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	<title>Persona fisica e diritti della personalita&#039;-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Persona fisica e diritti della personalita&#039;-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Defilippi, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, Diritto alla tutela umanitaria: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario Persona umana- giurisdizione &#8211; straniero- diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Defilippi, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Diritto alla tutela umanitaria: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">Persona umana- giurisdizione &#8211; straniero- diritto alla tutela umanitaria- giurisdizione del go- sussiste.</span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Le situazioni protette a livello interno nell&#8217;ambito del &#8220;diritto alla tutela umanitaria&#8221; sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, precisando che la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall&#8217;art. 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità  tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazione costituzionalmente tutelate riservate al legislatore.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 29/05/2020</div>
<p>N. 00969/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00712/2020 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2020, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Defilippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>del diniego tacito del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, alla istanza di accesso agli atti afferenti al procedimento di Riconoscimento della Protezione Internazionale ex Legge n° 241/90 artt.2 e ss, con richiesta di indicazione del nome del Responsabile del procedimento entro trenta giorni e risposta contestuale e concessione di permesso di soggiorno temporaneo; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-(allegato n°4)</p>
<p>nonché per l’accertamento</p>
<p>del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta e rinnovo del permesso di soggiorno sussistendone i requisiti di legge</p>
<p>e la condanna</p>
<p>del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Milano all’ostensione dei documenti richiesti ed al rinnovo di permesso di soggiorno temporaneo.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti l’art. 116 del c.p.a. e l’art. 84 comma 5 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Alberto Di Mario;</p>
<div></div>
<p>1. La ricorrente ha impugnato il presunto diniego tacito del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Milano all’istanza da essa presentata con la quale ha chiesto l’accesso agli atti afferenti al procedimento di Riconoscimento della Protezione Internazionale e contestualmente ha richiesto un permesso di soggiorno temporaneo, oltre all’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-.</p>
<p>A tal fine ha depositato in giudizio una domanda inviata in data 23 gennaio 2020 alla Prefettura di Milano con la quale ha dichiarato di aver presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Pavia, che è stata respinta con provvedimento notificato in data-OMISSIS-, successivamente impugnato. Non avendo ottenuto informazioni sullo stato del procedimento ha chiesto accesso ai documenti relativi ad esso ed il rilascio di un permesso di soggiorno nelle more della decisione sul diniego.</p>
<p>Contro il suddetto presunto diniego tacito ha presentato i seguenti motivi di ricorso.</p>
<p>A) Violazione di legge ed in particolare dell&#8217;art 97 Cost. per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell&#8217;attività della PA. Violazione di legge e segnatamente degli artt. 22 e 24, co 7 L. 241/1990.</p>
<p>La ricorrente afferma di aver presentato formale istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale, al fine di tutelare in giudizio il corrispondente diritto. Sostiene quindi che si sia formato un diniego tacito con il decorso di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza, che sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 24, co.</p>
<p>7, L. n. 241/1990 ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.</p>
<p>Inoltre ritiene che il ritardo e/o l’inadempienza della P.A., che le impedisce di vivere e stabilirsi sul territorio italiano, violi inequivocabilmente i diritti fondamentali della persona, tra cui la libertà di movimento e di lavoro, quest’ultima preclusa dalla mancanza del permesso nonostante la ricorrente abbia già un potenziale datore di lavoro che le avrebbe palesato la propria disponibilità ad assumerla.</p>
<p>In data 14/04/20 si è costituita l’Avvocatura dello Stato che ha eccepito, con memoria di stile, l’inammissibilità ed in subordine ne ha chiesto la reiezione.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 06 maggio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione con verbalizzazione della possibilità di decisione in forma semplificata.</p>
<p>2. In primo luogo occorre precisare che, nonostante le qualificazioni date da parte ricorrente, il ricorso in esame va classificato come ordinario ricorso impugnatorio (e non avverso l’inerzia dell’amministrazione), con istanza di accesso ex art. 116/2 c.p.a.</p>
<p>Infatti la ricorrente afferma di aver presentato ricorso in quanto il comportamento inerte dell’amministrazione a suo dire non le permette “di poter esercitare i propri diritti di persona libera e qualificata allo svolgimento di una dignitosa attività lavorativa che gli permetta di poter provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia nel territorio italiano”. Ciò che lamenta è quindi il mancato rilascio del permesso di soggiorno richiesto per motivi di protezione internazionale.</p>
<p>Anche la c.d. istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto priva di qualsiasi indicazione relativa ai documenti ai quali chiede l’accesso, e motivata con riferimenti confusi anche al silenzio inadempimento, in realtà si presenta quale atto diretto a sollecitare l’emanazione di una decisione in merito al provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-, già impugnato avanti al giudice ordinario.</p>
<p>Né la suddetta domanda può essere qualificata di accesso in ragione del riferimento della ricorrente allo scopo di tutelare in giudizio il diritto di difesa, in quanto nell’istanza presentata si fa riferimento all’avvenuta presentazione di un ricorso ex art. 35 d. lgs. 25/2008 ed art. 19 d. lgs. 150/2011. Ne consegue che il diritto di difesa risulta già esercitato e non risulta dal ricorso che la ricorrente intenda rafforzare la sua difesa in giudizio, in quanto non risultano indicati i documenti ai quali chiede l’accesso.</p>
<p>3. Così qualificato il ricorso della ricorrente, in modo conforme al petitum ed alla causa petendi, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione sia per la domanda di c.d. accesso, sia per l’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-, sia per la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.</p>
<p>In merito al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari la giurisprudenza (da ultimo TAR Lazio, Roma, I ter, 02/03/2020 n. 2714) ha ribadito <i>la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in quanto al Questore non è attribuita una discrezionalità valutativa in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all&#8217;accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell&#8217;art. 32 del d.lgs. 25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE (Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2014, n. 4413; 9 maggio 2013, n. 2524 e 5 settembre 2012, n. 4714);</i></p>
<p><i>&#8211; che, anche di recente, la Corte di Cassazione, SS.UU., con sentenza 27 novembre 2018, n. 30658, ha affermato che le situazioni protette a livello interno nell’ambito del “diritto alla tutela umanitaria” sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, precisando che &#8220;la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall&#8217;art. 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazione costituzionalmente tutelate riservate al legislatore&#8221; (così, anche, Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e, più di recente, n. 32046/2018);</i></p>
