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	<title>Porto d&#039;armi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Porto d&#039;armi Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli Sul diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per carenza dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta. Rilascio licenza di porto di fucile &#8211; Giudizio prognostico di inaffidabilità  &#8211; Diniego. Il giudizio prognostico di inaffidabilità  che giustifica il diniego di rilascio della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per carenza dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Rilascio licenza di porto di fucile &#8211; Giudizio prognostico di inaffidabilità  &#8211; Diniego.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il giudizio prognostico di inaffidabilità  che giustifica il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile deve essere elaborato tenendo in considerazione tutti gli elementi fattuali riscontrabili al momento della sua formulazione. L&#8217;Amministrazione ha quindi l&#8217;onere di valutare i comportamenti risalenti non in sè e per sè considerati ma in correlazione ai fatti ed ai comportamenti successivi.<br /> Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile  illegittimo quindi se adottato con esclusivo riferimento a fatti verificatisi molti anni prima rispetto alla presentazione dell&#8217;istanza, accertati in una sentenza di condanna per reati non ostativi, menzionati in un decreto di archiviazione e contenuti in segnalazioni di polizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 434 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante e Stefano Borella, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonio Papi Rossi in Milano, via Visconti di Modrone, 12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1,  domiciliato; <br /> Questura di Milano, in persona del Questore in carica, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 18 novembre 2016, notificato il 29 dicembre 2016, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l&#8217;istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</div>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2021, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In data 30 settembre 2015 la signora -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Milano, per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Bernareggio, un&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 28 dicembre 2015 la signora -OMISSIS- ha comunicato alla Questura di aver conseguito il patentino di abilitazione all&#8217;esercizio venatorio, rilasciatole dalla Provincia di Monza e Brianza in data 15 dicembre 2015, ed ha pertanto richiesto la variazione dell&#8217;uso della licenza di porto di fucile da uso caccia ad uso tiro a volo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 23 agosto 2016 la Questura di Milano ha comunicato alla signora -OMISSIS- i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, per aver riscontrato che la stessa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in data -OMISSIS-  stata condannata dal Tribunale di Lodi, con sentenza emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e lire 800.000 di multa per i reati di appropriazione indebita e falsità  in scrittura privata, avvinti dal nesso di continuazione;</p>
<p style="text-align: justify;">b) come risulta dal decreto del -OMISSIS-, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha archiviato l&#8217;indagine avviata nei suoi confronti per traffico internazionale di stupefacenti, risulterebbero accertati l&#8217;uso personale di sostanze stupefacenti;</p>
<p style="text-align: justify;">c) negli anni 2002 e 2003 avrebbe frequentato soggetti pregiudicati.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 2-OMISSIS- la signora -OMISSIS- ha prodotto osservazioni procedimentali, il cui contenuto  stato integralmente riprodotto nei motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del 18 novembre 2016, notificato il 29 dicembre 2016, il Questore di Milano, ritenuto che la signora -OMISSIS- non sia in possesso dei necessari requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta richiesti per il rilascio della licenza di porto delle armi, ha rigettato l&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2017, depositato il 28 febbraio 2017, la signora -OMISSIS- ha domandato l&#8217;annullamento del decreto con il quale il Questore di Milano ha respinto l&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile, per difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che la Questura non avrebbe adeguatamente considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;unica sentenza di condanna, applicata su richiesta delle parti per reati non ostativi al rilascio della licenza, risale a ben 15 anni prima e non  stata seguita da altre condanne;</p>
