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	<title>Processo-Notificazioni e comunicazioni Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo-Notificazioni e comunicazioni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:31:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/">Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</a></p>
<p>Notificazione del ricorso a mezzo pec – Tempestività – Prova. Considerato che sussistono dubbi sulla tempestività della notificazione del ricorso, anche in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 5 agosto 2021, in quanto la stessa risulta consegnata alle parti in data 3 novembre 2021, dunque oltre il termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/">Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/">Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</a></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Notificazione del ricorso a mezzo pec – Tempestività – Prova.</p>
<hr />
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Considerato che sussistono dubbi sulla tempestività della notificazione del ricorso, anche in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 5 agosto 2021, in quanto la stessa risulta consegnata alle parti in data 3 novembre 2021, dunque oltre il termine decandenziale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, è necessario ordinare alla ricorrente di depositare in giudizio le ricevute di accettazione delle notificazioni effettuate, fornite dal gestore di posta elettronica certificata, che costituiscono prova dell&#8217;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Mameli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IGS Spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Genito e Carolina Risaliti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carolina Risaliti in Milano, via Lentasio 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Redo Sgr S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, Francesca Maria Colombo, Eva Maschietto e Andrea Gallarini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell’efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del Comune di Milano del 2 agosto 2021 recante “Programma <i>reinventimg cities</i> &#8211; aggiudicazione definitiva per la costituzione del diritto di superficie dell’immobile di proprietà comunale denominato “PA3 VIALE MOLISE – EX Macello” a seguito della seduta pubblica esperita in data 9 luglio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché sconosciuto all’odierno ricorrente &#8211; ivi compreso in particolare la determina dirigenziale del Comune di Milano n. 5892 del 22 luglio 2021 di presa d’atto dei verbali dei lavori di seconda fase delle Commissioni Giudicatrici per il sito ex Macello ed i relativi verbali delle suddette commissioni; così come le determinazioni n. 3957 del 11.06.2020 di nomina della Segreteria Tecnica; della determinazione dirigenziale n. 4012 del 15 giugno 1010 di nomina delle Commissioni giudicatrici per ciascun sito, come modificata ed integrata dalla determinazione n. 4056/2020 in data 16.06.2020 e dalla determinazione n. 2869 in data 23 aprile 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della controinteressata Redo Sgr S.p.A. Societa&#8217; Benefit;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che nel caso di specie la notificazione del ricorso è stata effettuata, sia al Comune di Milano sia alla controinteressata, a mezzo PEC, come previsto dall’art. 25 comma 1 bis c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato altresì che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 nonché ai sensi dell’art. 14 del successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 “<i>I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell&#8217;articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone, al comma 3, che “<i>La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che sussistono dubbi sulla tempestività della notificazione del ricorso, anche in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 5 agosto 2021, in quanto la stessa risulta consegnata alle parti in data 3 novembre 2021, dunque oltre il termine decandenziale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto necessario, ai fini dell’esame di tale preliminare profilo, e dunque per il prosieguo della trattazione anche della domanda cautelare, ordinare alla ricorrente di depositare in giudizio, entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le ricevute di accettazione delle notificazioni effettuate, fornite dal gestore di posta elettronica certificata, che costituiscono prova dell&#8217;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di rinviare le parti alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ordina a carico della ricorrente gli incombenti ai sensi e nei termini di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rinvia le parti alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario</p>
</div>
</div>
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		<title>Eliminata l’alea della notifica per posta</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/eliminata-lalea-della-notifica-per-posta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/eliminata-lalea-della-notifica-per-posta/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/eliminata-lalea-della-notifica-per-posta/">Eliminata l’alea della notifica per posta</a></p>
<p>Sacrosanta e pienamente condivisibile è la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, con la quale la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha affermato che la notifica effettuata a mezzo del servizio postale</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/eliminata-lalea-della-notifica-per-posta/">Eliminata l’alea della notifica per posta</a></p>
<p>Sacrosanta e pienamente condivisibile è la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, con la quale la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha affermato che la notifica effettuata a mezzo del servizio postale si intende perfezionata, per il richiedente la notifica, dalla data in cui quest’ultimo ha consegnato l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario e non già da quella in cui l’atto è pervenuto al destinatario.</p>
<p>Si è fatta così giustizia non solo di una palese disparità di trattamento tra la disciplina prevista per le notifiche degli atti giudiziari e la disciplina prevista per i ricorsi amministrativi e quelli tributari, ma soprattutto di un sistema particolarmente penalizzante per i soggetti agenti e, segnatamente, per coloro che, per fare valere in giudizio le proprie posizioni giuridiche attive, sono sottoposti a ristretti termini di decadenza.</p>
<p>Prima della pronuncia della Corte, il &#8220;rischio&#8221; della notifica per posta ricadeva integralmente su tali soggetti, nonostante che, dopo la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essi non fossero in grado di controllare gli eventi successivi (si fa riferimento agli eventuali ritardi dell’ufficiale giudiziario nella spedizione del plico, ai quali, per la verità, si cercava irritualmente di ovviare, nei casi più urgenti, chiedendo all&#8217;ufficiale giudiziario di provvedere in sua vece alla spedizione e, soprattutto, ai probabili ritardi del servizio postale).</p>
<p>La sentenza era già nell’aria e non giunge inattesa, specie dopo che la Corte Costituzionale, con <a href="/ga/id/2001/7/1493/g">ordinanza 27 luglio 2001 n. 322</a> (di cui era stato redattore lo stesso Cons. Marini), pubblicata in questa Rivista, aveva in un primo tempo dichiarato inammissibile la questione.</p>
<p>L’inammissibilità della questione era stata infatti dichiarata sotto il profilo che la Corte di Cassazione remittente non aveva «assolto l’onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».</p>
<p>Con questa prima pronuncia, quindi, la Corte aveva ventilato la possibilità di dare all’art. 149 c.p.c. una interpretazione costituzionalmente corretta, ritenendo cioè che il momento di perfezionamento delle notifiche per posta coincide con la data di consegna dell’atto da notificare.</p>
<p>La dichiarazione di illegittimità costituzionale del Giudice delle leggi era divenuta quasi inevitabile, dopo che la Corte di Cassazione, reinvestita della questione, con <a href="/ga/id/2002/2/1876/g">ordinanza 2 febbraio 2002 n. 1390</a> aveva nuovamente sollevato q.l.c., rilevando che l’unica interpretazione possibile dell’articolo 4, comma 3, legge 890/82, richiamato dall’articolo 149 c.p.c., era quella di ritenere che l’efficacia delle notifica effettuata mediante il servizio postale decorreva dalla data di ricezione dell’atto.</p>
<p>Aveva infatti rilevato la Corte di Cassazione, nel sollevare nuovamente la questione, che il testo dell’articolo 4, comma 3, legge 890/82, richiamato dall’articolo 149 c.p.c., «non lascia spazi interpretativi», stante il suo chiaro tenore letterale, che espressamente stabilisce: «l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione»; «in tal modo l’utilizzo della procedura prevista dall’articolo 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, di fatto può ostacolare, fino a sopprimerlo sostanzialmente, l’esercizio di un diritto, quale quello di proporre impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a tutte le formalità a suo carico previste dall’articolo 149 c.p.c. e dalla legge 890/82 e restando non di meno esposto dalla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari dell’amministrazione della giustizia».</p>
<p>La questione è stata dichiarata fondata dalla Corte facendo riferimento alla <a href="/ga/id/1999/0/2617/g">sentenza 3 marzo 1994 n. 69</a>.</p>
<p>Con questa sentenza il Giudice delle leggi aveva avuto modo di affermare in precedenza, in tema di notificazioni all’estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che «le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza [&#8230;] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante».</p>
<p>Principio questo che, secondo la Corte, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere &#8211; come nel caso di specie &#8211; dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.</p>
<p>In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati &#8211; per quanto riguarda il notificante &#8211; al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.</p>
<p>Vengono superati in tal modo tutti gli inconvenienti e le rigidità di un sistema nel quale, come già osservato, i rischi della notifica ricadevano sul richiedente la notifica per posta, quasi che l’utilizzo di tale sistema di notifica fosse una &#8220;colpa&#8221; del richiedente.</p>
<p>Non a caso il Consiglio di Stato in passato, proprio in considerazione della &#8220;aleatorietà&#8221; della notifica per posta, si era spinto al punto di riconoscere il beneficio della rimessione in termine per errore scusabile solo nel caso di notifica diretta, ma non nel caso in cui fosse stato utilizzato il sistema di notifica per posta.</p>
<p>Con sentenza dell’<a href="/ga/id/2001/2/1064/g">Adunanza Plenaria 14 febbraio 2001 n. 2</a>, pubblicata in questa Rivista, era stato infatti affermato che il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile è applicabile solo nelle ipotesi di notificazioni eseguite direttamente dall&#8217;ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, con le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile; nel caso, invece, di tardiva notificazione a mezzo posta, ai sensi dell&#8217;art. 149 codice procedura civile, «deve negarsi la concessione dei beneficio dell&#8217;errore scusabile, atteso che tale forma di notificazione &#8211; notoriamente aleatoria in ragione dei frequenti disguidi e ritardi che caratterizzano il servizio postale &#8211; può essere sostituita da altre forme di notificazione da eseguirsi di persona dall&#8217;agente notificatore, in grado di fornire al ricorrente la certezza dell&#8217;avvenuto adempimento di tale formalità processuale prima della scadenza del termine». </p>
<p>Non si considerava tuttavia che la notifica per posta non è quasi mai una libera scelta del richiedente, ma una necessità difficilmente evitabile, dovuta alla distanza che intercorre spesso tra ufficio giudiziario al quale compete effettuare la notifica e residenza o domicilio del destinatario della notifica.</p>
<p>Anche recentemente la Sez. VI del Consiglio di Stato, con <a href="/ga/id/2002/9/2381/g">sentenza 7 agosto 2002 n. 4125</a>, pubblicata in questa Rivista, aveva ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; in tale quadro, era stato affermato che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita e che, pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento in giudizio comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione.</p>
<p>Da oggi in poi (o meglio, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 477/2002 nella G.U., in poi) il &#8220;rischio&#8221; della notifica per posta non ricadrà più sui richiedenti, dato che expressis verbis è stato riconosciuto che la notifica per costoro si considera perfezionata al momento in cui l’atto da notificare è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario.</p>
<p>Ciò significa in particolare che, ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi, la notifica per posta si intende eseguita nel momento in cui l’atto da notificare è stato introitato dall’ufficiale giudiziario. Non significa anche che l&#8217;interessato si può ormai disinteressare dell&#8217;esito della notifica per posta, dato che il deposito della cartolina di ricevimento continuerà a costituire la prova dell&#8217;esistenza dell&#8217;avvenuta notifica, dovendosi in proposito distinguere tra perfezionamento della notifica (che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dell&#8217;atto da notificare all&#8217;ufficiale giudiziario) ed esistenza della notifica (o meglio, prova della sua esistenza, che si realizza solo mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento). </p>
<p>Rimane a questo punto da chiarire il significato e la portata della precisazione contenuta nella sentenza in rassegna, secondo cui rimane fermo il principio in base al quale, per il soggetto destinatario, la notifica produrrà effetti solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.</p>
<p>Con precipuo riferimento al processo amministrativo, ciò significa che dalla data di conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, cominceranno a decorrere i vari termini che sono previsti nei suoi confronti (ad es. da tale data comincerà a decorrere il termine previsto per la costituzione dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati o per la proposizione da parte di questi ultimi del ricorso incidentale; dalla stessa data, nel caso di notifica di una sentenza od ordinanza, inizierà a decorrere il termine per la proposizione appello).</p>
<p>La precisazione, peraltro, non sembra superflua e vale a ribadire che il principio affermato con la sentenza in rassegna riguarda esclusivamente il momento in cui la notifica si considera perfezionata nei riguardi del richiedente, non potendosi ovviamente applicare eguale regola al destinatario, nei cui confronti l’atto comincerà a produrre effetti nel momento stesso in cui l’atto è stato da questi conosciuto, essendo pervenuto presso la sua residenza o domicilio (o comunque, nel caso di notifica ad irreperibili, si sono verificate tutte le condizioni in atto previste perché si realizzi nei confronti di questi ultimi la conoscenza legale dell’atto).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE &#8211; <a href="/ga/id/2002/2/1876/g">Ordinanza 2 febbraio 2002 n. 1390</a> (che aveva sollevato la q.l.c.), con ampia nota di richiami.</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2001/7/1493/g">Ordinanza 27 luglio 2001 n. 322</a> (che aveva in un primo tempo dichiarato inammissibile la questione).</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2001/5/1274/g">Ordinanza 9 maggio 2001 n. 119</a> (che aveva dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. delle norme che prevedono un termine di 10 giorni per l’acquisizione dell’efficacia della notifica mediante posta nel caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle altre persone abilitate a ricevere l’atto da notificare).</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/1999/0/33/g">Sentenza 23 settembre 1998 n. 346</a> (con cui erano state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme che regolano la notifica degli atti mediante servizio postale, nella parte in cui, in caso di temporanea assenza e/o rifiuto del destinatario, ovvero di mancanza delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., non prevedono che dell’avvenuta notifica si debba dare avviso al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno, così come invece previsto dall&#8217;art. 140 c.p.c. per la notifica ad irreperibili effettuata direttamente dall&#8217;ufficiale giudiziario); v. anche il forum La notifica per posta ad irreperibili può divenire una trappola ?</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/1999/0/2617/g">Sentenza 3 marzo 1994 n. 69</a> (che aveva dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all&#8217;estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell&#8217;osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) &#8211; (link a Consulta on line)</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA &#8211; <a href="/ga/id/2001/2/1064/g">Sentenza 14 febbraio 2001 n. 2</a> (secondo cui il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile è applicabile solo nelle ipotesi di notificazioni eseguite direttamente dall&#8217;ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, con le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile; nel caso, invece, di tardiva notificazione a mezzo posta, ai sensi dell&#8217;art. 149 codice procedura civile, &#8220;deve negarsi la concessione dei beneficio dell&#8217;errore scusabile, atteso che tale forma di notificazione &#8211; notoriamente aleatoria in ragione dei frequenti disguidi e ritardi che caratterizzano il servizio postale &#8211; può essere sostituita da altre forme di notificazione da eseguirsi di persona dall&#8217;agente notificatone, in grado di fornire al ricorrente la certezza dell&#8217;avvenuto adempimento di tale formalità processuale prima della scadenza del termine&#8221;).</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2002/9/2381/g">Sentenza 7 agosto 2002 n. 4125</a> (secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; in tale quadro, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita: la mancata produzione dell’avviso di ricevimento in giudizio, pertanto, comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione), con commento di G. VIRGA.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/eliminata-lalea-della-notifica-per-posta/">Eliminata l’alea della notifica per posta</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a></p>
<p>Dopo il provvedimento che ha escluso la notificazione per alcuni trattamenti di dati personali (Provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito giustamm), l&#8217;Ufficio del Garante ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti per il settore privato (imprese, banche, assicurazioni, professionisti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a></p>
<p>Dopo il provvedimento che ha escluso la notificazione per alcuni trattamenti<br />
di dati personali (Provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, pubblicato sulla<br />
Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito giustamm), l&#8217;Ufficio del<br />
Garante ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti per il settore privato<br />
(imprese, banche, assicurazioni, professionisti, enti no-profit) su altri<br />
trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta<br />
interpretazione delle disposizioni del Codice sulla privacy. <br />
Si riporta di seguito il testo:</p>
<p>Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante</p>
<p>La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il<br />
trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato<br />
in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).<br />
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di<br />
questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo (Provv. n.<br />
1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito<br />
web www.garanteprivacy.it).<br />
Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere<br />
notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni<br />
vigenti.</p>
<p>1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a)).<br />
Il provvedimento n. 1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non<br />
devono essere notificati i trattamenti di tali dati effettuati da esercenti<br />
le professioni sanitarie e da avvocati.<br />
Tale esonero, alle condizioni indicate, opera anche nel caso in cui<br />
l&#8217;attività sia prestata in forma associata. L&#8217;esonero opera inoltre per<br />
l&#8217;attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene<br />
e sicurezza del lavoro e della popolazione.</p>
<p>2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)).<br />
La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi<br />
riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi,<br />
mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal<br />
titolare del trattamento.<br />
La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera<br />
continuativa -anche con eventuali intervalli- l&#8217;ubicazione sul territorio o<br />
in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi<br />
elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli<br />
oggetti.<br />
La localizzazione deve comunque permettere di risalire all&#8217;identità degli<br />
interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.</p>
<p>Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati<br />
personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio<br />
o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all&#8217;atto<br />
della:<br />
a) registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, tramite<br />
tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi, a meno<br />
che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia possibile tracciare<br />
gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio.<br />
Non devono essere inoltre trattati dati biometrici, perché in tal caso la<br />
