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	<title>Professione sanitaria Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Professione sanitaria Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</a></p>
<p>Pres. Pasca &#8211; Est. Pasca Sulla sospensione dell&#8217;esercizio della professione del sanitario che non si sottopone al vaccino per contenere il Covid-19. Covid-19 -Vaccino -Sanitario -Omessa vaccinazione -Conseguenza -Sospensione dall&#8217;esercizio della professione -Legittimità  &#8211; Richiesta di sospensione della deliberazione che ha disposto la sospensione dalla professione &#8211; Diniego. Va respinta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasca &#8211; Est. Pasca</span></p>
<hr />
<p>Sulla sospensione dell&#8217;esercizio della professione del sanitario che non si sottopone al vaccino per contenere il Covid-19.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Covid-19 -Vaccino -Sanitario -Omessa vaccinazione -Conseguenza -Sospensione dall&#8217;esercizio della professione -Legittimità  &#8211; Richiesta di sospensione della deliberazione che ha disposto la sospensione dalla professione &#8211; Diniego.</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va respinta l&#8217;istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell&#8217;art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall&#8217;esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 ove sia stata valutata, con esito negative, la possibilità  di ricollocazione lavorativa del medico con adibizione dello stesso ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Edoardo Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, non costituita in giudizio;<br /> Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, rappresentato e difesa dall&#8217;Avv. Adriano Tolomeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio con domicilio digitale come da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">della delibera prot. n. -OMISSIS- dell&#8217;Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi avente ad oggetto la sospensione dell&#8217;esercizio professionale della Dott.ssa -OMISSIS- e dell&#8217;assorbita comunicazione /sospensione prot. n. -OMISSIS- della ASL di Brindisi, con la quale si sospendeva dal servizio senza retribuzione la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che l&#8217;atto impugnato  costituito dalla nota dell&#8217;Ordine del Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi prot. -OMISSIS-, recante &#8220;presa d&#8217;atto&#8221; della sospensione ex lege, ivi compresa la presupposta comunicazione/sospensione della ASL Brindisi di cui alla nota -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che i predetti atti costituiscono atti di mera comunicazione della Delibera di presa d&#8217;atto da parte del C.D. dell&#8217;O.M.C.E.O. di Brindisi di cui al verbale della seduta del -OMISSIS- e, rispettivamente, della Deliberazione del D.G. della ASL Brindisi n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che gli atti sopramenzionati risultano diretta conseguenza delle disposizioni legislative richiamate e, in specie, del D.L. n.44 dell&#8217;1/4/2021 convertito in L. n.76/2021 &#8221; Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da Covid-19&#038;&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la normativa richiamata riveste carattere eccezionale e derogatorio e si inscrive dunque nell&#8217;ambito della legislazione connessa all&#8217;emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19; </p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che in particolare l&#8217;art. 4 del D.L. citato prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto all&#8217;accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell&#8217;obbligo di vaccinazione), determinando viceversa in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell&#8217;obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità  dell&#8217;amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all&#8217;eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni, prevedendo testualmente:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8220;1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all&#8217;articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell&#8217;erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita&#8217; nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l&#8217;esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e&#8217; somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita&#8217; sanitarie competenti, in conformita&#8217; alle previsioni contenute nel piano.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e&#8217; obbligatoria e puo&#8217; essere omessa o differita.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l&#8217;elenco degli iscritti, con l&#8217;indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita&#8217; nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l&#8217;elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l&#8217;indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l&#8217;effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>modalita&#8217; stabilite nell&#8217;ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all&#8217;azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l&#8217;azienda sanitaria locale di residenza invita l&#8217;interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell&#8217;invito, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione della vaccinazione, l&#8217;omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l&#8217;azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l&#8217;interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita&#8217; e i termini entro i quali adempiere all&#8217;obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l&#8217;azienda sanitaria locale invita l&#8217;interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l&#8217;azienda sanitaria locale competente accerta l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita&#8217; competenti, ne da&#8217; immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato, al datore di lavoro e all&#8217;Ordine professionale di appartenenza. L&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>7. La sospensione di cui al comma 6, e&#8217; comunicata immediatamente all&#8217;interessato dall&#8217;Ordine professionale di appartenenza.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l&#8217;assegnazione a mansioni diverse non e&#8217; possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e&#8217; dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>10. Salvo in ogni caso il disposto dell&#8217;articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e&#8217; omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8243;;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento alla sospensione dall&#8217;esercizio della professione, per difetto di presupposto ex lege (art. 4 comma 1 DL citato), essendo tale sospensione del tutto atipica ed estranea a finalità  disciplinari o sanzionatorie (per le quali ricorre invece speciale giurisdizione della C.C.E.P.S.);</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che sotto tale profilo, ovvero quello relativo alla sospensione dall&#8217;esercizio della professione, la normativa di cui trattasi si configura come legge-provvedimento, determinandosi ex lege l&#8217;effetto lesivo della posizione della ricorrente direttamente ed in via automatica, come peraltro reso evidente dalla natura degli atti impugnati, meramente ricognitivi o di presa d&#8217;atto della sospensione ex lege;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato l&#8217;orientamento giurisprudenziale in tema di mezzi di tutela offerti al cittadino avverso leggi-provvedimento e richiamato in proposito specifico precedente di questo Tribunale: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, deve escludersi l&#8217;impugnabilità  diretta della legge provvedimento dinanzi al Giudice amministrativo, atteso che i mezzi di tutela predisposti dall&#8217;ordinamento sono ancorati al criterio formale e, quindi, risultando riservata solo al giudice della leggi la possibilità  di determinare la caducazione della norma di legge; correlativamente, il giudizio di costituzionalità  deve conservare il proprio carattere incidentale e quindi muovere pur sempre dall&#8217;impugnazione di un atto amministrativo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sulla base delle chiare indicazioni della Corte, la giurisprudenza amministrativa  pervenuta da tempo ad una differente e peculiare qualificazione con riferimento all&#8217;ammissibilità  dell&#8217;impugnazione, al fine di realizzare un sistema coerente con i principi costituzionali a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, affermando chiaramente che &#8211; nell&#8217; ipotesi di legge provvedimento &#8211; l&#8217;unica possibilità  di tutela per i cittadini  quella consiste nella possibilità  impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato e privi di autonoma lesività , deducendo tuttavia &#8211; a motivo di impugnazione &#8211; l&#8217;incostituzionalità  della norma presupposta (ex multis: C.d.S Sezione Sesta 8.10.2008 n. 4933; C.d.S Sezione Quarta 22.3.2021 n. 2409).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Qualora pertanto la norma citata dovesse qualificarsi come legge provvedimento, come peraltro il Collegio ritiene, dovrebbe necessariamente &#8211; in deroga ai principi generali &#8211; ritenersi ammissibile l&#8217;impugnazione di qualunque atto, ancorchè non lesivo ed anche se di mera comunicazione, in quanto unico mezzo di tutela offerto al cittadino, cui  ovviamente preclusa la possibilità  di diretta impugnazione della legge provvedimento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Logico corollario di quanto sopra è costituito dal fatto che il ricorso in tal caso, qualora ritenuto fondato, non può essere definito attraverso l&#8217;accoglimento della domanda, risultando necessaria e imprescindibile la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ed invero, individuata la norma di legge come fonte diretta ed immediata della dedotta lesione della sfera giuridica del ricorrente, l&#8217;accoglimento del ricorso avverso un mero atto, di per sè sfornito del tutto di qualsivoglia profilo di lesività , non risulterebbe in linea con le chiare indicazioni che emergono dal peculiare sistema di tutela delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato</i>&#8221; (TAR Puglia Lecce Sez. I sent. N.981/2021 del 29/6/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta pertanto l&#8217;ammissibilità  del ricorso, in ragione dei vari profili di presunta incostituzionalità  della normativa di cui trattasi, cosi come prospettati e dedotti specificamente dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, con riferimento alla fattispecie concretamente in esame e al <i>periculum in mora</i> prospettato, ovvero alla omessa ricollocazione lavorativa della ricorrente, che l&#8217;art. 4 co. 10 del citato D.L. 44/2021 riserva l&#8217;adibizione d&#8217;ufficio ad altre e diverse mansioni solo all&#8217;ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l&#8217;esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi del tutto differente dal quella in esame, in quanto caratterizzata da atteggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la ricorrente ha viceversa tenuto una condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all&#8217;amministrazione la possibilità  di accertare eventuali situazioni non compatibili con l&#8217;obbligo vaccinale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il fatto che l&#8217;attestazione dell&#8217;incompatibilità  sia attribuita al medico di medicina generale, non esclude ma anzi presuppone il potere dovere dell&#8217;amministrazione sanitaria di verificarne l&#8217;attendibilità  e l&#8217;effettività ;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che comunque l&#8217;Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità  di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che  comunque in facoltà  della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all&#8217;obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l&#8217;esercizio della professione ex art. 4 comma 1 D.L. citato;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che &#8211; entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica -nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell&#8217;individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all&#8217;interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge l&#8217;istanza di cautela monocratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto saà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed  depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce il giorno 4 agosto 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a></p>
<p>P. Biancofiore Pres., E. Traina Est. (XX rapp. dall&#8217;avv.to R. Castorina c. Ministero della Salute rappr. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato). L&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; 1.- Professioni sanitarie &#8211; psicomotricista &#8211; riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Biancofiore Pres., E. Traina Est.  (XX rapp. dall&#8217;avv.to R. Castorina c. Ministero della Salute rappr. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Professioni sanitarie &#8211; psicomotricista &#8211; riconoscimento dei titoli conseguiti con la previgente disciplina &#8211; limite temporale del 17 marzo 1999 &#8211; legittimità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Legittimamente l&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; dei titoli di psicomotricista conseguiti secondo il previgente ordinamento, in quanto rilasciati anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/02/2019</p>
<p>N. 01849/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 07304/2014 REG.RIC.</p>
</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7304 del 2014, proposto da: omissis, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Roberta Castorina del Foro di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Salvatore Piermartini, in Roma, Piazza Adriana n. 11;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., e Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta in carica, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; dei provvedimenti, emanati dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute, dichiarativi della inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli conseguiti ai sensi dell&#8217;ordinamento previgente ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie ai sensi del DPCM 26 luglio 2011e del Decreto Assessoriale 1903/13 del 14 ottobre 2013:</p>
<p>omissis</p>
<p>&#8211; dell&#8217;Avviso pubblico, allegato al Decreto Assessoriale n. 01904 del 14 ottobre 2013, emesso dalla Regione Siciliana per la presentazione delle domande di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell&#8217;area sanitaria, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i, su Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2011), nella parte in cui limita il riconoscimento dell&#8217;equivalenza ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie ai soli titoli conseguiti secondo il pregresso ordinamento entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995 (art. 7 lett. a);</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti degli interessati ricorrenti;</p>
<p>Nonchè per la declaratoria</p>
<p>del diritto dei ricorrenti, in possesso del titolo di &#8220;Psicomotricista&#8221; rilasciato, a seguito di corso di formazione triennale e superamento degli esami finali, in conformità  del pregresso ordinamento (L. n. 341/90), conseguito oltre il termine previsto dal 17 marzo 1999, da Enti privati accreditati alla Formazione Professionale dalla Regione Siciliana, alla valutazione ai fini del riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione Sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità  e della Regione Siciliana;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Con l&#8217;odierno mezzo di tutela, notificato il 7 maggio 2014 e depositato il 30 maggio successivo, i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata dichiarata la inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione Sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; dei titoli dagli stessi conseguiti secondo il previgente ordinamento, in quanto rilasciati successivamente alla data del 17 marzo 1999.</p>
<p>1.1. A supporto del gravame espongono che:</p>
<p>&#8211; in data 14 ottobre 2013, la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività  Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Area Interdipartimentale 7 &#8220;Formazione e Comunicazione&#8221; &#8211; emanava l&#8217;Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell&#8217;area sanitaria, di cui all&#8217;art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il quale precisava, all&#8217;art. 2 lett. a), che ai fini del riconoscimento i titoli dovevano essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 ed il relativo corso formativo doveva avere avuto inizio entro il 31 dicembre 1995 e che non sarebbero stati presi in considerazione titoli giù  dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità  emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 42/1999;</p>
<p>&#8211; i ricorrenti, tutti in possesso del titolo di &#8220;Psicomotricista&#8221;, conseguito previo corso di formazione triennale e superamento di esame finale rilasciato da Ente privato accreditato alla Formazione Professionale dalla Regione Sicilia (&#8220;CRESPP&#8221; &#8211; Centro Ricerche e Studi Pedagogia e Psicologia e &#8220;Istituto Euromediterraneo&#8221;), conformemente ai parametri del vecchio ordinamento di cui alla Legge n. 341/1990, ancorchè conseguito successivamente al 17 marzo 1999, e avendo svolto la relativa attività  professionale, partecipavano all&#8217;avviso per il riconoscimento dell&#8217;equivalenza del titolo posseduto;</p>
<p>&#8211; la Regione Siciliana, tuttavia, comunicava loro, tramite i provvedimenti impugnati, che non avrebbe dato corso alla richiesta di riconoscimento, da dichiararsi inammissibile poichè &#8220;Il titolo presentato è stato conseguito oltre il termine previsto del 17 marzo 1999&#8221;.</p>
<p>1.2. Avverso gli impugnati provvedimenti deducono quattro censure con le quali lamentano svariati profili di eccesso di potere evidenziando, in primo luogo, la disparità  di trattamento tra situazioni analoghe, cioè tra coloro cha abbiano conseguito il titolo oggetto di procedura di riconoscimento prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo abbiano conseguito successivamente a tale data, poichè la Regione Siciliana ha continuato ad accreditare gli Enti di formazione; l&#8217;illogicità  derivante dalla inutilizzabilità  del titolo di Psicomotricista acquisito in data successiva al 17 marzo 1999, ancorchè conseguito in modo analogo e, quindi, sostanzialmente conforme a quello del vecchio ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva; il fatto che la limitazione lesiva deriverebbe dalla applicazione di una circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2011 ed, infine, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost. in quanto non sarebbe stata effettuata una corretta ponderazione degli interessi in gioco, ancorando ad un dato esclusivamente temporale la valutazione di professionalità  acquisita dai soggetti interessati e sostanzialmente identica a quella di altri soggetti.</p>
<p>2. Si sono costituite in giudizio, tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato, le amministrazioni intimate le quali, nell&#8217;invocare la reiezione del gravame, hanno eccepito che la limitazione dei titoli ammessi al riconoscimento dell&#8217;equivalenza a quelli conseguiti prima del 17 marzo 1999 è sancita dall&#8217;art. 5 del DPCM del 26 luglio 2011, avente ad oggetto il recepimento dell&#8217;Accordo, ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sui &quot;Criteri e modalità  per il riconoscimento dell&#8217; equivalenza ai diplomi dell&#8217;area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42&#8243; e che la Circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute ha emanato esclusivamente indicazioni operative volte a rendere uniforme l&#8217;attività  istruttoria demandata dallo stesso DPCM alle Regioni e Province autonome, stabilendo all&#8217;art. 2.1 che queste ultime, in sede di istruttoria delle domande, debbano dichiarare l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza nell&#8217;ipotesi, tra le altre, in cui il titolo di cui si chiede l&#8217;equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995.</p>
<p>L&#8217;Avvocatura erariale ha, altresì, osservato che qualora i titoli posseduti dai ricorrenti fossero stati conseguiti in esito a corsi di formazione iniziati antecedentemente alla data di emanazione del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 56, che ha regolamentato il profilo professionale del &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; ed il relativo percorso formativo, gli stessi risulterebbero, peraltro, per effetto dell&#8217;ulteriore Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (&#8220;Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base&#8221;), giù  riconosciuti come equipollenti, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al relativo diploma universitario, sempre che i corsi relativi siano iniziati entro il 31 dicembre 1995, concludendo, in tale ipotesi, per l&#8217;irricevibilità  del ricorso.</p>
<p>3. Con ordinanza n. 2884 del 26 giugno 2014 è stata respinta la proposta istanza cautelare in ragione della ritenuta insussistenza di profili di fondatezza del ricorso.</p>
<p>4. In vista dell&#8217;udienza di discussione del ricorso nel merito l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente evidenziato l&#8217;infondatezza dei motivi di gravame.</p>
<p>5. All&#8217;udienza del 29 gennaio 2019 il ricorso è stato, infine, posto in decisione.</p>
<p>6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame della preliminare questione di ricevibilità  del mezzo di tutela proposto in ragione dell&#8217;infondatezza dello stesso.</p>
<p>Possono, peraltro, essere congiuntamente esaminati i quattro motivi di censura in quanto strettamente attinenti.</p>
<p>6.1. E&#8217;, innanzitutto, opportuno premettere una sintetica disamina del quadro normativo presupposto all&#8217;emanazione dei provvedimenti oggi impugnati.</p>
<p>L&#8217;art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 &#8220;Riordino della disciplina in materia sanitaria&#8221;, in attuazione della delega di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha disposto che &#8220;la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate&#8221;; che &#8220;il Ministro della sanità  individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili&#8221; e che &#8220;i diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell&#8217;università  competente&#8221;, così affidando la formazione del personale sanitario, in via esclusiva, ad un percorso teorico pratico da svolgersi in ambito ospedaliero ed universitario, uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p>In attuazione della disposizione citata sono stati, inoltre, emanati diversi Decreti Ministeriali inerenti i diversi profili delle professioni sanitarie per le quali, di concerto con i competenti organi, sono stati attivati i relativi corsi universitari. Tra questi vi è il DM 17 gennaio 1997, n. 56 che regolamenta la figura ed il profilo professionale di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;.</p>
<p>Successivamente è intervenuta la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 la quale, all&#8217;art. 4, ha disposto che in relazione ai diplomi professionali conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:</p>
<p>a) &#038; &#8220;i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l&#8217;iscrizione ai relativi albi professionali o l&#8217;attività  professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base&#8221; (comma 1);</p>
<p>b) &#8220;con decreto del Ministro della sanità , d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;università  e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti&#038;. i criteri e le modalità  per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali&#8221; (comma 2).</p>