<p style="text-align: justify;">b) i reati, uno dei quali  stato successivamente depenalizzato, sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, con decreto del -OMISSIS- del Tribunale di Lodi;</p>
<p style="text-align: justify;">c) le sostanze stupefacenti sono state rinvenute nell&#8217;abitazione coniugale in data successiva all&#8217;abbandono della stessa, conseguente alla sopravvenuta separazione personale dal coniuge;</p>
<p style="text-align: justify;">d) mancano le evidenze relative all&#8217;uso personale di sostanze stupefacenti ed alla frequentazione di soggetti pregiudicati, fatti che comunque sarebbero anch&#8217;essi risalenti nel tempo;</p>
<p style="text-align: justify;">e) attualmente conduce una vita tranquilla e convive con una persona affidabile;</p>
<p style="text-align: justify;">f) ha conseguito il patentino venatorio e desidera svolgere l&#8217;attività  di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In vista della trattazione del merito del giudizio, la ricorrente ha depositato documenti e una memoria difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021 la causa  stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Questore il potere discrezionale di ricusare la licenza di portare le armi a coloro che siano stati condannati per un delitto diverso da quelli, espressivi di un rilevante allarme sociale, elencati nel comma 1, ed a coloro che non diano affidamento di non abusare delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le sentenze dell&#8217;11 febbraio 1981, n. 24, e del 16 dicembre 1993, n. 440, la Corte costituzionale ha affermato che la licenza di portare le armi costituisce un&#8217;eccezione al generale divieto di portare le armi al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice penale e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per cui deve ritenersi non irragionevole che il legislatore esiga la sussistenza di garanzie particolarmente rigorose per il rilascio e per il mantenimento del titolo di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha evidenziato come l&#8217;autorizzazione a portare le armi al di fuori della propria abitazione richiede che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell&#8217;ordine pubblico e delle regole della civile convivenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 dicembre 2019, n. 8360).</p>
<p style="text-align: justify;">La natura cautelare e preventiva della misura interdittiva, che discende dal bisogno di tutela avanzata di interessi particolarmente delicati, quali l&#8217;ordine pubblico, la tranquilla convivenza della collettività  e l&#8217;incolumità  collettiva e dei singoli, implica che essa trovi applicazione non solo in presenza di fattispecie penalmente rilevanti ma anche in presenza di fatti o di comportamenti atipici, i quali rilevano nella loro oggettiva materialità  e nella loro idoneità , secondo la logica causale del &lt;&gt;, a porre in dubbio le stringenti garanzie di affidabilità  che l&#8217;ordinamento richiede ai soggetti eccezionalmente autorizzati a portare le armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio soggettivo di affidabilità  nell&#8217;utilizzo non abusivo delle armi  un giudizio di tipo prognostico, da effettuare <i>ex ante</i> ed in base a tutti gli elementi disponibili in concreto al momento della sua elaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinchè tale giudizio spieghi un&#8217;effettiva efficacia preventiva,  necessario pertanto ricostruire un quadro indiziario quanto più completo possibile e valutare gli elementi fattuali raccolti, in maniera non atomistica ma globale, al fine di ricostruire la personalità  del soggetto e la sua capacità  di meritarsi la piena fiducia nell&#8217;affidamento delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione, nel vagliare l&#8217;istanza del privato, deve condurre perciò un&#8217;istruttoria congrua e adeguata, di cui deve dare conto in motivazione, che consenta una valutazione complessiva del soggetto e del percorso di vita dallo stesso compiuto successivamente agli episodi contestati, specie ove questi siano risalenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sezione III, 20 maggio 2020, n. 3199).