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	<title>Provvedimento amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Provvedimento amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Note a primissima lettura sul provvedimento tardivo a seguito del &#8220;DL semplificazioni&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-primissima-lettura-sul-provvedimento-tardivo-a-seguito-del-dl-semplificazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-primissima-lettura-sul-provvedimento-tardivo-a-seguito-del-dl-semplificazioni/">Note a primissima lettura sul provvedimento tardivo a seguito del &#8220;DL semplificazioni&#8221;</a></p>
<p>Sommario: 1. Lo scopo del &#8220;DL Semplificazioni&#8221; &#8211; 2. L&#8217;obbligo di concludere il procedimento &#8211; 3. Il provvedimento tardivo &#8211; 3.1. Provvedimento tardivo e silenzio inadempimento &#8211; 3.2. Provvedimento tardivo e silenzio-assenso &#8211; 4. L&#8217;inefficacia del provvedimento tardivo nel DL Semplificazioni.     1.           Lo scopo del &#8220;DL Semplificazioni&#8221;  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-primissima-lettura-sul-provvedimento-tardivo-a-seguito-del-dl-semplificazioni/">Note a primissima lettura sul provvedimento tardivo a seguito del &#8220;DL semplificazioni&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-primissima-lettura-sul-provvedimento-tardivo-a-seguito-del-dl-semplificazioni/">Note a primissima lettura sul provvedimento tardivo a seguito del &#8220;DL semplificazioni&#8221;</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: <em>1. Lo scopo del &#8220;DL Semplificazioni&#8221; &#8211; 2. L&#8217;obbligo di concludere il procedimento &#8211; 3. Il provvedimento tardivo &#8211; 3.1. Provvedimento tardivo e silenzio inadempimento &#8211; </em><em>3.2. Provvedimento tardivo e silenzio-assenso &#8211; </em><em>4. L&#8217;inefficacia del provvedimento tardivo nel DL Semplificazioni.</em><br />  <br />  <br /> <strong>1.           Lo scopo del &#8220;DL Semplificazioni&#8221;</strong><br />  <br /> Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (d&#8217;ora in avanti &#8220;D.L. Semplificazioni&#8221;), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, entrato in vigore il 17 luglio 2020 e convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, si inserisce nel novero degli interventi normativi posti in essere dal Governo Italiano nel periodo emergenziale legato alla diffusione del COVID-19.<br /> Precisamente, il D.L. Semplificazioni, rubricato &#8220;Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale&#8221;, è intervenuto su una serie di procedimenti e materie introducendo novità volte a sburocratizzare le attività, con l&#8217;obiettivo di favorire il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché le attività economiche dopo il fermo forzato causato dell&#8217;emergenza sanitaria in atto nel Paese.<br /> In tale ottica, il D.L. Semplificazioni dedica il Capo I, Titolo II, alle semplificazioni procedimentali, apportando tra l&#8217;altro modifiche ad alcune disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo, la legge 7 agosto 1990 n. 241 (art.12 D.L. Semplificazioni).<br /> Uno degli articoli della L. n. 241/90 su cui si sono appuntate le modifiche introdotte con l&#8217;art.12 del D.L. Semplificazioni è stato l&#8217;art. 2 che disciplina la &#8220;conclusione del procedimento&#8221;.<br />  <br />  <br /> <strong>2.           L&#8217;obbligo di concludere il procedimento</strong><br />  <br /> Il legislatore, con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, ha definitivamente sancito<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> l&#8217;obbligo/dovere di provvedere in capo alla pubblica amministrazione, stabilendo che la p.a. debba concludere il procedimento mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso entro un determinato termine. Termine che, ove non previsto da specifiche disposizioni di legge o dalle amministrazioni, è oggi di trenta giorni dall&#8217;avvio del procedimento d&#8217;ufficio o dalla domanda se è un procedimento ad istanza di parte e può essere sospeso per una sola volta per consentire alla p.a. di acquisire informazioni o certificazioni che non sono in suo possesso<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Detto altrimenti, l&#8217;art.2 ha sancito la regola secondo cui ogni procedimento amministrativo attraverso il quale la pubblica amministrazione esercita i suoi poteri deve concludersi entro un termine. L&#8217;avvento dell&#8217;art.2 ha rappresentato l&#8217;attuazione dei principi di certezza e tempestività dell&#8217;azione amministrativa<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, di legalità sostanziale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> e di giustiziabilità del cittadino delle situazioni giuridiche del cittadino nei confronti dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Con modifiche successive al 1990, il legislatore, onde incentivare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, ha stabilito che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce &#8220;<em>elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente</em>&#8220;<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, nonché la possibilità di ricorrere a poteri sostitutivi in caso di inadempimento<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Ancora, al fianco del tradizionale rimedio processuale del silenzio-rifiuto<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, sono state codificate anche le altre forme di tutela nei confronti dell&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione, quali la risarcibilità del cd. danno da ritardo e la previsione di un indennizzo forfettario per il ritardo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br />  <br />  <br /> <strong>3.           Il provvedimento tardivo</strong><br />  <br /> In questo quadro, uno dei problemi rimasti senza soluzione sul piano del diritto positivo riguarda il provvedimento tardivo: che cosa accade al provvedimento adottato oltre il termine prescritto dall&#8217;art. 2 legge n. 241/1990? È un provvedimento valido ed efficace?  <br /> In proposito, vanno distinte due ipotesi a seconda che:<br /> (a)          il decorso infruttuoso del termine dia luogo ad un silenzio inadempimento o<br /> (b)          l&#8217;inerzia della pubblica amministrazione abbia valore di silenzio-assenso.<br />  <br />  <br /> <strong>3.1.        Provvedimento tardivo e silenzio inadempimento</strong><br />  <br /> La giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate sulle sorti del provvedimento tardivo in caso di silenzio inadempimento e hanno dato risposte diverse.<br /> Infatti, la giurisprudenza è concorde nell&#8217;escludere l&#8217;illegittimità-invalidità del provvedimento emesso oltre il termine di conclusione del procedimento. Ciò, sull&#8217;assunto che i termini di conclusione del procedimento hanno natura ordinatoria e non perentoria, dal momento che nessuna norma sancisce la decadenza del potere della P.A. di emettere la determinazione conclusiva del procedimento dopo lo spirare dei termini per emetterla. Non decadendo il potere della P.A. di provvedere dopo lo scadere dei termini, il provvedimento tardivo promana da un potere esistente e non può considerarsi viziato solo perché intervenuto oltre il termine<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>. In sostanza &#8220;alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto tardivo-salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge-trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L&#8217;art.2 bis della legge sul procedimento, infatti, correla all&#8217;inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell&#8217;Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell&#8217;atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell&#8217;atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell&#8217;Amministrazione. Resta inoltre ferma la possibilità per gli interessati di chiedere la condanna dell&#8217;Amministrazione a provvedere ai sensi dell&#8217;art.117 cpa&#8221;<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Insomma, il silenzio inadempimento, secondo l&#8217;interpretazione giurisprudenziale, postula la sopravvivenza del potere al decorso del tempo fissato (a meno che non sia perentorio) per la definizione del procedimento amministrativo e l&#8217;atto tardivo è valido.<br /> In dottrina, invece, si è segnalata l&#8217;inadeguatezza dell&#8217;utilizzo della distinzione processual-civilistica tra termini ordinatori e perentori che è apparsa più protesa a dimostrare la validità dell&#8217;atto tardivo e, dunque, convalidare il postulato dell&#8217;inesauribilità del potere di cui muove, anziché intesa a favorire l&#8217;interpretazione sistematica dl diritto positivo e, dall&#8217;altro, si è sostenuto che l&#8217;effetto della scadenza infruttuosa del termine previsto dalla legge è l&#8217;impossibilità per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento adottando un atto valido<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. Corollario dell&#8217;affermata invalidità dell&#8217;atto tardivo, è la sua annullabilità che il soggetto interessato può far valere, impugnando il provvedimento viziato innanzi al giudice amministrativo.<br /> Quest&#8217;ultimo, però, come si è detto innanzi, è fermo nel ritenere che l&#8217;inosservanza del termine non costituisca un vizio del provvedimento. Si può, quindi, sostenere che, nelle ipotesi di silenzio inadempimento, la posizione della giurisprudenza comporta la netta affermazione del principio dell&#8217;inesauribilità del potere dell&#8217;amministrazione a scapito del principio di certezza dell&#8217;azione amministrativa e del privato cittadino il quale, in caso di un provvedimento tardivo della p.a., ha nel concreto solo la possibilità di agire per il risarcimento del danno da ritardo, ove ve ne siano i presupposti, o di ottenere un indennizzo.<br />  <br />  <br /> <strong>3.2.        Provvedimento tardivo e silenzio-assenso</strong><br />  <br /> Cosa accade, invece, nel caso in cui la legge attribuisce alla scadenza del termine il significato di assenso? L&#8217;amministrazione conserva il potere di provvedere?<br /> L&#8217;art.20 della L. n. 241/90, nel dettare la disciplina generale del silenzio assenso, stabilisce che &#8220;<em>nei casi in cui il silenzio dell&#8217;amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l&#8217;amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies&#8221;.</em><br /> L&#8217;idea prevalente nella giurisprudenza è che la previsione secondo cui una volta formatosi il silenzio-assenso l&#8217;amministrazione può adottare provvedimenti in autotutela sta a significare che il decorso del termine comporta la decadenza del potere della p.a. di provvedere; in capo all&#8217;amministrazione residuano solo i poteri di secondo grado (il potere di autotutela) e il provvedimento tardivo è illegittimo<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> A confermare tale orientamento giurisprudenziale, vi è la pronuncia dell&#8217;adunanza Plenaria 17 ottobre 2017 n. 8 che ha affermato l&#8217;invalidità del provvedimento adottato oltre il termine di formazione del silenzio assenso avallando così il principio dell&#8217;esclusività dell&#8217;autotutela.<br /> Anche secondo la ricostruzione dottrinaria, nella fattispecie nelle quali opera il regime del silenzio assenso, il potere di provvedere permane sino alla scadenza del termine, decorso il quale si consuma il potere di amministrazione attiva<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e la p.a. non può rigettare l&#8217;istanza ma può, ove ne ricorrano i presupposti, provvedere all&#8217;annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio assenso<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Pertanto, la formazione del silenzio assenso consuma il potere di provvedere dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, con la conseguenza che il provvedimento emesso dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso deve considerarsi invalido.<br /> Il che significa, dal punto di vista dei rimedi, che il provvedimento eventualmente adottato è annullabile, con il conseguente onere di impugnativa per il soggetto che ha interesse a far valere l&#8217;illegittimità del provvedimento per l&#8217;avvenuta consumazione del potere di amministrazione attiva.<br />  <br />  <br /> <strong>4.           L&#8217;inefficacia del provvedimento tardivo nel DL Semplificazioni</strong><br />  <br /> In questo delineato quadro, si inseriscono le modifiche apportate all&#8217;art.2 della L. n. 241/90 dall&#8217;art.12 del D.L. Semplificazioni che ha introdotto due nuovi commi: 4 bis e 8 bis.<br /> Il primo (4bis) recita così: <em>&#8220;le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo&#8221;.</em><br /> Il secondo (comma 8bis) dispone che: <em>&#8220;le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17 bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all&#8217;ultima riunione di cui all&#8217;articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all&#8217;articolo 19, coma 3 e 6 bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 21 nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni&#8221;.</em><br /> Entrambe le disposizioni muovono nella direzione già tracciata dai precedenti interventi che hanno interessato l&#8217;art 2: semplificazione e certezza dei tempi di durata dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Se, però, l&#8217;aggiunta del comma 4 <em>bis</em> appare un intento mal riuscito di perseguire i dichiarati obiettivi di snellimento dell&#8217;attività amministrativa per il rilancio delle attività economiche, discorso a parte va fatto per la previsione dettata con il comma 8 bis.<br /> Il comma 4 bis, infatti, ha semplicemente previsto un meccanismo di &#8220;rendicontazione&#8221; e conseguente pubblicità dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti da parte delle p.a., peraltro, di non immediata attuazione, perché rimesso alla previa definizione delle modalità e criteri di misurazioni dei tempi da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Invece, la disposizione introdotta con il comma 8 <em>bis</em> ha fugato ogni incertezza sulla sorte dei provvedimenti tardivi adottati dalla p.a. nelle ipotesi in cui il silenzio dell&#8217;amministrazione equivale a silenzio assenso, decretandone l&#8217;inefficacia.<br /> Segnatamente, i casi per i quali trova applicazione la previsione di cui al comma 8 <em>bis</em> sono:<br /> &#8211; il decorso del termine entro cui le amministrazioni coinvolte devono rendere le determinazioni di competenza all&#8217;interno della conferenza di servizi (art.14 bis-comma 2 lett.c, L 241/90);<br /> &#8211; il decorso del termine entro cui amministrazioni pubbliche o gestori di beni o servizi pubblici devono rendere assensi, concerti o nulla osta per l&#8217;adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni (art.17 bis-comma 1), anche quando si tratta di assensi, nulla osta o concerti comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (comma 3);<br /> &#8211; a seguito della formazione del silenzio assenso nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte (art.20, comma 1) con esclusione di atti e procedimenti riguardanti i settori sensibili di cui al comma 4;<br /> &#8211; nei casi in cui, in sede di conferenza di servizi simultanea, si ritiene acquisito l&#8217;assenso di amministrazioni che non abbiano preso parte al procedimento, o partecipando non abbia espresso la propria posizione, oppure abbiano espresso un diniego non motivato o non pertinente (art.14-ter, comma 7);<br /> &#8211; il caso in cui sia decorso il termine assegnato all&#8217;amministrazione per verificare la sussistenza di requisiti e presupposti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell&#8217;attività e imporre la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nei casi di SCIA e di SCIA edilizia (art.19, coma 3 e 6 bis).<br /> Per tutte queste ipotesi rilevanti di silenzio assenso e che interessano una molteplicità di attività economiche, la norma ha stabilito l&#8217;inefficacia di eventuali provvedimenti tardivi, con l&#8217;obiettivo, secondo la relazione illustrativa al decreto, di garantire la piena efficacia alla regola del silenzio assenso.<br /> Sicuramente, con tale previsione il legislatore ha dato una soluzione, non generalizzata ma solo per gli specifici casi indicati, ad una questione discussa e che in sede interpretativa (come visto innanzi), aveva trovato un componimento differente rispetto alla strada tracciata oggi dalla nuova disposizione.<br /> Il comma 8 bis infatti, sebbene solo per le specifiche fattispecie indicate, ha qualificato inefficaci i provvedimenti emessi dall&#8217;amministrazione dopo la scadenza dei termini per provvedere e l&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso, superando l&#8217;idea dell&#8217;invalidità portata avanti dalla gran parte della giurisprudenza e dottrina.<br /> I risvolti pratici di tale previsione- se della norma si farà corretta applicazione- potrebbero essere di non poco conto e contribuire realmente all&#8217;affermazione dei perseguiti obiettivi di certezza, semplificazione e tempestività dell&#8217;azione amministrativa a tutto vantaggio del rilancio delle attività economiche.<br /> Sancire l&#8217;inefficacia del provvedimento, infatti, significa dire che tale atto, pur se perfetto, non è idoneo a produrre gli effetti giuridici ad esso attribuiti dalla legge e, dunque, di incidere sulla sfera giuridica dei privati destinatari. Quindi, l&#8217;eventuale provvedimento tardivo adottato dalla p.a. non è in grado di scalfire o incidere in alcun modo sulla posizione consolidata in capo al destinatario per l&#8217;intervenuta formazione del silenzio-assenso e il cittadino non è tenuto ad impugnare l&#8217;atto tardivo, perché inefficace per espressa disposizione di legge. Non può configurarsi, infatti, un interesse a ricorrere rispetto ad un atto che non è in grado di produrre alcun effetto e, come tale, non arreca una lesione, concreta ed attuale, alla posizione giuridica soggettiva vantata dal privato<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Dunque, l&#8217;atto inefficace, non ledendo in maniera attuale l&#8217;interesse sostanziale, non può essere impugnato<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> L&#8217;amministrazione, in altri termini, non ha la possibilità di rimediare alla sua inerzia con l&#8217;emanazione di un provvedimento tardivo che, pur se adottato, sarebbe improduttivo di effetti, ma, può soltanto intervenire in autotutela ove ricorrano i presupposti previsti per il suo esercizio.<br /> Si può ritenere che l&#8217;affermata inefficacia del provvedimento tardivo in un certo senso &#8220;blindi&#8221; il silenzio assenso e potrebbe davvero dare una spinta per far ripartire l&#8217;economia e gli investimenti, considerato che il comma 8bis dell&#8217;art.2 detto si applica a schemi procedimentali, come la conferenza di servizi e la SCIA, che interessano procedimenti amministrativi riguardanti la maggior parte delle attività economiche per le quali le lungaggini delle amministrazioni e i loro dinieghi tardivi hanno rappresentato, troppo spesso, la negazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento dei privati.<br /> L&#8217;auspicio è che tali ricadute positive non siano frenate dall&#8217;amministrazione e dalla giurisprudenza in sede di applicazione ed interpretazione della nuova previsione.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Invero già da tempo elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Cfr. per tutti, F. Ledda, <em>Il rifiuto di provvedimento amministrativo</em>, Torino, 1964; F.G. Scoca, <em>Il silenzio della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1971; in giurisprudenza, tutto prende avvio dal silenzio-rigetto sui ricorsi gerarchici (Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 1902 n. 429, in <em>Giust. amm.</em>, 1902, I, 455 s., nonché in <em>Giur. it.</em>, 1902, III, 343) &#8211; cfr. la ricostruzione del ruolo della giurisprudenza da parte di P.G. Lignani, <em>Silenzio. b) Diritto amministrativo</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, XLII, 1990, 561.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sull&#8217;evoluzione normativa e dogmatica dell&#8217;obbligo di provvedere, cfr. A. Colavecchio, <em>L&#8217;obbligo di provvedere tempestivamente</em>, Torino, 2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> A. Colavecchio, <em>L&#8217;obbligo di provvedere tempestivamente</em>, cit., 212 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> F. Ledda, <em>Il rifiuto</em>, cit., 88; F.G. Scoca, <em>Il silenzio</em>, cit., 78 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L&#8217;inerzia impedisce la tutela del cittadino, imperniata (ancora oggi) sull&#8217;impugnazione del provvedimento: F. Ledda, <em>Il rifiuto</em>, cit., 105 ss.; F.G. Scoca, <em>Il silenzio</em>, cit., loc. ult. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Art. 2, co. 9, legge n. 241/1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Art. 2, co. 9 <em>bis </em>e ss., legge n. 241/1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Oggi disciplinato dall&#8217;art. 34 e dall&#8217;art.117 del c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Art.2 <em>bis</em> l. n. 241/90.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Fra le varie, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3215/2008; n.140/2009; n.2110/2009; Tar Lombardia, Milano, Sez.IV, 27.4.2019 n. 934; TAR Sicilia, Palermo, Sez.I, 22.6.2020, n. 1211.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cons. Stato, Sez.VI, n. 4577/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> M.Trimarchi, <em>L&#8217;inesauribilità del potere amministrativo. Profili critici</em>, Napoli, 2018, 268 ss</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sulla qualificazione in termini di annullabilità del provvedimento tardivo dopo la formazione del silenzio-assenso, cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1 aprile 2019, n. 1798; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 544, in Foro amm. TAR, 2009, 8834; TAR Lombardia, Milano, Sez.III, 7 giugno 2006, n. 1321, In Foro amm.TAR, 2006,. 1962.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> P.L. Portaluri, <em>Note sulla semplificazione per silentium (con qualche complicazione</em>), in <em>Nuove autonomie</em>, 2008, 664.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> E. Scotti, <em>Silenzio-assenso e discrezionalità tra legalità e autonomia: lezione istituzionale</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Romano</em>, II, Napoli, 2011, 943 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Sulle ragioni che impongono di ritenere che, una volta formatosi il silenzio significativo, il potere di esercitare la funzione di amministrazione attiva debba consolidarsi esaurito v. M. Trimarchi, <em>L&#8217;inesauribilità del potere amministrativo</em>, cit., 283 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> A. Travi, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2000; così, per quanto attiene alla concretezza ed attualità della lesione, in relazione all&#8217;efficacia dell&#8217;atto, in giurisprudenza si esclude l&#8217;interesse ad impugnare gli atti ancora soggetti a controllo preventivo, gli atti preparatori e infraprocedimentali, nonché le circolari, proprio perché non incidono ancora concretamente nella sfera giuridica dei destinatari: cfr. V. Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 1996 n. 1563, in <em>Foro amm</em>., 1996, 3316, Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 112, in <em>Cons. St</em>., 1998, I, 39.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> E. Follieri, <em>I presupposti e le condizioni dell&#8217;azione</em>, in F.G. Scoca (a cura di) <em>Giustizia amministrativa</em>, Torino, VII ed., 2017, 293 s.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-primissima-lettura-sul-provvedimento-tardivo-a-seguito-del-dl-semplificazioni/">Note a primissima lettura sul provvedimento tardivo a seguito del &#8220;DL semplificazioni&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a></p>
<p>Pres. Gabbricci &#8211; Est. Gabbricci Sulle ordinanze comunali di perplesso fondamento e molteplicità  di contenuti. Ordinanza comunale &#8211; Fondamento normativo &#8211; Sviamento della causa &#8211; Molteplicità  di contenuti. E&#8217; annullabile l&#8217;ordinanza del Comune di rilascio dei locali della scuola d&#8217;infanzia e di diffida dell&#8217;attività , secondo cui la struttura comunale risulta altamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Gabbricci</span></p>
<hr />
<p>Sulle ordinanze comunali di perplesso fondamento e molteplicità  di contenuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Ordinanza comunale &#8211; Fondamento normativo &#8211; Sviamento della causa &#8211; Molteplicità  di contenuti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; annullabile l&#8217;ordinanza del Comune di rilascio dei locali della scuola d&#8217;infanzia e di diffida dell&#8217;attività , secondo cui la struttura comunale risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente, che non indica quale sia la fonte normativa del potere esercitato e che fonde al proprio interno ragioni di incolumità  collettiva con argomentazioni del tutto diverse, le quali, di per sè, farebbero sospettare che il provvedimento, fallite le trattative per un trasferimento concordato nel nuovo edificio comunale, sia stato assunto per rientrare nella immediata disponibilità  di un bene immobile, detenuto dalla Fondazione senza che questa ne avesse più titolo, sollevando così l&#8217;Ente dall&#8217;impegno di un&#8217;azione ordinaria a tutela della sua proprietà . Tale ambiguità , infatti, costituisce già  un profilo di illegittimità  formale dell&#8217;atto, dal momento che l&#8217;ordinanza presenta una finalità  sviata rispetto allo scopo enunciato, e cio appunto di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente.<br /> Applicando nella fattispecie le regole interpretative di cui all&#8217;art. 1362 (comportamento complessivo tenuto dalle parti), 1363 (senso complessivo dell&#8217;atto), 1367 (l&#8217;atto va inteso nel senso in cui abbia qualche effetto), 1369 c.c. (senso più conveniente alla natura e all&#8217;oggetto), si ritiene che l&#8217;ordinanza presenti effettivamente un duplice contenuto, ciascuno dei quali va tenuto in autonoma considerazione. Sebbene sia evidente che il tema della tutela della sicurezza collettiva si sia qui posto solo dopo il rifiuto da parte della Fondazione, ciò non basta tuttavia a rendere anche per quella parte illegittimo il provvedimento impugnato, ove venga appurata l&#8217;effettiva esistenza della situazione di rischio; mentre  certamente illegittima l&#8217;ordinanza per la parte in cui vuole realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente, anzitutto per l&#8217;incompetenza del sindaco, e comunque perchè non  stato utilizzato un potere congruo rispetto al fine perseguito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 469 del 2020, proposto da Fondazione Asilo Infantile La Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Adro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum di Associazione degli asili e delle scuole materne &#8211; Federazione italiana scuole materne &#8211; ADASM FISM di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 29 di rilascio dei locali di Via Castello n. 12 e diffida dell&#8217;attività  dal primo settembre 2020, emessa dal Sindaco del Comune di Adro il 31 agosto 2020, notificata all&#8217;odierna ricorrente in pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della giunta comunale del Comune di Adro 27 agosto 2020, n. 91;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;inadempimento contrattuale del Comune di Adro rispetto alla convenzione 18 luglio 2002, con condanna del Comune di Adro, ad assicurare alla ricorrente, per equivalente, una sede idonea allo svolgimento della scuola materna, ove fosse ritenuta inidonea l&#8217;attuale sede.</p>
<p style="text-align: justify;">-nonchè per il risarcimento dei danni, patiti e patiendi, da dimostrarsi in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Adro;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il pres. cons. Angelo Gabbricci nell&#8217;udienza camerale del giorno 28 aprile 2021, svoltasi da remoto, senza discussione orale, ex art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020 e ex art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso, come consentito dal ripetuto art. 25, II comma;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente Fondazione asilo infantile La Vittoria  un&#8217;ex IPAB, trasformata nel 2003 in persona giuridica di diritto privato ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1, che ha sede ad Adro (BS) dove conduce una scuola paritaria d&#8217;infanzia ed il servizio educativo di nido, collocati presso un edificio di proprietà  comunale in via Castello 12, secondo una convenzione risalente al 2002, e la cui persistente vigenza  attualmente controversa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. La giunta comunale di Adro, con deliberazione 27 agosto 2020, n. 91, dava mandato al sindaco di &#8220;verificare i presupposti per l&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza di chiusura della struttura &#038; dando mandato all&#8217;ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale al rispetto di quest&#8217;ultima ordinanza in quanto la struttura risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente&#8221;; e, il seguente 31 agosto (e dunque a pochi giorni dalla riapertura delle scuole materne, fissata per il 7 settembre), il sindaco emanava un provvedimento, intitolato &#8220;ordinanza di rilascio dei locali di via Castello 12 e diffida dell&#8217;attività  dal 1 settembre 2020&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In tale atto, assai articolato nel suo preambolo, su cui ampiamente si torneà , si &#8220;ordina e diffida&#8221;, senza fare riferimento a specifiche norme primarie, la Fondazione &#8220;dall&#8217;utilizzo dei locali in quanto la struttura comunale risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente&#8221;; si ordina ancora &#8220;il rilascio della struttura medesima per consentire all&#8217;amministrazione l&#8217;intervento di messa a norma&#8221;, e si dispone &#8220;senza ulteriore preavviso l&#8217;immediata esecuzione d&#8217;ufficio e dando mandato all&#8217;ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale, coadiuvati dalla locale Stazione dei Carabinieri, mediante l&#8217;eventuale sgombero forzato e posizionamento di sigilli&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Come si legge nel ricordato preambolo della stessa ordinanza, la decisione così assunta era stata preceduta nei mesi precedenti da una complessa, ma infruttuosa trattativa tra il Comune e la Fondazione, per giungere, proprio dal seguente 7 settembre, al trasferimento degli alunni presso una nuova struttura comunale, all&#8217;epoca in completamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Per vero, dalla documentazione in atti non risulta che, nel corso della trattativa, protrattasi per mesi, fosse stata presa in qualche considerazione la vulnerabilità  sismica dell&#8217;edificio, quanto invece una serie di questione di carattere amministrativo e finanziario, tra cui cruciale era la richiesta del Comune che la Fondazione La Vittoria assumesse a tempo indeterminato il personale dipendente de &#8220;La corte delle Farfalle S.r.l.&#8221;, società  privata che si occupava della gestione di asili nido; personale il quale avrebbe anche poi avuto titolo ad scegliere due rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Fondazione (cfr. note comunali del 5 e 11 agosto 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Solo dopo il definitivo diniego, espresso dalla Fondazione il 24 agosto, di sottoscrivere a tali condizioni la &#8220;bozza di convenzione provvisoria, temporanea, il cui contenuto garantisse la posizione comunale&#8221; (così il preambolo dell&#8217;ordinanza sindacale), il seguente 26 si era svolto un sopralluogo nella costruzione di via Castello, anche in presenza dei rappresentanti della Fondazione stessa e di un suo tecnico di fiducia: e, come ancora afferma l&#8217;ordinanza, &#8220;a seguito di verifiche tecniche sul posto, l&#8217;ing. Fabrizio Rocco incaricato dal Comune di Adro ha confermato la non conformità  dell&#8217;immobile alla normativa sismica, in quanto la struttura risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1. L&#8217;ordinanza sindacale e la deliberazione della giunta comunale sono state impugnate dalla Fondazione con il ricorso in esame, la cui prima censura  rubricata nell&#8217;incompetenza del sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2. Osserva parte ricorrente come l&#8217;art. 107 del D. Lgs. 267/2000 abbia introdotto nell&#8217;ordinamento il principio per cui, negli enti locali, la competenza ad emanare gli atti di natura gestionale spetta ai dirigenti, restando in capo agli organi di governo solo gli atti derivanti dall&#8217;esercizio del potere di indirizzo politico &#8211; amministrativo: la disposizione successiva prevarrebbe sul preesistente art. 378 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, nè sarebbe dubbio che lo sgombero costituisca un atto di gestione, il quale non appartiene alla competenza del sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.3. L&#8217;ordine di sgombero non rientrerebbe poi tra le ordinanze contingibili e urgenti &#8220;che il D. Lgs. 267/2000 riserva al Sindaco in quanto ufficiale di governo (art. 54) o per fronteggiare emergenze sanitarie, ambientali et similia (art. 50 comma 5)&#8221;: invero, prosegue il ricorso &#8220;nè in forma nè in sostanza, l&#8217;ordinanza impugnata assume i contorni dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente, ex artt.50 e 54 del TUEL&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Nel secondo motivo (violazione di legge, ed eccesso di potere sotto diversi profili, e falsa e erronea applicazione dei presupposti astrattamente legittimanti i provvedimenti impugnati) si afferma che il provvedimento sarebbe illegittimo sotto il profilo oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza sindacale, come la presupposta deliberazione giuntale, trovano giustificazione sulla relazione del tecnico scelto dal Comune; questa, a sua volta, sarebbe inattendibile perchè fondata su presupposti generici o addirittura insussistenti: per confermarlo, nel motivo la ricorrente contrappone specifici contenuti della perizia Rocco a quelli inclusi nella relazione del proprio perito, presente al sopralluogo comunale del 26 agosto, gli uni e gli altri riprodotti dettagliatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.1. Il terzo motivo  rubricato nello sviamento funzionale dalla causa dell&#8217;atto: dal provvedimento gravato e, ancor prima, dalla ricordata deliberazione 27 agosto 2020, n. 91 della giunta comunale emergerebbero le reali finalità  che il Comune he inteso perseguire con l&#8217;adozione degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.2. Parte ricorrente mette in luce come, &#8220;nei diciotto anni precedenti, il Comune nulla abbia mai avuto da eccepire circa la qualità  del servizio reso, nè, tantomeno circa presunte inidoneità &#8221; dell&#8217;edificio, e solo in concomitanza del completamento della nuova struttura il Comune abbia deciso il trasferimento della scuola materna &#8220;La Vittoria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, solo l&#8217;esito negativo della trattativa avrebbe determinato nel Comune l&#8217;opzione alternativa &#8220;consistente nella letterale invenzione di ragioni di sicurezza dell&#8217;immobile sotto il profilo sismico, tali da imporre l&#8217;espulsione dalla sede&#8221;: si tratterebbe dunque di un &#8220;pretesto volto a punire la ricorrente per non avere accettato le condizioni poste dal Comune, con evidente sviamento funzionale dalla causa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.1. L&#8217;ultima censura si riferisce al presunto inadempimento contrattuale del Comune di Adro.</p>