notificazione è necessaria;<br />
b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso,<br />
presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del<br />
trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le<br />
relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci,<br />
accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con<br />
altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o<br />
spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul<br />
territorio;<br />
c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi<br />
quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione.<br />
I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti<br />
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la<br />
notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. d)).</p>
<p>3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi<br />
sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)).<br />
É tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica<br />
relativi ad una banca di dati o alla fornitura di beni.<br />
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati sanitari -e/o<br />
sulla vita sessuale- effettuati nell&#8217;ambito di servizi di assistenza o<br />
consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi telefonici<br />
gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di esercenti<br />
professioni sanitarie.</p>
<p>4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi<br />
no-profit (art. 37, comma 1, lett. c)).<br />
Non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni,<br />
enti od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o<br />
filosofico, come ad esempio cooperative che svolgono attività di ricovero e<br />
assistenza a malati psichici.<br />
Il provvedimento n. 1 del Garante, laddove esclude (punto 3) la<br />
notificazione per i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica<br />
di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si riferisce<br />
anche ai casi in cui si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti in<br />
sede di contrattazione collettiva e giuridicamente rilevanti in base alla<br />
normativa in materia.</p>
<p>5. Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di<br />
comunicazione elettronica (art. 37, comma 1, lett. d)).<br />
Ai fini dell&#8217;obbligo di notificazione, gli strumenti elettronici utilizzati<br />
devono essere configurati e impiegati per definire o valutare il profilo o<br />
la personalità dell&#8217;interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o<br />
scelte di consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere<br />
finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per<br />
studiare il comportamento o le preferenze di singoli interessati od utenti<br />
individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso<br />
appositi codici.<br />
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati effettuati al solo<br />
fine di:<br />
a) fornire all&#8217;interessato beni, prestazioni o servizi, con l&#8217;ausilio di<br />
strumenti elettronici finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei<br />
connessi adempimenti contabili o fiscali, all&#8217;invio di eventuali<br />
comunicazioni informative commerciali e al controllo della qualità di<br />
servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione degli interessati;<br />
b) verificare l&#8217;identità o il profilo di autorizzazione di utenti o<br />
incaricati, nell&#8217;ambito di sistemi di autenticazione informatica o di<br />
autorizzazione per l&#8217;accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere ad<br />
una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito web). Anche<br />
in questo caso, se sono trattati dati biometrici la notificazione è<br />
necessaria (art. 37, comma 1, lett. a));<br />
c) registrare gli accessi ad un sito web, se i dati sono memorizzati<br />
esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza<br />
del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.</p>
<p>6. Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti<br />
illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)).<br />
Non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti che<br />
utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti<br />
autonomamente da altri soggetti -titolari del relativo trattamento- e che,<br />
pur comunicando a questi ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun<br />
potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e<br />
agli strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni<br />
tecniche, una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare<br />
del trattamento, risieda presso il soggetto abilitato unicamente a<br />
consultarla in tale forma.<br />
Ad esempio, banche, uffici postali e società emittenti carte di pagamento<br />
non devono notificare i trattamenti di dati effettuati nell&#8217;ambito<br />
dell&#8217;archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte<br />
di pagamento istituito ai sensi del d.lg. n. 507/1999 (c.d. Centrale di<br />
allarme interbancaria-CAI) e gestito dalla Banca di Italia in qualità di<br />
titolare del trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1,<br />
comma 4, d. m. n. 458/2001).<br />
In riferimento ai casi indicati nel provvedimento n. 1/2004 del Garante, si<br />
ritiene utile infine precisare che:<br />
a) non devono essere notificati (punto 6, lett. b)) i trattamenti relativi a<br />
clienti o fornitori effettuati da liberi professionisti od organismi (es.:<br />
CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di intermediari necessari<br />
per presentare le dichiarazione dei redditi) o contabili (es.: redazione di<br />
bilanci), oppure per svolgere investigazioni difensive o curare la difesa in<br />
sede giudiziaria di diritti degli assistiti;<br />
b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni, prestazioni o servizi (ad<br />
esempio, concernenti clienti, fornitori o dipendenti) o ad adempimenti<br />
contabili o fiscali, e che non devono essere notificati in base al<br />
provvedimento n. 1/2004 (punto 6, lett. b)), riguardano anche dati di cui<br />
sia necessario il trattamento in sede pre-contrattuale;<br />
c) i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o<br />
fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati solo per<br />
adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza<br />
o assistenza (punto 6, lett. c)), comprendono quelli concernenti eventuali<br />
obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti<br />
in base alla normativa in materia;<br />
d) sono sottratti all&#8217;obbligo di notificazione i soggetti pubblici che<br />
utilizzano la banca di dati elettronica per riscuotere tributi, applicare<br />
sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni<br />
(punto 6, lett. d) del provv. n. 1/2004). Devono invece notificare i<br />
soggetti privati concessionari di servizi di riscossione di tributi che<br />
esercitano le medesime attività, a meno che essi svolgano formalmente ed<br />
effettivamente le funzioni di &#8220;responsabile del trattamento&#8221; per conto del<br />
soggetto pubblico conformemente alle disposizioni vigenti su tale<br />
designazione (art. 29 del Codice);<br />
e) non sono sottratti all&#8217;obbligo di notificazione i trattamenti di immagini<br />
o suoni che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite<br />
banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti<br />
(punto 6, lett. e) del provv. n. 1/2004).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Accesso ai documenti amministrativi, individuazione del controinteressato e produzione documentale nel processo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-amministrativi-individuazione-del-controinteressato-e-produzione-documentale-nel-processo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-amministrativi-individuazione-del-controinteressato-e-produzione-documentale-nel-processo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-amministrativi-individuazione-del-controinteressato-e-produzione-documentale-nel-processo/">Accesso ai documenti amministrativi, individuazione del controinteressato e produzione documentale nel processo</a></p>
<p>Avv. Stefano Tarullo (ricercatore di diritto amministrativo – Università Tor Vergata di Roma) Il Ministero della Difesa stipulava con una società, a trattativa privata, un contratto di fornitura. Un’altra società operante nel settore richiedeva di poter accedere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, agli atti che avevano condotto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-amministrativi-individuazione-del-controinteressato-e-produzione-documentale-nel-processo/">Accesso ai documenti amministrativi, individuazione del controinteressato e produzione documentale nel processo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-amministrativi-individuazione-del-controinteressato-e-produzione-documentale-nel-processo/">Accesso ai documenti amministrativi, individuazione del controinteressato e produzione documentale nel processo</a></p>
<p align=center><b>Avv. Stefano Tarullo</b></p>
<p>
(ricercatore di diritto amministrativo – Università Tor Vergata di Roma)</p>
<p>Il Ministero della Difesa stipulava con una società, a trattativa privata, un contratto di fornitura. <br />
Un’altra società operante nel settore richiedeva di poter accedere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, agli atti che avevano condotto alla scelta della trattativa privata, agli atti con cui era stato individuato il contraente ed al contratto di fornitura stipulato con la ditta prescelta, unitamente ad ogni altro idoneo a chiarire il complessivo iter decisionale seguito.<br />
L’Amministrazione denegava l’accesso per carenza, in capo alla società richiedente, di una situazione giuridicamente rilevante, e quindi di una lesione effettivamente maturata, nell’ambito dell’espletato procedimento di affidamento.<br />
A seguito dell’incardinamento presso il TAR del Lazio del giudizio di cui all’art. 25 della legge n.241/90 l’Amministrazione, nel costituirsi, versava agli atti del processo una messe di documenti ostensivi delle esigenze che avevano giustificato la scelta della trattativa privata e del percorso seguito ai fini della individuazione del contraente (richiesta ammodernamento impianti di assistenza al volo per alcuni aeroporti, relazione preliminare, richiesta di pubblicazione procedimento ad alcuni giornali, richiesta di offerta diretta alla ditta selezionata, verbale di valutazione tecnico-economica dell&#8217;offerta di questa, contratto di fornitura).<br />
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1456 del 16 febbraio 2004 ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica alla controinteressata affidataria della fornitura, osservando come il giudizio introdotto con il ricorso ex art. 25 legge n. 241/90 abbia natura impugnatoria, valendo esso a contestare un provvedimento di diniego (salvo che non si appunti sull’inerzia dell’Amministrazione); per tale motivo, rileva il Collegio, il detto giudizio “è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo”, con la conseguenza che “il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità tanto all’Amministrazione quanto ai controinteressati che devono considerarsi i soggetti determinati cui si riferiscono i documenti chiesti e ciò nel termine perentorio di trenta giorni fissati dalla legge”.<br />
Il ricorso, in sostanza, sarebbe dovuto essere notificato anche alla controparte contrattuale dell’Amministrazione, che il TAR ritiene “direttamente interessata dall’acquisizione dei documenti ad opera di terzi”.<br />
Questo passaggio dà motivo di riflettere: in effetti la giurisprudenza si va sempre più orientando a considerare il giudizio ex art. 25 cit. come un giudizio vertente su interessi legittimi, reputando idonea situazione legittimante anche quella dell’imprenditore pretermesso nell’ambito di una trattativa privata (Cons. Stato, Sez.V, 15 giugno 1998, n.838); sennonchè, non appare del tutto corretto attribuire la qualifica di controinteressato, in modo indiscriminato, a qualunque soggetto al quale si riferiscano i documenti richiesti.<br /> <br />
Siffatta qualifica – almeno stando al tenore della giurisprudenza più accreditata – va riconosciuta ai soggetti terzi soltanto ad una condizione: che il documento la cui ostensione è richiesta intercetti aspetti di riservatezza ai medesimi riconducibili (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 giugno 1999 n. 16; Sez.IV, 26 giugno 2002 n.3549; Sez.VI, 18 novembre 2000 n.6012; Sez.V, 10 febbraio 2000 n.753; Sez. VI, 20 gennaio 2000 n. 257; Sez.VI, 21 dicembre 1999 n.2118; Sez.V, 2 dicembre 1998 n.1725).<br />
Nel caso di specie non sembra che il Collegio abbia attentamente valutato – e motivato – quali sarebbero le esigenze di riservatezza facenti capo alla società affidataria, esigenze peraltro mai eccepite dalla stazione appaltante.<br />
Sul punto, forse, un maggiore approfondimento non avrebbe guastato, apparendo corretto attribuire al terzo la qualifica di controinteressato soltanto quando costui vanti una riservatezza normativamente qualificata con riguardo ad interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali, commerciali, ecc. (art. 24 , comma 2, lett d), legge n. 241/90; art. 8, comma 5, lett. d), DPR n. 352/92).<br />
Ad ogni modo il Collegio laziale, ad abundantiam, si dà cura di svolgere una ulteriore precisazione incentrata sulla decisiva corrispondenza tra gli atti prodotti dall’Amministrazione nel fascicolo di causa e gli atti ai quali la società ricorrente aveva chiesto di accedere.<br />
Sulla base di questo rilievo i Giudici di Via Flaminia concludono per il venir meno dell’interesse della ricorrente ad una decisione di merito, essendole “consentito di prendere conoscenza, direttamente dal fascicolo di causa, degli atti concernenti la richiesta di accesso negata”; circostanza, questa, ritenuta “fatto oggettivo determinativo dell’inesistenza di un interesse attuale e concreto della stessa società alla decisione della causa”.<br />
Il passaggio ora riassunto sembra consolidare una linea di indirizzo già da tempo inaugurata da alcuni TAR e tesa ad avallare l’esclusione della disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi una volta intervenuta la produzione documentale nell’ambito di un giudizio amministrativo.<br /> <br />
In proposito merita segnalare T.A.R. Piemonte, Sez.II, 16 novembre 2001 n.2123, secondo il quale dopo aver preso visione del contenuto di documenti di cui si asserisce essere stata vietata dalla PA l&#8217;estrazione di copia, essendo stati depositati in giudizio, il ricorrente non può più invocare la presunta inosservanza dell&#8217;art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, riguardante le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di essere rimesso in termini per la formulazione di censure ormai tardive.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LAZIO, SEZ. 1 ter &#8211;<a href="/ga/id/2004/2/5124/g"> sentenza 16 febbraio 2004 n. 1456</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-amministrativi-individuazione-del-controinteressato-e-produzione-documentale-nel-processo/">Accesso ai documenti amministrativi, individuazione del controinteressato e produzione documentale nel processo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’obbligo confermato dalla Consulta. Due tentativi per le notifiche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligo-confermato-dalla-consulta-due-tentativi-per-le-notifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligo-confermato-dalla-consulta-due-tentativi-per-le-notifiche/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligo-confermato-dalla-consulta-due-tentativi-per-le-notifiche/">L’obbligo confermato dalla Consulta. Due tentativi per le notifiche</a></p>
<p>ROMA L’ufficiale giudiziario incaricato di notificare un atto della magistratura, è tenuto — qualora non sia riuscito a reperire personalmente il destinatario o non abbia trovato persone idonee a ricevere copia dell’atto — a ritentare la notifica tornando nella abitazione o nel luogo di lavoro dell’interessato. E se l’ufficiale giudiziario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligo-confermato-dalla-consulta-due-tentativi-per-le-notifiche/">L’obbligo confermato dalla Consulta. Due tentativi per le notifiche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligo-confermato-dalla-consulta-due-tentativi-per-le-notifiche/">L’obbligo confermato dalla Consulta. Due tentativi per le notifiche</a></p>
<p>ROMA L’ufficiale giudiziario incaricato di notificare un atto della magistratura, è tenuto — qualora non sia riuscito a reperire personalmente il destinatario o non abbia trovato persone idonee a ricevere copia dell’atto — a ritentare la notifica tornando nella abitazione o nel luogo di lavoro dell’interessato. E se l’ufficiale giudiziario non procede al nuovo tentativo, rischia sanzioni disciplinari, o anche penali.  </p>
<p>Il punto fermo è stato fissato dalla Corte costituzionale nel respingere — con una ordinanza depositata ieri in cancelleria <a href="http://www.giust.it/corte/ccost_2000-135.htm">(la n. 135)</a> — i dubbi espressi dal Pretore di Livorno sull’articolo 171 del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevede come causa di nullità della notificazione la mancata osservanza di quanto disposto dal settimo comma dell’articolo 157 dello stesso Codice, il quale stabilisce, appunto, che il notificante proceda a una nuova ricerca dell’imputato (o di un convivente anche temporaneo, o del portiere) tornando nei luoghi già visitati.</p>
<p>La Corte costituzionale ha risposto che il legislatore «ha inteso prevedere, innovando la precedente disciplina, il duplice accesso da parte dell’ufficiale giudiziario al fine di assecondare la consegna a mani proprie dell’atto da notificare, considerata la verosimile assenza del destinatario dell’atto dal luogo di abitazione nel corso della giornata, per attendere alle ordinarie occupazioni, e la mera eventualità circa la presenza di persone idonee a ricevere l’atto medesimo in luogo dell’imputato». </p>
<p>Inoltre la Corte ha sostenuto che «non può affatto affermarsi che l’adempimento delle formalità prescritte sia rimesso all’arbitrio dell’ufficiale giudiziario, giacché, al contrario, l’espletamento del doppio accesso rappresenta per quell’organo uno specifico obbligo giuridico, la cui inadempienza lo può esporre a sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche penali». </p>
<p>Infine «è del tutto evidente come non ogni irregolarità processuale debba condurre alla sanzione della nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo Codice di procedura penale ha espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale», e per quanto riguarda specificamente alla questione in oggetto «l’esigenza della semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione».</p>
<p>I giudici della Consulta hanno anche sottolineato che, al di là del doppio tentativo di notificare l’atto, c’è sempre «la reale garanzia offerta dal procedimento di deposito dell’atto presso la Casa comunale», il quale prevede l’affissione del relativo avviso alla porta dell’abitazione dell’interessato e l’ulteriore comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lobbligo-confermato-dalla-consulta-due-tentativi-per-le-notifiche/">L’obbligo confermato dalla Consulta. Due tentativi per le notifiche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – Sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-milano-sez-ii-sentenza-9-ottobre-2001-n-6697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
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<p>Dispone l’art. 23 bis, comma 2°, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della L. 21 luglio 2000 n. 205 che (per i c.d. procedimenti speciali) «i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso». Diversa era la disciplina dei procedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-milano-sez-ii-sentenza-9-ottobre-2001-n-6697/">Nota a TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – Sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Dispone l’art. 23 bis, comma 2°, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della L. 21 luglio 2000 n. 205 che (per i c.d. procedimenti speciali) «i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso».</p>
<p>Diversa era la disciplina dei procedimenti speciali prevista dal c.d. decreto salvacantieri (art. 19, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modifiche in legge 23 maggio 1997, n. 135) il quale genericamente prevedeva che i termini processuali erano ridotti alla metà (in sede di conversione del decreto legge era stato precisato che &#8220;tutti&#8221; i termini processuali erano ridotti alla metà).</p>
<p>Come si ricorderà, della previgente disciplina si era occupata prima la Corte costituzionale (con sentenza 10 novembre 1999 n. 427, in questa rivista, pag. <a href="/ga/id/1999/0/1938/g">http://www.giustamm.it/corte/ccost_1999-427.htm</a>) e poi il Consiglio di Stato (v. la decisione dell’Adunanza Plenaria, 14 febbraio 2001 n. 2, in questa rivista, pag. <a href="/ga/id/2001/2/1064/g">http://www.giustamm.it/cds1/cdsadplen_2001-2.htm</a>). </p>
<p>Con la sentenza della Corte Costituzionale appena citata la disciplina dei termini prevista dal decreto salvacantieri (che riguardava anche i termini per la proposizione del ricorso) era stata ritenuta costituzionalmente legittima, atteso che «la previsione di un termine di trenta giorni per notificare il ricorso non comprime, oltre i limiti di ragionevolezza ed effettività, il diritto di cui all’art. 24 della Costituzione, poiché non riduce i tempi di preparazione delle necessarie difese al punto da pregiudicarne l’efficacia e la completezza, lasciando al ricorrente un congruo margine di valutazione».</p>
