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	<title>Professioni e mestieri-Medici Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Professioni e mestieri-Medici Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente; Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Talema contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi ll. rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente; Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Talema contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi ll. rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS,  Capitaneria di Porto di -OMISSIS- non costituita in giudizio;  </span></p>
<hr />
<p>La discrezionalità  tecnica attiene all&#8217;ambito di valutazione dei fatti secondo parametri tecnici e scientifici e si manifesta attraverso un giudizio di tipo fattuale e tecnico, sindacabile da parte del giudice solo in caso di travisamento dei fatti, di illogicità  o irragionevolezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Professioni e mestieri -medico di bordo- valutazione della idoneità  fisica all&#8217;esercizio della mansione- discrezionalità  tecnica- parametri tecnici e scientifici &#8211; G.A. -sindacabilità  &#8211; limiti.<br />  </p>
<div>Â </div>
<div>Â </div>
<div>Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La discrezionalità  tecnica attiene all&#8217;ambito di valutazione dei fatti secondo parametri tecnici e scientifici e si manifesta attraverso un giudizio di tipo fattuale e tecnico, sindacabile da parte del giudice solo in caso di travisamento dei fatti, di illogicità  o irragionevolezza. Ove il giudizio espresso si attenga a una corretta ricostruzione dei fatti e applichi correttamente le conoscenze medico-scientifiche, non può essere sindacato, per quanto lo si possa ritenere &#8220;opinabile&#8221;: ragione per la quale non è ammissibile la sostituzione di tale giudizio medico-scientifico con quello di un tecnico di fiducia della parte interessata, nè la pretesa di sostituire detto giudizio con quello di un CTU o di un verificatore nominato d&#8217;ufficio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05920/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00032/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 32 del 2014, proposto da D.V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Talema, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi ll. rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in -OMISSIS-, alla via Diaz, 11;  Capitaneria di Porto di -OMISSIS- non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>previa adozione di idonee misure cautelari</p>
<p>&#8211; del dispaccio prot. n. 16930 del 3 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici &#8211; Direz. Generale per il trasporto marittimo e per le vie d&#8217;acqua interne &#8211; divisione 1;</p>
<p>&#8211; del verbale della Commissione medica permanente di primo grado;</p>
<p>&#8211; del decreto del 24 ottobre 2011 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di -OMISSIS-, di cancellazione del ricorrente dalle matricole della Gente di Mare;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
</p>
<div>Â </div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Salute e della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<div>Â </div>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>V.D. impugna gli atti in epigrafe indicati, esponendo quanto segue:</p>
<p>&#8211; in occasione del controllo biennale finalizzato alla valutazione della idoneità  fisica all&#8217;esercizio della mansione di medico di bordo (ex art. 7 d. lgs. n. 108/2005), la Commissione medica permanente di primo grado &#8211; con verbale 11/5/11 &#8211; lo dichiarava &#8220;non idoneo permanentemente&#8221; ai servizi della navigazione per le infermità  fisiche di cui ai nn. 2 e 19 dell&#8217;elenco allegato al Regio Decreto Legge 14 dicembre 1933, n. 1773;</p>
<p>&#8211; il giudizio di inidoneità  veniva confermato dalla Commissione medica centrale;</p>
<p>&#8211; con sentenza n. 250/13 questo Tribunale annullava il predetto giudizio definitivo per difetto di motivazione;</p>
<p>&#8211; sottoposto conseguentemente a visita, il Viti è stato da ultimo riconosciuto nuovamente non idoneo ai servizi di navigazione, come da verbali impugnati.</p>
<p>Avverso il giudizio di inidoneità  il ricorrente solleva le seguenti censure:</p>
<p>a) violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 1173/1933: per quanto concerne al patologia di cui al punto 2, la stessa comporta l&#8217;assunzione di farmaci per via orale e non ha mai implicato nessuna delle conseguenze al cui verificarsi la norma ricollega il giudizio di inidoneità ; neppure la patologia di cui all&#8217;art. 19 ha determinato limitazioni della sua capacità  lavorativa;</p>
<p>b) violazione dell&#8217;art. 3 l. 241/90: il giudizio di inidoneità  è privo di adeguata motivazione, recando un mero richiamo alla normativa di riferimento.</p>
<p>2 &#8211; Hanno resistito al gravame i Ministeri intimati e la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-.</p>
<p>3 &#8211; Respinta l&#8217;istanza cautelare, alla pubblica udienza del 13/11/19 il ricorso è transitato in decisione.</p>
<p>4 &#8211; La domanda non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>4.1 &#8211; Al riguardo il Collegio evidenzia come, a livello normativo, il giudizio di idoneità  alla navigazione della gente di mare di prima categoria viene disciplinato dal R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 (convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244) &#8220;Accertamento dell&#8217;idoneità  fisica della gente di mare di prima categoria&#8221;, nonchè dalla legge 28-10-1962, n. 1602 &#8220;Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773&#8221;.</p>
<p>In particolare, il regio decreto elenca in un&#8217;apposita tabella le infermità , imperfezioni e difetti fisici di cui l&#8217;accertamento sanitario deve tenere conto ai fini dell&#8217;inidoneità  fisica ai servizi di bordo ed, in tale elenco, rientrano &#8211; per quanto di interesse in questa sede:</p>
<p>al punto 2, &#8220;Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità  lavorativa o siano state più¹ volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto regime alimentare&#8221;;</p>
<p>al punto 19: &#8220;I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell&#8217;endocardio, del pericardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità  lavorativa. La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 15 del medesimo r.d.l. indica che &#8220;l&#8217;accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità  od invalidità  specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate dal marittimo, a bordo e della sua età &#8220;.</p>
<p>La legge del n. 1602 del 1962 specifica, all&#8217;art. 1, che si deve altresì tener conto anche dei seguenti elementi:</p>
<p>a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell&#8217;altro personale di bordo;</p>
<p>b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.</p>
<p>4.2 &#8211; Il Collegio osserva come le valutazioni relative all&#8217;idoneità  fisica della gente di mare sono caratterizzate da giudizi di tipo tecnico specialistico, comportanti esercizio di discrezionalità  tecnica, essendo legati a valutazioni di carattere medico quali la sussistenza, le caratteristiche e la gravità  di determinate patologie.</p>
<p>&#8220;<i>&#038;la stessa valutazione appare abbracciare un ambito più¹ ampio dove per alcuni versi vengono in rilievo meri accertamenti tecnici, caratterizzati dall&#8217;univocità  delle regole applicabili e dalla certezza oggettiva dei risultati legati all&#8217;accertamento di fatti obiettivi non suscettibili di vario apprezzamento dal punto di vista tecnico, come ad esempio avviene nella verifica della sussistenza delle patologie descritte nella tabella allegata al r.d.l. n. 1773 del 1933.</i></p>
<p><i>La sussistenza di tali malattie appare, difatti, un dato oggettivamente riscontrabile in base all&#8217;applicazione delle regole della scienza medica.</i></p>
<p>Per altri profili, invece, viene in rilievo una sfera di vera e propria discrezionalità  tecnica, connotata da una ineliminabile ambito di opinabilità  della valutazione di tipo tecnico implicante una scelta tra diversi esiti finali possibili coerenti con l&#8217;applicazione di corrette regole tecniche, come ad esempio può riscontrarsi in sede di valutazione di pericolosità  della malattia per la salute dell&#8217;altro personale di bordo o la sua attitudine a rendere inadatto il soggetto al servizio&#8221;, TAR Campania, -OMISSIS-, sez. IV, sent. 2/2/12 n. 543.</p>
