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	<title>Processo amministrativo telematico Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo amministrativo telematico Archivi - Giustamm</title>
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		<title>sulla tempestività del deposito entro le ore 24 e sulla illegittmità di un ordine di demolizione che ha obliterato le osservazioni del privato ed i titoli edilizi ivi citati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-tempestivita-del-deposito-entro-le-ore-24-e-sulla-illegittmita-di-un-ordine-di-demolizione-che-ha-obliterato-le-osservazioni-del-privato-ed-i-titoli-edilizi-ivi-citati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:55:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-tempestivita-del-deposito-entro-le-ore-24-e-sulla-illegittmita-di-un-ordine-di-demolizione-che-ha-obliterato-le-osservazioni-del-privato-ed-i-titoli-edilizi-ivi-citati/">sulla tempestività del deposito entro le ore 24 e sulla illegittmità di un ordine di demolizione che ha obliterato le osservazioni del privato ed i titoli edilizi ivi citati</a></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Deposito telematico atti in scadenza &#8211; Può essere eseguito fino alle ore 24 dell&#8217;ultimo giorno Edilizia ed urbanistica &#8211; Ordine di demolizione di un manufatto &#8211; Emesso senza aver prima compiuto un’adeguata istruttoria e senza aver proceduto all’attenta valutazione delle osservazioni del èrivato &#8211; Illegittimità &#8211; Fattipecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-tempestivita-del-deposito-entro-le-ore-24-e-sulla-illegittmita-di-un-ordine-di-demolizione-che-ha-obliterato-le-osservazioni-del-privato-ed-i-titoli-edilizi-ivi-citati/">sulla tempestività del deposito entro le ore 24 e sulla illegittmità di un ordine di demolizione che ha obliterato le osservazioni del privato ed i titoli edilizi ivi citati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-tempestivita-del-deposito-entro-le-ore-24-e-sulla-illegittmita-di-un-ordine-di-demolizione-che-ha-obliterato-le-osservazioni-del-privato-ed-i-titoli-edilizi-ivi-citati/">sulla tempestività del deposito entro le ore 24 e sulla illegittmità di un ordine di demolizione che ha obliterato le osservazioni del privato ed i titoli edilizi ivi citati</a></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Deposito telematico atti in scadenza &#8211; Può essere eseguito fino alle ore 24 dell&#8217;ultimo giorno</p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Ordine di demolizione di un manufatto &#8211; Emesso senza aver prima compiuto un’adeguata istruttoria e senza aver proceduto all’attenta valutazione delle osservazioni del èrivato &#8211; Illegittimità &#8211; Fattipecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel persistente contrasto circa la corretta interpretazione dell’art. 4 co. 4 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (All. 2 del d.lgs. n. 104/2010), il Collegio ritiene di dover ribadire l&#8217;indirizzo della Sezione, la quale ha in più occasioni preso posizione nel senso che, con l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possono essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24 dell&#8217;ultimo giorno (l’orientamento è inaugurato con la sentenza n. 7 del 2019 e ribadito fino alla recente sentenza n. 156 del 2022).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve considerarsi illegittimo l&#8217;ordine di demolizione di un manufatto emesso senza aver prima compiuto un’adeguata istruttoria e senza aver proceduto all’attenta valutazione (ed eventualmente confutazione, se ritenute infondate) delle osservazioni di parte ricorrente. La proprietà delle opere, di fronte all’assunto comunale secondo cui essa avrebbe realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione di manufatto preesistente senza alcun titolo edilizio, ha rappresentato che al contrario tale intervento sarebbe coperto da una concessione edilizia  e da una successiva SCIA, le quali legittimerebbero l’intervento o che comunque dovevano essere esaminate prima della disposta demolizione. Nel provvedimento gravato l’amministrazione non ha neppure citato i suddetti titoli edilizi e non ha quindi chiarito in che modo gli stessi debbano essere valutati e come si rapporti la loro presenza rispetto alla sanzione demolitoria adottata.</p>
<hr />
<p>Pres. G. Bellucci T. Giani Est.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/04/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00439/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00321/2016 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 321 del 2016, proposto da<br />
Carlo Orazio Bernardino Buora e Daniela Borgogni, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Alfonso Viscusi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Monteriggioni, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 90 del 17.12.2015, con la quale il Comune di Monteriggioni ha &#8220;comunicato&#8221; ai ricorrenti &#8220;l&#8217;immediata rimessa in pristino dell&#8217;originario stato dei luoghi&#8221; modificato con le opere aventi ad oggetto la &#8220;demolizione di un manufatto seminterrato ad uso cisterna e ricostruzione di nuovo manufatto comportante l&#8217;ampliamento verso nord del corpo originario di circa 5,00&#215;8,00 m. ed altezza pari a 2,45 m., destinato a locali accessori all&#8217;abitazione, identificato al C.F. del Comune di Monteriggioni nel foglio 39, particella n. 44&#8221; (notificata il 23.12.2015); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti del procedimento ivi comprese la comunicazione prot. n. 4162 dello 06.03.2014, prot. n. 8119 del 27.05.2014 e prot. 10414 del 29.07.2015 a firma del Responsabile dell&#8217;Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Monteriggioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteriggioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 28 marzo 2022 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1 &#8211; Nell’ordinanza n. 90 del 17 dicembre 2015, con la quale ha disposto la demolizione del fabbricato seminterrato antistante l’abitazione principale dei ricorrenti, il Comune di Monteriggioni espone quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>con prot. n° 10414 del 29.07.2015 veniva dato l’avvio al procedimento teso all’emissione dell’ordinanza di demolizione del fabbricato seminterrato antistante l’abitazione principale (Rif. A2 della ns comunicazione prot. 8119 del 27.05.2014), sul quale era stato effettuato un intervento di sostituzione edilizia comportante la completa demolizione del manufatto originario e la ricostruzione di un nuovo manufatto con struttura in c.a., lastre di copertura in c.a. e di ampliamento verso il lato nord del corpo originario (per una superficie di circa 5.00 x 8.00 metri ed altezza pari a 2,45 m) il tutto finalizzato alla realizzazione di nuovi locali accessori (sala biliardo, servizi igienici, locale caldaia, locale centrale termica, ecc.) in luogo della cisterna originaria</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>lo stato e la consistenza originaria del manufatto è desumibile dalla documentazione fotografica, dalla planimetria catastale (C.F. del Comune di Monteriggioni Foglio 39 Particella 44) e dalla schedatura di analisi del patrimonio edilizio esistente del Comune di Monteriggioni &lt;Scheda 16 -Isolato 21C&gt; che costituiscono parte integrante e sostanziale</i> del presente atto nonché dai rilievi <i>effettuati in sede di sopraluogo avvenuto in data 22.08.2012</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>l’intervento è stato realizzato in assenza di titolo edilizio; l’intervento non risulta ammissibile al rilascio dell’autorizzazione di compatibilità paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.M. 06.02.1976 &lt;Zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel territorio del Comune di Monteriggioni&gt;; l’intervento comunque risulta in contrasto con gli artt. 19, 48 e 53 delle N.T.A. del R.U. vigente in quanto si configura quale intervento di sostituzione edilizia e di incremento volumetrico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2 – Avverso il suddetto atto insorgono i ricorrenti, che evidenziano, in punto di fatto, quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; essi sono proprietari di un compendio immobiliare posto in Abbadia Isola denominato podere Certino di Sopra, inserito nell’elenco degli edifici di particolare valore culturale e ambientale nelle zone agricole;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i loro danti causa ebbero a svolgere lavori sul compendio immobiliare suddetto; in particolare con concessione edilizia n. 375 del 2003 (pratica edilizia n. 1106/02) fu autorizzata la realizzazione di una piscina a sfioro a fianco dell’abitazione principale, la realizzazione nel resede di un deposito interrato per il GPL e il “<i>recupero della cisterna in muratura presente sotto il piazzale antistante l’abitazione principale</i>” al fine di realizzarvi “<i>locali accessori per ubicarvi la centrale termica, i depositi dell’acqua potabile e per l’irrigazione e i relativi sistemi di trattamento e pompaggio</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la concessione edilizia n. 375 del 2003 venne rilasciata in esito a parere favorevole della CEI e autorizzazione paesaggistica n. 460 del 2002;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i ricorrenti presentarono quindi SCIA n. 16894 del 2011 avente ad oggetto interventi di razionalizzazione e modifica interna dei vani del fabbricato seminterrato antistante l’edifico principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a distanza di due anni dal termine dei lavori, con comunicazione n. 4162 del 2014 l’amministrazione avviava il procedimento per la verifica di violazione edilizie commesse nel complesso indicato e contestava la realizzazione del manufatto seminterrato realizzato al di sotto del piazzale antistante l’edificio principale, che sarebbe stato oggetto di demolizione e ricostruzione, con ampliamento e realizzazione di locali accessori all’abitazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i ricorrenti contestavano l’ampliamento ed evidenziavano che i lavori erano stati autorizzati dai titoli edilizi sopra richiamati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; seguivano la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, ulteriori osservazioni dei privati, quindi l’emissione dell’ordine di demolizione gravato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3 – Nei confronti degli atti gravati i ricorrenti formulano le seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il primo motivo evidenziano il difetto di istruttoria e motivazione poiché non si è tenuto conto delle osservazioni presentate in corso di procedimento; essi hanno presentato ben tre osservazioni procedimentali volte a dimostrare che la ristrutturazione del manufatto seminterrato è stata regolarmente assentita con la concessione n. 375 del 2003 e non ha comportato alcun aumento della volumetria preesistente; di esse l’amministrazione non ha tenuto conto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il secondo motivo evidenziano che gli interventi sono stati realizzati con la c.e. n. 375 del 2003 e con la SCIA n. 16894 del 2011, con la cui validazione l’amministrazione ha altresì validato <i>in toto</i> l’esistente; di detti titoli non è dato trovare riscontro nel provvedimento gravato; il manufatto esistente è stato realizzato utilizzando la cisterna preesistente, procedendo alla demolizione del solaio esistente e al ripristino e consolidamento delle murature perimetrali; nessuna contestazione è stata mossa in sede di verifica della concessione né a seguito della successiva SCIA avente ad oggetto razionalizzazione e modifica interna dei vani; si evidenzia con richiamo a dati tecnici che nessun ampliamento ha interessato il manufatto in questione che è stato realizzato recuperando l’originario ingombro volumetrico della cisterna; la struttura della quale si chiede la demolizione era stata rappresentata nella SCIA, così che l’ordine di demolizione rappresenta un illegittimo annullamento della SCIA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il terzo motivo evidenziano che non si è tenuto conto che l’intervento era coperto dall’autorizzazione paesaggistica n. 460 del 2002; è illegittimo l’atto impugnato laddove effettua riferimento all’avvenuta presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica; peraltro per tali opere non sarebbe preclusa la presentazione di autorizzazione in sanatoria, essendo le stesse state realizzate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 157 del 2006; come chiarito anche dall’Ufficio Legislativo del Ministero competente non sarebbe preclusa una ipotetica e non necessaria sanatoria paesaggistica; in ogni caso, con riferimento alla normativa applicabile, non sarebbe stata possibile una sanzione demolitoria senza valutare la possibile alternativa misura sanzionatoria pecuniaria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il quarto motivo evidenziano la mancanza di chiarezza sull’abuso, sul dispositivo dell’ordinanza, sugli interventi ripristinatori da realizzare; non sono indicate le norme in ragione delle quali è stata disposta la demolizione; la demolizione è disposta senza annullare in autotutela i titoli che hanno consentito l’intervento contestato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il quinto motivo rilevano la mancanza di indicazione dell’interesse pubblico che sorregge la disposta demolizione di opera a distanza di molti anni dalla sua realizzazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4 – Il Comune di Monteriggioni si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. L’amministrazione ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. in data 22 febbraio 2022. Parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito delle memorie, in relazione all’avvenuto deposito il trentesimo giorno prima dell’udienza, ma oltre le ore 12.00, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 4, all. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 28 marzo 2022 e sentiti i difensori comparsi in video-conferenza, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6 – In via pregiudiziale, i ricorrenti eccepiscono la tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dal Comune oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza del relativo termine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel persistente contrasto circa la corretta interpretazione dell’art. 4 co. 4 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (All. 2 del d.lgs. n. 104/2010), il Collegio ritiene di dover ribadire l&#8217;indirizzo della Sezione, la quale ha in più occasioni preso posizione nel senso che, con l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possono essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24 dell&#8217;ultimo giorno (l’orientamento è inaugurato con la sentenza n. 7 del 2019 e ribadito fino alla recente sentenza n. 156 del 2022). La conferma di tale conclusione si trae dal precedente comma 2 del medesimo art. 4, che ha mantenuto fermo il termine delle ore 12.00 dell&#8217;ultimo giorno utile per i soli casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio; e che ben si coordina con il terzo periodo del comma 4 in questione, laddove prevede che il deposito telematico effettuato oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo ai fini della fissazione dell’udienza camerale. In altre parole, occorre scindere gli effetti del deposito eseguito l’ultimo giorno utile. Ai fini della tempestività del deposito stesso, l’orario di scadenza è quello delle 24.00, mentre l’orario delle 12.00 rileva ai soli fini del decorso del termine per la fissazione delle udienze (camerali e pubbliche), dalla quale dipendono i “termini a difesa” cui la stessa norma fa riferimento (i termini a difesa non sono incisi dal deposito effettuato oltre le 12.00, proprio perché in tale eventualità i termini per la fissazione si calcolano dal giorno successivo). Con specifico riferimento alle memorie ex art. 73 c.p.a., peraltro, ammettere il deposito sino alle ore 24.00 non pregiudica le controparti, le quali hanno a loro volta la possibilità di depositare tempestivamente le eventuali repliche entro le 24.00, e non le 12.00, dell’ultimo giorno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7 – Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esplicitati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1 – Con nota in data 6 marzo 2014 prot. n. 4162 il Comune di Monteriggioni comunicava l’avvio del procedimento in merito a violazioni edilizie sull’immobile di parte ricorrente, cui seguiva integrazione con successiva nota prot. 8119 del 27 maggio 2014. In quest’ultima in particolare si contestava, per quel che qui rileva, l’abuso A2 consistente in “<i>intervento di demolizione e ricostruzione del manufatto seminterrato con la realizzazione di nuovi locali seminterrati destinati a locali accessori all’abitazione ed ampliamento verso nord del corpo originario di circa 5,00 X 8,00 destinato sempre a locali accessori all’abitazione (sala biliardo, servizi igienici ecc.)</i>”. Parte ricorrente, in esito alla comunicazione di avvio, presentava le osservazioni in data 3 luglio 2014 nelle quali rilevava, con riferimento all’abuso A2, che “<i>la contestata &lt;realizzazione di nuovi locali seminterrati&gt; descrive l’operazione di trasformazione delle vecchie cisterne, originariamente esistenti al di sotto di tale terrazzamento lastricato, in locali tecnici accessori al fabbricato principale così come compiutamente rappresentato negli elaborati allegati alla pratica edilizia n. 1106/02 e in quelli di cui alla successiva SCIA prot. 16894/2011 avente ad oggetto modifiche interne di vani accessori</i>”. Seguivano le osservazioni del 6 novembre 2014 nelle quali la parte ricorrente richiamava ancora al Comune i titoli ottenuti, tra cui la concessione edilizia n. 375/2003. Seguiva la comunicazione comunale di avvio del procedimento di demolizione (prot. n. 10414 del 29 luglio 2015), nella quale l’amministrazione si limitava a richiamare l’abuso consistente nella “<i>demolizione e ricostruzione del manufatto seminterrato con la realizzazione di nuovi locali seminterrati destinata a locali accessori all’abitazione ed ampliamento verso nord del corpo originario di circa 5,00 X 8,00 destinato sempre a locali accessori all’abitazione (sala biliardo, servizi igienici ecc.)</i>”. Con ulteriori osservazioni del 21 settembre 2015 la parte privata richiama i propri precedenti contributi partecipativi. Si addiveniva quindi all’ordinanza di demolizione n. 90 del 17 dicembre 2015 nella quale l’amministrazione richiama l’abuso, così come in precedenza descritto negli atti di avvio del procedimento, ed evidenzia la non condivisibilità delle osservazioni della parte privata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2 – Dalla narrativa che precede risulta la fondatezza tanto del primo quanto del secondo motivo di ricorso, nei sensi indicati di seguito. Il Comune di Monteriggioni non risulta aver compiuto un’adeguata istruttoria prima dell’emissione del gravato ordine demolitorio e risulta altresì non aver proceduto, come invece avrebbe dovuto, all’attenta valutazione (ed eventualmente confutazione, se ritenute infondate) delle osservazioni di parte ricorrente. La proprietà delle opere, di fronte all’assunto comunale secondo cui essa avrebbe realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione di manufatto preesistente senza alcun titolo edilizio, ha rappresentato che al contrario tale intervento sarebbe coperto dalla concessione edilizia n. 375 del 2003 e da una successiva SCIA, le quali legittimerebbero l’intervento o che comunque dovevano essere esaminate prima della disposta demolizione. Nel provvedimento gravato l’amministrazione non ha neppure citato i suddetti titoli edilizi e non ha quindi chiarito in che modo gli stessi debbano essere valutati e come si rapporti la loro presenza rispetto alla sanzione demolitoria adottata. Ciò, a tutta evidenza, rende illegittimo l’ordine di demolizione impugnato. Né tale esito processuale può essere evitato dalla difesa comunale che, in sede di giudizio, si è invece spesa con abbondanza a spiegare l’inidoneità dei titoli richiamati dal privato a dare legittimità dell’intervento in contestazione. Si tratta infatti di una inammissibile integrazione motivazionale in corso di giudizio. Le suddette valutazioni devono trovare la loro sede di svolgimento nel procedimento amministrativo, così da dar modo alla parte di interloquire e di articolare poi eventuali censure giudiziarie avverso le conclusioni cui l’amministrazione è giunta. Non è invece ammissibile che tale attività, non svolta nel procedimento, venga supplita dalle difese giudiziarie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8 –Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con spese a carico della parte soccombente.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Monteriggioni al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 <i>bis</i>, c.p.a., con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Riccardo Giani, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Riccardo Giani</td>
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<td>Gianluca Bellucci</td>
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</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:36:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</a></p>
<p>​​​​​​Processo –Processo amministrativo – Principio di sinteticità – Limiti dimensionali – Deroga – Eccezionalità – Materie di particolare complessità o casi singoli di assoluta peculiarità – Istanza di superamento – Rigetto. Deve essere rigettata l’istanza di autorizzazione allo sforamento dei limiti dimensionali, in quanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi</p>
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<p style="text-align: justify;">​​​​​​Processo –Processo amministrativo – Principio di sinteticità – Limiti dimensionali – Deroga – Eccezionalità – Materie di particolare complessità o casi singoli di assoluta peculiarità – Istanza di superamento – Rigetto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere rigettata l’istanza di autorizzazione allo sforamento dei limiti dimensionali, in quanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi del tutto eccezionali, da autorizzarsi o in materie di particolare complessità o in presenza di casi singoli di assoluta peculiarità, mentre il caso di specie, afferente alla materia edilizia, non presenta peculiarità e complessità tale da giustificare la deroga ai limiti dimensionali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
</div>
<div class="column">