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso, il ricorso  infondato, nella parte in cui lamenta che la Questura non avrebbe dovuto tenere conto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e comunque avrebbe dovuto considerare che i reati, oggetto della condanna inflitta alla ricorrente dal Tribunale di Lodi con sentenza dell&#8217;-OMISSIS- e non ostativi al rilascio della licenza di porto di fucile, sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, e che uno di essi, il reato di falsità  in scrittura privata,  stato depenalizzato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già  evidenziato nelle premesse, gli elementi fattuali che concorrono a formare il sostrato del giudizio prognostico di non affidabilità  nel non abuso delle armi, anche quando siano confluiti in una sentenza di condanna, rilevano nella loro oggettiva materialità  e sono perciò irrelati alle successive vicende penalistiche, quali l&#8217;estinzione degli effetti penali del reato, determinata dal decorso del tempo e dalla mancata commissione successiva di altri reati, o la depenalizzazione, entrambe espressioni di scelte di politica criminale che nulla hanno a che vedere con le esigenze di tutela preventiva dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza collettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A maggior ragione non rileva, ai fini della tutela preventiva dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza collettiva, la tipologia del rito, ordinario o speciale, che ha condotto alla condanna dell&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso  invece fondato nel resto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile  stato adottato con esclusivo riferimento a fatti verificatisi molti anni prima rispetto alla presentazione dell&#8217;istanza, accertati in una sentenza di condanna per reati non ostativi, menzionati in un decreto di archiviazione e contenuti in segnalazioni di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che il giudizio di inaffidabilità  del soggetto nell&#8217;uso corretto delle armi può fondarsi anche su condotte assai risalenti nel tempo, dal momento che il mero decorso del tempo non  sufficiente nè a ridurre la portata offensiva delle stesse nè tantomeno a ripristinare il rapporto di fiducia che l&#8217;Amministrazione deve poter riporre in coloro che aspirano ad essere autorizzati a portare le armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio prognostico di inaffidabilità  deve essere tuttavia elaborato tenendo in considerazione tutti gli elementi fattuali riscontrabili al momento della sua formulazione, per cui l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;onere di valutare i comportamenti risalenti non in sè e per sè considerati ma in correlazione ai fatti ed ai comportamenti successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione dovà  pertanto, secondo un criterio di ragionevolezza, considerare rilevanti, ai fini del diniego della licenza del porto delle armi, i fatti remoti sfavorevoli al richiedente, solo ove essi siano sintomatici della sua attuale inaffidabilità  nel buon uso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, pur avendo preso atto delle circostanze fattuali allegate dalla ricorrente nelle osservazioni procedimentali, si  invece limitato ad affermare che la stessa  incline alla illegalità , in ragione alla condotta fraudolenta oggetto della condanna penale irrogatale nel 2001, e a ritenerla priva dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta, sulla scorta delle risultanze di un sequestro di sostanze stupefacenti, il cui uso personale da parte della ricorrente non  stato, tra l&#8217;altro, mai accertato, senza dar conto dell&#8217;attualità  di tali ragioni e senza accertare la veridicità  del mutamento delle abitudini di vita allegato dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato, ai fini di un riesame dell&#8217;istanza della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell&#8217;ordinare alla Questura di Milano di riesaminare l&#8217;istanza della ricorrente, alla luce dei rilievi sopra esposti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il mancato accertamento, allo stato, di un&#8217;effettiva soccombenza sostanziale, giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1162/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1162</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli Sul diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per carenza dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta. Rilascio licenza di porto di fucile &#8211; Giudizio prognostico di inaffidabilità  &#8211; Diniego. E&#8217; legittimo il diniego dell&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1162/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1162/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per carenza dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rilascio licenza di porto di fucile &#8211; Giudizio prognostico di inaffidabilità  &#8211; Diniego.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittimo il diniego dell&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, sull&#8217;assunto che la riabilitazione per la condanna ostativa non  di per sè sola sufficiente a fugare i dubbi sulla buona condotta e sull&#8217;affidabilità  del ricorrente nel non abuso delle armi.