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	<title>Persona fisica e diritti della personalita&#039;-Diritti fondamentali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Persona fisica e diritti della personalita&#039;-Diritti fondamentali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui limiti alla tutela del diritto di Autore in relazione all’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-tutela-del-diritto-di-autore-in-relazione-allintervento-di-riqualificazione-dello-stadio-artemio-franchi-di-firenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 16:51:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-tutela-del-diritto-di-autore-in-relazione-allintervento-di-riqualificazione-dello-stadio-artemio-franchi-di-firenze/">Sui limiti alla tutela del diritto di Autore in relazione all’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze</a></p>
<p>R. Pupilella, Presidente L. Viola, Consigliere, Estensore Diritto d&#8217;Autore &#8211; Art. 20 comma 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 &#8211; Interpretazione &#8211; Limiti per l&#8217;esercizio a soggetti diversi dal Titolare &#8211; Fattispecie Il diritto morale d’autore di cui all’art. 20 comma 2° comma della l. 22 aprile</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-tutela-del-diritto-di-autore-in-relazione-allintervento-di-riqualificazione-dello-stadio-artemio-franchi-di-firenze/">Sui limiti alla tutela del diritto di Autore in relazione all’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze</a></p>
<p>R. Pupilella, Presidente<br />
L. Viola, Consigliere, Estensore</p>
<hr />
<p>Diritto d&#8217;Autore &#8211; Art. 20 comma 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 &#8211; Interpretazione &#8211; Limiti per l&#8217;esercizio a soggetti diversi dal Titolare &#8211; Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il diritto morale d’autore di cui all’art. 20 comma 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d&#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)  può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1749; si vedano anche la più ampia e motivata 26 luglio 2001, n. 4122 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5dicembre 2018, n. 11798). Ne deriva l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse del ricorso proposto, dalla Fondazione di diritto belga che ha per scopo sociale la tutela e la diffusione dell’opera dell’Arch. Ing. Pier Luigi Nervi, avverso il progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze che costituisce una delle opere più importanti dell’Architetto</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/06/2023</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00646/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00629/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, proposto da<br />
Fondazione &#8220;PLN Project&#8221;, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni, Alberto Buonfino, Mattia Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ove Arup &amp; Partners International Limited, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo con Arup Italia S.r.l. e altri, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. DG/2023/00202 (proposta n. DG/2023/00243) del 28 aprile 2023, pubblicata in data 11 maggio 2023, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali, tra cui:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Nota MiC, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 15 gennaio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Determinazione dirigenziale del Comune n. 1510 del 11 marzo 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Determinazione dirigenziale del Comune n. 3801 del 31 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Determinazione dirigenziale del Comune n. 5535 del 4 agosto 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Nota MiC, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 30 giugno 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Parere del MiC, Soprintendenza Speciale per il PNRR del 6 luglio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Deliberazione di Giunta comunale di Firenze n. 370 del 11 agosto 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Determinazione Dirigenziale del Comune n. 6123 del 31 agosto 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Determinazione del Comune n. 7105 del 6 ottobre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Determinazione dirigenziale del Comune n. 10132 del 22 dicembre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Parere espresso dal MiC, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato in data 15 febbraio 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e di Ove Arup &amp; Partners International Limited;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il ricorso, la ricorrente (fondazione di diritto belga che ha per scopo sociale la tutela e la diffusione dell’opera dell’Arch. Ing. Pier Luigi Nervi) impugna tutti gli atti (meglio specificati in epigrafe) che hanno portato all’approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze (che costituisce una delle opere più importanti dell’Arch. Nervi, sottoposto a tutela dal recente decreto n. 15 del 20 maggio 2020 del Ministero della cultura e che risulterebbe, nella prospettazione di parte ricorrente, strutturalmente trasformato dal nuovo intervento).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente rilevato dalla controinteressata, la tutela del diritto morale d’autore dell’architetto deve essere riportata alla specifica previsione di cui all’art. 20, 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d&#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che non è inutile riportare integralmente: “nelle opere dell&#8217;architettura l&#8217;autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all&#8217;opera già realizzata. Però, se all&#8217;opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all&#8217;autore lo studio e l&#8217;attuazione di tali modificazioni”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base della previsione, una pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (pienamente condivisa dalla Sezione) ha rilevato come “il diritto morale di cui all’art. 20 comma 2 l.a. …(possa) essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista” (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1749; si vedano anche la più ampia e motivata 26 luglio 2001, n. 4122 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 dicembre 2018, n. 11798).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La generica possibilità, per gli eredi, di far valere il diritto morale d’autore del dante causa prevista dall’art. 23 della l. 633 del 1941 trova quindi un preciso limite, nel caso delle opere di architettura, in un’“interpretazione logica e teleologica, (che) induce a ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale di autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possano essere esercitate senza necessità dell&#8217;apporto personale e diretto dell&#8217;autore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, possono trasmettersi agli eredi le facoltà di cui al comma 1 dell&#8217;art. 20, perché non necessitano di esercizio personale da parte dell&#8217;autore: tali il diritto di rivendicare la paternità dell&#8217;opera e il diritto di opporsi a modifiche lesive dell&#8217;onore e reputazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le facoltà di cui al comma 2 dell&#8217;art. 20, spettanti all&#8217;autore di opera architettonica, le stesse vanno contemperate con le facoltà inerenti al diritto di proprietà, che spetta a persona terza rispetto all&#8217;autore. Pertanto, l&#8217;art. 20 co. 2 stabilisce che l&#8217;autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie durante o dopo l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, in funzione delle esigenze del proprietario o committente: in tal modo, viene data la prevalenza alle facoltà inerenti al diritto di proprietà rispetto a quelle inerenti al diritto morale di autore. Un temperamento è previsto, a favore del diritto di autore e a scapito del diritto di proprietà, quando all&#8217;opera sia riconosciuto importante carattere artistico, su richiesta dell&#8217;autore. In tal caso, spetta all&#8217;autore lo studio e l&#8217;attuazione delle modifiche. È evidente che nel disegno della norma il riconoscimento dell&#8217;importante carattere artistico dell&#8217;opera non è fine a sé stesso, ma strumentale allo studio e attuazione delle modifiche da parte dell&#8217;autore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed è altresì chiaro che lo studio e l&#8217;attuazione delle modifiche sono facoltà strettamente personali, che possono essere esercitate solo dall&#8217;autore, e non dai suoi eredi, atteso che lo studio e l&#8217;attuazione delle modifiche implicano il possesso di cognizioni tecniche e di doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all&#8217;autore” (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4122).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La previsione di cui all’art. 20, 2° comma ult. parte della legge sul diritto d’autore viene pertanto ad evidenziare un’eccezionale “coinvolgimento” del progettista nella progettazione modificativa dell’opera realizzata che risulta strettamente legato alla persona fisica del progettista e che pertanto è stato correttamente considerato insuscettibile di trasmissione agli eredi o aventi causa dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto sopra rilevato permetterebbe già di concludere per l’inammissibilità del ricorso, non essendovi alcuna possibilità di “traslare” il diritto <i>ex</i> art. 20, 2° comma l. 633/1941 a soggetti diversi dal progettista e risultando evidente come la posizione giuridica fatta valere in giudizio dalla Fondazione ricorrente, al di là dei successivi tentativi di operarne una “riscrittura”, altro non sia che il diritto di “coinvolgimento” nelle modificazioni dell’opera sopra richiamato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma, in realtà, l’inammissibilità del ricorso deriva anche da una serie ulteriore di considerazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, lo Statuto della ricorrente esibito in giudizio non evidenzia, infatti, per nulla, all’art. 3, l’attribuzione alla Fondazione di compiti di tutela del diritto morale d’autore dell’arch. Nervi, ma solo finalità di tutela dei suoi archivi (secondo comma) e finalità promozionali della conoscenza della relativa opere (anche con riferimento all’organizzazione di attività e manifestazioni a carattere commerciale); anche per effetto della già richiamata non trasmissibilità del diritto morale d’autore delle opere di architettura prevista sopra richiamata, deve pertanto ritenersi che il generico riferimento alla possibilità che la Fondazione possa essere “<i>aussi titulaire de droits intellectuels</i>” previsto dall’art. 3 dello Statuto si riferisca ai diritti delle opere presenti in archivio o alle attività di divulgazione realizzate dalla Fondazione e non al diritto morale d’autore delle opere di architettura dell’Arch. Nervi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esame della già citata previsione di cui all’art. 3 dello Statuto non evidenzia quindi quella generale attribuzione alla Fondazione della competenza a curare e tutelare tutti gli aspetti dell’”eredità” dell’arch. Nervi oggi prospettato in giudizio, ma solo compiti ben specificati e circoscritti che non comprendono per nulla anche la posizione soggettiva sopra richiamata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto e come sottolineato dalle difese delle Amministrazioni resistenti, la legittimazione della ricorrente non potrebbe neanche essere desunta dall’ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha ammesso la legittimazione degli enti a rilevanza locale rappresentativi di interesse collettivi (tra le tante, si vedano T.A.R. Lazio, Roma, 13 febbraio 2023, n. 2430 e, per la giurisprudenza di questo T.A.R., T.A.R. Toscana, sez. II, 14 novembre 2022, n. 1303), sia per quanto rilevato in ordine agli scopi statutari (che non contemplano per nulla la tutela del diritto morale d’autore delle opere di architettura dell’arch. Nervi, ma solo diversi scopi di valorizzazione dell’archivio e di divulgazione dell’opera), sia per mancanza di uno stabile collegamento con l’area territoriale in discorso e della dimostrazione dell’adeguata rappresentatività (che non è per nulla dimostrata, vista anche la recente costituzione della Fondazione, nel maggio del 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manifestamente irrilevante risulta poi il deposito in giudizio dello Statuto della “ “Pier Luigi Nervi Research and Knowledge Management Project” effettuato da parte ricorrente in data 20 giugno 2023; con tutta evidenza si tratta, infatti, dello Statuto di una diversa Associazione senza scopo di lucro, la cui attività non può essere “automaticamente” trasferita alla nuova Fondazione costituita nel maggio del 2021 e che peraltro, risulta essere caratterizzata (art. 3 dello Statuto) da compiti assolutamente analoghi a quelli della successiva Fondazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto sopra rilevato, permette poi di concludere per l’irrilevanza dei “contatti” intervenuti tra l’Amministrazione comunale e le associazioni sorte a tutela dell’”eredità” intellettuale dell’arch. Nervi; il semplice esame della corrispondenza con l’Amministrazione comunale di Firenze evidenzia, infatti, come si tratti di iniziative assunte in nome dell’Associazione “ Pier Luigi Nervi Research and Knowledge Management Project” (che non ha presentato ricorso) e non della Fondazione ricorrente; con tutta evidenza, dette attività non possono pertanto considerate significative di una qualche “rappresentatività” o di un radicamento locale della Fondazione, che assolutamente mancano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse della ricorrente a proporre l’impugnazione; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Fondazione ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovute per ciascuna delle parti resistenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Pupilella, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Flavia Risso, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Luigi Viola</td>
<td></td>
<td>Roberto Pupilella</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova legge sul cyberbullismo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo/">La nuova legge sul cyberbullismo</a></p>
<p>Sommario: Premessa &#8211; 1. La nuova disciplina italiana in materia di cyberbullismo: perché sì; 2. Il caso “Vivi down c/ Google” (il fantasma del natale passato) e la normativa di riferimento in Italia ed Europa (il fantasma del natale presente); 3. Conclusioni (il fantasma del natale futuro).   Premessa Tanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo/">La nuova legge sul cyberbullismo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo/">La nuova legge sul cyberbullismo</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Sommario:</em> Premessa &#8211; <strong>1.</strong> La nuova disciplina italiana in materia di cyberbullismo: perché sì; <strong>2.</strong> Il caso <em>“Vivi down c/ Google”</em> (il fantasma del natale passato) e la normativa di riferimento in Italia ed Europa (il fantasma del natale presente); <strong>3.</strong> Conclusioni (il fantasma del natale futuro).<br />  <br /> <strong><em>Premessa</em></strong><br /> Tanti anni di onorato servizio quale dirigente presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca mi hanno reso spettatrice dei grandi cambiamenti sociali che hanno travolto il sistema educativo italiano. Io stessa, vestiti i panni del docente, mi sono trovata a dover illustrare ai miei alunni la correlazione tra i nuovi fenomeni di massa ed i diritti di rango costituzionale. I giovani sono sempre più invischiati nella “tela” del ragno cibernetico, loro primo e confuso maestro, ma, alle volte, anche temibile predatore, ed è per questa ragione che il Legislatore è giunto alla saggia conclusione che l’ordinamento giuridico necessitasse di una disciplina speciale in materia di <em>cyberbullismo</em>. Nell’ambito universitario, mi sono dovuta sempre rivolgere ad una platea molto diversa rispetto a quella di una comunità scolastica, dove sorgono situazioni di stampo para-familiare tanto è pregnante la convivenza quasi giornaliera che impegna bambini e giovani adolescenti tra i banchi. E’ noto, però, che esistono anche famiglie “cattive”, oppure quelle dove i genitori (o chi ne fa le veci) non conoscono i piccoli oscuri segreti dei figli. Mi sono concessa il lusso di dare un <em>incipit</em> differente rispetto al solito a questo elaborato, lasciando i tecnicismi ai paragrafi che verranno a seguire, nel corso dei quali formulerò alcune riflessioni che trovano la loro origine nella mia esperienza professionale e umana, quale madre di due appartenenti alla cd. <em>“generazione Y”</em> o dei <em>“millennial”</em>, composta quasi interamente da internauti per diritto di nascita, che non hanno mai conosciuto un mondo senza Rete. D’altronde l’impostazione per questo articolo me la suggerisce il miglior esempio di giurista che la mia mente possa immaginare, ovvero quello dei Padri Costituenti, che nell’affacciarsi ad un mondo “nuovo”, da inventare e scoprire, diedero vita alla Carta Costituzionale ragionando, in sede assembleare, di diritto e filosofia in termini empirici, memori della vicina esperienza della guerra, che li portò a rifuggire istintivamente ogni diatriba ideologicamente astratta e fine a se stessa.<br /> * * *<br /> <strong>1. </strong><strong><em>La nuova disciplina italiana in materia di cyberbullismo: perché sì</em></strong> &#8211; La legge 29 maggio 2017, n. 71, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017, secondo le esatte parole del Legislatore <em>“si pone l&#8217;obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l&#8217;attuazione degli interventi senza distinzione di età nell&#8217;ambito delle istituzioni scolastiche”. </em>Il tenore testuale del poc’anzi citato art. 1 suggerisce il carattere programmatico della L. n. 71/2017, che, allo stato, assolve ad  una funzione di tipo cautelare come gli strumenti disciplinati dalla stessa, e preannuncia l’intento del Legislatore di aprire un dialogo con i rappresentanti di istituzioni, comunità scolastiche, e genitori al fine di ideare un piano di azione comune per risolvere un problema di non facile, se non addirittura mirabile, soluzione a causa dell’ampio spettro di situazioni e relative problematiche che possono essere ricomprese nel fenomeno del cyberbullsimo. A riprova di ciò, si consideri come l’art. 1, comma 2, passi in rassegna tutta una serie di comportamenti tipici integranti fattispecie diverse di cyberbullismo, dal “<em>flaming”</em> al “<em>doxing”</em><a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, salvo poi preoccuparsi soltanto di quest’ultima ipotesi stabilendo con il successivo art. 2 che <em>“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun  genitore  o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all&#8217;articolo  1,  comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un&#8217;istanza per l&#8217;oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”</em>. Qualora il destinatario nell’istanza non provveda spontaneamente entro ventiquattro ore da quest’ultima, oppure non sia stato possibile identificarlo, all’interessato ed a chi lo rappresenta è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, interviene a salvaguardia del minore <em>“ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”<a href="#_ftn2" title=""><strong>[2]</strong></a>.</em><br /> In questi termini, è più facile comprendere come la norma introduca uno strumento predisposto prevalentemente a tutela dei dati sensibili del minore, da cui possono discendere ulteriori conseguenze quando alla diffusione degli stessi si accompagnino a precedenti vessazioni, con ricadute negative per la psiche, già sofferente, della vittima (es. si pensi alla pubblicazione su una piattaforma quale Youtube di un video ove viene umiliato un soggetto di cui viene reso noto il nome, e che, pertanto, è maggiormente esposto al pubblico ludibrio oltre che a susseguenti comportamenti offensivi messi in atto da terzi sconosciuti).<br /> Il Legislatore, inoltre, con l’art. 5, comma 1, della Legge in esame, ha optato per l’introduzione di un dovere d’informazione verso i genitori, senza fare distinzione tra quelli della vittima e del bullo, in capo ai dirigenti scolastici, qualora questi vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo, e ciò affinché possano concretamente intervenire tutti gli adulti responsabili dei minori coinvolti, e, di comune accordo, adoperarsi per attivare percorsi di sostegno alla vittima e di rieducazione per il bullo medesimo.<br /> Ad affiancare i dirigenti di ogni istituto scolastico nel loro compito di captazione di situazioni a rischio, vi sarà una figura individuata nel corpo dei docenti quale <em>“referente con il compito di coordinare  le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonchè delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio” </em>(art. 4, comma 3)<em>. </em><br /> Forse sarebbe stato opportuno delineare un quadro sanzionatorio per i dirigenti ed i referenti scolastici che si dimostrino negligenti verso tali doveri d’informazione e prevenzione, ma, sia sotto un profilo penale che giuslavoristico, ritengo che la magistratura possegga già tutti i mezzi indispensabili per creare giurisprudenza sul punto, il ché non è poco, considerato che la giustizia italiana sta assimilando sempre più i connotati propri dei modelli di <em>common law</em>, riconoscendosi implicitamente, nel principio dello <em>stare decisis</em>.<br /> Non per essere disfattisti, ma il punto è che la differenza non la farà questa Legge, mentre questo arduo compito, soprattutto quello di riempirla di nuovi contenuti, spetterà al tavolo tecnico che dovrà elaborare un piano di azione integrato<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, alle istituzioni (in particolare al dicastero a cui appartengo), nonché alle forme di reciproca collaborazione intessute con i gestori dei più popolari <em>social network</em>.<br /> Molti potrebbero contraddire la valenza strategica che ravvedo nella normativa <em>de quo</em>, magari tacciarmi di ingenuità, eppure il Legislatore, volente o nolente, ha fattivamente avviato un processo storico-giuridico di grande importanza, così come è avvenuto analogamente per il reato di <em>stalking </em>ex art. 612-bis c.p., introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, e convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, le cui disposizioni sono state inizialmente a loro volta oggetto di critica in quanto giudicate non adeguate<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>; in verità, nei casi sopracitati l’importante era muovere il primo passo, e non attendere la <em>Grundnorm</em> definitiva e condivisa da tutte le forze politiche, completamente avulsa al sistema parlamentare nostrano ove vigono l’infinita serie di emendamenti e di navette tra Camera e Senato.<br /> In quest’ottica, non scalfisce l’<em>iter </em>logico sinora tracciato neanche un raffronto in termini quantitativi con le risorse finanziarie stanziate dallo Stato, con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, e consistenti in 50.000 annui per la realizzazione di <em>“periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo”</em> (art. 3, commi 5 e 7), e di 203.000 annui per <em>“esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell&#8217;utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo” </em>(art. 6, comma2).<br /> Tali risorse finanziare sono state giudicate insufficienti a supportare e sopportare la dispendiosità delle misure introdotte dalla L. n. 71/2017 (in particolare per quanto riguarda le istanze di blocco, rimozione, e oscuramento di dati sensibili che, d’ora in avanti, saranno rivolte al Garante della privacy), sennonché è doveroso affermare che l’oggettiva penuria di fondi statali non è un buon motivo per restare nell’immobilità, ma piuttosto una buona ragione per usarle e dosarle sapientemente.<br /> Questo è un onere aggiuntivo che il MIUR, quale coordinatore del piano di azione integrato, nonché responsabile della costituzione delle linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dovrà prendere in considerazione nell’assolvere ad un <em>“efficace sistema di governance”</em> (art. 4, comma 2) che coinvolga tutte le istituzioni competenti, a partire dalla Polizia postale, per contrastare ogni comportamento antigiuridico rientrante nel novero di cui agli artt. 1 e  2, L. n. 71/2017.<br /> Senza contare che, già con l’art. 11 del D.M. 1^ settembre 2009, n. 663, al fine di <em>“potenziare la rete di supporto per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, secondo quanto previsto nella Direttiva del Ministro per l&#8217;istruzione, l&#8217;università e la ricerca n. 2519 del15 aprile 2015, e per la prevenzione di tali fenomeni nelle scuole, sono </em>(stati stanziati)<em> complessivamente euro 2.000.000,00”, </em>destinati alla creazione di una rete nazionale di istituzioni scolastiche che guidino le attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, oltre che di un <em>“piano nazionale di comunicazione, di in-formazione e di sensibilizzazione degli studenti, delle famiglie e di tutte le componenti della comunità scolastica” </em>sul tema in questione<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Se proprio bisogna cercare una macchia, per sconfessare ogni immaginabile accusa sulla mia parzialità circa l’argomento che ci impegna, non convince l’istituto dell’ammonimento di cui all’art. 7, come già è stato per il fenomeno dello <em>stalking </em>da cui prende le mosse, rinviando, tra l’altro, proprio alla disciplina del D.L. n. 11/2009, poiché non si ravvede un effetto deflattivo o inibitorio a posteriori nell’azione del <em>“questore </em>(che)<em>, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge”</em>.<br /> Le ragioni sono essenzialmente tre: <strong>(i)</strong> si ritengono più efficaci le sanzioni previste dal regolamento scolastico (sospensione, espulsione, bocciatura per cattiva condotta) piuttosto che una formale “ramanzina”; <strong>(ii)</strong> considerata l’alta probabilità di uno scarso risultato a seguito dell’ammonimento, è ingiustificato l’aggravio di lavoro dovuto ai relativi incombenti per il questore; <strong>(iii)</strong> a conti fatti si sottovaluta il potere della diffusione di contenuti su internet, cui consegue automaticamente che, a titolo esemplificativo, da il singolo bullo X colpevole dell’aggressione originaria, ne nascano innumerevoli altri, persino inconsapevoli, in forza di ogni condivisione del post denigratorio, <em>like</em>, commento, e così via.<br /> I limiti di diffusione di un contenuto su internet non sono in alcun modo ipotizzabili, e c’è chi questo l’ha imparato a sue spese<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, perché qualsiasi cosa venga caricata nel <em>web</em> vi circola e rimane, spesso a dispetto del diritto all’oblio<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Per questa ragione, si rivela fallace l’espediente di ancorare all’Uniform Resource Locator (in acronimo URL), ovvero la sequenza di caratteri che identifica univocamente l&#8217;indirizzo di una risorsa in Internet (una pagine web in HTML, un’immagine JPEG, etc.), <em>“l&#8217;oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore”</em>, delimitando così la relativa istanza ai soli contenuti online che ne posseggano uno specifico, quando alcuni <em>social network</em> come Instagram o Snapchat non attribuiscono un URL a foto e video caricati su di essi, e stessa cosa dicasi per le applicazioni di messaggistica istantanea multipiattaforma come Whatsapp.<br /> La verità è che, in questo senso, l’URL è il riferimento statico più comune e attendibile per tracciare una risorsa presente sulla Rete, ma, a mio avviso, un’alternativa altrettanto efficace sarebbe stata quella di colpire direttamente gli account<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, <em>“falcidiando”</em> chiunque si rendesse partecipe della diffusione di dati personali di un minore al fine di irriderlo. Potrà apparire una misura drastica, ma la verità è che, con il tempo, e neanche troppo, la gente inizierebbe (finalmente) a valutare con più attenzione i contenuti che intende condividere sui propri profili, in particolar modo, quando rivestono i connotati tipici della diffamazione<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Per non lasciare nulla di intentato, nel prossimo paragrafo dimostrerò la portata innovativa della L. n. 71/2017 nella lotta al cyberbullismo, pur avendo illustrato la sua natura puramente programmatica anziché coercitiva, spostando la nostra analisi in un diverso contesto temporale e territoriale, avvalendomi di una famosa figura allegorica amata dai bambini e creata da Charles Dickens.<br /> * * *<br /> <strong>2. <em>Il caso Vivi down c/ Google (il fantasma del natale passato) e la normativa di riferimento in Italia ed Europa (il fantasma del natale presente)</em></strong> &#8211; Può apparire scontato affermare che l’unica differenza tra il bullismo storicamente inteso ed il cyberbullismo consista nella sostituzione dell’omertà dei corridoi delle scuole al terribile clamore suscitato su Internet. Può apparire scontato, ma non lo è, tanto su un piano socialmente inteso quanto su quello giuridico. Ad avercelo insegnato è stata sicuramente la celebre controversia <em>“Vivi down c/ Google”</em> originata dalla pubblicazione di un video sulla piattaforma Google Video che mostra alcuni adolescenti, auto-dichiaratisi volontari dell’associazione Vivi Down, intenti ad umiliare ripetutamente e porre in essere numerosi atti vessatori nei confronti di un compagno affetto dalla sindrome di down all’interno di un’area scolastica. Lo sguardo della telecamera e l’esaltazione di essere scoperti dal mondo fa sì che i giovani attori e cineoperatori non si rendano conto dell’enorme gravità del loro gesto, che sarà visibile al mondo dall’8 settembre 2006 (data di upload del video) sino al 7 novembre 2006 (data di rimozione del video).<br /> Questi eventi sono la scaturigine di un procedimento penale che si concluderà con la sentenza 12 aprile 2010, n. 1972 del Tribunale di Milano, Sez. IV penale, che comporterà la condanna a sei mesi di reclusione ai sensi dell’art. 167, D.lgs. n. 167/2003<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, per tre dirigenti di Google Italy S.r.l. (condanna poi sospesa) a causa della insufficiente comunicazione degli obblighi di legge nei confronti degli <em>uploader<a href="#_ftn11" title=""><strong>[11]</strong></a> </em>(i.e. disclaimer privacy), negligenza giudicata ancor più grave perché relativa ad un’attività svolta con finalità di lucro, che vede il<em> content provider<a href="#_ftn12" title=""><strong>[12]</strong></a> “in una posizione ancora più delicata, perché, in qualche modo, contribuisce a creare o comunque a far propri dei dati dallo stesso gestiti, ma, come si è detto e qui si ripete, anche l&#8217;Host provider (e cioè il mero intermediario) non è esente da comportamento oggettivamente inquadrabile nella norma </em>(i.e. D.lgs. n. 196/2003)<em>, attesa la sua funzione, quantomeno, di diffusore dei dati raccolti”</em>.<br /> Non ha giocato a favore del colosso informatico l’iniziale rifiuto di quest’ultimo di fornire agli inquirenti le informazioni concernenti gli autori del video se non a fronte di un’apposita rogatoria, per poi rilasciarle quando gli <em>uploader</em> erano già stati rintracciati per vie traverse dalla Polizia Giudiziaria.<br /> E’ stato giustamente argomentato, invece, che al <em>webmaster</em> non potesse essere imputato un concorso nel reato di diffamazione ex art. 595 c.p. per assenza del dolo specifico, necessario ad integrare la fattispecie delittuosa.<br /> Il precedente giurisprudenziale <em>de quo </em>ha riscosso un grande risalto mediatico, ma è stato successivamente riformato in grado di appello con l’assoluzione dei tre dirigenti di Google, pronuncia poi confermata dalla Corte di Cassazione che ha statuito come un <em>“mero Internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video”</em>, e che, pertanto, <em>“gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento del Codice Privacy”</em><a href="#_ftn13" title="">[13]</a><em>.</em><br /> In parole povere, la responsabilità del trattamento dei dati deve essere ricondotta all’<em>uploader </em>del video, anziché al <em>provider</em> di contenuti.<br /> Questa non è la sede opportuna per riaprire un dibattito dottrinale che, a fronte dell’introduzione della Legge in esame, si rivela non più attuale, quanto più per porci il giusto quesito su cosa sarebbe potuto accadere se la L. n. 71/2017 fosse stata vigente all’epoca dei fatti del caso <em>“Vivi down c/ Google”.</em><br /> In particolare, quali sarebbero state le conseguenze giuridiche per Google Italy S.r.l. se non avesse aderito spontaneamente all’istanza di cui all’art. 2, comma 1, mirata all’ottenimento di, rimozione, blocco o oscuramento del video incriminato entro ventiquattro ore?<br /> A mio avviso, stante l’assenza di un preciso obbligo e di una relativa sanzione in capo al gestore del sito internet o del social media di conformarsi alla suddetta istanza, a partire da adesso, ai <em>webmaster</em> potrà al più ricondursi una forma di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per tutti i danni provocati dall’ulteriore ed illecita diffusione dei contenuti antigiuridici successivamente all’infruttuoso decorso del termine di ventiquattro ore dall’invio dell’istanza medesima, e non è certo poco.<br /> In buona sostanza, si può ipotizzare che la mancanza di un tempestivo intervento da parte del <em>webmaster</em> comporti il sorgere di una presunzione di colpa per l’ulteriore diffusione di quel contenuto, sul quale si sarebbe potuti intervenire tempestivamente, laddove questi risulti condiviso in epoca successiva allo scadere delle ventiquattro ore dall’istanza; corresponsabilità del suddetto <em>webmaster</em> con l’<em>uploader </em>che sarà tanto più grave qualora il Garante per la protezione dei dati personali si veda costretto ad assumere i provvedimenti di cui agli artt. 143 e 144 del Codice della Privacy.<br /> Se, quindi, agli <em>internet service provider</em> (ISP) non si può ascrivere un obbligo generale di sorveglianza, che comporti la loro responsabilità per gli illeciti commessi da terzi quando i servizi offerti siano di <em>“mere conduit”</em> (mero trasporto dati), <em>“caching”</em> (memorizzazione temporanea) o <em>“hosting”</em> (allocazione di una risorsa sul web), così come sancito dalla Direttiva sul commercio elettronico numero 2000/13/CE, recepita dal nostro ordinamento con il D.lgs. n. 70/2003<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, resta fermo che questi siano tenuti a dare pronta informazione alle autorità competenti degli illeciti commessi sulla loro porzione di web, ed a condividere tutti i dati necessari per aiutare chi effettua le indagini a rintracciare il colpevole, soprattutto qualora ne venga a conoscenza per il tramite di una segnalazione trasmessagli dal soggetto interessato, o, più propriamente, dalla vittima del trattamento illecito dei propri dati personali<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Si aprono, allora, due possibile strade per l’interprete circa il comportamento che deve assumere l’ISP a seguito di una istanza ex art. 2, comma 1, afferente l’illeceità di un contenuto nella sua gestione: <strong>(i)</strong> informare le autorità competenti (opterei per il Garante della Privacy) ed attendere che siano queste a valutare l’effettiva illiceità del <em>content</em>; <strong>(ii) </strong>dopo una sommaria valutazione circa la fondatezza delle motivazione dell’istanza, cautelarmente rimuovere, bloccare oppure oscurare il contenuto dandone notizia alle autorità competenti, affinché avviino un’apposita istruttoria di concerto con l’<em>uploader</em> e l’istante.<br /> Chi scrive è da sempre una grande sostenitrice del principio <em>“melius abundare quam deficere”</em>, perciò propenderei per la seconda ipotesi, essendo la più fedele alla <em>ratio legis</em> sottesa all’art. 2, comma 1, e, al contempo, conforme alle disposizioni di cui alla Direttiva sul commercio elettronico.<br /> Soffermandoci approfonditamente su un aspetto comunitario del fenomeno, scopriamo che, secondo uno studio prodotto dalla Comunità Europea<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, la Spagna sarebbe l’unico Stato Membro che prevede un’ipotesi di reato specifica per il cyberbullismo all’art. 172-ter del Código Penal y legislación complementaria, ma, in realtà, la norma in questione concerne la fattispecie delittuosa di <em>“molestie e stalking”</em><a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. A dire il vero, non c’è alcuno Stato Membro che codifichi i reati di “bullismo” e/o “cyberbullismo”, e per quanto riguarda le fonti comunitarie si rinviene al più la decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 <em>“relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione” </em>che, all’art. 2, comma 1, individua le proprie specifiche finalità nella promozione di attività di sensibilizzazione del pubblico sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso delle tecnologie in linea, che<em> “saranno volte a ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e ad affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sul grooming e sul bullismo in linea”</em>.<br /> Da tutto questo discorso si comprende come l’Italia possa considerarsi una avanguardista in materia di cyberbullismo, di talché viene spontaneo domandarsi se la ragione dipenda da una particolare sensibilità del nostro Paese verso questa tematica, o da una reale necessità a livello sociale.<br /> * * *<br /> <strong>3. <em>Conclusioni (il fantasma del natale futuro</em>)</strong> &#8211; La nostra vita di tutti giorni si svolge in costante contatto con macchine e dispositivi, è fatta di centinaia di gesti, dalla comunicazione all&#8217;azione, da cui emerge quanto le tecnologie siano entrate a far parte della nostra capacità di analisi critica e comportamentale, innescando in ogni nucleo sociale, a partire dalle famiglie, un meccanismo di evoluzione (o deformazione) dei rapporti affettivi e conoscitivi<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> La tecnologia, ormai, gioca un ruolo fondamentale sul pensiero degli individui e nel processo di formazione delle leggi statali, progettate sulla scorta dell’assunto secondo cui l&#8217;azione tecnologica e l&#8217;azione morale sono inserite nello stesso campo di forze. Pensiamo a quando siamo posti di fronte a dilemmi morali e siamo chiamati a scegliere tra valori fortemente contrastanti tra loro. Molto spesso la forza del dilemma è data proprio dall&#8217;importanza che quei valori contrapposti rivestono per noi stessi, sicché, quando ci troviamo a dover affrontare i malumori del vivere comune, l&#8217;introduzione di una nuova tecnologia in grado di alleviare le difficoltà quotidiane (anche la semplice noia) può contribuire in alcuni casi a far sì che un valore abbia maggior forza rispetto ad un altro. E’ per questa ragione che molti di noi, spontaneamente, hanno scelto e scelgono ogni giorno di rinunciare ad una fetta della loro privacy in cambio di un pizzico di autocompiacimento sui cd. social network.<br /> Più in generale, così è stato per la Rete, diventata parte essenziale delle nostre esistenze al punto da farci abbandonare in poco tempo ogni remora nei suoi confronti, e da spingerci ad avere più fiducia in lei che nel mondo che ci circonda, forse perché convinti che la società digitale non abbia influenza sulla vita reale, quando, a conti fatti, è stato aperto il vaso di Pandora, ed ora non sappiamo più come, né se vogliamo, richiuderlo.<br /> Siamo stati spettatori della nascita di un nuovo sistema economico, con le sue regole ed i suoi protocolli, che sopravvive a quello tradizionale in piena agonia.<br /> Alcuni di noi sono diventati vittime di dipendenze non chimiche, ossia non legate ad una specifica sostanza, ma alle comunità di <em>“net gaming”</em> oppure di tipo cybersessuale, per non parlare di chi è caduto preda del cd. <em>“internet segreto”</em> o <em>“deep web”</em> o ancora <em>“dark side of the internet”</em><a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> C’è persino chi ha iniziato a fidarsi più della verità a buon mercato del nuovo sistema (di Matrix), anziché di quella in possesso di professionisti, scienziati, politici e giornalisti<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Tutto questo ci ha portato sino al punto di ipotizzare di poter elevare al rango costituzionale il diritto di accesso alla Rete<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, progetto di cui era un grande fautore lo scomparso Stefano Rodotà, giurista di chiara fama, di cui, però, ammetto di non condividere il pensiero, in quanto ritengo che il diritto di accesso ad internet non abbia bisogno di essere materialmente introdotto nella Carta Costituzionale, potendo essere già ricompreso in numerose norme di carattere generale, e, a mio avviso, non paragonabili per importanza di contenuti<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Come anticipato, anche nel panorama giuridico si assiste ad un continuo gioco di pesi e contrappesi tra valori da difendere, e, di recente, di valore molto ne è stato attribuito ad Internet, forse troppo. Così è stato anche per la L. n. 71/2017, fortemente osteggiata nella sua versione originale perché si temeva che potesse ledere il diritto di libertà di espressione in Rete, quando la preoccupazione preminente sarebbe dovuta essere quella di consentire alle nuove generazioni di potersi autodeterminare e formare all’interno delle istituzioni scolastiche in totale sicurezza, come sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 34 e 38, comma 1, Cost., così da potersi esprimere prima ancora nella vita reale che su un blog.<br /> La legge sul cyberbullismo mi fa ben sperare per il futuro, perché forse è arrivato il momento di far capire ad Internet, a chi vi naviga ed a chi lo controlla, che questo mare ha le sue regole, e che le sue acque potranno pur essere internazionali, ma che, d’ora in avanti, non saranno più terra di nessuno<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> L’art. 1, comma 2, L. n. 71/2017 definisce espressamente il cyberbullismo come <em>“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia </em>(anche noto come “<strong>harassment</strong>”)<em>, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità </em>(i.e. la cd. “<strong>impersonation”</strong>)<em>, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni </em>(i.e. il cd. “<strong>doxing</strong>”)<em>, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”. </em>A parere di chi scrive, questa definizione ha il difetto di non prendere in considerazione i comportamenti illeciti di stampo collettivo, focalizzandosi sulla responsabilità del singolo “bullo” come unico soggetto agente, quando è tristemente noto che il cyberbullismo è spesso un fenomeno di “branco” o di “massa”. A titolo esemplificativo, si nota l’assenza di alcuni fenomeni quali: <strong>(i)</strong> il “<strong>flaming</strong>”, consistente in un’interazione ostile, violenta e volgare, originata, a titolo esemplificativo, nei commenti di un diario di Facebook o all’interno della discussione su un forum, al fine non soltanto ad insultare e ridicolizzare la vittima, ma di spingere chiunque assista all’aggressione digitale a seguirne l’esempio (la cd. pratica di <em>“mettere alla berlina o alla gogna”</em>); <strong>(ii) </strong>l’esclusione deliberata di una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione. Per maggiori dettagli sulle varie forme tipizzate di cyberbullismo: Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress, Research Press, Illinois, 2007, pag. 5 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> L’art. 143, D.lgs. n. 196/2003, prevede il procedimento amministrativo per i cd. “reclami”, che consistono in <em>“un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell&#8217;istante al termine”.</em> Al termine della procedura possono essere adottate differenti tipologie di provvedimenti (es. blocco del trattamento, adozione di misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alla normativa, etc.). Il successivo art. 144, invece, riguarda le cd. segnalazioni, la cui finalità è pressoché identica a quello dei reclami, sussistendo l’unica differenza tra i due istituti nella modalità di presentazione dell’istanza al Garante della Privacy.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> L’art. 3, commi 1 e 2, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo tecnico che sarà coordinato dal MIUR per la predisposizione del piano di  azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, composto da rappresentanti di vari gruppi di interesse, quali <em>“del Ministero dell&#8217;interno, del Ministero dell&#8217;istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo associazioni attive nella protezione dei diritti del minore e nel contrasto a bullismo e cyberbullismo, operatori che forniscono servizi di social networking, oltre che il Garante della protezione dei dati personali”.</em> Potrebbe essere un’idea interessante quella di creare un secondo livello di analisi del piano di azione integrato da portare all’attenzione dell’Internet Governance Forum, promosso dalle Nazioni Unite, o agli incaricati del programma di azione comunitaria Daphne, che ha avviato il progetto denominato <em>“Cyberbullying in Adolescence: Investigation and Intervention in Six European Countries”</em>, avente ad oggetto un’indagine concernente il fenomeno del cyberbullismo in n. 6 Stati membri tra cui il nostro.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Recriminazioni analoghe sono state mosse anche alla L. n. 71/2017 in sede di discussione in Assemblea alla Camera, laddove l’On. Vittorio Ferraresi, relatore per la minoranza della Commissione giustizia, ha dichiarato quanto segue: <em>“Presidente, posso leggere che, al comma 2 la frase, cita: «al fine di provocare in essi sentimenti di ansia, di timore, di isolamento, di emarginazione»; già lo stalking era una norma venuta fuori male per come era scritta, noi stiamo replicando con il bullismo e il cyberbullismo”. </em>Deve dirsi che, ormai, sin troppo spesso, assume più valore in Parlamento il tenore testuale del disegno di legge rispetto all’urgenza che vive quotidianamente il cittadino di un tempestivo intervento da parte dello Stato, soprattutto in materie delicate come quella che qui ci impegna. Con questo non si vuole suggerire al Legislatore di trascurare il dato stilistico e contenutistico, ma di subordinarlo alle più pregnanti esigenze dell’utente finale, poiché troppo spesso la semantica è diventata una scusa per fare ostracismo (si pensi al caso eclatante dei presunti 82 milioni di emendamenti mossi al disegno di legge n. 1429/2015, cd. “DDL Boschi”), restando fermo che le leggi possono sempre essere modificate (e magari migliorate), mentre lo stesso non può sostenersi per le conseguenze dei vuoti normativi. In tal senso, si vedano le criticità sollevate in sede di Assemblea alla Camera in merito all’inciso <em>“a tutela dei minori”</em> presente nel titolo della norma, ed a dire di alcuni ingiustificatamente limitativo dell’ambito di applicazione di quest’ultima, quando è d’uso comune distinguere tra il <em>cyberbullying </em>(cyberbullismo), quale fenomeno che coinvolge i minorenni, e il <em>cyberharassment</em> (cybermolestia), che si verifica tra adulti o tra un adulto e un minorenne (in tal senso vedi: Servance, Cyberbullying, Cyber-Harassment, and the Conflict between Schools and the First Amendment, Wisconsin Law Review n. 6, 2003; pagg. 1235 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> <strong>Ottenere maggiori informazioni…</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> In tal senso, è emblematico il fatto di cronaca riguardante Tiziana Cantone, suicidatasi a causa di un video hard che la ritraeva protagonista, diffuso tramite Facebook e Whatsapp, e in merito al quale si è espresso in termini condivisibili il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, con un comunicato stampa in cui spiega come <em>“Il suicidio della giovane Tiziana ripropone il tema della gogna cui la rete rischia di esporci in mancanza di una adeguata consapevolezza, da parte degli utenti, della natura di spazio non circoscritto e degli effetti lesivi che può avere una comunicazione violenta o la ferocia nella irrisione degli altri”</em> (cfr. Ragazza suicida per video hard: dichiarazione di Antonello Soro, Garante della privacy, comunicato stampa del 14 settembre 2016, su www.garanteprivacy.it). A tal riguardo, assumono un senso significativo anche le parole di Rodotà: <em>“Che cosa diviene la vita nel tempo in cui ‘Google ricorda sempre’? L&#8217;implacabile memoria collettiva di Internet, dove l&#8217;accumularsi d&#8217;ogni nostra traccia ci rende prigionieri d&#8217;un passato destinato a non passare mai, sfida la costruzione della personalità libera dal peso d&#8217;ogni ricordo, impone un continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone che possono facilmente conoscere le informazioni sugli altri. Nasce da qui il bisogno di difese adeguate, che prende la forma della richiesta di diritti nuovi – il diritto all&#8217; oblio, il diritto di non sapere, di non essere &quot;tracciato&quot;, rendono suscettibili non solo di più diffusa conoscenza, ma di rielaborazioni continue”</em>; cfr. Dai ricordi ai dati: l&#8217;oblio è un diritto?, estratto da Repubblica, 30 gennaio 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> L’ormai ben noto diritto all’oblio, configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza, trova le proprie radici nella tradizione statunitense come <em>“right to be forgotten”</em>, ed è stato oggetto di ampio riconoscimento anche in campo comunitario, basti pensare alla sentenza CGUE C-131/12 (c.d. <em>“Google Spain”</em> o <em>“Costeja”</em>) emessa dalla Corte di Giustizia Europea, ovvero alle Linee Guida WP29 del 26 novembre 2014 redatte dalla Commissione Europea. In Italia, tale principio ha trovato il proprio consolidamento tanto nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525; Cass., Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111) quanto in quella di merito (cfr. Trib. di Roma, Sez. I, 3 dicembre 2015, n. 23771). Il diritto all’oblio, difatti, ha posto un primo vero limite alla libera circolazione delle informazioni su Internet, garantendo una risposta positiva alle richieste motivate di deindicizzazione sui motori di ricerca a coloro che ritengano violata la propria privacy, così da tutelare la proiezione dinamica dei loro dati sensibili e della loro attuale identità personale o morale. La portata innovativa di questo principio (e, con minor merito, della L. n. 71/2017) può essere desunta da un raffronto con l’orientamento pressoché unanime della dottrina formatasi prima del suo concepimento, secondo cui, in passato, <em>“su internet le informazioni, una volta introdotte, sono difficilmente controllabili e possono diffondersi senza essere soggette ai tradizionali vincoli di tempo e di spazio. A ciò si aggiunge il fatto che tecnicamente è praticamente impossibile assoggettare internet a regole che potrebbero cambiarne la natura di spazio senza confini, liberamente condivisibile e utilizzabile”</em>, così Flick, Falsa identità su Internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona, Dir. informatica, fasc. 4-5, 2008, pagg. 526 ss.. Nella pubblicazione citata, l’autrice commenta la sentenza n. 46674 dell’8 novembre 2007 della Corte di Cassazione, Sez. V penale, concernente il caso di un uomo che aveva impersonificato su Internet una propria conoscente, di cui aveva rivelato il numero cellulare a diversi uomini, rappresentandogli la disponibilità ad incontri sessuali, integrando il reato di sostituzione di persone di cui all’art. 494 c.p..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Tramite gli account è possibile risalire agli indirizzi IP, grazie ai quali può essere identificato univocamente un dispositivo detto <em>host</em> collegato a una rete informatica, e, quindi, presumibilmente la persona fisica titolare dell’account attenzionato, così da eludere il problema legato alla generazione di una molteplicità di falsi profili.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> In tema di condotta illecita integrante il reato di diffamazione aggravata perpetrata per il tramite di un <em>social network</em> si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo il principio secondo cui <em>“la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l&#8217;uso di una bacheca &quot;facebook&quot; integra un&#8217;ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell&#8217;art. 595 c.p., comma 3, poichè trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l&#8217;aggravante dell&#8217;uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell&#8217;idoneità del mezzo utilizzato di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando &#8211; e aggravando &#8211; in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante” </em>(cfr. Cass., 2 dicembre 2016, n. 50; in senso conforme: Cass. 28 aprile 2015, n. 24431)<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> La citata norma recita come segue: <em>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell&#8217;articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Nello specifico, la sentenza in questione è motivata come segue: <em>“La condanna del webmaster in ordine al reato di illecito trattamento dei dati personali, infatti, non viene qui costruita sulla base di un obbligo preventivo di controllo sui dati immessi, ma sulla base di un profilo valutativo differente che è, come detto, quello di un insufficiente (e colpevole) comunicazione degli obblighi di legge nei confronti degli uploaders, per fini di profitto” </em>(pag. 41)<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Per la definizione corretta di <em>content provider</em> si rinvia alla definizione offerta dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. II, 4 novembre 2016, Est. Sinisi (Facebook Ireland Ltd c/ Teresa Giglio, n.q. erede Tiziana Cantone) su http://www.iurisprudentia.it, secondo cui <em>“Il Content Provider è l&#8217;operatore che mette a disposizione informazioni ed opere &#8211; riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici &#8211; caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete. Content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare una pagina web immessa in rete dal proprio cliente.&quot;); la stessa permette una agevole condivisione dei dati tra i propri utenti, potendo immagazzinare tali informazioni in via permanente nelle proprie piattaforme informatiche”</em> (in senso conforme: Tribunale di Bologna, 31 gennaio 2001, n. 331).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Tale orientamento sposa quello della Corte di Giustizia Europea, secondo cui un intermediario deve essere considerato responsabile degli illeciti commessi in Rete soltanto qualora <em>“sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14</em> (Direttiva 2000/31/CE)<em>”</em> (cfr. C.G.E., Grande Sezione, causa C-324/09, sentenza 12 luglio 2011, cd. <em>“L&#8217;Oréal c/ E-bay”</em>). Ed ancora, nello stesso ha statuito il principio secondo cui l’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE si applica al prestatore <em>“di un servizio di posizionamento su internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l&#8217;accesso agli stessi” </em>(cfr. C.G.E., causa C-236/08, sentenza 23 marzo 2010, cd. <em>“Google France”</em>)<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> L’art. 17, comma 1, D.lgs. n. 70/2003, recita come segue: <em>“Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”</em>. Nei commi successivi vengono indicate le fattispecie in cui permane in capo all’ISP l’obbligo di notiziare le autorità competenti con riguardo al caricamento di presunte informazioni illecite, nonché le modalità con cui questi debba assolvere a tale dovere di informazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> A tal riguardo osserva Tosi come vi sia stato<em>“uno spostamento dell&#8217;obbligo di sorveglianza dalla fase anteriore all&#8217;immissione dei dati in rete a quella successiva alla diffusione online: l&#8217;obbligo di sorveglianza è, pertanto, successivo, seppur limitato ai fatti illeciti di cui il provider sia venuto a conoscenza passivamente, senza obbligo alcuno di ricerca attiva. Il principio dell&#8217;assenza di obbligo di sorveglianza è quindi limitato fortemente perché inapplicabile non appena il prestatore di servizi venga “a conoscenza” del fatto illecito: la mancata segnalazione all&#8217;autorità giudiziaria comporta conseguentemente la decadenza automatica del beneficio dell&#8217;esclusione della responsabilità civile. Possiamo, quindi, affermare che è più corretto anziché riferirsi tout court ad un generale principio dell&#8217;assenza di obbligo di sorveglianza al principio dell&#8217;assenza di obbligo di sorveglianza preventivo, non essendo, infatti, escluso l&#8217;obbligo di sorveglianza passiva sui fatti illeciti nei limiti illustrati e precisamente: — successivamente alla conoscenza del fatto illecito; — con riferimento agli specifici fatti illeciti del richiedente il servizio”;</em> (Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider &#8211; passivi e attivi &#8211; tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti, in Rivista di Diritto Industriale, 2017, fasc. 1, pag. 56). In senso diametralmente opposto, Bugiolacchi secondo cui<em>“A ben vedere, la giurisprudenza, invero maggioritaria, che collega l&#8217;obbligo di rimozione alla semplice conoscenza, in qualsiasi modo ottenuta dal provider, della natura illecita dell&#8217;informazione « caricata », non approfondisce affatto le conseguenze, sul piano ricostruttivo generale, della invece rilevante novità, rispetto al testo della direttiva, del già citato inciso « su denuncia delle autorità competenti » introdotta nella lettera b), limitandosi ad affermare la sufficienza della ricezione della diffida e pretermettendo ogni considerazione della previsione della lettera b). Come chi scrive ha già avuto modo di osservare, al contrario, ben può sostenersi che l&#8217;obbligo di rimozione consegua soltanto alla denuncia da parte delle autorità competenti, senza che con ciò venga svuotata di significato la previsione di cui alla lettera a). La lettera a), infatti, nel prevedere che, quanto ad azioni risarcitorie, il provider di hosting non possa essere ritenuto responsabile se non è al corrente della manifesta illiceità dell&#8217;attività o dell&#8217;informazione trova — e mantiene — la sua ratio nell&#8217;esigenza di evitare che al provider possa essere attribuita una sorta di responsabilità « oggettiva » (se non addirittura, più esattamente, stocastica), quale quella che gli verrebbe addossata per il solo fatto di ospitare, senza esserne al corrente, materiale illecito sui propri server” </em>(I presupposti dell’obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2017, fasc. 2, pag. 536).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> European Parliament, Policy Department, Cyberbullyng among young people, 2016, pagg. 57 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, il bullismo può configurare il reato di <em>stalking</em> di cui all’art. 612-bis c.p., come avvenuto per un procedimento penale conclusosi con le condanne inflitte a quattro persone che, all&#8217;epoca dei fatti, erano studenti minorenni di un istituto tecnico, i quali avevano preso di mira, per circa due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo a turno, fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte (cfr. Cass., Sez. V penale, 27 aprile 2017, n. 28623). Un’altra fattispecie delittuosa che la Suprema Corte ha calato in ambiente scolastico è quella dei maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. con riguardo al rapporto insegnante-studente, ma che, in un prossimo futuro, potrebbe ben figurarsi anche qualora le sevizie emergano in un rapporto studente-studente: <em>“L&#8217;uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche li dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell&#8217;ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando ai sensi dell&#8217;art. 572 c.p., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati (…) Anche il caso di specie, quindi, rientra pacificamente nella ipotesi di maltrattamenti in famiglia, come correttamente già ritenuto dal primo giudice”</em> (cfr. Cass., Sez. VI penale, 2 febbraio 2016, n. 4170).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> A titolo esemplificativo, da uno studio condotto dall’ISTAT è risultato che <em>“Tra le famiglie si osserva un forte divario tecnologico, da ricondurre a fattori di tipo generazionale, culturale ed economico. Le famiglie in cui è presente almeno un minorenne si dimostrano quelle a più alta intensità di tecnologia ICT: il personal computer e l’accesso ad Internet da casa sono disponibili, rispettivamente, nell’87,1% e nell’89% dei casi. Le famiglie con un componente under 18 sono anche quelle in cui è più frequente la connessione a banda larga (87,2%) e in cui il telefono cellulare è onnipresente. Molto più intenso rispetto alla media nazionale è inoltre il possesso di macchine fotografiche digitali (73,7% contro il 50,8%), di lettori DVD/Blu Ray (69,1% contro il 49,5%), di lettori Mp3/Mp4 (44,7% contro il 27,5%) e di console per videogiochi (45,1% contro il 19,3%) (Prospetto 1). Sul versante opposto, le famiglie costituite esclusivamente da persone over 65 si confermano quelle meno provviste di beni e servizi tecnologici: appena il 17,8% di esse dispone di un personal computer a casa e il 16,3% di una connessione per navigare su Internet”</em>; (cfr. ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, statistiche report 18 settembre 2014, su www.istat.it).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Quest’ultima terminologia è propria di Walden, Criminal content and control, in D. Goldberg, G. Sutter, I. Walden, Media Law and Practice, New York, 2009, 449 ss.. Il cd. “internet segreto” è diverso da quello che conosciamo grazie a Google, ove possiamo navigare in semi-tranquillità, ed è raggiungibile soltanto tramite la rete di anonimizzazione TOR, per questa ragione ivi si svolgono diverse attività eticamente discutibili o persino illegali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Di peculiare interesse la ricerca condotta dall’International Bar Association sulle cd. <em>“fake news”</em> (i.e. notizie inventate), che parrebbero aver influenzato le presidenziali americane e francesi, come dimostrato dal fatto che Donald Trump, credendole veritiere, ne avrebbe citate alcune durante la propria campagna elettorale relative a presunti scandali riguardanti la sua avversaria, Hillary Clinton (Verbruggen, Trolls, bots and the many dangers of fake news, in IBA Global Insight,June/July 2017).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Tale diritto è il caposaldo della “Dichiarazione dei diritti in internet”, approvata il 28 luglio 2015 dalla Commissione di studio sui diritti e i doveri relativi ad Internet, istituita dalla Camera dei Deputati della XVII Legislatura, che stabilisce all’art. 2, comma 1, che<em> “L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale”.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> A sostegno, invece, del diritto di accesso ad internet quale bene della vita di rango primario si è espresso Frosini, adducendo che il <em>“diritto di accesso a Internet è da considerarsi un diritto sociale, o, meglio una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell&#8217;istruzione, della sanità e della previdenza. Un servizio universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociale ed educative, scelte di spesa pubblica. Infatti: sempre di più l&#8217;accesso alla rete Internet, e lo svolgimento su di essa di attività, costituisce il modo con il quale il soggetto si relazione con i pubblici poteri, e quindi esercita i suoi diritti di cittadinanza”</em> (Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Rivista AIC, 2011, n. 1, pag. 8).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Si ringrazia per il contributo fornito in termini di ricerca e confronto generazionale mio figlio, Michael Dollinar, esperto di informatica umanistica, e Jacopo Ierussi, giuslavorista vicino alle problematiche connesse al rapporto tra nuove tecnologie e diritti fondamentali, soprattutto qualora attinenti al mondo dell’impresa.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo/">La nuova legge sul cyberbullismo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-difficile-convivenza-dellaccesso-civico-generalizzato-foia-con-la-tutela-della-privacy-un-conflitto-insanabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-difficile-convivenza-dellaccesso-civico-generalizzato-foia-con-la-tutela-della-privacy-un-conflitto-insanabile/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-difficile-convivenza-dellaccesso-civico-generalizzato-foia-con-la-tutela-della-privacy-un-conflitto-insanabile/">La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?</a></p>