<p>La norma da ultimo citata, in attuazione del disegno di riforma delle professioni sanitarie intrapreso dalla L. 421/1992 e dal D. Lgs. 502/1992, ha dunque disposto in quali casi e condizioni i titoli professionali rilasciati antecedentemente ad essa potessero essere considerati equipollenti a quelli emanati secondo il nuovo regime ed in quali altri casi gli stessi fossero, invece, soggetti alla procedura di riconoscimento, demandando i criteri e le modalità  di quest&#8217;ultima ad un Decreto Ministeriale.</p>
<p>Peraltro, in ragione della sopravvenuta modificazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale 3/2001, che ha come noto attribuito le materie &#8220;professioni&#8221; e &#8220;tutela della salute&#8221; alla competenza legislativa concorrente, i criteri in argomento sono stati dettati da un DPCM &#8211; adottato in data 26 luglio 2011 &#8211; di recepimento dell&#8217;Accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>L&#8217;art. 1 comma 3 del suddetto Accordo ha stabilito che &#8220;Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell&#8217;equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 5 dell&#8217;Accordo recepito nel citato DPCM, rubricato &#8220;Titoli ammessi alla procedura di valutazione&#8221; ha, inoltre, disposto che:</p>
<p>&#8211; &#8220;I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell&#8217;equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995&#8221;;</p>
<p>&#8211; &#8220;fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all&#8217;istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformità  all&#8217;ordinamento allora vigente, abbiano consentito l&#8217;esercizio professionale&#8221;.</p>
<p>Infine, la Circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 ha fornito a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l&#8217;attività  istruttoria di propria competenza, in attuazione di quanto disposto dal citato DPCM 26 luglio 2011.</p>
<p>6.2. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, la Regione Siciliana, in attuazione del più¹ volte citato Accordo recepito nel DPCM da ultimo citato, ha dunque avviato la procedura di riconoscimento dell&#8217;equivalenza con Avviso pubblico del 14 ottobre 2013.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo recava l&#8217;esplicita indicazione (cfr. art. 2) secondo la quale oggetto del riconoscimento erano esclusivamente &#8220;i titoli rilasciati entro il 17 marzo 1999 in esito a corso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995&#8221;, conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari e stabiliva, di conseguenza (cfr. art. 7), l&#8217;inammissibilità  di istanze aventi ad oggetto titoli non conseguiti entro il 17 marzo 1999 o a seguito di corso iniziato dopo il 31 dicembre 1995.</p>
<p>6.3. Occorre a questo punto evidenziare che la giurisprudenza, sia di questa Sezione che del Consiglio di Stato (TAR Lazio, sez. III Quater, sent. n. 929 del 25 gennaio 2016 e Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1520 del 9 marzo 2018) ha giù  avuto modo di precisare che:</p>
<p>&#8211; &#8220;l&#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 42/99 ha sancito, ricorrendo determinate condizioni, direttamente l&#8217;equipollenza di alcuni titoli conseguiti nel vecchio ordinamento, demandando per altri ad un decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro dell&#8217;università  e della ricerca scientifica, la definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari di cui all&#8217;art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base, degli ulteriori titoli acquisiti anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali&#8221;;</p>
<p>&#8211; la disposizione, avente chiara portata intertemporale, è stata attuata con il DPCM 26 luglio 2011 il quale, recependo l&#8217;accordo stipulato tra Governo, Regioni e Province autonome ex art. 4 D. Lgs. n. 281/1997 &#8220;ha scolpito i &#8220;Criteri e modalità  per il riconoscimento dell&#8217;equivalenza ai diplomi universitari dell&#8217;area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento&#8221;, costituente &#8220;l&#8217;immediato parametro per la costruzione degli avvisi pubblici in questione, uniformi per tutte le regioni&#8221;, ed ha altresì recepito &#8220;il margine temporale ultimo di conseguimento degli altri titoli da poter prendere in considerazione ai fini dell&#8217;equipollenza, costituito dalla data di entrata in vigore della legge in attuazione n. 42/1999 (il 17 marzo 1999)&#8221;, chiarendo inoltre che &#8220;oltre al limite temporale connaturato all&#8217;entrata in vigore della legge n. 42/1999 (art. 5, comma 2) continua a sussistere quello del 31 dicembre 1995, derivante dalle riformate regole di formazione universitaria del personale sanitario (art. 5, comma 1)&#8221;.</p>
<p>6.4. Deve, pertanto, ritenersi che i provvedimenti oggetto del presente giudizio, nel dichiarare l&#8217;inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dei titoli di psicomotricista conseguiti successivamente alla data di entrata in vigore della più¹ volte citata L. 42/1999, abbiano fatto corretta applicazione delle disposizioni degli atti attuativi di quest&#8217;ultima, il cui contenuto è stato riportato al punto 6.1 che precede.</p>
<p>6.5. L&#8217;avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana, nel limitare la possibilità  di riconoscimento ai soli titoli individuati dal DPCM del 26 luglio 2011, e dunque a quelli conseguiti entro il 17 marzo 1999 a seguito di corsi iniziati non oltre il 31 dicembre 1995, non può infatti essere ritenuto affetto dal lamentato vizio di disparità  di trattamento rispetto ai titoli conseguiti entro le date suddette, posto che l&#8217;applicazione di tali limiti temporali costituisce diretta conseguenza dell&#8217;entrata in vigore della Legge 42/1999, come giù  affermato dalla giurisprudenza richiamata al superiore punto 6.3.; peraltro i ricorrenti, lamentando esclusivamente l&#8217;inutilizzabilità  del proprio diploma in quanto acquisito successivamente al 17 marzo 1999 non hanno chiarito se i titoli in questione siano stati, o meno, conseguiti in esito a corso intrapreso prima del 31 dicembre 1995.</p>
<p>6.6. La ricostruzione del quadro normativo di cui al punto 6.1 consente, altresì, di ritenere parimenti priva di fondamento l&#8217;ulteriore censura svolta in ricorso in merito all&#8217;asserita derivazione dell&#8217;opposto limite temporale entro il quale il titolo oggetto di riconoscimento deve essere stato conseguito dalla Circolare ministeriale del settembre 2011, considerato che quest&#8217;ultima, come correttamente eccepito dall&#8217;Avvocatura erariale, ha semplicemente dettato disposizioni finalizzate a raccordare e rendere uniformi le attività  di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, mentre il limiti contestati costituiscono diretta applicazione della Legge 42/1999 e del DPCM del 26 luglio 2011, della stessa attuativo, il quale peraltro non è stato impugnato dagli odierni ricorrenti.</p>
<p>7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso non risulta fondato e deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p>8. La parziale novità  nonchè la complessità  delle questioni trattate possono, peraltro, costituire motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente FF</p>
<p>Massimo Santini, Consigliere</p>
<p>Emanuela Traina, Referendario, Estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 (Pubblicata in Bur Toscana del 31 luglio 2017 n. 31 &#8211; Parte prima)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-in-merito-al-nuovo-assetto-organizzativo-delle-funzioni-di-governo-clinico-regionale-della-commissione-regionale-di-bioetica-e-dei-comitati-etici-della-toscana-modifiche-alla-l-r-40-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-in-merito-al-nuovo-assetto-organizzativo-delle-funzioni-di-governo-clinico-regionale-della-commissione-regionale-di-bioetica-e-dei-comitati-etici-della-toscana-modifiche-alla-l-r-40-20/">Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 (Pubblicata in Bur Toscana del 31 luglio 2017 n. 31 &#8211; Parte prima)</a></p>
<p>PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ); Vista la legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-in-merito-al-nuovo-assetto-organizzativo-delle-funzioni-di-governo-clinico-regionale-della-commissione-regionale-di-bioetica-e-dei-comitati-etici-della-toscana-modifiche-alla-l-r-40-20/">Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 (Pubblicata in Bur Toscana del 31 luglio 2017 n. 31 &#8211; Parte prima)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">PREAMBOLO</div>
<div style="text-align: center;">Il Consiglio regionale</div>
<div style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione;<br />
Visto l&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;<br />
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 );<br />
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);<br />
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell&#8217;assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ) e, in particolare, l’articolo 92, comma 1;<br />
Considerato quanto segue:<br />
1. Si rende necessario dare attuazione all&#8217;articolo 92, comma 1, della l.r. 84/2015 , in cui si prevede la riorganizzazione dell&#8217;attività di governo clinico regionale, attraverso la sperimentazione di un unico organismo regionale;<br />
2. Viene, quindi, istituito l’Organismo toscano per il governo clinico allo scopo di garantire la coerenza complessiva delle attività svolte sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, per garantire la funzione strategica di alcuni servizi eliminando duplicazioni di compiti e riducendo i costi e per garantire una gestione univoca sul piano tecnico, pur nel rispetto delle competenze e responsabilità specifiche;<br />
3. Viene istituito, inoltre, l’Osservatorio per le professioni sanitarie allo scopo di garantire il massimo raccordo tra le funzioni strategiche del servizio sanitario regionale e le funzioni istituzionali degli organi che la normativa prepone alle professioni;<br />
4. Viene soppresso il Consiglio sanitario regionale, le cui funzioni, ovvero l&#8217;attività di consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria e l&#8217;espressione di pareri sui provvedimenti a contenuto tecnico sanitario, sono ora attribuite all&#8217;Organismo toscano del governo clinico;<br />
5. Al fine di promuovere la riflessione bioetica ed il vaglio etico quali presupposti per l&#8217;attività regionale di programmazione e di governo ed in adempimento a normative europee e statali, è necessario rivedere ed aggiornare la Commissione regionale di bioetica, nonché i comitati per l&#8217;etica clinica ed il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;<br />
6. Il riordino operato dalla presente legge determina un processo di razionalizzazione delle risorse, in quanto si procede alla riduzione del numero dei componenti di molti organismi e contestualmente si prevede, per i suddetti organismi, la soppressione delle indennità e la corresponsione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute;<br />
7. Si sottraggono all&#8217;applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), gli organismi disciplinati dalla presente legge, ovvero organismi del governo clinico, Organismo toscano per il governo clinico, Osservatorio per le professioni sanitarie e Commissione regionale di bioetica, in quanto si tratta di organismi compiutamente disciplinati dalla specifica legge regionale sul servizio sanitario regionale, nonché dalle normative nazionali vigenti in tema di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.</div>
<div style="text-align: center;">Approva la presente legge</div>
<div style="text-align: center;">CAPO I</div>
<div style="text-align: center;">Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 1<br />
(Regione. Modifiche all&#8217;articolo 10 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Al comma 4 octies dell’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole “ del Consiglio sanitario regionale ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’Organismo toscano per il governo clinico ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 2<br />
(Le strutture regionali del governo clinico. Sostituzione dell&#8217;articolo 43 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; L&#8217;articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 43 Le strutture regionali del governo clinico<br />
&nbsp;1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:<br />
&nbsp;a) Organizzazione toscana trapianti;<br />
&nbsp;b) Istituto toscano tumori;&nbsp;<br />
&nbsp;c) Centro regionale sangue;&nbsp;<br />
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;&nbsp;<br />
&nbsp;e) Centro regionale per la medicina integrata;<br />
&nbsp;f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;&nbsp;<br />
&nbsp;g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);&nbsp;<br />
&nbsp;h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.<br />
2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.<br />
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.<br />
&nbsp;4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:<br />
&nbsp;a) l’organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell&#8217;ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;<br />
&nbsp;b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’eventuale trattamento&nbsp; economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l&#8217;importo del trattamento economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell&#8217;impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.&nbsp;<br />
&nbsp;5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:<br />
&nbsp;a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;<br />
&nbsp;b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra soggetti non dipendenti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;<br />
&nbsp;c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell’impegno richiesto a ciascun responsabile degli organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale;<br />
&nbsp;d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno, l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 9 bis, commi 3, 6, 6 bis, 8, 9 e 10;<br />
e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l’incarico di responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell’amministrazione da cui il soggetto dipende. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 3<br />
(Inserimento del capo III bis nel titolo IV della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “ CAPO III bis &#8211; Organismo toscano per il governo clinico ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 4<br />
(Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell&#8217;articolo 49 bis nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49, nel capo III bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 bis Organismo toscano per il governo clinico<br />
&nbsp;1. È istituito l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.<br />
&nbsp;2. L’Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:<br />
&nbsp;a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;<br />
&nbsp;b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;<br />
&nbsp;c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche, dell&#8217;appropriatezza e della valutazione dei risultati;<br />
&nbsp;d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane.<br />
&nbsp;3. L’Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di:<br />
&nbsp;a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;<br />
&nbsp;b) consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico assistenziali;<br />
&nbsp;c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;<br />
&nbsp;d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di area vasta.<br />
&nbsp;4. I componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della legislatura regionale. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 5<br />
(Articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell&#8217;articolo 49 ter nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 ter Articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico<br />
&nbsp;1. L’Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:&nbsp;<br />
&nbsp;a) Coordinatore;<br />
&nbsp;b) Ufficio di coordinamento;<br />
&nbsp;c) Comitato tecnico scientifico. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 6<br />
(Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell&#8217;articolo 49 quater nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 quater Coordinatore dell’organismo toscano per il governo clinico&nbsp;<br />
&nbsp;1. Il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del servizio sanitario nazionale.&nbsp;<br />
&nbsp;2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:<br />
a) convoca e presiede l&#8217;Ufficio di coordinamento e il Comitato tecnico scientifico;&nbsp;<br />
b) predispone, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l&#8217;ordine del giorno dell&#8217;Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico;<br />
c) sovrintende all’attuazione del programma dell’Organismo toscano per il governo clinico;<br />
d) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull’attività dell&#8217;organismo;<br />
e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell&#8217;ARS e alla Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 7<br />
(Ufficio di coordinamento. Inserimento dell&#8217;articolo 49 quinquies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 quinquies Ufficio di coordinamento&nbsp;<br />
&nbsp;1. L&#8217;Ufficio di coordinamento dell&#8217;Organismo toscano per il governo clinico è composto:<br />
a) dal Coordinatore;<br />
b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell&#8217;articolo 43;<br />
c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico;<br />
d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;<br />
e) dai tre direttori per la programmazione di area vasta;<br />
f) dal dirigente regionale competente in materia di governo clinico, o suo delegato, con funzioni di segretario;<br />
g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo delegato;<br />
h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;<br />
i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato;<br />
l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della riorganizzazione di cui all’articolo 33 bis o suo delegato.&nbsp;<br />
2. L’Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:<br />
a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all’articolo 43;<br />
b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all&#8217;operatività delle diverse strutture del governo clinico;<br />
c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell’Organismo toscano per il governo clinico;<br />
d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;<br />
e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico e delle eventuali modifiche.<br />
3. Il Coordinatore cura l’insediamento dell’Ufficio di coordinamento.<br />
4. L’Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 8<br />
(Comitato tecnico scientifico. Inserimento dell&#8217;articolo 49 sexies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 sexies Comitato tecnico scientifico&nbsp;<br />
&nbsp;1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da:&nbsp;<br />
&nbsp;a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all’articolo 43;<br />
&nbsp;b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;<br />
&nbsp;c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;<br />
&nbsp;d) i componenti dell&#8217;Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i);<br />
&nbsp;e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie.<br />
&nbsp;2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.<br />
&nbsp;3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, su invito del Coordinatore ed in relazione alle tematiche trattate, i direttori, o loro delegati, dell’ARS e dell’Agenzia regionale di protezione ambientale della toscana (ARPAT), nonché il presidente, o un suo delegato, della Commissione regionale di bioetica.<br />
&nbsp;4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti funzioni:<br />
&nbsp;a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e su problematiche rilevanti o di prevalente carattere interdisciplinare o interprofessionale o comunque di ambito regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;&nbsp;<br />
&nbsp;b) predisposizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi diagrammi decisionali, su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute ed in raccordo con i dipartimenti interaziendali;<br />
&nbsp;c) formulazione di proposte o espressione di pareri su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in merito a tematiche di particolare rilevanza;<br />
&nbsp;d) espressione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;&nbsp;<br />
&nbsp;e) approvazione, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, del programma annuale di attività e del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico.&nbsp;<br />
&nbsp;5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.<br />
&nbsp;6. Su iniziativa del coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico o su richiesta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sono istituite le commissioni permanenti previste da normative specifiche o ritenute necessarie per problematiche peculiari che richiedono una valutazione continuativa; alle commissioni permanenti possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, individuati dal Comitato tecnico scientifico.<br />
&nbsp;7. Il Comitato tecnico scientifico opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti o, per tematiche specifiche e su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, costituti dagli esperti delle discipline o professioni interessate alla materia in discussione.<br />
&nbsp;8. Nella prima seduta, su proposta del Coordinatore, i componenti di cui al comma 1, eleggono nel proprio seno i sei componenti dell&#8217;Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettera d). ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 9<br />
(Struttura di supporto all&#8217;Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell&#8217;articolo 49 septies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 septies Struttura di supporto all&#8217;Organismo toscano per il governo clinico<br />
&nbsp;1. La Giunta regionale garantisce all’Organismo toscano per il governo clinico, nell’ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, una sede idonea, nonché un adeguato supporto tecnico-professionale e amministrativo.<br />
&nbsp;2. Il supporto amministrativo è garantito dal settore competente in materia di governo clinico, attraverso il suo dirigente, con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico, da un funzionario per le attività amministrative e contabili a supporto della operatività dell’Organismo toscano per il governo clinico e da adeguato personale amministrativo di supporto. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 10<br />
(Indennità e rimborso spese. Inserimento dell&#8217;articolo 49 octies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 octies Indennità e rimborso spese<br />
&nbsp;1. Al Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell’organismo, della complessità delle attività svolte e dell’impegno richiesto per lo svolgimento del compito.&nbsp;<br />
&nbsp;2. Ai componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.<br />
3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 11<br />
(Regolamento. Inserimento dell’articolo 49 novies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 novies Regolamento<br />
&nbsp;1. Il regolamento dell’Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico scientifico, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Comitato stesso.<br />
&nbsp;2. Il regolamento definisce le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo toscano per il governo clinico, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 12<br />
(Osservatorio per le professioni sanitarie. Inserimento dell&#8217;articolo 49 decies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 49 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 49 decies Osservatorio per le professioni sanitarie<br />