<br /> La misura preventiva e cautelare del diniego o della revoca della licenza del porto delle armi non  infatti assimilabile nè ad una pena accessoria, nè ad un effetto penale della condanna e non spiega alcun effetto nel procedimento amministrativo per il rilascio della licenza di porto delle armi, se non quello di incidere sulla natura del potere. Pertanto, nonostante l&#8217;intervenuta riabilitazione per una condanna ritenuta automaticamente ostativa al rilascio del titolo di polizia,  pur sempre rimessa all&#8217;Amministrazione una complessiva valutazione in ordine all&#8217;affidabilità  del soggetto nel non abuso delle armi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 969 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Durini, 5; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Milano, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1,  domiciliato; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. -OMISSIS- del 17 gennaio 2019, notificato in data 15 febbraio 2019, con il quale il Questore di Milano ha rigettato l&#8217;istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, in particolare della nota prot. -OMISSIS- del 30 giugno 2018, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con provvedimento del 25 febbraio 2015 il Questore di Milano ha negato al signor -OMISSIS- il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, a causa di una sentenza di condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 20.000,00, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2014, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento  stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza del -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 26 ottobre 2016, n. 4502, ha respinto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento del 13 marzo 2017 la Questura di Milano ha respinto l&#8217;istanza di riesame che il signor -OMISSIS- aveva proposto in seguito al deposito della predetta sentenza del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del 27 giugno 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha pronunciato la riabilitazione del signor -OMISSIS- dalla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 13 settembre 2018 il signor -OMISSIS- ha inoltrato alla Questura di Milano un&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 29 novembre 2018 la Questura di Milano ha comunicato al signor -OMISSIS- di non poter accogliere la sua istanza, poichè, nonostante la sopravvenuta riabilitazione per un reato automaticamente ostativo al rilascio della licenza di porto delle armi, risultavano a suo carico diversi indicatori di inaffidabilità  nel non abuso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il signor -OMISSIS- ha presentato osservazioni procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del 17 gennaio 2019, notificato il 15 febbraio 2019, il Questore di Milano ha rigettato l&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, ritenendo che la riabilitazione per la condanna ostativa non sia di per sè sola sufficiente a fugare i dubbi sulla buona condotta e sull&#8217;affidabilità  del ricorrente nel non abuso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con ricorso notificato in data 11 aprile 2019, depositato il 7 maggio 2019, il signor -OMISSIS- ha domandato l&#8217;annullamento del decreto con il quale il Questore di Milano gli ha negato il rilascio della licenza per il porto di fucile per uso sportivo, per violazione della disciplina di settore e per difetto di istruttoria nonchè per carenza, contraddittorietà , manifesta illogicità  ed irragionevolezza della motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Questura di Milano non avrebbe adeguatamente considerato, nel formulare il giudizio di inaffidabilità  nell&#8217;uso delle armi, la sopravvenienza della riabilitazione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto, in violazione della circolare del Ministero dell&#8217;Interno del 12 settembre 2018, avrebbe erroneamente valorizzato il disvalore della condanna ostativa al rilascio della licenza di porto delle armi, pur non avendo riscontrato la sussistenza di significativi indicatori di inaffidabilità  successivi alla riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce che la Questura non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni procedimentali, limitandosi ad affermare la non condivisibilità  delle argomentazioni in esse contenute, in violazione dell&#8217;onere motivazionale di cui agli articoli 3 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente contesta inoltre, con censure in parte coincidenti con quelle formulate nel primo motivo, l&#8217;automatismo ostativo derivante da una condanna ad una pena detentiva convertita in pena pecuniaria e il giudizio di inaffidabilità  che la Questura ha ricavato da quell&#8217;unico ed isolato episodio, risalente a diversi anni prima e non seguito da ulteriori violazioni delle regole di buona condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Hanno resistito al ricorso il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021 la causa  stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con le