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	<title>Pubblica amministrazione-Atto amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pubblica amministrazione-Atto amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’azione amministrativa costretta in 160 caratteri. Che valore giuridico ha un tweet di un Ministro?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-amministrativa-costretta-in-160-caratteri-che-valore-giuridico-ha-un-tweet-di-un-ministro/">L’azione amministrativa costretta in 160 caratteri. Che valore giuridico ha un tweet di un Ministro?</a></p>
<p>1. La questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato. – 2. Forma e sostanza. &#8211; 3. Atti giuridici informatici – 4. Brevi conclusioni. “Un tweet non è atto amministrativo. Gli atti dell’autorità politica, devono concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica amministrazione”. (159 caratteri) 1. La vicenda sottoposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-amministrativa-costretta-in-160-caratteri-che-valore-giuridico-ha-un-tweet-di-un-ministro/">L’azione amministrativa costretta in 160 caratteri. Che valore giuridico ha un tweet di un Ministro?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-amministrativa-costretta-in-160-caratteri-che-valore-giuridico-ha-un-tweet-di-un-ministro/">L’azione amministrativa costretta in 160 caratteri. Che valore giuridico ha un tweet di un Ministro?</a></p>
<p align=justify>
1. La questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato. – 2. Forma e sostanza. &#8211; 3. Atti giuridici informatici – 4. Brevi conclusioni.</p>
<p></p>
<p align=right>“Un <i>tweet</i> non è atto amministrativo. Gli atti dell’autorità politica, devono concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica amministrazione”.<br />
(159 caratteri)</p>
<p><b></p>
<p align=justify>1.</b> La vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato nel febbraio del 2015, incidentalmente  riguardante il valore giuridico di un <i>tweet</i>, trae origine da un contenzioso riguardante la sorte di un intervento di riqualificazione architettonica ed artistica di una piazza del Comune di La Spezia.<br />
Il Comune di La Spezia aveva presentato un ricorso contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a seguito della decisione di quest’ultimo di sospendere i lavori di riqualificazione avviati in una delle piazze più importanti della città di La Spezia.<br />
A seguito, infatti, dell’autorizzazione dei lavori di riqualificazione si era sviluppata da parte di singoli cittadini, di comitati e di associazioni ambientaliste un’accesa contestazione riguardante il progetto prescelto e &#8211; più in particolare – la contestazione riguardava l’abbattimento del filare di pini marittimi limitrofi alla piazza, insito nella realizzazione dei lavori di riqualificazione della piazza.<br />
In questo clima di contestazione, con un <i>tweet</i> [1] il Ministro Massimo Bray preannunciava la richiesta al Comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte del Ministero ed, effettivamente, poco dopo la Soprintendenza annullava d’ufficio in via di autotutela l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004, “<i>limitatamente alla parte in cui si ritengono ammissibili le opere che prevedono – come azione preliminare alla esecuzione di quanto progettato – la rimozione definitiva del filare di pini centrale</i>”.<br />
Il Comune di La Spezia presentava, pertanto, ricorso contro la decisione del Ministero di sospendere i lavori impugnando tutti gli atti della procedura. <br />
La particolarità del ricorso è stata rappresentata dal fatto che, per la prima volta, un ricorrente ha ricondotto fra gli atti della Pubblica Amministrazione oggetto di impugnativa un “<i>tweet</i>”.<br />
Il Comune ha ritenuto, infatti, come “<i>Le dichiarazioni via tweet e a mezzo stampa del Ministro integrerebbero un’inammissibile usurpazione di funzioni amministrative di esclusiva competenza dirigenziale</i>”.<br />
Il TAR Ligure accogliendo il ricorso del Comune di La Spezia dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti che avevano sospeso l’esecuzione dei lavori. <br />
Fra i vari indici sintomatici alla luce dei quali il giudice di <i>prime cure</i> giungeva a tale statuizione, il giudice amministrativo affermava come “<i>Un’ulteriore spia dell’eccesso di potere è rinvenibile nella circostanza che i provvedimenti degli organi decentrati del Ministero, di sospensione dei lavori di rimozione dell’alberatura centrale, hanno fatto seguito &#8211; con stretta cadenza temporale &#8211; alle dichiarazioni via tweet del Ministro, che preannunciava la richiesta di sospensione dei lavori in piazza Verdi. Ora, sebbene le dichiarazioni via tweet del Ministro non integrino un atto amministrativo annullabile per incompetenza (posto che al Ministro compete soltanto l’adozione degli atti di indirizzo, non già dei concreti atti di gestione del vincolo culturale, di competenza dei dirigenti – art. 4 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165), essi nondimeno costituiscono sicura spia dell’eccesso di potere per sviamento, nel senso che gli organi decentrati del MIBAC sembrano essersi determinati a sospendere i lavori – oltretutto in palese contrasto con le proprie recenti determinazioni – non già sulla base di una meditata valutazione di nuovi elementi istruttori circa l’epoca di piantumazione del filare di pini (elementi emersi soltanto in seguito, e valorizzati nel decreto del Direttore regionale 8.11.2013), ma al fine di assecondare gli impegni ormai pubblicamente assunti dal Ministro, di sospendere i lavori di realizzazione del progetto Vannetti-Buren</i>”.<br />
La sentenza del TAR Ligure veniva impugnata dalle associazioni ambientaliste e, nel ricorso in appello il Comune proponeva appello incidentale in esclusiva relazione alla impugnativa del <i>tweet</i> del Ministro, dal primo giudice ritenuto atto non impugnabile ma solo spia di eccesso di potere, trattandosi invece, secondo il Comune, di atto di volontà di sospensione dei lavori.<br />
Il Consiglio di Stato, ritenendo come la pretesa svolta nell’appello incidentale dovesse ritenersi pienamente assorbita dal confermato accoglimento della domanda di annullamento del ricorso originario “<i>per quanto sia evidente quantomeno la “spia” della disfunzione</i>” derivante dal <i>tweet,</i> ha comunque avuto modo di soffermarsi sinteticamente sulla pretesa del ricorso incidentale.<br />
Ha affermato il Consiglio di Stato, infatti, come “<i>gli atti dell’autorità politica, limitati all’indirizzo, controllo e nomina ai sensi del decreto legislativo n.165 del 2001, debbono pur sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 24 settembre 2003, n.5444, Cassazione civile, sezione II, 30 maggio 2002, n.7913; III, 12 febbraio 2002, n.1970), anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l’attività politica</i>”.</p>
<p><b>2.</b> Occorre, pertanto, capire come codificare il <i>tweet </i>del Ministro, al fine di attribuirgli una qualificazione giuridica. Perché non è un provvedimento? È comunque un atto amministrativo non provvedimentale? È un atto amministrativo telematico?<br />
Recentemente, infatti, con l’abuso del ricorso ai <i>social network</i> da parte dei soggetti politici si stanno rendendo sempre più labili i confini fra atti amministrativi e mere comunicazioni. <br />
L’esternalizzazione delle opinioni dei vari politici mediante il ricorso a tali mezzi di comunicazione di massa, infatti, sta contribuendo a modificare la percezione dell’atto amministrativo ed il valore attribuibile allo stesso.<br />
È noto come l’autoqualificazione dell’atto amministrativo può rilevare solo come indice sintomatico del tipo di atto, potendo essa essere superata ove, invece, l’atto abbia natura diversa da quella affermata: “<i>l’interprete, tanto più in sede giurisdizionale, è chiamato ad esaminare l’atto nel suo rapporto con la norma della quale l’atto costituisce applicazione, e in tal senso l’eventuale autoqualificazione che l’atto compia è solo un possibile indice rispetto al suo apprezzamento ontologico, certamente recessivo a fronte di una diversa configurazione scaturente dalla disposizione normativa</i>”[2].<br />
Starà, pertanto, all’interprete di volta in volta analizzare il contenuto dell’atto per codificarne l’effettiva natura e declinarne la qualificazione giuridica.<br />
Analizzando le categorie di atti amministrativi, posto che nel nostro ordinamento ne è assente una definizione legislativa, occorre avere come riferimento normativo l’art. 1 della legge n. 241 del 1990. <br />
Tale disposizione, nel fornire la nozione di attività amministrativa nel cui esercizio atti e provvedimenti sono adottati, statuisce come l’attività amministrativa “<i>persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza</i>”, di conseguenza emerge come gli atti ed i provvedimenti siano adottati nell’esercizio di un’attività rivolta per legge alla realizzazione di uno scopo o fine pubblico. Sempre l’art. 1, al comma 1 <i>bis</i>, stabilisce successivamente come la Pubblica Amministrazione possa agire secondo le norme di diritto privato “<i>nell’adozione di atti di natura non autoritativa</i>”.<br />
Nell’ambito, poi, della macro-categoria degli atti amministrativi è possibile distinguere fra atti amministrativi[3], provvedimenti[4] ed atti politici[5].<br />
Dall’analisi del testo normativo emerge, quindi, come un atto, per essere qualificato in senso lato come amministrativo, deve essere adottato da una Pubblica Amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa riconosciuta dalla legge per la cura di un interesse pubblico. <br />
L’atto amministrativo, pertanto, producendo conseguenze nella sfera giuridica dei privati deve essere redatto, quindi, in una forma che ne garantisca la provenienza e l’attribuibilità al soggetto pubblico emittente. <br />
&#8220;<i>L&#8217;atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall&#8217;amministrazione e la sua altribuibililà a chi deve esserne l&#8217;autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell&#8217;interessato di chiedere al giudice l&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva provenienza dell&#8217;atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo</i>”[6]. <br />
Ciò posto, non viene esclusa in assoluto la possibilità che un atto amministrativo possa manifestarsi attraverso vie digitali, è presente, infatti, nel nostro ordinamento l’istituto del documento informatico.</p>
<p><b>3.</b> La possibilità che la volontà amministrativa si possa estrinsecare mediante atti tecnologici non rappresenta, infatti, una novità per l’ordinamento italiano. <br />
Già dal 1997 con la legge n. 59[7] è stata riconosciuta rilevanza e validità agli atti giuridici formati, stipulati e trasmessi con documenti informatici e telematici. L’articolo 15 della legge n. 59 del 1997, infatti, riconosce la validità e rilevanza giuridica degli atti e provvedimenti amministrativi redatti su supporto elettronico.<br />
Con l’entrata in vigore, poi, del Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è stata declinata espressamente la figura giuridica del “<i>documento informatico</i>”. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p, del D. Lgs. 82/2005, infatti, il documento informatico costituisce “<i>la  rappresentazione  informatica  di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti</i>”.<br />
Il Codice dell’Amministrazione Digitale disciplina dettagliatamente l’istituto del documento digitale. Ne prevede, infatti, la modalità di produzione di effetti e definisce il valore probatorio riconosciuto allo stesso.<br />
È statuito, infatti, all’art. 20, comma 1, come “<i>Il documento informatico da chiunque formato, su  supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice</i>”. <br />
Mentre il successivo art. 21 definisce il valore probatorio attribuito al documento informatico (distinguendo fra documenti sottoscritti o meno con firma digitale) “<i>Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile  in  giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 20, comma 3, che garantiscano<br />
l&#8217;identificabilità dell&#8217;autore, l&#8217;integrità e l&#8217;immodificabilità del documento, ha l&#8217;efficacia prevista dall&#8217;articolo 2702 del  codice civile. L&#8217;utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo  che  questi dia prova contraria</i>”.<br />
Da tale sintetica ricostruzione normativa emerge come non sia avulso dal nostro ordinamento un atto giuridico informatico, ma lo stesso, per essere considerato tale e per essere attribuito alla pubblica Amministrazione, deve rispondere a determinati requisiti predeterminati dalla legge relativi al procedimento di formazione ed alla forma in cui il contenuto dell’atto viene estrinsecato. Elementi quest’ultimi, rispondenti, anch’essi alle esigenze di garantire la provenienza e l’attribuibilità al soggetto pubblico emittente dell’atto. </p>
<p><b>4</b>. Alla luce di quanto esposto fin’ora emerge chiaramente perchè il <i>tweet </i>non possa essere ricondotto né ad un provvedimento né ad un atto amministrativo, né tantomeno ad un atto amministrativo digitale. Il <i>twee</i>t, infatti, non garantisce i suddetti requisiti di provenienza e l’attribuibilità al soggetto pubblico emittente dell’atto.<br />
Il requisito della forma scritta degli atti amministrativi, posto alla base del ragionamento del Consiglio di Stato nella sentenza in esame, risponde ad esigenze di tutela della buona fede e dell’affidamento del privato rispetto alla provenienza dell’atto.<br />
“<i>La forma scritta ad substantiam dei contratti della p.a. è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell&#8217;attività amministrativa, sia nell&#8217;interesse del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia nell&#8217;interesse della stessa p.a., agevolando detta forma l&#8217;espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell&#8217;amministrazione</i>” (Cass. civ., Sez.I, 13/12/2000, n.15720).<br />
Inoltre in merito al requisito dell’attribuibilità, il procedimento attraverso il quale viene emesso il <i>tweet</i> non garantisce in alcun modo che la dichiarazione provenga direttamente dal titolare dell’<i>account</i>.<br />
Essendo, infatti, il ricorso ai <i>social network</i> da parte dei politici nella maggior parte dei casi uno strumento di propaganda e pubblicità, le dichiarazioni “postate” su questi mezzi di comunicazione provengono nella maggior parte dei casi dai membri degli uffici stampa.<br />
Logicamente, quindi, sia il TAR che il Consiglio di Stato ritengono che il <i>tweet</i> non possa essere oggetto di impugnativa in quanto non riconducibile ad alcuna categoria giuridica di atto amministrativo.<br />
Preso atto, quindi, dell’inoppugnabilità del <i>tweet</i> e considerando lo stato dei fatti, caratterizzato da un indiscriminato ricorso al <i>social network Twitter</i> da parte dei politici, il Consiglio di Stato attribuisce, comunque, un seppur minimo valore a quanto contenuto nel <i>tweet</i> del Ministro Bray, ritenendolo un sintomo di un eccesso di potere. <br />
Il Consiglio di Stato assume, pertanto, una posizione sul dilagante fenomeno della politica 2.0. <br />
Il fatto che un <i>tweet </i>non sia impugnabile non significa che lo stesso non possa, comunque, produrre degli effetti giuridici. Pur non avendo la forma propria di un atto amministrativo, i suoi contenuti possono essere astrattamente ricondotti alle categorie dell’atto politico.<br />
Il peso ricoperto dal <i>tweet</i> nella vicenda oggetto del ricorso ha prodotto effetti su un procedimento amministrativo violando il riparto di competenze, ma in altri casi dichiarazioni contenute nei proclami dei <i>tweet</i> dei politici potrebbero produrre conseguenze dirette nella sfera dei privati. In tal modo potrebbe venire lesa la buona fede e l’affidamento ingenerato da determinate dichiarazioni nei confronti dei cittadini. <br />
Riconoscere, quindi, un seppur minimo valore incidentale alle affermazioni contenute nel <i>tweet</i> del Ministro Bray rappresenta una scelta attuale e potenzialmente diretta ad arginare il dilagante ed incontrollato ricorso ai <i>social network</i> da parte dei politici e del loro <i>entourage</i>.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Il contenuto del <i>twee</i>t era il seguente: “<i>Al Comune di La Spezia sarà chiesto di sospendere l’avvio dei lavori in Piazza Verdi perché il progetto sia verificato dal MiBAC</i>”. <br />
[2] TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10 dicembre 2007, n. 6574; nello stesso senso TAR, Emilia Romagna, Parma, 9 maggio 2007, n. 301, secondo cui la qualificazione degli atti amministrativi va effettuata con esclusivo riferimento al loro effettivo contenuto sostanziale ed indipendentemente dalla loro connotazione formale, essendo irrilevante il <i>nomen iuris</i> adottato dall’amministrazione. <br />
[3] La categoria dell’atto amministrativo ricomprende ogni “<i>dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto dell’amministrazione pubblica nell’esercizio di una potestà amministrativa</i>”, così Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano 1958. Rientrano in tale categoria di atti amministrativi non provvedimentali atti eterogenei emanati dalla Pubblica Amministrazione privi dei requisiti propri dei provvedimenti amministrativi. Essi sono atti privi del requisito dell’autoritarietà od imperatività che, per tale ragione, non possono modificare unilateralmente la sfera giuridica dei destinatari. <br />
[4] Il provvedimento consiste in una manifestazione di volontà, adottata dall’amministrazione all’esito di un procedimento, volta alla cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari. <br />
[5] L’atto politico si contraddistingue dal provvedimento in quanto proviene “<i>da un organo preposto all’indirizzo ed alla direzione al massimo livello della cosa pubblica</i>” (TAR Lazio, sez. III, 16 novembre 2007, n. 11271) e riguarda “<i>la costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione</i>” (Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3992). <br />
[6] Cass. Civ., sez. VI, 6 luglio 2012, n. 11458. <br />
[7] Legge 15 marzo 1997, n. 59, &#8220;<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>&#8220;.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 27.3.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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<p>Indice-sommario*: 1. Principio di legalità e principio di buon andamento a confronto. &#8211; 2. Difficoltà di distinguere, su un piano di teoria generale, l&#8217;atto discrezionale da quello vincolato. &#8211; 3. L&#8217;esercizio della discrezionalità precede, sotto un profilo logico, l&#8217;esercizio del potere, sì che l&#8217;emanazione del provvedimento è sempre vincolata. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/">La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Indice-sommario*: 1. Principio di legalità e principio di buon andamento a confronto. &#8211; 2. Difficoltà di distinguere, su un piano di teoria generale, l&#8217;atto discrezionale da quello vincolato. &#8211; 3. L&#8217;esercizio della discrezionalità precede, sotto un profilo logico, l&#8217;esercizio del potere, sì che l&#8217;emanazione del provvedimento è sempre vincolata. &#8211; 4. Esempi di diversità di regime, relativi agli atti <em>discrezionali</em> e agli atti <em>vincolati</em>. &#8211; 5. L&#8217;atto <em>discrezionale</em> e il merito amministrativo a fronte del principio di divisione dei Poteri. &#8211; 6. Risponde a regole di diritto positivo la distinzione tra merito insindacabile e legittimità sindacabile. &#8211; 7. Affinità tra l&#8217;annullamento dell&#8217;atto amministrativo e la produzione di effetti amministrativi nuovi, ad opera del Giudice. &#8211; 8. L&#8217;ampliamento della giurisdizione di legittimità. &#8211; 9. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1. – La bipartizione tra atto discrezione e atto vincolato interseca pressoché ogni problema dell&#8217;agire imperativo dell&#8217;Amministrazione e affrontarla sotto ogni suo profilo equivale a riscrivere un trattato generale della disciplina del diritto amministrativo.<br />
Mi limiterò, perciò, a svolgere, anche piuttosto disordinatamente, alcune osservazioni su singoli aspetti, cercando di trarne, per quanto possibile, alcune riflessioni di carattere generale.<br />
&nbsp;La discrezionalità, soggetta come essa è al principio di buon andamento, si pone là dove cessa di trovare piena applicazione il principio di legalità.<br />
Il contenuto di quest&#8217;ultimo, a sua volta, è chiaro, almeno volendo seguirne una concezione classica.<br />
In virtù di detto principio, nel suo agire imperativo, all&#8217;Amministrazione è precluso di compiere alcunché che non sia previsto dalla legge.<br />
Colto in sé, dunque, il principio sembra avere un carattere piuttosto preclusivo. Non solo circa la possibilità, per l&#8217;Amministrazione, di operare vere e proprie libere <em>scelte</em>, ma anche di individuare quale sia l&#8217;interesse prevalente da seguire o di stabilire se un tale interesse sussista. Ciò non di meno, alla rigidità del principio di legalità hanno fatto fronte, da un lato, l&#8217;impossibilità di prevedere con norma astratta ogni futuro comportamento dell&#8217;Amministrazione; dall&#8217;altro la sottrazione di quest&#8217;ultima ad un ruolo puramente <em>esecutivo</em> della legge.<br />
Di fronte a tali necessità, nasce, come è noto, la discrezionalità. Essa è volta ad individuare un ambito dell&#8217;attività degli enti pubblici che, in modo piuttosto equivoco, soggiace pur sempre ad una norma giuridica: il principio di buon andamento consacrato dalla Costituzione. Eppure, la violazione di questo principio produce conseguenze non giuridiche, perché giurisdizionalmente non azionabili.<br />
La difficile conciliabilità, sotto un profilo puramente teoretico, dei due principi &#8211; quello di legalità e quello di buon andamento &#8211; non ha impedito, tuttavia, che sulla loro contrapposizione si ergessero classificazioni di portata, per così dire, monumentale.<br />
Tra queste, anche la bipartizione tra atti discrezionali e vincolati, su cui si sono fondate varie sottodistinzioni, volte, ad esempio, a separare un tipo di provvedimento dall&#8217;altro, secondo che esso rispondesse alla stretta legittimità, alla discrezionalità tecnica o a quella amministrativa. Oppure dirette a delineare le modalità del sindacato; così da escludere &#8211; forse troppo semplicisticamente &#8211; la deducibilità del vizio di eccesso di potere contro gli atti vincolati.<br />
&nbsp;Proprio a causa delle difficoltà di affiancare un principio assoluto ed escludente, qual è quello di legalità, ad un altro principio (quello di buon andamento, idoneo a derogarvi), si può nutrire il dubbio che tali costruzioni giuridiche siano, come nel sogno del tiranno babilonese, in predicato di franare sui propri fragili piedi.<br />
&nbsp;E, forse, si può scorgerne fin d&#8217;ora, le avvisaglie.<br />
&nbsp;<br />
2. – Entrando i<em>n medias res</em>, benché le espressioni &#8220;atto discrezionale&#8221; (o &#8220;vincolato&#8221;) e &#8220;potere discrezionale&#8221; (o &#8220;vincolato&#8221;) siano diffusissime nel vocabolario del cultore del diritto amministrativo, esse si fondano, verosimilmente, su un falso presupposto.<br />
Questo, almeno, a valere su un piano di teoria generale.<br />
È, in altri termini, discutibile che la discrezionalità, secondo che essa sia presente o no, qualifichi davvero la <em>natura</em> dell&#8217;atto, sì che si possa concettualmente distinguere un potere provvedimentale dall&#8217;altro sulla base di detto criterio.<br />
Studi non più recenti hanno dimostrato che l&#8217;esercizio della discrezionalità precede l&#8217;esercizio del potere, sì da distinguersene.<br />
Il potere (se inteso come forza di produrre effetti giuridici), d&#8217;altra parte, non è una situazione giuridica soggettiva, ma solo il possibile contenuto di distinte situazioni di libertà o di doverosità.<br />
Quando, poi, si tratti di poteri imperativi, la loro attribuzione si giustifica, rispetto al principio costituzionale di uguaglianza, solo se connessa ad una funzione pubblica e, dunque, ad un fine doveroso.<br />
Ne deriva che il loro esercizio non può essere, infine, che sempre vincolato. Frutto cioè di posizioni di stretta doverosità.<br />
&nbsp;<br />
3. – Che l&#8217;esercizio della discrezionalità, nelle sue varie forme, preceda l&#8217;emanazione dell&#8217;atto è questione dimostrata da diverse circostanze.<br />
In primo luogo, almeno a seguire le teorie tradizionali, quando vi sia discrezionalità, appunto, non si riuscirebbe diversamente a spiegare, se non in tal modo, la possibilità di riferire ai relativi provvedimenti lo stesso vizio di eccesso di potere, proprio secondo la forma dello sviamento.<br />
Si è detto, al riguardo, che, nell&#8217;esercitare la discrezionalità, l&#8217;Amministrazione si pone un autolimite, di talché essa, emanando l&#8217;atto, ha il dovere di rispettare il risultato delle valutazioni discrezionali, pena l&#8217;annullabilità, anche in sede giurisdizionale, del provvedimento, per violazione di norma giuridica d&#8217;azione. Vale a dire della norma che ha <em>delegato</em> all&#8217;Amministrazione il compito di svolgere le valutazioni discrezionali e di rispettarle.<br />
Ma, se è l&#8217;esercizio della discrezionalità a costituire il dovere giuridico che, poi, l&#8217;atto amministrativo dovrà rispettare, è allora evidente che la discrezionalità precede il provvedimento, perché essa addirittura precede il venire in essere del dovere che, successivamente, assumerà a proprio contenuto l&#8217;emanazione del provvedimento.<br />
Le conseguenze dell&#8217;autolimite nel regime del provvedimento amministrativo si colgono anche sotto un profilo, per così dire, formale. Il dovere di motivazione, in particolare, si giustifica soprattutto nella esigenza di far trasparire all&#8217;esterno dell&#8217;Amministrazione il risultato della valutazione discrezionale e, dunque, nella necessità di rendere nota la regola autoimposta, sulla quale poi costruire un giudizio di corrispondenza con l&#8217;atto concretamente emanato.<br />
La motivazione, però, è requisito di mera validità dell&#8217;atto. Non già di sua esistenza. Cosicché, anche per tal via, la discrezionalità non riesce a compenetrare l&#8217;essenza del provvedimento.<br />
Altre prove della dissociazione strutturale tra la discrezionalità e gli elementi essenziali dell&#8217;atto amministrativo si colgono nella disciplina processuale.<br />
In ispecie, nei casi di contestazione del silenzio inadempimento o del rifiuto di provvedimento, i poteri del Giudice variano, secondo che la preliminare fase di esercizio della discrezionalità sia stata esaurita oppure no.<br />
Solo nel secondo caso, la sentenza potrà contenere un ordine di emanazione di un preciso provvedimento.<br />
Ma ciò attiene al caso in cui la discrezionalità, appunto, sia stata <em>precedentemente </em>consumata e non attiene alla natura del provvedimento da emanare.<br />
&nbsp;<br />
4. – Sia attingendo alla sistematica di teoria generale, sia guardando al regime di alcune figure di diritto positivo, si può, pertanto, sostenere che quella dell&#8217;atto discrezionale sia in realtà una <em>falsa nozione</em>, che non descrive una caratteristica ontologica di una specifica tipologia di provvedimenti.<br />
In realtà, nel momento in cui il provvedimento viene emanato, esso è sempre vincolato. Sia che, in tal modo, esso sia descritto fin dall&#8217;inizio ad opera della legge, sia che la sua produzione avvenga al termine di una valutazione discrezionale.<br />
Ciò non toglie, naturalmente, che tra l&#8217;atto c.d. <em>discrezionale</em> e l&#8217;atto c.d. <em>vincolato</em> possano fondarsi alcune differenze di regime.<br />
Ma, proprio perché la discrezionalità non attiene alla essenza dell&#8217;atto, dette diverse discipline indicano delle regole suscettibili di essere derogate e non già degli inviolabili principi.<br />
Volendosene offrire un esempio, si pensi alle distinzioni tra <em>ammissioni</em> e <em>autorizzazioni.</em><br />
Le prime (tra le quali ricadono le iscrizioni, gli accreditamenti e altre figure variamente denominate) si dice che conferiscano uno <em>status.</em><br />
Ciò significa che l&#8217;ammissione costituisce il presupposto per l&#8217;efficacia di una separata norma giuridica generale e astratta (solitamente la legge), la quale intesterà direttamente un dato regime &#8211; un insieme di diritti o di doveri &#8211; in capo a tutti i soggetti che, in quanto qualificati dall&#8217;ammissione, ne risultino così destinatari.<br />
In tal modo, però, il titolare di una ammissione vede i propri diritti e i propri doveri discendere non già dal provvedimento amministrativo, ma, appunto, dalla legge che presuppone, per la propria applicabilità, l&#8217;ammissione stessa. Ne segue che il regime giuridico del titolare di una ammissione è sempre e necessariamente uguale a quello di tutti gli altri destinatari della norma generale e astratta. Cioè è sempre uguale a quello di tutti gli altri titolari di ammissione.<br />
Gli iscritti all&#8217;albo forense, così, hanno tutti le stesse prerogative; indipendentemente dal fatto che i singoli siano versati nelle discipline civilistiche o penalistiche. Indipendentemente dal fatto che essi siano giovani o vecchi o che, altrimenti, si cerchi di differenziarli.<br />
E, quando pure si volesse in tal senso distinguere, toccherebbe alla legge istituire nuovi albi e nuove qualificazioni.<br />
L&#8217;indifferenziazione di regime, che vale per il caso delle ammissioni, dimostra che quando il legislatore ricorre a questa figura, per regolare l&#8217;attività dei privati, esso ha inteso escludere che l&#8217;Amministrazione possa intervenire dettando una disciplina adeguata e conformata al singolo caso specifico.<br />
Le ammissioni, per necessità funzionale, sono dunque atti vincolati nel loro contenuto: o si è ammessi o non lo si è. Non si è ammessi un po&#8217; di più o un po&#8217; di meno.<br />
Di contro, nel caso della autorizzazione, il regime giuridico del cittadino deriva direttamente dall&#8217;atto amministrativo e non deriva dalla legge.<br />
La regolazione dell&#8217;attività dei privati non è, dunque, necessariamente indifferenziata tra tutti i soggetti autorizzati. Al contrario, l&#8217;autorizzazione si presta ad una regolamentazione attenta alle specificità del caso concreto, sì da avere contenuto <em>naturalmente </em>discrezionale.<br />
Ciò non toglie, però, che possano ugualmente aversi autorizzazioni vincolate, quanto al loro contenuto. Ancora una volta, dunque, la discrezionalità non attiene ai carattere essenziali di questa specifica tipologia di atto.<br />
&nbsp;<br />
5. – Ravvisato, dunque, che è più corretto distinguere tra atti preceduti da discrezionalità e atti che non lo sono (anziché tra atti discrezionali e vincolati, <em>tout court</em>), si vorrà a questo punto verificare come la categoria incida sul piano delle tutele, atteso che il diritto amministrativo è soprattutto orientato alle stesse.<br />
La riflessione, al riguardo, intreccia la categoria degli atti discrezionali con quella del merito amministrativo.<br />
Nozione quest&#8217;ultima sempre sfuggente. Oggi ancora di più che nel passato, giacché i tradizionali limiti alla sua sindacabilità sembrano essere stati sensibilmente erosi. E, in tale procedimento di erosione, si deve forse cogliere un&#8217;ulteriore difficoltà di distinguere tra atti discrezionali e vincolati, quanto alla loro essenza.<br />
Le radici del limite alla sindacabilità del merito affondano, come si sa, nel principio di divisione dei Poteri dello Stato. Di talché, quello che dovrebbe essere un impedimento alla tutela si rivela (o, almeno, così era stato originariamente concepito) in realtà un argine all&#8217;ingerenza del Potere giurisdizionale su quello esecutivo.<br />
Sia pure in modo piuttosto contorto, l&#8217;insindacabilità del merito si risolve, perciò, anch&#8217;essa in una forma di tutela dei c.d. <em>diritti pubblici subiettivi.</em><br />
Tali diritti, infatti, sono suscettibili di essere violati non solo quando l&#8217;Amministrazione si propone come Giudice (chiamato a risolvere le proprio controversie con i privati), ma anche quando sia, al contrario, il Giudice a pretendere di farsi Amministrazione.<br />
È invero l&#8217;identificazione in sé tra i due Poteri a rivelarsi potenzialmente lesiva delle garanzie dei cittadini. Comunque a detta identificazione si arrivi.<br />
Per certi aspetti, anzi, in un sistema a diffuso controllo democratico, che preveda l&#8217;eleggibilità delle cariche amministrative, può apparire meno pericoloso che sia l&#8217;Amministrazione a farsi Giudice, anziché l&#8217;opposta ipotesi. Perché all&#8217;operato del Giudice non può estendersi quel lato controllo, attuato in sede di rinnovazione degli Uffici rappresentativi.<br />
La possibilità di distinguere concettualmente il Potere giurisdizionale e quello esecutivo è, tuttavia, forse fragile, ove si consideri che entrambi promanano dall&#8217;unico Potere statuale, che si identifica con il principio di autorità.<br />
Di talché la medesima distinzione, pur utilissima sul piano applicativo e delle garanzie, poggia su un piano verosimilmente empirico e mutevole, alla luce del quale si pongono anche i confini tra sindacato di legittimità e sindacato esteso al merito.<br />
&nbsp;<br />
6. – La stessa legge Crispi, d&#8217;altronde, accettò quello che, con la progressiva giurisdizionalizzazione della Quarta Sezione, si sarebbe dimostrata una vera e propria <em>deroga</em> al principio di divisione dei Poteri dello Stato. A patto, però, che il sindacato si concentrasse sull&#8217;atto amministrativo già emanato e, per di più, nei ristretti limiti del potere di annullamento.<br />
Quando il provvedimento veniva assunto, dunque, l&#8217;Amministrazione si poneva al confine del proprio Potere, sì da esporsi alle possibilità che il Giudice intervenisse, eliminando l&#8217;atto assunto <em>contra legem.</em><br />
Tutto ciò che precedeva il provvedimento, invece, era distante da quella linea di confine e doveva considerarsi esercizio pieno del Potere amministrativo; sottratto, come tale, ad ogni intervento del Giudice.<br />
Ecco, così, che la stessa discrezionalità, non connaturando l&#8217;atto (ma precedendolo), sfuggiva anche per tal via (e giustificatamente) al sindacato giurisdizionale, restando confinata nel c.d. <em>merito.</em><br />
Lo schema fin qui descritto si dimostra apparentemente semplice e, nella sua realtà applicativa, esso ha retto, almeno quanto ai suoi tratti fondamentali. Complessivamente, anzi, esso regge tuttora.<br />
A mio modo di vedere, tuttavia, esso risentiva di una sorta di originario vizio di costruzione, che già era stato colto nella celebre affermazione: &#8220;<em>Juger l&#8217;administration c&#8217;est administrer</em>&#8220;.<br />
Il limite della costruzione, secondo chi scrive, va colto proprio in quella sorta di empirismo con cui è stata risolta la distinzione tra legittimità e merito, tra norme d&#8217;azione giuridiche e non giuridiche; tra principio di legalità, appunto, e principio di buona amministrazione.<br />
Empirismo che ha portato a costruire il giudizio come un processo di mera cassazione del provvedimento amministrativo, a tutto ciò limitando i poteri sostitutivi del Giudice.<br />
Che anche l&#8217;annullamento sia una misura sostitutiva è però indubbio. Caducando l&#8217;atto il Giudice opera, infatti, sugli effetti giuridici già prodotti dall&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione.<br />
Se è così, la linea di confine tra i due Poteri è, allora, convenzionale, perché essa non si appoggia su oggettive fondamenta concettuali.<br />
Nulla impedisce, perciò, che la linea di confine venga diversamente tracciata, secondo ciò che possa, in una determinata contingenza storica, apparire meritevole al legislatore.<br />
&nbsp;<br />
7. – Questo è ciò a cui stiamo assistendo, ai giorni nostri, e la surrettizia introduzione dell&#8217;azione di adempimento, consentendo al Giudice di concorrere alla produzione di effetti giuridici <em>amministrativi</em> nuovi e di non limitare la sua azione alla mera eliminazione di effetti amministrativi preesistenti, ne è un esempio.<br />
È certo cosa diversa eliminare un preesistente effetto giuridico dall&#8217;introdurre un effetto giuridico nuovo. Ma, in realtà, fino ad un certo punto, perché, in definitiva, anche la sentenza di annullamento introduce delle <em>novità</em> giuridiche e queste si riflettono proprio su una fattispecie regolata dall&#8217;azione dell&#8217;ente pubblico. Esattamente come avviene quando il Giudice ordini all&#8217;Amministrazione di emanare un dato provvedimento il cui contenuto sia stato delineato in sede giurisdizionale.<br />
Ma la linea di confine sembra che si stia altrimenti spostando, sì da invadere anche lo spazio un tempo riservato alle stesse valutazioni discrezionali.<br />