&nbsp;1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l’Osservatorio per le professioni sanitarie.<br />
&nbsp;2. L’Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell’identità, specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all’ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse.<br />
&nbsp;3. L’Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l’anno e svolge le seguenti funzioni:<br />
&nbsp;a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di cui all’articolo 51, comma 3;<br />
&nbsp;b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, comma 7;<br />
&nbsp;c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;<br />
&nbsp;d) rilascio di pareri sugli atti di programmazione del servizio sanitario regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;<br />
&nbsp;e) elaborazione di indirizzi inerenti all&#8217;integrazione delle competenze professionali;<br />
&nbsp;f) concorso alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ai sensi dell&#8217;articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).<br />
&nbsp;4. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è composto da:<br />
&nbsp;a) l’assessore competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;<br />
&nbsp;b) tre medici;<br />
&nbsp;c) tre infermieri;<br />
&nbsp;d) un componente per le altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale;<br />
&nbsp;e) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico;<br />
&nbsp;f) sei membri individuati dal Consiglio regionale, di cui un medico, un infermiere e quattro soggetti afferenti alle altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale.<br />
&nbsp;5. I componenti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), sono individuati fra i soggetti designati dagli ordini, collegi o associazioni professionali presenti nella regione tra professionisti con particolare esperienza nelle tematiche professionali che non ricoprano, al momento della designazione, cariche sindacali nazionali o regionali.<br />
&nbsp;6. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dell’Osservatorio per le professioni sanitarie non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.&nbsp;<br />
&nbsp;7. I componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.<br />
&nbsp;8. Qualora sia accertata l’esistenza o la sopravvenienza della causa di esclusione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell’interessato dall’incarico di componente l’Osservatorio per le professioni sanitarie.<br />
&nbsp;9. Il presidente svolge le seguenti funzioni:<br />
&nbsp;a) convoca e presiede l&#8217;Osservatorio per le professioni sanitarie ;&nbsp;<br />
&nbsp;b) predispone l&#8217;ordine del giorno dell&#8217;Osservatorio per le professioni sanitarie ;<br />
&nbsp;c) sovrintende ai lavori dell’Osservatorio per le professioni sanitarie .<br />
&nbsp;10. L&#8217;ordine del giorno dell&#8217;Osservatorio per le professioni sanitarie può essere integrato su iniziativa del presidente o su richiesta del Coordinatore dell&#8217;Organismo toscano per il governo clinico o di almeno un terzo dei rappresentanti delle professioni presenti.<br />
&nbsp;11. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è dotato di un ufficio di presidenza, con funzioni di supporto del presidente, costituito:&nbsp;<br />
&nbsp;a) dal presidente;<br />
&nbsp;b) da un rappresentante dei medici e da un rappresentante degli infermieri, con funzione di vicepresidenti;&nbsp;<br />
&nbsp;c) dal Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.<br />
&nbsp;12. L’Osservatorio per le professioni sanitarie adotta, su proposta dell’ufficio di presidenza, il regolamento interno, in cui sono definite le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio stesso.<br />
&nbsp;13. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.&nbsp;<br />
&nbsp;14. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 , convertito dalla l. 122/2010 . ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 13<br />
(La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all&#8217;articolo 51 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Al comma 3 dell&#8217;articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “ degli ordini e collegi professionali della Regione” sono aggiunte le seguenti: “ , anche attraverso l’Osservatorio per le professioni sanitarie ”.<br />
2.&nbsp; Al comma 4 dell&#8217;articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “ il consiglio sanitario regionale ” sono sostituite dalle seguenti: “ l&#8217;Osservatorio per le professioni sanitarie ”.<br />
3.&nbsp; Dopo il comma 6 ter dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ 6 quater. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete, per le visite di audit, il rimborso delle spese .”.<br />
4.&nbsp; Dopo il comma 6 quater dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ 6 quinquies. Per i componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza. ”.<br />
5.&nbsp; Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ 6 sexies. Per i componenti che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali. ”.<br />
6.&nbsp; Dopo il comma 6 sexies dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ 6 septies. Ai soggetti di cui al comma 6 sexies che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 6 sexies inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 . ”.<br />
7.&nbsp; Al comma 7 dell&#8217;articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “ dei singoli professionisti ” sono inserite le seguenti: “ , anche attraverso l&#8217;Osservatorio per le professioni sanitarie, ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 14<br />
(Erogazione dell&#8217;assistenza farmaceutica. Modifiche all&#8217;articolo 77 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo il comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:<br />
&nbsp;“ 5 bis. La Giunta regionale, su proposta della commissione terapeutica regionale ai sensi dell’articolo 81, comma 5, approva il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici ed i relativi aggiornamenti. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 15<br />
(Programmazione nella erogazione dell&#8217;assistenza farmaceutica. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Al comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 40/2005 la parola: “ settembre ” è sostituita dalla seguente: “ novembre ”.<br />
2.&nbsp; La lettera a) del comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 40/2005 è abrogata.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 16<br />
(Controlli nella erogazione dell&#8217;assistenza farmaceutica. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 40/2005 le parole: ” , singolo o associato, ” sono soppresse.<br />
2.&nbsp; Al comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 40/2005 le parole: “ e la federazione regionale degli ordini dei medici ” sono sostituite dalle seguenti: “ e con gli ordini provinciali dei medici competenti per territorio. ”.<br />
3.&nbsp; Il comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ 3. La composizione della commissione è determinata dalla Giunta regionale e ne fanno parte i presidenti degli ordini provinciali dei medici competenti per territorio. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 17<br />
(Commissione terapeutica regionale. Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 81 Commissione terapeutica regionale<br />
1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell&#8217;impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell&#8217;ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.&nbsp;<br />
2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:<br />
&nbsp;a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;<br />
&nbsp;b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;<br />
&nbsp;c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:<br />
&nbsp;1) scienze mediche;<br />
&nbsp;2) scienze biologiche;<br />
&nbsp;3) scienze farmaceutiche;<br />
&nbsp;4) metodiche “Health Tecnology Assestment” (HTA);<br />
&nbsp;d) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.<br />
3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Organismo toscano per il governo clinico, formulata d’intesa con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.&nbsp;<br />
4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale.<br />
5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:<br />
&nbsp;a) la formazione e l&#8217;informazione sull&#8217;uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l&#8217;educazione sull&#8217;uso dei medicinali rivolta agli assistiti;<br />
&nbsp;b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;<br />
&nbsp;c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull&#8217;utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;<br />
&nbsp;d) il coordinamento e l&#8217;indirizzo delle commissioni terapeutiche di area vasta;<br />
&nbsp;e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull&#8217;uso dei farmaci;<br />
f) l’analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale, in raccordo con la Commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari;<br />
&nbsp;g) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.<br />
6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.<br />
7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.&nbsp;<br />
8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.<br />
9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.<br />
10. Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 9 inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 . ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 18<br />
(Composizione del comitato di indirizzo e controllo dell’ARS. Modifiche all&#8217;articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Al comma 4 dell&#8217;articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “ vicepresidente del Consiglio sanitario regionale ” sono sostituite dalle seguenti: “ Coordinatore dell&#8217;Organismo toscano per il governo clinico ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 19<br />
(Abrogazione del capo II del titolo VII della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Il capo II del titolo VII della l.r. 40/2005 è abrogato.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 20<br />
(Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VII della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Nella rubrica del capo III del titolo VII della l.r. 40/2005 , dopo le parole “ Commissione regionale di bioetica ” sono aggiunte le seguenti: “ e comitati etici ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 21<br />
(Funzioni della Commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 96 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; La lettera f) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:<br />
&nbsp;“ f) indirizza e promuove il coordinamento dell&#8217;azione dei comitati per l’etica clinica nonché, per quanto attiene alla ricerca biomedica, svolge funzioni di consulenza ed indirizzo in merito alla dimensione etica e di impatto socio ambientale della ricerca, collaborando sotto questo profilo con il comitato etico regionale per la sperimentazione clinica; ”.<br />
2.&nbsp; Al comma 2 dell&#8217;articolo 96 della l.r. 40/2005 le parole “ Il Consiglio sanitario regionale ” sono sostituite dalle seguenti: “ L’Organismo toscano per il governo clinico ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 22<br />
(Composizione della Commissione regionale di bioetica. Sostituzione dell’articolo 97 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; L’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 97 Composizione della Commissione regionale di bioetica<br />
1. La Commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:<br />
&nbsp;a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);<br />
&nbsp;b) un esperto per ciascuna delle seguenti discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, infermieristica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio sanitario regionale;<br />
&nbsp;c) dieci medici, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle problematiche bioetiche;<br />
&nbsp;d) i due vicepresidenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie;<br />
&nbsp;e) il Difensore civico della Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;<br />
&nbsp;f) un rappresentante delle associazioni di volontariato;<br />
&nbsp;g) un rappresentante delle associazioni di tutela;<br />
&nbsp;h) un esperto delle medicine complementari integrate.<br />
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono designati dal Presidente della Giunta regionale fra professionisti con documentata competenza e comprovata esperienza nel settore della bioetica e deontologia; i componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), sono designati dagli organismi individuati con apposta deliberazione della Giunta regionale; il componente, di cui alla lettera h) è designato dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sentiti i centri di riferimento regionali.<br />
3. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione regionale di bioetica non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.&nbsp;<br />
4. Alla Commissione regionale di bioetica partecipa il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico senza diritto di voto.<br />
5. La Commissione regionale di bioetica può essere temporaneamente integrata, su proposta del presidente della Commissione, con ulteriori esperti di settore per l&#8217;esame di particolari tematiche disciplinari e altresì con rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati, per l&#8217;esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso.<br />
6. I membri che integrano la Commissione regionale di bioetica non hanno diritto di voto.<br />
7. I componenti della Commissione regionale di bioetica restano in carica per la durata della legislatura regionale. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 23<br />
(Funzionamento della Commissione regionale di bioetica. Sostituzione dell’articolo 98 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; L’articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 98 Funzionamento della Commissione regionale di bioetica<br />
&nbsp;1. La Commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.<br />
&nbsp;2. La Commissione regionale di bioetica può costituire un ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall&#8217;assemblea; può inoltre costituire appositi gruppi di studio.<br />
&nbsp;3. La Commissione regionale di bioetica, con apposito regolamento, disciplina la propria organizzazione ed il relativo funzionamento.&nbsp;<br />
&nbsp;4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione regionale di bioetica è dotata di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica. Per le funzioni di segreteria, la Commissione regionale di bioetica si avvale del nucleo di supporto regionale per le attività di bioetica e sperimentazione clinica di cui all’articolo 99 ter.<br />
&nbsp;5. La partecipazione alla Commissione regionale di bioetica, anche da parte di eventuali esperti di settore e di rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.<br />
&nbsp;6. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.<br />
&nbsp;7. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.<br />
&nbsp;8. Ai soggetti di cui al comma 7, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 7, inquadrati nel ruolo unico regionale, si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 .<br />
&nbsp;9. Per i componenti della Commissione regionale di bioetica, dipendenti del servizio sanitario regionale, tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 24<br />
(Comitati per l’etica clinica. Sostituzione dell’articolo 99 della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; L’articolo 99 della l.r. 40/22 05 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 99 Comitati per l’etica clinica&nbsp;<br />
&nbsp;1. I comitati per l’etica clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all&#8217;esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e all&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché a sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta l&#8217;attività regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l&#8217;etica clinica.<br />
&nbsp;2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per l’etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia.<br />
&nbsp;3. La partecipazione ai comitati per l’etica clinica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che è posto a carico dell’azienda sanitaria presso cui è istituito il comitato. Per i componenti dei comitati per l’etica clinica dipendenti del servizio sanitario regionale tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 25<br />
(Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica. Inserimento dell’articolo 99 bis nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l’articolo 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 99 bis Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica<br />
&nbsp;1. Il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica è un organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione svolti nelle strutture del sistema sanitario regionale e a fornire pubblica garanzia&nbsp; di tale tutela. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le funzioni, la struttura organizzativa, anche con riferimento alla segreteria tecnico scientifica, e la composizione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia e garantendo la tutela della specificità della popolazione pediatrica in questo ambito.<br />
&nbsp;2. Nell&#8217;ipotesi di organizzazione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica in articolazioni territoriali e dedicate alla specificità della popolazione pediatrica, può essere istituito un ufficio di presidenza regionale con funzioni di coordinamento e raccordo delle attività svolte dalle relative articolazioni; per lo svolgimento delle sue funzioni l&#8217;ufficio di presidenza è dotato di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica che supporta l’attività di coordinamento e di indirizzo tecnico regionale e le relative funzioni sono svolte dal nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica.<br />
&nbsp;3. Con proprio regolamento, il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica disciplina l&#8217;organizzazione ed il funzionamento del Comitato stesso e delle sue articolazioni ai sensi della normativa vigente.<br />
&nbsp;4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato etico per la sperimentazione clinica e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 26<br />
(Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica. Inserimento dell’articolo 99 ter nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l’articolo 99 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 99 ter Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica<br />
&nbsp;1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di:<br />
&nbsp;a) coordinamento regionale e indirizzo degli interventi in materia di bioetica e sperimentazione clinica, in particolare con l’obiettivo di garantire coerenza e sinergia tra le funzioni regionali e quelle svolte dalla Commissione regionale di bioetica, dai comitati per l’etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;<br />
&nbsp;b) segreteria della Commissione regionale di bioetica e segreteria dell’ufficio di presidenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;<br />
&nbsp;c) monitoraggio e supporto alla programmazione delle attività di bioetica e sperimentazione clinica, con particolare riferimento alle attività di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività regionali in materia di bioetica e sperimentazione clinica, “reporting” e comunicazione degli stessi;<br />
&nbsp;d) supporto alla programmazione e alla realizzazione delle attività formative in materia di bioetica e sperimentazione clinica.<br />
&nbsp;2. Il nucleo di supporto è composto da un coordinatore adeguatamente qualificato e specializzato nell&#8217;ambito della bioetica e dell&#8217;etica della sperimentazione clinica, di comprovata esperienza nella materia e nel ruolo, e da personale necessario allo svolgimento delle funzioni specifiche. Il nucleo di supporto utilizza personale di maturata esperienza, interno alla direzione regionale competente o agli enti del servizio sanitario regionale o agli enti che con esso o con la direzione competente collaborano per le materie specifiche.<br />
&nbsp;3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee di indirizzo per l’istituzione e il funzionamento del nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CAPO II<br />
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 27<br />
(La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 51/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Al comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), le parole: “ Il Consiglio sanitario regionale, di cui all’articolo 83 della l.r. 40/2005&nbsp; ”, sono sostituite dalle seguenti: “ L’Osservatorio per le professioni sanitarie, di cui all’articolo 49 decies della l.r. 40/2005&nbsp; .<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CAPO III<br />
Norme transitorie e finali<br />
&nbsp;<br />
Art. 28<br />
(Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale. Inserimento dell&#8217;articolo 142 octies nella l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Dopo l&#8217;articolo 142 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 142 octies Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale<br />
&nbsp;1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la durata, la composizione e le funzioni della Commissione terapeutica regionale già costituita alla data di entrata in vigore del presente articolo&nbsp;<br />
&nbsp;2. I sedici membri di cui all&#8217;articolo 81, comma 2, lettera c), nominati prima dell&#8217;entrata in vigore del presente articolo, sono confermati. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 29<br />
(Nomina degli organismi regionali. Sostituzione dell&#8217;articolo 143 bis della l.r. 40/2005)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; L&#8217;articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 143 bis Nomina degli organismi regionali&nbsp;<br />
&nbsp;1. Non si applicano agli organismi di cui all’articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.</div>
<div style="text-align: center;">Art. 30<br />
(Norma finanziaria)</div>
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Gli oneri di cui all&#8217;articolo 51, commi 6 quater e 6 sexies, della l.r. 40/2005 , come modificato dall&#8217;articolo 13 della presente legge, sono stimati in euro 1.250,00 per l&#8217;anno 2017 ed euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con la Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.<br />
2.&nbsp; Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-in-merito-al-nuovo-assetto-organizzativo-delle-funzioni-di-governo-clinico-regionale-della-commissione-regionale-di-bioetica-e-dei-comitati-etici-della-toscana-modifiche-alla-l-r-40-20/">Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 (Pubblicata in Bur Toscana del 31 luglio 2017 n. 31 &#8211; Parte prima)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-sicilia-sentenza-24-7-2017-n-416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-sicilia-sentenza-24-7-2017-n-416/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.416</a></p>
<p>Pres. Savagnone, Est. Cernigliaro Sul danno erariale c.d. da disservizio cagionato dal dirigente medico oncologo in regime di esclusività del rapporto di lavoro con il S.s.n., per aver svolto attività libero professionale non consentita, dirottando i pazienti dell’azienda ospedaliera di appartenenza verso strutture private. 1. Rapporto di lavoro con il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-sicilia-sentenza-24-7-2017-n-416/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savagnone, Est. Cernigliaro</span></p>
<hr />