<p>Né ad altra conclusione può giungersi con riferimento alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.</p>
<p>Infatti la giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Lazio, Roma , I ter, 08/04/2020 n. 3832) ha riconosciuto, con riguardo al diniego del permesso temporaneo per richiedente la protezione internazionale, <i>che,</i> <i>trattandosi di titolo di soggiorno strettamente connesso ed accessorio alla richiesta di protezione internazionale, anche sotto il profilo della vicenda processuale che si svolge davanti al giudice ordinario che ha la cognizione sul diniego opposto dalla Commissione Territoriale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;</i></p>
<p><i>che depone per la giurisdizione dell&#8217;A.G.O., oltre alla natura vincolata dell&#8217;attività esercitata e al carattere meramente dichiarativo dell&#8217;atto impugnato, che si limita a prendere atto di un effetto previsto direttamente dalla legge, anche la circostanza che la presenta controversia, non espressamente devoluta al G.A., presenta evidenti e importanti ragioni di connessione con quelle in tema di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Tar Veneto III 375/2018; Tar Marche i 160/2016, negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. III, 26.8.2014 n. 4324; id. 24.3.2014 n. 1398; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 21.7.2015 n. 3845; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.1.2015 n. 422; TAR Veneto, Sez. III, 22.5.2014 n. 688; TAR Abruzzo, Pescara, 19.5.2014 n. 226; TAR Piemonte, Sez. I, 21.3.2014 n. 493).</i></p>
<p>Ad analoga conclusione deve giungersi anche per l’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-, in quanto già impugnato dalla ricorrente avanti al giudice ordinario.</p>
<p>4. Alla riconosciuta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione conseguono gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a. ed in particolare dal comma 2 secondo il quale “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.</p>
<p>5. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a tutte le domande proposte nel ricorso in quanto rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito nei sensi e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo l’art. 84 comma 6 del DL 18/2020 convertito</p>
<p>con legge 27/2020 e l’art. 4 del decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente</p>
<p>Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p>Oscar Marongiu, Primo Referendario</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giampaolo, Giancarlo Ammirati, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, Rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giampaolo, Giancarlo Ammirati,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno  per &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Persona Umana-  stranieri- rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno &#8211; &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 &#8211; giurisdizione go- sussiste. </p>
<p>2. Persona umana- stranieri- rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno &#8211; &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 &#8211; Tribunale per i minorenni &#8211; competenza ad autorizzare direttamente &quot;l&#8217;ingresso o la permanenza&quot; del familiare- è tale . </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le controversie che ineriscono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri per motivo di &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando esse tra quelle attribuite alla cognizione dell&#8217;Autorità  Giudiziaria Ordinaria. </em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 31 del T.U. Imm. prevede che il &#8220;Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età  e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico dell&#8217; immigrazione&#8221;: è pertanto al Tribunale per i minorenni che il Legislatore ha attribuito la competenza ad autorizzare direttamente &quot;l&#8217;ingresso o la permanenza&quot; nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore, con la conseguenza che il permesso di soggiorno che il Questore è demandato a rilasciare costituisce atto dovuto, privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità  e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione lavorativa, la prova del titolo autorizzatorio, di cui lo straniero familiare del minore è giÃ  comunque in possesso. </em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 04358/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 13738/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 13738 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giampaolo, Giancarlo Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per assistenza a minore rif. Nr. 111291200 emesso dal Questore di Roma in data 1 agosto 2019;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 il cons. Anna Maria Verlengia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84, comma 5, d.l. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con il quale il sig. -OMISSIS- impugna la revoca del permesso di soggiorno per assistenza a minore rilasciato a seguito del decreto n. 3342 del 24 maggio 2018 del Tribunale per i minori di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione del Ministero dell&#8217;Interno e i documenti allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Dato avviso alle parti alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2020 ex art. 73 CPA di un possibile profilo di difetto di giurisdizione rilevato d&#8217;ufficio dal Collegio;</p>
<p style="text-align: justify;">Accordati al ricorrente termini per presentare memoria e rinviata la causa alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2020 per la decisione con sentenza breve;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, in base a quanto si legge nel provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Roma, in data 19 luglio 2019, ha revocato al ricorrente l&#8217;autorizzazione al soggiorno in quanto non ne ricorrono pìù le condizioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;</p>
<p style="text-align: justify;">che le controversie che, come quella in esame, ineriscono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri per motivo di &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando esse tra quelle attribuite alla cognizione dell&#8217;Autorità  Giudiziaria Ordinaria;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;art. 31 del T.U. Imm. sopra citato prevede che il &#8220;Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età  e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico&#8221;; che è pertanto al Tribunale per i minorenni che il Legislatore ha attribuito la competenza ad autorizzare direttamente &quot;l&#8217;ingresso o la permanenza&quot; nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore, con la conseguenza che il permesso di soggiorno che il Questore è demandato a rilasciare costituisce atto dovuto, privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità  e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione lavorativa, la prova del titolo autorizzatorio, di cui lo straniero familiare del minore è giÃ  comunque in possesso;</p>
<p style="text-align: justify;">che il gravato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve infatti ricondursi ai provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa in materia di diritto all&#8217;unità  familiare, avverso i quali, in base all&#8217;art. 30, u.c., del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m. e i., &#8220;l&#8217;interessato può proporre opposizione all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria&#8221; (v. T.A.R. Lazio -RM- sez. 1^ ter, 10/11/2017 n. 11202);</p>
<p style="text-align: justify;">che, in ogni caso, e sotto diverso angolo di visuale, l&#8217;attività  posta in essere dalla Questura in tali casi, ha carattere vincolato, come chiaramente si desume dal citato art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui: &#8220;L&#8217;autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività  del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza&#8221;. Pertanto l&#8217;interessato ha, nei confronti del provvedimento negativo del Questore, una posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice civile (cfr.: Cass. Civ. sez. un. 24.7.2007, n. 16301; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 06/03/2018, n.205; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 19/02/2014, n.408; T.A.R. Sezione Staccata di Parma 28/7/2009 n. 655);</p>