<p>SOMMARIO: 1.- Il problema antico del conflitto tra trasparenza e privacy; 2.- la diversa costruzione normativa del diritto di accesso documentale e di quello civico generalizzato; 3.- L’utilizzo, ancora, della soft law per orientare l’esame delle istanze di accesso civico generalizzato; 4.- la difficile valutazione dell’esistenza di un pregiudizio concreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-difficile-convivenza-dellaccesso-civico-generalizzato-foia-con-la-tutela-della-privacy-un-conflitto-insanabile/">La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-difficile-convivenza-dellaccesso-civico-generalizzato-foia-con-la-tutela-della-privacy-un-conflitto-insanabile/">La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SOMMARIO:</strong><strong> 1.- Il problema antico del conflitto tra trasparenza e privacy; 2.- la diversa costruzione normativa del diritto di accesso documentale e di quello civico generalizzato; 3.- L’utilizzo, ancora, della <em>soft law</em> per orientare l’esame delle istanze di accesso civico generalizzato; 4.- la difficile valutazione dell’esistenza di un pregiudizio concreto che imponga il diniego dell’accesso; 5.- Ulteriori criticità della disciplina dell’accesso civico generalizzato; 6.- Considerazioni conclusive. </strong><br /> 1.- La prossima entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (n.679 del 2016) impone alcune riflessioni in ordine all’impatto delle esigenze di tutela della privacy sull’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (d’ora innanzi ACG), per come introdotto con il d.lgs. n.97/2016, che ha modificato il d.lgs. n.33 del 2013.<br /> Si ripropone, in altri termini, seppur con accenti inediti, diversi e, forse, più acuti, il tradizionale tema del conflitto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi e le esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano soggetti controinteressati (che ha affaticato dottrina e giurisprudenza fin dall’approvazione della legge n.241 del 1990).<br /> I sicuri approdi ai quali era giunto il dibattito circa l’equilibrio tra i suddetti, confliggenti interessi sono, infatti, destinati a tornare incerti per effetto della progressiva dilatazione degli spazi operativi dell’accesso ai documenti amministrativi e della contestuale ridefinizione della regolazione e della protezione dei dati personali. <br /> All’originaria fattispecie dell’accesso documentale di cui agli artt.22 e seguenti della legge n.241 del 1990, si sono, poi, aggiunti, l’accesso civico semplice, che serve solo a correggere le inadempienze agli obblighi di pubblicazione, e, da ultimo (con il d.lgs., n.91 del 2016), quello civico generalizzato.<br /> Quest’ultimo istituto, in particolare, rivela, da subito, un’evidente e fisiologica attitudine a invadere la sfera di riservatezza dei soggetti controinteressati alla conoscenza del documento oggetto dell’accesso.<br /> Nella misura, in cui, infatti, il diritto all’ACG risulta attribuito a ogni cittadino, senza necessità che sia titolare di una legittimazione collegata a un interesse qualificato e differenziato, e preordinato a garantire un controllo democratico e diffuso sul corretto esercizio delle pubbliche funzioni, esso si pone in immediata antinomia con le esigenze di protezione dei dati delle persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nel documento che si chiede di conoscere.<br /> 2.- Sennonchè, mentre la legge del 1990 aveva risolto la predetta aporia con una costruzione normativa lineare e sicura, il decreto legislativo del 2016 ha optato per la diversa, ma meno affidabile, soluzione della <em>soft law</em> (che sembra ormai diventata la panacea di tuti i mali connessi alla regolazione di secondo livello).<br /> Se, infatti, il Legislatore del 1990 aveva autorizzato l’emanazione di regolamenti contenenti la classificazione delle tipologie di atti amministrativi sottratti all’accesso, quello del 2016 si è, invece, limitato a indicare nell’atto legislativo gli interessi, pubblici e privati, che, se implicati dall’ostensione dei documenti richiesti, possono subire un pregiudizio concreto, con conseguente obbligo, in tale situazione, di negare l’accesso, ed ha rinviato a linee guida dell’ANAC la precisazione dei criteri di valutazione del predetto pericolo.<br /> La disciplina normativa dell’ACG risulta, quindi, costruita secondo uno schema (finora) inedito: l’enunciazione nella legge del diritto all’ACG, con l’esplicitazione della sue finalità (art.5, comma 2, d.lgs. n.33 del 2013), l’indicazione, sempre nella fonte primaria, dei limiti al suo esercizio, mediante la sola classificazione nominale e generica, degli interessi che, se concretamente pregiudicati, autorizzano, anzi: impongono, il diniego all’accesso (art.5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n.33 del 2013), e il rinvio a un atto amministrativo, e privo di valenza normativa, quali le linee guida dell’ANAC, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, della precisazione dell’ambito operativo delle esclusioni e dei limiti all’ACG (art.5-bis, comma 6, d.lgs. n.33 del 2013).<br /> L’atto legislativo, quindi, omette prescrizioni puntuali circa le fattispecie che costituiscono limitazioni all’ACS e rinvia a un atto amministrativo non vincolante la definizione del perimetro operativo delle generiche clausole escludenti stabilite nella legge.<br /> La scelta della <em>soft law </em>risulta, peraltro, confermata e aggravata dal divieto, per le pubbliche amministrazioni, di classificare, con fonti regolamentari, le tipologie di atti sottratti all’ACG (come precisato dalla circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che richiama, a supporto, la riserva di legge contenuta nell’art.10 della CEDU).<br /> La differente costruzione regolativa delle due tipologie di accesso confrontate           (quello documentale e quello civico generalizzato) produce un primo corollario: mentre, a fronte di un accesso documentale, il funzionario deve rispettare un apparato regolatorio chiaro e vincolante, costituito dal combinato disposto della disciplina primaria e di quella secondaria (regolamentare) che classifica le tipologie di atti sottratti all’accesso; nel caso dell’ACG il funzionario deve seguire una serie di istruzioni operative prive di carattere cogente, spesso generiche e, in ogni caso, inidonee a completare in maniera esaustiva la scarna disciplina legislativa con un apparato regolativo univoco e puntuale.<br /> Nonostante l’apprezzabile sforzo esegetico ed esplicativo ivi cristallizzato, le linee guida dell’ANAC (approvate con delibera n.1309 del 28 dicembre 2016) contengono sì, infatti, una serie di indirizzi relativi ai criteri alla cui stregua dev’essere condotto il giudizio sulla sussistenza del pregiudizio concreto per gli interessi classificati dalla legge come sensibili, ma non valgono, tuttavia, a esaurire i canoni  del giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi e continuano a imporre una valutazione ampiamente discrezionale al funzionario responsabile (per quanto guidata dalle direttive ivi impartite).<br /> L’apprezzamento circa l’esposizione a un pregiudizio concreto degli interessi classificati dalla legge come limitativi dell’ACG resta, in altri termini, e nonostante le linee guida, affidato a un giudizio comparativo rimesso alla responsabilità del funzionario incaricato dell’esame dell’istanza di accesso, senza che le direttive dell’ANAC valgano a ridurre la relativa discrezionalità o a indirizzarla secondo parametri valutativi stringenti e univoci.<br /> E’ sufficiente la lettura della suddetta deliberazione dell’ANAC per avvedersi che, al di là di taluni indirizzi idonei a orientare la scelta inerente il bilanciamento degli interessi confliggenti, il giudizio circa la sussistenza degli estremi dell’ipotesi limitativa contemplata dalla fonte primaria (il pregiudizio concreto per gli interessi ivi censiti come idonei a paralizzare il diritto all’ACG) rimane connotato da un margine di discrezionalità dai confini oltremodo ampli, se non indefiniti.  <br /> 3.- Non solo, ma l’intero quadro regolativo di secondo livello si rivela incapace di offrire paradigmi valutativi sicuri e coerenti.  <br /> Se, infatti, le linee guida dell’ANAC forniscono parametri generici, ma, nondimeno, neutri (anche se i limiti all’accesso vengono qualificati come eccezioni e se ne raccomanda un’esegesi restrittiva), la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (n.2 del 30 maggio 2017), che si occupa perlopiù di definire questioni organizzative, amministrative e procedurali, indica esplicitamente, come principio generale, quello della “tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo” (che implica, nei casi dubbi, il dovere di accordare prevalenza all’accesso); ma la valenza di tale criterio generale è stata formalmente ed espressamente contestata dal Garante per la privacy (cfr. provv. n.521 del 15 dicembre 2016; lettera del Presidente del Garante al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il parere della medesima Autorità n.363 in data 28 agosto 2017), che ha ricordato la pari dignità degli interessi contrapposti, la copertura del diritto alla riservatezza da parte di fonti sovranazionali (art.8 della CEDU e artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e la conseguente necessità che il giudizio di bilanciamento sia formulato in esito a una valutazione comparativa neutrale, e non vincolata da criteri preferenziali, del conflitto tra diritti confliggenti di uguale valore (quello alla conoscenza di atti amministrativi e quello alla protezione dei dati personali ivi contenuti).<br /> Da tale confuso compendio di indirizzi contraddittori discende l’ulteriore corollario per cui il funzionario responsabile di esaminare l’istanza di accesso si trova a doverla definire in un tempo molto stretto (e, in particolare, nel termine di 30 giorni, la cui violazione concorre a integrare gli estremi della responsabilità dirigenziale), dovendo compiere un’istruttoria spesso complessa (con il necessario interpello dei controinteressati) e in ossequio a direttive non univoche e che, perciò, lasciano intatto (anzi: aggravano) uno spazio di discrezionalità pressoché illimitato.<br /> Da una parte, infatti, l’ANAC indica canoni valutativi coerenti, ma necessariamente generici; da un’altra parte il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione enuncia, come principio generale, quello della preferenza, nel dubbio, per l’interesse alla trasparenza; da un’altra parte ancora il Garante per la privacy chiarisce che, al contrario, il giudizio comparativo deve restare su un piano di bilanciamento di interessi di pari dignità e valore.<br /> Il funzionario incaricato dell’esame e della definizione di un’istanza di ACG che implica la conoscenza di dati o informazioni personali dovrà, quindi, compiere la valutazione circa il pericolo che l’ostensione degli atti richiesti arrechi un pregiudizio concreto ai suddetti interessi, in difetto di indirizzi chiari e puntuali circa i criteri che devono presiedere al pertinente giudizio.<br /> L’anzidetta valutazione si rivela, peraltro, oltremodo problematica e complessa, in quanto non può arrestarsi alla delibazione dell’incidenza dell’accesso sulla sfera di riservatezza dei controinteressati, presidiata dalla normativa sulla privacy, ma deve estendersi fino alla classificazione di quel pregiudizio come concreto e (si intende) idoneo, come tale, a paralizzare le istanze conoscitive sottese alla richiesta di ACG.<br /> Si tratta, in definitiva, di un giudizio sul conflitto tra la trasparenza totale che ha ispirato il FOIA, sul quale si fondano le interpretazioni più evolute di una concezione aperta e controllabile della democrazia (che implica un accesso diffuso agli atti nei quali si esplica il potere), e le esigenze di protezione dei dati personali, che, pure, ricevono tutela dalle convenzioni internazionali e dagli ordinamenti sovranazionali.<br /> La delicatezza estrema di tale conflitto (si direbbe: epocale) non sembra, tuttavia, risolvibile per mezzo della responsabilizzazione totale di un funzionario e mediante strumenti regolativi di (sola) <em>soft law</em>.   <br /> Le stesse aspettative ingenerate dalle formulazioni lessicali delle enunciazioni di principio utilizzate nel d.lgs. n.33 del 2013 sembrano, peraltro, idonee ad aggravare l’antinomia rinvenibile nella legge e le connesse difficoltà applicative.<br /> L’enfasi testuale rintracciabile nelle definizioni di trasparenza e di accesso civico generalizzato come canoni indefettibili e generali del controllo democratico e diffuso dell’esercizio delle pubbliche funzioni se, per un verso, confligge con l’ampia catalogazione delle eccezioni e delle limitazioni (ivi sancite) ai medesimi principi, per un altro ingenera l’idea che spetti al cittadino la conoscenza di tutte le informazioni e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, proprio al fine di consentirgli una consapevole partecipazione al dibattitto pubblico circa la correttezza della gestione della <em>Res Publica</em>.<br /> Sennonchè tali aspettative sono destinate a infrangersi contro le esigenze di protezione delle informazioni personali, sicchè l’approccio enfatico sotteso alle affermazioni relative alla trasparenza totale finisce per generare una delusione che, a ben vedere, con un metodo (di scrittura e di comunicazione) più sobrio sarebbe stata evitata.<br /> 4.- In ogni caso, lo scrutinio della spettanza dell’ACG, per quando discrezionale, dev’essere compiuto in esito a una sequenza logica che si articola nelle distinte fasi di seguito indicate.<br /> Dapprima il funzionario deve verificare se l’istanza di ACG implichi o meno il coinvolgimento di uno degli interessi, pubblici o privati, elencati ai commi 2 e 3 dell’art.5-bis del d.lgs. n.33 del 2013 (non dovendo, invece, controllare la legittimazione all’accesso, ormai estesa a ogni cittadino, senza il legame con un interesse qualificato alla conoscenza degli atti richiesti).<br /> Nel caso in cui rilevi l’esistenza di controinteressati, titolari degli interessi censiti al comma 2 dell’art.5-bis, il funzionario dovrà avviare con essi un’interlocuzione procedimentale, al fine di acquisirne la posizione in merito all’ostensione degli atti richiesti (secondo le modalità di cui all’art.5, comma 5).<br /> Una volta esaurita tale fase istruttoria (che non esime l’amministrazione dalla valutazione sull’esistenza del pregiudizio concreto in ipotesi di silenzio dei controinteressati e che la impone, comunque, anche in caso di formalizzazione dell’opposizione all’accesso), il funzionario dovrà compiere una triplice valutazione.<br /> Innanzitutto, deve apprezzare l’esistenza di un pregiudizio concreto alla sfera dei controinteressati e, cioè, la consistenza effettiva del complesso delle conseguenze lesive che deriverebbero dall’ostensione degli atti richiesti.<br /> Tale analisi serve, in particolare, a evidenziare tutti gli effetti negativi che l’accesso produrrebbe nella sfera (non solo) giuridica od economica, (ma anche) morale, relazione e sociale, del controinteressato.<br /> La latitudine della lesione deve, infatti, intendersi estremamente estesa e, come tale, comprensiva di qualsiasi rischio che la conoscenza dei documenti o delle informazioni richiesti appare idoneo a provocare, ivi compresi possibili azioni giudiziarie, rivendicazioni, pretese economiche, discriminazioni, minacce, ritorsioni, rischi di vario genere o furti di identità.<br /> Una volta verificato che l’accesso richiesto rischia di esporre, in concreto, il controinteressato a conseguenze pregiudizievoli, occorre operare un giudizio di bilanciamento tra l’esigenza conoscitiva e la protezione dei dati personali, proprio al fine di verificare che per scongiurare il pregiudizio sia “necessario” negare l’accesso (come testualmente esige la legge).<br /> Lo scrutinio comparativo tra i contrapposti valori andrà condotto alla duplice stregua del canone finalistico e di quello di proporzionalità.<br /> Si dovrà, cioè, verificare se e in che misura la conoscenza degli atti e delle informazioni richiesti serva effettivamente a garantire il controllo sulla correttezza dell’esercizio delle pubbliche funzioni e la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico (restando, comunque, l’ACG funzionale al perseguimento di quegli scopi).<br /> Tale scrutinio deve confermare che l’ACG obbedisce a un’esigenza conoscitiva che presenta rilevanza pubblica e che risulti, quindi, coerente con le finalità dell’istituto, per come consacrata nelle espressioni lessicali utilizzate nell’incpit dell’art.5, comma 2, d.lgs. n.33 del 2013. <br /> Per quanto la legge non esiga l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la sua rispondenza alla soddisfazione di un interesse che presenti valenza pubblica e che non resti confinato a un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale o, addirittura, utilitaristico (come confermato dal parere n.360 del 10 agosto 2017 del Garante per la protezione dei dati personali, che ha stigmatizzato l’interesse esclusivamente commerciale sotteso alla richiesta di accesso a tutte le SCIA e le CILA presentate in un Comune, in un determinato periodo).<br /> Il convincimento che l’accesso sia preordinato alla cognizione delle sole informazioni che rivestono valenza generale resta, peraltro avvalorato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Magyar Helsinky Bizottsag v. Ungheria, o novembre 2016, parr.156 e 160-163), che ha chiarito la preordinazione della conoscenza degli atti in possesso delle autorità pubbliche all’esercizio della libertà del richiedente di acquisire e diffondere notizie che attengono a “questioni di interesse pubblico”.<br /> Tale funzione consente, inoltre, di affermare, a contrario, che devono intendersi precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o, peggio, emulative, in quanto si risolvono, a ben vedere, nell’abuso di uno strumento concepito per favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico (e non per ostacolare l’attività amministrativa o, addirittura, per arricchire il solo patrimonio di conoscenze del richiedente).  <br /> Non solo, ma si dovrà anche controllare che l’oggetto dell’istanza conoscitiva rispetti i canoni di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, già elaborati dalla giurisprudenza (nazionale e sovranazionale) con riferimento al trattamento dei dati personali.<br /> Se la richiesta di ACG realizza le finalità sopra ricordate e non appare “sproporzionata” l’accesso andrà accordato; se, viceversa, pur apparendo coerente con lo scopo dell’istituto, si rivela “eccedente” e irragionevolmente invasiva della sfera di riservatezza garantita ai soggetti controinteressati, occorrerà verificare se le istanze conoscitive possono essere soddisfatte mediante un accesso parziale e, in particolare, per mezzo dell’ostensione del documento, ma con l’oscuramento dei dati personali.  <br /> Se tale opzione è praticabile, andrà senz’altro preferita, in quanto idonea a realizzare, al contempo, l’interesse conoscitivo attivato dal cittadino e a proteggere le informazioni personali dei controinteressati (come si ricava dalla lettura del parere del Garante per la protezione dei dati personali n.363 del 28 agosto 2017, che ha ammesso l’ostensione della dichiarazione sulla insussistenza di incompatibilità ai fini dell’assunzione dell’incarico di commissario straordinario in una procedura di amministrazione straordinaria, raccomandando, tuttavia, l’oscuramento dei dati personali).<br /> Se, invece, l’oscuramento dei dati personali non vale, di per sé, a conservare l’integrità dell’interesse conoscitivo, si dovrà compiere, in via definitiva, il giudizio circa l’esposizione dei controinteressati a un pregiudizio concreto e negare l’ACG quando la sua concessione produrrebbe conseguenze lesive nella loro sfera personale (e quando, appunto il diniego si rivela “necessario” al fine di evitare tale danno).<br /> Nella formulazione di tale valutazione si dovrà tenere conto sia della consistenza e della natura degli interessi privati coinvolti (che imporrà maggiore cautela quando si tratti di interessi afferenti a dati sensibili, giudiziari, genetici, biometrici, sulla localizzazione, sulla solvibilità economica o riguardanti minori), ma anche della posizione (pubblica o meno) ricoperta dal controinteressato (dovendosi accordare maggiore protezione alle persone fisiche che non svolgono funzioni pubbliche e che non possono, quindi, intendersi naturalmente esposte a un controllo diffuso del loro operato).<br /> Come si vede, si tratta di una valutazione complessa, che involge il delicato apprezzamento del conflitto tra due valori parimenti meritevoli di tutela e che avrebbe meritato una diversa attenzione regolativa.<br /> 5.- La legislazione esaminata risulta, inoltre, critica anche nella misura in cui è stata deliberata senza il coordinamento, formale e sostanziale, con la disciplina dell’accesso documentale contenuta nella legge n.241 del 1990 e in difetto di un’adeguata ponderazione della capacità amministrativa alla sua puntuale attuazione.<br /> Ogni intervento legislativo dev’essere, in particolare, preceduto, oltre che da un’adeguata analisi di impatto della regolamentazione, dalla previa disamina del corpus normativo nel quale si inserisce, al fine di precisare, nell’intervento regolativo successivo, i rapporti con la normativa vigente.<br /> Ogni nuova legge dovrebbe, in particolare, chiarire le relazioni con la legislazione vigente che regola la medesima materia, al fine di evitare ogni dubbio esegetico sui rapporti tra i due assetti regolatori.<br /> La legge successiva dovrebbe, segnatamente, precisare se le norme precedenti sono abrogate o se continuano ad applicarsi.<br /> Nel primo caso, la questione è risolta.<br /> Nel secondo caso, invece, la legge successiva dovrebbe precisare i vincoli di coesistenza tra i due corpi normativi, operando il necessario coordinamento tra i pertinenti ambiti applicativi, se del caso chiarendo i rapporti di specialità o di deroga tra gli stessi.<br /> Se, invece, l’intervento successivo tace in ordine agli effetti prodotti sulla normativa vigente che regola la stessa materia, si pone un serio problema ermeneutico, che può condurre sia all’opzione interpretativa dell’abrogazione tacita, sia a quella della persistente vigenza della disciplina antecedente, con il conseguente sforzo esegetico del coordinamento tra le due leggi.<br /> Purtroppo il d.lgs. n.33 del 2013 ha trascurato di chiarire gli effetti delle nuove discipline relative all’accesso civico semplice e all’accesso civico generalizzato sulla vigenza e sui persistenti spazi di operatività degli artt. 22 e seguenti della legge n.241 del 1990.<br /> Nel silenzio del legislatore compete, quindi, all’interprete decifrare i non semplici rapporti tra la normativa relativa all’accesso documentale (contenuta nella legge n.241 del 1990) e quella sopravvenuta relativa all’accesso civico (nella duplice fattispecie prevista dal d.lgs. n.33 del 2013) e non vale l’esegesi proposta (peraltro senza indicazioni chiare) nelle linee guida dell’ANAC a risolvere il problema con efficacia vincolante (in considerazione dell’assenza, nel predetto documento, di ogni valenza normativa).<br /> Rispettando i limiti del presente studio (perlopiù dedicato all’analisi dei rapporti tra ACG e tutela della riservatezza), è sufficiente rilevare che appare arduo configurare un’ipotesi di abrogazione tacita della legge del 1990, atteso che le due fattispecie di accesso obbediscono a requisiti e presupposti applicativi diversi, che assolvono funzioni parzialmente differenti, che conservano, quindi, una loro autonoma disciplina, e che, tuttavia, la coesistenza dei due regimi normativi non appare scevra da difficoltà di coordinamento.<br /> Non risultano chiari, in particolare, il perimetro applicativo oggettivo dei due rimedi (e, in particolare, se coincida o se differisca) e la sequenza logica dell’attivazione dei due rimedi, così come sfugge la relazione dell’operatività delle eccezioni contemplate nelle due normative confrontate (quella del 1990 affidata a una classificazione regolamentare degli atti sottratti all’accesso; quella del 2016 delegata a indirizzi non vincolanti dell’ANAC).<br /> Resta a differenziare i due istituti la diversa legittimazione ad attivare i rimedi che, tuttavia, non vale, di per sé, a perimetrare in maniera esatta i confini di efficacia delle due tipologie di accesso.<br /> Basti qui aver rilevato l’esigenza di coordinamento tra le due normative e avere segnalato i più evidenti profili di criticità prodotti dalla coesistenza dei due istituti.<br /> In ordine al secondo aspetto, merita di essere ricordato che ogni riforma che introduce nuovi adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni impone la predisposizione di un adeguato apparato organizzativo e di proporzionate dotazioni umane e finanziarie, oltre alla previa valutazione del suo impatto.<br /> Tale verifica, che attiene alla c.d. “capacità amministrativa”, risulta nella specie omessa.<br /> Un’innovazione così radicale, che legittima qualsiasi cittadino a chiedere l’accesso a qualsiasi documento o informazione diversi da quelli soggetti a pubblicazione avrebbe, infatti, imposto una seria disamina dell’idoneità delle dotazioni organizzative esistenti a sopportare il carico di tale nuova funzione.<br /> Inoltre, la rilevanza dell’impatto avrebbe dovuto suggerire un’entrata in vigore sperimentale e differenziata della riforma, al fine di verificare la misura concreta degli effetti della sua attuazione sull’organizzazione amministrativa.<br /> In ogni caso, la rilevanza dell’incidenza dell’ACG sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni esige un rigoroso monitoraggio del suo impatto, al fine di rettificare o modificare gli aspetti dell’apparato regolativo che si sono rivelati più critici, oltre che al fine di provvedere a garantire un’adeguata capacità amministrativa, ove dovesse rivelarsi inidonea.  <br /> 6.- La disamina che precede ci consegna un sistema regolativo debole e, per certi versi, incoerente, che si fonda, in ultima analisi, su una responsabilizzazione eccessiva del funzionario chiamato a decidere sull’istanza di ACG (soprattutto quando confligge con gli interessi di riservatezza intestati ad altri soggetti).<br /> Il contrasto, per certi versi ineliminabile, tra il principio di trasparenza, su cui si fondano sempre più le democrazie contemporanee, e le esigenze di protezione dei dati personali, in un contesto in cui la relativa sfera risulta esposta a minacce e ingerenze di ogni tipo, postula la definizione normativa di criteri valutativi sufficientemente puntuali e specifici, anche se non esaurienti e risolutivi.<br /> Ma la soluzione dell’antinomia segnalata non può restare affidata a una valutazione (ampiamente) discrezionale, se non libera, di un funzionario, costretto a compierla in tempi strettissimi e in mancanza della guida sicura e affidabile di paradigmi normativi cogenti e precisi. <br /> Sarebbe stato meglio confermare l’apparato regolativo utilizzato della legge del 1990 (composto dalla fonte primaria e da più regolamenti di attuazione che classificano, con valenza normativa, le tipologie degli atti sottratti all’accesso), secondo uno schema che avrebbe il pregio e l’utilità di assicurare un apparato di regole più chiaro, sicuro e trasparente (appunto) nell’amministrazione dell’ACG.<br /> L’accessibilità totale agli atti e alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni garantisce sì, in astratto, un controllo diffuso dell’esercizio del potere pubblico, ma non può essere concepita, intesa e declinata senza una proporzionata protezione delle informazioni personali da un’ingiustificata ed eccessiva invasione della sfera di riservatezza delle persone coinvolte, soprattutto in un contesto storico-tecnologico in cui la privacy appare sempre più indifesa e confinata in spazi angusti (se non inesistenti).<br /> La democrazia implica anche, se non soprattutto, la libertà del cittadino di non essere controllato e schedato (Rodotà), a meno di non voler cedere alle affermazioni (di segno utilitaristico) secondo cui la “privacy è morta” (Zuckerberg).<br /> Ma il diritto (naturale) alle libertà della persona ha una sua forza, che resiste anche alle concezioni più avanzate di una democrazia fondata sulla trasparenza totale e indiscriminata (e che si prestano, tuttavia, a essere strumentalizzate per uno sfruttamento economico dei dati personali detenuti dalle pubbliche amministrazioni).</div>
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<p>Note</p>
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		<title>La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/">La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. La figura della privacy nell’ordinamento statunitense. 2. L’evoluzione della figura della&#160; protezione dei dati personali nel diritto europeo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3 La normativa e la giurisprudenza comunitarie. 4. La legge 31 dicembre 1996 n.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/">La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</a></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Sommario: 1. La figura della privacy nell’ordinamento statunitense. 2. L’evoluzione della figura della&nbsp; protezione dei dati personali nel diritto europeo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3 La normativa e la giurisprudenza comunitarie. 4. La legge 31 dicembre 1996 n. 675. 5. Il Codice in materia di protezione dei dati personali. 6. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. La figura della privacy nell’ordinamento statunitense.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In Italia il processo di giuridificazione della figura della protezione dei dati personali è stato preceduto e condizionato da due importanti esperienze internazionali, quella statunitense e quella comunitaria.<br />
L’esperienza internazionale più risalente, è quella statunitense, che segna l’origine della figura giuridica della <em>privacy</em> e che risale addirittura alla fine dell’ottocento.<br />
La nozione ha avuto origine dottrinale ed è comunemente ricondotta ad un famoso saggio del 1890 di Samuel Warren e Louis D. Brandeis<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
I due giuristi utilizzano gli strumenti del diritto civile per configurare una nuova posizione soggettiva, che corrisponde alle prerogative possessorie o proprietarie che l’individuo può esercitare sui propri beni materiali, ma ha un oggetto diverso, di carattere immateriale, rappresentato da una sorta di sfera personale inviolabile<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Gli autori presuppongono, in maniera apodittica, che la <em>common law</em> consenta già al loro tempo di proteggere questa sfera inviolabile, considerato il fatto che le prerogative proprietarie e possessorie erano già state utilizzate dai giudici per proteggere beni immateriali, quali il diritto di autore o simili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Per ammantare la loro costruzione giuridica con categorie già presenti nell’evoluzione giurisprudenziale statunitense gli autori utilizzano una prerogativa definita dalla Corte Suprema<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> qualche anno prima in termini di <em>right to be let alone</em> e relativa ad una posizione diversa, cioè quella di non essere soggetto a restrizioni della libertà personale prima di una sentenza di colpevolezza, ovvero una sorta di <em>habeas corpus</em> nella dimensione processuale.<br />
Poste queste premesse, il diritto alla <em>privacy</em> si compone, per i nostri autori, di due elementi fondamentali: il diritto a conservare una sfera privata sottratta all’accesso dei terzi; il diritto a mantenere il controllo delle informazioni relative alla stessa sfera privata eventualmente in grado di circolare all’esterno<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Da un punto di vista strettamente tecnico il concetto giuridico di <em>privacy</em> viene alla luce come collegato ad un diritto soggettivo da esercitare nelle relazioni interprivate la cui violazione da luogo ad un illecito di carattere civile, in altre parole ad un <em>tort<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><strong>[6]</strong></a></em>.<br />
Da un punto di vista non tecnico l’emersione della figura della <em>privacy</em> è stata vista come la creazione di uno strumento giuridico a disposizione di un nuova classe borghese trovatasi nelle condizioni economiche per rivendicare nuovi spazi di influenza nella dimensione sociale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Un ruolo comunque&nbsp; subalterno pare avere avuto la diffusione di nuovi strumenti tecnologici nella editoria, quali la stampa con modalità industriali ed i nuovi apparecchi fotografici. Pare possibile affermare che, se l’attacco alla dimensione personale era portato dalla stampa scandalistica, il vero momento di svolta doveva essere stato, non tanto l’introduzione di artifici tecnici, peraltro ancora rudimentali e di limitata diffusione, quanto l’affermarsi di una classe borghese il cui stile di vita doveva suscitare l’interesse della stessa o di altre componenti della società<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
L’elaborazione giuridica della dottrina del 1890 fu accolta dalla giurisprudenza, ed, in particolare, dalla Corte Suprema della Georgia<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> solo 15 anni dopo la sua elaborazione, e solo dopo un primo rigetto ad opera della Corte di Appello di New York<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Acquisito il diritto di cittadinanza nella giurisprudenza, la materia dei diritti riconducibili alla <em>privacy</em> da un lato rimase, per così dire, defilata nelle ricostruzioni teoriche, dall’altro lato non raggiunse un grado accettabile di definizione nei suoi contenuti sostanziali<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Per questo, la giurisprudenza diede origine ad un gran numero di sentenze che davano applicazione alla figura giuridica della <em>privacy</em> in maniera differenziata ed eterogenea, attribuendole differenti contenuti e finalità<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Ciò determinò una sorta di crisi di rigetto nella dottrina giuridica statunitense, amplificata dal metodo di creazione giuridica della <em>common law</em> che aveva fatto assumere alla figura contorni eterogenei ed indefiniti.<br />
A questo punto, la figura ricevette una nuova sistemazione dottrinale che, se da un lato, riportò chiarezza nei contenuti sostanziali e nuova legittimazione ed utilizzabilità alla <em>privacy</em>, dall’altro, ne ridimensionò grandemente il carattere di materia giuridica autonoma. Infatti, il maggiore esponente della dottrina statunitense in materia di illeciti, nei suoi studi protratti per anni, prese in esame l’amplissima casistica giurisprudenziale in materia di riservatezza e si rese conto che questa poteva essere ricondotta a quattro tipi ben definiti di <em>torts<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><strong>[13]</strong></a></em>. Questi ultimi, peraltro, nonostante fossero riferiti dai giudici alla figura della <em>privacy</em>, in realtà garantivano la tutela di interessi privati già tutelati dal diritto della <em>common law</em> e indipendenti dall’interesse alla riservatezza, il quale, quindi, risultava solo apparentemente rilevante nelle controversie.<br />
Sulla base di questa ricostruzione le quattro tipologie di casi non recavano alcun denominatore comune se non quello, genericissimo, del diritto <em>to be let alone</em> di ottocentesca memoria, diritto che, peraltro, in questa nuova analisi, non aveva alcun valore ricostruttivo o giuridico<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
A ciò si aggiunge che questa dottrina avvertiva che le eterogenee prerogative riconducibili alla <em>privacy</em> avrebbero potuto entrare in collisione con le libertà di espressione. Inoltre, mentre tali libertà, nel sistema costituzionale statunitense, erano affermate nei confronti del potere pubblico non trovavano medesima garanzia nei rapporti interprivati. In assenza di norme costituzionali valevoli nelle relazioni civilistiche, non era dato rinvenire altre prescrizioni di specie in grado di conformare per così dire “dall’interno” della disciplina giurisprudenziale o legislativa statale le prerogative di riservatezza, armonizzandole con altre posizioni di libertà. Per questo, i giudici dovevano operare un bilanciamento di interessi “dall’esterno”, cioè tra la disciplina dell’illecito e i principi giuridici &nbsp;generali tratti dall’ordinamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Ciò amplificava la loro discrezionalità, assimilandola quasi a quella della amministrazione continentale, e, nel medesimo tempo, produceva una parcellizzazione casistica della disciplina.<br />
In altre parole, la dottrina degli illeciti statunitensi &#8211; dopo che la giurisprudenza si era dimostrata non in grado di determinare adeguatamente la figura della <em>privacy</em> &#8211; ha cercato di conferire ad essa nuovo diritto di cittadinanza.&nbsp; Tuttavia, solo apparentemente alla medesima figura è stata attribuita autonomia concettuale, infatti, essa è stata semplicemente ricondotta alla tutela di differenti interessi privati che erano stati consolidati da ben più solida tradizione giuridica.<br />
Questa ricostruzione teorica, anche in considerazione della indiscussa autorità del suo autore, condizionò totalmente sia la trattatistica che produce i cataloghi giurisprudenziali di comune utilizzo per gli stessi giudici, sia le legislazioni statali, e, correlativamente, la successiva giurisprudenza<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Naturalmente, non sono mancate posizioni alternative che hanno identificato nella <em>privacy</em> un aspetto della dignità umana e, quindi, una figura unitaria. Tali ricostruzioni, peraltro, non hanno esercitato grande influenza<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Ancora oggi, quindi, nella dimensione civilistica statunitense, la figura della <em>privacy</em>, da un lato, rimane ossificata in uno schema che la riconduce ad altre categorie giuridiche, di cui rimane strumentale, dall’altro, manifesta la sua inadeguatezza nel garantire una regolamentazione efficace nei confronti dei nuovi attacchi alla persona portati da strumenti tecnologici ben più potenti di quelli del novecento ed autenticamente in grado, da soli, di imporre la necessità di nuovi strumenti giuridici<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Occorre peraltro considerare che, nella seconda metà del secolo scorso, ha avuto origine un differente filone giurisprudenziale costituzionale che ha utilizzato la categoria della <em>privacy</em> non nella sua veste di diritto interprivato, e, correlativamente di illecito civile, ma come libertà fondamentale da esercitare nei confronti del potere pubblico<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
In primo luogo, il Giudice costituzionale ha affermato che la <em>privacy</em>, intesa come libertà fondamentale nei confronti del potere pubblico, emergeva implicitamente dal combinato disposto di una serie di emendamenti&nbsp; alla costituzione, i quali, proteggendo varie libertà, facevano emergere “<em>in penombra</em>” una sorta di inviolabilità generale della sfera personale immateriale<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Successivamente, la Corte suprema ha rinvenuto il fondamento costituzionale della medesima libertà direttamente nel IV emendamento, affermando che la garanzia di non subire perquisizioni o sequestri non ragionevoli, in esso contenuto, produce i suoi effetti, non solo nei confronti di realtà fisiche, ma anche nei confronti della sfera personale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. E’ importante rilevare che lo stesso giudice, mentre tutela la riservatezza, tutela anche la ragionevole aspettativa di libertà da invasioni governative. Ciò può condurre anche ad un limite alla tutela nei casi in cui le attività della persona vengano svolte secondo modalità o in contesti che non facciano ritenere ragionevole la totale impermeabilità da intrusioni altrui<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Medesime considerazioni, se la apertura della propria sfera personale risulti volontaria.<br />
Il contenuto di questa libertà, allora, tende ad assumere contorni ampi e ad identificarsi nella piena capacità di operare, senza condizionamenti esterni, le scelte fondamentali della propria vita. In altri termini, quello che nella originaria elaborazione giuridica era rappresentata dalla protezione di una sfera personale inviolabile, diviene, dinamicamente, per un individuo “<em>power to choose and control his world</em>”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Naturalmente questa prerogativa, trasfigurata in una dimensione di libertà costituzionale, viene rivolta essenzialmente nei confronti del pubblico potere.<br />
Da un punto di vista sostanziale tale libertà ha assunto i contenuti più vari: libertà di utilizzo di mezzi&nbsp; determinati di contraccezione, di avere figli, di contrarre matrimonio, di vivere come famiglia allargata nel medesimo domicilio, di assumere determinate scelte nella educazione dei figli<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Se probabilmente la nuova figura di libertà costituzionale non appare ancora determinata in maniera sufficientemente precisa, essa produce l’effetto di fornire una garanzia uniforme sul piano nazionale, superando la frammentazione delle legislazioni e delle corti statali. Inoltre,&nbsp; l’inclusione della <em>privacy</em> nel quadro delle libertà costituzionali verso il pubblico potere consente l’applicazione di principi costituzionali che operano già all’interno della disciplina costituzionale, mettendo a disposizione dei giudici regole maggiormente consolidate e certe, ma consentendo anche una loro interpretazione evolutiva.<br />
Naturalmente, i modelli di bilanciamento si collocano all’interno della relazione pubblico-privato, ma possono fare emergere soluzioni normative esportabili nella dimensione interprivata<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
La dottrina, in questo quadro complessivo, ha rilevato la necessità che la figura della <em>privacy</em> andasse incontro ad una nuova fase di evoluzione per divenire strumento maggiormente adeguato nei confronti di nuovi attacchi alla persona portati dalle recenti evoluzioni tecnologiche, non solo riconducibili alla multiforme dimensione dell’internet.<br />
A questo proposito, alcuni hanno auspicato un superamento delle rigide schematizzazioni della teoria dei <em>torts<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><strong>[26]</strong></a></em>, altri hanno auspicato che gli assunti della dottrina privatistica e costituzionalistica potessero convergere, per dotare la <em>privacy</em> di nuove dimensioni contenutistiche<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
A questo punto, è possibile cogliere alcuni elementi normativi di fondo della figura.<br />
In primo luogo, si tratta di una figura che ha trovato giuridicizzazione in due dimensioni parallele che non hanno ancora trovato una reale convergenza: l’illecito civile e la libertà negativa nei confronti del potere pubblico.<br />
Entrambe le dimensioni paiono tutelare una sfera personale inviolabile in chiave negativa (come isola inviolabile ad opera di soggetti privati e pubblici) ed in chiave positiva (come controllo delle informazioni disseminate che giunge nei rapporti con il potere pubblico come libertà nelle scelte di vita fondamentali).<br />
La tutela della figura implica sempre un bilanciamento di valori o interessi contrapposti, talvolta pubblici, talvolta privati.<br />
La garanzia della autorità dell’individuo sulla sua sfera personale, sia nei rapporti interprivati che in quelli pubblici, fa si che un limite alla protezione della riservatezza possa essere rappresentata dalla diffusione intenzionale o volontaria dei dati in un una dimensione resa in questo modo accessibile (soprattutto nella dimensione interprivata).<br />
La tutela della riservatezza è concepita come evolutiva, cioè sempre da integrare in relazione alle evoluzioni sociali e tecniche.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. L’evoluzione della figura della &nbsp;protezione dei dati personali nel diritto europeo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
I risultati dell’elaborazione giuridica statunitense in materia di tutela della <em>privacy</em> hanno influito in maniera evidente ed uniforme nella dimensione europea<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> soprattutto nella elaborazione di alcune fonti di diritto internazionale, prima fra tutte la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.<br />
Tuttavia, tali fonti, se da un lato hanno rappresentato il primo passo per una giuridicizzazione su scala europea della protezione della <em>privacy</em><a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, dall’altro, hanno impresso una significativa evoluzione alla figura statunitense, che ha assunto, nella dimensione continentale, tratti peculiari<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
In ambito europeo, infatti, attraverso fonti internazionali, ha preso corpo gradatamente una figura di protezione della <em>privacy</em> significativamente differente rispetto a quella nata in ambito americano e che ha successivamente assunto i caratteri della protezione dei dati personali o <em>data protection</em>. Proprio la protezione dei dati personali ha successivamente plasmato gli istituti giuridici della normativa comunitaria, i quali, come abbiamo indicato in apertura, rappresentano, insieme alle elaborazioni statunitensi, la seconda e più significativa coordinata all’interno della quale trarrà origine la giuridicizzazione della protezione dei dati personali nell’ordinamento italiano.<br />
Questo processo di rielaborazione della figura della <em>privacy</em> è avvenuto per mezzo di una serie di fonti di diritto internazionale e di interventi della giurisprudenza che possiamo ripercorrere per sommi capi.<br />
Occorre innanzitutto premettere che, secondo la dottrina internazionalistica, la figura statunitense della <em>privacy</em> è stato assunta, fuori dalla dimensione regionale europea, in varie fonti di diritto internazionale come una sorta di concetto sintetico che consente la protezione di vari aspetti della vita dell’individuo (dalla integrità fisica e mentale, dalla sua identità ed intimità, dagli orientamenti sessuali, dalle informazioni personali, la vita familiare, la casa la corrispondenza, l’onore, la reputazione). Valga per tutti l’indicazione dell’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”<sup> <a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><sup>[31]</sup></a></sup>.<br />
Tratteggiata in questi termini la figura di diritto internazionale non appare lontana da quella che abbiamo delineato nella parte precedente, ove assumeva la forma dell’insieme delle condizioni per la realizzazione della propria libertà personale.<br />
Per la medesima dottrina, poi, proprio questa figura di <em>privacy</em> delle fonti di diritto internazionale comprenderebbe al suo interno la realtà più ristretta della “vita privata<em>”</em> quale somma degli aspetti per cosi dire immateriali della vita dell’individuo, quali l’integrità fisica e mentale, la sua identità, la sua intimità, il suo orientamento sessuale e, soprattutto, le sue informazioni personali.<br />
Nella dimensione regionale europea una serie di fonti internazionali hanno enucleato, all’interno della più generale figura della <em>privacy</em>, proprio quest’ultima sub nozione delle “informazioni personali” rendendola oggetto di una specifica e peculiare disciplina, identificabile, appunto, in termini di <em>data protection<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><strong>[32]</strong></a></em>. In altre parole, soprattutto attraverso le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali &#8211; CEDU<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>, alla tutela della <em>privacy</em> sono stati attribuiti caratteri ulteriori che hanno condotto la giurisprudenza, ma anche altre fonti di diritto internazionale, a ricostruire un diverso diritto alla protezione dei dati personali&nbsp; ed una diversa disciplina della <em>data protection</em>.<br />
L’origine di questo processo di enucleazione della protezione dei dati personali dalla più ampia figura della tutela della <em>privacy</em> può essere collocato nella CEDU ed in particolare nel suo art. 8.<br />
Quest’ultima disposizione si articola in due commi. Nel primo viene imposto alle autorità pubbliche l’obbligo positivo di riconoscere ad ogni persona il diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Nel secondo viene imposto alle autorità pubbliche l’obbligo negativo di astenersi da violazioni della vita privata o familiare, salvi i casi previsti dalla fonte legislativa: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.<br />
L’art. 8 della CEDU costituisce, in ambito regionale europeo, la prima fonte internazionale dei diritti umani che riconosce giuridicamente il diritto alla <em>privacy</em><a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
Come ha sottolineato la dottrina “la tutela offerta dall’art. 8, dunque, proprio per il suo duplice carattere positivo e negativo, va ad accogliere una concezione già evoluta del right to privacy, e non quindi la versione originaria, meramente negativa intesa come<em> right to be let alone… </em>propugnata da Warren e Brandeis”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Inoltre, come già anticipato, l’art. 8 CEDU contiene un riconoscimento alla protezione della <em>privacy</em> che reca caratteri particolari rispetto a quella che troviamo nelle fonti internazionali di ambito americano (e universale)<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Tali caratteri, da un lato, conducono a futuri sviluppi normativi diretti a configurare il differente istituto della <em>data protection</em> e, dall’altro lato, segnano il contenuto fondamentale dei diritti legati alla medesima protezione dei dati personali.<br />
La dottrina ha posto in luce questi caratteri particolari della protezione della <em>privacy</em> nella CEDU: a) si perde il riferimento espresso alla protezione dell’onore e della reputazione presente nella originaria dimensione statunitense; b) si disciplinano espressamente le interferenze di una autorità pubblica; c) si ammettono solo interventi pubblici nella sfera personale che siano previsti dalla legge e che rispettino alcune specifiche condizioni (mentre le fonti internazionali colpiscono gli interventi “arbitrari”&nbsp; o “illegittimi” senza alcun riferimento alla assenza di previsione legislativa o alle condizioni legittimanti)<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Questa nuova caratterizzazione della tutela della <em>privacy</em> fornisce il contesto normativo ma anche l’impulso per una nuova fase del processo di emersione della figura giuridica della protezione dei dati personali. In ambito europeo, infatti, emerge la necessità, in considerazione del rapido sviluppo tecnologico, di una disciplina uniforme del trattamento&nbsp; automatizzato dei dati personali, e per questo il Consiglio di Europa adotta la Convenzione n. 108 del 1981<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
La Convenzione si pone come concretizzazione dell’art. 8 della CEDU con riguardo alla tutela dei diritti relativi al trattamento dei dati personali, ovvero come disciplina di quella particolare subnozione di “vita privata” (a propria volta riconducibile alla più ampia figura della <em>privacy</em>) rappresentata dalle informazioni di carattere personale<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Il processo di evoluzione della <em>privacy</em> verso la protezione dei dati personali raggiunge un primo approdo di diritto positivo, infatti, la Convenzione è definita dalla dottrina come il primo strumento giuridico vincolante per gli Stati aderenti in materia, appunto, di <em>data protection</em>, ed anche la prima fonte che pone una sua definizione giuridica come “diritto di ogni individuo (persona fisica) al rispetto della privacy con riferimento al trattamento automatizzato delle informazioni personali”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Sul piano sostanziale, le norme della Convenzione n. 108, all’interno delle coordinate normative dell’art 8 della CEDU, di cui rappresentano una attuazione, contengono una serie di principi giuridici relativi al trattamento dei dati personali (liceità, correttezza della raccolta, sicurezza, aggiornamento, adeguatezza e pertinenza del trattamento rispetto alle finalità, particolari garanzie per i dati sensibili) ed una serie di diritti delle persone interessate.&nbsp;<br />
Così, se la Convenzione costituisce un passaggio significativo nell’evoluzione della figura della <em>privacy</em> statunitense verso la protezione dei dati personali europea, essa rappresenta anche il “nucleo duro, il minimo comune denominatore della protezione dei dati in Europa, su cui sarà costruita la successiva normazione a livello comunitario”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
All’interno delle coordinate rappresentate dall’art. 8 della CEDU e dalla Convenzione n. 108 lo sviluppo concreto dei contenuti della protezione dei dati personali ha avuto luogo essenzialmente attraverso successivi interventi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, interventi che rappresentano, per così dire, l’ultima fase del processo di enucleazione della <em>data protection</em> dalla <em>privacy</em> statunitense.<br />
L’azione della Corte è naturalmente proseguita ad affinare i principi della propria giurisprudenza anche contestualmente e successivamente alla entrata in vigore delle normative comunitarie e nazionali, che sono state applicate per formare un patrimonio giuridico unitario e comune in materia di protezione dei dati personali.<br />
Sul piano sostanziale la Corte ha innanzitutto stabilito che le disposizioni dell’art. 8 della CEDU impongono agli Stati l’obbligo di astenersi da interferenze non giustificate dalle condizioni di cui al par. 2 ma anche una serie di obblighi positivi per garantire la effettiva tutela dei diritti<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Ciò impone loro di modificare le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, ma anche di colmarne le eventuali lacune<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, ed, infine, di intervenire per proteggere i cittadini da interferenze illecite di soggetti privati<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
La Corte si è occupata, dai primi anni ottanta, delle operazioni di registrazione e trasferimento di dati personali ad opera di autorità pubbliche, affermando che tali attività avrebbero potuto rilevare ai sensi dell’art. 8 CEDU, cioè, avrebbero potuto rappresentare un’interferenza illegittima nella vita privata dei cittadini, a meno che non fossero realizzate in presenza delle condizioni legittimanti del comma 2.<br />
Nella sentenza <em>Leander </em>c. <em>Svezia</em> i giudici hanno affermato che la raccolta di informazioni personali ad opera di autorità di polizia, e la loro conservazione in un dossier segreto anche per il soggetto interessato, possono essere ritenute legittime se previste dalla legge e se preordinate ad un superiore interesse pubblico di sicurezza nazionale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
La Corte, quindi, riconduce la raccolta e la conservazione di dati personali alla categoria vita privata dell’art. 8 CEDU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e, correlativamente, valuta la legittimità delle interferenze pubbliche alla luce delle condizioni previste dall’ultima parte della stessa disposizione<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>. In questo modo comincia a configurare una serie di principi di liceità del trattamento collegati ad un ventaglio di interessi pubblici. Correlativamente, afferma la presenza di diritti dell’interessato ad un corretto trattamento dei propri dati da esercitarsi nei confronti del potere pubblico, diritti non incondizionati, ma il cui esercizio è subordinato alla realizzazione di interessi collettivi<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Successivamente, la Corte ha ampliato l’ambito delle informazioni personali rilevanti ai sensi dell’art. 8 fino a comprendere immagini fotografiche, immagini video, ma anche dati acquisiti attraverso strumenti di localizzazione satellitare<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. In tale ultima occasione, la Corte ha stabilito che la raccolta delle informazioni in luoghi pubblici non sarebbe illegittima, a meno che non risulti permanente e sistematica.<br />
La stessa tendenza ad ampliare la nozione di dati personali e, con essa, l’ambito di applicazione dell’art. 8&nbsp; CEDU si manifesta nelle sentenze <em>Amann</em> c. <em>Svizzera</em> e <em>Rotaru</em> c. <em>Romania</em>. Nella prima pronuncia, in particolare, la Corte qualifica come illegittima la formazione, ad opera dei servizi di informazione pubblici, di dossier nei quali, attraverso riferimenti a codici o sigle, potevano essere attribuiti al ricorrente determinate qualità personali (tra cui l’essere un informatore di paesi stranieri). Così, si è stabilito, da un lato, che il rispetto del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, si deve ritenere riferito ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile e, dall’altro, che le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell’ambito delle condizioni del par. 2 dell’art. 8 CEDU<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Nella sentenza <em>Rotaru</em>, in particolare, la Corte ha modo di affermare la necessità che le informazioni trattate non risultino false o diffamatorie, ed, a maggior ragione, che, in tali casi, l’interessato debba essere messo in condizione di contestarle<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
In queste pronunce la Corte mostra di volere fare riferimento, applicando l’art. 8, alla nozione di dati personali elaborata nella Convenzione di Strasburgo n. 108 il cui art. 2 definisce come tali “qualsiasi informazione relativa ad un soggetto determinato o determinabile”.<br />
La Corte ha anche esaminato la questione del diritto di accesso ai propri dati personali nella sentenza <em>Gaskin </em>c. <em>Regno Unito<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><strong>[52]</strong></a> </em>nella quale i giudici si sono occupati del diniego, formulato dalle autorità sulla base della legislazione nazionale, alla richiesta di un cittadino, precedentemente affidato ai servizi di assistenza all’infanzia, di conoscere le informazioni contenute nel fascicolo formato dai servizi sociali ed, in particolare, le condizioni in cui era vissuto e gli eventuali abusi a cui era stato sottoposto.<br />
In questo caso, i giudici affermano che il carattere confidenziale del fascicolo non viola <em>ex se</em> l’art. 8, perché potrebbe corrispondere alla realizzazione di un interesse pubblico riconducibile al par. 2. Tuttavia, le condizioni in presenza delle quali l’accesso viene consentito dalla legge, ovvero il consenso di tutte le persone coinvolte, appare sproporzionato<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
Ancora, la Corte ha affermato nella sentenza <em>Z. c. Finlandia</em>, il carattere primario della riservatezza dei dati medici, che, come tali, debbono essere trattati secondo standard ancora maggiori di protezione e sicurezza, e che vanno a configurare, quindi, una particolare categoria di dati personali sensibili<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br />
In sostanza, le disposizioni della CEDU e della Convenzione di Strasburgo, interpretate ed attuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tracciano le coordinate fondamentali della protezione dei dati personali nella dimensione europea, attribuendo caratteri nuovi alla originaria figura della <em>privacy</em> statunitense e tracciando le linee di sviluppo della futura ed in parte contestuale produzione normativa comunitaria.<br />
Possiamo sinteticamente richiamare i risultati di questa fase di elaborazione giuridica.<br />
In primo luogo, la giurisprudenza della Corte ci indica che il trattamento dei dati personali, nelle sue varie forme, rappresenta una delle dimensioni in cui si esercita il diritto al rispetto della vita personale di cui all’art. 8 della CEDU.<br />
Correlativamente e nel medesimo tempo, il trattamento dei dati può costituire una fattispecie di lesione del medesimo diritto.<br />
In altri termini, il dato personale non è più, come nella originaria elaborazione statunitense, l’oggetto di una pretesa o di un diritto <em>ad excludendi alios</em>, ma diventa attività che può divenire strumento di pregiudizio delle ragioni soggettive dell’individuo. Rileva, quindi, l’attività di trattamento in sé, e non il dato personale quale oggetto giuridico.<br />
Per questo, la Corte impone una serie di principi giuridici in presenza dei quali il trattamento dei dati personali può garantire il rispetto della vita personale dell’individuo.<br />
Emerge, quindi, una disciplina del trattamento dei dati personali in rapporto di derivazione dal diritto alla integrità della vita personale colta nella dimensione sociale della tecnologia e della circolazione delle informazioni.<br />
I principi di questa disciplina sono relativamente semplici ma hanno una naturale vocazione espansiva, che verrà valorizzata dalla normativa comunitaria<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
Innanzitutto, vale un concetto ampio di dato personale, che comprende qualsiasi informazione relativa ad un soggetto determinato o determinabile. Parimenti ampio è il concetto di trattamento, che comprende qualsiasi operazione di raccolta, conservazione o utilizzo.<br />
Il trattamento deve avvenire sulla base di un fondamento legislativo, che ne assicuri la riconducibilità ad interessi pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU, secondo canoni di proporzionalità. Ciò implica che l’interessato non ha una pretesa assoluta alla riservatezza dei dati, ma un diritto il cui esercizio non deve pregiudicare interessi pubblici di grado superiore.<br />
Tendenzialmente, il trattamento deve essere consentito dall’interessato, a cui è garantito l’accesso ai dati, debbono poi essere assicurati i valori delle veridicità dei dati, e debbono valere standard più ampi di protezione per dati di carattere sensibile, essenzialmente riconducibili allo stato di salute.<br />
Come si vede, questa ricostruzione attribuisce caratteri nuovi alla protezione dei dati personali rispetto alla <em>privacy</em> di derivazione statunitense.<br />
In primo luogo, ci si allontana dalla dimensione esclusiva del <em>tort</em> o dell’illecito civile, quale forma di protezione di un diritto interprivato che derivava da una sorta di attribuzione proprietaria delle informazioni. Rimane, invece, la qualità di diritto soggettivo come posizione piena di tutela.<br />
In secondo luogo, viene specificato l’oggetto del diritto, che non è più una nozione sintetica a garanzia della protezione di vari momenti della vita privata, ma diviene la pretesa del trattamento di una specifica realtà giuridica, le informazioni personali, secondo precisi obblighi normativi.<br />
In terzo luogo, pare perdere importanza la dimensione interprivata o pubblicistica della pretesa soggettiva. Infatti il diritto, nella sua qualità di diritto umano o libertà fondamentale, radicata nella identità personale dell’uomo<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, riceva un ambito di esercizio più ampio direttamente rivolto ai pubblici poteri (anche legislativi) ma anche agli altri soggetti giuridici.<br />
Infine, il precipitato normativo della garanzia del diritto alla integrità della vita privata nella dimensione del trattamento dei dati personali, è la elaborazione di una disciplina di attività pubbliche e private che debbono svolgersi in modo da essere compatibili con i diritti degli individui. Si apre cosi la strada per una attività pubblica di regolazione, a garanzia della applicazione dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali, strumento più adeguato rispetto a quelli giurisdizionali<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>, che gli ordinamenti, peraltro debbono sempre garantire.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3 La normativa e la giurisprudenza comunitarie.</strong><br />
&nbsp;<br />
I risultati di questa elaborazione giuridica sono stati utilizzati dalla giurisprudenza e, successivamente, dalla legislazione comunitaria, per elaborare la disciplina del trattamento dei dati personali della Unione Europea.<br />
La giurisprudenza comunitaria, prima della elaborazione di testi normativi in materia, ha determinato regole di protezione relativamente&nbsp; al trattamento dei dati personali muovendosi all’interno delle coordinate normative tracciate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in applicazione dell’art. 8 CEDU e della Convenzione di Strasburgo del 1981. La&nbsp; Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed il Tribunale di primo grado, in questo periodo, non hanno dato applicazione ad un diritto alla protezione dei dati personali dai contorni ben definiti. Hanno, invece invocato, “<em>il più tradizionale diritto al rispetto della vita privata, il diritto di domicilio, il diritto ad essere ascoltato da un giudice</em>”<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>. Tuttavia, in alcune pronunce, i giudici hanno applicato direttamente il diritto al rispetto della persona di cui all’8 CEDU per garantire la protezione dei dati personali in ordine allo stato di salute delle persone, ed hanno utilizzato gli stessi canoni di proporzionalità elaborati dalla Corte di Strasburgo per valutare la legittimità di eventuali sue limitazioni<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
Soprattutto, però, la giurisprudenza di Lussemburgo ha imposto, nell’ordinamento comunitario, il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale pienamente vigente ed effettivo prima ed indipendentemente da riconoscimenti legislativi.<br />
In questo quadro, il sistema ha proceduto naturalmente verso una positivizzazione normativa delle garanzie di protezione dei dati personali, anche se le istituzioni comunitarie, in questo momento storico, risultavano prive di competenza in materia di disciplina dei diritti fondamentali. Forse, anche per questo, le stesse istituzioni, in un primo momento, hanno rimesso la protezione dei dati personali alla adesione ed attuazione, ad opera dei singoli Stati europei, della Convenzione di Strasburgo del 1981<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br />
Successivamente, però, è apparso evidente come gran parte delle attività interessate dalle liberalizzazioni comunitarie (della circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali, e dello stabilimento dei lavoratori) abbiano dato luogo a fenomeni di <em>data flows</em> rilevanti per il rispetto dei diritti al corretto trattamento delle informazioni personali ex art. 8 CEDU. &nbsp;Per questo, la positivizzazione dei principi fondamentali enucleati dalla Corte di Strasburgo, ed applicati dagli stessi giudici comunitari, è apparsa come uno strumento necessario, non solo per rispettare i diritti della persona, ma anche per realizzare il mercato unico europeo ed evitare che discipline statali divergenti pregiudicassero le libertà fondamentali comunitarie e la stessa concorrenza<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
Occorre a questo proposito considerare, come ha fatto la dottrina, che i singoli Stati avrebbero potuto identificare nella esigenza di disciplina del trattamento dei dati personali una c. d. “ragione imperativa di interesse generale”, a giustificazione di regole nazionali di <em>data protection</em> confliggenti con i principi di liberalizzazione della normativa comunitaria<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.<br />
Le istituzioni comunitarie, quindi, giocando d’anticipo, attraverso lo strumento della direttiva adottata ai sensi dell’art. 95 del TCE – che consente di imporre regole generali di armonizzazione delle normative statali per garantire la unificazione del mercato comune &#8211; hanno previsto una disciplina uniforme nella materia della protezione dei dati personali<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a> ed hanno adottato la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, c. d. “direttiva madre” o “direttiva quadro” (relativa alla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”)<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a> che ha dato impulso ad una serie di altre fonti per la dottrina tendenzialmente di attuazione ed integrazione in settori specifici<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.<br />
Secondo la dottrina, quindi, anche in considerazione del suo fondamento normativo, l’obiettivo fondamentale della direttiva è risultato quello di contemperare “la tutela delle libertà, in particolare della vita privata, con l’esigenza della libera circolazione dei dati tra Stati membri, strumentale a sua volta all’esercizio della libertà di circolazione&nbsp; delle persone, beni e servizi all’interno del mercato e quindi al suo buon funzionamento: il corretto funzionamento del mercato unico esige che siano salvaguardati i diritti fondamentali della persona”<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Tutto questo, però, ha generato, nella stessa normativa comunitaria, una sorta di “tensione immanente” fra tutela dei diritti e garanzia del mercato unico<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
Quello che conta considerare, peraltro, è che la direttiva ha garantito e “positivizzato”, con gli unici strumenti normativi di tutela del mercato unico che aveva a disposizione, proprio quei diritti relativi al trattamento dei dati personali che erano stati desunti dall’art. 8 CEDU ed erano stati elaborati, nei loro contenuti, nella loro struttura e nella loro funzione, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed erano, per questo, divenuti parte integrante del diritto vivente.<br />
Complessivamente, la direttiva ha proceduto nella elaborazione sostanziale della disciplina espressa della protezione dei dati personali, di cui è necessario, quindi, identificare i tratti più significativi.<br />
Occorre da subito premettere, però, che la direttiva ha compiuto un passo in avanti nella giuridicizzazione dei diritti di protezione dei dati personali sotto vari punti di vista.<br />
Innanzitutto, ha proseguito nella strada della enucleazione del concetto di <em>data protection</em> dall’originaria figura della <em>privacy</em>. Ciò risulta chiaramente dallo stesso oggetto della direttiva indicato nell’art. 1: “Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali”.<br />
Inoltre, la normativa ha identificato una serie di nuovi interessi pubblici e privati, derivati dalla dimensione della concorrenza, che possono rappresentare limiti legittimi all’esercizio dei diritti di <em>data protection</em>.<br />
Infine, attraverso le proprie disposizioni, ha cristallizzato i canoni di proporzionalità che debbono caratterizzare le forme di compressione delle pretese alla protezione dei dati personali.<br />
Venendo ai contenuti sostanziali la normativa ha previsto all’art. 2 una nozione ampia di dato personale come “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.<br />
Questa nozione, tuttavia, deve essere configurata attraverso il combinato disposto dell’art. 2 con l’art. 3 comma 1 che recita “Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi”.<br />
Il “dato personale” rilevante, ai fini della disciplina, non è l’informazione personale funzionale a tecnologie e meccanismi automatizzati, ma quella in qualsiasi modo archiviabile, ovvero, in altri termini, destinata ad essere stabilmente conoscibile, consultabile, intellegibile<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Queste norme hanno tracciato il perimetro nel quale si tutela una specifica dimensione del diritto al rispetto della vita privata – il trattamento dei dati personali –, e, indirettamente, nel quale si tutelano le attività collegate, perimetro più o meno ampio in relazione al concetto stesso di dato personale.<br />
Appare evidente come questo concetto risulti di ampio respiro e, soprattutto, possa essere esteso nei suoi tratti essenziali anche in maniera rilevante: ogni dato personale stabilmente ostensibile ed intellegibile può dare luogo alla applicazione di regole di protezione, pur di diversa intensità.<br />
Ne deriva che la direttiva ha affermato una categoria di dato personale collegata e funzionale a quello della persona umana, che appare il vero oggetto della tutela<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. Infatti non è l’operazione di trattamento con determinate caratteristiche tecniche a dover essere regolata, ma quella che, attraverso l’intellegibilità sistematica del dato coinvolto, è in grado di penetrare la dimensione personale del soggetto, pregiudicandone l’integrità.<br />
Così, rimangono fuori dal perimetro della protezione solo i trattamenti di dati “effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” ex art. 3 comma 2<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>. In questo senso, la normativa mostra la sua vocazione di tutela delle persone e dei loro diritti più che di disciplina di attività economiche liberalizzate.<br />
Le norme successive hanno configurato il meccanismo di protezione delle persone nella dimensione del trattamento dei dati.<br />
E’ un meccanismo di protezione e di disciplina che si applica indifferentemente a soggetti pubblici come a soggetti privati, come risulta dalle definizioni dell’art. 2 che hanno incluso nell’ambito dei soggetti destinatari della disciplina persone fisiche e giuridiche ed autorità pubbliche (ad eccezione del soggetto interessato dal trattamento che è persona fisica)<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
L’attività di trattamento è qualificata come tendenzialmente lesiva della sfera personale, per questo è illecita se non svolta in presenza di una delle condizioni di ammissibilità – tutte equiordinate<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a> – previste dalla direttiva.<br />
Le condizioni, indicate nell’art. 7, sono il consenso dell’interessato, la necessità del trattamento per l’esecuzione di un contratto concluso con l’interessato, per adempiere un obbligo legale, per la salvaguardia di un interesse vitale dell’interessato, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere demandato al responsabile del trattamento, o, infine per la realizzazione di un interesse legittimo dello stesso responsabile o di un terzo, a condizione di compatibilità con l’integrità personale dell’interessato.<br />
Si tratta di un ventaglio ampio di condizioni, alcune, invero, delineate in termini troppo generali (come nel caso della garanzia di un interesse o di un potere pubblico) o apparenti (come nel caso di un interesse legittimo del responsabile o di un terzo compatibile con la persona coinvolta ove si allude semplicemente ad un canone di proporzionalità indefinito e rimesso alla legislazione statale)<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>.<br />
Quello che rileva è che il legislatore comunitario, in presenza di queste condizioni, ha ritenuto la compressione dell’integrità personale proporzionale in astratto. In altri termini, in questi casi, l’intromissione nella sfera personale dell’interessato può teoricamente risultare proporzionata in rapporto alla attuazione di altri interessi meritevoli di tutela e coinvolti dal trattamento.<br />