<p>Sul danno erariale c.d. da disservizio cagionato dal dirigente medico oncologo in regime di esclusività del rapporto di lavoro con il S.s.n., per aver svolto attività libero professionale non consentita, dirottando i pazienti dell’azienda ospedaliera di appartenenza verso strutture private.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Rapporto di lavoro con il S.s.n.&nbsp;&#8211; Regime di esclusività &#8211; Violazione &#8211; Danno diretto &#8211; Sviamento di pazienti &#8211; Danno da disservizio</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il dirigente medico che, in violazione del regime di esclusività del rapporto di lavoro con il S.s.n., svolga attività libero professionale non consentita, dirottando i pazienti dell’azienda ospedaliera presso strutture private, è responsabile, da una parte, per il danno cagionato in via diretta dalla violazione del regime di esclusività, dall’altra, per il danno da disservizio dovuto alla generale diminuzione di efficienza dell’apparato pubblico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">composta dai seguenti magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott. Luciana Savagnone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
&nbsp;<br />
Dott. Giuseppa Cernigliaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere – relatore<br />
&nbsp;<br />
Dott. Maria Rita Micci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 63692 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>nei confronti di</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
VALERIO Maria Rosaria, nata a Palermo il 17 ottobre 1968, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Zummo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo nella via G. Marconi n. 7. Il difensore ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all’indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatodanielezummo@pec.it o a mezzo fax al numero 091/6707813;<br />
&nbsp;<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa<br />
&nbsp;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2017 il relatore, dott.ssa Giuseppa Cernigliaro, il pubblico ministero dott. Gianluca Albo e l’Avv. Daniele Zummo per la convenuta.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. Con atto di citazione depositato in data 8 settembre 2016 e ritualmente notificato all’interessata, la Procura regionale conveniva in giudizio la dottoressa Valerio Maria Rosaria chiedendo che venisse affermata la sua responsabilità per il danno erariale cagionato all’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e all’Università degli studi di Palermo, ascendente complessivamente ad € 191.858,18, oltre rivalutazione ed interessi legali, di cui € 97.297,66 in favore del Policlinico ed € 94.560,52 in favore dell’Università.<br />
&nbsp;<br />
Il requirente imputava alla convenuta, dirigente medico oncologo presso il Policlinico e ricercatore presso l’Università di Palermo, di avere illecitamente strumentalizzato il rapporto di servizio e violato il regime di esclusività che la legava ai predetti enti per avere svolto, negli anni dal 2007 al 2009, attività libero professionale presso lo studio Adile e la casa di cura privata “Latteri” di Palermo, convenzionata con il SSN, presso la quale avrebbe altresì dirottato i pazienti dell’azienda ospedaliera percependo una percentuale del fatturato della clinica.<br />
&nbsp;<br />
Il pubblico ministero premetteva di avere ricevuto, in data 23.11.2011, la comunicazione ex art. 129 disp.att. c.p.p. concernente il rinvio a giudizio della Valerio, insieme ad altri soggetti, per il delitto di concorso in truffa aggravata e continuata e di corruzione. Asseriva altresì di avere ricevuto segnalazione del dispositivo della sentenza n. 6056/2015 del 23.11.2015 con cui il Tribunale di Palermo – V Sez. penale dichiarava l’imputata colpevole di concorso in truffa aggravata e continuata e di concorso in abuso d’ufficio continuato e la condannava alla pena di cinque anni di reclusione, ad € 1.600,00 di multa nonché all’interdizione dai pubblici uffici dichiarandone lo stato di interdizione legale durante l’espiazione della pena.<br />
&nbsp;<br />
Le prove su cui la Procura regionale ha fondato la propria tesi accusatoria erano tratte dall’informativa dei NAS contenente diverse intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui l’atto di citazione riporta molti brani ritenuti significativi.<br />
&nbsp;<br />
Dopo l’excursus delle fonti normative disciplinanti il regime di esclusività dei dirigenti medici del SSN, il pubblico ministero individuava due autonome fattispecie di danno erariale ascrivibili alla condotta della Valerio, ovvero un danno da disservizio e un danno per la violazione del rapporto di esclusività, quantificando il primo in misura pari alla retribuzione base corrisposta alla convenuta negli anni dal 2007 al 2009, tanto dall’Azienda Policlinico quanto dall’Università degli studi di Palermo, ed il secondo per la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto nell’ipotesi in cui il dirigente medico avesse operato in regime di non esclusività. Tale ultima voce di danno riguardava il triennio 2007/2009 per il Policlinico e il biennio 2008/2009 per l’Università, in quanto nel 2008 la Valerio era divenuta ricercatore confermato e avrebbe potuto optare per il tempo definito, regime compatibile con l’attività libero professionale.<br />
&nbsp;<br />
L’attore pubblico assumeva che il comportamento tenuto dal dirigente medico fosse connotato dal dolo o, in via subordinata, da inescusabile negligenza.<br />
&nbsp;<br />
Il danno contestato ascendeva, nel suo complesso, ad € 191.858,18, cui si perveniva sommando gli importi per le singole voci di danno per come segue: € 87.163,74 per il danno da disservizio arrecato al Policlinico ed € 10.133,92 per la violazione del dovere di esclusività nei confronti della medesima Azienda ospedaliera (totale della pretesa risarcitoria € 97.297,66) nonché € 76.312,12 per il danno da disservizio cagionato all’Università degli studi di Palermo ed € 18.248,40 per essere venuta meno al dovere di esclusività nei confronti del suddetto ateneo (complessivo risarcimento richiesto pari ad € 94.560,52).<br />
&nbsp;<br />
Parte attrice riferiva che, a seguito di notifica dell’invito a dedurre la Valerio aveva fatto pervenire deduzioni difensive ed era anche stata ascoltata; tuttavia il requirente non riteneva tali difese idonee a superare gli addebiti contestati e la conveniva in giudizio ritenendo, in particolare, quanto all’eccezione di prescrizione prospettata dall’interessata, che il decorso del termine prescrizionale fosse da riferire alla data di ricevimento, da parte della Procura regionale, della comunicazione di esercizio dell’azione penale.<br />
&nbsp;<br />
La Valerio si costituiva, con memoria depositata il 23.3.2017, con il patrocinio dell’Avvocato Daniele Zummo, eccependo, in primo luogo, la prescrizione del diritto azionato dalla Procura attrice poiché la scoperta del danno doveva farsi risalire al 2009, essendosi in tale momento concluse le indagini della Polizia giudiziaria con l’apertura del procedimento penale nei propri confronti, mentre la notificazione dell’invito a dedurre era avvenuta in data 6.6.2016, quando ormai il termine prescrizionale era ampiamente decorso.<br />
&nbsp;<br />
Nel merito, affermava l’insussistenza nella propria condotta dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave nonché la mancanza del nesso causale tra la condotta tenuta e il danno contestatole.<br />
&nbsp;<br />
Lamentava, inoltre, che l’azione esercitata dalla Procura regionale fosse unicamente fondata sugli stralci delle intercettazioni contenute nell’informativa dei NAS e sull’intervenuta condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 6056/2015 del 23.11.2015, che, nel frattempo, era stata gravata da appello.<br />
&nbsp;<br />
Ancora, riteneva sfornita di prova la contestazione del pubblico ministero quanto agli elementi strutturali delle due tipologie di illecito ascrittele, posto che l’attività lavorativa da lei svolta alle dipendenze tanto dell’Azienda ospedaliera quanto dell’Università era sempre stata esemplare e che i saltuari rapporti con la clinica Latteri, presso la quale ella aveva prestato servizio prima della formalizzazione dell’incarico presso la struttura pubblica, erano motivati dalla volontà di seguire il decorso clinico dei pazienti che aveva avuto in cura per diversi anni, con la precisazione che si era trattato di consulenza svolta a titolo gratuito. Al riguardo, riferiva che il reparto di oncologia medica del Policlinico era notoriamente inadeguato, sotto vari profili, per come attestato dai rapporti delle ispezioni svolte dai preposti organi di controllo.<br />
&nbsp;<br />
Asseriva altresì di avere rispettato la disciplina all’epoca vigente che consentiva l’esercizio di attività libero-professionale in virtù delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1999 (rectius, legge 30 dicembre 1991, n. 412).<br />
&nbsp;<br />
Affermava, infine, di non avere mai dirottato i pazienti verso la clinica Latteri e di non avere percepito alcun compenso da questa se non gli arretrati per le prestazioni legittimamente svolte anteriormente al 2007. Rimarcava anche che, ove si accogliesse l’impostazione della pubblica accusa, il datore di lavoro pubblico, che si era giovato dell’attività professionale da lei svolta, si andrebbe ingiustamente ad arricchire in misura pari alle retribuzioni base corrisposte che il pubblico ministero ha ancorato a parametro di quantificazione del danno.<br />
&nbsp;<br />
Infine, evidenziava che dalla richiamata sentenza penale di condanna non si evinceva alcuna imputazione con riguardo al rapporto di lavoro intrattenuto con l’Università degli studi e che, pertanto, sotto questo profilo, l’attore pubblico avesse mosso contestazioni in alcun modo fondate sul quadro probatorio desumibile dal processo penale.<br />
&nbsp;<br />
Nel chiedere, conclusivamente, la propria assoluzione da ogni addebito, la convenuta, in subordine, faceva istanza per l’esercizio del potere riduttivo.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;All’udienza del 12 aprile 2017 il pubblico ministero insisteva nella propria domanda affermando, in primo luogo, la tempestività dell’azione esercitata, trattandosi di una chiarissima fattispecie di occultamento doloso del danno. Nel merito, richiamava gli arresti giurisprudenziali favorevoli alla piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, utili a ricostruire la vicenda da cui è scaturita l’azione della Procura contabile. Avuto riguardo al danno da disservizio, puntualizzava che l’infedeltà riscontrata nel comportamento della convenuta è stata tale da non giustificare la corresponsione della retribuzione.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato Zummo precisava che, pur volendo prendere a base delle odierne contestazioni la sentenza penale di condanna, non si rinvengono in tale pronuncia argomenti circa l’avvenuto dirottamento dei pazienti presso la struttura privata che, per inciso, forniva taluni servizi non disponibili presso l’Azienda ospedaliera. Rimarcava, poi, che l’impegno lavorativo della Valerio era sempre stato ritenuto eccellente, come si trae dalla relazione del dott. Gebbia sull’aumento di produttività registratosi nel Policlinico. In conclusione, contestava la quantificazione del danno operata dal pubblico ministero.<br />
&nbsp;<br />
Considerato in<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il danno di € 97.297,66, asseritamente patito dall’Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e quello di € 94.560,52 sopportato dall’Università degli studi di Palermo, conseguenti al pagamento alla dottoressa Maria Rosaria Valerio dell’indennità di esclusività e della retribuzione base per il triennio 2007/2009 (a carico del Policlinico), delle differenze retributive tra il regime di tempo pieno e quello di tempo definito per il biennio 2008/2009 e delle retribuzioni corrispostele nel triennio 2007/2009 (a carico dell’Università degli Studi di Palermo).<br />
&nbsp;<br />
Il pubblico ministero imputava alla convenuta sia il danno discendente dalla violazione del generale dovere di esclusività, che la vincolava tanto all’Azienda ospedaliera quanto all’Università, sia il danno da disservizio, per violazione integrale del rapporto sinallagmatico con le predette amministrazioni.<br />
&nbsp;<br />
2. In via del tutto preliminare, appare necessario procedere all’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.<br />
&nbsp;<br />
Nella memoria di costituzione si afferma che l’azione esercitata dalla Procura regionale sia intempestiva in quanto i fatti contestati risalgono al periodo 2007/2009 mentre l’invito a dedurre risulta notificato il 6.6.2016. Inoltre, sin dal 2009 le amministrazioni coinvolte, e la stessa Procura contabile, avrebbero avuto conoscenza delle indagini svolte nei confronti della dipendente, posto che l’iscrizione del suo nominativo nel registro notizie di reato risale appunto a quell’anno. Secondo la difesa, il dies a quo andrebbe, quindi, correttamente individuato in tale momento e non al 23.11.2011, data della comunicazione al pubblico ministero contabile, a mente dell’art. 129 disp. att. c.p.p., del rinvio a giudizio della Valerio.<br />
&nbsp;<br />
L’eccezione formulata non è fondata.<br />
&nbsp;<br />
Nella specie si verte in ipotesi di occultamento doloso del danno per la quale, a mente dell’art. 1, secondo comma della legge n. 20 del 1994, la decorrenza del termine di prescrizione è differito alla scoperta del danno. Dalla ricostruzione dei fatti di causa si trae, infatti, che la convenuta abbia taciuto lo svolgimento della non consentita attività professionale presso la clinica privata “Latteri” di Palermo percependo i compensi di tale lavoro in modo da occultarne la provenienza; così facendo ha continuato a percepire le differenze retributive contestatele atte a remunerare il regime di esclusività prescelto.<br />
&nbsp;<br />
Solo in data 23.11.2011 la Procura regionale ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Palermo la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio della convenuta per alcuni reati, tra cui anche quello di truffa ai danni della pubblica amministrazione, in riferimento alla corresponsione a suo favore degli importi contestati in questa sede. Solo, quindi, in tale momento è stato possibile rilevare la violazione dei vincoli imposti dal contratto di lavoro ed è, conseguentemente, emerso il correlato danno erariale. Peraltro, non vi è alcuna evidenza agli atti di quanto affermato dalla difesa circa l’avvenuta conoscenza del danno da parte dell’Amministrazione sin dal 2009.<br />
&nbsp;<br />
3. Nel merito, occorre prima illustrare il quadro normativo di riferimento onde poi accertare la sussistenza del danno prospettato da parte attrice.<br />
&nbsp;<br />
Per quanto concerne il rapporto di lavoro intrattenuto dalla Valerio con l’Azienda Policlinico “Giaccone”, quale dirigente medico del SSN in regime di esclusività per il triennio 2007/2009 (cfr. nota del Policlinico prot. n. 129/3f del 4.2.2016, aff. 137), occorre richiamare l’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che, nel testo vigente ratione temporis, così disponeva: “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l&#8217;esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L&#8217;accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all&#8217;amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l&#8217;adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio a domanda, anche in soprannumero, al<br />
&nbsp;<br />
rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale<br />
&nbsp;<br />
dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col<br />
&nbsp;<br />
rapporto unico d&#8217;impiego, purché espletato fuori dell&#8217;orario di lavoro all&#8217;interno delle strutture sanitarie o all&#8217;esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all&#8217;accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all&#8217;articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali”.<br />
&nbsp;<br />
L’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del SSN è stata anche ribadita dall’art. 15 – quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502<br />
&nbsp;<br />
(recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) che demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del “trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva”. In senso analogo prevedeva il comma 4 dell’art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 mentre il successivo comma 5 statuiva che “In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1 luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l&#8217;esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l&#8217;esercizio della libera attività professionale intramuraria”.<br />
&nbsp;<br />
Quanto all’ulteriore ruolo rivestito dalla convenuta, di ricercatore confermato presso l’Università di Palermo in regime di tempo pieno dall’1.1.2008 (cfr. decreto rettoriale n. 556 del 7.3.2013), la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante disposizioni per il riordino della docenza universitaria, in cui si dispone che l&#8217;impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito e che ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. Ai sensi, difatti, del successivo art. 34, il regime giuridico dei ricercatori universitari è assimilato a quello degli assistenti universitari di ruolo.<br />
&nbsp;<br />
Nello specifico, il caso che ci occupa è regolamentato dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 che contiene la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università” prevedendo che la collaborazione fra il Servizio sanitario nazionale e le università si realizzi, di norma, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità&#8217; giuridica.<br />
&nbsp;<br />
L’art. 5 del citato decreto legislativo stabilisce, per quello che interessa ai fini del presente giudizio, che fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l&#8217;opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell&#8217;attività extramuraria comporta l&#8217;opzione per il tempo definito (comma 12). Il comma 7 del citato art. 5 stabilisce che l’attività intramuraria, definita come attività assistenziale esclusiva, è svolta, a mente dell’art. 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo le tipologie di cui alle lettere a ), b ), c ) e d ) del comma 2 dello stesso articolo.<br />
&nbsp;<br />
Tale disposizione prevede, a sua volta, che, ferma restando la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle funzioni attribuite dall’azienda, il rapporto di lavoro esclusivo possa comportare l&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale delle seguenti tipologie: a) il diritto all&#8217;esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell&#8217;impegno di servizio, nell&#8217;ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d&#8217;intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell&#8217;art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (spazi sostitutivi in strutture non accreditate reperiti dal direttore generale nonché utilizzazione di studi professionali autorizzati dal direttore generale); b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell&#8217;impegno di servizio, all&#8217;interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell&#8217;impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell&#8217;azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all&#8217;azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell&#8217;impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall&#8217;azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.<br />
&nbsp;<br />
Come si è già illustrato in precedenza,&nbsp; l’art. 72 della legge 23.12.1998 n. 448 ha istituito un fondo per l&#8217;esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l&#8217;esercizio della libera professione intramuraria prevedendo altresì che la violazione degli obblighi connessi all&#8217;esclusività delle prestazioni, l&#8217;insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità.<br />
&nbsp;<br />
Per ciò che concerne il rapporto di lavoro del professore universitario va ricordato che, a mente del richiamato art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, commi 4 e 5, il regime d&#8217;impegno a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l&#8217;assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l&#8217;esercizio del commercio e dell&#8217;industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l&#8217;assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.<br />
&nbsp;<br />
Dal quadro normativo di riferimento emerge con assoluta chiarezza che il rapporto di lavoro del dirigente medico in regime di intramoenia, contemporaneamente ricercatore universitario a tempo pieno, è connotato da una generale incompatibilità allo svolgimento della libera professione (salvo quella ammessa, ex art. 15-quinquies del d. lgs. n. 502/1992) e che la disciplina di settore intende assicurare la totale disponibilità del medico allo svolgimento delle funzioni dirigenziali evitando possibili conflitti di interessi o forme di concorrenza sleale.<br />
&nbsp;<br />
4. Così delineato il quadro ordinamentale di riferimento, il Collegio reputa necessario, a questo punto, affrontare la questione, posta dalla convenuta, dell’utilizzabilità, quali fonti di prova, delle intercettazioni telefoniche e ambientali e della sentenza penale di condanna (non irrevocabile) più volte menzionata, utilizzate dall’attore pubblico per delineare la fattispecie concreta da cui fare emergere la responsabilità della Valerio.<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, vanno ritenute ammissibili nel giudizio di responsabilità le prove c.d. atipiche (tra cui si annoverano gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa), non sussistendo nel vigente ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016), per come peraltro confermato dagli artt. 94 e 95 del nuovo codice di giustizia contabile.<br />
&nbsp;<br />
Il complesso del patrimonio indiziario acquisito al giudizio, che descrive e connota la condotta dell’odierna convenuta, è difatti valutabile alla stregua di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), ricorrendone la gravità, precisione e concordanza, al fine di formare il libero convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. (ex multis: Sez. Il Appello n. 295/2012; Sez. I Appello n. 18/2012 e n. 74/2017, Sez. App. Sicilia sentenze nn.149/2012 e 183/2016).<br />
&nbsp;<br />
Non possono, quindi, trovare accoglimento le argomentazioni difensive volte ad escludere l’efficacia probatoria degli accertamenti e degli esiti delle indagini versati agli atti del giudizio penale; sotto questo profilo, va altresì evidenziato che le intercettazioni telefoniche sono state già vagliate dal giudice penale nel corso del dibattimento e, quindi, nella completezza del contraddittorio.<br />
&nbsp;<br />
Sebbene la pronuncia più volte richiamata sia stata gravata da appello, è possibile ricavare dal complesso delle intercettazioni (riguardanti anche altri soggetti imputati nel medesimo giudizio), dalle dichiarazioni rese dai pazienti assistiti dalla convenuta presso la struttura pubblica e poi rivoltisi alla casa di cura privata “Latteri” nonché dagli atti provenienti dall’A.O. Policlinico “Giaccone” e dall’Università degli studi di Palermo, plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sui quali fondare la valutazione rimessa a questi giudici.<br />
&nbsp;<br />
5. Quanto alla sussistenza del danno erariale, va rilevato che, secondo la prospettazione della Procura attrice, esso consiste nella violazione del generale dovere di esclusività che l’ordinamento impone ai ricercatori universitari confermati, con rapporto di lavoro a tempo pieno, che svolgano anche l’attività di dirigente medico presso una azienda ospedaliero-universitaria.<br />
&nbsp;<br />
Tale tesi appare fondata.<br />
&nbsp;<br />
Nella specie, infatti, le prove acquisite al giudizio, provenienti sia dall’informativa del Nas (aff. 132 e ss.) sia dall’iter processuale svoltosi in sede penale, poi convogliate nella sentenza n. 6056/15, non lasciano adito a dubbi circa la responsabilità della Valerio.<br />
&nbsp;<br />
Dalle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche acquisite agli atti e dalle dichiarazioni rese dai pazienti seguiti dalla convenuta, risulta inequivocabilmente che la Valerio avesse assunto un ruolo predominante nella casa di cura “Latteri” al punto che per i due medici Scaletta e Di Lisi, dipendenti della predetta clinica, costei rappresentava l’unica referente sia per la somministrazione delle terapie ai pazienti sia quanto al profilo economico, in quanto essi percepivano una quota dei compensi erogati alla Valerio ed avevano più volte rivendicato la corresponsione di una percentuale calcolata sui guadagni della stessa, anziché la cifra fissa loro accordata, sino ad ottenere, ad esito di lunghe e travagliate contrattazioni, una quota percentuale della remunerazione spettante alla Valerio.<br />