<p style="text-align: justify;">che per le suesposte ragioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con contestuale riconoscimento della giurisdizione in capo al Giudice ordinario civile, dinanzi al quale il processo potrà  essere riproposto nei termini e con gli effetti, se applicabili, di cui all&#8217;art. 11 Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che nel provvedimento impugnato, la Questura ha indicato erroneamente questo T.A.R. quale plesso giurisdizionale dinanzi al quale il cittadino straniero poteva instaurare il relativo giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. </p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniele Dongiovanni, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2011 n.528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-31-3-2011-n-528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-31-3-2011-n-528/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-31-3-2011-n-528/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2011 n.528</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore. in tema di mobbing 1. Persona fisica e diritti della personalità – Mobbing – Danni – Giudizio risarcitorio – Principio dell’onere della prova – Trova piena applicazione. 2. Persona fisica e diritti della personalità – Mobbing – Comportamenti privi di carattere unitariamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-31-3-2011-n-528/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2011 n.528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-31-3-2011-n-528/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2011 n.528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>in tema di mobbing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Mobbing – Danni – Giudizio risarcitorio – Principio dell’onere della prova – Trova piena applicazione.	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Mobbing – Comportamenti privi di carattere unitariamente persecutorio e discriminante – Condotta da mobbing – Non è configurabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio risarcitorio per danni da mobbing, trova piena applicazione il principio dell’onere della prova di cui al combinato disposto degli artt. 64, comma 1 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ., poiché i fatti posti a fondamento della relativa domanda risarcitoria rientrano sicuramente nella sfera di disponibilità del ricorrente.	</p>
<p>2. Non è configurabile una condotta da mobbing in presenza di comportamenti posti in essere dalla p.a. che non si caratterizzano per il carattere unitariamente persecutorio e discriminante, mancando altresì la prova del disegno persecutorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00528/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01570/2003              01570/2003       REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>De Pascalis Roberto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Carbonara e Antonio Falagario, con domicilio eletto presso Federico Carbonara in Bari, via Putignani, 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Difesa &#8211; DGPM, <b>Corpo del Genio Aeronautico dell’A.M.</b>, <b>Reparto Infrastrutture del Comando Logistico dell’A.M.</b> e <b>Comando 16° Reparto Genio Campale dell’A.M.</b> (<i>ex 3° Reparto Operativo Infrastrutture</i>), rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;</p>
<p><i><b>per il risarcimento<br />	<br />
</b></i>del danno da depauperamento del bagaglio professionale e lesione della immagine, dignità e professionalità;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa &#8211; DGPM, del Corpo del Genio Aeronautico dell’A.M., del Reparto Infrastrutture del Comando Logistico dell’A.M. e del Comando 16° Reparto Genio Campale dell’A.M.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Federico Carbonara e Giovanni Cassano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente Ten. Col. De Pascalis Roberto (Ufficiale in servizio presso il 3° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari-Palese con l’incarico di Capo Ufficio Progetti) agisce in giudizio con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da condotte di <i>mobbing</i> asseritamente poste in essere nei suoi confronti da colleghi e da superiori gerarchici nel corso di innumerevoli anni di servizio.<br />	<br />
Il ricorrente individua alcuni episodi che &#8211; a suo dire &#8211; sarebbero sintomatici di una condotta mobbizzante.<br />	<br />
L’amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, evidenzia che non vi è stato alcun demansionamento del De Pascalis; che lo stesso a seguito del trasferimento da Bari a Roma avvenuto con il provvedimento del luglio del 2003 ha ottenuto una nuova sede ed un incarico previsto per il ruolo ed il grado rivestito, valido ai fini delle attribuzioni necessarie per le valutazioni al grado superiore; che l’odierno ricorrente è stato sottoposto a numerose visite mediche presso l’Istituto Medico Legale di Roma le quali hanno attestato che lo stesso è idoneo al servizio; che le problematiche alloggiative del ricorrente sono state affrontate positivamente dalla stessa amministrazione resistente; che il De Pascalis ha presentato innumerevoli istanze al fine del conferimento con i propri superiori, istanze che sono state accolte; che le istanze di accesso presentate dal ricorrente sono state parimenti accolte; che pertanto non vi è alcun elemento per poter ritenere integrati nel caso di specie gli estremi delle condotte di <i>mobbing </i>e di <i>bossing</i>.<br />	<br />
Preliminarmente va evidenziato che secondo Consiglio Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3380 “La regola generale dell’onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata, trova infatti integrale applicazione nel giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre quella diseguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica nel giudizio di legittimità l’applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo.”.<br />	<br />
Ed ancora rileva Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2435 che “L’azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) in quanto inerente a processo avente ad oggetto diritti (risarcitori); ed invero, trattandosi di giudizio che verte principalmente sull’esistenza delle condizioni perché un danno possa ritenersi ingiusto, occorre innanzitutto la prova della sua esistenza e del suo ammontare, consistente nella verifica positiva degli specifici requisiti e, in particolare, nell’accertamento di una effettiva lesione alla propria posizione giuridica soggettiva tutelata ovvero la violazione della norma giuridica che attribuisce la protezione a tale interesse.”.<br />	<br />
Detto principio trova ora conferma nella previsione normativa di cui all’art. 64, comma 1 cod. proc. amm. ove si afferma che “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.”.<br />	<br />
Pertanto nel presente giudizio risarcitorio trova piena applicazione il principio dell’onere della prova di cui al combinato disposto degli artt. 64, comma 1 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ. poiché i fatti posti a fondamento della relativa domanda risarcitoria rientrano sicuramente nella sfera di disponibilità del ricorrente.<br />	<br />
Ritiene, tuttavia, questo Collegio che il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti debba essere respinto poiché il De Pascalis non fornisce prova alcuna sul piano oggettivo della “condotta persecutoria” contestata e sul piano soggettivo dell’intento persecutorio della P.A. datrice di lavoro.<br />	<br />
Invero il ricorrente avrebbe potuto e dovuto formulare a tal fine richiesta di prova anche per testi (certamente ammissibile nel processo amministrativo con la innovativa previsione di cui all’art. 63, comma 3 cod. proc. amm.; peraltro nel caso di specie si è in presenza di un contenzioso rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul pubblico impiego non privatizzato), ma non lo ha fatto.<br />	<br />
Manca inoltre la prova, il cui onere gravava sempre su parte ricorrente, del disegno persecutorio e del carattere unitariamente persecutorio e discriminante delle condotte poste in essere dalla P.A. datrice di lavoro nei confronti del De Pascalis.<br />	<br />