E’ bene considerare che, in forza dell’art. 9, la normativa ha posto un modello derogabile dagli Stati membri per garantire il valore della libertà di espressione, con riguardo alla quale il legislatore comunitario ha formulato solo una sorta di giudizio di prevalenza in astratto, rimettendo agli Stati stessi i termini della sua attuazione in concreto.<br />
Dopo avere individuato il primo strumento attraverso il quale la direttiva ha inteso garantire il contemperamento di più interessi coinvolti, la fonte comunitaria è andata oltre ed ha imposto una serie di regole la cui applicazione dovrebbe garantire la proporzionalità in concreto della compressione della sfera personale per effetto del trattamento dei dati personali<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>.<br />
Si tratta di regole che stabiliscono: a) una serie di principi del trattamento; b) una serie di diritti degli interessati; c) una serie di obblighi dei responsabili.<br />
Il combinato disposto degli artt. 6, 17 e 21 ha imposto i principi di lealtà,&nbsp; liceità, pubblicità e sicurezza del trattamento, la determinazione delle sue finalità (che debbono essere esplicite e legittime), l’adeguatezza, la pertinenza e l’esattezza dei dati (pena la cancellazione o la rettifica), nonché la temporaneità della conservazione.<br />
L’art. 12 e l’art. 14 hanno previsto una serie di diritti per l’interessato quali il diritto di accesso (con una serie di specificazioni che vanno dalla rettifica alla cancellazione al congelamento dei dati con eventuale notificazione anche a terzi) e di opposizione al trattamento dei dati.<br />
Gli artt. 10, 11 e 18 hanno previsto una serie di obblighi per il responsabile del trattamento, quali quello di informazione relativamente alla raccolta dei dati all’interessato, e quello di notificazione della effettuazione del trattamento alla amministrazione pubblica, oltre, evidentemente, all’obbligo di ricevere il consenso di cui sopra.<br />
Questo ultimo insieme di regole, in forza dell’art. 13, è derogabile dagli Stati per salvaguardare una serie di interessi di carattere pubblico, nonché per la protezione della persona interessata e dei “diritti o delle libertà altrui”.<br />
Il modello di protezione della persona nella dimensione del trattamento dei dati personali è stato confermato dall’art. 8 anche con riguardo ai c. d. dati sensibili, per i quali, sostanzialmente, vengono previsti standard di protezione più elevati, consentendo agli Stati di ritenere insufficiente il consenso e di prevedere presupposti di ammissibilità del trattamento più rigidi e specifici.<br />
Il sistema si chiude con un meccanismo di controllo sulla applicazione della disciplina di protezione che si articola in due livelli.<br />
Abbiamo un primo controllo a livello amministrativo che si realizza, ex art. 28, attraverso una attività di regolazione (comprensiva di poteri giustiziali ex art. 22) demandata ad una autorità pubblica.<br />
Quindi, esiste una seconda forma di controllo, successivo al trattamento dei dati, e di carattere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 22.<br />
Entrambe le forme di controllo sono caratterizzate dal principio della indipendenza della autorità competente.<br />
Da queste forme di controllo emerge il modello di tutela delle posizioni soggettive che è delineato esplicitamente dall’art. 23: “Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento” il quale può liberarsi dalla responsabilità se prova che “l&#8217;evento dannoso non gli è imputabile”.<br />
Parrebbe imporsi una responsabilità da inadempimento di obbligazioni imposte dalla legge<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.<br />
Esaurita l’analisi delle diposizioni occorre considerare che, dopo l’entrata in vigore della direttiva, la giurisprudenza comunitaria ha pronunciato alcune sentenze particolarmente indicative in ordine al contenuto sostanziale delle regole e in ordine alle modalità di funzionamento dei meccanismi di protezione dei diritti<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>, o, nei termini usati dalla dottrina, in ordine alla “capacità operativa dei principi in essa contenuti”.<br />
Nella sentenza <em>Rechnungshof&#8194;c. Osterreichischer Rundfunk</em> la Corte giustizia si è pronunciata sulla compatibilità con la direttiva 95/46/CE&nbsp; di normative nazionali che obbligano gli enti pubblici, sottoposti al controllo contabile, a raccogliere e trasmettere dati relativi ai redditi dei propri dipendenti, a garanzia dell’interesse all’impiego appropriato delle finanze pubbliche<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br />
Le argomentazioni della Corte sono di estrema semplicità ed applicano il meccanismo di tutela tratteggiato dalla direttiva.<br />
In primo luogo, i giudici hanno affermato che la realizzazione di un interesse pubblico costituisce una condizione di ammissibilità del trattamento dei dati personali: “Un siffatto obiettivo (appunto l’impiego appropriato delle finanze pubbliche) rappresenta una finalità legittima ai sensi tanto dell&#8217;art. 8, n. 2, della CEDU, che menziona il ‘benessere economico del paese’, quanto dell&#8217;art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 95/46, che fa riferimento a ‘finalità determinate, esplicite e legittime’”.<br />
In secondo luogo, i giudici si sono chiesti se il trattamento regolato dalla disciplina nazionale risulti conforme ai principi comunitari, ovvero se risulti necessario e proporzionato agli interessi pubblici che intende realizzare ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8 (espressamente citata) e, correlativamente, dell’art. 6 comma 1 lett. c) della direttiva, che ne costituisce l’attuazione diretta.<br />
In terzo luogo, i giudici, declinando peraltro la propria competenza, hanno rimesso quest’ultima valutazione concreta ai giudici nazionali del rinvio, che devono valutare se la normativa nazionale preveda modalità di trattamento dei dati realmente necessarie, proporzionate e, quindi, lecite ai sensi della direttiva, e, nel caso di esito negativo di tale valutazione, devono garantire un trattamento dei dati personali diverso da quello stabilito dalla legge nazionale e conforme ai dettami della normativa comunitaria<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>.<br />
Come si vede, i giudici, dapprima si sono chiesti se sussista una condizione legittimante in astratto il trattamento e, successivamente, se esso si svolga – per il tramite della normativa nazionale &#8211; secondo i principi e le regole della direttiva, cioè secondo i parametri della proporzionalità in concreto del trattamento. Quello che colpisce, peraltro, è che il riferimento normativo primario, per la Corte, rimane la giurisprudenza dell’art. 8 della CEDU, di cui la direttiva sembra rappresentare mera specificazione attuativa.<br />
In una sentenza successiva la Corte ha avuto modo di affermare che il trattamento dei dati personali non è illecito solo quando non è conforme ai principi generali posti dall’art. 6, ma anche e soprattutto quando non garantisce i diritti di cui all’art. 21 della direttiva. In particolare i giudici hanno stabilito che la normativa nazionale che impone ad un comune la conservazione dei dati personali di un suo cittadino per il solo periodo di un anno (a cui fa seguito la distruzione) non consente il reale esercizio del diritto di accesso.<br />
Quindi, secondo i giudici anche la piena garanzia dei diritti della direttiva rende il trattamento proporzionato in concreto e, quindi, lecito: “Spetta agli Stati membri fissare il termine per la conservazione di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l&#8217;interesse della persona interessata a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46, e, dall&#8217;altra, l&#8217;onere che l&#8217;obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento”<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
Come si vede, il meccanismo di <em>data protection</em> si realizza con l’applicazione&nbsp; – attraverso le legislazioni nazionali &#8211; di principi, diritti, obblighi e condizioni organizzative in grado di garantire&nbsp; il concreto contemperamento dei diritti delle persone coinvolte con gli interessi dei soggetti pubblici e privati che effettuano il trattamento: solo in presenza di questo contemperamento si avrà una limitazione della sfera personale proporzionata e, quindi, lecita.<br />
Più recentemente, la Corte ha avuto modo di chiarire come il meccanismo di tutela richieda anche l’elemento della indipendenza reale delle autorità nazionali di regolazione<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br />
Ancora, dopo avere applicato più volte il meccanismo di tutela delineato dalle regole e dai principi della direttiva<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> la Corte ne ha addirittura precisato il valore giuridico ed il grado di vincolatività nei confronti degli Stati membri.<br />
Con la sentenza <em>Asnef<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><strong>[82]</strong></a> </em>in particolare i giudici si sono pronunciati su un ricorso di alcune associazioni di categoria secondo le quali il diritto spagnolo “aggiunge alla condizione attinente all&#8217;interesse legittimo al trattamento dei dati senza il consenso della persona interessata una condizione che non esiste nella direttiva 95/46, che, cioè, i dati compaiano in fonti accessibili al pubblico”. La Corte, negando la legittimità delle disposizione nazionale, ha affermato che: “La normativa Ue in materia di trattamento dei dati personali mira ad un&#8217;armonizzazione completa delle legislazioni nazionali. Pertanto, al fine di garantire un livello di protezione equivalente in tutti gli stati membri, l&#8217;art. 7 della direttiva 95/46 prevede un elenco esaustivo e limitativo dei casi in cui il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito. Gli stati membri non possono né aggiungere nuovi principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati personali (art. 7 della direttiva 95/46), né prevedere requisiti supplementari che porterebbero a modificare l&#8217;ambito di applicazione di uno dei sei principi”. A corollario del principio il giudice comunitario ha affermato: “Si è così giudicato che l&#8217;armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita quindi ad un&#8217;armonizzazione minima, ma sfocia in un&#8217;armonizzazione che, in linea di principio, è completa. È in quest&#8217;ottica che la direttiva 95/46 intende garantire la libera circolazione dei dati personali, pur assicurando un alto livello di tutela dei diritti e degli interessi delle persone cui si riferiscono tali dati (v. sentenza Lindqvist, cit., punto 96)”.<br />
In questo contesto, infine, la Corte ha qualificato anche possibili deroghe al sistema che la direttiva prevede affermando che “gli Stati membri hanno non già l&#8217;obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all&#8217;obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali”<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>.<br />
A questo punto è possibile identificare alcuni caratteri del processo di giuridificazione della tutela dei dati personali realizzato dall’ordinamento comunitario in questa fase storica.<br />
Innanzitutto, la normativa comunitaria, rappresentata dalla “direttiva madre” ma anche dalle altre filiazioni normative, positivizza, specifica ed articola le posizioni soggettive in materia di protezione dei dati personali derivabili dall’art. 8 CEDU e delineate dalla giurisprudenza di Strasburgo.<br />
In questo senso, proietta una figura sintetica e generale come la protezione della vita personale e familiare nel prisma del dato personale (e del suo trattamento) e ne deriva una disciplina cristallizzata in principi, diritti ed obblighi.<br />
La figura generale perde elasticità ma se ne deriva una regolamentazione più certa, efficace ed adeguata.<br />
Occorre peraltro considerare che la normativa comunitaria non esaurisce l’attuazione dell’art. 8 CEDU nella dimensione della protezione del dato personale. Infatti, la direttiva regolamenta il trattamento dei dati collegato alle attività economiche e sociali interessate dalla concorrenza e del mercato unico, lasciando fuori i trattamenti di dati personali occasionalmente realizzati da “una persona fisica per l&#8217;esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” o di dati non “contenuti o destinati a figurare negli archivi”<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>. Anche questi trattamenti possono ledere la sfera personale pregiudicando i diritti tutelati dall’art. 8 CEDU, il quale, come abbiamo visto, tutela le persone da ogni intromissione di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, che esercitano una attività pubblica o privata, che svolgono attività personali o professionali. In sostanza, in questa fase storica, siamo di fronte ad una positivizzazione della protezione dei dati personali desumibile dall’art. 8 CEDU che non è esaustiva di ogni lesione della persona, ma relativa, come è logico, allo svolgimento delle attività economiche e sociali rilevanti per la garanzia delle liberalizzazioni e della concorrenza.<br />
Naturalmente, l’ambito non interessato da questa prima fase di giuridicizzazione rimane rimessa agli Stati o a futuri sviluppo della normazione comunitaria.<br />
In secondo luogo, la protezione dei dati personali della normativa comunitaria si realizza essenzialmente attraverso un meccanismo di contemperamento di interessi contrapposti. Il legislatore non tipizza comportamenti leciti, ma elabora regole che dovrebbero garantire la proporzionalità in concreto dalla intromissione nella sfera personale e, con essa, la sostenibilità dei trattamenti di dati. Il tutto in linea con la filosofia dei fondo ed il target della normativa, che è quella di garantire la dimensione concorrenziale del mercato e, con esso, lo sviluppo economico e sociale.<br />
Emerge, quindi, in terzo luogo, la natura della normativa comunitaria quale disciplina che “ha fissato dei principi comuni e tendenzialmente valevoli per ogni tipo di trattamento, che funzionano alla stregua di vere e proprie clausole generali, destinate ad essere riempite in sede di applicazione, ossia allorquando si renda necessario risolvere un conflitto concretamente verificatosi”<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><sup><sup>[85]</sup></sup></a>.<br />
Le regole della disciplina comunitaria, quindi, sono clausole generali che conducono al contemperamento degli interessi coinvolti e, con esso, alla liceità del trattamento. Per questo agli Stati, come agli operatori nazionali, non è concessa la loro integrazione o variazione ma solamente la attuazione. Siamo, quindi, di fronte ad un sistema normativo elastico ma completo, esaustivo ed uniforme nelle sue regole e nei suoi principi sostanziali.<br />
In quarto luogo, infine, il legislatore comunitario traccia un regime di responsabilità favorevole al danneggiato, riducendo i suoi oneri processuali di prova, ed agevolando la realizzazione delle sue pretese risarcitorie. Questo regime rende addirittura plausibile che l’impianto della direttiva tenda a prevedere, o comunque non escluda, un rapporto obbligatorio tra il soggetto interessato ed il responsabile del trattamento dei dati personali, rapporto che influisce sulla natura delle rispettive posizioni soggettive e responsabilità.<br />
A questo punto, la giuridicizzazione del <em>data protection</em> è configurata in maniera completa nell’ordinamento comunitario ed identifica un <em>input</em> che troverà attuazione nel nostro ordinamento.<br />
In ambito comunitario, invece, &nbsp;il passo successivo sarà quello della cristallizzazione dei diritti al corretto trattamento dei dati personali in fonti che ne riconoscono il valore costituzionale in ambito europeo. Si tratta dell’art. 286 del Trattato CE<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a> introdotto con il trattato di Amsterdam, la Carta dei diritti di Nizza del 2000, che “compie un passo importante laddove separa la tutela del diritto alla vita privata (previsto dall’art. 7) da quello della vita famigliare (previsto dall’art. 9) e da quello della protezione dei dati di carattere personale (previsto dall’art. 8)”<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, ed, infine, il Trattato di Lisbona.<br />
Questo testo in particolare all’art. 16 stabilisce: “1.&nbsp;&nbsp; Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell&#8217;Unione, nonché da parte degli Stati membri nell&#8217;esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell&#8217;Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti”.<br />
La disposizione richiama il testo dell’art. 8 della Carta di Nizza cristallizzando per così dire la elaborazione giuridica precedente ma soprattutto, al secondo comma “istituisce come già detto una vera e propria competenza dell’Unione in materia. Di conseguenza, l’intervento dell’Unione può estendersi fino al punto di privare gli Stati membri di qualsiasi margine di manovra in tale ambito, potendo al limite stabilire un livello inderogabile di tutela, tanto in melius quanto in peius, e ciò eventualmente anche a prescindere da considerazioni legate alla necessità di assicurare la circolazione dei dati personali”<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. &nbsp;La legge 31 dicembre 1996 n. 675.</strong><br />
&nbsp;<br />
A questo punto è necessario descrivere il processo di giuridificazione della protezione dei dati personali realizzatosi in Italia.<br />
Date le dimensioni dello studio è possibile prendere in esame soltanto i passaggi essenziali di questo processo rappresentati dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, che realizza la prima positivizzazione legislativa della materia, e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nella sua versione vigente (c. d. Codice sulla protezione dei dati personali) che rappresenta, per così dire, lo stato dell’arte attuale.<br />
Venendo ad analizzare in dettaglio i contenuti della legge n. 675 il legislatore italiano ha riproposto l’impianto normativo comunitario già analizzato, il quale, a propria volta, prevede: a) la determinazione dell’oggetto della normativa (e della tutela); b) una serie di regole che garantiscano la proporzionalità in astratto dei trattamenti di dati rispetto alle esigenze economico-imprenditoriali; c) una serie di regole che garantiscano la proporzionalità in concreto dei medesimi trattamenti, anche attraverso l’esercizio di una serie di diritti dell’interessato e di obblighi del titolare del trattamento; d) una serie di meccanismi di controllo della applicazione delle regole giuridiche attraverso l’azione di organismi indipendenti (giurisdizionali e non)<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>.<br />
Innanzitutto, in primo luogo, il legislatore italiano non ha modificato, rispetto alla disciplina comunitaria, né l’ambito di applicazione della normativa di tutela né le sue finalità.<br />
Infatti, si identifica l’ambito di applicazione della normativa in ogni “trattamento di dati personali<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a> genericamente inteso e non necessariamente realizzato con strumenti automatizzati o database elettronici<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>. Correlativamente, si escludono dalla applicazione delle norme solamente i trattamenti effettuati da persone fisiche per scopi esclusivamente personali (trattamenti che, peraltro, rimangono assoggettati all’obbligo di adottare misure di sicurezza e possono condurre alle forme di responsabilità civile speciale della disciplina)<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>.<br />
Come si vede, la legge n. 675, in maniera innovativa per l’ordinamento italiano, ha proposto sostanzialmente il medesimo ambito di applicazione della normativa di tutela comunitaria<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>.<br />
E’ bensì vero che il legislatore, nell’intento di proporre scelte originali, ha tentato di aggravare il regime di tutela, estendendone lievemente l’ambito di applicazione rispetto alle norme comunitarie. Ad esempio, ha regolato ogni trattamento di dati personali, mentre la direttiva regolava al massimo i “trattamenti non automatizzati di dati destinati a finire in archivi<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>; oppure ha vincolato i trattamenti esclusivamente personali, che la direttiva comunitaria non regolava, agli obblighi di sicurezza ed alle forme di responsabilità civile speciali determinati dalla stessa legge n. 675. Tuttavia, si tratta di variazioni marginali, che, non paiono alterare i meccanismi normativi fondamentali contenuti nella legge, né il loro concreto ambito di applicazione<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>.<br />
Anche con riguardo alle finalità della normativa (e della tutela della persona) il legislatore italiano non si è discostato dalle scelte comunitarie, sebbene queste siano state riproposte con una formulazione ridondante e meno corretta sul piano tecnico<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>.<br />
Più precisamente, mentre la direttiva, rivolgendosi agli Stati, ha imposto la “la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, il legislatore italiano, destinatario della normativa comunitaria, l’ha riproposta nella stessa forma, indirizzandola ai destinatari della legge, cioè ai soggetti privati, con alcune aggiunte, quali la tutela della dignità delle persone, della riservatezza e della identità personale. Come ha chiarito la dottrina, però, “i destinatari della norma essendo i soggetti privati, la proclamazione di esordio, nel momento in cui non si propone di aggiungere o togliere nulla a quanto le norme successive provvederanno a disporre, sembra essere, nella migliore delle ipotesi, inutile<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>.<br />
In ogni caso, è stato affermato che il legislatore italiano ha inteso tutelare, attraverso vari strumenti giuridici, una serie di diritti che preesistono alla legge n. 675 del 1996: le libertà fondamentali della persona, la dignità, la riservatezza e la identità personale<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.<br />
In questo senso, il legislatore italiano ha seguito l’impostazione della direttiva, che tutela il diritto alla vita privata della persona nel trattamento dei dati personali, pur includendo, nel dettato normativo, alcune posizioni soggettive della propria tradizione giuridica che, peraltro, non ampliano l’orizzonte di tutela, determinato, in buona sostanza, dai meccanismi di protezione contenuti nel corpo della legge<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
Non alterano la finalità della legge neppure alcune ulteriori lievi variazioni rispetto alla direttiva, come la tutela parziale anche della identità delle persone giuridiche<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a> o l’ampliamento del catalogo dei soggetti che operano sui dati personali e che, correlativamente, sono soggetti agli obblighi di legge<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>.<br />
Ancora, in secondo luogo, il legislatore italiano ha riaffermato le regole comunitarie che garantiscono la proporzionalità in astratto dei trattamenti di dati rispetto alle esigenze economico-imprenditoriali. Infatti, la legge n. 675 ha riproposto, senza sostanziali variazioni, le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali della direttiva. Come nella normativa comunitaria, le condizioni di liceità corrispondono ad una serie di interessi meritevoli di tutela che legittimano l’ingresso nella sfera personale dell’interessato.<br />
L’unica differenza rispetto all’impianto comunitario è che la condizione di liceità del consenso dell’interessato è proposta dal legislatore italiano come la unica condizione in senso tecnico, mentre le altre condizioni già previste dalla normativa comunitaria sono contemplate dalla legge italiana quali fattispecie di trattamento lecito in deroga alla regola generale del consenso (ovvero come ipotesi di possibile deroga alla necessità di acquisire il consenso dell’interessato). Il trattamento dei dati personali, quindi, può avvenire primariamente con il consenso dell’interessato o, in deroga alla regola generale, in una serie di circostanze che attuano, specificandole, le altre condizioni della normativa comunitaria.<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a><br />
Il legislatore, poi, ha riprodotto sostanzialmente la stessa disciplina utilizzata per regolare il trattamento anche per la comunicazione e diffusione dei dati, in questo modo sdoppiando la normativa sull’intervento sui dati personali che la direttiva aveva mantenuto unitaria<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>.<br />
Il risultato complessivo, naturalmente, non cambia: la legge italiana veicola i medesimi contenuti normativi comunitari traducendoli nelle più sicure categorie civilistiche del consenso e delle sue deroghe.<br />
Inoltre, che il consenso non sia il centro di gravità della normativa lo testimonia il fatto che, se il legislatore avesse adottato un modello consensualistico puro, le deroghe sarebbero state relative ad ipotesi nelle quali il consenso non avrebbe potuto essere prestato, per la indisponibilità dell’interesse informativo relativo (si pensi ad esempio a dati di status personali di carattere familiare o di salute), o ad ipotesi di incapacità od impossibilità di prestarlo (con connesse fattispecie di sostituzione o assistenza dell’avente diritto). Le ipotesi di inoperatività del consenso, invece, sono legate alla sussistenza di interessi considerati dal legislatore meritevoli di pari o superiore tutela (si pensi ad esempio alla clausola c. d. di equilibrio di interessi di cui all’art. 7 lett. f) della direttiva)<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>.<br />
Ulteriore conferma dell’apparenza del modello consensualistico è data dalle norme che escludono la necessità del consenso nel caso in cui il trattamento sia realizzato da enti pubblici non economici e sia diretto alla realizzazione di funzioni istituzionali anche non autoritative. Anche in questo caso non rileva la volontà del titolare ma l’interesse sotteso al trattamento<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>.<br />
Nonostante le apparenze, quindi, non siamo di fronte ad un modello consensualistico puro e, correlativamente, non siamo neppure di fronte ad un modello di tutela proprietaria dei dati personali, ma ad un modello di tutela della persona a condizione di compatibilità con il mercato, proprio come nella direttiva comunitaria. Le condizioni di liceità, allora, anche nella legge italiana segnano il perimetro degli interessi pubblici e privati che possono legittimare un ingresso nella sfera personale, per definizione proporzionato in astratto.<br />
In questo quadro, forse, il legislatore avrebbe potuto dedicare maggiore attenzione alla disciplina della attività giornalistica, valorizzando le prospettive della libertà di espressione indicate dall’art. 9 della direttiva<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>.<br />
La legge italiana, in terzo luogo, ha riprodotto le disposizioni comunitarie che introducono regole, principi, diritti dell’interessato e obblighi del titolare del trattamento che garantiscono quella che abbiamo definito la proporzionalità in concreto della invasione della sfera personale.<br />
Innanzitutto, anche il legislatore italiano ha riproposto, senza sostanziali variazioni, il complesso dei principi giuridici comunitari che disciplinano le modalità del trattamento dei dati personali<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>.<br />
Ancora, sono stati sostanzialmente riproposti i diritti dell’interessato, riconducibili all’accesso ai dati ed alla opposizione al loro trattamento, già introdotti dalla direttiva comunitaria<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>.<br />
In questo ambito, il legislatore italiano, forse per innalzare il livello di protezione dell’interessato, ha consentito “di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta al trattamento, mentre la direttiva consente “di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a>. In altri termini, secondo la interpretazione letterale dei testi, mentre la direttiva consentirebbe l’opposizione per un interesse qualificato valutato come prevalente dal giudice, la normativa italiana consentirebbe l’opposizione al trattamento in forza di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, anche non sovraordinato a quello per il quale si effettua il trattamento.<br />
Questa interpretazione letterale delle norme non va sopravvalutata perché condurrebbe a paralizzare, nel caso di opposizione dell’interessato, anche il trattamento effettuato in deroga al suo consenso (ex art. 12) per adempiere un “obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria oppure riguardanti<em> “</em>dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.<br />
In altri termini, questa interpretazione subordinerebbe ad una sorta di consenso successivo anche i trattamenti direttamente collegati alla realizzazione di un interesse pubblico. Inoltre, condizionerebbe ogni trattamento di dati personali a una sorta di consenso successivo dell’interessato scardinando l’impianto della legge che prevede, invece, una serie di condizioni di liceità di trattamento a tutela di differenti interessi pubblici o privati.<br />
E’ quindi preferibile una lettura teleologico-sistematica che attribuisca alle norme domestiche lo stesso contenuto della direttiva.<br />
Anche con riguardo alla previsione di obblighi per i soggetti che a vario titolo partecipano al trattamento, il legislatore italiano non ha proposto scelte realmente originali rispetto alla normativa comunitaria. Vengono, infatti, richiamati gli obblighi comunitari di notificazione dei trattamenti al Garante, di informativa all’interessato, e di adozione di misure di sicurezza<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[110]</a>.<br />
Anche in questo contesto il legislatore, per rendere più rigido il regime di garanzia dell’interessato, ha imposto i meccanismi di protezione, come abbiamo già visto, anche ai trattamenti di carattere personale ed ha eliminato il riferimento ai costi, già contenuto nella direttiva, quale elemento da considerare nell’approntamento delle misure di sicurezza<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[111]</a>. Queste scelte, tuttavia, non paiono alterare le logiche dei meccanismi di protezione della direttiva<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[112]</a>.<br />
Anche nel sistema italiano sono state previste norme relative ai c. d. dati sensibili che riprendono le indicazioni della direttiva imponendo standard di protezione più alta, legati alla necessità del consenso scritto dell’interessato per il trattamento dei dati ed alla tipizzazione rigorosa delle fattispecie nelle quali è ammesso il trattamento senza consenso<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[113]</a>.<br />
Per concludere, in quarto luogo, il legislatore italiano ha riproposto l’impianto normativo della direttiva relativamente ai meccanismi amministrativi e giurisdizionali di controllo dell’applicazione delle norme di protezione della persona in ambito informativo.<br />
Con riguardo al sistema amministrativo, viene attuata, con la creazione del Garante per la protezione dei dati personali, la scelta organizzativa della direttiva di configurare una amministrazione indipendente dal potere di governo<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[114]</a>.<br />
Nel medesimo tempo, il legislatore ha riproposto la tavola di compiti già emersa in sede europea e che la dottrina ha riordinato in: controllo, vigilanza e monitoraggio, consulenza ed attività promozionale, autorizzazione, denuncia, repressione e sanzione<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[115]</a>. In questa tavola di compiti emergono chiaramente funzioni paragiurisdizionali<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[116]</a>.<br />
Con riguardo al sistema giurisdizionale di tutela il legislatore italiano ha cercato di riprodurre le soluzioni della direttiva, ma lo ha fatto utilizzando in maniera non pienamente corretta le soluzioni tecniche messe a disposizione dall’ordinamento domestico, suscitando così, un vasto dibattito interpretativo.<br />
Più precisamente, il legislatore ha cercato di riprodurre l’art. 23 della direttiva<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[117]</a> stabilendo all’art. 18 della legge che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell&#8217;art. 2050 del codice civile<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[118]</a>. &nbsp;<br />
Come ha chiarito la dottrina “si tratta di una responsabilità caratterizzata da inversione dell’onere della prova circa elementi di fatto che escludano l’imputazione della lesione. Ma il criterio di imputazione non è determinato… Nella specie il legislatore comunitario prevede che sia adottata una regola di responsabilità caratterizzata dalla possibilità di esonero per il soggetto individuato come destinatario della regola stessa. Lascia invece al legislatore la scelta del criterio di imputazione. Questo, allora, può essere la colpa o un criterio oggettivo, perché l’esonero dalla responsabilità è compatibile anche con la responsabilità oggettiva ed è funzione del non ricorrere di taluno degli elementi nei quali il criterio d’imputazione prende struttura<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[119]</a>.<br />
Il legislatore italiano, nel tentativo di riproporre il sistema della direttiva, che prevede una forma di responsabilità con inversione dell’onere della prova, ha utilizzato il riferimento italiano che ritiene imposto dal meccanismo comunitario: la responsabilità per attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c..<br />
Gli interpreti più attenti hanno rilevato come il meccanismo comunitario dell’inversione dell’onere della prova non imponesse l’utilizzo della norma codicistica<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[120]</a>.<br />
La scelta del legislatore ha così generato una serie di problemi interpretativi.<br />
Da un lato, si è aperto il dibattito se il trattamento dei dati personali fosse realmente, e non solo giuridicamente, un’attività pericolosa, dall’altro si è cercato di superare le incertezze sul reale contenuto del nesso di imputazione introdotto dall’art. 2050 c. c. nella dimensione del trattamento dei dati personali.<br />
Con riguardo alla problematica relativa alla pericolosità della attività di trattamento la dottrina si è divisa e non ha raggiunto conclusioni univoche.<br />
Con riguardo al secondo tema si è giunti alla conclusione che, per essere davvero aderente al modello comunitario, l’art. 2050 c.c. (a cui fa riferimento l’art. 18 della legge n. 675) deve essere interpretato come una norma che contempla un nesso di imputazione di responsabilità oggettiva particolare, collegata alla sfera di rischio prodotto dalle attività di trattamento.<br />
Più precisamente “la regola di responsabilità che si applica in materia di trattamento dei dati personali non potrà mai essere interpretata nei termini di una semplice inversione dell’onere della probatorio circa la colpa. A risultare determinante, infatti, non è mai il comportamento assunto dal soggetto che svolge l’attività. Fondamentale ai fini della imputazione del danno risulta la definizione della sfera di rischio della quale risponde colui che effettua il trattamento dei dati. Di tutti i pregiudizi che siano manifestazione dei quel rischio egli sarà responsabile secondo un criterio di responsabilità oggettiva<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[121]</a><br />
Per la stessa dottrina, poi, il rischio specifico relativo al trattamento dei dati personali è dato dal “pericolo di ledere posizioni personali, particolarmente qualificate<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[122]</a> identificabili nelle posizioni soggettive presupposte dell’art. 1 della legge cioè i diritti, le libertà fondamentali, la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all&#8217;identità personale.<br />
Infine, l’autore del trattamento, secondo questa ricostruzione, può liberarsi ogni volta che la causa del danno possa essere ritenuta estranea dalla sua sfera di rischio<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[123]</a>. Naturalmente, in quest’ottica non sarà sufficiente la prova della mera adozione delle misure di sicurezza tecnologicamente adeguate<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[124]</a>.<br />
Come si vede, anche con riguardo alla tutela, il legislatore ha perseguito il modello della normativa comunitaria, anche se lo ha fatto attraverso soluzioni tecniche domestiche che hanno generato alcuni problemi interpretativi.<br />
Dalle considerazioni svolte risulta che il legislatore italiano con la legge n. 675 ha riproposto quasi pedissequamente l’impianto ed i contenuti sostanziali della normativa comunitaria di <em>data protection</em>, della direttiva 95/46/CE.<br />
Tale normativa, come abbiamo visto, ha perseguito l’obiettivo di tutelare la persona nello spazio uniforme europeo in maniera compatibile con le ragioni del mercato e con le relative esigenze di trattamento dei dati personali. Come si ricorderà, il legislatore comunitario ha ritenuto di raggiungere questi obiettivi attraverso la positivizzazione, con la direttiva 95/46/CE, della tradizione giudica di tutela dei diritti umani formatasi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo in applicazione dell’art. 8 CEDU (successivamente fatta propria dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee).<br />
Il legislatore italiano, quindi, nella misura in cui ha riproposto senza sostanziali variazioni la normativa comunitaria, ha importato integralmente nel nostro ordinamento i risultati della elaborazione giurisprudenziale e legislativa europea. In questo modo, naturalmente, ha isolato, escluso e, per così dire, bypassato l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale italiana relativa alla differente figura giuridica della riservatezza, che non aveva consentito, peraltro, lo sviluppo di una disciplina organica<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[125]</a>.<br />
Per questo, la normativa italiana si è presentata, nel panorama giuridico domestico, come realmente “innovativa” sul piano formale, perché ha positivizzato norme sostanziali differenti da quelle conosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza.&nbsp; Nello stesso tempo, però, la normativa italiana è apparsa assolutamente&nbsp; “tradizionale sul piano sostanziale se considerata nella dimensione europea.<br />
A questo riguardo la legge italiana ha riproposto non solo l’impianto della normativa comunitaria in materia di <em>data protection</em> ma anche le regole generali di trattamento, le posizioni sostanziali attive e passive, le forme di responsabilità ed i meccanismi di regolazione e tutela giurisdizionale ed amministrativa.<br />
L’unico elemento di originalità come abbiamo visto&nbsp; è stato rappresentato dalla introduzione nel tessuto della normativa di categorie giuridiche di derivazione civilistica, che, tuttavia, non hanno implementato i meccanismi sostanziali della disciplina ed, anzi, hanno posto semplicemente dei problemi applicativi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5.</strong> <strong>Il Codice in materia di protezione dei dati personali.</strong><br />
&nbsp;<br />
L’ultima fase del processo di giuridicizzazione della protezione dei dati personali in Italia è rappresentata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che verrà preso in considerazione nella sua versione attuale e vigente<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[126]</a>.<br />
Come è noto, il Codice è nato per la necessità di sistematizzare in un <em>corpus</em> organico disposizioni che si sono stratificate dopo l’entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 e che sono derivate da interventi legislativi, da interventi regolamentari, da provvedimenti del Garante della protezione dei dati personali ed, infine, da norme di derivazione comunitaria<a href="#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[127]</a>.<br />
Così, il testo ha posto molte disposizioni di integrazione e di coordinamento degli istituti classici della protezione dei dati personali, introdotti con la direttiva 96/46/CE e con la legislazione del 1996, con i materiali normativi più recenti<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[128]</a>. Nel medesimo tempo, peraltro, è stata introdotta, nella Parte II, una regolamentazione ampia e minuziosa del trattamento di dati personali in settori specifici di attività economica e sociale<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[129]</a>.<br />
A livello strutturale il Codice ha assunto una struttura piramidale che si compone di regole di carattere generale integrate da regole relative a settori specifici ed, ancora, da regole relative alla tutela amministrativa e giudiziale, all’organizzazione ed attività del Garante, ed all’apparato sanzionatorio<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[130]</a>.<br />
Peraltro, la sistematizzazione del Codice ha introdotto anche importanti elementi di novità che possiamo riassumere in questi termini.<br />
Innanzitutto, il Codice ha riconosciuto in maniera netta, all’art. 1, il diritto alla protezione dei dati personali, che è stato anche identificato, all’art. 2, come una delle finalità della nuova disciplina, accanto a quelle già previste dalla legislazione precedente<a href="#_ftn131" name="_ftnref131" title="">[131]</a> (si tratta, come è noto del “rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, … della dignità dell&#8217;interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all&#8217;identità personale”<a href="#_ftn132" name="_ftnref132" title="">[132]</a>). Queste norme hanno riproposto, nel nostro ordinamento, il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali già previsto dall’art. 8 della Carta di Nizza, dotata di valore costituzionale in ambito europeo per il suo inserimento nel Trattato costituzionale della UE (approvato nel vertice di Bruxelles del 18 giugno 2004). Il Codice, quindi, ha confermato in Italia la costituzionalizzazione del diritto alla protezione dei dati personali, quale libertà fondamentale comune ai cittadini europei<a href="#_ftn133" name="_ftnref133" title="">[133]</a>.<br />
Nel medesimo tempo, però, con questo riconoscimento formale, è stata portata a compimento la lunga evoluzione dello stesso diritto che già risultava effettivo, anche se non formalmente riconosciuto, in forza dei vincoli imposti dalla giurisprudenza internazionale e comunitaria, ed in forza delle prime attuazioni legislative della direttiva 96/46/CE. In questo senso, inoltre, il legislatore ha sancito l’autonomia dogmatica del diritto alla protezione dei dati personali rispetto a categorie giuridiche differenti ma affini coltivate fino a quel momento dalla tradizione giuridica italiana (quali ad esempio la riservatezza)<a href="#_ftn134" name="_ftnref134" title="">[134]</a>.<br />
Corollario del riconoscimento esplicito del diritto alla protezione dei dati personali è il mantenimento, nel tessuto normativo, della logica del bilanciamento di interessi. La soluzione scelta, già nelle regole fondanti del Codice per garantire tale contemperamento, è quella di creare una disciplina per principi normativi<a href="#_ftn135" name="_ftnref135" title="">[135]</a>.<br />
Così, negli art. 2 e 3, il legislatore ha prescritto una serie di principi normativi nuovi che si collegano con quelli già introdotti dalla legislazione del 1996 e che l’art. 11 del Codice, poco oltre, definisce “modalità del trattamento”<a href="#_ftn136" name="_ftnref136" title="">[136]</a>. I nuovi principi sono quelli di “elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà”, di “semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità”<a href="#_ftn137" name="_ftnref137" title="">[137]</a> per l’esercizio dei diritti e per l’adempimento degli obblighi dei soggetti coinvolti<a href="#_ftn138" name="_ftnref138" title="">[138]</a>, nonché di “necessità nel trattamento”<a href="#_ftn139" name="_ftnref139" title="">[139]</a>.<br />
La scelta di garantire il diritto alla protezione dei dati personali attraverso principi giuridici, ma soprattutto bilanciando interessi contrapposti, ha condotto il legislatore a moltiplicare ed articolare i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nonché a scandirne i tempi e le modalità di realizzazione. Si è passati, cioè, da una tutela rimediale relativa ad un diritto di segno proprietario sui propri dati (come nella <em>privacy) </em>ad una tutela preventiva, dinamica e continua nel rapporto che intercorre tra titolare (e responsabile) del trattamento e soggetto interessato<a href="#_ftn140" name="_ftnref140" title="">[140]</a>.<br />
A questo proposito il legislatore, con riguardo innanzitutto ai diritti dell’interessato, ha dilatato la previsione unitaria dell’art. 13 della legge n. 675 del 1996 in un titolo autonomo composto da quattro articoli recanti disposizioni dettagliate<a href="#_ftn141" name="_ftnref141" title="">[141]</a>.<br />
Nell’art. 7 sono stati previsti, in maniera più pervasiva rispetto alla legislazione precedente, una serie di diritti dell’interessato riconducibili all’accesso ai dati, all’intervento modificativo sui dati, ed all’opposizione al trattamento<a href="#_ftn142" name="_ftnref142" title="">[142]</a>.<br />
In termini generali, l’azione dell’interessato non è diretta solo ad acquisire elementi di fatto relativi all’utilizzo dei propri dati personali ma ad esercitare una azione positiva per garantirne la conformità ai parametri più o meno generali di legge. Anche le facoltà di opposizione debbono essere ricondotte, non ad un generale potere di revoca della utilizzabilità dei propri dati, ma alla possibilità di fare valere ragioni personali che abbiano reso insostenibile e, quindi, non conforme ai principi generali del Codice, il trattamento originariamente lecito. Per converso, anche al titolare (ed al responsabile) del trattamento competono una serie di obblighi di <em>facere</em> volti a ricondurre il trattamento nei canoni della legittimità. Nel medesimo tempo il legislatore, negli articoli immediatamente seguenti, ha proposto una articolata serie di modalità e di misure per rendere effettivi i diritti di cui all’art. 7<a href="#_ftn143" name="_ftnref143" title="">[143]</a>.<br />
Ancora, appare interessante la riproposizione, all’art. 11, delle medesime modalità del trattamento già previste all’art. 9 della legge n. 675 del 1996. Nel nuovo quadro disciplinare, tuttavia, il legislatore ha avvertito la necessità di aggiungere un elemento nuovo tra le modalità: la sanzione esplicita della inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della “disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali”<a href="#_ftn144" name="_ftnref144" title="">[144]</a>. Come ha chiarito la dottrina, la nuova disposizione “traduce una sensibilità al nuovo diritto che non conosce solo una tutela di tipo rimediale e riparatore (risarcimento dei danni) ma preventiva a carattere inibitorio”<a href="#_ftn145" name="_ftnref145" title="">[145]</a>.<br />
Da queste disposizioni emerge chiaramente la volontà del Codice di garantire o consolidare nuove forme di tutela relazionali, procedimentali, preventive e dinamiche al diritto alla protezione dei dati personali. Il tutto attraverso un controllo <em>in itinere</em> della conformità del trattamento a parametri di liceità (più o meno generali) rigidamente vincolanti ed attraverso il principio del bilanciamento degli interessi contrapposti<a href="#_ftn146" name="_ftnref146" title="">[146]</a>.<br />
Il carattere dinamico della tutela del nuovo diritto si riflette sui caratteri della disciplina che deve essere secondo la migliore dottrina dinamica, partecipata ed efficace<a href="#_ftn147" name="_ftnref147" title="">[147]</a>.<br />
Già la direttiva 96/46/CE e la legge n. 675 del 1996 avevano avvertito la necessità che la disciplina recasse caratteri di elasticità, flessibilità e capacità di adattamento alle evoluzioni tecnologiche. Per questo avevano previsto Codici deontologici e di buona condotta, che avrebbero potuto concorrere a regolare, nell’ambito di vari settori, il trattamento dei dati personali.<br />
In questo quadro, il Garante rivestiva il ruolo chiave di “incoraggiare l’adozione dei codici in fase di iniziativa, controllarne la conformità alle fonti eteronome durante la stesura e il rispetto in fase esecutiva”<a href="#_ftn148" name="_ftnref148" title="">[148]</a>.<br />
In attuazione di queste fonti il legislatore aveva implementato l’istituto prevedendo l’adozione dei codici in una serie determinata di settori specifici di attività. Inoltre, aveva attribuito a questi codici un vero e proprio valore giuridico regolamentare, stabilendo in particolare nell’art. 20 del d. legs. 467/2001 che “il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati” e che i codici venissero pubblicati in Gazzetta Ufficiale<a href="#_ftn149" name="_ftnref149" title="">[149]</a>. Veniva superata, in questo modo, la posizione della dottrina che considerava i c. d. codici di prima generazione (quelli della direttiva comunitaria e della prima legislazione italiana) come mere regole “endoassociative e come tali vincolanti solo per gli iscritti alle associazioni” che avevano contribuiti a formarli<a href="#_ftn150" name="_ftnref150" title="">[150]</a>. I codici, invece, acquisivano vero e proprio valore regolamentare <em>erga omnes</em>.<br />
Il Codice, ora, coordinando le disposizioni precedenti, ha identificato, nell’art. 12, i codici di comportamento come strumento normativo di carattere generale, che può essere introdotto per provvedimento discrezionale del Garante, non solo in settori di attività specifici predeterminati dalla legge (come era in precedenza) ma in ogni ambito di trattamento di dati personali. Correlativamente, il Codice ne ha confermato il valore giuridico di fonti oggettive secondarie di applicabilità generale (valore giuridico che i codici avevano precedentemente solo in settori specifici). Nello stesso tempo, <em>ad abundantiam</em> il legislatore ha continuato ad imporre la promozione di codici di comportamento in ambiti specifici di attività di particolare rilevanza per il trattamento di dati personali<a href="#_ftn151" name="_ftnref151" title="">[151]</a>.<br />
Ne deriva una disciplina del trattamento che, nell’architettura del Codice, è stata demandata dalla fonte legislativa, anche in larga parte, ad una regolamentazione di efficacia generale ma di derivazione privata promossa, approvata e controllata nella sua attuazione ed adeguamento dall’autorità pubblica del Garante<a href="#_ftn152" name="_ftnref152" title="">[152]</a>. In questo modo, naturalmente, l’autorità indipendente ha acquisito una funzione centrale nella produzione della fonte secondaria.<br />
Il carattere dinamico della normazione, in ogni caso, è stato confermato anche dal rinnovato ruolo complessivo attribuito dal Codice al Garante.<br />
Il nuovo testo, infatti, coordinando le disposizioni del d. legs. n. 467 del 2001 che avevano ampliato poteri già conferiti al Garante dalla legislazione precedente, ha confermato, all’art. 154 l’attribuzione di prerogative di tutela e di un ventaglio di compiti (ulteriori a quelli di tutela sanciti dal Capo I della Parte III) che la dottrina identifica in “funzioni ordinatorie, di vigilanza, di monitoraggio e di ispezione nel campo della attuazione della legge. Si tratta di un fascio di poteri, in cui quelli normativi assumono la forma di fonti di produzione sublegislativa”<a href="#_ftn153" name="_ftnref153" title="">[153]</a>.<br />
Già alla luce di queste disposizioni è possibile attribuire al Garante un potere normativo generale di interpretazione ed attuazione dei principi e delle disposizioni codicistiche sul trattamento dei dati personali.<br />
Tuttavia, la rinnovata importanza del Garante deriva anche da una serie di prescrizioni specifiche del Codice che attribuiscono un sostanziale potere normativo di attuazione delle disposizioni e dei principi posti dal legislatore.<br />
Tra le prescrizioni più rilevanti possiamo ricordare innanzitutto quelle che hanno attribuito al Garante il compito di determinare modalità (semplificate) di esercizio dei diritti dell’interessato differenti rispetto a quelle determinate dalla legge in relazione a nuove soluzioni tecnologiche<a href="#_ftn154" name="_ftnref154" title="">[154]</a>.<br />
Ancora, il Garante può determinare modalità semplificate nella informativa di cui all’art. 13 del Codice e può determinare, quando i dati non vengano raccolti presso l’interessato, i casi nei quali l’informativa non è dovuta perché comporterebbe un impiego di mezzi “manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato”<a href="#_ftn155" name="_ftnref155" title="">[155]</a>.<br />
Al Garante è poi stata attribuita la funzione di prevedere le “misure e gli accorgimenti” che debbono essere osservati nel trattamento dei dati c. d. semisensibili, cioè quelli che pur “diversi da quelli sensibili e giudiziari” presentano “rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell&#8217;interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare”<a href="#_ftn156" name="_ftnref156" title="">[156]</a>. In questo caso il Garante identifica in via preventiva trattamenti di dati particolarmente rischiosi in ordine alla violazione dei diritti della persona e li sottopone ad sua regolamentazione preventiva generale (oltre che ad una verifica preliminare relativa al singolo trattamento)<a href="#_ftn157" name="_ftnref157" title="">[157]</a>.&nbsp;<br />
Ancora, il Garante determina sostanzialmente i dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati dai soggetti pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali<a href="#_ftn158" name="_ftnref158" title="">[158]</a>. Ed autorizza il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ad opera dei soggetti privati<a href="#_ftn159" name="_ftnref159" title="">[159]</a>.<br />
Di notevole interesse è anche la possibilità che è stata attribuita alla autorità amministrativa di determinare&nbsp; i casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere realizzato anche senza il consenso dell’interessato perché diretto al perseguimento di “un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell&#8217;interessato”<a href="#_ftn160" name="_ftnref160" title="">[160]</a>. In questo modo, al Garante è stata attribuita un’importante funzione di bilanciamento di interessi contrapposti e di scelta di posizioni soggettive prevalenti che legittimano <em>ex se</em> il trattamento. All’autonomia normativa dell’amministrazione, quindi, è stato attribuito il compito di integrare sostanzialmente il dettato legislativo, ampliando i casi nei quali il consenso dell’interessato non è condizione essenziale del trattamento dei dati.<br />
Da ultimo, al Garante è stato attribuito il compito di prevedere casi ulteriori rispetto a quelli indicati nel Codice nei quali i trattamenti sono consentiti previa notificazione all’amministrazione indipendente perché “suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell&#8217;interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali”. Del pari allo stesso Garante è stata attribuita la facoltà di individuare “eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all&#8217;obbligo di notificazione”<a href="#_ftn161" name="_ftnref161" title="">[161]</a>.<br />
Dagli elementi normativi di novità che abbiamo preso in esame risultano alcune scelte legislative rilevanti per i caratteri della giuridicizzazione della protezione dei dati personali.<br />
Innanzitutto, il diritto alla protezione dei dati personali si configura come “un diritto fondamentale nuovo ed autonomo” che si distingue dalle più tradizionali forme di protezione proprietaria del rispetto della “vita privata e personale”<a href="#_ftn162" name="_ftnref162" title="">[162]</a>. Così si coglie qui “il punto d’arrivo di una lunga evoluzione del concetto di privacy, dall’originaria sua definizione come diritto ad essere lasciato solo fino al diritto di mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata. Si contribuisce in maniera determinante al processo di “costituzionalizzazione della persona<em>”<a href="#_ftn163" name="_ftnref163" title=""><strong>[163]</strong></a></em>.<br />
Nel medesimo tempo, il diritto alla protezione dei dati personali non può essere identificato come un nuovo diritto frutto della civiltà tecnologica, che si aggiunge agli altri già presenti nell’ordinamento. Si tratta, invece, di una posizione soggettiva che rappresenta, nella dimensione tecnologica della società, una “precondizione per il pieno godimento di altri diritti fondamentali”<a href="#_ftn164" name="_ftnref164" title="">[164]</a>. Quasi a configurare il prisma nel quale si rifrangono i diritti di carattere costituzionale tradizionali.<br />
In questo senso, il diritto alla protezione dei dati personali non è una posizione soggettiva con un contenuto nuovo imposto da nuove esigenze di protezione per il progresso della tecnologia. E’, invece, un nuovo modello di tutela, dei diritti e delle libertà fondamentali già acquisite al nostro patrimonio giuridico, adeguato alla società dello sviluppo tecnologico (soprattutto informatico)<a href="#_ftn165" name="_ftnref165" title="">[165]</a>.<br />
Si tratta poi di un diritto di carattere costituzionale che nasce in una dimensione transnazionale europea come il frutto di un processo di “universalizzazione e integrazione su base transnazionale del sistema dei diritti tipico del costituzionalismo cooperativo o multilevel<a href="#_ftn166" name="_ftnref166" title="">[166]</a>“. In questo senso appare evidente il nesso di derivazione con la elaborazione giurisprudenziale comunitaria ed europea.<br />
Questi caratteri del diritto alla protezione dei dati personali si riflettono sulle forme di protezione scelte dal legislatore italiano e comunitario.<br />
Si tratta di forme di tutela non di carattere rimediale legate esclusivamente alla figura dell’illecito e della responsabilità, ma di forme di tutela preventiva e dinamica che, come abbiamo visto, alcuni autori hanno definito procedimentale.<br />
Ed infatti i principi del Codice, ma anche le sue prescrizioni di dettaglio, si traducono nella previsione di contenuti, modalità, limiti e sequenze procedimentali nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi che trovano origine nel rapporto di trattamento dei dati personali. Secondo parte della dottrina, a questo riguardo, il Codice introdurrebbe un controllo <em>in itinere</em> del trattamento delle informazioni<a href="#_ftn167" name="_ftnref167" title="">[167]</a>.<br />
Proprio questa disciplina dinamica e procedimentale rende possibile il bilanciamento degli interessi contrapposti e l’utilizzo secondo canoni di liceità dei dati personali.<br />
In ogni caso, la protezione secondo moduli procedimentali del diritto non conduce alla modifica della qualificazione giuridica della relazione tra titolare del trattamento e soggetto interessato, che rimane &nbsp;un rapporto con reciproci diritti e obblighi. Correlativamente non vengono trasfigurate le posizioni soggettive delle parti del rapporto<a href="#_ftn168" name="_ftnref168" title="">[168]</a>, nessuna delle quali acquisisce una posizione di supremazia speciale o di potere in grado di modificare unilateralmente le posizioni altrui (né tantomeno nessuna posizione soggettiva si affievolisce al rango di interesse legittimo): la capacità di trattare i dati personali e quella di imporre delle condizioni al trattamento rimangono dei diritti corrispettivi, vincolati a specifici presupposti di fatto e di diritto.<br />
Ciò è confermato dalla rilevanza del consenso come condizione di liceità formalmente primaria per l’utilizzo dei dati.<br />
Da ciò deriva che i principi e le regole del trattamento dei dati personali non si configurano, pur in una dimensione procedimentale, come norme per l’esercizio di una funzione per la realizzazione di un potere costitutivo o di un interesse soggettivo. Siamo invece di fronte a clausole generali che fissano regole di svolgimento di un rapporto che parte autorevole della dottrina qualifica come obbligatorio <a href="#_ftn169" name="_ftnref169" title="">[169]</a>.<br />
Il procedimento di trattamento, quindi, non come “forma di una funzione”<a href="#_ftn170" name="_ftnref170" title="">[170]</a>, ma come regola di interazione tra soggetti in un rapporto, per mantenerlo nell’equilibrio (predefinito dalla legge ed attuato dalle scelte prescrittive della autorità amministrativa) dei rispettivi interessi.<br />
Configurata in questi termini, la tutela procedimentale viene utilizzata dal Codice come modello uniforme e viene applicato anche ai rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati.<br />
Infatti, anche quando è l’amministrazione pubblica a trattare i dati personali si instaura tra titolare ed interessato lo stesso rapporto segnato da reciproci diritti ed obblighi e da forme di protezione procedimentale. Viene meno soltanto la necessità consenso, ma ciò è dovuto al fatto che l’amministrazione opera in attuazione del principio fondamentale stabilito dall’art. 24 secondo il quale il consenso non è dovuto quando il trattamento è diretto ad adempiere un obbligo di legge. E, come è noto, la doverosità nell’attività di esecuzione della legge è caratteristica fondamentale della azione amministrativa.<br />
Ma i caratteri del nuovo diritto alla protezione dei dati personali si riflettono anche sui caratteri della attività normativa.<br />
Il legislatore, come detto, persegue una disciplina dinamica, efficace ed adeguata al contesto tecnologico, ma, soprattutto, al bilanciamento degli interessi.<br />
La soluzione fondamentale è quella di spostare il baricentro della produzione normativa e trasferirlo da fonti di produzione legislativa a fonti secondarie (ma anche a provvedimenti quali le autorizzazioni generali o le linee guida) emanate da una autorità indipendente.<br />
Il legislatore, peraltro, ha sottoposto la disciplina regolamentare alle sole regole ai soli principi generali del bilanciamento degli interessi cristallizzati nel Testo Unico. Così, i codici etici e, più in generale, le disposizioni (normative e provvedimentali generali) del Garante appaiono come fonti sub primarie alle quali è demandata l’effettiva competenza normativa sostanziale in materia di trattamento dei dati personali e di bilanciamento di interessi contrapposti<a href="#_ftn171" name="_ftnref171" title="">[171]</a>.<br />
Da ciò deriva un’ulteriore importante conseguenza: mentre nella normazione legislativa la rappresentanza degli interessi viene affidata, appunto, agli organi parlamentari rappresentativi, nella normazione del Garante la rappresentanza degli interessi viene affidata alla partecipazione procedimentale.<br />
In sostanza, per il legislatore, la protezione della persona nella società dello sviluppo tecnologico deve essere garantita da una normativa elaborata in maniera cooperativa dall’amministrazione (che dovrà darle attuazione) e dalle parti sociali interessate, nell’ambito del contraddittorio garantito dal procedimento amministrativo.<br />
Correlativamente, nella dimensione dei diritti della persona nella società tecnologica, le nuove frontiere della rappresentanza politico-normativa paiono passare per gli strumenti di partecipazione della funzione normativa della amministrazione, piuttosto che per gli strumenti della rappresentatività tradizionale delle istituzioni politico-legislative.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Conclusioni</strong><br />
&nbsp;<br />
Alla luce delle considerazioni svolte è possibile trarre alcune considerazioni relative ai caratteri del processo di giuridificazione della protezione dei dati personali.<br />
Dal punto di vista cronologico, il consolidamento dell’istituto appare lento e progressivo. Il suo punto di origine può essere identificato nella creazione dottrinale della <em>privacy</em> statunitense alla fine dell’Ottocento, ma gli elementi fondamentali della figura sono stati definiti, in maniera uniforme, nella dimensione europea, molto più tardi, a partire dagli anni ottanta del Novecento, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, successivamente, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Solo più tardi, con la direttiva del 1994, il legislatore comunitario ha completato la definizione del sistema normativo della protezione dei dati personali. Nel nostro ordinamento, la giuridificazione dell’istituto è avvenuta in via legislativa in due fasi: la legge del 1996 ed il Codice del 2003.<br />
La definizione dell’apparato normativo è avvenuta in via legislativa. Tuttavia, come anticipato, l’elaborazione sostanziale dei principi e delle regole fondamentali è stata frutto di una lunga stratificazione giurisprudenziale. In Italia, come negli altri paesi europei, l’implementazione delle norme è stata poi demandata a fonti di produzione di carattere amministrativo, elaborate attraverso procedure partecipate con i soggetti interessati. Si è trattato, in ogni caso, sempre di fonti di produzione di carattere positivo (<em>hard law</em>).<br />
Il sistema normativo di protezione dei dati personali è stato creato da istituzioni europee e si è configurato come sistema sostanzialmente uniforme nella dimensione continentale. Il legislatore italiano ha riproposto le scelte fondamentali del legislatore comunitario (determinate a propria volta da <em>input</em> giurisprudenziali) superando e, per così dire, tagliando fuori, le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza domestiche, che facevano riferimento a differenti figure giuridiche e che hanno perso via via rilevanza.<br />
Ancora oggi la disciplina comunitarie e la legislazione italiana appaiono legate da un nesso di derivazione. In particolare, il Codice ha recepito le logiche ed i meccanismi fondamentali della protezione dei dati personali, e, correlativamente, si pone quale normativa di attuazione dei principi comunitari e di loro integrazione in relazione al contesto normativo complessivo italiano. Traspare, peraltro, l’intenzione del legislatore di assumere il ruolo di fonte in grado di ampliare, in ambito nazionale, gli standard di protezione garantiti in ambito comunitario. In tal modo intende la propria normativa sulla protezione dei dati personali come diretta a garantire la effettività del diritto alla protezione dei dati personali quale libertà fondamentale del cittadino.<br />
Carattere ulteriore della disciplina italiana è quella di un progressivo ampliamento quantitativo per regolare in maniera articolata tutti i settori della attività umana. Questa scelta di politica del diritto appare condivisibile, ma costringe il legislatore, ed i soggetti chiamati ad implementare la disciplina, ad evitare il rischio della frammentazione. Allo stato, il rischio pare essere stato evitato, infatti, i vari ambiti specialistici di disciplina appaiono comunque come momenti di attuazione dei principi e delle regole fondamentali della Parte Generale del Codice in un quadro organico.<br />
Nella dimensione europea la protezione dei dati personali ha trovato una giuridificazione uniforme. Ciò è determinato dal fatto che l’istituto nasce in via giurisprudenziale come una forma di protezione della persona e delle sue libertà fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o nazionalità. Il legislatore comunitario ha proseguito su questa strada, ma ha voluto creare una normativa in grado di armonizzare le prerogative fondamentali dell’individuo con i diritti di iniziativa economica, anche a garanzia della concorrenza. Anche in questo caso, tuttavia, l’uniformità della disciplina costituisce un elemento imprescindibile per la sua efficacia. Naturalmente, alle normativa locali è demandato un ruolo di attuazione, coordinamento ed integrazione degli orientamenti normativi comunitari.<br />
In considerazione del fatto che la protezione dei dati personali è diretta a garantire ed armonizzare le libertà fondamentali e i diritti di iniziativa economica del cittadino nel segno della concorrenza come strumento di sviluppo economico generale, l’obbiettivo della uniformità della regolamentazione appare senz’altro auspicabile.<br />
Nella normativa comunitaria, e nella successiva positivizzazione nella legislazione italiana, vengono valorizzati strumenti di protezione di derivazione civilistica: da un lato le prerogative dei soggetti interessati e dei soggetti che realizzano il trattamento di dati personali sono identificate in termini di diritti soggettivi, dall’altro i rimedi alle violazioni dei diritti sono rappresentati da forme di responsabilità extracontrattuale. Parte della dottrina tende a configurare, addirittura, il rapporto tra i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati come un rapporto obbligatorio.<br />
Si tratta di strumenti di riconoscimento delle situazioni soggettive e di tutela di carattere generale, che valgono, in altri termini, sia nei confronti di soggetti privati sia nei confronti di soggetti pubblici deputati allo svolgimento di funzioni di interesse generale.<br />
L’istituto della protezione dei dati personali sembrerebbe riconducibile ad una dimensione squisitamente civilistica.<br />
Il quadro, tuttavia, è complicato da una serie di fattori.<br />
Innanzitutto il legislatore demanda la protezione delle situazioni soggettive, non solo a meccanismi rimediali, ma anche a dinamiche procedimentali, che garantiscano che i diritti e i doveri reciproci trovino attuazione in conformità ai principi generali del Codice, ovvero, in altri termini, si realizzino in maniera tale da rendere possibile una composizione degli interessi contrapposti degli operatori economici e delle persone a cui si riferiscono i dati personali.<br />
Queste dinamiche procedimentali non trasfigurano, però, le relazioni tra i soggetti, che continuano a presentarsi come fattispecie a formazione progressive di trattamento attraverso la realizzazione di diritti e obblighi reciproci. Tuttavia, questi nuovi meccanismi di tutela implicano l’intervento positivo di un soggetto amministrativo indipendente chiamato a dare attuazione alle regole generali attraverso la realizzazione di una funzione normativa partecipata o attraverso la realizzazione, nei rapporti specifici, di una funzione paragiurisdizionale di tutela dei diritti della persona a cui si riferiscono i dati.<br />