<p>Come noto, la discrezionalità  tecnica attiene all&#8217;ambito di valutazione dei fatti secondo parametri tecnici e scientifici e si manifesta attraverso un giudizio di tipo fattuale e tecnico, sindacabile da parte del giudice solo in caso di travisamento dei fatti, di illogicità  o irragionevolezza. Ove il giudizio espresso si attenga a una corretta ricostruzione dei fatti e applichi correttamente le conoscenze medico-scientifiche, non può essere sindacato, per quanto lo si possa ritenere &#8220;opinabile&#8221;.</p>
<p>Motivo per il quale non è ammissibile la sostituzione di tale giudizio medico-scientifico con quello di un proprio tecnico di fiducia, nè la pretesa di sostituire detto giudizio con quello di un CTU o di un verificatore nominato d&#8217;ufficio.</p>
<p>Venendo alla fattispecie, si osserva che, chiamata a ri-pronunciarsi sull&#8217;idoneità  ai servizi di bordo del ricorrente (medico di bordo), la Commissione ha espresso il suo giudizio motivando &#8211; sia pure sinteticamente &#8211; circa i disturbi e le conseguenze permanenti originati dalle patologie da cui è (incontestatamente) affetto il ricorrente e la loro incompatibilità  con il servizio di bordo. Con riferimento alle patologie riscontrate, dalla documentazione in atti risulta confermato che il ricorrente assume ipoglicemizzanti orali per il controllo del diabete mellito e, per converso, non è smentito il giudizio di &#8220;aggravabilità &#8221; degli esiti delle sue malattie cardiache in ambiente marino.</p>
<p>In definitiva, parte ricorrente non ha offerto alla cognizione del Collegio elementi in base ai quali ritenere che il giudizio espresso dall&#8217;Amministrazione competente sia complessivamente &#8220;inattendibile&#8221;.</p>
<p>5 &#8211; Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto.</p>
<p>6 &#8211; Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2019 n.3438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-5-2019-n-3438-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-5-2019-n-3438-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-5-2019-n-3438-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2019 n.3438</a></p>
<p>F. Frattini Pres., G. Ferrari Est., PARTI: (M. A. B., rappr. dagli avvocati Marco Barilati e Luca Gabrielli c. Ministero della Salute rapp. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) il giudice amministrativo non è competente a conoscere le controversie relative all&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale, non avendo la procedura carattere concorsuale ma idoneativo. 1.-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-5-2019-n-3438-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2019 n.3438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-5-2019-n-3438-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2019 n.3438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Frattini Pres., G. Ferrari Est., PARTI: (M. A. B., rappr. dagli avvocati Marco Barilati e Luca Gabrielli c. Ministero della Salute rapp. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il giudice amministrativo non è  competente a conoscere le controversie relative all&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale, non avendo la procedura carattere concorsuale ma idoneativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Sanità  Pubblica &#8211; direttore generale di Azienda Sanitaria &#8211; Elenco nazionale degli idonei alla nomina &#8211; mancato inserimento &#8211; giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; non sussiste &#8211; giurisdizione dell&#8217;AGO &#8211; va affermata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura dettata dall&#8217;art. 3 bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, la controversia relativa alla mancata ammissione nell&#8217;elenco dei candidati ad un posto che si renderà  vacante di direttore generale di azienda sanitaria non ha ad oggetto il procedimento di nomina, entro il quale si attua l&#8217;esercizio del potere della Regione, ampiamente discrezionale, di scegliere tra gli aspiranti il soggetto cui conferire l&#8217;incarico: concerne, invece, una fase del tutto autonoma, all&#8217;esito della quale è formato un elenco dei soggetti che, avendo manifestato disponibilità  a ricoprire l&#8217;incarico mediante presentazione, a seguito di avviso pubblico, di apposita domanda con i contenuti previsti dalle disposizioni di legge, risultino altresì in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti.Â </i><i>L&#8217;autonomia di questo procedimento rispetto a quello di nomina trova il suo punto di emersione evidente nella circostanza che l&#8217;avviso pubblico non è preordinato alla copertura di determinate vacanze, e dunque preparatorio del procedimento di nomina, ma alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei. Ne consegue che esiste in capo al richiedente un interesse concreto ed attuale all&#8217;inserimento nell&#8217;Elenco, inserimento che attesta il possesso dell&#8217;idoneità  professionale disegnata dalla legge: questo interesse ha la consistenza del diritto soggettivo sicchè la giurisdizione si radica presso l&#8217;AGO.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Parimenti a quella di cui all&#8217;art. 3 DLgs. 502/1992, la procedura disegnata dalla riforma del 2016 (DLgs. 4 agosto 2016 n. 171) manca di qualsiasi connotato proprio del pubblico concorso, non essendo prevista una comparazione tra candidati nè un numero massimo di ammessi all&#8217;iscrizione, tanto che non si forma alcuna graduatoria tra gli inclusi. Il comma 7 dell&#8217;art. 1 precisa, infatti, che elenco nazionale è pubblicato secondo l&#8217;ordine alfabetico dei candidati senza l&#8217;indicazione del punteggio conseguito nella selezione: il giudice amministrativo non è dunque competente a conoscere le controversie relative all&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale, non avendo la procedura carattere concorsuale ma idoneativo.Â </i><i>Pertanto, fermi i reiterati tentativi del legislatore di procedimentalizzare e rendere maggiormente controllabile l&#8217;intera procedura, essa, ad oggi, non presenta le forme e modalità  di un concorso pubblico, mantenendo le caratteristiche di una scelta fiduciaria, ancorchè procedimentalizzata, senza la formazione di una graduatoria.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7431 del 2018, 9601 del 2015, proposto dalla dottoressa M. A. B., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Barilati e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Filippo Nicolai, n. 70/8;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, nonchè</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del dottor G. L. V., non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018, che ha respinto il ricorso proposto avverso il mancato inserimento nell&#8217;Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata dal Ministero della salute in data 8 marzo 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata dalla dottoressa M. A. B. in data 21 marzo 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La dottoressa M. A. B., ritenendo di essere in possesso dei titoli necessari per essere inclusa nell&#8217;Elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all&#8217;art. 1, comma 2, d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ha partecipato alla relativa procedura indetta dal Ministero della salute con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 7, d.lgs. n. 171 del 2016, hanno diritto all&#8217;inserimento nell&#8217;Elenco Nazionale &quot;i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 70 punti&quot; su un punteggio massimo di 100 punti conseguibili (60 punti/max per le esperienze dirigenziali maturate; 40 punti/max per i titoli formativi e professionali).</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more dell&#8217;istruttoria alla dottoressa B. sono stati chiesti chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese attraverso la piattaforma dedicata e, in particolare, di &#8220;dettagliare in merito all&#8217;esperienza dirigenziale svolta dal 15 dicembre 2010 al 27 ottobre 2016 presso l&#8217;Ospedale di Legnano, i periodi dei diversi incarichi indicati, ed in particolare il periodo svolto dal 16 marzo 2011 presso la D.G. Salute di Regione Lombardia, chiarendo puntualmente per ciascuno dei predetti incarichi l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico e l&#8217;attività  effettivamente svolta, quali le risorse umane e finanziarie mediamente gestite per ciascuno degli stessi ai sensi dell&#8217;art. 4 del richiamato Avviso pubblico&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria e della pubblicazione dell&#8217;Elenco, la dottoressa B. ha conseguito un punteggio totale inferiore al minimo di 70.