sentenze dell&#8217;11 febbraio 1981, n. 24, e del 16 dicembre 1993, n. 440, la Corte costituzionale ha affermato che la licenza di portare le armi costituisce un&#8217;eccezione al generale divieto di portare le armi al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice penale e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per cui deve ritenersi non irragionevole che il legislatore esiga la sussistenza di garanzie particolarmente rigorose per il rilascio e per il mantenimento del titolo di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha evidenziato che l&#8217;autorizzazione al porto delle armi esige che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell&#8217;ordine pubblico e delle regole di civile convivenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 dicembre 2019, n. 8360).</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto degli articoli 11, comma 1, punto primo, e 43, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha attribuito al Questore il potere vincolato di rifiutare la licenza di portare le armi a coloro che abbiano riportato, tra le altre ivi espressamente indicate, una &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito alla modifica, apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, all&#8217;articolo 43, comma 2, il legislatore ha attribuito al Questore il potere ampiamente discrezionale, in quanto finalizzato alla tutela di rilevanti interessi quali l&#8217;ordine pubblico e la pubblica sicurezza, di ricusare la licenza ai soggetti che, pur avendo riportato una condanna ostativa al rilascio, abbiano ottenuto la riabilitazione, ai condannati per un delitto diverso da quelli menzionati nel comma 1, e a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto che la norma ricollega alla riabilitazione  quello di trasformare il potere vincolato in potere discrezionale, senza spingersi a recepire sul piano sostanziale gli effetti elidenti che la riabilitazione penale spiega sulle pene accessorie e su ogni effetto penale della condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura preventiva e cautelare del diniego o della revoca della licenza del porto delle armi non  infatti assimilabile nè ad una pena accessoria, nè ad un effetto penale della condanna e non spiega alcun effetto nel procedimento amministrativo per il rilascio della licenza di porto delle armi, se non quello di incidere sulla natura del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, nonostante l&#8217;intervenuta riabilitazione per una condanna ritenuta automaticamente ostativa al rilascio del titolo di polizia,  pur sempre rimessa all&#8217;Amministrazione una complessiva valutazione in ordine all&#8217;affidabilità  del soggetto nel non abuso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, i motivi di ricorso sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La finalità  preventiva e cautelare, sottesa alla disciplina del rilascio della licenza di porto delle armi, richiede che il vaglio dell&#8217;Amministrazione si estenda a tutti i precedenti penali del richiedente, anche a quelli oggetto della sentenza di condanna per la quale  stata pronunciata la riabilitazione, ad altri elementi fattuali atipici non corrispondenti a fattispecie penali ed a ogni profilo della sua personalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il presupposto fattuale sul quale si fonda il provvedimento impugnato non  costituito soltanto dalla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ma anche da altri fatti di reato, seguiti da provvedimenti di archiviazione o di condanna, i quali sono stati esaminati dalla Questura nella loro rilevanza materiale e nella loro idoneità , secondo il paradigma causale del &lt;&gt; che caratterizza le misure cautelari e preventive, a fondare un complessivo giudizio prognostico di inaffidabilità  del ricorrente nell&#8217;uso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso, per cui, secondo la circolare del Ministero dell&#8217;Interno del 12 settembre 2018, la licenza potrebbe essere negata solo in presenza di elementi sfavorevoli al richiedente, verificatisi in data successive alla riabilitazione, non  meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato al paragrafo precedente, alla riabilitazione penale  ricollegato il solo effetto di escludere l&#8217;automatismo ostativo delle condanne ritenute di particolare disvalore per l&#8217;ordine pubblico e per la sicurezza pubblica ma non quello di eliminare dal mondo giuridico la condanna alla pena principale e, dunque, il fatto di reato che l&#8217;ha determinata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione l&#8217;Amministrazione, al pari di quel che accade per coloro che siano stati condannati per un delitto diverso e meno grave, ben può valutare le caratteristiche del fatto di reato, al fine di effettuare la prognosi di non completa affidabilità  