In altre parole, la disciplina della protezione dei dati personali implica una conformazione costante dei rapporti ad un equilibrio di interessi contrapposti, equilibrio garantito da un soggetto amministrativo terzo attraverso l’attuazione delle prescrizioni legislative con atti di autonomia amministrativa o con interventi provvedimentali giustiziali.<br />
Elemento di “chiusura” del sistema, poi, è rappresentato dalla competenza giurisdizionale del giudico ordinario in ordine ai provvedimenti dell’amministrazione, in ordine alle fattispecie di risarcimento del danno e, più in generale, in ordine ad ogni violazione della legge (in questo caso alternativa alla funzione giustiziale dell’autorità).<br />
In sostanza, la legislazione italiana (come quella comunitaria) postula l’esistenza di una funzione di regolazione, demandata ad una amministrazione pubblica indipendente, che renda compatibili, nelle varie attività sociali e nei vari casi concreti, posizioni soggettive di libertà personali fondamentali e posizioni soggettive di iniziativa economica.<br />
Questa regolazione, ascrivibile alla dimensione pubblicistica, reca in sé indubbi elementi di novità.<br />
Si tratta di una regolazione chiamata a conformare l’esercizio di reciproci diritti ed obblighi di carattere civilistico radicati in rapporti di trattamento di dati personali, per renderlo conforme ai principi fondamentali della materia.<br />
Questa attività di regolazione si realizza, in prima battuta, attraverso provvedimenti generali frutto di procedure che hanno nella partecipazione la loro caratteristica primaria e fondamentale e che, per questo, garantiscano la previsione di regole efficaci, adeguate al contesto sociale, ma anche rappresentative degli interessi delle parti. Ma la regolazione si realizza anche attraverso interventi paragiurisdizionali che conformano, nel caso concreto, l’esercizio delle posizioni soggettive ai medesimi principi fondamentali.<br />
In entrambe le situazioni, l’autorità amministrativa interviene a conformare una relazione giuridica che si articola progressivamente nella successione procedimentale di atti di esercizio di diritti e di adempimento di obblighi. Il procedimento, però, non è, in questi casi, lo strumento per esercitare una funzione pubblica ma per garantire, attraverso una fattispecie a formazione progressiva, la composizione equilibrata degli interessi delle parti nel segno dei principi di legge.<br />
Il procedimento rimane strumento di partecipazione e di contemperamento di interessi senza la presenza di un vero e proprio provvedimento, e senza la ridefinizione delle pretese soggettive delle parti in qualcosa di diverso di reciproci diritti e obblighi.<br />
Le peculiarità della dimensione pubblicistica della normativa incide anche sui contenuti della giurisdizione del giudice ordinario, intesa come elemento di chiusura del sistema.<br />
Nel valutare la violazione delle regole del Codice, e nell’applicare le conseguenti forme di responsabilità risarcitoria, il giudice dovrà applicare una normativa composta in gran parte di scelte di regolazione discrezionali dell’amministrazione, che rappresentano una prima e fondamentale attuazione dei principi generali della legge.<br />
Inoltre, il giudice ordinario, nel valutare la legittimità dei provvedimenti dell’autorità indipendente, è chiamato ad operare un sindacato sugli apprezzamenti discrezionali con i quali l’amministrazione ha contemperato interessi contrapposti di segno personale e di segno economico-imprenditoriale. Il tutto tutelando posizioni di diritto soggettivo, ma anche, di interesse legittimo, relative, queste ultime, alla pretesa del ragionevole esercizio dei poteri discrezionali dell’autorità nel contemperare interessi contrapposti<br />
Quindi, la normativa appare composta sia da elementi di derivazione civilistica, rappresentati dalla qualificazione in termini di diritti delle posizioni soggettive e dalla qualificazione in termini di responsabilità dei rimedi, sia da elementi di derivazione pubblicistica, fortemente originali, rappresentati dalla funzione pubblicistica di regolazione delle relazioni tra soggetti interessati. Più che di forme di passaggio da sistemi di tutela civilistici e sistemi di tutela pubblicistici e viceversa, sembra potersi parlare di un sistema normativo composto ed innovativo.<br />
Per concludere, dobbiamo interrogarci sul ruolo rivestito dallo sviluppo scientifico e tecnologico nella positivizzazione della disciplina della protezione dei dati personali.<br />
Pare possibile affermare, a questo proposito, che l’introduzione di strumenti di catalogazione sistematica di dati personali (c. d. <em>data bases</em>) in sé non abbia rivestito un ruolo essenziale.<br />
Ben più rilevante pare essere stata la informatizzazione sistematica delle attività imprenditoriali e la messa a disposizioni di strumenti di circolazione informativa di dati di ogni natura. In altri termini, l’evoluzione tecnologica ed informatica, ha imposto la diffusione, la circolazione e l’utilizzo delle informazioni (anche di natura personale) come strumento necessario alla attività economica, ma anche ad ogni altro tipo di attività nella dimensione sociale.<br />
Il contatto tra soggetti che svolgono funzioni economiche, imprenditoriali, sociali e persone fisiche implica necessariamente l’utilizzo, più o meno automatizzato, di informazioni personali. Per questo, il trattamento del dato personale diviene il primo strumento di condizionamento della libertà personale.<br />
La libertà personale, quindi, deve essere tutelata primariamente proprio nei confronti di queste forme di aggressione, che debbono essere rese tollerabili sul piano personale e sostenibili sul piano sociale, senza dare corso a nuovi e moderni fenomeni di subordinazione sociale dell’individuo.<br />
Lo sviluppo tecnologico, allora, &nbsp;conduce all’elaborazione, più che di nuovi diritti con nuovi ed autonomi fondamenti sostanziali, a nuove forme di protezione delle libertà costituzionali classiche: in sostanza, il diritto alla protezione dei dati personali come nuovo strumento di protezione dei diritti civili e sociali classici della persona imposto dalle nuove modalità tecnologiche di svolgimento delle attività umane.<br />
&nbsp;<br />
Il processo di giuridificazione della <em>data protection</em> pone in luce anche i caratteri assunti dal diritto alla protezione dei dati personali nel nostro ordinamento.<br />
Innanzitutto, il diritto si risolve nella pretesa che il trattamento dei dati si realizzi nell’osservanza di un complesso di regole che ne disciplinano i presupposti di diritto e le modalità, nonché impongono una serie di diritti ed obblighi “funzionali” al corretto utilizzo delle informazioni. Così, il diritto alla protezione dei dati personali si distingue dal diritto alla riservatezza che si è consolidato nella tradizione giuridica italiana ed assume caratteri assolutamente propri e peculiari.<br />
Ancora, la disciplina generale del diritto contenuta nel Codice (ma anche nell’ordinamento comunitario), identifica in termini meramente formali i presupposti di liceità del trattamento, rinviando ad altre fonti la loro definizione sostanziale concreta. Come abbiamo già chiarito, infatti, i presupposti giuridici del trattamento sono rappresentati, da un lato, dalle condizioni di liceità dell’utilizzo delle informazioni (il consenso, ma anche l’adempimento di un obbligo di legge, l’utilizzo di pubblici registri nelle modalità di legge, il legittimo interesse di chi utilizza i dati, ecc…) e, dall’altro, da una serie di loro modalità (la liceità, la necessità, la correttezza, la temporaneità, ecc…). <a name="_GoBack"></a>In entrambi i casi, peraltro, si fa riferimento a clausole generali che non possono che essere concretizzate, nelle specifiche fattispecie, attraverso il riferimento alle regole dell’ordinamento generale.<br />
A ciò si aggiunga che la protezione dei dati personali si realizza, non solo attraverso l’applicazione di regole e principi, ma, come abbiamo visto, anche attraverso sequenze procedimentali di esercizio dei diritti e di adempimento degli obblighi previsti, quasi a configurare un controllo <em>in itinere</em> del trattamento.<br />
Proprio la previsione di una disciplina di carattere procedimentale, articolata in regole e principi generali, conduce alla tutela del diritto alla protezione dei dati personali esclusivamente attraverso il bilanciamento, nel procedimento, di interessi sostanziali contrapposti riconosciuti dall’ordinamento. La liceità del trattamento dei dati si traduce, così, nel contemperamento di posizioni soggettive contrapposte interessate dall’attività di trattamento, dall’iniziativa economica alla salute.<br />
Da queste considerazioni risulta che il diritto alla protezione dei dati personali è una posizione soggettiva essenzialmente “strumentale”. Infatti, la realizzazione del suo oggetto – rappresentato da un trattamento dei dati personali giuridicamente corretto perché conforme alla disciplina di legge (con le sue regole, i suoi principi, i suoi diritti ed obblighi specifici) – costituisce lo strumento per l’attuazione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona garantiti dal legislatore mediante questo articolato meccanismo di tutela. Così, per altro verso, nella misura in cui le prescrizioni sul trattamento vengano applicate, anche per il tramite dell’azione dell’amministrazione, si realizzano i diritti fondamentali della persona. Peraltro, anche il diritto all’utilizzazione dei dati personali risulta strumentale alla realizzazione delle pretese soggettive e degli interessi sostanziali riconducibili a chi effettua il trattamento.<br />
Infine il diritto alla protezione dei dati personali appare collegato, come abbiamo visto, a posizioni di interesse legittimo relative alla modalità di svolgimento delle funzioni regolatorie della Autorità amministrativa indipendente.<br />
&nbsp;<br />
Dopo avere delineato i caratteri del processo di giuridificazione pare possibile indicarne gli esiti e i possibili sviluppi nel contesto giuridico e sociale, pur per sommi capi.<br />
Come abbiamo visto, il processo ha condotto al passaggio da una tutela proprietaria della propria sfera personale a meccanismi di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.<br />
La c. d. <em>data protection</em> non esclude l’invasione della sfera personale determinata dall’utilizzo delle informazioni soggettive, ma la consente secondo canoni di sostenibilità. La disciplina si traduce, quindi, in forme di bilanciamento (amministrativo-regolatorio o giurisdizionale) degli interessi coinvolti. Si tratta da un lato di interessi personali, economici, sociali, culturali ecc… che impongono il trattamento, dall’altro di interessi della stessa natura che tendono a limitarlo.<br />
Nel medesimo tempo la disciplina della protezione dei dati personali impone che il trattamento delle informazioni avvenga per realizzare interessi giuridicamente rilevanti, ma non si occupa di prevedere un fondamento giuridico a questi ultimi, qualificandoli come meritevoli di tutela. Questo compito è rimesso al legislatore che detta le regole dell’ordinamento giuridico e costituzionale generale. In sostanza, la <em>data protection</em> bilancia gli interessi giuridici previsti <em>aliunde,</em> come leciti e giuridicamente fondati. Per questo appare una normativa neutra rispetto agli stessi interessi che deve solamente armonizzare.<br />
Il diritto alla protezione dei dati personali, quindi, nel moderno sistema sociale tecnologico, appare come una posizione soggettiva che costituisce il presupposto per esercitare diritti classici (legati ad interessi giuridicamente rilevanti), già previsti dall’ordinamento nella dimensione del trattamento dei dati, come il diritto alla iniziativa economica, alla salute, alla libertà personale nelle sue varie declinazioni. In questo quadro appare superata – perché incompatibile con il nuovo sistema di protezione – la riservatezza intesa come sfera di riserbo sui propri fatti personali fine a se stessa, ovvero come privacy nella sua primordiale accezione.<br />
In questo senso, la normativa sulla protezione dei dati personali appare come una disciplina generale, o meglio, trasversale, come tale in grado di interessare tutti i settori della vita sociale e tutte le attività dei soggetti pubblici e privati.<br />
Così, la <em>data protection</em>, con i suoi meccanismi di bilanciamento, coinvolge e condiziona una serie di interessi giuridici classici, come i diritti della persona, l’iniziativa economica, la sicurezza e l’ordine pubblico, i diritti di informazione, e, nella dimensione squisitamente pubblicistica, l’accesso ai documenti amministrativi e la trasparenza dell’agire pubblico.<br />
Non è possibile in questa sede porre in luce i possibili esiti di questo coinvolgimento. Tuttavia, è possibile considerare che l’efficacia del sistema normativo dipenderà in gran parte dalla sua applicazione come meccanismo diretto a garantire la ponderazione e la compatibilità di interessi soggettivi sostanziali già qualificati come giuridicamente rilevanti per l’ordinamento generale.<br />
In altri termini, la normativa non deve essere considerata come insieme di meccanismi di attuazione di un interesse considerato prevalente in via pregiudiziale, pena la disattivazione degli stessi meccanismi di protezione. Più precisamente non può essere considerato uno strumento di reazione sistematica nei confronti di ogni attività, evidentemente lecita per l’ordinamento, che implica l’utilizzo di informazioni personali.<br />
Così, la disciplina della protezione dei dati personali non deve essere considerata come una moderna tutela del diritto alla riservatezza (intesa, come fa la nostra giurisprudenza, quale <em>privacy </em>nella sua versione originaria di riserbo sui fatti della sfera personale) da fare prevalere sempre in ogni ipotesi di trattamento, frustrando sistematicamente gli interessi contrapposti ed impedendo che la normativa e la regolazione operino quali strumento di mediazione degli interessi coinvolti.<br />
Simmetricamente, i meccanismi di <em>data protection</em> non dovranno essere considerati disciplina di secondo piano e cedevole di fronte a sistemi normativi tradizionali (e, occorre dirlo, più nitidi nella loro struttura e funzione) quali quelli, in ambito pubblico, diretti a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa o i poteri di gestione del rapporto di lavoro ad opera dell’imprenditore.<br />
Insomma, i soggetti istituzionali chiamati all’attuazione del sistema dalla protezione dei dati personali, per dare reale attuazione alla normativa, dovranno esercitare i propri poteri di discrezionalità legislativa ed amministrativa senza pregiudizi, per garantire, nei vari settori di attività sociale, la coesistenza “sostenibile” e conforme ai principi costituzionali di pretese contrapposte.<br />
In questo quadro un ruolo fondamentale è attribuito al Garante per&nbsp; la protezione dei dati personali, che dovrà essere consapevole del proprio ruolo di mediazione e dovrà esercitarlo valendosi degli strumenti di partecipazione dei soggetti sociali interessati messi a disposizione dall’ordinamento.<br />
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<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> L. D. Brandeis, S. Warren, <em>The Right of Privacy</em>, in 4 <em>Harvard Law Review</em>, 1890, 193.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> E. Brugiotti, <em>La privacy attraverso le “generazioni dei diritti</em>”, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; N. Lugaresi, <em>Internet, Privacy e Pubblici Poteri negli Stati Uniti</em>, Milano, 2000, 47.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. V. V. Palmer, <em>Three Milestones in the History of Privacy in the United States</em>, in 26 <em>Tulane European &amp; Civil Law Forum</em>, 2011, 67: “<em>The orthodox method of the common lawyer attempting to prove the existence of a right such as privacy would normally lead to analogizing judicial precedents and bending the forms of action. Warren and Brandeis, I submit, argued the matter the other way round. They treated the right to privacy as if it already existed. They spent no time debating this point. It may be significant that their title was “The Right of Privacy</em><em>”</em><em> as opposed to “Is There a Right of Privacy?</em>”, cit. 74.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> <em>Wheaton vs. Peters</em>, 33 U.S. 591, 634, 1834. La dottrina ricorda come due anni prima dello studio di Warren e Brandeis il giudice T.C. Cooley, avesse usato la stessa espressione in <em>A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs which Arise Independent of Contract</em>, Callaghan &amp; Company, Chicago, IL, 1888,&nbsp; 29. Secondo la medesima dottrina “La citazione<em> “the right to be let alone</em>” è tratta dalla prefazione alla seconda edizione dell&#8217;opera del giudice Cooley, che fu scritta in realtà nel 1879”, cfr. M. Surace, <em>Evoluzione storico-giuridica del diritto alla riservatezza: da diritto borghese a sinonimo di libertà</em>, in http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap2.htm.&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> E. Brugiotti, <em>La privacy attraverso le “generazioni dei diritti</em>”, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; N. Lugaresi, op. cit., 6. Per la dottrina statunitense gli elementi possono essere ritenuti tre, cfr. V. V. Palmer, op. cit.,<em> “It seems they sought protection for at least three phases of the personality: (1) control over the use of one’s name, likeness or photograph, (2) a reserved sphere of personal and family life, and (3) control over one’s creations, writings and thoughts</em>”, op. cit.&nbsp; 74.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. Neil M. Richards, Daniel J. Solove, <em>Prosser&#8217;s Privacy Law: A Mixed Legacy</em>, 98 <em>Cal. L. Rev</em>., 1887, 2010, che affermano “<em>Although they discussed several potential legal options to protect the right to privacy, they viewed tort law as the principal remedy</em>”; cfr. anche D. K. Citron, <em>Mainstreaming Privacy Torts</em>, 98 <em>Cal. L. Rev</em>., 1805, 2010. Per la dottrina italiana questo fu il vero merito degli Autori, cfr. A. Baldassarre, <em>Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, </em>Roma, 1974, 48.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> S. Rodotà, <em>La privacy tra individuo e collettività</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1974, 545; Id., <em>Intervista su privacy e libertà</em>, a cura di &nbsp;P. Conti, Roma-Bari, 2005, 8 e segg. A questo proposito sono indicative le circostanze di fatto da cui ha avuto origine l’elaborazione dottrinale alla base della scritto di Warren e Brandeis: il giovane avvocato Warren membro dell’alta società bostoniana lamentava la illiceità della diffusione ad opera della stampa di notizie relative al suo tenore di vita ed ad i suoi ricevimenti mondani.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In tali termini pare potersi interpretare V. V. Palmer, op. cit., che afferma “<em>In the latter half of the century the demand for privacy may have quickened with the rise of the mass-circulation daily newspapers and the invention of “instantaneous photography.</em>”<em>…</em> <em>The intrusive effect was apparently first felt by those who excited public curiosity the most, namely the noble families, political leaders and famous celebrities</em>”, cit. 72.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Supreme Court Of Georgia, <em>Pavesich V. New England Life Insurance Co</em>., 122 Ga. 190; 50 S.E. 68; 1905 Ga. Lexis 156. La sentenza ricondusse il diritto alla <em>privacy</em> in una forma di diritto naturale; sulla sentenza cfr. A. L. Allen, <em>Natural Law, Slavery, and the Right to Privacy Tort</em>, in <em>81 Fordham Law Review</em>, 2012, 1187, che, sostanzialmente, ritiene che il riferimento al diritto naturale non deve problematizzare la questione, considerando che, comunque, la Corte ha posto implicitamente vari elementi di diritto positivo a fondamento della sua statuizione.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Corte di Appello di New York, <em>Roberson v. Rochester Folding Box Co.</em>, 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (N.Y. 1902). Il giudice aveva negato che il diritto alla privacy avesse una collocazione reale nella giurisprudenza nonostante le indicazioni dottrinaili del 1890: “<em>An examination of [American] authorities leads us to the conclusion that the so-called &#8216;right of privacy&#8217; has not as yet found an abiding place in our jurisprudence, and, as we view it, the doctrine cannot now be incorporated without doing violence to settled principles of law by which the profession and the public have long been guided</em>”.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> N. M. Richards, Daniel J. Solove, op. cit., 1895.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Per l’evoluzione giurisprudenziale cfr. U. Pagallo, <em>La tutela della &#8216;privacy&#8217; negli Stati Uniti d&#8217;America e in Europa: modelli giuridici a confronto</em>, Milano, 2008.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> W. Prosser, <em>Privacy</em>, 48 <em>Cal. L. Rev</em>., 1960, 383.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Secondo Prosser “<em>The law of privacy comprises four distinct kinds of invasion of four different interests of the plaintiff, which are tied together by the common name, but otherwise have almost nothing in common except that each represents an interference with the right of the plaintiff, in the phrase coined by Judge Cooley, </em>“<em>to be let alone</em>”.<em> Without any attempt to exact definition, these four torts may be described as follows: 1. Intrusion upon the plaintiff&#8217;s seclusion or solitude, or into his private affairs. 2. Public disclosure of embarrassing private facts about the plaintiff. 3. Publicity which places the plaintiff in a false light in the public eye. 4. Appropriation, for the defendant&#8217;s advantage, of the plaintiff&#8217;s name or likeness</em>”. W. Prosser, op. cit., 389.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit., 1901-1902. Sull’impianto costituzionale americano che tende a proteggere i diritti fondamentali, anche nella nostra materia, primariamente nei confronti del pubblico potere cfr. N. Lugaresi, op. cit., 56 e segg.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit., 1906, con particolare riferimento al secondo <em>Restatement of Torts</em> del 1979 di cui Prosser fu uno dei principali redattori. Per una panoramica della legislazione e della giurisprudenza più recente negli Stati Uniti cfr. U. Pagallo, op. cit.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> E. J. Blouste, <em>Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser</em>, in 39 <em>N.Y.U. L. Rev</em>., 1964, 962. Per una panoramica sulle posizioni dottrinali del tempo cfr. N. Lugaresi, op. cit., 51 e segg.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit., 1917 e segg.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Questi orientamenti giurisprudenziali sono ben descritti da V. V. Palmer, op. cit., 93 e segg. Anche la dottrina italiana ha posto in luce la rilevanza della giurisprudenza della Corte Suprema, cfr. N. Lugaresi, op. cit., &nbsp;56 e segg.; A. Baldassarre, <em>Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, </em>op. cit.; U. Pagallo, op. cit., 61 e segg. forse più attento ai fondamenti filosofico-culturali di questa giurisprudenza.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> <em>Griswold v. Connecticut</em>, 381 U.S. 479 (1965). I riferimenti della Corte erano al I emendamento (libertà di parola) al III (alloggiamento coattivo dei militari nelle abitazioni private) al IV (ragionevolezza delle perquisizioni e dei sequestri) al V (divieto di forzare l’autoincriminazione) ed al IX (protezione di diritti ulteriori oltre a quelli espressamente previsti dalla costituzione). Per una illustrazione della sentenza ad opera della dottrina italiana cfr. N. Lugaresi, , op. cit., 61 e 62.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> <em>Katz v. United States</em>, 389 U.S. 347 (1967), la sentenza modifica un precedente orientamento giurisprudenziale in forza del quale il IV emendamento avrebbe protetto per così dire i luoghi fisici e non le persona, per questo erano state ritenute legittime intercettazioni telefoniche attraverso il controllo di reti telefoniche non riconducibili al domicilio oggetto di controllo fisico ad opera della persona intercettata, cfr. <em>Griswold v. Connecticut</em>, 381 U.S. 479 (1965).</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In tale senso N. Lugaresi, op. cit., 63 e 64.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> L’espressione è di V. V. Palmer, op. cit., 94.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si vedano i riferimenti giurisprudenziali in V. V. Palmer, op. cit..</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Per queste considerazioni sempre V. V. Palmer, op. cit..</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> V. V. Palmer, op. cit..</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> In tale dimensione si erano già avuti interventi dottrinali e normativi in materia, i cui risultati, tuttavia, non paiono essersi imposti in maniera uniforme nell’ambito territoriale europeo. Per una panoramica approfondita del processo di “generazione” di normative in alcuni Stati europei cfr. A. Di Martino, <em>La protezione dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>I diritti fondamentali e le corti in Europa</em>, a cura di S. Panunzio, Napoli, 2005.&nbsp;</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> G. F. Ferrari, <em>La tutela dei dati personali dopo il Trattato di Lisbona</em>, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali in italia 15 anni dopo</em>, a cura di G. F. Ferrari, Milano, 2012; E. Brugiotti, op. cit.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> In tal senso M. E. Bonfanti, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti</em>, in <em>Dir. um. e dir. int.</em>, 2011, 437; G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2009, 4467; Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (II parte)</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2010, 355.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> M. E. Bonfanti, op. cit. 439. Secondo l’Autore questa figura sarebbe contemplata da varie fonti quali la <em>Dichiarazione universale dei diritti umani</em> del 1948, il <em>Patto internazionale sui diritti civili e politici</em> del 1966 e soprattutto la <em>Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali </em>del 1948. Ma si vedano nello stesso scritto una serie di ulteriori fonti di diritto internazionale.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 441, che chiarisce come la c. d. <em>data protection</em> possa essere posta in rapporto di <em>species</em> del <em>genus</em> tutela della <em>privacy</em>, ma anche come figura assolutamente autonoma secondo la posizione di S. Niger, <em>Le nuove dimensioni della privacy dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali</em>, Padova, 2006, ed infine come figura parzialmente sovrapponibile a quella della <em>privacy</em>.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> In tal senso M. E. Bonfanti, op. cit., 446 e segg. ma anche G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4476 e segg. che afferma che tale processo di enucleazione della figura della <em>data protection</em> è essenzialmente determinata dallo sviluppo tecnologico.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 444. Negli stessi termini D. Caldirola, <em>Il diritto alla riservatezza</em>, Padova, 2006, che anche richiama le varie posizioni dottrinali che vedono nella CEDU la fonte di giuridicizzazione di un vero e proprio diritto soggettivo pubblico.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> G. F. Ferrari, op. cit., 22.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Si tratta della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri umani di Bogotà del 1948, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 447 e 448. Tali indicazioni dottrinali non paiono incompatibili con la posizione che afferma che, nella sua dimensione testuale, il riconoscimento originario del diritto di cui all’art. 8 CEDU nel suo “nucleo duro” “non differiva in modo significativo dal senso” del diritto alla <em>privacy</em> statunitense. “In entrambi casi è rilevante quel <em>right to be let alone </em>che tutela da qualsiasi interferenza quello spazio, più emotivo che geografico, in grado di regalare l’agognata<em> peace of mind. </em>Una dimensione statica, dunque, di riservatezza e a contenuto prevalentemente negativo, non in grado di cogliere appieno il dinamismo del processo tecnologico che ha portato alla emersione di un’autonomia concettuale del diritto alla protezione del dato personale nell’ambito di quel processo, <em>work in progress</em>, che coincide con il trattamento del dato stesso”, O. Pollicino, <em>Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 31 dicembre 2013.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Cfr. O. Pollicino, op. cit., che afferma che l’emersione della figura della protezione dei dati personali “si è registrata in ambito europeo soltanto a partire dalla adozione della Convenzione di Strasburgo n.108/1981 poc’anzi richiamata che, come accennato, è stata fonte di ispirazione, per la Corte europea dei diritti dell’uomo, allorché, a parametro normativo invariato, quest’ultima è riuscita ad amplificare enormemente l’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU”.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> A. Di Martino, op. cit.,&nbsp; 396.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 450.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4478 e Id. <em>Riservatezza e protezione dei dati personali</em>, in, AA.VV., <em>I diritti in azione</em>, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, 360 e segg.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> In tal senso E. Varani, <em>Diritto alla privacy e trattamento dei dati sensibili in ambito sanitario. Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 </em>“<em>Codice in materia di protezione dei dati personali</em>”, in <em>Giustamm.it</em>, 4, 2005. Si consideri anche O. Pollicino, op. cit., che afferma che la Corte di Strasburgo si pone in seguente obiettivo: “Si tratta infatti di fare emergere da una disposizione quale l’art. 8 della CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare (nonché della propria corrispondenza e domicilio) &#8211; nell’accezione che tipicamente caratterizza il nucleo duro delle libertà negativa, come obbligo di non interferenza da parte della autorità – una valenza positiva e dinamica come quella che connota il diritto al controllo dei propri dati personali”.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Il principio viene espresso dalla Corte europea dei diritti umani applicando l’art. 8 con riferimento alla protezione della c. d. “vita familiare” come aspetto della vita privata. Il vincolo di “rispetto per la&nbsp; vita familiare” implica per gli Stati l’obbligo negativo di non ingerenza nella sfera privata e familiare degli&nbsp; individui e quello positivo di adottare misure inerenti al rispetto della vita familiare. Per tutte C. eur. dir. uomo, <em>Marckx</em> c. <em>Belgio</em>, 13 giugno 1979, a. n. 31.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Cfr. C. eur. dir. uomo, <em>B</em>. v. <em>France</em>, 25 marzo 1992, a. n. 13343/87, in materia di diniego di rettifica dello stato civile come violazione della vita privata ex art. 8 CEDU.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Attraverso varie pronunce la Corte impone agli Stati di adottare misure che tutelino in maniera effettiva i propri cittadini da violazioni della vita privata ad opera di altri soggetti. Si considerino ad esempio le sentenze nelle quali la Corte censura la legislazione di Stati che non approntano legislazioni in grado di garantire tutela effettiva sul piano penale a soggetti che hanno subito abusi sessuali. Cfr. C. eur. dir. uomo, <em>X</em> e <em>Y</em> c. <em>Paesi Bassi</em>, 26 marzo 1985, a. n. 8978/1908 e <em>MC</em> c. <em>Bulgaria</em>, 4 dicembre 2003, a. n. 39272/1998. La Corte svilupperà questi orientamenti proiettandoli nella dimensione della protezione dei dati personali più tardi con la sentenza, C. eur. dir. uomo, <em>KU</em> c. <em>Finlandia</em>, 2 dicembre 2008, n. 2872/2002.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> C. eur. dir. uomo, <em>Leander</em> c. <em>Svezia</em>, 26 marzo 1987, a. n. 9248/81.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Secondo O. Pollicino, op. cit. “Ciò avviene per la prima volta, nel 1987, in maniera piuttosto apodittica, semplicemente affermando come la raccolta e il trattamento di dati personali debbano essere inclusi nell’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU”.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> In tal senso, su questi temi, con riferimento all’intera giurisprudenza della Corte sull’art. 8 cfr. P. De Hert, S. Gutwirth, <em>Data protection in the case law of Strasbourg ad Luxembourg: costitutionalisation in action</em>, in AA.VV., <em>Reinventing data protection</em>, a cura di S. Gutwirth et al., Berlino, 2009, 18 e segg..</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> C. eur. dir. uomo, <em>G.</em> e <em>J. H.</em> c. <em>Regno Unito</em>, 25 settembre 2001, a. n. 44787/1998; C. eur. dir. uomo, <em>Peck</em> c. <em>Regno Unito</em>, 8 luglio 2003, a. n. 36022/1997; C. eur. dir. uomo<em> Perry</em> c. <em>Regno Unito</em>, 17 luglio 2003, a. n. 63737/2000; C. eur. dir. uomo, <em>Uzun</em> c. <em>Germania</em>, 2 settembre 2010, a. n. 35623/2005.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> C. eur. dir. uomo <em>Amann</em> c. <em>Svizzera</em>, 16 dicembre 2000, a. n. 27798/1995; sulla quale V. Colcelli, <em>Dati personali e tutela della vita privata. Nota a sentenza Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sentenza del 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera, (Requête no 27798/95)</em>, in <em>www. diritti-cedu.unipg.it</em>; C. eur. dir. uomo, <em>Rotaru</em> c. <em>Romania</em>, 4 maggio 2000, a. n. 28341/1995, ove i giudici qualificano come informazioni personali meritevole di protezione quelle relative a studi, attività politica ecc… relative a periodi passati. Cfr. inoltre su questi temi A. Iannello Saliceti, <em>La protezione dei dati personali nell’ordine pubblico europeo: tutela della sfera privata e ingerenza dello Stato</em>, in <em>Informatica e dir.</em>, 2008, 99, che afferma che in queste sentenze la Corte afferma la riconducibilità ad una violazione dell’art. 8 al solo fatto di “memorizzare” dati relativi ad un soggetto identificabile. Parte della dottrina rileva coma la Corte nella sentenza Rotaru identifichi nella sistematicità della raccolta dei dati anche in rapporto al tempo della conservazione la possibile lesione dei diritti dell’art. 8 CEDU, anche nel caso in cui la raccolta venga fatta per ragioni di sicurezza pubblica, cfr. L. Scaffardi, <em>Nuove tecnologie, prevenzione del crimine e privacy: alla ricerca di un difficile </em>bilanciamento, in AA.VV., <em>Costituzioni e sicurezza dello stato,</em> a cura di A. Torre, Rimini, 2013, 428.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Nella sentenza la corte qualifica come informazioni personali meritevoli di protezione quelle relative a studi, attività politica ecc.. e soprattutto a precedenti penali.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> C. eur. dir. uomo, <em>Gaskin</em> c. <em>Regno Unito</em>, 7 luglio 1989, a. n. 10454/1983.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Così N. Jong, <em>Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali</em>, Milano, 2006, 91. Negli stessi termini A. Iannello Saliceti, op. cit.. Sulla natura ed il peso dei contrapposti interessi oggetto di un giudizio di proporzionalità delle misure cfr. S. Stefanelli, <em>Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie </em>origini, in <em>Dir. fam., </em>2010, 426. Secondo M. Pacini, in <em>Diritti umani ed amministrazioni pubbliche</em>, Milano, 2012. La Corte nella sentenza <em>Gaskin</em> ha sostanzialmente identificato anche i principi fondamentali che regolano l’accesso ai dati che possono essere ricondotti alle norme seguenti: a) l’accesso deve essere garantito da una autorità terza ed imparziale; b) l’accesso deve essere consentito dai titolari dei dati; c) l’eventuale rifiuto deve essere giustificato da altri interessi meritevoli di tutela con la previsione di meccanismi di superamento del rifiuto ingiustificato, 53 e 54. Il medesimo principio di proporzionalità dell’intervento pubblico è anche in C. eur. dir. uomo, Mikulic c. <em>Croazia</em>, 7 febbraio 2002, a. n. 53176/1999, sulla quale V. Colcelli, <em>La tutela della vita privata e familiare attraverso il diritto di conoscere le proprie origini. Nota a sentenza Corte Europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, Sentenza del 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croatie, CEDH 2002-1, (Requête no 53176/99)</em>, in <em>www. diritti-cedu.unipg.it</em>. Inoltre già nella sentenza <em>Leander</em> c. <em>Svezia</em>, cit. si afferma il notevole margine di discrezionalità nel bilanciamento tra interessi della sicurezza nazionale e interessi individuali e quindi la possibilità di imporre forme di divulgazione o di trattamento dei dati non sproporzionate, cfr. V. Zeno Zencovich <em>sub art. 8</em>, in S. Bartole , B. Conforti , G. Raimondi, <em>Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, Padova, 2001.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> C. eur. dir. uomo, <em>Z.</em> c. <em>Finlandia</em>, 25 febbraio 1997, a. n. 22009/1993. Il principio sancito non ha peraltro impedito che la divulgazione dei dati sensibili, nella fattispecie l’essere affetto il ricorrente dal virus dell’HIV, fosse ritenuta lecita nel corso di un processo penale per fini connessi alla repressione di un crimine. La Corte si è espressa in termini analoghi, in un caso pur differente, C. eur. dir. uomo, <em>M. S.</em> c. <em>Svezia</em>, 27 agosto 1997, a. n. 20837/1992.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Per parte della dottrina la giurisprudenza della Corte ha configurato un novero di principi di base nella protezione dei dati personali in grado di influenzare i successivi sviluppi di giuridicizzazione comunitaria, cfr. F. Boehm, <em>Information sharing and data protection in the area of freedom, security and justice</em>, Berlino – Heildemberg, 2012, 103 e segg..</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Su questo aspetto cfr. M. Pacini, op. cit., secondo il quale “la Corte europea ha incorporato nella CEDU standard già formulati in un contesto contiguo, attribuendo ad essi la più forte legittimazione di standard di diritti umani”, 55,</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cfr. &nbsp;De Hert, S. Gutwirth, op. cit., 19, che considerano come la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia sempre rilevato la necessità che la protezione dei dati personali venga realizzata da autorità amministrative indipendenti.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Cfr. le indicazioni giurisprudenziali in A. Di Martino, op. cit., 411 che richiama anche la panoramica di &nbsp;P. Pallaro, <em>Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell&#8217;Unione Europea</em>, Milano, 2002.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Nella sentenza C. giust. UE, <em>X. c. Commissione</em> il ricorrente lamentava che, di fronte al proprio rifiuto alla sottoposizione al test per l’HIV, l’amministrazione lo aveva sottoposto comunque ad un esame differente (relativo al suo stato immunitario) utilizzandolo per valutare la possibilità della presenza del virus dell’AIDS. La Corte afferma che “Il diritto al rispetto della sfera privata, sancito dall&#8217; art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217; uomo e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall&#8217; ordinamento giuridico comunitario. Esso comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute… Si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali tutelati dall&#8217; ordinamento giuridico comunitario a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti…”. Cfr. C. giust. UE, 5 ottobre 1994, Causa 404/1992, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 1995, 836. Cfr. anche C. giust. UE, 8 aprile 1992, Causa 62/1990, <em>Commissione c. Repubblica federale di Germania</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 1993, 151 che si pronuncia in ordine al divieto imposto da una normativa nazionale per i privati di importare medicinali soggetti a prescrizione medica nello Stato membro d&#8217; importazione, ma prescritti da un medico ed acquistati in farmacia in un altro Stato membro. I giudici affermano che “Quando uno Stato membro invoca le norme del Trattato per giustificare una normativa nazionale idonea a frapporre ostacolo all&#8217; esercizio di una libertà garantita dal Trattato, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, dev&#8217;essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto, e in particolare dei diritti fondamentali, fra i quali figurano il diritto al rispetto della sfera privata e il diritto alla tutela del segreto medico, che ne costituisce uno degli aspetti. Questi diritti non si configurano tuttavia come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. Nel novero degli obiettivi che possono giustificare siffatte restrizioni rientra la tutela della salute e della vita delle persone”<em>.</em></div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. in tal senso F. Martines, <em>La protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati nel diritto dell&#8217;unione europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2000, 719.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> A. Di Martino, op. cit., &nbsp;408.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> A. Di Martino, op. cit., 409 che cita la giurisprudenza originata dalla sentenza C. giust. UE, 20 febbraio 1979, C120/1978 c. d. <em>Cassis de Dijon</em>.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> In questo modo le istituzioni comunitarie sono riuscite a “far coesistere un mercato comune e le ragioni di interesse generale avanzate dagli Stat<em>i</em>” in materia di protezione dei dati personali, cfr. G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4481, che richiama anche M. Cartabia – J. H. H. Weiler, <em>L’italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali</em>, Bologna, 2000,&nbsp; 124.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> In <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>n. L 281 del 23 novembre 1995. Per il processo di elaborazione della direttiva e la sua collocazione nel contesto normativo comunitario cfr. G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, Milano, 1997. Per una disamina approfondita e di ampio respiro sulla direttiva cfr. P. Pallaro, <em>Libertà della persona&nbsp; e trattamento dei dati personali nell’unione europea</em>, Milano, 2002.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> La direttiva è definita in questi termini perché ha dato corso ad una serie di altri testi normativi tra i quali Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell&#8217;8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici della società dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>L 178 del 17 luglio 2000; Direttiva 97/66/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>n. L 24/1 del 30 gennaio 1998 definita da P. Pallaro, appunto di integrazione e specificazione della direttiva quadro, in <em>Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell&#8217;Unione Europea</em>, op. cit.&nbsp; 183; Direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>n. L 201/37 del 31 luglio 2002. Si consideri anche il Regolamento Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 “concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati”.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4481. Ma anche R. Imperiali D’afflitto, <em>La direttiva comunitaria sulla privacy informativa</em>, in <em>Dir. scambi internaz.</em>, 1995, 584; R. Delfino, <em>La direttiva 95/46, in Contr. e impr. Europa</em>, 1996, 888; A. Dassi, <em>La direttiva ce 95/46 del 24 ottobre 1995 sulla protezione dei dati personali e la direttiva ce 96/9 dell&#8217;11 marzo 1996 sulle banche dati</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1997, 600; P. Fois, <em>Universalismo e regionalismo nel diritto internazionale delle telecomunicazioni</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1998, 255; G. Vettori, <em>Privacy e diritti dell&#8217;interessato</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1998, 885; P. Pallaro, <em>Libertà della persona&nbsp; e trattamento dei dati personali nell’unione europea</em>, op. cit., 88. Medesime considerazioni sono svolte dalla dottrina giuslavoristica che ha analizzato la direttiva, cfr. A. Bellavista, <em>La direttiva sulla protezione dei dati personali: profili giuslavoristici, </em>in<em> Dir. rel. ind.</em>, 1997, 115.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> A. Di Martino, op. cit.,&nbsp; 413.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In tal senso R. Imperiali D’afflitto, , op. cit.,&nbsp; 576. La dottrina si è poi divisa se risultasse requisito necessario per la applicabilità della direttiva l’operazione della registrazione del dato, in senso positivo &nbsp;P. Pallaro, <em>Libertà della persona&nbsp; e trattamento dei dati personali nell’unione europea</em>, op. cit.,&nbsp; 92, contra S. Rodotà, <em>Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali</em>, in <em>Rivista critica di diritto privato</em>, 1997, 583.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Cfr. ad esempio V. Zeno-Zencovich, <em>Una lettura comparatistica della l. n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</em>, 1998, 733.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Occorre considerare che il perimetro di protezione non si estende ex art. 2 “ai trattamenti di dati personali; effettuati per l&#8217;esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull&#8217;Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale”. Tale disposizione peraltro non è determinata da scelte sostanziali in materia di <em>data protection</em> ma dalla presa d’atto dell’ambito di competenze del legislatore comunitario al tempo della direttiva, cfr. R. Delfino, op. cit., 892.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Ma anche A. Dassi, op. cit., 601.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> In tal senso A. Di Martino, op. cit., R. Imperiali D’afflitto, op. cit., 578 e P. Pallaro, <em>Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell&#8217;Unione Europea</em>, op. cit., 102. <em>Contra</em> A. Dassi, op. cit., secondo la quale il principio del consenso sarebbe il cardine della normativa.</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Per parte della dottrina è irrealistica la fiducia del legislatore nel consenso dell’avente diritto che sarebbe sostanzialmente privo di potere negoziale, cfr. R. Delfino, op. cit., 895.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Pare confermare il ruolo centrale di questi canoni di proporzionalità la dottrina che afferma che la direttiva si ispira tra gli altri ai principi del “bilanciamento dei valori in un quadro tendenzialmente gradualistico e gerarchico dei medesimi” e del “minimo mezzo”, A. Cerri, <em>Telecomunicazioni e diritti fondamentali</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1996, 785, cit. 793. La medesima impostazione è adottata da chi ha tentato di qualificare la posizione giuridica dell’interessato e l’ha qualificata come diritto della personalità che peraltro “può essere pienamente attuato soltanto se non sussiste l’interesse contrastante di altro soggetto, che si presenti meritevole di soddisfacimento, quantomeno in misura pari”, G. Mirabelli, <em>Le posizioni soggettive nella elaborazione elettronica dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf.,</em> 1993, 313, cit., 326. Ma anche R. Delfino, op. cit., 895; ed anche A. Dassi, op. cit., parla di “sistema di garanzie e di contrappesi”,&nbsp; 601.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> In tal senso pare R. Imperiali D’Afflitto, op. cit., che parla di “normale forma di responsabilità civile per inadempimento”. Esiste, peraltro, anche una diversa posizione di chi sostiene che la direttiva non avrebbe operato una qualificazione della responsabilità, rimettendo la scelta alle legislazioni nazionali. La medesima dottrina, peraltro, afferma che la normativa comunitaria prevedrebbe comunque in maniera chiara il principio del “diritto delle persone che risultino avere subito un danno al risarcimento di esso” e “l’inversione dell’onere della prova consueto, dovendo farsi carico di provare l’assenza di imputabilità a colui che tratta i dati, mentre il soggetto leso dovrà solo provare la sussistenza del danno, e almeno in via sommaria del nesso di causalità con un trattamento scorretto dei suoi dati personali”, da tali principi deriverebbe poi una tendenziale riconducibilità della responsabilità a quella dell’art. 2050 c. c..</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Esiste, peraltro, anche una sentenza molto considerata dalla dottrina (sent. <em>Lindqvist</em>), che si occupa di valutare la compatibilità della stessa direttiva con i diritti di libertà di espressione di cui all’art. 10 della CEDU. La controversia trae origine dalla condanna della ricorrente, volontaria di una parrocchia, al pagamento di una multa per avere pubblicato in internet, su una pagina web da lei allestita, dati personali relativi ad altri volontari. I giudici hanno affermato che “le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale di libertà di espressione o con altri diritti e libertà, all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea e che trovano corrispondenza, tra l&#8217;altro, nell&#8217;art. 10 della CEDU”. Naturalmente nella dimensione applicativa “Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall&#8217;ordinamento giuridico comunitario”; cfr. C. giust. UE, 6 novembre 2003, n. 101, in <em>Foro it.</em>, 2004, IV, 57 con nota di A. Palmieri, R. Pardolesi, <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali e l’intangibilità della privacy comunitaria</em> annotata altresì da A. Giannaccari, <em>Il trasferimento di dati personali in Internet</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2004, 382; T. M. Ubertazzi, <em>Sul bilanciamento tra libertà di espressione e privacy</em>, ibid., 386; R. Panetta, <em>Trasferimento all’estero di dati personali e Internet: storia breve di una difficile coabitazione</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2004, 1002; G. Cassano, I. Cimino, <em>Qui, là, in nessun luogo &#8230; &#8211; Come le frontiere dell’Europa si aprirono ad Internet: cronistoria di una crisi annunciata per le regole giuridiche fondate sul principio di territorialità</em>, in <em>Giur. it</em>., 2004, 1805; G. Salvo, <em>Il rispetto del diritto alla riservatezza in relazione alla diffusione di dati personali in Internet: le forme di tutela previste in ambito comunitario e nella comunità internazionale</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 2004, 840.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> C. giust. UE, 20 maggio 2003, n. 465, in <em>Foro it</em>. 2003, IV, 310, con nota di A. Palmieri. Sulla sentenza cfr. anche L. Mormile, <em>Trattamento dei dati personali per finalità pubbliche: il giudice del rinvio arbitro di un difficile bilanciamento</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2003, 691 e G. Denicolò, F. Palermo, <em>La Riservatezza&#8230; senza riserve</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2003, 1255. Secondo gli Autori i giudici comunitari, sulla scorta della giurisprudenza di Strasburgo relativa all’art. 8 CEDU, perfezionano la tecnica del giudizio di proporzionalità del trattamento dei dati personali di cui alle leggi nazionali rispetto ai vari interessi coinvolti, fornendo così ai giudici nazionali gli elementi per formulare nei rispettivi ordinamenti il testi di proporzionalità sulla base delle disposizioni della direttiva n. 95/46/ce. La controversia traeva origine dal rifiuto prodotto da enti pubblici (e da alcuni soggetti privati in altre cause riunite) tenuti dalla normativa costituzionale austriaca a comunicare alla Corte dei Conti gli importi di retribuzioni e pensioni di particolare rilevanza ed i correlativi dati personali dei percettori.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Nella medesima linea interpretativa si pone C. giust. UE, 16 dicembre 2008, n. 524, in <em>Dir. giust. online</em> 2008, nella quale viene valutata la compatibilità con l’art. 7 (che pone le condizioni legittimanti il trattamento) e l’art. 6 (che pone il principio di necessità-adeguatezza del trattamento) di un registro centrale di stranieri residenti nel proprio territorio formato dallo Stato tedesco. Anche in questo caso i giudici prima valutare la sussistenza di una condizione di liceità del trattamento (nella fattispecie la sussistenza di un interesse pubblico dello Stato ad identificare soggetti appartenenti ad altre nazioni europee residenti sul proprio territorio al fine di considerare eventuali ragioni che potessero limitare od escludere il loro diritto di residenza) e, quindi, le condizioni di proporzionalità in concreto del trattamento previste dalla legge nazionale in attuazione della direttiva.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> C. giust. UE, &nbsp;7 maggio 2009, n. 553, in http://curia.europa.eu .</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> C. giust. UE, grande sezione, 16 ottobre 2012, n. 614, in <em>Foro it.</em>, 2013, 1, IV, 18, nella massima i giudici affermano che: “Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria soddisfi il criterio di indipendenza per quanto riguarda la<em> Datenschutzkommission </em>(commissione per la protezione dei dati), più precisamente istituendo un contesto normativo in forza del quale: a) il membro amministratore della<em> Datenschutzkommission </em>è un funzionario federale soggetto a un controllo di servizio; b) l&#8217;ufficio della <em>Datenschutzkommission </em>è inserito nei servizi della cancelleria federale; c) il cancelliere federale gode di un diritto incondizionato all&#8217;informazione su ogni aspetto della gestione della <em>Datenschutzkommission, </em>la Repubblica d&#8217;Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell&#8217;art. 28 par. 1 comma 2 della direttiva 95/46/Ce”.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> In questo quadro giurisprudenziale possiamo ricondurre le sentenze che si pronunciano sui contorni della nozione di dato personale, cfr. C. giust. UE, 30 maggio 2013, n. 342, in <em>Foro it.</em>, 2013, 12, IV, 522 che qualifica dato personale il registro dell&#8217;orario di lavoro quando contiene “l&#8217;indicazione dell&#8217;ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l&#8217;attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause”; C. giust. UE, grande sezione, 13 maggio 2014, n. 131, in <em>Dir. giust.</em> secondo la quale “l&#8217;attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell&#8217;indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come “trattamento di dati personali”, ai sensi del … articolo 2, lettera b)” della nostra direttiva.</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> C. giust. UE, 24 novembre 2011, n. 468 in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2011, 11, 3281 ed in <em>Foro it</em>., 2012, IV, 1, con nota di A. Palmieri, <em>Tutela dei dati personali e interesse alla circolazione delle informazioni: ancora un monito della Corte di giustizia sul rispetto degli equilibri faticosamente intrecciati</em>. Secondo parte della dottrina la sentenza si inscriverebbe in una linea interpretativa diretta a “contenere la portata espansiva insita in alcuni concetti chiave della direttiva 95/46/Ce8 e … non assecondare i legislatori nazionali in alcune esasperazioni, pur animate dal desiderio di proteggere in maniera più intensa i diritti degli interessati” cfr. A. Palmieri, R. Pardolesi, <em>Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google</em>, in <em>Nuovi quaderni del Foro It.</em>, 1, 27 maggio 2014 in http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2014/05/quaderno-n-1.pdf</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> C. giust. UE, 7 novembre 2013, n. 473 in <em>Guida al diritto</em>, 2013, 49-50, 86.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della direttiva n. 95/46/ce.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> L. Mormile, op. cit., cit.&nbsp; 697.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Che stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.”</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4482. Per il commento all’art. 8 cfr. F. Donati, <em>Commento all’art. 8 Protezione di dati di carattere personali</em>, in AA.VV., <em>L’Europa dei diritti</em>, a cura di R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, Bologna, 2001.</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> B. Cortese, <em>La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell&#8217;unione europea dopo il trattato di Lisbona</em>, in <em>Dir. Un. Eur.</em>, 2013, 313, cit. 315. Sulla protezione dei dati personali nel Trattato di Lisbona cfr. F. Pizzetti, <em>La privacy come diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel Trattato di Lisbona</em>, in &nbsp;AA.VV., <em>La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona</em>, a cura di P. Bilancia, M. D’Amico, Milano, 2009.</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> La legge n. 675 ha dato luogo ad una importante produzione dottrinale. Si segnalano in questa sede i più importanti volumi, anche collettanei: G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, cit. &nbsp;AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, Torino, 1997; AA.VV.V., <em>La tutela della privacy informatica: problemi e prospettive</em>, a cura di P. Franceschelli, Milano, 1998; AA.VV., <em>Trattamento dei dati e tutela della persona</em>, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, Milano, 1998; AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/</em>1996, a cura di E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno Zencovich, Padova, 1997; AA.VV., <em>Privacy</em>, a cura di A. Clemente, Padova, 1999; AA.VV., <em>Tutela della privacy</em> <em>commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, a cura di <em>C</em>. M. Bianca, F. D. Busnelli, in <em>Nuove leggi civ.</em>, 1999, 219; AA.VV.,<em> La tutela della riservatezza</em>, a cura di A. Loiodice, G. Santaniello, Padova, 2000; AA.VV., <em>Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali</em>, a cura di R. Pardolesi, Milano, 2003.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Cfr. l’art. 2 della legge che riprende l’art. 1 della direttiva. Per la nozione di trattamento cfr. A. Nervi, <em>Il contenuto della attività di trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Cfr. l’art. 5 della legge.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Cfr. l’art. 3 della legge che riprende l’art. 3 della direttiva. La dottrina è apparsa subito molto preoccupata della dilatazione del campo di protezione imposto dalla legge ed ha auspicato, in buona sostanza, un’interpretazione correttiva in senso restrittivo del “trattamento” dei dati personali cfr. C. Cossu, <em>Il diritto alla riservatezza nel nuovo diritto delle banche dati, </em>in <em>Giur. it., </em>1997, 362, ma anche M. Cicala, <em>Legge sulla privacy e libertà di stampa</em>, in <em>Corr. Giur</em>., 1997, 1350.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> In tal senso, tra gli altri, C. M. Bianca, <em>Note introduttive</em>, in AA.VV., <em>Tutela della privacy commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, cit., spec. 220.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Cfr. l’art. 3 comma 1 della direttiva.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Come abbiamo visto le norme italiane sono state considerate eccessivamente rigide dalla dottrina (C. Cossu, op. cit., 370, e M. Cicala, op. cit.) perché, assoggettando a tutela ogni trattamento anche non automatizzato di carattere non esclusivamente personale, avrebbero incluso anche la fattispecie della c. d. agendina. Non si considera, peraltro, che la stessa agendina essendo redatta con criteri di archivio e spesso essendo utilizzata non esclusivamente personali sarebbe stata assoggettata comunque alla direttiva comunitaria. Ancora, la sottoposizione dell’autore della agendina che disperde i dati personali a forme di responsabilità giuridica non è conseguenza della applicazione della legge italiana sulla protezione dei dati personali. In realtà, la legge n. 675 specifica solamente il regime generale di responsabilità aquiliana modificando il nesso di imputazione (con un riferimento alla responsabilità oggettiva dell’art. 2050 c.c.) e, quindi senza la stessa legge l’autore distratto dell’agendina distratto che sarebbe stato costretto comunque a risarcire il danno ex art. 2043 c. c.. Ad ogni modo, lo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva (relativamente ai decreti governativi chiamati dalla legge n. 675 a determinare nel concreto le misure di sicurezza) ha approvato la scelta del Governo di non prevedere misure di sicurezza per le banche dati personali quali le agendine affermando che le norme sarebbero contraddittorie e condurrebbero a conseguenze inique (le “norme contenute nel comma 2, dell&#8217;articolo 3, della ripetuta legge n. 675 del 1996 le quali, in evidente contraddizione con quanto previsto al comma 1 in ordine alla inapplicabilità della legge in caso di trattamento di dati per fini esclusivamente personali, stabilisce (<em>rectius</em> stabiliscono) che si applichino “in ogni caso” le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all&#8217;articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36”) cfr. Cons. Stato atti norm., 26 aprile 1999, n. 68, in <em>Ragiusan</em>, 2000, 189, 34.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> In tal senso i commenti alla legge quale M. Vecchi, <em>Commento all’art. 1</em>, in AA.VV., <em>Tutela della privacy commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, cit<em>.</em></div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Trattamento dei dati e tutela della persona</em>, cit.,&nbsp; 191.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> V. Franceschelli, <em>Commento all’art. </em>3, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit. 35. Parte della dottrina ritiene che tali diritti, sinteticamente, costituiscano l’<em>habeas</em> <em>corpus</em> della moderna cibernetica E. Giannantonio, <em>Commento all’art. </em>1, ivi, 3.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> A tale riguardo la dottrina afferma “Non pare, invece, esservi divergenza fra i due testi in ordine ai beni primari della persona oggetto di tutela. Se l&#8217;art. 1 della l. n. 675/96 richiama espressamente la riservatezza e l&#8217;identità personale, la direttiva (sempre all&#8217;art. 1) indica in particolare il “diritto alla vita privata” (e l&#8217;art. 8 della convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo è richiamato al 10° considerando) e la “identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 2, lett. a), sotto la definizione di “dato personale”) con una formula pressoché uguale a quella data dalla nostra giurisprudenza al diritto all&#8217;identità personale”. cfr V. Zeno-Zencovich, U<em>na lettura comparatistica della l. n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 1998, 733, cit. 739. La giurisprudenza segue questa impostazione cfr. Cass. Civ., 30 giugno 2001, n. 8889, in <em>Foro it</em>., 2001, I, 2448.<br />
Si consideri poi che l’ambito di tutela della legge non è modificato rispetto alla direttiva comunitaria neppure dalle disposizioni che prevedono una serie di casi di esclusione dalla applicazione della normativa, i quali sono stati introdotti in attuazione dell’art. 13 della direttiva (che consente appunto agli Stati membri di porre limiti o deroghe alla disciplina della <em>data protection</em> per una serie di ragioni di interesse pubblico).</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> L’art. 1 della legge include tra i soggetti interessati anche “la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione cui si riferiscono i dati personali”. La tutela offerta dalla legge ai soggetti giuridici è però soltanto parziale, infatti, sono ridotti gli obblighi a carico del titolare del trattamento e i diritti dell’interessato (ai sensi dell&#8217;art. 26 non c&#8217;è obbligo di notificazione, né diritto d&#8217;accesso, né consenso, e non valgono le norme sul trasferimento all&#8217;estero). Rimane in pratica solo la disciplina sulla “qualità dei dati” basata sui diritti riconosciuti dall&#8217;art. 13 (conferma dell&#8217;esistenza di dati, comunicazione di essi e della logica del trattamento, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.). Per la dottrina la previsione tutela solo i diritto alla identità personale inteso come diritto ad essere rappresentati correttamente dagli altri, che la Corte di Cassazione ha riconosciuto anche alle persone giuridiche, in quanto “<em>portatrici di una propria immagine sociale</em>” (Cass. Civ., 22 giugno 1985, n. 3769, in <em>Resp. civ. e prev</em>., 1985, 578), cfr. in tal senso &nbsp;P. Zanelli, <em>La Legge N. 675 del &#8217;96: una strategia integrata&nbsp; di protezione per la privacy, </em>in <em>Contr. impr.</em>, 1997, 689.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Mentre la direttiva prevedeva all’art. 1 il responsabile e l’incaricato del trattamento, il legislatore qualifica il responsabile comunitario come titolare del trattamento (soggetto “cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento” art. 1 legge n. 675) e qualifica l’incaricato comunitario come responsabile del trattamento (soggetti “preposti dal titolare al trattamento” art. 1 legge n. 675), aggiunge poi a queste due categorie la figura innovativa (e non corrispondente alla direttiva) dell’incaricato del trattamento i quali “devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile” (art. 9 della legge n. 675). Sulle figure cfr. A. Scalisi, <em>Il diritto alla riservatezza</em>, Milano, 2002, 196 e segg.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Secondo l’art. 12 il consenso non è richiesto quanto: “a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per l&#8217;esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l&#8217;interessato o per l&#8217;acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest&#8217;ultimo, ovvero per l&#8217;adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;<br />
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; e) è effettuato nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all&#8217;art. 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell&#8217;art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”. Sulla qualificazione delle ipotesi di deroga come specificazione delle varie condizioni di liceità previste dalla normativa comunitaria pare cfr. G. Comandè, <em>Privacy informatica prospettive e problemi</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1997, 140.<br />
