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	<title>Processo-Giudizio di esecuzione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo-Giudizio di esecuzione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata e sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 205/2000.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sospensione-dellesecuzione-della-sentenza-appellata-e-sospensione-dellesecutivita-dellatto-impugnato-in-primo-grado-alla-luce-della-riforma-introdotta-dalla-legge-n-205-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:15 +0000</pubDate>
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<p>(notazioni a margine di Cons. Stato, Sez. V, ordinanza 24 settembre 2002 n. 3904 e Sez. VI, ordinanza 2 luglio 2002 n. 2741) SOMMARIO: 1. Le fattispecie affrontate. &#8211; 2. Sospensiva a termine. La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata si risolve nella sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato in primo grado. 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sospensione-dellesecuzione-della-sentenza-appellata-e-sospensione-dellesecutivita-dellatto-impugnato-in-primo-grado-alla-luce-della-riforma-introdotta-dalla-legge-n-205-20/">Sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata e sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 205/2000.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sospensione-dellesecuzione-della-sentenza-appellata-e-sospensione-dellesecutivita-dellatto-impugnato-in-primo-grado-alla-luce-della-riforma-introdotta-dalla-legge-n-205-20/">Sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata e sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 205/2000.</a></p>
<p>(notazioni a margine di Cons. Stato, Sez. V, <a href="/ga/id/2002/10/2475/g">ordinanza 24 settembre 2002 n. 3904</a> e Sez. VI, <a href="/ga/id/2002/10/2476/g">ordinanza 2 luglio 2002 n. 2741</a>)</p>
<p>SOMMARIO: 1. Le fattispecie affrontate. &#8211; 2. Sospensiva a termine. La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata si risolve nella sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato in primo grado. 3. La nuova tutela cautelare nel processo amministrativo. Atipicità e strumentalità degli strumenti adottabili dal giudice amministrativo- 4. Presupposti. Irreparabilità del danno. Tutela cautelare e tutela risarcitoria.- 5. Fumus boni iuris. Il provvedimento in esame omette di dare risalto a tale profilo. – 6. Motivazione. &#8211; 7. Conclusioni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Le fattispecie affrontate.</p>
<p>Con le ordinanze cautelari in commento è stata disposta la sospensione a termine, prorogata a seguito di un seconda istanza cautelare, dell’esecutività della sentenza di prime cure, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento sindacale che aveva disposto, a titolo sanzionatorio, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di attività di trattenimento danzante e la chiusura temporanea del locale. </p>
<p>Il T.A.R. Abruzzo, nella sentenza impugnata, rilevava l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente in ordine all’atto amministrativo, l’insussistenza dei presunti vizi di legittimità dello stesso (violazione del procedimento; eccesso di potere; errata applicazione della normativa di riferimento, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, in materia di pubblica sicurezza) e l’irrilevanza di ogni questione in merito, attesa la comprovata regolarità della licenza.</p>
<p>Infatti, la motivazione dell’ordinanza sindacale, atto finale di un procedimento articolato secondo un’adeguata e ponderata istruttoria, si basava esclusivamente sulla presenza nel locale di tre cittadine straniere, che svolgevano attività di intrattenimento presso un night club, senza regolare assunzione e prive di specifico permesso di soggiorno, una presenza non meramente occasionale, come rilevato dagli agenti di polizia giudiziaria ed ampiamente documentato dagli atti istruttori e dalle dichiarazioni delle stesse interessate che, in sede di accertamento, non avevano mai smentito il fatto.</p>
<p>Ai sensi della norma generale dell’art. 10 r.d. n. 773/1931, &#8220;in caso di abuso-in qualsiasi forma- da parte della persona autorizzata&#8221;, può essere sempre disposta la sospensione temporanea della licenza o della autorizzazione di polizia e, in concreto, la chiusura -nel caso di specie &#8220;a termine&#8221;- del locale, quale legittimo e proporzionato uso di un potere generale, sanzionatorio, d’autorità. </p>
<p>Nella fattispecie in esame, ravvisato un abuso nella condotta del gestore, il T.A.R. ha riconosciuto la legittimità dell’intervento del sindaco, quale esercizio proporzionato di un potere di sua competenza ed ha respinto il ricorso.</p>
<p>In pendenza del giudizio di appello, promosso dalla società per l’annullamento della sentenza , la V Sezione del Consiglio di Stato, investita del ricorso, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla parte appellante, disponendo la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, con una ordinanza dalla formulazione &#8220;atipica&#8221;, in cui si prescrive che il provvedimento impugnato abbia comunque esecuzione per la durata residua a decorrere dal 15 settembre 2002: dunque, una singolare applicazione della sospensione cautelare ad tempus, o a termine. </p>
<p>2.Sospensiva a termine. &#8211; La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata si risolve nella sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.</p>
<p>In conformità con le novità della riforma che, sul modello della clausola generale dell’art. 700 c.p.c., ha ampliato la gamma degli strumenti cautelari adottabili dal giudice amministrativo, nella direzione della atipicità e strumentalità, a tutela non solo degli interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi dei privati nei confronti della P.A., con conseguente superamento delle barriere tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, l’emanazione di un’ordinanza di sospensione ad tempus dell’efficacia del provvedimento impugnato (amministrativo o giurisdizionale, come in questa fattispecie) consente al G.A. di predeterminare la provvisorietà degli effetti, già insita nella tutela cautelare. Tale strumento consente un adeguato contemperamento tra le ragioni del ricorrente e quelle della P.A., in particolare, nei casi in cui sia pendente un procedimento (nel caso specifico, nel corso del giudizio d’appello; in generale, nelle more di un procedimento amministrativo, o di un’attività istruttoria di accertamento e acquisizione della documentazione necessaria all’adozione di un atto finale) che potrebbe subire rallentamenti pericolosi, qualora vi si inserisse un incidente cautelare &#8220;ordinario&#8221;.</p>
<p>Secondo autorevole dottrina, la presentazione, in via incidentale, nel giudizio d’appello, della richiesta di sospensione della sentenza di primo grado incide sull’esecutività stessa del provvedimento sostanziale impugnato (di cui la sentenza in esame ha riconosciuto la legittimità) e si risolve, in definitiva, in una richiesta di sospensione del provvedimento stesso che ne forma oggetto. Sospensione che, secondo i principi generali, dovrebbe essere assicurata fino alla decisione nel merito sull’appello, ma che, in questo caso, la Quinta Sezione, in accoglimento parziale dell’istanza, ha limitato fino al termine del 15 settembre 2002.</p>
<p>Di recente, con ordinanza del 24-09-2002 n. 3904, la Quinta Sezione ha accolto l’istanza di differimento della efficacia residua dello stesso provvedimento sanzionatorio già impugnato in prime cure- l’ordinanza sindacale di chiusura del locale- prorogandone l’esecuzione al 17-12-2002, &#8220;salvo diversa pronunzia nel merito del gravame&#8221;. </p>
<p>Con quest’ultima ordinanza, il Consiglio di Stato, a conferma della posizione già assunta in precedenza, ha esplicitato l’iter logico-giuridico sul quale fondava il dispositivo dell’ordinanza del 2 luglio 2002: di fatto, l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata si traduce nella paralisi degli effetti del provvedimento amministrativo sostanziale.</p>
<p>Dunque, dopo la pronuncia di una prima sospensiva&#8221;a termine&#8221; dell’efficacia della sentenza, ora è stata concessa la sospensione dell’efficacia dello stesso provvedimento impugnato in primo grado che, paralizzato solo in parte e temporaneamente, avrebbe dovuto riprendere comunque esecuzione per la durata residua, a decorrere dal 15 settembre 2002. Di qui una proroga ulteriore del termine di efficacia della sospensiva fino al 17 dicembre 2002, con ampliamento dei vantaggi e delle garanzie della tutela conservativa, già accordata con la prima pronuncia del luglio 2002.</p>
<p>Dalla scarna e sintetica formulazione dell’ordinanza 2 luglio 2002, si evince che la V Sezione del Consiglio di Stato, senza alcun richiamo al fumus boni juris, ha riconosciuto rilevanza al solo presupposto del periculum in mora prospettato dal ricorrente gestore, come dimostra il riferimento testuale, in essa contenuto, all’art. 33 l. T.A.R., rimasto invariato nel suo comma 3°, che conserva la menzione del solo &#8220;danno grave e irreparabile&#8221; derivante dall’esecuzione della sentenza e prescrive un’<<ordinanza –genericamente- motivata>>.</p>
<p>Tuttavia, l’opportuna trasposizione ammessa da autorevole dottrina e dalla prevalente giurisprudenza nel giudizio cautelare d’appello dei principi generali e delle norme vigenti per il giudizio cautelare di I grado consente di estendere anche alla figura tradizionale e tipica della sospensiva della sentenza appellata, di cui all’art. 33 l. TAR, l’ambito applicativo del nuovo art. 21, 7° c, l. TAR, che ha provveduto a configurare in termini più rigorosi e puntuali i presupposti per l’esercizio del potere di intervento interinale.</p>
<p>3. La nuova tutela cautelare nel processo amministrativo. Atipicità e strumentalità degli strumenti adottabili dal giudice amministrativo.</p>
<p>In linea con l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti sospendibili, la riforma prevista dall’art. 3 della l. 21 luglio 2000 n. 205, in una prospettiva di adeguamento normativo al diritto vivente e di recepimento delle aperture giurisprudenziali e delle sollecitazioni mosse a livello comunitario, al fine di assicurare una tutela cautelare piena ed efficace, ha introdotto nel giudizio amministrativo disposizioni generali &#8220;sul&#8221; processo cautelare, applicabili ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, sia in sede di giurisdizione di legittimità, sia nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, nei limiti di compatibilità, ai procedimenti speciali relativi alle materie disciplinate dall’art. 23 bis l. n. 1034/1971, inserito dall’art. 4 l. n. 205/2000.</p>
<p>Più che una compiuta disciplina &#8220;del&#8221; processo cautelare, le nuove norme rappresentano una prima codificazione dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che da tempo tentava, attraverso un’opera di interpretazione creativa ed integratrice, la costruzione pretoria di un modello di tutela cautelare più completo ed esaustivo di quella prevista legislativamente prima della riforma . </p>
<p>Nella vigenza della scarna e lacunosa disciplina legislativa anteriore al 2000, costruita su pochissime norme iniziali, rimaste quasi immutate, anche dopo l’istituzione nel 1971 dei T.A.R., le uniche disposizioni esistenti in materia cautelare assegnavano, infatti, al giudice di prime cure soltanto il potere di sospendere l’esecuzione dell’atto amministrativo impugnato (art. 21, u.c., l. n.1034/1971) ed al Consiglio di Stato, adito in sede di appello, il potere di sospendere l’esecuzione della sentenza del T.A.R., qualora dall’esecuzione della stessa potesse derivare &#8220;un danno grave e irreparabile&#8221;.</p>
<p>Dunque, le norme previgenti descrivevano un tipo di tutela esclusivamente inibitorio (la c.d. sospensiva) inserita nel corso del giudizio di impugnazione dell’atto (o della sentenza) quale mero incidente processuale, provvisoriamente volto, in attesa della pronuncia finale di annullamento, a preservare, re adhuc integra, la sfera giuridica del ricorrente, lesa dal provvedimento impugnato, mediante la paralisi dei suoi effetti. </p>
<p>Di qui, una forma di tutela immediata ed interinale, con funzione conservativa, volta non già ad attuare il diritto in forma giurisdizionale, ma ad evitare che, nello spatium temporis necessario alla definizione del giudizio, si producesse un &#8220;danno grave ed irreparabile&#8221;, tale da frustrare l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata dal ricorrente. </p>
<p>Se una simile costruzione dell’istituto cautelare appariva conforme alla limitata finalità assegnata alla sospensiva dall’art. 39 r.d. n.1054/1924 e dalla l. T.A.R., art. 21, u.c., di offrire uno strumento di tutela idoneo a controbilanciare il potere autoritativo della P.A. e risultava perfettamente coerente con lo schema originario del processo amministrativo, nato come giudizio sull’atto ed avente contenuto tipicamente cassatorio , in seguito, tuttavia, la varietà dei rapporti fra cittadini e P.A., la molteplicità delle manifestazioni della funzione pubblica e delle sue interferenze nella sfera dei privati hanno indotto il legislatore del 2000 a formulare, in materia cautelare, una norma dal dettato più ampio ed elastico, applicabile alle diverse situazioni giuridiche dedotte in processo. </p>
<p>Nel recepimento degli interventi della giurisprudenza amministrativa, soprattutto del Consiglio di Stato, diretti ad ampliare i possibili contenuti della tutela cautelare e a diversificare il quadro dei poteri esercitabili da parte del G.A., in relazione alle singole fattispecie e nella ricerca di soluzioni più pregnanti, adattabili alla più varia tipologia di ipotesi nel contesto della azione amministrativa, la legge di riforma n. 205/2000 oggi abilita il G.A. alla adozione di misure cautelari dal contenuto atipico, ossia tutte &#8220;le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiano più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso&#8221;(art. 21, 7° co, l. T.A.R., così come novellato dall’art. 3, 1° co, l. n. 205/2000) .</p>
