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	<title>Processo civile telematico Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo civile telematico Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2021 n.3006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2021-n-3006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2021-n-3006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2021 n.3006</a></p>
<p>Pres. De Felice &#8211; Est. Simeoli Sul superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti giudiziari. Processo amministrativo &#8211; Limiti dimensionali &#8211; Superamento non autorizzato &#8211; Principio di sintetiticità  &#8211; Invito a riformulare le difese nei limiti dimensionali previsti. L&#8217;art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a., in modo estremamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2021-n-3006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2021 n.3006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-13-4-2021-n-3006/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 13/4/2021 n.3006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Felice &#8211; Est. Simeoli</span></p>
<hr />
<p>Sul superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti giudiziari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Limiti dimensionali &#8211; Superamento non autorizzato &#8211; Principio di sintetiticità  &#8211; Invito a riformulare le difese nei limiti dimensionali previsti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 13-<em>ter</em> delle norme di attuazione del c.p.a., in modo estremamente innovativo sul piano sistematico, sanziona in termini (non di nullità , bensì) di &#8220;inutilizzabilità &#8221; le difese sovrabbondanti, in quanto il giudice  autorizzato a presumere che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l&#8217;esame tempestivo e l&#8217;intellegibilità  della domanda, per cui la sinteticità  non  più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì  oramai una regola del processo amministrativo (che coinvolge peraltro anche il giudice: art. 3 del c.p.a.), strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione). Su questa base,  opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione <em>ex</em>art. 2, co. 2, c.p.a., invitare le parti a riformulare le difese nei limiti dimensionali previsti, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già  dedotti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9365 del 2020, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">ANTONIO LABATE, MAURIZIO LABATE, FIAMMETTA CARENA, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">CARLA COLOCERO TENERELLI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Dario Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">COMUNE DI SANTA MARINELLA, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10702 del 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Carla Colocero Tenerelli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Pittori e Dario Andreoli in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Rilevato</i> che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 13-<i>ter</i>, delle norme di attuazione del c.p.a. (introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168), «<i>le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato</i>», precisando altresì che «<i>il giudice  tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti</i>» e che l&#8217;<i>omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non  motivo di impugnazione</i>»;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167, fissa, con riguardo al rito del silenzio, in 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all&#8217;articolo 8 dello stesso decreto) i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie, tali limiti risultano ampiamente superati, e segnatamente: il ricorso in appello conta 37 pagine; la memoria difensiva di controparte conta 32 pagine; la memoria finale dell&#8217;appellata conta 31 pagine; la memoria di replica dell&#8217;appellante conta 21 pagine; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va rimarcato che la controversia avente ad oggetto l&#8217;illegittimità  del silenzio inadempimento mantenuto dall&#8217;Amministrazione comunale sulla denuncia di abusività  di alcuni lavori di ampliamento e sopraelevazione non presenta questioni tecniche particolarmente complesse, nè attiene a fondamentali interessi economici e sociali, circostanze queste ultime che avrebbero giustificato il superamento dei predetti limiti;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato</i> che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ciascuna Sezione del Consiglio di Stato non contemplando il nostro ordinamento processuale alcun meccanismo di filtro (a differenza della stragrande maggioranza delle Supreme Corti europee) ogni settimana deve scrutinare nel merito un numero elevatissimo di cause (nell&#8217;ordine delle centinaia), ciascuna delle quali (salvo che gli avvocati non compaiano o vi rinuncino)  ammessa alla discussione orale; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questo contesto, la redazione di scritti chiari e sintetici, in grado cio di selezionare in modo competente le sole questioni (di fatto e di diritto) rilevanti al fine del decidere,  dirimente per l&#8217;assunzione di decisioni approfondite e consapevoli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la brevità  dell&#8217;atto processuale (in termini di caratteri, pagine e battute)  appunto lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso vincolare le parti a quello sforzo di &#8220;sintesi&#8221; giuridica della materia controversa, sul presupposto che l&#8217;intellegibilità  dell&#8217;atto (e quindi la giustizia della decisione)  grandemente ostacolata da esposizioni confuse e causidiche;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in assenza (e aspettando) l&#8217;introduzione di meccanismi deflattivi, al fine di amministrare nel migliore modo possibile una imponente mole di contenzioso, il servizio giustizia, in quanto &#8220;risorsa scarsa&#8221;, ha bisogno della collaborazione dell&#8217;intero ceto giuridico;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto</i> che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; mentre l&#8217;iniziale impostazione legislativa faceva leva unicamente sulla condanna alle spese di lite (art. 26 del c.p.a.), il citato art. 13-<i>ter</i>, in modo estremamente innovativo sul piano sistematico, sanziona in termini (non di nullità , bensì) di &#8220;inutilizzabilità &#8221; le difese sovrabbondanti, in quanto il giudice  autorizzato a presumere che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l&#8217;esame tempestivo e l&#8217;intellegibilità  della domanda; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questi termini va interpretata la disposizione che ha introdotto una deroga rispetto all&#8217;obbligo generalmente esistente in campo al giudice di pronunciare su tutta la domanda (il mancato esame delle difese sovrabbondanti non  infatti censurabile come vizio di infra-petizione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in definitiva, la sinteticità  non  più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì  oramai una regola del processo amministrativo (che coinvolge peraltro anche il giudice: art. 3 del c.p.a.), strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sennonchè, nel caso di specie, al fine di non &#8220;sorprendere&#8221; le parti in una fase caratterizzata dall&#8217;assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle suddette conseguenze delle condotte difformi (salvo alcuni sporadici ma significativi precedenti: cfr. Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636.; Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852), appare al Collegio più opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 2, comma 2, del c.p.a.), invitare le parti a riformulare le difese nei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già  dedotti;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), rinvia all&#8217;udienza del 10 giugno 2021, onerando le parti al deposito di cui in motivazione sino a 15 giorni prima.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio De Felice, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Dario Simeoli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Davide Ponte, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a></p>
<p>Pres. Bucciante, est. Giusti Deposito in via telematica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: nullità o mera irregolarità? 1.Giustizia civile – Processo civile telematico– Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico &#8211; Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni 2.Giustizia civile – Processo civile telematico &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bucciante, est. Giusti</span></p>
<hr />
<p>Deposito in via telematica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: nullità o mera irregolarità?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giustizia civile – Processo civile telematico– Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico &#8211; Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni</p>
<p>2.Giustizia civile – Processo civile telematico &#8211; Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico – Nullità – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il decreto di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell’opponente, perché avvenuta attraverso il deposito in via telematica, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto impugnabile mediante appello, non con ricorso per Cassazione ex art 111 Cost. Infatti, mediante il rituale strumento di gravame, si realizza, nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di inammissibilità.</div>
<div style="text-align: justify;">
2.In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (come modificato dalle leggi successive), il deposito per via telematica,anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p></div>
<div style="text-align: justify;">
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. SCARPA Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CRISCUOLO Mauro &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">
sul ricorso proposto da:</p>
<p>ORTOPIAZZOLLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv. Francesco Missori, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via Sabotino, n. 12;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>ITALIAN AMERICAN MUSBROOM COMMERCIALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 20 gennaio 2015;</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 15 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p></div>
<div style="text-align: center;">Svolgimento del processo</div>
<div style="text-align: justify;">
In data 5 novembre 2014 è stato notificato ad Ortopiazzolla s.r.l., da parte di Italian American Mushroom Commerciale s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell&#8217;atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica è stato notificato, insieme al decreto di emissione, ad Ortopiazzolla.</p>
<p>Avverso detto decreto Ortopiazzolla ha proposto formale opposizione, provvedendo in data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all&#8217;indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, è stato formato il fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. &#8211; Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica da Ortopiazzola.</p>
<p>2.1. &#8211; Il decreto di inammissibilità è così motivato: &#8220;preso atto dell&#8217;indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221; considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1); preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l&#8217;entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (&#8230;)&#8221;.Per la cassazione del decreto del Tribunale, Ortopiazzolla ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>L&#8217;intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p></div>
<div style="text-align: center;">Motivi della decisione</div>
<div style="text-align: justify;">
1. &#8211; Con il primo motivo (errata interpretazione dell&#8217;art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione) si deduce che nessuna norma, nè legislativa nè regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della ricorrente, l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si denuncia violazione del codice dell&#8217;amministrazione digitale, approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, la validità di un deposito di un atto processuale non può essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere sanzionato il deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di libertà delle forme e quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l&#8217;accettazione dell&#8217;atto da parte del cancelliere e l&#8217;acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice.</p>