La dottrina italiana salvo rare eccezioni (C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit.; G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, cit.) ha seguito l’impostazione formale del legislatore dando sostanziale prevalenza alla condizione legittimante del consenso, ridimensionando le altre condizioni che, invece, si pongono su un piano di equivalenza. Cfr. C. Cossu, op. cit., F. Bocchini, <em>La legge 675 e la tutela amministrativa dei diritti della persona umana</em>, in <em>Riv. not.</em>, 1998, 141; G. Pellicanò, <em>I casi di esclusione del consenso nel trattamento dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1998, 933; G. Vettori, <em>Privacy e diritti dell&#8217;interessato</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1998, 885; S. Patti, <em>Il consenso dell&#8217;interessato al trattamento dei dati personali</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1999, 455. Seguendo questo schema la dottrina italiana ha rilevato, anche prima della legge n. 675 del 1996, l’inadeguatezza di un meccanismo di tutela legato al mero consenso (modello peraltro non presente nella legislazione italiana) cfr. S. Rodotà, <em>Elaboratori elettronici e controllo sociale</em>, Bologna, 1973 e Id., <em>Privacy e costruzione della sfera privata</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1991, 529, ma anche A. Di Majo, <em>Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela</em>, in <em>Studi in onore di Rescigno</em>, II, Milano, 1998.</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Cfr. gli artt. 19, 20, 21. “La scelta del legislatore italiano, divergente dalla Direttiva europea, di introdurre distinte disposizioni per la comunicazione e la diffusione dei dati rispetto alle altre operazioni di trattamento potrebbe apparire in qualche misura ridondante. Ad un esame più meditato, tuttavia, essa vuole considerare l&#8217;esistenza di un interesse particolare dell&#8217;interessato al controllo sulla comunicazione e diffusione dei dati che lo riguardano, in quanto dette operazioni, idonee a divulgare i dati personali, sono suscettibili di ledere più pericolosamente di tutte le altre operazioni di trattamento il proprio diritto della personalità”, G. Pellicanò, op. cit., cit.&nbsp; 934-935, negli stessi termini V. Cuffaro, <em>Il consenso dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.,&nbsp; 207.</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> Secondo tale clausola il trattamento è consentito se “f) è necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l&#8217;interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 1”. Sul fatto che le deroghe rappresentino la valorizzazione di differenti interessi pubblici o privati meritevole di eguale o maggiore tutela rispetto a quelli dell’interessato cfr. V. Ricciuto, <em>Comunicazione e diffusione dei dati personali e trattamento di dati particolari</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit., spec. 281; nello stesso senso M. C. Bianca, <em>Note introduttive</em>, in AA.VV., <em>Tutela della privacy commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, cit. Il fatto, poi, che la normativa non tuteli in maniera incondizionata emerge anche nella giurisprudenza amministrativa che intercetta la normativa sulla protezione dei dati personali applicando le disposizioni della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso. Questa giurisprudenza afferma che la preclusione dell’accesso non è assoluta per garantire i diritti dei titolari dei dati personali (neppure facendo leva sulla legge n. 675 del 1996) ma va “composta” con i diritti di altri portatori di interessi qualificati. Cfr. per tutte Cons. Stato, 22 giugno 1998, n. 923, in <em>Foro Amm</em>. – <em>Cons. Stato</em>, 1998, 1753; Cons. Stato, 27 agosto 1998, n. 1137, in <em>Giur. it</em>., 1999, 647; Cons. Stato, 2 dicembre 1998, n. 1725, in <em>Giur. it.</em>, 1999, 857.</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Cfr. l’art. 27 della legge n. 675 del 1996.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> Si consideri a questo proposito che il legislatore italiano introduce norme isolate relativamente alla attività giornalistica nelle disposizioni in materia di dati sensibili, cfr. art. 25 della legge n. 675. Sulla disciplina in materia di attività giornalistica cfr. A. Mantelero, <em>Il diritto alla riservatezza nella l. n. 675 del 1996: il nuovo che viene dal passato</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 2000, 973. La giurisprudenza ha applicato le disposizioni della legge n. 675 valorizzando anche quelle che prevedono la risarcibilità del danno non patrimoniale determinato da attività giornalistica illecita, cfr. Trib. Milano, 13 aprile 2000, in <em>Foro it</em>., 2000, I, 3004.</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> Cfr. l’art. 9 della legge&nbsp; che riprende l’art. 6 della direttiva ed impone i principi di liceità, correttezza, determinazione, carattere esplicito della raccolta, legittimità, compatibilità con le finalità della raccolta, esattezza, pertinenza, completezza, congruità rispetto alle finalità, conservazione temporanea. Su questi principi cfr. E. Losano, <em>Commento all’art. 9</em>, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit.; A. Barba, <em>Le modalità del trattamento, AA.VV., La disciplina del trattamento dei dati personali, </em>cit.</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> I diritti indicati nell’art. 13 della legge sono riconducibili all’accesso (con una serie di prerogative relativa alla modifica, cancellazione, rettifica ecc…), all’informativa sul trattamento, alla opposizione al trattamento (per motivi legittimi o per evitare comunicazioni a fini commerciali). Su i diritti soprattutto G. Conte, <em>Diritti dell’interessato e obblighi di </em>sicurezza, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.; G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, cit., 297 e segg.</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> Cfr. l’art. 13 della legge e l’art. 14 della Direttiva.</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a> Cfr. artt. 7, 10 e 15 della legge. Su queste norme cfr. G. Conte, <em>Diritti dell’interessato e obblighi di sicurezza</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.; G. B. Gallus, <em>Commento all’art. 7</em>, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit.; G. Caridi, <em>Commento all’art. 15</em>, ivi.</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> Cfr. l’art. 17 comma 1 della direttiva che stabilisce che le “misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell&#8217;applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere”. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a> In tale senso &nbsp;P. Zanelli, op. cit.</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> La disciplina contenuta negli artt. da 22 a 25 pare caratterizzata dal prevedere come condizioni di liceità fondamentali il consenso dell’interessato e la notificazione del trattamento al Garante. Su questi temi cfr. A. Scalisi, op. cit., 262 e segg.; V. Zeno-Zencovich, <em>Commento all’art. 22, </em>in AA.VV<em>., La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996, </em>cit.</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a> Cfr. a questo proposito M. Clarich, <em>Privacy informatica: prime osservazioni</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1997, 137, che ritiene la legge una normativa essenzialmente di carattere organizzativo.</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> Si tratta delle competenze indicate agli art. 31 e segg. sui quali cfr. A. Scalisi, op. cit., 293 e A. Lirosi, <em>Il Garante per la protezione dei dati personali</em>, in AA.VV, <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.,.</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> La giurisprudenza ha affermato il carattere paragiurisdizionale dell’azione del Garante nella risoluzione di contenziosi, cfr. Trib.&nbsp; Milano, 14 ottobre 1999, in <em>Giur. milanese</em>, 2000, 281.</div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> La norma comunitaria recita “1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento. 2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l&#8217;evento dannoso non gli è imputabile”.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Sulla soluzione adottata dal legislatore italiano cfr. D. Carusi, <em>La responsabilità</em>, in AA.VV, <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.; V. Roppo, <em>La responsabilità civile per trattamento di dati </em>personali, in <em>Danno e </em>responsabilità, 1997, 660; S. Sica, <em>Commento all’art. </em>18, in AA.VV, <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit.; P. Ziviz, <em>Trattamento dei dati personali e responsabilità civile: regime previsto dalle l. 675/1996</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1997, 1296; M. Ambrosoli, <em>La tutela dei dati personali e la responsabilità civile</em>, in <em>Riv. dir. priv</em>., 1998, 308; R. Clarizia, <em>Legge 675 del 1996 e responsabilità civile</em>, in <em>Dir. Inf.</em>, 1998, 239; A. Di Majo, op. cit.; M. Franzoni, <em>dati personali e responsabilità civile</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1998, 901; G. Cassano, <em>il risarcimento del danno da lesione all&#8217;identità personale</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1999, 107; V. Colonna, <em>Il danno da lesione della privacy</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1999, 18; E. Giannantonio, R<em>esponsabilità civile e trattamento dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1999, 1035.</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[119]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit., 211</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[120]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit., 214.</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[121]</a> P. Ziviz, op. cit., 1304.</div>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[122]</a> P. Ziviz, op. cit., 1300.</div>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[123]</a> P. Ziviz, &nbsp;op. cit., 1303.</div>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[124]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit., 215.</div>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[125]</a> In questo senso D. Caldirola, op. cit., e nel contesto della analisi specifica della legge n. 675 cfr. C. Cossu, op. cit. Si consideri a questo riguardo che, all’indomani della entrata in vigore della legge in esame, la giurisprudenza incorre ancora nell’errore di prospettiva di ritenere il fondamento dogmatico della normativa sulla protezione dei dati personali nella figura della riservatezza, a propria volta fondata sull’art. 2 della costituzione ed affiorante in una serie di indicazioni legislative di carattere specifico e puntiforme (tra i quali la stessa legge n. 675) cfr. Cass. Civ., 9 giugno 1998, n. 5658, in <em>Corr. Giur.</em>, 1998, 1168. Sulla sentenza A. Orestano, <em>La riservatezza ancora una volta in Cassazione: fondamento, contenuto e limiti all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 675/1996</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1998, 865.</div>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[126]</a> Sul d. legs. 196 del 2003 si considerino per tutte le seguenti opere collettanee AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. CUFFARO, R. D&#8217;ORAZIO, V. RICCIUTO, Torino, 2007; AA.VV., <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, a cura di R. Panetta, Milano, 2006; AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, Bologna, 2005; AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Santaniello, Padova, 2005; AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G.&nbsp; Cirillo, Milano, 2004; AA.VV., <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali: commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196</em>, a cura di J. Monducci, G. Sartor, Padova, 2004; AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, a cura di F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno-Zencovich, Milano, 2004; AA.VV., <em>Codice in materia di protezione dei dati personali</em>, a cura di G Cassano, S. Fadda, Milano, 2004; AA.VV., <em>Il nuovo codice della privacy : (commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con la giurisprudenza del Garante</em>, a cura di G. Elli, R. Zallone, Torino, 2004; AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di A. Zucchetti (ed altri), Milano, 2004; AA.VV., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, a cura di R. Acciai, Rimini, 2004.</div>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[127]</a> Già immediatamente dopo la legge n. 675 del 1996 con la legge nella legge 31 dicembre 1996, n. 676 il Governo attraverso gli artt. 1 e 2 era stato delegato ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della disciplina del trattamento dei dati personali. Scaduti i termini della delega il legislatore, con legge 24 marzo 2001 n. 127 ha delegato nuovamente il Governo ad adottare un testo unico in materia di trattamento di dati personali coordinando le norme vigenti ed apportando le modificazioni ed integrazioni necessarie. Nelle more del lavoro del Governo è stato adottato il d. legs. 28 dicembre 2001 che ha dato attuazione soltanto ad alcune delle indicazioni della legge n. 127 (ha integrato i poteri del Garante, ha ridefinito l’apparato sanzionatorio, ha introdotto alcune disposizioni comunitarie come quelle della direttiva n. 97/66/CE in materia di riservatezza e telecomunicazioni). Il 27 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri ha portato a compimento l’opera di legislazione delegata. La dottrina sottolinea come il Codice costituisca il primo esempio nella nostra legislazione di testo unico adottato in attuazione della legge di semplificazione 29 luglio 2003, n. 229 che esclude lo strumento dei testi unici c. d. misti nei quali cioè sono riunite disposizioni di carattere legislativo e regolamentare: nel nuovo Codice, invece, “le norme regolamentari preesistenti vengono eliminate o assorbite in disposizioni legislative con l’effetto di elevare in alcuni casi il livello delle fonti”. Cfr. S. Kirschen, <em>Il codice della privacy fra tradizione ed innovazione</em>, in AA.VV., <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali, </em>I, cit.,&nbsp; 11. Inoltre, con riguardo al valore del Codice di riordino della disciplina precedente anche regolamentare V. Zeno Zencovich, <em>Ragioni ed obiettivi del </em>codice, in AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, cit.; M. Granieri, <em>La tutela dei diritti nella normativa sul trattamento dei dati personali: un bilancio provvisorio</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2004, 827; G. Cirillo, <em>Il nuovo codice in materia di trattamento di dati personali</em>, in AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[128]</a> Tra questi materiali normativi più recenti spicca la direttiva 2002/58/CE in materia di protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.</div>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[129]</a> V. Zeno Zencovich, <em>Ragioni ed obiettivi del </em>codice, op. cit., che parla di una quadruplicazione delle disposizioni della legge precedente per una serie di ragioni, tra le quali l’estensione delle norme a gran parte delle attività umane interessate dal trattamento dei dati per il processo tecnologico.</div>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[130]</a> S. Melchionna, <em>Le regole generali per il trattamento dei dati personali</em>, 68, in AA.VV., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn131"><a href="#_ftnref131" name="_ftn131" title="">[131]</a> In tal senso V. Ricciuto, <em>Le finalità del codice</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn132"><a href="#_ftnref132" name="_ftn132" title="">[132]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 2.</div>
<div id="ftn133"><a href="#_ftnref133" name="_ftn133" title="">[133]</a> Su questi temi soprattutto G. Resta, <em>Diritti della personalità: problemi e prospettive</em>, in <em>Dir. inf</em>, 2007, 1043 e Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, op. cit..</div>
<div id="ftn134"><a href="#_ftnref134" name="_ftn134" title="">[134]</a> In tal senso A. Bardusco, <em>commento all’art. 1</em>, in AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, cit.; S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, in <em>Europa e diritto privato</em>, 2004, 1; G. Cirillo, op. cit.</div>
<div id="ftn135"><a href="#_ftnref135" name="_ftn135" title="">[135]</a> In tal senso S. Rodotà, T<em>ra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2004, 1.</div>
<div id="ftn136"><a href="#_ftnref136" name="_ftn136" title="">[136]</a> La giurisprudenza sembra non distinguere i principi dalle modalità del trattamento e pare fondarli tutti in un generale principio di partecipazione al trattamento cfr. Cass. Civ., 5 aprile 2012, n. 5525, in <em>Dir. giust.</em>, 2012, 5 aprile.</div>
<div id="ftn137"><a href="#_ftnref137" name="_ftn137" title="">[137]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 2.</div>
<div id="ftn138"><a href="#_ftnref138" name="_ftn138" title="">[138]</a> Si tratta di principi che debbono informare il contenuto dei diritti e degli obblighi del rapporto che si realizza in esito al trattamento dei dati personali, in tal senso V. Ricciuto, <em>Le finalità del codice</em>, op. cit. la dottrina sottolinea (facendo anche riferimento alle modalità di trattamento di cui all’art. 11) l’omogeneità di questi principi con quelli che “pur con le evidenti e sensibili differenze” i principi di semplificazione ed economicità procedimentale della legge n. 241 del 1990, cfr. M. Messina, <em>I diritti dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, cit. Per altra parte della dottrina i principi del Codice sarebbero derivati da quelli classici del procedimento amministrativo, cfr. S. Sica, <em>Commento agli artt. 1-6</em>, in AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196</em>, cit. Altri assimilano questi principi a quelli, affini, della proporzionalità amministrativa e della ragionevolezza delle scelte legislativa, cfr. R. D’Orazio, <em>Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn139"><a href="#_ftnref139" name="_ftn139" title="">[139]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 3. Sul principio della necessità del trattamento dei dati come regola che impone agli operatori soluzioni tecnologiche in grado di ridurre al minimo l’invasione della sfera privata cfr. V. Zeno Zencovich, <em>Ragioni ed obiettivi del codice</em>, op. cit. e R. D’Orazio, <em>Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, cit. In termini differenti G. Buttarelli, <em>Profili generali del trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, cit. Parte della dottrina tende a svalutare il principio riconducendolo alle modalità di trattamento di cui all’art. 11 (prima fra tutte quella che il trattamento non ecceda le finalità per le quali sono raccolti i dati), cfr. V. Italia, <em>Commento all’art. 3</em>, in &nbsp;AA.VV.,<em> Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,</em> cit.; C. Filippi, <em>Commento all’art. </em>3, in AA.VV. <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, cit.; S. Niger, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali: commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196</em>, cit.; R. Acciai – S. Melchionna, <em>Le regole generali per il trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn140"><a href="#_ftnref140" name="_ftn140" title="">[140]</a> M. Messina, <em>I diritti dell’interessato</em>, op. cit.; G. Cirillo, op. cit.; S. Sica, <em>Commento agli artt. 1-6</em>, op. cit. secondo il quale la non corretta “procedimentalizzazione” del trattamento produce <em>ex se</em> un danno risarcibile, indipendentemente dall’impatto sulla dignità, la riservatezza, la libertà ecc…; Id., <em>Commento agli artt. 7-10</em>, op. cit.; A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-17</em>, in AA. VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, cit.</div>
<div id="ftn141"><a href="#_ftnref141" name="_ftn141" title="">[141]</a> In tal senso S. Sica, <em>Commento agli artt. 7-10</em>, in AA. VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, cit.</div>
<div id="ftn142"><a href="#_ftnref142" name="_ftn142" title="">[142]</a> Per la descrizione di questi diritti cfr. A. Nervi, <em>I diritti dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. CUFFARO, R. D&#8217;ORAZIO, V. RICCIUTO, cit.; G. Bottino, <em>Considerazioni sulla Rubrica del Titolo II: </em>“<em>Diritti dell’interessato</em>”, e Id. <em>Commento all’art. 7</em>, in AA. VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di A. Zucchetti (ed altri), cit.; S. Fiorenzano, <em>Diritti dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Cirillo, op. cit.</div>
<div id="ftn143"><a href="#_ftnref143" name="_ftn143" title="">[143]</a> Cfr. su questi temi S. Sica, <em>Commento agli artt. 7-10</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn144"><a href="#_ftnref144" name="_ftn144" title="">[144]</a> Cfr. Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 11 comma 2.</div>
<div id="ftn145"><a href="#_ftnref145" name="_ftn145" title="">[145]</a> A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-17</em>, in AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica,&nbsp; P. Stanzione, cit., 57</div>
<div id="ftn146"><a href="#_ftnref146" name="_ftn146" title="">[146]</a> In tal senso soprattutto M. Messina, <em>I diritti dell’interessato</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn147"><a href="#_ftnref147" name="_ftn147" title="">[147]</a> S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn148"><a href="#_ftnref148" name="_ftn148" title="">[148]</a> S. Sileoni-A. Simoncini, <em>I codici deontologici di buona condotta</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>,&nbsp; a cura di V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto, cit., 818. Si tratta dei c. d. codici di prima generazione sui quali per tutti G. Pino, <em>I codici di deontologia nella normativa sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2002, 363 ss.; M. Cartabia, <em>Le norme sulla privacy come osservatorio sulle tendenze attuali delle fonti del diritto</em>, in AA.VV., <em>La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni</em>, &nbsp;a cura di M. G. Losano, Roma-Bari, 2001, 61; A. Simoncini, <em>I codici deontologici di protezione dei dati personali nel sistema delle fonti. L’emersione di un nuovo paradigma?</em>, in AA.VV., <em>Osservatorio sulle fonti 1999</em>, a cura di U. De Siervo, Torino, 2000, 277; A. Simoncini, <em>Il sistema delle fonti normative</em>, in AA.VV., <em>Il trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. Cuffaro , V. Ricciuto a cura di, II, Torino, 1999.</div>
<div id="ftn149"><a href="#_ftnref149" name="_ftn149" title="">[149]</a> Si tratta dei codici c. d. di <em>seconda generazione</em>. Il d. legs. n. 281 del 1999 obbligava il Garante a promuovere l’adozione di codici di condotta per il trattamento di dati per scopi storici, di ricerca scientifica e statistica. Il d. legs. n. 135 del 1999 ha previsto poi un codice di condotta per scopi sanitari. Infine il d. legs. n. 467 del 2001 ha previsto l’adozione di codici nei settori seguenti: servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; trattamenti per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; trattamenti effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, od ancora svolto a fini di informazione commerciale; trattamenti effettuati nell&#8217;ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati ed utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati; trattamenti provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; trattamenti effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini. Per un quadro generale sul d. legs. n. 467 del 2001 AA.VV., <em>Le modifiche alla normativa in materia di privacy</em>, a cura di M. Atelli, M. Condemi, L. Montuori, R. Panetta, Piacenza, 2002; AA.VV., <em>Le nuove norme in materia di privacy</em>, a cura di R. Acciai, S. Orlandi, Rimini, 2002.</div>
<div id="ftn150"><a href="#_ftnref150" name="_ftn150" title="">[150]</a> A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-22.</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn151"><a href="#_ftnref151" name="_ftn151" title="">[151]</a> Su questi temi e sui caratteri dei codici nella nuova normativa cfr. S. Sileoni, <em>Autori delle proprie regole</em>, Padova, 2011; S. Sileoni, A. Simoncini, <em>I codici deontologici di buona condotta</em>, op. cit.; G. Busia, <em>Codici di deontologia e buona condotta</em>, in AA.VV., <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, a cura di R. Panetta, cit.; G. Santaniello e G. Rasi, <em>I codici deontologici e di buona condotta: lineamenti generali di un ciclo evolutivo</em>, in AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Santaniello, cit.; G. Busia, <em>Commento all’art. 12</em>, in AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di A. Zucchetti (ed altri), cit.; H. Simonetti, <em>commento all’art. 12 Codici di deontologia e di buona </em>condotta, in AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Cirillo, cit.</div>
<div id="ftn152"><a href="#_ftnref152" name="_ftn152" title="">[152]</a> Su questo aspetto cfr. S. Rodotà, T<em>ra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit. e G. Busia, <em>Codici di deontologia e buona condotta</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn153"><a href="#_ftnref153" name="_ftn153" title="">[153]</a> A. Saturno, <em>Commento all’art. 154</em>, in AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, cit., 694; G. Busia, <em>Commento all’art. 153</em> e <em>Commento all’art. 154</em>, in&nbsp; AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,</em> a cura di A. Zucchetti (ed altri), cit.; G. Votano, <em>Commento all’art. 153 </em>e <em>Commento all’art.154</em>, in AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Cirillo, cit. L’art. 154 prevede al primo comma le competenze fondamentali del Garante che possiamo identificare nella funzione di controllo della liceità dei trattamenti, nell’esame di reclami e segnalazioni, nella imposizione di misure ai titolari di trattamento, nella imposizione del divieto o del blocco dei trattamenti, nella promozione della sottoscrizione di codici di comportamento, nella attività di consulenza e segnalazione al Governo ed al Parlamento di misure normative opportune, nella diffusione al pubblico della normativa, nella denuncia di fatti di reato perseguibili d’ufficio, nella tenuta dei registri delle notificazioni di trattamento, e nella formazione di una relazione annuale al Parlamento ed al Governo. Di notevole interesse è anche la disposizione dell’art. 156 comma 3 che attribuisce al Garante la potestà regolamentare relativa alla “organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all&#8217;articolo 154”, ciò consente all’autorità di determinare l’iter procedimentale delle proprie funzioni pur in attuazione delle regole legislative generali.</div>
<div id="ftn154"><a href="#_ftnref154" name="_ftn154" title="">[154]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 9 comma 1. Ma si consideri anche l’art. 10 che attribuisce al Garante il compito di determinare limiti massimi ai contributi al titolare per l’esercizio dei diritti dell’interessato.</div>
<div id="ftn155"><a href="#_ftnref155" name="_ftn155" title="">[155]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 13 comma 1 e 5.</div>
<div id="ftn156"><a href="#_ftnref156" name="_ftn156" title="">[156]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 17. Sulla medesima disposizione introdotta precedentemente dal d. legs. cfr. S. Sica, <em>D. legs. n. 467/01 e riforma della privacy</em>, in <em>Dir. inf.,</em> 2002, 263, che parla di un <em>tertium genus</em> di dati. Sul fatto che la disposizione attribuisca ampia discrezionalità al Garante e imponga forme di partecipazione democratica perché “fonda l’adozione di provvedimenti autorizzatori del Garante su di una concertazione obbligatoria” cfr. A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-17</em>, 76.</div>
<div id="ftn157"><a href="#_ftnref157" name="_ftn157" title="">[157]</a> Si fa riferimento al c. d istituto del <em>prior checking</em> o verifica preliminare, sul quale S. Kirschen, <em>Il codice della privacy fra tradizione ed innovazione</em>, op. cit. e L. Bozzi, <em>Le regole generali del trattamento</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. Cuffaro, R. D&#8217;Orazio, V. Ricciuto, cit..</div>
<div id="ftn158"><a href="#_ftnref158" name="_ftn158" title="">[158]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, artt. 20 e 21.</div>
<div id="ftn159"><a href="#_ftnref159" name="_ftn159" title="">[159]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, artt. 26 e 27.</div>
<div id="ftn160"><a href="#_ftnref160" name="_ftn160" title="">[160]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196Art. 24 comma 1 lett. g).</div>
<div id="ftn161"><a href="#_ftnref161" name="_ftn161" title="">[161]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 37.</div>
<div id="ftn162"><a href="#_ftnref162" name="_ftn162" title="">[162]</a> Di cui ad esempio all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea.</div>
<div id="ftn163"><a href="#_ftnref163" name="_ftn163" title="">[163]</a> S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit., 3.</div>
<div id="ftn164"><a href="#_ftnref164" name="_ftn164" title="">[164]</a> S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit., 4.</div>
<div id="ftn165"><a href="#_ftnref165" name="_ftn165" title="">[165]</a> In questo senso soprattutto G. Resta, <em>Diritti della personalità: problemi e prospettive</em>, cit., e Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn166"><a href="#_ftnref166" name="_ftn166" title="">[166]</a> G. Resta, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit., 41.</div>
<div id="ftn167"><a href="#_ftnref167" name="_ftn167" title="">[167]</a> Per tutti S. Sica, <em>Commento agli artt. 1-6</em>, op. cit., 9, nel quale l’Autore afferma che la tutela procedimentale costituisce un “tassello” che va a comporsi con quello della tutela risarcitoria, riproposta dal Codice valorizzando il meccanismo di responsabilità di cui all’art. 20150 c.c. Peraltro, “la violazione delle regole di protezione dei dati è in sé il danno, laddove la prova, più o meno articolata ed analitica, attiene al più al quantum”. In sostanza, l’ordinamento prevede comunque una reazione di responsabilità alla mera violazione delle regole procedimentali al diritto alla protezione dei dati personali, reazione che non esclude la composizione di ulteriori e diverse conseguenze di danno. Tale posizione non pare, peraltro essere ancora stata recepita dalla giurisprudenza, cfr. per tutte Cass. Civ., 5 settembre 2014, n. 18812, in <em>Giust. civ. mass.</em>, 2014; Cass. Civ., 14 agosto 2014, n. 17974, in <em>Dir. giust.</em>, 2014, 2 settembre. Meno recentemente <em>contra</em> Cass. Civ., 4 gennaio 2011, n. 186, in <em>Giust. civ.</em>, 2011, 2, 344.</div>
<div id="ftn168"><a href="#_ftnref168" name="_ftn168" title="">[168]</a> Talvolta la dottrina, invece, ha qualificato ad esempio il diritto di opporsi nella precedente disciplina ad un interesse legittimo cfr. G. Resta, <em>Revoca del consenso e interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali</em>, in <em>Riv. crit. dir. priv.</em>, 2000, 299; lo stesso Autore poi tende ad assimilare i diritti dell’interessato ad una posizione di potere, cfr. G. Resta, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit. Più esplicitamente G. Cirillo, <em>Il nuovo codice in materia di trattamento dei dati personali</em>, op. cit.,&nbsp; che parla della “tecnica dell’interesse legittimo quale naturale forma di tutela a fronte dell’esercizio del potere di trattamento dei dati personali da parte del titolare”, 33. Non mancano naturalmente posizioni contrarie quali quelle di A. Nervi, <em>I diritti dell’interessato</em>, cit.</div>
<div id="ftn169"><a href="#_ftnref169" name="_ftn169" title="">[169]</a> Del resto la relazione tra titolare del trattamento ed interessato è qualificata dalla migliore dottrina come un rapporto obbligatorio segnato dai vincoli della correttezza ex art. 1175 c.c cfr. V. Cuffaro, <em>Il principio di protezione dei dati</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, cit.,&nbsp; 8.</div>
<div id="ftn170"><a href="#_ftnref170" name="_ftn170" title="">[170]</a> Si fa riferimento alla celebre indicazione di F. Benvenuti, in <em>Funzione amministrativa procedimento e processo</em>, in <em>Riv. trim. dir.&nbsp; pubbl.</em>, 1952, 118.</div>
<div id="ftn171"><a href="#_ftnref171" name="_ftn171" title="">[171]</a> Del resto costituisce dato ormai acquisito dalla nostra tradizione giuridica la funzione del Garante di autorità deputata alla realizzazione dell’interesse pubblico rappresentato dal contemperamento degli interessi dei vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, per tutti G. Sciullo, <em>L’organizzazione amministrativa</em>, Torino, 2013.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-legittime-aspettative-cedu-una-contraddizione-della-legalita/">Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</a></p>
<p>L’apparente consolidamento della nozione di legittimate expectation elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo offre un’occasione per qualche breve riflessione, senza pretese di esaustività, in punto di legalità e tutela dell’affidamento correlato all’esercizio del potere pubblico, che l’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU riconosce e protegge quale</p>
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L’apparente consolidamento della nozione di <i>legittimate expectation</i> elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo offre un’occasione per qualche breve riflessione, senza pretese di esaustività, in punto di legalità e tutela dell’affidamento correlato all’esercizio del potere pubblico, che l’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU riconosce e protegge quale <i>substantial human right</i>.<br />
Lo spunto contingente è stato offerto da una recente pronuncia della Corte di Strasburgo, che si va a descrivere sommariamente, dal momento che la vicenda, tutt’altro che singolare[1], presenta una serie di elementi utili al ragionamento che si esporrà di seguito. <br />
Una Società esercente attività di piscicoltura entro una cosiddetta valle da pesca sita nella laguna veneziana viene intimata a rilasciare il complesso immobiliare e produttivo, sede dell’attività di impresa, in ragione della sua asserita appartenenza al demanio necessario marittimo. La ragione sostanziale posta alla base del provvedimento di sgombero[2] dell’area occupata già da alcuni decenni è condivisa dai giudici civili, interpellati fino in ultimo grado dalla Società per l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sul bene[3], a suo tempo acquistato con atto notarile iscritto nel registro immobiliare: il bene appartiene al demanio necessario per le sue caratteristiche morfologiche e funzionali e, in assenza di apposita procedura di sdemanializzazione, qualsiasi atto privatistico di trasferimento di tali beni risulta nullo “<i>per impossibilità giuridica dell’oggetto degli atti stessi come pure eventuali comportamenti concludenti posti in essere dalla pubblica amministrazione […] in quanto illeciti perché ovviamente</i> contra legem” (così Corte Cass., Sez. un., 18 febbraio 2011, n. 3937, che ha conseguentemente ritenuto altresì fondata la pretesa di pagamento dell’indennità da indebita occupazione correlata all’ordine di rilascio). <br />
La Società, esauriti i mezzi di ricorso interni, ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, invocando la protezione del diritto al rispetto dei beni sancito dall’art. 1 del Prot. n. 1 allegato alla CEDU, affinché, in via principale, fosse accertato il suo diritto di proprietà sulla valle da pesca e così l’infondatezza delle pretese indennitarie dell’amministrazione e, in via subordinata, affinché le fosse riconosciuto un adeguato risarcimento per il danno materiale e morale causato dalla violazione predetta.<br />
Con la sentenza della seconda sezione, pronunciata il 23 settembre 2014, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l’illegittimità dell’azione delle autorità italiane per le ragioni che si elencano qui in estrema sintesi:<br />
1) la situazione soggettiva di cui si chiede tutela consiste in una legittima aspettativa, che ricade nella nozione di “beni” di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 allegato alla CEDU;<br />
2) in ragione di tale natura, al titolare della legittima aspettativa sono assicurate le garanzie (sostanziali e procedurali) sottese ovvero espressamente prescritte a tutela dei predetti beni affinché ne sia assicurato il pacifico godimento;<br />
3) per valutare la conformità di eventuali interventi delle autorità pubbliche che interferiscano in modo più o meno incisivo su tale diritto occorre sottoporli al vaglio di legittimità, ovvero al giudizio di compatibilità delle misure adottate dai pubblici poteri con il principio di legalità elaborato dalla Corte di Strasburgo;<br />
4) nella specie, l’ordine di rilascio impartito, al pari della correlata pretesa indennitaria, si rivela illegittimo perché sproporzionato, essendo carente della contestuale previsione di una forma di ristoro adeguata al sacrificio della legittima aspettativa di poter godere della valle da pesca.</p>
<p><b>La legittima aspettativa come diritto fondamentale CEDU</b>.</p>
<p>La nozione di legittima aspettativa che viene in rilievo nella giurisprudenza della Corte EDU costituisce l’ultima evoluzione dell’interpretazione del termine “beni” contenuta nell’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, ovvero il prodotto delle negoziazioni delle Parti contraenti in punto di tutela del diritto di proprietà quale diritto fondamentale[4].<br />
La disposizione citata così stabilisce:<br />
“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. <br />
2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.<br />
Notoriamente, la Corte ha riconosciuto fin da tempi risalenti che l’art. 1 cit. reca in sé tre norme distinte[5]: “<i>la prima, di ordine generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; essa è espressa nella prima frase del primo paragrafo. La seconda prevede la privazione della proprietà e la subordina a talune condizioni; essa figura nella seconda frase del medesimo paragrafo; quanto alla terza, essa riconosce il potere degli Stati, tra l’altro, di disciplinare</i> <i>l’utilizzo dei beni conformemente all’interesse generale e mantenendo in vigore le leggi che ritengano necessarie a tale fine; essa risulta dal secondo paragrafo</i>”.<br />
Nella giurisprudenza sempre più cospicua sull’interpretazione delle disposizioni citate, necessariamente formulate in termini piuttosto generali, la Corte EDU ha mostrato via via che la chiave di lettura impiegata per decifrare le singole espressioni della norma convenzionale avrebbe condotto all’autonomia della nozione di proprietà cui l’art. 1 cit. si riferisce[6]. In particolare, la disposizione è stata invocata ed applicata dalla Corte in casi estremamente eterogenei, spaziando da istanze di tutela di beni oggetto di un diritto di proprietà seppur latamente inteso a istanze di protezione dell’insieme degli interessi derivanti da rapporti economici[7]. <br />
Inoltre, per un verso, la Corte ha riconosciuto come requisito fisiologico della nozione di “bene” la caratteristica dell’attualità dell’utilità nel patrimonio del suo titolare[8], ma al contempo l’ha resa decisamente elastica (<i>recte</i>: ampia), riconducendo alla nozione di bene finanche l’esistenza di una “<i>aspettativa legittima di ottenere il godimento</i> <i>effettivo di un diritto di proprietà</i>&#8220;[9] (nell’accezione CEDU).<br />
A questo proposito, la Corte EDU, secondo una giurisprudenza costante ribadita fino al caso da cui si sono prese le mosse, asserisce la necessità che l’aspettativa a conservare ovvero conseguire il godimento del bene abbia una “<i>base sufficiente nel diritto interno</i>” e, pertanto, poiché prevista dalla legge[10], possa ritenersi in tal senso legittima.<br />
Tuttavia, il vaglio di copertura normativa che segue immediatamente la constatazione dell’esistenza di un’aspettativa vantata dal ricorrente è condotto dalla Corte EDU sulla base del contenuto del principio di legalità CEDU, e non anche alla luce di ciò che per il diritto interno possa intendersi come previsto e/o coperto dalla legge.<br />
Benché susciti più d’una perplessità, si tratta della mera constatazione dell’impostazione “sostanzialistica” dichiaratamente assunta dalla Corte EDU laddove si tratti di interpretare il termine “legge”[11].<br />
Per tale ragione, nell’esemplificare le fonti utili al riconoscimento di un’aspettativa come legittima ai sensi CEDU, la Corte richiama anzitutto l’eventuale esistenza a monte di una “<i>giurisprudenza ben consolidata</i>” oltre che una “<i>disposizione legislativa</i>” od un “<i>atto giuridico</i> [legal act] <i>riguardante l’interesse patrimoniale in questione</i>”[12].<br />
Ma v’è di più: l’approccio interpretativo “sostanzialistico” prescelto dalla Corte EDU ha pressoché contestualmente consentito di annoverare tra le fonti della legittima aspettativa tutelabile <i>ex</i> art. 1 Prot. 1 CEDU anche il mero contegno[13] tenuto dalle autorità nazionali di fronte all’affidamento riposto dal singolo in una data situazione di fatto.<br />
La Corte EDU, cioè, mostra da tempo di ritenere meritevole di tutela, in quanto “bene” ai sensi dell’art. 1 cit., la situazione di aspettativa vantata dal singolo, laddove la situazione di fatto e/o di diritto precedente all’atto che gli ha imposto un sacrificio fosse tale da alimentare nell’asserito titolare della pretesa una “<i>espérance légitime</i>”, “<i>sufficientemente importante per costituire un interesse sostanziale tutelato dalla Convenzione</i>”[14].<br />
L’apprezzamento delle “<i>circostanze globalmente considerate</i>”[15], quindi, ha consentito alla Corte, in diversi casi, di ravvisare una situazione giuridica soggettiva qualificabile (al pari dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi) come bene tutelato dalla Convenzione, secondo una lettura interpretativa che non solo prescinde <i>in toto</i> dalle qualificazioni di diritto interno per definire il contenuto del diritto fondamentale protetto (e delle potenziali violazioni ad esso riferibili), ma che &#8211; già alla luce di poche ma essenziali implicazioni che si accenneranno -evidentemente richiama le teorizzazioni nazionali sulla tutela dell’affidamento e offre spunti di riflessione.<br />
Tornando al caso <i>Valle Pierimpiè Società agricola S.p.A. c. Italia</i> da cui si è partiti, è a questo punto abbastanza agevole considerare le ragioni che hanno condotto all’accertamento della esistenza di un’aspettativa legittima in capo alla Società intimata di rilasciare il bene demaniale occupato e di corrispondere l’indennità per il tempo trascorso <i>sine titulo</i> sull’area.<br />
La Corte difatti considera a tal proposito determinanti a) l’esistenza di un titolo formale di acquisto della proprietà[16], b) l’esistenza di una prassi risalente  “<i>che consiste nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca</i>”[17] nonché “<i>nel tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continui di questi beni</i>”, c) il pagamento delle imposte fondiarie gravanti sulla valle ed il fatto che la Società la occupasse, comportandosi come proprietario, cosa che “<i>non aveva mai suscitato reazioni da parte delle autorità</i>” e, infine d) l’esercizio sulla valle dell’attività di impresa della ricorrente, fonte primaria del suo reddito.<br />
Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che la Società poteva “<i>legittimamente pensare di trovarsi in una situazione di certezza del diritto per quanto riguarda la validità del titolo di proprietà</i>” poiché “<i>le circostanze sopra elencate, considerate nel loro insieme hanno reso la ricorrente titolare di un interesse sostanziale tutelato dall’art. 1</i>” cit.</p>
<p><b>Il giudizio di legittimità della Corte EDU</b>.</p>
<p>L’accertamento dell’esistenza di una posizione giuridicamente rilevante per l’ordinamento CEDU costituisce la premessa essenziale per vagliare la fondatezza della domanda, ovvero anzitutto dell’asserita violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU: nella specie, la ricorrente lamentava l’avvenuta illegittima[18] privazione del bene di sua proprietà e conseguentemente chiedeva l’accertamento del diritto ovvero, in via sussidiaria, il risarcimento del danno, morale e materiale.<br />
Il giudizio dinanzi alla Corte EDU si rivolge nei confronti di atti, comportamenti od omissioni che costituiscono espressione dei poteri dello Stato convenuto e si articola in tre momenti:<br />
1) verifica del rispetto del principio di legalità <i>formale[19] </i>e del principio di legalità <i>sostanziale</i> al fine di evitare applicazioni arbitrarie e imprevedibili delle regole<i>;<br />
</i>2) verifica dell’esistenza di un interesse generale sotteso alla misura che causa il sacrificio del bene protetto;<br />
3)<i> </i>infine, la Corte è chiamata<i> </i>a verificare se le misure statali di ingerenza nel diritto di proprietà realizzino, in virtù dell’art. 1, par. 1, prima frase, “<i>un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo</i>”[20].<br />
In particolare tale ultimo tassello del giudizio di legittimità della Corte EDU è preordinato ad accertare l’esistenza di “<i>un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito da ogni misura applicata dallo Stato, ivi comprese le misure che privano una persona della sua proprietà</i>”[21].<br />
Nella specie la Corte EDU ha sciolto positivamente il proprio giudizio sui punti <i>sub</i> 1) e <i>sub </i>2). Il giudizio <i>sub</i> 1), in particolare, esige preliminarmente l’accertamento di una base legale nel diritto interno che fondi il potere di ingerenza esercitato nella fattispecie (legalità formale) e, di seguito, la verifica che la disposizione nazionale soddisfi certi “<i>quality requirements</i>” descritti nella costante giurisprudenza della Corte, ovvero l’accessibilità e la prevedibilità. <br />
Di fronte all’azione dell’autorità pubblica, che si tratti di norme o di provvedimenti amministrativi, il cittadino deve essere posto adeguatamente in condizione di conoscere i contenuti (accessibilità) e le conseguenze che la disposizione correla a determinate azioni o presupposti (prevedibilità)[22]. Nella specie, la decisione delle Sezioni unite sulla natura demaniale della valle da pesca ha, ad avviso della Corte, adeguatamente giustificato che l’intimazione al rilascio di un bene qualificabile come tale aveva “<i>una base legale sufficiente</i> [<i>id est</i>: accessibile e prevedibile] <i>nel diritto italiano</i>”, e tale accertamento non è posto in discussione anzitutto in ragione della natura del giudizio che si svolge dinanzi alla Corte EDU. Discettare a Strasburgo della natura demaniale del bene, significherebbe cioè riesaminare la decisione del giudice nazionale al fine di vagliare l’esistenza di errori di fatto o diritto, ciò che in assenza di una manifesta arbitrarietà non compete alla Corte EDU[23].<br />
La Corte, inoltre, dà riscontro positivo anche alla verifica <i>sub</i> 2), limitandosi a considerare che i giudici della Cassazione avevano indicato che l’inclusione della valle da pesca nel demanio marittimo si prefiggeva di preservare l’ambiente e l’ecosistema lagunare, nonché assicurarne la sua effettiva destinazione all’uso pubblico, e che a suo avviso “<i>si  tratta senza dubbio di uno scopo legittimo di interesse generale</i>”.<br />
Al contrario, però, l’azione delle autorità nazionali non ha superato il vaglio di proporzionalità <i>sub</i> 3). La Corte, difatti, una volta constatata la legittimità (<i>sub</i> 1 e 2) dell’interferenza col diritto di proprietà CEDU, qualificata come “privazione” ai sensi della seconda frase del comma 1 dell’art. 1 cit., procede sindacando come sproporzionato l’onere imposto alla ricorrente, ovvero la indennità da occupazione, in assenza di un contestuale indennizzo per il sacrificio subito. <br />
La previsione di un indennizzo[24], una <i>compensation</i>, per il sacrificio patito è ritenuta dalla Corte EDU come implicitamente contenuta nella seconda frase del primo comma dell’art. 1 Prot. 1 ed è uno strumento che solo in casi eccezionali la Corte ha ritenuto che potesse non essere corrisposto: in linea di principio, una pur legittima interferenza nel diritto di proprietà implica un obbligo indennitario da quantificarsi volta per volta secondo l’elastica formula della “<i>somma ragionevolmente rapportata al valore del bene</i>” e, senza tale versamento, il sacrificio imposto (si ribadisce, pure conformemente alle norme applicabili) “<i>costituisce normalmente un pregiudizio eccessivo</i>”[25].<br />
E tant’è nel caso di specie: l’ingerenza del potere pubblico nel diritto della ricorrente soddisfa la condizione di legalità/legittimità e di non arbitrarietà, ma non il principio di proporzionalità poiché non solo non è stato offerto alcun indennizzo, ma si è imposto alla ricorrente di corrispondere un’indennità da occupazione il cui ammontare avrà un impatto che, tenuto conto dell’assenza di obiettivi di riforma economica sottesi all’intervento e della perdita probabilmente definitiva della sede dell’impresa, l’autorità pubblica avrebbe dovuto quantomeno ridurre[26]. Così l’ingerenza senza indennizzo, con la contestuale imposizione all’operatore economico di oneri supplementari che ne comporterebbero il fallimento, fonda il giudizio negativo della proporzionalità dell’intervento rispetto allo scopo legittimo perseguito.</p>
<p><b>La Corte EDU contraddice sé stessa?</b></p>
<p>I contenuti essenziali della sentenza da cui si è partiti paiono evidenziare, a chi scrive, due aspetti cruciali dell’attività interpretativa, che emerge dalla lettura della giurisprudenza CEDU in punto di tutela delle legittime aspettative <i>ex</i> art. 1 Prot. 1, che si pongono in contraddizione con gli stessi enunciati fondamentali della Corte EDU.<br />
Un primo ordine di considerazioni è volto a rilevare che la nozione di legittima aspettativa come posizione giuridicamente protetta dalla CEDU confligge con il parametro della prevedibilità della legge applicabile in senso CEDU.<br />
Un secondo ordine di considerazioni vuol mostrare che il contenuto imprevedibile della nozione di legittima aspettativa determina di conseguenza l’imprevedibilità dello stesso parametro normativo impiegato per vagliare la legittimità degli atti nazionali.<br />
Quanto al primo profilo, si è detto che la Corte EDU pone al centro del proprio giudizio la legittimità dell’atto autoritativo, esaminata alla stregua della nozione di legalità che la medesima ha delineato nel tempo e che, come ci si è limitati a sintetizzare, consta di più momenti, volti nel loro insieme ad assicurare una visuale a tutto campo in modo da scongiurare qualsiasi forma di arbitrio, che sacrifichi illegittimamente i beni protetti dalla Convenzione. Il giudizio, quindi, si avvale di sotto-parametri flessibili (la legalità in senso sostanziale, il giudizio del giusto equilibrio) e si articola, anzitutto, nella verifica dell’esistenza di certi requisiti qualitativi tra i quali di gran lunga il principale è quello della prevedibilità delle conseguenze di (altrettanto ben) determinati atti o presupposti, i quali trovano fondamento nella legge in senso CEDU.<br />
Tale requisito, è stato detto[27], costituisce diretta promanazione del <i>rule of law</i> <i>concept</i> e l’uso che la Corte EDU ne ha fatto nel tempo consente senz’altro di confermarne la decisività nel contesto dell’attività interpretativa a tutela dei diritti fondamentali convenzionali[28].<br />
Se così è, non pare errato considerare la teorizzazione della nozione di legittima aspettativa come in contraddizione con la prevedibilità della norma giuridica declamata dalla Corte EDU, dovendosi tale parametro riferire anzitutto alla fonte normativa della situazione protetta.<br />
Si intende, cioè, dire che, anzitutto per ravvisare una situazione giuridicamente tutelata dalla Convenzione, occorre che la sua fonte normativa soddisfi i <i>quality requirements</i> definiti dalla Corte EDU, e solo dopo potrà sottoporsi al medesimo vaglio la fonte da cui discende la sua asserita lesione[29].<br />
La nozione di legittima aspettativa mostra una tendenza della Corte EDU a tutelare l’affidamento 1) riposto dal ricorrente in un contegno[30] <i>contra legem[31]</i> 2) pur in presenza di un atto amministrativo dichiarato legittimo dai giudici nazionali di ultima istanza siccome doveroso ai fini della tutela dell’interesse pubblico.<br />
Sembra pertanto di poter solo constatare l’inidoneità di una situazione di fatto <i>contra legem</i>, perché tal è sia l’occupazione <i>sine titulo</i> sia l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per lungo tempo, a soddisfare adeguatamente il requisito della prevedibilità, poiché fisiologicamente imprecisa e sprovvista della necessaria “<i>base sufficiente nel diritto interno</i>”.<br />
Si comprendono le ragioni della Corte EDU, vocata alla massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali, ma non a costo di rendere impalpabile uno dei fondamenti della legalità e della certezza del diritto di cui i medesimi giudici fanno strumento per sindacare la legittimità dell’operato delle Parti contraenti.<br />
Dall’esame dell’<i>iter</i> giudiziale nazionale emerge che i giudici di legittimità hanno accertato la natura demaniale della valle da pesca, così dichiarando la nullità di tutti gli atti di trasferimento della proprietà posti in essere nell’esteso arco temporale precedente l’intimazione. <br />
Così, solo prendendo atto dell’inidoneità dei negozi giuridici a produrre alcun effetto sin dall’origine, i giudici nazionali hanno risposto secondo diritto alla domanda di tutela del ricorrente e tale giudizio è stato ritenuto adeguato dalla Corte EDU, proprio nel senso di avere assicurato la prima fondamentale ed insindacabile tutela di quei valori sottesi alla legalità CEDU[32].<br />
Di fronte alla Corte EDU, a meno di voler riesaminare il giudizio dei giudici nazionali di ultima istanza, l’avvenuta stipula e registrazione dell’acquisto della proprietà da parte della ricorrente avrebbe dovuto valere come mero fatto <i>contra legem</i> al pari dell’inerzia negligente dell’amministrazione demaniale, protrattasi per alcuni decenni.<br />
Se si ha ragione di qualificare in tal modo le circostanze che hanno fondato, a dire della Corte EDU, la legittima aspettativa di trovarsi in una situazione di certezza del diritto, protetta come bene <i>ex</i> art. 1 Prot. 1 cit., pare inevitabile concludere che i giudici di Strasburgo ammettono, per un verso, che la prevedibilità sia in realtà un requisito qualitativo sacrificabile quando occorra individuare una posizione giuridica da proteggere e, per altro verso, che a discrezione della Corte tali posizioni giuridiche intrinsecamente sfuggenti ed imprevedibili entrino nel parametro di giudizio di legittimità dell’azione delle autorità nazionali.<br />
Tale ultima conclusione è elemento di un secondo ordine di considerazioni che si va a svolgere e che pare debba muovere dalla constatazione del fatto che, nel caso di specie, il provvedimento amministrativo, passato indenne al vaglio dei giudici nazionali perché vincolato ai presupposti ivi accertati, è stato dichiarato illegittimo perché sproporzionato, per aver imposto un sacrificio eccessivo ad una situazione di occupazione <i>sine titulo</i> negligentemente permessa dall’inerzia delle autorità amministrative preposte alla cura dell’interesse pubblico rilevante.<br />
Dalla ricostruzione compiuta dalla Corte EDU si evince che, sul presupposto di essere titolare della proprietà, la Società riteneva che illegittimamente l’amministrazione avesse esercitato il potere di intimazione di cui all’art. 54 del Codice della navigazione (così dichiarando la demanialità del bene), anziché avviare apposito procedimento espropriativo: è nel contesto di tale domanda che il ricorrente lamenta, in via subordinata, il difetto di proporzionalità CEDU dell’azione amministrativa, poiché dichiarando l’appartenenza della valle al demanio marittimo avrebbe “<i>rotto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra la tutela del diritto al rispetto dei beni dei privati e il perseguimento dell’interesse pubblico</i>”. <br />
Ma delle due l’una: o non sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere di intimazione al rilascio del bene demaniale e quindi il provvedimento è illegittimo per essere stato esercitato in carenza dei presupposti di legge, oppure i presupposti esistevano e in tal caso non potrà essere considerato sproporzionato il provvedimento che si palesa come vincolato per l’amministrazione che ne è titolare.<br />
Sembra, cioè, ravvisabile un corto circuito nella decisione della Corte EDU, laddove accettando l’esito del sindacato dei giudici nazionali (che hanno attestato l’esistenza del presupposto di esercizio del potere), ha trascurato, e da qui il riscontrato difetto di proporzionalità, l’assenza prevedibile nel diritto nazionale di legittime alternative al provvedimento di rilascio ed al connesso obbligo indennitario a carico dell’occupante, a beneficio di una situazione giuridica fondata unicamente su circostanze fattuali collaterali all’esercizio del potere medesimo.<br />
Così sarebbe illegittimo l’esercizio invero legittimo del potere amministrativo, in quanto fondato su una norma tanto prevedibile nei contenuti quanto nelle conseguenze ed assistita, peraltro, dal conforto interpretativo di ben tre giudici nazionali.<br />
In definitiva, sembra che a voler riconoscere tutela (di legittimità) all’affidamento incolpevole su una situazione di fatto <i>contra legem[33]</i>, qualificando la posizione ad esso sottesa come legittima aspettativa, importi confusione su quanto, a livello nazionale ed almeno sotto profili teorici, appare più chiaro[34], ovvero la distinzione necessaria tra il giudizio di legittimità cui devono essere sottoposti gli atti espressione di poteri autoritativi ed il giudizio di liceità cui sono sottoposti i comportamenti dell’amministrazione come dei privati.<br />
In estrema sintesi, il primo è un sindacato che si svolge unicamente alla luce di parametri di diritto pubblico, e solo di quelli tiene conto quando sia da verificare la conformità a diritto di un atto autoritativo in ipotesi restrittivo o afflittivo di una posizione giuridicamente protetta; il secondo è un giudizio condotto alla stregua di un parametro inevitabilmente di diritto comune, proiezione del principio di buona fede oggettiva come principio generale dell’ordinamento, di cui la tutela dell’affidamento costituisce solo una delle possibili implicazioni. Pertanto, i comportamenti così come le circostanze fattuali che connotano un determinato contegno, sul quale l’interessato riponga un affidamento, non devono rilevare sotto il profilo della legittimità del provvedimento amministrativo, a meno che &#8211; e solo in tal caso &#8211; non ricadano espressamente tra gli elementi che il legislatore ha annoverato tra quelli rilevanti ai fini dell’esercizio del potere[35]. Diversamente, è proprio la prevedibilità delle norme giuridiche a farne le spese, in nome di esigenze di giustizia sostanziale che invero, si ritiene, troverebbero una tutela più “giusta” se condotta entro gli argini della certezza del diritto.<br />
Pare, dunque, che l’ordinamento nazionale avesse assicurato massima prevedibilità delle conseguenze (intimazione al rilascio del bene e obbligo di indennità di occupazione) dell’accertamento, avallato dai giudici di legittimità, di un determinato presupposto (la demanialità del bene) e che, al contrario, la Corte EDU, ammettendo la tutela di circostanze di fatto, imprevedibili e nella specie <i>contra legem</i>, finisca per alterare pure la prevedibilità del giudizio di legittimità, che per essere sufficientemente preciso dovrebbe invero fondarsi unicamente sui parametri normativi rilevanti per l’esercizio del potere, ovvero i parametri di diritto pubblico[36].<br />
Ragionando in questi termini, va precisato, non si intende affatto negare dignità alla tutela dell’affidamento riposto nel contegno delle autorità pubbliche o delle circostanze ad esso collaterali, ma solo 1) riconoscere la tutela solo ove l’aspettativa ingenerata da tali elementi fattuali si riveli conforme a diritto e 2) destinando al giudice della liceità, e non della legittimità, il ristoro del pregiudizio subito.<br />
Non è questa la sede per esaminare neppure per cenni le conseguenze di tale declaratoria di illegittimità, considerato anche che la vicenda è tuttora pendente quanto ai profili che ineriscono la tutela di cui all’art. 41 CEDU[37], ma pare che l’occasione della pronuncia faccia emergere nella giurisprudenza della Corte EDU profili di criticità insiti nello stesso ordinamento convenzionale, prima che in quello nazionale tenuto alla conformazione a quelle decisioni <i>ex</i> art. 46 CEDU, che aprono la strada a ben più ampie riflessioni di ordine sistematico.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Cfr. a titolo esemplificativo su analoga vicenda che ha interessato altra valle da pesca della laguna, Corte d’appello di Venezia, 10 giugno 2008, n. 821, confermata da Corte di Cassazione, Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665. <br />
La tematica della demanialità delle valli da pesca della laguna veneziana ha costituito in tempi risalenti così come recenti oggetto di attento interesse di parte della dottrina. Per una efficace ricostruzione dei più discussi profili di indagine a riguardo pare di poter rinviare a M. Olivi, <i>La condizione giuridica delle valli salse da pesca a sessant’anni dal codice della navigazione</i>, in <i>Dialoghi del diritto dell’avvocatura della giurisdizione</i>, 2004, n. 4,  245 ss., anche in ragione della pertinenza del commento ivi contenuto ai percorsi argomentativi (in favore della demanialità del bene) spesi dal Tribunale di Venezia, 24 maggio 2004, n. 992, ovvero il giudice di primo grado chiamato ad accertare l’esistenza del diritto di proprietà della Società di cui nel testo (Valle Pierimpié Società agricola S.p.A.), che ha successivamente invocato la tutela della Corte europea dei diritti dell’uomo. <br />
[2] Così testualmente l’art. 54 (“Occupazioni e innovazioni abusive”) del R.d. 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione: “<i>qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo</i> o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento <i>ingiunge</i> al contravventore <i>di rimettere le cose in pristino</i> entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato”. <br />
[3] Nonché per l’accertamento incidentale della invalidità dell’intimazione dell’amministrazione e per la sua condanna al risarcimento <i>ex</i> art. 2043 c.c. <br />
Giusto per fornire qualche dettaglio cronologico: il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 1994 ed è giunto a decisione nel 2004, il successivo giudizio di appello si è concluso con sentenza 10 giugno 2008, mentre le Sezioni unite si sono pronunciate con sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3937. <br />
[4] Nella nota sentenza della Corte e.d.u., 13 giugno 1979, <i>Marckx c. Belgio</i>, spec. paragrafo 63, si è data ampia conferma mediante il riferimento ai lavori preparatori della disposizione che “<i>art. 1 is in substance guaranteeing the right of property. This is the clear impression left by the words “possessions” and “use of property” (in French: “biens”, “propriété”, “usage des biens”); the “travaux préparatoires”, for their part, confirm this unequivocally: the drafters continually spoke of “right of property” or “right to property” to describe the subject-matter of the successive drafts which were the forerunners of the present Article 1 (P1-1)</i>”. <br />
Cfr. inoltre M.L. PADELLETTI, <i>Art. 1 del Protocollo n. 1</i>, in S. BARTOLE &#8211; B. CONFORTI &#8211; G. RAIMONDI, <i>Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</i>, Padova, 2012, 791. <br />
[5] Così testualmente la nota Corte e.d.u., plen., 23 settembre 1982, ric. 7151/1975 e 7152/1975, <i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i>, punto 61 della motivazione, ma pure la giurisprudenza più recente è costante nel medesimo solco. <br />
[6] Cfr. in particolare L. Sermet, <i>The European convention of human rights and property right</i>, Council of Europe publishing, ed. 1999, specialmente pag. 27-28, laddove si descrive esattamente l’enucleazione pretoria della regola generale contenuta nel primo alinea del primo comma dell’art. 1, che letteralmente si limiterebbe ad enunciare solo un diritto al pacifico godimento dei beni (cui si riferirebbero le successive due ipotesi di sacrificio contemplate dalla norma), ma dal quale la Corte avrebbe dedotto e così tipizzato una terza ipotesi di violazione del diritto medesimo, del tutto indeterminata e definita come “<i>interference with the substance of ownership</i>” (il caso in cui sarebbe stato inaugurato questo indirizzo è indicato nella sentenza <i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i> citata nella nota precedente, dove si legge che: <i>“La circostanza che non rilevino né la seconda frase del primo paragrafo, né il secondo paragrafo non comporta che l’ingerenza nel suddetto diritto non violi la norma enunciata dalla prima frase del primo paragrafo. A tal fine, la Corte deve accertare se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Inerente al sistema della Convenzione, la cura di assicurare un tale equilibrio si riflette anche nella struttura dell’art. 1 del Protocollo n. 1”</i>). <br />
Questo deciso e al contempo indefinito ampliamento in via interpretativa del contenuto dispositivo della norma, oltre che criticabile perché non necessario alla luce degli ampi margini offerti dalle due norme successive ed espresse, si palesa a chi scrive quale <i>incipit</i> di una deviazione della giurisprudenza CEDU in merito all’art. 1 cit. verso l’elaborazione di una nozione (di legittima aspettativa) che, come si cercherà di mostrare meglio nel testo, sfugge ai parametri di prevedibilità ed accessibilità sottesi al cruciale principio della preminenza del diritto nell’ordinamento CEDU. <br />
Cfr. inoltre S. Bonatti, <i>La protezione della proprietà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</i>, in <i>Riv. ital. Dir. pubbl. com</i>., 1999, spec. 834-836 laddove rammenta come inizialmente all’espressione “rispetto dei beni” non era neppure riconosciuto un valore autonomo, ma piuttosto il significato di <i>“<<preambolo>> rilevante solo in concomitanza con una delle ipotesi indicate nei successivi paragrafi dello stesso art. 1 (privazione formale della proprietà per causa di pubblica utilità o regolamentazione del suo uso)</i>” e pertanto “<i>incapace di produrre effetti autonomi</i>”. Solo successivamente, sulla base dell’esigenza di garantire l’effettività delle garanzie convenzionali nei confronti del diritto di proprietà, al fine di non vederle limitate ad una “tutela formale”, la Corte ha  esaltato anzitutto come autonomo il più generale diritto al godimento dei beni da parte del loro titolare. <br />
[7] Per una disamina di una cospicua serie di esempi tratti dalla giurisprudenza CEDU, cfr. R. Conti, <i>Diritto di proprietà e CEDU</i>, Exeo, 2012, spec. p. 20 ss. ove, tra le altre, sono riportate le decisioni che hanno ricondotto nell’alveo della tutela di cui all’art. 1 i diritti relativi alla successione, diritti di disposizione a titolo ereditario, diritto alla conservazione della clientela, l’avviamento di uno studio professionale (<i>Iatridis c. Italia</i>), i crediti di natura risarcitoria accertati con sentenza e molte altre fattispecie. <br />
[8] Perché dal diritto al rispetto dei beni non discende alcuna obbligazione per lo Stato di garantire il diritto di acquisire la proprietà di un bene. Conseguentemente la Corte EDU escluse che si trattasse di bene nel senso di cui all’art. 1 cit. ad esempio nel caso deciso il 13 dicembre 1979, <i>Federal Republic of Germany</i>, asserendo che “<i>the expectation of professional fees to be paid in the future was not a property right</i>”. Come pure nel caso deciso il 7 settembre 1999, <i>Rudzinca v. Polony</i>, in tema di depositi bancari per i quali il Governo aveva promesso una determinata rivalutazione ovvero nel caso del 2 luglio 2002, <i>Gayduck v. Ucraina</i>, sempre in ordine a depositi bancari. <br />
Ma l’orientamento è tuttora costantemente ribadito, anche a fronte dell’ampliamento della nozione di bene protetto di cui subito nel testo. Si legge infatti nella recente sentenza 7 giugno 2012, <i>Centro Europa 7 srl e Di Stefano c. Italia</i>, par. 172 che “<i>l’articolo 1 del Protocollo n. 1 vale solo per i beni attuali. Un reddito futuro può dunque essere considerato un <<bene>> solo se è già stato guadagnato o se è oggetto di un credito certo</i>” diversamente non può essere considerato tale ad esempio “<i>un credito condizionato che si estingue a causa della mancata realizzazione della condizione (Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca 2002)</i>”. <br />
[9] Così Corte e.d.u., 23 settembre 2014, <i>Valle Pierimpiè Società agricola S.p.A. c. Italia</i>; ma la definizione citata è presente nella giurisprudenza della Corte sin dalla sentenza del 29 novembre 1991, <i>Pine Valley Developments</i> Ltd <i>v. Ireland</i> (caso di revoca di un permesso di costruire associato ad un terreno acquistato dalla società ricorrente) così come in numerosissime altre pronunce, tra cui solo a titolo esemplificativo: 20 novembre 1995, <i>Pressos Compania Naviera v. Belgium</i> (legge retroattiva di esonero da responsabilità dello Stato a fronte di danni non ancora accertati e liquidati); più recentemente anche la decisione 7 giugno 2012, <i>Centro Europa 7 srl e Di Stefano c. Italia</i> cit. (titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva a livello nazionale cui era stata successivamente negata per lungo tempo l’assegnazione di radiofrequenze). <br />
Cfr. le notazioni critiche di L. Sermet, <i>The European convention of human rights</i>, cit. 13-18; ma anche P. Popelier, <i>Legitimate expectations and the law marker in the case law of the European Court of Human Rights</i>, in <i>European Human rights law review</i>, 2006, parag. 2; S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento nel diritto nazionale e</i> legitimate expectations <i>nel Regno Unito: le rappresentazioni dell’amministrazione e il principio di coerenza dell’azione amministrativa,</i> in <i>Riv. it. Dir. pubb. Com.</i>, 2010, 1267-1269 e 1278-1281; G. Mandò, <i>La tutela della proprietà nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo</i>, in <i>www.duitbase.it</i>, 6/2014, spec. par. 5. <br />
[10] La Corte EDU usa in genere l’espressione “<i>sufficient basis for the interest in national law</i>”, rinviando quindi al concetto di legge/diritto nazionale. <br />
[11] Così a mero titolo di esempio si legge nella decisione del 10 novembre 2005, <i>Leyla Þahin c. Turchia</i>: “<i>as regards the words “in accordance with the law” and “prescribed by law” […]the Court observes that it has always understood <b>the term “law” in its “substantive” sense, not its “formal” one</b>; it has included both “<b>written law</b>”, encompassing enactments of lower ranking statutes and regulatory measures taken by professional regulatory bodies under independent rule-making powers delegated to them by Parliament (see Barthold v. Germany, judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, pp. 21-22, § 46), and <b>unwritten law</b>” e quindi “Law” must be understood to include both statutory law and <b>judge-made “law</b></i>” .  In una precedente controversia di cui parte era lo Stato francese (24 aprile 1990, <i>Kruslin c. Francia</i>), la Corte ha avuto occasione di argomentare più diffusamente tale presa di posizione con riguardo agli Stati europei “continentali”, asserendo che l’affermazione pure contenuta nei “<i>The Sunday Times, Dudgeon and Chappell judgments admittedly concerned the United Kingdom, but it would be wrong to exaggerate the distinction between common-law countries and Continental countries, as the Government rightly pointed out. Statute law is, of course, also of importance in common-law countries. Conversely, <b>case-law has traditionally played a major role in Continental countries, to such an extent that whole branches of positive law are largely the outcome of decisions by the courts</b></i>”, per poi ulteriormente precisare che “<i>were it to overlook case-law, the Court would undermine the legal system of the Continental States almost as much as the Sunday Times judgment of 26 April 1979 would have &#8220;struck at the very roots&#8221; of the United Kingdom’s legal system if it had excluded the common law from the concept of &#8220;law&#8221; (Series A no. 30, p. 30, § 47). <b>In a sphere covered by the written law, the &#8220;law&#8221; is the enactment in force as the competent courts have interpreted it in the light, if necessary, of any new practical developments</b></i>”. <br />
Per l’esame critico della problematica qui appena accennata si legga G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights</i>, Oxford University press, 2013, spec. 82-83. <br />