È ben noto il dibattito sul sindacato diretto circa la valutazioni c.d. tecniche Chi scrive, pur essendosi professato, in passato, a favore della loro insindacabilità è portato oggi a rivedere quelle precedenti convinzioni, giacché l&#8217;insorgenza dell&#8217;art. 63 del codice di rito, nell&#8217;ammettere la consulenza tecnica anche per l&#8217;acquisizione di valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, sembra alludere proprio a questo.<br />
Con il che, a riguardo degli atti amministrativi preceduti da discrezionalità tecnica si può oggi ipotizzare che sussista una giurisdizione generale di merito, facilitata peraltro dalla circostanza che il relativo principio di tassatività &#8211; a differenza dell&#8217;analogo principio che vale per la giurisdizione esclusiva &#8211; non sembra essere assistito da una specifica protezione costituzionale.<br />
Anche il sindacato diretto sulla c.d. discrezionalità pura sembra essersi ampliato; almeno con riguardo a determinate fattispecie.<br />
Si pensi all&#8217;ipotesi in cui, omessa la comunicazione di avvio del procedimento, l&#8217;Amministrazione riesca ad evitare l&#8217;annullamento del proprio provvedimento dimostrando in giudizio che il suo contenuto, pur discrezionale, non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Sarebbe erroneo, in tali casi, ravvisare una inversione in senso tecnico dell&#8217;onere della prova, giacché qui non sono fatti da dimostrare, ma giudizi di valore.<br />
Tuttavia, lo schema logico sembra essere assai simile a quella figura, con la conseguenza che, così come il Giudice valuta liberamente le prove, è ragionevole pensare che egli possa valutare in modo altrettanto libero e diretto la dimostrazione della opportunità del provvedimento adottato.<br />
Tanto più che la giurisprudenza non è incline a ritenere che siffatta <em>dimostrazione</em> debba avere la forma propria dell&#8217;atto amministrativo, come tale impugnabile nei ristretti limiti del sindacato di legittimità e, quindi, della sua esterna <em>ragionevolezza.</em><br />
Al contrario, i giudici sembrano reputare che l&#8217;onere di dimostrazione possa essere soddisfatto nella semplice sede della difesa tecnica, così esponendo, però, quanto dimostrato ad ogni critica diretta sul suo contenuto.<br />
&nbsp;<br />
8. – Più in generale, sembra emergere, anche in ragione delle esemplificazioni addotte, il dubbio che il concetto stesso di merito amministrativo &#8211; inteso come sfera di insostituibilità dell&#8217;Amministrazione &#8211; debba essere rivisitato nei suoi contenuti e che la sua nozione, oggi, si ispiri, meno che nel passato, a rigidi criteri sostanziali.<br />
Più semplicemente, sembra prospettarsi che, oggi, il merito amministrativo altro non sia se non ciò che la legge, nel dettare i limiti del sindacato giurisdizionale, definisce come tale.<br />
Conseguentemente, anche la nozione di giurisdizione generale di legittimità deve essere forse ripensata, giacché in essa finisce, pur sempre, per ricadere tutto ciò che dal merito deve essere espunto.<br />
Che lo stesso concetto di giurisdizione di legittimità stia, per così dire, ampliandosi (e, con detto fenomeno, stiano ampliandosi anche le potenzialità del Giudice di incidere sull&#8217;attività amministrativa) è cosa facilmente riscontrabile.<br />
Sempre guardando al rapporto con la giurisdizione di merito (e trascurando quello con la giurisdizione esclusiva, a riguardo della quale si può constatare un analogo fenomeno), si potrà considerare anche l&#8217;attrazione nel giudizio di cognizione di fasi e poteri un tempo spettanti al rito dell&#8217;ottemperanza, quali la nomina di un commissario <em>ad acta</em> (art. 34, comma 1, c.p.a.).<br />
Tale possibilità, verosimilmente da intendersi limitata all&#8217;emanazione di atti <em>vincolati</em>, è indice di una trasformazione in atto del processo, volta, forse, a rappresentarlo come una manifestazione di esercizio unificato dei due Poteri dello Stato. Il Giudice che si fa Amministrazione, dunque.<br />
Tutto ciò, paradossalmente, sembra trovare conferma osservando come lo stesso giudizio di ottemperanza sia in grado di intervenire sul contenuto dell&#8217;accertamento giudiziale e sul giudicato stesso, nell&#8217;ipotesi di azione per ottenere <em>chiarimenti</em> sulla sentenza da attuare (art. 112, comma 5, c.p.a.). Non pare che si possa contestare, infatti, che detti <em>chiarimenti</em> siano potenzialmente idonei a modificare il contenuto della sentenza chiarita, come è proprio di ogni attività di interpretazione.<br />
Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte sul tema del giudicato a formazione progressiva che, oggi, sembra attrarre l&#8217;attenzione della stessa giurisprudenza.<br />
Venendo meno &#8211; o indebolendosi &#8211; la stabilità del giudicato, la stessa sentenza cessa però di essere tale e il suo carattere sostanziale si avvicina di molto a quello del provvedimento amministrativo.</p>
<p>9. – In che modo tutto ciò possa armonizzarsi con il dettato degli artt. 103 e 113 cost. è cosa tutta da verificare.<br />
&nbsp;Ma sembra innegabile che vi sia almeno un orientamento in questo senso, volto in generale a favorire una più ampia capacità del Giudice di sostituirsi all&#8217;Amministrazione.<br />
&nbsp;In tale prospettiva, anche il rilievo della bipartizione tra atti discrezionali ed atti vincolati deve essere, forse, considerato da capo.<br />
L&#8217;atto discrezionale, pur secondo i fragili limiti con cui si può assumere tale concetto, non sembra alludere più, necessariamente, ad una ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione è soggetta solo ad un sindacato esterno e indiretto.<br />
Quanto meno con riguardo al caso della discrezionalità tecnica, sussistono ragioni che potrebbero portare a sostenere il contrario.<br />
Di talché la bipartizione sembra essere una ulteriore cartina al tornasole, alla luce della quale verificare se il modello del diritto amministrativo, quale uscito dal Secolo dei Lumi, sia ancora attuale e, soprattutto, ancora compiutamente applicato..<br />
Toccherà a chi ci seguirà dire se queste nuove tendenze esprimano, sotto il profilo delle tutele, un miglioramento o un regresso.</p>
<p><em>*Il presente studio richiama l&#8217;intervento tenuto&nbsp; il giorno 28 ottobre 2016, in occasione delle Giornate di Studio Italo-Argentine</em>.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/">La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 29.9.2015) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/5151_ART_5151.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 29.9.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ordinanze-di-necessita-e-urgenza-quali-atti-amministrativi-capaci-di-regolare-la-vita-associata-il-caso-delle-ordinanze-che-dispongono-agevolazioni-a-favore-di-imprese-e-cittadini-colpiti-da-calam/">Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare la vita associata. &lt;br&gt;Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a></p>
<p>1. La sentenza 19 novembre 2015, n. 236 della Corte costituzionale, con una motivazione che in larga parte si risolve in un compendio di precedenti propri e della &#8220;giurisprudenza comune&#8221;, nega che la sospensione di diritto dall&#8217;ufficio comminata, in forza dell&#8217;art. 11 d.lgs. n. 235/2012, a carico degli amministratori locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a></p>
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<div id="ftn14">1. La sentenza 19 novembre 2015, n. 236 della Corte costituzionale, con una motivazione che in larga parte si risolve in un compendio di precedenti propri e della &#8220;giurisprudenza comune&#8221;, nega che la sospensione di diritto dall&#8217;ufficio comminata, in forza dell&#8217;art. 11 d.lgs. n. 235/2012, a carico degli amministratori locali che siano stati condannati con provvedimento non definitivo per uno dei delitti di cui all&#8217;art 10, co. 1, lett. a), b) e c) dello stesso d.lgs., dia luogo a sanzioni o ad effetti penali della condanna, trattandosi invece di &#8220;<em>conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l&#8217;accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento</em>&#8220;.<br />
Su tale presupposto &#8211; che trova precario sostegno nella mancata invocazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost.&nbsp; da parte del TAR rimettente<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> &#8211; il Giudice delle leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto agli artt. 2, 4, co. 2, 51, co. 1, e 97, co. 2, Cost., dopo aver però ridotto la <em>causa petendi </em>&nbsp;ai soli artt. 51, co. 1, e 2 Cost., avendo ritenuto, dandone una versione forse riduttiva, gli altri riferimenti ultronei (art. 4, co. 2, Cost.) o addirittura contraddittori (art. 97 Cost.).<br />
Con riserva di tornarvi più ampiamente &#8211; perché la decisione merita di essere analizzata <em>funditus</em> anche per quanto attiene alle questioni processuali &#8211; si possono intanto formulare le seguenti brevi osservazioni critiche.<br />
La Corte costituzionale cede, ancora una volta, alla tentazione di avvolgere i temi attinenti alla materia delle sanzioni in viluppi verbali, confidando questa volta che il problema definitorio posto a base della questione di legittimità costituzionale possa risolversi con un mutamento lessicale, dando cioè alla sospensione dalla carica elettiva il <em>nomen</em> di sopravvenuto difetto di un requisito soggettivo per il suo mantenimento, arricchendo, per così dire, il paralogismo (che inverte <em>demonstrandum</em> e <em>demonstratum</em>), con alcune variazioni in tema di cautela degli interessi pubblici del buon andamento e dell&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione, sottintendendo &#8211; e dunque senza darne motivazione &#8211; che il loro soddisfacimento non possa coesistere con le garanzie che la Costituzione apparecchia in materia sanzionatoria.<br />
Si tratta, però, di un gioco di etichette, che si pone molto lontano dalla prospettiva costituzionalistica.<br />
Conviene muovere dalla lettura dell&#8217;art. 11 d.lgs. n. 235/2012, dal quale si evince pianamente che, nell&#8217;ipotesi di cui alla lett. a) del primo alinea<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, la sospensione di diritto dalle cariche di cui all&#8217;art. 10, co. 1, presenta, anche ai sensi dell&#8217;art. 20 c.p., tutti i caratteri di una pena accessoria di interdizione temporanea: più precisamente, essa consiste nella anticipazione di uno degli effetti della misura interdittiva che consegue alla condanna per uno dei delitti di cui all&#8217;art. 10, co. 1, lett. a), b) e c).<br />
Tanto ciò è vero che l&#8217;atto prefettizio che, facendo seguito alla comunicazione, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero dei &#8220;<em>provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione</em>&#8220;, si risolve, senza&nbsp; spazio&nbsp; per alcuna valutazione discrezionale (&#8220;<em>accertata la sussistenza di una causa di sospensione</em>&#8220;), nella mera notificazione del &#8220;<em>relativo provvedimento</em>&#8220;<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
L&#8217;affermazione della Corte costituzionale secondo cui &#8220;<em>In sostanza il legislatore, operando le proprie valutazioni discrezionali, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento della carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la condanna sia definitiva o non definitiva</em>&#8221; è una semplice descrizione che ben si attaglia anche alle pene accessorie.<br />
Del resto, quale che possa essere l&#8217;intenzione del legislatore &#8220;storico&#8221;, l&#8217;atto normativo, come è ben noto, si inserisce in un sistema che ha le sue coordinate, innanzitutto costituzionali.<br />
E il nostro è tale che misure siffatte concretino, appunto, pene accessorie, poiché somministrano al paziente un impedimento sotto forma, nel nostro caso, di incapacità speciale che incide su un diritto politico di rango costituzionale (art. 51 Cost.).<br />
Significativamente, d&#8217;altro canto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, proprio nella vicenda oggetto dello scrutinio di costituzionalità, hanno statuito, con ord. n. 1131 del 28.5.2015, che spetta all&#8217;AGO e non al Giudice amministrativo conoscere del provvedimento (vincolato) di sospensione.<br />
La Corte regolatrice, nell&#8217;affrontare il profilo &#8211; fatto valere dai controricorrenti &#8211; relativo alla corrispondenza della misura della sospensione ad esigenze riconducibili al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all&#8217;art. 97 Cost., per cui ne sarebbe derivata la devoluzione della controversia al Giudice amministrativo, ha limpidamente affermato che, pur sussistendo in materia un problema di bilanciamento tra tale principio e il diritto di elettorato passivo, tuttavia &#8220;<em>il bilanciamento tra i due valori costituzionali risulta effettuato dal legislatore nel senso della chiara prevalenza della riferibilità del provvedimento alla sfera dell&#8217;elettorato passivo. Invero, nella configurazione legislativa dell&#8217;istituto non è attribuita alla P.A. alcuna discrezionalità in ordine all&#8217;adozione del provvedimento di sospensione; la sospensione opera di diritto al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore; al Prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all&#8217;adozione del provvedimento di sospensione e non è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici. Nella valutazione della incidenza di una sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna per i reati espressamente indicati, l&#8217;opzione del legislatore è dunque chiaramente orientata nel senso di una temporanea compressione del diritto soggettivo dell&#8217;eletto allo svolgimento del mandato, per un tempo predefinito e secondo modalità del pari interamente delineate dalla legge, sicché le controversie relative alla sospensione disposta ai sensi del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 11, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario&#8221;</em>.<br />
Tanto sarebbe dovuto bastare perché la Corte costituzionale dichiarasse l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012, dando esso luogo ad una sanzione penale accessoria retroattiva, in difetto di una disposizione che&nbsp; ne impedisse l&#8217;applicazione a fatti compiutamente realizzatisi prima della entrata in vigore del d.lgs. cit.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a><br />
Né può sostenersi che non vi sarebbe retroattività quando, come nel caso del giudizio <em>a quo</em>, la sentenza sia successiva all&#8217;entrata in vigore della disposizione sanzionatoria, non soltanto perché questo è un elemento del tutto casuale e come tale irrazionale, ma soprattutto perché la garanzia di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. è espressamente (e razionalmente) riferita al fatto e non già al momento dell&#8217;esercizio della potestà punitiva<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Viceversa, il riferimento ad una pretesa di immediata applicazione rappresenta uno dei modi &#8211; ben noto ai repertori &#8211; di eludere il limite che, già sancito dall&#8217;art. 2 c.p., trova consacrazione a livello costituzionale nell&#8217;art. 25, co. 2, sulla scorta, come si sa, dell&#8217;art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo e del cittadino del 1789: è evidente, infatti, che tale pretesa, ove la si intenda riferita anche ai fatti già compiutisi prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina, ridonda certamente in imposizione retroattiva.<br />
Con ciò verrebbe vanificata la regola costituzionale di cui all&#8217;art. 25, co. 2, che, per essere inclusa tra le garanzie individuali, «è uno dei corollari di un principio superiore (<em>favor libertatis</em>), il quale, in omaggio alla libertà del cittadino, gli assicura il trattamento penale più mite tra quello stabilito dalla legge al momento della commissione del reato e i trattamenti stabiliti da leggi successive»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
L&#8217;errore della Corte costituzionale non può trovare giustificazione neppure nel rilievo &#8211; peraltro formulato contraddittoriamente<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> &#8211; della mancata evocazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. da parte del Giudice remittente.<br />
Non soltanto, infatti, al di là della mera indicazione formale (che pure, ovviamente, sarebbe stata fortemente auspicabile) la formulazione della questione fa implicito e tuttavia inequivocabile, richiamo a tale disposizione ma, soprattutto, la prospettazione, da parte del TAR, della tesi secondo cui in tutti i casi in cui la Costituzione pone una riserva di legge si avrebbe la costituzionalizzazione del principio di irretroattività, lungi dall&#8217;essere del tutto infondata<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, segnala, almeno ai fini che qui interessano, il nesso di stretta implicazione tra la regola di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. &#8211; che per il suo tenore testuale e sistematico è posto a garanzia della sfera individuale e, quindi, innanzitutto, degli aspetti di questa che formano oggetto del &#8220;catalogo dei diritti&#8221; &#8211; e tutte le altre disposizioni costituzionali che riconoscono situazioni giuridiche soggettive.<br />
Donde, per quanto qui più specificamente interessa, la possibilità di trarre il divieto di retroattività dalla doverosa interpretazione sistematica dell&#8217;art. 51 Cost.: la legge chiamata a stabilire i requisiti di accesso alle cariche elettive<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> non può infatti disporre in modo tale da determinare la destituzione o la sospensione dalla carica per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.<br />
Ed è appena il caso di rilevare, in proposito, che l&#8217;introduzione di ogni requisito di accesso diverso da quelli che si potrebbero definire presupposti &#8211; perché attinenti alla titolarità e non all&#8217;esercizio del diritto, ad es. lo <em>status</em> di cittadinanza &#8211; o &#8220;naturali&#8221; &#8211; in quanto corrispondenti alle valutazioni normative concernenti la capacità di intendere e di volere &#8211; è suscettibile di presentarsi come sanzione, nella misura in cui se ne pretenda l&#8217;applicazione anche ai soggetti attualmente già in carica.<br />
&nbsp;<br />
2. Pur quando volesse accedersi alla tesi che nega alla sospensione di cui all&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012 carattere di sanzione penale, le conclusioni non potrebbero essere diverse.<br />
La sentenza che si commenta si pone in quel filone interpretativo che, persino a fronte del significativo incremento delle fattispecie normative sanzionatorie extrapenali, indulge ad una ricostruzione restrittiva della nozione di sanzione, come appare esemplarmente dall&#8217;assunto, tanto reiterato quanto indimostrato, secondo cui l&#8217;art. 25, co. 2, Cost. riguarderebbe esclusivamente quelle penali, benché di ciò non vi sia traccia alcuna né nel testo né nel complesso della Carta fondamentale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Al contrario, l&#8217;art. 25, co. 2, Cost., non soltanto preclude nettamente che possa essere rimesso alla volontà del legislatore di qualificare o meno un dispositivo effettuale in termini di sanzione, ma, ancor più, indica con chiarezza che a tali fini qualificatori occorra assumere il punto di vista del soggetto destinatario della misura, com&#8217;è fatto palese sia dal soggetto lessicale (e sostanziale) della norma (&#8220;<em>Nessuno</em>&#8220;, quindi nessun individuo) e dalla forma verbale passiva (&#8220;<em>può essere punito</em>&#8220;).<br />
In quest&#8217;ottica, il primo ed essenziale criterio per giudicare se si sia o meno in presenza di una sanzione è costituito dalla disciplina dei diritti costituzionali: sarà tale &#8211; in via di prima approssimazione &#8211; ogni provvedimento diminutivo della sfera personale che non trovi titolo né in un sinallagma né in una funzione risarcitoria o restitutoria né in quella ablatoria.<br />
Diversamente da quanto pur molto autorevolmente sostenuto<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, la differenza tra la formulazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. e quella dell&#8217;art. 2 c.p. non si deve a minor rigore tecnico della prima, bensì alla volontà di consentire una maggiore estensione del disposto della prima e di farne uno degli architravi del nostro diritto costituzionale in materia di pretese punitive, con lungimirante attitudine espansiva, che si dimostra particolarmente attuale ai giorni nostri, allorché, come si è detto, si assiste al germogliare di nuove e varie specie di sanzioni, anche nel campo del diritto civile.<br />
E così mentre il codice penale lega biunivocamente la punizione al reato, viceversa la Costituzione pone l&#8217;accento unicamente sull&#8217;effetto punitivo, disponendo così che esso potrà venire determinato soltanto nelle forme, nei modi e con i limiti di cui all&#8217;art. 25, co. 2.<br />
La potestà punitiva ha e deve, dunque, avere gli stessi fondamenti legittimanti, in qualsiasi modo si esplichi, e deve rispondere agli stessi criteri valutativi di ordine costituzionale in punto di ragionevolezza, coerenza, proporzionalità e adeguatezza del mezzo rispetto al fine: lo Stato, che ne è titolare, può diversamente esercitarla, attribuendo alla condotta assunta come illecita configurazione di reato, nelle sue varie partizioni o categorie, devolvendone l&#8217;accertamento con conseguente irrogazione della pena all&#8217;autorità giudiziaria, oppure ad essa attribuendo qualificazione di illecito pubblico, in relazione oppositiva a quello privato e conformemente alla natura pubblica del bene giuridico protetto, con devoluzione dell&#8217;accertamento dello stesso e di irrogazione della connessa sanzione all&#8217;autorità amministrativa direttamente lesa o ad altra alla quale sia stata assegnata la competenza a provvedere<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
&nbsp;<br />
3. La posizione assunta dalla Corte costituzionale, con un artificio nominalistico, appare motivata dalla preoccupazione (difficilmente conciliabile con l&#8217;art. 28 l. n. 87/1953) di evitare le conseguenze del sindacato di legittimità costituzionale, quando &#8211; come sarebbe stato doveroso &#8211; fosse esercitato in rapporto alle cogenti disposizioni e ai principi della Costituzione, tanto più gravi ed urgenti ove si consideri che la misura in parola consegue ad una condanna non definitiva, in contrasto con la presunzione di innocenza, in ragione della quale, com&#8217;è noto, la condanna e le altre sanzioni accessorie portate dalla sentenza non definitiva non hanno efficacia esecutiva (art. 650 c.p.p.)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>: ma anche al riguardo la Corte ha ritenuto bastasse affermare che il giudice remittente non aveva postulato la violazione dell&#8217;art. 27 Cost., benché tale profilo potesse farsi rientrare nell&#8217;ampio alveo dello scrutinio di ragionevolezza che pure la Corte ha ampiamente esercitato oltre i limiti della questione posta dal TAR campano, quasi a voler escludere ogni altro dubbio di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 235/2012 e così prevenendo la formulazione di altre questioni.<br />
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<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> La Corte sembra infatti non aver considerato la possibilità di sollevare d&#8217;ufficio dinnanzi a sé la q.l.c. sotto tale profilo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Non ci si può qui intrattenere sulle fattispecie di cui all&#8217;art. 11, co. 1, lett. b) e c), a proposito delle quali conviene però rilevare:<br />
&#8211; che l&#8217;eterogeneità rispetto a quella di cui alla lett. a) è un forte indice sintomatico della irrazionalità della disposizione e della violazione del principio di eguaglianza;<br />
&#8211; che la previsione di una medesima misura sia per il caso di condanna non definitiva in primo grado, che qui più specificamente interessa, sia per quello di conferma in appello di una sentenza di primo grado è indice di grave violazione del principio di proporzionalità;<br />
&#8211; che i dubbi di illegittimità costituzionale in ordine all&#8217;ipotesi di cui alla lett. a) valgono a più forte ragione per quella di cui alla lett. c), che concerne l&#8217;applicazione con provvedimento non definitivo di una misura di prevenzione agli indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all&#8217;art. 4, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Il disposto della norma non sembra cioè configurare un vero e proprio provvedimento, bensì un atto dichiarativo, coerentemente con l&#8217;effetto di diritto della sospensione: l&#8217;impossibilità di graduare la misura in relazione alla diversa gravità dei reati, che la Corte invoca a pretesa dimostrazione della natura non sanzionatoria della sospensione, depone, semmai, in senso opposto. Il legislatore ha infatti voluto &#8211; con scelta di dubbia legittimità, contestata infatti dalle parti private, le cui difese la Consulta ha sostanzialmente tenuto in non cale &#8211; che, nei casi di cui all&#8217;art. 11, co. 1, d.lgs. n. 235/2015, la sfera giuridica del condannato subisse senz&#8217;altro una <em>capitis deminutio</em> provvisoria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> La Corte costituzionale avrebbe forse potuto, una volta tanto condivisibilmente &#8211; l&#8217;omissione è allora ancor più significativa &#8211; dichiarare la questione inammissibile per difetto di sperimentazione di interpretazione costituzionalmente conforme.<br />
Il TAR Campania avrebbe infatti potuto risolvere il caso in via interpretativa. La pretesa di applicazione immediata che si attribuisce al d.lgs. n. 235/2012 &#8211; dedotta, probabilmente, dall&#8217;assenza, nel suo art. 16 dedicato alle disposizioni transitorie e finali, di limitazioni temporali per quanto attiene all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 11 &#8211; deve essere, ovviamente, interpretata, nei limiti del testo della disposizione, <em>secundum Constitutionem</em>: il disporre per il futuro, di cui all&#8217;art. 11 disp. prel. c.c., deve allora essere inteso (e all&#8217;uopo il TAR avrebbe ben potuto giovarsi dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost.) in modo tale da escludere le fattispecie già compiutamente concretizzatesi prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo atto normativo (ciò che, del resto, asseconda il senso fatto palese dal significato proprio delle parole dell&#8217;art. 11 disp. prel. c.c.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. C. Esposito, <em>Irretroattività e «legalità» delle pene nella nuova Costituzione</em>, in Id., <em>La Costituzione italiana. Saggi</em>, rist. anast., Padova, 1954, 91 s.: tesi sarebbe contraddittoria con posizione assunta dalla Corte costituzionale e da gran parte della dottrina in ordine alla esclusione delle leggi processuali dal divieto di retroattività (tesi peraltro sulla quale occorrerebbe ritornare). Vero è infatti che fissare al momento della sentenza di condanna il momento di verifica del rispetto del divieto di retroattività &#8211; oltre che corrispondere ad una concezione della potestà punitiva immotivatamente e anzi perniciosamente restrittiva (cfr. G. Vassalli, voce <em>Potestà punitiva</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXIV, Milano, 1985, spec. 794 ss., il quale osserva che «la nozione più lata», comprensiva quindi della legislazione, «ha il pregio di porre in evidenza il raccordo tra il momento della previsione e quello dell&#8217;applicazione, raccordo che appare essenziale quando si tratti di delimitare le fonti del potere di inflizione») e ad una ancora più grave vanificazione della <em>ratio</em> stessa dell&#8217;art. 25 Cost., che si annovera tra le garanzie individuali &#8211; significa ed equivale a caricare sulle disposizioni processuali l&#8217;onere del rispetto di tale divieto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> A. Pagliaro, voce <em>Legge penale nel tempo</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXIII, Milano, 1973, 1064 e, prima ancora, C. Esposito, <em>op. cit.</em>, 90, il quale conforta la conclusione assiologica con argomentazioni «quasi di pura logica formale» intese a dimostrare che, in realtà, l&#8217;applicazione della legge successiva più mite non contravviene al divieto di retroattività, dal momento che, in estrema sintesi, la fattispecie normativa sanzionatoria resta pur sempre quella anteriore, ancorché corretta da quella entrata in vigore posteriormente rispetto alla commissione del fatto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Ed infatti la Corte, dopo aver opinato nel senso che l&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012 non avrebbe natura sanzionatoria, segnala che il Giudice <em>a quo</em>, in taluni passaggi della memoria, avrebbe fatto riferimento &#8220;non all&#8217;applicazione della sospensione al mandato in corso, ma ad un altro tipo di retroattività, cioè all&#8217;applicazione della nuova norma a un fatto illecito precedente&#8221; &#8211; distinzione molto poco perspicua, poiché, unica essendo la disposizione che commina la sospensione, si tratta, tutt&#8217;al più, di due diversi modi di descriverne l&#8217;applicazione retroattiva che pare corrispondere a due aspetti della medesima questione, senza che possa trarsene alcuna conseguenza sul piano della individuazione e delimitazione del <em>thema decidendum </em>&#8211; esclude la rilevanza del secondo argomento, non solo in rapporto alla esclusione della natura sanzionatoria della sospensione, ma anche a causa della mancata indicazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. tra i parametri invocati, risultando così poco chiaro se e in che misura tale omissione abbia condotto o contribuito a condurre la Consulta a respingere la questione di legittimità costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Vale la pena di rammentare, innanzitutto che, pur quando si ritenga che il divieto di leggi retroattive si restringa al campo del diritto penale, ciò significa «che non vi è, fuori dal campo penale, alcun obbligo assoluto ed inderogabile, ma solo una direttiva, in favore della irretroattività delle leggi» (C. Esposito, <em>Irretroattività</em>, cit., 88).<br />
Ciò posto, merita certo seria meditazione la tesi del TAR per la Campania, soprattutto quando se ne circoscriva l&#8217;ambito alla riserva di legge in materia di diritti costituzionali e, più specificamente, alle disposizioni che comportino restrizioni al loro esercizio.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> &#8230;che, in quanto incidenti sull&#8217;esercizio di un diritto costituzionale, sono di stretta interpretazione.</div>
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<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> L&#8217;indirizzo interpretativo di cui si dice nel testo ha ripreso quello affermatosi (paradossalmente) dopo l&#8217;entrata in vigore della l. n. 689/1981: precedentemente (cfr. Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 66, in <em>Giur. cost.</em>, 1966, 255 e Id., sent. 3 luglio 1967, n. 78, <em>ivi</em>, 1967, 933) e, poi, di nuovo, ancor di recente (sent. 18 aprile 2014, n. 104, in <em>Giur. cost.</em>, 2014, 1826 ss. e sent. 4 giugno 2010, n. 196, <em>ivi</em>, 2010, 2308 ss. con nota di A. Travi, <em>Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di &#8220;sanzione&#8221;</em>) il Giudice delle leggi aveva correttamente riferito la disposizione di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. a tutte le norme punitive, salvo accompagnare, nei due ultimi precedenti citati, l&#8217;argomentazione, a supporto del fondamento della tesi, col richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU e agli artt. 6 e 7 della CEDU.<br />
Il distacco dai canoni interpretativi di cui all&#8217;art. 12 disp. prel. c.c. e, più ancora, dal fondamentale riferimento alla consistenza lessicale e concettuale dell&#8217;atto dispositivo di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. non può certo essere svalutato dal richiamo alla collocazione della disposizione «fra una serie di principi schiettamente penalistici» (ciò che dovrebbe semmai essere oggetto di dimostrazione ed è comunque contraddetto proprio dalla diversità tra la formulazione dell&#8217;art. 25, co. 2, Cost. e quella dell&#8217;art. 2 c.p., nonché dalla posizione della norma subito dopo quella, di carattere generale, relativa alle garanzie individuali di azione e di difesa e, ancora, dal contenuto della stessa, il cui primo comma è dedicato ad altra garanzia generale, quella cioè della naturalità e precostituzione del giudice, e dal decisivo rilievo per cui il Costituente, quando ha inteso riferirsi al solo ambito penalistico, lo ha fatto espressamente) e neppure dalla invocazione della discendenza diretta «dal principio illuministico <em>nullum crimen sine lege</em>», che semmai ha trovato, nella nostra Carta fondamentale, più ampia estensione, conforme ai principi basilari dell&#8217;ordinamento costituzionale: in tal senso, invece, E. Dolcini, <em>Commento all&#8217;art. 1</em>, in E. Dolcini, A Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, <em>Commentario delle &#8220;modifiche al sistema penale&#8221; (Legge 24 novembre 1981, n. 689)</em>, Milano, 1982, 10.<br />
Il tema è trattato con acume e con ampiezza di riferimenti da P. Cerbo, <em>Il principio di irretroattività</em>, in <em>La sanzione amministrativa. Principi generali</em>, a cura di A. Cagnazzo e S. Toschei, Torino, 2012, 234 ss.<br />
Tale opzione riduttiva risulta ancor meno comprensibile, anche sotto il profilo della razionalità, ove si consideri che essa è stata motivata dal timore che l&#8217;estensione della regola di cui all&#8217;art. 25, co. 2, Cost. alla potestà punitiva in generale potesse comportare l&#8217;inibizione dell&#8217;esercizio, <em>in parte qua</em>, della funzione legislativa regionale. Ma la preoccupazione appare, per così dire, fuori fuoco. La tesi secondo cui al legislatore regionale è sottratta integralmente la materia sanzionatoria dovrebbe trovare fondamento non già nel solo art. 25, co. 2, Cost., bensì nella interpretazione sistematica delle garanzie costituzionali individuali e delle attribuzioni di competenza di cui all&#8217;art. 117 Cost.: soluzione ermeneutica resa oggi, però, inattuale, atteso che il &#8220;nuovo&#8221; art. 117 Cost. concorre a specificare che lo Stato ha il monopolio della sola potestà punitiva penale.<br />
Diversamente, il lemma &#8220;legge&#8221;, nel contesto di tale disposizione, non può ritenersi di per sé tale da escludere la competenza in questione: al contrario, assecondando la <em>ratio</em> garantistica della disposizione, esso deve ritenersi posto a presidio della integrità della sfera individuale a fronte di qualsiasi pretesa afflittiva.<br />
Pare opportuno segnalare infine che la &#8220;variazione lessicale&#8221; utilizzata dalla Corte non esclude affatto la sospensione di cui all&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 235/2012 dall&#8217;ambito di efficacia degli artt. 6 e 7 della CEDU, secondo la interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo: cfr., <em>ex multis</em>, sentt. 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10, nella causa <em>Grande Stevens e altri c. Italia</em>; 10 febbraio 2009, ric. n. 1439/03, nella causa <em>Zolotoukhine c. Russia</em>.</div>
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<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. C. Esposito, <em>op. cit.</em>, 90 s.</div>
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<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sul tema, sia consentito il rinvio, anche per più ampi riferimenti, a M. Esposito, <em>Considerazioni critiche sul nuovo diritto penale amministrativo</em>, in corso di pubblicazione negli <em>Scritti in onore di E. Sticchi Damiani</em> e, in una prima versione, nel sito www.diritto-amministrativo.org, nonché Id., <em>Il grave problema dei limiti della potestà punitiva tra gli origami della Consulta</em>, in corso di pubblicazione in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2015.<br />
Nello stesso senso, cfr. P. Cerbo, <em>Le sanzioni amministrative</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo</em> a cura di S. Cassese, I, Milano, 2003, part. 585 ss., il quale, con riferimento alla distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa, lucidamente lucidamente osserva che «Per comprendere la differenza bisogna allora ribaltare la prospettiva: non guardare più, in altre parole, agli interessi protetti dal precetto cui si accompagna la sanzione, ma ai beni giuridici dei destinatari su cui le sanzioni (penali e amministrative) incidono».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> È da credere (ed è auspicabile), tuttavia, che tale posizione, riguardando lo specifico caso delle misure interdittive ricadenti sulle cariche elettive ed essendo stata motivata in relazione agli interessi costituzionali di cui agli artt. 97 e 54, co. 2, Cost., non sia suscettibile di estensione agli altri molti e diversi casi di irrogazione di simili misure, nonché, più ampiamente, di esercizio di potestà punitiva non penale.</div>