<p style="text-align: justify;">La convenzione del 2002, che, secondo la ricorrente, sarebbe tuttora vigente, all&#8217;art. 14 stabilirebbe l&#8217;obbligo per il Comune di mettere a disposizione della ricorrente la struttura ritenuta inidonea, quale corrispettivo degli impegni assunti dalla ricorrente verso il Comune medesimo (art. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.2. Secondo la Fondazione, il Comune non avrebbe tuttavia rispettato i propri obblighi; se poi esistesse la situazione di rischio sismico denunciata, questa sarebbe ascrivibile esclusivamente all&#8217;Ente proprietario, tenuto a mettere a disposizione della ricorrente un immobile idoneo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.3. Viene dunque chiesto che questo giudice, &#8220;ove ritenesse che l&#8217;immobile attuale non fosse idoneo alla bisogna, ordini al Comune di assicurare il trasferimento della scuola della ricorrente presso la nuova sede, ovviamente <i>coeteris paribus</i> rispetto agli altri contenuti della convenzione del 2002&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. Il ricorso reca infine anche una domanda di risarcimento del danno, peraltro generica, nella misura da determinare in corso di causa, e consistente &#8220;nel calo delle iscrizioni in corso, dovuta allo stato di incertezza, provocato unicamente dal Comune, circa l&#8217;avvio dell&#8217;anno scolastico da parte della ricorrente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Il decreto monocratico 2 settembre 2020, n. 264, ha sospeso il provvedimento impugnato, consentendo alla Fondazione di riprendere possesso dell&#8217;edificio, e di iniziare a svolgervi la regolare attività  scolastica; l&#8217;ordinanza collegiale 25 settembre 2020, n. 664, ha affidato una consulenza tecnica sull&#8217;edificio, ed ha altresì confermato il decreto cautelare, prorogandone gli effetti dapprima fino all&#8217;esito della consulenza; in seguito sospensione  stata prorogata fino all&#8217;ultima udienza camerale, cui  seguita la presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Al consulente tecnico d&#8217;ufficio  stato richiesto di stabilire, espletate le opportune indagini, &#8220;quale sia il grado di vulnerabilità  sismica dell&#8217;edificio in Adro, via Castello 12, per cui  causa, specificando se tale grado di vulnerabilità  sia conciliabile con la sua attuale destinazione a edificio scolastico, secondo principi di precauzione e proporzionalità  comunemente adottate per edifici analoghi per struttura costruttiva e destinazione, ovvero se esso presenti un grado di rischio tale da imporne l&#8217;immediata chiusura, essendo inconciliabili eventuali interventi di messa in sicurezza &#8211; se dovuti &#8211; con la prosecuzione dell&#8217;attuale servizio scolastico, sia pure con restrizioni. Chiarisca inoltre il consulente, nei limiti d&#8217;interesse in causa, se le valutazioni, contenute nel decreto del dirigente regionale unità  organizzativa &#8211; D.D.U.O. 17 giugno 2011, n. 5516, sugli edifici strategici rilevanti, presentino tuttora, da un astratto punto di vista scientifico, e in relazione alla normativa attualmente vigente, un accettabile grado di attendibilità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. La relazione peritale  stata depositata il 27 gennaio 2021, ma il c.t.u. era già  stato convocato in contraddittorio con le parti nella camera di consiglio del giorno 11 novembre, in cui aveva fornito verbalmente i primi risultati delle verifiche in corso, tali da rassicurare il Collegio che non vi era, al momento, una particolare situazione di rischio per gli utenti della scuola La Vittoria: del resto, questo Giudice, con i suoi provvedimenti ha consentito la riapertura dell&#8217;edificio, ma la decisione di utilizzarlo rientrava &#8211; come rientra &#8211; nelle scelte della Fondazione (e, ancor prima, dei genitori degli alunni).</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. L&#8217;udienza camerale del 22 febbraio 2021  stata rinviata al seguente 28 aprile per verificare la possibilità  per le parti di trovare un accordo stragiudiziale, che  però mancato, per cui la causa  stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Nel giudizio si  costituito il Comune di Adro, il quale si  opposto allo svolgimento della consulenza tecnica nel corso del giudizio, ed ha comunque concluso per la reiezione; si  inoltre costituita ad adiuvandum della ricorrente, e ha svolto conseguenti difese, la ADASM FISM Associazione degli Asili e Scuole Materne.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Orbene, il Collegio deve anzitutto rilevare che quello emesso dalla giunta  un semplice atto d&#8217;indirizzo endoprocedimentale, per tale non immediatamente lesivo, diversamente dall&#8217;ordinanza sindacale che ha completato il procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque, se l&#8217;obiettivo raggiunto, almeno dopo il 24 agosto 2020, dal Comune di Adro &#8211; riferendosi tanto alla giunta quanto al suo sindaco &#8211;  assolutamente limpido, e cio estromettere con la massima celerità  possibile la Fondazione dall&#8217;edificio di via Castello 12, assai più arduo  individuare con altrettanta chiarezza, sia il potere esercitato a tal fine, sia le effettive ragioni che stanno a fondamento di tale scelta.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Anzitutto, come già  accennato, il provvedimento sindacale &#8211; ma nemmeno la delibera di giunta, o le successive difese processuali, per quanto ciò possa rilevare &#8211; non indica quale sia la fonte normativa del potere esercitato, anche se certamente si può escludere l&#8217;art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, evocato dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Per vero, il riferimento ad una alta vulnerabilità  sismica farebbe supporre che l&#8217;ordinanza in esame tragga il suo fondamento dall&#8217;art. 54, IV comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell&#8217;ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano, tra l&#8217;altro, l&#8217;incolumità  pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4 Non di meno, bisogna osservare che la motivazione dell&#8217;ordinanza fonde al proprio interno ragioni di incolumità  collettiva con argomentazioni del tutto diverse (in parte già  accennate nella narrazione), le quali, di per sè, farebbero sospettare che il provvedimento, fallite le trattative per un trasferimento concordato nel nuovo edificio comunale, sia stato assunto per rientrare nella immediata disponibilità  di un bene immobile, detenuto dalla Fondazione senza che questa ne avesse più titolo, sollevando così l&#8217;Ente dall&#8217;impegno di un&#8217;azione ordinaria a tutela della sua proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. E&#8217; invero singolare che, in presenza di una dichiarata concreta situazione di pericolo, sinteticamente richiamata in pochi punti nel preambolo dell&#8217;atto, e che in specie avrebbe dovuto essere del tutto sufficiente e assorbente, il sindaco abbia comunque ritenuto necessario esporre nello stesso preambolo, in modo assolutamente preminente (se ne dÃ  di seguito una sintesi):</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il bene era stato assegnato alla Fondazione in base ad una convenzione, la quale &#8220;riporta una clausola di rinnovo tacito, oggi ritenuta nulla in virtà¹ di specifico parere legale rilasciato in data 26 agosto 2020, qui pervenuto al prot. comunale in data 27.08.2020, ns. prot. 10448 (allegato alta presente per costituirne parte integrante e sostanziale)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;in data 29 giugno 2020&#8221;, e dunque, due mesi prima del sopralluogo svolto, lo stesso sindaco &#8220;aveva confermato formalmente alla Fondazione, in persona del suo presidente, la revoca della disponibilità  dei locali siti in via Castello 12 e il rilascio degli stessi a far data dal 1 settembre 2020&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, già  a partire dal 2019, l&#8217;Amministrazione comunale aveva assunto le determinazioni necessarie per la realizzazione di una nuova scuola materna, che vengono dettagliatamente elencate nell&#8217;ordinanza: dalla variante urbanistica fino all&#8217;aggiudicazione definitiva per l&#8217;attivazione di un partenariato pubblico-privato, con la data d&#8217;inizio dei lavori (15 maggio 2020) e la previsione del loro completamento, nella parte essenziale, entro il 4 settembre successivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che nuovamente il sindaco &#8220;ha proposto alla scuola materna asilo infantile &#8216;Fondazione La Vittoria&#8217; di trasferirsi nel nuovo edificio scolastico mediante una serie di incontri, contatti e comunicazioni formali e informali&#8221; i cui esiti sono riassunti &#8220;nella lettera del Sindaco in data 30 luglio 2020 Prot. 9408 (in allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la bozza di convenzione  stata infine respinta dalla Fondazione (come ricordato nella presente sentenza sub § 2.2. e seg.) con comunicazione &#8220;in data 24 agosto 2020 prot. 10297, senza proporre eventuali modifiche e/o alternative&#8221;, e che &#8220;nonostante ciò il consiglio di amministrazione della Fondazione ha ritenuto di deliberare l&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico nell&#8217;immobile sito in via Castello 12, inagibile, come già  rilevato dal Comune e come risulta dalla perizia dell&#8217;ing. Fabrizio Rocco&#8221;, svolta a seguito del sopralluogo del 26 agosto la quale &#8220;ha confermato la non conformità  dell&#8217;immobile alla normativa sismica&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da ciò il dispositivo che &#8220;ordina e diffida la Fondazione la Vittoria &#038; dall&#8217; utilizzo dei locali in quanto la struttura comunale risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale&#8221;, nonchè &#8220;il rilascio della struttura medesima per consentire all&#8217;amministrazione l&#8217;intervento di messa a norma&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. E&#8217; evidente la commistione di elementi eterogenei all&#8217;interno del preambolo dell&#8217;ordinanza qui gravata, sicchè  arduo stabilirne il suo effettivo contenuto e la sua reale finalità : se cio sia quello di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente a rientrare in possesso dell&#8217;edificio detenuto dalla Fondazione, rendendo insieme funzionante la nuova scuola e interferendo sullo statuto della stessa Fondazione; ovvero se l&#8217;interesse sia quello di tutelare la sicurezza collettiva posta in pericolo dalle condizioni del fabbricato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Ora, una simile ambiguità  costituisce già  un profilo di illegittimità  formale dell&#8217;atto, e potrebbe fornire fondamento al terzo motivo di ricorso, per il quale l&#8217;ordinanza presenta una finalità  sviata rispetto allo scopo enunciato, e cio appunto di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunga che a ciascuna delle due diverse interpretazioni testà© compendiate corrisponde una distinta competenza, del dirigente comunale nel primo caso, come rilevato nel primo motivo ricorso, e del sindaco nel secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. E&#8217; peraltro da ritenere &#8211; e tale  l&#8217;ipotesi ricostruttiva che il Collegio ritiene infine di fare propria applicando nella fattispecie le regole interpretative di cui all&#8217;art. 1362 (comportamento complessivo tenuto dalle parti), 1363 (senso complessivo dell&#8217;atto), 1367 (l&#8217;atto va inteso nel senso in cui abbia qualche effetto), 1369 c.c. (senso più conveniente alla natura e all&#8217;oggetto) &#8211; che l&#8217;ordinanza presenti effettivamente un duplice contenuto, ciascuno dei quali va tenuto in autonoma considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. In altre parole, sebbene sia evidente che il tema della tutela della sicurezza collettiva si sia qui posto solo dopo il rifiuto da parte della Fondazione, ciò non basta a rendere anche per quella parte illegittimo il provvedimento impugnato, ove venga appurata l&#8217;effettiva esistenza della situazione di rischio; mentre  certamente illegittima l&#8217;ordinanza per la parte in cui, come  evidente, vuole realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente, anzitutto per l&#8217;incompetenza del sindaco, e comunque perchè non  stato utilizzato un potere congruo rispetto al fine perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. E&#8217; dunque da stabilire se effettivamente sussistessero i presupposti di fatto per l&#8217;emissione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente ex 54, IV comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e per dare risposta a tale interrogativo, come già  rilevato,  stata disposta una consulenza tecnica d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. La relazione depositata &#8211; particolarmente apprezzabile per la sua completezza e per la competenza che il tecnico prescelto ha dimostrato di possedere nel settore della sicurezza sismica degli edifici scolastici &#8211; ha anzitutto stabilito che la valutazione di vulnerabilità  dell&#8217;edificio, eseguita nell&#8217;ambito del decreto del dirigente regionale unità  organizzativa &#8211; D.D.U.O. 17 giugno 2011, n. 5516, &#8220;non estrapolando alcun indice di rischio, non risulta confrontabile con le prescrizioni delle NTC2018&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Superato questo profilo, peraltro divenuto in concreto affatto marginale, la relazione ha concluso che l&#8217;indice di rischio sismico dell&#8217;edificio de quo  pari a 0,312; il grado di vulnerabilità  della struttura <i>non</i>  pertanto conciliabile con la sua attuale destinazione d&#8217;uso in quanto minore del valore pari a 0,6.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, il grado di rischio della struttura &#8220;non impone l&#8217;immediata chiusura in quanto non sono state riscontrate inadeguatezze rispetto ai carichi antropici (pesi propri, permanenti e accidentali)&#8221;; inoltre, &#8220;nell&#8217;ottica delle direttive indicate dal Dipartimento della Protezione Civile  possibile determinare un tempo di intervento (TINT) pari a 3,22 anni (3 anni) in cui  possibile eseguire opere atte a migliorare o adeguare la struttura, tempo maggiore del valore di 2 anni fissato quale limite per cui  necessario intervenire in modo tempestivo e/o urgente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Il Comune, conclude la perizia, per quanto d&#8217;interesse, &#8220;eseguita l&#8217;analisi di vulnerabilità , nell&#8217;ambito della programmazione triennale dei lavori a norma della legge 109/1994, può definire un programma&#8221; di adeguamento, tenendo conto che &#8220;la letteratura tecnica di settore, per strutture con caratteristiche similari a quella in esame, propone una moltitudine di interventi che possono essere realizzati anche in contemporanea allo svolgimento delle attività .</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Ebbene, non essendosi ragioni per discostarsi dalla relazione peritale, il secondo motivo può senz&#8217;altro essere accolto: non vi era cio in specie una situazione di rischio che richiedesse l&#8217;immediata chiusura dell&#8217;edificio, nè l&#8217;Amministrazione ha verificato (e non avrebbe potuto certamente farlo durante il sopralluogo del 26 agosto) se non fosse possibile conservarlo, almeno parzialmente, alla sua funzione, mentre veniva avviato e attuato un adeguato programma di interventi di recupero, che a questo punto andranno programmati e effettuati.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Nè si può opporre che la Fondazione non aveva comunque titolo a permanere nell&#8217;edificio, poichè non  questo aspetto, ma ragioni di sicurezza ad essere poste a fondamento dell&#8217;ordinanza, e a dover dunque essere qui valutate, pervenendo al giudizio d&#8217;illegittimità  prima espresso.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;annullamento integrale dell&#8217;ordinanza impugnata consente di assorbire il quarto motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida (ex multis, C.d.S, IV, 27 agosto 2019, n. 5891; id. VI, 14 giugno 2019, n. 4022); nè si deve, peraltro, su quale fondamento questo giudice avrebbe potuto stabilire il contenuto di una convenzione riferita a una situazione affatto differente da quella esistente nel 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.1. Va poi respinta la domanda di condanna del Comune di Adro ad assicurare alla ricorrente, per equivalente, una sede idonea allo svolgimento della scuola materna, ove fosse ritenuta inidonea l&#8217;attuale sede.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.2. Il titolo di tale pretesa  definito in ricorso solo sommariamente, ed in realtà  riconducibile al quarto motivo di ricorso, per tale assorbito; in ogni caso, va comunque aggiunto che la relazione peritale non ha affermato l&#8217;inidoneità  della sede attuale, per cui nessuna aspettativa a una sede differente può vantare la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.3. Per completezza, va rimarcato che resta impregiudicato &#8211; mancando d&#8217;interesse sul punto la domanda della ricorrente &#8211; se la convenzione del 2002 abbia esaurito i suoi effetti, e se la Fondazione sia dunque tenuta comunque alla restituzione dell&#8217;edificio che la ospita.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa  sfornita di qualsiasi prova: del resto, per effetto dei provvedimenti cautelari concessi dalla Sezione, la Fondazione ha potuto condurre regolarmente l&#8217;anno scolastico, nei limiti consentiti dalla situazione emergenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Copia della presente decisione e del fascicolo processuale saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, al Prefetto di Brescia e al Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; il compenso dovuto al c.t.u.  posto definitivamente a carico del Comune di Adro, nella somma che verà  liquidata, con separato decreto, dal presidente del TAR di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;ordinanza 31 agosto 2020, n. 29 del sindaco del Comune di Adro.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Adro alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in ¬ 2.500,00 in favore della Fondazione Asilo infantile La Vittoria, oltre accessori di legge, e compensa con ADASM FISM di Brescia; il compenso dovuto al c.t.u.  posto definitivamente a carico del Comune di Adro, nella somma che verà  liquidata, con separato decreto, dal presidente del TAR di Brescia.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di inviare copia della presente decisione e del fascicolo processuale al Prefetto di Brescia e al Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio addì 28 aprile 2021 svoltasi da remoto, ex art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Garbari, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei Sulla lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990, con particolare riguardo al limite temporale di 18 mesi. Atto amministrativo &#8211; Autotutela &#8211; Provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici &#8211; Art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990 &#8211; Applicazione &#8211; Solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei</span></p>
<hr />
<p>Sulla lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990, con particolare riguardo al limite temporale di 18 mesi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Autotutela &#8211; Provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici &#8211; Art. 21-<em>nonies</em>, co. 1, l. n. 241/1990 &#8211; Applicazione &#8211; Solo se il comportamento della parte interessata non ha indotto in errore la p.a.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, co. 1, l. n. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici,  dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all&#8217;adozione dell&#8217;atto, non abbia indotto in errore l&#8217;amministrazione distorcendo la realtà  fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà  o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l&#8217;amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l&#8217;ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale  impedita la rimozione dell&#8217;atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6503 del 2020, proposto dal Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;Associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Sardegna, n. 14; </p>
<p style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">delle seguenti associazioni: Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dagli avvocati Chiarina Ianni e Sara Spirito ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, n. 11;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la costituzione in giudizio dell&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute e l&#8217;appello incidentale spiegato nonchè la costituzione in giudizio delle seguenti associazioni, Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica e l&#8217;appello incidentale spiegato anche da esse nonchè i documenti prodotti da tutte le associazioni costituite;</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminate le memorie prodotte e gli ulteriori documenti depositati nonchè le note d&#8217;udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del 18 febbraio 2021 il cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l&#8217;avvocato dello Stato Chiara Aiello e gli avvocati Chiarina Ianni, Sara Spirito e Daniele Villa, in collegamento da remoto, svolto nel rispetto del Protocollo d&#8217;intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell&#8217;art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con ricorso in appello il Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, con la quale  stato accolto il ricorso (R.g. n. 697/2019), seguito da motivi aggiunti, proposto dall&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute ai fini dell&#8217;annullamento del decreto DG-MU|16/10/2019|1279, a firma congiunta del Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, della Direzione generale Musei e del Polo Museale del Lazio, con il quale  stato disposto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del decreto del 16 giugno 2017 con il quale il Segretariato generale del predetto Ministero aveva approvato la graduatoria della selezione per l&#8217;affidamento in concessione del bene immobile culturale denominato Certosa di Trisulti in favore dell&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita, sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonchè da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo (d&#8217;ora in poi, per brevità , MIBACT), con avviso pubblico del 26 ottobre 2016, emesso ai sensi del D.M. 6 ottobre 2015, aveva avviato una procedura selettiva per la concessione in uso di alcuni beni immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato, tra i quali la Certosa di Trisulti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 4 della legge speciale della selezione, la partecipazione alla stessa era riservata alle associazioni e alle fondazioni di cui al Libro I del codice civile, dotate di personalità  giuridica e prive di fini di lucro, che dimostrassero di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della Soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della selezione l&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute (d&#8217;ora in poi, per brevità , associazione DHI) risultava assegnataria della concessione con 72,6 punti e unica in graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi in seguito all&#8217;approvazione della graduatoria, avvenuta con decreto del 16 giugno 2017, in data 14 febbraio 2018 veniva sottoscritto l&#8217;atto di concessione tra il MIBACT e l&#8217;associazione DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; successivamente a tali fatti emergeva, in seguito alla verifica della documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, presentata dalla suddetta associazione in data 16 gennaio 2017, che in tale data la DHI non aveva fornito la prova del possesso di tutti i requisiti richiesti dall&#8217;avviso pubblico e prescritti dal DM 6 ottobre 2015 e, in particolare: a) la personalità  giuridica dell&#8217;associazione (visto che nella domanda di partecipazione la DHI aveva dichiarato che la personalità  giuridica sarebbe stata acquisita il 30 dicembre 2016, mentre dalla documentazione trasmessa all&#8217;amministrazione procedente si veniva a scoprire che in data successiva rispetto a quella di pubblicazione dell&#8217;avviso di selezione era stata solo presentata la domanda di riconoscimento della personalità  giuridica e che la Prefettura di Roma aveva provveduto al riconoscimento della personalità  della DHI solo in data 20 giugno 2017); b) alla data del 16 gennaio 2017 lo statuto della DHI non indicava tra le finalità  perseguite dall&#8217;associazione in via principale quella relativa allo svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici (atteso che l&#8217;art. 6 dello statuto indicava solo le seguenti finalità  istituzionali: &#8220;<i>i) la promozione del Santo Vangelo nel</i> <i>mondo pubblico e politico; ii) sostenere la Chiesa Cattolica con la formazione</i><i>dei giovani, che hanno spiccate vocazioni alla missione politica; iii)</i><i>l&#8217;organizzazione delle attività  di formazione&#8221;</i>) e solo in data 30 marzo 2017 la DHI aveva introdotto una integrazione dello statuto con l&#8217;inserimento della finalità  statutaria della tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale; c) quanto al requisito della documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dalla domanda di partecipazione emergeva che la DHI era stata costituita solo in data 8 novembre 2016,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla verifica successiva, oltre alla carenza dei tre requisiti suindicati, emergeva che alcune attività  attribuibili alla DHI erano state svolte (almeno apparentemente) in epoca anteriore rispetto alla costituzione dell&#8217;associazione e comunque il loro svolgimento non era stato adeguatamente dimostrato, oltre alla circostanza che dette attività  non si presentavano congruenti con quanto richiesto dal bando (in particolare: a) la collaborazione con il Centro guide Cicerone e con l&#8217;Università  Lateranense nel 2011 e nel 2014, rispetto alle quali non era indicato il periodo temporale di svolgimento almeno quinquennale e non veniva chiarita l&#8217;attinenza con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; b) la partecipazione con Ciociaria Turismo.it alla settimana della cultura 2012, all&#8217;Educational Tour 2014 e al Press Trip organizzato dalla Regione Lazio nel 2015, rispetto alle quali, oltre ad essersi svolte per brevi periodi temporali non era adeguatamente indicata l&#8217;attinenza con i settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per come richiesto dal bando; c) la gestione del Museo monastico di San Nicola nella Ciociaria, rispetto alla quale non era allegata la necessaria attestazione della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione oltre a non essere stato dimostrato con chiarezza se detta attività  potesse effettivamente imputarsi all&#8217;associazione DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a quanto sopra si aggiungevano, in seguito a due interventi ispettivi ministeriali del 16 aprile e del 2 maggio 2019, talune inadempienze riscontrate in capo alla concessionaria DHI rispetto agli obblighi stabiliti dal contratto di concessione sottoscritto il 14 febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne derivava, quindi, l&#8217;adozione da parte del MIBACT, in data 16 ottobre 2019, dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 7 agosto 1990, n. 241 del decreto del 16 giugno 2017 con il quale era stata approvata la graduatoria della selezione in favore dell&#8217;associazione DHI e di tutti gli atti conseguenti ivi compreso il travolgimento del contratto di concessione del 14 febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;associazione concessionaria, quindi, impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al TAR per il Lazio, sede staccata di Latina, chiedendone l&#8217;annullamento in quanto affetto da numerosi profili di illegittimità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con ricorso recante motivi aggiunti DHI impugnava anche la nota prot. n. 10331 del 5 dicembre 2019 con cui il MIBACT le aveva ordinato di provvedere al rilascio dell&#8217;immobile culturale Certosa di Trisulti nonchè il provvedimento n. 16790 del 4 dicembre 2019 di diniego, espresso dal Ministero, nei confronti della domanda di accesso presentata dalla DHI per ottenere il rilascio del parere del 29 maggio 2019 reso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e della nota dell&#8217;Ufficio legislativo del ridetto Ministero;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il TAR adito, dopo avere ritenuto fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;intervento <i>ad opponendum</i> presentata dalle associazioni anche oggi presenti nel grado di appello del giudizio (in quanto non era rilevabile la presenza dell&#8217;interesse ad agire o ad intervenire nel giudizio &#8220;<i>(&#038;) giacchè nessuna delle undici interventrici ha preso parte alla selezione a conclusione della quale  stato rilasciato alla Dignitatis il provvedimento concessorio. Vero  che l&#8217;interesse all&#8217;intervento processuale può assumere anche solo natura di mero fatto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, ma  pur vero che deve essere comunque differenziato e non indistinto, e in ogni caso deve essere attuale e certo (&#038;)</i>&#8220;, così, testualmente, a pag. 7 della sentenza qui oggetto di appello), accoglieva il ricorso proposto dall&#8217;associazione DHI in quanto &#8220;<i>Coglie nel segno l&#8217;assorbente censura con cui la ricorrente lamenta la violazione del termine di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21 novies per l&#8217;adozione del provvedimento di annullamento d&#8217;ufficio</i>&#8220;, oltre alle ulteriori circostanze in ragione delle quali, posto che la struttura sinallagmatica del rapporto non esclude, anzi conferma che il rapporto instaurato tra amministrazione e DHI abbia valenza economica per il concessionario, illegittimamente l&#8217;amministrazione non aveva indicato puntualmente quali fossero le dichiarazioni &#8220;false o mendaci&#8221; rese dalla DHI e comunque, quand&#8217;anche fosse emersa la non veridicità  delle dichiarazioni rese, esse avrebbero potuto avere rilievo ai fini dell&#8217;annullamento del provvedimento concessorio in epoca successiva allo spirare del termine di diciotto mesi dall&#8217;adozione dell&#8217;atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario solo nel caso in cui il comportamento penalmente rilevante fosse stato accertato in una sentenza (del giudice penale) passata in cosa giudicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l&#8217;appello nei confronti della sentenza di primo grado che il MIBACT ritiene errata, prospettando quattro percorsi contestativi che suffragherebbero la richiesta di riforma della sentenza con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; L&#8217;odierna parte appellante, nell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio di appello, sostiene che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) in primo luogo (come già  ampiamente sostenuto nel corso del giudizio di primo grado) l&#8217;atto di annullamento assunto dal MIBACT nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, rivolgendosi ad una concessione di valorizzazione a titolo oneroso di un bene immobile di rilievo culturale (nella specie la Certosa di Trisulti), integrava &#8211; per ciò stesso &#8211; la rimozione di una fattispecie contrattuale a carattere sinallagmatico, giammai poteva dunque riferirsi ad un provvedimento di autorizzazione nè ad un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici, con la duplice conseguenza che l&#8217;autotutela era rivolta ad una atto di natura privatistica piuttosto che ad un provvedimento amministrativo e che, quindi, non trovava nella specie applicazione la previsione &#8220;garantista&#8221; introdotta nell&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l, 241/1990 dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, che confina l&#8217;esercizio del potere di autotutela (nei confronti degli atti di autorizzazione e di quelli attributivi di vantaggi economici) nel limite temporale di diciotto mesi dall&#8217;adozione del provvedimento da rimuovere. In altri termini &#8220;<i>La struttura sinallagmatica del rapporto e il rischio di impresa posto a carico della concessionaria escludevano pertanto che il rapporto instaurato con il concessionario avesse valenza attributiva di vantaggi economici</i>&#8221; (così, testualmente, a pag. 18 dell&#8217;atto di appello), con la conseguente inapplicabilità  della previsione contenuta nell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990 in seguito alla novella del 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">2) in ogni caso, la dimostrata rappresentazione dei fatti e, quindi, la comprovata non veridicità  di quanto dichiarato ed attestato da parte della DHI avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a ritenere puntualmente applicabile la disposizione di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990. Nel caso di specie, infatti, &#8220;<i>trattandosi (&#038;) di mero riscontro di una falsa rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente &#8211; l&#8217;Amministrazione ben poteva esercitare il potere di autotutela alla stessa conferito dall&#8217;art. 21-nonies, pur in carenza di una sentenza passata in giudicato</i>&#8220;, sicchè &#8220;<i>Nella fattispecie in esame il Tar Latina avrebbe dovuto unicamente verificare la &#8220;ragionevolezza&#8221; del tempo decorso nell&#8217;adozione del provvedimento di autotutela impugnato, sul presupposto della inoperatività  del termine di diciotto mesi, perchè il provvedimento di concessione conseguito dalla Associazione era basato su un presupposto non esistente, cio il possesso della personalità  giuridica</i>&#8221; (così ancora, testualmente, alle pagg. 23 e 24 dell&#8217;atto di appello);</p>
<p style="text-align: justify;">3) la sentenza  poi errata nella parte in cui scrutina, seppur parzialmente, il merito delle carenze documentali contestate dal Ministero rispetto a quanto dichiarato da DHI, spingendosi ad affermare che non vi sarebbero stati ostacoli normativi alla valutazione da parte del MIBACT delle esperienze curriculari maturate da DHI anche in epoca antecedente rispetto alla data di conferimento della personalità  giuridica, ovvero nel periodo durante il quale operava nel regime di diritto britannico, o ancora dal 2011 in seguito al trasferimento della sede in Italia, ivi operando come associazione di fatto. In disparte la parzialità  e la limitatezza dello scrutinio operato dal primo giudice, non tenendo conto delle altre e numerose contestazioni rivolte alle dichiarazioni espresse da DHI, va rammentato che l&#8217;avviso pubblico del 6 ottobre 2015 conteneva una serie organica e coordinata di disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alla selezione e tutti detti elementi presentavano lo stesso valore ed erano reciprocamente interrelati, con la conseguenza che si presenta errata l&#8217;affermazione, espressa dal Tribunale amministrativo regionale, secondo cui nulla impediva all&#8217;amministrazione di valutare le vicende dell&#8217;associazione non riconosciuta;</p>