&nbsp;<br />
Le risultanze investigative sono state vagliate nel corso del dibattimento penale che ha condotto alla condanna, tra gli altri, dell’odierna convenuta. I riscontri più significativi dell’attività in concreto compiuta dalla Valerio si trovano nella sentenza a pag. 133 e ss., a pag. 147 e ss. (per il dirottamento dei pazienti) e a pag. 193 quanto alle considerazioni conclusive (aff. 264).<br />
&nbsp;<br />
In ordine al materiale probatorio a discarico prodotto dalla difesa, si osserva che la relazione afferente la riconducibilità dei pagamenti ricevuti dalla clinica “Latteri” alle prestazioni eseguite prima del 2007, in virtù del rapporto di collaborazione precedentemente in essere con la predetta struttura, appare platealmente contraddetta dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche da cui risultano, invece, le&nbsp; richieste di denaro formulate dalla Valerio alla titolare della clinica e gli accordi economici che ne seguivano.<br />
&nbsp;<br />
Anche le ulteriori prove a discarico prodotte, quali la relazione a firma del dott. Gebbia, le dichiarazioni di quest’ultimo e del dott. Murolo (come testi) ed i fogli firma delle presenze, non colgono nel segno perché non viene contestato alla convenuta di essersi sottratta ai propri doveri lavorativi in orario di servizio ma di avere violato il regime di incompatibilità. In particolare, le dichiarazioni rese dal La Rocca e dal Murolo sulle disfunzionalità del reparto di oncologia del Policlinico non sono conducenti in quanto l’accusa che il pubblico ministero muove alla Valerio è di avere indirizzato i pazienti presso una struttura privata convenzionata con il SSN al fine di lucrare su tale spostamento dei malati, dato il consistente incremento del fatturato così realizzato dalla casa di cura privata e dei conseguenti rimborsi a carico del SSN.<br />
&nbsp;<br />
D’altronde, che vi fossero delle criticità presso l’U.O. di oncologia del Policlinico “Giaccone” era circostanza di cui gli inquirenti avevano già tenuto conto nella propria informativa e che non scagiona certo la Valerio dal momento che il pur comprensibile intento di assicurare ai propri assistiti un trattamento sanitario qualitativamente migliore non comporta necessariamente il loro dirottamento presso una clinica privata, essendovi a Palermo altre strutture pubbliche idonee allo scopo. Il fatto di avere sviato i pazienti presso un nosocomio col quale ella di fatto collaborava (traendone un cospicuo profitto) costituisce indubbiamente un comportamento illecito foriero di danno erariale.<br />
&nbsp;<br />
In relazione a ciò, è lo stesso cumulo di attività svolte dalla convenuta ad essere incompatibile con la sua posizione lavorativa di ricercatore a tempo pieno e di dirigente medico in regime di esclusività, data l’esistenza, come si è illustrato nel par. 3, di una presunzione legislativa (di natura assoluta) che ritiene lo svolgimento dell&#8217;attività professionale privata del tutto incompatibile con il predetto (duplice) regime di esclusività.<br />
&nbsp;<br />
6. In ordine alla condotta imputabile alla convenuta, si riscontra certamente l’esistenza di una piena intenzionalità che connota il dolo contestatole, per come si trae dai plurimi riscontri offerti dalla Procura attrice.<br />
&nbsp;<br />
Altrettanto vale per il nesso di causalità in quanto è la stessa violazione delle norme di legge sul rapporto di esclusività che, in via del tutto automatica, determina il prodursi del danno erariale.<br />
&nbsp;<br />
7. Il pubblico ministero ha formulato due distinte imputazioni: una per il danno derivante dalla violazione del regime di esclusività e una per il danno da disservizio, quantificando il primo, rispettivamente, in misura pari alle differenze retributive corrisposte dal Policlinico al sanitario per la remunerazione di tale vincolo (anni 2007/2009) e per l’assegno percepito dall’Università degli studi per il tempo pieno (anni 2008 e 2009).<br />
&nbsp;<br />
Quanto alla seconda voce di danno, l’attore pubblico l’ha ritenuta pari alla base stipendiale liquidata alla convenuta per la violazione integrale del rapporto sinallagmatico che la legava al datore di lavoro pubblico.<br />
&nbsp;<br />
Le due tipologie vanno esaminate partitamente.<br />
&nbsp;<br />
7.1. Quanto alla prima, come si è già esplicitato ai punti 5 e 6, il danno consegue alla mera violazione dell’obbligo di esclusività (appositamente remunerato) realizzato attraverso lo svolgimento di non consentite attività professionali private.<br />
&nbsp;<br />
In questi termini, il danno, di natura diretta, può dirsi senz’altro realizzato e, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento delle somme contestate nell’atto di citazione (risultanti dai conteggi trasmessi dalle due amministrazioni coinvolte), ascendenti, rispettivamente, ad € 10.133,92 in favore dell’Azienda Ospedaliera Policlinico e ad € 18.248,40 in favore dell’Università degli studi di Palermo. Su entrambi gli importi andrà computata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data dei singoli pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
7.2. In ordine al danno da disservizio, va premesso che la giurisprudenza contabile lo ritiene sussistente allorquando l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse; in tali casi vi sarebbe un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale coincidente con il maggiore costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l’utenza.<br />
&nbsp;<br />
Nel settore dei pubblici servizi, il danno da disservizio è stato correlato al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall’investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (Corte dei conti, Sez. I app. n. 253 del 2014), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso di danno collegato alla commissione di reati, di solito corruzione o concussione, si ritiene che costituisca danno da disservizio la spesa investita per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività.<br />
&nbsp;<br />
Infine, è stato riconosciuto sussistente un danno da disservizio in ipotesi di rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispettivo ricevuto, da parte di pubblici dipendenti, laddove la funzione pubblica esercitata è stata deviata dal fine pubblico per ricevere indebite prestazioni di denaro o di altri beni (Sez. Calabria n. 348/2011 e III Sez. App. n. 211/2015).<br />
&nbsp;<br />
Nel caso di specie, il Collegio reputa che l’inosservanza dei doveri di servizio da parte della convenuta, consistito anche nello sviamento dei pazienti dell’unità oncologica verso una struttura privata, abbia procurato una generale diminuzione di efficienza dell’apparato pubblico. È noto, infatti, che i centri di cura pubblici vengono periodicamente valutati dall’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), ente pubblico con funzioni di supporto del Ministero della salute ed istituito con il D. lgs. 30 giugno 1993, n.266.<br />
&nbsp;<br />
Le analisi condotte dall’agenzia orientano il decisore pubblico per la corretta ed efficiente allocazione delle risorse e permettono altresì al malato di scegliere la struttura presso la quale curarsi. Altre forme di monitoraggio vengono realizzate da associazioni private con lo scopo di indirizzare i cittadini verso i nosocomi che offrono prestazioni sanitarie migliori (si tratta, ad esempio, dei report curati da “Cittadinanzattiva”).<br />
&nbsp;<br />
I criteri generalmente utilizzati per la valutazione dei servizi sanitari sono: il numero dei casi trattati, la durata delle liste di attesa, i tassi di mortalità, quelli di infezione ospedaliera, la disponibilità di attrezzature e strutture per le terapie post-operatorie e le opinioni fornite dai pazienti. Ciò posto, è di intuitiva evidenza che il volume dei casi trattati sia fondamentale al fine di realizzare non solo quelle “economie di scala” necessarie per il massimo rendimento della spesa sanitaria ma anche di assicurare il miglioramento delle prestazioni offerte in rapporto a ciascuna patologia trattata; questo vale soprattutto nel settore oncologico, in cui operava la Valerio, in quanto solo in un centro dove sono curati molti tumori saranno disponibili l’esperienza e l’organizzazione necessarie a trattare al meglio tali gravi affezioni ed i loro diversi sottotipi.<br />
&nbsp;<br />
Per concludere sul punto, il danno da disservizio concretamente imputabile alla convenuta è quello prodotto alla sola Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” mentre appare sfornito di prova, né è desumibile in re ipsa, il danno risarcibile in favore dell’Università degli studi.<br />
&nbsp;<br />
7.3. Avuto riguardo alla quantificazione di tale voce di danno, il collegio ritiene di non potere aderire integralmente alla richiesta formulata dal pubblico ministero nell’atto di citazione.<br />
&nbsp;<br />
Infatti, si reputa che le attività professionali esterne svolte dalla convenuta non abbiano comportato la totale inosservanza degli obblighi scaturenti dal rapporto di servizio con l’Azienda ospedaliera per il periodo in contestazione; al riguardo, la difesa ha dimostrato il rispetto dell’orario di lavoro da parte della Valerio producendo i fogli firma ed i prospetti delle presenze del triennio 2007/2009. Il recepimento della prospettazione attorea condurrebbe, di contro, ad una non consentita locupletazione del nosocomio in questione che si è comunque avvalso della prestazione lavorativa del sanitario.<br />
&nbsp;<br />
Da ciò discende che la quantificazione del danno non può che avvenire in via equitativa, in base all’art. 1226 del c.c., impiegando i noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali ai quali ormai univocamente si ispira la giurisprudenza contabile.<br />
&nbsp;<br />
Conclusivamente, tenendo conto della rilevanza istituzionale assegnata al Policlinico, della gravità della condotta posta in essere dalla convenuta e delle possibili ripercussioni sulla valutazione dei servizi offerti dalla clinica universitaria, il danno in questione può essere equamente determinato nella misura di un terzo delle retribuzioni percepite.<br />
&nbsp;<br />
La convenuta va quindi altresì condannata a risarcire l’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” per il danno da disservizio causato, ascendente ad € 29.054,58, oltre rivalutazione computata dall’ultimo giorno di realizzazione dello stesso (31.12.2009) sino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 63692 del registro di segreteria,<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">condanna</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
VALERIO Maria Rosaria al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo della complessiva somma di euro 39.188,50 (euro trentanovemilacentottantotto,50) oltre rivalutazione ed interessi, computati come in parte motiva distintamente per le due componenti del danno da risarcire, nonché al pagamento in favore dell’Università degli studi di Palermo della somma di euro 18.248,40 (euro diciottomiladuecentoquarantotto,40), oltre rivalutazione ed interessi, come in parte motiva.<br />
&nbsp;<br />
Condanna altresì la predetta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 357,24 (euro trecentocinquantasette/24).<br />
&nbsp;<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.<br />
&nbsp;<br />
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 12 aprile 2017.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; F.to Giuseppa Cernigliaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Luciana Savagnone<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.<br />
&nbsp;<br />
Palermo,&nbsp; 04 luglio 2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dott.ssa Rita Casamichele&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-sicilia-sentenza-24-7-2017-n-416/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-190/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.190</a></p>
<p>Pres. P. Grossi, Red. G. Lattanzi Sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali &#8722; modifiche alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-190/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-190/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Grossi, Red. G. Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali &#8722; modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Riparto di competenze tra Stato e Regioni nell’istituzione dei servizi delle professioni sanitarie</p>
<p>2.&nbsp;Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di piano di rientro</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp;Una legge regionale che istituisca i servizi delle professioni sanitarie o i servizi sociali professionali, si sovrappone alle previsioni del piano di rientro e alle azioni di governance di cui al programma operativo 2013-2014, disattendendo quanto disposto dal decreto commissariale n. 130 del 16 dicembre 2015 e interferendo, così, con le funzioni demandate al <em>commissario ad acta</em> secondo quanto disposto dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione. Secondo tale decreto, infatti, è previsto che l’istituzione di tali strutture operative venga demandata ad atti aziendali di competenza di dirigenti generali, soggetti all’approvazione del commissario medesimo. Per tali ragioni l’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 è da considerarsi incostituzionale in quanto, nell’istituire il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento della Tutela della salute della Regione Calabria (lettera b), e il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria (lettera c), contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 120, secondo comma, della Costituzione.<br />
Viene estesa la pronuncia di incostituzionalità anche alla non impugnata lettera d) del comma 1 dell’art. 1 nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta la definizione degli «aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali» relativi ai menzionati servizi, contrastando e interferendo con le funzioni commissariali.</p>
<p>2.&nbsp;Secondo i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), la Regione è vincolata agli interventi previsti nell’accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro ed obbligata, di conseguenza, a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla loro attuazione e a non adottarne di nuovi. Per tali ragioni l’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA N. 190<br />
ANNO 2017</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GROSSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAROSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CARTABIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Franco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MODUGNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Augusto Antonio&nbsp;&nbsp; BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali &#8722; modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 giugno 2016, depositato in cancelleria il 28 giugno 2016 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2016.<br />
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Calabria;<br />
udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br />
udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali &#8722; modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.<br />
2.&#8722; Premette il ricorrente che la Regione Calabria, in seguito a una situazione di grave squilibrio economico-finanziario nel settore sanitario, ha stipulato con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo volto a individuare gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)».<br />
Non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro nei tempi e nei modi previsti dal citato art. 1, comma 180, dall’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, la Regione è stata commissariata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e nella seduta del 30 luglio 2010 il Consiglio dei ministri ha nominato commissario ad acta il Presidente pro tempore della Regione medesima.<br />
Con delibera n. 44 del 3 agosto 2010, il commissario, ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ha approvato i programmi operativi 2013-2015 per la prosecuzione del piano di rientro.<br />
Il Consiglio dei ministri, con delibera del 12 marzo 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha quindi conferito a un nuovo soggetto l’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro.<br />
Con tale delibera è stato attribuito al nuovo commissario il medesimo mandato già affidato al precedente, ricomprensivo del compito di adottare il «provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificamente previsto dal patto per la salute 2014/2016» (punto n. 4), e il «provvedimento di riassetto della rete ospedaliera» (punto n. 1).<br />
La sopravvenuta legge regionale n. 11 del 2016, in modifica della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), ha inteso regolamentare i servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali.<br />
3.&#8722; Osserva, in particolare, il ricorrente che l’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale n. 11 del 2016 istituisce «b) […] il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria; c) […] il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria».<br />
3.1.– Tale norma, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nonostante l’espressa menzione del&nbsp; decreto n. 130 del 16 dicembre 2015 del commissario ad acta, se ne discosterebbe in maniera sostanziale.<br />
Con il citato decreto, infatti, il commissario, nell’approvare le relative linee guida, avrebbe fornito alle aziende del servizio sanitario regionale criteri condivisi per l’adozione dei singoli atti aziendali, nell’ambito dei quali esercitare la propria autonomia organizzativa.<br />
Sulla base di tali linee guida, in particolare, le singole aziende sanitarie possono istituire il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP), conformemente all’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).<br />
Il contrasto delle disposizioni censurate con il decreto commissariale sarebbe allora evidente, perché le prime, istituendo direttamente i menzionati servizi, avrebbero sostanzialmente avocato al Consiglio regionale una competenza propria delle aziende sanitarie, il cui esercizio avrebbe dovuto essere vagliato dalla struttura commissariale.<br />
3.2.– La norma censurata sarebbe dunque incostituzionale sotto un duplice profilo.<br />
Per un verso, essa interferirebbe con le valutazioni e i poteri del commissario ad acta, e tale semplice interferenza determinerebbe la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />
Per altro verso, essa si sovrapporrebbe alle previsioni del piano di rientro, e in particolare alle azioni di governance di cui al programma operativo 2013/2015, n. 10 (approvato con decreto del commissario ad acta n. 14 del 2 aprile 2015), e per ciò solo contrasterebbe, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell’accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro sono vincolanti per la Regione.<br />
4.– Incostituzionale, secondo il ricorrente, è anche l’art. 3 della legge regionale n. 11 del 2016, ai sensi del quale «[a]l comma 3 dell’art. 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), la parola “sei” è sostituita dalla parola “dodici”».<br />
Precisa l’Avvocatura generale dello Stato che il testo originario della norma modificata attribuiva alla Giunta regionale, «[p]er esigenze di carattere straordinario», la facoltà di nominare commissari nelle aziende sanitarie e in quelle ospedaliere «per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi».<br />
La disposizione censurata è dunque intervenuta sulla durata dell’incarico dei commissari straordinari regionali, innalzandolo a dodici mesi (rinnovabili), il che contrasterebbe con il carattere temporaneo ed eccezionale proprio delle gestioni commissariali.<br />
In tal modo la disposizione impugnata finirebbe, infatti, con il configurare il commissariamento come una sorta di gestione ordinaria, con elusione delle norme che prevedono i requisiti per la nomina a direttore generale, e in particolare dell’art. 3-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), recante principi fondamentali nella materia «tutela della salute», con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
5.– Con memoria depositata il 9 settembre 2016 si è costituita la Regione Calabria, eccependo, in primo luogo, che la legge regionale impugnata non costituisce ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei suoi programmi operativi, poiché i suoi contenuti non interferirebbero in alcun modo con il mandato commissariale.<br />
5.1.– In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge Reg. Calabri n. 11 del 2016 non si porrebbe in contrasto con le linee guida fornite dal commissario ad acta con il decreto n. 130 del 2015, poiché solo apparentemente imputerebbe al Consiglio regionale delle competenze proprie delle aziende sanitarie e ospedaliere, come sarebbe reso evidente dalla lettera d) del comma 1 medesimo, che «delega la Giunta regionale della Calabria, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’emanazione, di concerto con il dipartimento Tutela della Salute e con il Commissario ad acta, di un apposito atto regolamentare teso a promuovere e valorizzare le funzioni e il ruolo delle professioni sanitarie disciplinate dalla L. 251/2000, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali».<br />
La norma sarebbe legittima perché la materia dell’organizzazione sanitaria e amministrativa delle aziende sanitarie e ospedaliere, fermi i princìpi del d.lgs. n. 502 del 1992, rientrerebbe nella potestà legislativa regionale in forza dell’art. 117, terzo comma, Cost.; perché al commissario ad acta spetterebbero competenze amministrative e non legislative; e perché, a fronte di provvedimenti legislativi regionali che interferiscano con il piano, il commissario è legittimato a richiedere al Consiglio regionale la loro rimozione ai sensi dell’art. 2, comma 80, della citata legge n. 191 del 2009.<br />
5.2.– Quanto alla censura relativa all’art. 3 della legge regionale n. 11 del 2016, la Regione Calabria eccepisce che, pur con la modifica temporale contestata, il commissariamento delle aziende sanitarie e ospedaliere resta di carattere straordinario, trattandosi di organo di durata annuale prorogabile solo per un altro anno.<br />
Ad opinare diversamente, il medesimo problema si porrebbe per le norme statali che prevedono il commissariamento delle Regioni per l’esecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, anche perché vi sono commissariamenti statali «che ormai durano da oltre sette anni».<br />
La disposizione in esame, pertanto, non sarebbe in contrasto con l’art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 e, conseguentemente, non violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali &#8722; modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29).<br />
Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, nell’istituire il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria (lettera b), e il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria (lettera c), violerebbero, in primo luogo, l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, perché interferirebbero con le funzioni demandate al commissario ad acta, sovrapponendosi alle previsioni del piano di rientro e «alle azioni di governance di cui al programma operativo» 2013-2015 (approvato con decreto del commissario ad acta n. 14 del 2 aprile 2015), e disattendendo quanto disposto dal decreto commissariale n. 130 del 16 dicembre 2015.<br />
Le disposizioni, inoltre, violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasterebbero con i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), secondo cui gli interventi previsti nell’accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla loro attuazione e a non adottarne di nuovi.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi impugnato l’art. 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, perché, nell’innalzare da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le Aziende sanitarie e ospedaliere, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento al parametro interposto dell’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), espressione di un principio fondamentale nella materia sanitaria.<br />