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la mancata inclusione nell&#8217;elenco la dottoressa B. ha proposto ricorso al Tar Lazio, sede di Roma, che, con sentenza della sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018, lo ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La sentenza del Tar Lazio n. 6591 del 13 giugno 2018 è stata impugnata con appello notificato il 20 settembre 2018 e depositato il successivo 24 settembre, deducendo l&#8217;illegittimità  dell&#8217;intera procedura, non potendo la Commissione predefinire i punteggi e la loro distribuzione tra i diversi titoli, a ciù² ostando i principi generali dell&#8217;ordinamento, mutuati (oltre che dal principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost.) dall&#8217;art. 97 Cost., che disciplina tutte le procedure selettive di qualsiasi genere per garantire l&#8217;imparzialità , la trasparenza e la buona amministrazione dell&#8217;azione amministrativa. In ogni caso non poteva essere la medesima Commissione ad applicare i punteggi predefiniti e recepiti nell&#8217;avviso pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente opinando si sarebbe dovuto sollevare la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, d.lgs. n. 171 del 2016 (e, in particolare, dai commi che da 4 a 7 sexies), con conseguente invalidità  in via derivata degli atti/provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottoressa B. afferma poi l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (al quale è stato proposto ricorso solo perchè era l&#8217;Autorità  giudiziaria individuata come competente dal Ministero della salute nell&#8217;atto impugnato) atteso che, fatto salvo per il primo motivo che porterebbe all&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura, gli altri motivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale l&#8217;appellante tuzioristicamente ha giù  proposto ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituito in giudizio il Ministero della salute, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla pubblica udienza dell&#8217;11 aprile 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Come esposto in narrativa, la dottoressa M. A. B., Direttore Sanitario presso l&#8217;ASL n. 5 per la Liguria dal 28 ottobre 2016, ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018, che ha respinto il ricorso proposto avverso il mancato inserimento nell&#8217;Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente afferma (secondo motivo) l&#8217;erroneità  della sentenza del giudice di primo grado che non ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adito, fatto salvo per il primo motivo (che porterebbe all&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura), con il quale si afferma che la Commissione non avrebbe potuto predefinire i punteggi e la loro distribuzione tra i diversi titoli, a ciù² ostando i principi generali dell&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottoressa B. &#8211; al fine di fugare il possibile rilievo di abuso del processo per avere deciso di adire il giudice amministrativo salvo poi eccepirne il difetto di giurisdizione &#8211; ha chiarito di aver proposto ricorso al Tar Lazio, in luogo del competente giudice ordinario, solo perchè era stato indicato nell&#8217;atto impugnato come competente a risolvere eventuali controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è suscettibile di positiva valutazione, non rientrando la controversia de qua nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova ricordare che nella vigenza dell&#8217;analoga procedura, dettata dall&#8217;art. 3 bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la giurisprudenza sia della Corte di cassazione (sez. un., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26631), alla quale aveva aderito quella del giudice amministrativo, aveva chiarito che la controversia relativa alla mancata ammissione nell&#8217;elenco dei candidati ad un posto che si renderà  vacante di direttore generale di azienda sanitaria non ha ad oggetto il procedimento di nomina, entro il quale si attua l&#8217;esercizio del potere della Regione, ampiamente discrezionale, di scegliere tra gli aspiranti il soggetto cui conferire l&#8217;incarico. Concerne, invece, una fase del tutto autonoma, all&#8217;esito della quale è formato un Elenco dei soggetti che, avendo manifestato disponibilità  a ricoprire l&#8217;incarico mediante presentazione, a seguito di avviso pubblico, di apposita domanda con i contenuti previsti dalle disposizioni di legge, risultino altresì in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autonomia di questo procedimento rispetto a quello di nomina trova il suo punto di emersione evidente nella circostanza che l&#8217;avviso pubblico non è preordinato alla copertura di determinate vacanze, e dunque preparatorio del procedimento di nomina, ma alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che esiste in capo al richiedente un interesse concreto ed attuale all&#8217;inserimento nell&#8217;Elenco, inserimento che attesta il possesso dell&#8217;idoneità  professionale disegnata dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo interesse ha la consistenza del diritto soggettivo perchè la legge obbliga l&#8217;amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell&#8217;Elenco tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso l&#8217;esercizio di poteri discrezionali. Come si è giù  detto, infatti, l&#8217;amministrazione è chiamata esclusivamente a verificare i presupposti (regolare e tempestiva domanda) e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti (diploma di laurea ed esperienza dirigenziale), nello svolgimento di attività  vincolata, di carattere meramente ricognitiva, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico, quale è quello concernente la verifica dell&#8217;esperienza dirigenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riparto delle giurisdizione, pertanto, deve operarsi sulla base della regola generale secondo cui, allorchè sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela è affidata al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi (Corte cost. n. 204 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali conclusioni sono ben estensibili anche al procedimento disegnato dalla riforma del 2016 (attuata con d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171), che prevede l&#8217;istituzione presso il Ministero della salute &#8211; e non più¹ presso le Regioni &#8211; di un Elenco nazionale (e, dunque, non più¹ regionale) di soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con precipuo riferimento ai lavori della Commissione, il comma 6 del citato art. 1 prevede che essa procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies e criteri specifici predefiniti nell&#8217;avviso pubblico. I successivi commi 7 bis a 7 quater precisano l&#8217;ambito dei titoli valutabili. A differenza della procedura del 1992, il legislatore del 2016 ha individuato in maniera minuziosa i titoli e l&#8217;esperienza valutabile. Ha poi introdotto una soglia minima di 70 punti da raggiungere per essere inclusi nell&#8217;elenco.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta perà², ad avviso del Collegio, di novità  che non incidono sull&#8217;individuazione del giudice competente, essendo ben estensibili le argomentazioni che avevano indotto le Sezioni unite della Cassazione ad attribuire la competenza al giudice ordinario. L&#8217;individuazione dettagliata dei titoli e dell&#8217;esperienza valutabile vincola ancora di più¹ l&#8217;attività  valutativa della Commissione, mentre lo sbarramento dei 70 punti, lungi dall&#8217;avvicinare la procedura ad una selezione concorsuale &#8211; che porterebbe a devolvere la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; rafforza solo la necessità  che i titoli e l&#8217;esperienza raggiungano una soglia di sufficienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura introdotta nel 2016 manca di qualsiasi connotato proprio del pubblico concorso, non essendo prevista una comparazione tra candidati nè un numero massimo di ammessi all&#8217;iscrizione, tanto che non si forma alcuna graduatoria tra gli inclusi. Il comma 7 dell&#8217;art. 1 precisa, infatti, che elenco nazionale è pubblicato secondo l&#8217;ordine alfabetico dei candidati senza l&#8217;indicazione del punteggio conseguito nella selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice amministrativo non è dunque competente a conoscere le controversie relative all&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale, non avendo la procedura carattere concorsuale ma idoneativo.