<p>Tutto ciò, al fine di garantire al privato interessato una piena ed effettiva tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.: si è, pertanto, determinato il passaggio della &#8220;sospensiva&#8221; da strumento di stampo essenzialmente conservativo, a strumento di tutela assicurativa, dispositiva ed anticipatoria, volto non solo a preservare, in vista della decisione finale, tutti gli atti ed interessi legittimi in uno stato di temporanea quiescenza, ma anche a fornire la necessaria propulsione dell’azione dei pubblici poteri verso una data direzione . </p>
<p>4. Presupposti. Irreparabilità del danno. Tutela cautelare e tutela risarcitoria.</p>
<p>La nuova formulazione dell’art. 21, 7° co, l. TAR, con il riferimento alla nozione di &#8220;pregiudizio&#8221;, comprensiva anche del danno di natura non patrimoniale, resta ancorata ai parametri della gravità e irreparabilità. La gravità è qualificata in termini assoluti, ovvero in senso duplice: quantitativo, per l’entità ed intensità della lesione; qualitativo, per l’irrimediabile perdita, che il diniego della cautela comporterebbe, di un bene primario per il ricorrente o comunque infungibile, non solo materiale, ma giuridico, in quanto costituzionalmente garantito .</p>
<p>Alla stregua di questo criterio di gravità inteso in termini assoluti, il periculum idoneo a giustificare l’adozione della misura cautelare è di facile identificazione per i provvedimenti che comportino la perdita materiale di un bene: un atto che imponga la cessazione di attività produttive; un atto di esercizio, come quello rilevante nella fattispecie, di poteri amministrativi, di secondo grado o di autotutela, quale la sospensione di un’autorizzazione .</p>
<p>Si tratta, inoltre, di una gravità qualificata anche in termini relativi, che coinvolge la proporzione tra il pregiudizio arrecato al ricorrente dall’atto, o dalla sentenza, di cui si chiede la sospensione ed il vantaggio derivante all’amministrazione ed ai controinteressati dall’atto o dalla sua esecuzione: la misura cautelare è concessa, dunque, qualora il pregiudizio sia grave, non solo in termini assoluti, ma soprattutto in termini relativi, ossia sproporzionato rispetto al vantaggio che alla P.A. derivi dalla conservazione dell’atto, all’esito della valutazione comparativa del periculum nella sua valenza &#8220;bilaterale &#8220;.</p>
<p>In particolare, nel caso in esame, la V Sezione del Consiglio di Stato ha inteso dare preminente risalto al pregiudizio derivante al ricorrente dalla chiusura, sia pure temporanea, del locale: la sospensione amministrativa dell’autorizzazione, infatti, era stata disposta in coincidenza con la stagione estiva, periodo dell’anno caratterizzato dal più intenso afflusso turistico e dalla più alta domanda di servizi alberghieri e di attività ricreative e avrebbe arrecato al gestore &#8220;danni gravi ed irreparabili&#8221; non solo patrimoniali, per la perdita dei potenziali incassi, ma soprattutto danni indiretti al nome, all’immagine, alla credibilità della società ed al suo radicamento nel mercato, per il potenziamento delle imprese concorrenti ed operanti sul medesimo target. </p>
<p>Per le più evidenti voci di danno, in particolare, i profitti non conseguiti e la perdita di garanzie, il nodo problematico risiede nella prova dell’esistenza e consistenza delle aspettative (chances) lese dal provvedimento impugnato, di cui si contesta la legittimità. L’eventuale esperibilità, nonostante le difficoltà probatorie in tema di danno, sotto i profili dell’an e del quantum, dell’azione risarcitoria che, per sua natura, offre un intervento riparatore postumo e solo eventuale non preclude l’azionabilità della tutela cautelare. La tutela risarcitoria, infatti, ha una funzione sussidiaria rispetto a quella rappresentata dal ricorso giurisdizionale per l’annullamento dell’atto amministrativo (o, come in questo caso, dall’appello contro la sentenza di I grado) e dall’istanza interinale ed interviene, quale extrema ratio, quando la tutela in forma specifica non sia più interamente possibile o integralmente satisfattiva. </p>
<p>Il carattere dell’irreparabilità del danno, infatti, è inteso come tendenziale definitività della lesione- quale quella che sarebbe derivata al gestore dall’esecuzione del provvedimento di chiusura estiva del locale- non agevolmente rimediabile neppure mediante l’eventuale successivo accoglimento del ricorso e, nell’esperienza della giustizia amministrativa, il danno è irreparabile ogni volta che il possibile e prevedibile risarcimento pecuniario non sia esaustivo per il soggetto leso. La risarcibilità non esclude la irreparabilità, ai fini della concessione della tutela cautelare.</p>
<p>5. Fumus boni iuris. Il provvedimento in esame omette di dare risalto a tale profilo.</p>
<p>Nel provvedimento in esame, sembra sottaciuto il profilo del fumus, intorno al quale l’art. 21, 7 co., ult. parte, l. TAR, così come modificato dall’art. 3 l. n. 205/2000, prescrive di articolare la motivazione dell’ ordinanza cautelare.</p>
<p>La posizione paritaria fra le parti del giudizio e la valorizzazione della funzione della tutela cautelare, quale provvisoria assicurazione ed anticipazione degli effetti della sentenza definitiva, sono garantite solo se la cognizione del G.A. in sede cautelare si estenda, al di là della verifica del periculum in mora, anche all’accertamento del fumus boni juris, ossia della fondatezza del ricorso, alla luce di un sommario esame che inevitabilmente coinvolge il merito della controversia.</p>
<p>In origine, la valutazione del fumus, non menzionata espressamente dalle norme relative al processo amministrativo, era suggerita dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali, in materia di tutela cautelare. In seguito, il Consiglio di Stato, prima nell’Adunanza plenaria n. 17/1982, di recente anche nell’ Ad. Plen. n. 1/2000, contro la tesi minoritaria dell’irrilevanza processuale di tale presupposto, ha affermato che il fumus boni juris deve essere condizione concorrente ed in rapporto di tendenziale equilibrio e parità rispetto al periculum in mora, al fine di motivare l’adozione dell’ordinanza cautelare.</p>
<p>La norma attuale dell’art. 3 l. 205/2000 conferma questa impostazione ed esclude l’eventualità di misure cautelari fondate solo sulla presenza di situazioni di pregiudizio grave. Fumus e periculum devono essere entrambi identificabili e la misura cautelare non può essere concessa ove manchino l’uno o l’altro. </p>
<p>Secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, infatti, la valutazione del fumus e periculum deve intervenire congiuntamente in una ponderazione equilibrata, rimessa al caso concreto, in cui entrambi i profili confluiscano in una posizione paritaria.</p>
<p>L’evoluzione e valorizzazione dell’istituto cautelare come forma di tutela di tipo anticipatorio ha ampliato, inoltre, i contorni del fumus al di là della mera verifica della non manifesta infondatezza del ricorso, fino ad estenderlo ad un giudizio probabilistico sulla rilevante possibilità di accoglimento della domanda principale, in cui ha notevole peso la serietà del ricorso ai fini della concessione della misura cautelare.</p>
<p>Ora la legge richiede espressamente al giudice l’indicazione, nella motivazione dell’ordinanza cautelare, sia pure in forma estremamente sintetica e sulla base di un sommario esame, dei &#8220;profili che inducano ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso&#8221;.</p>
<p>La valutazione del fumus, oltre ad essere funzionale alla fase cautelare, si presta ad offrire, attraverso l’esame della fondatezza del ricorso principale, una vera e propria anticipazione del giudizio, una verifica, al di là di ogni astratta prospettazione, del minimo di attendibilità del ricorso principale contro l’atto che si assume invalido, in base ad un esame dei motivi di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento interinale richiesto.</p>
<p>Dalle prime applicazioni della legge nella prassi giurisprudenziale, emerge una diffusa adesione allo spirito della riforma: le recenti ordinanze valutano ed indicano espressamente entrambi i presupposti in base ai quali sono adottate. </p>
<p>Alla luce della riforma dell’art. 111 Cost. e del principio del giusto processo, il procedimento valutativo in ordine alla ricorrenza dei presupposti necessari e sufficienti per l’adozione delle misure cautelari deve essere svolto in termini rigorosi e completi, in relazione a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, al fine di approdare ad una motivazione che si riferisca ad entrambi i profili di danno e di probabile fondatezza idonei a consentire una ragionevole previsione sull’esito del ricorso, sulla base di un’istruttoria sommaria e nel rispetto del contraddittorio delle parti interessate (ricorrente; P.A. e controinteressati) chiamate a fornire il contributo più ampio e produttivo possibile, ai fini di una valutazione pertinente del giudice.</p>
<p>6. Motivazione.</p>
<p>La regola che prescrive l’obbligo di motivare l’ordinanza cautelare è il risultato di un processo storico. In passato, nel solco di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, gli artt. 21 e 33 l. TAR, in occasione della istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, ripristinarono la regola dell’obbligo di motivazione già previsto dagli artt. 12 l. n. 5992/1889 e 39 r.d. n. 1054/1924 per le ordinanze cautelari pronunciate in camera di consiglio, delle quali era ormai pacifica la natura giurisdizionale .</p>
<p>A fronte della prassi, largamente diffusa nella giurisprudenza di quegli anni, di disattendere tale obbligo mediante il ricorso a moduli prestampati e formule stereotipe e generiche, contenenti un mero richiamo alla sussistenza o meno del pregiudizio grave e irreparabile, la dottrina, al contrario, riteneva indispensabile precisare le ragioni effettive della decisione assunta: la motivazione c.d. &#8220;in astratto&#8221; nulla aggiungeva a quanto già implicito nel dispositivo di accoglimento o di diniego, risolvendosi in una duplice violazione sia degli artt. 21 e 33 l. TAR, sia del precetto dell’art. 111 Cost., secondo cui &#8220;tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati&#8221;.</p>
<p>La legge di riforma ha ribadito questa necessità, prescrivendo l’obbligo di motivare le ordinanze cautelari in termini non più generici, ma puntuali, attraverso una motivazione concreta, che consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, sia sotto il profilo del periculum, sia del fumus boni juris.</p>
<p>La disciplina della motivazione diventa anche disciplina dei presupposti sostanziali della misura cautelare ed offre un sostegno ulteriore a favore della tesi secondo la quale il vaglio, sia pure sommario, del ricorso non può arrestarsi alla semplice &#8220;non manifesta infondatezza&#8221; della domanda. Tuttavia, l’effettiva estensione della motivazione incontra il limite dell’interesse costituzionalmente garantito, come uno dei principi informatori del giusto processo (art. 111, 2° co, Cost.) alla &#8220;ragionevole durata del giudizio&#8221; che, riguardo al processo cautelare, si traduce nell’interesse al più rapido e tempestivo intervento della decisione sull’istanza cautelare, alla riduzione dei tempi di pubblicazione della pronuncia, a garanzia dell’effettiva utilità (art. 24 Cost. ) di un’eventuale misura interinale favorevole. </p>
<p>Al di là della portata innovativa della prescrizione, l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza cautelare deve essere valutata in concreto sulla base delle specifiche caratteristiche ed esigenze della tutela interinale e non assumendo acriticamente come parametro la motivazione della sentenza.</p>
<p>La mancanza o insufficienza della motivazione costituisce un autonomo vizio della ordinanza e si discute se, come tale, sia deducibile in sede di appello cautelare, oggi espressamente ammesso dall’art. 28 l. TAR , modificato dall’art. 3, 2° co., l. n. 205/2000. </p>
<p>Secondo l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, il difetto o l’incompletezza della motivazione, non essendo riconducibili ai casi tassativamente previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 35 l. TAR (difetto di procedura, vizio di forma, inteso come violazione di norme che prescrivono, a pena di nullità, requisiti formali della decisione, difetto di competenza del TAR che abbia emesso l’ordinanza di prime cure) non possono sfociare nell’annullamento dell’ordinanza con rinvio allo stesso giudice che l’ha pronunciata .</p>
<p>In mancanza di rinvio, secondo tale orientamento, dominante soprattutto in giurisprudenza, sarebbe lo stesso Consiglio di Stato a provvedere sul &#8220;merito&#8221; della domanda cautelare, previa correzione o integrazione della motivazione, atteso il carattere di gravame e non di rimedio impugnatorio dell’appello.</p>
<p>Altra parte della dottrina ritiene, invece, che l’omissione di motivazione sia un vizio deducibile in sede d’appello. Infine, la carenza di motivazione delle ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di Stato- come nel caso di specie, in cui l’ordinanza riconosce rilievo al solo profilo del periculum, trascurando di esaminare il fumus e si presta, in tal modo, a possibili censure sotto il profilo dell’incompletezza e non esaustività della motivazione- non può essere dedotta quale motivo di ricorso per Cassazione, poichè tale rimedio non è concesso con riferimento a pronunce insuscettibili di passare in giudicato .</p>
