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	<title>Possesso-Azioni possessorie Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Brevi riflessioni su alcune recenti pronunce giurisprudenziali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-riflessioni-su-alcune-recenti-pronunce-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-riflessioni-su-alcune-recenti-pronunce-giurisprudenziali/">Brevi riflessioni su alcune recenti pronunce giurisprudenziali.</a></p>
<p>Le brevi riflessioni che seguono traggono spunto dalla lettura di alcune recentissime pronunce giurisprudenziali nelle quali viene affrontato il problema della giurisdizione in materia di atti di polizia demaniale alla luce delle previsioni contenute nell’ormai “mitico” articolo 34 del D.Lgs. n. 80/98; la domanda a cui i predetti provvedimenti giurisdizionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-riflessioni-su-alcune-recenti-pronunce-giurisprudenziali/">Brevi riflessioni su alcune recenti pronunce giurisprudenziali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-riflessioni-su-alcune-recenti-pronunce-giurisprudenziali/">Brevi riflessioni su alcune recenti pronunce giurisprudenziali.</a></p>
<p>Le brevi riflessioni che seguono traggono spunto dalla lettura di alcune recentissime pronunce giurisprudenziali nelle quali viene affrontato il problema della giurisdizione in materia di atti di polizia demaniale alla luce delle previsioni contenute nell’ormai “mitico” articolo 34 del D.Lgs. n. 80/98; la domanda a cui i predetti provvedimenti giurisdizionali hanno cercato di dare una risposta può sintetizzarsi nel modo seguente: le controversie relative alla tutela della proprietà e/o del possesso, esperite nei confronti della P.A., possono dirsi ricomprese nella nuova  ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introdotta dall’articolo, più sopra menzionato? </p>
<p>Come avremo modo di vedere, la risposta fornita dai giudici di merito alla superiore domanda non risulta univoca; tenteremo, pertanto, al termine di questo breve contributo, di esaminare se sia possibile rinvenire qualche indicazione, in proposito, nella recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (<a href="dispositivo?codgiur=2276&#038;visualizza=1">ordinanza n. 43/2000</a>) [1].  </p>
<p>Ma veniamo all’analisi delle pronunce, cui abbiamo fatto riferimento più sopra, iniziando da Tribunale di Torre Annunziata, II sez. civ., ordinanza del 15 &#8211; 26 aprile 2000 [2].</p>
<p>Con la superiore ordinanza è stato deciso il ricorso con il quale un privato chiedeva la immediata sospensione dei lavori di realizzazione della terza corsia del manto autostradale ovvero l’adozione di ogni opportuna misura idonea a evitare il grave pregiudizio all’immobile di sua proprietà; chiedeva, inoltre, di disporre con sentenza, la riduzione in pristino stato dei luoghi o l’arretramento dell’erigendo manufatto sempre rispetto all’immobile di sua proprietà. </p>
<p>Il Tribunale campano ha affermato che “appare sussistere difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario per essere la materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.L.vo. 31 marzo 1998 n. 80. </p>
<p>In particolare, l’art. 34 del decreto recita: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica e edilizia”, conservando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in materia di determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. </p>
<p>Trattasi di affermazione che, a parte l’inconferente riferimento all’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, ricalca, quasi alla lettera, la motivazione di TRIBUNALE DI TRANI, SEZIONE DI MOLFETTA &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=2403&#038;visualizza=1"> ordinanza 11 gennaio 2000</a> [3] , con la quale era stata ritenuta inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’A.G.O., una azione possessoria proposta  innanzi al Tribunale con la quale si lamentava la occupazione sine titulo di un fondo da parte di una P.A. </p>
<p>In questo quadro giurisprudenziale, che poteva definirsi univoco, è piombato, come fulmine a ciel sereno, TRIBUNALE DELLA SPEZIA – <a href="/ago1/triblaspezia_2000-05-18.htm"> ordinanza 18 maggio 2000</a> [4], ove si afferma che “gli atti di c.d. polizia demaniale riguardano la mera detenzione e disponibilità diretta del bene in capo all’amministrazione, a prescindere dal fatto che di tali beni ne sia fatto un uso o un altro uso. Essi tutelano solo la relazione di appartenenza tra P.A. ed un bene immobile ed il corrispondente possesso. </p>
