<a abp="1034" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br abp="1035" /><br />
Coerentemente, dev’essere arginato il fenomeno della atipicità delle fonti secondarie, con conseguente riconduzione dell’attività di normazione sub-legislativa entro gli schemi regolamentari tipici.<br abp="1036" /><br />
Diversamente, si corre il rischio di affidare ad autorità prive di qualsivoglia responsabilità politica la determinazione <em abp="1037">erga omnes </em>del contenuto dei diritti e degli obblighi dei consociati, con irrimediabile <em abp="1038">vulnus</em> dei principi di rappresentanza democratica che fondano la cessione di sovranità dal popolo alle assemblee legislative e, per esse, all’Esecutivo.<br abp="1039" /><br />
Non solo, ma si rischia un pericolo più grave.<br abp="1040" /><br />
Si è detto che il mercato globalizzato spinge per una regolazione negoziata e concordata delle regole di funzionamento dei contratti, degli scambi e, in generale, delle operazioni economiche, sul presupposto che una decisione tecnica, e non politica, condivisa tra gli operatori e autorità separate dal Governo sia più utile, efficiente e funzionale agli interessi economici che muovono il settore di riferimento.<br abp="1041" /><br />
Sennonchè, un tale modello di <em abp="1042">governance</em> rischia di far prevalere gli interessi economici più forti e meglio organizzati, in danno di quelli più deboli e meno influenti, che, al contrario, resterebbero più garantiti, secondo la logica dello Stato liberale di diritto, da una regolazione politicamente e costituzionalmente responsabile.&nbsp;<br abp="1043" /><br />
Nella deregolazione globalizzata, in definitiva, finiscono per prevalere le posizioni più strutturate e per soccombere quelle più fragili, nell’assenza di quella mediazione di interessi che è propria della politica e che la tecnica (per definizione) ignora (e deve continuare a ignorare).<br abp="1044" /><br />
In una sciagurata eterogenesi dei fini, le strutture tecnocratiche, più che accrescere le opportunità di sviluppo e di concorrenza per tutti gli operatori, rischiano proprio di ridurre gli spazi di competitività per quelli meno capaci di influire su una regolazione sottratta alla politica.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="1045" /><br />
Occorre, in altri termini, scongiurare il pericolo che la tecnocrazia si sostituisca alla democrazia e la competenza alla politica nella regolazione generale e astratta dei rapporti giuridici.<br abp="1046" /><br />
Bisogna, in definitiva, evitare, come avverte efficacemente Roberto Bin<a abp="1047" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, di trasformare i cittadini da “<em abp="1048">we, the people” </em>in <em abp="1049">“we, the consumers”.</em><br abp="1050" /><br />
Non ci resta, da ultimo, che auspicare che trasformazioni così radicali dell’assetto delle fonti del diritto (peraltro in un settore così vitale come quello degli appalti pubblici) vengano giudicate dalla Corte Costituzionale, che ne potrà (dovrà) scrutinare i profili di compatibilità e di contrasto con l’equilibrio dei poteri cristallizzato nella Carta fondamentale, impedendo, come profetizzato da Livio Paladin<a abp="1051" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, “che esse sconvolgano il sistema della produzione normativa, costituzionalmente previsto o imposto”.</div>
<div abp="1052">
<div abp="1053" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1055" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1056" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1057" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>R. BIN<em abp="1058">, Soft law, no law.</em></div>
<div abp="1059" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1060" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>G. TARLI BARBIERI, <em abp="1061">Regolamenti governativi e ministeriali</em>.</div>
<div abp="1062" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>E. CHELI, <em abp="1064">La produzione normativa: sviluppo del modello costituzionale e linee guida di tendenza attuali; </em>F. SORRENTINO, <em abp="1065">Le fonti del diritto italiano; </em>F. MODUGNO, voce <em abp="1066">Validità(diritto costituzionale),</em>in<em abp="1067"> Enc. dir.; </em>U. DE SIERVO, <em abp="1068">Lo sfuggente potere regolamentare</em>; G.U. RESCIGNO, <em abp="1069">Il nome proprio degli atti normativi e la legge n. 400 del 1988.</em></div>
<div abp="1070" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1071" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>Si vedano i pareri del Comitato per la legislazione e alcuni messaggi di rinvio del Capo dello Stato ai sensi dell’art.74. Cost. nei quali la legge 400 viene definita come fonte di natura ordinamentale e, quindi, rafforzata.</div>
<div abp="1072" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1073" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>R. BIN, <em abp="1074">Problemi legislativi e interpretativi; </em>G.DI COSIMO, <em abp="1075">I regolamenti nel sistema delle fonti; </em>F. BATISTONI FERRARA, <em abp="1076">Una nuova fonte di produzione. </em></div>
<div abp="1077" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1078" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>G. GUZZETTA, <em abp="1079">Problemi ricostruttivi e profili problematici della potestà regolamentaredopo la riforma del Titolo V.</em></div>
<div abp="1080" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1081" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>A. MOSCARINI, <em abp="1082">Sui decretidel Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi; </em>C. PADULA, <em abp="1083">Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche; </em>V. MARCENÒ, <em abp="1084">Quando il formalismogiuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti</em>; G. DI COSIMO, <em abp="1085">I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale; </em>G. TARLI BARBIERI, <em abp="1086">Atti regolamentari e atti pararegolamentarinel più recente periodo</em>; V. DI PORTO, <em abp="1087">Del ripristino e di altri atti del Governo, più o meno delegificati; </em>E. ALBANESI, <em abp="1088">I decreti del Governo “di natura non regolamentare”. Un percorso interpretativo.</em></div>
<div abp="1089" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1090" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> E’ stata, al riguardo, segnalata da Tarli Barbieri l’ambiguità di una formula lessicale che può significare sia la mera sottrazione al regime procedurale dei regolamenti, sia la negazione della sua natura normativa.</div>
<div abp="1091" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1092" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a>A. MOSCARINI, op.cit.</div>
<div abp="1093" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1094" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>L. PALADIN, <em abp="1095">Saggio sulle fonti del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione.</em></div>
<div abp="1096" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1097" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a>V. CRISAFULLI, <em abp="1098">Fonti del diritto (dir. cost.), </em>in <em abp="1099">Enc. dir.</em>; A.M. SANDULLI, <em abp="1100">Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo.</em></div>
<div abp="1101" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1102" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> F. CINTIOLI, <em abp="1103">Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale;</em> F. MODUGNO – A. CELOTTO, <em abp="1104">Un non regolamento statale nelle competenze concorrenti.</em></div>
<div abp="1105" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1106" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>V. CRISAFULLI, <em abp="1107">Atto normativo, </em>in<em abp="1108"> Enc. dir.</em></div>
<div abp="1109" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1110" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a>G. SANTANIELLO, <em abp="1111">Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo; </em>G. DELLA CANANEA, <em abp="1112">Gli atti amministrativi generali.</em></div>
<div abp="1113" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1114" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Corte Cost. sentenze nn. 274 e 278 del 2010 e 39 del 2014; &nbsp;Cons. St., Sez. VI, n.6657 del 2007; Sez. IV, n.3256 del 2008; Sez. IV, n.2841 del 2010; Sez. VI, n.996 del 2011.</div>
<div abp="1115" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a>A.M. SANDULLI,<em abp="1117">Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo.&nbsp; </em></div>
<div abp="1118" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1119" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cons. St., Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9.</div>
<div abp="1120" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1121" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a>DI COSIMO, op. cit.</div>
<div abp="1122" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1123" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a>S.MORETTINI, <em abp="1124">Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?,</em>in Osservatorio sull’AIR.</div>
<div abp="1125" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1126" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sul Codice degli appalti in data 1 aprile 2016, n.855.</div>
<div abp="1127" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1128" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 21 gennaio 2008.</div>
<div abp="1129" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="1130" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 14 febbraio 2005.</div>
<div abp="1131" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1132" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons. St., Sez. VI, 2 maggio 2012, n.2521.</div>
<div abp="1133" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1134" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 14 febbraio 2005, 6.5.1.</div>
<div abp="1135" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1136" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Per una compiuta disamina dei profili di criticità dei poterei regolatori delle autorità indipendenti, con riferimento al rispetto del principio di legalità, si veda G. MORBIDELLI, <em abp="1137">Poteri impliciti</em>.</div>
<div abp="1138" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1139" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a>F. MODUGNO – A. CELOTTO, op. cit.; G.TARLI BARBIERI, op. cit.; A. MOSCARINI, op. cit., ove&nbsp; parla di <em abp="1140">fraus constitutioni.</em></div>
<div abp="1141" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>E. CHELI, <em abp="1143">Potere regolamentare e struttura costituzionale</em>.</div>
<div abp="1144" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a>E. ALBANESI, <em abp="1146">La banca dati normattiva e gli atti normativi non numerati.</em></div>
<div abp="1147" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1148" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a>R. BIN, op.cit.</div>
<div abp="1149" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1150" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a>L. PALADIN, <em abp="1151">Le fonti del diritto italiano.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a></p>
<p>1. Il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici Con il decreto legislativo n. 50 del 2016 il Legislatore ha espressamente abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e suggellato (benché con efficacia non integrale ed immediata) il definitivo tramonto del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con il D.P.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici</strong><br />
Con il decreto legislativo n. 50 del 2016 il Legislatore ha espressamente abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e suggellato (benché con efficacia non integrale ed immediata) il definitivo tramonto del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con il D.P.R. n. 207/2010[1].<br />
È questo il frutto di una lunga gestazione normativa che aveva trovato luce nella Legge-delega n. 11 del 2016[2], con la quale sono state recepite le istanze di efficienza amministrativa, competitività e crescita del sistema sottese alle Direttive Europee 2014/23/UE,&nbsp; 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione.<br />
Si ricorderà come il Codice dei contratti pubblici del 2006, ed il successivo Regolamento del 2010, avessero optato per la scelta di una disciplina particolarmente dettagliata, declinata in un considerevole numero di articoli che andavano a comporre l’ordito normativo. L’abrogato codice constava, infatti, di ben 257 articoli cui andavano aggiunti varie disposizioni bis, mentre all’interno degli articoli medesimi, erano di poi intervenute, nel corso degli anni, numerose interpolazioni mediante l’introduzione di nuovi ed ulteriori commi; il regolamento, emanato a ben quattro anni di distanza dal codice, si componeva di ben 359 articoli, finendo per apparire non come una normativa di attuazione, ma come un secondo codice.<br />
Le regole contenute nel Codice del 2006, forse troppo puntuali – nonché la previsione di una serie di adempimenti che sovente apparivano agli operatori meramente burocratici – avevano appesantito le procedure di gara, e avevano giustificato, nella pratica, il ricorso frequente a normative speciali foriere di deroghe (emblematico è stato il caso delle opere necessarie al grande evento Expo Milano 2015, per la cui realizzazione ordinanze del Presidente del Consiglio, nonché una successiva legge ad hoc, hanno introdotto la possibilità di derogare a ben 85 articoli del vecchio Codice).<br />
L’abrogata disciplina in materia di appalti pubblici aveva alimentato un notevole contenzioso, senza ottenere, per converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti.<br />
In aperta rottura con il passato, ed in linea con la normativa europea, la nuova disciplina è stata invece improntata alle seguenti direttrici: certezza&nbsp; giuridica, pubblicità e trasparenza, snellezza, tutela giuridica, con uno sguardo rivolto alle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione Europea, ispirate ad un approccio alla disciplina degli appalti e delle concessioni di tipo sostanzialmente diverso da quello previsto nell’ambito del precedente contesto normativo.<br />
Di qui la scelta, quale criterio direttivo per il recepimento delle direttive citate comunitarie, di vietare l’introduzione ovvero il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime[3].<br />
L’opzione del Legislatore del 2016 è orientata nel senso di una normativa essenziale, che non si sofferma su aspetti di dettaglio così favorendo la flessibilità e l’adeguatezza delle scelte delle stazioni appaltanti. Infatti, nelle migliori (e più ottimistiche) intenzioni del Legislatore, delegante e delegato, il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”[4], redatto secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione, riduzione dello stock normativo, rispetto del divieto di gold plating, avrebbe dovuto rappresentato una disciplina di carattere autoapplicativo.<br />
Tuttavia una normativa di “primo livello” particolarmente snella si sarebbe potuta trasformare in una sorta di delega “in bianco” alle Amministrazioni appaltanti, ingenerando così il rischio di fenomeni di eccessiva (e pericolosa) discrezionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, e di sostanziale illegittimità amministrativa.<br />
Di qui l’esigenza di introdurre una normativa primaria necessariamente accompagnata, in fase applicativa, da misure amministrative e da atti interpretativi sì da garantire agli operatori la corretta e uniforme interpretazione della disciplina e, nel contempo, assicurare alle stazioni appaltanti assistenza costante nella fase di pianificazione e conduzione delle relative procedure.<br />
A tal fine, già la Legge-delega, non contemplava l’emanazione di un unico regolamento di esecuzione e di attuazione, bensì l’emanazione di diverse tipologie di atti attuativi. Tra questi l’attenzione dei primi commentatori è stata indubbiamente catalizzata dagli atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata chiamata ad emanare; nello specifico, nell’ambito del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni sono individuabili tre tipologie di atti attuativi ad essa riferibili: 1) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari; 2) quelli adottati direttamente dall’ANAC a carattere vincolante erga omnes, ed in particolare le Linee guida[5]; 3) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante, il cui contenuto sarà, tra le altre, recepito in apposite Linee guida.<br />
Nel rinnovato quadro giuridico innanzi delineato, agli occhi del Legislatore le Linee guida dell’ANAC sono apparse, quale strumento di soft law, il mezzo più idoneo a fornire criteri unitari e ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure, consentendo un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del settore dei lavori pubblici e del mercato.<br />
Quanto all’individuazione dell’organismo pubblico cui attribuire il potere di adottare queste disposizioni di completamento della normativa di primo livello, la scelta in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sembra coerente sia con l’esperienza da questa già maturata ed acquisita in sede di applicazione del previgente Codice dei contratti pubblici, sia con la natura indipendente della stessa, capace, in quanto tale, di porsi quale interlocutore fra gli operatori economici e le stazioni appaltanti, nonché di calibrare i propri interventi precipuamente in funzione di evitare fenomeni di diffusa illegalità e di corruzione nel sistema degli affidamenti pubblici.<br />
Con l’approvazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ruolo dell’ANAC risulta potenziato e rafforzato rispetto alla disciplina previgente in un’ottica di sostegno della legalità, e la predisposizione da parte di quella di atti come le Linee guida, unitamente a bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, dovrebbe promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e favorire lo sviluppo di best practices.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Le Linee guida ANAC nel sistema delle fonti</strong><br />