<p>Il rischio di una sostanziale elusione dell’obbligo di motivazione sembra scongiurato dalla prassi giurisprudenziale successiva all’entrata in vigore della l. n. 205/2000, dalla quale emerge la tendenza ad attuare la norma mediante adeguate motivazioni in concreto che garantiscano una maggiore trasparenza nel processo cautelare. Tuttavia, la motivazione dell’ordinanza cautelare non deve mai perdere il suo necessario carattere di sommarietà, nè pregiudicare la decisione di merito con una prematura anticipazione della decisione finale del collegio.</p>
<p>7. Conclusioni.</p>
<p>Con l’ordinanza del 2 luglio 2002, la V Sezione del Consiglio di Stato ha inteso contemperare, in definitiva, le ragioni delle due parti, riconoscendo in via cautelare l’opportunità di una tutela urgente e immediata al privato, per l’assoluta e decisiva rilevanza che, in quella sede, attribuisce al maggior danno subito dall’appellante per effetto dell’impugnata sentenza, rispetto all’interesse, tutelato in I grado, alla legittimità dell’azione amministrativa (in questo caso, l’uso del potere sanzionatorio d’autorità).</p>
<p>Infatti, se da un lato, in via provvisoria e interinale, le particolari circostanze di fatto e la natura dell’attività gestita dal ricorrente hanno motivato l’accoglimento della domanda cautelare sulla base di una delibazione sommaria, circoscritta alla valutazione dell’imminenza di un &#8220;danno grave e irreparabile&#8221;, dall’altro lato, l’indicazione stessa di un limite temporale- dapprima fissato in data 15-9-2002, successivamente prorogato al 17-12-2002, come si è già illustrato- nella sospensiva concessa e la precisazione che il provvedimento impugnato abbia comunque esecuzione per la durata residua, sembrano implicitamente confermare la motivazione della sentenza del giudice di prime cure, in ordine alla legittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione dell’autorizzazione, per violazione delle norme di pubblica sicurezza, lasciando emergere, nel merito, possibili determinazioni di una reiezione dell’appello. </p>
<p>Infine, l’accoglimento con ordinanza del 24-9-2002 dell’istanza di differimento dell’efficacia della sanzione residua costituisce una conferma dell’opportunità di acquisire ulteriori elementi in ordine alla fondatezza della decisione del giudice di primo grado, attraverso indagini ed approfondimenti particolari, che non è possibile svolgere in occasione dell’adozione di una pronuncia d’urgenza. </p>
<p>L’assunzione senza regolare rapporto di lavoro e senza specifico permesso di soggiorno di cittadine straniere, quali lavoranti di sala per lo svolgimento di attività di intrattenimento, costituisce, infatti, condotta illegittima di cui la società ricorrente si era già resa responsabile in passato, come è emerso dalle risultanze istruttorie.</p>
<p>In primo luogo, tale &#8220;abuso&#8221; commesso dalla persona autorizzata costituisce una violazione delle leggi di pubblica sicurezza, poste a garanzia del pubblico interesse e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubbliche. </p>
<p>In secondo luogo, tale comportamento si pone in contrasto con le norme in materia di immigrazione e condizione dello straniero (T.U. sull’immigrazione Dlgs. 25-07-1998 n. 286 e successive modifiche, di recente introdotte dalla l. 30-07-2002 n. 189, per la disciplina dei flussi migratori verso il nostro Paese, contro l’immigrazione clandestina) che- attraverso la previsione di quote massime di stranieri ammessi nel nostro territorio per prestazioni di lavoro subordinato, anche di carattere stagionale e di lavoro autonomo, l’introduzione di disposizioni relative a contratti di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro stagionale, ricongiungimenti familiari, l’istituzione in ogni provincia di uno sportello unico per l’immigrazione, nonché di un responsabile del procedimento per l’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato o indeterminato, presso il quale il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di nullaosta al lavoro e la documentazione relativa alla proposta di &#8220;contratto di soggiorno&#8221;, con l’impegno a comunicare ogni intervenuta variazione del rapporto di lavoro con il dipendente straniero- persegue la finalità di favorire l’emersione del lavoro irregolare e di adattare gli equilibri interni del mercato del lavoro alle nuove richieste di integrazione socio-economica per gli stranieri, in un contesto di cooperazione internazionale . </p>
<p>Si può affermare, dunque, che l’ordinanza in esame, benché censurabile sotto il profilo della completezza della motivazione, in quanto, nel richiamare il solo art. 33, 3° e 4° co, l. TAR, relativo all’irreparabilità e gravità del danno, omette qualsiasi riferimento espresso al presupposto del fumus, sia comunque il risultato di una valutazione prognostica in ordine al possibile esito del ricorso e di un adeguato giudizio di bilanciamento tra interessi pubblici e privati, in coerenza con lo spirito della riforma.</p>
<p>Nel contesto del processo amministrativo, la nuova tutela cautelare, infatti, non ha più un ruolo meramente ausiliario, ma centrale rispetto al giudizio di merito, in quanto dotata di un sufficiente grado di autonomia, funzionale all’ampliamento delle garanzie del cittadino, per condizionare di fatto l’esito della causa, al di là delle anguste categorie della strumentalità, verso un’idea di anticipazione tendenzialmente definitiva del merito.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2002/10/2475/g">Ordinanza 24 settembre 2002 n. 3904</a> e CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2002/10/2476/g">Ordinanza 2 luglio 2002 n. 2741</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sospensione-dellesecuzione-della-sentenza-appellata-e-sospensione-dellesecutivita-dellatto-impugnato-in-primo-grado-alla-luce-della-riforma-introdotta-dalla-legge-n-205-20/">Sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata e sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 205/2000.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Il regime processuale degli atti emessi dopo la formazione del giudicato  ed il nuovo orientamento intermedio della Sezione V</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-processuale-degli-atti-emessi-dopo-la-formazione-del-giudicato-ed-il-nuovo-orientamento-intermedio-della-sezione-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:15 +0000</pubDate>
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<p>Con la sottoriportata sentenza (del 6 febbraio 1999 n. 134), la Sez. V del Consiglio di Stato esprime un nuovo orientamento in materia di esecuzione del giudicato, affermando che: 1) l&#8217;amministrazione, &#8220;dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo&#8221;, ha &#8220;l&#8217;obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-processuale-degli-atti-emessi-dopo-la-formazione-del-giudicato-ed-il-nuovo-orientamento-intermedio-della-sezione-v/">Il regime processuale degli atti emessi dopo la formazione del giudicato  ed il nuovo orientamento intermedio della Sezione V</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-processuale-degli-atti-emessi-dopo-la-formazione-del-giudicato-ed-il-nuovo-orientamento-intermedio-della-sezione-v/">Il regime processuale degli atti emessi dopo la formazione del giudicato  ed il nuovo orientamento intermedio della Sezione V</a></p>
<p>Con la sottoriportata sentenza (del 6 febbraio 1999 n. 134), la Sez. V del Consiglio di Stato esprime un nuovo orientamento in materia di esecuzione del giudicato, affermando che:</p>
<p>1) l&#8217;amministrazione, &#8220;dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo&#8221;, ha &#8220;l&#8217;obbligo di esaminare l&#8217;affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili ancora non esaminati&#8221;;</p>
<p>2) l&#8217;atto emesso dopo il riesame della vicenda, qualora sia lesivo e contenga motivi nuovi non coperti dal giudicato, va impugnato mediante ricorso ordinario e non già con ricorso per ottemperanza.</p>
<p>Tale orientamento, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, costituirebbe una posizione &#8220;intermedia&#8221; rispetto ai due orientamenti opposti che si contendono il campo e precisamente: </p>
<p>a) da un lato, l&#8217;orientamento (primigenio ed ormai da tempo disatteso) secondo cui tutti gli atti emessi dopo la formazione del giudicato &#8211; a meno che non costituiscano macroscopica elusione del giudicato stesso &#8211; vanno impugnati con ricorso ordinario; </p>
<p>b) dall&#8217;altro, l&#8217;orientamento più recente (elaborato dalla giurisprudenza del C.G.A. e poi seguito da varie Sezioni del Consiglio di Stato, nonchè dall&#8217;Adunanza Plenaria) il quale &#8211; richiamando il principio secondo cui il giudice dell&#8217;ottemperanza, utilizzando i poteri di attuazione che allo stesso competono, può colmare anche gli &#8220;spazi vuoti&#8221; del giudicato, dando luogo al fenomeno del c.d. &#8220;giudicato a formazione progressiva&#8221; &#8211; ritiene che tutte le questioni che sorgono a seguito della formazione del giudicato sono di regola di pertinenza del giudice dell&#8217;ottemperanza e vanno, pertanto, proposte con ricorso per esecuzione del giudicato.</p>
<p>Secondo la posizione intermedia assunta dalla Sez. V con la sentenza in rassegna, invece, mentre l&#8217;Amministrazione, a seguito del giudicato, ha l&#8217;obbligo riesaminare la vicenda nella sua completezza, adducendo tutte le ragioni eventualmente ostative che precludono l&#8217;emissione di un provvedimento favorevole per il ricorrente e non potendo più in seguito dedurre ulteriori motivi ostativi, il ricorrente vittorioso sarebbe costretto, invece, ad impugnare con ulteriore ricorso ordinario il nuovo provvedimento negativo.</p>
<p>L&#8217;orientamento, ad un primo sommario esame, non sembra convincente sotto vari profili, che cercherò brevemente di riassumere qui di seguito.</p>
<p>Occorre innanzitutto considerare che l&#8217;orientamento elaborato dalla giurisprudenza pretoria del C.G.A. e poi seguito dalla prevalente giurisprudenza del C.d.S. trova presupposto in una considerazione non solo giuridica, ma anche, per così dire, di moralità giudiziaria: non è possibile ritenere &#8211; anche in considerazione dei tempi non brevissimi del processo amministrativo &#8211; che il ricorrente vittorioso, di fronte ad un provvedimento che confermi, sia pure per diversi motivi, l&#8217;originario disposto del provvedimento negativo ormai annullato con sentenza passata in autorità di cosa giudicata, debba presentare un nuovo ricorso ordinario e, magari, ripercorrere altri due gradi di giudizio.</p>
<p>Il giudizio di ottemperanza &#8211; il quale, non è superfluo ricordare, rientra nella giurisdizione esclusiva e di merito del Giudice amministrativo &#8211; consente infatti di colmare gli eventuali spazi vuoti lasciati dalla sentenza, vuoi perchè si tratta di motivi non dedotti in un primo tempo dalla P.A., vuoi perchè si tratta di motivi che, sia pur dedotti ed impugnati, non sono stati esaminati dal giudice di merito attraverso la pratica dell&#8217;assorbimento. Costituisce quindi, dopo gli eventuali due gradi del giudizio di merito, un secondo stadio, inteso a dare alla vicenda processuale un assetto definitivo, non potendosi ritenere invece che il ricorrente vittorioso, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, debba ripetere il giudizio ordinario, impugnando i motivi non dedotti in prima battuta dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>La soluzione intermedia della Sez. V finisce per trascurare tale aspetto, peraltro introducendo un principio secondo cui la P.A., in sede di riesame susseguente ad un giudicato, avrebbe l&#8217;obbligo di sollevare &#8220;tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili ancora non esaminati&#8221; (che sembra simile alla frase che si suole ripetere nei matrimoni americani, secondo cui: se c&#8217;è qualcuno che ha ragioni di opposizione, parli ora o mai più). Ma è facile obiettare che tale principio non solo non è previsto nè è comunque sanzionabile, ma, per quel che qui più rileva, non si vede perchè debba applicarsi a seguito del riesame della vicenda scaturente da un giudicato.</p>
<p>Se c&#8217;è un obbligo per la P.A. di esaminare l&#8217;intera vicenda, questo obbligo già sussisteva allorchè l&#8217;Amministrazione aveva esaminato per la prima volta la vicenda stessa, con il provvedimento poi impugnato. In quella sede già la P.A. aveva l&#8217;obbligo di parlare chiaro, indicando tutte le ragioni ostative che sussistevano. Non è possibile invece prima consentire alla P.A. un secondo esame più approfondito e costringere poi il ricorrente vittorioso ad impugnare il nuovo provvedimento negativo adottato con un ulteriore ricorso ordinario. Sarebbe come dire che un giocatore ha la possibilità di utilizzare due mazzi di carte: se nel primo giro è stato poco attento ed ha perso, può utilizzare qualche carta del secondo mazzo; ma  se un giocatore utilizza carte truccate ed ha barato deve immediatamente essere individuato ed escluso dal gioco; non può attendersi una nuova mano di gioco per espellerlo. </p>
<p>Fuor di metafora: l&#8217;Amministrazione ha il singolare privilegio di mutare le carte ed addurre nuovi motivi a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza non autoesecutiva; è un privilegio questo della cui legittimità costituzionale può discutersi, ma che esiste ed è ammesso da quasi tutta la giurisprudenza. Ma tale singolare privilegio non può spingersi al punto di ritenere che, per reagire all&#8217;eventuale uso illegittimo dello stesso, il ricorrente è costretto ad intraprendere un nuovo giudizio ordinario, con l&#8217;unico limite per l&#8217;Amministrazione di non potere esercitare per una seconda volta il privilegio. </p>
<p>Non può quindi condividersi il nuovo orientamento espresso con la sentenza in rassegna, dovendosi ritenere invece: </p>
<p>a) che l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;obbligo di esaminare (con l&#8217;attenzione che è dovuta nei confronti di qualsiasi cittadino) la vicenda sin dalla data di adozione del provvedimento originario, esternando tutte le ragioni ostative che eventualmente impediscono l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza del privato; </p>
