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	<title>Procedimenti autorizzatori Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Procedimenti autorizzatori Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente &#8211; Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore Sulla necessità di adottare lo stesso procedimento di emanazione di un provvedimento autorizzatorio ambientale in caso di riesame in autotutela del medesimo provvedimento Ambiente e territorio Procedimenti autorizzatori &#8211;  Riesame in autotutela dell AIA &#8211; Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente &#8211; Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di adottare lo stesso procedimento di emanazione di un provvedimento autorizzatorio ambientale in caso di riesame in autotutela del medesimo provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio    Procedimenti autorizzatori &#8211;  Riesame in autotutela dell  AIA &#8211; Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare &#8211; Convocazione della conferenza di servizi &#8211; Garanzia del contraddittorio    Necessità.<br />  </p>
<p>  <br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus  . Tale principio opera anche in caso di riesame in autotutela dell  Autorizzazione di Impatto Ambientale. Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> Pubblicato il 14/02/2018<br /> N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00202/2017 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da: <br /> Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8; <br /> contro<br /> Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo&#8217; c.so Vannucci n. 30; <br /> Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> previa sospensiva<br /> -della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto   Società AGRI FLOR S.r.l. &#8211; Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano &#8211; Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA  , con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato   di modificare l  AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all  impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:<br /> A) aggiornare il paragrafo C;<br /> B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;<br /> C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;<br /> D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:<br /> 1) E   fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;<br /> 2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;<br /> 3) L  accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.<br /> e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F    MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all  autorizzazione  :<br /> &#8211; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto   società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia    Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi    richiesta adozione provvedimenti di cui all  art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo  , con la quale sono state trasmesse all  Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all  Autorità competente la modifica dell  autorizzazione integrata ambientale.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; Arpa Umbria;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.-Espone l  odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l  agricoltura e di aver ottenuto l  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.<br /> Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l  ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l  impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di   emissioni odorigene moleste   riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all  interno del sito di Agri Flor s.r.l.<br /> Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d  ufficio alla modifica dell  AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.<br /> La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br /> I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; GENERICITA   ED INDETERMINATEZZA: l  atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall  AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate   emissioni odorigene moleste   e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;<br /> II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del   contrarius actus   sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;<br /> III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA      VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA      DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell  impianto imposte d  ufficio.<br /> Si è costituita la Regione Umbria eccependo l  infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:<br /> -l  impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;<br /> &#8211; l  intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell  ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;<br /> &#8211; il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all  art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d  altronde indicato nel provvedimento impugnato;<br /> &#8211; con parere l  ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.<br /> Si è costituita anche l  ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l  altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.<br /> Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare   Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di   fumus boni iuris  , specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall  esecuzione del provvedimento impugnato  .<br /> All  udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2.-E   materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l  AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all  impianto di Ponte Felcino.<br /> Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell  impianto, consistenti principalmente nell  adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.<br /> 3. &#8211; Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del   contrarius actus   e del   giusto procedimento  , sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l  emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell  AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.<br /> Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall  entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.<br /> 4. &#8211; Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l  assunto della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell  aria risalgono al periodo maggio &#8211; agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di   emissioni odorigene moleste   riscontrate dall  ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.<br /> Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.<br /> 6. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui   Al fine di consentire le attivita&#8217; di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l&#8217;assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all&#8217;impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita&#8217; dell&#8217;installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e&#8217; notificata al gestore interessato e all&#8217;autorita&#8217; competente entro due mesi dalla visita in loco ed e&#8217; resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l&#8217;autorita&#8217; competente provvede affinche&#8217; il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione  <br /> Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell  inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell  ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato &#8211; al di là del   nomen iuris   attribuito &#8211; ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell  AIA del 2015.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale &#8211; procedimentale.<br /> Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus   (ex multis T.A.R. Abruzzo, L  Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).<br /> Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.<br /> 8. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l  effetto dell  annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l  Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l  effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore<br /> Enrico Mattei, Primo Referendario   L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE  Paolo Amovilli  Raffaele Potenza.  IL SEGRETARIO<br />  <br />  <br /> Pubblicato il 14/02/2018<br /> N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00202/2017 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da: <br /> Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8; <br /> contro<br /> Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo&#8217; c.so Vannucci n. 30; <br /> Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> previa sospensiva<br /> -della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto   Società AGRI FLOR S.r.l. &#8211; Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano &#8211; Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA  , con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato   di modificare l  AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all  impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:<br /> A) aggiornare il paragrafo C;<br /> B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;<br /> C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;<br /> D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:<br /> 1) E   fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;<br /> 2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;<br /> 3) L  accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.<br /> e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F    MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all  autorizzazione  :<br /> &#8211; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto   società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia    Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi    richiesta adozione provvedimenti di cui all  art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo  , con la quale sono state trasmesse all  Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all  Autorità competente la modifica dell  autorizzazione integrata ambientale.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; Arpa Umbria;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.-Espone l  odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l  agricoltura e di aver ottenuto l  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.<br /> Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l  ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l  impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di   emissioni odorigene moleste   riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all  interno del sito di Agri Flor s.r.l.<br /> Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d  ufficio alla modifica dell  AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.<br /> La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br /> I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; GENERICITA   ED INDETERMINATEZZA: l  atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall  AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate   emissioni odorigene moleste   e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;<br /> II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del   contrarius actus   sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;<br /> III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA      VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA      DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell  impianto imposte d  ufficio.<br /> Si è costituita la Regione Umbria eccependo l  infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:<br /> -l  impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;<br /> &#8211; l  intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell  ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;<br /> &#8211; il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all  art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d  altronde indicato nel provvedimento impugnato;<br /> &#8211; con parere l  ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.<br /> Si è costituita anche l  ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l  altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.<br /> Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare   Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di   fumus boni iuris  , specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall  esecuzione del provvedimento impugnato  .<br /> All  udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2.-E   materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l  AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all  impianto di Ponte Felcino.<br /> Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell  impianto, consistenti principalmente nell  adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.<br /> 3. &#8211; Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del   contrarius actus   e del   giusto procedimento  , sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l  emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell  AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.<br /> Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall  entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.<br /> 4. &#8211; Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l  assunto della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell  aria risalgono al periodo maggio &#8211; agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di   emissioni odorigene moleste   riscontrate dall  ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.<br /> Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.<br /> 6. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui   Al fine di consentire le attivita&#8217; di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l&#8217;assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all&#8217;impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita&#8217; dell&#8217;installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e&#8217; notificata al gestore interessato e all&#8217;autorita&#8217; competente entro due mesi dalla visita in loco ed e&#8217; resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l&#8217;autorita&#8217; competente provvede affinche&#8217; il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione  <br /> Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell  inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell  ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato &#8211; al di là del   nomen iuris   attribuito &#8211; ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell  AIA del 2015.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale &#8211; procedimentale.<br /> Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus   (ex multis T.A.R. Abruzzo, L  Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).<br /> Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.<br /> 8. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l  effetto dell  annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l  Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l  effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore<br /> Enrico Mattei, Primo Referendario             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Paolo Amovilli   Raffaele Potenza                               IL SEGRETARIO </p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2018 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-2-2018-n-58-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-2-2018-n-58-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2018 n.58</a></p>
<p>Pres. Lattanzi &#8211; Rel. Cartabia Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2018, n. 58 Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” per contrasto con gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-2-2018-n-58-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2018 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-2-2018-n-58-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2018 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lattanzi &#8211; Rel. Cartabia</span></p>
<hr />
<p>Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2018, n. 58 Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” per contrasto con gli artt. 2, 4, 32, 35, 41 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stabilimenti di interesse strategico nazionale     Sequestro    Autorizzazione integrata ambientale    Prosecuzione attività produttiva    Artt. 2, 4, 32, 35, 41 Cost.    Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È costituzionalmente illegittima la norma di cui all&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, nella parte in cui dispone la prosecuzione dell&#8217;attività produttiva di stabilimenti sottoposti a sequestro su provvedimento dell&#8217;Autorità giudiziaria nel corso di procedimenti penali, senza bilanciare in modo ragionevole ed equilibrato l&#8217;interesse strategico nazionale connesso alla continuazione dell&#8217;attività produttiva con i fondamentali diritti della salute, della vita ed all&#8217;ambiente salubre anche sui luoghi di lavoro, tutelati dagli articoli 2, 4, 32, 35 e 41 della Costituzione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA N. 58<br />
ANNO 2018</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto nel procedimento penale a carico di S. R. e altri, con ordinanza del 14 luglio 2015, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2017.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 14 luglio 2015 (r. o. n. 67 del 2017), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione.<br />
1.1.– Il rimettente ha precisato di essere investito della decisione sull’istanza, depositata nella segreteria del Pubblico ministero del medesimo Tribunale e da questi trasmessa all’ufficio del giudice per le indagini preliminari, avanzata dalla difesa di ILVA spa in amministrazione straordinaria (d’ora innanzi: ILVA), affinché venisse data attuazione al citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 in riferimento al sequestro preventivo dell’altoforno denominato “Afo2” presso lo stabilimento di Taranto della società.<br />
1.2.– Si procedeva, infatti, a carico di R. S. e altri dirigenti e tecnici in servizio presso tale stabilimento, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 437, commi 1 e 2, del codice penale – per avere, in concorso, omesso di predisporre cautele volte a prevenire la proiezione di materiale incandescente e strumentazioni idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, da cui è derivato l’infortunio mortale di un operaio – e agli artt. 113 e 589 cod. pen., per avere determinato la morte del predetto operaio mediante le omissioni di cui sopra.<br />
Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha disposto, con decreto del 18 giugno 2015, il sequestro preventivo d’urgenza, senza facoltà d’uso, del citato altoforno, ravvisando le esigenze cautelari di cui all’art. 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.<br />
Con ordinanza del 29 giugno 2015, il rimettente ha convalidato il decreto del pubblico ministero e ha disposto il sequestro preventivo dello stesso impianto, senza facoltà d’uso.<br />