<p>Sezione giurisdizionale Il Presidente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">VISTA l&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali depositata in data 2.11.2021 da Pietro Leo e da Rapida s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Letojanni non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">in relazione al proponendo appello per la riforma della sentenza del Tar Sicilia – Catania, 7.4.2021 n. 1068</p>
<p style="text-align: justify;">VISTO l&#8217;art. 13-ter all. II c.p.a.;<br />
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;<br />
Premesso che la libera scelta della parte della propria strategia processuale, laddove si esplica nella opzione di proporre appello a ridosso dell’ultimo giorno utile del termine lungo semestrale incrementato dei 31 giorni del periodo feriale, viene esercitata dalla parte a proprio rischio e pericolo quando vengono, a ridosso del termine ultimo, presentate, come nella specie, istanze al giudice, il cui esito negativo potrebbe rendere più difficoltosa la redazione dell’atto processuale; tale scelta in alcun modo può condizionare la decisione del giudice sull’istanza.</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che:<br />
&#8211; il citato d.P.C.M. appresti limiti dimensionali ordinari che garantiscono in modo più che ragionevole e ampio il pieno esplicarsi degli argomenti difensivi anche in cause complesse, attraverso un congruo bilanciamento tra diritto di difesa e economia processuale; essendo l’economia processuale un valore più elevato perché strumento per assicurare l’effettività del diritto di difesa alla moltitudine delle parti (e dunque il diritto di difesa in senso solidaristico e non meramente individualistico ed egoistico), attraverso una equa distribuzione delle scarse risorse processuali;<br />
&#8211; pertanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi del tutto eccezionali, da autorizzarsi o in materie di particolare complessità o in presenza di casi singoli di assoluta peculiarità;<br />
&#8211; il caso di specie afferente alla materia edilizia non presenta peculiarità e complessità tale da giustificare la deroga ai limiti dimensionali;<br />
&#8211; non giova a tal fine l’argomento che la sentenza gravata sia formalmente lunga 52 pagine, atteso che le prime 29 pagine della medesima sono occupate dalla sintesi degli argomenti delle parti, mentre la motivazione inizia a pag. 30 e termina a pag. 51, sicché la motivazione da sottoporre a critica è estesa 21 pagine effettive;<br />
&#8211; non giova neppure l’argomento che la sentenza ha esaminato due atti di ricorso e un atto di motivi aggiunti, in quanto:<br />
&#8211; &#8211; il ricorso introduttivo n. 41/2020 consta in totale (compresa epigrafe e fatto, di circa 29 pagine);<br />
&#8211; &#8211; il ricorso introduttivo n. 807/2020 è costituito quasi integralmente dalla ricopiatura dei motivi dell’altro ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la piena libertà del difensore di scelta della strategia difensiva incontra un limite non solo formale, ma sostanziale, nel dovere di sinteticità, che rende auspicabile la non reiterazione in appello di censure di primo grado (v. p. es. 1° e 2° motivo del ricorso n. 41/2020 e 3° motivo aggiunto) sulle quali il giudice di primo grado si è attenuto ad una più che consolidata, addirittura granitica, giurisprudenza del giudice di appello.</p>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 2 novembre 2021.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p>respinge l&#8217;istanza.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: right;">Il Presidente Rosanna De Nictolis</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Sui presupposti della udienza da remoto ex art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-udienza-da-remoto-ex-art-7-bis-d-l-n-105-del-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:13:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82451</guid>

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<p>Processo amministrativo &#8211; Udienza &#8211; Discussione da remoto &#8211; Art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 &#8211; Solo nei casi espressamente previsti. Nel regime introdotto dall’art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 non è possibile la discussione della causa da remoto se non ricorrono i casi eccezionali previsti dalla stessa</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Udienza &#8211; Discussione da remoto &#8211; Art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 &#8211; Solo nei casi espressamente previsti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel regime introdotto dall’art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 non è possibile la discussione della causa da remoto se non ricorrono i casi eccezionali previsti dalla stessa norma.</p>
<hr />
<p>Pres. &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 385 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS- in Palermo, via -OMISSIS-;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Cipe Comitato interministeriale per la programmazione economica, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;<br />
S.A.C. &#8211; Società Aeroporto Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Enac &#8211; Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">L’udienza di merito per la causa è fissata per il 10.11.2021.</p>
<p class="popolo">La parte appellante è difesa dagli avvocati -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo">L’avv. -OMISSIS- ha depositato in data 4.10.2021 una istanza di discussione da remoto ai sensi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021 deducendo che:</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; sarebbe il dominus effettivo della causa;</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; ha interesse alla discussione orale;</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; adduce un duplice impedimento, personale e professionale, ad essere presente fisicamente in udienza il giorno 10.11.2021: (i) in ragione -OMISSIS-; (ii) in ragione di impegni di udienza a Roma il giorno successivo a quello dell’udienza palermitana;</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; precisa che in nessun caso la sua istanza deve intendersi quale istanza di rinvio della causa.</p>
<p class="popolo">Non vi è luogo a provvedere sulla istanza perché manifestamente non ricorrono i presupposti applicativi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021.</p>
<p class="popolo">Il citato art. 7-bis ha inteso prevedere la discussione c.d. da remoto, quale alternativa al rinvio della causa, in ipotesi del tutto eccezionali legate a provvedimenti della pubblica autorità adottati in connessione con la pandemia da Covid-2019 durante lo stato di emergenza nazionale, e non ha invece inteso in alcun modo regolare gli altri casi di impedimento personale o professionale del difensore.</p>
<p class="popolo">L’art. 7-bis fa infatti testualmente riferimento a “situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di Covid-19”.</p>
<p class="popolo">La norma, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente; peraltro, è intrinsecamente e logicamente inesistente un caso analogo alla pandemia da Covid-19 che costituisce un <i>unicum</i> storico.</p>
<p class="popolo">Sebbene in astratto si possa ritenere <i>opinabile</i> la scelta legislativa di configurare le udienze da remoto come una eccezione, piuttosto che metterne a regime le potenzialità, è noto che la <i>opinabilità </i>della scelta legislativa, afferendo al <i>merito politico</i> non è sindacabile da alcun giudice, almeno fintanto che non sconfini nella <i>irrazionalità </i>e <i>difetto di proporzionalità. </i>Vizi che nella specie non sussistono perché la norma opera, nel suo complesso, una scelta razionale e ragionevole per quanto opinabile, atteso che affianca alle ordinarie (e molteplici) opzioni processuali (i) del passaggio in decisione senza discussione orale, (ii) della discussione da parte di uno solo dei plurimi difensori della parte, (iii) della delega della discussione, (iv) del rinvio, uno strumento di chiusura, quale è la discussione da remoto, per situazioni eccezionali e non fronteggiabili con dette ordinarie opzioni.</p>
<p class="popolo">Il Presidente del plesso giudiziario, per autorizzare la discussione da remoto, è tenuto a verificare rigorosamente che ricorra in concreto il triplice presupposto fattuale:</p>
<p class="popolo">(i) che esistano provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia;</p>
<p class="popolo">(ii) che la situazione non sia altrimenti fronteggiabile;</p>
<p class="popolo">(iii) che la situazione sia eccezionale. La eccezionalità deve ritenersi riferita sia alla gravità dell’andamento pandemico che impedisce la partecipazione del difensore, sia alla preponderante urgenza e importanza della causa per cui viene chiesta la discussione da remoto, tale da non tollerare rinvii o un passaggio in decisione senza discussione orale.</p>
<p class="popolo">Mentre il secondo e terzo presupposto fattuale non possono che essere verificati caso per caso, con riferimento alla singola causa, il primo presupposto consente alcune considerazioni esegetiche di ordine generale.</p>
<p class="popolo">I provvedimenti della pubblica autorità che costituiscono il presupposto fattuale per autorizzare le udienze da remoto possono consistere (alla luce dei provvedimenti pubblici adottati sino ad oggi in connessione con l’emergenza pandemica):</p>
<p class="popolo">a) in misure che vietino la circolazione delle persone su tutto o parte del territorio nazionale, così impedendo a un difensore di recarsi presso l’ufficio giudiziario;</p>
<p class="popolo">b) in misure sanitarie <i>ad personam</i> che impongano al singolo difensore un periodo di quarantena o isolamento che gli impedisce di raggiungere l’udienza.</p>
<p class="popolo">L’onere della prova dell’esistenza di un siffatto tipo di provvedimento è a carico del difensore che chiede la discussione da remoto.</p>
<p class="popolo">Il difensore istante nel caso di specie non ha documentato né l’esistenza di misure sub a) né l’esistenza di misure sub b) e questo basta a rendere la sua istanza carente di presupposti.</p>
<p class="popolo">E’ bene aggiungere, anche a fini di orientamento interpretativo per future istanze di discussione da remoto, che misure del tipo sub a) ad oggi non risultano essere mai state adottate dalla pubblica autorità, posto che persino la istituzione delle c.d. zone rosse non ha mai impedito la circolazione delle persone sul territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro, e pertanto anche la ipotetica creazione di una zona rossa nella città di Roma (luogo di residenza del difensore) o nella città di Palermo (luogo di sede del Cgars), non è allo stato idonea a creare un impedimento oggettivo alla partecipazione alle udienze in presenza.</p>
<p class="popolo">E’ bene inoltre aggiungere che persino in presenza di misure di tipo b) (ossia impedimento soggettivo del difensore sottoposto a quarantena o isolamento), l’autorizzazione all’udienza da remoto resta del tutto discrezionale e ancorata alla verifica:</p>
<p class="popolo">a) degli ulteriori presupposti dell’art. 7-bis, ossia la assoluta necessità di discussione orale senza possibilità di rinvio, e la assenza di altro difensore della parte;</p>
<p class="popolo">b) di ulteriori limiti esterni imposti dalle altre norme di emergenza sanitaria e dalle norme processuali, limiti che si impongono nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 7-bis, alla luce dei principi di bilanciamento, proporzionalità e tutela della salute pubblica, e, segnatamente:</p>
<p class="popolo">b1) che la discussione da remoto del difensore posto in quarantena o isolamento possa svolgersi nel rispetto delle norme che obbligano quello stesso difensore ad essere munito di green pass per l’accesso allo studio privato da cui avviene il collegamento da remoto, e senza mettere a repentaglio la salute di altre persone (l’organo giudicante non potrebbe mai consentire che la discussione, sia pure da remoto, si svolgesse in violazione delle regole di emergenza sanitaria e, quale pubblico ufficiale, sarebbe obbligato a denunciare le violazioni che ravvisasse);</p>
<p class="popolo">b2) che la discussione da remoto possa svolgersi senza arrecare intralcio o nocumento all’efficiente e celere svolgimento dell’udienza in presenza, che deve essere garantito a tutela della salute di coloro che sono presenti fisicamente in udienza, in modo da assicurare il rispetto di tempi ragionevoli di compresenza nel medesimo confinato e chiuso luogo fisico.</p>
<p class="popolo">Va infine considerato che il principio di economia processuale e quello che attribuisce al giudice il potere di qualificare le domande, al di là del loro <i>nomen iuris</i>, secondo il loro reale contenuto, comporta che eventuali istanze formalmente qualificate come di “discussione da remoto ai sensi dell’art. 7-bis”, ma in concreto prive della deduzione e documentazione dei presupposti fattuali ivi previsti, e segnatamente dell’esistenza di provvedimenti dell’autorità pubblica legati alla gestione dell’emergenza da Covid-19, verranno trattate come mere istanze di rinvio per impedimento del difensore, su cui si provvederà secondo le regole processuali proprie (che da ultimo hanno codificato la regola pretoria della eccezionalità dei rinvii delle cause).</p>
<p class="popolo">Posto che nella specie la parte appellante ha due difensori, anche la domanda di rinvio (così riqualificata la domanda di discussione da remoto), è respinta.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Non luogo a provvedere sull’istanza di discussione da remoto.</p>
<p class="popolo">Respinge l’istanza di rinvio.</p>
<p class="popolo">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, ivi compresi i nominativi dei difensori.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Palermo il giorno 5 ottobre 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Rosanna De Nictolis</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Spunti sulla perenzione annuale nell’epoca del processo amministrativo telematico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sulla-perenzione-annuale-nellepoca-del-processo-amministrativo-telematico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sulla-perenzione-annuale-nellepoca-del-processo-amministrativo-telematico/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sulla-perenzione-annuale-nellepoca-del-processo-amministrativo-telematico/">Spunti sulla perenzione annuale nell’epoca del processo amministrativo telematico.</a></p>
<p>Vittoria Berlingò*   Sommario: 1. I decreti presidenziali di perenzione quale ‘misura’ di produttività. – 2. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla perenzione ex artt. 71 e 81 c.p.a. – 3. Le prospettive di applicazione dell’istituto nel nuovo processo amministrativo telematico.  1. I decreti presidenziali di perenzione quale ‘misura’ di produttività. Dall’analisi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sulla-perenzione-annuale-nellepoca-del-processo-amministrativo-telematico/">Spunti sulla perenzione annuale nell’epoca del processo amministrativo telematico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sulla-perenzione-annuale-nellepoca-del-processo-amministrativo-telematico/">Spunti sulla perenzione annuale nell’epoca del processo amministrativo telematico.</a></p>
<p> Vittoria Berlingò*<br />  <br /> Sommario: 1. I decreti presidenziali di perenzione quale ‘misura’ di produttività. – 2. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla perenzione <em>ex</em> artt. 71 e 81 c.p.a. – 3. Le prospettive di applicazione dell’istituto nel nuovo processo amministrativo telematico. </p>
<p> <em>1. I decreti presidenziali di perenzione quale ‘misura’ di produttività.</em><br /> Dall’analisi dei flussi informativi presi in esame dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per ‘misurare’ la produttività media dei magistrati in servizio presso i Tribunali regionali, emerge come il punto di equilibrio tra i ricorsi depositati (nel periodo 2011 – 2014) e la definizione degli stessi senza accumulo di arretrato sia stato ottenuto soprattutto con l’adozione dei decreti di perenzione dei ricorsi, emessi ai sensi degli artt. 81-82 c.p.a.<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Da tale dato, parte della dottrina ha tratto spunto per ammonire sul pericolo connesso al perseguimento del <em>totem</em>, rappresentato dal miglioramento delle soglie di efficienza della giustizia amministrativa ‘a tutti i costi’<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Viene, infatti, segnalato il rischio, insito nella disciplina di cui alle sopra citate norme, di incorrere in forme di ‘denegata giustizia’, quando si faccia leva o sull’inattività delle parti relativamente agli adempimenti gravanti su di essi o sulla inattività del giudice nel fissare l’udienza, pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Peraltro, ciò si verificherebbe con un aggravio dei compiti ricadenti sugli addetti alle cancellerie, cui spetta di «impegnarsi, sotto l’incitamento dei responsabili degli uffici giudiziari, a recuperare negli archivi i fascicoli dei processi più datati, al fine di sollecitare le parti ponendo ad esse l’alternativa tra la riattivazione del processo o la perenzione dello stesso»<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> La diffidenza nei confronti di tale modalità di estinzione del processo amministrativo, trova eco nelle argomentazioni addotte in sede di opposizione ai decreti di perenzione, con le quali, sempre più spesso, si evidenzia l’ambigua formulazione della norma, che, ai fini della prova dell’interruzione del termine annuale di perenzione, parrebbe consentire l’equiparazione fra l’adempimento dell’istanza di fissazione di udienza e ‘qualsiasi atto di procedura’. Da tale asserita equipollenza verrebbero, poi, fatti discendere alcuni corollari, come quello, ad esempio, secondo cui l’interesse alla decisione potrebbe ricavarsi anche <em>aliunde</em>, da qualsiasi attività processuale, comunque posta in essere, pure in altra sede, con riguardo al medesimo bene della vita.<br /> Le accennate problematiche inducono a farsi carico delle più recenti enunciazioni giurisprudenziali in materia.  <br /> Tra le prime pronunce del 2018 sul tema si può annoverare l’ordinanza 2 febbraio 2018 n. 66 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.<br /> Il Supremo Consesso afferma (<em>rectius</em> ribadisce) quale <em>ius receptum</em> che la prescrizione dell’art. 71 c.p.a., in ordine alla necessità di presentare istanza di fissazione dell’udienza di discussione, non ammette equipollenze, tanto meno se desumibili dalla condotta processuale posta in essere in altri e differenti giudizi, né solleva apprezzabili dubbi di legittimità costituzionale, corrispondendo viceversa ad un’esigenza di rapidità nella decisione e di certezza dell’interesse pubblico tutelato.</p>
<p> 2.<em>Gli orientamenti giurisprudenziali sulla perenzione </em>ex<em> artt. 71 e 81 c.p.a.</em><br /> La portata ‘granitica’ dell’orientamento giurisprudenziale, appena richiamato, si può spiegare alla luce dei precedenti giurisprudenziali maturati, a far data dall’adozione del Codice del processo amministrativo, con riferimento alle disposizioni in esame.<br /> Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 81, c.p.a., che apre il Titolo VI del Codice dedicato alla disciplina dell’estinzione e dell’improcedibilità dei ricorsi, il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non è stato compiuto alcun atto di procedura; nello stesso processo amministrativo, ai sensi dell’art. 71 comma 1, c.p.a., la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso; dal combinato disposto dei richiamati artt. 71 e 81 si ricava che la presentazione dell’istanza di fissazione, entro il primo anno di pendenza del ricorso, è indispensabile per evitare la perenzione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> È consolidato il principio per cui, allo stesso fine, devono considerarsi inidonei gli «atti di procedura» diversi dall’istanza di fissazione d’udienza<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, che non può quindi essere surrogata da altro atto di procedura, quale, ad esempio, la costituzione in giudizio di un’altra parte processuale<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, che si limiti a difendere la prospettazione di parte ricorrente e a chiedere l’accoglimento del ricorso<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> La domanda di fissazione dell’udienza di discussione va proposta con atto separato dal ricorso e va considerata inidonea allo scopo la domanda formulata in calce al ricorso introduttivo, che non impedisce quindi la perenzione del giudizio. Ad impedire la perenzione non basta neppure il compimento di un qualunque atto processuale, occorrendo invece un atto che abbia il contenuto tipico della richiesta di fissazione dell’udienza, quale prevista dall’art. 71 c.p.a., destinata a essere annotata nello specifico registro della segreteria della Sezione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a), disp. att. c.p.a.<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> o provata con la dichiarazione della sua ricezione da parte dell’ufficio<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.  <br /> In particolare, non può evitare la declaratoria di perenzione del giudizio per mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza l’affermazione secondo cui l’istanza era stata predisposta e potrebbe essere andata smarrita inavvertitamente al momento del deposito del ricorso, e ciò in quanto è onere della parte accertarsi, con l’ordinaria diligenza, che tutti gli atti processualmente rilevanti vengano correttamente recepiti e protocollati al momento del deposito, avendo la parte anche la possibilità di controllare in ogni momento se tali adempimenti siano stati effettuati correttamente, accedendo al sito internet www.giustizia-amministrativa.it, dove è specificamente indicato se vi sia o no un’istanza di fissazione in attesa di evasione<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> La perenzione trova, dunque, la sua giustificazione nell’inerzia della parte, qualora questa abbia omesso di compiere, nel termine indicato dalla legge, un atto di impulso processuale posto a suo carico; la perenzione, viceversa, non è configurabile laddove sia stata a suo tempo prodotta un’istanza di fissazione di udienza cui non sia seguita la fissazione dell’udienza stessa, dovendo la perenzione circoscriversi alla differente ipotesi in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione di udienza, l’onere di impulso processuale torna alle parti<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Il mancato compimento di alcun atto di procedura non comporta <em>ex se</em> la perenzione del procedimento giurisdizionale. L’effetto estintivo si produce solo ove siano stati consumati gli effetti dell’istanza di fissazione d’udienza presentata e non qualora l’istanza validamente proposta debba ancora spiegare i suoi effetti (non potendo costringersi le parti a presentare nuova istanza se la precedente non sia ancora esaurita)<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Qualora a cura della Segreteria debba essere fissata l’udienza e la Segreteria non effettui tale adempimento, il termine di perenzione previsto dall’art. 81, comma 1, c.p.a., non comincia a decorrere, poiché la relativa stasi processuale non è tecnicamente imputabile all’inattività delle parti, le quali non possono che confidare nella fissazione d’ufficio dell’udienza medesima<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.a., dalla data di presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza non inizia, pertanto, a decorrere alcun termine di perenzione, in logica codificazione del principio per il quale esso decorre solo quando il rapporto processuale è nella disponibilità delle parti, e non anche quando l’attività d’impulso è rimessa all’ufficio<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Va invece dichiarato perento, ai termini dell’art. 81 c.p.a., il ricorso che sia stato cancellato dal ruolo e per il quale non sia stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio per oltre un anno dall’intervenuta cancellazione<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Difatti, per ‘atto di procedura’ da effettuarsi a cura delle parti a pena di perenzione del giudizio,  entro il ridetto termine massimo di un anno ‘dalla cancellazione della causa dal ruolo’, non può che intendersi un nuovo atto costituito da una nuova manifestazione di volontà processuale della parte che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio (ossia la presentazione di una nuova domanda di fissazione dell’udienza). In questa fase non è infatti configurabile né conseguentemente contemplato alcun altro e diverso atto processuale, da compiere ad opera di altri protagonisti dello scenario processuale e, in particolare, da parte del giudice, la cui potestà di intervento nel processo è stata neutralizzata dalla parte che ha chiesto ed ottenuto la cancellazione della causa dal ruolo<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ai sensi dell’art. 33, comma 3, c.p.a., il provvedimento di cancellazione del ricorso dal ruolo, comunicato ai difensori delle parti in udienza e riportato nel relativo verbale, pur a fronte della richiesta di rinvio formulata dai difensori stessi, non richiede successiva e autonoma comunicazione, coerentemente con la regola generale che identifica nei difensori i destinatari di tutte le notificazioni e comunicazioni destinate alla parte (il riferimento è all’art. 170 c.p.c., che trova ingresso anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 c.p.a.). Pertanto, la perenzione per inattività a decorrere dalla data di cancellazione della causa dal ruolo è legittimamente disposta qualora il verbale di udienza abbia dato atto della presenza dei difensori delle parti e della decisione del Presidente di disporre la cancellazione del ricorso dal ruolo<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> La stessa ipotesi interruttiva non può, al contrario, avverarsi nel caso di rinvio della causa a data da destinarsi, atteso che in questa seconda evenienza permane intatto l’effetto processuale indotto dalla domanda di fissazione, ma se ne rinvia la compiuta attuazione ad altra data<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Poiché la perenzione agisce sull’atto di esercizio dell’azione, e non anche sul diritto di azione, è sufficiente ad impedire il verificarsi di detta causa estintiva, quando il ricorso abbia le caratteristiche del ricorso collettivo, che l’istanza di fissazione di udienza sia formulata e sottoscritta anche da una sola delle parti ricorrenti, trattandosi di atto svolto in funzione conservativa di una situazione soggettiva attiva inscindibilmente imputabile a tutti i ricorrenti collettivi. La mancata sottoscrizione degli altri ricorrenti in via collettiva potrebbe in ipotesi essere autonomamente apprezzata solo come circostanza in virtù della quale ritenere che questi non abbiano più interesse all’azione, e dunque debba per loro essere emessa una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a.<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> L’opposizione al decreto di perenzione pronunciato ai sensi dell’art. 82 c.p.a. deve contenere contestazioni sulla regolarità della procedura seguita o altre censure, non potendosi limitare ad esporre la persistenza di interesse alla trattazione della causa e a chiedere la revoca del decreto e la reiscrizione della causa a ruolo; invece, per l’opposizione al decreto di perenzione pronunciato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 al c.p.a. è sufficiente il deposito di un atto sottoscritto dalla parte e dal difensore (notificato alle parti) con cui si dichiara la persistenza di interesse alla trattazione della causa per ottenere la revoca del decreto di perenzione e la reiscrizione della causa a ruolo<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a., infatti, l’estinzione del ricorso per perenzione deve essere dichiarata allorché il ricorrente, una volta ricevuto l’apposito avviso di c.d. perenzione ultraquinquennale comunicato dalla Segreteria, non abbia presentato nel termine di 180 giorni dalla data di ricezione dell’avviso una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. La dichiarazione di persistenza di interesse resa in udienza da parte del ricorrente integra la condizione di cui al comma 2 dell’art. 82 c.p.a., ostativa alla dichiarazione di perenzione del ricorso ultraquinquennale<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Con riguardo ai rapporti tra i due tipi di perenzione, quella annuale e quella ultraquinquennale, è stato sottolineato come la normativa di cui all’art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205, nel modificare l’art. 26 della legge Tar, relativa allo strumento di smaltimento dell’arretrato del giudice amministrativo, come ora disciplinato dall’art. 82 c.p.a., non può costituire fattispecie sanante di un effetto estintivo di perenzione ordinaria, ormai in precedenza avveratosi, a seguito dell’inattività per oltre un anno dalla cancellazione, senza il compimento di ulteriori atti di procedura. Diversamente, l’avviso effettuato ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge del 2000, di gran lunga successivo rispetto alla maturazione del termine di perenzione, si risolverebbe in un’ingiustificata rimessione in termini, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La pronuncia di perenzione di un ricorso non costituisce una decisione di merito, bensì un provvedimento estintivo del giudizio che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa. Ne consegue che, non costituendo essa giudicato sostanziale, di per sé sola non impedisce la delibazione di un altro ricorso con cui sia stato impugnato il medesimo provvedimento, non potendosi fare meccanica applicazione del principio del <em>ne bis in idem</em>; così come nel processo civile (art. 310 c.p.c.), anche in quello amministrativo, l’estinzione del processo non comporta l’estinzione del diritto di azione, essendo le due vicende concettualmente distinte. La preclusione del diritto di azione può derivare da vicende estintive legate al decorso del tempo, quali la decadenza e la prescrizione, ma non dall’estinzione del processo in sé considerata<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Ne consegue pure che, in caso di accoglimento dell’opposizione al decreto, con il quale è stata dichiarata la perenzione, la controversia è suscettibile di riprendere il suo corso, con la reiscrizione a ruolo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>; come anche che, nella sussistenza delle condizioni di legge, può essere riproposto un nuovo ricorso avente lo stesso oggetto<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> La perenzione del ricorso principale non si riflette, inoltre, sui motivi aggiunti c.d. impropri, atteso che essi sono dotati di autonomia sostanziale, presentano i caratteri di un nuovo rapporto processuale e non costituiscono il mero svolgimento interno del rapporto processuale sul quale s’innestano<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.</p>
<p> <em>3. Le prospettive di applicazione dell’istituto nel nuovo processo amministrativo telematico.</em><br /> Dall’esame della giurisprudenza richiamata, emerge come dal complesso delle pronunce passate in rassegna si vada delineando il profilo della perenzione quale istituto di diritto processuale per cui il prevalente elemento obiettivo del decorso del termine previsto dalla legge, e non tanto la volontà di abbandonare il giudizio, comporta l’automatica estinzione del ricorso che risponderebbe, come ribadito, appunto, dall’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la n. 66 del 2018, ad un superiore interesse pubblico alla sollecita definizione delle situazioni giuridiche inerenti l’esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli, con un chiaro intento deflattivo delle pendenze<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> L’estinzione del giudizio per perenzione discenderebbe dal decorso del tempo, non contrastato da una tempestiva richiesta di fissazione di udienza; proprio per questo, come già si è avuto modo di vedere, diventa, quindi, irrilevante la dichiarazione di parte in causa circa la permanenza del suo interesse alla decisione<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Rispetto a siffatte prese di posizione della giurisprudenza, la dottrina adotta differenziate chiavi di lettura dell’istituto, riconducibili ora a all’obiettivo di garantire il permanente interesse delle parti alla definizione giudiziale della controversia; ora a tutelare l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici delineati dai provvedimenti amministrativi<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Peraltro, anche le riserve manifestate dalla dottrina con riguardo all’incidenza sullo smaltimento dei ricorsi arretrati esercitata dalla messa in atto dei meccanismi di perenzione dei processi, cui si è fatto cenno all’inizio, devono tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute sul processo amministrativo, che, assunte le vesti di processo amministrativo telematico, è preordinato <em>per tabulas</em> al potenziamento dell’efficienza e della funzionalità dell’intero sistema della giustizia amministrativa.<br /> Al riguardo, non si è mancato di sottolineare subito come «questo processo, ferme restando le caratteristiche  essenziali del processo amministrativo ordinario, può ben essere retto da una disciplina specifica e particolare, che dipende da un lato dalle caratteristiche del sistema telematico, dall’altro dalle potenzialità del medesimo»<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Difatti, l’asserita ‘neutralità’ del valore attribuito all’informatizzazione del processo, implicitamente desunta dall’originaria scelta di rinviare ad una fonte di natura regolamentare la definizione delle ‘regole tecnico-operative’ del c.d. P.A.T. ? quale il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”, corredato dell’Allegato 1 contenente le Specifiche tecniche) &#8211; come tale inidonea a modificare le regole normative previste dal codice di rito, ha ceduto il posto alla maturata consapevolezza della portata ‘sostanzialmente’ rivoluzionaria dell’applicazione alla giustizia amministrativa della strumentazione digitale. Il ‘ritorno’ della disciplina del P.A.T. al livello legislativo, quale conseguenza del sopravvenuto D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197,  è stato accompagnato da un regime “rafforzato”<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Ne consegue la presa d’atto del progressivo affermarsi di un processo amministrativo telematico caratterizzato da una serie di specifici obblighi posti a carico delle parti processuali, che non sempre consentono, come rilevato da autorevole dottrina, di distinguere il piano degli adempimenti da quello delle ‘modalità’ degli adempimenti<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. <br /> Con particolare riguardo all’istituto, oggetto delle presenti notazioni, la rilevata convergenza di detti piani di adempimenti è comprovata dal nuovo comma 2 <em>ter</em> dell’art. 136, c.p.a., inserito dalla L. n. 197 del 2016, secondo cui «tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> L’adempimento relativo al deposito dell’istanza di fissazione di udienza rispetto ad un ricorso già incardinato e per il quale già esiste un numero di registro si realizza mediante il Modulo deposito Atto/Documenti, previa selezione della tipologia di atto tra quelle ricomprese nella ‘tendina’ in esso contenuta. Una volta effettuata tale scelta, è necessario allegare il documento digitale corrispondente all’atto nel rispetto dei formati previsti dall’art. 12 dell’allegato A al Regolamento, al fine di perfezionare il deposito ai sensi dell’art. 9 dell’ora richiamato Regolamento<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> È stato, al riguardo, osservato, come, quindi, «con l’entrata a regime del processo telematico e con il pieno utilizzo della piattaforma digitale si potranno pianificare più efficacemente gli interventi riguardanti i fascicoli di più remota iscrizione. Attualmente, lo ‘stato del fascicolo’ di alcuni ricorsi pur pronti per essere definiti in rito non risulta correttamente segnalato dal sistema. Attraverso gli strumenti info-telematici i responsabili degli uffici giudiziari, coadiuvati dal personale amministrativo, potranno avere una rappresentazione più puntuale e aggiornata delle cause pendenti e del loro stato, in modo da programmare interventi più mirati per lo smaltimento dell’arretrato»<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> In particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi sulla materia in esame, statuendo che nel processo amministrativo, dall’opposizione a perenzione discende che: a) le comunicazioni di Segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo; b) la comunicazione del documento informatico per via telematica, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata, risulta assistita, sul piano tecnico, dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio, tanto che l’art. 48 comma 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) equipara tale comunicazione alla notificazione per mezzo di posta ordinaria e l’art. 136 c.p.a. sanziona con la presunzione di conoscenza l’utilizzo della PEC. Ciò vale a escludere qualunque lesione di buona fede, correttezza, affidamento; per cui è stato affermato che in caso di tardività dell’opposizione rispetto a tale comunicazione, non può essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, in quanto l’art. 37 c.p.a., risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione e un suo uso largheggiante rischierebbe di attentare al principio della parità delle parti relativamente all’osservanza dei termini processuali perentori<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Emerge, dunque, chiaramente, come le nuove disposizioni sul processo amministrativo telematico siano destinate a fornire nuovo impulso all’istituto della perenzione da mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza, giustificando, peraltro, le posizioni consolidate assunte da ultimo anche dal Consiglio di giustizia amministrativa.<br />  <br /> * Professore associato di diritto amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina. </p>
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<div>[1] Cfr. G. Conte, <em>Le politiche di autogoverno della giustizia amministrativa. Riflessioni di un componente “laico”,</em> in <em>Dir. proc. amm</em>., 2016, 886 ss. Per una lettura critica dei dati presentati anche in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2017 presso i Tribunali amministrativi regionali, cfr. il documento <em>I problemi del processo amministrativo</em>, redatto dalla Società Italiana degli Avvocati amministrativisti, consultabile sul sito www.siaaitalia.it. Sul tema della perenzione, cfr., in dottrina, N. Saitta, <em>Sistema di giustizia amministrativa</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 391 ss.; nonché S. De Paolis, <em>Come cambiano i termini processuali. Quadro di sintesi</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2010, 2217 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> F.G. Scoca, <em>Il “costo” del processo tra misura di efficienza e ostacolo all’accesso,</em> in <em>Dir. proc. amm</em>., 2014, 1414 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> G. Conte, <em>Le politiche di autogoverno della giustizia amministrativa,</em> cit.,</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cons. St., Sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 610; T.A.R. Napoli Sez. IV, 16 maggio 2014, 2722. Con riguardo alle controversie aventi ad oggetto procedure ad evidenza pubblica, cfr. T.A.R. Torino Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 1361, secondo cui «Ai sensi degli artt. 119 comma 2 e 120 comma 3 c.p.a.,  il termine per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, previsto a pena di perenzione del ricorso, è dimezzato rispetto a quello contemplato per le procedure ordinarie».</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cons. St., Sez. IV,26 ottobre 2016, n. 4465. </div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2715; Consiglio di Stato sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cons. St., Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1403.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2714; Consiglio di Stato sez. IV, 5 giugno 2017, n. 2659.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cons. St., Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5077.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cons. St., Sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> T.A.R. Roma Sez. I, 4 maggio 2011, n. 3853.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> T.A.R. Roma Sez. III, 1 aprile 2011, n. 2868.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cons. St., Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4318.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cons. St., Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2954; T.A.R. Napoli Sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1534; Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6503.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> T.A.R. Catania Sez. II, 11 maggio 2017, n. 1036.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1893. In ordine alla definizione dell’atto di procedura idoneo ad interrompere il termine di perenzione a norma dell’art. 40, del R. D. 26 giugno 1924, n. 1054, si veda Cons. St., Ad. plen., 22 aprile 1983, n. 6, in <em>Giur. It., </em>1983; III, 1, 342, e in <em>Cons. </em><em>Stato, </em>1983, III, 421, con nota di D. Iaria, <em>Brevi note in tema di atti interruttivi del termine di prescrizione.</em></div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> T.A.R. Napoli Sez. III, 23 marzo 2016, n. 1522; nonché T.A.R. Firenze Sez. I, 15 ottobre 2014, n. 1555.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> T.A.R. Perugia Sez. I, 8 ottobre 2015, n. 459; Cons. St., Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 874</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> T.A.R. Roma Sez. I, 3 maggio 2017, n. 5142; Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5344.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5350.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cons. St., Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2204.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> T.A.R. Roma Sez. II, 26 aprile 2016, n. 4760.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> T.A.R. Napoli Sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1534.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> T.A.R. Lecce Sez. II, 14 gennaio 2015, n. 176;  T.A.R. Palermo Sez. II, 5 settembre 2012, 1833.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cons. St., Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 22</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> T.A.R. Palermo Sez. II, 5 settembre 2012, 1833.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Cons. St., Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4768.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3564.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Cons. St., Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3108.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> D. Casalini, <em>Perenzione ultraquinquennale, interruzione e sospensione del processo amministrativo tra imperativi di accelerazione processuale e interesse delle parti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2010, 510 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cfr. C. E. Gallo, <em>L</em><em>’</em><em>attuazione del processo amministrativo telematico</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2016, 633. Con riguardo ai profili applicativi, cfr. F. Freni &#8211; P. Clarizia, <em>Il nuovo processo amministrativo telematico</em>, Giuffrè, Milano, 2016.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> L. Viola, <em>Giusto processo e processo amministrativo telematico: un rapporto difficile</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2017, 180 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Così A. Travi, <em>Le nuove sfide della giustizia amministrativa</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 2017, 173 ss. Nella stessa prospettiva teorica, cfr. G. Tropea,  <em>“Il buono, il brutto, il cattivo”: sulla notifica del ricorso a mezzo pec nel processo amministrativo, </em>in <em>Giur. it</em>., 2016, 1219 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> I. S. I. Pisano, <em>Prime riflessioni sull</em><em>’</em><em>avvio del PAT, tra principio di sinteticità e regime transitorio</em>,  in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2017, 41 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Ai sensi dell’art. 9. <em>Atti delle parti e degli ausiliari del giudice</em> «Salvo diversa espressa previsione, il ricorso  introduttivo,  le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice, sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale conforme ai requisiti di cui all&#8217;articolo 24 del CAD. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il  deposito degli  atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via telematica. Il deposito degli atti e  dei  documenti  di  cui  al  comma  1, effettuato mediante  posta  elettronica  certificata, è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di  avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine  secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di  deposito,  l’attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai  fini della rimessione in termini da parte  del  Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve  essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.  