Così brevemente descritto il nuovo contesto normativo, appare opportuno soffermasi sulle perplessità che il ricorso alle Linee guida dell’ANAC ha suscitato nei primi osservatori e negli operatori del settore, solleticando qualche curiosa riflessione in ordine alla natura delle emanande Linee guida dell’ANAC ed alla loro collocazione rispetto al tradizionale sistema delle fonti di produzione del diritto.<br />
Non sollevano particolari criticità le Linee guida destinate ad essere recepite in decreti ministeriali ad hoc, le quali devono essere categorizzate tra i “regolamenti ministeriali” e che, in quanto tali, seguiranno lo schema procedimentale disegnato dall’art. 17, legge n. 400 del 1988[6].<br />
Né, parimenti, di difficile inquadramento risultano essere le Linee guida a carattere non cogente, che si tradurranno nella predeterminazione di regole di indirizzo finalizzate ad orientare i comportamenti delle stazionali appaltanti e degli operatori economici privati, e come tali saranno assimilabili alle circolari operative a carattere generale.<br />
Le questioni di inquadramento dogmatico esplodono, piuttosto, in tutta la loro problematicità, in relazione alle Linee guida a carattere cogente che l’ANAC è stata chiamata ad emanare con riferimento ad aspetti determinanti della disciplina delle procedure di aggiudicazione. Al riguardo è sufficiente rammentare come gli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 affidino alle Linee guida dell’ANAC la definizione del sistema di qualificazione delle imprese, dei requisiti di partecipazione alle procedure e del regime delle SOA, assumendo così una portata normativa assai considerevole, nella misura in cui di fatto limiteranno, o quanto meno condizioneranno, l’accesso al mercato degli appalti pubblici e, in ultima analisi, lo stesso esercizio delle libertà di impresa.<br />
Il concetto di soft law[7], ben conosciuto in ambito internazionale, ma estraneo al nostro ordinamento, ha alimentato non poche incertezze applicative ed interpretative; il suo richiamo è infatti apparso, per un verso, eccessivamente generico, mancando una chiara definizione della disciplina sostanziale e procedimentale cui tali Linee guida dovrebbero essere assoggettate, e per altro verso inappropriato, attesa l’astratta non vincolatività della stessa. Le Linee guida, infatti, dovrebbero essere espressione di un potere di direttiva[8], che si estrinsecherebbe nell’indicazione delle modalità attuative di un precetto normativo e si declinerebbe in variegate forme (raccomandazioni, istruzioni operative), ma non in regole cogenti.<br />
La Legge n. 11 del 2016 tenta di offrire utili indicazioni esegetiche in una prospettiva sistematica e ricostruttiva: dal punto di vista sostanziale, la delega riconduce le Linee guida al genere degli “atti di indirizzo” (lett. t) e li qualifica come strumenti di “regolamentazione flessibile”; dal punto di vista procedimentale, la Legge-delega non reca alcuna disciplina, né rinvia ad atti-fonte del Ministero o della stessa ANAC. L’unica disposizione specifica al riguardo è quella contenuta nella lett. u) del comma 1 dell’art. 1, la quale prevede la trasmissione alle Camere di apposite relazioni nei casi individuati dal Codice, oltre a quella prevista dal comma 5 dell’art. 1 per le Linee guida “ministeriali”. Infine, l’art. 213, comma 2, secondo periodo dello schema di codice identifica (non senza genericità) gli atti da trasmettere in quelli “ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione”[9].<br />
Secondo un approccio tradizionale[10] fondato sul granitico dispositivo dell’art. 1 delle cosiddette Preleggi, il sistema delle fonti del diritto sarebbe chiuso e non sarebbero ammissibili fonti secondarie atipiche, che in quanto tali presenterebbero dubbi profili di compatibilità tanto con il novellato art. 117, comma 6, della Costituzione, quanto con l’art. 17 della Legge n. 400/1988, che taluni ritengono dotata di efficacia superiore, nonostante il rango di legge ordinaria[11]. Dette disposizioni avrebbero irrigidito il sistema delle fonti normative secondarie, finendo per individuare nel regolamento ex Legge n. 400 del 1988 l’unico atto sub-legislativo. In altri termini, il regolamento di cui alla L. n. 400/1988 (governativo o ministeriale) rappresenterebbe il tipico ed il solo atto idoneo ad introdurre nell’ordinamento norme giuridiche di rango secondario[12].<br />
Pertanto, alle Linee guida dell’ANAC non potrebbe essere riconosciuto alcun carattere normativo e si dovrebbe negare la loro capacità di innovare il quadro giuridico preesistente e di resistere alla forza caducatoria di norme successive.<br />
Secondo un approccio più moderno[13], intendendosi svincolare dalle forme e dall’autoqualificazione delle norme, le Linee guida costituirebbero atti normativi secondari atipici e andrebbero ad occupare spazi lasciati in bianco dalle fonti legislative e regolamentari con una disciplina di dettaglio di “prima battuta”; le Linee guida rinverrebbero il loro presupposto proprio nell’esistenza di uno “spazio libero” dalla presenza di norme legislative e regolamentari e a tali norme non espressamente riservato.<br />
Sulla scorta di siffatte premesse, si potrebbe arrivare a sostenere che gli interventi dell’ANAC costituiscano esercizio di un’attività normativa secondaria extra ordinem che è la stessa legge ad autorizzare, e che stiamo assistendo, almeno in parte, ad un fenomeno atipico di delegificazione[14].<br />
L’espressione “delegificazione”, alla quale viene ricondotto un ventaglio di fenomeni disparati e che ha finito dunque per assumere un significato polisemico, esprime al contempo sia l’esigenza di superare l’uso massiccio della forma della legge come fonte del diritto, sia l’esigenza di superare l’eccesso di vincoli che limitano le attività pubbliche (e private)[15].<br />
La delegificazione costituisce non solo, e non tanto, un rimedio all’ipertrofia legislativa, ma anche, più in generale, un mezzo per procedere ad una ben più complessa razionalizzazione dei processi di decisione politica e di semplificazione normativa[16].<br />
Tuttavia, il ricorso massiccio alle Linee guida dell’ANAC non rimanderebbe ad una mera riorganizzazione del sistema delle fonti (nel senso della definizione di una più sistematica linea di demarcazione tra normazione primaria, secondaria e normazione tecnica), ma interesserebbe e solleciterebbe la forma stessa dell’organizzazione politica, nei suoi plurimi centri di potere e di produzione del diritto.<br />
In altri termini, le Linee guida dell’ANAC, aprendo all’atipicità nella produzione giuridica, sembrano coinvolgere (e sconvolgere) gli stessi limiti della normazione quale attività dispositiva distinta da quella provvedimentale.<br />
Nell’accezione generale, e qui prescelta, di “sostituzione di norme primarie mediante norme secondarie”, la delegificazione non riguarderebbe soltanto il rapporto tra legge del Parlamento e regolamenti governativi, ma rappresenterebbe uno schema funzionale a spiegare anche diverse ipotesi di intreccio tra decisioni politiche, che mettono in campo una relazione tra atti-fonte di rango primario e atti-fonte di rango secondario[17].<br />
L’attività normativa secondaria dell’ANAC sarebbe dunque legittimata dall’arretramento del potere legislativo e regolamentare, potere che il Parlamento stesso, e lo stesso Governo, hanno scelto di “autolimitare” nell’interesse generale.<br />
In una democrazia ad impianto pluralista come la nostra, dove la sovranità popolare non comporta il conferimento in via preferenziale della potestà normativa al corpo elettorale, non si può escludere che si abbia un’alternativa di competenze tra organi dotati di diverso grado di rappresentatività[18].<br />
L’impostazione tradizionale, secondo cui i poteri normativi possono (e devono) essere attribuiti ai soggetti dotati di più ampia rappresentatività e legittimazione democratica (Parlamento, Governo, Consigli Regionali), nei fatti parrebbe ormai superata nella sua assolutezza.<br />
La legislazione italiana, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, è venuta configurando un “policentrismo normativo” collegato ad una sempre più vasta distribuzione delle funzioni pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori del circuito della legittimazione democratica e della responsabilità politica[19].<br />
Il sistema delle fonti sembra essersi sviluppato in anni recenti seguendo processi di produzione più complessi, nei quali la distinzione tra atti normativi, non normativi e regolamentari si è fatta meno nitida, accettando ripetute sovrapposizioni e sostituzioni tra il criterio di gerarchia e quello di competenza[20].<br />
L’ANAC, al pari delle altre Autorità Amministrative Indipendenti, costituisce una tipologia speciale di soggettività pubblica la cui azione, nei singoli settori di afferenza, si svolge sulla base di una più razionale distribuzione dei ruoli e delle competenze ormai in atto nell’ambito del nostro ordinamento[21].<br />
Ad una lettura radicale della nostra forma di governo in termini di “centralità parlamentare”, potrebbe sostituirsi non già una lettura in termini di “centralità governativa”, bensì la costruzione di un più articolato rapporto tra Parlamento, Governo ed altri soggetti pubblici, che, sul piano delle fonti, non cancellerebbe né attenuerebbe in assoluto i principì di gerarchia e di competenza, ma offrirebbe una più equilibrata distribuzione delle competenze nell’ambito dell’apparato statale.<br />
Seguendo un approccio sostanzialistico di massima apertura, che va al di là di categorie formali ormai vetuste, si potrebbe sostenere come l’ordinamento individui le sue fonti e ne definisca gli attributi, e con ciò stesso, definisca se stesso, attraverso un rapporto di circolare, mutua alimentazione: l’ordinamento, infatti, fa le fonti, o quanto meno ne stabilisce le forme, e queste ultime, a loro volta, fanno l’ordinamento, lo riempiono di corpo e lo conformano nei suoi contenuti complessivi[22].<br />
La riformulazione costante dei confini della normazione, in un processo sistematico e diffusivo che riflette la frammentazione di una società caratterizzata da più livelli di governo e la diversificazione degli interessi, implica di necessità l’erosione del sistema tradizionale delle fonti; i formali criteri di riconoscimento delle stesse devono, dunque, cedere il passo ad un rinnovato criterio sostanzialistico della loro identificazione.<br />
Pertanto, per fare chiarezza attorno alle emanande Linee guida dell’ANAC sarebbe forse più opportuno convertire il piano di osservazione dei dati positivi rilevanti, passando dalle fonti all’efficacia delle norme, nell’ambito di un mondo, quale quello giuridico, che non appare più abitato solo da forme e da fonti, ma, e soprattutto, da norme e da interessi.<br />
Una giustificazione adeguata allo spostamento di pesi che si è realizzato, sul piano delle fonti secondarie, si rinverrebbe d’altronde nell’esigenza di migliorare, nei tempi e nei contenuti, la risposta alle domande di normazione relative ad interessi primari, nonché di elevare la qualità della legislazione con riferimento agli stessi; un ordinamento di tipo reticolare potrebbe, di più e meglio, rispondere alla complessità e alla molteplicità degli interessi da comporre in settori sociali attraversati da costanti cambiamenti[23].<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Il parere del Consiglio di Stato: un autorevole tentativo di inquadramento dogmatico&nbsp;</strong><br />
Chiamato ad esprimere un parere sullo schema del decreto legislativo redatto dal Governo, il Consiglio di Stato ha ritenuto più opportuno fugare le perplessità sorte attorno all’inquadramento dogmatico delle Linee guida dell’ANAC negando l’introduzione di una nuova ed atipica fonte del diritto, con tutte le complicazioni ricostruttive che ne sarebbero derivate[24].<br />
Secondo una prospettiva di decentramento normativo, il riconoscimento di poteri normativi, in una con i poteri di controllo, sanzionatori e para-giurisdizionali già attributi all’ANAC, avrebbe persino potuto suggerire l’ipotesi di una quarta funzione, chiamata a tutelare interessi generali individuati dalla Costituzione e dalla legge attraverso strumenti nuovi, volutamente collocati in concorrenza o in alternativa alla legge stessa, che avrebbero sconvolto gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative[25].<br />
Dunque, pur avvertendo le difficoltà di una corretta collocazione sistematica, il Consiglio di Stato ha preferito l’opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l’ANAC), investito dalla legge di funzioni non soltanto di vigilanza, ma anche di regolazione[26].<br />
Pertanto, le Linee guida (e gli atti ad esse assimilati) dell’ANAC sono state ricondotte alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità Amministrative Indipendenti, che non rappresentano regolamenti in senso proprio, ma atti amministrativi generali e, appunto, di regolazione.<br />
Tale ricostruzione esegetica, che al Consiglio di Stato è apparsa compatibile, oltre che con il dettato della delega e con il sistema delle fonti, anche con l’esigenza inderogabile di un riformato contesto di qualità e certezza regolatoria, e non porrebbe particolari problemi in ordine alla vincolatività all’efficacia delle Linee guida.<br />
Le Linee guida che saranno destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti coinvolti godrebbero di un’efficacia esterna mediata, che dovrebbe generalmente estrinsecarsi per il tramite di un atto amministrativo applicativo o violativo delle stesse, teso ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari. Tale efficacia mediata potrebbe essere di carattere positivo ovvero di carattere negativo: positivo, nel senso che la conformità alle Linee guida dell’atto emanato dalla P.A. lascerebbe dedurre il corretto esercizio del potere amministrativo; negativo perché, ove l’atto fosse difforme, potrebbe ravvisarsi un indice sintomatico del vizio di eccesso di potere (o persino di violazione di legge), quale causa di annullabilità dell’atto stesso[27].<br />
In secondo luogo, l’assimilazione agli atti amministrativi di regolazione consentirebbe di assicurare anche per le Linee guida tutte le garanzie procedimentali e di qualità della regolazione già pacificamente vigenti per le Autorità Amministrative Indipendenti, in considerazione della natura non politica, ma tecnica di tali organismi.<br />
L’esercizio di poteri regolatori da parte di un soggetto posto al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione deve infatti trovare adeguata giustificazione alla luce di un procedimento partecipativo, inteso come strumento di partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. Il rischio di una caduta del valore della legalità sostanziale dovrebbe dunque essere compensato, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio[28].<br />
A tal fine, l’ANAC, da un lato, dovrà prevedere idonee garanzie partecipative in sede di elaborazione delle proprie Linee guida, predisponendo sistemi di consultazione preventiva, volti a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti vigilati[29], dall’altro sarà tenuta ad adottare metodi di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, e a prevedere forme di adeguata pubblicità (magari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).<br />
Invero, anche l’assimilazione agli atti regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti potrebbe non risultare pienamente appagante laddove si osservi come l’ANAC sia stata chiamata anche all’adozione di atti che sottendono valutazioni non meramente tecniche e che investono profili non squisitamente tecnici, diversamente dunque rispetto alle misure deliberate dalle altre Autorità Indipendenti (si pensi alle Linee guida che dovranno definire il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle procedure, il regime delle SOA e le regole dell’avvalimento).<br />
Gli atti regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti, peraltro, predefiniscono un sistema completo e preciso di regole di comportamento (obblighi e divieti) tale da consentire di valutare in modo autonomo, ex ante, con un grado elevato di certezza, i propri e gli altrui comportamenti in termini di liceità ovvero di illeceità. Tale attività è circoscritta ad un peculiare segmento di mercato, nel quale il Governo, per mezzo di società partecipate, conserva un interesse (diretto e indiretto), e questo pone l’esigenza di una regolazione autonoma dal Potere Esecutivo; i destinatari della disciplina di settore sono essenzialmente soggetti privati, e le Autorità Indipendenti intervengono a livellare il campo da gioco su cui questi si misurano, eliminando asimmetrie e squilibri, e così garantendo il pieno esercizio della libertà tutelata[30].<br />
Le Linee guida dell’ANAC, invece, si rivolgeranno anche alle Pubbliche Amministrazioni e invero non avrebbero il carattere della settorialità, riferendosi ad un mercato tutt’altro che limitato, nella misura in cui si applicheranno a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Considerazioni conclusive</strong><br />
Dunque, sebbene la scelta del Parlamento e del Governo si sia estrinsecata nei suoi percorsi possibili, non ne appaiano ancora sufficientemente tracciati gli approdi, e solo l’evoluzione in atto potrà chiarirne la portata e gli esiti[31].<br />
L’ineludibile necessità di una visione unitaria dei processi di regolazione in un sistema a più livelli avrebbe, forse, richiesto un raccordo più forte tra le Linee guida dell’ANAC ed il sistema ordinamentale complessivo, nonché il rafforzamento della suddetta attività regolatoria tramite la verifica della sua legittimità, tanto più opportuna nei confronti di organi che sono al di fuori del circuito della responsabilità politica (magari coinvolgendo il Consiglio di Stato, la cui funzione consultiva è andata nel corso degli anni evolvendosi[32]).<br />
La riduzione delle regole non costituisce, sempre e necessariamente, la soluzione per una migliore regolazione di una materia.<br />
Ragionevolmente l’opzione di abbandonare il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per sostituirlo con Linee guida definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dovrebbe conferire maggiore flessibilità alla disciplina. Ma è anche plausibile che il rischio di incertezze nell’applicazione delle norme non sia in assoluto scongiurato, giungendo persino ad una pericolosa compromissione del principio stesso della certezza del diritto.<br />