È quindi intervenuto l’impugnato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, la cui rubrica recita: «Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario». Il comma 1 prevede che «[a]l fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente&nbsp;salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro […] quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori», specificando che ciò era già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente&nbsp;e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 2 aggiunge che «[t]enuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro». Il successivo comma 3 stabilisce poi che «[p]er la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro», aggiungendo che «[l]’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente». Il comma 4 dispone, inoltre, che «[i]l piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano», ulteriormente precisando che «[l]e amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente». Infine, il comma 5, contiene una disposizione transitoria, in base alla quale «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».<br />
1.3.– I difensori di ILVA hanno chiesto al pubblico ministero di dare attuazione al citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, il quale, nella loro interpretazione, dispone una sospensione ex lege dell’esecuzione del vincolo reale, rispetto alla quale il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente – individuata nel pubblico ministero in quanto organo che si deve occupare dei profili esecutivi del sequestro preventivo – assumerebbe mero valore dichiarativo.<br />
1.4.– Il pubblico ministero ha trasmesso gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, esprimendo parere contrario all’accoglimento dell’istanza.<br />
In particolare, la pubblica accusa ha ritenuto che il citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 non potesse caducare il provvedimento di sequestro in atto, in quanto altrimenti si sarebbe realizzata un’ingerenza del potere legislativo nelle prerogative di quello giudiziario. Inoltre, il provvedimento di sequestro di uno degli altoforni non avrebbe compromesso l’intera attività di impresa, con la conseguenza che la disposizione in esame – la quale è dichiaratamente volta allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale – non sarebbe stata applicabile alla specie. L’organo competente a decidere sarebbe stato, dunque, il giudice delle indagini preliminari, quale organo che aveva emesso il provvedimento di sequestro sulla cui «sostanza» la disposizione legislativa avrebbe inciso.<br />
In via subordinata, lo stesso pubblico ministero ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015.<br />
1.5.– Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di essere competente a decidere sull’istanza.<br />
Secondo il rimettente, infatti, la disposizione in esame avrebbe sottoposto il sequestro a una condizione sospensiva negativa di efficacia – realizzata dalla mancata predisposizione, da parte dell’impresa, di un piano di intervento entro trenta giorni dal provvedimento – e a un termine dilatorio eventuale, così da stabilire la durata massima dell’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo di dodici mesi in pendenza del vincolo cautelare.<br />
Ricostruita in tal modo la portata della disposizione, il giudice a quo ha ritenuto che essa attenga all’esecutività del titolo, sulla quale è competente a decidere, ai sensi dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., il giudice che lo ha deliberato.<br />
Secondo il giudice per le indagini preliminari, inoltre, si sarebbe dovuto procedere nelle forme dell’incidente di esecuzione, adottando la procedura semplificata di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., applicabile analogicamente (e a maggior ragione) ai casi, come quello di specie, in cui occorra decidere sull’efficacia del sequestro, anziché sulla confisca e sulla restituzione delle cose sequestrate.<br />
1.6.– Il rimettente ha poi ritenuto che il citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 sia applicabile alla specie sottoposta al suo giudizio.<br />
Infatti, pur considerando che la lettura proposta dal pubblico ministero «non si presenta affatto peregrina», anche in considerazione di «una tecnica normativa impropria (determinata probabilmente dalla fretta)», ciò nondimeno la disposizione avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche ai casi in cui, come nella specie, «le misure cautelari attingano, nel concreto, non l’intero stabilimento, bensì soltanto singoli impianti, e non comportino necessariamente l’interruzione dell’attività d’impresa»: ciò in quanto nei commi 3 e 4 del medesimo art. 3 ci si riferisce rispettivamente all’«impianto oggetto del provvedimento» e ad «aree di produzione oggetto di sequestro». Inoltre, il richiamo alla precedente normativa, riguardante la prosecuzione dell’attività negli impianti dello stabilimento ILVA, renderebbe inequivoca l’applicabilità del citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 anche al sequestro di singoli impianti.<br />
1.7.– Considerata perciò la rilevanza – e pur nella consapevolezza che, nelle more della decisione della Corte costituzionale, sarebbero stati adottati probabili interventi emendativi della disciplina censurata – il giudice a quo ha ritenuto suo dovere investire il giudice delle leggi dei dubbi, non manifestamente infondati, di legittimità costituzionale del citato art. 3, del quale egli avrebbe dovuto fare applicazione «qui e ora» per decidere sull’istanza difensiva sopra descritta.<br />
Il rimettente, infatti, ritiene che la disposizione censurata presenti profonde differenze rispetto alla precedente disciplina di cui agli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, considerata non affetta da illegittimità costituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013, per la presenza di «specifici contrappesi normativi», mancanti nella specie ora in esame, e costituiti dalla subordinazione della prosecuzione dell’attività d’impresa all’osservanza dell’autorizzazione integrata ambientale e dalla predisposizione di una precisa procedura di monitoraggio.<br />
Sarebbe perciò assente nella disciplina in esame un ragionevole punto di bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali coinvolti e da ciò conseguirebbe l’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 3.<br />
1.8.– In particolare, secondo il giudice a quo, sarebbe violato l’art. 2 Cost., in quanto la norma impugnata, consentendo l’esercizio dell’attività d’impresa, pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana (come attestato dalla tragica vicenda dell’operaio deceduto), comprometterebbe diritti fondamentali della persona definiti «inviolabili» dalla Carta costituzionale.<br />
1.9.– Il rimettente ritiene che non sia stato rispettato neanche l’art. 3 Cost., in quanto la disposizione in giudizio riserva alle imprese di interesse strategico nazionale un ingiustificato privilegio nell’adeguamento agli standard di sicurezza rispetto agli altri operatori economici, finendo altresì per esporre i lavoratori di tali aziende a fattori di rischio più elevato, così violando, sotto entrambi i profili, il principio costituzionale di eguaglianza.<br />
1.10.– Il giudice a quo ravvisa, poi, una violazione degli artt. 4 e 35, primo comma, Cost., in quanto il diritto al lavoro presuppone condizioni di sicurezza nell’esecuzione della prestazione, che la normativa censurata compromette.<br />
1.11.– Sarebbe inciso anche l’art. 32, primo comma, Cost., in quanto la disciplina in esame mette in pericolo la stessa vita e incolumità individuale del cittadino-lavoratore, compromettendone il diritto alla salute nella sua forma estrema, senza operare alcun ragionevole bilanciamento con altri diritti.<br />
1.12.– Il rimettente ritiene inoltre violato l’art. 41, secondo comma, Cost., in quanto la prosecuzione dell’attività in un impianto pericoloso e mortale, in presenza di un progetto unilateralmente predisposto dall’azienda interessata e non sindacabile o controllabile da altri, non rispetta il principio costituzionale che esige che l’attività economica privata si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.<br />
1.13.– Infine, il giudice a quo ritiene pregiudicato il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., che deve ritenersi operante non solo nel potere-dovere di repressione dei reati, ma anche in quello di prevenzione dei medesimi, che si esplica anche nell’adozione di misure cautelari reali di carattere preventivo. La disciplina censurata, in assenza di qualsiasi punto di equilibrio, comprometterebbe irragionevolmente, e perciò illegittimamente, tale «potestà costituzionale», consentendo il perpetuarsi di una situazione penalmente rilevante quanto meno ai sensi dell’art. 437 cod. pen. e, in caso di incidenti, degli artt. 589 e 590 cod. pen.<br />
1.14.– Manifestamente infondato viene invece considerato il dubbio di legittimità costituzionale dedotto dal pubblico ministero per violazione dell’art. 3 in relazione all’art. 77, secondo comma, Cost.: il rimettente, infatti, ritiene sussistenti nella specie le ragioni che devono sostenere la decretazione d’urgenza.<br />
2.– Nelle more della scadenza del termine per la conversione del d.l. n. 92 del 2015, l’art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) ha abrogato il censurato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, prevedendo, peraltro, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione abrogata. Il testo della disposizione abrogata è stato riprodotto, tuttavia, nell’art. 21-octies della medesima legge n. 132 del 2015.<br />
3.– Con atto depositato il 6 giugno 2017 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura generale l’abrogazione della disposizione censurata determinerebbe l’inammissibilità delle questioni per «sopravvenuta carenza di interesse».<br />
Nel merito si evidenzia come il nuovo art. 21-octies della legge n. 132 del 2015 consenta la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo massimo di 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro e a condizione che entro trenta giorni sia predisposto un piano contenente misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull’impianto oggetto di cautela reale. Il suddetto piano deve essere comunicato all’autorità giudiziaria e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici dell’ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e di controllo.<br />
La difesa erariale osserva, sulla base di quanto si evince dalla relazione di accompagnamento alla legge di conversione del d.l. n. 83 del 2015, che la disciplina di cui all’art. 21-octies si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 207 del 2012, ed è volta a salvaguardare i livelli di occupazione compatibilmente con la tutela dell’ambiente&nbsp;e della salute dei lavoratori. La disposizione censurata, pertanto, godrebbe della medesima copertura costituzionale già riconosciuta alla precedente disciplina dalla sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale.<br />
Ne deriverebbe, in conclusione, la non fondatezza delle questioni sollevate.</p>
<p><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con ordinanza del 14 luglio 2015 (r. o. n. 67 del 2017), trasmessa a questa Corte con le formalità richieste il successivo 7 febbraio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).<br />
L’art. 3 impugnato prevede, al comma 1, che: «[a]l fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente&nbsp;salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori»; al comma 2 che: «[t]enuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro»; al comma 3 che: «[p]er la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente»; al comma 4 che: «[i]l piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell&#8217;ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente»; al comma 5 che: «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».<br />
Il giudice a quo ritiene che la diposizione impugnata violi una pluralità di parametri costituzionali e, segnatamente, gli artt. 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione.<br />
Più precisamente, l’art. 2 Cost. sarebbe violato in quanto la norma impugnata consentirebbe l’esercizio dell’attività d’impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana, e così comprometterebbe diritti fondamentali della persona definiti «inviolabili» dalla stessa Carta costituzionale.<br />
Non sarebbe rispettato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto il legislatore riserverebbe alle imprese di interesse strategico nazionale un ingiustificato privilegio nell’adeguamento agli standard di sicurezza rispetto agli altri operatori economici, esponendo altresì i lavoratori di tali aziende a fattori di rischio più elevato.<br />
Sarebbero violati anche gli artt. 4 e 35, primo comma, Cost., in quanto il diritto al lavoro presuppone condizioni di sicurezza nell’esecuzione della prestazione, che la normativa censurata non assicurerebbe.<br />
Anche l’art. 32, primo comma, Cost., sarebbe inciso, in quanto la disciplina in esame metterebbe in pericolo la vita e l’incolumità individuale del cittadino-lavoratore, senza operare alcun ragionevole bilanciamento con altri diritti coinvolti.<br />
Ancora, la prosecuzione dell’attività d’impresa in un impianto che espone i lavoratori a pericolo di vita, consentita dalla disposizione impugnata alla sola condizione che l’azienda predisponga un progetto per la messa in sicurezza delle aree interessate, non rispetterebbe il principio costituzionale di cui all’art. 41 Cost., che esige che l’attività economica privata si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.<br />
Infine, la prosecuzione dell’attività di impresa determinerebbe il perpetuarsi di una situazione penalmente rilevante – quanto meno ai sensi dell’art. 437 del codice penale e, in caso di incidenti, degli artt. 589 e 590 cod. pen. – compromettendo così il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., che deve ritenersi operante non solo nel potere-dovere di repressione dei reati, ma anche in quello di prevenzione dei medesimi, quale si esplica nell’adozione di misure cautelari reali di carattere preventivo.<br />
2.– In via preliminare occorre osservare che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio e ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate per «sopravvenuta carenza di interesse», determinata dall’abrogazione della disposizione censurata.<br />
2.1.– Per valutare l’eccezione di inammissibilità occorre ricostruire l’anomalo intreccio di interventi normativi che ha interessato la disposizione oggetto del presente giudizio.<br />
A tal proposito si deve in primo luogo osservare che, prima della scadenza del termine per la conversione del decreto-legge n. 92 del 2015, contenente la disposizione in esame, è sopraggiunta la legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), che è legge di conversione di altro decreto-legge: con una prima disposizione (art. 1, comma 2), essa ha abrogato il censurato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 e contestualmente previsto una clausola di salvezza per gli effetti giuridici nel frattempo prodottisi; nello stesso tempo, con l’art. 21-octies, ha reintrodotto la previsione abrogata, nella sua letterale identità.<br />
Dunque, la legge n. 132 del 2015 ha formalmente abrogato e simultaneamente salvaguardato e riprodotto il precetto normativo contenuto nell’impugnato art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.<br />
La norma introdotta dalla disposizione impugnata ha, pertanto, continuato ininterrottamente a esplicare effetti nell’ordinamento, dalla entrata in vigore del decreto-legge impugnato fino ad oggi, assicurando una copertura legislativa al protrarsi dell’attività d’impresa nello stabilimento ILVA di Taranto, compresa quella dell’altoforno, nonostante l’intervenuto sequestro.<br />
2.2.– Non è, quindi, fondata l’eccezione di inammissibilità prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la norma oggetto del presente giudizio è rimasta nell’ordinamento senza variazioni di contenuto e senza soluzione di continuità, pur sotto la specie di diversi precetti legislativi concatenati fra loro.<br />
Questa Corte ha già affermato che «la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l’esistenza della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell’ordinamento – con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio – perché riprodotta nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva» (sentenza n. 84 del 1996). In tale occasione, la Corte ha inteso sottolineare «la funzione servente e strumentale della disposizione rispetto alla norma», specificando che «è la immutata persistenza di quest’ultima nell’ordinamento ad assicurare la perdurante ammissibilità del giudizio di costituzionalità» (sentenza n. 84 del 1996).<br />
Nel caso ora in esame, la tecnica normativa – a seguito della quale, dopo che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, è stata solo apparentemente abrogata la disposizione contenente la norma in giudizio (la quale, infatti, ricompariva in un’altra disposizione del medesimo atto legislativo) e sono stati fatti salvi gli effetti pregressi prima ancora che scadesse il termine per la conversione del decreto-legge originario che la conteneva – reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell’ordinamento, in conseguenza dell’uso del tutto anomalo della legge di conversione. Ai fini della valutazione sull’ammissibilità della questione sollevata deve osservarsi che l’effetto finale è stato quello di assicurare, pur nel succedersi delle disposizioni, una piena continuità normativa della disciplina oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale. Pertanto, in una tale evenienza, il susseguirsi delle disposizioni non fa venir meno la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata e non ne pregiudica l’esame nel merito da parte di questa Corte. Diversamente, si consentirebbe al legislatore di dilazionare, ostacolare o addirittura impedire il giudizio di questa Corte, in contrasto con il principio di economia dei giudizi (sent. 84 del 1996) e a scapito della pienezza, tempestività ed effettività del sindacato di costituzionalità delle leggi, compromettendo in modo inaccettabile la tutela di diritti fondamentali, specie se connessi, come nel caso in esame, alla tutela della vita.<br />
2.3.– Posto che, come affermato dalla medesima sentenza n. 84 del 1996 (e da ultimo ribadito dalla sentenza n. 44 del 2018), la Corte costituzionale «giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni», occorre ora chiarire quali siano le disposizioni sulle quali si riverberano gli esiti del sindacato di costituzionalità, alla luce della particolare sequenza di interventi legislativi che hanno riguardato la norma in giudizio.<br />
Sotto questo profilo, il caso odierno si differenzia da quello giudicato con la citata sentenza n. 84 del 1996. Allora la Corte ritenne che la questione potesse essere «trasferita», seppure «in senso figurato», sulla disposizione che veicolava gli effetti della norma nell’ordinamento al momento del giudizio. All’epoca si trattava di un caso di reiterazione di decreti-legge dopo la scadenza del termine per la conversione, con salvezza degli effetti pregressi, secondo una prassi che sarebbe stata di lì a poco censurata dalla Corte stessa con sentenza n. 360 del 1996. Pertanto, con la sentenza n. 84 del 1996, la Corte si pronunciò sulla disposizione che sanava gli effetti del decreto-legge non convertito.<br />
Nel caso che questa Corte è chiamata oggi a giudicare, invece, la disposizione originaria è stata solo apparentemente abrogata prima della scadenza del termine di conversione, con una disposizione che contemporaneamente faceva altresì salvi gli effetti giuridici nel frattempo prodottisi e, dunque, prima che l’originario decreto-legge impugnato decadesse con effetti retroattivi divenendo inapplicabile nel giudizio a quo. Inoltre, diversamente da altri casi, la norma in apparenza abrogata, in realtà, è stata nel contempo trasfusa in altra disposizione di quella medesima legge che ne disponeva l’abrogazione. L’iter seguito dal legislatore è dunque tortuoso e del tutto anomalo: non si tratta, infatti, né di una semplice mancata conversione, né di una reale abrogazione e neppure di una abrogazione con successiva diversa regolamentazione. Nella specie, sotto l’apparenza di una abrogazione, la successione di disposizioni legislative dissimula (attraverso un uso improprio della legge di conversione) una effettiva continuità di contenuti normativi che, traendo origine dalla disposizione iniziale “abrogata”, permangono grazie alla sanatoria e si protraggono nel tempo in virtù dell’articolo che li riproduce. In tale quadro normativo, la norma oggetto del giudizio vive nell’ordinamento in forza di una inscindibile combinazione di disposizioni strettamente interconnesse tra loro. Pertanto, il giudizio di costituzionalità non potrà che investire tutte le disposizioni considerate in combinazione tra loro: vale a dire l’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 e gli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015.<br />