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</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-msword"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/?download=1484">mario esposito (Corte cost. 236-2015) definitivo</a> <small>(60 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tra-pena-e-sanzione-la-corte-giudica-sulla-parola/">Tra pena e sanzione: la Corte giudica &#8220;sulla parola&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/">Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</a></p>
<p>1-. La recente e bella sentenza del Consiglio di Stato, n. 1321/19[1], mi dà lo spunto per riprendere il discorso sulla figura dell&#8217;interesse legittimo, in una fase in cui si registra un rinnovato interesse per le tematiche relative alle situazioni giuridiche soggettive, poste di fronte all&#8217;esercizio del potere amministrativo[2]. Detta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-legittimo-ed-effettivita-della-tutela-a-proposito-della-sentenza-1321-19-del-consiglio-di-stato/">Interesse legittimo ed effettività della tutela. (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1-.</strong> La recente e bella sentenza del Consiglio di Stato, n. 1321/19<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, mi dà lo spunto per riprendere il discorso sulla figura dell&#8217;interesse legittimo, in una fase in cui si registra un rinnovato interesse per le tematiche relative alle situazioni giuridiche soggettive, poste di fronte all&#8217;esercizio del potere amministrativo<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Detta sentenza, infatti, si muove chiaramente in una logica di protezione dell&#8217;interesse legittimo, inteso come interesse legittimo finale; e, facendosi carico della necessità di accordare una tutela effettiva &#8220;<em>alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita&#8221;, </em>giunge a riconoscere, pur nell&#8217;ambito di un giudizio di annullamento, la fondatezza della pretesa del cittadino, ordinando all&#8217;amministrazione di rilasciare il provvedimento richiesto (nella specie, l&#8217;abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia).<br /> Ma, al di là dell&#8217;epilogo, di cui si è detto (e in cui il Consiglio di Stato si è avvalso del potere di esplicitare nel dispositivo della sentenza gli effetti conformativi da cui discende la regola del rapporto, ex art. 34, c.1, lett. <em>e</em> del c.p.a.), quel che è maggiormente apprezzabile è l&#8217;<em>iter</em> argomentativo della sentenza, in cui vengono passati in rassegna (in un&#8217;ottica di effettività)  i nodi principali del giudizio amministrativo di legittimità, pur di fronte ad un&#8217;attività connotata di ampi margini di discrezionalità. Tali aspetti verranno presi in considerazione più oltre, perché prima vorrei soffermarmi (ancora una volta) sulla situazione giuridica soggettiva.<br /> Ora, chi riconosce la figura, il ruolo e l&#8217;utilità dell&#8217;interesse legittimo (indipendentemente dalla sua denominazione), credo debba rispondere almeno alle seguenti 4 domande:<br /> -A) esiste una specificità che giustifica l&#8217;esistenza dell&#8217;interesse legittimo?<br /> -B) è una situazione giuridica sostanziale?<br /> -C) la conservazione o l&#8217;acquisizione del bene della vita è protetta dall&#8217;ordinamento?<br /> -D) è una situazione giustiziabile nell&#8217;ambito di un giudizio di legittimità?<br /> Una risposta, sia pur sintetica, credo si imponga.<br /> *<br /> <strong>2-.</strong> Alla prima domanda ritengo che si possa rispondere positivamente. La peculiarità dell&#8217;interesse legittimo consiste nella configurazione di una situazione soggettiva attiva e di vantaggio, pur a fronte all&#8217;esercizio del potere (amministrativo).<br /> E&#8217; questa una figura che non è inquadrabile nelle comuni situazioni giuridiche soggettive, che, come è stato ancor di recente sottolineato<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, comprendono: la pretesa (correlata ad un obbligo), la libertà (correlata alla mancanza di pretesa), il potere (correlato alla soggezione) e l&#8217;immunità (correlata alla mancanza di potere).<br /> Nel caso del potere amministrativo possiamo ricostruire una situazione che non è di sola soggezione, sibbene anche di soggezione e pretesa<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> (poi si preciserà a che cosa). Il che, del resto, risulta ormai normativamente acclarato, dato che il codice del processo amministrativo parla appunto di &#8220;<em>fondatezza della pretesa&#8221; </em>(art. 31, c.3) per riferirsi proprio ad una situazione di interesse legittimo (in tal caso, pretensivo).<br /> L&#8217;interesse legittimo è dunque una situazione composita (del resto del tutto ammissibile in teoria generale del diritto<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>), così come è composita la posizione dell&#8217;Amministrazione che si avvale di poteri autoritativi (costituita non solo di potere, ma anche di doveri e più precisamente, in quanto indirizzati verso uno specifico destinatario, di obblighi).<br /> Il che, se non erro, costituisce una specificità dell&#8217;ordinamento ad atto amministrativo, perché figure consimili non sono facilmente rinvenibili in altri rami del diritto (o, almeno, in quelli non processuali). Non sono rinvenibili, ad esempio, nell&#8217;ordinamento di diritto privato, ove, di fronte al potere unilaterale di incidere nella sfera giuridica altrui (si pensi ai casi di diritto potestativo), è predicabile in capo a quest&#8217;ultimo solo una situazione di soggezione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> E tale specificità sussiste indipendentemente dal <em>nomen juris</em> -e, dunque, dalla qualificazione giuridica- che si intenda utilizzare. Anche se si parli, come nell&#8217;ordinamento francese, di <em>Droit publics subjectif des administrés</em><a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, ovvero di <em>subjektiv-öffentliche Rechte</em>, come nell&#8217;ordinamento tedesco<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, l&#8217;aggettivo &#8220;pubblico&#8221; sta proprio a dimostrare che si tratta di &#8220;diritti&#8221; particolari, in quanto possono essere posti di fronte a (o contrapposti con) pubblici poteri amministrativi.<br /> Ne deriva che, quando si equipara l&#8217;interesse legittimo oppositivo ad un diritto soggettivo &#8220;tradizionalmente inteso&#8221;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, si trascura che un diritto di tal fatta può essere riconosciuto solo in mancanza (in astratto o in concreto) dell&#8217;altrui potere. Mentre l&#8217;interesse legittimo oppositivo presuppone l&#8217;esistenza del potere e dunque sconta una situazione che è anche di soggezione (come è dimostrato dagli effetti ablatori che l&#8217;atto, pur illegittimo, può produrre).<br /> E, quando si equipara l&#8217;interesse legittimo pretensivo alla &#8220;aspettativa di diritto&#8221;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, si trascura ancora una volta che, pur essendo una situazione che nella sua fase di formazione può essere assimilata ad una aspettativa giuridicamente rilevante<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, la stessa risulta pur sempre condizionata dall&#8217;esercizio del potere amministrativo, che incide sulla sua configurazione. Tant&#8217;è che la situazione soggettiva attiva scaturisce proprio dalle norme di esercizio di detto potere e non è certo indipendente da esse.<br /> La correlazione con il potere è da intendere, dunque, almeno sotto un duplice profilo. Sia nel senso che tali situazioni sono intestate a soggetti che si presentano come destinatari o possibili destinatari di provvedimenti amministrativi (dunque a soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento produce -o è destinato a produrre- effetti); sia nel senso che la configurazione della situazione giuridica soggettiva dipende non solo da norme che direttamente la riguardino<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, sibbene (prevalentemente ed essenzialmente, come si preciserà) da norme che regolano l&#8217;esercizio del potere.<br /> Sotto quest&#8217;ultimo profilo una rivalutazione merita la tesi dell&#8217;interesse indirettamente protetto. La quale, per altro verso, non era in grado di raffigurare una situazione giuridica sostanziale vera e propria, per mancanza di ogni collegamento con specifici (e concreti) beni della vita.<br /> Il che introduce la risposta al secondo quesito posto.</div>
<div style="text-align: center;">*</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3-.</strong> Il nostro interesse legittimo è una situazione giuridica sostanziale?<br /> La risposta dipende dalla definizione della figura (o, se si crede, dal contenuto che si ritiene di potere attribuire ad essa). Ed è certamente positiva se si assume per interesse legittimo la pretesa alla conservazione o all&#8217;acquisizione di un bene della vita assoggettato all&#8217;esercizio del potere amministrativo: in breve, la pretesa ad evitare il provvedimento restrittivo (che è idoneo a sottrarre detto bene) o ad ottenere il provvedimento ampliativo (che consente di acquisire detto bene).<br /> E&#8217; la tesi dell&#8217;interesse legittimo &#8220;finale&#8221;, che pare ormai accolta pacificamente dalla giurisprudenza civile<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, amministrativa<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e persino della Corte costituzionale. Infatti è stato da ultimo riconosciuto, anche dalla Corte costituzionale e a proposito appunto dell&#8217;interesse legittimo, che &#8220;<em>gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l&#8217;interesse sostanziale al bene della vita&#8221;</em> <a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> E&#8217; noto peraltro che una parte della dottrina opina diversamente. E, pur non riproponendo più la tesi dell&#8217;interesse alla legittimità (che pare tuttora coltivata nel sistema francese, allorché parla di &#8220;<em>droit subjectif à la légalité administrative</em>&#8220;<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>), insiste su una concezione &#8220;strumentale&#8221; dell&#8217;interesse legittimo e non è aliena dal proporre vere e proprie bordate critiche alla diversa tesi dell&#8217;interesse legittimo finale.<br /> L&#8217;ultima serie di appunti critici, al riguardo, è quella avanzata da Riccardo Villata<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Sicché è necessario anche farsi carico di tale autorevole opinione contraria (e la sentenza da cui prendono le mosse le presenti note può essere utile al riguardo).<br /> L&#8217;illustre Autore dichiara di aderire alle tesi, sinteticamente richiamate, di Mario Nigro (e di Giovanni Miele), aggiungendo che ciò &#8220;<em>non significa affatto che l&#8217;interesse legittimo non garantisca un&#8217;utilità, solo che siffatta utilità è differente dal bene oggetto dell&#8217;aspirazione del titolare di tale situazione soggettiva</em>&#8220;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. E, pur non precisando in che cosa consisterebbe tale utilità diversa, è da presumere, dati i richiami operati,  che essa scaturisca dagli strumenti procedimentali (e processuali?), attraverso i quali il soggetto interessato può <em>&#8220;influire sul corretto esercizio del potere, solo attraverso il quale può attingersi al bene</em>&#8220;<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, ovvero può &#8220;<em>influire sul merito della decisione finale, esperibili lungo tutto il corso dell&#8217;esercizio del potere&#8221;</em>, secondo la concezione di Franco Gaetano Scoca<a href="#_ftn20" title="">[20]</a><em>, </em>anch&#8217;essa specificamente richiamata: quel che è certo è che l&#8217;interesse legittimo, pur assicurando tali utilità strumentali, non potrebbe mai assicurare il risultato dell&#8217;acquisizione o conservazione di detto bene della vita<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Ora, pur non intendendo disconoscere i meriti<a href="#_ftn22" title="">[22]</a> e l&#8217;utilità della costruzione strumentale dell&#8217;interesse legittimo<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>,  essa non pare idonea a rappresentare compiutamente la figura dell&#8217;interesse legittimo. Sia perché non è in grado di racchiudere in essa talune espressioni codificate della situazione giuridica soggettiva (mi riferisco a quanto previsto dall&#8217;art. 31, c. 3, c.p.a.), sia perché, disancorando il bene della vita dall&#8217;oggetto dell&#8217;interesse legittimo, finisce per configurare una posizione procedurale e formale e non una vera e propria posizione sostanziale.<br /> Infatti, la configurazione strumentale dell&#8217;interesse legittimo si espone alle medesime obbiezioni logiche da tempo avanzate nei confronti della tesi dell&#8217;interesse alla legittimità<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> e sulle quali non è il caso di tornare. Se non per rilevare che l&#8217;interesse legittimo strumentale, coerentemente con la sua definizione, può esistere e ritenersi soddisfatto (o comunque esercitato), anche quando l&#8217;utilità finale è impossibile da conseguire o da conservare<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>: un interesse alla de Coubertin, dunque, quando il celebre personaggio sportivo proclamava che l&#8217;importante non è vincere (alle Olimpiadi), ma parteciparvi.<br /> Ma tutto ciò non pare proprio configurare una situazione giuridica sostanziale, che per essere tale deve poter riguardare la protezione di un interesse ad un bene della vita<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. Tali non sono né l&#8217;interesse alla legittimità, né l&#8217;interesse alla partecipazione procedimentale al fine di indirizzare favorevolmente l&#8217;amministrazione, che pertanto non possono definirsi sostanziali (se non nel limitato significato di interessi non processuali).<br /> Tant&#8217;è che è stato puntualmente giudicato, anche dalla Corte di cassazione, che lo svolgimento legittimo dell&#8217;azione amministrativa &#8220;<em>non individua il contenuto e l&#8217;oggetto della situazione giuridica</em>&#8221; di interesse legittimo.<br /> &#8220;<em>Contenuto ed oggetto che sono espressi invece dall&#8217;interesse positivo ad ottenere il provvedimento, sicché l&#8217;oggetto della situazione di interesse pretensivo non si può identificare nella postulazione a che si provveda legittimamente dall&#8217;amministrazione, ma si deve identificare nella richiesta che si provveda dando positiva soddisfazione a quell&#8217;interesse</em>&#8220;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a><em>.</em><br /> Del resto, quando si parla di risarcibilità dell&#8217;interesse legittimo, si assume e si presuppone la lesione &#8220;<em>un interesse materiale ad un bene della vita</em>&#8220;<a href="#_ftn28" title="">[28]</a><em>.</em> Quando si parla di giudizio sulla fondatezza della pretesa (sia nell&#8217;ambito di un giudizio sul silenzio, sia nell&#8217;ambito di un giudizio di adempimento), la legge assume a sua volta che tale pretesa riguardi un&#8217;utilità finale e non strumentale.<br /> E in realtà mi parrebbe bizzarro che l&#8217;ordinamento tuteli e garantisca solo talune utilità (strumentali) che sono neutre rispetto all&#8217;interesse effettivo del cittadino e non tuteli (e garantisca, sia pure a certe condizioni) quelle utilità finali (quali la possibilità di costruire, di commerciare, di conservare un proprio bene, ecc.), che sono proprio il punto di riferimento vero di detto interesse. Basti pensare a quei &#8220;diritti&#8221; soggettivi, che nell&#8217;ordinamento tedesco possono essere fatti valere ai fini della <em>Verpflichtungsklage</em><a href="#_ftn29" title="">[29]</a> (che, come è noto, è l&#8217;azione diretta alla condanna dell&#8217;amministrazione all&#8217;emanazione di un provvedimento rifiutato o omesso): la configurazione di situazioni soggettive dirette a conseguire il risultato finale, pur di fronte all&#8217;esercizio di poteri amministrativi, dimostra, dunque, che non si tratta certo di costruzione dommaticamente impossibile.<br /> In ogni caso, poiché una situazione soggettiva è la sintesi concettuale del più alto livello di protezione accordata dall&#8217;ordinamento all&#8217;interesse del singolo soggetto, essa dovrebbe sempre riguardare utilità finali (beni della vita) e non strumentali. Anche perché una siffatta situazione soggettiva contiene al suo interno come sue facoltà (e come il più contiene il meno) anche tutti gli strumenti e le c.d. utilità che l&#8217;interesse strumentale assicura.<br /> Si tratta peraltro di dimostrare che una situazione di tal fatta sia riconosciuta e protetta dal nostro ordinamento, pur a fronte dell&#8217;esercizio del potere amministrativo. E, per evitare un discorso troppo lungo, mi limiterò qui di seguito a circoscrivere l&#8217;attenzione sui soli interessi pretensivi, che del resto sono quelli che pongono i problemi più gravi.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>*</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>4)</strong> Assumendo, dunque, che l&#8217;interesse legittimo consista nella pretesa alla conservazione o acquisizione di un bene della vita (assoggettato all&#8217;esercizio del potere amministrativo), tale situazione sostanziale è protetta dall&#8217;ordinamento essenzialmente (come già anticipato) attraverso le norme che regolano il potere amministrativo. Le quali a loro volta possono distinguersi in sostanziali e formali-procedurali, a seconda che siano significative o meno in ordine al quesito se un determinato provvedimento debba (o possa) essere emesso o meno.<br /> Ne deriva che la situazione sostanziale, di cui si è detto, trova un riconoscimento (e una protezione) diretta dalle prime e indiretta dalle seconde<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Nel senso che le prime stabiliscono o contribuiscono a stabilire se un determinato bene della vita spetta o meno a chi assuma di averne titolo. Le seconde viceversa sono &#8220;neutre&#8221; al riguardo e possono essere utili solo per consentire una corretta applicazione delle norme sostanziali, con la conseguenza che la loro violazione può essere fatta valere non per conseguire il bene della vita, di volta in volta coinvolto nel singolo procedimento amministrativo, sibbene per lasciare impregiudicato detto conseguimento tutte le volte che esso è ancora possibile e non è precluso dalla applicazione delle norme sostanziali.<br /> Il che consente di affrontare l&#8217;obbiezione che &#8220;<em>se l&#8217;interesse legittimo è solo quello tutelato da norme sostanziali che garantiscono l&#8217;attingimento del bene della vita, l&#8217;accoglimento di un ricorso per vizi formali o procedurali non potrebbe mai aversi perché manca, rispetto ad essi, l&#8217;interesse legittimo di cui si chiede la tutela</em>&#8220;<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Infatti, in senso contrario basta rilevare che &#8220;<em>per ampliare la tutela, l&#8217;interessato resta libero di far valere, non solo la pretesa ad un provvedimento (specifico) satisfattivo, ma anche la pretesa (minore) ad un provvedimento legittimo. L&#8217;accoglimento dell&#8217;interesse strumentale qui non è altro che un modo di proteggere l&#8217;interesse finale, nei casi in cui (per l&#8217;atteggiarsi concreto della singola fattispecie normativa e amministrativa) non sia possibile dedurre in giudizio la titolarità di una posizione sostantiva finale, bensì soltanto il rispetto di un sistema di regole</em>&#8220;<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Dunque, non vi sono preclusioni a riconoscere che ben è possibile che una (vera) situazione sostanziale possa essere tutelata anche da norme strumentali<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> (a cominciare dalle norme processuali, che sono strumentali per eccellenza). Ciò non significa peraltro che dette norme debbano contribuire a configurare la situazione soggettiva, che può esistere o non esistere indipendentemente da tali norme (e l&#8217;art. 21 <em>octies</em>, c. 2, della legge 241/90, ne è la miglior prova).<br /> Le norme sostanziali consentono una protezione incondizionata (e accertabile <em>a priori</em>), se l&#8217;attività amministrativa (provvedimentale) è <em>ab origine</em> vincolata (e sempre che, ovviamente, la fattispecie concreta corrisponda alle previsioni normative). Potranno sussistere incertezze interpretative (il che è assai frequente nei rapporti &#8220;amministrativi&#8221;), ovvero contestazioni in fatto (che non coinvolgano accertamenti riservati all&#8217;amministrazione), ma ciò non preclude al Giudice di accertare l&#8217;esatta portata della norma e l&#8217;obbiettiva ricostruzione dei fatti, con ogni conseguenza in termini di spettanza del bene della vita.<br /> Proprio per dette caratteristiche, tali fattispecie sono state sovente qualificate in passato, come è noto, come di diritto soggettivo. E in tal senso si è espressa anche parte della dottrina<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, come è parimenti noto.<br /> Una volta chiarito -e si direbbe ora codificato- che la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi non passa attraverso l&#8217;alternativa tra attività discrezionale e attività vincolata, sibbene tra esercizio o meno di poteri autoritativi<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, tale costruzione risulta pressoché abbandonata. Il che non toglie che, di fronte ad un&#8217;attività del tutto vincolata, la situazione del cittadino che presenti i caratteri previsti dalla norma garantisca il conseguimento del risultato (sia dunque <em>ab origine</em> di interesse legittimo finale<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>): si tratta, pertanto, di una situazione sicuramente protetta dall&#8217;ordinamento.<br /> Se ci troviamo di fronte ad un&#8217;attività che presenti margini di discrezionalità (ancora non esercitata) o presupponga accertamenti riservati all&#8217;amministrazione (e non ancora effettuati), il discorso è ovviamente più complesso. Soprattutto con riferimento agli interessi legittimi pretensivi, sui quali val la pena, come detto, di concentrare l&#8217;attenzione.<br /> La fattispecie concreta deve soddisfare, anche in questo caso, tutti i parametri &#8220;rigidi&#8221; previsti dalla norma (presupposti e requisiti di fatto e di diritto), in mancanza di che non si può neppure prospettare l&#8217;esistenza di un interesse legittimo finale<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Ma anche in presenza di tali caratteri il conseguimento del bene della vita non è <em>ab origine </em>assicurato, dipendendo dall&#8217;esercizio appunto della scelta discrezionale e dai risultati degli accertamenti riservati.<br /> Tali caratteristiche della figura (ci si riferisce sempre all&#8217;interesse pretensivo) non devono peraltro indurre ad abbandonare la costruzione dell&#8217;interesse legittimo finale, a favore di quella strumentale. Sarebbe come se il codice civile, a proposito di una condizione pendente, parlasse soltanto di diritto ad operare &#8220;atti conservativi&#8221; (art. 1356 cod. civ.), anziché di &#8220;diritto subordinato a condizione&#8221; (art. 1357 cod. civ., come tale anche disponibile): rinunciando, così, a configurare e disciplinare gli esiti (retroattivi) del verificarsi o meno della condizione (artt. 1359-1360 cod. civ.).<br /> La quale, nel caso dell&#8217;azione amministrativa, non è certo arbitraria né meramente potestativa, ma a sua volta variamente regolata e limitata.<br /> <em>Medio tempore</em> si potrà parlare di aspettativa di interesse legittimo, sempre che il risultato -prevedibile o meno- sia possibile da conseguire<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. E la posizione del cittadino risulterà protetta non solo dalle norme procedimentali e formali (e così dagli strumenti di &#8220;<em>collaborazione dialettica diretta ad influire sul merito della decisione finale</em>&#8220;, secondo la tesi dell&#8217;interesse strumentale), ma anche dalle norme e dai principi che presiedono alle scelte discrezionali, che non sono certo privi di incidenza sostanziale e, cioè, della capacità di incidere sulla soluzione da accogliere (si pensi al principio di proporzionalità, al principio di imparzialità, di ragionevolezza, agli &#8220;autolimiti&#8221; posti dalla stessa amministrazione, e così via).<br /> Nel caso, dunque, di attività non vincolata, la fondatezza della pretesa (e, dunque, la sussistenza della situazione soggettiva) dipende (è condizionata) dall&#8217;esito favorevole dell&#8217;esercizio della discrezionalità e degli accertamenti di cui si è detto. Sicché l&#8217;interesse pretensivo, se esistente, è accertabile <em>a posteriori</em> (normalmente all&#8217;esito del procedimento<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>). Ed è necessariamente a formazione progressiva, via via che nel corso del procedimento detta attività venga svolta (emblematiche al riguardo sono le evenienze che si registrano nelle procedure concorsuali).<br /> Conferma si trae dal citato art. 31, c.3, c.p.a., che prevede (ai fini dell&#8217;azione sulla fondatezza della pretesa) l&#8217;ipotesi che &#8220;<em>non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità&#8221;</em>. Il che riguarda non certo una eventualità considerata in  astratto (dipendente dalla mera configurazione normativa del potere), sibbene un&#8217;evenienza della fattispecie concreta<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>, che può realizzarsi solo nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo (e forse anche dopo, nel corso dell&#8217;eventuale successivo giudizio), ma non certo prima ed indipendentemente dal procedimento stesso<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Certo è che, se l&#8217;esito di detto percorso formativo della volontà dell&#8217;amministrazione è favorevole al soggetto che ha richiesto l&#8217;atto ampliativo, il risultato dell&#8217;acquisizione del bene della vita sarà assicurato (salvo eventuale impugnazione di terzi).<br /> Se, viceversa, l&#8217;esito degli accertamenti riservati e dell&#8217;esercizio della discrezionalità risulterà negativo per il soggetto che ha richiesto l&#8217;intervento provvedimentale, non si potrà parlare di fondatezza della pretesa, né correlativamente di sussistenza dell&#8217;interesse legittimo. Infatti, parlare di interesse legittimo anche quando venga legittimamente disconosciuta la pretesa al bene della vita, significa a mio modo di vedere operare una <em>contraddictio in adjecto</em>: perché si pretenderebbe di qualificare come situazione soggettiva una situazione viceversa non protetta dall&#8217;ordinamento<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Va da sé, peraltro, che ove detto esito negativo fosse illegittimo (o ritenuto come tale), risulterebbe ovviamente aperta la strada alla tutela giurisdizionale. Sicché si tratta di stabilire se il Giudice amministrativo sia in grado di porre la parola &#8220;fine&#8221; sulla questione, accertando, se del caso, la fondatezza della pretesa disconosciuta dall&#8217;amministrazione.</div>
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<div style="text-align: justify;"> <strong>5-.</strong>  Si giunge così (ancora una volta) al nodo forse più critico dell&#8217;intera problematica. L&#8217;interesse legittimo, come sopra tratteggiato e protetto dall&#8217;ordinamento positivo, è anche giustiziabile? Ovvero, detta in altra maniera, il nostro sistema di giustizia amministrativa è in grado di assicurare tutela effettiva ad una situazione di tal fatta (nell&#8217;ipotesi che questa sia effettivamente esistente)?<br /> Come già più volte constatato, occorre dar atto che non sempre il singolo giudizio amministrativo è in grado di fornire le utilità attese. Perché non sempre il singolo giudizio amministrativo riesce a stabilire la fondatezza (o l&#8217;infondatezza) della pretesa sostanziale del cittadino e, dunque, a decidere sul rapporto, definendo una volta per tutte la controversia.<br /> Un notevole passo in avanti si è fatto in materia di affidamento degli appalti, ove -grazie anche all&#8217;intervento della normativa comunitaria (e all&#8217;art. 124 del c.p.a.)- sovente il singolo giudizio riesce a stabilire a chi &#8220;spetti&#8221; l&#8217;aggiudicazione e a chi no. Ma in molti altri casi ciò non avviene.<br /> Basta considerare i casi di poteri amministrativi ancora da esercitare, di scelte discrezionali ancora non compiute e di accertamenti riservati all&#8217;amministrazione, che l&#8217;art. 31, c. 3, c.p.a. individua (del tutto logicamente) come ostacoli all&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa. Sicché non sempre, come si diceva, il singolo giudizio di legittimità è in grado accertare chi ha ragione e chi ha torto in ordine ad un bene della vita assoggettato all&#8217;esercizio di potestà amministrative.<br /> Si potrà obbiettare che detti inconvenienti sussistono solo se si concepisce l&#8217;interesse legittimo come pretesa ad un bene della vita oggetto di intervento amministrativo. Mentre se si definisse l&#8217;interesse legittimo come interesse strumentale (strutturalmente disancorato dal bene della vita) o come interesse alla legittimità, il relativo accertamento dovrebbe sempre essere raggiunto (a parte quanto si dirà a proposito dell&#8217;interesse a ricorrere).<br /> Con la conseguenza che il giudizio amministrativo assicurerebbe sempre e comunque talune utilità per il soggetto vincitore, ma &#8220;diverse&#8221; dal bene oggetto dei suoi interessi finali.<br /> Tuttavia non credo che si debba rinunciare ad una costruzione genuinamente sostanziale dell&#8217;interesse legittimo, per farlo combaciare con l&#8217;oggetto tipico del giudizio amministrativo di annullamento. Anche se occorre ricordare che detto giudizio si fa carico comunque dell&#8217;utilità, che costituisce l&#8217;oggetto dell&#8217;interesse legittimo finale: tant&#8217;è che l&#8217;interesse a ricorrere è parametrato proprio sulla possibilità di raggiungere l&#8217;utilità finale ed il ricorso risulterebbe inammissibile, ove sia esclusa la possibilità di conseguire tale utilità<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> E qui è il punto chiave della questione. Il singolo giudizio amministrativo potrà non essere in grado di raggiungere compiutamente il rapporto, definendo una volta per tutte (&#8220;<em>one shot</em>&#8220;) la controversia. E talvolta -stiamo parlando sempre di interessi legittimi pretensivi- è necessario una sequenza di più giudizi per raggiungere il risultato.<br /> Tale attuale assetto del giudizio amministrativo pregiudica l&#8217;effettività della tutela? Direi di no, se si tratta di necessità fisiologica, correlata alle vicende sostanziali dell&#8217;interesse legittimo, che talvolta costituisce, come si è già sottolineato, una fattispecie a formazione progressiva (soprattutto in materia di gare e di procedure concorsuali in genere).<br /> Ad esempio, se un concorrente subisce l&#8217;esclusione dalla gara, occorrerà anzitutto impugnare detta esclusione, per poter poi aspirare all&#8217;aggiudicazione. E così se l&#8217;aggiudicazione è impossibile da conseguire, a causa dell&#8217;illegittimità dell&#8217;intera gara, la relativa impugnazione è necessaria per ripristinare le <em>chances </em>di successo attraverso il rifacimento della gara stessa.<br /> Si potrà parlare in tal caso, se si crede, di tutela di un &#8220;<em>bene intermedio</em>&#8220;, costituito dalla &#8220;<em>sola possibilità di vedere realizzato il risultato sperato</em>&#8220;<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Purché si tratti di un &#8220;traguardo di tappa&#8221;, necessario per approdare una volta per tutte ad &#8220;<em>una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita</em>&#8221; <a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> E la stessa situazione si verifica quando l&#8217;annullamento giurisdizionale &#8220;<em>non può contenere l&#8217;accertamento sostanziale dei presupposti per ottenere il risultato della vita. In definitiva, quando l&#8217;eliminazione dell&#8217;atto impugnato avviene sulla base dell&#8217;accertamento di uno o più vizi che attengono a elementi discrezionali dell&#8217;esercizio del potere, la sentenza limita il potere nella sua fase di rinnovo, ma senza segnarne l&#8217;esito</em>&#8220;<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>: in breve, non è in grado di accertare la fondatezza della pretesa.<br /> In questi casi la parola ritorna all&#8217;amministrazione e la presenza della discrezionalità -come componente sfuggente al sindacato del Giudice amministrativo- sembra riproporre la metafora della tartaruga di Achille, di cui parlava Andrea Orsi Battaglini, per raffigurare l&#8217;utilità finale, ritenuta irraggiungibile dal giudizio amministrativo<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, a causa appunto della componente discrezionale del potere.<br /> Tuttavia anche tali giudizi di annullamento producono una &#8220;<em>riduzione progressiva della discrezionalità amministrativa</em>&#8220;<a href="#_ftn48" title="">[48]</a><em>. </em>E poiché occorre &#8220;<em>scongiurare l&#8217;indefinita parcellizzazione giudiziaria di una vicenda sostanzialmente unitaria</em>&#8220;<a href="#_ftn49" title="">[49]</a><em>, </em>il Giudice amministrativo deve pur sempre poter accertare quando vi sia l&#8217;esaurimento di detta discrezionalità.<br /> E&#8217; quanto si è verificato nel caso oggetto della sentenza n. 1321/2019, ove, accertata &#8220;<em>la consumazione della discrezionalità</em>&#8221; (dopo il susseguirsi di vari giudicati di annullamento), il Consiglio di Stato non solo ha annullato l&#8217;ennesimo atto impugnato, ma ha anche disposto l&#8217;ordine di emissione dell&#8217;atto conforme all&#8217;interesse legittimo sostanziale del cittadino.<br /> Dunque, sia pure con una pluralità di giudizi, anche in ossequio alla presunta necessità di dare all&#8217;amministrazione una doppia <em>chance, </em>il Giudice amministrativo è in grado di accertare la fondatezza della pretesa sostanziale, anche nei casi più complessi, relativi agli interessi legittimi pretensivi. Il che significa che è in grado al fine di &#8220;catturare&#8221; la tartaruga di Achille, di cui si diceva, garantendo al contempo l&#8217;effettività della tutela.<br /> Infatti, &#8220;<em>se l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di far conseguire i medesimi risultati garantiti dalla sfera sostanziale, l&#8217;interesse legittimo abbisogna della predisposizione dei rimedi idonei a garantire il conseguimento dell&#8217;utilità &#8220;primaria&#8221; specificamente oggetto dell&#8217;aspettativa riconosciuta dall&#8217;ordinamento</em>&#8220;<a href="#_ftn50" title="">[50]</a><em>.</em><br /> Ho riferito vari passi della sentenza n. 1321/2019, perché, come anticipato, ne condivido l&#8217;impostazione, le categorie sostanziali presupposte e i rimedi giurisdizionali apprestati.<br /> Mi domando solo se tali risultati potrebbero essere conseguiti anche senza passare per ben tre giudicati di annullamento. E se non basterebbe l&#8217;adozione di adeguati strumenti cognitori ed istruttori per raggiungere l&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa, senza &#8220;<em>una defatigante alternanza tra procedimento e processo</em>&#8220;<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>: il che, a tacer d&#8217;altro, soddisferebbe non solo le esigenze del ricorrente, ma anche quelle dell&#8217;amministrazione, che potrebbe conoscere subito (e definitivamente) se un determinato bene della vita &#8220;spetta&#8221; o &#8220;non spetta&#8221;<a href="#_ftn52" title="">[52]</a> al privato richiedente e, dunque, conseguire certezze nella propria azione.<br /> Naturalmente, sempre che in giudizio sia posta una domanda di tal fatta. Come nel caso in cui un concorrente pretermesso chieda, oltre che l&#8217;annullamento dei risultati della gara, anche l&#8217;aggiudicazione e il contratto (art. 124 c.p.a.).<br /> Il che significa, al di fuori del rito degli appalti (e sempre per gli interessi legittimi pretensivi), che sia proposta non solo una domanda di annullamento, ma anche una domanda di adempimento (art. 34, c. 1, lett. c, c.p.a.). E che siano utilizzati tutti gli strumenti istruttori a disposizione del Giudice, al fine di esaurire la (eventualmente ancora persistente) discrezionalità amministrativa e siano completati gli accertamenti riservati all&#8217;amministrazione.