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale conclusione è giunto anche il giudice amministrativo di primo grado (Tar Piemonte, sez. I, 18 settembre 2018, n. 1035; Tar Valle d&#8217;Aosta 14 febbraio 2018, n. 14) sul rilievo che a fronte dei reiterati interventi del legislatore volti a migliorare la trasparenza e l&#8217;obiettività  delle nomine, queste restano in definitiva &#8220;fiduciarie&#8221;, posto che la commissione preposta non formula alcuna graduatoria e si limita a stilare un Elenco di idonei, nella cui platea è individuato, con atto motivato, un direttore generale. Pertanto, fermi i reiterati tentativi del legislatore di procedimentalizzare e rendere maggiormente controllabile l&#8217;intera procedura, essa, ad oggi, non presenta le forme e modalità  di un concorso pubblico, mantenendo le caratteristiche di una scelta fiduciaria, ancorchè procedimentalizzata, senza la formazione di una graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;appellante &#8211; che, come si è detto, ha censurato la sentenza del Tar Lazio sul rilievo che erroneamente non avesse affrontato il problema della giurisdizione, per negarla &#8211; ha perà² affermato che la declinatoria di difetto di giurisdizione non si estende al primo motivo di appello, con il quale è stato dedotto che la Commissione, nominata con d.m. del 16 novembre 2016, non potesse predefinire i punteggi e la loro distribuzione tra i diversi titoli, a ciù² ostando i principi generali dell&#8217;ordinamento, mutuati (oltre che dal principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost.) dall&#8217;art. 97 Cost., che disciplina tutte le procedure selettive di qualsiasi genere e che attribuisce un simile potere alla legge o, al massimo, ad una norma regolamentare ma non ad una Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene perà² il Collegio che tale assunto non può essere condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; ben vero, infatti, che ai sensi dell&#8217;art. 9 c.p.a., nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. Ma è altresì vero che una volta che è stato sollevato il profilo della giurisdizione, gli effetti della relativa declinatoria, da parte del giudice di appello adito, sono rimessi all&#8217;apprezzamento di quest&#8217;ultimo, non potendo la parte circoscriverne la portata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che una volta che la dottoressa B. ha (con ragione) affermato che il giudice amministrativo non è compente a giudicare della correttezza della valutazione operata dalla Commissione dei titoli e dell&#8217;esperienza dei candidati ai fini dell&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli idonei al posto di direttore generale, non è precluso allo stesso giudice di appello di estendere detta declinatoria anche alla fase di individuazione dei criteri e dei relativi punteggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² chiarito, il Collegio ritiene che anche in relazione a tale aspetto, e dunque al primo motivo di appello, il giudice amministrativo non abbia giurisdizione, trattandosi comunque della prima fase del procedimento volto alla formazione dell&#8217;Elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018 e dichiarazione di inammissibilità  del ricorso di primo grado per diretto di giurisdizione, per essere competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso era stato peraltro tuzioristicamente proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-5-2019-n-3438-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2019 n.3438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-21-7-2016-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-21-7-2016-n-332/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.332</a></p>
<p>Pres. Di Grazia, Est. Musumeci Sulla non configurabilità di un danno erariale per violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro esclusivo da parte del medico che ha svolto occasionalmente incarichi professionali di matrice giudiziaria (consulente tecnico). 1. Azienda Sanitaria Provinciale – Rapporto di lavoro esclusivo – Incarichi professionali di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-21-7-2016-n-332/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-21-7-2016-n-332/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Grazia, Est. Musumeci</span></p>
<hr />
<p>Sulla non configurabilità di un danno erariale per violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro esclusivo da parte del medico che ha svolto occasionalmente incarichi professionali di matrice giudiziaria (consulente tecnico).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Azienda Sanitaria Provinciale – Rapporto di lavoro esclusivo – Incarichi professionali di matrice giudiziaria – Occasionalità – Assenza di autorizzazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli incarichi professionali di matrice giudiziaria (consulente tecnico), per un verso, non rientrano tra quelli che alle pubbliche amministrazioni è precluso conferire a dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali, e, per altro verso, non sono condizionati all’autorizzazione dell’amministrazione cui appartenga il dipendente destinatario dell’incarico stesso, purché il loro svolgimento non collida con il regime di esclusività del rapporto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>Repubblica italiana<br />
in nome del popolo italiano<br />
la Corte dei conti<br />
terza sezione giurisdizionale centrale d’appello</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>composta dai magistrati:<br />
Fausta Di Grazia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Antonio Galeota&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
Giuseppina Maio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
Eugenio Musumeci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice relatore<br />
Patrizia Ferrari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>sentenza</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 45298 del registro di segreteria,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>proposto da</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Curcio Petronio Carlo Roberto Michele, nato a Lamezia Terme (CZ) il 28&nbsp;settembre&nbsp;1944 ed ivi residente in via Duca d’Aosta, codice fiscale crcclr44p28f888i, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Murone (del foro di Roma) e dall’avv. Ida Francesca Sirianni (del foro di Lamezia Terme), nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio a Roma in via Valadier n° 1;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>avente ad oggetto</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>la sentenza n° 332/2012 emessa dalla sezione giurisdizionale Calabria.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>fatto e diritto</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>1. Con la sentenza in epigrafe Carlo Roberto Michele Curcio Petronio, dirigente medico presso l’azienda sanitaria provinciale (in sigla: ASP) di Catanzaro con rapporto di lavoro esclusivo, è stato condannato a risarcire a quell’azienda un danno di 46.474,49 euro. Tale danno era stato cagionato all’ASP dal Curcio Petronio perché tra il 2007 e il 2009 questi aveva svolto attività professionale (sia intramuraria c.d. allargata<em> ex </em><br />
art.&nbsp;15-<em>quinquies</em> comma 10 del D.Lgs. n° 502/1992, ossia utilizzando il proprio studio professionale data la “… carenza di strutture e spazi idonei&nbsp;…&nbsp;in regime ambulatoriale” aziendale, sia quale consulente tecnico d’ufficio o di parte) senza la previa autorizzazione dell’azienda stessa, percependo nondimeno le componenti retributive connesse all’esclusività del rapporto di lavoro.<br />
A tale decisione la sezione di prime cure è pervenuta disattendendo preliminarmente le eccezioni di nullità della citazione (per violazione dell’art. 17 comma 30-<em>ter</em> del D.L. n° 78/2009), di indeterminatezza sia degli addebiti sia del periodo di riferimento, nonché di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.<br />
Nel merito il primo giudice ha reputato che la circostanza che nel 2005 il Curcio Petronio avesse aperto una partita IVA dimostrava la non saltuarietà delle prestazioni professionali da lui rese quale consulente tecnico d’ufficio; che comunque tale attività esulava sia da quella <em>intra moenia</em> allargata sia da quella implicante esenzione dall’IVA; e che infine essa non poteva esser qualificata come obbligatoria, dato che era volontaria l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio. Posto dunque che quell’attività risultava preclusa al medico con rapporto di lavoro esclusivo, il <em>quantum</em> del conseguente danno erariale è stato ragguagliato all’indennità di esclusiva ed al 50% della retribuzione di posizione.<br />