Come evidenziato da Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785 “Per &#8220;<i>mobbing</i>&#8221; si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.”.<br />	<br />
Rileva inoltre Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272 che “La ricorrenza di una condotta mobbizzante va esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare &#8220;<i>singulatim</i>&#8221; elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.”.<br />	<br />
Ed ancora secondo Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1991 “La condotta di <i>mobbing</i> dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali nei confronti di un suo dipendente, deve da quest’ultimo essere provata e, a tal fine, valenza decisiva è assunta dall’accertamento dell’elemento soggettivo, e cioè dalla prova del disegno persecutorio.”.<br />	<br />
Infine Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015 ha sottolineato che “Costituisce <i>mobbing</i> l’insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato; sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l’idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa. Tuttavia, determinati comportamenti non possono essere qualificati come <i>mobbing</i> se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione.”.<br />	<br />
E’ evidente che nel caso di specie i comportamenti posti in essere dalla P.A. resistente nei confronti dell’odierno ricorrente non si caratterizzano per il carattere unitariamente persecutorio e discriminante (il cui onere probatorio, rimasto inadempiuto, gravava &#8211; come detto &#8211; su parte ricorrente) mancando altresì la prova del disegno persecutorio.<br />	<br />
Né detti comportamenti possono essere qualificati come “<i>mobbing</i>” posto che la stessa amministrazione, come visto in precedenza, ha dimostrato nel corso del presente giudizio che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo che dei successivi ricorsi per motivi aggiunti.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-31-3-2011-n-528/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2011 n.528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-3-2011-n-457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-3-2011-n-457/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-3-2011-n-457/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.457</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore. sull&#8217;ammonimento ex art.8, d.l. n.11 del 2009, in presenza di atti persecutori (stalking) 1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Finalità. 2. Persona fisica e diritti della personalità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-3-2011-n-457/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-3-2011-n-457/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammonimento ex art.8, d.l. n.11 del 2009, in presenza di atti persecutori (stalking)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Finalità.	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (<i>stalking</i>) – Ammonimento – Decreto – Adozione – Presupposti.	</p>
<p>3. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (<i>stalking</i>) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Questione di legittimità costituzionale – In riferimento agli artt.24 e 27 Cost. – E’ manifestamente infondata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con l’art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il legislatore ha delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori -inducendoli alla riflessione e al ravvedimento- prima che l&#8217;aggravamento sfoci nell&#8217;attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all&#8217;art. 612-bis, c.p.: la norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali -se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio- potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati.	</p>
<p>2. In tema di atti persecutori (<i>stalking</i>), il decreto di ammonimento non presuppone l&#8217;acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall&#8217;art. 612-bis, c.p., ma -nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale della p.a.- richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l&#8217;avvenuto compimento di atti persecutori, dovendo, in definitiva, il Questore soltanto apprezzare la fondatezza dell&#8217;istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell&#8217;avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.	</p>
<p>3. E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt.24 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, riguardante la misura dell’ammonimento in presenza di atti persecutori (<i>stalking</i>).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00457/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01002/2010              01002/2010       REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Italo Marino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Rendace, con domicilio eletto presso Nicola Rendace in Cosenza, via Zanotti Bianco,14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Questura di Cosenza; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Antonietta Altomare</b>; </p>
<p>	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento di ammonimento del 14 giugno 2010 elevato dal Questore di Cosenza nei confronti del sig. Italo Marino, a seguito di esposto formulato dalla sig.ra Altomare Antonietta, ai sensi e per gli effetti del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, per come convertito nella legge 38/2009, “affinché interrompa ogni genere di condotta molesta e/o intimidatoria che possa in qualsiasi modo interferire nella vita privata del richiedente e/o dei suoi familiari, provocando loro disagi tali da determinarne l’alterazioni delle abitudini di vita”</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento preventivo emesso dal Questore di Cosenza in data 14.6.2010, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, come convertito dalla legge n. 38/2009, affidandosi ai seguenti motivi:”<i> 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, per come convertito nella legge n. 38/2009 – Illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato su falsi ed errati presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità manifesta e del travisamento dei fatti; 2) Violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione”.</i><br />	<br />
Il ricorrente formula, altresì, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010, la domanda cautelare era rinviata al merito.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />	<br />
Con il primo, complesso, motivo di ricorso, si denuncia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che si limita a richiamare le risultanze degli approfondimenti istruttori eseguiti, con conseguente impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico compiuto dal Questore; la mancanza di motivazione, peraltro, dipenderebbe dalla totale assenza dei presupposti necessari per l’emissione dell’ammonimento ex art 8 D.L. n. 11/2009, che si evincerebbe dalla lettura dei verbali della espletata istruttoria; il ricorrente denuncia, inoltre, come il provvedimento impugnato sia affetto da grave arbitrarietà ed irragionevolezza, in quanto emanato a seguito di erronea valutazione degli elementi investigativi; infatti, i fatti posti alla base del contestato provvedimento consisterebbero unicamente in litigi tra colleghi di lavoro, presso la Polizia Municipale del Comune di Luzzi, dove il ricorrente è titolare di una qualifica subordinata rispetto alla pretesa parte lesa, dott.ssa Altomare, la quale è titolare del Comando comunale, con la conseguenza che la c.d. “parte debole” sarebbe rappresentata dal ricorrente medesimo, che, proprio in virtù del rapporto gerarchico, sarebbe costretto a sopportare l’atteggiamento ostile della Comandante, atteggiamento conseguente alla fine di un rapporto sentimentale esistente tra gli stessi; le liti avvenute tra il ricorrente e la dott. Altomare non sarebbero mai degenerate in atti persecutori, tali da realizzare la fattispecie astratta di cui all’art. 612 <i>bis</i> c.p. , come dimostrerebbe il fatto che la presunta parte lesa ha continuato a svolgere senza interruzioni o cambiamenti la propria attività professionale, tenendo inalterato il proprio stile di vita. <br />	<br />