<p style="text-align: justify;">4) da ultimo la sentenza qui oggetto di appello  errata in quanto il giudice di primo grado ha omesso del tutto di esaminare i presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento di rilascio dell&#8217;immobile (impugnato con ricorso recante motivi aggiunti) e la motivazione che l&#8217;accompagnava, procedendo all&#8217;annullamento dello stesso solo per effetto derivato dall&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Si  costituita in giudizio l&#8217;associazione DHI contestando analiticamente la fondatezza dei motivi di appello e confermando la correttezza della decisione alla quale  giunto il giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico la DHI ha riproposto, anche quali motivi di appello incidentale, le censure dedotte in primo grado e non scrutinate dal Tribunale amministrativo regionale, in quanto ritenute assorbite in seguito all&#8217;accoglimento della censura relativa alla illegittimità  del provvedimento impugnato per avere annullato un provvedimento attributivo di vantaggi economici oltre il termine di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi riproposti attengono:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo, alla incidenza di una pressione mediatica costantemente ostile all&#8217;assegnazione della concessione in favore dell&#8217;associazione DHI, per motivi del tutto estranei alla procedura, venendosi a creare una situazione di evidente disfavore nei confronti dell&#8217;associazione concessionaria che ha finito per condizionare l&#8217;istruttoria svolta al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dalla candidata all&#8217;atto della presentazione della domanda per la partecipazione alla selezione, tanto che &#8220;<i>Dalla complessiva condotta dell&#8217;Amministrazione si percepisce obiettivamente il chiaro intento di impedire tout court lo svolgimento delle attività , di carattere sociale e culturale, che l&#8217;odierna Ricorrente ha legittimamente rappresentato di voler svolgere, senza alcun rilievo dell&#8217;Ente concedente, all&#8217;epoca della selezione pubblica che ha preceduto l&#8217;aggiudicazione</i>&#8221; (così, testualmente, a pag. 12 dell&#8217;atto di costituzione dell&#8217;appellata);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in secondo luogo erroneamente il Ministero, privilegiando una lettura inappropriatamente formalistica della disciplina della legge speciale della selezione, ha ritenuto che l&#8217;originaria carenza della personalità  giuridica in capo alla DHI costituisse elemento di sicura e insuperabile preclusione alla partecipazione alla selezione per il rilascio della concessione, tenuto conto del c.d. principio di libertà  delle forme in relazione ai soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, considerato anche che, nel settore (giuridicamente finitimo) dell&#8217;affidamento degli appalti pubblici  ampiamente ammesso di valutare la possibilità  di partecipazione di associazioni non riconosciute, soprattutto nel caso di soggetti stranieri, rispetto ai quali può legittimamente farsi riferimento alla configurazione giuridica assunta dal partecipante nello Stato di provenienza. Ne deriva che l&#8217;originaria carenza della personalità  giuridica in capo alla DHI non può costituire motivo di automatica condizione ostativa alla partecipazione alla procedura di affidamento della concessione in questione, considerato anche che l&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso pubblico della selezione non declinava tra i motivi di esclusione alla stessa la dimostrazione del riconoscimento della personalità  giuridica in capo alle associazione o alle fondazioni che avessero presentato la domanda. Tutt&#8217;al più un siffatto presupposto va considerato non come legittimante alla partecipazione alla selezione, bensì come requisito &#8220;di esecuzione&#8221;, il cui possesso deve sussistere prima dell&#8217;avvio della prestazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tanto vale anche per la ulteriore considerazione oppositiva alla legittimazione all&#8217;ottenimento del provvedimento concessorio espressa dal MIBACT con riferimento all&#8217;aggiornamento da parte di DHI, soltanto nel 2017 (e quindi in epoca successiva rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda) del proprio statuto per renderlo coerente con le prescrizioni della <i>lex specialis</i>. Infatti la DHI, seppure in veste di associazione non riconosciuta, operava da anni nell&#8217;attività  di diffusione di principi e valori che costituiscono certamente patrimonio culturale latamente inteso, sicchè la nuova configurazione statutaria operata nel 2016  stata adottata per la sola ragione di avviare, anche in Italia, le medesime iniziative chiaramente rivolte alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale svolte dall&#8217;associazione in altri stati europei;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non appaiono poi adeguatamente motivate le contestazioni relative alla asserita carenza di esperienza nel settore, atteso che questa avrebbe potuto essere dimostrata, qualora ve ne fosse stato bisogno, attraverso una idonea partecipazione procedimentale sollecitata dal Ministero all&#8217;associazione, durante la quale sarebbe stato possibile comprovare tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non  stata dimostrata dal Ministero la sussistenza dei presupposti che giustificano l&#8217;adozione del provvedimento di annullamento in autotutela della concessione rilasciata in favore di DHI, per come richiesti dall&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 241/1990, nè l&#8217;atto  assistito da una adeguata motivazione, non essendo obiettivamente riscontrabili nè dimostrati l&#8217;originaria illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione, la sussistenza di un interesse concreto attuale alla rimozione dell&#8217;atto di concessione e, comunque, appare evidente la violazione del termine di 18 mesi per l&#8217;adozione di un provvedimento di autoannullamento, oltre alla circostanza che le contestazioni circa la non veridicità  di quanto dichiarato dall&#8217;associazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione avrebbero dovuto essere oggetto di una approfondita e circostanziata istruttoria nell&#8217;ambito della quale avrebbero dovuto essere analiticamente individuate e comprovate le affermazioni non veritiere imputate alle dichiarazioni rese da DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da ultimo, il provvedimento di rilascio dell&#8217;immobile (decreto DG-MU/16/10/2019/1279) deve ritenersi illegittimo per illegittimità  derivata secondo quanto sopra riferito.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Si sono costituite in giudizio le seguenti associazioni: Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica, spiegando appello incidentale nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 173/2020 e contestando, in via principale, la decisione del primo giudice di accogliere l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione delle predette associazioni a spiegare intervento (<i>ad opponendum</i>) nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto un primo versante appare evidente come il Tribunale amministrativo regionale abbia preteso escludere la sussistenza in capo alle associazione dell&#8217;interesse ad intervenire sulla base di una valutazione di merito relativa all&#8217;oggetto della concessione affermando, in modo errato, che l&#8217;assegnazione alla DHI non &#8220;<i>possa ex se compromettere lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale</i>&#8220;, trattandosi di vicenda non attinente alla legittimazione delle associazioni ma al contenuto del provvedimento concessorio e alla assegnabilità  della concessione alla DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto un secondo versante, le conclusioni alle quali  giunto il Tribunale amministrativo sono errate perchè la legittimazione all&#8217;intervento  costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza anche alle associazioni portatrici di interessi &#8220;di fatto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le suddette associazioni hanno poi ribadito la erroneità  nel merito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado facendo propri, sostanzialmente, i motivi d&#8217;appello già  illustrati dal MIBACT.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludevano chiedendo, previa ammissione dell&#8217;intervento <i>ad opponendum</i>, la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente reiezione del ricorso in quella sede proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Nel corso del processo le parti hanno presentato memorie nonchè note di udienza confermando le conclusioni già  rassegnate negli atti processuali precedentemente depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; In primo luogo il Collegio deve farsi carico della questione relativa alla legittimazione delle associazioni più sopra indicate ad intervenire nel presente processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si  sopra illustrato, il giudice di primo grado ha escluso la legittimazione all&#8217;intervento in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo va considerato che, all&#8217;esito dell&#8217;esame degli statuti associativi, l&#8217;emergere di uno scopo generale delle associazioni volto alla valorizzazione del patrimonio culturale possa costituire una valida ragione per opporsi all&#8217;affidamento della gestione della Certosa di Trisulti a DHI, visto che tale scelta, di per sè, non può compromettere lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale del quale le comunità  assumono di essere portatrici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in secondo luogo l&#8217;interesse all&#8217;intervento oppositivo coltivato dalle associazioni non può essere loro riconosciuto non &#8220;<i>rivestendo qualificazione specifica, giacchè nessuna delle undici interventrici ha preso parte alla selezione a conclusione della quale  stato rilasciato alla Dignitatis il provvedimento concessorio</i>&#8220;. Infatti, sebbene possa condividersi il principio per cui &#8220;<i>l&#8217;interesse all&#8217;intervento processuale può assumere anche solo natura di mero fatto, (&#038;)  pur vero che deve essere comunque differenziato e non indistinto, e in ogni caso deve essere attuale e certo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assunto giuridico fatto proprio dal Tribunale amministrativo regionale al fine di escludere la legittimazione all&#8217;intervento oppositivo nel presente giudizio in capo alle ridette associazioni non può essere condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con la sentenza 3 giugno 2011 n. 10) ha chiarito che la legittimazione dell&#8217;ente esponenziale va riguardata con esclusivo riferimento all&#8217;interesse istituzionalizzato e alla portata lesiva di esso (rintracciabile nel provvedimento impugnato) </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adunanza plenaria, d&#8217;altronde, aveva già  da tempo chiarito (con la sentenza 2 novembre 2015 n. 9) che la legittimazione attiva (e, dunque, la legittimazione all&#8217;intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce alle stringenti regole di seguito precisate:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  necessario, anzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità  statutarie dell&#8217;associazione e, cio, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; , inoltre, indispensabile che l&#8217;interesse tutelato con l&#8217;intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all&#8217;associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di quanto sopra va quindi ribadito il costante orientamento della giurisprudenza del giudice amministrativo incline ad affermare, nello specifico, che l&#8217;intervento <i>ad opponendum</i> a supporto della legittimità  del provvedimento impugnato può essere giustificato anche dalla titolarità  di un interesse di fatto che consenta alla parte di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1230, Sez. IV, 10 febbraio 2020 n. 573).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come ha ricordato anche la Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2020 nn. 4525 e 4527) i requisiti concernenti la legittimazione a impugnare devono essere tenuti distinti da quelli relativi alla legittimazione a intervenire, essendo questi ultimi assai meno stringenti dei primi.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente, quindi, che il giudice di primo grado, nel caso di specie, abbia ritenuto insussistenti i requisiti, in capo alle associazioni, per proporre ricorso avverso il provvedimento di rilascio della concessione (non essendo state candidate nell&#8217;ambito della selezione), ma tale condizione non poteva condurre anche alla dichiarazione di insussistenza della legittimazione ad intervenire <i>ad opponendum</i>, da parte delle medesime associazioni, nell&#8217;ambito del giudizio avverso l&#8217;atto di annullamento in autotutela della concessione, posto che le interventrici avevano tutte dimostrato la presenza di un comune scopo statutario di valorizzazione del patrimonio culturale e, nello specifico, una giuridica contrarietà  rispetto all&#8217;assegnazione della gestione della Certosa di Trisulti in favore dell&#8217;associazione DHI, per le stesse ragioni che avevano condotto il Ministero ad annullare in autotutela il provvedimento con il quale detta concessione di gestione era stata a suo tempo rilasciata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le associazioni, quindi, avevano dimostrato la sussistenza di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento dell&#8217;assetto determinato dal provvedimento (di annullamento in autotutela) impugnato, che consentisse loro, come nella specie, di trarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso; il loro intervento <i>ad opponendum</i> nel giudizio di primo grado (trasformatosi in intervento <i>ad adiuvandum</i> in sede di appello) doveva, dunque, essere ammesso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Nel merito, in punto di fatto, va rilevato che il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato in primo grado  motivato sulla base delle seguenti considerazioni inerenti ai vizi (di cui all&#8217;art. 21-<i>octies</i>, comma 1, l. 241/1990) rilevati dal MIBACT in ordine al provvedimento prot. 6935 del 26 giugno 2017 con il quale la Direzione generale Musei ha individuato nell&#8217;associazione DHI, all&#8217;esito di selezione, il soggetto cui rilasciare la concessione per la gestione del bene immobile culturale Certosa di Trisulti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;aggiudicazione della concessione in capo alla DHI  avvenuta in violazione della <i>lex specialis</i> della procedura (avviso pubblico 28 ottobre 2016 e D.M. 6 ottobre 2015) in quanto la suddetta associazione, al momento della scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle candidature (16 gennaio 2017), non risultava in possesso dei requisiti ivi richiesti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla luce di approfondimenti interni e del rinnovato accurato esame degli atti conservati presso la Direzione generale Musei effettuato da ultimo nel mese di luglio 2019,  emerso che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte la DHI non risultava in possesso: A) della personalità  giuridica, invece, prevista dalla <i>lex specialis</i>, acquisita solo successivamente e, segnatamente, in data 20 giugno 2017 (come risultante dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017); B) del requisito concernente la previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici, atteso che lo statuto della DHI non prevedeva la predetta finalità , acquisita solo successivamente, in data 30 marzo 2017, mediante integrazione dello statuto medesimo; C) del requisito concernente la documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, atteso che l&#8217;associazione DHI risulta essere stata costituita in data 8 novembre 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; oltre ai suelencati <i>deficit</i> di requisiti richiesti per il rilascio della concessione, dal <i>curriculum vitae</i> allegato alla domanda di partecipazione da DHI, emergeva lo svolgimento di attività  anteriori alla costituzione dell&#8217;associazione non comprovate o congruenti con quanto richiesto dal bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in punto di fatto va, inoltre, rammentato che, all&#8217;esito della selezione alla quale DHI aveva partecipato e successivamente all&#8217;adozione del decreto del 16 giugno 2017 con il quale il MIBACT aveva approvato la graduatoria relativa all&#8217;affidamento della concessione per l&#8217;Abbazia di Trisulti, dal momento che tale esito favorevole per DHI era rigidamente condizionato, per come espressamente precisato nel suindicato decreto, dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, in data 6 luglio 2017, facendo seguito alla conseguente richiesta dell&#8217;amministrazione, DHI trasmetteva all&#8217;amministrazione procedente, oltre alla documentazione già  trasmessa nel corso della procedura su richiesta della commissione [vale a dire: a) il contratto di concessione del Piccolo Museo Monastico di Civita del 30 maggio 2015; b) la dichiarazione rilasciata dall&#8217;Abate Preside della Congregazione di Casamari del 23 maggio 2017; c) la dichiarazione rilasciata da Francesca Casinelli del Centro Guide Turistiche Cicerone del 23 maggio 2017; d) la dichiarazione rilasciata da Luciano Rea del Gruppo Arancione del 22 maggio 2017; e) 3 locandine relative all&#8217;attività  museale per il periodo 2015-2017], la seguente ulteriore documentazione: a) la copia conforme notarile del 5 aprile 2017 dello Statuto della associazione; b) la lettera di mons. Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Academia Scientiarum, del 5 luglio 2017; c) la dichiarazione del signor Kishore Jayabalan, direttore dell&#8217;Acton Institute di Roma, del 28 giugno 2017; d) la dichiarazione del signor Luciano Rea, Presidente del Gruppo Arancione, del 4 luglio 2017; e) la dichiarazione della signora Francesca Casinelli, Presidente dell&#8217;Associazione Cicerone del 4 luglio 2017; f) la dichiarazione della signora Clarissa Civillini, Presidente dell&#8217;Associazione Culturale Ethea, del 30 luglio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, per completare l&#8217;esame della vicenda sotto il profilo fattuale, il MIBACT (per esso il Polo Museale regionale per il Lazio), dopo avere sottoscritto con DHI, in data 14 febbraio 2018, la convenzione relativa alla concessione di valorizzazione dell&#8217;Abbazia di Trisulti, che poi verà  trasferita nella disponibilità  dell&#8217;associazione concessionaria a gennaio 2019, in seguito ad interventi ispettivi (svolti nelle date del 16 aprile 2019 e del 2 maggio 2019), con nota del 10 maggio 2019, contestava a DHI il mancato avvio degli interventi previsti in offerta nonchè inadempienze rispetto alla convenzione (fra le quali il mancato pagamento del canone 2018), alle quali l&#8217;associazione dava risposta con nota del 21 giugno 2019. Successivamente il predetto Ministero, nell&#8217;agosto 2019, comunicava l&#8217;avvio di due procedimenti riguardanti, rispettivamente, l&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione della selezione in favore di DHI per acclarata carenza dei requisiti prescritti dall&#8217;avviso e, quindi, la decadenza dalla concessione in ragione di persistenti inadempimenti agli obblighi assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito dei due procedimenti venivano adottati i due provvedimenti, il decreto di annullamento 16 ottobre 2019 n. 1279 in autotutela dell&#8217;esito della selezione e il decreto n. 10331 del 5 dicembre 2019 di rilascio del bene, impugnati (rispettivamente con ricorso introduttivo e con ricorso recante motivi aggiunti) in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Continuando con la descrizione della vicenda fattuale, ma in punto di diritto, ad avviso del Collegio merita di essere rilevato che: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;avviso pubblico del 28 ottobre 2016 stabiliva che fossero legittimati a partecipare alla selezione &#8220;<i>esclusivamente</i>&#8221; (art. 4.1, primo periodo) le &#8220;<i>associazioni e fondazioni di cui al Libro I del Codice civile, dotate di personalità  giuridica e non perseguenti fini di lucro, che siano in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 2 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2015</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i requisiti che dovevano essere posseduti &#8220;<i>a pena di inammissibilità </i>&#8221; dalle associazioni e dalle fondazioni suindicate erano i seguenti: a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza del patrimonio culturale; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione dell&#8217;avviso, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato; d) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all&#8217;art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (&#038;) per contrarre con la pubblica amministrazione, limitatamente al rappresentante legale dell&#8217;ente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; veniva poi chiarito (sempre nell&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso) che &#8220;<i>Gli enti, nella propria offerta, dovranno rendere apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra, resa ai sensi e nelle forme ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene pare evidente al collegio che i suddetti requisiti dovevano essere posseduti alla scadenza del termine fissato per presentazione delle domande e quindi entro il 16 gennaio 2017 (data in cui effettivamente DHI ha presentato la domanda di partecipazione). Ciò discende sia dalla formulazione dell&#8217;avviso che sulla scorta di un principio immanente nel nostro ordinamento in virtà¹ del quale i requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, al fine di non pregiudicare la <i>par condicio</i> tra i candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere lo svolgimento di una siffatta procedura amministrativa, anche solo quale precipitato del principio di cui all&#8217;art. 97 Cost., oltre ai principi, criteri e disposizioni recati dall&#8217;art. 1 l. 241/1990, che disciplina ogni tipologia di attività  amministrativa, anche di tipo selettivo (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020 n. 5412) e che, ovviamente (operando, in via principale, quale principio generale relativo alla legittimazione a partecipare alla selezione e non quale condizione per l&#8217;ottenimento del beneficio derivante dall&#8217;avere superato favorevolmente la selezione stessa), trova applicazione anche nell&#8217;ipotesi in cui si verifichi il caso della partecipazione di un solo candidato alla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto principio  stato, nella specie, espressamente positivizzato dall&#8217;avviso pubblico di cui sopra nel quale  stato ulteriormente puntualizzato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>La presentazione di una offerta da parte di un soggetto privo dei requisiti di cui al precedente punto 4.1 ne determineà  l&#8217;inammissibilità </i>&#8221; (punto 4.2, ultimo periodo);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>(&#038;) qualora l&#8217;aggiudicatario o il concorrente cui sia stata fatta richiesta, non riesca a comprovare il possesso dei propri requisiti, l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice lo dichiareà  decaduto dall&#8217;aggiudicazione</i>&#8221; (punto 4.3).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;associazione appellata, in sintesi e con riferimento alle contestazioni espresse dal Ministero, alle quali DHI ha reagito trasmettendo a quest&#8217;ultimo osservazioni critiche, corroborate da produzioni documentali, trasmesse durante i procedimenti che hanno condotto all&#8217;adozione dei due provvedimenti più volte qui richiamati e oggetto di impugnazione in primo grado, sostiene la insussistenza delle denunciate carenze dei requisiti a suo tempo dichiarati in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211;</i>i requisiti di partecipazione, previsti a pena di esclusione, sono stati declinati dall&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso pubblico e fra questi non viene indicato il possesso della personalità  giuridica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non risponde al vero che tra i compiti della DHI non rientrasse l&#8217;attività  di &#8220;promozione del patrimonio culturale&#8221;, così come richiesto dall&#8217;avviso pubblico, atteso che dall&#8217;art. 7 dello Statuto, anche nella versione antecedente alla modifiche introdotte nel 2017, si può leggere che rientrano tra le attività  dell&#8217;associazione<i> </i>&#8220;<i>La promozione e la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni culturali italiane mediante manifestazioni di ogni tipo (&#038;) La gestione d&#8217;immobili, strutture e attività  sia proprie e sia eventualmente affidate all&#8217;associazione da Enti sia pubblici che privati (&#038;) L&#8217;uso e la locazione di strutture idonee a svolgere e ad organizzare le attività  dell&#8217;Associazione, dove promuovere ed esercitare anche il volontariato</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; anche il possesso dell&#8217;esperienza quinquennale era stato debitamente comprovato dalla circostanza che DHI operava come associazione non riconosciuta sin dal 2008, sulla base di un atto costitutivo stipulato in Italia, attraverso la creazione di &#8220;Gruppi di Lavoro Parlamentare sulla Dignità  Umana&#8221; attivi nell&#8217;ambito di diversi Parlamenti Europei, mentre la nuova configurazione statutaria realizzata nel 2016  stata adottata al solo scopo di avviare, anche in Italia, le iniziative più spiccatamente rivolte alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la contestazione riguardante le esperienze maturate nel corso degli anni ed esposte nel <i>curriculum</i> allegato alla domanda di partecipazione si presenta, poi, del tutto generica, dal momento che le attività  sono state definite in modo puntuale, mentre il Ministero si  limitato a sostenere che taluni aspetti risultano non pertinenti ovvero non strettamente collegati con l&#8217;attività  di valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">10. &#8211; Tenuto conto di quanto emerge dalla lettura della documentazione prodotta in atti il Collegio ritiene che le contestazioni mosse dall&#8217;amministrazione all&#8217;associazione DHI abbiano fondamento, atteso che sono documentalmente provate.</p>
<p style="text-align: justify;">In via principale  evidente che l&#8217;avviso pubblico e, prima ancora, il D.M. 6 ottobre 2015, recante la disciplina del rilascio delle concessioni in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato, si esprimano in termini estremamente chiari nel prevedere che alla selezione possano partecipare solo associazioni e fondazioni riconosciute, perchè solo a queste tipologie di enti  consentito di essere destinatari della concessione di beni immobili del demanio culturale dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tenore dell&#8217;art. 2 del citato decreto ministeriale non lascia spazio a diverse interpretazioni laddove stabilisce testualmente che &#8220;<i>Le concessioni disciplinate dal presente decreto sono riservate alle associazioni e fondazioni di cui al Libro I del codice civile, dotate di personalità  giuridica e prive di fini di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico di cui all&#8217;art. 3, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;associazione DHI nella domanda di partecipazione alla selezione ha dichiarato di essere in possesso dei suindicati requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia l&#8217;indagine svolta dall&#8217;amministrazione ha dimostrato una diversa realtà .</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per stessa ammissione di DHI il riconoscimento dell&#8217;associazione  intervenuto ben dopo il 16 gennaio 2017 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande), infatti solo cinque mesi dopo tale data, il 20 giugno 2017, l&#8217;Ufficio territoriale del governo registrava il riconoscimento dell&#8217;associazione (per come emerge dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017 versato agli atti del procedimento istruttorio svolto dal Ministero e nel presente giudizio);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla data del 16 gennaio 2017 l&#8217;art. 6 dello statuto dell&#8217;associazione riportava tra i compiti della stessa &#8220;<i>la promozione del Santo Vangelo nel mondo pubblico e politico (&#038;) sostenere la Chiesa Cattolica con la formazione dei giovani, che hanno spiccate vocazioni alla missione politica (&#038;) l&#8217;organizzazione delle attività  di formazione</i>&#8220;, per indicare quelli più vicini all&#8217;attività  che il bando stabiliva che i partecipanti dovevano dimostrare di ricomprendere nello statuto quali fini istituzionali. Solo in data 30 marzo 2017 veniva integrato lo statuto dell&#8217;associazione con l&#8217;inserimento della finalità  statutaria della tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. Appare evidente che le tre attività  indicate nell&#8217;art. 6 dello statuto dell&#8217;associazione prima dell&#8217;intervento integrativo e sopra riprodotte non possono considerarsi, se non parzialmente (e quindi insufficientemente), ricomprese nell&#8217;ambito dell&#8217;ampia e comunque specifica attività  di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale, che evidentemente impone all&#8217;ente di impegnarsi non sporadicamente (per come  dimostrato dalla documentazione depositata dall&#8217;associazione) ma costantemente nella duplice opera di promuovere in maniera diffusa il senso della cultura e la conoscenza del patrimonio esistente nonchè di valorizzarlo attraverso iniziative che non possono avere respiro territorialmente circoscritto (come ancora  evincibile dalla documentazione depositata) ma riferirsi all&#8217;intero territorio nazionale e internazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di conseguenza si presenta fortemente carente il possesso anche del successivo requisito (nell&#8217;elencazione indicata dall&#8217;art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015)<i> </i>relativo alla documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. D&#8217;altronde risulta dalla stessa domanda presentata dall&#8217;associazione che la sua costituzione  avvenuta soltanto in data 8 novembre 2016, non assumendo alcun rilievo che essa abbia operato in altri paesi d&#8217;Europa anche in epoca precedente ed in Italia attraverso una specifica convenzione, circostanze ancora una volta dimostrative della impossibilità  di poter vantare quella specifica esperienza quinquennale richiesta dall&#8217;avviso pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del resto le varie attività  documentate (quali la collaborazione con il Centro guide Cicerone e con l&#8217;Università  Lateranense nel 2011 e nel 2014, la partecipazione con Ciociaria Turismo.it alla settimana della cultura 2012, all&#8217;Educational Tour 2014 e al Press Trip organizzato dalla Regione Lazio, la gestione del Museo monastico di San Nicola nella Ciociaria) recavano evidenti ed incolmabili carenze circa l&#8217;esatta indicazione dell&#8217;arco temporale di svolgimento, l&#8217;esatta tipologia di attività  svolta (sempre con riferimento ai settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, ai quali era rigorosamente collegata la previsione dell&#8217;avviso pubblico onde poter considerare idonee a comprovare la sussistenza del requisito di partecipazione alla selezione le pregresse esperienze che sarebbero state indicate dai candidati) e, nei casi in cui era richiesto dall&#8217;avviso pubblico, non era allegata l&#8217;attestazione da parte della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione del bene gestito (requisito, ancora una volta, richiesto espressamente dall&#8217;art. 2 del decreto ministeriale del 2015 e riprodotto al punto 4 dell&#8217;avviso pubblico);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infine, dalla documentazione allegata non era possibile verificare quale fosse la reale attività  assegnata all&#8217;associazione DHI nello svolgimento delle suindicate collaborazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Deriva da quanto sopra come sia stata ampliamente dimostrata la carenza dei suddetti requisiti richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla selezione da parte dell&#8217;amministrazione procedente, peraltro in contraddittorio con l&#8217;associazione interessata e con richiesta di documentazione integrativa, il che conduce a ritenere congruamente svolta l&#8217;istruttoria e motivata la decisione assunta in autotutela dall&#8217;amministrazione (anche in adempimento del dettato di cui agli artt. 3 e 21-<i>nonies</i> l. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">11. &#8211; I suindicati profili di merito non sono stati scrutinati dal giudice di prime cure in quanto il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto assorbite le corrispondenti questioni prospettate in quel grado di giudizio, attesa la fondatezza del motivo di censura con il quale l&#8217;associazione DHI ha sostenuto la illegittimità  del provvedimento di annullamento in autotutela del decreto con il quale era approvata la graduatoria conclusiva della selezione per violazione dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, in quanto era oramai trascorso il termine massimo di 18 mesi indicato dalla richiamata disposizione quale limite temporale ultimo oltre il quale l&#8217;amministrazione non può annullare in autotutela i provvedimenti di rilascio di autorizzazione ovvero di attribuzione di vantaggi economici.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito va detto che, in via principale, la difesa erariale ha sostenuto che la inapplicabilità  della suindicata disposizione normativa (limitativa dell&#8217;esercizio del potere di autotutela all&#8217;arco temporale di diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento oggetto di annullamento) in quanto non riferibile al caso di specie, posto che il rilascio di una concessione non costituirebbe un provvedimento di attribuzione di un vantaggio economico, essendo il momento autoritativo sostanzialmente confuso nella stipula della convenzione che  atto di diritto privato e quindi non riconducibile alla sfera di applicazione della legge fondamentale sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da tale ultimo aspetto va rilevato (al contrario di quanto sostenuto dalla difesa erariale e in linea con quanto ha affermato il giudice di primo grado nella sentenza qui oggetto di appello) che la selezione avviata dal MIBACT e conclusa con l&#8217;adozione di un decreto di approvazione della graduatoria e di individuazione dell&#8217;assegnatario della concessione di un bene immobile di rilievo culturale ha ad oggetto, senza alcun dubbio, l&#8217;assegnazione di un vantaggio economico [e proprio per questa ragione la scelta del concessionario di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico va effettuata mediante procedura competitiva di evidenza pubblica, in applicazione diretta dei principi di matrice eurounitaria del Trattato dell&#8217;Unione europea (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2011 n. 3250 e 7 aprile 2011 n. 2151, alle cui motivazioni  qui sufficiente fare rinvio)].</p>