2. Avverso tale sentenza, depositata il 14 novembre 2012, ha proposto rituale e tempestivo appello il Curcio Petronio, adducendo numerose doglianze che verranno descritte in prosieguo (insieme alle rispettive considerazioni di questo collegio).<br />
Con atto depositato il 22 aprile 2015 la Procura Generale si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del gravame e concludendo per il relativo rigetto.<br />
Con memoria depositata il 14 maggio di quello stesso anno l’appellante ha insistito per l’accoglimento del proprio gravame.<br />
All’udienza del 5 giugno 2015 la causa è stata discussa dalle parti e, quindi, questo collegio è stato investito della relativa decisione.<br />
3. Con il primo complesso motivo dell’odierno gravame il Curcio Petronio lamenta innanzitutto (pagg. 6 – 8 dell’appello) la nullità dell’istruttoria sulla cui base la Procura regionale aveva promosso l’azione di responsabilità amministrativa contro l’appellante: perché la denuncia da cui era scaturita quell’istruttoria risultava generica, in quanto riferita esclusivamente ad irregolarità nella gestione dell’attività libero professionale intramuraria (in sigla, per brevità: ALPI).<br />
Tuttavia, almeno sul piano pregiudiziale, la censura è infondata: atteso che l’appellante finisce con il dolersi della circostanza che l’ufficio inquirente non avesse “… acquisito la documentazione fiscale e contabile dell’azienda …” sanitaria (pag. 7) e con il richiamare le risultanze di alcuni documenti dai quali, a suo dire, doveva evincersi l’infondatezza dell’azione di responsabilità amministrativa. Mentre sulla rilevanza che nel merito rivestano quei documenti si tornerà a disquisire nel prosieguo della presente sentenza.<br />
4. Nell’ambito di quel medesimo primo motivo l’appellante si duole, inoltre, dell’indeterminatezza temporale degli addebiti mossigli e, in particolare, dell’incertezza sull’arco temporale oggetto del contendere: ossia se esso fosse quello dal 2004 al 2009 o, invece, quello dal 2007 al 2009 stesso.<br />
A detrimento di tale censura risulta però evidente come tanto in primo grado quanto nell’odierno giudizio di gravame la difesa del Curcio Petronio sia stata più che esaustiva: talché imprecisioni o, più esattamente, ridondanze dell’originaria citazione attorea non paiono aver concretamente pregiudicato il diritto di difesa dell’appellante stesso. Agli occhi del quale le due tabelle di pag. 27 della citazione originaria dovevano altresì evidenziare che il danno erariale di cui veniva rivendicato il risarcimento era commisurato alle componenti retributive, connesse all’esclusività del rapporto di lavoro, che il Curcio Petronio aveva percepito fra il 2007 e il 2009.<br />
5. Un’ulteriore censura, pure rientrante nel primo complesso motivo di gravame, ha riguardo alle incertezze scaturite dal contrasto tra il regolamento aziendale approvato con deliberazione del direttore generale n°&nbsp;857/2005 e la normativa nazionale e regionale.<br />
Tuttavia tale doglianza si appalesa assai generica: non essendo dato comprendere quali fossero tali incertezze e in qual guisa il Curcio Petronio abbia erroneamente reputato sussistenti presupposti sostanziali concernenti la propria attività libero professionale.<br />
6. Con il secondo motivo d’appello si insiste per la declaratoria di estinzione per prescrizione del danno erariale riferito agli anni 2004 – 2006: il cui termine, a dire dell’appellante, sarebbe decorso da ciascuna percezione mensile delle voci retributive connesse all’esclusività del rapporto di lavoro, nonché dalla data di pagamento di ognuna delle prestazioni professionali intramurarie rese dal Curcio Petronio.<br />
L’infondatezza di tale eccezione è però palese, atteso che le componenti retributive per cui è lite sono soltanto quelle erogate all’odierno appellante tra il 2007 e il 2009 (pag. 27 della citazione introduttiva); e che già nel 2011, ossia ben prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, al Curcio Petronio è stato notificato l’invito a dedurre dal quale è poi scaturito l’odierno giudizio.<br />
7. Con il terzo motivo d’appello viene sottolineato dal Curcio Petronio il silenzio della sentenza impugnata riguardo alla circostanza:<br />
&#61558; che già nel 2000 egli aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di attività intramuraria allargata;<br />
&#61558; che l’ASP di Catanzaro aveva introitato i correlativi compensi versati dall’appellante stesso e che, sulla base della suddetta autorizzazione mai revocata dall’azienda stessa, quest’ultima aveva ricevuto annualmente dall’odierno appellante anche le dichiarazioni (inclusive di orari, sede, tariffe praticate, ecc.) riguardo all’attività professionale intramuraria da lui svolta;<br />
&#61558; che comunque il silenzio dell’ASP era qualificabile alla stregua di un tacito assenso allo svolgimento della suddetta attività <em>intra moenia</em>;<br />
&#61558; che un’eventuale autorizzazione poteva anche esser data in sanatoria;<br />
&#61558; che infine in favore del Curcio Petronio rimaneva valida l’originaria autorizzazione rilasciatagli dall’ASL n°&nbsp;6 di Lamezia Terme, anche dopo che tale azienda era confluita nell’ASP di Catanzaro.<br />
Inoltre con il quarto motivo d’impugnazione, da esaminarsi insieme al terzo perché anch’esso inerente alla materialità dei fatti posti a base della domanda risarcitoria azionata nei confronti dell’odierno appellante, questi lamenta che le ulteriori prestazioni professionali contestategli nella sentenza di primo grado erano frutto della sua nomina quale consulente tecnico d’ufficio; e che tale veste di ausiliario del giudice rendeva superflua l’autorizzazione datoriale, come confermato anche da una circolare emessa dal Ministero della Giustizia il 4&nbsp;gennaio&nbsp;1999, anche nel caso in cui i relativi compensi fossero imponibili ai fini IVA e rendessero perciò obbligatoria l’apertura della partita IVA. Inoltre quest’ultima circostanza non implicava il carattere abituale di tale attività consulenziale: la quale, seppur svolta sin dal 1982 dal Curcio Petronio, a dire di quest’ultimo aveva carattere occasionale.<br />
8. L’esame delle testé esposte doglianze di merito, su molte delle quali la sentenza impugnata si rivela pressoché muta, impone innanzitutto di individuare con precisione i presupposti <em>in facto </em>sui quali nella citazione attorea era stata basata l’azione di responsabilità amministrativa.<br />
Invero al Curcio Petronio era stato contestato:<br />
&#61607;&nbsp; di aver percepito dall’ASP tra il 2007 e il 2009 l’indennità di esclusività e la retribuzione di posizione (pagg. 22 e 27);<br />
&#61607;&nbsp; di aver svolto in quegli anni sia attività intramuraria, sia ulteriori prestazioni professionali a favore di soggetti quali l’INPS e le compagnie assicuratrici INA-Assitalia e Direct Line (pag. 25);<br />
&#61607;&nbsp; che quanto all’attività intramuraria l’autorizzazione rilasciata nel 2000 dall’ASL n° 6 di Lamezia Terme, peraltro intrinsecamente provvisoria e temporanea, doveva considerarsi non più valida da quando era stata costituita l’ASP e che sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione (pag. 26), la quale in virtù di quanto sancito dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 contemplasse i volumi dell’attività intramuraria, i relativi orari, le modalità per prenotare le visite, le tariffe applicate, ecc. (pag. 50);<br />
&#61607;&nbsp; che oltretutto dai documenti <em>sub</em> 3 &#8211; 7 depositati dal Curcio Petronio insieme alle deduzioni all’invito si evinceva che la sua attività intramuraria era stata svolta in giornate ed in orari diversi da quelli del giovedì pomeriggio indicati nell’autorizzazione del 2000 (pag. 44);<br />
&#61607;&nbsp; che neppure era dimostrato che per le prestazioni oggetto dell’attività intramuraria l’azienda datrice di lavoro avesse rilasciato all’odierno appellante un bollettario, cosicché quegli aveva rilasciato agli assistiti mere ricevute prive di qualsiasi riferimento all’azienda stessa (pag. 47);<br />
&#61607;&nbsp; che le ulteriori prestazioni professionali non erano state in alcun modo autorizzate dall’ASP (pagg. 24 – 25), ciò che invece risultava indispensabile “… trattandosi di consulenze tecniche di parte” (pag. 51);<br />
&#61607;&nbsp; che dal 2005 il Curcio Petronio era titolare del numero di partita IVA (<em>ibidem</em>).<br />
9. Orbene riguardo alle prestazioni professionali ulteriori rispetto all’attività intramuraria va innanzitutto osservato come per esse parte attrice si sia limitata a depositare una relazione della Guardia di Finanza (all. 2) riguardante decine di medici dell’ASP: nella quale alle pagg. 246 – 249 viene descritto quanto specificamente concernente il Curcio Petronio, senza che però venga poi acclusa a quella relazione alcuna documentazione che descriva compiutamente quelle ulteriori prestazioni professionali. In proposito è dunque inevitabile far riferimento agli allegati alle deduzioni del Curcio Petronio, dai quali si evince che a quest’ultimo sono stati erogati:<br />