D’altronde, lo stesso Legislatore delegante, in sede di analisi dello schema del decreto legislativo, preoccupato della genericità del dettato dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50 del 2106, sottolineava l’opportunità, per un verso, di normare espressamente le diverse tipologie di Linee guida e la loro efficacia giuridica (tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire), e per altro verso evidenziava l’opportunità di estendere le fattispecie in cui debbono avere efficacia vincolante, atteso che esse contribuiranno ad integrare, unitamente alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, la lex specialis delle procedure ad evidenza pubblica[33].<br />
Parimenti, il Consiglio di Stato, nell’ottica di assicurare la certezza del quadro regolatorio, aveva suggerito al Legislatore delegato l’opportunità di perimetrare con chiarezza l’ambito di applicazione delle Linee guida (distinguendole tra “ministeriali” e di diretta emanazione ANAC), ponendo particolare attenzione alle fattispecie di cui agli artt. 83 e 84 del ridetto Decreto Legislativo[34].<br />
In conclusione, però, su un punto si potrebbe univocamente concordare, e cioè sulla circostanza che le Linee guida dell’ANAC dovranno acquisire la fiducia da parte delle Amministrazioni e degli operatori, dimostrando anche di resistere al vaglio della giurisprudenza amministrativa, e sino ad allora non vi potrà essere una effettiva riduzione degli oneri amministrativi ed un’accelerazione nella conclusione delle procedure di affidamento.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Roma, 05 giugno 2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
[1] Per la disciplina dei regimi transitori e le abrogazioni, cfr. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 216 e 217.</p>
<p>[2] Legge 28 gennaio 2016, n. 11, pubblicata nella G.U. 29 gennaio 2016, n. 23.</p>
<p>[3] Cfr. art. 1, lett. a), della L. n. 11/2016.</p>
<p>[4] Invero, la parola “Codice” non compare più nel titolo del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>[5] Secondo quanto disposto dall’art. 213 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli atti ritenuti maggiormente rilevanti dovranno essere trasmessi alle Camere. Nelle ipotesi contemplate dagli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, le Linee guida saranno oggetto di un parere preventivo delle competenti Commissioni Parlamentari.</p>
<p>[6] In questi termini, leggasi Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p>
<p>[7] Per un primo orientamento, cfr. R. R. BAXTER, International Law in Her Infinite Variety, in The International and Comparative Law Quarterly, 1980, 549 e ss.; O. ELIAS, C. LIM, General Principles of Law, Soft Law and the Identification of International Law, in Netherlands Yearbook of International Law, 1997, 3 e ss.; E. CANNIZZARO, Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2005, IV, 651 e ss.; A. D’ATENA, L’anomalo assetto delle fonti comunitarie, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2001, 591 e ss.</p>
<p>[8] Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere del 21 gennaio 2008.</p>
<p>[9] Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p>
<p>[10] L. PALADIN, Saggio sulle fonti del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione, in Quad. cost., 1993, 219 e ss.</p>
<p>[11] La natura di norma sulla produzione giuridica, individuata nell’art. 17 della l. n. 400 del 1988, ha indotto parte della dottrina ad ipotizzare la natura rinforzata della legge n. 400 del 1988 e dunque una sua peculiare resistenza passiva all’abrogazione, sostenuta anche dalla copertura costituzionale dell’art. 95 Cost., di cui la stessa costituiva certamente la prima importante attuazione. Cfr., R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 155; F. MODUGNO, Validità (dir.cost.), in Enc. Dir., XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, 68; U. DE SIERVO, Il complesso universo degli atti normativi secondari del Governo, in U. DE SIERVO (a cura di), Norme secondarie e direzione dell’amministrazione, Bologna, 1992, 16; P. CIARLO, La legge sulla Presidenza del Consiglio e l’evoluzione della forma di governo, in Foro it., 1989, V, 313; L. CARLASSARE, Prime impressioni sulla nuova disciplina del potere regolamentare prevista dalla legge n. 400 del 1988 a confronto col principio di legalità, in Giur. cost., 1988, II, 1482; G.G. PALEOLOGO, L&#8217;attività normativa del governo nella legge sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Foro it., 1989, V, 344.</p>
<p>[12] G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, Milano, 2005.</p>
<p>[13] B. CARAVITA &#8211; M. LUCIANI, La ridefinizione del sistema delle fonti: note e materiali, in Pol. dir., 1986, II, 263 e ss.; V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, 956 e ss.</p>
<p>[14] G. DE MURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, Giappichelli, 1995.</p>
<p>[15] A. BARBERA, Appunti sulla delegificazione, in Pol. dir., 1998, 417 e ss.</p>
<p>[16] G. FERRARA, Sulla delegificazione e per la riforma del processo legislativo, in Pol. dir., 1988, 430 e ss.</p>
<p>[17] A. MORRONE, Delegificazione&nbsp; (voce), in S. CASSESE (a cura di) Dizionario di Diritto Pubblico, Milano, Giuffrè, III, 2006.</p>
<p>[18] L. CARLASSARE, Il ruolo del parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 1, 25 e ss.</p>
<p>[19] S. AMOROSINO, Gli ordinamenti sezionali: itinerari di una categoria teorica. L’archetipo del settore creditizio, in Il diritto dell’economia, 1995, II, 363 e ss.</p>
<p>[20] G.U. RESCIGNO, Atti normativi e atti non normativi. Riflessioni suggerite dalla sentenza n. 569&nbsp; del 1988 della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, 2749 e ss.; A. RUGGERI, “Fluidità” dei rapporti tra le fonti e duttilità degli schemi di inquadramento sistematico (a proposito della delegificazione), in Dir. Pubbl., 2000, 351 e ss.. In particolare, il fenomeno della c.d. fuga dal regolamento ha indotto ad una revisione dei criteri di classificazione degli&nbsp; atti normativi e, soprattutto, dei parametri alla stregua dei quali questi vanno distinti dagli atti amministrativi generali, cfr. A. MOSCARINI, Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, 5075; V. DI PORTO, Del “ripristino” delle leggi e di altri atti del Governo, più o meno delegificati, in Osservatorio sulle fonti, 2011, 3, 7; V. MARCENO’, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 1, 999.</p>
<p>[21] Peraltro, siffatto criterio sarebbe analogo a quello che ha presieduto alla stessa ridefinizione dei rapporti tra Parlamento e Governo operata con la Legge n. 400 del 1988, e in particolare con il suo articolo 17.</p>
<p>[22] A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino, Giappichelli, 2009; cfr. anche A. MOSCARINI, Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti, Padova, 2003.</p>
<p>[23] In altri termini, le esigenze di flessibilità ed adattabilità ad una logica di risultato, di contro alla rigidità di criteri precostituiti, sarebbero le uniche a riuscire a spiegare la deroga al principio costituzionale di gerarchia ed al parallelo principio di non disponibilità della forza di legge che assiste gli atti normativi primari.</p>
<p>[24] In questi termini Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855: “Il riconoscimento per tali provvedimenti di una vera e propria natura normativa extra ordinem &#8211; pure proposta da taluno &#8211; suscita non poche perplessità di tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chiaro per un&#8217;innovazione così diretta del nostro sistema delle fonti.”</p>
<p>[25] Cfr., in proposito, G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1997, 645 e ss.; S. CASSESE, Le autorità indipendenti, origini storiche e problemi odierni, in S. CASSESE, C. FRANCHINI (a cura di) I garanti delle regole, Bologna, 1996, 217 e ss.</p>
<p>[26] F. G. SCOCA, I modelli organizzativi, in Diritto amministrativo, MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO, SCOCA (a cura di), Bologna, Monduzzi, 1993, 492; A. SIMONCINI, Autorità indipendenti e “costruzione” dell’ordinamento giuridico: il caso del Garante per la protezione dei dati personali, in Dir. Pubbl., 1999, 863 e ss.; AA.VV., Le autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano, S. LABRIOLA (a cura di), Milano, Giuffrè, 1999; F. MERUSI, Democrazia e Autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000, 75 e ss.; G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, Giappichelli, 2004.</p>
<p>[27] La piena giustiziabilità delle Linee guida dell’ANAC dinanzi al giudice amministrativo era stata, peraltro, già chiaramente affermata dalla Legge-delega nella lett. t) del comma 1, dell’art. 1.</p>
<p>[28] Tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 6 febbraio 2006, n. 355; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972.</p>
<p>[29] Il rapporto tra consultazione e qualità della regolazione è sottolineato anche a livello comunitario dal Protocollo n. 7 al Trattato di Amsterdam, considerato che una regolamentazione negoziata e concordata ha maggiori probabilità di essere accettata e quindi applicata.</p>
<p>[30] L. COLACINO CINNANTE, Trasformazione dell’Amministrazione e potere regolamentare, in Foro Amm., 1998, 1255; E. DEL PRATO, Autorità indipendenti, norme imperative e diritto dei contratti: spunti., in Rivista di diritto privato, 2001, III, 515 e ss.; S. FOA’, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giappichelli, 2002.</p>
<p>[31] Non si può non menzionare il pregevole contributo al tema in analisi fornito dal Consigliere di Stato Carlo Deodato, in www.giustizia-amministrativa.it del 28 aprile 2016, secondo il quale: “Le esigenze (del mercato e della finanza) di una regolazione più libera, informale e mobile non possono, per quanto pregnanti e urgenti, frustrare i valori costituzionali a una normazione politicamente responsabile e organizzata secondo modelli tipici e tassativi&#8230; In una sciagurata eterogenesi dei fini, le strutture tecnocratiche, più che accrescere le opportunità di sviluppo e di concorrenza per tutti gli operatori, rischiano proprio di ridurre gli spazi di competitività per quelli meno capaci di influire su una regolazione sottratta alla politica. Occorre, in altri termini, scongiurare il pericolo che la tecnocrazia si sostituisca alla democrazia e la competenza alla politica nella regolazione generale e astratta dei rapporti giuridici.”</p>
<p>[32] Consiglio di Stato, Ad. gen., parere n. 4/2003; Consiglio di Stato, Sezione per gli atti normativi, pareri nn. 3075/04 e 1354/02.</p>
<p>[33] Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, parere del 7 aprile 2016.</p>
<p>[34] Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</a></p>
<p>Sommario: 1. Semplificazione amministrativa e annullamento d&#8217;ufficio. &#8211; 2. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio come potere a termine. &#8211; 3.&#160; La (necessità della) gradazione nel tempo degli effetti dell&#8217;annullamento e la (necessità della) previsione di un congruo ristoro. &#8211; 4. Autotuela demolitoria vs. autotutela conservativa. &#160; 1. La disciplina del potere di annullamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em>Sommario: 1. Semplificazione amministrativa e annullamento d&#8217;ufficio. &#8211; 2. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio come potere a termine. &#8211; 3.&nbsp; La (necessità della) gradazione nel tempo degli effetti dell&#8217;annullamento e la (necessità della) previsione di un congruo ristoro. &#8211; 4. Autotuela demolitoria vs. autotutela conservativa.</em><br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. La disciplina del potere di annullamento d&#8217;ufficio ha subito in tempi recenti l&#8217;ennesimo rimaneggiamento, ad opera dell&#8217;art. 6 della c.d. riforma Madia.<br />
La legge n. 124 del 2015, pur intitolando ambiziosamente &#8220;Autotutela amministrativa&#8221; il suddetto articolo, non si prefigge una riscrittura integrale della normativa in materia di provvedimenti amministrativi di secondo grado, ma adotta un approccio di tipo minimalista e incrementale (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>).<br />
La novità normativa si risolve essenzialmente nell&#8217;introdurre precisi limiti temporali al potere di sospensione e di annullamento d&#8217;ufficio di tutti i provvedimenti amministrativi &#8220;autorizzatori ovvero attributivi di vantaggi economici&#8221; e nel fissare limiti parimenti temporali all&#8217;intervento amministrativo sui titoli formati in via implicita e sulle attività avviate in base a segnalazione certificata d&#8217;inizio attività.<br />
La <em>ratio</em> della novità è riconducibile a un intento semplificatorio e più precisamente di tutela del privato dall&#8217;incorenza nel tempo della pubblica amministrazione (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>).<br />
Semplificazione è termine dalle molteplici declinazioni e dentro tale concetto si racchiudono manifestazioni diverse che spaziano da una semplificazione normativa a una semplificazione amministrativa (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>).<br />
Nel nostro ordinamento giuridico la semplificazione amministrativa assume una veste particolare: dal momento che il procedimento riveste un ruolo centrale per l&#8217;azione amministrativa, speciale attenzione è tributata alla semplificazione riferita direttamente al procedimento, la quale si realizza con tecniche di eliminazione (soppressione delle procedure), tecniche di riduzione (snellimento delle procedure), tecniche di razionalizzazione (miglioramento delle decisioni con il ricorso, ad esempio, a sportelli unici o conferenze di servizi) (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>).<br />
Ma semplificare il procedimento significa non solo cancellare o alleggerire gli oneri non necessari in capo alle parti -pubbliche o private-, oppure unificare in un’unica procedura ogni singolo segmento, trovando un momento di raccordo, parimenti unico, per l’esercizio delle relative competenze.<br />
Semplificare significa anche rendere chiare, stabili, coerenti e prevedibili le regole del rapporto giuridico intercorrente tra privato e pubblica amministrazione. Più nello specifico, per quanto attiene al potere di autotutela amministrativa, semplificare si traduce nel fornire certezza ai soggetti privati in ordine all&#8217;effettiva tenuta e conseguente spendibilità di un titolo che determina un effetto ampliativo, ottenuto con un provvedimento espresso oppure tacito. Uno strumento utile in tal senso è fissare termini precisi oltre i quali il potere della pubblica amministrazione non è più esercitabile, al fine di dare stabilità al rapporto giuridico amministrativo.<br />
Le ragioni più profonde sottostanti all&#8217;istanza di stabilità del rapporto giuridico amministrativo sono ravvisabili vuoi nel garantire la sicurezza e la certezza delle relazioni sociali, valori oggettivi determinanti dello Stato di diritto e ineliminabili per un&#8217;ordinata convivenza, vuoi nel garantire l&#8217;affidamento del privato, ormai divenuto oggetto di un&#8217;autonoma pretesa. Sul fronte opposto e causa di tensione ineliminabile, si colloca la necessità del continuo adattamento della funzione amministrativa alla mutevole realtà, asserito fondamento tradizionale all&#8217;inesauribilità, alla continuità e alla perennità del potere della pubblica amministrazione (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>).&nbsp;<br />
Da quanto esposto consegue che la semplificazione amministrativa non è mai tecnica neutrale, perchè sottende ben precise scelte di valore e presuppone un&#8217;attività di selezione degli interessi traducibile nell&#8217;introduzione di strumenti per la loro tutela (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>).<br />
In questa logica semplificatoria può essere di una qualche utilità ragionare sull&#8217;attuale assetto degli interessi in gioco al cospetto del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, al fine di verificare se e fino a quale punto la disciplina del rapporto giuridico che intercorre tra l&#8217;amministrazione titolare del relativo potere e il soggetto privato dialogante con siffatto potere sia improntata al riequilibrio. Con la precisazione che nella relazione di durata tra amministrazione e privato è preferibile parlare di riequilibrio, piuttosto che di equilibrio vero e proprio, dal momento che, se l&#8217;inoppugnabilità del provvedimento amministrativo garantisce la stabilità del rapporto sul versante delle eventuali contestazioni da parte del privato, l&#8217;esistenza del potere di annullamento d&#8217;ufficio impedisce il raggiungimento della stabilità del rapporto stesso sul versante dell&#8217;amministrazione. Si tratta dunque di una relazione sperequata in radice, che può tendere tutt&#8217;al più a un riequilibrio (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>).<br />
Sullo sfondo l&#8217;ambiguità del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, visto che &#8220;non è affatto chiaro perchè il principio di legalità debba implicare che si riconosca all&#8217;amministrazione una particolare <em>autorità</em> nel decidere se un atto che essa prima riteneva legittimo sia in realtà illegittimo&#8221; (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>).<br />
Del resto, è questo un potere sorto durante la Rivoluzione francese, perfettamente coerente con l&#8217;ordinamento gerarchico napoleonico inteso a riconoscere all&#8217;amministrazione gerarchicamente superiore il potere di annullamento degli atti dell&#8217;amministrazione subordinata e che ha fornito la base per la nascita e lo sviluppo del potere di annullamento del giudice amministrativo (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>).<br />
Ma proprio la coesistenza del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio con il potere di annullamento giurisdizionale e con il potere di annullamento in sede di ricorso amministrativo rende problematica la sua esistenza, specie se si considera la giurisprudenza incline a riconoscere svariate ipotesi di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> all&#8217;annullamento, che rivitalizzano la mera funzione di ripristino della legalità che l&#8217;autotutela ha originariamente avuto (<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>).<br />
E i connotati eccentrici che l&#8217;istituto ha da ultimo assunto in legislazioni speciali non fanno che confermare la sua criticità nell&#8217;attuale contesto ordinamentale (<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>).<br />
&nbsp;<br />