<p style="text-align: justify;">La concessione per la cura e lo sfruttamento (e quindi, in sintesi, della gestione) di un bene culturale demaniale costituisce un atto autoritativo con il quale, all&#8217;esito di un procedimento amministrativo di tipo selettivo, l&#8217;amministrazione concedente individua il soggetto al quale rilasciare la concessione. L&#8217;operazione, ad evidente carattere dicotomico, si completa con la stipula della convenzione, che caratterizza il momento civilistico della seconda fase dell&#8217;operazione, per mezzo della quale le parti, concedente e concessionario, disciplinano gli aspetti concreti e &#8220;la vita&#8221; della gestione del bene demaniale, individuando le peculiarità  che contraddistinguono il rapporto tra le parti, anche sotto il profilo economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque il momento civilistico non avrebbe vita autonoma senza la definizione della fase pubblicistica e, anzi,  strettamente condizionato dalla validità  ed efficacia delle scelte effettuate dall&#8217;amministrazione concedente nella fase autoritativa di individuazione del concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la concessione demaniale integra una fattispecie complessa (a portata dicotomica), alla cui formazione concorrono il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione e la volontà  del privato di accettare le condizioni negoziali di disciplina del rapporto (regime di utilizzo, durata, assetto economico dei rapporti, cause di decadenza per inadempimento, condizioni economiche per lo sfruttamento e la gestione del bene, ecc.). Nell&#8217;operazione di rilascio della concessione di beni coesistono, pertanto, un atto amministrativo unilaterale, con il quale l&#8217;amministrazione dispone di un proprio bene in via autoritativa e una convenzione attuativa, avente ad oggetto la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, nonchè dei diritti e obblighi delle parti connessi all&#8217;utilizzo di detto bene, elementi, questi, entrambi necessari ai fini della costituzione del rapporto concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso tempo, però, i due momenti, quello pubblicistico e quello consensuale, integrano l&#8217;atto complesso costituito dalla concessione-contratto. L&#8217;atto accessivo ad una concessione (il &#8220;contratto&#8221;) che, giuridicamente, va qualificata quale tipico provvedimento amministrativo costitutivo, parteciperebbe della natura provvedimentale della concessione medesima, ben potendo, dunque, al pari di essa, essere oggetto dell&#8217;esercizio di poteri di autotutela da parte dell&#8217;amministrazione, stante l&#8217;intimo rapporto di causa-effetto che intercorre tra le due fasi e tra gli atti che le concludono. D&#8217;altronde, anche per quello che si dià  nel prosieguo, una volta accertata l&#8217;illegittimità  del provvedimento concessorio e una volta che si  proceduto al suo annullamento (in sede giudiziale o in sede amministrativa tramite lo strumento dell&#8217;autotutela), l&#8217;effetto patologico di tale illegittimità  pervade il contratto e quindi provoca la decadenza dal beneficio ottenuto indebitamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, non solo il rilascio di una concessione costituisce un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici &#8220;<i>a persone ed enti pubblici e privati</i>&#8221; (per come  specificato nell&#8217;art. 12 l. 241/1990), ampliativo della sfera giuridica (ed economica) del destinatario, che rappresenta il momento prodromico e pregiudiziale per la composizione civilistica degli interessi del concedente e del concessionario, ma nei confronti di detto provvedimento e del procedimento all&#8217;esito del quale esso viene adottato trovano sicuramente applicazione le disposizioni recate dalla l. 241/1990, ivi compreso l&#8217;istituto dell&#8217;autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di autotutela decisoria, anche nel caso che qui rileva,  invero, un potere amministrativo di secondo grado, che si esercita su un precedente provvedimento amministrativo, vale a dire su una manifestazione di volontà  già  responsabilmente espressa dall&#8217;amministrazione e in sè costitutiva di affidamenti nei destinatari e che, in base all&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 241/1990, per esigenze di sicurezza giuridica e certezza dei rapporti immanenti all&#8217;ordinamento, deve essere inderogabilmente esercitato entro un termine ragionevole e, comunque, entro diciotto mesi &#8220;<i>dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Ed  proprio per tale ragione che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall&#8217;associazione DHI, atteso che il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato e il successivo ordine restitutorio del bene sono intervenuti in epoca ampiamente successiva al termine di 18 mesi dall&#8217;adozione sia dell&#8217;atto di individuazione del concessionario (16 giugno 2017) che dalla stipula della convenzione concessoria (14 febbraio 2018), giacchè l&#8217;atto di annullamento del primo provvedimento  stato assunto in data 6 ottobre 2019 e l&#8217;ordine di restituzione  stato assunto in data 5 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">12. &#8211; Tuttavia le conclusioni alle quali  giunto il giudice di primo grado, in merito alla tardività  dell&#8217;adozione dell&#8217;atto di annullamento in autotutela non convincono il Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rimarcato, preliminarmente, che nel caso di specie siamo al cospetto di un soggetto (l&#8217;associazione DHI) che ha conseguito un vantaggio economico (l&#8217;assegnazione del bene di rilievo culturale, all&#8217;esito di una selezione, tramite concessione) sulla scorta di dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla relativa selezione, poi dimostratesi non veritiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale non ha ignorato tale elemento, ma ha ritenuto che, al ricorrere di una siffatta ipotesi, l&#8217;amministrazione avrebbe potuto annullare il provvedimento, adottato sulla scorta della dichiarazione non veritiera, solo all&#8217;esito del giudizio penale (e quindi dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza) avviato nei confronti del dichiarante (ovviamente, laddove detto procedimento venga realmente avviato), in ossequio alla norma contenuta nell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale lettura interpretativa della norma non  condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Va detto che in epoca recente, pur se in materia di dichiarazioni rese in occasione di una procedura di gara svolta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma esprimendo principi che ben possono attagliarsi al caso qui in esame, l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 settembre 2020 n. 16, ha sviluppato le seguenti argomentazioni che il Collegio ritiene di riferire al caso di specie come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in via generale, &#8220;<i> risalente l&#8217;insegnamento filosofico secondo cui vero e falso non sono nelle cose ma nel pensiero e nondimeno dipendono dal rapporto di quest&#8217;ultimo con la realtà . In tanto una dichiarazione che esprima tale pensiero può dunque essere ritenuta falsa in quanto la realtà  cui essa si riferisce sia in rerum natura</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; premesso quanto sopra, le informazioni false o fuorvianti rese da un concorrente ben possono essere idonee ad influenzare le decisioni che verranno assunte da un&#8217;amministrazione che sta svolgendo una procedura selettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va però precisato che non  sufficiente che l&#8217;informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione dei provvedimenti concernenti la procedura selettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a ciò va aggiunto che le informazioni sono strumentali rispetto ai provvedimenti di competenza dell&#8217;amministrazione relativamente alla procedura selettiva, i quali sono a loro volta emessi non solo sulla base dell&#8217;accertamento di presupposti di fatto ma anche di valutazioni di carattere giuridico, opinabili tanto per quest&#8217;ultima quanto per l&#8217;operatore economico che le abbia fornite. Ne consegue che, in presenza di un margine di apprezzamento discrezionale, la demarcazione tra informazione contraria al vero e informazione ad essa non rispondente ma comunque in grado di sviare la valutazione della stazione appaltante diviene da un lato difficile, con rischi di aggravio della procedura di gara e di proliferazione del contenzioso ad essa relativo e dall&#8217;altro lato irrilevante rispetto al disvalore della fattispecie, consistente nella comune attitudine di entrambe le informazioni a sviare l&#8217;operato della medesima amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da tutto quanto sopra discende che la considerazione della dichiarazione in termini omissivi o non veritieri, per poter condurre all&#8217;esclusione dalla selezione (ovvero, come nel caso di specie, laddove la scoperta della inadeguatezza della dichiarazione rispetto alle regole di partecipazione alla selezione sia successiva all&#8217;adozione del provvedimento conclusivo e quindi conduca al suo annullamento in autotutela), deve essere ricondotta dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito di un contraddittorio tra l&#8217;amministrazione procedente e il concorrente, solo all&#8217;esito del quale l&#8217;amministrazione potà  stabilire se l&#8217;informazione  effettivamente falsa o fuorviante, se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni ed infine se il comportamento tenuto dal concorrente abbia inciso in senso negativo sulla sua integrità  o affidabilità  partecipativa. Del pari l&#8217;amministrazione dovà  stabilire allo stesso scopo se quest&#8217;ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perchè previste dalla legge o dalla normativa della selezione, sia perchè evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità  ed affidabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si  al cospetto di valutazioni opinabili, posto che le ragioni della non veridicità  delle dichiarazioni poggiano su dimostrazioni documentali di insussistenza dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; prima di adottare il provvedimento di annullamento in autotutela l&#8217;amministrazione ha svolto una apposita istruttoria coinvolgendo pienamente l&#8217;associazione DHI, consentendo quindi alla stessa di contraddire su ogni profilo dei deficit rilevati dall&#8217;amministrazione in ordine ai requisiti di partecipazione dichiarati ma, all&#8217;esito della verifica successiva all&#8217;esito della selezione, la cui sussistenza non  stata confermata dalla documentazione ricevuta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che, non solo si  confermata la insussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all&#8217;associazione DHI al momento della presentazione della domanda (il 16 gennaio 2017), ma si  anche dimostrata la non veridicità  delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p style="text-align: justify;">13. &#8211; A questo punto, dunque, si impone lo sviluppo di ulteriori considerazioni in merito ai due istituti, apparentemente confliggenti tra di loro, dell&#8217;annullamento in autotutela e in particolare della previsione di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990, grazie al quale sarebbe possibile superare il limite temporale di diciotto mesi, con riferimento all&#8217;annullamento degli atti di rilascio di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici (di cui al comma 1 del suddetto articolo), solo in epoca successiva al passaggio in cosa giudicata della sentenza penale di condanna di colui che ha ottenuto l&#8217;autorizzazione o il beneficio dichiarando il falso e del diverso istituto della decadenza dal beneficio, di cui all&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000, a mente del quale (per la parte che qui interessa non modificata dall&#8217;art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), d.l.. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che vi ha introdotto un nuovo comma 1-<i>bis</i>) &#8220;<i>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 76, qualora dal controllo di cui all&#8217;articolo 71 emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione ha già  chiarito che (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 2019 n. 8920)  ferma in giurisprudenza, per i più vari casi d&#8217;esercizio di una funzione amministrativa ampliativa delle facoltà  giuridiche del privato e connessa ad autodichiarazioni rese da quest&#8217;ultimo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019 n. 3940, 3 febbraio 2016 n. 404 e 24 luglio 2014 n. 3934), la regola secondo cui, in base a detto art. 75, la non veridicità  di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti con il provvedimento conseguente a tale dichiarazione, senza che, per l&#8217;applicazione di detta norma, abbia rilievo la condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale  irrilevante l&#8217;accertamento della falsità  degli atti in forza di una sentenza penale definitiva di condanna), facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">14. &#8211; Da ciò discende che (come ha chiarito l&#8217;Adunanza plenaria nella richiamata sentenza n. 16/2020), anche a voler seguire la prospettazione del TAR in tema d&#8217;autotutela discrezionale e di perentorietà  del termine per esercitarla, laddove la fallace dichiarazione abbia sortito un effetto rilevante ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo,  del pari congruo che il termine &#8220;ragionevole&#8221; (massimo di 18 mesi) decorra solo dal momento in cui la pubblica amministrazione abbia appreso tale non veridicità  (cfr., ancora per tutte, seppure in materia edilizia ma con principi sovrapponibili pienamente al caso in esame, Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo conto dei principi espressi dall&#8217;Adunanza plenaria nelle due sentenze appena richiamate, si può dunque affermare che l&#8217;avere omesso di dichiarare o l&#8217;avere dichiarato in modo fuorviante ovvero non veritiero elementi indispensabili a permettere la formazione della volontà  dell&#8217;amministrazione che si coagula nel provvedimento ampliativo, laddove tale volontà  sia negli esiti coartata e comunque inquinata dalla non rispondenza al vero degli elementi di fatto e di diritto dichiarati dalla parte interessata,  lo stesso soggetto interessato, con il proprio comportamento, ad indurre l&#8217;amministrazione a rimuovere in autotutela il provvedimento caratterizzato da patologie rilevanti e quindi a provocare la decadenza dal beneficio ingiustamente acquisito, senza che possa essere garantita la sopravvivenza dello stesso in base ad un mero elemento di fatto quale il trascorrere del termine di 18 mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, tenuto conto della portata degli artt. 3 e 97 Cost., conduce ad affermare che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il termine massimo di 18 mesi assegnato dal legislatore nel 2015 all&#8217;amministrazione per ritirare dal mondo giuridico, con effetto retroattivo, il provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici  stato introdotto al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento che trova il suo fondamento, nell&#8217;ordinamento unionale, nei principi del Trattato dell&#8217;unione europea e, in quello nazionale, nei principi dell&#8217;art. 97 Cost. nonchè nelle disposizioni recate dall&#8217;art. 1, comma 1, l. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto il versante del diritto eurounitario (nell&#8217;ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia UE), il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell&#8217;autorità  amministrativa, non possa essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l&#8217;interesse pubblico (e fermo in ogni caso l&#8217;indennizzo della posizione acquisita).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nello stesso tempo però (cfr. Cons. stato, Sez. III, 8 luglio 2020 n. 4392), affinchè un affidamento sia legittimo  necessario un requisito oggettivo, che coincide con la necessità  che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all&#8217;uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l&#8217;aspettativa del suo consolidamento e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l&#8217;affidamento non  quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sulla spinta dei principi unionali il nostro legislatore ha dunque introdotto un limite massimo per l&#8217;adozione di atto di ritiro di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, sempre che costui sia parte passiva e incolpevole nella provocazione della patologia che, ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>octies</i>, comma 1, l. 241/1990, affligge l&#8217;atto da ritirarsi, sicchè la responsabilità  nella adozione dell&#8217;atto illegittimo deve totalmente ascriversi all&#8217;amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; diverso  il caso in cui il profilo patologico che affligge l&#8217;atto e che ne impone, al ricorrere dei presupposti, la rimozione, sia ascrivibile al comportamento mantenuto dalla parte che ha ottenuto l&#8217;adozione in suo favore dell&#8217;atto autorizzatorio ovvero di attribuzione di vantaggi economici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ancora una volta, in considerazione dell&#8217;art. 97 Cost e dell&#8217;art. 3 Cost., quest&#8217;ultimo con riferimento agli altri soggetti che pur potendo aspirare al rilascio del provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell&#8217;interessato hanno dovuto accettare che il provvedimento favorevole fosse assegnato ad altri, l&#8217;ordinamento (sia quello unionale che quello nazionale) non può tollerare che il vantaggio sia conseguito attraverso un comportamento non corretto che abbia indotto in errore l&#8217;amministrazione procedente, sviando in modo decisivo la valutazione dei presupposti fissati dalla legge ai fini del rilascio del provvedimento attributivo di quel vantaggio, pregiudicando (anche solo potenzialmente) le aspirazioni di altri (nel caso di specie alla selezione potrebbero non avere partecipato associazioni che, non possedendo i requisiti richiesti dall&#8217;avviso pubblico, sapevano che sarebbero state escluse e che, peraltro, potrebbero avere conseguito i requisiti richiesti in epoca successiva rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande esattamente come l&#8217;associazione DHI che ha, dunque, partecipato alla selezione senza essere in possesso dei requisiti richiesti, addirittura aggiudicandosela).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la surriproposta lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici,  dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all&#8217;adozione dell&#8217;atto, non abbia indotto in errore l&#8217;amministrazione distorcendo la realtà  fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà  o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l&#8217;amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l&#8217;ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale  impedita la rimozione dell&#8217;atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192, 24 aprile 2019 n. 2645 e 14 giugno 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">15. &#8211; Per completezza merita ancora di essere ricordato come la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito come il superamento dei limiti temporali previsti per l&#8217;esercizio del potere di annullamento in autotutela (sanciti dall&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, e già  ivi espressi attraverso il canone del &#8220;termine ragionevole&#8221;) in presenza di una falsità  dichiarativa o documentale presupponga la valenza obiettivamente determinante di siffatta falsa rappresentazione, tanto che  proprio sulla base di essa che il provvedimento ampliativo  stato adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018 n. 3940).</p>
<p style="text-align: justify;">Coerente con tale prospettiva risulta la (più sopra) citata pronuncia n. 8 del 2017 dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, la quale ha posto in risalto che, se &#8220;<i>la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell&#8217;atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l&#8217;onere motivazionale gravante sull&#8217;amministrazione potà  dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte</i>&#8220;, ciò vale tuttavia nelle ipotesi in cui &#8220;<i>la non veritiera prospettazione dei fatti rilevanti da parte del soggetto interessato abbia sortito un rilievo determinante per l&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto di quanto sopra, in presenza di un provvedimento attributivo di vantaggi economici, nella specie il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione che aveva decretato quale assegnataria della concessione l&#8217;associazione DHI, rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà  resa dalla predetta associazione, recante l&#8217;attestazione di circostanze obiettivamente non veritiere, ossia l&#8217;assenza delle situazioni indicate dall&#8217;avviso pubblico e, prima ancora, dall&#8217;art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 (espressamente richiamato dalla legge speciale della selezione), il MIBACT non avrebbe potuto esimersi dal provvedere in autotutela, stante anche il chiaro disposto dell&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta previsione normativa costituisce, come si  sopra già  anticipato, il punto di emersione del principio di autoresponsabilità , che  il cardine fondamentale dell&#8217;intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, al privato  precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l&#8217;amministrazione  vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità  e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente alla vicenda qui oggetto di scrutinio trovano contemporanea applicazione l&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 214/1990 e l&#8217;art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto osmotico tra le due disposizioni  tale che la seconda incide sulla prima anestetizzando l&#8217;applicazione del termine di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di autotutela. Le due norme, dunque, non sono antitetiche tra di loro, ma trovano il punto d&#8217;incontro nel principio per il quale l&#8217;affidamento va garantito solo se  legittimo e se quindi il provvedimento favorevole non  stato acquisito coartando o inquinando o (ancora) deviando la volontà  dell&#8217;amministrazione attraverso non veritiere rappresentazione della realtà , sia con la produzione di documentazione fuorviante che con la predisposizione di dichiarazioni dal contenuto omissivo ovvero non rispondente a quanto era richiesto di dichiarare.</p>
<p style="text-align: justify;">In siffatta ricostruzione della compatibilità  applicativa delle due disposizioni qui in esame, trova plastica collocazione anche la norma di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990, statuendo essa stessa, nell&#8217;ultimo periodo, che ai fini del superamento del termine dei diciotto mesi previsto dal comma 1  &#8220;<i>fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al</i> <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000  collocato per l&#8217;appunto nel capo VI del decreto, concretizzandosi quindi la &#8220;<i>decadenza dai benefici</i>&#8221; in una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle penali previste dallo stesso decreto e dal codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò con la conseguenza che, dunque, la necessità  di attendere la sentenza penale di condanna per poter &#8220;sforare&#8221; il termine di diciotto mesi per l&#8217;adozione del provvedimento di annullamento in autotutela,  condizione limitata alla sola ipotesi in cui la dichiarazione non veritiera o infedele sia stata già  oggetto dell&#8217;avvio di un procedimento penale nei confronti del dichiarante, di talchè, perdurante il processo penale,  impedito all&#8217;amministrazione di rimuovere il provvedimento amministrativo che, insieme con la dichiarazione non veritiera, va considerato quale &#8220;corpo di reato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove tale esigenza non vi sia, perchè non  pendente alcun procedimento penale, l&#8217;amministrazione ha il dovere di rimuovere il provvedimento amministrativo adottato illegittimamente per cause assolutamente rilevanti ed esclusivamente riconducibili all&#8217;apporto procedimentale infedele della parte interessata, ciò anche nel rispetto del principio di leale collaborazione il cui onere, positivizzato ora nell&#8217;art. 1, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990, incombe anche a carico del &#8220;privato&#8221;, in un&#8217;ottica di bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva, in senso inverso, per come ha chiarito di recente la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2020 n. 1872), il richiamo alla sentenza 24 luglio 2019 n. 199 con la quale la Corte costituzionale si  limitata a dichiarare inammissibile la questione di legittimità  sollevata in relazione all&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000 (sollevata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.) non offrendo alcun elemento utile ai fini delle questioni oggetto del presente giudizio, nè ancor meno appaiono nella presente sede rilevanti i dubbi di legittimità  costituzionale nuovamente mossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza 30 gennaio 2020 n.92 al richiamato art. 75, vertendo tali questioni (come quelle già  dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale) sull&#8217;automaticità  della sanzione decadenziale, posto che nella vicenda qui in esame la decadenza  conseguenza di un atto di annullamento in autotutela adottato all&#8217;esito di un procedimento al quale ha partecipato attivamente la stessa parte interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio quindi tutti gli elementi caratterizzanti l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;annullamento in autotutela sono dimostrati come esistenti nella vicenda in esame, ivi compreso l&#8217;interesse pubblico all&#8217;annullamento della concessione di un bene culturale demaniale che avrebbe favorito un soggetto che non ha dimostrato il reale possesso di tutti i requisiti richiesti dall&#8217;avviso della selezione e, prima ancora, dal decreto ministeriale 6 ottobre 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Deriva da ciò anche la correttezza del provvedimento con il quale  stata espressa la decadenza dal beneficio ed  stato richiesto il rilascio del bene immobile concesso all&#8217;associazione DHI.</p>
<p style="text-align: justify;">16. &#8211; In ragione delle suesposte osservazioni la fondatezza dei motivi di appello, per come si  sopra chiarito, conduce all&#8217;accoglimento del gravame proposto dal MIBACT e alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, con la conseguente reiezione del ricorso introduttivo (R.g. n. 697/2019) e di quello recante motivi aggiunti proposti in primo grado dall&#8217;associazione DHI. L&#8217;appello incidentale, con il quale sono stati riproposti i motivi dedotti in primo grado dalla predetta associazione va, per le stesse ragioni sopra rappresentate, respinto, mentre può accogliersi l&#8217;appello incidentale proposto dalle associazioni interventrici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del doppio grado di giudizio, stante la peculiarità  e la complessità  delle questioni di fatto e giuridiche fatte oggetto di controversia possono compensarsi tra tutte le parti costituite, ai sensi dell&#8217;art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. R.g. 6503/2020), come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, respinge il ricorso introduttivo (R.g. n. 697/2019) e il ricorso recante motivi aggiunti proposti in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge l&#8217;appello incidentale proposto dall&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie l&#8217;appello incidentale delle associazioni: Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado di giudizio compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-3-2021-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-3-2021-n-250/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.250</a></p>
<p>Pres. Gabbricci &#8211; Est. Limongelli Sulla natura, conclusiva o endoprocedimetale, dell&#8217;atto amministrativo. Atto di conferma &#8211; Atto meramente confermativo &#8211; Tardività  del ricorso &#8211; Irricevibilità . E&#8217; irricevibile per tardività  il ricorso avverso un provvedimento provinciale di diniego, impugnato in principalità  dalla parte ricorrente, che si limitato a confermare, anche dal punto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-3-2021-n-250/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Limongelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura, conclusiva o endoprocedimetale, dell&#8217;atto amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Atto di conferma &#8211; Atto meramente confermativo &#8211; Tardività  del ricorso &#8211; Irricevibilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; irricevibile per tardività  il ricorso avverso un provvedimento provinciale di diniego, impugnato in principalità  dalla parte ricorrente, che si  limitato a confermare, anche dal punto di vista puramente lessicale, il precedente analogo diniego adottato dalla stessa Provincia e non impugnato e il nuovo diniego non  stato preceduto da alcuna integrazione istruttoria nè da motivazioni ulteriori rispetto a quelle già  contenute nel precedente diniego, di cui, anzi, costituisce la mera riproduzione letterale.<br /> La natura conclusiva o endoprocedimentale di un atto non dipende dalla completezza della sua motivazione o dell&#8217;istruttoria che l&#8217;ha preceduta ma dalla funzione svolta nel procedimento: la funzione del primo diniego era, a prescindere dalla completezza o meno della sua motivazione, quella di respingere conclusivamente l&#8217;istanza della ricorrente imponendo la prosecuzione della bonifica anche in relazione all&#8217;area esterna. La volontà  di includere l&#8217;area esterna negli interventi di bonifica era, pertanto, già  chiaramente espressa nel primo diniego e ciò imponeva alla ricorrente di impugnarlo.<br /> L&#8217;atto di conferma in senso proprio, che determina una nuova decorrenza del termine per impugnare,  soltanto infatti quello adottato all&#8217;esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi. Ricorre, invece, l&#8217;atto meramente confermativo quando l&#8217;Amministrazione si limita a dichiarare l&#8217;esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2015, proposto da <br /> Tamoil Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ballerini, Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Eloisa Persegati Ruggerini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia, via Carlo Zima, 3; <br /> Comune di Viadana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14; <br /> Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Lombardia &#8211; Dipartimento di Mantova, Asl 307 &#8211; A.S.L. della Provincia di Mantova &#8211; Dipartimento di Prevenzione Medica, non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Provincia di Mantova &#8211; Settore Ambiente Pianificazione Territoriale Inquinamento e Piano Rifiuti, datata 27 marzo 2015, con cui l&#8217;Ente ha negato il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica relativi all&#8217;ex PV carburanti Tamoil n. 1276;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale, o comunque connesso, ancorch non conosciuto, ed in particolare (i) della nota provinciale prot. 54083 del 27 novembre 2014; (ii) della nota del Comune di Viadana prot. 26560 del 7 ottobre 2013 e (iii) della nota dell&#8217;Arpa Lombardia prot. 1408440 del 23 ottobre 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e del Comune di Viadana;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza di merito del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Tamoil Italia s.p.a.  proprietaria dell&#8217;area sita nel Comune di Viadana, in via Argine Ceriana 46, lungo la strada provinciale che collega il comune alla città  di Mantova, all&#8217;interno della frazione di Bellaguarda.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Fino al giugno del 2001, Tamoil  stata titolare, all&#8217;interno della predetta area, di una stazione di rifornimento carburanti, dismessa il 5 giugno di quell&#8217;anno mediante lo smantellamento di tutte le attrezzature fuori terra e la rimozione delle tre cisterne interrate adibite allo stoccaggio dei carburanti, rispettivamente di benzina super (n. 1), di benzina senza piombo (n. 2) e di olio di miscela (n.3).</p>
<p style="text-align: justify;">3. In esito allo smantellamento dell&#8217;impianto, Tamoil eseguiva le necessarie operazioni di controllo ambientale, che rivelavano la presenza di contaminazione da idrocarburi nel sottosuolo circostante e immediatamente sottostante entrambe le cisterne di benzina, per cui l&#8217;interessata presentava alla Provincia, con atto del 6 novembre 2001, comunicazione ex art. 17 del d. lgs. 22/97 e dell&#8217;art. 9 DM 471/99, allegando una relazione geologica <i>&#8220;di studio dello stato di qualità  ambientale del sottosuolo&#8221;</i>, che concludeva affermando che <i>&#8220;l&#8217;area si può ritenere contaminata da idrocarburi&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Tamoil provvedeva quindi, previa caratterizzazione dell&#8217;area, alla presentazione di un progetto preliminare di bonifica (approvato con determina comunale n. 653 dell&#8217;8 aprile 2003, previa conferenza dei servizi del 4 febbraio 2003), e successivamente, dopo l&#8217;esito positivo della prova pilota, alla presentazione del progetto definitivo di bonifica (approvato con determina comunale n. 668 del 29 marzo 2004, previa conferenza dei servizi dell&#8217;11 febbraio 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il progetto definitivo si basava su un intervento di c.d.<i>&#8220;air sparging&#8221;</i>, consistente nell&#8217;iniezione di aria nella zona satura, direttamente sotto la tavola d&#8217;acqua, attraverso un sistema di n. 5 pozzi verticali, in modo da arricchire d&#8217;ossigeno la zona interessata dal raggio di influenza dei singoli pozzi di iniezione, stimolando la biodegradazione aerobica <i>in situ</i> ad opera dei microrganismi autoctoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella relazione tecnica allegata al progetto definitivo si precisava, tra l&#8217;altro, che <i>&#8220;Il posizionamento e il dimensionamento dell&#8217;impianto di bonifica  stato valutato in modo tale da garantire il ripristino delle passività  ambientali in un&#8217;area pari almeno al doppio di quello impattato dalla contaminazione&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">6. La bonifica era autorizzata dal Comune di Viadana con provvedimento n. 1675 del 2 settembre 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Terminate le operazioni di bonifica, si procedeva alle attività  previste dal Piano di accertamento finale in contraddittorio con gli Enti di controllo, finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di bonifica tramite l&#8217;esecuzione di sondaggi e il prelievo di campionamenti di terreno e acque di falda.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel relativo procedimento era coinvolta anche l&#8217;ARPA, ai sensi dell&#8217;art. 248 comma 2 d. lgs. n. 152/2006</p>
<p style="text-align: justify;">8. Con relazione del 18 gennaio 2013, ARPA concludeva nel senso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nell&#8217;area di proprietà  Tamoil già  oggetto della stazione di rifornimento, le acque sotterranee non presentavano contaminazione, pur prescrivendo l&#8217;effettuazione di ulteriori monitoraggi; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; invece, in relazione all&#8217;area esterna alla stazione di carburanti oggetto del progetto di bonifica, corrispondente all&#8217;area del rilevato stradale, ARPA precisava che <i>&#8220;Per quanto riguarda la contaminazione da IPA e Piombo rilevata nell&#8217;area del rilevato stradale, si rimane in attesa delle valutazioni da parte del Comune di Viadana per l&#8217;individuazione della corretta destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area e per l&#8217;eventuale chiusura del procedimento&#8221;</i>; ciò in quanto l&#8217;interessata sosteneva trattarsi di zona ad uso <i>&#8220;commerciale/industriale&#8221;</i>, soggetta ai limiti della <i>&#8220;colonna B&#8221;</i> della Tabella 1 di cui all&#8217;Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il Comune rispondeva con nota del 7 ottobre 2013 precisando che nel vigente PGT l&#8217;area interessata dall&#8217;ex impianto carburanti non era inclusa in zona a destinazione commerciale ma in <i>&#8220;zona per servizi&#8221;</i>, come tale soggetta ai limiti della <i>&#8220;colonna A&#8221;</i> delle predetta tabella.</p>
<p style="text-align: justify;">10. A fronte di tale precisazione del Comune, con PEC del 23 ottobre 2013 ARPA comunicava a Tamoil (oltre che al Comune di Viadana, alla Provincia di Mantova e all&#8217;ASL di Mantova), che il procedimento di bonifica non poteva ritenersi concluso, dovendo applicarsi i limiti della colonna A, invitando quindi l&#8217;interessata a procedere ai sensi dell&#8217;art. 242 del d. lgs. n. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In tale contesto, su incarico di Tamoil, la società  The IT Group Italia s.r.l. (società  di consulenza ambientale) presentava alla Provincia di Mantova, nell&#8217;ottobre del 2014, la <i>&#8220;Relazione di fine lavori&#8221;</i> chiedendo il rilascio della certificazione di avvenuto completamento degli interventi di bonifica, rilevando in particolare che lo stato di contaminazione rilevata nell&#8217;area esterna al sito dell&#8217;impianto non poteva impedire il rilascio della certificazione richiesta, trattandosi di area non inclusa nel progetto di bonifica e comunque di uno stato di contaminazione non imputabile alle attività  svolte nel Punto Vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Con provvedimento del 27 novembre 2014, la Provincia di Mantova negava il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica in ragione di quanto precisato dall&#8217;ARPA nella relazione integrativa del 23 ottobre 2013, richiamandone espressamente il contenuto essenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con nota del 10 marzo 2015, IT Group reiterava la richiesta di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, ribadendo le argomentazioni svolte nella Relazione finale dei lavori consegnata nell&#8217;ottobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Con provvedimento del 27 marzo 2015, la Provincia di Mantova confermava il proprio diniego, ribadendo testualmente il contenuto del precedente analogo diniego del 27 novembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Con ricorso portato alla notifica il 26 maggio 2015 e ritualmente notificato, Tamoil impugnava quest&#8217;ultimo provvedimento e gli atti pregressi del procedimento amministrativo (tra cui, in particolare, il precedente diniego provinciale del 27 novembre 2014 e la nota ARPA del 23 ottobre 2013) e ne chiedeva l&#8217;annullamento sulla base di tre motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:</p>
<p style="text-align: justify;">15.1) la Provincia avrebbe illegittimamente denegato il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica facendo riferimento allo stato di persistente contaminazione (da Piombo e IPA) di un&#8217;area esterna all&#8217;area di sedime dell&#8217;ex Punto Vendita e come tale non inclusa nel progetto di bonifica;</p>
<p style="text-align: justify;">15.2) il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, in assenza di un effettivo accertamento circa la responsabilità  di Tamoil nella contaminazione dell&#8217;area esterna al sito e in assenza di motivazione sul punto;</p>
<p style="text-align: justify;">15.3) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha invitato Tamoil <i>&#8220;a procedere ai sensi dell&#8217;art. 242 del d. lgs. 152/2006&#8221;</i>, anzichè con le procedure semplificate previste specificamente per <i>&#8220;i punti vendita carburanti&#8221;</i> dal decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente del 12 febbraio 2012 n. 31, in vigore del 7 aprile 2015, e applicabile anche alle istruttorie avviate, ma non ancora concluse a quella data.</p>