Nei casi in  cui  il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.  Quando il messaggio di posta elettronica certificata  eccede  la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il  deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona  con  la  generazione dell&#8217;ultima ricevuta di accettazione. Si applica la  disposizione  di cui al secondo periodo del comma 3. Nel caso in cui, per  ragioni  tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante  PEC  ad  esso  può procedersi  mediante  upload   attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini  del  rispetto  dei  termini,  il deposito  si  considera perfezionato  all’atto della registrazione dell’invio da parte del SIGA. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione, è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all&#8217;articolo 19. Nel corso del  giudizio,  il  giudice  può,  per  specifiche  e motivate ragioni tecniche, ordinare  o  autorizzare  il  deposito  di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su  diverso  supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell’indice del fascicolo. Con  le  stesse modalità si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell’articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonché nei  casi di cui all’articolo 10, comma  5, del decreto del  Presidente  della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  e  nei  casi  di  dispensa  dal deposito telematico di cui all’articolo 136, comma 2, del CPA. Nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del  SIGA, attestata dal Responsabile del SIGA secondo  quanto  previsto dall’articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati  in  formato cartaceo sono  acquisiti  dalla Segreteria dell’Ufficio Giudiziario,  che,  salva  la  ricorrenza  di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del  Presidente nei casi di cui all&#8217;articolo 136, comma  2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell&#8217;articolo 22 del CAD.  Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non è effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma  9 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento  nel  cui  ambito  è stato operato il  deposito.  Tale  fascicolo  forma  parte  integrante  del fascicolo informatico ed è formato e tenuto con le modalità di  cui all’articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente  articolo  sono  pubblicati  sul  portale Internet della giustizia amministrativa».</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> G. Conte, <em>Le politiche di autogoverno della giustizia amministrativa, </em>cit.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cons. St., Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1400. Con riferimento alla perenzione quinquennale, cfr. Cons. St., Ad. Plen., 10 dicembre 2014, n. 33, secondo cui «Il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile <em>ex</em> art. 37 c.p.a. riveste carattere eccezionale, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali (ivi incluso quello entro il quale è necessario, per evitare la perenzione, presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi ultraquinquennali), con la conseguenza che la disposizione che lo ha codificato, <em>id est</em> l’art. 37 c.p.a., deve ritenersi di stretta interpretazione; ciò in quanto un’amministrazione eccessivamente generosa di tale beneficio finirebbe per inficiare il principio, quantomeno di pari dignità rispetto all’esigenza di assicurare l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, della parità delle parti relativamente all’osservanza dei termini processuali perentori; pertanto, il beneficio dell’errore scusabile va riconosciuto solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi del citato art. 37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte». Sull’irrilevanza del disguido postale ai fini dell’errore scusabile, cfr. Cons. St., Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2243. Più in generale, cfr. Consiglio di Stato sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911, secondo cui « È ragionevole intendere che l’art. 37 c. proc. amm., quando prevede la rimessione in termini per “gravi impedimenti di fatto”, si riferisce solo ad ostacoli assoluti; altrimenti tutti i termini processuali, ancorché formalmente perentori, sarebbero resi elastici ed opinabili, a danno di quelle esigenze di celerità, certezza, etc., che ispirano le disposizioni che li dettano».</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Maruotti Sulle notifiche a mezzo pec. Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Notifiche a mezzo pec &#8211; Pubblici registri rilevanti per effettuare valide notificazioni &#8211; Rilevano solo gli indirizzi pec inseriti nel Registro PP.AA., REGINDE e Registro IPA &#8211; Notifica fatta a indirizzo non presente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Maruotti</span></p>
<hr />
<p>Sulle notifiche a mezzo pec.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Notifiche a mezzo pec &#8211; Pubblici registri rilevanti per effettuare valide notificazioni &#8211; Rilevano solo gli indirizzi pec inseriti nel Registro PP.AA., REGINDE e Registro IPA &#8211; Notifica fatta a indirizzo non presente nei registri &#8211; Nullità </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">I pubblici registri degli indirizzi PEC rilevanti per effettuare valide notificazioni al domicilio digitale delle Pubbliche Amministrazioni sono:<br /> a) il Registro PP.AA;<br /> b) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, nonchè l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: a) appartenenti ad un ente pubblico; b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; c) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l&#8217;albo al Ministero della Giustizia;<br /> c) il Registro IPA &#8211; Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, il quale &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 28 del decreto legge n. 76 del 2020, che ha inciso nel quadro normativo introdotto con l&#8217;art. 16, comma 8, del d.l. n. 185 del 2008, con la legge n. 228 del 2012 e l&#8217;art. 6 ter del d.lg. n. 179 del 2016 &#8211; rileva quale pubblico elenco, in via sussidiaria, per le amministrazioni che non abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC ai fini dell&#8217;inserimento nel registro REGINDE, utilizzabile per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l&#8217;invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.<br /> Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica (e anche all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) non rileva ogni indirizzo PEC, ma solamente quello inserito negli appositi registri dai quali l&#8217;indirizzo vada estratto, pertanto, nel caso in cui l&#8217;indirizzo PEC riferito all&#8217;amministrazione non sia presente nei predetti registri, la notificazione  da ritenersi nulla.</div>
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;opposizione al decreto di perenzione n. 2548 del 2020, che ha definito il giudizio n. 947 del 2015, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">la signora Laura Masini, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Terza), n. 6275/2014, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 il pres. Luigi Maruotti;</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Col ricorso di primo grado (proposto al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma), l&#8217;appellata ha impugnato la deliberazione n. 92229 del 19 maggio 2011, con cui la commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in parte accolto una sua istanza, volta ad ottenere la reversibilità  delle provvidenze spettanti al defunto marito quale ex perseguitato, ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. 932/1980.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il T.A.R., con la sentenza n. 6275 del 2014, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l&#8217;appello n. 947 del 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministro ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il decreto n. 2548 del 2020, il presidente di questa Sezione dichiarava perento il ricorso in appello, ai sensi dell&#8217;art. 85 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il ricorso ora in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto opposizione avverso il decreto di perenzione n. 2548 del 2020, innanzitutto deducendo che l&#8217;avviso di perenzione  stato spedito ad un indirizzo PEC non validamente censito nei pubblici elenchi all&#8217;uopo previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha dedotto che &#8220;non risulta essere stato validamente notificato a questa Avvocatura l&#8217;avviso di perenzione ultra-quinquennale, asseritamente comunicato alle parti in data 24 febbraio 2020, ma mai pervenuto all&#8217;indirizzo p.e.c. di questo legale Ufficio ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che  l&#8217;indirizzo censito nel registro denominato &#8220;Reginde&#8221;, previsto dall&#8217;art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all&#8217;art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, entrambi dichiarati &#8220;elenchi pubblici&#8221; dall&#8217;art. 16 ter del predetto D.L.; di conseguenza, l&#8217;avviso di perenzione ultraquinquennale non  mai pervenuto alla Scrivente, nè esso risulta sulla scheda informatica relativa all&#8217;affare legale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha lamentato che non avrebbe avuto conoscenza della comunicazione dell&#8217;avviso, da cui si sarebbe dovuto computare il termine per il deposito della nuova istanza di fissazione dell&#8217;udienza ai sensi dell&#8217;art. 82 c.p.a., ed ha dedotto che tale circostanza troverebbe riscontro nelle evidenze documentali riguardanti un errore nel sistema informatico di trasmissione/ricezione della PEC non attribuibile direttamente all&#8217;Avvocatura dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè anche a causa dell&#8217;errore nella ricezione l&#8217;avviso di perenzione non sarebbe stato correttamente &#8216;processato&#8217; dagli uffici della Avvocatura Generale dello Stato, l&#8217;Amministrazione ha chiesto l&#8217;annullamento del decreto di perenzione o la rimessione in termini ai sensi dell&#8217;art. 37 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ritiene la Sezione che l&#8217;opposizione risulta fondata e va accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Nella specie, la comunicazione di avviso di perenzione  stata inviata in data 24 febbraio 2020 all&#8217;indirizzo PEC ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it, il quale &#8211; sebbene validamente indicato ed utilizzato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato in un tempo pregresso, e caricato nel sistema NSIGA al momento del deposito del ricorso e successivamente utilizzato per l&#8217;invio di diversi avvisi &#8211;  diverso da quello attualmente risultante dai pubblici elenchi (lo stesso  stato sostituito nel corso del tempo dall&#8217;Avvocatura con altro indirizzo).</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Con riferimento alla notificazione degli atti processuali nei confronti delle Amministrazioni difese dall&#8217;Avvocatura dello Stato (e in genere delle pubbliche Amministrazioni),  stato da tempo chiarito che l&#8217;uso di un indirizzo PEC diverso da quello presente nei pubblici elenchi  causa di nullità  della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">I pubblici registri degli indirizzi PEC rilevanti per effettuare valide notificazioni al domicilio digitale delle Pubbliche Amministrazioni sono:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il Registro PP.AA;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, nonchè l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: a) appartenenti ad un ente pubblico; b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; c) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l&#8217;albo al Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">3) il Registro IPA &#8211; Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, il quale &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 28 del decreto legge n. 76 del 2020, che ha inciso nel quadro normativo introdotto con l&#8217;art. 16, comma 8, del d.l. n. 185 del 2008, con la legge n. 228 del 2012 e l&#8217;art. 6 ter del d.lg. n. 179 del 2016 &#8211; rileva quale pubblico elenco, in via sussidiaria, per le amministrazioni che non abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC ai fini dell&#8217;inserimento nel registro REGINDE, utilizzabile per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l&#8217;invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il D.P.C.M. del 16 febbraio 2016, n. 40, ha disciplinato reca le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del PAT e secondo quanto previsto, le notificazioni alle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio vengono eseguite agli indirizzi PEC presenti nel predetto registro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il REGINDE , anche per la Giustizia amministrativa, un registro da cui estrarre gli indirizzi PEC ai fini delle comunicazioni di segreteria: &#8220;<em>in conformità  con quanto previsto dal comma 1 bis dell&#8217;art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 (2012 (aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16 ter</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale comma 1 prevede che &#8220;<em>a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall&#8217;articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall&#8217;articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Da tali disposizioni, emerge che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica (e anche all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) non rileva ogni indirizzo PEC, ma solamente quello inserito negli appositi registri dai quali l&#8217;indirizzo vada estratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l&#8217;indirizzo PEC riferito all&#8217;amministrazione non sia presente nei predetti registri, la notificazione  da ritenersi nulla.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, l&#8217;avviso di perenzione in data 24 febbraio 2020  stato inviato ad un indirizzo PEC non presente in nessuno dei suddetti registri, sicchè la sua notifica risulta nulla (sulla nullità  della notifica effettuata ad una PEC non inserita negli elenchi, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2919, n. 7170; Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2256).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;opposizione va accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese della presente fase del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in opposizione al decreto di perenzione n. 2548/2020 e, per l&#8217;effetto, lo annulla e dispone che sia inviata una nuova comunicazione da parte della Segreteria dell&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 82, comma 1, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto &#8211; 9/6/2021 n.122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-9-6-2021-n-122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis Sui limiti dimensionali dell&#8217;appello cautelare. Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Appello contro ordinanza cautelare &#8211; Limiti dimensionali &#8211; 70.000 caratteri &#8211; Limite sufficiente e sovrabbondante. L&#8217;appello su ordinanza cautelare non richiede affatto la pedissequa riproposizione analitica di tutte le censure del primo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti dimensionali dell&#8217;appello cautelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Appello contro ordinanza cautelare &#8211; Limiti dimensionali &#8211; 70.000 caratteri &#8211; Limite sufficiente e sovrabbondante.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello su ordinanza cautelare non richiede affatto la pedissequa riproposizione analitica di tutte le censure del primo grado a pena di decadenza da esse, dato che il giudizio prosegue in prime cure, ma deve sinteticamente concentrarsi sui soli profili strettamente rilevanti per la valutazione del periculum in mora e del fumus boni iuris, per cui deve ritenersi che il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) sia non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità  degli atti processuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p>ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p>VISTA l&#8217;istanza depositata in data 9.6.2021 da<br /> Francesco Rizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Comune Di Torregrotta (me) non costituito in giudizio;</p>
<p>In relazione al proponendo appello per la riforma dell&#8217;ordinanza cautelare del Tar Sicilia &#8211; Catania 18.5.2021 n. 284</p>
<p>VISTO l&#8217;art. 13-ter All. II c.p.a.;<br /> VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;<br /> Ritenuto che si tratta di appello su ordinanza cautelare, che non richiede affatto la pedissequa riproposizione analitica di tutte le censure del primo grado (qui </p>
<p>articolate in un ricorso e due atti di motivi aggiunti, peraltro il primo atto di motivi aggiunti in parte riproduttivo con copia e incolla dei motivi del ricorso introduttivo), senza che ciò comporti alcuna decadenza da esse, dato che il giudizio prosegue in prime cure; e che invece l&#8217;appello su ordinanza cautelare deve sinteticamente concentrarsi sui soli profili strettamente rilevanti per la valutazione del periculum in mora e del fumus boni iuris;</p>
<p>Ritenuto, avuto riguardo sia alla circostanza che si tratta di appello su ordinanza cautelare, sia alla materia del contendere (edilizia), sia all&#8217;oggetto del contenzioso (fabbricato a due elevazioni fuori terra), che il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) sia non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità  degli atti processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Respinge l&#8217;istanza.<br /> Così deciso in Palermo il giorno 9 giugno 2021.</p>
<p style="text-align: right;">Il Presidente Rosanna De Nictolis</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 18/5/2021 n.826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-18-5-2021-n-826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-18-5-2021-n-826/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-18-5-2021-n-826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 18/5/2021 n.826</a></p>
<p>Pres. Volpe &#8211; Est. Volpe Sul carattere preventivo del procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio e sulla competenza del Collegio a concedere l&#8217;autorizzazione successivamente al deposito dello scritto difensivo. Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-18-5-2021-n-826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 18/5/2021 n.826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe &#8211; Est. Volpe</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere preventivo del procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio e sulla competenza del Collegio a concedere l&#8217;autorizzazione successivamente al deposito dello scritto difensivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio &#8211; Carattere preventivo &#8211; Autorizzazione successiva al deposito dello scritto &#8211; Può essere concessa solo dal Collegio.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La domanda di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio<em> ex</em> artt. 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, n. 167  improcedibile se seguita, pochi minuti dopo, dal deposito della memoria in cui detti limiti sono stati superati, atteso che il procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al citato art. 6, come modificato dal decreto del medesimo Presidente n. 127 del 16 ottobre 2017, ha carattere preventivo e l&#8217;autorizzazione successiva può essere disposta solo dal Collegio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8824 del 2019, proposto da <br /> Pa Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Deflorian e Paolo Dell&#8217;Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Jutta Segna, Renate Von Guggenberg e Fabrizio Cavallar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cortaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Galdenzi e Federico Boezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Boezio in Milano, via Cadore 36; <br /> Finstral S.r.l., non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00166/2019, resa tra le parti, concernente deliberazione della Giunta Provinciale n. 748 di data 31 agosto 2018, avente ad oggetto: &#8220;Valutazione di impatto ambientale. Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento termico di rifiuti EEK Eco-Energy nel comune di Cortaccia s.s.d. Vino&#8221; e del parere n. 16/2018 di data 26 luglio 2018, reso dal Comitato ambientale Ripartizione 29 &#8211; Agenzia provinciale per l&#8217;ambiente, Ufficio valutazione impatto ambientale della Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la &#8220;domanda di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio ex artt. 5 e 6 decreto del Presidente C.D.S. del 22.12.2016&#8221;, presentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 17 maggio 2021 &#8211; e indirizzata al Presidente del Consiglio di Stato o al magistrato a ciò delegato &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 in data 22 dicembre 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la memoria  stata già  depositata dalla Provincia Autonoma di Bolzano il 17 maggio 2021 solo pochi minuti dopo il deposito della detta domanda;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all&#8217;art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, come modificato dal decreto del medesimo Presidente n. 127 in data 16 ottobre 2017, ha carattere preventivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infatti, l&#8217;art. 7 del citato decreto n. 167/2016 prevede che, &#8220;<i>In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell&#8217;articolo 6</i>&#8220;, il giudice, e quindi il Collegio, &#8220;<i>per gravi e giustificati motivi &#038;, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l&#8217;avvenuto superamento dei limiti dimensionali</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, allo stato la domanda improcedibile;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara improcedibile la domanda depositata dalla Provincia Autonoma di Bolzano il 17 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto saà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed  depositato presso la segreteria della Sezione che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 18 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>   Il Presidente   Carmine Volpe</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2021 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-decreto-12-1-2021-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-decreto-12-1-2021-n-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-decreto-12-1-2021-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2021 n.7</a></p>