2. Il diritto amministrativo è il regno delle relazioni di durata e le regole di questa relazione non possono essere filtrate esclusivamente e rigidamente attraverso la dimensione provvedimentale puntuale, essendo necessario tenere conto sia dello trascorrere del tempo sia della complessità del reale (<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>).<br />
E&#8217; frutto di consapevolezza recente il fatto che le relazioni tra pubblica amministrazione e privato debbano sempre essere basate sul rispetto del principio di correttezza e di leale collaborazione da parte di entrambi i soggetti del rapporto giuridico. Così l&#8217;amministrazione è tenuta ad ispirare la sua azione non solo ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l&#8217;onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli della propria condotta, la quale abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>).<br />
Il riconoscimento del principio di correttezza e leale collaborazione è significativamente importante proprio nel caso dell&#8217;autotutela, istituto che, come colto dalla recente sentenza n. 49 del 2016 della Corte costituzionale, &#8220;si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto tra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell&#8217;affidamento del privato, dall&#8217;altra&#8221; (<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>).<br />
In questo contesto la riforma Madia ha modificato l&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/1900, sotto il profilo temporale: il termine ragionevole, limite tradizionale all&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, viene specificato nel senso che esso non potrà mai superare i diciotto mesi dall&#8217;adozione di provvedimenti autorizzatori o attributivi di benefici economici. Resta comunque in capo all&#8217;interprete, all&#8217;interno dello spazio temporale predeterminato dal legislatore, ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza della tempistica dell&#8217;azione amministrativa; di conseguenza il termine ragionevole entro il quale l&#8217;amministrazione è tenuta a esercitare il potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio ben potrà essere inferiore a quello massimo di diciotto mesi.<br />
Traducendo il previgente parametro indeterminato ed elastico del &#8220;termine ragionevole&#8221; in una finestra temporale certa il legislatore disegna il potere di annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti favorevoli come potere sottoposto a termine e non più -come finora era stato- pressochè inesauribile.<br />
Si tratta di un tassello importante nella ricostruzione della relazione tra pubblica amministrazione e privato all&#8217;insegna non più del privilegio amministrativo, bensì della leale collaborazione e del riequilibrio tra le parti del rapporto. Il fattore temporale è nevralgico nella dialettica tra le ragioni di interesse pubblico sottostanti al potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e le esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazioni e privati. In questa logica la fissazione di un parametro concreto, sotto forma di termine, individua un punto di equilibrio tra le due opposte istanze (<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>). &nbsp;<br />
Vero è che si è di fronte a un termine non brevissimo, specie se posto a confronto con quello di appena quattro mesi vigente nell&#8217;ordinamento francese, in cui anzi per lungo tempo ha dominato un tendenziale parallelismo tra il termine per la proposizione dell&#8217;azione giurisdizionale e il termine per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio; tuttavia il termine da noi legislativamente introdotto non è così lungo come quello anche recentemente qualificato &#8220;ragionevole&#8221; dal giudice amministrativo, e cioè più di due anni (<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>).<br />
La previsione di un termine massimo per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è in grado di raggiungere l&#8217;auspicato risultato di individuazione di un punto d&#8217;equilibrio tra opposte istanze di cui sono portatrici le due parti del rapporto giuridico amministrativo solo al ricorrere di due distinte condizioni: che si riconosca alla nuova disposizione un ambito esteso di applicazione e che il termine per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento sia interpretato come perentorio.<br />
Per quanto attiene al campo di applicazione della nuova disposizione di legge, l&#8217;art. 6 fa riferimento agli atti autorizzatori o comunque attributivi di vantaggi economici. L&#8217;espressione non è nuova e rieccheggia anzitutto quella utilizzata dall&#8217;art. 12 della legge n. 241/1990 &#8211; intitolato &#8220;Provvedimenti attributivi di vantaggi economici&#8221;-, ai sensi della quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e &#8220;l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere&#8221; sono subordinate alla predeterminazione amministrativa di criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. La giurisprudenza ha assegnato un significato ampio all&#8217;espressione in esame, ritenendo che essa si riferisca in maniera onnicomprensiva a qualsiasi fattispecie di attribuzione di vantaggi economici in senso lato (<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>). Anche i &#8220;titoli autorizzatori&#8221; di cui parla l&#8217;art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 59/2010, attuativo della direttiva Bolkestein, sono stati interpretati come inclusivi di tutti gli atti che consentono di esercitare un servizio liberalizzato e ciò anche nel caso in cui sia presupposta una procedura di selezione per l&#8217;attribuzione della risorsa limitata sulla base di un regime da noi tradizionalmente qualificato come concessione (<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>).&nbsp;<br />
Alla luce di ciò e soprattutto tenendo presente la sopra evidenziata particolare <em>ratio</em> semplificatoria dell&#8217;art. 6 della legge Madia, è possibile dare all&#8217;espressione &#8220;provvedimenti attributivi di vantaggi economici&#8221; un significato tale da ricomprendere ogni atto ampliativo comunque denominato (<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>).<br />
In secondo luogo, e facendosi sempre guidare dalla logica semplificatoria, il termine per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento è da interpretare come termine decadenziale.<br />
Come è noto, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi -ordinari e non in autotutela- non è mai stato interpretato come perentorio, salvo limitate eccezioni dovute a leggi speciali (<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>).<br />
Di fronte al silenzio serbato dalla legge n. 241/90 in ordine alla perentorietà, tutta la giurisprudenza, anche quella costituzionale, ha attribuito al termine per la conclusione del procedimento natura meramente acceleratoria, e, quindi, intrinsecamente ordinatoria. Di conseguenza, il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, pur abilitando il privato a sollecitare, anche facendo ricorso all&#8217;autorità giurisdizionale, la conclusione del procedimento, non ha mai comportato la consumazione del potere dell&#8217;amministrazione di adottare il provvedimento finale, nè ha reso viziato l&#8217;atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza del termine in questione (<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>).<br />
Siffatta interpretazione si fonda sull&#8217;idea che &#8220;la cessazione della potestà &#8230; potrebbe nuocere all&#8217;interesse pubblico alla cui cura quest&#8217;ultimo è preordinato, con evidente pregiudizio della collettività&#8221; e che &#8220;l&#8217;esercizio della funzione amministrativa è connotato dai requisiti della doverosità e della continuità&#8221; (<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>).<br />
Tuttavia, ritenere che l&#8217;inutile decorso del tempo non determini mai la decadenza del potere in ragione del pubblico interesse trascura di considerare non solo la posizione del privato parte del rapporto giuridico amministrativo, ma anche l&#8217;esistenza di un altro interesse pubblico parimenti da tutelare: l&#8217;interesse pubblico &#8220;di non lasciare illimitata nel tempo la possibilità di attuare la modificazione giuridica&#8221;, che, tra l&#8217;altro, è quello stesso interesse su cui si fonda tutta la nostra disciplina processuale in materia di termine di proposizione dell&#8217;azione giurisdizionale (<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>).<br />
Al di là delle critiche formulabili nei confronti di quest&#8217;interpretazione relativamente al procedimento amministrativo ordinario (<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>), la questione della perentorietà del termine per l&#8217;esercizio del potere si pone in maniera ancora più stringente per il procedimento d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Infatti in questa ipotesi già esiste un provvedimento amministrativo in grado di fondare una relazione di durata e idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato.<br />
Se all&#8217;amministrazione non può essere negato il potere di annullare provvedimenti illegittimi al ricorrere di uno specifico interesse pubblico (<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>), tale potere però deve essere esercitato entro rigorosi limiti temporali per evitare di rimettere costantemente in discussione situazioni consolidate. Del resto, come sopra sottolineato, non è questione solo di tutelare l&#8217;affidamento del privato, ma anche di tributare il giusto rilievo all&#8217;interesse pubblico alla certezza e alla stabilità. Infatti la relazione giuridica amministrativa di durata è caratterizzata, nei suoi vari momenti di sviluppo, dalla coesistenza, o, meglio, dalla concorrenza non solo di interessi legittimi e di diritti soggettivi, ma anche di poteri amministrativi funzionalizzati ad interessi pubblici tra loro divergenti e tali da orientare l&#8217;attività della pubblica amministrazione in un senso, oppure in un altro (<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>).<br />
Coerentemente a quanto appena osservato, il termine di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di annullamento d&#8217;ufficio è già stato inteso come perentorio dalla giurisprudenza applicativa dell&#8217;art. 6 della legge Madia. Il giudice amministrativo ha infatti precisato che il termine in questione non può essere validamente interrotto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della parte, come invece intendeva sostenere l&#8217;amministrazione (<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>).<br />
Ma il vincolo di correttezza cui è improntato il rapporto giuridico amministrativo deve stringere entrambe le parti della relazione. Di conseguenza, il termine massimo per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio non deve essere rispettato nel caso in cui il beneficiario del provvedimento abbia ottenuto quest&#8217;ultimo sulla base di &#8220;false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato&#8221; (art. 21 <em>nonies</em>, co. 2<em> bis</em>, della legge n. 241/90, anch&#8217;esso introdotto dall&#8217;art. 6 della legge Madia). Questa particolare disciplina della relazione giuridica amministrativa valorizza la componente soggettiva dell&#8217;affidamento del privato, intesa come buona fede del soggetto che pone fiducia nello stato di cose esistente. In assenza di buona fede non vi è alcun affidamento del privato da tutelare e il potere amministrativo si riespande sotto il profilo temporale. Del resto, l&#8217;ordinamento ha già da tempo fatto discendere altri corollari concreti dal principio della rilevanza della buona fede, intesa come incolpevole ignoranza dell&#8217;illegittimità del provvedimento da parte del destinatario del provvedimento stesso; si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza che esclude la necessità che l&#8217;amministrazione nel corso del procedimento d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio prenda in considerazione l&#8217;interesse del privato qualora risulti la malafede di quest&#8217;ultimo (<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>).<br />
Da ultimo, l&#8217;art. 6 della legge Madia interviene anche sulla disciplina della segnalazione certificata d&#8217;inizio attività e limita fortemente il pregresso potere amministrativo di intervenire dopo il decorso del termine previsto per l&#8217;esercizio dei poteri inibitori e/o repressivi ordinari.<br />
Come osservato dalla già citata sentenza n. 49 della Corte costituzionale, nella s.c.i.a. &#8220;anche le condizioni e le modalità di esercizio dell&#8217;intervento della pubblica amministrazione, decorsi i termini in questione, devono considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poichè l&#8217;individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dalla pubblica amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi&#8221;. Dunque, &#8220;la disciplina di questa fase ulteriore è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt&#8217;uno inscindibile&#8221;.<br />
Così il provvedimento repressivo della s.c.i.a. è assimilabile a un atto di autotutela nella misura in cui esso elimina l&#8217;effetto giuridico, ossia l&#8217;assenso all&#8217;intervento, prodotto per effetto congiunto della segnalazione e del decorso del termine previsto dalla legge per il potere amministrativo ordinario di controllo di legittimità (<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>).<br />
A tal riguardo l&#8217;art. 6 della legge n. 124 stabilisce che l&#8217;amministrazione -trascorsi i sessanta giorni (<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>) dal ricevimento della segnalazione per l&#8217;esercizio dei motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa- ha il potere d&#8217;intervenire soltanto in presenza delle condizioni richieste dall’art. 21-<em>nonies </em>(nuovo testo dell&#8217;art. 19, co. 4, della legge n. 241/90). Essa conserva dunque la possibilità di adottare provvedimenti comunque inibitori e repressivi solo al ricorrere dei presupposti e con le modalità dettate per l’annullamento d’ufficio provvedimentale, e quindi entro il termine ultimo di diciotto mesi, in presenza di ragioni di pubblico interesse da esplicitare e a seguito di una ponderazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati (<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>).<br />
Trascorso tale termine non sarà più permesso all’amministrazione di intervenire sull’attività oggetto di s.c.i.a., se non nell&#8217;ipotesi già evidenziata di violazione del principio di leale collaborazione, ossia nel caso di false o mendaci dichiarazioni da parte del privato (<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>).&nbsp;<br />
Alla luce delle complessive novità introdotte è indubbio che l&#8217;art. 6 della legge Madia segni un passo avanti nella disciplina della relazione di durata tra amministrazione e privato intervenendo su un aspetto fondamentale di tale relazione, ossia sul profilo temporale.<br />
Invero non mancano criticità nella nuova previsione di legge, tra le quali si deve almeno menzionare il mancato coordinamento tra la disposizione in questione e l&#8217;art. 39 del Testo unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che prevede il potere regionale di annullare, entro ben dieci anni dalla loro adozione, i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.<br />
Non è chiaro se la disposizione che prevede un termine lunghissimo per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio debba intendersi abrogata tacitamente in ragione del fatto che l&#8217;art. 6 della legge Madia è norma successiva che regola in modo completo la materia con riferimento ai provvedimenti favorevoli; oppure se la diversa natura delle due disposizioni, una speciale, l&#8217;altra generale, renda possibile la coesistenza tra le due norme, in virtù appunto del principio di specialità. In questo secondo senso orienta il fatto che l&#8217;altra disposizione precedente parimenti impositiva di un preciso limite temporale al potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, e cioè l&#8217;art. 1, co. 136 della legge finanziaria 2005, è stata espressamente abrogata dall&#8217;art. 6, co. 2, della legge n. 124/15 (<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>).<br />
Ma, a prescindere da questa difficoltà d&#8217;individuazione della norma applicabile nel caso di concorrenza tra disposizioni, la novità normativa contenuta nella legge Madia costituisce un&#8217;importante tessera nella costruzione di un&#8217;equilibrata relazione tra amministrazione e privato. L&#8217;art. 6 è da intendere come norma di relazione, attributiva al privato di un diritto alla stabilità e introduttiva di un potere amministrativo a termine.<br />
Essa è sicuramente norma più stringente rispetto all&#8217;originario art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/90, che affidava di volta in volta all&#8217;interprete (all&#8217;amministrazione prima e al giudice poi) ogni valutazione in ordine allo sbarramento temporale all&#8217;esercizio del potere di autotutela. Del resto, tutta la complessiva disciplina finora tracciata dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> è stata spesso interpretata come mera norma manifesto e svuotata dall&#8217;interno. Infatti, nonostante il chiaro dettato legislativo che impone l&#8217;esplicitazione delle &#8220;ragioni di interesse pubblico&#8221; e il tenere conto &#8220;degli interessi dei destinatari&#8221;, la giurisprudenza amministrativa ha continuato a ravvisare non poche ipotesi di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> all&#8217;annullamento, trascurando l&#8217;indicazione normativa che richiede di contro una specifica valutazione e una conseguente specifica motivazione sul punto, a tutela del legittimo affidamento (<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>).<br />
Invece, la nuova previsione di un limite temporale rigido e perentorio all&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti favorevoli costituisce norma volta non solo ad orientare l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione nell&#8217;interesse della stessa, ma anche a regolare i rapporti intercorrenti con il privato, definendo direttamente l&#8217;assetto degli interessi e segnando i limiti esterni al potere amministrativo. Ma ciò non è ancora sufficiente per il raggiungimento di un soddisfacente punto di equilibrio nella relazione giuridica amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