<p style="text-align: justify;">16. La Provincia di Mantova si costituiva in giudizio depositando documentazione e atto di stile, successivamente integrato con il deposito di una memoria difensiva, eccependo preliminarmente 1) la tardività  del ricorso (per la mancata impugnazione del diniego provinciale del 27 novembre 2014, rispetto al quale il successivo diniego del 27 marzo 2015 costituiva atto meramente confermativo); 2) l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse, sul rilievo che la pretesa di parte ricorrente di escludere dall&#8217;oggetto della bonifica l&#8217;area esterna al sito dell&#8217;impianto corrispondente al rilevato stradale sarebbe in contrasto con lo stesso progetto di bonifica presentato dall&#8217;interessata; 3) l&#8217;inammissibilità  del ricorso per la mancata impugnazione dell&#8217;atto con cui  stato imposto il ripristino del piezometro Pz3 e del parere ARPA 23 ottobre 2013; in subordine, nel merito, contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Si costituiva in giudizio anche il Comune di Viadana, con difese di mero stile.</p>
<p style="text-align: justify;">18. In prossimità  dell&#8217;udienza di merito, la parte ricorrente e la Provincia di Mantova depositavano scritti conclusivi e di replica nei termini di rito, nonchè note di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">19. All&#8217;udienza pubblica del 24 febbraio 2021, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione di tardività  formulata dalla Provincia di Mantova  fondata e assorbente.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, l&#8217;atto di conferma in senso proprio, che determina una nuova decorrenza del termine per impugnare,  soltanto quello adottato all&#8217;esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi. Ricorre, invece, l&#8217;atto meramente confermativo quando l&#8217;Amministrazione si limita a dichiarare l&#8217;esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel caso di specie, il provvedimento provinciale di diniego del 27 marzo 2015, impugnato in principalità  dalla parte ricorrente, si  limitato a confermare, anche dal punto di vista puramente lessicale, il precedente analogo diniego adottato dalla stessa Provincia con atto del 27 novembre 2014, notificato via PEC all&#8217;interessata in pari data (doc. 11 Provincia) e non impugnato da quest&#8217;ultima. Il nuovo diniego non  stato preceduto da alcuna integrazione istruttoria nè da motivazioni ulteriori rispetto a quelle già  contenute nel precedente diniego, di cui, anzi, costituisce la mera riproduzione letterale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nella propria memoria di replica, Tamoil ha sostenuto la natura meramente endoprocedimentale del (primo) diniego del 27 novembre 2014, il che si evincerebbe dalla circostanza che detto atto non si sarebbe pronunciato sui rilievi contenuti nella Relazione di fine lavori di Tamoil inviata alla Provincia il 23 ottobre 2014 (in ordine alla non inclusione nel progetto di bonifica dell&#8217;area esterna alla stazione di rifornimento); di conseguenza, il successivo diniego del 27 marzo 2015 sarebbe il primo atto lesivo ricevuto dalla ricorrente, essendo il primo atto con cui la Provincia avrebbe manifestato la propria volontà  di ritenere inclusa nel progetto di bonifica anche l&#8217;area esterna al sito, anzichè avviare un autonomo procedimento nei confronti del responsabile dell&#8217;inquinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La replica, osserva il Collegio,  destituita di fondamento, dal momento che la natura conclusiva o endoprocedimentale di un atto non dipende dalla completezza della sua motivazione o dell&#8217;istruttoria che l&#8217;ha preceduta (essendo, questi, profili che attengono se mai alla legittimità  dell&#8217;atto) ma dalla funzione svolta nel procedimento, e nel caso di specie la funzione del primo diniego del 27 novembre 2014 era, a prescindere dalla completezza o meno della sua motivazione, quella di respingere conclusivamente l&#8217;istanza della ricorrente imponendo la prosecuzione della bonifica anche in relazione all&#8217;area esterna.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La volontà  di includere l&#8217;area esterna negli interventi di bonifica era, pertanto, già  chiaramente espressa nel diniego del 27 novembre 2014, e ciò imponeva alla ricorrente di impugnarlo, eventualmente denunciandone l&#8217;illegittimità  per difetto di istruttoria e di motivazione; il che, tuttavia, non  avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il successivo diniego del 27 marzo 2015 si  limitato a confermare il precedente diniego, senza ulteriori approfondimenti istruttori e riproducendone testualmente la motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività , essendo stato notificato in data 26 maggio 2015, a distanza di quasi 6 mesi dalla notifica del provvedimento lesivo.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e la Provincia di Mantova, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Viadana, attesa la limitata attività  difensiva svolta da quest&#8217;ultima, limitata a contestazioni di mero stile.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività .</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Mantova le spese di lite, che liquida in ¬ 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese nei confronti del Comune di Viadana.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-140/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.140</a></p>
<p>Cosimo Di Paola, Presidente, Nicola Maisano, Consigliere, Estensore PARTI: Gaetano Ammoscato, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Castellucci, contro Questura di Trapani, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo Sulla legittimità  del provvedimento amministrativo Provvedimento amministrativo &#8211; legittimità  &#8211; elementi esistenti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cosimo Di Paola, Presidente, Nicola Maisano, Consigliere, Estensore PARTI: Gaetano Ammoscato, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Castellucci,  contro Questura di Trapani, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità  del provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Provvedimento amministrativo &#8211; legittimità  &#8211; elementi esistenti al momento della sua adozione &#8211; devono essere valutati.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La legittimità  di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione agli elementi esistenti al momento della sua adozione, e non sulla base delle successive evoluzioni dei fatti che riguardano la vicenda, che possono eventualmente giustificare la sua revoca, ma non determinarne, a posteriori, l&#8217;illegittimità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00140/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02517/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2017, proposto da<br /> Gaetano Ammoscato, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Castellucci, con domicilio digitale come da indirizzo PEC risultante dal registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e con domicilio fisico presso il suo studio sito in Palermo, p.zza V.E. Orlando 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Questura di Trapani, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento Ctg 11/G-2017 P.A.S. emesso il 20 luglio 2017 e notificato il 21 agosto 2017 con il quale la Questura di Trapani nel rigettare l&#8217;istanza per il rilascio della licenza di raccolta delle scommesse ex art. 88 TULPS presentata dal predetto ha, altresì, revocato <em>tout court</em> le licenze di PS ex art. 86 ed ex art. 88 rilasciate rispettivamente dal Commissariato di P.S. di Alcamo in data 3 novembre 2006 e dalla Questura di Trapani in data 21 luglio 2011 per lo svolgimento dell&#8217;attività  di sala giochi e VLT nell&#8217;esercizio sito in Alcamo, in Viale Europa n° 23-29 ;<br /> b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Trapani e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2017, e depositato il successivo 2 novembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, articolando le censure di: I) Illegittimità  del decreto di revoca per omessa comunicazione ex art. 10 bis legge n° 241/90; II) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 88 TULPS &#8211; Eccesso di potere anche sotto il profilo del difetto di istruttoria.<br /> Sostiene il ricorrente che l&#8217;amministrazione intimata avrebbe omesso di trasmettere la doverosa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento che ha dato luogo all&#8217;adozione del provvedimento impugnato; la revoca impugnata sarebbe inoltre illegittima in quanto adottata sulla base dell&#8217;esistenza di un procedimento penale pendente da un decennio che non ha determinato l&#8217;adozione di alcuna misura cautelare nei confronti del ricorrente, e la cui consistenza si  rivelata fragile anche con riguardo ad altri imputati la cui posizione appariva di maggiore rilievo rispetto a quella del ricorrente.<br /> Si  costituita l&#8217;amministrazione intimata che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br /> Il ricorrente in data 30 dicembre 2020 ha depositato copia di un dispositivo penale di assoluzione adottato nei suoi confronti, e alla pubblica udienza fissata per la sua discussione, il ricorso  stato posto in decisione.<br /> DIRITTO</p>
<p> Il ricorso deve essere accolto in considerazione della fondatezza del primo motivo di ricorso.<br /> Come rileva il ricorrente l&#8217;amministrazione intimata, con avviso del 25 maggio 2017, gli ha comunicato l&#8217;esistenza di motivi ostativi all&#8217;accoglimento della sua istanza con la quale aveva chiesto l&#8217;autorizzazione all&#8217;attività  di raccolta di scommesse, ma tale atto non contiene alcun riferimento all&#8217;inizio di un procedimento volto alla revoca dell&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi, già  in suo possesso.<br /> Conseguentemente il provvedimento impugnato con il presente ricorso, concernente la revoca di quest&#8217;ultima autorizzazione, risulta adottato in assenza della comunicazione dell&#8217;avvio del relativo procedimento, prevista dall&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990.<br /> Poichè l&#8217;amministrazione non ha addotto alcuna motivazione di particolare urgenza, che l&#8217;avrebbe potuta esentare dall&#8217;obbligo di legge di inviare tale avviso &#8211; urgenza invero difficilmente ravvisabile a fronte del fatto che il procedimento penale la cui esistenza ha costituito la ragione della revoca, pende da diversi anni &#8211; non appare discutibile che l&#8217;amministrazione resistente ha omesso il doveroso avviso di avvio del procedimento di revoca, in violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, e che il provvedimento impugnato  quindi illegittimo.<br /> Non può invece essere accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale viene contestata una determinazione connotata da ampi margini di discrezionalità  dell&#8217;amministrazione, senza che ne vengano indicate ragioni di irragionevolezza o illogicità .<br /> In merito appare utile puntualizzare che la legittimità  di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione agli elementi esistenti al momento della sua adozione, e non sulla base delle successive evoluzioni dei fatti che riguardano la vicenda, che possono eventualmente giustificare la sua revoca, ma non determinarne, a posteriori, l&#8217;illegittimità ; peraltro il dispositivo di assoluzione recentemente prodotto dal ricorrente &#8211; privo di indicazioni degli estremi del procedimento penale al quale si riferisce &#8211; in assenza delle motivazioni che supportano la decisione intervenuta, non  comunque inidoneo a consentire la ricostruzione dei fatti valutati nel processo penale al quale  relativo.<br /> In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto, stante la fondatezza del primo motivo, e, per l&#8217;effetto, annullato il provvedimento impugnato.<br /> In considerazione del carattere formale della censura ritenuta fondata con la presente sentenza, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, svoltasi in modalità  telematiche, da remoto, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Cosimo Di Paola, Presidente<br /> Nicola Maisano, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Mulieri, Primo Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.766</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-766/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-766/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.766</a></p>
<p>Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI: Pietro Gaias, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Pasquale Cannas, contro Agenzia Forestas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Rutilio, Gesuino Campus, nei confronti Vittorio Pilia non costituito in giudizio; Sulla distinzione fra &#8220;conferma&#8221; ed &#8220;atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-766/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.766</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-766/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.766</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI: Pietro Gaias, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Pasquale Cannas,  contro Agenzia Forestas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Rutilio, Gesuino Campus, nei confronti Vittorio Pilia non costituito in giudizio;</span></p>
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<p>Sulla distinzione fra &#8220;conferma&#8221; ed &#8220;atto meramente confermativo&#8221;</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Provvedimento Â amministrativo &#8211; conferma e atto meramente cnfermativo &#8211; natura e differenze<br /> <br /> 2.Concorsi pubblici &#8211; soccorso istruttorio ex art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241- atti o documenti giÃ  completi negli elementi costitutivi- Â mere regolarizzazioni di elementi di contorno &#8211; è ammissibile</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La distinzione fra &#8220;conferma&#8221; ed &#8220;atto meramente confermativo&#8221;, quindi, si atteggia nel senso che solo la prima &#8211; e non il secondo &#8211; va a sostituire l&#8217;atto confermato. La conferma è emessa dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria; diversamente, l&#8217;atto meramente confermativo non fa che ripetere la precedente volontà  dell&#8217;Amministrazione, che come tale non viene toccata. Di conseguenza, solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento; e, all&#8217;esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente, che si sostituisce ad esso .<br /> <br /> 2. Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall&#8217;art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste, senza violazione del principio della parità  di trattamento e quindi del dovere di imparzialità  ex art. 97 Cost, quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti giÃ  completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Nell&#8217;ambito dei concorsi pubblici, l&#8217;attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto pìù necessaria per le finalità  proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell&#8217;Amministrazione .<br /> <br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 31/12/2020<br /> <strong>N. 00766/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00178/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 178 del 2020, proposto da<br /> Pietro Gaias, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Pasquale Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Cannas in Cagliari, via Delitala n. 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia Forestas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Rutilio, Gesuino Campus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Vittorio Pilia non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento di cui alla nota prot. 379 del 14.1.2020, con la quale il direttore generale f.f. dell&#8217;agenzia Forestas ha comunicato il rigetto dell&#8217;istanza del ricorrente in data 10/11.7.2019 di ammissione al soccorso istruttorio e rettifica della graduatoria della selezione interna per operai di terzo livello (capo squadra) come modificata con determinazione dello stesso organo n. 60 del 23.4.2019; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi e, segnatamente, di quest&#8217;ultima determinazione e della relativa graduatoria, nonchè della nota a firma del direttore generale prot. n. 5770 del 30.4.2019, del regolamento per l&#8217;amministrazione del personale dell&#8217;agenzia approvato con delibera n. 26 del 15.3.2017, dell&#8217;avviso di selezione della procedura e degli atti allo stesso collegati e, in ispecie -ove occorra e per quanto di ragione- le delibere n. 26 del 5.4.2018, n. 31 del 13.4.2018, n. 33 del 4.5.2018; le determinazioni n. 63 del 13.4.2018, n. 95 e n. 96 del 6.6.2018, n. 114 del 3.7.2018 e n. 184 del 10.10.2018; di ogni altro atto connesso, allo stato non conosciuto, ivi inclusi gli atti istruttori posti in essere dall&#8217;amministrazione.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Agenzia Forestas;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Gianluca Rovelli;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il sig. Pietro Gaias ha partecipato alla selezione bandita dall&#8217;agenzia Forestas con determinazione n. 63 del 13.4.2018, essendo in possesso dei requisiti previsti dal relativo avviso. All&#8217;esito della procedura, lo stesso risultava vincitore, con il punteggio complessivo di 13,7 come da graduatoria allegata alla determina di approvazione n. 45 del 20.3.2019. Il concorrente Vittorio Pilia, collocato al secondo posto, in data 1.4.2019 proponeva istanza di rettifica in autotutela della graduatoria approvata, lamentando l&#8217;erronea attribuzione del punteggio sia nei suoi confronti che riguardo al vincitore sig. Pietro Gaias.<br /> A seguito del riesame, l&#8217;amministrazione procedeva a rettificare la graduatoria attribuendo ai primi due concorrenti (Gaias e Pilia) il medesimo punteggio di 12,9 ma dichiarando vincitore il sig. Pilia, in ragione dell&#8217;asserita operatività  dei criteri di preferenza normativamente previsti. A questo punto, il sig. Gaias proponeva, a sua volta, istanza di autotutela, evidenziando l&#8217;erroneità  dei punteggi così¬ come assegnati in sede di rettifica dell&#8217;originaria graduatoria. L&#8217;agenzia, perà², rigettava l&#8217;istanza, affermando la correttezza dei punteggi attribuiti ai concorrenti a seguito del riesame.<br /> Il ricorrente, a seguito di apposita istanza di accesso, apprendeva quindi che il controinteressato era stato ammesso -attraverso soccorso istruttorio- a dimostrare l&#8217;esistenza di titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura. Pìù in particolare, il sig. Pilia, nella domanda di partecipazione, ometteva di dichiarare di aver svolto un ulteriore semestre di servizio nell&#8217;anno 1998, nonchè il titolo di preferenza relativo al carico familiare.<br /> Tali titoli, espone il ricorrente, tuttavia, sono stati considerati a favore del controinteressato, a seguito della tardiva emendatio della domanda e produzione di documenti.<br /> Prosegue il ricorrente affermando che, oltre al carico familiare, egli è in possesso del titolo di preferenza dato dall&#8217;essere figlio di mutilato/invalido per servizio nel settore pubblico (art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994), prevalente rispetto a quello tardivamente rappresentato dal concorrente Vittorio Pilia. L&#8217;agenzia, a seguito dell&#8217;istanza sopra indicata, chiedeva al ricorrente di documentare quanto esposto in ordine al detto titolo di preferenza. Il sig. Gaias forniva, quindi, all&#8217;agenzia tutta la documentazione idonea a dimostrare il titolo in argomento. L&#8217;amministrazione, tuttavia, con il provvedimento prot. 379/2020 rigettava l&#8217;istanza di riesame, comunicando che &#8220;<em>a seguito di una nuova verifica delle domande e valutazione di tutte le produzioni, non sussistono le condizioni e i termini per l&#8217;accoglimento e pertanto non può essere modificata la graduatoria finale&#8221;</em>.<br /> Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:<br /> 1) violazione dei principi generali in materia di selezioni pubbliche, violazione della par condicio, violazione della lex specialis eccesso di potere per falsità  dei presupposti e/o travisamento dei fatti, disparità  di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà , illogicità  manifesta sviamento;<br /> 2) disparità  di trattamento, violazione della par condicio, violazione della lex specialis, contraddittorietà , illogicità  manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento;<br /> 3) violazione delle norme e dei principi generali in materia di selezioni pubbliche, violazione della lex specialis, eccesso di potere per falsità  dei presupposti e/o travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.<br /> Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br /> Si costituiva l&#8217;amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Alla udienza pubblica dell&#8217;11 novembre 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni in rito sollevate dall&#8217;amministrazione.<br /> Il ricorso sarebbe anzitutto tardivo.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Il provvedimento impugnato, pur con una motivazione molto succinta, fa riferimento ad &#8220;<em>una nuova verifica delle domande e valutazione di tutte le produzioni</em>&#8221; e pertanto non si può inquadrare nell&#8217;ambito degli atti meramente confermativi.<br /> Un provvedimento è meramente confermativo nel caso in cui venga ribadita la decisione assunta nell&#8217;atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, nè nuovo apprezzamento dei fatti; mentre è di conferma (in senso proprio) qualora l&#8217;Amministrazione proceda ad un riesame della precedente decisione, attraverso una nuova valutazione degli elementi di fatto acquisiti (ovvero, l&#8217;acquisizione di nuovi elementi), o, ancora, mediante rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti. La distinzione fra &#8220;conferma&#8221; ed &#8220;atto meramente confermativo&#8221;, quindi, si atteggia nel senso che solo la prima &#8211; e non il secondo &#8211; va a sostituire l&#8217;atto confermato. La conferma è emessa dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria; diversamente, l&#8217;atto meramente confermativo non fa che ripetere la precedente volontà  dell&#8217;Amministrazione, che come tale non viene toccata. Di conseguenza, solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento; e, all&#8217;esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente, che si sostituisce ad esso (Consiglio di Stato sez. II, 12 giugno 2020, n. 3746).<br /> Nel caso qui esaminato siamo di fronte ad un atto di conferma e il ricorso è tempestivo.<br /> Anche la seconda eccezione è infondata.<br /> FoReSTAS afferma di avere bandito la procedura qui all&#8217;esame per reclutare attraverso progressione interna 100 operai di terzo livello.<br /> All&#8217;esito della procedura, i vincitori hanno sottoscritto con l&#8217;amministrazione un contratto di lavoro in forza del quale il lavoratore è inquadrato nel terzo livello categoria operai, con godimento del relativo trattamento giuridico ed economico.<br /> La contrattazione collettiva annovera nel mansionario di tale livello l&#8217;attività  di caposquadra, per la quale in seno alla procedura FoReSTAS accertava l&#8217;attitudine dei candidati.<br /> Il 18 febbraio 2020, quindi prima che notificasse il ricorso, il signor Gaias è stato assunto da FoReSTAS a tempo indeterminato ed inquadrato nel terzo livello della categoria operai.<br /> Il difetto di interesse risulta evidente secondo l&#8217;amministrazione, potendo l&#8217;accoglimento del ricorso, che non gioverebbe al Gaias, soltanto nuocere al controinteressato ed alla stessa amministrazione, che dovrebbe risolvere il contratto col Pilia e privarsi di un operaio specializzato.<br /> Sempre secondo l&#8217;amministrazione, l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione non può dirsi esistente per il fatto che FoReSTAS specificava negli atti della selezione di ricercare un operaio di terzo livello con profilo di caposquadra, in ipotesi [quel profilo] gradito al ricorrente.<br /> Infatti, anche a volere trascurare che il contratto firmato dal signor Pilia prevede il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico del livello di inquadramento, non anche l&#8217;assegnazione di una specifica mansione, appare decisivo ricordare che nell&#8217;impiego alle dipendenze di un ente pubblico giÃ  prima che nell&#8217;impiego privato vige il principio di c.d. esigibilità  orizzontale delle mansioni, di cui all&#8217;art.52 del d.lgs. n.165 del 2001, giusta il quale: &#8220;Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell&#8217;ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi&#8221;.<br /> Pertanto, siccome i contratti firmati dal ricorrente e dai vincitori della procedura impugnata, tra cui il controinteressato, riconoscono pari diritti ai lavoratori, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse.<br /> Anche questa eccezione è infondata.<br /> Intanto, la selezione è stata bandita per l&#8217;assunzione di operai di terzo livello, profilo professionale &#8220;capo squadra&#8221;.<br /> Che il sig. Gaias, che ha partecipato ad una selezione possa legittimamente aspirare ad accedere ad un profilo professionale migliore rispetto a quello in precedenza ricoperto, non può essere messo in discussione.<br /> E&#8217; vero che nelle controversie relative alla contestazione di un concorso pubblico non può prescindersi &#8211; ai fini della verifica della sussistenza dell&#8217;interesse al ricorso &#8211; dalla c.d. prova di resistenza, con la conseguenza che il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l&#8217;onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere un astratto interesse dell&#8217;ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto.<br /> Ma in questo caso l&#8217;interesse è evidente visto che, essere posposto nella graduatoria, priva il ricorrente di una utilità  sicura quale è il diverso trattamento economico che gli deriverebbe dall&#8217;essere inquadrato conformemente alla corretta formulazione della graduatoria stessa.<br /> Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br /> La questione, nella sua apparente complessità , si risolve facendo corretta applicazione delle regole sul soccorso istruttorio.<br /> Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall&#8217;art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste, senza violazione del principio della parità  di trattamento e quindi del dovere di imparzialità  ex art. 97 Cost, quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti giÃ  completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Pìù in generale, nell&#8217;ambito dei concorsi pubblici, l&#8217;attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto pìù necessaria per le finalità  proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell&#8217;Amministrazione (T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000).<br /> L&#8217;amministrazione ha affermato che la rettifica della graduatoria a seguito del riconoscimento di un titolo non dichiarato nella domanda di partecipazione era una facoltà  prevista dall&#8217;art. 9 dell&#8217;avviso di selezione. Come tale, essa sarebbe stata correttamente e tempestivamente esercitata dal concorrente Pilia e, di conseguenza, sarebbe stata applicata semplicemente una norma del bando.<br /> Non è così¬.<br /> L&#8217;art. 9 del bando prevede, per quel che qui interessa;<br /> <em>&#8220;E&#8217; ammesso ricorso amministrativo per la richiesta di rettifica della graduatoria, da presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Direttore Generate dell&#8217;Agenzia che deciderà  con suo provvedimento. La rettifica della graduatoria e disposta dal Direttore Generale anche in autotutela.</em><br /> <em>La graduatoria rettificata in esito ai ricorsi amministrativi o per intervento in autotutela è nuovamente approvata dal Direttore Generale è pubblicata sul sito internet dell&#8217;Amministrazione&#8221;.</em><br /> Il provvedimento adottato dall&#8217;amministrazione non è un soccorso istruttorio e tantomeno una rettifica della graduatoria.<br /> Non è un soccorso istruttorio nè una rettifica della graduatoria semplicemente perchè il controinteressato è stato indebitamente ammesso a modificare e integrare la domanda di partecipazione al concorso.<br /> Il soccorso istruttorio è ammesso ma non fino al punto di consentire quella che è una vera e propria modifica della domanda.<br /> La rettifica cui fa riferimento il bando è null&#8217;altro che la possibilità  concessa (per cui non sarebbe neanche necessaria una previsione in tal senso) all&#8217;amministrazione di rettificare eventuali errori commessi nell&#8217;attribuzione di punteggi in seguito alla segnalazione da parte di un candidato.<br /> Qui nulla di tutto questo è avvenuto.<br /> L&#8217;amministrazione, a graduatoria giÃ  approvata, in sostanza ha riaperto l&#8217;attività  valutativa ammettendo il controinteressato, in palese violazione della par condicio tra i concorrenti, ad una integrazione della domanda con dichiarazioni mai effettuate.<br /> Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.<br /> Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati come da motivazione.<br /> Condanna l&#8217;amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 3.500/00 (tremilacinquecento) oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Scano, Presidente<br /> Grazia Flaim, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi, contro Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS,  rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi,  contro Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli</span></p>
<hr />
<p>Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; presupposti: emergenza e imprevedibilità &#8211; devono sussistere &#8211; &#8220;festa di capodanno&#8221; &#8211; fatto notorio- non imprevedibile &#8211; è tale &#8211; mezzi ordinari &#8211; vanno adottati.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari. La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell&#8217;uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio e perciò non può ritenersi imprevedibile.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/12/2020<br /> <strong>N. 00780/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00029/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 29 del 2017, proposto da<br /> Silvia Paolini, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Romolo Freddi in Ancona, c.so Garibaldi, 124;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Sgrignuoli in Ancona, largo XXIV Maggio 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 182 del Comune di Ancona &#8211; Corpo Polizia Municipale &#8211; del 21 dicembre 2016 con cui è stato disposto il &#8221; Divieto di accensione petardi botti ed artifici pirotecnici di vario genere nei giorni 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017&#8243; , nonchè di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del DL n. 137 del 2020<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, che espone di essere da anni titolari di attività  di vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici nel Comune di Ancona, in virtà¹ di regolari autorizzazioni prefettizie e comunali, impugna l&#8217;ordinanza in epigrafe con la quale è stato vietato l&#8217;utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle strade, piazze e qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico nelle giornate del 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.<br /> L&#8217;ordinanza, seguirebbe altre tre ordinanze di identico tenore del 2013, 2014 e 2015 (quest&#8217;ultima ordinanza è stata impugnata dalla medesima ricorrente con ricorso n. 158 del 2016, in decisione in questa stessa udienza).<br /> L&#8217;ordinanza adottata visti, tra gli altri gli artt. 50 e 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, è così¬ motivata:<br /> &#8221; &#8230;che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività  con il lancio di petardi , botti ed artifici pirotecnici di vario genere ; che ogni anno a livello nazionale , si verificano infortuni anche di grave entità  alle persone a causa dell&#8217;utilizzo di simili prodotti ; che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita , trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che , in quanto tali , sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità  , sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito ; che sia pure in misura minore , il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dar luogo a detonazione , quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini ; dato atto che l&#8217;accensione ed il lancio di fuochi d&#8217;artificio , lo sparo di petardi , lo scoppio di bombolette , e mortaretti nonchè il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio per le persone , per gli animali domestici ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini , soprattutto per l&#8217;uso incontrollato e per il mancato rispetto delle precauzioni minime di utilizzo&#8230;.&#8221;.<br /> L&#8217;ordinanza in epigrafe è contestata un unico e articolato motivo di ricorso.<br /> 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. nn. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, 3, 5 e 6 del d.lgs n. 58 del 2010, 6, 7, 8, 10,13 e 21 della legge n. 241 del 1990 3 e 41 Cost., 3 del d.lgs n. 138 del 2011, eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Il potere esercitato in base all&#8217;art. 54 del d.lgs n. 267 del 2000, presuppone una situazione di pericolo effettivo che non può essere affrontato con nessun altro tipo di provvedimento. Lo stesso, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità  dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali e impreviste, del tutto inconfigurabili nel caso in esame, in relazione ad un evento del tutto prevedibile che occorre annualmente. Non sarebbe stato accertato, attraverso un&#8217;adeguata istruttoria, alcun pericolo serio, concreto ed imminente e ciò in quanto i prodotti pirotecnici &#8220;legali&#8221; garantirebbero di per sè adeguati standard di sicurezza, appunto legalmente autorizzati<br /> Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe stato unilateralmente predisposto dal sindaco senza consultare le categorie e le professionalità  incise dal divieto, cui viene vietala la vendita dei propri prodotto nei giorni in cui avviene vi è pìù richiesta. Il Comune di Ancona ha chiesto il rigetto del ricorso<br /> Si è costituito il Comune di Ancona, resistendo al ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, il ricorso è stata trattenuto indecisione.<br /> 1 Persiste l&#8217;interesse al ricorso. Come giÃ  affermato in giurisprudenza in un caso analogo, nel giudizio amministrativo la valutazione di sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata dal Collegio giudicante obiettivamente e con il dovuto rigore, al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità  si risolva in una elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta (Tar Lazio Roma 9 maggio 2017 n. 5572Cons. Stato, V, 19 giugno 2013, n. 3343).<br /> 1.1 L&#8217;interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare alla parte ricorrente dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa.<br /> 1.2 Nella fattispecie in esame, al di lÃ  dell&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato, l&#8217;interesse sostanziale dedotto in giudizio può ritenersi costituito, trattandosi di provvedimenti il cui contenuto precettivo è reiterabile, anche dall&#8217;esigenza di evitare che atti di analogo contenuto siano posti in essere in futuro e tale specifico interesse è connesso alla c.d. efficacia conformativa della sentenza, efficacia che, in caso di declaratoria di inammissibilità  o improcedibilità  del ricorso e, quindi, di sentenza in rito, non potrebbe mai venire in essere (Tar Lazio n. 5572/2017 cit.), Ciò vale, a maggior ragione, per il caso in esame dove analoghe ordinanze sono state ripetute per diversi anni consecutivi.<br /> 2 Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto di seguito evidenziato.<br /> 2.1 I presupposti essenziali per la legittima adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità , non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, nella provvisorietà  e temporaneità  degli effetti e nella proporzionalità  del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).<br /> 2.2 Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.<br /> 2.3 La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell&#8217;uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come &#8220;consuetudine&#8221; nella stessa ordinanza impugnata, e perciò non può ritenersi imprevedibile, per cui ben avrebbe potuto e potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall&#8217;ordinamento (Tar Lazio 5572/2017, cit.). La mancanza di imprevedibilità  è confermata dal fatto, documentato dalla ricorrente, che ordinanze praticamente identiche sono state adottare nei tre anni precedenti.<br /> 3 L&#8217;assenza di imprevedibilità  della situazione disciplinata con l&#8217;ordinanza contingibile e urgente rende quindi fondata la relativa censura, di carattere assorbente.<br /> 3.1-L&#8217;illegittimità  determina l&#8217;accoglimento del ricorso e l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza, salve le ulteriori determinazioni che, nell&#8217;esercizio della propria potestà  discrezionale, l&#8217;amministrazione comunale vorrà  eventualmente adottare in futuro riguardo la medesima problematica oggetto dell&#8217;impugnata ordinanza, avvalendosi dei mezzi ordinari messi a disposizione dall&#8217;ordinamento, le situazioni di criticità  riscontrate, a tutela dei delicati interessi pubblici che vengono in rilievo.<br /> 3.2 Sussistono giuste ragioni per compensare le spese, in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza sindacale n. 182 del 21 dicembre 2016.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Conti, Presidente<br /> Tommaso Capitanio, Consigliere<br /> Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.13576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2020-n-13576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2020-n-13576/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.13576</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Valerio Torano, Referendario, Estensore PARTI: Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fortunato Vitale e Roberto Colagrande, contro Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Sportelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2020-n-13576/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.13576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2020-n-13576/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.13576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Valerio Torano, Referendario, Estensore PARTI: Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fortunato Vitale e Roberto Colagrande,  contro Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Sportelli e Sergio Siracusa dell&#8217;Avvocatura civica,</span></p>