<p>Con la successiva decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14 febbraio 2001 n. 2 (ma v. anche nello stesso senso da ult. Sez. V, 28 agosto 2001 n. 4526, in questa rivista, pag. <a href="/ga/id/2001/7/1435/g">http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-08-28-1.htm</a>), era stato inoltre precisato che la disposizione di cui all&#8217;art. 19, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, con la quale è stata prevista la riduzione alla metà dei termini processuali relativa a ricorsi in materia di appalti di opere pubbliche e connesse espropriazioni per p.u., era applicabile anche al termine di notificazione del ricorso di cui all&#8217;art. 21 L. 1034/1971, tenuto conto anche del contenuto precettivo della legge di conversione n. 135/97, che ha premesso alla formulazione del decreto legge (&#8220;i termini processuali sono ridotti della metà&#8221;) un significativo &#8220;tutti&#8221;.</p>
<p>L’originaria disciplina dei c.d. procedimenti speciali (tra i quali ricadono ormai tutte le controversie in materia di appalto, di espropriazione per pubblica utilità, nonchè tutti gli altri provvedimenti &#8211; di carattere spesso eterogeneo &#8211; che sono stati elencati dall’art. 4 della L. n. 205/2000) è stata modificata dalla legge appena citata, la quale &#8211; per ciò che concerne i termini &#8211; espressamente esclude dalla dimidiazione dei termini processuali prevista dalla stessa norma, i termini per la «proposizione del ricorso». </p>
<p>Il legislatore si è probabilmente accorto che, al di là delle considerazioni svolte dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 427/1999, la previsione di termini dimezzati anche per la proposizione dei ricorsi finiva per rendere oltremodo difficile la tempestiva proposizione dei ricorsi stessi.</p>
<p>Già in sede di prima esegesi delle nuove norme concernenti i procedimenti speciali, chi scrive aveva avuto modo di rilevare ( v. l’articolo «I procedimenti abbreviati previsti dalla L. 21 luglio 2000, n. 205», in questa rivista, n. 10/2000, pag. <a href="/ga/id/2000/11/126/d">http://www.giustamm.it/articoli/virgag_procedabbrev.htm</a>) che era da chiarire se l’esenzione (dalla dimidiazione dei termini) riguardava il solo termine per la notifica del ricorso ovvero anche quello per il suo successivo deposito. </p>
<p>In quella sede si era osservato che la dizione letterale della norma (che fa riferimento alla &#8220;proposizione&#8221; del ricorso) poteva indurre a ritenere che il legislatore avesse inteso riferirsi al termine per la notifica, anche se &#8211; si aggiungeva &#8211; appariva abbastanza incongruo che fosse stato previsto il termine ordinario (di 60 giorni) per la notifica ed un termine di 15 giorni per il deposito.</p>
<p>In realtà, così come osservato &#8211; sia pure succintamente &#8211; dal T.A.R. Lombardia con la sentenza in rassegna, il riferimento ai termini «per la proposizione del ricorso» induce a ritenere che la esenzione dalla dimidiazione dei termini riguardi non solo il termine per la proposizione, ma anche quello per il successivo deposito del ricorso, «dato che la mera notifica non comporta la proposizione del ricorso».</p>
<p>L’osservazione coglie nel segno.</p>
<p>Senza volersi addentrare in discussioni semantiche circa il significato da attribuire alla parola «proposizione» del ricorso, e senza neppure fare riferimento al dato (pur rilevante) della dizione letterale impiegata (e cioè al fatto che la disposizione stessa fa riferimento non già &#8220;al termine&#8221; ma &#8220;ai termini&#8221; per la proposizione del ricorso), non vi è dubbio che l’instaurazione del rapporto giuridico-processuale nell’ambito del giudizio amministrativo ha luogo solo con il deposito del ricorso (v. in tal senso per tutti ALB. ROMANO, Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, II ed., Padova 2001, pag. 744, ove si osserva che «la costituzione del rapporto processuale si identifica con il deposito del ricorso presso la segretaria del T.A.R., poichè solo in tale momento il giudice viene investito del giudizio»; in giurisprudenza v. Cons. Stato, Ad. Plen, n. 35 del 1980, in Il Cons. Stato 1980, I, 834 ed Ad. Plen., n. 3 del 1978, ivi, 1978, I, 141).</p>
<p>Sembra quindi corretta l’interpretazione seguita dal T.A.R. Lombardia nel ritenere che, nel caso di ricorso riguardante una delle materie elencate dall’art. 4, 1° comma, della L. n. 205/2000, il ricorso è ritualmente proposto nel caso in cui non solo sia stato notificato nel termine ordinario di 60 giorni, ma sia stato depositato nell’altrettanto ordinario termine di 30 giorni dall’ultima notifica, non essendovi ragioni logiche per non ritenere estesa l’esenzione prevista dall’art. 4, 2° comma cit., anche al termine previsto per il deposito</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – <a href="/ga/id/2001/10/1595/g">Sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-milano-sez-ii-sentenza-9-ottobre-2001-n-6697/">Nota a TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – Sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Breve nota a TAR Veneto Sez.II, ordinanza 21 settembre 2000 n. 1463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/breve-nota-a-tar-veneto-sez-ii-ordinanza-21-settembre-2000-n-1463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
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<p>Il provvedimento cautelare del TAR Veneto rimedia ad un errore emerso nell’ambito di una procedura di ricorso straordinario. Era infatti mancata la notifica del ricorso al controinteressata ed in conseguenza quest’ultimo, con il ricorso innanzi al TAR, si lamentava di non aver potuto opporsi nella procedura straordinaria e di non</p>
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<p>Il provvedimento cautelare del TAR Veneto rimedia ad un errore emerso nell’ambito di una procedura di ricorso straordinario. Era infatti mancata la notifica del ricorso al controinteressata ed in conseguenza quest’ultimo, con il ricorso innanzi al TAR, si lamentava di non aver potuto opporsi nella procedura straordinaria e di non aver potuto chiedere la trasposizione del contenzioso innanzi al giudice amministrativo.</p>
<p>Il provvedimento cautelare del TAR esprime un ordine di fare (notifica del ricorso straordinario) funzionale alla decisione del ricorso straordinario: infatti non sarebbe stato sufficiente sospendere il decreto del Presidente della Repubblica che decideva il ricorso straordinario claudicante. Occorreva infatti che alla fase rescindente sulla procedura di ricorso straordinario si collegasse una fase rescissoria che evitasse il possibile stallo conseguente alla pendenza del giudizio amministrativo avente ad oggetto la definizione del ricorso straordinario. Cio’ e’ appunto avvenuto con l’ordinanza in rassegna.</p>
<p>Trova quindi applicazione l’art. 3 della L. 205/2000 con potere di emettere misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso. Nel caso deciso dal TAR Veneto, dopo l’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza cautelare e basata su una circostanza non controversa, e’ prevedibile che la lite innanzi al TAR venga meno, sicche’ ci si trovera’ dinanzi uno di quei casi in cui la fase cautelare raggiunge un risultato che somiglia molto al giudizio di merito.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR Veneto Sez.II, <a href="/ga/id/2000/7/672/g">ordinanza 21 settembre 2000 n. 1463</a> e TAR Veneto Sez. II, <a href="/ga/id/2000/10/673/g">ordinanza 21 settembre 2000 n. 1465</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-nota-a-tar-veneto-sez-ii-ordinanza-21-settembre-2000-n-1463/">Breve nota a TAR Veneto Sez.II, ordinanza 21 settembre 2000 n. 1463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>L’autorizzazione alla notifica in forma non tradizionale di atti processuali (art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lautorizzazione-alla-notifica-in-forma-non-tradizionale-di-atti-processuali-art-12-della-l-21-luglio-2000-n-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorizzazione-alla-notifica-in-forma-non-tradizionale-di-atti-processuali-art-12-della-l-21-luglio-2000-n-205/">L’autorizzazione alla notifica in forma non tradizionale di atti processuali (art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205)</a></p>
<p>1. Le notificazioni e il processo amministrativo. Con la legge di riforma del processo amministrativo (Legge 31 luglio 2000, n. 205) sono state introdotte, tra l’altro, norme finalizzate a “semplificare” e rendere più celere e – auspicabilmente – più efficiente la giustizia amministrativa [1], norme che per lo più si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorizzazione-alla-notifica-in-forma-non-tradizionale-di-atti-processuali-art-12-della-l-21-luglio-2000-n-205/">L’autorizzazione alla notifica in forma non tradizionale di atti processuali (art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorizzazione-alla-notifica-in-forma-non-tradizionale-di-atti-processuali-art-12-della-l-21-luglio-2000-n-205/">L’autorizzazione alla notifica in forma non tradizionale di atti processuali (art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205)</a></p>
<p>1. Le notificazioni e il processo amministrativo. Con la legge di riforma del processo amministrativo (Legge 31 luglio 2000, n. 205) sono state introdotte, tra l’altro, norme finalizzate a “semplificare” e rendere più celere e – auspicabilmente – più efficiente la giustizia amministrativa <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>, norme che per lo più si innestano, integrandoli, su corpora preesistenti. </p>
<p>Tra le varie disposizioni se ne rinviene una, applicabile in linea generale a tutte le fasi del processo amministrativo, e peraltro, come osservato in dottrina, costituente una tra le poche (della legge in oggetto) non destinate alla modifica di disposizioni normative preesistenti <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>: questa è costituita dall’art. 12 <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>. Tale norma si colloca nel mare magnum delle norme concernenti i mezzi di “partecipazione” dei “fatti processuali”. </p>
<p>E’ noto che la sequenza processuale si fonda sulla esigenza di garantire ai soggetti interessati la conoscenza (rectius la conoscibilità) di determinati atti del processo, e soprattutto degli atti che meglio di altri possano incidere sull’evoluzione dell’iter processuale <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>, come pure potrebbe non essere inutile soggiungere come tale “partecipazione” possa avvenire in diverso modo, a seconda delle circostanze, e inter alios, lo strumento della notificazione assume rilevanza cardinale, essendo un mezzo “principe”, in relazione alle modalità con cui esso viene posto in essere e ai soggetti che lo effettuano, per rendere partecipi i soggetti interessati circa i fatti processuali. </p>
<p>Più specificamente, nel processo amministrativo la notificazione è considerata tanto strumento per rendere efficace l’atto di promuovimento del giudizio, e cioè per instaurare il contraddittorio tra il ricorrente e le parti intimate (autorità che ha emanato il provvedimento impugnato <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> e controinteressati), quanto strumento per provocare la decorrenza del termine per l’impugnazione delle sentenze emanate dagli organi giurisdizionali di primo grado <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p>2. La normativa vigente. La normativa vigente in materia è – come noto – abbastanza composita ed è caratterizzata dalla presenza di fonti autonome, che vanno però integrate con le disposizioni del codice di rito civile e con le altre norme che, a loro volta, hanno integrato e modificato quest’ultimo <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a> (pur se tale integrazione sia però residuale e nei limiti della compatibilità <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>). </p>
<p>In tema di fonti “proprie” si ha: l’art. 36 T.U. Cons. Stato (R.D. 26 giugno 1924 n. 1054) e il relativo regolamento di procedura (R.D. 17 agosto 1907 n. 642) ne disciplinano le notificazioni nel processo dinanzi al Consiglio di Stato <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>. Nella legge istitutiva dei T.A.R. (L. 6 dicembre 1971 n. 1034), l’art. 19 statuisce che, fino alla emanazione di apposita normativa procedurale, si applichino le norme di procedura (compatibili) per il processo dinanzi al Consiglio di Stato.</p>
<p>Il risultato di tutto ciò consiste in quanto già rilevato: un panorama normativo composito, in cui la disciplina processuale amministrativa fornisce una disciplina autonoma ben definita, senza che esista – sul tema specifico – un vero e proprio rinvio alle norme di rito civile, le quali, comunque, nei limiti della compatibilità, sono state da sempre ritenute pacificamente integrative delle fonti “proprie”.</p>
<p>In tema di norme extravagantes si rileva anzitutto la disciplina delle notificazioni imposte verso le Pubbliche Amministrazioni patrocinate obbligatoriamente o facoltativamente dall’Avvocatura dello Stato (rispettivamente R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, Legge 25 marzo 1958 n. 360 e Legge 3 aprile 1979 n. 103).</p>
<p>Inoltre, l’Ufficiale Giudiziario <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a> può peraltro servirsi del mezzo postale, nel modo previsto dalla L. 20 novembre 1982 n. 890 e successive modifiche.</p>
<p>In questa tematica si inserisce la normativa in materia di trasmissione tra avvocati e procuratori presenti in giudizio di atti fotoriprodotti relativi a procedimenti giurisdizionali (Legge 7 giugno 1993, n. 183) <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>. </p>
<p>Si è osservato, in merito, come tale norma abbia contribuito in maniera rilevante alla soluzione delle difficoltà dovute alla necessità di effettuare le notificazioni in tempi celeri da un capo all’altro dello Stato, rendendo così possibile evitare l’applicazione (da disporsi caso per caso) dell’art. 151 c.p.c., anche se l’uso della teletrasmissione degli atti processuali non inerisca strettamente all’attività di notificazione dal momento che il documento oggetto di trasmissione (e considerato conforme all’originale dell’emittente) deve essere poi assoggettato alla normale trafila della notificazione al fine di essere portato a conoscenza della controparte <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
<p>Da ultimo, la Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha attribuito la facoltà di eseguire le notificazioni inerenti (anche) al processo amministrativo agli avvocati e procuratori legali, nel rispetto di certi requisiti e di certe formalità procedurali <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a>. In questa sede tale normativa, non risulta rilevante, in quanto per essa muta il soggetto che pone in essere la notificazione ma non le modalità della stessa, che saranno quelle previste dalla normativa di rito <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a>.</p>
<p>Successivamente all’art. 12 della Legge 205/00, il legislatore non ha voluto fruire del “riposo del sabato”: l’istituto delle notificazioni, infatti, risulta essenziale nell’economia del nuovo processo telematico, istituito (ma non ancora operativo) con D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>, che apre (rectius aprirà, una volta che sarà operativa in toto e nella realtà di ogni giorno e di ogni Ufficio Giudiziario) prospettive di inimmaginabile velocizzazione del processo tout court <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a>.</p>
<p>3. L’art. 12 L. 205/2000: la ratio. Iniziando la disamina dell’art. 12, che, come già osservato, concerne la facoltà per il giudice di disporre che la notifica degli atti processuali possa avvenire anche con forme non tradizionali, occorre ribadire che esso non dispone una modifica di disposizioni preesistenti. </p>
<p>La ratio della disposizione è congruente con l’edificio normativo complessivamente considerato: difatti, a ben vedere, la legge di riforma si fonda tutta sulla presa di coscienza – a livello legislativo – della improcrastinabilità dell’adeguamento di talune strutture e taluni istituti processuali non tanto a quanto previsto in altre branche dell’ordinamento (vedasi il processo civile), quanto e principalmente alle oramai diffusissime esigenze di giustizia “effettiva”, una giustizia che prima della riforma (ma, in parte, anche dopo) era spesso più sulla carta che negli effetti pratici. </p>
<p>A tale “domanda di giustizia” il legislatore ha così risposto mediante un “miglioramento” di taluni istituti <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a>. La detta generale esigenza di giustizia certamente assume, sia pure in modo indiretto, un suo ruolo nella introduzione della norma in questione, in quanto anche quest’ultima è finalizzata, garantendo una più celere partecipazione ai soggetti circa gli atti di causa, a che il processo amministrativo possa svolgersi, e così spiegare i suoi effetti, nel minor lasso di tempo <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a>.</p>
<p>4. Autorità competente ed impulso. In tema di autorità competente la norma si riferisce espressamente al “Presidente del tribunale”. In dottrina si è rilevata l’imprecisione lessicale del testo osservandosi tanto il fatto che la norma non fa espressa menzione del Presidente del Consiglio di Stato, quanto il fatto che si parli di Presidente del tribunale e non, come in altri segmenti della stessa legge, del Presidente del tribunale amministrativo regionale, e chiedendosi se ciò possa voler indicare un uso del termine Presidente in senso generico e polivalente <a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a>. </p>
<p>Certamente, non si vede quale sia la ratio né, tanto meno, l’utilità di negare l’applicabilità di tale norma al Consiglio di Stato (qualora ricorrano gli specifici presupposti per l’applicazione della stessa), come pure di escludere dal novero dei soggetti legittimati a ciò i presidenti di sezione interna o staccata, come infine di escludere la possibilità di delega ad altri magistrati <a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a>, tra cui, anzitutto, il giudice eventualmente delegato per l’attività istruttoria che si dovesse disporre <a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a>.</p>
<p>Infine, le stesse considerazioni si pongono con riferimento alle giurisdizioni amministrative speciali. Con riferimento al Tribunale delle Acque pubbliche si considera che, a prescindere dal fatto che la lettera della legge si riferisce al Presidente del Tribunale, potendo esso essere anche il Presidente del Tribunale delle Acque pubbliche (quanto meno quello di appello, trattandosi di vera giurisdizione amministrativa), nessun elemento razionale impedirebbe l’estensione anche alle giurisdizioni speciali.</p>
<p>Lo stesso, poi, dicasi per la Corte dei Conti in sede giurisdizionale (con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio) o eventualmente, per le commissioni tributarie (nei vari gradi di giudizio).</p>
<p>Altra questione concerne l’aspetto circa il potere di impulso alla notifica in tale modo. Difatti la norma tace sul punto, non specificando se l’ordine di notificare in forma non tradizionale possa scaturire da un impulso di parte o anche ex officio <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>. Scontato il riferimento all’istanza di parte (se non altro per il riferimento alla notificazione del ricorso, pur con le perplessità che saranno evidenziate <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>), non si rinviene peraltro motivo alcuno per negare la facoltà del giudice di disporre ex officio <a name="_ftn24S"><a href="#_ftn24">[24]</a> la notifica in forma non tradizionale <a name="_ftn25S"><a href="#_ftn25">[25]</a>. </p>
<p>Si è, peraltro, osservato come tale autorizzazione abbia carattere preventivo e, per tale ragione, non possa costituire una sorta di sanatoria o ratifica di una notificazione posta in essere in modo irregolare <a name="_ftn26S"><a href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p>5. Presupposti. In tema di presupposti che consentano di applicare tale disposizione la littera legis tace. Vi è, nel corpus normativo, un riferimento all’art. 151 c.p.c. Tale norma del codice di rito civile, peraltro, è stata utilizzata (anzitutto nel processo civile) per giustificare la notifica dapprima via telex <a name="_ftn27S"><a href="#_ftn27">[27]</a>, poi per mezzo di notaio <a name="_ftn28S"><a href="#_ftn28">[28]</a> o di uffici di polizia <a name="_ftn29S"><a href="#_ftn29">[29]</a>, ma anche la trasmissione via telefax <a name="_ftn30S"><a href="#_ftn30">[30]</a>.</p>
<p>E’ utile soffermarsi sulla ratio di tale riferimento: che con esso si abbia un riconoscimento expressis verbis della notificazione in forma non tradizionale nel processo amministrativo è fuor di dubbio, non foss’altro per il fatto che prima non vi era una espressa previsione in tal senso. Che poi tale riferimento, di per sé, non possieda carattere praticamente innovativo, è anch’esso dato certo. </p>
<p>Per ammettere l’applicabilità dell’art. 151 c.p.c. al processo amministrativo non era infatti necessario tale richiamo, dal momento che sull’applicabilità di tale norma al rito amministrativo vi era calma piatta, essendo essa ammessa anzitutto in dottrina; ma anche in giurisprudenza essa era stata ammesso l’uso della medesima <a name="_ftn31S"><a href="#_ftn31">[31]</a>. A tale conclusione si arrivava argomentando mediante il rinvio alle formalità procedurali del processo civile, nei limiti della compatibilità (ed in linea generale e salvo casi specifici, se ce ne fossero, non è ipotizzabile un’incompatibilità della disposizione de qua col sistema processuale amministrativo). </p>
<p>La giurisprudenza amministrativa, come si è cennato, ha rilevato come, posto che l’art. 151 c.p.c. abbia la funzione di norma di chiusura, destinata ad operare attraverso le formalità che volta per volta il giudice vorrà disporre, e secondo le particolarità della situazione, quando le altre forme di notificazione non offrano sufficienti garanzie di portare a conoscenza del soggetto interessato l’esistenza del giudizio medesimo; da ciò l’applicabilità anche al giudizio amministrativo, dove una norma siffatta manca, in virtù del ricorso alle disposizioni del codice di rito civile generalmente ammesso da dottrina e giurisprudenza per colmare le lacune della regolamentazione del giudizio amministrativo <a name="_ftn32S"><a href="#_ftn32">[32]</a>. </p>