&#61656; nel 2007 dalla compagnia assicuratrice INA-Assitalia un compenso lordo di 1.200 euro per tre perizie medico legali in qualità di consulente tecnico d’ufficio, tutte riguardanti la causa iscritta al ruolo generale del giudice di pace di Lamezia Terme con il n° 2271/2007 (all. 9.2);<br />
&#61656; nel 2008 dalla compagnia assicuratrice Direct Line un compenso lordo di 1.650 euro per tre perizie medico legali in qualità di consulente tecnico d’ufficio, riguardanti le cause iscritte al ruolo generale del giudice di pace di Lamezia Terme con i nn° 200, 202 e 220 del 2005 (all. 9.3);<br />
&#61656; nel 2009 dall’INPS un compenso lordo di 1.150 euro per due perizie medico legali in qualità di consulente tecnico d’ufficio, riguardanti le cause iscritte al ruolo generale del tribunale di Lamezia Terme con i nn°&nbsp;820 e 1307 del 2007 (all. 9.4 – 9.6).<br />
Peraltro, riguardo alla natura delle prestazioni professionali remunerate dall’INPS in favore del Curcio Petronio, va osservato che questi viene indicato (nella lettera del 10 giugno 2010: all. 9.4) quale “… C.T.U. di controparte”: locuzione intrinsecamente contraddittoria e che però, alla luce dei su descritti incarichi conferiti nei due anni precedenti all’odierno appellante, appare interpretabile come consulente tecnico d’ufficio.<br />
Ciò posto, di per sé la modestia quantitativa che su base annua hanno avuto i suddetti compensi depone nel senso dell’occasionalità delle prestazioni professionali rese dall’odierno appellante. Da parte del quale, perciò, alla luce di quanto avrebbe poi riconosciuto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 42 del 12 marzo 2007 (anteriore all’accorpamento delle due AA.SS.LL. del Catanzarese) sarebbe stato superfluo aprire una partita IVA e addizionare tale imposta alle parcelle liquidategli dal giudice civile.<br />
Inoltre con una circolare del 4 gennaio 1999 il Ministero della Giustizia ha emesso il (condivisibile) avviso secondo cui gli incarichi professionali di matrice giudiziaria per un verso non rientrano tra quelli che alle PP.AA. è precluso conferire a dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali (art.&nbsp;1 comma 56-<em>bis</em> della legge n° 662/1996); e, per altro verso, non sono condizionati all’autorizzazione della P.A. a cui appartenga il dipendente destinatario dell’incarico stesso (art. 58 del D.Lgs. n° 29/1993 all’epoca vigente, poi confluito nell’art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001).<br />
Se dunque le prestazioni rese quale consulente tecnico d’ufficio non collidevano con il regime di esclusività del rapporto di lavoro dell’odierno appellante, va infine osservato come non sia dimostrato e neppure addotto dalla Procura attrice (o dalla Guardia di Finanza, nella su richiamata relazione istruttoria) che il Curcio Petronio abbia svolto ulteriori prestazioni professionali rispetto a quelle in regime di <em>intra moenia </em>c.d. allargata, sulle quali si passerà ora a disquisire, o di ausiliario del giudice. Né può presumersi alcunché, a quel proposito, dalla mera titolarità­­ di un numero di partita IVA.<br />
10. Invero, una volta che dal coacervo delle contestazioni mosse all’odierno appellante vengano escluse tutte quelle riferite alle fin qui descritte prestazioni quale consulente tecnico d’ufficio, l’asserita illiceità dell’attività svolta dal Curcio Petronio in regime di <em>intra moenia </em>c.d. allargata risulta discendere essenzialmente: dalla reputata inidoneità dell’autorizzazione rilasciata al suddetto medico il 7 giugno 2000 dall’allora ASL n° 6 di Lamezia Terme (all. 9.1), dalla vaghezza che connoterebbe quel provvedimento riguardo ad una serie di condizioni oggettive sancite dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 per lo svolgimento dell’attività intramuraria allargata, dalla circostanza che tale attività sia stata svolta in giornate ed orari diversi da quelli previsti e, infine, dal rilascio (da parte del suddetto medico) di ricevute prive di alcun riferimento all’ASP e non facenti parte di un bollettario vidimato da quest’ultima.<br />
Premesso che le condizioni per svolgere attività intramuraria allargata erano dettate dall’art. 7 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato nella G.U. qualche giorno prima che l’ASL n° 6 di Lamezia Terme legittimasse il Curcio Petronio a svolgere quella medesima attività, va osservato come in quell’autorizzazione risultasse indicato lo studio professionale (ubicato a Lamezia Terme in via Duca d’Aosta n° 122) che l’odierno appellante avrebbe utilizzato per quell’attività, il relativo orario settimanale e la tariffa di ciascuna tipologia di visita medica. E come fosse altresì previsto che le prenotazioni delle visite venissero raccolte direttamente dal medico in questione, che egli utilizzasse un bollettario aziendale per le ricevute ai pazienti, che entro quindici giorni versasse all’azienda sanitaria i corrispettivi incassati (al netto della quota a lui spettante) e che, infine, il volume di prestazioni e l’impegno orario non superassero quello riguardante i compiti istituzionali.<br />
È quindi innegabile che quell’autorizzazione, del tutto conforme al citato art. 7 (salvo che per la prenotazione delle visite: incombente che evidentemente l’ASL non era in grado di espletare, senza che ciò possa ridondare a detrimento del Curcio Petronio), legittimasse quest’ultimo ad effettuare prestazioni professionali in regime di <em>intra moenia</em> allargata. Ed è altresì indubbio che nessun peculiare termine di validità risultava apposto a quella medesima autorizzazione, a dispetto della valenza “… provvisoria e temporanea …” genericamente affermata in premessa di quel provvedimento.<br />
11. Seguendo l’ordine temporale, è sufficiente osservare come la deliberazione n° 857 del 27 aprile 2005 (all. 2.18 della Procura regionale), menzionata a pag. 17 della citazione attorea quale fonte regolamentare aziendale in materia di attività professionale <em>intra moenia</em>, promanasse però dall’ASL n° 7 di Catanzaro, all’epoca non ancora accorpata a quella di cui era dipendente l’odierno appellante. Né, peraltro, da quel provvedimento a carattere generale venivano caducate le pregresse autorizzazioni datoriali in materia di <em>intra moenia</em>.<br />
Inoltre, contrariamente a quanto propalato dalla Procura regionale, la perdurante validità dell’autorizzazione che l’ASL n° 6 aveva conferito nel 2000 al Curcio Petronio è confermata dal comma 2 dell’art. 7 della legge regionale n° 9/2007: a mente del quale “le nuove aziende [sanitarie provinciali] subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle aziende preesistenti, in ragione dell’ambito provinciale di riferimento”.<br />
12. Né, infine, risulta minimamente dimostrata da parte attrice la sussistenza delle difformità di giorno e di ora tra l’attività intramuraria oggetto della suddetta autorizzazione e quella concretamente svolta dal Curcio Petronio; ovvero l’utilizzo di un bollettario non vidimato dall’azienda sanitaria. A quest’ultimo proposito non soltanto appare assai significativa la circostanza che le suddette violazioni non fossero state contestate nell’invito a dedurre; ma va anche evidenziato come la Guardia di Finanza, nella più volte richiamata relazione, abbia tranquillamente quantificato l’entità dei compensi professionali che l’odierno appellante aveva tratto dall’attività intramuraria.<br />
13. La fondatezza del terzo e del quarto motivo di gravame ed il conseguente integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del Curcio Petronio dalla Procura regionale consentono di reputare assorbite le residue doglianze dell’odierno appellante.<br />
In favore di quest’ultimo vanno infine liquidate le spese di difesa nel doppio grado di giudizio: riguardo alle quali, in considerazione del <em>quantum</em> della domanda risarcitoria azionata dalla Procura regionale, appare congruo un importo di 3.000 (tremila) euro, oltre al contributo previdenziale forense e all’IVA.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie l’appello proposto da Carlo Roberto Michele Curcio Petronio e, per l’effetto:<br />
1)&nbsp; rigetta la domanda originariamente proposta nei suoi confronti dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale Calabria;<br />
2)&nbsp; liquida in € 3.000 (tremila), oltre al contributo previdenziale forense e all’IVA, le spese per la difesa del Curcio Petronio nel doppio grado di giudizio.<br />
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">il Giudice estensore<br />