<hr />
<p>Sulla quantificazione del termine ragionevole per l&#8217;annullamento di provvedimenti di primo grado adottati prima della L. 7 agosto 2015 n. 124</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Provvedimento amministrativo &#8211; annullamento d&#8217;ufficio ex art. 21 noneis L. 241/90- termine ragionevole &#8211; quantificazione &#8211; 18 mesi per l&#8217;esercizio del potere di autotutela &#8211;  provvedimenti adottati ante L. 7 agosto 2015 n. 124 &#8211; indice ermeneutico &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Ai fini dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un provvedimento è necessario che l&#8217;Amministrazione procedente agisca entro un termine ragionevole dall&#8217;adozione dell&#8217;atto che intende eliminare, esplicitando altresì¬ i vizi di legittimità  dell&#8217;atto che si intendono emendare e comprovando la sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato diverse e ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità  violata, tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.<br /> Sotto il profilo della quantificazione del termine ragionevole, per l&#8217;annullamento di provvedimenti di primo grado adottati prima che la l. 7 agosto 2015 n. 124 introducesse il termine generale di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di autotutela, è fatta comunque salva l&#8217;operatività  del &#8220;termine ragionevole&#8221; giÃ  previsto dall&#8217;originaria versione dell&#8217;art. 21-nonies, l. n. 241/90., con la precisazione che la novella del 2015, pur non applicabile retroattivamente, vale comunque come indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell&#8217;osservanza della regola di condotta in questione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/12/2020<br /> <strong>N. 13576/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 11117/2005 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 11117 del 2005, proposto da Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in persona del legale rappresentante <em>p.t.</em>, rappresentato e difeso dagli avv. Fortunato Vitale e Roberto Colagrande, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini 140;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco <em>p.t.</em>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Sportelli e Sergio Siracusa dell&#8217;Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via del tempio di Giove 21;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione dirigenziale del Comune di Roma, Dipartimento VI, n. 201 del 6 giugno 2005, notificata il 2 agosto 2005, con la quale è stata annullata d&#8217;ufficio la concessione edilizia in sanatoria n. 100920 del 27 marzo 1998 ed è stata disposta la contestuale reiezione dell&#8217;istanza presentata dall&#8217;ENPACL ed assunta dall&#8217;Amministrazione civica al prot. n. 8354 del 22 gennaio 1998, pos. prot. 86579/001 del 26 gennaio 1998.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria di smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; L&#8217;Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in qualità  di proprietario dei fabbricati situati in piazza A.C. Sabino 66, 67, 82 e 83 e della sottostante autorimessa con accesso da via L.E. Seiano 101/119, con istanza assunta dal Comune di Roma al prot. n. 84247/86 del 22 aprile 1986 ha chiesto il condono edilizio in relazione a una maggiore superficie utile residenziale di mq 28,19, ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47. Con nota allibrata dall&#8217;Amministrazione capitolina al prot. n. 135089 del 18 dicembre 1996, poi, ENPACL ha integrato la suddetta istanza di sanatoria edilizia, mutando l&#8217;area da condonare in mq 325,54 di superficie utile non residenziale. Su tale richiesta il Comune di Roma si è negativamente pronunciato con determinazione dirigenziale n. 13 del 15 marzo 1997, sulla scorta della considerazione che l&#8217;istanza <em>de qua</em>, interessando un&#8217;area diversa da quella inizialmente denunciata, deve essere considerata non una rettifica della originaria domanda, ma una nuova richiesta di concessione in sanatoria.<br /> Conseguentemente, con nota assunta al prot. n. 8354 del 22 gennaio 1998, ENPACL ha chiesto la sospensione della suddetta determinazione dirigenziale n. 13 del 1997, che è stata concessa dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 16 del 16 febbraio 1998. Contestualmente, con la citata nota del 22 gennaio 1998 l&#8217;odierno ricorrente ha anche domandato il riesame della pratica di condono ed il susseguente rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell&#8217;art. 39, l. 23 dicembre 1994 n. 724, chiedendo che l&#8217;abuso in origine dichiarato per mq 28,19 per superficie residenziale fosse &#8220;<em>rivisto alla luce della nuova documentazione che si allega ad integrazione di quella giÃ  agli atti che deve ritenersi nulla in quanto le dichiarazione rese precedentemente risultano imprecise perchè non suffragate</em>&#8221; da documenti idonei ed aggiornati. Pìù in particolare, l&#8217;istanza del 22 gennaio 1998 si riferisce ad una molteplicità  di abusi commessi nei suddetti fabbricati in corso di costruzione, &#8220;<em>tranne per l&#8217;abuso eseguito nel 1991 e dato da costruzione difforme dal progetto di cui alla concessione edilizia per il piano garage</em>&#8220;, che consiste nell&#8217;avvenuto frazionamento (dunque in un illecito di tipologia 4) dell&#8217;autorimessa posta nel piano interrato del fabbricato di piazza A.C. Sabino 67, con accesso da via L.E. Seiano 101-119, per mq. 1040,00 di superficie non residenziale. L&#8217;Amministrazione civica ha così¬ considerato l&#8217;istanza in discorso alla stregua di una richiesta di riesame <em>ex</em> art. 39, comma 10-<em>bis</em>, l. n. 724 del 1994, cui è stato assegnato il prot. n. 86579/001 del 26 gennaio 1998, rilasciando in favore di ENPACL la concessione edilizia in sanatoria n. 100920 del 27 marzo 1998.<br /> Tuttavia, con nota prot. n. 123643 del 15 settembre 2004 il Comune di Roma ha comunicato a ENPACL, ai sensi degli artt. 7 e 8, l 7 agosto 1990 n. 241, l&#8217;avvio del procedimento di riesame di talune concessioni edilizie in sanatoria riguardanti i suddetti fabbricati di piazza A.C. Sabino, tra le quali la n. 100920 del 27 marzo 1998, a cagione di alcune anomalie riscontrate nella pìù volte citata istanza del 22 gennaio 1998. All&#8217;esito del procedimento di secondo grado così¬ avviato, l&#8217;Amministrazione civica con determinazione dirigenziale n. 201 del 6 giugno 2005 ha annullato in autotutela la prefata concessione edilizia n. 100920 del 27 marzo 1998, rilevando come, in realtà , non sussistessero i presupposti per la favorevole definizione della richiesta di riesame <em>ex</em> art. 39, comma 10-<em>bis</em>, l. n. 724 cit. Sul punto, il Comune di Roma ha ritenuto che nella specie non venga in questione un pregresso provvedimento di denegata sanatoria posteriore al 31 marzo 1995 su domanda di condono anteriore al 30 giugno 1987, dovendosi l&#8217;istanza formulata da ENPACL qualificare alla stregua di una vera e propria nuova domanda di condono presentata fuori termine, con l&#8217;effetto che gli abusi ivi rappresentati e non tempestivamente denunciati non possono essere sanati.<br /> 2. &#8211; Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all&#8217;esame, notificato il 14 novembre 2005 e depositato il 2 dicembre 2005, ENPACL ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità :<br /> I) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e susseguente illogicità  della motivazione, giacchè nella parte di autorimessa di proprietà  di ENPACL &#8211; distinta in catasto al fg. 961, part. nn. 1734, sub. n. 82 e 1736, sub. n. 2, parte di un unico complesso immobiliare formato da pìù edifici con sottostante unico locale adibito ad autorimessa &#8211; non sono mai stati realizzati boxes auto, essendo ancor oggi costituita da un unico ambiente destinato al parcheggio degli automezzi; al contrario, è stata la società  SIRTE s.r.l., proprietaria delle altre porzioni del garage contigue a quella dell&#8217;ENPACL, a ottenere la concessione edilizia n. 381C del 31 gennaio 1991, resa sulla domanda prot. n. 1444480 del 14 maggio 1987, con cui è stata autorizzata la trasformazione dell&#8217;autorimessa da locale unico a boxes auto e il conseguente frazionamento materiale tra le porzioni di sua proprietà  e quella dell&#8217;ente ricorrente, sì¬ che la concessione edilizia in sanatoria n. 100920 del 27 marzo 1998 avrebbe solo regolarizzato la separazione materiale di detta porzione del locale derivante dalla realizzazione da parte di un terzo nella sua proprietà  dei boxes auto assentiti con la concessione edilizia n. 381C del 31 gennaio 1991;<br /> II) violazione degli artt. 13, l. n. 47 del 1985 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, poichè anche se la concessione annullata avesse avuto ad oggetto il frazionamento in boxes dell&#8217;autorimessa di proprietà  di ENPACL, tali interventi avrebbero potuto essere sanati ricorrendo all&#8217;istituto dell&#8217;accertamento di conformità , non avendo comportato aumento di volumi e superfici utili con riferimento ad un locale destinato ed assentito ad uso autorimessa;<br /> III) violazione degli artt. 97 Cost. e 21-<em>nonies</em>, l. n. 241 del 1990, come introdotto dall&#8217;art. 14, l. 11 febbraio 2005 n. 15, e dei principi generali in tema di autotutela ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico attuale e diverso dal mero ripristino della legalità  che, ad oltre sette anni dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, giustificherebbe il suo annullamento con il sacrificio dell&#8217;interesse del privato proprietario; ciò a maggior ragione ove si osservi che il Comune non ha dedotto alcun impedimento in relazione all&#8217;epoca di realizzazione degli abusi o alla incompatibilità  degli stessi con gli strumenti urbanistici generali vigenti, posto che l&#8217;abuso sanato con la concessione in sanatoria n. 100920 del 27 marzo 1998 riguarda opere interne alle costruzioni, effettuabile mediante una semplice d.i.a., adducendo soltanto la tardività  della presentazione dell&#8217;istanza;<br /> IV) eccesso di potere per illogicità  della motivazione e travisamento dei fatti anche con riguardo alla intempestività  della presentazione della domanda di condono del 22 gennaio 1998, dal momento che con le concessioni edilizie rilasciate nel marzo 1998, tra cui quella oggetto dell&#8217;odierno contenzioso, l&#8217;Amministrazione civica ha regolarizzato tutti gli abusi afferenti al complesso di piazza A.C. Sabino, rispetto al quale erano state presentate sin dal 1986, prima dall&#8217;unico proprietario e costruttore, poi dai suoi aventi causa, varie richieste di condono riguardanti anche le parti comuni, rispetto alle quali l&#8217;istanza del 22 gennaio 1998 è successiva.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Roma che, con memoria depositata il 30 gennaio 2020, ha argomentato sul rigetto del gravame.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 26 giugno 2020 è stata adottata l&#8217;ordinanza 1° luglio 2020 n. 7448, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell&#8217;Amministrazione resistente, che vi ha ottemperato in data 29 ottobre 2020, depositando una relazione predisposta dagli uffici sui fatti di causa, oltre a gran parte del fascicolo condonistico. Tra i documenti depositati, peraltro, non figura l&#8217;originaria domanda di sanatoria presentata dall&#8217;ente ricorrente il 22 aprile 1986.<br /> All&#8217;udienza pubblica straordinaria dell&#8217;11 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 3. &#8211; Il ricorso è fondato sotto l&#8217;assorbente terzo mezzo di impugnazione, con cui è lamentata la violazione delle norme e dei principi generali in materia di annullamento d&#8217;ufficio di atti amministrativi illegittimi, rispetto al quale non ha apportato nuovi elementi neppure la relazione prot. n. 118092 del 22 ottobre 2020, predisposta dagli uffici comunali in attuazione dell&#8217;ordinanza di questo Tribunale 1° luglio 2020 n. 7448.<br /> In merito si osserva che l&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, l. n. 241 cit., nel testo applicabile all&#8217;epoca dei fatti, prevede che: &#8220;<em>1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell&#8217;articolo 21-</em>octies <em>può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. Ãˆ fatta salva la possibilità  di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole</em>&#8220;. Pertanto, ai fini dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un provvedimento è necessario che l&#8217;Amministrazione procedente agisca entro un termine ragionevole dall&#8217;adozione dell&#8217;atto che intende eliminare, esplicitando altresì¬ i vizi di legittimità  dell&#8217;atto che si intendono emendare e comprovando la sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato diverse e ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità  violata, tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.<br /> Sotto il profilo della quantificazione del termine ragionevole, per l&#8217;annullamento di provvedimenti di primo grado adottati prima che la l. 7 agosto 2015 n. 124 introducesse il termine generale di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di autotutela, come è noto, è fatta comunque salva l&#8217;operatività  del &#8220;<em>termine ragionevole</em>&#8221; giÃ  previsto dall&#8217;originaria versione dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, l. n. 241 cit., con la precisazione che la novella del 2015, pur non applicabile retroattivamente, vale comunque come indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell&#8217;osservanza della regola di condotta in questione (Cons. Stato, sez. VI , 8 maggio 2019 n. 2974; sez. VI, 4 ottobre 2017 n. 4626; sez. VI, 13 luglio 2017 n. 3462; sez. VI, 10 dicembre 2015 n. 5625).<br /> Ebbene, nel caso di specie il Comune di Roma risulta aver rilasciato in data 27 marzo 1998 il titolo edilizio in sanatoria che è stato poi annullato in autotutela il 6 giugno 2005 sulla base di un&#8217;erronea valutazione dei presupposti del condono, non avendo l&#8217;Amministrazione immediatamente respinto la richiesta di riesame del 22 gennaio 1998 per violazione del termine perentorio di presentazione delle istanze di condono. Infatti, il Comune di Roma afferma di non essersi avveduto che l&#8217;istanza dell&#8217;ente ricorrente non era una richiesta di riesame della pratica del 22 aprile 1986, ai sensi dell&#8217;art. 39, comma 10-<em>bis</em>, l. n. 724 cit., ma, per la consistenza degli abusi da porre a legittimazione, una vera e propria nuova domanda di condono; ciò comporta che la concessione edilizia in sanatoria del 27 marzo 1998, quindi, possa considerarsi illegittima per eccesso di potere dovuto a travisamento dei fatti e violazione dell&#8217;art. 39, comma 10-<em>bis</em>, l. n. 724 cit. Tuttavia, se tali sono gli specifici vizi di legittimità  che il Comune di Roma ha inteso emendare con il provvedimento impugnato, si rileva che l&#8217;esercizio del potere di annullamento d&#8217;ufficio, anche in materia edilizia e urbanistica, deve svolgersi nel rispetto delle norme generali che governano i procedimenti di secondo grado per quanto concerne il termine massimo e l&#8217;onere motivazionale.<br /> Conseguentemente, avuto riguardo ai fatti di cui è causa, si rileva che il lungo tempo trascorso tra la data di rilascio della concessione edilizia oggetto di annullamento d&#8217;ufficio, risalente al 27 marzo 1998, e quella di adozione del provvedimento di secondo grado gravato, il 6 giugno 2005, esclude del tutto che possa parlarsi nella specie del rispetto di un termine ragionevole. Ciò risulta a maggior ragione vero ove si consideri che nella vicenda oggetto di giudizio non viene in questione una falsa rappresentazione della realtà  nella domanda di riesame presentata dall&#8217;ENPACL il 22 gennaio 1998, circostanza questa mai evidenziata dal Comune di Roma nel provvedimento gravato, e quindi non si pone un problema di scoperta successiva, da parte dell&#8217;Amministrazione procedente, di fatti e circostanze valorizzabili ai fini dell&#8217;esercizio del potere di autotutela. Infatti, come detto, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria annullata è stato il frutto di un errore di valutazione commesso dagli uffici del Comune di Roma, che non si sono immediatamente avveduti dell&#8217;insussistenza dei presupposti per accedere alla richiesta di riesame fattagli da parte ricorrente.<br /> Se, quindi, può ritenersi accertata la violazione del canone del termine ragionevole per l&#8217;adozione di determinazioni in autotutela, anche per quanto concerne la consistenza dell&#8217;impianto motivo del provvedimento gravato sussistono evidenti criticità . In tal senso, è noto che, in vigenza dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, l. n. 241 cit., per come introdotto dalla l. n. 15 del 2005, l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, debba essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all&#8217;adozione dell&#8217;atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole; tale onere motivazionale, pur attenuato, non può spingersi, se non nelle &#8220;<em>ipotesi di maggior rilievo</em>&#8220;, al richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e al rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate (Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 8; sez. VI, 19 marzo 2019 n. 1802; sez. VI, 23 luglio 2018 n. 4502). Ebbene, nel caso all&#8217;esame non pare possa parlarsi di ipotesi di abusi edilizi di maggior rilievo, dato che l&#8217;attività  edificatoria cui si riferisce il titolo abilitativo annullato non risulta essersi svolta in violazione di vincoli gravanti sul fabbricato e consiste, a ben vedere, nella diversa sistemazione di spazi interni ad uso non residenziale, senza creazione di nuove volumetrie e superfici utili, come puntualmente eccepito dall&#8217;ente ricorrente e non contestato nel merito dal Comune di Roma. Ne consegue che lo scarno apparato motivazionale adoperato dall&#8217;Amministrazione resistente a sostegno del proprio atto di annullamento d&#8217;ufficio non è sufficiente a dare conto della sussistenza di quel preminente interesse pubblico, attuale e concreto, diverso dal mero ripristino della legalità  violata, la cui sola presenza può giustificare la frustrazione dell&#8217;affidamento maturato dal privato nella legittimità  della concessione edilizia, a suo tempo ottenuta senza che gli sia stata contestata una falsa rappresentazione della realtà  o il rilascio di dichiarazioni non veritiere (sulla consistenza dell&#8217;onere di motivare in casi di annullamento di risalenti titoli edilizi v. anche Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2017 n. 341).<br /> La natura radicale del vizio di legittimità  sopra accertato esime il collegio dall&#8217;esaminare gli altri motivi di doglianza, che restano pertanto assorbiti.<br /> 4. &#8211; Stanti le peculiarità  del caso e la complessità  dei fatti esaminati dal collegio, sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente<br /> Ofelia Fratamico, Consigliere<br /> Valerio Torano, Referendario, Estensore</div>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2020 n.7624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-12-2020-n-7624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Severini, Presidente, Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore; PARTI: (T. Shipping s.p.a., in persona dell&#8217;amministratore legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, via Nicolai 70 contro Comune di Chiavari, in persona del sindaco pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-12-2020-n-7624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2020 n.7624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-12-2020-n-7624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2020 n.7624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore; PARTI: (T. Shipping s.p.a., in persona dell&#8217;amministratore legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, via Nicolai 70 contro Comune di Chiavari, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare 14 e nei confronti di A. Chiavari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Corrado Mauceri, domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13)</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata dell&#8217;art. 29 C.P.A. nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 C.P.A.- effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nei rapporti giuridici costituiti con provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri autoritativi attribuiti alla pubblica Amministrazione per la cura degli interessi pubblici ad essa attribuita dalla legge, l&#8217;affermazione delle contrapposte pretese del privato è consentita in linea generale mediante l&#8217;azione di annullamento, da proporsi ai sensi dell&#8217;art. 29 Cod. proc. amm. «nel termine di decadenza di sessanta giorni». L&#8217;esigenza posta da quest&#8217;ultima disposizione di reagire con immediatezza al preteso illegittimo esercizio della funzione amministrativa è posto a tutela dell&#8217;interesse generale alla certezza dell&#8217;azione dei pubblici poteri e delle situazioni giuridiche intersoggettive ad essa connesse. Il descritto paradigma non può quindi essere sovvertito con il rimettere in discussione rapporti ormai consolidatisi per effetto dell&#8217;inutile decorso del termine di impugnazione degli atti amministrativo o (come nel caso di specie) con l&#8217;infruttuoso esito dell&#8217;impugnazione. Un simile risultato non è nello specifico da reputarsi consentito attraverso una domanda di mero accertamento &#8211; pure ammessa nel processo amministrativo (cfr. l&#8217;art. 34, comma 3, Cod. proc. Amministrativo  Â &#8211; quando questa sia intesa ad affermare diritti ed ottenere l&#8217;utilità  invece definitivamente negati dal provvedimento amministrativo ormai inoppugnabile, e che dunque sul piano sostanziale costituisce la fonte regolatrice del rapporto giuridico con il privato destinatario, in grado di definire con certezza ogni situazione sostanziale ad esso relativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 01/12/2020<br /> <strong>N. 07624/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08438/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8438 del 2016, proposto da T. Shipping s.p.a., in persona dell&#8217;amministratore legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, via Nicolai 70;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Chiavari, in persona del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare 14a;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> A. Chiavari s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Corrado Mauceri, domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 390/2016, resa tra le parti, concernente l&#8217;accertamento del diritto della T. Shipping s.p.a. ad esercitare l&#8217;attività  di A.o e varo nel Porto di Chiavari nell&#8217;ambito della concessione di costruzione delle opere di ampliamento del Porto turistico di Chiavari, a decorrere dalla dichiarazione di agibilità  dello scalo di A.o;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari e della A. Chiavari s.r.l.;<br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. La T. Shipping s.p.a., concessionaria dal Comune di Chiavari in forza di convenzione in data 7 giugno 2011 (rep. n. 3400) della costruzione e gestione delle opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari &#8211; &#8220;calata ovest&#8221;, propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria in epigrafe, nella parte in cui è stata respinta la sua domanda di accertamento del diritto ad esercitare il servizio di A.o e varo delle imbarcazioni «<em>in via esclusiva per l&#8217;intero Porto turistico</em>», a decorrere dalla dichiarazione di agibilità  dello scalo ad esso destinato.<br /> 2. La sentenza appellata ha respinto la domanda di accertamento sulla base del presupposto che in base alla convenzione stipulata con il Comune di Chiavari la pretesa azionata, avente consistenza di interesse legittimo, era condizionata al collaudo delle opere, nel caso di specie pacificamente non intervenuto.<br /> 3. La T. Shipping s.p.a. contesta la statuizione di rigetto della domanda con il proprio appello, per resistere al quale si sono costituiti il Comune di Chiavari e la A. Chiavari s.r.l., società  concessionaria dall&#8217;amministrazione comunale (tramite la società <em>in house</em> concessionaria del porto, Marina Chiavari s.r.l.) del servizio di A.o e varo per il porto turistico di Chiavari fino all&#8217;ultimazione delle opere affidate in concessione all&#8217;appellante.<br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo d&#8217;appello la T. Shipping censura la sentenza nella parte in cui ha da un lato escluso che essa ricorrente possa vantare un diritto a gestire il servizio di A.o e varo nel porto di Chiavari prima del «<em>completamento delle opere</em>» e del relativo collaudo; e dall&#8217;altro lato ha statuito che la convenzione stipulata con l&#8217;amministrazione civica è per la stessa concessionaria fonte di un interesse legittimo avente ad oggetto tale attività , condizionato al rilascio del certificato di agibilità  delle opere medesime («<em>all&#8217;ottenimento dell&#8217;assenso tecnico amministrativo del Comune</em>»). In contrario la T. Shipping deduce che nell&#8217;ambito della concessione di costruzione e gestione ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 11, dell&#8217;allora vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di A.o e varo costituisce il corrispettivo del concessionario di gestire funzionalmente le opere di ampliamento del porto, ed è dunque oggetto di un diritto soggettivo pieno, rispetto al quale il Comune concedente non esercita alcun potere amministrativo di carattere discrezione, ma è chiamato a svolgere «<em>un accertamento di presupposti di fatto che debbono essere valutati secondo regole tecniche scientifiche</em>». La società  appellante sottolinea quindi che di questo diritto soggettivo si sono nel caso di specie realizzati i presupposti, consistenti nell&#8217;agibilità  delle opere da essa realizzate accertata con il verbale in data 7 ottobre 2015 della commissione di vigilanza e collaudo, e con l&#8217;ordinanza n. 260 del 21 ottobre 2015 dell&#8217;Autorità  marittima.<br /> 2. Con il secondo motivo d&#8217;appello la T. Shipping contesta la tesi di parte avversaria, condivisa dalla sentenza impugnata, secondo cui l&#8217;esercizio del servizio di A.o e varo sarebbe condizionato prima che dall&#8217;accertamento dell&#8217;agibilità  delle opere affidate in concessione dalla loro ultimazione, mentre nel caso di specie è incontroverso che di esse manca ancora una parte pari a circa il 3% di quanto previsto. L&#8217;appellante sostiene in contrario che il completamento delle opere non è previsto dalla convenzione in data 7 giugno 2011 quale ulteriore presupposto per l&#8217;avvio della gestione funzionale delle stesse e ciò sarebbe confermato, ai sensi dell&#8217;art. 1362, comma 2, Cod. civ., dal comportamento del Comune di Chiavari, che ha assentito l&#8217;esercizio di alcune attività  oggetto di concessione a mano a mano che venivano completati lotti funzionalmente autonomi dei relativi lavori, come nel caso delle autorimesse e dei parcheggi privati facenti parte delle opere di ampliamento, ed inoltre per gli ormeggi dei nuovi moli di sopraflutto e di sottoflutto.<br /> 3. La T. Shipping contesta ulteriormente la sentenza di primo grado per non avere considerato che l&#8217;assenso del Comune di Chiavari all&#8217;avvio delle attività  prima del completamento delle opere di ampliamento del porto si desumerebbe anche dal riequilibrio del piano economico e finanziario che l&#8217;amministrazione ha approvato, con la previsione della regola «<em>della approvazione dei lavori per lotti funzionali proprio per consentire la utilizzazione le opere non appena dichiarate agibili</em>» (delibere consiliari n. 36 del 9 maggio 2014 e n. 98 del 28 settembre 2014, cui faceva seguito la stipula della convenzione integrativa in data 21 novembre 2014, n. rep. 3560).<br /> 4. Con il terzo motivo d&#8217;appello la T. Shipping deduce l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe del tutto ignorato la propria domanda, svolta in via subordinata nella memoria 7 aprile 2016, notificata alle controparti, secondo cui il proprio diritto alla gestione del servizio di A.o e varo dovrebbe ritenersi perfezionato una volta che tutte le opere di ampliamento del porto sono state ultimate, sulla base della dichiarazione di agibilità  ottenute per i singoli lotti funzionali, con la marginale e non influente eccezione di un residuo 3%.<br /> 5. Con il quarto ed ultimo motivo d&#8217;appello la sentenza del Tribunale amministrativo è censurata per non avere ritenuto provata la circostanza che il Comune ha attribuito senza gara la gestione dello scalo di A.o e varo delle imbarcazioni a favore della A. Chiavari, con conseguente sottrazione dello stesso ad essa ricorrente, quando invece tale circostanza sarebbe stata provata in via documentale sulla base delle produzioni in giudizio della medesima società  controinteressata.<br /> 6. Le censure così¬ sintetizzate sono infondate.<br /> 7. L&#8217;azione di accertamento del diritto ad esercitare in via esclusiva il servizio di A.o e varo nel porto turistico di Chiavari, riproposta in appello dalla T. Shipping, si pone in contrasto con provvedimenti amministrativi del Comune di Chiavari, che questo diritto hanno negato per attribuirlo alla controinteressata A. Chiavari. Il riferimento è in particolare:<br /> &#8211; alla nota sindacale in data 20 marzo 2015 (prot. n. 9701), con cui è stato comunicato alla T. Shipping il diniego di autorizzazione a svolgere il servizio di A.o e varo, perchè giÃ  affidato alla A. Chiavari fino alla dichiarazione di agibilità  delle opere di ampliamento affidate in concessione alla medesima appellante (in virtà¹ della proroga della concessione, risalente al 2004, stipulata in data 21 dicembre 2011, tra la medesima controinteressata e la Marina Chiavari, società <em>in house </em>di gestione del porto di Chiavari, la cui scadenza è stata fissata come segue: «<em>sino all&#8217;ottenimento dell&#8217;agibilità  delle opere come previsto dall&#8217;art. 15 della &#8220;Convenzione&#8221; stipulata tra il Comune di Chiavari e la Società  T. Shipping SPA con atto formalizzato il giorno 07.06.2010&#038;</em>»);<br /> &#8211; alla delibera di giunta comunale n. 105 del 10 aprile 2015, con cui è stata approvata la tariffa per dei servizi di A.o e varo per l&#8217;anno 2015 proposta da A. Chiavari, sul presupposto che quest&#8217;ultima sia il soggetto dell&#8217;affidatario;<br /> &#8211; alla concessione demaniale marittima di rep. n. 3565 dell&#8217;11 marzo 2015, con cui il Comune di Chiavari, nell&#8217;affidare a sè stesso la gestione del locale porto turistico, si è riservato il potere di autorizzare l&#8217;utilizzo delle opere ivi situate da parte di terzi prima del collaudo.<br /> La T. Shipping ha impugnato i provvedimenti in questione in sede straordinaria, con ricorso in data 14 luglio 2015, che è stato poi dichiarato improcedibile dalla Sezione I di questo Consiglio di Stato, con parere in data 10 maggio 2018, n. 1250 (prodotto nel giudizio dal Comune di Chiavari), in conseguenza dell&#8217;adozione di provvedimenti sopravvenuti, impugnati dalla ricorrente nella presente sede giurisdizionale.<br /> 8. Nel ricorso straordinario l&#8217;odierna appellante aveva indicato i fatti costitutivi della propria <em>causa petendi </em>in modo speculare a quanto la stessa ha fatto con l&#8217;azione di accertamento oggetto del presente giudizio. Entrambi i ricorsi sono in particolare imperniati sull&#8217;assunto secondo cui dopo il riequilibrio del piano economico e finanziario della concessione approvato dal Comune di Chiavari nel 2014 il servizio in esclusiva di A.o e varo nel porto di Chiavari spetterebbe alla T. Shipping con la dichiarazione di agibilità  del relativo lotto funzionale, facente parte delle opere affidate in concessione a quest&#8217;ultima, senza la necessità  di attendere il completamento di queste ultime; e che sarebbe pertanto illegittima la pretesa, derivante dagli atti impugnati con il ricorso straordinario, di affidare la gestione del servizio fino a tale momento alla A. Chiavari.<br /> Si legge infatti nel medesimo ricorso quanto segue: «<em>il servizio di A.o spetta in via esclusiva a T. Shipping a decorrere dalla agibilità  dello scalo di A.o </em>[..]Â <em>ciò trova fondamento nel riequilibrio del P.E.F. approvato nel maggio 2014</em>»: ed ancora «<em>il titolo di A. Chiavari di esercitare il diritto di A.o </em>[&#038;]Â <em>è cessato di diritto quanto meno in data 4 febbraio 2015 per effetto della consegna a T. Shipping delle aree per la ristrutturazione e per la successiva gestione in esclusiva dello scalo di A.o</em>». Dacchè le censure di legittimità  nei confronti degli atti sopra menzionati, sul presupposto della loro lesività  rispetto alla sopra descritta pretesa sostanziale ad esercitare in esclusiva il servizio di A.o e varo, che tuttavia si sono consolidati per effetto della dichiarazione di improcedibilità  dell&#8217;impugnazione in sede straordinaria<br /> 9. Come poi deduce ulteriormente il Comune di Chiavari, analoga dichiarazione di improcedibilità  è stata è stata emessa in sede giurisdizionale amministrativa, con la sentenza qui appellata, relativamente agli ulteriori provvedimenti dell&#8217;amministrazione comunale diretti a negare alla T. Shipping il titolo alla gestione del servizio di A.o e varo prima del collaudo della totalità  delle opere di ampliamento del porto ad essa affidate in concessione. Si tratta dunque di provvedimenti fondati sui medesimi presupposti dell&#8217;azione di accertamento riproposta con il presente appello, tra i quali figurano: il provvedimento in data 6 luglio 2015, contenente l&#8217;intimazione all&#8217;odierna appellante di consegnare entro il 31 agosto dello stesso anno le aree dello scalo ristrutturate per la riconsegna ad A. Chiavari: e il provvedimento n. 40 del 26 agosto 2015, con cui il Comune di Chiavari ha negato alla medesima T. Shipping l&#8217;efficacia di due s.c.i.a. presentate da questa presentate per ottenere la certificazione di agibilità  dello scalo di A.o e varo.<br /> 10. Che l&#8217;azione di annullamento dichiarata improcedibile, in conseguenza della rinuncia dell&#8217;azione di annullamento, si basi sulla stessa di <em>causa petendi </em>dell&#8217;odierna azione di accertamento si trae dalla semplice sentenza di primo grado. Nel sintetizzare i fatti costitutivi delle domande azionate dalla T. Shipping la pronuncia precisa quanto segue: «(p)<em>arte istante </em>(la T. Shipping; n.d.e.)