<p>Dunque, se la ratio di tale richiamo si limitasse ad un mero riconoscimento dell’applicabilità della disposizione al rito amministrativo, in realtà tale disposizione non direbbe – praticamente – granché. Pertanto, per conferire a tale richiamo un significato di maggior valore, deve ritenersi (come anche arguibile dall’espressione “ai sensi dell’art.151 c.p.c.”) che esso serva per individuare i presupposti ricorrendo i quali può disporsi una notificazione in forma non tradizionale. In altre parole, in presenza dei presupposti di cui all’art. 151 c.p.c., la notificazione può essere disposta, a discrezione del giudice secondo le modalità che il giudice riterrà opportune (purché opportune ai fini del raggiungimento dello scopo).</p>
<p>In tema di presupposti, pertanto, si parla, in sede di art. 151 c.p.c., di circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità che consiglino una notifica in forma non tradizionale. Si è osservato che, in riferimento a ciò, la norma lascia molto spazio alla discrezionalità del giudice <a name="_ftn33S"><a href="#_ftn33">[33]</a>, sia in tema di modalità che di presupposti (il giudice detiene un potere discrezionale sia sull’an che sul quomodo), quasi configurando una norma in bianco da riempire da parte di quest’ultimo <a name="_ftn34S"><a href="#_ftn34">[34]</a>. </p>
<p>In riferimento ai presupposti, si è ritenuto, nell’ambito della dottrina processual-civilistica, che essi possano inerire a situazioni di impossibilità giuridica o anche di impossibilità di fatto, rilevando che le circostanze particolari e le esigenze di maggiore celerità debbono anzitutto non essere tipizzate dal legislatore ad altri fini e possano riferirsi direttamente alle parti del processo <a name="_ftn35S"><a href="#_ftn35">[35]</a>. </p>
<p>Peraltro, dal momento che – come si osserva più volte anche in questa sede – la legge “predilige” formalità procedurali specifiche per l’effettuazione delle notificazioni, non sarà certamente sufficiente, per giustificare una notificazione disposta in forma non tradizionale, la maggiore celerità di quest’ultima, in quanto sarà necessario trovarsi di fronte a situazioni fondate su fatti concreti e specifici che permettano di pronosticare con rilevante probabilità (non basta un’elevata possibilità) che la notifica disposta in forma tradizionale possa non sortire buon fine, senza che, ovviamente, ciò sia ascrivibile ad un’eventuale negligenza del soggetto onerato della notifica (si pensi ad una colpevole negligenza del soggetto onerato nel rivolgersi ad un legale che appronti il ricorso). Quanto osservato costituisce certamente un limite al potere discrezionale del giudice in tal senso.</p>
<p>Tutto ciò – è evidente – deve tenere nel dovuto conto le peculiarità procedurali del processo amministrativo: cosicché sarà difficile ammettere una notifica in forma non tradizionale nell’ipotesi in cui i controinteressati siano di numero assai rilevante, in quanto sul tema già prevede una norma specifica <a name="_ftn36S"><a href="#_ftn36">[36]</a>; diversamente, invece, nell’ipotesi in cui vi sia uno sciopero generale degli addetti al servizio, che renda impossibile agire tempestivamente <a name="_ftn37S"><a href="#_ftn37">[37]</a>. Tali presupposti, peraltro, potrebbero essere ancora più pregnanti in ipotesi di provvedimenti presidenziali di abbreviazione dei termini o per la notifica di misure cautelari emesse inaudita altera parte, in ipotesi di particolare urgenza <a name="_ftn38S"><a href="#_ftn38">[38]</a>.</p>
<p>In altre parole, dovrà provvedersi a verificare da un lato la sussistenza di situazioni particolarmente rilevanti (nei termini pocanzi evidenziati) e dall’altro la certa idoneità (data la pregnanza dell’atto che si compie) del mezzo prescelto di pervenire alla conoscibilità dell’atto.</p>
<p>6. Gli atti notificabili in forma non tradizionale. E’ necessario, ora, individuare quali siano gli atti che possono essere interessati dall’art. 12.</p>
<p>La littera legis, punto di partenza per ogni operazione ermeneutica, statuisce che il presidente può disporre la notifica “del ricorso o di provvedimenti”. Pertanto, la legge ammette la notifica in forma non tradizionale tanto degli atti di parte quanto dei provvedimenti del giudice.</p>
<p>Con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, si è rilevato in dottrina come risultino frequenti le notifiche di tal tipo per i provvedimenti presidenziali di abbreviazione dei termini o per la notificazione di misure cautelari, specie se emesse con decreto monocratico inaudita altera parte <a name="_ftn39S"><a href="#_ftn39">[39]</a>. Tutto ciò, ovviamente, in presenza dei già delineati presupposti.</p>
<p>In linea di principio, pertanto, nulla, nel dettato normativo, farebbe propendere per l’esclusione di determinate categorie di provvedimenti giurisdizionali <a name="_ftn40S"><a href="#_ftn40">[40]</a>, quali, ad es., le sentenze. Vero è che occorrerebbe verificare quale possa essere, con riferimento a ciascuna tipologia di atto, e, più specificamente, con riferimento a ciascun caso pratico, la reale necessità di provvedere alla notifica in forma non tradizionale. Ciò nonostante, quanto detto non inficia la portata della norma, che non pone limiti espressi agli atti giurisdizionali notificabili con forme non tradizionali.</p>
<p>Per quanto concerne, poi, gli atti di parte, giova anzitutto rilevare come il dettato della legge autorizzi il giudice a disporre la notifica in forma non tradizionale del ricorso. Anzitutto può rilevarsi che, a prescindere dalla concreta fattibilità, con il termine ricorso dovrebbe intendersi tanto il ricorso principale quanto quello incidentale (non il controricorso, il quale non va notificato). In riferimento a ciò, in dottrina si è osservato che in tema di atti di parte tale normativa dovrebbe essere interpretata estensivamente nel senso che non è ragionevole la limitazione al solo ricorso, ancorché questa sia l’ipotesi di più comune accadimento <a name="_ftn41S"><a href="#_ftn41">[41]</a>.</p>
<p>Una precisazione potrebbe non essere peregrina. La legge ammette espressamente che anche la notificazione degli atti introduttivi del giudizio possa avvenire in forma non tradizionale, purchè su autorizzazione del giudice. Si avrebbe, peraltro, in questo modo una situazione sui generis, in quanto l’autorità giurisdizionale verrebbe comunque ad emettere un provvedimento quando ancora il rapporto giuridico processuale non è ancora incardinato. Difatti, come si ricava dai principi generali, il rapporto giuridico processuale è instaurato quando l’atto introduttivo (in questo caso il ricorso) è depositato in segreteria, normalmente con le prove dell’avvenuta notificazione alle parti <a name="_ftn42S"><a href="#_ftn42">[42]</a>, e perciò (quasi sempre <a name="_ftn43S"><a href="#_ftn43">[43]</a>) dopo la notificazione del ricorso alle medesime. Per tali motivi, con la presente normativa, un’autorità giurisdizionale deve emettere un provvedimento inerente una controversia che questi – al momento – ufficialmente non conosce, in quanto esso, si ripete, non ancora costituitosi il rapporto dinanzi a lui. Quanto osservato, con l’aggiunta del fatto che la legge di riforma non ha tenuto in considerazione – e dunque, verosimilmente, ha respinto – la possibilità di emettere provvedimenti giurisdizionali ante causam <a name="_ftn44S"><a href="#_ftn44">[44]</a>, fa si che qualche perplessità in termini di interna coerenza possa essere posta. </p>
<p>Ci si potrebbe poi interrogare sui limiti entro cui tale trafila possa risultare proficua, dal momento che il futuro ricorrente dovrebbe rivolgersi al giudice attendendo che egli provveda ad emanare tale autorizzazione: ragion per cui una porzione del tempo che si guadagnerebbe con la trasmissione “celere” del provvedimento verrebbe a perdersi previamente nel mentre si chiede l’intervento del Presidente del Tribunale, che dovrà valutare se ricorrano i presupposti di legge ed emanare il decreto autorizzativo. E’ da ritenere, peraltro, (ma non è – a norma di legge – assicurato) che in tali ipotesi il giudice si pronuncerà in tempi quanto mai celeri.</p>
<p>Quello che può sottolinearsi, comunque, concludendo su tale punto, è che la legge consente alle parti di fruire, dietro autorizzazione, di tale particolare facoltà: spetterà alla scienza e coscienza di esse (rectius dei difensori) verificare la sussistenza di tutte le condizioni per poterne utilmente fruire. Di quest’ultimo aspetto, ça va sans dire, il legislatore si disinteressa.</p>
<p>Un’altra questione concerne l’eventuale notificabilità in forme non tradizionali degli atti nel secondo grado di giudizio: la norma, invero, si riferisce espressamente al Presidente del Tribunale (dunque facendo riferimento al primo grado di giudizio), ma – come si è osservato pocanzi – non sarebbe ragionevole un’opzione che ritenga inestensibile tale norma anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato. E neanche per gli atti dei magistrati amministrativi speciali <a name="_ftn45S"><a href="#_ftn45">[45]</a>.</p>
<p>7. Caratteri del provvedimento. Si è osservato in dottrina come l’ammissibilità di notifica in forme non tradizionali dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Tale discrezionalità, però, anzitutto non è assoluta, e comunque – in quanto discrezionalità – andrebbe motivata. </p>
<p>In assenza di presunzioni legislative, si deve anzitutto ritenere che il giudice, all’atto di effettuare la scelta, deve far cadere la sua scelta su mezzi che risultino, almeno secondo l’id quod plerumque accidit, idonei al raggiungimento dello scopo (ciò è un limite interno in riferimento al quale non può escludersi che lo stesso giudice debba dare un minimum di conto in sede provvedimentale). Inoltre, non deve trattarsi di uno strumento particolarmente oneroso e gravoso (altrimenti tanto varrebbe provvedere con le forme ordinarie). Infine il mezzo prescelto non deve andare ad arrecar nocumento al diritto alla difesa (limite esterno).</p>
<p>Deve garantirsi sempre la possibilità al destinatario di provare allegando fatti specifici, l’ignoranza incolpevole (con eventuale remissione in termini). Nel caso di mezzi del tutto atipici si potrà anche provare l’irragionevolezza della valutazione del giudice, in quanto il mezzo era inidoneo alla conoscenza (cosa non possibile per i mezzi tipizzati). Ma su quest’ultimo aspetto, v.,oltre.</p>
<p>8. La notifica tramite fax o strumento telematico. La norma in oggetto, pur prevedendo la generica facoltà del giudice di disporre la notifica con ogni mezzo idoneo, comprende espressamente la notifica tramite telefax e il mezzo telematico, statuendo così una tipizzazione di talune forme di notificazione non tradizionale, precedentemente situate nel limbo dell’atipicità.</p>
<p>L’espresso riferimento al telefax e al mezzo telematico potrebbe, peraltro, prestarsi a diverse interpretazioni. Anzitutto il legislatore potrebbe aver indicato tali mezzi a titolo esemplificativo senza voler dire null’altro; l’inserimento dell’inciso potrebbe, invece, avere come significato quello di precisare che, con tale “codificazione” espressa, si determina una presunzione definita legislativamente di idoneità di tale mezzo allo scopo <a name="_ftn46S"><a href="#_ftn46">[46]</a>. Difatti è evidente che l’indicazione generica “qualunque mezzo idoneo” comprende già quella specifica (telefax o internet), che pertanto si sarebbe potuta anche omettere senza che la disposizione potesse assumere diversa connotazione. L’espressa previsione, pertanto, potrebbe meglio giustificarsi qualora si ritenga che il legislatore abbia in tal modo presunto ciò che, per gli altri mezzi, come osservato in questa sede, deve essere dimostrato: cioè che tali mezzi – astrattamente intesi – risultano ex se idonei allo scopo <a name="_ftn47S"><a href="#_ftn47">[47]</a>.</p>
<p>In questo modo si ottiene una sostituzione di forme non tradizionali di notificazione a quelle tradizionalmente conosciute (peraltro, si consideri che non necessariamente si deve avere mera sostituzione, in quanto potrebbero anche, le forme non tradizionali, aggiungersi a quelle tradizionali <a name="_ftn48S"><a href="#_ftn48">[48]</a>).</p>
<p>Quando ancora la notifica via telefax (e, prima ancora, via telex), non erano tipizzate (come del resto non lo sono ancora, nel processo civile), dottrina e giurisprudenza – come già osservato – le giustificavano proprio riportandosi all’art. 151 c.p.c. Giova ora precisare, con riferimento all’art. 151 c.p.c. (ma con considerazioni esportabili all’art. 12 della L. 205/2000) che la dottrina processual-civilistica ha sempre guardato a tale disposizione con un certo timore: da un lato si evidenziava la sua scarsa applicazione pratica e dall’altro si poneva un invito agli operatori a farvi ricorso con estrema cautela <a name="_ftn49S"><a href="#_ftn49">[49]</a>. Le perplessità erano (e sono) legate ai limiti in cui essa possa conciliare le esigenze di celerità, alle volte necessarie e con le formalità, previste in quanto finalizzate allo scopo di consentire la conoscenza giuridica, proprie delle notificazioni tradizionali. Qualunque sia il mezzo di notificazione scelto, non può venir meno la garanzia costituzionale del diritto alla difesa ex art. 24, 2° comma, Cost., e il correlato principio del contraddittorio <a name="_ftn50S"><a href="#_ftn50">[50]</a> (art. 101 c.p.c. e sue relative esplicazioni, valevole con riferimento al processo tout court).</p>
<p>La dottrina e la giurisprudenza, poste dinanzi a tale questione, hanno giustificato l’uso (eccezionale) di tali mezzi mediante l’individuazione di garanzie equipollenti di certezza giuridica.</p>
<p>Il meccanismo tradizionale della notifica si basa – come è noto – sul fatto che il soggetto onerato consegni all’Ufficiale notificante un originale dell’atto e tante copie quanti sono i soggetti cui l’atto deve essere notificato. Quindi l’Ufficiale notificante verifica la conformità di tutte le copie all’originale e consegna ciascuna copia al destinatario, redigendo relata di notifica in calce all’originale, in cui si indica nominatim il destinatario che riceve l’atto: dalla relata si ha la certezza che l’atto notificato è una copia dell’originale su cui la relata stessa è redatta, e che il destinatario è quello indicato su quest’ultima <a name="_ftn51S"><a href="#_ftn51">[51]</a>. L’aspetto imprescindibile è che, al fine di provare l’avvenuta notificazione, il soggetto a ciò onerato dovrà depositare l’originale del medesimo con le prove della sua avvenuta notificazione (e con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto), dati tutti forniti appunto dalla relata di notifica <a name="_ftn52S"><a href="#_ftn52">[52]</a>. In tal modo si riesce a provare in sede giudiziaria l’avvenuta “partecipazione” del fatto processuale al soggetto interessato, ragion per cui il processo potrà proseguire <a name="_ftn53S"><a href="#_ftn53">[53]</a>.</p>
<p>In tema di notificazione per mezzo di notaio o delle forze di polizia, siffatto problema non si pone, potendosi astrattamente porre, al massimo, la questione della legittimazione soggettiva del soggetto notificante. Ma ciò, in concreto, non rileva in quanto il notificante (notaio, o appartenente alle forze di polizia) agisce in quanto autorizzato dal giudice, in funzione dell’atipicità della norma de qua e della particolarità delle esigenze da soddisfare nel caso di specie. Si ripete che tutto ciò si è posto in concreto nel processo civile ma le considerazioni sono esportabili (non essendovi nulla in contrario) al processo amministrativo.</p>
<p>Le perplessità sono, invece, riferibili ai mezzi meccanici di trasmissione e sono riproponibili anche con riferimento alla trasmissione per via telematica <a name="_ftn54S"><a href="#_ftn54">[54]</a>.</p>
<p>E’ evidente, infatti, che tanto nell’ipotesi di trasmissione via telex, quanto in quella via telefax, quanto ancora in quella via Internet, ma con considerazioni generalizzabili ad ogni sorta di mezzo di trasmissione automatico ad impulsi, all’atto di dover depositare nella segreteria del giudice adìto le prove dell’avvenuta notificazione, mancherà – di necessità – la relata di notifica, null’altro potendosi depositare se non la ricevuta del fax o l’indicazione dell’avvenuta trasmissione via e-mail, da cui si può acquisire cognizione della data e dell’ora della trasmissione, del numero di rete dell’emittente ricevente e del soggetto che ha ricevuto il documento (o i relativi indirizzi di posta elettronica, nel caso di trasmissione via e-mail), del numero di pagine trasmesse e del fatto che non siano stati rilevati intoppi tecnici alla trasmissione. Null’altro. Pertanto, la prova del fatto che specificamente il soggetto destinatario abbia ricevuto in manus quel tale atto non potrà essere fornita al giudice, e dunque il soggetto destinatario potrebbe, in teoria, eccepire di non aver ricevuto tale documento, con tutte le conseguenze. Per tali motivi non si è mancato di sottolineare le perplessità circa “la documentazione in termini ufficiali e probanti dell’avvenuta notifica a mezzo fax” <a name="_ftn55S"><a href="#_ftn55">[55]</a>.</p>
<p>A tale spinoso problema si era risposto, in dottrina, cercando di individuare un fondamento positivo cui ancorare la conformità di tale forma di notifica ai principi generali <a name="_ftn56S"><a href="#_ftn56">[56]</a>, richiamando una regola generale che determina la presunzione legale di conoscenza: in base all’art. 1335 c.c., infatti, qualora una dichiarazione pervenga all’indirizzo (reale o – in fieri – virtuale) del destinatario, cioè nella sua sfera giuridica di influenza, si determina una presunzione semplice di conoscenza <a name="_ftn57S"><a href="#_ftn57">[57]</a>. Da tale presunzione scaturirebbe l’onere per quest’ultimo di fornire la prova contraria <a name="_ftn58S"><a href="#_ftn58">[58]</a>. </p>
<p>Pertanto, a prescindere dalla relata di notifica (in questo caso inesistente), il fatto che un quid sia stato trasmesso, in particolari situazioni, al numero di fax del destinatario, determinerebbe la legale conoscibilità dell’atto, in forza di tale norma generale (che, peraltro, è una norma di ordine sostanziale e, pertanto, non di applicazione automatica nel mondo processuale, dove il formalismo ha una sua ratio peculiare <a name="_ftn59S"><a href="#_ftn59">[59]</a>).</p>
<p>A ben vedere, in base a quanto contenuto nell’art. 12, si desume che non è necessario ricorrere a fonti sostanzial-civilistiche al fine di individuare il fondamento di tale notifica. Si deve ritenere che, se il legislatore ha riconosciuto, oltre alla notifica con qualunque mezzo idoneo ai sensi dell’art. 151 c.p.c. (utilizzato in passato per la notifica mediante telex), anche (ed espressamente) la notifica via telefax o internet, è da ritenere che egli lo abbia fatto con coscienza del fatto che, l’uso di tali strumenti avrebbe reso impossibile tecnicamente l’uso di strumenti tradizionali e pertanto la produzione della relata di notifica etc., e, con ciò facendo, ha statuito così un’implicita deroga agli art. 3 e ss. del reg. proc. Cons. Stato. L’ammissibilità e la legittimità di tale deroga – nel caso specifico – dipende dalla ricorrenza dei presupposti di legge e con i limiti interni ed esterni a ciò riferibili.</p>
<p>Sintetizzando, il legislatore ha così dimostrato di far pendere la bilancia dal lato della celerità. Tutto ciò, purché tali forme non cagionino violazioni del principio del contraddittorio e, così facendo, del diritto alla difesa, in quanto in tal ipotesi sarebbero costituzionalmente illegittime. Ove si riesca a dimostrare in concreto che tale diritto è stato seriamente e gravemente menomato, allora potrà affermarsi (come del resto si è già osservato in dottrina) che la notificazione sia invalida. Sarà il destinatario che, pertanto, dovrà dimostrare che il diritto alla difesa è stato seriamente menomato.</p>
<p>Peraltro, questi, nel momento in cui decide di contestare la presa di conoscenza del fatto stesso, deve anzitutto allegare e dimostrare fatti gravi e precisi che abbiano impedito di ricevere il documento. Inoltre dovrà dimostrare che tale ignoranza non sia a lui imputabile (per dolo o colpa non scusabile). Così ad es., non potrà un soggetto allegare un semplice difetto nel meccanismo di scrittura del proprio fax (sia esso un imprenditore o una pubblica amministrazione, ma anche – e a maggior ragione – un avvocato o l’Avvocatura) o la pessima qualità della carta che impedisca di fissare in modo duraturo l’inchiostro. Tali difetti sibi imputent, in quanto meglio avrebbe fatto costui a staccare la connessione del fax dalla rete. Si è rilevato, infatti, in dottrina, che un soggetto che stabilisca una connessione via fax deve ragionevolmente ritenere che potrebbero pervenire al suo indirizzo anche atti giudiziari (a maggior ragione se il soggetto è un imprenditore commerciale, o un avvocato, o un Ufficio dell’Avvocatura dello Stato) <a name="_ftn60S"><a href="#_ftn60">[60]</a>.</p>
<p>9. La notifica per via telematica. Qualche considerazione potrebbe non essere inopportuna, soprattutto per quanto concerne l’uso di strumento meccanici e/o tecnologici, in quanto il fatto di ricorrere alle forze di polizia o al notaio non pone particolari spunti di riflessione.</p>
<p>Da un punto di vista operativo giova rilevare come la trasmissibilità degli atti processuali per mezzo del telefax è principio già acquisito in giurisprudenza <a name="_ftn61S"><a href="#_ftn61">[61]</a> e in dottrina <a name="_ftn62S"><a href="#_ftn62">[62]</a>. Pertanto, sulla trasmissibilità mediante telefax si può affermare che – al di la di una statuizione espressa, nulla vi sia di nuovo sotto il sole.</p>
<p>La questione circa la trasmissibilità per via telematica, invece, è più delicata. Difatti, essa allo stato si basa sull’uso di Internet e sulla titolarità di una casella di posta elettronica. Il dibattito circa le interrelazioni tra il diritto processuale e il mezzo telematico sono attualissime. Peraltro, tanto l’uso a fini processuali del mezzo telematico, quanto – più a monte – l’utilizzabilità del mezzo telematico al fine di pervenire alla c.d. “teleamministrazione” <a name="_ftn63S"><a href="#_ftn63">[63]</a> e, ancora più in generale, la stipulazione di contratti formali tramite internet hanno un loro “punto cardinale” nell’operatività della c.d. firma digitale <a name="_ftn64S"><a href="#_ftn64">[64]</a>. Solo dal momento della concreta entrata in funzione di tale strumento di validazione le norme più importanti sul tema potrebbero concretamente operare nella vita quotidiana, comportando il pieno riconoscimento della validità di documenti così sottoscritti (da un punto di vista tanto sostanziale quanto processuale). Fino ad ora, peraltro, l’uso di Internet, soprattutto a fini negoziali, è stato praticamente relegato a ciò che non richieda la sottoscrizione, e dunque la forma scritta.</p>