<p>Le relative controversie, pertanto, esulano dalla giurisdizione amministrativa e rientrano in quella dell&#8217;A.G.O., atteso che rispetto a tali provvedimenti è estraneo il profilo strettamente attinente alle modalità di uso dei beni stessi dal punto di vista edilizio o urbanistico che costituiscono il fondamento della giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, secondo cui &#8220;le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazione pubbliche in materia urbanistica ed edilizia&#8221;, da intendersi come riguardanti &#8220;tutti gli aspetti dell’uso del territorio&#8221;, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. </p>
<p>La tutela del diritto di proprietà o del possesso, anche su beni immobili, non costituisce infatti atto o comportamento riferibile all’edilizia (intesa come settore di disciplina pubblica e amministrazione delle costruzioni) o all’urbanistica (intesa come settore di disciplina pubblica e amministrazione dell’insieme delle strutture immobiliari e dei servizi accessori), né all’uso del territorio”. </p>
<p>Per comprendere, appieno, la pronuncia, da ultimo citata, occorre ricordare che con la stessa il Tribunale ligure ha deciso il ricorso con il quale un privato proponeva domanda cautelare e, in via subordinata, possessoria, nei confronti di un Comune, esponendo di essere titolare di un ristorante sito in quel comune le cui celle frigorifere erano posizionate da oltre vent’anni in una struttura di ferro e vetro su uno spazio esterno al locale. Sull’occupazione di tale spazio, proseguiva il ricorrente, era insorto un vasto contenzioso con il Comune convenuto, il quale aveva emesso tre ordinanze di ripristino dei luoghi di cui la prima per asserito abuso edilizio, la seconda per asserita violazione del t.u. sulle leggi sanitarie e del regolamento comunale di igiene e la terza (in data 16 febbraio 2000), di sgombero per occupazione abusiva di suolo pubblico.  </p>
<p>L’istanza di sospensione di tali ordinanze era stata respinta dal T.A.R. e tuttavia il ricorrente, segnalando di avere proposto, con citazione, domanda di usucapione dello spazio di terreno suddetto, e ritenendo che non sussistesse il potere della P.A. di agire in via di autotutela (segnatamente per il fatto che la presenza di un giudizio di usucapione del bene – e quindi sulla proprietà – avrebbe determinato l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero), chiedeva l’assunzione dei provvedimenti più opportuni a tutela del suo diritto dominicale o in subordine del suo possesso&#8221;. </p>
<p>Il Tribunale di La Spezia, in altre parole, ritiene che, allorquando la P.A. agisca, in via di autotutela, a protezione dei propri beni, senza porre in essere atti o provvedimenti che si traducano in una trasformazione del territorio, la giurisdizione sulle relative controversie deve ritenersi in capo al giudice ordinario. </p>
<p>Una conclusione che, sebbene fondata su argomentazioni apprezzabili, non tiene conto del fatto che, di fronte all’esercizio di potestà pubblicistiche (nella specie, potere di autotutela), il giudice ordinario incontra lo sbarramento rappresentato dall’art. 4 della legge n. 2248/1865 all. E; affermare, nelle ipotesi in argomento, la giurisdizione dell’A.G.O. significa privare il cittadino di quella tutela che solo il giudice amministrativo può garantire. </p>
<p>A ciò si aggiunga che l’espressione “uso del territorio”, contenuta nell’articolo 34 del D.Lgs. n. 80/98, proprio per la sua ampiezza, appare in grado di abbracciare tutte le controversie che abbiano una qualche relazione con il territorio. </p>
<p>Ebbene, pare a chi scrive, che un provvedimento con il quale la P.A., in via di autotutela, miri a salvaguardare la disponibilità di un proprio bene immobile non possa non ritenersi avere una (marcata) relazione con l’ “uso del territorio”. </p>
<p>La bontà delle superiori osservazioni trova conferma nelle motivazioni che corredano la recentissima pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (ordinanza n. 43/2000). </p>
<p>Ed, invero, la Suprema Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad un’azione possessoria esperita nei confronti di una amministrazione comunale, ha ritenuto, fra le altre, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo” (da una P.A.). </p>
<p>Vorremmo chiedere al Tribunale di La Spezia: “il ricorso deciso con l’ordinanza del 18 maggio non concerneva il diritto di un soggetto privato a conservare la disponibilità di un’area che l’amministrazione comunale assumeva di sua proprietà?”. </p>
<p>Nel chiudere queste brevi riflessioni, ci sia consentito rinnovare un auspicio, già espresso in altre occasioni, ovvero che, per il futuro, il riparto di giurisdizione sia affidato a poche e chiare disposizioni, al fine di evitare quel ping-pong fra le giurisdizioni che, se appassiona gli addetti ai lavori, finirà per stordire i “poveri” cittadini, costretti a girovagare per Uffici Giudiziari alla ricerca di Giustizia.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] La pronuncia può leggersi su questa rivista on line.</p>