3.– Nel merito la questione è fondata.<br />
3.1.– La disposizione impugnata prevede che «l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro […] quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori» (art. 3, comma 1). Essa è stata adottata al dichiarato fine di «garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell&#8217;attività produttiva, di salvaguardia dell&#8217;occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell&#8217;ambiente&nbsp;salubre, nonché delle finalità di giustizia» (art. 3, comma 1) e intende porsi in linea di continuità con la precedente normativa in materia di esercizio dell’attività di impresa in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, contenuta nel decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell&#8217;ambiente&nbsp;e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Tale normativa, esplicitamente richiamata nell’incipit della disposizione in esame, è stata oggetto della decisione di questa Corte n. 85 del 2013 ed è alla luce dei principi ivi stabiliti che la odierna questione di legittimità costituzionale deve essere esaminata.<br />
In tale pronuncia questa Corte ha affermato che «è considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate […] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente&nbsp;salubre e il diritto al lavoro.<br />
Non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell’attività d’impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.<br />
Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sent. n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012).<br />
Nel caso allora in giudizio, questa Corte, con la citata sentenza n. 85 del 2013, rigettò la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il legislatore avesse effettuato un ragionevole e proporzionato bilanciamento predisponendo la disciplina di cui al citato art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012. In quella ipotesi, infatti, la prosecuzione dell’attività d’impresa era condizionata all’osservanza di specifici limiti, disposti in provvedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione integrata ambientale, e assistita dalla garanzia di una specifica disciplina di controllo e sanzionatoria.<br />
3.2.– Nel caso oggi portato all’esame di questa Corte, invece, il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita.<br />
Infatti, nella normativa in giudizio, la prosecuzione dell’attività d’impresa è subordinata esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un “piano” ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell’autorità giudiziaria, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.<br />
Il legislatore concede un termine di trenta giorni per la predisposizione del piano, il quale peraltro può anche essere provvisorio: dunque, manca del tutto la richiesta di misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Tale mancanza è tanto più grave in considerazione del fatto che durante la pendenza del termine è espressamente consentita la prosecuzione dell’attività d’impresa “senza soluzione di continuità”, sicché anche gli impianti sottoposti a sequestro preventivo possono continuare ad operare senza modifiche in attesa della predisposizione del piano e, quindi, senza che neppure il piano sia adottato. L’unico limite temporale effettivo è posto al comma 2, che stabilisce che l’attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.<br />
Quanto al contenuto, il piano deve recare «misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio», non meglio definite, neppure attraverso un rinvio, che pure sarebbe stato possibile, alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il mancato riferimento a specifiche disposizioni delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di prevenzione lascia sfornito l’ordinamento di qualsiasi concreta ed effettiva possibilità di reazione per le violazioni che si dovessero perpetrare durante la prosecuzione dell’attività.<br />
Nella formazione del piano non è prevista alcuna partecipazione di autorità pubbliche, le quali devono essere informate solo successivamente. Tale comunicazione assume la forma di una mera comunicazione-notizia, per quanto riguarda l’autorità giudiziaria procedente (art. 3, comma 3) e si traduce nell’attribuzione di un generico potere di monitoraggio e ispezione per quanto riguarda INAIL, ASL e Vigili del Fuoco; tale potere, peraltro, si limita alla verifica della corrispondenza tra le misure aggiuntive indicate nel piano e quelle in concreto attuate dall’impresa, così da renderne ambigua e indeterminata l’effettiva possibilità di incidenza (art. 3, comma 4).<br />
3.3.– Considerate queste caratteristiche della norma censurata, appare chiaro che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in&nbsp;ambiente&nbsp;sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).<br />
Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.<br />
In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999). Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996).<br />
4.– Considerato assorbito ogni ulteriore profilo e chiarite quali siano le disposizioni sulle quali si riverberano gli esiti del sindacato di costituzionalità per le ragioni esposte al precedente punto 2.3, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015.<br />
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p>Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Marta CARTABIA, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2018.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-2-2018-n-58-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2018 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.303</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ferlisi Est. Valenti Sulle cause di esclusione dell istanza di accesso all informativa ambientale. Procedimento amministrativo Istanza di accesso Informativa ambientale Associazione di promozione sociale Legittimazione Presupposti Diniego Ragioni      È legittima l istanza di accesso all informativa ambientale avanzata da un associazione di promozione sociale che ha tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-2-2-2018-n-303/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferlisi    Est. Valenti</span></p>
<hr />
<p>Sulle cause di esclusione dell  istanza di accesso all  informativa ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo    Istanza di accesso    Informativa ambientale    Associazione di promozione sociale    Legittimazione    Presupposti    Diniego    Ragioni <br />  </p>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È legittima l  istanza di accesso all  informativa ambientale avanzata da un  associazione di promozione sociale che ha tra i propri scopi la tutela dell  ambiente, non perseguendo al contempo scopi di lucro, svolgendo attività di utilità sociale. Infatti, Il d.lgs. n. 195/2005 prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell  informativa ambientale, sia per quel che concerne la legittimazione attiva, sia relativamente al profilo oggettivoe viene negato soltanto qualora la richiesta sia formulata in termini eccessivamente generici ovvero non sia specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori di cui ai nn. 2 e 3 dell  articolo 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195. </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 02/02/2018 </p>
<p>N. 00303/2018 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01430/2017 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p>(Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2017, proposto da: <br /> Associazione Raggio Verde, con sede sociale in Roma 00192, Viale delle Milizie n. 1, codice fiscale 97724810581, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Vittorina Teofilatto, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Di Matteo, Daniela Terracciano e Vittorina Teofilatto, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Di Matteo in Roma, viale Milizie 1; </p>
<p>contro</p>
<p>Comune di Augusta non costituito in giudizio; </p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>del silenzio diniego formatosi in data 08 maggio 2017 sull&#8217;istanza di accesso ambientale ex art.3 D.lvo 195/2005, inviata al Comune di Augusta in data 7 aprile 2017.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1.1. Con istanza trasmessa a mezzo <i>pec</i> al Comune di Augusta, l  Associazione in epigrafe meglio specificata, ha chiesto l  accesso alle informazioni ambientali relative alla discarica di CONTRADA CAMPO SPORTIVO, già oggetto di procedura d&#8217;infrazione da parte dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>L  istanza è intesa a conoscere:</p>
<p>-le iniziative intraprese dal Comune al fine di impedire che vengano ancora conferiti rifiuti nella discarica in questione;</p>
<p>-la verifica sulla tipologia dei rifiuti conferiti;</p>
<p>-le iniziative intraprese al fine di accertare le condizioni ambientali del sito, in particolare eventuali analisi per verificare se i rifiuti hanno contaminato il sito ed in caso affermativo iniziative intraprese per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino.</p>
<p>1.2. Avverso il silenzio serbato dall  Amministrazione comunale, l  Associazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 3 d. lgs 195/2005, a mente delle cui indicazioni la P.A. è tenuta a rendere disponibile a chiunque ne faccia richiesta le informazioni ambientali.</p>
<p>1.3. Il Comune di Augusta, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio</p>
<p>1.4. Nemmeno risulta costituito il Ministero intimato.</p>
<p>1.5. Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>2. Deve preliminarmente rilevarsi la nullità della notifica eseguita l  01/06/2017 nei confronti del Ministero dell  Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare presso l  Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi.</p>
<p>Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260, richiamato per i giudizi amministrativi dall&#8217;art. 10 comma 3 L. 3 aprile 1979 n. 103, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale proposti nei confronti delle Amministrazioni statali e degli altri Enti pubblici patrocinati dall&#8217;Avvocatura dello Stato devono essere notificati alle Amministrazioni resistenti presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità giudiziaria adita.</p>
<p>Tuttavia, considerata la marginalità processuale e sostanziale della parte evocata in giudizio, può prescindersi dalla predetta nullità ed esaminare il ricorso nel merito.</p>
<p>3. Il ricorso intimato contro il Comune di Augusta è fondato.</p>
<p>3.1. In<i> subiecta</i> materia la giurisprudenza è pacificamente attestata sui principi che seguono (<i>ex multis</i> Cons. di Stato, sent. n. 2557/2014):</p>
<p>&#8211; in linea generale si deve ricordare che, come è noto, la disciplina dell  accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell  informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all  accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un  area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n.241);</p>
<p>&#8211; le informazioni cui fa riferimento la citata normativa concernono in ogni caso esclusivamente lo stato dell  ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull  ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale;</p>
<p>&#8211; l  art. 5 del cit. d.lgs. prevede comunque anche le ipotesi di esclusione dell  accesso all  informazione ambientale, che, tra l  altro può essere negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto d&#8217;accesso all&#8217;informazione ambientale (lett. b) del primo comma), ovvero espresse in termini eccessivamente generici (di cui alla c.).</p>
<p>3.2. In base alla predetta disciplina, sebbene l  accesso all&#8217;informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso:</p>
<p>&#8211; non debba essere formulata in termini eccessivamente generici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996);</p>
<p>&#8211; sia specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori di cui ai nn. 2 e 3 dell  articolo 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6339; in senso conforme cfr. anche Consiglio di Stato, sent. nn. 4636 e 4637/15; n. 5289/2014).</p>
<p>3.3. Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve ritenersi che il ricorso è fondato atteso anche che l  istanza ostensiva risulta proposta da un  associazione di promozione sociale che ha tra i propri scopi    giusta documentazione statutaria in atti    la tutela dell  ambiente, non perseguendo al contempo scopi di lucro, svolgendo attività di utilità sociale; inoltre l  istanza non risulta formulata in modo eccessivamente generico essendo pertinente ad un sito ben individuato con specifico riferimento ad attività di competenza dell  ente locale cui è rivolta.</p>
<p>4. Non merita, invece, accoglimento il reclamo proposto avverso il decreto di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto 20.07.2017, N. 00150/2017 REG.PAT) disposto dalla competente Commissione istituita presso il Tar Palermo che ha così motivato il diniego:   <i>Visto il disposto di cui all  art. 23 del codice del processo amministrativo in materia di accesso, che prevede la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente senza l  assistenza di un difensore</i>  .</p>
<p>4.1. Il Collegio ritiene, infatti, che tale reclamo debba essere respinto, condividendo al riguardo le argomentazioni espresse dal Tar Venezia con sentenza n.1050/17 che pedissequamente di seguito si riportano.</p>
<p>Il T.A.R. Venezia, a fronte di analogo reclamo proposto dalla medesima Associazione Raggio Verde qui ricorrente avverso l  omologo diniego di ammissione al gratuito patrocinio disposto dalla locale Commissione, ha respinto tale reclamo:   <i>In primo luogo per il rilievo, di carattere assorbente, che l  Associazione non ha chiaramente indicato l  ammontare delle risorse ricavate dalle quote associative e dai contributi degli aderenti, che costituiscono l  ordinaria fonte di finanziamento per l  attività dell  associazione alla quale attingere anche per far fronte alle spese di giudizio. In secondo luogo perché risultano condivisibili le considerazioni contenute in pronunce di altri Tribunali che si riferiscono a domande di accesso ambientale proposte dalla medesima Associazione odierna ricorrente  . </i></p>
<p>Il T.A.R. Venezia, con la predetta sentenza n. 1050/2017, richiama espressamente Tar Lazio, Latina che con ord. 24 marzo 2017, n. 196, ha ritenuto:<i> che  &#038; l  Associazione agisca per il perseguimento delle proprie finalità statutarie (tutela dell  ambiente attraverso lo strumento giudiziario) e che per fare ciò debba avvalersi delle proprie risorse economiche costituite dal proprio patrimonio, il quale se divenuto insufficiente per operare deve essere rifuso dai propri soci; in difetto, in caso di permanente insufficienza del patrimonio, l  Associazione può rimanere inerte o chiedere lo scioglimento ma non può ricorrere al patrocinio a carico dello Stato perché nella specie non si è nell  ambito di una esigenza di   difesa dei propri diritti e/o interessi   ma nel diverso ambito dell  autonoma azione finalizzata al perseguimento degli scopi sociali  . </i></p>
<p>Prosegue il T.A.R. Venezia rimarcando che<i>   Diversamente opinando, è di palmare evidenza che l  ammissione al patrocinio si esporrebbe al rischio di un abuso strumentale con grave danno della finanza pubblica. Nulla vieterebbe, infatti, all  Associazione di presentare istanze di accesso ai documenti a tutti i comuni italiani (oltre ottomila) e poi in caso di mancata risposta agire in sede giurisdizionale con il beneficio del gratuito patrocinio a favore di avvocati che nella specie, peraltro sono anche il presidente e il segretario dell  ente</i>  .</p>
<p>Il Collegio ritiene che l  accesso al gratuito patrocinio delle spese dello Stato, per l  alto valore civico e sociale che svolge l  istituto, non debba prestarsi a logiche ovvero modalità di applicazione che, anche lontanamente, possano apparire speculative.</p>
<p>Inoltre, come osservato già dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato incardinata presso questo TAR Sicilia, Palermo, (cfr. i decreti 24 luglio 2017, nn. Reg. Patr. 149 e 150, pronunciati sempre riguardo ad istanze di accesso formulate dall  Associazione odierna ricorrente) non può essere ignorata la circostanza che, in ogni caso, la controversia in esame si riferisce ad un tipo di contenzioso per il quale la difesa tecnica non è strettamente necessaria, atteso che   <i>il disposto di cui all  art. 23 del codice del processo amministrativo in materia di accesso, prevede la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente senza l  assistenza di un difensore</i>  .</p>
<p>Il Collegio non rinviene, nelle argomentazioni svolte dalla ricorrente con l  opposizione/reclamo al primo diniego di ammissione al patrocinio delle spese, ragioni per discostarsi dell  orientamento già espresso dalla Commissione.</p>
<p>In particolare, come già sottolineato dal T.A.R. Venezia,   <i>l  utilità sociale e la meritevolezza della pregressa attività svolta dall  associazione, che non si intende certamente disconoscere, ed anche di quella attuale, svolta nella prospettiva di un risparmio per l  erario mediante riduzione della penale dovuta per l  infrazione comunitaria, evitando ai Comuni interessati di subire la rivalsa, non attribuisce alcuna fondata pretesa ad operare in mancanza di mezzi propri sufficienti e a carico del bilancio pubblico, non esistendo in tal senso alcuna copertura normativa</i>  .</p>
<p>L  articolo 119 del T.U. sulle spese di giustizia, D.Lgs. 115/2002, non reca infatti una generalizzata ed indiscriminata ammissione al patrocinio gratuito per gli enti che non svolgono attività economica, ma si limita a stabilire per essi parità di trattamento con le persone fisiche, le quali ultime, si osserva incidentalmente, oltre al proprio reddito devono dar prova   ai fini della ammissione al patrocinio dello Stato- del reddito percepito dai componenti il nucleo familiare.</p>
<p>Ciò significa che l  ammissione al patrocinio, come evidenziato dal TAR Venezia, <i>è pur sempre subordinata all  indagine sulla capacità di spesa, che, non potendo focalizzarsi sul reddito (dato che questo non può essere che pari a zero se l  ente non svolge alcuna attività economica, il che comporterebbe appunto una generalizzata ammissione e non una equiparazione di trattamento), dovrà necessariamente condursi con diversi criteri, che spetta all  interprete individuare (es. patrimonio, quote associative, contributi straordinari) ed al richiedente documentare, non potendo il medesimo limitarsi a dimostrare una mancanza di reddito che è attributo soggettivo indefettibile e naturale comune a tutta la categoria (degli enti che non svolgono alcuna attività economica)</i>.</p>