<p>Qualche perplessità potrebbe sorgere – al giorno d’oggi – in relazione all’uso di Internet per fini più delicati, quali le notificazioni processuali, anche se dipendenti da esigenze particolari. A prescindere da altre considerazioni (il soggetto onerato della notifica deve conoscere con certezza l’indirizzo di posta elettronica che sia riferito univocamente ed inequivocabilmente al destinatario dell’atto), sta di fatto che, a differenza del telefax (ove, se non altro, la copia teletrasmessa del documento è materialmente e immediatamente conoscibile al destinatario) nel caso della notificazione per mezzo telematico il destinatario dovrebbe espressamente connettersi con il provider ed aprire la propria casella di posta elettronica per verificarne il contenuto.</p>
<p>Pertanto, in assenza di una notevole diffusione e capillare diffusione di tale strumento anche con riferimento ad atti giudiziari, un soggetto potrebbe anche non essere a conoscenza – né, d’altronde, avere nessun ragionevole motivo di sospettare – che nella propria casella e-mail sia contenuto un atto processuale, il quale potrebbe essere anche di rilevantissima importanza (si pensi ai termini, decadenze, etc.).</p>
<p>La questione si pone in tali termini solo per il quisque de populo (quale potrebbe essere un “comune” controinteressato), mentre la soluzione sarebbe diversa per un avvocato (o per l’Avvocatura dello Stato) o per un ente pubblico. Per questi ultimi soggetti, la cui attività principale (per il caso dell’avvocato, ma anche per l’Avvocatura dello Stato) o eventuale (per le pubbliche amministrazioni o i soggetti a ciò equiparati <a name="_ftn65S"><a href="#_ftn65">[65]</a>) consiste nel fatto di intrattenere rapporti anche a carattere processuale con altri soggetti, il fatto di avere messo a disposizione dell’utenza la casella di posta elettronica genera l’onere – in capo agli stessi – di provvedere ad un controllo sistematico della stessa (salva, peraltro, la possibilità – comune a tutti – di dimostrare errori di funzionamento ad essi non imputabili). </p>
<p>La problematica non può essere certamente trattata, neanche per cenni, in questa sede, ma certamente pone riflessioni di più ampio respiro: si potrebbe, ad esempio, accennare alle questioni circa il momento in cui il messaggio (rectius l’atto) possa considerasi effettivamente notificato, se tale momento cioè coincida con il momento in cui è depositato nella casella di posta elettronica o con quello in cui il destinatario apre la casella medesima per accertarsi se vi siano messaggi a lui indirizzati <a name="_ftn66S"><a href="#_ftn66">[66]</a>. La questione – si ripete – non può essere risolta in questa sede: qui si può soltanto precisare che, rebus sic stantibus, ed in mancanza, allo stato, di un processo “telematico” operativo, l’uso di internet a fini di notifiche, per quanto previsto expressis verbis dal legislatore, debba essere usato con particolare cautela e parsimonia, proprio al fine di evitare l’ingenerarsi di problemi “in corso d’opera”, che potrebbero anche determinare appesantimenti nell’iter processuale, facendo si che a talune semplificazioni debbano seguire successivi rallentamenti.</p>
<p>10. Notifica con mezzi del tutto atipici. Essendo l’art. 12 una norma in bianco (come lo è, nel processo civile, l’art. 151 c.p.c.), il giudice potrebbe ordinare la notifica con altri mezzi. Con riferimento ad essi, si è osservato che il giudice, emanando un decreto a norma dell’art. 12, eserciti un potere discrezionale del quale si potrebbe fondatamente sostenere che debba fornire almeno un fumus di motivazione circa l’idoneità del mezzo allo scopo, e delineare magari – se e nei limiti del possibile – le modalità operative <a name="_ftn67S"><a href="#_ftn67">[67]</a>, soprattutto quando tali mezzi non siano di uso comune. In tali casi, peraltro, il destinatario della notificazione potrà impugnare il provvedimento (assumendo la invalidità della notifica), al di là delle ipotesi sopra delineate, anche contestando l’idoneità di quel mezzo allo scopo prefissato <a name="_ftn68S"><a href="#_ftn68">[68]</a>. Ovviamente, resta fermo quanto osservato prima con riferimento al mezzo telematico e al telefax, la cui espressa previsione normativa determinano una sorta di tipizzazione con una presunzione di idoneità di tali mezzi tecnici.</p>
<p>Va da sé che, in ogni caso, il convenuto, costituendosi e comunque non contestando nulla, dimostrerebbe che la notifica ha sortito buon fine e, per il principio del raggiungimento dello scopo, l’invalidità si riterrà sanata (art. 156, 3° comma, c.p.c.).</p>
<p>11. Natura giuridica del procedimento di autorizzazione preventiva e suoi effetti processuali</p>
<p>Si è chiarito, in base a quanto detto pocanzi, che l’ordine di notificare in forma non tradizionale possa provenire – expressis verbis – tanto per i provvedimenti processuali quanto per il ricorso, cioè per l’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>Giova ora precisare che, nell’ottica della teoria processuale, qualora un ordine di notifica venga emanato nelle more del processo, cioè dopo che il rapporto giuridico processuale si sia costituito, esso viene attratto in tutto e per tutto nell’ambito processuale medesimo, senza che si abbia un procedimento apposito.</p>
<p>Qualora invece l’ordine di notifica concerna proprio il ricorso, è evidente che – non essendosi ancora incardinato un rapporto giuridico con il giudice – formalmente si è ancora al di fuori del processo; ragion per cui l’ordine di notifica rientra in una sorta di procedimento pre-processuale strumentale rispetto alla successiva introduzione della causa, introduzione che avverrà mediante la notifica del ricorso e il successivo deposito <a name="_ftn69S"><a href="#_ftn69">[69]</a>.</p>
<p>In tale ultimo caso, pertanto, l’ordine di notifica presuppone – per necessità logica – una previa richiesta da parte del futuro ricorrente, il quale si rivolge al Presidente del Tribunale (o comunque al giudice competente, nei termini chiariti in questa sede) formulandogli una richiesta motivata <a name="_ftn70S"><a href="#_ftn70">[70]</a>. Il giudice competente provvede quindi ad emanare il provvedimento di autorizzazione alla notifica in forma atipica. </p>
<p>Ottenuta l’autorizzazione, peraltro, la parte autorizzata non è del tutto vincolata all’ordine medesimo, nel senso che, qualora lo ritenesse più utile, potrebbe procedere alla notifica nelle forme ordinarie (per mezzo, cioè, di ufficiale giudiziario o del servizio postale). In questo caso – difficile ad ipotizzarsi in concreto – il procedimento si esaurisce senza produrre alcun altro effetto.</p>
<p>Qualora però (come può ritenersi naturale) decida di procedere in base all’autorizzazione giudiziale, emerge come il pieno ed integrale rispetto delle modalità delineate dal giudice nel provvedimento di autorizzazione configuri un presupposto che condiziona il corretto venire in essere del processo successivo e che si aggiunge a quelli tradizionalmente delineati dalla dottrina <a name="_ftn71S"><a href="#_ftn71">[71]</a>.</p>
<p>Ciò significa che, qualora il giudice abbia autorizzato la notifica in un certo modo, la parte non potrà disattendere l’ordine notificando con formalità diverse (es.: se il giudice ordina la notifica via telefax la parte non potrà notificare per via telematica), dovendosi attenere all’ordine del giudice (o, in alternativa, notificare per via ordinaria) <a name="_ftn72S"><a href="#_ftn72">[72]</a>.</p>
<p>Peraltro, occorre soltanto aggiungere – essendo scontato – che lo stesso vizio si presenta nel caso in cui il ricorrente notifichi il ricorso in forma non tradizionale in assenza di un provvedimento autorizzatorio (o comunque con un provvedimento autorizzatorio nullo). In tale caso, infatti, una notifica in forma non tradizionale (costituendo presupposto del rapporto successivo) produrrà conseguenze negative sull’iter del medesimo.</p>
<p>Ritenuto che la notifica autorizzata in forma non tradizionale è presupposto del regolare costituirsi del successivo processo, occorre peraltro chiedersi cosa si verifichi qualora vi sia una irritualità nella notificazione dell’atto.</p>
<p>In questo caso si possono distinguere due ipotesi: che esista un provvedimento di autorizzazione alla notifica in forma atipica e che questo addirittura manchi.</p>
<p>Nel primo caso, infatti, qualora il ricorrente sia stato autorizzato a notificare in un dato specifico modo ma notifichi in altro modo non indicato o non riconducibile a questo, la notifica è ovviamente invalida: però, potrebbe comunque ammettersi l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 156 c.p.c., per il quale l’invalidità della notificazione, qualora quest’ultima abbia raggiunto prefissato, potrà dirsi sanata dalla comparizione del soggetto interessato. Peraltro, come rileva la dottrina, la comparizione sana la nullità dell’atto di notifica del ricorso con effetto ex nunc <a name="_ftn73S"><a href="#_ftn73">[73]</a>. Si ripete che, in questo caso, si ha comunque un provvedimento del giudice che abbia ammesso la notifica in forma diversa da quelle tradizionali, ragion per cui, se pur vi sia una invalidazione della notifica, essa potrà dirsi sanata dalla regolare costituzione dell’intimato. E’ peraltro evidente che, in difetto di ciò, il ricorso sarà inammissibile.</p>
<p>A differenza di ciò, qualora si notifichi in assenza di un qualsivoglia provvedimento autorizzatorio del giudice, si ha una notificazione in forma non tradizionale e dunque una deviazione rispetto a quelle che sono considerate le forme e (fino a provvedimento giurisdizionale di deroga) indefettibili della notificazione, in relazione alla quale notificazione si ritiene eccessivo applicare la norma di cui all’art. 156 c.p.c. Infatti, a ben vedere, manca qui un provvedimento del giudice che autorizzi una qualsivoglia deroga rispetto all’adempimento dell’onere di notificazione nelle forme ordinarie, ragion per cui, si ripete, non sembra opportuno consentire una sanatoria del vizio mediante l’applicazione dell’art. 156 c.p.c. Il ricorso sarà, conseguenzialmente, inammissibile.</p>
<p>12. Ultime osservazioni. La tematica oggetto di queste riflessioni è in realtà vastissima ed implica l’approfondimento di tematiche sia afferenti a questioni di teoria generale che involgenti applicazioni pratiche, approfondimento neanche accennabile in questa sede. Qui giova ribadire alcuni concetti: la legge assume determinate forme (nel caso di specie v. art. 148 c.p.c. e ss., ovvero – nel processo amministrativo – art. 4 ss. del Reg. proc. Cons. Stato) perché ritenute quelle che meglio di altre possibili consentano il raggiungimento dello scopo di garantire la conoscibilità dell’atto al destinatario <a name="_ftn74S"><a href="#_ftn74">[74]</a>, salvo prevedere situazioni eccezionali che autorizzino una deroga legittima. Spetta alla discrezionalità (ma non all’arbitrio) del giudice <a name="_ftn75S"><a href="#_ftn75">[75]</a> discernere ed effettuare volta per volta l’opportuno bilanciamento tra le esigenze di snellimento processuale e le esigenze di tutela del diritto alla difesa.</p>
<p>Da qui due evidenze: la prima (ma questa non è una scoperta di oggi) è che nell’esperienza giuridica tutto si riduce ad una ponderazione assiologica, cioè al bilanciamento di interessi meritevoli di protezione, e la seconda è che – trascendendo ora dal caso particolare a considerazioni di più ampio respiro – le regole giuridiche vengono influenzate e “vivificate” dal contesto spazio-temporale di riferimento: il progresso tecnologico e soprattutto la diffusione di Internet, eventi che nel corso del tempo hanno bussato con sempre maggior veemenza alle porte del giurista prima e del legislatore poi, bussano ora alle porte delle aule e degli uffici del mondo della giustizia. Il legislatore ha mostrato di adeguarsi a tali esigenze, seppure ancora in linea teorica, con la normativa sul processo telematico: spetterà all’operatore pratico impugnare queste “nuove armi” e vedere se e quanto esse risultino idonee a soddisfare quelle reali esigenze di giustizia che il diritto, con l’aiuto delle conoscenze tecniche di cui dispone nel corso del tempo e della storia, tenta – senza la pretesa di centrare appieno l’obbiettivo – di soddisfare.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Si pensi alle disposizioni in tema di ricorsi contro il silenzio della P.A., o l’accesso ai documenti in corso di causa, o la possibilità generalizzata di svolgere dei riti abbreviati, ovvero ancora la materia della tutela cautelare e la possibilità di emanare provvedimenti monocratici anche prima dello svolgimento della camera di consiglio.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> N. SAITTA, I provvedimenti monocratici nel processo amministrativo e altri saggi sulla nuova giustizia amministrativa, Milano, 2002, p. 26.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Il testo dell’art. 12 è il seguente: “Il Presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 del codice di procedura civile”(corsivo aggiunto).</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Il fondamento teleologico, è – ovviamente – quello di consentire la più piena esplicazione del principio del contraddittorio correlato al più generale diritto costituzionale alla difesa (art. 24 Cost.) Su ciò, ex plurimis, v. F. MERUSI, Il contraddittorio nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm. 1995, p. 5 ss., ovvero A. CARACCIOLO LA GROTTERIA, Parti e contraddittorio nel processo amministrativo, in ivi, 1993, p. 33 ss.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Ovvero, in una visione più ampia che si richiama al passaggio del processo amministrativo da giudizio attizio a mezzo di regolamentazione giurisdizionale del rapporto, all’autorità contro la quale, genericamente, si ricorre.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Così G. LANDI, voce Notificazione IV &#8211; Diritto processuale amministrativo, in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1990, vol. XXI, § 1.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> P. VIRGA, Diritto amministrativo &#8211; Atti e ricorsi, Milano, 2001, p. 307. In giurisprudenza v. Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 1994, n. 450, in Consiglio di Stato, 1994, I, 766 ss.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> In dottrina si è rilevato che l’applicazione del corrispondente istituto della notificazione a norma del codice di rito civile è possibile solo in via residuale ed in quanto non contrasti con la speciale struttura e funzione del processo amministrativo: E. PICOZZA, voce Processo amministrativo, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 480.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> Specificamente l’art. 7 individua il soggetto cui deve essere notificato, l’art. 8 specifica che la notificazione si effettua per il ministero dell’ufficiale giudiziario, l’art. 9 delinea le operazioni di notifica in assenza del notificando, l’art. 10 disciplina la notifica sul F.A.L., l’art. 11 la notifica allo straniero, l’art. 12 quella per i militari in servizio, l’art. 13 quella per gli enti morali, l’art. 14 quella per pubblici proclami.</p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> In tema di agenti notificatori, la normativa prevede la competenza di Ufficiali Giudiziari (nell’ambito della circoscrizione, tranne l’ipotesi in cui si servano del mezzo postale), e dei messi comunali (che sarebbero però agenti notificatori a “competenza limitata” e mai per mezzo posta), e – previa autorizzazione – del Messo di conciliazione.</p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> Su tale legge (costituita peraltro da un unico articolo), pubblicata sulla G.U. del 14 giugno 1993, n. 137, v., ex plurimis, il commento di L. TURINI, su Le nuove leggi civili commentate, 1994, p. 163 ss., ed anche G. COSTANTINO, Sulla trasmissione degli atti processuali attraverso mezzi di telecomunicazione (prime note sulla legge 7 giugno 1993, n. 183), in Il Foro Italiano, 1993, p., 2501 ss. </p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> Così A. ABBAMONTE, Disposizioni varie sul processo, in “Verso il nuovo processo amministrativo” – commento alla Legge 21 luglio 2000 n. 205, a cura di V. Cerulli Irelli, Torino, 2000, p. 216.</p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> Su tale ultima normativa, v., ex plurimis, BALENA, Sulle notificazioni eseguibili dai difensori, in Foro Italiano, 1994, I, p. 2373, BRUNELLI, Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati, in Rivista trimestrale di Diritto e procedura civile, 1994, p. 645 ss., DITTRICH, La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali, in Rivista di diritto processuale, 1994, p. 425.</p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> Potrebbe soggiungersi soltanto che è stato rilevato come tale disciplina non sia stata una esercizio ben riuscito della semplificazione dell’attività di notifica, in quanto la complessità degli adempimenti connessi all’esercizio concreto di tale facoltà ha determinato il fatto di non fare ricorso – nella pratica – a tale istituto, rendendolo praticamente desueto.  </p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2001, n. 89.</p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> Il processo telematico è attualmente regolamentato, come detto, dal D.P.R. 13 febbraio 2001, e rende possibile alle parti di accedere al proprio fascicolo d’ufficio, creato e fissato anche su supporto informatico con pieno valore legale, direttamente mediante connessione al dominio giustizia. L’uso di tale strumento si rivelerà assai utile nelle fattispecie in cui occorrerà notificare formalmente, e ad ogni effetto di legge, un documento ad un soggetto ovunque esso fisicamente sia, purchè connesso materialmente al sistema telematico. In tal modo, pertanto, quelle modalità di notificazione che oggi vengono considerate particolari avranno pieno valore e piena dignità e applicabilità nel mondo processuale. Su tali aspetti v. F. BUFFA, Il processo civile telematico, Milano, 2002.</p>
<p><a name="_ftn17"><a href="#_ftn17S">[17]</a> Si consideri, ad esempio, il riconoscimento della possibilità di emettere provvedimenti monocratici da parte del Presidente del T.A.R., prima della Camera di consiglio per la sospensione, a norma dell’art. 3 L. 205/2000. Sull’argomento v. D. DE CAROLIS, La tutela cautelare: le misure cautelari, presidenziali e collegiali tra atipicità ed effettività della tutela, in Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurisprudenza, cit., p. 215 ss.</p>
<p><a name="_ftn18"><a href="#_ftn18S">[18]</a> In dottrina si è inoltre rilevato che tale previsione avvenga in perfetta sintonìa con le previsioni normative contenute nell’art. 15 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. legge Bassanini) e delle relative disposizioni di attuazione: v. F. ROCCO, sub art. 12, in La giustizia amministrativa – Commento alla L. 21 luglio 2000, n. 205, in Le nuove leggi civili commentate – commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia, Milano, 2000. Vedasi anche le successive Leggi Bassanini: (L. 127/97 e L. 181/98).</p>
<p><a name="_ftn19"><a href="#_ftn19S">[19]</a> N. SAITTA, op. e loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn20"><a href="#_ftn20S">[20]</a> Specificamente, F. ROCCO, op. e loc cit., il quale rammenta la prassi già diffusa di che contraddistingue l’esercizio della potestà di concessione dell’abbreviazione (ai sensi dell’art. 36 del Reg. Proc. Cons. Stato) dei termini per la notifica e il deposito del provvedimento impugnato.</p>
<p><a name="_ftn21"><a href="#_ftn21S">[21]</a> Può essere utile rilevare la differenza tra l’indicazione dell’art. 12, riferentesi al Presidente, e dell’art. 151 c.p.c., che si riferisce al “giudice”: dunque mentre nel primo caso competente sarà il solo Presidente, o – se ritenuto ammissibile – anche un Giudice delegato, in base alla seconda norma l’autorità competente è il giudice istruttore se la causa si trova nella fase istruttoria o il Collegio se la controversia sia già istruita ed è stata rimessa al collegio, distinzione che, si ripete, per la lettera dell’art. 12 cit., non si pone. Anche se la controversia si trovi in fase di decisione, si può ritenere che l’autorizzazione – nei casi in cui fosse ammissibile – può essere rilasciata direttamente dal Presidente.</p>
<p><a name="_ftn22"><a href="#_ftn22S">[22]</a> Rileva la non chiarezza della disposizione N. SAITTA, op. e loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn23"><a href="#_ftn23S">[23]</a> Anche se, qualora si ammetta – come si vedrà – che tali forme di notificazione non tradizionali possano aggiungersi e non solo sostituirsi a quelle ordinarie, si potrebbe avere che, nel caso di notificazione di atti di parte, potrebbe essere il giudice stesso ad intervenire ex officio, senza istanza di parte (che avrebbe interesse a semplificare, e non certamente ad aggravare, l’iter dell’attività notificatoria).</p>
<p><a name="_ftn24"><a href="#_ftn24S">[24]</a> Si è osservato in dottrina come tale disposizione possa trovare concretamente applicazione nell’ipotesi di notifica ex art. 9 L. 205/2000, in tema di perenzione dei ricorsi ultradecennali: F. F. TUCCARI, La semplificazione delle decisioni contenziose: tra accelerazione ed effettività del contraddittorio, in Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurisprudenza, a cura di F. Caringella e M. Protto, Milano, 2002, p. 1074.</p>
<p><a name="_ftn25"><a href="#_ftn25S">[25]</a> Peraltro, in tal senso non rileverebbe una eventuale ignoranza delle parti nell’uso dello strumento tecnico (si pensi all’ipotesi – oramai praticamente scolastica – di ignoranza circa l’uso dei mezzi telematici) non costituendo ciò un insormontabile pericolo, essendo questa, infatti, questione interna alla parte onerata di tale incombenza. </p>
<p><a name="_ftn26"><a href="#_ftn26S">[26]</a> Così G. TERRACCIANO, Per le questioni chiare debutta la “sentenza breve”, in Guida al diritto, 2000, n.30, p. 83; v. anche F. F. TUCCARI, La semplificazione delle decisioni contenziose: tra accelerazione ed effettività del contraddittorio, cit., p. 1067.</p>