<p>Regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico, nonche&#8217; per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A07395) &#8211; (G.U. dell&#8217;11 gennaio 2021, n. 7) Regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico, nonche&#8217; per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A07395) &#8211; (G.U. dell&#8217;11</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-decreto-12-1-2021-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2021 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-decreto-12-1-2021-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2021 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico, nonche&#8217; per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A07395) &#8211; (G.U. dell&#8217;11 gennaio 2021, n. 7)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong> Regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico, nonche&#8217; per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A07395) &#8211; (G.U. dell&#8217;11 gennaio 2021, n. 7)</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO</p>
<p> Visto l&#8217;art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonche&#8217; le correlative abrogazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;<br /> Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell&#8217;amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 2 e 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico, adottato ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1, dell&#8217;allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, il comma 6, secondo cui «Il giudice delibera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e&#8217; considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;<br /> Visto in particolare, l&#8217;art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che, sostituendo l&#8217;art. 13, comma 1, dell&#8217;allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;<br /> Visto, in particolare, l&#8217;art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l&#8217;altro, che «A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell&#8217;art. 13 dell&#8217;allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e&#8217; abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40»; Visto altresi&#8217;, in particolare, l&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l&#8217;altro, che: 1) nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, puo&#8217; essere disposta d&#8217;ufficio ovvero essere chiesta, in occasione della Camera di consiglio cautelare, nonche&#8217; in occasione dell&#8217;udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modalita&#8217; idonee a salvaguardare il contraddittorio e l&#8217;effettiva partecipazione dei difensori all&#8217;udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita&#8217; del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei relativi apparati; 2) si da&#8217; atto a verbale delle modalita&#8217; con le quali si accerta l&#8217;identita&#8217; dei soggetti partecipanti al predetto collegamento da remoto e la libera volonta&#8217; delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali; 3) il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all&#8217;art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 stabilisce altresi&#8217;, per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi massimi di discussione e replica; Ritenuto pertanto necessario, in occasione del presente decreto, stabilire altresi&#8217; apposite regole tecnico-operative volte a garantire che il processo amministrativo telematico possa assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020; Considerato che le udienze sia camerali sia pubbliche, nonche&#8217; le camere di consiglio, di cui al comma 1 dell&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima dell&#8217;entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando la facolta&#8217; dei difensori e delle parti che agiscano in proprio di presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1 dell&#8217;art. 4, anche prima del 30 maggio 2020; Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 15 maggio 2020;<br /> Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e&#8217; espresso con parere favorevole del 19 maggio 2020, n. 88; Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri che si e&#8217; espresso con parere del 19 maggio 2020, n. DT D-0000777-P-19/05/2020; Sentita l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale che si e&#8217; espressa con parere approvato con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2020, n. 225;<br /> Acquisite le osservazioni dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del Consiglio nazionale forense e delle associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti; Visto l&#8217;art. 25, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui: «1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell&#8217;art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresi&#8217; alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell&#8217;art. 13 dell&#8217;allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso art. 13.»; Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 18 dicembre 2020, in conformita&#8217; a quanto previsto dall&#8217;art. 15, comma 1-bis, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, cosi&#8217; come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 18 maggio 2020;</p>
<p> DECRETA:</p>
<p> <em> Art. 1 Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico</em></p>
<p> 1. Le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico, nonche&#8217; per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante.<br /> 2. Fino al termine dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all&#8217;art. 2. Art. 2 Regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 1. Nei casi di cui all&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nei quali si deve procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.<br /> 2. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call conference, come da allegate specifiche tecniche.<br /> 3. Qualora l&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 4, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall&#8217;istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l&#8217;avviso di avvenuto deposito dell&#8217;istanza secondo le modalita&#8217; previste nelle allegate specifiche tecniche.<br /> 4. I difensori o le parti che agiscono in proprio presentano, secondo le modalita&#8217; previste nelle allegate specifiche tecniche, tutti gli atti previsti dal comma 1 dell&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.<br /> 5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalita&#8217; previste nelle allegate specifiche tecniche, con modalita&#8217; idonee ad assicurare l&#8217;avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall&#8217;art. 13 dell&#8217;allegato 1 al presente decreto, almeno un giorno libero prima della trattazione, l&#8217;avviso del giorno e dell&#8217;ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto piu&#8217; possibile e compatibilmente con il numero di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione. L&#8217;orario indicato nell&#8217;avviso e&#8217; soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all&#8217;udienza, nonche&#8217; l&#8217;avvertimento che l&#8217;accesso all&#8217;udienza tramite tale link e la celebrazione dell&#8217;udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma 3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, e&#8217; inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il link inviato dalla segreteria e&#8217; strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l&#8217;eventuale difensore delegato.<br /> 6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza e&#8217; necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalita&#8217; del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l&#8217;aggiornamento del suo software di base e applicativo alle piu&#8217; recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunita&#8217; di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all&#8217;installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l&#8217;utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.<br /> 7. All&#8217;udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l&#8217;assistenza del segretario, verifica la funzionalita&#8217; del collegamento, nonche&#8217; le presenze e da&#8217; atto nel processo verbale delle modalita&#8217; con cui e&#8217; accertata l&#8217;identita&#8217; dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volonta&#8217; di dar corso all&#8217;udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l&#8217;informativa di cui al comma 5.<br />  8. All&#8217;atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilita&#8217;, che quanto accade nel corso dell&#8217;udienza o della Camera di consiglio non e&#8217; visto ne&#8217; ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonche&#8217; si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio e&#8217; inserita nel verbale dell&#8217;udienza o della Camera di consiglio.<br /> 9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio da&#8217; le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile.<br /> 10. Il presidente del collegio disciplina l&#8217;uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l&#8217;ammissione e l&#8217;esclusione dei difensori o delle altre parti all&#8217;udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.<br /> 11. E&#8217; vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche&#8217; della Camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. E&#8217; in ogni caso vietato l&#8217;uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all&#8217;udienza o alla Camera di consiglio.<br /> 12. Ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi: a) in sede di discussione dell&#8217;istanza cautelare e nei riti dell&#8217;accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell&#8217;ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: sette minuti; b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all&#8217;art. 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti.<br /> 13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Nell&#8217;esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il presidente del collegio puo&#8217;, tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessita&#8217; della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause.<br /> 14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel testo di cui all&#8217;allegato 3 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.</p>
<p> <em>Art. 3 Entrata in vigore e abrogazioni</em></p>
<p> 1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 2020, n. 135, si applica a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br /> 2. Il presente decreto e&#8217; altresi&#8217; reso pubblico nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa.<br /> Roma, 28 dicembre 2020 Il presidente: Patroni Griffi<br />  <br /> <strong>Capo I Disposizioni generali Allegato 1 REGOLE TECNICO-OPERATIVE E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL&#8217;ART. 1 Art. 1.</strong></p>
<p> <em>Definizioni</em></p>
<p> 1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell&#8217;art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; b) codice dell&#8217;amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell&#8217;amministrazione digitale» e successive modificazioni; c) codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche&#8217; alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; d) sistema informativo della Giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l&#8217;insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la Giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attivita&#8217;, dati, servizi, comunicazioni e procedure riguardanti l&#8217;esercizio dei compiti istituzionali inerenti allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; processuale; e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l&#8217;accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l&#8217;interoperabilita&#8217; tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della Giustizia amministrativa; g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale e&#8217; fornita al mittente documentazione elettronica attestante l&#8217;invio e la consegna di documenti informatici, di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrita&#8217; di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all&#8217;art. 5 dell&#8217;allegato 2 «Norme di attuazione» del CPA e di quello relativo ad atti e documenti inerenti lo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; processuale; m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera p), del CAD; n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e&#8217; tratto, di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e&#8217; tratto, di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e&#8217; tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa &#8211; Servizio per l&#8217;informatica; s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all&#8217;utilizzo dei servizi telematici della Giustizia amministrativa e ad interagire con il SIGA con modalita&#8217; telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private; t) spam: messaggi indesiderati; u) software antispam: software che permette di inibire la ricezione di e-mail indesiderate; v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu&#8217; operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente allegato stabilisce le regole tecnico-operative previste dall&#8217;art. 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l&#8217;impiego delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione.<br /> 2. Per le finalita&#8217; di cui al comma 1, si procede al trattamento dei dati con modalita&#8217; informatiche automatiche, ai sensi dell&#8217;art. 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p> Capo II Il sistema informativo della Giustizia amministrativa</p>
<p> <em>Art. 3. Organizzazione del sistema informativo della Giustizia amministrativa</em></p>
<p> 1. Il SIGA e&#8217; organizzato in conformita&#8217; alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge sul processo amministrativo telematico, al CAD, al regolamento (UE) 2016/679 e al codice in materia di protezione dei dati personali.<br /> 2. Il responsabile del SIGA e&#8217; responsabile della gestione dei sistemi informativi della Giustizia amministrativa.<br /> 3. I dati del SIGA sono custoditi nella infrastruttura informatica gestita dalla Giustizia amministrativa che garantisce la sicurezza, la affidabilita&#8217;, la riservatezza e la non modificabilita&#8217; dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.</p>
<p> <em>Art. 4. Compiti del sistema informativo della Giustizia amministrativa</em></p>
<p> 1. Il SIGA gestisce con modalita&#8217; informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l&#8217;estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attivita&#8217; inerente o comunque connessa al processo amministrativo telematico. Capo III Il processo amministrativo telematico</p>
<p> <em>Art. 5. Fascicolo informatico</em></p>
<p> 1. Il fascicolo processuale e&#8217; tenuto sotto forma di fascicolo informatico.<br />  2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.<br /> 3. Il fascicolo informatico reca l&#8217;indicazione: a) dell&#8217;ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l&#8217;aggiornamento dei dati ivi inseriti; b) del numero del ricorso; c) dell&#8217;oggetto sintetico del ricorso; d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; e) dell&#8217;elenco dei documenti in esso contenuti, anche se depositati in forma cartacea ai sensi dell&#8217;art. 9, commi 8 e 9.<br /> 4. In esso sono inserite, altresi&#8217;, informazioni riguardanti: a) i componenti del collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale); b) l&#8217;oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell&#8217;oggetto della domanda proposta nonche&#8217; l&#8217;indicazione della materia del ricorso; c) le comunicazioni di segreteria nonche&#8217; le ricevute di PEC ovvero di deposito; d) le camere di consiglio e le udienze; e) i ricorsi collegati; f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti; g) i provvedimenti impugnati; h) le spese di giustizia; i) il patrocinio a spese dello Stato.<br /> 5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed e&#8217; formato in modo da garantire la facile reperibilita&#8217; ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalita&#8217; dei singoli documenti.<br /> 6. Con le specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19 sono definite le modalita&#8217; per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.<br /> 7. L&#8217;archiviazione, la conservazione e la reperibilita&#8217; di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici e&#8217; assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015. 8. Il segretario dell&#8217;ufficio giudiziario competente controlla la regolarita&#8217; anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.</p>
<p> <em>Art. 6. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari</em></p>
<p> 1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalita&#8217; informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell&#8217;oggetto delle registrazioni e l&#8217;identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche&#8217; secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19. 2. Sono gestiti con modalita&#8217; automatizzata, in particolare, i seguenti registri: a) registro generale dei ricorsi; b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; c) processi verbali; d) provvedimenti dell&#8217;adunanza plenaria; e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam); g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari); h) istanze di fissazione di udienza; i) istanze di prelievo.</p>
<p> <em>Art. 7. Provvedimenti del giudice</em></p>
<p> 1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall&#8217;estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.<br /> 2. Il segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico, alla loro contestuale pubblicazione mediante inserimento nel SIGA, nonche&#8217; alla loro pubblicita&#8217; sul sito internet della Giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto degli articoli 51 e 52 del codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, secondo le modalita&#8217; stabilite dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 3 Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa e&#8217; consentito esclusivamente quando il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e&#8217; in grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa dell&#8217;oggettiva impossibilita&#8217; di funzionamento del SIGA. Analogamente si procede nei casi in cui il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e&#8217; in grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa della temporanea impossibilita&#8217; di funzionamento del SIGA. In tali casi, il segretario di sezione, dopo avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione del documento con modalita&#8217; telematiche ove possibile &#8211; o altrimenti apponendovi la propria firma autografa e procedendo al deposito e pubblicazione del provvedimento con modalita&#8217; analogiche -, provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.<br /> 4. Il deposito dei provvedimenti con modalita&#8217; informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita&#8217; cartacee.</p>
<p> <em>Art. 8. Procura alle liti e conferimento dell&#8217;incarico di assistenza e difesa</em></p>
<p> 1. La procura alle liti e&#8217; autenticata dal difensore, nei casi in cui e&#8217; il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.<br /> 2. Nei casi in cui la procura e&#8217; conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;art. 22, comma 2, del CAD con l&#8217;inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.<br /> 3. La procura alle liti si considera apposta in calce all&#8217;atto cui si riferisce: a) quando e&#8217; rilasciata su documento informatico separato depositato con modalita&#8217; telematiche unitamente all&#8217;atto a cui si riferisce; b) quando e&#8217; rilasciata su foglio separato del quale e&#8217; estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalita&#8217; telematiche unitamente all&#8217;atto a cui si riferisce.<br /> 4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.</p>
<p> <em>Art. 9. Atti delle parti e degli ausiliari del giudice</em></p>
<p> 1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all&#8217;art. 24 del CAD.<br /> 2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.<br /> 3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, e&#8217; tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e&#8217; generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l&#8217;attivita&#8217; di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.<br /> 4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in Camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita&#8217; telematiche deve avvenire entro le ore 12,00 dell&#8217;ultimo giorno consentito.<br /> 5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti puo&#8217; essere eseguito mediante l&#8217;invio di piu&#8217; messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione dell&#8217;ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 3.<br />  6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non puo&#8217; avvenire mediante PEC ad esso puo&#8217; procedersi mediante upload attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all&#8217;atto della registrazione dell&#8217;invio da parte del SIGA.<br />  7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione, e&#8217; effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 8. Nel corso del giudizio, il giudice puo&#8217;, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell&#8217;indice del fascicolo. Con le stesse modalita&#8217; si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell&#8217;art. 55, commi 7 e 8, del CPA nonche&#8217; nei casi di cui all&#8217;art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all&#8217;art. 136, comma 2, del CPA.<br /> 9. Nei casi di oggettiva impossibilita&#8217; di funzionamento del SIGA, attestata dal responsabile del SIGA secondo quanto previsto dall&#8217;art. 7, comma 3, e, negli altri casi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del presidente nei casi di cui all&#8217;art. 136, comma 2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell&#8217;art. 22 del CAD. 10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non e&#8217; effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e&#8217; stato operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del fascicolo informatico ed e&#8217; formato e tenuto con le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. 11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale internet della Giustizia amministrativa.</p>