Le censure mosse dal ricorrente non sono condivisibili.<br />	<br />
Giova, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
L’art. 7 del D.L.23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 aprile 2009, n. 38, ha previsto il reato comunemente denominato “<i>Stalking</i>”, introducendo nel codice penale l’art. 612 <i>bis</i>, il quale, al primo comma, così dispone: “ <i>(Atti persecutori). &#8211; Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita</i>”. <br />	<br />
Il successivo art. 8, ha previsto una nuova misura di prevenzione, chiamata “Ammonimento”, che così dispone: “<i>1.  Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all&#8217;autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.</i><br />	<br />
<i>2.  Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l&#8217;eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.</i><br />	<br />
<i>3.  La pena per il delitto di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.</i><br />	<br />
<i>4.  Si procede d&#8217;ufficio per il delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”.</i><br />	<br />
L’intervento del legislatore ha, quindi, delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori &#8211; inducendoli alla riflessione e al ravvedimento &#8211; prima che l&#8217;aggravamento sfoci nell&#8217;attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all&#8217;art. 612-bis del c.p. La norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali &#8211; se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio &#8211; potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (<i>T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 114</i>).In tale contesto, si osserva come il decreto di ammonimento non presuppone l&#8217;acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall&#8217;art. 612 <i>bis</i> del c.p., ma &#8211; nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell&#8217;amministrazione &#8211; richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l&#8217;avvenuto compimento di atti persecutori, dovendo, in definitiva, il Questore soltanto apprezzare la fondatezza dell&#8217;istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell&#8217;avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (<i>T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182)</i>.Tanto premesso in linea generale e passando al caso qui in esame, dalla lettura dei verbali relativi all’attività istruttoria compiuta dalla Questura di Cosenza, emerge che, a seguito della fine del rapporto sentimentale intercorso tra il ricorrente, vigile urbano Marino Italo e la Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Luzzi, Altomare Antonietta, quest’ultima presentava richiesta di ammonimento al Questore, esponendo una serie di fatti gravi addebitati al Marino (dal relativo verbale risultano aggressioni sia verbali che fisiche, pedinamenti e comportamenti ossessivi di vario genere). A seguito della richiesta della dott.ssa Altomare, la Questura ha posto in essere una approfondita attività di acquisizione di informazioni, al fine di avvalorare o smentire quanto sostenuto nella detta richiesta. <br />	<br />
Dalla ricostruzione dei fatti che è possibile trarre dalle risultanze istruttorie, emerge innanzitutto la certezza di una situazione di grave tensione tra il ricorrente e la contro interessata Altomare, che si è spesso tradotta in aperte liti, avvenute sul luogo di lavoro &#8211; all’interno del quale era chiara a tutto il personale la situazione di tensione venutasi a creare &#8211; ma anche al di fuori di questo, in varie occasioni. Dai riscontri forniti, inoltre, con verbali di sommarie informazioni, emerge che altrettanto sicuramente il ricorrente ha posto in essere, nelle condizioni e con le circostanze meglio ivi descritte, condotte di natura violenta e minacciosa che si sono concretizzate in ripetuti insulti, aggressioni verbali e minacce (rilevano, in particolare sotto questo profilo, le informazioni rese da Altomare Alba –parente della contrinteressata Altomare Antonietta – e da Scarpelli Concettina – cognata della Altomare – entrambe testimoni dirette, in episodi diversi, di minacce e insulti ripetuti da parte del ricorrente). Emerge, altresì, che il ricorrente, pur essendo stato assegnato ad un sede di servizio a valle dell’abitato di Luzzi – proprio al fine di stemperare le tensioni sul luogo di lavoro e ridurre le occasioni di scontro – rispetto alla stazione della Polizia Municipale di Luzzi ove opera la Comandante Altomare, era solito presentarsi alla sede centrale, verso le ore 13.30 al momento del cambio del turno lavorativo, quando vi è meno personale presso l’ufficio, chiedendo di incontrare la Altomare, incontri il cui epilogo era l’animata discussione o la lite (in tal senso informazioni rese da Lupinacci Vincenzo). Anche se tale condotta era da attribuirsi, probabilmente, alle assegnazioni di turno di servizio –non condivise dal ricorrente – non pare dubitarsi che il reiterarsi di tale condotta costituisca indice di persecutorietà. <br />	<br />
A tutto ciò si aggiunga la certificazione sanitaria del 19.4.2010, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Centro di Salute Mentale e prodotta dalla difesa erariale, dalla quale risulta che la Altomare è affetta da “Disturbo dell’Adattamento da ansia”, in soggetto con stress lavorativo.<br />	<br />
Da quanto appena succintamente riportato, emerge dunque che l&#8217;istruttoria compiuta dalla Questura di Cosenza, che risulta completa ed esaustiva, ha individuato sufficienti elementi per rendere doveroso il provvedimento di ammonimento che qui è impugnato, essendo l’invito a conformarsi alla legge collegato ad una serie di episodi e di atteggiamenti ben individuati. <br />	<br />
Quanto alla motivazione del provvedimento, indicata <i>per realtionem</i> , essa è ricavabile dalla completa attività istruttoria espletata dalla Questura e risultante dai verbali di sommarie informazioni di persone informate sui fatti. <br />	<br />
Conseguentemente, le censure proposte dal ricorrente con il primo motivo di ricorso non possono essere condivise.<br />	<br />
Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale per violazione degli art. 24 e 27 della Costituzione, dedotta con il secondo motivo di ricorso, se ne rileva la manifesta infondatezza. <br />	<br />
Il ricorrente sostiene che, dato il tenore letterale del’art. 8 del D.L. n. 11/2009, il provvedimento di ammonimento, in quanto sindacabile esclusivamente sotto il profilo della legittimità, non consentirebbe il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e, inoltre, in violazione dell’art. 27 della Costituzione, sembrerebbe riconoscere una vera e propria presunzione di colpevolezza.<br />	<br />
Sotto quest’ultimo profilo, si rileva che, con l’adozione del provvedimento in questione, il Questore, sentite le persone informate sui fatti, ammonisce il destinatario del provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Non si ravvisa, pertanto, alcuna presunzione di colpevolezza conseguente l’assunzione dell’ammonimento, in quanto, da un lato, il destinatario del provvedimento non riveste la posizione di indagato o imputato, e, dall’altro, perché l’ammonimento costituisce una misura preventiva, assunta a seguito della verifica della sussistenza dei fatti indicati nella richiesta della persona offesa.<br />	<br />
Nemmeno è ravvisabile una lesione del diritto della difesa, come rappresentata dal ricorrente, atteso che la possibilità di sindacare un provvedimento solo sotto il profilo della legittimità non può certo ritenersi lesivo del diritto di difesa.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-30-3-2011-n-457/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. ancora sull&#8217;ammonimento ex art.8, d.l. n.11 del 2009, in presenza di atti persecutori (stalking) 1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Procedimento amministrativo – E’ procedimento di pubblica sicurezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>ancora sull&#8217;ammonimento ex art.8, d.l. n.11 del 2009, in presenza di atti persecutori (stalking)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Procedimento amministrativo – E’ procedimento di pubblica sicurezza – Finalità.	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Forze dell’ordine – Poteri di iniziativa autonoma – Titolarità. 	</p>