<p>Nel caso in esame si tratta, inoltre, di una attività del tutto seriale, priva di qualsiasi complessità tecnica (come dimostrano in giudizio le evidenze documentali e come confermato dal Dlg. 195/05 che   in subiecta materia   attribuisce semplicemente il diritto di accesso a   chiunque ne faccia richiesta  , senza subordinarlo a condizioni legittimanti da dimostrare); attività che, pertanto, ben può essere svolta senza l  assistenza di un difensore tecnico, direttamente dai legali rappresentanti dell  associazione, come espressamente consentito dal già citato articolo 23 del c.p.a., senza alcun ostacolo economico all  esercizio del diritto di azione, né in generale (articolo 9, comma 5, della invocata Convenzione di Arhus), né in materia ambientale (art.3, comma 2, della stessa): rilievo rispetto al quale appare per altro sproporzionata la scelta dell  Associazione di volersi avvalere financo di un collegio difensivo composto da ben tre avvocati. Tanto anche a prescindere dal considerare che nella fattispecie, oltre alla coincidenza della sede legale dell  Associazione con quella dello Studio legale dei patrocinanti, vi è anche -ed addirittura-una parziale coincidenza soggettiva tra patrocinatori in giudizio e i titolari delle cariche sociali, tra cui il legale rappresentante dell  Associazione Raggio Verde, Avv. Teofilatto Vittorina; per cui nulla potrebbe cambiare sotto il profilo della efficienza e qualità della difesa dall  esercizio in proprio del patrocinio da parte del legale rappresentante dell  Associazione.</p>
<p>In definitiva, così come precisato dalla sentenza del TAR Venezia n. 1050/2017 cit., anche nel caso in esame, per quanto qui rileva:</p>
<p>-quanto al favore comunitario per la diffusione delle informazioni (in materia ambientale), sembra al Collegio che il principio sia pienamente colto ed attuato dalla legislazione nazionale che attribuisce il diritto di accesso a tali informazioni a chiunque le richieda, cioè senza pretendere allo scopo specifiche legittimazioni e senza discriminare le forme associative;</p>
<p>&#8211; tale favore non può ritenersi in alcun modo attenuato da una norma di equiparazione alle persone fisiche (che, si sottolinea, oltre al reddito personale devono dare prova del reddito del nucleo familiare) degli enti che non svolgono attività economiche ai fini della loro ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato (art. 119 T.U. spese di giustizia);</p>
<p>-nè, in generale, può ritenersi che nella fattispecie il diritto di azione sia stato in qualche modo ostacolato dalla condizione economica, atteso il carattere seriale e privo di qualsiasi complessità, dell  azione esercitata, a fronte della facoltà di stare in giudizio personalmente ex art. 23 del C.p.a. da parte del legale rappresentante della predetta Associazione che, per altro, come già evidenziato, è avvocato iscritto all  ordine e patrocinante inserito nel mandato di lite;</p>
<p>Risulta quindi manifestamente infondato il reclamo avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio già sancito in via provvisoria dalla competente Commissione incardinata presso questo T.A.R.; né sono prospettabili questioni rilevanti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art.267 del trattato, non venendo in considerazione, per le sopra ragioni esposte, alcuno dei valori tutelati dall  art. 3, commi 2, 3, 8, 9 e dell  art. 9, comma 5 (agevole accesso alla giustizia in materia ambientale, riconoscimento e sostegno delle associazioni, rimozione degli ostacoli finanziari all  accesso alla Giustizia e divieto di misure discriminatorie o vessatorie) della Convenzione di Arhus.</p>
<p>Pertanto, va respinto il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p>a) accoglie la domanda di accesso ai documenti e, per l  effetto, ordina al Comune di Augusta di consentire alla ricorrente associazione l  accesso alle informazioni ambientali richieste con l  istanza in narrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;</p>
<p>b) non ammette l  Associazione Raggio Verde al patrocinio a spese dello Stato;</p>
<p>c) condanna il Comune di Augusta al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore dell  Associazione Raggio Verde, in  ¬ 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Calogero Ferlisi, Presidente</p>
<p>Aurora Lento, Consigliere</p>
<p>Roberto Valenti, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Roberto Valenti   Calogero Ferlisi                                </p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-2-2-2018-n-303/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</a></p>
<p>Pres. M. Ileai, Rel. A. Prechal. Sul diritto di partecipazione al ricorso giurisdizionale, diverso dal diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di autorizzazione (articoli 9 e 6 della Convenzione di Aarhus in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dell’Ue e l’art.4 della Direttiva Acque). Rinvio pregiudiziale Ambiente Direttiva 2000/60/CE Politica dell&#8217;Unione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileai, Rel. A. Prechal.</span></p>
<hr />
<p>Sul diritto di  partecipazione al ricorso giurisdizionale, diverso dal diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di autorizzazione (articoli 9 e 6 della Convenzione di Aarhus in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dell’Ue e l’art.4 della Direttiva Acque).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rinvio pregiudiziale    Ambiente    Direttiva 2000/60/CE    Politica dell&#8217;Unione europea in materia di acque    Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1    Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all&#8217;attuazione della direttiva    Convenzione di Aarhus    Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale    Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4    Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea    Articolo 47    Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva    Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque    Procedimento amministrativo di autorizzazione    Organizzazione per la tutela dell&#8217;ambiente    Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo    Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE    Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo»<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a></p>
<p>Pres. Di Paola Est. Cabrini Sulla legittimità della VIA propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003. VIA VAS e AIA Impugnazione Autorizzazione unica Conclusione procedimento Ammissibilità  Energia e Ambiente P.E.A.R.S. Localizzazione impianti off-shore Natura regolamentare Irretroattività  Energia e ambiente Energia elettrica Fonti rinnovabili Impianti Costruzione Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Paola    Est. Cabrini</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della VIA propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">VIA VAS e AIA    Impugnazione    Autorizzazione unica    Conclusione procedimento    Ammissibilità 
<li style="text-align: justify;">Energia e Ambiente    P.E.A.R.S.    Localizzazione impianti off-shore    Natura regolamentare    Irretroattività 
<li style="text-align: justify;">Energia e ambiente    Energia elettrica    Fonti rinnovabili    Impianti    Costruzione    Procedimento    VIA    Necessità    Ragioni    Bilanciamento    Tutela valori ambientali    Compatibilità del territorio
<li style="text-align: justify;">VIA VAS E AIA    Discrezionalità amministrativa    Sindacabilità    Manifesta illogicità e illegittimità    Conseguenze    VIA    Pareri illegittimi    AUA    Illegittimità  </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;astratta impugnabilità dei provvedimenti relativi al sub-procedimento di VIA non preclude la possibilità che per l&#8217;esperimento del gravame si attenda l &#8216;esito del procedimento di cui all &#8216;art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il rilascio di una autorizzazione valida ed efficace, conseguendone la ricevibilità e l &#8216;ammissibilità del ricorso instaurato dopo la conclusione del procedimento stesso.<br /> 2. Il Piano Energetico Ambientale Regionale per la Regione Sicilia (PEARS) ha natura regolamentare e pertanto non può avere applicazione retroattiva, in particolare relativamente alle disposizioni sulla localizzazione degli impianti off-shore, con riferimento alla distanza dalla costa. <br /> 3. Ai sensi dell &#8216;art. 12, d.l.gs. n. 387/2003, la costruzione e l &#8216;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, mediante la convocazione di una Conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto alla valutazione di impianto ambientale, la quale pertanto ne condiziona gli effetti. Ne consegue che il principio dello sviluppo della rete energetica e delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica deve essere contemperato con la tutela costituzionale dei valori ambientali, al fine di rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br /> 4. Sulla scorta del principio secondo il quale è sindacabile il giudizio sulla discrezionalità dell &#8216;Amministrazione competente a effettuare la VIA quando appare manifestamente illogico e illegittimo per palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione, l &#8216;illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale vizia, per l &#8216;effetto, l &#8216;autorizzazione unica.<br /> Il Tar Palermo è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un &#8216;autorizzazione a costruire una centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica nel Golfo di Gela, di cui si assume viziata, sotto diversi profili, la valutazione di impatto ambientale, propedeutica al suo rilascio.<br /> Innanzitutto, il Giudice rigetta l &#8216;eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata per essere stata impugnata la VIA alla conclusione del procedimento volto al rilascio dell &#8216;autorizzazione unica, chiarendo infatti che l &#8216;astratta impugnabilità dei provvedimenti relativi al sub-procedimento di VIA non preclude la possibilità che per l &#8216;esperimento del gravame si attenda l &#8216;esito del procedimento di cui all &#8216;art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il rilascio di una autorizzazione valida ed efficace. Ne consegue pertanto la ricevibilità e l &#8216;ammissibilità del ricorso instaurato dopo la conclusione del procedimento stesso.<br /> Peraltro, il procedimento di cui al menzionato art. 12 d.l.gs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l &#8216;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, mediante la convocazione di una Conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto alla valutazione di impianto ambientale. La Via pertanto costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell &#8216;autorizzazione unica e con effetti condizionanti rispetto ad esso.  In altri termini, il principio dello sviluppo della rete energetica e delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica necessita di essere contemperato con la tutela costituzionale dei valori ambientali, al fine di rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br /> Sul punto, il Tar precisa altresì che il giudizio oggetto della VIA, sebbene rimesso alla discrezionalità dell &#8216;Amministrazione competente, è sindacabile dal giudice quando appare manifestamente illogico e illegittimo per palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione. Pertanto, l&#8217;illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale vizia, per l&#8217;effetto, l&#8217;autorizzazione unica</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 02512/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01228/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2014 proposto dal sig. Nunzio Fortunato Mulé, n.q. di legale rappresentante dell’Associazione Archeoclub d’Italia – sede di Gela, il sig. Pietro Lorefice, n.q. di legale rappresentante di Legambiente Gela, il sig. Giuseppe La Spina, n.q. di legale rappresentante dell’Associazione Culturale archeologica Triskelion, rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Modica Donà dalle Rose e Giovanni Puntarello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Palermo, via Libertà, n. 39;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare &#8211; Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS &#8211; in persona del Ministro pro tempore; la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ex lege;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&#8211; società Mediterranean Wind Offshore a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Marco Di Lullo, Franco Coccoli, Salvatore Leone Giunta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Leone Giunta, sito in Palermo, via N. Morello, n. 20;<br />
nonché nei confronti di:<br />
&#8211; Assessorato territorio ed ambiente della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>, in persona dell’Assessore pro tempore, dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità&nbsp;<strong>siciliana</strong>, in persona dell’Assessore pro tempore (Soprintendenza del Mare) e del Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ex lege;<br />
&#8211; Comune di Butera, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; gruppo alberghiero Bluserena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br />
&#8211; del parere n. 1407 favorevole all&#8217;esclusione della procedura di VIA, espresso in data 20/12/2013 dalla Commissione tecnica di verifica dell&#8217;impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso in data 13/1/2014 alla direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, e ricevuto il 14/1/2014, con cui la Commissione tecnica di verifica dell&#8217;impatto ambientale VIA e VAS, ha &#8220;valutato che i potenziali impatti negativi non sono significativi&#8221;, conosciuto dai ricorrenti in data 12/2/2014;<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, determinazione direttoriale n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, tra cui:<br />
&#8211; il progetto della società richiedente Mediterranean Wind Offshore a r.l., presentato in sede di conferenza di servizi;<br />
&#8211; il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;<br />
&#8211; l’autorizzazione unica rilasciata n. 2 del 20/9/2013, rilasciata dal dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società Mediterranean Wind Offshore a r.l., ai sensi dell’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione dell’energia elettrica da fonte eolica offshore di potenza pari a circa 137 MW, da ubicare nel golfo di Gela, antistante il Comune di Butera (CL), pubblicato nella G.U.R.I. in data 15/10/2013;<br />
&#8211; la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2013-0015702 del 4/7/2013 di richiesta di informazioni alla società Mediterranean Wind Offshore;<br />
&#8211; la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA-2013-0019027 del 9/8/2013 con cui è stato chiesto di presentare il progetto modificato per la VIA;<br />
&#8211; la nota prot. n. DVA-19634-2013 del 21/8/2013 con la quale la società Mediterranean Wind Offshore ha presentato il progetto modificato per la VIA;<br />
&#8211; l’avviso di presentazione del progetto del per la VIA;<br />
&#8211; la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 19655 del 28/8/2013 di avvio del procedimento di VIA per il progetto modificato;<br />
&#8211; dei verbali delle riunioni del 20/2/2013 e dell’8/7/2013;<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale n. 1644 dell’8/2/2013 di indizione della conferenza di servizi;<br />
&#8211; della comunicazione prot. n. 1043 del 25/1/2013 di impegno alla stipula della concessione demaniale marittima;<br />
&#8211; del decreto del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/9/2012, n. 504, pubblicato sulla G.U. n. 271 del 20/11/2012, con cui è stato rilasciato decreto di VIA positivo con prescrizioni alla Mediterranean Wind Offshore di La Spezia per il suo progetto di impianto eolico da 136,8 MW, da realizzare in mare nel golfo di Gela, ed è stato espresso &#8220;giudizio favorevole di compatibilità ambientale&#8221;;<br />
&#8211; ove occorra e per quanto di ragione, del parere n. 273 del 28/4/2009 con il quale la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto di un “Impianto eolico off-shore nel golfo di Gela nel Comune di Butera (CL)” da 36,8 MW di potenza massima, presentato dalla Mediterranean Wind Offshore s.r.l.;<br />
&#8211; ove occorra e per quanto di ragione, del parere n. 619 del 16/12/2010 con il quale la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere ai sensi dell’art.9 D.M. 150/2007 ed ha ritenuto che “i contenuti del parere negativo della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>&nbsp;di cui alla nota prot.n.63039 dell’11/10/2010 non apportano elementi nuovi e significativi e pertanto non valutati dalla Commissione in sede istruttoria tecnica per l’espressione del parere n.273 del 28/04/2009”;<br />
&#8211; ove occorra e per quanto di ragione, della delibera del Consiglio dei Ministri del 30/4/2012 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deliberato, facendole proprie, le motivazioni espresse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Mediterranean Wind off-shore a r.l.;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;<br />
Visti il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata, con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza del T.a.r. Sicilia, sez. II, n. 1473/2014, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza del T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo, in favore del T.a.r. Lazio &#8211; Roma;<br />
Vista l’ordinanza del Cons. di Stato, sez. IV, n. 4155/2016, che, in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo;<br />
Visto il ricorso in riassunzione;<br />
Visti i documenti e le memorie difensive prodotti in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;<br />
Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato in data 12/4/2014 e depositato in data 23/4/2014, le associazioni ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe indicati con i quali la società Mediterranean Wind Offshore a r.l. è stata autorizzata a costruire una centrale eolica offshore da 137 Mw per la produzione di energia elettrica nel Golfo di Gela, nel tratto di mare prospiciente la costa ricompresa tra Macchitella (Comune di Gela) e Punta delle due Rocche (Comune di Butera).<br />
Avverso i provvedimenti impugnati deducono le seguenti censure:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10, 20 e 29 d.lgs. n. 42/2004 – violazione e falsa applicazione della Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione del principio di effettività della tutela dei beni archeologici – violazione del principio di verifica preventiva dell’interesse archeologico – violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/1990, per avere escluso dalla conferenza di servizi la Soprintendenza del Mare della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>&nbsp;– irragionevolezza manifesta ed eccesso di potere, atteso che l’area interessata dal progetto riveste uno straordinario interesse archeologico in quanto zona di commercio e di scambio tra le città greche di Gela e di Finziade (odierna Licata) e teatro di numerose battaglie navali dal IV sec. a.C. in poi.<br />
Sono stati quindi fatti numerosi e importanti rinvenimenti archeologici, come evidenziato nel parere (negativo) reso dalla Provincia di Caltanissetta (prot. n. 289 del 24/11/2008) e nella nota della Soprintendenza del Mare prot. n. 41/1/1 del 22/9/2010 resa in altro procedimento.<br />
Appare evidente l’illegittimità dell’esclusione della Soprintendenza del Mare dal procedimento di cui trattasi, fermo restando che l’autorizzazione delle opere comporterebbe un danneggiamento irreversibile di beni di natura archeologica e culturale.<br />
Palese quindi è il difetto di istruttoria del procedimento e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 Cost. – violazione della Convenzione europea del paesaggio – violazione degli artt. 1, 2, 10, 29, 131, 134, 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004 – violazione del piano territoriale paesistico della Provincia di Caltanissetta – violazione del d.m. 17/3/2008 recante il vincolo paesaggistico apposto al tratto costiero tra le zone di Falconara (Butera) e Manfria (Gela) – travisamento dei fatti – travisamento assoluto dei presupposti – difetto di motivazione – eccesso di potere per sviamento della funzione tipica – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, atteso che l’area interessata dal parco eolico è sottoposta a vincolo paesaggistico; l’area risulta interessata anche dal Castello di Falconara di assoluto pregio culturale, architettonico ed artistico e quindi l’opera doveva essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.<br />