<p> <em>Art. 10. Atti del segretario</em></p>
<p> 1. Il processo verbale dell&#8217;udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informatico, e&#8217; sottoscritto con firma digitale da chi presiede l&#8217;udienza o la camera di consiglio e dal segretario di udienza ed e&#8217; conservato con modalita&#8217; informatiche.<br /> 2. Gli atti redatti dal segretario dell&#8217;ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.<br /> 3. Con le stesse modalita&#8217; si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all&#8217;art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.<br /> 4. Nei casi di impossibilita&#8217; di funzionamento del SIGA attestati dal responsabile del SIGA il processo verbale dell&#8217;udienza pubblica e della camera di consiglio, nonche&#8217; gli atti redatti dal Segretario dell&#8217;ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio, sono sottoscritti con firma autografa e degli stessi viene prodotta copia informatica nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19. Tali copie sono inserite nel fascicolo informatico subito dopo la cessazione dell&#8217;indisponibilita&#8217; di SIGA.</p>
<p> <em>Art. 11. Formato degli atti, dei documenti e modalita&#8217; di deposito</em></p>
<p> 1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonche&#8217; le modalita&#8217; di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.</p>
<p> <em>Art. 12. Trasmissione dei fascicoli con modalita&#8217; telematiche</em></p>
<p> 1. La trasmissione telematica da parte dei tribunali amministrativi regionali e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita&#8217; finalizzate ad assicurarne la data certa, nonche&#8217; l&#8217;integrita&#8217;, l&#8217;autenticita&#8217; e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa. 3. Ove formato, viene altresi&#8217; trasmesso agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui all&#8217;art. 9, comma 10.</p>
<p> <em>Art. 13. Comunicazioni per via telematica</em></p>
<p> 1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalita&#8217; telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell&#8217;avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l&#8217;Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa.<br /> 2. Le comunicazioni di segreteria sono altresi&#8217; effettuate a mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da acquisirsi secondo le modalita&#8217; di cui alle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all&#8217;art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.<br /> 4. Con modalita&#8217; telematiche si procede altresi&#8217; alle comunicazioni nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario presso cui e&#8217; stato incardinato il ricorso di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e&#8217; specificamente indicato l&#8217;indirizzo PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui tale comunicazione e&#8217; resa.<br /> 5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate mediante invio di un messaggio dall&#8217;indirizzo PEC dell&#8217;ufficio giudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19, all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.<br /> 6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell&#8217;ufficio giudiziario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD.<br /> 7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita&#8217;, procede secondo le modalita&#8217; descritte nell&#8217;art. 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.<br /> 8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.<br /> 9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 10. La comunicazione di un atto che contiene i dati personali di cui all&#8217;art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e&#8217; effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell&#8217;atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto attraverso l&#8217;apposita sezione del portale dei servizi telematici, con modalita&#8217; tali da garantire l&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;accesso e la tracciabilita&#8217; delle relative attivita&#8217;, secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle comunicazioni di cui all&#8217;art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione per le comunicazioni all&#8217;istante o al concessionario che non abbiano espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con modalita&#8217; telematica.</p>
<p> <em>Art. 14. Notificazioni per via telematica</em></p>
<p> 1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell&#8217;art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.<br /> 2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all&#8217;art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.<br /> 3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell&#8217;art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.<br /> 4. Le ricevute di cui all&#8217;art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita&#8217; telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita&#8217; telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19. In tale caso l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;art. 22, comma 2, del CAD e&#8217; operata con inserimento della dichiarazione di conformita&#8217; all&#8217;originale nel medesimo o in un documento informatico separato.<br /> 6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e&#8217; fornita con modalita&#8217; telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della indisponibilita&#8217; del SIGA, resa nota ai difensori con le modalita&#8217; definite dal responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della Giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario presso cui l&#8217;atto notificato e&#8217; depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell&#8217;inserimento nel fascicolo informatico.<br /> 7. Nei casi di cui all&#8217;art. 129, comma 3, lettera a), del CPA, il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo&#8217; essere notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all&#8217;art.</p>
<p> <em>Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno</em></p>
<p> 1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all&#8217;utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; b) utilizzano software idonei a verificare l&#8217;assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia amministrativa; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19; e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita&#8217; dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull&#8217;imminente saturazione della casella stessa.</p>
<p> <em>Art. 16. Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo</em> <em>processuale</em></p>
<p> 1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario presso cui e&#8217; incardinato il ricorso.<br /> 2. La segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario comunica alla parte richiedente l&#8217;importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici.<br /> 3. Alla richiesta di copia e&#8217; associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita&#8217; previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.<br /> 4. La ricevuta telematica e&#8217; associata all&#8217;identificativo univoco. 5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo avviene di norma a mezzo PEC con invio all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 6. La conformita&#8217; dell&#8217;atto all&#8217;originale digitale o analogico contenuto nel fascicolo processuale e&#8217; attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste piu&#8217; copie del medesimo atto o documento, la conformita&#8217; deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita&#8217; non e&#8217; dovuto quando la copia e&#8217; estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.</p>
<p> <em>Art. 17. Accesso al fascicolo informatico</em></p>
<p> 1. L&#8217;accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalita&#8217; stabilite dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19, e&#8217; consentito al presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonche&#8217;, nei limiti di cui al comma 2, agli ausiliari del giudice. 2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell&#8217;incarico ricevuto e dell&#8217;autorizzazione concessa dal giudice.<br /> 3. L&#8217;accesso di cui al comma 1 e&#8217; altresi&#8217; consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonche&#8217;, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.<br /> 4. In caso di delega, il SIGA consente l&#8217;accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell&#8217;ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L&#8217;accesso e&#8217; consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.<br /> 5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, e&#8217; redatta in conformita&#8217; alle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.<br /> 6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali e&#8217; parte un soggetto che si avvale o puo&#8217; avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato.<br /> 7. L&#8217;identificazione informatica dei soggetti cui e&#8217; consentito l&#8217;accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita&#8217; all&#8217;art. 64 del CAD secondo le modalita&#8217; previste dalle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.</p>
<p> <em>Art. 18. Servizi di consultazione</em></p>
<p> 1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili, nei termini di cui all&#8217;art. 56 del CAD, tramite il portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 19.</p>
<p> <em>Art. 19. Specifiche tecniche</em></p>
<p> 1. Le specifiche tecniche per l&#8217;esecuzione del presente allegato sono disciplinate nell&#8217;allegato 2.<br /> 2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all&#8217;evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sentita l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche sono pubblicate sul sito web della Giustizia amministrativa.</p>
<p> <em>Art. 20. Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico</em></p>
<p> 1. Il responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica del presente allegato, previa intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Art. 21. Disposizioni finali 1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente allegato si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.</p>
<p> <strong>Allegato 2 SPECIFICHE TECNICHE (ART. 19 DELL&#8217;ALLEGATO 1)</strong></p>
<p> <em>Art. 1. Definizioni</em></p>
<p> 1. Ferme le definizioni di cui all&#8217;art. 1 dell&#8217;allegato 1, ai fini del presente allegato si intende per: a) amministrazione: organizzazione della Giustizia amministrativa; b) Codice dell&#8217;amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; c) allegato 1: l&#8217;allegato 1 al presente decreto; d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD; e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche&#8217; di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD; f) sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it g) portale dell&#8217;avvocato: sezione del sito istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al SIGA; h) portale del magistrato: sezione del sito istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel SIGA; i) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra amministrazioni; l) upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del SIGA; m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web; n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute; o) pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell&#8217;art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall&#8217;art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; p) ReGIndE: Registro generale degli indirizzi elettronici; q) registro delle PP.AA.: registro contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall&#8217;art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale; s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione; t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione; u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo; v) SPC: Sistema pubblico di connettivita&#8217;; z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall&#8217;amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati; aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall&#8217;amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.</p>
<p> <em>Art. 2. Organizzazione del SIGA &#8211; art. 3 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1<em>.</em> Il SIGA si avvale un&#8217;infrastruttura distribuita nel rispetto delle linee guida emanate dall&#8217;AgID.<br /> 2. Il collegamento informatico tra gli uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle segreterie avviene tramite Servizio pubblico di connettivita&#8217;.<br /> 3. Il sito istituzionale della GA e&#8217; ospitato in una infrastruttura cloud nel rispetto delle linee guida AgID.<br /> 4. Il segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l&#8217;organizzazione e la gestione del sistema informativo.<br /> 5. L&#8217;amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticita&#8217;, integrita&#8217;, affidabilita&#8217;, leggibilita&#8217;, reperibilita&#8217;, in attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche&#8217; nel rispetto dell&#8217;art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. L&#8217;archiviazione, la conservazione e la reperibilita&#8217; dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici e&#8217; assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonche&#8217; dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto degli articoli 2 e 20 del CAD nonche&#8217; della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali.<br /> 6. Il SIGA prevede l&#8217;archiviazione, la conservazione e la reperibilita&#8217; delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilita&#8217; e di impossibilita&#8217; temporanea di funzionamento del SIGA, anche ai fini di cui all&#8217;art. 9, comma 9 dell&#8217;allegato 1 per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.<br /> 7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d&#8217;intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del SIGA, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.</p>
<p> <em>Art. 3. Fascicolo processuale informatico &#8211; art. 5 dell&#8217;allegato 1 </em></p>
<p> 1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d&#8217;ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche&#8217; tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.<br /> 2. Il numero di ricorso e&#8217; attribuito automaticamente dal SIGA al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall&#8217;art. 6.<br /> 3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l&#8217;istanza si riferisce.<br /> 4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del SIGA, dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.<br /> 5. Il SIGA gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell&#8217;originale cartaceo.<br /> 6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all&#8217;interno del fascicolo informatico.<br /> 7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all&#8217;interno del medesimo fascicolo.<br /> 8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi&#8217;, un estratto del verbale d&#8217;udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia informatica di originale cartaceo, protocollati dal SIGA in modo automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e «oscurata».<br /> 9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilita&#8217; ed integrita&#8217;, per cinque anni dalla definitivita&#8217; del provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di log contiene almeno le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l&#8217;accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell&#8217;ambito del sistema documentale; c) la data e l&#8217;ora dell&#8217;accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche&#8217; le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l&#8217;accesso.<br /> 10. Il SIGA contempla funzionalita&#8217; automatizzate per il controllo della regolarita&#8217;, anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte.</p>
<p> <em>Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari &#8211; art. 6 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui all&#8217;art. 6 dell&#8217;allegato 1, prodotti in formato PDF dal sistema, sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel SIGA secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all&#8217;art. 2 del presente allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali.<br /> 2. Il SIGA assicura la verifica di integrita&#8217; degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all&#8217;art. 24 del CAD, subordinando all&#8217;esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione.</p>
<p> <em>Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale &#8211; art. 7 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un&#8217;applicazione software inserita su supporto rimovibile e protetto ovvero integrata nel SIGA.<br /> 2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD.<br /> 3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita funzionalita&#8217;, consente al magistrato di disporre l&#8217;oscuramento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali.<br /> 4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete interna della Giustizia amministrativa ovvero, dall&#8217;esterno, attraverso VPN, al gestore documentale di SIGA e sono conservati con le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 2.<br /> 5. Il segretario della sezione pubblica digitalmente il provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo informatico attraverso l&#8217;apposita funzionalita&#8217; messa a disposizione dal sistema.<br /> 6. All&#8217;atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il SIGA assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.<br /> 7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e&#8217; contestualmente inserita nel sito istituzionale della copia, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalita&#8217; tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.<br /> 8. Le funzionalita&#8217; di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio&#8217; abilitati, in base alle direttive impartite dal segretario generale della Giustizia amministrativa, mediante credenziali basate su un sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 14.<br /> 9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto in forma cartacea, la segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita&#8217; all&#8217;originale con firma digitale, procede all&#8217;inserimento nel SIGA utilizzando l&#8217;apposita funzione di caricamento. Nei medesimi casi di mancato funzionamento del SIGA, ove la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali non possa avvenire con modalita&#8217; telematiche, la segreteria vi procede con modalita&#8217; cartacee e, successivamente, procede all&#8217;inserimento nel SIGA utilizzando l&#8217;apposita funzione di caricamento, subito dopo la conclusione del predetto mancato funzionamento.<br /> 10. L&#8217;originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.</p>
<p> <em>Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali &#8211; art. 9 dell&#8217;allegato</em> <em>1</em></p>
<p> 1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all&#8217;art. 12, e&#8217; effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.<br /> 2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all&#8217;art. 12, si effettua utilizzando l&#8217;apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del deposito del ricorso introduttivo.<br /> 3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonche&#8217; degli altri atti processuali, puo&#8217; essere effettuato autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui sia stata conferita una procura congiunta.<br /> 4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PadES.<br /> 5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.<br /> 6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il SIGA prevede funzionalita&#8217; per la verifica e l&#8217;integrazione delle informazioni da parte del personale di segreteria.<br /> 7. Il deposito dell&#8217;atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto indicato dall&#8217;art. 7.<br /> 8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all&#8217;art. 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 mb, e&#8217; consentito il caricamento diretto attraverso il sito istituzionale (upload), secondo quanto indicato dall&#8217;art. 8.<br /> 9. Il deposito dell&#8217;atto introduttivo e degli altri atti processuali da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato avviene con modalita&#8217; di cooperazione applicativa secondo quando previsto dalle linee guida per l&#8217;interoperabilita&#8217; tra sistemi emanate da AgID.<br /> 10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dall&#8217;allegato 1, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative, la segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita&#8217; all&#8217;originale con firma digitale, procede all&#8217;inserimento nel SIGA utilizzando l&#8217;apposita funzione di caricamento.</p>
<p> <em>Art. 7. Deposito tramite PEC &#8211; art. 9 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. L&#8217;invio tramite PEC dell&#8217;atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte e&#8217; effettuato dalla casella PEC individuale dell&#8217;avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale, fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 6, comma 3.<br /> 2. L&#8217;avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l&#8217;opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.  <br /> 3. L&#8217;avvocato riceve automaticamente: a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell&#8217;ora di accettazione; b) successivamente, dal gestore dell&#8217;amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.<br /> 4. Il SIGA invia all&#8217;avvocato, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l&#8217;indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l&#8217;elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.<br /> 5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui e&#8217; stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a). 6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito. 7. Se il deposito non puo&#8217; essere elaborato dal SIGA a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito.<br /> 8. L&#8217;avvenuta registrazione del deposito puo&#8217; essere verificata anche attraverso l&#8217;apposita funzione del portale dell&#8217;avvocato.<br /> 9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita&#8217; della casella di posta certificata del mittente, il SIGA consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l&#8217;indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.<br /> 10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo PEC e&#8217; comunque consentito, nei casi di cui all&#8217;art. 6, comma 8, il deposito dei relativi allegati nonche&#8217; degli atti successivi al primo anche tramite upload.</p>