[12] Così testualmente nella pronuncia del caso <i>Valle Pierimpié Società agricola S.p.A. c. Italia</i> cit., par. 38. Ma così in altre pronunce, tra cui al paragrafo 173 della decisione <i>Centro Europa 7 srl e Di Stefano c. Italia</i> cit., dove si legge che la legittima aspettativa “<i>must be of a nature more concrete than a mere hope and <u>be based on a legal provision</u> or a legal act such as a judicial decision</i>”. <br />
[13] L’affermazione, che riguardata in sé appare provocatoria, riflette in realtà la <i>ratio decidendi</i> di alcune pronunce, nelle quali la Corte finisce per dare importanza dirimente, appunto, al solo comportamento tenuto dall’amministrazione. Ciò pare accadere quando gli atti giuridici, che unitamente alla condotta dell’amministrazione avevano fondato l’aspettativa, vengono giudicati nulli dalla giurisprudenza nazionale chiamata a sindacarli. Così, come si vedrà a breve nel testo, nel caso <i>Valle Pierimpié</i> <i>S.p.A. </i>c<i>. Italia</i> cit. <br />
[14] Così solo da ultimo in <i>Valle Pierimpié Società agricola c. Italia</i> cit., par. 46. <br />
[15] Tra le quali acquista senz’altro un peso, talvolta determinante (ad. es. 5 gennaio 2000, <i>Beyeler c. Italia</i>), la condotta inerte delle Autorità pubbliche che abbiano mostrato di tollerare una situazione di fatto, autorizzata o meno, ma <i>contra legem</i>. <br />
A questo proposito si rinvia alla casistica citata da P. Popelier, <i>Legitimate expectations</i>, cit. par. 2 nonché quella esaminata da S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento</i>, cit. 1278-1280. <br />
Una recente ed esaustiva disamina di giurisprudenza sulla legittima aspettativa si ritrova in B. Rainey &#8211; E. Whicks &#8211; C. Ovey, <i>Jacobs, White &#038; Ovey</i> <i>The European Convention of Human Rights</i>, 6 ed., 2014, 500 &#8211; 503. <br />
[16] Constatando allo stesso tempo (par. 48) l’irrilevanza dell’assenza di una contestuale iscrizione <i>ad hoc</i> del bene siccome demaniale, che &#8211; se si intende bene &#8211; quand’anche vi fosse stata non avrebbe privato la Società della primaria giustificazione del suo affidamento (nella validità del titolo di proprietà). <br />
Tale passaggio motivazionale si correla alla successiva affermazione dell’inesistenza di indici fattuali che avrebbero fondato dubbi sulla buona fede del ricorrente. A tal proposito, pare che la Corte EDU consideri generalmente rilevante la buona fede (in senso soggettivo) del titolare del bene sacrificato, ai fini dell’ammissibilità alle tutele di cui all’art. 1 Prot. 1. Così ad esempio nella nota decisione del 29 marzo 2010, <i>Depalle c. Francia</i>, viene considerato bene <i>ex</i> art. 1 cit., l’acquisto in buona fede di una casa sita su una particella appartenente al demanio marittimo, circostanza nota al proprietario dell’abitazione che otteneva regolari concessioni di occupazione &#8211; tutte temporanee e soggette ad espressa condizione di revocabilità in ogni momento con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Laddove, per un ravvedimento nelle prassi di gestione dei beni del demanio marittimo, l’amministrazione ha disposto la revoca della concessione/diniego di rinnovo della precedente, la Corte, che pure aveva ravvisato un bene protetto, ha riscontrato la legittimità dell’azione dell’autorità pubblica, in quanto talmente prevedibile da non potersi ritenere &#8211; nonostante i suoi effetti &#8211; sproporzionata. <br />
Per altre decisioni da cui si evincerebbe che la buona fede soggettiva costituisce presupposto per accedere alla tutela di cui all’art. 1 Prot. 1 CEDU, cfr. S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento</i>, cit., 1278-1279 spec. note 73 e 74. <br />
[17] Tale circostanza è in tutto smentita dal Governo (par. 30), che denuncia la novità di tale argomento, non dedotto dinanzi alla Corte di cassazione, nella cui sentenza &#8211; invero &#8211; non se ne trova traccia. <br />
[18] Illegittima perché, così si intende il riepilogo della Corte (par. 56) a) trattasi di espropriazione e pertanto sarebbe dovuta avvenire secondo l’apposita procedura ovvero perché b) la declaratoria di demanialità (contenuta nell’ordine di rilascio, adottato in luogo della corretta procedura di esproprio) si palesa come sproporzionato perché avrebbe “<i>rotto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra la tutela del diritto al rispetto dei beni dei privati e il perseguimento dell’interesse pubblico</i>”. <br />
[19] <i>Ex</i> art. 1, par. 1, seconda parte: “nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”. <br />
[20] Così la Corte in <i>Valle Pierimpié c. Italia</i>, cit., par. 69. <br />
[21] Ancora in <i>Valle Pierimpié c. Italia</i>, cit., par. 69. Ma la definizione del giudizio di legittimità nei termini elencati ai punti nel testo, era già contenuta nella ben più risalente decisione <i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i> cit., par. 69 con la sola precisazione che la verifica <i>sub</i> 2) è specificamente correlata alla previsione di un diritto convenzionale affiancato da una cosiddetta <i>limitation clause</i>, in virtù della quale è la medesima norma che prevede certe condizioni in presenza delle quali il sacrificio del diritto può essere giustificato. Così chiaramente in G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 71-73. <br />
Ci si limita solo ad accennare che un bene oggetto del diritto di proprietà nel senso CEDU non è unicamente protetto dall’art.1 Prot. 1, ben potendo coesistere tale tutela con quella offerta da altre disposizioni, in particolare quelle contenute nell’art. 6, comma 1, CEDU che riconosce le garanzie del giusto processo nei confronti di tutti i diritti civili, tra cui la Corte EDU riconduce senz’altro il diritto di proprietà. Le garanzie offerte da questo, che è annoverato tra i <i>substantive rights</i>, coesistono cioè quelle offerte dai <i>procedural rights</i> garantiti ad esempio anche dall’art. 7. Chiaramente la Corte EDU nella decisione <i>Sporrong and Lönnroth </i>ove ha statuito che “<i>the applicants’ right of property is without doubt a ‘civil right’</i>”. Così pure pacificamente per L. Sermet, <i>The European convention of human rights</i>, cit. 9. <br />
[22] G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 87-89 e 121. <br />
[23]  Così ai paragrafi 44 e 45 alla luce della domanda formulata dal ricorrente, che verteva (par. 43) “<i>sulla questione di stabilire se la dichiarazione dell’appartenenza della Valle Pierimpié</i>”  al demanio “<i>fosse basata su una corretta interpretazione dei testi pertinenti</i>”. <br />
Il concetto pare efficacemente espresso da G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 122: “<i>legality in the context of the Convention is not concerned with the substantive content of domestic law. It does not determine the substantive content that laws should or should not have</i>”. Immediatamente dopo l’Autrice precisa che “<i>Legality is a semi-autonomous term that gives normative weight to national law and imposes upon national law a Convention standard of the quality of the law</i>” e questo, per un verso, significa che “<i>legality thus incorporates national legal norms</i>” ma che “<i>at the same time, the Court attempt to maintain a certain distance by looking at the effects and the quality of national law</i>” e ciò si evidenzia in particular modo laddove la Corte EDU “<i>pays deference to the primary responsibility of national courts to interpret and apply national law</i>”. Pertanto, per un verso, questo distacco dai contenuti sostanziali delle norme nazionali applicabili è adeguato al “<i>subsidiary role</i>” della Corte EDU, e per altro verso, evidenzia una minor efficacia da un punto di vista sostanziale delle garanzie che ivi si possono assicurare, rimanendo gli Stati contraenti “<i>primarily responsible for protecting human rights</i>”. <br />
[24] La previsione dell’indennizzo si inserisce in questi termini nel quadro della tutela offerta dalla CEDU alla proprietà sacrificata: laddove la lesione sia legittima e proporzionata, l’indennizzo è l’unica forma di ristoro economico riconosciuto dalla Convenzione; laddove invece l’ingerenza sia in definitiva giudicata illegittima si somma all’indennizzo la previsione che onera l’autorità nazionale al pieno ristoro del bene, affermando la predilezione per una tutela restitutoria <i>in integrum</i> laddove possibile. Altrimenti il Governo è tenuto a motivare l’impossibilità e a corrispondere la c.d. <i>just satisfaction</i> quantificata dalla Corte EDU in un nuovo “segmento” di giudizio. Cfr. L. Sermet<i>, The European convention of human rights</i>, cit. 38-40. <br />
Così l’art. 41 CEDU; “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”. <br />
La norma sembra dover essere letta alla luce del successivo art. 46 CEDU, che al primo comma riconosce che “Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti” e che l’esecuzione avviene sotto il controllo del Comitato dei ministri”. <br />
[25] Pertanto, se si intende bene, se l’indennizzo è corrisposto, l’esame della Corte in merito orbita unicamente attorno alla congruità del suo ammontare rispetto al valore del bene e da solo non è elemento idoneo a fondare un giudizio di <i>deficit</i> di proporzionalità; altrimenti, se non è corrisposto alcun indennizzo, questo solo fatto è ritenuto da solo sufficiente ad integrare un simile giudizio. <br />
[26] La Corte non manca di notare come l’ammontare tanto elevato sia dovuto alla permanenza della ricorrente sull’area ben oltre il momento della ricezione dell’intimazione al rilascio e che non è escluso che la Società ottenga un’autorizzazione utile alla prosecuzione dell’attività produttiva, ma non vi dà peso ai fini delle conclusioni cui giunge poche righe dopo (par. 76). <br />
[27] Cit. G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 121. <br />
[28] Si pensi solo alle vicende italiane relative alle disposizioni giurisprudenziali come legislative in punto di espropriazione indiretta o di indennità di espropriazione. <br />
[29] Peraltro, sembra che la Corte EDU ragioni in questi termini di fronte all’art. 7 CEDU, interpretando  la nozione di <i>law </i>rilevante in quel contesto: infatti, dopo aver affermato che “<i>When speaking of “law” Article 7 alludes to the very same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that term</i>”, la Corte prosegue attesta che “<i>these qualitative requirements must be satisfied as regards both the definition of an offence and the penalty that the offence in question carries</i>”. <br />
[30] Dove per contegno si intende anzitutto qualunque comportamento, attivo od omissivo, tenuto da qualsiasi esponente dell’autorità pubblica in contatto con il destinatario del procedimento che mostri, lasci intendere o addirittura espliciti l’eventualità che si verifichi la situazione, anelata dal destinatario, tuttavia <i>contra legem</i>. Ma egualmente <i>contra legem</i> è pure il comportamento dell’occupante <i>sine titulo</i>, la cui illecita permanenza sul suolo demaniale sia stata riscontrata dalla stessa amministrazione che aveva dato adito a confidare in una certa continuità di quella situazione. <br />
[31] Tale tendenza era stata pure rilevata da S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento</i>, cit. 1268 e 1269 e 1278-1281. <br />
[32] Perché, si rammenta, “<i>per principio spetta ai giudici nazionali valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno</i>”. Cfr. inoltre la decisione 20 dicembre 2012, <i>Pacifico c. Italia</i>. <br />
[33] Le considerazioni che si sono formulate in ordine alla valenza di fatti <i>contra legem</i> come fonti sufficientemente qualificate per la Corte EDU di posizioni giuridiche soggettive, valgono pure laddove tali contegni risultino <i>secundum legis</i>. Ciò in quanto è da ritenere che tutti i fatti che esorbitano dalla prescrizione normativa sull’esercizio del potere debbano essere altresì esclusi dal giudizio di legittimità dell’atto autoritativo condotto alla stregua di quella prescrizione di diritto pubblico. Quei medesimi fatti potrebbero invece rilevare nel contesto del giudizio di liceità del contegno dell’amministrazione, condotto alla stregua del parametro di diritto comune che promana dal principio di buona fede. <br />
[34] Preziosa in tal senso è la riflessione sulla rilevanza dell’affidamento alla luce dei concetti di legittimità e liceità dell’azione amministrativa di L. Bertonazzi, <i>La tutela dell’affidamento nelle procedure selettive</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2010, 1, spec. 64-75 e 78-84 dove, tra l’altro, emerge chiaramente come la genuinità dell’autonomia reciproca dei due concetti di legittimità e liceità non possa che implicare una rigorosa enucleazione dei differenti parametri che ne governano i rispettivi giudizi. <br />
[35] Com’è nell’ipotesi prevista dall’art. 21 <i>nonies</i> della legge n. 241/1990. <br />
Questo, peraltro, par essere il pensiero sottostante l’affermazione delle Sezioni unite n. 3937/2011 cit. di irrilevanza, ai fini del giudizio <i>de quo</i>, di “<i>eventuali comportamenti concludenti posti in essere dalla pubblica amministrazione mediante suoi funzionari, in quanto illeciti perché ovviamente </i>contra legem”. <br />
[36] La vicenda, peraltro, non sembra poi così diversa da quella esaminata dalla Corte EDU nella decisione <i>Depalle</i> <i>c. Francia</i> cit., ove si è negato che vi fosse stata violazione dell’art. 1 cit. proprio in ragione dell’adeguatezza in punto di prevedibilità delle norme applicabili ed effettivamente applicate nella specie (e perciò solo passate indenni al vaglio della proporzionalità). <br />
In quell’ipotesi, un cittadino francese era divenuto proprietario di una casa in una zona di villeggiatura sita su una particella appartenente al demanio marittimo. Il proprietario era consapevole della natura demaniale del bene, considerato che beneficiava regolarmente di autorizzazioni ad occupare (con la propria casa) l’area in questione. Emerge che nei vari provvedimenti (temporanei) di autorizzazione all’occupazione era sempre contenuta una clausola, meramente riproduttiva di conseguenze normative altrove previste, che preannunciava l’eventualità che l’amministrazione revocasse/non rinnovasse l’autorizzazione medesima ed, in tal caso, prescrivesse la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi all’occupante. Proprio in ragione di tali elementi, la Corte EDU ha ritenuto legittimo (perché prevedibile e pertanto non sproporzionato) il sacrificio del diritto di proprietà (in senso stretto) del ricorrente, perché adeguatamente messo in grado di conoscere fin dall’atto di acquisto delle possibili conseguenze di diritto pubblico della sua condizione di proprietario. <br />
[37] La Corte EDU ha ritenuto non sufficientemente istruita la questione inerente al danno materiale ed alla riparazione delle conseguenze della violazione e, nella potenziale riuscita di un accordo tra le parti, ha rinviato ad un secondo momento la pronuncia sul punto.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 5.2.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-legittime-aspettative-cedu-una-contraddizione-della-legalita/">Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/">La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</a></p>
<p>A giudizio della Corte costituzionale, la vigente normativa statale che sovraintende al mutamento dei caratteri sessuali a fini anagrafici non è incostituzionale. Anzi è in grado di tutelare adeguatamente il diritto dell’individuo al cambiamento identitario bilanciandolo con il valore della certezza dei rapporti giuridici. Vediamo perché. La l. n. 164</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/">La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/">La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</a></p>
<div style="text-align: justify;">A giudizio della Corte costituzionale, la vigente normativa statale che sovraintende al mutamento dei caratteri sessuali a fini anagrafici non è incostituzionale. Anzi è in grado di tutelare adeguatamente il diritto dell’individuo al cambiamento identitario bilanciandolo con il valore della certezza dei rapporti giuridici.<br />
Vediamo perché. La l. n. 164 del 1982 prevede che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (art. 1, comma 1).<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, la Corte costituzionale è stata chiamata a verificare l’illegittimità delle previsioni legislative in questione nella misura in cui sembrerebbero rendere necessaria “l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi” per permettere la rettificazione sessuale, violando così non solo gli artt. 2, 3, 32 e 117 della Costituzione, ma anche l’art. 8 della CEDU ossia il diritto al rispetto della vita privata e familiare[1].<br />
&nbsp;<br />
Al riguardo, il Giudice delle leggi prende atto del tenore letterale delle norme statali, che sembrerebbe rendere il fatto del mutamento fisico dei caratteri sessuali necessario ai fini della rettifica, ma definisce una interpretazione delle previsioni costituzionalmente compatibile e diversa da quella del giudice remittente[2].<br />
&nbsp;<br />
Secondo la Corte costituzionale, “il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.<br />
&nbsp;<br />
Insomma, per il Giudice delle leggi “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che &#8722; in coerenza con supremi valori costituzionali &#8722; rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere. L’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.<br />
&nbsp;<br />
L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che &#8722; in coerenza con supremi valori costituzionali &#8722; rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere. L’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, l. n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.<br />
&nbsp;<br />
Insomma – sono parole della Corte costituzionale nella sentenza in esame – “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all’identità di genere, come espressione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch’esso di copertura costituzionale, alla salute”.<br />
&nbsp;<br />
La pronuncia in questione ha i caratteri tipici della sentenza interpretativa di rigetto ossia di quella decisione con la quale la Consulta fornisce una esegesi delle norme che non è solo costituzionalmente compatibile – e in questo modo salva la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale – ma in qualche modo determina in modo autentico la portata normativa della previsione adeguandola al contesto normativo sovraprimario[3].<br />
&nbsp;<br />
In ogni modo, la pronuncia ha caratteri certamente innovativi e additivi rispetto alla previsione formale nella misura in cui non solo definisce – e quindi in un certo senso “impone” – una lettura delle norme. Considerato che non siamo in presenza di una molteplicità di letture possibili delle previsioni ma di due sole ipotesi (la scelta è&nbsp; semplicemente tra necessità o meno del cambiamento fisico ai fini della rettifica della sessualità), la Corte costituzionale chiarisce che il legislatore non può richiedere il mutamento del requisito fisico (invasivo fisicamente e lesivo del diritto) per il cambio di sesso. La previsione in esame, dunque, ben oltre il mero tenore letterale, deve intendersi nel senso della eventualità del mutamento fisico.<br />
&nbsp;<br />
D’altronde, l’incipit dell’argomentazione di merito e l’immagine della “strada” interpretativa sottolineano il profilo diacronico e mutevole delle scelte normative in un settore così delicato, un settore per il quale la norme statale sub iudice “costituisce l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.<br />
&nbsp;<br />
Dietro la pronuncia della Corte costituzionale si sente il respiro del diritto vivente che già aveva dato segnali di incombenza nella giurisprudenza ordinaria. La pronuncia, difatti, ricorda la più risalente giurisprudenza costituzionale sia la più recente casistica della Suprema Corte di Cassazione. Nel primo caso ricorda la sent. n. 161 del 1985 che aveva già “indicato la strada” allorché aveva precisato che la norma di legge riguardasse “tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell’interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico”; nel secondo ricorda la recente giurisprudenza della Suprema Corte per cui la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di “un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso” e “la complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l’appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche”. Per il Giudice costituzionale, quindi, “il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all’adeguamento dell’immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto”[4].<br />
&nbsp;<br />
Come noto la dottrina ha ampiamente affrontato la questione del diritto vivente. Nel caso di specie, si tratta di una vera e propria sentenza correttiva ossia di una decisione con la quale il Giudice costituzionale fa valere l’interpretazione conforme a Costituzione giurisprudenzialmente prevalente contro l’interpretazione fornita dal giudice a quo che si rileva non solo difforme ma manche potenzialmente illegittima dal punto di vista costituzionale.<br />
&nbsp;<br />
L’argomentazione svolta del Giudice delle leggi sulla questione di ammissibilità del giudizio parla chiaro. Non a caso, nella pronuncia in esame, si prende atto da un lato del “tentativo, in concreto effettuato dal giudice a quo, di utilizzare gli strumenti interpretativi a sua disposizione per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata, eventualmente conforme a Costituzione”. Tuttavia, “tale possibilità viene consapevolmente esclusa dal rimettente, il quale ravvisa nel tenore letterale della disposizione un impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile”. In questo quadro – precisa la Corte costituzionale – “la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità”. Ecco dunque il carattere correttivo della pronuncia n. 221 della Corte costituzionale.<br />
&nbsp;</p>
<p>
[1] Art. 8 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.<br />
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.</p>
<p>[2] Cfr. C.M. Reale, Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà delle singole situazioni, in www.giurcost.org.</p>
<p>[3] In dottrina insiste sulla differenziazione delle tipologie di sentenze adeguatrici A. D’Atena, nella relazione conclusiva al Seminario Corte Costituzionale, giudici comuni, interpretazioni adeguatrici, Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Roma, 6.11.2009 in AA. Vv., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano, 2010, 337 ss.</p>
<p>[4] Cfr. Corte Cass, sez. I civ., sent. n. 15138 del 2015.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a></p>
<p>Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione &#160; Marco Calabrò &#160; Sommario: 1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali. – 2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a></p>
<h1 abp="815" align="center"><strong abp="816">Livelli essenziali delle prestazioni sociali</strong></h1>
<h1 abp="817" align="center"><strong abp="818">e politiche pubbliche per l’integrazione </strong></h1>
<p>&nbsp;<br abp="819" /><br />
Marco Calabrò<br abp="820" /><br />
&nbsp;<br abp="821" /><br />
<em abp="822">Sommario</em>: 1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali. – 2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni. – 3. La nozione di “discriminazione non irragionevole” nell’accesso al <em abp="823">welfare</em>. Le discriminazioni fondate sui requisiti della cittadinanza e della residenza. – 4. Alla ricerca di nuovi parametri di verifica della legittimità delle discipline regionali: l’intervento, necessario ma insufficiente, della Corte Costituzionale. – 5. La prossima frontiera: l’attuazione di politiche regionali per l’integrazione e l’individuazione di livelli essenziali delle prestazioni specificamente destinati all’immigrato regolare.<br abp="824" /><br />
&nbsp;<br abp="825" /><br />
&nbsp;<br abp="826" /><br />
<em abp="827">1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali.</em><br abp="828" /><br />
&nbsp;<br abp="829" /><br />
Il principale obiettivo delle riflessioni che seguono è quello di evidenziare le criticità che è possibile registrare oggi in Italia in tema di accesso alle prestazioni socio-assistenziali da parte dello straniero, con particolare attenzione alla posizione dell’immigrato regolarmente soggiornante in Italia. A tal fine prenderò le mosse dal profilo, foriero di non poche incertezze, della corretta perimetrazione della competenza legislativa in materia, per poi soffermarmi sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute in capo all’immigrato regolare e sulle legittime aspettative di quest’ultimo, nonché sul ruolo che le politiche regionali in materia di integrazione sono chiamate a ricoprire in funzione dello sviluppo sostenibile di una società pluralista.<br abp="830" /><br />
Come noto, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la materia dell’immigrazione<a abp="831" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> rientra tra quelle di competenza esclusiva statale, il che sembrerebbe escludere qualsiasi intervento sul tema a livello regionale. La Corte Costituzionale, tuttavia, – nel recepire quella scissione tra politiche “di” immigrazione e politiche “per” l’immigrazione sostenuta da una certa dottrina<a abp="832" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> – ha fin da subito chiarito che unicamente i profili attinenti l’ingresso e le modalità di soggiorno dello straniero in Italia sono da considerarsi di stretta competenza statale, in quanto connessi all’area della sicurezza pubblica. Al riguardo, ad esempio, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni regionali relative all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare<a abp="833" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, alla gestione dei flussi migratori<a abp="834" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> all’attuazione delle attività di regolarizzazione della posizione dello straniero<a abp="835" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br abp="836" /><br />
Al contrario, la stessa Consulta ha in più occasioni avuto modo di affermare che ambiti differenti, connessi a profili di grande rilevanza per la vita dell’immigrato che già soggiorna in Italia – quali l’assistenza, l’istruzione e la salute – sono da considerarsi di competenza concorrente (se non, in alcuni casi, residuale regionale) e devono, pertanto, essere gestiti in stretto coordinamento tra Stato e Regioni<a abp="837" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. In tal senso, ad esempio – a fronte della recente presentazione, da parte del Governo, di diversi ricorsi avverso disposizioni regionali volte ad estendere alcuni diritti sociali anche agli immigrati irregolari<a abp="838" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, sull’assunto che ne avrebbero in tal modo agevolato la permanenza sul territorio nazionale – &nbsp;la Corte non ha condiviso le censure governative e – anche alla luce del ruolo fondamentale che lo stesso d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione) riconosce alle regioni<a abp="839" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> – ha affermato con chiarezza che le regioni hanno il compito di regolare (e, quindi, modulare) gli effetti sociali del fenomeno migratorio<a abp="840" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br abp="841" /><br />
La questione, in realtà, è ancora più complessa se si considera che la materia dell’assistenza sociale rientra pacificamente tra quelle di competenza esclusiva residuale regionale<a abp="842" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, il che potrebbe indurre a ritenere che tutti i profili non connessi alla sicurezza bensì alla sola assistenza sociale debbano essere disciplinati unicamente da disposizioni regionali. L’applicazione del criterio generale della “prevalenza” imporrebbe, infatti, nel caso di concorso di competenze, una verifica circa la possibilità di considerare dominante una delle materie coinvolte<a abp="843" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Il rischio di tale opzione, tuttavia, è evidentemente rappresentato dalla più che probabile (e inaccettabile) creazione di modelli di <em abp="844">welfare</em> profondamente differenti tra regione e regione. In effetti, il raggio di azione regionale non può in alcun modo ritenersi svincolato da disposizioni statali (e costituzionali), prime fra tutte quelle in materia di diritti fondamentali<a abp="845" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. L’argine rappresentato da tale “nocciolo duro”, tuttavia, presenta diverse incertezze applicative, in relazione tanto al contenuto effettivo dei diritti fondamentali, quanto alla loro elencazione: ferma restando l’esclusione degli immigrati dall’esercizio dei diritti politici, in dottrina si avvicendano posizioni orientate a garantire agli stranieri tutti i diritti inviolabili dell’uomo, ed impostazioni che invece – pur ritenendo inadeguato il criterio letterale<a abp="846" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> – sostengono la necessità di verificare, in merito a ciascun diritto che la Costituzione riserva ai soli cittadini, la sussistenza o meno di ragioni idonee a supportare tale scelta<a abp="847" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="848" /><br />
A ben vedere, in realtà, è la stessa intrinseca complessità delle problematiche connesse alla materia dell’immigrazione a pretendere l’applicazione di un modello di intervento pubblico multilivello, fondato sui principi di coordinamento e leale collaborazione, sia in relazione alle materia di competenza concorrente che a quelle di esclusiva competenza statale e regionale<a abp="849" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Del resto, conduce a tanto anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali: mentre, da un lato, l’art. 117, co. 2 attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell’immigrazione, dall’altro – ai sensi dell’art. 118, co. 3 – si dispone espressamente che nella stessa materia la legge statale disciplini forme di coordinamento fra Stato e Regioni<a abp="850" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br abp="851" /><br />
Nonostante il contesto normativo contempli, dunque, un modello regolatorio coordinato ed omogeneo, il quadro attuale appare profondamente sfaccettato ed eterogeneo, frutto di una sostanziale mancanza di politiche pubbliche unitarie, nonchè di interventi contraddittori sia a livello statale che, soprattutto, regionale. Come si chiarirà meglio nel prosieguo, infatti, è possibile registrare un duplice filone: da un lato, normative regionali tese ad ampliare il grado di accesso alle prestazioni assistenziali dello straniero (in alcuni casi anche irregolare), dall’altro, diverse leggi regionali che – rivendicando l’autonomia derivante dalla competenza residuale in materia di assistenza sociale – intervengono in termini decisamente restrittivi<a abp="852" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br abp="853" /><br />
Tale assetto è in buon parte il risultato della perdurante assenza di una determinazione organica da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in materia di assistenza sociale<a abp="854" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Questi ultimi, infatti, una volta individuati, finirebbero per fornire una piattaforma (minima) uniforme e, nel contempo, per configurare chiari e ben definiti limiti per i legislatori regionali. I Lep – rappresentando il contenuto essenziale dei diversi diritti sociali<a abp="855" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> – assicurerebbero, sia per il cittadino italiano (o, meglio, europeo) che, a maggior ragione, per l’immigrato, il godimento sull’intero territorio nazionale di prestazioni garantite e qualitativamente uniformi. E’ stato giustamente osservato, al riguardo, che il livello di uniformità può concernere non solo il contenuto del diritto, ma anche i beneficiari dello stesso: in particolare, al legislatore statale sarebbe consentito individuare il titolo di soggiorno necessario, ovvero “quel collegamento con la comunità italiana che dà accesso al godimento dei diritti sociali”<a abp="856" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, con il conseguente divieto per il legislatore regionale di ridurre la sfera dei destinatari di quel diritto.<br abp="857" /><br />
Ad oggi, invece – a differenza di quanto accade nel settore dell’assistenza sanitaria – la legge quadro in materia di servizi sociali (l. n. 328/2000), si limita ad individuare in modo generico destinatari e tipologie di servizi, senza tra l’altro occuparsi (se non del tutto incidentalmente) della figura dell’immigrato<a abp="858" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>: la mancata determinazione espressa dei Lep impone, pertanto, la loro ricerca all’interno di altre normative di settore (principalmente il t.u. in materia di immigrazione) – attraverso incerte operazioni di tipo deduttivo – il che, come emergerà nel prosieguo del presente lavoro, finisce, tra l’altro, per rendere difficoltoso il controllo di legittimità costituzionale della normativa regionale di settore da parte della Consulta.&nbsp;&nbsp;<br abp="859" /><br />
&nbsp;<br abp="860" /><br />
<em abp="861">2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni.</em><br abp="862" /><br />
&nbsp;<br abp="863" /><br />
In tale contesto si innesta, poi, l’ulteriore profilo di criticità derivante dall’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali, ovvero delle pretese, nonchè dei limiti delle stesse, che il cittadino in generale può vantare nei confronti degli apparati istituzionalmente chiamati ad erogare prestazioni socio-assistenziali. Si tratta senza dubbio di una categoria assai eterogenea, nella quale rientrano ambiti anche molto differenti fra loro<a abp="864" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> – quali il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’abitazione, all’assistenza – il che spiega (almeno in parte) le ragioni per le quali ancora oggi “diritti sociali” rappresenti una formula profondamente controversa. Il tema impegna da anni la migliore dottrina e non può certo essere compiutamente affrontato in questa sede<a abp="865" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>; eppure è necessario accennarvi in via strumentale per potersi poi occupare nello specifico della posizione dello straniero nei confronti dell’accesso al <em abp="866">welfare</em>.<br abp="867" /><br />
Semplificando, una prima posizione – nell’inquadrare i diritti sociali all’interno dei diritti fondamentali – tende a riconoscere in capo al cittadino un diritto soggettivo pieno, escludendo qualsiasi forma di discrezionalità non solo da parte dell’amministrazione ma anche del legislatore nella soddisfazione di tali diritti<a abp="868" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. La prospettiva è quella di ritenere la piena tutela dei diritti sociali come diretta espressione del valore della persona e della dignità umana, configurando questi, insieme alle libertà fondamentali, l’essenza stessa (perciò non degradabile) dell’uomo.<br abp="869" /><br />
A tale ricostruzione se ne affianca una seconda, volta invece ad inquadrare i diritti sociali nell’ambito dei diritti di prestazione, con la necessaria conseguente esclusione della possibilità di parlarne in termini di diritti soggettivi, atteso il loro essere finanziariamente condizionati e la connessa attribuzione (almeno a livello legislativo) di un potere discrezionale di scelta circa l’individuazione del livello di soddisfacimento del diritto e delle risorse da impegnare al riguardo<a abp="870" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Come noto, sin dagli anni ’90 del secolo scorso la Corte Costituzionale ha introdotto – in relazione al diritto alla salute e, più in generale, alla posizione del cittadino nei confronti dell’erogazione di prestazioni socio-assistenziali – la figura dei diritti finanziariamente condizionati “all&#8217;attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell&#8217;interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui l&#8217;apparato dispone”<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Di qui l’atteggiarsi dei diritti sociali come interessi legittimi o, comunque, occasionalmente protetti, la cui soddisfazione sarebbe perciò subordinata alla previa tutela dell’interesse generale<a abp="872" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> e, quindi, alle scelte di volta in volta compiute dal potere pubblico nel bilanciare le pretese del singolo con le esigenze della collettività<a abp="873" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br abp="874" /><br />
A ben vedere, come è stato condivisibilmente osservato, l’eterogeneità che caratterizza la figura dei diritti sociali finisce per rendere fallimentare qualsiasi tentativo volto a delineare gli stessi attraverso una configurazione giuridica unitaria; essi, infatti, costituiscono situazioni che – seppure qualificate dalla Costituzione come diritti – spesso non assurgono a veri e propri diritti soggettivi, bensì si atteggiano a “situazioni giuridiche soggettive diverse o addirittura non sarebbero, in qualche caso, situazioni giuridiche soggettive”<a abp="875" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br abp="876" /><br />
Ciò posto – anche alla luce dei più limitati fini della presente indagine, volta a definire la posizione dello straniero nei confronti delle prestazioni pubbliche socio-assistenziali – si intende prospettare una ricostruzione della figura del diritto sociale che contempli la scissione di due momenti temporalmente e logicamente distinti: da un lato, il momento della programmazione dei servizi da poter erogare, dei relativi destinatari e delle risorse necessarie, in relazione al quale l’utente non può che essere considerato titolare di mere aspettative o di interessi legittimi; dall’altro, il momento della concreta erogazione del servizio, a fronte della quale – in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi – l’utente è innegabilmente titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere la prestazione. Il condizionamento (economico ed organizzativo) non riguarderebbe, pertanto, l’<em abp="877">an </em>e il <em abp="878">quid</em> del diritto spettante – coperti da garanzia costituzionale – bensì il <em abp="879">quomodo</em> e il <em abp="880">quando</em> del relativo godimento, profili lasciati ad una duplice discrezionalità: innanzitutto legislativa (sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza) e in secondo luogo amministrativa (sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere)<a abp="881" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br abp="882" /><br />
Una volta esercitate le suddette attività discrezionali, tuttavia, il diritto (o, meglio, la posizione giuridica soggettiva), originariamente condizionata, diviene direttamente azionabile e tutelabile come diritto soggettivo pieno e la peculiarità dei diritti sociali riposa proprio nella circostanza che esiste un contenuto essenziale di tale diritto che in ogni caso la discrezionalità amministrativa e legislativa non possono in alcun modo intaccare. Il carattere non degradabile di (alcuni) diritti sociali non appare, invero, oggetto di contestazione<a abp="883" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>; meno scontata è, però, la concreta definizione di tale “nocciolo” minimo costituzionalmente garantito. Non viene in aiuto il riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, in quanto con tale formula si dice troppo (peccando di assolutizzazione e non tenendo conto della accezione di “diritti condizionati”) e troppo poco (mancando una elencazione delle specifiche prestazioni atte a configurare il nucleo fondamentale di ciascun diritto).<br abp="884" /><br />
Ecco, quindi, che emerge il ruolo essenziale che in tale contesto è chiamata a ricoprire la pronta e completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diversi diritti sociali<a abp="885" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. I Lep rappresentano qualcosa di diverso, di ulteriore, rispetto ai diritti fondamentali e la loro concretezza li rende l’unico strumento realmente in grado di tutelare l’utente di fronte ad indebite limitazioni dei propri diritti<a abp="886" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Fino a quando il legislatore statale non determinerà in maniera chiara ed organica i Lep in materia di assistenza sociale, i potenziali destinatari delle relative prestazioni assistenziali non potranno che essere ritenuti titolari di mere aspettative di diritto nei confronti del legislatore (soprattutto nella sua “veste” regionale) e di interessi legittimi nei confronti delle amministrazioni cui è affidata l’erogazione della singola prestazione.<br abp="887" /><br />
E’ agevole sostenere che se tali considerazioni posso essere effettuate nei confronti del cittadino, esse valgono ancora di più per lo straniero: questi, infatti, finisce per rinvenire nei Lep – e nel precetto di uguaglianza sostanziale di cui essi sono portatori – la più salda (nonché giustiziabile) garanzia di poter innanzitutto conoscere, e poi pretendere, ciò che gli spetta; la mancata determinazione dei Lep, al contrario, lascia come vedremo l’immigrato alla mercè di scelte ampiamente discrezionali effettuate da legislatori regionali ed amministratori locali più o meno “illuminati”<a abp="888" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Se è vero, infatti, che non è esclusa una competenza regionale anche in materia di Lep (derogabili localmente <em abp="889">in melius</em>) in relazione all’assetto organizzativo e gestorio delle prestazioni, certamente resta immodificabile quanto stabilito a livello statale in ordine agli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni stesse<a abp="890" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br abp="891" /><br />
Può richiamarsi in via analogica quanto ormai da tempo chiarito dalla Corte Costituzionale in tema di tutela del diritto alla salute. Come è noto, lo Stato ha dapprima stabilito i principi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria, individuandoli nell’attenzione alla dignità della persona, nella verifica del bisogno di salute, nell’equità nell’accesso ai servizi, nella qualità e appropriatezza delle cure, nonché nell’economicità dell’impiego delle risorse (cfr. d.lgs. n. 229/1999). In un secondo momento, i Lep sono stati poi determinati nello specifico con atto regolamentare (d.p.c.m. 29 novembre 2001), attraverso l’individuazione di tipologie di prestazioni e di livelli delle stesse che, come chiarito dalla Corte, valgono a identificare il nucleo non degradabile del diritto, così come cristallizzato nell’art. 32 Cost<a abp="892" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Proprio grazie a tale operazione la dottrina maggioritaria – supportata dall’utilizzo di termini quali “chiunque” o “tutti” da parte della giurisprudenza<a abp="893" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> – identifica oggi nei Lep in materia sanitaria quelle prestazioni minime garantite agli immigrati (anche irregolari)<a abp="894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, ed è quindi evidente la ragione per cui è di fondamentale importanza che il legislatore statale non perseveri nel rinviare ad ottemperare al dovere di definire con chiarezza i livelli essenziali delle prestazioni anche nel settore delle attività socio-assistenziali.<br abp="895" /><br />
&nbsp;<br abp="896" /><br />
<em abp="897">3. La nozione di “discriminazione non irragionevole” nell’accesso al welfare. Le discriminazioni fondate sui requisiti della cittadinanza e della residenza.</em><br abp="898" /><br />
&nbsp;<br abp="899" /><br />
Come già si è avuto modo di osservare, attualmente la normativa di principio in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale per lo straniero (extraeuropeo) – idonea a rappresentare, seppure in via induttiva, un riferimento embrionale di livelli essenziali delle prestazioni – appare molto scarna. Essa, infatti, si limita ad equiparare ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni assistenziali – i soli stranieri titolari carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (artt. 41 d.lgs. n. 286/1998 – t.u. immigrazione), nonché a riconoscere ai soli immigrati regolarmente soggiornanti il diritto di fruire delle misure di integrazione sociale (art. 40 d.lgs. n. 286/1998)<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br abp="901" /><br />
Al di fuori dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti<a abp="902" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, pertanto, il <em abp="903">discrimen </em>&nbsp;tra accessibilità e non accessibilità alle prestazioni socio-assistenziali, a livello statale, sembra essere stato condivisibilmente individuato in una certo grado di “stabilità” del rapporto tra persona e territorio, desumibile dalla durata del periodo di soggiorno. Tale impostazione trova conferma anche in disposizioni puntuali, sempre di livello statale, quale ad esempio la disciplina della c.d. <em abp="904">social card</em><a abp="905" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>. Ai sensi dell’art. 81 co. 29 ss. del d.l. n. 112/2008 è, infatti, prevista l’istituzione di un fondo da destinare al finanziamento di una “carta acquisti”&#8201;, erogata dallo Stato a coloro che dimostrano di trovarsi in una situazione di disagio economico tale da minare l’autonomo soddisfacimento delle esigenze basilari di natura sia alimentare che energetiche e sanitarie<a abp="906" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. La versione originaria della disposizione indicava, invero, nei soli cittadini italiani i beneficiari di tale prestazione assistenziale, ma con una modifica del 2013 – evidentemente tesa ad adeguare la disciplina di settore a quella generale presente nel t.u. immigrazione – il beneficio è stato esteso anche agli stranieri in possesso di un permesso di lungo periodo<a abp="907" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br abp="908" /><br />
Deve segnalarsi, di contro, che da un più approfondito esame del t.u. immigrazione emerge come la possibilità di fruire delle prestazioni prestazioni socio-assistenziali sia subordinato non al semplice trascorrere di un determinato periodo di soggiorno continuativo, bensì anche a condizioni ulteriori. In particolare, ai sensi dell’art. 4 <em abp="909">bis </em>del d.lgs. n. 286/1998 colui che richiede il rilascio di un permesso di soggiorno – presupposto, si è detto, indispensabile per ottenere l’accesso al <em abp="910">welfare</em> – è tenuto a sottoscrivere un Accordo di integrazione, con il quale si impegna ad acquisire entro un tempo stabilito un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, della Costituzione, delle istituzioni nazionali<a abp="911" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, ecc., nonchè ad aderire espressamente alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, con ciò facendo propri i valori fondamentali dell’ordinamento italiano. In altri termini, l’immigrato che intende godere delle prestazioni socio-assistenziali non può limitarsi a vivere sul territorio nazionale pacificamente e nel rispetto delle leggi, bensì deve impegnarsi a “diventare” un cittadino italiano (comunque di “serie B” in quanto escluso dal godimento di buona parte dei diritti civili e politici)<a abp="912" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.&nbsp; &nbsp;<br abp="913" /><br />
Ma al di là di tale ultimo profilo, la maggiore criticità della normativa nazionale, si ribadisce, è rappresentata dalla sua limitatezza ed in particolare, dalle aporie connesse alla mancata indicazione espressa dei Lep, finendo così per riconoscere un notevole (eccessivo) raggio di azione ai legislatori regionali. Un certo grado di differenziazione tra discipline regionali è fisiologico e, anzi, si può dire connaturato alla stessa <em abp="914">ratio </em>della competenza legislativa regionale (sia concorrente che residuale)<a abp="915" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>; ma l’eccesso di eterogeneità attualmente registrabile – derivante dall’assenza di parametri unitari di riferimento – conduce ad intollerabili situazioni di incertezza, nonchè al fondato rischio di violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. in un settore così delicato come quello dell’accesso ai servizi di assistenza sociale.<br abp="916" /><br />
Numerose leggi regionali di settore – la maggioranza – estendono l’accesso al <em abp="917">welfare</em> a tutti gli immigrati regolari, a prescindere dalla durata del soggiorno<a abp="918" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, ed in alcuni casi financo agli stranieri irregolari in attesa di conclusione della procedura di regolarizzazione<a abp="919" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Non mancano, tuttavia, interventi legislativi regionali di tenore opposto, tesi, cioè, a limitare l’accesso alle prestazioni sociali per gli immigrati rispetto a quanto loro riconosciuto in sede di normativa nazionale.<br abp="920" /><br />
Alcune disposizioni restrittive hanno inizialmente fondato l’elemento discriminatorio sul requisito della cittadinanza – escludendo del tutto i non italiani dall’accesso al <em abp="921">welfare</em> – sulla base di una pretesa piena libertà del legislatore regionale laddove il suo interevento non incidesse sulla sfera protetta dei diritti fondamentali<a abp="922" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno passato il vaglio della Corte Costituzionale<a abp="923" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>, il che ha indotto alcuni legislatori regionali a “trasferire” l’elemento differenziale dalla cittadinanza alla residenza, attraverso la previsione di requisiti differenti per il cittadino (per il quale è in genere sufficiente dimostrare la semplice residenza) e per lo straniero (al quale viene richiesto di essere residente, ininterrottamente, da 3 se non a volte 5 anni)<a abp="924" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>. A quanto risulta, invero, tutte le normative regionali comportanti tali forme di discriminazione sono state dichiarate incostituzionali, ma non, si badi, perché non siano ammessi in astratto trattamenti differenziati tra cittadino e straniero in relazione al godimento dei diritti sociali, bensì per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la Consulta, in altri termini, – nelle diverse pronunce con le quali ha censurato le disposizioni regionali discriminatorie – ha ritenuto illegittima l’introduzione dell’elemento di distinzione non in quanto tale bensì perchè irragionevole, attesa la mancanza di una correlazione tra la richiesta di una residenza protratta negli anni e i requisiti che costituiscono il presupposto della fruizione delle prestazioni sociali, ovvero il versare in situazione di bisogno e disagio<a abp="925" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br abp="926" /><br />
E’ evidente, d’altro canto, che non sarebbe legittimo (né, tantomeno, finanziariamente realistico) prospettare una piena equiparazione tra il cittadino e lo straniero regolare in relazione all’incondizionato accesso ai servizi di assistenza sociale, se non altro alla luce del vincolo economico connesso alle prestazioni ed al rischio di <em abp="927">default</em> del Paese ospitante. Sul punto deve osservarsi come lo stesso “straniero europeo”, cittadino, cioè, di uno stato membro – nonostante le libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 21 TFUE – incontri diversi limiti nell’accesso al <em abp="928">welfare</em> legati alla natura del soggiorno (lavoratore, studente, turista) ed alla durata dello stesso<a abp="929" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. In diverse occasioni, esigenze connesse alla “tenuta” dei sistemi di <em abp="930">welfare </em>nazionali hanno indotto la Corte di Giustizia Europea a ritenere legittimo, a determinate condizioni, l’utilizzo del criterio della residenza quale requisito per accedere ad alcune prestazioni sociali oggettivamente connesse alla presenza protratta sul territorio nazionale<a abp="931" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br abp="932" /><br />
Il criterio della dimostrazione di un effettivo legame con il territorio, quale elemento in grado di indicare la ragionevolezza o meno della discriminazione, è stato d’altro canto valorizzato anche dalla Corte Costistuzionale, laddove ha chiarito che il legislatore che intenda sottrarsi da un giudizio di ineguaglianza e manifesta irragionevolezza è tenuto a giustificare eventuali restrizioni all’accesso alle prestazioni sociali fondando l’elemento discriminante sulla “presenza o assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità”<a abp="933" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. Pertanto, l’elemento della precarietà del soggiorno può senza dubbio rappresentare un criterio legittimo per la non attribuzione di un beneficio sociale, ma solo a fronte di una ragionevole correlazione tra le condizioni cui è subordinato l’accesso alla prestazione e la <em abp="934">ratio </em>del beneficio stesso<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>: in tal senso, potrebbe passare il vaglio della Consulta l’utilizzo del requisito della residenza prolungata in ordine all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non certo in relazione all’ottenimento di prestazioni sanitarie o di assegni a sostegno delle famiglie indigenti.<br abp="936" /><br />
Per quanto attiene la figura dell’immigrato, pertanto, accanto alle limitazioni connesse al condizionamento finanziario intrinseco – proprie di qualsiasi diritto connesso a prestazioni pubbliche – si pone un’ulteriore forma di potenziale restrizione all’accesso al <em abp="937">welfare</em>, consistente in quella che la Corte Costituzionale ha definito “discriminazione non irragionevole” tra cittadini e stranieri: si tratta, in altri termini, di quei regimi giuridici differenziati, che – proprio nel rispetto del principio di eguaglianza in senso sostanziale – sono consentiti, ma solo a fronte di oggettive diversità legate, ad esempio, alla precarietà del soggiorno, e non al mero dato della nazionalità<a abp="938" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. Di qui si può argomentare, <em abp="939">a contrario</em>, che, in relazione all’accesso alle prestazioni sociali, anche al di là del nucleo irriducibile del singolo diritto il legislatore non è dotato di assoluta libertà nel modulare il contenuto ulteriore del diritto stesso, soggiacendo le sue scelte all’ulteriore vincolo della ragionevolezza del diverso trattamento<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.&nbsp;<br abp="941" /><br />
&nbsp;<br abp="942" /><br />
<em abp="943">4. Alla ricerca di nuovi parametri di verifica della legittimità delle discipline regionali: l’intervento, necessario ma insufficiente, della Corte Costituzionale.</em><br abp="944" /><br />
&nbsp;<br abp="945" /><br />
Si è osservato come negli ultimi anni il lavoro della Corte Costituzionale si sia rivelato fondamentale nell’arginare tendenze regolatrici restrittive avanzate da diverse regioni. E’ emblematica, al riguardo, la recente evoluzione normativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Con una prima disposizione (art. 9, co. 51, l.r. n. 24/2009) l’accesso alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali era riconosciuto ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi<a abp="946" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2011, dichiarava l’illegittimità per violazione dell’art. 3 Cost. di tale previsione nella misura in cui escludeva del tutto un’intera categoria di soggetti (gli stranieri extracomunitari) senza che vi fosse alcuna ragionevole correlazione tra la cittadinanza comunitaria e le tipologie di prestazioni in questione<a abp="947" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br abp="948" /><br />
Con successiva l. r. n. 16/2011 (art. 9) la stessa regione Friuli Venezia Giulia disciplinava nuovamente la materia, questa volta estendendo i benefici sociali anche agli stranieri regolari possessori di carta di soggiorno o di permesso non inferiore a un anno, purchè, tuttavia soddisfacessero – oltre al criterio della residenza in regione da almeno 2 anni – un ulteriore requisito, consistente nell’essere residenti in Italia da non meno di 5 anni<a abp="949" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>. Nonostante la Regione avesse in effetti ovviato alla precedente esclusione <em abp="950">tout court</em> di tutti coloro che possedevano lo status di straniero extracomunitario, la Consulta censurava, tuttavia, anche tale ultima disposizione, sempre per violazione dell’art. 3 Cost., a fronte dell’assoluta estraneità sussistente tra la precarietà del soggiorno e la tipologia dei benefici in questione, connessi piuttosto a situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona a prescindere dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale e regionale<a abp="951" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Da ultimo, con l r n. 22/2013, la Regione Friuli Venezia Giulia ha finalmente equiparato cittadini e stranieri regolari (con permesso di almeno un anno) in ordine all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, adeguandosi così all’assetto nazionale<a abp="952" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br abp="953" /><br />
Per quanto il meccanismo di controllo costituzionale appena descritto possa apparire soddisfacente devono, tuttavia, segnalarsi diverse criticità:<br abp="954" /><br />
1) innanzitutto, la perdurante mancanza di una sistematica disciplina di principio vincolante le regioni&nbsp; consentirà sempre a queste ultime di giustificare sulla base dell’incertezza della normativa nazionale di riferimento l’introduzione di nuove disposizioni irragionevolmente discriminatorie, e nulla garantisce che le stesse vengano prontamente sottoposte al vaglio della Consulta;<br abp="955" /><br />
2) in secondo luogo, deve registrarsi come in alcuni casi il legislatore regionale la cui norma è stata dichiarata incostituzionale ne abbia approvata una successiva solo formalmente ottemperando al dettato della Corte. Al riguardo, oltre al caso descritto del Friuli Venezia Giulia può essere richiamato l’esempio della Provincia di Trento: l’originaria versione dell’art. 9 della l. p. n. 15/2012 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima laddove, condizionando l’accesso ad un “assegno di cura” alla residenza in provincia da almeno 3 anni, introduceva un criterio di discriminazione privo di una ragionevole correlazione con il contenuto della prestazione in questione; ebbene, invece di rimuovere del tutto la condizione del soggiorno prolungato, il legislatore si è limitato a sostituire il precedente requisito con la richiesta di una residenza di 2 anni!<a abp="956" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>;<br abp="957" /><br />
3) in ultimo, il parametro adoperato dalla Corte Costituzionale non pare essere pienamente in grado di garantire l’immigrato, nella misura in cui va a sancire l’illegittimità delle sole discipline regionali che discriminano lo straniero in ragione di una causa “non palesemente irrazionale”, il che è evidentemente diverso dal pretendere un criterio discriminatorio “razionale”<a abp="958" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. Tale atteggiamento “timido” della Corte potrebbe nel tempo rivelarsi fragile e condurre ad irragionevoli sperequazioni sul territorio nazionale. Riallacciandoci a quanto osservato in precedenza, lo scenario muterebbe laddove la Corte potesse fondare le proprie decisioni non solo sull’art. 3 della Costituzione, bensì anche sul parametro della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: l’organica determinazione dei Lep a livello statale consentirebbe, infatti, alla Consulta di garantire – attraverso il richiamo all’art. 117, co. 2 lett. m) – il mantenimento di un’adeguata uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto dei livelli di autonomia regionale e locale oggi riconosciuti dall’ordinamento attraverso la facoltà di derogare<em abp="959"> in melius</em> la normativa nazionale di principio<a abp="960" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br abp="961" /><br />
Di recente, tuttavia, deve segnalarsi un’importante pronuncia della stessa Corte Costituzionale che – sebbene non riguardi espressamente il tema del <em abp="962">welfare</em> – appare indicativa di un differente e più netto approccio nei confronti del tema dei diritti da riconoscere all’immigrato regolare. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 119/2015, con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 2 e 3 Cost., l&#8217;art. 3, comma 1, d.lg. 5 aprile 2002 n. 77, nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile<a abp="963" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>. Ciò che in questa sede maggiormente rileva è che la Corte ha fondato la propria decisione, da un lato, chiarendo che lo svolgimento del servizio civile risponde non tanto ai doveri di difesa della Patria (art. 52 Cost.), quanto ai doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. – il che rende di per sé irragionevole l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia – e, dall’altro, evidenziando che “l’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all&#8217;integrazione nella comunità di accoglienza”. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="964" /><br />
&nbsp;<br abp="965" /><br />
<em abp="966">5. La prossima frontiera: l’attuazione di politiche regionali per l’integrazione e l’individuazione di livelli essenziali delle prestazioni specificamente destinati all’immigrato regolare.</em><br abp="967" /><br />
&nbsp;<br abp="968" /><br />
E’ possibile, a questo punto, effettuare un “passo ulteriore” e domandarsi se sia sufficiente garantire allo straniero regolare (nei limiti della ragionevolezza appena descritti) un pieno accesso alle prestazioni socio-assistenziali riconosciute ai cittadini italiani. Ci si chiede, in altri termini, se non sia, piuttosto, necessario – proprio nella logica del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. – prevedere particolari misure sociali idonee a rispondere alle peculiari esigenze dell’immigrato<a abp="969" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>. In tal senso, il riconoscimento dei diritti fondamentali e la garanzia di adeguati livelli essenziali delle prestazioni configurano senza dubbio argini imprescindibili oltre i quali al legislatore (nazionale come regionale) non è consentito andare, ma non appaiono in grado, da soli, di determinare i presupposti per la realizzazione di un reale processo di integrazione<a abp="970" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. &nbsp;<br abp="971" /><br />
In effetti, sia la Costituzione (si pensi alla centralità riconosciuta alla dignità dell’uomo) che l’ordinamento in generale (vedi il necessario coinvolgimento di tutti gli utenti nella definizione degli standard dei servizi)<a abp="972" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a> sembrano legittimare eventuali interventi specificamente mirati a combattere le condizioni di difficoltà in cui versa lo straniero, anche attraverso la previsione di specifici livelli essenziali delle prestazioni <em abp="973">ad hoc</em>. Un accesso differenziato (nel senso di “distinto”) ai servizi sociali trova legittimazione anche nell’art. 5 della dir. 2000/43/CE (<em abp="974">Principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica</em>), laddove si parla di Azioni Positive<a abp="975" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>, volte – in una prospettiva di <em abp="976">multicultural welfare state</em> – a rendere l’immigrato destinatario di strategie di aiuto ulteriori: un anziano immigrato, ad esempio, non ha (solo) l’esigenza di fruire delle prestazione sociali di un anziano italiano, dovendosi ad esse aggiungere anche altri interventi a carattere assistenziale legati a deficit linguistici o di natura culturale<a abp="977" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>.&nbsp;<br abp="978" /><br />
Tali considerazioni consentono, tra l’altro, di far emergere come il tema dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali sia strettamente connesso con quello delle politiche di integrazione, in un rapporto di tipo biunivoco. Ciò che si intende sostenere è che se è vero che un accesso adeguato al <em abp="979">welfare</em> configura un presupposto imprescindibile perché si realizzi una piena integrazione dello straniero nella comunità, è altrettanto vero che politiche per l’integrazione ben strutturate possono fungere da strumento essenziale per garantire un accesso effettivo e non solo teorico alle prestazioni sociali. Se si vuole affrontare il fenomeno dell’immigrazione nella sua globalità si impone la programmazione di politiche pubbliche di integrazione aventi carattere multidimensionale (culturale, sociale, religioso) e quella che è stata definita la “dimensione giuridica dell’integrazione”<a abp="980" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a> consiste proprio nella predisposizione di strumenti e azioni tali da mettere l’immigrato nelle condizioni (di sicurezza, informazione, ecc.) di accedere effettivamente alle prestazioni socio-assistenziali che, come si è evidenziato, in buona parte gli spettano.<br abp="981" /><br />
Le politiche pubbliche di integrazione rientrano evidentemente nell’alveo di quelle che si sono definite politiche <em abp="982">per </em>l’immigrazione, con la conseguenza che – nel rispetto dei (limitati) principi in materia definiti nel d.l.gs. n. 286/1998 – sono le regioni a livello territoriale a dover predisporre, con atti normativi e di programmazione, gli strumenti necessari al fine di agevolare l’integrazione degli stranieri nelle comunità<a abp="983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>. In tal senso è di grande interesse l’esame delle diverse discipline regionali in materia di integrazione degli stranieri immigrati, molte delle quali non si limitano a rappresentare mere leggi-manifesto (ricche di grandi propositi, ma prive di effettività), bensì contengono misure concrete di inserimento culturale e sociale. Ci si riferisce, in particolare, ad interventi mirati a favorire un pieno inserimento nel rispetto delle diversità culturali, quali: la realizzazione di corsi di lingua italiana volti a promuovere la qualificazione professionale dei lavoratori migranti e l’inserimento nelle scuole dell’obbligo<a abp="984" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>; l’organizzazione di iniziative destinate a preservare i valori e le identità culturali di origine delle popolazioni immigrate, anche attraverso progetti di educazione interculturale nelle scuole e nelle università<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>; la promozione di iniziative sociali o culturali tese a favorire un clima di reciproca comprensione<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br abp="987" /><br />
Particolarmente diffusa, poi, nella legislazione regionale più recente, la previsione di attività di mediazione culturale all’interno di ospedali, scuole, uffici pubblici; mediazione che – insieme ad attività specificamente destinate ad informare lo straniero su diritti ed opportunità, nonché ad assisterlo, anche legalmente, nelle procedure di inserimento sociale – si rivela di importanza strategica<a abp="988" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>. Di grande interesse, in tale contesto, l’esperienza di alcune realtà territoriali dove è previsto che per lo svolgimento delle attività di mediazione culturale le amministrazioni si avvalgano preferibilmente degli stessi immigrati, ovviamente in possesso di un’adeguata qualificazione<a abp="989" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>. La rilevanza di tale strumento, del resto, emerge con chiarezza se solo si considera che non avrebbe alcun senso riconoscere agli immigrati l’accesso – in via astratta – ai servizi di assistenza sociale, senza attivarsi nel concreto per far sì che gli stessi soggetti possano fruirne, venendo a conoscenza dei propri diritti, agevolandone la comprensione, consentendo loro di superare le inevitabili difficoltà linguistiche e burocratiche<a abp="990" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br abp="991" /><br />
In alcune normative regionali è, poi, fortemente sottolineato come un’efficace politica pubblica di integrazione debba prefiggersi anche l’introduzione di strumenti di superamento del fattore di stress consistente nella incapacità dell’immigrato di partecipare attivamente alla vita sociale della nuova comunità in cui vive. Anche attraverso la valorizzazione del portato dell’art. 118 Cost. nella gestione del fenomeno migratorio, quindi, vengono promosse iniziative sociali e culturali delle comunità di immigrati<a abp="992" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> proprio in funzione della realizzazione di un modello di integrazione condivisa, nonché di una più efficace erogazione delle prestazione sociali stesse. Ciò, da un lato, consente allo straniero di sentirsi “parte” della comunità e non un peso estraneo ad essa, e dall’altro, promuove l’adozione di un approccio differenziato per gruppi etnico-culturali, indispensabile se si vuole riservare la corretta attenzione alle specificità delle singole identità culturali, e non considerare fittiziamente tutti gli immigrati come un’entità omogenea<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br abp="994" /><br />
Un modello di partecipazione della popolazione immigrata differente dalle iniziative di “cittadinanza attiva”, in quanto destinato ad esprimersi in un contesto istituzionalizzato, è, poi, rappresentato dalle c.d. Consulte per l’integrazione, presenti in molte realtà regionali e comprendenti, in qualità di membri (e non , quindi, di soli destinatari), anche rappresentanti delle comunità degli immigrati<a abp="995" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Tali organi – cui sono attribuite funzioni essenzialmente di tipo consultivo e propositivo – hanno l’importante ruolo di apportare un contributo tecnico all’operato della pubblica amministrazione ogni qual volta quest’ultima programmi di intervenire con azioni destinate a coadiuvare i processi di integrazione e dialogo inter-culturale.<br abp="996" /><br />