Il piano territoriale paesistico della Provincia di Caltanissetta nelle aree comprese tra i siti di interesse comunitario di Manfria e Rupi di Falconara vieta anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
Di tutto ciò le Amministrazioni statali intimata hanno omesso di tenere conto;<br />
3) difetto di istruttoria relativo all’impatto visivo – irragionevolezza ed illogicità manifeste – travisamento dei fatti, atteso che la questione dell’impatto visivo è stata “liquidata” favorevolmente in appena due righe nel parere della Commissione VIA n. 273/2009, in ragione della configurazione a grappolo dell’impianto e della distanza di due miglia dalla costa.<br />
Le PP.AA. intimate si sono limitate a recepire quanto affermato dalla società proponente senza svolgere alcuna istruttoria.<br />
Si consideri che l’opera finale consiste nella posa sul fondale di 38 turbine con una altezza della parte emersa pari a 80 m e un diametro del rotore pari a 113 m, comportante che l’altezza raggiunta da una pala nel corso della rotazione è di circa 135 metri.<br />
Gli aerogeneratori saranno quindi visibili anche a molti km di distanza.<br />
L’iter istruttorio è quindi viziato;<br />
4) violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 357/1997 – violazione e falsa applicazione della l. n. 13/2007 – violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CE – violazione dell’art. 4 della Convenzione di Ramsar, dell’art. 2 della l. 66/2006 e del principio comunitario di precauzione – violazione degli artt. 3, cc. 4 e 5, della Convenzione di Bonn – difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei fatti, atteso che non è stato acquisito il parere della Lipu, ente gestore delle R.N.O. Biviere di Gela e Torre Manfria, che costituiscono una IBA tra le più importanti a livello internazionale.<br />
La violazione delle direttive comunitarie in materia di protezione degli habitat espone l’Italia ad una seria condanna da parte dell’Unione Europea.<br />
I provvedimenti impugnati sono del tutto carenti in ordine all’impatto degli impianti sull’avifauna;<br />
5) difetto di istruttoria in relazione alla fragilità del tratto costiero rispetto ai fenomeni di erosione e alla mancanza di studi specifici sugli effetti dell’installazione del parco eolico;<br />
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 4, d.lgs. n. 387/2003 – violazione dell’art. 13 d.m. 10/9/2010 – eccesso di potete, sviamento dalla funzione tipica – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>., atteso che non è stata richiesta alcuna fideiussione per garantire l’impegno della società proponente al ripristino dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto;<br />
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 17 e dell’allegato 3 al paragrafo 17 del d.m. 10/9/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. approvato con deliberazione di G.R. n. 1/2009 – mancanza di interesse pubblico avuto riguardo agli interessi in gioco – mancata individuazione di un sito alternativo – difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta, atteso che con nota prot. n. 63039 dell’11/10/2010 l’Assessorato territorio ed ambiente della&nbsp;<strong>Regione</strong>&nbsp;<strong>Siciliana</strong>&nbsp;ha espresso motivato dissenso alla realizzazione delle opere di cui trattasi in ragione della notorietà e attrattività turistica della zona, della prossimità di una zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, della prossimità di aree incluse nella Rete Natura 2000 designate come SIC e ZPS, del fatto che la zona di localizzazione dell’impianto è parte una Important Bird Areas (IBA), ma il Ministero dei trasporti, quello dell’ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno omesso di tenerne conto.<br />
L’art. 29 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. prevede che ove la costa antistante sia (come nel caso di specie) impegnata da insediamenti turistico-ricettivi, gli impianti offshore devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 5 miglia marine dalla costa; la realizzazione del parco eolico di cui trattasi è prevista a meno di 2 miglia marine dalla costa.<br />
Né le Amministrazioni competenti, né la società proponente hanno dato prova di aver assolto all’onere di individuare un diverso e più idoneo sito per la collocazione dell’impianto;<br />
Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate e cointeressate, per il tramite dell’Avvocatura erariale e la società controinteressata, che ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso, comunque confutato anche nel merito.<br />
Con ordinanza n. 1473/2014 si è dichiarata l’incompetenza del T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo, in favore del T.a.r. Lazio – Roma, ove il ricorso è stato riassunto.<br />
Con ordinanza n. 4155/2016, il Cons. di Stato, sez. IV, in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, avanti al quale il ricorso è stato riassunto.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 25/10/2017, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.<br />
Rileva innanzitutto il Collegio che va respinta l’istanza di rinvio in attesa della decisione del ricorso r.g. n. 1696/2017 proposto dalla società Mediterranean Wind Offshore ed avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di proroga dei termini per la realizzazione del progetto di cui trattasi, atteso che risulta pregiudiziale la decisione del presente ricorso in ordine all’an della fattibilità o meno dell’impianto offshore.<br />
Ritiene pregiudizialmente il Collegio di dover esaminare le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla difesa della controinteressata.<br />
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato a mezzo PEC, essa è infondata, tenuto conto della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 settembre 2017, n. 6, secondo cui la notificazione del ricorso introduttivo nel processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell&#8217;adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, ed indipendentemente dall&#8217;autorizzazione presidenziale, di cui all&#8217;art. 52, c. 2, c.p.a.<br />
Per quanto attiene al fatto che l’autorizzazione unica n. 2/2013, pubblicata nella G.U.R.I., in data 15/10/2013, sia stata impugnata, unitamente agli atti ad essa presupposti, solo a seguito della pubblicazione nella G.U.R.I. del 12/2/2014, della determinazione direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014, che ha recepito il parere della Commissione VIA VAS n. 1407/2013, di esclusione del progetto (per come modificato) dalla procedura di VIA, ritiene il Collegio che ciò non determini l’irricevibilità del ricorso avverso l’autorizzazione unica e l’inammissibilità delle censure dedotte con riferimento al procedimento che ha condotto al rilascio della predetta autorizzazione.<br />
Invero, l’autorizzazione n. 2/2013 è subordinata alla condizione sospensiva dell’esito positivo della valutazione di impatto ambientale, restandone nel frattempo sospeso ogni effetto giuridico.<br />
Ne consegue che, ad avviso del Collegio, fintanto che non è stato adottato il provvedimento che ha determinato l’avveramento della condizione (determinazione direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014, che ha recepito il parere della Commissione VIA VAS n. 1407/2013), non si è concretizzato l’interesse alla proposizione del gravame avverso l’autorizzazione unica e avverso tutti gli atti ad essa presupposti (ivi compresi quelli relativi al sub-procedimento di VIA).<br />
Pertanto, posto che l’astratta impugnabilità dei provvedimenti relativi al sub-procedimento di VIA non preclude la possibilità che per l’esperimento del gravame si attenda l’esito del procedimento di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il rilascio di una autorizzazione valida ed efficace, ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso deve ritenersi ricevibile ed ammissibile.<br />
Nel merito, il ricorso è fondato, sia pur nei limiti e nei sensi di seguito specificati.<br />
Infondato è il secondo profilo del settimo motivo del ricorso con il quale si lamenta la violazione dell’art. 29 del&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. in relazione al fatto che gli impianti offshore che insistono in zona impegnata da insediamenti turistico-ricettivi, devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 5 miglia marine dalla costa.<br />
Invero, il&nbsp;<strong>P.E.A.R.S</strong>. è stato approvato con Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 1 e quindi successivamente alla presentazione, in data 11/2/2008, del progetto di cui trattasi per la verifica di compatibilità ambientale, funzionale al rilascio della richiesta autorizzazione unica (contestualmente richiesta).<br />
Orbene, tenuto conto dell’indubbia natura regolamentare del citato piano (v. Corte Cost., sentenza n. 80/2013), ritiene il Collegio che esso non possa avere applicazione retroattiva, specie per quanto attiene alle disposizioni relative alla localizzazione degli impianti offshore, con riferimento alla distanza dalla costa; invero, non si tratta di una questione, quale quella della documentazione a corredo dell’istanza, per la quale è possibile una regolarizzazione nel corso del procedimento, ma di una condizione finanche ostativa al rilascio della stessa autorizzazione.<br />
Peraltro, il principio di irretroattività delle norme, anche regolamentari, sebbene non costituzionalizzato al di fuori della materia penale, rappresenta un principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico che trova un crescente riconoscimento anche nelle fonti sovranazionali e nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte Europea per la tutela dei diritti dell&#8217;uomo. Ne consegue che il principio di retroattività, specie quando fonda il potere di adottare provvedimenti sostanzialmente restrittivi della sfera giuridica del privato, rappresenta un&#8217;eccezione che, come tale, deve essere esplicita e univoca, dovendosi, in mancanza, optare per l&#8217;interpretazione che ne esclude l’applicazione.<br />
D’altra parte, nelle more del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione unica, la citata delibera n. 1/2009 ha cessato di produrre effetti a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 105 l.r. n. 10/2011 e del d.P.Reg. n. 48/2012.<br />
Nonostante l’infondatezza del motivo esaminato, ritiene, però, il Collegio che il procedimento che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione unica per l’impianto offshore di cui trattasi, sia viziato da violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.<br />
Invero, recita l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003: “1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell&#8217;interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla&nbsp;<strong>regione</strong>&nbsp;o dalle province delegate dalla&nbsp;<strong>regione</strong>, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla&nbsp;<strong>regione</strong>&nbsp;o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all&#8217;articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l&#8217;autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d&#8217;uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. 4. L&#8217;autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l&#8217;obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell&#8217;impianto o, per gli impianti idroelettrici, l&#8217;obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all&#8217;articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. … 6. L&#8217;autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.”.<br />
La norma citata, recante disposizioni di attuazione della Direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità, prevede che la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, mediante la convocazione di Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla l. n. 241 del 1990, fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto alla valutazione di impatto ambientale, di cui all&#8217;art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Il legislatore quindi, pur vedendo con favore lo sviluppo della rete energetica e soprattutto delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica, ha ritenuto necessario trovare un contemperamento con la rilevanza costituzionale dell’ambiente (in tutte le sue forme), il che impone di ricercare un limite di compatibilità che impedisca di violare i valori ambientali per rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br />
Ecco perché la valutazione di impatto ambientale costituisce, per come previsto dalla legge, oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica (v. T.a.r. Puglia – Lecce, sez. I, 21/2/2014, n. 563) e con effetti condizionanti (in caso di esito negativo), rispetto allo stesso provvedimento di autorizzazione unica (v. T.a.r. Molise – Campobasso 23/12/2011, n. 992).<br />
Nel caso di specie è lo stesso procedimento che ha condotto alla VIA ad essere inficiato, il che vizia, per l’effetto, nuovamente e sotto diverso profilo anche il provvedimento autorizzatorio, che è stato emesso sul presupposto del positivo superamento della verifica di compatibilità ambientale.<br />
Orbene, rileva innanzitutto il Collegio che i provvedimenti con i quali è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale muovono dall’erroneo presupposto che “non sono presenti vincoli a carattere archeologico sommersi (relitti)” (v. parere della Commissione VIA VAS del 28/4/2009), circostanza questa che risulta smentita dal contenuto del parere (negativo) reso dalla Provincia di Caltanissetta (prot. n. 289 del 24/11/2008), dal contenuto della nota della Soprintendenza del Mare prot. n. 41/1/1 del 22/9/2010, sia pur resa in altro procedimento e dal contenuto delle note prot. nn. 1650 e 1651 del 23/9/2015 con le quali la Soprintendenza del Mare lamenta di non essere stata coinvolta nel procedimento, nonostante le specifiche competenze in materia di tutela, gestione e valorizzazione di beni culturali sommersi, ai sensi dell’art. 28 l.r. n. 21/2003 e del d.lgs. n. 42/2004 (di qui la fondatezza in parte qua del primo motivo del ricorso).<br />
Ma vi è di più; nonostante la Commissione VIA VAS (nel parere n. 273 del 28/4/2009) abbia dato atto che la zona di localizzazione dell’impianto dista: 1,5 miglia nautiche dalla R.N.O. Biviere di Gela; 5 miglia nautiche dal SIC ITA050008 “rupe di Falconara”; 2,5 miglia nautiche dal ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”; 2,5 miglia nautiche dal SIC ITA050011 “Torre Manfria” e circa 13 miglia nautiche dalla ZPS ITA050011 “Biviere e Macconi di Gela” e nonostante riconosca che il Biviere di Gela è una delle più importanti aree per la sosta durante le migrazioni degli uccelli acquatici dall’Africa al Nord Europa e fa parte delle zone umide italiane di importanza internazionale in base alla Convenzione di Ramsar del 1971 (si tratta, invero, di un’area che si colloca all’ottavo posto rispetto alle 200 “International Bird Areas” italiane), essa ha del tutto omesso di interpellare l’ente preposto alla gestione della R.N.O. “Biviere di Gela” (la Lipu) e si è limitata a recepire (senza svolgere alcuna istruttoria sul punto) quanto affermato dal soggetto proponente, cioè che “la percentuale di uccelli che si avvicina agli aerogeneratori è quali nulla” (dando per di più atto che nello studio di valutazione di incidenza allegato al progetto non sono nemmeno riportate le traiettorie di migrazione nel Golfo, il che rende ancor più immotivata e contraddittoria la conclusione del parere).<br />
Si osserva ancora che la Commissione VIA VAS, riconosce anche che “la costa antistante il parco in progetto è sede di iniziative turistiche, nonché luogo di villeggiatura nelle contrade di Manfria e Falconara”, che “le acque antistanti l’impianto sono normalmente frequentate per la balneazione” e che “in adiacenza all’area di progetto sono localizzati insediamenti turistici”, ma omette di rilevare che l’impianto eolico offshore dovrebbe essere collocato addirittura di fronte al Castello di Falconara e nulla dice quanto agli effetti negativi delle opere da realizzare, sulle attività turistiche della zona.<br />
La Commissione riconosce altresì espressamente i potenziali effetti dannosi sulla biocenosi di maggior rilievo, la Cymodocea nodosa, che svolge anche un ruolo di rifugio e nursery per varie specie marine, ma non ne trae alcuna conseguenza in ordine al giudizio finale di compatibilità ambientale reso sul progetto della controinteressata.<br />
Le citate questioni sono state ben evidenziate nel parere dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio VAS VIA, prot. n. 63039 dell’11/10/2010 (richiamato nel primo profilo del settimo motivo di ricorso), nel quale, oltre ad essere riportate, le osservazioni negative degli altri enti interessati (Comune di Gela, Comune di Licata e Provincia di Caltanissetta) e della società Bluserena s.p.a., si legge, fra l’altro:<br />
&#8211; che tra gli elaborati allegati al progetto manca la valutazione di incidenza sui siti SIC ITA050008 (“rupe di Falconara”) e ITA050011 (“Torre Manfria”);<br />
&#8211; che lo studio di impatto ambientale e di incidenza sono lacunosi;<br />
&#8211; che non risulta che lo studio di incidenza sia stato trasmesso alla Lipu, in quanto ente gestore delle riserve naturalistiche Torre Manfria, Biviere e Macconi di Gela (v. art. 5, c. 7, d.p.r. 357/1997);<br />
&#8211; che non è possibile escludere che il progetto abbia un’incidenza negativa sull’avifauna presente, sia per danno diretto da collisione, sia per effetto barriera, sia indirettamente (anche in relazione alla misura di mitigazione proposta in progetto – cioè installare sistemi di allontanamento dei volatili – Bird Guard System) per un’alterazione persistente di un importante flusso migratorio;<br />
&#8211; che l’intervento è in contrasto con la pianificazione locale orientata verso lo sviluppo del territorio attraverso il turismo e le attività ad esso correlate;<br />
&#8211; che non si può escludere un impatto negativo dell’intervento sulla Cymodocea nodosa, che rappresenta un importante ecosistema costiero in quanto gioca un ruolo fondamentale per la creazione di particolari ambienti dove si insediano molti organismi di fondo mobile.<br />
A fronte di tale ampie ed articolate argomentazioni volte ad evidenziare la lacunosità del parere n. 273/2009, la Commissione VIA VAS (nel parere n. 619 del 16/12/2010) si è limitata a richiamare solo il precedente parere, che avrebbe dovuto invece essere integrato per le parti in cui era silente o carente di motivazione, in ordine alle questioni prospettate dall’Amministrazione regionale, che è peraltro l’autorità precipuamente deputata a valutare il necessario grado di tutela dei valori ambientali della fascia costiera&nbsp;<strong>siciliana</strong>&nbsp;(per come riconosciuto anche dal Ministero dell’ambiente e delle attività culturali nel proprio parere n. 7217 del 3/6/2009).<br />
Del tutto contraddittorio appare quindi concludere nel senso della compatibilità ambientale del primo progetto e addirittura (con il parere n. 1407/2013, successivamente recepito nella determinazione direttoriale n. DVA-2014-0001667 del 23/1/2014) nel senso dell&#8217;esclusione dalla procedura di VIA del progetto modificato, sulla base dell’erroneo presupposto che le modifiche fossero “non sostanziali e non rilevanti”.<br />