<p><a name="_ftn27"><a href="#_ftn27S">[27]</a> In giurisprudenza Tribunale di Bari, 14 giugno 1978, in Foro Padano, 1979, I, p. 161 ss., e in Riv. di dir. proc., 1993, p. 181 ss. La tecnica del telex, disciplinato dapprima dal d.p.r. 7 febbraio 1963 n. 735 e oggi dal testo unico postale del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 artt. 251 ss. Esso si basa sul collegamento tra macchine telescriventi. Tale collegamento avviene mediante l’utilizzazione delle linee telegrafiche. Le macchine collegate funzionano come macchine da scrivere, con la differenza che il soggetto che scrive sulla macchina trasmittente non imprime un carattere sull’inchiostro e sulla carta della propria macchina, ma trasforma la scrittura in impulsi elettrici, che vengono trasmessi (via linea telegrafica) alla macchina ricevente, sulla quale, poi, verranno impressi su supporto cartaceo. Peraltro si è osservato in dottrina e – soprattutto – da parte degli studiosi tecnici, come il telex offra la certezza tecnica che il messaggio digitato – salvo avarie della macchina – corrisponda a quello ricevuto dal destinatario. Altra è, però, la questione circa la effettiva conoscibilità da parte del destinatario. Per tutto ciò, v. G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, in Rivista diritto processuale civile, 1981, p. 181 ss., e S. BERTOSSA, voce Telegrafia, in Enc. della scienza e della tecnica, vol. IX, Milano, 1963, p. 818 ss.</p>
<p><a name="_ftn28"><a href="#_ftn28S">[28]</a> Cass. civ., 3 febbraio 1981, n. 739.</p>
<p><a name="_ftn29"><a href="#_ftn29S">[29]</a> Trib. Casale Monferrato, 8 agosto 1995.</p>
<p><a name="_ftn30"><a href="#_ftn30S">[30]</a> Il telefax è un apparecchio che consente di trasmettere documenti a distanza, per mezzo del quale il mittente inserisce il documento nello strumento, il quale provvede a leggerlo mediante una operazione simile a quella compiuta da un vero e proprio scanner di immagini, e poi a trasformarlo in forma digitale scomponendolo in BIT e codificandolo; quindi esso, così scomposto, viene spedito facendo uso delle normali linee telefoniche (non telegrafiche come nel telex); una volta che il messaggio scomposto arriva – tramite linea telefonica – allo strumento del numero telefonico destinatario, il fax del destinatario provvederà a riconvertirlo su supporto cartaceo, permettendo di ritornare all’originale stampato. Su ciò, v., L. TURINI, op. cit., p. 164. Anche il telefax, come il telex, offre da un punto di vista tecnico ragionevole certezza – in assenza di problemi delle macchine e di difetti alla linea telefonica – circa la conformità del documento ricevuto all’originale.</p>
<p><a name="_ftn31"><a href="#_ftn31S">[31]</a> T.A.R. Lazio, 14/1/1980 n.872.</p>
<p><a name="_ftn32"><a href="#_ftn32S">[32]</a> T.A.R. Lazio, 14/1/1980 n.872, cit. Inoltre v. A. AMENDOLA, sub art,. 151 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato a cura di R. Vaccarella e G. Verde, Torino, 1997, p. 985.</p>
<p><a name="_ftn33"><a href="#_ftn33S">[33]</a> G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, in Rivista di diritto processuale, 1981, p. 187.</p>
<p><a name="_ftn34"><a href="#_ftn34S">[34]</a> Così BALENA, voce Notificazioni e comunicazioni, in Digesto discipline civilistiche, vol. XII, Torino, 1995, p. 259.</p>
<p><a name="_ftn35"><a href="#_ftn35S">[35]</a> Così G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, cit., p. 187 ss.</p>
<p><a name="_ftn36"><a href="#_ftn36S">[36]</a> A prescindere dalla possibilità di procedere per mezzo dei pubblici proclami, la normativa dispone, infatti, che in tal caso può eseguirsi la sola notificazione ad un solo controinteressato, salva successiva integrazione nei termini indicati dal giudice. </p>
<p><a name="_ftn37"><a href="#_ftn37S">[37]</a> Su ciò v. G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, cit., p. 188 ss.</p>
<p><a name="_ftn38"><a href="#_ftn38S">[38]</a> N. SAITTA, op. e loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn39"><a href="#_ftn39S">[39]</a> N. SAITTA, op. e loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn40"><a href="#_ftn40S">[40]</a> Così, peraltro, è stato rilevato in dottrina: D. IARIA, Il ricorso e la tutela contro il silenzio, in Trattato di diritto amministrativo a cura di S. Cassese – Diritto amministrativo speciale – Appendice al Tomo IV (La giustizia amministrativa), Milano, 2001, p. 20.</p>
<p><a name="_ftn41"><a href="#_ftn41S">[41]</a> D. IARIA, op. et loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn42"><a href="#_ftn42S">[42]</a> Su tali aspetti v. P. VIRGA, Diritto Amministrativo,cit., p. 310, S. CASSARINO, Manuale di diritto processuale amministrativo, Milano, 1990, p. 322, e in giurisprudenza T.A.R. Lazio, sez. I, 23 ottobre 1992, in T.A.R., 1992, II, p. 4200.</p>
<p><a name="_ftn43"><a href="#_ftn43S">[43]</a> Ovviamente la questione non si porrebbe laddove (come nell’ipotesi dei giudizi elettorali) il ricorso è notificato alle parti dopo il deposito in Segreteria. </p>
<p><a name="_ftn44"><a href="#_ftn44S">[44]</a> Si consideri, in tema di provvedimenti emessi ante causam, la problematica in tema di tutela cautelare, da ultimo trattata da D. DE CAROLIS, in Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurisprudenza, cit., p. 279 ss., e bibliografia ivi citata. Si riconosce come su tale aspetto la legge di riforma non dirime il contrasto di vedute tra chi ritiene di dover mantenere le caratteristiche proprie del processo amministrativo, e chi ritiene di dover operare una piena “civilizzazione” del medesimo, ed altri ancora che ritengono di mutuare le normative di rito civile per colmare eventuali lacune. Resta di fatto, comunque, che la riconoscibilità in capo all’Autorità Giurisdizionale di emettere provvedimenti ante causam è, allo stato dei fatti, difficile da riscontrarsi.  </p>
<p><a name="_ftn45"><a href="#_ftn45S">[45]</a> Può essere utile, comunque, precisare che l’ammissibilità della notifica in forma non tradizionale non può comprendere il potere di disporre una modifica procedurale delle notificazioni in forma tradizionale, ovvero di modificare la disciplina in ordine ai soggetti cui deve essere notificato l’atto, o agli atti che debbono essere o meno notificati: tali aspetti sono inderogabilmente delineati in sede normativa.</p>
<p><a name="_ftn46"><a href="#_ftn46S">[46]</a> Sarebbe, invece, fuor di logica ritenere che il riferimento incidentale serva ad ampliare la categoria dei mezzi utilizzabili, quasi che, oltre a quelli idonei, sia utilizzabile anche internet e il telefax: ciò sia in forza del dato letterale, in cui si utilizza il termine “compresi” che fa si che i due mezzi suddetti rientrino, ontologicamente, tra quelli idonei, sia in forza del dato logico per cui da anni oramai era diffusa la notifica – in casi particolari – per tramite telefax in quanto esso era ritenuto appunto mezzo idoneo.</p>
<p><a name="_ftn47"><a href="#_ftn47S">[47]</a> L’astratta idoneità del telefax si desume dal fatto che se il numero di telefax non corrisponde a quello dell’utente cui deve essere notificato l’atto, il risultato è che la notificazione non sarà andata a buon fine. Il medesimo principio vale, peraltro, con riferimento alla notifica per posta elettronica (laddove vi sarà, invece, un determinato indirizzo di posta elettronica).</p>
<p><a name="_ftn48"><a href="#_ftn48S">[48]</a> Le forme speciali, peraltro, potrebbero essere disposte – in astratto – anche in aggiunta e non necessariamente in sostituzione delle forme ordinarie: così, per il processo civile, S. SATTA, in Commentario al codice di procedura civile, I, Milano 1959, p. 509. Tale soluzione, da un punto di vista squisitamente letterale, si presenta compatibile con la lettera dell’art. 12 oggetto di analisi, anche se sarebbe poi utile verificare quali possano essere i casi specifici in cui possa veramente statuirsi, in aggiunta alla notifica tradizionalmente intesa, quella telematica o per telefax, tenendo in conto che, a rigore, se tale modalità sia stata creata in aggiunta a quella tradizionale, sarà poi necessario il perfezionamento di entrambe per ritenere la notifica andata a buon fine. Peraltro, il fatto che il Giudice ordini la notifica  con mezzi non tradizionali non esclude la facoltà per l’onerato di provvedere contemporaneamente tanto ottemperando all’ordine quanto in modo tradizionale, e verificare quale delle due modalità raggiunga il suo effetto – nel singolo caso – più celermente. In altri termini, il fatto che il giudice ordini – ad esempio – una notifica per via telematica non inibisce, poi, il potere della parte onerata di provvedere per via tradizionale.</p>
<p><a name="_ftn49"><a href="#_ftn49S">[49]</a> A. ABBAMONTE, Disposizioni varie sul processo, cit., p. 215.</p>
<p><a name="_ftn50"><a href="#_ftn50S">[50]</a> G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, cit., p. 191.</p>
<p><a name="_ftn51"><a href="#_ftn51S">[51]</a> Il soggetto che vuole disconoscere gli effetti della notifica potrà provare con qualsiasi mezzo l’identità del soggetto come qualificatosi, ma per quanto riguarda l’effettivo compimento delle operazioni indicate dal Pubblico Ufficiale, potrà contestarle soltanto mediante la querela di falso: v. G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, cit., p. 194.</p>
<p><a name="_ftn52"><a href="#_ftn52S">[52]</a> Ovvero dalla ricevuta di consegna, per mezzo delle Poste, nella quale, comunque, è indicato il soggetto che riceve il piego da parte dell’Agente postale, con le stesse indicazioni contenute nella relata di notifica da parte dell’Ufficiale Giudiziario (indicazione del nominativo, dell’eventuale rapporto di parentela col destinatario, e del fatto che egli sia capace e convivente).</p>
<p><a name="_ftn53"><a href="#_ftn53S">[53]</a> Giova precisare che una tale certezza è raggiungibile anche nell’ipotesi di notifica mediante telegramma, pur prevista dall’art. 151 c.p.c., dal momento che quest’ultimo dovrà comunque essere consegnato al destinatario, seguendo le ordinarie regole procedurali.</p>
<p><a name="_ftn54"><a href="#_ftn54S">[54]</a> N. SAITTA, op. e loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn55"><a href="#_ftn55S">[55]</a> N. SAITTA, op. e loc. cit.</p>
<p><a name="_ftn56"><a href="#_ftn56S">[56]</a> Principi generali per i quali, si ripete ad abundantiam, qualunque mezzo di “partecipazione” sia scelto, questo deve fornire idonee garanzie di permettere al destinatario la conoscenza (rectius la conoscibilità) di quanto trasmesso.</p>
<p><a name="_ftn57"><a href="#_ftn57S">[57]</a> G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, cit., p. 203.</p>
<p><a name="_ftn58"><a href="#_ftn58S">[58]</a> Il fatto di riferirsi alla sfera di influenza del destinatario permette di dirimere anche il problema in ordine al soggetto che effettivamente acquisisce il documento. E’ evidente che, in questo caso, non vi è indicato – non essendovi una relata di notifica, il soggetto cui l’atto viene consegnato. Però, argomentando sulla base delle stesse presunzioni, si può ritenere che il soggetto sia colui cui “l’indirizzo” sia riferibile, salvo che egli riesca a dare prova positiva e contraria del fatto che siano stati altri soggetti a ricevere tale atto, e ciò, peraltro non dipenda da sua negligenza.</p>
<p><a name="_ftn59"><a href="#_ftn59S">[59]</a> Su tutto ciò, v. C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, XIV ed., Torino, 2002, p. 400 ss.</p>
<p><a name="_ftn60"><a href="#_ftn60">[60]</a> Ciò è espresso, con riferimento alla connessione via telex, da G. COSTANTINO, Sulla notificazione a mezzo telex, cit., p. 203.</p>
<p><a name="_ftn61"><a href="#_ftn61S">[61]</a> Pretura Roma, 24 agosto 1990, in Foro it., 1991, I, p. 667.</p>
<p><a name="_ftn62"><a href="#_ftn62S">[62]</a> Sul tema C. CAVALLINI, La trasmissione via fax di atti e provvedimenti giurisdizionali civili, in Riv. Proc., 1994, I, p. 752 ss.</p>
<p><a name="_ftn63"><a href="#_ftn63S">[63]</a> Sul tema v. G. DUNI (a cura di), Dall’informatica amministrativa alla teleamministrazione – il progetto nazionale e il sottoprogetto sperimentale dell’Ateneo Cagliaritano, Roma, 1992  </p>
<p><a name="_ftn64"><a href="#_ftn64S">[64]</a> Su cui, v., da ultimo, il D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla semplificazione amministrativa).</p>
<p><a name="_ftn65"><a href="#_ftn65S">[65]</a> Si pensi alle problematiche inerenti la materia dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, i soggetti che pur non essendo stricto sensu Ente Pubblico divengono – in virtù della normativa comunitaria – organismi di diritto pubblico, i cui atti in materia di gare ed appalti pubblici, sono impugnabili dinanzi al Giudice Amministrativo: per ciò, v., ex plurimis, R. DE NICTOLIS – F. CARINGELLA, Giurisdizione esclusiva e appalti pubblici – La legge 205/2000 al vaglio della giurisprudenza, in Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurisprudenza, cit., p. 450 ss.</p>
<p><a name="_ftn66"><a href="#_ftn66S">[66]</a> In tale ipotesi, posto che ci si riferisce ad un documento che è reputato conosciuto dal destinatario nel momento in cui è pervenuto al suo indirizzo, si può ritenere che, nel momento la notificazione si può dire perfezionata nel momento in cui il fax viene trasmesso, e contestualmente riprodotto su carta all’indirizzo del destinatario, ed all’indirizzo cui corrisponde quel determinato numero di rete (per quanto concerne i fax mobili, la questione sarebbe più complessa). Per quanto concerne, invece, la posta via e-mail si può considerare la notifica perfezionata nel momento in cui il documento perviene effettivamente nella casella di posta elettronica (e non quello, eventualmente distinto, in cui viene trasmesso al provider affinché egli lo smisti nella casella di posta elettronica del destinatario); il tutto, eventualmente, mediante l’inserimento di una marcatura temporale al documento. Il tutto ferma restando la possibilità di provare che, per forza maggiore o caso fortuito o colpa del provider, egli non sia riuscito ad aprire la propria casella di posta elettronica e dunque a leggere il documento processuale.</p>
<p><a name="_ftn67"><a href="#_ftn67S">[67]</a> Ovviamente, non è possibile che il giudice dia una spiegazione tecnica del perché il mezzo è ritenuto idoneo allo scopo, dato che ciò sarebbe compito di un esperto del settore specifico più che di un giurista.</p>
<p><a name="_ftn68"><a href="#_ftn68S">[68]</a> Ad esempio, nessuno probabilmente disporrà una notifica per mezzo di piccione viaggiatore o di bottiglia lanciata in acqua, ma in tali ipotesi “fuori dal comune”, potrà contestarsi la – più che probabile – inidoneità del mezzo a fungere da strumento di notifica di atti giudiziari.</p>
<p><a name="_ftn69"><a href="#_ftn69S">[69]</a> Ragion per cui, non essendosi ancora costituito un rapporto giuridico processuale, il Giudice non potrebbe effettuare una valutazione in ordine a questioni di giurisdizione o altre diverse valutazioni che involgono il rapporto processuale strettamente inteso e che potranno essere svolte dopo che il rapporto stesso si sia costituito, potendo egli soltanto –  in questa sede – valutare l’esistenza dei presupposti per autorizzare il ricorso in forma diversa da quella tradizionale.</p>
<p><a name="_ftn70"><a href="#_ftn70S">[70]</a> In questo caso, peraltro, trattandosi di una specie di procedimento autonomo e diverso (anche se propedeutico) all’instaurazione del rapporto processuale, non sarà necessario neanche l’esistenza di una procura a favore del difensore. Ogni questione in tal senso, infatti viene spostata a quando il rapporto processuale si costituirà, e cioè con l’avvenuto deposito del ricorso.</p>
<p><a name="_ftn71"><a href="#_ftn71S">[71]</a> In tema di presupposti processuali, con riferimento specifico al processo civile, v. C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 40 ss. Con riferimento al processo amministrativo, v. P. VIRGA, Diritto amministrativo, cit., p. 275 ss.</p>
<p><a name="_ftn72"><a href="#_ftn72S">[72]</a> Peraltro – tenuto in considerazione il fatto che la notifica del ricorso (ma anche, in astratto, di altri atti processuali) potrebbe essere rivolta a più soggetti (più autorità o gli eventuali controinteressati) potrebbe disporre modalità diverse di notificazione con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati, ovvero ordinare la notifica in forma non tradizionale con riferimento ad alcuni solo di costoro, mentre per gli altri varranno le regole ordinarie: tutto dipenderà dalle diverse situazioni concrete nelle quali si verserà.</p>
<p><a name="_ftn73"><a href="#_ftn73S">[73]</a> Sull’applicabilità dell’art. 156 c.p.c., e i limiti della stessa, al processo amministrativo, v. P. VIRGA, Diritto amministrativo, cit., p. 327 ss., e giurisprudenza ivi citata.</p>
<p><a name="_ftn74"><a href="#_ftn74S">[74]</a> Sul rapporto tra formalità degli atti e raggiungimento dello scopo v., ex plurimis, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 400 ss.</p>
<p><a name="_ftn75"><a href="#_ftn75S">[75]</a> Discrezionalità, comunque, non illimitata in quanto il provvedimento potrà ben essere sindacato nella sede ulteriore di giudizio nelle forme ordinarie, qualora risulti viziato o aver determinato effettiva compressione del diritto alla difesa.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautorizzazione-alla-notifica-in-forma-non-tradizionale-di-atti-processuali-art-12-della-l-21-luglio-2000-n-205/">L’autorizzazione alla notifica in forma non tradizionale di atti processuali (art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2020 n.3589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-8-2020-n-3589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-8-2020-n-3589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2020 n.3589</a></p>
<p>Santino Scudeller, Presidente, Rocco Vampa, Referendario, Estensore L&#8217;Indice PA è un pubblico elenco ed è utilizzabile per le notificazioni alle P.A. Processo amministrativo &#8211; notifica a mezzo PEC &#8211; notifica alle PA &#8211; indice PA &#8211; è valido  L&#8217;Indice PA è un pubblico elenco e, in via generale, è utilizzabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-8-2020-n-3589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2020 n.3589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-8-2020-n-3589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2020 n.3589</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santino Scudeller, Presidente, Rocco Vampa, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Indice PA è un pubblico elenco ed è utilizzabile per le notificazioni alle P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; notifica a mezzo PEC &#8211; notifica alle PA &#8211; indice PA &#8211; è valido<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;Indice PA è un pubblico elenco e, in via generale, è utilizzabile per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l&#8217;amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all&#8217;obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell&#8217;elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/08/2020<br /> <strong>N. 03589/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00158/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 158 del 2020, proposto da<br /> Antonino Aprea, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mariarosaria Di Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Capri, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 150 emessa dal Dirigente del Settore Edilizia privata del Comune di Capri il 9.12.2019, pubblicata in Albo pretorio in pari data;<br /> &#8211; della relazione prot. 28821 del 3.12.2019, a firma del Dirigente dell&#8217;Ufficio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Capri;<br /> &#8211; dei verbali di accertamento del 29.10.19 e del 19.11.19.<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ai predetti provvedimenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020, n. 27;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 22 luglio 2020 Rocco Vampa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente è proprietario del fondo, sito in Capri alla via Dentecala nn. 12-14, su cui insistono diversi manufatti, ivi compreso l&#8217;immobile ove si esplica l&#8217;attività  di ristorazione con la insegna &#8220;<em>Da Tonino</em>&#8220;.<br /> 1.1. L&#8217;area ricade in zona &#8220;P&#8221;, aree a verde agricolo e protezione integrale del P.T.P. vigente nel Comune di Capri.<br /> 1.2. In data 29 ottobre 2019 e 19 novembre 2019, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  di controllo del territorio e contrasto dell&#8217;abusivismo edilizio, la Guardia di Finanza e l&#8217;U.T.C. del Comune di Capri, procedevano ad ispezionare l&#8217;area di proprietà  del ricorrente.<br /> 1.3. Le risultanze di tali sopralluoghi venivano compendiati nella relazione del competente ufficio del Comune di Capri, prot. n. 28821 del 3 dicembre 2019, ove si dava conto delle seguenti opere realizzate in assenza di titolo:<br /> &#8211; &#8220;<em>realizzazione, sul terrazzamento lato monte, di un manufatto completamente abusivo delle dimensioni in pianta di circa 6,00 mt x mt. 6,50 realizzato con muratura con pietrame a faccia a vista e solaio in poutrelles e tavelloni, di altezza media mt. 2,45 utilizzato allo stato come deposito &#038;il locale si presenta con porte d&#8217;accesso e finestre parzialmente chiusa da elementi in legno: da quanto risulta dalle foto satellitari googlemaps il manufatto realizzato tra l&#8217;anno 2017 e 2019</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>lungo il viale di accesso all&#8217;abitazione principale e precisamente lungo il fronte lato monte lo scrivente ha rilevato: 1) La presenza di una baracca in lamiera, di dimensione in pianta 2,60 mt. X 5,10 mt. (**) adibito a locale uso deposito-lavanderia con attiguo esterno locale w.c. di mt. 2,50 x mt. 1,30 con copertura in lamiera ondulata e perimetrazione in muratura a faccia a vista (.) entrambi gli ambienti risultano dotati di impianto elettrico e il locale w.c. anche di acqua corrente; 2) In sequenza ai predetti manufatti lo scrivente ha rinvenuto la presenza di una baracca, colore grigio, delle dimensioni in pianta di mt &#8211; 4,00 x mt. 4,50 di altezza media di mt. 2,20 (**) adibita ad uso abitazione attese la presenza di nr. 2 lettini per il personale del ristorante: attiguo al predetto manufatto è stato rilevato la presenza di un locale wc di mt. 2,10 x mt. 3,40 (..) entrambi gli ambienti risultano dotati di impianto elettrico e il locale w.c. anche di acqua corrente; 3) Nel locale cucina a servizio del ristorante lo scrivente ha rilevato lo scavo della muratura di circa 0,50 mt. Per una lunghezza di circa mt. 2,00 del setto 3 murario adiacente al terrapieno che ha comportato l&#8217;andamento lineare e non pìù obliquo della parete</em>&#8220;.