<p>b) che, comunque, il provvedimento di riesame susseguente al giudicato, con il quale vengano eventualmente dedotte nuove e diverse ragioni ostative, va impugnato con il ricorso per ottemperanza (e deciso, quindi, in tempi rapidi) e non può essere impugnato prima con un nuovo ricorso ordinario (con i suoi tempi lunghi) e poi, eventualmente, con un ricorso per ottemperanza. </p>
<p>Nella specie peraltro il ricorso per ottemperanza proposto è stato ritenuto inammissibile relativamente ai nuovi motivi addotti dall&#8217;Amministrazione a seguito del giudicato, mentre la giurisprudenza ormai pacificamente ritiene la possibilità di conversione del ricorso per ottemperanza in ricorso ordinario, purchè possieda i requisiti di forma prescritti per la proposizione di quest&#8217;ultimo (v. per tutte Ad. Plen., 30 aprile 1982 n. 6; C.G.A., 26 dicembre 1989 n. 212; id., 28 maggio 1991 n. 206 e da ult. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 1 dicebre 1997 n. 1921).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=356&#038;visualizza=1">Sentenza 6 febbraio 1999 n. 134</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-processuale-degli-atti-emessi-dopo-la-formazione-del-giudicato-ed-il-nuovo-orientamento-intermedio-della-sezione-v/">Il regime processuale degli atti emessi dopo la formazione del giudicato  ed il nuovo orientamento intermedio della Sezione V</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a></p>
<p>Pierluigi Russo, Presidente FF, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone, contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio; Giudizio di esecuzione e giudizio di ottemperanza : differenze 1.  Processo amministrativo &#8211; giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; potere di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierluigi Russo, Presidente FF, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone,  contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Giudizio di esecuzione e giudizio di ottemperanza : differenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.  Processo amministrativo &#8211; giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; potere di natura mista- è devoluto.</p>
<p>2.  Giudizio di esecuzione &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; differenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.Al giudice dell&#8217;ottemperanza è devoluto un potere di natura mista, tale da rendere il giudizio non assimilabile al processo esecutivo civile, essendo diretto non solo all&#8217;esecuzione del giudicato, vale a dire all&#8217;adeguamento della realtà  materiale alla regola di diritto da questo stabilita per il caso concreto, ma anche una prodromica attività  di cognizione avente lo scopo di definire e se del caso specificare tale regola, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Il giudizio di esecuzione è un giudizio polisemico: la disciplina dell&#8217;ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili molto diversi, non solo quanto al presupposto (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/07/2020<br /> <strong>N. 02946/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04908/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4908 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone, con domicilio digitale giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it; pierpaoloacone@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, via dei Mille, 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la declaratoria di nullità  ovvero per l&#8217;annullamento in parte qua,</em></strong><br /> &#8211; del verbale n. 2/14 della Commissione Rischio Radiologico dell&#8217;ASL &#8211; NA1 del 18.03.2014 allegato alla nota prot. n. 3699 del 3.06.2014 ed adottato in pretesa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 58/2014 del 10/01/2014 che, in accoglimento del ricorso promosso dalle ricorrenti per l&#8217;ottemperanza della sentenza n. 6628 del 21 dicembre 2012, ha ordinato all&#8217;ASL Napoli-1 Centro di dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della sentenza a cura di parte, con l&#8217;avvertenza che in caso di ulteriore inadempimento verrà  nominato un Commissario <em>ad Acta</em> con spese a carico dell&#8217;amministrazione e trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti;<br /> &#8211; di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e/o conseguenziali: ivi inclusa la nota prot. 3669 del 3.06.2014 a firma congiunta dell&#8217;avvocato dirigente e del direttore del servizio AA.LL.; la nota prot. n. 1760 del 14.04.2014 a firma del direttore sanitario del Presidio Ospedaliero dei Pellegrini;<br /> nonchè per il risarcimento di tutti i danni connessi all&#8217;impossibilità  e/o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6628/12 della Terza Sezione del Consiglio di Stato;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, convertito dalla legge n. 70 del 25.6.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Premesso che:<br /> a) con ricorso notificato in data 17.09.2014 e depositato il successivo 14.10.2014, le ricorrenti, nella qualità  di eredi del dott. Sergio Occhiuzzi, giÃ  dirigente medico di I livello presso la Divisione Ortopedia e Traumatologia dell&#8217;Ospedale Pellegrini che aveva agito per il riconoscimento, in proprio favore, del diritto all&#8217;indennità  piena di rischio radiologico e a quella sostitutiva del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui, impugnano, <em>in parte qua</em>, il verbale n.2/14 della Commissione Rischio Radiologico dell&#8217;ASL -Na 1 del 18.3.2014 ed gli atti ad esso presupposti adottati in asserita esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione Terza, n. 58/14 del 10.01.2014, in ottemperanza, e n. 6628 del 21 dicembre 2012, di cognizione. Quest&#8217;ultima decisione, in riforma della sentenza di questo tribunale, n. 4554/2011, appellata, aveva accolto il ricorso di primo grado, &#8220;ai fini della riedizione, ora per allora, degli accertamenti compiuti sul rischio radiologico da parte della apposita Commissione&#8221;;<br /> b) la richiesta rivolta al TAR di annullamento del verbale della Commissione e degli atti presupposti è stata formulata, come parte ricorrente ha avuto cura di segnalare nella parte in narrativa del ricorso, in via del tutto prudenziale, allo scopo di non prestarvi acquiescenza nella denegata ipotesi in cui quegli stessi atti avessero potuto superare il vaglio di nullità  del Consiglio di Stato;<br /> c) ritenendo, infatti, il verbale n.2/2014 del 18.3.2014 parzialmente nullo, ai sensi dell&#8217;art.21 septies della l. n.241/1990, per elusione del giudicato formatosi sulle richiamate sentenze del Consiglio Stato, la medesima parte ricorrente, con istanza notificata in data 17.09.2014 e depositata in data 25.09.2014, ha parimenti agito in sede di ottemperanza innanzi al giudice di secondo grado, affinchè, previa declaratoria di nullità  del predetto verbale, provvedesse alla nomina di un Commissario <em>ad acta </em>per dare piena ed integrale esecuzione alle sentenze n. 58/2014 del 10.01.2014 e n. 6628 del 21 dicembre 2012;<br /> Vista la nota depositata in data 20.05.2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non vantare pìù alcun interesse all&#8217;annullamento degli atti impugnati con il presente ricorso, la cui efficacia è stata superata per effetto della successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 6187/2014 e dei conseguenziali provvedimenti adottati dal Commissario <em>ad acta</em>, specificando, in particolare, che:<br /> a) con la predetta sentenza n. 6187 del 19.12.2014 (r.g.6861/2013) il Consiglio di Stato, ravvisata la nullità  del verbale della Commissione Rischio Radiologico dell&#8217;ASL -Na 1 del 18.3.2014, disponeva la nomina di un Commissario <em>ad acta</em> nella persona del prefetto per gli adempimenti di cui in motivazione relativi all&#8217;esecuzione della sentenza n.6628/2012 (doc. n.1 allegato alla memoria).<br /> b) successivamente, in data 4.06.2015, il Commissario <em>ad acta</em> in esecuzione della medesima sentenza n. 6187/2014, ha depositato nel giudizio al Consiglio di Stato (r.g.6861/2013) la propria relazione finale con i relativi documenti allegati;<br /> Visto l&#8217;art. 113 c.p.a., rubricato, &#8220;Giudice dell&#8217;ottemperanza&#8221;, a norma del quale, &#8220;1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all&#8217;articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado&#8221;;<br /> Specificato che:<br /> a) &#8220;A fronte di una pronuncia del giudice amministrativo il giudice dell&#8217;ottemperanza può adottare &#8211; in sede di interpretazione integrativa del precetto racchiuso nella sentenza da eseguire &#8211; una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione &#8211; risolvendo eventuali problemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione così¬ da realizzare il contenuto conformativo della sentenza, di per sè riferibile alla fase pubblicistica successiva all&#8217;annullamento &#8211; ed emanare tutti i provvedimenti idonei ad assicurare al ricorrente vittorioso il bene della vita effettivamente perseguito&#8221; (Cons. di St., sez. V, 19/04/2018, n. 2391);<br /> b) &#8220;Al giudice dell&#8217;ottemperanza è devoluto un potere di natura mista, tale da rendere il giudizio non assimilabile al processo esecutivo civile, essendo diretto non solo all&#8217;esecuzione del giudicato, vale a dire all&#8217;adeguamento della realtà  materiale alla regola di diritto da questo stabilita per il caso concreto, ma anche una prodromica attività  di cognizione avente lo scopo di definire e se del caso specificare tale regola, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva&#8221; (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 05/02/2019, n. 76);<br /> c) Ed invero, &#8220;Il giudizio di esecuzione è un giudizio polisemico: la disciplina dell&#8217;ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili molto diversi, non solo quanto al presupposto (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda&#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 02/12/2016, n. 1342);<br /> d) &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 113 comma 1, c.p.a., il criterio al quale occorre fare riferimento per stabilire quale sia il giudice competente a definire il giudizio di ottemperanza va ricercato nel dispositivo della sentenza di secondo grado nel senso che, ove esso si limiti a rigettare l&#8217;appello, il giudizio di ottemperanza deve essere proposto al giudice di primo grado; ove, invece, contenga statuizioni che evidenzino un diverso percorso motivazionale e, conseguentemente, uno scostamento dal dispositivo della decisione gravata, allora la competenza è del giudice di appello&#8221; (T.A.R., Trento, sez. I , 30/11/2016, n. 404);<br /> Valutato che, alla luce di quanto sin qui riferito, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto il rito introdotto deve essere pìù propriamente ascritto all&#8217;ottemperanza, per la quale il giudice competente va ravvisato nell&#8217;organo di secondo grado che ha adottato, in riforma, le sentenze della cui esecuzione si tratta, dovendosene rilevare anche l&#8217;anteriorità  rispetto all&#8217;azione di cognizione attivata con il presente ricorso;<br /> Nulla disponendosi quanto alle spese, attesa la mancata costituzione della Amministrazione intimata;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Nulla spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria per procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dai decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pierluigi Russo, Presidente FF<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>L’esecuzione della sentenza non definitiva del giudice civile e l’ambito di operatività dell’art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lesecuzione-della-sentenza-non-definitiva-del-giudice-civile-e-lambito-di-operativita-dellart-33-l-6-dicembre-1971-n-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2004 18:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lesecuzione-della-sentenza-non-definitiva-del-giudice-civile-e-lambito-di-operativita-dellart-33-l-6-dicembre-1971-n-1034/">L’esecuzione della sentenza non definitiva del giudice civile e l’ambito di operatività dell’art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034</a></p>
<p>Con la decisione in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna, sede di Bologna dichiara inammissibile il ricorso proposto, a norma del novellato art.33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, dal Consorzio Emiliano Romagnolo al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bologna,</p>
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<p>Con la decisione in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna, sede di Bologna dichiara inammissibile il ricorso proposto, a norma del novellato art.33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, dal Consorzio Emiliano Romagnolo al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bologna, che ha condannato il Comune di Ortona al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 227.701, 15 maggiorata degli interessi legali quale corrispettivo dei lavori edili svolti in esecuzione di un contratto d’appalto, nonché della somma di € 16,149, 72 per spese processuali, oltre accessori(1).<br />
Il T.A.R. adito osserva preliminarmente che contro la decisione di cui è causa risulta ancora pendente il giudizio in appello proposto dall’Amministrazione resistente e che, quindi, essa non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, la cui esperibilità necessariamente presuppone il suo passaggio in giudicato(2), che per quanto concerne le sentenze civili si forma allorquando le stesse non sono più soggette ad impugnazione(3) così come dispone l’art.324 c.p.c.<br />