Invero, è l&#8217;opera finale nel suo complesso che, incidendo sull&#8217;ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; e l’opera finale consiste nella posa sul fondale di 38 turbine con una altezza della parte emersa pari a 80 m e un diametro del rotore pari a 113 m, comportante che l’altezza raggiunta da una pala nel corso della rotazione è di circa 135 metri.<br />
La contraddittorietà del provvedimento di esclusione dal giudizio di compatibilità ambientale si rileva a maggior ragione tenuto conto che la stessa Commissione VIA VAS, nel precedente parere n. 1315/2013, aveva, invece, ritenuto, giustamente, che la variante di progetto doveva essere sottoposta alla procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 152/2006.<br />
Ad avviso del Collegio, quindi, ancorché nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, l’Amministrazione eserciti una discrezionalità (sia tecnica che amministrativa) molto ampia, il giudizio reso è sicuramente sindacabile dal giudice amministrativo, quando, come nel caso di specie, si fondi su un palese travisamento dei fatti (per il mancato coinvolgimento nel procedimento della Soprintendenza del Mare – v. primo motivo di ricorso) e sia viziata da difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione (v. totale obliterazione dei rilievi dell’A.R.T.A. e delle altre Amministrazioni coinvolte che hanno reso pareri negativi), tali da rendere il giudizio finale sulla VIA manifestamente illogico e, come tale illegittimo (v. primo profilo del settimo motivo, primo profilo del secondo motivo e quarto motivo del ricorso).<br />
L’illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale, vizia, per l’effetto, l’autorizzazione unica rilasciata in favore della controinteressata, che presuppone una VIA positiva.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione (con assorbimento dei motivi non esaminati).<br />
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo in favore delle parti ricorrenti, vanno poste, in solido a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico e della società Mediterranean Wind Offshore a r.l., mentre vanno compensate nei confronti di tutte le altre parti costituite.<br />
Nulla deve statuirsi quanto alle spese degli altri cointeressati intimati, non costituiti in giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e la società Mediterranean Wind Offshore a r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in favore di ciascuna parte ricorrente in complessivi Euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori, come per legge e le compensa nei confronti di tutte le altri parti costituite.<br />
Nulla dispone per le spese nei confronti degli altri cointeressati, non costituiti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cosimo Di Paola, Presidente<br />
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore<br />
Anna Pignataro, Consigliere</div>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong> &nbsp; <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Federica Cabrini</strong> &nbsp; <strong>Cosimo Di Paola</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-3-11-2017-n-2512/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2017 n.2512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/modificazioni-alla-legge-regionale-22-dicembre-2008-n-22-norme-per-la-ricerca-la-coltivazione-e-lutilizzo-delle-acque-minerali-naturali-di-sorgente-e-termali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/modificazioni-alla-legge-regionale-22-dicembre-2008-n-22-norme-per-la-ricerca-la-coltivazione-e-lutilizzo-delle-acque-minerali-naturali-di-sorgente-e-termali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modificazioni-alla-legge-regionale-22-dicembre-2008-n-22-norme-per-la-ricerca-la-coltivazione-e-lutilizzo-delle-acque-minerali-naturali-di-sorgente-e-termali/">Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)</a></p>
<p>Art. 1 (Modificazioni all&#8217;articolo 29) 1. Dopo il comma 4 dell&#8217;articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) è aggiunto il seguente: &#160; &#8221; 4 bis. A decorrere dal 2017 l&#8217;importo unitario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modificazioni-alla-legge-regionale-22-dicembre-2008-n-22-norme-per-la-ricerca-la-coltivazione-e-lutilizzo-delle-acque-minerali-naturali-di-sorgente-e-termali/">Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modificazioni-alla-legge-regionale-22-dicembre-2008-n-22-norme-per-la-ricerca-la-coltivazione-e-lutilizzo-delle-acque-minerali-naturali-di-sorgente-e-termali/">Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)</a></p>
<p>Art. 1<br />
(Modificazioni all&#8217;articolo 29)<br />
<a name="art1-com1"></a>1. Dopo il <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2008-12-22;22#art29-com4">comma 4 dell&#8217;articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22</a> (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) è aggiunto il seguente:<br />
&nbsp;<br />
&#8221; 4 bis. A decorrere dal 2017 l&#8217;importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 29 è stabilito con la legge di stabilità regionale, ai sensi dell&#8217;Allegato n. 4/1 punto 7 del <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118">decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</a> (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42">legge 5 maggio 2009, n. 42</a> ). &#8220;.<br />
<a name="art1-com2"></a>2. Il <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2008;22#art29-com5">comma 5 dell&#8217;articolo 29 della l.r. 22/2008</a> è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;<br />
&#8221; 5. A decorrere dall&#8217;anno 2018, la Regione attribuisce da un minimo del trenta per cento fino ad un massimo del quaranta per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all&#8217;eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell&#8217;acqua o dalla presenza di impianti per l&#8217;imbottigliamento. &#8220;.<br />
<a name="art2"></a>Art. 2<br />
(Modificazione all&#8217;articolo 39)<br />
<a name="art2-com1"></a>1. La <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2008;22#art39-com2-letf">lettera f) del comma 2 dell&#8217;articolo 39 della l.r. 22/2008</a> è sostituita dalla seguente:<br />
&nbsp;<br />
&#8221; f) i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti di cui all&#8217;articolo 29, comma 5, da parte dei comuni interessati ed i criteri per la valutazione dei progetti stessi da parte della Giunta regionale, nonché le modalità ed i tempi per l&#8217;erogazione delle risorse di cui allo stesso articolo 29, comma 5; &#8220;.<br />
<a name="art3"></a>Art. 3<br />
(Modificazioni all&#8217;articolo 40)<br />
<a name="art3-com1"></a>1. Dopo il <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2008;22#art40-com4">comma 4 dell&#8217;articolo 40 della l.r. 22/2008</a> sono aggiunti i seguenti:<br />
&nbsp;<br />
&#8221; 4 bis. A decorrere dal 2018 le autorizzazioni di spesa, di cui ai commi 1 e 2, sono iscritte, rispettivamente come Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali e Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali, alla Missione 09 &#8220;Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221; , Programma 02 &#8220;Tutela, valorizzazione e recupero ambientale&#8221; o Programma 06 &#8220;Tutela e valorizzazione delle risorse idriche&#8221; ai sensi dell&#8217; <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118#art45-com1">articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 118/2011</a> .<br />
&nbsp;<br />
4 ter. A decorrere dal 2018 le quantificazioni delle autorizzazioni complessive per interventi di natura corrente e per interventi di investimento del comma 4 bis sono determinate annualmente applicando la percentuale minima prevista al comma 5 dell&#8217;articolo 29 rispettivamente ai diritti annui previsti dal comma 1 e dal comma 2 dello stesso articolo 29. Eventuali autorizzazioni eccedenti la percentuale minima sono determinate annualmente dalla legge di bilancio regionale ai sensi dell&#8217; <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118#art38-com1">articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 118/2011</a> .<br />
&nbsp;<br />
4 quater. La copertura delle autorizzazioni previste al comma 4 ter è costituita rispettivamente dalle corrispondenti entrate previste dai commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 29 ed iscritte nel Titolo 3 &#8220;Entrate extratributarie&#8221; , Tipologia 0100 &#8220;Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni&#8221; , Categoria 03 &#8220;Proventi derivanti dalla gestione dei beni&#8221; del bilancio regionale di previsione, distinte in un capitolo per i diritti di superficie derivanti dal comma 1 dell&#8217;articolo 29 ed uno per i diritti commisurati all&#8217;acqua utilizzata derivanti dal comma 2 dello stesso articolo 29.<br />
&nbsp;<br />
4 quinquies. L&#8217;impegno delle somme di cui al comma 4 ter è subordinato al preventivo accertamento delle entrate previste al comma 4 quater, alla presentazione dei progetti da parte dei comuni ed alla valutazione degli stessi da parte della Giunta regionale. Le entrate derivanti dai diritti previsti al comma 2 dell&#8217;articolo 29 sono destinate a spese di investimento. &#8220;.<br />
<a name="art4"></a>Art. 4<br />
(Norme finali)<br />
<a name="art4-com1"></a>1. Le norme regolamentari di cui alla <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2008;22#art39-com2-letf">lettera f) del comma 2 dell&#8217;articolo 39 della l.r. 22/2008</a> , come sostituita dall&#8217; <a href="http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=171931&amp;v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&amp;m=5#art2">articolo 2</a> della presente legge, sono adottate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
<a name="art4-com2"></a>2. Le norme regolamentari di cui all&#8217;articolo 39, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), della <a href="http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2008;22">l.r. 22/2008</a> sono adottate entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modificazioni-alla-legge-regionale-22-dicembre-2008-n-22-norme-per-la-ricerca-la-coltivazione-e-lutilizzo-delle-acque-minerali-naturali-di-sorgente-e-termali/">Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l&#8217;utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2017 n.4327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-9-2017-n-4327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-9-2017-n-4327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2017 n.4327</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Di Carlo Sulla illegittimità del provvedimento n. 1544 del 2014 con il quale la Giunta della Regione Basilicata ha autorizzato il progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti da realizzare nelle vicinanze, esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale senza, però, previamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-9-2017-n-4327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2017 n.4327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-9-2017-n-4327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2017 n.4327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Di Carlo</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del provvedimento n. 1544 del 2014 con il quale la Giunta della Regione Basilicata ha autorizzato il progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti da realizzare nelle vicinanze, esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale senza, però, previamente esperire valutazione d’incidenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Direttiva 92/43/CEE &#8211; Siti di interesse comunitario &#8211; SIC &#8211; Piani e progetti &#8211; Impatto indiretto &#8211; Valutazione d’incidenza &#8211; VINCA</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ha l’obiettivo di massima di conservazione dei siti di interesse comunitario (SIC), sia in via diretta, per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti, sia in via indiretta, per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione, con attenzione sia all’impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all’impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
Pubblicato il 13/09/2017<br />
N. 04327/2017REG.PROV.COLL.<br />
N. 07257/2016 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale n. 7257 del 2016, proposto dalla società Lucana Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Monica Basta in Roma, via Cicerone n. 49;<br />
contro<br />
Associazione di Volontariato WWF &#8211; Matera (Onlus), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Calzone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fausta Marchese in Roma, via Palestro n. 56;<br />
nei confronti di<br />
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la BASILICATA – POTENZA &#8211; SEZIONE I n. 00107/2016, resa tra le parti, concernente il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione alle immissioni in atmosfera relativamente a un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Associazione di Volontariato WWF &#8211; Matera (Onlus);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati F. Chiarelli e A. Calzone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dell’Associazione WWF di Matera, del provvedimento n. 1544 del 2014 con il quale la Giunta della Regione Basilicata ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciando alla società Lucana Ambiente s.r.l. l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle immissioni in atmosfera relativamente al “progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti destinati al riutilizzo con produzione di CSS per l’alimentazione di un gassogeno e valorizzazione energetica da realizzare nella zona s.i.n. in località Pantanello, nel comune di Bernalda”.<br />
2. Il Tar per la Basilicata, sede di Potenza, sezione I, con la sentenza n. 107 del 13 febbraio 2016 ha:<br />
a) disatteso, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata società Lucana Ambiente, ritenendo l’impugnata valutazione di impatto ambientale atto immediatamente lesivo e, dunque, autonomamente impugnabile;<br />
b) nel merito, respinto il primo motivo col quale il WWF ha dedotto la violazione dell’art. 2, lett. c) della legge regionale n. 47/1998 e degli artt. 21 e 26 del D.lvo n. 42/2004, essendo rimasto accertato che l’area di ubicazione dell’impianto non è sottoposta a vincolo archeologico diretto;<br />
c) ancora nel merito, accolto il secondo e il terzo motivo con i quali il WWF ha denunciato la Violazione degli artt. 4 e 6 della direttiva 92/43 CEE; degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 357/1997; dell’art. 47 della legge regionale n. 47/2015 – L’eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; falsità dei presupposti; illogicità manifesta; difetto di motivazione; contraddittorietà. Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, che l’ubicazione dell’impianto a distanza ravvicinata rispetto a siti di importanza comunitaria imponesse, quantomeno, da parte della Regione, un approfondimento istruttorio e accertamenti idonei ad escludere l’assenza di un’incidenza rilevante del progetto e, conseguentemente, ad evitare il ricorso alla previa valutazione d’incidenza;<br />
d) assorbito le residue censure proposte;<br />
e) compensato tra le parti le spese di lite.<br />
3. La società Lucana Ambiente ha impugnato la sentenza ritenendola viziata sul piano logico-giuridico per avere ritenuto 1) l’autonoma impugnabilità della valutazione di impatto ambientale e 2) il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la regione nella scelta di non sottoporre il progetto alla valutazione d’incidenza ambientale.<br />
4. Si è costituita l’Associazione di volontariato WWF-MATERA – ONLUS chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità o l’infondatezza nel merito dell’avverso appello, vinte le spese di lite.<br />
5. Le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi mediante il deposito di documenti e di memorie.<br />
6. All’udienza pubblica del 18 maggio 2017 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />
7. L’appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi.<br />
7.1. È innanzitutto infondata l’eccezione, riproposta dalla società Lucana Ambiente, di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio a motivo della (supposta) natura di atto meramente endoprocedimentale (e dunque non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile) della valutazione di impatto ambientale.<br />
Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con un esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo.<br />
Nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla (positiva) conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo.<br />
Nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dall’amministrazione. In tal senso si è già espressa questa Sezione, secondo cui “Gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), pur inserendosi all&#8217;interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un&#8217;opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco” (Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 3 marzo 2009, n. 1213).<br />
Peraltro, la disciplina generale contenuta nel D.lvo n. 152 del 2006 configura espressamente la procedura di verifica dell&#8217;assoggettabilità a VIA come vero e proprio subprocedimento autonomo che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione (in questo senso anche la sentenza sopra citata).<br />
Nel caso che ci occupa tale contrario interesse sussiste appieno, perseguendo il WWF di Matera, quale fine istituzionale, la difesa e la protezione dei valori ambientali del territorio ove deve essere ubicato l’impianto.<br />
7.2. Del pari infondata è la censura, di merito, con cui l’appellante società Lucana Ambiente ha criticato il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che, attesa la distanza ravvicinata dell’impianto dai siti protetti (da un minimo di 3,2 a 4,8 Km), la Regione Basilicata avrebbe dovuto svolgere attività istruttoria e valutazioni finalizzate ad affermare motivamente, in termini di alta probabilità, l’assenza di incidenze significative, risultando, allo stato, del tutto obliterate le ragioni per le quali la stessa avrebbe ritenuto non necessaria o opportuna la valutazione di incidenza ambientale in relazione agli obiettivi di conservazione dei siti e alle condizioni ambientali di questi ultimi.<br />
7.2.1. La critica non merita condivisione.<br />
7.2.2. Va premesso, ai fini di un migliore inquadramento giuridico della questione che ci occupa, che la valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La rete Natura 2000 comprende le Zone di protezione speciale.<br />
Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE &#8220;Habitat&#8221; con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.<br />
La norma richiamata così, infatti, dispone: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell&#8217;incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.<br />
La valutazione d’incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.<br />
L’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.<br />
La valutazione del rischio dev’essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto.<br />
Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall’art. 6 del d.p.r. n. 120/2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva “Habitat”.<br />
È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.<br />
Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.<br />
L’obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all’impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all’impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092).<br />
7.2.3. Nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la regione Basilicata si è limitata a dare atto della circostanza che “L’area interessata non ricade in siti Natura 2000, ai sensi del d.p.r. n. 357/1997 (e s.m.i.)”, senza indagare o approfondire, in termini quantomeno dubitativi, l’assenza di effetti significativi sui siti protetti posti a distanza assai ravvicinata rispetto ai luoghi ove è prevista la realizzazione dell’impianto, obliterando – in tal maniera – l’obiettivo specifico perseguito dal legislatore europeo, ossia la protezione e la conservazione dei siti protetti all’interno di un contesto ecologico dinamico, a rete.<br />