3. La storia recente dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è una storia di fissazione di limiti (interni e esterni), nonchè di condizioni a questo particolare potere amministrativo. E&#8217; una storia che ben s&#8217;inserisce in quelle trasformazioni dell&#8217;attuale diritto amministrativo volte a superare le tradizionali barriere protettive dell&#8217;autoritarismo e i connessi privilegi della pubblica amministrazione mediante una serie di tentativi (normativi, ma anche giurisprudenziali) di riequilibrio della relazione tra cittadino e amministrazione.<br />
Ragionare in termini di limiti all&#8217;esercizio del potere non significa adottare una visione panpubblicistica, in cui tutto parte dal potere e tutto è riconducibile al potere, come se la situazione giuridica soggettiva fosse un <em>posterius</em> rispetto ad esso, ma più pianamente significa prendere atto che il potere amministrativo è uno dei due poli dialettici della relazione giuridica bilaterale, in cui la condizione soggettiva di affidamento del privato viene oggettivata in virtù del principio di legalità e del principio di certezza del diritto. Senza sottacere comunque il fatto che ragionare in termini di limiti all&#8217;esercizio del potere rischia sempre di privilegiare una prospettiva in cui l&#8217;indagine riguarda l&#8217;esclusivamente esercizio della funzione e non l&#8217;osservanza di una norma che si rivolge all&#8217;amministrazione nel rapporto con il cittadino.<br />
Così l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, inizialmente espressione di sovranità, è passato attraverso il principio di legalità al pari di ogni altro potere amministrativo ed è stato via via limitato per quanto riguarda i suoi presupposti (la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al ritiro dell&#8217;atto, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata) e i suoi modi di esercizio (con il riconoscimento delle tradizionali garanzie di tipo procedimentale, dal contraddittorio alla motivazione).<br />
Da ultimo la previsione di un termine perentorio fissa un importante limite esterno all&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Anzi, come si è sopra osservato, essa è tale da essere configurata come norma che s&#8217;impone all&#8217;amministrazione nella sua relazione con il privato, titolare di una pretesa dotata di tutela diretta da parte dell&#8217;ordinamento a che l&#8217;amministrazione agisca entro un determinato tempo. E si è altresì sottolineato come tale pretesa, che è situazione giuridica soggettiva autonoma, non debba essere disgiunta dalla buona fede di chi fa valere tale pretesa (<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>).<br />
&nbsp;Tuttavia la previsione di un potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio a termine è elemento necessario ma non sufficiente per il raggiungimento di un giusto punto d&#8217;equilibrio nella relazione tra privato e pubblica amministrazione.<br />
L&#8217;attenzione va rivolta anche all&#8217;atteggiarsi della relazione in questione all&#8217;interno del termine (massimo) dei diciotto mesi, per cogliere se ed eventualmente quale tutela sia assicurata alle situazioni giuridiche sostanziali sorte nel lasso di tempo tra l&#8217;emanazione del provvedimento favorevole e il suo annullamento d&#8217;ufficio.<br />
Infatti, come è stato efficacemente detto, &#8220;certezza e affidamento non sono ostacoli al <em>se</em> del mutamento&#8221;, ma sono &#8220;ineludibili imperativi riguardanti il suo <em>come</em>&#8221; (<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>). Il problema è dunque quello dell&#8217;individuazione di limiti e di eventuali contrappesi.<br />
Ad esempio, è configurabile l&#8217;evenienza in cui il privato abbia &#8220;sfruttato pienamente&#8221; l&#8217;atto amministrativo ampliativo subito dopo il suo ottenimento, ma con grande impiego di mezzi economici, necessari per avviare un&#8217;attività imprenditoriale o un&#8217;attività edilizia. L&#8217;affidamento del privato sussiste dunque indipendentemente dal decorso del tempo, essendo in grado di sorgere nel momento stesso in cui l&#8217;amministrazione emana il suo provvedimento. Ne consegue che nel caso dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio non è tanto o solo il tempo ad assumere rilevanza, quanto piuttosto l&#8217;uso fatto dal privato di un provvedimento amministrativo (<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>).<br />
Di conseguenza, se semplificare significa uscire dalle rigidità non aderenti alla realtà del rapporto per come quest&#8217;ultimo si è sviluppato, gli effetti nel tempo dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio sono un altro aspetto nevralgico nella ricerca di un punto d&#8217;equilibrio tra opposte istanze. In particolare viene in rilievo la possibilità di graduare le conseguenze dell&#8217;annullamento diversificando la decorrenza degli effetti.<br />
L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è tradizionalmente definito retroattivo &#8220;per natura&#8221;: la retroattività è &#8220;connaturata&#8221; all&#8217;annullamento (<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>).<br />
Tuttavia, già da tempo l&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è stata messa in discussione per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi qui oggetto di attenzione e cioè i provvedimenti amministrativi favorevoli, i soli rispetto ai quali si pone la questione della tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel frattempo consolidatesi (<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>).<br />
Del resto, conferma del fatto che la retroattività non sia legata alla particolare natura dell&#8217;atto, bensì sia una scelta di politica del diritto si ricava dallo sguardo comparatistico che mostra come nel diritto europeo e in quello tedesco l&#8217;annullamento non sempre determini la piena rimozione degli effetti giuridici del provvedimento (<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>).<br />
Anche le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale dichiarative dell&#8217;illegittimità di una norma di legge sono considerate naturalmente retroattive e pure esse pongono il problema delle conseguenze potenzialmente negative per le situazioni nel frattempo sorte. Così, nonostante &#8220;l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti alla Corte&#8221;, la Corte stessa ha escluso il carattere retroattivo delle sue sentenze di accoglimento nel caso di situazioni giuridiche soggettive irrevocabili e di rapporti giuridici esauriti ed è infine giunta a configurare sentenze manipolative degli effetti temporali della pronuncia di accoglimento per &#8220;l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco” (<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>).<br />
&nbsp;Parimenti è possibile riconoscere limiti alla retroattività del provvedimento d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio o, meglio, è possibile individuare di volta in volta soluzioni concrete maggiormente graduate, consistenti nella modulazione degli effetti temporali dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Quindi, oltre al limite logico dato dal fatto compiuto (<em>factum infectum fieri nequit</em>), dal momento che gli effetti irreversibili già prodotti non possono essere posti nel nulla, ulteriore fattore in grado di condizionare gli effetti nel tempo del provvedimento d&#8217;annullamento è dato dall&#8217;intangibilità dei diritti soggettivi di terzi in buona fede (<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>).<br />
Il problema si sposta dunque all&#8217;individuazione dei presupposti in presenza dei quali gli atti amministrativi possano dirsi &#8220;creatori di diritti&#8221;, utilizzando l&#8217;espressione impiegata nell&#8217;ordinamento francese (<em>actes créateurs de droits</em>) (<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>).<br />
E&#8217; questa una questione interpretativa la quale impone l&#8217;applicazione di valutazioni di proporzionalità che considerino sia il grado di affidamento sia la misura del pregiudizio del privato. Si tratta di un tipo di attività che sempre l&#8217;amministrazione è tenuta a svolgere in generale nell&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, dovendo comparare direttamente tra loro interessi eterogenei, quale l&#8217;interesse all&#8217;annullamento e l&#8217;interesse del destinatario del provvedimento del cui annullamento si tratta.<br />
Il riconoscimento della non necessaria retroattività degli effetti dell&#8217;annullamento è idonea anzitutto a tutelare le situazioni giuridiche soggettive del privato, ma soddisfa altresì l&#8217;esigenza di non sacrificare quei fondamentali valori ordinamentali, come la sicurezza dei traffici giuridici e la certezza del diritto, che sono posti alla base dell&#8217;antitetico principio d&#8217;irretroattività, che vige -o per lo meno, dovrebbe vigere- per gli atti normativi, legislativi e non, nonchè per i provvedimenti amministrativi di primo grado (<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>).<br />
Infine, una semplificazione che concili autotutela e affidamento passa anche attraverso il riconoscimento del diritto a una compensazione indennitaria a seguito dell&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, analogamente a quanto accade in Germania (<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>).<br />
Nel nostro ordinamento giuridico, mentre in passato la particolare ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di atti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, disposta al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, doveva &#8220;tenere indenni i privati stessi dall&#8217;eventuale pregiudizio patrimoniale&#8221; (<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>), attuamente solo la revoca di un provvedimento dà pacificamente luogo a un diritto all&#8217;indennizzo per i &#8220;pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della legge n. 241/90.<br />
Tant&#8217;è che si è assistito a una sorta d&#8217;impiego abusivo dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio che si verifica quando l&#8217;amministrazione annulla d&#8217;ufficio un provvedimento argomentando che l&#8217;atto da rimuovere non è semplicemente contrario all&#8217;interesse pubblico, ma è anche illegittimo, proprio al fine di evitare il pagamento dell&#8217;indennizzo (<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>).<br />
Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che &#8220;nelle ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio non può farsi riferimento alla spettanza dell&#8217;indennizzo previsto, in tema di revoca, dall&#8217;art. 21-<em>quinquies</em>&#8221; (<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>). Tuttavia essa, al tempo stesso, ha costruito particolari ipotesi in cui sorge in capo alla pubblica amministrazione un obbligo di tipo patrimoniale a seguito dell&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento. Nell&#8217;ambito delle procedure ad evidenza pubblica si è ritenuto che l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela da parte dell&#8217;amministrazione appaltante, benchè legittimo, &#8220;può determinare la lesione dell&#8217;affidamento dei concorrenti negli atti (revocati o) annullati, facendo sorgere obblighi risarcitori &#8230; a titolo di responsabilità precontrattuale&#8221;, per violazione delle regole di correttezza e buona fede di cui all&#8217;art. 1337 c.c. (<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>).<br />
Dal canto suo, la Cassazione ha riconosciuto un &#8220;diritto al risarcimento&#8221; del danno in ragione della &#8220;colpa che connota un comportamento consistito nell&#8217;emissione di atti favorevoli, poi ritirati &#8230; in autotutela, atti che hanno creato affidamento nella loro legittimità e orientato una corrispondente successiva condotta pratica, poi dovuta arrestare&#8221; (<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>). Si tratterebbe non di responsabilità per atto lecito, ma di responsabilità aquiliana ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., in quanto l&#8217;amministrazione ha tratto in inganno il privato con un suo provvedimento, poi ritenuto illegittimo, violando il suo affidamento nella legittimità dell&#8217;atto stesso (<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>).<br />
L&#8217;affidamento assume rilevanza solo nella misura in cui il comportamento del cittadino possa considerarsi incolpevole (<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>), in applicazione al più volte sottolineato principio di leale collaborazione e correttezza che presidia il rapporto giuridico amministrativo di durata. Sempre secondo le Sezioni Unite della Cassazione la competenza giurisdizionale in materia è attribuita al giudice ordinario, dal momento che &#8220;con la domanda risarcitoria fondata sull&#8217;affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull&#8217;esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento&#8221; (<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>).<br />
Alla luce di quanto esposto, il rapporto giuridico amministrativo di durata tende sempre più ad essere retto da norme di relazione attributive al privato di un diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;integrità del suo patrimonio. Tuttavia è necessario che al diritto a un congruo ristoro per danno da lesione dell&#8217;affidamento sull&#8217;attività della pubblica amministrazione si giunga mediante un riconoscimento inequivoco di tipo normativo ed esso non sia demandato alle costruzioni giurisprudenziali, non sempre univoche, vuoi in punto di giurisdizione, vuoi in punto di consistenza del ristoro, stretto tra indennità e risarcimento (<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4. Infine il punto di equilibrio tra i due termini del rapporto giuridico amministrativo di durata può essere perseguito in maniera ancora più decisa.<br />
Essendo l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio potere massimamente discrezionale, la pubblica amministrazione potrebbe anche ignorare l&#8217;illegittimità che affligge un suo provvedimento, nonostante la legge, con una formula di rito, disponga che restano ferme le responsabilità connesse al mancato annullamento del provvedimento illegittimo (art. 21 <em>nonies</em>, co. 1).<br />
L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio restituisce l&#8217;immagine di una pubblica amministrazione che si riserva di valutare la legittimità degli atti dalla medesima emanati non nella sola sede naturale che è quella procedimentale, bensì anche successivamente. Tuttavia il più delle volte non corrisponde a realtà che l&#8217;amministrazione sia presa da scrupoli in ordine alla legalità dei provvedimenti emessi e conseguentemente rimediti sulle scelte compiute sotto il profilo della loro corrispondenza al diritto. E&#8217; più probabile che essa parta da un&#8217;insoddisfazione di merito nei riguardi dell&#8217;assetto d&#8217;interessi così come risultante dall&#8217;originario provvedimento amministrativo e si sforzi di rinvenire <em>ex post</em> un sufficiente motivo d&#8217;illegittimità (<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>). Spesso -e la casistica in tema di diritto dell&#8217;economia e di diritto urbanistico lo dimostra- le pubbliche amministrazioni &#8220;si rimangiano&#8221; provvedimenti già assunti per svariate ragioni, tra le quali rientrano anche mutamenti d&#8217;indirizzo politico (<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>).<br />
&nbsp;Questi elementi (giuridici e non), in aggiunta al fatto che l’esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, in quanto suscettibile di provocare seri pregiudizi alla sfera giuridica dei soggetti da esso incisi, deve rispettare alcuni principi generali che vanno dalla ragionevolezza alla proporzionalità, inducono a valorizzare un&#8217;autotutela di tipo conservativo/conformativo, a discapito di un&#8217;autotutela di tipo demolitorio.<br />
Nel nostro ordinamento già la giurisprudenza formatasi prima dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 21 <em>nonies </em>aveva ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia motivato con il contrasto tra il progetto e le previsioni urbanistiche e con l’errata indicazione della superficie edificabile, “senza considerare e verificare la possibilità di ricomporre il contrasto tra il provvedimento autorizzatorio … e gli indici di edificabilità, non già mediante l’an­nul­la­mento del primo, bensì per mezzo della richiesta al privato di procedere, entro un congruo termine, all’asservimento alla costruzione realizzata di quella ulteriore porzione di terreno (già di proprietà della ricorrente), necessaria per rendere compatibile la volumetria esistente con la normativa urbanistica&#8221; (<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>).<br />
Attualmente l&#8217;art. 21 <em>nonies</em> pone un&#8217;alternativa tra annullamento d&#8217;ufficio e convalida come possibile esito del procedimento di riesame, disponendo che è sempre &#8220;fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile&#8221;. Così, il tradizionale orientamento sfavorevole alla sanabilità dei vizi sostanziali &#8220;può ritenersi superato dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> &#8230; che non pone limitazioni in materia, riferendosi genericamente al provvedimento amministrativo annullabile (e non ai soli atti viziati da incompetenza o comunque da vizi di forma), con conseguente ammissibilità della convalida di vizi sostanziali, ovviamente allorché il vizio sia in concreto eliminabile&#8221; (<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>). Se il mantenimento in vita di provvedimenti discrezionali affetti soltanto da vizi di carattere formale, come quello di incompetenza, non necessita di particolare, nel caso di vizi sostanziali occorre l&#8217;esternazione della sussistenza di &#8220;ragioni d&#8217;interesse pubblico&#8221; per la convalida, come si ricava dal disposto sempre dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> (<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>).<br />