<p>Il terzo mezzo denuncia l&#8217;errata interpretazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2013), poi modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica.</p>
<p>Il quarto motivo (violazione degli artt. 165 e 171 cod. proc. civ.) lamenta che il Tribunale non abbia neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un decreto di inammissibilità.</p>
<p>Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.</p>
<p>avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell&#8217;opponente, per essere l&#8217;atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anzichè con modalità cartacee, è inammissibile.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 15 dicembre 1982, n. 6908), infatti, il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell&#8217;opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell&#8217;opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell&#8217;opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità.</p>
<p>3. &#8211; Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la ravvisata inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c., comma 3, con l&#8217;enunciazione &#8211; nell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito &#8211; del principio di diritto nell&#8217;interesse della legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone.</p>
<p>La questione è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile &#8211; nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), nel testo anteriore al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l&#8217;art. 19, comma 1, lett. a, n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) &#8211; il deposito con modalità telematiche dell&#8217;atto di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte.</p>
<p>4. &#8211; Occorre muovere dal dato normativo.</p>
<p>Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d&#8217;ingiunzione davanti al tribunale, &#8220;il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#8221;, esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione.</p>
<p>Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma 1 dello stesso art. 16-bis (come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 44, comma 2, lett. a), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: &#8220;il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#8221;.</p>
<p>5. &#8211; Il comma 1 dell&#8217;art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell&#8217;obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.</p>
<p>Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l&#8217;art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l&#8217;obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile.</p>
<p>Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacchè, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015, che ha inserito il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1-bis, &#8220;è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1&#8221; dello stesso art. 16-bis: sicchè, a partire da tale data, per l&#8217;atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo è l&#8217;unico a perfezionarsi.</p>
<p>6. &#8211; Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell&#8217;invio telematico per gli atti introduttivi del processo.</p>
<p>In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l&#8217;obiettivo che la norma disciplinante la forma dell&#8217;atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l&#8217;eventuale inosservanza della prescrizione formale se l&#8217;atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l&#8217;ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.</p>
<p>Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l&#8217;invio a mezzo posta dell&#8217;atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l&#8217;attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell&#8217;atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. 1, 17 giugno 2015, n. 12509).</p>
<p>6.1. &#8211; Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall&#8217;art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione.</p>
<p>Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all&#8217;art. 83, comma 3, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che &#8220;se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica &#8220;In questo contesto, poichè lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell&#8217;atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell&#8217;attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l&#8217;atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell&#8217;ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 7.</p>
<p>6.2. &#8211; Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l&#8217;atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l&#8217;abilitazione al deposito telematico.</p>
<p>Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell&#8217;attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest&#8217;ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l&#8217;individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.</p>
<p>Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell&#8217;interesse della legge: &#8220;In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l&#8217;art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell&#8217;attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l&#8217;atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell&#8217;ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti&#8221;.</p>
<p>8. &#8211; Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l&#8217;intimata svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p>9. &#8211; Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto &#8211; ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all&#8217;art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; della sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell&#8217;interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 7 del Considerato in diritto.</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2016.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016</p></div>
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