<p>3. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Adozione – Sulla scorta solo della richiesta di ammonimento della parte interessata – Possibilità.	</p>
<p>4. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 –  Marcata finalità cautelare – Destinatario del provvedimento – Contraddittorio – Instaurazione – E’ inconciliabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il relativo procedimento riveste natura amministrativa e non penale, e va qualificato  alla stregua di procedimento di pubblica sicurezza, con chiare finalità di prevenzione di condotte potenzialmente capaci di produrre una turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dei consociati.	</p>
<p>2. In tema di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il relativo procedimento, avendo natura di procedimento di pubblica sicurezza, legittima la presenza di una fase istruttoria nel cui ambito le forze dell’ordine, le quali agiscono non solo in veste di organi di polizia giudiziaria, ma anche quali forze di pubblica sicurezza, sono munite di poteri di iniziativa autonoma.	</p>
<p>3. Il provvedimento di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, può essere adottato sulla sola scorta della richiesta di ammonimento della parte interessata, quando si ritenga che la medesima richiesta offra di per sé sufficienti elementi di valutazione.	</p>
<p>4. Il procedimento riguardante l’ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, quale procedimento amministrativo di pubblica sicurezza, appare connotarsi alla stregua di un procedimento di prevenzione con marcata finalità cautelare, ossia caratterizzato dalla necessità di un provvedimento conclusivo in tempi brevi; pertanto, l’anticipazione della soglia di tutela del bene primario della incolumità di una persona, nonché di quello della pubblica sicurezza in generale dei cittadini, se ritenuta necessaria dal Questore in base ad una valutazione prettamente discrezionale, appare inconciliabile con la instaurazione di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento, anche in rapporto al carattere non particolarmente afflittivo dell’ammonimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00537/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00234/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 234 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Remo Bibba</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio D&#8217;Errico, con domicilio eletto presso Francesco Galluccio Mezio in Lecce, piazza Mazzini 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, <b>Questura di Lecce</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Anna Chiara Montinaro; </p>
<p><i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento di ammonimento nr. Q.2.4/10 Div. Ant. M.P. emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell&#8217;art. 8 D.L. nr. 11/2009 convertito in L. 23/4/2009 nr. 38 e notificato al ricorrente in data 10/12/2010 con il quale il sig. Bibba veniva invitato &#8220;a cessare immediatamente ogni atto persecutorio nei confronti di Montinaro Anna Chiara e a tenere una condotta conforme alla legge&#8221; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Lecce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Patrocinio, in sostituzione di D&#8217;Errico, Tarentini.;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento con il quale il Questore di Lecce lo ha invitato a “ cessare immediatamente ogni atto persecutorio nei confronti di Montinaro Anna Chiara e a tenere una condotta conforme alla legge”.<br />	<br />
Questi i motivi di ricorso:<br />	<br />
1)i Carabinieri della Stazione di Lecce , dopo il deposito della richiesta di ammonimento da parte della signora Montinaro , avvenuto in data 2 dicembre 2010, hanno agito di propria iniziativa sostituendosi al Questore di Lecce, unico legittimo destinatario della richiesta ed autorità munita di appositi poteri istruttori ex art 6 della legge 241 del 1990, svolgendo arbitrariamente indagini di polizia giudiziaria senza che vi fosse un procedimento penale e prima che il procedimento amministrativo attivato dalla Montanaro fosse aperto; a tanto deve aggiungersi che il procedimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 ha natura amministrativa e quindi non possono trovare applicazione le norme del codice di procedura penale in materia di indagini di polizia giudiziaria ;<br />	<br />
2) i Carabinieri di Lecce hanno agito in carenza di potere nello svolgimento di una attività istruttoria spettante in via esclusiva al Questore;<br />	<br />
Quest’ultimo non ha svolto alcun accertamento di carattere istruttorio; né ha ritenuto di sentire il soggetto da ammonire ;<br />	<br />
3) il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché non preceduto dalla preventiva doverosa audizione dell’interessato;<br />	<br />
4) sono state violate le garanzie partecipative<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’Interno sia la Questura di Lecce per resistere al ricorso, del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato .<br />	<br />
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 9 marzo 2011, ai sensi dell’art 60 c.p.a.<br />	<br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
La tesi dello svolgimento arbitrario di indagini di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri di Lecce non può essere condivisa.<br />	<br />
E’ ben vero che il procedimento che culmina in un provvedimento di ammonimento da parte del Questore riveste natura amministrativa e non penale.<br />	<br />
Ma il procedimento in questione va , più propriamente, qualificato alla stregua di procedimento di pubblica sicurezza , con chiare finalità di prevenzione di condotte potenzialmente capaci di produrre una turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dei consociati..<br />	<br />
La caratterizzazione del procedimento di ammonimento sopra evidenziata non impedisce e, anzi, legittima la presenza di una fase istruttoria nel cui ambito le forze dell’ordine, le quali agiscono non solo in veste di organi di polizia giudiziaria, ma anche quali forze di pubblica sicurezza , sono munite di poteri di iniziativa autonoma .<br />	<br />
Questo ordine di argomentazioni è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art 8 d.l.11/2009, conv. in legge 23 aprile 2009, n.38.<br />	<br />
La norma citata stabilisce che il provvedimento di ammonimento è adottato dal Questore, il quale “ assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce ..”<br />	<br />
Risulta, pertanto, evidente che ,nell’ambito di un procedimento amministrativo di pubblica sicurezza con finalità di prevenzione quale quello in argomento, l’attività posta in essere dai Carabinieri non può essere qualificata alla stregua di attività di polizia giudiziaria, ma quale attività di pubblica sicurezza finalizzata alla acquisizione delle opportune informazioni da porre al vaglio del Questore, cioè l’Autorità di Pubblica Sicurezza cui compete, in ultima analisi , l’adozione del provvedimento.<br />	<br />
Il fatto che i Carabinieri di Lecce abbiano proceduto, nella specie, alla acquisizione di sommarie informazioni da persone ritenute in grado di riferire circostanze utili ai fini del procedimento, pur evocando, in un certo senso, lo schema delle sommarie informazioni testimoniali previste dall’art 351 del c.p.p, non trasforma l’attività compiuta nel contesto proprio di un procedimento di carattere amministrativo in attività di polizia giudiziaria.<br />	<br />
E’, d’altronde, la stessa Autorità Questorile di Pubblica sicurezza a compiere una valutazione del tutto autonoma delle informazioni messe a disposizione da organi che la stessa norma prima citata qualifica come “ investigativi”, con il solo intento di porne in risalto il compito di procedere ad una acquisizione probatoria di elementi utili alla adozione di un atto terminativo del procedimento.<br />	<br />
Né può il ricorrente dolersi del mancato svolgimento di una attività istruttoria da parte del Questore in prima persona, trattandosi evidentemente di valutazione tipicamente discrezionale dell’organo che, in quanto tale, sfugge alla censura prospettata.<br />	<br />