Per quanto riguarda queste specifiche ragioni d&#8217;interesse pubblico sottostanti a una convalida o a una sanatoria, esse sono identificabili nei principi di buona amministrazione, di economia dei mezzi dell&#8217;azione amministrativa, di conservazione dei valori giuridici, ma soprattutto di leale collaborazione tra le parti del rapporto giuridico amministrativo, per cui l&#8217;amministrazione, verificato che un suo provvedimento risulta viziato sul piano della legittimità, deve sforzarsi il più possibile di porvi rimedio eliminando gli aspetti che lo rendono censurabile, sanando il vizio, correggendo i propri errori e modificando il provvedimento stesso.<br />
Si consideri poi che anche nella particolare relazione di durata che s&#8217;instaura tra amministrazione e privato a seguito della s.c.i.a. il legislatore mostra espressamente di preferire il potere amministrativo conformativo rispetto a quello inibitorio o repressivo. Infatti, nel caso in cui sia possibile conformare l&#8217;attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l&#8217;amministrazione invita il privato a provvedere in tal senso (art. 19, co. 3, della legge n. 241/90).<br />
Dovrebbe sempre essere preferibile, pur in presenza di un&#8217;illegittimità, conservare ed eventualmente emendare l&#8217;atto ampliativo e i suoi effetti, piuttosto che rimuoverlo. Il suggerito<em> favor</em> per l&#8217;autotutela conservativa/conformativa costituisce un&#8217;opzione che altera nella misura minore possibile l&#8217;assetto degli interessi consolidato e permette di mantenere fermo il provvedimento nel caso in cui il pregiudizio per l&#8217;interesse pubblico al suo mantenimento sia di gran lunga inferiore di quello del privato di fronte all&#8217;annullamento dello stesso, a seguito di una valutazione della sostenibilità della situazione esistente.<br />
L&#8217;autotutela recupera così in pieno quella funzione di correzione della funzione amministrativa, a garanzia sia dei destinatari dell&#8217;azione, sia di eventuali terzi che abbiano eventualmente presentato una segnalazione per indurre l&#8217;amministrazione alla revisione di un suo precedente atto, i cui interessi saranno oggetto di specifica attenzione nel corso dell&#8217;esercizio del potere d&#8217;autotutela conservativa/conformativa (<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>).<br />
In questa logica ben s&#8217;inserisce il recente <em>Code des relations entre le public et l&#8217;administration</em> francese, il quale contempla l&#8217;ipotesi che sia lo stesso destinatario del provvedimento a sollecitare l’esercizio del potere di “ritiro” allo scopo di ottenere l’emanazione di un atto legittimo e in tal senso più favorevole; infatti l&#8217;art. L242-4 del CRPA dispone che “<em>sur demande du bénéficiaire de la décision, l&#8217;administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n&#8217;est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s&#8217;il s&#8217;agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire</em>” (<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>).<br />
Posto che vi è sempre una tensione ineliminabile nella relazione di durata tra cittadino e amministrazione, la stabilità della relazione stessa non va a vantaggio del solo privato, che vuole soddisfatta la sua esigenza di sostanziale permanenza dei provvedimenti favorevoli. La stabilità del rapporto di durata giova anche all&#8217;altra parte del rapporto stesso, ossia alla pubblica amministrazione.<br />
Ciò non solo nel senso che, una volta eliminato o circoscritto l&#8217;effetto di precarietà, i privati sono maggiormente disposti ad entrare in relazione con l&#8217;amministrazione, con un guadagno per il benessere collettivo (<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>).<br />
Ma anche nel senso più forte e squisitamente giuridico per cui la legittimazione della pubblica amministrazione passa anche attraverso la stabilità del suo agire, in modo da ingenerare fiducia nelle istituzioni pubbliche. Altrimenti l&#8217;autotutela mette a repentaglio quel <em>système de croyances</em> che è l&#8217;essenza stessa della legittimazione democratica (<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>).</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
(*) Il presente testo costituisce una rielaborazione della relazione dal titolo <em>Autotutela amministrativa e certezza delle situazioni giuridiche soggettive</em>, presentata al Convegno <em>Le nuove semplificazioni dell&#8217;attività amministrativa</em>, Università degli Studi di Padova, 20 maggio 2016.<br />
[1] Sull&#8217;orientare il cambiamento amministrativo &#8220;partendo da <em>big questions</em> e <em>big answers</em>&#8220;, oppure utilizzando &#8220;un approccio meno ambizioso, fatto di riforme incrementali e oblique&#8221;, cfr. M. Savino, <em>Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 2015, 641 ss., che richiama a tal riguardo L. Hinna e M. Marcantoni, <em>La riforma obliqua. Come cambiare la pubblica amministrazione giocando di sponda</em>, Roma, Donzelli, 2012.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Così, pressochè testualmente, B.G. Mattarella, <em>La riforma della pubblica amministrazione. Il contesto e gli obiettivi della riforma</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2015, 621 ss.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Questa consapevolezza è emersa fin dagli anni Novanta del secolo scorso; cfr., in tema, L. Torchia, <em>Tendenze recenti della semplificazione amministrativa</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 1998, 404 ss.; G. Vesperini, <em>La semplificazione dei procedimenti amministrativi</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 1998, 655 ss.; M. Clarich, <em>Modelli di semplificazione nell&#8217;esperienza comparata</em>, <em>ivi</em>, 1998, 679 ss.; S. Cassese, <em>La semplificazione amministrativa e l&#8217;orologio di Taylor</em>, <em>ivi</em>, 1998, 699 ss.; A. Sandulli, <em>La semplificazione</em>, <em>ivi</em>, 1999, 757 ss.; R. Ferrara, <em>Le «complicazioni» della semplificazione: verso un&#8217;Amministrazione senza qualità?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, 323 ss.; V. Cerulli Irelli e F. Luciani, <em>La semplificazione dell&#8217;azione amministrativa</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2000, 618 ss.; M. Cartabia, <em>Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella &#8220;legge annuale di semplificazione&#8221;, in</em> <em>Dir.pubbl.</em>, 2000, 385 ss.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sul punto cfr. A. Natalini, <em>Il tempo delle riforme amministrative</em>, Bologna, 2006. Distingue tra semplificazioni funzionali, organizzative e procedimentali M. Renna, <em>Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006)</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2009, 649 ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Che l&#8217;affidamento possa divenire oggetto di un&#8217;autonoma pretesa è riconosciuto a far data dagli studi di F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, Milano, 1970, ora anche in <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico</em>, Milano, 2001, 19 ss.; sulla necessità di distinguere l&#8217;interesse del privato alla conservazione dello stato di cose esistente dall&#8217;interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche e sulla criticabile tendenza giurisprudenziale ad assorbire il primo nel secondo cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e l&#8217;affidamento del cittadino</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2005, 843 ss., spec. 846 ss.; sostiene che &#8220;il rapporto sicurezza/certezza/affidamento è addirittura costitutivo dell&#8217;essenza stessa della statualità, per come concepita (pur nelle sue molteplici manifestazioni) dalla dottrina dello Stato di diritto, sicchè ogni attentato alla certezza e all&#8217;affidamento si presenta come un attentato allo stesso patto fondativo che ha dato vita allo Stato quale forma giuridico-politica di una comunità di esseri umani&#8221; M. Luciani, <em>Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte Prima)</em>, in <em>Giur.it.</em>, 2007, 7 ss.; individua una dialettica tra insesauribilità del potere, &#8220;perchè le esigenze di perseguimento del pubblico interesse ovviamente cambiano nel tempo&#8221;, e principio del giudicato sostanziale, ossia &#8220;il vincolo dell&#8217;autorità al mantenimento del provvedimento&#8221;, G. Manfredi, <em>Il tempo è tiranno: l&#8217;autotutela nella legge Madia</em>, in <em>Urb.e app.</em>, 2016, 5 ss.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> In questo senso cfr. A. Travi, <em>La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</em>, in <em>www.giustamm.it</em>.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Sul punto cfr. M. Clarich, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, II ed., Bologna, 2015, 167, cui si rinvia anche per una visione del potere amministrativo e dell&#8217;interesse legittimo come &#8220;i termini dialettici (ciascuno, allo stesso tempo, &#8230; attivo e passivo) di una relazione giuridica bilaterale&#8221; (<em>op.cit.</em>, 107 ss.)</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Così G. Falcon, <em>Questioni sulla validità e sull&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo nel tempo</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2003, 1 ss., e ora anche in <em>Scritti scelti</em>, Padova, 2015, 439 ss., 472.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sul punto L. Mannori e B. Sordi, <em>Storia del diritto amministrativo</em>, Roma-Bari, 2001, 229 ss.; ; sulla &#8220;duplice anima&#8221; dell&#8217;autotutela amministrativa, volta all&#8217;affermazione del diritto ma anche al perseguimento di un interesse pubblico specifico, cfr. B.G. Mattarella, <em>Autotutela amministrativa e principio di legalità</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.com.</em>, 2007, 1223 ss.; ritiene gli atti espressione di autotutela materialmente giurisdizionali, ma amministrativi con riferimento all&#8217;interesse perseguito, F. Benvenuti, voce <em>Autotutela (dir.amm.)</em>, in <em>Enc.dir.</em>, vol. IV, Milano, 1959, 537 ss., 539.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sulla giurisprudenza in tema di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio cfr. R. Villata e M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, II ed., Torino, in corso di pubblicazione. Sulle potenzialità insite nel potere di annullamento in sede di ricorso amministrativo cfr. G. Morbidelli, <em>Sugli &#8220;strumenti di amministrazione giustiziale&#8221;</em>, in Presidenza del Consiglio, <em>La riforma della pubblica amministrazione. La giustizia nell&#8217;amministrazione</em>, Roma, 1994, 17 ss., e, se si vuole, M. Ramajoli, <em>Strumenti alternativi di risoluzione delle controverse pubblicistiche</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2014, 1 ss.; Id., <em>Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici</em>, in <em>Dir.proc.amm.</em>, 2015, 481 ss.<br />
Naturalmente s&#8217;impone una distinzione tra le diverse ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio, che si atteggiano diversamente a seconda che vengano in rilievo provvedimenti amministrativi di primo grado di tipo restrittivo oppure di tipo ampliativo, ma dovendosi qui trattare delle innovazioni apportate dalla riforma Madia, che ha esclusivo riguardo all&#8217;annullamento degli atti attributivi di vantaggi, l&#8217;attenzione si focalizzerà solo su queste seconde ipotesi.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> S&#8217;intende qui fare riferimento all&#8217;art. 211, co. 2, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in base al quale l&#8217;Anac, qualora ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento alla raccomandazione vincolante viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, che &#8220;colpisce il rifiuto di autotutela&#8221;, creando &#8220;una sorta di responsabilità da atto legittimo&#8221;. Sui problemi posti dalla disciplina si rinvia alle osservazioni del Cons.Stato, parere 1 aprile 2016, n. 855, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, da cui sono tratte le espressioni virgolettate.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Che è fatta anche di silenzi, assicurazioni, tolleranze o dichiarazioni informali da parte delle pubbliche amministrazioni.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per quanto riguarda l&#8217;affermazione del principio di leale collaborazione in relazione all&#8217;attività amministrativa c.d. di primo grado (come contrapposta all&#8217;attività amministrativa di secondo grado, riconducibile alla tradizionale autotutela) cfr. Cons.St., sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536; Cons.St., sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3055, in <em>Riv.giur.amb.</em>, 2010, 985 ss., con nota di E. Tanzarella, <em>Sull&#8217;applicazione razionale del principio di conservazione dei beni culturali</em>.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Corte Cost., 9 marzo 2016, n. 49, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84-<em>bis</em>, comma 2, lettera <em>b</em>), della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto consentirebbe all’amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a., in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della legge n. 241/1990.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Il giudice amministrativo, con riferimento all&#8217;art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004, che concretizza(va) -cfr. <em>infra, </em>nt. 33- nel triennio il termine ragionevole della previsione generale, ha affermato che il termine certo delinea &#8220;un bilanciamento tra interesse pubblico ad evitare ulteriori esborsi basati su atti illegittimi e affidamento del privato&#8221; (Cons.St., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6065).</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> La pronuncia cui si allude nel testo è Cons.giust.amm.reg.sic., 3 settembre 2015, n. 581, riguardante l’autorizzazione all’installazione del sistema di comunicazione satellitare Muos (<em>Mobile User Objective System</em>). Mentre per quanto riguarda il breve termine francese, con l&#8217;<em>arrêt Ternon</em> del 2001 il <em>Conseil d&#8217;Etat</em> ha disposto che l&#8217;amministrazione, salvo diverse disposizioni specifiche, possa ritirare in autotutela la determinazione costitutiva di situazioni giuridiche individuali di vantaggio illegittimamente assunte unicamente entro il termine fisso di quattro mesi decorrenti dall&#8217;emanazione del provvedimento. Sulla complessa disciplina vigente in Francia e sulla giurisprudenza più recente in materia cfr. A. Cassatella, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Modelli in comparazione</em>, in <em>Dir. e form.</em>, 2004, 66 ss.; D. Corletto, <em>Provvedimenti di secondo grado e tutela dell&#8217;affidamento</em>, in <em>Procedimento di secondo grado e tutela dell&#8217;affidamento in Europa</em>, Padova, 2007, 1 ss., 12 ss.; A. Simonati, <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo: l&#8217;esperienza francese</em>, in G. Falcon e D. de Pretis (a cura di), <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata</em>, Padova, 2011, 5 ss., spec. 61 ss.; è da ultimo intervenuto il <em>Code des relations entre le public et l&#8217;administration</em> francese (sul quale cfr. <em>infra</em>, par. 4), che ha fatto propria al regola giurisprudenziale dei quattro mesi per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. Tar Trento, sez. I, 1 marzo 2014, n. 86, in tema di selezione di personale; Tar Napoli, sez. VII, 7 giugno 2013, n. 3032, relativa a richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione; Tar Perugia, sez. I, 22 gennaio 2013, n. 40, in materia di assegnazione d&#8217;alloggi di edilizia residenziale pubblica; Tar Bari, sez. I, 7 novembre 2007, n. 2689, sul convenzionamento di strutture sanitarie; Tar Roma, sez. III, 8 marzo 2004, n. 2154, in tema di concessione di un servizio di autolinea in esclusiva.<br />