<p>[2] La pronuncia può leggersi sulla rivista on line “Diritto&#038;Diritti”.</p>
<p>[3] La pronuncia può leggersi su questa rivista on line.</p>
<p>[4] La pronuncia può leggersi su questa rivista on line.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Confermato l’orientamento del Tribunale di Catania –in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, iniziata a seguito di opere eseguite in attuazione di un p.e.e.p., in favore del g.a. ex art. 34 d.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7, l. 205/2000.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/confermato-lorientamento-del-tribunale-di-catania-in-sede-di-reclamo-ex-art-669-terdecies-c-p-c-che-dichiara-il-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-ordinario-in-materia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:55 +0000</pubDate>
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<p>Il Tribunale di Catania, III° Sezione Civile, con ordinanza collegiale depositata in data 16.04.2001, ha rigettato il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto da un privato avverso un’ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, sez. staccata di Mascalcia, emessa in data 22.12.2000, che aveva dichiarato inammissibile per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/confermato-lorientamento-del-tribunale-di-catania-in-sede-di-reclamo-ex-art-669-terdecies-c-p-c-che-dichiara-il-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-ordinario-in-materia/">Confermato l’orientamento del Tribunale di Catania –in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, iniziata a seguito di opere eseguite in attuazione di un p.e.e.p., in favore del g.a. ex art. 34 d.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7, l. 205/2000.</a></p>
<p>Il Tribunale di Catania, III° Sezione Civile, con ordinanza collegiale depositata in data 16.04.2001, ha rigettato il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto da un privato avverso un’ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, sez. staccata di Mascalcia, emessa in data 22.12.2000, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’A.g.o., rientrando nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, un’azione possessoria intrapresa per la tutela dell’esercizio di una servitù di passaggio, attraverso una stradella poderale espropriata da un Comune, in attuazione di un p.e.e.p.</p>
<p>Invero, spiega l’organo decidente, una cooperativa edilizia, quale soggetto delegato all’esecuzione di una parte del piano di edilizia economica e popolare, opera alla stregua di longa manus della P.A.</p>
<p>L’attività da essa svolta in esecuzione del p.e.e.p. (nel caso particolare, edificazione di un muro sulla stradella gravata da servitù di passaggio, nella realizzazione del progetto edificatorio approvato in esecuzione del p.e.e.p.) va qualificata come comportamento posto in essere da un soggetto equiparato alla p.a. Ne deriva, pertanto, che tale attività è soggetta ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 80/98, alla Giurisdizione Amministrativa.</p>
<p>Inoltre, il Collegio ha precisato che prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato art. 34, nella posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla reclamante non era dato ravvisare la consistenza del diritto soggettivo e non poteva quindi configurarsi al riguardo la giurisdizione del g.o., determinando il provvedimento di espropriazione l’automatica estinzione degli eventuali diritti reali parziali già gravanti sul bene, del quale all’ente pubblico viene trasferito (in modo originario e non derivativo) il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, da considerare del tutto &#8220;nuovo&#8221; rispetto a quello dell’originario proprietario.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. III CIVILE &#8211; <a href="/ga/id/2001/5/1338/g">Ordinanza 6 aprile 2001</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/confermato-lorientamento-del-tribunale-di-catania-in-sede-di-reclamo-ex-art-669-terdecies-c-p-c-che-dichiara-il-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-ordinario-in-materia/">Confermato l’orientamento del Tribunale di Catania –in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, iniziata a seguito di opere eseguite in attuazione di un p.e.e.p., in favore del g.a. ex art. 34 d.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7, l. 205/2000.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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