(F.to Eugenio Musumeci)<br />
il Presidente<br />
(F.to Fausta Di Grazia)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 21 Luglio 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Dirigente<br />
F.to Dott. Massimo Biagi<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-21-7-2016-n-332/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.117</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale in materia di: “Ambiti carenti di assistenza specialistica pediatrica – zone carenti straordinarie; Rilevato che i ricorrenti contestano la scelta regionale di istituire un ambito di assistenza straordinaria, con conseguente possibile riduzione degli assistiti iscritti presso i ricorrenti, pediatri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale in materia di: “Ambiti carenti di assistenza specialistica pediatrica – zone carenti straordinarie; Rilevato che i ricorrenti contestano la scelta regionale di istituire un ambito di assistenza straordinaria, con conseguente possibile riduzione degli assistiti iscritti presso i ricorrenti, pediatri di base; rilevato che il danno causato dalla scelta regionale nei confronti dei medici ricorrenti risulta essere essenzialmente di carattere patrimoniale e allo stato neppure puntualmente allegato e dimostrato (non avendo le parti dedotto quale decremento di iscrizioni degli assistiti si sia verificato nei loro confronti e quanto ciò incida sulle prestazioni erogate nei loro confronti); ritenuto peraltro, che anche sotto il profilo della possibile coincidenza tra l’interesse pubblico al contenimento della spesa e l’interesse dei ricorrenti, non si profilano maggiori oneri per la regione perché cambiano solo i criteri di riparto della spesa (tra più medici di base, invece che tra i soli ricorrenti). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00117/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00137/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 137 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cataldo Infesta, Maria Filomena Valentino, Giavanna Zambetta, Anna Grazia Paesetto, Nicola Chiarappa, Guido Godano, Egidio Gentile, Luigi Pulpito, Grazia Benedetti, Angela Maria Mallardi, Dora La Nave</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Stefania Napolitano e Stefania Pollicoro, con domicilio eletto presso Silvana Ricco in Bari, via delle Medaglie d&#8217;Oro n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale prevenzione, n. 461 emanata in data 17.11.2011, pubblicata sul BURP n. 184 del 24.11.2011, recante disciplina in materia di: “Ambiti carenti di assistenza specialistica pediatrica – zone carenti straordinarie rilevate ai sensi del co. 2 art. 7 ACN 08/07/2010 e co. 4 art. 27 Accordo Integrativo Regionale – recepito con DGR 2290 del 29.12.2007 pubblicato sul BURP n. 10 del 18.01.2008”, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Silvana Ricco, su delega dell&#8217;avv. S. Pollicoro;	</p>
<p>Rilevato che i ricorrenti contestano la scelta regionale di istituire un ambito di assistenza straordinaria, con conseguente possibile riduzione degli assistiti iscritti presso i ricorrenti, pediatri di base;<br />	<br />
rilevato che il danno causato dalla scelta regionale nei confronti dei medici ricorrenti risulta essere essenzialmente di carattere patrimoniale e allo stato neppure puntualmente allegato e dimostrato (non avendo le parti dedotto quale decremento di iscrizioni degli assistiti si sia verificato nei loro confronti e quanto ciò incida sulle prestazioni erogate nei loro confronti);<br />	<br />
ritenuto peraltro, che anche sotto il profilo della possibile coincidenza tra l’interesse pubblico al contenimento della spesa e l’interesse dei ricorrenti, non si profilano maggiori oneri per la regione perché cambiano solo i criteri di riparto della spesa (tra più medici di base, invece che tra i soli ricorrenti);<br />	<br />
ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-121/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</a></p>
<p>M.B. (avv. Dal Piaz) c. Regione Piemonte (avv. Scollo), Ministero della Sanità (Avv. Stato) e G.C. (n.c.) medici: non è sospetto d&#8217;incostituzionalità l&#8217;art. 30, 1&#176; co. d.lgs. 368/99 ove preclude l&#8217;inclusione nella graduatorie dei medici di medicina generale dei soggetti già laureati in mediciina o in corso di laurea al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-121/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-121/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.B. (avv. Dal Piaz) c. Regione Piemonte (avv. Scollo), Ministero della Sanità (Avv. Stato) e G.C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>medici: non è sospetto d&#8217;incostituzionalità l&#8217;art. 30, 1&deg; co. d.lgs. 368/99 ove preclude l&#8217;inclusione nella graduatorie dei medici di medicina generale dei soggetti già laureati in mediciina o in corso di laurea al 31.12.2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Medici – Inclusione nella graduatoria dei medici di medicina generale – Diniego ai soggetti già laureati in medicina e in corso di laurea ma non ancora abilitati all’esercizio della professione medica al 31.12.2004 – Inconstituzionalità art. 30, 1° co. d.lgs. 368/99 – Eccezione – Non è fondata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata l’eccezione di costituzionalità dell’art. 30, 1° co. d.lgs. n° 368/99 laddove nel riformare l’accesso alle graduatorie di medicina generale avrebbe dovuto tenere conto dei soggetti già laureati in medicina e di quelli in corso di laurea ma non ancora abilitati all’esercizio della professione medica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essersi laureato in medicina il 23 febbraio 1995 e di avere conseguito l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione medica nella prima sessione dello stesso anno. <br />
Egli presentava domanda all&#8217;Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per essere incluso nella graduatoria dei medici di medicina generale per l&#8217;anno 1998.<br />
La domanda era però respinta, come risulta dal comunicato dell’Assessorato in data 25 febbraio 1998, in quanto inclusa tra quelle “prive del requisito di accesso”.<br />
La motivazione del rigetto era da rinvenirsi nel fatto che l&#8217;interessato non era in possesso dell&#8217;attestato di formazione previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e, essendosi laureato e abilitato all&#8217;esercizio della professione medica successivamente al 1 gennaio 2005, non poteva neppure beneficiare della deroga prevista dal d.m. Sanità 15 dicembre 2004 per i medici abilitati entro il 31 dicembre 2004.<br />
Il ricorrente impugnava il comunicato dell&#8217;Assessorato alla Sanità c il decreto ministeriale da ultimo citato, proponendo i seguenti motivi di censura:<br />
I) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per incostituzionalità dell’art. 6, IV comma del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256, in quanto contrastante con gli artt. 3,4 e 97 della Costituzione.<br />
Assume il ricorrente che il legislatore, nell&#8217;introdurre la riforma dell&#8217;accesso alle graduatorie di medicina generale (d.lgs. n. 256/1991), avrebbe dovuto tener conto dei soggetti già laureati in medicina, e anche di quelli in corso di laurea, ma non ancora abilitati all&#8217;esercizio della professione medica.<br />
La mancata previsione di tali categorie di soggetti determinerebbe l&#8217;illegittimità della legge in quanto lesiva del principio di uguaglianza di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione, del principio di libertà di scelta nell&#8217;attività lavorativa di cui all&#8217;articolo 4 e dell&#8217;articolo 97,<br />
Dall&#8217;incostituzionalità della normativa in questione deriverebbe l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
II) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, difetto di motivazione (qui dedotto altresì come violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241).<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi per vizi propri.<br />
Il decreto del Ministero della Sanità in data 15 dicembre 2004 violerebbe, infatti, i principi di ragionevolezza e imparzialità, avendo immotivatamente limitato il diritto all&#8217;esercizio della medicina di base ai soli medici abilitati entro il 31 dicembre 2004; esso, inoltre, difetterebbe di sufficiente motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la limitazione di cui sopra.<br />