Sono state, tuttavia, segnalate una serie di “debolezze” proprie del modello di Consulta che emerge dall’esame di gran parte delle discipline regionali: in primo luogo, sono generalmente chiamati a partecipare a tali organismi unicamente i delegati delle comunità di immigrati maggiormente rappresentative, con consequenziale rischio di acuire i conflitti tra le diverse etnie comunque presenti sul territorio<a abp="997" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>; una ulteriore criticità si riscontra nella circostanza che la presidenza della consulta è spesso affidata ai prefetti, il che sembra snaturare l’organismo, attribuendogli più uno ruolo di garante della sicurezza che di strumento per l’integrazione; criticabile, infine, anche il carattere non vincolante della maggior parte (se non della totalità) dei pareri emanati dalle consulte, con l’aggravante che molto spesso non è previsto nemmeno uno specifico onere motivazionale in caso di decisione difforme da parte dei pubblici poteri <a abp="998" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>.<br abp="999" /><br />
In conclusione, dall’esame delle normative regionali più recenti emerge una chiara tendenza a coniugare obiettivi di ordine prettamente sociale (modulazione dell’accesso al <em abp="1000">welfare</em>) con finalità di più ampio respiro, connesse all’implementazione di dinamiche di integrazione e di dialogo inter-culturale. In più occasioni tale rapporto di complementarietà si manifesta nella scelta di non limitarsi a riconoscere all’immigrato regolare la possibilità di fruire delle prestazioni socio-assistenziali erogate alla generalità dei cittadini, prevedendosi altresì – in chiave appunto integrativa – azioni e interventi specificamente strutturati per soddisfare le precipue esigenze dei soli stranieri<a abp="1001" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>. Alla luce delle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti, si auspica che il legislatore statale si ispiri al modello regionale nella predisposizione dei Lep in materia socio-assistenziale, mostrando anche in tale contesto un’attenzione differenziata ai bisogni specifici di cui è portatrice la popolazione immigrata, attraverso l’inclusione dello straniero regolare all’interno dei destinatari dei Lep, nonchè l’individuazione di prestazioni <em abp="1002">ad hoc</em>.&nbsp;<br abp="1003" /><br />
Nel contempo, tuttavia, si può registrare – sempre a livello regionale – un fenomeno parallelo ma antitetico, in quanto teso ad introdurre limiti all’accesso alle prestazione sociali per gli immigrati, in ragione di criteri legati alla durata della residenza, al tipo di permesso di soggiorno, se non addirittura alla cittadinanza; requisiti profondamente restrittivi che, va sottolineato, non erano presenti nelle discipline regionali più risalenti nel tempo. E’ evidente che tale apparente contraddittorietà è anche il frutto del particolare momento di crisi (non solo economica) che la nostra società sta vivendo, il che impone che obiettivi di integrazione considerino il fenomeno immigrazione nel suo complesso,&nbsp; non prescindendo dall’elemento della sicurezza e tenendo in debito conto l’innegabile esistenza di una generale (per quanto distorta) percezione che lega la figura dello straniero immigrato all’ordine pubblico e alla pericolosità sociale<a abp="1004" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>.<br abp="1005" /><br />
Proprio il campo del <em abp="1006">welfare</em> è destinato a ricoprire un ruolo fondamentale nella corretta impostazione del rapporto tra cittadini e immigrati, considerato il forte rischio che nuove forme di razzismo possano essere alimentate dalla visione dello straniero come “usurpatore” di prestazioni sociali<a abp="1007" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>. I pubblici poteri, chiamati ad affrontare e risolvere le criticità derivanti dalla massiccia entrata di flussi migratori, devono evidentemente operare un corretto bilanciamento tra le esigenze dei nuovi utenti e la tenuta del sistema sociale, il tutto nel rispetto del principio di ragionevolezza ed evitando di relegare la figura dell’immigrato nella categoria del “non cittadino”. Il concetto stesso di cittadinanza è di per sé un concetto relazionale, nella misura in cui va a definire il rapporto tra chi appartiene ad una comunità e chi ne è escluso; ma, come si è evidenziato, si può far parte della collettività, esserne dentro e non fuori, in modi differenti: in tal senso può venire in aiuto l’attuale centralità riconosciuta alle politiche regionali di integrazione, il cui presupposto giace nella valorizzazione della cittadinanza intesa in senso sostanziale, che vede nel riconoscimento della cittadinanza formale solo un ultimo (ed eventuale) sigillo.<br abp="1008" /><br />
&nbsp;<br abp="1009" /><br />
&nbsp;<br abp="1010" /><br />
&nbsp;<br abp="1011" /><br />
&nbsp;<br abp="1012" /><br />
<strong abp="1013">Abstract</strong><br abp="1014" /><br />
&nbsp;<br abp="1015" /><br />
The recognition of social rights for legal immigrants shows many issues, also arising from the concomitant involvement of matters as immigration (state exclusive legislative power), social welfare (regional exclusive legislative power), fundamental rights (state/region concurring legislative power). The current situation of uncertainty is exacerbated by the lack of the determination of basic level of benefits relating social entitlements to be guaranteed throughout the national territory, which entails an heterogeneous (and discriminatory) regional system.<br abp="1016" /><br />
On these bases, this paper aims at analysing the topic, underlining the opposite dynamics of exclusion and integration which characterise the relationship between the immigrant and the national community. An adequate welfare access system also for the immigrants constitutes an essential prerequisite to guarantee the peaceful development of new pluralist societies: to this aim the implementation of regional integration public policies has to be founded on the mutual recognition of different cultural identities, and has to be directed to the involvement of immigrants communities in the participation in social life, also through the enhancement of a non-formal notion of citizenship.</p>
<div abp="1017">&nbsp;</p>
<hr abp="1019" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1020" id="ftn1"><a abp="1021" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Lo studio della materia dell’immigrazione ha occupato negli ultimi anni, come è facile immaginare, numerosissimi studiosi, e le peculiarità che contraddistinguono la tematica hanno fatto sì che essa fosse esaminata sotto molteplici profili: internazionalistico, penalistico, privatistico, pubblicistico. Tra i principali contributi di diritto amministrativo e costituzionale si ricordano: AA.VV., <em abp="1022">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), Napoli, 2014; AA.VV., <em abp="1023">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014; F.G. Scoca, <em abp="1024">Protection of diversity and legal treatment of the foreinger: the Italian model</em>, in <em abp="1025">Il diritto dell’economia</em>, 2013, 15 ss.; M. Savino, <em abp="1026">Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</em>, Milano, 2012; L. Ronchetti, <em abp="1027">I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni</em>, Milano, 2012; E. Codini, <em abp="1028">Immigrazione e stato sociale</em>, in <em abp="1029">Dir. pubbl.</em>, 2012, 599 ss.; M.R. Spasiano, <em abp="1030">Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, <em abp="1031">Cittadinanza inclusiva e flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; G. Bascherini, <em abp="1032">Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee</em>, Napoli, 2007; A. Di Francia, <em abp="1033">La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza</em>, Milano, 2006; AA.VV., <em abp="1034">Diritto degli stranieri</em>, B. Nascimbene (a cura di), Padova, 2004; C.E. Gallo, <em abp="1035">La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, in <em abp="1036">Dir. amm.</em>, 2002, 481 ss.; C. Corsi, <em abp="1037">Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001; G. Berti, <em abp="1038">Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali</em>, in <em abp="1039">Riv. dir. cost.</em>, 1997, 16 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1040" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1041" id="ftn2"><a abp="1042" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> <em abp="1043">Ex multis</em> v. T. Caponio, <em abp="1044">Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo</em>, in <em abp="1045">Le Istituzioni del Federalismo</em>, 2004, 805; F. Biondi dal Monte, <em abp="1046">Regioni, immigrazione e diritti fondamentali</em>, in <em abp="1047">Le Regioni</em>, 2011, 1102 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1048" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1049" id="ftn3"><a abp="1050" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. Corte Cost., 18 gennaio 2013, n. 2, in <em abp="1051">Giur. cost.</em>, 2013, 1, 84.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1052" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1053" id="ftn4"><a abp="1054" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 134, in <em abp="1055">Foro it.</em>, 2010, I, 1706. Nell’occasione, in particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, l. reg. Liguria 6 marzo 2009 n. 4 (<em abp="1056">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>), nella parte in cui affermava la “indisponibilità della regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati”. La costituzione e l&#8217;individuazione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (sui quali si rinvia al contributo di Luigi Ferrara in questo volume) attengono, infatti, ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale nella misura in cui le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1057" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1058" id="ftn5"><a abp="1059" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 131, in <em abp="1060">Giur. cost.</em>, 2008, 3, 1650.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1061" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1062" id="ftn6"><a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. Corte Cost., 25 febbraio 2011, n. 61, in <em abp="1064">Giur. cost.</em>, 2011, 1, 783; Corte Cost., 7 marzo 2008, n. 50, in <em abp="1065">Giur. cost.</em>, 2008, 737; Corte Cost., 14 aprile 2006, n. 156, in <em abp="1066">Foro it.</em>, 2006, I, 2634; Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1067">Giur. cost.</em>, 2005, 4657. Per alcune interessanti riflessioni su tale filone giurisprudenziale si rinvia a B. Pezzini, <em abp="1068">Una questione che interroga l&#8217;uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in <em abp="1069">Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Napoli 2010, 163 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1070" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1071" id="ftn7"><a abp="1072" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1073">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella regione Toscana</em>); l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1074">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1075">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>). Per un’ampia analisi della tematica, comprendente la descrizione delle specifiche disposizioni delle citate normative regionali censurate dal Governo – tutte concernenti l’estensione dell’accesso di alcune prestazioni socio-assistenziali anche agli immigrati non regolarmente soggiornanti sul territorio – si rinvia a C. Corsi, <em abp="1076">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1077">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 43 ss.&nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1079" id="ftn8"><a abp="1080" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> E’ stato sottolineato da Corso (G. Corso, <em abp="1081">Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em abp="1082">Nuove autonomie</em>, 2012, 390) come sia agevolmente desumibile il necessario concorso delle politiche regionali in materia di immigrazione e, più nello specifico, di condizione giuridica dell’immigrato, dalla lettura dell’art. 3, co. 5 del Testo Unico in materia di immigrazione, ai sensi del quale “Nell&#8217;ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell&#8217;obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all&#8217;alloggio, alla lingua, all&#8217;integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”. Funzioni specifiche sono poi previste, tra l’altro, negli artt. 38 (educazione interculturale), 40 (accesso all’abitazione), 45 (politiche per l’integrazione).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1083" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1084" id="ftn9"><a abp="1085" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. Corte Cost. 22 luglio 2005, n. 300, in <em abp="1086">Giur. cost.</em>, 2005, 4; Corte Cost., 22 ottobre 2010, n. 299, in <em abp="1087">Foro amm.-C.d.S.</em>, 2011, 380; Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 269, in <em abp="1088">Giur. cost.</em>, 2010, 4, 3224. Sul punto v. G. Bascherini, <em abp="1089">Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo del «pacchetto sicurezza». Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010</em>, in <em abp="1090">Giur. cost.</em>, 2010, 3901, dove si osserva come tale filone giurisprudenziale concorra a porre un importante freno alle logiche che animano le politiche di sicurezza, pubblica e sociale, caratterizzanti le più recenti riforme della disciplina nazionale rientranti nel c.d. “pacchetto sicurezza”. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1091" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1092" id="ftn10"><a abp="1093" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 aprile 2014, n. 625, in <em abp="1094">Foro amm.</em>, 2014, 1201; Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1095">Giur. cost.</em>, 2013, 3271; Corte Cost., 30 aprile 2009, n. 124, in <em abp="1096">Giust. civ.</em>, 2010, 807; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 138, in <em abp="1097">Foro amm.- TAR</em>, 2006, 8.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1098" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1099" id="ftn11"><a abp="1100" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. Corte Cost., 13 giugno 2006, n. 222, in <em abp="1101">Ragiusan</em>, 2007, 334; Corte Cost., 23 dicembre 2003, n. 370, in <em abp="1102">Giur. cost.</em>, 2003, 6.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1103" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1104" id="ftn12"><a abp="1105" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sulla condizione giuridica dello straniero in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo si rinvia a M. Immordino, <em abp="1106">La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, in <em abp="1107">Nuove autonomie</em>, 2013, 197 ss.; O. Spataro, <em abp="1108">I diritti degli immigrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1109">Nuove autonomie</em>, 2013, 269 ss.; A. Pace, <em abp="1110">Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo</em>, in <em abp="1111">www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 2010; U. Allegretti, <em abp="1112">Costituzione e diritti cosmopolitici</em>, in G. Gozzi (a cura di), <em abp="1113">Democrazia, diritti, Costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee</em>, Bologna, 1997, 182 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1114" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1115" id="ftn13"><a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sulla generale inadeguatezza del criterio letterale e la contestuale necessità – nella gran parte delle ipotesi – di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine &#8220;cittadini&#8221; anche ai soggetti stranieri cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 ottobre 2014, n. 1091, in <em abp="1117">Foro amm.</em>, 2014, 2586; Corte Cost., 24 febbraio 1994, n. 62, in <em abp="1118">Riv. dir. internaz.</em>, 1994, 1054; Corte Cost., 16 luglio 1970, n. 144, in <em abp="1119">www.cortecostituzionale.it</em>. In dottrina, sul punto, v. P. Caretti, <em abp="1120">I diritti fondamentali</em>, Torino, 2005, 370; S. Sicardi, <em abp="1121">L’immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla giurisprudenza costituzionale</em>, in <em abp="1122">Giur. it.</em>, 1996, 316 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1123" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1124" id="ftn14"><a abp="1125" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si assestano su tale ultima posizione, maggiormente restrittiva, M. Luciani, <em abp="1126">Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana</em>, in <em abp="1127">Riv. crit. dir. priv.</em>, 1992, 213 ss. e C. Corsi, <em abp="1128">Diritti fondamentali e cittadinanza</em>, in <em abp="1129">Dir. pubbl.</em>, 2000, 805 ss.; <em abp="1130">contra </em>v. E. Grosso, <em abp="1131">Straniero (status costituzionale dello)</em>, voce in <em abp="1132">Dig. disc. pubbl.</em>, XV, Torino, 1999, 156 ss. Per una completa ricostruzione del dibattito si rinvia a S. D’Antonio, <em abp="1133">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, in AA.VV., <em abp="1134">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 179 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1135" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1136" id="ftn15"><a abp="1137" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In termini v. A. Ruggeri, C. Salazar, <em abp="1138">“Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V</em>, in <em abp="1139">Quad. reg.</em>, 2004, 32 ss., i quali definiscono “ormai largamente obsoleto” il tradizionale modello di rigida ripartizione delle competenze “laddove solo dalla reciproca integrazione delle fonti in parola e – soprattutto – dal loro convergere ed orientarsi verso i lavori costituzionali possa aversi (se non una compiuta) una soddisfacente tutela dei diritti”, 43.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1140" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1141" id="ftn16"><a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Al riguardo, all’interno del Testo unico in materia di immigrazione sono contemplati una serie di modelli di coordinamento interistituzionale, quali il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio (art. 2-bis), i Consigli territoriali per l&#8217;immigrazione (art. 3, comma 6), nonché il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali nell’ambito della predisposizione del documento programmatico triennale relativo alla politica dell&#8217;immigrazione (art. 3, comma 1).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1143" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1144" id="ftn17"><a abp="1145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Sul punto si rinvia a F. Scuto, <em abp="1146">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1147">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 56 ss.; D. Strazzari, <em abp="1148">Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone? Gli spazi di azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un’ambigua sentenza della Corte</em>, in <em abp="1149">Le Regioni</em>, 2011, 1037 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1150" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1151" id="ftn18"><a abp="1152" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> In generale, sull’articolazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi settori dei servizi sociali v. V. Molaschi, <em abp="1153">I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive</em>, Torino, 2008; C. Tubertini, <em abp="1154">Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute</em>, Bologna, 2008; T. Marocco, <em abp="1155">Giurisprudenza amministrativa e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1156">Foro amm.-TAR</em>, 2003, 1992 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1157" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1158" id="ftn19"><a abp="1159" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> “I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che l&#8217;art. 117 cost., come sostituito dall&#8217;art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, individua tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, non costituiscono una &#8220;materia&#8221; in senso stretto, ma individuano una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle” (Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in <em abp="1160">Giur. cost.</em>, 2002, 2012).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1161" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1162" id="ftn20"><a abp="1163" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> C. Corsi, <em abp="1164">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1165">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, cit., 54.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1166" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1167" id="ftn21"><a abp="1168" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> L’art. 18 della l.n. 328/2000 prevede che i Piani nazionale e regionali degli interventi e dei servizi sociali individuino, tra l’altro, programmi per l’integrazione degli immigrati.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1169" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1170" id="ftn22"><a abp="1171" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In termini v. A. Massera, <em abp="1172">Individuo e amministrazione nello Stato sociale: alcune considerazioni sulla questione delle situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em abp="1173">Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1991, 19.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1174" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1175" id="ftn23"><a abp="1176" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per la dottrina meno recente si veda V. Crisafulli, <em abp="1177">La Costituzione e le sue disposizioni di principio</em>, Milano, 1952; S. Pugliatti, <em abp="1178">Diritto individuale e diritto sociale</em>, (voce) in <em abp="1179">Enc. Dir.</em>, Varese, 1964, 700 ss.; P. Biscaretti di Ruffia, <em abp="1180">I diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1181">Nss. D.I.</em>, Torino, 1968, 759 ss.; G. Cicala, <em abp="1182">Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano</em>, Napoli, 1987. Il tema ha impegnato anche la letteratura più recente; <em abp="1183">ex multis</em> v. A. Di Pascale, <em abp="1184">I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: diritti fondamentali?</em>, in <em abp="1185">Riv. dir. internazionale</em>, 2014, 1148 ss.; L.R. Perfetti, <em abp="1186">I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità</em>, in <em abp="1187">Dir. pubblico</em>, 2013, 61 ss.; C. Pinelli, <em abp="1188">Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo</em>, in <em abp="1189">Europa e dir. priv.</em>, 2011, 401 ss.; E. Ferrari, <em abp="1190">Lo stato sussidiario: il caso dei servizi sociali</em>, in <em abp="1191">Dir. pubbl.</em>, 2002, 99 ss.; B. Pezzini, <em abp="1192">La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali</em>, Milano, 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1193" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1194" id="ftn24"><a abp="1195" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> In termini cfr. A. Baldassarre, <em abp="1196">Diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1197">Enc giur.</em>, XI, 1989, Roma, 1989; M. Luciani, <em abp="1198">Sui diritti sociali</em>, in <em abp="1199">Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso</em>, II, Padova, 1995, 97 ss.; L. Principato, <em abp="1200">I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali</em>, in <em abp="1201">Giur. cost.</em>, 2001, 873 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1202" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1203" id="ftn25"><a abp="1204" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. R. Alessi, <em abp="1205">Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale</em>, II ed., Milano, 1956, 13 ss. In generale, sulla configurazione dei diritti pubblici di prestazione come libertà positive affidate, per effetto del principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell&#8217;art. 3, comma 2, Cost., all&#8217;intervento propulsivo dello Stato si rinvia a S. Romano, <em abp="1206">La teoria dei diritti pubblici subiettivi</em>, in V.E. Orlando (a cura di), <em abp="1207">Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, I, Milano, 1897, 111; C. Mortati, <em abp="1208">Istituzioni di diritto pubblico</em>, Padova, 1976, II, 1035.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1209" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1210" id="ftn26"><a abp="1211" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte Cost.,&nbsp; 17 luglio 1998, n. 267, in <em abp="1212">Foro it.</em>, 1999, I, 2792. In dottrina, sul tema si rinvia a G. Pastori, <em abp="1213">Diritti e servizi oltre la crisi dello stato sociale</em>, in <em abp="1214">Scritti in onore di V. Ottaviano</em>, I, Milano, 1993, 1083 ss.; F. Merusi, <em abp="1215">Servizi pubblici instabili</em>, Bologna 1990, 30.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1216" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1217" id="ftn27"><a abp="1218" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> In tal senso si è anche parlato di “diritti riflessi”, intesi come posizioni giuridiche soggettive individuali, ma, nel contempo, strumentalmente legate ad obiettivi di giustizia sociale, e quindi immediatamente riferibili al soddisfacimento di interessi della collettività e solo di riflesso del singolo (v. F. Pergolesi, <em abp="1219">Appunti su alcuni lineamenti dei “diritti sociali”</em>, in <em abp="1220">Quaderni della Costituzione</em>, Milano, 1953, 7).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1221" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1222" id="ftn28"><a abp="1223" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr. M. Mazziotti, <em abp="1224">Diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1225">Enc. dir.</em>, XII, Milano, 1964, 802 ss.; A. Pace, <em abp="1226">La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”</em>, in AA.VV., <em abp="1227">Nuove dimensioni nei diritti di libertà</em>, Padova, 1993, ove l’autore avvicina la figura dei diritti sociali a quella degli interessi legittimi sottolineando le analogie esistenti in relazione alle forme di tutela giurisdizionali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1228" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1229" id="ftn29"><a abp="1230" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> G. Corso, <em abp="1231">I diritti sociali nella Costituzione italiana</em>, in <em abp="1232">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1975, 756.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1233" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1234" id="ftn30"><a abp="1235" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> In termini cfr. A. Police, <em abp="1236">Le situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario</em>, in <em abp="1237">Sanità Pubblica e Privata</em>, 2003, 1173 ss.; S. D’Antonio, <em abp="1238">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit., 190.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1239" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1240" id="ftn31"><a abp="1241" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 1999, n. 85, in <em abp="1242">Giust. civ. Mass.</em>, 1999, 439; Cass. civ., Sez. Un., 20 febbraio 1992, n. 2092, in <em abp="1243">Giur. it.</em>, 1993, I, 844 ss.; Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 1986, n. 787, in <em abp="1244">Giust. civ. Mass.</em>, 1986. In dottrina si rinvia alle riflessioni di F.G. Scoca, <em abp="1245">Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</em>, Milano, 1990, 151 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1246" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1247" id="ftn32"><a abp="1248" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Sul problema della mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni nel settore dei diritti sociali si rinvia, <em abp="1249">ex multis</em>, a R. Cogno, <em abp="1250">Una proposta di articolazione dei Lep per l’assistenza</em>, in <em abp="1251">Riv. dir. finanziario</em>, 2010, 330 ss.; C. Panzera, <em abp="1252">I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali</em>, in AA.VV., <em abp="1253">Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale</em>, G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Torino, 2010, 63 ss.; M. Poto, <em abp="1254">La Corte Costituzionale e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1255">Resp. civ. e prev.</em>, 2006, 437 ss.; T. Marocco, <em abp="1256">Giurisprudenza amministrativa e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1257">Foro amm-TAR</em>, 2003, 1992; E. Balboni, <em abp="1258">Livelli essenziali: il nuovo nome dell&#8217;eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere</em>, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), <em abp="1259">Il sistema integrato dei servizi sociali</em>, Milano, 2003, 27 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1260" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1261" id="ftn33"><a abp="1262" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in relazione a diritti espressamente inseriti nel novero dei livelli essenziali di prestazione di assistenza sociale non è “possibile configurare l&#8217;esistenza di scelte decisionali di opportunità, espressive di discrezionalità amministrativa e della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, ma solo di poteri vincolati attribuiti dalla legge nell&#8217;interesse diretto dei privati beneficiari delle misure di tutela sociale (norme di relazione), spettando alla pubblica Amministrazione una discrezionalità tecnica per l&#8217;apprezzamento della effettiva presenza dei presupposti di fatto delineati dalla normativa in materia” T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 giugno 2011, n. 1095, in <em abp="1263">Foro amm.- TAR</em>, 2011, 2102.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1264" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1265" id="ftn34"><a abp="1266" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> In termini v. F. Biondi dal Monte, <em abp="1267">I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all’abitazione degli stranieri</em>, in AA.VV., <em abp="1268">Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale</em>, G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Torino, 2010, 225. Sul punto, tra l’altro, proprio in relazione alla figura dell’immigrato, è stato osservato che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni non può comunque “costituire un limite massimo per le prestazioni stesse, essendo piuttosto un canone minimo di prestazione che lo Stato sociale, nelle sue diverse articolazioni, ha certo l&#8217;obbligo di rispettare, ma anche il dovere di elevare”, F. Rimoli, <em abp="1269">Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero</em>, in <em abp="1270">Giur.. cost.</em>, 2005, 4675 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1271" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1272" id="ftn35"><a abp="1273" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sul tema v. V. Berlingò, <em abp="1274">La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tutela dei diritti sociali</em>, in <em abp="1275">Dir. amm.</em>, 2012, 143.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1276" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1277" id="ftn36"><a abp="1278" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> In termini v. Corte Cost., 5 maggio 2014, n. 111, in <em abp="1279">Giur. cost</em>., 2014, 2014, ove la determinazione dei Lep è definita “competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”. In termini cfr. Corte Cost., 24 luglio 2012, n. 207, in <em abp="1280">Giur. cost.</em>, 2012, 3017; Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in <em abp="1281">Foro it.</em>, 2003, I, 394. In dottrina, sul tema, v. R. Balduzzi, <em abp="1282">Equità ed efficienza nei livelli essenziali in sanità</em>, in G. Corso, P. Magistrelli (a cura di) <em abp="1283">Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile</em>, Torino, 2009, 81 ss.; C. Tubertini, <em abp="1284">Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute</em>, cit.; R. Ferrara, <em abp="1285">L’ordinamento della sanità</em>, Torino, 2007, 237.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1286" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1287" id="ftn37"><a abp="1288" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr. Corte Cost., 5 maggio 2014, n. 111, in <em abp="1289">Giur. cost.</em>, 2014, 2014; Corte Cost., 11 febbraio 2010, n. 44, in <em abp="1290">Giur. cost.</em>, 2010, 498; T.A.R. Liguria, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 46, in <em abp="1291">Rass. dir. farmaceutico</em>, 2006, 129.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1292" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1293" id="ftn38"><a abp="1294" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Sulle criticità e le incertezze ancora sussistenti in relazione all’accesso alle cure sanitarie da parte dell’immigrato irregolare v. M. Immordino, <em abp="1295">La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, cit.; S. D’Antonio, <em abp="1296">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit.; S. Ricci, L. Dimasi, <em abp="1297">Stranieri irregolari, diritto alla salute e sostenibilità finanziaria tra presunte criticità e possibili soluzioni</em>, in <em abp="1298">Sanità Pubblica e Privata</em>, 2013, 21 ss.; G. Bascherini, A. Ciervo, <em abp="1299">L’integrazione difficile</em>: <em abp="1300">il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella crisi del welfare state</em>, in <em abp="1301">Gli stranieri</em>, 2011, 39 ss.; E. Grosso, <em abp="1302">Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale</em>, in R. Balduzzi (a cura di), <em abp="1303">Cittadinanza, corti e salute</em>, Padova, 2007, 157 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1304" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1305" id="ftn39"><a abp="1306" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> E’ opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del d. lgs. n. 286/1998, “Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1307" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1308" id="ftn40"><a abp="1309" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato (quindi anche a quello irregolare) sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1310" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1311" id="ftn41"><a abp="1312" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> In generale, sul modello di intervento assistenziale rappresentato dalla carta acquisti si rinvia a C. Pinelli, <em abp="1313">«Social card», o del ritorno alla carità di Stato</em>, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em abp="1314">Scritti in onore di Lorenza Carlassare</em>, III, Napoli, 2009, 1177 ss. La Regione Veneto ha contestato la legittimità di tale intervento normativo statale per violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali e assistenza. Con pronuncia n. 62/2013 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, sancito la legittimità della previsione statale in quanto “oltre a rispondere ai principi di eguaglianza e solidarietà, presenti caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza come quelli conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito il nostro Paese, e cioè quando esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo” (Corte Cost., 5 aprile 2013, n. 62, in <em abp="1315">Giur. cost.</em>, 2013, 937). Sulla stessa linea già Corte Cost., 15 gennaio 2010, n. 10, in <em abp="1316">Giur. cost., </em>2010, 135, in ordine alla quale si vedano i commenti di E. Longo, <em abp="1317">I diritti sociali al tempo della crisi. La Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale</em>, in <em abp="1318">Giur. cost.</em>, 2010, 164 e F. Pizzolato, <em abp="1319">La «social card» all’esame della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1320">Rivista del diritto della sicurezza sociale</em>, 2010, 349 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1321" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1322" id="ftn42"><a abp="1323" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Da ultimo, ai sensi del co. 156 della l. n. 190/2014, il fondo relativo alla <em abp="1324">social card</em> è stato incrementato di 250 milioni di euro l’anno.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1325" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1326" id="ftn43"><a abp="1327" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> La giurisprudenza – mediante l’istituto della disapplicazione della norma illegittimamente restrittiva – aveva in precedenza già esteso il beneficio in questione ai cittadini dell’Unione Europea, richiamando gli art. 21 TFUE e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. Tribunale di Trieste, sez. lavoro, ord. 19 settembre 2012).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1328" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1329" id="ftn44"><a abp="1330" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> In ordine alla compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea di riferimento cfr. Corte Giust. UE,&nbsp; Sez. II, 4 giugno 2015, C-579/13, <em abp="1331">P. c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen</em>, laddove si afferma che la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo non osta di per sè “ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l&#8217;obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1332" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1333" id="ftn45"><a abp="1334" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Al riguardo, è stato osservato che l’approccio sotteso all’accordo di integrazione è di tipo assimilativo, piuttosto che di tipo integrativo, teso ad “annullare” le diversità piuttosto che a contenerle, nella misura in cui l’immigrato è costretto a sottoscrivere un vero e proprio contratto per adesione in ordine al cui contenuto non ha nessun potere di incidere, pur avendo ad oggetto non semplici prestazioni sinallagmatiche, bensì il proprio sistema valoriale. Sul punto v. E. Gargiulo, <em abp="1335">Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em abp="1336">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2014, 41 ss.; E. Codini, <em abp="1337">Immigrazione e stato sociale</em>, in <em abp="1338">Dir. pubbl.</em>, 2012, 599 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1339" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1340" id="ftn46"><a abp="1341" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Sottolinea l’importanza del ruolo della legislazione regionale anche in termini di “laboratorio istituzionale” E. Gianfrancesco, <em abp="1342">Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Regioni</em>, in AA.VV., <em abp="1343">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 287 ss., il quale ricorda “come anche in questa materia il legislatore regionale abbia sperimentato soluzioni e tecniche di integrazione che sono state riprese, in un momento successivo, dal legislatore statale”, 296.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1344" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1345" id="ftn47"><a abp="1346" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cfr. art. 2, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2014, n. 5 (<em abp="1347">Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati</em>); art. 14, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2014, n. 46 (<em abp="1348">Interventi a sostegno degli stranieri immigrati</em>); art. 2, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1349">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>); art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1350">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</em>); art. 10, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1351">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); art. 5, l.p. Bolzano, 30 aprile 1991, n. 13 (<em abp="1352">Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano</em>); art. 2, l.r. Umbria, 10 aprile 1990, n. 18 (<em abp="1353">Interventi a favore degli immigrati extracomunitari</em>); art. 2, l.r. Veneto, 30 gennaio 1990, n. 9 (<em abp="1354">Interventi nel settore dell’immigrazione</em>); art. 2, l.r. Lombardia, 4 luglio 1988, n. 38 (<em abp="1355">Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1356" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1357" id="ftn48"><a abp="1358" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Cfr. art. 2, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (<em abp="1359">Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</em>), ove, nell’ambito dei destinatari degli interventi previsti dalla legge, sono contemplati anche i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione; art. 2, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (<em abp="1360">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>), ove è stabilito che i destinatari delle misure previste nella legge sono “le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e rifugiati, presenti sul territorio regionale”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1361" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1362" id="ftn49"><a abp="1363" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cfr. l.r. Lombardia, 12 febbraio 2002, n. 1, che riconosceva ai soli cittadini italiani invalidi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico; l.r. Friuli Venezia Giulia, 31 marzo 2006, n. 6, che escludeva i cittadini non comunitari residenti dal almeno 36 mesi dall’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1365" id="ftn50"><a abp="1366" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Cfr. Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1367">Giur. cost.</em>, 2005, 4657, che ha dichiarato illegittima la disposizione discriminatoria della l.r. Lombardia n. 1/2002; Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in <em abp="1368">Foro it.</em>, 2011, I, 2930, che ha dichiarato illegittima la disposizione discriminatoria della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006. In dottrina, sul tema, v. C. Corsi, <em abp="1369">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1370">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 43 ss.; G. Corso, <em abp="1371">Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, cit., 386.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1372" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1373" id="ftn51"><a abp="1374" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Cfr. l.p. Trento, 24 luglio 2012, n. 15, che destinava l’assegno sociale per cure domiciliari ai soli stranieri residenti in Regione da non meno 3 anni (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1375">Giur. cost.</em>, 2013, 2542); l.r. Trentino Alto Adige, 14 dicembre 2011, n. 8, che subordinava, per i soli stranieri, l’ottenimento dell’assegno sociale regionale alla residenza in Regione da almeno 5 anni (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 133, in <em abp="1376">Foro it.</em>, 2013, I, 2069); l.p. Bolzano, 28 ottobre 2011, n. 12, che richiedeva un periodo di residenza ininterrotta in Provincia di almeno 5 anni per poter accedere alle prestazioni sociali di natura economica (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 18 gennaio 2013, n. 2, in <em abp="1377">Giur. cost.</em>, 2013, 84); l.r. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16, per l’analisi della quale si rinvia al paragrafo successivo del presente scritto.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1378" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1379" id="ftn52"><a abp="1380" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Per un’ampia disamina delle ipotesi di utilizzo della cittadinanza e della residenza come criteri di esclusione da parte dei legislatori regionali si rinvia a F. Scuto, <em abp="1381">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociali degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1382">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 56 ss., il quale, tra l’altro, sottolinea come appaia “significativo che, anche nel pieno della crisi economica del Paese, la Corte non si sia discostata dalla sua precedente impostazione anche in relazione al criterio delle residenze lunghe: la crescente ristrettezza delle risorse a disposizione non può comunque giustificare l’introduzione di elementi di distinzione arbitrari e irragionevoli”, 65.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1383" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1384" id="ftn53"><a abp="1385" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sul tema si rinvia a F. Biondi Dal Monte, <em abp="1386">Cittadinanza europea, libera circolazione e parità di trattamento. Il diritto all’assistenza sociale dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1387">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 37 ss., ove viene evidenziata l’esistenza di un “doppio binario già presente nelle fonti derivate tra lavoratori e cittadini non economicamente attivi […] i primi, con i contributi fiscali versati nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita esercitata, contribuiscono anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e devono potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Tale logica di corrispettività sembra legittimare la chiusura di sistemi di welfare nazionali verso i cittadini europei non economicamente attivi, ai quali può essere chiesto un sufficiente grado di integrazione nello Stato ospitante per poter beneficiare di prestazioni di natura sociale”, 58.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1388" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1389" id="ftn54"><a abp="1390" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr, Corte Giust. UE, 18 novembre 2008, C-158/07, <em abp="1391">Foster</em>; Corte Giust. UE, 1 ottobre 2009, C-103/08, <em abp="1392">Gottwald</em>, in <em abp="1393">Racc.</em>, 2009, 9117. Per un approfondimento v. L.M. Ravo, <em abp="1394">Il caso Gottwald. Cittadinanza europea e discriminazioni fondate sulla residenza al vaglio della Corte di Giustizia</em>, in G. Biagioni, I. Castangia, <em abp="1395">Il principio di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea</em>, Napoli, 2011.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1396" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1397" id="ftn55"><a abp="1398" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1399">Foro it.</em>, 2014, I, 1989 e in <em abp="1400">Giur. cost.</em>, 2013, 3271, con nota di L. Principato, <em abp="1401">L&#8217;integrazione sociale, fine o condicio sine qua non dei diritti costituzionali?</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1402" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1403" id="ftn56"><a abp="1404" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1405">Giur. cost.</em>, 2013, 2542; Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1406">Giur. cost.</em>, 2005, 4657.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1407" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1408" id="ftn57"><a abp="1409" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> In dottrina, sul punto, si rinvia a S. D’Antonio, <em abp="1410">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit., 191; M. Gnes, <em abp="1411">Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali</em>, in <em abp="1412">Giur. cost.</em>, 2005, 4681.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1413" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1414" id="ftn58"><a abp="1415" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> In termini E. Codini, <em abp="1416">Immigrazione e stato sociale</em>, cit., 608 e 625.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1417" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1418" id="ftn59"><a abp="1419" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cfr. l. r. Friuli Venezia Giulia, 30 dicembre 2009, n. 24 (<em abp="1420">Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1421" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1422" id="ftn60"><a abp="1423" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in <em abp="1424">Foro it.</em>, 2011, I, 2930.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1425" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1426" id="ftn61"><a abp="1427" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16 (<em abp="1428">Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale</em>). Per un’ampia critica in ordine all’irragionevolezza e conseguenziale illegittimità di tale forma di discriminazione si rinvia a V. Tallini, <em abp="1429">Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla (nuova) legge del Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011 “in materia di accesso alle prestazioni sociali” da parte degli stranieri</em>, in <em abp="1430">www.forumcostituzionale.it</em>, 2011</div>
<p>&nbsp;<br abp="1431" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1432" id="ftn62"><a abp="1433" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1434">Foro it.</em>, 2014, I, 1989, nella quale, tra l’altro, si ribadisce con forza che esigenze di risparmio – correlate al decremento della disponibilità finanziaria conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica – non giustificano scelte discriminatorie non rispettose del principio di ragionevolezza.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1435" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1436" id="ftn63"><a abp="1437" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia, 27 dicembre 2013, n. 22 (<em abp="1438">Norme intersettoriali per l&#8217;accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti</em>). La disciplina nazionale dispone, infatti, che le sole provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono legate alla titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo (5 anni), mentre “per le altre prestazioni e servizi sociali l&#8217;equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno” (art. 80, co. 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, <em abp="1439">Finanziaria 2001</em>). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1440" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1441" id="ftn64"><a abp="1442" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1443">Giur. cost.</em>, 2013, 2542. V. anche il testo attualmente vigente dell’art. 9, l.p. Trento, 24 luglio 2012, n. 15, ove, come detto, si pone tra i requisiti per poter beneficiare della prestazione, la residenza nel territorio della provincia di Trento da almeno due anni continuativi.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1444" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1445" id="ftn65"><a abp="1446" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> “L’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l&#8217;attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la <em abp="1447">ratio</em>”, Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, cit. In termini v. anche Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, cit.; Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 133, cit.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1448" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1449" id="ftn66"><a abp="1450" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Sottolinea la fragilità dell’utilizzo del solo parametro della ragionevolezza, “criterio tanto duttile quanto sfuggente”, F. Scuto, <em abp="1451">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, cit., 75.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1452" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1453" id="ftn67"><a abp="1454" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Corte Cost., 25 giugno 2015, n. 119, in <em abp="1455">www.cortecostituzionale.it</em>. Per un commento alla pronuncia v. G. Marino, <em abp="1456">La consulta apre le porte del servizio civile agli stranieri</em>, in <em abp="1457">Diritto &amp; Giustizia</em>, 2015, 25, 78 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1458" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1459" id="ftn68"><a abp="1460" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In tal senso vanno le sollecitazioni di E. Codini, <em abp="1461">Immigrazione e stato sociale</em>, cit., che – dopo aver indicato una serie di contesti nei quali l’immigrato si trova ad affrontare difficoltà peculiari dovute al suo status (ad es. la ricerca di un alloggio in affitto o gli ostacoli linguistici dei minori stranieri nelle scuole) – osserva con una certa rassegnazione che “il tema di una possibile strategia di aiuto ad hoc, al di là di alcune misure di portata assai limitata, non ha di fatto nemmeno raggiunto la soglia della discussione”, 606.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1462" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1463" id="ftn69"><a abp="1464" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Sul tema delle politiche di integrazione connesse al fenomeno dell’immigrazione la letteratura è vastissima. <em abp="1465">Ex multis</em> v. E. Gargiulo, <em abp="1466">Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em abp="1467">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2014, 41 ss.; P. Bellocchi, R. Staino, <em abp="1468">L’integrazione degli immigrati extracomunitari: una verifica sull’assistenza socio-sanitaria</em>, in AA.VV., <em abp="1469">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), II, Napoli, 2014, 87 ss.; F. Fracchia, <em abp="1470">Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in <em abp="1471">Nuove autonomie</em>, 2013, 229 ss.; M.R. Spasiano, <em abp="1472">Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, <em abp="1473">Cittadinanza inclusiva e flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; J. De Lucas, <em abp="1474">Migrazioni, diritti, cittadinanza nell’Unione europea. Sulle condizioni di legittimità della politica d’immigrazione</em>, in <em abp="1475">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2004, 13 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1476" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1477" id="ftn70"><a abp="1478" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Si pensi, al riguardo, alla disciplina della Carta dei servizi, documento obbligatorio per ciascun concessionario di servizi pubblici, all’interno del quale il soggetto erogatore deve individuare parametri certi, misurabili&nbsp; e verificabili caratterizzanti la prestazione, con l’apporto collaborativo degli utenti, chiamati a far emergere (singolarmente e attraverso le associazioni di categoria) le criticità e le esigenze connesse alla gestione di uno specifico servizio. Per una più ampia analisi della Carta e delle problematiche connesse alla sua attuazione sia consentito rinviare a M. Calabrò, <em abp="1479">Carta dei servizi, rapporto di utenza e qualità della vita</em>, in <em abp="1480">Dir. amm.</em>, 2014, 373 ss. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1481" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1482" id="ftn71"><a abp="1483" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> “Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica”. Per un commento a tale direttiva ed al suo (incompleto e inadeguato) recepimento da parte del legislatore italiano si rinvia a L. Calafà, <em abp="1484">Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri e il modello regolativo nazionale</em>, in <em abp="1485">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, 45.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1486" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1487" id="ftn72"><a abp="1488" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> In termini v. A. Zito, <em abp="1489">Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle Pubbliche amministrazioni: spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla salute e sulle modalità di erogazione delle prestazioni</em>, in AA.VV., <em abp="1490">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), I, Napoli, 2014, 671 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1491" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1492" id="ftn73"><a abp="1493" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> E. La Spina, <em abp="1494">Un decennio di sviluppi normativi per l’integrazione degli immigrati in Spagna</em>, in <em abp="1495">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 85, il quale sottolinea il carattere polisemico del termine integrazione, concetto all’interno del quale possono essere fatte rientrare politiche anche profondamente differenti tra loro, dipendenti dalle circostanze storico-politiche e dal ruolo ricoperto dal fenomeno dell’immigrazione in quel determinato Paese. Il rischio è che nel nome dell’integrazione possano annullarsi le diversità culturali e, di conseguenza, ledere la dignità degli immigrati, “l’alternativa richiede un forte impegno nel trovare un equilibrio fra la totale autonomia e l’assoluto controllo, ma anche nel saper gestire forme di compromesso più inclusive”, 80.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1496" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1497" id="ftn74"><a abp="1498" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> In termini v. S. Baldin, <em abp="1499">La competenza statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione degli immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1500">www.forumcostituzionale.it</em>, 2005. Sottolinea l’esistenza di un approccio della giurisprudenza costituzionale teso a limitare l’ambito di azione regionale, a favore di una lettura espansiva della competenza statale F. Covino, <em abp="1501">Regioni e disciplina dell’immigrazione</em>, in F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci (a cura di), <em abp="1502">Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza</em>, Napoli, 2011, 398 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1503" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1504" id="ftn75"><a abp="1505" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Cfr. art. 19, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1506">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>); art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1507">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</em>); art. 11, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13 (<em abp="1508">Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati</em>); artt. 20 e 21, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (<em abp="1509">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1510" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1511" id="ftn76"><a abp="1512" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Cfr. art. 12, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1513">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); art. 11, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (<em abp="1514">Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</em>); art. 7, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46 (<em abp="1515">Interventi a sostegno degli stranieri immigrati</em>); art. 16, l.r. Piemonte, 8 novembre 1989, n. 64 (<em abp="1516">Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte</em>) &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1517" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1518" id="ftn77"><a abp="1519" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Cfr. art. 10, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13; art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29; artt. 15 e 17, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7; art. 17, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2004, n. 5 (<em abp="1520">Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati</em>). Tali iniziative di dialogo inter-culturale indicano, evidentemente, l’esistenza di un processo evolutivo che da un modello di tipo assimilativo conduce ad un approccio di tipo integrativo, attraverso la valorizzazione di azioni di riconoscimento reciproco delle rispettive identità culturali, nonché la promozione della partecipazione dello straniero alla vita sociale e culturale locale. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1521" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1522" id="ftn78"><a abp="1523" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Cfr. art. 9, l.p. Bolzano, 28 ottobre 2011, n. 12; art. 20, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6; art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29; art. 15, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13; art. 12, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32; artt. 10 e 16, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1524" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1525" id="ftn79"><a abp="1526" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Cfr. art. 18, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1527" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1528" id="ftn80"><a abp="1529" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Per un’ampia disamina delle modalità di intervento e dei benefici connessi al modello della mediazione culturale si rinvia a C. Bergonzini, <em abp="1530">La mediazione culturale: uno strumento (sottovalutato?) per l’integrazione degli immigrati</em>, in <em abp="1531">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, 67 ss. L’autrice, tra l’altro, osserva come “anche le migliori soluzioni restano limitate all’ambito regionale, quando non addirittura comunale, dando origine ad una realtà a macchia di leopardo, con rilevanti disparità tra nord e sud del paese” e auspica, pertanto, un riconoscimento a livello statale della figura professionale del mediatore culturale, 72.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1532" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1533" id="ftn81"><a abp="1534" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Come è noto, il principio di sussidiarietà orizzontale tende a superare il precedente assetto che vedeva nelle istituzioni amministrative le sole figure idonee a realizzare attività di interesse generale, favorendo al contrario la partecipazione attiva dei cittadini. Per un’analisi delle potenzialità applicative di tale principio al fenomeno dell’immigrazione si rinvia a G. Arena, <em abp="1535">Immigrazione e cittadinanze</em>, in R. Acciai, F. Giglioni (a cura di), <em abp="1536">Poteri pubblici e laicità delle istituzioni</em>, Roma, 2008, 113 ss. L’Autore osserva, tra l’altro, che “se i cittadini stranieri regolarmente immigrati che vivono e lavorano nel nostro Paese si offrissero autonomamente per prendersi cura di beni comuni italiani questo contribuirebbe sicuramente a facilitarne l’integrazione nella nostra società […] Ma tale integrazione è un meta-bene comune di così evidente interesse generale che basterebbe di per sé a giustificare il sostegno delle istituzioni, da chiunque sia perseguito, italiano o straniero”, 128.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1537" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1538" id="ftn82"><a abp="1539" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Per una forte valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel settore dei diritti sociali, intesi come diritti fondamentali di cui il cittadino gode nei confronti non dei poteri pubblici, bensì dell’ordinamento sociale in senso complessivo, si rinvia alle riflessioni di L.R. Perfetti, <em abp="1540">I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità</em>, in <em abp="1541">Dir. pubblico</em>, 2013, 61 ss., il quale conclude sostenendo che è innanzitutto compito della società (e, quindi, anche degli immigrati che regolarmente ne fanno parte) “nell’esercizio delle libertà economiche, porre in essere le organizzazioni che siano in grado di rispondere alle attese che risiedono nelle libertà e nei diritti sociali” 126.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1542" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1543" id="ftn83"><a abp="1544" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Cfr. art. 9, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (Consulta regionale per l’immigrazione); art. 3, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13 (Consulta regionale sull’immigrazione); art. 7, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati); art. 23, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (Consulta regionale); art. 7, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati); art. 20, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46 (Consulta regionale dell’immigrazione); art. 6, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2004, n. 5 (Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati); art. 3, l.r. Lombardia, 4 luglio 1988, n. 38 (Consulta regionale). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1545" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1546" id="ftn84"><a abp="1547" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> In termini v. L. Castelli, <em abp="1548">Il ruolo degli enti locali nell’integrazione e partecipazione dei migranti</em>, in L. Ronchetti (a cura di), <em abp="1549">I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni</em>, Milano, 2012, 178.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1551" id="ftn85"><a abp="1552" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> In ordine agli ultimi due profili si rinvia alle riflessione di M. Ferrara, <em abp="1553">I diritti di partecipazione dell’immigrato: il Consiglio provinciale dell’immigrazione</em>, in AA.VV., <em abp="1554">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 269 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1555" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1556" id="ftn86"><a abp="1557" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> In tal senso, cfr. art. 48, l.r. Molise, 6 maggio 2014, n. 13 (<em abp="1558">Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali</em>), dove si prevede “l’accesso ai servizi territoriali, mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale”; o l’art. 2, l.r. Lombardia, 12 marzo 2008, n. 3 (<em abp="1559">Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario</em>), che richiama i principi dell’universalità e dell’eguaglianza “nel rispetto della specificità delle esigenze”, nonché quello della “personalizzazione delle prestazioni”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1560" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1561" id="ftn87"><a abp="1562" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Sul punto si rinvia alle riflessioni di F. Belvisi, <em abp="1563">Identità, minoranze, immigrazione: com’è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche</em>, in <em abp="1564">Diritto, immigrazione e cittadinanza, </em>2002, 11 ss., il quale sottolinea l’importanza di considerare la percezione del fenomeno che hanno tutti i soggetti interessati dal processo migratorio. “Da questo punto di vista, la questione della solidarietà garantita dallo Stato nazionale si articola su due piani: sia con riguardo alle condizioni soggettive dei connazionali, per cui l’inclusione degli immigrati non peggiora (almeno in senso relativo) le condizioni dei cittadini, sia in riferimento agli stessi immigrati poiché in questo caso l’inclusione riesce solo se lo Stato offre loro delle opportunità percepite come reali e convincenti”, 23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1565" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1566" id="ftn88"><a abp="1567" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> In termini v. L. Zanfrini, <em abp="1568">Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione</em>, Roma-Bari, 2007, 24 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>&#8220;Stato di emergenza e diritti costituzionali, con qualche riflessione sull&#8217;economia&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/stato-di-emergenza-e-diritti-costituzionali-con-qualche-riflessione-sulleconomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/stato-di-emergenza-e-diritti-costituzionali-con-qualche-riflessione-sulleconomia/">&#8220;Stato di emergenza e diritti costituzionali, con qualche riflessione sull&#8217;economia&#8221;</a></p>