Il giudizio di ottemperanza così come disciplinato dall’art.27, comma 1, n. 4), R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 è stato esteso anche alle sentenze di condanna del giudice ordinario a decorrere dalla celebre Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1. Tale rimedio, percorribile anche per l&#8217;esecuzione di condanna al pagamento di somme di denaro(4), è alternativo(5) o cumulativo rispetto all&#8217;esperimento del processo di esecuzione(6), col solo limite della impossibilità per il creditore di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico(7).<br />
La conclusione testè evidenziata resta rafforzata dall&#8217;art 33 L. n. 1034 del 1971, nel testo novellato dall&#8217;art. 10 L. n. 205 del 2000, che, nell&#8217;intento di valorizzare il principio di effettività della giustizia amministrativa, attribuisce al giudice di prime cure gli stessi poteri previsti in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art.27, comma 1, n. 4), R. D. n. 1054 cit. per l’esecuzione delle sole sentenze del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato” (oltre che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 10, delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali)(8).<br />
Con tale previsione si è voluto rendere l’articolazione delle fasi del processo amministrativo più simile a quella del processo civile, ove il giudizio di cognizione si conclude con una sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva, che costituisce il titolo per avviare la procedura di esecuzione, la quale può essere sospesa dal giudice che decide sull’eventuale impugnazione.<br />
Come noto, prima della suddetta novella legislativa, l’art.33 si limitava ad affermare che le “sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive” e che “il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata”. Tale disposizione non prevedeva alcun rimedio a favore del ricorrente che volesse conseguire l’utilità specifica attribuitagli dalla sentenza, per costringere la pubblica amministrazione ad eseguire la statuizione giudiziale rimasta inadempiuta. Per sopperire a tale mancanza la giurisprudenza amministrativa elabora, allora, un’autonoma azione di esecuzione della sentenza di primo grado prima della formazione del giudicato o pendente il giudizio di appello. Con riguardo ad essa se da un parte risulta agevole chiarirne i presupposti e la disciplina, d’altra più problematica appare l’individuazione dei limiti del giudice in questo ambito.<br />
Inizialmente per poter esercitare tale azione occorreva, oltre al necessario presupposto del mancato adempimento della decisione da parte della p.a., che fosse decorso il termine per proporre l’istanza di sospensione della efficacia della sentenza di primo grado, ovvero che la stessa venisse rigettata(9).<br />
Il ricorso per l’esecuzione era, quindi, proponibile solo in un momento successivo al ricorso in appello o alla scadenza del termine per appellare, con ciò ridimensionando l’effettivo grado di tutela che tale strumento poteva assicurare.<br />
Successivamente la giurisprudenza dei T.A.R. comincia ad affermare che il mero adempimento della sentenza sia requisito già sufficiente al fine di proporre l’azione di esecuzione. Per quanto concerne gli aspetti prettamente procedurali si afferma che il giudice davanti a cui proporre il ricorso è lo stesso che ha pronunciato la sentenza rimasta inadempiuta(10) e che esso debba essere notificato, a pena di inammissibilità, a tutte le parti in causa, in particolare ai controinteressati. Si stabilisce, inoltre, che la proposizione del ricorso debba essere ritualmente preceduta dalla notifica dell’atto di diffida e messa in mora con fissazione di un termine per provvedere, ai sensi dell&#8217;art. 90, comma 2, R.D. 17 agosto 1907 n. 642.<br />
Quanto stabilito dalla giurisprudenza prima delle innovazioni introdotte dalla legge n. 205, che ha, poi, codificato l’azione di esecuzione di creazione pretoria, si rivela di grande utilità, perché offre la regolamentazione processuale del nuovo istituto(11).<br />
Per quanto concerne i limiti che il giudice deve rispettare nell’eseguire una sentenza ancora suscettibile di riforma ad opera del giudice d’appello, la giurisprudenza opera una distinzione fra la sua esecuzione e la sua ottemperanza una volta passata in giudicato, stabilendosi che mentre nel giudizio di ottemperanza il giudice può determinare le scelte di merito dell’amministrazione, sia direttamente, sia attraverso la nomina di un commissario ad acta; l’azione di esecuzione avrebbe, invece, più la funzione di rendere effettivo lo svolgimento di quelle attività ripristinatorie od ordinatorie già preregolate dalla sentenza, non necessitanti di ulteriori determinazioni da parte della pubblica amministrazione nel suo successivo provvedere(12). Sulla base di tale impostazione, restavano, pertanto, precluse al giudice valutazioni di tipo discrezionale, potendo lo stesso adottare solo atti vincolati. Tale limite si giustificava in base alla necessità di evitare in sede esecutiva irreversibili modificazione dello stato di fatto sulla base di una sentenza ancora soggetta a gravame(13).<br />
In seguito alla novella recata dall’art.10 L. n. 205 cit. tale distinzione non ha perso di significato, anche se il tenore della norma sembrerebbe prima facie assicurare maggior efficacia alla fase esecutiva, alla luce soprattutto di un lettura sistematica della normativa di riforma del sistema di giustizia amministrativa, che ha senz’altro voluto rendere più effettiva la tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione(14).<br />
Ciononostante occorre, comunque, sottolineare che il carattere provvisorio di tale esecuzione rende la sua parificazione al giudizio di ottemperanza solo di carattere procedurale(15) e non sostanziale, non potendosi, pertanto, parlare nel caso di specie di ottemperanza in senso stretto. L’area di efficacia del giudicato è maggiore rispetto a quello della esecutività della decisione non ancora definitiva, in quanto solo il giudicato può condurre all’esercizio di poteri sostitutivi delle attribuzioni istituzionali della p.a., mentre l’esecutività della sentenza spiega i suoi effetti nello spazio temporale intercorrente sino alla pronuncia in appello, pur avendo autorità piena e vincolante per l’Amministrazione soccombente(16).<br />
Ciò premesso tornando al caso di specie, il ricorrente chiede che la sentenza di condanna pronunciata a suo favore dal Tribunale di Bologna venga eseguita a norma dell’art.10 L. n. 205, che secondo quanto dal medesimo prospettato sarebbe suscettibile di applicazione analogica(17).<br />
La soluzione, tuttavia, non è percorribile per le sentenze del giudice ordinario: ha precisato, infatti, la giurisprudenza(18) che anche dopo l&#8217;introduzione, ad opera della suddetta disposizione, di un rimedio diretto ad ottenere l&#8217;esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, purché non sospese dal giudice di appello, è inammissibile il ricorso per l&#8217;ottemperanza ad una sentenza del giudice ordinario, qualora la parte ricorrente non abbia dato prova che la decisione di cui chiede l&#8217;ottemperanza, ancorché esecutiva, è passata formalmente in giudicato.<br />
L&#8217;eseguibilità di sentenze non passate in giudicato è, per espressa di posizione legislativa, limitata alle sole sentenze del giudice amministrativo, anzi, rectius, alle sentenze del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato”: trattasi, infatti, di una tassativa previsione di carattere processuale, insuscettibile di estensione analogica(19).<br />
Tra giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato civile e giudizio per l’esecuzione del giudicato amministrativo, a seguito delle modifiche apportate al secondo dalla L. n. 205, si è venuta, dunque, delineando un’asimmetria svantaggiosa per il primo, in quanto per la sua azionabilità continua ad essere presupposto necessario il passaggio in giudicato della sentenza, senza la possibilità di effetti anticipatori in base alla esecutività delle sentenze di primo grado(20).<br />
Alla stregua delle suesposte considerazione il ricorso in esame viene, quindi, dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) Nello stesso senso questo T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I 25 settembre 2004, n. 3457. Sull’inammissibilità del ricorso ex art.33 L. TAR proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice civile non ancora passata in giudicato, la giurisprudenza amministrativa è unanime: cfr. infra.<br />
(2) Quanto al giudicato ed alla relativa prova, l&#8217;art. 91 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e l&#8217;art. 124 disp. att. c.p.c. non fissano un mezzo di prova esclusivo per dimostrare il passaggio in giudicato delle sentenze; pertanto, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per l&#8217;esecuzione del giudicato, in mancanza della certificazione del cancelliere circa la mancata proposizione dell’appello nei termini di legge (art.124 disp. att. c.p.c.), la prova del giudicato ben può essere raggiunta con altri mezzi istruttori qualora la resistente Amministrazione non abbia contestato l&#8217;esistenza effettiva del giudicato e sia stata, comunque, fornita la prova documentale della rituale e tempestiva notifica della sentenza alla controparte (cfr. Tar Campania Salerno, sez. I 11 giugno 2002 n. 473).<br />
(3) Si afferma in giurisprudenza che il ricorso per ottemperanza presuppone non solo e non tanto l&#8217;esistenza di una pronuncia esecutiva, bensì l&#8217;esistenza di una decisione passata in cosa giudicata; più nello specifico è passata in giudicato la decisione solo quando essa non è più soggetta ad appello, né a ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr. Ad. Plen. Cons. St., 19 maggio 1997, n 9), né a revocazione ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4 e n. 5 c.p.c. (cfr. Cons. St., sez. VI 31 gennaio 2000 n. 487).<br />
(4) La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza: a) per l&#8217;esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, dell&#8217;ordinanza di convalida di sfratto, nonché del lodo arbitrale dichiarato esecutivo (cfr. Cons. St., sez. V 2 marzo 2000 n. 1089); b) per l&#8217;esecuzione del D.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (cfr. Cons. St., sez. IV 15 dicembre 2000 n. 6695).<br />
(5) Cfr. Cons. St., sez. VI 16 aprile 1994 n. 527.<br />
(6) Cfr. Cass., SS.UU. 13 maggio 1994 n. 4661; Cons. St., sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125.<br />
(7) Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I 11 giugno 2002 n. 462; Cass. Civ., SS.UU. 9 marzo 1981 n. 1299.<br />
(8) Cfr. Leopoldo COEN, Esecuzione e opposizione di terzo nei confronti della sentenza non definitiva del giudice amministrativo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2002, 3, pag. 953; C. ADAMO, Giudizio di ottemperanza delle sentenze non passate in giudicato, in questa Rivista; Carlo CALMIERI, L’esecuzione delle sentenze di primo grado ex art. 10 L. 205/2000: una estensione del giudizio di ottemperanza o speciale procedimento cautelare in pendenza del ricorso in appello, ivi.<br />
Il ricorrente richiama altresì l’art.3, comma 1, L. n. 205, che ha sostituito l’art.21, comma 7 L. TAR, aggiungendovi altri 7 commi, in tal modo riformando radicalmente il sistema di tutela cautelare previgente; tra le novità introdotte vi è da annoverare, infatti, la possibilità per la parte interessata di richiedere al giudice l’adozione delle opportune disposizioni attuative, in caso di non ottemperanza della p.a alle misure cautelari concesse. Anche l’esecuzione delle decisioni cautelari è strutturalmente simile al giudizio di ottemperanza, pur differenziandosene quanto ai presupposti giuridici richiesti, dal momento che per la sua esperibilità non occorre istaurare un’autonoma fase di giudizio, ma è sufficiente un’istanza motivata al collegio, da notificarsi alla controparte, in cui si chiede al giudice di emettere disposizioni attuative del dispositivo cautelare.<br />
Un’ipotesi specifica di esecuzione è, inoltre, prevista nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della p.a., di cui all’art.21-bis legge TAR introdotto dall’art.2 L. n. 205, il cui secondo comma prevede che, accolto in tutto o il parte il ricorso di primo grado, il giudice ordina alla p.a. di provvedere entro un temine di norma non superiore a trenta giorni e che, qualora la p.a. persista nell’inerzia oltre detto termine, lo stesso, su richiesta di parte, nomini un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione.<br />
(9) Cfr. parere Cons. St., 26 novembre 1977, n. 11/77.<br />
(10) Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 28 gennaio 1993, n. 127, in Foro Amm., 1993, pag. 1061.<br />
(11) Sulla necessità della notifica dell’atto di diffida la giurisprudenza è quasi unanime: cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 marzo 2003, n. 356, secondo cui l’art.10 L. n. 205 cit. ha esteso alle sentenze dei T.A.R. di cui non sia stata sospesa l’esecutività, il rimedio proprio dell’esecuzione della sentenze passate in giudicato, senza derogare alla relativa disciplina; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 14 marzo 2002, n. 1348; TAR Veneto, sez. I 14 febbraio 2002 n. 639 (anche in tale occasione il g.a. ha ribadito la necessità di osservare per il ricorso ex art. 10 L. n. 205 le forme e le procedure previste per il giudizio di ottemperanza); TAR Puglia,Bari sez. II 29 marzo 2001 n. 841.<br />
Contra cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia,Trieste 8 marzo 2002 n. 112, secondo cui il ricorso con cui si chiede l’esecuzione della sentenza a norma dell’art.10 L. n. 205 cit. deve essere proposto non già utilizzando le forme e le procedure previste per il giudizio di ottemperanza, ma quelle per il giudizio ordinario, dato che lo stesso si avvicina di più, per sua natura, a quello per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, che a quello per l’esecuzione del giudicato; ne segue che per la sua proposizione non occorre una preventiva diffida.<br />