Il ricorrente conclusivamente chiede la rimessione della questione alla Corte Costituzionale perché sia valutato il contrasto dell&#8217;articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 256/1991 con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione; nel merito, insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso, previa sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Si sono costituiti in giudizio con apposite memorie difensive la Regione Piemonte e il Ministero della Sanità, chiedendo il rigetto del ricorso; la Regione Piemonte, in particolare, ritiene che il provvedimento impugnato abbia natura vincolata, meramente esecutiva, e, come tale, non possa essere dotato di propri vizi di legittimità.<br />
L&#8217;istanza di sospensiva è stata quindi riunita al merito e, all&#8217;udienza del 19 gennaio 2005, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Una migliore comprensione della fattispecie richiede la sintetica ricostruzione della normativa di riferimento. La direttiva 86/457/CEE ha introdotto nell&#8217;ordinamento comunitario la formazione specifica in medicina generale, al cui compimento è subordinato l&#8217;esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell&#8217;ambito dei regimi di sicurezza sociale degli stati membri (articoli 1 e 7, comma 1).<br />
La direttiva prevede che, in deroga al possesso del diploma, certificato o altro titolo attestante il compimento della formazione specifica in medicina generale, gli stati membri potranno determinate i diritti acquisiti, in ogni caso considerando come acquisito il diritto per tutti i medici che godevano del diritto al 31 dicembre 2004 (articolo 7, comma 2).<br />
Con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 la direttiva 86/457 è stata recepita nell&#8217;ordinamento italiano.<br />
L&#8217;articolo 2 di tale decreto dispone che, dal 1° gennaio 1995, l&#8217;attestato di formazione specifica in medicina generale costituisce il titolo necessario per l&#8217;esercizio della medicina generale nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale, salvi i diritti acquisiti.<br />
Ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto, che tratta dei diritti acquisiti, hanno diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale &#8220;i titolari &#8230; di un rapporto convenzionale&#8221;, purché il rapporto sia stato stabilito anteriormente al 31 dicembre 1994.<br />
Il medesimo decreto attribuisce, inoltre, al Ministro della Sanità il potere di individuare ulteriori categorie di medici cui viene riconosciuto, come diritto acquisito, il diritto di esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale.<br />
Il Ministro della Sanità si è quindi avvalso ditale potere emanando il decreto<br />
15 dicembre 1994 (pubblicato sulla (LU. n. 203 del 29 dicembre 2004) con il quale è stato riconosciuto ìl diritto acquisito a tutti i medici che avevano conseguito l&#8217;abilitazione professionale entro il 31 dicembre 2004.<br />
Con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante &#8220;Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE&#8221; è stato infine abrogato il decreto legislativo n. 256/1991; lo stesso decreto legislativo n. 368/1999 prevede, però, all&#8217;articolo 30, comma 1, che &#8220;hanno diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale&#8221;, in deroga al principio che richiede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, &#8220;i medici chirurghi abilitati all&#8217;esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994&#8221;, così confermando per tale aspetto la disciplina previgente.<br />
2) Ciò premesso, il Collegio ritiene che debba essere preliminarmente valutata l&#8217;eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa regionale, laddove essa afferma che il provvedimento di approvazione delle graduatorie, in quanto necessitato e meramente esecutivo di criteri predefiniti contenuti del decreto ministeriale, non si potrebbe configurare come atto dotato di propri vizi di illegittimità. <br />
L&#8217;eccezione è priva di fondamento,<br />
Il provvedimento impugnato, infatti, costituisce l&#8217;atto conclusivo del procedimento di approvazione delle graduatorie e, conic tale, risulta immediatamente lesivo.<br />
Il d.m. Sanità del 15 dicembre 2004, per contro, come già riconosciuto dal Consiglio di Stato – sezione I con parere n. 3328/95 “è un tipico atto regolamentare, non suscettibile di essere impugnato direttamente ed impugnabile, invece, solo insieme all&#8217;atto che ne ha fatta concreta applicazione nei confronti della parte ricorrente&#8221;.<br />
Il ricorso, proposto contro la graduatoria e indirettamente contro l&#8217;atto regolamentare, è quindi ammissibile.<br />
3) Il ricorrente sospetta l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 256/1991 (oggi il riferimento normativo è costituito dall&#8217;articolo 30, comma 1 del decreto legislativo it 368/1999) in quanto, nell&#8217;individuare talune categorie di soggetti aventi diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione previsti dallo stesso decreto, non ha tenuto conto dei soggetti laureati in medicina o ancora in corso di laurea, ma non ancora abilitati.<br />
Tale omessa considerazione darebbe luogo, ad avviso del ricorrente, alla violazione del principio di uguaglianza di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione nonché del principio della libertà di scelta nell&#8217;attività lavorativa di cui all&#8217;articolo 4 e dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br />
In realtà, il ricorrente fa riferimento a due distinte situazioni soggettive (i soggetti laureati ma non ancora abilitati e i soggetti in corso di laurea ma non ancora laureati né abilitati), ma ha interesse solo relativamente alla seconda, poiché alla data del 31 dicembre 2004 egli non aveva ancora conseguito la laurea in medicina.<br />
Il quesito deve pertanto porsi nei seguenti termini: se si debba sospettare della legittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui, non riconoscendo loro il diritto acquisito, esclude dalla deroga i soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 erano iscritti al corso di laurea in medicina, ma non avevano ancora terminato il corso di studi né, ovviamente, conseguito l&#8217;abilitazione professionale.<br />
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.<br />
La direttiva 86/457CEE attribuiva agli stati membri il potere dovere di individuare, a propria discrezione, i &#8220;diritti acquisiti&#8221; i cui titolari avrebbero potuto esercitare l&#8217;attività di medico in qualità di medico generico in assenza dell&#8217;attestato di formazione specifica in medicina generale.<br />
Il legislatore delegato avrebbe quindi potuto individuare i medici titolari di diritti acquisiti facendoli coincidere esattamente con le categorie previste dalla normativa comunitaria oppure ampliare discrezionalmente l&#8217;area degli aventi diritto, con riferimento ad altre categorie di medici.<br />
Egli non avrebbe però potuto spingersi ad includere nell&#8217;area dei titolari di diritti acquisiti soggetti che, nell&#8217;intenzione della direttiva comunitaria, ne dovevano restare esclusi.<br />
Poiché il legislatore comunitario fa espresso riferimento, trattando dei diritti acquisiti, ai soli medici, ne deriva che non avrebbero potuto essere inclusi nell&#8217;area dei titolari di diritti acquisiti tutti coloro che tali non erano ancora perché, pur essendo iscritti al corso di laurea in medicina, non avevano ancora terminato il corso di studi.<br />
II legislatore delegato legittimamente non ha considerato nel novero dei titolari di diritti acquisiti gli iscritti al corso di laurea in medicina (indipendentemente dall&#8217;avanzamento del corso di studi e dal numero di esami sostenuti) in quanto tale soluzione avrebbe rappresentato una violazione della normative comunitaria.<br />
Dall&#8217;infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente deriva la legittimità, sotto questo profilo, degli atti impugnati.<br />
4)Il decreto ministeriale impugnato non risulta neppure viziato per eccesso di potere, sotto il profilo della assenta lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità dell&#8217;agire amministrativo, giacché esso ha realizzato la puntuale applicazione della normativa comunitaria e statuale di riferimento.<br />
5) Infine, è anche infondata la censura di difetto di motivazione rivolta al d.m. Sanità 15 dicembre 2004, trattandosi, come già rilevato, di atto regolamentare e, come tale, non soggetto all&#8217;obbligo di motivazione in forza del capoverso dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990.<br />
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.</p>
<p><i>&#8211; OMISSIS &#8211;</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-1-2005-n-121/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2005 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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