<br /> E&#8217; stato peraltro obbiettato che, ai fini dell&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di adempimento, &#8220;<em>la norma&#038;si riferisce, individuandola, alla fattispecie quale deve essere al momento in cui tale azione viene proposta, non quale potrebbe risultare al termine del giudizio</em>&#8220;<a href="#_ftn53" title="">[53]</a><em>. </em>Il che renderebbe irrilevante anche lo sviluppo spontaneo dell&#8217;azione amministrativa nel corso del giudizio.<br /> Ora il tema dei poteri del giudice nel corso di un&#8217;azione di tal fatta non è certo nuovo, dato che è stato oggetto di ampio dibattito nel quadro della già richiamata Verpflichtungsklage, che necessita, nel sistema di giustizia amministrativo tedesco (perché il Giudice possa condannare l&#8217;amministrazione ad emettere l&#8217;atto richiesto), che la fattispecie sia &#8220;matura&#8221; per la decisione<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. Tenendo conto del necessario confine che deve pur sempre sussistere tra poteri del giudice e quelli dell&#8217;amministrazione e che la dottrina e la giurisprudenza tedesca interpretano in modo rigoroso<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>.<br /> Il che non significa che la fattispecie non possa divenire &#8220;matura&#8221; nel corso del giudizio. E ciò vale a maggior ragione nel caso della nostra azione di adempimento, che, com&#8217;è noto, non è autonoma, ma deve sempre accompagnarsi ad una diversa azione (essenzialmente di annullamento). Ed è parimenti noto che, persino nell&#8217;ambito di un&#8217;azione di annullamento, &#8220;<em>la &#8220;riduzione&#8221; della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l&#8217;effetto&#038;sul piano &#8220;processuale&#8221; dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l&#8217;amministrazione resistente  a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l&#8217;accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull&#8217;intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l&#8217;atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull&#8217;onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quell&#8217;attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere compiuta in sede di ottemperanza</em>&#8220;<a href="#_ftn56" title="">[56]</a><em>.</em><br /> Ma se non sussistono preclusioni a che la questione (dell&#8217;emissione o meno del provvedimento richiesto) &#8220;maturi&#8221; nel corso del giudizio<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, non dovrebbero neppure sussistere ostacoli a che il Giudice amministrativo si avvalga dei suoi ordinari poteri istruttori.<br /> Il discorso va inevitabilmente a sfociare su quanto da me da tempo e vanamente proposto<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>. E cioè sull&#8217;utilizzazione effettiva (e non timida o addirittura evanescente) dello strumento della richiesta di informazioni diretta all&#8217;amministrazione (art. 63, c.1, c.p.a.), oltre che, eventualmente, della verificazione (art. 63, c. 4, c.p.a.).<br /> Se il Giudice amministrativo di legittimità, in sede di giudizio di annullamento (ma ancor meglio in sede di giudizio di adempimento, anche per evitare la censura dell&#8217;<em>ultra petita</em>), ponesse all&#8217;Amministrazione il semplice quesito di indicare se sussistono ragioni ostative all&#8217;emissione del provvedimento richiesto (ulteriori rispetto a quelle eventualmente già contenute nell&#8217;atto impugnato), l&#8217;intero conflitto sostanziale potrebbe essere contenuto all&#8217;interno del singolo giudizio (eventualmente opportunamente integrato con motivi aggiunti, a seguito della risposta dell&#8217;Amministrazione). Non residuerebbero più, in altri termini, ragioni che impongano, in caso di annullamento, un ulteriore esercizio di scelte discrezionali e di accertamenti riservati.<br /> Siffatta tecnica processuale, sovente utilizzata dalla Corte di giustizia anche nei giudizi di impugnazione di decisioni di tipo provvedimentale, è trascurata dal Giudice amministrativo. Eppure potrebbe essere molto efficace per dirimere la controversia in un unico giudizio e non pare trovare controindicazioni di sorta.<br /> Non risulterebbe conculcata la sfera di autonomia e di responsabilità dell&#8217;amministrazione (che, anzi, rispondendo, avrebbe un&#8217;ulteriore occasione per esercitare pienamente la sua discrezionalità e per compiere le altre attività a sé riservate), né risulterebbe, per la stessa ragione, violato il precetto dell&#8217;art. 34, c. 2, c.p.a. (per il quale il Giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati). Risulterebbe integrato e potenziato l&#8217;istituto dell&#8217;art. 10 bis della legge 241/1990, dando effettività al relativo precetto, ritenuto dalla giurisprudenza inidoneo ad esaurire i motivi di diniego<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>. Risulterebbero esauriti i margini di discrezionalità e svolti gli accertamenti riservati, la cui mancanza è, viceversa, preclusiva della sentenza di accertamento della fondatezza della pretesa.<br /> Il che non significa porre l&#8217;istruttoria al servizio delle esigenze del ricorrente, avvantaggiandone la posizione. Basta, infatti, che la rinnovata presa di posizione dell&#8217;amministrazione  contenga un solo motivo (legittimo) di diniego, perché il ricorrente risulti ineluttabilmente soccombente.<br /> Ma se gli ostacoli frapposti dall&#8217;amministrazione non superano il vaglio del Giudice amministrativo (che ben potrà sindacare l&#8217;eventuale pretestuosità degli argomenti dell&#8217;ultima ora), allora significa che la pretesa alla acquisizione del bene della vita risulta fondata. E il relativo conseguimento non potrà non essere garantito dall&#8217;ordinamento, se non altro in sede giurisdizionale, sussistendone tutti gli strumenti (sentenza di condanna al rilascio del provvedimento richiesto) e in conformità con il principio di effettività di cui si è detto.<br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a>    Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321 (Presidente il cons. Carbone, Relatore il cons. Simeoli).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>   Vale per tutti il richiamo alla monografia di F.G.Scoca, <em>L&#8217;interesse legittimo- Storia e teoria,</em> Torino, 2017.<br />      Più di recente si vedano anche B. Spampinato, <em>Interesse legittimo e dintorni, </em>in <em>Dir. amm., </em>2019, pag. 275 e ss., e R. Villata, <em>La (almeno per ora) fine di una lunga marcia (e i possibili effetti in tema di ricorso incidentale escludente, nonché di interesse legittimo quale figura centrale del processo amministrativo)</em>, in <em>Riv. Proc. civ.</em> 2018, soprattutto, pag. 360 e ss..<br />      Cfr. anche A. Travi (a cura di) <em>Colloquio sull&#8217;interesse legittimo. Atti del Convegno in memoria di U. Pototschnig, </em>Milano, 19 aprile 2013, Napoli, 2014 e, in ordine all&#8217;alternativa diritto soggettivo-interesse legittimo, N. Paolantonio,<em> Esistenza dell&#8217;interesse legittimo? (Rileggendo Franco Ledda)</em>, in <em>Dir. amm. </em>2015, pag. 1 e ss; M. Mazzamuto, <em>A cosa serve l&#8217;interesse legittimo, </em>in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, pag. 46 e ss.; L. Ferrara, <em>Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione, </em>Milano, 2003, pag. 182 e ss..  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a>    R. Guastini, &#8220;<em>Un soggetto, un diritto, un giudice&#8221;, I fondamenti teorici di una giustizia non amministrativa</em>, in <em>Dir. pubbl., </em>2008, pag. 45 e ss., che a sua volta richiama gli scritti degli anni 1913-2919 di W.N. Hohfeld, <em>Concetti giuridici fondamentali</em>, trad. ital., Torino, Einaudi, 1969.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>    Nel senso tecnico del termine, come polo positivo di un rapporto obbligatorio: cfr. F. Santoro    Passarelli, <em>Dottrine generali del diritto civile,</em> Napoli, 1966, pag. 71.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>   Cfr. al riguardo ancora R. Guastini, <em>op. loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>    Salvo poter contestare l&#8217;esistenza stessa del diritto potestativo. L&#8217;interesse legittimo è viceversa conformato non solo dalle norme sull&#8217;esistenza del potere, ma anche da quelle sull&#8217;esercizio del potere, come si ribadirà nel prosieguo.<br />     Maggiore affinità (per quel che concerne il versante del potere) presenta l&#8217;istituto della potestà familiare, che appunto viene tradizionalmente qualificato come posizione di potere e dovere. Tuttavia sul versante del destinatario della potestà familiare difficilmente si può costruire una figura analoga quella dell&#8217;interesse legittimo, dato il ruolo fondamentale che presenta al riguardo l&#8217;intervento del Giudice tutelare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>   Cfr., per tutti, Norbert Foulquier, <em>Les droits publics subjectif des administrés</em>, Parigi, Dalloz, 2003.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a>   Cfr., per tutti, O. Tschira-W. Schmitt Glaeser, <em>Verwaltungsprozessrecht, </em>Stuttgard, 1988, pag. 88 e ss. Cfr. anche F.O. Kopp-W.R. Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, München, 2009, par. 42.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>   Cfr. N. Paolantonio, op. cit., pag. 45.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. ancora N. Paolantonio, op. cit., pag. 42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. <em>infra </em>par. 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> E&#8217; questa l&#8217;impostazione normativa che si trova, ad esempio, nel <em>Diritto ad una buona amministrazione</em>, di cui all&#8217;art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> A cominciare da Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5, che tuttavia contiene ancora margini di ambiguità (tra costruzione finale e strumentale), che non sono certo presenti in Cass., Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17586, su cui si tornerà nel prosieguo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2011, n. 15, punto 6.4.1; Cons. Stato, Ad Plen. 23 marzo 2011, n. 3, punto 3.1.<br />      Molto significativa è anche T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Corte cost. 13 dicembre 2019, n. 271, punto 11.2.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> N. Foulquier, op. cit. pag. 570 e ss.<br />      Occorre peraltro sempre tener presente che il sistema francese si muove (almeno per il ricorso per excès de pouvoir) in una logica di giudizio oggettivo e non soggettivo, sicché la costruzione della situazione giuridica soggettiva è tutto sommato meno importante.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>  <em>La (almeno per ora) fine di una lunga marcia, cit.,</em> pag. 360 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Così Villata, op. cit., pag. 358, sintetizza il pensiero di Mario Nigro</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cfr. Villata, op. cit., pag. 357 e 358.<br />      Val la pena, peraltro, di richiamare integralmente la nozione proposta da Nigro, che consiste in una &#8220;<em>posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dell&#8217;ordinamento in ordine ad una utilità oggetto di potere amministrativo e consistente nell&#8217;attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione della pretesa all&#8217;utilità&#8221;</em> (M. Nigro, <em>Giustizia amministrativa,</em> VI ed., Bologna, 2002, pag. 103). Il riferimento alla &#8220;<em>pretesa all&#8217;utilità&#8221; </em>rendono quanto meno dubbia l&#8217;adesione ad una teoria strumentale e non finale dell&#8217;interesse legittimo (cfr. sul punto, B. Spampinato, op. cit. pag. 290). </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Così Villata richiama la costruzione di F.G. Scoca, che dichiara di condividere totalmente, salvo -sembra- per il solo aspetto che riguarda l&#8217;estinzione della situazione soggettiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>  Aggiunge, in proposito Villata (op. cit. pag. 261, 262) che non è affatto vero che la tesi costruttiva da me proposta (e comunque difesa) possa trovare una &#8220;sponda&#8221; negli studi di Antonio Romano Tassone, né in quelli di Francesca Trimarchi Banfi, perché sia l&#8217;uno che l&#8217;altra hanno cura di precisare che l&#8217;interesse legittimo assicura solo la &#8220;<em>possibilità di soddisfazione</em>&#8221; dell&#8217;interesse finale.<br />      Mi rendo conto che è sempre pericoloso inquadrare il pensiero altrui in categorie non sempre ben definite e che presentano articolazioni talvolta sovrapponibili tra di loro. Tuttavia gli Autori sopra richiamati paiono porre al centro della figura sempre e comunque l&#8217;interesse finale (cfr. <em>infra </em>nota 32) e non utilità accessorie e procedimentali, sicché non contrastano certo con l&#8217;impostazione da me seguita, che, di fronte all&#8217;attività discrezionale (e finché questa non venga esercitata), implica appunto la &#8220;possibilità&#8221; del raggiungimento del risultato finale (aspettativa di interesse legittimo). Il che è radicalmente diverso dalle costruzioni strumentali, in cui l&#8217;interesse legittimo si ritiene esistente e soddisfatto, anche quando l&#8217;utilità finale è impossibile da raggiungere, come meglio si preciserà nel testo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Le convergenze e le divergenze con la costruzione di F.G. Scoca sono state da me sottolineate in occasione delle plurime presentazioni e commenti della assai pregevole monografia dell&#8217;illustre Autore (cfr., ad esempio, il mio &#8220;<em>interesse strumentale e interesse finale&#8221;, </em>Relazione al convegno di Catania del 22 settembre 2017, i cui atti sono in corso di pubblicazione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Da ultimo riconosciute pure dalla citata sentenza n.   271 /2019 della Corte costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a>  Per la quale è stato da tempo obbiettato che non solo si dovrebbe considerare soddisfatto colui che subisce una limitazione della propria sfera giuridica, sol perché operata da un atto legittimo, ma anche (e correlativamente) dovrebbe considerarsi insoddisfatto (e leso) il soggetto che, pur avendo acquisito o conservato il bene della vita, abbia raggiunto tale risultato attraverso un atto illegittimo, perché inficiato da vizi formali o procedurali: il che appare contro il buon senso (oltre che espressamente confutato da Cass. Sez. Un. 4 settembre 2015, n. 17586, cit.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr. F.G. Scoca, op. cit., pag. 413-414, ove l&#8217;illustre Autore precisa che &#8220;<em>se il provvedimento favorevole legittimamente non viene adottato, l&#8217;interesse legittimo, secondo la concezione c.d. strumentale, comunque sussiste ed è stato esercitato nel procedimento (rammentando che fisiologicamente esso non garantisce il soddisfacimento dell&#8217;interesse del privato); secondo la concezione c.d. sostanziale, l&#8217;interesse legittimo, in caso di provvedimento legittimo e sfavorevole, non esiste affatto&#8221;. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr. M.S. Giannini, <em>Istituzioni di diritto amministrativo, </em>Milano 1981, pag. 259.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Corte Cass., Sez. Un. 4 settembre 2015, n. 17586, punto 8.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Così Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5.<br />     In senso contrario sostiene Villata che, ai fini del risarcimento del danno, &#8220;<em>il &#8220;rapporto&#8221; potere/interesse legittimo si esaurisce nella verifica della illegittimità del provvedimento amministrativo&#8221; </em>(R. Villata, <em>op. cit., </em>pag. 368). Ma basta ricordare quanto già enunciato dalla sentenza n. 500 del 1999 (a proposito del <em>&#8220;giudizio prognostico&#038;sulla fondatezza o meno dell&#8217;istanza&#8221;</em>) per convincersi che il sindacato del Giudice si estende all&#8217;interesse finale.<br /> <em>     </em>Tant&#8217;è che ad esempio, di fronte ad una domanda risarcitoria (in cui il ricorrente chiedeva i danni cagionati dall&#8217;adozione di un provvedimento satisfattorio, ma illegittimo e per questo caducato in sede giurisdizionale), il Giudice amministrativo  non ha avuto dubbi nel respingere la relativa domanda, perché, &#8220;<em>in assenza di accertamento in merito alla spettanza del bene della vita oggetto della concessione, non vi è lesione dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dalla Società&#8221; </em> (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 183).   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Su di che si può vedere già il mio <em>Accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo,</em> Milano, 1980, pag. 58 e ss. Cfr. anche M. Clarich, <em>L&#8217;azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: linee ricostruttive e orientamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>, 1985, pag. 66 e ss. e A. Carbone, <em>L&#8217;azione di adempimento nel processo amministrativo, </em>Torino, 2012, pag. 89 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Sul diverso &#8220;peso&#8221; delle due diverse categorie di norme, significativo è quanto si legge nella sentenza n. 1321/2019, da cui partono le presenti note. Infatti, vale la precisazione che &#8220;<em>mentre lo schema classico della giustizia amministrativa era contrassegnato dalla equivalenza di tutte le norme violate, nel contesto attuale le risultanze del processo devono invece essere commisurate alla consistenza dell&#8217;interesse materiale: ciò accade nell&#8217;azione costitutiva -dove, per effetto dell&#8217;art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, la difformità dal diritto obbiettivo che non abbia inciso sulla adeguata sistemazione degli interessi in gioco non può comportare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto-, sia nell&#8217;azione di condanna, dove pure non può accordarsi protezione al portatore di rimostranze meramente &#8220;formalistiche&#8221;&#8221; </em>(sentenza cit. punto 5.2).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> R. Villata, op. cit. pag. 360.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sentenza n. 1321/2019 cit., punto 5.3.<br />     Significativo è quanto è stato scritto in proposito da F. Trimarchi Banfi,<em> L&#8217;interesse legittimo: teoria e prassi</em>, in <em>Dir. proc. amm. </em> 2013, pag. 1017, ove precisa che &#8220;<em>Si mostra così che l&#8217;interesse legittimo non è pretesa ad un atto conforme alle regole che disciplinano l&#8217;attività amministrativa, ma piuttosto pretesa ad un atto conforme a norme protettive dell&#8217;interesse del ricorrente, o quanto meno a norme la cui osservanza giovi a quell&#8217;interesse. Aggiungo che è protettiva dell&#8217;interesse del ricorrente anche la norma che gli conferisce la possibilità di soddisfare il suo interesse: per questo, è lesiva dell&#8217;interesse del ricorrente anche la violazione di norme di procedura, purché sussista la possibilità che, se osservate, quelle regole avrebbero determinato una decisione favorevole. Ma quando la violazione del diritto oggettivo denunciata dal ricorrente non assume rilevanza in sé e per sé, possiamo dire, mi pare, che prima ancora dell&#8217;interesse a ricorrere ciò che manca è l&#8217;interesse legittimo</em>&#8220;.<br />       Il che, mi pare, una chiara adesione alla concezione dell&#8217;interesse legittimo finale e non strumentale, dato che, a differenza di quest&#8217;ultimo, è l&#8217;interesse legittimo finale che può dirsi mancante, nel caso in cui non sussista possibilità di una decisione favorevole.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sempre che persista &#8220;<em>la possibilità del raggiungimento del bene della vita</em>&#8221; (come si legge nel passo riportato a pag. 360 del saggio di Villata e riferito ad una mia presa di posizione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Il riferimento è d&#8217;obbligo anzitutto ad A. Orsi Battaglini, <em>Attività vincolata e situazioni soggettive, </em>in <em>Studi in ricordo di Enzo Capaccioli, </em>Milano, 1988, pag. 268 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Il che si evince da tutto il complesso della legge 241/90 e, in particolare, dall&#8217;art. 1, c. 1 bis, dall&#8217;art. 19 e dall&#8217;art. 21 <em>octies </em>c. 2. Per la giurisprudenza basta richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Del resto in tal quadro nessun rilievo presentano le norme procedimentali o formali (come espressamente previsto dall&#8217;art. 21 <em>octies, </em>c. 2, della legge 241/90), sicché non v&#8217;è spazio, né rilevanza, per un interesse legittimo strumentale, come sopra definito.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Si pensi, ad esempio, ad una richiesta di permesso di costruire in un&#8217;area inedificabile. Se la circostanza non è controversa o risulti comunque accertata, il privato risulterà <em>ab origine</em> privo di un vero interesse legittimo pretensivo.  Tant&#8217;è che il provvedimento di rifiuto del permesso di costruire non risulterà annullabile neppure per eventuali vizi formali o procedurali (art. 21 <em>octies, </em>c. 2, legge 241/90), sicché non sussisterà alcuna situazione giuridicamente protetta, né giustiziabile.  <br /> Il discorso è ovviamente diverso nel quadro di un procedimento ablatorio. In tal caso l&#8217;assenza di un presupposto o di un requisito di fatto o di diritto (si pensi in un procedimento disciplinare all&#8217;insussistenza del fatto contestato) comporterà l&#8217;impossibilità di adottare il provvedimento finale e il cittadino risulterà <em>ab origine </em>titolare dell&#8217;interesse legittimo oppositivo.<br />  <a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Per tale ragione preferisco parlare di aspettativa (di interesse legittimo) e non di interesse legittimo strumentale. Come si è visto, infatti, l&#8217;interesse strumentale sussiste anche quando il risultato finale sia impossibile da raggiungere, mentre l&#8217;aspettativa (di interesse legittimo) sussiste finché il risultato finale sia ancora raggiungibile e cade nel momento in cui lo stesso sia raggiunto o, per converso, sia divenuto impossibile da raggiungere. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> In ordine al momento da prendere in considerazione, ai fini della costruzione della situazione giuridica soggettiva, cfr. L. Ferrara, <em>Statica e dinamica nell&#8217;interesse legittimo, </em>in <em>Colloquio sull&#8217;interesse legittimo, cit., </em>pag. 105 e ss. Seguendo la metafora suggerita dall&#8217;Autore, il &#8220;fermo immagine&#8221; dovrebbe essere individuato, a mio modo di vedere, non all&#8217;inizio, ma quanto meno alla fine del procedimento, per le ragioni esposte nel testo (e sempre che non si tratti di attività <em>ab origine </em>vincolata).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Per tali considerazioni, cfr. B. Spampinato, <em>Interesse legittimo e dintorni, cit., </em>pag. 277 e ss., in particolare nota 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Ne deriva che le vicende del procedimento sono in grado di conformare la situazione soggettiva. Con l&#8217;ulteriore implicazione che pretendere che la configurazione della (ipotetica) situazione soggettiva sia sempre e comunque ragguagliata alla fattispecie astratta, che precede l&#8217;esercizio del potere amministrativo (cfr. B. Spampinato, <em>op. cit., </em>pag. 284 e ss.), risulta in contrasto (anche) col dato positivo (dell&#8217;art. 31, c.3, c.p.a., ma anche dei vari istituti procedurali, solo all&#8217;esito dei quali è apprezzabile la sussistenza o meno della fondatezza della pretesa e, così, la sussistenza di una vera situazione sostanziale).<br />     Del resto ciò risponde anche all&#8217;esperienza pratica, dato che quel che si fa valere (anche in giudizio) non è la posizione <em>ex ante</em>, ma quella che risulta variamente conformata dagli esiti del procedimento. A meno di non voler sostenere, ad esempio in una gara, che la posizione dell&#8217;aggiudicatario, del secondo classificato e dell&#8217;ultimo classificato siano sempre e comunque le medesime e non vi siano implicazioni giuridiche -ai fini dell&#8217;acquisizione del bene della vita- dalle risultanze della gara.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a>  Il rilievo riguarda non già la tesi dell&#8217;interesse strumentale, sibbene la tesi che, pur parlando di &#8220;<em>interesse ad un bene della vita&#8221;</em>, lo ritiene esistente anche se può rimanere in concreto insoddisfatto (cfr. B. Spampinato, op. cit., pag. 279 e ss.), rilevando altresì che ciò può accadere anche per il diritto soggettivo (pag. 280).<br />      Ma un diritto soggettivo può rimanere in concreto insoddisfatto solo per inadempimento (o altro atto illecito) altrui. Non già per un&#8217;attività lecita, che, in quanto tale, dimostra che il diritto soggettivo non esiste, così come non può esistere altra situazione giuridica soggettiva: infatti, se l&#8217;ordinamento consente che un determinato interesse possa essere (legittimamente) conculcato, non è possibile -per la contraddizione che non lo consente- parlare contestualmente di un interesse giuridicamente protetto (ma al più di interesse di mero fatto). </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Sicché l&#8217;interesse strumentale, inteso come quello che può esistere anche allorché sia esclusa la possibilità di attingere all&#8217;utilità finale, appare per altro verso insoddisfacente: perché come tale non risulta neppure giustiziabile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a>   Sentenza 1321/2019, punto 5.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Sentenza testé citata, punto 5.2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Sentenza ult. cit., punto 5.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> A. Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto</em>, Milano, 2005, pag. 160.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Sentenza 1321/2019, punto 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Sentenza 1321/2019, cit., punto 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Sentenza 1321/2019, punto 6.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Sentenza 1321/2019, punto 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Sul concetto di spettanza, applicato al rapporto amministrativo, mi permetto di richiamare quanto da me esposto sin dal 1980 nella monografia &#8220;<em>L&#8217;accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo&#8221;, </em>cit., pag. 137, 147, 148 e 171.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Così R. Villata, <em>op. cit.</em>, pag. 366.<br /> <a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Cfr. sul punto M. Clarich, <em>L&#8217;azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: linee ricostruttive e orientamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1985, pag. 66 e ss., pag. 83 e ss. In particolare, si tratta di stabilire &#8220;<em>se ed entro quali limiti il giudice amministrativo abbia l&#8217;obbligo di procedere d&#8217;ufficio a chiarire i termini della questione in modo da poter predeterminare il contenuto del provvedimento che deve essere emanato&#8221; </em>(pag. 81).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Cfr. ancora M. Clarich, <em>op. loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Sentenza 1321/2019, punto 6.2. Dunque è ben possibile, anche nell&#8217;ambito del giudizio di adempimento, &#8220;<em>che anche una attività &#8220;in limine litis&#8221; connotata da discrezionalità possa, a seguito della progressiva concentrazione in giudizio delle questioni rilevanti&#038;, risultare, all&#8217;esito dello scrutinio del Giudice, oramai &#8220;segnata&#8221; nel suo sviluppo&#8221; </em>(Così T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428, Pres. Giordano, est. Simeoli, punto V.7).     </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Cfr. A. Carbone, L&#8217;azione di adempimento, <em>cit.</em>, pag. 240 e ss.<br /> Di contrario avviso, come si è visto, è R. Villata, la cui interpretazione restrittiva è in linea con il pensiero dell&#8217;Autore, che ha sempre avversato l&#8217;introduzione (e persino l&#8217;ammissibilità) nel nostro ordinamento di un&#8217;azione di tal fatta (cfr. <em>Nuove riflessioni sull&#8217;oggetto del</em> <em>processo amministrativo, </em>in <em>Studi in onore di Antonio Amorth, </em>Milano, 1982, pag. 705 e ss.).<br /> Rimane, in definitiva e dopo quasi quarant&#8217;anni (cfr. la mia nota, <em>Silenzio della pubblica amministrazione e oggetto del giudizio amministrativo, </em>in<em> Giur. It.,</em>1983, III, 1, 137 ss.), il dissenso di fondo sulla definizione dell&#8217;interesse legittimo e sui possibili strumenti di tutela. Ma se il confronto dialettico è il &#8220;sale&#8221; del dibattito scientifico, anche quello testé esposto potrebbe forse essere di qualche utilità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Cfr. <em>Per un giudizio di accertamento compatibile con la mentalità del giudice amministrativo, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>1992, pag. 481 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Cfr., sia pure in senso critico, Cons. Giust. Amm. 18 giugno 2014, n. 331.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/">Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</a></p>
<p>&#160; Piergiuseppe Otranto Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza &#160; &#160; 1. “Società del rischio”, potere sindacale di ordinanza ed incertezza delle regole: su alcune interrelazioni. &#8211; 2. Origini e contenuti del principio di precauzione. La valorizzazione nelle fonti U.E. &#8211; 3. Il principio di precauzione nell’ordinamento nazionale.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/">Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</a></p>
<div>&nbsp;<br />
<em>Piergiuseppe Otranto</em><br />
<strong>Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p><br clear="all" /><br />
1. “Società del rischio”, potere sindacale di ordinanza ed incertezza delle regole: su alcune interrelazioni. &#8211; 2. Origini e contenuti del principio di precauzione. La valorizzazione nelle fonti U.E. &#8211; 3. Il principio di precauzione nell’ordinamento nazionale. &#8211; 4. Fondamento e limiti del potere di ordinanza <em>extra ordinem</em> del Sindaco. &#8211; 5. Potere sindacale di ordinanza e principio di precauzione: il ruolo razionalizzante del principio di proporzionalità.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Società del rischio”, potere sindacale di ordinanza ed incertezza delle regole: su alcune interrelazioni.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In una società connotata da incessanti evoluzioni tecnologiche<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, che naturalmente generano nuovi rischi (e, aspetto non irrilevante, nuove e non sempre giustificate paure nei cittadini), la gestione del “rischio sanitario” -affidata, sin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. C, all’Amministrazione mediante l’attribuzione di poteri straordinari concepiti per far fronte al verificarsi di eventi pregiudizievoli (c.d. “amministrazione dell’emergenza”)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>&#8211; sembra spostare le proprie frontiere verso la prevenzione (c.d. “amministrazione precauzionale”)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Accade così che il principio di precauzione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> risulti di applicazione sempre più frequente nell’esperienza giuridica<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, anche nell’esercizio del potere sindacale di ordinanza<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spesso su sollecitazione e nell’interesse delle comunità che amministrano -talvolta mosse da spinte emotive e da allarmismi non sempre giustificati se non dalla c.d. sindrome <em>nimby</em>&#8211; gli Amministratori locali tentano, per tal via, di impedire l’insediamento di impianti tecnologici o la prosecuzione di attività produttive ritenuti <em>a priori </em>pregiudizievoli per la salute dei cittadini e dell’ambiente<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uno spettro, verrebbe da dire, si aggira per l’Italia: il potere dei Sindaci di governare in via ordinaria il proprio territorio – e di incidere così su interessi assai rilevanti, oltre che, spesso, costituzionalmente protetti – sulla base del cd. principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, a misura che i “sindaci legislatori”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> si fanno a spostare in avanti la frontiera della gestione del rischio sanitario verso la prevenzione, l’avanzare di quella frontiera, in assenza di parametri sufficientemente definiti per la sua delimitazione, inevitabilmente comprime diritti costituzionali assai rilevanti (diritto di pari trattamento dinanzi alla legge, libertà di iniziativa economica, diritto di proprietà, diritto di locomozione, diritto al lavoro, solo per citarne alcuni) generando, così, tensioni sistemiche destinate a trovare nelle Corti la propria (non facile) composizione, soprattutto quando lo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali osti al raggiungimento di conclusioni univoche nell’ambito della comunità scientifica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’incertezza delle regole sembra, perciò, trovare territori ulteriori di espansione in un settore da sempre caratterizzato da discrezionalità assai ampia, soprattutto nell’identificazione delle misure più idonee a fronteggiare l’emergenza, ma saldamente ancorato a presupposti del legittimo esercizio del potere che -messi in discussione da “sortite” del legislatore, più ricondotte dalla Corte costituzionale nell’alveo della razionalità ordinamentale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>&#8211; sembrano, invece, ora particolarmente esposti al rischio di improvvide diluizioni in sede interpretativa, proprio attraverso malintese evocazioni del principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, se l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali prevale finanche sulla pura discrezionalità politica del legislatore<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, costituendo così un limite all’esercizio della potestà normativa, è evidente che, anche nell’esercizio della funzione amministrativa, come di quella giurisdizionale, non si possa prescindere da un’analisi delle evidenze scientifiche che di volta in volta vengono in rilievo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ne deriva sul piano puramente logico che il problema di individuare parametri sulla base dei quali stabilire se e quando il rischio –insito in ogni scelta dell’agire umano e vieppiù diffuso nella società contemporanea– risulti accettabile (in relazione ad interessi quali la protezione della salute, l’ambiente e l’ecosistema) finisce per riguardare il legislatore non meno che l’Amministrazione o il Giudice.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Origini e contenuti del principio di precauzione. La valorizzazione nelle fonti U.E. </em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tale problematica ricerca di un punto di equilibrio nella gestione del rischio tenta di dare risposta il principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come è noto, esso ha trovato una prima enunciazione positiva a livello comunitario nella materia della protezione ambientale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il riferimento è all’art. 174, par. 2, TCE come introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992, e successivamente confluito nell’art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, a mente del quale: «<em>la politica dell’Unione europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela (…) Essa è fondata sui princìpi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seppur enunciato in tema di tutela dell’ambiente, il principio ben presto è stato ritenuto direttamente applicabile nella generalità dei procedimenti amministrativi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> ed elevato a “principio generale del diritto comunitario”, rilevante in materia di protezione della salute e dei consumatori<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ad esso è stata dedicata, inoltre, la Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, che individua alcune “linee guida” per la sua corretta applicazione, senza tuttavia mai tentare di circoscriverne la nozione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Può, perciò, apparire utile anticipare che, proprio in applicazione di una logica <em>lato sensu</em> precauzionale, è consentito alle autorità competenti di adottare provvedimenti tempestivi al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica e la salute delle persone, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente anche quando sussistano incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di siffatti rischi, senza che l’Amministrazione debba attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità degli stessi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, la Commissione avverte la necessità di chiarire che l’esigenza cautelativa non può valere a fondare azioni delle Amministrazioni volte alla «<em>ricerca di un livello zero di rischio che, nella realtà, esiste solo raramente</em>», né «<em>fungere da giustificazione per un protezionismo mascherato</em>»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sua applicazione presuppone una «<em>valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado di incertezza scientifica</em>»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> e si colloca perciò –questo appare fondamentale come parametro della legittimità– “a valle” di un processo di valutazione scientifica obiettiva, sulla cui base il decisore politico stabilisce se e come agire a fronte del rischio paventato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ne risulta che, affinché il principio in argomento possa essere invocato, è necessario che si rilevi preliminarmente sul piano obiettivo il sussistere di un grado apprezzabile di incertezza nella comunità scientifica in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che da tale situazione discenderanno per la salute umana o per l’ambiente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In altri termini: la “precauzione” in senso giuridico assume una sua precisa consistenza, così discostandosi da una nozione atecnica (e metagiuridica) di precauzione intesa come scelta prudenziale, volta ad evitare (o almeno a comprimere al minimo) la possibilità che da una determinata condotta deriva -in termini di causalità- un certo evento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Così inteso, il principio costituisce fondamento teorico per una gestione prudenziale del rischio (insito nell’adozione della decisione amministrativa) ogni qual volta i dati disponibili non consentano una sua valutazione univoca.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In estrema sintesi: nel complesso processo di “analisi del rischio”, mentre la sua “valutazione” in termini scientifici è riservata ad esperti deputati ad esercitare una funzione amministrativa neutrale, la “gestione”, invece, spetta al decisore politico il quale, nell’ipotesi in cui dalla “valutazione” emerga un quadro di incertezza, potrà scegliere “se” agire ed assumere una decisione ispirata al principio di precauzione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Soltanto nel caso di “rischio potenziale”, individuato sulla base di dati scientifici -ipotesi questa che si colloca, per così dire, nel mezzo tra la “certezza” del pregiudizio per la salute umana e l’ambiente (a fronte della quale opera il principio di prevenzione) e l’assenza di qualsivoglia rischio (situazione nella quale ogni provvedimento restrittivo risulterebbe arbitrario)- può trovare applicazione il principio di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presupposti per l’applicazione del principio sono: previsione di effetti identificati come potenzialmente negativi<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>; la valutazione scientifica di tali effetti <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>; un quadro di oggettiva incertezza sul piano tecnico in ordine alla valutazione degli effetti pregiudizievoli<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solo “<em>una volta realizzata la valutazione scientifica nel modo migliore, è possibile disporre di una base per invocare l’applicazione</em>” del principio di precauzione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sua applicazione non può comunque comportare la violazione dei «<em>princìpi generali di una buona gestione dei rischi</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, quali la proporzionalità<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, la non discriminazione, la coerenza (delle misure adottate rispetto a quelle applicate in situazioni analoghe), l&#8217;esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall&#8217;azione o dalla sua mancanza, l&#8217;esame dell&#8217;evoluzione scientifica.<br />