L&#8217;espressione &#8220;provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici&#8221; è stata poi impiegata dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 133/2014, come risultante dalla legge di conversione n. 164/2014, che ha modificato l&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della legge n. 241/90 escludendo la cd. revoca per <em>ius poenitendi</em> per siffatti provvedimenti; per un&#8217;applicazione della recente disposizione cfr. Cons.St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237, in <em>Foro it</em>., 2015, III, 672, con nota di A. Travi, per la quale la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza pubblica &#8220;non è un atto attributivo di vantaggi economici, attesa la mera astratta possibilità di dar luogo all&#8217;esito dell&#8217;apposito procedimento all&#8217;affidamento della concessione, ben potendo l&#8217;amministrazione rinviare o non dare corso affatto alla proposta che pure abbia ritenuto di pubblico interesse&#8221;.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr., da ultimo, Tar Roma, sez. II, 20 luglio 2015, n. 9840, relativo a un&#8217;ipotesi di concessione demaniale marittima.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Considera la formula utilizzata dal legislatore come &#8220;omnicomprensiva&#8221;, tale da includere quasi tutti i provvedimenti favorevoli per il privato, M. Macchia, <em>La riforma della pubblica amministrazione. Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2015, 621 ss.; va comunque osservato che il parere del Consiglio di Stato del 30 marzo 2016, n. 839, reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto legislativo in materia di s.c.i.a., in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ha suggerito di sostituire la locuzione &#8220;autorizzazione espressa&#8221; con &#8220;titolo espresso&#8221;, &#8220;al fine di comprendere anche le attività soggette a licenza, concessione, permesso, nulla osta, etc.&#8221; (paragrafo 9.3).</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La principale eccezione è data dall&#8217;art. 159, co. 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale stabilisce espressamente che il termine di sessanta giorni assegnato alla Soprintendenza per esercitare il potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica è &#8220;perentorio&#8221;; su tale termine, da ultimo, cfr. Cons.St., sez. VI, 13 marzo 2013, &nbsp;n. 1511. Siffatto regime, alla stregua del quale spettavano all&#8217;autorità regionale o ad altra da questa delegata i compiti di amministrazione attiva in materia di gestione dei vincoli paesaggistici, rimanendo alle Soprintendenze solo funzioni di controllo sui provvedimenti autorizzatori, consistenti nella possibilità di procedere al loro annullamento entro il termine perentorio di giorni sessanta dal rilascio, qualora fosse stata ravvisata la sussistenza di vizi di legittimità, è stato ora sostituito dall&#8217;art. 146 dello stesso codice, che delinea una situazione di cogestione del vincolo, in sede di amministrazione attiva, da parte dell&#8217;autorità regionale (o di quella delegata) e dell&#8217;autorità statale periferica; sul punto cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, &nbsp;n. 1404.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si diffondono ampiamente sul punto, comunque pacifico in giurisprudenza, Cons.St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4847; sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost., 17 luglio 2002, n. 355.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Rispettivamente Cons.St., sez. V, 3 giugno 1996, n. 621 e Cons.St., sez. V, n. 4980/2013, cit.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Sull&#8217;esistenza di tale interesse A. Romano, <em>Note in tema di decadenza</em>, in <em>Riv.trim.dir.proc.civ.</em>, 1964, 171 ss., 227; sul legame tra certezza, stabilità e disciplina dei termini d&#8217;impugnazione cfr. A. Marra, <em>Il termine di decadenza nel processo amministrativo</em>, Milano, 2012.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sulle quali, se si vuole, cfr. M. Ramajoli, <em>Forme e limiti della tutela giurisdizionale contro il silenzio inadempimento</em>, in <em>Dir.proc.amm.</em>, 2014, 709 ss., spec. 718 ss.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Ma cfr. comunque <em>supra</em>, nt. 8.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> A detta di taluni (F. Merusi, <em>Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche</em>, Torino, 2013, 47) la tutela dell&#8217;affidamento costituisce corollario della certezza del diritto e sua applicazione concreta, mentre per altri (M. Luciani, <em>Il dissolvimento</em>, cit., 15-16) certezza del diritto e protezione del legittimo affidamento vanno tenuti distinti, perchè la certezza evoca &#8220;un plesso di caratteristiche oggettive dell&#8217;ordinamento&#8221;, mentre l&#8217;affidamento involge diritti fondamentali del cittadino e tutela la sfera di libertà. Quando però è la giurisprudenza a distinguere tra certezza e affidamento, lo fa per negare tutela del privato: essa ritiene infatti necessario &#8220;distinguere l&#8217;affidamento dal principio di certezza del diritto, che si raggiunge nel momento in cui il trascorrere del tempo ha raggiunto il suo massimo fattore di potenziamento dell&#8217;affidamento&#8221;; con la conseguenza di ritenere che l&#8217;annullamento poco tempo dopo l&#8217;emanazione di un&#8217;aggiudicazione rende l&#8217;affidamento del privato &#8220;debole e recessivo&#8221; (Cons.St., sez. V, 3 agosto 2012, n. 4440).</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Tar Puglia, Bari, sez. III, 17 marzo 2016, n.&nbsp; 351. Cfr., altresì, Tar Puglia, Bari, sez. III, 14 gennaio 2016, n. 47.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr., tra le tante, Cons.St., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554. Sul fondamentale ruolo assolto dalla buona fede anche in ambito pubblicistico cfr. F. Manganaro, <em>Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche</em>, Napoli, 1995.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> In questo senso, pressochè testualmente, Cons.St., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1493.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Nei casi di s.c.i.a. in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni (art. 19, co. 6-<em>bis</em>, della legge n. 241/90).</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Tra le prime applicazioni della nuova disposizione cfr. Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, 12 maggio 2016, n. 287.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Su questo specifico tema si rinvia a M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, e relativa <em>Postilla</em>, <em>ivi</em>; M. Sinisi, <em>La nuova azione amministrativa: il &#8220;tempo&#8221; dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e l&#8217;esercizio dei poteri inibitori in caso di s.c.i.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti</em>, <em>ivi</em>; M. Lipari, <em>La SCIA e l&#8217;autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi</em>, <em>ivi</em>.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> L&#8217;art. 6, co. 2, della legge Madia ha poi espressamente abrogato l&#8217;art. 1, co. 136, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), che, dopo avere introdotto un&#8217;ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio doveroso di provvedimenti illegittimi, pur se l&#8217;esecuzione degli stessi era ancora in corso, per conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni, prevedeva il limite di tre anni per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento, decorrenti dall&#8217;acquisizione di efficacia del provvedimento incidente su rapporti contrattuali e convenzionali con i privati. Nel vigore del testo originario dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/90 e quindi in costanza dell&#8217;art. 1, co. 136, della legge finanziaria 2005, la giurisprudenza aveva dovuto affrontare il problema dell&#8217;individuazione della normativa applicabile all&#8217;ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di una delibera di parziale rideterminazione del contenuto del rapporto contrattuale in atto tra una ditta appaltatrice di un servizio di pulizia e una ASL, precisando che &#8220;non convince la tesi dell&#8217;abrogazione tacita della norma recata dalla L. 311/2004 per effetto dell&#8217;entrata in vigore della disciplina generale introdotta con la legge n. 15 del 2005 &#8230; Depongono in senso contrario alla tesi dell&#8217;abrogazione tacita: &#8211; la diversa natura delle due disposizioni &#8211; l&#8217;una speciale e l&#8217;altra generale (&#8230;); la mancata espressa abrograzione della suddetta disposizione ad opera del legislatore nel momento in cui ha per la prima volta &#8211; con la legge n. 15/2005- disciplinato l&#8217;annullamento in autotutela&#8221; (Cons.St., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5259).</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Cfr. <em>supra</em>, nt. 10.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sulla necessaria componente soggettiva dell&#8217;affidamento, identificabile nella buona fede del privato, cfr. le considerazioni di F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio</em>, cit., 850 ss.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> M. Luciani, <em>Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte Seconda)</em>, in <em>Giur.it.</em>, 2007, 8 ss.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, cit., 126 ss., 145 ss.; G. Barone, <em>Autotutela amministrativa e decorso del tempo</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2002, 689 ss., spec. 704 ss.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Così G. Corso, <em>L&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo</em>, Milano, 1969, 405 ss.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, cit., 143 ss., cui si deve anche l&#8217;osservazione che nella diversa ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di atti ablatori l&#8217;efficacia <em>ex tunc</em> del provvedimento &#8220;ha per il privato un effetto risarcitorio, anche se limitato dalla naturale ineliminabilità degli avvenimenti reali&#8221;, come nell&#8217;ipotesi di annullamento di una revoca di un atto amministrativo costitutivo di obbligazione a carico dell&#8217;amministrazione e a vantaggio del privato. Favorevoli ad attribuire carattere non assoluto alla retroattività dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio sono altresì G. Falcon, <em>Questioni sulla validità,</em> cit., 475 ss.; R. Chieppa, voce <em>Provvedimenti di secondo grado (dir.amm.)</em>, in <em>Enc.dir., Annali</em>, vol. II, Milano, 2008, 917 ss.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Sull&#8217;orientamento assunto nell&#8217;ordinamento tedesco cfr. F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento</em>, cit., 144 ss.; sulla giurisprudenza eurocomunitaria in materia cfr. B.G. Mattarella, <em>Autotutela amministrativa</em>, cit., 1223 ss.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Le citazioni sono tratte dalla nota sentenza della Corte costituzionale, 11 febbraio 2015, n. 10. Sul problema dell&#8217;affidamento del privato nel caso di pronunce d&#8217;incostituzionalità A. Travi, <em>La disciplina transitoria delle concessioni idroelettriche e i principi di concorrenza</em>, in M. De Focatiis e A. Maestroni (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche</em>, Torino, 2014, 49 ss., spec. 58-59; per quanto riguarda invece la (parzialmente) diversa questione dell&#8217;affidamento del privato nel caso di modifiche normative che introducono nuove previsioni meno favorevoli per i consociati cfr. V. Pampanin, <em>Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</em>, in <em>www.giustamm.it.</em></div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Cons.St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 244. In tema cfr. M. Monteduro, <em>Retroattività del provvedimento amministrativo e principi generali dell&#8217;ordinamento</em>, in <em>www.amministrazioneincammino.it</em>.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Si deve al giudice amministrativo francese la previsione di categorie di atti creatori di diritti per i quali si pone un&#8217;esigenza di rispetto delle posizioni sorte e quindi di &#8220;atti non liberamente ritirabili&#8221;, come ampiamente illustrato da D. Corletto, <em>Provvedimenti di secondo grado</em>, cit., 6 ss.; diversa l&#8217;impostazione data alla problematica in Germania, dove si svolge un&#8217;indagine concreta sulla sussistenza di un affidamento legittimo da parte del cittadino, mediante &#8220;una serie di gradini d&#8217;esame&#8221;, relativi all&#8217;esistenza di una base concreta dell&#8217;affidamento che si riconnette ai principi di certezza del diritto e di continuità, alla buona fede in senso soggettivo e allo svolgimento di una condotta conforme all&#8217;affidamento; sul punto cfr. D.-U. Galetta, <em>La tutela dell&#8217;affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un&#8217;analisi comparata</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2008, 757 ss., spec. 781 ss.; per quanto riguarda il dibattito nell&#8217;ordinamento inglese cfr. G. Ligugnana, <em>La tutela dell&#8217;affidamento del privato nell&#8217;ordinamento amministrativo inglese. Il caso delle substantive legitimate expectations</em>, in D. Corletto (a cura di), <em>Procedimenti di secondo grado</em>, cit., 65 ss.; S. Pellizzari, <em>La stabilità e la contestabilità del provvedimento amministrativo nell&#8217;esperienza inglese</em>, in G. Falcon e D. de Pretis (a cura di), <em>Stabilità e contendibilità</em>, cit., 95 ss., 123-124 e dottrina <em>ivi</em> citata.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Per il legislatore il principio si risolve nel divieto di adottare leggi retroattive attentando ai diritti quesiti, utilizzando una terminologia cara a C.F. Gabba, <em>Teoria della retroattività delle leggi</em>, Pisa 1868-74, spec. 339 ss., secondo cui sono quesiti i diritti che non sono stati ancora consumati. Con riferimento agli atti amministrativi, afferma lapidariamente il giudice amministrativo che &#8220;per gli atti amministrativi si applica il principio di irretroattività delle leggi&#8221; (Cons.St., sez. V, 28 luglio 2014, n. 3995). La regola di &#8220;irretroattività dell&#8217;azione amministrativa è espressione dell&#8217;esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato &#8230;. impedisce di incidere unilateralmente e con effetto <em>ex ante</em> sulle situazioni soggettive del privato&#8221; (Cons.St., sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301).</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> In tema C. Fraenkel-Haeberle, <em>Poteri di autotutela e legittimo affidamento. Il caso tedesco</em>, Trento, 2008, 53</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Così l&#8217;art. 1, co. 136, della già citata legge n. 311/2004, ora abrogato proprio dall&#8217;art. 6, co. 2, della legge Madia.</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Su questo fenomeno e sull&#8217;argine posto dalla giurisprudenza a quest&#8217;impiego scorretto del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio cfr. G. Napolitano, <em>La logica</em><em> del diritto amministrativo</em>, Bologna, 2014, 152-153.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2013, &nbsp;n. 4965; Tar Campania, Salerno, sez. II, 9 ottobre 2014, &nbsp;n. 1701.</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cons.Stato, sez. V, n. 4440/2012, cit.</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Cass.civ., sez.un., ord. 23 marzo 2011, n. 6594; la fattispecie era relativa a una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzabilità a fini edificatori di una superficie di terreno di proprietà della società attrice, conseguente a una serie di atti amministrativi che avrebbero svuotato di contenuto il diritto di proprietà.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> In questo senso cfr. F. Merusi, <em>Il punto sulla tutela dell&#8217;affidamento nel diritto amministrativo</em>, in <em>Giur.it</em>., 2012, 5 ss.</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> La precisazione è contenuta in Cass., sez.un., ord. 4 settembre 2015, n. 17586.</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Così, nel riconoscere il proprio difetto di giurisdizione, Tar Lombardia, sez. I, 11 luglio 2014, n. 1807.</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Sulle incertezze in materia cfr. C.E. Gallo, <em>La lesione dell&#8217;affidamento sull&#8217;attività della pubblica amministrazione</em>, in corso di pubblicazione su <em>Dir.proc.amm.</em>, 2016, per il quale il &#8220;risarcimento&#8221; della lesione dell&#8217;affidamento, conseguente all&#8217;annullamento di un provvedimento, sia in sede di autotutela, sia in sede giurisdizionale, è una questione patrimoniale consequenziale alla valutazione dell&#8217;attività provvedimentale dell&#8217;amministrazione. In tema cfr. altresì M. Mazzamuto, <em>La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell&#8217;affidamento</em>, <em>ivi</em>, 2011, 896 ss.; secondo F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio</em>, cit., 866, il danno risarcibile è limitato &#8220;alla perdita che sarebbe stata evitata se non si fosse riposta fiducia nella spettenza di quanto è stato a suo tempo attribuito con il provvedimento (danno da affidamento)&#8221;.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> D. Corletto, <em>Provvedimenti</em>, cit., 55.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Su questo fenomeno, idoneo a trasformare le pubbliche amministrazioni, da promotrici ad oppositrici di progetti originariamente approvati, cfr. L. Torchia (a cura di), <em>I nodi della pubblica amministrazione</em>, Napoli, 2016, spec. 21-22.</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 158.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Tar Lazio, Latina, sez. I, 4 dicembre 2014, n. 1036; 3 maggio 2012, n. 415; 25 maggio 2011, n. 424; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 luglio 2011, n. 1792.</div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> In tema cfr. Cons.St., sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2863. Per gli atti vincolati vale invece la diversa regola posta dall&#8217;art. 21 <em>octies</em>, co. 2, della non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, regola ora espressamente richiamata dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> per le ipotesi d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio.</div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Per una valorizzazione dell&#8217;autotutela come rimedio correttivo cfr., se si vuole, M. Ramajoli, <em>Interesse generale</em>, cit.; invece non può essere qui affrontato il problematico profilo della doverosità o meno di riscontro dell&#8217;istanza di autotutela per il quale si rinvia, da ultimo, a S. D&#8217;Ancona, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio tra vincoli e discrezionalità</em>, Napoli, 2015, e S. Tuccillo, <em>Autotutela: potere doveroso?</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, e alla bibliografia <em>ivi</em> citata.</div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Ancora Tuccillo, <em>Autotutela, </em>cit.; sugli obiettivi perseguiti dal Codice cfr. G. Napolitano, <em>Il codice francese e le nuove frontiere della disciplina del procedimento in Europa</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2016, 5 ss., secondo cui esso mira a &#8220;contribuire al rafforzamento del dialogo tra l’amministrazione e i cittadini e alla semplificazione dei relativi rapporti&#8221;.</div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> In questo senso cfr. G. Napolitano, <em>La logica del diritto amministrativo</em>, cit., 149; M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti</em>, cit.</div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Parafrasando M. Luciani, <em>Il dissolvimento</em>, cit., che svolge queste considerazioni con riferimento alla problematica, sotto diversi aspetti similare, della &#8220;invasione del passato da parte del legislatore&#8221;, ossia della c.d. legge retroattiva.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/?download=1467">annullamento d&#039;ufficio</a> <small>(83 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a></p>
<p> * Antonio Romano Tassone è scomparso il 23 febbraio 2014. Questo lavoro fa parte degli Scritti in Sua memoria. 1. E&#8217; uno tra i migliori teorici della mia generazione che riesce a tenere viva l&#8217;impostazione dogmatica dei classici, ad adattarla alle moderne esigenze, ad individuare la prospettiva evolutiva del post-moderno[1]. Così</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a></p>
<p><strong> * Antonio Romano Tassone è scomparso il 23 febbraio 2014. Questo lavoro </strong><strong>fa parte degli Scritti in Sua memoria.</strong></p>