Occorre pure porre in risalto che la stessa attività istruttoria è considerata, in un certo senso, del tutto eventuale dalla norma sopra citata nella parte in cui essa prevede l’acquisizione di informazioni presso gli organi investigativi ma solo se ritenute ” necessarie”.<br />	<br />
Questo vuol dire che il provvedimento di ammonimento può ben essere adottato sulla sola scorta della richiesta di ammonimento della parte interessata , quando si ritenga che la medesima richiesta offra di per sé sufficienti elementi di valutazione .<br />	<br />
Nella specie,peraltro, l’attività investigativa non è mancata;lo svolgimento della stessa su iniziativa degli organi investigativi e non del Questore. non vizia il procedimento,venendo in rilievo solo la sufficienza degli elementi forniti al Questore.<br />	<br />
Anche la censura che concerne la mancata audizione del soggetto da ammonire non è fondata.<br />	<br />
Sotto tale profilo, è doveroso sottolineare che il procedimento amministrativo di pubblica sicurezza in questione appare connotarsi alla stregua di un procedimento di prevenzione con marcata finalità cautelare , ossia caratterizzato dalla necessità di un provvedimento conclusivo in tempi brevi .<br />	<br />
La anticipazione della soglia di tutela del bene primario della incolumità di una persona , nonché di quello della pubblica sicurezza in generale dei cittadini,se ritenuta necessaria dal Questore in base ad una valutazio prettamente discrezionale, appare inconciliabile con la instaurazione di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento, anche in rapporto al carattere non particolarmente afflittivo dell’ammonimento.<br />	<br />
Il provvedimento in argomento si risolve, in definitiva, in una esortazione a cessare ogni turbativa nei riguardi della persona che assume l’iniziativa del procedimento e a serbare una condotta conforme a legge.<br />	<br />
Le medesime finalità cautelari che si sono prima ricordate consentono di ritenere infondata anche la finale censura che concerne la violazione delle garanzie partecipative.<br />	<br />
Il ricorso va conclusivamente respinto.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere compensate . <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Tomassetti Williams (Avv. Crisci) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al&#160; rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali &#8211; Permesso di soggiorno – Rifiuto &#8211; Controversia – G.O. &#8211; Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti &#8211; Est. Tomassetti<br /> Williams (Avv. Crisci) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al&nbsp; rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali  &#8211; Permesso di soggiorno – Rifiuto &#8211;  Controversia – G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Hanson Williams</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simonetta Crisci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Palumbo, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;	</p>
<p>&#8211; la <b>Questura di Roma</b>, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento n. A12/871880/Imm del 15 maggio 2008 con il quale il Questore di Roma ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2010 il dott. Alessandro Tomassetti. Nella fase preliminare è presente l’avv. Simonetta Crisci per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri. In udienza nessuno presente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente espone i seguenti fatti:<br />	<br />
Il ricorrente, cittadino liberiano, è fuggito dal proprio paese ed è giunto in Italia dove ha presentato richiesta di asilo politico.<br />	<br />
A seguito di audizione avanti la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato, sostenuta in data 17 maggio 2005, all’attuale ricorrente venne negato il riconoscimento dello status di rifugiato.<br />	<br />
Avverso tale decisione, il ricorrente, in data 13 settembre 2005, propose ricorso giurisdizionale avanti il competente Tribunale di Roma.<br />	<br />
In data 14 aprile 2007, con comunicazione a mezzo fax n. prot. 1213/CN, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo rendeva nota la cd. Soluzione in via conciliatoria del contenzioso arretrato presso la Sezione Stralcio, consistente nella decisione adottata dalla Commissione Nazionale Sezione Stralcio, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, di procedere al riesame, in via di autotutela, di tutti i casi di contenzioso pendente e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia, da parte del richiedente asilo, agli atti del giudizio in corso, con conseguente cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
In particolare, secondo quanto indicato nella predetta comunicazione, al fine di consentire tale riesame si doveva procedere come segue:<br />	<br />
&#8211; presentazione dell’istanza di riconoscimento agli atti del ricorso a seguito di procedura conciliatoria attraverso la compilazione di apposita istanza;<br />	<br />
&#8211; trasmissione di copia del provvedimento di accoglimento dell’istanza al richiedente ed alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per lo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />	<br />
&#8211; presentazione di rinuncia agli atti del ricorso da parte del richiedente a seguito di riconoscimento della protezione umanitaria;<br />	<br />
&#8211; dichiarazione con sentenza della cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
A seguito di tale comunicazione, in data 30 luglio 2007, il ricorrente presentava a mezzo del suo difensore, istanza di rilascio del permesso per motivi umanitari, con disponibilità, in subordine a tale riconoscimento, a rinunciare al ricorso giurisdizionale pendente avanti al Tribunale di Roma.<br />	<br />
Successivamente, nella seduta del 3 ottobre 2007, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo – Sez. Speciale Stralcio – vista l’istanza presentata e nell’esercizio del proprio potere di autotutela, decideva di confermare la decisione precedente, ritenendo peraltro – fatte salve le valutazioni di competenza provinciale di pubblica sicurezza – che nei confronti dell’interessato potesse riconoscersi l’esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.<br />	<br />
In data 27 novembre 2007, il ricorrente, a seguito di avvenuta comunicazione del provvedimento della Commissione di cui sopra, presentava presso la Questura di Roma istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato la Questura di Roma notificava all’interessato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.<br />	<br />
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; illegittimità per eccesso di potere; illegittimità per violazione dell’art. 5, comma 6 e comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 11 D.P.R. n. 394/1999;<br />	<br />
&#8211; illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;<br />	<br />
&#8211; illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni resistenti.<br />	<br />
Alla udienza del 7 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto “il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari” in base alla decisione della Commissione Nazionale per il Diritto D’Asilo che ha ritenuto di confermare il diniego alla protezione per motivi umanitari.<br />	<br />
Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo. <br />	<br />
Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione &#8211; ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 &#8211; “la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall&#8217;art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.<br />	<br />
A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale &#8211; essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status &#8211; il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione delle spese di giudizio, stante il recente orientamento del Giudice della giurisdizione.<br />	<br />
Per completezza giova precisare che l’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., 29 aprile 2009, n. 2713), comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</a></p>