<br /> 1.4. In data 5 dicembre 2019, indi, la Guardia di Finanza procedeva al sequestro delle opere <em>ex</em> art. 354 c.p.p., nel mentre il Comune di Capri comunicava l&#8217;avvio di un procedimento amministrativo con nota prot. 28948.<br /> 1.5. Con provvedimento n. 150 del 9 dicembre 2019 il Comune di Capri ingiungeva al ricorrente la demolizione delle opere a&#8217; sensi dell&#8217;art. 31 DPR 380/01, con espressa avvertenza circa le ulteriori conseguenze sanzionatorie <em>ex lege</em> discendenti dalla eventuale inottemperanza nel prefissato termine.<br /> 1.6. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:<br /> &#8211; <em>per tutte le opere contestate</em>, violazione di legge &#8211; violazione dell&#8217;art. 7 della l. 7/8/1990 n. 241, stante la lesione delle prerogative di partecipazione e di difesa del ricorrente &#8211; pure destinatario di apposita comunicazione di avvio, seguita dalla immediata ingiunzione a demolire- il cui intervento preventivo &#8220;<em>avrebbe consentito al Comune di condurre un&#8217;istruttoria pìù accurata</em>&#8220;;<br /> &#8211; <em>per quanto attiene al &#8220;primo dei manufatti</em>&#8221; oggetto di ingiunzione (motivo II e III); violazione di legge &#8211; violazione art. 31 DPR 380/01 &#8211; violazione del principio del riparto dell&#8217;onere probatorio &#8211; eccesso di potere per carenza dei presupposti e illogicità  manifesta, attesa la realizzazione dell&#8217;immobile <em>de quo</em> in data antecedente all&#8217;1 settembre 1967, allorquando cioè non era necessario munirsi di licenza edilizia, circostanza che il Comune avrebbe omesso del tutto di verificare, facendo esclusivo affidamento sugli incerti rilievi di Google maps, peraltro nella specie inattendibili &#8220;<em>data la presentazione di vegetazione di alto fusto</em>&#8220;;<br /> &#8211; <em>circa le altre opere</em> (mezzi II e III, pagg. 13 e ss. ricorso); illogicità  manifesta, travisamento, abnormità , violazione artt. 31 e 48 l. 457/78; atteso che: <em>i)</em> la baracca in lamiera costituirebbe una mera pertinenza urbanistica, senza pilastri nè travi in legno, &#8220;<em>strutturalmente funzionale all&#8217;immobile principale (&#038;) da oltre un decennio</em>&#8220;; <em>ii)</em> la baracca di cui al punto b) della ordinanza di ingiunzione sarebbe stata eseguita nel 1990 dietro autorizzazione sindacale, prima della adozione del PTP dell&#8217;isola di Capri; <em>iii)</em> la assenza di modifica del setto murario del locale cucina, &#8220;<em>che a tutt&#8217;oggi conserva l&#8217;originario andamento obliquo</em>&#8220;.<br /> 1.7. Si costituiva la Amministrazione intimata che instava per la irricevibilità  e, comunque, per la reiezione del gravame, perchè infondato.<br /> 1.8. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti difensivi, la causa veniva al fine introitata per la decisione nella odierna udienza, tenutasi con collegamenti da remoto a&#8217; sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. 18/2020.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso non è fondato.<br /> 2.1. Va, all&#8217;uopo e preliminarmente, scrutinata la eccezione di irricevibilità  del gravame per nullità  della sua notificazione, formulata dalla civica Amministrazione, al fine di disvelarne la evanescenza.<br /> 2.1.1. E, invero, ad onta di quanto opinato dalla difesa del Comune, la notificazione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio è stata ritualmente eseguita dal ricorrente, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata e diretta all&#8217;indirizzo:<br /> &#8211; tratto dall&#8217;indice PA, in assenza di altro indirizzo PEC della Azienda inserito nell&#8217;elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;<br /> &#8211; indicato e reso pubblico sullo stesso sito <em>web</em> &#8220;<em>ufficiale</em>&#8221; della Amministrazione.<br /> 2.1.2. Come giÃ  affermato <em>in subiecta materia</em>, con statuizioni che quivi si condividono (TAR Lombardia, I, 24 marzo 2020, n. 545; TAR Lombardia, I, 8 agosto 2019, n. 1868) la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all&#8217;indirizzo tratto dall&#8217;elenco presso l&#8217;Indice PA &#8220;<em>è pienamente valida ed efficace; l&#8217;Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l&#8217;amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all&#8217;obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell&#8217;elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia</em>&#8221; (CdS, III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., V, 12 dicembre 2018, n. 7026).<br /> 2.1.3. E&#8217; evidente alla luce dei generali canoni di <em>autoresponsabilità </em> e di <em>legittimo affidamento</em> che nessuna conseguenza perniciosa può aver a soffrire il notificante &#8211; men che meno in punto di lesione e/o compressione delle indefettibili guarentigie difensive presidiate dai principi supremi dell&#8217;ordinamento, nazionale e sopranazionale (art. 6 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; artt. 24 e 113 Cost.) &#8211; a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l&#8217;indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività  il precetto che impone l&#8217;utilizzo di quell&#8217;elenco per le notifiche in via telematica (TAR Lombardia, I, 1868/19, cit.).<br /> 2.1.4. Di guisa che &#8211; rilevato che &#8220;<em>l&#8217;Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.</em>&#8221; (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto a tutti consociati, anche sul proprio sito <em>web</em>, l&#8217;indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni &#8211; <em>nulla quaestio</em>:<br /> &#8211; sulla piena validità  del procedimento notificatorio seguito dal ricorrente, in quanto indirizzato proprio all&#8217;unico indirizzo che la stessa Amministrazione ha reso noto;<br /> &#8211; sulla rituale evocazione in giudizio dell&#8217;Autorità .<br /> 2.2. In ogni, caso la eccezione formulata del Comune non sfuggirebbe ad un giudizio di inammissibilità , anche a tenere in non cale le di per sè dirimenti osservazioni sopra esposte, e dunque anche accedendo alla tesi -quivi non condivisa &#8211; circa la irritualità  della notifica effettuata dal ricorrente.<br /> 2.2.1. E, invero, inequivocabile è la <em>dictio</em> di cui all&#8217;art. 44, comma 3, c.p.a. &#8211; giÃ  nella versione antecedente all&#8217;intervento del Giudice delle leggi (Corte costituzionale, 26 giugno 2018, n. 132) &#8211; a mente della quale &#8220;<em>La costituzione degli intimati sana la nullità  della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione</em>&#8220;.<br /> 2.2.2. Orbene, tale ultima disposizione era stata pacificamente interpretata &#8211; prima dell&#8217;intervento della Corte costituzionale &#8211; nel senso di sancire gli effetti <em>ex nunc</em> della sanatoria ivi contemplata, con la conseguente:<br /> &#8211; irricevibilità  del ricorso solo ed esclusivamente allorquando (ciò che, per vero, invera la normalità  delle ipotesi, avvenendo ordinariamente la notificazione del ricorso in prossimità  della scadenza del termine decadenziale per la sua proposizione) la costituzione dell&#8217;intimata Amministrazione avvenisse <em>dopo il termine per la sua proposizione</em>; interpretazione, invero, imposta giustappunto &#8220;<em>dall&#8217;inequivoco tenore letterale della norma e dall&#8217;orientamento del Consiglio di Stato assurto a «diritto vivente»</em>&#8221; (Corte costituzionale, 132/18);<br /> &#8211; sanatoria della nullità  nei casi in cui la costituzione dell&#8217;Ente intimato avvenisse <em>prima del decorso del termine decadenziale </em>per l&#8217;esperimento del gravame; in tal caso, invero, al momento della costituzione &#8220;sanante&#8221; non si è ancora determinata la &#8220;inoppugnabilità &#8221; dell&#8217;atto amministrativo (e, dunque, non &#8220;acquisito&#8221; alcun diritto in tal senso).<br /> 2.2.3. Orbene, nella fattispecie <em>de qua agitur</em> la costituzione del Comune di Capri è avvenuta (7 febbraio 2020)Â <em>prima della scadenza del termine</em> per la proposizione del gravame (9 febbraio 2020, tenuto conto della notifica della ingiunzione a demolire avvenuta in data 11 dicembre 2019).<br /> 2.2.4. E tanto basterebbe alla reiezione della eccezione, anche a tenere in non cale la pìù volte citata pronunzia del Giudice delle leggi 132/18, in forza della quale:<br /> &#8211; è stata dichiarata la illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 3, c.p.a. limitatamente alle parole &#8220;<em>salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione</em>&#8220;, per violazione dei princÃ¬pi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di princÃ¬pi generali;<br /> &#8211; è stato ribadito il principio generale (art. 156, comma 3, c.p.c.) relativo alla sanatoria <em>ex tunc</em> della nullità  degli atti processuali in caso di costituzione della parte, per raggiungimento dello scopo, giÃ  foggiato dalla medesima Corte costituzionale con la sentenza n. 97 del 1967, dichiarativa della illegittimità  costituzionale, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 11, terzo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nei limiti in cui escludeva la sanatoria, con effetti <em>ex tunc</em>, della nullità  della notificazione degli atti introduttivi (di tutti i giudizi), nonostante la costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione statale a mezzo dell&#8217;Avvocatura dello Stato.<br /> 2.2.5. Di qui, e in ogni caso, la incondizionata valenza sanante della costituzione della Amministrazione intimata, <em>a prescindere dal momento</em> in detta costituzione si perfeziona.<br /> 2.3. Da ultimo, anche se trattasi di argomentazione a rigore avente carattere logicamente <em>potiore</em> rispetto a quelle giÃ  passate in rassegna, non può non rimarcarsi anche un ulteriore profilo di <em>inammissibilità </em> della eccezione, per carenza di interesse, non essendo stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative difensive della resistente riveniente dalla asserita irregolarità  del procedimento di notificazione, non mai essendo stata posta in dubbio la effettiva ricezione dell&#8217;atto.<br /> 2.3.1. Di talchè, non residuano dubbi sul raggiungimento dello scopo tipico, in omaggio al canone giuspubblicistico della strumentalità  delle forme (artt. 156, comma 3, c.p.c.).<br /> 2.3.2. E, invero, la notificazione è funzionale a portare il gravame &#8211; esperito da un determinato soggetto e sottoscritto da un difensore munito di apposito mandato &#8211; nella sfera di conoscibilità  della Autorità , al fine di consentirle il consapevole esercizio del diritto di difesa (artt. 24 Cost., 6 CEDU, 47 Carta UE).<br /> Ora, nel caso di specie, il Comune intimato si è regolarmente costituito in giudizio e ha potuto, indi, dispiegare <em>plena causae cognitio</em> le proprie guarentigie difensive, pel tramite di articolati scritti.<br /> 2.3.3. Di qui anche la carenza di interesse alla proposizione della eccezione, mancando financo la allegazione di un eventuale <em>vulnus</em> al diritto di difesa, rilevante ai fini del presente giudizio.<br /> 2.4. Il ricorso, benchè ricevibile, non è fondato.<br /> 2.4.1. Conviene principiare dalla disamina dei mezzi afferenti al merito degli illeciti contestati.<br /> 2.5. Sui motivi afferenti al manufatto elencato <em>sub</em> a) del gravato provvedimento, valga il rilevare quanto appresso.<br /> 2.5.1. Il nucleo fondante delle allegazioni di parte ricorrente, siccome di poi illustrate ed integrate con gli scritti depositati in vista della udienza di trattazione, è relativo alla allegazione della realizzazione del manufatto <em>de quo agitur</em> in epoca &#8220;<em>assai risalente ed anteriore all&#8217;anno 1967</em>&#8220;; trattasi di allegazione che sarebbe suffragata da evidenze probatorie concretantisi in:<br /> <em>i)</em> indagine catastale del 2008, ove emergerebbe il manufatto siccome riportato nella relativa piantina; <em>ii)</em> valutazioni contenute nella perizia tecnica versata in atti, relative in particolare alla risalente tecnica costruttiva &#8220;<em>ormai abbandonata dagli anni &#8217;60</em>&#8221; e dall&#8217;evidente deterioramento della malta cementizia utilizzata; <em>iii)</em> retta interpretazione di una ortofoto della Regione Campania, peraltro prodotta dal Comune, da cui emergerebbe la insistenza delle opere nell&#8217;area <em>de qua</em>.<br /> 2.5.2. Di qui, sull&#8217;assunto della preesistenza del manufatto al 1967, le censure afferenti alla azione amministrativa repressiva, in quanto fondata su rilievi satellitari non affidabili &#8211; anche in ragione della fitta vegetazione presente <em>in loco </em>&#8211; e che, in ogni caso, dimostrerebbero la presenza del manufatto al 14.9.2007.<br /> 2.5.3. Orbene le allegazioni di parte ricorrente, rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio, non valgono ad incrinare l&#8217;impianto istruttorio su cui fonda il gravato provvedimento.<br /> 2.5.4. D&#8217;altra parte, anche accedendo alla tesi di parte ricorrente &#8211; per cui il manufatto <em>de quo</em> sarebbe presente alla data della rilevazione satellitare del 14.9.2007, ovvero all&#8217;epoca (2008) della indagine catastale o della realizzazione dell&#8217;ortofoto della Regione Campania, prodotta dal Comune &#8211; ciò che non consente l&#8217;accoglimento delle censure in esame è la assenza di un adeguato impianto probatorio relativo alla asserita preesistenza dell&#8217;opera addirittura all&#8217;anno 1967, a nulla rilevando, all&#8217;evidenza, anche la esistenza di dette opere nel 2007, ovvero nel 2008 (ovvero nel 1990, per quanto attiene alla baracca elencata <em>sub</em> lett. b) del provvedimento).<br /> 2.5.5. La carenza financo di un principio di prova &#8211; che non può per certo essere rinvenuto nelle mere asserzioni contenute nella perizia tecnica di parte, afferenti alla datata tecnica costruttiva ovvero all&#8217;asserito deterioramento della malta cementizia ed al suo stato di carbonizzazione &#8211; circa (non solo la esistenza in sè, ma) la effettiva consistenza del manufatto in data antecedente al 1967 depriva di concreta significanza le censure di parte ricorrente.<br /> 2.5.6. E, invero, la allegata &#8220;preesistenza&#8221; al 1967 &#8211; in quanto funzionale a contrastare il gravato provvedimento &#8211; deve riferirsi al manufatto in sè, nelle dimensioni e nella consistenza di poi acclarata all&#8217;esito dei sopralluoghi effettuati alla fine del 2019.<br /> 2.5.7. Orbene, è tale allegazione ad essere sfornita di un adeguato supporto probatorio, non essendo riversati negli atti di causa documenti dai quali sia possibile evincere:<br /> &#8211; la effettiva esistenza nell&#8217;area di un fabbricato <em>prima del 1967</em>;<br /> &#8211; la sua concreta natura, consistenza e conformazione, siccome in allora delineate.<br /> 2.5.8. Ora, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale, l&#8217;onere della prova circa la effettiva natura ed entità  dei lavori, nonchè circa ilÂ <em>tempus</em> di loro ultimazione, grava in capo al soggetto che allega di avere realizzato essi lavori, nella cui sfera di signoria, quale responsabile dell&#8217;abuso o proprietario, ricade la condotta (TAR Campania, VI, 26 giugno 2020, n. 2680; CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI, 24 gennaio 2020, n. 588, in tema di prova della data di ultimazione dei lavori ai fini della fruizione del beneficio del condono).<br /> 2.5.9. E ciò anche in ossequio al cd. &#8220;<em>principio di vicinanza della prova</em>&#8220;, in forza del quale è ragionevolmente <em>esigibile</em> da chi ha posto in essere le opere la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse, anche attraverso riferimenti alla effettiva consistenza dell&#8217;immobile, sia <em>ex ante</em> che <em>ex post</em> (TAR Campania, VI, 28 maggio 2020, n. 2043; TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2143).<br /> 2.5.10. Si è all&#8217;uopo rimarcato, sia pure in tema condono edilizio ma con statuizioni che ben si attagliano anche alla fattispecie in esame, che &#8220;<em>ai fini della concessione del condono edilizio, l&#8217;Amministrazione, pur dovendo sempre espletare un&#8217;istruttoria adeguata anche relativamente all&#8217;epoca della edificazione (onde individuare il regime giuridico di riferimento), non deve fornire, quale condizione di legittimità  per l&#8217;irrogazione della sanzione, (anche) prova certa dell&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;abuso. Ricade, infatti, in capo al proprietario (o al responsabile dell&#8217;abuso) l&#8217;onere di provare la data di ultimazione (con difforme destinazione d&#8217;uso) delle opere edilizie, dal momento che solo l&#8217;interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell&#8217;epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove, resta integro il potere dell&#8217;Amministrazione di negare la sanatoria dell&#8217;abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 03/02/2017, n. 463; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n. 2626; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3666)</em>&#8221; (CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1927).<br /> 2.5.11. Una tale <em>naturale allocazione</em> dell&#8217;onere probatorio non può che connotare anche il presente giudizio, ove:<br /> &#8211; ilÂ <em>thema decidendum</em>, siccome ritualmente delimitato pel tramite dei motivi veicolati dal ricorrente, attiene alla asserita &#8220;preesistenza&#8221; del manufatto al 1967;<br /> &#8211; le contrarie allegazioni della civica Amministrazione circa la collocazione temporale delle opere (tra il 2017 e il 2019) e la loro concreta latitudine sono state a loro volta corroborate da un &#8220;principio di prova&#8221; consistente: <em>i)</em> nei rilievi satellitari Google Earth; <em>ii)</em> in una ortofoto della Regine Campania risalente al 2008, da cui pure emergerebbe la inesistenza in allora delle opere contestate;<br /> &#8211; a fronte di tali allegazioni, confortate altresì¬ da certuni elementi di prova, <em>si riespande</em> &#8211; <em>recte, non trova compressione o deroga </em>&#8211; l&#8217;onere della prova gravante in capo al ricorrente (nella <em>qualitas</em> di titolare del diritto dominicale sull&#8217;immobile e di &#8220;responsabile&#8221; dei lavori realizzati) e afferente alla asserita ultimazione di un manufatto &#8211; avente, si badi, le medesime caratteristiche e la medesima consistenza di quella di poi riscontrata nel 2019 &#8211; in data antecedente al 1967; collocazione temporale dell&#8217;<em>opus</em> che, invero, costituisce <em>condicio</em> indefettibile per incrinare i presupposti sui cui fonda il gravato provvedimento ingiuntivo.<br /> 2.5.12. Non dirimenti, all&#8217;uopo, si appalesano:<br /> &#8211; i generici rilievi, connotanti la perizia tecnica di parte, in ordine alla vetustà  del manufatto e delle tecnica costruttiva implementata, attesa la persuasiva replica degli uffici tecnici comunali circa la mancanza di un &#8220;<em>supporto di analisi stratigrafiche dei materiali utilizzati dalle quali si potrebbe desumere una possibile e prossima epoca di realizzazione</em>&#8221; delle opere <em>de quibus</em>; tale <em>onus probandi</em>, e le correlate, perniciose conseguenze, in caso di suo mancato assolvimento &#8211; non possono che ricadere in capo al proprietario della <em>res</em>;<br /> &#8211; le obiezioni mosse alla interpretazione della ortofoto del 2008, prodotta in giudizio dal Comune; e, invero, anche accedendo alla tesi di parte ricorrente, appare persino superfluo il rammentare che la esistenza al 2008 di opere del genere di quella che ci occupa &#8211; pacificamente realizzata <em>sine titulo </em>&#8211; non varrebbe certo a deprivare di fondamento la gravata ordinanza.<br /> 2.6. Quanto agli ulteriori interventi abusivi pure stigmatizzati pel tramite del gravato provvedimento, si rileva quanto segue.<br /> 2.6.1. Non conducente è la osservazione circa il carattere &#8220;pertinenziale&#8221;, comechè strumentale all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  commerciale, della baracca in lamiera di cui al punto a) dell&#8217;ordinanza di demolizione, anch&#8217;essa pacificamente realizzata senza qualsivoglia provvedimento abilitativo del Comune; costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale &#8220;<em>Nel momento in cui un&#8217;opera è realizzata al soddisfacimento di esigenze nonÂ temporanee non è possibile beneficiare, anche quando la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili, del regime delle opere precarie</em>&#8221; (CdS, VI, 10 gennaio 2020, n. 260).<br /> 2.6.2. Nella fattispecie, peraltro, il carattere stabile e duraturo del fabbricato <em>de quo</em>, adibito a deposito lavanderia, è del resto pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente che <em>apertis verbis</em> dichiara che &#8220;<em>esso è strutturalmente funzionale all&#8217;immobile principale (&#038;) da oltre un decennio</em>&#8221; (pag. 14, ricorso: cfr., altresì¬, oltre agli accertamenti disposti dalla Amministrazione, la nota del 5 giugno 2020 da ultimo versata in atti dal Comune).<br /> 2.6.3. D&#8217;altra parte, ciò che assume rilevanza nella indagine circa la esistenza di una duratura trasformazione del territorio è un criterio esegetico e valutativo di matrice teleologico-funzionale, piuttosto che di natura meramente morfologico-strutturale (CdS, VI, 1 aprile 2016, n. 1291).<br /> 2.6.4. Di talchè, ai fini dello scrutinio circa la necessità  del permesso di costruire, si devono valutare come opere di &#8220;<em>nuova costruzione</em>&#8221; quelle opere che comunque implichino una stabile &#8211; ancorchè non irreversibile &#8211; trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell&#8217;immobile, dovendosi, pertanto, da ciò logicamente inferire che se, allora, sono soggetti a titolo edilizio tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (TAR Campania, III, 2 marzo 2020, n. 948; TAR Campania, VI, 5 agosto 2019, n. 4286).