La giurisprudenza ha in parte disatteso quanto stabilito dalla dottrina circa il procedimento da seguire per dare esecuzione alla sentenza; in particolare i primi commentatori della novella avevano sostenuto che tale fase esecutiva configurasse non un autonomo e distinto giudizio rispetto a quello di cognizione, ma piuttosto un mero incidente di esecuzione dello stesso; se ne deduceva la non necessità di seguire la procedura prevista per il giudizio di ottemperanza, ma quella più snella dettata per il procedimento cautelare come introdotto dall’art.3 L. n. 205. Non dovevano, pertanto, trovare applicazione né le norme relative alla diffida (cfr. Nazareno SAITTA, Procedimenti monocratici nel processo amministrativo, Milano 2002, pag. 101 ss.), né quelle relative al deposito del ricorso e alla sua comunicazione da parte della segreteria del Tribunale, essendo necessaria, per dare inizio all’esecuzione, una semplice istanza notificata a tutte le parti del giudizio ad opera del ricorrente vittorioso, da inserirsi, poi, nel fascicolo del procedimento di cognizione, ferma restando la necessità della previa notifica della sentenza alla parte soccombente (cfr. Emilia DI PALMA, Sul procedimento di esecuzione delle sentenze del Tar.: permane la necessità della messa in mora, in Foro Amm. T.A.R., 2002, 5, pag. 1699B, nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 14 marzo 2002, n. 1348 cit.: l’Autrice, pur non condividendo l’orientamento espresso dal g.a., nella parte in cui configura tale fase esecutiva come un autonomo giudizio di esecuzione distinto rispetto a quello di cognizione, ritiene, però, corretto procedere anche in questa sede alla previa diffida e messa in mora della p.a.).<br />
(12) Cfr. Cons. St., sez. IV, 20 aprile 1999, n. 673, in Cons. Stato, 1999, I, pag. 607.<br />
(13) Cfr. MARCHETTI, L’esecuzione della sentenza amministrativa prima del giudicato, Padova, 2000.<br />
(14) Sulle caute applicazioni concrete della giurisprudenza aventi ad oggetto alcune delle disposizioni più innovative di cui alla L. n. 205 cit., che in parte disattendono la volontà del legislatore di assicurare una maggior assimilazione del processo amministrativo a quello civile, si veda, a titolo di esempio, quanto stabilito, in materia di ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dalla p.a. di cui all’ art.21-bis L. TAR, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 9 gennaio 2002, n. 1, secondo cui l’oggetto del sindacato giurisdizionale è limitato all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, non anche alla fondatezza sostanziale della pretesa vantata dal privato. La tesi restrittiva sposata dalla Plenaria supera quel consolidato orientamento giurisprudenziale (il cui illustre precedente è da rintracciarsi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria, 10 marzo 1978, n 10), alla stregua del quale un margine medio di sindacato del g.a. sussiste nell’ipotesi in cui il provvedimento sia espressione di potestà amministrativa priva di contenuto discrezionale o a basso contenuto di discrezionalità; in merito, sia consentito il rinvio a G. GUCCIONE, Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione: breve ricostruzione storica dell’istituto ed applicazioni giurisprudenziali del rito ex art.2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in corso di pubblicazione su Dir. Proc. Amm., n. 4. 2004.<br />
(15) Si vedano, a tal proposito, i diversi esiti giurisprudenziali circa le regole procedimentali a cui l’istituto de quo soggiace, riportati sinteticamente alla nota 11.<br />
(16) Per una ricostruzione del giudizio di ottemperanza cfr. Leonardo FERRARA, Dal giudizio d ottemperanza al processo di esecuzione, Giuffrè, 2003; nella recente manualistica si vedano, tra gli altri, F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, 2003, pag. 457 ss.; M. NIGRO, Giustizia amministrativa, V ed., Bologna, 2002, pag. 311 ss., oltre alla bibliografia ivi citata; in ordine all’inerzia della p.a. rispetto alle sentenze del giudice ordinario nelle controversie di pubblico impiego cfr. Aristide POLICE, Inottemperanza della P.A. ai provvedimenti del giudice ordinario (in materia di pubblico impiego) ed esecuzione in forma specifica, in Dir. Proc. Amm., 2003, 3, pag. 925.<br />
(17) Come già detto, il ricorrente richiama, più precisamente, entrambi gli artt.3 e 10 L. n. 205 cit.<br />
(18) Cfr. T.A.R. Lazio Latina, 6 marzo 2003, n, 239; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I 23 maggio 2003, n. 615; T.A.R. Campania, Napoli sez. V 13 marzo 2002 n. 1322.<br />
(19) T.A.R. Campania, Napoli sez. V 13 marzo 2002 n. 1322 cit.<br />
(20) Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I 25 settembre 2004, n. 3457 cit.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5688/g">Sentenza 19 novembre 2004 n. 3762</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lesecuzione-della-sentenza-non-definitiva-del-giudice-civile-e-lambito-di-operativita-dellart-33-l-6-dicembre-1971-n-1034/">L’esecuzione della sentenza non definitiva del giudice civile e l’ambito di operatività dell’art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.3762</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-19-11-2004-n-3762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-19-11-2004-n-3762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.3762</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Mozzarelli Consorzio Emiliano-Romagnolo contro Comune di Ortona sull&#8217;eseguibilità della sentenza del giudice ordinario ex artt. 3 e 10 L. n. 205 del 2000 Eseguibilità della sentenza del giudice ordinario – Pronuncia non definitiva – Applicazione analogica degli artt.3 e 10 L. 21 luglio 2000, n. 205 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-19-11-2004-n-3762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.3762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-19-11-2004-n-3762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.3762</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Mozzarelli<br /> Consorzio Emiliano-Romagnolo contro Comune di Ortona</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;eseguibilità della sentenza del giudice ordinario ex artt. 3 e 10 L. n. 205 del 2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Eseguibilità della sentenza del giudice ordinario – Pronuncia non definitiva – Applicazione analogica degli artt.3 e 10 L. 21 luglio 2000, n. 205 &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli artt.3 e 10 L. n. 205 del 2000 prevedono la possibilità di esperire i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per la sola esecuzione delle ordinanze cautelari e delle sentenze del T.A.R. non sospese dal Consiglio di Stato (oltre che delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali). Tale disposizione non può, pertanto, trovare applicazione nell’ipotesi in cui si chieda l’adempimento di una pronuncia non definitiva del giudice ordinario (nel caso di specie del Tribunale civile di Bologna). Solo successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza si potrà, eventualmente, esperire il giudizio di ottemperanza come disciplinato all’art.37 L. n. 1034 del 1971 per chiederne l’esecuzione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Gwendoline Guccione, <a href="/ga/id/2004/12/1848/d">&#8220;L’esecuzione della sentenza non definitiva del giudice civile e l’ambito di operatività dell’art.33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
#NOME?<br />
&#8211; GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Ottobre 2004<br />
Visto il ricorso 877/2004  proposto da:</p>
<p><b>CER &#8211; CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO</b>rappresentato e difeso da:<br />
MARTINI AVV. GIAMPIEROVANNICELLI AVV. FRANCESCOPIAZZA AVV. ANGELOcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 38presso<br />
MARTINI AVV. GIAMPIERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ORTONA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del Tribunale di Bologna – Sez. II Civile – n. 303/2002 depositata il 24 gennaio 2002, immediatamente esecutiva, con la quale l’Autorità Giudicante ha condannato il Comune di Ortona a corrispondere al CER la somma di € 227.701,15, oltre interessi legali di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, e d rifondere tre quarti delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 16.149,72, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
Udito alla Camera di Consiglio del 7.10.2004 l’avv.to P. Mazzanti (in sostituzione dell’avv.to G. Martini);<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1)	Il Consorzio ricorrente fa preliminarmente presente che “con decreto ingiuntivo del 16 settembre 1997, il Tribunale di Bologna intimava al Comune di Ortona di Corrispondere al CER l’importo di € 227.701,15 oltre accessori, quale corrispettivo di lavori edili svolti in esecuzione di un contratto di appalto. Avverso tale provvedimento il Comune di Ortona proponeva opposizione. (..) Con sentenza n. 303 del 24 gennaio 2002 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione e condannava il Comune di Ortona a pagare al CER la somma di € 227.701,15 oltre interessi legali di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, nonché a rifondere i tre quarti delle spese legali liquidate in complessive € 16.149,72, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. <br />	<br />
Avverso tale sentenza il Comune di Ortona proponeva ricorso alla Corte di Appello di Bologna, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa.<br />
Con ordinanza del 03 giugno 2003, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bologna e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 19 giugno 2007.<br />
Con diffida del 19 febbraio 2004, notificata in data 8 marzo 2004, il CER, ha intimato all’Amministrazione Comunale l’adempimento della sentenza entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.<br />
Il Comune di Ortona non risulta ancora aver adempiuto alle prescrizioni della predetta sentenza, provvedendo al pagamento in favore del CER della somma capitale e delle spese legali.” –<br />
Si aggiunge, che “stante l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bologna n. 303/2002 ed in virtù dell’applicazione analogica degli artt. 3 e 10 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che prevedono la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza anche per ordinanze cautelari e sentenze esecutive non ancora passate in giudicato pronunciate dal Giudie Amministrativo e da altri Tribunali speciali, il CER ricorre a codesto Collegio per ottenere l’adempimento della predetta sentenza”.</p>
<p>2) Il Collegio rileva come dalla stessa ricostruzione dal fatto delineata in ricorso risulti pacificamente che la sentenza di cui si richiede l’ottemperanza non sia passata in giudicato.<br />
Ne consegue che in tale situazione di fatto il ricorso per ottemperanza risulta inammissibile in quanto – ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, avente presupposti propri ai sensi dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, è necessario il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l’esecuzione.<br />
Né può trovare applicazione nella fattispecie in esame la disposizione di cui all’art. 33 L. n. 1034/1971 in quanto la eseguibilità di sentenze non passate in giudicato – secondo la giurisprudenza “pretoria” ed ora ai sensi dell’art. 33, quinto comma, L. 6.12.1971 n. 1034, come aggiunto dall’art. 10 della legge 21.07.2000 n. 205 – è limitata alle sole sentenze del giudice amministrativo ed anzi alle sentenze del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato” (oltre che, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 10, alle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali) – In tal senso, v.da ultimo questa Sezione, dec. 25.09.2004 n. 3457.</p>
<p>3) &#8211; Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.<br />
Nulla per le spese di giudizio, in carenza di costituzione in giudizio del Comune convenuto. &#8211;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale, Bologna, I° Sezione:<br />
a)	dichiara inammissibile il ricorso;<br />	<br />
b)	nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna in data 07/10/2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-19-11-2004-n-3762/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.3762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2004-n-155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2004-n-155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2004-n-155/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.155</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE– (giudizio promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra G. B. e G. L., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003). non è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2004-n-155/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE– <br /> (giudizio promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra G. B. e G. L., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003).</span></p>
<hr />
<p>non è fondata la questione di legittimità sulla sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico dei conduttori appartenenti alle categorie protette</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione &#8211; Procedimento di opposizione all’esecuzione relativa a convalida di sfratto – Esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio &#8211; Questione di legittimità in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sulla sospensione delle procedure di sfratto, cfr. sentt. nn. 89/1984; 108/1986; 310/2003; 62/2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non è fondata la questione di legittimità sulla sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico dei conduttori appartenenti alle categorie protette.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENTENZA N.155<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo	ZAGREBELSKY	Presidente; Valerio	ONIDA	Giudice; Carlo	MEZZANOTTE; Fernanda	CONTRI; Guido	NEPPI MODONA; Piero Alberto	CAPOTOSTI; Annibale	MARINI; Franco	BILE; Giovanni Maria	FLICK; Francesco	AMIRANTE; Ugo	DE SIERVO; Romano	VACCARELLA; Paolo	MADDALENA; Alfonso	QUARANTA ha pronunciato la seguente																																																																													</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra G. B. e G. L., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003.<br />