Alla luce del predetto quadro normativo, pertanto, l’obiettivo di conservazione dei siti protetti avrebbe dovuto essere l’oggetto specifico della valutazione amministrativa, la quale, al contrario, si è limitata del tutto illegittimamente a considerare le dimensioni dell’impianto e la sua ubicazione, senza approfondire sul piano istruttorio alcun profilo di interferenza con la problematica ambientale, non dando conto delle ragioni per le quali sarebbe da escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell’intervento richiesto sui vicini siti protetti.<br />
7.2.4. Ciò considerato, restano irrilevanti ai fini della presente decisione sia le produzioni documentali della società Lucana Ambiente srl in data 6.4.2017, perché tardivamente depositate per la prima volta nel presente grado di appello e, comunque, non necessarie ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 104, comma 2 c.p.a.; sia quelle del WWF di Matera in data 5.5.2017, perché depositate oltre la scadenza consentita (10.4.2017).<br />
7.2.5. Per le suesposte considerazioni l’appello va, dunque, respinto.<br />
9. La regolazione delle spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014, segue il principio della soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.<br />
Condanna la società Lucana Ambiente srl alla refusione delle spese di lite liquidate in favore del WWF di Matera in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
Daniela Di Carlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Filippo Patroni Griffi<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-9-2017-n-4327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2017 n.4327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a></p>
<p>Pres. Bini; Est. Bini Sulla natura e sugli effetti delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; art. 29 decies d. lgs. 152/2006 – natura non sanzionatoria – esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – accordi tra privati – irrilevanza ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bini; Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura e sugli effetti delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; art. 29 <em>decies</em> d. lgs. 152/2006 – natura non sanzionatoria – esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – accordi tra privati – irrilevanza ai fini degli obblighi in capo al titolare dell’AIA.</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – obbligo di rimozione dei rifiuti – irrilevanza della qualità di sottoprodotti.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>La diffida ex art. 29 decies d. lgs. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un invito a provvedere in via d&#8217;urgenza; pertanto non può configurarsi con riferimento a tale atto alcuna violazione delle norme poste a tutela delle garanzie partecipative.&nbsp;</li>
<li value="2">Eventuali accordi tra le parti non possono modificare la posizione del titolare dell&#8217;AIA con riferimento agli obblighi discendenti unicamente dalle prescrizioni apposte all’AIA</li>
<li value="3">La possibilità che alcuni materiali possano essere riutilizzati in quanto sottoprodotti non preclude alla Provincia di ordinare la rimozione, se vengono abbandonati sull&#8217;area interessata e possono quindi divenire fonte di inquinamento.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2016, proposto da:&nbsp; </pre>
<pre>
L.I. - Lavorazioni Industriali S.r.l. in Liquidazione, in persona del</pre>
<pre>
legale rappresentante&nbsp; p.t.,&nbsp; rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa&nbsp; dall'avvocato</pre>
<pre>
Veronica Dini, domiciliata ex art. 25 cpa presso&nbsp; la&nbsp; Segreteria&nbsp; del</pre>
<pre>
T.A.R. Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Provincia di Vercelli, in persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante &nbsp;p.t.,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio&nbsp; Rosci,&nbsp; domiciliato&nbsp; ex</pre>
<pre>
art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso</pre>
<pre>
Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Gammastamp&nbsp; S.p.A.,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp;&nbsp; p.t.,</pre>
<pre>
rappresentata e&nbsp; difesa&nbsp; dagli&nbsp; avvocati&nbsp; Domenico&nbsp; Prato,&nbsp; Valentina</pre>
<pre>
Buccino, con domicilio eletto presso&nbsp; lo&nbsp; studio&nbsp; dell'avv.&nbsp; Domenico</pre>
<pre>
Prato in Torino, corso Re Umberto, 27;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l'annullamento&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
della comunicazione "avvio procedimento di diffida" prot. n.&nbsp; 0029425</pre>
<pre>
emessa dalla Provincia di Vercelli in data 13/10/2016.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti il ricorso e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti gli&nbsp; atti&nbsp; di&nbsp; costituzione&nbsp; in&nbsp; giudizio&nbsp; della&nbsp; Provincia&nbsp; di</pre>
<pre>
Vercelli e di Gammastamp S.p.A.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Silvana Bini e uditi per le parti i difensori&nbsp; come&nbsp; specificato&nbsp; nel</pre>
<pre>
verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<p><strong>Fatto</strong><br />
La società ricorrente Lavorazioni Industriali S.r.l. (da ora anche solo L.I.), ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui la Provincia di Vercelli ha diffidato la suddetta ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti presso il sito di via (omissis) a Vercelli, ai sensi dell&#8217;art. 29 decies comma 9 lett. a) d. lgs. 502/2006.<br />
La ricorrente ricostruisce puntualmente &#8220;la storia&#8221; dell&#8217;area interessata, di cui oggi risulta proprietaria, al fine di dimostrare l&#8217;assenza di responsabilità e di provare come da parte sua sia già stato effettuato lo smaltimento dei rifiuti prodotti, in ottemperanza alla prescrizione AIA.<br />
In particolare evidenzia che l&#8217;area interessata dal provvedimento è inserita nel più vasto complesso ex Montecatini, che dal 1920 al 1960 ha adibito gli stabilimenti ivi collocati ad attività chimica, con utilizzo di materiali quali acido solforico, concimi, prodotti fosfatati e fertilizzanti.<br />
Dal 1970 negli stabilimenti ivi collocati, divenuti di proprietà della Gammastamp, viene svolta attività galvanotecnica, con produzione di metalli pesanti, quali arsenico, rame, piombo e zinco, materiali che sono stati ritrovati sulle aree nel corso delle indagini di caratterizzazione del 2011.<br />
La ricorrente subentra nel 1987 con la finalità di gestire le attività dello stabilimento di proprietà della società Gammastamp, la quale rimane proprietaria degli impianti sino al 2006.<br />
Dal 2006 anche L.I. diviene proprietaria degli impianti, (nella misura del 76%), mentre la proprietà dei capannoni e dei terreni rimane in capo a Gammastamp.<br />
Con l&#8217;AIA del 22.7.2008 e l&#8217;AIA del 17.5.2010, L.I. viene autorizzata a proseguire l&#8217;attività trentennale di trattamento di elettrodeposizione superficiale dei metalli.<br />
L&#8217;AIA/2008 prescrive al punto 6) l&#8217;obbligo, in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attività, di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.<br />
L&#8217;attività cessa nel maggio del 2009, anno in cui viene sottoscritto un accordo quadro, con altre due società (Trevi e Tecno V), che prevede lo smontaggio dell&#8217;impianto di cromatura a carico di Tecno V, il trasporto in Polonia dei liquidi cromo &#8211; nichel e rame a carico di Tecno V e lo smaltimento dei liquidi accessori alla cromatura a carico di L.I.<br />
I liquidi da trasferire in Polonia sono, secondo la tesi di parte ricorrente, non rifiuti, ma materie prime secondarie o sottoprodotti.<br />
In data 6.7.2009 diviene amministratore unico della società ricorrente il Sig. Vo., che comunica alla Provincia, in data 26.1.2011, la definitiva dismissione dell&#8217;impianto di cromatura, con svuotamento della vasca di cromatura effettuato il 25.11.2010.<br />
L&#8217;utilizzo degli immobili veniva regolato da un contratto di comodato gratuito, del gennaio 2011, tra Gammastamp e L.I.<br />
Tuttavia, a causa della crisi, la società L.I., nel corso del 2014, impossibilitata a riprendere l&#8217;attività produttiva, restituisce gli immobili alla proprietaria e viene posta in liquidazione nel 2015.<br />
Il procedimento di bonifica dell&#8217;area viene avviato già dal 2011, quando viene accertato il superamento delle CSR per i terreni e per la protezione delle acque.<br />
In data 22.10.2015 la Gammastamp presenta un piano di smaltimento dei liquidi presenti nell&#8217;impianto di nichel cromatura; il piano è approvato, a condizione che siano smaltiti tutti i rifiuti presenti nel sito, in esecuzione alla prescrizione dell&#8217;AIA. L&#8217;area viene posta sotto sequestro dalla Polizia Provinciale di Vercelli.<br />
La società L.I. con nota del 22.1.2016, rileva una serie di impedimenti per l&#8217;adempimento della prescrizione dell&#8217;AIA, contestando anche la corretta qualificazione del materiale come rifiuti pericolosi.<br />
La Provincia, con atto del 13.7.2016, diffida la Società L.I. a procedere con urgenza al corretto smaltimento di tutte le soluzioni di trattamento galvanico ancora presenti nel sito, comprese quelle presenti presso l&#8217;impianto di nichel-cromatura.<br />
A fronte di questa diffida, la società, attraverso il proprio legale, ribadisce le ragioni per cui le operazioni di smaltimento richieste non sono effettuabili, presentando istanza di riesame, in cui evidenzia di non avere la disponibilità dell&#8217;area, stante il provvedimento di sequestro.<br />
La Provincia ha notificato il provvedimento in oggetto, con cui diffida la società L.I. a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ancora presenti sul sito di via (omissis), con avvertimento che in caso di mancato adempimento, avrebbe provveduto a dare corso all&#8217;art. 29 decies comma 9 d. lgs. 152/2006 e ad applicare il regime sanzionatorio di cui all&#8217;art. 29 quattordecies d. lgs. 152/2006.<br />
Avverso il provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:<br />
1) violazione di legge: art. 7 L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà: il provvedimento è contraddittorio, perché reca come oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento&#8221;, ma contiene la diffida, che non essendo stata preceduta da comunicazione ex art. 7 L. 241/90 risulta illegittima; riporta poi un termine per provvedere di 10 giorni, in contrasto con quanto previsto dalla legge, che indica il termine in 20 giorni;<br />
2) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento e carenza di motivazione: la condotta non è esigibile, poiché l&#8217;impianto di nichel cromatura è ancora sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica;<br />
3) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento: nel provvedimento si dà atto che la Gammastamp doveva attivarsi per lo smaltimento dei rifiuti, per cui l&#8217;obbligo ricade su Gammastamp, in base all&#8217;accordo quadro, non sulla L.I.;<br />
4) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento e difetto di istruttoria, carenza di motivazione: la decisone di Gammastamp di farsi carico degli impianti di cromatura era corretta, per cui è illogico che la Provincia abbia ignorato questa decisione. Infatti dal gennaio 2011 l&#8217;impianto risultava dismesso e fuori dalla procedura AIA; dal gennaio 2011 L.I. non aveva più la gestione né la disponibilità dell&#8217;impianto; per tali ragioni lo smantellamento dell&#8217;impianto non poteva che competere a Gammastamp.<br />
Non è stato dimostrato né la presenza né la provenienza dei rifiuti, di cui si chiede lo smaltimento: da ciò discende la carenza istruttoria;<br />
5) violazione di legge: art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: da quanto sopra discende l&#8217;assenza dei presupposti per emettere la diffida;<br />
6) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, artt. 183 e 184 bis d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti: i liquidi rinvenuti nel sito di Via Trento non costituiscono rifiuti, ma sottoprodotti, che avrebbero dovuto essere trasferiti in Polonia;<br />
7) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, errore sui presupposti e sviamento, violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90, d. lgs. 152/2006, art. 29 deciesd. lgs. 152/2006: il presente motivo attiene agli altri rifiuti oggetto della diffida. La diffida sostiene che i rifiuti attengono all&#8217;attività oggetto di AIA, per cui la ditta avrebbe dovuto trasmettere un piano di dismissione dello stabilimento, prima di sei mesi, dalla cessazione delle attività.<br />
A tali adempimenti la L.I. avrebbe dato corso, producendo lo studio ambientale, che dimostra come non vi sia una contaminazione derivanti dalle produzioni eseguite in regime di AIA, ma vi è una contaminazione storica preesistente. I rifiuti oggetto di sequestro nel 2015 sono stati smaltiti e la documentazione è stata inviata agli enti competenti.<br />
La documentazione fotografica prodotta da Gammastamp allegata alla diffida, raffigura solo elementi che tuttavia nulla provano sulla natura dei rifiuti e soprattutto sulla provenienza.<br />
Nessuno degli enti ha effettuato alcun sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi.<br />
Inoltre viene anche omessa l&#8217;indicazione dello stato di pericolo per l&#8217;ambiente che costituisce il presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 29 decies d. lgs. 152/2006.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Vercelli, evidenziando che l&#8217;opera di smaltimento dei rifiuti in esecuzione al piano di dismissione è a carico di L.I. in forza della prescrizione n. 6 dell&#8217;AIA. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Si è altresì costituita la società Gammastamp, rilevando che L.I. fosse l&#8217;unica intestataria dell&#8217;AIA n. 45459/2008 e quindi l&#8217;obbligo di predisporre il piano di dismissione dello stabilimento, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti non potesse che ricadere solo su L.I.<br />
Con ordinanza n. 480 del 15.12.2016 la domanda cautelare veniva respinta.<br />
In data la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 cpa, insistendo sulla estraneità all&#8217;obbligo di smaltire rifiuti, che in base all&#8217;accordo quadro avrebbero dovuto essere trasferiti in Polonia.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
1) Va premesso che il provvedimento gravato con il presente ricorso, si inserisce nell&#8217;ambito di un articolato procedimento, avviato fin dal 2011, per la bonifica del sito de quo.<br />
Con il presente atto la Provincia, richiamando il precedente ordine di smaltimento del 13.7.2016, ha diffidato la ricorrente ad adempiere alla prescrizione n. 6 dell&#8217;AIA del 22.7.2008, che impone alla L.I., titolare dell&#8217;autorizzazione, &#8220;in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attività&#8221; di &#8220;evitare qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale&#8221;.<br />
Ciò che viene ordinato, attraverso la diffida, ai sensi dell&#8217;art. 29 decies comma 9 d. lgs. 152/2006, è solo di adempiere alla prescrizione dell&#8217;AIA, smaltendo i rifiuti presenti presso la linea di cromatura, derivanti dall&#8217;attività esercitata proprio in forza della suddetta AIA.<br />
Risulta quindi irrilevante ogni eventuale accordo intervenuto tra i vari soggetti per lo smaltimento dei rifiuti, poiché l&#8217;Amministrazione non può che chiedere l&#8217;adempimento di una prescrizione contenuta in un provvedimento al titolare del provvedimento stesso.<br />
Alla luce di queste premesse, si può passare all&#8217;esame dei motivi di ricorso.<br />
2) Il primo motivo attiene alla violazione dell&#8217;art. 7 L. 241/90 e dell&#8217;art. art. 29 decies d. lgs. 152/2006: sostiene parte ricorrente che il provvedimento risulterebbe contraddittorio, perché reca come oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento&#8221;, ma contiene la diffida, che tuttavia non è stata preceduta dalla comunicazione ex art. 7 L. 241/90. Viene poi assegnato come termine per provvedere quello di 10 giorni, in contrasto con quanto previsto dalla legge, che indica il termine in 20 giorni.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Correttamente la difesa provinciale ha evidenziato che la diffida ex art. 29 decies d. lgs. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un invito a provvedere in via d&#8217;urgenza.<br />
Nel caso in esame, tra l&#8217;altro, la diffida reitera sostanzialmente un ordine già impartito con precedenti comunicazioni (nota del 19.1.2016 e la nota del 13.7.2016), atti in cui la Provincia rammenta alla società L.I. l&#8217;obbligo di adempiere alla prescrizione dell&#8217;AIA, attraverso le opere di dismissione degli impianti e rimozione dei rifiuti.<br />
Pertanto non solo non si configura alcuna violazione delle norme poste a tutela delle garanzie partecipative, ma non si ravvisa neppure alcuna violazione dell&#8217;art. 29 decies sopra citato, dal momento che con il provvedimento si reitera un ordine già impartito in precedenza.<br />
3) L&#8217;infondatezza della seconda censura, relativa alla inesigibilità dell&#8217;ordine, in quanto l&#8217;area è sotto sequestro, emerge dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla L.I. che ha dimostrato di aver ottemperato all&#8217;ordine.<br />
4) I successivi tre motivi (rubricati ai nn. 3,4 e 5), possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al profilo del rapporto con la Gammastamp. La Provincia avrebbe omesso di valutare una serie di elementi relativi agli obblighi delle società coinvolte nel procedimento: l&#8217;impegno Gammastamp di farsi carico degli oneri connessi alla dismissione degli impianti di cromatura, il fatto che dal gennaio 2011 L.I. non aveva più la gestione né la disponibilità dell&#8217;impianto.<br />
Anche questi motivi non possono trovare accoglimento.<br />
Come già evidenziato, l&#8217;obbligo imposto con il provvedimento de quo discende unicamente dalla prescrizione AIA, per cui eventuali differenti accordi tra le parti non possono modificare la posizione del titolare dell&#8217;AIA.<br />
La prescrizione si potrà considerare adempiuta solo una volta smaltiti i rifiuti conseguenti all&#8217;attività svolta in forza dell&#8217;autorizzazione.<br />
5) Passando all&#8217;esame dei due motivi successivi, relativi alla qualifica dei rifiuti, il Collegio osserva quanto segue.<br />
La Provincia ha richiesto la rimozione di rifiuti presenti presso il sito, come già ordinato con la precedente diffida, del 13.7.2013 prot. 20395, con cui imponeva &#8220;il corretto smaltimento di tutte le soluzioni di trattamento galvanico ancora presenti presso lo stabilimento&#8221;. La possibilità che dette materie possano essere riutilizzate in quanto sottoprodotti non preclude alla Provincia di ordinare la rimozione, se vengono abbandonate sull&#8217;area interessate e possono quindi divenire fonte di inquinamento.<br />
Quanto sopra dedotto è sufficiente per respingere anche il motivo successivo, in cui parte ricorrente sostiene di aver già eseguito lo smaltimento, in adempimento alla prescrizione dell&#8217;AIA.<br />
In verità, la Provincia, alla data di emanazione della diffida, ha accertato la presenza di rifiuti sul sito e il mancato smaltimento di rifiuti presso la linea di cromatura, per cui correttamente ha diffidato la società al rispetto della prescrizione AIA.<br />