2.&#8722; In via preliminare, va rilevata la tardività della costituzione della Regione Calabria, avvenuta il 9 settembre 2016.<br />
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «[l]a parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso»; ai sensi dell’art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il deposito del ricorso deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione.<br />
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 22 giugno 2016 e quindi il termine stabilito per il suo deposito era il 3 luglio 2016 e &#8722; non applicandosi ai giudizi costituzionali l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali (sentenze n. 332, n. 310 e n. 46 del 2011) &#8722; il termine ultimo per la costituzione della Regione Calabria era il 2 agosto 2016.<br />
3.&#8722; Ancora in via preliminare deve essere rilevata l’utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell’udienza pubblica di discussione: «l’assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampli poteri istruttori di questa Corte, che, ai sensi dell’art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, “dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione”» (sentenza n. 14 del 2017).<br />
4.&#8722; La questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016 è fondata.<br />
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015)» (sentenze n. 14 del 2017 e n. 266 del 2016).<br />
Si è anche costantemente affermato che, «[q]ualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l’art. 120, secondo comma, Cost. consente l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.). A tal fine il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 110 del 2014, n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L’illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (sentenze n. 14 del 2017 e n. 227 del 2015).<br />
Nel caso di specie l’interferenza sussiste, poiché le disposizioni impugnate istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP) presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130 del 2015 &#8722; adottato nell’esercizio dei poteri di riassetto delle reti ospedaliera e di assistenza territoriale conferiti con il mandato del 20 marzo 2015 &#8722; rimette (in conformità all’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica») l’istituzione (anche) di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all’approvazione del commissario medesimo.<br />
5.&#8722; Rileva inoltre questa Corte che interferisce con le funzioni commissariali anche la non impugnata lettera d) del comma 1 dell’art. 1, nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta la definizione degli «aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali» relativi ai menzionati servizi.<br />
La norma è infatti in rapporto di stretta connessione e inscindibilità funzionale con quella che prevede la loro istituzione: ad essa va pertanto estesa, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).<br />
6.&#8722; Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, che innalza da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le aziende sanitarie e ospedaliere.<br />
L’assunto del ricorrente è che il prolungamento della durata di queste gestioni straordinarie (previste dagli artt. 3, comma 8, e 20, comma 3, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 29, recante «Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità») determinerebbe la loro equiparazione alla gestione ordinaria, in violazione dell’art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, che pone determinati requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
La durata del mandato commissariale, pur prolungato ad un anno, non è infatti equiparabile a quella del direttore generale, che va da tre a cinque anni (in questo senso non solo il d.P.C.m. 31 maggio 2001, n. 319, ma anche e soprattutto l’art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e l’art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»).<br />
Il prolungamento non è, all’evidenza, finalizzato a rendere ordinaria la gestione commissariale, ma solo a consentire che essa abbia – secondo la non irragionevole valutazione del legislatore regionale – una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell’incarico.<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali &#8722; modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29);<br />
2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all’inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali»;<br />
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Campania &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2017 n.217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-campania-sentenza-7-6-2017-n-217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Sciascia, Est. Ruggiero Sul danno erariale conseguente alla violazione del divieto di svolgimento di attività lavorativa extraformativa da parte del medico assegnatario di borsa di studio per la frequenza di un corso di formazione in medicina generale. 1. Professioni sanitarie – Corso di formazione in medicina generale – Borsa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sciascia, Est. Ruggiero</span></p>
<hr />
<p>Sul danno erariale conseguente alla violazione del divieto di svolgimento di attività lavorativa extraformativa da parte del medico assegnatario di borsa di studio per la frequenza di un corso di formazione in medicina generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Professioni sanitarie – Corso di formazione in medicina generale – Borsa di studio –&nbsp;Principio del rispetto del tempo pieno –&nbsp;Divieto di attività lavorativa –&nbsp;Responsabilità per danno erariale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Lo svolgimento di attività lavorativa extraformativa da parte del medico corsista assegnatario di borsa di studio, salve le tassative eccezioni previste dalla legge, costituisce violazione del principio del rispetto del tempo pieno di cui all’art. 24, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e pertanto determina <em>ex se </em>sviamento delle risorse pubbliche impiegate, con il conseguente pregiudizio erariale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sentenza n. 217/2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
composta dai seguenti magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Prof. Michael SCIASCIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
&nbsp;<br />
dott.ssa Rossella CASSANETI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
&nbsp;<br />
dott. Nicola RUGGIERO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere– relatore<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 66197 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig.:<br />
&nbsp;<br />
1)&nbsp; LONGO Roberto, nato a Napoli il 2 aprile 1966 (C.F.: LNGRRT66D02F839B) ed ivi residente alla via Pirro Ligorio n.23,&nbsp; rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall’Avv. Giovanni Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al viale Gramsci n.23;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 12 novembre 2013;<br />
&nbsp;<br />
VISTA la sentenza non definitiva-ordinanza n.245/2016 di questa Sezione giurisdizionale;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;<br />
&nbsp;<br />
UDITI nella pubblica udienza del giorno 1 dicembre 2016,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; celebrata con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca Cerino, il Magistrato relatore Cons. dott. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale, Cons. dott. Michele Oricchio, nonché l’Avv. Giovanni Leone per il convenuto Longo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Rilevato in<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. Con atto di citazione depositato il 12 novembre 2013, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale &#8211; previo invito a dedurre ai sensi dell&#8217;art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19 &#8211; conveniva in giudizio il dott. Roberto LONGO, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Campania:<br />
&nbsp;<br />
a) in via principale, della somma di euro 23.206,80;<br />
&nbsp;<br />
b) in via subordinata, della somma di euro 11.603,40, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.<br />
&nbsp;<br />
Il tutto con accessori, come per legge.<br />
&nbsp;<br />
La predetta somma costituiva, nell’impostazione attorea, il pregiudizio erariale che il convenuto avrebbe arrecato, con condotta dolosa, alla Regione Campania.<br />
&nbsp;<br />
I fatti, da cui trae origine la richiesta risarcitoria, nella ricostruzione operata dall’Organo requirente, attivatosi sulla base della informativa della Guardia di Finanza del 12.7.2012, prot. n. 397180/12, integrata dalla successiva relazione del 15.4.2013,&nbsp; prot. n. 0195006/13, possono essere così sintetizzati.<br />
&nbsp;<br />
Con decreto del Ministro della Salute dell’ 11.9.2003, in attuazione dell&#8217;art. 24 d.lgs. n. 368/99 (modificato dal d.lgs. n. 277/03), veniva indetto un corso di formazione in medicina generale, di durata triennale, cui potevano&nbsp; partecipare medici laureati in possesso dei requisiti di legge, per un contingente complessivo di 1560 unità, di cui 150 in Campania.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò con oneri finanziari a carico delle singole Regioni, da sostenersi mediante prelevamento sugli appositi capitoli di bilancio deputati all&#8217;iscrizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata a ciascun Ente territoriale (art. 15, d.m. cit.).<br />
&nbsp;<br />
A tale corso, indispensabile per svolgere l&#8217;attività di medico di base e durato dal 29.12.2003 al 19.12.2005, prendeva parte, a seguito del superamento del relativo concorso, tra gli altri, il dott. Roberto LONGO, odierno convenuto, il quale percepiva, altresì, la borsa di studio di cui all’art. 13 del richiamato D.M. dell’11.9.2003, per un importo di euro 11.603,40 annui, da corrispondersi in rate bimestrali posticipate, dietro accertamento dell&#8217;effettivo svolgimento della formazione.<br />
&nbsp;<br />
Nondimeno, a seguito di controlli incrociati sulle dichiarazioni dei redditi del convenuto nel periodo suddetto, in uno con gli ulteriori accertamenti presso soggetti pubblici e privati, tesi a verificare l&#8217;eventuale intrattenimento di rapporti professionali con questi ultimi, sarebbe emerso che il LONGO avrebbe svolto, negli anni 2004-2005, un’assidua, intensa e costante attività libero-professionale di guardia medica presso la srl NEUROMED, con sede in Pozzilli (IS), alla via Atinense, percependo ulteriori complessivi redditi per euro 11.467,14 nell’anno 2004 ed euro 8.677,07 nell’anno 2005, da sommarsi ai 23.206,80 euro percepiti a titolo di borsa di studio.<br />
&nbsp;<br />
Peraltro, la Polizia Tributaria, a seguito di controlli incrociati, avrebbe accertato che, nel biennio in contestazione, in almeno 40 date il convenuto sarebbe risultato contemporaneamente presente, in orari incompatibili con lo svolgimento di entrambe le attività, sia al corso di formazione sia presso la struttura privata in questione.<br />
&nbsp;<br />
Tale circostanza sarebbe emersa confrontando i turni di guardia medica svolti dal dott. Longo presso il suddetto istituto, acquisiti dalla Polizia tributaria mediante attestazione rilasciata dal datore di lavoro, con gli orari risultanti dall’esame dei fogli di presenza al corso.<br />
&nbsp;<br />
Nello specifico, dall’apposito prospetto, con pertinente documentazione, riportante l’insieme di tutte le contestate, illecite sovrapposizioni orarie (acclusi alla predetta informativa della Guardia di Finanza del 15.4.2013 n. 0195006/13), sarebbe possibile ricavare, ad esempio, che il convenuto avrebbe esercitato l&#8217;attività professionale in questione, presso la struttura (peraltro sita in località distante da quella di svolgimento del corso in parola) dalle ore 14 del 17.1.2004, alle ore 20 del giorno successivo e, contemporaneamente, sarebbe risultato presente al corso di formazione, il predetto giorno 17, dalle 8.00 alle 14.20.<br />
&nbsp;<br />
Analogamente sarebbe avvenuto per le giornate del 31.1.2004-1.2.2004 e le altre ivi indicate: in sostanza, secondo quanto evidenziato in citazione, pur non essendovi una formale sovrapposizione di orari, in base alle risultanze documentali il dott. Longo avrebbe lavorato e partecipato all&#8217;impegnativa attività corsuale continuativamente, senza pause e riposi, per circa 24 ore consecutive.<br />
&nbsp;<br />
Né sarebbe possibile spiegare, secondo la Procura erariale, come il convenuto abbia potuto raggiungere in così breve tempo la sede di lavoro (sita al di fuori della provincia di Napoli), partendo dalla sede del corso (posta in Napoli), essendovi perfetta contestualità tra la cessazione dell&#8217;attività formativa (ore 14.20 del giorno 17) e quella di inizio del turno di guardia (fissata addirittura venti minuti prima).<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò testimonierebbe la patente falsità delle presenze fatte al corso nelle giornate indicate nei vari prospetti e, comunque, un impegno lavorativo extraformativo, normativamente vietato, assolutamente incompatibile con il proficuo svolgimento del corso in parola.<br />
&nbsp;<br />
2. Nei fatti testè esposti, la Procura erariale ravvisava, dunque, una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico del dott. Roberto LONGO, ritenendo che l&#8217;avvenuta percezione della borsa di studio da parte dello stesso, nonostante il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa extraformativa vietata dalla legge, rappresentasse, per il suo intero importo, danno erariale a carico della Regione Campania, quale soggetto erogatore delle relative somme.<br />
&nbsp;<br />
Nello specifico, l’Organo requirente si soffermava sul quadro normativo di riferimento (d.lgs. n. 368/99, come modificato dal d.lgs. n. 277/03, artt. 21, 24, 26, 27, 34; legge 448/2001, art. 19, comma 11; circolari ministeriali nn. 03/DIRP/26221/9963 del 16.12.2003 e n. 18024/P del 31.5.2004; art.13, comma 2, del bando concorsuale di cui al D.M. dell’11.9.2003; D.M. Salute 7.3.2006, art. 11, commi 1 e 2, il quale rappresenterebbe disciplina meramente ricognitiva della pregressa normativa), per concludere che, “…..nell&#8217;intenzione del legislatore, la mancata partecipazione del medico tirocinante all&#8217;attività formativa che ne occupa &#8211; ovvero, il che è lo stesso, l&#8217;esercizio contestuale di altre attività lavorative, incompatibili con l&#8217;impegno a tempo pieno ed esclusivo previsto dal regime corsuale &#8211; comporti la non spettanza della borsa di studio in favore del sanitario, la cui pur avvenuta erogazione rappresenterà, evidentemente, allora, un ingiusto danno patrimoniale a carico dell&#8217;ente regionale (nella specie: la Regione Campania, come visto), trattandosi di un non dovuto esborso privo di adeguata utilità, stante la frustrazione degli scopi propri per i quali la provvidenza viene corrisposta” (pagg. 8 e 9 dell’atto di citazione).<br />
&nbsp;<br />
In altri termini, nella prospettazione attorea, il beneficio in questione avrebbe avuto la precipua finalità di consentire al tirocinante di partecipare pienamente al corso di studi senza la preoccupazione di dover reperire altra forma economica di sostentamento, (finalità) palesemente frustrata nell’ipotesi di svolgimento, da parte del beneficiario, di altre attività remunerate, in palese violazione dell’obbligo di esclusività innanzi visto.<br />
&nbsp;<br />
A tal riguardo, l’Organo requirente sottolineava che lo stesso legislatore avrebbe valutato e presunto ex ante, in ipotesi di svolgimento di attività incompatibili, la non corrispondenza della qualità dell’impegno prodotto dal tirocinante rispetto agli standards richiesti, a prescindere dall’avvenuto superamento o meno del corso (circostanza di per sé sola irrilevante), come asseritamente comprovato dalla prevista espulsione del medico versante in stato di incompatibilità nonché dalla sospensione della borsa, per l’ipotesi di assenza non previamente autorizzata.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso di specie, per contro, il convenuto LONGO, così come emergerebbe dalle indagini condotte dalla Polizia tributaria, avrebbe svolto, in asserita, manifesta violazione dell’obbligo di esclusività, per un ampio periodo di tempo e traendone anche un discreto profitto economico, una intensa, costante e duratura attività libero-professionale non consentita, rendendo ingiustificata la percezione della borsa di studio.<br />
&nbsp;<br />
Egli avrebbe, inoltre, attestato falsamente la presenza al corso in un numero notevole di giornate in cui sarebbe risultato, per contro, impegnato nello svolgimento di attività lavorativa non consentita.<br />
&nbsp;<br />
La predetta falsa attestazione, così come il non trascurabile importo dei redditi percepiti per effetto dell’esercizio di attività incompatibili –tale, nella prospettiva attorea, da far supporre il notevole impegno personale nello svolgimento degli stessi- avvalorerebbero la tesi del mancato, puntuale svolgimento, da parte del convenuto, degli obblighi formativi.<br />
&nbsp;<br />
Più in generale, secondo l’Organo requirente, a prescindere dagli evidenti falsi commessi nelle giornate in cui il convenuto è risultato svolgere contemporaneamente due attività diverse, la particolare articolazione delle prestazioni sanitarie da svolgere rileverebbe in termini di indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 c.c., di un impegno lavorativo, tale da escludere la proficua partecipazione al corso.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò a prescindere dal dato del formale superamento dello stesso corso.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Con particolare riferimento allo svolgimento dell’attività di guardia medica (ora continuità assistenziale), la Procura erariale sosteneva l’impossibilità di ricondurre la stessa, siccome svolta con costanza ed assiduità (mensilmente, da gennaio 2004 a giugno 2005) e, per di più, presso un istituto privato ed in orario anche mattutino e pomeridiano, alle ipotesi, del tutto eccezionali e di stretta interpretazione, consentite dall’art. 19, comma 11, legge 448/2001 (guardie mediche notturne, festive e/o turistiche ovvero sostituzioni di medicina generale convenzionata, le uniche non risultanti, secondo l’Organo requirente, di ostacolo alla partecipazione al corso di formazione), quali richiamate dall’art.34 d.lgs n.368/99 e s.m.i.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa all’uopo richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 745/2013).<br />
&nbsp;<br />
In ogni caso, la condotta serbata dal convenuto andrebbe&nbsp; qualificata in termini di dolo civile contrattuale, come asseritamente comprovato dalla presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, poi rivelatasi non veritiera,&nbsp; in ordine all’insussistenza di situazioni di incompatibilità per la frequentazione del corso, stante anche l’impegno a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione in merito.<br />
&nbsp;<br />
Dalla medesima condotta sarebbe derivato il contestato danno erariale, pari all’intera somma percepita a titolo di borsa di studio (euro 23.206,80).<br />
&nbsp;<br />
In via subordinata, l’Organo requirente riteneva di limitare l’illiceità della percezione della borsa di studio alla (sola) misura corrispondente alle giornate di accertato svolgimento di attività di guardia medica, nonostante la (falsa) attestazione della presenza al tirocinio formativo.<br />
&nbsp;<br />
La relativa entità, in assenza di più sicuri parametri di riferimento, veniva quantificata, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una somma non inferiore alla metà di quanto percepito, ossia in euro&nbsp; 11.603,40 (50% di euro 23.206,80).<br />
&nbsp;<br />
Nell’atto di citazione, l’Organo requirente si soffermava, infine, sulle eccezioni formulate (ad iniziare da quella di prescrizione dell’azione per danno erariale) e sulle argomentazioni difensive svolte dal convenuto in sede risposta all’invito a dedurre ex art. 5 d.l. n. 453/93, per contestarne la fondatezza.<br />
&nbsp;<br />
3. Il dott. Roberto LONGO si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 29 luglio 2014, con il patrocinio dell’Avv. Giovanni Leone.<br />
&nbsp;<br />
Con la predetta memoria, il convenuto ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione quinquennale dell’azione per danno erariale, essendo l’informativa della Polizia tributaria (ritenuta primo atto interruttivo) intervenuta in data 12 luglio 2012, a distanza, dunque, di oltre 5 anni dal presunto illecito ovvero dalla chiusura del corso di specializzazione e dall’ultimo pagamento, che si asserisce indebito, della borsa di studio.<br />
&nbsp;<br />
Al convenuto, del resto, non sarebbe imputabile alcun occultamento doloso del danno, in quanto egli avrebbe debitamente denunciato ed inequivocamente riportato nella dichiarazione reddituale i redditi percepiti per l’attività professionale, definita occasionale.<br />
&nbsp;<br />
L’Amministrazione sarebbe stata, dunque, nella condizione di riconoscere l’asserito danno, attraverso l’utilizzo dei suoi tipici ed usuali mezzi accertativi.<br />
&nbsp;<br />
Nel merito, il convenuto ha sostenuto l’infondatezza delle contestazioni della Procura erariale, richiamando l’art. 19 legge 448/2001, il quale consente al medico in formazione specialistica l’iscrizione negli elenchi della guardia notturna, festiva e turistica in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti negli elenchi stessi.<br />
&nbsp;<br />
L’attività svolta dal convenuto rientrerebbe, infatti, nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici della struttura interna.<br />
&nbsp;<br />
Ed infatti, in quegli anni, la clinica, ove venivano prestate le attività, si sarebbe trovata in una condizione di carenza di personale interno, sopperita dal convenuto attraverso lo svolgimento del predetto servizio.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il dott. Longo non avrebbe prestato alcuna attività presso la clinica dal giugno 2005 al dicembre 2005.<br />
&nbsp;<br />
La predetta situazione porterebbe, altresì, ad escludere il profilo dell’intenzionalità della condotta, contestato dalla Procura attrice, atteso che il convenuto avrebbe agito nella convinzione della piena legittimità del proprio operato, asseritamente suffragata da una interpretazione diffusa, tra i suoi colleghi, delle norme regolanti l’accesso e la frequentazione del corso di formazione specialistica.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto si sarebbe, dunque, limitato ad uniformarsi ad una prassi diffusa, derivante dall’asserita, oggettiva difficoltà di interpretazione della normativa di riferimento, la qual cosa escluderebbe la ricorrenza (anche) dell’elemento soggettivo della colpa grave.<br />
&nbsp;<br />
La stessa dichiarazione rilasciata dal dott. Longo in data 29.12.2003 in ordine all’assenza di situazioni di incompatibilità, sarebbe stata resa, confidando, in perfetta buona fede, nella compatibilità dell’attività di guardia medica svolta presso la clinica Neuromed con l’attività corsuale.<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, il convenuto ha sostenuto la dubbia interpretazione della normativa concernente le incompatibilità del medico corsista, tale da imporre un chiarimento definitivo in ordine alle predette situazioni di incompatibilità (ed alle relative conseguenze), intervenuto solo con il D.M. 7 marzo 2006 (pubblicato sulla G.U. n.60 del 13.3.2006), asseritamente non applicabile alla fattispecie de qua, siccome posteriore ai fatti di causa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In via subordinata, il convenuto ha, inoltre, contestato la stessa esistenza del danno erariale, sul presupposto che, ai fini della corretta erogazione della borsa di studio, rileverebbe unicamente l’effettivo svolgimento del periodo di formazione, come sarebbe&nbsp; evincibile dall’art. 13, comma 2, D.M. 11 settembre 2003.<br />
&nbsp;<br />
A tale ultimo riguardo, ha richiamato il fatto che la partecipazione al corso sarebbe avvenuta sotto il diretto controllo del Tutor, nonché i giudizi positivi resi nei suoi confronti dal Tutor stesso.<br />