Visti l’atto di costituzione di G. L., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.–– Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, primo (recte: secondo) comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185.<br />
Premette il giudice a quo che in un procedimento di opposizione all’esecuzione (in corso dinanzi a lui) relativa a convalida di sfratto pronunziata in data 11 marzo 1993 per la scadenza del 30 giugno 1991, per la quale 1’esecuzione era stata fissata all’11 marzo 1994 e successivamente, in base all’art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nuovamente fissata, con intervento della forza pubblica, per il giorno 2 aprile 2003, il conduttore-opponente – deducendo di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra abitazione – aveva invocato la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista inizialmente dall’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogata fino al 30 giugno 2003 dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 122 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 185 del 2002.<br />
Il Tribunale specifica di aver ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento e di aver sospeso l’esecuzione fino al 30 giugno 2003, aggiungendo di aver già sollevato, con ordinanza del 26 aprile 2002, analoga questione in relazione all’art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, che prorogava fino al 30 giugno 2002 la sospensione a suo tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000.<br />
Dopo aver precisato, in punto di rilevanza, che il possesso dei requisiti anagrafici e reddituali in capo all’opponente risulta documentalmente provato, per cui la richiesta opposizione dovrebbe trovare accoglimento se non fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, il giudice a quo richiama il contenuto della propria precedente ordinanza di remissione, osservando innanzitutto come la norma determini una ingiustificata disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto penalizza coloro che agiscono nei confronti di conduttori appartenenti alle categorie svantaggiate di cui al citato art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000, posto che delle esigenze abitative dei soggetti più deboli non dovrebbero farsi carico i locatori, bensì i Comuni. <br />
Inoltre, osserva il remittente, la circostanza che la sospensione di cui al d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2002, fosse già la terza del genere (in precedenza vi erano  state quelle disposte dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 1 del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2001, n. 332), in tal modo protraendo il periodo sospensivo complessivamente a diciotto mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza previste dall’art. 6 della legge n. 431 del 1998), se da un lato aggravava già prima il sospetto di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 Cost., dall’altro contribuiva ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.; a fortiori il dubbio di illegittimità costituzionale della norma ora impugnata, che da ultimo ha prorogato la sospensione al 30 giugno 2003, risulta ancor più grave in considerazione del fatto che la durata della sospensione (inizialmente prevista in giorni centottanta) è stata portata a ben due anni e mezzo: e ciò non consentirebbe di qualificare come straordinaria e contenuta in un periodo di tempo ragionevole la sospensione stessa.<br />
Quanto all’art. 42 della Costituzione, rileva il Tribunale come le misure vincolistiche si giustifichino soltanto in ragione del loro carattere straordinario e temporaneo, che sarebbe viceversa escluso dalla loro continua reiterazione, espressione questa di una tendenza legislativa ad utilizzare lo strumento della sospensione come ordinaria soluzione del problema degli alloggi.<br />
Il giudice a quo osserva poi che un ulteriore consolidamento della tendenza legislativa a rendere difficoltosa, se non impossibile, l’esecuzione degli sfratti a carico di conduttori anziani o handicappati (ovvero che annoverino nel nucleo familiare soggetti in tali condizioni) potrebbe penalizzare costoro nella ricerca di un’abitazione da prendere in locazione, per l’ovvia preferenza accordata dai locatori ai soggetti non protetti. <br />
Il Tribunale prospetta infine il contrasto della norma impugnata con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione che non potrebbe non riferirsi anche al processo esecutivo.</p>
<p>2.–– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità, ovvero per l’infondatezza della questione. Tali conclusioni sono state ribadite in una memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, ove si sottolinea come la norma impugnata sia dettata a tutela di specifiche categorie di conduttori meritevoli di una speciale protezione e di diritti costituzionalmente garantiti, il cui valore dovrebbe essere bilanciato con quelli espressi dagli evocati parametri costituzionali.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.–– Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, in quanto, nel prorogare fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico dei conduttori appartenenti alle categorie protette, risulterebbe lesivo degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice a quo la norma impugnata introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in danno di chi agisca nei confronti di conduttori appartenenti alle dette categorie svantaggiate rispetto agli altri locatori procedenti nei confronti della  generalità dei conduttori, paralizzerebbe sostanzialmente la tutela esecutiva, comprimerebbe il diritto di proprietà ed infine comprometterebbe il principio di ragionevole durata del processo.</p>
<p>2.–– La questione non è fondata.<br />
Questa Corte è stata investita della medesima questione, sollevata dallo stesso Tribunale con riguardo al previgente art. 1 del d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2002 (che aveva prorogato fino al 30 giugno 2002 la sospensione a suo tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000). Nella recente sentenza n. 310 del 2003, la Corte ha osservato come il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, anche attraverso agevolazioni, non possa tuttavia «indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio». <br />
Tale ordine di considerazioni è stato sottolineato, da ultimo, nella sentenza n. 62 del 2004, ove si è rilevato che «la sospensione automatica delle procedure per il tempo fissato dalla legge risponde alla logica del (nominalmente) cessato regime c.d. vincolistico», anche in ragione del fatto che l’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 non esaurisce la sua efficacia allo scadere dei centottanta giorni dalla sua entrata in vigore ma mira ad avviare un meccanismo permanente di reperimento da parte dei Comuni di immobili da destinare a persone bisognose soggette a sfratti, e che è altrettanto indubbio che i successivi provvedimenti di proroga investono la norma in tutta la sua portata “permanente”.<br />
In particolare, la Corte ha affermato, nella prima sentenza citata, che la sospensione in argomento può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell’immobile «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». Infatti la violazione di alcune delle norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano sono tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l’onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori.<br />
Si osserva tuttavia che la citata sentenza n. 310 del 2003 è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione de qua, adottato con il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata. Sicché i rilievi di cui sopra, che vanno qui integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare effetti sulle scelte del legislatore. Ove queste ultime dovessero ulteriormente seguire la logica fin qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 89 del 1984), anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento (v. sentenza n. 108 del 1986).</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.</p>
<p>Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Francesco AMIRANTE, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2004-n-155/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; piani &#8211; assegnazione suolo con diritto di superficie per costruzione autorimessa interrata – istanza di assegnazione area – diniego – tutela cautelare – accoglimento – procedimento cautelare &#8211; esecuzione della sospensiva &#8211; commissario ad acta – provvedimento di assegnazione del diritto di superficie – condanna al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; piani &#8211; assegnazione suolo con diritto di superficie per costruzione autorimessa interrata – istanza di assegnazione area – diniego – tutela cautelare – accoglimento – procedimento cautelare &#8211; esecuzione della sospensiva &#8211;  commissario ad acta – provvedimento di assegnazione del diritto di superficie – condanna al pagamento del compenso del Commissario ad acta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/5/3800/g">Ordinanza n. 4697 del 4 novembre 2003</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1973/2004<br />Registro Generale:2811/2000</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br /> Pres. Emidio Frascione<br /> Cons. Raffaele Carboni<br /> Cons. Paolo Buonvino<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMPRESA EDILE LATORRE COSIMO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANGELO VANTAGGIATO Avv. PIERO G. RELLEVA con domicilio eletto in Roma VIA GIUSEPPE PISANELLI, 2 presso ALBERTO ANGELETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TARANTO</b> non costituitosi; <b>“CORSO ITALIA” S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. CRISTINA LENOCI Avv. LUIGI CECINATO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso GIAN MARCO GREZ<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 449/2000, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE SUOLO CON DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZ. AUTORIMESSA INTERRATA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) “CORSO ITALIA” S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e udito, altresì, per le parti l’avv. Angeletti su delega dell’avv. Vantaggiato;</p>
<p>Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 2126 del 2000, con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’impresa edile Latorre avverso l’ordinanza cautelare del T.a.r. della Puglia – Lecce, sez. I, n. 449/2000, resa tra le parti, di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;</p>
<p>Vista la successiva ordinanza della Sezione n. 5579 del 2000, con la quale – considerata la mancata esecuzione della suddetta ordinanza cautelare n. 2126/2000 – è stato ordinato al Comune di Taranto di provvedere sull’istanza dell’impresa Latorre entro il termine di sessanta giorni ed è stato inoltre nominato commissario ad acta, nell’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione civica, l’assessore regionale ai lavori pubblici, con facoltà di sub-delega;</p>
<p>Visto l’atto in data 17.6.2002, con il quale l’assessore ai lavori pubblici della Regione Puglia ha sub-delegato il funzionario Dott. Pantaleo Sallustio;</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 1697 del 2003, con la quale è stato liquidato il compenso del commissario ad acta per l’opera fino ad allora prestata;</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 4697 del 2003, con la quale si è disposto che, per completare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 5579/2000, fosse adottato dal Comune di Taranto o, in mancanza, in via sostitutiva dal commissario ad acta già nominato, il provvedimento di assegnazione del diritto di superficie all’impresa edile Latorre;</p>
<p>Vista la nota del 19.1.2004, con la quale il ridetto commissario invitava il Comune di Taranto ad adottare il provvedimento sollecitato dalla Sezione;</p>
<p>Vista la determinazione del 12.2.2004, con la quale il commissario ad acta, preso atto della perdurante inerzia comunale, ha esercitato la potestà sostitutiva delegatagli, assegnando all’impresa edile Latorre il diritto di superficie sull’area comunale sita nel piano di zona “167” del predetto Comune, comprensorio n. 3, estesa per mq. 3.300 circa, catastalmente individuata con le particelle nn. 622 e 137 del fg. n. 253, per la realizzazione di un’autorimessa interrata, da destinare a pertinenza di immobili privati;</p>
<p>Vista la nota depositata il 19.2.2004, con la quale il commissario ad acta ha richiesto la liquidazione del compenso spettante per l’ulteriore opera prestata;<br />
Considerato che l’attività svolta dal commissario ad acta costituisce puntuale esecuzione di quanto disposto dalla Sezione con l’ordinanza n. 4697 del 2003;</p>
<p>Ritenuto che il compenso può esser liquidato in complessivi euro 3.701,59 (tremilasettecentouno/59), di cui euro 2643,99 per onorari ed euro 1.057,60 per rimborso spese, come da analitica nota redatta dal commissario ad acta, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 1 d.m. Giustizia 30.5.2002;</p>
<p>Posto il pagamento di siffatto compenso a carico dell’Amministrazione comunale di Taranto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina al Comune di Taranto:<br />