&nbsp;<br />
<em>3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il principio di precauzione nell’ordinamento nazionale. Profili applicativi.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In quanto principio generale del diritto comunitario, il principio di precauzione, trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale innanzitutto in virtù dei noti meccanismi di integrazione del diritto interno con quello comunitario; in secondo luogo, in forza dell’art. 1, l. 241/1990 s.m.i.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Espressamente richiamato nell’ordinamento italiano a partire dal 1999, esso è codificato nell’art. 301 d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente), che attribuisce al Ministro dell’ambiente, in presenza di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente, individuati a seguito di una “preliminare valutazione scientifica obiettiva”<em>, </em>il potere di adottare misure fondate sul principio di precauzione a condizione che comunque siano rispettati i princìpi di proporzionalità, non discriminazione, e che esse siano basate su un’analisi costi/benefici, aggiornabili alla luce delle nuove conoscenze scientifiche<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma è soprattutto la giurisprudenza amministrativa che ha concorso a delineare nei suoi tratti essenziali i contenuti della cautela di matrice comunitaria.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infatti, la giurisprudenza nazionale -si direbbe in perfetta continuità con le indicazioni provenienti dall’Unione- riconosce la presupposta necessità di un’adeguata analisi scientifica della situazione di fatto (fase della “valutazione del rischio”) «calata nella concretezza del contesto spazio-temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità»<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, ma non richiede l&#8217;esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigga di eliminare o ridurre<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire -a questo proposito- che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, pur se deve escludersi un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. Sul versante procedimentale, è stata affermata «<em>la necessità di riconoscere canali istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro comunità di riferimento, nell&#8217;esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio, sia a livello comunitario che a livello nazionale</em>»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, le misure adottate sulla base del principio devono apparire non solo utili, ma “necessarie”, al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> e comunque conformi ad un principio di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e sorrette da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un&#8217;attività istruttoria parimenti “ineccepibile”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>4. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fondamento e limiti del potere di ordinanza </em>extra ordinem <em>del Sindaco</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce di questa, pur breve, disamina occorre valutare l’idoneità del “principio di precauzione” a costituire fondamento del potere di ordinanza <em>ex</em> artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In via preliminare una precisazione appare necessaria.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il nostro sistema giuridico conosce, da epoca risalente, differenti tipologie di “ordinanze”: senza alcuna pretesa di completezza e nella consapevolezza dei limiti e della relatività di ogni classificazione, sembra utile il riferimento alle ordinanze ordinarie o normali; alle ordinanze di necessità (atti necessitati); alle ordinanze di necessità e urgenza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È, tuttavia, esclusivamente alle “ordinanze di necessità” -intese quali «<em>atti generali o singolari non predeterminati quanto al contenuto, emanati in casi di urgente necessità da autorità amministrative diverse dal Governo</em>»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>&#8211; che ci si soffermerà nel prosieguo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esse, infatti, presentano i profili di maggior interesse per la riflessione giuridica in virtù della costante tensione che si registra tra potere di ordinanza e principio di legalità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È evidente che gli esiti della riflessione su tale rapporto dipendono dal significato che si attribuisca e dal fondamento che si sia propensi a riconoscere al principio di legalità nell’ordinamento generale. Tra il suo fondamento costituzionale<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a> e la codificazione mera a livello di legge ordinaria<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a> si gioca, infatti, la configurabilità di «ambiti amministrativi liberi attribuiti alla prerogativa dell’esecutivo non esclusi dalle riserve di legge»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La tensione tra potere di ordinanza e principio di legalità si correla, da un lato, all’idoneità (riconosciuta dalla legge) dei provvedimenti ordinatori a derogare alle norme vigenti<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>; dall’altro, alla indeterminatezza contenutistica degli stessi, consustanziale alla funzione di valvola di sicurezza dell’ordinamento da far valere in situazioni emergenziali imprevedibili<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>. Tale tensione è stata governata ed orientata dalla Corte costituzionale, che da subito ha enucleato i criteri che rendono costituzionalmente legittimo l’esercizio di questo specifico potere<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Due sono, come è noto, le tipologie di “ordinanze di necessità” del Sindaco: quelle adottate nella qualità di rappresentante della comunità locale «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» (art. 50 t.u.e.l.) e quelle assunte quale ufficiale di governo «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana» (art 54, comma 4 t.u.e.l.).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È il caso di ricordare, però, che l’art. 54, comma 4, t.u.e.l. (come modificato nel 2008)<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> prevedeva, accanto alle ordinanze contingibili ed urgenti, anche le cd. ordinanze “di ordinaria amministrazione”, con le quali, mediante il richiamo a nozioni “aperte” o “concetti giuridici indeterminati”(“incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>), si affidava al Sindaco un’ampia discrezionalità nell’utilizzo del potere corrispondente -anche al di fuori di situazioni connotate da necessità ed urgenza- con evidente rischio di compressione del principio di legalità. Proprio per circoscrivere la portata di tale discrezionalità, nel testo del d.lgs. 267/2000, novellato nel 2008, è stato introdotto il comma 4 <em>bis </em>che rinvia ad un decreto del Ministero dell’Interno la definizione di “incolumità pubblica e sicurezza urbana”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, negli anni, si era è registrato un crescente ricorso allo strumento dell&#8217;ordinanza per far fronte a fenomeni sociali nuovi o percepiti come fonte di possibile pregiudizio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tale interpretazione ed applicazione estensiva e, per certi aspetti, abusiva dell’ambito di esercizio di un potere sindacale di ordinanza <em>extra ordinem</em> utilizzato per governare situazioni viceversa caratterizzate da profili di ordinarietà nell’amministrazione, la Corte costituzionale ha inteso porre una battuta d’arresto: con sentenza 7 aprile 2011, n. 115<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, co. 4 -nella parte concernente le ordinanze di ordinaria amministrazione- facendo leva sulla violazione della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni personali e patrimoniali (art. 23)<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, del principio di imparzialità delle pubbliche amministrazioni (art. 97) e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La riflessione qui condotta resta, perciò, circoscritta esclusivamente alle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54, co. 4 t.u.e.l. al fine di ricostruire i limiti del potere che ne rendano costituzionalmente legittimo l’esercizio e di valutare in quale rapporto essi si pongano con il “principio di precauzione”, sempre più spesso invocato dai Sindaci a fondamento dei propri provvedimenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Or, dal momento che l’ordinanza contingibile ed urgente consente in via eccezionale di derogare le norme dell’ordinamento -pur entro i confini del principio di legalità (il cui rispetto è garantito dall’esistenza di una norma di legge attributiva del potere) e nell’osservanza dei soli princìpi generali, anzitutto costituzionali- le norme attributive del relativo potere dovrebbero essere oggetto di interpretazione restrittiva sia da parte dell’Amministrazione, sia del giudice chiamato a scrutinare la legittimità dei provvedimenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale considerazione, seppur possa apparire ovvia, in realtà si scontra con una certa disinvoltura dell’autorità amministrativa nell’utilizzo di questo delicatissimo potere, talvolta con l’avallo della giurisprudenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Così, quanto al presupposto dell’urgenza di provvedere (declinato nell’art. 50 t.u.e.l. in termini di vera e propria “emergenza”), non mancano pronunce che -valorizzando l’elemento funzionale (la necessità di tutela dell’incolumità, sanità o igiene pubblica)- ne hanno fornito un’interpretazione estensiva, riconoscendo la legittimità di ordinanze adottate per far fronte a situazioni di pericolo note da anni e protrattesi nel tempo<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La natura extra ordinaria del potere in argomento risulta pervero talora mitigata in quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale «l&#8217;assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l&#8217;adozione delle ordinanze sindacali <em>extra ordinem</em>»<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a> e da una certa elasticità mostrata dal Consiglio di Stato nel valutare l’ulteriore requisito consistente nella impossibilità di fronteggiare la situazione di pericolo con i provvedimenti tipici già previsti dall&#8217;ordinamento<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel solco di un allargamento delle maglie del potere sindacale di ordinanza si collocano le decisioni con le quali è stata riconosciuta la legittimità dell’ordinanza sindacale anche allorquando la situazione di pericolo fosse in concreto direttamente ascrivibile al mancato esercizio dei poteri ordinari da parte dell’Amministrazione (ad esempio imponendo all’appaltatore la proroga del servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante la situazione di “urgenza” si fosse determinata per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione finanche nel procedere all’affidamento temporaneo del servizio a trattativa privata)<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, la Corte costituzionale ha osservato che il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto «non consente “l&#8217;assoluta indeterminatezza” del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l&#8217;effetto di attribuire, in pratica, una “totale libertà” al soggetto od organo investito della funzione. Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell&#8217;azione amministrativa»<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla scorta di tali riflessioni, l’allargamento delle maglie del potere d’ordinanza, siccome emerse nel “diritto vivente”, merita probabilmente un ripensamento, anche muovendo da un’interpretazione letterale e restrittiva delle norme attributive e da uno scrutinio rigoroso sulla sussistenza dei presupposti per il relativo legittimo esercizio.<br />
&nbsp;<br />
<em>5. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Potere sindacale di ordinanza e principio di precauzione: il ruolo razionalizzante del principio di proporzionalità.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tale prospettiva, resta da chiedersi se il principio di precauzione sia idoneo -come nei provvedimenti sindacali innanzi richiamati- a fondare il potere di ordinanza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Potrebbe pervero osservarsi che la materia della “sanità ed igiene pubblica” è uno degli ambiti tradizionali nel quale il principio di precauzione può trovare applicazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, se è vero che il potere di ordinanza <em>ex</em> art. 50, co. 4, t.u.e.l. è previsto per far fronte a situazioni di pregiudizio per la “sanità e l’igiene pubblica” qualificabili come “emergenze”, allora lo spazio per la convivenza tra potere di ordinanza e principio di precauzione si comprime in maniera assi significativa. Ed infatti: una situazione può esser definita di “emergenza” allorquando si sia prodotto (o rischi di prodursi) un pregiudizio talmente grave da richiedere un immediato intervento risolutore. Se così è, pare difficile immaginare che il principio di precauzione -che, come si è ricordato, postula il preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio-temporale di riferimento- sia idoneo a fondare (o a rafforzare) il potere sindacale di ordinanza <em>ex art</em>. 50, co. 4, riconosciuto dall’ordinamento per consentire all’Amministrazione di adottare nell’immediatezza provvedimenti idonei a scongiurare un’emergenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In altri termini: in presenza di situazioni di pregiudizio per la salute e l’igiene di tale gravità da poter esser considerate alla stregua di un’ “emergenza”, l’urgenza di provvedere non consentirebbe di svolgere quell’approfondita “valutazione del rischio” (in termini scientifici) che costituisce il necessario presupposto per la “gestione del rischio” in termini di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anche in relazione alle ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale di governo per fronteggiare <em>“</em>gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana<em>”</em> (art. 54), si perviene a conclusioni non dissimili. Infatti, sebbene l’art. 54 non richieda che sussista di un’“emergenza”, nondimeno l’urgenza di provvedere comprime in maniera significativa lo spazio di scelta del Sindaco su una gestione del rischio -siccome compiutamente valutato in sede scientifica- in termini di precauzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La discrasia tra tempo (breve) dell’intervento urgente e tempo (dilatato) della valutazione e successiva gestione del rischio in termini di precauzione lascia emergere una tendenziale inidoneità del principio a fondare o a rafforzare l’esercizio del potere di ordinanza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al contrario, se si tenga a mente (sulla scorta del dato testuale dell’art. 54 t.u.e.l e degli insegnamenti, anche risalenti, della Corte costituzionale) che l’esercizio del potere di ordinanza possa considerarsi legittimo solo a condizione che siano rispettati i “princìpi generali dell’ordinamento” e si annoveri che tra questi anche il principio di precauzione, allora esso potrà costituire limite (e non fondamento) del potere <em>extra ordinem.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Saranno, dunque, da ritenere illegittime -per violazione del principio di precauzione- quelle ordinanze fondate su supposizioni di fatti e/o di conseguenze di accadimenti non ancora accertati scientificamente nella loro oggettiva pericolosità: dunque su un approccio puramente ipotetico del rischio. Si deve richiedere, al contrario, un’adeguata analisi scientifica dalla quale emerga, pur in assenza di evidenze consolidate, una correlazione tra la causa -attività oggetto di divieto o limitazione- e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre (fase della “valutazione del rischio”).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul versante procedimentale, ciò comporta di necessità che, in assenza di dati scientifici certi in ordine alla correlazione tra la condotta che si intende vietare o imporre ed il danno alla salute ed all’ambiente che si intende prevenire, sia svolta un’attività istruttoria rigorosa (addirittura “ineccepibile” la definisce il Consiglio di Stato<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>), anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle comunità di riferimento, nell&#8217;esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conclusa la fase istruttoria, l’Amministrazione dovrà valutare l’opportunità di intervenire (fase della “gestione del rischio”) con un provvedimento idoneo a prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al Sindaco, nell’esercizio dell’amplissima discrezionalità che la legge gli riconosce, incombe l’onere di ricercare un non facile equilibrio tra il diritto alla salute ed i divergenti interessi di rilievo costituzionale (libertà di iniziativa economica, diritto di proprietà, tutela della concorrenza, diritto al lavoro), ricordando però che la Costituzione non attribuisce al primo un carattere pregiudizialmente preminente, ma che, al contrario, <em>«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri», </em>sicché il punto di equilibrio tra gli interessi «<em>proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato (…) secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»</em><a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il principio di proporzionalità costituisce, nel diritto vivente, parametro -anche di diritto positivo<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>&#8211; per graduare le scelte ispirate al principio di precauzione<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a> ed al tempo stesso limite al potere di ordinanza<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È nella proporzionalità -con i suoi corollari di gradualità ed adeguatezza- dunque, che il potere sindacale di ordinanza sembra trovare la via di una convivenza possibile con il principio di precauzione<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>Abstract: The study starts from the observation of the gradual extension by way of interpretation of the emergency powers of the Mayor, applied precautionary to the management of the “health risk”; it meanders through the reconstruction of the normative sources and the roots in theory of the corresponding power (extra ordinem or “ordinary” of the Mayor); and it reaches in terms of reconstructions the necessity to refer to rules and principles (notably the principle of proportionality) in order to avoid that an extensive and sometimes relaxed application of the precautionary principle results in some sort of “Trojan horse”, determining unknowing incursions through the exercise of emergency powers by the Mayor thus essentially converting arbitrarily such powers, which can only take the form of<a name="_GoBack"></a> limit.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;(Lo studio rielabora ed approfondisce l’intervento programmato svolto dall’a. nel corso del Seminario sul tema “Riflessioni a margine del potere di ordinanza”, indetto il 18 giugno 2015 presso l’Università degli Studi di Roma Tre, in preparazione al Convegno annuale AIPDA 2015)-<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sull’incidenza dell’evoluzione tecnologica nell’assetto dei rapporti e degli interessi, cfr., con modalità di approccio differenti, F. Merusi, <em>Variazioni tra tecnica e processo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2004, 973 ss.; F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo</em>, <em>tecnica e mercato. Poteri tecnici e «giurisdizionalizzazione</em>», Milano, 2005; S. Cassese, <em>Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo, </em>Bologna, 2008; e S. Rodotà, <em>Tecnologie e diritti</em>, Bologna, 1995; N. Irti &#8211; E. Severino, <em>Dialogo su diritto e tecnica</em>, Roma-Bari, 2001; E. Severino, Techne-Nomos<em>: l’inevitabile subordinazione del diritto alla tecnica</em>, in P. Barcellona (a cura di), <em>Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità</em>, Bari, 2001, 15 ss.; N. Irti, <em>Il diritto nell’età della tecnica</em>, Napoli, 2007.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> R. Cavallo Perin, <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/1_Il%20diritto%20amministrativo%20dell'emergenza%20per%20fattori%20esterni%20all'amminiatrazione%20pubblica.pdf"><em>Il diritto amministrativo dell’emergenza per fattori esterni all’amministrazione pubblica</em></a><em>,</em> in <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/0_Diritto%20Amministrativo%202005.pdf"><em>Dir. amm.</em></a><em>,</em> 2005, 777 ss., nonché Id., <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/3_Il%20diritto%20amministrativo%20e%20l'emergenza%20derivante%20da%20cause%20e%20fattori%20esterni%20all'amministrazione.pdf"><em>Il diritto amministrativo dell’emergenza</em></a>, in <em>Annuario AIPDA</em>, Milano, 2006, 31 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> M.P. Chiti, <em>Il rischio sanitario e l’evoluzione dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione precauzionale, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com., </em>2006, 1 ss. Sulla distinzione tra “prevenzione” e “precauzione” cfr. A. Crosetti, <em>La normativa antisismica quale strumento preventivo dell’incolumità pubblica</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2011, 261 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sul principio di precauzione si veda il lavoro monografico di F. De Leonardis, <em>Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, </em>Milano, 2005, nel quale l’A., dopo aver ricostruito le origini del principio nell’ambito della materia ambientale, ne ripercorre l’evoluzione nella giurisprudenza comunitaria per poi approfondirlo nell’ordinamento amministrativo multilivello, anche in relazione ai profili organizzativi della c.d. “amministrazione di rischio”.<br />
La bibliografia sul tema è, peraltro assai vasta: si vedano, altresì, F. Merusi, <em>Dal fatto incerto alla precauzione: la legge sull’elettrosmog</em>, in <em>Foro amm.</em>, 2001, 221; F. Trimarchi, <em>Principio di precauzione e qualità dell’azione amministrativa</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2005, 1673 ss.; R. Ferrara<em>, La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella &#8220;società del rischio&#8221;, </em>in<em> Dir. e soc., </em>2006, 507 ss.; Id. <em>Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”?</em> in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2012, 61; A. Barone, <em>Il diritto del rischio, </em>Milano, 2006; M.L. Antonioli, <em>Precauzionalità, gestione del rischio e attività amministrativa</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2007, 52 ss.; A. Zei, voce <em>Principio di precauzione</em>, in <em>Digesto disc. pubbl.</em>, Aggiornamento III, Torino, 2008, 670 ss.; B. Marchetti, <em>Il principio di precauzione</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione </em>amministrativa, Milano, 2011, 149 ss.; I.M. Marino, <em>Aspetti propedeutici del principio di precauzione</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Romano, </em>vol. III, Napoli, 2011, 2177 ss.; G. Mastrodonato, <em>I</em><em> princìpi di proporzionalità e precauzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia: verso l’effettività della tutela del cittadino</em>, in <em>Dir. giur. agr. alim. amb.</em>, 2011, 183 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr., ad es., Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495; id., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2014, 1271.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Nell’ambito della giurisprudenza più recente, si vedano, ad esempio, T.a.r. Liguria, sez. I, 30 aprile 2015, n. 427, che ha annullato l’ordinanza <em>ex</em> <em>artt.</em> 50 e 54 t.u.e.l. con la quale un Sindaco, al dichiarato scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e i connessi rischi per la salute pubblica, aveva vietato –nelle more dell’approvazione del piano comunale di organizzazione del sistema delle teleradiocomunicazioni – di installare qualsiasi tipo di impianto di radio base a una distanza inferiore a 50 metri da alcuni edifici specificamente individuati come “siti sensibili” del territorio comunale (scuole, strutture sanitarie, residenze per anziani, impianti sportivi) “nell’ottica di un superiore principio di precauzione”; T.a.r. Puglia – Bari, sez. I, 24 marzo 2015, n. 479, sulla quale v. <em>infra</em>.<br />
Nella giurisprudenza meno recente, cfr. T.a.r. Calabria – Reggio Calabria, sentenza 4 giugno 2013, n. 357, che ha accertato l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 50 e 54 t.u.e.l. con la quale il Sindaco, allo scopo di adottare l’impostazione più restrittiva nella definizione del livello più basso di rischio da inquinamento da onde elettromagnetiche, aveva ordinato agli uffici di sospendere tutte le richieste di autorizzazione all’installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione in vista dell’adozione di un futuro regolamento comunale. Cfr. anche T.a.r. Puglia – Bari, sez. I, sentenza 8 aprile 2014, n. 465, che ha accertato l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune, invocando tra gli altri il principio di precauzione, aveva ordinato al ricorrente la sospensione dei lavori per l’installazione di una stazione radio base. In materia di (supposto) inquinamento elettromagnetico, tra le tante pronunce, cfr. T.a.r. Veneto, sez. II, 1 giugno 2004, n. 1763 in <em>Foro amm. – TAR, </em>2004, 1661; T.a.r. Toscana, sez. I, 26 luglio 2001, n. 1266 in <em>Foro amm.</em>, 2001, 2455, con nota di G.D. Comporti, <em>Amministrazioni e giudici sull’onda dell’elettrosmog</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Per un’approfondita analisi dei profili giuridici di maggior interesse relativi alla tutela dell’ambiente si rinvia alle sempre attuali riflessioni di A. Angiuli, <em>Interessi collettivi e tutela giurisdizionale</em>. <em>Le azioni comunali e surrogatorie</em>, Napoli, 1984-1986; Id., <em>Diritto e processo nella tutela del paesaggio. Percorsi di una integrazione tra ordinamenti</em>, in <em>Studi</em> <em>in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, 2011, 1009 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> L’espressione è di V. Cerulli Irelli, <em>Sindaco legislatore?, </em>in <em>Giur. cost.</em>, 2011, 1600 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. <em>infra</em>, par. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282 in <em>Foro amm. &#8211; CdS</em>, 2002, 2787 con nota di C.E. Gallo, <em>La potestà legislativa regionale concorrente, i diritti fondamentali ed i limiti alla discrezionalità del legislatore davanti alla Corte costituzionale</em>, <em>ivi</em>, 2791 ss., nonché in <em>Giur. cost.</em>, 2002, 2012, con nota di A. D’Atena, <em>La Consulta parla… e la riforma del Titolo V entra in vigore</em>, <em>ivi</em>, 2027 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Per i profili evolutivi, cfr. F. Fracchia, <em>Environmental Law</em>, in <em>Principle, Definitions and Protection Models</em>, Napoli, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Corte di giustizia UE, sentenza 21 marzo 2000, causa C-6/99, <em>Greenpeace, </em>in <em>Racc.</em>, I-1651. Sull’evoluzione della giurisprudenza comunitaria cfr. F De Leonardis, <em>Il principio di precauzione, </em>cit., 65 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Trib. UE, sentenza 26 novembre 2002, causa T-74/00, § 183 ss.: «<em>Nonostante sia menzionato nel Trattato solamente in relazione alla politica ambientale, il principio di precauzione ha quindi un ambito di applicazione più ampio. Esso è destinato ad applicarsi, al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente, in tutti gli ambiti di azione della Comunità. In particolare, l’art. 3, lett. p), CE prevede tra le politiche e le azioni della Comunità, «un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute». Del pari, l’art. 153 CE mira a un elevato livello di protezione dei consumatori e l’art. 174, n. 2, CE attribuisce lo scopo di garantire un elevato livello di protezione alla politica della Comunità in materia ambientale. Inoltre, le esigenze di tale elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana sono esplicitamente integrate nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni della Comunità, in forza, rispettivamente, degli artt. 6 CE e 152, n. 1, CE. Ne consegue che il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici. Infatti, essendo le istituzioni comunitarie responsabili, in tutti i loro ambiti d’azione, della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, il principio di precauzione può essere considerato come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato. Secondo una giurisprudenza consolidata, in materia sanitaria, il principio di precauzione implica che, nel caso sussistano incertezze quanto all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, in Racc., I-2265, punto 99, e sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione, in Racc., II-2805, punto 66). Prima che la giurisprudenza sancisse il principio di precauzione sulla base delle disposizioni del Trattato, tale principio era implicitamente applicato nell’ambito del sindacato sulla proporzionalità (v., in tal senso, ordinanza Regno Unito/Commissione, cit., punti 73-78, e ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 1996, causa T-76/96 R, The National Farmers’ Union e a./Commissione, in Racc., II-815, punti 82-93, in particolare punto 89)</em>».<br />
Sul collegamento tra principio di precauzione e diritti delle generazioni future, cfr. F. Morollo, <em>I</em><em>ndisponibilità del rischio per le generazioni future. Tra inquinamento elettromagnetico e risorse naturali, </em>in A. Astone &#8211; F. Manganaro &#8211; A. Romano Tassone &#8211; F. Saitta (a cura di), <em>Cittadinanza e diritti delle generazioni future, </em>Soveria Mannelli, 2010, 79 ss.</div>
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<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Com. (2000) 1 def.</div>
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<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Com. (2000) 1 def., § 2.</div>
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<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Com. (2000) 1 def., § 6.1.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Com. (2000) 1 def., § 5: «<em>Il principio di precauzione nelle sue componenti. L’analisi del principio di precauzione fa apparire due aspetti per loro natura distinti: (i) la decisione politica di agire o di non agire, collegata ai fattori che attivano l’utilizzazione del principio di precauzione; (ii) in caso affermativo, come agire, vale a dire quali sono le misure derivanti da tale utilizzazione del principio di precauzione. Vi è una controversia sulla presa in considerazione dell’incertezza scientifica nell’analisi del rischio, e in particolare se tale presa in considerazione debba essere effettuata nella valutazione del rischio o nella gestione del rischio. Tale controversia deriva da una confusione tra una strategia di prudenza e l’applicazione del principio di precauzione. Questi due aspetti sono complementari ma non devono essere confusi. La strategia di prudenza è iscritta nella politica di valutazione dei rischi che è determinata prima di qualunque valutazione dei rischi stessi e che fa appello agli elementi descritti al punto 5.1.3. Essa fa quindi parte integralmente del parere scientifico espresso da coloro che valutano il rischio. L’applicazione del principio di precauzione appartiene, invece, alla gestione del rischio, quando l’incertezza scientifica non consente una valutazione completa di tale rischio e i responsabili ritengono che il livello prescelto di protezione dell’ambiente o della salute umana, animale o vegetale possa essere minacciato</em>».<br />
Sulla distinzione fra parere scientifico e potere discrezionale dell’autorità competente, si vedano la sentenza della Corte di giustizia UE, 24 novembre 1993, causa C-405/92, <em>Mondiet, </em>in <em>Racc</em>., I-6133, punto 31, e le conclusioni dell’avvocato generale Gulmann in tale causa, paragrafo 28.</div>
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<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Com. (2000) 1 def., §5.1.1: «<em>Una valutazione di dati scientifici relativi ai rischi è un elemento necessario per ricorrere al principio di precauzione. Un altro elemento precede tuttavia logicamente e cronologicamente tale valutazione, vale a dire l’identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno. Per avere una migliore percezione di tali effetti, risulta necessario procedere ad una valutazione scientifica. La decisione di effettuare tale valutazione senza aspettare nuove informazioni è collegata ad una percezione meno teorica e più concreta del rischio</em>».</div>