<p>G. Giaccardi &#8211; Presidente, M. Balloriani &#8211; EstensoreG. R. (avv.ti G. Rocchia e A. Brunetti) c/ l&#8217;UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE &#8211; DIREZIONE GENERALE, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Stato) giurisdizione dell&#8217;A.G.O. sulla pretesa all&#8217;accesso ad atti amministrativi ed al controllo del contenuto di essi, in vista della tutela della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi &#8211; Presidente, M. Balloriani &#8211; Estensore<br />G. R. (avv.ti G. Rocchia e A. Brunetti) c/ l&#8217;UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE &#8211; DIREZIONE GENERALE, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione dell&#8217;A.G.O. sulla pretesa all&#8217;accesso ad atti amministrativi ed al controllo del contenuto di essi, in vista della tutela della privacy dell&#8217;istante e dei propri familiari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diritti della personalità – Diritto alla riservatezza rispetto al trattamento di dati sensibili – Giurisdizione – E’ dell’A.G.O. &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della pretesa avente ad oggetto l’accesso ad atti dell’amministrazione ed il controllo sul contenuto di essi, per la tutela del diritto alla riservatezza della ricorrente e dei propri familiari (nella specie, la P.A. aveva omesso di riscontrare ripetute istanze di accesso della ricorrente ad una relazione ispettiva formata dalle strutture scolastiche regionali, finalizzate anche a conoscere le ragioni per le quali la relazione, per taluni fatti, aveva preso in considerazione “dati sensibili” dei componenti della famiglia dell’istante, estranei ai contenuti ed alle finalità della relazione stessa, nonché il nominativo dell’autore della ridetta relazione, invitandolo a bloccare la migrazione e la diffusione, oltre l’avvenuta comunicazione, dei dati stessi). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione dell’A.G.O. sulla pretesa all’accesso ad atti amministrativi ed al controllo del contenuto di essi, in vista della tutela della privacy dell’istante e dei propri familiari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 341 del 2007, proposto da:<br />
<b>G. R.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovannina Rocchia, con domicilio eletto presso Anastasio Brunetti in Campobasso, via Monte Santo N. 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE &#8211; DIREZIONE GENERALE, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del ricoscimento alla ricorrente del proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell&#8217;art.22 e segu. della citata legge 241/1990, l&#8217;ostensione, mediante il rilascio in copia conforme, in carta libera e per uso lavoro, della relazione ispettiva in data 26 giugno che il Direttore Generale dell&#8217;ufficio Scolastico Regionale con nota ris.prot.74 ha trasmesso al Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto Comprensivo di Guglionesi (CB) che l&#8217;acquisiva il 28 giugno 2007 al prot. ris.n.102, nonchè degli atti ad essa connessi od allegati.<br />
Ciò a seguito del silenzio-rifiuto maturato sulle due richieste avanzate dalla ricorrente, e cioè: una principale in data 12.07.2007, rivolta al predetto Direttore Generale, acquisita in pari data al protocollo n.4950 C/21, funzionale alla posizione di lavoro della ricorrente stessa quale &#8220;Assistente Amministrativo&#8221; presso l&#8217;Istituto Comprensivo suddetto con la quale chiedeva il rilascio di copia della relazione ispettiva ed un&#8217;altra completiva in data 19.07.2007 rivolta sempre al predetto Direttore, acquisita in pari data al protocollo n.5163 C/07 con la quale chiedeva visione della relazione ispettiva e degli atti ed essa connessi od allegati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale &#8211; Direzione Generale;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 il dott. Massimiliano Balloriani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con successive istanze datate 12.7.2007 e 19.7.2007, la ricorrente ha chiesto al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale di Campobasso ed al dirigente scolastico di Guglionesi di ottenere copia di una relazione ispettiva redatta il 26 giugno 2007.<br />
Quest’ultimo, con nota del 9 luglio 2007, ha comunicato alla ricorrente che “nella relazione ispettiva … trasmessa alla scrivente dal direttore generale … risultano incomprensibilmente riportati taluni fatti estranei a questa istituzione scolastica. Tanto si comunica al fine di consentire alla S.V. di esercitare i diritto di autotutela e di sollevare la scrivente da eventuali responsabilità inerenti il trattamento di dati sensibili riferiti alla S.V. e alla Sua famiglia”.<br />
Alla camera di consiglio del 23.1.2007 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’articolo 7 del d.lgs. n.196 del 2003, al primo e secondo comma, dispone che “L&#8217;interessato ha diritto di ottenere la conferma dell&#8217;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L&#8217;interessato ha diritto di ottenere l&#8217;indicazione:<br />
a) dell&#8217;origine dei dati personali;<br />
b) delle finalità e modalità del trattamento; <br />
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&#8217;ausilio di strumenti elettronici;<br />
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2; <br />
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati”.<br />
I commi 4 e 5 del medesimo articolo, inoltre, dispongono che “Quando l&#8217;estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell&#8217;interessato può avvenire anche attraverso l&#8217;esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.<br />
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all&#8217;interessato”.<br />
A mente del successivo articolo 145 comma 1, infine, “I diritti di cui all&#8217;articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all&#8217;autorità giudiziaria o con ricorso al Garante”.<br />
Ciò premesso, il Collegio, deve preliminarmente verificare se sussista o meno la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia.<br />
Nel ricorso introduttivo si chiede semplicemente l’ostensione della menzionata relazione, tuttavia, nella memoria del 16 ottobre 2007 (pag.4), ma soprattutto nell’istanza rivolta all’amministrazione in data 12.7.2007 ed allegata agli atti di causa, si chiarisce meglio l’interesse che la ricorrente medesima vuole tutelare, atteso che si specifica che la richiesta della copia della relazione “è finalizzata a cogliere le ragioni per le quali la relazione, per taluni fatti, prenderebbe in considerazione “dati sensibili” dei componenti della famiglia della scrivente che, veramente, non operano nel campo della Scuola e sono rispettosi dell’intero mondo che li circonda, nonché a conoscere il nominativo dell’autore della relazione stessa, il quale sin d’ora è invitato a bloccare la migrazione e la diffusione, oltre l’avvenuta comunicazione, dei dati stessi che potrebbero eventualmente rivelarsi di danno per la famiglia della scrivente”.<br />
Del resto, nella successiva istanza del 19.7.2007, si chiede, oltre a copia della relazione ispettiva, anche copia di eventuale ulteriore documentazione, utilizzando come criterio di selezione proprio la circostanza che essa risulti inerente ai componenti della famiglia della ricorrente stessa.<br />
Ne consegue, allora, che il presente giudizio non ha ad oggetto il mero accesso ad atti dell’amministrazione, ma un accesso e un controllo che risultano qualificati dall’emersione di uno specifico interesse, in funzione cioè della tutela della privacy della ricorrente e dei propri familiari.<br />
Il giudizio deve pertanto essere rimesso al suo giudice naturale.<br />
Si applica cioè l’articolo 145 del d.lgs. n.169 del 2003, che ne affida la cognizione alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Del resto, nonostante il diffuso auspicio di una semplificazione e concentrazione delle tutele, il nostro sistema resta ispirato a quello del riparto di giurisdizione, tendenzialmente ancorato alla posizione giuridica azionata (cd. causa petendi), secondo un modello di duplicità-esclusione, non potendosi adire due giudici per ottenere la stessa tutela della medesima posizione giuridica.<br />
Sono ovviamente salvi gli effetti della domanda ai sensi di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77 del 2007.<br />
La particolarità delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, salvi gli effetti della domanda.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />
Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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