Quanto alla mancata indicazione della situazione di pericolo, va rilevato che l&#8217;adozione del provvedimento appare giustificata dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento da parte della Provincia, dai quali è emersa senza alcun dubbio la presenza di rifiuti, derivanti dall&#8217;attività produttiva svolta da L.I., rifiuti che possono costituire fonte di inquinamento.<br />
6) Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità della situazione e della condotta della ricorrente.<br />
<strong>PQM</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvana Bini, Presidente FF, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Consigliere<br />
Paola Malanetto, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGO. 2017.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2017 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-7-2017-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-7-2017-n-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-7-2017-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2017 n.14</a></p>
<p>Pres. Scano, Est. Plaisant. Sulla illegittimità del diniego di nulla osta paesaggistico non supportato da adeguata istruttoria Procedimenti autorizzatori – Autorizzazione paesaggistica – Istruttoria – Motivazione del diniego. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Il provvedimento negativo di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi su affermazioni apodittiche, al contrario le stesse devono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-7-2017-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2017 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-7-2017-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2017 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scano, Est. Plaisant.</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del diniego di nulla osta paesaggistico non supportato da adeguata istruttoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimenti autorizzatori – Autorizzazione paesaggistica – Istruttoria – Motivazione del diniego.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento negativo di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi su affermazioni apodittiche, al contrario le stesse devono essere supportate da adeguata istruttoria e fare riferimento al concreto impatto dell’intervento richiesto sui valori protetti dal vincolo. Ribadendo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, viene affermata la necessità, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, di una puntuale e congrua motivazione del parere vincolante della soprintendenza. In caso di esito negativo, lo stesso parere deve esternare le effettive ragioni che fondano l’esito ostativo all’accoglimento dell’intervento progettato rispetto ai valori paesaggistci dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_366b/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Stefano Maroni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Urru, in Cagliari, Via Farina N. 44;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;&nbsp;<br />
&#8211; Comune di San Teodoro, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</em></strong><br />
&#8211; del parere negativo, espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici, artistici, etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro in data 10.10.2014 con nota prot. 13479, relativo all’istanza volta al rilascio di un’aut<br />
&#8211; del connesso provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica Prot. n. 22569 emesso dal Comune di San Teodoro in data 17.10.2014 e notificato in data 5.11.2014 in conformità al parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni architetton</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici, artistici, etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Il ricorso ha ad oggetto il diniego di nulla osta paesaggistico -e il presupposto parere negativo vincolante- con cui è stata riscontrata l’istanza proposta dal sig. Stefano Maroni per la realizzazione di una piscina (di circa 50 mq.) e relativi vani tecnici, tre pergolati e minori interventi di sistemazione esterna (essenzialmente pavimentazioni di congiunzione), costituenti pertinenza di un’immobile di sua proprietà sito in territorio di San Teodoro, zona urbanistica BF già ampiamente urbanizzata ancorché sottoposta a vincolo paesaggistico relativo all’intero territorio comunale, in base al d.m. 14 ottobre 1967.<br />
Le motivazioni del parere negativo, in gran parte contenute nel prodromico preavviso di rigetto, fanno leva sulle dimensioni eccessive dell’intervento proposto, sulla sua prevista collocazione in un’area verde e interessata da rocce granitiche, che svolgerebbe funzione di “compensazione paesaggistica” tra i manufatti preesistenti e il contesto naturale, nonché sul fatto che i movimenti terra e gli sbancamenti necessari finirebbero per alterare la naturale orografia dei luoghi.<br />
Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni culturali, sollecitando la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza di questa Sezione 10 dicembre 2014, n. 371, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta, ma con ordinanza 2 aprile 2015, n. 211, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato tale decisione, confermando l’efficacia degli atti impugnati, evidenziando che “<em>l’intervenuta antropizzazione di aree assoggettate a vincolo a fini paesaggistici non comporta alcuna de quotazione del contenuto e della pregnanza del vincolo”.</em><br />
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Con un’unica, ma articolata, doglianza&nbsp;<em>-violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di carenza di potere per carenza di motivazione e istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifeste, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, invalidità derivata</em>&#8211; parte ricorrente evidenzia che:<br />
&#8211; la zona ove insiste l’immobile, BF come da piano urbanistico, è destinata a insediamenti residenziali, che infatti sono largamente presenti, comprese numerosissime piscine già autorizzate in aree finitime, come da documentazione fotografica versata in a<br />
&#8211; l’area di specifica realizzazione dell’intervento è un terreno incolto e privo di particolare pregio paesaggistico;<br />
&#8211; le opere previste sono state progettate in modo da rispettare il naturale andamento del terreno e da limitarne al massimo la visibilità, scongiurata anche dalla preesistenza di una fitta trama di abitazioni in direzione dell’unica visuale pubblica, sul<br />
&#8211; in un simile contesto le affermazioni poste a base del parere negativo sarebbero apodittiche, non supportate da istruttoria e in alcun modo riferite al concreto impatto dell’intervento proposto sui valori protetti dal vincolo;<br />
&#8211; l’Amministrazione ha omesso di valutare la possibilità di misure volte a diminuire il ritenuto impatto paesaggistico, decidendo di vietare tout court la realizzazione dell’intervento.<br />
Le doglianze meritano di essere condivise.<br />
Non si intende, ovviamente, mettere in discussione l’assunto contenuto nell’ordinanza catelare adottata del Giudice di appello (vedi narrativa) -secondo cui la preesistenza di interventi antropici non impedisce la successiva applicazione del vincolo- bensì evidenziare la carenza, nel caso di specie, di un sufficiente supporto motivazionale e istruttorio a sostegno degli atti impugnati.<br />
In primo luogo si evidenzia che il parere negativo della Soprintendenza è sopraggiunto all’esito di una relazione preliminare, redatta dal Comune di San Teodoro, che considerava l’intervento&nbsp;<em>“ben inserito nell’ambiente circostante”</em>&nbsp;e lo valutava favorevolmente: già questo avrebbe dovuto indurre la Soprintendenza a motivare puntualmente il proprio parere negativo.<br />
Viceversa l’Autorità statale ha esposto in modo assolutamente generico e apodittico le proprie ragioni, limitandosi a rimarcare le notevoli dimensioni dell’intervento (senza, però, dare conto del fatto che lo stesso è previsto quasi interamente “a livello terra”, il che intrinsecamente ne riduce l’impatto visivo), nonché l’incidenza su area definita di “compensazione paesaggistica”, il che esprime una valutazione che non appare facilmente riferibile al reale stato dei luoghi -come descritto dal ricorrente e risultante dalla documentazione in atti, oltre che non puntualmente smentito dalle oltre modo sintetiche difese erariali- che evidenzia un’ampia preesistenza di abitazioni e relative pertinenze, per giunta in parte posizionate in modo da precludere la percepibilità dell’intervento dall’esterno.<br />
Se è vero, per un verso, che l’intervenuta antropizzazione della zona non esclude l’applicazione del vincolo, è altrettanto vero, per altro verso, che dello stato reale dei luoghi si deve necessariamente tenere conto nel valutare l’effettiva incidenza dell’intervento proposto sui valori tutelati, che nel caso di specie sono esclusivamente “vedute panoramiche”; pertanto la Soprintendenza avrebbe dovuto quanto meno evidenziare i “punti di concreta incidenza visiva” dell’intervento proposto sulle visuali pubbliche, alla luce dello stato dei luoghi nel suo complesso; inoltre l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità -e in caso negativo darne conto in sede di motivazione- di eventuali misure in grado di mitigare l’impatto visivo dell’intervento proposto, in particolare con riferimento al rilevato rischio -anch’esso del tutto genericamente evidenziato- che gli sbancamenti previsti possano alterare la naturale orografia dei luoghi (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI , 15 dicembre 2014, n. 6149, secondo cui&nbsp;<em>“Nell&#8217;ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere vincolante della soprintendenza deve essere puntualmente e congruamente motivato e, in caso esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l&#8217;intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo. Il parere deve inoltre indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe fare conseguire all&#8217;interessato l&#8217;autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio”</em>).<br />
Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, affinché la Soprintendenza possa nuovamente esprimere il proprio parere nei termini sopra descritti.<br />
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell’Amministrazioni statale, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti del Comune intimato, che si è limitato a rispettare il parere vincolante della Soprintendenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Ministero per i Beni e le attività culturali alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.<br />
Spese compensate nei confronti del Comune di San Teodoro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2017<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-7-2017-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2017 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-6-2017-n-992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-6-2017-n-992/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-6-2017-n-992/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.992</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Salomone Est. Raffaele Tuccillo Sull’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione preposta ad esaminare le istanze di compatibilità ambientale di progetti. Procedimenti autorizzatori – Silenzio inadempimento – VIA – Termine di conclusione procedimento – &#160; &#160; È illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio di VIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-6-2017-n-992/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-6-2017-n-992/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Salomone Est. Raffaele Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione preposta ad esaminare le istanze di compatibilità ambientale di progetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimenti autorizzatori – Silenzio inadempimento – VIA – Termine di conclusione procedimento –<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio di VIA decorso il termine di 150 giorni dall’istanza da parte del privato.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/06/2017<br />
&nbsp;<br />
N. 00992/2017 REG.PROV.COLL.<br />
&nbsp;<br />
N. 00362/2017 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
&nbsp;<br />
(Sezione Prima)<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2017, proposto da:<br />
Ecolsystema S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso lo studio Crescenzio Santuori in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;<br />
&nbsp;<br />
contro<br />
&nbsp;<br />
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa;<br />
&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&nbsp;<br />
Provincia di Crotone, Comune di Scandale, Arpacal Dipartimento di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale Crotone non costituiti in giudizio;<br />
&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&nbsp;<br />
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio<br />
&nbsp;<br />
serbato dalla Regione Calabria in ordine all&#8217;istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del 4/6/2014, prot. n. 0184805, e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 4/6/2014, prot. n. 0184828, inerenti il progetto di “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – Variazione Codici CER da realizzarsi nel Comune di Scandale (KR)”, nonché sulla diffida notificata a mezzo PEC del 20.3.2017<br />
&nbsp;<br />
nonché per l&#8217;accertamento<br />
&nbsp;<br />
dell&#8217;obbligo di provvedere mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso, previo ove necessario<br />
&nbsp;<br />
annullamento<br />
&nbsp;<br />
della determinazione, assunta dal Presidente della conferenza di servizi nel corso della riunione del 2.3.2017, di sospendere i lavori della conferenza, confermata con nota della Regione, prot. 111513 del 31.3.2017.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
&nbsp;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />
&nbsp;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
&nbsp;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
&nbsp;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
&nbsp;<br />
Con ricorso la Ecolsystema s.r.l. chiedeva: di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria in ordine all’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale inerente al progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel comune di Scandale: di accertare l’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso ove necessario; di annullare la determinazione assunta dal Presidente della conferenza di servizi con la quale erano stati sospesi i lavori della conferenza di servizi.<br />
&nbsp;<br />
Si costituiva l’amministrazione chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
&nbsp;<br />
Il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.<br />
&nbsp;<br />
L’art. 29 quater, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 fissa in 150 giorni il termine per la conclusione del procedimento. Tale termine sarebbe ampiamente decorso.<br />
&nbsp;<br />
La ricorrente ha concluso chiedendo che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato dagli Uffici della Regione Calabria sull’istanza di autorizzazione e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, con vittoria di spese.<br />
&nbsp;<br />
La giurisprudenza riconosce in capo al soggetto che ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico l’interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la cui conclusione è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa, ai sensi dell&#8217;art. 26, d.lgs. n. 152 del 2006. La stessa giurisprudenza ha precisato, altresì, che l’obbligo per l’amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni e dagli enti delegati. A ciò consegue che l’inutile decorso del termine comporta la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge (Tar Molise, 14 giugno 2013 n. 415; Tar Puglia, Bari, sez. I, 29 gennaio 2013 n. 109; Tar Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2012 n. 1949).<br />
&nbsp;<br />
Occorre, anzi, dar conto della giurisprudenza che afferma che la materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione è permeata da principi di semplificazione e celerità procedimentale, che implicano certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio. Da qui l’assunto secondo il quale il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio include anche la fase necessaria alla valutazione di impatto ambientale, la quale resta inglobata all’interno dell’unico procedimento autorizzatorio di cui si discute (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1823).<br />
&nbsp;<br />
Nessun dubbio, comunque, che nel caso di specie, alla luce della ricostruzione sopra effettuata, siano abbondantemente trascorsi i termini per la pronuncia dei competenti uffici della Regione Calabria e che, pertanto, vi sia stata la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento nei termini previsti. Né può ritenersi che il compimento di atti endoprocedimentali sia idoneo ad evitare la formazione del silenzio, posto che il legislatore richiede l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento in questione. L’inutile decorso del termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, che, come detto, assume in materia rilevanza pregnante, determina di per sé la violazione dell’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento, così come previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 (in materia, cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 23 aprile 2014 n. 1073).<br />
&nbsp;<br />
Consegue a quanto sopra che, in accoglimento del ricorso proposto, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria, che ha omesso di concludere i procedimenti in questione nei termini previsti, con conseguente ordine all’Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di centocinquanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.<br />
&nbsp;<br />
In caso di perdurante inerzia a tanto provvederà ad istanza della parte interessata, il Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio.<br />
&nbsp;<br />
La domanda diretta a ottere il conseguimento del provvedimento favorevole non può trovare accoglimento essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria da parte dell’amministrazione e non emergendo l’esaurimento del potere discrezionale dell’amministrazione. Per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento regionala la stessa deve essere dichiarata inammissibile in tale sede in cui è stato proposto ricorso avverso l’accertamento del silenzio.<br />
&nbsp;<br />
In virtù del principio della parziale soccombenza reciproca, devono ritenersi sussistenti motivi per compensare le spese di lite.<br />
&nbsp;<br />
Sulla Regione Calabria graverà il compenso del Commissario ad acta, laddove si renda necessario il suo intervento, che sarà liquidato con separata ordinanza sulla base di nota recante anche indicazione delle spese documentate<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale, avendo essa omesso di provvedere nei termini prescritti nel procedimento in oggetto; ordina all’Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di centocinquanta giorni dalla notificazione della presente sentenza; nomina commissario ad acta Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio, affinché, in caso di perdurante inerzia, provveda in luogo dei competenti uffici regionali, nei termini di cui in motivazione.<br />
&nbsp;<br />
Spese compensate.<br />
&nbsp;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
&nbsp;<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
&nbsp;<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
Raffaele Tuccillo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vincenzo Salamone<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-6-2017-n-992/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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