<p> <em>Art. 8. Deposito tramite upload &#8211; art. 9 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. Il deposito con upload e&#8217; consentito tramite canale sicuro, nei casi di cui all&#8217;art. 6, comma 8, mediante collegamento al sito istituzionale, nell&#8217;apposita sezione presente nel portale dell&#8217;avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.<br /> 2. L&#8217;avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito.<br /> 3. Ad avvenuto completamento della procedura l&#8217;avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l&#8217;apposita funzione presente nel sito istituzionale. Il SIGA genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione.<br /> 4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il SIGA ha registrato l&#8217;invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai sensi del comma 3.<br /> 5. Il SIGA consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui al comma 3, in formato PDF, con l&#8217;indicazione della data e dell&#8217;ora del deposito.<br /> 6. Il deposito ricevuto e&#8217; inserito automaticamente nel SIGA che prevede apposite funzionalita&#8217; per l&#8217;integrazione delle informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della segreteria.<br /> 7. La segreteria della sede giudiziaria adita invia all&#8217;avvocato entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione deposito, che riporta l&#8217;indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l&#8217;elenco di tutti gli atti e documenti depositati con upload.<br /> 8. Se il deposito non puo&#8217; essere elaborato dal SIGA a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.<br /> 9. L&#8217;avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali puo&#8217; essere verificato attraverso l&#8217;apposita funzione del portale dell&#8217;avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC di cui al comma 7.<br /> 10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all&#8217;art. 6, comma 8, a mezzo upload, e&#8217; comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonche&#8217; degli altri atti successivi a mezzo PEC.</p>
<p> <em>Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del giudice e degli atti delle parti &#8211; art. 9 dell&#8217;allegato</em> <em>1</em></p>
<p> 1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei formati di cui all&#8217;art. 12, con le modalita&#8217; descritte dagli articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del ricorso introduttivo.<br /> 2. La segreteria trasmette, con PEC, all&#8217;ausiliario del giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all&#8217;espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal SIGA e associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.<br /> 3. La parte privata, nei casi in cui e&#8217; autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalita&#8217; di cui agli articoli 7 e 8. 4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonche&#8217; di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalita&#8217; di deposito tramite upload, nei casi di cui all&#8217;art. 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 17, comma 12.</p>
<p> <em>Art. 10. Atti del segretario &#8211; art. 10 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. Gli atti di cui all&#8217;art. 10 dell&#8217;allegato 1 vengono redatti dal segretario utilizzando apposita funzionalita&#8217; del SIGA, alla quale egli accede con le proprie credenziali. 2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli informatici nonche&#8217; nella sezione del SIGA denominata «udienze», accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati con le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 2.</p>
<p> <em>Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalita&#8217; telematiche &#8211; art. 12 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalita&#8217; telematiche da parte dei tribunali amministrativi regionali e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite SIGA, mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati.<br /> 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita&#8217; stabilite in virtu&#8217; di apposite convenzioni stipulate dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.</p>
<p> <em>Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali &#8211; art. 11 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. L&#8217;atto del processo in forma di documento informatico puo&#8217; essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF &#8211; PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non e&#8217; ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) testo formattato (estensione RTF); d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.<br /> 2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.<br /> 3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) Extended Markup Language (estensione xml); d) immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche&#8217; contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti; f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.<br /> 4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato e&#8217; richiesto da specifiche disposizioni normative.<br /> 5. Il deposito di atti e documenti in formato immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e&#8217; ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.<br /> 6. La struttura del documento con firma digitale e&#8217; PadES-BES.<br /> 7. La modalita&#8217; di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata e&#8217; del tipo «firme multiple» e prevede che uno o piu&#8217; soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento. Il sistema consente anche l&#8217;apposizione di una firma singola.</p>
<p> <em>Art. 13. Comunicazioni per via telematica &#8211; art. 13 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. Le comunicazioni di segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi<br /> di PEC sono effettuate esclusivamente con modalita&#8217; telematiche, avvalendosi di funzionalita&#8217; disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito, che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita&#8217;.<br /> 2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui all&#8217;art. 1, lettera o), del presente allegato. L&#8217;accesso ai registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche&#8217; presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le modalita&#8217; tecniche concordate con i medesimi Ministeri.<br /> 3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell&#8217;Avvocatura dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione applicativa, ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 1, del CAD e delle linee guida in materia di interoperabilita&#8217; emanate da AgID.<br /> 4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale, questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del provvedimento e l&#8217;indicazione che il provvedimento e&#8217; visualizzabile nel fascicolo informatico e, comunque, nell&#8217;area pubblica del sito istituzionale della Giustizia amministrativa.<br /> 5. La comunicazione di segreteria e&#8217; allegata in formato PDF al messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.<br /> 6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario.<br /> 7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal SIGA, sono conservate nel fascicolo informatico.<br /> 8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore non superabile imputabile al sistema, l&#8217;invio della comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla segreteria a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita&#8217;, si procede secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 45 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.<br /> 9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita presso la segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario presso cui pende il ricorso. Il SIGA consente al difensore, attraverso il portale dell&#8217;avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita&#8217; telematiche, successivamente definite e che verranno rese note sul sito istituzionale, di essere informato circa l&#8217;esito della comunicazione.<br /> 10. La comunicazione che contiene dati sensibili e&#8217; effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell&#8217;atto integrale nell&#8217;apposita area del sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, con modalita&#8217; tali da garantire l&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;accesso e la tracciabilita&#8217; delle relative attivita&#8217;.<br /> 11. Il SIGA garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni dalla definitivita&#8217; del provvedimento che conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni: codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, data ed ora dell&#8217;invio, esito invio, destinatario messaggio, mittente messaggio, tipo ricevute pervenute, eventuale errore restituito, data e ora della consegna.</p>
<p> <em>Art. 14. Notificazioni per via telematica &#8211; articoli 8 e 14 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l&#8217;indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.<br /> 2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui all&#8217;art. 1, lettera o), del presente allegato, fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.<br /> 3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformita&#8217; all&#8217;originale, ai sensi dell&#8217;art. 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.<br /> 4. In presenza di piu&#8217; procure e&#8217; possibile l&#8217;allegazione all&#8217;atto notificato di uno o piu&#8217; documenti contenenti la scansione per immagini di una o piu&#8217; procure.<br /> 5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e&#8217; effettuato con modalita&#8217; telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.<br /> 6. Qualora l&#8217;atto di parte sia stato notificato con modalita&#8217; cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalita&#8217; telematiche, nel rispetto dei formati di cui all&#8217;art. 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima e&#8217; data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 14, comma 5, dell&#8217;allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l&#8217;atto notificato con modalita&#8217; cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica e&#8217; data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 14, comma 5, dell&#8217;allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i documenti.<br /> 7. Nel ricorso elettorale, di cui all&#8217;art. 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC puo&#8217; effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.<br /> 8. La segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalita&#8217; telematiche, provvede alla sua immediata pubblicazione sul sito istituzionale, area «Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita&#8217; di previa autenticazione. Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno &#8211; art. 15 dell&#8217;allegato 1 1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di uno spazio disco non inferiore a 1 gigabyte.</p>
<p> <em>Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti &#8211; art. 16 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali e&#8217; effettuata attraverso apposita funzionalita&#8217; disponibile sul sito istituzionale.<br /> 2. La richiesta e&#8217; effettuata indicando il numero di protocollo degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato informatico o copia autentica, digitale o cartacea.<br /> 3. La richiesta e&#8217; effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul sito istituzionale.<br /> 4. Al richiedente e&#8217; assegnato un codice identificativo univoco associato all&#8217;intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.<br /> 5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e&#8217; eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita&#8217; previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.<br /> 6. Il SIGA comunica all&#8217;interessato in apposita sezione del sito istituzionale l&#8217;importo da versare per i diritti di copia, calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dall&#8217;interessato al momento dell&#8217;individuazione dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all&#8217;importo dei diritti e degli oneri viene comunicato all&#8217;interessato anche l&#8217;identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della copia.<br /> 7. La copia richiesta e&#8217; rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto, con modalita&#8217; cartacee direttamente dalla segreteria, solo dopo che e&#8217; pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.<br /> 8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia puo&#8217; essere ritirata presso gli uffici giudiziari.<br />  9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel sito istituzionale, e&#8217; visualizzabile e scaricabile da chiunque vi abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.</p>
<p> <em>Art.. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico &#8211; articoli 17 e 18 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. L&#8217;accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, l&#8217;accesso al fascicolo informatico e alle altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia amministrativa avviene tramite il sito istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del CAD e del codice in materia di protezione dei dati personali. 2. L&#8217;accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell&#8217;art. 51 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e&#8217; consentito, senza necessita&#8217; di autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il sito istituzionale, area pubblica, attivita&#8217; istituzionale, attraverso appositi link. In tale area sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti udienza, calendario udienze, ruolo udienza, ricorsi, provvedimenti.<br /> 3. Con le medesime modalita&#8217; descritte al comma 2, e&#8217; consentito l&#8217;accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.<br /> 4. L&#8217;accesso alle altre informazioni e&#8217; consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, tramite le apposite procedure rese disponibili dalla Giustizia amministrativa.</p>
<p> <em>Art. 18. Accesso al fascicolo informatico &#8211; articoli 17 e 18 dell&#8217;allegato 1</em></p>
<p> 1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonche&#8217; a tutti i dati relativi alla propria attivita&#8217; istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le modalita&#8217; di accesso rese disponibili.<br /> 2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell&#8217;incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Ausiliari del giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali e&#8217; effettuata per via telematica utilizzando l&#8217;apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita&#8217; di seguito previste per i difensori, all&#8217;indirizzo risultante da pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell&#8217;incarico.<br /> 3. L&#8217;avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, puo&#8217; richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l&#8217;apposita funzione presente nel portale dell&#8217;avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalita&#8217; indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi sessanta giorni dalla data del rilascio.<br /> 4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l&#8217;avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi. 5. Le credenziali di accesso sono inviate all&#8217;indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati.<br /> 6. In caso di accesso tramite username e password, la password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.<br /> 7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalita&#8217; specificate in apposita sezione del sito istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal SIGA a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.<br /> 8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al SIGA tramite una apposita sezione riservata del sito istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e password) e&#8217; presentata all&#8217;ufficio giudiziario interessato, anche attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale, ed e&#8217; inoltrata dall&#8217;ufficio giudiziario al Segretariato della giustizia amministrativa mediante l&#8217;apposita funzione presente nel sito istituzionale.<br /> 9. L&#8217;accesso delle parti private e pubbliche abilitate all&#8217;accesso al fascicolo processuale tenuto con modalita&#8217; informatiche avviene attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.<br /> 10. Il Segretariato della giustizia amministrativa fornisce al personale delle segreterie le credenziali necessarie all&#8217;espletamento delle proprie attivita&#8217; istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso e&#8217; presentata con PEC dal segretario generale dell&#8217;ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale della giustizia amministrativa.<br /> 11. La password di accesso ai sistemi informatici della Giustizia amministrativa va modificata ogni tre mesi ed e&#8217; disattivata dopo sei mesi di mancato utilizzo.<br /> 12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al SIGA con password erronea per piu&#8217; di tre tentativi, l&#8217;accesso al sito e&#8217; interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.<br /> 13. Le credenziali di accesso rilasciate per l&#8217;accesso al SIGA sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali e&#8217; responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonche&#8217; per l&#8217;eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.<br /> 14. I log del SIGA sono conservati con modalita&#8217; protetta ai sensi della normativa vigente.<br /> 15. Diverse modalita&#8217; per l&#8217;identificazione degli aventi titolo all&#8217;accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.<br /> 16. Ulteriori modalita&#8217; di autenticazione informatica potranno essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del sistema secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.<br /> 17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l&#8217;accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e&#8217; consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformita&#8217; all&#8217;art. 64 del CAD.</p>
<p> <strong>Allegato 3 SPECIFICHE TECNICHE PER LE UDIENZE DA REMOTO</strong></p>
<p> <em>Art. 1. Ambito di applicazione</em></p>
<p> 1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa, previsti dall&#8217;art. 4 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall&#8217;art. 25 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.<br /> <em>Art. 2. Definizioni</em><br /> 1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni contenute nell&#8217;allegato 2.<br /> 2. Si intendono per: a) «decreto»: il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all&#8217;art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e di cui all&#8217;art. 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; b) «piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa»: l&#8217;applicazione Microsoft Teams, per la durata dell&#8217;efficacia dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p> <em>Art. 3. Svolgimento da remoto della Camera di consiglio e delle udienze pubbliche</em></p>
<p> 1. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono utilizzati gli strumenti di cui all&#8217;art. 9 del presente allegato; non e&#8217; consentito l&#8217;utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea.<br /> 2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti che agiscono in proprio utilizzano il sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa che: a) assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati; b) prevede, per gli utenti interni all&#8217;amministrazione, l&#8217;autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo; c) utilizza data center localizzati sul territorio dell&#8217;Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l&#8217;erogazione del servizio; d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.<br /> 3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano il sistema di collegamento di cui all&#8217;art. 2, comma 2, lettera b), previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi con l&#8217;account del dominio di Giustizia amministrativa. I magistrati che non dispongono del servizio di connettivita&#8217; fornito dal Segretariato generale della giustizia amministrativa attivano la VPN (Virtual private network) della Giustizia amministrativa nei soli limiti in cui la stessa e&#8217; strettamente necessaria per la consultazione di atti o documenti sul portale del magistrato. 4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all&#8217;art. 2, comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser, autenticandosi come «ospite/guest» e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell&#8217;ordine indicato: «NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOMe» del tipo «9999 2020 R. M.». L&#8217;Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo «AVVOCATURA-STATo». I soggetti di cui al primo periodo che hanno gia&#8217; installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento di cui all&#8217;art. 2, comma 2, lettera b), vi accedono in modalita&#8217; privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account. Il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di piu&#8217; cause, deve immettere nell&#8217;apposito campo, nell&#8217;ordine, il numero di ruolo generale, senza tuttavia inserire l&#8217;acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per prima nel ruolo d&#8217;udienza, nonche&#8217; il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato; per le cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica nell&#8217;apposito campo, nell&#8217;ordine, il numero di ruolo generale della seconda ovvero delle ulteriori cause riportate nel ruolo d&#8217;udienza, senza tuttavia inserire l&#8217;acronimo «n. r.g.», nonche&#8217; il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato. Terminata la discussione della causa, i soggetti di cui al primo periodo non abbandonano la riunione virtuale in autonomia, ma attendono di esserne rimossi. La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalita&#8217; del collegamento telematico dalla propria sede.</p>