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<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Com. (2000) 1 def., § 5.1.2.: «<em>Una valutazione scientifica degli effetti potenzialmente negativi dovrebbe essere adottata sulla base dei dati disponibili nel momento in cui si considera se siano necessarie misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, animale o vegetale. Una valutazione del rischio dovrebbe essere realizzata laddove sia possibile al momento di decidere se invocare o no il principio di precauzione. Ciò richiede dati scientifici affidabili e un ragionamento rigorosamente logico che porti ad una conclusione la quale esprima la possibilità del verificarsi e l’eventuale gravità del pericolo sull’ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati. Non è tuttavia possibile portare a compimento in tutti i casi una valutazione completa dei rischi, ma dovrebbero essere compiuti tutti gli sforzi possibili per valutare le informazioni scientifiche disponibili</em>».</div>
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<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Com. (2000) 1 def., § 5.1.3.</div>
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<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Com. (2000) 1 def., § 6.2.</div>
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<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Com. (2000) 1 def., § 6.3.</div>
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<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Come è noto, il principio di proporzionalità trova la propria origine nel diritto tedesco per espandersi progressivamente in altri ordinamenti nazionali per effetto della penetrazione del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia che vi ha fatto ricorso sin dalla sentenza 16 luglio 1956, in causa 8/55, <em>Fédération Charbonnière</em>, in <em>Racc.</em>, 1955-56, 197 ss. Sul principio di proporzionalità si veda, nell’ambito di una vasta bibliografia, A. Sandulli, <em>La proporzionalità dell’azione amministrativa</em>, Padova, 1998; Id., <em>Proporzionalità</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, vol. V, 4643 ss.; D.U. Galetta, <em>Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo</em>, Milano, 1998; Id., <em>Il principio di proporzionalità comunitario e il suo effetto di «spill over» negli ordinamenti nazionali</em>, in <em>Nuove aut.</em>, 2005, 541 ss.; Id., <em>La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2006, 1007 ss.; Id, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui princìpi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 389 ss.; G.F. Ferrari, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in V. Parisio (a cura di), <em>Potere discrezionale e controllo giudiziario</em>, Milano, 1998, 125 ss.; C. Malinconico, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in AA.VV., <em>Autorità e consenso nell’attività amministrativa</em>.<em> Atti del XLVII Convegno di Scienza dell’Amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 20-22settembre 2001)</em>, Milano, 2002, 49 ss.; V. Parisio, <em>Principio di proporzionalità e giudice amministrativo italiano</em>, in <em>Nuove aut.</em>, 2006, 717 ss.; S. Villamena, <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento italiano</em>,<em> comunitario e inglese</em>, Milano, 2008; S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, 2011. Con specifico riguardo all’applicazione del principio nel diritto comunitario, cfr. D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comun.</em>, 1993, 833 ss.; M.C. Ciciriello, <em>Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario</em>, Napoli, 1999; N. Emiliou, <em>The Principle of Proportionality in European Law</em>, London, 1996.</div>
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<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> L’art. 2 del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000, ratificato con legge 9 novembre 2012 n.196, definisce il principio di precauzione come «principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull’ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l’esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall’altro la loro potenziale nocività per la salute e l’ambiente». Si direbbe che nell’incertezza -ragionevolmente distinta dalla “relativa certezza che non”- sia proprio la precauzione a trovare il suo spazio tipico.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; id., sez. V, 10 settembre 2014, n. 4588 e 11 luglio 2014, n. 3573.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495; id., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2014, 1271.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Secondo Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250, il principio è inidoneo a costituire fondamento di «<em>una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli per l’area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6250.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> «<em>Le misure precauzionali infatti presuppongono che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità rilevi indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute</em>». Così Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6250.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> La distinzione tra “atti necessitati” ed ordinanze di necessità ed urgenza è ben tratteggiata dalla Corte costituzionale nella sentenza 4 gennaio 1977, n. 4: «i primi, come le seconde, fondantisi sulla urgente necessità; ma i primi, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto; le altre, nell’esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni&#8201;».<br />
Sul potere di ordinanza la dottrina ha svolto un’approfondita opera di sistemazione dommatica. Si veda A. Origone, <em>Ordinanza</em>, in <em>Nuovo dig. it.</em>, Torino, 1939, 297; M. S. Giannini, <em>Potere di ordinanza ed atti necessitati</em>, in <em>Giur. compl. Cass. civ.</em>, 1948, 388 ss.; L. Galateria, <em>Teoria giuridica degli ordini amministrativi,</em> Milano, 1950; Id., <em>I</em><em> provvedimenti amministrativi di urgenza. Le ordinanze</em>, Milano, 1953; G.U. Rescigno, voce <em>Ordinanza e provvedimenti di necessità ed urgenza (diritto costituzionale e diritto amministrativo)</em>, in <em>Noviss. dig. it</em>., vol. XII, Torino, 1965, 89 ss.; F. Bartolomei, <em>Il potere di ordinanza e le ordinanze di necessità</em>, Milano, 1979; Id., voce <em>Ordinanza (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXX, Milano, 1980, 970 ss.; F. Satta, <em>Ordine e ordinanza amministrativa</em>, in <em>Enc. giur.</em>, Roma, 1990, XXII; R. Cavallo Perin, <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/file/0_Potere%20di%20ordinanza%20e%20principio%20di%20legalit%C3%A0.pdf"><em>Potere di ordinanza e principio di legalità</em>.<em> Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza</em></a>, Milano, 1990; Id., <a href="http://www.robertocavalloperin.it/repository/ordinanza(1).pdf"><em>Ordine e ordinanza nel diritto amministrativo</em></a>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., I agg., 2010; B. Cavallo, <em>Ordine e ordinanza nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, Torino, 1995, X, 435 ss.; V. Cerulli Irelli, <em>Principio di legalità e poteri straordinari dell’Amministrazione, </em>in <em>Il principio di legalità e poteri straordinari dell’Amministrazione</em>. <em>Atti del LIII Convegno di studi di Scienza dell’Amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 20-22 settembre 2008)</em>, Milano, 2008, 164 ss.; A. Fioritto, <em>L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie</em>, Bologna, 2008; M. A. Cabiddu, <em>Necessità ed emergenza: ai confini dell’ordinamento</em>, in <em>Amministrare</em>, n. 2/2010, 167 ss.; A. Cardone, <em>La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo</em>, Torino 2011; M. Ramajoli, <em>Potere di ordinanza e Stato di diritto</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Romano</em>, vol. I, Napoli, 2011, 738 ss.<br />
Una preziosa ricostruzione dell’istituto e delle analisi della dottrina amministrativistica si deve a R. Cavallo Perin, <em>Il diritto amministrativo dell’emergenza</em>, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> G.U. Rescigno, voce <em>Ordinanza</em>, cit. 91.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> G. Amato, <em>Rapporti fra norme primarie e secondarie</em>, Milano, 1962, 128 ss. considera il principio portato dell’art. 76 Cost. Secondo V. Crisafulli, <em>Principio di legalità e «giusto procedimento»</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1962, 130 ss. il principio potrebbe desumersi dagli art. 24 e 113 Cost. Nelle riflessioni di M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1970, vol. I, 83 ss., il principio sarebbe immanente nel sistema e troverebbe espressione nell’art. 23 Cost., pur se riferito ai soli provvedimenti ablatori. Anche secondo N. Bassi, <em>Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti</em>, Milano, 2001 il principio connoterebbe l’intero sistema amministrativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Secondo A. Romano, <em>Amministrazione, principio di legalità e ordinamenti giuridici</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1999, 111 ss., il principio è enunciato nell’art. 5 dell’Allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Da ultimo, cfr. A. Angiuli &#8211; V. Caputi Jambrenghi, <em>Forma e sostanza del principio di legalità nell’esercizio di pubblici&nbsp; poteri</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> S. Cassese, <em>Le basi costituzionali</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo.</em><em> Diritto amministrativo generale</em>, vol. I, Milano, 2003, 216 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> F. Satta, (voce) <em>Ordine e ordinanza amministrativa</em>, in <em>Enc. Giur., </em>vol. XXII, Roma, 1990, 4, individua il fondamento del potere di ordinanza contingibile ed urgente nella sussistenza di lacune dell’ordinamento normativo (e dunque nella necessità di adeguare l’ordinamento normativo allo stato di fatto), non dell’ordinamento giuridico complessivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> M.S. Giannini, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, Milano, 1950, 102.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Nella sentenza del 2 luglio 1956, n. 8 la Consulta richiama i seguenti criteri: «<em>efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai princìpi dell’ordinamento giuridico</em>». Sui limiti costituzionali che debbono osservare le norme di legge che prevedono il potere di ordinanza (anche se con riferimento alle ordinanze prefettizie <em>ex </em>art. 2 t.u.l.p.s., r.d. 18 giugno 1931 n. 773) cfr. Corte cost. 27 maggio 1961, n. 26; nonché Corte cost., 4 gennaio 1977, n. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Art. 6 d.l. 23 maggio 2008, n. 92.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Sui poteri amministrativi in materia di sicurezza urbana si veda A. Pajno, <em>La «sicurezza urbana» tra poteri impliciti e inflazione normativa,</em> in A. Pajno (a cura di), <em>La sicurezza urbana</em>, Rimini, 2010, 19; G. Tropea, <em>Sicurezza e sussidarietà</em>, Napoli, 2010; Id., <em>La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte</em>, in <em>Dir. amm</em>, 2011, 55 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Decreto 5 agosto 2008 n. 33086 (in GU n. 186 del 9 agosto 2008), «<em>Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco</em>». Ai sensi dell’art. 1, «<em>per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> L’art. 2 del d.m. 33086 del 5 agosto 2008 individuava molteplici ambiti di applicazione del potere di ordinanza :«<em>a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> In <em>Foro amm. – CdS</em>, 2011, 1428 ss., nonché in <em>Giur. cost., </em>2011, 1581 ss. con nota di V. Cerulli Irelli, <em>Sindaco legislatore?</em>, cit.<br />
Per un commento alla sentenza nella prospettiva della configurabilità di nuovi ambiti del potere sindacale di ordinanza, cfr. G. Meloni, <em>Le ordinanza (forse non solo) ordinarie dei sindaci in materia di sicurezza urbana tra legalità sostanziale e riserve relative (Il detto e il non detto nella sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale)</em>, in <em>www.federalismi.it</em> (12 luglio 2011); G. Iacovone, <em>I </em><em>poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana ed il nuovo orientamento della Corte costituzionale sul principio di legalità</em>, in <a href="http://www.democraziaesicurezza.it/"><em>www.democraziaesicurezza.it</em></a> (28 febbraio 2012).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> La Consulta, ha osservato che la disposizione impugnata,: «<em>nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti -pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Recentemente, ad esempio, il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’ordinanza sindacale <em>ex art.</em> 54 che imponeva oneri di bonifica e messa in sicurezza della falda sottostante la discarica di Malagrotta (nei pressi di Roma) per far fronte ad un inquinamento noto da anni (sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533); ovvero dell’ordinanza con la quale si imponeva all’appaltatore -il cui cantiere occupava da oltre 4 anni parte di una pista ciclabile- di realizzare un percorso ciclabile alternativo (sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077). Ma cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6414; id., sez. VI, 28 gennaio 2011, n.654 in <em>Foro amm. &#8211; CdS</em>, 2011, 262; id., sez. V, 12 ottobre 2010, n.7411.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533; id. 3 giugno 2013, n. 3024.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Ci si riferisce alla sentenza della sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024,con la quale è stata riconosciuta la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco per la demolizione di una rampa per disabili realizzata in difformità dal titolo abilitativo, sebbene, come è noto, in caso di inosservanza dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo l’art.31 del t.u. edilizia preveda lo strumento tipico dell’acquisizione al patrimonio comunale e demolizione in danno.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328, ove si afferma: «<em>ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all’Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere</em>». In senso contrario Cons. Stato, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5471.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Cons. Stato, sez. V 16 aprile 2013, n. 2094.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6250.<br />
Ciò, anche in applicazione del principio di sussidiarietà, che ormai caratterizza l’esercizio della funzione amministrativa: cfr. almeno V. Cerulli Irelli, <em>Sussidiarietà (diritto amministrativo)</em>, <em>voce</em> dell’<em>Enc. giur. Treccani</em>, vol. XXX, 2003, e bibliografia <em>ivi</em> richiamata; G. Arena, <em>Cittadini attivi</em>, Bari, 2006; M.T.P. Caputi Jambrenghi, <em>Volontariato, sussidiarietà, mercato</em>, Bari, 2008; G. Terracciano, <em>L’autonomie et la responsabilité politique des collectivités locales: la répartition des compétences du système hiératique au principe de subsidiarité</em>, in <em>Amministrativamente</em> (novembre 2012).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85 in <em>Giur. cost.</em>, 2013, 1424, con nota di V. Onida, <em>Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente</em>, <em>ivi</em>, 1494 ss.<br />
Nell’occasione la Consulta ha affermato: «<em>La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (…). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe &#8220;tiranno&#8221; nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr. art. 301, comma 4, <em>lett. a)</em> d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> In tal senso cfr. Comunicazione della Commissione (2000) 1 def., cit., § 6.3.1, a mente della quale «<em>Le misure previste devono consentire di raggiungere il livello di protezione adeguato. Le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato, tentando di raggiungere un livello di rischio zero che esiste solo di rado</em>». In giurisprudenza, <em>ex multis</em>, Corte di giustizia UE, 1 aprile 2004, in causa C-286/02, <em>Bellio</em>, spec. § 60; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. Corte cost., sentenza 14 aprile 1995, n. 127 in <em>Riv. giur. ambiente</em>, 1997, 258 con nota di A. Morrone, <em>I poteri di ordinanza contingibili e urgenti: l’integrazione del diritto &#8220;eccezionale&#8221; nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale</em>, <em>ivi</em>, 265 ss. Nell’occasione la Consulta ha affermato che «<em>tra le misure adottate e la qualità e la natura degli eventi deve sussistere un nesso di congruità e proporzione</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Ed è anche in forza della violazione del principio di proporzionalità che il T.a.r. Puglia, in una recente sentenza (sez. I, 24 marzo 2015, n. n. 479, cit.), ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza <em>ex</em> artt. 50 e 54 t.u.e.l. con la quale il Sindaco di un Comune limitrofo a Bari e nel cui territorio in parte ricade la zona industriale del capoluogo, aveva sospeso tutti i nuovi processi e/o impianti industriali e produttivi nel territorio del Comune (e dunque, in ultima istanza, nella zona industriale di Bari) invocando il principio di precauzione. Nel provvedimento, infatti, ritenuta l’assenza di dati attendibili e certi sulla qualità dell’aria nel territorio come rilevati dall’ARPA, si giustificava l’esigenza di provvedere in ossequio al suddetto principio a fronte di una minaccia definita espressamente “solo potenziale” per la salute pubblica.<br />
E così il Sindaco legislatore che partì lancia in resta invocando il principio di precauzione, di precauzione (e proporzionalità), per mano del giudice, perì.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/?download=1493">P. Otranto Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza ULTIMO</a> <small>(83 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-precauzione-e-potere-sindacale-di-ordinanza/">Principio di precauzione e potere sindacale di ordinanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/">Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</a></p>
<p>&#160; SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2014 nel contesto della giuri-sprudenza amministrativa sull’atto implicito. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20735/2014: sulla natura giuridica degli atti di gara e della clausola che subordina l’assunzione del vincitore alla vo-lontà della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/">Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/">Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</a></p>
<p align="LEFT">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><font size="2">S</font><font size="1">OMMARIO</font><font size="2">: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2014 nel contesto della giuri-sprudenza amministrativa sull’atto implicito. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20735/2014: sulla natura giuridica degli atti di gara e della clausola che subordina l’assunzione del vincitore alla vo-lontà della P.A. – 4. </font><i><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="2"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="2">segue</font></font></i><font size="2">: sulla configurabilità dell’atto amministrativo implicito. – 5. L’atto implicito nella elaborazione dottrinale. – 6. Brevi osservazioni conclusive sull’atto amministrativo implicito </font></p>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/?download=1492">Brevi_osservazioni_sull_atto_implicito</a> <small>(376 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/">Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento e conformazione dell’azione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/modulabilita-degli-effetti-della-sentenza-di-annullamento-e-conformazione-dellazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/modulabilita-degli-effetti-della-sentenza-di-annullamento-e-conformazione-dellazione-amministrativa/">Modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento e conformazione dell’azione amministrativa</a></p>
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		<title>Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a></p>
<p>SOMMARIO:1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti; 2.- Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988; 3.- La fuga dal regolamento; 4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria; 5.- Un fenomeno recente: le linee guida; 6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC;</p>
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<div abp="859" style="text-align: justify;"><strong abp="860"><u abp="861">SOMMARIO:</u></strong><strong abp="862">1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti; 2.- Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988; 3.- La fuga dal regolamento; 4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria; 5</strong><strong abp="863">.- Un fenomeno recente: le linee guida; 6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC; 7.- La legittimazione democratica nella produzione del diritto; 8.- Considerazioni finali: un nuovo equilibrio tra politica e mercato.</strong><br abp="864" /><br />
&nbsp;<br abp="865" /><br />
<strong abp="866">1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti.</strong><br abp="867" /><br />
&nbsp;<br abp="868" /><br />
L’insegnamento tradizionale, rinvenibile in tutti gli studi classici dei costituzionalisti, della classificazione delle fonti del diritto in leggi, regolamenti e consuetudini non è mai apparso, come adesso, antico e, per molti versi, superato da prassi eversive di quell’ordine dogmatico.<br abp="869" /><br />
La predetta catalogazione delle fonti di produzione delle norme giuridiche, concepita con riferimento a un assetto economico-sociale ottocentesco, è entrata in crisi per effetto delle sollecitazioni dell’economia globalizzata, che esige una regolazione più flessibile, veloce e meno formale.<br abp="870" /><br />
Le impellenti e ineludibili pressioni del mondo del mercato e della finanza, in particolare, hanno prodotto una vera e propria destrutturazione dell’assetto delle fonti, per come disegnato nella Costituzione repubblicana, mediante forzature degli (e deviazioni dagli) schemi normativi tipici e conosciuti<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br abp="872" /><br />
Sul piano delle fonti primarie, le esigenze di velocità e immediatezza degli interventi normativi sono state soddisfatte con un uso smodato (abnorme?) della decretazione d’urgenza, ai limiti (se non oltre) dei confini assegnati dalla Costituzione alla valida adozione di decreti legge (con il conseguente, improprio spostamento del baricentro decisionale dal Parlamento al Governo).<br abp="873" /><br />
Ma la crisi più evidente ha colpito la normazione secondaria.<br abp="874" /><br />
I regolamenti governativi sono, infatti, ormai percepiti come strumenti regolativi obsoleti, lenti, inidonei a soddisfare le istanze, dinamiche e mobili,del mondo produttivo. <a name="_GoBack"></a>La regolazione di rango secondario, in particolare,è stata sempre più spesso concepita e decretata al di fuori dello schema procedurale tipico stabilito dall’art.17 della legge n.400 del 1988 (con il fenomeno della c.d. fuga dal regolamento di cui ci occuperemo meglio <em abp="876">infra</em>).<br abp="877" /><br />
Al modello dei regolamenti governativi e ministeriali, infatti, sono stati preferiti schemi regolativi più agili e flessibili, a detrimento delle garanzie procedurali e conoscitive, ma con il pragmatico vantaggio della rapidità dell’intervento.&nbsp;<br abp="878" /><br />
E’ proprio con la disamina della crisi del regolamento che si avvertono, peraltro, i caratteri più macroscopici della frattura, per effetto della spinta del mercato, delle regole classiche della legittimazione costituzionale nella produzione del diritto.<br abp="879" /><br />
Sembra avverarsi l’auspicio, inizialmente formulato da Adam Smith e, poi, ripreso e teorizzato da Coase, circa la preminenza del mercato (in quanto ritenuto naturalmente capace di generare più efficienza) sulla politica, nella misura in cui la regolazione della finanza e delle transazioni economiche viene (sempre più) esternalizzata verso processi decisionali partecipati e negoziati tra gli operatori del mercato e autorità amministrative estranee al circuito della legittimazione democratica.&nbsp;<br abp="880" /><br />
Si tratta, in altri termini, di un processo di progressiva erosione della sfera della regolazione autoritativa, formale e costituzionale, in favore di strumenti di normazione flessibile, atipica e concertata, che si pongono ai margini del perimetro di operatività del principio di legalità e che rischiano, in definitiva, di minare (paradossalmente) proprio le garanzie dello Stato liberale.&nbsp;&nbsp;<br abp="881" /><br />
L’ultimo e più clamoroso esempio di questo “attentato” al sistema tradizionale delle fonti secondarie è costituito dalla recentissima innovazione delle linee guida dell’ANAC, per come previste dal d.lgs. n. 18 aprile 2016, n.50 (d’ora innanzi Codice degli appalti, anche se la parola Codice non compare più nel titolo del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che costituisce una preziosa e imperdibile occasione di riflessione sull’attualità e sull’utilità del sistema formale della produzione del diritto risultante dalla normativa costituzionale e ordinaria vigente.<br abp="882" /><br />
Il presente studio resteràcircoscritto, in ogni caso, alla disamina delle difficoltà di tenuta della normazione secondaria, che appare come la tipologia di fonte maggiormente in crisi (e anche tenuto conto dell’ampiezza della letteratura relativa all’abuso del decreto legge, che ci esime da ogni ulteriore indagine al riguardo).<br abp="883" /><br />
&nbsp;<br abp="884" /><br />
<strong abp="885">2.-Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988.</strong><br abp="886" /><br />
&nbsp;<br abp="887" /><br />
Com’è noto, l’esercizio del potere regolamentare è disciplinato, quanto ai presupposti e alla procedura, dagli artt.117, sesto comma, della Costituzione, e 17 della legge n.400 del 1988, che regolano, appunto, sia il titolo di competenza sia le modalità formali di adozione dei regolamenti.<br abp="888" /><br />
Se la disposizione costituzionale ha stabilito, in coerenza con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, operato dalla riforma costituzionale del 2001, che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie affidate alla sua competenza esclusiva, mentre compete alle Regioni in tutte le altre materie e agli enti locali limitatamente alla disciplina dell’organizzazione e dell’esercizio delle funzioni loro attribuite, quella ordinaria si è preoccupata, invece, di prevedere e disciplinare le diverse tipologie di regolamenti, quanto a contenuti e presupposti, e a regolarne la procedura di approvazione.<br abp="889" /><br />
Il combinato disposto delle due previsioni potrebbe essere letto come prescrittivo di un sistema rigido e chiuso anche delle fonti sub-legislative.<br abp="890" /><br />
Mentre, infatti, le fonti di rango primario sono pacificamente considerate un <em abp="891">numerus clausus</em>, essendo tutte tassativamente previste in Costituzione, le fonti di rango secondario sono state da sempre ascritte a un assetto ordinamentale caratterizzato da atipicità e mobilità.<br abp="892" /><br />
Secondo la lettura più accreditata delle fonti sulla produzione dei regolamenti, lo schema tipico disegnato dall’artl.17 l.cit. non può, tuttavia, essere considerato come unico e indefettibile, atteso che il rispetto del principi di legalità esige solo che una legge autorizzi un atto secondario a dettare una disciplina regolamentare, ancorché con forme e modalità diverse da quelle sancite dalla predetta disposizione.<br abp="893" /><br />
In questo senso, la legge n.400 del 1988 (essendo rimasta priva di “copertura costituzionale”) è stata definita “fragile” e instabile”<a abp="894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, per quanto qui rileva, proprio in ragione della sua inattitudine a vincolare il legislatore successivo a utilizzare il solo modello regolamentare ivi previsto<a abp="895" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br abp="896" /><br />
Il rango di legge ordinaria della legge in questione impedisce di riconoscergli qualsiasi capacità di resistenza a disposizioni derogatorie successive di pari rango, nonostante alcuni autorevoli tentativi di assegnargli una forza superiore<a abp="897" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.&nbsp;<br abp="898" /><br />
Nondimeno, la sistemazione delle fonti sub-legislative operata dalla legge n.400 del 1988 e dalla legge costituzionale n.3 del 2001 può essere decifrata anche secondo un diverso percorso ermeneutico.<br abp="899" /><br />
Può, infatti, sostenersi<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>che l’assetto ordinamentale costituito dalle innovazioni appena ricordate abbia irrigidito il sistema delle fonti normative secondarie, fino a configurare il regolamento, per come disciplinato dalla legge n.400 del 1988, come l’unico atto sub-legislativo consentito.<br abp="901" /><br />
Secondo questa ricostruzione, quindi, il regolamento (governativo o ministeriale) è divenuto il tipico e il solo atto idoneo a introdurre nell’ordinamento norme giuridiche di rango secondario.<br abp="902" /><br />
Là dove l’art.117, sesto comma, della Costituzione ha regolato la competenza all’esercizio della potestà regolamentare non si è limitato a distribuire, tra i diversi livelli di governo, il titolo di competenza all’emanazione di regolamenti, ma ha configurato questi ultimi, costituzionalizzandone la sfera di attribuzione della pertinente responsabilità<a abp="903" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, quale l’unica fonte di normazione secondaria ammessa.<br abp="904" /><br />
Così come l’art.17 l.cit., nel disciplinare in maniera esauriente e compiuta tutti gli aspetti (formali e sostanziali) dell’esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo, quale fonte generale sulla produzione di atti normativi, implicitamente, ancorché chiaramente, ha escluso la praticabilità di schemi procedurali diversi da quelli ivi descritti.<br abp="905" /><br />
La più immediata implicazione di questa tesi è costituita dalla illegittimità costituzionale di quelle disposizioni legislative che autorizzano l’emanazione di atti normativi secondari al di fuori dello schema formale previsto, appunto, dall’art.17, l.cit. (omettendo, ad esempio, le garanzie procedimentali o, peggio, affidandone l’adozione ad autorità diverse dal Governo).<br abp="906" /><br />
Una disposizione legislativa siffatta infrangerebbe l’art.117, sesto comma, della Cost., per come declinato dall’art.17 l.cit. (ancorchè antecedente), qualora venisse letto come prescrittivo del regolamento governativo quale unica tipologia formale di atto normativo sub-legislativo.<br abp="907" /><br />
Si tratta, com’è evidente, di due letture entrambe plausibili e che descrivono due fenomeni (la tipicità e l’atipicità degli atti normativi secondari) che, come si vedrà di seguito, obbediscono a due differenti interpretazioni, non solo dell’assetto dogmatico delle fonti del diritto, ma delle stesse esigenze regolative, in relazione alle istanze del mercato e alla garanzia delle libertà dei cittadini.<br abp="908" /><br />
&nbsp;<br abp="909" /><br />
<strong abp="910">3.- La fuga dal regolamento. </strong><br abp="911" /><br />
&nbsp;<br abp="912" /><br />
La legge n.400 del 1988 ha dimostrato, tuttavia, da subito la sua “fragilità” determinando (o, comunque, in qualche misura, tollerando) quel fenomeno ormai noto come “fuga da regolamento”<a abp="913" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> e che consiste nelle più diverse deviazioni dal modello procedimentale tipico dei regolamenti governativi e ministeriali, per come disciplinati dall’art.17.<br abp="914" /><br />
L’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione ha, successivamente, incoraggiato le deroghe al regime formale dei regolamenti governativi, nella misura in cui ha circoscritto il perimetro di operatività della potestà regolamentare dello Stato alle sole materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva.<br abp="915" /><br />
Come si vede, quindi, il fenomeno in esame, la cui più vistosa manifestazione è rintracciabile nelle previsioni legislative che rinviano la disciplina attuativa a decreti ministeriali espressamente qualificati, peraltro con formula ambigua<a abp="916" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, come “di natura non regolamentare”, obbedisce a un duplice intento fraudolento<a abp="917" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>: l’elusione delle garanzie procedimentali sancite dall’art.17 l.cit. (parere del Consiglio di Stato, registrazione della Corte dei conti e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche il parere delle Commissioni parlamentari e delle Conferenze, là dove previsto) e la sottrazione al controllo del rispetto delle competenze normative delle Regioni.&nbsp;&nbsp;<br abp="918" /><br />
La discrasia tra la forma (di atti amministrativi generali) e la sostanza (di atti normativi) che caratterizza tale tipologia di provvedimenti, nondimeno, ha suscitato (se non imposto) una reazione del mondo accademico, che l’ha stigmatizzata, e dell’ordinamento che, per via perlopiù giurisprudenziale, ha tentato di ricondurre alla legalità le fattispecie di deviazione di tali atti dal modello tipico dei regolamenti (come meglio spiegato di seguito).&nbsp;<br abp="919" /><br />
&nbsp;<br abp="920" /><br />
<strong abp="921">4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria.</strong><br abp="922" /><br />
&nbsp;<br abp="923" /><br />
Il fenomeno della fuga dal regolamento ha indotto una revisione dei criteri di classificazione degli atti normativi e, soprattutto, dei parametri alla stregua dei quali questi vanno distinti dagli atti amministrativi generali.<br abp="924" /><br />
Sono stati, infatti, da tempo abbandonati, com’è noto, i canoni formalistici<a abp="925" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, sulla base dei quali dev’essere qualificato come regolamento il solo atto che è stato adottato nel rispetto delle regole estrinseche di esercizio della relativa potestà normativa, in favore di una lettura sostanzialistica dell’enunciato provvedimentale, che ne valorizzi i contenuti precettivi e dispositivi<a abp="926" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br abp="927" /><br />
Declinando fino alle sue più logiche e stringenti conseguenze il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma<a abp="928" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> (che non vi è alcuna ragione che ne impedisca l’applicazione alla fattispecie considerata), si è, in particolare, ritenuto, per un verso, che l’autoqualificazione della natura dell’atto, e, cioè, il suo <em abp="929">nomen iuris,</em> resti del tutto ininfluente ai fini della sua qualificazione come provvedimento normativo o amministrativo generale (con la conseguenza che la dizione nella legge di “decreto di natura non regolamentare” non vale in alcun modo a escludere, invece, il suo carattere normativo) e, per un altro, che la natura dell’atto dev’essere identificata alla stregua del riscontro degli indici che, notoriamente, connotano gli atti normativi.<br abp="930" /><br />
Vezio Crisafulli<a abp="931" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> scriveva che “un conto è provvedere e un conto è disporre” e intendeva, con la sintesi linguistica propria dei grandi studiosi, che l’atto normativo si distingue da quello amministrativo generale proprio per la sua attitudine a regolare fattispecie generali e astratte, e non situazioni concrete, eccezionali o limitate.<br abp="932" /><br />
Senza dilungarci sulla ricognizione della nota elaborazione, dottrinale<a abp="933" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> e giurisprudenziale<a abp="934" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, dei criteri distintivi dei regolamenti dagli atti amministrativi generali, basti ricordare che, secondo canoni ormai recepiti e consolidati<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, l’atto normativo è caratterizzato dalla generalità (l’attitudine ad applicare il precetto a un numero indeterminato di soggetti), dall’astrattezza (l’attitudine ad applicare il precetto a un numero indeterminato di situazioni), dalla innovatività (l’idoneità ad introdurre una norma giuridica nuova, e non a precisare le modalità di attuazione di un precetto esistente), dall’attitudine a integrare la fattispecie astratta e dalla non eccezionalità e temporaneità dei suoi effetti (in negativo, la non riferibilità del dispositivo a una situazione transitoria, particolare o speciale).<br abp="936" /><br />