<p> <strong>1. </strong>E&#8217; <em>uno tra i migliori teorici della mia generazione che riesce a tenere viva l&#8217;impostazione dogmatica dei classici, ad adattarla alle moderne esigenze, ad individuare la prospettiva evolutiva del post-moderno<a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a>. </em>Così Franco Pugliese, nel 1995, descriveva la figura di giurista di Antonio Romano Tassone, traendola dalla <em>trilogia</em> rappresentata dai lavori sul potere giuridico (1981), sulla motivazione (1987) e sull&#8217;irregolarità degli atti amministrativi (1993)<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Nei venti anni che ci separano da allora, Antonio, nei suoi scritti  ha tenuto fede a quella immagine, riproponendo, anche se in forme nuove e diverse, adeguate alle trasformazioni ordinamentali che si stavano verificando, la combinazione di classicità, modernità, post-modernità.<br /> Pertanto quelle parole di Franco Pugliese, del 1995,  realizzatesi anche dopo il tempo nel quale vennero scritte, hanno pure valore di<em> pronuncia sul futuro, nella cui prospettiva visionaria i tempi si accostano tra loro e le possibilità si intrecciano<a href="#_ftn3" title=""><strong>[3]</strong></a></em> e possono essere oggi formulate, al passato, come ricordo, come commemorazione di Antonio.<br /> <strong>2.</strong> Ma l&#8217;accostamento di tempi e l&#8217;intreccio di possibilità consentono di utilizzare, per ricordare Antonio, anche le Sue stesse parole, scritte, nel 1999, per commemorare Franco Pugliese, che appaiono sicuramente riferibili anche alla Sua opera e alla Sua persona: <em>Quel che Gli si deve (e che si deve a noi stessi, perchè non vada disperso il dono grandissimo che Egli ci ha fatto) è dunque una lettura attenta e puntuale dei Suoi scritti, che metta in luce i motivi di fondo, sostanziali e metodologici, del Suo pensiero, svelandone, al di là dell&#8217;occasione e dell&#8217;argomento, il solido mondo di valori, nella certezza di trovarsi di fronte ad una vera e propria Weltanschauung, perchè </em>Egli<em> era un adepto del pensiero forte rivolto a costruire un sistema di denso e stabile significato<a href="#_ftn4" title=""><strong>[4]</strong></a></em>.<br /> Questa lettura richiederà tempo e studio profondo, ma ho voluto avviarla, in questo ricordo di Antonio, con una ricerca sul Suo mondo di valori, per offrirla alla riflessione comune, avvalendomi di frammenti emblematici del Suo stesso pensiero e delle &quot;<em>interpretazioni</em>&quot; che ho avuto modo di formulare<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>  studiando la sua monografia sulla motivazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> e i suoi scritti sul metodo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> <strong>3.</strong> Antonio ha sempre attribuito grande rilevanza ai valori, come si ricava dal Suo lavoro del 1981 sul potere giuridico nel quale Egli respinge <em>la totale svalutazione delle componenti soggettive del fenomeno giuridico &#8230;soprattutto&#8230;perchè attraverso le figure soggettive si esprimono radicati ed essenziali valori organizzativi della nostra società<a href="#_ftn8" title=""><strong>[8]</strong></a></em>.<br /> I valori ai quali deve ispirarsi il soggetto pubblico trovano esplicitazione nella monografia sulla motivazione del 1987, dove si legge: <em>Per chi &#8211; come noi &#8211; ritenga che l&#8217;apparato pubblico possa e debba giocare un ruolo decisivo nel perseguimento di una società più umana e più giusta </em> <em>non può esservi dubbio sulla necessità di costruire la reazione processuale del cittadino nei confronti della p.a. sulla base di valori sostanziali</em>.<a href="#_ftn9" title="">[9]</a><br /> Nel 2002, ne <em>Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione</em><a href="#_ftn10" title="">[10]</a> Egli superando e al tempo stesso recuperando, in forme nuove, la sua precedente visione del singolo come soggetto parziale<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> e la sua originaria concezione dell&#8217;interesse legittimo come situazione <em>uti civis<a href="#_ftn12" title=""><strong>[12]</strong></a>, </em>considera il rapporto tra amministrazione e privato come <em>relazione di stretto interesse politico (ergo: pubblico, populicum), ed il privato che si confronta con il potere si svela intimamente citoyen, in quanto esercita un ruolo di altissimo rilievo collettivo e</em>, ricomponendo la scissione nella soggettività del singolo, ritiene <em>che questa fondamentale convergenza di cittadino ed individuo meriti di essere ripresa sia pure in una più moderna prospettiva, in cui il potere pubblico non assuma più carattere essenzialmente demoniaco, ma si vuole partecipe del disegno di promozione umana tracciato dalla Carta Costituzionale<a href="#_ftn13" title=""><strong>[13]</strong></a>&#8230;</em><br /> La proclamazione dei valori diviene, al tempo stesso, utopica e giuridica nell&#8217;articolo del 2008 <em>Sul nuovo cittadino di Feliciano Benvenuti, tra diritto e utopia<a href="#_ftn14" title=""><strong>[14]</strong></a> </em> nel quale Antonio sostiene che <em>il giurista deve emanciparsi dalla prospettiva di una piatta e banale contemplazione dell&#8217;esistente (che talvolta ho l&#8217;impressione che si tenda a far coincidere con il diritto esistente) per concorrere a progettare e costruire un mondo più umano e più giusto, recuperando in questo la tensione verso l&#8217;Utopia come fondamentale componente del proprio operare quotidiano. </em>E, alla domanda <em>se sia possibile che i giuristi coltivino in quanto tali e consapevolmente vere e proprie utopie, ossia se il discorso giuridico possa farsi veicolo intenzionale di contenuti utopici </em>risponde affermativamente, rilevando che se <em>i precetti si riconducono alla dimensione di principi, il carattere ideale dei principi&#8230;ne consente la predicazione da parte dei giuristi anche a prescindere dalla loro attuale realizzabilità e si rivela già in atto giuridicamente produttiva, perchè orienta da subito i comportamenti dei consociati verso i valori che in essi si esprimono</em>.<br /> Infine, nel settembre 2013 (intervenendo al Convegno di Studi <em>Ignazio Maria Marino, l&#8217;uomo e il giurista</em>) Egli osserva <em>Non sappiamo &#8211; non ci è dato sapere &#8211; quanto il nostro vivere sia sogno. Ignazio, come Sigismondo<a href="#_ftn15" title=""><strong>[15]</strong></a> era però intimamente persuaso che &quot;sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa&quot; perchè &quot;no se perde obrar bien, aun entre sueños&quot;: ed a questa tensione maieutica, a questa titanica sfida alla dissipazione e al caos, </em>Ignazio<em> non è mai venuto meno, operando instancabilmente fino all&#8217;ultimo ciò che riteneva fosse bene<a href="#_ftn16" title=""><strong>[16]</strong></a>.</em><br /> In tal modo Antonio coglie nell&#8217;opera di Ignazio Marino, un valore, l&#8217;operare bene, corrispondente al precetto <em>honeste vivere</em> che Egli stesso, della <em>triade</em> dello <em>ius gentium</em>, ha sempre privilegiato, senza dimenticare gli altri due: <em>alterum non laedere</em> e <em>suum cuique tribuere.</em> In uno dei suoi ultimi lavori, pubblicato postumo<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>  Antonio ha (ri)affrontato l&#8217;arduo tema del modo in cui l&#8217;Amministrazione debba conoscere la situazione di fatto sulla quale essa interviene rilevando, in consonanza con un recente studio<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> che <em>ogni processo conoscitivo dell&#8217;apparato pubblico, in quanto necessariamente ispirato a modelli di razionalità obiettiva, deve dunque obbedire, in misura più o meno intensa, ad una sorta di principio di verità (Carloni)</em> a fondamento del quale &#8230;<em>non v&#8217;è dubbio che &#8230;stia l&#8217;esigenza che l&#8217;accertamento compiuto dalla p.A. sia retto da una tensione strutturale verso la realtà dei fatti </em>pur nella consapevolezza della problematicità dell&#8217;argomento<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. E il principio di verità chiama in causa la norma del tenere in considerazione la realtà che, secondo la tradizione plurimillenaria che ha definito la giustizia come <em>suum cuique tribuere  (</em>Platone, Aristotele, Cicerone, Agostino, Tommaso d&#8217;Aquino), rappresenta presupposto imprescindibile della giustizia così definita e, al tempo stesso, componente essenziale del precetto <em>honeste vivere<a href="#_ftn20" title=""><strong>[20]</strong></a>. </em><br /> <strong>4.</strong> L&#8217;accostamento dei tempi e l&#8217;intreccio di possibilità, di cui ho parlato all&#8217;inizio di queste riflessioni<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, visti nella prospettiva di chi si muove tra passato, presente e futuro, mi inducono, pensando ai due lunghi anni di sofferenza di Antonio, a richiamare ancora una volta le parole che Egli scrisse in ricordo di Franco Pugliese e che si addicono a Lui: <em>Egli accredita &#8230; il quotidiano lavoro dei giuristi di un&#8217;estrema dignità esistenziale, ed al tempo stesso, con i suoi consueti rigore ed affetto, ci restituisce ad una responsabilità cui si è spesso tentati di sfuggire: quella della ricerca e dell&#8217;affermazione del senso e della verità che giacciono sotto l&#8217;apparente contingenza e confusione delle nostre giornate &#8230; Quel che Egli ha testimoniato con convinzione &#8230; è che vivere pienamente e fino in fondo l&#8217;esperienza giuridica implica la comprensione del senso ultimo della propria esistenza e in questa comprensione c&#8217;è ben più che un godimento intellettuale: c&#8217;è una felicità profonda, al tempo stesso intimamente nostra e di ogni altro uomo, nella cui ricerca è la nostra sola giustificazione, il solo possibile schermo alla morte che come individui ci attende</em>. E ancora<em>,</em> <em>se per Lui, come per Socrate, non vale (forse) la pena di morire per la propria scienza, vale certamente la pena di morire in essa e dunque di spendervi fino all&#8217;ultimo la propria vita<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a>.</em><br /> Socrate, nel <em>Fedone</em> di Platone, offre una meditata e intensa dimostrazione dell&#8217;immortalità dell&#8217;anima. Ma questo pensiero, se può consolare, non appaga, perchè non dà risposta alla sofferenza, non la elimina, non la cancella. <em>Davanti alla morte, l&#8217;uomo dal più profondo di sé grida giustizia</em><a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, se è vero che (con parole di Theodor Adorno, uno dei rappresentanti della c.d. Scuola di Francoforte che Antonio ben conosceva, forse dagli anni delle contestazioni studentesche nell&#8217;Università pisana)<em> giustizia, vera giustizia</em> <em>richiederebbe un mondo in cui non solo la sofferenza fosse annullata, ma anche che fosse revocato ciò che è irrevocabilmente passato&#8230; tale prospettiva, tuttavia, </em>secondo Adorno<em> comporterebbe la resurrezione della carne, una cosa che all&#8217;idealismo, al regno dello spirito assoluto, è totalmente estranea&#8230;</em><a href="#_ftn24" title="">[24]</a><br /> Antonio però non era un seguace dell&#8217;idealismo ma piuttosto un razionalista (neokantiano) critico, dialogico e realista, come si ricava dagli scritti sul metodo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> e, ancora prima, dalla monografia sulla motivazione del 1987<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.    <br /> Ma allora &#8211; vorrei chiedere ad Antonio, in un dialogo immaginario &#8211;  se mettiamo da parte il pregiudizio idealistico e la falsa credenza nel regno dello spirito assoluto, potremmo anche prendere in considerazione l&#8217;ipotesi che la resurrezione della carne sia possibile ed anzi razionalmente necessaria? So che Antonio non mi risponderebbe sicuramente <em>Si</em>, ma, forse tacendo &#8230;, non lo escluderebbe.<br />   </p>
<div>   </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Francesco Pugliese, <em>Per &quot;amministrare&quot; la felicità dalla lex al nomos</em> (1995) in <em>Scritti recenti sull&#8217;Amministrazione &quot;consensuale&quot;: nuove regole, nuova responsabilità</em>, Napoli senza data ma stampato in proprio nel 1996</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> I lavori che compongono la trilogia sono: Antonio Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico</em>, estratto da <em>Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell&#8217;Università di Messina</em>, n. 2/1981 Ed. Giannotta Catania; <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità</em>, Giuffrè, Milano 1987; <em>Contributo sul tema dell&#8217;irregolarità degli atti amministrativi</em>, Giappichelli, Torino, 1993.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Romano Guardini, <em>Il Signore</em> (1937), V&amp;P Morcelliana, Milano 2008, p. 333. Guardini è stato uno dei primi teorizzatori della c.d. post-modernità</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Franco Pugliese e l&#8217;esperienza giuridica</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 1999, pp 9-11, in particolare p. 10</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Lucio Iannotta, <em>Motivi di ricorso e tipologia degli interessi nel processo amministrativo</em>, E.S.I., Napoli, 1989 spec. pp. 120 e ss. e <em>Dialogo sul metodo: osservazione e ricostruzione delle vicende giuridiche reali, </em>in <em>Diritto Amministrativo</em> 2003 pp. 133 &#8211; 181 in particolare pp. 136-146</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi.</em>..cit</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Pluralità di metodi e unità della giurisprudenza</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 1998, 651 e ss; <em>Metodo giuridico e ricostruzione del sistema</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2002, 11 e ss.; <em>La (ri)costruzione della realtà giuridica</em>, Incontro del gruppo di S.Giustino, LUISS, Roma 6.12.2002 (dattiloscritto)</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico</em>&#8230;cit, p. 480</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi </em>..cit., p. 22</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2002, pp.269-281 </div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>Antonio Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico&#8230;</em>cit, p. 442</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi..</em>cit<em>.</em>, p. 73</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Il controllo del cittadino</em>&#8230; cit, p. 281</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>Antonio Romano Tassone<em>, Sul nuovo cittadino di Feliciano Benvenuti, tra diritto e utopia</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2008, pp. 313-327, in particolare pp. 317, 318, 319</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> personaggio de<em> La vida es sueño</em>, dramma filosofico-teologico di Pedro Calderòn de La Barca</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Antonio Romano Tassone<em>, Intervento al Convegno di Studi Ignazio Maria Marino, l&#8217;uomo e il giurista, Catania 13.9.2013, Palazzo del Rettorato</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 1/2014, ESI, pp. 1 e 2  <br />  <a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Antonio Romano Tassone, <em>L&#8217;amministrazione tra ricerca della verità e produzione di certezza</em>, in <em>Il diritto amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici</em>, a cura di Enrico Follieri <em>Diritto e processo amministrativo, Quaderni, 20</em>. ESI, novembre 2014, pp. 183 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Enrico Carloni, <em>Le verità amministrative. L&#8217;attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo</em>, Giuffrè, Milano 2011</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Antonio Romano Tassone, <em>L&#8217;amministrazione tra ricerca della verità</em>&#8230;, cit. p. 191</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Josef Pieper, <em>Sulla giustizia</em>, Morcelliana, Brescia 1975</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> v. retro sub 1</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>  Antonio Romano Tassone,  <em>Franco Pugliese e l&#8217;esperienza giuridica&#8230;</em> cit, pp. 10 e 11</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Albert Camus, <em>L&#8217;uomo in rivolta</em> (1951), Bompiani, Milano, 2002, p. 331</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Theodor W. Adorno, <em>Dialettica negativa</em> (1966), Einaudi, Torino 2004, p. 186</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> 1998 &#8211; 2003, v. retro nota 7</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In un passo della monografia sulla motivazione, Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi..</em>.cit, pp. 260 e 261 si legge<em> L&#8217;obiettività del conoscere non è data tanto dall&#8217;essenza immutabile dell&#8217;oggetto conosciuto &#8230; (la cui noumenica entità è del tutto preclusa alla nostra apprensione) quanto soprattutto dalla unicità ed identità del processo cognitivo che consente la riproduzione e quindi la comunicazione dell&#8217;esperienza (in sé unica ed irripetibile). Tali notazioni non vanno ovviamente trasposte dal piano strettamente gnoseologico su quello ontologico fino a negare la realtà stessa di un mondo obiettivo ridotto a proiezione dell&#8217;io pensante secondo le ben note tesi dell&#8217;idealismo. La constatata drammatica irriducibilità di essere e pensiero ci deve anzi spingere a concepire la realtà fenomenica nei termini di una originaria, ineliminabile alterità ed autonomia dal soggetto, a vedere in essa l&#8217;essente in cui l&#8217;essere affonda le sue radici, l&#8217;Urgrund che lo determina e definisce come essere appunto </em>(nella nota 130 di p. 261 si legge che tale lessico è mutuato da T.W.Adorno, <em>Dialettica negativa</em>..).<em> Sul piano gnoseologico, del pari, il mondo oggettivo non è più il termine di un&#8217;impossibile appropriazione da parte del pensiero totalizzante, ma rappresenta un limite intrinseco ed invalicabile per la stessa ragione, sulla quale segna quindi una sostanziale primazia (è esperienza tragica di questo secolo la valenza inumana ed autodistruttiva della ragione distaccata dal proprio costitutivo sostrato materiale).</em></div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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