&nbsp;<br />
Di più; l’attività svolta dal Longo presso la clinica Neuromed avrebbe rivestito carattere meramente occasionale e non continuativo, atteso che lo stesso si sarebbe limitato a svolgere il servizio di guardia medica solo nei giorni prefestivi e festivi e in orari notturni, dunque non coincidenti con l’attività corsuale e prestando il richiamato servizio solo in caso di carente disponibilità, come previsto per legge.<br />
&nbsp;<br />
Risulterebbe allora non pertinente il richiamo operato dall’Organo requirente alla sentenza n. 745/2013 del Cons. Stato ed a quella n. 32/2012 della Corte Conti, Sez. giur. Marche, siccome concernenti medici specializzandi che, a seguito della stipula di veri e propri contratti di prestazione d’opera professionale, quali titolari del servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica in carcere, avrebbero svolto attività continuativa e non provvisoria.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto ha, inoltre, sostenuto che i turni di lavoro diurni e pomeridiani prefestivi, per quanto non citati espressamente dall’art.19 legge 448/2001, andrebbero considerati al pari dei festivi, atteso che anche presso il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) delle ASL i turni diurni festivi e prefestivi sarebbero previsti per legge.<br />
&nbsp;<br />
Ed infatti risulterebbe anche attualmente consentita ai medici corsisti in medicina generale l’effettuazione, per il sabato mattina e pomeriggio, di turni presso il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), purchè non coincidenti con le ore di attività&nbsp; didattica del corso di medicina generale.<br />
&nbsp;<br />
Allo stesso modo, il predetto art. 19 non specificherebbe che l’attività di guardia medica va espletata esclusivamente presso le ASL e non anche presso soggetti privati.<br />
&nbsp;<br />
Il dott. Longo ha, inoltre, sostenuto di aver sempre frequentato con regolarità il corso, senza mai registrare falsamente la propria presenza allo stesso.<br />
&nbsp;<br />
L’apparente sovrapposizione di orario tra l’attività corsuale ed i turni in clinica, così come l’apparente presenza del Longo in entrambi i luoghi, sarebbe stata, infatti, consentita dall’ubicazione dell’Ospedale in cui seguiva i corsi di specializzazione (Ospedale San Giovanni Bosco, ubicato nei pressi dell’Autostrada A2).<br />
&nbsp;<br />
A tal riguardo, secondo il convenuto, la Procura erariale sarebbe caduta in un duplice errore, per avere:<br />
&nbsp;<br />
a) qualificato quali fogli di presenza del corso dei semplici turni estrapolati dai fogli stessi;<br />
&nbsp;<br />
b) definito come fogli di presenza il semplice prospetto programmatico e preventivo (e non consuntivo) dei turni di lavoro presso la clinica Neuromed.<br />
&nbsp;<br />
Tale ultimo prospetto, infatti, non attesterebbe l’orario concreto ed effettivo di entrata e di uscita presso la clinica in questione, atteso che per i medici esterni impegnati per il servizio di guardia medica non sarebbe esistito alcun strumento di rilevazione dell’orario effettivo di arrivo e partenza dalla clinica.<br />
&nbsp;<br />
Sarebbe, per contro, esistita una discreta flessibilità dell’orario del cambio del turno grazie alla quale i medici, dietro accordi personali, a titolo di cortesia ovvero di scambio reciproco di favori, sarebbero stati soliti anticipare o ritardare il cambio del turno di una o due ore, se necessario, ferma restando la necessità che il medico del turno precedente non abbandonasse il posto di lavoro prima dell’arrivo del collega.<br />
&nbsp;<br />
Nella fattispecie all’esame, i medici interni della clinica, per andare incontro al dott. Longo, che in quegli anni svolgeva il corso di specializzazione, si sarebbero trattenuti oltre la fine del turno per consentire allo stesso di raggiungere la clinica quando era in ritardo a causa della frequentazione del corso; analogamente, quando il Longo effettuava turni notturni dalle 20 alle 8, lo stesso sarebbe stato autorizzato a lasciare la clinica all’arrivo del primo dei medici di turno, che per abitudine sarebbe entrato in clinica alle ore 7, consentendo al dott. Longo di recarsi al corso di formazione in tempo.<br />
&nbsp;<br />
Allo stesso modo, il dott. Longo avrebbe ricambiato la cortesia ai colleghi, anticipando nei limiti del possibile l’orario di entrata nei turni di notte e festivi.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò sarebbe confermato dalle “dichiarazioni sostitutive della certificazione”, allegate alla memoria, rese dai dottori Fabozzi Salvatore e Margiotta Sergio.<br />
&nbsp;<br />
Con particolare riferimento alla contestazione di aver lavorato e partecipato continuativamente all’attività corsuale senza pause e riposi per circa 24 ore, il convenuto ha, altresì, precisato che l’attività di guardia medica sarebbe caratterizzata dall’alternanza di momenti lavorativi a quelli di pausa e riposo, tali da garantire il ristoro psicofisico: turni continuativi di 24 ore sarebbero di norma consentiti anche al servizio di continuità assistenziale.<br />
&nbsp;<br />
Di più; il convenuto non avrebbe avuto l’obbligo di timbrare alcun cartellino ovvero di utilizzare alcun badge ed il compenso allo stesso spettante, per l’attività di guardia medica, sarebbe stato unitario per l’intero turno svolto, indipendentemente dall’orario di arrivo o di partenza.<br />
&nbsp;<br />
Il dott. Longo ha, inoltre, ribadito di aver regolarmente e con profitto seguito l’intero corso di formazione, la qual cosa, così come asseritamente confermato dalle pronunce di questa Corte all’uopo richiamate, escluderebbe in radice qualsiasi sviamento delle somme introitate, dalle finalità cui le stesse erano destinate (Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, nn. 42 e 50 del 2014).<br />
&nbsp;<br />
Del resto, la borsa di studio non costituirebbe un finanziamento pubblico, ma un semplice corrispettivo per il corso effettivamente seguito, con la conseguenza che, venendo in rilievo nel caso all’esame (al più) una mera violazione formale di norme, non risulterebbe possibile rinvenire alcun danno patito dalla P.A. a fronte di una concezione risarcitoria e non punitiva della responsabilità amministrativo-contabile.<br />
&nbsp;<br />
In ogni caso, poi, il danno erariale dovrebbe, al limite, essere parametrato alle ore ingiustificatamente non prestate (Corte Conti, Sez. giur. Marche, nn. 31 e 137 del 2012), tenuto conto che, nel caso all’esame, viene contestata una presunta assenza dall’attività corsuale per sole 40 ore in due anni, su un totale di 3.200 ore.<br />
&nbsp;<br />
In via istruttoria, il convenuto ha chiesto di:<br />
&nbsp;<br />
a) ordinarsi l’acquisizione presso la Direzione del corso delle valutazioni dei vari tutor del corso di medicina generale relativi alla persona del dott. Longo;<br />
&nbsp;<br />
b) ammettersi eventuali audizioni personali dei Dirigenti dell’azienda ospedaliera in ordine alla circostanza della regolare e continuativa frequenza del corso di medicina generale da parte del convenuto Longo;<br />
&nbsp;<br />
c) ammettersi, ove non ritenute soddisfacenti, eventuali audizioni personali dei dottori Fabozzi Salvatore e Margiotta Sergio.<br />
&nbsp;<br />
In conclusione, il convenuto Longo ha chiesto:<br />
&nbsp;<br />
a) la declaratoria dell’avvenuta prescrizione dell’azione per danno erariale;<br />
&nbsp;<br />
b) in via subordinata, il rigetto della domanda attorea;<br />
&nbsp;<br />
c) in via ancor più subordinata, la riduzione dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
4. Con memoria difensiva depositata il 4 marzo 2015, il convenuto Longo, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, ha, in primo luogo, reiterato l’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione per danno erariale.<br />
&nbsp;<br />
Ha, dunque, riproposto la richiesta di rigetto della domanda attorea, citando giurisprudenza di questa Corte (tra cui Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 102/2014, escludente il profilo della colpa grave in un caso analogo al presente) e svolgendo argomentazioni (tra cui quella in ordine alla tipica operatività del servizio di continuità assistenziale -già guardia medica- anche nelle giornate di sabato e di qualunque altro giorno prefestivo) sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nella memoria di costituzione in giudizio, come sopra ampiamente riportate.<br />
&nbsp;<br />
Ha, infine, reiterato la richiesta di esercizio del potere riduttivo dell’addebito, in considerazione degli interessi generali (vicenda risalente) e particolari offesi, nonché alla luce del rapporto tra entità del danno e misura della riprovevolezza del comportamento.<br />
&nbsp;<br />
5. All’esito dell’udienza del 17 marzo 2016, questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza non definitiva-ordinanza n. 245/2016, ha rigettato l’eccezione di prescrizione dispiegata dal convenuto Longo ed ordinato al Procuratore regionale di depositare presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, previa acquisizione presso l’Amministrazione competente, “…un prospetto riepilogativo, con idonea documentazione probatoria, degli importi lordi e netti pagati al dott. Roberto Longo a titolo di borsa di studio relativa al corso de quo, con l’indicazione delle date della relativa erogazione”.<br />
&nbsp;<br />
In esecuzione del predetto provvedimento, la Procura erariale ha depositato, in data 21 luglio 2016, la nota della Guardia di Finanza dell’8 luglio 2016, prot. n. 29/R.E., con relativi allegati, evidenziante che al dott. Longo Roberto, per la partecipazione al corso de quo, è stato corrisposto, al netto delle imposte, l’importo complessivo di euro 16.974,24 (di cui euro 5.338,69, previsti&nbsp; dalla&nbsp; quietanza di pagamento dell’11.3.2015 ed euro 11.635,55 recati dalla quietanza di pagamento del 15.11.2015).<br />
&nbsp;<br />
6. Con memoria depositata in data 3 novembre 2016, la difesa del convenuto, nel richiamare i precedenti scritti difensivi, ha reiterato la richiesta di rigetto della domanda attorea, citando, in particolare, la sentenza n.504/2015 della Sez. I d’Appello della Corte dei Conti.<br />
&nbsp;<br />
Quest’ultima, in particolare, avrebbe accolto l’orientamento della Sezione giur. Lombardia, la quale, a seguito di una rivisitazione della propria, originaria posizione, ha provveduto a prosciogliere i medici svolgenti attività lavorativa extra-formativa in orari compatibili con il corso per cui è causa.<br />
&nbsp;<br />
Sussisterebbero, dunque, dei contrasti giurisprudenziali, già di per sé asseritamente tali da giustificare l’assoluzione del convenuto per difetto di colpa grave.<br />
&nbsp;<br />
Ha, inoltre, ribadito che, nel caso all’esame, non sarebbe possibile rinvenire alcuna sovrapposizione di orari e che lo svolgimento di attività extra-corsuale (in orari notturni, prefestivi e festivi) sarebbe stata consentita dalla normativa di riferimento.<br />
&nbsp;<br />
D’altro canto, secondo quanto argomentato in memoria, anche sottraendo le ore di presunta incompatibilità contestate, il convenuto avrebbe frequentato il corso per un numero di ore largamente eccedente quello richiesto per conseguire l’obiettivo formativo, necessario ai fini della percezione della borsa di studio.<br />
&nbsp;<br />
7. All’udienza del 1 dicembre 2016, il Procuratore Regionale, Cons. Michele Oricchio, ha confermato le richieste di cui all’atto di citazione, mentre l’Avv. Giovanni Leone per il convenuto Longo ha insistito per il rigetto della pretesa erariale.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Considerato in<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. In via via preliminare, il Collegio ritiene di disattendere le richieste istruttorie del convenuto Longo, in quanto finalizzate all’acquisizione di documentazione ed all’assunzione di audizioni personali che si appalesano superflue, a fronte dell’ampio materiale probatorio già presente agli atti di causa (in parte proveniente dallo stesso convenuto).<br />
&nbsp;<br />
Aggiungasi che risulta irrilevante, per le ragioni di cui si dirà a breve, ai fini della decisione della controversia, il profilo del conseguimento della certificazione finale e, dunque, della stessa regolare e continuativa frequenza del corso di medicina generale da parte del convenuto Longo, che dovrebbe essere dimostrato attraverso l’acquisizione della documentazione e l’assunzione delle deposizioni, di cui alle predette richieste istruttorie.<br />
&nbsp;<br />
2. Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio ritiene che la pretesa attorea meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati, ricorrendo tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Nello specifico, per quanto concerne il profilo dell’antigiuridicità della condotta, va evidenziato che lo svolgimento da parte del medico corsista di attività lavorativa, durante il periodo di espletamento del corso di formazione in medicina generale, si pone in evidente contrasto con la normativa di riferimento, in quanto determina lo sviamento di risorse pubbliche dalle finalità sottese al programma formativo e priva di utilità la borsa di studio allo stesso erogata, con conseguente emersione del danno erariale (così, anche di recente, Corte Conti, Sez. II, 7 ottobre 2016, n.1005; id., Sez. I, 3 febbraio 2015, n.99; id, Sez. giur. Liguria, 15 dicembre 2015, n. 109).<br />
&nbsp;<br />
Viene in considerazione, in particolare, l’art. 24, d.lgs 17 agosto 1999 n. 368 (nella versione, applicabile al caso all’esame, modificata dall’art. 9 del d.lgs 8 luglio 2003, n. 277), il quale, dopo aver previsto, ai commi 1 e 2, che il diploma di formazione specifica in medicina generale (necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di medico-chirurgo nell’ambito del S.S.N.), si consegue a seguito di un corso della durata di tre anni, comportante un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, ha statuito, al successivo comma 3, che “La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno”.<br />
&nbsp;<br />
Tale ultima disposizione risulta aver confermato pienamente il principio, già sancito nel testo originario dell’articolo, antecedente alla novella del 2003 (“per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”), dell’incompatibilità dei medici frequentatori dei corsi di formazione specifica in medicina generale ad esercitare attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti ed istituzioni pubbliche e private (in termini, Corte Conti, Sez. I, 3 febbraio 2015, n. 99).<br />
&nbsp;<br />
E’, dunque, rimasto fermo il principio che alla formazione a tempo pieno consegue la totale inibizione da ogni attività lavorativa.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò in quanto, nella valutazione operata ex ante dallo stesso legislatore, lo svolgimento di altre attività lavorative non consente al corsista di adempiere appieno gli obblighi formativi e di trarre dal corso tutte le utilità dal medesimo ritraibili e ciò&nbsp; indipendentemente anche dal conseguimento della certificazione finale (così, la già richiamata Corte Conti, Sez. I, n. 99/2015).<br />
&nbsp;<br />
Né va tralasciato che l’obbligo del medico di dedicare al corso tutta la sua attività, acquisendo ogni possibile utilità dal medesimo ritraibile, ai fini dell&#8217;acquisizione della dovuta professionalità, si giustifica anche con il fatto che il corso stesso è svolto nell’interesse non (solo) del singolo fruitore, ma soprattutto dell’intera collettività, la quale ne sopporta significativamente i relativi, e non trascurabili, oneri economici.<br />
&nbsp;<br />
Aggiungasi che la borsa di studio viene corrisposta al corsista, proprio tenuto conto dell’impegno a tempo pieno che gli viene richiesto e che gli impedisce di dedicarsi ad altra attività lavorativa, rendendo di per sé incompatibile la percezione di altri redditi lavorativi “extra-borsa” (così, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 23/2014).<br />
&nbsp;<br />
Conseguentemente, le uniche eccezioni al regime di totale inibizione di cui si è detto, risultano quelle tassativamente previste dalla legge, ed in particolare dall’art. 34 d.lgs n.368/99, il quale,&nbsp; nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 9 d.lgs 277/03 e dall’art. 2-octies, d.l. 81/2004, pur ribadendo il principio del rispetto del tempo pieno, consente l’esercizio da parte del medico corsista delle attività di cui all’ art. 19, comma 11, legge n. 448/2001, ossia le sostituzioni di medicina generale convenzionata e le guardie mediche notturne, festive e/o turistiche, purchè in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi.<br />
&nbsp;<br />
Tale ultima disposizione prevede, più in particolare, che “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici&nbsp; di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.<br />
&nbsp;<br />
Né la ricostruzione sopra operata risulta inficiata dal richiamo operato dal convenuto alla sentenza della Corte Conti, Sez. I, n. 504/2015 (depositata il 30 settembre 2015).<br />
&nbsp;<br />
Quest’ultima, infatti, a ben vedere, ha provveduto ad annullare la sentenza n. 15/2014 della Sez. giur. Marche, in quanto emessa in violazione dei principi, non più censurabili, espressi dalla precedente pronuncia non definitiva n. 32/2012 della medesima Sezione, intervenuta tra le stesse parti ed oramai passata in giudicato (tra cui quello sulla natura della borsa di studio non già quale “contributo” o “finanziamento pubblico”, ma quale “retribuzione adeguata”, a fronte dell’impegno orario complessivo richiesto allo specializzando, con la conseguenza di ritenere necessaria, ai fini della condanna, la prova concreta del mancato rispetto, da parte del medico corsista, delle controprestazioni, cui era subordinata la corresponsione della borsa di studio).<br />
&nbsp;<br />
In definitiva, l’intervenuta formazione del giudicato sul punto ha imposto alla Sezione d’Appello di non accogliere la diversa ricostruzione della fattispecie in termini di sviamento di risorse pubbliche, anche se la medesima Sezione non ha mancato di evidenziare la formulazione, anche nella predetta pronuncia non definitiva, di “un corretto principio di incompatibilità della borsa di studio in presenza di percezione di altri redditi….”<br />
&nbsp;<br />
In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte, anche in epoca successiva alla richiamata pronuncia della Sezione I n. 504/2015, ha avuto modo di ribadire l’incompatibilità tra la partecipazione al corso di formazione e lo svolgimento di attività professionali extra-corsuali, siccome determinante ex se “sviamento delle finalità perseguite dal programma” ovvero “sviamento delle risorse pubbliche impiegate”, con il conseguente pregiudizio erariale (così, tra le altre, le già ricordate Corte Conti, Sez. II, 7 ottobre 2016, n.1005 e Sez. giur. Liguria, 15 dicembre 2015, n. 109).<br />
&nbsp;<br />
Viene allora in rilievo non già una responsabilità di carattere essenzialmente sanzionatorio, discendente dalla mera violazione di una norma, come per contro adombrato dal convenuto, ma bensì una responsabilità connessa al danno erariale conseguente allo sviamento delle risorse pubbliche relative alla borsa di studio, (danno) da imputare a titolo risarcitorio al medico, il quale, agendo in violazione dell’incompatibilità sopra ricordata, si ponga nella condizione di non poter trarre dal corso di formazione tutte le utilità altrimenti ritraibili.<br />
&nbsp;<br />
2.a) Orbene, con specifico riferimento alla posizione del dott. Longo, risulta acclarato, sulla base delle puntuali attività investigative espletate dalla Guardia di Finanza e compendiate nelle relazioni e/o informative presenti nel fascicolo di causa (informativa del 12.7.2012, prot. n. 397180/12, integrata dalla successiva relazione del 15.4.2013, prot. n. 0195006/13, con i relativi allegati) che lo stesso, durante il periodo di svolgimento del corso di formazione, ha svolto attività di guardia medica presso la soc. Neuromed srl di Pozzilli (IS).<br />
&nbsp;<br />
D’altro canto, lo svolgimento della predetta attività è stato ammesso dallo stesso convenuto, sebbene con negazione della relativa illiceità.<br />
&nbsp;<br />
Nondimeno, va ribadito che, in base al chiaro quadro normativo di riferimento, quale costantemente ricostruito dalla giurisprudenza contabile, il medesimo svolgimento si presenta di per sé illecito, siccome incompatibile con gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, lasciando emergere il correlativo pregiudizio erariale.<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, non può convenirsi con le tesi difensive, volte ad escludere l’antigiuridicità dell’attività di guardia medica svolta dal Longo, sul presupposto, sostanzialmente, della riconducibilità della stessa alle eccezioni di cui al già richiamato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001.<br />
&nbsp;<br />
A tal riguardo, va evidenziato che la deroga prevista da tale ultima disposizione, di carattere eccezionale e, dunque, non suscettibile di alcuna interpretazione estensiva, riguarda incarichi fortemente caratterizzati dal requisito della provvisorietà, per sole sostituzioni a tempo determinato o in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (così, Cons. Stato, Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 745).<br />
&nbsp;<br />
Nel caso all’esame, per contro, il convenuto, pur non avendo stipulato un contratto di prestazione d’opera come titolare del servizio di assistenza sanitaria, risulta, comunque, aver svolto un’attività di guardia medica, connotata dall’assenza di provvisorietà ed occasionalità.<br />
&nbsp;<br />
L’assenza di provvisorietà ed occasionalità emerge chiaramente tanto dall’entità, non trascurabile, dei compensi percepiti (circa 20.000,00 euro lordi negli anni 2004-2005), quanto dalla frequenza dell’attività in contestazione, siccome espletata tutti i mesi, più volte al mese, da gennaio 2004 a giugno 2005 (in realtà, in base agli atti di causa, la predetta attività risulta espletata già nel dicembre 2003, prima ancora dell’inizio dello svolgimento del corso, avvenuta il 29.12.2003, e proseguita, senza soluzione di continuità, ogni mese fino al giugno 2005 –per poi riprendere a novembre e dicembre 2005; vedasi documentazione riportata in allegato alle relazioni della Guardia di Finanza del 12.7.2012 e 15.4.2013, e alla memoria di costituzione in giudizio del convenuto, e in particolare copia delle ricevute rilasciate dal Longo -tra cui quella n.1 del 24.1.2004, rilasciata a “saldo di prestazioni di guardia medica effettuate nel mese di dicembre 2003”- nonché copia dei prospetti dei turni effettuati dal Longo).<br />
&nbsp;<br />
A quanto testè detto, già di per sé idoneo e sufficiente a far risaltare l’illiceità della condotta del dott. Longo, va aggiunto che, sulla base della stessa documentazione acclusa alla memoria di costituzione del convenuto, emerge la circostanza, ammessa dallo stesso convenuto, per cui in numerosi casi l’attività in questione è stata espletata in giornate prefestive ed in orari diurni delle stesse (così, ad es., nelle giornate del 3, 17 e 31 gennaio 2004; del 14 febbraio 2004; del 6 e 13 marzo 2004; del 3, 17, 24 e 30 aprile 2004; del 1 giugno 2004; del 17 luglio 2004).<br />
&nbsp;<br />
A tal riguardo, il Collegio ritiene non condivisibile l’argomentazione difensiva, alla cui stregua i turni di lavoro diurni e pomeridiani prefestivi andrebbero considerati al pari di quelli festivi.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò alla luce del chiaro ed espresso riferimento operato dall’art.19, comma 11, legge n.448/01 (norma eccezionale e derogatoria, come tale di stretta interpretazione) alla sola “..guardia medica notturna e festiva”, l’unica evidentemente non ostativa alla proficua partecipazione al corso di formazione.<br />
&nbsp;<br />
Sotto questo punto di vista, giova ribadire che tale partecipazione comporta che il medico corsista dedichi alla formazione, sia pratica che teorica, “tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno” (art. 24, comma 3, d.lgs 17 agosto 1999 n. 368, nella versione, applicabile al caso all’esame, modificata dall’art. 9 del d.lgs 8 luglio 2003, n. 277).<br />
&nbsp;<br />