nell&#8217;uso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di accertamento della buona condotta, demandato al giudice penale per riabilitare il condannato dalle pene accessorie e dagli altri effetti penali della condanna, non coincide con il giudizio di accertamento della buona condotta, demandato al Questore ai fini del rilascio della licenza di porto delle armi: il fine di prevenzione generale sotteso alla riabilitazione penale riduce infatti il perimetro dell&#8217;accertamento all&#8217;assenza di pericolosità  sociale, di condanne o di <i>notitiae criminis</i> sopravvenute mentre le stringenti cautele che circondano il rilascio del titolo di polizia dilatano il perimetro dell&#8217;accertamento sino al rispetto delle regole poste a tutela dell&#8217;ordine pubblico e della civile convivenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Risulta, dal capo di imputazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 24 giugno 2014, che il ricorrente ha commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale con modalità  pericolose per la circolazione stradale: egli infatti non rispettava il comando di arrestare la marcia che i Vigili urbani gli intimavano e proseguiva ad alta velocità  a bordo del suo <i>scooter</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta inoltre che il ricorrente, sia pure nel lontano 1998,  stato deferito all&#8217;Autorità  giudiziaria per un fraudolento tentativo di acquisto di farmaci, avvenuto mediante la falsificazione di una ricetta medica, e che il procedimento a suo carico  stato archiviato per intervenuta prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Il ricorrente ha inoltre prodotto una valutazione favorevole di idoneità  al porto delle armi, a firma di docenti della cattedra di Criminologia dell&#8217;Università  degli Studi di Milano, sulla scorta della quale il Prefetto di Milano, in data 6 giugno 2011, ha archiviato il procedimento aperto nei suoi confronti per l&#8217;adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, in seguito ad episodi di conflittualità  familiare, per i quali nessuna responsabilità   stata tuttavia accertata a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che tale diagnosi non rilevi ai fini del giudizio di affidabilità  nell&#8217;uso delle armi, il quale involge la complessiva analisi soggettiva del richiedente e non solo la sussistenza &lt;&gt;, l&#8217;assenza dei quali ha escluso la sussistenza di una situazione di oggettivo rischio di abuso delle armi e ha indotto il Prefetto di Milano a disporre, in data 6 giugno 2011, il decreto di archiviazione del procedimento di cui all&#8217;articolo 39 del regio decreto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>
<p style="text-align: justify;">Il requisito dell&#8217;attualità  dell&#8217;inaffidabilità  del ricorrente nel non abuso delle armi  stato pertanto desunto all&#8217;esito di un complessiva valutazione soggettiva che non si pone in contrasto nè con il decreto di archiviazione del procedimento per l&#8217;adozione del divieto di detenzione delle armi nè con il giudizio soggettivo formulato dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il quale si  limitato ad affermare che non risultano a carico del condannato pendenze giudiziarie e che le informazioni delle Forze dell&#8217;Ordine hanno dato atto della regolarità  della sua condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. La Questura ha ritenuto, con un ragionamento privo di profili di manifesta illogicità  e di irragionevolezza, che tale quadro indiziario giustifichi un giudizio prognostico di segno negativo sull&#8217;affidabilità  del ricorrente nel non abuso delle armi, per cui il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Anche il secondo motivo di ricorso  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che la Questura abbia sufficientemente assolto l&#8217;onere di motivazione del provvedimento impugnato, mediante il mero riferimento agli elementi fattuali posti a fondamento del diniego: le osservazioni procedimentali del ricorrente non indicano infatti elementi di segno contrario, meritevoli di essere disattesi con una specifica motivazione, ma si limitano ad affermare la non ostatività  della condanna ad una pena detentiva che sia stata convertita nella corrispondente pena pecuniaria e la mancata considerazione dell&#8217;assenza di disturbi della personalità  nonchè a proporre il proprio punto di vista in ordine alla idoneità  degli episodi contestati, la quale  rimessa alla valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di elementi fattuali, debitamente accertati e non smentiti nella loro dimensione materiale, nessun valore escludente dell&#8217;inaffidabilità  del ricorrente assumono dunque le argomentazioni contenute nelle osservazioni procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Inconferente  infine l&#8217;ultima censura relativa alla non ostatività  della condanna per uno dei reati di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 43, ove la pena detentiva sia stata convertita nella corrispondente pena pecuniaria (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1698), dal momento che la Questura ha comunque esercitato, nel caso di specie, il potere discrezionale attribuitole dal comma 2 dell&#8217;articolo 43, in seguito all&#8217;intervenuta riabilitazione del condannato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutte le persone fisiche nominate nella presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1162/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a></p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari</span></p>