<p> <em>Art. 4. Avviso di deposito dell&#8217;istanza di udienza da remoto e avviso di discussione di udienza da remoto</em></p>
<p> 1. L&#8217;avviso dell&#8217;avvenuto deposito dell&#8217;istanza di trattazione dell&#8217;udienza da remoto, di cui all&#8217;art. 2, comma 3, del decreto e&#8217; effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalita&#8217; telematiche, di cui all&#8217;art. 13 dell&#8217;allegato 2.<br /> 2. L&#8217;avviso di cui al comma 5 dell&#8217;art. 2 del decreto, nella quale sono indicati il giorno e l&#8217;ora dell&#8217;udienza o della Camera di consiglio e nella quale e&#8217; inserito il link a cui accedere per partecipare alla discussione, e&#8217; effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalita&#8217; telematiche di cui all&#8217;art. 13 dell&#8217;allegato 2. Non potra&#8217; partecipare all&#8217;udienza da remoto il domiciliatario, se non delegato.<br /> 3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata, autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati all&#8217;indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo art. 5.</p>
<p> <em>Art. 5. Deposito degli atti ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.</em></p>
<p> 1. Il deposito dell&#8217;istanza di discussione, dell&#8217;atto di opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione di cui all&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e&#8217; effettuato con le modalita&#8217; telematiche di cui all&#8217;allegato 2 utilizzando il «Modulo deposito atto» disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da trasmettere le apposite voci.<br /> 2. Qualora l&#8217;istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso di strumenti di firma digitale e&#8217; ammesso il deposito della stessa istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il tramite del mini-urp della segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario che provvedera&#8217; al caricamento con modalita&#8217; telematiche. In tal caso, la parte, ove non abbia gia&#8217; provveduto precedentemente, dovra&#8217; indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative all&#8217;udienza da remoto. 3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo processuale.</p>
<p> <em>Art. 6. Predisposizione delle riunioni virtuali d&#8217;udienza</em></p>
<p> 1. La segreteria predispone, utilizzando il sistema di collegamento di cui all&#8217;art. 2, comma 2, lettera b), almeno una o piu&#8217; riunioni virtuali per ogni udienza o camera di consiglio.</p>
<p> <em>Art. 7. Decreto di fissazione discussione della causa da remoto</em></p>
<p> 1. Il decreto con cui il presidente del collegio dispone la discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, e&#8217; redatto, comunicato e pubblicato con modalita&#8217; telematiche ai sensi dell&#8217;allegato 1.</p>
<p> <em>Art. 8. Verbale di udienza</em></p>
<p> 1. Il verbale di udienza e&#8217; redatto con modalita&#8217; telematiche ai sensi dell&#8217;allegato 1. In esso si da&#8217; atto delle modalita&#8217; di accertamento dell&#8217;identita&#8217; dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell&#8217;informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volonta&#8217; a parteciparvi, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 7, del decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell&#8217;art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, all&#8217;annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all&#8217;udienza da remoto. Nel verbale si da&#8217; altresi&#8217; atto che la Camera di consiglio o l&#8217;udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all&#8217;art. 3, comma 2.<br /> <em>Art. 9. Camera di consiglio ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.</em><br /> 1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e&#8217; consentito l&#8217;utilizzo dei seguenti strumenti di audio o videoconferenza: a) call conference, attraverso il servizio di audioconferenza, utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della Giustizia amministrativa; b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con il divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e la funzione di invio di file.</div>
<p>  </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-decreto-12-1-2021-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2021 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, Estensore Processo amministrativo telematico : per il ricorso e deposito irregolari non è ammessa per la costituzione degli intimati la sanatoria ex art.. 44, comma 3, c.p.a. Processo amministrativo telematico (PAT) &#8211; ricorso e deposito irregolari- costituzione degli intimati &#8211; sanatoria ex art.. 44,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo telematico : per il ricorso e deposito irregolari non è ammessa per la costituzione degli intimati la sanatoria ex art.. 44, comma 3, c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo telematico (PAT) &#8211; ricorso e deposito irregolari- costituzione degli intimati &#8211; sanatoria ex art.. 44, comma 3, c.p.a. &#8211; non è ammessa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Per mantenere intatte le finalità  del PAT ed impedirne la pratica elusione &#8211; che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale (con grave pregiudizio per le esigenze di correttezza della gestione informatica del processo amministrativo) &#8211; deve ritenersi che, se il ricorso e il deposito sono irregolari perchè non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità  telematica, l&#8217;irregolarità  che si verifica (diversa da quella per così¬ dire «ordinaria») non possa essere sanata dalla costituzione degli intimati in base allo schema divisato dalla norma sancita dall&#8217;art. 44, comma 3, c.p.a.. Di conseguenza, accertata l&#8217;irregolarità  dell&#8217;atto, il Collegio &#8211; ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 44 c.p.a. &#8211; deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge. Tale termine, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione) è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.). Alla sua mancata osservanza segue l&#8217;irricevibilità  del ricorso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/06/2020<br /> <strong>N. 06811/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02814/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2019, proposto da Antonella Bianchi, Francesca Rapi, Giulio Planera, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via San Remo 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Stefano Bruno, Giovanni Mungioli, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determinazione prot. n. 27048/RI/2018 dd. 21.12.2018 del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pubblicata sul sito istituzionale a far data dal 27.12.2018, con la quale, in asserita attuazione dell&#8217;art. 1, comma 93, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, è stato bandito un concorso interno finalizzato al conferimento di 218 posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità , alta professionalità  o particolare specializzazione (POER);<br /> &#8211; di ogni altro e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, per quanto occorra e ove mai ritenuti lesivi: a) della determinazione n. 136786/RU del 17.12.2018, con la quale il Direttore dell&#8217;Agenzia ha individuato 218 posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità , alta professionalità  o particolare specializzazione e suddivisione in tre livelli retributivi; b) dell&#8217;art.17 del Regolamento dell&#8217;Agenzia delle Dogane intitolato &#8220;Posizione Organizzative&#8221; approvato con det. n. 371 del 27.11.2018; c) della la diramazione dd. 24.01.2019, avvenuta a mezzo pubblicazione sul sito dell&#8217;Agenzia, con la quale è stata data notizia della modalità  di espletamento e dei criteri di valutazione della prova scritta della procedura indetta con Determinazione direttoriale n. 27048/2018; d) del (non conosciuto) atto di nomina della Commissione; e) di tutti i (non conosciuti) verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice nominata per lo svolgimento della suddetta procedura concorsuale; j) dei (non conosciuti) esiti della medesima procedura concorsuale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. I ricorrenti, tutti dipendenti dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e candidati alle procedure selettive interne per l&#8217;attribuzione di 218 posizioni organizzative indette dall&#8217;Agenzia con D.D. prot n. 27048/RI del 21.12.2018, hanno impugnato la determina di indizione della predetta procedura unitamente agli atti presupposti deducendone l&#8217;illegittimità :<br /> 1) per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonchè dei principi generali dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241/90 e dei relativi artt. 3 e 6, e, altresì¬, per illegittimità  degli atti impugnati quale conseguenza dell&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 1, comma 93, della L. n. 205/2017, nonchè dell&#8217;art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 78/2015, come da ultimo riformulato dall&#8217;art. 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;<br /> 2) per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonchè dei principi generali dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241/90 e dei relativi artt. 3 e 6, dell&#8217;art. 93, comma 1, della legge n. 205/2017, nonchè degli artt. 24 e 62 del D.lgs. n. 150/2009 e dell&#8217;art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. n. 165/2001, degli artt. 3, 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, per eccesso di potere per difetto assoluta di istruttoria e di motivazione.<br /> 2. L&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per mancanza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica dei ricorrenti derivante dalla procedura concorsuale in questione, nonchè per assenza di un&#8217;effettiva utilità  che potrebbe derivare dall&#8217;annullamento dei provvedimenti gravati, poichè mancherebbe qualsiasi incidenza negativa degli atti impugnati sul bene della vita di cui si assumono titolari, vale a dire l&#8217;acquisizione della qualifica dirigenziale a seguito della definizione della procedura concorsuale.<br /> 2.1. Nel merito l&#8217;amministrazione resistente ha concluso per l&#8217;infondatezza del gravame in quanto la fattispecie dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 37 del 2015 sarebbe del tutto diversa da quella disciplinata dall&#8217;art. 1, comma 93, della legge n. 205/2017, in attuazione del quale è stato bandito il concorso interno finalizzato al conferimento di 218 posizioni organizzative, oggetto di causa.<br /> 3. Con l&#8217;ordinanza n. 2048 del 4.4.2019 la Sezione ha ritenuto di dover fissare, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., l&#8217;udienza pubblica del 18.12.2019 per la trattazione del ricorso nel merito, atteso il necessario approfondimento, possibile solo in tale fase.<br /> 4. All&#8217;udienza del 18.12.2019 la causa è stata rinviata all&#8217;udienza del 3.6.2020 per attendere l&#8217;esito del giudizio d legittimità  costituzionale pendente sull&#8217;art. 1, comma 93, della legge n. 205/2017, a seguito dell&#8217;ordinanza di remissione del TAR Lazio, sezione II ter, n.7067 del 3.6.2019, nonchè per consentire a parte ricorrente di regolarizzare il deposito del ricorso in formato nativo digitale.<br /> 5. All&#8217;udienza del 3.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. Il Collegio rileva che, nonostante, all&#8217;udienza del 18.12.2019, fosse stato dato il rinvio all&#8217;odierna udienza per consentire a parte ricorrente di depositare il ricorso in formato nativo digitale, tale incombente non risulta adempiuto.<br /> 7. La non conformità  dell&#8217;atto processuale alle disposizioni PAT implica un&#8217;irregolarità  dell&#8217;atto stesso, a fronte della quale, ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 2, c.p.a., alla parte interessata deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione. Detto termine deve considerarsi perentorio, e la relativa inosservanza determina la necessaria declaratoria d&#8217;irricevibilità  del ricorso.<br /> 7.1. In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, nell&#8217;indirizzo maggioritario, al quale il Collegio ritiene di aderire: &#8220;Per mantenere intatte le finalità  del PAT ed impedirne la pratica elusione &#8211; che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale (con grave pregiudizio per le esigenze di correttezza della gestione informatica del processo amministrativo) &#8211; deve tuttavia ritenersi che, se il ricorso e il deposito sono irregolari perchè non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità  telematica, l&#8217;irregolarità  che si verifica (diversa da quella per così¬ dire «ordinaria») non possa essere sanata dalla costituzione degli intimati in base allo schema divisato dalla norma sancita dall&#8217;art. 44, comma 3, c.p.a. [&#038;] Di conseguenza, accertata l&#8217;irregolarità  dell&#8217;atto nel senso di cui si è detto, il Collegio &#8211; ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 44 c.p.a. &#8211; deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge. [&#038;] Tale termine, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione) è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.). Alla sua mancata osservanza segue l&#8217;irricevibilità  del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 788)&#8221; (cfr4r. in termini Cons. Stato, 4 aprile 2017 n. 1541).<br /> 7.2. Nel caso di specie, parte ricorrente, nonostante l&#8217;espresso avviso datole nel corso dell&#8217;udienza del 18.12.2019 e il rinvio accordato anche per consentirle di provvedere al deposito del ricorso in formato nativo digitale (cfr. verbale dell&#8217;udienza del 18.12.2019), ha omesso di regolarizzare il deposito del ricorso entro il termine perentorio assegnatole, coincidente con la nuova udienza fissata per il 3.6.2020.<br /> 7.3. Preso atto dell&#8217;omessa regolarizzazione del deposito del ricorso nel termine assegnato, al Collegio non rimane che dichiarare l&#8217;irricevibilità  dell&#8217;atto introduttivo, per le ragioni sopra esposte.<br /> 8. Sussistono giusti motivi, in considerazione della definizione in rito della controversia, per compensare integralmente le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere, Estensore<br /> Giovanna Vigliotti, Referendario</div>
<p> <br /> <br /> <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2019 n.5825</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2019-n-5825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2019-n-5825/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2019-n-5825/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2019 n.5825</a></p>
<p>G. Sapone Pres., R. Tuccillo Est. PARTI: (C. C. rapp. avv.ti Domenico Naso, Cinzia Ganzerli c. Ministero dell&#8217;Istruzione rapp. dall&#8217;Avv.ra Stato) In presenza di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2019-n-5825/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2019 n.5825</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2019-n-5825/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2019 n.5825</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone Pres., R. Tuccillo Est. PARTI: (C. C. rapp. avv.ti Domenico Naso, Cinzia Ganzerli c. Ministero dell&#8217;Istruzione rapp. dall&#8217;Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>In presenza di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità  l&#8217;amministrazione,  non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; procedimento con modalità  telematiche &#8211; peculiarità .</p>
<p> 2.- Procedimento amministrativo &#8211; procedimento con modalità  telematiche &#8211; soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990 &#8211; imprescindibilità .</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito di un procedimento tenuto con modalità  telematiche, con elevate difficoltà  di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell&#8217;ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell&#8217;interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non &#8220;quantificabili&#8221; in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità  di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più¹ che competenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.In presenza di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità  l&#8217;amministrazione, anche a non voler prevedere modalità  ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/05/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05825/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04171/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4171 del 2019, proposto da: C. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Naso in Giustizia, Pec Registri;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero Istruzione Università  e Ricerca non costituito in giudizio;   Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PREVIA CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">MONOCRATICA,</p>
<p style="text-align: justify;">1) del provvedimento: &#8220;Ricevuta di protocollo (D.P.R. n. 445/2000) Prot. N. 1053 del</p>
<p style="text-align: justify;">29/01/2019 &#8211; Registro Ufficiale AOOAOODRTO &#8211; Data di arrivo: 29/01/2019 &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Mittente:C..C.@pec.it &#8211; Oggetto: Posta Certificata: Domanda di ammissione al</p>
<p style="text-align: justify;">concorso pubblico per esami e titoli a posti di &#8220;Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">(doc. 1) con la quale la D.ssa C. C. è stata esclusa dalle prove concorsuali per la</p>
<p style="text-align: justify;">selezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, nonchè delle comunicazioni</p>
<p style="text-align: justify;">pervenute alla ricorrente a mezzo P.E.C. il 28 gennaio 2019 dalle quali si legge la dizione</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Operazione momentaneamente non disponibile, riprovare in un secondo momento&#8221; in relazione</p>
<p style="text-align: justify;">alla domanda presentata dalla ricorrente, e con le quali il sistema Istanze &#8220;On Line&#8221; ha impedito</p>
<p style="text-align: justify;">alla ricorrente di presentare la domanda nel termine previsto dal bando concorsuale fissato alla</p>
<p style="text-align: justify;">data del 28 gennaio 2019, per esclusivo mal funzionamento del sistema predisposto dall&#8217;Amministrazione, nonchè di tutti gli eventuali atti connessi, conseguenti e collegati, anche di</p>
<p style="text-align: justify;">data e protocollo sconosciuto in quanto non portati a conoscenza della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">2) del diario della prova selettiva pubblicato in G.U. del 15 marzo 2019 (doc. 1.1), con cui il</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero ha pubblicato il diario della prova selettiva, nella parte in cui la ricorrente non risulta</p>
<p style="text-align: justify;">tra coloro che prenderanno parte alla prova;</p>
<p style="text-align: justify;">PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">Del diritto della ricorrente ad essere ammessa a partecipare alle prove concorsuali per la</p>
<p style="text-align: justify;">selezione dei D.S.G.A. indetto con D.D.G. n. 2015 pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2018 (doc.</p>
<p style="text-align: justify;">2), le cui date saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, la ricorrente chiedeva di accertare il proprio diritto a partecipare al concorso di cui in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente rappresentava, in particolare, che con l&#8217;avvicinarsi del termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, il sistema presentava malfunzionamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha tentato di presentare domanda per la partecipazione al concorso indicato in oggetto e rappresentava l&#8217;esistenza di disfunzioni del sistema che non consentivano la presentazione della propria domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell&#8217;illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell&#8217;istanza, in attivazione del c.d. &#8220;dovere di soccorso procedimentale&#8221; di cui all&#8217;art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione &#8220;esclusivamente&#8221; con modalità  telematica e all&#8217;acclarato riscontro di difficoltà  sottese al tempestivo invio della domanda. Non si verte, infatti, nel caso di specie, in ipotesi di tardiva presentazione della domanda, ma di corretto inserimento degli allegati e difficoltà  sottese all&#8217;invio della domanda stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, in proposito, il Collegio che nell&#8217;ambito di un procedimento tenuto con modalità  telematiche, con elevate difficoltà  di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell&#8217;ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell&#8217;interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non &#8220;quantificabili&#8221; in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità  di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più¹ che competenti. Ed invero, come giù  sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione &#8220;le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l&#8217;ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti&#8221; (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui &#8220;nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata &#8220;la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità  di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività  amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche&#8221; e che &#8220;pro futuro ed in un&#8217;ottica conformativa del potere, l&#8217;Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda&#8221; (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità  l&#8217;amministrazione, anche a non voler prevedere modalità  ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990. L&#8217;aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità  della scadenza del termine appare inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire l&#8217;inoltro della domanda, salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal bando.</p>
<p style="text-align: justify;">La complessità  della questione giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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