<br /> 2.7. Quanto alla seconda baracca, elencata <em>sub</em> b) nel provvedimento sanzionatorio, trattasi di opera non legata alla invocata autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri nel 1990, atteso che &#8220;<em>Il manufatto, di dimensione in pianta 4,00 x 4,50 ed altezza media 2,20, non ha alcuna correlazione con la struttura in ferro con coperture in tegole di cui all&#8217;autorizzazione n. 3134/986 T del 13.03.1990. L&#8217;autorizzazione rilasciata nel 1990 dal Sindaco dell&#8217;epoca afferiva ad una struttura (tettoia/elemento portante: e non ad una baracca e tra l&#8217;altro si fa riferimento ad una copertura in tegole; elementi non presenti nelle opere di che trattasi)</em>&#8221; (nota del Comune del 5 giugno 2020).<br /> 2.7.1. E, invero:<br /> &#8211; siccome è testualmente dato leggere nella citata autorizzazione del 1990, l&#8217;intervento colÃ  assentito afferiva ad una non meglio specificata &#8220;<em>struttura in ferro con copertura in tegola</em>&#8220;;<br /> &#8211; l&#8217;intervento che ne occupa concreta una baracca con copertura a due spioventi, <em>ex professo</em> adibita &#8220;<em>ad uso abitazione</em>&#8221; e dotata anche &#8220;<em>di un bagno di dimensione 2,10 x 3,40</em>&#8221; (cfr., perizia di parte ricorrente), all&#8217;uopo affatto irriducibile al modesto intervento assentito nel 1990;<br /> 2.7.2. D&#8217;altra parte, la stessa perizia di parte prodotta dal ricorrente nell&#8217; &#8220;<em>ipotizzare</em>&#8221; che la baracca <em>de qua</em> costituisca la scaturigine dell&#8217;originario intervento in ferro del 1990, come modificato nel tempo, si limita a riconoscere la esistenza di tale baracca &#8211; e, dunque, dell&#8217;abuso, anche rispetto alla autorizzazione &#8211; &#8220;<em>da oltre trenta anni</em>&#8221; (relazione tecnica versata in atti dal ricorrente).<br /> 2.8. Anche circa l&#8217;ultimo intervento contestato, <em>id est</em> quello afferente al locale cucina e alla modifica dell&#8217;andamento del setto murario da obliquo a lineare, valga il rammentare quanto sopra esposto per cui, a fronte delle risultanze degli accertamenti disposti <em>in loco</em> dalla Amministrazione, il ricorrente &#8211; che giammai risulta avere compulsato la Amministrazione per nessuna delle opere contestate, fatto salvo il titolo autorizzatorio del 1990, peraltro per una opera di entità  ben diversa da quella poi effettivamente realizzata &#8211; ben avrebbe dovuto fornire elementi probatori di segno contrario, relativi al preesistente andamento lineare del setto murario &#8211; ovvero, al perdurante assetto obliquo &#8211; trattandosi di circostanze rientranti nella sua sfera di signoria.<br /> 2.8.1. In ultimo, è giustappunto la valutazione del complesso ordito edilizio che ne occupa e della sua oggettiva destinazione, concretatosi attraverso una <em>teoria di interventi</em> &#8211; sempre connotati, <em>more solito</em>, dalla mancanza di titoli abilitativi all&#8217;uopo rilasciati dall&#8217;intimato Comune &#8211; a vieppìù persuadere della fondatezza della pretesa repressiva azionata dalla Amministrazione.<br /> 2.8.2. Di qui il carattere abusivo delle opere, realizzate in carenza del necessario titolo abilitativo e, dunque, la legittimità  della gravata determinazione comunale.<br /> 2.9. Infine, anche il mezzo con cui si veicolano censure afferenti alla asserita violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale spettanti al ricorrente, non è fondato, atteso che, siccome si è avuto modo di illustrare <em>supra</em> in sede di negativo scrutinio dei motivi &#8220;afferenti al merito&#8221;, il contenuto dispositivo dell&#8217;impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br /> 2.9.1. La certazione giudiziale della legittimità  della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante la pretermissione procedimentale, attesa la inidoneità  di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda (TAR Campania, VI, 20 luglio 2020, n. 3210; TAR Lombardia, I 26 settembre 2018, n. 2145).<br /> 2.9.2. Trattasi di assunto che vale anche nella fattispecie <em>de qua</em>, ove alla comunicazione di avvio del procedimento &#8211; effettuata in via <em>ultronea</em> dal Comune, comechè non dovuta <em>ex lege </em>&#8211; è seguito immediatamente il provvedimento sanzionatorio.<br /> Anche un tale <em>modus agendi</em> della Amministrazione &#8211; per vero non del tutto lineare e rituale e, dunque, integrante una violazione di matrice procedimentale &#8211; sostanzia una situazione analoga a quella che si verifica nel caso di mancanza <em>sic et simpliciter</em> della comunicazione di avvio dell&#8217;<em>actio</em> repressiva.<br /> 2.9.3. Di talchè, vengono in rilievo i consueti canoni interpretativi per cui la ricaduta patologica di tale lamentata violazione &#8220;formale e/o procedimentale&#8221; è sterilizzata dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21-<em>octies</em> della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche:<br /> &#8211; alla omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della ingiunzione a demolire;<br /> &#8211; ovvero, il che è lo stesso, al caso in cui tale comunicazione vi sia stata e, tuttavia, sia stato <em>quodammodo</em> preclusa all&#8217;interessato la interlocuzione procedimentale prima della adozione del provvedimento finale.<br /> 2.9.4. D&#8217;altra parte, costituisce dato pacifico quello in forza del quale ai fini dell&#8217;adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento (solo da ultimo, CdS, VI, 12 maggio 2020, n. 2980; CdS, VI, 11 marzo 2019, n. 1621) e, dunque, non è necessario acquisire le preventive deduzioni dell&#8217;interessato.<br /> 2.9.5. Nessun vizio di natura motivazionale <em>stricto sensu</em> intesa, di poi, può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire, trattandosi di atto che &#8211; certando la esistenza di un illecito, ed irrogando la relativa sanzione &#8211; necessita di <em>giustificazione</em>, pìù che di motivazione, consistente:<br /> &#8211; nell&#8217;<em>acclaramento</em> dei fatti, <em>id est</em> della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;<br /> &#8211; nella <em>sussumibilità </em> di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;<br /> &#8211; nella certazione della loro realizzazione, di contro, <em>in assenza</em> del prescritto provvedimento abilitante.<br /> 2.9.6. Di qui il consolidato insegnamento a mente del quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di <em>actio</em> vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione &#8211; intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell&#8217;interesse pubblico al ripristino dell&#8217;ordine giuridico infranto, all&#8217;esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco &#8211; bensì¬ di un supporto giustificativo, <em>id est</em> della certazione della esistenza di attività  edilizia realizzata in dispregio delle regole (TAR Campania, VI, 22 maggio 2020, n. 1939).<br /> 3. Infine, non si rinvengono regioni per deflettere dalla regola generale che pone a carico della parte soccombente le spese di lite, nei valori indicati in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Capri, che liquida complessivamente in € 3.500,00, oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br /> Santino Scudeller, Presidente<br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br /> Rocco Vampa, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-8-2020-n-3589/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2020 n.3589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.75</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2019-n-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2019-n-75/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.75</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Pre. Mario Rosario Morelli, Red. Sull&#8217;illegittimità  costituzionale del divieto di notifica con modalità  telematiche oltre le ore 21 Corte Costituzionale &#8211; Notificazioni &#8211; Modalità  telematiche- Notifica generata oltre le ore 21 &#8211; Divieto &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni   In tema di notificazioni, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Pre. Mario Rosario Morelli, Red.</span></p>
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<p>Sull&#8217;illegittimità  costituzionale del divieto di notifica con modalità  telematiche oltre le ore 21</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Corte Costituzionale &#8211; Notificazioni &#8211; Modalità  telematiche- Notifica generata oltre le ore 21 &#8211; Divieto &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni </strong><br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>In tema di notificazioni, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l&#8217;art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità  telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>SENTENZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall&#8217;art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dalla Corte di appello di Milano, nel procedimento vertente tra la Società  agricola &#8220;In Carrobbio&#8221; e il Banco BPM spa, con ordinanza del 16 ottobre 2017, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Banco BPM spa, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;</p>
<p>udito l&#8217;avvocato Cristina Biglia per il Banco BPM spa e l&#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Ritenuto in fatto</p>
<p>1.- Nel corso di un giudizio civile di secondo grado &#8211; nel quale la società  appellata aveva preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del gravame in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l&#8217;ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria quindi (successiva alle ore 21) implicante il perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno successivo» (data in cui l&#8217;impugnazione risultava, appunto, tardiva) &#8211; l&#8217;adita Corte di appello di Milano, sezione prima civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha sollevato, con l&#8217;ordinanza in epigrafe, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall&#8217;art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a norma del quale «[l]a disposizione dell&#8217;articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità  telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».</p>
<p>Secondo la rimettente, la disposizione denunciata &#8211; della quale non sarebbe, a suo avviso, possibile (senza implicarne la sostanziale abrogazione) una interpretazione costituzionalmente adeguata &#8211; violerebbe, appunto, l&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo, sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poichè la prevista equiparazione del &#8220;domicilio fisico&#8221; al &#8220;domicilio digitale&#8221; comporterebbe l&#8217;ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti &#8211; le notifiche &#8220;cartacee&#8221; e quelle &#8220;telematiche&#8221; &#8211; considerato anche che, per queste ultime, in linea di principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l&#8217;esigenza di evitare «&#8221;utilizzi lesivi&#8221; del diritto costituzionalmente garantito all&#8217;inviolabilità  del domicilio» o dell&#8217;«interesse al riposo e alla tranquillità ».</p>
<p>La disposizione stessa si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l&#8217;ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacchè, «trovandosi a notificare l&#8217;ultimo giorno utile (ex art. 325 cod. proc. civ.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all&#8217;art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a &#8220;giorni&#8221;) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero».</p>
<p>2.- In questo giudizio si è costituita, ed ha poi anche depositato memoria integrativa, la società  che resiste all&#8217;appello nel giudizio a quo.</p>
<p>Detta società  ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione, sia per «genericità  ed indeterminatezza del petitum» (non essendone specificato il verso caducatorio o manipolativo), sia per erroneità  del presupposto interpretativo (avrebbe errato la Corte rimettente «nel ritenere rilevante il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica via p.e.c., venendo invece in rilievo, per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 16-septies, il diverso principio del perfezionamento del procedimento notificatorio»).</p>
<p>In subordine, ha contestato, nel merito, la fondatezza della questione, sostenendo, tra l&#8217;altro, che l&#8217;interesse tutelato dalla norma sia quello del destinatario e non quello del mittente, per cui, ove si ritenesse perfezionata una notifica «eseguita» dopo le ore 21, l&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo non sarebbe «meritevole di tutela», giacchè è il mittente «in prima persona responsabile della violazione dell&#8217;orario franco», avendo «creato il presupposto tale per cui la notifica slitti necessariamente al giorno seguente».</p>
<p>3.- E&#8217; pure intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità  o, comunque, per la non fondatezza della sollevata questione.</p>
<p>Secondo l&#8217;Avvocatura, la norma denunciata potrebbe essere, infatti diversamente interpretata, senza che se ne ponga un problema di «sostanziale abrogazione», non essendovi neppure ostacolo nella sua formulazione letterale. Essa, infatti, non indicherebbe il soggetto rispetto al quale la notificazione «si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo», così consentendo una lettura coerente con il principio della scissione del momento perfezionativo, che anche per le notifiche telematiche è stato previsto dall&#8217;art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà  di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), essendo quindi possibile ritenere che «gli effetti del differimento al giorno dopo operino per il destinatario, ma non per il notificante». E da ciù², dunque, l&#8217;inammissibilità  della questione «per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata», ovvero la sua non fondatezza alla luce di una tale esegesi costituzionalmente adeguata.</p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p>1.- Con l&#8217;ordinanza di cui si è detto nel Ritenuto in fatto, la Corte di appello di Milano, sezione prima civile &#8211; al fine del decidere sulla eccezione di tardività  di un gravame innanzi a sì© proposto con atto notificato per via telematica dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell&#8217;ultimo giorno utile (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32) &#8211; ha ritenuto, di conseguenza, rilevante ed ha perciù² sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall&#8217;art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che «[l]a disposizione dell&#8217;articolo 147 del codice di procedura civile [secondo cui «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»] si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità  telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».</p>
<p>Secondo la rimettente, la disposizione denunciata irragionevolmente considererebbe «uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo» due situazioni diverse, quali il domicilio &#8220;fisico&#8221; e il domicilio &#8220;digitale&#8221;.</p>
<p>E ciù² nonostante che, «per le sue intrinseche caratteristiche, l&#8217;indirizzo email cui l&#8217;avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi &#8220;utilizzi lesivi&#8221; del diritto costituzionalmente garantito all&#8217;inviolabilità  del domicilio o all&#8217;interesse al riposo e alla tranquillità , [di] cui è invece suscettibile il domicilio &#8220;fisico&#8221; della parte».</p>
<p>Per di più¹ senza considerare che «quand&#8217;anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d&#8217;orario previsto dall&#8217;art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l&#8217;inevitabile ricezione dell&#8217;email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue», poichè «[l]a PEC, una volta giunta al server dell&#8217;appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell&#8217;email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite codicistico», non sussistendo un esplicito divieto normativo di notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7.</p>
<p>Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.</p>
<p>Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Il quale, «infatti, trovandosi a notificare l&#8217;ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all&#8217;art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a &#8220;giorni&#8221;) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero».</p>
<p>2.- E&#8217; preliminare l&#8217;esame delle eccezioni di inammissibilità  della questione &#8211; a) per «genericità  e indeterminatezza del petitum»; b) per suo «erroneo presupposto interpretativo»; c) «per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata»&#8221;formulate, rispettivamente, le prime due, dalla parte costituita e, la terza, dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>2.1.- Nessuna di tali eccezioni è suscettibile di accoglimento.</p>
<p>Ed invero:</p>
<p>a) letta nella sua interezza, e secondo l&#8217;argomentata prospettazione del Collegio a quo, l&#8217;ordinanza di rimessione auspica &#8211; in modo chiaro ed univoco &#8211; una decisione, a rima obbligata, che riconosca al mittente che proceda alla notifica con modalità  telematiche l&#8217;ultimo giorno utile, «per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso»;</p>
<p>b) l&#8217;asserita erroneità  del presupposto interpretativo attiene propriamente al merito e resta quindi estraneo al profilo della ammissibilità  della questione;</p>
<p>c) la Corte milanese non ha omesso di verificare la possibilità  di una interpretazione adeguatrice (nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notificazione), ma l&#8217;ha poi ritenuta impraticabile per l&#8217;ostacolo, a suo avviso non superabile, ravvisato nella lettera della legge. E ciù² anche alla luce della interpretazione del citato art. 16-septies accolta dal giudice della nomofilachia, e consolidatasi in termini di diritto vivente, nel senso che la notifica con modalità  telematiche richiesta con il rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, «secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente» (così Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello stesso senso, ex multis, sezione sesta civile &#8211; sottosezione L, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 393; sezione lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n. 21445; sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21915; sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, n. 8886). E, secondo quanto più¹ volte affermato da questa Corte, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo &#8211; se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la &#8220;vivenza&#8221; di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più¹ quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali &#8211; ha alternativamente, comunque, la facoltà  di assumere l&#8217;interpretazione censurata in termini di &#8220;diritto vivente&#8221; e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità  con i parametri costituzionali (sentenze n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015).</p>
<p>3.- Nel merito la questione è fondata.</p>
<p>Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell&#8217;art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.</p>
<p>Ciù² appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica &#8211; effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l&#8217;accettazione e la consegna) &#8211; differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale &#8211; senza che ciù² sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta &#8211; viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l&#8217;art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell&#8217;ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590).</p>
<p>La norma denunciata è, per di più¹, intrinsecamente irrazionale, là  dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l&#8217;applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità  dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest&#8217;ultimo si basa su un meccanismo comunque legato &#8220;all&#8217;apertura degli uffici&#8221;, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità  telematica.</p>
<p>Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là  dove, proprio in riferimento alla tempestività  del termine di deposito telematico, il comma 7 dell&#8217;art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall&#8217;art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».</p>
<p>Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l&#8217;irragionevole vulnus che l&#8217;art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal &#8220;diritto vivente&#8221;, reca al pieno esercizio del diritto di difesa &#8211; segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell&#8217;affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità  tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l&#8217;intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione.</p>
<p>3.1.- L&#8217;applicazione della regola generale di scindibilità  soggettiva degli effetti della notificazione (sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità  telematiche &#8211; regola, del resto, recepita espressamente dall&#8217;art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà  di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)&#8221;consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata.</p>
<p>L&#8217;art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità  telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.</p>
<p> Per Questi Motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall&#8217;art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità  telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.</p>
<p>F.to:</p>
<p>Giorgio LATTANZI, Presidente</p>
<p>Mario Rosario MORELLI, Redattore</p>
<p>Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.</p>
<p>Il Direttore della Cancelleria</p>
<p>F.to: Roberto MILANA</p>
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