&#8211; di liquidare al dott. Pantaleo Sallustio la somma di euro 3.701,59 (tremilasettecentouno/59) quale compenso ulteriore per l’attività dallo stesso svolta in qualità di commissario ad acta;<br />
&#8211; di eseguire senza indugio la presente ordinanza, che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione.<br />
Manda alla Segreteria per tutto quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione del provvedimento alle parti ed al commissario sunnominato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1970</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1970/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1970</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; diniego concessione edilizia per ampliamento negozio artigianale &#8211; procedimento cautelare – ordinanza di accoglimento &#8211; successiva istruttoria amministrativa e reiterato diniego – impugnazione con motivi aggiunti &#8211; istanza di esecuzione della precedente sospensiva &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1970/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1970</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1970/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1970</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; diniego concessione edilizia per ampliamento negozio artigianale &#8211; procedimento cautelare – ordinanza di accoglimento &#8211;  successiva istruttoria amministrativa e reiterato  diniego – impugnazione con motivi aggiunti  &#8211; istanza di esecuzione della  precedente sospensiva  &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/5/3807/g">Ordinanza n. 2865 del 08 Luglio 2003</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1970/2004<br />
Registro Generale:5616/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Raffaele Carboni Est.<br /> Cons. Paolo Buonvino<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Gabriele Carlotti<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TARCA MILENA IN P. E Q. LEG. RAPPR. DITTA “FILI DI SETA”</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO GUIDO ROMANELLI Avv. GUSTAVO ROMANELLI Avv. TIZIANO UGOCCIONI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA 5 presso GUSTAVO ROMANELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TALAMONA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO VENOSTA Avv. GIUSEPPE AMBROSIO con domicilio eletto in Roma VIALE BELLE ARTI 7 presso GIUSEPPE AMBROSIO e nei confronti di <b>CIRELLI LUIGI</b> non costituitosi; <b>BERMEC SNC DI BERTOLINI CELESTE &#038; C.</b> non costituitosi; <b>VALTORTA RENATA</b> non costituitosi; <b>SPINETTI SAMANTA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;esecuzione,<br />dell&#8217;ordinanza della Sezione 8 luglio 2003 n. 2865 TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO: Sezione II n. 568/2003, concernente DINIEGO RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PER AMPLIAMENTO NEGOZIO ARTIGIANALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI TALAMONA<br />
Udito il relatore Cons. Raffaele Carboni e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati G.F. Romanelli e G. Ambrosio;</p>
<p>Considerato che il comune ha con ampia motivazione reiterato il diniego; che pertanto il nuovo provvedimento non può dirsi puramente ripetitivo del precedente diniego, e che del resta la ricorrente ha impugnato il provvedimento di primo grado, con motivi aggiunti; che, quindi, non può farsi questione di esecuzione della precedente sospensiva;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>dichiara inammissibile la domanda di esecuzione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-4-2004-n-1970/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2004 n.1970</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.2429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-29-4-2004-n-2429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-29-4-2004-n-2429/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.2429</a></p>
<p>Pres. Tosti – Rel. Lo Presti sussiste il danno grave ed irreparabile ex art. 21, 8&#176; co. l. n&#176; 1034/71 s.m.i. anche quando il contratto è in corso di esecuzione) e T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; Decreto 20 marzo 2004 * (non ricorre l&#8217;ipotesi di estrema gravità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-29-4-2004-n-2429/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.2429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Rel. Lo Presti<br /></span></p>
<hr />
<p>sussiste il danno grave ed irreparabile ex art. 21, 8&deg; co. l. n&deg; 1034/71 s.m.i. anche quando il contratto è in corso di esecuzione) e T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; Decreto 20 marzo 2004 * (non ricorre l&#8217;ipotesi di estrema gravità ed urgenza ex art. 21, 9&deg; co. della l. n. 1034/71 s.m.i. rispetto all&#8217;eventuale prossima stipulazione del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento giurisdizionale &#8211;  Istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato – Danno grave ed irreparabile – Prosecuzione dell’esecuzione del contratto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando il contratto è in fase di prima esecuzione, deve individuarsi il danno grave ed irreparabile richiesto per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con ricorso giurisdizionale nell’eventuale ulteriore esecuzione del rapporto contrattuale</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. contro T.A.R. PIEMONTE Sez. II, <a href="/ga/id/2004/5/3858/g">decr. pres. 20 marzo 2004 n° 462</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fase cautelare e contratto &#8211; orientamenti a confronto: Sussiste il danno grave ed irreparabile ex art. 21, 8° co. l. n° 1034/71 s.m.i. anche quando il contratto è in corso di esecuzione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:/ 2429/2004<br />
Registro Generale: 3773/2004</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: LUIGI TOSTI Presidente; FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.; GIAMPIERO LO PRESTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Aprile 2004</p>
<p>Visto il ricorso 3773/2004 proposto da:</p>
<p>Soc <b>COOP LAND ENGINEERING A RL ED ALTRI, MARI MARCELLO, UNIVERSITA&#8217; LA SAPIENZA DI ROMA DIP SCIENZA DELLA TERRA, UN! VERSITA&#8217; TOR VERGATA DI ROMA DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA</b> rappresentato e difeso DE PORTU AVV CLAUDIO CANCRINI AVV ARTURO con domicilio eletto in ROMA VIA G. MERCALLI, 13 presso CANCRINI AVV ARTURO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PARCO REGIONALE NA TURALE DEI MONTI LUCRETILI</b> rappresentato e difeso da: DE CAMELIS AVV. PAOLO con domicillo eletto in ROMA VIA D. AZUNI, 9 presso la sua sede<br />
e nei confronti di:<br />
<b>SOCAGROTEC SPA + ATI </b>rappresentato e difeso da: SILVESTRINI A VV. MASSIMO CONZ AVV ROSANNA con domicilio eletto in ROMA VIA DEL CONSERVATORIO, 91 presso CONZ AVV.ROSANNA</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, degli atti e delle operazioni della gara (pubblico incanto) indetta per l&#8217;affidamento delle attività relative alla elaborazione dei piani di gestione e regolamentazione sostenibile dei siti S.I.C. e Z.P.S.; nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ammissione alla gara.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento  presentata in via incidentale dal ricorrente; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
PARCO REGIONALE NA TURALE DEI MONTI LUCRETILI SOCAGROTEC SPA + ATI</p>
<p>Udito il relatore Cons. GIAMPIERO LO PRESTI e uditi, altresì, per le parti l&#8217;avv. De Portu, l&#8217;avv. De Camelis e l&#8217;avv. Conso.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che in base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza<br />
ritenuto che, alla stregua delle risultanze processuali, il contratto è in fase di prima esecuzione, cosicché sussiste il pericolo di un pregiudizio irreparabile in relazione all&#8217;eventuale ulteriore esecuzione del rapporto contrattuale, e che quindi occorre disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati fino alla definizione del merito del giudizio;<br />
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione;<br />
Fissa per la trattazione del merito l&#8217;udienza pubblica del giorno 3 giugno 2004.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 29 Aprile 2004</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 20/3/2004 n.462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-decreto-20-3-2004-n-462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-decreto-20-3-2004-n-462/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 20/3/2004 n.462</a></p>
<p>Rel. Calvo R. S.p.A. (avv. Balestreri e Rostagno) c. Comune di Novara (n.c.) e G.C. s.r.l. (avv.ti Ciampoli, Bellocchio, Belardinelli) Procedimento giurisdizionale &#8211; Misure cautelari ex art. 21 9° co. l. n. 1034/71 s.m.i. – Nozione di estrema gravità ed urgenza – eventuale prossima stipulazione del contratto – non ricorre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-decreto-20-3-2004-n-462/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 20/3/2004 n.462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-decreto-20-3-2004-n-462/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 20/3/2004 n.462</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rel. Calvo<br /> R. S.p.A. (avv. Balestreri e Rostagno) c. Comune di Novara (n.c.) e G.C. s.r.l. (avv.ti Ciampoli, Bellocchio, Belardinelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento giurisdizionale &#8211;  Misure cautelari ex art. 21 9° co. l. n. 1034/71 s.m.i. – Nozione di estrema gravità ed urgenza – eventuale prossima stipulazione del contratto – non ricorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non integra una ipotesi di estrema gravità ed urgenza atta a fondare la concessione di misure cautelari ex art. 21, 9° co. della l. n. 1034/71 s.m.i. l’eventuale prossima stipulazione del contratto</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. contro T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I TER &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3857/g">Ordinanza 29 aprile 2004 n. 2429 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fase cautelare e contratto &#8211; orientamenti a confronto: non ricorre l’ipotesi di estrema gravità ed urgenza ex art. 21, 9° co. della l. n. 1034/71 s.m.i. rispetto all’eventuale prossima stipulazione del contratto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>D.P.. n.	462	Anno	2004<br />	<br />
R.G. n.	411 Anno	2004																																																																																											</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	PER IL PIEMONTE<br />	<br />
2^ Sezione</b></p>
<p align=center><b>IL PRESIDENTE</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 411/04 depositato in data 17 marzo 2004, proposto dalla<br />
<b>RISTOCHEF S.P.A., </b>Divisione Buoni Pasto Buon Chef, in persona del Direttore Generale Buon Chef e legale rappresentante in carica dr. Giovanni Scansani, con sede in Milano, alla via Venezia Giulia n. 5/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Rostagno e Adolfo Mario Balestreri ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Torino, C.so Re Umberto n. 77;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>il Comune di Novara</b>, in persona del Sindaco pro tempore,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Gemeaz Cusin s.r.l., </b>con sede legale in Segrate, via Cassanese n. 224, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio ed Enzo Belardinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 19,</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione cautelare e concessione di decreto presidenziali inaudita altera parte<br />
&#8211; del provvedimento e dei verbali della Commissione giudicatroice istituita dal Comune di Novara, di estremi e contenuto ad oggi sconosciuti, recanti l’assegnazione dei punteggi tecnici ed economici nonché l’aggiudicazione alla controinteressata Gemeaz Cu<br />
&#8211; del Bando di gara, del Capitolato d’Oneri, e dell’Allegato tecnico relativi alla gara di cui è causa nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati ob relationem, ivi incluse all’occorrenza le n</p>
<p>nonché per la condanna<br />
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla Società ricorrente, eventualmente anche mediante la reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998, siccome novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista l’istanza di cui all’art. 3, 2° comma della legge n. 205/2000, relativo alle misure cautelari disposte con provvedimento presidenziale, contenuta nel ricorso, con la quale si fa presente che “Atteso che il servizio dovrebbe avere inizio già a partire dal mse di marzo 2004, la Società ricorrente si vede soggetta a subire gravi danni, a motivo dell’affidamento illegittimo alla controinteressata Gemeaz, anche anteriormente alla invocata concessione della sospensione cautelare in Camera di Consiglio;<br />
Ritenuto che quanto rappresentato dalla società ricorrente non si configura come un caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione della trattazione dell domanda cautelare fino alla data della camera di consiglio del 14 aprile 2004.<br />
Visto l’art. 3, 2° comma della legge 21 luglio 2000 n° 205;</p>
<p align=center><b>DECRETA</b></p>
<p>L’istanza cautelare di sospensione in via provvisoria dei provvedimenti impugnati è rigettata.<br />
Rinvia, per la discussione dell’istanza cautelare dinanzi al Collegio alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2004.<br />
Torino, 20 marzo 2004<br />
Depositato in Segreteria ai sensi di legge  20 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-decreto-20-3-2004-n-462/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 20/3/2004 n.462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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