E’ stato chiarito<a abp="937" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, peraltro, che non è sufficiente a escludere il carattere normativo di un atto la sua applicazione a un settore limitato di mercato, quando, all’interno di quel segmento di efficacia, il precetto si applichi, in via generale, a tutti i soggetti che vi operano.<br abp="938" /><br />
Al contrario, l’atto amministrativo generale si caratterizza per essere indirizzato a un numero limitato e identificabile di destinatari, per produrre effetti in ordine a una situazione concreta e particolare e per esaurire la sua portata dispositiva alla regolazione di uno o più rapporti determinati o determinabili.&nbsp;&nbsp;<br abp="939" /><br />
E’ vero che l’attendibilità e l’affidabilità di tali parametri sono state criticate<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, non conducendo in maniera univoca a risultati ermeneutici univoci e sicuri, ma è anche vero che le certezze dei canoni formalistici (è un regolamento solo quello che si chiama così) comportano esiti ancora più paradossali e inaccettabili, sintetizzabili nel trattamento come un atto amministrativo (e, quindi, con l’elusione delle garanzie procedimentali e del vincolo del rispetto delle competenze normative regionali) di un provvedimento, invece, sostanzialmente normativo, solo perché nella legge è stato definito (in maniera fraudolenta) come tale.<br abp="941" /><br />
Meglio, allora, correre il rischio di applicare canoni valutativi non del tutto uniformi, che avallare la prassi, per molti versi incostituzionale (come si dirà meglio infra), di rimettere all’arbitrio del legislatore la scelta della forma (e, quindi, secondo la tesi formalistica rifiutata, anche il regime sostanziale) dell’atto.<br abp="942" /><br />
&nbsp;<br abp="943" /><br />
<strong abp="944">5</strong><strong abp="945">.- Un fenomeno recente: le linee guida.</strong><br abp="946" /><br />
&nbsp;<br abp="947" /><br />
Il dibattito, risalente e ormai stanco, sul fenomeno della fuga dal regolamento è destinato ad essere ripreso e vivacizzato da un evento inedito e dirompente come la previsione nel Codice degli appalti di linee guida vincolanti, destinate, come tali, all’attuazione e all’integrazione della disciplina primaria.<br abp="948" /><br />
Si tratta di una novità assoluta (perlomeno nei termini in cui è stata concepita e prevista) per l’ordinamento giuridico italiano, che merita di essere esaminata e scrutinata in tutte le sue implicazioni dogmatiche e operative e che rivela, fin da un primo approccio interpretativo, difficoltà ricostruttive del tutto peculiari e inesplorate.<br abp="949" /><br />
Se, infatti, già la classificazione dei decreti ministeriali “privi di natura normativa” ha manifestato problemi di inquadramento e di catalogazione nel sistema delle fonti, la qualificazione giuridica di un atto del tutto atipico, fin nel nome, e sconosciuto al tradizionale assetto dei modelli di produzione del diritto (come le linee guida emanate da un’autorità diversa dal Governo) si appalesa del tutto incerta e critica.<br abp="950" /><br />
Prima di esaminare il problema della classificazione delle linee guida, occorre, nondimeno, comprendere genesi, caratteri e finalità del fenomeno.<br abp="951" /><br />
Si è già detto, in apertura, che la crisi del regolamento è stata generata in larga misura dalle istanze del mondo dell’economia reale e, in generale, del mercato di una regolazione flessibile e veloce (in questo senso appare più appropriato parlare di <em abp="952">fast law</em>, anzichè di <em abp="953">soft law</em>) e, soprattutto, non più imbrigliata nei lacci antiquati delle procedure formali di approvazione dei regolamenti (giudicate non più compatibili con le esigenze di un governo agile ed efficiente delle regole destinate a favorire lo sviluppo economico del Paese).<br abp="954" /><br />
Vasegnalata, tuttavia, l’inappropriatezza del richiamo alla nozione, invero molto incerta, di <em abp="955">soft law</em> (pure da qualcuno evocata).<br abp="956" /><br />
Mentre il fenomeno della <em abp="957">soft law</em> (generato nel diritto internazionale per risolvere questioni, transazioni, rapporti non soggetti ad alcuna normazione cogente) postula logicamente (come segnalato, peraltro, dall’uso dell’aggettivo <em abp="958">“soft”</em>) l’assenza di vincolatività (viceversa prodotta solo dalla <em abp="959">hard law</em>) della regola di cui si tratta (proprio perché ascrivibile al novero delle <em abp="960">tertiary rules</em>),il cui rispetto viene sostanzialmente rimesso dall’adesione volontaria (anche per effetto della <em abp="961">moral suasion o dissuasion </em>operata, ad esempio, dalle autorità indipendenti<a abp="962" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>) dei soggetti coinvolti nella sua sfera di operatività, le linee guida, al contrario, sono state pensate e previste (perlomeno in larga misura) come idonee a costituire diritti e obblighi in capo ai destinatari, tanto da sostituire, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, le disposizioni (sicuramente) regolamentari contestualmente abrogate.<br abp="963" /><br />
Così chiarito che la <em abp="964">soft regulation</em> attiene ad ambiti diversi da quelli riservati alle linee guida vincolanti, si osserva che, se è vero che gli operatori economici e (probabilmente) anche le amministrazioni pubbliche pretendono una regolazione più snella e veloce (rispetto ai tempi e alle modalità di approvazione dei regolamenti), è anche vero che tali esigenze, per quanto meritevoli di considerazione e di soddisfazione, non possono prevalere sugli interessi (perlomeno equivalenti, se non superiori) a una regolazione seria, strutturata, controllata, ma, soprattutto, affidata ad autorità che se ne assumano (potendolo fare) la responsabilità politica.<br abp="965" /><br />
Si tratta, in altri termini, di identificare il più efficace (ma non facile) equilibrio tra le istanze del mercato a una regolazione flessibile, adattabile e agile e le esigenze sottese alla riserva della produzione delle norme giuridiche ad autorità democraticamente legittimate all’introduzione di regole che incidono direttamente sulla sfera di libertà dei cittadini.<br abp="966" /><br />
&nbsp;<br abp="967" /><br />
<strong abp="968">6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC.</strong><br abp="969" /><br />
&nbsp;<br abp="970" /><br />
Nel Codice degli appalti è stato assegnato all’ANAC, per mezzo dello strumento delle linee guida, proprio perchè più agile del regolamento, un compito strategico ed essenziale nella definizione delle disciplina normativa secondaria.<br abp="971" /><br />
E’ stata, infatti, riservata alle linee guida la disciplina di aspetti determinanti del regime normativo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, sicchè si impone una loro qualificazione giuridica alla quale consegua l’identificazione del modello di fonte al quale devono essere ascritte.<br abp="972" /><br />
Tale già complessa operazione ermeneutica si rivela, tuttavia, complicata dalla diversità delle tipologie di linee guida contemplate dal Codice degli appalti, sia quanto ai contenuti, sia quanto all’autorità emanante, sia, ancora, quanto alla procedura formale prescritta per la loro adozione.<br abp="973" /><br />
Pur nella estrema (e, forse, eccessiva) eterogeneità dei diversi modelli di linee guida, il Consiglio di Stato<a abp="974" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> ne ha classificate tre tipologie: a) quelle approvate con decreto ministeriale, b) quelle vincolanti adottate dall’ANAC e c) quelle non vincolanti (sempre adottate dall’ANAC).<br abp="975" /><br />
Ora, mentre risulta agevole la qualificazione delle linee guida di cui ai modelli a), quali regolamenti ministeriali di cui all’art.17, comma 3, l.cit.,con tutte le implicazioni in termini di rispetto delle garanzie procedimentali ivi previste (e nonostante la differente regolazione procedurale contenuta nel decreto legislativo, che si appalesa come un caso evidente di fuga dal regolamento), in ragione della loro pacifica natura normativa, e c), da valersi quali atti amministrativi generali al pari di circolari contenenti istruzioni operative sull’applicazione della normativa di riferimento, più problematica appare la catalogazione delle linee guida ascrivibili allo schema b), ovvero le linee guida vincolanti adottate dall’ANAC, ma non approvate con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti.<br abp="976" /><br />
Una prima difficoltà dev’essere identificata nell’antinomia ontologica tra la stessa nozione di linee guida e il carattere vincolante assegnato a quelle in esame.<br abp="977" /><br />
Secondo la concezione tradizionale, infatti, le linee guida costituiscono un’espressione propria del potere di direttiva<a abp="978" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> (come si desume anche dalla valenza semantica dell’espressione usata per il loro nome), che si declina, a sua volta, per mezzo di raccomandazioni, istruzioni operative e, quindi, in definitiva, mediante l’indicazione delle modalità attuative del precetto normativo, ma mai per mezzo di regole cogenti e vincolanti (che, semmai, costituiscono il presupposto logico dei chiarimenti affidati alle linee guida).<br abp="979" /><br />
La segnalata discrasia tra il nome e la sostanza delle linee guida in esame ha, da subito, rivelato la singolare complessità della loro classificazione dogmatica e ha legittimato due distinte ipotesi ricostruttive.<br abp="980" /><br />
Premesso, infatti, che la natura vincolante, oltre alla portata certamente generale, astratta e innovativa, del tipo di atto in questione (si pensi, ad esempio, alle linee guida previste dagli artt.83 e 84 del Codice) impone di escludere la loro natura di atto amministrativo generale, anche in considerazione della loro preordinazione a sostituire il regime normativo contenuto nel regolamento di attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, nel formulare il parere sullo schema di decreto legislativo, ha dovuto esaminare due diverse (e incompatibili) tesi: la qualificazione delle linee guida vincolanti come atti normativi atipici; la loro classificazione come atti di regolazione del tipo di quelli adottati dalle autorità amministrative indipendenti.<br abp="981" /><br />
La preferenza accordata al secondo schema provvedimentale, ancorché ben argomentata e circondata da opportune garanzie procedurali (la consultazione degli operatori, l’AIR, la VIR, la raccolta in testi unici, l’adozione di forme di adeguata pubblicità), resta, però, problematica e si presta a plausibili rilievi critici (a conferma della estrema difficoltà di una convincente collocazione degli atti in questione nella gerarchia delle fonti).<br abp="982" /><br />
E’ vero, infatti, che la compatibilità con il sistema delle fonti della potestà regolamentare delle autorità indipendenti è stata riconosciuta da tempo<a abp="983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, benché sprovvista, in generale, di copertura costituzionale, ma è anche vero che la titolarità e il valido esercizio del potere di regolazione sono stati presidiati da rilevanti cautele e condizioni, che, sole, consentono di affermare la loro compatibilità con il principio di legalità.<br abp="984" /><br />
Tra queste meritano di essere ricordate la base costituzionale del potere in questione (identificata, ad esempio, nell’art.47 Cost. per la disciplina dell’attività bancaria e, in generale, finanziaria), la copertura europea (individuata, in via insufficientemente astratta, nei principi del Trattato di libera circolazione e di concorrenza), il carattere settoriale e tecnico della regolazione<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> e i criteri di fondo per l’esercizio della potestà regolatoria<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.&nbsp;<br abp="987" /><br />
Orbene, le predette condizioni di legalità appaiono difficilmente rintracciabili nelle linee guida in esame (se non in esito a un percorso ermeneutico incerto e tortuoso).<br abp="988" /><br />
Mentre, infatti, gli atti di regolazione rispondono all’esigenza di affidare a un’autorità indipendente dal Governo l’introduzione di regole perlopiù tecniche (tariffe, prezzi di accesso alla rete dell’<em abp="989">incumbent</em>, ripartizione di risorse scarse, determinazione tecnica dei contenuti delle transazioni commerciali) in segmenti di mercato circoscritti nei quali l’Esecutivo, per mezzo delle società partecipate, conserva un interesse (diretto o indiretto) che ne sconsiglia qualsivoglia intervento normativo, le linee guida dell’ANAC, al contrario, non presentano i caratteri della tecnicalità e della settorialità, né intervengono in un mercato che esige una regolazione autonoma dal Governo.<br abp="990" /><br />
Le linee guida che dovranno definire, per gli appalti di lavori, il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle gare, le regole dell’avvalimento e il regime delle SOA (artt.83 e 84 del Codice) rivestono, per un verso, quei caratteri di generalità e astrattezza che caratterizzano la produzione normativa regolamentare propriamente intesa, ma non presentano, per un altro, alcun profilo tecnico che ne impone l’affidamento a un’autorità di regolazione diversa dal Governo e si riferiscono, per un altro ancora, a un mercato tutt’altro che settoriale, nella misura in cui si applicano a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori.<br abp="991" /><br />
Non solo, ma nel mercato dei lavori pubblici non sono neanche ravvisabili quelle esigenze di regolazione indipendente dall’Esecutivo (che non controlla, direttamente o indirettamente, alcuna impresa, monopolista o ex monopolista, che rivesta una posizione dominante) che sconsigli l’introduzione della pertinente disciplina normativa mediante regolamenti governativi.<br abp="992" /><br />
Da ultimo, non risultano rinvenibili, né nella Costituzione né nel diritto europeo, le basi (afferenti a un rango sovraordinato alla legge ordinaria) del potere regolativo affidato dalla legge all’ANAC, così come, nelle disposizioni legislative che lo prevedono e lo autorizzano, non appaiono rintracciabili i criteri e i principi alla stregua dei quali dev’essere declinata la regolazione in questione<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, nella quale sono ravvisabili gli estremi di una vera e propria delega in bianco (con un ulteriore profilo di inosservanza del principio di legalità, che, si ripete, esige che il potere regolatorio affidato dalla legge a una fonte subordinata resti condizionato dal rispetto di parametri predefiniti dalla fonte legislativa).&nbsp;<br abp="994" /><br />
La catalogazione delle linee guida in esame nel novero degli atti di regolazione delle autorità indipendenti si rivela, in definitiva, una forzatura ermeneutica dettata dalla duplice (e, comunque, apprezzabile) esigenza di conservare gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative e di evitare l’espresso riconoscimento dell’anomalia dell’introduzione di una nuova e atipica fonte del diritto, con tutte le difficoltà ricostruttive e sistematiche che ne conseguirebbero.<br abp="995" /><br />
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, dimostrato di avvertire la difficoltà del corretto inquadramento giuridico delle linee guida vincolanti dell’ANAC, là dove ha chiaramente suggerito al Governo (che, tuttavia, non ha recepito tale opportuna suggestione) di riesaminare il riparto della disciplina attuativa tra i modelli dei decreti ministeriali e delle linee guida (consigliando, ad esempio, di ricondurre al primo schema le linee guida previste dagli artt.83 e 84).<br abp="996" /><br />
Resta, peraltro, estremamente complesso indagare le conseguenze, sul piano sistematico, ma anche su quello applicativo, della diversa (e più sicura) classificazione delle linee guida vincolanti come atti sostanzialmente normativi.<br abp="997" /><br />
Il più immediato corollario di tale ultima ipotesi ricostruttiva è quello della incompatibilità del tipo di atto in questione con il sistema delle fonti secondarie, per come definito dal combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 17, legge n. 400 del 1988, con l’ulteriore conseguenza che una siffatta tipologia di provvedimento non dovrebbe trovare valido ingresso nell’ordinamento.<br abp="998" /><br />
Ovviamente, una volta autorizzata da una fonte di rango primario l’adozione di un atto avente le predette caratteristiche, occorre scrutinare la compatibilità costituzionale della disposizione legislativa che l’ha prevista e consentita (e rispetto alla quale le linee guida restano del tutto coerenti, con formale ossequio al principio di legalità).<br abp="999" /><br />
Ora, accedendo alla tesi, sopra illustrata, della tipicità e della tassatività anche delle fonti secondarie, le disposizioni che autorizzano l’emanazione di atti di normazione sub-legislativa al di fuori dello schema del regolamento, oltretutto affidandone la responsabilità ad autorità diverse dal Governo, potrebbero giudicarsi incostituzionali, per violazione dell’art.117, sesto comma, della Costituzione, sia perché violative del precetto che configura l’attività di normazione sub-primaria come consentita nella sola forma tipica del regolamento sia perché, in ipotesi, violative del riparto di competenze tra Stato e Regioni, se si dovesse riscontrare in esse un <em abp="1000">vulnus</em> alle competenze regolamentari di queste ultime (e, quindi, se l’atto di normazione secondaria afferisce a una materia estranea a quelle di competenza esclusiva dello Stato).<br abp="1001" /><br />
Così come le medesime disposizioni legislative potrebbero, in ipotesi, ritenersi incostituzionali per violazione dell’art. 76 Cost., se contenute in un decreto legislativo, ma senza che la legge delega avesse autorizzato il Governo ad affidare la normazione secondaria a un atto atipico, o dell’art.100 Cost., per la lesione delle prerogative consultive del Consiglio di Stato, per come declinate dall’art.17 l.cit.<br abp="1002" /><br />
Secondo un’altra suggestiva tesi, le predette disposizioni incorrerebbero, inoltre, nel vizio di eccesso di potere legislativo, nella misura in cui autorizzano, irragionevolmente o, addirittura, fraudolentemente, una deviazione macroscopica dagli schemi normativi tipici<a abp="1003" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br abp="1004" /><br />
Come si vede, la forzatura di affidare a un atto atipico, adottato da un’autorità diversa dal Governo, l’introduzione nell’ordinamento di norme sub-legislative difficilmente catalogabili come atti di regolazione equiparabili alle deliberazioni tecniche delle autorità amministrative indipendenti comporta uno sconvolgimento dell’assetto costituzionale e ordinamentale delle fonti di produzione del diritto e impedisce, di fatto, un coerente e razionale inquadramento di esse nel sistema conosciuto (se non a costo di ricostruzioni scarsamente attendibili).&nbsp;<br abp="1005" /><br />
Ma, al di là delle difficoltà sistematiche appena segnalate, l’appalto (si perdoni il gioco linguistico) dell’attività normativa spettante al Governo a un’autorità diversa da esso e priva di responsabilità politica implica le non trascurabili criticità di seguito segnalate.<br abp="1006" /><br />
&nbsp;<br abp="1007" /><br />
<strong abp="1008">7.- La legittimazione democratica nella produzione del diritto.</strong><br abp="1009" /><br />
&nbsp;<br abp="1010" /><br />
In uno scritto risalente al 1967 (quando, cioè, mancava una disciplina normativa, di qualsiasi rango, dei regolamenti governativi) Enzo Cheli<a abp="1011" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>identificava la legittimazione del potere regolamentare del Governo nella natura costituzionale di quest’ultimo (oltre che nel vincolo che lo lega alla maggioranza parlamentare) e, in particolare, nella funzione di indirizzo politico assegnata dall’art.95 Cost. &nbsp;al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, allo stesso tempo, individuava nella tipicità del regime giuridico degli atti normativi secondari la garanzia delle libertà dei cittadini.<br abp="1012" /><br />
Tale insegnamento, ancorchè fondato sulla diversa esigenza di discernere i confini della funzione normativa da quella amministrativa (nelle responsabilità affidate all’Esecutivo), si rivela quanto mai attuale e, forse, risolutivo dell’aporia appena segnalata.<br abp="1013" /><br />
L’introduzione nell’ordinamento di norme giuridiche, destinate, come tali, a regolare i rapporti tra i cittadini e tra essi e le pubbliche amministrazioni, non può, infatti, che restare riservata ad autorità democraticamente legittimate a limitare le posizioni soggettive dei consociati.<br abp="1014" /><br />
La conformazione precettiva di diritti e libertà o l’introduzione di obblighi o doveri, ne chè si risolve l’attività normativa (di qualsivoglia rango), può infatti, essere prodotta solo da decisioni politiche e, cioè, da autorità alle quali la Costituzione riconosce la rappresentatività della collettività (per mezzo della delega di sovranità tramite i meccanismi elettorali), e, quindi, solo al Parlamento o al Governo (che ritrae la sua legittimazione democratica dalla fiducia accordata dal Parlamento).<br abp="1015" /><br />
Ragionando <em abp="1016">a contrario, </em>poi, dev’essere esclusa la titolarità della legittimazione a produrre norme di diritto in capo ad autorità del tutto sprovviste di quella legittimazione democratica che (sola) fonda il potere di limitare la sfera giuridica dei cittadini (con la singolare eccezione delle autorità amministrative indipendenti, nella misura in cui sono istituzionalmente incaricate di dettare regole solo tecniche e settoriali).<br abp="1017" /><br />
Occorre, allora, verificare, alla stregua del paradigma valutativo appena indicato, se le linee guida affidate all’ANAC (da valersi, ai fini che qui rilevano, come autorità priva di legittimazione democratica) obbediscono o meno alla regola della necessaria responsabilità politica nell’adozione di decisioni normative.<br abp="1018" /><br />
E’ sufficiente, al riguardo, rammentare che gli artt.83 e 84 del Codice affidano alle linee guida dell’ANAC il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle procedure e il regime delle SOA, per dimostrare che il predetto atto (nonostante lo stravagante <em abp="1019">nomen</em>, che, a riflettere bene, rivela anche stranezze e disarmonie lessicali) riveste una portata normativa particolarmente pregnante, nella misura in cui finisce per limitare o, comunque, condizionare l’accesso al mercato degli appalti pubblici e, in ultima analisi, lo stesso esercizio della libertà d’impresa.<br abp="1020" /><br />
Orbene, un atto preordinato a produrre effetti di conformazione dell’attività economica dei soggetti privati non può che restare affidato alla responsabilità politica di un’autorità legittimata democraticamente a intervenire sul contenuto dei diritti e degli obblighi dei cittadini (come il Parlamento o, al massimo, il Governo).<br abp="1021" /><br />
Coerentemente deve ritenersi quantomeno problematica la compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti e della rappresentatività istituzionale l’affidamento (ancorché per legge) a un’autorità priva di legittimazione democratica del compito di limitare la sfera di libertà dei consociati per mezzo dell’adozione di un atto atipico e asistematico.<br abp="1022" /><br />
E non vale a risolvere il problema la previsione del parere delle commissioni parlamentari (introdotto con l’approvazione definitiva del decreto legislativo), sia perché tale adempimento istruttorio aggrava i profili di incoerenza con il sistema (le commissioni parlamentari, infatti, concorrono alla produzione normativa del Governo, rendendo i loro pareri a esso e non ad autorità diverse, prive di qualsiasi rilievo costituzionale) sia perché, in ogni caso, la competenza all’adozione dell’atto resta attribuita ad un’autorità priva di qualsivoglia responsabilità politica.<br abp="1023" /><br />
&nbsp;<br abp="1024" /><br />
<strong abp="1025">8.- Considerazioni finali: un nuovo equilibrio tra politica e mercato.</strong><br abp="1026" /><br />
&nbsp;<br abp="1027" /><br />
Le esigenze (del mercato e della finanza) di una regolazione più libera, informale e mobile non possono, per quanto pregnanti e urgenti, frustrare i valori costituzionali a una normazione politicamente responsabile e organizzata secondo modelli tipici e tassativi.<br abp="1028" /><br />
Se, infatti, gli interessi privati degli operatori, così come quelli generali alla crescita economica del Paese, appaiono più efficacemente realizzabili con strumenti di regolazione flessibile e dinamica, è anche vero che i diritti di libertà dei cittadini esigono una normazione responsabile, controllata e garantita da controlli di legittimità.<br abp="1029" /><br />
Come opportunamente (ma inutilmente) raccomandato dal Consiglio di Stato, andrebbe, allora, ripensato lo strumento (di per sé molto efficace e utile) delle linee guida, circoscrivendone l’operatività ai soli ambiti che esulano dal precetto normativo.<br abp="1030" /><br />
Si dovrebbe, perciò, <em abp="1031">de iure condendo</em>, utilizzare gli strumenti di regolazione flessibile solo per istruzioni e raccomandazioni che non incidono direttamente sui diritti e sugli obblighi dei consociati e che attengono, invece, alle migliori pratiche di attuazione della normativa di riferimento e alla più efficace realizzazione dei suoi obiettivi.<br abp="1032" /><br />
Le linee guida, in altri termini, dovrebbero fungere da accompagnamento e da supporto (alle pubbliche amministrazioni) ai fini della più utile attuazione della normativa (primaria e secondaria di riferimento) e, in definitiva, a ottenere l’impatto più coerente con le ragioni e con gli scopi che hanno giustificato l’intervento regolativo.<br abp="1033" /><br />
Se ricondotte entro questi limiti, le linee guida, per un verso, risulteranno uno strumento di estrema efficacia (in ragione del loro carattere informale e duttile) e, per un altro, eviteranno di complicare (anziché semplificare) l’attuazione delle leggi, nella misura in cui possono generare un contenzioso dagli esiti incerti (sulla loro stessa compatibilità costituzionale), introdurre fattori di incertezza in ordine alla loro effettiva cogenza(restando, comunque, ambiguo il loro carattere prescrittivo) e complicare la stessa conoscibilità delle regole<a abp="1034" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br abp="1035" /><br />
Coerentemente, dev’essere arginato il fenomeno della atipicità delle fonti secondarie, con conseguente riconduzione dell’attività di normazione sub-legislativa entro gli schemi regolamentari tipici.<br abp="1036" /><br />
Diversamente, si corre il rischio di affidare ad autorità prive di qualsivoglia responsabilità politica la determinazione <em abp="1037">erga omnes </em>del contenuto dei diritti e degli obblighi dei consociati, con irrimediabile <em abp="1038">vulnus</em> dei principi di rappresentanza democratica che fondano la cessione di sovranità dal popolo alle assemblee legislative e, per esse, all’Esecutivo.<br abp="1039" /><br />
Non solo, ma si rischia un pericolo più grave.<br abp="1040" /><br />
Si è detto che il mercato globalizzato spinge per una regolazione negoziata e concordata delle regole di funzionamento dei contratti, degli scambi e, in generale, delle operazioni economiche, sul presupposto che una decisione tecnica, e non politica, condivisa tra gli operatori e autorità separate dal Governo sia più utile, efficiente e funzionale agli interessi economici che muovono il settore di riferimento.<br abp="1041" /><br />
Sennonchè, un tale modello di <em abp="1042">governance</em> rischia di far prevalere gli interessi economici più forti e meglio organizzati, in danno di quelli più deboli e meno influenti, che, al contrario, resterebbero più garantiti, secondo la logica dello Stato liberale di diritto, da una regolazione politicamente e costituzionalmente responsabile.&nbsp;<br abp="1043" /><br />
Nella deregolazione globalizzata, in definitiva, finiscono per prevalere le posizioni più strutturate e per soccombere quelle più fragili, nell’assenza di quella mediazione di interessi che è propria della politica e che la tecnica (per definizione) ignora (e deve continuare a ignorare).<br abp="1044" /><br />
In una sciagurata eterogenesi dei fini, le strutture tecnocratiche, più che accrescere le opportunità di sviluppo e di concorrenza per tutti gli operatori, rischiano proprio di ridurre gli spazi di competitività per quelli meno capaci di influire su una regolazione sottratta alla politica.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="1045" /><br />
Occorre, in altri termini, scongiurare il pericolo che la tecnocrazia si sostituisca alla democrazia e la competenza alla politica nella regolazione generale e astratta dei rapporti giuridici.<br abp="1046" /><br />
Bisogna, in definitiva, evitare, come avverte efficacemente Roberto Bin<a abp="1047" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, di trasformare i cittadini da “<em abp="1048">we, the people” </em>in <em abp="1049">“we, the consumers”.</em><br abp="1050" /><br />
Non ci resta, da ultimo, che auspicare che trasformazioni così radicali dell’assetto delle fonti del diritto (peraltro in un settore così vitale come quello degli appalti pubblici) vengano giudicate dalla Corte Costituzionale, che ne potrà (dovrà) scrutinare i profili di compatibilità e di contrasto con l’equilibrio dei poteri cristallizzato nella Carta fondamentale, impedendo, come profetizzato da Livio Paladin<a abp="1051" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, “che esse sconvolgano il sistema della produzione normativa, costituzionalmente previsto o imposto”.</div>
<div abp="1052">
<div abp="1053" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1055" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1056" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1057" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>R. BIN<em abp="1058">, Soft law, no law.</em></div>
<div abp="1059" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1060" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>G. TARLI BARBIERI, <em abp="1061">Regolamenti governativi e ministeriali</em>.</div>
<div abp="1062" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>E. CHELI, <em abp="1064">La produzione normativa: sviluppo del modello costituzionale e linee guida di tendenza attuali; </em>F. SORRENTINO, <em abp="1065">Le fonti del diritto italiano; </em>F. MODUGNO, voce <em abp="1066">Validità(diritto costituzionale),</em>in<em abp="1067"> Enc. dir.; </em>U. DE SIERVO, <em abp="1068">Lo sfuggente potere regolamentare</em>; G.U. RESCIGNO, <em abp="1069">Il nome proprio degli atti normativi e la legge n. 400 del 1988.</em></div>
<div abp="1070" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1071" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>Si vedano i pareri del Comitato per la legislazione e alcuni messaggi di rinvio del Capo dello Stato ai sensi dell’art.74. Cost. nei quali la legge 400 viene definita come fonte di natura ordinamentale e, quindi, rafforzata.</div>
<div abp="1072" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1073" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>R. BIN, <em abp="1074">Problemi legislativi e interpretativi; </em>G.DI COSIMO, <em abp="1075">I regolamenti nel sistema delle fonti; </em>F. BATISTONI FERRARA, <em abp="1076">Una nuova fonte di produzione. </em></div>
<div abp="1077" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1078" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>G. GUZZETTA, <em abp="1079">Problemi ricostruttivi e profili problematici della potestà regolamentaredopo la riforma del Titolo V.</em></div>
<div abp="1080" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1081" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>A. MOSCARINI, <em abp="1082">Sui decretidel Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi; </em>C. PADULA, <em abp="1083">Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche; </em>V. MARCENÒ, <em abp="1084">Quando il formalismogiuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti</em>; G. DI COSIMO, <em abp="1085">I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale; </em>G. TARLI BARBIERI, <em abp="1086">Atti regolamentari e atti pararegolamentarinel più recente periodo</em>; V. DI PORTO, <em abp="1087">Del ripristino e di altri atti del Governo, più o meno delegificati; </em>E. ALBANESI, <em abp="1088">I decreti del Governo “di natura non regolamentare”. Un percorso interpretativo.</em></div>
<div abp="1089" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1090" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> E’ stata, al riguardo, segnalata da Tarli Barbieri l’ambiguità di una formula lessicale che può significare sia la mera sottrazione al regime procedurale dei regolamenti, sia la negazione della sua natura normativa.</div>
<div abp="1091" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1092" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a>A. MOSCARINI, op.cit.</div>
<div abp="1093" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1094" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>L. PALADIN, <em abp="1095">Saggio sulle fonti del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione.</em></div>
<div abp="1096" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1097" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a>V. CRISAFULLI, <em abp="1098">Fonti del diritto (dir. cost.), </em>in <em abp="1099">Enc. dir.</em>; A.M. SANDULLI, <em abp="1100">Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo.</em></div>
<div abp="1101" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1102" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> F. CINTIOLI, <em abp="1103">Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale;</em> F. MODUGNO – A. CELOTTO, <em abp="1104">Un non regolamento statale nelle competenze concorrenti.</em></div>
<div abp="1105" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1106" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>V. CRISAFULLI, <em abp="1107">Atto normativo, </em>in<em abp="1108"> Enc. dir.</em></div>
<div abp="1109" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1110" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a>G. SANTANIELLO, <em abp="1111">Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo; </em>G. DELLA CANANEA, <em abp="1112">Gli atti amministrativi generali.</em></div>
<div abp="1113" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1114" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Corte Cost. sentenze nn. 274 e 278 del 2010 e 39 del 2014; &nbsp;Cons. St., Sez. VI, n.6657 del 2007; Sez. IV, n.3256 del 2008; Sez. IV, n.2841 del 2010; Sez. VI, n.996 del 2011.</div>
<div abp="1115" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a>A.M. SANDULLI,<em abp="1117">Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo.&nbsp; </em></div>
<div abp="1118" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1119" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cons. St., Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9.</div>
<div abp="1120" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1121" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a>DI COSIMO, op. cit.</div>
<div abp="1122" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1123" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a>S.MORETTINI, <em abp="1124">Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?,</em>in Osservatorio sull’AIR.</div>
<div abp="1125" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1126" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sul Codice degli appalti in data 1 aprile 2016, n.855.</div>
<div abp="1127" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1128" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 21 gennaio 2008.</div>
<div abp="1129" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="1130" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 14 febbraio 2005.</div>
<div abp="1131" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1132" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons. St., Sez. VI, 2 maggio 2012, n.2521.</div>
<div abp="1133" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1134" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 14 febbraio 2005, 6.5.1.</div>
<div abp="1135" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1136" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Per una compiuta disamina dei profili di criticità dei poterei regolatori delle autorità indipendenti, con riferimento al rispetto del principio di legalità, si veda G. MORBIDELLI, <em abp="1137">Poteri impliciti</em>.</div>