<hr />
<p>Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non   sanzionatorio o punitivo, ma  di natura cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Armi &#8211; divieto di detenzione di armi e munizioni &#8211; Autorità  di Pubblica Sicurezza &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; spetta &#8211; potere di natura cautelare &#8211;  tale.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non  infatti sanzionatorio o punitivo, ma  quello &#8211; di natura cautelare &#8211; di prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi, sicchè ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non  necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì  sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00022/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00576/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 576 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Gianturco n. 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno,<br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari,<br /> Questura di Cagliari,<br /> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto del Ministro dell&#8217;Interno n. 557/PAS/E/015484/10171.17 del 21 gennaio 2014;<br /> &#8211; del decreto del Prefetto di Cagliari n. 44776/2013 del 15 luglio 2013;<br /> &#8211; del decreto della Questura di Cagliari n. 34/2013 del 31 luglio 2013;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi conseguente, connesso e/o collegato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari e della Questura di Cagliari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Tito Aru;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il 3 marzo 2013, alle ore 19:15, durante lo svolgimento di un servizio finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di caccia di frodo, una pattuglia di Carabinieri della stazione di Villasalto fermava, a bordo di una Fiat Punto, i signori -OMISSIS- (alla guida, proprietario del veicolo) e l&#8217;odierno ricorrente -OMISSIS-.<br /> 2. I militari, scrutando all&#8217;interno dell&#8217;autovettura, si avvedevano della presenza della carabina sportiva semiautomatica calibro 12, marca Remington mod. 597, di proprietà  del sig, -OMISSIS-, dallo stesso detenuta ed utilizzata quale titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia n. 073381-N rilasciata dalla Questura di Cagliari.<br /> 3. I Carabinieri sequestravano l&#8217;arma che, come risulta dagli atti, aveva la cartuccia in canna e altre 5 cartucce nel caricatore già  innestato.<br /> 4. Nella medesima serata il sig. -OMISSIS- si recava nella locale stazione dei Carabinieri ove veniva informato che, in ordine alla vicenda di cui sopra, nei suoi confronti venivano svolte indagini in relazione al reato di cui agli artt. 699 e 110 c.p. (porto abusivo di armi in concorso).<br /> 5. I Carabinieri trasmettevano gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ove tale comunicazione veniva iscritta nel registro notizie di reato anche a carico del ricorrente -OMISSIS-.<br /> 6. Il procedimento penale che ne scaturiva veniva successivamente archiviato, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, con decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 5 novembre 2013.<br /> 7. Del predetto accertamento i carabinieri di Villasalto informavano anche il Prefetto della Provincia di Cagliari al fine di valutare l&#8217;adozione, nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell&#8217;art. 39 TULPS.<br /> 8. Sulla base delle informazioni ricevute il Prefetto di Cagliari adottava nei confronti del ricorrente il decreto. n. 44776/2013 del 15 luglio 2013 col quale sanciva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.<br /> 9. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS-, in data 29 agosto 2013, proponeva ricorso gerarchico al Ministro dell&#8217;Interno.<br /> 10. Nel frattempo il Questore di Cagliari, con decreto del 31 luglio 2013, disponeva nei confronti del medesimo ricorrente anche la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.<br /> 11. Avverso quest&#8217;ultimo provvedimento il sig. -OMISSIS-, in data 10 ottobre 2013, proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari.<br /> 12. Il Ministro dell&#8217;Interno ed il Prefetto di Cagliari rigettavano i rispettivi ricorsi gerarchici.<br /> 13. Di qui il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- col quale si contesta la legittimità  dei menzionati provvedimenti negativi per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione del combinato disposto degli artt. 111, 113 Cost. &#8211; Violazione di legge &#8211; Eccesso di potere &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Erronea valutazione dei fatti &#8211; Illogicità  &#8211; Incoerenza manifesta &#8211; Carente istruttoria: in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero incentrati in via esclusiva, senza nessun ulteriore accertamento sulla persona del ricorrente, sull&#8217;informativa dei carabinieri di Villasalto, come detto sfociata in un procedimento penale archiviato dal GIP di Cagliari. In particolare nella motivazione degli atti mancherebbe la puntuale individuazione degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di inaffidabilità  e sul pericolo di un abusivo utilizzo delle armi.<br /> 14. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese.<br /> 15. Per resistere al ricorso si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br /> 16. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2014 l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare  stato abbinato al merito della causa.<br /> 17. Con memoria depositata l&#8217;11 dicembre 2020 l&#8217;amministrazione intimata ha insistito per la reiezione del ricorso.<br /> 18. Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2021 la causa  stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Per quanto proposto avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile il ricorso dev&#8217;essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile, respinta, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria esperita, con provvedimento in data 9 ottobre 2018, che non risulta impugnato.<br /> 3. Egli infatti, anche in caso di accoglimento dell&#8217;impugnazione, in presenza di un nuovo successivo provvedimento negativo, non potrebbe comunque rientrare in possesso del titolo sperato, potendo solo eventualmente ottenere, al verificarsi di fatti ulteriori e diversi a quelli già  esaminati nella determinazione negativa del 9 ottobre 2018, un nuovo pronunciamento dell&#8217;amministrazione.<br /> 4. Per quanto proposto avverso il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti il ricorso  invece infondato.<br /> 5. La relazione dei Carabinieri della stazione di Villasalto  molto chiara.<br /> 6. Durante lo svolgimento di uno specifico servizio finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di caccia di frodo, alle ore 19,15 del 3 marzo 2013, venivano fermati, a bordo di una Fiat Punto i signori -OMISSIS- (alla guida, proprietario del veicolo) e l&#8217;odierno ricorrente -OMISSIS-.<br /> 7. Le circostanze di tempo (l&#8217;ora serale) e di luogo (un&#8217;area di ripopolamento faunistico, nella quale vige il divieto di esercizio venatorio), inducevano i Carabinieri ad ispezionare l&#8217;autovettura ove rinvenivano, tra la base del sedile anteriore destro (occupato dal -OMISSIS-) e lo sportello, la carabina sportiva semiautomatica calibro 12, marca Remington mod. 597, di proprietà  del sig, -OMISSIS-, munita di cannocchiale, con cartuccia in canna e altre 5 cartucce nel caricatore già  innestato.<br /> 8. Orbene, come si legge nel provvedimento impugnato, la non giustificata disponibilità  dell&#8217;arma, peraltro pronta all&#8217;uso, per la quale l&#8217;unica motivazione plausibile era individuata nella finalità  di porre in essere l&#8217;illecita attività  di bracconaggio, veniva ritenuta un elemento dal quale desumere una concreta capacità  di abusare delle armi.<br /> 9. La motivazione  dunque, obiettivamente, esaustiva ed immune da vizi logici.<br /> 10. L&#8217;archiviazione del procedimento penale, su cui si dilunga il ricorrente al fine di contestare le conclusioni assunte dalla Prefettura, non interferisce, infatti, con gli elementi di valutazione di affidabilità  demandati, secondo la costante giurisprudenza, alla autonoma discrezionalità  dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> 11. Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non  infatti sanzionatorio o punitivo ma  quello &#8211; di natura cautelare &#8211; di prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi, sicchè ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non  necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì  sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.<br /> 12. Per questo capo della domanda il ricorso va dunque respinto.<br /> 13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente<br /> Tito Aru, Consigliere, Estensore<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere</div>
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