<p>L&#8217;improvvisa esplosione del corona &#8211; virus ha posto la Repubblica Italiana in una situazione di tale gravità ed emergenza che non si era mai verificata in tutta la storia repubblicana ed ancora non ne sono prevedibili le evoluzioni. La immediata riflessione da compiere è che in conseguenza di ciò è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/stato-di-emergenza-e-diritti-costituzionali-con-qualche-riflessione-sulleconomia/">&#8220;Stato di emergenza e diritti costituzionali, con qualche riflessione sull&#8217;economia&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/stato-di-emergenza-e-diritti-costituzionali-con-qualche-riflessione-sulleconomia/">&#8220;Stato di emergenza e diritti costituzionali, con qualche riflessione sull&#8217;economia&#8221;</a></p>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;improvvisa esplosione del corona &#8211; virus ha posto la Repubblica Italiana in una situazione di tale gravità ed emergenza che non si era mai verificata in tutta la storia repubblicana ed ancora non ne sono prevedibili le evoluzioni.<br /> La immediata riflessione da compiere è che in conseguenza di ciò è tornato al centro dell&#8217;azione dei pubblici poteri ed anche della relativa produzione normativa lo stato di necessità. Esso ha assunto una &#8220;forma&#8221; fattuale, quale fonte del diritto persino prevalente sulle garanzie costituzionali. Si è così avuta una conferma sul piano pratico dell&#8217;antica teoria dovuta a Santi Romano. Secondo essa la necessità è definita quale fatto di produzione normativa, avente efficacia assoluta, sopra ogni altro fatto od atto normativo.<br /> Continua l&#8217;illustre autore con parole che potrebbero descrivere la situazione di questi giorni. Definendo la necessità come una forza &lt;&lt;che difenda e protegga l&#8217;ordinamento stesso&gt;&gt;, quando siano riusciti inutili e vani i mezzi contemplati in norme. Allora fra i rimedi straordinari, per l&#8217;efficacia definita propria della stessa fonte suprema, sarebbero legittimate anche deroghe al diritto vigente, con effetti temporanei durante lo stato di pericolo e senza innovazioni definitive.<br /> Ma non potrebbe essere diversamente. &#8220;<em>Salus rei publicae lex suprema esto</em>&#8221; e la normazione di questi giorni lo conferma.<br /> Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 che convalida le ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recano misure che, pur facendo riferimento allo strumentario post &#8211; costituzionale delle ordinanze contingibili ed urgenti, inevitabilmente impattano con effetti di evidente compressione sui diritti garantiti dagli artt. 13, 14, 16, 17, 19 e 20 della Costituzione.<br /> E lo stesso art. 32 della Costituzione circa la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori non aveva mai avuto un&#8217;applicazione così radicale e pervasiva, ma allo stesso tempo costituzionalmente obbligata, così da giustificare la limitazione dei diritti fondamentali che ne sono coinvolti.<br /> Ma in realtà la vera fonte del potere esercitato per la prima volta nell&#8217;esperienza costituzionale è un&#8217;altra. È lo stato di necessità che ha imposto misure di &#8220;contenimento&#8221; così estreme, perché la collettività nazionale esca dalla situazione di più grave pericolo nella quale si è trovata a far data dal secondo conflitto mondiale.<br /> La riflessione sul piano costituzionale non può andare oltre, perché questo deve essere il momento dell&#8217;unità e non della divisione.<br /> È stato e sarà inevitabile da parte del Governo un uso più intenso e probabilmente senza le garanzie procedimentali di natura costituzionale del principio di sussidiarietà verticale, di cui sono testimonianza le tensioni Stato- Regioni di questi giorni. Ciò tenuto conto che le materie di intervento si intersecano tra quelle esclusive statali espressione della sovranità e quella concorrente regionale della tutela della salute.<br /> Ma è necessario valutare soprattutto le conseguenze economiche dello stato d&#8217;emergenza. Esse al momento si possono appena anticipare, ma nulla sarà come prima.<br /> Se la recessione dell&#8217;economia italiana era già prevista come effetto a medio termine dei governi giallo- verde e giallo- rosso, essa interverrà a breve nell&#8217;arco di poche settimane, all&#8217;interno di un già anticipato ciclo recessivo di tutta l&#8217;economia europea.<br /> Entrerà in crisi l&#8217;attuale modello europeo, fondato sulle esportazioni piuttosto che sul sostegno dei consumi interni. Se ne vedono già i primi segni.<br /> Il paziente più infetto, che è l&#8217;economia italiana, non potrà uscirne con l&#8217;attuale coalizione di maggioranza e con i suoi programmi.<br /> Dovrà esserci a breve termine un governo di salvezza nazionale, auspicabilmente col sostegno di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, presieduto dall&#8217;unica personalità italiana il cui prestigio e la cui credibilità sono riconosciute a livello internazionale. E cioè il governatore uscente della BCE, se sarà disponibile.<br /> Il &#8220;corona- virus&#8221; farà saltare tutti gli equilibri di bilancio faticosamente costruiti all&#8217;interno del c.d. &#8220;Fiscal compact&#8221; con la Commissione Europea e sarà inevitabile poter utilizzare almeno il limite del 3 % tra disavanzo e PIL previsto dagli artt. 121, 122 e 126 del TFUE, in presenza di una situazione eccezionale e temporanea che queste stesse disposizioni dei Trattati Europei contemplano.<br /> Si renderà infatti necessario un colossale intervento pubblico nell&#8217;economia, sia attraverso un programma di opere pubbliche per la nuova infrastrutturazione dell&#8217;intero territorio nazionale sia, nell&#8217;immediato, attraverso detassazioni e sostegno di tutte le attività economiche coinvolte.<br /> Altrimenti verrà meno la stessa unità nazionale. E soltanto la credibilità di chi agirà per la salvezza della Repubblica Italiana potrà consentire il raggiungimento degli obiettivi. <br /> Questo è il tema di cui ci dovremo occupare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Perchè questa è la situazione che abbiamo davanti ai nostri occhi.</div>
<div style="text-align: justify;"> <br />  </div>
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<p>Note</p>
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		<title>Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a></p>
<p>Sommario 1. Introduzione. CRISPR: nascita di una tecnica rivoluzionaria 2. Sfida a tre per la proprietà intellettuale di CRISPR 2.1 Dalla sentenza Chakrabarty al Bayh Dole Act: perché è possibile brevettare i trovati biotecnologici: 2.2 Lo scontro per la paternità di CRISPR: 2.2.1 Il fondamentale requisito della nonobviousness 2.3 La decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"> Sommario<br /> <a>1. Introduzione. CRISPR: nascita di una tecnica rivoluzionaria</a><br /> <a>2. Sfida a tre per la proprietà intellettuale di CRISPR</a><br /> <a>2.1 Dalla sentenza Chakrabarty al Bayh Dole Act: perché è possibile brevettare i trovati biotecnologici:</a><br /> <a>2.2 Lo scontro per la paternità di CRISPR:</a><br /> <a>2.2.1 Il fondamentale requisito della <em>nonobviousness</em></a><br /> <a>2.3 La decisione della corte europea dei brevetti (EPO)</a><br /> <a>3. Applicazione di CRISPR e AddGene: libero accesso alle tecnologie brevettate per la ricerca di base.</a><br /> <a>4. Biotecnologie e dignità umana: una relazione non sempre facile</a><br /> <a>5. Considerazioni conclusive</a><br />  <br /> 1. Introduzione. CRISPR: nascita di una tecnica rivoluzionaria<br />  <br /> Il 1953 è un anno fondamentale per gli studi nel settore della genetica: James Watson e Francis Crick scoprono la struttura del DNA e il suo meccanismo di replicazione. È la scoperta basilare (e più clamorosa) di una lunga serie, che li porterà a vincere il premio Nobel nel 1962.  Da allora la conoscenza del DNA e del funzionamento del nostro patrimonio genetico si è sempre più consolidata: dalla definizione della struttura si è passati al suo funzionamento e al modo in cui viene trasmessa l&#8217;informazione dai geni, per giungere poi agli studi si biologia molecolare che hanno permesso di studiare l&#8217;origine genetica di molte malattie nonché gli studi di ingegneria genetica volti proprio a correggere quegli errori da cui originano molte malattie, ovvero a potenziare talune caratteristiche positiva del corredo genetico, tanto negli animali, quanto nelle piante. A tale ultimo proposito una delle tecniche oggi maggiormente studiate per i suoi notevoli e molteplici vantaggi è quella che viene va sotto l&#8217;acronimo di CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (brevi ripetizioni palindrome interspaziate in modo regolare). <br /> La storia di CRISPR, in realtà, inizia più di un ventennio fa quando, nel 1993, un giovane biologo, Francisco Mojica (oggi microbiologo dell&#8217;Università di Alicante), scoprì che nei batteri era presente un meccanismo, una sorta di sistema immunitario, che li difendeva dalle malattie virali, che denominò CRISPR.  Proseguendo nei suoi studi, nel 2002, Mojica individuò la presenza di CRISPR in circa 40 specie di batteri, senza sapere ancora quale funzione svolgesse: fu solo quando si concentrò sui tratti di DNA spaziatore (<em>spacer</em>), che arrivò l&#8217;intuizione giusta: «Scoprì che uno spacer presente nel batterio Escherichia coli presentava la stessa sequenza di basi di un virus, il batteriofago P1, che infetta proprio questi batteri. Eppure, il particolare ceppo di Escherichia coli analizzato da Mojica risultava immune all&#8217;infezione: Mojica iniziò a sospettare che ci potesse essere una correlazione tra la resistenza all&#8217;infezione e la presenza del DNA virale nei batteri»<a title="">[1]</a>. <br /> Dalle prime intuizioni di Mojica molta strada è stata fatta e CRISPR è entrato nel settore industriale: nel 2004 viene riconosciuto il primo brevetto su CRISPRa W. Michael Russell, Rodolphe Barrangou e Philippe Horvath, circa il metodo di sequenziamento di alcune regioni CRISPR per rilevare varianti di Lactobacillus acidophilus, un batterio utilizzato nella produzione industriale dello yogurt<a title="">[2]</a>.<br /> Ma l&#8217;anno di svolta è il 2012: Jennifer Doudna (UC Berkeley) ed Emmanuelle Charpentier (Università di Vienna, ora direttrice del Laboratorio di biologia delle infezioni al Max Planck di Berlino) riescono a riprodurre questa sorta di sistema immunitario presente nei batteri in via artificiale, e intuiscono che associandolo agli enzimi della classe delle nucleasi, specificamente quelle Cas, in particolare all&#8217;endonucleasi Cas9, è possibile effettuare modifiche mirate sul DNA, cioè interventi di <em>genome editing</em>, grazie all&#8217;associazione ad una guida, una breve sequenza di RNA (cosiddetto sistema di posizionamento) che lo indirizza verso un punto specifico.  Attraverso CRISPR è, dunque, possibile introdurre i cambiamenti desiderati sulla linea genetica, inducendo mutazioni indistinguibili da quelle naturali e trasmissibili in via ereditaria: è possibile spegnere un gene difettoso, &#8220;ripararlo&#8221;, inserire nuovi segmenti di DNA<a title="">[3]</a>, trasformando, così, le tecniche di <em>gene-editing</em>e di ingegneria genetica finora utilizzate. <br /> Ciò che rende questo meccanismo singolare, oltre a fatto che utilizza meccanismi naturali di riparazione cellulare, è la sua semplicità e precisione (evita di utilizzare sistemi, per così dire, di forza bruta, che sfruttano i virus, e che inducono modificazioni casuali e non prevedibili), nonché la sua economicità e rapidità: permette di raggiungere risultati impensabili con le tradizionali tecniche di ingegneria genetica  in tempi più celeri, poiché in grado di incidere nel punto del DNA desiderato. Indubbiamente uno strumento prezioso per la ricerca di base, poiché funziona su tutti gli organismi (batteri, piante e animali) e le cui sue possibili applicazioni appaiono molteplici: uno strumento straordinario, che ha suscitato entusiasmo e interesse, non solo, nella comunità scientifica<a title="">[4]</a>, ma anche in campo industriale<a title="">[5]</a>, oltre che a livello mediatico e che non manca di destare preoccupazione e timore per possibili derive di carattere eugenetico<a title="">[6]</a>.<br />  <br /> <a>2. </a>Sfida a tre per la proprietà intellettuale di CRISPR<br />  <br /> Come è possibile intuire, una tecnologia tanto trasversale, che può trovare applicazione nei più diversi settori, promette gloria e prestigio accademico, oltre a premi e riconoscimenti, ma anche vantaggi economici consistenti.<br /> Così a partire dal 2012 è iniziato quello che gli esperti del settore non hanno tardato a definire come un caso di scuola<a title="">[7]</a>tra i brevetti biotecnologici, ossia lo scontro per la paternità di CRISPR/Cas9 e il riconoscimento del diritto allo sfruttamento del relativo <em>know how</em>, che vede contrapposti i gruppi di ricerca facenti capo a due delle maggiori università americane. Da un lato il team di Doudna e Charpentier (UC Berkeley), le madri di questa tecnica, che per prime hanno riprodotto CRISPR in laboratorio e ne hanno spiegato il funzionamento generale; dall&#8217;altro, Feng Zhang, biochimico sino-americano (Massachusetts Institute of Technology, MIT), che ha richiesto il brevetto per l&#8217;applicazione di CRISPR/Cas9 sulle cellule eucariote, ossia quelle cellule che caratterizzano gli esseri superiori, come piante e animali, e che con i batteri condividono la struttura del DNA.  <br /> La contesa si è giocata su due distinti &#8220;campi di battaglia&#8221;, l&#8217;ufficio statunitense dei brevetti, USPTO (United States Patent and Trademark Office), e il corrispondente ufficio europeo, EPO (European Patent Office), con esiti, però, contrapposti. <br />  <br />  <br />  <br /> <a>2.1 </a>Dalla sentenza Chakrabarty al Bayh Dole Act: perché è possibile brevettare i trovati biotecnologici:<br />  <br /> Prima di dar conto della vicenda giudiziaria sul brevetto di CRISPR, si rendono necessarie alcune premesse, per meglio contestualizzare il caso. Innanzitutto occorre capire perché è possibile richiedere ed ottenere brevetti su prodotti e materiali biotecnologici; in secondo luogo è opportuno guardare brevemente alla legislazione statunitense che ha permesso alle università di accedere agli strumenti di privativa industriale. <br /> Per quanto attiene al primo punto, a ben guardare, già dalla seconda metà del secolo scorso, non si registravano incertezze o criticità circa la possibilità di brevettare i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti da tali procedimenti (si veda ad esempio l&#8217;art 53 della Convenzione di Monaco del 1973). Non vi è quindi mai stato dubbio sulla possibilità di brevettare procedimenti industriali che utilizzassero meccanismi microbiologici (ovviamente si rendeva necessaria una revisione, o meglio un adattamento delle norme che da circa un secolo regolavano il sistema brevettuale, pensato in funzione delle invenzioni meccaniche). Più complessa era la situazione con riferimento alla produzione di nuovi microrganismi ottenuti attraverso procedimenti microbiologici, stante anche il dibattito etico che si poneva sullo sfondo. <br /> Un punto di svolta è stato raggiunto con la fondamentale sentenza della Corte Suprema Americana nel caso Diamond vs. Chakrabarty (1980)<a title="">[8]</a>: agli inizi degli anni &#8217;70 il microbiologo indiano, naturalizzato statunitense, Ananda Chakrabarty sviluppò un microrganismo geneticamente modificato, un batterio, in grado, sulla carta, di bonificare le aree inquinate dagli idrocarburi. Di tale organismo venne richiesto il brevetto, che inizialmente fu negato dall&#8217;USPTO, con la motivazione che la legge non consentiva la brevettazione di esseri viventi. A seguito di una <em>querelle</em>giudiziaria durata quasi un decennio, la Corte Suprema riconobbe il brevetto, con una interpretazione, che potremmo definire estensiva, del paragrafo 101 dell&#8217;US Patent Act del 1952 e successivi<a title="">[9]</a>, stabilendo un principio che avrebbe segnato tutta la giurisprudenza successiva, non solo americana, in tema di brevetti biotecnologici: si legge infatti nelle pagine della sentenza che è assoggettabile a privativa «<em>anything under the sun that is made by man</em>», identificando quale discrimine essenziale per distinguere le invenzione brevettabili da quelle non brevettabili l&#8217;apporto umano per la creazione di  qualcosa che in natura non esiste ancora. <br /> Il principio contenuto nella sentenza del 1980 è stato poi ribadito nel 2001 dall&#8217;USPTO nelle <em>Utility Examination Guidelines, </em>confermando la posizione per cui le invenzioni basate sui geni sono brevettabili a condizione che si riscontri un intervento umano sufficiente a soddisfare lo standard del «<em>made by man</em>». <br /> A seguito della sentenza summenzionata, ha avuto inizio un periodo in cui la sfera del brevettabile, con particolare riferimento al materiale genetico, ha conosciuto una notevole espansione (un esempio per tutti è quello che riguarda il cd. Oncomouse, sulla cui brevettabilità, negli Stati Uniti, non si è dubitato per un istante). <br /> Solo recentemente è stato possibile registrare un cambiamento nella prassi seguita dall&#8217;USPTO in tema di brevetti biotech negli ultimi trent&#8217;anni: a seguito del caso Myriad Genetics<a title="">[10]</a>(2013), si impone, infatti, una rivalutazione nella concessione dei brevetti nel settore biotech, a favore di un atteggiamento maggiormente rigido e riduzionista, con specifico riferimento al requisito dell&#8217;apporto umano.<br /> Questa proliferazione di privative ha avuto ricadute, infatti, non sempre positive nel campo della ricerca<a title="">[11]</a>, favorita anche da una normativa, il Bayh-Dole Act (1980), che ha permesso alle università di brevettare i loro trovati. Questa, insieme ad un ingente flusso di finanziamenti e da un diversificato supporto di agenzie ed enti federali a sostegno della ricerca scientifica, ha permesso alleuniversità americane di assumere un ruolo di primo piano in ambito brevettuale, incoraggiando così la collaborazione tra il mondo accademico e l&#8217;impresa. <br /> Questa legge attribuisce direttamente la titolarità dell&#8217;invenzione alle università e agli altri enti di ricerca, consentendo loro di trarre profitto dallo sfruttamento industriale e commerciale delle invenzioni, licenziando a terzi i diritti dei loro trovati. Peraltro, a tutela degli enti finanziatori, l&#8217;Act introduce alcune limitazioni al godimento del diritto di esclusiva. In particolare, prevede la possibilità, per la Federal Agency che ha finanziato la ricerca, di rivendicare la titolarità del brevetto qualora l&#8217;università non comunichi entro un tempo ragionevole all&#8217;agenzia stessa l&#8217;invenzione realizzata. <br /> Questa normativa non è andata esente da critiche, in particolare da parte di coloro che sostegno la libertà di accesso alla conoscenza e alle informazioni, in particolare per la ricerca di base, resa difficile e costosa anche a causa dei brevetti, che vanno ad inficiare l&#8217;obiettivo comune dello sviluppo<a title="">[12]</a>. E infatti i dati<a title="">[13]</a>dimostrano come a seguito dell&#8217;entrata in vigore del Bayh-Dole Act sia possibile registrare una proliferazione di depositi brevettuali (+ 220%, solo negli Stati Uniti), nonché delle licenze di brevetto, a fronte di una  diminuzione delle pubblicazioni a carattere scientifico (-10% dal 1995 al 2000).<br /> Secondo l&#8217;analisi condotta da Arti Rai (Law professor Duke University) e Robert Cook-Deegan (legal scholar Arizona State University)<a title="">[14]</a>, alla base della contesa brevettuale su CRISPR/Cas9, vi sono proprio le potenzialità di sfruttamento commerciale da parte delle università dischiuse dal Bayh-Dole Act: entrambe le ricerche, infatti sono state finanziate dal U.S. National Institute for Health (NIH), trovano fondamento nel benessere collettivo e sono soggette ai termini previsti dal Bayh-Dole Act. Eppure questa disputa presenta una particolarità: a fronteggiarsi sono due entità pubbliche, due università, da una parte il MIT, dall&#8217;altra l&#8217;Università della California Berkeley, circostanza che non aveva ancora avuto precedenti, anche a ragione del rancore inusuale che si è creato tra queste due istituzioni, che sta evidentemente a indicare come dietro a questa contesa, più che due istituzioni accademiche, ci siano importanti interessi economici, connessi con le aziende private fondate dagli stessi protagonisti della vicenda<a title="">[15]</a>; un segnale allarmante, ma comunque non sorprendente<a title="">[16]</a>.<br /> Gli accademici sono, quindi, secondo l&#8217;analisi di Rai e Cook-Degan, portati a competere su un doppio fronte: da una parte cercano di conquistare una posizione di prestigio nell&#8217;ambito della ricerca accademica, e dall&#8217;altro tentano di ritagliarsi un posto nella sfera brevettuale, da cui poter tratte vantaggi, specie economici, con la creazione di imprese (nella maggior parte dei casi start-up biochimiche), al fine di convertire le loro innovazioni in prodotti commerciali. <s> convertire le loro innovazioni in prodotti commerciali.  </s><br /> <a>2.2 Lo scontro per la paternità di CRISPR:</a><br />  <br /> Tornando a CRISPR, un mese prima della pubblicazione del loro studio sulla rivista <em>Science<a title=""><strong>[17]</strong></a>,</em>nel quale illustrano le straordinarie potenzialità applicative di questa tecnica, Doudna e Charpentier, e le relative università, avviano la procedura per vedersi riconosciuta dall&#8217;USPTO il brevetto sulla tecnica. Solo qualche mese più tardi, prima della decisione dell&#8217;ufficio brevetti statunitense relativamente alla domanda avanzata dalle due ricercatrici, il MIT inoltra una propria richiesta indipendente di brevetto, limitata, però, all&#8217;applicazione di CRISPR sulle sole cellule eucariote. Il gruppo guidato da Zhang riesce ad ottenere per primo il brevetto, avendo optato per una procedura più costosa, ma più celere (cosiddetta <em>petition to make special</em>).<br /> Entrambe le università nel 2014 ottengono i brevetti richiesti, ma l&#8217;UC Berkeley presenta ricorso all&#8217;USPTO per interferenza di brevetti<a title="">[18]</a>, al fine di ottenere la revoca del brevetto assegnato al MIT.<br /> Secondo i legali dell&#8217;Università della California Berkeley, infatti, l&#8217;applicazione di CRISPR sulle cellule più complesse era un&#8217;implementazione scontata e di facile realizzazione sulla base del lavoro di Doudna e Charpentier<a title="">[19]</a>, tale per cui una qualsiasi persona esperta del settore avrebbe potuto realizzarla, così contestando l&#8217;apporto innovativo di Zhang e del suo gruppo.  <br /> Di contro i legali del MIT sostengono una tesi opposta: senza l&#8217;expertise di Zhang e del suo gruppo, non sarebbe stato possibile giungere all&#8217;utilizzo di CRISPR sulle cellule eucariote, differenza fondamentale rispetto agli studi condotti da Doudna e Charpentier, e non desumibile dal loro lavoro: conseguentemente i due brevetti sarebbero indipendenti perché attinenti a tecniche simili, ma comunque non identiche, con campi di impiego diversificati. <br /> Il Patent Trial and Appeal Board (PTBA) decide il ricorso con sentenza del 15 febbraio 2017<a title="">[20]</a>: i giudici dell&#8217;USPTO hanno deciso che tra i brevetti detenuti da Berkely e dal MIT non vi è interferenza, e che pertanto le due invenzioni possono considerarsi distinte. Si legge nella sentenza «<em>one of ordinary skill would not have had a reasonable expectation of success that CRISPR/Cas9 could be used in a eukaryotic cell. In light of this finding, we determine that if they were prior art, UC&#8217;s claims would not have rendered Broad&#8217;s claims obvious</em><em>»</em><em>.</em><br /> Nonostante le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Doudna all&#8217;indomani della sentenza («<em>They have a patent on green tennis balls; we will have a patent on all tennis balls</em><em>»</em>), la sentenza del PTAB è stata confermata in secondo grado innanzi alla Corte d&#8217;appello federale: sia il brevetto di Zhang che quello di Doudna e Charpentier rimangono validi, non essendoci interferenza tra gli stessi: le due tecniche sono separate e non sovrapponibili. <br />  <br /> <a>2.2.1</a>Il fondamentale requisito della <em>nonobviousness</em><br />  <br /> Importanza fondamentale, al fine di risolvere la controversia innanzi ai giudici statunitensi, ha avuto il criterio della non ovvietà (<em>nonobviousness</em>) o originalità, cioè il requisito cardine della maggior parte dei sistemi brevettuali. Questo prevede che un&#8217;invenzione, per poter essere brevettata, non deve essere ricompresa nello stato della tecnica, ossia non deve risultare in modo evidente allo stato dell&#8217;arte per una persona mediamente esperta del settore. <br /> A dispetto di una definizione così lineare, le cose non sono così semplici, specialmente quando si ha a che fare con trovati biotecnologici, come nel caso di CRISPR. Così come declinato il requisito era stato, infatti, pensato per invenzioni di natura meccanica, mentre il settore che qui ci interessa è alquanto differente.  Giova, quindi, rammentare come si renda necessario nell&#8217;ambito biotech un adattamento, nonché parziale revisione, dei tradizionali requisiti utili all&#8217;ottenimento del brevetto. Per quanto riguarda l&#8217;originalità o non ovvietà la soglia inventiva è, infatti, spostata molto più in basso rispetto agli standard tradizionali, dal momento che, qualora il giudizio di originalità fosse legato alla ricerca del <em>flash of genius </em>di fatto sarebbe quasi impossibile ottenere un brevetto nel settore biotecnologico; ne risulta che, se non vi sono ragionevoli prospettive di successo, nonostante il risultato prevedibile, lo stesso risulta essere degno di protezione<a title="">[21]</a>. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso dell&#8217;applicazione di CRISPR sulle cellule eucariote: è emersa, infatti, dalle testimonianze rese in giudizio la frustrazione della stessa Doudna per il mancato successo dell&#8217;applicazione della tecnica alle cellule animali<a title="">[22]</a>, circostanza che dimostra come il lavoro di Zhang sia inquadrabile come incremento prevedibile  della tecnica base messa a punto dalle due ricercatrici, ma di non facile realizzazione. <br /> Secondo tale requisito, quindi, così come interpretato dai giudici del PTAB, sulla base del test TSM, come definito dalla Corte Suprema americana nella causa KSR v Teleflex<a title="">[23]</a>, lo studio di Zhang sarebbe stato una ovvia conseguenza del lavoro di Doudna e Charpentier se quest&#8217;ultimo, così come descritto, avesse avuto una ragionevole probabilità si successo nelle cellule eucariote, così come lo ha avuto in vitro nei sistemi batterici. Non essendoci questa probabilità (anzi, è emerso l&#8217;esatto opposto) ed essendo imprevedibile come avrebbe lavorato l&#8217;invenzione &#8220;base&#8221; di Doudna e Charpentier in un sistema eucariotico, stante l&#8217;incertezza e imprevedibilità dei risultati che è possibile raggiungere attraverso una semplice trasposizione di un procedimento o di un composto da un sistema ad un altro, e circa il fatto che l&#8217;invenzione avrebbe lavorato bene in sistemi diversi, in condizioni sperimentali differenti, o utilizzando parametri diversi, l&#8217;apporto di Zhang può considerarsi non ovvio, oltre che creativo e incrementale, in quanto non  di facile realizzazione per una persona mediamente esperta nel settore. <br /> Il brevetto di Zhang, quindi, non può considerarsi sovrapponibile con quello di Doudna e Charpentier.<br />  <br /> <a>2.3 La decisione della corte europea dei brevetti (EPO)</a><br />  <br /> Le norme europee in tema di brevetti biotecnologici sono maggiormente stringenti rispetto alla prassi statunitense. Di centrale importanza è la direttiva 44 del 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, nonché la Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo (rivista successivamente nel 2000). Dalla lettura dei testi normativi non emerge alcuna avversione per i brevetti nel campo biotech: gli stessi vengono riconosciuti come necessari al fine di incoraggiare e sostenere un settore, come quello dell&#8217;ingegneria genetica, che richiede una notevole «quantità di investimenti ad alto rischio che solo una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi<a title="">[24]</a>». L&#8217;unico limite emergente dalla direttiva riguarda la brevettabilità di procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali (art. 4 par. 1 lett b, art 53 lett. b convenzione di Monaco), nonché il corpo umano o elementi isolati dello stesso (art 5); è invece possibile ottenere brevetti per «invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti» (art 4 par. 3 direttiva, nonché art 53 lett. b secondo periodo convenzione di Monaco): tra questi ultimi è possibile ricomprendere CRISPR/Cas9.<br /> Nessun dubbio, quindi, sulla possibilità di attribuire protezione giuridica a CRISPR anche in Europa, ma l&#8217;esito è stato opposto rispetto a quanto deciso dalle corti statunitensi. <br /> Inizialmente erano stati riconosciuti due brevetti distinti, uno sulla tecnica &#8220;generale&#8221; a Doudna e Charpentier e uno &#8220;specifico&#8221; sull&#8217;utilizzo negli eucarioti a Zhang. <br /> E mentre oltreoceano giungeva la sentenza d&#8217;appello, che confermava quanto stabilito dal PTBA, in Europa l&#8217;ufficio brevetti arrivava ad una conclusione opposta. Nel 2018 è stato, infatti, revocato dalla Divisione di Opposizione dell&#8217;EPO il brevetto inizialmente assegnato al Broad Institute (MIT), ed è stato stabilito che il brevetto detenuto dalle due &#8220;madri della tecnica&#8221; copre l&#8217;uso di CRISPR/Cas9 in ogni tipo di cellula, trattandosi, secondo i giudici europei, di una autentica e genuina invenzione, «<em>a major &#8220;inventive step&#8221; over the work that came before it</em>»<a title="">[25]</a>. La decisione della Divisione di Opposizione è stata recentemente confermata: la Commissione ricorsi dell&#8217;ufficio brevetti europeo ha infatti annunciato la propria decisione del caso T844/18<a title="">[26]</a>nell&#8217;udienza del 16 gennaio 2020 per la revoca definitiva del diritto di proprietà industriale inizialmente concesso al MIT. <br /> Alla base della decisione vi sono, a ben guardare, due problematiche di carattere essenzialmente formale: da un lato la richiesta iniziale presentata dal gruppo di Zhang manca di affrontare l&#8217;importanza di alcune sequenze di DNA, chiamate PAM, necessarie nella tecnica CRISPR/Cas9, non essendo valsa a nulla la difesa del MIT, secondo cui queste sequenze sono abbastanza note nel settore da poterne omettere la descrizione<a title="">[27]</a>; dall&#8217;altro lato la richiesta del MIT includeva tra i vari nomi, anche quello di un collaboratore della Rockefeller University di New York City, Luciano Maraffini, quale co-inventore, poi escluso dalla documentazione successiva presentata all&#8217;ufficio europeo, esclusione che impedisce di verificare l&#8217;anteriorità dei brevetti statunitensi, rendendo inaccoglibile la richiesta così come formulata in Europa, stante la violazione degli artt. 87 e successivi della Convenzione sul brevetto europeo. <a>Da quanto emerge, inoltre, dalla decisione della Commissione Ricorsi la revoca definitiva del brevetto, disposta a norma dell&#8217;art 138.1 lett a) Convenzione di Monaco era necessaria, stante la violazione dell&#8217;art 54 della stessa Convenzione: la Commissione, infatti, rileva la mancanza del requisito della novità nella domanda di brevetto presentata dal MIT, che non è stato in grado di provare davanti al giudice europeo l&#8217;anteriorità della richiesta di brevetto rispetto allo stato della tecnica, definibile, a norma dell&#8217;art 54.2 della Convenzione sul brevetto europeo, come «tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un&#8217;utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo»; il gruppo di Zhang aveva infatti diffuso delle pubblicazioni di carattere scientifico che illustravano la tecnica che si chiedeva di brevettare riportanti una data anteriore a quella della richiesta di brevetto. </a><br />  <br /> <a>3. Applicazione di CRISPR e AddGene</a>: libero accesso alle tecnologie brevettate per la ricerca di base<br />  <br /> Le conclusioni a cui si è giunti sulle due sponde dell&#8217;Atlantico sono, quindi, opposte e lo sono per motivazioni differenti. <br /> Da una parte (USPTO) guardando agli aspetti per così dire sostanziali della vicenda, si è ritenuto che i due brevetti del MIT e di Berkeley possano convivere, in quanto riguardanti ambiti diversificati della stessa tecnica; dall&#8217;altra (EPO) guardando ad aspetti maggiormente formali si è giunti alla revoca del brevetto inizialmente concesso al MIT, lasciando strada libera al gruppo di Doudna e Charpentier. Questa situazione genera però perplessità, specie negli operatori economici privati, che si trovano in una scomoda posizione di incertezza sulla necessità di ottenere licenze da entrambi i protagonisti della vicenda per l&#8217;utilizzo di CRISPR/Cas9 nelle cellule eucariote<a title="">[28]</a>.<br /> A questo punto appare, quindi, utile analizzare i vari impieghi di CRISPR. Il suo utilizzo copre, infatti, tre aree distinte, riguardanti fini di ricerca non commerciale, lo sviluppo di strumenti che si basano sulla tecnologia del <em>gene editing</em>, e, infine, lo sviluppo, vendita e utilizzo di prodotti/terapie che utilizzano CRISPR. Occorre distinguere. <br /> Per quanto riguarda la ricerca a finalità non commerciale, o ricerca di base, condotta prevalentemente da istituzioni pubbliche quali università e centri di ricerca, si segnala un nuovo corso di <em>best practices</em>, avviato in un clima di <em>open source biotechnology</em><a title="">[29]</a>. Il riferimento è, in particolare, alla piattaforma digitale AddGene, che da alcuni anni raccoglie lavori e studi riguardanti il DNA, tra cui un spazio di risalto è riservato a CRISPR. A questa <em>community</em>partecipano più di 700 istituzioni a livello mondiale tra cui l&#8217;UC Berkeley e il MIT. Lo scopo è quello di mettere a disposizione della comunità scientifica, attraverso un <em>repository no profit</em>, i risultati dei propri studi, in un&#8217;ottica di condivisione nonché di progresso del sistema generale, che possa essere di beneficio per la collettività, attraverso l&#8217;eliminazione, o quanto meno l&#8217;abbattimento, dei costi di transizione per l&#8217;ottenimento delle licenze che possono scoraggiare i ricercatori a proseguire nei loro studi. Una nuova sfida che cerca di superare i problemi dell&#8217;accesso alle informazioni che la monopolizzazione della conoscenza, anche tramite lo strumento brevettuale, aveva contribuito a creare e che porta ad un rallentamento (se non una vera e propria paralisi) del progresso scientifico: un sistema aperto di interscambio, invece, va a sicuro vantaggio dei fruitori finali<a title="">[30]</a>. A dispetto quindi della battaglia legale per il brevetto, la ricerca accademica su CRISPR è risultata incrementata dal 2012 ad oggi.   <br /> Nelle altre due aree in cui trova applicazione CRISPR, settori che maggiormente si avvicinano al commercio, si presentano, invece, problemi connessi con la proprietà intellettuale sulla tecnica. All&#8217;esito della controversia sulla paternità della tecnologia, specie statunitense, le aziende che vogliono utilizzare CRISPR si trovano in una posizione di incertezza circa il fatto di dover ottenere licenze d&#8217;uso da entrambi i contendenti. Situazione questa che genera una inefficienza, che si lega strettamente al problema delle royalties: terminata, dunque, la battaglia per il brevetto di CRISPR, una minore sembra presentarsi all&#8217;orizzonte sulle licenze d&#8217;uso per la stessa tecnologia.<br /> Anche in questo caso è bene distinguere: se nell&#8217;ambito biomedico, che è quello maggiormente redditizio, assistiamo a fenomeni di licenze esclusive, detenuti dalle società, per lo più strat up create dagli stessi pionieri della tecnica (Caribou Biosciences, nel caso di UC e Editas Medicine, collegata al MIT), per le applicazioni nel settore agricolo è stato possibile raggiungere accordi di cross-licensing tra le industrie private (in particolare la DuPont Pioneer, leader mondiale in campo agricolo per la produzione di semi ibridi) e i &#8220;proprietari&#8221; di CRISPR, fino alla definizione di uno schema di licenze condiviso<a title="">[31]</a>.<br /> È, dunque, apprezzabile lo sforzo nel cercare un equilibrio virtuoso tra accesso alle informazioni essenziali per la ricerca, innovazione e protezione degli investimenti ai fini di sfruttamento commerciale di un nuovo prodotto o di una nuova tecnica. <br />  <br /> 4. Biotecnologie e dignità umana: una relazione non sempre facile<br />  <br /> Il tema su affrontato non manca poi di sollevare spunti di riflessione di natura etica in riferimento al concetto di dignità umana, principio fondamentale e inviolabile che deve essere tutelato e rispettato ai sensi, tra i tanti, dell&#8217;art 1 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonché dell&#8217;art 1 della Dichiarazione universale sul genoma ed i diritti dell&#8217;uomo (UNESCO, 1997), dell&#8217;art 6 della Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future (ONU, 1997), dell&#8217;art. 1, comma 1, della Convenzione di Oviedo sui diritti dell&#8217;uomo e la biomedicina. <br /> Quello della dignità è un tema fondamentale, ponendosi la stessa quale guida delle attività rientranti nel campo bioetico, oltre che parametro fondamentale per valutare la liceità delle attività medico-scientifiche che hanno a che fare con la persona e la sua corporeità; è una risorsa che ha la capacità di svolgere una funzione regolativa, in quanto valore &#8220;assoluto&#8221; in un contesto di valori relativi , che grazie alla sua generalità e astrattezza pone limiti inderogabili all&#8217;agire dell&#8217;uomo in quelle situazioni che rientrano nella sfera bioetica<a title="">[32]</a>. La dignità diviene dunque concetto centrale e non meramente simbolico del dibattito bioetico e biogiuridico, guidando l&#8217;azione dei legislatori e il lavoro delle Corti. Dai testi normativi e dalle decisioni delle Corti emerge, infatti, come nei processi di giuridificazione del corpo, o di parti di esso, vi sia un costante riferimento al principio di dignità, quale baluardo contro la reificazione e la strumentalizzazione dell&#8217;essere umano, problematiche rese più evidenti dallo sviluppo delle scienze della vita e della genetica. <br /> Per quanto strettamente attinente al tema della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, la direttiva 98/44/CE<a title="">[33]</a>è permeata dal concetto di dignità umana che ne sorregge l&#8217;intero impianto normativo, avendo inteso il legislatore dell&#8217;Unione escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto nel settore biotech quando il rispetto dovuto alla dignità e all&#8217;integrità dell&#8217;essere umano possano risultarne pregiudicati. A tutela della dignità, infatti, non sono brevettabili le varietà vegetali e le razze animali (art 4, par. 1 lett. a) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali (art 4, par. 1lett b), oltre che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene (art 5, par. 1); aggiunge poi il considerando 16 che il diritto dei brevetti deve essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l&#8217;integrità dell&#8217;uomo, e dunque devono essere esclusi dalla brevettabilità quei procedimenti che arrecano pregiudizio alla dignità umana (considerando 38) . E&#8217; possibile apprezzare il tentativo della direttiva di trovare un non facile equilibrio, una sintesi o un compromesso tra valori etici e logiche scientifico-economiche<a title="">[34]</a>, tra quelli che potrebbero essere definiti come i vertici di un triangolo: proprietà intellettuale, libertà della ricerca scientifica e dignità. <br /> In particolare, il concetto di dignità fa da argine sia alla libertà della ricerca scientifica, sia alla proprietà intellettuale. Per quanto riguarda il primo aspetto è apprezzabile come la carta di Nizza sancisca la libertà fondamentale della ricerca scientifica (art 13), ma non in termini assoluti: l&#8217;art. 13 deve essere letto e interpretato alla luce dell&#8217;art. 1 della stessa Carta<a title="">[35]</a>; ne discende che la libertà di ricerca, con particolare riferimento all&#8217;essere umano e alla sua corporeità, trova un limite invalicabile nel principio di dignità, il quale non può essere violato in nome del progresso tecnologico<a title="">[36]</a>. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ottenere brevetti per prodotti e procedimenti biotecnologici incontra diversi ostacoli che hanno una base comune nel concetto di dignità. Da più parti (Dichiarazione UNESCO sul genoma umano (art. 4), dalla Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa sulla biomedicina (art. 21), nonché dall&#8217;art.3 Carta dei diritti UE), infatti, è fatto divieto di fare del corpo, o delle sue parti, fonte di profitto, sintetizzabile nell&#8217;obbligo di tutela della dignità umana (art. 1 della Carta di Nizza).<br /> Anche la Costituzione italiana nel sancire l&#8217;inviolabilità della dignità umana all&#8217;articolo 41, giustifica la limitazione della libertà di iniziativa economica privata (volendosi tra questa ricomprendere anche la ricerca scientifica, specie se condotta da soggetti privati), nei modi in cui la stessa arrechi pregiudizio all&#8217;utilità generale e si ponga in contrasto con la dignità; l&#8217;art 81 quinquies, co. 1, sub lett. b, d.lgs 30/2005 (cosiddetto codice della proprietà industriale), poi, nel recepire l&#8217;art. 6 della direttiva europea, aggiunge all&#8217;espressione &#8220;ordine pubblico&#8221; e &#8220;buon costume&#8221; un riferimento espresso alla dignità, al fine di sottolinearne il valore essenziale quale substrato comune per la tutela dei diritti fondamentali, che può agire tanto da limite quanto avere un effetto di promozione.  L&#8217;aggiunta operata dal legislatore italiano (dal valore più formale che sostanziale, in quanto è possibile ritenere il concetto di dignità già ricompreso nella più generica espressione &#8220;ordine pubblico&#8221;) non è comunque di poco conto: infatti evidenzia la volontà di giuridicizzare il concetto di dignità mediante un suo riconoscimento esplicito, in modo da enfatizzarne la tutela. <br /> La dignità si pone dunque come limite alla brevettabilità, e in parte come ostacolo, alla ricerca scientifica, specialmente per ciò che concerne l&#8217;aspetto dei finanziamenti. L&#8217;impossibilità, infatti, di accedere a strumenti di protezioni come il brevetto, scoraggia i potenziali investitori, che potrebbero ritenersi non tutelati in maniera adeguata con ricadute, in termini di minori risorse, e quindi un rallentamento, del progresso tecnologico e scientifico; progresso che non può essere sempre e comunque legittimo, in sfregio ai principi e ai valori generalmente condivisi. È il caso, strettamente attinente a CRISPR, delle gemelline cinesi, nate in seguito all&#8217;impianto nell&#8217;utero materno di embrioni editati al fine di correggere un gene difettoso per renderle immuni dal virus dell&#8217;HIV (correzione che pare sia riuscita, tra l&#8217;altro, solo su una bambina). La vicenda, oltre a suscitare clamore e reazioni di condanna da parte della comunità scientifica mondiale, pone delicati interrogativi sull&#8217;opportunità di applicare siffatte tecnologie sugli esseri viventi, sui limiti che i ricercatori devono porsi, oltre che questioni di natura etica, con particolare riferimento alla dignità umana.<br /> Si può concludere che la ricerca scientifica, specie quando è svolta al fine di migliorare le condizioni di vita e di salute dell&#8217;uomo, non deve incontrare ostacoli nel dettato normativo, ma proprio per svolgere il suo fine primario non può porsi in contrasto con principi generalmente riconosciuti e condivisi, ma deve essere eticamente orientata, in primis dal valore guida della dignità: l&#8217;essere umano deve sempre rimanere soggetto, e non oggetto, della ricerca.  <br />  <br /> <a>5. Considerazioni conclusive</a><br />  <br /> La contesa sul brevetto di CRISPR ha sicuramente segnato il settore dei brevetti biotecnologici degli ultimi anni, divenendo, ormai, un caso di scuola. Ma sulla sua effettiva portata e incidenza occorre essere più cauti. Nelle more del giudizio statunitense, infatti, la ricerca su questa tecnica rivoluzionaria ha fatto passi da gigante (anche grazie alla condivisione e interscambio di dati e studi): la tecnologia CRISPR è evoluta in maniera significativa rispetto al deposito dei brevetti originari. In particolare sono state messe a punto diverse varianti onde migliorare sempre più la tecnica, che in soli 7 anni ha permesso di raggiungere grandi obiettivi, ma che ha mostrato anche qualche limite, rivelandosi, in parte, imprecisa. Specificamente, da un punto di vista scientifico, CRISPR/Cas9 risulta essere superato, in quanto, ad oggi, vengono utilizzate molte altre nucleasi (sempre Cas, come ad esempio CasX, CasY, Cas9Evo, Cas12 o 13, ed altre ancora) al fine di rendere più sicuro, preciso e affidabile l&#8217;editing genetico<a title="">[37]</a>. Insomma CRISPR/Cas9 è solo la punta di un iceberg: molte altre rivoluzioni si preparano in questo settore, e il suo brevetto corre il rischio di essere già superfluo, o meglio superato, avendo trovato le stesse migliorie protezione giuridica in diversi brevetti<a title="">[38]</a>, più circoscritti ma ugualmente importanti<a title="">[39]</a>. Il che porta anche a chiedersi se, ora che il funzionamento generale di CRISPR nelle cellule eucariote è stato spiegato, se ogni applicazione della stessa, anche cambiando la proteina utilizzata, non sia, in fondo, un&#8217;attuazione ovvia della tecnica generale brevettata da Zhang. Cioè, non sono queste varianti carenti, in fondo, del requisito della non ovvietà che giustifica la concessione del brevetto?<a title="">[40]</a>.<br /> Quello che si vuole dire è che questa contesa è certamente importante per il presente, ma non lo sarà altrettanto per il futuro della tecnica. <br /> Il che conferma l&#8217;idea di quanti sostengono l&#8217;opportunità di una revisione, una ristrutturazione, dello strumento brevettuale nel settore biotecnologico (nel senso, ad esempio, di una riduzione dell&#8217;estensione temporale del brevetto), un ambito per sua natura cumulativo e incrementale, che si evolve rapidamente e costantemente, per tutelare i piccoli centri di ricerca ed evitare la creazione di monopoli di conoscenza, che finiscono poi nel patrimonio di qualche società privata. Da notare, infatti, che lo sviluppo tecnologico ha portato significative modifiche anche nel campo della proprietà industriale: è venutameno la finalità originaria della tutela brevettuale, ossia la tutela della paternità scientifica dell&#8217;invenzione, per garantire, molto più pragmaticamente, all&#8217;azienda titolare del brevetto lo sfruttamento commerciale esclusivo dei possibili impieghi attuali o potenziali<a title="">[41]</a>.<br /> In particolare per ripristinare la funzione originaria del brevetto o comunque equilibrare la situazione si propone di concedere brevetti più circoscritti (anche temporalmente), di modo da riconoscere diritti più limitati ai loro detentori per non creare situazioni di incertezza come nel caso CRISPR/Cas9. Infatti acquisire diritti troppo ampi genera un&#8217;inefficienza specie quando si tratta di competizioni in cui <em>winner takes all</em>: maggiore e più esclusiva è la posta in palio, più la disputa diventa inutile<a title="">[42]</a>.<br /> Certamente brevetti più specifici e limitati conducono ad una proliferazione di privative, con la potenziale emersione del fenomeno del <em>patent thicket</em><a title="">[43]</a>(groviglio di brevetti). <br /> È bene sottolineare che itale fatto non deve essere inteso necessariamente in modo negativo.<br /> Una maggiore frammentazione, ad esempio, può favorire una più ampia libertà di iniziativa sia economica che scientifica: infatti ogni brevetto avrebbe un valore economico inferiore, cosicché procurarsi la possibilità di utilizzare l&#8217;invenzione brevettata, pagando le royalties necessarie, sarebbe meno costoso, lasciando margine ai centri di ricerca piccoli-medi per ritagliarsi uno spazio nel settore; indirettamente ciò favorirebbe una maggiore competizione sul mercato, e impedirebbe la creazione di situazioni di monopolio e oligopolio, in ambiti fondamentali, come, ad esempio, quello della salute. Ne risulterebbe un sistema maggiormente aperto e plurale, altamente concorrenziale a vantaggio dei fruitori finali dei prodotti o dei trovati biotecnologici che quelle innovazioni inglobano. <br /> Emerge, quindi, la necessità di un non facile bilanciamento tra diversi diritti, che non si pongono tutti sullo stesso piano: da una parte vi è il diritto dello scienziato a tutelare e trarre profitto dalla propria invenzione (la cosiddetta funzione positiva del brevetto, ossia la sua funzione incentivante), dall&#8217;altra vi sono principi e valori come la dignità umana, il diritto alla salute, la libertà di accesso alle informazioni, la tutela del patrimonio genetico per le generazioni future ed altri che impongono una limitazione, ossia un ripensamento, dello strumento brevettuale in particolare, cioè dei meccanismi proprietari in settori sempre più fondamentali e strategici come quello biotecnologico in generale. <br /> Questo, in parte, è quello che avviene nel caso di CRISPR: la piattaforma AddGene, ma anche altri meccanismi che rendono possibile la condivisione delle informazioni, hanno permesso un notevole sviluppo di questa tecnologia nell&#8217;arco di pochissimo tempo, generando di fatto un&#8217;utilità per la collettività, a dimostrazione che un sistema ispirato a valori di apertura, flessibilità, condivisione, solidarietà conduce (forse) a maggiori vantaggi rispetto a sistemi chiusi, rigidi, che si basano sulla gelosa custodia dei propri brevetti.<br /> Questo credo sia l&#8217;insegnamento che è possibile trarre dall&#8217;intera vicenda del brevetto di CRISPR/Cas9: nonostante l&#8217;aspra battaglia messa in campo dai due centri di ricerca, scontro che ha dato esisti diversi sulle due sponde dell&#8217;Atlantico, la ricerca su questa tecnica rivoluzionaria è in continua espansione non risentendo affatto delle pronunce giudiziarie circa il suo brevetto. <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per un maggiore approfondimento <a href="https://it.pearson.com/aree-disciplinari/scienze-matematica/science-magazine/la-tecnica-che-rivoluziona-lingegneria-genetica.html">https://it.pearson.com/aree-disciplinari/scienze-matematica/science-magazine/la-tecnica-che-rivoluziona-lingegneria-genetica.html</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Si tratta del brevetto no. 7,919.277 rilasciato dall&#8217;USPTO il 28 aprile 2004. Per un approfondimento si veda J. Sherkow, <em>The CRISPR Patent Landscape: Past, Present, and Future</em>, in <em>The CRISPR Journal</em>Volume 1, Number 1, 2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Opportunamente è stato definito come un &#8220;coltellino svizzero multifunzione, dotato di bussola per individuare il punto giusto, morsa per afferrare il DNA, cesoie per recidere&#8221;. Per un maggiore approfondimento si veda A. Meldolesi, <em>CRISPeR Mania,</em>https://crispr.blog/cose-crisprwhats-crispr/</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Lo dimostra, in particolare, il crescente numero di pubblicazioni sul tema, che sono salite dalle 126 del 2012 alle 2155 del 2016. <a href="http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174">http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Si pensi, ad esempio, allo sviluppo di prodotti utili, come una nuova classe di biocombustibili, o a prodotti agroalimentari editati, in grado di resistere a condizioni climatiche tradizionalmente non favorevoli, o con proprietà nutrizionali migliori, come nel caso del cosiddetto &#8220;super pomodoro&#8221;, <a href="http://www.lescienze.it/news/2018/10/02/news/crispr-cas9_pomodoro-4137209/">http://www.lescienze.it/news/2018/10/02/news/CRISPR/Cas9_pomodoro-4137209/</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Per riportare solo un caso che ha destato non poco clamore mediatico, nel novembre 2018 il genetista cinese He Jiankui, ha dichiarato di aver utilizzato la tecnica CRISPR, per compiere modifiche genetiche su alcuni embrioni, poi utilizzati per una gravidanza gemellare andata a buon fine (le bambine, Nana e Lulu, sono nate nel novembre 2018), al fine di &#8220;creare&#8221; persone naturalmente immuni al virus dell&#8217;HIV. Notevole rilevanza è stata data al caso, che ha lasciato sgomenta e con molti interrogativi la comunità scientifica tanto da un punto di vista etico quanto scientifico, per le possibili &#8220;mutazioni&#8221; collaterali che potrebbero verificarsi a seguito del silenziamento del gene oggetto dell&#8217;esperimento (CCR5), che quando inibito chimicamente per il tramite di farmaci antiretrovirali, provoca un potenziamento delle facoltà cognitive. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>A dimostrazione dell&#8217;importanza e del clamore mediatico suscitato dalla battaglia per il brevetto di CRISPR/Cas9 stanno comparendo sul web diversi filmati, che in pochi minuti e con ironia spiegano la contesa brevettuale su CRISPR. Solo per citarne uno si segnala il video realizzato dal PhD Rob Nichols per spiegare la battaglia sul brevetto di CRISPR in una parodia ispirata al musical &#8220;Hamilton&#8221; <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&#038;v=rAyZys1CIcU&#038;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&amp;v=rAyZys1CIcU&amp;feature=emb_title</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Diamond v. Chakrabarty, U.S. Supreme Court, 447 U.S. 303 (1980), https://trp.utoronto.ca/students/wp content/uploads/sites/2/2016/10/DIAMOND-v-Chackabarty.pdf  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><em><strong>[9]</strong></em></a><em>«Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title».</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Merito della Myriad Genetics è stato quello di individuare l&#8217;esatta collocazione dei geni onco-soppressori BRCA1 e BRCA2 nonché di isolarli dal DNA e presentarli in una forma purificata.<br /> Tale lavoro, che ha richiesto notevoli investimenti, che solo in parte sono stati coperti da fondi pubblici, ha trovato &#8220;protezione&#8221; nella concessione di vari brevetti sui geni BRCA1 e BRCA2 e sulle loro mutazioni.<br /> I brevetti rilasciati alla Myriad Genetics le hanno di fatto conferito una situazione di monopolio temporaneo sull&#8217;analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 e le loro rispettive mutazioni. La compagnia ha poi scelto di non concedere licenze d&#8217;uso a terze parti, preferendo investire direttamente nel mercato diagnostico.<br /> Il risultato è stata la creazione di un circuito chiuso, dalla ricerca sui geni alla produzione di trovati biotecnologici, accompagnato da una politica commerciale aggressiva e da un atteggiamento &#8220;ultra-protezionistico&#8221; nei confronti dei brevetti detenuti, con la minaccia di azioni legali contro i centri diagnostici, tanto privati quanto pubblici, che perfezionavano test sui geni BRCA1 e BRCA2<br /> La vicenda Myriad Genetics si conclude davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti a seguiti di ricorso presentato nel settembre 2012. La sentenza è poi intervenuta nel giugno 2013 sancendo un&#8217;importante principio: il divieto di brevettare i geni per il solo fatto di essere stati isolati dal loro ambiente naturale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Il riferimento è in particolare alla perdita di rilievo della distinzione tra ricerca pura e ricerca applicata. Tradizionalmente queste categorie sono sempre state ben distinte: la ricerca di base era perseguita da istituzioni così dette <em>Open Science</em>, e i suoi risultati erano divulgati attraverso le pubblicazioni in riviste specializzate, con la possibilità, dunque, di una diffusione libera e gratuita; viceversa la ricerca applicata era svolta in regimi di proprietà privata e le innovazioni si diffondevano attraverso i brevetti. Fin che ricerca di base e ricerca applicata sono rimaste sostanzialmente separate, non si sono avuti problemi, e questo era dovuto ai differenti incentivi che le sorreggevano: il regime &#8220;pubblico&#8221; era caratterizzato da una serie di incentivi per la produzione di conoscenze cumulative, che includevano l&#8217;adozione di norme che facilitavano la totale diffusione e rivelazione dei progressi scientifici, nel solco, per così dire, tradizionale, della massima condivisione dei risultati raggiunti; viceversa nel sistema &#8220;privato&#8221; gli incentivi dipendevano dal grado con cui un ricercatore poteva escludere gli altri, nel senso che la commercializzazione di nuove tecnologie, create attraverso la sua conoscenza, faceva acquisire a lui un determinato valore (Così letteralmente Fiona Murray e Scott Stern, Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge? An empirical test of the anticommons hypothesis, in Journal of Economic Behaviour &amp; Organization Vol. 63 (2007) pag. 648-687, disponibile in http://users.nber.org/~marschke/mice/Papers/murraystern.pdf ). Il sistema frana quando una conoscenza assume entrambe le caratteristiche dando così vita ad un dualismo</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>A titolo esemplificativo, si veda quanto riportato da A. Ottolia con riferimento alle sequenze EST, <em>Riflessioni sulla brevettabilità delle sequenze parziali di geni EST</em>, in Rivista di diritto industriale, fascicolo 6, 2005, pag. 457</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Come è analizzato da G. Abramo e F. Pugini, L&#8217;attività di licensing delle università italiane: un&#8217;indagine empirica, <a href="http://people.na.infn.it/~marrucci/riforma/abramo&#038;pugini_licensing.pdf">http://people.na.infn.it/~marrucci/riforma/abramo&amp;pugini_licensing.pdf</a>, che analizzano il fenomeno in un&#8217;ottica comparata partendo proprio dalle implicazioni successive all&#8217;entrata in vigore del Bayh-Dole Act. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>A tal proposito si veda A. K. Rai e R. Cook-Deegan, <em>Racing for academic glory and patents: Lessons from CRISPR</em>, in <em>Science</em>17 Nov 2017, Vol. 358, Issue 6365, pp. 874-876</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>I contendenti il brevetto sono infatti fondatori di start up, Editas Medicine, fondata da Zhang, Caribou Bioscience, di Doudna. Così H. Ledford,<em>Titanic clash over CRISPR patents turns ugly</em>, in Nature<strong>,</strong>Vol. 5 3 7, settembre 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>A tal proposito si veda l&#8217;articolo di A. Capocci, <em>L&#8217;editing del DNA è proprietà privata</em>, disponibile <a href="https://ilmanifesto.it/lediting-del-dna-e-proprieta-privata/">https://ilmanifesto.it/lediting-del-dna-e-proprieta-privata/</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>J. A. Doudna, E. Charpentier, Science 346, <a href="https://science.sciencemag.org/content/sci/346/6213/1258096.full.pdf">https://science.sciencemag.org/content/sci/346/6213/1258096.full.pdf</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>La procedura di interferenza è volta ad accertare se i brevetti &#8220;rivendicano materia brevettualmente indistinta&#8221;, e, nel caso, a chi debba essere riconosciuto il diritto di proprietà intellettuale. A tal proposito si veda J. S. Sherkow, <em>Inventive Steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, EMBO reposrts, Vol 18, n° 7, 2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Tant&#8217;è che nel gennaio 2013 pubblica un lavoro indipendente da quello del MIT, circa l&#8217;utilizzo di CRISPR nelle cellule eucariote</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a><a href="https://www.documentcloud.org/documents/3462190-Broad-Cal-Decision-on-Motions.html">https://www.documentcloud.org/documents/3462190-Broad-Cal-Decision-on-Motions.html</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>A tal proposito si veda G. Colangelo, <em>La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa e negli Stati Uniti alla luce dei casi Br</em><em>üstle e Myriad Genetics</em>, in Giurisprudenza commerciale, fascicolo 1, 2012, pag. 35</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a><a>file:///C:/Users/Giurisprudenza4/Desktop/CRISPR/Broad%20Cal%20Decision%20on%20Motions.html</a>, in particolare pg. 14-15 </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>A tal proposito si veda J. S. Sherkow<em>, Inventive Steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, in EMBO reports Vol 18, n 7/2017, p. 1047-1051 <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Così il considerando 2 della direttiva 98/44/CE</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Testualmente J.S. Sherkow, <em>Inventive Steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, in EMBO reports Vol 18, n 7/2017, p. 1047-1051 <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Il comunicato stampa del 17 gennaio 2020 relativo alla decisione è disponibile al link <a href="https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200117.html">https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200117.html</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>H. Ledford, <em>Titanic clash over CRISPR patents turns ugly</em>, Nature, Vol. 537, 22 settembre 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>Si veda l&#8217;articolo di H. Ledford, <em>Court rules on CRISPR, </em>su Nature, vol. 542 del 23 febbraio 2017, in particolare nella parte in cui riporta le dichiarazioni di Kevin Noonan, partner dello studio legale McDonnell Boehnen Hulbert &amp; Berghoff a Chicago, Illinois </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Si tratta di un meccanismo che tenta di conciliare <em>il data sharing </em>con la proprietà intellettuale, secondo una combinazione di diritti di proprietà intellettuale e contratti di licenza d&#8217;uso, mediante i quali dovrebbe realizzarsi un <em>network </em>di ricercatori &#8220;obbligati&#8221; alla condivisione dei materiali e delle informazioni. Si veda Ilenia Rapisarda, <em>Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico umano</em>, in Europa e Diritto Privato, fascicolo.2, 1 giugno 2017, pag. 625 </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Questo è l&#8217;insegnamento che è possibile trarre dalla vicenda Myriad Genetics: l&#8217;atteggiamento ultraprotezionistico, nonché la situazione di monopolio garantita alla compagnia di Salt Lake City dai brevetti detenuti, ha dato la possibilità alla compagnia statunitense di vendere il suo test per un costo abbastanza elevato (circa 3000 dollari) e non ha lasciato possibilità alle donne di avere accesso ad altri test o di avere un secondo parere sui loro risultati. Tale scenario ha quindi impedito a tutte quelle donne che non potevano permettersi, da un punto di vista economico, il BRACAnalysis di avere accesso ad una diagnosi precoce, con la possibilità di intervenire in via preventiva, con implicazioni non solo sul diritto alla salute, ma anche sull&#8217;uguaglianza, poiché ha attuato una discriminazione sulla base di fattori economici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>A tal proposito si veda J. Sherkow, <em>The CRISPR Landscape: Past, Present and Future</em>, in CRISPR Journal volume 1, numero 1, 2018; A. Meldolesi, <em>Brevetti CRISPR: la ricerca in agricoltura ora è più libera</em><strong>, </strong><a href="https://crispr.blog/2017/10/19/brevetti-crispr-la-ricerca-in-agricoltura-ora-e-piu-libera/">https://crispr.blog/2017/10/19/brevetti-crispr-la-ricerca-in-agricoltura-ora-e-piu-libera/</a><br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Così G. Resta, <em>La dignità</em>, in<em>Trattato di Biodiritto, Ambiti e fonti del biodiritto</em>, S. Rodota&#8217;, M. Tallacchini (a cura di), Giuffrè editore, p. 259-296</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>la stessa è ripresa dal d.l. 3/2006 convertito nella legge 78/2006, poi, trasfusa con il d.lgs. 13.8.2010 n. 131 all&#8217;interno del Codice della Proprietà Industriale (Capo II la Sezione IV bis: artt. da 81 bis a 81 octies, d.lgs 30/2005</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>L&#8217;applicazione della direttiva ha incontrato ostacoli e resistenze da parte della maggior parte degli ordinamenti nazionali (allo spirare del termine per dare attuazione alla direttiva, solo Finlandia e Danimarca avevano adottato strumenti di recepimento): il Regno dei Paesi Bassi, conformemente al voto negativo espresso in sede di consiglio dei ministri, impugna la direttiva innanzi alla Corte di giustizia, chiedendone l&#8217;annullamento in ragione della presunta inadeguatezza della base giuridica (l&#8217;articolo 100 A Trattato di Roma), della violazione del principio di sussidiarietà e di certezza del diritto, nonché delle obbligazioni discendenti dal diritto internazionale in tema di brevetti e protezione dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo. Motivo particolare di doglianza da parte della ricorrente è l&#8217;asserita violazione del principio della dignità umana, per quanto concerne l&#8217;art. 5 della direttiva. Con sentenza del 9 ottobre 2001 (Causa C-377/98) la Corte di giustizia respinge la domanda di annullamento avanzata dal Regno dei Paesi Bassi: così, in particolare, il punto 71 della sentenza «Per quanto riguarda il rispetto dovuto alla dignità umana, in linea di principio esso è garantito dall&#8217;art. 5, n. 1, della direttiva, il quale vieta che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa costituire un&#8217;invenzione brevettabile» </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Così le note esplicative del presidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, ora aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&#038;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&amp;from=IT</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Il concetto di dignità umana è di difficile definizione oltre che elusivo. Con riferimento alla libertà della ricerca scientifica molto dipende dal rapporto che si vuole ritenere sussistente tra dignità e libertà: se il concetto di dignità è più ampio di quello di libertà e finisce per ricomprenderlo, è dunque possibile limitare la libertà in nome della dignità;  se, invece, si parte dal presupposto secondo cui nessuna dignità è immaginabile senza libertà, e quindi la ricerca scientifica è la regola, questa, per essere limitata, necessita di argomentazioni più stringenti rispetto al generico riferimento alla dignità umana. Quale spunto di riflessione si veda A. Santosuosso, <em>Diritto, Scienza, Nuove Tecnologie</em>, I ed, 2011, Cedam, in particolare p. 226-228.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>A riprova di ciò è la messa a punto di una nuova tecnologia, chiamata &#8220;prime editing&#8221;, che sarebbe in grado di correggere circa l&#8217;89% degli errori del DNA che causano malattie (in particolare si prevede di riuscire a modificare l&#8217;errore genetico che causa l&#8217;anemia falciforme). Si tratta di una tecnica più accurata, flessibile e versatile di CRISPR-Cas9 (che come già evidenziato può apportare modifiche non sempre perfette e &#8220;tagliare&#8221; il DNA non nel posto desiderato). La nuova tecnologia (messa a punto da un gruppo di ricercatori del MIT e di Harvard) utilizza una sequenza di codice genetico creata in laboratorio che svolge due ruoli: il primo è quello di trovare la parte specifica del DNA che si desidera modificare e l&#8217;altro è quello di apportare il cambiamento che si desidera grazie a un enzima chiamato &#8220;trascrittasi inversa&#8221;. Anche in questo caso è importante sottolineare come il &#8220;prime editing&#8221; sia l&#8217;inizio e non la fine di un&#8217;aspirazione di lunga data nelle scienze della vita molecolari, volta alla creazione di un macchinario molecolare in grado di apportare modifiche sul DNA in maniera sempre più precisa e sicura per la salute, come riportano le diverse interviste rilasciate dal chimico David Liu, membro del team di ricerca che ha messo a punto questo nuovo strumento. In particolare si veda <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4">https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4</a>e <a href="https://www.nature.com/articles/d41573-019-00067-y">https://www.nature.com/articles/d41573-019-00067-y</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Secondo quanto riportato da A. Alpi, <a href="http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174">http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174</a>, a metà 2017 erano circa un migliaio i brevetti depositati sulla tecnologia CRISPR. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Il sistema CRISPR è comunque un meccanismo naturale che esiste in natura, come si diceva all&#8217;inizio, e che in quanto tale non può essere brevettato, stante anche il cambiamento di rotta avvenuto nella giurisprudenza americana in seguito al caso Myriad Genetics, che ha modificato il precedente risalente al caso Diamond vs. Chakrabarty, secondo il quale era assoggettabile a privativa «<em>anything under the sun that is made by man</em>»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>J. Sherkow, <em>Inventive steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, EMBO reports Vol 18, n° 7/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Una trasformazione quindi del brevetto, che da strumento per tutelare un diritto individuale, diviene, impropriamente uno strumento utilizzato dalle aziende per ritagliarsi posizioni oligopolistiche, quando non monopolistiche sul mercato. A tal proposito si veda A. Falcone, <em>Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica nelle nuove biotecnologie di sintesi in campo genetico. Dai brevetti &#8220;biotech&#8221; ai modelli &#8220;open source&#8221;,</em>in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n°1/2014,pg.209-241, <a href="http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&#038;page=article&#038;op=view&#038;path%5B%5D=17&#038;path%5B%5D=13">www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&amp;page=article&amp;op=view&amp;path%5B%5D=17&amp;path%5B%5D=13</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>A. K. Rai e R. Cook-Degan, Racing for academic glory and patents: Lessons from CRISPR, in Science vol. 358/2017, pg. 874-876 <a href="http://science.sciencemag.org/content/358/6365/874">http://science.sciencemag.org/content/358/6365/874</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>È un fenomeno che si realizza quando vi è la sovrapposizione di più domande di brevetto sullo stesso procedimento o sulla stessa tecnologia, creando così una frammentazione; il risultato è un intreccio di privative, ognuna delle quali va a coprire una piccola parte del tutto. Il che produce un elevato costo di transazione per ottenere il fascio di licenze necessarie alla produzione e/o commercializzazione del bene. Carl Shapiro, <em>Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting</em>, in Adam B.Jaffe, Josh Lerner and Scott Stern (a cura di), Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 2001, pg. 119-150, disponibile in http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf;  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>rv</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/rv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rv/">rv</a></p>
<p>rr Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rv/">rv</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>rr</p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rv/">rv</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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