Di più; ad ulteriore riprova della illiceità della condotta serbata dal convenuto e sulla base sempre della documentazione depositata dallo stesso, in taluni casi (così, ad es., nelle giornate del 17 e 31 gennaio 2004; del 14 febbraio 2004; del 6 e 13 marzo 2004; del 3, 17, 24 e 30 aprile 2004; del 1 giugno 2004; del 17 luglio 2004), emerge una non giustificata sovrapposizione oraria, risultando il convenuto contemporaneamente presente tanto al corso di formazione (dalle ore 8 alle ore 14,20) tanto presso la soc. Neuromed srl (dalle ore 14 alle ore 20).<br />
&nbsp;<br />
Trattasi di sovrapposizione tanto più ingiustificata alla luce della distanza tra la sede del corso (posta in Napoli) e quella di espletamento dell’attività lavorativa (sita al di fuori della provincia di Napoli), tale da non consentire oggettivamente di spiegare, in alcun modo, la contestualità tra la cessazione dell&#8217;attività formativa (ore 14.20) e quella di inizio del turno di guardia (fissata addirittura venti minuti prima).<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, non può darsi rilievo all’argomentazione difensiva, volta a negare la sovrapposizione oraria sul presupposto della non correttezza del procedimento utilizzato dalla Procura contabile ai fini delle contestazioni formulate in questa sede.<br />
&nbsp;<br />
Nello specifico, l’Organo requirente avrebbe qualificato quali fogli di presenza del corso dei semplici turni estrapolati dai fogli stessi.<br />
&nbsp;<br />
Nel contempo, con riferimento all’attività presso la clinica Neuromed, avrebbe definito fogli di presenza il prospetto programmatico e preventivo (e non consuntivo) dei turni di lavoro.<br />
&nbsp;<br />
Quest’ultimo, però, non risulterebbe idoneo a rappresentare il quadro degli orari effettivi di entrata e di uscita presso la clinica, attesa la possibilità di apportare, di volta in volta, cambiamenti, alla prevista programmazione, sulla base di accordi personali tra i medici.<br />
&nbsp;<br />
Nondimeno, ribadito che l’illiceità risiede nello stesso svolgimento dell’attività per cui è causa (siccome non rientrante, per le ragioni già viste, nelle ipotesi eccezionali di deroga espressamente previste), indipendentemente dal profilo della sovrapposizione oraria, la sovrapposizione nelle giornate ed orari sopra indicati risulta, invero, confermata dal raffronto operato sulla base della documentazione prodotta dallo stesso convenuto.<br />
&nbsp;<br />
Ci si riferisce, in particolare, alla copia dei prospetti dei “turni effettuati” dal dott. Longo presso la clinica Neuromed, articolati mese per mese e riportanti, per ciascuna delle date interessate, gli orari del turno effettuato, gli importi percepiti e la firma del convenuto (all. n. 9 alla memoria di costituzione), nonché alla copia dei “fogli di presenza relativi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale” (all. n. 10).<br />
&nbsp;<br />
Di più; sulla base della predetta documentazione, in talune circostanze (es., sabato 31 gennaio 2004) il convenuto, senza soluzione di continuità, ha partecipato al corso (sino alle 14,20), iniziato l’attività presso la clinica subito dopo (o meglio, venti minuti prima e, dunque, alle ore 14,00), lavorato presso la clinica interrottamente sino alle ore 8,00 del lunedì successivo (2 febbraio), per poi partecipare al corso (a partire sempre dalle ore 8,00, nonostante la distanza tra la sede della clinica e quella di svolgimento del corso) sino alle ore 14,20.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò, a giudizio del Collegio, conferma, anche al di là dei profili di sovrapposizione oraria, la ricorrenza, nel caso all’esame, di una situazione di incompatibilità, stante l’entità dell’impegno, in termini di energie psico-fisiche, richiesto al convenuto dall’attività lavorativa extra-corsuale espletata in concomitanza con il corso.<br />
&nbsp;<br />
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene acclarate le condotte illecite addebitate al dott. Longo, consistite nello svolgimento, durante il periodo di partecipazione al corso di formazione, di un’intensa e reiterata attività professionale, non rientrante tra quelle eccezionalmente consentite, in taluni casi addirittura in orari sovrapponibili, con conseguente impossibilità di trarre dal corso stesso tutte le utilità altrimenti conseguibili.<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, va ribadito che l’espletamento della predetta attività, nella valutazione già astrattamente operata dal legislatore, risulta tale da precludere il corretto e pieno assolvimento degli obblighi formativi.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò anche ed indipendentemente dal dato, meramente formale, del conseguimento della certificazione finale (in termini, Corte Conti, Sez. I, n.99/2015).<br />
&nbsp;<br />
3. Le medesime condotte risultano connotate da dolo, a ragione della palese consapevolezza e volontà di violare gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, quale emergente da una pluralità di elementi:<br />
&nbsp;<br />
a) dichiarazione, evidentemente non veritiera, in ordine all’insussistenza di situazioni di incompatibilità, che il dott. Longo ha rilasciato in data 29.12.2003 (all. n.8 alla memoria di costituzione del convenuto), senza, peraltro, poi fornire alcuna ulteriore comunicazione in merito;<br />
&nbsp;<br />
b) sussistenza di talune ipotesi di sovrapposizione oraria tra partecipazione al corso e svolgimento di attività lavorative extra-corsuali;<br />
&nbsp;<br />
c) sicura conoscenza del regime delle incompatibilità gravanti sul medico corsista, ben note nell’ambiente medico (e ribadite anche dalla nota del 17.12.2003 del Ministero della Salute; all. n. 7 alla memoria di costituzione del convenuto), peraltro, statuite da normativa particolarmente chiara.<br />
&nbsp;<br />
Dalle medesime condotte è indiscutibilmente derivato, in termini di nesso causalità, il danno erariale, rappresentato dalle somme erogate al dott. Longo, a titolo di borsa studio.<br />
&nbsp;<br />
A tal riguardo, come anticipato, la consolidata giurisprudenza contabile ritiene che, essendo la ratio della normativa di riferimento quella di far concentrare il medico tirocinante soltanto sul corso, per raggiungere la finalità, d’interesse pubblico, di una migliore formazione, lasciando, dunque, solo un limitato ambito di attività ritenute compatibili, la violazione della stessa normativa determini uno sviamento delle risorse pubbliche impiegate, con il conseguente pregiudizio erariale (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. II, n. 1005/2016; id., Sez. giur. Liguria, nn. 109/2015, 208/2013 e 254/2012; id. Sez. giur. Lombardia, n. 23/2014).<br />
&nbsp;<br />
Nondimeno, l’importo da addebitare al dott. Longo a titolo di condanna, a giudizio del Collegio, va computato al netto delle ritenute fiscali.<br />
&nbsp;<br />
Tutto ciò in quanto deve tenersi conto del solo importo effettivamente erogato al convenuto (nel caso di specie pari ad euro 16.974,24; vedasi la nota della Guardia di Finanza dell’8 luglio 2016, prot. n. 29/R.E., con relativi allegati, depositata dalla Procura contabile in esecuzione della sentenza non definitiva-ordinanza n. 245/2016), quale somma dallo stesso effettivamente “lucrata” ai danni della Regione Campania, in violazione della normativa riguardante le incompatibilità per i medici partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, e non potendosi, per contro, considerare le ritenute fiscali, comunque recuperate all’erario (in termini, Corte Conti, Sez. III, n. 273/2014; sulla necessità di attenersi all’importo dei ratei mensili netti della borsa di studio, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, vedasi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, nn. 7 e 23 del 2014).<br />
&nbsp;<br />
Allo stesso modo, il Collegio, tenuto conto della circostanza per cui una partecipazione del dott. Longo alla prevista formazione vi è comunque stata ed in conformità agli orientamenti della più recente giurisprudenza contabile in materia (Corte Conti, Sez. II, n. 1005/2016; id., Sez. giur. Liguria, n. 109/2015), ritiene, facendo uso del potere riduttivo di cui all’art.52, comma 2, del R.D. 1214/1934, di quantificare in euro 10.000,00 il danno da porre a carico del convenuto Longo (a fronte dell’importo complessivo netto di euro 16.974,24 dallo stesso percepito).<br />
&nbsp;<br />
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra visto, va disposta la condanna del dott. Roberto Longo al pagamento, a favore della Regione Campania, della somma complessiva di euro 10.000,00.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Sul predetto importo sono dovuti interessi e rivalutazione, come da dispositivo.<br />
&nbsp;<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:<br />
&nbsp;<br />
-RIGETTA le richieste istruttorie del convenuto LONGO Roberto;<br />
&nbsp;<br />
-CONDANNA il Sig. LONGO Roberto al pagamento, in favore della Regione Campania, dell’importo complessivo di euro 10.000,00.<br />
&nbsp;<br />
L’importo per cui è condanna va rivalutato, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), dalla data dell’ultimo esborso a carico dell’Amministrazione danneggiata e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.<br />
&nbsp;<br />
La somma così rivalutata va incrementata degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
Le spese di giudizio, che si liquidano in €. 478,34 seguono la soccombenza.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
(Cons.dott.Nicola Ruggiero)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Prof. Michael Sciascia)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp; Depositata in Segreteria&nbsp; il 7 giugno 2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; Il Direttore di Segreteria<br />
&nbsp;<br />
(dott. Carmine De Michele)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<item>
		<title>Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche&#8217; in materia di responsabilita&#8217; professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (Pubblicata in G.U. Serie Generale del 17 marzo 2017, n. 64)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-delle-cure-e-della-persona-assistita-nonche-in-materia-di-responsabilita-professionale-degli-esercenti-le-professioni-sanitarie-pubblicata-in-g-u-serie-gener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</a></p>
<p>Pres. Napoletano, Rel. Tricomi Sui requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997 per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale. 1. Sanità &#8211;&#160; Servizio sanitario nazionale &#8211; Rapporti di lavoro &#8211; Direzione sanitaria aziendale &#8211; Requisiti. &#160; 1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Napoletano, Rel. Tricomi</span></p>
<hr />
<p>Sui requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997 per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità &#8211;&nbsp; Servizio sanitario nazionale &#8211; Rapporti di lavoro &#8211; Direzione sanitaria aziendale &#8211; Requisiti.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria e che abbiano conseguito un attestato di formazione manageriale, pur se non svolgono tale ruolo al momento del conferimento dell’incarico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE LAVORO </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. AMELIA TORRICE &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LUCIA TRIA &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DANIELA BLASUTTO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. IRENE TRICOMI &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 9577-2011 proposto da:<br />
BRUCCINI GIOVANNI C.F. BRCGNN48H08F158N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTONIO LANFRANCHI, giusta delega in atti; &#8211;<br />
&nbsp;&#8211; ricorrente &#8211;<br />
&#8211; contro &#8211;<br />
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO &#8211; PIEMONTE P.I. 03051880833, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell&#8217;avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
FALLITI GIUSEPPE C.F. FLLGPP58D16F206R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARIO CALDARERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
&#8211; controricorrenti &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 464/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MESSINA, depositata il 07/04/2010 R.G.N. 93/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;<br />
udito l&#8217;Avvocato MARIANO MAURIZIO per delega Avvocato PORCACCHIA GIAN GUIDO; udito l&#8217;Avvocato CARATOZZOLO ENRICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 3655 del 2007, rigettava le domande proposte da Bruccini Giovanni, con ricorso depositato il 4 aprile 2006, diretto ad ottenere previa disapplicazione della determinazione sindacale n: 310 del 30 giugno 2005 e degli atti e verbali della Commissione di esperti, l&#8217;annullamento della delibera n. 50 del 26 gennaio 2006 con cui il direttore generale della Azienda ospedaliera &#8220;Piemonte&#8221; di Messina aveva conferito l&#8217;incarico di direttore di struttura di patologia clinica al dott. Giuseppe Falliti (indicato per lapsus calami quale Fallitti nella epigrafe della sentenza di appello), e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere l&#8217;incarico dirigenziale, o in subordine la condanna dell&#8217;Azienda a risarcirgli il danno conseguente alla perdita di chances.<br />
2. Il Tribunale rigettava la domanda.<br />
3. La Corte d&#8217;Appello ha confermato la sentenza di appello ritenendo corretto l&#8217;operato della Commissione, avendo la stessa tenuto conto dei requisiti specifici per l&#8217;accesso all&#8217;incarico di direzione complessa e tra essi del &#8220;curriculum&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 484 del 1997, e non rilevando, in ragione della disciplina normativa, che il Falliti all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico aveva dato le dimissioni e non apparteneva più alla dirigenza del SSN.<br />
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre nei confronti della Azienda ospedaliera &#8220;Piemonte&#8221; di Messina e di Falliti Giuseppe, Bruccini Giovanni, prospettando due motivi di ricorso.<br />
5. Sia l&#8217;Azienda ospedaliera che il Falliti resistono con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cpc.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 3, 5, 6, 8 e 15, comma 3, del d.P.R. n. 484 del 1997; art. 97 Cost.; artt. 1175, 1337 e 1375 cc, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc.<br />
2. Il ricorrente premette che il conferimento degli incarichi nell&#8217;ambito della dirigenza, settore sanità, trova la principale fonte di regolamentazione nel d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato nel tempo, pervenendosi all&#8217;attuale disciplina secondo la quale l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita Commissione. Quest&#8217;ultima deve procedere all&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità degli aspiranti sulla base di un colloquio e della valutazione del curriculum professionale, i cui contenuti sono indicati nell&#8217;art. 8 del d.P.R. 484 del 1997 R.G. n. 9577 del 2011 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l&#8217;accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l&#8217;accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Tale disposizione, in particolare, al comma 3, stabilisce: «I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento», tra l&#8217;altro «c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato». La medesima disposizione, al quinto comma, stabilisce: «I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni». L&#8217;art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo d.P.R. 484 del 1997, stabilisce che il «curriculum ai sensi dell&#8217;articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell&#8217;articolo 6, costituisce uno dei requisiti» per l&#8217;accesso all&#8217;incarico di direttore di struttura complessa.<br />
3. Tanto premesso, il ricorrente rileva che, erroneamente, il giudice di merito non si sarebbe avveduto della violazione della suddetta disciplina: Esso ricorrente entro i termini di presentazione della domanda era stato il solo ad avere cura di documentare, a mezzo di apposita certificazione rilasciata dalla propria Azienda, la &#8220;tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate&#8221;. La Commissione, dopo aver richiesto a ciascun candidato la integrazione del curriculum ai fini di una più corretta valutazione della posizione di ciascuno, aveva poi deciso di non acquisire ulteriori documenti e stabiliva i criteri per procedere all&#8217;esame dei curricula omettendo di considerare &#8220;la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dai candidati&#8221;. La Corte d&#8217;Appello, disattendendo le doglianze del ricorrente, riteneva corretto l&#8217;operato della Commissione, escludendo che la certificazione fosse indispensabile ai fini della conformità del curriculum e della valutazione dei candidati. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello non riteneva viziante tale omissione, assumendo inoltre che la disciplina transitoria di cui all&#8217;art. 15, comma 3, del suddetto d.P.R.<br />
4. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.<br />
5. Ha rilievo assorbente il carattere non concorsuale della procedura secondo i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25042 del 2005, nel dirimere questione di giurisdizione: appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell&#8217;incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al SSN, e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. Nella disciplina per il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente medico di secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la commissione si limita &#8211; dopo le modifiche apportate all&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 517 del 1993 &#8211; alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell&#8217;incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei &#8220;curricula&#8221;, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell&#8217;incarico da conferire; l&#8217;elenco viene sottoposto al direttore generale il quale, nell&#8217;ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l&#8217;incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo, quater, d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche). Nello stesso senso Cass., S.U. n. 8950 del 2007 (cfr. Cass., S.U. 5920 del 2008, n. 21060 del 2011): la procedura di selezione avviata da un&#8217;Azienda ospedaliera per il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario &#8211; prevista dall&#8217;art. 15-ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 &#8211; non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell&#8217;Azienda unità sanitaria locale nell&#8217;ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un&#8217;apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Con la recente Cass, S.U., n. 9281 del 2016 si è ribadito che la selezione prevista dall&#8217;art. 15-ter, introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale.<br />
6. L&#8217;art. 8, del d.P.R. 484 del 1997, della cui violazione in particolare il ricorrente si duole, non indica i requisiti minimi (e cioè le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), ma i criteri sul colloquio ed il curriculum professionale. Detti criteri, ai sensi dell&#8217;art. 3 del medesimo d.P.R, consistono in &#8220;indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell&#8217;elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni&#8221;. Ciò, tenuto conto delle caratteristiche della procedura, come sopra ricordata in ragione dell&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite, pone in evidenza come l&#8217;art. 8, non si traduce in un obbligatoria modalità di redazione del curriculum per i candidati, tra i quali non viene effettuata una comparazione, ma rispetto ai quali viene espresso un giudizio di idoneità, ma integra una elencazione degli elementi che, indicati nel curriculum, costituiscono oggetto della valutazione della Commissione, senza stabilire, peraltro, una priorità dell&#8217;uno rispetto all&#8217;altro. I candidati sanno quali sono gli elementi che possono concorrere ad integrare utilmente il curriculum, in quanto possono costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione nei sensi sopra indicati. Diversamente, devono sussistere, e la Commissione deve verificarne la sussistenza, i requisiti minimi di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.P.R., tra i quali «curriculum ai sensi dell&#8217;articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell&#8217;articolo 6».<br />
7. La Corte d&#8217;Appello correttamente, quindi, ha affermato che l&#8217;operato della Commissione era esente va vizi in quanto la stessa aveva tenuto conto dei requisiti specifici (artt. 3 e 5 del d.P.R. 484 del 1997) e tra essi del &#8220;curriculum ai sensi dell&#8217;art. 8 sopra citato&#8221;, e che nel curriculum, la cui presentazione sin dall&#8217;inizio da parte del Falliti non è contestata dal ricorrente (che deduce che dopo che la Commissione aveva chiesto integrazione il controricorrente aveva presentato un nuovo curriculum, v. pag. 10 del ricorso, e rileva, in modo generico e non circostanziato, atteso che non espone quali sarebbero stati gli elementi di novità ai fini della rilevanza della doglianza, che la Corte d&#8217;Appello si sarebbe basata su quest&#8217;ultimo, p. 21 del ricorso), era documentata una specifica attività professionale e l&#8217;adeguata esperienza, determinata pur senza avvalersi delle specificazioni casistiche dei decreti ministeriali, in quanto gli stessi non erano ancora stati adottati (art. 15, comma 3, in relazione all&#8217;art. 6, del d.P.R. 484 del 1997).<br />
8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 97 Cost., artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15- 6 R.G. n. 9577 del 2011 terdecies, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 1175, 1337 e 1375 cc; artt. 1, comma 1 e 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 484 del 1997, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc. Assume il ricorrente che il Falliti, al tempo in cui sosteneva il colloquio, ed era dichiarato idoneo, non era più dirigente medico del SSN e non avrebbe quindi potuto né essere dichiarato idoneo, né, conseguentemente, ottenere l&#8217;incarico. Erroneamente, in ragione della giurisprudenza di legittimità e della disciplina di settore, la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto che alla selezione sarebbero stati ammessi anche soggetti estranei al SSN, e che il carattere discrezionale della nomina operata nell&#8217;ambito dei poteri propri del datore di lavoro privato escludevano la possibilità di disapplicazione della nomina, mentre la mancanza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo escludeva la configurabilità di un interesse tutelabile con il risarcimento del danno. Espone il ricorrente che il conferimento dell&#8217;incarico a soggetti esterni, trattandosi nella specie di procedura non concorsuale, determinerebbe l&#8217;accesso ai ruoli della dirigenza, con inquadramento nei ruoli, senza concorso. Il ricorrente prospetta quindi che una diversa interpretazione renderebbe sospette di illegittimità costituzionale le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
9. Il motivo va rigettato. La previsione dell&#8217;art. 1, comma 1, del d.P.R. 484 del 1997, secondo cui &#8220;l&#8217;incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l&#8217;attestato di formazione manageriale di cui all&#8217;articolo 7 previsto per l&#8217;area di sanità pubblica&#8221;, non richiede la persistenza del rapporto di lavoro dirigenziale al momento dell&#8217;incarico, ma l&#8217;aver ricoperto tale qualifica per un tempo significativo. Pertanto non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente e quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la citata sentenza n. 25042 del 2005, e cioè che la procedura non ha carattere concorsuale e che alla procedura sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, non fa superare il vaglio di non manifesta infondatezza alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Correttamente in ragione del rigetto delle censure relative a vizi della procedura la Corte d&#8217;Appello ha rigettato la domanda risarcitoria.<br />
10. Il ricorso deve essere rigettato.<br />
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;PQM </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell&#8217;8 novembre 2016.</div>
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