<div abp="1138" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1139" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a>F. MODUGNO – A. CELOTTO, op. cit.; G.TARLI BARBIERI, op. cit.; A. MOSCARINI, op. cit., ove&nbsp; parla di <em abp="1140">fraus constitutioni.</em></div>
<div abp="1141" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>E. CHELI, <em abp="1143">Potere regolamentare e struttura costituzionale</em>.</div>
<div abp="1144" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a>E. ALBANESI, <em abp="1146">La banca dati normattiva e gli atti normativi non numerati.</em></div>
<div abp="1147" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1148" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a>R. BIN, op.cit.</div>
<div abp="1149" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1150" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a>L. PALADIN, <em abp="1151">Le fonti del diritto italiano.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a></p>
<p>1. Il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici Con il decreto legislativo n. 50 del 2016 il Legislatore ha espressamente abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e suggellato (benché con efficacia non integrale ed immediata) il definitivo tramonto del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con il D.P.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici</strong><br />
Con il decreto legislativo n. 50 del 2016 il Legislatore ha espressamente abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e suggellato (benché con efficacia non integrale ed immediata) il definitivo tramonto del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con il D.P.R. n. 207/2010[1].<br />
È questo il frutto di una lunga gestazione normativa che aveva trovato luce nella Legge-delega n. 11 del 2016[2], con la quale sono state recepite le istanze di efficienza amministrativa, competitività e crescita del sistema sottese alle Direttive Europee 2014/23/UE,&nbsp; 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione.<br />
Si ricorderà come il Codice dei contratti pubblici del 2006, ed il successivo Regolamento del 2010, avessero optato per la scelta di una disciplina particolarmente dettagliata, declinata in un considerevole numero di articoli che andavano a comporre l’ordito normativo. L’abrogato codice constava, infatti, di ben 257 articoli cui andavano aggiunti varie disposizioni bis, mentre all’interno degli articoli medesimi, erano di poi intervenute, nel corso degli anni, numerose interpolazioni mediante l’introduzione di nuovi ed ulteriori commi; il regolamento, emanato a ben quattro anni di distanza dal codice, si componeva di ben 359 articoli, finendo per apparire non come una normativa di attuazione, ma come un secondo codice.<br />
Le regole contenute nel Codice del 2006, forse troppo puntuali – nonché la previsione di una serie di adempimenti che sovente apparivano agli operatori meramente burocratici – avevano appesantito le procedure di gara, e avevano giustificato, nella pratica, il ricorso frequente a normative speciali foriere di deroghe (emblematico è stato il caso delle opere necessarie al grande evento Expo Milano 2015, per la cui realizzazione ordinanze del Presidente del Consiglio, nonché una successiva legge ad hoc, hanno introdotto la possibilità di derogare a ben 85 articoli del vecchio Codice).<br />
L’abrogata disciplina in materia di appalti pubblici aveva alimentato un notevole contenzioso, senza ottenere, per converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti.<br />
In aperta rottura con il passato, ed in linea con la normativa europea, la nuova disciplina è stata invece improntata alle seguenti direttrici: certezza&nbsp; giuridica, pubblicità e trasparenza, snellezza, tutela giuridica, con uno sguardo rivolto alle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione Europea, ispirate ad un approccio alla disciplina degli appalti e delle concessioni di tipo sostanzialmente diverso da quello previsto nell’ambito del precedente contesto normativo.<br />
Di qui la scelta, quale criterio direttivo per il recepimento delle direttive citate comunitarie, di vietare l’introduzione ovvero il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime[3].<br />
L’opzione del Legislatore del 2016 è orientata nel senso di una normativa essenziale, che non si sofferma su aspetti di dettaglio così favorendo la flessibilità e l’adeguatezza delle scelte delle stazioni appaltanti. Infatti, nelle migliori (e più ottimistiche) intenzioni del Legislatore, delegante e delegato, il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”[4], redatto secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione, riduzione dello stock normativo, rispetto del divieto di gold plating, avrebbe dovuto rappresentato una disciplina di carattere autoapplicativo.<br />
Tuttavia una normativa di “primo livello” particolarmente snella si sarebbe potuta trasformare in una sorta di delega “in bianco” alle Amministrazioni appaltanti, ingenerando così il rischio di fenomeni di eccessiva (e pericolosa) discrezionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, e di sostanziale illegittimità amministrativa.<br />
Di qui l’esigenza di introdurre una normativa primaria necessariamente accompagnata, in fase applicativa, da misure amministrative e da atti interpretativi sì da garantire agli operatori la corretta e uniforme interpretazione della disciplina e, nel contempo, assicurare alle stazioni appaltanti assistenza costante nella fase di pianificazione e conduzione delle relative procedure.<br />
A tal fine, già la Legge-delega, non contemplava l’emanazione di un unico regolamento di esecuzione e di attuazione, bensì l’emanazione di diverse tipologie di atti attuativi. Tra questi l’attenzione dei primi commentatori è stata indubbiamente catalizzata dagli atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata chiamata ad emanare; nello specifico, nell’ambito del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni sono individuabili tre tipologie di atti attuativi ad essa riferibili: 1) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari; 2) quelli adottati direttamente dall’ANAC a carattere vincolante erga omnes, ed in particolare le Linee guida[5]; 3) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante, il cui contenuto sarà, tra le altre, recepito in apposite Linee guida.<br />
Nel rinnovato quadro giuridico innanzi delineato, agli occhi del Legislatore le Linee guida dell’ANAC sono apparse, quale strumento di soft law, il mezzo più idoneo a fornire criteri unitari e ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure, consentendo un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del settore dei lavori pubblici e del mercato.<br />
Quanto all’individuazione dell’organismo pubblico cui attribuire il potere di adottare queste disposizioni di completamento della normativa di primo livello, la scelta in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sembra coerente sia con l’esperienza da questa già maturata ed acquisita in sede di applicazione del previgente Codice dei contratti pubblici, sia con la natura indipendente della stessa, capace, in quanto tale, di porsi quale interlocutore fra gli operatori economici e le stazioni appaltanti, nonché di calibrare i propri interventi precipuamente in funzione di evitare fenomeni di diffusa illegalità e di corruzione nel sistema degli affidamenti pubblici.<br />
Con l’approvazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ruolo dell’ANAC risulta potenziato e rafforzato rispetto alla disciplina previgente in un’ottica di sostegno della legalità, e la predisposizione da parte di quella di atti come le Linee guida, unitamente a bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, dovrebbe promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e favorire lo sviluppo di best practices.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Le Linee guida ANAC nel sistema delle fonti</strong><br />
Così brevemente descritto il nuovo contesto normativo, appare opportuno soffermasi sulle perplessità che il ricorso alle Linee guida dell’ANAC ha suscitato nei primi osservatori e negli operatori del settore, solleticando qualche curiosa riflessione in ordine alla natura delle emanande Linee guida dell’ANAC ed alla loro collocazione rispetto al tradizionale sistema delle fonti di produzione del diritto.<br />
Non sollevano particolari criticità le Linee guida destinate ad essere recepite in decreti ministeriali ad hoc, le quali devono essere categorizzate tra i “regolamenti ministeriali” e che, in quanto tali, seguiranno lo schema procedimentale disegnato dall’art. 17, legge n. 400 del 1988[6].<br />
Né, parimenti, di difficile inquadramento risultano essere le Linee guida a carattere non cogente, che si tradurranno nella predeterminazione di regole di indirizzo finalizzate ad orientare i comportamenti delle stazionali appaltanti e degli operatori economici privati, e come tali saranno assimilabili alle circolari operative a carattere generale.<br />
Le questioni di inquadramento dogmatico esplodono, piuttosto, in tutta la loro problematicità, in relazione alle Linee guida a carattere cogente che l’ANAC è stata chiamata ad emanare con riferimento ad aspetti determinanti della disciplina delle procedure di aggiudicazione. Al riguardo è sufficiente rammentare come gli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 affidino alle Linee guida dell’ANAC la definizione del sistema di qualificazione delle imprese, dei requisiti di partecipazione alle procedure e del regime delle SOA, assumendo così una portata normativa assai considerevole, nella misura in cui di fatto limiteranno, o quanto meno condizioneranno, l’accesso al mercato degli appalti pubblici e, in ultima analisi, lo stesso esercizio delle libertà di impresa.<br />
Il concetto di soft law[7], ben conosciuto in ambito internazionale, ma estraneo al nostro ordinamento, ha alimentato non poche incertezze applicative ed interpretative; il suo richiamo è infatti apparso, per un verso, eccessivamente generico, mancando una chiara definizione della disciplina sostanziale e procedimentale cui tali Linee guida dovrebbero essere assoggettate, e per altro verso inappropriato, attesa l’astratta non vincolatività della stessa. Le Linee guida, infatti, dovrebbero essere espressione di un potere di direttiva[8], che si estrinsecherebbe nell’indicazione delle modalità attuative di un precetto normativo e si declinerebbe in variegate forme (raccomandazioni, istruzioni operative), ma non in regole cogenti.<br />
La Legge n. 11 del 2016 tenta di offrire utili indicazioni esegetiche in una prospettiva sistematica e ricostruttiva: dal punto di vista sostanziale, la delega riconduce le Linee guida al genere degli “atti di indirizzo” (lett. t) e li qualifica come strumenti di “regolamentazione flessibile”; dal punto di vista procedimentale, la Legge-delega non reca alcuna disciplina, né rinvia ad atti-fonte del Ministero o della stessa ANAC. L’unica disposizione specifica al riguardo è quella contenuta nella lett. u) del comma 1 dell’art. 1, la quale prevede la trasmissione alle Camere di apposite relazioni nei casi individuati dal Codice, oltre a quella prevista dal comma 5 dell’art. 1 per le Linee guida “ministeriali”. Infine, l’art. 213, comma 2, secondo periodo dello schema di codice identifica (non senza genericità) gli atti da trasmettere in quelli “ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione”[9].<br />
Secondo un approccio tradizionale[10] fondato sul granitico dispositivo dell’art. 1 delle cosiddette Preleggi, il sistema delle fonti del diritto sarebbe chiuso e non sarebbero ammissibili fonti secondarie atipiche, che in quanto tali presenterebbero dubbi profili di compatibilità tanto con il novellato art. 117, comma 6, della Costituzione, quanto con l’art. 17 della Legge n. 400/1988, che taluni ritengono dotata di efficacia superiore, nonostante il rango di legge ordinaria[11]. Dette disposizioni avrebbero irrigidito il sistema delle fonti normative secondarie, finendo per individuare nel regolamento ex Legge n. 400 del 1988 l’unico atto sub-legislativo. In altri termini, il regolamento di cui alla L. n. 400/1988 (governativo o ministeriale) rappresenterebbe il tipico ed il solo atto idoneo ad introdurre nell’ordinamento norme giuridiche di rango secondario[12].<br />
Pertanto, alle Linee guida dell’ANAC non potrebbe essere riconosciuto alcun carattere normativo e si dovrebbe negare la loro capacità di innovare il quadro giuridico preesistente e di resistere alla forza caducatoria di norme successive.<br />
Secondo un approccio più moderno[13], intendendosi svincolare dalle forme e dall’autoqualificazione delle norme, le Linee guida costituirebbero atti normativi secondari atipici e andrebbero ad occupare spazi lasciati in bianco dalle fonti legislative e regolamentari con una disciplina di dettaglio di “prima battuta”; le Linee guida rinverrebbero il loro presupposto proprio nell’esistenza di uno “spazio libero” dalla presenza di norme legislative e regolamentari e a tali norme non espressamente riservato.<br />
Sulla scorta di siffatte premesse, si potrebbe arrivare a sostenere che gli interventi dell’ANAC costituiscano esercizio di un’attività normativa secondaria extra ordinem che è la stessa legge ad autorizzare, e che stiamo assistendo, almeno in parte, ad un fenomeno atipico di delegificazione[14].<br />
L’espressione “delegificazione”, alla quale viene ricondotto un ventaglio di fenomeni disparati e che ha finito dunque per assumere un significato polisemico, esprime al contempo sia l’esigenza di superare l’uso massiccio della forma della legge come fonte del diritto, sia l’esigenza di superare l’eccesso di vincoli che limitano le attività pubbliche (e private)[15].<br />
La delegificazione costituisce non solo, e non tanto, un rimedio all’ipertrofia legislativa, ma anche, più in generale, un mezzo per procedere ad una ben più complessa razionalizzazione dei processi di decisione politica e di semplificazione normativa[16].<br />
Tuttavia, il ricorso massiccio alle Linee guida dell’ANAC non rimanderebbe ad una mera riorganizzazione del sistema delle fonti (nel senso della definizione di una più sistematica linea di demarcazione tra normazione primaria, secondaria e normazione tecnica), ma interesserebbe e solleciterebbe la forma stessa dell’organizzazione politica, nei suoi plurimi centri di potere e di produzione del diritto.<br />
In altri termini, le Linee guida dell’ANAC, aprendo all’atipicità nella produzione giuridica, sembrano coinvolgere (e sconvolgere) gli stessi limiti della normazione quale attività dispositiva distinta da quella provvedimentale.<br />
Nell’accezione generale, e qui prescelta, di “sostituzione di norme primarie mediante norme secondarie”, la delegificazione non riguarderebbe soltanto il rapporto tra legge del Parlamento e regolamenti governativi, ma rappresenterebbe uno schema funzionale a spiegare anche diverse ipotesi di intreccio tra decisioni politiche, che mettono in campo una relazione tra atti-fonte di rango primario e atti-fonte di rango secondario[17].<br />
L’attività normativa secondaria dell’ANAC sarebbe dunque legittimata dall’arretramento del potere legislativo e regolamentare, potere che il Parlamento stesso, e lo stesso Governo, hanno scelto di “autolimitare” nell’interesse generale.<br />
In una democrazia ad impianto pluralista come la nostra, dove la sovranità popolare non comporta il conferimento in via preferenziale della potestà normativa al corpo elettorale, non si può escludere che si abbia un’alternativa di competenze tra organi dotati di diverso grado di rappresentatività[18].<br />
L’impostazione tradizionale, secondo cui i poteri normativi possono (e devono) essere attribuiti ai soggetti dotati di più ampia rappresentatività e legittimazione democratica (Parlamento, Governo, Consigli Regionali), nei fatti parrebbe ormai superata nella sua assolutezza.<br />
La legislazione italiana, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, è venuta configurando un “policentrismo normativo” collegato ad una sempre più vasta distribuzione delle funzioni pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori del circuito della legittimazione democratica e della responsabilità politica[19].<br />
Il sistema delle fonti sembra essersi sviluppato in anni recenti seguendo processi di produzione più complessi, nei quali la distinzione tra atti normativi, non normativi e regolamentari si è fatta meno nitida, accettando ripetute sovrapposizioni e sostituzioni tra il criterio di gerarchia e quello di competenza[20].<br />
L’ANAC, al pari delle altre Autorità Amministrative Indipendenti, costituisce una tipologia speciale di soggettività pubblica la cui azione, nei singoli settori di afferenza, si svolge sulla base di una più razionale distribuzione dei ruoli e delle competenze ormai in atto nell’ambito del nostro ordinamento[21].<br />
Ad una lettura radicale della nostra forma di governo in termini di “centralità parlamentare”, potrebbe sostituirsi non già una lettura in termini di “centralità governativa”, bensì la costruzione di un più articolato rapporto tra Parlamento, Governo ed altri soggetti pubblici, che, sul piano delle fonti, non cancellerebbe né attenuerebbe in assoluto i principì di gerarchia e di competenza, ma offrirebbe una più equilibrata distribuzione delle competenze nell’ambito dell’apparato statale.<br />
Seguendo un approccio sostanzialistico di massima apertura, che va al di là di categorie formali ormai vetuste, si potrebbe sostenere come l’ordinamento individui le sue fonti e ne definisca gli attributi, e con ciò stesso, definisca se stesso, attraverso un rapporto di circolare, mutua alimentazione: l’ordinamento, infatti, fa le fonti, o quanto meno ne stabilisce le forme, e queste ultime, a loro volta, fanno l’ordinamento, lo riempiono di corpo e lo conformano nei suoi contenuti complessivi[22].<br />
La riformulazione costante dei confini della normazione, in un processo sistematico e diffusivo che riflette la frammentazione di una società caratterizzata da più livelli di governo e la diversificazione degli interessi, implica di necessità l’erosione del sistema tradizionale delle fonti; i formali criteri di riconoscimento delle stesse devono, dunque, cedere il passo ad un rinnovato criterio sostanzialistico della loro identificazione.<br />
Pertanto, per fare chiarezza attorno alle emanande Linee guida dell’ANAC sarebbe forse più opportuno convertire il piano di osservazione dei dati positivi rilevanti, passando dalle fonti all’efficacia delle norme, nell’ambito di un mondo, quale quello giuridico, che non appare più abitato solo da forme e da fonti, ma, e soprattutto, da norme e da interessi.<br />
Una giustificazione adeguata allo spostamento di pesi che si è realizzato, sul piano delle fonti secondarie, si rinverrebbe d’altronde nell’esigenza di migliorare, nei tempi e nei contenuti, la risposta alle domande di normazione relative ad interessi primari, nonché di elevare la qualità della legislazione con riferimento agli stessi; un ordinamento di tipo reticolare potrebbe, di più e meglio, rispondere alla complessità e alla molteplicità degli interessi da comporre in settori sociali attraversati da costanti cambiamenti[23].<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Il parere del Consiglio di Stato: un autorevole tentativo di inquadramento dogmatico&nbsp;</strong><br />
Chiamato ad esprimere un parere sullo schema del decreto legislativo redatto dal Governo, il Consiglio di Stato ha ritenuto più opportuno fugare le perplessità sorte attorno all’inquadramento dogmatico delle Linee guida dell’ANAC negando l’introduzione di una nuova ed atipica fonte del diritto, con tutte le complicazioni ricostruttive che ne sarebbero derivate[24].<br />
Secondo una prospettiva di decentramento normativo, il riconoscimento di poteri normativi, in una con i poteri di controllo, sanzionatori e para-giurisdizionali già attributi all’ANAC, avrebbe persino potuto suggerire l’ipotesi di una quarta funzione, chiamata a tutelare interessi generali individuati dalla Costituzione e dalla legge attraverso strumenti nuovi, volutamente collocati in concorrenza o in alternativa alla legge stessa, che avrebbero sconvolto gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative[25].<br />
Dunque, pur avvertendo le difficoltà di una corretta collocazione sistematica, il Consiglio di Stato ha preferito l’opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l’ANAC), investito dalla legge di funzioni non soltanto di vigilanza, ma anche di regolazione[26].<br />
Pertanto, le Linee guida (e gli atti ad esse assimilati) dell’ANAC sono state ricondotte alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità Amministrative Indipendenti, che non rappresentano regolamenti in senso proprio, ma atti amministrativi generali e, appunto, di regolazione.<br />
Tale ricostruzione esegetica, che al Consiglio di Stato è apparsa compatibile, oltre che con il dettato della delega e con il sistema delle fonti, anche con l’esigenza inderogabile di un riformato contesto di qualità e certezza regolatoria, e non porrebbe particolari problemi in ordine alla vincolatività all’efficacia delle Linee guida.<br />
Le Linee guida che saranno destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti coinvolti godrebbero di un’efficacia esterna mediata, che dovrebbe generalmente estrinsecarsi per il tramite di un atto amministrativo applicativo o violativo delle stesse, teso ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari. Tale efficacia mediata potrebbe essere di carattere positivo ovvero di carattere negativo: positivo, nel senso che la conformità alle Linee guida dell’atto emanato dalla P.A. lascerebbe dedurre il corretto esercizio del potere amministrativo; negativo perché, ove l’atto fosse difforme, potrebbe ravvisarsi un indice sintomatico del vizio di eccesso di potere (o persino di violazione di legge), quale causa di annullabilità dell’atto stesso[27].<br />
In secondo luogo, l’assimilazione agli atti amministrativi di regolazione consentirebbe di assicurare anche per le Linee guida tutte le garanzie procedimentali e di qualità della regolazione già pacificamente vigenti per le Autorità Amministrative Indipendenti, in considerazione della natura non politica, ma tecnica di tali organismi.<br />
L’esercizio di poteri regolatori da parte di un soggetto posto al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione deve infatti trovare adeguata giustificazione alla luce di un procedimento partecipativo, inteso come strumento di partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. Il rischio di una caduta del valore della legalità sostanziale dovrebbe dunque essere compensato, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio[28].<br />
A tal fine, l’ANAC, da un lato, dovrà prevedere idonee garanzie partecipative in sede di elaborazione delle proprie Linee guida, predisponendo sistemi di consultazione preventiva, volti a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti vigilati[29], dall’altro sarà tenuta ad adottare metodi di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, e a prevedere forme di adeguata pubblicità (magari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).<br />
Invero, anche l’assimilazione agli atti regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti potrebbe non risultare pienamente appagante laddove si osservi come l’ANAC sia stata chiamata anche all’adozione di atti che sottendono valutazioni non meramente tecniche e che investono profili non squisitamente tecnici, diversamente dunque rispetto alle misure deliberate dalle altre Autorità Indipendenti (si pensi alle Linee guida che dovranno definire il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle procedure, il regime delle SOA e le regole dell’avvalimento).<br />
Gli atti regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti, peraltro, predefiniscono un sistema completo e preciso di regole di comportamento (obblighi e divieti) tale da consentire di valutare in modo autonomo, ex ante, con un grado elevato di certezza, i propri e gli altrui comportamenti in termini di liceità ovvero di illeceità. Tale attività è circoscritta ad un peculiare segmento di mercato, nel quale il Governo, per mezzo di società partecipate, conserva un interesse (diretto e indiretto), e questo pone l’esigenza di una regolazione autonoma dal Potere Esecutivo; i destinatari della disciplina di settore sono essenzialmente soggetti privati, e le Autorità Indipendenti intervengono a livellare il campo da gioco su cui questi si misurano, eliminando asimmetrie e squilibri, e così garantendo il pieno esercizio della libertà tutelata[30].<br />
Le Linee guida dell’ANAC, invece, si rivolgeranno anche alle Pubbliche Amministrazioni e invero non avrebbero il carattere della settorialità, riferendosi ad un mercato tutt’altro che limitato, nella misura in cui si applicheranno a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Considerazioni conclusive</strong><br />
Dunque, sebbene la scelta del Parlamento e del Governo si sia estrinsecata nei suoi percorsi possibili, non ne appaiano ancora sufficientemente tracciati gli approdi, e solo l’evoluzione in atto potrà chiarirne la portata e gli esiti[31].<br />
L’ineludibile necessità di una visione unitaria dei processi di regolazione in un sistema a più livelli avrebbe, forse, richiesto un raccordo più forte tra le Linee guida dell’ANAC ed il sistema ordinamentale complessivo, nonché il rafforzamento della suddetta attività regolatoria tramite la verifica della sua legittimità, tanto più opportuna nei confronti di organi che sono al di fuori del circuito della responsabilità politica (magari coinvolgendo il Consiglio di Stato, la cui funzione consultiva è andata nel corso degli anni evolvendosi[32]).<br />
La riduzione delle regole non costituisce, sempre e necessariamente, la soluzione per una migliore regolazione di una materia.<br />
Ragionevolmente l’opzione di abbandonare il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per sostituirlo con Linee guida definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dovrebbe conferire maggiore flessibilità alla disciplina. Ma è anche plausibile che il rischio di incertezze nell’applicazione delle norme non sia in assoluto scongiurato, giungendo persino ad una pericolosa compromissione del principio stesso della certezza del diritto.<br />
D’altronde, lo stesso Legislatore delegante, in sede di analisi dello schema del decreto legislativo, preoccupato della genericità del dettato dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50 del 2106, sottolineava l’opportunità, per un verso, di normare espressamente le diverse tipologie di Linee guida e la loro efficacia giuridica (tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire), e per altro verso evidenziava l’opportunità di estendere le fattispecie in cui debbono avere efficacia vincolante, atteso che esse contribuiranno ad integrare, unitamente alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, la lex specialis delle procedure ad evidenza pubblica[33].<br />
Parimenti, il Consiglio di Stato, nell’ottica di assicurare la certezza del quadro regolatorio, aveva suggerito al Legislatore delegato l’opportunità di perimetrare con chiarezza l’ambito di applicazione delle Linee guida (distinguendole tra “ministeriali” e di diretta emanazione ANAC), ponendo particolare attenzione alle fattispecie di cui agli artt. 83 e 84 del ridetto Decreto Legislativo[34].<br />
In conclusione, però, su un punto si potrebbe univocamente concordare, e cioè sulla circostanza che le Linee guida dell’ANAC dovranno acquisire la fiducia da parte delle Amministrazioni e degli operatori, dimostrando anche di resistere al vaglio della giurisprudenza amministrativa, e sino ad allora non vi potrà essere una effettiva riduzione degli oneri amministrativi ed un’accelerazione nella conclusione delle procedure di affidamento.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Roma, 05 giugno 2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
[1] Per la disciplina dei regimi transitori e le abrogazioni, cfr. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 216 e 217.</p>
<p>[2] Legge 28 gennaio 2016, n. 11, pubblicata nella G.U. 29 gennaio 2016, n. 23.</p>
<p>[3] Cfr. art. 1, lett. a), della L. n. 11/2016.</p>
<p>[4] Invero, la parola “Codice” non compare più nel titolo del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>[5] Secondo quanto disposto dall’art. 213 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli atti ritenuti maggiormente rilevanti dovranno essere trasmessi alle Camere. Nelle ipotesi contemplate dagli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, le Linee guida saranno oggetto di un parere preventivo delle competenti Commissioni Parlamentari.</p>
<p>[6] In questi termini, leggasi Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p>
<p>[7] Per un primo orientamento, cfr. R. R. BAXTER, International Law in Her Infinite Variety, in The International and Comparative Law Quarterly, 1980, 549 e ss.; O. ELIAS, C. LIM, General Principles of Law, Soft Law and the Identification of International Law, in Netherlands Yearbook of International Law, 1997, 3 e ss.; E. CANNIZZARO, Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2005, IV, 651 e ss.; A. D’ATENA, L’anomalo assetto delle fonti comunitarie, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2001, 591 e ss.</p>
<p>[8] Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere del 21 gennaio 2008.</p>
<p>[9] Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p>
<p>[10] L. PALADIN, Saggio sulle fonti del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione, in Quad. cost., 1993, 219 e ss.</p>
<p>[11] La natura di norma sulla produzione giuridica, individuata nell’art. 17 della l. n. 400 del 1988, ha indotto parte della dottrina ad ipotizzare la natura rinforzata della legge n. 400 del 1988 e dunque una sua peculiare resistenza passiva all’abrogazione, sostenuta anche dalla copertura costituzionale dell’art. 95 Cost., di cui la stessa costituiva certamente la prima importante attuazione. Cfr., R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 155; F. MODUGNO, Validità (dir.cost.), in Enc. Dir., XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, 68; U. DE SIERVO, Il complesso universo degli atti normativi secondari del Governo, in U. DE SIERVO (a cura di), Norme secondarie e direzione dell’amministrazione, Bologna, 1992, 16; P. CIARLO, La legge sulla Presidenza del Consiglio e l’evoluzione della forma di governo, in Foro it., 1989, V, 313; L. CARLASSARE, Prime impressioni sulla nuova disciplina del potere regolamentare prevista dalla legge n. 400 del 1988 a confronto col principio di legalità, in Giur. cost., 1988, II, 1482; G.G. PALEOLOGO, L&#8217;attività normativa del governo nella legge sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Foro it., 1989, V, 344.</p>
<p>[12] G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, Milano, 2005.</p>
<p>[13] B. CARAVITA &#8211; M. LUCIANI, La ridefinizione del sistema delle fonti: note e materiali, in Pol. dir., 1986, II, 263 e ss.; V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, 956 e ss.</p>
<p>[14] G. DE MURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, Giappichelli, 1995.</p>
<p>[15] A. BARBERA, Appunti sulla delegificazione, in Pol. dir., 1998, 417 e ss.</p>
<p>[16] G. FERRARA, Sulla delegificazione e per la riforma del processo legislativo, in Pol. dir., 1988, 430 e ss.</p>
<p>[17] A. MORRONE, Delegificazione&nbsp; (voce), in S. CASSESE (a cura di) Dizionario di Diritto Pubblico, Milano, Giuffrè, III, 2006.</p>
<p>[18] L. CARLASSARE, Il ruolo del parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 1, 25 e ss.</p>
<p>[19] S. AMOROSINO, Gli ordinamenti sezionali: itinerari di una categoria teorica. L’archetipo del settore creditizio, in Il diritto dell’economia, 1995, II, 363 e ss.</p>
<p>[20] G.U. RESCIGNO, Atti normativi e atti non normativi. Riflessioni suggerite dalla sentenza n. 569&nbsp; del 1988 della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, 2749 e ss.; A. RUGGERI, “Fluidità” dei rapporti tra le fonti e duttilità degli schemi di inquadramento sistematico (a proposito della delegificazione), in Dir. Pubbl., 2000, 351 e ss.. In particolare, il fenomeno della c.d. fuga dal regolamento ha indotto ad una revisione dei criteri di classificazione degli&nbsp; atti normativi e, soprattutto, dei parametri alla stregua dei quali questi vanno distinti dagli atti amministrativi generali, cfr. A. MOSCARINI, Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, 5075; V. DI PORTO, Del “ripristino” delle leggi e di altri atti del Governo, più o meno delegificati, in Osservatorio sulle fonti, 2011, 3, 7; V. MARCENO’, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 1, 999.</p>
<p>[21] Peraltro, siffatto criterio sarebbe analogo a quello che ha presieduto alla stessa ridefinizione dei rapporti tra Parlamento e Governo operata con la Legge n. 400 del 1988, e in particolare con il suo articolo 17.</p>
<p>[22] A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino, Giappichelli, 2009; cfr. anche A. MOSCARINI, Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti, Padova, 2003.</p>
<p>[23] In altri termini, le esigenze di flessibilità ed adattabilità ad una logica di risultato, di contro alla rigidità di criteri precostituiti, sarebbero le uniche a riuscire a spiegare la deroga al principio costituzionale di gerarchia ed al parallelo principio di non disponibilità della forza di legge che assiste gli atti normativi primari.</p>
<p>[24] In questi termini Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855: “Il riconoscimento per tali provvedimenti di una vera e propria natura normativa extra ordinem &#8211; pure proposta da taluno &#8211; suscita non poche perplessità di tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chiaro per un&#8217;innovazione così diretta del nostro sistema delle fonti.”</p>
<p>[25] Cfr., in proposito, G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1997, 645 e ss.; S. CASSESE, Le autorità indipendenti, origini storiche e problemi odierni, in S. CASSESE, C. FRANCHINI (a cura di) I garanti delle regole, Bologna, 1996, 217 e ss.</p>
<p>[26] F. G. SCOCA, I modelli organizzativi, in Diritto amministrativo, MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO, SCOCA (a cura di), Bologna, Monduzzi, 1993, 492; A. SIMONCINI, Autorità indipendenti e “costruzione” dell’ordinamento giuridico: il caso del Garante per la protezione dei dati personali, in Dir. Pubbl., 1999, 863 e ss.; AA.VV., Le autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano, S. LABRIOLA (a cura di), Milano, Giuffrè, 1999; F. MERUSI, Democrazia e Autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000, 75 e ss.; G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, Giappichelli, 2004.</p>
<p>[27] La piena giustiziabilità delle Linee guida dell’ANAC dinanzi al giudice amministrativo era stata, peraltro, già chiaramente affermata dalla Legge-delega nella lett. t) del comma 1, dell’art. 1.</p>
<p>[28] Tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 6 febbraio 2006, n. 355; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972.</p>
<p>[29] Il rapporto tra consultazione e qualità della regolazione è sottolineato anche a livello comunitario dal Protocollo n. 7 al Trattato di Amsterdam, considerato che una regolamentazione negoziata e concordata ha maggiori probabilità di essere accettata e quindi applicata.</p>
<p>[30] L. COLACINO CINNANTE, Trasformazione dell’Amministrazione e potere regolamentare, in Foro Amm., 1998, 1255; E. DEL PRATO, Autorità indipendenti, norme imperative e diritto dei contratti: spunti., in Rivista di diritto privato, 2001, III, 515 e ss.; S. FOA’, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giappichelli, 2002.</p>
<p>[31] Non si può non menzionare il pregevole contributo al tema in analisi fornito dal Consigliere di Stato Carlo Deodato, in www.giustizia-amministrativa.it del 28 aprile 2016, secondo il quale: “Le esigenze (del mercato e della finanza) di una regolazione più libera, informale e mobile non possono, per quanto pregnanti e urgenti, frustrare i valori costituzionali a una normazione politicamente responsabile e organizzata secondo modelli tipici e tassativi&#8230; In una sciagurata eterogenesi dei fini, le strutture tecnocratiche, più che accrescere le opportunità di sviluppo e di concorrenza per tutti gli operatori, rischiano proprio di ridurre gli spazi di competitività per quelli meno capaci di influire su una regolazione sottratta alla politica. Occorre, in altri termini, scongiurare il pericolo che la tecnocrazia si sostituisca alla democrazia e la competenza alla politica nella regolazione generale e astratta dei rapporti giuridici.”</p>
<p>[32] Consiglio di Stato, Ad. gen., parere n. 4/2003; Consiglio di Stato, Sezione per gli atti normativi, pareri nn. 3075/04 e 1354/02.</p>
<p>[33] Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, parere del 7 aprile 2016.</p>
<p>[34] Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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