Â <em>aveva ritenuto durante l&#8217;estate del 2015 di aver completato una serie di opere previste in concessione, tali per cui si sentà¬ abilitata a pretendere di gestire in esclusiva il servizio di A.o e varo</em>», mentre il Comune e la società  di gestione del porto «<em>avevano invece ravvisato l&#8217;inadempimento della ricorrente dell&#8217;esecuzione delle opere, le avevano vietato di utilizzare il sito e la strumentazione di A.o e varo delle imbarcazioni attribuendo il servizio alla controinteressata A. Chiavari srl</em>».<br /> 11. Sul punto occorre aggiungere che strettamente connessa alla domanda di annullamento è quella di accertamento proposta con lo stesso ricorso giurisdizionale dalla T. Shipping, che la sentenza di primo grado precisa essere diretta a dichiarare il «<em>suo diritto alla gestione dello scalo di A.o e varo del porto sin dal completamento dei lavori</em>». Per completezza va rilevato che anche in sede straordinaria l&#8217;odierna appellante aveva proposto una domanda di accertamento di analogo tenore, dichiarata tuttavia inammissibile con il citato parere per la natura impugnatoria del rimedio, ai sensi dell&#8217;art. 8 e ss. d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.<br /> 12. Da quanto finora esposto risulta evidente che l&#8217;utilità  anelata dalla T. Shipping con l&#8217;azione di accertamento, riproposta nel presente giudizio d&#8217;appello, corrisponde a quella che le sarebbe derivata dall&#8217;annullamento degli atti impugnati in sede straordinaria e giurisdizionale, nella misura in cui questi ultimi si ponevano fatti impeditivi all&#8217;affermazione del suo preteso diritto. Contrariamente a quanto poi controdeduce al riguardo l&#8217;odierna appellante su quest&#8217;ultima domanda vi è una statuizione di rigetto avente efficacia di giudicato, data dalla sentenza di primo grado, che per la parte concernente l&#8217;azione di annullamento non è stata appellata.<br /> 13. Con il giudicato interno così¬ formatosi è quindi venuto meno il presupposto dell&#8217;azione di accertamento, dato dall&#8217;esistenza di una situazione di incertezza nei rapporti giuridici derivante dall&#8217;altrui contestazione che non sia superabile senza l&#8217;intervento del giudice, e che la parte ha pertanto l&#8217;interesse ex art. 100 Cod. proc. amm. a rimuovere con una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell&#8217;esatta portata dei diritti e delle situazioni giuridiche coinvolte nel rapporto controverso (cfr., tra le altre, Cass. civ., II, 26 luglio 2006, n. 17026, 26 maggio 2008, n. 13556; lav., 31 luglio 2015, n. 16262). Nel caso di specie sono proprio le dichiarazioni di improcedibilità  delle sopra menzionate impugnazioni a privare di fondamento l&#8217;azione di accertamento della T. Shipping, poichè con essa quest&#8217;ultima tende ad ottenere l&#8217;affermazione di un diritto invece negato dai provvedimenti impugnati, ormai consolidatisi e dunque in grado di dirimere ogni incertezza al riguardo.<br /> 14. Nei rapporti giuridici costituiti con provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri autoritativi attribuiti alla pubblica amministrazione per la cura degli interessi pubblici ad essa attribuita dalla legge, l&#8217;affermazione delle contrapposte pretese del privato è consentita in linea generale mediante l&#8217;azione di annullamento, da proporsi ai sensi del sopra citato art. 29 Cod. proc. amm. «<em>nel termine di decadenza di sessanta giorni</em>». L&#8217;esigenza posta da quest&#8217;ultima disposizione di reagire con immediatezza al preteso illegittimo esercizio della funzione amministrativa è posto a tutela dell&#8217;interesse generale alla certezza dell&#8217;azione dei pubblici poteri e delle situazioni giuridiche intersoggettive ad essa connesse. Il descritto paradigma non può quindi essere sovvertito con il rimettere in discussione rapporti ormai consolidatisi per effetto dell&#8217;inutile decorso del termine di impugnazione degli atti amministrativo o (come nel caso di specie) con l&#8217;infruttuoso esito dell&#8217;impugnazione. Un simile risultato non è nello specifico da reputarsi consentito attraverso una domanda di mero accertamento &#8211; pure ammessa nel processo amministrativo (cfr. l&#8217;art. 34, comma 3, Cod. proc. amm.; inoltre: Cons. Stato, V, 27 novembre 2012 n. 6002) &#8211; quando questa sia intesa ad affermare diritti ed ottenere l&#8217;utilità  invece definitivamente negati dal provvedimento amministrativo ormai inoppugnabile, e che dunque sul piano sostanziale costituisce la fonte regolatrice del rapporto giuridico con il privato destinatario, in grado di definire con certezza ogni situazione sostanziale ad esso relativa.<br /> 15. Tutto ciò precisato, con la propria azione di accertamento la T. Shipping pretende di esercitare in via esclusiva il servizio di A.o e varo nel porto di Chiavari, benchè con i provvedimenti comunali, sopra richiamati, impugnati dalla medesima ricorrente dapprima in sede straordinaria e quindi nel presente giudizio, tale diritto le sia stato negato, sul presupposto che sino alla completa ultimazione delle opere di ampliamento affidatele in concessione lo stesso spetti alla controinteressata A. Chiavari. Essendo pertanto ormai definitivamente acquisito per effetto del consolidarsi di tali provvedimenti che è quest&#8217;ultimo operatore l&#8217;unico soggetto titolato ad esercitare il servizio fino al completamento dei lavori di ampliamento del porto turistico, il contrario accertamento preteso dalla T. Shipping non è consentito.<br /> 16. L&#8217;appello, che solo su tale domanda di accertamento si fonda, va pertanto respinto.<br /> Le spese di causa possono essere nondimeno compensate per la particolarità  della fattispecie controversa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br /> Federico Di Matteo, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/11/2020 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-11-2020-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-11-2020-n-250/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/11/2020 n.250</a></p>
<p>&#34;Il novellato preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90: un nuovo punto di equilibrio nel percorso di parificazione tra p.a. e privato (Modifiche apportate con d.l. n.76/2020 convertito con legge n. 120/20)&#34; di Maria Cerreto Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10-bis della L. 241 del 1990 &#8211; Modifiche</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-11-2020-n-250/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/11/2020 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>&quot;Il novellato preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90: un nuovo punto di equilibrio nel percorso di parificazione tra p.a. e privato (Modifiche apportate con d.l. n.76/2020 convertito con legge n. 120/20)&quot; di  Maria Cerreto</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10-bis della L. 241 del 1990 &#8211; Modifiche apportate dal d.l. n. 67 del 2020 conv. in legge n. 120 del 2020 &#8211; Prime considerazioni sugli aspetti innovativi.<br /> </span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>&quot;Il novellato preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90: un nuovo punto di equilibrio nel percorso di parificazione tra p.a. e privato (Modifiche apportate con d.l. n.76/2020 convertito con legge n. 120/20)&quot; </p>
<div style="text-align: right;">  <em>di Â Maria Cerreto </em></div>
<div style="text-align: right;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Sommario:<br /> 0. Le norme di riferimento<br /> 1. Peremessa<br /> 2. Ambito applicativo : i procedimenti ad istanza di parte</div>
<div style="text-align: justify;">3. Il contenuto del preavviso di rigetto. La sola &quot;apparente&quot; degradazione dell&#8217; obbligo di motivzione e i rapporti con il contenuto del provvedimento finale.<br /> 4. Gli effetti del preavviso di rigetto. Dall&#8217; interruzione alla sospensione del procedimento amministrativo<br /> 4.1 Le prospettazioni avanzate dalla dottrina<br /> 4.2. La soluzione offerta dal legislatore<br /> 5. Gli effetti della omessa comunicazione al privato del preavviso di rigetto. Il problema della ammissibilità  della motivazione postuma.<br /> 5.1 La comunicazione del preavviso di rigetto costituisce un diritto di difesa del privato cui corrisponde, in capo alla p.a., un obbligo di completezza dell&#8217; attività  istruttoria.<br /> 5.2.1 L&#8217;art. 21 octies l.241/90<br /> 5.2 Alla violazione dell&#8217;art. 10 bis, si applica oppure no il secondo alinea dell&#8217; art.21 octies?<br /> 6. Comunicazione del preavviso di rigetto, ma con provvedimento dinale che non tenga conto delle osservazioni presentate dal privato.</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> <strong>0. Le norme di riferimento.</strong><br />  </p>
<div style="text-align: justify;">Art. 10 bis, così¬ come introdotto dalla legge n. 15/2005 e modifica con l. n.180/2011:<br /> <em>1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità  competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all&#8217;amministrazione</em><br /> Comma modificato dall&#8217;articolo 9, comma 3, della legge 1 novembre 2011, n. 180, e successivamente  dall&#8217;articolo 12, comma 1, lettera e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120:<br /> <em>1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità  competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, nonche&#8217; le ulteriori modalita&#8217; di pubblicazione, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l&#8217;autorita&#8217; competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi&#8217; adottato, nell&#8217;esercitare nuovamente il suo potere l&#8217;amministrazione non puo&#8217; addurre per la prima volta motivi ostativi gia&#8217; emergenti dall&#8217;istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all&#8217;amministrazione.</em><br /> Art. 21 octies, così¬ come inserito dall&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.<br /> <em>1. E&#8217; annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.</em><br /> <em>2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</em><br /> Art. 21 octies, così¬ come modificato dall&#8217;articolo 12, comma 1, lettera i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.<br /> <em>1. E&#8217; annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.</em><br /> <em>2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell&#8217;articolo 10-bis.</em></div>
<p> <strong>1. Premessa.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> Il preavviso di rigetto di cui all&#8217;art. 10 bis legge n.241/1990 (di recente modificato dal d.l. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020), si inserisce nel solco di quella tendenza, tracciata dal legislatore a partire dagli anni 90, di parificazione dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, introducendo momenti di partecipazione e di confronto per la realizzazione del principio del buon andamento in termini di efficacia, efficienza e di economicità .<br /> Pìù nello specifico, il preavviso di rigetto, risponde all&#8217;esigenza di garantire,  per un verso, i diritti difensivi (<em>rectius</em> partecipativi) dei privati e, dall&#8217;altro, le esigenze deflattive del contenzioso con la p.a.<br /> L&#8217;obiettivo perseguito dal legislatore è la &#8220;cd. Amministrazione di risultato&#8221;: una proporzione ideale tra il dettato legislativo (sostanziale e processuale) e l&#8217;obiettivo perseguito, per il tramite di interpretazioni ermeneutiche e riforme legislative che permettano al privato e alla p.a. di perseguire i propri interessi nel miglior modo e nel minor tempo possibile.<br /> In questo quadro, il ruolo dell&#8217;interprete è complesso e si sintetizza nella ricerca di un equilibrio.<br /> Ed invero, da un lato, visioni troppo audaci verso il buon diritto e la buona amministrazione potrebbero compromettere i beni della vita in gioco; dall&#8217;altro lato, concezioni eccessivamente rigorose, potrebbero finire per contrastare quel necessario rapporto osmotico tra legalità  ed efficienza.<br /> La nuova formulazione dell&#8217;art. 10 bis, deriva dalla necessità  di fare chiarezza sulla funzione pìù intima del preavviso di rigetto e di recepire proprio quelle soluzioni ermeneutiche di riequilibrio tra i sostenitori dell&#8217;amministrazione di risultato ad ogni costo; ed i tradizionalisti maggiormente rispettosi del principio di legalità .<br /> Sul piano del dibattito quattro questioni: l&#8217;obbligo di motivazione rafforzata e il rinvio <em>per relationem</em> del provvedimento finale al preavviso di rigetto;  la necessità  di rispettare i termini legali del procedimento, passando da un regime interruttivo ad uno sospensivo; l&#8217;esigenza di incasellare, ex art. 21 <em>octies</em> l.241/90, il vizio del provvedimento finale per i diversi casi di omessa comunicazione del preavviso di rigetto e di omessa motivazione in ordine alle osservazioni avanzate dal privato; con conseguente individuazione dei casi nei quali sarebbe ammessa una sanatoria <em>in limine</em> con il dato legislativo, ma confacente al principio del buon andamento.</div>
<p> <strong>2. Ambito applicativo: i procedimenti ad istanza di parte.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> Per quanto riguarda l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;istituto, il dato legislativo è immediatamente chiaro nel precisare che la comunicazione del preavviso di diniego del provvedimento non riguarda i procedimenti d&#8217;ufficio e, tra i procedimenti ad istanza di parte,  quelli che hanno ad oggetto procedure concorsuali, e che attengano alla materia previdenziale e assistenziale, gestiti dagli enti previdenziali.<br /> Pertanto, oggetto di comunicazione al privato, saranno soltanto i procedimenti che siano iniziati previa istanza di parte e che non rientrino tra quelli esclusi poc&#8217;anzi indicati.<br /> <br /> Tra i procedimenti ad istanza di parte, non rientrano, per giurisprudenza ormai consolidata, quelli nascenti dal ricorso gerarchico.<br /> Il ricorso gerarchico, anche se dal punto di vista formale, è un vero e proprio procedimento amministrativo, tuttavia la sua natura è da apprezzarsi su di un piano sostanziale quale rimedio giustiziale, dotato di regole procedurali proprie anche in tema di garanzia del contraddittorio e di partecipazione del ricorrente; tale per cui, non appare necessaria nè dovuta la comunicazione del preavviso di rigetto, che risulta anche essere incompatibile con le esigenze di celerità  e segretezza del ricorso gerarchico, fino al momento di formazione del provvedimento finale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Sono da escludersi anche i procedimenti in materia di S.c.i.a.<br /> Ed invero, la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività , non è quella di una istanza di parte per l&#8217;avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì¬ una dichiarazione di volontà  privata di intraprendere una determinata attività  ammessa direttamente dalla legge. Il denunciante la S.c.i.a., è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. p.a. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività  non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell&#8217;amministrazione; in assenza di procedimento, non c&#8217;è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell&#8217;Amministrazione. Del resto, neppure potrebbe ritenersi violato il principio di partecipazione atteso che, in materia di Scia, sono molteplici i momenti dialogici tra p.a. e privato<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> <br /> Diversi, invece, sono i casi nei quali il privato non è titolare di una posizione soggettiva, ovvero pur essendone titolare, necessità  di un atto di assenso da parte della pubblica amministrazione al fine del suo esercizio.<br /> Ebbene, nell&#8217;ambito di queste fattispecie, relativamente a quelle per le quali il legislatore abbia disposto meccanismi di formazione tacita dei provvedimenti, ci si è chiesti se sussista in capo alla p.a. l&#8217;obbligo di comunicare il preavviso di diniego.<br /> In altri termini, se i provvedimenti legali tipici di silenzio assenso e silenzio rigetto debbano essere preceduti dall&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 10 <em>bis</em>.<br /> Quanto al silenzio &#8211; rigetto, l&#8217;operatività  del preavviso di diniego non può essere messa in dubbio. Ed invero, la comunicazione al privato del possibile esito del procedimento amministrativo è espressione non solo dei principi di buon andamento della p.a., ma anche di correttezza nei confronti del privato che, consapevole dell&#8217;esito negativo del provvedimento, non investe ulteriori risorse.<br /> Il problema che si pone in tema di silenzio rigetto si apprezza, piuttosto, sul piano procedimentale.<br /> Laddove il privato non presenti osservazioni, la p.a. può lasciare tranquillamente trascorrere il termine del procedimento con conseguente formazione di un provvedimento legale tipico di rigetto.<br /> <em>A contrario</em>, per il caso in cui il privato presenti delle osservazioni, è evidente che la p.a. non possa lasciare spirare il termine affinchè si formi un silenzio rigetto. Ed invero, ai sensi dell&#8217;art. 2 l. 241/90 e dello stesso art. 10 <em>bis</em>, l&#8217;autorità  competente ha l&#8217;obbligo di motivare in ordine alle richieste ed osservazioni presentate dai privati, proprio nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, ed efficienza. Con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il privato potrà  esperire i rimedi del silenzio giustiziabile ex art. 117 c.p.a.<br /> <br /> Per le fattispecie di silenzio assenso, non può ritenersi condivisibile, perchè illogica, la tesi secondo cui se il procedimento si conclude con il silenzio significativo, questo prevale anche rispetto alla comunicazione del preavviso di rigetto; ed infatti, sarebbe contrario ai principi di speditezza, di efficienza e di efficacia della p.a., ritenere che si formi un provvedimento di assenso anche quando la stessa amministrazione, sia pure in via provvisoria, abbia chiaramente anticipato al privato le ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza.<br /> Anche in questo caso, al pari di quanto avviene per le ipotesi di silenzio rigetto, laddove il privato abbia presentato delle osservazioni, la pubblica amministrazione è tenuta ad emettere un provvedimento motivato che tenga conto delle ragioni avanzate dal privato. Con la precisazione ulteriore che la p.a.  ha l&#8217;obbligo di emettere un formale provvedimento anche nei casi in cui il privato non abbia presentato osservazioni, non potendosi pìù intendere il silenzio successivo ad un preavviso di rigetto come significativo di un assenso. Pertanto, per i casi di silenzio successivi al preavviso di rigetto, tale comportamento sarà  autonomamente impugnabile con il rito del silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> <br /> Sono esclusi dai procedimenti ad istanza di parte, quei procedimenti amministrativi di riesame di un provvedimento amministrativo, a seguito di attività  giurisdizionale.<br /> Ed invero, oltre che essere procedimenti nati per ordine disposto dal giudice e non su istanza di parte, la comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 10 bis, comporterebbe solo un inutile aggravio  dell&#8217;attività  amministrativa, in contrasto con i principi di speditezza e buon andamento della p.a. <br /> <br /> Giova ricordare che espressamente l&#8217;art. 10 bis l. n. 241 del 1990 esclude l&#8217;applicabilità  dell&#8217;istituto della comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza alle procedure concorsuali; la giurisprudenza ha chiarito che per &quot;procedure concorsuali&quot; debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande. Per tale motivo, la giurisprudenza pìù recente continua ad accogliere l&#8217;orientamento prevalente che esclude l&#8217;obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto in tutte le procedure di erogazione dei contributi pubblici<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.</div>
<p> <strong>3. Il contenuto del preavviso di rigetto. La sola &#8220;apparente&#8221; degradazione dell&#8217;obbligo di motivazione e i rapporti con il contenuto del provvedimento finale.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> L&#8217;importanza del ruolo partecipativo svolto dal preavviso di rigetto nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo e del processo, è messo in evidenza dalla previsione di un obbligo espresso in capo alla p.a. di motivare, nel provvedimento finale, sul mancato accoglimento delle osservazioni avanzate dal privato.<br /> L&#8217;obbligo di una motivazione rafforzata ha la finalità  di assicurare l&#8217;interesse pubblico ad una decisione idonea a ponderare tutti i contrapposti interessi in gioco. Diversamente opinando, verrebbe lesa la finalità  della norma di scongiurare il possibile contenzioso tra p.a. e privati.<br /> Il dettato legislativo, nella sua formulazione originaria disponeva: &#8220;Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale&#8221;.<br /> La norma, oggi riformata,  solo apparentemente sembra diminuire tale garanzia rafforzata. Ed invero, essa afferma che laddove il privato abbia presentato delle osservazioni, la pubblica amministrazione possa limitarsi ad indicare &#8220;i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni del privato&#8221;.<br /> La riformulazione della norma in questi termini, lascia trasparire la volontà  di attribuire alÂ  preavviso di rigetto, una maggiore autonomia rispetto al passato, quale atto potenzialmente giÃ  completo e perfetto: &#8220;la base&#8221; su cui poggiano i motivi che indurrano la p.a. ad emanare un provvedimento negativo nei confronti del privato.<br /> L&#8217;autorevolezza del preavviso di rigetto, è resa evidente proprio dal fatto che, nel provvedimento finale, la p.a. non dovrà  indicare tutti i motivi ostativi, ma solo quelli che siano diretta conseguenza delle osservazioni avanzate dal privato, potendo limitarsi, pertanto, a rinviare  <em>per relationem</em> &#8211; esclusivamente nei limiti di cui si dirà  &#8211;  a quelli originariamente individuati con il preavviso di rigetto.<br /> L&#8217;ammissibilità  di una motivazione <em>per relationem</em>, è perfettamente confacente ad un sistema di semplificazione che non obblighi la p.a. a dover incessantemente motivare in ordine alle proprie decisioni, così¬ finendo in balia delle pretese dei privati nel tempo minimo che il procedimento mette a sua disposizione per decidere.<br /> <br /> Tanto ciò premesso, se da un lato, l&#8217;autorità  procedente è agevolata perchè dispensata dal motivare in ordine agli stessi fatti; dall&#8217;altro lato il legislatore predispone meccanismi di tutela del privato (parte debole del rapporto) obbligando la pubblica amministrazione a svolgere  un&#8217;istruttoria completa che tenga conto, cioè, della generalità  dei presupposti, favorevoli o sfavorevoli, all&#8217;ottenimento del provvedimento da parte del privato.<br /> Quindi ciò che apparentemente sembra essere una diminuzione di garanzia &#8211; laddove è disposto che la p.a è tenuta a dare ragione nel provvedimento finale di diniego &#8220;solo dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza di quelli avanzati dal privato&#8221; &#8211;  viene recuperato nell&#8217;obbligo, questa volta espresso, a che la p.a. svolga una attività  istruttoria esauriente.<br /> La novella del 2020, infatti, prevede espressamente che &#8220;l&#8217;amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi giÃ  emergenti dall&#8217;istruttoria del provvedimento annullato&#8221;.<br /> Ed invero, ammettere che la p.a. possa, nel provvedimento finale (o in quello di riesercizio del potere), addurre motivi nuovi,  non dedotti ma giÃ  deducibili in fase istruttoria, significherebbe, per un verso, concedere alla p.a. la possibilità  di svolgere, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, attività  istruttorie (e motivazioni)Â  semplificate (art. 2 comma 1 l. 241/90); e per altro, attribuirle il potere di affrancarsi dal rispetto dei termini legali imposti dall&#8217;art. 2 l. 241/90. Termini che, proprio per la loro collocazione sistematica nella legge sul procedimento amministrativo, acquistano il rango di principi inderogabili se non nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge stessa.<br /> E&#8217; fatta sempre salva, ovviamente, la possibilità  a che la p.a. produca per la prima volta &#8211; anche in fase processuale &#8211;  &#8220;motivi sopravvenuti&#8221; ostativi ad un provvedimento favorevole del privato, rientrando tale potere in quello proprio di autotutela della p.a.<br /> <br /> Chiarito che alla motivazione agevolata della p.a<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>. fa da contraltare un obbligo di questa allo svolgimento, a monte, di un&#8217;attività  istruttoria completa, per il tramite della preclusione di &#8220;motivi nuovi&#8221; in un momento successivo alla chiusura dell&#8217;istruttoria, è necessaria una ulteriore precisazione.<br /> Ebbene, dell&#8217;esauriente attività  svolta, la p.a. deve dare conto al privato attraverso una motivazione &#8220;cd. rafforzata&#8221; del provvedimento finale che contenga,  oltre alle motivazioni originarie &#8211; sia pure <em>per relationem</em> &#8211;  anche quelle ulteriori che si contrappongono alle osservazioni proposte dal privato e di quelle conseguenti.<br /> In relazione alla motivazione <em>per relationem,</em> il legislatore accoglie l&#8217;orientamento giÃ  prevalente in giurisprudenza secondo cui, sebbene il preavviso di rigetto sia un atto endoprocedimentale non direttamente lesivo della sfera giuridica del privato, tuttavia esso, in quanto atto contenente la futura volontà  della p.a., può senza dubbio essere posto a fondamento della decisione contenuta nel provvedimento finale.<br /> E perà², una motivazione del provvedimento finale fondata sul parziale rinvio ad un atto endoprocedimentale (il preavviso di rigetto, appunto), non può tradursi in un rinvio in bianco per il privato.<br /> Pertanto, è opportuno puntualizzare che la motivazione del provvedimento finale, intanto può rinviare al preavviso di rigetto, in quanto quest&#8217;ultimo, giÃ  nella sua formulazione originaria conteneva in modo dettagliato le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero indotto la p.a. ad adottare un provvedimento negativo.<br /> <em>A contrario</em>, se il preavviso di rigetto aveva carattere approssimativo e limitato ad evidenziare i soli punti salienti che &#8220;allo stato&#8221; inducevano l&#8217;amministrazione a determinarsi in senso negativo<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, è evidente che, nel provvedimento finale, la pubblica amministrazione sia &#8220;obbligata&#8221; a precisare tutte le proprie ragioni, non potendo limitarsi  ad un rinvio <em>per relationem;</em> rinvio, quest&#8217;ultimo, che lascerebbe il privato sfornito di una chiara e precisa conoscenza del percorso logico seguito dalla p.a. sulla base di tutti gli elementi di fatto valutati.<br /> <br /> Per quanto attiene alla completezza dell&#8217;attività  istruttoria, il legislatore della novella, sembra aver recepito, proprio quelle determinazioni sorte in seno ai tribunali di merito laddove si precisava che sebbene non sia richiesto un rapporto di identità  tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento occorre perà² che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego &#8220;si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 bis&#8221;, dovendo essere esclusa ogni possibilità  di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili &#8220;dalla motivazione&#8221; dell&#8217;atto endoprocedimentale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Diversamente argomentando, le finalità  alla base dell&#8217;istituto partecipativo verrebbero inopinatamente eluse in danno dello stesso interesse pubblico ad una decisione idonea a ponderare i contrapposti interessi oltre che a scongiurare il possibile contenzioso<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ebbene, la nuova norma di cui all&#8217;art. 10 bis, ha rafforzato, lo si ripete, proprio tale principio prevedendo che nè in sede di adozione del provvedimento finale nè in sede di nuovo procedimento amministrativo (in riesercizio del potere) la p.a. potrà  adottare motivi nuovi (deducibili e non dedotti) nella esaurita istruttoria.<br /> </div>
<p> <strong>4. Gli effetti del preavviso di rigetto. Dall&#8217;interruzione alla sospensione del procedimento amministrativo.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> Vi è ora da analizzare quelli che sono &#8220;gli effetti della comunicazione del preavviso di rigetto&#8221; sul termine del procedimento.<br /> Ebbene, l&#8217; originario art. 10 bis, predisponeva un &#8220;meccanismo interruttivo&#8221; dei termini di conclusione del procedimento.  Tale norma, interpretata alla stregua dei canoni civilistici, comportava che, con la comunicazione del preavviso di rigetto, il termine di conclusione del procedimento fosse azzerato con conseguente decorso del termine <em>ex novo</em><a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Oggi, il legislatore predispone un meccanismo &#8220;sospensivo&#8221; del termine di conclusione del procedimento per le ragioni che si andranno di seguito ad indicare.</div>
<p> <strong>4.1. Le prospettazioni avanzate dalla dottrina.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> Sotto la vigenza dell&#8217;effetto interruttivo della comunicazione del preavviso di rigetto, una parte della dottrina, ha iniziato a mettere in discussione la lettura civilistica del termine &#8220;interrompe&#8221;.<br /> Ed invero, si obietta che l&#8217;utilizzo di un meccanismo interruttivo del procedimento, si pone in contrasto con il principio di semplificazione e speditezza del procedimento amministrativo, nonchè con la <em>ratio</em> sottesa allo stesso art.10 <em>bis</em>.<br /> Tale orientamento dottrinario, parte dal presupposto che il preavviso di rigetto costituisca una applicazione del principio di partecipazione espressamente riconosciuto, anche a livello sovranazionale, dall&#8217;art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea. Tale norma consacra il diritto del privato ad essere ascoltato &#8220;in ogni procedimento&#8221; che possa produrre degli effetti sfavorevoli nei suoi confronti.<br /> Accanto a questa norma, vi è la previsione, a livello nazionale dell&#8217;art. 97 Cost. che se da un lato ingloba la partecipazione nell&#8217;alveo dei principi che sorreggono il buon andamento della pubblica amministrazione; dall&#8217;altro lato, impone anche che il procedimento amministrativo sia  ispirato a principi di efficacia, efficienza ed economicità .<br /> La conseguenza immediatamente apprezzabile è che l&#8217;idea dell&#8217;amministrazione quale palazzo di vetro, che abbassa il ponte levatoio verso il privato, è pur sempre la rappresentazione di un Governo che, per un verso, non può correre il rischio di ingolfare i suoi meccanismi di funzionamento consentendo una eccessiva intrusione del privato; e per altro, deve dare risposte al privato in tempi certi.<br /> Le esigenze di celerità  per il buon governo dell&#8217;amministrazione e di correttezza nei confronti del privato a ricevere risposte in tempi legali brevi sono, pertanto, ostative all&#8217;utilizzo di un termine interruttivo del procedimento.<br /> ÃˆÂ  proprio la visione ideale di una pubblica amministrazione rapida che ha indotto una parte della dottrina a ritenere maggiormente compatibile con i principi di efficienza ed economicità , l&#8217;utilizzo di un meccanismo sospensivo in seno all&#8217;art. 10 bis.<br /> Accedendo a siffatta interpretazione, con la comunicazione del preavviso di rigetto, i termini del procedimento si sospendono e, decorso il termine di 10 giorni concesso al privato per la presentazione delle osservazioni,  il termine inizia a decorrere nuovamente non da zero, ma dal giorno in cui era stato sospeso<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> I sostenitori di tale orientamento, del resto, ritenevano che la p.a., dato il poco tempo a disposizione, potesse limitarsi, nel provvedimento finale, ad indicare solo le ragioni di fatto e di diritto ostative all&#8217;accoglimento delle osservazioni del privato, salvo poi rinviare <em>per relationem</em>, ai motivi giÃ  dedotti nel preavviso di rigetto.<br /> Ad avallare siffatta interpretazione, non solo la espressa ammissibilità  di una motivazione <em>per relationem</em> (ex art. 3 comma 3 l. 241/90), ma anche il dato normativo (art. 10 bis) che ammetteva la pubblica amministrazione a limitarsi, nel provvedimento finale, ad indicare &#8220;le sole ragioni ostative&#8221; all&#8217;accoglimento delle osservazioni avanzate dal privato.<br /> <br /> Per quanto siffatta interpretazione fosse lodevole perchè rispondente all&#8217;esigenza di celerità  del procedimento amministrativo, tuttavia essa finiva per collidere con le esigenze di efficacia sostanziale del sistema amministrazione.<br /> Ed invero, per quanto la p.a. potesse limitarsi ad elaborare un provvedimento amministrativo che tenesse conto solo delle osservazioni presentate dal privato &#8211; rinviando <em>per relationem</em> alle argomentazioni pregresse &#8211;  tuttavia, con l&#8217;adozione di un meccanismo sospensivo, essa non avrebbe avuto pìù il tempo necessario per poter esaminare tutte le possibili istanze del privato<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Con la conseguenza che, motivazioni non rafforzate sulle contestazioni dei privati, sarebbero state pìù facilmente oggetto di impugnazione.<br /> E questo, nonostante i temperamenti introdotti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla &#8220;inesistenza, in capo alla Pubblica amministrazione di un obbligo puntuale di motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, poichè le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime ben possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento&#8221;<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Si pensi al caso in cui il privato presenti le proprie osservazioni alla scadenza del termine di 10 giorni posto a sua disposizione, con una p.a. che, avendo inviato il preavviso di rigetto al ventottesimo giorno del procedimento amministrativo, si trova a dover offrire una motivazione rafforzata, sia pure non puntuale, su di una pluralità  di osservazioni e in soli due giorni.<br /> Con la conseguenza anche certa di sforare i termini del procedimento, lasciando una porta aperta al privato che, ex art. 2 bis l. 241/1990, accede direttamente all&#8217;indennizzo da mero ritardo.<br /> Ed allora, l&#8217;unica interpretazione maggiormente confacente all&#8217;efficienza deflattiva del preavviso di rigetto doveva essere quella del sistema interruttivo, dando alla p.a. un ulteriore termine di 30 giorni per poter analizzare in modo puntuale le richieste avanzate dai privati.</div>
<p> 4.2. La soluzione offerta dal legislatore.  </p>
<div style="text-align: justify;">In questo quadro, il legislatore del 2020, accoglie le istanze di tutela della speditezza del procedimento amministrativo, ma con meccanismi di salvaguardia dell&#8217;efficacia amministrativa, altrimenti compromessa da un dato normativo anacronistico.<br /> Il novellato art. 10 bis, prevede che, con la comunicazione del preavviso di diniego, il termine del procedimento si sospende e il privato ha a disposizione un termine di 10 giorni per presentare per iscritto le proprie osservazioni.<br /> Con la comunicazione, si aprono due strade.<br /> Per il caso in cui il privato non presenti istanze, il termine del procedimento inizierà  a decorrere al termine della finestra temporale di 10 giorni che era stata concessa al privato.<br /> Per l&#8217;ipotesi in cui, invece, il privato presenti delle osservazioni, ai dieci giorni concessi al privato, ne corrispondono &#8220;parimenti dieci&#8221; per la p.a., al termine dei quali inizieranno a decorrere i restanti termini del procedimento amministrativo.<br /> Il privato e la pubblica amministrazione sono messi su di un piano di parità : al tempo concesso al privato per presentare le proprie osservazioni, ne è concesso uno uguale alla p.a. per poter rispondere.<br /> E&#8217; evidente una maggiore rispondenza del sistema al principio del buon andamento, laddove si evita che alla p.a. sia concesso troppo tempo a danno di un privato che impiega e  spreca risorse e perde opportunità  nell&#8217;attesa di un provvedimento qualunque esso sia; e che pertugi conoscitivi dei privati possano diventare uno strumento per procrastinare <em>sine die</em> la conclusione del procedimento.</div>
<p> 5. Gli effetti della omessa comunicazione al privato del preavviso di rigetto. Il problema della ammissibilità  della motivazione postuma.  </p>
<div style="text-align: justify;">Altro problema affrontato dalla giurisprudenza attiene, pìù da vicino, alla funzione del preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo e alle relative conseguenze derivanti dalla sua omessa comunicazione al privato.<br /> La chiave di lettura adottata dalla giurisprudenza è di tipo sostanziale ed orientata al principio del raggiungimento dello scopo<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Ciò significa che, in via preliminare, è opportuno verificare se siano state compromesse, per effetto del mancato preavviso, le finalità  che con lo stesso si è inteso perseguire; e che deve, comunque, escludersi l&#8217;annullabilità  del provvedimento amministrativo vincolato, pure non preceduto dal preavviso di rigetto, allorchè emerga che il privato abbia avuto  modo di conoscere i motivi ostativi e &#8211; si aggiunge &#8211; gli sia stata ampiamente data la possibilità  di dialogare con la p.a<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> </div>
<p> <strong>5.1. L&#8217;omessa comunicazione del preavviso di rigetto è, prima di tutto, un comportamento scorretto della p.a<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;">Se la funzione principale del preavviso di rigetto è quella di garantire una diminuzione del contenzioso &#8211;  in un&#8217;ottica di efficienza del sistema statale in senso ampio, comprendente anche l&#8217;amministrazione della giustizia &#8211; è evidente che una violazione della lealtà  procedimentale imposta alla p.a., abbia quali conseguenze anche danni di tipo economico alle sfere patrimoniali dello Stato e del privato.<br /> Ed invero, nei casi di omesso preavviso di rigetto, il diritto di partecipazione del privato è solo parzialmente incrinato, atteso che questi avrà  la possibilità  di esercitarlo, comunque, in sede processuale, attraverso l&#8217;impugnazione del provvedimento definitivo.<br /> Aderendo a tale impostazione, la violazione del preavviso di rigetto, costituisce, piuttosto,  un comportamento scorretto della p.a. sia nei confronti dell&#8217;apparato statale per violazione della <em>performance</em> che questo si impone di perseguire, proprio attraverso la previsione di meccanismi quale quello del 10 bis; sia nei confronti del privato che &#8211; non ricevendo alcuna comunicazione negativa da parte dell&#8217;autorità  procedente.  &#8211; aumenta la <em>chance</em> ed investe risorse nell&#8217;attesa di un provvedimento favorevole.<br /> Una prima questione, dunque, è quella di verificare se esistano meccanismi sanzionatori  per la p.a. che, omettendo il dialogo con il privato, abbia da un lato eroso le speranze di quest&#8217;ultimo, con il proprio comportamento ondivago; e dall&#8217;altro, abbia aperto la strada per un contenzioso con conseguente danno economico a carico dello Stato, in termini di tempo, danaro ed immagine della stessa p.a.<br /> La soluzione sembra, ormai, abbastanza scontata, ed invero, il legislatore ha recepito il consolidato orientamento giurisprudenziale (sezioni unite n. 8236/2020) che riconosce il diritto del privato al risarcimento del danno derivante da comportamenti scorretti della p.a., quando questi abbiano comportato una lesione della sfera patrimoniale del soggetto destinatario del provvedimento. La riforma del 2020, ha introdotto all&#8217;art. 1 il comma 2 bis imponendo alle parti, p.a. e privato, di agire secondo i principi di correttezza e buona fede.<br /> Ed ancora, laddove un aggravio de procedimento amministrativo abbia comportato ingenti spese per la pubblica amministrazione, non può essere esclusa una responsabilità  amministrativa in capo al responsabile del procedimento o all&#8217;autorità  competente.</div>
<p> 5.2. La comunicazione del preavviso di rigetto costituisce un diritto di difesa del privato cui corrisponde, in capo alla p.a., un obbligo di completezza dell&#8217;attività  istruttoria.  </p>
<div style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i vizi che inficiano il provvedimento finale derivante dalla omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la norma di riferimento è da rinvenirsi nell&#8217;art. 21 <em>octies</em> della l. 241/1990, anch&#8217;essa modificata dalla novella del 2020, proprio con riguardo all&#8217;art. 10 bis.<br /> Anche per tale analisi è, anzitutto, opportuno discorrere delle <em>quaestiones</em> interpretative <em>ante</em> novella, salvo poi verificare, in concreto, se la riforma del 2020 abbia fatto chiarezza.</div>
<p> <strong>5.2.1. L&#8217;art. 21 octies l. 241/90</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> La norma di cui all&#8217;art.21 octies, rubricata &#8220;annullabilità  del provvedimento amministrativo&#8221;, è strutturata su due commi.<br /> Il comma 1 indica i casi di annullabilità  del provvedimento amministrativo, stabilendo che tutti i provvedimenti, sia di natura discrezionale che vincolata, devono essere annullati quando siano adottati in violazione di legge o siano viziati da eccesso di potere o da incompetenza.<br /> Il comma 2, invece, individua i cd. vizi non invalidanti del provvedimento.<br /> Non sono annullabili i soli &#8220;provvedimenti amministrativi vincolati&#8221; per violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti.<br /> E non sono annullabili i &#8220;provvedimenti amministrativi&#8221; per il caso in cui la violazione del procedimento consista nella omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7 della l. 241/90.<br /> Pertanto, ferma la possibilità  di impugnare tali provvedimenti invalidi, il Giudice può, tuttavia, dichiararne la validità .<br /> La prima parte del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> prevede che, affinchè il giudice, possa dichiarare la validità  del provvedimento amministrativo debbano ricorrere tre requisiti: si tratti di provvedimenti amministrativi vincolati, che vi sia stata la violazione di norme sul procedimento o sulla forma e che,  sia &#8220;palese&#8221;, evidente, che il provvedimento adottato dalla p.a. non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.  Proprio il fatto che questo tipo di meccanismo scatta solo con i provvedimenti vincolati, spiega il perchè il g.a. possa attivarlo d&#8217;ufficio<br /> La seconda parte del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> prevede, invece, che il giudice possa dichiarare la validità  del provvedimento amministrativo quando il vizio consista nella mancata comunicazione di avvio del procedimento e &#8220;la p.a. dimostri&#8221; che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.<br /> L&#8217;onere della dimostrazione e la mancata specificazione che si debba trattare di provvedimenti vincolati, ha indotto la dottrina a sostenere che la seconda parte del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>  trovi applicazione anche ai provvedimenti discrezionali.<br /> In realtà , tale affermazione non può essere affatto condivisa, atteso che deve restare fermo il divieto per il giudice amministrativo di entrare nel merito delle scelte della pubblica amministrazione, salvo i casi di cd. discrezionalità  esaurita o perchè derivante da un vincolo che la stessa p.a. si è imposta, ovvero derivante dall&#8217;applicazione del principio del <em>cd. one shot temperato</em>, ossia dai casi nei quali l&#8217;attività  della p.a. si è esaurita in precedenti gradi di giudizio ovvero si ritiene esaurita per aver violato i rapporti di correttezza e buona fede nei confronti del privato<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ed allora, se la differenza tra primo e secondo alinea, è da rinvenirsi esclusivamente nella circostanza che, nei casi di cui al primo alinea, si tratti di provvedimenti vincolati e, nel secondo, di provvedimenti a discrezionalità  esaurita; ci si chiede per quale motivo, nel caso di omessa comunicazione dell&#8217;inizio del procedimento (secondo alinea) la p.a. possa &#8220;dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento amministrativo non poteva essere diverso&#8221;, ed invece in tutti gli altri casi di vizi di forma e del procedimento (primo alinea), il giudice possa dichiarare la validità  del provvedimento d&#8217;ufficio.<br /> La differenza di onere probatorio tra prima e seconda parte del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> risponde ad una esigenza logica.<br /> Quando il giudice si trova al cospetto di procedimenti vincolati (primo alinea) vuol dire che egli può trarre conseguenze certe, immediate, dalla sola lettura degli atti presentati dal privato e della p.a.<br /> <em>A contrario</em>, quando si trova al cospetto di procedimenti a discrezionalità  esaurita (secondo alinea), non sempre potrebbe essere agevole per il Giudice individuare la ragione favorevole da porre a fondamento dell&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza del privato.<br /> Ed invero, per quanto la discrezionalità  della p.a. possa ritenersi esaurita, tuttavia resta forte la differenza rispetto ai provvedimenti vincolati. Ed invero, il giudice non può ricavare conseguenze certe attraverso un processo di eliminazione mentale di errori compiuti dalla p.a. Ed ancora, proprio perchè si tratta di provvedimenti discrezionali, è maggiormente possibile che la p.a. debba tenere conto di motivi nuovi non deducibili nella pregressa attività  istruttoria.<br /> Ãˆ evidente che, in questi casi, il giudice ha la necessità  di sentire la p.a., la quale deve dimostrare non tanto le ragioni poste a fondamento del nuovo provvedimento negativo, ma piuttosto le ragioni per le quali si sia discostata dai risultati (quasi) certi, quali conseguenza della discrezionalità  esaurita. <br /> <br /> Premesso ciò, la seconda domanda che si pone è perchè  tale esigenza conoscitiva nasca per i soli casi in cui sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e non in tutti gli altri casi di vizi del procedimento, quale ad esempio la comunicazione del preavviso di rigetto.<br /> Anche in questo caso, la risposta deriva dall&#8217;attenta lettura del sistema.<br /> Si è detto che il secondo alinea del comma 2 dell&#8217;art. 21 octies, si applica ai casi di procedimenti a discrezionalità  esaurita o perchè vi è un autovincolo della p.a. o perchè vi è stato un precedente giudizio che si è concluso con l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dalla p.a. con conseguente esaurimento della discrezionalità .<br /> Ebbene, si tratta di casi nei quali neppure sarebbe necessaria una comunicazione di avvio del procedimento al privato che, avendo giÃ  partecipato al processo e avendo giÃ  partecipato attivamente all&#8217;attività  istruttoria procedimentale e processuale, è giÃ  sicuro, certo, del contenuto del provvedimento che la p.a. dovrà  emettere.<br /> In questo senso, allora, laddove vi sia un vizio di comunicazione di inizio del procedimento a discrezionalità  esaurita, che si concluda con un provvedimento negativo, diverso da quello che il privato e il giudice si attendevano, il diritto al contradditorio viene rafforzato sul piano processuale, mediante l&#8217;attività  accertativa del giudice che, questa volta, proprio per la discrezionalità  esaurita potrà  entrare a gamba tesa nel rapporto sostanziale tra p.a. e privato e decidere &#8211; dopo aver ascoltato la p.a.  &#8211;  sulla validità  o meno del provvedimento amministrativo.<br /> <br /> Ebbene, tale esigenza conoscitiva, nei casi di omesso preavviso di rigetto per i procedimenti vincolati, non può affatto sorgere. Ed invero, o il giudice, proprio perchè il procedimento è vincolato, giÃ  sa quale sia la ragione da porre a fondamento della validità  del provvedimento; oppure, laddove la p.a. si sia discostata dall&#8217;attività  vincolata adottando un provvedimento negativo, non ha ragione di ascoltare le motivazioni per le quali questa lo abbia fatto, e si pronuncia direttamente per la illegittimità  del provvedimento.<br /> </div>
<p> <strong>5.3. Alla violazione dell&#8217;art. 10 bis, si applica oppure no il secondo alinea dell&#8217;art. 21 octies?</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> Se l&#8217;interpretazione prevalente del secondo comma dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> è quella delineata nel paragrafo precedente, tale per cui: nel caso vizi di forma o di procedimento di provvedimenti vincolati, il giudice può pronunciarsi sulla validità  del provvedimento solo se è &#8220;palese&#8221; che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello in concreto adottato; mentre nel caso di vizio di comunicazione di inizio del procedimento, di provvedimenti vincolati o a discrezionalità  esaurita, la p.a. è ammessa a dimostrare che il provvedimento non poteva avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.<br /> Allora, ci si è chiesti se l&#8217;omessa comunicazione del preavviso di rigetto, potesse  essere ricompresa nel secondo alinea sia quando derivante da procedimenti vincolati o discrezionali, sia quando derivante da procedimenti a discrezionalità  esaurita.<br /> Si deve subito sgombrare il campo dalla possibilità  di ricondurre l&#8217;omessa comunicazione di preavviso di rigetto, ai procedimenti amministrativi a discrezionalità  esaurita. Ed invero si tratta di procedimenti che, nel caso di autovincoli della p.a., nascono su iniziativa di quest&#8217;ultima e, nel caso di pregresso processo, nascono su ordine del giudice. In entrambi casi, essendo preclusa l&#8217;iniziativa di parte, non si applica proprio la disciplina in tema di 10 bis.<br /> Ed ancora, devono escludersi i procedimenti discrezionali che, per previsione legislativa devono rientrare nel comma 1 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> e che non potrebbero comunque rientrare nel comma 2 (secondo alinea) atteso che, come sopra specificato, esso si riferisce ai soli casi di discrezionalità  esaurita.<br /> <br /> Pertanto, il campo di indagine si limita alla possibilità  di applicare il secondo alinea del secondo comma dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> ai procedimenti vincolati.<br /> Sul punto si sono formati due orientamenti. <br /> Un primo orientamento minoritario, opina nel senso di ricondurre la violazione dell&#8217;art. 10 bis anche nella seconda parte del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>.<br /> In particolare, si ritiene che, fermo restando che il secondo alinea si riferisce ai procedimenti a discrezionalità  esaurita,  la previsione in ordine alla violazione della comunicazione di inizio del procedimento, possa estendersi a tutte le norme che disciplinano  meccanismi interlocutori tra p.a. e privato e, dunque, anche all&#8217;art. 10 bis.<br /> Questo orientamento, ritiene, infatti, che sarebbe irragionevole ammettere che il giudice per i procedimenti vincolati, quando sia omessa la comunicazione di inizio del procedimento, possa lasciare che la p.a. dimostri in giudizio che il provvedimento poteva avere un contenuto diverso e, <em>a contrario</em>, non ammetterlo quando abbia omesso di comunicare il preavviso di rigetto.<br /> <br /> Tuttavia, questa tesi è stata presto criticata per almeno un triplice ordine di ragioni.<br /> La prima critica è da rinvenirsi nel dato letterale, ed invero, se il legislatore ha lasciato la possibilità  alla p.a. di intervenire in sede processuale solo per i casi di omessa comunicazione di avvio del procedimento, è evidente che abbia voluto escludere tutti gli altri casi.<br /> Tuttavia, non brillando la norma per chiarezza, è evidente che spetti all&#8217;interprete individuare argomenti a sostegno del dato letterale e che non siano altrettanto opinabili.<br /> Il primo argomento si fonda sulla constatazione che l&#8217;art. 21 <em>octies</em>, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell&#8217;atto, mira a garantire una maggiore efficienza dell&#8217;azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività , laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all&#8217;attribuzione del bene della vita richiesto dall&#8217;interessato.<br /> A fronte della mancanza del preavviso di rigetto di cui all&#8217;art. 10 bis, il privato potrà  impugnare il provvedimento ex art. 21 <em>octies</em> l. 241/90 con la differenza che: laddove si tratti di procedimento discrezionale, il giudice dovrà  dichiarare la invalidità  del provvedimento finale ed invitare la p.a. ad emettere un nuovo provvedimento rispettoso delle regole del procedimento (art. 21 octies comma 1); laddove, invece, si tratti di procedimento vincolato, il giudice potrà  dichiarare la validità  del provvedimento laddove &#8220;sia palese&#8221;, anche tenuto conto delle osservazioni del privato, che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato (art. 21 <em>octies</em> comma 2 primo alinea).<br /> Quelli di cui al 21 <em>octies</em> comma2 primo alinea sono casi nei quali la p.a. non deve dimostrare alcunchè, atteso che giÃ  dal contenuto degli atti emerge la validità  del provvedimento.  E cioè, è palese che se anche il privato fosse stato avvisato, le memorie non le avrebbe presentate, o comunque non avrebbe potuto cambiare l&#8217;esito del provvedimento, perchè magari &#8220;ha avuto ampiamente&#8221; la possibilità  di difendersi nel corso del procedimento.<br /> Se si ammettesse che la p.a. possa dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello in concreto adottato accogliendo, dunque, l&#8217;applicazione del primo alinea del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, vorrebbe dire ammettere che la p.a. possa, per la prima volta, completare l&#8217;istruttoria in fase processuale, così¬ violando il principio di partecipazione del privato.<br /> Ed invero, mentre nel caso di omessa comunicazione del preavviso di rigetto in procedimenti a discrezionalità  esaurita, il privato ha giÃ  partecipato all&#8217;attività  istruttoria e rivede un recupero del contraddittorio in fase processuale; questo non è possibile nei procedimenti a discrezionalità  vincolata: il privato, infatti, prima di quel momento, non ha mai avuto la possibilità  di essere sentito per potersi difendere.<br /> <br /> Anzi, ragionando in questo senso, il problema non è tanto quello di far rientrare il preavviso di rigetto nel secondo alinea del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> l. 241/90 quanto, piuttosto, quello di far rientrare i casi di omessa comunicazione di inizio del procedimento vincolato nel primo alinea del comma 2 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, così¬ riservando il secondo alinea solo ai casi di omessa comunicazione di inizio del procedimento a cd. discrezionalità  esaurita.<br /> <br /> Ritornando al discorso dell&#8217;ammissibilità  per la p.a. di esporre le proprie ragioni in fase processuale quando abbia completamente omesso di comunicare il preavviso di rigetto, ci si chiede se questa lo possa fare ricorrendo ad una cd. &#8220;motivazione postuma&#8221;.<br /> La soluzione a questo problema, implica la necessità  di risolvere tre quesiti: il primo problema è quello di individuare la categoria, all&#8217;interno della quale, debba essere collocato il vizio di motivazione; il secondo quesito attiene proprio alla ammissibilità  della motivazione postuma; ed infine, in caso di esito positivo, occorre interrogarsi sulla possibilità  da parte della p.a. di integrare la motivazione del provvedimento in fase processuale per la prima volta quando abbia del tutto omesso la comunicazione del preavviso di rigetto. Si tralascia il diverso caso di un provvedimento finale, preceduto dal preavviso di rigetto, che non tenga conto delle osservazioni presentate dal privato, oggetto specifico di analisi del successivo paragrafo.<br /> Per quanto concerne il vizio di motivazione, è evidente che il caso analizzato in questa sede non è quello di un provvedimento finale che sia del tutto privo di motivazione (rilevante ex art. 21 <em>septies</em>)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Il problema riguarda i casi nei quali il provvedimento impugnato dal privato ha una motivazione, ma essa è lacunosa, ovvero non ha tenuto conto delle osservazioni avanzate dal privato &#8211; laddove ovviamente gli sia stato comunicato il preavviso di rigetto &#8211; ovvero i casi nei quali il provvedimento finale ha una motivazione, ma il privato non è stato messo nella condizione di presentare le proprie osservazioni.  In questi casi, il vizio di motivazione rientra tra quelli attinenti al vizio di forma o del procedimento, atteso che la motivazione esiste, ma è semplicemente difforme rispetto agli <em>standards</em> imposti dall&#8217;art. 3 l. 241/90.<br /> Ammesso che il provvedimento sprovvisto delle osservazioni del privato rientri tra i vizi rilevanti ex art. 21 <em>octies</em>, il secondo problema è quello di comprendere se sia ammissibile che la p.a. possa dedurre le proprie ragioni in fase processuale, tenendo anche conto magari delle osservazioni che siano state avanzate dal privato<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Un primo orientamento formalistico, si pronuncia in senso contrario alla ammissibilità  della motivazione postuma. Il giudizio del giudice amministrativo non è un giudizio sul rapporto, ma è un giudizio sull&#8217;atto, e l&#8217;atto che non tenga conto di tutta l&#8217;attività  istruttoria, compresa le deduzioni che per legge il privato poteva produrre, è un atto viziato che va annullato.<br /> Un secondo orientamento, invece, sposa la tesi positiva. In particolare, i fautori della amministrazione di risultato, ritengono che ciò che rileva è l&#8217;aspetto sostanziale e non formale. Nel senso che se il privato impugna il provvedimento che non tiene conto delle proprie osservazioni perchè è stato omesso il preavviso di rigetto, ma la p.a. in sede processuale la motivazione la dÃ  e convince il giudice che se anche l&#8217;avesse data <em>ab origine</em> il provvedimento non sarebbe cambiato, quell&#8217;assenza di motivazione <em>ex post</em> è irrilevante, quindi potrebbe essere considerato un vizio inoffensivo.<br /> I sostenitori di questa tesi, del resto, ritengono anche che quando ci si trovi al cospetto di provvedimenti vincolati o a discrezionalità  esaurita, il giudizio del Giudice, passa da un giudizio sull&#8217;atto ad un giudizio sul rapporto. Tutte le volte in cui la p.a. abbia violato i principi di correttezza e buona fede, come nel caso di omesso preavviso di rigetto, il giudice può entrare a gamba tesa e decidere nel merito<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> <br /> A fronte di questi due orientamenti contrapposti, la  giurisprudenza adotta una tesi intermedia<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Ferma l&#8217;ammissibilità  di una motivazione postuma, anche in fase processuale, è opportuno distinguere tra i casi nei quali la p.a. abbia emesso un provvedimento finale che non tenga conto delle osservazioni avanzate dal privato; dai casi nei quali la p.a. abbia emesso un provvedimento negativo che non tenga affatto conto delle ragioni del privato perchè ha omesso completamente la comunicazione del preavviso di rigetto.<br /> In questo secondo caso, la soluzione sulla ammissibilità  di una motivazione postuma non può che essere di carattere negativo.<br /> La risposta, per vero, la si ricava dalla <em>ratio</em>  che sottende l&#8217;introduzione del preavviso di rigetto di cui all&#8217;art. 10 bis l. 241/90.<br /> Tale norma se da un lato ha voluto introdurre un meccanismo deflattivo del processo, dall&#8217;altro lato ha avuto la finalità  di incrementare i diritti partecipativi e difensivi del privato &#8211; parte debole del rapporto &#8211; che deve essere ammesso a contribuire alla fase istruttoria per evitare che possa essere ingiustamente destinatario di un provvedimento negativo o, comunque, per evitare che agisca in giudizio, convinto delle deduzioni complete e corrette avanzate dalla pubblica amministrazione.<br /> Se questa è la <em>ratio</em>, è evidente che la violazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, si sostanzia in una violazione di legge di cui al comma 1 dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, in particolare del principio di partecipazione di cui all&#8217;art. 1 della l.241/90, art. 97 Cost e art. 41 della Carta di Nizza.<br /> Attraverso l&#8217;omissione del preavviso di rigetto, si ha una violazione del diritto di difesa pieno del privato che non può essere sanato in sede processuale per la prima volta, proprio perchè privato della &#8220;doppia garanzia&#8221; che l&#8217;ordinamento gli riconosce (in fase endoprocedimentale e processuale).<br /> Pertanto, l&#8217;unico caso in cui tale principio di partecipazione può venire meno, non può che essere quello esclusivo in cui sia &#8220;palese&#8221; al giudice, allo stato degli atti, che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, senza nessuna possibilità  per la pubblica amministrazione di interloquire. In questo caso, infatti, non solo il privato non subisce alcuna violazione dei diritti partecipativi e di difesa, attesa l&#8217;evidenza di un provvedimento negativo nei suoi confronti; ma dall&#8217;altro lato vengono tutelati anche i principi di efficienza, di economicità , di semplificazione, senza rinviare nuovamente un procedimento alla p.a. viziato solo da un punto di vista meramente formale.<br /> <br /> Ad avallare siffatta interpretazione, è intervenuta la novella del 2020 che ha espressamente escluso la possibilità  di applicare all&#8217;art. 10 bis la seconda parte dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> comma 2.<br /> La <em>ratio</em> di tale preclusione, pertanto, è da rinvenirsi nella circostanza  che al cospetto di procedimenti vincolati, non è ammesso che vi possano essere dei dubbi in ordine al contenuto che il provvedimento deve avere. <em>A contrario</em>, ci si troverebbe al cospetto di una duplice violazione: da un lato, una violazione del &#8220;miglior&#8221; diritto di difesa che l&#8217;ordinamento ha riconosciuto al privato prima in fase procedimentale e poi in fase processuale; dall&#8217;altro lato, si assegnerebbe al giudice un giudizio sul merito, al di fuori dei casi espressamente previsti dall&#8217;art. 34 c.p.a.<br /> <br /> Si segnala, tuttavia, che alcune pronunce recenti dei tribunali amministrativi,  ammettono che la p.a. possa &#8211; fermo il contenuto &#8220;palese&#8221; della validità  del provvedimento &#8211; sempre integrare con dei chiarimenti (che non hanno il carattere di motivazione), il provvedimento finale. Si pensi, ad esempio, alla specificazione di una fonte normativa non menzionata nel provvedimento (ma che per la sua notorietà  ben avrebbe dovuto essere conosciuta da un operatore professionale)<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> </div>
<p> <strong>6. Comunicazione del preavviso di rigetto, ma con provvedimento finale che non tenga conto delle osservazioni presentate dal privato.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> L&#8217;esclusione di una motivazione postuma in sede processuale per le ipotesi in cui venga omessa del tutto la comunicazione del preavviso di rigetto, per violazione dei diritti difensivi del privato (<em>rectius</em> partecipativi), non recuperabili in fase processuale; deve essere diversificata dal caso in cui la comunicazione del provvedimento di diniego vi sia stata, il privato sia stato messo nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, ma  nonostante ciò, la p.a. abbia adottato un provvedimento difforme.<br /> In questo secondo caso, l&#8217;illegittimità  del provvedimento finale, non risiede in una violazione dei principi partecipativi, ma si traduce nella violazione dell&#8217;obbligo di motivazione secondo i criteri imposti alla p.a. dall&#8217;art. 3 l. 241/90.<br /> E&#8217; pur vero, come si  avuto modo di precisare nei paragrafi precedenti, che è inesigibile una contestazione puntuale di tutte le osservazioni del privato da parte della p.a. (considerata la moltitudine dei procedimenti e il tempo a sua disposizione). Ed anzi, è proprio per tale motivo che si ritiene sufficiente che la p.a. dimostri di aver preso in debita considerazione le memorie presentate ed esponga una motivazione, comunque chiara e precisa, in ordine alla impossibilità  di accogliere le osservazioni del privato (non ovviamente una motivazione semplificata).<br /> Ebbene, laddove il privato impugni  un provvedimento finale, la cui motivazione sia rispettosa delle osservazioni avanzate dal privato, sia pure non puntuali,  non vi sono dubbi ad ammettere che la p.a. possa, anche in fase processuale, addurre ulteriori chiarimenti.<br /> Ci si trova al cospetto di una situazione in cui: è stato garantito il principio di partecipazione del privato giÃ  in fase difensiva, la p.a. oltre ad emettere un preavviso di rigetto, ha adottato anche un provvedimento finale che tiene conto, sia pure sommariamente delle ragioni del privato.<br /> Pertanto, escludere che la p.a. possa intervenire con un provvedimento chiarificatorio successivo ovvero escludere che possa farlo in sede processuale, per il tramite di scritti difensivi sarebbe del tutto illogico.<br /> In questa fattispecie, il rinvio degli atti alla p.a.  &#8211;  dichiarando la illegittimità  del provvedimento amministrativo &#8211;  si tradurrebbe in una violazione del principio di efficienza e di buon andamento della p.a.. In sostanza significherebbe far riniziare inutilmente un procedimento amministrativo che, giÃ  in quella sede &#8211; sia pure processuale &#8211; poteva addivenire ad un esito certo.<br /> Senza tralasciare che, l&#8217;avvio di un nuovo procedimento amministrativo,  darebbe la stura ad un uso abusivo del principio di partecipazione da parte del privato, interessato ad allungare i tempi del procedimento per ottenere risarcimenti pìù prosperosi.<br /> Dunque, è necessariamente condivisibile, l&#8217;ammissione di una motivazione postuma in sede processuale e per il tramite di scritti difensivi, nei casi in cui le ragioni di fatto e di diritto sottese al provvedimento finale, per quanto esistenti, non soddisfino le esigenze di chiarezza del privato.<br /> Diverso è, invece, il caso di un provvedimento finale che &#8220;solo apparentemente&#8221; tenga conto delle ragioni avanzate dal privato. Il riferimento è al caso in cui la p.a. pretermetta completamente le osservazioni del privato ovvero si limiti ad una motivazione apparente.<br /> In queste ipotesi, il provvedimento finale deve ritenersi viziato perchè carente di motivazione, violativo di legge ai sensi dell&#8217;art. 21 octies comma 1 (una motivazione esiste, ma viola le regole strutturali imposte dall&#8217;art. 3).<br /> Deve escludersi che la p.a possa, allora, motivare per la prima volta in sede processuale con una motivazione postuma, atteso che ci si trova al cospetto di una fattispecie simile a quella in cui  sia stato completamente omesso il preavviso di rigetto, ossia di fronte ad una violazione dei diritti  partecipativi difensivi (e rafforzati) riconosciuti al privato.<br /> Tuttavia, ed è proprio qui, che l&#8217;interprete cerca il riequilibrio, i fautori della cd.Amministrazione di risultato potrebbero ritenere di poter ammettere, la sanatoria del provvedimento &#8211; oltre che nei casi in cui sia &#8220;palese&#8221; che il provvedimento no avrebbe potuto avere un contenuto diverso &#8211; anche attraverso una motivazione postuma della p.a. in fase processuale.<br /> Ed invero, in un&#8217;ottica di economicità  e di efficienza processuale converrebbe al privato conoscere subito le ragioni ostative della p.a., onde evitare di attendere ulteriormente il dispiegarsi di un nuovo procedimento e di una ulteriore fase processuale.<br /> Fatta salva ovviamente la possibilità  per il privato, di avanzare, innanzi al g.o., un&#8217;autonoma richiesta di risarcimento del danno violativa del diritto di partecipazione e di difesa espressamente riconosciuta dalla legge nonchè per violazione dei principi di correttezza e buona fede secondo cui la p.a. è obbligata ad agire (artt. 1 comma 2bis l. 241/90,così¬ come introdotto dalla l. n. 120/2020).<br /> </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a><em>Ex multis</em>, Consiglio di Stato sez. IV, 04/02/2013, n.651</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>Consiglio di Stato sez. V, 18/02/2019, n.1111</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a><em>Manuale di diritto amministrativo</em>, R. Garofoli &#8211; G. Ferrari</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 03/01/2020, n.18, T.A.R., Palermo (Sicilia), 20/08/2007, n.2957; T.A.R. Liguria, sez. II, 07/12/2006 n. 1678.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>Il riferimento è al novellato art. 10bis laddove prevede che la p.a. nella &#8220;motivazione del provvedimento finale di diniego&#8221; è tenuta ad indicare &#8220;se vene sono, &#8220;i soli motivi&#8221; ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni&#8221; del privato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>Consiglio di Stato sez. IV, 10/12/2007, n.6325, secondo cui il preavviso di rigetto non deve corrispondere in ogni suo dettagliato elemento a quanto contenuto nel futuro provvedimento di diniego, dovendo evidenziare piuttosto i punti salienti delle ragioni che, allo stato, inducono l&#8217;amministrazione a determinarsi in senso negativo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>Tar Lazio, Roma, sez.I, 10 aprile 2006, n. 2553; Tar Sicilia, Catania, sez.I, 21 marxo 2013 n. 861; Tar Sardegna, sez.I, 18 giugno 2015, n.880.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a>Tar Umbria 12 giugno 2014, n.322.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>Dal punto di vista pratico, si consideri un procedimento ordinario della durata di 30 giorni. Al ventesimo giorno la p.a. comunica al privato il preavviso di rigetto. Il privato, ha 10 giorni di tempo per presentare osservazioni. Dalla data di presentazione delle osservazioni, ovvero dalla scadenza del termine concesso, inizia a decorrere <em>ex novo</em> il termine termine di 30 giorni di conclusione del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a>Dal punto di vista pratico, se al venticinquesimo giorno la p.a. invia il preavviso di rigetto, il termine di trenta giorni si sospende e, decorsi i 10 giorni concessi al privato, la p.a. ha a disposizione soltanto cinque giorni per poter indicare le ragioni di fatto e di diritto ostative all&#8217;accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>Si pensi all&#8217;esempio pregresso di una p.a. che, avendo comunicato il preavviso di rigetto al venticinquesimo giorno del procedimento, abbia a disposizione un termine restante di cinque giorni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Consiglio di Stato sez. IV, 18/05/2017, n.2350</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>Manuale di diritto amministrativo, R. Garofoli e G. Ferrari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>Anche se sarebbe ragionevole pensare che si porrebbero problemi di impugnabilità  di un provvedimento amministrativo che non tenga conto di osservazioni del privato che non siano state formalmente presentate nella finestra procedimentale di cui all&#8217;art. 10 bis.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>In linea con &#8220;Il principio del legittimo affidamento: i riflessi sul riparto tra le giurisdizioni (nota a Cass., Sez.Un. civ, sent. n. 8236 del 28 aprile 2020)&#8221; &#8211; in Giustamm. it.Codice ISSN:1972-3431</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a>Il principio del <em>one shot temperato</em>, è un principio di origine giurisprudenziale che ha la finalità  di evitare che il procedimento amministrativo possa essere procrastinato all&#8217;infinito. In particolare, esso impone all&#8217;Amministrazione, che ha subito l&#8217;annullamento giudiziale di un proprio atto, di poterlo rinnovare una sola volta riesaminando l&#8217;affare nella sua interezza, ma sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati (Cons. Stato, sez. III, sentenze nn. 660 del 2017 )<br /> Di recente, tale principio, è stato ribadito da una importantissima sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2019, n.1321, che fa derivare la consumazione della discrezionalità  anche dalla &quot;insanabile frattura&quot; del rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco e contraddittorio, che sia risultato lesivo del canone di buona amministrazione e dell&#8217;affidamento dei privati. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all&#8217;amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell&#8217;amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>Ed infatti, ai sensi dell&#8217;art. 3, la motivazione rientra tra gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui omissione comporta non giÃ  la illegittimità , ma la nullità  del provvedimento. In questo senso, l&#8217;art. 21 octies non può trovare applicazione, in quanto si riferisce ai soli casi di annullabilità .</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a>Oltre ovviamente alla possibilità  per la p.a. di emanare un nuovo provvedimento extraprocessuale che, sostituendosi al pregresso, tenga debitamente conto anche delle ragioni avanzate dal privato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2019, n.1321.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a>da ultimo, Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11083.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>Tar Abruzzo, sez. I, 23 febbraio 2019, n.116</div>
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